XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Legge comunitaria 2005 - A.C. 5767 - Normativa comunitaria e nazionale (parte I)
Serie: Progetti di legge    Numero: 744    Progressivo: 1
Data: 13/04/05
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea
Riferimenti:
AC n.5767/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Legge comunitaria 2005

A.C. 5767

Normativa comunitaria e nazionale

Parte I

n. 744/1

 


xiv legislatura

13 aprile 2005

 

Camera dei deputati


In occasione dell’esame del disegno di legge comunitaria per il 2005, il Servizio Studi ha predisposto i seguenti dossier:

 

-    schede di lettura sugli articoli e sulle direttive (n. 744), in collaborazione con l’Ufficio Rapporti con l’Unione europea (RUE) – A.C. 5767;

-    normativa comunitaria e nazionale (n. 744/1 parte I e parte II).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Dipartimento affari comunitari

 

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I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: ID0042a1.doc


INDICE

 

Normativa comunitaria

§      Dir. 2003/40/CE del 16 maggio 2003. Direttiva della Commissione che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d'utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive  3

§      Dir. 2003/102/CE del 17 novembre 2003. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio  11

§      Dir. 2003/114/CE del 22 dicembre 2003. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti87

§      Dir. 2003/115/CE del 22 dicembre 2003. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari161

§      Dir. 2003/123/CE del 22 dicembre 2003. Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi183

§      Dir. 2004/3/CE del 11 febbraio 2004. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive del Consiglio 70/156/CEE e 80/1268/CEE per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli191

§      Dir. 2004/11/CE del 11 febbraio 2004. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/24/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore  235

§      Dir. 2004/23/CE del 31 marzo 2004. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani247

§      Dir. 2004/33/CE del 22 marzo 2004. Direttiva della Commissione che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti269

§      Dir. 2004/40/CE del 29 aprile 2001. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)287


Normativa comunitaria

 


Dir. 2003/40/CE del 16 maggio 2003.
Direttiva della Commissione che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d'utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive

 

 

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(1)Pubblicata nella G.U.U.E. 22 maggio 2003, n. L 126. Entrata in vigore: 11 giugno 2003.

(2)Termine di recepimento: 31 dicembre 2003. Direttiva recepita con D.M. 11 settembre 2003 e con D.M. 29 dicembre 2003.

 

 

La Commissione delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, modificata da ultimo dalla direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Alcuni componenti possono essere presenti allo stato naturale in talune acque minerali naturali per la loro origine idrogeologica e presentare un rischio per la salute pubblica a partire da una certa concentrazione. Sembra quindi necessario stabilire limiti di concentrazione per tali componenti nelle acque minerali naturali.

 

(2) La direttiva 80/777/CEE prevede all'articolo 11, la possibilità di adottare limiti di concentrazione armonizzati per i componenti delle acque minerali naturali previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana, nonché indicazioni di etichettatura per indicare eventualmente la presenza di alcuni componenti a concentrazioni elevate.

 

(3) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha emesso un parere [1] sull'arsenico, il bario, il fluoro, il boro e il manganese ed ha validato, per altri componenti delle acque minerali naturali, i limiti raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'acqua potabile.

 

(4) La norma del Codex «acque minerali naturali» [2] modificata, stabilisce ai fini sanitari un elenco di componenti e di limiti massimi per tali componenti. È stata adottata sulla base dei dati scientifici internazionali più recenti e garantisce una protezione sufficiente della salute pubblica.

 

(5) È generalmente ammesso che l'apporto alimentare di fluoro a basse dosi può avere un'azione benefica sulla dentizione. Al contrario, un apporto globale di fluoro troppo elevato può provocare effetti nefasti sulla salute pubblica. È opportuno dunque prevedere un limite massimo armonizzato per il fluoro nelle acque minerali naturali che consentano una protezione sufficiente della popolazione nel suo insieme.

 

(6) L'OMS ha raccomandato un valore guida per il fluoro, nell'acqua potabile e il comitato scientifico dell'alimentazione umana lo ha validato per le acque minerali naturali nel parere sopra citato. Al fine di proteggere i lattanti e i bambini in tenera età che costituiscono la popolazione più sensibile rispetto al rischio di fluorosi, è opportuno inoltre prevedere un'indicazione di etichettatura per le acque il cui tenore di fluoro è superiore a questo valore guida, che sia facilmente visibile per il consumatore.

 

(7) Il comitato scientifico per l'alimentazione umana ha indicato un valore guida per il boro nelle acque minerali naturali sulla base delle raccomandazioni dell'OMS [3] del 1996. Da allora, tuttavia, l'OMS e altre organizzazioni scientifiche riconosciute a livello internazionale hanno proceduto a nuove valutazioni dell'effetto del boro sulla salute pubblica e hanno raccomandato valori superiori. È pertanto opportuno consultare l'Autorità europea per la sicurezza alimentare in merito al boro contenuto nelle acque minerali naturali per tenere conto delle nuove valutazioni scientifiche disponibili e non prevedere, in questa fase, un limite massimo per il boro.

 

(8) Il comitato scientifico per l'alimentazione umana ha inoltre indicato il livello accettabile per il bario, il manganese e l'arsenico nelle acque minerali naturali. Per gli altri componenti, la norma modificata del Codex prevede limiti massimi che garantiscono una protezione sufficiente della salute pubblica. Tuttavia il limite per i nitriti sembra troppo basso alla luce dei dati disponibili e dovrebbe essere allineato su quello previsto per l'acqua potabile [4].

 

(9) Il limite massimo previsto dalla norma del Codex per i nitrati consente di garantire una protezione sufficiente della salute pubblica e deve servire da riferimento per gli scambi comunitari e internazionali di acque minerali naturali. Tuttavia, nel quadro della procedura di riconoscimento ufficiale delle fonti di acque minerali naturali prevista all'articolo 1 della direttiva sopra citata, le autorità competenti degli Stati membri devono potersi riferire, per le acque minerali naturali raccolte sul loro territorio, a un valore guida più basso per i nitrati.

 

(10) Le acque minerali naturali i cui tenori di alcuni componenti superano i limiti massimi per tali componenti devono essere oggetto di trattamenti di separazione di queste sostanze per tutelare la salute pubblica. Al fine di consentire agli operatori di realizzare gli investimenti necessari per conformarsi alle nuove norme, è opportuno prevedere termini sufficienti prima dell'entrata in vigore dei limiti massimi di concentrazione per questi componenti e in particolare per il fluoro e il nichel, per i quali nessun trattamento di separazione è stato ancora oggetto di valutazione e di autorizzazione a livello comunitario.

 

(11) Ai fini dei controlli ufficiali di questi componenti, è necessario prevedere un margine di fluttuazione dei risultati analitici intorno ai limiti massimi di concentrazione, corrispondente alle incertezze di misurazione.

 

(12) La direttiva 80/777/CEE modificata, prevede all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), la possibilità di separare il ferro, il manganese, lo zolfo e l'arsenico di alcune acque minerali naturali mediante un trattamento all'aria arricchita di ozono, con riserva di valutazione di questo trattamento da parte del comitato scientifico per l'alimentazione umana e dell'adozione delle condizioni di utilizzazione da parte del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale.

 

(13) Il comitato scientifico per l'alimentazione umana ha espresso un parere [5] sulle condizioni di utilizzazione di questo trattamento che prevede ad un tempo obblighi di mezzi e di risultati. Tuttavia, sembra opportuno definire unicamente obblighi di risultato al fine di tenere conto dell'evoluzione delle tecniche di trattamento con aria arricchita di ozono e della variabilità delle caratteristiche del trattamento secondo la composizione fisico-chimica dell'acqua da trattare.

 

(14) Inoltre, il trattamento con aria arricchita di ozono non deve modificare la composizione dei componenti caratteristici, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 80/777/CEE, né avere un'azione di disinfezione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, né generare la formazione di residui di trattamento che possono avere un effetto nefasto sulla salute pubblica.

 

(15) In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), della direttiva sopra citata, l'etichettatura delle acque minerali naturali trattate con aria arricchita di ozono deve comprendere un'indicazione di etichettatura che informi sufficientemente i consumatori sul trattamento realizzato.

 

(16) In ossequio alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4 bis, quarto trattino, della direttiva 80/777/CEE, le disposizioni relative ai trattamenti di cui all'articolo 4 e in particolare il trattamento con aria arricchita di ozono sono applicabili alle acque sorgive.

 

(17) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

 

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[1] Parere sull'arsenico, il bario, il fluoro, il boro e il manganese nelle acque minerali naturali, del 13 dicembre 1996.

[2] CODEX STAN 108-1981, REV 1-1997, modificata nel corso della 7 a sessione del CCNMW (ottobre 2000).

[3] OMS (1996): orientamenti sulla qualità dell'acqua potabile, 2a edizione, volume 2.

[4] Direttiva 98/83/CE del Consiglio.

[5] Parere del comitato scientifico per l'alimentazione umana del 7 giugno 1996 sull'utilizzazione dell'ozono per la separazione di elementi instabili quali il ferro, il manganese e l'arsenico delle acque minerali naturali.

 

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce l'elenco dei componenti delle acque minerali naturali che possono presentare un rischio per la salute pubblica, i limiti relativi ai tenori ammissibili per questi componenti, i termini d'applicazione per tali limiti e le indicazioni di etichettatura per alcuni componenti. Questi componenti devono essere naturalmente presenti nell'acqua e non devono derivare da un'eventuale contaminazione della fonte.

 

La presente direttiva definisce inoltre le condizioni di utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per la separazione dei composti del ferro, del manganese, dello zolfo e dell'arsenico delle acque minerali naturali e delle acque sorgive, e l'indicazione dell'etichettatura che devono possedere le acque oggetto di questo trattamento.

 

 

Articolo 2

1. Al più tardi entro il 1° gennaio 2006, le acque minerali naturali devono, al momento del confezionamento, essere conformi ai limiti di concentrazione massimi previsti all'allegato I per i componenti che compaiono nell'allegato.

 

2. Nei casi dei fluoruri e del nickel, tuttavia, il termine di cui al paragrafo 1 e spostato al 1° gennaio 2008.

 

3. In deroga al paragrafo 1 e nel quadro della procedura di riconoscimento ufficiale per le acque minerali naturali raccolte sul loro territorio, le autorità competenti degli Stati membri possono riferirsi a un valore guida più basso per i nitrati e i nitriti, purché lo stesso valore guida sia applicato a tutte le domande ad essi presentate.

 

 

Articolo 3

Ai fini dei controlli ufficiali, gli Stati membri rispettano le specifiche che figurano all'allegato II per l'analisi dei componenti elencati nell'allegato I.

 

 

Articolo 4

1. Le acque minerali naturali la cui concentrazione di fluoro è superiore a 1,5 mg/l devono comportare la seguente indicazione di etichettatura «contiene più di 1,5 mg/l di fluoro: non ne è opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti e dei bambini di età inferiore a 7 anni».

 

2. L'indicazione di etichettatura prevista al paragrafo 1 del presente articolo deve figurare in prossimità immediata della denominazione di vendita in caratteri nettamente visibili.

 

3. Le acque minerali naturali che, in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, sono oggetto di un'indicazione di etichettatura, devono comportare l'indicazione del tenore reale di fluoro a livello della composizione fisico-chimica di componenti caratteristici, prevista all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 80/777/CEE.

 

 

Articolo 5

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 80/777/CEE, l'avvio del trattamento delle acque minerali naturali con aria arricchita di ozono deve essere oggetto di una notifica preventiva alle autorità competenti, le quali garantiscono che:

 

a) Il ricorso a tale trattamento è giustificato dalla composizione dell'acqua in composti del ferro, del manganese, dello zolfo e dell'arsenico;

 

b) L'operatore adotta tutte le misure necessarie per garantire l'efficacia e l'innocuità del trattamento e per consentire il suo controllo da parte delle autorità competenti.

 

2. Il trattamento delle acque minerali naturali con aria arricchita di ozono deve soddisfare all'insieme delle seguente condizioni:

 

a) la composizione fisico-chimica delle acque minerali naturali in componenti caratteristiche non è modificata dal trattamento;

 

b) l'acqua minerale naturale prima del trattamento rispetta i criteri microbiologici definiti all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 80/777/CEE;

 

c) il trattamento non provoca la formazione di residui a una concentrazione superiore ai limiti massimi stabiliti all'allegato III o di residui che possono presentare un rischio per la salute pubblica.

 

 

Articolo 6

In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 80/777/CEE, l'etichettatura delle acque minerali naturali che sono oggetto di un trattamento con aria arricchita di ozono deve comprendere, in prossimità dell'indicazione della composizione analitica di componenti caratteristici, l'indicazione «acqua sottoposta a una tecnica di ossidazione autorizzata all'aria arricchita di ozono».

 

 

Articolo 7

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4 ter, della direttiva 80/777/CEE, le disposizioni degli articoli 5 e 6 della presente direttiva sono applicabili alle acque sorgive.

 

 

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire la commercializzazione dei prodotti conformi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 2004.

 

2. Fatti salvi i termini previsti all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri vietano la commercializzazione dei prodotti non conformi alla presente direttiva a partire dal 1° luglio 2004. Tuttavia, i prodotti confezionati ed etichettati entro il 1° luglio 2004 sono autorizzati fino ad esaurimento delle scorte.

 

 

Articolo 9

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva, oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

 

 

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2003.

 

 

Per la Commissione

 

David Byrne

 

membro della Commissione

 

 

Allegato I

 

Componenti naturalmente presenti nelle acque minerali naturali e limiti massimi il cui superamento può presentare un rischio per la sanità pubblica

 

 

   

Componenti   Limiti massimi  

  (mg/l) 

   

   

Antimonio   0,0050 

Arsenico   0,010 (As totale)  

Bario   1,0 

Boro   P.M. [*]  

Cadmio   0,003 

Cromo   0,050 

Rame   1,0 

Cianuro   0,070 

Fluoruri   5,0  

Piombo   0,010 

Manganese   0,50 

Mercurio   0,0010 

Nichel   0,020 

Nitrati   50 

Nitriti   0,1 

Selenio   0,010 

   

 

[*] Il limite massimo per il boro sarà fissato se necessario, previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e su proposta della Commissione entro il 1° gennaio 2006.  

 

 

Allegato II

 

Caratteristiche [*] di prestazione per l'analisi dei componenti elencati nell'allegato I

 

 

         

Componenti  Esattezza in % del valore parametrico   Precisione del valore parametrico   Limite di rilevamento in % del valore   Note 

  (nota 1)  (nota 2)  parametrico   

      (nota 3)   

         

         

Antimonio   25   25   25   

Arsenico   10   10   10   

Bario   25   25   25   

Boro         Cfr. allegato I 

Cadmio   10   10   10   

Cromo   10   10   10   

Rame   10   10   10   

Cianuro   10   10   10   Nota 4 

Fluoruri   10   10   10   

Piombo   10   10   10   

Manganese   10   10   10   

Mercurio   20   10   20   

Nichel   10   10   10   

Nitrati   10   10   10   

Nitriti   10   10   10   

Selenio   10   10   10   

         

 

[*] I metodi di analisi che servono a misurare le concentrazioni dei componenti elencati nell'allegato I devono poter misurare, come minimo, concentrazioni uguali al valore parametrico, con un'esattezza, una precisione e un limite di rilevazione specificati. Qualunque sia la sensibilità del metodo d'analisi impiegato, il risultato è espresso utilizzando almeno lo stesso numero di decimali utilizzato per il limite massimo previsto all'allegato I.  

Nota 1: L'esattezza dell'errore sistematico è la differenza tra il valore medio del gran numero di misurazioni ripetute e il valore esatto.  

Nota 2: La precisione è l'errore aleatorio ed è espressa in generale come lo scarto tipo (all'interno del lotto e tra i lotti) del ventaglio dei risultati sulla media). Una precisione accettabile è uguale a due volte lo scarto tipo relativo.  

Nota 3: Il limite di rilevamento è:  

  - sia tre volte lo scarto tipo relativo all'interno del lotto di un campione naturale contenente una concentrazione poco elevata del parametro,  

  - sia cinque volte lo scarto tipo relativo all'interno del lotto di un campione vergine.  

Nota 4: Il metodo deve consentire di determinare il cianuro totale in tutte le sue forme.  

 

 

Allegato III

 

Limiti massimi per i residui di trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive con aria arricchita di ozono

 

 

   

Residui di trattamento   Limiti massimi [*]  

  (µg/l) 

   

   

Ozono disciolto   50 

Bromati   3 

Bromoformi   1 

   

 

[*] Il rispetto dei limiti massimi è controllato dalle autorità competenti degli Stati membri a livello dell'imbottigliamento o di altri confezionamenti destinati al consumatore finale.  

 


Dir. 2003/102/CE del 17 novembre 2003.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio

 

 

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 6 dicembre 2003, n. L 321. Entrata in vigore il 7 dicembre 2003.

(2) Termine di recepimento: 31 dicembre 2003. Direttiva recepita con D.M. 25 marzo 2004.

 

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Al fine di ridurre il numero delle vittime di incidenti stradali nella Comunità è necessario introdurre misure destinate a migliorare la protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con le parti frontali dei veicoli a motore.

 

(2) È urgente definire nel quadro del programma d'azione per la sicurezza stradale un pacchetto di misure attive e passive atte a migliorare la sicurezza (prevenzione degli incidenti e riduzione degli effetti secondari mediante misure di moderazione del traffico e miglioramenti delle infrastrutture) degli utenti della strada vulnerabili, quali i pedoni, i ciclisti e i motociclisti.

 

(3) Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne in cui deve essere assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, e a questo fine è stato istituito un sistema comunitario di omologazione dei veicoli a motore; le prescrizioni tecniche per l'omologazione dei veicoli a motore relative alla protezione dei pedoni dovrebbero essere armonizzate per evitare che negli Stati membri siano adottate prescrizioni diverse e per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.

 

(4) Gli obiettivi di protezione dei pedoni possono essere conseguiti mediante una combinazione di misure di sicurezza attiva e passiva. Le raccomandazioni emesse dal Comitato europeo per il miglioramento della sicurezza dei veicoli (in prosieguo denominato EEVC) nel giugno 1999 raccolgono un ampio consenso in questo campo. Tali raccomandazioni propongono requisiti di prestazione per le strutture frontali di talune categorie di veicoli a motore al fine di ridurne la pericolosità. La presente direttiva prevede prove e valori limite basati sulle raccomandazioni dell'EEVC.

(5) La Commissione dovrebbe valutare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione della presente direttiva ai veicoli con una massa massima non superiore alle 3,5 tonnellate e presentarne i risultati al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

(6) La presente direttiva dovrebbe essere considerata come uno degli elementi di un pacchetto più ampio di misure, che dovranno essere adottate dalla Comunità, dall'industria del settore e dalle autorità competenti degli Stati membri, in base a uno scambio di buone pratiche, allo scopo di affrontare il problema della sicurezza dei pedoni e degli altri utenti vulnerabili della strada prima di una collisione (sicurezza attiva), in caso di collisione (sicurezza passiva) e dopo una collisione, con riferimento agli utenti della strada, agli autoveicoli e all'infrastruttura.

 

(7) Data la rapidità dell'evoluzione tecnologica in questo settore, possono essere proposte dall'industria misure alternative con un'efficacia reale almeno equivalente ai requisiti della presente direttiva, o misure passive, o una combinazione di misure attive e passive che dovrebbero essere oggetto di una valutazione di fattibilità eseguita da esperti indipendenti entro il 1° luglio 2004; l'introduzione di misure alternative con un'efficacia reale almeno equivalente richiederebbe un adeguamento o una modifica della presente direttiva.

 

(8) Tenuto conto delle ricerche in corso e del progresso tecnico nel settore della protezione dei pedoni, è opportuno introdurre un certo grado di flessibilità in questo campo. Di conseguenza, la presente direttiva dovrebbe fissare le disposizioni fondamentali relative alla protezione dei pedoni stabilendo le prove cui devono conformarsi i nuovi tipi di veicolo e i nuovi veicoli. Le prescrizioni tecniche per l'applicazione di tali prove dovrebbero essere adottate con decisione della Commissione.

 

(9) I rapidi progressi della tecnologia nella sicurezza attiva implicano che i sistemi di attenuazione e di prevenzione dell'urto potrebbero fornire maggiori vantaggi in termini di sicurezza, per esempio riducendo la velocità di collisione e adattando la direzione dell'impatto. La presente direttiva dovrebbe incoraggiare lo sviluppo di queste tecnologie.

 

(10) Le associazioni dei costruttori di veicoli a motore europei, giapponesi e coreani si sono impegnate ad applicare ai nuovi tipi di veicolo le raccomandazioni dell'EEVC concernenti i valori limite e le prove o ad adottare misure alternative di effetto almeno equivalente a partire dal 2010 e una prima serie di valori limite e di prove a partire dal 2005, nonché ad applicare la prima serie di prove all'80% di tutti i veicoli nuovi dal 1° luglio 2010, al 90% dei veicoli nuovi dal 1° luglio 2011 e a tutti i veicoli nuovi dal 31 dicembre 2012.

 

(11) La presente direttiva dovrebbe inoltre contribuire a stabilire un elevato livello di protezione nel contesto dell'armonizzazione internazionale della legislazione in questo campo, che è stata intrapresa con l'accordo del 1998 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNCE) relativo all'adozione di regolamentazioni tecniche mondiali per i veicoli su ruote, le apparecchiature e le parti che possono essere montate e/o utilizzate sui veicoli su ruote.

 

(12) La presente direttiva è una delle direttive particolari che devono essere rispettate per assicurare la conformità con la procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

 

(13) La direttiva 70/156/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, hanno adottato la presente direttiva:

 

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(3) Pubblicato nella G.U.C.E. 30 settembre 2003, n. C 234.

(4) Parere del Parlamento europeo del 3 luglio 2003 e decisione del Consiglio del 4 novembre 2003.

 

 

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica alle superfici frontali dei veicoli. Ai fini della presente direttiva, s'intende per «veicolo» ogni veicolo a motore quale definito all'articolo 2 e all'allegato II della direttiva 70/156/CEE, di categoria M1, di massa massima non superiore a 2,5 tonnellate, e di categoria N1 derivata da M1, di massa massima non superiore a 2,5 tonnellate.

 

2. La presente direttiva ha lo scopo di ridurre le lesioni subite dai pedoni e da altri utenti della strada vulnerabili in caso di urto con le superfici frontali dei veicoli di cui al paragrafo 1.

 

 

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni:

 

- rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale, oppure

 

- rifiutare l'immatricolazione, né vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli,

 

se i veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punto 3.1 o 3.2.

 

2. A decorrere dal 1° ottobre 2005, gli Stati membri non rilasciano più:

 

- l'omologazione CE, oppure

 

- l'omologazione nazionale,

 

tranne nel caso in cui siano invocate le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, per ogni tipo di veicolo, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, se non sono rispettate le prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punti 3.1 o 3.2.

 

3. Il paragrafo 2 non si applica ai veicoli che non differiscono nelle caratteristiche essenziali di progettazione e costruzione degli elementi della carrozzeria situati anteriormente ai montanti A dai tipi di veicolo che hanno ottenuto l'omologazione CE o l'omologazione nazionale prima del 1° ottobre 2005, e che non hanno ancora ottenuto l'omologazione in base alla presente direttiva.

 

4. A decorrere dal 1° settembre 2010, gli Stati membri non rilasciano più:

 

- l'omologazione CE, oppure

 

- l'omologazione nazionale,

 

tranne nel caso in cui siano invocate le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, per ogni tipo di veicolo, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, se non sono rispettate le prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punto 3.2, della presente direttiva.

 

5. A decorrere dal 31 dicembre 2012, gli Stati membri:

 

- considerano che i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma della direttiva 70/156/CEE non siano più validi ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, e

 

- rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione dei veicoli nuovi che non sono accompagnati da un certificato di conformità a norma della direttiva 70/156/CEE,

 

per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, se non sono rispettate le prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punti 3.1 o 3.2.

 

6. A decorrere dal 1° settembre 2015, gli Stati membri:

 

- considerano che i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma della direttiva 70/156/CEE non siano più validi ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, e

 

- rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione dei veicoli nuovi che non sono accompagnati da un certificato di conformità a norma della direttiva 70/156/CEE,

 

per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, se non sono rispettate le prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punto 3.2.

 

 

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, gli Stati membri assicurano che le prove di cui all'allegato I, punti 3.1 o 3.2, siano effettuate conformemente alle prescrizioni tecniche che verranno specificate mediante una decisione della Commissione (5).

 

------------------------

(5) Le prescrizioni tecniche necessarie per l'effettuazione delle prove di cui all'allegato I, punti 3.1 e 3.2 della direttiva 2003/102/CE sono specificate nell'allegato della decisione 2004/90/CE.

 

 

Articolo 4

Le autorità di omologazione degli Stati membri trasmettono ogni mese alla Commissione una copia della scheda di omologazione, il cui modello figura nell'appendice 2 dell'allegato II, relativa a ciascun veicolo da esse omologato conformemente alla presente direttiva nel corso del mese.

 

 

Articolo 5

1. La Commissione, sulla base delle informazioni pertinenti comunicate dalle autorità di omologazione e dalle parti interessate, nonché di studi indipendenti, esamina i progressi compiuti dall'industria in materia di protezione dei pedoni ed effettua, entro il 1° luglio 2004, una valutazione indipendente di fattibilità concernente le disposizioni dell'allegato I, punto 3.2, e in particolare le altre misure alternative - misure passive o una combinazione di misure attive e passive - che abbiano un'efficacia reale almeno equivalente. La valutazione di fattibilità si fonda, tra l'altro, su prove pratiche e su studi scientifici indipendenti.

 

2. Se, in seguito alla valutazione di fattibilità di cui al paragrafo 1, è ritenuto necessario adeguare le disposizioni dell'allegato I, punto 3.2, per includervi una combinazione di misure attive e passive aventi almeno lo stesso livello di protezione di quello delle esistenti disposizioni dell'allegato I, punto 3.2, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta volta a modificare di conseguenza la presente direttiva.

 

3. Fintantoché l'adeguamento della presente direttiva si limita all'introduzione di misure passive alternative aventi effetti almeno lo stesso livello di protezione di quello delle esistenti disposizioni di cui all'allegato I, punto 3.2, l'adeguamento può essere realizzato dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, a norma della procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

 

4. Anteriormente al 1° aprile 2006, e in seguito ogni due anni, la Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati della valutazione indipendente di fattibilità di cui al paragrafo 1.

 

 

Articolo 6

La direttiva 70/156/CEE è modificata nel modo seguente:

 

1) nell'allegato I sono inseriti i seguenti punti:

 

(6).

 

 

2) nell'allegato III, parte A, sono inseriti i seguenti punti:

 

(7).

 

 

3) nell'allegato IV, parte I, sono inserite la voce 58 e le note seguenti:

 

(8).

 

 

4) l'allegato XI, è modificato come segue:

 

- nell'appendice 1 è inserita la seguente voce 58:

 

(9).

 

 

- nell'appendice 2 è inserita la seguente voce 58:

 

(10).

 

 

- nell'appendice 3 è inserita la seguente voce 58:

 

(11).

 

 

------------------------

 

(6) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 70/156/CEE.

(7) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 70/156/CEE.

(8) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 70/156/CEE.

(9) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 70/156/CEE.

(10) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 70/156/CEE.

(11) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 70/156/CEE.

 

 

Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2004.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle norme essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2003.

 

 

Per il Parlamento europeo

 

Il Presidente

 

P. COX

 

 

Il Presidente

 

Il Presidente

 

G. ALEMANNO

 

 

Allegato I

 

Prescrizioni tecniche

 

 

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

 

La presente direttiva si applica alle superfici frontali dei veicoli. Ai fini della presente direttiva, s'intende per «veicolo» ogni veicolo a motore quale definito all'articolo 2 e all'allegato II della direttiva 70/156/CEE, di categoria M1, di massa massima non superiore a 2,5 tonnellate, e di categoria N1 derivata da M1, di massa massima non superiore a 2,5 tonnellate.

 

 

2. DEFINIZIONI

 

Ai fini della presente direttiva:

 

2.1. Per «montante A» s'intende il supporto anteriore esterno del tetto che si estende dal telaio al tetto del veicolo.

 

2.2. Per «paraurti» s'intende la sezione inferiore della parte anteriore esterna di un veicolo. Comprende tutte le strutture volte a proteggere il veicolo in caso di scontro frontale a bassa velocità con un altro veicolo, nonché i relativi elementi accessori.

 

2.3. Per «bordo anteriore del cofano» s'intende la struttura superiore esterna del frontale della vettura, comprendente il cofano e i parafanghi, gli elementi superiori e laterali intorno ai proiettori ed ogni altro elemento accessorio.

 

2.4. Per «superficie del cofano» s'intende la struttura esterna che comprende la superficie superiore di tutte le strutture esterne eccetto il parabrezza, i montanti A e le strutture posteriori. Comprende pertanto, senza che tale enumerazione sia limitativa, il cofano, i parafanghi, il pannello esterno tra parabrezza e cofano, l'albero portaspazzola e la parte inferiore dell'intelaiatura del parabrezza.

 

2.5. Per «criterio di prestazione riferito alla testa» (Head Performance Criterion - HPC) s'intende il calcolo, per un periodo di tempo determinato, dell'accelerazione risultante massima verificatasi durante l'urto.

 

2.6. Per «parabrezza» s'intende l'elemento trasparente anteriore del veicolo rispondente a tutte le prescrizioni tecniche pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 77/649/CEE.

 

2.7. Per «tipo di veicolo» s'intende una categoria di veicoli i cui elementi essenziali sottoindicati, situati anteriormente ai montanti A:

 

- la struttura,

 

- le principali dimensioni,

 

- i materiali delle superfici esterne,

 

- il montaggio dei componenti (esterni o interni),

 

non differiscono, nella misura in cui si può considerare che essi incidono negativamente sui risultati delle prove d'impatto prescritte dalla presente direttiva.

 

2.8. Per massa massima s'intende la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore ai sensi del punto 2.8 dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE.

 

 

3. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE PROVE

 

3.1. Devono essere effettuate le prove seguenti; i valori limite specificati ai punti 3.1.3 e 3.1.4 sono soltanto indicativi.

 

3.1.1. Urto dell'arto inferiore contro il paraurti. È richiesta l'effettuazione di una delle prove di cui ai punti 3.1.1.1 o 3.1.1.2:

 

3.1.1.1. Urto della gamba contro il paraurti. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. L'angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio è di 21,0°, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio è di 6,0 mm e l'accelerazione misurata in corrispondenza della testa della tibia non è superiore a 200 g.

 

3.1.1.2. Urto della coscia contro il paraurti. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo non è superiore a 7,5 kN e il momento flettente sul dispositivo di simulazione non è superiore a 510 Nm.

 

3.1.2. Urto della testa di bambino o di adulto di piccola taglia contro la superficie del cofano. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 35 km/h utilizzando un dispositivo di simulazione del peso di 3,5 kg. L'HPC non è superiore a 1.000 sui 2/3 della superficie di prova del cofano e a 2.000 per il restante terzo della superficie di prova del cofano.

 

3.1.3. Urto della coscia contro il bordo anteriore del cofano. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo non è superiore a 5,0 kN (valore di riferimento) e il momento flettente sul dispositivo di simulazione è registrato e comparato al valore di riferimento di 300 Nm.

 

3.1.4. Urto della testa di adulto contro il parabrezza. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 35 km/h utilizzando un dispositivo di simulazione del peso di 4,8 kg. L'HPC è registrato e comparato al valore di riferimento di 1.000.

 

3.2. Devono essere effettuate le prove seguenti.

 

3.2.1. Urto dell'arto inferiore contro il paraurti. È richiesta l'effettuazione di una delle prove di cui ai punti 3.2.1.1 o 3.2.1.2:

 

3.2.1.1. Urto della gamba contro il paraurti. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. L'angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio è di 15,0°, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio è di 6,0 mm e l'accelerazione misurata in corrispondenza della testa della tibia non è superiore a 150 g.

 

3.2.1.2. Urto della coscia contro il paraurti. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo non è superiore a 5,0 kN e il momento flettente sul dispositivo di simulazione non è superiore a 300 Nm.

 

3.2.2. Urto della testa di bambino contro la superficie del cofano. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h utilizzando un dispositivo di simulazione del peso di 2,5 kg. L'HPC non è superiore a 1.000 per l'intera superficie di prova del cofano.

 

3.2.3. Urto della coscia contro il bordo anteriore del cofano. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo non è superiore a 5,0 kN e il momento flettente sul dispositivo di simulazione non è superiore a 300 Nm.

 

3.2.4. Urto della testa di adulto contro la superficie del cofano. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h utilizzando un dispositivo di simulazione del peso di 4,8 kg. L'HPC non è superiore a 1.000 per l'intera superficie di prova del cofano.

 

 

Allegato II

 

Disposizioni amministrative per l'omologazione

 

 

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

 

1.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il grado di protezione dei pedoni deve essere presentata dal costruttore.

 

1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

 

1.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

 

 

2. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

 

2.1. Se le prove di cui all'allegato I sono effettuate conformemente alle prescrizioni in esso figuranti e alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 3 della presente direttiva, è rilasciata l'omologazione CE a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e, se del caso, dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE.

 

2.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.

 

2.3. Ad ogni tipo di veicolo omologato è attribuito un numero di omologazione in base all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.

 

2.4. In caso di dubbio, quando si verifica la conformità alle procedure di prova, si tengono in debito conto gli eventuali dati o risultati delle prove forniti dal costruttore che possano essere utili per convalidare la prova di omologazione effettuata dall'autorità preposta all'omologazione.

 

 

 

3. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

 

3.1. Le modifiche del veicolo che incidono sulla sagoma della sua struttura anteriore e che, secondo l'autorità competente, potrebbero alterare significativamente i risultati delle prove, impongono la ripetizione delle prove.

 

3.2. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applica l'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

 

 

4. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

 

4.1. I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

 

 

Allegato II, appendice 1

 

Scheda informativa n. ... in conformità dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda la protezione dei pedoni

 

 

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice dei contenuti. Gli eventuali disegni devono essere in scala adeguata, sufficientemente dettagliati e riprodotti su fogli di formato A4 o piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

 

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, devono essere fornite informazioni sulle loro prestazioni.

 

0. DATI GENERALI   

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):   

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i):   

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:   

0.3.1. Posizione della marcatura:   

0.4. Categoria del veicolo:   

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:   

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:   

   

1. CARATTERISTICHE COSTRLTTIVE GENERALI DEL VEICOLO   

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:   

1.6. Posizione e disposizione del motore:   

   

9. CARROZZERIA   

9.1. Tipo di carrozzeria:   

9.2. Materiali e modalità di costruzione:   

9.23. Protezione dei pedoni:   

È fornita una descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi della parte anteriore del veicolo (interna ed esterna). La descrizione comprende, precisazioni sui sistemi di protezione attiva installati. 

 

 

Allegato II, appendice 2

 

MODELLO

 

[(formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)]

 

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

 

 

  TIMBRO DELL'AUTORITÀ DI  

  OMOLOGAZIONE CE 

   

   

Comunicazione riguardante   

- l'omologazione CE [1],    

- l'estensione dell'omologazione CE [1],    

- il rifiuto dell'omologazione CE [1],    

- la revoca dell'omologazione CE [1],    

di un tipo dl veicolo per quanto concerne la direttiva.../.../CE, modificata da ultimo dalla direttiva.../.../CE   

Numero di omologazione:   

Motivo dell'estensione:   

   

PARTE I   

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):   

0.2. Tipo:   

0.2.1. Eventuale denominazione commerciale:   

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:   

0.3.1. Posizione della marcatura:   

0.4. Categoria del veicolo:   

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:   

0.8. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:   

   

PARTE II   

1. Altre informazioni (se necessarie) (cfr. addendum)    

2. Servizio tecnico incaricato delle prove:   

3. Data del verbale di prova:   

4. Numero del verbale di prova:   

5. Eventuali osservazioni (cfr. addendum)    

6. Luogo:   

7. Data:    

8. Firma:   

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia. 

   

   

[1] Cancellare le diciture inutili.   

 

 

Addendum alla scheda di omologazione CE n. ... concernente l'omologazione di un veicolo per quanta riguarda la direttiva .../ ... / CE quale modificata da ultimo dalla direttiva ... / ... CE

 

1. Altre informazioni   

1.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda struttura, dimensioni, forma e materiali di costruzione:  

   

1.2. Posizione del motore: anteriore/posteriore/centrale [1]:    

1.3. Trazione: anteriore/posteriore [1]:    

1.4. Massa del veicolo sottoposto alle prove:    

Asse anteriore:    

Asse posteriore:   

Totale:    

1.5. Risultati delle prove di cui al punto 3.1/3.2 dell'allegato I (cancellare le diciture inutili):    

1.5.1. Prove di cui all'allegato I, punto 3.1:    

   

   

     

Prova   Valore registrato   Superata/Fallita [1]  

     

       

Urto della gamba contro il paraurti   Angolo di flessione   gradi   

(se la prova è effettuata)   Deformazione di rottura  mm   

  Accelerazione alla tibia   g   

Urto della coscia contro il bordo anteriore del cofano   Somma delle forze d'urto   kN   [2]  

  Momento flettente   Nm   [2]  

Urto della coscia contro il paraurti   Somma delle forze d'urto   kN   

(se la prova è effettuata)   Momento flettente   Nm   

Urto della testa di bambino/adulto di piccola taglia (3,5 kg) contro la superficie del cofano   Valori HPC in zona A (almeno 12 valori)      

  Valori HPC in zona B (almeno 6 valori)      

Urto della testa di adulto (4,8 kg) contro il parabrezza   Valori HPC (almeno 5 valori)     [2]  

       

 

[1] Secondo i valori specificati nell'allegato I, punto 3.1, della direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada prima e in caso di urto con un veicolo a motore. 

[2] Solo a fini di monitoraggio. 

 

1.5.2. Prove di cui all'allegato I, punto 3.2: 

 

     

Prova   Valore registrato   Superata/Fallita [1]  

     

       

Urto della gamba contro il paraurti   Angolo di flessione   gradi   

(se la prova è effettuata)   Deformazione di rottura  mm   

  Accelerazione alla tibia   g   

Urto della coscia contro il bordo anteriore del cofano   Somma delle forze d'urto   kN    

  Momento flettente   Nm    

Urto della coscia contro il paraurti   Somma delle forze d'urto   kN   

(se la prova è effettuata)   Momento flettente   Nm   

Urto della testa di bambino (2,5 kg) contro la superficie del cofano   Valori HPC (almeno 9 valori)      

Urto della testa di adulto (4,8 kg) contro la superficie del cofano  Valori HPC (almeno 9 valori)      

 

[1] Secondo i valori specificati nell'allegato I, punto 3.2, della direttiva 2003/102/CE. 

 

1.6. Osservazioni: (per esempio, valido per veicoli con guida a sinistra e a destra): 

 

 [1] Cancellare le diciture inutili. 

 

Dir. 70/156/CEE del 6 febbraio 1970
Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

 

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 23 febbraio 1970, n. L 42. Entrata in vigore il 10 febbraio 1970.

(2) Termine di recepimento: 10 agosto 1971. Direttiva recepita con L. 27 dicembre 1973, n. 942, D.M. 29 marzo 1974 e D.M. 12 giugno 1981.

(3) Si veda la direttiva 95/54/CE e la direttiva 96/27/CE.

(omissis)

Allegato I [a] (36)

 

Elenco completo delle informazioni da fornire per l'omologazione CE dei veicoli a motore

 

 

Tutte le schede informative di cui alla presente direttiva e alle direttive particolari devono essere costituite unicamente da un estratto dell'elenco completo che segue e conformarsi al sistema di numerazione dei punti).

 

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

 

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

 

(Le noti esplicative figurano all'ultima pagina del presente allegato)

 

 

0.   DATI GENERALI     

0.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore):     

0.2.   Tipo:     

0.2.0.1.   Telaio:      

0.2.0.2.   Carrozzeria/veicolo completo:     

0.2.1.   Designazione(i) commerciale(i) (se disponibile):     

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo [b]:     

0.3.0.1.   Telaio:     

0.3.0.2.   Carrozzeria/veicolo completo:     

0.3.1.   Posizione della marcatura:     

0.3.1.1.   Telaio:     

0.3.1.2.   Carrozzeria/veicolo completo:     

0.4.   Categoria del veicolo [c]:     

0.4.1.   Classificazione in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare:     

0.5.   Nome e indirizzo del costruttore:     

0.6.   Posizione e modo di fissaggio delle targhette regolamentari e posizione del numero di identificazione del      

  veicolo:     

0.6.1.   Sul telaio:     

0.6.2.   Sulla carrozzeria:     

0.7.   Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:     

0.8.   Indirizzo dello (degli) stabilimento(i) di montaggio:     

---------------------------

(36) Allegato inizialmente sostituito dalla direttiva 92/53/CEE, successivamente modificato dalla direttiva 97/27/CE, sostituito dalla direttiva 98/14/CE, modificato dalla direttiva 98/91/CE, rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 13 novembre 1999, n. L 291, modificato dalla direttiva 2000/40/CE, dalla direttiva 2001/85/CE, dalla direttiva 2001/92/CE, così sostituito dall'allegato I della direttiva 2001/116/CE, a decorrere dal 10 febbraio 2002, modificato dall'articolo 6 della direttiva 2003/102/CE e da ultimo così modificato dall'articolo 4 della direttiva 2003/97/CE.

 

1.  

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO 

 

1.1.  

Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: 

 

 

1.2.  

Disegno complessivo quotato dell'intero veicolo: 

 

 

1.3.  

Numero di assi e di ruote: 

 

 

1.3.1.  

Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: 

 

 

1.3.2.  

Numero e posizione degli assi sterzanti: 

 

 

1.3.3.  

Assi motore (numero, posizione, interconnessione): 

 

 

1.4.  

Telaio (se esiste) (disegno complessivo): 

 

 

1.5.  

Materiale dei longheroni [d]: 

 

 

1.6.  

Posizione e disposizione del motore: 

 

 

1.7.  

Cabina di guida (a guida avanzata o normale) [z]: 

 

 

 

1.8.  

Guida: a destra/a sinistra [1] 

 

1.8.1.  

Il veicolo è predisposto per la circolazione stradale a destra/a sinistra [1] 

 

1.9.  

Specificare se il veicolo a motore è destinato a trainare un semirimorchio o altri rimorchi e, se il rimorchio è un semirimorchio, un rimorchio a timone o un rimorchio ad asse centrale; specificare i veicoli adibiti al trasporto di merci a temperatura controllata: 

 

------------------------


2.  

MASSE E DIMENSIONI [e] (in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni) 

 

 

2.1.  

Interasse o interassi (a pieno carico) [f]: 

 

 

2.1.1.  

Semirimorchi 

 

2.1.1.1.  

Distanza tra l'asse del perno di ralla e l'estremità posteriore del semirimorchio: 

 

 

2.1.1.2.  

Distanza massima tra l'asse del perno di ralla e un punto qualsiasi della parte anteriore del  

 

 

 

semirimorchio: 

 

 

2.1.1.3.  

Interasse speciale del semirimorchio [conformemente al punto 7.6.1.2 dell'allegato I della direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.C.E. 25 agosto 1997, n. L 233):

 

2.2.  

Veicoli trattori di semirimorchi 

 

2.2.1.  

Avanzamento della ralla (massimo e minimo; indicare i valori ammissibili per un veicolo incompleto) [g]: 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.  

Altezza massima della ralla (normalizzata) [h]: 

 

 

 

2.3.  

Carreggiata(e) e larghezza(e) degli assi 

 

2.3.1.  

Carreggiata di ciascun asse sterzante [i]: 

 

 

2.3.2.  

Carreggiata di tutti gli altri assi [i]: 

 

 

2.3.3.  

Larghezza dell'asse posteriore più largo: 

 

 

2.3.4.  

Larghezza dell'asse più avanzato (misurata sulla parte più esterna dei pneumatici, esclusa la  

 

 

 

sporgenza dei pneumatici al suolo): 

 

 

2.4.  

Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo 

 

2.4.1.  

Telaio non carrozzato 

 

2.4.1.1.  

Lunghezza [j]: 

 

 

2.4.1.1.1.  

Lunghezza massima ammissibile: 

 

 

2.4.1.1.2.  

Lunghezza minima ammissibile: 

 

 

2.4.1.2.  

Larghezza [k]: 

 

 

2.4.1.2.1.  

Larghezza massima ammissibile: 

 

 

2.4.1.2.2.  

Larghezza minima ammissibile: 

 

 

2.4.1.3.  

Altezza (in ordine di marcia) [l] (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di  

 

 

marcia): 

 

 

2.4.1.4.  

Sbalzo anteriore [m]: 

 

 

2.4.1.4.1.  

Angolo di attacco [na]: 

 

° 

2.4.1.5.  

Sbalzo posteriore [n]: 

 

 

2.4.1.5.1.  

Angolo di uscita [nb]: 

 

° 

2.4.1.5.2.  

Sbalzo minimo e massimo ammissibile del punto di aggancio [nd]: 

 

 

2.4.1.6.  

Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5 dell'allegato II, parte A) 

 

2.4.1.6.1.  

Tra gli assi: 

 

 

2.4.1.6.2.  

Sotto l'asse o gli assi anteriori: 

 

 

2.4.1.6.3.  

Sotto l'asse o gli assi posteriori: 

 

 

2.4.1.7.  

Angolo di rampa [nc]: 

 

gradi 

2.4.1.8.  

Posizioni estreme ammissibili del baricentro della carrozzeria e/o finiture interne e/o attrezzatura e/o carico  

 

 

utile: 

 

 

2.4.2.  

Telaio carrozzato 

 

2.4.2.1.  

Lunghezza [j]: 

 

2.4.2.1.1.  

Lunghezza della superficie di carico: 

 

2.4.2.2.  

Larghezza [k]: 

 

2.4.2.2.1.  

Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata): 

 

2.4.2.3.  

Altezza (in ordine di marcia) [l] (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):

 

2.4.2.4.  

Sbalzo anteriore [m]: 

 

2.4.2.4.1.  

Angolo di attacco [na]: 

 

° 

2.4.2.5.  

Sbalzo posteriore [n]: 

 

2.4.2.5.1.  

Angolo di uscita [nb]: 

 

gradi 

 

2.4.2.5.2.  

Sbalzo minimo e massimo ammissibile del punto di aggancio [nd]: 

 

2.4.2.6.  

Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5 dell'allegato II, parte A) 

 

2.4.2.6.1.  

Tra gli assi: 

 

2.4.2.6.2.  

Sotto l'asse o gli assi anteriori: 

 

2.4.2.6.3.  

Sotto l'asse o gli assi posteriori: 

 

2.4.2.7.  

Angolo di rampa [nc]: 

 

gradi 

2.4.2.8.  

Posizioni estreme ammissibili del baricentro del carico utile (in caso di carico non uniformemente  

 

 

distribuito): 

 

2.4.2.9.  

Posizione del baricentro del veicolo (M2 e M3 ) al suo carico massimo tecnicamente ammissibile in senso  

 

 

longitudinale, trasversale e verticale: 

 

2.4.3.  

Carrozzeria omologata senza telaio (veicoli M2 e M3 ) 

 

2.4.3.1.  

Lunghezza [j]: 

 

2.4.3.2.  

Larghezza [k]: 

 

2.4.3.3.  

Altezza nominale (in ordine di marcia) [l] dei tipi di telaio (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la

 

 

posizione normale di marcia):

 

 

2.5 

Massa del telaio nudo (senza cabina, liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, ruota di scorta,

 

 

attrezzi e conducente): 

 

 

2.5.1.  

Distribuzione di tale massa tra gli assi: 

 

 

2.6.  

Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M1 , con il dispositivo di aggancio se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta se fornita e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore se il veicolo è munito dell'apposito sedile) [o] (massima e minima per ogni variante): 

 

2.6.1.  

Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale,  

 

 

carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante): 

 

 

2.7.  

Massa minima del veicolo completo dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto: 

 

 

2.7.1.  

Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale,  

 

 

carico gravante sul punto di aggancio: 

 

 

2.8.  

Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore [y] [*]: 

 

 

2.8.1.  

Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale,  

 

 

carico gravante sul punto di aggancio [*]: 

 

 

2.9.  

Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 

 

 

2.10.  

Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi: 

 

 

2.11.  

Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile del veicolo a motore in caso di: 

 

 

2.11.1.  

Rimorchio a timone: 

 

 

2.11.2.  

Semirimorchio: 

 

 

2.11.3.  

Rimorchio ad asse centrale: 

 

 

2.11.3.1.  

Rapporto massimo tra lo sbalzo del dispositivo di aggancio [p] e l'interasse: 

 

 

2.11.3.2.  

Valore V massimo: 

 

kN 

2.11.4.  

Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli [*]: 

 

 

2.11.5.  

Il veicolo è/non è [1] idoneo al traino di carichi [punto 1.2 dell'allegato II della direttiva 77/389/CEE del Consiglio  

 

 

(G.U.C.E. 13 giugno 1977, n. L 145) 

 

 

2.11.6.  

Massa massima del rimorchio non frenato: 

 

 

2.12.  

Carico verticale statico/massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio: 

 

 

2.12.1.  

del veicolo a motore: 

 

 

2.12.2.  

del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale: 

 

 

2.12.3.  

Massa massima ammissibile del dispositivo di aggancio (se non installato dal costruttore): 

 

 

2.13.  

Fascia d'ingombro: 

 

 

2.14.  

Rapporto tra la potenza del motore e la massa massima: 

 

kW/kg 

2.14.1.  

Rapporto tra la potenza del motore e la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della  

 

 

combinazione di veicoli (conformemente al punto 7.10, allegato I, della direttiva 97/27/CE): 

 

 

 

 

 

kW/kg 

2.15.  

Capacità di spunto in salita (veicolo senza rimorchio) ( +++ ): 

 

2.16.  

Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo: se tali  

 

 

valori sono indicati, devono essere verificati con i requisiti dell'allegato IV della direttiva 97/27/CE): 

 

 

 

 

 

2.16.1.  

Massa massima a pieno carico ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono  

 

 

ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica [#]: 

 

 

2.16.2.  

Massa massima ammissibile su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di un semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore, quando è inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio [sono ammissibili varie 

 

 

indicazioni per ogni configurazione tecnica [*]: 

 

 

2.16.3.  

Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione  

 

 

[sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica [#]: 

 

 

2.16.4.  

Massa massima rimorchiabile ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono  

 

 

ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica [#]: 

 

 

2.16.5.  

Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l'immatricolazione/ammissione alla  

 

 

circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica [#]: 

 

 

------------------------


3.  

MOTOPROPULSORE [q] [Nel caso di un veicolo funzionante a benzina, a carburante diesel, ecc., oppure in combinazione con un altro carburante, le voci sono ripetute [+] 

 

 

3.1.  

Costruttore: 

 

 

3.1.1.  

Codice motore del costruttore (quale apposto sul motore): 

 

 

3.2.  

Motore a combustione interna 

 

 

3.2.1.  

Caratteristiche del motore 

 

 

3.2.1.1.  

Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi [1]: 

 

 

3.2.1.2.  

Numero e disposizione dei cilindri: 

 

 

3.2.1.2.1.  

Alesaggio [r]: 

 

mm 

3.2.1.2.2.  

Corsa [r]: 

 

mm 

3.2.1.2.3.  

Ordine di accensione: 

 

 

3.2.1.3.  

Cilindrata [s]: 

 

cm3 

3.2.1.4.  

Rapporto volumetrico di compressione [2]: 

 

 

3.2.1.5.  

Disegno della camera di combustione, della testa del pistone e, per i motori ad accensione comandata, dei 

 

 

 

segmenti: 

 

 

3.2.1.6.  

Regime minimo normale [2]: 

 

giri/min 

3.2.1.6.1.  

Regime minimo elevato [2]: 

 

giri/min 

3.2.1.7.  

Tenore in volume dell'ossido di carbonio nei gas di scarico, con motore al minimo [2]:%, dichiarato dal costruttore (soltanto motori ad accensione comandata) 

 

3.2.1.8.  

Potenza massima netta [t]: 

 

kW a 

 

giri/min (dichiarata dal costruttore) 

 

3.2.1.9.  

Regime massimo ammesso, dichiarato dal costruttore: 

 

giri/min 

3.2.1.10.  

Coppia massima netta [t]: 

 

Nm a  

 

giri/min (dichiarata dal costruttore) 

 

3.2.2.  

Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN/etanolo  

 

[1] 

3.2.2.1.  

RON, con piombo: 

 

 

3.2.2.2.  

RON, senza piombo: 

 

 

3.2.2.3.  

Bocchettone del serbatoio del carburante: orifizio ristretto/etichetta [1] 

 

3.2.3.  

Serbatoio(i) del carburante 

 

3.2.3.1.  

Serbatoio(i) di servizio 

 

3.2.3.1.1.  

Numero, capacità e materiale: 

 

 

3.2.3.1.2.  

Disegno e descrizione tecnica del serbatoio o dei serbatoi con tutti i raccordi e le tubazioni del dispositivo di  

 

 

sfiato e di ventilazione, le chiusure, valvole e i dispositivi di fissaggio: 

 

 

3.2.3.1.3.  

Disegno indicante chiaramente la posizione del serbatoio o dei serbatoi nel veicolo: 

 

 

3.2.3.2.  

Serbatoio(i) ausiliario(i) 

 

3.2.3.2.1.  

Numero, capacità e materiale: 

 

 

3.2.3.2.2.  

Disegno e descrizione tecnica del serbatoio o dei serbatoi con tutti i raccordi e le tubazioni del dispositivo di  

 

 

sfiato e di ventilazione, le chiusure, le valvole e i dispositivi di fissaggio: 

 

 

3.2.3.2.3.  

Disegno indicante chiaramente la posizione del serbatoio o dei serbatoi nel veicolo: 

 

 

3.2.4.  

Alimentazione 

 

 

3.2.4.1.  

A carburatore(i): sì/no [1] 

 

 

3.2.4.1.1.  

Marca o marche: 

 

 

3.2.4.1.2.  

Tipo o tipi: 

 

 

3.2.4.1.3.  

Numero: 

 

 

3.2.4.1.4.  

Regolazioni [2] 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.1.4.1.  

Getti: 

 

 

 

3.2.4.1.4.2.  

Diffusori: 

 

 

Oppure curva della mandata di carburante in  

3.2.4.1.4.3.  

Livello in vaschetta: 

 

 

funzione del flusso d'aria e delle regolazioni  

3.2.4.1.4.4.  

Massa del galleggiante: 

 

 

necessarie per rispettare la curva 

3.2.4.1.4.5.  

Ago del galleggiante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.1.5.  

Sistema di avviamento a freddo: manuale/automatico [1]: 

 

 

3.2.4.1.5.1.  

Principio/i di funzionamento: 

 

 

3.2.4.1.5.2.  

Limiti di funzionamento/regolazioni [1] [2]: 

 

 

3.2.4.2.  

A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no [1] 

 

 

3.2.4.2.1.  

Descrizione del sistema: 

 

 

3.2.4.2.2.  

Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza [1] 

 

 

3.2.4.2.3.  

Pompa di iniezione 

 

 

3.2.4.2.3.1.  

Marca o marche: 

 

 

3.2.4.2.3.2.  

Tipo o tipi: 

 

 

3.2.4.2.3.3.  

Mandata massima di carburante [1] [2]: . . . mm3 /corsa o ciclo alla velocità della pompa di: . . . giri/min, 

 

 

oppure curva caratteristica: 

 

 

3.2.4.2.3.4.  

Fasatura dell'iniezione [2]: 

 

 

3.2.4.2.3.5.  

Curva dell'anticipo d'iniezione [2]: 

 

 

3.2.4.2.3.6.  

Metodo di taratura: banco di prova/motore [1] 

 

 

3.2.4.2.4.  

Regolatore 

 

 

3.2.4.2.4.1.  

Tipo: 

 

 

3.2.4.2.4.2.  

Punto di intercettazione 

 

 

3.2.4.2.4.2.1 

Punto di intercettazione sotto carico: 

 

giri/min 

3.2.4.2.4.2.2 

Punto di intercettazione a vuoto: 

 

giri/min 

3.2.4.2.5.  

Tubazione dell'iniezione 

 

 

3 2 4.2.5.1.  

Lunghezza: 

 

mm 

3 2 4.2.5.2.  

Diametro interno: 

 

mm 

3.2.4.2.6.  

Iniettore(i) 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.1.  

Marca o marche: 

 

 

3.2.4.2.6.2.  

Tipo o tipi: 

 

 

3.2.4.2.6.3.  

Pressione di apertura [2]: 

 

kPa, oppure curva caratteristica [2]: 

 

 

3.2.4.2.7.  

Sistema di avviamento a freddo 

 

3.2.4.2.7.1.  

Marca o marche: 

 

 

3.2.4.2.7.2.  

Tipo o tipi: 

 

 

3.2.4.2.7.3.  

Descrizione: 

 

 

3.2.4.2.8.  

Dispositivo di avviamento ausiliario 

 

 

3.2.4.2.8.1.  

Marca o marche: 

 

 

3.2.4.2.8.2.  

Tipo o tipi: 

 

 

3.2.4.2.8.3.  

Descrizione del sistema: 

 

 

3.2.4.2.9.  

Unità di comando elettronico 

 

 

3.2.4.2.9.1  

Marca o marche: 

 

 

3.2.4.2.9.2  

Descrizione del sistema: 

 

 

3.2.4.3.  

A iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no [1] 

 

3.2.4.3.1.  

Principio di funzionamento: collettore di aspirazione (a punto singolo/multiplo [1]/iniezione diretta/altro  

 

 

(specificare) [1]: 

 

 

3.2.4.3.2.  

Marca o marche: 

 

 

3.2.4.3.3.  

Tipo o tipi: 

 

 

3.2.4.3.4.  

Descrizione del sistema 

 

 

3.2.4.3.4.1.  

Tipo o numero dell'unità di controllo: 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.2.  

Tipo di regolatore del carburante: 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.3.  

Tipo di sensore del flusso d'aria: 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.4.  

Tipo di distributore del carburante: 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.5.  

Tipo di regolatore di pressione: 

 

 

In caso di sistemi diversi da quello a  

 

3.2.4.3.4.6.  

Tipo di microinterruttore: 

 

 

iniezione continua, fornire i dati  

 

3.2.4.3.4.7.  

Tipo di vite per la regolazione del minimo: 

 

 

equivalenti 

 

3.2.4.3.4.8.  

Tipo di corpo della valvola a farfalla: 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.9.  

Tipo di sensore della temperatura dell'acqua: 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.10.  

Tipo di sensore della temperatura dell'aria: 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.11. 

Tipo di interruttore termico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.5.  

Iniettori: pressione di apertura [2]: 

 

kPa, oppure curva caratteristica [2]: 

 

 

3.2.4.3.6.  

Fasatura dell'iniezione: 

 

 

3.2.4.3.7.  

Sistema di avviamento a freddo 

 

 

3.2.4.3.7.1.  

Principio(i) di funzionamento: 

 

 

3.2.4.3.7.2.  

Limiti di funzionamento/regolazioni [1] [2]: 

 

 

3.2.4.4.  

Pompa di alimentazione 

 

 

3.2.4.4.1.  

Pressione [2]: 

 

kPa, oppure curva caratteristica [2]: 

 

 

3.2.5.  

Impianto elettrico 

 

 

 

3.2.5.1.  

Tensione nominale: 

 

V, terminale a massa positivo/negativo [1] 

 

3.2.5.2.  

Generatore 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2.1.  

Tipo: 

 

 

3.2.5.2.2.  

Potenza nominale: 

 

VA 

3.2.6.  

Accensione 

 

 

3.2.6.1.  

Marca o marche: 

 

 

3.2.6.2.  

Tipo o tipi: 

 

 

3.2.6.3.  

Principio di funzionamento: 

 

 

3.2.6.4.  

Curva dell'anticipo [2]: 

 

 

3.2.6.5.  

Fasatura iniziale [2]: 

 

gradi prima del PMS 

3.2.6.6.  

Apertura dei contatti [2]: 

 

mm 

3.2.6.7.  

Angolo di chiusura [2]: 

 

gradi 

3.2.7.  

Sistema di raffreddamento: liquido/aria [1] 

 

 

 

3.2.7.1.  

Taratura nominale del dispositivo di controllo della temperatura del motore: 

 

 

3.2.7.2.  

Liquido 

 

 

3.2.7.2.1.  

Natura del liquido: 

 

 

3.2.7.2.2.  

Pompa/e di circolazione: sì/no [1] 

 

 

3.2.7.2.3.  

Caratteristiche: 

 

,oppure 

 

3.2.7.2.3.1.  

Marca o marche: 

 

 

3.2.7.2.3.2.  

Tipo o tipi: 

 

 

3.2.7.2.4.  

Rapporto(i) di trasmissione: 

 

 

3.2.7.2.5.  

Descrizione della ventola e del suo meccanismo di azionamento: 

 

 

3.2.7.3.  

Aria 

 

 

3.2.7.3.1.  

Ventilatore: sì/no [1] 

 

 

3.2.7.3.2.  

Caratteristiche: 

 

,oppure 

3.2.7.3.2.1.  

Marca o marche: 

 

 

3.2.7.3.2.2.  

Tipo o tipi: 

 

 

3.2.7.3.3.  

Rapporto(i) di trasmissione: 

 

 

3.2.8.  

Sistema di aspirazione 

 

 

3.2.8.1.  

Compressore: sì/no [1] 

 

 

3.2.8.1.1.  

Marca o marche: 

 

 

3.2.8.1.2.  

Tipo o tipi: 

 

 

3.2.8.1.3.  

Descrizione del sistema (ad esempio, pressione massima di carico: 

 

kPa; eventuale 

 

valvola di sfiato): 

 

 

3.2.8.2.  

Refrigeratore intermedio: sì/no [1] 

 

 

3.2.8.3.  

Depressione all'aspirazione, a regime nominale e carico del 100% 

 

 

 

minimo ammissibile: 

 

kPa 

 

massimo ammissibile: 

 

kPa 

3.2.8.4.  

Descrizione e disegni delle tubazioni di aspirazione e loro accessori (camera in pressione, riscaldatore, 

 

 

 

prese d'aria supplementari, ecc.): 

 

 

3.2.8.4.1.  

Descrizione del collettore di aspirazione (compresi disegni e/o fotografie): 

 

 

3.2.8.4.2.  

Filtro dell'aria, disegni: 

 

oppure 

3.2.8.4.2.1.  

Marca o marche: 

 

 

3.2.8.4.2.2.  

Tipo o tipi: 

 

 

3.2.8.4.3.  

Silenziatore di aspirazione, disegni: 

 

oppure 

3.2.8.4.3.1.  

Marca o marche: 

 

 

3.2.8.4.3.2.  

Tipo o tipi: 

 

 

3.2.9.  

Sistema di scarico 

 

 

3.2.9.1.  

Descrizione e/o disegno del collettore di scarico: 

 

 

3.2.9.2.  

Descrizione e/o disegno del sistema di scarico: 

 

 

3.2.9.3.  

Contropressione massima ammissibile allo scarico, a regime nominale e carico del 100%: 

 

kPa 

3.2.9.4.  

Silenziatore(i) di scarico: silenziatore anteriore, centrale, posteriore: costruzione, tipo, marcatura; se  

 

 

influiscono sulla rumorosità esterna: misure atte a ridurre il rumore nel vano motore e sul motore: 

 

 

3.2.9.5.  

Ubicazione dell'uscita dello scarico: 

 

 

3.2.9.6.  

Silenziatore di scarico contenente materiali fibrosi: 

 

 

3.2.10.  

Sezioni trasversali minime delle luci di entrata e di uscita: 

 

 

3.2.11.  

Fasatura delle valvole o dati equivalenti 

 

 

3.2.11.1.  

Alzata massima delle valvole e angoli di apertura e di chiusura, oppure particolari della fasatura di sistemi di  

 

 

distribuzione alternativi, con riferimento ai punti morti: 

 

 

3.2.11.2.  

Campi di riferimento e/o di regolazione [1]: 

 

 

3.2.12.  

Misure contro l'inquinamento atmosferico 

 

 

3.2.12.1.  

Dispositivi per il ricircolo dei gas del basamento (descrizione e disegni): 

 

 

3.2.12.2.  

Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e non sono compresi in altre voci) 

 

3.2.12.2.1.  

Convertitore catalitico: sì/no [1] 

 

 

3.2.12.2.1.1.  

Numero di convertitori catalitici e di elementi: 

 

 

3.2.12.2.1.2.  

Dimensioni, forma e volume del convertitore o dei convertitori catalitici: 

 

 

3.2.12.2.1.3.  

Tipo di reazione catalitica: 

 

 

3.2.12.2.1.4.  

Contenuto totale di metalli preziosi: 

 

 

3.2.12.2.1.5.  

Concentrazione relativa: 

 

 

3.2.12.2.1.6.  

Substrato (struttura e materiale): 

 

 

3.2.12.2.1.7.  

Densità delle celle: 

 

 

3.2.12.2.1.8.  

Tipo di alloggiamento del convertitore o dei convertitori catalitici: 

 

 

3.2.12.2.1.9.  

Posizione del convertitore o dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza di riferimento rispetto al  

 

 

condotto di scarico): 

 

 

3.2.12.2.1.10.  

Schermo termico: sì/no [1] 

 

 

3.2.12.2.2.  

Sensore di ossigeno: sì/no [1] 

 

 

3.2.12.2.2.1.  

Tipo: 

 

 

3.2.12.2.2.2.  

Posizione: 

 

 

3.2.12.2.2.3.  

Campo di regolazione: 

 

 

3.2.12.2.3.  

Iniezione di aria: sì/no [1] 

 

 

3.2.12.2.3.1.  

Tipo (aria pulsata, pompa per aria, ecc.): 

 

 

3.2.12.2.4.  

Ricircolo dei gas di scarico: sì/no [1] 

 

 

3.2.12.2.4.1.  

Caratteristiche (portata, ecc.): 

 

 

3.2.12.2.5.  

Sistema di controllo delle emissioni di vapori: sì/no [1] 

 

3.2.12.2.5.1.  

Descrizione dettagliata dei dispositivi e della loro messa a punto: 

 

 

3.2.12.2.5.2.  

Disegno del sistema di controllo dei vapori: 

 

 

3.2.12.2.5.3.  

Disegno del filtro di carbone: 

 

 

3.2.12.2.5.4.  

Massa del carbone attivo: 

 

grammi: 

3.2.12.2.5.5.  

Schema del serbatoio del carburante, con indicazione della capacità e del materiale: 

 

 

3.2.12.2.5.6.  

Disegno dello schermo termico tra il serbatoio e il sistema di scarico: 

 

 

3.2.12.2.6.  

Intercettatore di particelle: sì/no [1] 

 

 

3.2.12.2.6.1.  

Dimensioni, forma e capacità dell'intercettatore di particelle: 

 

 

3.2.12.2.6.2.  

Tipo e progetto dell'intercettatore di particelle: 

 

 

3.2.12.2.6.3.  

Posizione (distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico): 

 

 

3.2.12.2.6.4.  

Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegni: 

 

 

3.2.12.2.7.  

Sistemi diagnostici di bordo (OBD): sì/no [1] 

 

 

3.2.12.2.7.1.  

Descrizione scritta e/o disegno della spia di malfunzionamento (MI): 

 

 

3.2.12.2.7.2.  

Elenco e funzioni di tutti i componenti controllati dal sistema OBD: 

 

 

3.2.12.2.7.3.  

Descrizione scritta (principi generali di funzionamento) di: 

 

 

3.2.12.2.7.3.1  

Motori ad accensione comandata [1]: 

 

 

3.2.12.2.7.3.1.1.  

Controllo del catalizzatore [1]:  

 

 

3.2.12.2.7.3.1.2.  

Individuazione dell'accensione irregolare [1]: 

 

 

3.2.12.2.7.3.1.3.  

Controllo del sensore di ossigeno [1]: 

 

 

3.2.12.2.7.3.1.4.  

Altri componenti controllati dal sistema OBD [1]: 

 

 

3.2.12.2.7.3.2.  

Motori ad accensione spontanea [1] 

 

 

3.2.12.2.7.3.2.1.  

Controllo del catalizzatore [1]:  

 

 

3.2.12.2.7.3.2.2.  

Controllo dell'intercettatore di particelle [1]: 

 

 

3.2.12.2.7.3.2.3.  

Controllo del sistema di alimentazione elettronica [1]: 

 

 

3.2.12.2.7.3.2.4.  

Altri componenti controllati dal sistema OBD [1]: 

 

 

3.2.12.2.7.4.  

Criteri di attivazione della spia MI (numero fisso di cicli di guida o metodo statistico): 

 

 

3.2.12.2.7.5.  

Elenco di tutti i codici di uscita OBD e dei formati utilizzati (ciascuno corredato di spiegazione): 

 

 

3.2.12.2.8.  

Altri sistemi (descrizione e funzionamento): 

 

 

3.2.13.  

Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (soltanto per i motori ad accensione spontanea): 

 

 

3.2.14.  

Caratteristiche di eventuali dispositivi destinati a ridurre il consumo di carburante (se non sono compresi in  

 

 

altre voci): 

 

 

3.2.15.  

Sistema di alimentazione a GPL: sì/no [1] 

 

 

3.2.15.1.  

Numero di omologazione CE, conformemente alla direttiva 70/221/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 6 aprile 1970, n. L 76) (quando la direttiva sarà modificata in modo da includere i serbatoi per carburanti gassosi): 

 

 

 

 

 

3.2.15.2.  

Centralina di controllo elettronico del motore per alimentazione a GPL 

 

 

3.2.15.2.1.  

Marca o marche: 

 

 

3.2.15.2.2.  

Tipo o tipi: 

 

 

3.2.15.2.3.  

Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni: 

 

 

3.2.15.3.  

Altra documentazione 

 

 

3.2.15.3.1.  

Descrizione del sistema di protezione del catalizzatore nella commutazione da benzina a GPL e viceversa: 

 

 

 

 

 

3.2.15.3.2.  

Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, collettori a vuoto, condotte di compensazione, ecc.): 

 

 

 

 

 

 

3.2.15.3.3.  

Disegno del simbolo: 

 

 

3.2.16.  

Sistema di alimentazione a GN: sì/no [1] 

 

 

3.2.16.1.  

Numero di omologazione CE, conformemente alla direttiva 70/221/CEE (quando la direttiva sarà modificata  

 

 

in modo da includere i serbatoi per carburanti gassosi): 

 

 

3.2.16.2.  

Centralina di controllo elettronico del motore per alimentazione a GN 

 

 

3.2.16.2.1.  

Marca o marche: 

 

 

3.2.16.2.2.  

Tipo o tipi: 

 

 

3.2.16.2.3.  

Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni: 

 

 

3.2.16.3.  

Altra documentazione 

 

 

3.2.16.3.1.  

Descrizione del sistema di protezione del catalizzatore nella commutazione da benzina a GN e viceversa: 

 

 

 

 

 

3.2.16.3.2.  

Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, collettori a vuoto, condotte di compensazione, ecc.): 

 

 

 

 

 

3.2.16.3.3.  

Disegno del simbolo: 

 

 

3.3.  

Motore elettrico 

 

 

3.3.1.  

Tipo (avvolgimento, eccitazione): 

 

 

3.3.1.1.  

Massima potenza oraria: 

 

kW 

3.3.1.2.  

Tensione di esercizio: 

 

3.3.2.  

Batteria 

 

 

3.3.2.1.  

Numero di elementi: 

 

 

3.3.2.2.  

Massa: 

 

kg 

 

3.3.2.3.  

Capacità: 

 

A/h (Amp./ora) 

3.3.2.4.  

Ubicazione: 

 

 

3.4.  

Altri motori o propulsori o loro combinazioni (particolari relativi alle parti di detti motori o propulsori): 

 

 

 

 

 

3.5.  

Emissioni di CO2 /consumo di carburante [u] (valori dichiarati dal costruttore) 

 

3.5.1.  

Emissioni massiche di CO2 

 

3.5.1.1.  

Emissioni massiche di CO2 (ciclo urbano): 

 

g/km 

3.5.1.2.  

Emissioni massiche di CO2 (ciclo extraurbano): 

 

g/km 

3.5.1.3.  

Emissioni massiche di CO2 (ciclo combinato): 

 

g/km 

3.5.2.  

Consumo di carburante 

 

 

3.5.2.1.  

Consumo di carburante (ciclo urbano): 

 

l/100 km/m3/100 km [1] 

3.5.2.2.  

Consumo di carburante (ciclo extraurbano): 

 

l/100 km/m3/100 km [1] 

3.5.2.3.  

Consumo di carburante (ciclo misto): 

 

l/100 km/m3/100 km [1] 

3.6.  

Temperature ammesse dal costruttore 

 

 

3.6.1.  

Sistema di raffreddamento 

 

 

3.6.1.1.  

Raffreddamento a liquido 

 

 

 

Temperatura massima all'uscita: 

 

3.6.1.2.  

Raffreddamento ad aria 

 

 

3.6.1.2.1.  

Punto di riferimento: 

 

 

3.6.1.2.2.  

Temperatura massima al punto di riferimento: 

 

3.6.2.  

Temperatura massima all'uscita del refrigeratore intermedio: 

 

3.6.3.  

Temperatura massima dei gas di scarico nel punto della condotta o delle condotte di scarico adiacente  

 

 

alla flangia o alle flange esterne del collettore di scarico: 

 

3.6.4.  

Temperatura del carburante 

 

 

 

minima: 

 

 

massima: 

 

3.6.5.  

Temperatura del lubrificante 

 

 

 

minima: 

 

 

massima: 

 

3.7.  

Dispositivi azionati dal motore 

 

 

 

Valore massimo ammissibile di potenza assorbita dai dispositivi azionati dal motore, come specificato e alle condizioni di funzionamento di cui al punto 5.1.1, allegato I della direttiva 80/1269/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 31 dicembre 1980, n. L 375), per ciascuno dei regimi del motore definiti al punto 4.1, allegato III, della direttiva 88/77/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 9 febbraio 1988, n. L 36) 

 

3.7.1.  

Minimo: 

 

kW 

3.7.2.  

Intermedio: 

 

kW 

3.7.3.  

Nominale: 

 

kW 

3.8.  

Sistema di lubrificazione 

 

 

3.8.1.  

Descrizione del sistema 

 

 

3.8.1.1.  

Ubicazione del serbatoio del lubrificante: 

 

 

3.8.1.2.  

Sistema di alimentazione (pompa, iniezione all'aspirazione, miscelazione con carburante, ecc.) [1] 

 

3.8.2.  

Pompa di lubrificazione 

 

 

3.8.2.1.  

Marca o marche: 

 

 

3.8.2.2.  

Tipo o tipi: 

 

 

3.8.3.  

Miscela con carburante 

 

 

3.8.3.1.  

Percentuale: 

 

 

3.8.4.  

Refrigeratore dell'olio: sì/no [1] 

 

 

3.8.4.1.  

Disegno(i): 

 

oppure 

3.8.4.1.1.  

Marca o marche: 

 

 

3.8.4.1.2.  

Tipo o tipi: 

 

 

3.9.  

MOTORI A GAS (nel caso di sistemi con una diversa configurazione, fornire le informazioni equivalenti). 

 

3.9.1.  

Carburante: GPL/GN-H/GN-L/GN-HL [1] 

 

 

3.9.2.  

Regolatore(i) di pressione o vaporizzatore/regolatore(i) di pressione [1] 

 

3.9.2.1.  

Marca o marche: 

 

 

3.9.2.2.  

Tipo o tipi: 

 

 

3.9.2.3.  

Numero di stadi di riduzione della pressione: 

 

 

3.9.2.4.  

Pressione allo stadio finale 

 

 

 

minima: 

 

kPa 

 

massima: 

 

kPa 

3.9.2.5.  

Numero di punti principali di regolazione: 

 

 

3.9.2.6.  

Numero di punti di regolazione del minimo: 

 

 

3.9.2.7.  

Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva  

 

 

/CE: 

 

 

3.9.3.  

Sistema di alimentazione: unità di miscelazione/iniezione di gas/iniezione di liquido/iniezione diretta [1] 

 

3.9.3.1.  

Regolazione del titolo della miscela: 

 

 

3.9.3.2.  

Descrizione del sistema e/o diagramma e schemi: 

 

 

3.9.3.3.  

Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva 

 

 

/CE: 

 

 

3.9.4.  

Unità di miscelazione 

 

3.9.4.1.  

Numero: 

 

 

3.9.4.2.  

Marca o marche: 

 

 

3.9.4.3.  

Tipo o tipi: 

 

 

3.9.4.4.  

Posizione: 

 

 

3.9.4.5.  

Possibilità di regolazione: 

 

 

3.9.4.6.  

Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva 

 

 

/CE: 

 

 

3.9.5.  

Iniezione nel collettore d'ammissione 

 

3.9.5.1.  

Iniezione: a punto singolo/multiplo [1] 

 

3.9.5.2.  

Iniezione: continua/simultanea/sequenziale [1] 

 

3.9.5.3.  

Dispositivo di iniezione 

 

3.9.5.3.1.  

Marca o marche: 

 

 

3.9.5.3.2.  

Tipo o tipi: 

 

 

3.9.5.3.3.  

Possibilità di regolazione: 

 

 

3.9.5.3.4.  

Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva 

 

 

/CE: 

 

 

3.9.5.4.  

Pompa di alimentazione (se del caso) 

 

3.9.5.4.1.  

Marca o marche: 

 

 

3.9.5.4.2.  

Tipo o tipi: 

 

 

3.9.5.4.3.  

Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva 

 

 

/CE: 

 

 

3.9.5.5.  

Iniettore(i) 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.5.5.1.  

Marca o marche: 

 

 

3.9.5.5.2.  

Tipo o tipi: 

 

 

3.9.5.5.3.  

Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva 

 

 

/CE: 

 

 

3.9.6.  

Iniezione diretta 

 

3.9.6.1.  

Pompa di iniezione/regolatore di pressione [1] 

 

3.9.6.1.1.  

Marca o marche: 

 

 

3.9.6.1.2.  

Tipo o tipi: 

 

 

3.9.6.1.3.  

Fasatura dell'iniezione: 

 

 

3.9.6.1.4.  

Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva 

 

 

/CE: 

 

 

3.9.6.2.  

Iniettore(i) 

 

 

3.9.6.2.1.  

Marca o marche: 

 

 

3.9.6.2.2.  

Tipo o tipi: 

 

 

3.9.6.2.3.  

Pressione di apertura oppure curva caratteristica [2]: 

 

 

3.9.6.2.4.  

Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva 

 

 

/CE: 

 

 

3.9.7.  

Unità di comando elettronico 

 

3.9.7.1.  

Marca o marche: 

 

 

3.9.7.2.  

Tipo o tipi: 

 

 

3.9.7.3.  

Possibilità di regolazione: 

 

 

3.9.8.  

Dispositivo specifico a GN 

 

3.9.8.1.  

Variante 1 (solo nel caso di omologazioni di motori per più composizioni di carburanti specifici) 

 

3.9.8.1.1.  

Composizione del carburante: 

 

 

methano (CH4):  

base: . . . % mole 

min. . . . % mole 

 

max. . . . % mole 

 

 

ethano (C2 H6): 

base: . . . % mole 

min. . . . % mole 

 

max. . . . % mole 

 

 

propano (C3 H8): 

base: . . . % mole 

min. . . . % mole 

 

max. . . . % mole 

 

 

butano (C4 H10):  

base: . . . % mole 

min. . . . % mole 

 

max. . . . % mole 

 

 

C5/C5+:  

base: . . . % mole 

min. . . . % mole 

 

max. . . . % mole 

 

 

ossigeno (O2):  

base: . . . % mole 

min. . . . % mole 

 

max. . . . % mole 

 

 

gas inerte (N2 , He ecc.):  

base: . . . % mole 

min. . . . % mole 

 

max. . . . % mole 

 

3.9.8.1.2.  

Iniettore(i) 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.8.1.2.1  

Marca o marche: 

 

 

3.9.8.1.2.2.  

Tipo o tipi: 

 

 

3.9.8.1.3.  

Altro (se del caso): 

 

 

3.9.8.1.4.  

Temperatura del carburante 

 

 

 

minima: 

 

 

massima: 

 

 

allo stadio finale del regolatore di pressione per i motori a gas. 

 

 

3.9.8.1.5.  

Pressione del carburante 

 

 

 

minima: 

 

kPa 

 

massima: 

 

kPa 

 

allo stadio finale del regolatore di pressione per i soli motori a GN. 

 

3.9.8.2.  

Variante 2 (solo nel caso di omologazioni per più composizioni di carburanti specifici) 

 

 

------------------------


4.  

TRASMISSIONE [v] 

 

4.1.  

Disegno della trasmissione: 

 

 

4.2.  

Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.): 

 

 

4.2.1.  

Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: 

 

 

4.3.  

Momento d'inerzia del volano motore: 

 

 

4.3.1.  

Momento d'inerzia supplementare in folle: 

 

 

4.4.  

Frizione (Tipo): 

 

 

4.4.1.  

Conversione della coppia massima: 

 

 

4.5.  

Cambio 

 

 

4.5.1.  

Tipo (manuale/automatico/continuo) [1] 

 

 

4.5.2.  

Posizione rispetto al motore: 

 

 

4.5.3.  

Sistema di comando: 

 

 

4.6.  

Rapporti di trasmissione 

 

 

 

 

 

 

Marcia 

Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio) 

Rapporto(i) finale di trasmissione (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e quelli della ruota motrice) 

Rapporti totali di trasmissione 

 

 

Massimo per cambio continuo [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .  

 

 

 

 

 

Minimo per cambio continuo [1] 

 

 

 

 

 

Retromarcia 

 

 

 

 

 

[1] Trasmissione variabile continua 

 

 

 

 

4.7.  

Velocità massima del veicolo (in km/h) [w]: 

 

 

4.8.  

Tachimetro (nel caso di un tachigrafo, indicare soltanto il marchio di omologazione) 

 

4.8.1.  

Metodo di funzionamento e descrizione del meccanismo di comando: 

 

 

4.8.2.  

Costante dello strumento: 

 

 

4.8.3.  

Tolleranza del meccanismo di misura [conformemente al punto 2.1.3, allegato II, della direttiva 75/443/CEE  

 

 

del Consiglio (G.U.C.E. 26 luglio 1975, n. L 196): 

 

 

4.8.4.  

Rapporto totale di trasmissione (conformemente al punto 2.1.2, allegato II, della direttiva 75/443/CEE o dati  

 

 

equivalenti): 

 

 

4.8.5.  

Disegno della scala del tachimetro o di altre forme di indicazione: 

 

 

4.9.  

Bloccaggio del differenziale: sì/no/facoltativo [1] 

 

 

------------------------

 


5.  

ASSI 

 

 

5.1.  

Descrizione di ciascun asse: 

 

 

5.2.  

Marca: 

 

 

5.3.  

Tipo: 

 

 

5.4.  

Posizione dell'asse o degli assi sollevabili: 

 

 

5.5.  

Posizione dell'asse o degli assi scaricabili: 

 

 

------------------------

 


6.  

SOSPENSIONE 

 

 

6.1.  

Disegno degli organi di sospensione: 

 

 

6.2.  

Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o gruppo di assi o ruota: 

 

 

6.2.1.  

Regolazione del livello: sì/no/facoltativo [1] 

 

 

6.2.2.  

Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: 

 

 

6.2.3.  

Sospensione pneumatica per l'asse o gli assi motore: sì/no [1] 

 

 

6.2.3.1.  

Sospensione dell'asse motore equivalente alla sospensione pneumatica: sì/no [1] 

 

6.2.3.2.  

Frequenza e smorzamento dell'oscillazione della massa sospesa: 

 

 

6.3.  

Caratteristiche degli elementi elastici della sospensione (modello, caratteristiche dei materiali e dimensioni): 

 

 

 

 

 

6.4.  

Stabilizzatori: sì/no/facoltativo [1] 

 

 

6.5.  

Ammortizzatori: sì/no/facoltativo [1] 

 

 

6.6.  

Pneumatici e ruote 

 

 

6.6.1.  

Combinazione(i) pneumatico/ruota (per i pneumatici, indicare la designazione delle dimensioni, l'indice di capacità di carico minimo, il simbolo della categoria di velocità minima; per i pneumatici della categoria Z, destinati ad essere montati su veicoli la cui velocità massima supera i 300 km/h, sono fornite informazioni equivalenti; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e della campanatura) 

 

6.6.1.1.  

Assi 

 

 

6.6.1.1.1.  

Asse 1: 

 

 

6.6.1.1.2.  

Asse 2: 

 

 

 

ecc. 

 

 

6.6.1.2.  

Ruota di scorta (se presente): 

 

 

6.6.2.  

Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento 

 

 

6.6.2.1.  

Asse 1: 

 

 

6.6.2.2.  

Asse 2: 

 

 

 

ecc. 

 

 

6.6.3.  

Pressione(i) dei pneumatici raccomandata dal costruttore del veicolo: 

 

kPa 

6.6.4.  

Combinazione catena/pneumatico/ruota sull'asse anteriore e/o posteriore adatta al tipo di veicolo,  

 

 

raccomandata dal costruttore: 

 

 

6.6.5.  

Breve descrizione dell'eventuale unità di scorta per uso provvisorio: 

 

 

------------------------

 


7.  

DISPOSITIVO DI STERZO 

 

7.1.  

Schema dell'asse o degli assi sterzanti indicante la geometria dello sterzo: 

 

 

7.2.  

Trasmissione e comando 

 

7.2.1.  

Tipo di trasmissione dello sterzo (se del caso, precisare posteriore o anteriore): 

 

 

7.2.2.  

Trasmissione alle ruote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; se del caso, precisare posteriore o 

 

 

 

anteriore): 

 

 

7.2.2.1.  

Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: 

 

 

7.2.3.  

Tipo degli eventuali servocomandi: 

 

 

7.2.3.1.  

Modo e schema di funzionamento, marca o marche e tipo o tipi: 

 

 

7.2.4.  

Schema complessivo del meccanismo di sterzo, con indicazione della posizione nel veicolo dei vari dispositivi  

 

 

che influenzano il comportamento dello sterzo: 

 

 

7.2.5.  

Schema o schemi del comando(i) dello sterzo: 

 

 

7.2.6.  

Modo e corsa di regolazione, se disponibile, del comando dello sterzo: 

 

 

7.3.  

Angolo massimo di sterzata delle ruote 

 

7.3.1.  

A destra: 

 

gradi; numero di giri del volante (o dati equivalenti): 

 

 

7.3.2.  

A sinistra: 

 

gradi; numero di giri del volante (o dati equivalenti): 

 

 

------------------------

 


8.  

FRENI 

 

 

Devono essere forniti i seguenti dati, compresi, se del caso, i mezzi di identificazione: 

 

8.1.  

Tipo e caratteristiche dei freni [conformemente al punto 1.6, allegato I, della direttiva 71/320/CEE del Consiglio G.U.C.E. 6 settembre 1971, n. L 202) con disegno (ad esempio: tamburi o dischi, ruote frenate, trasmissione alle ruote frenate, marca e tipo delle ganasce/pastiglie e/o guarnizioni, superfici efficaci di frenatura, raggio dei tamburi, ganasce o dischi, massa dei tamburi, dispositivi di regolazione, parti interessate dell'asse o degli assi e della 

 

 

sospensione): 

 

 

8.2.  

Curva di funzionamento, descrizione e/o disegno dei seguenti sistemi di frenatura (conformemente al punto 1.2, allegato I, della direttiva 71/320/CEE) con, ad esempio, la trasmissione e il comando (costruzione, regolazione, rapporti di leva, accessibilità del comando e sua posizione, comandi dei nottolini di arresto nel caso di trasmissione meccanica, caratteristiche degli elementi principali della trasmissione, cilindri e pistoni di comando, cilindri dei freni o componenti equivalenti nel caso di sistemi elettrici di frenatura) 

 

8.2.1.  

Sistema di frenatura di servizio: 

 

 

8.2.2.  

Sistema di frenatura di soccorso: 

 

 

8.2.3.  

Sistema di frenatura di stazionamento: 

 

 

8.2.4.  

Eventuali sistemi supplementari di frenatura: 

 

 

8.2.5.  

Sistema di frenatura d'emergenza in caso di distacco accidentale del rimorchio: 

 

 

8.3.  

Comando e trasmissione dei sistemi di frenatura del rimorchio sui veicoli predisposti per il traino di un 

 

 

 

rimorchio: 

 

 

8.4.  

Il veicolo è predisposto per il traino di un rimorchio dotato di freni di servizio elettrici/pneumatici/idraulici [1]: sì/no [1] 

 

8.5.  

Sistema antibloccaggio: sì/no/facoltativo [1] 

 

 

8.5.1.  

Per i veicoli muniti di sistemi antibloccaggio, descrizione del funzionamento del sistema (compresi gli elementi 

 

 

elettronici), curva di bloccaggio elettrico e schema del circuito idraulico o pneumatico: 

 

 

8.6.  

Calcoli e curve conformemente al punto 1.1.4.2, allegato II, della direttiva 71/320/CEE (o, se applicabile,  

 

 

all'appendice dell'allegato XI): 

 

 

8.7.  

Descrizione e/o disegno del sistema di alimentazione di energia (da indicare anche nel caso dei sistemi di frenatura 

 

 

servoassistiti): 

 

 

8.7.1.  

Per i sistemi di frenatura ad aria compressa, pressione di esercizio p2 nel serbatoio(i) di pressione: 

 

 

8.7.2.  

Per i sistemi di frenatura a depressione, livello iniziale di energia nei serbatoi: 

 

 

8.8.  

Calcolo del sistema di frenatura: determinazione del rapporto tra le forze totali di frenatura applicate alla  

 

 

circonferenza delle ruote e la forza esercitata sul comando: 

 

 

8.9.  

Breve descrizione dei sistemi di frenatura (conformemente al punto 1.6, addendum dell'appendice 1, allegato  

 

 

IX, della direttiva 71/320/CEE): 

 

 

8.10.  

Se viene richiesta l'esenzione dalle prove di tipo I e/o di tipo II o di tipo III, indicare il numero del verbale  

 

 

conformemente all'appendice 2, allegato VII, della direttiva 71/320/CEE

 

 

8.11.  

Descrizione dettagliata del tipo o dei tipi di sistemi ausiliari di frenatura (di rallentamento): 

 

 

------------------------

 


9.  

CARROZZERIA 

 

 

9.1.  

Tipo di carrozzeria: 

 

 

9.2.  

Materiali e modalità di costruzione: 

 

 

9.3.  

Porte di accesso, serrature e cerniere 

 

 

9.3.1.  

Configurazione e numero delle porte: 

 

 

9.3.1.1.  

Dimensioni, senso ed angolo massimo di apertura delle porte: 

 

 

9.3.2.  

Disegno delle serrature e delle cerniere e loro posizione sulle porte: 

 

 

9.3.3.  

Descrizione tecnica delle serrature e delle cerniere: 

 

 

9.3.4.  

Caratteristiche (comprese le dimensioni) degli accessi, dei gradini e delle maniglie necessarie, ove applicabile: 

 

9.4.  

Campo di visibilità [direttiva 77/649/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 19 ottobre 1977, n. L 267) 

 

9.4.1.  

Dati sufficientemente dettagliati che permettano di identificare rapidamente i punti principali di riferimento e  

 

 

di verificare la posizione di ciascuno di essi rispetto agli altri ed al punto R: 

 

 

9.4.2.  

Disegno(i) o fotografia(e) che illustrano la posizione degli elementi compresi nel campo di visibilità di 180°  

 

 

verso l'avanti: 

 

 

9.5.  

Parabrezza ed altre vetrature 

 

 

9.5.1.  

Parabrezza 

 

 

9.5.1.1.  

Materiali impiegati: 

 

 

9.5.1.2.  

Metodo di montaggio: 

 

 

9.5.1.3.  

Angolo di inclinazione: 

 

 

9.5.1.4.  

Numero(i) di omologazione CE: 

 

 

9.5.2.  

Altri finestrini 

 

 

9.5.2.1.  

Materiali impiegati: 

 

 

9.5.2.2.  

Numero(i) di omologazione CE: 

 

 

9.5.2.3.  

Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici del meccanismo di apertura dei finestrini: 

 

 

 

 

 

9.5.3.  

Vetratura del tetto apribile 

 

 

9.5.3.1.  

Materiali impiegati: 

 

 

9.5.3.2.  

Numero(i) di omologazione CE: 

 

 

9.5.4.  

Altre vetrature 

 

 

9.5.4.1.  

Materiali impiegati: 

 

 

9.5.4.2.  

Numero(i) di omologazione CE: 

 

 

9.6.  

Tergicristallo del parabrezza 

 

 

9.6.1.  

Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): 

 

 

9.7.  

Lavacristallo del parabrezza 

 

 

9.7.1.  

Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni) oppure, se omologato come entità tecnica, numero di  

 

 

omologazione CE: 

 

 

9.8.  

Dispositivi di sbrinamento e disappannamento 

 

 

9.8.1.  

Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): 

 

 

9.8.2.  

Consumo elettrico massimo: 

 

kW 

9.9. (37) 

Dispositivi per la visione indiretta 

 

9.9.1.  

Specchi (dichiarare per ogni singolo specchio) 

 

9.9.1.1.  

Marca 

 

9.9.1.2.  

Marchio di omologazione CE 

 

9.9.1.3.  

Variante 

 

9.9.1.4.  

Disegno/i che consenta/no l'identificazione dello specchio e ne indichi/no la posizione rispetto alla struttura 

 

 

del veicolo 

 

9.9.1.5.  

Dettagli del sistema di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui è fissato 

 

9.9.1.6.  

Dispositivi opzionali che possono influire sul campo di visibilità posteriore 

 

9.9.1.7.  

Breve descrizione dei componenti elettronici (se esistono) del sistema di regolazione 

 

9.9.2.  

Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi 

 

9.9.2.1.  

Tipo e caratteristiche (quali descrizione completa del dispositivo) 

 

9.9.2.1.1.  

Per i dispositivi a telecamera e monitor: distanza di rilevamento (mm), contrasto, campo di luminanza, correzione dell'abbagliamento, tipo di visualizzatore (bianco e nero/colori), frequenza di ripetizione dell'immagine, campo di  

 

luminanza del monitor 

 

9.9.2.1.2.  

Disegni sufficientemente particolareggiati che permettono di identificare il dispositivo completo, comprese le  

 

istruzioni di montaggio; sui disegni deve essere indicata la posizione del marchio di omologazione CE; 

 

9.10.  

Finiture interne 

 

9.10.1.  

Protezione interna degli occupanti [direttiva 74/60/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 11 febbraio 1974, n. L 38) 

 

9.10.1.1.  

Disegni o fotografie illustranti la posizione delle sezioni o viste allegate: 

 

 

9.10.1.2.  

Fotografia o disegno illustrante la linea di riferimento, compresa la superficie esclusa (punto 2.3.1, allegato I,  

 

 

della direttiva 74/60/CEE): 

 

 

9.10.1.3.  

Fotografie, disegni e/o spaccato delle finiture interne illustranti le parti interne dell'abitacolo e i materiali impiegati (ad eccezione dei retrovisori interni), la disposizione dei comandi, il tetto e il tetto scorrevole, lo  

 

 

schienale, i sedili e la parte posteriore dei sedili (punto 3.2, allegato I, della direttiva 74/60/CEE): 

 

 

9.10.2.  

Disposizione e identificazione dei comandi, spie e indicatori 

 

 

9.10.2.1.  

Fotografie e/o disegni della disposizione dei simboli, dei comandi, delle spie e degli indicatori: 

 

 

9.10.2.2.  

Fotografie e/o disegni di identificazione di comandi, spie e indicatori e delle parti del veicolo di cui alla  

 

 

direttiva 78/316/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 28 marzo 1978, n. L 81), ove pertinenti: 

 

 

9.10.2.3.  

Tabella riassuntiva 

 

 

 

Il veicolo è munito dei seguenti comandi, spie e indicatori, conformemente agli allegati II e III della direttiva 78/316/CEE

 

 

Comandi, spie e indicatori la cui identificazione, se esistono, è obbligatoria e simboli da utilizzare a tale scopo 

 

 

Sim-bolo n. 

Dispositivo 

Comando/ indicatore [1] 

Identificato dal simbolo [1] 

Posizione [2] 

Spia [1]  

Identificato dal simbolo [1] 

Posizione [2] 

 

1  

Interruttore generale di illuminazione 

 

 

 

 

 

 

 

2  

Proiettori abbaglianti 

 

 

 

 

 

 

 

Proiettori anabbaglianti 

 

 

 

 

 

 

 

4  

Luci di posizione (laterali) 

 

 

 

 

 

 

 

5  

Proiettore fendinebbia 

 

 

 

 

 

 

 

6  

Luce posteriore per nebbia 

 

 

 

 

 

 

 

7  

Dispositivo di regolazione dei proiettori 

 

 

 

 

 

 

 

8  

Luci di stazionamento 

 

 

 

 

 

 

 

9  

Indicatori di direzione 

 

 

 

 

 

 

 

10  

Segnalazione di emergenza 

 

 

 

 

 

 

 

11  

Tergicristallo del parabrezza 

 

 

 

 

 

 

 

12  

Lavacristallo del parabrezza 

 

 

 

 

 

 

 

13  

Tergicristallo e lavacristallo 

 

 

 

 

 

 

 

14  

Dispositivo tergifari 

 

 

 

 

 

 

 

15  

Dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza 

 

 

 

 

 

 

 

16  

Dispositivo di sbrinamento e disappannamento lunotto posteriore 

 

 

 

 

 

 

 

17  

Ventilatore 

 

 

 

 

 

 

 

18  

Dispositivo di preriscaldamento (diesel) 

 

 

 

 

 

 

 

19  

Starter 

 

 

 

 

 

 

 

20  

Freni difettosi 

 

 

 

 

 

 

 

21  

Livello del carburante 

 

 

 

 

 

 

 

22  

Carica della batteria 

 

 

 

 

 

 

 

23  

Temperatura liquido di raffreddamento del motore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] x = disponibile 

 

 

- = non disponibile o non disponibile separatamente 

 

 

o = facoltativo 

 

[2] d = direttamente sul comando, sull'indicatore o sulla spia 

 

 

c = in immediata prossimità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comandi, spie e indicatori la cui identificazione, se esistono, non è obbligatoria e simboli da utilizzare a tale scopo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim-bolo n. 

Dispositivo 

Comando/ indicatore [1] 

Identificato dal simbolo [1] 

Posizione [2] 

Spia [1] 

Identificato dal simbolo [1] 

Posizione [2] 

 

1  

Freno di stazionamento 

 

 

 

 

 

 

 

2  

Tergicristallo del lunotto posteriore 

 

 

 

 

 

 

 

3  

Lavacristallo del lunotto posteriore 

 

 

 

 

 

 

 

4  

Tergicristallo e lavacristallo del lunotto posteriore 

 

 

 

 

 

 

 

5  

Tergicristallo a intermittenza 

 

 

 

 

 

 

 

6  

Segnalatore acustico 

 

 

 

 

 

 

 

7  

Cofano anteriore (motore) 

 

 

 

 

 

 

 

8  

Cofano posteriore (vano bagagli) 

 

 

 

 

 

 

 

9  

Cintura di sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

10  

Pressione olio del motore 

 

 

 

 

 

 

 

11  

Benzina senza piombo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] x = disponibile 

 

 

- = non disponibile o non disponibile separatamente 

 

 

o = facoltativo. 

 

[2] d = direttamente sul comando, sull'indicatore o sulla spia 

 

 

c = in immediata prossimità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10.3.  

Sedili 

 

 

9.10.3.1.  

Numero: 

 

 

9.10.3.2.  

Posizione e disposizione: 

 

 

9.10.3.2.1.

Numero di posti a sedere: 

 

 

9.10.3.2.2.

Posti a sedere da utilizzare soltanto a veicolo fermo: 

 

 

9.10.3.3.  

Massa: 

 

 

9.10.3.4.  

Caratteristiche: per i sedili non omologati come componenti, descrizione e disegni 

 

 

9.10.3.4.1.

dei sedili e loro ancoraggi: 

 

 

9.10.3.4.2.

del sistema di regolazione: 

 

 

9.10.3.4.3.

dei sistemi di spostamento e di bloccaggio: 

 

 

9.10.3.4.4.

degli ancoraggi delle cinture di sicurezza (se incorporati nella struttura del sedile): 

 

 

9.10.3.4.5.

delle parti del veicolo utilizzate come ancoraggi: 

 

 

9.10.3.5.  

Coordinate o schema del punto R [x] 

 

 

9.10.3.5.1.

Sedile del conducente: 

 

 

9.10.3.5.2.

Tutti gli altri posti a sedere: 

 

 

9.10.3.6.  

Inclinazione prevista dello schienale 

 

 

9.10.3.6.1.

Sedile del conducente: 

 

 

9.10.3.6.2.

Tutti gli altri posti a sedere: 

 

 

9.10.3.7.  

Corsa di regolazione del sedile 

 

 

9.10.3.7.1.

Sedile del conducente: 

 

 

9.10.3.7.2.

Tutti gli altri posti a sedere: 

 

 

9.10.4.  

Poggiatesta 

 

 

9.10.4.1.  

Tipo o tipi di poggiatesta: integrato/amovibile/separato [1] 

 

 

9.10.4.2.  

Numero(i) di omologazione CE, se disponibile: 

 

 

9.10.4.3.  

Poggiatesta non ancora omologati 

 

 

9.10.4.3.1.

Descrizione dettagliata del poggiatesta, indicante in particolare la natura del materiale o dei materiali di imbottitura ed eventualmente la posizione e le specificazioni dei supporti e degli elementi di ancoraggio al tipo  

 

 

o ai tipi di sedile per cui è richiesta l'omologazione: 

 

 

9.10.4.3.2.  

Poggiatesta «separati» 

 

 

9.10.4.3.2.1.

Descrizione dettagliata della zona della struttura sulla quale deve essere montato il poggiatesta: 

 

 

9.10.4.3.2.2.

Disegni quotati delle parti caratteristiche della struttura e del poggiatesta: 

 

 

9.10.5.  

Sistema di riscaldamento dell'abitacolo 

 

 

9.10.5.1.  

Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento se questo utilizza il calore  

 

 

del fluido di raffreddamento del motore: 

 

 

9.10.5.2.  

Descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento se questo utilizza come sorgente di calore i gas di scarico o l'aria di raffreddamento del motore, comprendente: 

 

9.10.5.2.1.  

Schema del sistema di riscaldamento illustrante la sua posizione nel veicolo: 

 

 

9.10.5.2.2.  

Schema dello scambiatore di calore per i sistemi che utilizzano i gas di scarico a fini di riscaldamento o schema delle parti in cui avviene lo scambio di calore (per i sistemi di riscaldamento che utilizzano l'aria di  

 

 

raffreddamento del motore): 

 

 

9.10.5.2.3.  

Sezione dello scambiatore di calore o delle parti nelle quali avviene lo scambio di calore, con indicazione dello  

 

 

spessore di parete, dei materiali impiegati e delle caratteristiche superficiali: 

 

 

9.10.5.2.4. 

Specificazioni relative ad eventuali altri elementi importanti del sistema di riscaldamento, ad esempio la ventola,  

 

 

Riprendere da qui!!

 

con le rispettive caratteristiche di costruzione ed i dati tecnici: 

 

 

 

9.10.5.3. Una breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo  

 

automatico (38): 

 

 

9.10.5.3.1. disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, del sistema per l'ingresso dell'aria, del sistema di scarico, del serbatoio di combustibile, del sistema di alimentazione del carburante (comprese le valvole) e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo (39). 

 

9.10.5.4. (40) 

Consumo elettrico massimo: 

 

kW 

 

------------------------

(37) Il presente punto 9.9 è stato così interamente sostituito dall'articolo 4 della direttiva 2003/97/CE.

(38) Punto inserito dall'allegato II della direttiva 2004/78/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2004, n. L 231.

(39) Punto inserito dall'allegato II della direttiva 2004/78/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2004, n. L 231.

(40) Punto rinumerato dall'allegato II della direttiva 2004/78/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2004, n. L 231.

 


9.10.6.  

Componenti che influiscono sul comportamento del meccanismo di sterzo in caso di urto [direttiva 74/297/CEE  

 

 

 

del Consiglio (G.U.C.E. 20 giugno 1974, n. L 165) 

 

 

 

9.10.6.1.  

Descrizione dettagliata, comprendente fotografie o disegni del tipo di veicolo per quanto concerne la struttura, le dimensioni, la forma e i materiali della parte del veicolo situata anteriormente al comando dello sterzo, compresi  

 

 

 

gli elementi destinati ad assorbire l'energia in caso di urto contro il comando dello sterzo: 

 

 

 

9.10.6.2.  

Fotografie e/o disegni degli elementi del veicolo diversi da quelli descritti al punto 9.10.6.1 che, secondo il costruttore in accordo con il servizio tecnico, influiscono sul comportamento del meccanismo di sterzo in caso di  

 

 

 

urto: 

 

 

 

9.10.7.  

Comportamento alla combustione dei materiali utilizzati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore [direttiva 95/28/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.C.E. 23 novembre 1995, n. L 281) 

 

 

9.10.7.1.  

Materiale(i) impiegato(i) per il rivestimento interno del tetto 

 

 

9.10.7.1.1.  

Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile: 

 

 

9.10.7.1.2.  

Materiale non omologato 

 

 

 

9.10.7.1.2.1.  

Materiale(i) di base/designazione: 

 

 

 

 

9.10.7.1.2.2.  

Materiale(i) composito/semplice [1], numero di strati [1]: 

 

 

9.10.7.1.2.3.  

Tipo di rivestimento [1]: 

 

 

 

9.10.7.1.2.4.  

Spessore massimo/minimo: 

 

 

mm 

 

9.10.7.2.  

Materiale(i) impiegato(i) per la parete posteriore e le pareti laterali 

 

 

9.10.7.2.1.  

Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile: 

 

 

9.10.7.2.2.  

Materiale non omologato 

 

 

 

9.10.7.2.2.1.  

Materiale(i) di base/designazione: 

 

 

 

 

9.10.7.2.2.2.  

Materiale(i) composito/semplice [1], numero di strati [1]: 

 

 

9.10.7.2.2.3.  

Tipo di rivestimento [1]: 

 

 

 

9.10.7.2.2.4.  

Spessore massimo/minimo: 

 

 

 

mm 

 

9.10.7.3.  

Materiale(i) impiegato(i) per il pavimento 

 

 

9.10.7.3.1.  

Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile: 

 

 

9.10.7.3.2.  

Materiale non omologato 

 

 

 

9.10.7.3.2.1.  

Materiale(i) di base/designazione: 

 

 

 

 

9.10.7.3.2.2.  

Materiale(i) composito/semplice [1], numero di strati [1]: 

 

 

9.10.7.3.2.3.  

Tipo di rivestimento [1]: 

 

 

 

9.10.7.3.2.4.  

Spessore massimo/minimo: 

 

 

 

mm 

 

9.10.7.4.  

Materiale(i) impiegato(i) per l'imbottitura dei sedili 

 

 

9.10.7.4.1.  

Materiale(i) impiegato(i) per l'imbottitura dei sedili 

 

 

9.10.7.4.2.  

Materiale non omologato 

 

 

 

9.10.7.4.2.1.  

Materiale(i) di base/designazione: 

 

 

 

 

9.10.7.4.2.2.  

Materiale(i) composito/semplice [1], numero di strati [1]: 

 

 

9.10.7.4.2.3.  

Tipo di rivestimento [1]: 

 

 

 

9.10.7.4.2.4.  

Spessore massimo/minimo: 

 

 

 

mm 

 

9.10.7.5.  

Materiale(i) impiegato(i) per le condotte di riscaldamento e di ventilazione 

 

 

9.10.7.5.1.  

Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile: 

 

 

9.10.7.5.2.  

Materiale non omologato 

 

 

 

9.10.7.5.2.1.  

Materiale(i) di base/designazione: 

 

 

 

 

9.10.7.5.2.2.  

Materiale(i) composito/semplice [1], numero di strati [1]: 

 

 

9.10.7.5.2.3.  

Tipo di rivestimento [1]: 

 

 

 

9.10.7.5.2.4.  

Spessore massimo/minimo: 

 

 

mm 

 

9.10.7.6.  

Materiale(i) impiegato(i) per i portabagagli 

 

 

9.10.7.6.1.  

Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile: 

 

 

9.10.7.6.2.  

Materiale non omologato 

 

 

 

9.10.7.6.2.1.  

Materiale(i) di base/designazione: 

 

 

 

 

9.10.7.6.2.2.  

Materiale(i) composito/semplice [1], numero di strati [1]: 

 

 

9.10.7.6.2.3.  

Tipo di rivestimento [1]: 

 

 

 

9.10.7.6.2.4.  

Spessore massimo/minimo: 

 

 

mm 

 

9.10.7.7.  

Materiale(i) impiegato(i) per altri scopi 

 

 

9.10.7.7.1.  

Scopi previsti: 

 

 

9.10.7.7.2.  

Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile: 

 

 

9.10.7.7.3.  

Materiale non omologato 

 

 

 

9.10.7.7.3.1.  

Materiale(i) di base/designazione: 

 

 

 

 

9.10.7.7.3.2.  

Materiale(i) composito/semplice [1], numero di strati [1]: 

 

 

9.10.7.7.3.3.  

Tipo di rivestimento [1]: 

 

 

 

9.10.7.7.3.4.  

Spessore massimo/minimo: 

 

 

mm 

 

9.10.7.8.  

Componenti omologati come dispositivi completi (sedili, divisori, portabagagli) 

 

 

9.10.7.8.1.  

Numero(i) di omologazione CE di componente: 

 

 

9.10.7.8.2.  

Dispositivo completo: sedile, divisorio, portabagagli, ecc.[1] 

 

 

 

9.11.  

Sporgenze esterne [direttive del Consiglio 74/483/CEE (G.U.C.E. 2 ottobre 1974, n. L 266) e 92/114/CEE (G.U.C.E. 31 dicembre 1992, n. L 409) 

 

 

9.11.1.  

Disposizione generale (disegni o fotografie) indicante la posizione delle sezioni e viste allegate: 

 

 

 

9.11.2.  

Disegni e/o fotografie, a titolo di esempio e se opportuni, di montanti delle porte e dei finestrini, griglie di presa d'aria, calandra, tergicristalli, gocciolatori, maniglie, guide di scorrimento, deflettori laterali, cerniere e serrature delle porte, ganci e occhioni di traino, motivi ornamentali, stemmi, emblemi e rientranze, nonché di qualsiasi altra sporgenza esterna o parte della superficie esterna che può essere considerata essenziale (ad esempio: dispositivi di illuminazione). Se le parti sopraelencate non sono essenziali, possono essere sostituite, a fini di documentazione,  

 

 

 

da fotografie corredate se necessario dalle dimensioni e/o una descrizione: 

 

 

 

9.11.3.  

Disegni delle parti della superficie esterna conformemente al punto 6.9.1, allegato I, della direttiva 74/483/CEE

 

 

 

 

 

 

9.11.4.  

Disegno dei paraurti: 

 

 

9.11.5.  

Disegno della linea del pianale: 

 

 

9.12.  

Cinture di sicurezza e/o altri dispositivi di ritenuta 

 

 

 

9.12.1.  

Numero e posizione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, nonché dei sedili sui quali possono essere utilizzati: 

 

 

 

 

 

 

 

Marchio completo di omologazione CE 

Eventuale variante 

Dispositivo di regolazione della cintura in altezza 

 

 

 

 

(indicare sì/no/facoltativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima fila di sedili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seconda fila di sedili [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(S = lato sinistro, D = lato destro, C = centrale) 

 

[1] La tabella può essere continuata nel caso di veicoli dotati di più di due file di sedili oppure se una stessa fila contiene più di tre sedili. 

 

 

 

9.12.2.  

Genere e posizione dei sistemi supplementari di ritenuta (indicare sì/no/facoltativo)  

 

 

 

 

 

 

 

Airbag anteriore 

Airbag laterale 

Pretensionatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima fila di sedili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seconda fila di sedili [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(S = lato sinistro, D = lato destro, C = centrale) 

 

[1] La tabella può essere continuata nel caso di veicoli dotati di più di due file di sedili oppure se una stessa fila contiene più di tre sedili. 

 

 

 

 

9.12.3.  

Numero e posizione degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dimostrazione della loro conformità alla direttiva 76/115/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 30 gennaio 1976, n. L 24). (cioè numero di omologazione CE o verbale di  

 

 

 

prova): 

 

 

9.12.4.  

Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: 

 

 

9.13.  

Ancoraggi delle cinture di sicurezza 

 

 

 

9.13.1.  

Fotografie e/o disegni della carrozzeria con la posizione e le dimensioni degli ancoraggi reali ed effettivi, inclusi i  

 

 

 

punti R: 

 

 

 

9.13.2.  

Disegni degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e delle parti della struttura del veicolo su cui sono fissati (con  

 

 

 

indicazione del materiale): 

 

 

 

9.13.3.  

Designazione dei tipi [**] di cinture di sicurezza autorizzati per gli ancoraggi di cui è munito il veicolo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizione dell'ancoraggio 

 

 

Struttura del veicolo 

Struttura del sedile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima fila di sedili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancoraggi  

 

esterni 

 

 

 

Sedile di destra 

 

 

inferiori 

 

interni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancoraggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

superiore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancoraggi  

 

esterni 

 

 

 

Sedile centrale 

 

 

inferiori 

 

interni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancoraggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

superiore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancoraggi  

 

esterni 

 

 

 

Sedile di sinistra 

 

 

inferiori 

 

interni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancoraggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

superiore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seconda fila di sedili [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancoraggi  

 

esterni 

 

 

 

Sedile di destra 

 

 

inferiori 

 

interni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancoraggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

superiore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancoraggi  

 

esterni 

 

 

 

Sedile centrale 

 

 

inferiori 

 

interni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancoraggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

superiore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancoraggi  

 

esterni 

 

 

 

Sedile di sinistra 

 

 

inferiori 

 

interni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancoraggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

superiore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] La tabella può essere continuata nel caso di veicoli dotati di più di due file di sedili oppure se una stessa fila contiene più di tre sedili. 

 

 

 

 

9.13.4.  

Descrizione di un tipo particolare di cintura di sicurezza in cui un ancoraggio è fissato nello schienale del sedile o  

 

 

 

incorpora un dispositivo per la dissipazione dell'energia: 

 

 

 

9.14.  

Alloggiamento delle targhe posteriori di immatricolazione (indicare, se del caso, il campo di dimensioni utilizzando eventualmente dei disegni) 

 

 

9.14.1.  

Altezza da terra del bordo superiore: 

 

 

9.14.2.  

Altezza da terra del bordo inferiore: 

 

 

9.14.3.  

Distanza tra la linea centrale della targa e il piano mediano longitudinale del veicolo: 

 

 

9.14.4.  

Distanza dal bordo sinistro del veicolo: 

 

 

9.14.5.  

Dimensioni (lunghezza × larghezza): 

 

 

9.14.6.  

Inclinazione del piano rispetto alla verticale: 

 

 

9.14.7.  

Angolo di visibilità nel piano orizzontale: 

 

 

9.15.  

Protezione antincastro posteriore (direttiva 70/221/CEE) 

 

 

 

9.15.0.  

Presenza: sì/no/incompleto [1] 

 

9.15.1.  

Disegno delle parti del veicolo concernenti il dispositivo di protezione antincastro posteriore, ovvero disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dell'asse più largo, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio della protezione antincastro posteriore. Se la protezione antincastro non è costituita da un dispositivo specifico, il disegno deve indicare chiaramente che sono rispettate le dimensioni prescritte: 

 

 

 

 

 

 

 

9.15.2.  

Se si tratta di un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro posteriore (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero di omologazione CE se il  

 

 

 

dispositivo è omologato come entità tecnica: 

 

 

9.16.  

Parafanghi [direttiva 78/549/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 26 giugno 1978, n. L 168) 

 

 

9.16.1.  

Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda i parafanghi: 

 

 

 

9.16.2.  

Disegni dettagliati dei parafanghi e loro posizione sul veicolo, con indicazione delle dimensioni di cui alla figura 1 dell'allegato I della direttiva 78/549/CEE, tenendo conto delle combinazioni estreme pneumatico/ruota: 

 

 

 

 

 

 

 

9.17.  

Targhette regolamentari [direttiva 76/114/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 30 gennaio 1976, n. L 24) 

 

9.17.1.  

Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di  

 

 

 

identificazione del veicolo: 

 

 

 

9.17.2.  

Fotografie e/o disegni della parte ufficiale delle targhette ed iscrizioni (esempio, corredato di dimensioni): 

 

 

 

 

 

 

 

9.17.3.  

Fotografie e/o disegni del numero di identificazione del veicolo (esempio, corredato di dimensioni): 

 

 

 

 

 

 

 

9.17.4.  

Dichiarazione del costruttore sulla conformità alle prescrizioni del punto 1.1.1 dell'allegato II della direttiva 76/114/CEE 

 

9.17.4.1.  

Precisare il significato dei caratteri utilizzati nella seconda parte, ed eventualmente nella terza parte, per  

 

 

 

conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.3 della norma ISO 3779:1983: 

 

 

 

9.17.4.2.  

Caratteri eventualmente utilizzati nella seconda parte per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.4 della  

 

 

 

norma ISO 3779:1983: 

 

 

9.18.  

Soppressione delle perturbazioni radioelettriche 

 

 

 

9.18.1.  

Descrizione e disegni/fotografie delle forme e dei materiali della parte della carrozzeria che costituisce il vano  

 

 

 

motore e della parte dell'abitacolo più vicina a detto vano: 

 

 

 

9.18.2.  

Disegni/fotografie della posizione degli elementi metallici alloggiati nel vano motore (ad esempio: 

 

 

 

dispositivi di riscaldamento, ruota di scorta, filtro dell'aria, meccanismo dello sterzo, ecc.): 

 

 

9.18.3.  

Tabella e disegno dell'apparecchiatura per il controllo delle perturbazioni radioelettriche: 

 

 

 

9.18.4.  

Indicazione del valore nominale delle resistenze in corrente continua e, per i cavi resistivi di accensione, della  

 

 

 

resistenza nominale al metro lineare: 

 

 

9.19.  

Protezione laterale [direttiva 89/297/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 124 del 5.5.1989) 

 

 

9.19.0.  

Presenza: sì/no/incompleto [1] 

 

 

 

9.19.1.  

Disegno delle parti del veicolo concernenti il dispositivo di protezione laterale, ovvero disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dello o degli assi, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio del dispositivo(i) di protezione laterale. Se la protezione laterale non è costituita da uno o più dispositivi specifici, il  

 

 

 

disegno deve indicare chiaramente che sono rispettate le dimensioni prescritte: 

 

 

 

9.19.2.  

Se si tratta di uno o più dispositivi di protezione laterale, descrizione completa e/o disegno del dispositivo(i) (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero(i) di omologazione CE di componente: 

 

 

 

 

 

 

 

9.20.  

Dispositivo antispruzzi [direttiva 91/226/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 23 aprile 1991, n. L 103) 

 

 

9.20.0.  

Presenza: sì/no/incompleto [1] 

 

 

 

9.20.1.  

Breve descrizione del veicolo per quanto riguarda il dispositivo antispruzzi e i suoi elementi: 

 

9.20.2.  

Disegni dettagliati del dispositivo antispruzzi e della sua posizione nel veicolo, con indicazione delle dimensioni di cui alle figure dell'allegato III della direttiva 1991/226/CEE, tenendo conto delle combinazioni estreme  

 

 

 

pneumatico/ruota: 

 

 

9.20.3.  

Numero(i) di omologazione CE del dispositivo o dei dispositivi eventuali antispruzzi: 

 

 

 

9.21.  

Resistenza all'urto laterale [direttiva 96/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.C.E. 8 luglio 1996, n. L 169) 

 

9.21.1.  

Descrizione dettagliata, comprendente fotografie e/o disegni, del veicolo per quanto concerne la struttura, le dimensioni, la concezione e i materiali delle pareti laterali dell'abitacolo (esterno e interno), comprendente  

 

 

 

precisazioni sul sistema di protezione: 

 

 

9.22.  

Protezione antincastro anteriore 

 

 

 

9.22.1.  

Disegni delle parti del veicolo concernenti la protezione antincastro anteriore, e cioè disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dell'asse anteriore più largo, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio della protezione antincastro anteriore. Se la protezione antincastro non è un dispositivo specifico, il  

 

 

 

disegno deve indicare chiaramente se sono rispettate le dimensioni prescritte: 

 

 

 

9.22.2.  

Nel caso di un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro anteriore (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero di omologazione CE in quanto  

 

 

 

entità tecnica: 

 

 

 

9.23. (41) 

Protezione dei pedoni  

 

9.23.1. (42) 

È fornita una descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi della parte frontale del veicolo (interna ed esterna). La descrizione comprende precisazioni sui sistemi di protezione attiva installati. 

 

 

------------------------

(41) Punto inserito dall'articolo 6 della direttiva 2003/102/CE.

(42) Punto inserito dall'articolo 6 della direttiva 2003/102/CE.

 


10.  

DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA 

 

 

 

10.1.  

Tabella di tutti i dispositivi: numero, marca, modello, marchio di omologazione CE, intensità massima dei  

 

 

 

proiettori abbaglianti, colore, spia: 

 

 

10.2.  

Disegno della posizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa: 

 

 

 

10.3.  

Per ogni luce e catadiottro specificati nella direttiva 76/756/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 27 settembre 1976, n. L 262), 

 

 

 

fornire le seguenti informazioni (per iscritto e/o schema): 

 

 

10.3.1.  

Disegno illustrante l'estensione della superficie illuminante: 

 

 

 

10.3.2.  

Metodo impiegato per definire la superficie apparente (punto 2.10 dei documenti di cui all'allegato II della  

 

 

 

direttiva 76/756/CEE, punto 1): 

 

 

10.3.3.  

Asse di riferimento e centro di riferimento: 

 

 

10.3.4.  

Modo di funzionamento dei proiettori occultabili: 

 

 

10.3.5.  

Eventuali disposizioni specifiche per il montaggio e il collegamento: 

 

 

 

10.4.  

Proiettori anabbaglianti: orientamento normale, conformemente al punto 6.2.6.1 dei documenti di cui all'allegato II della direttiva 76/756/CEE, punto 1 

 

 

10.4.1.  

Valore della regolazione iniziale: 

 

 

10.4.2.  

Posizione dell'indicazione: 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.3. 

Descrizione/disegno [1] e tipo di dispositivo di regolazione dei proiettori (ad 

 

 

applicabile 

 

 

esempio: automatico, manuale a scatti, a regolazione manuale  

 

 

 

soltanto ai  

 

continua): 

 

 

 

veicoli muniti di  

10.4.4. 

Dispositivo di comando: 

 

 

 

dispositivo di  

10.4.5. 

Segni di riferimento:  

 

 

 

regolazione 

10.4.6. 

Segni assegnati alle condizioni di carico: 

 

 

 

dei proiettori 

 

 

 

 

 

10.5.  

Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici diversi dalle lampade: 

 

 

------------------------

 


11.  

COLLEGAMENTI TRA I VEICOLI TRATTORI E I RIMORCHI O SEMIRIMORCHI 

 

 

11.1.  

Classe e tipo dello o dei dispositivi di aggancio installati o da installare: 

 

 

11.2.  

Caratteristiche D, U, S e V dello o dei dispositivi di aggancio installati o caratteristiche minime D, U, S  

 

 

 

e V dello o dei dispositivi di attacco da installare: 

 

da N 

 

11.3.  

Istruzioni per il montaggio del tipo di aggancio al veicolo con fotografie o disegni dei punti di fissaggio sul veicolo forniti dal costruttore; informazioni supplementari se il tipo di aggancio è utilizzato soltanto per alcune  

 

 

 

varianti o versioni del tipo di veicolo: 

 

 

11.4.  

Informazioni sul montaggio di supporti speciali di traino o piastre di montaggio: 

 

 

11.5.  

Numero(i) di omologazione CE: 

 

 

------------------------

 


12.  

VARIE 

 

 

12.1.  

Segnalatore(i) acustico(i) 

 

 

12.1.1.  

Ubicazione, modo di fissaggio, installazione ed orientamento del dispositivo(i), con le dimensioni: 

 

 

12.1.2.  

Numero di dispositivi: 

 

 

12.1.3.  

Numero(i) di omologazione CE: 

 

 

12.1.4.  

Schema del circuito elettrico/pneumatico [1]: 

 

 

12.1.5.  

Tensione o pressione nominale: 

 

 

12.1.6.  

Disegno del supporto: 

 

 

12.2.  

Dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato del veicolo 

 

 

12.2.1.  

Dispositivo di protezione 

 

 

12.2.1.1.  

Descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto riguarda la disposizione e la concezione del  

 

 

 

comando o dell'organo su cui agisce il dispositivo di protezione: 

 

 

12.2.1.2.  

Disegni del dispositivo di protezione e del suo montaggio sul veicolo: 

 

 

12.2.1.3.  

Descrizione tecnica del dispositivo: 

 

 

12.2.1.4.  

Descrizione dettagliata delle combinazioni usate per la serratura: 

 

 

12.2.1.5.  

Immobilizzatore del veicolo 

 

 

12.2.1.5.1.  

Numero di omologazione CE, se disponibile: 

 

 

12.2.1.5.2.  

Immobilizzatori non ancora omologati 

 

 

12.2.1.5.2.1.  

Descrizione tecnica dettagliata dell'immobilizzatore del veicolo e delle misure prese per evitare di  

 

 

 

attivarlo inavvertitamente: 

 

 

12.2.1.5.2.2.  

Sistema o sistemi sui quali agisce l'immobilizzatore del veicolo: 

 

 

12.2.1.5.2.3.  

Numero di codici intercambiabili effettivi, se applicabile: 

 

 

12.2.2.  

Sistema di allarme, se esiste 

 

 

12.2.2.1.  

Numero di omologazione CE, se disponibile: 

 

 

12.2.2.2.  

Sistemi di allarme non ancora omologati 

 

 

12.2.2.2.1.  

Descrizione dettagliata del sistema di allarme e delle parti del veicolo in relazione con il sistema di  

 

 

 

allarme installato: 

 

 

12.2.2.2.2.  

Elenco dei principali componenti che costituiscono il sistema di allarme: 

 

 

12.2.3.  

Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: 

 

 

12.3.  

Dispositivo(i) di rimorchio 

 

 

12.3.1.  

Anteriore: gancio/occhione/altro [1] 

 

 

12.3.2.  

Posteriore: gancio/occhione/altro/nessuno [1] 

 

 

12.3.3.  

Disegno o fotografia del telaio o della parte della carrozzeria del veicolo, indicante la posizione, la  

 

 

 

costruzione ed il montaggio dello o dei dispositivi di rimorchio: 

 

 

12.4.  

Descrizione dettagliata di qualsiasi dispositivo estraneo al motore destinato ad influire sul consumo di  

 

 

 

carburante (se non compreso in altre voci): 

 

 

12.5.  

Descrizione dettagliata di qualsiasi dispositivo estraneo al motore destinato a ridurre il rumore (se non  

 

 

 

compreso in altre voci): 

 

 

12.6.  

Limitatori di velocità [direttiva 92/24/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 14 maggio 1992, n. L 129) 

 

 

12.6.1.  

Fabbricante(i): 

 

 

12.6.2.  

Tipo o tipi: 

 

 

12.6.3.  

Numero(i) di omologazione CE, se disponibile: 

 

 

12.6.4.  

Velocità o gamma di velocità alle quali può essere regolato il limitatore: 

 

km/h 

------------------------

 


13.  

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE, AVENTI PIÙ DI OTTO POSTI A SEDERE OLTRE AL SEDILE DEL CONDUCENTE 

 

 

13.1.  

Classe del veicolo (classe I, classe II, classe III, classe A, classe B): 

 

 

13.1.1.  

Numero di omologazione CE della carrozzeria omologata come entità tecnica separata: 

 

 

13.1.2.  

Tipi di telaio su cui può essere installata la carrozzeria omologata CE [costruttore(i) e tipi  

 

 

 

di veicolo incompleto]: 

 

 

13.2.  

Superficie disponibile per i passeggeri (m2) 

 

 

13.2.1.  

Totale (S0): 

 

 

13.2.2.  

Piano superiore (S0a) [1]: 

 

 

13.2.3.  

Piano inferiore (S0b) [1]: 

 

 

13.2.4.  

Per i passeggeri in piedi (S1): 

 

 

13.3.  

Numero di passeggeri (seduti e in piedi) 

 

 

13.3.1.  

Totale (N): 

 

 

13.3.2.  

Piano superiore (Na] [1]: 

 

 

13.3.3.  

Piano inferiore (Nb] [1]: 

 

 

13.4.  

Numero di passeggeri seduti 

 

 

13.4.1.  

Totale (A): 

 

 

13.4.2.  

Piano superiore (Aa) [1]: 

 

 

13.4.3.  

Piano inferiore (Ab) [1]: 

 

 

13.5.  

Numero di porte di accesso: 

 

 

13.6.  

Numero di uscite di sicurezza (porte, finestrini, botole di evacuazione, scale di  

 

 

 

comunicazione interna e mezze scale): 

 

 

13.6.1.  

Totale: 

 

 

13.6.2.  

Piano superiore [1]: 

 

 

13.6.3.  

Piano inferiore [1]: 

 

 

13.7.  

Volume dei vani bagagli (m3):  

 

 

13.8.  

Superficie del tetto adibita al trasporto bagagli (m2): 

 

 

13.9.  

Dispositivi tecnici destinati ad agevolare l'accesso al veicolo (ad es. rampa, pedana  

 

 

 

elevatrice, sistema di abbassamento), se il veicolo ne è munito: 

 

 

13.10.  

Resistenza della sovrastruttura 

 

 

13.10.1.  

Numero di omologazione CE, se disponibile: 

 

 

13.10.2.  

Sovrastrutture non ancora omologate 

 

 

13.10.2.1.  

Descrizione dettagliata della sovrastruttura del tipo di veicolo, con indicazione delle  

 

 

 

dimensioni, della configurazione, dei materiali e dei punti di fissaggio al telaio: 

 

 

13.10.2.2.  

Disegni del veicolo o dei componenti dell'allestimento interno che influiscono sulla  

 

 

 

resistenza della sovrastruttura o sullo spazio residuo: 

 

 

13.10.2.3.  

Posizione del baricentro del veicolo in ordine di marcia in senso longitudinale, trasversale e  

 

 

 

verticale: 

 

 

13.10.2.4.  

Distanza massima tra le linee mediane dei sedili laterali: 

 

 

13.11.  

Punti della direttiva [2001/. . . /CE] da rispettare e dimostrare per questa unità tecnica: 

 

 

------------------------

 


14.  

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE [direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.C.E. 16 gennaio 1999, n. L 11) 

 

 

14.1.  

Equipaggiamento elettrico, conformemente alla direttiva 94/55/CE del Consiglio (G.U.C.E. 12  

 

 

 

dicembre 1994 , n. L 319): 

 

 

14.1.1.  

Protezione contro il surriscaldamento dei conduttori: 

 

 

14.1.2.  

Tipo di disgiuntore: 

 

 

14.1.3.  

Tipo e funzionamento dell'interruttore principale della batteria: 

 

 

14.1.4.  

Descrizione e posizione della barriera di sicurezza del tachigrafo: 

 

 

14.1.5.  

Descrizione dei circuiti alimentati in permanenza. Indicare la norma europea EN applicata: 

 

 

14.1.6.  

Costruzione e protezione dell'impianto elettrico situato posteriormente alla cabina di guida: 

 

 

14.2.  

Prevenzione dei rischi di incendio 

 

 

14.2.1.  

Tipo di materiale difficilmente infiammabile della cabina di guida: 

 

 

14.2.2.  

Tipo di scudo termico posto dietro la cabina di guida (se applicabile): 

 

 

14.2.3.  

Posizione e isolamento termico del motore: 

 

 

14.2.4.  

Posizione e isolamento termico del sistema di scarico: 

 

 

14.2.5.  

Tipo e concezione dell'isolamento termico del dispositivo rallentatore: 

 

 

14.2.6.  

Tipo, concezione e posizione degli apparecchi di riscaldamento a combustione: 

 

 

 

14.3.  

Eventuali requisiti speciali riguardanti la carrozzeria, conformemente alla direttiva 94/55/CE 

 

 

14.3.1.  

Descrizione delle misure destinate a soddisfare i requisiti relativi ai veicoli di tipo EX/II e  

 

 

 

EX/III: 

 

 

14.3.2.  

Per i veicoli di tipo EX/III, resistenza al calore esterno: 

 

 

------------------------

 


Note

[*] Indicare qui i valori massimi e minimi di ogni variante.

[**] Per i simboli e i segni da utilizzare, vedi i punti 1.1.3 e 1.1.4 dell'allegato III della direttiva 77/541/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 29 agosto 1977, n. L 220). Per le cinture del tipo «S», specificare la natura del tipo o dei tipi.

[***] Le informazioni relative ai componenti non vanno indicate qui se contenute nel relativo certificato di omologazione.

[+] I veicoli che possono essere alimentati sia con benzina, sia con carburante gassoso, ma nei quali il sistema a benzina è destinato a essere utilizzato solo in caso di emergenza o per l'avviamento e dispone di un serbatoio di capacità non superiore a 15 litri, sono considerati ai fini della prova veicoli funzionanti solo a carburante gassoso.

[+++] Solo allo scopo della definizione dei veicoli fuoristrada.

[#] Disposto in modo tale da rendere chiaro il valore effettivo per ogni configurazione del tipo di veicolo.

[1] Cancellare la dicitura inutile (quando le risposte possibili sono più di una, non è necessario cancellare la dicitura).

[2] Specificare la tolleranza.

[a] Per ogni dispositivo omologato la descrizione può essere sostituita da un rinvio all'omologazione. Inoltre, la descrizione non è necessaria per gli elementi la cui costruzione risulta chiaramente dagli schemi o dai disegni allegati.

Per ogni voce che richiede un corredo di fotografie o di disegni, devono essere indicati i numeri dei documenti allegati corrispondenti.

[b] Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, di entità tecnica o di componente oggetto della presente scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (ad esempio, ABC??123??).

[c] Classificazione in base alle definizioni date nell'allegato II, parte A.

[d] Se possibile, designazione secondo le Euronorme, altrimenti indicare:

- la descrizione del materiale,

- il limite di snervamento,

- il carico di rottura,

- l'allungamento (in %),

- la durezza Brinell.

[e] Quando esiste una versione con cabina normale e una versione con cabina a cuccetta, indicare le dimensioni e le masse per entrambi i casi.

[f] Norma ISO 612:1978, termine n. 6.4.

[g] Norma ISO 612:1978, termine n. 6.19.2.

[h] Norma ISO 612:1978, termine n. 6.20.

[i] Norma ISO 612:1978, termine n. 6.5.

[j] Norma ISO 612:1978, termine n. 6.1 e, per veicoli diversi dalla categoria M1, direttiva 97/27/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 30 aprile 1992, n. L 113), allegato I, punto 2.4.1.

[k] Norma ISO 612:1978, termine n. 6.2 e, per veicoli diversi dalla categoria M1, direttiva 97/27/CEE, allegato I, punto 2.4.2.

[l] Norma ISO 612:1978, termine n. 6.3 e, per veicoli diversi dalla categoria M1, direttiva 97/27/CEE, allegato I, punto 2.4.3.

[m] Norma ISO 612:1978, termine n. 6.6.

[n] Norma ISO 612:1978, termine n. 6.7.

[na] Norma ISO 612:1978, termine n. 6.10.

[nb] Norma ISO 612:1978, termine n. 6.11.

[nc] Norma ISO 612:1978, termine n. 6.9.

[nd] Norma ISO 612:1978, termine n. 6.18.1.

[o] La massa del conducente, ed eventualmente quella dell'accompagnatore, è valutata a 75 kg (di cui 68 kg per la massa dell'occupante e 7 kg per la massa del bagaglio, conformemente alla norma ISO 2416:1992), il serbatoio del carburante è riempito al 90% e gli altri sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli delle acque usate) al 100% della capacità indicata dal costruttore.

[p] Per «sbalzo del dispositivo di aggancio» si intende la distanza orizzontale tra il punto di aggancio dei rimorchi ad asse centrale e la linea mediana dell'asse o degli assi posteriori.

[q] Nel caso di motori e sistemi non convenzionali, il costruttore deve fornire dettagli equivalenti a quelli qui richiesti.

[r] Questo valore deve essere arrotondato al decimo di millimetro più vicino.

[s] Questo valore deve essere calcolato con p = 3,1416 ed arrotondato al cm 3 più vicino.

[t] Determinata conformemente ai requisiti della direttiva 80/1269/CEE.

[u] Determinata conformemente ai requisiti della direttiva 80/1268/CEE.

[v] I dati richiesti devono essere forniti per tutte le varianti eventualmente previste.

[w] È ammessa una tolleranza del 5%.

[x] Per «punto R» o «punto di riferimento del posto a sedere» si intende il punto di progetto definito dal costruttore del veicolo per ogni posto a sedere e indicato in relazione al sistema di riferimento tridimensionale, conformemente all'allegato III della direttiva 77/649/CEE.

[y] Nel caso dei rimorchi o dei semirimorchi e dei veicoli agganciati ad un rimorchio o ad un semirimorchio, che esercitano un carico verticale significativo sul dispositivo di aggancio o sulla ralla, questo carico, diviso per il valore normalizzato di accelerazione della gravità, è compreso nella massa massima tecnicamente ammissibile.

[z] Per «guida avanzata» si intende una configurazione nella quale oltre la metà della lunghezza del motore si trova dietro al punto più avanzato della base del parabrezza e il mozzo del volante si trova nel quarto anteriore della lunghezza del veicolo.

(omissis)


Allegato III (44)

Scheda informativa per l'omologazione CE dei veicoli a motore

(Le noti esplicative figurano all'ultima pagina dell'allegato I)

Parte I

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

A: per le categorie M e N

0.  

DATI GENERALI 

 

0.1.  

Marca (denominazione commerciale del costruttore): 

 

 

0.2.  

Tipo: 

 

 

0.2.1.  

Designazione(i) commerciale(i) (se disponibile): 

 

 

0.3.  

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo [b]: 

 

 

0.3.1.  

Posizione della marcatura: 

 

 

0.4.  

Categoria del veicolo [c]: 

 

 

0.4.1.  

Classificazione in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare: 

 

 

0.5.  

Nome e indirizzo del costruttore: 

 

 

0.8.  

Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio: 

 

 

 

1.  

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO 

 

1.1.  

Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: 

 

 

1.3.  

Numero di assi e di ruote: 

 

 

1.3.2.  

Numero e posizione degli assi sterzanti: 

 

 

1.3.3.  

Assi motore (numero, posizione, interconnessione): 

 

 

1.4.  

Telaio (se esiste) (disegno complessivo): 

 

 

1.6.  

Posizione e disposizione del motore: 

 

 

 

1.8.  

Guida: a destra/a sinistra [1] 

1.8.1.  

Il veicolo è predisposto per la circolazione stradale a destra/a sinistra [1] 

 

 

2.  

MASSE E DIMENSIONI [e] (in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni) 

 

2.1.  

Interasse o interassi (a pieno carico) [f]: 

 

 

2.3.1.  

Carreggiata di ciascun asse sterzante [i]: 

 

 

2.3.2.  

Carreggiata di tutti gli altri assi [i]: 

 

 

 

2.4.  

Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo 

2.4.2  

Telaio carrozzato 

 

2.4.2.1.  

Lunghezza [j]: 

 

 

2.4.2.1.1. 

Lunghezza della superficie di carico: 

 

 

2.4.2.2. 

Larghezza [k]: 

 

 

2.4.2.2.1.  

Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata): 

 

 

2.4.2.3.  

Altezza (in ordine di marcia) [l] (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di 

 

 

 

marcia): 

 

 

2.6.  

Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M1 , con il 

 

 

 

dispositivo di aggancio se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio 

 

 

 

cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, 

 

 

 

attrezzi, ruota di scorta e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore se il 

 

 

 

veicolo è munito dell'apposito sedile) [o] (massima e minima per ogni variante): 

 

 

2.6.1.  

Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, 

 

 

 

carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante): 

 

 

2.7.  

Massa minima del veicolo completato dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto: 

 

 

2.8.  

Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore [y] [*]: 

 

 

2.8.1.  

Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, 

 

 

 

carico gravante sul punto di aggancio [*]: 

 

 

2.9.  

Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 

 

 

2.10.  

Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi: 

 

 

 

2.11.  

Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile del veicolo a motore in caso di 

 

2.11.1.  

Rimorchio a timone: 

 

 

2.11.2.  

Semirimorchio: 

 

 

2.11.3.  

Rimorchio ad asse centrale: 

 

 

2.11.4.  

Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: 

 

 

 

2.11.5.  

Il veicolo è/non è [1] idoneo al traino di carichi (punto 1.2 dell'allegato II della direttiva 77/389/CEE) 

 

2.11.6.  

Massa massima del rimorchio non frenato: 

 

 

 

2.12.  

Carico verticale statico/massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio 

 

2.12.1.  

Del veicolo a motore: 

 

 

 

2.16.  

Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo: se tali 

 

valori sono indicati, devono essere verificati con i requisiti dell'allegato IV della direttiva 97/27/CE): 

 

2.16.1.  

Massa massima a pieno carico ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione 

 

 

 

[sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]: 

 

 

2.16.2.  

Massa massima ammissibile su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione e, 

 

 

 

in caso di un semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato 

 

 

 

dal costruttore, quando è inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio 

 

 

 

[sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]: 

 

 

2.16.3.  

Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla  

 

 

 

circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]: 

 

 

2.16.4.  

Massa massima rimorchiabile ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione 

 

 

 

[sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]: 

 

 

2.16.5.  

Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l'immatricolazione/ammissione alla 

 

 

 

circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]: 

 

 

 

 

 

3.  

MOTOPROPULSORE (q) [Nel caso di un veicolo funzionante a benzina, a carburante diesel, ecc., le voci sono ripetute. [+] 

 

3.1.  

Costruttore: 

 

 

3.1.1.  

Codice motore del costruttore quale apposto sul motore: 

 

 

 

3.2.  

Motore a combustione interna 

3.2.1.1.  

Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi [1] 

 

3.2.1.2.  

Numero e disposizione dei cilindri: 

 

 

3.2.1.3.  

Cilindrata [s]: 

 

cm3 

3.2.1.8.  

Potenza massima netta (t): 

 

kWa giri/min (dichiarata dal costruttore) 

 

3.2.2.  

Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN [1] 

 

3.2.2.1.  

RON, con piombo: 

 

 

3.2.2.2.  

RON, senza piombo: 

 

 

 

3.2.4.  

Alimentazione 

3.2.4.1.  

A carburatore(i): sì/no [1] 

3.2.4.2.  

A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no [1] 

3.2.4.2.2.  

Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza [1] 

3.2.4.3.  

A iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no [1] 

3.2.7.  

Sistema di raffreddamento: liquido/aria [1] 

3.2.8.  

Sistema di aspirazione 

3.2.8.1.  

Compressore: sì/no [1] 

3.2.12.  

Misure contro l'inquinamento atmosferico 

3.2.12.2.  

Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e non sono compresi in altre voci) 

3.2.12.2.1.  

Convertitore catalitico: sì/no [1] 

3.2.12.2.2.  

Sensore di ossigeno: sì/no [1] 

3.2.12.2.3.  

Iniezione diretta: sì/no [1] 

3.2.12.2.4.  

Ricircolazione dei gas di scarico: sì/no [1] 

3.2.12.2.5.  

Sistema di controllo delle emissioni di vapori: sì/no [1] 

3.2.12.2.6.  

Intercettatore di particelle: sì/no [1] 

3.2.12.2.7.  

Sistemi diagnostici di bordo (OBD): sì/no [1] 

 

3.2.12.2.8.  

Altri sistemi (descrizione e funzionamento): 

 

 

3.2.13.  

Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (soltanto per i motori ad accensione spontanea): 

 

 

 

3.2.15.  

Sistema di alimentazione a GPL: sì/no [1] [1] 

3.2.16.  

Sistema di alimentazione a GN: sì/no [1] 

3.3.  

Motore elettrico 

 

3.3.1.  

Tipo (avvolgimento, eccitazione): 

 

 

 

3.3.1.1.  

Massima potenza oraria: ... kW 

3.3.1.2.  

Tensione di esercizio: ... V 

3.3.2.  

Batteria 

 

3.3.2.4.  

Ubicazione: 

 

 

 

3.6.5.  

Temperatura del lubrificante 

 

minima: ... °K 

 

massima: ... °K 

 

 

4.  

TRASMISSIONE [v] 

 

4.2.  

Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.): 

 

 

 

4.5.  

Cambio 

4.5.1.  

Tipo (manuale/automatico/continuo) [l] 

4.6.  

Rapporti di trasmissione 

 

 

 

 

Marcia 

Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio) 

Rapporto(i) finale(i) di trasmissione (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e quelli della ruota motrice) 

Rapporti totali di trasmissione  

 

Massimo per cambio continuo [1] [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

Minimo per cambio continuo [1] [1] 

 

 

 

 

Retromarcia 

 

 

 

 

 

[1] Trasmissione variabile continua. 

 

 

 

4.7.  

Velocità massima del veicolo (in km/h) [w]: 

 

 

 

 

 

5.  

ASSI 

 

5.1.  

Descrizione di ciascun asse: 

 

 

5.2.  

Marca: 

 

 

5.3.  

Tipo: 

 

 

 

5.4.  

Posizione dell'asse o degli assi sollevabili: 

 

 

5.5.  

Posizione dell'asse o degli assi scaricabili: 

 

 

 

 

 

6.  

SOSPENSIONE 

 

6.2.  

Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o ruota: 

 

 

 

6.2.1.  

Regolazione del livello: sì/no/facoltativo [1] 

6.2.3.  

Sospensione pneumatica per l'asse o gli assi motore: sì/no [1] 

6.2.3.1.  

Sospensione dell'asse motore equivalente alla sospensione pneumatica: sì/no [1] 

 

6.2.3.2.  

Frequenza e smorzamento dell'oscillazione della massa sospesa: 

 

 

 

6.6.1.  

Combinazione/i pneumatico/ruota (per i pneumatici, indicare la designazione delle dimensioni, l'indice di capacità di carico minimo, il simbolo della categoria di velocità minima; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e della campanatura) 

6.6.1.1.  

Assi 

 

6.6.1.1.1.  

Asse 1: 

 

 

6.6.1.1.2.  

Asse 2: 

 

 

 

 

ecc. 

 

6.6.1.2.  

Ruota di scorta (se presente): 

 

 

 

6.6.2.  

Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento: 

 

6.6.2.1.  

Asse 1: 

 

 

6.6.2.2.  

Asse 2: 

 

 

 

 

ecc. 

 

 

7.  

DISPOSITIVO DI STERZO 

7.2.  

Trasmissione e comando 

 

7.2.1.  

Tipo di trasmissione dello sterzo (se del caso, precisare posteriore o anteriore): 

 

 

7.2.2.  

Trasmissione alle ruote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; se del caso, precisare posteriore o 

 

 

 

anteriore): 

 

 

7.2.3.  

Tipo degli eventuali servocomandi: 

 

 

 

 

 

8.  

FRENI 

8.5.  

Sistema antibloccaggio: sì/no/facoltativo [1] 

8.9.  

Breve descrizione dei sistemi di frenatura (conformemente al punto 1.6 dell'addendum dell'appendice 1 

 

 

dell'allegato IX della direttiva 71/320/CEE): 

 

 

 

8.11.  

Descrizione dettagliata del tipo o dei tipi di sistemi ausiliari di frenatura (di rallentamento): 

 

 

9.  

CARROZZERIA 

9.1.  

Tipo di carrozzeria: 

9.3.  

Porte di accesso, serrature e cerniere 

 

9.3.1.  

Configurazione e numero delle porte: 

 

 

 

9.9. (45) Dispositivi per la visione indiretta 

 

 

9.9.1. Specchi (dichiarare per ogni singolo specchio) 

 

 

9.9.1.1. Marca  

 

 

9.9.1.2. Marchio di omologazione CE  

 

 

9.9.1.3. Variante  

 

 

 

9.9.1.4. Disegno/i che consenta/no l'identificazione dello specchio e ne indichi/no la posizione rispetto alla struttura del veicolo  

 

 

 

 

 

9.9.1.5. Dettagli del sistema di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui è fissato  

 

 

9.9.1.6. Dispositivi opzionali che possono influire sul campo di visibilità posteriore  

 

 

9.9.1.7. Breve descrizione dei componenti elettronici (se esistono) del sistema di regolazione 

 

 

9.9.2. Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi  

 

 

9.9.2.1. Tipo e caratteristiche (quali descrizione completa del dispositivo)  

 

 

 

9.9.2.1.1. Per i dispositivi a telecamera e monitor: distanza di rilevamento (mm), contrasto, campo di luminanza, correzione dell'abbagliamento, tipo di visualizzatore (bianco e nero/colori), frequenza di ripetizione dell'immagine, campo di luminanza del  

 

 

monitor 

 

 

 

9.9.2.1.2. Disegni sufficientemente particolareggiati che permettono di identificare il dispositivo completo, comprese le istruzioni  

» 

 

di montaggio; sui disegni deve essere indicata la posizione del marchio di omologazione CE 

 

 

 

9.10.  

Finiture interne 

9.10.3.  

Sedili 

 

9.10.3.1.  

Numero: 

 

 

9.10.3.2.  

Posizione e disposizione: 

 

 

9.10.3.2.1.  

Numero di posti a sedere: 

 

 

9.10.3.2.2.  

Posti a sedere da utilizzare soltanto a veicolo fermo: 

 

 

 

9.10.4.1.  

Tipo o tipi di poggiatesta: integrato/amovibile/separato [1] 

 

9.10.4.2.  

Numero(i) di omologazione, se disponibile: 

 

 

 

9.12.2.  

Genere e posizione dei sistemi supplementari di ritenuta (indicare sì/no/facoltativo) 

 

 

 

 

 

 

 

Airbag anteriore 

Airbag laterale 

Pretensionatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima fila di sedili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seconda fila di sedili [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(S = lato sinistro, D = lato destro, C = centrale) 

 

[1] La tabella può essere continuata nel caso di veicoli dotati di più di due file di sedili oppure se una stessa fila contiene più di tre sedili. 

 

 

9.17.  

Targhette regolamentari (direttiva 76/114/CEE) 

 

9.17.1.  

Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di identificazione  

 

 

 

del veicolo: 

 

 

 

9.17.4.  

Dichiarazione del costruttore sulla conformità alle prescrizioni del punto 1.1.1 dell'allegato II della direttiva 76/114/CEE 

 

9.17.4.1.  

Precisare il significato dei caratteri utilizzati nella seconda parte, ed eventualmente nella terza parte, per 

 

 

 

conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.3 della norma ISO 3779:1983: 

 

 

9.17.4.2.  

Caratteri eventualmente utilizzati nella seconda parte per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.4 

 

 

 

della norma ISO 3779:1983: 

 

 

 

9.23. (46) 

Protezione dei pedoni 

9.23.1. (47) 

È fornita una descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi della parte frontale del veicolo (interna ed esterna). La descrizione comprende precisazioni sui sistemi di protezione attiva installati.»; 

 

 

11.  

COLLEGAMENTI TRA I VEICOLI TRATTORI E I RIMORCHI O SEMIRIMORCHI 

 

11.1.  

Classe e tipo dello o dei dispositivi di aggancio installati o da installare: 

 

 

11.3.  

Istruzioni per il montaggio del tipo di aggancio al veicolo con fotografie o disegni dei punti di fissaggio 

 

 

 

sul veicolo forniti dal costruttore; informazioni supplementari se il tipo di aggancio è utilizzato soltanto 

 

 

 

per alcune varianti o versioni del tipo di veicolo: 

 

 

11.4.  

Informazioni sul montaggio di supporti speciali di traino o piastre di montaggio: 

 

 

11.5.  

Numero(i) di omologazione CE: 

 

 

 

 

 

13.  

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE, AVENTI PIÙ DI OTTO POSTI A SEDERE OLTRE AL SEDILE DEL CONDUCENTE 

 

13.1.  

Classe del veicolo (classe I, classe II, classe III, classe A, classe B): 

 

 

13.1.1  

Tipi di telaio su cui può essere installata la carrozzeria omologata CE [costruttore(i) e tipi di veicolo 

 

 

 

incompleto]: 

 

 

 

13.3.  

Numero di passeggeri (seduti e in piedi) 

 

13.3.1.  

Totale (N): 

 

 

13.3.2.  

Piano superiore (Na) [1]: 

 

 

13.3.3.  

Piano inferiore (Nb) [1]: 

 

 

 

13.4.  

Numero di passeggeri seduti 

 

13.4.1.  

Totale (A): 

 

 

13.4.2.  

Piano superiore (Aa) [1]: 

 

 

13.4.3.  

Piano inferiore (Ab) [1]: 

 

 

------------------------

(44) Allegato sostituito dalla direttiva 92/53/CEE, successivamente modificato dalla direttiva 98/14/CE, rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 13 novembre 1999, n. L 291, modificato dalla direttiva 2001/85/CE, così sostituito dall'allegato III della direttiva 2001/116/CE, a decorrere dal 10 febbraio 2002, modificato dall'articolo 6 della direttiva 2003/102/CE e, da ultimo così modificato dall'articolo 4 della direttiva 2003/97/CE.

(45) L'attuale punto 9.9 è stato così interamente sostituito dall'articolo 4 della direttiva 2003/97/CE. Benché tale punto non fosse inizialmente presente, si è preferito riportarne qui il testo, in attesa di una precisazione di carattere ufficiale da parte dell'Unione europea.

(46) Punto inserito dall'articolo 6 della direttiva 2003/102/CE.

(47) Punto inserito dall'articolo 6 della direttiva 2003/102/CE.

(omissis)


Allegato IV (49)

Elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli a motore

Parte I

Elenco delle direttive particolari

(se del caso, tenendo conto del campo di applicazione e dell'ultima modifica di ciascuna delle direttive particolari sottoindicate)

 

 

 

 

Oggetto  

Numero della direttiva 

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale  

Applicazione 

 

 

 

 

M1  

M2  

M3  

N1  

N2  

N3  

O1  

O2  

O3  

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Livello sonoro  

70/157/CEE  

L 42 del 23.2.1970 

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Emissioni  

70/220/CEE  

L 76 del 6.4.1970 

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Serbatoi di carburante e dispositivi di protezione posteriore  

70/221/CEE  

L 76 del 6.4.1970 

X [5]  

X [5]  

X [5]  

X [5]  

X [5]  

X [5]  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Alloggiamento targa d'immatricolazione posteriore  

70/222/CEE 

L 76 del 6.4.1970 

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dispositivi di sterzo  

70/311/CEE 

L 133 del 18.6.1970 

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Serrature e cerniere porte  

70/387/CEE  

L 176 del 10.8.1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Segnalatore acustico  

70/388/CEE  

L 176 del 10.8.1970  

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Dispositivi visione indiretta (50) 

2003/97/CE 

L 25 del 29.1.2004 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Frenatura  

71/320/CEE  

L 202 del 6.9.1971 

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Soppressione perturbazioni radioelettriche  

72/245/CEE  

L 152 del 6.7.1972 

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Emissioni motori diesel 

72/306/CEE  

L 190 del 20.8.1972 

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Finiture interne  

74/60/CEE  

L 38 del 11.2.1974  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Antifurto e immobilizzatore  

74/61/CEE  

L 38 del 11.2.1974 

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Protezione dello sterzo 

74/297/CEE  

L 165 del 20.6.1974 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Resistenza dei sedili  

74/408/CEE  

L 221 del 12.8.1974 

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Sporgenze esterne  

74/483/CEE  

L 256 del 2.10.1974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Tachimetro e retromarcia  

75/443/CEE  

L 196 del 26.7.1975 

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Targhette regolamentari  

76/114/CEE  

L 24 del 30.1.1976 

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Ancoraggi cinture di sicurezza 

76/115/CEE  

L 24 del 30.1.1976 

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa  

76/756/CEE  

L 262 del 27.9.1976 

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Catadiottri  

76/757/CEE  

L 262 del 27.9.1976 

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, posizione laterali, marcia diurna  

76/758/CEE  

L 262 del 27.9.1976 

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Indicatori di direzione  

76/759/CEE  

L 262 del 27.9.1976 

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione 

76/760/CEE  

L 262 del 27.9.1976 

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Proiettori (comprese le lampade)  

76/761/CEE  

L 262 del 27.9.1976 

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Proiettori fendinebbia (anteriori) 

76/762/CEE  

L 262 del 27.9.1976 

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Dispositivi di rimorchio  

77/389/CEE  

L 145 del 13.6.1977 

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Luci per nebbia (posteriori)  

77/538/CEE  

L 220 del 29.8.1977 

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Proiettori di retromarcia  

77/539/CEE  

L 220 del 29.8.1977 

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Luci di stazionamento  

77/540/CEE  

L 220 del 29.8.1977 

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Direttiva applicabile. 

[1] I veicoli di questa categoria devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza. 

[2] I veicoli di questa categoria devono essere muniti di adeguati dispositivi tergicristallo e lavacristallo del parabrezza. 

[3] Le prescrizioni della direttiva 94/20/CE sono applicabili solo per i veicoli muniti di dispositivo di aggancio. 

[4] Le prescrizioni della direttiva 98/91/CE sono applicabili quando il costruttore chiede l'omologazione CE di un veicolo destinato al trasporto di merci pericolose 

[5] Per i veicoli a GPL o GN, in attesa dell'adozione delle relative modifiche alla direttiva 70/221/CEE per includere i serbatoi GPL o GN? è richiesta un'omologazione a norma del regolamento UN-ECE 67-01 o 110. 

[6] Di massa massima non superiore a 2,5 tonnellate (51). 

[7] Derivati da veicoli della categoria M1 (52). 

 

 

------------------------

(49) Allegato introdotto dalla direttiva 92/53/CEE, modificato dalla direttiva 95/54/CE, dalla direttiva 96/27/CE, dalla direttiva 96/79/CE, dalla direttiva 97/27/CE, dalla direttiva 98/14/CE, dalla direttiva 98/91/CE, dalla direttiva 2000/40/CE, dalla direttiva 2001/56/CE, dalla direttiva 2001/85/CE, così sostituito dall'allegato IV della direttiva 2001/116/CE, a decorrere dal 10 febbraio 2002, modificato dall'articolo 6 della direttiva 2003/102/CE, dall'articolo 4 della direttiva 2003/97/CE e, da ultimo così modificato dall'articolo 1 della direttiva 2004/3/CE.

(50) Punto così sostituito dall'articolo 4 della direttiva 2003/97/CE.

(51) Nota inserita dall'articolo 6 della direttiva 2003/102/CE.

(52) Nota inserita dall'articolo 6 della direttiva 2003/102/CE.

 


 

 

 

 

Oggetto  

Numero della direttiva 

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale  

Applicazione 

 

 

 

 

M1  

M2  

M3  

N1  

N2  

N3  

O1  

O2  

O3  

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Cinture di sicurezza  

77/541/CEE  

L 220 del 29.8.1977  

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Campo di visibilità  

77/649/CEE  

L 267 del 19.10.1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Identificazione dei comandi 

78/316/CEE  

L 81 del 28.3.1978 

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Sbrinamento/ 

78/317/CEE  

L 81 del 28.3.1978 

X [1]  

[1]  

[1]  

[1]  

[1] 

 

 

 

 

 

disappannamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Lavacristalli/ 

78/318/CEE  

L 81 del 28.3.1978 

X [2]  

[2]  

[2]  

[2]  

[2] 

 

 

 

 

 

tergicristalli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Riscaldamento  

2001/56/CE  

L 292 del 9.11.2001 

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Parafanghi delle ruote 

78/549/CEE  

L 168 del 6.6.1978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Poggiatesta  

78/932/CEE  

L 325 del 20.11.1978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Emissioni di CO2/Consumo di carburante 

80/1268/CEE  

L 375 del 31.12.1980  

X  

 

 

X (53)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Potenza dei motori  

80/1269/CEE  

L 375 del 1.12.1980 

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Emissioni motori diesel 

88/77/CEE  

L 36 del 9.2.1988 

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Protezione laterale  

89/297/CEE  

L 124 del 5.5.1989  

 

 

 

 

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Dispositivi antispruzzo  

91/226/CEE  

L 103 del 23.4.1991 

 

 

 

 

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Masse e dimensioni (autovetture) 

92/21/CEE  

L 129 del 14.5.1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Vetri di sicurezza  

92/22/CEE  

L 129 del 14.5.1992 

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Pneumatici  

92/23/CEE  

L 129 del 14.5.1992 

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Limitatori di velocità  

92/24/CEE  

L 129 del 14.5.1992 

 

 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Masse e dimensioni (diversi dai veicoli di cui al punto 44) 

97/27/CE  

L 233 del 28.8.1997 

 

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Sporgenze esterne delle cabine  

92/114/CEE  

L 409 del 31.12.1992 

 

 

 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Dispositivi di aggancio 

94/20/CE  

L 195 del 29.7.1994 

X [3]  

X [3]  

X [3]  

X [3]  

X [3]  

X [3]  

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Infiammabilità  

95/28/CE  

L 281 del 23.11.1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Autobus  

..../../CE  

L ...  

 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Urto frontale  

96/79/CE  

L 18 del 21.1.1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Urto laterale  

96/27/CE  

L 169 dell'8.7.1996 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose  

98/91/CE  

L 11 del 16.1.1999 

 

 

 

X [4]  

X [4]  

X [4]  

X [4]  

X [4]  

X [4]  

X [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Protezione antincastro anteriore  

2000/40/CE  

L 203 del 10.8.2000 

 

 

 

 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Protezione dei pedoni (54) 

2003/102/CE 

GU L 321 del 6.12.2003 

X [6] 

 

 

X [6] [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Direttiva applicabile. 

[1] I veicoli di questa categoria devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza. 

[2] I veicoli di questa categoria devono essere muniti di adeguati dispositivi tergicristallo e lavacristallo del parabrezza. 

[3] Le prescrizioni della direttiva 94/20/CE sono applicabili solo per i veicoli muniti di dispositivo di aggancio. 

[4] Le prescrizioni della direttiva 98/91/CE sono applicabili quando il costruttore chiede l'omologazione CE di un veicolo destinato al trasporto di merci pericolose 

[5] Per i veicoli a GPL o GN, in attesa dell'adozione delle relative modifiche alla direttiva 70/221/CEE per includere i serbatoi GPL o GN? è richiesta un'omologazione a norma del regolamento UN-ECE 67-01 o 110. 

[6] Di massa massima non superiore a 2,5 tonnellate (55). 

[7] Derivati da veicoli della categoria M1 (56). 

------------------------

(53) Riga così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 2004/3/CE.

(54) Voce inserita dall'articolo 6 della direttiva 2003/102/CE.

(55) Nota inserita dall'articolo 6 della direttiva 2003/102/CE.

(56) Nota inserita dall'articolo 6 della direttiva 2003/102/CE.

(omissis)


Allegato XI (74)

Natura dei veicoli per uso speciale e disposizioni applicabili

Appendice 1

Autocaravan - Ambulanze - Auto funebri

 

 

 

 

 

 

 

Voce  

Oggetto  

Numero della direttiva 

M1 ≤ 2.500 [1] kg 

M1 > 2.500 [1] kg 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

1  

Livello sonoro  

70/157/CEE  

H  

G+H  

G+H  

G+H 

2  

Emissioni  

70/220/CEE  

Q  

G+Q  

G+Q  

G+Q 

3  

Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore 

70/221/CEE  

F  

F  

F  

4  

Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore  

70/222/CEE  

X  

X  

X  

5  

Dispositivo di sterzo  

70/311/CEE  

X  

G  

G  

6  

Serrature e cerniere delle porte  

70/387/CEE  

B  

G+B 

 

 

7  

Segnalatore acustico  

70/388/CEE  

X  

X  

X  

8  

Dispositivi per la visione indiretta (75) 

71/127/CEE  

X  

G  

G  

9  

Frenatura  

71/320/CEE  

X  

G  

G  

10  

Soppressione perturbazioni radioelettriche  

72/245/CEE  

X  

X  

X  

11  

Emissioni motori diesel  

72/306/CEE  

H  

H  

H  

12  

Finiture interne  

74/60/CEE  

C  

G+C 

 

 

13  

Antifurto immobilizzatore  

74/61/CEE  

X  

G  

G  

14  

Protezione dello sterzo  

74/297/CEE  

X  

 

 

15  

Resistenza dei sedili  

74/408/CEE  

D  

G+D  

G+D  

G+D 

16  

Sporgenze esterne  

74/483/CEE  

X per la cabina; A per le altre parti  

G per la cabina; A per le altre parti 

 

 

17  

Tachimetro e retromarcia  

75/443/CEE  

X  

X  

X  

18  

Targhette regolamentari  

76/114/CEE  

X  

X  

X  

19  

Ancoraggi delle cinture di sicurezza  

76/115/CEE  

D  

G+L  

G+L  

G+L 

20  

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa  

76/756/CEE  

A+N  

A+G+N per la cabina; A+N per la altre parti 

A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti 

A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti 

21  

Catadiottri  

76/757/CEE  

X  

X  

X  

22  

Luci di ingombro, posizione anteriori, posizioni posteriori, arresto, marcia diurna, posizione laterali  

76/758/CEE  

X  

X  

X  

23  

Indicatori di direzione  

76/759/CEE  

X  

X  

X  

24  

Dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore  

76/760/CEE  

X  

X  

X  

25  

Proiettori (comprese le lampade)  

76/761/CEE  

X  

X  

X  

26  

Proiettori fendinebbia anteriori  

76/762/CEE  

X  

X  

X  

27  

Dispositivi di rimorchio  

77/389/CEE  

E  

E  

E  

28  

Luci per nebbia posteriori  

77/538/CEE  

X  

X  

X  

29  

Proiettori di retromarcia  

77/539/CEE  

X  

X  

X  

30  

Luci di stazionamento  

77/540/CEE  

X  

X  

X  

31  

Cinture di sicurezza  

77/541/CEE  

D  

G+M  

G+M  

G+M 

32  

Campo di visibilità anteriore  

77/649/CEE  

X  

 

 

33  

Identificazione dei comandi  

78/316/CEE  

X  

X  

X  

34  

Sbrinamento/ disappannamento  

78/317/CEE  

X  

G+O  

O  

35  

Lavacristalli/ tergicristalli  

78/318/CEE  

X  

G+O  

O  

36 (76) 

Sistemi di riscaldamento  

2001/56/CE 

X  

37  

Parafanghi delle ruote  

78/549/CEE  

X  

 

 

38  

Poggiatesta  

78/932/CEE  

D  

G+D 

 

 

39  

Emissioni di CO2/consumo di carburante  

80/1268/CEE  

N/A  

N/A  

 

 

40  

Potenza del motore  

80/1269/CEE  

X  

X  

X  

41  

Emissioni motori diesel  

88/77/CEE  

H  

G+H  

G+H  

G+H 

44  

Masse e dimensioni (autovetture)  

92/21/CEE  

X  

 

 

45  

Vetri di sicurezza  

92/22/CEE  

J  

G+J  

G+J  

G+J 

46  

Pneumatici  

92/23/CEE  

X  

G  

G  

47  

Limitatori di velocità  

92/24/CEE  

 

 

 

48  

Masse e dimensioni (veicoli diversi dalle autovetture)  

97/27/CE  

 

 

X  

50  

Dispositivi di attacco  

94/20/CE  

X  

G  

G  

51  

Infiammabilità  

95/28/CE  

 

 

 

G per la cabina; X per la parte restante 

52  

Autobus  

...../.../CE 

 

 

A  

53  

Urto frontale  

96/79/CE  

N/A  

N/A 

 

 

54  

Urto laterale  

96/27/CE  

N/A  

N/A 

 

 

58 (77) 

Protezione dei pedoni 

2003/102/CE 

 

 

 

 

 

[1] Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile. 

 

------------------------

(74) Allegato introdotto dalla direttiva 92/53/CEE, successivamente sostituito dalla direttiva 98/14/CE, modificato dalla direttiva 2001/56/CE, sostituito dall'allegato XI della direttiva 2001/116/CE, a decorrere dal 10 febbraio 2002 e, da ultimo, modificato dall'articolo 4 della direttiva 2003/97/CE e dall'allegato II della direttiva 2004/78/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2004, n. L 231.

(75) Termini così sostituiti dall'articolo 4 della direttiva 2003/97/CE.

(76) Voce sostituita dall'allegato II della direttiva 2004/78/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2004, n. L 231.

(77) Voce inserita dall'articolo 6 della direttiva 2003/102/CE.

 


Appendice 2

Veicoli blindati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voce  

Oggetto  

Numero della direttiva  

M1  

M2  

M3  

N1  

N2  

N3  

O1  

O2  

O3  

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

Livello sonoro  

70/157/CEE  

X  

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

2  

Emissioni  

70/220/CEE  

A  

A  

A  

A  

A  

 

 

 

 

3  

Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore 

70/221/CEE  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

4  

Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore  

70/222/CEE  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

5  

Dispositivi di sterzo 

70/311/CEE  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

6  

Serrature e cerniere delle porte  

70/387/CEE  

X  

 

 

X  

X  

 

 

 

 

7  

Segnalatore acustico  

70/388/CEE  

A+K  

A+K  

A+K  

A+K  

A+K  

A+K 

 

 

 

 

8  

Dispositivi per la visione indiretta (78) 

71/127/CEE  

A  

A  

A  

A  

A  

 

 

 

 

9  

Frenatura  

71/320/CEE  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

10  

Soppressione perturbazioni radioelettriche  

72/245/CEE  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

11  

Emissioni motori diesel 

72/306/CEE  

X  

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

12  

Finiture interne  

74/60/CEE  

A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13  

Antifurto e immobilizzatore  

74/61/CEE  

X  

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

14  

Protezione dello sterzo 

74/297/CEE  

N/A  

 

 

N/A 

 

 

 

 

 

 

15  

Resistenza dei sedili  

74/408/CEE  

X  

D  

D  

D  

D  

 

 

 

 

16  

Sporgenze esterne  

74/483/CEE  

A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17  

Tachimetro e retromarcia 

75/443/CEE  

X  

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

18  

Targhette regolamentari  

76/114/CEE  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

19  

Ancoraggi delle cinture di sicurezza 

76/115/CEE  

A  

A  

A  

A  

A  

 

 

 

 

20  

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa 

76/756/CEE  

A+N  

A+N  

A+N  

A+N  

A+N  

A+N  

A+N  

A+N  

A+N  

A+N 

21  

Catadiottri  

76/757/CEE  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

22  

Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, marcia diurna, posizione laterali  

76/758/CEE  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

23  

Indicatori di direzione  

76/759/CEE  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

24  

Dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore  

76/760/CEE  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

25  

Proiettori (comprese le lampade)  

76/761/CEE  

X  

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

26  

Proiettori fendinebbia (anteriori)  

76/762/CEE  

X  

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

27  

Dispositivi di rimorchio 

77/389/CEE  

A  

A  

A  

A  

A  

 

 

 

 

28  

Luci per nebbia (posteriori) 

77/538/CEE  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

29  

Proiettori di retromarcia  

77/539/CEE  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

30  

Luci di stazionamento  

77/540/CEE 

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

31  

Cinture di sicurezza  

77/541/CEE  

A  

A  

A  

A  

A  

 

 

 

 

32  

Campo di visibilità  

77/649/CEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33  

Identificazione dei comandi  

78/316/CEE  

X  

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

34  

Sbrinamento/disappannamento  

78/317/CEE  

A  

O  

O  

O  

O  

 

 

 

 

35  

Lavacristalli/ tergicristalli  

78/318/CEE  

A  

O  

O  

O  

O  

 

 

 

 

36 (79) 

Sistemi di riscaldamento  

2001/56/CE 

37  

Parafanghi delle ruote  

78/549/CEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38  

Poggiatesta  

78/932/CEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39  

Emissioni di CO2/consumo di carburante  

80/1268/CEE  

N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40  

Potenza del motore  

80/1269/CEE  

X  

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

41  

Emissioni motori diesel 

88/77/CEE  

A  

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

42  

Protezione laterale  

89/297/CEE  

 

 

 

 

X  

X  

 

 

X  

43  

Dispositivi antispruzzo  

91/226/CEE  

 

 

 

 

X  

X  

 

 

X  

44  

Masse e dimensioni (autovetture)  

92/21/CEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45  

Vetri di sicurezza  

92/22/CEE  

N/A  

N/A  

N/A  

N/A  

N/A  

N/A  

N/A  

N/A  

N/A  

N/A 

46  

Pneumatici  

92/23/CEE  

A  

A  

A  

A  

A  

A  

A  

A  

A  

47  

Limitatori di velocità  

92/24/CEE  

 

 

X  

 

X  

 

 

 

 

48  

Masse e dimensioni (veicoli diversi dalle autovetture) 

97/27/CE  

 

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

49  

Sporgenze esterne delle cabine 

92/114/CEE  

 

 

 

A  

A  

 

 

 

 

50  

Dispositivi di attacco  

94/20/CE  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

51  

Infiammabilità  

95/28/CE  

 

 

X  

 

 

 

 

 

 

 

52  

Autobus  

..../.../CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53  

Urto frontale  

96/79/CE  

N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54  

Urto laterale  

96/27/CE  

N/A  

 

 

N/A 

 

 

 

 

 

 

56  

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose  

98/91/CE  

 

 

 

X [1]  

X [1]  

X [1]  

X [1] 

X [1]  

X [1]  

X [1]  

57  

Protezione antincastro anteriore  

2000/40/CE  

 

 

 

 

X  

 

 

 

 

58 (80) 

Protezione dei pedoni 

2003/102/CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Le prescrizioni della direttiva 98/91/CE sono applicabili solo se il costruttore chiede l'omologazione CE di un veicolo destinato al trasporto di merci pericolose. 

 

------------------------

(78) Termini così sostituiti dall'articolo 4 della direttiva 2003/97/CE.

(79) Voce sostituita dall'allegato II della direttiva 2004/78/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2004, n. L 231.

(80) Voce inserita dall'articolo 6 della direttiva 2003/102/CE.

(omissis)


Appendice 3

Altri veicoli per uso speciale (inclusi i caravan)

L'applicazione delle deroghe è autorizzata soltanto se il costruttore è in grado di fornire all'autorità di omologazione la prova, da questa giudicata sufficiente, che il veicolo, per la sua particolare funzione, non può conformarsi a tutte le prescrizioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voce  

Oggetto  

Numero della direttiva  

M2  

M3  

N1  

N2  

N3  

O1  

O2  

O3  

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

Livello sonoro  

70/157/CEE  

H  

H  

H  

H  

 

 

 

 

2  

Emissioni  

70/220/CEE  

Q  

Q  

Q  

Q  

 

 

 

 

3  

Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore 

70/221/CEE  

F  

F  

F  

F  

F  

X  

X  

X  

4  

Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore 

70/222/CEE  

A+R  

A+R  

A+R  

A+R  

A+R  

A+R  

A+R  

A+R 

A+R 

5  

Dispositivi di sterzo  

70/311/CEE  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

6  

Serrature e cerniere delle porte 

70/387/CEE  

 

 

B  

B  

 

 

 

 

7  

Segnalatore acustico  

70/388/CEE  

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

8  

Campo di visibilità posteriore  

71/127/CEE  

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

9  

Frenatura  

71/320/CEE  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

10  

Soppressione perturbazioni radioelettriche  

72/245/CEE  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

11  

Emissioni motori diesel  

72/306/CEE  

H  

H  

H  

H  

 

 

 

 

13  

Antifurto e immobilizzatore  

74/61/CEE  

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

14  

Protezione dello sterzo  

74/297/CEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

15  

Resistenza dei sedili  

74/408/CEE  

D  

D  

D  

D  

 

 

 

 

17  

Tachimetro e retromarcia  

75/443/CEE  

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

18  

Targhette regolamentari  

76/114/CEE  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

19  

Ancoraggi delle cinture di sicurezza 

76/115/CEE  

D  

D  

D  

D  

 

 

 

 

20  

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa 

76/756/CEE  

A+N  

A+N  

A+N  

A+N  

A+N  

A+N 

A+N  

A+N  

A+N 

21  

Catadiottri  

76/757/CEE  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

22  

Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, marcia diurna, posizione laterali 

76/758/CEE  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

23  

Indicatori di direzione  

76/759/CEE  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

24  

Dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore  

76/760/CEE  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

25  

Proiettori (comprese le lampade) 

76/761/CEE  

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

26  

Proiettori fendinebbia anteriori 

76/762/CEE  

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

27  

Dispositivi di rimorchio  

77/389/CEE  

A  

A  

A  

A  

 

 

 

 

28  

Luci posteriori per nebbia  

77/538/CEE  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

29  

Proiettori di retromarcia  

77/539/CEE  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

30  

Luci di stazionamento  

77/540/CEE  

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

31  

Cinture di sicurezza  

77/541/CEE  

D  

D  

D  

D  

 

 

 

 

33  

Identificazione dei comandi 

78/316/CEE  

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

34  

Sbrinamento/disappannamento  

78/317/CEE  

O  

O  

O  

O  

 

 

 

 

 

35  

Lavacristalli/tergicristalli  

78/318/CEE  

O  

O  

O  

O  

 

 

 

 

36 (81) 

Sistemi di riscaldamento 

2001/56/CE 

40  

Potenza del motore  

80/1269/CEE  

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

41  

Emissioni motori diesel  

88/77/CEE  

H  

H  

H  

H  

 

 

 

 

42  

Protezione laterale  

89/297/CEE  

 

 

 

X  

X  

 

 

X  

43  

Dispositivi antispruzzi  

91/226/CEE  

 

 

 

X  

X  

 

 

X  

45  

Vetri di sicurezza  

92/22/CEE  

J  

J  

J  

J  

J  

J  

J  

J  

46  

Pneumatici  

92/23/CEE  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

47  

Limitatori di velocità  

92/24/CEE  

 

X  

 

 

 

 

 

48  

Masse e dimensioni  

97/27/CE  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

49  

Sporgenze esterne delle cabine 

92/114/CEE  

 

 

X  

X  

 

 

 

 

50  

Dispositivi di attacco  

94/20/CE  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

51  

Infiammabilità  

95/28/CE  

 

 

 

 

 

 

 

 

52  

Autobus  

..../.../CE 

 

 

 

 

 

 

 

54  

Urto laterale  

96/27/CE  

 

 

 

 

 

 

 

 

56  

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose  

98/91/CE  

 

 

 

X  

X  

X  

X  

57  

Protezione antincastro anteriore 

2000/40/CE  

 

 

 

X  

 

 

 

 

58 (82) 

Protezione dei pedoni 

2003/102/CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------

(81) Voce aggiunta dall'allegato II della direttiva 2004/78/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2004, n. L 231.

(82) Voce inserita dall'articolo 6 della direttiva 2003/102/CE.

 


Dir. 2003/114/CE del 22 dicembre 2003.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

 

 

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 29 gennaio 2004, n. L 24. Entrata in vigore il 29 gennaio 2004.

(2) Termine di recepimento: vedi articolo 4 della presente direttiva.

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Gli additivi alimentari possono essere autorizzati ad essere impiegati nei prodotti alimentari solo se conformi all'allegato II della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano.

 

(2) La direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, istituisce un elenco di additivi alimentari che possono essere utilizzati nella Comunità e le condizioni per il loro impiego.

 

(3) In seguito all'adozione della direttiva 95/2/CE si sono verificati sviluppi tecnici nel settore degli additivi alimentari. È opportuno modificare detta direttiva per tenere conto di tali sviluppi.

 

(4) La direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione, prescrive l'adozione di un elenco degli additivi necessari per la conservazione e l'adozione di ogni condizione speciale per il loro impiego che si renda necessaria per proteggere la salute pubblica e garantire un commercio equo.

 

(5) È auspicabile includere nella direttiva 95/2/CE i provvedimenti sugli additivi necessari per la conservazione e l'impiego di sostanze aromatizzanti, al fine di contribuire alla trasparenza e alla coerenza della legislazione comunitaria e per favorire il rispetto delle norme comunitarie in materia di additivi alimentari da parte dei produttori di alimenti, in particolare le piccole e le medie imprese. Inoltre, ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, le sostanze aromatizzanti rientrano nella definizione di «alimento».

 

(6) Se da un lato è opportuno autorizzare l'impiego di additivi necessari per garantire la sicurezza e la qualità delle sostanze aromatizzanti e per facilitarne la conservazione e l'uso, il livello di additivi presenti in tali sostanze dovrebbe essere il minimo richiesto per ottenere il fine desiderato. Si dovrebbero inoltre garantire ai consumatori informazioni corrette, esaustive e non ingannevoli sull'uso degli additivi.

 

(7) La presenza di un additivo in un prodotto alimentare, dovuta all'impiego di una sostanza aromatizzante, è generalmente bassa e l'additivo non ha una funzione tecnologica nel prodotto alimentare. Tuttavia, se in determinate circostanze l'additivo possiede una funzione tecnologica nel prodotto alimentare composito, dovrebbe considerarsi un additivo del prodotto alimentare composito e non un additivo della sostanza aromatizzante, applicandosi in tal caso le norme pertinenti relative all'additivo nel prodotto alimentare specifico, tra le quali le norme sull'etichettatura stabilite dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

 

(8) Ai sensi della direttiva 88/388/CEE, occorrerebbe informare i produttori di alimenti sulle concentrazioni di tutti gli additivi presenti nelle sostanze aromatizzanti, affinché possano rispettare la legislazione comunitaria. Detta direttiva prescrive inoltre l'indicazione sull'etichetta del quantitativo massimo di ciascun componente oggetto di limitazione quantitativa in un prodotto alimentare. Un limite quantitativo è espresso in forma numerica o dalla dicitura «quanto basta».

 

(9) In base al principio di proporzionalità, per realizzare l'obiettivo principale volto a garantire l'unità del mercato e un livello elevato di tutela dei consumatori, è necessario e opportuno istituire norme sull'uso degli additivi nelle sostanze aromatizzanti. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi prefissati ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, del trattato.

 

(10) Conformemente alla richiesta da parte di uno Stato membro e al parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana, istituito dalla decisione 97/579/CE della Commissione, del 23 luglio 1997, che istituisce i comitati scientifici nel settore della salute dei consumatori e della sicurezza dei generi alimentari, il poli-1-decene idrogenato, che è stato autorizzato a livello nazionale a norma della direttiva 89/107/CEE, dovrebbe essere autorizzato a livello comunitario.

 

(11) Nella direttiva 95/2/CE il bifenile (E 230), l'ortofenilfenolo (E 231) e l'ortofenilfenolo sodico (E 232) figurano nell'elenco dei conservanti da utilizzarsi negli e sugli agrumi. Poiché essi, tuttavia, sono classificati come prodotti fitosanitari, secondo la definizione data dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, non dovrebbero più rientrare nell'ambito d'applicazione della direttiva 95/2/CE. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adottare tutte le misure possibili per evitare qualsiasi vuoto legislativo in relazione a tali sostanze, la cui autorizzazione all'immissione in commercio come prodotti fitosanitari dovrà avvenire con la massima rapidità possibile.

 

(12) Il 4 aprile 2003 il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha dichiarato che la dose giornaliera ammissibile temporanea per l'estere etilico dell'acido p-idrossibenzoico e i suoi sali di sodio (da E 214 a E 219) avrebbe dovuto essere ritirata in caso di mancata presentazione di ulteriori dati riguardo alle dosi e alla tossicità.

 

(13) È opportuno quindi modificare di conseguenza la direttiva 95/2/CE.

 

(14) La direttiva 67/427/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativa all'impiego di taluni agenti conservativi per il trattamento in superficie degli agrumi, nonché alle misure di controllo qualitativo e quantitativo degli agenti conservativi contenuti negli e sugli agrumi, stabilisce le misure di controllo dei conservanti contenuti negli e sugli agrumi. Dal momento che l'impiego di questi conservanti negli agrumi non è più autorizzato dalla direttiva 95/2/CE, è necessario abrogare la direttiva 67/427/CEE.

 

(15) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana è stato consultato sull'adozione delle disposizioni che possono influire sulla salute pubblica, a norma dell'articolo 6 della direttiva 89/107/CEE,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

 

------------------------

 

(3) Pubblicato nella G.U.U.E. 3 settembre 2003, n. C 208.

(4) Parere del Parlamento europeo del 3 luglio 2003 e decisione del Consiglio del 1° dicembre 2003.

 

 

Articolo 1

La direttiva 95/2/CE è modificata come segue:

 

1) all'articolo 1, paragrafo 3, la lettera v) è sostituita dalla seguente:

(5).

 

2) l'articolo 3 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

(6).

 

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

(7).

 

3) gli allegati sono modificati come indicato nell'allegato della presente direttiva.

 

------------------------

(5) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 95/2/CE.

(6) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 95/2/CE.

(7) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 95/2/CE.

Articolo 2

1. Entro il 1° luglio 2004 la Commissione e l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare procedono a una revisione delle condizioni di impiego degli additivi compresi tra E 214 ed E 219.

 

2. Entro il 27 gennaio 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nell'ambito della rivalutazione degli additivi. Quest'ultima verte in particolare sui polisorbati (da E 432 a E 436), nonché sui nitrati (E 251 ed E 252) e sui nitriti (E 249 ed E 250).

 

 

Articolo 3

La direttiva 67/427/CEE è abrogata.

 

 

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva allo scopo di:

 

- autorizzare gli scambi e l'impiego dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 27 luglio 2005,

 

- vietare gli scambi e l'impiego dei prodotti non conformi alla presente direttiva entro il 27 gennaio 2006; i prodotti immessi in commercio o etichettati prima di tale data e che non sono conformi alla presente direttiva possono, comunque, essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

 

Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

 

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

 

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

 

 

Per il Parlamento europeo

 

Il Presidente

P. COX

 

 

Per il Consiglio

Il Presidente

 

A. MATTEOLI

 

 

Allegato

Gli allegati della direttiva 95/2/CE sono modificati come segue:

 

1) all'allegato I:

 

a) la nota 2 è sostituita dalla seguente:

(8).

 

b) nell'elenco degli additivi:

 

- l'intera voce E 170 è sostituita da «E 170 carbonato di calcio»,

 

- nella voce E 466 è aggiunta la sostanza «Gomma di cellulosa»,

 

- nella voce E 469 è aggiunta la sostanza «Gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente»;

 

2) all'allegato II:

a) in tutto il testo la denominazione «E 170 carbonati di calcio» è sostituita da «E 170 carbonato di calcio»;

 

b) il seguente testo si aggiunge all'elenco degli additivi e dei livelli massimi alla voce «Cacao e prodotti a base di cioccolato citati nella direttiva 2000/36/CE»:

(9).

 

c) il seguente testo è inserito nell'elenco degli additivi e dei livelli massimi alla voce «Frutta ed ortaggi non lavorati, congelati e surgelati; frutta ed ortaggi non lavorati preconfezionati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non lavorate e sbucciate»:

(10).

 

d) il seguente testo è aggiunto all'elenco degli additivi e dei livelli massimi alla voce «Composta di frutta»:

(11).

 

e) il seguente testo è inserito nell'elenco degli additivi e dei livelli massimi alla voce «Mozzarella e formaggi ottenuti dal siero di latte»:

(12).

 

f) alla fine dell'allegato si aggiungono le seguenti caselle:

(13).

 

3) nell'allegato III:

 

A. La parte A è modificata come segue:

 

a) la definizione «Prodotti da forno preconfezionati, parzialmente precotti destinati alla vendita al minuto» è sostituita dalla seguente: «Prodotti da forno preconfezionati, parzialmente precotti destinati al commercio al dettaglio e pane a ridotto contenuto calorico destinato al commercio al dettaglio»;

 

b) alla fine di questa parte si aggiungono le seguenti caselle:

(14).

 

 

B. La parte C è modificata come segue:

 

a) si sopprimono le seguenti caselle:

 

«E 230   Bifenile, difenile   Trattamento superficiale degli agrumi  70 mg/kg 

           

E 231   Ortofenilfenolo [*]       Trattamento   12 mg/kg singolarmente o in  

        superficiale degli  combinazione, espressi  

E 232   Ortofenilfenolo sodico [*]       agrumi  come ortofenilfenolo» 

 

[*] Per l'ortofenilfenolo (E 231) e l'ortofenilfenolo sodico (E 232), la soppressione entra in vigore non appena diventano applicabili i requisiti di etichettatura dei generi alimentari trattati con tale(i) sostanza(e) in virtù della legislazione comunitaria sui valori massimi per i residui di pesticidi.  

 

b) a E 1105 è aggiunto il seguente prodotto alimentare:

(15).

 

C. La parte D è modificata come segue:

a) alla fine di tale parte sono aggiunti i seguenti prodotti alimentari e livelli massimi:

(16).

b) nell'elenco dei prodotti alimentari relativi ad E 315 ed E 316, la definizione «Conserve e semiconserve di carne» è sostituita dalla seguente: «Prodotti a base di carne salati e stagionati e conserve di carne»;

 

4) nell'allegato IV:

a) è aggiunto il seguente prodotto alimentare e il livello massimo relativo agli additivi da E 338 a E 452:

(17).

 

b) si sopprime il seguente prodotto alimentare e il livello massimo relativo agli additivi da E 338 a E 452:

 

«Sidro e sidro di pere  2 g/l» 

 

c) all'additivo E 416 si aggiunge il seguente prodotto alimentare e relativo livello massimo:

(18).

 

d) agli additivi da E 432 a E 436 si aggiungono i seguenti prodotti alimentari e livelli massimi:

(19).

 

e) è aggiunto il seguente prodotto alimentare e livello massimo riguardo all'additivo E 444:

(20).

 

f) dopo l'elenco dei prodotti alimentari e dei livelli massimi relativi alle voci da E 535 a E 538 è inserita la seguente voce relativa a E 551:

(21).

 

g) all'additivo E 900 si aggiunge il seguente prodotto alimentare e relativo livello massimo:

(22).

 

h) nell'elenco dei prodotti alimentari e dei livelli massimi relativi alle voci da E 901 a E 904, la voce «E 903 Cera di carruba» è soppressa e dopo la voce «E 904 Gommalacca» è aggiunta la voce relativa a E 903:

(23).

 

i) all'additivo E 459 si aggiunge il seguente prodotto alimentare e il relativo livello massimo:

(24).

 

j) alla fine dell'allegato si aggiungono le seguenti caselle:

(25).

 

5) nell'allegato V:

a) alla fine dell'allegato è aggiunta la casella seguente:

(26).

 

b) all'additivo E 468 è aggiunta la seguente denominazione: «Gomma di cellulosa reticolata»;

6) nell'allegato VI:

 

a) nella nota introduttiva, dopo il primo paragrafo s'inserisce il seguente paragrafo:

(27).

 

b) nella parte 4:

 

- il titolo è sostituito dal seguente:

(28).

 

- si aggiunge la seguente voce alla tabella:

(29).

 

------------------------

(8) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 95/2/CE.

(9) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 95/2/CE.

(10) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 95/2/CE.

(11) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 95/2/CE.

(12) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 95/2/CE.

(13) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 95/2/CE.

(14) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 95/2/CE.

(15) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 95/2/CE.

(16) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 95/2/CE.

(17) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 95/2/CE.

(18) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 95/2/CE.

(19) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 95/2/CE.

(20) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 95/2/CE.

(21) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 95/2/CE.

(22) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 95/2/CE.

(23) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 95/2/CE.

(24) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 95/2/CE.

(25) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 95/2/CE.

(26) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 95/2/CE.

(27) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 95/2/CE.

(28) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 95/2/CE.

(29) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 95/2/CE.

 

Dir. 95/2/CE del 20 febbraio 1995
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

 

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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 18 marzo 1995, n. L 61. Entrata in vigore il 25 marzo 1995.

(2) Direttiva recepita con D.M. 27 febbraio 1996, n. 209.

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100A,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale,

 

deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 189B del trattato,

 

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

 

considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali concernenti i conservanti, gli antiossidanti e altri additivi e le relative condizioni di impiego ostacolano la libera circolazione dei prodotti alimentari e possono creare condizioni di concorrenza ineguali;

 

considerando che l'obiettivo fondamentale nel definire norme riguardanti questi additivi alimentari e le relative condizioni di impiego deve risiedere nella protezione del consumatore;

 

considerando che è generalmente riconosciuto che i prodotti alimentari non lavorati e certuni altri prodotti alimentari non dovrebbero contenere additivi alimentari;

 

considerando che, sulla base delle ultime informazioni scientifiche e tossicologiche concernenti queste sostanze, alcune di queste devono essere permesse soltanto per determinati prodotti alimentari ed in determinate condizioni di impiego;

 

considerando che è necessario stilare norme rigorose per l'uso di additivi negli alimenti per lattanti, negli alimenti per la prima infanzia e negli alimenti per lo svezzamento, come citato nella direttiva 89/389/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, in particolare nel suo articolo 4, paragrafo 1, lettera e);

 

considerando che la presente direttiva non intende incidere sulle norme concernenti gli edulcoranti e i coloranti;

 

considerando che, in attesa di specifici provvedimenti sulla base della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente l'introduzione sul mercato di prodotti fitosanitari, e della direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, certune sostanze appartenenti a tale categoria sono temporaneamente trattate dalla presente direttiva;

 

considerando che la Commissione deve adeguare le disposizioni comunitarie in conformità delle norme stabilite nella presente direttiva;

 

considerando che il comitato scientifico per l'alimentazione umana è stato interpellato per quelle sostanze che non sono ancora oggetto di una disposizione comunitaria;

 

considerando che è necessario includere nella presente direttiva le disposizioni specifiche relative agli additivi citate in altri provvedimenti comunitari;

 

considerando che è auspicabile seguire la procedura della consultazione del comitato permanente per l'alimentazione umana qualora si debba decidere se un particolare prodotto alimentare appartenga ad una data categoria di prodotti alimentari;

 

considerando che la modifica degli attuali requisiti di purezza degli additivi alimentari esclusi i coloranti e gli edulcoranti e la nuova definizione di requisiti di purezza ancora mancanti per talune sostanze verranno adottate in base alla procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 89/107/CEE;

 

considerando che per gli agenti di trattamento della farina manca ancora il parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana e pertanto saranno oggetto di una direttiva separata;

 

considerando che la presente direttiva sostituisce le direttive 64/54/CEE, 70/357/CEE, 74/329/CEE e 83/463/CEE e che, pertanto, queste sono abrogate dalla stessa,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

Articolo 1

 

1. La presente direttiva è una direttiva specifica che rientra nella direttiva globale di cui all'articolo 3 della direttiva 89/107/CEE e si applica agli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. Essa non si applica agli enzimi diversi da quelli menzionati negli allegati (3).

 

2. Nelle derrate alimentari si possono usare unicamente additivi rispondenti ai requisiti fissati dal comitato scientifico per l'alimentazione umana.

 

3. Ai fini della presente direttiva:

 

a) i "conservanti" sono sostanze che prolungano il periodo di validità di prodotti alimentari proteggendoli dal deterioramento provocato da microorganismi;

 

b) gli "antiossidanti" sono sostanze che prolungano il periodo di validità di prodotti alimentari proteggendoli dal deterioramento provocato dall'ossidazione, come l'irrancidimento dei grassi e le variazioni di colore;

 

c) i "coadiuvanti", inclusi i solventi veicolanti, sono sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare senza alterarne la funzione tecnologica (e senza esercitare essi stessi alcun effetto tecnologico) allo scopo di facilitarne il maneggiamento, l'applicazione o l'impiego;

 

d) gli "acidi" sono sostanze che aumentano l'acidita di un prodotto alimentare e/o conferiscono ad esso un sapore aspro;

 

e) i "regolatori dell'acidita" sono sostanze che modificano o controllano l'acidita o l'alcalinita di un prodotto alimentare;

 

f) gli "antiagglomeranti" sono sostanze che riducono la tendenza di particelle individuali di un prodotto alimentare ad aderire una all'altra;

 

g) gli "agenti antischiumogeni" sono sostanze che impediscono o riducono la formazione di schiuma;

 

h) gli "agenti di carica" sono sostanze che contribuiscono ad aumentare il volume di un prodotto alimentare senza contribuire in modo significativo al suo valore energetico disponibile;

 

i) gli "emulsionanti" sono sostanze che rendono possibile la formazione o il mantenimento di una miscela omogenea di due o più fasi immiscibili, come olio e acqua, in un prodotto alimentare;

 

j) i "sali di fusione" sono sostanze che disperdono le proteine contenute nel formaggio realizzando in tal modo una distribuzione omogenea dei grassi e altri componenti;

 

k) gli "agenti di resistenza" sono sostanze che rendono o mantengono saldi o croccanti i tessuti dei frutti o degli ortaggi, o che interagiscono con agenti gelificanti per produrre o consolidare un gel;

 

l) gli "esaltatori di sapidita" sono sostanze che esaltano il sapore e/o la fragranza esistente di un prodotto alimentare;

 

m) gli "agenti schiumogeni" sono sostanze che rendono possibile l'ottenimento di una dispersione omogenea di una fase gassosa in un prodotto alimentare liquido o solido;

 

n) gli "agenti gelificanti" sono sostanze che danno consistenza ad un prodotto alimentare tramite la formazione di un gel;

 

o) gli "agenti di rivestimento" (inclusi gli agenti lubrificanti) sono sostanze che, quando vengono applicate alla superficie esterna di un prodotto alimentare, gli conferiscono un aspetto brillante o forniscono un rivestimento protettivo;

 

p) gli "agenti umidificanti" sono sostanze che impediscono l'essiccazione dei prodotti alimentari contrastando l'effetto di una umidita atmosferica scarsa, o che promuovono la dissoluzione di una polvere in un ambiente acquoso;

 

q) gli "amidi modificati" sono sostanze ottenute mediante uno o più trattamenti chimici di amidi alimentari, che possono aver subito un trattamento fisico o enzimatico e essere acidi o alcalini, diluiti o bianchiti;

 

r) i "gas d'imballaggio" sono gas differenti dall'aria introdotti in un contenitore prima, durante o dopo aver introdotto in tale contenitore un prodotto alimentare;

 

s) i "propellenti" sono gas differenti dall'aria che espellono un prodotto alimentare da un contenitore;

 

t) gli "agenti lievitanti" sono sostanze, o combinazioni di sostanze, che liberano gas e in questo modo aumentano il volume di un impasto o di una pastella;

 

u) gli "agenti sequestranti" sono sostanze che formano complessi chimici con ioni metallici;

 

v) "gli stabilizzanti" sono sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico di un prodotto alimentare; gli stabilizzanti comprendono le sostanze che rendono possibile il mantenimento di una dispersione omogenea di due o più sostanze immiscibili in un prodotto alimentare, le sostanze che stabilizzano, trattengono o intensificano la colorazione esistente di un prodotto alimentare e le sostanze che aumentano la capacità degli alimenti di formare legami, compresa la formazione di legami tra le proteine tale da consentire il legame delle particelle per la formazione dell'alimento ricostituito (4);

 

w) gli "addensanti" sono sostanze che aumentano la viscosita di un prodotto alimentare.

 

4. Gli agenti di trattamento delle farine, esclusi gli emulsionanti, sono sostanze che vengono aggiunte alla farina o ad un impasto per migliorarne le qualità di cottura.

 

5. Ai fini della presente direttiva, le seguenti sostanze non sono considerate additivi alimentari:

 

a) sostanze utilizzate per il trattamento dell'acqua potabile, di cui alla direttiva 80/778/CEE;

 

b) prodotti contenenti pectina e derivati dalla polpa di mela essiccata o dalla scorza di agrumi, o da una miscela delle due, per azione di acido diluito seguita da parziale neutralizzazione con sali di sodio o di potassio ("pectina liquida");

 

c) basi per gomma da masticare;

 

d) destrina bianca o gialla, amido arrostito o destrinizzato, amido modificato mediante trattamento acido o alcalino, amido bianchito, amido modificato fisicamente e amido trattato con enzimi amilolitici;

 

e) cloruro d'ammonio;

 

f) plasma sanguigno, gelatina alimentare, proteine idrolizzate e i loro sali, proteine del latte e glutine;

 

g) aminoacidi e i loro sali diversi dall'acido glutammico, la glicina, la cisteina e la cistina e i loro sali, e non aventi funzione di additivo;

 

h) caseinati e caseina;

 

i) inulina.

 

 

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(3) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/72/CE.

(4) Lettera così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 2003/114/CE.

 

 

Articolo 2

 

1. Possono essere utilizzate nei prodotti alimentari per i fini menzionati nell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, soltanto le sostanze elencate negli allegati I, III, IV e V (5).

 

2. Nei prodotti alimentari sono consentiti gli additivi alimentari elencati nell'allegato I per gli scopi di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, ad eccezione dei prodotti alimentari elencati nell'allegato II, secondo il principio "quanto basta" (6).

 

3. Salvo laddove sia specificamente previsto il paragrafo 2 non si applica ai seguenti prodotti:

 

a) - prodotti alimentari non lavorati,

 

- miele, come definito nella direttiva 74/409/CEE,

 

- oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati,

 

- burro,

 

- latte (compreso quello intero, scremato e parzialmente scremato), pastorizzato, sterilizzato (compreso il trattamento UHT) e panna intera pastorizzata (7),

 

- prodotti lattieri non aromatizzati, ottenuti con fermenti vivi,

 

- acqua minerale naturale, come definita nella direttiva 80/777/CEE, e acqua di sorgente,

 

- caffè (escluso il caffè istantaneo aromatizzato) e estratti di caffè,

 

- te in foglie non aromatizzato,

 

- zuccheri, come definiti nella direttiva 73/437/CEE,

- pasta essiccata, esclusa la pasta esente da glutine e/o la pasta per diete ipoproteiche, a norma della direttiva 89/398/CEE (8),

 

- latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato).

 

Ai sensi della presente direttiva, i termini "non lavorati" significano che i prodotti non sono stati sottoposti a trattamenti che comportano un cambiamento sostanziale dello stato originario del prodotto. Essi possono tuttavia essere stati tagliati, separati, sezionati, disossati, tritati, scorticati, pelati, sbucciati, macinati, tagliuzzati, puliti, preparati, surgelati o congelati, refrigerati, privati degli scarti, imballati o meno;

 

b) agli alimenti per lattanti e per la prima infanzia, come definiti nella direttiva 89/398/CEE, compresi gli alimenti per i lattanti e la prima infanzia in cattive condizioni di salute. Questi prodotti alimentari sono oggetto delle disposizioni dell'allegato VI;

 

c) ai prodotti alimentari elencati nell'allegato II che possono contenere soltanto gli additivi citati negli allegati II, III e IV e alle condizioni ivi specificate.

 

4. Gli additivi elencati negli allegati III e IV possono venire usati solo nei prodotti alimentari citati in tali allegati e alle condizioni ivi specificate.

 

5. Soltanto gli additivi elencati nell'allegato V possono venire usati come coadiuvanti o solventi veicolanti per additivi alimentari alle condizioni ivi specificate.

 

6. Le disposizioni della presente direttiva si applicano anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare in conformità della direttiva 89/398/CEE.

 

7. I livelli massimi indicati negli allegati si riferiscono ai prodotti alimentari immessi sul mercato, salvo diversa indicazione.

 

8. Negli allegati della presente direttiva, "quanto basta" significa che non e specificato alcun livello massimo. Tuttavia, gli additivi alimentari devono essere usati secondo le norme di buona fabbricazione ad un livello non maggiore di quello necessario per realizzare lo scopo ricercato e non devono in nessun caso indurre in inganno il consumatore.

 

 

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(5) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/72/CE.

(6) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/72/CE.

(7) Trattino così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/72/CE.

(8) Trattino così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/72/CE.

 

 

Articolo 3

 

1. La presenza di un additivo alimentare è ammissibile:

 

a) in un prodotto alimentare composito diverso da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 3, nella misura in cui l'additivo alimentare è ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono il prodotto alimentare composito;

 

b) in un prodotto alimentare in cui è stata aggiunta una sostanza aromatizzante nella misura in cui l'additivo alimentare è ammesso nella sostanza aromatizzante in ottemperanza alla presente direttiva ed è presente nel prodotto alimentare tramite la sostanza aromatizzante, a condizione che l'additivo alimentare non abbia alcuna funzione tecnologica nel prodotto alimentare finale; oppure

 

c) se il prodotto alimentare è destinato unicamente alla preparazione di un prodotto alimentare composito e in misura tale che il prodotto alimentare composito sia conforme alle disposizioni della presente direttiva (9).

 

2. Il paragrafo 1 non si applica agli alimenti per lattanti, per la prima infanzia e per lo svezzamento, come definiti nella direttiva 89/398/CEE, salvo se previsto da disposizioni specifiche.

 

3. Per quanto riguarda gli additivi presenti nelle sostanze aromatizzanti, il loro livello dovrà limitarsi al minimo richiesto per garantire la sicurezza e la qualità di tali sostanze e facilitarne lo stoccaggio. Inoltre, la presenza di additivi nelle sostanze aromatizzanti non deve indurre in errore il consumatore, né deve metterne a repentaglio la salute. Ove la presenza di un additivo in un alimento, risultante dall'aggiunta di sostanze aromatizzanti, svolga una funzione tecnologica nell'alimento in questione, il suddetto additivo è annoverato tra gli additivi dell'alimento e non tra gli additivi della sostanza aromatizzante (10).

 

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(9) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/114/CE.

(10) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2003/114/CE.

 

 

Articolo 4

 

La presente direttiva lascia impregiudicate le direttive specifiche che ammettono l'utilizzo come edulcoranti o coloranti degli additivi elencati negli allegati.

 

 

Articolo 5

 

Se del caso, può essere deciso, con la procedura definita nell'articolo 6 della presente direttiva:

 

- se un particolare prodotto alimentare non catalogato al momento dell'adozione della presente direttiva appartenga ad una delle categorie di prodotti alimentari citate nell'articolo 2 o in uno degli allegati, oppure

 

- se un additivo alimentare elencato negli allegati e autorizzato in base al criterio "quanto basta" sia impiegato in conformità dei princìpi citati nell'articolo 2, oppure

 

- se una sostanza sia un additivo alimentare ai sensi dell'articolo 1.

 

 

Articolo 6 (11)

 

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, in seguito denominato "il Comitato".

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

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(11) Articolo così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003.

 

 

Articolo 7

 

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri istituiscono sistemi per il controllo del consumo e dell'uso degli additivi alimentari e riferiscono le loro constatazioni alla Commissione.

 

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai mutamenti intercorsi nel mercato degli additivi alimentari e nei livelli di uso e consumo dei medesimi.

 

Conformemente ai criteri generali dell'allegato II, punto 4, della direttiva 89/107/CEE, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione riesamina le condizioni d'impiego ivi menzionate e propone le modificazioni eventualmente necessarie.

 

 

Articolo 8

 

1. Le direttive 64/54/CEE, 70/357/CEE, 74/329/CEE e 83/463/CEE sono abrogate.

 

2. I riferimenti a queste direttive abrogate e ai criteri di purezza di taluni additivi alimentari in esse citati si intendono d'ora in poi come riferimenti alla presente direttiva.

 

 

 

Articolo 9

 

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 25 settembre 1996 al fine di:

 

- entro il 25 settembre 1996 al più tardi, consentire gli scambi e l'uso di prodotti conformi alla presente direttiva;

 

- entro il 25 marzo 1997 al più tardi, vietare gli scambi e l'uso di prodotti non conformi alla presente direttiva; i prodotti in commercio o etichettati prima di tale data che non sono conformi alla presente direttiva possono, comunque, essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

 

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

 

Articolo 10

 

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Articolo 11

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 1995.

 

 

Per il Parlamento europeo

 

il presidente

 

K. Hänsch

 

 

Per il Consiglio

 

il presidente

 

J. Puech

 

 

Allegato I

 

Additivi alimentari di cui è generalmente autorizzato l'impiego nei prodotti alimentari non citati all'articolo 2, paragrafo 3

 

 

Note

 

1. Le sostanze di questo elenco possono essere aggiunte, in base al criterio "quanto basta", a tutti i prodotti alimentari ad eccezione di quelli citati all'articolo 2, paragrafo 3.

 

2. Le sostanze elencate nei numeri E 407, E 407a ed E 440 possono essere standardizzate con zuccheri, a condizione che ciò sia specificato in aggiunta a detto numero e alla definizione (12).

 

3. Spiegazione dei simboli utilizzati:

 

* Le sostanze E 290, E 938, E 939, E 941, E 942, E 948 ed E 949 (13) possono anche essere utilizzate nei prodotti alimentari citati all'articolo 2, paragrafo 3.

 

Le sostanze E 410, E 412, E 415 ed E 417 non possono essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti alimentari disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione.

 

   

N. E  Denominazione 

   

   

E 170 (14)  Carbonato di calcio 

   

E 260  Acido acetico 

   

E 261  Acetato di potassio 

   

E 262  Acetati di sodio 

  I) Acetato di sodio 

  II) Idrogeno acetato di sodio (diacetato di sodio) 

   

E 263  Acetato di calcio 

   

E 270  Acido lattico 

   

E 290  Anidride carbonica * 

   

E 296  Acido malico 

   

E 300  Acido ascorbico 

    

E 301  Ascorbato di sodio 

   

E 302  Ascorbato di calcio 

   

E 304  Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi 

  I) Palmitato di ascorbile 

  II) Stearato di ascorbile 

   

E 306  Estratto ricco in tocoferolo 

   

E 307  Alfatocoferolo 

   

E 308  Gammatocoferolo 

   

E 309  Deltatocoferolo 

   

E 322  Lecitine 

   

E 325  Lattato di sodio 

   

E 326  Lattato di potassio 

   

E 327  Lattato di calcio 

   

E 330  Acido citrico 

   

E 331  Citrati di sodio 

  I) Citrato monosodico 

  II) Citrato disodico 

  III) Citrato trisodico 

   

E 332  Citrati di potassio 

  I) Citrato monopotassico 

  II) Citrato tripotassico 

   

E 333  Citrati di calcio 

  I) Citrato monocalcico 

  II) Citrato dicalcico 

  III) Citrato tricalcico 

   

E 334  Acido tartarico [L(+)-] 

   

E 335  Tartrati di sodio 

  I) Tartrato monosodico 

  II) Tartrato disodico 

   

E 336  Tartrati di potassio 

  I) Tartrato monopotassico 

  II) Tartrato dipotassico 

   

E 337  Tartrato di sodio e di potassio 

   

E 350  Malati di sodio 

  I) Malato di sodio 

  II) Malato acido di sodio 

   

E 351  Malato di potassio 

   

E 352  Malati di calcio 

  I) Malato di calcio 

  II) Malato acido di calcio 

   

E 354  Tartrato di calcio 

   

E 380  Citrato triammonico 

   

E 400  Acido alginico 

   

E401  Alginato di sodio 

   

E 402  Alginato di potassio 

   

E 403  Alginato d'ammonio 

   

E 404  Alginato di calcio 

   

E 406  Agar-agar 

   

E 407  Carragenina 

   

E 407 bis  Alghe Eucheuma trasformate (15) 

   

E 410  Farina di semi di carrube # 

E 412  Gomma di guar # 

   

E 413  Gomma adragante 

   

E 414  Gomma d'acacia (gomma arabica) 

   

E 415  Gomma di xanthan # 

   

E 417  Gomma di tara # 

   

E 418  Gomma di gellano 

   

E 422  Glicerolo 

   

E 440  Pectine 

  I) Pectina 

  II) Pectina amidata 

E 460   

  Cellulosa 

  I) Cellulosa microcristallina 

  II) Cellulosa in polvere 

   

E 461  Metilcellulosa 

   

E 463  Idrossi-propil-cellulosa 

    

E 464  Idrossi-propil-metilcellulosa 

   

E 465  Etilmetilcellulosa 

   

E 466  Carbossimetilcellulosa 

  Carbossimetilcellulosa di sodio 

  Gomma di cellulosa (16) 

   

E 469  Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente (17) 

  Gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente (18) 

   

E 470 a  Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi 

   

E 470 b  Sali di magnesio degli acidi grassi 

   

E 471  Mono- e digliceridi degli acidi grassi 

   

E 472 a  Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi 

E 472 b  Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi 

   

E 472 c  Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi 

   

E472 d  Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi 

   

E472 e  Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi 

   

E 472 f  Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi 

   

E 500  Carbonati di sodio 

  I) Carbonato di sodio 

  II) Carbonato acido di sodio 

  III) Sesquicarbonato di sodio 

   

E 501  Carbonati di potassio 

  I) Carbonato di potassio 

  II) Carbonato acido di potassio 

   

E 503  Carbonati d'ammonio 

  I) Carbonato d'ammonio 

  II) Carbonato acido d'ammonio 

   

E 504  Carbonati di magnesio 

  I) Carbonato di magnesio 

  II) Carbonato acido di magnesio 

  (sinonimo: Idrogenocarbonato di magnesio) 

   

E 507  Acido cloridrico 

   

E 508  Cloruro di potassio 

 

 

 

   

E 509  Cloruro di calcio 

   

E 511  Cloruro di magnesio 

   

E 513  Acido solforico 

   

E 514  Solfati di sodio 

  I) Solfato di sodio 

  II) Solfato acido di sodio 

   

E 515  Solfati di potassio 

  I) Solfato di potassio 

  II) Solfato acido di potassio 

   

E 516  Solfato di calcio  

   

E 524  Idrossido di sodio 

   

E 525  Idrossido di potassio 

   

E 526  Idrossido di calcio 

   

E 527  Idrossido d'ammonio 

   

E 528  Idrossido di magnesio 

   

E 529  Ossido di calcio 

   

E 530  Ossido di magnesio 

   

E 570  Acidi grassi 

   

E 574  Acido gluconico 

   

E 575  Gluconodeltalattone 

   

E 576  Gluconato di sodio 

   

E 577  Gluconato di potassio 

   

E 578  Gluconato di calcio 

   

E 640  Glicina e suo sale di sodio 

   

E 920  L-Cisteina [*] (19) 

    

E 938  Argon * 

   

E 939  Elio * 

   

E 941  Azoto * 

   

E 942  Protossido di azoto * 

   

E 948  Ossigeno * 

   

E 949  Idrogeno * (20) 

   

E 1103  Invertasi (21) 

   

E 1200  Polidestrosio 

   

E 1404  Amido ossidato 

   

E 1410  Fosfato di monoamido 

   

E 1412  Fosfato di diamido 

   

E 1413  Fosfato di diamido fosfatato 

   

E 1414  Fosfato di diamido acetilato 

   

E 1420  Amido acetilato 

   

E 1422  Adipato di diamido acetilato 

   

E 1440  Amido idrossipropilato 

   

E 1442  Fosfato di diamido idrossipropilato 

   

E 1450  Ottenilsuccinato di amido e sodio 

   

E 1451  Amido acetilato ossidato (22) 

   

__________ 

[*] Può essere usata solo come agente di trattamento delle farine (23). 

 

 

------------------------

(12) Nota così sostituita dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(13) Il testo "E 949" è stato inserito dall'articolo 1 della direttiva 2001/5/CE.

(14) L'intera voce E 170 è stata così sostituita dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(15) Additivo aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 96/85/CE.

(16) Sostanza aggiunta dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(17) Additivo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(18) Sostanza aggiunta dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(19) Additivo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(20) Additivo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2001/5/CE.

(21) Additivo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(22) Additivo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(23) Nota aggiunta dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

Allegato II (24)

 

Prodotti alimentari in cui può essere utilizzato un numero limitato di additivi dell'allegato I

 

 

Prodotto alimentare  Additivo  Livello massimo 

     

Cacao e prodotti a base di  E 330 Acido citrico    0,5% 

cioccolato citati nella       

direttiva 73/241/CEE (25) [1]        

       

  E 322 Lecitine    quanto basta 

       

  E 334 Acido tartarico    0,5% 

       

  E 422 Glicerolo    quanto basta 

        

  E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi    quanto basta 

       

  E 170 Carbonato di calcio E 500 Carbonati di sodio E 501 Carbonati di potassio E 503 Carbonati di ammonio E 504 Carbonati di magnesio E 524 Idrossido dl sodio E 525 Idrossido di potassio E 526 Idrossido di calcio E 527 Idrossido di amanonio E 528 Idrossido di magnesio E 530 Ossido di magnesio E 414 Gomma d'acacia       7% sulla materia secca senza grasso espressi come carbonati di potassio  

       

  E 440 Pectine      solo come agenti di rivestimento quanto basta 

       

  E 472c Esteri citrici acidi di mono-e digliceridi degli acidi grassi (26)    Quanto basta 

       

       

Succhi e nettari dl frutta citati nella direttiva 93/77/CEE  E 300 Acido ascorbico    quanto basta 

       

       

Succo di ananasso citato nella direttiva 93/77/CEE  E 296 Acido malico    3 g/l 

       

       

Nettari citati nella direttiva 93/77/CEE  E 330 Acido citrico E 270 Acido lattico    5 g/l 5 g/l 

       

Succo di uva citato nella direttiva 93/77/CEE  E 170 Carbonato di calcio E 336 Tartrati di potassio    quanto basta quanto basta 

       

Succhi di frutta citati nella direttiva 93/77/CEE  E 330 Acido citrico    3 g/l 

Confettura extra, gelatine extra citate nella direttiva 79/693/CEE  E 440 Pectine    quanto basta 

       

  E270 Acido lattico    quanto basta 

       

  E 296 Acido malico     

       

  E 300 Acido ascorbico     

       

  E 327 Lattato di calcio     

       

  E 330 Acido citrico     

       

  E 331 Citrati di sodio     

       

  E 333 Citrati di calcio     

       

  E 334 Acido tartarico     

       

  E 335 Tartrati di sodio     

       

  E 350 Malati di sodio     

       

       

  E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi    quanto basta 

       

       

Confetture, gelatine, marmellate citate nella direttiva 79/693/CEE ed altre simili creme di frutta da spalmare compresi i prodotti a ridotto contenuto calorico  E 440 Pectine    quanto basta 

       

       

  E 270 Acido lattico    quanto basta 

       

  E 296 Acido malico     

       

  E 300 Acido ascorbico     

       

  E 327 Lattato di calcio     

       

  E 330 Acido citrico     

       

  E 331 Citrati di sodio     

       

  E 333 Citrati di calcio      

  E 334 Acido tartarico     

       

  E 335 Tartrati di sodio     

       

  E 350 Malati di sodio     

       

       

  E 400 Acido alginico    10 g/kg (singolarmente o in combinazione) 

       

  E 401 Alginato di sodio     

       

  E 402 Alginato di potassio     

       

  E 403 Alginato di ammonio     

       

  E 404 Alginato di calcio     

       

  E 406 Agar-Agar     

       

  E 407 Carragenina     

       

  E 410 Farina di semi di carrube     

       

  E 412 Gomma di guar     

       

  E 415 Gomma di xanthan     

       

  E 418 Gomma di gellano     

       

       

  E 509 Cloruro di calcio    quanto basta 

       

  E 524 Idrossido di sodio     

       

       

  E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi    quanto basta  

      (27) 

       

       

Latte disidratato e parzialmente disidratato citato nella direttiva 76/118/CEE  E 300 Acido ascorbico    quanto basta 

       

  E 301 Ascorbato di sodio     

       

  E 304 Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi     

       

  E 322 Lecitine     

       

  E 331 Citrati di sodio     

       

  E 332 Citrati di potassio     

       

  E 407 Carragenina     

       

  E 500 II) Carbonato acido di sodio     

       

  E501 II) Carbonato acido di potassio     

       

  E 509 Cloruro di calcio     

       

       

Panna pastorizzata intera  E 401 Alginato di sodio     quanto basta 

      (28) 

       

  E 402 Alginato di potassio     

       

  E 407 Carragenina     

        

  E 466 Carbossimetilcellulosa di sodio     

       

  E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi     

       

[1] Cacao e prodotti a base di cioccolato a ridotto contenuto calorico o senza aggiunta di zuccheri non rientrano nelle disposizioni dell'allegato II. 

 

 

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(24) In tutto il testo del presente allegato la denominazione «E 170 carbonati di calcio» è stata sostituita da «E 170 carbonato di calcio» in base all'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(25) Direttiva abrogata dall'articolo 7 della direttiva 2000/36/CE.

(26) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(27) Il testo relativo all'additivo E 471 è stato aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(28) Testo così modificato dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

 

 

Prodotto alimentare  Additivo  Livello massimo 

       

Frutta ed ortaggi non lavorati, congelati e surgelati; frutta ed ortaggi non lavorati preconfezionati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non lavorate e sbucciate (29)  E 296 Acido malico (30)    Quanto basta (solo per le patate sbucciate) 

  E 300 Acido ascorbico    quanto basta 

  E 301 Ascorbato di sodio     

       

  E 302 Ascorbato di calcio     

       

  E 330 Acido citrico     

       

Composta di frutta  E 331 Citrati di sodio     

       

  E 332 Citrati di potassio     

       

  E 440 Pectina (31)    Quanto basta (solo per composta di frutta tranne quella  

      di mela) 

  E 509 Cloruro di calcio (32)     

       

Pesci, crostacei e molluschi non lavorati, anche congelati e surgelati  E 333 Citrati di calcio     

       

       

Riso a cottura rapida  E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi    quanto basta  

       

  E 472 a Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi     

       

       

Oli e grassi di origine   E 270 Acido lattico     quanto basta  

animale o vegetale, non        

emulsionati (esclusi gli oli   E 300 Acido ascorbico     

vergini e gli oli d'oliva),        

specifici per cuocere e/o   E 304 Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi     

friggere o destinati alla        

preparazione di condimenti   E 306 Estratto ricco in tocoferolo     

per le carni       

  E 307 Alfa-tocoferolo     

     

  E 308 Gamma-tocoferolo    

     

  E 309 Delta-tocoferolo   

     

     

  E 322 Lecitine    30 g/l  

       

       

  E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi     10 g/l 

     

  E 472 c Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi    quanto basta 

      (33) 

     

  E 330 Acido citrico   

     

  E 331 Citrati di sodio   

     

  E 332 Citrati di potassio   

     

  E 333 Citrati di calcio   

     

       

Olio d'oliva raffinato, compreso l'olio di sansa d'oliva  E 307 Alfatocoferolo    200 m/g 

       

       

Formaggio stagionato  E 170 Carbonato di calcio    quanto basta 

       

  E 504 Carbonati di magnesio     

       

  E 509 Cloruro di calcio     

       

  E 575 Gluconodeltalattone     

       

       

Mozzarella e formaggi ottenuti dal siero di latte  E 270 Acido lattico     

       

  E 330 Acido citrico     

       

  E 575 Gluconodeltalattone     

       

  E 260 Acido acetico    quanto basta 

      (34) 

       

  E 460ii Cellulosa in polvere    Quanto basta (solo per il formaggio grattugiato e a fette) (35) 

       

       

Ortofrutticoli conservati in recipienti  E 260 Acido acetico    quanto basta 

       

  E 261 Acetato di potassio     

       

  E 262 Acetati di sodio     

       

  E 263 Acetato di calcio     

  E 270 Acido lattico     

       

  E 300 Acido scorbico     

       

  E 301 Ascorbato di sodio     

       

  E 302 Ascorbato di calcio     

       

  E 325 Lattato di sodio     

       

  E 326 Lattato di potassio      

       

  E 327 lattato di calcio     

       

  E 330 Acido citrico     

       

  E 331 Citrati di sodio     

       

  E 332 Citrati di potassio     

       

  E 333 Citrati di calcio     

       

  E 334 Acido tartarico     

       

  E 335 Tartrati di sodio     

       

  E 336 Tartrati di potassio     

       

  E 337 Tartrato sodico potassico     

       

  E 509 Cloruro di calcio     

       

  E 575 Gluconodeltalattone     

       

  E 296 Acido malico    quanto basta 

      (36) 

       

       

Gehakt  E 330 Acido citrico    quanto basta 

       

  E 331 Citrati di sodio     

       

  E 332 Citrati di potassio     

       

  E 333 Citrati di calcio     

       

  E 300 Acido ascorbico    quanto basta 

      (37) 

  E 301 Ascorbato di sodio     

       

  E 302 Ascorbato di calcio     

       

       

Preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata  E 300 Acido ascorbico    quanto basta 

 

 

  E 301 Ascorbato di sodio     

       

  E 302 Ascorbato di calcio     

       

  E 330 Acido citrico     

       

  E 331 Citrati di sodio     

       

  E 332 Citrati di potassio     

       

  E 333 Citrati di calcio     

       

       

Pane preparato unicamente con i seguenti ingredienti: farina di frumento, acqua, lievito di birra o lievito, sale  E 260 Acido acetico    quanto basta 

       

  E 261 Acetato di potassio     

       

  E 262 Acetati di sodio     

       

  E 263 Acetato di calcio     

       

  E 270 Acido lattico      

       

  E 300 Acido ascorbico     

       

  E 301 Ascorbato di sodio     

       

  E 302 Ascorbato di calcio     

       

  E 304 Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi     

  E 322 Lecitine     

       

  E 325 Lattato di sodio     

       

  E 326 Lattato di potassio     

       

  E 327 Lattato di calcio     

       

  E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi     

       

  E 472 a Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi     

       

  E 472 d Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi     

       

  E 472 e Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi     

       

  E 472 f Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi     

       

       

Pain courant français  E 260 Acido acetico    quanto basta 

       

  E 261 Acetato di potassio     

       

  E 262 Acetati di sodio     

       

  E 263 Acetato di calcio     

       

  E 270 Acido lattico     

       

  E 300 Acido ascorbico     

       

  E 301 Ascorbato di sodio     

       

  E 302 Ascorbato di calcio     

       

  E 304 Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi     

       

  E 322 Lecitine     

       

  E 325 Lattato di sodio     

       

  E 326 Lattato di potassio     

       

  E 327 Lattato di calcio     

  E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi     

       

       

Pasta fresca  E 270 Acido lattico    quanto basta 

       

  E 300 Acido scorbico     

       

  E 301 Ascorbato di sodio     

       

  E 322 Lecitine     

       

  E 330 Acido citrico     

       

  E 334 Acido tartarico     

       

  E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi     

       

  E 575 Gluconodeltalattone     

       

Vini e spumanti e mosti d'uva parzialmente fermentati  Additivi autorizzati:     

  in conformità dei regolamenti (CEE) n. 822/87, (CEE) n. 4252/88, (CEE) n. 2332/92 e (CEE) n. 1873/84 e dei relativi regolamenti di applicazione;     

       

  in conformità del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79.    pro memoria 

       

Birra  E 270 Acido lattico    quanto basta 

       

  E 300 Acido ascorbico     

       

  E 301 Ascorbato di sodio     

       

  E 330 Acido citrico     

       

  E 414 Gomma d'acacia     

       

Foie, gras, foie gras entier, blocs de foie gras  E 300 Acido ascorbico    quanto basta 

       

  E 301 Ascorbato di sodio     

     

Succhi e nettari di frutto  E 440 Pectine    3 g/l (38) 

della passione e di ananasso       

 

 

Formaggio stagionato a fette   E 170 Carbonato di calcio    quanto basta   

e grattugiato      (39) 

       

  E 504 Carbonati di magnesio   

     

  E 509 Cloruro di calcio   

     

  E 575 Gluconodeltalattone   

     

  E 460 Cellulosa   

     

     

Burro di panna acida   E 500 Carbonati di sodio     quanto basta 

      (40) 

     

     

Latte di capra UHT   E 331 Citrati di sodio  4 g/l (41) 

Castagne conservate in liquido  E 410 Farina di semi di carrube  Quanto basta (42) 

  E 412 Gomma di guar (43)   

  E 415 Gomma di xanthan (44)   

 

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(29) Testo così modificato dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(30) Testo inserito dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(31) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(32) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(33) Testo così modificato dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(34) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(35) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(36) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(37) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(38) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(39) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(40) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(41) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(42) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(43) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(44) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

 

 

Allegato III

 

Conservanti e antiossidanti condizionatamente ammessi

 

 

Parte A

 

Sorbati, benzoati e p-idrossibenzoati

 

N. E  Denominazione  Abbreviazioni 

       

E 200 E 202 E 203  Acido sorbico Sorbato di potassio Sorbato di calcio      Sa 

       

E 210 E 211 E 212 E 213  Acido benzoico Benzoato di sodio Benzoato di potassio Benzoato di calcio      Ba [1] 

       

E 214 E 215 E 216 E 217 E 218 E 219  p-idrossibenzoato d'etile Etil-p-idrossibenzoato di sodio p-idrossibenzoato di propile Propil-p-idrossibenzoato di sodio p-idrossibenzoato di metile Metil-p-idrossibenzoato di sodio      PHB 

       

[1] L'acido benzoico può essere presente in alcuni prodotti fermentati ottenuti con processo di fermentazione secondo una buona prassi di fabbricazione. 

 

 

Note:

 

1. I livelli di tutte le sostanze succitate sono espressi come acido libero.

 

2. Le abbreviazioni usate nelle tabelle hanno il seguente significato:

 

Sa + Ba: Sa e Ba usati singolarmente o in combinazione;

 

Sa + PHB: Sa e PHB usati singolarmente o in combinazione;

 

Sa + Ba + PHB: Sa, Ba e PHB usati singolarmente o in combinazione.

 

3. I livelli d'uso massimi indicati si riferiscono a prodotti alimentari pronti per il consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante.

 

Prodotti alimentari  Livello massimo (mg/kg o mg/l, come più appropriato) 

   

  Sa  Ba  PHB  Sa + Ba  Sa + PHB  Sa + Ba + PHB 

             

Bevande aromatizzate a base di vino inclusi i prodotti compresi nel regolamento (CEE) n. 1601/91  200           

              

Bevande aromatizzate analcoliche [1]   300  150    250 Sa + 150 Ba     

             

Concentrati di tè liquido, di frutta liquida e di infusioni di erbe        600     

             

Succo d'uva, non fermentato, per uso sacramentale        2 000     

             

Vini completati nel regolamento (CEE) n. 822/87; vino dealcolizzato, vino di frutta (compresi i prodotti analcolici) "Made wine"; sidro e sidro di pere (compresi i prodotti analcolici)  200           

Sød ... Saft o Sødet ... Saft  500  200         

             

             

Birra analcolica in fusto    200         

             

             

Idromele  200           

             

             

Bevande spiritose con grado alcolico volumico inferiore al 15%  200  200    400     

             

             

Farciture dei ravioli e prodotti simili  1 000           

             

             

Confetture, gelatine, e marmellate a basso contenuto di zucchero e prodotti analoghi a ridotto contenuto calorico ovvero privi di zucchero e altre creme da spalmare a base di frutta Marmeladas    500    1 000     

             

             

Frutti e ortaggi canditi, cristallizzati e glassati        1 000     

             

             

Frutta essiccata  1 000           

              

             

Frugtgrøt e Rote Grütze  1 000  500         

             

             

Preparazioni di frutta e ortaggi comprese le salse a base di frutta, ad esclusione di purea, spuma, composta, insalate e prodotti simili in recipienti  1 000           

             

             

Ortaggi sottoaceto, in salamoia o sott'olio (escluse le olive)        2 000     

             

             

Pasta di patate e patate a fette precotte   2 000           

             

             

Gnocchi  1 000           

             

             

Polenta  200           

             

             

Olive e preparazioni a base di olive   1 000  500    1 000 (45)     

             

             

Rivestimenti di gelatina di prodotti a base di carne (cotti, salati e stagionati o essiccati), Paté          1 000   

             

             

 

 

Trattamento superficiale di prodotti a base di carne essiccati o stagionati            quanto basta 

             

             

Prodotti a base di pesce semiconservati, compresi i prodotti a base di uova di pesce        2 000     

             

             

Pesce salato ed essiccato        200     

             

             

Gamberetti cotti        2 000     

             

             

Crangon crangon e Crangon vulgaris, cotto        6 000     

             

             

Formaggio preconfezionato a fette  1 000           

             

             

Formaggio non stagionato  1 000           

             

             

Formaggio fuso  2 000           

             

             

Formaggio a strati e formaggio con aggiunta di prodotti alimentari  1 000           

             

             

Dessert a base di latte e derivati senza trattamento termico        300     

              

             

Latte cagliato   1 000           

             

             

Uovo liquido (albume, tuorlo o uovo intero)        5 000     

Prodotti a base di uova, disidratati, concentrati, congelati o surgelati  1 000           

             

              

Pane a fette preconfezionato e pane di segala  2 000           

             

             

Prodotti da forno preconfezionati, parzialmente precotti destinati al commercio al dettaglio e pane a ridotto contenuto calorico destinato al commercio al dettaglio (46)  2 000           

             

             

Prodotti da forno fini con attività dell'acqua superiore a 0,65  2 000           

             

             

Spuntini a base di cereali o di patate e frutta a guscio ricoperta          1 000 (max. 300 PHB)   

             

             

Pastelle   2 000           

             

             

Prodotti della confetteria anche a base di cacao (cioccolato escluso)            1 500 (max. 300 PHB) 

             

             

Gomma da masticare        1 500     

             

             

Coperture (sciroppi per frittelle, sciroppi aromatizzati per frappé e gelati; prodotti simili)  1 000           

             

             

Emulsioni di grassi con contenuto di grassi pari o superiore al 60% (escluso il burro)  1 000           

             

             

Emulsioni di grassi con contenuto di grassi inferiore al 60%  2 000           

             

             

Salse emulsionate con contenuto di grassi pari o superiore al 60%  1 000  500    1 000 (47)     

             

             

Salse emulsionate con contenuto di grassi inferiore al 60%  2 000  1 000    2 000 (48)     

             

             

Salse non emulsionate         1 000     

             

              

Insalate preparate        1 500     

             

             

Senape        1 000     

             

             

Condimenti        1 000     

             

             

Zuppe liquide e brodi (esclusi i prodotti in scatola)        500     

             

             

Gelatina animale  1 000  500         

             

             

Integratori alimentari dietetici liquidi            2 000 

             

             

Alimenti dietetici per scopi medici speciali esclusi i cibi per lattanti o bambini nella prima infanzia contemplati nella diretticva 89/398/CEE. Preparati dietetici per il controllo del peso che sostituiscono l'intera alimentazione quotidiana o un solo pasto      1 500       

             

             

. . . Mehu e Make   500  200 (49)         

utettu . . . Mehu             

             

             

Surrogati di carne,   2 000 (50)           

pesce, crostacei e              

cefalopodi e              

formaggio a base di              

proteine              

             

             

Dulce de membrillo    1 000 (51)         

             

             

Marmelada        1 500 (52)     

             

             

Ostkaka  2 000 (53)           

Pasha  1 000 (54)           

             

              

Semmelknödelteig  2 000 (55)           

             

             

Formaggi e prodotti   quanto basta           

analoghi (unicamente   (56)           

trattamento              

superficiale)             

             

             

Barbabietole rosse     2 000 (57)         

cotte             

             

             

Rivestimenti a base   quanto basta           

di collagene con   (58)           

attività dell'acqua              

superiore a 0,6             

             

              

Code di gamberi di fiume europei cotte e molluschi cotti marinati e preconfezionati (59)  2.000           

             

             

Sostanze aromatizzanti (60)        1.500     

             

[1] Escluse le bevande a base di latte e derivati. 

 

 

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(45) Testo così modificato dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(46) Voce così sostituita dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(47) Testo così modificato dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(48) Testo così modificato dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(49) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(50) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(51) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(52) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(53) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(54) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(55) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(56) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(57) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(58) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(59) Casella aggiunta dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(60) Casella aggiunta dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

 

Parte B

 

Anidride solforosa e solfiti

 

N. E  Denominazione 

   

E 220   Anidride solforosa 

   

E 221  Solfito di sodio 

   

E 222  Sodio bisolfito 

   

E 223   Metabisolfito di sodio 

   

E 224  Metabisolfito di potassio 

   

E 226   Solfito di calcio 

   

E 227   Calcio bisolfito 

   

E 228   Potassio solfito acido 

 

 

Note:

 

1. I livelli massimi sono espressi in mg/kg o mg/l di SO2, come più appropriato e riguardano la quantità totale, proveniente da tutte le fonti.

 

2. L'SO2, ad una concentrazione non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l non siconsidera presente.

 

   

Prodotti alimentari  Livello massimo (mg/kg o mg/l, come più appropriato) espresso come SO2 

   

"Burger meat" con un contenuto minimo di ortaggi e/o cereali del 4%  450   

Breakfast sausages  450   

Longaniza fresca e butifarra fresca  450   

Pesci delle specie gadidi salati essiccati  200   

Crostacei e cefalopodi     

  -  freschi, congelati e surgelati  150  [1] 

  -  crostacei, famiglia dei peneidi, solenceridi e aristeidi:     

    - fino a 80 unità  150  [1] 

    - tra 80 e 120 unità  200  [1] 

    - più di 120 unità  300  [1] 

  -  cotti  50  [1] (61) 

Biscotti secchi  50   

Amidi (esclusi quelli per gli alimenti per lo svezzamento, per lattanti e per la prima infanzia)  50   

Sago  30   

Orzo perlato  30   

Patate disidratate (62)  400   

Spuntini a base di patate e cereali  50   

Patate pelate  50   

Patate lavorate (incluse le patate congelate e surgelate)  100   

Pasta di patate  100   

Ortaggi bianchi essiccati  400   

Ortaggi bianchi lavorati (compresi gli ortaggi bianchi congelati e surgelati)  50   

Zenzero essiccato  150   

Pomodori essiccati  200   

Polpa di barbaforte  800   

Polpa di cipolla, aglio e scalogno  300   

Ortaggi e frutti sottoaceto, sott'olio o in salamoia (escluse le olive e i peperoni gialli in salamoia)  100   

Peperoni gialli in salamoia  500   

Funghi lavorati (compresi i funghi surgelati e congelati)  50   

Funghi essiccati  100    

Frutta essiccata:     

  -  albicocche, pesche, uva, prugne e fichi  2.000   

  -  banane  1.000   

  -  mele e pere  600   

  -  altri (compresa la frutta a guscio)  500   

Cocco essiccato  50   

Frutta, ortaggi, angelica e scorze di agrumi canditi, cristallizzati o glassati  100   

Confettura, gelatina e marmellata citate nella direttiva 79/693/CEE (ad eccezione della confettura e della gelatina extra) ed altre simili creme di frutta da spalmare, compresi i prodotti a ridotto contenuto calorico  50   

Jams, jellies e marmelades di frutta trattata con solfiti  100   

Farciture per torte a base di frutta  100   

Condimenti a base di succo d'agrumi  200   

Succo d'uva concentrato per la produzione casalinga di vino  200   

Mostarda di frutta  100   

Estratto gelificante di frutta, pectina liquida destinati al consumatore finale  800   

Ciliegie a polpa bianca in barattolo, frutta secca reidratata e litchi  100   

Limoni affettati in barattolo  250   

Zuccheri ai sensi della direttiva 73/437/CEE tranne lo sciroppo di glucosio, disidratato o no  10  (63) 

Sciroppo di glucosio, disidratato o no  20   

Melasse  70   

Altri zuccheri  40   

Coperture (sciroppi per frittelle, sciroppi aromatizzati per frappé e gelati; prodotti simili)  40   

Succo di arancia, pompelmo, mela e ananasso da consumare sfuso nei servizi di ristorazione  50   

Succo di limetta o limone  350   

Concentrati a base di succo di frutta, contenenti non meno del 2,5% di orzo (Barley water)  350   

Altri concentrati a base di succo di frutta o di frutta sminuzzata; Capilé groselha  250   

Bevande analcoliche aromatizzate contenenti succo di frutta  20   

  (solo residui dai concentrati) 

Bevande analcoliche aromatizzate contenenti almeno 235 g/l di sciroppo di glucosio  50   

Succo d'uva, non fermentato, per uso sacramentale  70   

Prodotti della confetteria a base di sciroppo di glucosio  50   

  (solo residui da sciroppo di glucosio) 

Birra, inclusa la birra a bassa gradazione alcolica e la birra analcolica  20   

Birra con una seconda fermentazione in fusto  50   

Vini  ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 822/87, (CEE) n. 4252/88, (CEE) n. 2332/92 e (CEE) n. 1873/84 e dei relativi regolamenti di applicazione; (pro memoria) ai sensi del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79. 

Vino dealcolizzato  200   

Made wine  260   

Sidro, sidro di pere, vino di frutta, vino di frutta spumante (compresi i prodotti analcolici)  200   

Idromele  200   

Aceto di fermentazione  170   

Senape, esclusa la senape di Digione  250   

Senape di Digione  500   

Gelatina animale  50   

Surrogati di carne, di pesce e di crostacei a base di proteine   200  (64) 

Frutta a guscio marinata  50  (65) 

Granturco dolce confezionato sotto vuoto  100  (66) 

Bevande alcoliche contenenti pere intere  50  (67) 

 

[1] Nelle parti commestibili. 

 

 

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(61) Testo così modificato dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(62) La definizione "patate granulate disidratate" è stata così sostituita così come disposto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(63) Testo così modificato dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(64) Testo così modificato dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(65) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(66) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(67) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

Parte C

 

Altri conservanti

 

N.E.  Denominazione  Prodotti alimentari  Livello massimo 

       

[E 230  Bifenile, difenile  Trattamento superficiale degli agrumi  70 mg/kg] (68) 

         

[E 231 E 232  Ortofenilfenolo Ortofenilfenolo sodico      Trattamento superficiale degli agrumi  12 mg/kg singolarmente o in combinazione espressi come ortofenilfenolo] (69) 

         

       

[E 233  Tiabendazolo  Trattamento superficiale di - agrumi - banane  6 mg/kg 3 mg/kg] (70) 

       

E 234  Nisina [1]  Budini di semolino e di tapioca e prodotti affini Formaggio stagionato e formaggio fuso Clotted cream  3 mg/kg 12,5 mg/kg 10 mg/kg 

    Mascarpone  10 mg/kg (71) 

         

E 235  Natamicina  Trattamento superficiale di - formaggio duro, semiduro e semimolle - insaccati salati, essiccati o stagionati      1 mg/dm2 di superficie (a non più di 5 mm dalla superficie) 

       

E 239  Esametilentetramina  Formaggio Provolone  25 mg/kg di residuo, espressi come formaldeide 

       

E 242  Dimetildicarbonato  Bevande aromatizzate analcoliche Vino dealcolizzato Concentrato di tè liquido  250 mg/l di quantità introdotta, residui non rilevabili 

       

E 284  Acido borico  Uova di storione (caviale)  4 g/kg 

       

E 285  Tetraborato di sodio (borace)    Espressi come acido borico 

       

[1] Questa sostanza può essere naturalmente presente in taluni formaggi a seguito dei processi di fermentazione. 

 

 

         

N. E   Denominazione  Prodotti alimentari  Quantità introdotta indicativa  Residuo 

         

      mg/kg 

E 249  Nitrito di potassio [1]  Prodotti a base di carne, non trattati termicamente, salati e stagionati o essiccati  150 [2]    50 [3]   

E 250  Nitrito di sodio [1]  Altri prodotti a base di carne salati Prodotti a base di carne, in scatola Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras  150 [2]    100 [3]   

    Pancetta salata o affumicata      175 [3]   

E 251  Nitrato di sodio  Prodotti a base di carne, salati Prodotti a base di carne, in scatola  300    250 [4]   

E 252  Nitrato di potassio  Formaggio duro, semiduro e semimolle Prodotti analoghi al formaggio, a base di latte e derivati      50 [4]   

    Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras (72)         

    Aringhe e spratti marinati      200 [5]   

 

__________ 

[1] Se etichettato "per uso alimentare", il nitrito può venire venduto solo in miscela con sale e con un sostituto del sale. 

[2] Espressa come NaNo2. 

[3] Quantità residua al punto di vendita al consumatore finale, espressa come NaNo2. 

[4] Espressa come NaNo3. 

[5] Quantità residua, incluso il nitrito formato dal nitrato, espressa come NaNo2. 

 

 

N. E  Denominazione  Prodotti alimentari  Livello massimo 

       

E 280 E 281  Acido propionico Propionato di sodio      Pane a fette preconfezionato e pane di segale    3.000 mg/kg espressi come acido propionico 

             

E 282 E 283  Propionato di calcio Propionato di potassio [1]      Pane a ridotto contenuto calorico Pane semicotto preconfezionato Prodotti da forno fini preconfezionati      2.000 mg/kg 

      (compresa la pasticceria a base di farina) con una attività dell'acqua superiore di 0,65 Rolls, buns e pitta preconfezionati      espressi come acido propionico 

           

           

      Christmas pudding Pane preconfezionato    1.000 mg/kg espressi come acido propionico 

           

      Pølsebrød, boller e dansk flutes     2.000 mg/kg 

      preconfezionati    espressi come acido propionico 

          (73) 

           

           

      Formaggi e prodotti analoghi a formaggi    quanto basta (74) 

      (solo trattamento superficiale)     

           

E 1105  Lisozima    Formato stagionato    quanto basta 

      Vino in conformità al regolamento (CE) n. 1493/1999 [*] e al relativo regolamento d'applicazione (CE) n. 1622/2000 [**]     pro memoria (75) 

 

[*] Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (G.U.C.E. L 179 del 14.7.1999). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (G.U.U.E. L 262 del 14.10.2003).  

[**] Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (G.U.C.E. L 194 del 31.7.2000). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/2003 (G.U.U.E. L 201 dell'8.8.2003). 

 

__________

[1] L'acido propionico e i suoi sali possono essere presenti in alcuni prodotti fermentati ottenuti con processo di fermentazione secondo una buona prassi di fabbricazione. 

 

 

------------------------

(68) Casella soppressa dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(69) Caselle soppresse dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(70) Testo soppresso dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(71) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(72) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(73) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(74) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(75) Prodotto aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

 

 

Parte D

 

Altri antiossidanti

 

Nota

 

L'asterisco in tabella si riferisce alla regola di proporzionalità: quando si usano combinazioni di gallati, BHA e BHT, i singoli livelli devono venire ridotti in modo proporzionale.

 

       

N. E  Denominazione  Prodotti alimentari  Livello massimo 

      mg/kg 

       

         

E 310 E 311 E 312 E 320 E 321   Gallato di propile Gallato d'ottile Gallato di dodecile Butilidrossianisolo (BHA) Butilidrossitoluene (BHT)      Grassi e oli per la preparazione professionale di prodotti alimentari trattati termicamente Olio e grasso per frittura, escluso l'olio di sansa di oliva Strutto, olio di pesce, grasso di bovini, di pollame e di ovini  200* (gailati e BHA, singolarmente o in combinazione) 100* (BHT) ambedue espressi sul grasso 

      Preparazioni per torte Spuntini a base di cereali Latte in polvere per distributori automatici Zuppe e brodi disidratati Salse Carne disidratata Frutta a guscio lavorata Condimenti e spezie Cereali precotti  200 (gallati e BHA, singolarmente o in combinazione) espressi sul grasso 

      Patate disidratate (76)  25 (gallati e BHA, singolarmente o in combinazione) 

      Gomma da masticare Integratori dietetici  400 (gallati e BHA, singolarmente o in combinazione) 

         

E 315 E 316  Acido eritorbico Eritorbato di sodio      Prodotti a base di carne salati e stagionati e conserve di carne (77)  500 espressi come acido eritorbico 

      Conserve e semiconserve di pesce Pesce a pelle rossa congelato e surgelato  1.500 espressi come acido eritorbico 

         

       

E 310 (78)  Gallato di propile   Oli essenziali   1.000 mg/kg (gallati e BHA, singolarmente o in combinazione)  

E 311 (79)  Gallato d'ottile     

E 312 (80)  Gallato di dodecile     

E 320 (81)  Butilidrossianisolo (BHA)   Sostanze aromatizzanti tranne gli oli essenziali  100 mg/kg (gallati, singolarmente o in combinazione) oppure 200 mg/kg (BHA) 

       

 

 

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(76) La definizione "patate granulate disidratate" è stata così sostituita così come disposto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(77) Definizione così sostituita dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(78) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(79) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(80) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(81) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

 

 

Allegato IV

 

Altri additivi ammessi

 

 

I livelli d'uso massimi indicati si riferiscono a prodotti alimentari pronti per il consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante.

 

       

N. E  Denominazione  Prodotti alimentari  Livello 

      massimo 

       

       

E 297  Acido fumarico  (Pro memoria)   

    Vino ai sensi del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79   

    Ripieni e coperture per prodotti da forno fini  2,5 g/kg 

    Prodotti della confetteria a base di zucchero  1 g/kg 

    Dessert di aspetto gelatinoso  4 g/kg 

    Dessert aromatizzati alla frutta   

    Miscele essiccate in polvere per dessert   

    Polveri solubili per bevande a base di frutta  1 g/l 

    Prodotti solubili per la preparazione di tè aromatizzato e   1 g/kg (82) 

    infusioni d'erbe   

    Gomma da masticare  2 g/kg 

       

     

  Nelle applicazioni che seguono, il livello massimo indicato (espresso come P2 O5) di acido fosforico e dei fosfati E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 ed E 452 può essere addizionato singolarmente o in combinazione:   

     

       

E 338  Acido fosforico   Bevande aromatizzate analcoliche   700 mg/l 

    Latte sterilizzato e UHT   1 g/l  

    Frutti canditi   800 mg/kg 

    Preparati a base di frutta   800 mg/kg 

    Sostanze aromatizzanti (83)  40 g/kg 

       

       

E 339  Fosfati di sodio   Latte parzialmente disidratato contenente meno del 28% di materia secca  1 g/kg 

       

  i) Fosfato monosodico   Latte parzialmente disidratato contenente più del 28% di materia secca  1,5 g/kg 

       

  ii) Fosfato disodico  Latte disidratato e latte scremato disidratato  2,5 g/kg 

       

  iii) Fosfato trisodico   Panna pastorizzata, sterilizzata e UHT   5 g/kg  

    Panna montata e prodotti analoghi a base di grasso vegetale  5 g/kg 

    Formaggio non stagionato (esclusa la mozzarella)  2 g/kg 

    Sostanze aromatizzanti (84)  40 g/kg 

       

       

E 340   Fosfati di potassio   Formaggio fuso e prodotti analoghi   20 g/kg  

       

  i) Fosfato monopotassico   Prodotti a base di carne   5 g/kg 

       

  ii) Fosfato dipotassico   Bevande per sportivi e acque da tavola preparate  0,5 g/l 

       

  iii) Fosfato di tripotassio   Integratori alimentari   quanto basta 

    Sale e suoi succedanei  10 g/kg 

    Bevande a base di proteine vegetali   20 g/l 

    Sostanze aromatizzanti (85)  40 g/kg 

       

       

E 341  Fosfati di calcio   Preparati per la macchiatura di bevande   30 g/kg  

       

  i) Fosfato monocalcico   Preparati per la macchiatura di bevande per distributori automatici   50 g/kg 

       

  ii) Fosfato dicalcico   Gelati   1 g/kg 

       

  iii) Fosfato tricalcico   Dessert   3 g/kg 

    Miscele essiccate in polvere per dessert   7 g/kg 

    Sostanze aromatizzanti (86)  40 g/kg 

       

       

E 343  Fosfati di magnesio   Prodotti da forno   20 g/kg 

       

  i) Fosfato di magnesio   Farina   2,5 g/kg 

       

  ii) Fosfato di dimagnesio   Farina in miscela con lievito   20 g/kg 

    Soda bread   20 g/kg 

    Uovo liquido (albume, tuorlo o uovo intero)   10 g/kg 

    Sostanze aromatizzanti (87)  40 g/kg 

       

       

E 450  Difosfati  Salse   5 g/kg 

       

  i) Difosfato disodico  Zuppe e brodi   3 g/kg 

       

  ii) Difosfato trisodico  Tè solubile e infusioni d'erbe solubili   2 g/kg 

       

  iii) Difosfato tetrasodico  [Sidro e sidro di pere   2 g/l] (88) 

       

  v) Difosfato tetrapotassico   Gomma da masticare   quanto basta 

    Prodotti alimentari essiccati in polvere  10 g/kg 

       

  vi) Difosfato di dicalcio   Bevande al cioccolato e al malto a base di latte e derivati  2 g/l 

       

  vii) Diidrogeno difosfato di calcio  Bevande alcoliche, esclusi vino e birra   1 g/l  

    Cereali da colazione   5 g/kg 

    Spuntini   5 g/kg 

    Sostanze aromatizzanti (89)  40 g/kg 

       

       

E 451  Trifosfati   Surimi  1 g/kg 

    Pasta di pesci e crostacei   5 g/kg  

       

  i) Trifosfato pentasodico   Guarnizioni (sciroppi per frittelle, sciroppi aromatizzati per frullati e gelati; prodotti analoghi)  3 g/kg 

       

  ii) Trifostato pentapotassico   Preparati speciali per particolari usi nutrizionali  5 g/kg 

    Agenti di rivestimento per prodotti a base di carne e prodotti vegetali   4 g/kg 

    Sostanze aromatizzanti (90)  40 g/kg 

       

       

E 452  Polifosfati  Prodotti della confetteria a base di zucchero  5 g/kg  

       

  i) Polifosfato di sodio  Zucchero a velo  10 g/kg 

       

  ii) Polifosfato di potassio  Noodles  2 g/kg  

 

 

 

       

  iii) Polifosfato di sodio e calcio  Pastelle  12 g/kg 

       

  iv) Polifosfati di calcio  Filetti di pesce non lavorato, congelato o surgelato  5 g/kg 

    Molluschi e crostacei congelati o surgelati, lavorati e non lavorati  5 g/kg 

    Prodotti lavorati a base di patate (inclusi i prodotti lavorati congelati, surgelati, refrigerati o essiccati) e patate prefritte congelate e surgelate  5 g/kg 

    Grassi da spalmare, escluso il burro   5 g/kg  

    Burro di panna acida   2 g/kg 

    Prodotti a base di crostacei in scatola   1 g/kg 

    Emulsione a base acquosa in aerosol per il rivestimento di teglie da forno   30 g/kg 

    Bevande a base di caffè per distributori automatici  2 g/l (91) 

    Sostanze aromatizzanti (92)  40 g/kg 

       

       

E 431  40) Stearato di poliossietilene  (Pro memoria)   

    Vino conformemente al regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto da taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79   

       

E 353  Acido metatartarico  Vino conformemente ai regolamenti (CEE) n. 822/87, (CEE) n. 4252/88, (CEE) n. 2332/92 e (CEE) n. 1873/84 e ai relativi regolamenti di applicazione   

       

    Made wine  100 mg/l 

       

       

E 355  Acido adipico      Ripieni e coperture per prodotti da forno fini  2 g/kg 

E 356  Adipato di sodio      Miscele essiccate in polvere per dessert  1 g/kg 

E 357  Adipato di potassio      Dessert di aspetto gelatinoso  6 g/kg 

      Dessert aromatizzati alla frutta  1 g/kg 

      Polveri per la preparazione casalinga di bevande  10 g/l 

        espressi come acido adipico 

       

       

E 363  Acido succinico  Dessert  6 g/kg 

    Zuppe e brodi  5 g/kg 

    Polveri per la preparazione casalinga di bevande  3 g/l 

       

       

E 385  Etilendiamminotetraacetato di calcio   Salse emulsionate  75 mg/kg 

  disodico (EDTA di calcio disodico)  Legumi, funghi e carciofi in scatola o in barattolo  250 mg/kg 

    Crostacei e molluschi in scatola o in barattolo  75 mg/kg 

    Pesce in scatola o in barattolo  75 mg/kg 

    Grassi da spalmare definiti negli allegati B e C del regolamento   100 mg/kg (93) 

    (CE) n. 2991/94 con un tenore di grassi pari o inferiore al 41%   

    Crostacei congelati e surgelati  75 mg/kg 

       

       

E 405  Alginato di 1.2 propandiolo  Emulsioni di grassi  3 g/kg 

    Prodotti da forni fini  2 g/kg 

    Ripieni, coperture e decorazioni per prodotti da forno fini e dessert  5 g/kg 

    Prodotti della confetteria a base di zucchero  1,5 g/kg 

    Gelati a base di acqua  3 g/kg 

    Spuntini a base di cereali e patate  3 g/kg 

    Salse  8 g/kg 

    Birra  100 mg/1 

    Gomma da masticare  5 g/kg 

    Preparazioni di frutta e verdura  5 g/kg 

    Bevande aromatizzate analcoliche  300 mg/1 

    Liquori emulsionati  10 g/l 

    Alimenti dietetici per scopi medici speciali - Preparati dietetici per il controllo del peso che sostituiscono l'intera alimentazione quotidiana o un solo pasto   1,2 g/kg 

    Integratori alimentari dietetici  1 g/kg 

    Sidro, escluso cidre bouché  100 mg/l (94) 

       

       

E 416  Gomma di karaya  Spuntini a base di cereali e patate  5 g/kg 

    Rivestimenti per frutta a guscio  10 g/kg 

    Ripieni, coperture e decorazioni per prodotti da forno fini  5 g/kg 

    Dessert  6 g/kg 

    Salse emulsionate  10 g/kg 

    Liquori a base di uova  10 g/l 

    Integratori dietetici  quanto basta 

    Gomma da masticare  5 g/kg 

    Sostanze aromatizzanti  50 g/kg (95) 

       

E 420  Sorbitolo        quanto basta 

  i) Sorbitolo         

  ii) Sciroppo di sorbitolo      Prodotti alimentari in generale, escluse le bevande e quei prodotti alimentari che sono menzionati all'articolo 2, paragrafo 3   

E 421  Mannitolo      Pesci, crostacei, molluschi e cefalopodi, non lavorati congelati o surgelati   

E 953  Isomalto         

E965  Maltitolo         

  i) Maltitolo      Liquori   

  ii) Sciroppo di maltitolo        (per scopi diversi dalla edulcorazione) 

E 966  Lattitolo         

E967  Xilitolo         

       

E 432  Monolaurato di      Prodotti da forno fini  3 g/kg 

  poliossietilensorbitano      Emulsioni di grasso per cottura al forno  10 g/kg 

  (polisorbato 20)      Analoghi di latte e panna  5 g/kg 

E 433  Monooleato di      Gelati  1 g/kg 

  poliossietilensorbitano      Dessert  3 g/kg 

  (polisorbato 80)      Prodotti della confetteria a base di zucchero  1 g/kg 

E 434  Monopalmitato di      Salse emulsionate  5 g/kg 

  poliossietilensorbitano       Zuppe  1 g/kg 

  (polisorbato 40)      Gomma da masticare  5 g/kg 

E 435  Monostearato di      Integratori alimentari dietetici  quanto basta 

  poliossietilensorbitano       Alimenti dietetici per scopi medici speciali - Preparati dietetici  1 g/kg  

  (polisorbato 60)      per il controllo del peso che sostituiscono l'intera alimentazione  singolarmente  

E 436  Tristearato di      quotidiana o un solo pasto  o in 

  poliossietilensorbitano      Sostanze aromatizzanti, tranne gli aromatizzanti di  combinazione 

  (polisorbato 65)      affumicatura liquidi e gli aromatizzanti a base di oleoresine di  10 g/kg (96) 

        spezie [*]   

        Alimenti contenenti aromatizzanti di affumicatura liquidi e aromatizzanti basati su oleoresine di spezie  1 g/kg (97) 

 

E 442  Fosfati d'ammonio  Cacao e prodotti di cioccolato menzionati nella direttiva 73/241/CEE, incluse le farciture  10 g/kg 

    Confetterie a base di tali prodotti (98)  10 g/kg 

       

       

E 444  Saccarosio di isobutirrato acetato  Bevande torbide aromatizzate analcoliche  300 mg/l 

    Bevande torbide spiritose aromatizzate con volume alcolico inferiore al 15%  300 mg/l (99) 

       

       

E 445  Esteri della glicerina della resina del legno  Bevande torbide aromatizzate analcoliche  100 mg/l 

    Trattamento superficiali degli agrumi  50 mg/kg (100) 

       

    Bevande torbide spiritose conformi al regolamento (CEE) n. 1576/89 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (101)  100 mg/l (102) 

       

    Bevande torbide spiritose con volume alcolico inferiore al 15% (103)  100 mg/l (104) 

       

       

E 473  Esteri di saccarosio degli      Caffè liquido in barattolo  1 g/l 

  acidi grassiSucrogliceridi      Prodotti a base di carne trattati termicamente  5 g/kg 

E 474          (sul grasso) 

    Emulsioni di grasso per cottura al forno  10 g/kg 

    Prodotti da forno fini  10 g/kg 

    Preparati per la macchiatura di bevande  20 g/kg 

    Gelati  5 g/kg 

    Prodotti della confetteria a base di zucchero  5 g/kg 

    Dessert  5 g/kg 

    Salse  10 g/kg 

    Zuppe e brodi  2 g/kg 

    Frutta fresca, trattamento superficiale  quanto basta 

    Bevande non alcoliche a base di anice  5 g/l 

    Bevande analcoliche al cocco e alla mandorla  5 g/l 

    Bevande spiritose (esclusi vino e birra)  5 g/l 

    Polveri per la preparazione di bevande calde  10 g/l 

    Bevande a base di latte e derivati  5 g/l 

    Integratori alimentari dietetici  quanto basta 

    Alimenti dietetici per scopi medici speciali - Preparati dietetici per il controllo del peso che sostituiscono l'intera alimentazione quotidiana o un solo pasto  5 g/kg 

    Gomma da masticare  10 g/kg 

      singolarmente 

      o 

      in combinazione 

       

    Prodotti analoghi alla panna  5 g/kg (105) 

       

    Panna sterilizzata e panna sterilizzata a basso contenuto in   5 g/kg (106) 

    grasso   

       

 

[*] Le orleoresine di spezie sono estratti da cui il solvente d'estrazione è evaporato, lasciando una miscela di olio volatile e sostanza resinosa di spezie. 

 

 

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(82) Testo così modificato dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(83) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(84) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(85) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(86) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(87) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(88) Testo soppresso dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(89) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(90) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(91) Il testo relativo agli additivi da E 338 a E 452 è stato così sostituito dal presente testo così come disposto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(92) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(93) La definizione "Minarina" è stata così modificata dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(94) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(95) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(96) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(97) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(98) Testo così modificato dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(99) Testo così modificato dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(100) Testo così modificato dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(101) Testo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2001/5/CE.

(102) Testo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2001/5/CE.

(103) Testo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2001/5/CE.

(104) Testo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2001/5/CE.

(105) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(106) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

 

 

N. E  Denominazione  Prodotti alimentari  Livello 

      massimo 

       

E 475  Esteri poliglicerici degli acidi grassi  Prodotti da forno fini  10 g/kg 

    Liquori emulsionati  5 g/l 

    Prodotti a base di uova  1 g/kg 

    Preparati per la macchiatura di bevande  0,5 g/kg 

    Gomma da masticare  5 g/kg 

    Emulsioni di grassi  5 g/kg 

    Analoghi del latte e della panna  5 g/kg 

    Prodotti della confetteria a base di zuccheo  2 g/kg 

    Dessert  2 g/kg 

    Integratori dietetici  quanto basta 

    Alimenti dietetici per scopi medici speciali - Preparati per il controllo del peso che sostituiscono l'intera alimentazione   

    quotidiana o un solo pasto  5 g/kg 

    Cereali per colazione di tipo granulare  10 g/kg 

       

       

E 476  Poliricinoleato di poliglicerolo  Grassi da spalmare definiti negli allegati A, B e C del  4 g/kg 

    regolamento (CE) n. 2991/94 con un tenore di grassi pari   

    o inferiore al 41%   

       

    Prodotti da spalmare analoghi con un tenore di grassi   4 g/kg 

    inferiore al 10%   

       

    Condimenti  4 g/kg (107) 

       

    Prodotti della confetteria a base di cacao, compreso il cioccolato  5 g/kg 

       

       

E 477  Esteri dell'1.2 propandiolo degli   Prodotti da forno fini  5 g/kg 

  acidi grassi  Emulsioni di grassi per cottura al forno  10 g/kg 

    Analoghi del latte e della panna  5 g/kg 

    Preparati per la macchiatura di bevande  1 g/kg 

    Gelati  3 g/kg 

    Prodotti della confetteria a base di zucchero  5 g/kg 

    Dessert  5 g/kg 

    Coperture frullate per dessert, esclusa la panna  30 g/kg 

    Alimenti dietetici per scopi medici speciali - Preparati per il controllo del peso che sostituiscono l'intera alimentazione  1 g/kg 

    quotidiana o un solo pasto   

       

       

E 479 b  Prodotto di reazione dell'olio di soia ossidato termicamente con mono- e digliceridi degli acidi grassi  Emulsioni di grassi per fritture  5 g/kg 

       

E 481  Stearoil-2-lattilato di sodo      Prodotti da forno fini  5 g/kg 

E 482  Stearoil-2-lattilato di calcio      Riso a cottura rapida  4 g/kg 

        Cereali da colazione  5 g/kg 

    Liquori emulsionati  8 g/l 

    Bevande spiritose con volume alcolico inferiore al 15%  8 g/l 

    Spuntini a base di cereali  2 g/kg 

    Gomma da masticare  2 g/kg 

    Emulsioni di grassi  10 g/kg 

    Dessert  5 g/kg 

    Prodotti della confetteria a base di zucchero  5 g/kg 

    Prodotti per la macchiatura di bevande  3 g/kg 

    Spuntini a base di patate e cereali  5 g/kg 

    Prodotti a base di carne tritata e a cubetti, in scatola  4 g/kg 

    Polveri per la preparazione di bevande calde  2 g/l 

    Alimenti dietetici per scopi medici speciali - Preparati dietetici per il controllo del peso che sostituiscono l'intera alimentazione   

    quotidiana o un solo pasto  2 g/kg 

    Pane (escluso quello menzionato nell'allegato II)  3 g/kg 

    Mostarda di frutta  2 g/kg 

      singolarmente o in combinazione 

       

E 483  Tartrato di sterile  Prodotti da forno (escluso il pane di cui all'allegato II)  4 g/kg 

    Dessert  5 g/kg 

        

E 491  Monostearato di sorbitano      Prodotti da forno fini   

E 492  Tristearato di sorbitano      Coperture e decorazioni per prodotti da forno fini  5 g/kg 

E 493  Monolaurato di sorbitano      Marmellata - Gelatina  25 mg/kg [1] 

E 494  Monooleato di sorbitano      Emulsioni di grassi  10 g/kg 

E 495  Monopalmitato di sorbitano      Analoghi del latte e della panna  5 g/kg 

    Preparati per la macchiatura di bevande  5 g/kg 

    Concentrati di tè liquido, di frutta liquida e di infusioni di erbe  0,5 g/l 

    Gelati  0,5 g/kg 

    Dessert  5 g/kg 

    Prodotti della confetteria a base di zucchero  5 g/kg 

    Prodotti della confetteria a base di cacao, compreso il cioccolato  10 g/kg [2] 

    Salse emulsionate  5 g/kg 

    Integratori dietetici  quanto basta 

    Lieviti per panetteria e pasticceria  quanto basta 

    Gomma da masticare  5 g/kg 

    Alimenti dietetici per scopi medici speciali. Preparati dietetici per il controllo del peso che sostituiscono l'intera alimentazione quotidiana o un solo pasto  5 g/kg 

    (Pro memoria) Solo per E 491, vino ai sensi del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79  singolarmente o in combinazione 

       

       

E 512  Cloruro stannoso  Asparagi bianchi in scatola o in barattolo  25 mg/kg espresso come Sn 

       

E 520  Solfato d'alluminio      Albume d'uovo  30 mg/kg 

E 521  Solfato di alluminio e sodio      Frutta e ortaggi canditi, cristallizzati o glassati  200 mg/kg 

E 522  Solfato di alluminio e        singolarmente 

  potassio        o in 

E 523  Solfato di alluminio e        combinazione 

  ammonio        espressi come 

          Al 

E 541  Fosfato acido di sodio e alluminio  Prodotti da forno fini (solo Scones e tipo pan di Spagna)  1 g/kg espresso come Al 

       

E 535  Ferrocianuro di sodio        Singolarmente  

E 536  Ferrocianuro di potassio      Sale e suoi succedanei  o in 

E 538  Ferrocianuro di calcio        combinazione 

 

      20 mg/kg espressi come ferrocianuro di potassio anidro 

       

       

E 551  Biossido di silicio      Prodotti alimentari essiccati in polvere (compresi gli zuccheri)  10 g/kg 

        Sostanze aromatizzanti  50 g/kg (108) 

E 552  Silicato di calcio      Sale e suoi succedanei  10 g/kg 

E 553 a  i) Silicato di magnesio      Integratori dietetici  quanto basta 

  ii) Trisilicato di magnesio [3]      Prodotti alimentari sotto forma di compresse e/o pastigliaggi,  quanto basta 

E 553 b  Talco [3]      anche ricoperti   

E 554  Silicato di sodio e alluminio      Formaggio duro, semiduro e fuso a fette o grattugiato  10 g/kg (109) 

E 555  Silicato di potassio e      Prodotti analoghi al formaggio, a fette o grattugiati e prodotti   

  alluminio      analoghi al formaggio fuso   

E 556  Silicato di calcio e alluminio         

E 559  Silicato di alluminio         

  (caolino)         

    Gomma da masticare  quanto basta 

      [4] 

    Riso   

    Insaccati (solo trattamento in superficie)   

    Prodotti della confetteria colati a base di gelatina (solo   

    trattamento esterno)   

       

    Insaporitori  30 g/kg 

       

    Confetteria, escluso il cioccolato (solo trattamento   quanto basta 

    superficiale) [6]   

       

    Grassi da spalmare per il rivestimento di teglie da forno  30 g/kg (110) 

       

       

E 579  Gluconato ferroso      Olive nere  150 mg/kg 

E 585  Lattato ferroso        espressi come 

          ferro 

E 620  Acido glutammico  Prodotti alimentari in generale (esclusi quelli di cui all'articolo   10 g/kg 

E 621  Glutammato monosodico  2, paragrafo 3)  singolarmente o in 

E 622  Glutammato monopotassico    combinazione 

E 623  Diglutammato di calcio     

E 624  Glutammato monoammonico  Condimenti e spezie  quanto basta 

E 625  Diglutammato di magnesio     

       

E 626  Acido guanilico        500 mg/kg 

E 627  Guanilato disodico        singolarmente o in 

E 628  Guanilato dipotassico        combinazione, 

E 629  Guanilato di calcio        espressi come 

E 630  Acido inosinico      Prodotti alimentari in generale (esclusi quelli di cui all'articolo  acido guanilico 

E 631  Inosinato disodico      2, paragrafo 3)   

E 632  Inosinato dipotassico         

E 633  Inosinato di calcio         

E 634  5'-ribonucleotidi di calcio         

E 635  5'-ribonucleotidi di sodio      Condimenti e spezie  quanto basta 

       

E 650   Acetato di zinco   Gomma da masticare   1.000 mg/kg (111) 

       

E 900  Dimetilpolisilossano  Confetture, gelatine e marmellate di cui alla direttiva   

    79/693/CEE e altre simili creme da spalmare, compresi i   

    prodotti a ridotto contenuto calorico  10 mg/kg 

    Zuppe e brodi  10 mg/kg 

    Oli e grassi per fritture  10 mg/kg 

    Prodotti della confetteria (escluso il cioccolato)  10 mg/kg 

    Bevande aromatizzate analcoliche  10 mg/l 

    Succo di ananasso  10 mg/l 

    Frutta e ortaggi in scatola e in barattolo  10 mg/kg 

    Gomma da masticare  100 mg/kg 

    (Pro memoria) Vino ai sensi del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79   

    Sød ... Saft  10 mg/l 

    Pastelle  10 mg/kg 

    Sidro, escluso cidre bouché  10 mg/kg (112) 

    Sostanze aromatizzanti  10 mg/kg (113) 

       

E 901  Cera d'api, bianca e gialla      Come agenti di rivestimento solo per:  quanto basta 

E 902  Cera di candelilla      - Prodotti della confetteria (compreso il cioccolato)   

[E 903  Cera di Carnauba] (114)      - Piccoli prodotti da forno fini ricoperti di cioccolato    

E 904  Gommalacca      - Spuntini   

      - Frutta a guscio   

      - Caffè in grani   

       

    Integratori dietetici  quanto basta 

       

    Agrumi, meloni, mele e pere freschi (solo trattamento superficiale)  quanto basta 

       

    Pesche e ananassi (solo trattamento superficiale)  quanto basta  

      (115) 

       

E 903 (116)  Cera di Carnauba   Solo come agenti di rivestimento:    

    - prodotti della confetteria (incluso cioccolato)   500 mg/kg 

      1.200 mg/kg (solo per gomma da masticare)  

    - piccoli prodotti da forno fini ricoperti di cioccolato  200 mg/kg 

    - spuntini   200 mg/kg 

    - frutta a guscio   200 mg/kg 

    - caffè in grani   200 mg/kg 

    - integratori dietetici   200 mg/kg 

    - agrumi, meloni, mele, pere, pesche e ananassi freschi (solo trattamento superficiale)   200 mg/kg 

       

E 912  Esteri dell'acido montanico  Agrumi freschi (solo trattamento superficiale)  quanto basta 

E 914  Cera polietilenica ossidata  Meloni, manghi, papaie, avocadi e ananassi freschi (solo   quanto basta  

    trattamento superficiale)  (117) 

       

E 927 b   Carbammide  Gomma da masticare senza aggiunta di zuccheri  30 g/kg 

       

E 943a   Butano       Spray di olio vegetale per ungere piastre (solo ad uso  quanto basta  

E 943b  Isobutano      professionale)  (118) 

E 944  Propano      Spray a base di emulsione acquosa   

       

E 950  Acesulfame-K  Gomma da masticare con aggiunta di zuccheri  800 mg/kg 

E 951  Aspartame    2.500 mg/kg 

E 957  Taumatina    10 mg/kg 

      (solo come esaltatore di sapidità) [5] 

       

    Bevande aromatizzate analcoliche a base di acqua   0,5 mg/l 

       

    Dessert - a base di latte o no  5 mg/kg  

      (soltanto come 

      esaltatore della 

      sapidità) (119) 

       

E 959  Neoesperidina DC  Gomma da masticare con aggiunta di zuccheri  150 mg/kg [5] 

       

    Grassi da spalmare definiti negli allegati B e C del regolamento  5 mg/kg (120) 

    (CE) n. 2991/94   

    Prodotti a base di carne   

    Gelatine di frutta   

    Proteine vegetali   

       

E 999  Estratto di quillaia  Bevande analcoliche aromatizzate a base d'acqua  200 mg/l calcolato come estratto anidro 

       

    Sidro, escluso il cidre bouché  200 mg/l  

      calcolato come 

      estratto anidro 

      (121) 

       

E 1201  Polivinilpirrolidone  Integratori dietetici in forma di tavolette e/o pastigliaggi, anche  quanto basta 

E 1202  Polivinilpolipirrolidone  ricoperti   

       

E 1505  Citrato di trietile  Albume d'uovo essiccato  quanto basta 

       

E 468  Carbossimetilcellulosa sodica reticolata  Integratori alimentari solidi  30 g/kg (122) 

       

E 905   Cera microcristallina   Trattamento superficiale di:   quanto basta  

    - prodotti della confetteria (escluso cioccolato)  (123) 

    - gomma da masticare   

    - meloni, papaie, manghi e avocadi    

       

E 1518   Triacetato di glicerile (triacetina)   Gomma da masticare   quanto basta  

      (124) 

       

E 459   Beta-ciclodestrine   Prodotti alimentari in pastiglie e confetti  quanto basta  

      (125) 

    Sostanze aromatizzanti incapsulate in    

    - Tè aromatizzati e bevande aromatizzate istantanee in polvere  500 mg/l 

    - spuntini aromatizzati   1 g/kg in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire in base alle istruzioni del produttore (126) 

       

E 425  Konjak [*]  Prodotti alimentari in generale (ad eccezione di quelli di cui   10 g/kg 

  i) gomma di Konjak  all'articolo 2, paragrafo 3 e dei dolciumi a base di sostanze  singolarmente o  

  ii) glucomannano di Konjak  gelatinose, comprese le coppette di gelatina) (127)  in combinazione 

      (128) 

       

E 907   Poli-1-decene idrogenato   Solo come agente di rivestimento per:    

    - prodotti della confetteria a base di zucchero  2 g/kg 

    - frutti essiccati   2 g/kg (129) 

       

E 1505   Citrato di trietile   Sostanze aromatizzanti   3 g/kg da tutte le fonti, in  

E 1517  Diacetato di glicerile    alimenti destinati al consumo 

  (diacetina)    diretto o da ricostituire in base 

E 1518  Triacetato di glicerile    alle istruzioni del produttore; 

  (triacetina)    singolarmente o in 

E 1520  1,2-propandiolo    combinazione. Per le bevande 

  (propilenglicole)    il livello massimo di E 1520 è 

      pari a g/l (130) 

       

E 1519   Alcol benzilico   Sostanze aromatizzanti per:   

    - liquori, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di vino   100 mg/l 

    - dolciumi tra cui cioccolato e prodotti da forno fini   250 mg/kg da tutte le fonti, in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire in base alle istruzioni del produttore (131) 

       

__________ 

[1] Solo per E 493. 

[2] Solo per E 492. 

[3] Esente da asbesto. 

[4] Solo per E 553b. 

[5] Se l'E 950, l'E 951, l'E 957 e l'E 959 sono impiegati in combinazione nella gomma da masticare, il livello massimo per ciascuno di essi viene ridotto proporzionalmente. 

[6] La definizione "Confetteria, escluso il cioccolato (solo trattamento superficiale)" sostituisce "Prodotti della confetteria colati gelatinosi (solo trattamento esterno)" nella direttiva 95/2/CE. 

[*] Queste sostanze non possono essere utilizzate per produrre alimenti disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione. 

 

------------------------

(107) Testo così modificato dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(108) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(109) Testo così modificato dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(110) Gli additivi da E 551 a E 559 sono stati così modificati dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(111) Additivo aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2001/5/CE.

(112) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(113) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(114) Voce soppressa dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(115) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(116) Voce aggiunta dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(117) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(118) Gli additivi E 943a, E 943b e 944 sono stati aggiunti dall'articolo 1 della direttiva 2001/5/CE.

(119) L'additivo E 957 è stato così modificato dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(120) Testo così modificato dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(121) Testo così modificato dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(122) Additivo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(123) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(124) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(125) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(126) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(127) Le parole "Prodotti alimentari in generale (ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 3)" sono state così sostituite dall'articolo 1 della direttiva 2003/52/CE.

(128) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(129) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(130) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(131) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

 

 

Allegato V

 

Coadiuvanti e solventi veicolanti ammessi

 

Nota

 

In questo elenco non sono incluse:

 

1) le sostanze considerate in generale prodotti alimentari

 

2) le sostanze di cui all'articolo 1, paragrafo 5

 

3) le sostanze aventi principalmente una funzione di acido o regolatore dell'acidità, come l'acido citrico e l'idrossido d'ammonio

 

     

N. E  Denominazione  Uso limitato 

     

      

E 1520   1,2-propandiolo (propilenglicol)   Coloranti, emulsionanti, antiossidanti ed enzimi (massimo 1 g/kg nell'alimento) (132) 

     

     

E 420  Sorbitolo   

E 421  Mannitolo   

E 422  Glicerolo   

E 953  Isomalto   

E 965  Maltitolo   

E 966  Lattitolo   

E 967  Xilitolo   

E 400-404  Acido alginico e i suoi sali di sodio, potassio, calcio e ammonio   

     

E 405  Alginato di propan-1,2-diolo   

E 406  Agar-agar   

E 407  Carragenina   

E 410  Farina di semi di carrube   

E 412  Gomma di guar   

E 413  Gomma adragante   

E 414  Gomma d'acacia (gomma arabica)   

E 415  Gomma di xanthan   

E 440  Pectine   

         

E 432  Monolaurato di poliossietilensorbitano (polisorbato 20)       

E 433  Monooleato di poliossietilensorbitano (polisorbato 80)       

E 434  Monopalmitato di poliossietilensorbitano (polisorbato 40)      Agenti antischiuma 

E 435  Monostearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 60)       

E 436  Tristearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 65)        

     

E 442  Fosfatidi d'ammonio  Antiossidanti 

     

E 460  Cellulosa (microcristallina o in polvere)   

E 461  Metilcellulosa   

E 463  Idrossi propil cellulosa   

E 464  Idrossi propil metilcellulosa   

E 465  Etilmetilcellulosa   

E 466  Carbossimetilcellulosa   

  Carbossimetilcellulosa di sodio   

         

E 322  Lecitine       

E 432-436  Polisorbati 20, 40, 60, 65 e 80       

E 470 b  Sali di magnesio degli acidi grassi       

E 471  Mono- e digliceridi degli acidi grassi        

E 472 a  Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi      Coloranti e antiossidanti liposolubili 

E 472 c  Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi       

E 472 e  Esteri mono- e diaceltiltartarici di mono- e digliceridi degli       

  acidi grassi       

E 473  Esteri di saccarosio degli acidi grassi       

E 475  Esteri di poliglicerolo degli acidi grassi       

         

E 491  Monostearato di sorbitano       

E 492  Tristearato di sorbitano       

E 493  Monolaurato di sorbitano      Coloranti e agenti antischiuma 

E 494  Monooleato di sorbitano       

E 495  Monopalmitato di sorbitano       

     

E 1404  Amido ossidato   

E 1410  Fosfato di monoamido   

E 1412  Fosfato di diamido   

E 1413  Fosfato di diamido fosfato   

E 1414  Fosfato di diamido acetilato   

E 1420  Amido acetilato   

E 1422  Adipato di diamido acetilato   

E 1440  Amido idrossipropilato   

E 1442  Fosfato di diamido idrossipropilato   

E 1450  Ottenilsuccinato di amido e sodio   

     

E 170  Carbonati di calcio   

E 263  Acetato di calcio   

E 331  Citrati di sodio   

E 332  Citrati di potassio   

E 341  Fosfati di calcio   

E 501  Carbonati di potassio   

E 504  Carbonati di magnesio   

E 508  Cloruro di potassio   

E 509  Cloruro di calcio   

E 511  Cloruro di magnesio   

E 514  Solfato di sodio   

E 515  Solfato di potassio   

E 516  Solfato di calcio   

E 517  Solfato d'ammonio   

E 577  Gluconato di potassio   

E 640  Glicina e suo sale di sodio   

E 1505  Citrato di trietile   

E 1518  Triacetato di glicerine (triacetina)   

     

E 551  Biossido di silicio  Emulsionanti e coloranti, massimo 5% 

E 552  Silicato di calcio   

     

E 553 b  Talco  Coloranti, massimo 5% 

E 558  Bentonite   

E 559  Silicato d'alluminio (caolino)   

     

E 901  Cera d'api  Coloranti 

     

E 1200  Polidestrosio   

     

E 1201  Polivinilpirrolidone  Edulcoranti 

E 1202  Polivinilpolipirrolidone   

     

E 322   Lecitina   agenti di rivestimento per frutta (133) 

     

E 432-436   Polisorbati (134)   

     

E 470 a   Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi (135)   

     

E 471   Mono e digliceridi degli acidi grassi (136)   

     

E 491-495   Sorbitani (137)   

     

E 570   Acidi grassi (138)   

     

E 900   Dimetilpolisilossano (139)   

     

  Polietilenglicol 6000   edulcoranti (140) 

     

E 425   Konjak    

  i) gomma di Konjak    

  ii) glucomannano di Konjak (141)   

     

E 459   Beta-ciclodestrina  1 g/kg (142) 

      

E 1451   Amido acetilato ossidato (143)   

     

E 468   Carbossimetilcellulosa sodica reticolata   edulcoranti (144) 

  Gomma di cellulosa reticolata (145)   

     

E 469   Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente (146)   

     

E 555   Silicato di potassio e alluminio   Nell'idrossido di titanio (E 171) e negli ossidi e biossidi di ferro (E 172) (max 90% in rapporto al pigmento) (147) 

 

------------------------

(132) Testo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2001/5/CE.

(133) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(134) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(135) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(136) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(137) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(138) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(139) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(140) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(141) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(142) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(143) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(144) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(145) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(146) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(147) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

 

 

Allegato VI

 

 

Additivi alimentari ammessi negli alimenti destinati ai lattanti e alla prima infanzia

 

Nota

 

I preparati e gli alimenti per lo svezzamento per lattanti e per la prima infanzia possono contenere le sostanze E 414 (gomma d'acacia, gomma arabica) e E 551 (diossido di silicio) risultanti dall'aggiunta di preparazioni nutrienti contenenti al massimo 150 g/kg di E 414 e non più di 10 g/kg di E 551, nonché della sostanza E 421 (mannitolo) utilizzata come supporto della vitamina B 12 (non meno di una parte di vitamina B 12 per 1.000 parti di mannitolo). La presenza della sostanza E 414 nel prodotto pronto per il consumo non dovrebbe superare i 10 mg/kg.

 

I preparati e gli alimenti per lo svezzamento destinati a lattanti e alla prima infanzia possono contenere E 1450 ottenilsuccinato di amido e sodio risultante dall'aggiunta di preparati a base di vitamine o di acidi grassi polinsaturi. La presenza di E 1450 nel prodotto pronto per il consumo non deve superare 100 mg/kg dai preparati a base di vitamine e 1.000 mg/kg dai preparati a base di acidi grassi polinsaturi (148).

 

I preparati e gli alimenti per lo svezzamento per lattanti e per la prima infanzia possono contenere la sostanza E 301 (ascorbato di sodio), utilizzato a livello QB negli agenti di rivestimento di preparazioni nutrienti contenenti acidi grassi polinsaturi. La presenza della sostanza E 301 nel prodotto pronto per il consumo non dovrebbe superare i 75 mg/l (149).

 

I livelli di uso massimi indicati si riferiscono a prodotti alimentari pronti per il consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante.

 

 

Parte 1

 

Additivi alimentari ammessi in alimenti per lattanti in buona salute

 

Note

 

1. Per la produzione di latti acidificati, si possono usare colture produttrici di acido l (+)-lattico non patogene.

 

2. Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte più di una delle sostanze E 322, E 471, E 472 c ed E 473, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare (150).

N. E  Denominazione  Livello massimo 

     

E 270  Acido lattico [solo forma L(+)]  quanto basta 

E 330  Acido citrico  quanto basta 

E 338  Acido fosforico  Conformemente ai limiti stabiliti nell'allegato I della direttiva 91/321/CEE 

     

E 306  Estratto ricco di tocoferolo       

E 307  Alfatocoferolo       

E 308  Gammatocoferolo      10 mg/l singolarmente o in combinazione 

E 309  Deltatocoferolo       

     

E 322  Lecitine  1 g/l 

E 471   Mono- e digliceridi  4 g/l 

     

E 304   Palmitato di ascorbile   10 mg/l (151) 

     

E 331   Citrati di sodio   2 g/l 

     

E 332   Citrati di potassio   Singolarmente o in combinazione e in conformità dei limiti fissati all'allegato I della direttiva 91/321/CEE (152) 

     

E 339   Fosfati di sodio   1 g/l espresso come P2O5  

     

E 340   Fosfati di potassio   Singolarmente o in combinazione e in conformità dei limiti fissati all'allegato I della direttiva 91/321/CEE (153) 

     

E 412   Gomma di guar   1 g/l  

    Qualora il prodotto contenga proteine parzialmente idrolizzate e sia conforme ai requisiti fissati all'allegato IV della direttiva 91/321/CEE e modificati dalla direttiva 96/4/CE (154) 

     

E 472 c   Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi  7,5 g/l venduto in polvere, 

    9 g/l venduto in forma liquida. 

    Qualora i prodotti contengano proteine, peptidi o amminoacidi parzialmente idrolizzati e siano conformi ai requisiti fissati all'allegato IV della direttiva 91/321/CEE e modificati dalla direttiva 96/4/CE (155) 

     

E 473   Esteri di saccarosio degli acidi grassi  120 mg/l, in prodotti contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati (156) 

 

 

Parte 2

 

Additivi alimentari ammessi in alimenti di proseguimento per soggetti in buona salute

Note

 

1. Per la produzione di latti acidificati si possono usare colture produttrici di acido l (+)-lattico non patogene.

 

2. Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte più di una delle sostanze E 322, E 471, E 472 c e E 473, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare (157).

 

3. Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta più di una delle sostanze E 407, E 410 e E 412, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare.

 

N. E  Denominazione  Livello massimo 

     

E 270  Acido lattico [solo forma L(+)]  quanto basta 

E 330  Acido citrico  quanto basta 

     

E 306  Estratto ricco di tocoferolo      10 mg/l 

E 307  Alfatocoferolo      singolarmente o 

E 308  Gammatocoferolo      in combinazione 

E 309  Deltatocoferolo      Conformemente ai limiti stabiliti nell'allegato II della direttiva 

E 338  Acido fosforico  91/321/CEE 

     

E 440  Pectine  5 g/l solo in preparati per la prima infanzia acidificanti 

     

E 322  Lecitine  1 g/l 

E 471  mono- e digliceridi  4 g/l 

     

E 407  Carragenina  0,3 g/l 

E 410  Farina di semi di carrube  1 g/l 

E 412  Gomma di guar  1 g/l 

     

E 304   Palmitato di ascorbile   10 mg/l (158) 

     

E 331   Citrati di sodio   2 g/l 

     

E 332   Citrati di potassio   Singolarmente o in combinazione e in conformità dei limiti fissati all'allegato I della direttiva 91/321/CEE (159) 

     

     

E 339   Fosfati di sodio   1 g/l espresso come P2O5  

     

E 340   Fosfati di potassio   Singolarmente o in combinazione e in conformità dei limiti fissati all'allegato I della direttiva 91/321/CEE (160) 

     

E 472 c  Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi  7,5 g/l venduto in polvere, 

  grassi  9 g/l, venduto in forma liquida.  

    Qualora i prodotti contengano proteine, peptidi o amminoacidi parzialmente idrolizzati e siano conformi ai requisiti fissati all'allegato IV della direttiva 91/321/CEE e modificati dalla direttiva 96/4/CE (161) 

     

E 473   Esteri di saccarosio degli acidi grassi  120 mg/l, in prodotti contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati (162) 

 

 

Parte 3

 

Additivi alimentari ammessi in alimenti per lo svezzamento e per bambini in buona salute

 

       

N. E  Denominazione  Prodotti alimentari  Livello massimo 

           

E 170  Carbonati di calcio         

E 260  Acido acetico         

E 261  Acetato di potassio         

E 262  Acetati di sodio         

E 263  Acetato di calcio         

E 270  Acido lattico [*]         

E 296  Acido malico         

E 325  Lattato di sodio [*]         

E 326  Lattato di potassio [*]      Alimenti per lo svezzamento  quanto basta (solo per 

E 327  Lattato di calcio [*]        l'aggiustamento del pH) 

E 330  Acido citrico         

E 331  Citrati di sodio         

E 332  Citrati di potassio         

E 333  Citrati di calcio         

           

E 507  Acido cloridrico         

E 524  Idrossido di sodio      Prodotti per lo svezzamento  quanto basta (solo come agenti 

E 525  Idrossido di potassio        lievitanti) 

E 526  Idrossido di calcio         

           

E 500  Carbonati di sodio      Prodotti per lo svezzamento  quanto basta (solo come agenti 

E 501  Carbonati di potassio        lievitanti) 

E 503  Carbonati d'ammonio          

          Singolarmente o in 

          combinazione, espressi come 

          acido ascorbico 

E 300  Acido L-ascorbico      Bevande, succhi e prodotti   0,3 g/kg 

E 301  L-ascorbato di sodio      alimentari per l'infanzia a base    

E 302  L-ascorbato di calcio      di frutti e ortaggi   

        Alimenti a base di cereali contenenti grassi, compresi biscotti e fette biscottate  0,2 g/kg 

           

E 304  Palmitato di L-ascorbile         

E 306  Estratto ricco di tocoferolo      Cereali, biscotti e fette biscottate   0,1 g/kg 

E 307  Alfatocoferolo      e alimenti per l'infanzia  singolarmente o in 

E 308  Gammatocoferolo      contenenti grassi  combinazione 

E 309  Deltatocoferolo         

           

E 338  Acido fosforico      Alimenti per lo svezzamento  1 g/kg come P2O5 (solo per 

          l'adeguamento del pH) 

           

E 339  Fosfati di sodio      Cereali  1 g/kg 

E 340  Fosfati di potassio        singolarmente o in 

E 341  Fosfati di calcio        combinazione, espressi come 

          P2O5 

           

E 322  Lecitine      Biscotti e fette biscottate       

        Alimenti a base di cereali      10 g/kg 

        Alimenti per l'infanzia       

           

E 471  Mono- e digliceridi degli             

  acidi grassi      Biscotti e fette biscottate      5 g/kg 

E 472 a  Esteri acetici di mono- e      Alimenti a base di cereali      singolarmente o in 

  digliceridi degli acidi grassi      Alimenti per l'infanzia      combinazione 

E 472 b  Esteri lattici di mono- e          

  digliceridi degli acidi grassi         

E 472 c  Esteri citrici di mono- e         

  digliceridi degli acidi grassi         

           

E 400  Acido alginico      Dessert      0,5 g/kg 

E 401  Alginato di sodio      Budini      singolarmente o in 

E 402  Alginato di potassio        combinazione 

E 404  Alginato di calcio         

           

           

E 410  Farina di semi di carruba      Alimenti per lo svezzamento  10 g/kg 

E 412  Gomma di guar        singolarmente o in 

E 414  Gomma d'acacia (arabica)        combinazione 

E 415  Gomma di xanthan      alimenti a base di cereali senza   20 g/kg 

E 440  Pectine      glutine  singolarmente o in 

          combinazione 

           

E 551  Biossido di silicio      Cereali secchi  2 g/kg 

           

           

E 334  Acido tartarico [*]         

E 335  Tartrati di sodio [*]         

E 336  Tartrati di potassio [*]      Biscotti e fette biscottate  5 g/kg 

E 354  Tartrati di calcio [*]        come residuo 

E 450 a  Difosfato di disodio         

E 575  Gluconodeltalattone         

           

E 1404  Amido di ossidato         

E 1410  Fosfato di monoamido         

E 1412  Fosfato di diamido         

E 1413  Fosfato di diamido fosfatato      Alimenti per lo svezzamento  50 g/kg 

E 1414  Fosfato di diamido acetilato         

E 1420  Amido acetilato         

E 1422  Adipato di diamido acetilato         

E 1450  Ottenilsuccinato di amido e         

  sodio         

           

E 333   Citrati di calcio [1]       Prodotti a base di frutta a basso tenore di zucchero   quanto basta (163) 

           

E 341   Fosfato tricalcico [1]       Dessert a base di frutta   1 g/kg come P2O5 (164) 

           

E 1451   Amido acetilato ossidato       Alimenti per lo svezzamento  50 g/kg (165) 

           

[*] Solo la forma L(+) 

[1] Non si applica la nota nella parte 4. 

 

 

Parte 4

 

Additivi alimentari ammessi negli alimenti dietetici destinati ai lattanti e alla prima infanzia per scopi medici speciali, di cui alla direttiva 1999/21/CE (166)

 

Si applicano le tabelle contenute nelle parti 1, 2 e 3 dell'allegato VI.

 

N. E   Denominazione   Livello massimo   Condizioni speciali 

E 401   Alginato di sodio   1 g/l   A partire da quattro mesi nei prodotti alimentari speciali a composizione adattata, necessari per trattare disordini del metabolismo e per l'alimentazione con sonda gastrica 

       

E 405   Alginato di 1,2 propandiolo   200 mg/l   A partire da dodici mesi nelle diete speciali per bambini nella prima infanzia che soffrono di intolleranza al latte di vacca o di errori congeniti del metabolismo 

       

E 410   Farina di semi di carrube   10 g/l   A partire dalla nascita, nei prodotti destinati a ridurre il riflusso gastroesofageo 

       

E 412   Gomma di guar   10 g/l   A partire dalla nascita nei prodotti sotto forma di preparati liquidi contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati conformemente alle condizioni previste nell'allegato IV della direttiva 91/321/CEE, modificata dalla direttiva 96/4/CE 

       

E 415   Gomma di Xanthan   1,2 g/l   A partire dalla nascita nei prodotti a base di amminoacidi o peptidi per i pazienti che soffrono di malassorbimento delle proteine, menomazioni del tratto gastrointestinale o errori congeniti del metabolismo  

       

E 440   Pectine   10 g/l   A partire dalla nascita nei prodotti utilizzati in caso di disordini gastrointestinali  

       

E 466   Carbossimetilcellulosa   10 g/l o kg   A partire dalla nascita nei prodotti destinati al trattamento alimentare di scompensi congeniti del metabolismo 

       

E 471   Mono- e digliceridi degli acidi grassi   5 g/l  A partire dalla nascita nelle diete speciali, particolarmente quelle prive di proteine 

       

E 472 c   Esteri citrici di mono-e   7,5 g/l venduto in polvere   A partire dalla nascita (167) 

  digliceridi degli acidi grassi     

    9 g/l, venduto in forma liquida   

       

E 1450   Ottenilsuccinato di amido e sodio  20 g/l   Alimenti per lattanti e di proseguimento (168) 

 

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(148) Paragrafo inserito dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(149) Il testo del primo paragrafo della nota introduttiva è stato così sostituito dal presente testo così come disposto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(150) Nota così sostituita dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(151) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(152) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(153) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(154) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(155) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(156) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(157) Nota così sostituita dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(158) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(159) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(160) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(161) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(162) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(163) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(164) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(165) Testo aggiunto dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

(166) Titolo così sostituito dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(167) Voce aggiunta dall'allegato della direttiva 2003/114/CE.

(168) Tabella aggiunta dall'allegato della direttiva 98/72/CE.

 


Dir. 2003/115/CE del 22 dicembre 2003.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

 

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 29 gennaio 2004, n. L 24. Entrata in vigore il 29 gennaio 2004.

(2) Termine di recepimento: vedi l'articolo 3 della presente direttiva.

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

 

vista la proposta della Commissione (3),

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

 

previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana a norma dell'articolo 6 della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano,

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari, stabilisce un elenco di edulcoranti utilizzabili nella Comunità e le relative condizioni d'impiego.

 

(2) Dal 1996 due nuovi edulcoranti, il sucralosio e il sale di aspartame e acesulfame, sono stati giudicati idonei ad essere utilizzati nei prodotti alimentari dal comitato scientifico dell'alimentazione umana.

 

(3) Il parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sull'acido ciclamico e i suoi sali di sodio e di calcio [che ha portato alla fissazione di una nuova dose giornaliera ammissibile (DGA)] e recenti studi sull'assunzione di ciclamati hanno portato a una riduzione delle dosi massime d'impiego dell'acido ciclamico e dei suoi sali di sodio e di calcio.

 

(4) La designazione di talune categorie di prodotti alimentari nella direttiva 94/35/CE dovrebbe essere adeguata per tenere conto della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i complementi alimentari, e di direttive specifiche adottate per taluni gruppi di prodotti alimentari elencati nell'allegato I della direttiva 89/398/CEE del Consiglio.

 

(5) L'uso degli additivi alimentari in discussione è conforme ai criteri generali descritti nell'allegato II della direttiva 89/107/CEE.

 

(6) Gli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, stabiliscono procedure per l'adozione di misure d'urgenza per alimenti di origine comunitaria o importati da un paese terzo. Consentono alla Commissione di adottare tali misure quando gli alimenti possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente e qualora tale rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.

 

(7) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 94/35/CE sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

 

(8) La direttiva 94/35/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

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(3) Pubblicata nella G.U.C.E. 29 ottobre 2002, n. C 262 E.

(4) Pubblicato nella G.U.U.E. 8 aprile 2003, n. C 85.

(5) Parere del Parlamento europeo del 10 aprile 2003, posizione comune del Consiglio del 25 giugno 2003 (G.U.U.E. C 277 E del 18.11.2003) e posizione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2003.

 

Articolo 1

La direttiva 94/35/CE del Consiglio è modificata come segue:

 

1) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

 

(6).

 

2) All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto un terzo trattino:

(7).

 

3) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

(8).

 

4) L'allegato è modificato secondo quanto disposto dall'allegato della presente direttiva.

 

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(6) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 94/35/CE.

(7) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 94/35/CE.

(8) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 94/35/CE.

Articolo 2

Entro il 29 gennaio 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione comprendente lo stato di avanzamento delle rivalutazioni di additivi in corso nonché il calendario provvisorio delle future rivalutazioni, in particolare quelle del sucralosio e del sale di aspartame e acesulfame. Tali rivalutazioni sono effettuate sulla base dei dati di consumo forniti dagli Stati membri e tengono conto degli effetti degli additivi sulle popolazioni vulnerabili.

 

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al fine di:

 

- autorizzare il commercio e l'utilizzazione dei prodotti che sono conformi alla presente direttiva entro il 29 gennaio 2005,

 

- vietare il commercio e l'utilizzazione dei prodotti che non sono conformi alla presente direttiva entro il 29 luglio 2005; i prodotti immessi sul mercato anteriormente a tale data che non sono conformi alla presente direttiva possono essere tuttavia commercializzati fino al 29 gennaio 2006.

 

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri definiscono le modalità di tale riferimento.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

 

Per il Parlamento europeo

 

Il Presidente

P. COX

 

Per il Consiglio

 

Il Presidente

A. MATTEOLI

Allegato

 

L'allegato della direttiva 94/35/CE è modificato come segue:

1) Alla terza colonna delle tabelle le seguenti categorie di prodotti alimentari sono modificate come segue:

a) la categoria «preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto» assume la denominazione «alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui alla direttiva 96/8/CE [*]»;

b) la categoria «preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico» assume la denominazione «alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE[**]»;

c) la categoria «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi» assume la denominazione «complementi alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE [***], forniti in forma liquida»;

d) la categoria «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi» assume la denominazione «integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, forniti in forma solida»;

e) la categoria «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, a base di vitamine e/o elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare» assume la denominazione «integratori alimentari solidi, quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE, a base di vitamine e/o elementi minerali e sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare».

2) Dopo le tabelle sono inserite le seguenti note:

(9).

3) Per l'E 951 «aspartame» è aggiunta la seguente categoria sotto «Prodotti della confetteria»:

(10).

4) Per l'E 952 «acido ciclamico» e i suoi sali di sodio e di calcio:

a) per le seguenti categorie di prodotti alimentari le dosi massime di impiego pari a «400 mg/l» sono sostituite da «250 mg/l»:

- bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti,

- bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti;

b) sono soppresse le categorie di prodotti alimentari e le dosi massime di impiego di seguito indicate:

«- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti  

500 mg/kg 

- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

500 mg/kg 

- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

500 mg/kg 

- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti  

1.500 mg/kg 

- microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti  

2.500 mg/kg 

- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti  

250 mg/kg» 

5) Sono aggiunte le seguenti tabelle:

(11).

 

Dir. 94/35/CE del 30 giugno 1994
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

 

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 10 settembre 1994, n. L 237. Entrata in vigore il 10 settembre 1994.

(2) Termine di recepimento: 31 dicembre 1995 (vedi articolo 9). Direttiva recepita con D.M. 27 febbraio 1996, n. 209.

(omissis)

Articolo 4 (7)

Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 7:

- in caso di divergenza in merito alla possibilità di utilizzare, ai sensi della presente direttiva, edulcoranti in un determinato prodotto alimentare, se detto prodotto alimentare vada considerato come classificato in una delle categorie che figurano nella colonna III dell'allegato, e

- se un additivo alimentare elencato nell'allegato e autorizzato per "quanto basta" vada utilizzato conformemente ai criteri di cui all'articolo 2.

 

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(7) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/115/CE.

Articolo 5

1. La denominazione di vendita degli edulcoranti da tavola deve contenere l'indicazione "edulcorante da tavola a base di..." seguita dal/dai nomi delle sostanze dolcificanti di cui sono composti.

2. L'etichettatura degli edulcoranti da tavola contenenti polioli e/o aspartame deve contenere gli avvertimenti seguenti:

- polioli: "un consumo eccessivo può avere effetti lassativi";

- aspartame: "prodotto che contiene una fonte di fenilalanina";

- sale di aspartame e di acesulfame: "contiene una fonte di fenilamina" (8).

 

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(8) Trattino aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2003/115/CE.

 

Articolo 7 (9)

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, in seguito denominato "il comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

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(9) Articolo inizialmente sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003 e successivamente così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/115/CE.


Allegato (10)

Nota.

1. Per la sostanza E 952, Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca, le dosi massime d'impiego sono espresse in acido libero.

2. Per la sostanza E 954, Saccarina e suoi sali di Na, K e Ca, le dosi massime d impiego sono espresse in imide libera.

N. CE  

Denominazione 

Prodotti alimentari 

Dosi massime d'impiego  

 

 

 

 

E 420 E 421 

Sorbitolo i) Sorbitolo ii) Sciroppo di sorbitolo Mannitolo 

Dessert e prodotti analoghi - dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico senza zuccheri aggiunti 

quantum satis 

E 953 E 965 

Isomalt (11) Maltitolo 

- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico senza zuccheri aggiunti 

 

 

i) Maltitolo ii) Sciroppo di maltitolo 

- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

 

E 966 E 967 

Lactitolo Xilitolo 

- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

 

 

 

- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

 

 

 

- cereali o prodotti a base di cereali per prima colazione a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

 

 

 

- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

 

 

 

- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

 

 

 

- confetture, gelatine, marmellate, frutta candita a ridotto contenuto calorico, o senza zuccheri aggiunti 

 

 

 

- preparati a base di frutta a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti, esclusi quelli destinati alla fabbricazione di bibite a base di succo di frutta 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotti della confetteria 

 

 

 

 

 

 

 

- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti  

 

 

 

- prodotti della confetteria a base di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

 

 

 

- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

 

 

 

- prodotti a base di cacao a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

 

 

 

- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

 

 

 

- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti 

 

 

 

- salse 

 

 

 

- senape 

 

 

 

- prodotti di panetteria fine a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

 

 

 

- prodotti destinati ad un'alimentazione particolare 

 

 

 

- integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, forniti in forma solida (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 950 

Acesulfame K 

Bevande analcoliche 

 

 

 

 

 

 

 

 

- bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

350 

mg/l 

 

 

- bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

350 

mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

Dessert e prodotti analoghi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

350 

mg/kg 

 

 

- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

350 

mg/kg 

 

 

- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

350 

mg/kg 

 

 

- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

350 

mg/kg 

 

 

- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

350 

mg/kg 

 

 

- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

350 

mg/kg 

 

 

- "snacks": stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati 

350 

mg/kg 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotti della confetteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti 

500 

mg/kg  

 

 

- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

500 

mg/kg 

 

 

- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

1 000 

mg/kg 

 

 

- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

1 000 

mg/kg 

 

 

- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti 

2 000 

mg/kg 

 

 

- sidro e perry 

350  

mg/l 

 

 

- birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2% vol 

350 

mg/l 

 

 

- "Bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di mosto di malto inferiore al 6%) tranne "Obergäriges Einfachbier" 

350 

mg/l 

 

 

- birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espressa in Na OH 

350 

mg/l 

 

 

- birre scure o di tipo oud bruin 

350  

mg/l 

 

 

- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

800 

mg/kg 

 

 

- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

350 

mg/kg 

 

 

- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico 

1 000 

mg/kg 

 

 

- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico 

350 

mg/kg 

 

 

- conserve agrodolci di frutta e ortaggi 

200  

mg/kg 

 

 

- conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi 

200 

mg/kg 

 

 

- salse 

350  

mg/kg 

 

 

- senape 

350  

mg/kg 

 

 

- prodotti di panetteria fine destinati ad un'alimentazione particolare 

1 000  

mg/kg 

 

 

- alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui alla direttiva 96/8/CE [*] (13) 

450 

mg/kg 

 

 

- alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE [**] (14) 

450 

mg/kg 

 

 

- complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici liquidi 

350 

mg/l 

 

 

- complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici solidi 

500 

mg/kg 

 

 

 

 

 

 

 

Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare  

 

 

 

 

- cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

1200 

mg/kg 

 

 

 

- minestre a ridotto contenuto calorico 

110 

mg/l 

 

 

- microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti 

2500 

mg/kg 

 

 

- birra a ridotto contenuto calorico 

25 

mg/l 

 

 

- bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche 

350 

mg/l 

 

 

- bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15 % vol. 

350 

mg/kg 

 

 

- coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati 

2000 

mg/kg 

 

 

- prodotti della confetteria sotto forma di pastiglie a ridotto contenuto calorico 

500 

mg/kg 

 

 

- feinkostsalat 

350 

mg/kg 

 

 

- eboblaten 

2000 

mg/kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 951 

Aspartame 

Bevande analcoliche 

 

 

 

 

 

 

 

 

- bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

600 

mg/l 

 

 

- bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

600 

mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

Dessert e prodotti analoghi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

1 000 

mg/kg 

 

 

- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

1 000 

mg/kg 

 

 

- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

1 000 

mg/kg 

 

 

- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

1 000 

mg/kg 

 

 

- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

1 000 

mg/kg 

 

 

- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

1 000 

mg/kg 

 

 

- "snacks": stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline, preconfezionati e aromatizzati 

500 

mg/kg 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotti della confetteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti 

1 000  

mg/kg 

 

 

- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

2 000 

mg/kg 

 

 

- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

2 000 

mg/kg 

 

 

- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico senza zuccheri aggiunti 

1 000 

mg/kg 

 

 

- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti 

5 500  

mg/kg 

 

 

- sidro e perry 

600  

mg/l 

 

 

- birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2% vol  

600 

mg/l 

 

 

- "Bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di mosto di malto inferiore al 6%) tranne "Obergäriges Einfachbier" 

600 

mg/l 

 

 

- birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espressa in Na OH 

600 

mg/l 

 

 

- birre scure o di tipo oud bruin 

600  

mg/l 

 

 

- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

800 

mg/kg 

 

 

- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

1 000 

mg/kg 

 

 

- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico 

1 000 

mg/kg 

 

 

- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico 

1 000 

mg/kg 

 

 

- conserve agrodolci di frutta e ortaggi 

300 

mg/kg 

 

 

- conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi 

300 

mg/kg 

 

 

- salse 

350  

mg/kg 

 

 

- senape 

350  

mg/kg 

 

 

- prodotti di panetteria fine destinati ad un'alimentazione particolare 

1 700 

mg/kg 

 

 

- alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui alla direttiva 96/8/CE [*] (15) 

800 

mg/kg 

 

 

- alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE [**] (16) 

1 000 

mg/kg 

 

 

- complementi alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE [***], forniti in forma liquida (17) 

600 

mg/kg 

 

 

- integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, forniti in forma solida (18) 

2 000 

mg/kg 

 

 

 

- Essoblaten (19) 

1.000 mg/kg  

 

 

 

 

 

 

 

Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

1000 

mg/kg 

 

 

- minestre a ridotto contenuto calorico 

110 

mg/l 

 

 

- microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti 

6000 

mg/kg 

 

 

- pastiglie rinfrescanti per la gola, fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti 

2000 

mg/kg 

 

 

- birra a ridotto contenuto calorico 

25 

mg/l 

 

 

- bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche 

600 

mg/l 

 

 

- bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15% vol. 

600 

mg/kg 

 

 

- feinkostsalat 

350 

mg/kg 

 

 

 

 

 

 

 

[*] Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (20).  

[**] Direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (21).  

[***] Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (22). 

 

------------------------

(10) Allegato così modificato dalla direttiva 96/83/CE e dalla direttiva 2003/115/CE.

(11) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 30 settembre 1998, n. L 265.

(12) La categoria «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi» ha assunto la presente denominazione in base all'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(13) La categoria «preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto» ha assunto la presente denominazione in base all'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(14) La categoria «preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico» ha assunto la presente denominazione in base all'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(15) La categoria «preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto» ha assunto la presente denominazione in base all'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(16) La categoria «preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico» ha assunto la presente denominazione in base all'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(17) La categoria «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi» ha assunto la presente denominazione in base all'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(18) La categoria «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi» ha assunto la presente denominazione in base all'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(19) Categoria aggiunta dall'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(20) Nota inserita dall'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(21) Nota inserita dall'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(22) Nota inserita dall'allegato della direttiva 2003/115/CE.

 


N. CE  

Denominazione 

Prodotti alimentari 

Dosi massime d'impiego  

 

 

 

 

E 952 

Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca 

Bevande analcoliche 

 

 

 

 

 

 

 

 

- bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

250 

mg/l (23) 

 

 

- bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

250 

mg/l (24) 

 

 

 

 

 

 

 

Dessert e prodotti analoghi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

250 

mg/kg 

 

 

- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

250 

mg/kg 

 

 

- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

250 

mg/kg 

 

 

- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

250 

mg/kg 

 

 

- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

250 

mg/kg 

 

 

- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

250 

mg/kg 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotti della confetteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti 

500  

mg/kg] (25) 

 

 

[- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

500 

mg/kg] (26) 

 

 

[- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

500 

mg/kg] (27) 

 

 

- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

500 

mg/kg 

 

 

[- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti 

1 500  

mg/kg] (28) 

 

 

[- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

250 

mg/kg] (29) 

 

 

- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

1 000 

mg/kg 

 

 

- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico 

1 000 

mg/kg 

 

 

- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico 

250 

mg/kg 

 

 

- prodotti di panetteria fine destinati ad un'alimentazione particolare 

1 600 

mg/kg 

 

 

- alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui alla direttiva 96/8/CE [*] (30) 

400 

mg/kg 

 

 

- alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE [**] (31) 

400 

mg/kg 

 

 

- complementi alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE [***], forniti in forma liquida (32) 

400 

mg/kg 

 

 

- integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, forniti in forma solida (33) 

500 

mg/kg 

 

 

- bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche 

250 

mg/l 

 

 

[- microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti 

2500 

mg/kg] (34) 

 

 

- integratori alimentari solidi, quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE, a base di vitamine e/o elementi minerali e sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare (35) 

1250 

mg/kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 954 

Saccarina e sali di Na, K e  

Bevande analcoliche 

 

 

Ca 

 

 

 

 

 

- bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

80 

mg/l 

 

 

- bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

80 

mg/l 

 

 

- "gassosa": bibita analcolica a base d'acqua, con aggiunta di anidride carbonica, edulcoranti e aromi 

100 

mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

Dessert e prodotti analoghi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

100 

mg/kg 

 

 

- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

100 

mg/kg 

 

 

- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

100 

mg/kg 

 

 

- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

100 

mg/kg 

 

 

- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

100 

mg/kg 

 

 

- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

100 

mg/kg 

 

 

- "snacks": stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati 

100 

mg/ kg 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotti della confetteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti 

500 

mg/kg 

 

 

- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

500 

mg/kg 

 

 

- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

300 

mg/kg 

 

 

- Essoblaten 

800  

mg/kg 

 

 

- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

200 

mg/kg 

 

 

- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti 

1 200  

mg/kg 

 

 

- sidro e perry 

80  

mg/l 

 

 

- birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2% vol 

80 

mg/l 

 

 

- "Bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di mosto di malto inferiore al 6%) tranne "Obergäriges Einfachbier" 

80 

mg/l 

 

 

- birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espresse in Na OH 

80 

mg/l 

 

 

- birre scure o di tipo oud bruin 

80  

mg/l 

 

 

- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti  

100 

mg/kg 

 

 

 

- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

200 

mg/kg 

 

 

- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico 

200 

mg/kg 

 

 

- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico 

200 

mg/kg 

 

 

- conserve agrodolci di frutta e ortaggi 

160  

mg/kg 

 

 

- conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi 

160 

mg/kg 

 

 

- salse 

160  

mg/kg 

 

 

- senape 

320  

mg/kg 

 

 

- prodotti della panetteria fine destinati ad un'alimentazione particolare 

170 

mg/kg 

 

 

- alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui alla direttiva 96/8/CE [*] (36) 

240 

mg/kg 

 

 

- alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE [**] (37) 

200 

mg/kg 

 

 

- complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici liquidi 

80 

mg/kg 

 

 

- complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici solidi 

500 

mg/kg 

 

 

 

 

 

 

 

Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare 

 

 

 

 

- cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

100 

mg/kg 

 

 

- minestre a ridotto contenuto calorico 

110 

mg/l 

 

 

- microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti 

3000 

mg/kg 

 

 

- bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche 

80 

mg/kg 

 

 

- bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15% vol. 

80 

mg/l 

 

 

- coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelato 

800 

mg/kg 

 

 

- feinkosnalat 

160 

mg/kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 955 (38) 

Sucralosio  

Bevande analcoliche 

 

 

 

- bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

300 mg/l 

 

 

- bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

300 mg/l 

 

 

 

 

 

 

Dessert e prodotti analoghi 

 

 

 

- dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

400 mg/kg 

 

 

- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

400 mg/kg 

 

 

- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti  

400 mg/kg 

 

 

- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti  

400 mg/kg 

 

 

- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti  

400 mg/kg 

 

 

- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti  

400 mg/kg 

 

 

- "snacks": stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati 

200 mg/kg 

 

 

 

 

 

 

Prodotti della confetteria 

 

 

 

- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti  

1.000 mg/kg 

 

 

- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

800 mg/kg 

 

 

- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

1.000 mg/kg 

 

 

- Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati  

800 mg/kg 

 

 

- Essoblaten  

800 mg/kg 

 

 

- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

400 mg/kg 

 

 

- cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

400 mg/kg 

 

 

- microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti  

2.400 mg/kg 

 

 

- pastiglie rinfrescanti per la gola, fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti  

1.000 mg/kg 

 

 

- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti  

3.000 mg/kg 

 

 

- prodotti della confetteria sotto forma di pastiglie a ridotto contenuto calorico  

200 mg/kg 

 

 

- sidro e sidro di pere  

50 mg/l 

 

 

- bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche 

250 mg/l 

 

 

- bevande alcoliche aventi un tenore di alcool inferiore a 15% vol  

250 mg/l 

 

 

- birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2% vol  

250 mg/l 

 

 

- "bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto originario di mosto di malto inferiore al 6%), tranne "Obergäriges Einfachbier" 

250 mg/l 

 

 

- birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH  

250 mg/l 

 

 

- birre scure o di tipo oud bruin  

250 mg/l 

 

 

- birra a ridotto contenuto calorico  

10 mg/l 

 

 

- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti  

320 mg/kg 

 

 

- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti  

400 mg/kg 

 

 

- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico  

400 mg/kg 

 

 

- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico  

400 mg/kg 

 

 

- conserve agrodolci di frutta e ortaggi  

180 mg/kg 

 

 

- Feinkostsalat  

140 mg/kg 

 

 

- conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi  

120 mg/kg 

 

 

- minestre a ridotto contenuto calorico  

45 mg/l 

 

 

- salse  

450 mg/kg 

 

 

- senape  

140 mg/kg 

 

 

- prodotti di panetteria fine per speciali usi nutrizionali  

700 mg/kg 

 

 

- alimenti destinati alle diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui alla direttiva 96/8/CE 

320 mg/kg 

 

 

- alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE  

400 mg/kg 

 

 

- integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE forniti in forma liquida  

240 mg/l 

 

 

- integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE forniti in forma solida  

800 mg/kg 

 

 

- integratori alimentari a base di vitamine e/o di elementi minerali e forniti sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE 

2.400 mg/kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 957 

Taumatina 

Prodotti della confetteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti 

50  

mg/kg 

 

 

- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

50 

mg/kg 

 

 

- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti 

50  

mg/kg 

 

 

 

 

 

 

 

Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare 

 

 

 

 

 

- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

50 

mg/kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 959 

Neoesperidina DC 

Bevande analcoliche 

 

 

 

 

 

 

 

 

- bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

30 

mg/l 

 

 

- bibite a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

50 

mg/l 

 

 

- bibite a base di succo di frutta a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

30 

mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

Dessert e prodotti analoghi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

50 

mg/kg 

 

 

- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

50 

mg/kg 

 

 

- dessert a base di frutta a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

50 

mg/kg 

 

 

- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

50 

mg/kg 

 

 

- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

50 

mg/kg 

 

 

- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

50 

mg/kg 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotti della confetteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti  

100  

mg/kg 

 

 

- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

100 

mg/kg 

 

 

- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

150 

mg/kg 

 

 

- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

50 

mg/kg 

 

 

- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti 

400  

mg/kg 

 

 

- sidro e perry 

20  

mg/l 

 

 

- birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2% vol 

10 

mg/l 

 

 

- "Bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di mosto di malto inferiore al 6%) tranne "Obergäriges Einfachbier" 

10 

mg/l 

 

 

- birra con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espressa in Na OH 

10 

mg/l 

 

 

- birre scure o di tipo oud bruin 

10  

mg/l 

 

 

- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti  

50 

mg/kg 

 

 

- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

50 

mg/kg 

 

 

- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico 

50 

mg/kg 

 

 

- conserve agrodolci di frutta e ortaggi 

100  

mg/kg 

 

 

- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico 

50 

mg/kg 

 

 

- conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei molluschi 

30 

mg/kg 

 

 

- salse 

50  

mg/kg 

 

 

- senape 

50  

mg/kg 

 

 

- prodotti di panetteria fine destinati ad un'alimentazione particolare 

150 

mg/kg 

 

 

- alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui alla direttiva 96/8/CE [*] (39) 

100 

mg/kg 

 

 

- complementi alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE [***], forniti in forma liquida (40) 

50 

mg/kg 

 

 

- integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, forniti in forma solida (41) 

100 

mg/kg 

 

 

- cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

50 

mg/kg 

 

 

- minestre a ridotto contenuto calorico 

50 

mg/l 

 

 

- microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti 

400 

mg/kg 

 

 

- integratori alimentari solidi, quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE, a base di vitamine e/o elementi minerali e sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare (42) 

400 

mg/kg 

 

 

- bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche 

30 

mg/l 

 

 

- bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15 % vol. 

30 

mg/kg 

 

 

- coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati 

50 

mg/kg 

 

 

- feinkostsalat 

50 

mg/kg 

 

 

- birra a ridotto contenuto calorico 

10 

mg/kg 

 

 

- alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE [**] (43) 

100 

mg/kg 

 

 

- "snacks", stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati 

50 

mg/kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 962 (44) 

Sale di aspartameacesulfame [*]  

Bevande analcoliche 

 

 

 

- bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

350 mg/l (a) 

 

 

- bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

350 mg/l (a) 

 

 

 

 

 

 

Dessert e prodotti analoghi 

 

 

 

- dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

350 mg/kg (a) 

 

 

- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

350 mg/kg (a) 

 

 

- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti  

350 mg/kg (a) 

 

 

- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti  

350 mg/kg (a) 

 

 

- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti  

350 mg/kg (a) 

 

 

- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti  

350 mg/kg (a) 

 

 

- "snacks": stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati 

500 mg/kg (b) 

 

 

 

 

 

 

Prodotti della confetteria 

 

 

 

- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti  

500 mg/kg (a) 

 

 

- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

500 mg/kg (a) 

 

 

- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

1.000 mg/kg (a) 

 

 

 

- Essoblaten  

1.000 mg/kg (b) 

 

 

- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

1.000 mg/kg (b) 

 

 

- cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 

1.000 mg/kg (b) 

 

 

- microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti  

2.500 mg/kg (a) 

 

 

- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti  

2.000 mg/kg (a) 

 

 

- sidro e sidro di pere  

350 mg/l (a) 

 

 

- bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche 

350 mg/l (a) 

 

 

- bevande alcoliche aventi un tenore di alcool inferiore a 15% vol  

350 mg/l (a) 

 

 

- birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2% vol  

350 mg/l (a) 

 

 

- "bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di mosto di malto inferiore al 6%), tranne "Obergäriges Einfachbier" 

350 mg/l (a) 

 

 

- birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH  

350 mg/l (a) 

 

 

- birre scure o di tipo oud bruin  

350 mg/l (a) 

 

 

- birra a ridotto contenuto calorico  

25 mg/l (b) 

 

 

- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti  

800 mg/kg (b) 

 

 

- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti  

350 mg/kg (a) 

 

 

- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico  

1.000 mg/kg (b) 

 

 

- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico  

350 mg/kg (a) 

 

 

- conserve agrodolci di frutta e ortaggi  

200 mg/kg (a) 

 

 

- Feinkostsalat  

350 mg/kg (b) 

 

 

- conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi  

200 mg/kg (a) 

 

 

- minestre a ridotto contenuto calorico  

110 mg/l (b) 

 

 

- salse  

350 mg/kg (b) 

 

 

- senape  

350 mg/kg (b) 

 

 

- prodotti di panetteria fine per speciali usi nutrizionali  

1.000 mg/kg (a) 

 

 

- alimenti destinati alle diete ipocaloriche volte alla riduzione di peso, di cui alla direttiva 96/8/CE 

450 mg/kg (a) 

 

 

- alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, di cui alla direttiva 1999/21/CE  

450 mg/kg (a) 

 

 

- integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE forniti in forma liquida  

350 mg/l (a) 

 

 

- integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE forniti in forma solida  

500 mg/kg (a) 

 

 

- integratori alimentari a base di vitamine e/o di elementi minerali e forniti sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare, quali sono definiti nella direttiva 2002/46/CE 

2.000 mg/kg (a) 

 

 

 

 

 

[*] Le dosi massime d'impiego del sale di aspartame e acesulfame sono ricavate dalle dosi massime d'impiego relative ai suoi componenti aspartame (E 951) e acesulfame-K (E 950). Le dosi massime d'impiego dell'aspartame (E 951) e dell'acesulfame-K (E 950) non devono essere superate nel caso di utilizzo di sale di aspartame e acesulfame, individualmente o associato a E950 o E951. I limiti in questa colonna sono espressi sia in (a) equivalenti di acesulfame-K che in (b) equivalenti di aspartame. 

 

 

[*] Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (45).  

[**] Direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (46).  

[***] Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (47). 

 

 

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(23) Dose massima così sostituita dall'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(24) Dose massima così sostituita dall'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(25) Testo soppresso dall'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(26) Testo soppresso dall'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(27) Testo soppresso dall'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(28) Testo soppresso dall'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(29) Testo soppresso dall'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(30) La categoria «preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto» ha assunto la presente denominazione in base all'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(31) La categoria «preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico» ha assunto la presente denominazione in base all'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(32) La categoria «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi» ha assunto la presente denominazione in base all'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(33) La categoria «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi» ha assunto la presente denominazione in base all'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(34) Testo soppresso dall'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(35) La categoria «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, a base di vitamine e/o elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare» ha assunto la presente denominazione in base all'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(36) La categoria «preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto» ha assunto la presente denominazione in base all'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(37) La categoria «preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico» ha assunto la presente denominazione in base all'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(38) Il testo riguardante l'E 955 è stato aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(39) La categoria «preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto» ha assunto la presente denominazione in base all'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(40) La categoria «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi» ha assunto la presente denominazione in base all'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(41) La categoria «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi» ha assunto la presente denominazione in base all'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(42) La categoria «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, a base di vitamine e/o elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare» ha assunto la presente denominazione in base all'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(43) La categoria «preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico» ha assunto la presente denominazione in base all'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(44) Il testo riguardante l'E 962 è stato aggiunto dall'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(45) Nota inserita dall'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(46) Nota inserita dall'allegato della direttiva 2003/115/CE.

(47) Nota inserita dall'allegato della direttiva 2003/115/CE

 

 


Dir. 2003/123/CE del 22 dicembre 2003.
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi

 

 

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 13 gennaio 2004, n. L 7. Entrata in vigore il 2 febbraio 2004.

(2) Termine di recepimento: 1° gennaio 2005.

 

 

Il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Parlamento europeo (3),

 

sentito il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 90/435/CEE ha introdotto, in relazione ai pagamenti dei dividendi e ad altre distribuzioni di utili, norme comuni che intendono essere neutre sotto il profilo della concorrenza.

 

(2) La direttiva 90/435/CEE intende esentare dalle ritenute alla fonte i dividendi ed altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri ed eliminare la doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre.

 

(3) L'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva 90/435/CEE ha rivelato che esistono varie possibilità di migliorare la direttiva e di estendere gli effetti benefici delle norme comuni adottate nel 1990.

 

(4) L'articolo 2 della direttiva 90/435/CEE definisce le società che rientrano nel campo di applicazione di questa. Nell'allegato figura l'elenco delle società alle quali si applica la direttiva. Talune forme societarie non sono state incluse nell'elenco allegato, pur trattandosi di società aventi residenza fiscale in uno Stato membro e in esso soggette all'imposta sulle società. Il campo di applicazione della direttiva 90/435/CEE dovrebbe pertanto essere esteso ad altre entità che possono svolgere attività transfrontaliere nella Comunità e che soddisfano tutti i requisiti stabiliti dalla direttiva.

 

(5) L'8 ottobre 2001 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea (SE) e la direttiva 2001/86/CE, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. Analogamente, il 22 luglio 2003, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1435/2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) e la direttiva 2003/72/CE che completa lo statuto della Società cooperativa europea relativamente al ruolo dei lavoratori. Dato che la SE è una società per azioni e che la SCE è una società cooperativa, entrambe di natura analoga ad altri tipi di società già contemplati dalla direttiva 90/435/CEE, la SE e la SCE dovrebbero essere aggiunte all'elenco contenuto nell'allegato di tale direttiva.

 

(6) Le nuove entità da inserire nell'elenco sono società sottoposte a imposizione nello Stato membro di residenza, ma alcune di esse sono considerate, sulla base delle loro caratteristiche giuridiche, trasparenti ai fini fiscali da altri Stati membri. Gli Stati membri che trattano le società non residenti come trasparenti su tale base ai fini dell'imposizione dovrebbero concedere gli sgravi tributari appropriati per quanto attiene agli utili che costituiscono parte della base imponibile della società madre.

 

(7) Per estendere i vantaggi della direttiva 90/435/CEE, la quota di partecipazione minima per poter considerare una società come società madre e l'altra come società figlia dovrebbe essere gradualmente abbassata dal 25% al 10%.

 

(8) Il pagamento delle distribuzioni di utili a, e il ricevimento degli stessi da, una stabile organizzazione della società madre dovrebbe dar luogo al medesimo trattamento applicabile tra una società figlia e la sua società madre. Dovrebbe essere contemplato il caso in cui una società madre e la propria società figlia sono nel medesimo Stato membro e la stabile organizzazione è in un altro Stato membro. D'altro canto, pare che le situazioni in cui una stabile organizzazione e una società figlia sono situate nel medesimo Stato membro possono, salva l'applicazione dei principi del trattato, essere trattate sulla base del diritto interno dello Stato membro interessato.

 

(9) In relazione al trattamento delle stabili organizzazioni, gli Stati membri possono avere necessità di determinare le condizioni e gli strumenti giuridici atti a tutelare il gettito tributario nazionale ed evitare che siano aggirate le norme di diritto interno, in conformità dei principi del trattato e tenendo conto delle regole tributarie internazionalmente accettate.

 

(10) Quando gruppi societari sono organizzati in catene di società, e gli utili sono distribuiti attraverso la catena di affiliate alla società madre, la doppia imposizione dovrebbe essere eliminata per mezzo di esenzione o di credito d'imposta. Nel caso di credito d'imposta, la società madre dovrebbe poter dedurre le imposte pagate da qualsiasi società affiliata della catena, a condizione che siano rispettati i requisiti della direttiva 90/435/CEE.

 

(11) Le disposizioni transitorie non sono più applicabili e dovrebbero quindi essere soppresse.

 

(12) La direttiva 90/435/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

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(3) Parere reso il 16 dicembre 2003.

(4) Parere reso il 29 ottobre 2003.

 

 

 

Articolo 1

 

La direttiva 90/435/CEE è modificata come segue:

 

1) All'articolo 1, paragrafo 1, sono aggiunti i due trattini seguenti:

(5).

 

 

2) All'articolo 2 l'attuale paragrafo diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:

(6).

 

 

3) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

(7).

 

 

4) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

(8).

 

b) È inserito il paragrafo 1 bis seguente:

(9).

 

c) Al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

(10).

 

 

5) L'articolo 5 è modificato come segue:

 

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

(11).

 

b) I paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi.

 

 

6) L'allegato è sostituito dal testo dell'allegato alla presente direttiva.

------------------------

(5) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 90/435/CEE.

(6) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 90/435/CEE.

(7) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 90/435/CEE.

(8) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 90/435/CEE.

(9) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 90/435/CEE.

(10) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 90/435/CEE.

(11) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 90/435/CEE.

 

Articolo 2

 

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 2005.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono determinate dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate.

 

 

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

 

Per il Consiglio

 

Il Presidente

 

A. MATTEOLI

Allegato (12)

------------------------

(12) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 90/435/CEE.

 

 

Dir. 90/435/CEE del 23 luglio 1990
Direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi

 

 

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 20 agosto 1990, n. L 225. Entrata in vigore il 30 luglio 1990.

(2) Termine di recepimento: 1° gennaio 1992. Direttiva recepita con D.Lgs. 6 marzo 1993, n. 136.

Articolo 1

 

 

1. Ogni Stato membro applica la presente direttiva:

 

- alla distribuzione degli utili percepita da società di questo Stato membro e provenienti dalle loro filiali di altri Stati membri;

 

- alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo stato a società di altri Stati membri di cui esse sono filiali;

 

- alla distribuzione degli utili percepiti da stabili organizzazioni di società di altri Stati membri situate in tale Stato membro e provenienti dalle loro società figlie di uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la stabile organizzazione (3),

 

- alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato a stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di società del medesimo Stato membro di cui sono società figlie (4).

 

2. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi.

 

 

------------------------

(3) Trattino aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2003/123/CE.

(4) Trattino aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2003/123/CE.

 

 

Articolo 2

 

 

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, il termine società di uno Stato membro designa qualsiasi società:

 

a) che abbia una delle forme enumerate nell'allegato;

 

b) che, secondo la legislazione fiscale di uno Stato membro, sia considerata come avente il domicilio fiscale in tale Stato e, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione conclusa con uno Stato terzo, non sia considerata come avente tale domicilio fuori della Comunità;

 

c) che, inoltre, sia assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata, a una delle seguenti imposte (5):

 

- imposta sul reddito delle persone giuridiche in Italia;

 

o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate (6).

 

2. Ai fini della presente direttiva, per "stabile organizzazione" si intende una sede fissa di affari situata in uno Stato membro, attraverso la quale una società di un altro Stato membro esercita in tutto o in parte la sua attività, per quanto gli utili di quella sede di affari siano soggetti ad imposta nello Stato membro nel quale essa è situata ai sensi del pertinente trattato fiscale bilaterale o, in assenza di un siffatto trattato, ai sensi del diritto interno (7).

 

 

------------------------

(5) Nella presente lettera si riporta soltanto il testo riguardante l'Italia. Le parti omesse sono state modificate dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia e dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

(6) Il presente paragrafo è diventato il paragrafo 1 in base all'articolo 1 della direttiva 2003/123/CE.

(7) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2003/123/CE.

 

 

Articolo 3

 

 

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva:

 

a) la qualità di società madre è riconosciuta almeno ad ogni società di uno Stato membro che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 2 e che detenga una partecipazione minima del 20% nel capitale di una società di un altro Stato membro che soddisfi le medesime condizioni.

 

Siffatta qualità è anche riconosciuta, alle stesse condizioni, ad una società di uno Stato membro che detenga nel capitale di una società dello stesso Stato membro una partecipazione minima del 20%, parzialmente o totalmente attraverso una stabile organizzazione della prima società situata in un altro Stato membro.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2007 la percentuale di partecipazione minima è del 15%;

 

A decorrere dal 1° gennaio 2009 la percentuale di partecipazione minima è del 10%;

 

b) si intende per "società figlia" la società nel cui capitale è detenuta la partecipazione indicata alla lettera a) (8).

 

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà:

 

- di sostituire, mediante accordo bilaterale, il criterio di partecipazione al capitale con quello dei diritti di voto;

 

- di non applicare la presente direttiva a quelle società di questo Stato membro che non conservano, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, una partecipazione che dia diritto alla qualità di società madre o alle società nelle quali una società di un altro Stato membro non conservi, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, siffatta partecipazione.

 

 

------------------------

(8) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/123/CE.

 

 

Articolo 4

 

 

1. Quando una società madre o la sua stabile organizzazione, in virtù del rapporto di partecipazione tra la società madre e la sua società figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, lo Stato della società madre e lo Stato della sua stabile organizzazione:

 

- si astengono dal sottoporre tali utili ad imposizione, o

 

- li sottopongono ad imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata soddisfino i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente dovuta (9).

 

1 bis. La presente direttiva non impedisce in alcun modo allo Stato della società madre di considerare una società figlia trasparente ai fini fiscali, in base alla valutazione da parte di detto Stato delle caratteristiche giuridiche di tale società figlia, derivanti dalla legislazione in base alla quale la stessa è costituita e di sottoporre pertanto ad imposizione la quota della società madre degli utili della società figlia se e quando tali utili sussistono. In questo caso lo Stato della società madre si astiene dal sottoporre ad imposizione gli utili distribuiti della società figlia.

 

Quando verifica la quota detenuta dalla società madre degli utili prodotti dalla sua società figlia, lo Stato della società madre esenta detti utili oppure autorizza la società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa alla quota degli utili detenuta dalla società madre e pagata dalla propria società figlia o da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata soddisfino i requisiti di cui agli articoli 2 e 3, entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente dovuta (10).

 

2. Ogni Stato membro ha tuttavia la facoltà di stipulare che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall'utile imponibile della società madre. In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfettariamente, l'importo forfettario non può essere superiore al 5% degli utili distribuiti dalla società figlia.

 

3. I paragrafi 1 e 1 bis si applicano fino alla data dell'effettiva entrata in vigore di un sistema comune d'imposta sulle società (11).

 

Il Consiglio adotterà a tempo debito le disposizioni applicabili a decorrere dalla data di cui al primo comma.

 

------------------------

(9) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/123/CE.

(10) Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2003/123/CE.

(11) Comma così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/123/CE.

 

 

Articolo 5

 

 

1. Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte (12).

 

[2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica ellenica può, fino a quando non applicherà agli utili distribuiti un'imposta sulle società, prelevare una ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti a società madri di altri Stati membri. L'aliquota della ritenuta non può tuttavia essere superiore a quella stabilita dalle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni.] (13).

 

[3. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica federale di Germania può, fino a quando applica agli utili distribuiti un'aliquota d'imposta sulle società inferiore di almeno 11 punti a quella applicata agli utili non distribuiti e comunque non oltre la metà del 1996, prelevare, a titolo d'imposta compensativa, una ritenuta alla fonte pari al 5% sugli utili distribuiti dalle sue società figlie.] (14).

 

[4. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica portoghese può prelevare una ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti da società figlie a società madri di altri Stati membri, sino e non oltre la fine dell'ottavo anno successivo alla data di attuazione della presente direttiva.

 

Salve restando le disposizioni delle convenzioni bilaterali esistenti concluse tra il Portogallo e uno Stato membro, l'aliquota di questa ritenuta non può superare il 15% per i primi cinque anni del periodo di cui al primo comma e il 10% per gli ultimi tre.

 

Prima della scadenza dell'ottavo anno il Consiglio delibera all'unanimità, su proposta della Commissione, in merito ad un'eventuale proroga del presente paragrafo.] (15).

 

------------------------

(12) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/123/CE.

(13) Paragrafo soppresso dall'articolo 1 della direttiva 2003/123/CE.

(14) Paragrafo soppresso dall'articolo 1 della direttiva 2003/123/CE.

(15) Paragrafo soppresso dall'articolo 1 della direttiva 2003/123/CE.

 

 

Allegato (16)

Elenco delle società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

h) le società di diritto italiano denominate «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», «società cooperativa», «società di mutua assicurazione», nonché gli enti pubblici e privati la cui attività è totalmente o principalmente commerciale;

p) le società costituite a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) e della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori e le Società cooperative costituite a norma del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) e della direttiva 2003/72/CE del Consiglio che completa la statuto della Società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

------------------------

(16) Nel presente allegato si riporta soltanto la parte di testo riguardante l'Italia [lett. h)] e le società costituite a norma di alcuni provvedimenti [lett. p)]. Allegato inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, successivamente così sostituito dall'allegato della direttiva 2003/123/CE e da ultimo modificato dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

 


Dir. 2004/3/CE del 11 febbraio 2004.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive del Consiglio 70/156/CEE e 80/1268/CEE per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli

 

 

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 19 febbraio 2004, n. L 49. Entrata in vigore il 19 febbraio 2004.

(2) Termine di recepimento: 19 febbraio 2005.

(3) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

 

vista la proposta della Commissione (4),

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (5),

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (6),

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa alle emissioni di biossido di carbonio e al consumo di carburante dei veicoli a motore è una delle direttive particolari relative alla procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

 

(2) La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle politiche e misure dell'Unione europea per ridurre le emissioni di gas a effetto serra: verso un programma europeo per il cambiamento climatico, propone una strategia per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra che include provvedimenti nel settore dei trasporti. Anche nel Libro verde «Verso una strategia europea per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico» si invita a compiere sforzi per ridurre il consumo di carburante dei veicoli a motore.

 

(3) La strategia comunitaria per ridurre le emissioni di biossido di carbonio (CO2) delle autovetture, illustrata nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e per migliorare il risparmio di carburante, utilizza come strumento di base la metodologia armonizzata di misurazione stabilita dalla direttiva 80/1268/CEE. Per consentire l'introduzione di misure future volte a ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2 nel settore dei veicoli commerciali leggeri è necessario estendere il campo di applicazione di tale direttiva anche ai veicoli della categoria N1.

 

(4) Come indicato nella decisione n. 1753/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un sistema di controllo della media delle emissioni specifiche di CO2 prodotte dalle autovetture nuove, la Commissione ha effettuato uno studio per analizzare le possibilità e le implicazioni di una procedura armonizzata per misurare le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli N1. In quest'ambito si considera tecnicamente accettabile e più efficiente, dal punto di vista dei costi, applicare la prova relativa alle emissioni istituita dalla direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore anche per la misurazione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 di quella categoria di veicoli.

 

(5) Numerosi piccoli costruttori si limitano ad acquistare da altri fornitori motori già omologati, per quanto riguarda le emissioni, in base alla direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli. Un numero considerevole di detti costruttori non dispone né delle infrastrutture, né delle competenze necessarie per effettuare le prove relative alle emissioni di gas di scarico o di CO2. È pertanto necessario concedere un'esenzione ai costruttori di piccole quantità, poiché i costi aggiuntivi che essi dovrebbero sostenere per conformarsi alla presente direttiva sarebbero sproporzionatamente alti.

 

(6) Dette misure si ripercuotono anche sugli allegati della direttiva 70/156/CEE.

 

(7) Le direttive 70/156/CEE e 80/1268/CEE dovrebbero essere modificate di conseguenza,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

 

------------------------

 

(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 26 febbraio 2002, n. C 51 E.

(5) Pubblicato nella G.U.C.E. 27 maggio 2002, n. C 125.

(6) Parere del Parlamento europeo del 24 settembre 2002 (G.U.U.E. C 273 E del 14.11.2003), posizione comune del Consiglio del 9 ottobre 2003 (G.U.U.E. C 305 E del 16.12.2003) e posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2003.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Articolo 1

La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:

 

a) nell'allegato IV, parte I, la riga 39 è sostituita dalla seguente:

(7).

b) nel certificato di conformità CE per i veicoli completi o completati delle categorie N1, N2 e N3 di cui all'allegato IX, parte I, pagina 2, è aggiunto il punto seguente:

(8).

 

 

------------------------

(7) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 70/156/CEE.

(8) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 70/156/CEE.

 

 

Articolo 2

Gli allegati I e II della direttiva 80/1268/CEE sono modificati come indicato nell'allegato della presente direttiva.

 

 

Articolo 3

Al più tardi il 19 febbraio 2006, la Commissione:

 

a) presenta uno studio sulle possibilità di ottenere dati rappresentativi relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante per i veicoli completati in più fasi e per i veicoli le cui emissioni sono misurate conformemente alla direttiva 88/77/CEE al fine di tener conto degli aspetti di costo/efficienza di tali misurazioni;

 

b) presenta una valutazione del concetto di famiglia di veicoli introdotto nella presente direttiva;

 

c) ove opportuno, presenta al comitato istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE progetti di misure per l'adeguamento della presente direttiva al progresso tecnico.

 

 

Articolo 4

Se un veicolo prodotto da un carrozziere specializzato presenta le caratteristiche di una delle famiglie di veicoli fabbricate dal costruttore del veicolo di base, il carrozziere può utilizzare i dati relativi alla produzione di CO2 e al rendimento energetico forniti da tale costruttore.

 

 

Articolo 5

1. A decorrere da 19 febbraio 2005 per i veicoli della categoria N1, gli Stati membri non possono, per motivi concernenti l'emissione di CO2 o il consumo di carburante:

 

a) rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale a qualsiasi tipo di veicolo a motore;

 

b) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 70/156/CEE,

se i dati relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante sono stati determinati conformemente a quanto prescritto dalla direttiva 80/1268/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

 

2. A decorrere dal 1o gennaio 2005, per i veicoli della categoria N1, classe I, e a decorrere dal 1o gennaio 2007 per i veicoli della categoria N1, classi II e III, gli Stati membri:

 

a) non concedono più l'omologazione CE conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, e

 

b) rifiutano l'omologazione di portata nazionale, ad eccezione dei casi in cui vengano invocate le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE,

 

se i valori relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante non sono stati determinati conformemente alle disposizioni di cui alla direttiva 80/1268/CEE, modificata dalla presente direttiva.

 

3. A decorrere dal 1° gennaio 2006 per i veicoli della categoria N1, classe I, e con effetto dal 1o gennaio 2008 per i veicoli della categoria N1, classi II e III, gli Stati membri:

 

a) considerano i certificati di conformità dei nuovi veicoli emessi ai sensi della direttiva 70/156/CEE non più validi per gli scopi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva;

 

b) rifiutano l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di nuovi veicoli non accompagnati da un certificato di conformità valido a sensi della direttiva 70/156/CEE, ad eccezione dei casi in cui vengano invocate le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva,

 

se i valori relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante non sono stati determinati conformemente alle disposizioni della direttiva 80/1268/CEE, modificata dalla presente direttiva.

 

4. Per i veicoli completati in più fasi della categoria N1 le date di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono posticipate di dodici mesi.

 

5. Ai fini del presente articolo:

 

- per veicolo della categoria N1, classe I, s'intende un veicolo N1 con una massa di riferimento non superiore a 1.305 kg,

 

- per veicolo della categoria N1, classe II, s'intende un veicolo N1 con una massa di riferimento maggiore di 1.305 kg, ma non superiore a 1.760 kg,

 

- per veicolo della categoria N1, classe III, s'intende un veicolo N1 con una massa di riferimento superiore a 1.760 kg.

Articolo 6

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 19 febbraio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

 

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Strasburgo, addì 11 febbraio 2004.

 

 

Per il Parlamento europeo

 

Il Presidente

 

P. COX

 

 

Per il Consiglio

 

Il Presidente

 

M. McDOWELL

 

 

Allegato

 

I. L'allegato I della direttiva 80/1268/CEE è modificato come segue.

 

1) Il punto 1 è sostituito dal seguente:

(9).

 

2) Il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

(10).

3) Al punto 6.1 è aggiunto il paragrafo seguente:

(11).

 

4) Il punto 11 è sostituito dal seguente:

(12).

 

5) È aggiunto il punto seguente:

(13).

 

 

II. L'allegato II della direttiva 80/1268/CEE è modificato come segue:

1) Il testo all'inizio della pagina è modificato come segue:

(14).

 

2) Nell'addendum è aggiunta la seguente nota in calce:

(15).

 

3) I seguenti punti dell'addendum sono modificati come segue

a) Il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

(16).

 

b) Il punto 1.7 è sostituito dal seguente:

(17).

 

------------------------

(9) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 80/1268/CEE.

(10) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 80/1268/CEE.

(11) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 80/1268/CEE.

(12) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 80/1268/CEE.

(13) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 80/1268/CEE.

(14) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 80/1268/CEE.

(15) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 80/1268/CEE.

(16) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 80/1268/CEE.

(17) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 80/1268/CEE.

 

Dir. 70/156/CEE del 6 febbraio 1970
Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 23 febbraio 1970, n. L 42. Entrata in vigore il 10 febbraio 1970.

(2) Termine di recepimento: 10 agosto 1971. Direttiva recepita con L. 27 dicembre 1973, n. 942, D.M. 29 marzo 1974 e D.M. 12 giugno 1981.

(3) Si veda la direttiva 95/54/CE e la direttiva 96/27/CE.

 

Allegato IV (49)

Elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli a motore

Parte I

Elenco delle direttive particolari

(se del caso, tenendo conto del campo di applicazione e dell'ultima modifica di ciascuna delle direttive particolari sottoindicate)

 

 

 

 

Oggetto  

Numero della direttiva 

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale  

Applicazione 

 

 

 

 

M1  

M2  

M3  

N1  

N2  

N3  

O1  

O2  

O3  

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Livello sonoro  

70/157/CEE  

L 42 del 23.2.1970 

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Emissioni  

70/220/CEE  

L 76 del 6.4.1970 

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Serbatoi di carburante e dispositivi di protezione posteriore  

70/221/CEE  

L 76 del 6.4.1970 

X [5]  

X [5]  

X [5]  

X [5]  

X [5]  

X [5]  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Alloggiamento targa d'immatricolazione posteriore  

70/222/CEE 

L 76 del 6.4.1970 

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dispositivi di sterzo  

70/311/CEE 

L 133 del 18.6.1970 

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Serrature e cerniere porte  

70/387/CEE  

L 176 del 10.8.1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Segnalatore acustico  

70/388/CEE  

L 176 del 10.8.1970  

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Dispositivi visione indiretta (50) 

2003/97/CE 

L 25 del 29.1.2004 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Frenatura  

71/320/CEE  

L 202 del 6.9.1971 

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Soppressione perturbazioni radioelettriche  

72/245/CEE  

L 152 del 6.7.1972 

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Emissioni motori diesel 

72/306/CEE  

L 190 del 20.8.1972 

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Finiture interne  

74/60/CEE  

L 38 del 11.2.1974  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Antifurto e immobilizzatore  

74/61/CEE  

L 38 del 11.2.1974 

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Protezione dello sterzo 

74/297/CEE  

L 165 del 20.6.1974 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Resistenza dei sedili  

74/408/CEE  

L 221 del 12.8.1974 

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Sporgenze esterne  

74/483/CEE  

L 256 del 2.10.1974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Tachimetro e retromarcia  

75/443/CEE  

L 196 del 26.7.1975 

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Targhette regolamentari  

76/114/CEE  

L 24 del 30.1.1976 

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Ancoraggi cinture di sicurezza 

76/115/CEE  

L 24 del 30.1.1976 

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa  

76/756/CEE  

L 262 del 27.9.1976 

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Catadiottri  

76/757/CEE  

L 262 del 27.9.1976 

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, posizione laterali, marcia diurna  

76/758/CEE  

L 262 del 27.9.1976 

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Indicatori di direzione  

76/759/CEE  

L 262 del 27.9.1976 

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione 

76/760/CEE  

L 262 del 27.9.1976 

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Proiettori (comprese le lampade)  

76/761/CEE  

L 262 del 27.9.1976 

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Proiettori fendinebbia (anteriori) 

76/762/CEE  

L 262 del 27.9.1976 

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Dispositivi di rimorchio  

77/389/CEE  

L 145 del 13.6.1977 

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Luci per nebbia (posteriori)  

77/538/CEE  

L 220 del 29.8.1977 

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Proiettori di retromarcia  

77/539/CEE  

L 220 del 29.8.1977 

X  

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Luci di stazionamento  

77/540/CEE  

L 220 del 29.8.1977 

X  

X  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Direttiva applicabile. 

[1] I veicoli di questa categoria devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza. 

[2] I veicoli di questa categoria devono essere muniti di adeguati dispositivi tergicristallo e lavacristallo del parabrezza. 

[3] Le prescrizioni della direttiva 94/20/CE sono applicabili solo per i veicoli muniti di dispositivo di aggancio. 

[4] Le prescrizioni della direttiva 98/91/CE sono applicabili quando il costruttore chiede l'omologazione CE di un veicolo destinato al trasporto di merci pericolose 

[5] Per i veicoli a GPL o GN, in attesa dell'adozione delle relative modifiche alla direttiva 70/221/CEE per includere i serbatoi GPL o GN? è richiesta un'omologazione a norma del regolamento UN-ECE 67-01 o 110. 

[6] Di massa massima non superiore a 2,5 tonnellate (51). 

[7] Derivati da veicoli della categoria M1 (52). 

 

 

------------------------

(49) Allegato introdotto dalla direttiva 92/53/CEE, modificato dalla direttiva 95/54/CE, dalla direttiva 96/27/CE, dalla direttiva 96/79/CE, dalla direttiva 97/27/CE, dalla direttiva 98/14/CE, dalla direttiva 98/91/CE, dalla direttiva 2000/40/CE, dalla direttiva 2001/56/CE, dalla direttiva 2001/85/CE, così sostituito dall'allegato IV della direttiva 2001/116/CE, a decorrere dal 10 febbraio 2002, modificato dall'articolo 6 della direttiva 2003/102/CE, dall'articolo 4 della direttiva 2003/97/CE e, da ultimo così modificato dall'articolo 1 della direttiva 2004/3/CE.

(50) Punto così sostituito dall'articolo 4 della direttiva 2003/97/CE.

(51) Nota inserita dall'articolo 6 della direttiva 2003/102/CE.

(52) Nota inserita dall'articolo 6 della direttiva 2003/102/CE.

 

Allegato IX (63)

Certificato di conformità CE

Per veicoli completi/completati [1]

Parte I

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm) o in fogli piegati in formato A4]

Pagina 1 

 

 

 

Il sottoscritto: 

 

(cognome e nome) 

 

certifica che il veicolo: 

 

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): 

 

0.2. Tipo: 

 

Variante [2]: 

 

Versione [2]: 

 

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i): 

 

0.4. Categoria: 

 

0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base: 

 

Nome e indirizzo del costruttore dell'ultima fase costruita del veicolo [1]: 

 

0.6. Posizione delle targhette regolamentari: 

 

Numero di identificazione del veicolo: 

 

Posizione sul telaio del numero di identificazione del veicolo: 

 

sulla base del tipo o dei tipi di veicolo descritti nell'omologazione CE [1] 

 

Veicolo di base: 

 

Costruttore: 

 

Numero di omologazione CE: 

 

Data: 

 

Fase 2: Costruttore: 

 

Numero di omologazione CE: 

 

Data: 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Cancellare la dicitura inutile. 

[2] Indicare anche il codice numerico o alfanumerico di identificazione. Il codice non deve contenere più di 25 o 35 posizioni per una variante o una versione. 

 

 

 

è conforme sotto tutti gli aspetti al tipo completo/completato [1] descritto in 

 

Numero di omologazione CE: 

 

Data: 

 

 

e quindi può essere immatricolato a titolo definitivo, senza ulteriori omologazioni, negli Stati membri con circolazione a destra/a sinistra [1] e che utilizzano le unità metriche o britanniche [2] per il tachimetro. 

 

 

 

(Luogo) (Data): 

 

 

 

(Firma) (Mansioni) 

 

 

 

 

Allegati (solo per i tipi di veicoli costruiti in più fasi): certificato di conformità per ogni fase. 

 

 

 

 

 

 

[1] Indicare se il veicolo è adatto per la circolazione a destra o per la circolazione a sinistra, o per entrambe. 

[2] Indicare se il tachimetro esprime la velocità in chilometri/ora o in miglia/ora. 

 

 

Pagina 2 

 

Veicoli completi o completati della categoria M1 

 

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione CE delle direttive applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti nelle direttive applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dalle medesime direttive per le prove di controllo di conformità della produzione) 

 

1. Numero di assi: ... e di ruote: ... 

 

2. Assi motore: 

 

3. Interasse: ... mm 

 

 

5. Carreggiata degli assi:  

1. ... mm 

2. ... mm 

3. ... mm 

 

6.1. Lunghezza: ... mm 

 

7.1. Larghezza: ... mm 

 

8. Altezza: ... mm 

 

11. Sbalzo posteriore: ... mm 

 

12.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: ... kg 

 

12.2. Massa del veicolo (escluso conducente, refrigerante, lubrificante, carburante): ... kg 

 

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ... kg 

 

 

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi:  

1. ... kg 

2. ... kg 

3. ... kg 

14.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:  

1. ... kg 

2. ... kg 

3. ... kg 

 

16. Carico massimo ammissibile sul tetto: ... kg 

 

17. Massa massima del rimorchio (frenato): ... kg; (non frenato): ... kg 

 

18. Massa massima della combinazione: ... kg 

 

19.1. Carico verticale massimo sul punto di aggancio del rimorchio: ... kg 

 

20. Costruttore del motore: 

 

21. Codice motore figurante sul motore: 

 

22. Principio di funzionamento: 

 

22.1. Iniezione diretta: sì/no [1] 

 

23. Numero e disposizione dei cilindri: 

 

24. Cilindrata: ... cm3 

 

25. Carburante: 

 

 

26. Potenza massima netta (t):  

 

 

kW a 

 

giri/min 

 

27. Frizione (tipo): 

 

28. Cambio (tipo): 

 

 

29. Rapporti di trasmissione:  

1. ... 

2. ... 

3. ... 

4. ... 

5. ... 

6. ... 

 

30. Rapporto del differenziale: 

 

 

32. Ruote e pneumatici: Asse 1: ... Asse 2: ... Asse 3: ... (per i pneumatici della categoria Z, destinati ad essere montati su veicoli la cui velocità massima supera i 300 km/h, indicare le caratteristiche essenziali) 

 

34. Servosterzo: 

 

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: 

 

37. Tipo di carrozzeria: 

 

38. Colore del veicolo [1]: 

 

41. Numero e configurazione delle porte: 

 

42.1. Numero e posizione dei sedili: 

 

43.1. Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio, se presente: 

 

44. Velocità massima: ... km/h 

 

45. Livello sonoro 

 

 

Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più  

 

fasi di applicazione, indicare anche la fase: 

 

da fermo: ... dB(A) a regime: ... giri/min 

 

in marcia: ... dB(A) 

 

46.1. Emissioni dei gas di scarico [2]: 

 

 

Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più  

 

fasi di applicazione, indicare anche la fase: 

 

1. Procedura di prova: 

 

CO: ... HC: ... NOx : ... HC + NOx : ... 

 

Fumo (valore corretto del coefficiente d'assorbimento [m-1]): ... Particolato: ... 

 

2. Procedura di prova (se applicabile): 

 

CO: ... NOx : ... NMHC: ... THC:.. CH4 : ... Particolato: ... 

 

46.2. Emissioni di CO2/consumo di carburante [6]: 

 

Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2  

Consumo di carburante 

 

 

 

 

 

 

Ciclo urbano:  

... g/km  

... l/100 km / m3/100 km [1] 

Ciclo extraurbano:  

... g/km  

... l/100 km / m3/100 km [1] 

Ciclo misto:  

... g/km  

... l/100 km / m3 /100 km [1] 

 

 

 

 

 

 

[1] Indicare soltanto il colore o i colori di base come segue; bianco, giallo, arancio, rosso, viola, azzurro, verde, grigio, marrone o nero. [2] Ripetere le prove per la benzina e i carburanti gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi. I veicoli che possono essere alimentati con ambedue i sistemi, ma nei quali il sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza o per l'avviamento e nei quali il serbatoio per la benzina ha una capacità non superiore a 15 litri, ai fini delle prove in questione sono considerati veicoli alimentati esclusivamente a gas. 

 

 

47. Potenza fiscale o, se del caso, numero/i di codice per paese (64): 

 

 

Belgio: ... 

Repubblica ceca: ... 

Danimarca: ... 

Germania: ... 

Estonia: ... 

Grecia: ... 

Spagna: ... 

Francia: ... 

Irlanda: ... 

Italia: ... 

Cipro: ... 

Lettonia: ... 

Lituania: ... 

Lussemburgo: ... 

Ungheria: ... 

Malta: ... 

Estonia: ... 

Cipro: ... 

Polonia: ... 

Portogallo: ... 

Slovenia: ... 

Slovacchia: ... 

Finlandia: ... 

Svezia: ... 

Regno Unito: ... 

 

 

 

 

 

50. Osservazioni: 

 

51. Deroghe: 

 

 

 

 

 

 

Pagina 2 

 

Veicoli completi o completati della categorie M2 e M3 

 

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione CE delle direttive applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti nelle direttive applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dalle medesime direttive per le prove di controllo di conformità della produzione) 

 

1. Numero di assi: ... e di ruote: ... 

 

2. Assi motore: 

 

3. Interasse: ... mm 

 

 

5. Carreggiata degli assi:  

1. ... mm 

2. ... mm 

3. ... mm 

4. ... mm 

 

6.1. Lunghezza: ... mm 

 

6.3. Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio: ... mm 

 

7.1. Larghezza: ... mm 

 

8. Altezza: ... mm 

 

10.1. Superficie coperta dal veicolo: ... m2 

 

11. Sbalzo posteriore: ... mm 

 

12.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: ... kg 

 

12.2. Massa del veicolo (escluso conducente, refrigerante, lubrificante, carburante): ... kg 

 

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ... kg 

 

 

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi:  

1. ... kg 

2. ... kg 

3. ... kg 

4. ... kg 

14.4. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse o gruppo di assi:  

1. ... kg 

2. ... kg 

3. ... kg 

4. ... kg 

 

16. Carico massimo ammissibile sul tetto: ... kg 

 

17. Massa massima del rimorchio (frenato): ... kg; (non frenato): ... kg 

 

18. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione: ... kg 

 

19.1. Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del rimorchio: ... kg 

 

20. Costruttore del motore: 

 

21. Codice motore figurante sul motore: 

 

22. Principio di funzionamento: 

 

22.1. Iniezione diretta: sì/no [1] 

 

23. Numero e disposizione dei cilindri: 

 

24. Cilindrata: ... cm3 

 

25. Carburante: 

 

 

26. Potenza massima netta (t):  

 

 

kW a 

 

giri/min 

 

27. Frizione (tipo): 

 

28. Cambio (tipo): 

 

 

29. Rapporti di trasmissione:  

1. ... 

2. ... 

3. ... 

4. ... 

5. ... 

6. ... 

 

30. Rapporto del differenziale: 

 

 

32. Ruote e pneumatici:  

 

Asse 1: ... 

Asse 2: ... 

Asse 3: ...... 

Asse 4: 

 

33.1. Asse(i) motore munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no [1] 

 

34. Servosterzo: 

 

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: 

 

 

36. Pressione nella condotta di alimentazione per i sistemi di frenatura dei rimorchi:  

 

bar 

 

37. Tipo di carrozzeria: 

 

41. Numero e configurazione delle porte: 

 

42.2. Numero di sedili (escluso quello del conducente): 

 

42.3. Numero di posti in piedi: 

 

43.1. Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio, se presente: 

 

44. Velocità massima: ... km/h 

 

45. Livello sonoro 

 

 

Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più  

 

fasi di applicazione, indicare anche la fase: 

 

da fermo: ... dB(A) a regime: ... giri/min 

 

in marcia: ... dB(A) 

 

46.1. Emissioni dei gas di scarico [6]: 

 

 

Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più  

 

fasi di applicazione, indicare anche la fase: 

 

1. Procedura di prova: 

 

CO: ... HC: ... NOx : ... HC + NOx : ... 

 

Fumo (valore corretto del coefficiente d'assorbimento [m-1]): ... Particolato: ... 

 

2. Procedura di prova (se applicabile): 

 

CO: ... NOx : ... NMHC: ... THC:.. CH4 : ... Particolato: ... 

 

 

47. Potenza fiscale o, se del caso, numero/i di codice per paese (65): 

 

 

Belgio: ... 

Repubblica ceca: ... 

Danimarca: ... 

Germania: ... 

Estonia: ... 

Grecia: ... 

Spagna: ... 

Francia: ... 

Irlanda: ... 

Italia: ... 

Cipro: ... 

Lettonia: ... 

Lituania: ... 

Lussemburgo: ... 

Ungheria: ... 

Malta: ... 

Estonia: ... 

Cipro: ... 

Polonia: ... 

Portogallo: ... 

Slovenia: ... 

Slovacchia: ... 

Finlandia: ... 

Svezia: ... 

Regno Unito: ... 

 

 

 

 

 

50. Osservazioni: 

 

51. Deroghe: 

 

 

 

Pagina 2 

 

Veicoli completi o completati delle categorie N1, N2 e N3 

 

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione delle direttive applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti nelle direttive applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dalle medesime direttive per le prove di controllo di conformità della produzione) 

 

1. Numero di assi: ... e di ruote: ... 

 

2. Assi motore: 

 

3. Interasse: ... mm 

 

4.1. Avanzamento della ralla (massimo e minimo in caso di ralla regolabile): ... mm 

 

 

5. Carreggiata degli assi:  

1. ... mm 

2. ... mm 

3. ... mm 

4. ... mm 

 

6.1. Lunghezza: ... mm 

 

6.3. Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio: ... mm 

 

6.5. Lunghezza della superficie di carico: ... mm 

 

7.1. Larghezza: ... mm 

 

8. Altezza: ... mm 

 

10.2. Superficie coperta dal veicolo (solo N2 e N3): ... m2 

 

11. Sbalzo posteriore: ... mm 

 

12.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: ... kg 

 

12.2. Massa del veicolo (escluso conducente, refrigerante, lubrificante, carburante): ... kg 

 

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ... kg 

 

 

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi:  

1. ... kg 

2. ... kg 

3. ... kg 

4. ... kg 

14.4. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:  

1. ... kg 

2. ... kg 

3. ... kg 

4. ... kg 

 

15. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili o scaricabili: 

 

17. Massa rimorchiabile massima tecnicamente ammissibile del veicolo a motore nel caso di: 

 

17.1. Rimorchio a timone: 

 

17.2. Semirimorchio: 

 

17.3. Rimorchio ad asse centrale: 

 

17.4. Massa massima tecnicamente ammissibile del rimorchio (frenato): ... kg; (non frenato): ... kg 

 

18. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione: ... kg 

 

19.1. Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del rimorchio: ... kg 

 

20. Costruttore del motore: 

 

21. Codice motore figurante sul motore: 

 

22. Principio di funzionamento: 

 

22.1. Iniezione diretta: sì/no [1] 

 

23. Numero e disposizione dei cilindri: 

 

24. Cilindrata: ... cm3 

 

25. Carburante: 

 

 

26. Potenza massima netta (t):  

 

 

kW a 

 

giri/min 

 

27. Frizione (tipo): 

 

28. Cambio (tipo): 

 

 

29. Rapporti di trasmissione:  

1. ... 

2. ... 

3. ... 

4. ... 

5. ... 

6. ... 

 

30. Rapporto del differenziale: 

 

 

32. Ruote e pneumatici:  

 

Asse 1: ... 

Asse 2: ... 

Asse 3: ... 

Asse 4: ... 

 

33.1. Asse(i) motore munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no [1] 

 

34. Servosterzo: 

 

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: 

 

 

36. Pressione nella condotta di alimentazione per i sistemi di frenatura dei rimorchi:  

 

bar 

 

37. Tipo di carrozzeria: 

 

38. Colore del veicolo [5] (solo N1): 

 

39. Capacità della cisterna (solo autocisterne): ... m3 

 

40. Capacità massima di momento della gru: ... kNm 

 

41. Numero e configurazione delle porte: 

 

42.1. Numero e posizione dei sedili: 

 

43.1. Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio, se presente: 

 

44. Velocità massima: ... km/h 

 

45. Livello sonoro 

 

 

Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più  

 

fasi di applicazione, indicare anche la fase: 

 

da fermo: ... dB(A) a regime: ... giri/min 

 

in marcia: ... dB(A) 

 

46.1. Emissioni dei gas di scarico [6]: 

 

 

Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più  

 

fasi di applicazione, indicare anche la fase: 

 

1. Procedura di prova: 

 

CO: ... HC: ... NOx : ... HC + NOx : ... 

 

Fumo (valore corretto del coefficiente d'assorbimento [m-1]): ... Particolato: ... 

 

2. Procedura di prova (se applicabile): 

 

CO: ... NOx : ... NMHC: ... CH4 : ... Particolato: ... 

 

 

46.2 (66). emissioni di CO2/consumo di carburante [1] (N1 soltanto) 

Numero della direttiva di base e della direttiva che per ultimo la modifica applicabili per l'omologazione CE del tipo: 

 

 

 

 

 

 

Emissioni di CO2  

Consumo di combustibile 

 

 

 

Ciclo urbano  

.... g/km  

....l/100 km o per i combustibili gassosi m3/100 km [1] 

Ciclo extraurbano  

.... g/km  

....l/100 km o per i combustibili gassosi m3/100 km [1] 

Ciclo misto  

.... g/km  

....l/100 km o per i combustibili gassosi m3/100 km [1] 

 

 

 

[1] Nel caso di veicoli che possono essere alimentati sia con la benzina che con un combustibile gassoso ripetere per la benzina e per il combustibile gassoso. I veicoli in cui il sistema a benzina è utilizzato soltanto in casi di emergenza o per l'avviamento del motore e in cui il serbatoio della benzina non può contenere più di 15 litri di benzina, sono considerati, ai fini della prova, come veicoli che funzionano unicamente con un combustibile gasoso.  

 

47. Potenza fiscale o, se del caso, numero/i di codice per paese (67): 

 

 

Belgio: ... 

Repubblica ceca: ... 

Danimarca: ... 

Germania: ... 

Estonia: ... 

Grecia: ... 

Spagna: ... 

Francia: ... 

Irlanda: ... 

Italia: ... 

Cipro: ... 

Lettonia: ... 

Lituania: ... 

Lussemburgo: ... 

Ungheria: ... 

Malta: ... 

Estonia: ... 

Cipro: ... 

Polonia: ... 

Portogallo: ... 

Slovenia: ... 

Slovacchia: ... 

Finlandia: ... 

Svezia: ... 

Regno Unito: ... 

 

 

 

 

48.1. Omologato (CE) conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì/classe(i): .../no [1] 

48.2. Omologato (CE) conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di taluni animali: sì/classe(i): .../no [1] 

 

50. Osservazioni: 

 

51. Deroghe: 

 

 

 

Pagina 2 

 

Veicoli completi o completati delle categorie O1, O2, O3 und O4 

 

1. Numero di assi: ... e di ruote: ... 

 

3. Interasse: ... mm 

 

6.1. Lunghezza: ... mm 

 

6.4. Distanza tra il centro del dispositivo di aggancio e l'estremità posteriore del veicolo: ... mm 

 

6.5. Lunghezza della superficie di carico: ... mm 

 

7.1. Larghezza: ... mm 

 

8. Altezza: ... mm 

 

10.3. Superficie coperta dal veicolo (solo O2, O3 e O4): ... m2 

 

11. Sbalzo posteriore: ... mm 

 

12.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: ... kg 

 

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ... kg 

 

 

14.5. Distribuzione di tale massa sugli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, massa gravante sul  

 

punto di aggancio:  

1. ... kg 

2. ... kg 

3. ... kg 

4. ... kg 

 

14.6. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse o gruppo di assi:  

1. ... kg 

2. ... kg 

3. ... kg 

 

e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, massa gravante sul punto di aggancio: ... kg 

 

15. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili o scaricabili: 

 

 

19.2. Per i dispositivi di aggancio delle classi B, D, E e H: massa massima del veicolo trattore (T) o della combinazione di veicoli (se T < 32.000 kg): ... kg 

 

32. Ruote e pneumatici  

Asse 1: ... 

Asse 2: ... 

Asse 3: ... 

 

33.2. Asse(i) munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no [1] 

 

34. Servosterzo: 

 

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: 

 

37. Tipo di carrozzeria: 

 

 

39. Capacità della cisterna (solo autocisterne): ... m3 

 

43.2. Marchio di omologazione del dispositivo di aggancio: 

 

 

47. Potenza fiscale o, se del caso, numero/i di codice per paese (68): 

 

Belgio: ... 

Repubblica ceca: ... 

Danimarca: ... 

Germania: ... 

Estonia: ... 

Grecia: ... 

Spagna: ... 

Francia: ... 

Irlanda: ... 

Italia: ... 

Cipro: ... 

Lettonia: ... 

Lituania: ... 

Lussemburgo: ... 

Ungheria: ... 

Malta: ... 

Estonia: ... 

Cipro: ... 

Polonia: ... 

Portogallo: ... 

Slovenia: ... 

Slovacchia: ... 

Finlandia: ... 

Svezia: ... 

Regno Unito: ... 

 

 

 

 

 

 

48.1. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì/classe(i): .../no [1] 

48.2. Omologato conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di taluni tipi di animali: sì/classe(i): .../no [1] 

 

50. Osservazioni: 

 

51. Deroghe: 

 

------------------------

(63) Allegato introdotto dalla direttiva 92/53/CEE, successivamente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, modificato dalla direttiva 98/14/CE, rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 13 novembre 1999, n. L 291, così sostituito dall'allegato IX della direttiva 2001/116/CE e, da ultimo, modificato dall'articolo 1 della direttiva 2004/3/CE.

(64) Punto così sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

(65) Punto così sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

(66) Punto aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2004/3/CE.

(67) Punto così sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

(68) Punto così sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

 

Dir. 80/1268/CEE del 16 dicembre 1980
Direttiva del Consiglio relativa alle emissioni di biossido di carbonio e al consumo di carburante dei veicoli a motore

 

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1980, n. L 375. Entrata in vigore il 31 dicembre 1980.

(2) Termine di recepimento: 30 giugno 1982. Direttiva recepita con L. 27 dicembre 1973, n. 942, D.M. 29 marzo 1974 e D.M. 12 giugno 1981.

(3) Titolo così modificato dall'articolo 1 della direttiva 93/116/CE.

 

 

Allegato I

 

 

Determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante (5)

 

 

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

 

La presente direttiva si applica alla misurazione delle emissioni di biossido di carbonio (CO2) e del consumo di carburante dei veicoli delle categorie M1 e N1.

 

Essa non si applica a un tipo di veicoli N1 se ricorrono entrambe le condizioni seguenti:

 

- il tipo di motore montato su detto tipo di veicolo N1 è stato omologato ai sensi della direttiva 88/77/CEE, e

 

- la produzione annua totale a livello mondiale di veicoli N1 del costruttore è inferiore a 2.000 unità (6).

 

 

2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

 

2.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni di CO2 e il consumo di carburante deve essere presentata dal costruttore del veicolo.

 

2.2. L'allegato II della direttiva 70/220/CEE fornisce un modello della scheda informativa. Se è già disponibile, si riporta anche il numero di omologazione. All'occorrenza, si accludono copie di altre omologazioni con i dati che consentono l'estensione delle omologazioni conformemente al punto 11. Su richiesta del servizio tecnico incaricato delle prove o del costruttore, si possono fornire ulteriori informazioni tecniche per determinati veicoli particolarmente efficienti dal punto di vista del consumo di carburante.

 

2.3. Per la prova descritta al punto 6 un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare sarà presentato quando il servizio tecnico, che è responsabile delle prove di omologazione, effettua esso steso le prove. Per i veicoli M1 e N1, le cui emissioni sono state omologate ai sensi della direttiva 70/220/CEE, il servizio tecnico controllerà durante la prova che il veicolo rispetti i valori limite applicabili a quel tipo di veicolo ai sensi della direttiva 70/220/CEE (7).

 

 

3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

 

3.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE.

 

3.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura all'allegato II.

 

3.3. A ogni veicolo omologato è attribuito un numero di omologazione a norma dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Lo Stato membro non può assegnare il medesimo numero a diversi tipi di veicoli.

 

 

4. PRESCRIZIONI GENERALI

 

4.1. Le emissioni di CO2 sono misurate durante il ciclo di prova che simula un percorso in zona urbana ed uno in zona extraurbana, come descritto nell'appendice 1 dell'allegato III della direttiva 70/220/CEE, come da ultimo modificata (8).

 

4.2. I risultati delle prove sono espressi in g/km di emissioni di biossido di carbonio, arrotondando al numero intero più prossimo.

 

4.3. Conformemente al punto 7, il consumo di carburante è determinato con il metodo del bilancio del carbonio che si basa sulle emissioni misurate di CO2 e sulle altre emissioni di carbonio (CO e HC). I risultati sono arrotondati al decimale più prossimo.

 

4.4. Carburante di prova (9)

 

4.4.1. Veicoli a benzina e a gasolio

 

Per le prove si devono usare i carburanti di riferimento le cui caratteristiche sono specificate nell'allegato IX della direttiva 70/220/CEE, come da ultimo modificata.

 

4.4.2. Veicoli alimentati a GPL e a GN

 

Nel caso del GPL e del GN, si deve usare il carburante scelto dal costruttore per misurare la potenza netta, conformemente all'allegato I della direttiva 80/1269/CEE, ultima versione modificata. Il carburante scelto deve essere indicato nella scheda di cui all'allegato II.

 

4.4.3. Per i calcoli di cui al punto 4.3, si utilizzano carburanti aventi le seguenti caratteristiche:

 

a) densità: misurata sul carburante di prova secondo il metodo ISO 3675 o un metodo equivalente; per la benzina e il gasolio si utilizza la densità misurata a 15 °C; per il GPL e il GN si utilizza una densità di riferimento, ovvero:

 

0,538 kg/litro per il GPL

 

0,654 kg/m3 per il GN (*)

 

b) rapporto idrogeno/carbonio: si applicano i valori fissi che seguono:

 

1,85 per la benzina

 

1,86 per il gasolio

 

2,525 per il GPL

 

4,00 per il GN

 

2,93 per il GN (NMHC)

 

___________

 

(*) Media dei carburanti di riferimento G20 e G23 a 15 °C.

 

 

5. CONDIZIONI DI PROVA

 

5.1. Veicolo di prova

 

5.1.1. Il veicolo deve essere presentato in buone condizioni meccaniche. Esso deve essere rodato e aver percorso almeno 3.000 km, ma non più di 15.000 km, prima della prova.

 

5.1.2. Le regolazioni del motore e dei comandi del veicolo sono quelle previste dal costruttore. Questa prescrizione si applica in particolare alla regolazione del minimo, al dispositivo di avviamento a freddo e al sistema di depurazione dei gas di scarico.

 

5.1.3. Il laboratorio può verificare che le prestazioni del veicolo siano conformi alle specifiche del costruttore e che il veicolo sia utilizzabile in normali condizioni di guida, in particolare per quanto riguarda la partenza a freddo e a caldo.

 

5.1.4. Prima della prova, il veicolo viene lasciato in un locale ad una temperatura relativamente costante compresa tra 293 e 303 K (20° e 30°C). Il periodo di condizionamento è di almeno 6 ore e deve proseguire fino a quando la temperatura dell'olio del motore e quello del liquido di raffreddamento raggiungono la temperatura del locale con un'approssimazione di ± 2 K. Su richiesta del costruttore, la prova viene eseguita entro un periodo massimo di trenta ore dopo che il veicolo è stato impiegato a temperatura normale.

 

Su richiesta del costruttore, i veicoli con motore ad accensione comandata possono essere condizionati seguendo il procedimento descritto al punto 5.2.1 dell'allegato VI della direttiva 70/220/CEE, ultima versione modificata; i veicoli con motore ad accensione spontanea possono essere condizionati secondo il procedimento descritto al punto 5.3 dell'allegato III della medesima direttiva (10).

 

5.1.5. Soltanto le parti necessarie al funzionamento del veicolo durante la prova devono essere in uso. Qualora il condotto di aspirazione del carburatore sia munito di un dispositivo per il riscaldamento dell'aria azionato a mano, questo deve trovarsi in posizione "estate". In generale i dispositivi ausiliari necessari al normale funzionamento del veicolo devono essere in uso.

 

5.1.6. Se il ventilatore del radiatore è a termostato, deve essere regolato come per il normale funzionamento del veicolo. Il sistema di riscaldamento dell'abitacolo non deve essere in funzione, come pure il sistema per il condizionamento dell'aria, il cui compressore però deve funzionare normalmente.

 

5.1.7. Se è previsto un dispositivo di sovralimentazione, esso deve trovarsi nelle normali condizioni di funzionamento.

 

 

5.2. Lubrificanti

 

Tutti i lubrificanti devono essere quelli raccomandati dal costruttore del veicolo e devono essere indicati nel verbale di prova.

 

 

5.3. Pneumatici

 

Si devono utilizzare pneumatici di uno dei tipi specificati come dotazione originale dal costruttore del veicolo, gonfiati alla pressione raccomandata per il carico e le velocità di prova (adattata, se del caso, al funzionamento al banco nelle condizioni di prova). Le suddette pressioni devono essere riportate nel verbale di prova.

 

 

6. MISURA DELLE EMISSIONI DI CO2 E DI QUELLE CONTENENTI CARBONIO

 

6.1. Ciclo di prova (11)

 

Il ciclo di prova è descritto nell'appendice 1 dell'allegato III della direttiva 70/220/CEE, ultima versione modificata, ed è costituito da una parte "uno" (ciclo urbano) e una parte "due" (ciclo extraurbano). Per la misurazione del CO2 si applicano tutte le prescrizioni di guida contenute in tale appendice.

 

I veicoli che non raggiungono i valori di accelerazione e di velocità massima necessari durante il ciclo di prova vanno azionati con l'acceleratore completamente premuto finché non raggiungano di nuovo la curva operativa richiesta. Le deviazioni dal ciclo di prova devono essere registrate nella relazione di prova (12).

 

 

6.2. Definizione

 

6.2.1. Massa di riferimento

 

Massa del veicolo in ordine di marcia, diminuita dalla massa forfettaria del conducente di 75 kg e maggiorata dalla massa forfettaria di 100 kg.

 

 

6.3. Regolazione del banco dinamometrico

 

6.3.1. La resistenza all'avanzamento e il sistema di inerzia del banco sono quelli descritti nell'allegato III della direttiva 70/220/CEE, come da ultimo modificata (13).

 

[6.3.2. Ai fini della determinazione delle emissioni di CO2 e del relativo consumo di carburante, la massa del sistema di inerzia utilizzato per regolare il dinamometro viene scelta secondo i valori seguenti:

 

 

 

 

 

Massa di riferimento del veicolo (Mr) (kg) 

Potenza assorbita dal dinamometro Pa (kW) 

Massa equivalente sistema di inerzia (kg) 

 

 

 

 

 

 

RW ≤ 480 

3,8 

455 

480 < RW ≤ 540 

4,1 

510 

540 < RW ≤ 595 

4,3 

570 

595 < RW ≤ 650 

4,5 

625 

650 < RW ≤ 710 

4,7 

680 

710 < RW ≤ 765 

4,9 

740 

765 < RW ≤ 850 

5,1 

800 

850 < RW ≤ 965 

5,6 

910 

965 < RW ≤ 1.080 

6,0 

1.020 

1.080 < RW ≤ 1.190 

6,3 

1.130 

1.190 < RW ≤ 1.305 

6,7 

1.250 

1.305 < RW ≤ 1.420 

7,0 

1.360 

1.420 < RW ≤ 1.530 

7,3 

1.470 

1.530 < RW ≤ 1.640 

7,5 

1.590 

1.640 < RW ≤ 1.760 

7,8 

1.700 

1.760 < RW ≤ 1.870 

8,1 

1.810 

1.870 < RW ≤ 1.980 

8,4 

1.930 

1.980 < RW ≤ 2.100 

8,6 

2.040 

2.100 < RW ≤ 2.210 

8,8 

2.150 

2.210 < RW ≤ 2.380 

9,0 

2.270 

2.380 < RW ≤ 2.610 

9,4 

2.270 

2.610 < RW  

9,8 

2.270 

 

 

 

Se la massa equivalente del sistema d'inerzia corrispondente non è disponibile sul dinamometro, si utilizza il valore più alto, più vicino alla massa di riferimento del veicolo.] (14).

[6.3.3. Se si applica il metodo alternativo di regolazione del dinamometro, il freno viene regolato in base ai valori di Pa elencati nella tabella precedente.] (15).

6.4. Calcolo delle emissioni

6.4.1. Prescrizioni generali

6.4.1.1. Le emissioni di inquinanti gassosi si calcolano con l'equazione seguente:

Mi = (Vmix · Qi · Ci · 10-6) /d (1)

dove:

Mi = emissione massica della sostanza inquinante i in g/km

Vmix = volume dei gas di scarico diluiti, espresso in l/prova e ricondotto alle condizioni normali (273,2 K; 101,33 kPa)

Qi = massa volumica della sostanza inquinante i in g/l in condizioni di temperatura e di pressione normali (273,2 K; 101,33 kPa)

Ci= concentrazione della sostanza inquinante i nei gas di scarico diluiti, espressa in ppm, dopo aver sottratto la concentrazione di inquinante i presente nell'aria di diluizione. Qualora Ci sia espresso in volume %, il coefficiente 10-6 è sostituito da 10-2

d = distanza in km percorsa durante il ciclo di funzionamento.

6.4.1.2. Determinazione del volume

6.4.1.2.1. Calcolo del volume nel caso di un sistema a diluizione variabile con misurazione di una mandata costante tramite depressore. Si registrano in continuo i parametri che consentono di conoscere il volume erogato e si calcola il volume totale sulla durata della prova.

6.4.1.2.2. Calcolo del volume nel caso di un sistema a pompa volumetrica. Il volume dei gas di scarico diluiti misurato nei sistemi a pompa volumetrica viene calcolato con la formula:

V = Vo · N

dove:

V = volume precedente la correzione dei gas di scarico diluiti in l/prova

Vo= volume di gas spostato dalla pompa nelle condizioni di prova in l/giri

N = numero di giri della pompa durante la prova

6.4.1.2.3. Calcolo del volume di gas di scarico diluiti ricondotto alle condizioni normali. Il volume dei gas di scarico diluiti viene ricondotto alle condizioni normali mediante la formula seguente:

Vmix = V · K1 · (Pp/Tp) (2)

dove:

K1 = (273,2/101,33) = 2,6961 · (K · kPa-1) (3)

Pp = pressione assoluta all'ingresso della pompa volumetrica in kPa

Tp = temperatura media dei gas di scarico diluiti che entrano nella pompa volumetrica durante la prova (K)

6.4.1.3. Calcolo della concentrazione corretta di sostanze inquinanti nel sacco di raccolta (16)

Ci = Ce - Cd [1 - (1/DF)] (4)

dove:

Ci = concentrazione della sostanza inquinante i nei gas di scarico diluiti, espressa in ppm o volume %, dopo aver sottratto la concentrazione di i presente nell'aria di diluizione

Ce = concentrazione della sostanza inquinante i misurata nei gas di scarico diluiti, espressa in ppm o volume %

Cd = concentrazione di i misurata nell'aria usata per la diluizione, espressa in ppm o volume %

DF = fattore di diluizione

Il fattore di diluizione è calcolato come segue:

benzina e gasolio: DF = 13,4 / [CCO + (CHC + CCO) 10-4]

GPL: DF = 11,9 / [CCO2 + (CHC + CCO) 10-4]

GN: DF = 9,5 / [CCO2 + (CHC + CCO) 10-4]

dove:

CCO2 = concentrazione di CO2 nei gas di scarico diluiti contenuti nel sacco di prelievo, espressa in % di volume

CHC = concentrazione di HC nei gas di scarico diluiti contenuti nel sacco di prelievo, espressa in ppm di carbonio

CCO = concentrazione di CO nei gas di scarico diluiti contenuti nel sacco di prelievo, espressa in ppm

6.4.1.4. Esempio

6.4.1.4.1. Valori di prova

6.4.1.4.1.1. Condizioni ambientali:

temperatura ambiente: 23° C = 296,2 K

pressione barometrica: PB = 101,33 kPa

6.4.1.4.1.2. Volume misurato e ricondotto alle condizioni normali

V = 51.961 l

6.4.1.4.1.3. Valori delle concentrazioni misurate sugli analizzatori

 

Campioni di gas di scarico diluiti 

Campioni di aria di diluizione  

 

 

 

HC [1] 

92 ppm 

3,0 ppm 

CO  

470 ppm 

0 ppm 

CO2  

1,6 % vol 

0,03 % vol 

 

 

 

 

 

[1] In ppm di equivalente carbonio. 

 

6.4.1.4.2. Calcoli

6.4.1.4.2.1. Fattore di diluizione (DF) [vedi la formula (5)]

DF = 13,4 / [CCO2 + (CHC + CCO) 10-4]

DF = 13,4 / [1,6 + (92 + 470) 10-4]

DF = 8,091

6.4.1.4.2.2. Calcolo della concentrazione corretta di sostanze inquinanti nel sacco di prelievo:

HC, emissioni massiche [vedi le formule (4) e (1)]

Ci = Ce - Cd [1 - (1/DF)] (4)

CHC = 92 - 3 [1 - (1/8,091)]

CHC = 89,371 ppm

MHC = CHC · Vmix · QHC · (l/d) · 10-6 (1)

QHC = 0,619

MHC = 89,371 · 51961 · 0,619 · 10-6 · (l/d)

MHC = (2,88/d) g/km

CO, emissioni massiche [vedi la formula (1)]

MCO = CCO · Vmix · QCO · (l/d) · 10-6 (1)

QCO = 1,25

MCO = 470 · 51961 ·1,25 ·10-6 ·(l/d)

MCO = (30,5/d) g/km

CO2, emissioni massiche [vedi la formula (1)]

Ci = Ce - Cd [1 - (1/DF)] (4)

CCO2 = 1,6 - 0,03 [l - (l/8,091)]

CCO2 = 1,573 % vol

QCO2 = 1,964

MCO2 = CCO2 · Vmix · QCO2 · 10-2 · (1/d) (1)

MCO2 = 1,573 · 51961 · 1,964 · 10-2 · (1/d) (1)

MCO2 = (1605,27/d) g/km

6.4.2. Prescrizioni particolari per i veicoli con motore ad accensione spontanea

Determinazione di HC per i motori ad accensione spontanea

Per determinare le emissioni massiche di HC dei motori ad accensione spontanea, si calcola la concentrazione media di HC con la formula seguente:

dove:

= integrale del valore registrato per la durata della prova t1 (con t2 ¯ t1) dall'analizzatore HFID riscaldato

Ce = concentrazione di HC del campione di scarico diluito, misurata dalla traccia di HC integrato in ppm di carbonio

6.5. Interpretazione dei risultati

6.5.1. Il valore di CO2 stabilito come valore di omologazione è quello dichiarato dal costruttore, se il valore misurato dal servizio tecnico non supera di più del 4% il valore dichiarato. Il valore misurato può essere illimitatamente inferiore.

6.5.2. Se il valore di CO2 misurato supera di più del 4% il valore di CO2 dichiarato dal costruttore, si effettua un'ulteriore prova sullo stesso veicolo.

Se la media dei risultati delle due prove non supera di più del 4% il valore dichiarato dal costruttore, quest'ultimo è considerato il valore di omologazione.

6.5.3. Se anche la media dei due risultati supera di più del 4% il valore dichiarato, si effettua un'ultima prova sullo stesso veicolo. La media delle tre prove viene considerata come il valore di omologazione.

7. CALCOLO DEL CONSUMO DI CARBURANTE

7.1. Il consumo di carburante è calcolato sulla base delle emissioni di idrocarburi, di ossido di carbonio e di biossido di carbonio calcolati conformemente a quanto disposto al punto 6.

7.2. (17) Il consumo di carburante, espresso in litri per 100 km (per la benzina, il GPL o il gasolio) o in m3 per 100 km (per il GN), è calcolato mediante la seguente formula [**]:

a) per i veicoli con motore ad accensione comandata alimentati a benzina:

FC = (0,1154/D) × [(0,866 × THC) + (0,429 ×CO) + (0,273 × CO2)]

b) per i veicoli con motore ad accensione comandata alimentati con GPL:

FCnorm = (0,1212/0,538) × [(0,825 × THC) + (0,429 × CO) + (0,273 × CO2)]

Se la composizione del carburante utilizzato per la prova è diversa da quella utilizzata per calcolare il consumo normalizzato, su richiesta del costruttore si può applicare il seguente fattore di correzione cf:

FC norm = (0,1212/0,538) × cf × [(0,825 × THC) + (0,429 × CO) + (0,273 × CO2)]

Il fattore di correzione cf, se applicato, è determinato come segue:

cf = 0,825 + 0,0693 × n effettivo

dove:

n effettivo = il rapporto H/C effettivo del carburante utilizzato

c) per i veicoli con motore ad accensione comandata alimentati con GN:

FCnorm = (0,1336/0,654) × [(0,749 × THC) + (0,429 × CO) + (0,273 × CO2)]

d) per veicoli con motore ad accensione spontanea:

FC = (0,1155/D) × [(0,866 × THC) + (0,429 × CO) + (0,273 × CO2)]

dove:

FC = consumo di carburante in litri per 100 km (per la benzina, il GPL o il gasolio) o in metri cubi per 100 km (per il GN)

THC = emissioni misurate di idrocarburi totali in g/km

CO = emissioni misurate di monossido di carbonio in g/km

CO2 = emissioni misurate di biossido di carbonio in g/km

D = densità del carburante di prova a 15 °C.

____________

[**] Ripetere per la benzina e il carburante gassoso se il veicolo può funzionare sia a benzina che con carburante gassoso. Se il sistema a benzina è destinato ad essere utilizzato in caso d'emergenza o soltanto per l'avviamento e se la capacità massima del serbatoio della benzina è di 15 litri, tali veicoli sono considerati, ai fini della prova, come veicoli alimentati esclusivamente con carburante gassoso.

8. MODIFICA DELL'OMOLOGAZIONE

8.1. In caso di modifica di un'omologazione conformemente alla presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

9. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE PER QUANTO RIGUARDA LE EMISSIONI DI CO2

9.1. In linea di massima, le misure intese a garantire la conformità della produzione per quanto riguarda le emissioni di CO2 dei veicoli sono verificate in base ai dati contenuti nella scheda di omologazione di cui all'allegato II della presente direttiva e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

Qualora l'autorità non fosse soddisfatta del procedimento di controllo del costruttore, si applicano i punti 2.4.2 e 2.4.3 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE.

9.1.1. Se ad un tipo di veicolo sono state concesse una o più estensioni, le prove sono eseguite sul veicolo o sui veicoli descritti nel fascicolo informativo che accompagna la prima domanda di omologazione.

9.1.1.1. Conformità del veicolo per quanto riguarda la prova relativa al CO2.

9.1.1.1.1. Dalla serie vengono prelevati a caso tre veicoli e sottoposti alla prova come descritto al punto 6 del presente allegato.

9.1.1.1.2. Se l'autorità è soddisfatta della deviazione standard della produzione indicata dal costruttore ai sensi dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE, le prove vengono eseguite conformemente al punto 9.2 del presente allegato.

Se l'autorità non è soddisfatta della deviazione standard della produzione indicata dal costruttore ai sensi dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE, le prove vengono eseguite conformemente al punto 9.3 del presente allegato.

9.1.1.1.3. La produzione di una serie è considerata conforme o non conforme, sulla base di prove eseguite su tre veicoli scelti a campione, quando sia stata ottenuta un'accettazione o un rifiuto per il CO2, conformemente ai criteri di prova applicati nella rispettiva tabella.

Quando non sia stata ottenuta un'accettazione o un rifiuto per il CO2, la prova viene eseguita su un veicolo supplementare (cfr. figura I/8).

9.1.1.2. Nonostante le prescrizioni del punto 5.1.1 del presente allegato, le prove sono eseguite su veicoli che non hanno percorso alcuna distanza.

9.1.1.2.1. Tuttavia, su richiesta del costruttore, le prove sono eseguite su veicoli che hanno percorso 15.000 km al massimo.

In questi casi il rodaggio è effettuato dal costruttore che deve impegnarsi a non eseguire alcuna regolazione su detti veicoli.

9.1.1.2.2. Se il costruttore chiede di eseguire un rodaggio ("x" km, dove x ≤ 15.000 km), la procedura è la seguente:

- le emissioni di CO2 sono misurata a zero e a "x" km sul primo veicolo sottoposto alla prova (che può essere il veicolo di omologazione);

- il coefficiente di evoluzione delle emissioni tra zero e "x" km è calcolato come segue:

EC = emissioni a "x" km/emissioni zero km

esso può essere inferiore a 1;

- i veicoli successivi non sono sottoposti al rodaggio, ma le loro emissioni a zero km sono modificate dal coefficiente di evoluzione EC;

in questo caso, i valori da considerare sono:

- il valore a "x" km per il primo veicolo,

- i valori a zero km moltiplicati per il coefficiente di evoluzione per i veicoli successivi.

9.1.1.2.3. Come procedura alternativa, il costruttore del veicolo può utilizzare un coefficiente fisso di evoluzione EC di 0,92 e moltiplicare tutti i valori di CO2 misurati a 0 km per tale fattore.

9.1.1.2.4. Per questa prova si deve usare il carburante di riferimento le cui caratteristiche sono specificate negli allegati IX e IX A della direttiva 70/220/CEE, come da ultimo modificata (18).

9.2. Conformità della produzione qualora siano disponibili i dati statistici del produttore

9.2.1. I punti che seguono descrivono il procedimento da applicare per verificare la conformità dei requisiti di produzione per quanto riguarda il CO2 nel caso in cui la deviazione standard della produzione fornita dal costruttore sia soddisfacente.

9.2.2. Con un campione minimo di 3 veicoli, il procedimento di campionamento è fissato in modo che la probabilità che un lotto con una produzione difettosa del 40% superi la prova è di 0,95 (rischio del produttore: 5%), mentre la probabilità che un lotto con produzione difettosa del 65% sia accettato è di 0,1 (rischio del consumatore: 10%).

9.2.3. Si applica il seguente procedimento (cfr. figura I/8).

Dove:

L è il logaritmo naturale del valore di CO2 per l'omologazione

xi = è il logaritmo naturale della misurazione per il veicolo i-esimo del campione

s = è la stima della deviazione standard della produzione (dopo aver calcolato il logaritmo naturale delle misurazioni)

n = è il numero del campione effettivo.

9.2.4. Si calcola per il campione il risultato statistico della prova quantificando la somma delle deviazioni standard rispetto al limite come segue:

9.2.5. Successivamente:

- se il risultato statistico della prova è superiore al numero di accettazione per la dimensione del campione indicata nella tabella (I/- /9.2.5), si decide l'accettazione;

- se il risultato statistico della prova è inferiore al numero di rifiuto per la dimensione del campione indicata nella tabella (I/- /9.2.5), si decide il rifiuto;

- altrimenti, si procede alla prova di un veicolo supplementare conformemente al punto 6 del presente allegato applicando il procedimento al campione maggiorato di un'unità.

TABELLA I/- /9.2.5

 

 

 

Dimensione del campione (numero totale dei veicoli provati) 

Numero di accettazione 

Numero di rifiuto 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 

 

 

 

 

 

3,327 

 

- 4,724 

 

 

3,261 

 

- 4,790 

 

 

3,195 

 

- 4,856 

 

 

3,129 

 

- 4,922 

 

 

3,063 

 

- 4,988 

 

 

2,997 

 

- 5,054 

 

 

2,931 

 

- 5,120 

 

10 

 

2,865 

 

- 5,185 

 

11 

 

2,799 

 

- 5,251 

 

12 

 

2,733 

 

- 5,317 

 

13 

 

2,667 

 

- 5,383 

 

14 

 

2,601 

 

- 5,449 

 

15 

 

2,535 

 

- 5,515 

 

16 

 

2,469 

 

- 5,581 

 

17 

 

2,403 

 

- 5,647 

 

18 

 

2,337 

 

- 5,713 

 

19 

 

2,271 

 

- 5,779 

 

20 

 

2,205 

 

- 5,845 

 

21 

 

2,139 

 

- 5,911 

 

22 

 

2,073 

 

- 5,977 

 

23 

 

2,007 

 

- 6,043 

 

24 

 

1,941 

 

- 6,109 

 

25 

 

1,875 

 

- 6,175 

 

26 

 

1,809 

 

- 6,241 

 

27 

 

1,743 

 

- 6,307 

 

28 

 

1,677 

 

- 6,373 

 

29 

 

1,611 

 

- 6,439 

 

30 

 

1,545 

 

- 6,505 

 

31 

 

1,479 

 

- 6,571 

 

32 

 

- 2,112 

 

- 2,112 

 

 

9.3. Conformità della produzione qualora i dati statistici del produttore siano insoddisfacenti o indisponibili

9.3.1. I punti che seguono descrivono il procedimento da applicare per verificare la conformità dei requisiti di produzione per quanto riguarda il CO2 nel caso in cui la deviazione standard della produzione fornita dal costruttore sia insoddisfacente o indisponibile.

9.3.2. Con un campione minimo di 3 veicoli, il procedimento di campionamento è fissato in modo che la probabilità che un lotto con una produzione difettosa del 40% superi la prova è di 0,95 (rischio del produttore: 5%), mentre la probabilità che un lotto con una produzione difettosa del 65% sia accettato è di 0,1 (rischio del consumatore: 10%).

9.3.3. La misurazione di CO2 è considerata un logaritmo a distribuzione normale e deve prima essere trasformata nel suo logaritmo naturale. Si considerano m0 e m rispettivamente le dimensioni minime e massime del campione (m0 = 3 e m = 32) e n il numero del campione effettivo.

9.3.4. Se i logaritmi naturali delle misurazioni eseguite sulle serie sono x1, x2,..., xj ed L il logaritmo naturale del valore di CO2 per l'omologazione, si ottiene:

dj = xj - L

9.3.5. La tabella I/ /9.3.5 indica i valori dei numeri di accettazione (An) e di rifiuto (Bn) per il numero del campione effettivo. Il risultato statistico della prova è dato dal rapporto -dn/Vn e deve essere utilizzato nel modo seguente per determinare se le serie sono state accettate o rifiutate:

Per m0 ≤ n ≤ m:

- serie accettate se

- serie rifiutate se

- eseguire un'altra misurazione se

9.3.6. Osservazioni

Per calcolare i valori successivi del risultato statistico della prova è utile la seguente formula ricorrente:

TABELLA I/- /9.3.5

 

 

 

Dimensione effettiva del campione (numero totale di veicoli provati) n 

Numero di accettazione An 

Numero di rifiuto Bn 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 

 

 

 

 

 

- 0,80381 

 

16,64743 

 

 

- 0,76339 

 

7,68627 

 

 

- 0,72982 

 

4,67136 

 

 

- 0,69962 

 

3,25573 

 

 

- 0,67129 

 

2,45431 

 

 

- 0,64406 

 

1,94369 

 

 

- 0,6175 

 

1,59105 

 

10 

 

- 0,59135 

 

1,33295 

 

11 

 

- 0,56542 

 

1,13566 

 

12 

 

- 0,5396  

 

0,9797  

 

13 

 

- 0,51379 

 

0,85307 

 

14 

 

- 0,48791 

 

0,7480 1 

 

15 

 

- 0,46191 

 

0,65928 

 

16 

 

- 0,43573 

 

0,58321 

 

17 

 

- 0,40933 

 

0,51718 

 

18 

 

- 0,38266 

 

0,45922 

 

19 

 

- 0,3557 

 

0,40788 

 

20 

 

- 0,3284 

 

0,36203 

 

21 

 

- 0,30072 

 

0,32078 

 

22 

 

- 0,27263 

 

0,28343 

 

23 

 

- 0,2441 

 

0,24943 

 

24 

 

- 0,21509 

 

0,21831 

 

25 

 

- 0,18557 

 

0,1897  

 

26 

 

- 0,1555 

 

0,16328 

 

27 

 

- 0,12483 

 

0,1388  

 

28 

 

- 0,09354 

 

0,11603 

 

29 

 

- 0,06159 

 

0,0948  

 

30 

 

- 0,02892 

 

0,07493 

 

31 

 

0,00449 

(19) 

0,05629 

 

32 

 

0,03876 

(20) 

0,03876 

 

 

10. DISPOSIZIONI SPECIALI

10.1. In futuro, i veicoli provvisti di tecnologie speciali nel campo dell'efficienza energetica possono essere sottoposti a programmi di prova supplementari. Questi saranno definiti successivamente e il costruttore può ricorrere ad essi per dimostrare i vantaggi della soluzione proposta.

11. ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

11.1. L'omologazione può essere estesa ai veicoli dello stesso tipo o di un tipo diverso che differiscono per quanto riguarda le seguenti caratteristiche di cui all'allegato II, se le emissioni di CO2 misurate dal servizio tecnico non superano di più del 4% per i veicoli della categoria M1 e del 6% per i veicoli della categoria N1 il valore previsto all'omologazione:

- massa di riferimento

- massa massima autorizzata

- tipo di carrozzeria:

per i veicoli M1: berlina, due volumi, familiare (giardinetta), coupé, decappottabile, veicolo multi uso

per i veicoli N1: autocarro, furgone

- rapporti totali di trasmissione

- equipaggiamento e accessori del motore

11.2. Estensione dell'omologazione per i veicoli della categoria N1 all'interno di una famiglia:

11.2.1. Per i veicoli della categoria N1 omologati come membri di una famiglia di veicoli conformemente alla procedura di cui all'allegato I, punto 12.2, l'omologazione può essere estesa ai veicoli della stessa famiglia solo se, per il servizio tecnico, il consumo di carburante del nuovo veicolo non è superiore a quello del veicolo su cui si basa il consumo di carburante della famiglia.

L'omologazione può altresì essere estesa ai veicoli che:

- sono fino a 110 kg più pesanti dei membri della famiglia sottoposti a prova, purché siano entro i 220 kg dal membro della famiglia più leggero, e

- hanno un rapporto totale di trasmissione più basso di quello del membro della famiglia sottoposto a prova esclusivamente a causa di un cambiamento della dimensione dei pneumatici, e

- si conformano alla famiglia sotto ogni altro aspetto.

11.2.2. Per i veicoli della categoria N1 omologati come membri di una famiglia di veicoli conformemente alla procedura di cui all'allegato I, punto 12.3, l'omologazione può essere estesa ai veicoli della stessa famiglia senza prove addizionali solo se per il servizio tecnico il consumo di carburante del nuovo veicolo rientra nei limiti rilevati per i due veicoli della famiglia che hanno rispettivamente il consumo di carburante minimo e massimo (21).

12. OMOLOGAZIONE DI VEICOLI DELLA CATEGORIA N1 ALL'INTERNO DI UNA FAMIGLIA

I veicoli della categoria N1 possono essere omologati all'interno di una famiglia, come definito al punto 12.1, utilizzando uno dei due metodi alternativi descritti ai punti 12.2 e 12.3.

12.1. I veicoli N1 possono essere raggruppati in una famiglia ai fini della presente direttiva se i seguenti parametri sono identici o rientrano nei limiti specificati:

12.1.1. Sono parametri identici:

- costruttore e tipo, quali definiti nell'allegato II, sezione I, punto 0.2,

- cilindrata del motore,

- tipo di sistema di controllo delle emissioni,

- sistema di alimentazione del combustibile, quale definito nell'allegato II, punto 1.5.2.

12.1.2. Devono rientrare nei limiti sottindicati i seguenti parametri:

- rapporti totali di trasmissione (non superiore all'8% del più basso) come definito all'allegato II, punto 1.6.3,

- massa di riferimento (non più leggero di 220 kg rispetto al più pesante),

- area frontale (non inferiore al 15% del più largo),

- potenza del motore (non superiore al 10% rispetto al valore più alto).

12.2. Una famiglia di veicoli quale definita al punto 12.1 può essere omologata con dati relativi all'emissione di CO2 e al consumo di carburante comuni a tutti i membri della famiglia. Il servizio tecnico deve selezionare per la prova il membro della famiglia che ritiene abbia l'emissione di CO2 più elevata. Le misurazioni sono eseguite secondo la procedura descritta al punto 6 e i risultati conformemente al metodo descritto al punto 6.5 sono utilizzati come valori di omologazione comuni a tutti i membri della famiglia.

12.3. I veicoli raggruppati in una famiglia quale definita al punto 12.1 possono essere omologati con dati relativi all'emissione di CO2 e al consumo di carburante specifici per ciascun membro della famiglia. Il servizio tecnico deve selezionare per la prova due veicoli che ritiene abbiano le emissioni di CO2 rispettivamente più alte e più basse. Le misurazioni sono eseguite secondo la procedura descritta al punto 6. Se i dati del costruttore per questi due veicoli rientrano nella tolleranza descritta al punto 6.5, le emissioni di CO2 dichiarate dal costruttore per tutti i membri della famiglia di veicoli possono essere utilizzate come valori di omologazione. Se i dati del costruttore non rientrano nella tolleranza, i risultati conformemente al metodo descritto al punto 6.5 sono utilizzati come valori di omologazione e il servizio tecnico deve selezionare un numero appropriato di altri membri della famiglia per prove addizionali (22).

------------------------

(5) Allegato dapprima modificato dall'allegato V alla direttiva 89/491/CEE e poi così sostituito dall'allegato I alla direttiva 93/116/CE.

(6) Punto così sostituito dall'allegato della direttiva 2004/3/CE.

(7) Punto così sostituito dall'allegato della direttiva 2004/3/CE.

(8) Punto così sostituito dall'allegato alla direttiva 1999/100/CE.

(9) Il presente punto 4.4. (punti da 4.4 a 4.4.3.) è stato così interamente sostituito dall'allegato alla direttiva 1999/100/CE.

(10) Capoverso così sostituito dall'allegato alla direttiva 1999/100/CE.

(11) Il presente punto 6.1. è stato così sostituito dall'allegato alla direttiva 1999/100/CE.

(12) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2004/3/CE.

(13) Punto così sostituito dall'allegato alla direttiva 1999/100/CE.

(14) Punto soppresso dall'allegato alla direttiva 1999/100/CE.

(15) Punto soppresso dall'allegato alla direttiva 1999/100/CE.

(16) Punto così modificato dall'allegato alla direttiva 1999/100/CE.

(17) Il presente punto 7.2. è stato così interamente sostituito dall'allegato alla direttiva 1999/100/CE.

(18) Punto così sostituito dall'allegato alla direttiva 1999/100/CE.

(19) Numero di accettazione così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 15 febbraio 1944, n. L 42.

(20) Numero di accettazione così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 15 febbraio 1944, n. L 42.

(21) Punto 11 così interamente sostituito dall'allegato della direttiva 2004/3/CE.

(22) Punto 12 così interamente aggiunto dall'allegato della direttiva 2004/3/CE.

 

 

Allegato II

Modello (23)

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Scheda di omologazione CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante

- l'omologazione [1]

- l'estensione dell'omologazione [1]

- il rifiuto dell'omologazione [1]

- la revoca dell'omologazione [1]

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica [1] per quanto riguarda la direttiva 80/1268/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 93/116/CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

Parte I

0.1. Marca (nome commerciale del costruttore):

0.2. Tipo e designazione commerciale:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica [1] [2]

0.3.1. Posizione della marcatura

0.4. Categoria del veicolo [3]:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.6. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e metodo di apposizione della marcatura di omologazione CEE:

0.7. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

Parte II

1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. addendum

2. Servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove:

3. Data del verbale di prova:

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali osservazioni: cfr. appendice

6. Luogo:

7. Data:

8. Firma:

9. Si allega l'indice del fascicolo informativo depositato presso l'autorità omologante, del quale si può richiedere copia.

Addendum

 

alla scheda di omologazione CE n.  

 

 

 

 

 

riguardante l'omologazione di un veicolo [6] per quanto riguarda la direttiva 80/1268/CEE (emissioni di CO2 e consumo di carburante), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/3/CE (24) 

 

 

 

 

 

1. 

Altre informazioni: 

 

 

 

1.1. 

1.1. Massa del veicolo in ordine di marcia: 

 

 

 

 

 

1.2. 

Massa massima: 

 

 

 

 

1.3. 

Tipo di carrozzeria: 

1.3.1. 

M1: berlina, due volumi, familiare (giardinetta), coupé, decappottabile, veicolo multi uso [1] 

1.3.2. 

N1: autocarro, furgone (25) 

 

 

1.4. 

Trazione: anteriore, posteriore, 4 x 4 [1] 

 

 

 

1.5. 

Motore:  

 

 

 

 

 

1.5.1. 

Cilindrata: 

 

 

 

 

1.5.2. 

Alimentazione: carburatore/iniezione [1] 

 

 

 

1.5.3. 

Carburante raccomandato dal costruttore:  

 

 

 

 

 

1.5.4.  

Potenza massima: 

 

kW a 

 

giri/minuto 

 

 

 

1.5.5. 

Sovralimentazione: si/no [1] 

 

 

1.5.6. 

Accensione: diesel, a accensione comandata (meccanica o elettronica) [1] 

 

 

 

1.6. 

Trasmissione:  

 

 

 

 

1.6.1. 

Tipi di cambio di velocità: tipo manuale/automatico [1] 

 

 

 

1.6.2. 

Numero di rapporti:  

 

 

 

 

1.6.3. 

Rapporti totali di trasmissione (comprese le circonferenze di rotolamento sotto carico dei pneumatici): velocità in km/h per 1.000 giri/minuto del motore 

 

 

 

 

1a marcia 

 

4a marcia 

 

 

 

 

 

 

2a marcia 

 

5a marcia 

 

 

 

 

 

 

3a marcia 

 

Overdrive 

 

 

 

 

 

1.6.4. 

Rapporto del differenziale: 

 

 

 

 

 

1.6.5. 

Pneumatici: 

 

 

 

 

 

 

Tipo: 

 

Dimensioni: 

 

 

 

 

 

 

Circonferenza di rotolamento sotto carico: 

 

 

 

 

1.7. 

Valori di omologazione [4] (26) 

 

 

 

1.7.1. 

Emissioni massiche di CO2 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1.1. 

Emissioni massiche di CO2 (ciclo urbano): 

 

g/km  

 

 

1.7.1.2. 

Emissioni massiche di CO2 (ciclo extraurbano): 

 

g/km  

 

 

1.7.1.3. 

Emissioni massiche di CO2 (ciclo combinato): 

 

g/km  

 

 

1.7.2.  

Consumo di carburante 

 

 

1.7.2.1. 

Consumo di carburante (ciclo urbano): 

 

l/100 km [5]  

 

 

1.7.2.2. 

Consumo di carburante (ciclo extraurbano): 

 

l/100 km [5]  

 

 

1.7.2.3. 

Consumo di carburante (ciclo combinato): 

 

l/100 km [5]  

 

 

 

 

2. 

Osservazioni: 

 

 

 

__________ 

[1] Cancellare la dicitura inutile. 

[2] Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica oggetto della presente scheda di omologazione, detti caratteri devono essere rappresentati nel fascicolo dal simbolo "?" (es.: ABC??123??). 

[3] Vedi allegato II A della direttiva 70/156/CEE. 

[4] Ripetere per la benzina e il carburante gassoso se il veicolo può funzionare sia con la benzina che con carburante gassoso. Se il sistema a benzina è destinato ad essere utilizzato in caso d'emergenza o soltanto per l'avviamento e se la capacità massima del serbatoio della benzina è di 15 litri, tali veicoli sono considerati, ai fini della prova, come veicoli alimentati esclusivamente con carburante gassoso (27). 

[5] Per i veicoli alimentati con GN, l'unità "1/100 km" è sostituita dall'unità "m3/100 km" (28). 

[6] Per i veicoli omologati all'interno di una famiglia di veicoli, in base all'allegato I, punto 12, per ciascun membro della famiglia di veicoli dev'essere fornito il presente addendum (29). 

------------------------

(23) Allegato così sostituito dall'allegato II alla direttiva 93/116/CE.

(24) Testo così modificato dall'allegato della direttiva 2004/3/CE.

(25) Punto 1.3 così interamente sostituito dall'allegato della direttiva 2004/3/CE.

(26) Il punto 1.7. (punti da 1.7. a 1.7.2.3.) è stato così interamente sostituito dall'allegato alla direttiva 1999/100/CE. Successivamente il punto 1.7. è stato così sostituito dall'allegato della direttiva 2004/3/CE.

(27) Nota aggiunta dall'allegato alla direttiva 1999/100/CE.

(28) Nota aggiunta dall'allegato alla direttiva 1999/100/CE.

(29) Nota aggiunta dall'allegato della direttiva 2004/3/CE.

 

 


Dir. 2004/11/CE del 11 febbraio 2004.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/24/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore

 

 

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 14 febbraio 2004, n. L 44. Entrata in vigore il 17 febbraio 2004.

(2) Termine di recepimento: 17 novembre 2004. Direttiva recepita con D.M. 14 maggio 2004.

 

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

 

considerando quanto segue:

 

(1) È opportuno adottare provvedimenti per assicurare il buon funzionamento del mercato interno.

 

(2) La direttiva 92/24/CEE è una della direttive particolari nell'ambito della procedura di omologazione comunitaria introdotta dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Le disposizioni e le definizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai veicoli, sistemi di veicoli, componenti ed entità tecniche si applicano pertanto alla presente direttiva.

 

(3) I dispositivi di limitazione della velocità per i veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri e di merci di massa massima superiore a 10 tonnellate si sono dimostrati atti a migliorare la sicurezza stradale e hanno ridotto la gravità delle lesioni in caso di incidenti, diminuendo altresì l'inquinamento dell'aria e il consumo di carburante.

 

(4) La direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità, è stata estesa agli autoveicoli più leggeri delle categorie M2 e N2. È dunque necessario modificare di conseguenza l'ambito di applicazione della direttiva 92/24/CEE per quanto riguarda le caratteristiche costruttive dei limitatori di velocità in modo da coprire le stesse categorie di veicoli a motore.

 

(5) La direttiva 92/24/CEE andrebbe pertanto modificata di conseguenza,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

 

------------------------

(3) Parere del Parlamento europeo del 9 ottobre 2003, e decisione del Consiglio del 20 gennaio 2004.

 

 

Articolo 1

La direttiva 92/24/CEE è modificata come segue:

 

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

(4).

 

 

2) nell'allegato I, punto 1.1, terzo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

(5).

 

------------------------

(4) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 92/24/CEE.

(5) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 92/24/CEE.

 

 

Articolo 2

1. A decorrere dal 17 novembre 2004, gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti i dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi:

 

- rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale di un veicolo, di un dispositivo di limitazione della velocità o di un sistema di limitazione della velocità montato sul veicolo,

 

- vietare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione di un veicolo né vietare la vendita o l'uso di un dispositivo di limitazione della velocità o di un sistema di limitazione della velocità montato sul veicolo, se i veicoli, i dispositivi di limitazione della velocità o i sistemi di limitazione della velocità montati sul veicolo sono conformi alle disposizioni della direttiva 92/24/CEE.

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, gli Stati membri, per motivi riguardanti i dispositivi di limitazione della velocità o i sistemi di limitazione della velocità montati su veicoli, rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita o la messa in circolazione o l'uso dei veicoli e dei dispositivi di limitazione della velocità o dei sistemi di limitazione della velocità montati sui veicoli non conformi alle disposizioni della direttiva 92/24/CEE.

 

 

 

 

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 17 novembre 2004, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 18 novembre 2004.

 

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Strasburgo, addì 11 febbraio 2004.

 

Per Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

 

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL

 

 

Dir. 92/24/CEE del 31 marzo 1992
Direttiva del Consiglio relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore

 

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 14 maggio 1992, n. L 129. Entrata in vigore il 10 aprile 1992.

(2) Termine di recepimento: 1 gennaio 1993. Direttiva recepita con D.M. 30 marzo 1994.

 

 

Articolo 1 (4)

 

Ai fini della presente direttiva s'intende:

 

- per veicolo, ogni veicolo a motore delle categorie M2, M3, N2 o N3, secondo le definizioni dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE, destinato a circolare su strada, il quale abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 Km/h,

 

- per dispositivo di limitazione della velocità, un limitatore di velocità, destinato a essere utilizzato sui veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, per il quale può essere concessa l'omologazione quale entità tecnica indipendente ai sensi della direttiva 70/156/CEE. I sistemi di limitazione della velocità massima di un veicolo montati di serie, integrati all'origine in fase di progettazione del veicolo, devono soddisfare gli stessi requisiti dei dispositivi di limitazione della velocità.

 

 

------------------------

(4) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2004/11/CE.

(omissis)

Allegato I

 

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

 

1.1. La presente direttiva riguarda i dispositivi di limitazione della velocità omologati CEE quali entità tecniche e indipendenti per i veicoli a motore e l'installazione sui veicoli a motore descritti all'articolo 1 di dispositivi o sistemi analoghi di limitazione della velocità che soddisfino le prescrizioni degli allegati della presente direttiva.

 

I veicoli a motore la cui velocità massima per costruzione è inferiore a quella prescritta dalla direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità non necessitano il montaggio di dispositivi o di sistemi di limitazione della velocità.

 

La presente direttiva è intesa a limitare ad un valore prescritto la velocità massima su strada dei veicoli per il trasporto di merci delle categorie N2 e N3 e dei veicoli per il trasporto di passeggeri delle categorie M2 e M3 (5). La presente direttiva è intesa a limitare ad un valore prescritto la velocità massima su strada dei veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci e passeggeri mediante un dispositivo o un sistema di limitazione della velocità montato sul veicolo la cui funzione principale consiste nel regolare l'alimentazione di carburante del motore.

 

 

2. DEFINIZIONI

 

2.1. Ai fini della presente direttiva

 

2.2. per "velocità limite V", s'intende la velocità massima del veicolo tale che la sua progettazione o installazione non consente una risposta ad una pressione energica sul comando dell'acceleratore;

 

2.3. per "velocità regolata (Vset)", s'intende la velocità media principale del veicolo per funzionamento in condizioni stabilizzate;

 

2.4. per "velocità stabilizzata (Vstab)", s'intende la velocità del veicolo per funzionamento nelle condizioni specificate al punto 1.1.4.2.3. dell'allegato III;

 

2.5. per "dispositivo di limitazione della velocità", s'intende un dispositivo la cui funzione principale è quella di regolare l'alimentazione di carburante del motore al fine di limitare la velocità del veicolo al valore prescritto;

 

2.6. per "massa a vuoto", s'intende la massa del veicolo in ordine di marcia, compresi liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, attrezzi e ruota di scorta, qualora applicabile;

 

2.7. per "tipo di veicolo", s'intendono i veicoli che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda:

 

2.7.1. - la marca e il tipo dell'eventuale sistema o dispositivo di limitazione della velocità;

 

2.7.2. - la gamma di velocità per le quali può essere regolata la limitazione nell'ambito della gamma stabilita per il veicolo sottoposto alla prova;

 

2.7.3. - rapporto tra potenza massima del motore e massa a vuoto inferiore o pari a quello del veicolo sottoposto alla prova e

 

2.7.4. - rapporto massimo tra velocità del motore e velocità del veicolo per la marcia più alta, inferiore a quello del veicolo sottoposto alla prova;

 

2.8. per " tipo di dispositivo di limitazione della velocità", s'intendono i dispositivi di limitazione della velocità che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda i punti seguenti:

 

- marca e tipo del dispositivo;

 

- gamma di valori della velocità che possono essere regolati sul dispositivo di limitazione della velocità;

 

- metodo usato per regolare l'alimentazione di carburante del motore.

 

 

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

 

3.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo, con riferimento alla limitazione della velocità, deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo rappresentante debitamente accreditato.

 

3.2. Essa è accompagnata dai documenti sottoelencati in triplice copia e dalle informazioni seguenti:

 

3.2.1. una descrizione dettagliata del tipo di veicolo e delle parti del veicolo concernenti la limitazione della velocità, compresi le informazioni ed i documenti di cui all'allegato II, appendice 1;

 

3.2.2. un veicolo rappresentativo del tipo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione;

 

3.2.3. un veicolo che non comporta tutti i componenti propri del tipo può essere accettato per la prova, a condizione che il richiedente possa dimostrare con soddisfazione dell'autorità competente che la mancanza dei componenti omessi non influisce sui risultati delle verifiche per quanto concerne le prescrizioni della presente direttiva.

 

3.3. Prima di concedere l'omologazione CEE, l'autorità competente deve verificare l'esistenza di disposizioni soddisfacenti che garantiscano gli effettivi controlli della conformità della produzione.

 

 

4. OMOLOGAZIONE CEE

 

4.1. L'omologazione del tipo di veicolo è concessa se il veicolo presentato per l'omologazione ai sensi della presente direttiva soddisfa le prescrizioni del punto 7 qui appresso.

 

L'omologazione, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione di un tipo di veicolo ai sensi della presente direttiva devono essere comunicati agli Stati membri mediante una scheda il cui modello figura nell'allegato II, appendice 2 della presente direttiva.

 

4.2. A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno stesso Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.

 

 

5. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE QUALE ENTITÀ TECNICA DI UN DISPOSITIVO DI LIMITAZIONE DELLA VELOCITÀ

 

5.1. La domanda di omologazione CEE di un dispositivo di limitazione della velocità quale entità tecnica deve essere presentata dal fabbricante del dispositivo di limitazione di velocità o dal suo rappresentante debitamente accreditato.

 

5.2. Per ciascun tipo di dispositivo di limitazione della velocità, la domanda è accompagnata da:

 

5.2.1. una documentazione in triplice copia con descrizione delle caratteristiche tecniche del dispositivo di limitazione della velocità e del suo sistema di installazione su uno o più tipi di veicolo sui quali è prevista l'installazione del dispositivo di limitazione della velocità.

 

5.2.2. cinque esemplari del tipo di dispositivo di limitazione della velocità: gli esemplari devono recare in modo chiaro e indelebile la denominazione commerciale o il marchio del richiedente e la designazione del tipo;

 

5.2.3. un veicolo o un motore (nel caso di prova su banco) munito del dispositivo di limitazione della velocità da omologare, scelto dal richiedente di comune accordo con il servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione.

 

5.3. Prima di concedere l'omologazione, l'autorità competente deve verificare l'esistenza di disposizioni soddisfacenti che garantiscono l'effettivo controllo della conformità della produzione del dispositivo di limitazione della velocità.

 

 

6. OMOLOGAZIONE

 

6.1. L'omologazione del tipo di dispositivo di limitazione della velocità è concessa se il dispositivo di limitazione della velocità presentato per l'omologazione ai sensi della presente direttiva soddisfa le prescrizioni del punto 7 qui appresso.

 

6.2. A ciascun tipo di dispositivo di limitazione della velocità omologato viene assegnato un numero di omologazione. I primi due simboli (00 per la direttiva nella sua forma originale) indicano le serie di modifiche che comprendono le più recenti modifiche tecniche sostanziali apportate alla direttiva al momento della concessione dell'omologazione. Uno stesso Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di dispositivo di limitazione della velocità.

 

6.3. L'omologazione, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione di un tipo di dispositivo di limitazione della velocità ai sensi della presente direttiva devono essere comunicati agli Stati membri con la scheda il cui modello figura all'allegato II appendice 4 della presente direttiva.

 

6.4. Su ogni dispositivo di limitazione della velocità conforme ad un tipo di dispositivo di limitazione della velocità omologata ai sensi della presente direttiva deve essere affisso, in un punto ben visibile e leggibile e precisato sulla scheda di omologazione un marchio di omologazione internazionale costituito da:

 

6.4.1. un rettangolo all'interno del quale è sistemata la lettera "e" seguita dal numero che contraddistingue il Paese che ha rilasciato l'omologazione e

 

6.4.2. il numero di omologazione, indicato sulla scheda di omologazione CEE (vedi allegato II, appendice 4) accanto al rettangolo del marchio di omologazione.

 

6.5. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

 

6.6. All'allegato II, appendice 5 della presente direttiva figura un esempio di marchio di omologazione.

7. PRESCRIZIONI

 

 

7.1. Prescrizioni generali

 

7.1.1. Il dispositivo di limitazione della velocità deve essere tale che durante il normale uso del veicolo, esso possa soddisfare le disposizioni della presente direttiva nonostante le vibrazioni cui può essere soggetto. Il dispositivo di limitazione della velocità deve essere progettato, costruito e montato in modo tale da consentire al veicolo, utilizzato in condizioni normali e munito di detto dispositivo di limitazione della velocità, di soddisfare le disposizioni della presente direttiva.

 

7.1.2. In particolare, il dispositivo di limitazione della velocità del veicolo deve essere progettato, costruito e montato in modo da resistere alla corrosione e ai fenomeni d'invecchiamento al quale può essere esposto nonché alle manomissioni.

 

7.1.2.1. Non deve comunque essere possibile aumentare o spostare temporaneamente o permanentemente il livello della limitazione sui veicoli in uso. L'inviolabilità deve essere dimostrata al servizio tecnico mediante una documentazione che analizza il mancato funzionamento e che prende in esame l'intero sistema.

 

L'analisi deve dimostrare, tenendo conto delle varie condizioni assunte dal sistema, le conseguenze di una modifica delle condizioni di entrata e di uscita sul funzionamento, le probabilità di tali modifiche causate da avarie o manomissioni e la probabilità del loro verificarsi. Il livello dell'analisi giunge sino al primo guasto.

 

7.1.2.2. La funzione di limitazione della velocità, il dispositivo di limitazione della velocità e le connessioni necessarie per il suo funzionamento, ad eccezione di quelle essenziali per la marcia del veicolo, devono poter essere protetti da eventuali regolazioni non autorizzate o dall'interruzione della sua alimentazione di energia mediante l'applicazione di sigilli e/o l'esigenza di utilizzare attrezzi speciali.

 

7.1.3. La funzione di limitazione della velocità ed il dispositivo di limitazione della velocità non devono agire sul sistema di frenatura di servizio del veicolo. Un freno permanente (ad esempio, ritardatore) può essere incorporato soltanto se agisce dopo che la funzione di limitazione della velocità del dispositivo di limitazione della velocità ha ridotto al minimo l'alimentazione del carburante.

 

7.1.4. La funzione di limitazione della velocità o il dispositivo di limitazione della velocità deve essere tale da non influire sulla velocità su strada del veicolo se è esercitata una pressione energica sull'acceleratore quando il veicolo funziona alla velocità regolata.

 

7.1.5. La funzione di limitazione della velocità o il dispositivo di limitazione della velocità deve consentire il normale comando dell'acceleratore ai fini del cambio di marcia.

 

7.1.6. Eventuali disfunzioni o manomissioni non devono provocare un aumento di potenza del motore superiore a quella richiesta dalla posizione dell'acceleratore azionato dal conducente.

 

7.1.7. La funzione di limitazione della velocità deve essere ottenuta indipendentemente dal comando dell'acceleratore utilizzato se esistono più comandi alla portata della posizione a sedere del conducente.

 

7.1.8. La funzione di limitazione della velocità o il dispositivo di limitazione della velocità devono funzionare in modo soddisfacente nel loro campo elettromagnetico senza provocare perturbazioni elettromagnetiche inammissibili in detto campo.

 

7.1.9. Tutti i componenti necessari al pieno funzionamento della limitazione della velocità o del dispositivo di limitazione della velocità devono essere alimentati con l'energia ogniqualvolta il veicolo è in marcia.

 

 

7.2. Prescrizioni particolari

 

7.2.1. Per le varie categorie di veicoli a motore, la velocità limite V deve essere regolata in conformità della direttiva 92/6/CEE.

 

7.2.2. La limitazione di velocità può essere realizzata sia munendo i veicoli a motore di dispositivi di limitazione della velocità omologati CEE sia di sistemi analoghi montati sui veicoli tali da soddisfare la stessa funzione di limitazione della velocità.

 

7.2.3. La velocità regolata deve essere indicata su una targhetta in una posizione ben visibile nella cabina di guida.

 

 

8. PROVA

 

Le prove di limitazione della velocità cui è sottoposto il veicolo o il dispositivo di limitazione della velocità presentato per l'omologazione CEE nonché le prestazioni di limitazione prescritte sono descritte nell'allegato III della presente direttiva.

 

A richiesta del costruttore e con il consenso dell'autorità che provvede all'omologazione, i veicoli la cui velocità teorica massima illimitata non supera la velocità prescritta per detti veicoli possono essere esentati dalla prova di cui all'allegato III a condizione di soddisfare le prescrizioni della presente direttiva.

 

 

9. MODIFICA DEL TIPO DI VEICOLO O DEL DISPOSITIVO DI LIMITAZIONE DELLA VELOCITÀ ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE CEE

 

9.1. Qualsiasi modifica del tipo di veicolo o del tipo di dispositivo di limitazione della velocità deve essere comunicata al servizio amministrativo che ha omologato il tipo di veicolo. Detto servizio può:

 

9.1.1. ritenere poco probabile che le modifiche eseguite possano esercitare un'influenza negativa rilevante e che comunque il veicolo o il dispositivo di limitazione della velocità continui a soddisfare le prescrizioni, oppure

 

9.1.2. richiedere un ulteriore verbale di prova dal servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove.

 

9.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con l'indicazione della modifica, deve essere comunicata agli Stati membri con la procedura indicata al punto 4.1.

 

9.3. L'autorità competente per il rilascio dell'estensione dell'omologazione deve assegnare un numero di serie ad ogni scheda di comunicazione compilata per una siffatta estensione.

 

 

10. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

 

10.1. Ogni veicolo o dispositivo di limitazione della velocità omologato ai sensi della presente direttiva deve essere costruito in modo conforme al tipo omologato soddisfacendo alle prescrizioni indicate al precedente punto 7.

 

10.2. Al fine di verificare la conformità con le prescrizioni del punto 10.1. devono essere eseguiti gli opportuni controlli della produzione.

 

10.3. Il titolare dell'omologazione deve, in particolare,

 

10.3.1. disporre delle procedure per un effettivo controllo di qualità del veicolo o del dispositivo di limitazione della velocità;

 

10.3.2. avere accesso all'attrezzatura di prova necessaria per il controllo della conformità con ogni tipo omologato;

 

10.3.3. provvedere alla registrazione dei risultati della prova ed alla disponibilità dei documenti allegati per un periodo da determinare di comune accordo con l'amministrazione;

 

10.3.4. analizzare i risultati di ciascun tipo di prova onde verificare e garantire la continuità delle caratteristiche del veicolo o del dispositivo di limitazione della velocità tenendo conto delle variazioni ammesse per la produzione industriale;

 

10.3.5. assicurare che per ciascun tipo di veicolo o di dispositivo di limitazione della velocità siano stati eseguiti controlli e prove sufficienti in conformità con le procedure approvate dalle competenti autorità;

 

10.3.6. assicurare che eventuali serie di campioni o di pezzi destinati alla prova che presentano una mancanza di conformità per il tipo di prova in questione diano luogo ad un ulteriore campionamento e ad un'altra prova. Devono essere prese tutte le misure necessarie per ripristinare la conformità della produzione in questione.

10.4. L'autorità competente che ha concesso l'omologazione può verificare in qualsiasi momento la conformità dei metodi di controllo applicati in ciascuna unità di produzione.

 

10.4.1. Ad ogni ispezione devono essere presentati all'ispettore in visita i verbali di prova e di produzione.

 

10.4.2. L'ispettore può scegliere dei campioni a caso da sottoporre alla prova nel laboratorio del costruttore. Il numero minimo di campioni può essere determinato a seconda dei risultati dei controlli eseguiti dal costruttore stesso.

 

10.4.3. Se il livello qualitativo appare insoddisfacente o se si ritiene necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 10.4.2, l'ispettore deve scegliere dei campioni da inviare al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione.

 

10.4.4. L'autorità competente può eseguire qualsiasi prova prescritta nella presente direttiva. Le ispezioni autorizzate dall'autorità competente devono avere una frequenza normale biennale. Nei casi in cui fossero constatati risultati insoddisfacenti durante una di queste ispezioni, l'autorità competente deve prendere tutte le misure necessarie per ripristinare la conformità della produzione quanto prima possibile.

 

 

11. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

 

11.1. L'omologazione concessa per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo di limitazione della velocità ai sensi della presente direttiva può essere revocata se non sono rispettati i requisiti definiti al punto 7.

 

11.2. Se uno Stato membro revoca un'omologazione CEE che ha concesso in precedenza, esso deve comunicarlo immediatamente agli altri Stati membri con una copia della scheda di omologazione CEE conforme al modello che figura nelle appendici 2 o 4 dell'allegato II.

 

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(5) La prima frase del presente comma è stata così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 2004/11/CE. Siccome il comma è composto da un'unica frase si è preferito lasciare qui integro il testo in attesa di un'eventuale rettifica da parte dell'Unione europea.

 


Dir. 2004/23/CE del 31 marzo 2004.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

 

 

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 7 aprile 2004, n. L 102. Entrata in vigore il 7 aprile 2004.

(2) Termine di recepimento: 7 aprile 2006.

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera a),

 

vista la proposta della Commissione (3),

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il trapianto di tessuti e cellule umani è un settore della medicina in rapida crescita, che offre notevoli opportunità per il trattamento di malattie finora incurabili. Occorre garantire la qualità e la sicurezza delle sostanze in questione, in particolare per prevenire la trasmissione di malattie.

 

(2) La disponibilità di tessuti e cellule umani utilizzati a fini terapeutici dipende dai cittadini della Comunità che sono disposti a farne dono. Al fine di salvaguardare la salute pubblica e prevenire la trasmissione di malattie infettive per mezzo di tali tessuti e cellule, occorre adottare tutte le misure di sicurezza durante la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione degli stessi.

 

(3) È necessario promuovere campagne d'informazione e di sensibilizzazione sul piano nazionale e europeo per quanto riguarda la donazione di tessuti, cellule e organi basate sul tema «siamo tutti donatori potenziali». Tali campagne dovrebbero avere lo scopo di incoraggiare i cittadini europei a divenire donatori quando sono ancora in vita e a far conoscere la loro volontà alla loro famiglia o al loro rappresentante legale. Poiché occorre garantire la disponibilità di tessuti e cellule per le cure mediche, gli Stati membri dovrebbero promuovere la donazione di tessuti e di cellule, comprese le cellule progenitrici ematopoietiche, di elevata qualità e sicurezza, aumentando anche l'autosufficienza della Comunità.

 

(4) È urgentemente necessario un quadro unificato atto ad assicurare norme elevate di qualità e di sicurezza relativamente ad approvvigionamento, controllo, lavorazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule all'interno della Comunità e a facilitarne gli scambi per i pazienti che ogni anno si sottopongono a questo tipo di terapia. È pertanto essenziale che, quale che ne sia l'uso previsto, le disposizioni comunitarie assicurino qualità e sicurezza comparabili ai tessuti e alle cellule umani. La definizione di tali norme contribuirà quindi a rassicurare il pubblico in merito al fatto che i tessuti e le cellule umani reperiti in altri Stati membri offrono le stesse garanzie di quelli del proprio paese.

 

(5) Dato che la terapia basata sull'impiego di tessuti e cellule rappresenta un settore caratterizzato da intensi scambi a livello mondiale, è auspicabile giungere a una definizione di norme a livello mondiale. La Comunità dovrebbe pertanto sforzarsi di promuovere il livello più elevato possibile di protezione a tutela della salute pubblica per quanto concerne la qualità e la sicurezza di tessuti e cellule. La Commissione dovrebbe inserire nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sui progressi realizzati a tale riguardo.

 

(6) I tessuti e le cellule destinati ad essere utilizzati per prodotti fabbricati a livello industriale, compresi i dispositivi medici, dovrebbero rientrare nella sfera d'applicazione della presente direttiva soltanto per quanto riguarda la donazione, l'approvvigionamento e il controllo quando la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione sono disciplinati da altre normative comunitarie. Le fasi ulteriori di fabbricazione sono disciplinate dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

 

(7) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai tessuti e alle cellule, tra cui le cellule staminali ematopoietiche del sangue periferico, del sangue del cordone ombelicale e del midollo osseo, alle cellule riproduttive (ovuli, sperma), ai tessuti e alle cellule fetali e alle cellule staminali adulte ed embrionali.

 

(8) La presente direttiva esclude dal suo ambito il sangue e suoi prodotti (diversi dalle cellule progenitrici ematopoietiche), gli organi umani e gli organi, i tessuti o le cellule di origine animale. Attualmente, il sangue e i suoi prodotti sono regolamentati dalle direttive 2001/83/CE e 2000/70/CE, dalla raccomandazione 98/463/CE e dalla direttiva 2002/98/CE. Sono parimenti esclusi dall'applicazione della presente direttiva i tessuti e le cellule utilizzati per il trapianto autologo (tessuti rimossi e trapiantati nuovamente sullo stesso individuo) nell'ambito dello stesso intervento e non soggetti a un processo di inserimento in una banca. Le considerazioni di qualità e sicurezza collegate con tale processo sono completamente differenti.

 

(9) Sebbene l'uso di organi sollevi in certa misura gli stessi problemi dell'uso di tessuti e cellule, sussistono comunque profonde differenze, ragion per cui le due tematiche non dovrebbero essere oggetto della medesima direttiva.

 

(10) La presente direttiva disciplina i tessuti e le cellule destinati all'applicazione sull'uomo, compresi i tessuti e le cellule umani utilizzati per la preparazione di prodotti cosmetici. Tuttavia, tenuto conto del rischio di trasmissione di malattie trasmissibili, l'uso di cellule e tessuti in prodotti cosmetici è vietato dalla direttiva 95/34/CE della Commissione, del 10 luglio 1995, recante adattamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

 

(11) La presente direttiva non disciplina la ricerca che fa uso di tessuti e cellule umani, ad esempio per fini diversi dall'applicazione al corpo umano, come la ricerca in vitro o su modelli animali. Solo le cellule e i tessuti che, nel corso di esperimenti clinici, sono applicati al corpo umano dovrebbero corrispondere alle norme di qualità e sicurezza di cui alla presente direttiva.

 

(12) La presente direttiva non dovrebbe interferire con le decisioni degli Stati membri relativamente all'uso o non uso di particolari tipi di cellule umane, comprese le cellule germinali e le cellule staminali dell'embrione. Se però uno Stato membro autorizza un uso particolare di tali cellule, la presente direttiva disporrà l'applicazione di tutte le disposizioni necessarie alla tutela della sanità pubblica, in considerazione dei rischi specifici di tali cellule in base alle conoscenze scientifiche e alla loro natura particolare, e garantirà il rispetto dei diritti fondamentali. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe interferire con le disposizioni degli Stati membri che definiscono il termine giuridico di «persona» o «individuo».

 

(13) La donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani destinati all'applicazione sull'uomo dovrebbero essere conformi a norme elevate di qualità e sicurezza, così da garantire un elevato livello di tutela della salute nella Comunità. La presente direttiva dovrebbe istituire norme per ciascuna delle fasi del processo di applicazione di tessuti e cellule umani.

 

(14) L'uso clinico di tessuti e cellule di origine umana ai fini dell'applicazione umana può essere limitato da una scarsa disponibilità. Sarebbe pertanto auspicabile che i criteri di accesso a tali tessuti e cellule siano definiti in maniera trasparente, sulla base di una valutazione obiettiva delle esigenze mediche.

 

(15) Occorre aumentare la fiducia fra gli Stati membri per quanto riguarda la qualità e sicurezza dei tessuti e delle cellule donati, la tutela della salute dei donatori viventi e il rispetto per i donatori deceduti, nonché la sicurezza del processo di applicazione.

 

(16) I tessuti e le cellule utilizzati a fini terapeutici allogenici possono essere prelevati da donatori viventi o deceduti. Al fine di assicurare che lo stato di salute di un donatore vivente non risulti compromesso dalla donazione dovrebbe essere richiesto un esame medico preventivo. Dovrebbe essere rispettata la dignità del donatore deceduto, in particolare mediante la ricomposizione della salma del medesimo, in modo che sia il più somigliante possibile all'originaria forma anatomica.

 

(17) L'uso di tessuti e cellule destinati ad essere applicati al corpo umano può causare malattie ed effetti indesiderati. La maggior parte di tali inconvenienti può essere evitata mediante un'attenta valutazione dei donatori ed il controllo di ciascuna donazione in conformità delle norme stabilite e aggiornate in conformità dei migliori pareri scientifici disponibili.

 

(18) In via di principio, i programmi di applicazione di tessuti e cellule dovrebbero basarsi sulla filosofia della donazione volontaria e gratuita, dell'anonimato del donatore e del ricevente, dell'altruismo del donatore e della solidarietà tra donatore e ricevente. Gli Stati membri sono invitati ad adottare misure per incoraggiare un forte contributo del settore pubblico e del settore non profit alla prestazione di servizi per l'applicazione di cellule e tessuti e al relativo impegno in termini di ricerca e sviluppo.

 

(19) Le donazioni volontarie e gratuite di tessuti e cellule rappresentano un elemento che può contribuire a standard elevati di sicurezza per tessuti e cellule e quindi alla tutela della salute umana.

 

(20) Qualsiasi istituto può essere accreditato in qualità di istituto dei tessuti e delle cellule, purché rispetti le norme vigenti.

 

(21) Con il dovuto rispetto del principio di trasparenza, tutti gli istituti dei tessuti, accreditati, designati, autorizzati o titolari di una licenza ai sensi della presente direttiva, compresi quelli che fabbricano prodotti a base di tessuti e cellule umani, soggetti o meno ad altra normativa comunitaria, dovrebbero avere accesso a tessuti e cellule prelevati nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva, fatte salve le disposizioni in vigore negli Stati membri relative all'uso di tessuti e cellule.

 

(22) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali, ottempera ai principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (6) e tiene debitamente conto della convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina: convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina. Né la Carta né la convenzione prevedono espressamente un'armonizzazione, né vietano agli Stati membri di adottare requisiti più rigorosi nella propria legislazione.

 

(23) È necessario adottate tutte le misure necessarie a garantire ai possibili donatori di tessuti e cellule la riservatezza di qualunque informazione collegata con la loro salute che sia stata fornita al personale autorizzato, dei risultati dei controlli effettuati sulle loro donazioni e della futura rintracciabilità della loro donazione.

 

(24) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati si applica ai dati personali trattati in applicazione della presente direttiva. L'articolo 8 di tale direttiva vieta in via di principio il trattamento dei dati relativi alla salute. Sono previste deroghe limitate a tale divieto. La direttiva 95/46/CE stabilisce anche che il responsabile del trattamento deve attuare misure tecniche ed organizzative appropriate al fine di garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

 

(25) Dovrebbe istituire negli Stati membri un sistema di accreditamento degli istituti dei tessuti e un sistema di notifica di eventi e reazioni avversi connessi con l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

 

(26) Gli Stati membri dovrebbero organizzare misure d'ispezione e di controllo, attuate da funzionari che rappresentino le autorità competenti, per assicurare che gli istituti dei tessuti si conformino alle disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che i funzionari incaricati delle misure di ispezione e di controllo siano adeguatamente qualificati e ricevano una formazione adeguata.

 

(27) Il personale che interviene direttamente nella donazione, nell'approvvigionamento, nel controllo, nella lavorazione, nella conservazione, nello stoccaggio e nella distribuzione di tessuti e cellule umani dovrebbe essere in possesso della necessaria qualificazione e ricevere una formazione opportuna e adeguata. Le disposizioni della presente direttiva riguardanti la formazione non dovrebbero influire sulla normativa comunitaria vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

 

(28) Occorrerebbe istituire un sistema adeguato per assicurare la rintracciabilità dei tessuti e delle cellule umani. Ciò consentirebbe inoltre di verificare il rispetto delle norme di sicurezza e qualità. La rintracciabilità dovrebbe essere ottenuta mediante accurate procedure di identificazione delle sostanze, dei donatori, dei riceventi, degli istituti dei tessuti e dei laboratori, nonché mediante la tenuta di registri e un appropriato sistema di etichettatura.

 

(29) In linea di principio l'identità del o dei riceventi non dovrebbe essere rivelata al donatore o alla sua famiglia e viceversa, fatta salva la legislazione in vigore negli Stati membri sulle condizioni di comunicazione dell'identità, che potrebbe autorizzare in casi eccezionali, in particolare nel caso della donazione di gameti, la revoca dell'anonimato del donatore.

 

(30) Al fine di rafforzare l'effettiva attuazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, è opportuno stabilire sanzioni da applicarsi da parte degli Stati membri.

 

(31) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire fissare norme elevate di qualità e di sicurezza per i tessuti e le cellule umani in tutta la Comunità, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(32) Occorre che la Comunità disponga della migliore consulenza scientifica possibile in materia di sicurezza dei tessuti e delle cellule, in particolare al fine di assistere la Commissione nell'adeguamento delle disposizioni della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, in particolare alla luce del rapido progresso delle conoscenze e delle pratiche della biotecnologia nel settore dei tessuti e delle cellule umani.

 

(33) Si è tenuto conto dei pareri del comitato scientifico per i prodotti medicinali e i dispositivi medici e del Gruppo europeo di etica delle scienze e nuove tecnologie, nonché dell'esperienza internazionale acquisita nel settore; tali pareri saranno ricercati in futuro ogniqualvolta ciò risulti necessario.

 

(34) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

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(3) Pubblicata nella G.U.C.E. 24 settembre 2002, n. C 227 E.

(4) Pubblicato nella G.U.U.E. 8 aprile 2003, n. C 85.

(5) Parere del Parlamento europeo del 10 aprile 2003, posizione comune del Consiglio del 22 luglio 2003 (G.U.U.E. C 240 E del 7.10.2003) e posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2003. Decisione del Consiglio del 2 marzo 2004.

(6) Trattasi della comunicazione 7 dicembre 2000.

 

 

Capo I

Disposizioni generali

 

 

Articolo 1

Obiettivi

La presente direttiva stabilisce norme di qualità e di sicurezza per i tessuti e le cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana.

 

 

Articolo 2

Ambito di applicazione.

1. La presente direttiva si applica alla donazione, all'approvvigionamento, al controllo, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio e alla distribuzione di tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo nonché a prodotti fabbricati derivati da tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo.

 

Qualora tali prodotti fabbricati siano disciplinati da altre direttive, la presente direttiva si applica soltanto alla donazione, all'approvvigionamento e al controllo degli stessi.

 

2. La presente direttiva non si applica a:

 

a) tessuti e cellule utilizzati per un trapianto autologo nell'ambito dello stesso intervento chirurgico;

 

b) sangue e suoi componenti secondo la definizione della direttiva 2002/98/CE;

 

c) organi o parti di organi qualora la loro funzione sia quella di essere utilizzati per lo stesso scopo dell'organo intero nel corpo umano.

 

 

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

 

a) «cellule», le cellule umane singole o un insieme di cellule umane non collegate da alcuna forma di tessuto connettivo;

 

b) «tessuto», tutte le parti costituenti del corpo umano formate da cellule;

 

c) «donatore», qualsiasi fonte umana, vivente o deceduta, di cellule o tessuti umani;

 

d) «donazione», l'atto di donare tessuti o cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo;

 

e) «organo», una parte differenziata e vitale del corpo umano, formata da diversi tessuti, che mantiene la propria struttura, vascolarizzazione e capacità di sviluppare funzioni fisiologiche con un sensibile livello di autonomia;

 

f) «approvvigionamento», il processo che rende disponibile il tessuto o le cellule;

 

g) «lavorazione», tutte le operazioni connesse con la preparazione, la manipolazione, la conservazione e l'imballaggio dei tessuti o delle cellule destinati ad applicazioni sull'uomo;

 

h) «conservazione», l'uso di agenti chimici, alterazioni delle condizioni ambientali o altri mezzi impiegati durante la lavorazione per impedire o ritardare il deterioramento biologico o fisico di cellule o tessuti;

 

i) «quarantena», lo stato dei tessuti o cellule prelevati, o di un tessuto isolato fisicamente o tramite altri mezzi appropriati, in attesa di una decisione sulla loro accettazione o sul loro rifiuto;

 

j) «stoccaggio», il mantenimento del prodotto in condizioni adeguate e controllate fino alla sua distribuzione;

 

k) «distribuzione», il trasporto e la consegna di tessuti o cellule destinati ad applicazioni sull'uomo;

 

l) «applicazione sull'uomo», l'uso di tessuti o cellule su o in un ricevente umano nonché le applicazioni extra-corporali;

 

m) «evento avverso grave», qualunque evento negativo collegato con l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule che possa provocare la trasmissione di malattie trasmissibili, la morte o condizioni di pericolo di vita, di invalidità o incapacità dei pazienti, o ne produca o prolunghi l'ospedalizzazione o lo stato di malattia;

 

n) «reazione avversa grave», una risposta non voluta nel donatore o nel ricevente, compresa una malattia trasmissibile, connessa con l'approvvigionamento o l'applicazione sull'uomo di tessuti o cellule che provochi la morte, metta in pericolo la vita o produca invalidità o incapacità dell'interessato, o ne produca o prolunghi l'ospedalizzazione o lo stato di malattia;

 

o) «istituto dei tessuti», una banca dei tessuti o un'unità di un ospedale o un altro organismo in cui si effettuano attività di lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione di tessuti e cellule umani. L'istituto dei tessuti può inoltre essere incaricato dell'approvvigionamento o del controllo dei tessuti e delle cellule;

 

p) «uso allogenico», cellule o tessuti prelevati da una persona ed applicati ad un'altra;

 

q) «uso autologo», cellule o tessuti prelevati da una persona ed applicati sulla stessa persona.

 

 

Articolo 4

Attuazione

1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti, che sono responsabili per l'attuazione dei requisiti stabiliti dalla presente direttiva.

 

2. La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre misure di protezione più rigorose, purché siano conformi alle disposizioni del trattato.

 

In particolare, uno Stato membro può prevedere che la donazione sia volontaria e gratuita e in particolare vietare o limitare le importazioni di tessuti e cellule umani, per garantire un livello elevato di tutela della sanità pubblica, purché siano rispettati i requisiti previsti dal trattato.

 

3. La presente direttiva non pregiudica le decisioni adottate dagli Stati membri per vietare la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio, la distribuzione o l'utilizzo di tipi specifici di tessuti e di cellule umani o di cellule aventi un'origine particolare, anche qualora tali decisioni riguardino l'importazione dei medesimi tipi di tessuti o cellule umani.

 

4. Nell'esercitare le attività contemplate dalla presente direttiva, la Commissione può fare ricorso all'assistenza tecnica e/o amministrativa, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari, in riferimento all'identificazione, preparazione, gestione, monitoraggio, verifica e controllo, nonché in riferimento alle spese di sostegno.

 

 

Capo II

Obblighi delle autorità degli Stati membri

 

 

Articolo 5

Vigilanza sull'approvvigionamento dei tessuti e delle cellule umani.

1. Gli Stati membri assicurano che l'approvvigionamento e il controllo dei tessuti e delle cellule siano effettuati da personale che abbia una formazione e un'esperienza adeguate e si svolgano secondo modalità a tal fine accreditate, definite, autorizzate o oggetto di licenza dall'autorità competente o dalle autorità competenti.

 

2. L'autorità competente o le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie per assicurare che l'approvvigionamento dei tessuti e delle cellule sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 28, lettere b), e) e f). I controlli richiesti per i donatori sono effettuati da un laboratorio a tal fine accreditato, designato, autorizzato dalle autorità competenti o titolare di una licenza rilasciata dalle stesse.

 

 

Articolo 6

Accreditamento, designazione, autorizzazione o rilascio di licenza per gli istituti dei tessuti e per i procedimenti di preparazione dei tessuti e delle cellule.

1. Gli Stati membri garantiscono che gli istituti dei tessuti in cui si svolgono attività di controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione di tessuti e cellule umani destinati a applicazioni sull'uomo siano accreditati, designati, o autorizzati ai fini dello svolgimento di tali attività da un'autorità competente o titolari di una licenza rilasciata dalle stesse.

 

2. L'autorità competente o le autorità competenti, dopo aver verificato che l'istituto dei tessuti ottemperi ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera a), accreditano, designano, autorizzano o rilasciano una licenza allo stesso e indicano le attività che può svolgere e a quali condizioni. Esse autorizzano i procedimenti di preparazione dei tessuti e delle cellule che l'istituto dei tessuti può svolgere conformemente ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera g). Gli accordi di cui all'articolo 24 conclusi fra un istituto dei tessuti e terzi sono esaminati nell'ambito di tale procedura.

 

3. L'istituto dei tessuti non apporta modifiche sostanziali alle proprie attività senza la previa autorizzazione scritta dell'autorità competente o delle autorità competenti.

 

4. L'autorità competente o le autorità competenti possono sospendere o revocare l'accreditamento, la designazione, l'autorizzazione o la licenza di un istituto dei tessuti o di un procedimento di preparazione dei tessuti e delle cellule qualora l'ispezione o le misure di controllo dimostrino che tale istituto o procedimento non soddisfa i requisiti della presente direttiva.

 

5. Con l'accordo dell'autorità competente o delle autorità competenti, alcuni tessuti e cellule specifici, che saranno determinati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera i), possono essere distribuiti direttamente per il trapianto immediato al ricevente a condizione che il fornitore abbia ottenuto l'accreditamento, la designazione, l'autorizzazione o la licenza per tale attività.

 

 

Articolo 7

Ispezioni e misure di controllo

1. Gli Stati membri assicurano che l'autorità competente o le autorità competenti organizzino ispezioni e che gli istituti dei tessuti mettano in atto misure di controllo adeguate per assicurare il rispetto dei requisiti della presente direttiva.

 

2. Gli Stati membri assicurano inoltre che siano adottate le appropriate misure di controllo per quanto riguarda l'approvvigionamento di tessuti e cellule umani.

 

3. L'autorità competente o le autorità competenti organizzano ispezioni e attuano misure di controllo a intervalli regolari. L'intervallo tra due ispezioni non supera i due anni.

 

4. Tali ispezioni e misure di controllo sono effettuate da funzionari che rappresentano l'autorità competente e che hanno il potere di:

 

a) ispezionare gli istituti dei tessuti e le strutture di terzi specificate all'articolo 24;

 

b) valutare e verificare le procedure e le attività svolte negli istituti dei tessuti nonché nelle strutture di terzi, nella misura in cui sono rilevanti rispetto ai requisiti della presente direttiva;

 

c) esaminare qualsiasi documento o altre registrazioni connessi ai requisiti della presente direttiva.

 

5. Secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2, vengono stabiliti orientamenti relativi alle condizioni delle ispezioni e delle misure di controllo, nonché alla formazione e alla qualificazione del personale interessato, al fine di raggiungere un livello omogeneo di competenza e rendimento.

 

6. L'autorità competente o le autorità competenti organizzano ispezioni ed attuano misure di controllo adeguate in caso di reazioni o eventi avversi gravi. In tal caso sono inoltre organizzate ispezioni e attuate misure di controllo su richiesta debitamente motivata dell'autorità competente o delle autorità competenti di un altro Stato membro.

 

7. Gli Stati membri, su richiesta di un altro Stato membro o della Commissione, forniscono informazioni sui risultati delle ispezioni e delle misure di controllo attuate in relazione ai requisiti della presente direttiva.

 

 

Articolo 8

Rintracciabilità.

1. Gli Stati membri garantiscono che tutti i tessuti e le cellule prelevati, lavorati, stoccati o distribuiti sul loro territorio siano rintracciabili nel percorso dal donatore al ricevente e viceversa. Tale rintracciabilità riguarda altresì tutti i dati pertinenti concernenti prodotti e materiali che entrano in contatto con i tessuti e le cellule in questione.

 

2. Gli Stati membri garantiscono l'istituzione di un sistema di individuazione dei donatori che assegni un codice unico a ciascuna donazione e a ciascuno dei prodotti ad essa correlati.

 

3. Tutti i tessuti e le cellule devono essere identificati tramite un'etichetta contenente le informazioni o i riferimenti che consentono un collegamento con le stesse di cui all'articolo 28, lettere f) e h).

 

4. Gli istituti dei tessuti conservano i dati necessari ad assicurare la rintracciabilità in tutte le fasi. I dati richiesti ai fini della completa rintracciabilità sono conservati per un periodo minimo di 30 anni successivamente all'uso clinico. L'archiviazione dei dati può avvenire anche in forma elettronica.

 

5. I requisiti di rintracciabilità per tessuti e cellule, così come per prodotti e materiali che entrano in contatto con i tessuti e le cellule in questione e che ne influenzano la qualità e la sicurezza sono fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

 

6. Le procedure volte a garantire la rintracciabilità a livello comunitario sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

 

 

Articolo 9

Importazione ed esportazione di tessuti e cellule umani.

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che tutte le importazioni di tessuti e cellule da paesi terzi siano effettuate da istituti dei tessuti accreditati, designati, autorizzati o titolari di una licenza ai fini dello svolgimento di dette attività e che i tessuti e le cellule importati siano rintracciabili dal donatore al ricevente e viceversa secondo le procedure di cui all'articolo 8. Gli Stati membri e gli istituti dei tessuti che ricevono tali importazioni da paesi terzi assicurano che esse siano conformi a norme di qualità e sicurezza equivalenti a quelle fissate dalla presente direttiva.

 

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che tutte le esportazioni di tessuti e cellule verso paesi terzi siano effettuate da istituti dei tessuti accreditati, designati, autorizzati o titolari di una licenza ai fini dello svolgimento di dette attività. Gli Stati membri che effettuano tali esportazioni verso paesi terzi assicurano che esse siano conformi ai requisiti della presente direttiva.

 

3. a) L'importazione o l'esportazione di tessuti e cellule di cui all'articolo 6, paragrafo 5, può essere autorizzata direttamente dall'autorità competente o dalle autorità competenti.

 

b) In caso di emergenza, l'importazione o l'esportazione di tessuti e cellule specifici può essere autorizzata direttamente dall'autorità competente o dalle autorità competenti.

 

c) L'autorità competente o le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie per assicurare che le importazioni e le esportazioni dei tessuti e cellule di cui alle lettere a) e b) siano conformi a norme di qualità e di sicurezza equivalenti a quelle fissate dalla presente direttiva.

 

4. Le procedure volte a verificare il rispetto delle norme di qualità e di sicurezza equivalenti di cui al paragrafo 1 sono determinate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

 

 

 

Articolo 10

Registro degli istituti dei tessuti e obbligo di presentare relazioni.

1. Gli istituti dei tessuti tengono un registro delle loro attività, nel quale sono riportati altresì i tipi e le quantità di tessuti e/o di cellule prelevati, controllati, conservati, lavorati, stoccati e distribuiti o diversamente utilizzati, nonché l'origine e la destinazione dei tessuti e delle cellule destinati ad applicazioni sull'uomo, conformemente ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera f). Essi presentano all'autorità competente o alle autorità competenti una relazione annuale su tali attività. Tale relazione è accessibile al pubblico.

 

2. L'autorità competente o le autorità competenti istituiscono e aggiornano un registro degli istituti dei tessuti, accessibile al pubblico, nel quale sono specificate le attività per le quali ciascun istituto è stato accreditato, designato, autorizzato o ha ottenuto una licenza.

 

3. Gli Stati membri e la Commissione istituiscono una rete dei registri nazionali degli istituti dei tessuti.

 

 

Articolo 11

Notifica di eventi e reazioni avversi gravi.

1. Gli Stati membri assicurano l'esistenza di un sistema atto a notificare, controllare, registrare e trasmettere le informazioni riguardanti eventi e reazioni avversi gravi che possono influire sulla qualità e la sicurezza di tessuti e cellule e che possono essere connessi all'approvvigionamento, al controllo, alla lavorazione, allo stoccaggio e alla distribuzione dei tessuti e delle cellule, nonché qualsiasi altra reazione avversa grave osservata nel corso o a seguito dell'applicazione clinica, che possa essere in rapporto con la qualità e la sicurezza dei tessuti e delle cellule.

 

2. Le persone o gli istituti che utilizzano tessuti e cellule umani disciplinati dalla presente direttiva comunicano ogni informazione pertinente agli istituti coinvolti nella donazione, nell'approvvigionamento, nel controllo, nella lavorazione, nello stoccaggio e nella distribuzione di tessuti e cellule umani, per facilitare la rintracciabilità e garantire il controllo della qualità e della sicurezza.

 

3. La persona responsabile di cui all'articolo 17 garantisce che l'autorità competente o le autorità competenti siano informate degli eventi o reazioni avversi gravi di cui al paragrafo 1 e ricevano una relazione d'analisi delle relative cause e conseguenze.

 

4. La procedura di notifica di eventi e reazioni avversi gravi è stabilita dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

 

5. Ciascun istituto dei tessuti assicura l'esistenza di una procedura accurata, rapida e verificabile che gli consenta di ritirare dalla distribuzione qualsiasi prodotto che possa essere connesso a eventi o reazioni avversi.

 

 

 

 

Capo III

Selezione e valutazione dei donatori

 

 

Articolo 12

Principi della donazione di tessuti e cellule.

1. Gli Stati membri si adoperano per garantire donazioni volontarie e gratuite di tessuti e cellule.

 

I donatori possono ricevere un'indennità, strettamente limitata a far fronte alle spese e agli inconvenienti risultanti dalla donazione. In tal caso, gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali viene concessa l'indennità.

 

Gli Stati membri presentano relazioni alla Commissione in merito a tali misure anteriormente al 7 aprile 2006 e in seguito ogni tre anni. Sulla base di tali relazioni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio circa ulteriori misure necessarie che essa intenda adottare a livello comunitario.

 

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che le attività di promozione e pubblicità a favore della donazione di tessuti e cellule umani siano conformi agli orientamenti o alle disposizioni legislative degli Stati membri. Tali orientamenti o disposizioni legislative comprendono le opportune restrizioni o divieti alla pubblicità della necessità o della disponibilità di tessuti e cellule umani al fine di offrire od ottenere un vantaggio pecuniario o un vantaggio analogo.

 

Gli Stati membri si adoperano per garantire che l'approvvigionamento di tessuti e cellule in quanto tali avvenga su base non lucrativa.

 

 

Articolo 13

Consenso.

1. L'approvvigionamento di tessuti o cellule umani è autorizzato solo se sono soddisfatti tutti i requisiti obbligatori relativi al consenso o all'autorizzazione in vigore nello Stato membro interessato.

 

2. Gli Stati membri, in conformità alla normativa nazionale, adottano tutte le misure necessarie per assicurare che i donatori, i loro congiunti o le persone che danno l'autorizzazione per conto dei donatori ricevano tutte le informazioni appropriate di cui all'allegato.

 

 

Articolo 14

Protezione dei dati e riservatezza.

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che tutti i dati, comprese le informazioni genetiche, raccolti nell'ambito della presente direttiva e a cui abbiano accesso terzi siano resi anonimi in modo tale che né il donatore né il ricevente siano identificabili.

 

2. A tal fine essi provvedono affinché:

 

a) siano adottate misure di protezione dei dati e misure di salvaguardia per prevenire aggiunte, soppressioni o modifiche dei dati non autorizzate negli archivi riguardanti i donatori o nei registri dei donatori esclusi, o qualunque trasferimento di informazioni;

 

b) siano istituite procedure volte a risolvere le divergenze tra i dati; e

 

c) non vi sia alcuna divulgazione non autorizzata di informazioni, garantendo al tempo stesso la rintracciabilità delle donazioni.

 

3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che l'identità del o dei riceventi non sia rivelata al donatore o alla sua famiglia e viceversa, fatta salva la legislazione in vigore negli Stati membri sulle condizioni di divulgazione, in particolare nel caso della donazione di gameti.

 

 

Articolo 15

Selezione, valutazione e approvvigionamento.

1. Le attività connesse all'approvvigionamento dei tessuti sono effettuate in modo da assicurare che la valutazione e la selezione del donatore si svolgano conformemente ai requisiti di cui all'articolo 28, lettere d) ed e), e che i tessuti e le cellule siano prelevati, imballati e trasportati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera f).

 

2. In caso di donazione autologa, i criteri di adeguatezza sono stabiliti conformemente ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera d).

 

3. I risultati delle procedure di valutazione e controllo dei donatori sono documentati e qualsiasi risultato anomalo significativo è notificato ai sensi dell'allegato.

 

4. L'autorità competente o le autorità competenti garantiscono che tutte le attività connesse con l'approvvigionamento dei tessuti si svolgano conformemente ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera f).

 

 

Capo IV

Disposizioni relative alla qualità e sicurezza dei tessuti e delle cellule

 

Articolo 16

Gestione della qualità.

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che ciascun istituto dei tessuti istituisca e aggiorni un sistema di qualità, fondato sui principi di buona pratica.

 

2. La Commissione fissa le norme e le specifiche comunitarie di cui all'articolo 28, lettera c), per le attività relative al sistema di qualità.

 

3. Gli istituti dei tessuti adottano tutte le misure necessarie per assicurare che il sistema di qualità comprenda almeno la seguente documentazione:

 

- procedure operative standard,

 

- orientamenti,

 

- manuali di formazione e di riferimento,

 

- moduli per le relazioni,

 

- dati relativi ai donatori,

 

- informazioni sulla destinazione finale dei tessuti o delle cellule.

 

4. Gli istituti dei tessuti adottano tutte le misure necessarie per assicurare che tale documentazione sia disponibile per l'ispezione da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti.

 

5. Gli istituti dei tessuti conservano i dati necessari per garantire la rintracciabilità ai sensi dell'articolo 8.

 

 

Articolo 17

Persona responsabile.

1. Ciascun istituto dei tessuti designa un responsabile, che soddisfa le seguenti condizioni e possiede le seguenti qualifiche minime:

 

a) possesso di un diploma, certificato o altro titolo che sancisca una qualificazione formale nel settore delle scienze mediche o biologiche rilasciato al termine di un corso di studi universitario o un corso di studi riconosciuto equivalente dallo Stato membro interessato;

 

b) esperienza pratica di almeno due anni nei settori pertinenti.

 

2. La persona designata a norma del paragrafo 1 ha le seguenti responsabilità:

 

a) assicurare che i tessuti e le cellule umani destinati a applicazioni sull'uomo nell'istituto di cui tale persona è responsabile siano prelevati, controllati, lavorati, stoccati e distribuiti ai sensi della presente direttiva e alle leggi vigenti nello Stato membro;

 

b) fornire informazioni all'autorità competente o alle autorità competenti, a norma dell'articolo 6;

 

c) attuare nell'istituto dei tessuti i requisiti di cui agli articoli 7, 10, 11, 15, 16 e agli articoli da 18 a 24.

 

3. Gli istituti dei tessuti notificano all'autorità competente o alle autorità competenti il nome del responsabile di cui al paragrafo 1. Se il responsabile è sostituito in modo temporaneo o permanente, l'istituto dei tessuti fornisce immediatamente all'autorità competente il nome del nuovo responsabile e la data in cui ha assunto l'incarico.

 

 

Articolo 18

Personale.

Il personale degli istituti dei tessuti che interviene direttamente nelle attività connesse con l'approvvigionamento, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule possiede le qualifiche necessarie a svolgere tali mansioni e riceve la formazione di cui all'articolo 28, lettera c).

 

 

Articolo 19

Ricevimento dei tessuti e delle cellule.

1. Gli istituti dei tessuti assicurano che tutte le donazioni di tessuti e cellule umani siano sottoposte a controlli conformemente ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera e), e che la selezione e l'accettazione dei tessuti e delle cellule siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera f).

 

2. Gli istituti dei tessuti assicurano la conformità dei tessuti e delle cellule umani, e della documentazione relativa, ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera f).

 

3. Gli istituti dei tessuti verificano e registrano la conformità delle condizioni d'imballo dei tessuti e delle cellule umani ricevuti ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera f). I tessuti e le cellule non conformi a tali disposizioni sono scartati.

 

4. L'accettazione o il rifiuto dei tessuti o delle cellule ricevuti sono documentati.

 

5. Gli istituti dei tessuti assicurano la corretta e costante identificazione dei tessuti e delle cellule umani. A ogni consegna o partita di tessuti o cellule è attribuito un codice d'identificazione, a norma dell'articolo 8.

 

6. I tessuti e le cellule sono tenuti in quarantena sino al soddisfacimento dei requisiti relativi al controllo e all'informazione del donatore, a norma dell'articolo 15.

 

 

 

 

Articolo 20

Lavorazione dei tessuti e delle cellule.

1. Gli istituti dei tessuti includono nelle proprie procedure operative standard ogni processo di lavorazione che incida sulla qualità e la sicurezza, e assicurano lo svolgimento di tali processi in condizioni controllate. Gli istituti dei tessuti assicurano che il materiale utilizzato, l'ambiente di lavoro, nonché l'organizzazione, il convalidamento e le condizioni di controllo dei processi siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera h).

 

2. Qualunque modifica dei processi utilizzati nella preparazione dei tessuti e delle cellule è parimenti conforme ai criteri di cui al paragrafo 1.

 

3. Nelle proprie procedure operative standard gli istituti dei tessuti adottano speciali disposizioni per la manipolazione dei tessuti e delle cellule da scartare, al fine di impedire la contaminazione di altri tessuti o cellule, dell'ambiente in cui avviene la lavorazione o del personale.

 

 

Articolo 21

Condizioni di stoccaggio dei tessuti e delle cellule.

1. Gli istituti dei tessuti assicurano che tutte le procedure connesse con lo stoccaggio di tessuti e cellule siano documentate dalle procedure operative standard e che le condizioni di stoccaggio siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera h).

 

2. Gli istituti dei tessuti assicurano lo svolgimento di tutti i processi di stoccaggio in condizioni controllate.

 

3. Gli istituti dei tessuti istituiscono e attuano procedure per il controllo dei reparti di imballo e stoccaggio, al fine di prevenire qualunque evento che possa compromettere la funzione o l'integrità dei tessuti e delle cellule.

 

4. I tessuti o cellule lavorati non sono distribuiti fino a che tutti i requisiti della presente direttiva non siano stati soddisfatti.

 

5. Gli Stati membri assicurano che gli istituti dei tessuti dispongano di accordi e procedure intesi a garantire che, in caso di cessazione dell'attività per qualsivoglia ragione, i tessuti e le cellule stoccati siano trasferiti, secondo il consenso per essi richiesto, ad altro istituto o istituti dei tessuti accreditati, designati, autorizzati o titolari di licenza a norma dell'articolo 6, fatta salva la legislazione degli Stati membri in materia di smaltimento di tessuti o cellule donati.

 

 

Articolo 22

Etichettatura, documentazione e imballo.

Gli istituti dei tessuti assicurano la conformità dell'etichettatura, della documentazione e dell'imballo ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera f).

Articolo 23

Trasporto e distribuzione.

Gli istituti dei tessuti assicurano la qualità dei tessuti e delle cellule durante la distribuzione. Le condizioni di distribuzione sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera h).

 

 

Articolo 24

Rapporti fra istituti dei tessuti e terzi.

1. Gli istituti dei tessuti concludono un accordo scritto con terzi ogniqualvolta vi sia un intervento esterno e tale attività influisca sulla qualità e la sicurezza dei tessuti e delle cellule lavorati in cooperazione con terzi, in particolare nei seguenti casi:

 

a) qualora l'istituto dei tessuti affidi a terzi una fase della lavorazione dei tessuti o cellule;

 

b) qualora i terzi forniscano beni e servizi aventi un'incidenza sulla garanzia di qualità e di sicurezza dei tessuti o cellule, inclusa la loro distribuzione;

 

c) qualora un istituto dei tessuti fornisca servizi a un istituto dei tessuti non accreditato;

 

d) qualora un istituto dei tessuti distribuisca tessuti o cellule lavorati da terzi.

 

2. Gli istituti dei tessuti valutano e selezionano i terzi in base alla loro capacità di ottemperare alle norme della presente direttiva.

 

3. Gli istituti dei tessuti conservano un elenco completo degli accordi di cui al paragrafo 1 che essi hanno concluso con terzi.

 

4. Gli accordi conclusi fra un istituto dei tessuti e terzi specificano le responsabilità che spettano ai terzi e le relative procedure dettagliate.

 

5. Gli istituti dei tessuti forniscono copia degli accordi conclusi con terzi su richiesta dell'autorità competente o delle autorità competenti.

 

 

Capo V

Scambio di informazioni, relazioni e sanzioni

 

 

Articolo 25

Codificazione delle informazioni.

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema per l'identificazione dei tessuti e delle cellule umani al fine di garantirne la completa rintracciabilità, a norma dell'articolo 8.

 

2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, elabora un unico sistema europeo di codificazione, al fine di fornire informazioni sulle caratteristiche e proprietà fondamentali dei tessuti e delle cellule.

 

 

Articolo 26

Relazioni.

1. Gli Stati membri inviano alla Commissione, anteriormente al 7 aprile 2009, e successivamente ogni tre anni, una relazione sulle attività svolte in riferimento alle disposizioni della presente direttiva, comprendente un rendiconto delle misure adottate in materia di ispezione e di controllo.

 

2. La Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni le relazioni presentate dagli Stati membri sull'esperienza acquisita nell'attuazione della presente direttiva.

 

3. Anteriormente al 7 aprile 2008, e successivamente ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione dei requisiti della presente direttiva, in particolare quelli relativi all'ispezione e al controllo.

 

 

Articolo 27

Sanzioni.

Gli Stati membri determinano le sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali provvedimenti alla Commissione entro il 7 aprile 2006 e la informano immediatamente circa eventuali modifiche successive.

 

 

Capo VI

Consultazione dei comitati

 

 

Articolo 28

Requisiti tecnici e loro adeguamento al progresso scientifico e tecnico.

I seguenti requisiti tecnici e il loro adeguamento al progresso scientifico e tecnico sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2:

 

a) requisiti per l'accreditamento, la designazione, l'autorizzazione o la licenza degli istituti dei tessuti;

 

b) requisiti per l'approvvigionamento di tessuti o cellule umani;

 

c) sistema di qualità, compresa la formazione;

 

d) criteri di selezione dei donatori di tessuti e/o cellule;

 

e) esami di laboratorio richiesti per i donatori;

 

f) procedure per l'approvvigionamento di cellule e/o tessuti e ricevimento all'istituto dei tessuti;

 

g) requisiti per i procedimenti di preparazione di tessuti e cellule;

 

h) lavorazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule;

 

i) requisiti per la distribuzione diretta al ricevente di tessuti e cellule specifici.

 

 

Articolo 29

Comitato.

1. La Commissione è assistita da un comitato.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

 

Articolo 30

Consultazione di uno o più comitati scientifici.

La Commissione, quando stabilisce o quando adegua al progresso scientifico e tecnico i requisiti tecnici di cui all'articolo 28, può consultare il Comitato scientifico competente o i comitati scientifici competenti.

 

 

 

 

 

 

 

Capo VII

Disposizioni finali

 

Articolo 31

Recepimento.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 aprile 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri possono decidere, per un anno a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, primo comma, di non applicare i requisiti della presente direttiva agli istituti dei tessuti che prima dell'entrata in vigore della presente direttiva erano soggetti a disposizioni nazionali.

 

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi hanno adottato o adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 32

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 33

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Strasburgo, addì 31 marzo 2004.

 

 

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

 

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

Allegato

 

 

Informazioni da fornire sulla donazione di tessuti e/o di cellule

 

 

A. DONATORI VIVENTI

 

1. La persona responsabile del processo di donazione garantisce che il donatore sia stato adeguatamente informato almeno degli aspetti relativi al processo di donazione e approvvigionamento di cui al punto 3. Le informazioni devono essere fornite prima dell'approvvigionamento.

 

2. Le informazioni devono essere fornite da una persona qualificata, capace di trasmetterle in modo chiaro e adeguato, usando termini facilmente comprensibili per il donatore.

 

3. Dette informazioni devono comprendere: scopo e natura dell'approvvigionamento, sue conseguenze e rischi; esami analitici, se effettuati; registrazione e protezione dei dati del donatore, riservatezza medica; scopo terapeutico e potenziali benefici, nonché informazioni sulle salvaguardie applicabili volte a tutelare il donatore.

 

4. Al donatore deve essere comunicato che ha il diritto di ottenere i risultati confermati degli esami analitici e di ricevere spiegazioni chiare in merito a tali risultati.

 

5. Devono inoltre essere fornite informazioni sulla necessità di richiedere il consenso, la certificazione e l'autorizzazione previsti dalle normative affinché si possa procedere all'approvvigionamento di tessuti e/o cellule.

 

 

B. DONATORI DECEDUTI

 

1. Devono essere fornite tutte le informazioni ed essere stati ottenuti tutti i consensi e le autorizzazioni necessari in conformità della legislazione vigente negli Stati membri.

 

2. I risultati confermati della valutazione del donatore devono essere comunicati e spiegati chiaramente alle persone interessate in conformità della legislazione vigente negli Stati membri.


Dir. 2004/33/CE del 22 marzo 2004.
Direttiva della Commissione che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti

 

 

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 30 marzo 2004, n. L 91. Entrata in vigore il 19 marzo 2004.

(2) Termine di recepimento: vedi l'articolo 9 della presente direttiva.

(3) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

 

La Commissione delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2, lettere da b) a g),

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 2002/98/CE stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta e il controllo del sangue umano e degli emocomponenti, quale che ne sia la destinazione, e per la loro lavorazione, conservazione, e distribuzione se destinati a usi trasfusionali, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute umana.

 

(2) Al fine di prevenire la trasmissione delle malattie attraverso il sangue e gli emocomponenti e per garantire un livello equivalente di qualità e sicurezza, la direttiva 2002/98/CE chiede che vengano stabiliti requisiti tecnici specifici.

 

(3) La presente direttiva stabilisce tali requisiti tecnici, i quali tengono conto della raccomandazione 98/463/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, sull'idoneità dei donatori di sangue e di plasma e sugli esami di controllo delle donazioni di sangue nella Comunità europea, di talune raccomandazioni del Consiglio d'Europa, del parere del comitato scientifico per i medicinali e i dispositivi medici, delle monografie della farmacopea europea, in particolare per quanto concerne il sangue o i suoi componenti come materia prima per la produzione di specialità medicinali, delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), così come dell'esperienza professionale in questo ambito.

 

(4) Il sangue e gli emocomponenti importati da paesi terzi, ivi compresi quelli utilizzati come materie prime per la produzione di farmaci derivati da sangue e plasma umano, devono soddisfare i requisiti di qualità e sicurezza stabiliti dalla presente direttiva.

 

(5) Per quanto riguarda il sangue e gli emocomponenti raccolti al solo scopo e uso esclusivo per trasfusione autologa (cosiddetta donazione autologa), occorre stabilire requisiti tecnici specifici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2002/98/CE. Tali donazioni devono essere identificate diversamente e tenute separate da altre donazioni per garantire che non siano utilizzate per trasfusione a pazienti diversi.

 

(6) Occorre introdurre definizioni comuni per la terminologia tecnica al fine di garantire un'applicazione coerente della direttiva 2002/98/CE.

 

(7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2002/98/CE,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

 

Articolo 1

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni indicate nell'allegato I.

 

 

Articolo 2

Informazioni da fornire ai candidati donatori.

Gli Stati membri garantiscono che i centri ematologici forniscano ai candidati donatori di sangue o di emocomponenti le informazioni di cui alla parte A dell'allegato II.

 

 

Articolo 3

Informazioni da richiedere ai donatori.

Gli Stati membri garantiscono che, previo accordo sull'intenzione di procedere a una donazione di sangue o di emocomponenti, i donatori forniscano al centro ematologico le informazioni di cui alla parte B dell'allegato II.

 

 

Articolo 4

Idoneità dei donatori.

I centri ematologici garantiscono che i donatori di sangue intero e di emocomponenti soddisfino i criteri di idoneità stabiliti dall'allegato III.

 

 

Articolo 5

Condizioni di conservazione, trasporto e distribuzione di sangue ed emocomponenti.

I centri ematologici garantiscono che le condizioni di conservazione, trasporto e distribuzione di sangue ed emocomponenti siano conformi ai requisiti dell'allegato IV.

 

 

Articolo 6

Requisiti di qualità e sicurezza di sangue ed emocomponenti.

I centri ematologici garantiscono che i requisiti di qualità e sicurezza di sangue ed emocomponenti siano conformi a quanto prescritto all'allegato V.

 

 

Articolo 7

Donazioni autologhe.

1. I centri ematologici garantiscono che le donazioni autologhe siano conformi ai requisiti della direttiva 2002/98/CE e ai requisiti specifici della presente direttiva.

 

2. Le donazioni autologhe sono chiaramente individuate come tali e sono tenute separate dalle donazioni allogeniche.

 

 

Articolo 8

Convalida.

Gli Stati membri garantiscono la convalida di tutti gli esami di controllo e processi di cui agli allegati da II a V.

 

 

Articolo 9

Attuazione.

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2002/98/CE, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre l'8 febbraio 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di concordanza fra tali disposizioni e la presente direttiva.

 

Le disposizioni adottate dagli Stati membri devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore di cui alla presente direttiva.

 

 

 

 

Articolo 10

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 11

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2004.

 

 

Per la Commissione

 

David BYRNE

 

Membro della Commissione

 

 

Allegato I

 

Definizioni

 

 

(di cui all'articolo 1)

 

 

1. «Donazione autologa» significa sangue ed emocomponenti raccolti da un individuo e destinati a successiva trasfusione autologa o per altro uso per lo stesso individuo.

 

2. «Donazione allogenica» significa sangue ed emocomponenti raccolti da un individuo e destinati a trasfusione ad un altro individuo, per uso in dispositivi medici o come materie prime per la fabbricazione di prodotti medicinali.

 

3. «Convalida» significa l'allestimento di prove documentate e obiettive che i requisiti di un uso specifico possono essere coerentemente soddisfatti.

 

4. «Sangue intero» significa una singola donazione di sangue.

 

5. «Crioconservazione» significa prolungamento del periodo di conservazione di emocomponenti mediante congelamento.

 

6. «Plasma» significa la porzione liquida del sangue in cui sono sospese le cellule. Il plasma può essere separato dalla porzione cellulare di una raccolta di sangue intero per uso terapeutico come plasma fresco congelato o per ulteriore trattamento in crioprecipitato e crioprecipitato privo di porzione residua per trasfusioni. Può essere utilizzato per la fabbricazione di prodotti medicinali derivati da sangue e plasma umani o nella preparazione di pool piastrinici o di pool piastrinici privi di leucociti. Può essere inoltre utilizzato in risospensione di preparati di globuli rossi per scambio eritrocitario o trasfusioni perinatali.

 

7. «Crioprecipitato» significa un componente del plasma preparato da plasma fresco congelato mediante precipitazione di proteine per congelamento-scongelamento e successiva concentrazione e risospensione delle proteine precipitate in un piccolo volume di plasma.

 

8. «Lavaggio» significa processo di rimozione di plasma o soluzione conservante da prodotti cellulari, mediante centrifugazione, decantazione del liquido surnatante dalle cellule e aggiunta di una sospensione isotonica che a sua volta viene in generale rimossa e sostituita in seguito a ulteriore centrifugazione della sospensione. Centrifugazione, decantazione e processo di sostituzione possono essere ripetuti più volte.

 

9. «Globuli rossi» significa globuli rossi da singola donazione di sangue intero, con rimozione di un'ampia porzione di plasma dall'unità donata.

 

10. «Globuli rossi, buffy-coat depleti» significa globuli rossi da singola donazione di sangue intero, con rimozione di un'ampia porzione di plasma dall'unità donata. Viene rimosso il buffy-coat, contenente un'ampia porzione di piastrine e leucociti dell'unità donata.

 

11. «Globuli rossi, deleucocitati» significa globuli rossi da singola donazione di sangue intero, con rimozione di un'ampia porzione di plasma della donazione e rimozione dei leucociti.

 

12. «Globuli rossi in soluzione additiva» significa globuli rossi da singola donazione di sangue intero, con rimozione di un'ampia porzione di plasma della unità donata. Viene aggiunta una soluzione nutritiva/conservante.

 

13. «Soluzione additiva» significa soluzione specificamente predisposta per mantenere le proprietà benefiche di componenti cellulari durante la conservazione.

 

14. «Globuli rossi, buffy-coat depleti, in soluzione additiva» significa globuli rossi da singola donazione di sangue intero, con rimozione di un'ampia porzione di plasma della donazione. Viene rimosso il buffy-coat, contenente un'ampia porzione di piastrine e leucociti dell'unità donata. Viene aggiunta una soluzione nutritiva/conservante.

 

15. «Buffy-coat» significa componente del sangue preparato mediante centrifugazione di un'unità di sangue intero e contenente una notevole percentuale di leucociti e piastrine.

 

16. «Globuli rossi, deleucocitati, in soluzione additiva» significa globuli rossi da singola donazione di sangue intero, con rimozione di un'ampia porzione di plasma della donazione e dai quali sono stati rimossi i leucociti. Viene aggiunta una soluzione nutritiva/conservante.

 

17. «Globuli rossi, aferesi» significa globuli rossi da donazione di aferesi di globuli rossi.

 

18. «Aferesi» significa metodo per ottenere uno o più componenti mediante lavorazione del sangue intero con una macchina, e con il quale componenti indesiderati del sangue sono restituiti al donatore durante il processo o alla fine del processo.

 

19. «Piastrine, aferesi» significa sospensione concentrata di piastrine del sangue ottenuta mediante aferesi.

 

20. «Piastrine, aferesi, deleucocitate» significa sospensione concentrata di piastrine del sangue ottenuta mediante aferesi e dalla quale sono stati rimossi i leucociti.

 

21. «Piastrine, recuperate, in pool» significa sospensione concentrata di piastrine del sangue ottenuta mediante lavorazione di unità di sangue intero e preparazione di un pool delle piastrine dalle unità durante o dopo la separazione.

 

22. «Piastrine, recuperate, in pool, deleucocitate» significa sospensione concentrata di piastrine del sangue ottenuta mediante lavorazione di unità di sangue intero e preparazione di pool delle piastrine dalle unità durante o dopo la separazione, e da cui sono stati rimossi i leucociti.

 

23. «Piastrine, recuperate, unità singola» significa sospensione concentrata di piastrine del sangue ottenuta mediante lavorazione di una singola unità di sangue intero.

 

24. «Piastrine, recuperate, unità singola, deleucocitate» significa sospensione concentrata di piastrine del sangue ottenuta mediante lavorazione di una singola unità di sangue intero da cui sono stati rimossi i leucociti.

 

25. «Plasma, fresco congelato» significa il plasma surnatante separato da una donazione di sangue intero o plasma raccolto per aferesi, congelato e conservato.

 

26. «Plasma, con asportazione del crioprecipitato, per trasfusioni» significa componente del plasma preparato da un'unità di plasma fresco congelato. Comprende la porzione residua dopo rimozione del crioprecipitato.

 

27. «Granulociti, aferesi» significa sospensione concentrata di granulociti ottenuta mediante aferesi.

 

28. «Controllo statistico dei processi» significa metodo di controllo di un prodotto o processo valendosi di un sistema di analisi di un campione di dimensioni adeguate e senza che sia necessario misurare ogni prodotto del processo.

 

 

 

Allegato II

 

 

Requisiti di informazione

 

 

(di cui agli articoli 2 e 3)

 

 

PARTE A

 

 

Informazioni da fornire ai candidati donatori di sangue o emocomponenti

 

 

1. Materiale educativo accurato, comprensibile al pubblico generale sulla natura fondamentale del sangue, sulla procedura di donazione del sangue, sui componenti derivati dal sangue intero e sulle donazioni per aferesi, nonché sugli importanti vantaggi per i pazienti.

 

2. Per le donazioni allogeniche e autologhe, i motivi della richiesta di un esame, degli antecedenti sanitari e medici e degli esami di controllo delle donazioni nonché l'importanza del consenso informato.

 

Per le donazioni allogeniche, autoesclusione ed esclusione temporanea e permanente e motivi per cui una persona non debba donare sangue o emocomponenti in caso di rischio per il ricevente.

 

Per le donazioni autologhe, possibilità di esclusione e motivi per cui la procedura di donazione non avrebbe luogo in presenza di un rischio per la salute della persona, o come donatore o come ricevente di sangue o emocomponenti autologhi.

 

3. Informazioni sulla tutela dei dati personali: nessuna rivelazione non autorizzata dell'identità del donatore, di informazioni concernenti la salute del donatore e dei risultati dei controlli effettuati.

 

4. I motivi per cui le persone non devono fare donazioni potenzialmente dannose per la loro salute.

 

5. Informazioni specifiche sulla natura delle procedure che costituiscono il processo di donazione allogenica o autologa e rispettivi rischi associati. Per le donazioni autologhe, la possibilità che sangue ed emocomponenti autologhi possano non essere sufficienti per il fabbisogno trasfusionale.

 

6. Informazioni sulla libertà dei donatori di cambiare idea prima di procedere oltre, o possibilità di ritirarsi o autoescludersi in qualsiasi momento durante il processo di donazione, senza imbarazzo o sconforto inutili.

 

7. I motivi dell'importanza che i donatori informino il centro ematologico di eventuali successivi eventi che possono rendere precedenti donazioni inadatte per la trasfusione.

 

8. Informazioni sulla responsabilità del centro ematologico di informare il donatore, mediante un meccanismo appropriato, qualora i risultati degli esami mostrino anormalità significative per la salute del donatore stesso.

 

9. Informazioni sui motivi per cui sangue ed emocomponenti autologhi inutilizzati saranno scartati e non impiegati per trasfusioni ad altri pazienti.

 

10. L'informazione che i risultati di esami che individuino markers di virus quali HIV, HBV, HCV, o di altri rilevanti agenti microbiologici trasmissibili con il sangue, avranno come conseguenza l'esclusione del donatore e la distruzione dell'unità raccolta.

 

11. L'informazione che i donatori possono chiedere ragguagli in qualsiasi momento.

 

 

PARTE B

 

 

Informazioni da richiedere ai donatori, da parte del centro ematologico, per ogni donazione

 

 

1. Identificazione del donatore

 

Dati personali che identifichino univocamente il donatore, senza rischio di confusione, come pure dati necessari per contattarlo.

 

2. Antecedenti sanitari e medici del donatore

 

Antecedenti sanitari e medici, risultanti da un questionario e da intervista personale a cura di personale sanitario qualificato e che comprendono fattori rilevanti suscettibili di contribuire a individuare ed escludere persone la cui donazione può costituire un rischio sanitario per gli altri, come la possibilità di trasmettere malattie, o un rischio sanitario per i donatori stessi.

 

3. Firma del donatore

 

Firma del donatore, sull'apposito questionario controfirmato dal membro del personale sanitario responsabile dell'accertamento degli antecedenti medici, a conferma che il donatore:

 

a) ha letto e compreso il materiale educativo fornito;

 

b) ha avuto la possibilità di fare domande;

 

c) ha fornito risposte soddisfacenti alle domande poste;

 

d) ha dato il suo consenso informato a procedere con la donazione;

 

e) è stato informato, nel caso di donazioni autologhe, che sangue ed emocomponenti donati possono non essere sufficienti per soddisfare il fabbisogno trasfusionale;

 

f) riconosce che tutte le informazioni fornite dal donatore sono veritiere e in fede.

 

 

Allegato III

 

 

Criteri di idoneità dei donatori di sangue intero e di emocomponenti

 

 

(di cui all'articolo 4)

 

 

1. CRITERI DI ACCETTAZIONE DI DONATORI DI SANGUE INTERO E DI EMOCOMPONENTI

 

 

In casi eccezionali professionisti sanitari qualificati del centro ematologico possono autorizzare donazioni individuali da parte di donatori che non rispondano ai criteri sottoindicati. Tali casi devono essere chiaramente documentati e conformi alle disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 della direttiva 2002/98/CE sulla gestione della qualità.

 

I seguenti criteri non si applicano alle donazioni autologhe.

 

1.1. Età e peso corporeo dei donatori

 

Età   da 18 a 65 anni   

  da 17 a 18 anni   - a meno che definito minorenne dalla legge, o con consenso scritto di genitore o tutore secondo la legge 

  Persone che donano per la prima volta dopo i 60 anni  - a discrezione del medico del centro ematologico 

  Oltre i 65 anni   - con permesso annuale del medico del centro ematologico 

Peso corporeo  ≥ 50 kg per donatori di sangue intero o di emocomponenti per aferesi 

 

 

1.2. Livelli dell'emoglobina nel sangue del donatore

 

Emoglobina  Donne  Uomini  Si applica a donatori allogenici di sangue intero e 

  ≥ 125 g/l  ≥ 135 g/l  componenti cellulari 

1.3. Livelli delle proteine nel sangue del donatore

 

Proteine  ≥ 60 g/l   L'analisi delle proteine nelle donazioni di plasma per aferesi deve essere eseguita almeno una volta all'anno 

 

 

1.4. Livelli delle piastrine nel sangue del donatore

 

Piastrine   Numero di piastrine superiore o uguale a 150 × 109/l  Livello richiesto ai donatori di piastrine per aferesi 

 

 

2. CRITERI DI ESCLUSIONE PER DONATORI DI SANGUE INTERO E DI EMOCOMPONENTI

 

 

Gli esami di controllo e i periodi di esclusione indicati da un asterisco [*] non sono richiesti se la donazione è utilizzata esclusivamente per il frazionamento di plasma.

 

 

2.1. Criteri di esclusione permanente di donazioni allogeniche

 

Affezione cardiovascolare   Candidati donatori con affezioni cardiovascolari in atto o pregresse, ad eccezione di anomalie congenite completamente curate 

Affezione del sistema nervoso centrale   Antecedenti di gravi affezioni al sistema nervoso centrale 

Tendenza emorragica anormale   Candidati donatori con antecedenti di coagulopatia 

Reiterati episodi di sincope, o antecedenti di convulsioni  convulsioni diverse da quelle infantili o quando almeno tre anni sono trascorsi dalla data in cui il donatore si è da ultimo sottoposto a terapia anticonvulsiva senza ricadute  

Affezioni gastrointestinali, urogenitali, ematologiche, immunologiche, metaboliche, renali o respiratorie  Candidati donatori con grave affezione attiva, cronica o recidivante 

Diabete   se in trattamento con insulina 

Malattie infettive   Epatite B, eccetto persone HBsAg negative risultate immuni 

  Epatite C 

  HIV-1/2 

  HTLV I/II 

  Babesiosi [*] 

  Kala Azar (leishmaniosi viscerale) [*] 

  Trypanosomiasis cruzi (Morbo di Chagas) [*] 

Malattie maligne   Eccetto cancro in situ con guarigione completa 

Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), (per esempio, Morbo di Creutzfeldt-Jakob, variante del Morbo di Creutzfeldt-Jakob)  Persone con antecedenti familiari che comportano un rischio di contrarre TSE, o soggetti che hanno subito un trapianto della cornea o della dura madre, o che in passato sono stati curati con medicinali estratti da ghiandole pituitarie umane. Si raccomandano ulteriori misure precauzionali per la variante del morbo di Creutzfeld Jacob 

Assunzione di droghe per via intravenosa (IV) o intramuscolare (IM)  Ogni antecedente di uso non autorizzato di droghe per via IV o IM, compresi steroidi o ormoni a scopo di culturismo fisico 

Riceventi di xenotrapianti   

Comportamento sessuale   Persone il cui comportamento sessuale le espone ad alto rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili col sangue 

 

 

2.2. Criteri di esclusione temporanea di donatori di unità allogeniche

 

2.2.1. Infezioni

 

Durata del per iodo di esclusione

 

Dopo una malattia infettiva, i candidati donatori saranno esclusi per almeno due settimane dopo la data della completa guarigione clinica.

 

Si applicano tuttavia i seguenti periodi di esclusione per le infezioni elencate nella tabella:

 

Brucellosi [*]   2 anni dopo completa guarigione 

Osteomielite   2 anni dopo guarigione confermata 

Febbre Q [*]   2 anni dopo la data di guarigione confermata 

Sifilide [*]   1 anno dopo la data di guarigione confermata 

Toxoplasmosi [*]   6 mesi dopo la data di guarigione clinica 

Tubercolosi   2 anni dopo la data di guarigione confermata 

Febbre reumatica   2 anni, dopo la data di cessazione dei sintomi, a meno di evidenza di cardiopatia cronica 

Febbre > 38 °C   2 settimane dopo la data di cessazione dei sintomi 

Affezione di tipo influenzale   2 settimane dopo la cessazione dei sintomi 

Malaria [*]   

- Individui che sono vissuti in zona malarica nei primi cinque anni di vita  3 anni successivamente al ritorno dall'ultima visita in zona endemica, a condizione che la persona resti asintomatica 

  può essere ridotta a un periodo di esclusione di 4 mesi se un test immunologico o genomico molecolare è negativo ad ogni donazione 

- individui con antecedenti malarici   3 anni dopo la cessazione delle cure e l'assenza di sintomi 

  Successivamente idoneo soltanto se è negativo un test immunologico o un test genomico molecolare 

- visitatori asintomatici di zone endemiche  6 mesi dopo aver lasciato la zona endemica, a meno che sia negativo un test immunologico o genomico molecolare. 

- soggetti con precedenti di malattie febbrili non   3 anni dopo la scomparsa dei sintomi; 

diagnosticate entro un periodo di sei mesi dal soggiorno in una zona endemica  possono essere ridotti a 4 mesi se un test immunologico o molecolare risulta negativo 

Virus del Nilo occidentale (WNV) [*]   28 giorni dopo aver lasciato una zona con casi di trasmissione della malattia all'uomo 

 

 

2.2.2. Esposizione a rischio di contrarre un'infezione trasmissibile per trasfusione

 

- Esame endoscopico con strumenti flessibili  Esclusione per 6 mesi, o per 4 mesi o meno, a condizione che 

- spruzzo delle mucose con sangue o lesione da ago  risulti negativo un test NAT per l'epatite C 

- trasfusione di emocomponenti   

- trapianto di tessuti o cellule di origine umana   

- intervento chirurgico maggiore   

- tatuaggio o body piercing   

- agopuntura, se non eseguita da un professionista   

qualificato con aghi sterili monouso   

- persone a rischio dovuto a stretto contatto domestico   

con persone affette da epatite B   

Persone il cui comportamento o attività sessuale le espone al rischio di contrarre malattie infettive trasmissibili col sangue.  Esclusione dopo cessazione del comportamento a rischio per un periodo determinato dalla malattia in questione e dalla disponibilità di adeguati esami di controllo 

 

 

2.2.3. Vaccinazione

 

Virus o batteri attenuati   4 settimane 

Virus, batteri o rickettsie inattivati/uccisi   Nessuna esclusione se sta bene 

Tossoidi   Nessuna esclusione se sta bene 

Vaccini dell'epatite A o epatite B   Nessuna esclusione se sta bene e se non vi è stata esposizione 

Rabbia   Nessuna esclusione se sta bene e se non vi è stata esposizione 

  Se il vaccino è somministrato dopo l'esposizione, esclusione per un anno 

Vaccini dell'encefalite da zecche   Nessuna esclusione se sta bene e se non vi è stata esposizione 

 

 

2.2.4. Altre esclusioni temporanee

 

Gravidanza   6 mesi dopo il parto o il termine, eccettuate circostanze eccezionali e a discrezione del medico 

Intervento chirurgico minore   1 settimana 

Cure ortodontiche   Cure di minore entità da parte di dentista o odontoigienista - esclusione fino al giorno successivo 

  (NB: sono considerati interventi chirurgici minori l'estrazione, le otturazioni e interventi analoghi) 

Terapia   Secondo la natura dei medicinali prescritti, il principio attivo degli stessi e la malattia oggetto di cura 

 

 

2.3. Esclusione per situazioni epidemiologiche particolari

 

Situazioni epidemiologiche particolari (per esempio, focolai di malattie)  Esclusione conforme alla situazione epidemiologica (esclusioni da notificare alla Commissione da parte dell'autorità competente a fini di intervento comunitario) 

 

 

2.4. Criteri di esclusione per donatori autologhi

 

Grave affezione cardiaca   A seconda della situazione clinica della raccolta di sangue 

Persone con antecedenti di  Gli Stati membri possono tuttavia adottare specifiche 

- Epatite B, eccetto persone HBsAg negative risultate immuni  disposizioni per le donazioni autologhe 

- Epatite C   

- HIV-1/2   

- HTLV I/II   

Infezione batterica attiva   

 

 

Allegato IV

 

Condizioni di conservazione, trasporto e distribuzione del sangue e degli emocomponenti

 

 

(di cui all'articolo 5)

 

 

1. CONSERVAZIONE

 

1.1. Conservazione allo stato liquido

 

Componente   Temperatura di conservazione   Periodo massimo di conservazione 

Preparati di globuli rossi e sangue intero (se usato per trasfusione di sangue intero)  Da + 2 a +6 °C   28-49 giorni a seconda dei processi utilizzati per la raccolta, la lavorazione e la conservazione 

Preparati di piastrine   Da + 20 a + 24 °C   5 giorni; può essere conservato per 7 giorni in connessione con la ricerca o la riduzione della contaminazione batterica 

Granulociti   Da + 20 a + 24 °C   24 ore 

 

1.2. Crioconservazione

 

Componente   Condizioni e durata di conservazione 

Globuli rossi   Fino a 30 anni a seconda dei processi utilizzati per la raccolta, la lavorazione e la conservazione 

Piastrine   Fino a 24 mesi a seconda dei processi utilizzati per la raccolta, la lavorazione e la conservazione 

Plasma e crioprecipitato   Fino a 36 mesi a seconda dei processi utilizzati per la raccolta, la lavorazione e la conservazione 

 

I globuli rossi e le piastrine crioconservati devono essere formulati in una soluzione adatta dopo essere stati scongelati. Il periodo di conservazione consentito dopo lo scongelamento dipende dal metodo utilizzato 

 

 

2. TRASPORTO E DISTRIBUZIONE

 

Il trasporto di sangue e di emocomponenti ad ogni stadio della catena trasfusionale deve avvenire in condizioni che consentono di mantenere l'integrità del prodotto.

 

 

3. ULTERIORI REQUISITI DELLE UNITÀ AUTOLOGHE

 

3.1. Sangue ed emocomponenti autologhi devono essere chiaramente identificati in quanto tali e conservati, trasportati e distribuiti separatamente dal sangue e dagli emocomponenti allogenici.

 

3.2. Sangue ed emocomponenti autologhi devono essere etichettati conformemente alla direttiva 2002/98/CE e l'etichetta deve inoltre indicare l'identificazione del donatore e contenere l'avvertimento «UNICAMENTE PER TRASFUSIONE AUTOLOGA».

 

 

Allegato V

 

Requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti

 

 

(di cui all'articolo 6)

 

 

1. GLI EMOCOMPONENTI

 

1. Preparati a base di globuli rossi  I componenti dei punti da 1.1 a 1.8 possono essere ulteriormente lavorati dai centri ematologici ed etichettati di conseguenza 

1.1   Globuli rossi 

1.2   Globuli rossi, senza buffy coat 

1.3   Globuli rossi, deleucocitati 

1.4   Globuli rossi, in soluzione additiva 

1.5   Globuli rossi, senza buffy coat, in soluzione additiva 

1.6   Globuli rossi, deleucocitati, in soluzione additiva 

1.7   Globuli rossi, aferesi 

1.8   Sangue intero 

2. Preparati a base di piastrine  I componenti dei punti da 2.1 a 2.6 possono essere ulteriormente lavorati dai centri ematologici ed etichettati di conseguenza 

2.1   Piastrine, aferesi 

2.2   Piastrine, aferesi, deleucocitate 

2.3   Piastrine, recuperate, in pool 

2.4   Piastrine, recuperate, in pool, deleucocitate 

2.5   Piastrine, recuperate, singola unità 

2.6   Piastrine, recuperate, singola unità, deleucocitate 

3. Preparati a base di plasma  I componenti dei punti da 3.1 a 3.3 possono essere ulteriormente lavorati dai centri ematologici ed etichettati di conseguenza 

3.1   Plasma fresco congelato 

3.2   Plasma fresco congelato, senza crioprecipitato 

3.3   Crioprecipitato 

4.   Granulociti, aferesi 

5. Nuovi componenti   I requisiti di qualità e sicurezza dei nuovi emocomponenti sono regolamentati della competente autorità nazionale. I nuovi componenti devono essere notificati alla Commissione europea in vista di un'azione comunitaria 

 

 

2. REQUISITI IN MATERIA DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI

 

2.1. Il sangue e gli emocomponenti devono essere controllati in base ai seguenti parametri tecnici di qualità e fornire risultati accettabili.

 

2.2. Occorre eseguire un opportuno controllo batteriologico del processo di raccolta e lavorazione.

 

2.3. Gli Stati membri devono adottare tutti i provvedimenti atti a garantire che tutte le importazioni di sangue ed emocomponenti da paesi terzi, ivi compresi quelli utilizzati come materie prime per la produzione di farmaci derivati da sangue e plasma umano, soddisfino norme di qualità e sicurezza equivalenti a quelle stabilite dalla presente direttiva.

 

2.4. Per le donazioni autologhe le misure contrassegnate da un asterisco [*] costituiscono solo delle raccomandazioni.

 

Componente  Parametri di qualità da controllare   

  La frequenza richiesta di campionamento per tutte le misurazioni è determinata valendosi di un controllo statistico dei processi  Risultati accettabili 

Globuli rossi   Volume   Valido per caratteristiche di conservazione tali da mantenere il prodotto entro le specificazioni richieste per l'emoglobina e l'emolisi 

  Emoglobina [*]   Non meno di 45 g per unità 

  Emolisi   Meno dello 0,8% della massa di globuli rossi alla fine del periodo massimo di conservazione 

Globuli rossi, senza buffy coat  Volume   Valido per caratteristiche di conservazione tali da mantenere il prodotto entro le specificazioni richieste per l'emoglobina e l'emolisi 

  Emoglobina [*]   Non meno di 43 g per unità 

  Emolisi   Meno dello 0,8% della massa di globuli rossi alla fine del periodo massimo di conservazione 

Globuli rossi, deleucocitati  Volume   Valido per caratteristiche di conservazione tali da mantenere il prodotto entro le specificazioni richieste per l'emoglobina e l'emolisi 

  Emoglobina [*]   Non meno di 40 g per unità 

  Contenuto di leucociti   Meno di 1 × 106 per unità 

  Emolisi   Meno dello 0,8% della massa di globuli rossi alla fine del periodo massimo di conservazione 

Globuli rossi, in soluzione additiva  Volume   Valido per caratteristiche di conservazione tali da mantenere il prodotto entro le specificazioni richieste per l'emoglobina e l'emolisi 

  Emoglobina [*]   Non meno di 45 g per unità 

  Emolisi   Meno dello 0,8% della massa di globuli rossi alla fine del periodo massimo di conservazione 

Globuli rossi, senza buffy coat, in soluzione additiva  Volume   Valido per caratteristiche di conservazione tali da mantenere il prodotto entro le specificazioni richieste per l'emoglobina e l'emolisi 

  Emoglobina [*]   Non meno di 43 g per unità. 

  Emolisi   Meno dello 0,8% della massa di globuli rossi alla fine del periodo massimo di conservazione 

Globuli rossi, deleucocitati, in soluzione additiva  Volume   Valido per caratteristiche di conservazione tali da mantenere il prodotto entro le specificazioni richieste per l'emoglobina e l'emolisi 

  Emoglobina [*]   Non meno di 40 g per unità 

  Contenuto di leucociti   Meno di 1 × 106 per unità 

  Emolisi   Meno dello 0,8% della massa di globuli rossi alla fine del periodo massimo di conservazione 

Globuli rossi, aferesi   Volume   Valido per caratteristiche di conservazione tali da mantenere il prodotto entro le specificazioni richieste per l'emoglobina e l'emolisi 

  Emoglobina [*]   Non meno di 40 g per unità 

  Emolisi   Meno dello 0,8% della massa di globuli rossi alla fine del periodo massimo di conservazione 

Sangue intero   Volume   Valido per caratteristiche di conservazione tali da mantenere il prodotto entro le specificazioni richieste per l'emoglobina e l'emolisi 

    450 ml +/- 50 ml 

    Per le raccolte di sangue autologo per uso pediatrico non si deve superare il limite di 10,5 ml per kg di peso corporeo 

  Emoglobina   Non meno di 45 g per unità 

  Emolisi   Meno dello 0,8% della massa di globuli rossi alla fine del periodo massimo di conservazione 

Piastrine, aferesi   Volume   Valido per caratteristiche di conservazione tali da per mantenere il prodotto entro le specificazioni richieste per l'emoglobina e l'emolisi 

  Contenuto di piastrine   Variazioni del contenuto di piastrine per singola donazione sono consentite entro limiti conformi a condizioni di preparazione e conservazione validate 

  pH   6,4-7,4 corretto per 22 °C, alla fine del periodo di conservazione 

Piastrine, aferesi, deleucocitate  Volume   Valido per caratteristiche di conservazione tali da mantenere il prodotto entro le specificazioni per il pH 

  Contenuto di piastrine   Variazioni del contenuto di piastrine per singola donazione sono consentite entro limiti conformi a condizioni di preparazione e conservazione validate 

  Contenuto di leucociti   Meno di 1 × 106 per unità 

  pH   6,4-7,4 corretto per 22 °C, alla fine del periodo di conservazione 

Piastrine, recuperate, in pool  Volume   Valido per caratteristiche di conservazione tali da mantenere il prodotto entro le specificazioni per il pH 

  Contenuto di piastrine   Variazioni del contenuto di piastrine per pool sono consentite entro limiti conformi a condizioni di preparazione e conservazione approvate 

  Contenuto di leucociti   Meno di 0,2 × 109 per singola unità (metodo del plasma arricchito di piastrine) 

    Meno di 0,05 × 109 per singola unità (metodo del buffy coat) 

  pH   6,4 × 7,4 corretto per 22 °C, alla fine del periodo di conservazione 

Piastrine, recuperate, in pool, deleucocitate  Volume   Valido per caratteristiche di conservazione tali da mantenere il prodotto entro le specificazioni per il pH 

  Contenuto di piastrine   Variazioni del contenuto di piastrine per pool sono consentite entro limiti conformi a condizioni di preparazione e conservazione approvate 

  Contenuto di leucociti   Meno di 1 × 106 per pool 

  pH   6,4 × 7,4 corretto per 22 °C, alla fine del periodo di conservazione 

Piastrine, recuperate, singola unità  Volume   Valido per le caratteristiche di conservazione per mantenere il prodotto entro le specificazioni per il pH 

  Contenuto di piastrine   Variazioni del contenuto di piastrine per singola unità sono consentite entro limiti conformi a condizioni di preparazione e conservazione approvate 

  Contenuto di leucociti   Meno di 0,2 × 109 per singola unità (metodo del plasma arricchito di piastrine) 

    Meno di 0,05 × 109 per singola unità (metodo del buffy coat) 

  pH   6,4 × 7,4 corretto per 22 °C, alla fine del periodo di conservazione 

Piastrine, recuperate, singola unità, deleucocitate  Volume   Valido per caratteristiche di conservazione tali da mantenere il prodotto entro le specificazioni per il pH 

  Contenuto di piastrine   Variazioni del contenuto di piastrine per singola unità sono consentite entro limiti conformi a condizioni di preparazione e conservazione validate  

  Contenuto di leucociti   Meno di 1 × 106 per unità 

  pH   6,4 × 7,4 corretto per 22 °C, alla fine del periodo di conservazione 

Plasma, fresco congelato   Volume   Volume dichiarato +/- 10% 

  Fattore VIIIc [*]   Media (previo congelamento e scongelamento): 70% o più del valore dell'unità di plasma fresco raccolto 

  Contenuto complessivo di proteine [*]  Non meno di 50 g/l 

  Contenuto cellulare residuo [*]  Globuli rossi: Meno di 6,0 × 109/l 

    Leucociti: Meno di 0,1 × 109/l 

    Piastrine: Meno di 50 × 109/l 

Plasma, fresco congelato, senza crioprecipitato  Volume   Volume dichiarato: +/- 10% 

  Contenuto cellulare residuo [*]  Globuli rossi: Meno di 6,0 × 109/l 

    Leucociti: Meno di 0,1 × 109/l 

    Piastrine: Meno di 50 × 109/l 

Crioprecipitato   Fibrinogeni [*]   Superiore o pari a 140 mg per unità 

  Fattore VIIIc [*]   Superiore o pari a 70 unità internazionali per unità 

Granulociti, aferesi   Volume   Meno 500 ml 

  Contenuto di granulociti   Superiore a 1 × 1010 granulociti per unità 

 


Dir. 2004/40/CE del 29 aprile 2001.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

 

 

 

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 159. Entrata in vigore il 30 aprile 2004.

(2) Termine di recepimento: 30 aprile 2008.

(3) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 maggio 2004, n. L 184.

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

 

vista la proposta della Commissione (4), presentata previa consultazione del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (5),

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (6),

 

considerando quanto segue:

 

(1) In base al trattato il Consiglio può adottare, mediante direttive, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, al fine di garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. È necessario che tali direttive evitino di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

 

(2) La comunicazione della Commissione sul suo programma d'azione per l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori prevede l'introduzione di prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici. Nel settembre 1990 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione su questo programma d'azione (7) che invita in particolare la Commissione a elaborare una direttiva specifica nel campo dei rischi legati al rumore e alle vibrazioni nonché a qualsiasi altro agente fisico sul luogo di lavoro.

 

(3) Come primo passo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2002/44/CE, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE.) Successivamente, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2003/10/CE, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE.)

 

(4) Si ritiene ora necessario introdurre misure di protezione dei lavoratori contro i rischi associati ai campi elettromagnetici, a causa dei loro effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. Tuttavia, la presente direttiva non riguarda gli effetti a lungo termine, inclusi eventuali effetti cancerogeni dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo, per cui mancano dati scientifici conclusivi che comprovino un nesso di causalità. Tali misure mirano non solo ad assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente, ma anche a creare per tutti i lavoratori della Comunità una piattaforma minima di protezione che eviti possibili distorsioni di concorrenza.

 

(5) La presente direttiva stabilisce requisiti minimi e lascia quindi agli Stati membri la facoltà di mantenere o di adottare disposizioni più favorevoli per la protezione dei lavoratori, in particolare fissando valori inferiori per i valori di azione o per i valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici. L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe servire per giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.

 

(6) È opportuno che un sistema di protezione contro i campi elettromagnetici si limiti a definire, senza entrare in eccessivo dettaglio, gli obiettivi da raggiungere, i principi da rispettare e le grandezze fondamentali da utilizzare al fine di permettere agli Stati membri di applicare le prescrizioni minime in modo equivalente.

 

(7) La riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici può essere realizzata in maniera più efficace attraverso l'applicazione di misure preventive fin dalla progettazione dei posti di lavoro, nonché attraverso la scelta delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di lavoro, allo scopo di ridurre in via prioritaria i rischi alla fonte. Disposizioni relative alle attrezzature e ai metodi di lavoro contribuiscono quindi alla protezione dei lavoratori che ne fanno uso.

 

(8) I datori di lavoro dovrebbero adeguarsi ai progressi tecnici e alle conoscenze scientifiche per quanto riguarda i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, in vista del miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

 

(9) Poiché la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, quest'ultima si applica pertanto all'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, fatte salve disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

 

(10) La presente direttiva costituisce un elemento concreto nel quadro della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.

 

(11) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

 

(12) L'aderenza ai valori limite di esposizione e ai valori di azione dovrebbe fornire un elevato livello di protezione rispetto agli effetti accertati sulla salute, che possono derivare dall'esposizione ai campi elettromagnetici, ma essa non evita necessariamente i problemi di interferenza o effetti sul funzionamento di dispositivi medici quali protesi metalliche, stimolatori cardiaci e defibrillatori, impianti cocleari e di altro tipo; problemi di interferenza specialmente con gli stimolatori cardiaci possono verificarsi per valori inferiori ai valori di azione ed esigono quindi appropriate precauzioni e misure protettive,

 

hanno adottato la presente direttiva (8):

 

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(4) Pubblicata nella G.U.C.E. 18 marzo 1993, n. C 77 e G.U.C.E. 19 agosto 1994, n. C 230.

(5) Pubblicato nella G.U.C.E. 13 settembre 1993, n. C 249.

(6) Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 1994 (G.U.C.E. C 128 del 9.5.1994), confermato il 16 settembre 1999 (G.U.C.E. C 54 del 25.2.2000), posizione comune del Consiglio del 18 dicembre 2003 (G.U.U.E. C 66 E del 16.3.2004) e posizione del Parlamento europeo del 30 marzo 2004. Decisione del Consiglio del 7 aprile 2004.

(7) Pubblicata nella G.U.C.E. 15 ottobre 1990, n. C 260.

(8) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 maggio 2004, n. L 184.

 

 

Sezione I

Disposizioni generali

 

 

Articolo 1 (9)

Oggetto e campo di applicazione.

1. La presente direttiva, che è la diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro.

 

2. La presente direttiva riguarda i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto.

 

3. La presente direttiva non riguarda ipotizzati effetti a lungo termine.

 

4. La presente direttiva non riguarda i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

 

5. La direttiva 89/391/CEE si applica integralmente all'insieme del settore definito nel paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più rigorose e/o più specifiche contenute nella presente direttiva.

 

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(9) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 maggio 2004, n. L 184.

 

 

Articolo 2 (10)

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

 

a) «campi elettromagnetici»: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;

 

b) «valori limite di esposizione»: limiti all'esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi per la salute conosciuti;

 

c) «valori di azione»: l'entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nella presente direttiva. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.

 

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(10) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 maggio 2004, n. L 184.

 

 

Articolo 3 (11)

Valori limite di esposizione e valori di azione.

1. I valori limite di esposizione sono riportati nell'allegato, tabella 1.

 

2. I valori di azione sono riportati nell'allegato, tabella 2.

 

3. Ai fini della valutazione, della misurazione e/o del calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, finché norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda valutazione, misurazione e calcolo, gli Stati membri potranno usare altre norme o linee guida scientificamente fondate.

 

 

 

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(11) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 maggio 2004, n. L 184.

 

 

Sezione II

Obblighi dei datori di lavoro

 

 

Articolo 4 (12)

Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi.

1. Nell'assolvere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro valuta e, se del caso, misura e/o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo possono essere effettuati conformemente alle norme e alle linee guida scientificamente fondate di cui all'articolo 3 finché tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda valutazione, misurazione e calcolo saranno contemplate da norme europee armonizzate del Cenelec e, se del caso, tenendo conto dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature se contemplate dalle pertinenti direttive comunitarie.

 

2. Sulla base della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata a norma del paragrafo 1, una volta che siano superati i valori di azione di cui all'articolo 3, il datore di lavoro valuta e, se del caso, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.

 

3. La valutazione, la misurazione e/o il calcolo di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico purché si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni della raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e siano rispettate per i lavoratori le restrizioni da essa previste e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.

 

4. La valutazione, la misurazione e/o il calcolo di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere programmati ed effettuati da servizi o persone competenti a intervalli idonei, tenendo conto in particolare delle disposizioni relative alle competenze richieste (persone o servizi) e alla consultazione e alla partecipazione dei lavoratori di cui all'articolo 7 e all'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e/o calcolo del livello di esposizione sono conservati in forma idonea per consentirne la successiva consultazione.

 

5. A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

 

a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;

 

b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 3 della presente direttiva;

 

c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente a rischio;

 

d) qualsiasi effetto indiretto, quale:

 

i) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);

 

ii) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;

 

iii) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);

 

iv) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;

 

e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;

 

f) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;

 

g) sorgenti multiple di esposizione;

 

h) esposizione simultanea a campi di frequenza diversa.

 

6. Il datore di lavoro deve essere in possesso di una valutazione dei rischi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/391/CEE e precisare quali misure devono essere adottate a norma degli articoli 5 e 6 della presente direttiva. La valutazione dei rischi è riportata su un supporto appropriato, conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali; essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi connessi con i campi elettromagnetici non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. La valutazione dei rischi è regolarmente aggiornata, in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria la rendano necessaria.

 

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(12) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 maggio 2004, n. L 184.

 

 

Articolo 5 (13)

Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi.

1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

 

La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici si basa sui principi generali di prevenzione della direttiva 89/391/CEE.

 

2. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, se i valori di azione di cui all'articolo 3 sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, deve definire e attuare un programma d'azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, e che tenga conto in particolare:

 

a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;

 

b) della scelta di attrezzature che emettano meno campi elettromagnetici, tenuto conto del lavoro da svolgere;

 

c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o di analoghi meccanismi di protezione della salute;

 

d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei sistemi dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

 

e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

 

f) della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;

 

g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.

 

3. In base alla valutazione del rischio di cui all'articolo 4, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superino i valori di azione sono indicati con un'apposita segnaletica a norma della direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare si sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile e vi sia il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione.

 

4. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione.

 

Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione della presente direttiva, i valori limite di esposizione sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione. Egli individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

 

5. A norma dell'articolo 15 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori particolarmente a rischio.

 

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(13) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 maggio 2004, n. L 184.

 

 

Articolo 6 (14)

Informazione e formazione dei lavoratori.

Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a rischi derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e/o i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva, con particolare riguardo:

 

a) alle misure adottate in applicazione della presente direttiva;

 

b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati;

 

c) ai risultati della valutazione, misurazione e/o calcolo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici effettuate a norma dell'articolo 4 della presente direttiva;

 

d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;

 

e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria;

 

f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione.

 

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(14) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 maggio 2004, n. L 184.

 

 

Articolo 7 (15)

Consultazione e partecipazione dei lavoratori.

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti hanno luogo a norma dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE sulle materie oggetto della presente direttiva.

 

 

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(15) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 maggio 2004, n. L 184.

 

 

Sezione III

Disposizioni varie

 

 

Articolo 8 (16)

Sorveglianza sanitaria.

1. Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce di qualunque effetto negativo per la salute imputabile all'esposizione a campi elettromagnetici, una adeguata sorveglianza sanitaria è effettuata a norma dell'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE.

 

In ogni caso, ove venisse rilevata un'esposizione superiore ai valori limite, i lavoratori in questione devono potersi sottoporre ad un controllo medico, in conformità del diritto e della prassi nazionali. Qualora venga rilevato un danno alla salute derivante da tale esposizione, il datore di lavoro effettua una rivalutazione dei rischi a norma dell'articolo 4.

 

2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per garantire che il medico e/o l'autorità medica responsabile della sorveglianza sanitaria abbia accesso ai risultati della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4.

 

3. I risultati della sorveglianza sanitaria sono conservati in forma idonea per consentirne la consultazione successiva, tenendo conto delle prescrizioni in materia di riservatezza. I singoli lavoratori hanno, su richiesta, accesso ai loro dati medici personali.

 

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(16) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 maggio 2004, n. L 184.

 

 

Articolo 9 (17)

Sanzioni.

Gli Stati membri prevedono l'applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata ai termini della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

 

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(17) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 maggio 2004, n. L 184.

 

 

 

Articolo 10 (18)

Modifiche tecniche.

1. Le modifiche dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, di cui all'allegato, sono adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 137, paragrafo 2, del trattato.

 

2. Le modifiche dell'allegato di carattere strettamente tecnico e conformi:

 

a) all'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e standardizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro;

 

b) al progresso tecnico, all'evoluzione delle norme o specifiche europee armonizzate più pertinenti e alle nuove conoscenze relative ai campi elettromagnetici,

 

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

 

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(18) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 maggio 2004, n. L 184.

 

 

Articolo 11 (19)

Comitato.

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

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(19) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 maggio 2004, n. L 184.

 

 

 

 

 

 

Sezione IV

Disposizioni finali

 

 

Articolo 12 (20)

Relazione.

Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione pratica della presente direttiva, indicando le considerazioni espresse dalle parti sociali.

 

Ogni cinque anni la Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il comitato consultivo per la sicurezza e la tutela della salute sul luogo di lavoro del contenuto di tali relazioni, della valutazione degli sviluppi nel settore in questione, nonché di qualsiasi iniziativa, in particolare concernente l'esposizione ai campi magnetici statici, che può essere giustificata dalle nuove conoscenze scientifiche.

 

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(20) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 maggio 2004, n. L 184.

 

 

Articolo 13 (21)

Recepimento.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno già adottate o che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

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(21) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 maggio 2004, n. L 184.

 

 

Articolo 14 (22)

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

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(22) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 maggio 2004, n. L 184.

 

 

Articolo 15 (23)

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004.

 

 

Per il Parlamento europeo

Il presidente

P. COX

 

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL

 

 

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(23) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 maggio 2004, n. L 184.

 

 

Allegato (24)

 

 

Valori limite di esposizione e valori di azione per i campi elettromagnetici

 

 

Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l'esposizione ai campi elettromagnetici:

 

 

Corrente di contatto (IC). La corrente di contatto tra una persona e un oggetto è espressa in Ampere (A). Un conduttore che si trovi in un campo elettrico può essere caricato dal campo.

 

 

Densità di corrente (J). È definita come la corrente che passa attraverso una sezione unitaria perpendicolare alla sua direzione in un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte. È espressa in Ampere per metro quadro (A/m2).

 

 

Intensità di campo elettrico. È una grandezza vettoriale (E) che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È espressa in Volt per metro (V/m).

 

 

Intensità di campo magnetico. È una grandezza vettoriale (H) che, assieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. È espressa in Ampere per metro (A/m).

 

 

Induzione magnetica. È una grandezza vettoriale (B) che determina una forza agente sulle cariche in movimento. È espressa in Tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione magnetica e l'intensità del campo magnetico sono legate dall'equazione 1 A m-1 = 4π 10-7 T.

 

 

Densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte per le quali la profondità di penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per l'area della superficie in questione ed è espressa in Watt per metro quadro (W/m2).

 

 

Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce come l'energia assorbita per unità di massa di tessuto biologico e si esprime in Joule per chilogrammo (J/kg). Nella presente direttiva esso si impiega per limitare gli effetti non termici derivanti da esposizioni a microonde pulsate.

 

 

Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore mediato su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unità di massa di tessuto corporeo ed è espresso in Watt per chilogrammo (W/kg). Il SAR a corpo intero è una misura ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi dell'esposizione a radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori locali del SAR per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo in contatto con la terra, esposto a RF dell'ordine di pochi MHz e di individui esposti nel campo vicino di un'antenna.

 

Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l'induzione magnetica, la corrente di contatto, le intensità di campo elettrico e magnetico, e la densità di potenza.

 

 

 

A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE

 

 

Per specificare i valori limite di esposizione relativi ai campi elettromagnetici, a seconda della frequenza, sono utilizzate le seguenti grandezze fisiche:

 

- sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente relativamente ai campi variabili nel tempo fino a 1 Hz, al fine di prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale,

 

- fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente, in modo da prevenire effetti sulle funzioni del sistema nervoso,

 

- fra 100 kHz e 10 GHz sono definiti valori limite di esposizione per il SAR, in modo da prevenire stress termico sul corpo intero ed eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti. Nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i valori limite di esposizione previsti si riferiscono sia alla densità di corrente che al SAR,

 

- fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di potenza al fine di prevenire l'eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in prossimità della stessa.

 

 

Tabella 1:

 

 

Valori limite di esposizione (articolo 3, paragrafo 1). Tutte le condizioni devono essere rispettate.

 

           

Intervallo di frequenza  Densità di corrente per capo e tronco J (mA/m2) (rms)   SAR mediato sul corpo intero (W/kg)   SAR localizzato (capo e tronco) (W/kg)   SAR localizzato (arti) (W/kg)   Densità di potenza (W/m2)  

           

           

fino a 1 Hz   40   -   -   -   - 

1 - 4 Hz   40/f   -   -   -   - 

4 - 1.000 Hz   10   -   -   -   - 

1.000 Hz-100 kHz   f/100   -   -   -   - 

100 kHz - 10 MHz   f/100   0,4   10   20   - 

10 MHz - 10 GHz   -   0,4   10   20   - 

10 - 300 GHz   -   -   -   -   50 

Note:

 

1. f è la frequenza in Hertz.

 

2. I valori limite di esposizione per la densità di corrente si prefiggono di proteggere dagli effetti acuti, risultanti dall'esposizione, sui tessuti del sistema nervoso centrale nella testa e nel torace. I valori limite di esposizione nell'intervallo di frequenza compreso fra 1 Hz e 10 MHz sono basati sugli effetti nocivi accertati sul sistema nervoso centrale. Tali effetti acuti sono essenzialmente istantanei e non v'è alcuna giustificazione scientifica per modificare i valori limite di esposizione nel caso di esposizioni di breve durata. Tuttavia, poiché i valori limite di esposizione si riferiscono agli effetti nocivi sul sistema nervoso centrale, essi possono permettere densità di corrente più elevate in tessuti corporei diversi dal sistema nervoso centrale a parità di condizioni di esposizione.

 

3. Data la non omogeneità elettrica del corpo, le densità di corrente dovrebbero essere calcolate come medie su una sezione di 1 cm2 perpendicolare alla direzione della corrente.

 

4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di picco della densità di corrente possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per (2)½.

 

5. Per le frequenze fino a 100 kHz e per i campi magnetici pulsati, la massima densità di corrente associata agli impulsi può essere calcolata in base ai tempi di salita/discesa e al tasso massimo di variazione dell'induzione magnetica. La densità di corrente indotta può essere confrontata con il corrispondente valore limite di esposizione. Per gli impulsi di durata tp la frequenza equivalente per l'applicazione dei limiti di esposizione va calcolata come f = 1/(2tp).

 

6. Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come media su un qualsiasi periodo di 6 minuti.

 

7. La massa adottata per mediare il SAR localizzato è pari a ogni 10 g di tessuto contiguo. Il SAR massimo ottenuto in tal modo costituisce il valore impiegato per la stima dell'esposizione. Si intende che i suddetti 10 g di tessuto devono essere una massa di tessuto contiguo con proprietà elettriche quasi omogenee. Nello specificare una massa contigua di tessuto, si riconosce che tale concetto può essere utilizzato nella dosimetria numerica ma che può presentare difficoltà per le misurazioni fisiche dirette. Può essere utilizzata una geometria semplice quale una massa cubica di tessuto, purché le grandezze dosimetriche calcolate assumano valori conservativi rispetto alle linee guida in materia di esposizione.

 

8. Per esposizioni pulsate nella gamma di frequenza compresa fra 0,3 e 10 GHz e per esposizioni localizzate del capo, allo scopo di limitare ed evitare effetti uditivi causati da espansione termoelastica, si raccomanda un ulteriore valore limite di esposizione. Tale limite è rappresentato dall'assorbimento specifico (SA) che non dovrebbe superare 10 mJ/kg calcolato come media su 10 g di tessuto.

 

9. Le densità di potenza sono ottenute come media su una qualsiasi superficie esposta di 20 cm2 e su un qualsiasi periodo di 68/f1,05 minuti (f in GHz) per compensare la graduale diminuzione della profondità di penetrazione con l'aumento della frequenza. Le massime densità di potenza nello spazio, mediate su una superficie di 1 cm2, non dovrebbero superare 20 volte il valore di 50 W/m2.

 

10. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale per quanto riguarda l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal Cenelec.

 

 

B. VALORI DI AZIONE

 

 

I valori di azione di cui alla tabella 2 sono ottenuti a partire dai valori limite di esposizione secondo le basi razionali utilizzate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) nelle sue linee guida sulla limitazione dell'esposizione alle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP 7/99).

 

 

Tabella 2:

 

 

Valori di azione (articolo 3, paragrafo 2) [valori efficaci (rms) imperturbati]

 

             

Intervallo di frequenza   Intensità di campo elettrico E (V/m)   Intensità di campo magnetico H (A/m)   Induzione magnetica B (µT)   Densità di potenza di onda piana equivalente Seq (W/m2)   Corrente di contatto, IC (mA)   Corrente indotta attraverso gli arti, IL (mA)  

             

              

0 - 1Hz   -   1,63x105   2x105   -   1,0   - 

1 - 8 Hz   20.000   1,63x105/f2   2x105/f2   -   1,0   - 

8 - 25 Hz   20.000   2x104/f  2,5x104/f   -   1,0   - 

0,025 - 0,82kHz   500/f   20/f   25/f   -   1,0   - 

0,82 - 2,5 kHz   610   24,4   30,7   -   1,0   - 

2,5 - 65 kHz   610   24,4   30,7   -   0,4 f   - 

65 - 100 kHz   610   1.600/f   2.000/f   -   0,4 f   - 

0,1 - 1 MHz   610   1,6/f   2/f   -   40   - 

1 - 10 MHz   610/f   1,6/f   2/f   -   40   - 

10 - 110 MHz   61   0,16   0,2   10   40   100 

110 - 400 MHz   61   0,16   0,2   10   -   - 

400 - 2.000 MHz   3f½   0,008f½   0,01f½   f/40   -   - 

2 - 300 GHz   137   0,36   0,45   50   -   - 

             

 

Note:

 

1. f è la frequenza espressa nelle unità indicate nella colonna relativa all'intervallo di frequenza.

 

2. Per le frequenze comprese fra 100 kHz e 10 GHz, Seq, E, H, Be IL devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 6 minuti.

 

3. Per le frequenze che superano 10 GHz, Seq, E, He B devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 68/f1,05 minuti (f in GHz).

 

4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di azione di picco per le intensità di campo possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per (2)½. Per gli impulsi di durata tp la frequenza equivalente da applicare per i valori di azione va calcolata come f = 1/(2tp).

 

Per le frequenze comprese tra 100 kHz e 10 MHz, i valori di azione di picco per le intensità di campo sono calcolati moltiplicando i pertinenti valori efficaci (rms) per 10, dove a = (0,665 log (f/10) + 0,176), f in Hz.

 

Per le frequenze comprese tra 10 MHz e 300 GHz, i valori di azione di picco sono calcolati moltiplicando i valori efficaci (rms) corrispondenti per 32 nel caso delle intensità di campo e per 1.000 nel caso della densità di potenza di onda piana equivalente.

 

5. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal Cenelec.

 

6. Per i valori di picco di campi elettromagnetici pulsati modulati si propone inoltre che, per le frequenze portanti che superano 10 MHz, Seq valutato come media sulla durata dell'impulso non superi di 1.000 volte i valori di azione per Seq, o che l'intensità di campo non superi di 32 volte i valori di azione dell'intensità di campo alla frequenza portante.

 

 

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(24) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 maggio 2004, n. L 184.