XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri , Servizio Studi - Dipartimento affari sociali , Servizio Studi - Dipartimento agricoltura , Servizio Studi - Dipartimento ambiente , Servizio Studi - Dipartimento attività produttive , Servizio Studi - Dipartimento bilancio , Servizio Studi - Dipartimento cultura , Servizio Studi - Dipartimento difesa , Servizio Studi - Dipartimento finanze , Servizio Studi - Dipartimento giustizia , Servizio Studi - Dipartimento istituzioni , Servizio Studi - Dipartimento lavoro , Servizio Studi - Dipartimento trasporti , Servizio Studi - Documentazione in materia regionale | ||||
Titolo: | Finanziaria 2005 - Legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Schede di lettura (articolo 1, commi 1-331) - Tomo I | ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 653 Progressivo: 9 | ||||
Data: | 18/02/05 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
Finanziaria 2005 Legge 30 dicembre 2004, n. 311 Schede di lettura |
n. 653/9 Tomo I
|
18 febbraio 2005 |
Camera dei deputati
Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: ID0041s1.doc
I N D I C E
TOMO I
§ Articolo 1, commi 1-4 (Saldi del bilancio dello Stato)
§ Articolo 1, commi 5-7 (Limite all’incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni)
§ Articolo 1, comma 11 (Limiti alle spese per incarichi di consulenza)
§ Articolo 1, commi 12-14 (Contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche per autovetture)
§ Articolo 1, commi 15-17 (Limitazione ai pagamenti)
§ Articolo 1, commi 18-20 (Disposizioni sulla tesoreria unica)
§ Articolo 1, commi 21-27, 30-41 (Patto di stabilità interno per gli enti territoriali per il 2005)
§ Articolo 1, comma 42 (Contenimento spese per studi ed incarichi di consulenza degli enti locali)
§ Articolo 1, comma 43 (Utilizzo proventi derivanti da concessioni edilizie e relative sanzioni)
§ Articolo 1, commi 44 e 45 (Limiti all’indebitamento degli enti locali)
§ Articolo 1, commi 46, 48 e 49 (Mobilità segretari comunali)
§ Articolo 1, comma 47 (Mobilità del personale tra amministrazioni)
§ Articolo 1, comma 50 (Aumento dei diritti di segreteria per autorizzazioni edilizie)
§ Articolo 1, comma 51 (Blocco addizionali comunali e regionali e maggiorazioni IRAP)
§ Articolo 1, comma 57 (Limite all’incremento delle spese degli enti pubblici non territoriali)
§ Articolo 1, commi 58-62 (Disposizioni in materia di finanza regionale)
§ Articolo 1, commi 63 e 64 (Determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali per il 2005)
§ Articolo 1, comma 65 (Compartecipazione provinciale e comunale al gettito IRPEF)
§ Articolo 1, comma 67 (Proroga dei termini per l’accertamento dell’ICI)
§ Articolo 1, comma 68 (Aperture di credito da parte degli enti locali)
§ Articolo 1, commi 69 e 70 (Fondo di ammortamento del debito)
§ Articolo 1, commi 71-73 (Rinegoziazione di mutui enti locali)
§ Articolo 1, commi 75-77 (Contabilizzazione del debito)
§ Articolo 1, comma 78 (Gestione di attivi finanziari)
§ Articolo 1, comma 79 (Superamento della tesoreria unica)
§ Articolo 1, comma 80 (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria degli enti locali)
§ Articolo 1, comma 81 (Semplificazione gestione finanziaria degli uffici all’estero)
§ Articolo 1, comma 82 (Contrasto e prevenzione dell’uso illecito di finanziamenti pubblici)
§ Articolo 1, comma 92 (Piante organiche ISFOL)
§ Articolo 1, commi 93 e 94 (Riduzione delle dotazioni organiche della PA)
§ Articolo 1, comma 104 (Procedura concorsuali delle amministrazioni pubbliche)
§ Articolo 1, comma 105 (Programmazione del fabbisogno di personale delle università)
§ Articolo 1, comma 106 (Dipartimento nazionale politiche antidroga)
§ Articolo 1, comma 108 (Autostrade del mare)
§ Articolo 1, comma 109 (Disciplina IVA raccoglitori occasionali di tartufi)
§ Articolo 1, comma 110 (Edilizia residenziale pubblica)
§ Articolo 1, comma 111 (Fondo per l’acquisto della prima casa per le giovani coppie)
§ Articolo 1, comma 112 (Contributo federazione nazionale istituzioni pro ciechi)
§ Articolo 1, comma 113 (Contributo associazione nazionale vittime civili di guerra)
§ Articolo 1, comma 114 (Esenzioni di carattere tributario per associazioni bandistiche e cori)
§ Articolo 1, comma 115 (Finanziamento della formazione professionale)
§ Articolo 1, commi 116-123 (Proroghe contratti di lavoro a tempo determinato nella P.A.)
§ Articolo 1, comma 124 (Indennità per il personale degli enti privatizzati)
§ Articolo 1, comma 125 (Area contrattuale dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca)
§ Articolo 1, comma 126 (Personale LSU scuola)
§ Articolo 1, comma 127 (Limite numerico al personale docente nelle scuole)
§ Articolo 1, comma 128 (Insegnamento della lingua straniera)
§ Articolo 1, comma 129 (Spese per supplenze brevi)
§ Articolo 1, comma 136 (Annullamento d’ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi)
§ Articolo 1, commi 139-141 (Gestioni previdenziali)
§ Articolo 1, commi 143-145 (Trasferimenti all’INPS)
§ Articolo 1, comma 146 (Integrazione salariale per le imprese dell’indotto automobilistico)
§ Articolo 1, comma 150 (Pensionamento del personale enti lirici e istituzioni concertistiche)
§ Articolo 1, comma 151 (Formazione professionale di attività svolte in fondi comunitari)
§ Articolo 1, comma 152 (Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali)
§ Articolo 1, commi 153 e 154 (Fondo nazionale per le politiche giovanili sul piano culturale)
§ Articolo 1, comma 155 (Ammortizzatori sociali)
§ Articolo 1, comma 156 (Risorse per apprendistato)
§ Articolo 1, comma 159 (Ordinamento degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria)
§ Articolo 1, comma 160 (Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese)
§ Articolo 1, comma 161 (Personale ENPALS. Proroghe contratti di lavoro a tempo determinato)
§ Articolo 1, comma 163 (Contributo alla regione Calabria. Interventi per forestazione)
§ Articolo 1, comma 199 (Attività in materia ambientale)
§ Articolo 1, comma 201 (Disincentivi al cambio di destinazione urbanistica)
§ Articolo 1, comma 202 (Assicurazioni di immobili contro calamità naturali)
§ Articolo 1, comma 205 (PC ai giovani)
§ Articolo 1, comma 206 (PC ai docenti)
§ Articolo 1, comma 207 (PC al personale dirigente e non docente scuola e università)
§ Articolo 1, comma 208 (PC ai dipendenti pubblici - Consip)
§ Articolo 1, comma 209 (Sezione speciale Fondo di garanzia PMI)
§ Articolo 1, commi 213 e 214 (Contributo radiofonia ed emittenti locali)
§ Articolo 1, commi 224-226 e 229 (Disciplina della liquidazione degli enti disciolti)
§ Articolo 1, comma 227 (Durata in carica del commissario liquidatore dei consorzi agrari)
§ Articolo 1, comma 228 (Ufficio stralcio enti pubblici estinti nelle regioni a statuto speciale)
§ Articolo 1, commi 230 e 232 (Risorse del Fondo Made in Italy)
§ Articolo 1, comma 231 (Somme erogate all’AGEA)
§ Articolo 1, comma 233 (Fondo missioni internazionali di pace)
§ Articolo 1, comma 234 (Attività dell’IPI)
§ Articolo 1, comma 235 (Continuità territoriale autotrasporto)
§ Articolo 1, comma 236 (Nautica da diporto)
§ Articolo 1, comma 237 (Osservatorio sul mercato creditizio nelle aree sottoutilizzate)
§ Articolo 1, comma 238 (Tariffe in materia di motorizzazione)
§ Articolo 1, comma 241 (Fondi infrastrutture olimpiche per Giochi olimpici invernali “Torino 2006”)
§ Articolo 1, comma 243 (Quote latte Sardegna)
§ Articolo 1, comma 244 (Scioglimento cooperative edilizie)
§ Articolo 1, comma 245 (Potenziamento del comparto della pesca)
§ Articolo 1, comma 246 (Infrastrutture aeroportuali)
§ Articolo 1, comma 247 (Contributo al Centro di geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo)
§ Articolo 1, comma 248 (Contributo per energia prodotta da fonti rinnovabili)
§ Articolo 1, comma 249 (Contributo all’INAF)
§ Articolo 1, comma 250 (Fondo promozione e realizzazione di aree digitale terrestre)
§ Articolo 1, comma 251 (Finanziamento progetti pilota settore aeronautico)
§ Articolo 1, comma 252 (Fondo interventi nel capitale di rischio delle imprese)
§ Articolo 1, comma 253 (Natura fiscale dei compensi erogati da cori e bande)
§ Articolo 1, comma 254 (Finanziamento capitanerie di porto)
§ Articolo 1, comma 256 (Campionati di sci alpino Valtellina 2005)
§ Articolo 1, comma 257 (Riconversione per pesca con reti derivanti)
§ Articolo 1, commi 258 e 259 (Interventi nel settore della pesca)
§ Articolo 1, comma 260 (Celebrazioni Cristoforo Colombo)
§ Articolo 1, comma 261 (Monitoraggio delle politiche pubbliche del Governo)
§ Articolo 1, commi 262-264 (Proroga attività socialmente utili)
§ Articolo 1, commi 265-268 (Interventi di reindustrializzazione di aree da parte di Sviluppo Italia)
§ Articolo 1, comma 269 (Continuità territoriale Sicilia)
§ Articolo 1, commi 270 e 271 (Processi di innovazione delle imprese del commercio)
§ Articolo 1, comma 273 (Spese per locazione uffici pubblici)
§ Articolo 1, comma 277 (Dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di RFI)
§ Articolo 1, comma 278 (Contributo scuola Jean Monnet)
§ Articolo 1, comma 279 (Finanziamento Convenzioni biodiversità e rischi biotecnologici)
§ Articolo 1, comma 289 (Scommesse sulle corse dei cavalli. Fissazione della posta unitaria)
§ Articolo 1, comma 295 (Riduzione degli stanziamenti del bilancio per consumi intermedi)
§ Articolo 1, comma 296 (Riduzione dotazioni di parte corrente di Tabella C)
§ Articolo 1, comma 297 (Riduzione Fondo per interventi strutturali politica economica)
§ Articolo 1, comma 301 (Misura dell’acconto IRPEF e IRES)
§ Articolo 1, commi 306-309 (Contributo unificato per spese di giustizia)
§ Articolo 1, commi 310 e 311 (Limite massimo indennità giudice di pace e giudici tributari)
§ Articolo 1, commi 312-321 (Custodie giudiziarie di autoveicoli)
§ Articolo 1, commi 323 e 324 (Anticipazioni forfetarie dai privati all’erario nei processi civili)
§ Articolo 1, comma 325 (Trattamento di maternità dei magistrati)
§ Articolo 1, commi 326-331 (Disposizioni in materia di prestazioni a fine di giustizia)
TOMO II
§
Articolo 1, commi 332-334 (Disposizioni in materia di codice fiscale e
comunicazioni all’Anagrafe tributaria in relazione alle utenze) §
Articolo 1, comma 340 (Superficie di riferimento minima ai fini
della TARSU) §
Articolo 1, commi 341-345
(Imposta di registro sui contratti di
locazione e adempimenti) §
Articolo 1, comma 346 (Nullità dei contratti di locazione non
registrati) §
Articolo 1, commi 347 e
348 (Determinazione del valore della
produzione netta ai fini dell’IRAP) §
Articolo 1, commi 354-361
(Istituzione e disciplina del Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese) §
Articolo 1, comma 376 (Proroga dei termini per la rivalutazione di
terreni e partecipazioni)
§ Articolo 1, commi 378-380 (Recupero dell’IVA su autoveicoli di provenienza comunitaria)
§ Articolo 1, comma 405 (Modifiche al potere di accertamento in materia di imposte sui redditi)
§ Articolo 1, comma 406 (Modifiche al potere di accertamento in materia di IVA)
§ Articolo 1, commi 407-411 (Accertamento sulla base degli studi di settore)
§ Articolo 1, comma 413 (Decorrenza degli interessi su somme che costituiscono oggetto di riscossione)
§ Articolo 1, comma 414 (Reato di omesso versamento di ritenute certificate)
§ Articolo 1, comma 415 (Legittimazione ad agire dei concessionari della riscossione)
§ Articolo 1, comma 416 (Discarico per inesigibilità)
§ Articolo 1, comma 417 (Disposizioni in tema di ruoli e di poteri di riscossione)
§ Articolo 1, comma 420 (Termine di decorrenza dell’applicazione dei ruoli differenziati)
§ Articolo 1, commi 421-423 (Recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati)
§ Articolo 1, comma 427 (Proroga della durata delle concessioni del servizio di riscossione)
§ Articolo 1, commi 436-438 (Cessione di immobili di limitato valore)
§ Articolo 1, comma 440 (Abrogazione di disposizioni in materia di permuta di immobili demaniali)
§ Articolo 1, comma 441 (Trasferimento ai comuni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)
§ Articolo 1, comma 443 (Dismissioni immobili della difesa)
§ Articolo 1, comma 449 (Piani di investimenti immobiliari dell’INAIL)
§ Articolo 1, comma 451 (Applicabilità del codice dei beni culturali nelle dismissioni)
§ Articolo 1, comma 453 (Finanziamento lavori Strada Statale n. 3 per l’accesso alla Valtellina)
§ Articolo 1, comma 454 (Procedure di esecuzione lavori di CESIS, SISMI e SISDE)
§ Articolo 1, comma 455 (Istituzione del Fondo per la viabilità)
§ Articolo 1, comma 456 (Contributo per infrastrutture ad elevata automazione)
§ Articolo 1, comma 457 (Finanziamento per progettazione e realizzazione del passante di Mestre)
§ Articolo 1, comma 459 (Finanziamento infrastrutture fieristiche)
§ Articolo 1, commi 460-466 (Trattamento fiscale delle società cooperative)
§ Articolo 1, comma 467 (Aliquota IVA ridotta per prestazioni socio-assistenziali)
§ Articolo 1, comma 469 (Esenzione dall’IVA per i consorzi tra banche)
§ Articolo 1, comma 471 (Modalità particolari di liquidazione e di versamento dell’IVA)
§ Articolo 1, comma 472 (Sospensione della procedura di riscossione dell’IVA gravante sulle accise)
§ Articolo 1, commi 473-478 (Smobilizzo di riserve e fondi in sospensione d’imposta)
§ Articolo 1, comma 479 (Finanziamento del Fondo bieticolo nazionale)
§ Articolo 1, commi 480-483 (Disciplina delle affissioni dei manifesti politici)
§ Articolo 1, commi 488-494 (Disposizioni in materia di gioco del Lotto)
§ Articolo 1, comma 506 (Proroga del regime speciale dell’IVA per il settore agricolo)
§ Articolo 1, comma 509 (Proroga di agevolazioni IRAP nel settore agricolo e della pesca)
§ Articolo 1, comma 511 (Proroga delle agevolazioni in materia di accise per prodotti energetici)
§ Articolo 1, commi 515-517 (Agevolazioni sul gasolio per gli autotrasportatori)
§ Articolo 1, comma 520 (Differimento e rifinanziamento del progetto sperimentale “bioetanolo”)
§ Articolo 1, commi 521 e 522 (Esenzione dall’accisa per il biodiesel)
§ Articolo 1, comma 523 (Proroga adozione regolamento per tariffa rifiuti solidi urbani)
§ Articolo 1, comma 524 (Abrogazione credito d’imposta investimenti nelle aree cuscinetto)
§ Articolo 1, comma 528 (Finanziamenti nel settore dei trasporti in favore della regione Sicilia)
§ Articolo 1, commi 530-534 (Risorse per il calcio femminile)
§ Articolo 1, comma 535 (Assegno sostitutivo a grandi invalidi di guerra o per servizio)
§ Articolo 1, comma 536 (Permanenza in servizio per i perseguitati politici antifascisti o razziali)
§ Articolo 1, comma 537 (Finanziamento al Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise)
§ Articolo 1, comma 538 (Finanziamento ordinario delle università statali)
§ Articolo 1, comma 539 (Differimento termini per la redazione del conto economico degli enti locali)
§ Articolo 1, comma 546 (Aumento dotazione organica Vigili del fuoco)
§ Articolo 1, comma 550 (Prezzo dei materiali da costruzione)
§ Articolo 1, comma 551 (Impugnabilità provvedimenti amministrativi relativi a misure comunitarie)
§ Articolo 1, comma 552 (Controversie in materia di impianti di generazione di energia elettrica)
§ Articolo 1, commi 553-556 (Reti di collegamento delle Forze di polizia)
§ Articolo 1, comma 557 (Personale degli enti locali. Utilizzo da parte di altre amministrazioni)
§ Articolo 1, comma 558 (Variazioni catastali)
§ Articolo 1, comma 559 (Assegni familiari al coniuge dell’avente diritto)
§ Articolo 1, comma 560 (Fondi speciali)
§ Articolo 1, comma 561 (Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente)
§ Articolo 1, comma 562 (Rifinanziamento di spese di conto capitale)
§ Articolo 1, comma 563 (Riduzione di autorizzazioni legislative di spesa)
§ Articolo 1, comma 564 (Modulazione delle leggi pluriennali di spesa)
§ Articolo 1, comma 565 (Limiti all’assunzione degli impegni a valere sulle leggi di spesa)
§ Articolo 1, comma 566 (Eccedenze di spesa)
§ Articolo 1, comma 567 (Fondi unici per gli investimenti)
§ Articolo 1, comma 568 (Copertura finanziaria)
§ Articolo 1, commi 570 e 572 (Coordinamento della finanza pubblica ed entrata in vigore)
§ Articolo 1, comma 571 (Formazione e arrotondamento della proprietà contadina)
Tavola
di raffronto tra il testo del disegno di legge
presentato dal Governo (A.C. 5310-bis),
quello del testo nelle varie fasi dell’iter e
quello del testo della legge n. 311/2004
Titolo |
A.C. |
A.C. |
A.S. |
A.S. |
A.C. |
Legge |
|
|
|
|
|
|
Art. 1 |
Risultati differenziali. Saldi |
1 |
1 |
1 |
1 |
co. 1-4 |
co. 1-4 |
Limite all’incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni |
2 |
2 |
2 |
2 |
co. 5-7 |
co. 5-7 |
Alta Commissione di monitoraggio sugli andamenti della finanza pubblica |
|
|
|
2-bis |
Soppresso |
|
Applicazione al bilancio dello Stato del limite di incremento delle spese delle PA |
3, co. 1-3 |
3, co. 1-3 |
3, co. 1-3 |
3, co. 1-3 |
co. 8-10 |
co. 8-10 |
Limiti alle spese per incarichi di consulenza |
|
3, |
3, co. 4 |
3, co. 4 |
co. 11 |
co. 11 |
Assegnazione incarichi di diretta collaborazione e incarichi fiduciari |
|
|
|
3, co. 5-6 e 7 |
co. 12-13 |
Soppressi |
Contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche per autovetture |
|
3, co. 03-ter-03-quinquies |
3, co. 5-7 |
3, co. 8-10 |
co. 14-16 |
co. 12-14 |
Limitazione ai pagamenti |
4 |
4 |
4 |
4 |
co. 17-19 |
co. 15-17 |
Disposizioni sulla tesoreria unica |
5 |
5 |
5 |
5 |
co. 20-22 |
co. 18-20 |
Patto di stabilità interno per gli enti territoriali per il 2005 |
6, co. 1-14 |
6, co. 1-14 |
6, co. 1-7, 10-21 |
6, co. 1-7, 10-21 |
co. 23-29, 32-43 |
co. 21-27, 30-41 |
Contributi per il finanziamento di interventi a tutela dell’ambiente e dei beni culturali |
|
|
6, co. 8-9 |
6, co. 8-9 |
co. 30-31 |
co. 28-29 |
Contenimento spese per studi ed incarichi di consulenza degli enti locali |
|
6, co. 04-ter |
6, co. 22 |
6, co. 22 |
co. 44 |
co. 42 |
Utilizzo proventi derivanti da concessioni edilizie e relative sanzioni |
|
6, co. 04-quater |
6, co. 23 |
6, co. 23 |
co. 45 |
co. 43 |
Limiti all’indebitamento degli enti locali |
|
6, co. 14-bis-14-ter |
6, co. 24-25 |
6, co. 24-25 |
co. 46-47 |
co. 44-45 |
Mobilità segretari comunali |
|
6, co. 05-bis |
6, co. 26 e 28 |
6, co. 26, 28 e 29 |
co. 48, 50 e 51 |
co. 46, 48 e 49 |
Mobilità del personale tra amministrazioni |
|
|
6, co. 27 |
6, co. 27 |
co. 49 |
co. 47 |
Aumento dei diritti di segreteria per autorizzazioni edilizie |
|
6, co. 14-quater |
6, co. 29 |
6, co. 30 |
co. 52 |
co. 50 |
Blocco addizionali comunali e regionali e maggiorazioni IRAP |
|
6, co. 04-bis |
6, co. 30 |
6, co. 31 |
co. 53 |
co. 51 |
Fondo per il rimborso delle minori entrate derivanti dall’abolizione del credito d’imposta per i comuni |
|
6, co. 14-quinquies |
6, co. 31 |
6, co. 32 |
co. 54 |
co. 52 |
Soppressione della riduzione dei contributi agli enti locali per oneri di personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento |
|
|
6, co. 32 |
6, co. 33 |
co. 55 |
co. 53 |
Fondo per incentivare l’insediamento nei piccoli comuni montani sottodotati |
|
|
7 |
7 |
co. 56-58 |
co. 54-56 |
Limite all’incremento delle spese degli enti pubblici non territoriali |
7 |
7 |
8 |
8 |
co. 59 |
co. 57 |
Disposizioni in materia di finanza regionale |
8, co. 1-5 |
8, co. 1-5 |
9, co. 1-5 |
9, co. 1-5 |
co. 60-64 |
co. 58-62 |
Determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali per il 2005 |
8, co. 6-7 |
8, co. 6-7 |
9, co. 6-7 |
9, co. 6-7 |
co. 65-66 |
co. 63-64 |
Compartecipazione provinciale e comunale al gettito IRPEF |
|
8, co. 7-bis |
9, co. 8 |
9, co. 8 |
co. 67 |
co. 65 |
Norma interpretativa sospensione aumenti addizionali |
|
8, co. 7-ter |
9, co. 9 |
Soppresso |
|
|
Utilizzo entrate da alienazioni beni patrimoniali enti locali per rimborso mutui |
|
|
9, co. 10 |
9, co. 9 |
co. 68 |
co. 66 |
Proroga termini accertamento ICI |
|
|
9, co. 11 |
9, co. 10 |
co. 69 |
co. 67 |
Aperture di credito da parte degli enti locali |
9, co. 1 |
9, co. 1 |
10, co. 1 |
10, co. 1 |
co. 70 |
co. 68 |
Gestione del Fondo di ammortamento del debito |
9, co. 2-3 |
9, co. 2-3 |
10, co. 2-3 |
2-3 |
co. 71-72 |
co. 69-70 |
Rinegoziazione di mutui enti locali |
10, co. 1-3 |
10, co. 1-3 |
11, co. 1-3 |
11, co. 1-3 |
co. 73-75 |
co. 71-73 |
Nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza |
10, co. 4 |
10, co. 4 |
11, co. 4 |
11, co. 4 |
co. 76 |
co. 74 |
Contabilizzazione del debito |
11, co. 1-3 |
11, co. 1-3 |
12, co. 1-3 |
12, co. 1-3 |
co. 77-79 |
co. 75-77 |
Gestione di attivi finanziari |
11, co. 4 |
11, co. 4 |
12, co. 4 |
12, co. 4 |
co. 80 |
co. 78 |
Superamento della tesoreria unica e altre disposizioni finanziarie |
12, co. 1-2 |
12, co. 1-2 |
13, co. 1-2 |
13, co. 1-2 |
co. 81-82 |
co. 79-80 |
Semplificazione gestione finanziaria degli uffici all’estero |
12, co. 3 |
12, co. 3 |
13, co. 3 |
13, co. 3 |
co. 83 |
co. 81 |
Contrasto e prevenzione dell’uso illecito di finanziamenti pubblici |
|
|
14 |
Soppresso |
co. 84 |
co. 82 |
Disposizioni in materia di assicurazione contro i rischi in agricoltura a seguito di calamità naturali |
13 |
13 |
15 |
15 |
co. 85-88 |
co. 83-86 |
Risorse per il piano di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici |
|
|
|
15-bis |
co. 89 |
co. 87 |
Contrattazione collettiva PA, oneri contrattuali e per responsabilità civile e amministrativa personale forze armate |
14, co. 1-5 |
14, co. 1-5 |
16, co. 1-5 |
16, co. 1-4 |
co. 90-93 |
co. 88-91 |
Piante organiche ISFOL |
|
14, co. 5-bis |
16, co. 6 |
16, co. 5 |
co. 94 |
co. 92 |
Riduzione delle dotazioni organiche della PA e deroghe |
|
|
|
16-bis, co. 1-2 |
co. 95-96 |
co. 93-94 |
Blocco delle assunzioni nella P.A. |
|
|
|
16-bis, co. 3-5 |
co. 97-99 |
co. 95-97 |
Limiti alle assunzioni per le regioni e gli enti del SSN |
|
|
|
16-bis, co. 6 |
co. 100 |
co. 98 |
Assunzioni a tempo indeterminato, mobilità del personale dal 2008 e altre disposizioni |
|
|
|
16-bis, co. 7-12, 14 |
co. 101-106, 109 |
co. 99-104, 107 |
Programmazione del fabbisogno di personale delle università |
|
|
|
16-bis, co. 13 |
co. 107 |
co. 105 |
Dipartimento nazionale politiche antidroga |
|
|
|
|
co. 108 |
co. 106 |
Autostrade del mare |
|
|
|
16-bis, co. 15 |
co. 110 |
co. 108 |
Disciplina IVA raccoglitori occasionali di tartufi |
|
|
|
16-bis, co. 16 |
co. 111 |
co. 109 |
Edilizia residenziale pubblica |
|
|
|
16-bis, co. 17 |
co. 112 |
co. 110 |
Fondo per l’acquisto della prima casa per le giovani coppie |
|
|
|
16-bis, co. 18 |
co. 113 |
co. 111 |
Contributo federazione nazionale istituzioni pro ciechi |
|
|
|
16-bis, co. 19 |
co. 114 |
co. 112 |
Contributo associazione nazionale vittime civili di guerra |
|
|
|
16-bis, co. 20 |
co. 115 |
co. 113 |
Esenzione dall’IVA per i consorzi tra banche |
|
|
|
16-bis, co. 21 |
co. 116 |
Soppresso |
Esenzioni di carattere tributario per associazioni bandistiche e cori |
|
|
|
16-bis, co. 22 |
co. 117 |
co. 114 |
Finanziamento della formazione professionale |
|
|
|
16-bis, co. 23 |
co. 118 |
co. 115 |
Proroghe contratti di lavoro a tempo determinato nella P.A. |
15 |
15 |
17 |
17, co. 1-8 |
co. 119-126 |
co. 116-123 |
Indennità per il personale degli enti privatizzati |
|
|
|
17, co. 9 |
co. 127 |
co. 124 |
Area contrattuale dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca |
|
|
|
17-bis |
co. 128 |
co. 125 |
Personale LSU scuola |
16, co. 1 |
16, co. 1 |
18, co. 1 |
18, co. 1 |
co. 129 |
co. 126 |
Limite numerico al personale docente nelle scuole |
16, co. 2 |
16, co. 2 |
18, co. 2 |
18, co. 2 |
co. 130 |
co. 127 |
Insegnamento della lingua straniera |
16, co. 3 |
16, co. 3 |
18, co. 3 |
18, co. 3 |
co. 131 |
co. 128 |
Spese per supplenze brevi |
|
|
|
18, co. 4 |
132 |
co. 129 |
Interventi finanziari per la scuola e l’alta formazione artistica e musicale |
16, co. 8-9 |
16, co. 8-9 |
18, co. 4-5 |
18, co. 5-6 |
co. 133-134 |
co. 130-131 |
Divieto di estensione dei giudicati in materia di personale ed altre norme processuali |
17, co. 1-3 |
17, co. 1-3 |
19, co. 1-3 |
19, co. 1-3 |
co. 135-137 |
co. 132-134 |
Finanziamento Fondo Commissione di garanzia per l’attuazione legge sullo sciopero |
|
17, co. 3-bis |
19, co. 4 |
19, co. 4 |
co. 138 |
co. 135 |
Annullamento d’ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi |
|
|
|
19, co. 5 |
co. 139 |
co. 136 |
Modifiche alla disciplina sul pignoramento e la cessione degli stipendi dei dipendenti (c.d. “cessione del quinto”) |
|
|
|
19-bis |
co. 140-141 |
co. 137-138 |
Gestioni previdenziali |
19 |
19 |
20 |
20, co. 1-3 |
co. 142-144 |
co. 139-141 |
Proroga del termine per contributi previdenziali per le imprese colpite dal sisma del 1990 in Sicilia |
|
|
|
20, co. 4 |
co. 145 |
co. 142 |
Regimi previdenziali integrativi dei dipendenti delle aziende di credito |
|
|
|
20-bis |
co. 555-557 |
Soppressi |
Trasferimenti all’INPS |
20 |
20 |
20 |
21, co. 1-3 |
co. 146-148 |
co. 143-145 |
Integrazione salariale per le imprese del settore automobilistico |
|
|
|
21, co. 4 |
co. 149 |
co. 146 |
Interventi in materia previdenziale |
|
|
|
21-bis |
co. 150-151 |
co. 147-148 |
Nuova procedura di trasmissione della certificazione e dell’attestazione di malattia |
|
|
|
21-ter |
co. 152 |
co. 149 |
Pensionamento del personale enti lirici e istituzioni concertistiche
|
|
|
|
21-quater |
co. 153 |
co. 150 |
Formazione professionale di attività svolte in fondi comunitari |
|
|
22 |
22 |
co. 154 |
co. 151 |
Asili nido aziendali |
21 |
21 |
23 |
Sostituito |
|
|
Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali |
|
|
|
23 |
co. 155 |
co. 152 |
Fondo nazionale per le politiche giovanili sul piano culturale |
|
|
24 |
24 |
co. 156-157 |
co. 153-154 |
Proroghe ammortizzatori sociali |
|
|
|
24-bis |
co. 158 |
co. 155 |
Risorse per apprendistato |
|
|
|
24-ter |
co. 159 |
co. 156 |
Associati in partecipazione e gestione speciale |
|
|
|
24-quater |
co. 160-161 |
co. 157-158 |
Ordinamento degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria |
|
|
|
24-quinquies |
co. 162 |
co. 159 |
Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese |
|
|
|
24-sexies |
co. 163 |
co. 160 |
Personale ENPALS. Proroghe contratti di lavoro a tempo determinato |
|
|
|
|
co. 164 |
co. 161 |
Proroga contratti di solidarietà per imprese non rientranti nella disciplina della cassa integrazione guadagni straordinari e per imprese artigiane |
|
|
|
24-septies |
co. 165 |
co. 162 |
Contributo alla regione Calabria. Interventi per forestazione |
|
|
|
|
co. 166 |
co. 163 |
Interventi nel settore sanitario |
22 |
22 |
25 |
25, co. 1-20 |
co. 167-187 |
co. 164-184 |
Tessera sanitaria |
|
|
|
25, co. 21 |
co. 188 |
co. 185 |
Nuovo sistema informativo sanitario |
|
|
|
25, co. 22 |
co. 189 |
co. 186 |
Contributo al Centro San Raffaele del Monte Tabor |
|
|
|
25, co. 23 |
co. 190 |
co. 187 |
Programmi di edilizia sanitaria e di potenziamento ed ammodernamento tecnologico |
|
|
|
25-bis |
co. 191 |
co. 188 |
Rideterminazione delle sanzioni per infrazione al divieto di fumo e attribuzione delle somme alle amministrazioni per scopi predeterminati |
23 |
23 |
26 |
26 |
co. 192-194 |
co. 189-191 |
Razionalizzazione dei processi operativi nell’amministrazione pubblica centrale (CNIPA) |
24 |
24 |
27 |
27 |
co. 195-201 |
co. 192-198 |
Attività in materia ambientale |
25, co. 9 |
25, co. 9 |
28, co. 1 |
28, co. 1 |
co. 202 |
co. 199 |
Prosecuzione interventi risanamento ambientale aree portuali del Basso Adriatico e per trasporto marittimo |
|
25, co. 9-bis |
28, co. 2 |
28, co. 2 |
co. 203 |
co. 200 |
Disincentivi al cambio di destinazione urbanistica |
|
|
29 |
29 |
co. 204 |
co. 201 |
Assicurazioni di immobili contro calamità naturali |
26, co. 1-2 |
26, co. 1-2 |
30, co. 1 |
30, co. 1 |
co. 205 |
co. 202 |
Finanziamento interventi di protezione civile nei territori colpiti da calamità naturali |
26, co. 3 |
26, co. 3 |
30, co. 2 |
30, co. 2 |
co. 206-207 |
co. 203-204 |
PC ai giovani |
27, co. 1 |
27, co. 1 |
31, co. 1 |
31, co. 1 |
co. 208 |
co. 205 |
PC ai docenti |
27, co. 2 |
27, co. 2 |
31, co. 2 |
31, co. 2 |
co. 209 |
co. 206 |
PC al personale dirigente e non docente scuola e università |
|
|
31, co. 3 |
31, co. 3 |
co. 210 |
co. 207 |
PC ai dipendenti pubblici - Consip |
27, co. 3 |
27, co. 3 |
31, co. 4 |
31, co. 4 |
co. 211 |
co. 208 |
Sezione speciale Fondo di garanzia PMI |
27, co. 4 |
27, co. 4 |
31, co. 5 |
31, co. 5 |
co. 212 |
co. 209 |
Trasferimento risorse dal Fondo di garanzia credito navale al Fondo garanzia PMI |
|
|
31, co. 6 |
31, co. 6 |
213 |
co. 210 |
Agevolazioni per segnali televisivi in tecnica digitale terrestre |
27, co. 5 |
27, co. 5 |
31, co. 7 |
31, co. 7 |
co. 214 |
co. 211 |
Agevolazioni per la banda larga |
27, co. 6 |
27, co. 6 |
31, co. 8 |
31, co. 8 |
co. 215 |
co. 212 |
Contributo radiofonia ed emittenti locali |
|
|
|
31, co. 9-10 |
co. 216-217 |
co. 213-214 |
Attrazione di investimenti nelle aree sottoutilizzate da parte di Sviluppo Italia |
|
27-bis |
32, co. 1-5 |
32, co. 1-4, 7 |
co. 218-221, 224 |
co. 215-218, 221 |
Contributo Istituto italiano studi storici e Istituto Italiano studi filosofici |
|
|
|
32, co. 5-6 |
co. 222-223 |
co. 219-220 |
Promozione di fondi comuni di investimento attraverso capitale pubblico nelle aree sottoutilizzate |
|
27-ter |
33 |
33 |
co. 225-226 |
co. 222-223 |
Dismissione immobili degli enti disciolti |
28, co. 1 |
28, co. 1 |
34, co. 1 |
34, co. 1 |
co. 227 |
co. 224 |
Disciplina liquidazione enti disciolti |
28, co. 2-3 |
28, co. 2-3 |
34, co. 2-3 |
34, co. 2-3 |
co. 228-229 |
co. 225-226 |
Ufficio stralcio enti pubblici estinti nelle regioni a statuto speciale |
28, co. 4 |
28, co. 4 |
34, co. 4 |
34, co. 5 |
co. 231 |
co. 228 |
Relazione alle Camere sullo stato della liquidazione degli enti pubblici |
|
|
34, co. 5 |
34, co. 6 |
co. 232 |
co. 229 |
Risorse del Fondo Made in Italy |
29, co. 4-5 |
29, co. 4-5 |
35, co. 1 e 3 |
35, co. 1 e 3 |
co. 233 e 235 |
co. 230,,232 |
Somme erogate all’AGEA |
|
29, co. 4-bis |
35, co. 2 |
35, co. 2 |
co. 234 |
co. 231 |
Fondo missioni internazionali di pace |
29, co. 6 |
29, co. 6 |
35, co. 4 |
35, co. 4 |
co. 236 |
co. 233 |
Attività dell’IPI |
29, co. 7 |
29, co. 7 |
35, co. 5 |
35, co. 5 |
co. 237 |
co. 234 |
Continuità territoriale autotrasporto |
|
|
|
35, co. 6 |
co. 238 |
co. 235 |
Nautica da diporto |
|
29, co. 7-bis |
35, co. 6 |
35, co. 7 |
co. 239 |
co. 236 |
Osservatorio sul mercato creditizio nelle aree sottoutilizzate |
|
29, co. 7-ter |
35, co. 7 |
35, co. 8 |
co. 240 |
co. 237 |
Tariffe in materia di motorizzazione |
29, co. 9 |
29, co. 9 |
35, co. 8 |
35, co. 9 |
co. 241 |
co. 238 |
Contribuzione figurativa lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali |
|
|
|
35, co. 10 |
co. 242 |
co. 239 |
Deroga al limite massimo dei lavori in economia effettuati da parte del CESIS, SISMI e SISDE |
|
|
|
35, co. 11 |
co. 243 |
co. 240 |
Fondi infrastrutture olimpiche per Giochi olimpici invernali “Torino 2006” |
|
|
|
35, co. 12 |
co. 244 |
co. 241 |
Finanziamento Alto Commissario per prevenzione e contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della PA |
|
|
|
35, co. 13 |
co. 245 |
co. 242 |
Quote latte Sardegna |
|
|
|
35, co. 14 |
co. 246 |
co. 243 |
Scioglimento cooperative edilizie |
|
|
|
35, co. 15 |
co. 247 |
co. 244 |
Potenziamento del comparto della pesca |
|
|
|
35, co. 16 |
co. 248 |
co. 245 |
Infrastrutture aeroportuali e tutela della cantieristica |
|
|
|
35, co. 17 |
co. 249 |
co. 246 |
Contributo al Centro di geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo |
|
|
|
35, co. 18 |
co. 250 |
co. 247 |
Contributo per energia prodotta da fonti rinnovabili |
|
|
|
35, co. 19 |
co. 251 |
co. 248 |
Contributo all’INAF
|
|
|
|
35, co. 20 |
co. 252 |
co. 249 |
Fondo promozione e realizzazione aree digitale terrestre |
|
|
|
35, co. 21 |
co. 253 |
co. 250 |
Finanziamento progetti pilota settore aeronautico |
|
|
|
35, co. 22 |
co. 254 |
co. 251 |
Fondo interventi nel capitale di rischio delle imprese |
|
|
|
35, co. 23 |
co. 255 |
co. 252 |
Natura fiscale dei compensi erogati da cori e bande |
|
|
|
35, co. 24 |
co. 256 |
co. 253 |
Finanziamento capitanerie di porto |
|
|
|
35, co. 25 |
co. 257 |
co. 254 |
Sospensione di adempimenti fiscali e previdenziali in favore di enti non commerciali con sede in Molise, Sicilia e Puglia |
|
|
|
35, co. 26 |
co. 258 |
co. 255 |
Campionati di sci alpino Valtellina 2005 |
|
|
|
35, co. 27 |
co. 259 |
co. 256 |
Riconversione per pesca con reti derivanti |
|
|
|
35, co. 28 |
co. 260 |
co. 257 |
Ammodernamento flotta peschereccia nelle regioni obiettivo 1 |
|
|
|
35, co. 29 |
co. 261 |
co. 258 |
Contributo credito peschereccio |
|
|
|
35, co. 30 |
co. 262 |
co. 259 |
Celebrazioni Cristoforo Colombo |
|
|
|
35, co. 31 |
co. 263 |
co. 260 |
Monitoraggio delle politiche pubbliche del Governo |
|
|
|
35, co. 32 |
co. 264 |
co. 261 |
Proroga attività socialmente utili |
|
|
|
35, co. 33-35 |
co. 265-267 |
co. 262-264 |
Interventi di reindustrializzazione di aree da parte di Sviluppo Italia |
|
|
|
35, co. 36-39 |
co. 268-271 |
co. 265-268 |
Continuità territoriale Sicilia |
|
|
|
35, co. 40 |
co. 272 |
co. 269 |
Processi di innovazione delle imprese del commercio |
|
|
|
35, co. 41-42 |
co. 273-274 |
co. 270-271 |
Proroga indennizzo per cessazione attività commerciali e aliquota contributiva INPS dovuta dagli esercenti |
|
|
|
35, co. 43 |
co. 275 |
co. 272 |
Spese per locazione uffici pubblici |
|
|
|
35, co. 44 |
co. 276 |
co. 273 |
Riscossione mediante ruolo delle somme per l’utilizzo di immobili di proprietà dello Stato |
|
|
|
|
co. 277 |
co. 274 |
Esenzione da imposte dei trasferimenti di immobili dei comuni in favore di fondazioni e società
|
|
|
|
|
co. 278 |
co. 275 |
Anticipazioni di tesoreria in favore dell’Agenzia del demanio per canoni di locazione di immobili |
|
|
|
|
co. 279 |
co. 276 |
Dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di RFI |
|
|
|
35, co. 45 |
co. 280 |
co. 277 |
Contributo scuola Jean Monnet |
|
|
|
35, co. 46 |
co. 281 |
co. 278 |
Finanziamento Convenzioni biodiversità e rischi biotecnologici |
|
|
|
35, co. 47 |
co. 282 |
co. 279 |
Imposta di bollo su dichiarazione di conformità degli autoveicoli e assegnazione delle risorse al Ministero delle infrastrutture per la sicurezza stradale |
|
|
|
35, co. 48 |
co. 283 |
co. 280 |
Contributo al CONI per il finanziamento dello sport e rideterminazione delle poste di gioco e delle imposte sulle scommesse di concorsi pronostici |
|
|
|
35-bis |
co. 284-290 |
co. 281-287 |
Semplificazione del sistema di trasmissione delle commesse al totalizzatore nazionale |
|
|
|
|
co. 291 |
co. 288 |
Scommesse sulle corse dei cavalli. Fissazione della posta unitaria |
|
|
|
|
co. 292 |
co. 289 |
Regolamentazione dei giochi e delle lotterie con partecipazione a distanza (c.d. gioco telematico). |
|
|
|
35-ter |
co. 293-297 |
co. 290-294 |
Riduzione degli stanziamenti del bilancio per consumi intermedi |
|
|
|
35-quater, co. 1 |
co. 298 |
co. 295 |
Riduzione dotazioni di parte corrente di Tabella C |
|
|
|
35-quater, co. 2 |
co. 299 |
co. 296 |
Riduzione Fondo per interventi strutturali politica economica |
|
|
|
35-quater, co. 3 |
co. 300 |
co. 297 |
Versamento all’entrata di una quota parte dell’aliquota della componente della tariffa elettrica |
|
|
|
35-quater, co. 4 |
co. 301 |
co. 298 |
Riduzione trasferimenti correnti a Ferrovie, Poste, ANAS e altre imprese pubbliche |
|
|
|
35-quater, co. 5 |
co. 302 |
co. 299 |
Aggiornamento dell’imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, e della tassa di concessione governativa |
|
|
|
35-quater, co. 6 |
co. 303 |
co. 300 |
Misura dell’acconto IRPEF e IRES |
|
|
|
35-quater, co. 7 |
co. 304 |
co. 301 |
Versamento all'entrata di una percentuale delle somme riscosse nell'anno precedente dalle banche |
|
|
|
35-quater, co. 8 |
co. 305 |
co. 302 |
Affidamento in concessione ai privati di beni culturali immobili, dietro pagamento di un canone |
30 |
30 |
36 |
36 |
co. 306-308 |
co. 303-305 |
Contributo unificato per spese di giustizia |
31 |
31 |
37, co. 1-19 |
37, co. 1-19 |
co. 309-327 |
co. 306-309 |
Limite massimo indennità giudice di pace e giudici tributari |
|
|
|
|
|
co. 310-311 |
Custodie giudiziarie di autoveicoli |
|
|
|
|
|
co. 312-321 |
Soppressione parere del consiglio dell’ordine per la liquidazione dell’onorario del difensore in caso di gratuito patrocinio |
|
|
|
|
|
co. 322 |
Anticipazioni forfetarie dai privati all’erario nei processi civili |
|
|
|
|
|
co. 323-324 |
Trattamento di maternità dei magistrati |
|
|
|
37, co. 20 |
co. 328 |
co. 325 |
Disposizioni in materia di prestazioni a fine di giustizia |
|
|
|
37-bis |
co. 329-334 |
co. 326-331 |
Disposizioni in materia di codice fiscale e comunicazioni all’Anagrafe tributaria in relazione alle utenze |
32, co. 1-3 |
32, co. 1-3 |
38, co. 1-3 |
38, co. 1-3 |
co. 335-337 |
co. 332-334 |
Revisione del classamento degli immobili |
32, co. 4-8 |
32, co. 4-8 |
38, co. 4-8 |
38, co. 4-8 |
co. 338-342 |
co. 335-339 |
Superficie di riferimento minima ai fini della TARSU |
32, co. 9 |
32, co. 9 |
38, co. 9 |
38, co. 9 |
co. 343 |
co. 340 |
Imposta di registro sui contratti di locazione e adempimenti |
32, co. 10-14 |
32, co. 10-14 |
38, co. 10-14 |
38, co. 10-14 |
co. 344-348 |
co. 341-345 |
Nullità dei contratti di locazione non registrati |
32, co. 15 |
32, co. 15 |
38, co. 15 |
38, co. 15 |
co. 349 |
co. 346 |
Riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive |
|
|
|
38-bis |
co. 350-351 |
co. 347-348 |
Attuazione della riforma dell’IRE: riduzione aliquote e trasformazioni detrazioni per oneri di famiglia in deduzioni |
|
|
|
38-ter |
co. 352-356 |
co. 349-353 |
Istituzione e disciplina del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese |
|
|
|
38-quater |
co. 357-364 |
co. 354-361 |
Istituzione e disciplina del Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura delle amministrazioni statali |
|
|
|
38-quinquies |
co. 365-369 |
co. 362-366 |
Divieto di riutilizzazione commerciale dei documenti catastali e ipotecari acquisiti dagli archivi dell’Agenzia del demanio |
|
|
|
38-sexies, co. 1-8 |
co. 370-377 |
co. 367-374 |
Procedure telematiche per atti di aggiornamento del catasto e modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati |
|
|
|
38-sexies, co. 9 |
co. 378 |
co. 375 |
Proroga termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni |
|
|
|
38-septies |
co. 379 |
co. 376 |
Aumento del limite del volume d’affari oltre il quale è obbligatoria la dichiarazione telematica a fini IVA |
33, co. 1-2 |
33, co. 1-2 |
39 co. 1 |
39, co. 1 |
co. 380 |
co. 377 |
Elenchi fornitori e creditori |
|
|
39, co. 2 |
Soppresso |
|
|
Recupero dell’IVA su autoveicoli di provenienza comunitaria |
33, co. 3-5 |
33, co. 3-5 |
39, co. 3-5 |
39, co. 2-4 |
co. 381-383 |
co. 378-380 |
Comunicazione telematica di cessioni all’esportazione per il contrasto dell’evasione dell’IVA |
33, co. 6-10 |
33, co. 6-10 |
39, co. 6-10 |
39, co. 5-9 |
co. 384-388 |
co. 381-385 |
Obbligo solidale al pagamento dell'IVA in caso di mancato versamento per cessioni a prezzo inferiore al normale |
33, co. 11 |
33, co. 11 |
39, co. 11 |
39, co. 10 |
co. 389 |
co. 386 |
Istituzione e disciplina dell’istituto della pianificazione fiscale concordata |
34, co. 1-12 |
34, co. 1-12 |
40, co. 1-12 |
40, co. 1-12 |
co. 390-401 |
co. 387-398 |
Modifiche alla disciplina degli studi di settore e obbligo di loro revisione quadriennale |
34, co. 13 |
34, co. 13 |
40, co. 13 |
40, co. 13-15 |
co. 402-404 |
co. 399-401 |
Disposizioni in materia di accertamento e acquisizione dati ai fini IRPEF e IVA |
34, co. 14 |
34, co. 14 |
40, co. 14 |
40, co. 16-18 |
co. 405-407 |
co. 402-404 |
Modifiche al potere di accertamento in materia di imposte sui redditi |
34, co. 15 |
34, co. 15 |
40, co. 15 |
40, co. 19 |
co. 408 |
co. 405 |
Modifiche al potere di accertamento in materia di IVA |
34, co. 16 |
34, co. 16 |
40, co. 16 |
40, co. 20 |
co. 409 |
co. 406 |
Accertamento sulla base degli studi di settore |
34, co. 17-20 |
34, co. 17-20 |
40, co. 17-20 |
40, co. 21-25 |
co. 410-414 |
co. 407-411 |
Comunicazione dell’Agenzia delle entrate relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata |
34, co. 21 |
34, co. 21 |
40, co. 21 |
40, co. 26 |
co. 415 |
co. 412 |
Decorrenza interessi su somme che costituiscono oggetto di riscossione |
34, co. 22 |
34, co. 22 |
40, co. 22 |
40, co. 27 |
co. 416 |
co. 413 |
Reato di omesso versamento di ritenute certificate |
34, co. 23 |
34, co. 23 |
40, co. 23 |
40, co. 28 |
co. 417 |
co. 414 |
Legittimazione ad agire dei concessionari della riscossione |
34, co. 24 |
34, co. 24 |
40, co. 24 |
40, co. 29 |
co. 418 |
co. 415 |
Discarico per inesigibilità |
34, co. 25 |
34, co. 25 |
40, co. 25 |
40, co. 30 |
co. 419 |
co. 416 |
Disposizioni in tema di ruoli e di poteri di riscossione |
34, co. 26 |
34, co. 26 |
40, co. 26 |
40, co. 31 |
co. 420 |
co. 417 |
Rilascio garanzie e recupero coattivo in caso di rateizzazione delle somme dovute |
34, co. 27-28 |
34, co. 27-28 |
40, co. 27-28 |
40, co. 32-33 |
co. 421-422 |
co. 418-419 |
Termine di decorrenza dell’applicazione dei ruoli differenziati |
34, co. 29 |
34, co. 29 |
40, co. 29 |
40, co. 34 |
co. 423 |
co. 420 |
Recupero crediti d’imposta indebitamente utilizzati |
34, co. 30-32 |
34, co. 30-32 |
40, co. 30-32 |
40, co. 35-37 |
co. 424-426 |
co. 421-423 |
Proroga dei termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo per le dichiarazioni presentate nel 2003 |
34, co. 33 |
34, co. 33 |
40, co. 33 |
40, co. 38 |
co. 427 |
co. 424 |
Versamento dell’ICI mediante il modello F24 |
34, co. 34 |
34, co. 34 |
40, co. 34 |
Soppresso |
|
|
Dichiarazione stragiudiziale del terzo debitore del soggetto iscritto a ruolo |
34, co. 35 |
34, co. 35 |
40, co. 35 |
40, co. 39 |
co. 428 |
co. 425 |
Riscossione mediante ruolo per il recupero delle somme dovute dai concessionari per inadempimento |
34, co. 36 |
34, co. 36 |
40, co. 36 |
40, co. 40-41 |
co. 429 |
co. 426 |
Proroga della durata delle concessioni del servizio di riscossione |
34, co. 37 |
34, co. 37 |
40, co. 37 |
40, co. 42 |
co. 430 |
co. 427 |
Riapertura termini per il giuramento delle perizie di stima relative alle rivalutazioni di terreni e partecipazioni |
|
|
|
40, co. 43 |
co. 431 |
co. 428 |
Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese della grande distribuzione |
|
|
|
40, co. 44-47 |
co. 432-435 |
co. 429-432 |
Vendita a trattativa privata di quote indivise di beni immobili di fondi interclusi e di diritti reali su beni immobili |
35, co. 1 |
35, co. 1 |
41, co. 1 |
41, co. 1 |
co. 436 |
co. 433 |
Trasferimento a titolo oneroso ai comuni di beni immobili dello Stato su cui i comuni abbiano realizzato opere di urbanizzazione |
35, co. 2-5 |
35, co. 2-5 |
41, co. 2-5 |
41, co. 2-5 |
co. 437-438 |
co. 434-435 |
Vendita a trattativa privata degli alloggi cartolarizzabili di valore limitato |
35, co. 6-8 |
35, co. 6-8 |
41, co. 6-8 |
41, co. 6-8 |
co. 439-441 |
co. 436-438 |
Regime di reciprocità tra Stato ed enti locali in materia di utilizzazione degli immobili |
35, co. 9 |
35, co. 9 |
41, co. 9 |
41, co. 9 |
co. 442 |
co. 439 |
Abrogazione di disposizioni in materia di permuta di immobili demaniali |
35, co. 10 |
35, co. 10 |
41, co. 10 |
41, co. 10 |
co. 443 |
co. 440 |
Trasferimento ai comuni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica |
35, co. 11 |
35, co. 11 |
41, co. 11 |
41, co. 11 |
co. 444 |
co. 441 |
Cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ad assegnatari o loro congiunti |
|
|
|
41, co. 12 |
co. 445 |
co. 442 |
Dismissioni immobili della difesa |
35, co. 12 |
35, co. 12 |
41, co. 12 |
41, co. 13 |
co. 446 |
co. 443 |
Locazione degli immobili destinati a caserme e alloggi di servizio della Guardia di finanza |
35, co. 13 |
35, co. 13 |
41, co. 13 |
41, co. 14 |
co. 447 |
co. 444 |
Abrogazione della possibilità di acquisizione gratuita da parte dei comuni dei beni del demanio statale |
35, co. 14 |
35, co. 14 |
41, co. 14 |
41, co. 15 |
co. 448 |
co. 445 |
Monitoraggio degli interventi edilizi sul patrimonio immobiliare dello Stato |
35, co. 15-17 |
35, co. 15-17 |
41, co. 15-17 |
41, co. 16-18 |
449-451 |
co. 446-448 |
Piani di investimenti immobiliari dell’INAIL |
35, co. 18 |
35, co. 18 |
41, co. 18 |
41, co. 19 |
co. 452 |
co. 449 |
Dismissioni immobiliari e cartolarizzazioni. Vendita di strade nazionali assoggettabili a pedaggio |
35.co. 19 |
35.co. 19 |
41, co. 19 |
41, co. 20 |
co. 453 |
co. 450 |
Applicabilità del codice dei beni culturali nelle dismissioni |
35, co. 20 |
35, co. 20 |
41, co. 20 |
41, co. 21 |
co. 454 |
co. 451 |
Finanziamento di opere di viabilità stradale per l’attuazione della Convenzione Italia-Francia |
|
|
|
|
co. 455 |
co. 452 |
Finanziamento lavori Strada Statale n. 38 per l’accesso alla Valtellina |
|
|
|
|
co. 456 |
co. 453 |
Procedure di esecuzione lavori di CESIS, SISMI e SISDE |
|
|
|
|
co. 457 |
co. 454 |
Istituzione del Fondo per la viabilità |
|
|
|
|
co. 458 |
co. 455 |
Contributo per infrastrutture ad elevata automazione |
|
|
|
|
co. 459 |
co. 456 |
Finanziamento per progettazione e realizzazione del passante di Mestre |
|
|
|
|
co. 460 |
co. 457 |
Prosecuzione interventi infrastrutturali Parco della Salute e Molinette di Torino |
|
|
|
|
co. 461 |
co. 458 |
Finanziamento infrastrutture fieristiche |
|
|
|
|
co. 462 |
co. 459 |
Trattamento fiscale delle società cooperative |
36, co. 1-8 |
36, co. 1-8 |
42, co. 1-8 |
42, co. 1-8 |
co. 463-469 |
co. 460-466 |
Disciplina tassazione delle società cooperative |
|
|
|
42, co. 9-11 |
co. 470-471 |
co. 467-468 |
Esenzione dall’IVA per i consorzi tra banche |
|
|
|
42, co. 12 |
co. 472 |
co. 469 |
Esenzione imposta sugli spettacoli per manifestazioni sportive dilettantistiche |
|
|
|
42, co. 13 |
co. 473 |
co. 470 |
Modalità particolari di liquidazione e di versamento dell’IVA |
36, co. 9-10 |
36, co. 9-10 |
42, co. 9-10 |
42, co. 14-15 |
co. 474 |
co. 471 |
Sospensione della procedura di riscossione dell’IVA gravante sulle accise |
|
|
|
42, co. 16 |
co. 475 |
co. 472 |
Smobilizzo riserve e fondi in sospensione d’imposta |
36, co. 11-16 |
36, co. 11-16 |
42, co. 11-16 |
42, co. 17-22 |
co. 476-481 |
co. 473-478 |
Finanziamento del Fondo bieticolo nazionale |
|
|
|
|
co. 482 |
co. 479 |
Disciplina delle affissioni dei manifesti politici |
|
|
|
|
co. 483-486 |
co. 480-483 |
Proroga credito d’imposta a favore di imprese editrici di quotidiani e periodici |
|
|
|
|
co. 487 |
co. 484 |
Aumento delle accise sui tabacchi lavorati e prezzo minimo di vendita al pubblico |
36, co. 17-18 |
36, co. 17-18 |
42, co. 17-18 |
42, co. 23-25 |
co. 488-490 |
co. 485-487 |
Disposizioni in materia di gioco del Lotto |
36, co. 19-21 |
36, co. 19-21 |
42, co. 19-21 |
42, co. 26-32 |
co. 491-497 |
co. 488-494 |
Disposizioni in materia di videogiochi e scommessa ippica al totalizzatore proposta dall’UNIRE |
36, co. 22-27 |
36, co. 22-27 |
42, co. 22-27 |
42, co. 33-40 |
co. 498-505 |
co. 495-502 |
Proroga del regime di indetraibilità dell’IVA sugli acquisti di motoveicoli e autoveicoli
|
36, co. 28 |
36, co. 28 |
42, co. 28 |
42, co. 41 |
co. 506 |
co. 503 |
Proroga dell’esenzione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera |
36, co. 29 |
36, co. 29 |
42, co. 29 |
42, co. 42 |
co. 507 |
co. 504 |
Limite di deducibilità dei contributi di assistenza sanitaria dal reddito di lavoro dipendente |
36, co. 30 |
36, co. 30 |
42, co. 30 |
42, co. 43 |
co. 508 |
co. 505 |
Proroga del regime speciale dell’IVA per il settore agricolo |
36, co. 31 |
36, co. 31 |
42, co. 31 |
42, co. 44 |
co. 509 |
co. 506 |
Proroga esenzioni imposte e tasse per atti relativi alla ricostruzione delle aree terremotate del Belice |
36, co. 32 |
36, co. 32 |
42, co. 32 |
42, co. 45 |
co. 510 |
co. 507 |
Proroga agevolazioni fiscali per la manutenzione e la salvaguardia dei boschi |
36, co. 33 |
36, co. 33 |
42, co. 33 |
42, co. 46 |
co. 511 |
co. 508 |
Proroga agevolazioni IRAP nel settore agricolo e della pesca |
36, co. 34 |
36, co. 34 |
42, co. 34 |
42, co. 47 |
co. 512 |
co. 509 |
Formazione e arrotondamento della proprietà contadina |
36, co. 35 |
36, co. 35 |
42, co. 35 |
42, co. 48 |
(v. co. 578) |
(v. co. 571) |
Proroga agevolazioni fiscali e previdenziali per imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari |
36, co. 36 |
36, co. 36 |
42, co. 36 |
42, co. 49 |
co. 513 |
co. 510 |
Proroga delle agevolazioni in materia di accise per prodotti energetici |
36, co. 37 |
36, co. 37 |
42, co. 37 |
42, co. 50 |
co. 514 |
co. 511 |
Attribuzione all’ISMEA degli interventi relativi al Fondo di garanzia per le imprese agricole |
|
|
|
42, co. 51-52 |
co. 515 |
co. 512 |
Abrogazione delle norme sulla rideteminazione delle accise sugli oli minerali |
36, co. 38-39 |
36, co. 38-39 |
42, co. 38-39 |
42, co. 53-54 |
co. 516-517 |
co. 513-514 |
Agevolazioni sul gasolio per gli autotrasportatori |
36, co. 40-42 |
36, co. 40-42 |
42, co. 40-42 |
42, co. 55-57 |
co. 518-520 |
co. 515-517 |
Riduzione premi INAIL per autotrasporto e finanziamento albo autotrasportatori |
|
|
|
42, co. 58-59 |
co. 521-522 |
co. 518-519 |
Differimento e rifinanziamento del progetto sperimentale “bioetanolo” |
|
|
|
|
co. 523 |
co. 520 |
Esenzione dall’accisa per il biodiesel |
36, co. 43-44 |
36, co. 43-44 |
42, co. 43-44 |
42, co. 60-61 |
co. 524-525 |
co. 521-522 |
Proroga adozione regolamento per tariffa rifiuti solidi urbani |
36, co. 45 |
36, co. 45 |
42, co. 45 |
42, co. 62 |
co. 526 |
co. 523 |
Utilizzo dei videogiochi nei locali di svolgimento del gioco Bingo |
|
|
|
42, co. 63 |
co. 527 |
Soppresso |
Abrogazione credito d’imposta investimenti nelle aree cuscinetto |
|
|
|
42, co. 64 |
co. 528 |
co. 524 |
Riduzione autorizzazioni di spesa Fondi per progettazione opere pubbliche e per infrastrutture di interesse locale |
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42, co. 46-47 |
42, co. 65-66 |
co. 529-530 |
co. 525-526 |
Proroga termini della domanda di accredito contribuzione figurativa per soggetti che ricoprono cariche sindacali |
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42, co. 67 |
co. 531 |
co. 527 |
Finanziamenti nel settore dei trasporti in favore della regione Sicilia |
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42, co. 68 |
co. 532 |
co. 528 |
Aggiornamento sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada |
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42, co. 69 |
co. 533 |
co. 529 |
Carte valori e stampati a rigoroso rendiconto |
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42-bis |
Soppresso |
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Risorse per il calcio femminile |
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42-ter ,co. 1-5 |
co. 534-538 |
co. 530-534 |
Assegno sostitutivo a grandi invalidi di guerra o per servizio |
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42-ter, co. 6 |
co. 539 |
co. 535 |
Permanenza in servizio per i perseguitati politici antifascisti o razziali |
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42-ter, co. 7 |
co. 540 |
co. 536 |
Finanziamento al Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise |
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42-ter, co. 8 |
co. 541 |
co. 537 |
Finanziamento ordinario delle università statali |
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42-ter, co. 9 |
co. 542 |
co. 538 |
Differimento termini per la redazione del conto economico degli enti locali |
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co. 543 |
co. 539 |
Rideterminazione della rendita catastale di opifici e immobili costituiti per attività industriale |
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co. 544 |
co. 540 |
Poliziotto e carabiniere di quartiere. Ulteriori stanziamenti per assunzioni agenti di Polizia e Carabinieri |
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co. 545-547 |
co. 541-543 |
Finanziamento programma di cooperazione EANEAS in materia di flussi migratori |
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co. 548-549 |
co. 544-545 |
Aumento dotazione organica Vigili del fuoco |
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co. 550 |
co. 546 |
Finanziamento programma di interventi per prevenzione dei rischi nucleare, batteriologico, chimico e radiologico e programma di interventi per i Vigili del fuoco |
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co. 551 |
co. 547 |
Finanziamento interventi infrastrutturali per pubblica sicurezza, prevenzione e contrasto terrorismo e criminalità organizzata |
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co. 552-553 |
co. 548-549 |
Prezzo dei materiali da costruzione |
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co. 554 |
co. 550 |
Regimi previdenziali integrativi dei dipendenti delle aziende di credito |
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20-bis |
co. 555-557 |
Soppressi |
Impugnabilità provvedimenti amministrativi relativi a misure comunitarie |
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co. 558 |
co. 551 |
Controversie in materia di impianti di generazione di energia elettrica |
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co. 559 |
co. 552 |
Reti di collegamento delle Forze di polizia |
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co. 560-563 |
co. 553-556 |
Personale degli enti locali. Utilizzo da parte di altre amministrazioni |
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co. 564 |
co. 557 |
Variazioni catastali |
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co. 565 |
co. 558 |
Assegni familiari al coniuge dell’avente diritto |
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co. 566 |
co. 559 |
Fondi speciali |
37, co. 1 |
37, co. 1 |
43, co. 1 |
43, co. 1 |
co. 567 |
co. 560 |
Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente |
37, co. 2 |
37, co. 2 |
43, co. 2 |
43, co. 2 |
co. 568 |
co. 561 |
Rifinanziamento di spese di conto capitale |
37, co. 3 |
37, co. 3 |
43, co. 3 |
43, co. 3 |
co. 569 |
co. 562 |
Riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa |
37, co. 4 |
37, co. 4 |
43, co. 4 |
43, co. 4 |
co. 570 |
co. 563 |
Modulazione delle leggi pluriennali di spesa |
37, co. 5 |
37, co. 5 |
43, co. 5 |
43, co. 5 |
co. 571 |
co. 564 |
Limiti all’assunzione degli impegni a valere sulle leggi di spesa pluriennali |
37, co. 6 |
37, co. 6 |
43, co. 6 |
43, co. 6 |
co. 572 |
co. 565 |
Eccedenze di spesa |
37, co. 7 |
37, co. 7 |
43, co. 7 |
43, co. 7 |
co. 573 |
co. 566 |
Fondi unici per gli investimenti |
37, co. 8 |
37, co. 8 |
43, co. 8 |
43, co. 8 |
co. 574 |
co. 567 |
Copertura finanziaria
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38, co. 1-2 |
38, co. 1-2 |
44, co. 1-2 |
44, co. 1, 3 |
co. 575, 577 |
co. 568, 570 |
Applicazione della legge finanziaria nelle regioni a statuto speciale e alle province autonome |
|
|
|
44, co. 2 |
co. 576 |
co. 569 |
Formazione e arrotondamento della proprietà contadina |
36, co. 35 |
36, co. 35 |
42, co. 35 |
42, co. 48 |
co. 578 |
co. 571 |
Estinzione contenzioso incarichi individuali |
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3, co. 7 |
co. 579 |
Soppresso |
Entrata in vigore |
38, co. 3 |
38, co. 3 |
44, co. 3 |
44, co. 4 |
co. 580 |
co. 572 |
(Articolo 1, commi 1-331)
1. Per l’anno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di 7.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2005.
2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in 24.500 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per l’anno 2006 e 3.176 milioni di euro per l’anno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed in 39.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
I commi 1 e 2 fissano il livello massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato per l’anno 2005 (comma 1) e per i due anni successivi, 2006 e 2007 (comma 2), compresi nel bilancio pluriennale
Tali disposizioni costituiscono parte del contenuto necessario della legge finanziaria.
Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la legge finanziaria deve, infatti, indicare il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni pregresse specificamente indicate[1].
Il comma 1 fissa, per l’esercizio 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, in 50.000 milioni di euro.
Tale importo è determinato al netto di 7.494 milioni di euro per regolazioni debitorie.
Il DPEF 2005-2008 presentato nel luglio scorso e le risoluzioni parlamentari con cui è stato approvato, avevano fissato, a livello programmatico, un limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2005 pari a 51.500 milioni di euro, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie.
La Nota di aggiornamento del DPEF 2004-2007, presentata dal Governo il 30 settembre scorso, e le relative risoluzioni parlamentari, hanno rivisto in diminuzione tale obiettivo, fissando il limite massimo del saldo netto da finanziare per il 2005 a 50.000 milioni di euro.
Il bilancio dello Stato, approvato con legge 30 dicembre 2004, n. 312, espone, per il 2005, un saldo netto da finanziare, in termini di competenza, pari a 56.137 milioni di euro al lordo delle regolazioni debitorie e a 48.643 milioni di euro, al netto delle regolazioni debitorie.
Il saldo netto da finanziare esposto nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, al netto delle regolazioni debitore, ammontava a 60.295 milioni di euro.
Le misure recate dalla legge finanziaria hanno determinato un miglioramento del saldo netto da finanziare di 11.650 milioni di euro.
Il saldo netto da finanziare stabilito nella legge di bilancio risulta, pertanto, inferiore al limite massimo fissato nel comma in esame per 1.357 milioni di euro.
Riguardo alle regolazioni debitorie, la legge finanziaria reca un apposito prospetto nel quale sono distintamente indicate, per gli anni 2005, 2006 e 2007 le regolazioni contabili e debitorie risultanti dal disegno di legge di bilancio a legislazione vigente e dalle disposizioni contenute nella legge finanziaria. Le regolazioni così evidenziate sono poste a confronto con quelle presenti nell’assestamento del bilancio dello Stato per il 2004.
Dai dati del prospetto risulta che le regolazioni debitorie iscritte nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005 ammontavano a 3.572 milioni di euro (di cui 3.471 milioni di euro relativi a regolazioni debitorie di parte corrente e 101 milioni di euro relativi a regolazioni debitorie in conto capitale).
Ad esse si aggiungono, in quanto previste dalla legge finanziaria, le seguenti regolazioni debitorie:
- 473 milioni di euro relativi alla voce di tabella C “Decreto legislativo n. 446 del 1997, articolo 39, comma 3: integrazione del Fondo sanitario nazionale in relazione alle minori entrate IRAP”;
- 343 milioni di euro come contributo alle regioni a rimborso del minor gettito dovuto dalla diminuzione dell’accisa sulla benzina non compensata dalle tasse automobilistiche;
- 1.106 milioni di euro riguardanti le eccedenze di spesa relative all’anno 2004 e precedenti, finanziate dall’allegato 1[2];
- 2.000 milioni di euro concernenti il ripiano dei disavanzi delle ASL disposto dal comma 164.
Le regolazioni debitorie iscritte nel bilancio dello Stato per il 2005 (7.494 milioni di euro) risultano, pertanto, notevolmente inferiori alle regolazioni evidenziate nell’assestamento del bilancio per il 2004, che ammontavano a 13.283 milioni di euro.
Per quanto riguarda il ricorso al mercato, il comma 1 stabilisce, per l’anno finanziario 2005, un livello massimo, in termini di competenza, di 245.000 milioni di euro.
Nel suddetto limite è compreso anche l’indebitamento all’estero, per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005.
Relativamente al ricorso al mercato, il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005 prevedeva un valore pari a 243.479 milioni di euro, che, per effetto delle disposizioni contenute nella legge finanziaria, si riduce, nel bilancio di previsione per il 2005 a 235.749 milioni di euro.
E’ opportuno, infine, ricordare che il livello massimo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato costituisce un saldo diverso da quello rispetto al quale viene indicato l’obiettivo della manovra annuale di finanza pubblica.
Quest’ultimo, infatti, in conformità ai parametri comunitari, è rappresentato dall’indebitamento netto del conto delle amministrazioni pubbliche, di cui l’amministrazione statale è una parte. I saldi del bilancio dello Stato, dunque, per quanto diversi dal saldo del conto delle pubbliche amministrazioni (anche perché elaborati secondo criteri contabili differenti), devono risultare coerenti con quest’ultimo.
La Nota di aggiornamento al DPEF 2005-2008 ha confermato, per il 2005, l’obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche fissato dal DPEF del luglio scorso al 2,7% del PIL.
Il comma 2 determina il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza,per gli anni 2006 e 2007, con riferimento sia al bilancio pluriennale a legislazione vigente sia al bilancio pluriennale programmatico.
La legge di bilancio per il 2005 dispone, all’articolo 19, l’approvazione del bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2005-2007.
Il bilancio pluriennale viene approvato nella duplice versione “a legislazione vigente” e “programmatica”.
A seguito dell’approvazione del disegno di legge finanziaria, gli effetti delle disposizioni in essa contenute vengono integrati, mediante le Note di variazioni, oltre che nel bilancio annuale per il 2005, anche nel bilancio pluriennale a legislazione vigente.
Pertanto la versione del bilancio pluriennale a legislazione vigente, risultante nella legge di bilancio come approvata dal Parlamento, espone le previsioni di bilancio, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, determinate in modo da scontare gli effetti delle misure recate dalla legge finanziaria.
Per gli anni successivi al 2005, il bilancio pluriennale programmatico tiene conto non solo delle misure contenute nella manovra per il 2005, ma anche degli obiettivi che si intendono conseguire attraverso ulteriori manovre da sottoporre al Parlamento nel biennio successivo (saldi del bilancio programmatico).
Per quanto riguarda il bilancio pluriennale a legislazione vigente:
- il livello massimo del saldo netto da finanziare per il 2006 viene determinato, in termini di competenza, in 41.000 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro di regolazioni debitorie;
- il livello massimo del ricorso al mercato per il 2006 viene determinato, in termini di competenza, in 235.000 milioni di euro;
- il livello massimo del saldo netto da finanziare per il 2007 viene determinato, in termini di competenza, in 24.500 milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro di regolazioni debitorie;
- il livello massimo del ricorso al mercato per il 2007viene determinato, in termini di competenza, in 210.000 milioni di euro.
La legge di approvazione del bilancio dello Stato per l’anno 2005 e per il triennio 2005-2007 (legge n. 312/2004) reca un bilancio pluriennale dello Stato a legislazione vigente che espone per gli anni 2006 e 2007 un saldo netto da finanziare pari, al lordo delle regolazioni debitorie, rispettivamente, a 44.339 milioni di euro e a 27.162 milioni di euro e, al netto delle regolazioni debitorie, pari a 40.767 milioni di euro per il 2006 e a 23.950 milioni di euro per il 2007.
Il saldo netto da finanziare stabilito nel bilancio pluriennale a legislazione vigente risulta, pertanto, inferiore al limite massimo fissato dal comma in esame per 233 milioni di euro, relativamente all’anno 2006, e per 550 milioni di euro relativamente all’anno 2007.
L’ammontare del ricorso al mercato indicato nel bilancio pluriennale a legislazione vigente è determinato in 222.957 milioni di euro per l’anno 2006 e in 205.768 milioni di euro per l’anno 2007.
Per quanto riguarda il bilancio pluriennale programmatico:
- il livello massimo del saldo netto da finanziare per il 2006 viene determinato, in termini di competenza, in 43.000 milioni di euro, da intendersi al netto delle regolazioni debitorie;
- il livello massimo del ricorso al mercato per il 2006 viene determinato, in termini di competenza, in 281.000 milioni di euro;
- il livello massimo del saldo netto da finanziare per il 2007 viene determinato, in termini di competenza (al netto delle regolazioni debitorie), in 39.000 milioni di euro;
- il livello massimo del ricorso al mercato per il 2007 viene determinato, in termini di competenza, in 246.000 milioni di euro.
Il quadro del bilancio programmatico dello Stato, contenuto nella Nota di aggiornamento al DPEF 2005-2008, prevedeva, con riferimento al livello massimo del saldo netto da finanziare per il 2006 e per il 2007, valori coincidenti con quelli indicati dal comma in esame.
Per quanto concerne il conto delle amministrazioni pubbliche, la Nota di aggiornamento al DPEF 2005-2008 ha fissato, per gli anni successivi al 2005, un obiettivo di indebitamento netto pari per il 2006 al 2,0% del PIL, per il 2007 dell’1,4% del PIL e per il 2008 dello 0,9% del PIL
La differenza tra il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente e quello del bilancio pluriennale programmatico implica che, secondo le valutazioni del Governo, l’evoluzione a legislazione vigente delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato garantirà, per gli anni successivi al 2005, il rispetto del limite massimo del saldo netto da finanziare, senza necessità di ulteriori interventi correttivi.
Il comma 3 specifica che i livelli massimi di ricorso annuo al mercato finanziario di cui ai precedenti commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
La disposizione, che viene ordinariamente inserita nella legge finanziaria, è diretta a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.
Il comma 4 individuale finalità cui destinare le maggiori entrate che eventualmente dovessero determinarsi, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, rispetto alle previsioni a legislazione vigente.
In generale, le disposizioni di cui al comma in esame possono ricondursi alla previsione dell’articolo 11, comma 4, della legge n. 468/78 ai sensi del quale “la legge finanziaria indica quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese”.
Il comma in esame prevede, in particolare, che le eventuali maggiori entrate che si registrassero, in ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, rispetto alle previsioni a legislazione vigente, siano destinate interamente alla riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che siano utilizzate per la copertura finanziaria di:
- interventi urgenti ed imprevisti rivolti a fronteggiare calamità naturali;
- improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese;
- situazioni di emergenza economico-finanziaria;
- riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettiviindicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
Relativamente agli obiettivi concernenti il livello della pressione fiscale (rapporto percentuale tra il complesso delle entrate tributarie e contributive delle amministrazioni pubbliche e il PIL), si segnala, peraltro, che essi non risultano indicati nel quadro programmatico di finanza pubblica contenuto nel DPEF 2005-2008.
Il comma 4 riproduce un’analoga disposizione contenuta nella legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003) e nella legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002).
In base a tale disposizione, pertanto, ai fini dell’utilizzo delle eventuali maggiori entrate a legislazione vigente per finalità diverse dal miglioramento del saldo, la riduzione della pressione fiscale, che ha carattere permanente, viene affiancata ad interventi riconducibili a specifiche situazioni di eccezionalità e di emergenza (calamità naturali, tutela della sicurezza del Paese, emergenze economico-finanziarie).
Nella legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448/2001) veniva, invece, espressamente specificato che le maggiori entrate a legislazione vigente potevano essere utilizzate per coprire misure di riduzione della pressione fiscale, soltanto a condizione che esse risultassero eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare[3].
5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 – 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l’anno 2005 nell’elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.
6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle spese per gli organi costituzionali, per il Consiglio superiore della Magistratura, per interessi sui titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all’Unione europea a titolo di risorse proprie.
7. Le amministrazioni di cui al comma 5, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui ai commi successivi, adottano comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 5.
Il comma 5 dispone per ciascun anno del triennio 2005-2007 un limite fissato nella misura del 2% all’incremento della spesa delle amministrazioni pubbliche.
In base a quanto previsto dal successivo comma 7 la disposizione del comma 1 pare assumere valenza generale e carattere programmatico.
L’ambito dei soggetti cui si applica, in base al comma 5, il limite del 2% all’incremento delle spese è costituito dalle amministrazioni pubbliche comprese nel conto economico consolidato.
Per l’anno 2005, le amministrazioni pubbliche interessate dalla disposizione sono individuate nell’elenco 1 allegato alla legge finanziaria.
Sulla base dell'elenco 1, sono soggette al vincolo del 2% le seguenti tipologie di enti, organismi e strutture amministrative:
§ Ministeri e Presidenza del Consiglio;
§ Organi di rilievo costituzionale;
§ Enti di regolazione dell’attività economica;
§ Enti produttori di servizi economici;
§ Autorità amministrative indipendenti;
§ Enti a struttura associativa;
§ Enti produttori di servizi culturali;
§ Enti ed istituzioni di ricerca non strumentale;
§ Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca;
§ Regioni; Province; Comuni e città metropolitane;
§ Unioni di Comuni e Consorzi tra comuni per l’esercizio associato di funzioni;
§ ASL ed Enti ed aziende ospedaliere;
§ Camere di commercio;
§ Enti per il turismo
§ Autorità portuali;
§ Comunità montane e isolane;
§ Enti regionali di sviluppo;
§ Agenzie regionali del lavoro;
§ Università ed istituti di istruzione universitaria;
§ Enti per il diritto allo studio;
§ Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate;
§ Enti parco;
§ Enti regionali per la ricerca e per l’ambiente;
§ Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.
Come indicato nella relazione tecnica[4], nell’elenco 1 è inserita, per ragioni prudenziali, anche la società ANAS S.p.A., fermo restando l’obiettivo del Governo di pervenire nel 2005 a condizioni che permettano la classificazione di tale società come impresa di mercato e, pertanto, ne permettano l’esclusione dal settore delle amministrazioni pubbliche.
Nel medesimo elenco non è stata invece inserita l’”Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006”, in quanto, nella fase di organizzazione e realizzazione dei giochi, non risulta praticabile il rispetto del limite del 2% all’incremento della spesa.
Per gli anni successivi al 2005 il comma 5 demanda l’individuazione delle amministrazioni pubbliche ad un provvedimento dell’ISTAT da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno.
In base alle regole del sistema europeo di contabilità nazionale SEC95, il settore delle amministrazioni pubbliche raggruppa le unità istituzionali le cui funzioni principali consistono nel produrre servizi non destinabili alla vendita e nell'operare una redistribuzione del reddito e della ricchezza del Paese. Eventuali decisioni in merito all’inclusione o meno di enti e strutture nel settore delle amministrazioni pubbliche è di competenza di Eurostat, l’ufficio statistico della Comunità europea.
L'elenco 1 è finalizzato a individuare, all’interno degli enti compresi nelle pubbliche amministrazioni, l'ambito di applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa.
Sotto questo profilo, non è chiaro se l'aggiornamento demandato all'ISTAT riguardi l’elenco completo degli enti che rientrano nel settore delle amministrazioni pubbliche, per effetto dell’applicazione delle regole del SEC95 o gli enti ai quali si applica la misura di controllo della spesa.
Sotto il profilo oggettivo il limite si applica alla spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche. L’espressione “spesa complessiva” pare doversi riferire all’insieme delle uscite (di parte corrente e di conto capitale) rilevanti ai fini del conto economico delle amministrazioni pubbliche. In tal modo sarebbero pertanto escluse le uscite relative ad operazioni finanziarie.
Sotto il profilo temporale, il limite di incremento delle spese viene imposto per ciascun anno del triennio 2005-2007.
Il limite viene determinato nella misura del 2% rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.
Il preconsuntivo del conto economico delle amministrazioni pubbliche, recante le previsioni aggiornate per l’anno in corso, viene esposto nella sezione II della Relazione previsionale e programmatica.
La Tabella 15 della Relazione revisionale e programmatica riporta i seguenti valori di preconsuntivo per il 2004 relativi alle spese del conto delle amministrazioni pubbliche (importi in milioni di euro):
|
2004 RPP - preconsuntivo |
2005 RPP - programmatico |
Variazione 2005 progr/2004 |
Redditi da lavoro dipendente |
152.714 |
155.664 |
1,9 |
Consumi intermedi |
103.742 |
105.723 |
1,9 |
Pensioni |
193.046 |
200.500 |
3,9 |
Altre prestazioni sociali |
41.554 |
41.700 |
0,4 |
Altre spese correnti al netto degli interessi |
44.928 |
45.690 |
1,7 |
Interessi |
71.702 |
72.500 |
1,1 |
Spese in c/capitale, netto dismissioni* |
54.428 |
54.898 |
0,9 |
Dismissioni |
-6.500 |
-7.000 |
|
Totale spese finali |
655.614 |
669.675 |
2,1 |
* Le spese in conto capitale sono considerate senza tener conto delle entrate per dismissioni, che, in base alle regole del SEC95, sono contabilizzate in diminuzione di tali spese. Per il 2005 il dato esclude le spese riconducibili all’ANAS. Se si considerano anche le spese ANAS, l’importo complessivo delle spese di conto capitale previste per il 2005 ammonta a 56.836 milioni di euro (+4,4% rispetto al preconsuntivo 2004).
Il comma 5, pertanto, rinvia, per quanto concerne la determinazione del limite di spesa e la sua applicazione, ad un prospetto contabile contenuto in un documento che viene trasmesso al Parlamento con finalità conoscitive.
Il comma 6 individua le tipologie di spesa escluse dall’applicazione del limite di incremento del 2%.
Si tratta degli stanziamenti di spesa relative:
§ agli organi costituzionali;
§ al Consiglio superiore della magistratura;
§ agli interessi sui titoli di Stato;
§ a prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi;
§ a trasferimenti all’Unione europea a titolo di risorse proprie.
Il comma 7, nel rinviare alle specifiche disposizioni dettate dagli articoli successivi con riferimento alle diverse amministrazioni, prevede in via generale che le amministrazioni adottino comportamenti coerenti con quanto disposto dal comma 5.
Le modalità con cui il limite del 2% di incremento della spesa si applica alle singole amministrazioni o ai singoli settori sono determinate dai commi successivi.
In particolare le modalità di applicazione del limite all’incremento della spesa sono stabilite:
§ dal comma 8 per quanto riguarda il bilancio dello Stato, integrato con le disposizioni del comma 15 sul limite ai pagamenti;
§ dai commi 21-26 per quanto riguarda le regioni, le province autonome e gli enti locali;
§ dal comma 57 per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, dagli altri enti territoriali e dalle università e istituti di ricerca (per i quali si rinvia alle disposizioni dettate nella legge finanziaria per il 2004);
§ dal comma 164 per quanto riguarda il settore sanitario.
Come indicato nel comma 5, il limite del 2% all’incremento della spesa delle amministrazioni pubbliche deve essere posto in relazione alla finalità di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DPEF e nella relativa Nota di aggiornamento.
La Nota di aggiornamento al DPEF 2005-2008, presentata il 30 settembre 2004 e approvata dalle relative risoluzioni parlamentari, in relazione ad una previsione programmatica di crescita del PIL reale del 2,1%, haconfermato, per il 2005, l’obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche fissatodal DPEF al 2,7% del PIL.
Secondo quanto indicato nella Nota di aggiornamento, tale obiettivo dovrebbe risultare da un avanzo primario pari al 2,4% del PIL e da una spesa per interessi pari al 5,1% del PIL.
Per quanto concerne gli anni successivi al 2005, la Nota di aggiornamento fissa un obiettivo di indebitamento netto pari per il 2006 al 2,0% del PIL, per il 2007 dell’1,4% del PIL e per il 2008 dello 0,9% del PIL.
8. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per il triennio 2005-2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 6 nonché quelli connessi ad accordi internazionali già ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa mediante rimodulazione nei successivi esercizi. Le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio dello Stato sono conseguentemente ridotte secondo quanto previsto nell’elenco 2 allegato alla presente legge. Per gli stanziamenti relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa.
9. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e l’utilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d’ordine e per spese impreviste non possono essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2 per cento. Nei casi di particolare necessità e urgenza, il predetto limite può essere superato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
10. Le dotazioni indicate nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate, nella medesima Tabella, in coerenza con i limiti di cui ai commi da 8 a 14.
I commi 8-10 definiscono le modalità con le quali il limite all’incremento della spesa dettato in via generale per tutte le amministrazioni pubbliche dal comma 5 si applica con riferimento al bilancio dello Stato.
A tal fine il comma 8 fissa un limite di incremento del 2% agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2005-2007.
Il limite viene calcolato assumendo come base di riferimento le previsioni iniziali dell’esercizio 2004, come ridotte per effetto di quanto disposto dal decreto-legge n. 168/2004[5].
La Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 5 dell’11 febbraio 2005,“Legge finanziaria 2005 – Riflessi sulla gestione del bilancio dello Stato di talune disposizioni volte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica” ha recato alcuni chiarimenti e precisazioni in ordine al limite di incremento della spesa previsto dal comma in esame e ad altre disposizioni di contenimento della spesa contenute nella legge finanziaria.
Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione, il comma 1 prevede che il limite all’incremento riguardi gli stanziamenti del bilancio dello Stato relativi a spese “aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni”.
Dall’applicazione del limite del 2%, inoltre, il comma 8 esclude espressamente gli stanziamenti relativi alle seguenti tipologie di spesa:
§ spese per le quali, ai sensi del comma 6, non si applica il limite generale di incremento del 2% dettato con riferimento alla spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche. Si tratta delle spese per gli organi costituzionali; delle spese per il Consiglio superiore della magistratura; delle spese per interessi sui titoli di Stato; delle spese per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi; delle spese per trasferimenti all’Unione europea a titolo di risorse proprie;
§ spese connesse ad accordi internazionali già ratificati;
§ limiti di impegno già attivati e rate di ammortamento mutui.
In relazione alla spesa per il personale, l'ultimo periodo del comma 8 stabilisce che tali stanziamenti sono determinati in corrispondenza degli andamenti tendenziali risultanti dalla contrattazione.
Secondo quanto indicato dal Ministro dell’economia e delle finanze in sede di esposizione economico-finanziaria ed esposizione relativa al bilancio di previsione (seduta dell’Assemblea della Camera dei deputati del 4 ottobre 2004), “per il settore del pubblico impiego, a parità di numero di addetti (ad ogni soggetto che esce ne corrisponde uno che entra) e tenendo conto del valore del 3,7 di aumento implicito nei contratti (tale valore riguarda un arco di tempo biennale, e di conseguenza è compatibile con il tetto del 2%) l’andamento tendenziale, grazie ai diversi automatismi, rientra entro il limite del 2%”.
Il comma 8 rinvia all’elenco 2 allegato alla legge finanziaria per l’individuazione delle riduzioni delle dotazioni di competenza del bilancio dello Stato, come determinate a legislazione vigente, che discendono dall’applicazione del limite di incremento del 2% secondo le modalità previste dal comma 6.
Come risulta dall’elenco 2, l'applicazione del limite del 2% assume come riferimento le categorie economiche e comporta una riduzione degli stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria riconducibili alle categorie dei consumi intermedi e degli investimenti fissi lordi.
Il bilancio dello Stato approvato dal Parlamento con legge è strutturato in unità previsionali di base, che rispondono ad una classificazione amministrativa. Gli stati di previsione della spesa sono quindi organizzati in centri di responsabilità, coincidenti di norma con le strutture, alle quali è attribuita la gestione di aree omogenee di attività.
A scopo conoscitivo, in allegato al bilancio, vengono presentate anche la classificazione economica e la classificazione funzionale. La prima, corrisponde alla aggregazione delle spese secondo l'analisi economica seguendo i criteri della contabilità nazionale (serve cioè a verificare quanta parte della spesa dello Stato è destinata a consumi intermedi, redditi da lavoro, trasferimenti o spese per investimento). La seconda corrisponde ad una aggregazione della spesa per funzioni-obiettivo ed è finalizzata ad individuare le finalità generali dell'azione di governo secondo i principali settori di intervento.
Secondo quanto precisato nella relazione tecnica al disegno di legge finanziaria, il riferimento alle spese aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni implica che la disposizione si applichi, oltre che ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, anche ad altre categorie. In particolare, per quanto concerne le spese correnti la limitazione riguarda le seguenti categorie:
§ categoria 2: consumi intermedi;
§ categoria 5: trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private (al netto delle spese per pensioni di guerra, per mantenimento e assistenza ai detenuti e per contributi ai patronati di assistenza sociale);
§ categoria 6: trasferimenti correnti a imprese.
Con riferimento alle spese di conto capitale, sono interessate dalla limitazione le seguenti categorie:
§ categoria 21: investimenti fissi lordi e acquisti di terreni;
§ categoria 23: contributi agli investimenti alle imprese;
§ categoria 24: contributi agli investimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private.
Le indicazioni fornite dalla relazione tecnica trovano conferma nella Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 5/2005, nella quale si precisa che sono soggetti alla regola del 2% gli stanziamenti relativi alle categorie sopra indicate, nonché quelli relativi a “trasferimenti correnti all’estero” (categoria 7) e a “trasferimenti in conto capitale all’estero” (categoria 25).
Peraltro, come illustrato nella relazione tecnica, per quanto concerne i trasferimenti correnti a famiglie e a imprese e i contributi agli investimenti a famiglie e a imprese, le disposizioni dell’articolo 3 non comportano variazioni degli stanziamenti previsti per il 2005, in quanto la loro l'evoluzione a legislazione vigente comporta un incremento che rimane al di sotto del limite del 2%.
Pertanto la riduzione degli stanziamenti, rispetto all’entità stabilita nel bilancio a legislazione vigente si limita a quelli relativi alle categorie dei consumi intermedi[6] e degli investimenti fissi lordi[7].
Dall’elenco 2 inserito risulta che, in termini di competenza, la rideterminazione degli stanziamenti di bilancio si traduce, per ciascun anno del triennio 2005-2007, in una riduzione di 1.129,81 milioni di euro per quanto concerne gli stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria per consumi intermedi e di 800,06 milioni di euro per quanto concerne gli stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria per investimenti fissi lordi.
L’elenco 2 specifica, altresì, per ciascuno stato di previsione, l’entità delle riduzioni da apportare, in termini di competenza, agli stanziamenti relativi a consumi intermedi e a quelli relativi a investimenti fissi lordi, nonché la percentuale che la riduzione riveste rispetto alla dotazione complessiva, nel bilancio a legislazione vigente, delle unità previsionali di base interessate.
Nella tavola seguente sono riportati i dati desumibili dall’elenco 2:
Ministero |
Consumi intermedi |
Investimenti |
||
|
Riduzione |
% |
Riduzione |
% |
Economia e finanze |
71,01 |
9,63 |
35,45 |
14,5 |
Attività produttive |
4,22 |
26,4 |
0 |
- |
Lavoro e politiche sociali |
12,20 |
23,0 |
4,70 |
29,4 |
Giustizia |
38,02 |
9,9 |
31,00 |
26,1 |
Affari esteri |
43,04 |
32,7 |
4,40 |
33,9 |
Istruzione, università e ricerca |
14,74 |
3,8 |
0 |
- |
Interno |
113,04 |
10,3 |
0 |
- |
Ambiente e territorio |
13,49 |
29,0 |
1,16 |
36,0 |
Infrastrutture e trasporti |
12,14 |
9,6 |
137,80 |
34,05 |
Comunicazioni |
3,00 |
21,4 |
3,80 |
29,2 |
Difesa |
781,14 |
21,2 |
576,80 |
19,2 |
Politiche agricole e forestali |
7,02 |
12,5 |
2,80 |
40,0 |
Beni e attività culturali |
15,64 |
22,3 |
1,55 |
33,2 |
Salute |
1,11 |
3,3 |
0,60 |
30,0 |
Totale |
1129,81 |
|
800,06 |
|
Già il decreto-legge n. 168/2004, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, recava in allegato la Tabella 1, nella quale venivano indicate in dettaglio, per ciascun Ministero, le riduzioni disposte, con riferimento sia autorizzazioni legislative di spesa che agli stanziamenti discrezionali, considerati per categorie economiche.
Gli effetti finanziari delle disposizioni recate dall’articolo 3 si esplicano sulle medesime tipologie di spesa rispetto alle quali era stata operata la parte più consistente delle riduzioni di stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato disposte, con riferimento all’anno 2004 dal decreto-legge n. 168/2004.
L’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 168/2004 ha disposto, in via diretta, riduzioni di stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato per un importo complessivo pari, per l’anno 2004, a 3.976,44 milioni di euro.
Tali riduzioni hanno riguardato:
a) stanziamenti discrezionali per consumi intermedi per un importo complessivo di 1.473,58 milioni di euro;
b) stanziamenti discrezionali per investimenti fissi lordi per un importo complessivo di 858,23 milioni di euro;
c) autorizzazioni di spesa stabilite dalla Tabella C della legge finanziaria, per un importo complessivo di 378,47 milioni di euro;
d) fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per un importo complessivo di 239,42 milioni di euro (di cui 96,44 milioni di euro iscritti nel Fondo speciale di parte corrente e 142,98 milioni di euro iscritti nel Fondo speciale di conto capitale);
e) autorizzazioni di spesa aventi carattere pluriennale, compresi i fondi unici di investimento, per un importo complessivo di 876,78 milioni di euro;
f) trasferimenti correnti a imprese, per un importo complessivo di 150 milioni di euro (la riduzione ha riguardato, per l’identico importo di 75 milioni di euro, le somme da assegnare a titolo di corrispettivo relativo al contratto di programma a Poste italiane e a Ferrovie dello Stato).
In base alla formulazione letterale del comma 6, l’elenco 2 dovrebbe riferirsi sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa. Peraltro nell’elenco sono indicati soltanto gli importi delle riduzioni relative alle dotazioni di competenza.
Sulla base della documentazione fornita dal Governo nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge, le riduzioni degli stanziamenti di cassa ammontano a 1.140,4 milioni di euro con riferimento ai consumi intermedi e a 1.448 milioni di euro con riferimento agli investimenti fissi lordi.
Riguardo al periodo temporale di applicazione della norma, il comma 8 fa espressamente riferimento al triennio 2005-2007.
Per gli anni successivi al 2005 sono stati scontati effetti di risparmio in misura identica a quelli stimati per il primo anno.
Le riduzioni degli stanziamenti, che nell’elenco 2 sono indicate con riferimento alle categorie economiche, sono state operate sulle dotazioni delle singole unità previsionali di base del bilancio dello Stato in sede di nota di variazioni.
Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa al disegno di legge e secondo quanto emerso nel corso dell’esame parlamentare, l’importo della riduzione da applicare agli stanziamenti delle singole unità previsionali di base è stato determinato non in misura proporzionalmente uniforme rispetto alle dotazioni, ma tenendo conto anche delle indicazioni delle amministrazioni interessate.
In data 27 ottobre 2004 il Ministero dell’economia e delle finanze ha trasmesso al Parlamento due prospetti conoscitivi, che recano, relativamente a ciascuna unità previsionale di base, l’importo delle riduzioni prospettate, sia rispetto allo stanziamento di competenza che rispetto a quello di cassa. Le riduzioni intervengono su stanziamenti non aventi natura obbligatoria riconducibili alle categorie “consumi intermedi” e “investimenti fissi lordi” e tengono conto delle indicazioni pervenute alla Ragioneria generale dello Stato da parte dei vari ministeri.
Come precisato nella circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 5/2005, nel corso dell’esercizio le amministrazioni potranno effettuare ai sensi dell’articolo 18, comma 20, della legge di approvazione del bilancio 2005 (legge n. 312/2004), variazioni compensative tra unità previsionali di base appartenenti al medesimo titolo di spesa (spese correnti o spese in conto capitale). Per effetto della regola introdotta al comma 8, peraltro, tali variazioni non potranno determinare incrementi in termini di competenza degli stanziamenti relativi a consumi intermedi né incrementi delle autorizzazioni di cassa per trasferimenti alle famiglie e istituzioni sociali private, per trasferimenti alle imprese e per investimenti fissi lordi.
Il comma 295 dispone, in aggiunta a quanto previsto dal comma 8, una ulteriore riduzione delle dotazioni non aventi natura obbligatoria relative a consumi intermedi per un importo pari a 700 milioni di euro per il 2005 e a 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 (cfr. relativa scheda).
Riepilogo effetti
complessivi del d.d.l. finanziaria sulle categorie |
|||
|
2005 |
2006 |
2007 |
Consumi intermedi |
1.830 |
2.430 |
2.430 |
comma 8 |
1.130 |
1.130 |
1.130 |
comma 295 |
700 |
1.300 |
1.300 |
Investimenti fissi lordi |
800 |
800 |
800 |
Il comma 8 stabilisce, infine, che il limite all’incremento delle spese del 2% comporti, nel caso di autorizzazioni di spesa, la loro rideterminazione mediante rimodulazione nei successivi esercizi.
Tale previsione pare significare che l’applicazione del limite di incremento della spesa pari al 2% si sia tradotto, quando si tratta di autorizzazioni legislative di spesa, nelle rimodulazioni degli stanziamenti negli esercizi successivi operate nella Tabella F.
Il comma 9 impone il limite di incremento del 2% rispetto al 2004 anche alle riassegnazioni alla spesa di somme versate all’entrata e all’utilizzo del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine e del fondo di riserva per le spese impreviste.
Riguardo alle riassegnazioni alla spesa e all’utilizzo dei fondi di riserva si prevede, peraltro, la possibilità, “in casi di particolare necessità e urgenza”, di superare il limite così stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto deve essere comunicato alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
Anche in relazione alle disposizioni di cui al comma 9, la Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 5/2005 fornisce alcune precisazioni. In particolare viene indicato, con riferimento a ciascun ministero, il limite per le riassegnazioni alla spesa di somme versate in entrata, sulla base delle riassegnazioni effettuate nel 2004.
Limiti alle riassegnazioni di entrate
Amministrazioni |
Riassegnazioni 2004 |
Limiti riassegnazioni 2005 |
MInistero dell’economia e delle finanze |
22.765.548.671 |
23.220.859.644 |
Ministero delle attività produttive |
2.688.061.577 |
2.741.822.809 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
563.169.297 |
54.232.683 |
MInistero della giustizia |
6.123.974 |
6.246.453 |
Ministero degli affari esteri |
13.266.160 |
13.531.483 |
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca |
- |
- |
MInistero dell’interno |
514.865.776 |
525.163.092 |
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio |
110.154.334 |
112.969.421 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
270.489.366 |
275.899.153 |
MInistero delle comunicazioni |
603.836 |
615.913 |
MInistero della difesa |
299.789.948 |
305.785.747 |
Ministero delle politiche agricole e forestali |
6.314.542 |
6.440.833 |
Ministero per i beni e le attività culturali |
46.401.235 |
47.329.260 |
Ministero della salute |
67.650.375 |
69.003.383 |
Limite complessivo alle riassegnazioni di entrate |
27.379.899.873 |
E’ altresì determinato, sempre con riferimento a ciascun ministero, l’importo massimo dei prelievi che possono essere effettuati nel 2005 dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine e dal fondo di riserva per le spese impreviste.
Limite agli utilizzi del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine
Amministrazioni |
Prelievi 2004 |
Limiti prelievi 2005 |
MInistero dell’economia e delle finanze |
819.909.171 |
836.307.354 |
Ministero delle attività produttive |
15.158.335 |
15.461.502 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
22.628.844 |
23.081.421 |
MInistero della giustizia |
38.415.107 |
39.183.409 |
Ministero degli affari esteri |
37.691.649 |
38.445.482 |
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca |
240.308.989 |
245.115.169 |
MInistero dell’interno |
91.915.377 |
93.753.685 |
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio |
11.721.899 |
11.956.337 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
40.967.893 |
41.787.251 |
MInistero delle comunicazioni |
1.391.000 |
1.418.820 |
MInistero della difesa |
38.066.578 |
38.827.910 |
Ministero delle politiche agricole e forestali |
31.577.327 |
32.208.874 |
Ministero per i beni e le attività culturali |
9.584.411 |
9.776.099 |
Ministero della salute |
109.548.402 |
111.739.370 |
Limite complessivo ai prelevamenti |
1.539.062.682 |
Limite agli utilizzi del fondo di riserva delle spese impreviste
Amministrazioni |
Prelievi 2004 |
Limiti prelievi 2005 |
MInistero dell’economia e delle finanze |
125.324.961 |
127.831.460 |
Ministero delle attività produttive |
9.737.050 |
9.931.791 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
11.725.000 |
11.959.500 |
MInistero della giustizia |
12.015.000 |
12.255.300 |
Ministero degli affari esteri |
8.422.791 |
8.591.247 |
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca |
6.651.350 |
6.784.377 |
MInistero dell’interno |
7.500.000 |
7.650.000 |
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio |
4.361.500 |
4.448.730 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
18.491.436 |
18.861.265 |
MInistero delle comunicazioni |
1.854.822 |
1.891.918 |
MInistero della difesa |
18.873.732 |
19.251.207 |
Ministero delle politiche agricole e forestali |
3.928.503 |
4.007.073 |
Ministero per i beni e le attività culturali |
20.294.459 |
20.700.348 |
Ministero della salute |
28.137.479 |
28.700.229 |
Limite complessivo ai prelevamenti |
282.864.445 |
Con riferimento alle deroghe che possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la Circolare n. 5/2005 precisa che le amministrazioni, nel proporre l’attivazione della relativa procedura, dovranno corredare la richiesta di una dettagliata relazione e della specifica documentazione da cui risulti la sussistenza della situazione di necessità e urgenza che giustifica la deroga.
Il comma 10, prevede che anche le dotazioni delle voci inserite nella Tabella C siano rideterminate in coerenza con il limite del 2%.
Tale rideterminazione era già scontata negli importi contenuti nella Tabella C del disegno di legge finanziaria, come presentato dal Governo. La previsione del comma 10 non ha pertanto comportato ulteriori variazioni degli importi suddetti.
Il comma 296 ha peraltro previsto un’ulteriore riduzione delle dotazioni di parte corrente della tabella C per un importo pari a 650 milioni di euro nel 2005 e a 850 milioni di euro a decorrere dal 2006.
Complessivamente, considerando anche le riduzioni previste a copertura di singoli emendamenti, senza inserire una espressa disposizione nell’ambito dell’articolato della legge finanziaria, i “tagli orizzontali” delle dotazioni di tabella C, disposti nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge finanziaria ammontano, per quanto concerne le dotazioni di parte corrente, a 650 milioni di euro per il 2005, a 974 milioni di euro per il 2006 e a 917 milioni di euro per il 2007 e, per quanto concerne le dotazioni di conto capitale, a 31,340 milioni di euro per i ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 (cfr. la scheda di lettura relativa al comma 296 e quella relativa al comma 561).
11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell’anno 2004. L’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell’ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell’ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l’atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Il comma 11 introduce una disposizione volta al contenimento delle spese effettuate dalle pubbliche amministrazioni per l’affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione.
In particolare, la disposizione prevede che la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione non possa superare, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2004.
Anche in relazione alle previsioni del comma 11 è intervenuta la Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n 5 dell’11 febbraio 2005.
In particolare la Circolare ha precisato che, ai fini della determinazione del limite della spesa, l’espressione “spesa sostenuta nell’anno 2004” va intesa nel senso di assumere come termine di riferimento la spesa impegnata nell’anno 2004.
La Circolare ha inoltre precisato che gli incarichi di consulenza oggetto della disposizione sono quelli affidati mediante la stipula di convenzioni o di contratti di collaborazione coordinata e coordinativa. Si tratta, in particolare, delle fattispecie riconducibili agli articoli 2222 (contratto d’opera) e 2229 (esercizio delle professioni intellettuali) del codice civile, in cui si presentano condizioni di elevata professionalità e particolare autonomia nello svolgimento delle prestazioni.
La Circolare, infine, per garantire una puntuale applicazione della norma, invita le amministrazioni a gestire le risorse relative alle spese interessate mediante specifici piani gestionali, da istituire con riferimento ai pertinenti capitoli di spesa.
La disposizione di cui al comma 11 si applica alla generalità delle amministrazioni pubbliche[8].
Sono espressamente escluse le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati.
Il comma in esame introduce inoltre vincoli e condizioni relativamente all’affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenze.
In particolare, si prevede, per quanto riguarda gli incarichi a soggetti estranei che abbiano per oggetto materie rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell’ente, l’adeguata motivazione degli atti di affidamento, nonché la possibilità di procedere all’affidamento stesso solo nei casi previsti da legge o se sussistono eventi eccezionali.
In ogni caso l’atto di affidamento dovrà essere trasmesso alla Corte dei conti.
L’affidamento di incarichi di studio e ricerca e di consulenze in assenza dei presupposti previsti dà luogo ad illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Una disposizione con finalità analoghe era contenuta, con riferimento all’anno 2004, nell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.
In particolare, la disposizione prevedeva che la spesa di tutte le amministrazioni pubbliche per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione nell’anno 2004 non potesse essere superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002 ridotta del 15%.
Anche in questo caso erano escluse le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati.
Per quanto concerne gli aspetti procedurali, il citato articolo 1, comma 9, del D.L. n. 168/2004 conteneva previsioni di tenore analogo, sia per quanto concerne l’obbligo di motivazione e la rispondenza a previsioni di legge ovvero la sussistenza di eventi eccezionali, sia per quanto riguarda la configurazione dell’illecito disciplinare e della responsabilità erariale.
Con riferimento specifico agli enti locali, il primo periodo del comma in esame contiene un espresso rinvio alla disciplina dettata al successivo comma 42 (cfr. relativa scheda).
Tale comma, che disciplina la materia relativa al conferimento di incarichi di studio e di consulenze da parte degli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti, non prevede, peraltro, una limitazione alla spesa sostenuta dagli enti per tali finalità ma introduce soltanto una serie di aggravi procedurali, volti a rendere più complesso il procedimento di affidamento degli incarichi a soggetti estranei all'amministrazione locale (adeguata motivazione del conferimento dell’incarico, con specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi, valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale e trasmissione alla Corte dei conti dell’atto di affidamento).
Sulla base della formulazione del comma 11 il limite di spesa si riferisce al complesso delle pubbliche amministrazioni e, pertanto, dovrebbe riguardare anche gli enti locali.
Tuttavia, non viene chiarito se ciascun ente locale sia tenuto a mantenere nel periodo 2005, 2006 e 2007 la spesa per consulenze entro la misura raggiunta nel 2004, o se invece gli enti locali contribuiscano al rispetto del limite complessivo fissato per le pubbliche amministrazioni dal comma in esame semplicemente attraverso l’adempimento da quanto disposto dal comma 42.
Si ricorda che, per quanto concerne l’affidamento di incarichi di consulenze, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PA") le amministrazioni pubbliche - a fronte di esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio - possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
L'altra norma di riferimento in materia - in relazione agli enti locali - è l'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), in base al quale per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento sull'ordinamento degli uffici può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Accanto a tale norma di carattere generale, esistono poi altre disposizioni, di tipo speciale, che consentono agli enti locali di conferire incarichi (ad esempio l'articolo 17 della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/1994, che prevede la possibilità, alle condizioni e con le modalità ivi stabilite, di conferire incarichi per la progettazione di opere pubbliche).
Le norme di carattere generale richiamate sono quelle che consentono il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative: da esse emerge infatti la possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità e di elevata autonomia nel loro svolgimento.
Dal momento che le disposizioni di riferimento (prima della emanazione del D.L. n. 168/2004) non individuavano le condizioni necessarie in concreto affinché la pubblica amministrazione potesse procedere all'affidamento di incarichi esterni, la giurisprudenza - in particolare della Corte dei conti - ha provveduto a fissare dei principi.
I principi-guida elaborati dalla Corte - nell'ambito della sua giurisprudenza[9] sul danno erariale per illegittimo affidamento di consulenze – hanno trovato conferma anche in alcune pronunce del giudice amministrativo; essi sono di seguito compendiati:
- rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione conferente;
- impossibilità per l’amministrazione conferente di procurarsi all’interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico;
- finalizzazione dell’incarico alla soluzione di specifiche problematiche già individuate al momento del conferimento dello stesso, che non deve implicare uno svolgimento di attività continuativa né rappresentare uno strumento per ampliare surrettiziamente compiti istituzionali e ruoli organici dell’ente al di fuori di quanto consentito dalla legge;
- specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell’incarico;
- temporaneità dell’incarico;
- proporzione fra i compensi erogati all’incaricato e le utilità conseguite dall’amministrazione;
- adeguata motivazione della delibera di conferimento al fine di consentire l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti.
Secondo la Corte dei conti tali condizioni debbono essere tutte ricorrenti perché l’incarico possa essere considerato conferito legittimamente.
12. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare spese di ammontare superiore rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004, come rideterminata ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture. Ai fini di cui al primo periodo, le medesime pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione della relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese di cui al primo periodo, pagamenti in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nell’anno 2004.
13. Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze delle amministrazioni competenti, il Ministro dell’economia e delle finanze può, con proprio decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo periodo del comma 12 non si applicano alle spese sostenute da specifiche amministrazioni. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al primo periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.
14. Entro il 30 giugno 2005, il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi 12 e 13 in cui si evidenzino i risultati conseguiti in termini di riduzione della spesa.
I commi 12-14 recano disposizioni in ordine al contenimento della spesa delle pubblicheamministrazioni per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, negli anni 2005-2007.
In particolare, il comma 12 stabilisce il divieto di effettuare, negli anni 2005, 2006 e 2007, spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture di ammontare superiore, rispettivamente, al 90%, all’80% e al 70% della spesa sostenuta nel 2004, come rideterminata ai sensi del D.L. n. 168 del 2004.
Come indicato con riferimento alle disposizioni di cui al comma 11, anche in relazione alle previsioni di contenimento della spesa di cui al comma 12, la Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 5/2005 ha precisato che si deve assumere come base di calcolo la spesa impegnata nel 2004.
La previsione di cui al comma 12 si applica alla generalità delle amministrazioni pubbliche[10].
Le amministrazioni devono trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una relazione circa la consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro destinazione.
In caso di mancata trasmissione della relazione entro il termine indicato, le pubbliche amministrazioni inadempienti non potranno effettuare, relativamente alle spese in questione, nel triennio considerato, pagamenti in misura superiore al 50% della spesa complessiva sostenuta nell’anno 2004.
Il successivo comma 13 prevede regimi derogatori stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per le spese sostenute da specifiche amministrazioni, che devono essere basati su effettive, motivate e documentate esigenze delle amministrazioni interessate.
Contestualmente all’adozione, tali decreti devono essere trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni.
Entro il 30 giugno 2005, il Ministro dell’economia e delle finanze deve altresì trasmettere alle Camere una relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi in questione, in cui si evidenzino i risultati conseguiti in termini di riduzione della spesa (comma 14).
L’utilizzo delle autovetture pubbliche è stato più volte oggetto di dibattito e di interventi legislativi. L’articolo 21 della legge n. 412 del 1991, recante “Disposizioni in materia di finanza pubblica” recava norme circa l’uso delle autovetture, indicando le autorità abilitate all’utilizzo e disponendo una ricognizione del parco-macchine dell’amministrazione civile dello Stato - che fu, peraltro, trasmessa al Parlamento quale allegato al disegno di legge di bilancio per il 1993 (stato di previsione del Ministero del tesoro) - che doveva essere ridotto.
Sulla base del D.P.C.M. 13 luglio 1994, Direttive in materia di riduzione degli autoveicoli in dotazione alle amministrazioni dello Stato,le auto eccedenti potevano essere:
- vendute, previa valutazione degli uffici tecnici erariali;
- trasferite alle Forze di polizia;
- donate alla Croce rossa (qualora il loro valore fosse talmente basso da non rendere conveniente la loro vendita);
- avviate alla demolizione.
Le disposizioni delle citate direttive erano applicabili anche nei confronti degli enti non territoriali del settore pubblico allargato; a tal fine, le norme di attuazione dovevano essere emanate dalle singole amministrazioni nei confronti degli enti vigilati e portate a conoscenza della Presidenza del Consiglio.
Sulla materia è quindi intervenuto l’articolo 2, commi da 117 a 124 della legge n. 662 del 1996. In particolare il comma 117 prevedeva un censimento da parte delle amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici non economici degli autoveicoli in dotazione secondo le modalità che furono indicate dal successivo decreto 29 gennaio 1997 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
Il comma 118 indicava le autorità cui veniva consentito l'uso esclusivo delle autovetture (Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri, Ministri, Sottosegretari di Stato), prevedendo, al successivo comma 121, l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione di particolari categorie cui fosse consentito l'uso esclusivo delle autovetture. Il comma 122 disponeva circa la perdita del diritto all'uso dell'autovettura di Stato per coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che fossero cessati dalla carica
Il comma 119 prevedeva l’affidamento, entro 12 mesi, a società private dei servizi di trasporto di persone e cose precedentemente svolti in gestione diretta dalle amministrazioni civili dello Stato e dagli enti pubblici non economici e, contemporaneamente autorizzava (comma 120) la dismissione degli autoveicoli eccedenti, anche mediante mandato, a società specializzate entro dodici mesi dall'affidamento del servizio di trasporto di persone e cose a società private.
L’individuazione delle particolari categorie che potevano beneficiare dell’utilizzo dell’autovettura fu effettuata con il D.P.C.M 28 febbraio 1997. Con il D.P.C.M. 11 aprile 1997 sono stati precisati i criteri generali per la predisposizione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di piani di impiego più razionale e meno dispendioso, mentre con la direttiva della Presidenza del Consiglio 27 febbraio 1998, che ha dettato nuove modalità per la gestione del parco macchine esistente, in relazione all'esigenza di realizzare economie di spesa.
L’assegnazione in uso esclusivo delle autovetture di servizio delle amministrazioni civili dello Stato, è stata nuovamente disciplinata, con l’introduzione di ulteriori limitazioni, da una Direttiva del Presidente del Consiglio del 30 ottobre 2001.
Una seconda direttiva del 30 ottobre 2001 ha provveduto a ridefinire i modi di utilizzo delle autovetture di servizio delle amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, disponendo, peraltro, che il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2002, avrebbe riferito al Parlamento sui risultati del monitoraggio relativo all'attuazione delle procedure di affidamento, di dismissione e di smantellamento e fornirà annualmente i dati relativi alle riduzioni di spesa conseguite dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti.
15. Per l’anno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per i settori di intervento di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, è garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati:
a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere b) e c) del presente comma per complessivi 1.850 milioni di euro;
b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive: 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a);
c) interventi finanziati dall’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 450 milioni di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a).
16. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 15, i soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni sull’ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.
17. Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al comma 15, pari a 7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli obiettivi di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate per l’intero territorio nazionale, di cui alla revisione di metà periodo del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni dell’obiettivo 1, prevista dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, i limiti settoriali di cui al comma 15, lettere a), b) e c), possono essere modificati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione all’andamento dei pagamenti. Per le stesse finalità le amministrazioni centrali si conformano all’obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali, nell’esercizio dei diritti dell’azionista nei confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai princìpi di cui al presente comma.
Il comma 15 stabilisce per il 2005 un tetto complessivo di 7.900 milioni di euro ai pagamenti da effettuare nei confronti dei soggetti beneficiari a valere sulle disponibilità dei conti correnti di tesoreria relativi ai seguenti fondi:
a) fondo per le aree sottoutilizzate del Ministero dell’economia e delle finanze e fondo per le aree sottoutilizzate del Ministero delle attività produttive; per i pagamenti su tali fondi è fissato un limite complessivo di 6.550 milioni di euro;
b) fondo per gli incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive; per i pagamenti su tale fondo è fissato un limite complessivo di 2.750 milioni di euro di cui, tuttavia, 1.750 riguardano i pagamenti relativi alla legge 488/1992 e agli strumenti della programmazione negoziata e pertanto sono già computati nel limite relativo al fondo per le aree sottoutilizzate[11];
c) stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la legge obiettivo (articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166), in relazione ai quali viene fissato un limite ai pagamenti di 450 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro sono computati nel limite relativo al fondo per le aree sottoutilizzate, in quanto riguardano interventi finanziati a valere su tale fondo.
Le limitazioni ai pagamenti disposte dal comma 15 sono strumentali al raggiungimento dell’obiettivo di limitazione dell’incremento della spesa previsto, in generale, dai commi da 5 a 7 della legge finanziaria medesima.
Al riguardo, la relazione tecnica al disegno di legge finanziaria (A.C. 5310) precisava che l’imposizione di un limite ai pagamenti sui fondi sopra indicati si rendeva necessaria in quanto si tratta di fondi gestiti, in parte fuori bilancio e su conti correnti di tesoreria che presentano notevoli giacenze di cassa. In particolare, le risorse assegnate agli incentivi alle attività produttive e alla programmazione negoziata sono gestite fuori bilancio attraverso la contabilità speciale n. 1726, intestata al Fondo per l’Innovazione Tecnologica (FIT), su cui confluiscono le disponibilità di bilancio e le somme rivenienti dalle revoche agli incentivi[12].
Sulla base di quanto indicato nella relazione tecnica, la limitazione ai pagamenti determina, ai fini dell’indebitamento netto, un risparmio di spesa quantificabile, per il 2005, in 2.060 milioni di euro.
Il comma 16 prevede che i soggetti che gestiscono i fondi sui quali si applica la limitazione dei pagamenti sono tenuti a trasmettere, con cadenza trimestrale, al Dipartimento Politiche di sviluppo e di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati aggiornati sugli importi delle somme erogate con riferimento ai singoli strumenti e interventi.
Contestualmente, tali soggetti sono altresì tenuta ad aggiornare le previsioni relative alle erogazioni che saranno effettuate nei trimestri successivi.
Gli obblighi di comunicazione previsti dal comma 16 sembrano riferirsi, per quanto non espressamente precisato, alle strutture amministrative dei singoli Ministeri competenti a gestire le risorse.
Il comma 17 introduce la possibilità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di modificare i limiti ai pagamenti relativi ai singoli fondi, purché venga rispettato il limite complessivo di 7.900 milioni di euro.
Tali modifiche devono, comunque, essere finalizzate a conseguire gli obiettivi di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate, che assicurino il rispetto del criterio di addizionalità. Al riguardo, viene assunto il livello di spesa determinato in sede di revisione di metà periodo del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni dell'obiettivo 1.
L’articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, prevede che, a seguito della valutazione intermedia da effettuare entro 3 anni dall’approvazione del Quadro comunitario di sostegno, i QCS (nonché i Programmi Operativi e i Documenti Unici di Programmazione) possano essere riesaminati e, se necessario, adeguati. Entro lo stesso termine, è altresì prevista una specifica verifica intermedia, in relazione alla quale può essere concordata una revisione del livello di spese strutturali che lo Stato membro si impegna a raggiungere a fine periodo per garantire il rispetto del principio di addizionalità (articolo 11, parag. 2, Reg. n. 1260/1999).
Il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni dell'obiettivo 1, nella versione aggiornata a seguito della revisione di metà periodo, è stato approvato con Decisione della Commissione C(2004)4689 del 30 novembre 2004.
Rispetto agli obiettivi ex-ante, nel QCS “aggiornato” il livello di spesa che deve essere mantenuto nel periodo 2000-2006 è stato rivisto al ribasso, da 19.591,55 a 18.197,93 milioni di euro.
In relazione alle medesime finalità, il comma 17 ribadisce altresì che le amministrazioni dello Stato debbano assicurare il rispetto dell’obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 30% della spesa ordinaria in conto capitale.
Come si evince dal QCS delle regioni obiettivo 1, aggiornato a dicembre 2004, l’espressione “Mezzogiorno” si intende inclusiva, a tale scopo, anche dell’Abruzzo.
Le medesime amministrazioni sono altresì tenute ad impartire opportune direttive rivolte a garantire che anche società a prevalente partecipazione pubblica (ad esempio, Ferrovie dello Stato e ANAS) si conformino al principio di riservare una quota non inferiore al 30% della propria spesa in conto capitale al Mezzogiorno.
Alcuni chiarimenti sul limite ai pagamenti disposto dai commi in esame sono contenuti nella Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 5 dell’11 febbraio 2005.
La Circolare, in particolare, individua le amministrazioni interessate: Ministero delle infrastrutture e trasporti, Ministero delle attività produttive, Cassa depositi e prestiti Spa, Sviluppo Italia Spa, nonché gli altri soggetti gestori di strumenti finanziati con le risorse del Fondo aree sottoutilizzate.
Tali amministrazioni dovranno inviare, con cadenza trimestrale, al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale per le politiche di bilancio informazioni, relative a ciascun intervento, sull’andamento delle erogazioni effettuate e sui flussi previsti nei trimestri successivi.
Le modalità di invio e di presentazione dei dati saranno concordate tra le amministrazioni coinvolte e i Dipartimenti destinatari. Per interventi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate si utilizza la modulistica prevista dalle delibere CIPE.
Di seguito, si riportano sinteticamente le disposizioni istitutive e gli stanziamenti previsti nel bilancio 2005 per ciascuno dei Fondi cui si applica la limitazione dei pagamenti disposta dal comma 15.
Fondo per le aree sottoutilizzate
Con la legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002) le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate sono state concentrate in due fondi di carattere generale, di competenza, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 61, comma 1) e del Ministero delle attività produttive (articolo 60, comma 3).
Nel Fondo per le aree sottoutilizzate del Ministero dell’economia e delle finanze (c.d. Fondo MEF), sono confluite le risorse relative alle seguenti leggi:
- legge n. 64 /1986 relativa all'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
- legge n. 208/1998, art. 1, comma 1, Fondo aree depresse (c.d. risorse aggiuntive);
- legge n. 488/1999, art. 27, comma 11, Fondo per l'imprenditoria giovanile;
- legge n. 388/2000, art. 8, Credito di imposta per investimenti;
- legge n. 388/2000, art. 7, Credito di imposta per nuovi assunti.
Il Fondo è annualmente rifinanziato in Tabella D della legge finanziaria e ripartito, tra gli interventi previsti dalle suddette disposizioni legislative, con apposite delibere del CIPE.
Nel bilancio a legislazione vigente per il 2005 (A.C. 5311) la dotazione del Fondo MEF (UPB 4.2.3.27, cap. 7576) ammontava complessivamente a 5.580,8 milioni.
La legge finanziaria, in Tabella D, ha rifinanziato il Fondo di 68 milioni nel 2005, e, in Tabella F, ha rimodulato le risorse del Fondo stesso, posticipando 2.150 milioni di euro dal 2005 agli anni successivi[13]. Le risorse del Fondo sono state altresì ridotte di 55 milioni di euro per il 2005 (e di 100 milioni di euro per il 2006 e il 2007), quale copertura parziale dell’istituzione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui ai commi 354-361 della legge finanziaria per il 2005.
Conseguentemente, lo stanziamento per il 2005, nella legge di bilancio (L. n. 312/2004) si riduce a 3.443,8 milioni.
Al Fondo per le aree sottoutilizzate di competenza del Ministero delle attività produttive (c.d. Fondo MAP) sono destinate le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese relative alle legge n. 488/1992 e agli strumenti della programmazione negoziata (contratti di programma, patti territoriali, contratti di area).
Peraltro, nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive non risulta ancora iscritto uno specifico capitolo di bilancio relativo Fondo per gli interventi nelle aree sottoutilizzate. Di conseguenza, le risorse della legge n. 488/1992 e quelle per la programmazione negoziata sono ancora iscritte nel Fondo per gli incentivi alle imprese.
Nell’ambito del Fondo incentivi alle imprese (che è organizzato in piani di gestione riferiti a ciascun intervento), le risorse per le aree sottoutilizzate sono iscritte nei piani di gestione n. 26-28, dotati, per il 2005 di complessivi 3.125,7 milioni di euro, di cui 413 milioni per la legge n. 488/1992 e 2.712,7 milioni per la programmazione negoziata.
La legge finanziaria, in Tabella F, ha rimodulato, al Settore 4, le risorse del Fondo, posticipando 1.450 milioni di euro al 2006[14]. Le risorse del Fondo sono state altresì ridotte di 8,5 milioni di euro annui, quale trasferimento all’Istituto per la promozione industriale (IPI), di cui al comma 234 della legge finanziaria per il 2005.
Le risorse per il 2005 sono pertanto ridotte a 1.667,2 milioni.
Fondo incentivi alle imprese
Il Fondo unico per gli incentivi alle imprese è stato istituito dall'articolo 52 della legge n. 448/1998, al fine di razionalizzare l’intervento del Ministero delle attività produttive in favore delle imprese, accorpando, in un’unica autorizzazione di spesa, tutti gli stanziamenti destinati ad agevolare le imprese, nell’ambito dei seguenti settori di intervento: settore commerciale, industria aeronautica, ricerca e sviluppo, ristrutturazione e riconversione industriale, aree depresse e altri settori specifici. La ripartizione delle risorse tra i diversi interventi è rimessa alla discrezionalità del Ministero delle attività produttive.
Il Fondo, a tal fine, è articolato in piani di gestione riferiti a singole leggi. Una evidenza contabile della dotazione delle singole leggi di incentivazione è riscontrabile nell’annuale decreto del Ministro delle attività produttive di riparto delle risorse aggiuntive.
Nel bilancio a legislazione vigente per il 2005 (A.C. 5311) la dotazione del Fondo incentivi alle imprese (UPB 3.2.3.8, cap. 7420) ammontava a 3.876,5 milioni di euro, di cui, come già detto, 3.125,7 milioni relativi agli interventi nelle aree sottoutilizzate e 750,8 milioni destinati agli incentivi alle imprese in generale.
La legge finanziaria, in Tabella F, ha rimodulato, al Settore 2, le risorse del Fondo, posticipando 50 milioni di euro dal 2005 al 2006. Le risorse del Fondo sono state altresì ridotte di 16,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, quale trasferimento all’Istituto per la promozione industriale (IPI), di cui al comma 234 della legge finanziaria per il 2005, e di 25 milioni di euro per il 2005 (e di 50 milioni di euro per il 2006), quale copertura parziale dell’istituzione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui ai commi 354-361 della legge finanziaria per il 2005.
Conseguentemente, le risorse per il 2005 relative agli incentivi alle imprese in generale (esclusi gli interventi per le aree sottoutilizzate) , sono ridotte a 659,3 milioni.
Risorse legge obiettivo
Con la legge n. 443/2001 è stata definita una disciplina specifica per la programmazione, il finanziamento e la realizzazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale.
L’art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002 ha disposto i finanziamenti per la progettazione e la realizzazione delle c.d. opere strategiche, autorizzando tre limiti di impegno quindicennali di 193,9 milioni di euro per il 2002, 160,4 milioni euro per il 2003 e 109,4 milioni per il 2004.
Con la delibera CIPE n. 121 del 2001 il Governo ha provveduto a individuare le opere facenti parte del 1° programma delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese
Ai sensi dell’art. 4, comma 176, della legge n. 350/2003, sono stati autorizzati, con riferimento alle disposizioni di cui alla legge n. 166/2002, nuovi limiti di impegno quindicennali di 195,5 milioni di euro per il 2005 e di 245 milioni per il 2006.
Peraltro, parte delle risorse stanziate dalla legge n. 166/2002 sono state utilizzate a copertura di oneri recati da diverse disposizioni legislative intervenute successivamente[15].
Nel bilancio a legislazione vigente per il 2005 (A.C. 5311) le risorse per la legge obiettivo, iscritte nella U.P.B. 1.2.10.2, cap. 7060/Infrastrutture, ammontavano pertanto a 568,9 milioni di euro.
La legge finanziaria, al comma 459, ha ridotto le risorse della legge obiettivo di 3 milioni di europer ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinandoli al finanziamento della mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova.
Conseguentemente, nella legge di bilancio (L. n. 312/2004) lo stanziamento per il 2005 relativo all’articolo 13, co. 1, della legge n. 116/2002 si riduce a 565,9 milioni.
Nella tavola seguente sono indicati, con riferimento ai fondi ai quali si applicano le disposizioni del comma 15, gli stanziamenti di competenza come indicati nel bilancio a legislazione vigente per il 2005 (A.C. 5311), i medesimi stanziamenti come rideterminati nella legge di bilancio per il 2005 per effetto delle disposizioni contenute nella legge finanziaria, e il limite fissato ai pagamenti relativi a ciascun fondo o intervento.
|
BLV 2005 |
Legge di bilancio |
Limite ai pagamenti |
Fondo aree sottoutilizzate (Fondo MEF) |
5.580 |
3.443,8 |
4.700 |
Fondo incentivi alle imprese: quota aree sottoutilizzate (Fondo MAP) |
3.125 |
1.667,2 |
1.750 |
Fondo incentivi alle imprese |
750 |
659,3 |
1.000 |
Legge obiettivo |
569 |
565,9 |
350 |
Legge obiettivo: quota aree sottoutilizzate |
100 |
||
TOTALE |
9.924 |
6.336,2 |
7.900 |
18. A modifica di quanto stabilito dall’articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell’elenco 1 allegato alla presente legge, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all’importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell’anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, il Ministero dell’economia e delle finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Spa, le agenzie fiscali di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell’articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell’articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell’anno precedente a quello di riferimento.
19. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 18 per effettive e motivate esigenze. L’accoglimento della richiesta ovvero l’eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell’economia e delle finanze.
20. Le disposizioni di cui all’articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, continuano ad applicarsi per il triennio 2005-2007.
In relazione all’obiettivo di contenimento della spesa pubblica, i commi 18, 19 e 20 precisano l’applicazione, nel triennio 2005-2007, delle misure relative al controllo sui flussi di tesoreria di determinate categorie di enti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato.
Disposizioni dirette al controllo dei flussi di tesoreria degli enti sottoposti al sistema di Tesoreria unica, con l’obiettivo di porre limiti alla crescita della spesa delle pubbliche amministrazioni, sono state introdotte a partire dalla manovra di finanza pubblica per il 1997 (legge n. 662/1996 e D.L. n. 669/1996).
Sono state, a tal fine, stabilite una serie di misure dirette ad imporre, da un lato, limiti ai pagamenti dal bilancio dello Stato sui conti di tesoreria unica che presentano elevate giacenze e, dall’altro, vincoli sui tiraggi dai conti stessi da parte dei soggetti intestatari dei conti, con l’obiettivo del contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni.
L’applicazione di tali misure, estese agli anni successivi dalle leggi finanziarie, è stata, da ultimo, confermata per il triennio 2003-2005, dall’articolo 32, comma 1, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003).
Il comma 18 definisce l’applicazione nel triennio 2005-2007delle misure relative al controllo sui prelevamenti dai conti di tesoreria.
A modifica della disciplina vigente, il comma 18, primo periodo, dispone l’applicazione dei limiti ai tiraggi di tesoreria ai soggetti, titolari di conti correnti e contabilità speciali aperti presso la tesoreria, inseriti nell'elenco 1 allegato alla legge finanziaria per il 2005.
Si tratta dell’elenco delle amministrazioni pubbliche cui si applica il limite del 2% all’incremento delle spese nel 2005[16].
Rispetto alla normativa vigente (che prevedeva l’applicazione dei tiraggi di tesoreria a tutti i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la tesoreria dello Stato, fatta eccezione per alcuni enti espressamente individuati[17]) vengono pertanto esclusi dalla disciplina tutti i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la tesoreria dello Stato che non sono ricompresi nel settore delle amministrazioni pubbliche e, pertanto, non sono inseriti nell’elenco 1.
La disciplina dei limiti ai tiraggi di tesoreria, pertanto, non riguarda le società e gli enti che svolgono attività di impresa secondo condizioni di mercato e per questo non fanno parte delle amministrazioni pubbliche, anche se controllati dallo Stato o da altri soggetti pubblici. Tra i casi più rilevanti si segnalano Poste Italiane Spa e Ferrovie dello Stato Spa.
Per quanto concerne il limite massimo ai prelevamenti dai conti di tesoreria da applicare per il triennio 2005-2007, il comma 18 riproduce, sostanzialmente, quanto già previsto dalla normativa vigente: gli enti interessati non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente, aumentato del 2 per cento.
Il secondo periodo del comma 18 reca l’indicazione delle amministrazioni pubbliche indicate nell’elenco 1 che vengono escluse dall’applicazione della normativa sui tiraggi di tesoreria. Si tratta dei seguenti enti:
a) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del Testo Unico enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni);
c) gli enti previdenziali;
d) gli enti del Servizio sanitario nazionale;
e) il CNEL;
f) il Ministero dell'economia e delle finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni;
g) le Agenzie fiscali;
h) i conti su cui sono versate le somme pagate per conto della Cassa depositi e prestiti e del Fondo edifici di culto, nonché delle amministrazioni ed aziende autonome e degli enti pubblici a ciò autorizzati (accesi ai sensi dell'articolo 576 del RD n. 827 del 1924);
i) i conti riguardanti interventi di politica comunitaria;
j) i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori.
Tale disposizione ha disposto la soppressione delle gestioni fuori bilancio con esclusione di quelle per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. L’individuazione dei fondi di rotazione che possono esser mantenuti fuori bilancio è stata demandata a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. A decorrere dal 1° luglio 2004, le altre gestioni fuori bilancio sono ricondotte al bilancio dello Stato, attraverso il versamento all’entrata delle relative disponibilità che saranno assegnate alle pertinenti unità previsioni di base[18];
k) i conti relativi ad interventi di emergenza;
l) il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine;
m) i conti istituiti nell'anno precedente quello di riferimento.
Rispetto alle esclusioni previste dalla normativa vigente, definite, da ultimo, con riferimento al triennio 2003-2005, dal D.M. Economia 31 gennaio 2003[19], il comma in esame esclude dall’applicazione dei limiti ai tiraggi di tesoreria il CNEL, le Agenzie fiscali, i conti relativi agli interventi in emergenza, i conti intestati ai fondi di rotazione e i conti istituiti nell'anno precedente quello di riferimento
Si ricorda, peraltro, che, con riferimento ai soggetti ricompresi nell’elenco n. 1, il D.M. 31 gennaio 2003 prevedeva l’esclusione anche dei dipartimenti e degli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università.
Analogamente a quanto già disposto dalla normativa vigente (articolo 8, comma 3, del D.L. n. 669/1996, come successivamente confermata dall’art. 47, co. 4 della legge n. 449/1997, dall’art. 66, comma 2 della legge n. 388/2000 e dall’art. 32 della legge n. 289/2002), il comma 19 prevede la facoltà per i soggetti interessati di richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze deroghe ai vincoli relativi ai limiti ai tiraggi per effettive e motivate esigenze.
Rispetto alla richiamata disciplina di cui all’articolo 32, comma 1, della legge n. 289/2002, il comma 19 prevede peraltro che l’ente sia tenuto a riassorbire le eccedenze di spesa riconosciute in deroga.
Nelle more del riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno.
I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze. La natura di tali provvedimenti non viene specificata.
Il comma 20 conferma per il periodo 2003-2005 la validità delle disposizioni di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relative ai limiti massimi di giacenza sui conti di tesoreria nei confronti degli enti che, in quanto soggetti al sistema di Tesoreria unica, sono obbligati a tenere le disponibilità liquide in contabilità speciali o in conti correnti aperti presso la tesoreria statale.
Tali disposizioni prevedono che le erogazioni a carico del bilancio dello Stato a favore di tali enti abbiano luogo soltanto dopo aver accertato che le disponibilità liquide esistenti nelle contabilità speciali o in conti correnti di tesoreria siano ridotte al di sotto di una certa percentuale stabilita, di anno in anno, per le singole categorie di enti, con decreto del Ministro dell’economia, in misura compresa tra il 10% e il 20% dell’assegnazione di competenza.
Gli enti sottoposti al sistema di tesoreria unica, aventi tutti natura pubblicistica, sono indicati nella legge n. 720/1984, in due distinte tabelle A e B, con differenziata disciplina, contenuta, rispettivamente, nella legge n. 720/1984 e nell'art. 40 della legge n. 119/1981.
Gli enti compresi nella tabella A (regioni, province, comuni, consorzi tra enti territoriali e unioni di comuni con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, comunità montane con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, gli enti portuali, gli Istituti autonomi case popolari - IACP, l’ISAE, l'ISTAT, il CNR, la CONSOB, l'ENEA, le Università, le Unità Sanitarie Locali, le Aziende sanitarie e quelle ospedaliere di cui al D.Lgs. n. 502/1992, ecc.) sono obbligati a depositare le loro disponibilità liquide in due apposite contabilità speciali, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: una contabilità speciale fruttifera di interessi a favore dell'ente stesso ed una infruttifera. Nelle contabilità speciali “fruttifere” vengono versati gli incassi derivanti dalle entrate proprie degli enti (costituite da introiti tributari ed extratributari, vendita di beni e servizi, canoni, sovracanoni, indennizzi, e da altri introiti provenienti dal settore privato). Le altre entrate (le assegnazioni, i contributi e i trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato e dagli altri enti del settore pubblico allargato, comprese quelle provenienti da mutui) affluiscono a contabilità speciali “infruttifere”, nelle quali sono versate direttamente.
Agli enti inclusi nella tabella B (province autonome, enti previdenziali ed assistenziali – INPS, INAIL, INPDAP – l’Istituto Postelegrafonici, la SACE, l’AGEA, l’ANAS ed altri) si applica un regime di limitazione delle giacenze liquide detenibili presso il proprio tesoriere, il cui importo non deve essere superiore al 3% dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza, con il versamento delle somme eccedenti in conti correnti fruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.
Per quanto riguarda, in particolare, gli enti locali, la disciplina in materia di accrediti dei pagamenti dal bilancio dello Stato sui conti di tesoreria si applica soltanto agli enti di maggiori dimensioni. A partire dal 2001, la normativa si applica a tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
L’applicazione della disciplina sui limiti si giacenza ai fini degli accrediti dal bilancio dello Stato, ha determinato, nei confronti dei medesimi enti locali l’abrogazione di tutte le norme che stabiliscono scadenze predeterminate per i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.
Nei confronti di tali enti non si applicano, dunque, le disposizioni relative alla cadenza temporale delle rate dei trasferimenti ordinari, disposte con D.M. Interno 21 febbraio 2002, emanato ai sensi dell'art. 66, co. 1, della legge n. 388/2000.
Per l’anno 2004, i limiti di giacenza sulle contabilità speciali di tesoreria sono stati fissati con il D.M. economia e finanze 5 marzo 2004 (G.U. n. 65 del 18 marzo 2004), in maniera differenziata per i vari enti assoggettati alla Tesoreria unica.
Il limite di giacenza per le regioni a statuto speciale e le province autonome è stabilito nella misura del 14%.
Sono esclusi dai limiti di giacenza i pagamenti in favore delle regioni a statuto ordinario, in quanto facenti riferimento, prevalentemente, all’attuazione delle norme sul federalismo amministrativo e fiscale.
Per le province e i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti,il decreto ha fissato i limiti di giacenza nella misura del 20%, precisando che i limiti si applicano esclusivamente ai pagamenti a valere sui fondi ordinario, consolidato e perequativo e sul fondo unico investimenti.
I limiti di giacenza non si applicano agli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto esclusi dal sistema di tesoreria unica ai sensi delle leggi regionali 4 aprile 1997, n. 8, e 15 febbraio 2000, n. 1, e a quelli della regione Trentino-Alto Adige in quanto non destinatari di trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno.
Per le Università e i grandi enti di ricerca, il limite di giacenza è stato fissato nella misura del 14% delle rispettive dotazioni di competenza.
Per le Università, il limite si applica ai soli pagamenti disposti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario; per gli enti di ricerca, i limiti riguardano i contributi disposti dal Ministero dell’istruzione a favore dei singoli enti (CNR, ASI, INFIN e INFIM) e dal Ministero delle attività produttive all’ENEA. Il decreto precisa, peraltro, che i pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso dell'anno 2004, l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo e per ciascun ente, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 350/2003, e il 90% della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 2003.
21. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i princìpi recati dai commi da 5 a 7, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 22 a 53, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
22. Per gli stessi fini di cui al comma 21:
a) per l’anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell’11,5 per cento limitatamente agli enti locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza e incrementata del 10 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità isolane e le unioni di comuni di cui al comma 21 l’incremento è dell’11,5 per cento. Per l’individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, e per l’individuazione della popolazione, ai fini dell’appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente calcolata secondo i criteri previsti dall’articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la spesa media pro-capite per ciascuna delle classi demografiche di seguito indicate:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;
2) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;
3) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;
4) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;
5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
13) comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;
14) comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
b) per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l’anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.
23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per l’anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell’anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l’anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.
24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la sanità per le regioni che sono disciplinate dai commi da 164 a 188;
c) spese derivanti dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;
d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7;
e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile;
f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza.
25. Limitatamente all’anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 24 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
26. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e 23 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.
27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l’anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.
(omissis)
30. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilità.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, di concerto con il Ministero dell’interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l’ISTAT.
31. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 24 coerente con l’obiettivo annuale, che comunicano: le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti al Ministero dell’economia e delle finanze attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Il collegio dei revisori dei conti dell’ente locale verifica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell’obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l’obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione sia all’ente che al Ministero dell’economia e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il revisore dei conti dell’ente. A seguito dell’accertamento del mancato rispetto dell’obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o nel semestre, successivo a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 24, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 32, 33, 34 e 35.
32. Per gli enti locali, l’organo di revisione economico-finanziaria previsto dall’articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, e in caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al Ministero dell’interno sulla base di un modello e con le modalità che verranno definiti con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
33. Gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l’anno precedente non possono a decorrere dall’anno 2006:
a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell’ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l’ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall’anno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell’anno 2003;
b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
c) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti.
34. La disposizione di cui al comma 33 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2004.
35. A decorrere dall’anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dagli enti di cui al comma 21 con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve essere acquisita anche per l’anno 2005 con riferimento agli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
36. Gli enti di nuova istituzione nell’anno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole dei commi da 21 a 53 dall’anno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma 22.
37. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono al monitoraggio sull’andamento delle spese. Le comunicazioni previste dai commi 30, 31 e 32 sono trasmesse anche all’Unione delle province d’Italia (UPI), all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), per via telematica.
38. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.
39. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 21 a 53 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.
40. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.
41. Sono abrogate le disposizioni recate dall’articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, limitatamente alle regole del patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi.
I commi da 21 a 41 (con esclusione dei commi 28 e 29) dettano una nuova disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e per gli enti locali con riferimento al triennio 2005-2007.
Tale disciplina sostituisce le disposizioni che erano state dettate per il 2005 e per gli anni successivi dall’articolo 29 della legge n. 289/2002, e successive modificazioni, delle quali si dispone l’abrogazione.
Con le disposizioni in esame viene definita una disciplina del Patto di stabilità interno uniforme per tutte le tipologie di enti territoriali, in relazione al principio generale del limite del 2% all’incremento della spesa delle amministrazioni pubbliche, di cui ai commi 5-7.
Rispetto alla normativa in vigore nel 2004, le principali innovazioni introdotte dalle disposizioni in esame sono le seguenti:
a) la disciplina interessa non soltanto regioni, province autonome, province e comuni ma l’intero comparto degli enti locali; rimangono peraltro esclusi dalle regole del patto gli enti di minore dimensione;
b) in linea con l’applicazione del principio dell’evoluzione controllata della spesa complessiva delle Amministrazioni pubbliche (incremento del 2% rispetto all’anno precedente), di cui ai commi 5-7 dalla legge finanziaria per il 2005, la disciplina del Patto di stabilità interno per l’anno 2005 impone un vincolo all’incremento delle spese finali degli enti territoriali, anziché un vincolo sul disavanzo;
c) dal momento che le regole del Patto di stabilità interno sono definite con riferimento al complesso delle spese finali, per la prima volta risultano sottoposte a tali regole anche le spese in conto capitale.
Al riguardo, la disciplina dettata dall’articolo 29 della legge n. 289/2002 per l’anno 2005 e per gli anni successivi, pur continuando a imporre un vincolo sull’incremento del disavanzo già prevedeva, peraltro, che nella determinazione del disavanzo fossero comprese anche le spese di conto capitale.
La disciplina relativa al patto di stabilità interno per gli anni 2005-2007, dettata dalla legge finanziaria, è stata illustrata dalla Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 4 dell’8 febbraio 2005.
Nella Circolare si evidenzia che le nuove regole del patto di stabilità interno vanno ad incidere esclusivamente sul versante della spesa dell’ente locale, senza tener in alcun conto le entrate già previste o di nuova realizzazione (salvo quanto disposto dal comma 26). Pertanto, il livello di spesa resta comunque determinato entro il limite stabilito dalle nuove regole indipendentemente dalla dimensione o finalizzazione delle entrate.
Come già prevedeva l’articolo 29 della legge n. 289/2002, e successive modificazioni, le regole del patto vengono poste in relazione all’esigenza di assicurare il concorso di tutti gli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (comma 21), in considerazione del fatto che i vincoli sul disavanzo e sul debito, previsti dal Trattato CE e dal Patto di stabilità e crescita, si riferiscono al complesso delle amministrazioni pubbliche.
Il rispetto di tali vincoli, di cui il Governo è responsabile di fronte alle istituzioni comunitarie, dipende dal comportamento di tutti i livelli di governo con autonomia decisionale in materia di entrata e di spesa.
Al tempo stesso, il comma 21 inquadra la disciplina del patto di stabilità interno nell’ambito del nuovo testo del titolo V della Costituzione, precisando che la disciplina del patto reca i princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, e 119, comma secondo, della Costituzione.
Il riferimento alla funzione di coordinamento della finanza pubblica vale non solo a indicare la funzione del patto di stabilità interno, ma anche a individuare il fondamento della competenza dello Stato nel dettarne la disciplina con propria legge.
Il comma 21 ribadisce, inoltre, l’affermazione per cui le relative disposizioni rispondono anche alle finalità di “tutela dell’unità economica della Repubblica”, dizione che sembra richiamare quella utilizzata dall’art. 120 della Costituzione che disciplina i poteri sostitutivi del Governo nei confronti delle regioni e degli enti locali.
La nuova disciplina del patto di stabilità interno interessa i seguenti enti:
a) le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
b) le regioni a statuto ordinario;
c) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (cfr. comma 38).
Nella disciplina applicata fino al 2004, invece, per quanto riguarda gli enti locali, erano sottoposti al patto distabilità soltanto le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Per gli enti di nuova istituzione nel 2005, o negli anni successivi, le regole del Patto di stabilità interno si applicano a decorrere dall’anno per il quale è disponibile la base di calcolo su cui determinare il limite massimo di incremento delle spese (comma 36).
Sulla base delle indicazioni contenute nella circolare n. 4/2005:
- se l’ente è istituito nel corso del 2005, le regole del Patto si applicano a decorrere dal 2006, incrementando del 2% gli impegni e i pagamenti del 2005;
- per un ente istituito nel 2004, l’obiettivo programmatico per il 2005 è determinato dalla spesa sostenuta nel 2004 incrementata del 2%;
- per un ente istituito nel 2002 o nel 2003, la circolare afferma che, in assenza del dato relativo alla media del triennio 2001-2003, l’obiettivo programmatico per il 2005 debba essere determinato dalla spesa sostenuta nel 2003 incrementata del 4,8%.
La disciplina del Patto di stabilità interno per l’anno 2005 impone un vincolo all’incremento delle spese finali degli enti territoriali, anziché un vincolo sul disavanzo.
Il limite all’incremento della spesa si applica, come specificato nel comma 24, sia alla gestione di competenza che alla gestione di cassa.
Pertanto, ai fini della valutazione del rispetto del Patto, occorre tenere conto sia dell’entità degli impegni di spesa, sia dell’entità dei pagamenti effettuati con riferimento alle dotazioni di competenza e ai residui.
Come specificato dalla circolare n. 4/2005, anche il mancato raggiungimento di uno solo dei due obiettivi, determina il mancato rispetto delle regole del Patto.
Nella determinazione del limite dell’incremento della spesa, le regole del Patto di stabilità interno differiscono con riferimento alle regioni, da un lato, e agli enti locali, dall’altro.
Nell’ambito degli enti locali, inoltre, viene introdotta una distinzione in base al livello della spesa corrente di ciascun ente.
Più precisamente, per quanto concerne gli enti locali, il comma 22, lettera a),fissa il limite all’incremento delle spese finali di ciascun ente nel 2005, calcolato rispetto alla spesa media annua sostenuta nel triennio 2001-2003:
§ nella misura massima dell’11,5%, per gli enti locali (province, comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti) che nel triennio considerato abbiano registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza;
§ nella misura del 10% per gli altri enti locali.
Per le comunità isolane e le unioni dei comuni l’incremento è fissato nella misura dell’11,5%.
La determinazione della spesa media pro capite riferita a ciascuna delle classi demografiche, indicate dal medesimo comma 22, lettera a), punti da 1 a 14, è demandata ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.
L’individuazione della spesa media pro capite è stata effettuata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 gennaio 2005.
In particolare, il decreto stabilisce la spesa media pro capite per ciascuna delle classi demografiche individuate dal comma 22 della legge finanziaria nella seguente misura:
1. euro 140,07, per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;
2. euro 158,98, per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;
3. euro 90,62, per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;
4. euro 100,69, per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;
5. euro 607,14, per i comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
6. euro 580,88, per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7. euro 607,98, per i comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8. euro 651,77, per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9. euro 751,07, per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10. euro 854,66, per i comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11. euro 1.112,68, per i comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12. euro 1.177,50, per i comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
13. euro 84,27, per le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;
14. euro 73,68, per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
L’applicazione, per ciascun ente locale, del limite dell’11,5% o del 10% dipende dal livello della spesa corrente media procapite relativa agli anni 2001-2003.
A tal fine, la spesa corrente media per gli anni 2001-2003 deve essere determinata, come previsto dal comma 22 e come specificato nella circolare n. 4/2005, con riferimento ai pagamenti correnti (in conto competenza e in conto residui) effettuati negli esercizi 2001, 2002 e 2003[20].
La spesa media procapite è determinata sulla base della popolazione residente, calcolata secondo i criteri previsti dall’articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
L’articolo 156 del T.U. precisa che le disposizioni del testo unico, di altre leggi e di regolamenti, relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.
Per gli anni 2006 e 2007 si applica, per tutti gli enti locali, la percentuale di incremento del 2% delle spese finali rispetto all’anno precedente (comma 22, lettera b).
Per quanto concerne le regioni a statuto ordinario, il limite all’incremento del complesso delle spese correnti e di conto capitale per l’anno 2005 è fissato, per ciascuna regione, al 4,8% rispetto al corrispondente ammontare delle spese dell’anno 2003 (comma 23).
Per gli anni 2006 e 2007, si applica, anche in questo caso, la percentuale di incremento del 2% dell’entità delle spese finali nell’anno precedente.
Sia per le regioni che per gli enti locali, il complesso delle spese cui si applica il vincolo di incremento è considerato con riferimento sia alla gestione di competenza che alla gestione di cassa. Nella determinazione del complesso delle spese correnti e di conto capitale non si calcolano alcune particolari voci di spesa indicate dal comma 24.
Più precisamente sono escluse dalla disciplina del patto:
§ le spese per il personale,che risultano dalla specifica disciplina dettata dai commi 91, 95, 98, 99 e 116, nonché dagli esiti della contrattazione.
La circolare n. 4/2005 precisa che le spese per il personale escluse dalle regole del Patto sono costituite da:
- le retribuzioni lorde (trattamento fisso ed accessorio) corrisposte al personale in servizio (a tempo indeterminato, a tempo determinato e con contratto di formazione-lavoro), inclusi gli emolumenti arretrati;
- gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- l’IRAP sulle retribuzioni;
- gli assegni per il nucleo familiare;
- i buoni pasto e le spese per equo-indennizzo.
§ le spese per la sanità (per quanto concerne le regioni e le province autonome[21]);
§ le spese connesse a operazioni di carattere finanziario (acquisizioni di partecipazioni azionarie, conferimenti di capitale, concessioni di crediti) che, in quanto tali, non sono rilevanti ai fini del conto economico delle amministrazioni pubbliche;
§ le spese per trasferimenti destinati ad amministrazioni pubbliche, in quanto risultano consolidate nell’ambito del conto economico;
§ le spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile;
§ le spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e le spese sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza.
Limitatamente all’anno 2005, dall’ammontare delle spese soggette al Patto di stabilità vengono escluse le spese di conto capitale cofinanziate dall’Unione europea (comma 25).
L’esclusione è relativa anche alle quote di finanziamento di parte nazionale, corrispondenti a quelle cofinanziate dall’Unione europea.
Il comma 26 prevede la facoltà sia per le regioni che per gli enti locali di effettuare spese in eccedenza rispetto ai limiti sopra indicati (11,5%-10% rispetto alla spesa media annua del triennio 2001-2003, per gli enti locali, 4,8% rispetto alla spesa 2003, per le regioni), purché si tratti di spese di investimento interamente coperte da specifiche maggiori entrate.
Tali maggiori spese di investimento sono ammissibili nei soli limiti dei proventi derivanti da alienazioni di beni immobili e di beni mobili e da erogazioni a titolo gratuito e liberalità.
La circolare n. 4/2005 evidenzia che non sono, in ogni caso, comprese tra le tipologie di entrate che permettono di finanziare spese di investimento in eccedenza rispetto ai limiti stabiliti, i trasferimenti e i contributi provenienti da Amministrazioni pubbliche.
Relativamente alla possibilità, per i soli enti locali, di effettuare spese di conto capitale eccedenti i limiti indicati, il comma 27 ha previsto che la Cassa depositi e prestiti possa concedere anticipazioni a carico di un apposito fondo, istituito presso la gestione separata della Cassa, dotato di 250 milioni di euro per l’anno 2005.
Le anticipazioni devono essere restituite dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006. I relativi interessi, determinati sull’ammontare di 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio dello Stato.
Le anticipazioni sono versate dalla Cassa ai soggetti beneficiari secondo le indicazioni e le priorità che saranno stabilite dal CIPE.
A tal fine gli enti locali sono tenuti a comunicare al CIPE e alla Cassa, entro il 31 gennaio 2005, le spese che possono essere finanziate, con le indicazioni relative ai progetti cui si riferiscono, alle scadenze di pagamento e ai soggetti beneficiari.
Si segnala che nel corso dell’esame parlamentare del D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, recante “Proroga di termini” (A.C. 5521), è stato introdotto l’articolo 1-bis che fissa al 30 aprile 2005 il termine per la comunicazione da parte degli enti locali al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti delle spese che possono essere finanziate con anticipazioni della Cassa medesima (nella legge finanziaria tale termine era stabilito al 31 gennaio 2005).
I commi 30 e 31 della legge finanziaria definiscono le modalità del monitoraggio sugli andamenti finanziari degli enti locali cui si applica il patto di stabilità interno.
La disposizione delinea un sistema sostanzialmente analogo a quanto già previsto dalla disciplina applicata per il 2004, dettata dall’articolo 29, commi 13 e 17, della legge n. 289/2002 (finanziaria per il 2003).
Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto, si impone alle regioni, alle province autonome, alle province, ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e alle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti l’obbligo di trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, con cadenza trimestrale, le informazioni relative agli andamenti della gestione di competenza e di quella di cassa.
La comunicazione dovrà essere indirizzata al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento.
La norma prevede l’utilizzo del sistema web appositamente istituito per il monitoraggio del patto di stabilità.
Il prospetto e le modalità di comunicazione delle informazioni richieste saranno definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentiti l’Istituto nazionale di statisticae la Conferenza unificata Stato–regioni e autonomie locali.
La richiesta del parere dell’ISTAT per l’emanazione del decreto del Ministro dell’economia, peraltro già previsto in base alla disciplina precedente, sembra connessa con l’individuazione delle finalità del monitoraggio, che, in base al comma in esame, dovrebbe permettere il controllo del rispetto degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno “anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale”, in relazione ai quali sono determinati gli andamenti delle voci di entrata e di spesa e del saldo del conto economico delle amministrazioni pubbliche.
Ulteriori adempimenti relativi al monitoraggio, con specifico riferimento alle province e ai comuni, sono stabiliti dal comma 31.
In particolare, come già previsto nella finanziaria dello scorso anno, si stabilisce che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti debbano predisporre, entro il mese di febbraio, una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese rilevanti ai fini del rispetto del Patto. Tale previsione deve essere coerente con l’obiettivo annuale.
Le province e i comuni di maggiori dimensioni (con popolazione superiore a 30.000 abitanti) devono darne comunicazione, attraverso il sistema web, direttamente al Ministero dell’economia e delle finanze.
I comuni con popolazione da 5.000 a 30.000 abitanti ne danno comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.
Al collegio dei revisori dei conti dell’ente, quale organo di revisione economico-finanziario, spetta la valutazione della coerenza tra gli obiettivi trimestrali e l’obiettivo annuale del saldo finanziario.
Il collegio è altresì tenuto a verificare, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell’obiettivo trimestrale e, in caso di mancato conseguimento, a darne comunicazione sia all’ente che al Ministero dell’economia e delle finanze (per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti), ovvero alle Ragionerie provinciali (per i comuni con popolazione da 5.000 a 30.000 abitanti).
Per i comuni con popolazione da 3.000 fino a 5.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti si richiede, invece, entro il mese di marzo, la predisposizione di una previsione di cassa semestrale, alla cui verifica e alla cui comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il revisore dei conti dell'ente.
Anche in relazione al differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli enti locali, che il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, come modificato nel corso dell’esame presso la Camera (A.S. 3294) ha fissato al 31 marzo 2005, la circolare n. 4/2005 ha precisato che il termine per la predisposizione delle previsioni trimestrali (o della previsione semestrale) in questione potrà slittare fino a coincidere, al massimo, con la data di deliberazione del bilancio.
Il mancato rispetto degli obiettivi trimestrali, o semestrali, comporta per gli enti l’obbligo di riassorbire lo scostamento registrato attraverso una azione di contenimento sui pagamenti, sia correnti che di conto capitale, tale da garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti.
Per il mancato rispetto dell’obiettivo annuale, si applicano invece le misure sanzionatorie previste dai commi successivi.
Per gli enti locali la verifica a consuntivo del rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, spetta all’organo di revisione economico-finanziario dell’ente, vale a dire al collegio dei revisori dei conti, o, nel caso dei comuni con popolazione compresa tra 5000 e 3.000 abitanti, al revisore dei conti.
In caso di mancato rispetto dell’obiettivo, i revisori dei conti ne devono dare comunicazione al Ministero dell’interno (comma 32).
Il prospetto e le modalità per la comunicazione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto saranno definiti con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Poiché, ai sensi del comma 37, le province, i comuni e le comunità montane attraverso le loro associazioni, concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, le comunicazioni previste dai commi 30, 31 e 32 sono trasmesse anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM).
Le misure di carattere sanzionatorio applicabili agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l’anno precedente, sono definite dal comma 33.
La disciplina delineata è, sostanzialmente, analoga a quella che veniva definita all’articolo 29, comma 15, della legge n. 289/2002.
Non sono previste specifiche sanzioni per le regioni che non rispettino i vincoli del Patto di stabilità, come determinati dal comma 23.
Sono, peraltro, previste sanzioni a carico delle regioni connesse alla mancata adozione degli interventi di contenimento della spesa sanitaria di cui al comma 173 (cfr. relativa scheda di lettura).
A decorrere dall’anno 2006, gli enti locali inadempienti alle regole del patto di stabilità interno sono soggetti alle seguenti misure:
a) divieto di effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.
Nell’ipotesi in cui l’ente sia risultato sempre inadempiente, l’ente è obbligato a ridurre le spese per l’acquisto di beni e servizi almeno del 10%, rispetto al penultimo anno precedente.
Per gli enti locali soggetti al patto a decorrere dall’anno 2005 (comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti, comunità montane, comunità isolane e unione di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) il limite alle spese per acquisto di beni e servizi è dato, in sede di prima applicazione, dal livello raggiunto da tali spese nell’anno 2003;
b) divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
c) divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare investimenti.
L’articolo 119, comma 6, della Costituzione prevede la facoltà per regioni ed enti locali di ricorrere all’indebitamento “solo per finanziare spese di investimento”[22]. La disposizione in esame comporterebbe pertanto un divieto generale, per gli enti inadempienti, di ricorrere ad operazioni di indebitamento (con riferimento sia ad operazioni di emissione di titolo di debito, sia di mutuo, prestito o anticipazione).
Come precisato nella circolare n. 4/2005, non rientrano nel divieto le operazioni che non determinano nuovo debito in quanto il ricavato è destinato all’estinzione anticipata di precedenti strumenti di finanziamento, in modo da consentire una riduzione del valore finanziario delle passività (sono riconducibili a tale tipologia anche le operazioni di conversione e di rinegoziazione previste dal comma 71 della legge finanziaria 2005).
Le misure sanzionatorie di cui al comma 33 si applicano a decorrere dal 2006 per tutti gli enti locali.
Il comma 34 prevede altresì l’applicazione delle misure sanzionatorie indicate nel comma precedente anche nel 2005 per gli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi previsti dal Patto di stabilità per l’anno 2004 (che si applicava soltanto alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti).
Il comma 35 prevede inoltre che, a decorrere dal 2006, tutti gli enti territoriali soggetti alle regole del patto di stabilità, al fine di reperire, attraverso mutui e prestiti obbligazionari, risorse per il finanziamento degli investimenti, siano tenuti a produrre agli enti creditizi una attestazione circa il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente.
I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dalle regioni e dagli enti locali con istituzioni creditizie e finanziarie devono, pertanto, essere corredati da tale apposita attestazione.
L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non possono, infatti, procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
L’attestazione deve essere acquisita anche per l'anno 2005 con riferimento al rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno relativi al 2004, che interessavano le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Il comma 38 prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordino con il Ministero dell’economia e delle finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché i relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007.
In caso di mancato accordo, alle regioni e province autonome si applicano le disposizioni relative alla disciplina generale del Patto di stabilità interno.
Per gli enti locali ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle regole che assicurino il loro contributo al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica è rimessa alla regione a statuto speciale o alla provincia autonoma di appartenenza.
Se regioni e province autonome non provvedono entro il 31 marzo 2005, si applica anche agli enti locali in questione la disciplina generale (comma 39).
Ai sensi del comma 40, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei propri enti ed organismi strumentali.
Sembra trattarsi di una disposizione di mero indirizzo, analoga a quella dettata, con riferimento soltanto alle regioni a statuto ordinario, dall’articolo 29, comma 3, della legge n. 289/2002. Si ricorda, in proposito, che bilancio, risorse e contabilità degli enti strumentali sono disciplinati da ciascuna regione in forza della piena autonomia di organizzazione.
Il comma 41 dispone l’abrogazione delle disposizioni recate dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato ed integrato dagli articoli 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2003), limitatamente alle disposizioni che definivano le regole del patto di stabilità interno per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi.
Per quanto concerne il 2005 e gli anni successivi, la legge finanziaria per il 2003, all’articolo 29, comma 11, introduceva una nuova disciplina, sia in relazione alla definizione del saldo di riferimento che alle modalità di determinazione del vincolo annuale.
Il disavanzo finanziario rilevante ai fini delle regole del patto di stabilità interno si prevedeva che fosse calcolato, con riferimento sia alla gestione di competenza che a quella di cassa, come differenza tra l’ammontare complessivo delle entrate finali e quello delle spese finali. Venivano pertanto assoggettate alla disciplina del patto non solo le spese correnti, ma anche quelle in conto capitale.
Nel disavanzo finanziario non erano considerati:
§ i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, provenienti dallo Stato, dall’Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
§ i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione ai tributi erariali;
§ le entrate derivanti dai proventi della dismissione di attività finanziarie e dalla riscossione dei crediti;
§ le spese derivanti dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti[23].
Secondo quanto disposto dal comma 12 dell’articolo 29 della legge finanziaria 2003, a decorrere dal 2005 l’incremento del disavanzo avrebbe dovuto mantenersi entro un limite fissato dalla legge finanziaria. In particolare, il disavanzo per l’anno 2005 non avrebbe dovuto essere superiore a quello registrato nel 2003, aumentato del 7,8%.
28. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27, al fine di promuovere lo sviluppo economico, è autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l’anno 2005, di euro 176.500.000 per l’anno 2006 e di euro 170.500.000 per l’anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l’ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. Possono accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell’ambiente e per la tutela dei beni culturali.
29. Il Ministro dell’economia e delle finanze individua con proprio decreto gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28 sulla base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede all’erogazione dei contributi in favore degli enti destinatari.
Il comma 28 autorizza la spesa di 201,5 milioni di euro per il 2005, di 176,5 milioni per il 2006 e di 170,5 milioni per il 2007 per la realizzazione di interventi rivolti a tutelare l’ambiente e i beni culturali e, in generale, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio.
La disposizione precisa che gli interventi di recupero ambientale e di tutela di beni culturali finanziati ai sensi del comma 28, non derogano a quanto previsto dai commi 26 e 27 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2005, che definiscono i limiti entro i quali gli enti locali possono effettuare spese di investimento eccedenti i limiti di spesa di conto capitale stabiliti dal patto di stabilità interno per il 2005 (a tale riguardo, cfr. la relativa scheda di lettura).
Gli interventi e gli enti destinatari dei contributi verranno individuati con decreto del Ministro dell’economia e finanze.
L’individuazione deve essere peraltro effettuata in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare.
Le Commissioni bilancio della Camera e del Senato hanno approvato, in data, rispettivamente, 18 e 19 gennaio 2005, due risoluzioni[24],che hanno impegnato il Governo ad attenersi, ai fini dell’adozione del decreto per l’individuazione degli interventi e degli enti destinatari dei contributi, alle priorità indicate con riferimento al finanziamento di interventi diretti a tutelare l’ambiente e l’ecosistema (per un totale di risorse pari a 111,9 milioni di euro per il 2005), a tutelare i beni culturali (per complessivi 32,5 milioni), a promuovere lo sviluppo economico (per un totale di 37,6 milioni) e lo sviluppo e la coesione sociali (per complessivi 19,5 milioni).
Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede, altresì, all'erogazione dei contributi in favore degli enti destinatari.
In materia di contributi statali agli enti locali, quando riconducibili a quanto disposto dall'articolo 119, comma quinto della Costituzione, va richiamata la giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 16 e 49 del 2004) sugli interventi speciali dello Stato volti, tra l'altro, a rimuovere gli squilibri economici e sociali. A tale proposito la Corte costituzionale ha chiarito che gli interventi speciali debbono essere aggiuntivi e riferirsi alle finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale (o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni) e debbono essere indirizzati a determinati Comuni o categorie di Comuni (o Province, Città metropolitane, Regioni). La Corte ha inoltre richiesto che, quando tali finanziamenti riguardino ambiti di competenza delle Regioni, queste siano chiamate alla programmazione ed al riparto dei fondi all’interno del proprio territorio.
Si segnala che nel corso dell’esame parlamentare del D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, recante “Proroga di termini” (A.C. 5521), è stato introdotto l’articolo 1-ter che prevede la modifica dei commi 28 e 29 in esame.
In particolare:
- è stato soppresso l’ultimo periodo del comma 28, che precisava che potevano accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell’ambiente e per la tutela dei beni culturali;
- è stato sostituito il comma 29, relativo alle disposizioni attuative del comma 28.
La nuova formulazione del comma 29 ribadisce che l’individuazione degli interventi e gli enti destinatari dei contributi sia effettuata con decreto del Ministro dell’economia e finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare.
Viene, peraltro, eliminata la previsione che imponeva agli enti beneficiari di presentare, entro il medesimo termine, progetti preliminari.
La nuova formulazione del comma 29 introduce, inoltre, una disciplina dettagliata relativamente alle modalità di attribuzione, di erogazione nonché di revoca dei contributi medesimi.
In particolare, è previsto che all'attribuzione dei contributi provveda il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323 (legge n. 425/1996)[25].
Nel caso in cui gli assegnatari dei contributi siano enti pubblici, il comma prevede che se alla data del 31 agosto di ciascun anno i contributi non risultassero impegnati nel bilancio dell’ente, saranno revocati per essere riassegnati ad altri interventi secondo la medesima procedura.
Per gli altri soggetti non di diritto pubblico è richiesta, ai fini della verifica dell’impegno dei contributi, la presentazione annuale della dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale.
Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema che verrà stabilito dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
42. L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l’atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L’affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Il comma 42 introduce una disposizione volta al contenimento delle spese effettuate dagli enti locali, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, attraverso l’introduzione di aggravi procedurali.
In particolare, la disposizione prevede che l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio, di ricerca o di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, debba essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente che impediscono all’ente medesimo di assicurare i suddetti servizi.
Sulla base del precetto generale dettato dalla legge n. 241/1990 per tutti gli atti amministrativi, la motivazione rappresenta un requisito che deve essere contenuto anche nei provvedimenti con cui si procede al conferimento degli incarichi.
La novità introdotta dalla disposizione in esame è data dal fatto che, nel caso di conferimento di incarichi di studio e consulenza, la motivazione debba riferirsi esclusivamente alla assenza di strutture organizzative o di professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi.
L’atto di affidamento dei suddetti incarichi e consulenze deve essere, inoltre, corredato della valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti.
L'affidamento di incarichi in difformità alle previsioni di cui al comma in esame costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Gli adempimenti previsti dalla disposizione in esame non si applicano nel solo caso di incarichi conferiti ai sensi della legge quadro in materia di lavori pubblici (legge n. 109/1994).
L’articolo 17 della legge n. 109 del 1994 prevede che determinate prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo (alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale), vengano espletati da soggetti tassativamente elencati, prevedendo la possibilità di affidare tali incarichi anche all’esterno, in presenza di particolari circostanze. In particolare il comma 4 dell’art. 17 prevede che gli incarichi esterni relativi alla redazione dei progetti e lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione possono essere affidati ai soggetti esterni, oltre che nell’ipotesi di carenza in organico di adeguate professionalità, anche in altre circostanze puntualmente elencate dal comma stesso, che devono, comunque, essere accertate e certificate dal responsabile del procedimento. Nei commi dal 10 al 14-septies vengono quindi disciplinate le modalità di affidamento degli incarichi a seconda dell’importo dei lavori interessato.
Disposizioni di tenore analogo, in materia di affidamento di incarichi di studio e di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione, sono dettate, per la generalità delle amministrazioni pubbliche dal comma 11 della legge finanziaria in esame.
Tale comma reca, inoltre, una norma di contenimento della spesa per tali finalità, prevedendo che le amministrazioni siano tenute a mantenere nel periodo 2005, 2006 e 2007 la spesa per consulenze entro la misura raggiunta nel 2004 (cfr. relativa scheda di lettura).
Si ricorda che una norma di riduzione della spesa degli enti locali per studi e consulenze, era contenuta, con riferimento all’anno 2004, nell’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2004).
In particolare, il comma 11 prevedeva che la spesa sostenuta nell'anno 2004 da regioni, province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti per il conferimento di studi e incarichi di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione (nonché per l'acquisto di beni e servizi, per missioni all'estero, per il funzionamento di uffici all'estero, nonché per le spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni) non dovesse superare la spesa annua mediamente sostenuta negli anni 2001-2003, ridotta del 10%.
Tra gli studi e incarichi di consulenza erano, peraltro, espressamente inclusi quelli ad alto contenuto di professionalità conferiti ai sensi dell’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000.
Articolo 1, comma 43
(Utilizzo proventi derivanti da
concessioni edilizie e relative sanzioni)
43. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento per il 2005 e del 50 per cento per il 2006.
Il comma 43 prevede che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni (previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”), possano essere destinati al finanziamento di spese correnti nel limite massimo del 75% per l’anno 2005, e del 50% per l’anno 2006).
La finalità della norma sembra quindi quella di porre un limite (pari al 75% del totale delle somme introitate nel 2005 e del 50% nel 2006) all’utilizzo di tali risorse per il finanziamento di spese correnti. Conseguentemente l'effetto della norma sembra quello (implicito) di imporre un vincolo minimo alla destinazione di almeno il 25% in spese in conto capitale per il 2005 e di almeno il 50% per il 2006.
La norma sembrerebbe quindi operare una mediazione tra le posizione che riteneva utilizzabili tali oneri esclusivamente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e quella che, per contro, riteneva che tali entrate potessero liberamente finanziare indistintamente tutte le spese. Ciò comporterà che nelle regioni in cui la legislazione ha operato una massiccia finalizzazione delle risorse in questione per l’investimento, la norma in commento aprirà certamente verso un utilizzo anche di parte corrente, nelle regioni ove, invece, le finalizzazioni per l’investimento sono scarse o inesistenti, la norma servirà da freno alle spese correnti.
La norma sembra comunque contenere disposizioni di carattere temporaneo, in quanto essa sembra avere effetto solo limitatamente agli esercizi 2005 e 2006.
La problematica affrontata dalla norma risolve peraltro, seppure limitatamente agli anni 2005 e 2006, un dubbio interpretativo creatosi a seguito della sovrapposizione di una serie di norme nel tempo.
L’ultima normativa che ha inciso sulla materia in commento è il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “T.U in materia edilizia”, entrato in vigore il 30 giugno 2003, che, abrogando l’art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sembra aver eliminato qualsiasi vincolo di destinazione sui proventi in questione.
Si infatti ricorda che l’art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (“c.d. legge Bucalossi”) disciplinava la destinazione dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni (di cui agli artt. 18 e 15 della medesima legge). Ai sensi di tale articolo tali proventi andavano considerati quali risorse vincolate a destinazione specifica, in quanto versati su conti correnti speciali presso le tesorerie comunali ed erano utilizzabili per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, l'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali, nonché - a seguito della modifica introdotta dall’articolo 6-bis del decreto legge n. 318 del 1986- nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
L’art. 49, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998), senza abrogare l'art. 12 della legge n. 70 del 1977 (ma riferendosi agli artt. 18 e 15 della legge n. 10 del 1977) , ha confermato la possibilità di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni per il finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale, senza indicare entro quali limiti ciò è possibile.
Tale articolo non è stato peraltro abrogato dall’articolo 136 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante il“T.U in materia edilizia”, che ha abrogato solo alcuni articoli (compreso il 12) della legge n. 10 del 1977.
Si ricorda che il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ha sostituito la nozione di concessione edilizia con quella di permesso di costruire. Ciò non ha peraltro comportato l’eliminazione del contributo da corrispondere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Si segnala che alcune leggi regionali che hanno destinato quote delle entrate dei comuni derivanti dagli oneri di urbanizzazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per la realizzazione di edifici di culto e per la realizzazione e manutenzione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti e per l’acquisizione delle aree.
Ciò sembra essere confermato da una nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 ottobre 2003 (prot. n. 0108321). In tale nota il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato osserva preliminarmente che il decreto legislativo n. 378 del 2001, nell’abrogare l’art. 12 della legge n. 10 del 1977, “nulla ha disposto in ordine alla destinazione dei proventi delle concessioni e delle sanzioni edilizie”.
La mancata riproduzione della disposizione nel testo unico approvato con il DPR n. 380 del 2001, non ha soltanto una valenza ricognitiva, ”non è frutto di una mera dimenticanza, ma è espressione della chiara volontà del legislatore di attribuire agli enti locali piena discrezionalità nell’utilizzo dei proventi in questione”. In base a tali considerazioni, la nota evidenzia che “a partire dal 30 giugno 2003 i proventi delle concessioni e delle sanzioni edilizie non sono più soggetti al vincolo di destinazione e che tale libero utilizzo si estende anche agli importi in essere a suo tempo riscossi”.
Pertanto, secondo la citata nota, l’abrogazione avrebbe effetto retroattivo e il vincolo di destinazione non varrebbe neanche per le somme riscosse antecedentemente al 30 giugno 2003 (data di entrata in vigore del DPR n. 380 del 2001).
Sull’argomento è recentemente intervenuta anche la Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, con la recente deliberazione del 4 novembre 2004, n. 1/pareri/2004, che ha espresso l’avviso che dalla data del 1° luglio 2003 (il TU è entrato in vigore il 30 giugno) sia cessato ogni vincolo di destinazione delle entrate provenienti dai contributi di costruzione. Conseguentemente la destinazione delle somme riscosse per il rilascio dei permessi di costruire rientra ora nella discrezionalità degli amministratori comunali e, perciò, anche quelle somme sono comprese nel totale delle entrate da destinare indistintamente alla copertura delle spese, secondo il principio dell’unità di bilancio.
44. All’articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «nuovi mutui» sono inserite le seguenti: «e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato» e le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l’ente locale acceda».
45. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge superino il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell’articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 44, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:
a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell’articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell’esercizio 2008;
b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell’articolo 204 non superiore al 16 per cento entro la fine dell’esercizio 2010;
c) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell’articolo 204 non superiore al 12 per cento entro la fine dell’esercizio 2013.
I commi 44 e 45 recano disposizioni volte a ridurre il limite massimo di indebitamento fissato per gli enti locali, permettendo altresì, agli enti che registrino livelli di indebitamento più alti dei limiti consentiti, una progressiva riduzione nel tempo dell’entità del debito medesimo.
In particolare, il comma 44novella l’articolo 204 del Testo unico dell’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, recante regole e limiti per il ricorso all’indebitamento.
L’articolo 204, comma 1, del T.U. prevedeva che l'ente locale potesse assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi ed a quello derivante da garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non fosse superiore al 25% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane, il riferimento è ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
La novella introdotta dalla lettera a) della disposizione in esame al comma 1 dell’articolo 204 citato limita la possibilità di indebitamento degli enti locali riducendo dal 25 al 12% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente l’entità delle spese per interessi che rappresentano il livello massimo di indebitamento degli enti locali, come risultante non soltanto dall’accensione di mutui ma anche da qualunque altra forma di finanziamento reperibile sul mercato cui l’ente possa accedere.
La lettera b) del comma 44 inserisce inoltre il comma 2-bis all’articolo 204 del T.U. che estende alle altre forme di indebitamento cui l’ente locale accede l’applicazione, ove compatibile, delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 204, relative all’accensione di mutui.
In materia di forme di finanziamento che gli enti locali possono utilizzare, si segnala che il comma 68 dell’articolo 1 della legge finanziaria prevede che gli enti locali possano ricorrere anche ad aperture di credito.
Al riguardo, va segnalato che il comma 68 della legge finanziaria, intervenendo sulla medesima materia, apporta modifiche al D.Lgs. n. 267/2000, che interessano anche l’articolo 204 citato, comma 2, lettere b) e c) (cfr. relativa scheda di lettura).
In particolare, il comma 2 stabilisce che i contratti di mutuo stipulati con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) ammortamento di durata non inferiore a dieci anni. Si ricorda che la novella all’articolo 204 del T.U., prevista dal comma 68, lett. b), della legge finanziaria in esame riduce da 10 a 5 anni la durata minima dell’ammortamento;
b) decorrenza dell'ammortamento fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto; ovvero, a richiesta dell'ente mutuatario, dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto. La novella all’articolo 204 del T.U., prevista dal comma 68, lett. b), della legge in esame rende più flessibile la definizione della decorrenza dell’ammortamento, proponendo che essa possa essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della stipula (cfr. la scheda di lettura relativa all’articolo 1, comma 68);
c) rata di ammortamento comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
d) corresponsione, contestualmente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono, degli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;
e) indicazione della natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, attestazione dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) rispetto della misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro dell’economia e finanze con proprio decreto.
Il comma 45 introduce una disciplina transitoria volta a permettere, agli enti locali che registrano i più alti livelli di indebitamento, una progressiva riduzione nel tempo dell’entità del debito.
In particolare si prevede, per gli enti locali che alla data di entrata in vigore della legge finanziaria abbiano superato il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell’articolo 204 del D.Lgs. n. 267/2000, fissato, ai sensi del precedente comma 54, al 12% dell’entità degli interessi rispetto al complesso dei primi tre titoli delle entrate, un percorso di riduzione del proprio livello di indebitamento, fino al raggiungimento del limite del 12% entro il 2013, secondo le seguenti scadenze:
§ un importo annuale degli interessi, rispetto all’ammontare dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo esercizio precedente, di cui al citato comma 1 dell’articolo 204, non superiore al 20% entro la fine dell’esercizio 2008;
§ un importo annuale degli interessi non superiore al 16% entro la fine dell’esercizio 2010;
§ un importo annuale degli interessi non superiore al 12% entro la fine dell’esercizio 2013.
46. All’articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
b) al comma 4, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
(omissis)
48. In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall’albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale, i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso l’amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso.
49. Nell’ambito del processo di mobilità di cui al comma 48, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all’articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente di cui al comma 96, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell’interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria.
I commi 46, 48 e 49 recano disposizioni concernenti il collocamento in disponibilità e il regime di mobilità dei segretari comunali e provinciali.
La legge 127/1997[26] (così detta “Bassanini 2”) ha riformato il ruolo dei segretari comunali e provinciali.
I commi 67 e seguenti dell’art. 17 della L. 127/1997, in seguito confluiti negli articoli da 97 a 106 del Testo unico sugli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000[27], hanno mantenuto in capo a tali soggetti rilevanti compiti di alta consulenza presso l’ente locale e di coordinamento dell’attività dei dirigenti. Ai sensi della nuova disciplina, tuttavia, essi non sono più funzionari statali facenti capo al Ministero dell’interno, ma dipendenti di un’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari, appositamente istituita quale soggetto di diritto pubblico e posta sotto la vigilanza del ministro dell’interno. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali è articolato in sezioni regionali e suddiviso per fasce professionali. All’albo si accede per concorso e l’iscrizione è subordinata al possesso dell’abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario scegliendolo tra gli iscritti all’albo.
Il numero complessivo dei funzionari iscrivibili all’albo, ai sensi dell’art. 98, c. 2, del testo unico, non può superare quello dei comuni e delle province, ridotto del numero delle sedi unificate e maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia al fine di garantire un’adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia.
Il segretario comunale o provinciale dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione locale. Il suo rapporto di lavoro è disciplinato in base alla contrattazione collettiva, secondo la disciplina generale prevista dal D.Lgs. 165/2001 per i dipendenti di pubbliche amministrazioni.
Il regolamento di delegificazione emanato con D.P.R. 465/1997[28] ha regolato l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia, l’amministrazione dell’albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, le modalità di accesso, i criteri di prima iscrizione all’albo ed altri aspetti ordinamentali.
Recentemente, il D.L. 136/2004[29] è intervenuto sugli istituti della “disponibilità” e della “mobilità” dei segretari. In base all’art. 101 del Testo unico, il segretario comunale e provinciale che non sia stato confermato dall’ente locale, o che sia stato revocato o che comunque sia privo di incarico, è posto in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni. Durante tale periodo, egli rimane iscritto all’Albo ed è a disposizione dell’Agenzia autonoma, che esercita i poteri di pertinenza del datore di lavoro, affidandogli incombenze inerenti alla gestione dell’Albo, attività di consulenza, mansioni presso altre amministrazioni, che si assumono i relativi oneri. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti, e il relativo onere è a carico dell’Agenzia, che vi fa fronte mediante il fondo di mobilità previsto dall’art. 102 del T.U. enti locali.
Per effetto del decreto-legge, il termine di collocamento in disponibilità dei segretari è sospeso qualora, durante il quadriennio di disponibilità, essi siano utilizzati in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo presso altre pubbliche amministrazioni e in ogni altro caso previsto dalla legge. Decorsi quattro anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede, il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
Il D.L. 136/2004 ha previsto norme transitorie per quei segretari che abbiano concluso il quadriennio di disponibilità nel 2002 e che non siano stati ricollocati: per essi si stabilisce la permanenza alle dipendenze dell'Agenzia fino al momento del passaggio in mobilità. Per quei segretari che abbiano terminato il quadriennio di mobilità a decorrere dal 2003 si applica la disciplina generale in materia di mobilità d’ufficio, recata dagli articoli 33 e 34 del testo unico sul pubblico impiego[30], con conseguente loro ulteriore collocamento nella disponibilità ivi prevista (art. 33, co. 8) che ha una durata di 24 mesi. L’Agenzia autonoma, prima del collocamento in disponibilità dei segretari verifica ogni possibilità di impiego alternativo, anche con mobilità presso altre amministrazioni.
Il già citato decreto-legge è intervenuto anche sull'istituto della mobilità volontaria, prevedendo il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.
Il comma 46 apporta una novella all’art. 101 del Testo unico sugli enti locali, riducendo da quattro a due anni il periodo massimo di durata del collocamento in disponibilità per i segretari comunali o provinciali privi di incarico.
Il successivo comma 48 reca una disposizione transitoria, in quanto dettata “nelle more della nuova disciplina contrattuale” (pur non essendo esplicitamente stabilito un termine finale di validità): esso applica ai segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B una disposizione già prevista per i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fascia C, prevedendo che, in caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni con la conseguente cancellazione dall'albo, anche i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possano essere collocati nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tal senso.
Il comma 49 si riferisce anch’esso al processo di mobilità e prevede che, in tale ambito, chi abbia prestato servizio effettivo di ruolo come segretario comunale o provinciale sia inquadrato nei ruoli unici delle amministrazioni in cui presta servizio (alla data di entrata in vigore della legge), ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria.
Diverse condizioni sono poste, dal comma in esame, all'inquadramento disposto:
§ che il servizio effettivo di ruolo come segretario comunale o provinciale abbia avuto una durata di almeno tre anni;
§ che i soggetti interessati si siano avvalsi della facoltà di cui all'art. 18 del D.P.R. 465/1997 (sul quale, vedi infra);
§ che i soggetti interessati abbiano espresso consenso all'inquadramento;
§ che l'inquadramento avvenga nell'ambito dei limiti del contingente di cui al comma 96.
Tale comma (illustrato in dettaglio più avanti), prevede la possibilità di effettuare assunzioni in deroga alla disciplina sul blocco contestualmente disposta dai commi precedenti, per fare fronte a indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza; previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità; nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente a una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime.
L'art. 18 del D.P.R. 465/1997 ha disposto che i segretari comunali e provinciali potessero chiedere all'Agenzia l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo e che gli iscritti indicassero tre sedi di pubblica amministrazione presso le quali intendevano trasferirsi. L'art. 18 citato, ad eccezione del co. 11, è stato abrogato dal D.L. 136/2004, che ha previsto, all'art. 3-ter, che i segretari comunali e provinciali per i quali sia terminato il quadriennio di disponibilità nell'anno 2002, non ricollocati presso altre amministrazioni, rimangono alle dipendenze dell'Agenzia autonoma sino al passaggio in mobilità, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica, non oltre il 31 dicembre 2004.
Ai segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere dall'anno 2003, sia terminato il quadriennio di disponibilità si applicano gli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 165/2001. Prima del collocamento in disponibilità, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali verifica ai sensi dell'art. 33, co. 7, del D.Lgs. 165/2001 ogni possibilità di impiego diverso all'interno o con mobilità verso altre amministrazioni. Per la mobilità volontaria dei segretari comunali e provinciali si applica l'art. 30 del D.Lgs. 165/2001.
47. In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente.
La disposizione del comma 47 consente alle amministrazioni sottoposte al regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, di adottare - in vigenza di tale regime - trasferimenti per mobilità anche intercompartimentale, a condizione che siano rispettate le disposizioni sulle dotazioni organiche.
Per quanto riguarda in particolare gli enti locali si aggiunge l'ulteriore condizione che essi abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente.
Si ricorda che il passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche è disciplinato dall'articolo 30 del decreto legislativo 165 del 2001[31], mentre il successivo articolo 33 pone la disciplina della mobilità collettiva.
In particolare l’articolo 30 stabilisce che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto in precedenza previsto.
L’articolo 33 del medesimo Decreto disciplina invece le eccedenze di personale e la mobilità collettiva, sulla base di specifiche condizioni; mentre l’articolo 34-bis, introdotto dall'art. 7 della Legge n. 3 del 2003, reca ulteriori disposizioni in materia di mobilità del personale.
Articolo 1, comma 50
(Aumento dei diritti di segreteria per
autorizzazioni edilizie)
50. All’articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: «lire 50.000» e «lire 150.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 51,65» e «euro 516,46».
Il comma 50 eleva da 50.000 lire (25,82 euro) a 51,56 euro e da 150.000 lire (77,47 euro) a 516,46 euro gli importi, rispettivamente, minimi e massimi dei diritti di segreteria per autorizzazione edilizia, nonché per denuncia di inizio dell'attività, ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Si ricorda che tali diritti di segreteria sono stati istituiti dall’articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1998, come modificato dall’articolo 4 del decreto legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993, e quindi da ultimo sostituito dal comma 60 dell’articolo 2 della legge n. 662 del 1996. La citata lettera c) prevede, inoltre, che tali importi siano soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75% della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
51. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L’aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fermo restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d’imposta successivo alla predetta data.
Il comma 51 proroga, fino al 31 dicembre 2006, la sospensione dell’efficacia degli aumenti dell’addizionale regionale e comunale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 289/2002, eventualmente deliberati da regioni e comuni successivamente al 29 settembre 2002.
Glieffetti di tali aumenti decorrono, in ogni caso, dal periodo d’imposta successivo alla data del 31 dicembre 2006.
Questa ulteriore sospensione fa sì, dunque, che le deliberazioni eventualmente adottate, da regioni ed enti locali, dopo il 29 settembre 2002 e sino al 31 dicembre 2006 (deliberazioni legislative o amministrative, secondo i rispettivi ordinamenti) assumano efficacia soltanto a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007[32].
Per quanto concerne i comuni, tuttavia, i primi due periodi del comma in esame prevedono, per il triennio 2005-2007, la possibilità di aumentare l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, introdotta dall’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1988, con esclusivo riferimento ai comuni che non si siano finora avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale[33].
L’aumento dell’aliquota dell’addizionale comunale deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1%.
La formulazione del comma in esame sembra, pertanto, chiarire che l’aumento dello 0,1% nel triennio 2005-2007 dell’addizionale IRPEF che può essere deliberato dai comuni che non si siano finora avvalsi di tale facoltà rappresenta l’unica eccezione alla generale sospensione, confermata fino al 31 dicembre 2006, degli effetti degli aumenti dell’addizionale regionale e comunale sull’IRPEF e delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP, eventualmente deliberate successivamente al 29 settembre 2002.
Sulla materia interviene peraltro il comma 61, che, al primo periodo, proroga la sospensione degli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito e delle maggiorazione dell’aliquota dell’IRAP, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 289/2002, fino al 31 dicembre 2005.
In base alla formulazione del comma, a partire dal 1° gennaio 2006, i comuni e le regioni potrebbero deliberare aumenti delle predette aliquote.
Tale disposizione è di difficile coordinamento con quella introdotta dal comma 51 che, invece, sospende fino al 31 dicembre 2006 gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 289/2002, eventualmente deliberati dopo il 29 settembre 2002.
Il prolungamento fino al 31 dicembre 2006 della sospensione dell’efficacia degli aumenti delle addizionali IRPEF, previsto in via generale dal terzo periodo del comma 51, infatti, sembrerebbe comportare che gli eventuali aumenti dell’addizionale comunale all’IRPEF deliberati nel 2006 non possano comunque essere efficaci prima dell’inizio dell’esercizio 2007.
In base al comma 3 dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 360/1998, istitutivo dell’addizionale comunale all'IRPEF, i comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico.
Si segnala, inoltre, che per garantire il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario e per la copertura dei disavanzi nel settore sanitario, il comma 175 (cfr. relativa scheda) prevede che, inderoga a quanto previsto dal comma 61, le regioni possano:
- deliberare nuovi aumenti dell’addizionale regionale all’IRPEF e nuove maggiorazioni dell’aliquota IRAP ovvero modificare gli aumenti e le maggiorazioni già deliberati;
- deliberare la ripresa o l’inizio della decorrenza degli aumenti deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e sospesi per effetto delle previsioni dell’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge n. 289/2002 e dell’articolo 2, comma 21, della legge n. 350/2003;
- deliberare la ripresa o l’inizio della decorrenza degli aumenti deliberati dalle regioni anteriormente al 31 dicembre 2003 in misura o con modalità difformi da quanto previsto dalla normativa statale; gli aumenti, cioè, che rientrano nella sanatoria disposta dai commi 22 e 23 dell’articolo 2 della L. 350/2003 (finanziaria 2004)[34].
L’addizionale regionale all’IRPEF è determinata nella misura dello 0,9% ai sensi dell’articolo 50, comma 3, del D.Lgs. n. 446/97, come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 2000. Tuttavia, il medesimo comma 3, prevede la facoltà, per ciascuna regione, di maggiorare la suddetta aliquota, con proprio provvedimento (amministrativo) da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui l’addizionale si riferisce. La misura dell’addizionale non può, in ogni caso, superare l’aliquota dell’1,4%[35]. Gli aumenti superiori allo 0,5% devono essere deliberati con legge.
L'addizionale comunale all’IRPEF è stata istituita dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998. L’aliquota dell’addizionale è distinta in due parti, la prima delle quali è rappresentata da un’aliquota di compartecipazione, fissata annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in misura uguale per tutti i comuni, con corrispondente riduzione delle aliquote erariali di IRPEF. Tale aliquota, peraltro, non ha finora ricevuto attuazione.
La seconda parte consiste, invece, in un’ulteriore aliquota, facoltativa e variabile, in quanto la sua applicazione è rimessa a ciascun comune, che ne determina la misura nei limiti fissati dalla legge. In particolare, ai sensi del richiamato articolo 1, l’ente locale può deliberare incrementi annui non superiori a 0,2 punti percentuali, e la misura dell’aliquota non può, in ogni caso, essere superiore allo 0,5%. Per quanto riguarda il primo anno di applicazione, la risoluzione ministeriale n. 36/E del 16 marzo 2000 ha chiarito che l’aliquota dell’addizionale comunale non può superare la misura dello 0,2%, indipendentemente dal fatto che nell’anno precedente il Comune non abbia esercitato la facoltà di deliberare l’applicazione dell’addizionale stessa.
Il D.Lgs. n. 446/97, emanato in attuazione della legge n. 662/96, ha previsto la istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)[36], il cui gettito spetta alle regioni nel cui territorio è esercitata l’attività.
Ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 446/1997, l’aliquota ordinaria IRAP, per le imprese commerciali[37], è fissata in misura pari a 4,25%. Tuttavia, il comma 3 del medesimo articolo 16 dispone che, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del medesimo decreto, le regioni hanno la facoltà di variare la predetta percentuale fino ad un massimo di un punto percentuale. Ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 506/1999, la richiamata variazione dell’aliquota può essere operata a decorrere dal 30 dicembre 1999. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi[38].
52. Ai fini del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito per l’anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell’interno, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall’abolizione del credito d’imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sono dettate le norme per l’attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.
Il comma 52 stabilisce che, in conformità con il disposto dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito per l’anno 2005 nello stato di previsione del Ministero dell’interno un apposito fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall’abolizione del credito d’imposta.
Il fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro.
Nella legge di bilancio per il 2005 (legge n. 312/2004), il Fondo, dotato di 10 milioni di euro, risulta istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno, alla U.P.B. 2.1.2.3, cap. 1335.
L’emanazione delle disposizioni attuative è rimessa a un regolamento d’attuazione da adottarsi su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400[39].
L’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, recante riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, ha demandato alla legge finanziaria la determinazione delle misure per il rimborso integrale delle diminuzioni di entrata derivanti a carico degli enti locali dall'abrogazione dell'articolo 14, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi.
La disposizione era stata introdotta sulla base del parere espresso dalla Commissione V (Bilancio) della Camera nella seduta del 27 novembre 2003, che, nel pronunziarsi favorevolmente sullo schema di decreto legislativo sottoposto al suo esame, aveva posto la condizione – volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – che fosse previsto «l'obbligo per lo Stato di rimborsare integralmente gli enti locali delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni soppressive dell'articolo 14 del TUIR, in materia di credito di imposta, ragguagliate per ciascun ente locale all'entità del credito di imposta fruito nell'esercizio precedente a quello in corso, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con la precisazione che i trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge».
In quella circostanza, il sottosegretario di Stato per le finanze aveva espresso l’avviso che tale rimborso non avrebbe dovuto riguardare i dividendi straordinari.
La questione era stata anche oggetto di dibattito presso la Commissione VI (Finanze) della Camera nella seduta del 26 novembre 2003 e, con differente soluzione, nel parere deliberato dalla Commissione 6° (Finanze) del Senato nella seduta pomeridiana del 26 novembre 2003.
L’articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, disciplinava l’attribuzione di un credito d’imposta per gli utili distribuiti da società ed enti.
In particolare, il comma 1 disponeva che, ove alla formazione del reddito complessivo concorressero utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 (ora articolo 73: società ed enti pubblici e privati, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato), al contribuente era attribuito un credito d'imposta pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, e al 51,51 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, dell'ammontare degli utili stessi, nei limiti in cui esso trovasse copertura nell'ammontare delle imposte determinate ai sensi dell’articolo 105 del medesimo testo unico.
La disposizione si riferiva – mediante il rinvio alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 87 (ora 73) del testo unico – agli utili corrisposti da società ed enti residenti nel territorio dello Stato. La disposizione era quindi sospetta di contrastare con le disposizioni comunitarie che garantiscono la libertà della circolazione dei capitali.
La Corte di Giustizia delle Comunità europee, esaminando una fattispecie normativa analoga nella sentenza del 6 giugno 2000, causa C-35/98[40], aveva infatti ritenuto che il fatto che un cittadino di uno Stato membro dell’Unione, residente nel territorio di quest'ultimo, percepisca dividendi di azioni di una società avente sede in un altro Stato membro rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 88/361/CEE (sent. cit., n. 30). Ne deduceva che il fatto di subordinare la concessione di un vantaggio fiscale in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche in possesso di azioni, come l'esenzione dei dividendi, alla condizione che i dividendi provengano da società stabilite nel territorio nazionale costituisse una restrizione ai movimenti di capitali, vietata dall'articolo 1 della citata direttiva (ibid., n. 36). Concludeva quindi, in tal senso pronunziandosi nel dispositivo, che “l'articolo 1, numero 1, della direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato, osta ad una disposizione di legge di uno Stato membro che (...) subordini la concessione di un'esenzione dall'imposta sul reddito alla quale sono soggetti i dividendi versati a persone fisiche in possesso di azioni alla condizione che tali dividendi siano versati da società aventi sede nel detto Stato membro”.
La legge 7 aprile 2003, n. 80, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, all’articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1), ha previsto l’omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli, e, al medesimo articolo e comma, lettera c), numero 5), ha disposto l’inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica. Come rilevato dalla dottrina, ciò rispondeva all’obiettivo di dettare una normativa che evitasse qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla sede del soggetto erogatore dell’utile, e implicava la rilevante conseguenza della soppressione del credito d'imposta, prevedendo, al tempo stesso, una differente tassazione dei dividendi a seconda che derivino da partecipazioni qualificate o meno.
Il comma 1-bis dello stesso articolo 14 prevedeva altresì che il suddetto credito d’imposta attribuito ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267[41], potesse essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241[42].
Il suddetto comma 1-bis era stato introdotto dall'articolo 29, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, indi sostituito dall'articolo 27, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di mantenere inalterata la pressione fiscale locale, evitando che, in conseguenza dell’esenzione dei comuni dal pagamento dell'IRPEG divenisse loro impossibile recuperare l'IRPEG assolta dalle società che gestiscono i servizi pubblici locali.
La disposizione è stata abrogata con le modificazioni apportate al testo unico delle imposte sui redditi dall’articolo 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, entrato in vigore il 1° gennaio 2004.
Si osserva che la disposizione qui commentata fa riferimento non già ai “comuni” – come l’originario tenore dell’articolo 14, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi – bensì agli “enti locali”.
Il dato letterale richiamato portava ad escludere dalla fruizione del credito d’imposta i soggetti diversi dai comuni – in particolare province e regioni – che potrebbero percepire i dividendi erogati dalle società che gestiscono servizi pubblici locali. Un’interpretazione estensiva a questo riguardo avanzata in dottrina non è stata tuttavia avvalorata da pronunzie formali dell’amministrazione finanziaria.
53. All’articolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo è soppresso.
Il comma 53 sopprime il secondo periodo dell’articolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004).
La disposizione soppressa prevedeva la riduzione del 10% dei contributi assegnati agli enti locali in relazione agli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico al personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento (di cui all’art. 12, co. 1, legge n. 730/1986), qualora i comuni non avessero certificato il mantenimento del requisito soggettivo a decorrere dal 2004 e per gli anni successivi.
Il comma 51 citato, al primo periodo ha disposto che, a decorrere dall’esercizio 2004, i contributi spettanti agli enti locali in relazione agli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico al personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento, di cui all’articolo 12, comma 1, della legge n. 730/1986, fossero definitivamente consolidati nella misura attribuita ai singoli enti per l’anno 2003.
I contributi in questione sono iscritti nel Fondo consolidato per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, istituito, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 504/1992, nello stato di previsione del Ministero dell’interno (U.P.B. 2.1.2.6, cap. 1318).
Il Fondo consolidato è uno dei tre fondi di parte corrente (insieme al fondo ordinario e al perequativo) attraverso i quali lo Stato contribuisce al finanziamento dei bilanci degli enti locali. In particolare, nel Fondo consolidato confluiscono vari contributi erariali per gli enti locali, finalizzati, da leggi speciali, a specifici interventi. I contributi, pur riuniti nel Fondo consolidato, mantengono la propria specifica destinazione.
La disposizione di cui all’articolo 12, comma 1, della legge n. 730/1986 riguarda il personale convenzionato con enti, amministrazioni e con i Commissari straordinari di Governo in relazione ai seguenti eventi calamitosi:
- terremoti del dicembre 1968 in Sicilia;
- terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata;
- terremoto del 7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala (Trapani);
- terremoto del 19 settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio;
- terremoto del 29 aprile 1984 in Umbria;
- terremoti del 7 e dell’11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;
- bradisismo dell’area flegrea (Napoli).
La disposizione riguarda, inoltre, il personale convenzionato in relazione alle esigenze del programma straordinario di edilizia residenziale per la città e l'area metropolitana di Napoli (di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981).
In particolare, l’articolo 12 della legge n. 730/1986, recante disposizioni in materia di calamità naturali, aveva previsto:
- che il personale convenzionato con enti, amministrazioni e con i Commissari straordinari di Governo, in relazione agli eventi sismici sopra indicati, che risultava in servizio alla data del 31 marzo 1986, o che avesse comunque prestato servizio per almeno un anno, fosse immesso – a domanda e previo superamento di un concorso riservato – nei ruoli speciali ad esaurimento appositamente istituiti presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati prestavano servizio;
- che il personale in servizio presso i Commissari del programma straordinario di edilizia residenziale per la città e l'area metropolitana di Napoli fosse immesso nei ruoli speciali istituiti dalla regione Campania e dal comune di Napoli;
- che il personale degli enti non territoriali e delle società a partecipazione statale convenzionati con il Ministro della protezione civile fosse immesso nei ruoli speciali istituiti presso le regioni territorialmente competenti.
Il contributo era stato complessivamente quantificato in 20 miliardi di lire per l'anno 1986 e in 40 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1987 e 1988. Ai sensi del comma 5 dell’articolo 12, l'importo di 40 miliardi di lire costituiva base per i trasferimenti statali agli enti interessati negli anni successivi.
Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 51, la misura dei contributi consolidati assegnati ai singoli enti sarebbe, tuttavia, stata assoggettata a riduzioni del 10% annuo, qualora i comuni non avessero certificato il mantenimento del requisito soggettivo a decorrere dal 2004 e per gli anni successivi, vale a dire la presenza di personale assunto in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, della legge n. 730/1986.
A seguito della soppressione recata dal comma 53, anche nell’ipotesi in cui i singoli comuni non forniscano tale certificazione, i trasferimenti in questione continuano comunque ad essere attribuiti per l’intero loro ammontare.
54. Per l’anno 2005 è istituito, presso il Ministero dell’interno, con finalità di riequilibrio economico e sociale, il fondo per l’insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2005.
55. Il fondo di cui al comma 54 è finalizzato, oltre a quanto previsto dal medesimo comma 54, al riequilibrio insediativo, quindi all’incentivazione dell’insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e abitative, al recupero degli antichi mestieri.
56. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’interno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione e le modalità per l’accesso ai finanziamenti di cui ai commi 54 e 55.
Il comma 54 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un Fondo dotato di 5 milioni di euro per l’anno 2005 per favorire l’insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, che risultino sottodotati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del citato D.Lgs. n. 244/1997, si intendono sottodotati gli enti le cui risorse risultino al di sotto della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza, in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa. A tal fine le risorse considerate sono costituite dai contributi ordinari e consolidati, maggiorati dal gettito dell’I.C.I. parametrato all’aliquota del 4 per mille (a suo tempo detratto dai trasferimenti).
Il fondo, oltre ad essere finalizzato al riequilibrio economico e sociale ed abitativo, è volto altresì ad incentivare l’insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali; al recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e abitative; al recupero degli antichi mestieri (comma 55).
I criteri di ripartizione e le modalità per l’accesso ai finanziamenti saranno definiti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, con decreto del Ministero dell’interno (comma 56).
57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell’elenco 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l’anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all’ammontare delle spese dell’anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l’anno precedente con i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore. Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53, agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi da 164 a 188, nonché agli enti indicati nell’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.
Il comma 57 determina le modalità con le quali il limite del 2% all’incremento della spesa per il triennio 2005-2007, previsto in generale dal comma 5, si applica alle amministrazioni pubbliche comprese nell’elenco n. 1 per le quali non è dettata una specifica disciplina.
Per tali amministrazioni viene fissato un limite all’incremento della spesa, al netto delle spese di personale (in relazione alle quali il comma rinvia alla specifica disciplina di settore), del 4,5% rispetto all’ammontare delle spese effettuate nell’anno 2003.
Vengono assunti come base di riferimento i dati di consuntivo relativi al 2003.
In base alle stime della relazione tecnica al disegno di legge, il limite di incremento del 4,5% rispetto alle spese effettuate nel 2003 dovrebbe determinare, rispetto al tendenziale del conto economico delle amministrazioni pubbliche previsto per il 2005, un risparmio di spesa pari a 120 milioni di euro (di cui 100 milioni riconducibili alle spese correnti e 20 milioni riconducibili alle spese di conto capitale).
Per gli anni 2006 e 2007, il limite all’incremento della spesa viene fissato al 2% rispetto al livello della spesa programmato per l’anno precedente, sempre al netto della spesa per personale.
La relazione tecnica stima per il 2006 un risparmio di spesa di 210 milioni di euro (di cui 170 milioni relativi a spese correnti e 40 milioni relativi a spese di conto capitale); per il 2007 un risparmio di spesa di 295 milioni di euro (di cui 235 milioni relativi a spese correnti e 60 milioni relativi a spese di conto capitale).
Secondo quanto espressamente previsto dal comma in esame, il limite all’incremento della spesa del 4,5% rispetto al 2003 non si applica:
§ alle Casse di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni: si tratta degli enti, trasformati in persone giuridiche private, che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie per i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione;
§ alle altre associazioni e fondazioni di diritto privato;
§ agli enti del sistema camerale (Unioncamere e Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
Le norme del comma 57 assumono carattere residuale, in quanto, secondo quanto espressamente previsto dall’ultimo periodo del comma, esse non si applicano neppure alle amministrazioni pubbliche per le quali è dettata una specifica disciplina, vale a dire:
1) alle regioni e agli enti locali cui si applica la disciplina del patto di stabilità interno prevista dai commi da 21 a 53;
2) agli enti del servizio sanitario nazionale interessati dalle disposizioni di cui ai commi da 164 a 188;
3) agli enti del sistema universitario e agli enti di ricerca, ai quali si applicano le disposizioni previste dall’articolo 3, commi 1 e 2 della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003), che fissano un limite all’incremento del fabbisogno degli enti in questione con riferimento al triennio 2004-2006.
In particolare, il comma 1 dell’art. 3 della legge n. 350/2003 ha previsto che nel periodo considerato, il fabbisogno determinato dalle università statali, dai dipartimenti e dagli altri centri con autonomia finanziaria e contabile non possa superare il fabbisogno risultante a consuntivo nell’esercizio precedente, aumentato del 4%.
La determinazione annuale del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo è affidata ad un decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane.
Analogamente, il comma 2 del citato art. 3 della legge n. 350 ha fissato un limite di incremento del 5% per il fabbisogno finanziario del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA). Il limite di incremento si applica rispetto al fabbisogno risultante a consuntivo per l’anno precedente.
Anche in questo caso, la determinazione annuale del fabbisogno programmato di ciascuno degli enti indicati è affidata ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti gli altri Ministri competenti (Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e Ministro delle attività produttive).
58. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell’accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall’articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto l’importo di euro 342,583 milioni. Detto importo è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai fini dell’aliquota definitiva da determinare entro il 31 luglio 2005 ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, e successive modificazioni. Il decreto è predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
59. Ai fini della determinazione dell’aliquota definitiva di cui al comma 58 si tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per l’anno 2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70 è soppresso.
60. Il Fondo di cui all’articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato anche per l’esercizio delle funzioni conferite agli enti territoriali ai sensi dell’articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
61. Salvo quanto disposto nel comma 175, la sospensione degli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all’articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è confermata sino al 31 dicembre 2005. Resta ferma l’applicazione del comma 22 dell’articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell’aliquota, nonché, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità con essa.
62. Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dall’articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sulla base della proposta presentata dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo a partire dall’esercizio 2005.
Le disposizioni recate dai commi 58 - 62 concernono la disciplina temporanea e transitoria di entrate delle regioni non ancora ricondotte e rese coerenti con il finanziamento del federalismo fiscale introdotto dal decreto legislativo n. 56 del 2002. In particolare:
- il comma 58 compensa con trasferimenti erariali le minori entrate delle regioni a statuto ordinario connesse alla perdita di gettito derivata dalla riduzione della compartecipazione all’accisa sulle benzine relativa agli anni 2003 e seguenti; per le medesime compartecipazioni e per le minori entrate derivanti dal gettito della tassa automobilistica il comma 62, consente di determinare in via definitiva le compensazioni interregionali rese necessarie da precedenti attribuzioni provvisorie;
- il comma 59 riconduce alla disciplina e ai mezzi di finanziamento del federalismo fiscale le somme che lo Stato corrisponde alle regioni sotto forma di trasferimenti erariali correnti per l’istituzione e la gestione dei cosiddetti ‘asili nido aziendali’ (comma 3);
- il comma 60 estende a nuove funzioni conferite agli enti locali dalle regioni il sistema di finanziamento già disposto per il cosiddetto federalismo amministrativo;
- il comma 61 proroga ulteriormente al 31 dicembre 2005 il blocco delle addizionali regionali all’IRPEF e delle maggiorazioni IRAP in attesa della nuova disciplina del federalismo fiscale in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.
Il comma 5 dà invece attuazione all’intesa intervenuta tra le regioni a statuto ordinario per la regolazione definitiva delle somme che spettano a ciascuna di esse quali proventi del gettito della tassa automobilistica per il periodo 1998-2002. La disposizione in esame autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad effettuare le compensazioni interregionali a valere sui trasferimenti erariali al medesimo titolo.
Il comma 4 reca la sanatoria delle disposizioni e degli effetti di leggi regionali che hanno disposto, in difformità (e violazione) di quanto consente in proposito la normativa statale, maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive, altre disposizioni in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell’aliquota e disposizioni in materia di tassa automobilistica.
Il comma 58 interviene per compensare la perdita di entrata subìta dalle regioni a statuto ordinario a seguito della riduzione dell'accisa sulle benzine disposta dall'articolo 17, comma 22, della legge n. 449/1997 (legge finanziaria 1998).
Si ricorda che l'articolo 3 della legge n. 549/1995 ha disposto, a decorrere dall'anno 1996, la cessazione dei trasferimenti erariali alle regioni a statuto ordinario previsti dai due fondi “storici” delle regioni a statuto ordinario[43] e da altre disposizioni legislative per un complesso di circa 12.000 miliardi. In sostituzione di quelle entrate è stata attribuita alle regioni (comma 12 del medesimo articolo 3) una compartecipazione all'accisa sulle benzine per autotrazione vendute sul territorio di ciascuna regione, fissata inizialmente a lire 350/litro.
Successivamente l'articolo 17, comma 22, della legge n. 449/1997 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, la riduzione dell'aliquota a lire 242/litro come compensazione del maggiore introito che le regioni avrebbero dovuto ottenere dal gettito delle tasse automobilistiche a seguito della nuova disciplina di queste.
La riduzione è invece risultata eccessiva, per cui le regioni hanno subìto una perdita di entrata che il gettito delle tasse automobilistiche non ha compensato interamente.
La quota della compartecipazione all'accisa sulle benzine è stata ridefinita dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 56/2000 a decorrere dal 1° gennaio 2001, in 250 lire per litro[44].
Dal 1998 la perdita di gettito è stata compensata nella misura annua di 342,583 milioni di euro (663.333 milioni di lire).
La misura della compensazione è stata determinata sulla base della perdita di gettito realizzata dalle regioni nell’esercizio 1998 e disposta per il primo anno (1998) dall’articolo 4 della legge 11 ottobre 2000, n. 290.
Per gli anni 1999 e 2000 la compensazione è stata disposta dall’articolo 52, comma 9, della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001).
L’articolo 30, comma 5, della legge 289/2002 (finanziaria 2003) ha poi disposto la compensazione per gli anni 2001 e 2002. La somma è stata ripartita tra le regioni con i decreti del ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003 (relativamente all’anno 2001) e 18 giugno 2004 (relativamente all’anno 2002).
La disposizione in esame interviene per l’anno 2003 e i successivi stabilendo modalità e criteri di ripartizione e corresponsione. L’importo di 342,583 milioni di euro, relativo alla compensazione dovuta per l’anno 2003, dovrà essere ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, su proposta delle regioni da avanzarsi presso la Conferenza Stato-regioni.
Per gli anni successivi la compensazione del minore gettito viene integrata nel computo delle somme sostitutive dei trasferimenti erariali soppressi dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133). La somma di 342,583 milioni di euro concorre alla determinazione dell’aliquota della compartecipazione all’IVA prevista dal comma 4 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 56 del 2000, a partire dalla determinazione dell’aliquota definitiva per l’anno 2005 e relativamente alla compensazione dovuta per l’anno precedente. Tale aliquota deve essere determinata entro il 31 luglio 2005, secondo quanto dispone l’articolo 4, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, come modificato dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.
Inclusa nell’ammontare dei trasferimenti soppressi ai quali viene commisurata l’aliquota di compartecipazione all’IVA prevista dal citato decreto legislativo n. 56/2000, la compensazione delle perdite di gettito per la riduzione della compartecipazione all’accisa sulle benzine – sempre determinata in cifra fissa per gli esercizi precedenti – dovrebbe beneficiare, a partire dall’esercizio 2006, degli eventuali incrementi di gettito dell’IVA, qualora l’aliquota di questa sia conservata stabile o crescente negli anni.
La determinazione definitiva dell’aliquota di compartecipazione all’IVA – aliquota che a partire dall’esercizio 2005 deve consentire un gettito che comprenda anche le somme determinate dal comma 58 e dai successivi commi 59 e 60 – resta tuttavia condizionata alla determinazione dei nuovi parametri di perequazione che sostituiranno quelli stabiliti con l’articolo 7 del decreto legislativo n. 56/2000. L’articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, «Proroga di termini», sospende fino al 30 aprile 2005 soltanto l’applicazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) (v., di seguito, la scheda relativa al comma 184) e non interviene sulla restante disciplina; tuttavia poiché il gettito della compartecipazione all’IVA finanzia per la sua gran parte proprio il sistema di perequazione, si deve ritenere che la determinazione di quella aliquota potrà essere fatta soltanto dopo il 30 aprile 2005 o, comunque, quando siano stati definiti i nuovi criteri di perequazione.
Il D.Lgs. n. 56 del 2000, emanato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 10 della legge n. 133 del 1999 (“federalismo fiscale”), ha attribuito alle regioni a statuto ordinario, in luogo dei trasferimenti erariali che costituivano ancora grande parte delle loro entrate, una quota di compartecipazione all’IVA (art. 2), una aliquota dell’IRPEF a titolo di addizionale regionale all’imposta (art. 3) e una aliquota (in cifra fissa) di compartecipazione al gettito dell’accisa sulle benzine (art. 4).
Il decreto legislativo prevede un periodo transitorio prima dell’attuazione definitiva del sistema di compartecipazione delle regioni al gettito dei tributi erariali, in cui le aliquote sono determinate annualmente.
Per l’esercizio 2002 è stato emanato il D.P.C.M. 14 maggio 2004 con cui vengono determinate le aliquote della compartecipazione all’IVA (articolo 1 e relativa Tabella A) nonché le quote di concorso alla solidarietà interregionale, le quote assegnate come fondo perequativo nazionale e quindi le somme da erogare alle regioni[45]. L’efficacia del D.P.C.M. è stata ora sospesa sino al 30 aprile 2005 dal ricordato articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314
Il comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs. n 56 del 2000 disciplina la determinazione delle aliquote per l’anno 2005 e la loro misura ‘definitiva’ in base ai seguenti princìpi e termini:
- per l’anno 2005 si procede alla determinazione provvisoria delle aliquote in modo da poter definire le anticipazioni spettanti a ciascuna regione e consentire le anticipazioni di cassa; alla determinazione provvisoria si provvede – si ritiene mediante decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni – entro il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati consuntivi (del gettito in ciascuna regione) riferiti all’anno 2003;
- la determinazione definitiva per l’anno 2005 e le aliquote ‘definitive’ che determinano la quota di compartecipazione regionale anche per gli anni successivi sono stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 luglio 2005 sulla base dei dati di gettito risultanti dal consuntivo per l’anno 2004;
- nella determinazione delle aliquote definitive si dovrà tener conto – come già ora dispone il terzo comma dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 56 del 2000 – delle variazioni di gettito dell’IRAP che potranno essere registrate tra le regioni. Queste eventuali variazioni di gettito dovranno essere compensate (preferibilmente) modificando l’aliquota base dell’addizionale regionale all’IRPEF per modo che il gettito complessivo corrisponda al fabbisogno stabilito. La diversa misura dell’aliquota IRPEF deve per altro essere determinata in misura che risulti compatibile (in termini di gettito ma – si deve presumere – anche in termini economici) con gli andamenti finanziari di ciascuna regione.
Il comma 59 dispone che il finanziamento corrispondente al Fondo per gli asili nido, istituito dall’articolo 70 della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002) sia compreso anch’esso nel calcolo definitivo della compartecipazione all’IVA, disponendo per conseguenza la soppressione del Fondo.
La modifica si è resa necessaria a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 2003,che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 1, 3 e 8, nonché di altre parti dell’articolo 70 della legge 448 del 2001.
Le disposizioni, censurate per contrasto con l’articolo 119 della Costituzione, riguardavano la creazione del fondo vincolato per gli asili nido (comma 1); la determinazione delle modalità del riparto annuo ad opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (comma 3); la quantificazione dell'ammontare del fondo (comma 8). Trattandosi di finanziamento di funzioni proprie delle regioni e degli enti locali, questo non può avvenire attraverso un fondo vincolato, ma deve rientrare nel normale finanziamento di regioni ed enti locali[46]. La Corte costituzionale, vista la rilevanza sociale del servizio, ha inoltre fatti salvi i procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti.
I trasferimenti erogati alle regioni per l’anno 2004 sono stati determinati in 150 milioni di euro e ripartiti tra le regioni e le province autonome con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1° luglio 2004[47].
Il comma 60 concerne il Fondo istituito dal comma 8 dell’articolo 52 della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001) per il finanziamento delle funzioni conferite dalle regioni agli enti locali nell’ambito del cosiddetto federalismo amministrativo.
La disposizione in esame consente che quel Fondo possa essere utilizzato anche per le funzioni (che saranno) conferite agli enti locali in attuazione dell’articolo 7 della legge n. 131 del 2003. Il Fondo attualmente ammonta a 33,570 milioni di euro.
Si ricorda che l’articolo l'articolo 52 della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001) interviene nel processo di trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali avviato dalla legge n. 59 del 1997. In particolare il comma 8 ha istituito un fondo annuo dall'ammontare massimo di 65 miliardi – oggi 33,570 milioni di euro - al fine di favorire l'effettivo esercizio delle funzioni conferite da parte di regioni ed enti locali. Il Fondo infatti non è vincolato al finanziamento di particolari funzioni ma può essere utilizzato per garantire la copertura finanziaria in relazione a situazioni ed eventi non prevedibili, che, se non risolti, potrebbero ostacolare il processo di decentramento amministrativo.
La legge n. 131 del 2003 detta disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001 recante la modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione.
In particolare l’articolo 7 concerne il conferimento di funzioni da parte dello Stato e delle regioni agli enti locali sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. I commi 2-6 disciplinano le procedure per l’individuazione e la quantificazione delle risorse necessarie per lo svolgimento delle (ulteriori) funzioni trasferite. Le norme si applicano fino alla entrata in vigore del nuovo sistema finanziario in attuazione dell’articolo 119.
Il procedimento per la determinazione delle funzioni e dei relativi trasferimenti di risorse e beni è disciplinato dalle seguenti fasi:
§ si procede mediante accordi con le regioni e gli enti locali presso la Conferenza unificata all’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie allo svolgimento delle funzioni conferite;
§ il Governo presenta al Parlamento uno o più disegni di legge, collegati alla manovra di finanza pubblica, per il recepimento dei suddetti accordi. I disegni di legge devono essere corredati da una relazione tecnica e non devono recare oneri aggiuntivi per lo Stato;
§ nelle more dell’approvazione dei disegni di legge lo Stato può comunque avviare il trasferimento di risorse applicando il principio di invarianza della spesa e secondo le modalità stabilite dall’accordo interistituzionale del 20 giugno 2002 – in sostanza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e osservando, ove compatibili, le norme che hanno disciplinato il l’individuazione delle risorse per l’esercizio delle funzioni trasferite con i decreti legislativi attuativi della legge n. 59 del 1997. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia.
Al 31 gennaio 2005 gli schemi di decreto previsti dall’articolo 7 della legge n. 131/2003 sono ancora in sede istruttoria.
Il comma 61 disciplina:
§ l’ulteriore sospensione al 31 dicembre 2005 della efficacia degli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche deliberati dalle regioni (per le addizionali comunali dispone il comma 51) e della maggiorazione dell’imposta regionale sulle attività produttive; sospensione già disposta dalle leggi finanziarie 2003 e 2004;
§ l’estensione della sanatoria, anch’essa disposta dalla legge finanziaria per l’anno 2004, di talune disposizioni di leggi regionali in materia di IRAP e di tassa automobilistica la cui illegittimità costituzionale era stata dichiarata dalla Corte costituzionale.
Il primo periodo dell’articolo estende al 31 dicembre 2005 la sospensione degli aumenti di tributi regionali deliberati dalle regioni dopo il 29 settembre 2002 ma, contemporaneamente, consente una deroga a tale disposizione per le regioni nelle quali si determinano nuovi disavanzi nella spesa sanitaria corrente. Dispone il comma 175(si veda in proposito la scheda relativa) che qualora i dati dell’ultimo monitoraggio della spesa sanitaria corrente manifestino un disavanzo di gestione causato dalla mancata adozione dei provvedimenti o dall’insufficienza degli stessi, la regione può disporre l’inizio o la ripresa della decorrenza degli aumenti della addizionale regionale all’IRPEF e dell’aliquota dell’IRAP, già deliberati e sospesi in ragione delle disposizioni delle leggi finanziarie 2003 e 2004. Il relativo gettito deve essere destinato esclusivamente al ripiano del disavanzo della spesa sanitaria corrente. Il comma 174 consente inoltre una più ampia eccezione al blocco, sebbene la disposizione disciplina un mero obbligo di proposta: impone infatti al Presidente della regione, quale commissario ad acta in caso di disavanzo della gestione sanitaria corrente, di deliberare aumenti di aliquota delle imposte regionali – in deroga al blocco disposto dal comma 61 – anche per la copertura di disavanzi relativi all’anno 2004.
Si ricorda che l’articolo 3, comma 1, lettera a) della L. n. 289/2002 (finanziaria 2003) ha disposto la sospensione della possibilità per le regioni di disporre maggiorazioni della addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive. La sospensione è stata poi confermata a tutto il 2004 dal comma 21 dell’articolo 2 della L. n. 350/2003 (finanziaria 2004).
L’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF (istituita dall’articolo 50 del D.Lgs. n. 446 del 1997) è stata fissata per gli anni 1998 e 1999 nella misura dello 0,50% su tutto il territorio nazionale, poi aumentata allo 0,90 dall‘art. 3 del Decreto legislativo n. 56/2000. Ciascuna Regione può maggiorare l'aliquota fino all’1,4 % con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce[48].
Per quanto riguarda invece l’imposta regionale sulle attività produttive,ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997 (che ha istituito l’imposta) le regioni hanno la facoltà di variare fino ad un massimo di un punto percentuale l’aliquota ordinaria dell’imposta, fissata in misura pari a 4,25%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del medesimo decreto (a decorrere cioè dal 30 dicembre 1999). Le regioni possono inoltre differenziare quella variazione per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. Le regioni, in ogni caso, non possono fissare l’aliquota – per alcuna categoria di soggetti o settore di attività – in misura superiore a 5,25%.
Il secondo periodo del comma 61 – in relazione alla nuova estensione del blocco di cui al periodo precedente - conferma quanto già disposto in proposito dall’articolo 2, commi 21 e 22,della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004):
§ che si estende anche alle leggi regionali non sottoposte al giudizio della Corte costituzionale la sanatoria delle disposizioni con cui le regioni hanno modificato aliquote o altri elementi dell’IRAP e della tassa automobilistica «in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale», cioè in violazione dei limiti della loro potestà legislativa e che anche per queste leggi: restano comunque sospesi – sebbene sanati - gli effetti di tutte le maggiorazioni di aliquota la cui efficacia ricade entro i termini della sospensione di cui al periodo precedente;
§ che anche le disposizioni ‘sanate’ potranno essere modificate in futuro dalle regioni soltanto nei limiti dei poteri loro attribuiti.
Per quanto concerne la sanatoria di leggi regionali che, deliberate dalle regioni anteriormente al 31 dicembre 2003, hanno approvato maggiorazioni delle aliquote IRAP in misura o con modalità difformi da quanto previsto dalla normativa statale, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997 (che ha istituito l’imposta regionale sulle attività produttive– IRAP), le regioni hanno la facoltà di variare fino ad un massimo di un punto percentuale l’aliquota ordinaria dell’imposta, fissata in misura pari a 4,25%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del medesimo decreto (a decorrere cioè dal 30 dicembre 1999). Le regioni possono inoltre differenziare quella variazione per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.
Le regioni, in ogni caso, non possono fissare l’aliquota – per alcuna categoria di soggetti o settore di attività – in misura superiore a 5,25%.
Superando tale limite, la regione Lombardia (con l’articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 27 - finanziaria 2002) ha stabilito l’aumento dell’aliquota al 5,75% per i soggetti di cui agli art. 6 e 7 del D.Lgs. 446/1997 (banche, società finanziarie e di assicurazioni). Successivamente l’articolo 76 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, ha ricondotto quell’aliquota al 5,25% a decorrere dal 1° gennaio 2003
Analogamente, la regione Marche (legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35, articolo 1, commi 3-6) ha aumentato l’aliquota ordinaria a 5,51% (con esclusione di alcune categorie) e al 5,75% per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 446/1997 (banche, società finanziarie e di assicurazioni).
A seguito del ricorso con il quale il Governo ha impugnato la legge della regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20, la Corte costituzionale (sentenza n. 296/2003) ha confermato – anche alla luce del nuovo testo dell’articolo 119 della Costituzione introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 – che l’IRAP non può ritenersi imposta propria delle regioni, e che pertanto queste possono introdurre variazioni alla sua disciplina soltanto limitatamente a quanto consente la normativa statale in proposito (D.Lgs. n. 446/1997). Le regioni hanno soltanto una limitata facoltà di variarne l’aliquota e possono disciplinarne le procedure applicative nel rispetto dei princìpi fissati dal citato D.Lgs. n. 446/1997.
Con le sentenze n. 296 e 297 del 22-26 settembre 2003 e n. 311 del 2-15 ottobre 2003, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni della citata legge regionale del Piemonte e delle leggi regionali n. 18 del 2002 della regione Veneto e n. 15 del 2002 della regione Campania che avevano disposto in materia di IRAP e di tassa automobilistica (regionale) «in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale»[49].
La dichiarazione di illegittimità costituzionale era suscettibile di riguardare – per la sua motivazione – anche le citate leggi regionali della regione Lombardia e della regione Marche che, sebbene non colpite direttamente dalla pronunzia, sarebbero state tuttavia soggette a eventuali impugnazioni in via incidentale.
Alla sanatoria di quelle e di analoghe disposizioni in materia di tassa automobilistica sottoposte al giudizio della Corte costituzionale ha provveduto l’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
I citati commi 22 e 23 dell’articolo 2 della legge n. 350 del 2003 hanno sostanzialmente sanato l’illegittimità che viziava le disposizioni adottate dalle regioni in materia di tassa automobilistica e di IRAP in difformità dai poteri attribuiti in materia dalla normativa statale.
Essi hanno stabilito, in particolare, che in quelle regioni l’applicazione delle dell’IRAP (e della tassa automobilistica) opera, fino al periodo d’imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, secondo le disposizioni regionali e nazionali (per i profili su cui non incidono le prime), e che, entro lo stesso termine, le suddette regioni sono tenute a rendere conformi alla normativa statale le disposizioni adottate relativamente alla tassa automobilistica.
Il comma 62 autorizza il Ministero dell’Economia e delle finanze ad operare le compensazioni per maggiori o minori somme attribuite a ciascuna regione nella ripartizione delle somme compensative delle minori entrate derivate dalla riduzione della aliquota di compartecipazione al gettito delle accise sulle benzine. La compensazione spettante a ciascuna regione per ciascuno degli anni nei quali sono già state attribuite le somme compensative è determinata dalla differenza fra la minore entrata derivante dalla riduzione della compartecipazione all’accisa sulle benzine da 350 a 242 lire/litro e il maggiore o minore gettito conseguito dalla ristrutturazione delle tariffe automobilistiche stabilita dall’articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. In mancanza delle risultanze definitive dei rispettivi gettiti, le somme compensative sono state ripartite e attribuite secondo quantificazioni stabilite in via provvisoria.
Di seguito – attraverso intese dirette a realizzare basi informative comuni – le regioni hanno accertato definitivamente la misura del rispettivo gettito. Sulla base di tali risultanze, in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, esse hanno proposto il prospetto delle compensazioni interregionali delle eccedenze di perdite di entrata relative al periodo 1998-2002.
La disposizione in esame autorizza ad operare quelle compensazioni, in quattro rate annuali di pari importo a partire dall’esercizio 2005 e a valere – per le compensazioni negative – sulle somme da corrispondere a qualsiasi titolo alla regione obbligata.
63. I trasferimenti erariali per l’anno 2005 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
omissis
64. Per l’anno 2005, l’incremento delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dell’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore degli enti locali per confermare i contributi di cui all’articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.
Il comma 63 provvede alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l’anno 2005.
Come già nelle finanziarie precedenti, la disposizione è finalizzata a dettare criteri per la definizione dell’entità dei trasferimenti spettanti a ogni singolo ente locale nel 2005, in modo da consentire l’approvazione dei relativi bilanci.
In attesa di un complessivo riordino, i trasferimenti agli enti locali continuano, ancora oggi, ad essere disciplinati ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 1992 (articoli da 34 a 43)[50].
Per l’anno 2005, la determinazione dei trasferimenti spettanti a ogni singolo ente locale è effettuata sulla base dei criteri già adottati dalla legge finanziaria dello scorso anno, come stabiliti dall’art. 31, comma 1, primo periodo, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003).
La citata disposizione si richiama, a sua volta, all’articolo 27 della legge n. 448/2001 (finanziaria per il 2002), che indicava le norme di riferimento per la determinazione dei trasferimenti relativi al 2002, e all’articolo 24che, nell’ambito della disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali per il 2002, disponeva una riduzione progressiva dei trasferimenti erariali nel triennio 2002-2004.
Sulla base del richiamo all’articolo 27, pertanto, nel contributo ordinario spettante agli enti locali per l’anno 2005 vengono consolidati i contributi erariali attribuiti agli enti locali fino all’anno 2002, secondo quanto disposto dalle precedenti leggi finanziarie.
I contributi aggiuntivi previsti dalla legge finanziaria dello scorso anno sono confermati per il 2005, nei limiti dell’importo di 340 milioni di euro, a valere sulle risorse, già iscritte nel bilancio a legislazione vigente, derivanti dalla cessazione dell’efficacia della riduzione dei trasferimenti prevista dall’articolo 24 della legge n. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002).
Più precisamente, il citato articolo 24, nell’ambito della disciplina del Patto di stabilità interno per l’anno 2002, disponeva, al comma 9, una riduzione progressiva dei trasferimenti erariali correnti spettanti a comuni e province nel triennio 2002-2004, nell’ordine dell'1% nel 2002, del 2% nel 2003 e del 3% nel 2004, a valere sul complesso dei Fondi ordinario, perequativo e consolidato.
In base alla relazione tecnica al disegno di legge finanziaria per il 2002, il taglio progressivo dei trasferimenti correnti nei tre anni è stato quantificato in complessivi 339,2 milioni di euro per il 2004, di cui 227 milioni di euro a valere sul Fondo ordinario, 68 sul Fondo consolidato e 44,1 milioni di euro sul Fondo perequativo[51].
Essendo venuta meno l’efficacia di tale disposizione, nel bilancio a legislazione vigente per il 2005 i trasferimenti erariali iscritti sui tre Fondi principali (Fondo ordinario, consolidato e perequativo) vengono pertanto reintegrati dell’importo corrispondente al taglio subìto nel triennio precedente, pari complessivamente a circa 340 milioni di euro, di cui:
§ 227 milioni di euro sul Fondo ordinario,
§ 68 milioni di euro sul Fondo consolidato;
§ 44,1 milioni di euro sul Fondo perequativo.
Ai sensi del comma 64, tali maggiori disponibilità a legislazione vigente 2005, pari a complessivi 340 milioni di euro, vengono utilizzate: a) per confermare, anche nell’anno 2005, i contributi disposti in favore di alcune categorie di enti dalla legge finanziaria per il 2004; b) per finanziare i cosiddetti enti sottodotati.
In particolare, il comma 64 provvede alla ripartizione dei 340 milioni di euro nel seguente modo:
a) 260 milioni di euro sono utilizzati per confermare anche nel 2005 i contributi assegnati nel 2004 della legge n. 350/2003, ai sensi dell’articolo 3, commi 27, secondo periodo del comma 35, 36 e 141. Si tratta delle seguenti misure:
Ø contributo di 20 milioni di euro alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l’esercizio associato di servizi incremento (art. 3, co. 27, legge n. 350/2003). In tal modo, per l’anno 2005 sono assicurate a tale finalità le medesime risorse assegnate nell’anno precedente:
Finanziamenti per le unioni e fusioni di comuni |
2003 |
2004 |
2005 |
Art. 1, co. 164, lett. d), L. n. 662/1996 (definitivamente assegnato ai sensi dell’art. 31, co. 1, legge n. 289/2002) |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
Art. 53, co. 10, L. n. 388/2000 (quota parte dell’incremento complessivo di 500 mld. di lire dei trasferimenti ordinari) |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
Art. 31, co. 2, L. n. 289/02 – unioni di comuni per servizi associati |
20 |
|
|
Art. 31, co. 2, L. n. 289/02 – comunità montane per servizi associati |
5 |
|
|
Art. 31, co. 6, L. n. 289/02 |
25 |
|
|
Art. 31, co. 7, lett. a), L. n. 289/02, per esercizio congiunto dei servizi di polizia locale |
5 |
|
|
Art. 2, co. 27, legge n. 350/2003 e art. 1, co. 64, legge n. 311/2005 |
|
20 |
20 |
TOTALE |
66,8 |
31,8 |
31,8 |
Ø incremento del Fondo ordinario di 180 milioni di euro, ai sensi dell’art. 3, co. 35, secondo periodo.
La disposizione prevedeva l’incremento annuale del Fondo ordinario in base al tasso d’inflazione programmato nel DPEF (fissato all’1,7% per il 2004). L’importo è stato calcolato sulla base di riferimento costituita dalle dotazioni complessive riferite all’anno precedente del Fondo ordinario, Fondo consolidato e Fondo perequativo, ai sensi dell’art. 49, co. 6, della legge n. 449/1997[52].
La disposizione prevedeva la distribuzione delle suddette risorse per il 50% alla generalità dei comuni, per il restante 50% ai soli comuni “sottodotati”, individuati ai sensi dell’art. 9, co. 3, del D.Lgs. n. 244/1997.
Ø contributo di 50 milioni di euro per il finanziamento degli investimenti dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (art. 3, co. 36, legge n. 350). Tali risorse vengono assegnate ai piccoli comuni per le medesime finalità cui sono destinati i contributi del Fondo nazionale ordinario per gli investimenti, vale a dire, per il finanziamento di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico[53]. Pertanto, il contributo viene iscritto sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti. Nel bilancio 2005, tuttavia, il contributo di 50 milioni è confluito nel Fondo ordinario di parte corrente;
Ø incremento di 5 milioni di euro dei trasferimenti erariali destinati delle comunità montane e di 5 milioni di euro dei trasferimenti spettanti alle province (art. 3, co. 141).
b) 80 milioni di euro sono destinati in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.
Si tratta dei comuni c.d. “sottodotati”, le cui risorse, cioè, risultano al di sotto della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza, in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa. A tal fine le risorse considerate sono costituite dai contributi ordinari (al netto della mobilità del personale, del rimborso per i minori introiti derivanti dall’imposta sulle insegne d’esercizio e del contributo per la fusione dei comuni), consolidati e perequativi attribuiti nel 2003, maggiorati, per i comuni, dal gettito dell’I.C.I parametrato all’aliquota del 4 per mille (a suo tempo detratto dai trasferimenti) e dei maggiori introiti derivanti dall’addizionale energetica[54].
In sostanza, rispetto alle dotazioni previste nel bilancio a legislazione vigente dei principali Fondi destinati al finanziamento degli enti locali, la legge finanziaria per il 2005 non dispone finanziamenti aggiuntivi, ma provvede a ripartire le maggiori risorse disponibili a legislazione vigente 2005 per il venir meno della riduzione prevista dall’art. 24, co. 9, della legge n. 448/2001, quantificata in 340 milioni di euro.
Nel bilancio per il 2005, ripartito in capitoli dal D.M. Economia e finanze 31 dicembre 2004, i principali Fondi di parte corrente e di conto capitale destinati al finanziamento degli enti locali risultano determinati come indicato nella tavola seguente, nella quale sono esposte distintamente la dotazione del bilancio a legislazione vigente e le variazioni derivanti da disposizioni contenute nella legge finanziaria:
Cap. |
|
Bilancio |
Assestam. |
BLV |
Effetti
Finanz. |
bilancio |
U.P.B. 2.1.2.6 parte corrente |
||||||
1316 |
Fondo ordinario |
2.458 |
3.123 |
8.152 |
-5.636 |
2.516 |
1317 |
Fondo perequativo |
922 |
922 |
997 |
-75 |
922 |
1318 |
Fondo consolidato |
1.436 |
1.436 |
2.325 |
-889 |
1.436 |
1319 |
Fondo federalismo amministrativo |
224 |
225 |
224 |
- |
224 |
1320 |
Compartecipazione all’IRPEF |
6.600 |
6.600 |
soppresso |
+6.600 |
6.600 |
|
TOTALE |
11.640 |
12.306 |
11.698* |
- |
11.698 |
Cap. |
U.P.B. 2.2.3.5 - conto capitale |
|
|
|
|
|
7232 |
Fondo sviluppo investimenti comuni e province |
1.939 |
1.568 |
1.492 |
- |
1.492 |
7233 |
Fondo sviluppo investimenti comunità montane |
16 |
16 |
15 |
- |
15 |
7235 |
Fondo nazionale speciale per gli investimenti |
per memoria |
0,3 |
per memoria |
- |
per memoria |
7236 |
Fondo nazionale ordinario investimenti |
153 |
131 |
- |
- |
- |
7237 |
Fondo per il federalismo amministrativo |
676 |
423 |
676 |
- |
676 |
7238 |
Contributo enti locali titolari di contratti di servizio di pubblico trasporto |
156 |
156 |
156 |
- |
156 |
|
TOTALE |
2.941 |
2.296 |
2.340 |
- |
2.340 |
* Le maggiori risorse di parte corrente presenti nel BLV 2005 rispetto al bilancio 2004 derivavano dal venir meno, nel 2005, dell’efficacia della riduzione del 3% dei trasferimenti erariali disposta ai sensi dell’art. 24 della legge n. 448/2001, che ha determinato un reintegro complessivo dei Fondi di circa 340 milioni di euro (227 milioni sul Fondo ordinario, 68 milioni sul Fondo consolidato e 44 milioni sul Fondo perequativo), in parte compensato dal venir meno, nel BLV 2005, dei finanziamenti recati dalla legge n. 350/2003 per il solo anno 2004, con conseguente riduzione dei trasferimenti correnti di 280 milioni di euro, a valere sul Fondo ordinario.
Inoltre, poiché a legislazione vigente non era prevista l’applicazione della compartecipazione all’IRPEF, i singoli Fondi nel BLV 2005 si presentavano reintegrati delle somme detratte lo scorso anno per tale finalità, pari a 5.748 milioni di euro sul Fondo ordinario, a 31 milioni sul Fondo perequativo e a 821 milioni sul Fondo consolidato.
Rispetto all’importo risultante a legislazione vigente, la legge finanziaria per il 2005 non ha introdotto finanziamenti aggiuntivi per gli enti locali.
Essa ha peraltro ripartito le maggiori risorse disponibili a legislazione vigente 2005 (340 milioni di euro), derivanti dal venir meno della riduzione ai sensi dell’art. 24, co. 9, della legge n. 448/2001, secondo le finalità indicate dal comma 64:
§ 20 milioni per le unioni di comuni,
§ 10 milioni per province e comunità montane,
§ 180 milioni di incremento in base al tasso di inflazione,
§ 80 milioni per i comuni sottodotati,
§ 50 milioni per gli investimenti dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
L’intero importo, pari a 340 milioni, è stato iscritto al Fondo ordinario, con conseguente trasferimento di risorse dal Fondo consolidato (-68 milioni) e dal Fondo perequativo (-44 milioni) al Fondo ordinario, sul quale erano già iscritte gran parte delle maggiori risorse risultanti a BLV ai sensi dell’art. 24 della legge n. 448/01 (227 milioni).
Si osserva, peraltro, che il contributo di 50 milioni di euro ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, in quanto destinato a finalità di investimenti, avrebbe dovuto essere iscritto nel Fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di conto capitale.
Nel bilancio 2005, tuttavia, anche tale contributo è confluito nel Fondo ordinario di parte corrente.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 65, è stata confermata per l’anno 2005 la compartecipazione al gettito dell’IRPEF dei comuni al 6,5% e delle province nella misura dell’1%. Poiché la compartecipazione non costituisce una entrata aggiuntiva per i bilanci comunali e provinciali, l’attribuzione agli enti territoriali delle somme ad essi spettanti a tale titolo determina una corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali. In relazione a ciò, il cap. 1320 è stato dotato di 6.600 milioni di euro e, conseguentemente, sono stati ridotti gli stanziamenti dei Fondi ordinario (-5.748 milioni di euro), perequativo (-31 milioni) e consolidato (-821 milioni).
I fondi di conto capitale presentano nel bilancio 2005 una disponibilità ridotta rispetto al bilancio 2004, per circa 600 milioni di euro.
In particolare, si evidenziano le minori disponibilità del Fondo per lo sviluppo degli investimenti. La dotazione di tale Fondo è, peraltro, determinata sulla base delle previsioni dell’andamento dei mutui ancora in essere[55]. Rispetto alla dotazione per il 2004, il Fondo presenta una minore dotazione per 243 milioni di euro, quali economie derivanti dai mutui giunti ad estinzione nel 2004, e per 204 milioni di euro quale riduzione del finanziamento delle eccedenze di spesa rispetto all’importo previsto per il 2004[56].
Il Fondo nazionale ordinario per gli investimenti[57] non presenta alcuna dotazione nel bilancio a legislazione vigente per il 2005, con una riduzione, rispetto al 2004, di 153 milioni di euro.
Articolo 1, comma 65
(Compartecipazione provinciale e comunale
al gettito IRPEF)
65. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate per l’anno 2004 dall’articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l’anno 2005.
Il comma 65 conferma, anche per l’anno 2005, la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell’IRPEF, in conformità alla disciplina dettata per il 2003 dall’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), e già confermata, per l'anno 2004, dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004).
Ai sensi del citato articolo 31, comma 8, della legge n. 289/2002, la compartecipazione al gettito dell’IRPEF è fissata nella misura del 6,5% per i comuni e dell’1% per le province del riscosso in conto competenza che affluisce al bilancio dello Stato, quali entrate derivanti dall’attività ordinaria di gestione, con riferimento all’esercizio finanziario precedente. Si tratta delle entrate iscritte nel capitolo 1023 dello stato di previsione dell’entrata[58].
Non essendo ancora disponibili i dati di consuntivo per il 2004, si può trarre una indicazione sull’ammontare del gettito in base alle previsioni assestate 2004 (A.C. 5095) relativa alla U.P.B. 1.1.1.1., capitolo 1023, concernente le entrate IRPEF derivanti dall’attività ordinaria di gestione, la cui previsione di gettito è pari a 131.783,9 milioni di euro.
L’attuazione della compartecipazione comporterà, anche nel 2005, la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti a ciascun comune e a ciascuna provincia di un ammontare pari alle somme spettanti a titolo di compartecipazione.
Nel bilancio per il 2005 (legge n. 312/2004), il cap. 1320, U.P.B. 2.1.2.6, dello stato di previsione del Ministero dell’interno, su cui sono allocate le somme spettanti al province e comuni a titolo di compartecipazione, è stato dotato di 6.600 milioni di euro, e, conseguentemente, sono stati ridotti, per pari importo, gli stanziamenti dei trasferimenti erariali di cui ai Fondi ordinario (-5.748 milioni di euro), perequativo (-31 milioni) e consolidato (-821 milioni).
La compartecipazione non costituisce, infatti, una entrata aggiuntiva per i bilanci comunali e provinciali. L’attribuzione agli enti territoriali delle somme spettanti a tale titolo determina una riduzione dei trasferimenti erariali di ciascun ente in misura corrispondente al gettito derivante dalla compartecipazione stessa.
La normativa vigente prevede, in proposito, che nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa sia corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l’anno corrispondente (comma 4 dell’articolo 67 della legge n. 388/2000).
Per quanto riguarda le modalità di ripartizione, si ricorda che il gettito della compartecipazione è ripartito tra i comuni e tra le province in proporzione all’ammontare dell’imposta netta dovuta dai contribuenti, distribuita territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l’anagrafe tributaria. L’imposta dovuta dai contribuenti per ciascun ente è determinata dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base dei dati disponibili.
L’importo della compartecipazione viene erogato dal Ministero dell’interno in quattro rate di uguale ammontare nel corso dell’esercizio finanziario. Le prime due rate sono versate sulla base dei dati previsionali trasmessi dal Ministero dell’economia al Ministero dell’interno, la terza e la quarta sono calcolate in base alle risultanze del consuntivo dell’esercizio precedente. Su tali rate sono operate i conguagli relativi a tutte le somme già erogate a titolo di compartecipazione.
66. Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.
Il comma 66 dà facoltà agli enti locali[59] di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.
In base alla classificazione per titoli delle entrate e delle spese del bilancio degli enti locali, disciplinata dall'articolo 165 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, le entrate in questione dovrebbero essere riferite al titolo IV, che comprende le entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitoli e da riscossione di crediti.
Tale previsione si viene ad aggiungere a quanto già disposto dalla legge finanziaria dello scorso anno (legge n. 350/2003), che all’articolo 3, comma 28, ha introdotto la possibilità di utilizzare le suddette entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali per spese aventi carattere non permanente relative alle finalità di cui all'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Le finalità indicate dall’articolo 187 del T.U., relativo all’utilizzo dell’eventuale avanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto, sono le seguenti:
a) il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento (provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad iscrivere nella parte di spesa del bilancio un importo pari alla differenza);
b) la copertura dei debiti fuori bilancio.
Per debiti fuori bilancio si intendono, a norma dell'articolo 194, quelli derivanti da sentenze esecutive; da copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; da ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; da procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 (che detta le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione della spesa), nei limiti in cui è possibile accertarne l’utilità e l’arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
c) i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
d) il finanziamento di spese di investimento[60].
Oltre alle finalità indicate dall’articolo 187 del T.U., il comma 66 sembra pertanto introdurre una ulteriore possibilità di utilizzo delle entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali che possono essere destinate al rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.
Articolo 1, comma 67
(Proroga dei termini per l’accertamento
dell’ICI)
67. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d’imposta 2000 e successive.
Il comma 67 proroga al 31 dicembre 2005, limitatamente all'annualità d'imposta 2000 e alle successive, i termini per l’accertamento dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004.
La proroga è espressamente disposta in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, il quale stabilisce che i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati. Il comma 1 dell’articolo 1 prevede che le disposizioni della legge n. 212 del 2000 costituiscono princìpi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente, né mai da leggi speciali.
I termini ordinari di accertamento e liquidazione dell’imposta sono disciplinati dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 504/1992, il quale, al comma 1, dispone che il comune, a seguito dei controlli sulle dichiarazioni, denunzie e versamenti in materia di ICI, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo ed emette un avviso di liquidazione, che deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denunzia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Quanto all’accertamento, il comma 2 fissa al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero la denunzia, il termine entro il quale il comune deve notificare al contribuente l’eventuale avviso.
Con l’articolo 30, comma 10, della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000), è stato prorogato al 31 dicembre 2000 il termine di notifica degli avvisi di liquidazione, sulla base delle dichiarazione e degli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio.
L’articolo 18, comma 4, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha prorogato al 31 dicembre 2001 i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’ICI, limitatamente alle annualità d’imposta 1995 e successive.
L’articolo 27, comma 9, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) ha prorogato al 31 dicembre 2002 i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’ICI scadenti al 31 dicembre 2001, limitatamente alle annualità d’imposta 1998 e successive.
L’articolo 31, comma 16, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) ha prorogato al 31 dicembre 2003 i medesimi termini, limitatamente alle annualità d’imposta 1998 e successive.
Da ultimo, l’articolo 2, comma 33, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) ha prorogato al 31 dicembre 2004 i medesimi termini, limitatamente alle annualità d’imposta 1999 e successive.
Si segnala che nel corso dell’esame parlamentare del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini, approvato dalla Camera e attualmente all’esame del Senato (A.S. 3294), è stato introdotto l’articolo 1-quater, che proroga al 31 dicembre 2005 i termini per la liquidazione dell’imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità d’imposta 2000 e successive.
Questa disposizione si connette con quanto è previsto nel comma qui illustrato, la cui letterale formulazione prevede la proroga dei soli termini per l’accertamento dell’imposta.
68. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 42, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari»;
b) all’articolo 204, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) l’ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;
b) la decorrenza dell’ammortamento deve essere fissata al 1º gennaio dell’anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell’ammortamento può essere posticipata al 1º luglio seguente o al 1º gennaio dell’anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell’anno, può essere anticipata al 1º luglio dello stesso anno»;
c) dopo l’articolo 205 è inserito il seguente:
«Art. 205-bis (Contrazione di aperture di credito) – 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.
2. Le spese per investimenti finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate all’atto della stipula del contratto stesso e per l’ammontare dell’importo del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati; alla chiusura dell’esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito costituiscono residui attivi.
3. Il ricorso alle aperture di credito è possibile solo se sussistono le condizioni di cui all’articolo 203, comma 1, e nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 204, comma 1, calcolati con riferimento all’importo complessivo dell’apertura di credito stipulata.
4. L’utilizzo del ricavato dell’operazione è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 204, comma 3.
5. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell’importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall’ente e previo rilascio da parte di quest’ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 206. L’erogazione dell’intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell’apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per l’ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;
b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L’ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1º gennaio o dal 1º luglio successivi alla data dell’erogazione;
c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell’ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;
e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell’investimento, dato atto dell’intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1º dicembre 2003, n. 389. I modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato al decreto di cui alla lettera f) del comma 5»;
d) all’articolo 207, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all’insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell’ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell’applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall’ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell’ente stesso».
Il comma 68 contiene disposizioni in materia di disciplina delle modalità di indebitamento da parte degli enti locali, concernenti, in particolare:
§ la facoltà di fare ricorso ad aperture di credito(lettere a) e c);
§ le condizioni di durata e decorrenza dell’ammortamento dei mutui (lettera b);
§ la facoltà per più enti locali di effettuare congiuntamente emissioni di prestiti obbligazionari (lettera d);
In particolare, il comma in esame, novellando il testo unico sugli enti locali, di cui al D.Lgs. decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca diverse disposizioni che introducono e disciplinano la facoltà per gli enti locali di finanziarsi anche attraverso lo strumento dell’apertura di credito.
Gli enti locali si trovano pertanto ad avere la possibilità, come avviene ordinariamente per le imprese private, di ottenere da parte delle banche l’apertura di una linea di credito da cui effettuare tiraggi in rapporto alle proprie esigenze di finanziamento.
L’apertura di credito viene in questo modo ad aggiungersi alle tradizionali fonti di finanziamento degli investimenti degli enti locali, rappresentate dai mutui e dall’emissione di titoli obbligazionari.
In base alle stime contenute nella relazione tecnica, le disposizioni del comma 168 dovrebbero determinare una riduzione dell’indebitamento netto e del fabbisogno, conseguente alla minore spesa per interessi, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2005.
Il risparmio di spesa è riconducibile al fatto che, a differenza di quanto avviene per i mutui, in relazione ai quali gli oneri per interessi vengono calcolati fin dal momento della stipula sull’intero importo, nel caso dell’apertura di credito gli interessi sono pagati soltanto sulle somme effettivamente erogate.
La lettera a) del comma 68 novella l’articolo 42, comma 2, lettera h), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, che elenca gli atti di competenza del Consiglio dell’ente locale.
In base alla novella introdotta, tra gli atti di competenza del Consiglio sono comprese, oltre che la contrazione di mutui, anche le aperture di credito non previste espressamente in altri atti fondamentali del Consiglio medesimo.
Ai sensi della medesima lettera h), rimangono altresì di competenza del Consiglio, in ogni caso, le emissioni di prestiti obbligazionari.
La lettera b) del comma 68 riformula il testo dell’articolo 204, comma 2, lettere a) e b), del Testo unico sugli enti locali, che definisce le condizioni in base alle quali gli enti locali possono stipulare mutui con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'Istituto per il credito sportivo.
Per effetto delle novelle previste dalla lettera b):
a) la durata minima dell’ammortamento del mutuo viene ridotta da dieci anni a cinque anni (articolo 204, comma 2, lettera a) del T.U. enti locali);
b) viene resa più flessibile la definizione della decorrenza dell’ammortamento (articolo 204, comma 2, lettera b) del T.U.).
In alternativa alla decorrenza ordinaria, che resta fissata al 1° gennaio dell’anno successivo a quello della stipula del mutuo, si prevede che la decorrenza dell’ammortamento possa essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della stipula. Nel caso di mutui stipulati nel primo semestre dell’anno la decorrenza dell’ammortamento può essere anticipata al 1° luglio dell’anno medesimo.
In base alla formulazione della novella, la scelta tra le varie ipotesi di decorrenza dell’ammortamento sembrerebbe rimessa alla scelta dell’ente mutuatario, nell’ambito della contrattazione con l’istituto di credito.
Si ricorda, che la disciplina previgente prevedeva, invece, che, in alternativa alla decorrenza ordinaria, su richiesta dell’ente mutuatario, alla quale l’istituto di credito era tenuto in ogni caso ad adeguarsi, anche in deroga al proprio statuto, la decorrenza dell’ammortamento fosse posticipata al 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della stipula.
La lettera c) del comma 68 introduce l’articolo 205-bis nel Testo unico sugli enti locali.
Il nuovo articolo 205-bis, costituito di 6 commi, è volto a disciplinare le condizioni in base alle quali gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito.
In particolare, il comma 2 dell’articolo 205-bis disciplina il trattamento contabile nel bilancio dell’ente dell’apertura del credito e delle spese per investimenti finanziate con l’apertura medesima.
Per quanto riguarda le spese per investimenti, è previsto che esse risultino impegnate alla data della stipula dell’apertura di credito per il loro intero importo, quale risulta dal progetto o dai progetti definitivi o esecutivi finanziati.
L’apertura di credito, pertanto, può essere utilizzata per finanziare investimenti di cui sia stato approvato il progetto definitivo o esecutivo. In ogni caso, l’impegno di spesa relativo all’investimento da finanziare decorre non dalla data di approvazione del progetto o dei progetti, né dalla data di stipula del contratto per la realizzazione dell’opera, ma dalla data, successiva, in cui viene stipulata l’apertura di credito.
Per quanto concerne l’entrata, l’ammontare del contratto di apertura di credito deve essere mantenuto in bilancio come residuo attivo, alla chiusura dell’esercizio finanziario.
Ciò sembra implicare che, nel momento in cui viene stipulata l’apertura di credito, si proceda all’accertamento in entrata dell’intero ammontare dell’apertura medesima.
Per quanto la formulazione del comma 2 dell’articolo 205-bis non lo precisi espressamente, sembra che la possibilità di mantenere in bilancio come residui attivi “le somme oggetto del contratto di apertura di credito” debba intendersi riferita soltanto alle somme che risultano non ancora prelevate dall’ente.
Il comma 3 dell’articolo 205-bis subordina la possibilità per l’ente locale di ricorrere ad aperture di credito alla sussistenza delle condizioni e al rispetto dei limiti che sono previsti per il ricorso all’indebitamento.
In conformità a quanto previsto, in generale, per il ricorso all’indebitamento dall’articolo 203, comma 1, del T.U. enti locali, l’ente può contrarre aperture di credito a condizione che:
a) sia stato approvato il rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui viene stipulata l’apertura di credito;
b) sia stato deliberato il bilancio annuale nel quale devono essere incluse le previsioni relative all’operazione di finanziamento.
E’, inoltre, previsto che gli enti locali possano contrarre aperture di credito nel rispetto del limite al ricorso all’indebitamento disposto dall’articolo 204, comma 1, del T.U. enti locali.
Tale limite prevede che l'importo annuale degli interessi sulle operazioni di indebitamento già effettuate e sull’apertura di credito che si intende stipulare non debba superare un determinato valore percentuale delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate (entrate tributarie; entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti da parte dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici; entrate extratributarie), come accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui l’apertura di credito viene stipulata.
Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate (vale a dire, entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti da parte dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici ed entrate extratributarie, dal momento che le comunità montane non percepiscono entrate tributarie).
Per gli enti locali di nuova istituzione si deve fare riferimento, per i primi due anni, in assenza di rendiconto, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
Il limite all’indebitamento fissato dall’articolo 204, comma 1, del T.U. enti locali[61] è stato, peraltro, modificato dal comma 44della legge finanziaria in esame.
In particolare, è stata limitata la possibilità di indebitamento degli enti locali, riducendo dal 25% al 12% del gettito relativo ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente l’entità delle spese per interessi che rappresentano il livello massimo di indebitamento degli enti locali, come risultante non soltanto dall’accensione di mutui ma anche da qualunque altra forma di finanziamento reperibile sul mercato cui l’ente possa accedere.
Ai fini della determinazione dell’importo annuale degli interessi sul debito, si assume l’importo annuale degli interessi sull’apertura di credito da stipulare, calcolati con riferimento all’importo complessivo dell’apertura medesima, al quale sono sommati l’importo annuale degli interessi relativi ai mutui precedentemente contratti, l’importo annuale degli interessi relativi ai prestiti obbligazionari precedentemente emessi e l’importo annuale degli interessi relativi ad operazioni di indebitamento per le quali l’ente locale ha prestato garanzia, in conformità alla disciplina dettata dall’articolo 207 del T.U. enti locali[62]. Da tale somma sono detratti i contributi statali e regionali in conto interessi.
Per quanto nella formulazione del rinvio all’articolo 204, comma 1, non lo si preveda espressamente, sembra doversi ritenere che nella determinazione della spesa per interessi in rapporto alla quale viene fissato il limite di indebitamento debba essere calcolato anche l’importo annuale degli interessi relativi ad aperture di credito precedentemente stipulate.
Il comma 4 dell’articolo 205-bis disciplina le modalità in base alle quali può essere utilizzato il ricavato dell’apertura di credito. Anche in questo caso si fa rinvio alle disposizioni dettate al riguardo dall’articolo 204, comma 3, del T.U. enti locali, con riferimento alle modalità di utilizzo del ricavato dei mutui.
L’ente locale, pertanto, può impiegare le disponibilità derivanti dall’apertura di credito soltanto sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. I tesorieri danno esecuzione ai relativi titoli di spesa solo se essi sono corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo.
Il comma 5 dell’articolo 205-bis disciplina la forma, le condizioni e le clausole che devono essere previste nei contratti di apertura di credito stipulati dagli enti locali.
In primo luogo il contratto deve essere stipulato in forma pubblica, a pena di nullità.
Ai sensi della lettera a) del comma 5 la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell’importo dell’apertura di credito in conformità alle richieste inoltrate dall’ente.
Le erogazioni sono comunque subordinate al rilascio da parte dell’ente, a titolo di garanzia di pagamento delle rate di ammortamento, di delegazione di pagamento a valere, secondo quanto previsto dall’articolo 206 del T.U. enti locali, cui si fa rinvio, sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale, vale a dire:
a) sulle entrate tributarie (titolo I);
b) sulle entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti da parte dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici (titolo II);
c) sulle entrate extratributarie (titolo III).
Per le comunità montane la delegazione di pagamento è fatta a valere sui primi due titoli delle entrate (che per le comunità montane sono le entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti da parte dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici e le entrate extratributarie).
L’articolo 206 del T.U. enti locali dispone altresì che l'atto di delega non è soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.
Ai sensi della lettera a), inoltre, viene fissato un termine massimo di tre anni, decorrenti dalla stipula dell’apertura di credito, per l’erogazione dell’intero importo messo a disposizione.
E’ in ogni caso facoltà dell’ente locale disciplinare contrattualmente le condizioni di un eventuale utilizzo parziale.
La lettera b) del comma 5 dispone che gli interessi a carico dell’ente locale sulle aperture di credito siano calcolati con riferimento soltanto agli importi erogati.
L’ammortamento, in analogia a quanto previsto per i mutui, deve avere una durata non inferiore a cinque anni.
La decorrenza dell’ammortamento è fissata al primo gennaio o al primo luglio successivi alla data dell’erogazione.
La lettera c) del comma 5 stabilisce che le rate di ammortamento debbano comprendere, fin dal primo anno, sia la quota capitale che la quota interessi.
Rate di ammortamento che, per un certo periodo, si riferissero soltanto alla quota interessi renderebbero, infatti, più oneroso per l’ente locale il rimborso del finanziamento ricevuto.
La lettera d) del comma 5prevede che gli eventuali interessi di preammortamento debbano essere corrisposti nel momento in cui l’ente locale versa la prima rata di ammortamento delle somme ad esso erogate.
In tale rata dovranno essere altresì computati gli ulteriori interessi che decorrono tra la data di inizio dell’ammortamento e la scadenza della prima rata stessa.
Ai sensi della lettera e) del comma 5, nel contratto di apertura di credito deve essere indicata la natura della spesa da finanziare e, nel caso in cui l’investimento da realizzare preveda l’approvazione di uno o più progetti definitivi o esecutivi, deve essere dato atto che tale approvazione ha avuto luogo.
Le disposizioni della lettera e) sembrano riconducibili a garantire l’applicazione di quanto prevede l’articolo 119, comma sesto, della Costituzione, ai sensi del quale le regioni e gli enti locali “possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento”. Le modalità di interpretazione e di applicazione della norma costituzionale sono state dettate dall’articolo 3, commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004).
La lettera f) del comma 5 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, la definizione dei criteri in base ai quali deve essere determinata la misura massima dei tassi di interesse applicabili alle aperture di credito.
Il decreto deve essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2005.
Il comma 6 dell’articolo 205-bis sottopone anche le aperture di credito al monitoraggio dell’indebitamento degli enti locali previsto e disciplinato dall’articolo 41, comma 1, della legge n. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002) e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389.
L’articolo 41, comma 1, della legge n. 448/2001 ha attribuito al Ministero dell’economia e delle finanze poteri di coordinamento sull’accesso al mercato dei capitali da parte degli enti locali.
In attuazione di tali disposizioni, il Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, ha adottato il decreto 1° dicembre 2003, n. 389 (Regolamento per l’accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2004.
Per quanto concerne la trasmissione di informazioni, il decreto prevede l’obbligo a carico di enti locali, loro consorzi e regioni di inviare una comunicazione al Dipartimento del tesoro, con cadenza trimestrale, relativamente alle seguenti operazioni finanziarie già concluse:
- utilizzo di credito a breve termine presso il sistema bancario, indipendentemente dall’importo del finanziamento;
- mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione;
- operazioni con strumenti derivati;
- emissione di titoli obbligazionari;
- operazioni di cartolarizzazione.
Il decreto attribuisce al Ministero specifici poteri di coordinamento limitatamente alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine o di cartolarizzazione di importo pari o superiore a 100 milioni di euro. In questa ipotesi gli enti interessati sono tenuti ad una comunicazione preventiva al Ministero concernente le caratteristiche dell’operazione[63]. Il Dipartimento del tesoro dà conferma agli enti dell’avvenuta ricezione della loro comunicazione e, entro i successivi 10 giorni, ha facoltà di fissare, in modo motivato, i tempi di attuazione dell’operazione.
In assenza della determinazione del Ministero, gli enti concludono l’operazione entro i termini da essi stessi indicati, ovvero, nel caso di emissioni obbligazionarie eseguite sul mercato, entro il termine dei successivi 20 giorni dalla conferma della ricezione della comunicazione iniziale.
La comunicazione delle informazioni relative alle operazioni di apertura di credito effettuate dall’ente locale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1 del regolamento di cui al D.M. 1° dicembre 2003, n. 389, sarà effettuata mediante modelli definiti in allegato al decreto ministeriale previsto dalla lettera f) del comma 5, vale a dire al decreto ministeriale che stabilirà i criteri per determinare la misura massima del tasso di interesse applicabile alle aperture di credito.
I modelli per la comunicazione al Ministero dell’economia delle informazioni relative alle forme di credito a breve termine utilizzate, ai mutui accesi, ai derivati conclusi, ai titoli obbligazionari emessi e alle cartolarizzazioni effettuate sono stati approvati, in attuazione dell’articolo 1 del D.M. 1° dicembre 2003, n. 389 con decreto dirigenziale 3 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2004, n. 168.
La lettera d) del comma 68 introduce il comma 1-bis nell’articolo 207 del T.U. enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267/2000.
Il nuovo comma introduce alcune disposizioni in materia di garanzie sulle emissioni di titoli obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali.
In questa ipotesi, si prevede che l’ente capofila possa rilasciare garanzia fideiussoria relativa al complesso dell’operazione.
Contestualmente gli altri enti che partecipano all’emissione rilasciano garanzia a favore dell’ente capofila con riferimento alla quota del prestito di propria competenza.
Ai fini della determinazione del limite di indebitamento (cfr. supra, lettera c), comma 5 dell’articolo 205-bis), la garanzia prestata dall’ente capofila viene calcolata per l’importo degli interessi corrispondenti alla quota del prestito di competenza dell’ente capofila.
Al riguardo, occorre considerare che il limite all’indebitamento per ciascun ente locale viene calcolato sulla base degli interessi annuali che l’ente deve versare sui debiti già contratti e che nel caso delle garanzie prestate dall’ente si calcolano, secondo quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 207 del T.U. enti locali, gli interessi relativi alle operazioni garantite. L’ultimo periodo del comma 1-bis, pertanto, è volto ad escludere, nel caso di emissioni di titoli obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti, che per l’ente capofila, il quale presta garanzia sull’intero importo dell’emissione, si calcolino gli interessi che gravano sull’intera operazione. Si calcoleranno, invece, gli interessi corrispondenti alla quota del prestito obbligazionario di competenza dell’ente stesso.
In sostanza, le disposizioni recate dalla lettera d) del comma 68 sono volte a rendere praticabili le emissioni di titoli obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti. Tale possibilità sembra interessare, in particolare, gli enti locali di piccole dimensioni che, altrimenti, proprio per la limitata consistenza della propria attività finanziaria, rimarrebbero esclusi dai mercati obbligazionari.
69. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui all’articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
70. All’articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole: «e contrarre mutui» e le parole: «o dell’accensione».
I commi in esame recano disposizioni in materia di disciplina delle forme di indebitamento degli enti locali, concernenti, in particolare:
§ la facoltà di affidare la gestione del fondo di ammortamento del debito a istituti di credito diversi dal tesoriere (comma 69);
§ l’esclusione della possibilità di contrarre mutui con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza (comma 70).
Il comma 69 stabilisce che, per la gestione del fondo di ammortamento del debito, previsto dall'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere, stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma 2, del testo unico delle leggi sugli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
La normativa richiamata prevede che ogni deposito, comunque costituito, venga intestato all'ente locale e gestito dal tesoriere (articolo 209, comma 3, del T.U.). Inoltre, secondo l’articolo 211, comma 2, il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente.
L’articolo 41, comma 2, della legge n. 448/2001 (finanziaria per il 2002), richiamato dal comma in esame, ha introdotto la facoltà, per gli enti locali, di emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza.
In questo caso l’ente territoriale, al momento dell'emissione o dell'accensione, dovrà costituire un fondo di ammortamento del debito (sinking fund) reinvestibile, ovvero concludere operazioni di swap per l'ammortamento del debito (amortizing swap), in base alle quali l'ente s’impegna a pagare rate di ammortamento e la controparte a corrispondere rate d’interesse più il capitale alla scadenza.
Specifiche disposizioni sulla gestione del fondo di ammortamento sono state dettate dal regolamento di attuazione, di cui al D.M. 1° dicembre 2003, n. 389.
In particolare il regolamento dispone che i contratti relativi alla gestione di un fondo per l'ammortamento del capitale da rimborsare o, alternativamente, per la conclusione di uno swap per l'ammortamento del debito possono essere conclusi soltanto con intermediari contraddistinti da adeguato merito di credito, così come certificato da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale.
Ulteriori precisazioni sono state fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze mediante la circolare 27 maggio 2004.
Per i criteri d’individuazione degli intermediari con i quali è ammissibile concludere i contratti relativi alla gestione di un fondo o allo swap per l'ammortamento del debito, la circolare precisa che il merito di credito (rating) deve essere certificato dalle agenzie riconosciute a livello internazionale, indicando attualmente Standard & Poor's, Moody's e Fitch Ratings.
Nel caso in cui i rating attribuiti dalle agenzie siano difformi tra loro, si deve prendere in considerazione quello più basso.
Il “rating adeguato” della controparte non dovrebbe essere inferiore a BBB/Baa/BBB. Pertanto qualora l'intermediario subisca una riduzione al di sotto di tale livello minimo, le posizioni accese dovranno essere chiuse al più presto.
Qualora sussista garanzia della “casa madre” della controparte, rileva il rating di essa.
In sostanza, la disposizione del comma 69 è volta a consentire agli enti locali di costituire fondi di ammortamento presso istituti o intermediari diversi dalle banche che svolgono il servizio di tesoreria, le quali, specialmente se di piccola dimensione, possono non presentare i requisiti di elevata professionalità e specializzazione richiesti dalle operazioni in questione.
In proposito, il Ministro dell’economia e delle finanze, nel corso dell’audizione tenuta il 21 luglio 2004 dinanzi alla Commissione Programmazione economica e bilancio del Senato della Repubblica, in tema di “Effetti e tecniche di controllo dei flussi di finanza pubblica in ordine all’andamento del debito con particolare riferimento alla componente non statale”, aveva evidenziato, quale elemento di criticità, che secondo l’attuale normativa che regola i rapporti fra gli enti locali e i loro tesorieri, con particolare riferimento all’articolo 221 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, non è possibile per gli enti stessi costituire fondi di ammortamento presso istituti o intermediari diversi dalle banche tesoriere[64].
In relazione a ciò, il Ministro faceva notare che tale divieto costituisce un elemento ostativo all’applicazione di quanto disposto dal richiamato articolo 2 del regolamento n. 389 del 2003, “in quanto la corretta e prudenziale gestione di tali fondi richiede un livello estremamente elevato di conoscenza finanziaria e capacità gestionale da parte degli intermediari, requisiti che non sempre le banche che svolgono il servizio di tesoreria soddisfano. Si configura così un conflitto tra i princìpi che ispirano la norma sul fondo di ammortamento e gli obblighi di tesoreria degli enti che, di fatto, impedisce la costituzione di tali fondi”. Concludeva perciò il Ministro segnalando l’opportunità di trovare una sede legislativa adeguata per introdurre una deroga specifica alle norme sulla tesoreria, in grado di rimediare a tale situazione conflittuale, sede che si ritrova appunto nel comma in esame.
Il comma 70 novella l'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge n. 448/2001, eliminando la possibilità per gli enti locali di poter contrarre mutui con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza.
Si ricorda, infatti, che il citato comma 2, intervenendo sulla disciplina dell'emissione di titoli obbligazionari e della contrazione di mutui, ha previsto la possibilità di emettere titoli obbligazionari e di contrarre mutui con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza (c.d. struttura bullet), con l’obbligo contestuale di costituire un fondo di ammortamento del debito o di concludere operazioni di swap per l’ammortamento del debito.
Il comma 70 interviene ora ad eliminare per gli enti locali la possibilità di contrarre mutui con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza.
Di conseguenza, gli enti locali potranno d’ora innanzi contrarre mutui che prevedano esclusivamente il tradizionale sistema di ammortamento con rimborso graduale di quote di capitale e interessi.
In proposito, si osserva che, a parità di condizioni, il rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza rende il mutuo più oneroso per l’ente mutuatario.
71. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza dell’operazione di rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle commissioni. In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica delle condizioni di rifinanziamento, lo Stato o l’ente pubblico interessato osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorché il tasso swap con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale.
72. Gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con oneri integralmente o parzialmente a carico dello Stato sono proporzionalmente adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle operazioni di conversione o rinegoziazione dei mutui di cui al comma 71.
73. Ai fini dell’attuazione di quanto stabilito dai commi 71 e 72 l’ente pubblico è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dal perfezionamento delle operazioni di cui al comma 71, all’amministrazione statale interessata, la relativa documentazione contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di rimborso.
I commi 71-73 introducono alcune disposizioni volte a ridurre la spesa per interessi a carico della finanza pubblica attraverso la conversione in titoli obbligazionari o la rinegoziazione dei mutui in presenza di condizioni di mercato che rendano tali operazioni vantaggiose.
Più precisamente il comma 71 impone allo Stato, alle regioni e alle province autonome, agli enti locali l’obbligo di provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, a convertire in titoli obbligazionari di nuova emissione o a rinegoziare i mutui, nel caso in cui sussistano condizioni di mercato tali da permettere di ridurre il valore finanziario delle passività totali.
La disposizione riguarda i mutui con oneri di ammortamento totalmente o parzialmente a carico dello Stato.
La rinegoziazione dei mutui può essere effettuata anche con istituti diversi da quello con cui il mutuo è stato acceso.
Nel valutare la convenienza della conversione o della rinegoziazione, il comma 71 prescrive di tener conto anche delle spese relative alle commissioni.
Gli enti citati dovranno, pertanto, procedere all’operazioni di conversione o di rinegoziazione se la somma dei valori attuali della nuova passività, tenuto conto delle quote relative al capitale e delle quote relative agli interessi, nonché delle commissioni dovute per l’estinzione della vecchia passività e per l’accensione della nuova, risulti inferiore alla somma dei valori attuali della passività preesistente.
Il comma 71 specifica altresì che, in caso di mutui a tasso fisso, per la verifica delle condizioni di rifinanziamento, lo Stato o l'ente pubblico interessato osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorché il tasso swap con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale.
Le offerte di mutuo a tasso fisso seguono l'andamento dei mercati dei depositi a lungo termine, il cui indice di costo è rappresentato dall'IRS (Interest Rate Swap).
L'IRS è un parametro per la copertura finanziaria della provvista utilizzato dalle banche per le operazioni a tasso fisso oltre i 12 mesi ed è rilevabile quotidianamente su "Il Sole 24 ore", nell’inserto “Finanza e mercati”. La quotazione è quella dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente la stipulazione del mutuo.
Per individuare dall'elenco l’IRS pertinente deve farsi riferimento a quello pari alla durata del successivo periodo a tasso fisso del mutuo.
Il comma 72 prevede la rideterminazione degli stanziamenti di bilancio relativi al pagamento degli oneri dei mutui in relazione ai quali sono state concluse le operazioni di conversione o rinegoziazione.
Per quanto non espressamente indicato, la rideterminazione degli stanziamenti dovrebbe riferirsi al bilancio dello Stato, dato che anche il comma 72 ribadisce il riferimento ai “mutui con oneri di ammortamento integralmente o parzialmente a carico dello Stato”.
Per effetto della previsione del comma 72 risulta possibile computare nel bilancio dello Stato i risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di rifinanziamento previste dal comma 71.
In proposito, secondo le indicazioni fornite nella relazione tecnica al disegno di legge iniziale, dalla conversione o rinegoziazione dei mutui prevista dalle disposizioni in esame dovrebbe derivare “un risparmio effettivo per il complesso della finanza pubblica”, che, peraltro, non viene quantificato.
Il comma 73 contiene una disposizione strumentale relativa alla trasmissione della documentazione all’amministrazione dello Stato, ai fini dell’attuazione di quanto disposto dai due commi precedenti.
Al riguardo si prevede l’obbligo per gli enti pubblici di cui al comma 71 di trasmettere all’amministrazione statale interessata la documentazione contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di rimborso, relativa alle operazioni di conversione o rinegoziazione.
La comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal perfezionamento delle operazioni in questione.
Sono tenuti alla comunicazione i soggetti pubblici di cui al comma 71; l’espressione sembra doversi riferire, per quanto non espressamente precisato, ai soggetti pubblici diversi dallo Stato.
74. In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza, è necessario che al momento dell’emissione venga costituito un fondo di ammortamento del debito o conclusa una operazione di swap per l’ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1º dicembre 2003, n. 389.
In assenza di specifiche indicazioni relative all’ambito soggettivo di applicazione, si può presumere che la disposizione interessi i soggetti indicati nell’articolo 10, comma 1, del disegno di legge in esame, estendendosi in tal modo, pertanto, anche allo Stato, alle regioni e alle province autonome l’analoga previsione recata per gli enti locali dall’articolo 41, comma 2, della legge n. 448 del 2001.
Il comma 74 dispone che, in caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza, è necessario, al momento dell’emissione:
§ che venga costituito un fondo di ammortamento del debito;
§ o, in alternativa, che venga conclusa un’operazione di swap per l’ammortamento dello stesso debito.
L’articolo 41, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) ha previsto che gli enti locali possano emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell’emissione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l’ammortamento del debito.
Queste operazioni tendono, tra l'altro, a garantire una maggiore flessibilità alle politiche di spesa e una più efficiente comparabilità finanziaria dei BOC con altri strumenti d’investimento. La disposizione contiene l’espresso riferimento a strumenti finanziari derivati, il cui impiego viene così ad essere previsto nella finanza degli enti locali.
Con riguardo a tali operazioni, il regolamento di attuazione (decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389), all’articolo 2 che viene richiamato nella disposizione in esame, ha stabilito che i contratti relativi alla gestione di un fondo per l'ammortamento del capitale da rimborsare o, alternativamente, per la conclusione di uno swap per l'ammortamento del debito possono essere conclusi soltanto con intermediari contraddistinti da adeguato merito di credito, così come certificato da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale.
Il medesimo articolo 2 prevede, altresì, che le somme accantonate nel fondo di ammortamento possono essere investite esclusivamente in titoli obbligazionari di enti e amministrazioni pubbliche nonché di società a partecipazione pubblica di Stati appartenenti all'Unione europea.
Ulteriori precisazioni in merito al fondo di ammortamento del debito o alle operazioni di swap per l’ammortamento del debito stesso sono state fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze mediante la circolare 27 maggio 2004.
In primo luogo, è stato chiarito che sono sottoposte all’applicazione delle norme del regolamento soltanto le operazioni derivate effettuate e gli ammortamenti costituiti dagli enti territoriali successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 febbraio 2004).
Per i criteri d’individuazione degli intermediari con i quali è ammissibile concludere i contratti relativi alla gestione di un fondo o allo swap per l'ammortamento del debito, la circolare precisa che il merito di credito (rating) deve essere certificato dalle agenzie riconosciute a livello internazionale, indicando attualmente: Standard & Poor's, Moody's e Fitch Ratings.
Nel caso in cui i rating attribuiti dalle agenzie siano difformi tra loro, si deve prendere in considerazione quello più basso.
Il «rating adeguato» della controparte non dovrebbe essere inferiore a BBB/Baa/BBB. Pertanto qualora l'intermediario subisca una riduzione al di sotto di tale livello minimo, le posizioni accese dovranno essere chiuse al più presto.
Qualora sussista garanzia della «casa madre» della controparte, rileva il rating di essa.
Gli strumenti ammessi per l'investimento delle somme accantonate nel fondo o nello swap di ammortamento sono soltanto i titoli obbligazionari, emessi esclusivamente dagli emittenti indicati all’articolo 2, comma 2, del regolamento (enti e amministrazioni pubbliche e società a partecipazione pubblica di Stati dell’Unione europea)[65], che non dovranno essere ulteriormente strutturati mediante operazioni derivate le quali rendano il profilo di esposizione creditizia difforme da quello consentito.
La selezione degli emittenti dei suddetti titoli deve essere conforme allo spirito di riduzione del rischio creditizio.
Nei contratti è raccomandata la massima trasparenza sui criteri con i quali i titoli conferiti al fondo di ammortamento sono selezionati ed eventualmente sostituiti, attribuendo la massima attenzione al rating. Si raccomanda altresì di vincolare la scadenza degli investimenti alla durata del fondo di ammortamento.
Gli enti sono invitati a considerare il costo totale dell'emissione obbligazionaria sia nella forma con rimborso unico a scadenza del capitale sia nella forma «amortizing», e a valutare la relazione tra tale differenza di costo e il maggiore rischio derivante dalla costituzione del fondo o dello swap per l'ammortamento.
La circolare ricorda altresì che le emissioni con rimborso unico, ancorché associate ad uno swap di ammortamento, pesano per l'intero ammontare fino alla scadenza ai fini delle rilevazioni del debito pubblico operate da Eurostat.
75. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con l’adesione al patto di stabilità e crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
76. Per le stesse finalità di cui al comma 75 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell’amministrazione pubblica che assume l’obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un’amministrazione pubblica diversa. L’amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un’amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. L’istituto finanziatore, contestualmente alla stipula dell’operazione di finanziamento, ne dà notizia all’amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell’operazione tra le accensioni di prestiti, provvede all’iscrizione del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione contabile dell’operazione.
77. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 75 e 76 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie.
I commi 75-77 dettano alle amministrazioni pubbliche regole di contabilizzazione del debito omogenee per evitare la duplicazione dell’iscrizione nei bilanci di enti diversi del medesimo debito e facilitare il consolidamento dei conti pubblici.
A tal fine il comma 75 prevede, con riferimento ai mutui attivati da regioni, enti locali o, in generale, altri enti pubblici diversi dallo Stato, ma con oneri di ammortamento ad intero carico del bilancio dello Stato, che il mutuo sia pagato agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
Ciò sembra implicare, sotto il profilo contabile, che le iscrizioni connesse all’attivazione del mutuo – vale a dire, in entrata, l’accensione di prestiti e, in uscita, il rimborso di prestiti – siano effettuate soltanto nel bilancio dello Stato, escludendo che vengano operate anche nel bilancio dell’ente che ha attivato il mutuo e beneficia del ricavato.
Il comma 76 si riferisce ad enti pubblici diversi dallo Stato. Anche in questo caso viene disciplinata l’ipotesi in cui l’amministrazione che assume gli oneri di ammortamento del mutuo sia diversa dall’amministrazione che ne percepisce il ricavato.
In questa ipotesi l’amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo iscrive il ricavato in entrata come trasferimento in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti.
Ne risulta escluso, di conseguenza, che l’amministrazione beneficiaria contabilizzi il mutuo nell’ambito delle accensioni di prestiti, per quanto concerne l’entrata connessa all’acquisizione delle relative risorse, e nell’ambito del rimborso prestiti, per quanto concerne la spesa per gli oneri di ammortamento.
L’amministrazione pubblica che è tenuta a corrispondere all’istituto finanziatore le rate di ammortamento del mutuo iscrive il ricavato dell’operazione, in entrata, tra le accensioni di prestiti e, contestualmente, iscrive in uscita l’importo corrispondente come trasferimento in conto capitale.
A tal fine il comma 76 prevede che l’istituto finanziatore, nel momento in cui avviene la stipula del mutuo con l’amministrazione che ne riceve il ricavato, sia tenuto a comunicare all’amministrazione pubblica che sostiene gli oneri di ammortamento le informazioni relative all’operazione, in modo da permettere a quest’ultima amministrazione di effettuare le iscrizioni contabili previste.
Sulla base delle disposizioni del comma 76 al trasferimento in conto capitale iscritto in entrata nel bilancio dell’amministrazione beneficiaria del mutuo corrisponde per pari importo un trasferimento iscritto in uscita nel bilancio dell’amministrazione che sostiene l’ammortamento del mutuo.
Le iscrizioni contabili direttamente riferite all’operazione del mutuo, invece, sono effettuate soltanto nel bilancio dell’amministrazione che provvede a corrispondere all’istituto finanziatore gli oneri conseguenti. A tal fine tale amministrazione iscrive in entrata il ricavato del mutuo a titolo di accensione di prestiti e iscrive in uscita degli oneri connessi alla restituzione del mutuo a titolo di oneri per interessi e, per quanto concerne il capitale, a titolo di rimborso prestiti.
Con le disposizioni dettate dai commi 75 e 76 si intende pertanto evitare che l’importo corrispondente al ricavato di un mutuo sia iscritto, come accensione di prestiti, nel bilancio di due diverse amministrazioni, vale a dire l’amministrazione che stipula il mutuo e ne percepisce il ricavato e l’amministrazione che è tenuta a sostenere gli oneri di ammortamento.
In questo caso, infatti, potrebbe prodursi, ai fini della determinazione del debito delle amministrazioni pubbliche, una duplicazione nella contabilizzazione del medesimo finanziamento e, in ogni caso, sono rese più complesse le operazioni di consolidamento.
Il comma 77 disciplina la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, prevedendo che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad applicarle con riferimento alle nuove operazioni finanziarie.
Articolo 1, comma 78
(Gestione di attivi finanziari)
78. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive di sua competenza.
Il comma 78 dispone che il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia proceda alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive di sua competenza.
Con riferimento alla disposizione citata, la relazione tecnica al disegno di legge finanziaria prospetta un risparmio della spesa per interessi di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2005, con riferimento sia all’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che al saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato.
La disposizione in esame, peraltro, non fornisce ulteriori indicazioni.
In particolare, non sono indicate la natura e l’entità delle posizioni finanziarie attive che sarebbero oggetto delle operazioni di ristrutturazione.
In proposito, la relazione tecnica riferisce il previsto risparmio di spesa alla gestione delle posizioni attive attribuite al Ministero a seguito della trasformazione in società per azioni della Cassa depositi e prestiti. Secondo quanto indicato nella Relazione nel 2005 “potranno essere effettuate operazioni di ristrutturazione del profilo finanziario dei flussi associati a dette attività, che consentiranno di ridurre la spesa per interessi netta”.
A seguito della trasformazione in società per azioni della Cassa depositi e prestiti, disposta ai sensi dell’articolo 5, del D.L. n. 269/2003, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003 sono stati definiti i rapporti patrimoniali tra la Cassa e il Ministero.
Per quanto concerne le passività, il D.M. 5 dicembre 2003, ha trasferito al Ministero dell’economia e delle finanze una quota del risparmio postale.
Più precisamente, sono state trasferite al Ministero dell’economia e delle finanze le seguenti passività, di cui in precedenza era titolare la Cassa depositi e prestiti:
§ una quota dei buoni postali fruttiferi pari a 57.522 milioni di euro;
§ il servizio depositi da parte delle amministrazioni statali, regionali, degli enti locali e di altri enti pubblici, nonché di privati (i depositi del settore privato ammontano a 1.170 milioni di euro);
§ il servizio dei conti correnti postali (di cui la quota detenuta da privati ammonta a 16.793 milioni di euro).
Per quanto concerne le attività sono stati trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze una quota dei mutui accesi presso la Cassa e le disponibilità sussistenti sui conti correnti di tesoreria che erano precedentemente intestati alla Cassa medesima.
In conseguenza delle disposizioni contenute nel D.M. 5 dicembre 2003 sono stati, inoltre, estinti i conti correnti fruttiferi di tesoreria n. 29810 “Cassa DD.PP. – Fondo di garanzia del risparmio postale”; n. 29811 “Cassa DD.PP. – Gestione principale” e n. 29812 “Cassa DD.PP. – Gestione dei conti correnti e assegni postali”.
Le disponibilità giacenti sui conti correnti indicati, che alla fine del 2002 risultavano pari a 155,7 miliardi di euro sono state attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze.
Contestualmente è stata prevista l’accensione presso la tesoreria centrale dello Stato di un conto corrente fruttifero, denominato “CDP S.p.A. – gestione separata” e intitolato alla nuova società. Su quest’ultimo conto corrente è stata versata la somma di 10.800 milioni di euro, prelevata dai conti correnti precedentemente intestati all’istituto, dei quali è stata disposta l’estinzione.
Le operazioni previste dal comma in esame dovrebbero pertanto interessare i mutui erogati dall’istituto e trasferiti, per effetto del D.M. 5 dicembre 2003, al Ministero dell’economia e delle finanze.
Tali mutui sono stati accesi da amministrazioni pubbliche, in particolare enti locali, e da società di gestione dei servizi pubblici. L’ammontare complessivo della quota trasferita al Ministero dell’economia si attesta a circa 39 milioni di euro.
Rispetto a queste attività potranno essere compiute operazioni di gestione, nella forma sia di ridefinizione dei profili temporali di ammortamento (e, di conseguenza, dei profili temporali di acquisizione da parte del Tesoro degli interessi attivi e del rimborso del capitale) che di conclusione di operazioni derivate rispetto alle quali i mutui in questione rappresentano il valore sottostante.
Tali operazioni, tra l’altro, possono essere rivolte anche ad adeguare i flussi in entrata a favore del Tesoro connessi ai mutui trasferiti dalla Cassa depositi e prestiti con i flussi in uscita connessi alle scadenze di pagamento sui titoli di Stato.
79. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell’interno e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni e tre università nei quali durante l’anno 2005 i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri degli enti. L’individuazione degli enti, salvo che per la regione, viene effettuata assicurando la rappresentatività per aree geografiche; gli enti sono comunque individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite i loro tesorieri, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) istituito ai sensi dell’articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La rilevazione per via telematica riguarda i dati contabili sia ai fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia ai fini del calcolo dell’indebitamento netto. Con il predetto decreto vengono altresì definiti i criteri, le modalità e i tempi della sperimentazione relativa sia alle entrate sia alle spese. In relazione ai risultati registrati la sperimentazione può essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad altri enti.
Il comma 79 detta disposizioni volte a sperimentare gli effetti del superamento del sistema di Tesoreria unica.
A tal fine, il Ministro dell’economia e delle finanze individua, con proprio decreto, una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni e tre università per i quali, durante l'anno 2005, si attuerà il superamento del sistema della Tesoreria unica.
Per l’emanazione del decreto, è richiesto il parere della Conferenza unificata, del Ministro dell’interno e del Ministro dell'istruzione, università e ricerca.
Gli enti così individuati, pertanto, potranno detenere le risorse provenienti dai trasferimenti statali e le entrate proprie direttamente presso i propri tesorieri anziché nei conti della Tesoreria dello Stato.
Si ricorda che in base al sistema introdotto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, gli enti soggetti alla Tesoreria unica sono obbligati a depositare tutte le loro disponibilità liquide in due apposite contabilità speciali, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: una contabilità speciale fruttifera di interessi a favore dell'ente stesso ed una infruttifera. Le entrate degli enti affluiscono alle due contabilità speciali secondo due canali distinti a seconda della fonte dell'entrata.
Nelle contabilità speciali “fruttifere” vengono versati gli incassi derivanti dalleentrate proprie degli enti (costituite da introiti tributari ed extratributari, vendita di beni e servizi, canoni, sovracanoni, indennizzi, e da altri introiti provenienti dal settore privato). Le altre entrate (le assegnazioni, i contributi e i trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato e dagli altri enti del settore pubblico allargato, comprese quelle provenienti da mutui) affluiscono a contabilità speciali “infruttifere”, nelle quali sono versate direttamente, vale a dire mediante operazioni di giroconto che non transitano dalla tesoreria dell'ente.
Con il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 è stato introdotto un sistema c.d. misto, che distingue il regime applicabile alle diverse entrate degli enti, prevedendo che soltanto i fondi provenienti dal bilancio dello Stato (comprese le entrate provenienti da indebitamento assistito dallo Stato) debbano affluire nei conti di tesoreria, mentre le entrate proprie (acquisite dagli enti territoriali in forza di potestà tributaria propria, da compartecipazione al gettito di tributi statali o da indebitamento senza intervento statale) siano escluse dal versamento in tesoreria, per essere depositate direttamente presso il sistema bancario. Tale sistema è peraltro applicato, a decorrere dal 1° marzo 2001, soltanto alle regioni e province autonome, nonché agli enti locali di minore dimensione (province e comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti)[66].
L'individuazione degli enti che partecipano alla sperimentazione (salvo che per la regione) verrà effettuata garantendo la rappresentatività per aree geografiche.
Gli enti verranno peraltro individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite i loro tesorieri, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge n. 289 del 2002.
La rilevazione per via telematica riguarda sia i dati contabili rilevanti per la determinazione del fabbisogno di cassa, sia quelli rilevanti per il calcolo dell’indebitamento netto, vale a dire del conto economico delle amministrazioni pubbliche.
L’articolo 28 ha previsto l’introduzione di un sistema di codificazione uniforme su tutto il territorio nazionale per tutte le operazioni di incasso e pagamento, nonché per i dati di competenza relativi alle amministrazioni pubbliche, per garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni previste dall'art. 104 del trattato istitutivo della Comunità Europea.
L’obiettivo era quello di un più efficace meccanismo di acquisizione delle informazioni da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, in previsione delle potenzialità di elaborazione dei dati che questo sistema consentirà di effettuare a livello locale[67].
Nel marzo del 2003 il Ministero dell'Economia, con apposita convenzione, ha affidato alla Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria statale, la gestione del sistema informativo.
Con circolare del Ministero dell’economia del 21 gennaio 2004, n. 2, sono stati individuati i codici gestionali da inserire sui titoli di spesa da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato.
Per quanto riguarda le altre amministrazioni pubbliche, e in particolare le amministrazioni locali, si prevedeva che entro il 2004 si pervenisse alla definizione dello schema di codifica, in modo che il sistema potesse essere attivato a partire dal 2005.
In tal modo la disposizione del comma 79 rende operativa, a partire dal 2005, anche la sperimentazione del SIOPE con il coinvolgimento di un certo numero di enti i cui tesorieri siano in grado di trasmettere, all’archivio già costituito presso la Banca d’Italia, attraverso il collegamento telematico, le informazioni relative ad ogni operazione di incasso e di pagamento.
Con il decreto di individuazione degli enti ai quali si applica la sperimentazione saranno altresì definiti i criteri, le modalità e i tempi della sperimentazione stessa, sia con riferimento alle entrate che alle spese.
In relazione ai risultati, la sperimentazione potrà essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, anche ad altri enti oltre quelli inizialmente indicati dal decreto del Ministro dell’economia.
L’esigenza del superamento del sistema di Tesoreria unica è sorta in relazione al progressivo rafforzamento dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali.
A tal fine, con il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, in occasione della riforma del bilancio dello Stato, il sistema della Tesoreria unica per le regioni e gli enti locali è stato ridefinito, con l’introduzione del c.d. sistema misto, ed è stato altresì prospettato il graduale superamento della tesoreria unica in relazione al progressivo conferimento agli enti interessati di ulteriori funzioni ed entrate proprie.
Per avviare il superamento del sistema, il D.Lgs. n. 279/1997 aveva previsto una sperimentazione biennale (a partire dal 1° gennaio 1999) dalla quale ricavare elementi di valutazione in ordine alla effettiva possibilità di perseguire la totale eliminazione del sistema di tesoreria unica. Il Governo è tenuto a informare annualmente il Parlamento con apposita relazione sull’andamento della sperimentazione.
La legge n. 449/1997 ha anticipato di sei mesi (al 1° luglio 1998) la sperimentazione del totale superamento del sistema di tesoreria unica per le regioni, includendo altresì nella sperimentazione le Università statali.
Con i decreti del Ministero del tesoro nn. 31840 e 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 è stata avviata la sperimentazione del nuovo sistema di tesoreria unica nei confronti delle regioni Piemonte e Basilicata e delle università di Catania, Pisa e del Politecnico di Torino[68].
Come illustrato nella “Relazione sull’andamento della sperimentazione degli effetti del totale superamento del sistema di tesoreria unica”, presentata al Parlamento dal Ministero dell’economia e delle finanze, relativa all’anno 2003 (Doc. XXVII, n. 12, febbraio 2004), a seguito dei risultati positivi riscontrati con riferimento alle tre Università coinvolte nella prima fase di sperimentazione, su richiesta del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, è stata avviata, nel corso del 2003, la seconda fase della sperimentazione della fuoriuscita dal sistema della tesoreria unica delle Università statali.
Sono state ammesse alla seconda fase della sperimentazione 12 Università, individuate con D.M. economia n. 59453 del 19 giugno 2003 (Politecnico di Bari, Università di Calabria-Cosenza, Ferrara, Firenze, Genova, Lecce, Padova, Parma, Pavia, Siena, Politecnico di Milano e Scuola normale di Pisa).
Le suddette università sono state autorizzate a prelevare, a decorrere dal luglio 2003, le disponibilità finanziarie depositate sulle rispettive contabilità speciali, per il loro successivo accredito sul conto dell’Istituto tesoriere, quando le stesse si fossero ridotte al 5% dei pagamenti effettuati nell’anno 2002.
80. L’articolo 213 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 213 (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria) – 1. Qualora l’organizzazione dell’ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l’uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all’articolo 226.
2. La convenzione di tesoreria di cui all’articolo 210 può prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell’ente, con rilascio della quietanza di cui all’articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria».
Il comma 80 sostituisce l'articolo 213 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, che interviene in materia di gestione informatizzata del servizio di tesoreria degli enti locali.
Come evidenziato nella relazione illustrativa al disegno di legge, tale disposizione è sostanzialmente finalizzata ad adeguare la normativa degli enti locali concernente l’utilizzo degli strumenti informatici per gli incassi e pagamenti, in modo, tra l’altro, da accelerare il collegamento al sistema informativo SIOPE (cfr. scheda relativa all’articolo 1, comma 79).
L’articolo 213 del T.U., nel testo previgente, prevedeva già la possibilità di gestire il servizio di tesoreria con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'ente ed il tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.
La nuova formulazione del comma 1 dell’articolo 213 del testo unico introduce la possibilità per l’ente locale di effettuare anche gli ordinativi di pagamento e di riscossione in via informatica, in luogo di quelli cartacei.
Le evidenze informatiche di tali ordinativi hanno valore ai fini di documentazione, compresa la resa del conto del tesoriere, disciplinata dall'articolo 226 del testo unico.
Ai sensi dell’articolo 226 del T.U. enti locali entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.
AI conto del tesoriere è allegata la seguente documentazione:
a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;
b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;
d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
Il comma 80 aggiunge, inoltre, i commi 2 e 3 all’articolo 213 del T.U.
Ai sensi del comma 2, è stabilito che la convenzione di affidamento del servizio di tesoreria, prevista dall’articolo 210 del Testo unico, può prevedere il ricorso alle modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari per la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, fermo restando la facoltà di effettuare tali operazioni anche in contanti presso gli sportelli di tesoreria.
L’articolo 210 citato prevede che l'affidamento del servizio venga effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.
Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore.
Il nuovo comma 3 prevede che le somme provenienti dai predetti incassi siano versate alle casse dell'ente, con rilascio della quietanza, come previsto ai sensi dell'articolo 214 del testo unico, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati, e comunque nei tempi previsti nella convenzione di tesoreria.
81. Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione dell’attività amministrativa, con decreto da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all’estero.
Il comma 81 riguarda la semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all’estero, per conseguire la quale al Ministro degli Affari esteri è demandata l’emanazione di apposite disposizioni, mediante proprio decreto ai sensi dell’art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2005.
Per quanto concerne la materia della razionalizzazione e semplificazione amministrativa e contabile nella gestione degli uffici all’estero, in mancanza di precisi riferimenti nella norma in commento, si ricorda come la materia trovi in via generale la propria disciplina – come del resto l’intera attività del Ministero degli Affari esteri – nel DPR 5 gennaio 1967, n. 8 e successive modifiche. In particolare, riguardano la gestione degli uffici all’estero l’art. 31. Composizione e organizzazione degli uffici all'estero., l’art. 32. Istituzione, qualificazione e ripartizione di posti di organico degli uffici all'estero, l’art. 71. Onere delle spese per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di I categoria., l’art. 75. Funzionari direttivi amministrativi con funzioni amministrativo-contabili all'estero. , l’art. 77. Consulenza amministrativa ad uffici all'estero - ispezioni sull'attività del cancelliere contabile e sulle agenzie consolari.
Si ricorda inoltre la legge 6 febbraio 1985, n. 15, recante disciplina delle spese da effettuarsi all’estero dal Ministero degli Affari esteri, che regolamenta tanto la somministrazione quanto la concreta gestione e la rendicontazione dei flussi finanziari del MAE.
Vale infine la pena di ricordare che con DPR 22 marzo 2000, n. 120 erano state emanate – attuando la delega di cui all’art. 20, commi 2, 6, 7 e 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - norme di semplificazione procedurale dell’erogazione e rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero. Il DPR 120/2000 è stato tuttavia successivamente abrogato dall’art. 14 del DPR 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia): l’art. 1 del DPR 384/2001 prevede che il regolamento si applica, tra l’altro, alle amministrazioni statali, disciplinandone le procedure per l’effettuazione di spese per l’acquisizione in economia di beni e servizi.
82. Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell’Unione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all’attività produttiva, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei princìpi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, predisposte ovvero verificate ed approvate dall’ente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe, predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, attribuite allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Dell’avvenuta adozione delle misure indicate al primo periodo viene data comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario regionale, per l’adozione delle rispettive iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei soggetti che non risultino avere adottato le citate misure organizzative e di funzionamento. L’agenzia delle entrate comunica con evidenze informatiche all’ente di cui al primo periodo l’elenco dei soggetti che dichiarano di fruire delle agevolazioni o degli incentivi citati, per l’adozione delle conseguenti iniziative. Dall’attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 82 detta disposizioni volte al contrasto e alla prevenzione dell’utilizzo illecito dei finanziamenti pubblici, destinati ad avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all’attività produttiva.
Gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o del bilancio dell’Unione Europea nei settori indicati devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti, secondo quanto stabilito dalle norme sulla responsabilità amministrativa, di cui al D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300”.
Tali specifiche misure devono essere predisposte o, in alternativa, verificata e approvata dall’Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), secondo tariffe predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2003 reca il nuovo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)”
L’Istituto per lo Sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, opera a supporto delle competenze dello Stato, delle regioni e delle province autonome nelle materie della formazione, delle politiche sociali e del lavoro.
Le somme derivanti dall’applicazione di tali tariffe vengono attribuite all’ISFOL mediante riassegnazione ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1999, n. 469[69].
Il secondo periodo del comma in esame prevede che, dell’adozione delle misure organizzative e di funzionamento necessarie a prevenire e contrastare un’illecita utilizzazione dei finanziamenti pubblici o dell’Unione Europea, deve essere data notizia al competente comitato di coordinamento finanziario regionale, in modo tale che possano essere svolte ispezioni e verifiche nei confronti di soggetti inadempienti.
Dal 2003, nel quadro delle attività volte al monitoraggio ed al controllo della spesa pubblica, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha costituito un Comitato di Coordinamento Finanziario, articolato su due livelli: uno centrale, comprendente il Ragioniere generale dello Stato, il Comandante generale della Guardia di finanza e il Direttore dell’Agenzia delle entrate, e uno regionale (20 comitati), che riunisce con carattere di periodicità i rappresentanti territoriali delle predette istituzioni. Scopo di tali organismi è quello di mettere a fattor comune le sinergie operative delle tre strutture (RGS, Agenzia delle entrate e Guardia di finanza) per una più efficace e corretta utilizzazione delle risorse pubbliche con particolare riguardo al rispetto delle finalizzazioni delle spese.
E’ altresì previsto che l’Agenzia delle entrate comunichi mediante evidenze informatiche all’ISFOL l’elenco dei soggetti che dichiarano di fruire delle agevolazioni e degli incentivi sopra indicati.
Tale previsione è evidentemente volta ad assicurare l’applicazione delle disposizioni previste dal comma in esame.
L’ultimo periodo sancisce la clausola di invarianza finanziaria, precisando che dall’attuazione delle presenti disposizioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
83. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio per danni all’agricoltura al sistema assicurativo contro i danni, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, è ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo è destinato agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.
84. All’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria».
85. Per gli stessi fini di cui al comma 83, per l’anno 2005 la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso l’Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dell’articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 50 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro da destinare preferenzialmente agli interventi di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità.
86. Per gli interventi previsti all’articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione del Fondo di investimento nel capitale di rischio, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, è incrementata per l’anno 2005 di 50 milioni di euro.
I commi 83-86 dettano norme volte a promuovere il sistema assicurativo per i danni derivanti da eventi calamitosi in agricoltura.
Il comma 83 opera un trasferimento di risorse all’interno del Fondo di solidarietà nazionale (FSN). La norma, in particolare, prevede il trasferimento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2006 dagli interventi compensativi e di ripristino (di cui all’art. 1, co. 3, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 102/2004) agli incentivi per la stipula di contratti assicurativi (di cui all’art. 1, co. 3, lett. a), del D.Lgs. n. 102/2004), mediante la modifica delle rispettive autorizzazioni di spesa.
Il comma 84 sostituisce il comma 3 dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 102/2004, al fine di prevedere un duplice sistema di determinazione della dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale (in luogo dell’unico attualmente previsto). La norma, in particolare, prevede che mentre la dotazione per gli incentivi volti alla stipula di contratti assicurativi sia definita nella Tabella D della legge finanziaria[70] (come previsto, in via generale, dal vigente art. 15, co. 3, del D.Lgs. n. 102/2004), per gli interventi compensativi e di ripristino si provveda a valere sul Fondo di protezione civile, come determinato nella Tabella C della legge finanziaria[71], per la quota che sarà determinata annualmente dalla stessa finanziaria.
Il comma 85 incrementa di 50 milioni di euro per l’anno 2005 la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi istituito presso l’ISMEA.
Il comma 86 incrementa di 50 milioni di euro per l’anno 2005 la dotazione del Fondo di investimento nel capitale di rischio istituito presso l’ISMEA.
La disciplina degli interventi per eventi calamitosi in agricoltura è stata di recente interamente rivista con il D.Lgs. n. 102 del 2004, adottato in attuazione della delega contenuta all’articolo 1 della legge n. 38/2003 (c.d. “collegato agricolo”), che ha abrogato interamente la normativa previgente in materia.
L’articolo 1 definisce gli obiettivi del Fondo di solidarietà nazionale (di seguito: “Fondo”), destinato a far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche a seguito di calamità naturali o eventi eccezionali. A carico del Fondo sono finanziati interventi volti a incentivare la stipula di contratti assicurativi (interventi ex ante) e, per i rischi non inseriti nel Piano Assicurativo agricolo annuale, interventi finalizzati alla ripresa economica e produttiva dell’impresa (interventi compensativi o ex post), nonché interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica.
Il Capo I (articoli 2-4) disciplina gli interventi per incentivare la stipula di contratti assicurativi (interventi ex ante).
L’articolo 2 definisce le modalità di partecipazione dello Stato al pagamento dei premi assicurativi. L’intervento dello Stato, condizionato - a decorrere dal 1° gennaio 2005 - al fatto che il contratto assicurativo preveda, per ciascun prodotto, la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno di uno stesso comune, è concesso:
§ fino all’80% qualora il danno raggiunga il 30%, ovvero il 20% nelle zone svantaggiate;
§ fino al 50% se ad essere assicurati sono i danni causati da avversità che non raggiungono la soglia di distruzione del 30% (o 20% nelle zone svantaggiate), o oggetto della assicurazione sono le perdite causate da epizoozie o fitopatie.
L’articolo 3 prevede la possibilità per le imprese di assicurazione di costituirsi in consorzi di coassicurazione e coriassicurazione, fissando, tuttavia, in conformità alla disciplina comunitaria in materia, limiti alla concentrazione delle risorse nel relativo mercato (limiti peraltro non applicabili, per tre anni, nel caso di rischi coperti con polizze assicurative innovative).
L’articolo 4 introduce il Piano assicurativo agricolo annuale (“Piano”) attraverso il quale si procede, tenendo conto di una serie di parametri, alla individuazione dei rischi assicurabili e alla determinazione dell’entità del contributo pubblico sui premi assicurativi. Il Piano è elaborato sulla base dei dati rilevati dalla banca dati sui rischi agricoli e, previo parere di una Commissione tecnica istituita allo scopo e rappresentativa di tutti i soggetti istituzionali e le categorie interessate, è approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Il Capo II (articoli 5-10) disciplina gli interventi finalizzati alla ripresa economica e produttiva dell’impresa (interventi compensativi o ex post).
L’articolo 5 prevede che le imprese beneficiarie siano le imprese, ricadenti nelle aree danneggiate (individuate ai sensi dell’art. 6), che abbiano subito danni:
§ non inferiori al 30% della produzione lorda vendibile;
§ non inferiori al 20% della produzione lorda vendibile, qualora siano ubicate nelle aree svantaggiate di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999 del 17 maggio 1999
Le tipologie di aiuti previste, concessi in forma singola o combinatanei limiti dell'entità del danno sono:
§ contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato;
§ prestiti ad ammortamento quinquennale, per esigenze di esercizio dell’anno dell’evento e per il successivo, da erogare a tasso agevolato (più favorevole per le imprese nelle aree svantaggiate);
§ proroga delle operazioni di credito agrario;
§ agevolazioni previdenziali.
Il comma 4 stabilisce che sono esclusi dalle agevolazioni i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili alle assicurazione agevolata[72].
L’articolo 6 disciplina il trasferimento alle regioni delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale destinate agli interventi di cui all’articolo 5 (contributi e prestiti per favorire la ripresa delle attività produttive).
L’articolo 7 disciplina le operazioni di credito agricolo a favore delle imprese danneggiate, prevedendo la proroga delle scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario, assistite dal concorso nel pagamento degli interessi o, in caso contrario, con applicazione del tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario, nonché l’autorizzazione agli istituti di credito agrario ad anticipare le provvidenze di cui all’articolo 5 (contributi e prestiti per favorire la ripresa delle attività produttive), con eventuale concorso pubblico nel pagamento degli interessi.
L’articolo 8 prevede agevolazioni previdenziali e assistenziali a favore delle imprese danneggiate, nella forma dell’esonero parziale del pagamento dei contributi (fino al 50%), propri e dei lavoratori dipendenti, in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento. La misura dell’esonero è aumentata del 10% nel caso in cui i danni si verifichino, a carico della medesima impresa, per due o più anni consecutivi.
L’articolo 9 consente ai consorzi di difesa di intervenire a sostegno del reddito delle imprese zootecniche colpite da epizoozie che determinano l’abbattimento di animali e il divieto di ogni attività commerciale, nonché per l'indennizzo di animali morti a seguito di vaccinazioni disposte dalla autorità competenti, prevedendo il concorso dello Stato fino alla metà della spesa sostenuta.
L’articolo 10 detta norme volte ad assicurare la pubblicità degli interventi effettuati e dei relativi beneficiari.
Il Capo III (articoli 11-14) disciplina i consorzi di difesa.
L’articolo 11 individua le forme giuridiche che possono assumere i consorzi e disciplina il riconoscimento di idoneità all’attività da parte della regione. Prevede, inoltre, che i consorzi possono accedere al credito agrario.
L’articolo 12 disciplina l’amministrazione interna dei consorzi e definisce il contenuto necessario degli statuti.
L’articolo 13 rimette la vigilanza sui consorzi alle regioni, le quali sono anche chiamate ad esprimere un parere di ammissibilità al contributo.
L’articolo 14 disciplina gli interventi dei consorzi a favore degli associati, prevedendo la possibilità per i consorzi medesimi di fare ricorso a forme assicurative.
L’articolo 15, infine, prevede rimanda alla Tabella D della legge finanziaria la determinazione della dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, prevedendo l’iscrizione di uno stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per gli incentivi assicurativi (interventi ex-ante) e di uno stanziamento sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per gli interventi compensativi e di ripristino (o ex post).
Successivamente è intervenuto il D.L. 24 giugno 2004, n. 157 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204), che all’art. 2, co. 1-quater, ha rinviato all’anno 2005 l’alternatività tra interventi compensativi ed assicurativi prevista dall’art. 5, co. 4, del D.Lgs. n. 102/1999[73].
Da ultimo sono stati adottati il DM 17 febbraio 2004, con cui sono state individuate, per aree omogenee, gli eventi, le colture, le strutture e le garanzie ammissibili ammissibili all’assicurazione agevolata, nonché il DM 9 aprile 2004, con cui sono stati fissati i parametri contributivi per l’assicurazione agevolata per l’anno 2004[74].
L’articolo 127, comma 3, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001) ha istituito presso l’ISMEA un Fondo per la riassicurazione dei rischi, finalizzato a sostenere la competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici.
L’articolo 13, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 138/2002 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178/2002) ha disposto uno stanziamento di 10 milioni di euro dall’anno 2002 per il finanziamento del Fondo di riassicurazione.
Con DM 7 novembre 2002 del Ministro delle politiche agricole e forestali sono state definite le modalità operative del Fondo di riassicurazione. Si prevede, in particolare, che il Fondo provvede alla compensazione dei rischi agricoli coperti da polizze assicurative agevolate con il contributo pubblico sulla spesa per il pagamento dei premi. Le azioni del fondo devono garantire un adeguato vantaggio per i produttori agricoli e sono rivolte prioritariamente alle coperture assicurative multirischio, sui ricavi e sul reddito. L’ISMEA provvede alla gestione del Fondo con l’obbligo di contabilità separata. Il provvedimento prevede, infine, che con DM del Ministro delle politiche agricole e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, venga approvato il piano riassicurativo agricolo annuale. Nel piano riassicurativo agricolo annuale sono stabilite:
a) la percentuale dei rischi, per ogni tipologia di polizza, che il Fondo può assumere in riassicurazione dalle imprese di assicurazione che contrattano le polizze agevolate;
b) la percentuale dei rischi delle diverse tipologie di polizze agevolate, che il Fondo può mantenere a proprio carico;
c) la percentuale dei premi che le imprese di assicurazione possono cedere al Fondo ai fini della copertura riassicurativa;
d) le modalità di accertamento delle condizioni contrattuali che determinano l'intervento del Fondo per il pagamento dei risarcimenti;
e) l'aliquota percentuale da applicare alle entrate del Fondo, da destinare alla riserva di stabilizzazione;
f) le specialità delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Il piano riassicurativo agricolo previsto dal presente articolo è stato approvato, per l'anno 2003, con D.M. 7 febbraio 2003.
L’articolo 66, comma 3, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) ha rimesso a un DM delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’istituzione di un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari autorizzando la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
In attuazione di tale disposizione è stato adottato il DM 22 giugno 2004, n. 182, che ha rimesso l’attuazione del suddetto regime di aiuti all’ISMEA attraverso l’istituzione del Fondo di investimento nel capitale di rischio. Il Fondo, per la cui gestione l’ISMEA è autorizzata a costituire una società di capitali, ha lo scopo di supportare i programmi di investimento di piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo ed agroalimentare, con l'obiettivo di promuoverne la nascita e lo sviluppo, e di favorire la creazione di nuova occupazione, attraverso operazioni finanziarie finalizzate all'espansione dei mercati di capitale di rischio. Il Fondo effettua operazioni finanziarie in imprese che presentano un quadro finanziario sano, un business plan con potenzialità di crescita, adeguati profili di rischio/rendimento, management e personale impegnato con provata esperienza e capacità operative. Il Fondo non può effettuare operazioni finanziarie finalizzate al consolidamento di passività onerose, nonché quelle a favore di imprese in difficoltà finanziaria (come definite dalla Commissione europea).
Le operazioni finanziarie effettuate dal Fondo possono essere di natura diretta ed indiretta. Le operazioni dirette sono rivolte agli imprenditori agricoli nonché ai soggetti organizzati in forma societaria operanti nel settore agroalimentare, e consistono in assunzioni di partecipazione minoritarie e prestiti partecipativi. Le operazioni finanziarie indirette consistono nell'acquisizione di quote di partecipazione minoritarie di altri fondi privati che investono nel capitale di rischio delle imprese.
87. Nell’ambito del Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità di cui all’articolo 59, comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è istituito un apposito capitolo per l’attuazione del Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2005, a valere, per la somma di 3 milioni di euro, sulle disponibilità di cui all’autorizzazione di spesa recate dall’articolo 5, comma 7, della legge 27 marzo 2001, n. 122 che sono a tal fine versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all’apposita unità previsionale di base. Le modalità di spesa inerenti tale capitolo sono definite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L’articolo 1, comma 87 istituisce, nell’ambito del Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica di cui all’articolo 59, comma 2-bis, della legge n. 488 del 1999, un apposito capitolo per l’attuazione del Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici.
La dotazione iniziale assegnata all’istituendo capitolo è pari a 5 milioni di euro per il 2005, di cui 2 a valere sulle risorse del sopra citato Fondo e 3 a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 7, della legge n. 122 del 2001.
Le modalità di spesa delle risorse saranno definite con DM del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
L’articolo 59 della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria per il 2000) ha introdotto una serie di norme volte a promuovere lo sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità.
La disposizione ha disposto, in particolare, l’istituzione di due fondi allocati nella UPB 3.2.3.7.
Il primo fondo, previsto al comma 2, denominato Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità (cap. 7743), alimentato dalle entrate derivanti da un contributo annuale nella misura del 2 per cento del fatturato annuo a carico dei titolari di autorizzazione alla immissione in commercio di taluni prodotti fitosanitari[75], è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti.
Il secondo fondo, previsto al comma 2-bis, denominato Fondo per lo sviluppo della agricoltura biologica e di qualità (cap. 7742), alimentato da un contributo statale, è volto al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica (mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti) e all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta. Il Fondo è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, sulla base delle proposte di programmi regionali da presentare entro il 30 ottobre di ciascun anno[76].
In merito al finanziamento del Piano nazionale per l’agricoltura biologica la disposizione in commento preleva 3 milioni di euro sulle risorse recate dall’articolo 5, comma 7, della legge n. 122 del 2001 che aveva disposto un rifinanziamento di 80 miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno diretto alla valorizzazione dei prodotti agricoli tipici locali[77].
Quanto ai restanti 2 mil. di euro da prelevarsi dal Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica va segnalato che, poiché detto fondo non presenta alcuna dotazione in competenza per il 2005, si è provveduto - come può evincersi dalla Relazione n. 442 avente per oggetto il riparto del Fondo unico investimenti della tab. XIII trasmessa il 13/1/2005 – sottraendo detto importo alle risorse assegnate al Fondo unico per gli investimenti. Peraltro i 2 mil in questione, unitamente agli altri 3 sottratti al progetto speciale, nei documenti di bilancio risultano già iscritti sul cap. 7744 relativo al Piano per l’agricoltura biologica.
Merita ricordare, infine, che il 10 giugno 2004 la Commissione europea ha adottato il Piano di azione europea per l’agricoltura biologica e gli alimenti biologici. Il Piano contiene una lista di 21 azioni concrete da realizzare, che comprendono il miglioramento delle informazioni sull’agricoltura biologica, la razionalizzazione del sostegno pubblico nel quadro dello sviluppo rurale, il miglioramento delle norme di produzione e il potenziamento delle attività di ricerca.
Il Piano di azione nazionale per l’agricoltura biologica risulta, invece, in corso di approvazione[78].
88. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall’articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate di 292 milioni di euro per l’anno 2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.
89. Le risorse previste dall’articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per l’anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
90. Le somme di cui ai commi 88 e 89, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’IRAP, costituiscono l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dal 2005, è stanziata la somma di un milione di euro da destinare alla copertura delle spese connesse alla responsabilità civile e amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.
91. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo, tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 93 a 106 riferite all’anno 2005. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all’incentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 88.
I commi 88-91 recano disposizioni concernenti i rinnovi contrattuali per il personale delle amministrazioni statali e non statali.
In particolare i commi 88 e 89 incrementano, a decorrere dal 2005, le risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e non contrattualizzato, in aggiunta a quelle già previste dalla legge finanziaria per il 2004.
In particolare:
§ per la contrattazione collettiva nazionale è previsto un incremento di 292 milioni di euro per il 2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dal 2006;
§ per il personale statale in regime di diritto pubblico è previsto un incremento di 119 milioni di euro per il 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle forze armate e alle forze di polizia 105 milioni per l’anno 2005 e 139 milioni a decorrere dall’anno 2006.
L'incremento interessa tutte le spese per il personale, nelle sue varie componenti: sono, pertanto, ricomprese non solo le spese per le retribuzioni in senso stretto (contratti ed automatismi) ma anche quelle relative al governo del personale (assunzioni, riqualificazioni e missioni).
Si ricorda che l’art. 3, comma 46, della legge n. 350 del 2003 ha determinato le risorse da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, specificando che nella quantificazione erano comprese anche le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttività, con incrementi contenuti nel limite massimo dello 0,2% in:
§ 1.030 milioni di euro per l'anno 2004;
§ 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005.
A seguito dell’abrogazione di una disposizione della legge finanziaria per il 2004, concernente l’inquadramento in una qualifica superiore di personale del Ministero dell'economia (art. 3, comma 78, della legge n. 350/2003, abrogato dall’art. 1 del D.L. n. 356/2003, convertito, con modificazioni dalla legge n. 48/2004), alla contrattazione del pubblico impiego sono state destinate anche le risorse non utilizzate per la precedente finalità. Pertanto gli importi sopra indicati sono stati incrementati di 7,4 milioni di euro per il 2004 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2005.
L’articolo 16, comma 1, della legge n. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002) quantificava gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale in 1.240,48 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Successivamente l’articolo 33, commi 1 e 6, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) ha disposto, a decorrere dall’anno 2003, un incremento di 570 milioni di euro dei fondi già stanziati, e pertanto le risorse sono risultate essere pari a complessivi 2.870,92 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
Il citato art. 3, comma 47, della legge finanziaria per il 2004 determinava le risorse per il personale non contrattualizzato in:
§ 430 milioni di euro per l'anno 2004, con specifica destinazione di 360 milioni di euro per il personale delle forze armate e delle forze di polizia;
§ 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, con specifica destinazione di 690 milioni di euro per il personale delle forze armate e delle forze di polizia.
La medesima disposizione stanziava inoltre, a decorrere dall'anno 2004, 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle forze armate e delle forze di polizia, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Il comma 90, primo periodo, dispone che le somme di cui ai precedenti commi costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale – come richiesto dalla legge n. 468/78[79] - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP.
Tale disposizione appare identica a quella di cui all'articolo 3, comma 48, della legge finanziaria per il 2004.
Si rileva tuttavia che i commi 88 e 89 non indicano direttamente – come facevano invece i commi 46 e 47 dell’art. 3 della legge finanziaria per il 2004 - le somme da destinare per la copertura degli oneri per il personale statale, ma prevedono solo un incremento rispetto agli stanziamenti della finanziaria precedente.
Ciò può comportare delle incertezze in ordine alla cifra complessiva da destinare in considerazione del fatto che quegli stanziamenti possono essere stati indirettamente modificati da disposizioni legislative successive. Ad esempio, come già ricordato, l’art. 1 del decreto-legge n. 356/2003 ha incrementato gli stanziamenti per il personale statale contrattualizzato (7,4 milioni di euro per il 2004 e 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2005) e non risulta chiaro se questo importo è mantenuto dalla disposizione in esame. Quest’ultima richiama infatti solo l’art. 3, comma 46, della legge finanziaria per il 2004, ma non l’art. 1 del D.L. n. 356/2003.
Inoltre il comma 90, secondo periodo, stanzia – a decorrere dall’anno 2005 – 1 milione di euro per la copertura delle eventuali spese connesse alla responsabilità civile ed amministrativa nei confronti di terzi per eventi non dolosi causati dal personale delle Forze armate nello svolgimento dei compiti istituzionali.
Il comma 91 reca la disciplina degli oneri contrattuali per i dipendenti pubblici non statali.
Viene espressamente specificato che restano a carico delle amministrazioni di competenza, nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci, gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005 ed alla corresponsione di miglioramenti economici per i professori ed i ricercatori universitari.
A tal fine si tiene conto anche dei risparmi derivanti dalle disposizioni sulla riduzione del personale e sul blocco delle assunzioni.
Le risorse necessarie per detto personale sono quantificate dai comitati di settore, in sede di deliberazione dell’atto di indirizzo all’ARAN[80], con l’applicazione, alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttività, del limite massimo di incremento dello 0,2 per cento, già previsto per il personale statale contrattualizzato.
Articolo
1, comma 92
(Piante organiche ISFOL)
92. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le piante organiche degli enti di ricerca, si intende applicabile anche all’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003.
Il comma 92 estende all’ISFOL l’applicabilità del DPR 25 agosto 2004 «concernente le piante organiche degli enti di ricerca», recante un’autorizzazione alle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 3, commi 53, 54 e 55, della legge finanziaria per il 2004 (L. 24 dicembre 2003, n. 350).
L’articolo 3, comma 53, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) ha infatti disposto il blocco delle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni per l’anno 2004 (c.d. blocco del turn-over), ad eccezione delle figure professionali con carattere di unicità ed infungibilità, la cui consistenza organica non fosse superiore all'unità, e le categorie protette.
Tuttavia, in deroga a tale disposizione, il successivo comma 54 dell’articolo 3 ha previsto che, solo per effettive, motivate ed indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, alcune amministrazioni – tra le quali gli enti di ricerca - potessero procedere ad assunzioni entro il limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine è stata disposta la costituzione di un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
Le deroghe finalizzate alle assunzioni sono state autorizzate – ai sensi del successivo comma 55dell’articolo 3 - secondo la procedura di cui all’art. 39, comma 3-ter della legge n. 449 del 1997, che si conclude, al termine di una complessa istruttoria[81], con l’adozione di un decreto del Presidente della Repubblica.
Con il DPR 25 agosto 2004 le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università ed enti di ricerca, individuati nelle tabelle allegate al medesimo decreto sono state autorizzati ad assumere a tempo indeterminato 8.210 unità di personale[82].
Nelle tabelle allegate, il DPR specifica per ciascuna amministrazione o ente il numero di unità di personale da assumere ed i corrispondenti oneri.
Tra gli enti di ricerca, individuati nel settore C) della tabella 2, non figura l’ISFOL.
La disposizione del comma 92 intende pertanto estendere all’ISFOL l’autorizzazione ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato.
Si osserva che la norma non appare comunque di immediata applicazione, mancando una qualsivoglia disposizione che individui le unità di personale che l’ISFOL è autorizzato ad assumere ed i relativi oneri, che restano a carico del citato Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia. Si rende dunque necessaria l’adozione di un decreto che determini i predetti elementi. Il citato Fondo, in base alle tabelle allegate al DPR 25 agosto 2004, sembra comunque essere già stato integralmente ripartito.
Si ricorda che l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è un ente nazionale di ricerca, istituito con D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478, che opera nel campo della formazione, delle politiche sociali e del lavoro al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione, al miglioramento delle risorse umane, all'inclusione sociale e allo sviluppo locale. Ai sensi dell’articolo 1 dello Statuto, approvato con DPCM 19 marzo 2003, l’ente è dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile. L’articolo 3 dello Statuto precisa che con apposito regolamento dell’ISFOL viene disciplinata la dotazione organica ed il personale, nel rispetto dell’ordinamento vigente e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei princìpi e criteri di cui all’articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all’articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere all’utenza, con significativa riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le amministrazioni che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finché non provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato disposto dell’articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità che l’amministrazione di destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscono princìpi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l’ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 98.
94. Le disposizioni di cui al comma 93 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia, al personale della carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, agli ordini e collegi professionali e relativi consigli e federazioni, alle università, al comparto scuola ed alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
I commi 93 e 94 recano disposizioni in materia di riduzione del personale delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione tecnica presentata nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato, è stato specificato che per queste misure di razionalizzazione degli organici “non vengono stimate economie”.
In particolare, il comma 93 stabilisce la rideterminazione dell’organico della P.A., in modo tale che ne consegua una riduzione non inferiore al 5% della spesa complessiva riferita all’organico di ciascuna amministrazione, tenuto conto del processi di innovazione tecnologica.
La disposizione ha per destinatari le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001[83].
Sono comunque esclusi (comma 94):
§ le Forze armate;
§ il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
§ i Corpi di polizia;
§ il personale della carriera diplomatica e prefettizia;
§ i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
§ gli avvocati ed i procuratori dello Stato;
§ gli ordini e collegi professionali ed i relativi consigli e federazioni;
§ le Università;
§ il comparto scuola;
§ le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
La rideterminazione dell’organico prevista dal comma 93 dovrà essere fatta in base ai principi e criteri indicati sia dall’articolo 1, comma 1, del richiamato D.Lgs. 165 (maggiore efficienza, razionalizzazione del costo del lavoro pubblico attraverso il contenimento della spesa complessiva per il personale, migliore utilizzazione delle risorse umane), sia dall’art. 34, comma 1, della Legge 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) che faceva esplicito riferimento:
§ al processo di riforma delle amministrazioni statali e delle disposizioni di riordino di specifici settori e al trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali;
§ alle previsioni recate dal capo III del titolo III della L. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002); il riferimento dovrebbe essere soprattutto agli articoli 29 e 32, che disciplinano l’esternalizzazione dei servizi.
Le amministrazioni sopra indicate dovranno pertanto provvedere – entro il 30 aprile 2005 - alla rideterminazione dell’organico, dopo aver adottato le misure più opportune di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici.
Quanto alle modalità di attuazione, la disposizione distingue fra:
§ amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per le quali la riduzione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze:
§ altre pubbliche amministrazioni, le quali provvederanno secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
Nel caso in cui le amministrazioni non dovessero provvedere entro il citato termine del 30 aprile 2005, la dotazione organica resta fissata in base al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con riferimento a ciascuna qualifica.
Finché non provvedono alla rideterminazione dell’organico, le amministrazioni non possono procedere ad assunzione di personale, compreso quello appartenente alle categorie protette (come previsto dall’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001).
Nel 2008 le amministrazioni sono tenute a procedere ad un’ulteriore rideterminazione dell’organico per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di blocco delle assunzioni.
Vengono comunque fatte salve le seguenti previsioni:
§ riassorbimento di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche – secondo le procedure di mobilità – entro il limite massimo di 200 unità da parte dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (articolo 3, comma 53, ultimo periodo, L. 350 del 2003);
§ possibilità di avvalersi di personale dipendente del CONI, ovvero di enti pubblici interessati da procedure di liquidazione o soppressione da parte di Consiglio di Stato, TAR, Corte dei conti e Avvocatura dello Stato, per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo. Tale forma di passaggio di personale, che comunque deve essere contenuta entro il limite di 300 unità, si svolge su base volontaria e può avvenire in soprannumero o in deroga alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilità. Le medesime Amministrazioni si possono avvalere anche del personale in servizio presso l’Agenzia del Demanio che abbia esercitato il diritto di opzione per il passaggio ad altra amministrazione pubblica (articolo 3, comma 71, L. 350 del 2003).
§ procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004;
§ procedure di mobilità avviate da parte dell’amministrazione di destinazione il 1° gennaio 2005;
§ procedure di mobilità relative a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche o riguardanti il personale in situazione di eccedenza, compreso il personale docente, riconosciuto inidoneo ai compiti di istituto, che chiede di transitare nei ruoli dell’amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o di ente pubblico (art. 35, comma 5, terzo periodo, Legge n. 289/2002).
Si ricorda, in proposito, che l’articolo 3, comma 69, della Legge 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) prevede per gli anni 2005 e 2006 una riduzione dell’1%, rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2004, dell’organico delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità. Tale disposizione, che ha un contenuto più limitato rispetto alla disposizione in esame, appare ora superata.
Si ricorda, infine, che, a partire dal 1997, la legislazione in materia ha sempre previsto una progressiva riduzione percentuale del personale delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, il primo intervento in materia risale alla legge 27 dicembre 1997, n. 449[84]. A seguito delle modifiche apportate nel corso degli anni dalle varie leggi finanziarie o collegate alla manovra di bilancio, sono state previste le seguenti riduzioni di personale:
§ riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997 (art. 39, comma 2, legge n. 449/97);
§ riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997 (art. 39, comma 2, legge n. 449/97, modificato dall’art. 22 della legge n. 448/98);
§ ulteriore riduzione per l'anno 2000 non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997 (art. 39, comma 2, legge n. 449/97, modificato dall’art. 22 della legge n. 448/98);
§ ulteriore riduzione per l'anno 2001 non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997 (art. 39, comma 2, legge n. 449/97, modificato dall’art. 20 della legge n. 488/99);
§ ulteriore riduzione per l'anno 2002 non inferiore allo 0,5 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997 (art. 39, comma 2, legge n. 449/97, modificato dall’art. 51 della legge n. 388/00);
§ ulteriore riduzione per l'anno 2003 non inferiore allo 0,5 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997 (art. 39, comma 2, legge n. 449/97, modificato dall’art. 51 della legge n. 388/00).
95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute: nell’articolo 3, commi 59, 70, 146 e 153, e nell’articolo 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell’articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell’articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell’articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. È consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale.
96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l’anno 2005, a 160 milioni di euro per l’anno 2006, a 280 milioni di euro per l’anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
97. Nell’ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all’assunzione di cui al comma 96 è prioritariamente considerata l’immissione in servizio:
a) del personale del settore della ricerca;
b) del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell’amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;
d) del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;
e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori finalità istituzionali della suddetta Scuola, possono essere utilizzate le attività di cui all’articolo 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato;
h) degli addetti alla difesa nazionale e dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.
98. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le predette misure devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l’anno 2005, a 572 milioni di euro per l’anno 2006, a 850 milioni di euro per l’anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l’anno 2005, a 579 milioni di euro per l’anno 2006, a 860 milioni di euro per l’anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Fino all’emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Le province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell’anno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l’anno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l’Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al presente comma.
99. Le disposizioni in materia di assunzioni di cui ai commi da 93 a 107 si applicano anche al trattenimento in servizio di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. A tal fine, per il comparto scuola si applica la specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni.
100. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
101. Le disposizioni di cui ai commi 95 e 96 non si applicano al comparto scuola, alle università nonché agli ordini ed ai collegi professionali e relativi consigli e federazioni.
102. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla presente legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi.
103. A decorrere dall’anno 2008, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente.
(omissis)
107. Per le regioni, le autonomie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale le economie derivanti dall’attuazione dei commi da 93 a 105 conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
I commi 95-97 recano disposizioni in materia di blocco delle assunzioni a tempo indeterminato (c.d. “blocco del turn over”).
Una disciplina di questo genere era già contenuta nelle precedenti leggi finanziarie. Rispetto alle precedenti discipline, il blocco riguarda non un solo anno, ma un triennio (2005-2007). E' inoltre fin d'ora previsto che, trascorso il triennio, le amministrazioni potranno assumere personale entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente (comma 103).
Si ricorda che l’articolo 19 della legge finanziaria per il 2002 (L. 448 del 2001), l’articolo 34, comma 4, della legge finanziaria per il 2003 (L. 289 del 2002) e l’articolo 3, comma 53, della legge finanziaria per il 2004 (L. 350 del 2003) hanno previsto il cd. blocco del turn over per le pubbliche amministrazioni.
In particolare, le disposizioni del comma 95 riguardano il divieto di assumere personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 - fatta eccezione per le assunzioni relative alle categorie protette[85] - presso i seguenti enti:
§ amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
§ agenzie;
§ enti pubblici non economici;
§ enti di ricerca;
§ enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001[86].
La previsione si estende anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali ed al personale ancora in regime di diritto pubblico.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 165 del 2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico (dunque non "contrattualizzati"):
§ i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
§ gli avvocati e procuratori dello Stato;
§ il personale militare e le Forze di polizia di Stato, compreso il personale dirigente, quello ad esso collegato ed il personale in ferma volontaria;
§ il personale della carriera diplomatica;
§ il personale della carriera prefettizia;
§ i dipendenti della Banca d’Italia, della CONSOB e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Si segnala che i commi 541-543 prevedono l’assunzione, negli anni 2005 e 2006, di 1324 agenti della Polizia di Stato e di 1400 carabinieri, con corrispondente incremento dei rispettivi ruoli organici.
Sono fatte salve le assunzioni previste dalle seguenti disposizioni:
§ articolo 3, comma 59, della L. 350 del 2003: autorizzazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di 180 unità di personale da destinare al Dipartimento della protezione civile. Nell’anno 2004 veniva prevista l’assunzione di 50 unità di personale e nel 2005 delle restanti 130 unità.
§ articolo 3, comma 70, della L. 350 del 2003: completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari,
§ articolo 3, comma 146, della L. 350 del 2003: autorizzazione all’Agenzia delle entrate ad assumere con contratto a tempo indeterminato, fino a 750 unità di personale appartenente all'area C. Possono essere assunti i soggetti che abbiano superato procedure selettive pubbliche che prevedono un periodo di tirocinio teorico-pratico retribuito.
§ articolo 3, comma 153, della L. 350 del 2003: incremento di 500 unità dell’organico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
§ articolo 4, comma 64, della L. 350 del 2003: incremento dell’organico del ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza di 470 unità dall’anno 2004 e di ulteriori 530 unità a decorrere dall’anno 2005
§ articolo 2 del D.L. 24 del 2004, convertito dalla L. 87 del 2004: incremento dell’organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 500 unità;
§ articolo 1, comma 2, della L. 77 del 2004: assunzione di 500 allievi agenti, 50 allievi vice ispettori e 119 commissari forestali presso il Corpo forestale dello Stato;
§ articolo 2, comma 2-ter, del D.L. 16 del 2004, convertito dalla L. 77 del 2004: assunzione di 239 unità di personale presso l'Ispettorato centrale repressione frodi.
Sono inoltre fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze Armate (L. 331 del 2000; D.Lgs. 215 del 2001; L. 226 del 2004) e quelle già autorizzate dai seguenti provvedimenti emanati in attuazione della precedente legge finanziaria
§ D.P.R. 25 agosto 2004: assunzioni nella P.A. autorizzate ma non ancora effettuate alla data del 1° gennaio 2005.
Si ricorda che l’art. 3, commi 53, 54 e 55, della Legge 350/2003 - in deroga al blocco del turn over previsto dalla medesima legge – ha previsto la possibilità di assumere personale entro determinati limiti di spesa e per particolari compiti, oltre alle categorie protette.
Il D.P.R. 25 agosto 2004 ha autorizzato l’assunzione di 8.210 figure professionali, di cui 6.191 da impiegarsi nel settore sicurezza, 1.1.61 nei ministeri, 535 negli enti pubblici non economici, 323 negli enti di ricerca. Per il settore università è stata prevista un’autorizzazione di spesa annua lorda a regime pari a 20 milioni di euro, rinviando ad un successivo provvedimento la determinazione del contingente complessivo da assumere ed i criteri di ripartizione tra i singoli Atenei.
§ D.P.C.M. 27 luglio 2004: assunzioni da parte delle province e dei comuni
Il provvedimento, emanato ai sensi dell’art. 3, comma 60, della Legge 350/2003[87], fissa i criteri ed i limiti ai fini delle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2003.
§ D.P.C.M. 27 luglio 2004: assunzioni da parte delle regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Il provvedimento, emanato ai sensi dell’art. 3, comma 60, della Legge 350/2003[88], fissa i criteri ed i limiti ai fini delle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle regioni e degli enti del SSN, stabilendo per le regioni assunzioni entro percentuali non superiori ai limiti di spesa annua lorda corrispondente al 50% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel 2003[89].
Le regioni possono poi autorizzare gli enti e le aziende del SSN ad assumere personale del ruolo sanitario entro i limiti previsti dal comma 60 dell’art. 3 della citata Legge 350 sia delle risorse finanziarie previste nell’Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell’8 agosto 2001.
Viene comunque consentito il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale.
Si ricorda in proposito che il comma 47 prevede che i trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione delle assunzioni, sono consentiti nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche.
Il successivo comma 96 reca una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni: le amministrazioni destinatarie di cui al precedente comma 95 – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza - nel triennio 2005-2007 possono assumere personale entro un limite complessivo di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime.
A tal fine viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del il Ministero dell’economia, le cui risorse consentiranno, secondo la relazione tecnica allegata dal Governo nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato, circa 3.000/3.500 assunzioni annue.
Ai fini dell’assunzione dovrà essere seguita la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), ai sensi del quale le richieste di autorizzazione ad assumere dovranno essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. L'autorizzazione all'assunzione è disposta con apposito DPCM.
Il comma 97, infine, indica le priorità da osservare per le assunzioni “in deroga” autorizzate dal comma precedente.
In particolare, deve essere considerata prioritaria l’immissione in servizio:
§ del personale del settore della ricerca;
§ del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di distacco o comando presso l’Azienda per la protezione dell’ambiente e per i Servizi tecnici ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 180/1998[90] (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito dalla legge 276/1998;
§ dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1 pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale n. 98 del 13 dicembre 2002 – IV serie speciale, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e in quelli dei cancellieri C1 dell’Amministrazione giudiziaria;
§ del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.);
§ dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di Consiglieri di Stato (non si specifica quale) che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino al 1° gennaio 2005;
a decorrere dal 2006:
§ dei dirigenti e funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate che abbiano superato uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze. Per tali assunzioni, e per le ulteriori finalità istituzionali della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, possono essere utilizzate le “attività” di cui all’art. 19, comma 2, l. 212/2000 (la disposizione richiamata prevede provvedimenti del Ministro dell’economia e delle finanze per la riqualificazione del personale in servizio);
§ del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e al controllo dei confini dello Stato;
§ degli addetti alla difesa nazionale e dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.
Ai sensi del comma 101, sono esclusi dal blocco del turn over il comparto scuola, le università, gli ordini ed i collegi professionali ed i relativi consigli e federazioni.
Il comma 98 reca la disciplina relativa alle assunzioni di personale da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché da parte delle camere di commercio e dell’Unioncamere nel triennio 2005-2007.
Rispetto al testo originariamente presentato dal Governo nel corso della prima lettura presso il Senato, è stato eliminato il "tetto" percentuale alle nuove assunzioni (fissato al 20 per cento per ciascuno degli 2005 e 2006 ed al 50 per cento per l'anno 2007, rispetto alle cessazioni dal servizio dell'anno precedente), ed è stato introdotto, in luogo del suddetto “tetto”, un vincolo finalistico di natura finanziaria.
Tale modifica deve essere poste in relazione con la recente sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2004, relativa ad analoghe disposizioni contenute nelle due precedenti leggi finanziarie.
La sentenza è stata emanata in seguito ai ricorsi presentati da diverse regioni sulla legittimità costituzionale dell’articolo 34 della L. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), e dell’articolo 3, commi 53-65, della L. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), che recavano una disciplina sostanzialmente analoga a quella del testo originario del comma 98 (limiti alle assunzioni degli enti locali).
La Corte costituzionale, per un verso, ha dichiarato costituzionalmente legittima la previsione che impone alle autonomie regionali e locali di adeguare le proprie politiche di reclutamento del personale in modo da garantire il loro concorso al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. In primo luogo essa costituisce attuazione del compito attribuito dalla Costituzione alla legislazione statale di provvedere al “coordinamento della finanza pubblica”, determinando i principi fondamentali. In secondo luogo tale compito, come rilevato dalla Corte, è stato legittimamente attuato prevedendo, nell’ambito delle disposizioni impugnate, che criteri e limiti siano stabiliti “previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata”, in modo da coinvolgere, nella definizione dei suddetti criteri e limiti, gli enti interessati. Il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si limita a riprodurre i contenuti dell’accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata.
Per altro verso, sulla base delle medesime motivazioni, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 11, della L. 289 del 2002 e dell’articolo 3, comma 60, della L. 350 del 2003, con riferimento alla parte in cui dispongono che le assunzioni a tempo indeterminato delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale «devono, comunque, essere contenute (…) entro percentuali non superiori al 50% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002» ovvero dell’anno 2003.
L’illegittimità costituzionale di tali disposizioni è stata motivata con riferimento al fatto che “si tratta di disposizioni che non si limitano a fissare un principio di coordinamento della finanza pubblica, ma pongono un precetto specifico e puntuale sull'entità della copertura delle vacanze verificatesi nel 2002, imponendo che tale copertura non sia superiore al 50%: precetto che, proprio perché specifico e puntuale e per il suo oggetto, si risolve in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area (organizzazione della propria struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri ed obiettivi, ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi”.
Il comma 98 demanda dunque a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, la determinazione di criteri e limiti relativi alle assunzioni per il triennio 2005-2007. Tali criteri devono garantire la realizzazione di economie di spesa lorde:
§ per le regioni e le autonomie locali, non inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, ad 850 milioni per l'anno 2007 ed a 940 milioni a decorrere dall'anno 2008;
§ per gli enti del Servizio sanitario nazionale, non inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni per l'anno 2006, a 860 milioni per l'anno 2007 ed a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008
In ogni caso, i limiti alle assunzioni sono applicati previa attivazione delle procedure di mobilità e sono comunque fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale.
Fino all’emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, si applicano il comma 95, primo periodo, che prevede, per il triennio 2005-2007, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative a categorie protette.
In conformità con quanto previsto dal comma 33, le province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell’anno successivo a quello del mancato rispetto. A tal fine le province ed i comuni interessati ad eventuali assunzioni di personale dovranno autocertificare il rispetto del patto di stabilità interno per l’anno precedente.
Sono consentite le assunzioni di personale a seguito del trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali il cui onere è coperto da trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale.
Per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle Camere di commercio e dell’Unioncamere, sarà emanato un apposito decreto del Ministero delle attività produttive, d’intesa con la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell’economia, con il quale saranno stabiliti specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario volti a fissare criteri e limiti. I criteri e limiti dovranno essere conformi alle previsioni generali del comma in esame.
Il comma 99 prevede che le disposizioni in materia di rideterminazione dell’organico delle pubbliche amministrazioni hanno effetto anche sul trattenimento in servizio fino al compimento del 70° anno di età che può essere chiesto dai dipendenti della P.A., fatta esclusione per talune categorie[91].
Tale facoltà è stata disposta dall’art. 1-quater del D.L. 136 del 2004, convertito dalla L. 186 del 2004, che ha subordinato la permanenza in servizio all’accoglimento della domanda da parte dell’amministrazione di appartenenza che può accettarla, previa valutazione dell’interesse stesso dell’Amministrazione in relazione all’esperienza professionale del richiedente ed all’efficiente andamento dei servizi, tenuto conto delle norme in materia di riduzione dell’organico del personale della P.A. disposto dalle ultime leggi finanziarie. Il periodo di permanenza in servizio non dà diritto ad incentivi al posticipo del pensionamento, né al pagamento dei contributi previdenziali e non rileva ai fini della determinazione del trattamento pensionistico.
Il comma 100 dispone la proroga della validità delle graduatorie per le assunzioni nella P.A.
In particolare, per le pubbliche amministrazioni soggette alle disposizioni limitative delle assunzioni di personale viene previsto il differimento di un triennio del termine relativo alla validità delle graduatorie concorsuali.
Viene inoltre confermata la disciplina transitoria prevista dall’articoli 3, comma 61, terzo periodo della Legge 350 del 2003 - applicabile fino a quando non sarà emanato l'apposito regolamento previsto dall'articolo 9 della L. 3 del 2003[92] - in base alla quale le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di procedere alle assunzioni di personale utilizzando le graduatorie di concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse.
La possibilità di utilizzare le graduatorie è comunque naturalmente condizionata al rispetto delle disposizioni in tema di programmazione delle assunzioni nella P.A. contenute nell'articolo in esame.
Si ricorda che l’art. 20, comma 3, della Legge 488 del 1999 (legge finanziaria 2000) ha disposto che, fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso la P.A. viene elevata da 18 a 24 mesi.
Disposizioni relative al differimento della validità delle graduatorie concorsuali sono già state previste dalle precedenti leggi finanziarie in conseguenza del blocco delle assunzioni stabilite per il pubblico impiego (legge 289/2002, art. 34, comma 12, 1° periodo; Legge 350/2003, art. 3, comma 61).
Il comma 102 reca una disposizione relativa alle pubbliche amministrazioni non ricompresse nell’allegato 1 della legge finanziaria.
Tali amministrazioni adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine esse trasmettono annualmente i dati previsionali dei fabbisogni medesimi al Ministero dell’economia e delle finanze ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
Secondo quanto indicato nella relazione tecnica allegata all’emendamento presentato alla Commissione bilancio del Senato, con la disposizione in esame le economie derivanti dalle misure limitative delle assunzioni “restano acquisite ai bilanci degli enti, ai fini del miglioramento dei relativi saldi”.
Si osserva che, dato il carattere tendenzialmente esaustivo dell’elenco delle pubbliche amministrazioni contenuto nell’allegato 1, non appare chiaro a quali amministrazioni si applichi tale previsione.
Il comma 103 prevede che le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001[93] e gli enti indicati all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 possano procedere ad assumere personale a tempo indeterminato, dopo aver esperito le procedure di mobilità, a decorrere dall’anno 2008.
Il turn over viene tuttavia consentito solo entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente.
Il comma 107, infine, prevede che le economie derivanti dalle misure limitative alle assunzioni di personale per le regioni, gli enti locali e gli enti del servizio restano acquisite ai rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
104. Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l’avvio delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».
Il comma 104, novellando il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 35 del D.Lgs. 165 del 2001, detta una nuova disciplina per l’avvio delle procedure concorsuali da parte delle amministrazioni pubbliche.
Si prevede infatti che per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, compresa l’agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca con organico superiore alle 200 unità, l’avvio delle procedure concorsuali sia subordinato all’emanazione di un apposito DPCM, da adottare di concerto tra il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell’economia.
La disposizione amplia il novero delle PP.AA. per le quali l’avvio delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di apposito provvedimento.
Si ricorda che, ai sensi della disciplina vigente, le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure è subordinato alla preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri.
105. A decorrere dall’anno 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente.
Il comma 105 prevede che, a decorrere dall’anno 2005, le Università adottino programmi triennali del fabbisogno di personale (docente, ricercatore e tecnico; a tempo determinato e indeterminato) tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci; per tale profilo viene esteso alle università il sistema di programmazione già applicato nelle amministrazioni statali.
Si ricorda che il principio della programmazione triennale del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche è stato introdotto dall’articolo 39, comma 1, della legge 449/1997[94], al fine espresso di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Il comma 19 del medesimo articolo disponeva che anche gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguassero i propri ordinamenti ai princìpi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.
Il secondo periodo della disposizione in commento prevede che i programmi adottati dalle Università siano valutati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO)[95]; viene inoltre espressamente ribadito che la spesa per il personale di ciascun ateneo non deve superare il limite del 90 per cento della quota del Fondo, secondo quanto già disposto dalla normativa vigente.
Si ricorda in proposito che l’articolo 51, comma 4, della legge 449/1997, ha prescritto che le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possano eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario delle università.
Si segnala peraltro che l'articolo 5 del D.L. 97/2004[96] ha introdotto due deroghe a tale limite[97] per l’esercizio finanziario 2004; l’art. 10 del D.L. 266/2004[98] ha prorogato tali deroghe fino al 31 dicembre 2005.
Con riferimento fondo per il finanziamento ordinario delle università, si ricorda che la tabella C allegata al disegno di legge finanziaria 2005 prevedeva per tale fondo la somma di 6.683,9 milioni di euro per il 2005 (con un incremento di circa 130,9 milioni di euro rispetto allo stanziamento dello scorso anno nonché a quanto previsto dalla legge finanziaria 2004 per il 2005).
Nel corso dell’esame parlamentare tale dotazione è stata aumentata di 300 milioni di euro, per un totale di 6.983,9 milioni di euro. Il comma 538 della presente legge ha introdotto un ulteriore incremento di 11 milioni di euro per l'anno 2005; incremento che però non risulta registrato nella Tabella C. Il finanziamento è invece regolarmente presente sul capitolo di bilancio relativo al fondo ordinario (cap. 1694 dell’u.p.b. 4.1.2.11 del MURST) dove è stanziata la somma di 6.994,9 milioni di euro.
Giova inoltre ricordare che la riduzione delle dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C, prevista dal comma 296 della presente legge, non si applica alle dotazioni concernenti il settore universitario.
Si segnala che l’articolo 1, comma 1 del D.L. 7/2005[99] ha previsto che i programmi triennali del fabbisogno di personale di cui al comma in commento, siano formulati dalle università ed inviati per la valutazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo 2005.
Articolo 1, comma 106
(Dipartimento nazionale politiche
antidroga)
106. Per il funzionamento del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga è autorizzata l’ulteriore spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005.
Il comma 106 autorizza l‘ulteriore spesa di 6 milioni di euro annui dal 2005 per l’operatività del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Si ricorda che l’articolo 3, commi 83-86, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha disciplinato l’istituzione ed il funzionamento di tale Dipartimento, con compiti di prevenzione, monitoraggio e contrasto della diffusione delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, in collaborazione con le associazioni e le cooperative sociali che operano nel settore. Ad esso sono trasferite le risorse (finanziarie, strumentali ed umane) relative alle competenze in materia esercitate dal Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Le risorse finanziarie necessarie per l’operatività del nuovo Dipartimento, sono quelle dell’ex Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, confluite nel Fondo nazionale per le politiche sociali. Al riguardo si segnala che per il 2004 le risorse destinate al dipartimento sono pari a € 14.000.000.
108. È stanziata, per l’anno 2005, la somma di 10 milioni di euro per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato «Autostrade del mare», di cui al Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, attuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il tramite della società Rete autostrade mediterranee Spa (RAM) del gruppo Sviluppo Italia Spa.
Il comma 108 prevede uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per l’anno 2005, destinato alla programmazione ed alla realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato “Autostrade del mare”, previsto dal Piano generale dei trasporti e della logistica approvato il 2 marzo 2001, con deliberazione del Consiglio dei Ministri.
La stessa disposizione fa riferimento alla società Rete autostrade mediterranee Spa (RAM), del gruppo Sviluppo Italia Spa, indicandola espressamente quale strumento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’attuazione del sistema “Autostrade del mare”.
A seguito della introduzione del progetto relativo al sistema “Autostrade del mare” nel Piano generale dei trasporti e della logistica[100], sono intervenute varie disposizioni di legge volte a promuovere la realizzazione di tale sistema, che configura modalità di trasporto alternative rispetto ad altre modalità tradizionali (in particolare, il trasporto di merci su strada), al fine di un miglioramento dell’efficienza del sistema dei trasporti e dell’impatto ambientale dello stesso[101].
Gli interventi normativi in materia prevedono per lo più incentivi ed agevolazioni per la realizzazione delle autostrade del mare. Si ricordano in particolare le disposizioni della legge n. 166/2002 (cd. “collegato infrastrutture e trasporti”), relative a contributi per un programma di ricerca diretto allo sviluppo del cabotaggio marittimo, delle autostrade del mare e della navigazione a corto raggio (art. 35), nonché per il completamento nell'intero territorio nazionale del progetto esecutivo del Sistema di controllo del traffico marittimo VTS (Vessel Traffic Service), ritenuto prioritario per l'avvio delle autostrade del mare (art. 39, comma 5).
Si ricorda inoltre il decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209[102], convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 22 novembre 2002, n. 265, il cui articolo 3, comma 2-ter dispone che, al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle «autostrade del mare», nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato[103].
Appare altresì utile segnalare che le “Autostrade del mare” figurano tra i progetti infrastrutturali inseriti nella delibera CIPE 121 del 2001, recanteil 1° Programma delle infrastrutture strategiche, sulla base della legge 443 del 2001 (cd. “legge obiettivo”). In particolare esse sono considerate, in correlazione agli hub portuali e interportuali, nell’allegato 2, che individua interventi strategici di preminente interesse nazionale, per le finalità stabilite dalla medesima legge obiettivo.
In relazione allo strumento individuato dalla disposizione della legge finanziaria in esame per la realizzazione delle Autostrade del mare, si ricorda che la società per azioni “Sviluppo Italia”, il cui capitale è interamente posseduto dal Ministero dell’economia e delle finanze, è stata istituita il 26 gennaio 1999, ai sensi del D.Lgs. 9 gennaio 1999 n. 1, successivamente integrato dal D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, con il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti. Con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1999 il capitale sociale iniziale è stato fissato in 35 miliardi di lire. Tale somma è stata interamente conferita alla società “Sviluppo Italia” quale partecipazione del Ministero dell’economia e finanze[104], che esercita, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del D.Lgs. n. 1/1999, i diritti dell’azionista. Attualmente il capitale sociale (a seguito dell’incorporazione delle società in essa confluite) ammonta a 1.257,6 milioni di euro.
Al mese di maggio 2004Sviluppo Italia risultava detenere un portafoglio di partecipazioni costituito da 154 società, in parte ereditate dalle singole società confluite nella Società, in parte acquisite successivamente alla fusione, di cui 25 società direttamente controllate da Sviluppo Italia e 129 società partecipate, dislocate su tutto il territorio nazionale[105].
Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. è la società di scopo creata da Sviluppo Italia, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture, per attuare il programma di sviluppo delle "Autostrade del Mare".
La società è stata costituita in data 17 marzo 2004 con un capitale sociale di un milione di euro diviso in un milione di azioni del valore di un euro ciascuna; 950.000 azioni sono state sottoscritte da «Sviluppo Italia SpA», 50.000 azioni da «Sviluppo Italia Aree Produttive Società per Azioni».
La società ha per oggetto le attività di promozione e sostegno all'attuazione del sistema integrato di servizi di trasporto denominato «Programma autostrade del mare» nel Piano generale trasporti, approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 gennaio 2001, e nelle successive modificazioni ed integrazioni. L'oggetto della società, che può essere svolto direttamente e/o tramite società partecipate, comprende anche le seguenti attività:
a) elaborare il master plan dell'intervento e curarne, per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la condivisione con le istituzioni pubbliche nazionali e locali interessate nonché con gli eventuali Stati partner coinvolti;
b) promuovere e favorire l'approvazione del programma e dei progetti a livello nazionale e per la parte necessaria, a livello comunitario, nonché la condivisione da parte degli operatori interessati, anche mediante il coinvolgimento delle loro realtà associative;
c) elaborare i progetti degli interventi, comprensivi delle analisi economico-finanziarie, e curarne l'attuazione anche assumendo le funzioni di concessionaria del Programma, di singoli interventi o di aree demaniali;
d) promuovere azione di scouting di potenziali partner e/o imprenditoriali delle attività previste dal programma, anche per la realizzazione di iniziative in project financing;
e) svolgere il ruolo di attuatore del programma e di «facilitatore di sistema», anche attraverso il coordinamento operativo di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
f) promuovere l'innovazione e il trasferimento delle tecnologie, soprattutto informatiche, utili per l'implementazione, l'attuazione e la gestione del programma;
g) gestire risorse finanziarie private e pubbliche, nazionali e internazionali;
h) svolgere attività di assistenza, supporto e servizio alla progettazione e all'attuazione di piani, programmi e interventi promossi da enti pubblici e privati;
Le attività sopra indicate potranno essere svolte dalla società in Italia ed all'estero, in proprio e/o per conto terzi, sia direttamente sia indirettamente, anche conferendo e/o assumendo rappresentanza, sia attraverso proprie partecipate anche consortili;
La società agisce quale struttura operativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in tale qualità, può svolgere ogni altra attività connessa alla realizzazione del sistema integrato di servizi di trasporto.
109. I soggetti che nell’esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura con le modalità e nei termini di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. In deroga all’articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al primo periodo omettono l’indicazione nell’autofattura delle generalità del cedente e sono tenuti a versare all’erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell’IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.
Il comma 109 dispone l'obbligo dell’autofatturazione per coloro che, nell'esercizio d’impresa, acquistano tartufi da raccoglitori dilettanti o occasionali privi di partita IVA.
Si ricorda che la disciplina della fatturazione è contenuta nell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), il quale dispone che per ciascuna operazione imponibile dev’essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella o simili, e che la fattura dev’essere emessa in duplice esemplare dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione. La fattura è emessa al momento in cui viene effettuata l'operazione.
Questa regola di carattere generale subisce eccezioni qualora si verifichi la cosiddetta "inversione contabile": in tali circostanze, infatti, l’obbligo di emissione del documento di certificazione dell’operazione commerciale o di liquidazione dell’imposta dovuta all’erario si trasferisce al cliente (cessionario/committente), che dovrà pertanto emettere nei confronti di se stesso, sostituendosi al fornitore (cedente dei beni o prestatore di servizi), la cosiddetta "autofattura".
I casi in cui ai sensi della normativa vigente viene richiesta l'emissione di autofattura sono i seguenti:
- cessioni di beni e prestazioni di servizi gratuite soggette ad IVA (art. 2, comma 4, e art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972);
- autoconsumo e destinazione di beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (Art. 2, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 );
- acquisto di beni o servizi effettuati da soggetti non residenti (Art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 );
- acquisti d’oro (Art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972);
- acquisti effettuati da produttori agricoli o soggetti assimilati esonerati dall’obbligo di fatturazione (Art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972);
- acquisti di rottami (Art. 74, comma 8, del D.P.R. n. 633 del 1972);
- mancato ricevimento della fattura (Art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997).
La norma in esame dispone che chi acquista tartufi nell'esercizio di impresa da raccoglitori dilettanti o occasionali privi di partita IVA è tenuto ad emettere autofattura con le modalità e nei termini prescritti dall’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972. In deroga al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, non debbono essere indicate nell'autofattura le generalità del cedente.
La lettera a) del comma 2 del citato articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 prescrive che la fattura, datata e numerata in ordine progressivo per anno solare, deve contenere le seguenti indicazioni: ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti e, relativamente al cedente o prestatore, numero di partita IVA.
Inoltre, se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome.
Le lettere successive del medesimo comma richiedono inoltre che nella fattura siano indicate, fra l’altro, la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; i corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile; il valore normale degli altri beni eventualmente ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; l’aliquota, l’ammontare dell'imposta e dell'imponibile; il numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente del servizio qualora sia debitore dell'imposta in luogo del cedente o del prestatore, con l'indicazione della relativa norma; annotazione che la stessa è compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo.
L’obbligo di emissione di autofattura sembra contraddittorio rispetto al presupposto della disposizione, che si applica ai tartufi ceduti da soggetti i quali, non essendo muniti di partita IVA, debbono presumersi non sottoposti all’applicazione di questo tributo (il quale – a norma dell’articolo 1 del D.P.R. n. 633 del 1972 – si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate). Ordinariamente, infatti, l’autofattura riguarda acquisti effettuati da cedenti che siano soggetti passivi d’imposta esonerati dagli adempimenti contabili. Per i fini della disposizione, sarebbe stata sufficiente la previsione del rilascio di una ricevuta da parte del cedente.
La disposizione qui commentata aggiunge che gli emittenti delle autofatture debbono versare all'erario, senza diritto di detrazione, gl’importi IVA a queste relativi.
La disposizione – in conformità alla scelta di adottare lo strumento dell’autofattura – deroga all’articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, a norma del quale l'imposta è dovuta dai soggetti i quali effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, che debbono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'articolo 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo del medesimo decreto.
Il comma in esame individua inoltre una serie di obblighi di natura non fiscale imposti agli acquirenti.
In particolare, mentre si specifica che il cedente raccoglitore dilettante o occasionale senza partita IVA non è soggetto ad alcun obbligo contabile, il cessionario viene obbligato:
a) a comunicare annualmente alla regione di appartenenza la quantità e la provenienza dei tartufi commercializzati, sulla base delle risultanze contabili;
b) a certificare, al momento della vendita, la provenienza, la data di raccolta e quella di commercializzazione del tartufo.
110. Allo scopo di concorrere al soddisfacimento della domanda di abitazioni, con particolare riferimento alle aree metropolitane ad alta tensione abitativa, e per agevolare la mobilità del personale dipendente da amministrazioni dello Stato, è consentita la modifica in aumento del limite numerico degli alloggi da realizzare nell’ambito di programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 150 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, da concedere in locazione o in godimento ai medesimi dipendenti, fermo restando il limite volumetrico complessivo degli interventi oggetto dei programmi stessi.
Il comma 110, allo scopo di concorrere al soddisfacimento della domanda di abitazioni, con particolare riferimento alle aree metropolitane ad alta tensione abitativa, e per agevolare la mobilità del personale dipendente da amministrazioni dello Stato, consente la modifica in aumento del limite numerico degli alloggi da realizzare nell’ambito di programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica previsti dall’art. 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, da concedere in locazione o in godimento ai medesimi dipendenti. Viene altresì previsto che tale modifica debba lasciare invariato il limite volumetrico complessivo degli interventi oggetto dei programmi stessi.
L’articolo 4 comma 150 della legge n. 350 del 2003 non disciplina peraltro programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica.Esso richiama i programmi straordinari di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, prevedendo una procedura per la rilocalizzazione dei programmi stessi in una Regione diversa da quella in cui essi dovevano essere realizzati in origine.
La disposizione in commento, sembra, quindi, trovare applicazione limitatamente ai programmi oggetto di rilocalizzazione.
Il riferimento alla possibilità di aumentare il limite numerico degli alloggi sembra inoltre avere la finalità di ampliare la platea dei beneficiari di un determinato programma di edilizia straordinaria già predisposto - ed oggetto di rilocalizzazione- attraverso l’aumento delle abitazioni previste dal programma, fermo restando il rispetto del limite volumetrico massimo finanziato dal programma stesso.
Tale ultimo vincolo sembra discendere dal disposto dell’art. 4, comma 150, della legge n. 350/2003 che ha subordinato il finanziamento dei programmi “da rilocalizzare” alle disponibilità esistenti.
Per quel che riguarda il riferimento alle aree metropolitane ad alta tensione abitativa, si ricorda che con la delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87 si è provveduto ad aggiornare l’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa[106], anche se occorre notare che tale elenco individua appunto i comuni, ma non le aree metropolitane.
Si ricorda che il comma 150 dell’art. 4 della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004) è intervenuto sulla disciplina delle procedure relative all’attuazione degli accordi di programma in materia di edilizia residenziale destinata a dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. In particolare, tale comma ha previsto la rilocalizzazione del programma in altra regione, nel caso in cui la regione interessata non provveda all’attivazione degli accordi di programma entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente.
Tale disposizione, peraltro, non si applica ai programmi compresi nell’elenco dei programmi predisposto dal Segretario generale del Comitato per l’edilizia residenziale, in attuazione dell’articolo 11 della legge n. 136/1999 (vedi infra).
Viene inoltre previsto che la rilocalizzazione abbia luogo attraverso la sottoscrizione di un accordo di programma, tra il presidente della giunta regionale e il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, che deve essere ratificato dal consiglio comunale entro trentasei mesi[107] dalla sottoscrizione[108]. Il medesimo comma dispone infine che il finanziamento dei programmi sia comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data della ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione dei programmi di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 152/1991.
L’art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), ha dato avvio ad un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato “quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio”.
Il medesimo articolo ha affidato la realizzazione degli interventi (tanto di recupero che di nuova costruzione) ai comuni, agli IACP, ad imprese di costruzione e loro consorzi e a cooperative e loro consorzi, disponendo, altresì, l’assegnazione di un finanziamento attraverso un limite di impegno di 50 miliardi di lire per l'edilizia agevolata, e un finanziamento di 900 miliardi di lire per l'edilizia sovvenzionata[109].
Con la delibera CIPE 20 dicembre 1991[110] sono stati fissati i limiti di costo per l’attuazione del programma straordinario e si è precisata la consistenza numerica degli alloggi da realizzare, prendendo atto che nella delibera adottata dal CER[111] nella seduta del 17 ottobre 1991, si è precisato che “al finanziamento di 900 miliardi per l’edilizia sovvenzionata corrisponde una previsione di realizzazione di 9.000 alloggi ed al limite annuo d’impegno di 50 miliardi una previsione di realizzazione di 8.400 alloggi”.
Si ricorda, inoltre, che il D.M. infrastrutture e trasporti 10 maggio 2002, n. 215, in attuazione dell’art. 5 della legge 8 febbraio 2001, n. 21[112], ha fissato i criteri per l’assegnazione degli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata, i requisiti per partecipare all’assegnazione stessa, compresi i limiti di reddito, nonché i canoni di locazione da applicare.
Si ricorda, infine, che sulla disciplina dei citati programmi previsti dall’art. 18 del D.L. n. 152 del 1991, è intervenuta anche la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all’art. 2, commi 6-8, ha disciplinato i limiti di costo applicabili alle gare di appalto e il prezzo al quale gli alloggi realizzati con il finanziamento privato possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari o enti assimilati. Il medesimo articolo ha individuato le finalità dei fondi previsti dall’art. 22, comma 3, della legge n. 67 del 1988, confluiti nel finanziamento del programma di cui all’art. 18 del decreto legge n. 152 del 1991. Il comma 8 ha stabilito altresì che i finanziamenti sono attivati comunque subordinatamente alle disponibilità esistenti - alla data di ratifica da parte del comune dell’accordo di programma – sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma stesso.
Il comma 7 poi ha prorogato i termini previsti dall’articolo 11, comma 2, e dall’articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136 recante (Norme per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale). Tali termini sono stati ulteriormente prorogati, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall’art. 19-quinquies del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 306.
Si rammenta che l’articolo 11, comma 1, della legge 136 del 1999 ha stabilito che, al fine dell’utilizzazione dei finanziamenti previsti per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, il Ministro dei lavori pubblici - in qualità di Segretario generale del CER - doveva comunicare ai Presidenti delle Giunte regionali interessate, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 136:
§ l’elenco delle proposte di attuazione dei programmi straordinari di edilizia residenziale per la mobilità dei dipendenti pubblici, cui si riferiscono i procedimenti ancora pendenti;
§ i soggetti attuatori o proponenti di tali proposte.
Secondo tale disposizione, nell’ambito delle disponibilità delle somme accantonate, il presidente della giunta regionale propone al sindaco del comune territorialmente competente ed al soggetto attuatore o proponente la sottoscrizione di un accordo di programma. La ratifica di tale accordo da parte del consiglio comunale determina direttamente la immediata ammissione del programma al finanziamento.
Il comma 2 dell’articolo 11 della legge n. 136 del 1999 medesimo articolo dispone però che, se gli accordi di programma in questione non vengono ratificati entro centottanta giorni dalla comunicazione del Segretario generale del CER, essi sono automaticamente esclusi dal finanziamento.
L’articolo 12, comma 1, della legge 136 del 1999 ha inoltre previsto la possibilità di introdurre varianti ai programmi sulla mobilità dei dipendenti pubblici, impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, qualora questi siano già stati ammessi al finanziamento, siano stati approvati dal consiglio comunale e qualora dalla variante non derivino variazioni nel numero degli alloggi o nel finanziamento pubblico.
Il comma 2 dell’articolo 12 della legge 136 del 1999 ha richiesto – pena l’esclusione dal finanziamento – che la convenzione urbanistica con il comune per la realizzazione dei programmi di cui sopra sia conclusa entro centoventi giornidalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 136 del 1999.
111. Allo scopo di favorire l’accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione, è istituito, per l’anno 2005, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria del predetto fondo per l’anno 2005 è fissata in 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i criteri per l’accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma.
Il comma 111, allo scopo di favorire l’accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione, prevede l’istituzione, per l’anno 2005, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo per il sostegno finanziario all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata dalle seguenti tipologie di imprese:
§ cooperative edilizie;
§ aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche (cd. ATER);
§ imprese private.
La dotazione finanziaria del predetto fondo per l’anno 2005 è fissata in 10 milioni di euro.
Viene infine previsto che, con apposito decreto interministeriale (emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità), si provveda alla fissazione dei criteri per l’accesso al fondo e dei limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma.
Si ricorda che con il termine di edilizia convenzionata si fa riferimento alla tipologia di realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica introdotta dall' art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (cd. legge sulla casa) e successivamente disciplinata dall’ art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli)
La legge n. 865 ha previsto, per la realizzazione di interventi nelle aree comprese nei piani di zona, approvati ai sensi della legge n. 167 del 1962, la concessione da parte dei comuni o di loro consorzi del diritto di superficie per la costruzione di alloggi e dei relativi servizi urbani e sociali. La concessione è deliberata unitamente alla convenzione, da stipularsi tra ente concedente e soggetti concessionari. È prevista altresì la possibilità di cessione delle aree in proprietà. In caso di concessione del diritto di superficie, la convenzione può essere stipulata sia con privati, singoli o riuniti in cooperative, che con gli enti pubblici operanti istituzionalmente nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. Le aree cedute in proprietà possono essere assegnate, indifferentemente, a singoli o a cooperative, a proprietà indivisa o meno, con preferenza per i proprietari delle aree espropriate.
La materia è attualmente disciplinata dagli articoli 17 e 18 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico edilizia). In particolare l’art. 17 prevede che “Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18”, nonché che “Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore”. Il comma 3 dell’art. 13 disciplina poi i casi in cui il contributo di costruzione non è dovuto, mentre il comma 4 dispone che “Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione”.
Si osserva che disposizioni analoghe erano contenute anche nell’ articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che nel dettare nuove regole per l’impiego e la gestione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali[113], ha previsto che la ripartizione annuale del Fondo sia effettuata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali e che almeno il 10% delle disponibilità doveva essere destinato a sostegno delle politiche a favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità.
La sentenza della Corte costituzionale n. 423/2004 ha peraltro dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione contenente tale vincolo di destinazione
Nelle motivazioni della sentenza si legge (punto 7.3.1) che “Deve, invece, ritenersi fondata la questione relativa alla prevista destinazione di almeno il 10 per cento delle risorse del Fondo «a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità». Tale disposizione, come emerge chiaramente dalla sua formulazione, pone un preciso vincolo di destinazione nell'utilizzo delle risorse da assegnare alle Regioni secondo le modalità già illustrate (punto 4.2). Ciò si pone in contrasto con i criteri e limiti che presiedono all'attuale sistema di autonomia finanziaria regionale, delineato dal nuovo art. 119 della Costituzione, che non consentono finanziamenti di scopo per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza statale. Né può essere condivisa la tesi difensiva dell'Avvocatura generale dello Stato secondo cui l'oggetto della disciplina sarebbe espressione della potestà statale di determinare, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, i «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»: la norma censurata, infatti, non determina alcun livello di prestazione, ma si limita a prevedere somme a destinazione vincolata (cfr. sentenze numeri 370, 88 del 2003 e 282 del 2002). Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 2, limitatamente alle parole in esso contenute: «destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità». E quanto alla eventuale utilizzazione, che potrebbe essere già avvenuta, ad opera delle Regioni nei limiti delle somme loro assegnate per le suddette finalità, essa costituirebbe comunque l'espressione di una scelta di politica sociale del tutto legittima, sicché non viene in rilievo un problema di salvaguardia di effetti, in ipotesi, già prodottisi”.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) “A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria” in Tabella C. In proposito si segnala che la Tabella C della presente legge finanziaria dispone, per il Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 7.1.5.2, cap. 3671 dello Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) una dotazione finanziaria del fondo pari a 1.193,767 milioni di euro per il 2005, 1.159,492 milioni di euro per il 2006 e 1.163,76 milioni di euro per il 2007.
Alla ripartizione per settori di intervento delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale in questione si è provveduto, per l'anno 2002, con D.M. 8 febbraio 2002 (G.U. 9 maggio 2002, n. 107), per l'anno 2003, con D.M. 18 aprile 2003 (G.U. 25 luglio 2003, n. 171) e, per l'anno 2004, con D.M. 1° luglio 2004 (G.U. 28 settembre 2004, n. 228). Con tale ultimo decreto, in particolare, sono stati distribuiti tra le regioni, quale contributo per l’acquisto della prima casa, 173,435 milioni di euro di fondi statali, somma rifinanziata con fondi propri da talune regioni, mentre in altre, al contrario, non sono mai stati varati i bandi per concedere i contributi.
Articolo 1, comma 112
(Contributo federazione nazionale
istituzioni pro ciechi)
112. Il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, è aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000.
Il comma 112 prevede un aumento di euro 350.000 del contributo statale annuo, a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi, con decorrenza dall’anno 2005.
Si ricorda che il contributo annuo attuale è di circa 1 milione di euro[114], per le attività di ricerca e di coordinamento stabilite dallo statuto della medesima Federazione[115], allo scopo di promuovere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle persone prive della vista che presentino ulteriori minorazioni di natura sensoriale, motoria, intellettiva e simbolico-relazionale.
Articolo 1, comma 113
(Contributo associazione nazionale
vittime civili di guerra)
113. Il contributo statale annuo a favore dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra è aumentato a decorrere dall’anno 2005 di euro 250.000.
Il comma 113 stabilisce che il contributo statale annuo a favore dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra venga aumentato di 250.000 euro a decorrere dall’anno 2005.
L’ente, ricompreso tra le associazioni combattentistiche vigilate dal ministro dell’interno, è destinatario di un contributo annuo iscritto nello stato di previsione dello stesso ministero (vedi infra).
L'Associazione nazionale vittime civili di Guerra (A.N.V.C.G.) è stata costituita nel 1943 con lo scopo di rappresentare e tutelare gli invalidi civili per fatti di guerra ed i congiunti dei caduti civili per le medesime cause. L’organismo, eretto in ente morale di diritto privato dal D.P.R. 915/1978[116], è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’interno, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 febbraio 1990[117].
La funzione svolta dall’ente di tutela degli interessi materiali delle categorie rappresentate si concretizza nell’assistenza per le domande di pensione di guerra diretta e indiretta e di assegni accessori e per i ricorsi in materia di pensioni di guerra; nell’assistenza e informazione sui diritti degli interessati per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, il collocamento obbligatorio e i benefici previdenziali.
Lo statuto dell'A.N.V.C.G. indica come ulteriori scopi dell'ente la promozione della cultura della pace, la valorizzazione del ricordo dei caduti e il rafforzamento della solidarietà nei confronti di tutti i civili colpiti dalle vicende belliche.
Per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolta dalle associazioni combattentistiche (e tra queste rientra l’A.N.V.C.G.[118]), sin dagli anni ‘80 sono stati approvati provvedimenti legislativi diretti ad erogare a tali associazioni i necessari contributi finanziari.
In particolare, con la L. 250/1991[119] era stata autorizzata, per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, l’erogazione all’A.N.V.C.G. della somma di 580 milioni di lire. Successivamente, la L. 93/1994[120], dispose che per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, l’Associazione ricevesse un contributo pari a 600 milioni di lire. A partire dal 1996 gli stanziamenti destinati ai contributi da erogarsi agli enti combattentistici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno sono confluiti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero. Ciò è avvenuto per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dell’art. 1 della L. 549/1995[121] che avevano previsto l'iscrizione in un unico capitolo degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari (elencati in apposita tabella) e la quantificazione annuale della dotazione dei predetti capitoli nella tabella C della legge finanziaria. Il co. 40 prevedeva, inoltre, che il riparto dei contributi tra gli enti fosse annualmente effettuato con decreto di ciascun ministro, di concerto con il ministro dell’economia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Successivamente, per assicurare alle associazioni vigilate dal Ministro dell’interno ulteriori finanziamenti, la L. 205/1998[122] ha disposto (art. 2) l’erogazione di contributi per complessivi 1.462 milioni di lire nel 1998 e 731 milioni annui nel 1999 e nel 2000. Il relativo riparto è effettuato con decreto ministeriale, secondo le già richiamate modalità di cui alla L. 549/1995.
L’art. 2 della L. 61/2001[123] ha disposto che il ministro dell'interno, con proprio decreto ripartisca tra le associazioni combattentistiche sottoposte alla propria vigilanza contributi per un importo complessivo di 731 milioni di lire (pari a 377.530 euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
Il meccanismo previsto dalla L. 549/1995 è stato confermato dall’art. 32, co. 2, della L. 448/2001[124], che ha stabilito che gli importi dei contributi previsti da leggi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla legge[125], siano iscritti in un'unica unità previsionale di base (U.P.B.) nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato.
Il riparto tra gli enti destinatari delle risorse stanziate su ciascuna di tali U.P.B. è effettuato ogni anno dal ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il ministro dell’economia, “intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa”. Sullo schema del decreto di ripartizione è prevista l’espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Il successivo co. 3 ha stabilito che la dotazione di ciascuna delle U.P.B. sia quantificata annualmente dalla legge finanziaria (in tabella C)[126].
Nel 2003 lo stanziamento di 377.529,98 euro, previsto dal cap. 1286 del bilancio del Ministero dell’interno (U.P.B. 2.1.2.1) è stato così ripartito:
Destinatario |
Contributo |
Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (ANED) |
39.250,72 |
Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) |
43.898,83 |
Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG) |
294.380,43 |
Totale contributi |
377.529,98 |
L’importo dei contributi e i destinatari sono identici a quelli relativi ai due anni precedenti, nella parte concernente i contributi alle associazioni combattentistiche.
Non è stato ancora trasmesso alle Camere lo schema di decreto del Ministro dell’interno che provvede al riparto, per l’anno 2004, dello stanziamento relativo ai contributi alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell’interno.
La legge finanziaria per il 2004 prevedeva in tabella C uno stanziamento di 122.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 con le medesime finalità, la legge finanziaria per il 2005 ha ridotto gli importi, fissandoli rispettivamente a 114.000 euro per il 2005 e a 111.000 euro per il 2006 e 2007.
Si ricorda infine che il 23 novembre 2004 la Commissione Difesa del Senato ha concluso l’esame in sede referente di due disegni di legge di iniziativa parlamentare, S. 2274 (Bonatesta) e S. 2275 (Nieddu), il cui intento è di rinnovare per il triennio 2004-2006 il contributo statale alle associazioni combattentistiche, riprendendo la formulazione dell’ultimo provvedimento in materia, la L. 61/2001, che ha cessato i suoi effetti con l’esercizio finanziario 2003.
Articolo 1, comma 114
(Esenzioni di carattere tributario per
associazioni bandistiche e cori)
114. All’articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «legalmente riconosciute» sono sostituite dalle seguenti: «legalmente costituite».
Il comma 114 estende a tutte le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare senza fini di lucro l’applicazione delle disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche, finora limitata alle associazioni fornite di personalità giuridica.
A questo fine, l’articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è modificato con la sostituzione dell’espressione: “legalmente costituite” alla formulazione precedente, che si riferiva alle associazioni “legalmente riconosciute”.
L’articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), prevede che le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applichino anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro.
La legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificata, da ultimo, dall’articolo 90, comma 2, della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002), consente alle associazioni sportive non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, e alle relative sezioni che svolgono attività sportive dilettantistiche, di optare per l'applicazione di un regime forfetario ai fini dell'IVA, dell'IRPEG e dell'ILOR, impostato sull'esonero totale dagli obblighi di contabilità, qualora nel periodo d'imposta precedente abbiano conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore 250.000 euro[127].
In particolare, il reddito imponibile IRPEG delle suddette associazioni, in deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali un "coefficiente di redditività" del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
Inoltre, le associazioni sportive e relative sezioni che hanno esercitato l'opzione sono esonerate dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'IVA.
Per le associazioni sportive dilettantistiche che abbiano optato per il regime di cui alla medesima legge n. 398 del 1991 trova applicazione per l’imposta sul valore aggiunto la disciplina stabilita dall'articolo 74, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972. Ai sensi di tale disposizione, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti e la detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti di beni e sulle prestazioni di servizi ricevute è forfettizzata nella misura del 50 per cento dell'IVA relativa alle operazioni imponibili. Per le prestazioni di sponsorizzazione, la detrazione forfetaria è pari al 10 per cento; per la cessione di diritti di ripresa televisiva o di trasmissione radiofonica, la detrazione forfetaria è pari ad un terzo. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 9 per cento.
Nei confronti dei soggetti che esercitano l'opzione, i quali nel corso del periodo d'imposta superino il summenzionato limite, cessano di applicarsi le disposizioni della legge n. 398 del 1991 con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite sia stato superato.
L’articolo 25 della legge n. 133 del 1999 stabilisce, in primo luogo, che per le associazioni sportive dilettantistiche, nonché per le associazioni pro loco che si avvalgono dell'opzione di cui alla legge n. 398 del 1991, non concorrono a formare il reddito imponibile: a) i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali; b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte occasionali pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Al fine di beneficiare della non imponibilità è necessario che il numero di eventi nel corso dei quali si realizzano i proventi commerciali non sia superiore a due per periodo di imposta e che i proventi non eccedano la soglia stabilita annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
L’articolo 69 (ex articolo 83) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 stabilisce, al comma 2, che le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui all'articolo 67 (ex articolo 81), comma 1, lettera m), tra cui i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo e gestionale e di natura non professionale resa in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore, nel periodo di imposta, a 7.500 euro.
La lettera i-ter) dell’articolo 15 (ex articolo 13-bis) del TUIR, come modificata dal comma 9 dell’articolo 90 della legge n. 289, prevede la detrazione del 19 per cento, entro l’importo massimo di 1.500 euro per ciascun periodo d'imposta, delle erogazioni liberali in denaro in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Il comma 11 dell’articolo 90 della legge n. 289 del 2002 stabilisce che non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche le disposizioni in materia di perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all’articolo 149 (ex articolo 111-bis) del TUIR. Tale ultimo articolo pone una presunzione legale di perdita della qualifica di ente non commerciale, nel caso in cui l’ente, indipendentemente dalle previsioni statutarie, eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.
I commi 6 e 7 dell’articolo 90 della legge n. 289 del 2002 esentano, rispettivamente, dall’imposta di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie, anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni poste in essere o richieste dalle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Il D.P.R. 13 marzo 2002, n. 69, prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono documentare le somme percepite dal pubblico per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche anche mediante il rilascio di titoli d’ingresso o di abbonamenti, in alternativa ai titoli di accesso già previsti dal decreto direttoriale del Dipartimento delle entrate del 13 luglio 2000, e semplifica sia la certificazione dei corrispettivi pagati, ove non sia obbligatoria l'emissione di fattura, sia la determinazione dell'IVA, regolamentando dettagliatamente le norme relative a titoli di ingresso, abbonamenti e adempimenti necessari.
Sui segnala infine che il comma 13-sexies dell’articolo 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, ha esteso alle bande musicali amatoriali, ai cori e alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni organizzate dalle stesse, le disposizioni agevolative in materia di imposta sugli intrattenimenti previste dall’articolo 9, comma 19, della legge n. 448 del 2001 (esonero dall'obbligo di emettere i titoli di accesso per l'attività di intrattenimento a favore dei soci svolta dalle associazioni pro loco) e dall’articolo 80, comma 37, della legge n. 289 del 2002 (semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società ed associazioni sportive dilettantistiche).
La modifica introdotta dal comma 114 qui commentato estende a tutte le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare senza fini di lucro le disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche. Tali disposizioni si applicheranno, dunque, non più alle sole associazioni di tale natura che siano legalmente riconosciute (ossia dotate di personalità giuridica), ma a tutte quelle legalmente costituite, ancorché prive di tale riconoscimento giuridico.
115. Nell’ambito delle risorse preordinate sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell’importo aggiuntivo di 2 milioni di euro per il 2005, per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Il comma 115 prevede un finanziamento aggiuntivo di 2 milioni di euro per l’anno 2005, a valere sul Fondo per l’occupazione, dei contributi da destinare - ai sensi dell’art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - agli enti privati gestori di attività di formazione professionale per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale.
Si ricorda che lo stanziamento base (relativo alla concessione dei contributi in esame) è iscritto nella Tabella C della legge finanziaria (alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali Legge n. 448 del 1998 - art. 80, comma 4).
La definizione dei criteri e delle modalità per la destinazione dell'incremento in esame viene demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
Si segnala al riguardo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 51 del 13-28 gennaio 2005[128], ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47, comma 1, della legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289), che prevedeva una disposizione di contenuto identico a quella in esame.
La dichiarazione di incostituzionalità discende dal fatto che la materia della formazione professionale rientra, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, tra quelle di competenza legislativa residuale ed esclusiva delle Regioni.
Come ricorda la Corte nella citata sentenza, in tema di finanziamenti inerenti alle funzioni spettanti alle Regioni, gli artt. 117 e 119 della Costituzione pongono precisi limiti. Innanzitutto «non è consentita l’erogazione di nuovi finanziamenti a destinazione vincolata alla Regioni» (sentenze n. 16 del 2004 e n. 370 del 2003). Inoltre «giacché le funzioni attribuite alle Regioni ricomprendono pure la possibilità di erogazione di contributi finanziari a soggetti privati, dal momento che in numerose materie di competenza regionale le politiche pubbliche consistono appunto nella determinazione di incentivi economici ai diversi soggetti che vi operano e nella disciplina delle modalità per la loro erogazione, l'art. 117 Cost. vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati (cfr. sentenze n. 320, n. 423 e n. 424 del 2004).»
Ferma restando la vigenza nell’ordinamento della disposizione in esame fino ad un’ulteriore decisione della Corte in seguito ad una specifica impugnazione, appare molto difficile sostenerne la costituzionalità.
Rimane inoltre aperto il problema della legittimità costituzionale dello stanziamento base relativo alla concessione dei contributi agli enti privati gestori di attività di formazione professionale iscritto in tabella C. Tale stanziamento è infatti di natura e funzioni del tutto analoghe a quello dichiarato incostituzionale con la citata sentenza n. 51 del 2005.
116. Per l’anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell’anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2004. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le medesime limitazioni non trovano altresì applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali. Gli enti locali che per l’anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
117. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministero dell’economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai sensi dell’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
118. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall’INPS, dall’INPDAP e dall’INAIL già prorogati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.
119. L’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell’anno 2004 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2004 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell’Agenzia. Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell’anno 2004. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del Centro.
120. Al fine di consentire il completamento e l’aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all’estero, i rapporti di impiego a tempo determinato stipulati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, possono proseguire nell’anno 2005 fino al completamento dell’ultimo rinnovo semestrale autorizzato ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122.
121. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all’articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005.
122. Per l’anno 2005 per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli istituti zooprofilattici sperimentali, l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, l’Agenzia italiana del farmaco, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l’Agenzia spaziale italiana, l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, il CNIPA, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.
123. I comandi del personale della società Poste italiane Spa e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall’articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005.
I commi 116-123 recano disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato di personale nella pubblica amministrazione, “nell’ambito dell’obiettivo di finanza pubblica di generale contenimento delle spese nei limiti del 2%, tenendo conto della dinamica tendenziale complessiva delle relative spese e dei frequenti disallineamenti delle fasi contrattuali”, come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge.
Si rileva che la maggior parte delle previsioni ripropongono disposizioni già presenti nella L. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004).
Il comma 116 prevede la possibilità che le amministrazioni e gli enti pubblici assumano personale a tempo determinato ovvero mediante convenzioni o stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta nel triennio 1999-2001, fatta eccezione per quanto disposto dall’articolo 108 del Testo unico degli enti locali (TUEL)[129].
La disposizione interessa tutte le pubbliche amministrazioni, ossia quelle di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001[130].
Nella relazione tecnica al testo originario, il Governo ha stimato le economie derivanti da tale disposizione in circa 220 milioni di euro per il solo anno 2005.
Il suddetto limite non si applica:
§ al personale del Corpo forestale dello Stato assunto con contratto a tempo determinato e in servizio nel 2005. Per tale personale la spesa non può essere superiore a quella dell’anno 2004, pari a 28 milioni di euro (come specificato nella citata relazione tecnica);
§ al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale;
§ al personale delle regioni e delle autonomie locali, che abbiano rispettato per l’anno 2004 il patto di stabilità interno.
Gli enti locali che non hanno rispettato per l’anno 2004 il patto di stabilità interno non possono avvalersi di personale con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale si applicano le disposizioni normative di settore.
I commi 117-120 autorizzano alcune Amministrazioni ed enti pubblici alla prosecuzione, fino al 31 dicembre 2005, dei rapporti di lavoro a tempo determinato con il personale assunto in base a specifiche disposizioni.
Nella relazione tecnica al testo originario, la spesa al lordo per tali contratti – per il solo anno 2005 – viene stimata in 175 milioni di euro, compresi gli oneri relativi al Corpo forestale dello Stato indicati al comma 116 (vedi supra).
Il primo periodo del comma 117 autorizza la prosecuzione dei contratti stipulati da:
§ Ministero per i beni e le attività culturali (D.L. 6 del 1998, convertito dalla L. 61 del 1998, articolo 8, comma 7: potenziamento del personale delle soprintendenze delle Marche e dell’Umbria per lo svolgimento di attività connesse con la ricostruzione post-sismica; L. 448 del 1998, articolo 22: assunzione di 1.000 unità per garantire l’apertura extra-orario di musei e gallerie; L. 494 del 1999, articolo 1, comma 1: assunzione di 1.500 unità per garantire l’apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato);
§ Ministero della giustizia (L. 242 del 2000, articolo 1, comma 2, lett. a): assunzione di 1.850 unità per progetti di lavori socialmente utili e per garantire l’attuazione del D.Lgs. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico di primo grado);
§ Ministero della salute (L. 494 del 1999, articolo 12, comma 2: assunzione 160 unità tra medici, personale tecnico-sanitario e amministrativo);
§ Agenzia del territorio (L. 388 del 2000, articolo 78, comma 32: assunzione di 1.650 unità per la costituzione dell’Anagrafe dei beni immobiliari);
La prosecuzione dei contratti di lavoro sopra indicati è già stata disposta dalle leggi 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) e 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) alle scadenze rispettivamente del 31 dicembre 2002, 31 dicembre 2003 e 31 dicembre 2004.
Il secondo periodo del comma 117 reca, sempre per l’anno 2005, un’ulteriore autorizzazione per il:
§ Ministero dell’economia e delle finanze (L. 449 del 1997, articolo 47, comma 10, come modificato dall’articolo 29 della L. 448 del 1998): si tratta di 33[131] unità di personale, assunte con contratto a tempo determinato di durata triennale rinnovabile per non oltre un triennio, per la costituzione di un gruppo di monitoraggio e controllo della finanza locale. L’articolo 29, comma 8, della richiamata L. 448 del 1998 ha poi integrato, a partire dal 1999, il contingente di personale in questione di ulteriori 10 unità, da assegnare specificatamente al Ministero della Pubblica Istruzione ai fini del monitoraggio dei flussi di spesa del settore della pubblica istruzione.
Tali contratti, in scadenza al 31 dicembre 2003, sono stati rinnovati fino al 31 dicembre 2004 dall’articolo 3, comma 62, della L. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004).
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa sul testo originario, la disposizione di cui al comma 117 riguarda “complessivamente 5.000 unità ormai da anni in servizio, adibite a compiti istituzionali, il cui mancato riutilizzo pregiudicherebbe l’operatività degli uffici”.
Il comma 118 prevede la facoltà di prorogare fino al 31 dicembre 2005, con oneri a carico dei bilanci degli enti interessati, i seguenti contratti a tempo determinato:
§ contratti stipulati dagli organi della magistratura amministrativa (Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali);
§ contratti stipulati dall’INPS, INPDAP e INAIL, in base alla convenzione siglata il 23 novembre 2000 tra tali enti e il Ministero del lavoro, riguardanti lavoratori socialmente utili già impegnati presso il Ministero del lavoro;
Si ricorda che l’articolo 1 del D.Lgs. 81 del 2000[132] ha dato facoltà ai soggetti promotori di lavori socialmente utili – che alla data del 31 dicembre 1999 avevano in corso l’attuazione di tali progetti con oneri a carico del Fondo per l’occupazione – di continuare ad utilizzare le medesime unità lavorative anche mediante il loro trasferimento presso enti pubblici economici sulla base di apposite convenzioni con essi stipulate.
Con il Decreto del Ministero del lavoro del 19 aprile 2000 è stato approvato l’elenco nominativo dei soggetti impegnati al 31 dicembre 1999 nel progetto promosso dal dicastero a supporto del processo di decentramento amministrativo in materia di mercato del lavoro. A seguito della pre-intesa raggiunta tra il Ministero del lavoro e l’INPS, l’INAIL e l’INPDAP in data 4 agosto 2000, è stata poi stipulata tra i medesimi enti la Convenzione 23 novembre 2000, in base alla quale le unità già impegnate in lavori socialmente utili presso il Ministero del lavoro sono state così redistribuite presso gli enti previdenziali[133]:
- 112 unità presso l’INPS;
- 52 unità presso l’INAIL;
- 49 unità presso l’INPDAP.
Gli enti utilizzatori hanno provveduto ad intraprendere le procedure per la stabilizzazione del rapporto di lavoro e, previo superamento di un’apposita selezione, hanno assunto i lavoratori con contratto a tempo determinato per un periodo di 18 mesi, dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2002; successivamente i contratti sono stati prorogati per ulteriori 18 mesi fino al 30 giugno 2004. Essendo stato così raggiunto il limite di tre anni, previsto dalla normativa vigente (articolo 4 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368) quale durata massima dei contratti a tempo determinato, i contratti sono stati prorogati al 31 dicembre 2004 con una norma di rango legislativo (articolo 1 del D.L. 136 del 2004, convertito dalla L. 186 del 2004).
§ contratti a tempo determinato stipulati tra l’INPDAP e i soggetti che, pur avendo superato con esito positivo una selezione pubblica espletata a seguito di bando di offerta di formazione e lavoro per l’assunzione presso l’INPDAP di giovani disoccupati, avevano superato, al momento della stipula del contratto, l’età prescritta dalla normativa sui contratti di formazione e lavoro[134].
I lavoratori suindicati sono stati assunti con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 16 del CCNL del comparto del personale degli enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 1994-1997 e il biennio economico 1994-1995[135]. l contratti erano stati prorogati fino all’8 aprile 2004. Anche questi contratti, dopo il raggiungimento del limite massimo dei tre anni, per i contratti a tempo determinato, sono stati prorogati al 31 dicembre 2004 con una norma di rango legislativo (articolo 1 del D.L. 136 del 2004, convertito dalla L. 186 del 2004).
I primi due periodi del comma 119 autorizzano l'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici) ad avvalersi, anche per il 2005, del personale utilizzato con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altre forme di flessibilità e di collaborazione, nel limite massimo di spesa complessivamente già stanziata dalla stessa Agenzia, per lo stesso personale, nel 2004. Gli oneri restano a carico del bilancio dell’Agenzia.
La relazione illustrativa al testo originario precisa che l’impiego del citato personale si rende necessario al fine di “fronteggiare la grave carenza di personale” dell’APAT.
Una disposizione di identico tenore era contenuta nell’articolo 3, comma 148, della legge finanziaria per il 2004 (L. 350 del 2003).
Il terzo e il quarto periodo del comma 119 autorizzano la proroga, al 31 dicembre 2005, dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso il CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione) nel 2004.
Si segnala che l’articolo 1 del D.L. 3 agosto 2004, n. 220, convertito dalla L. 19 ottobre 2004, n. 257, ha prorogato fino al 31 dicembre 2004 la validità dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere presso il medesimo Centro alla data del 28 maggio 2004 (giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 136)[136].
Gli oneri restano a carico del bilancio del CNIPA.
Per ciò che attiene alla salvezza dei rapporti a tempo determinato presso il CNIPA per l’attuazione di progetti di ricerca o di innovazione tecnologica i cui oneri non siano a carico dell’ente, si rinvia al successivo comma 122.
Il comma 120 autorizza la prosecuzione, nell’anno 2005, dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale in servizio presso le ambasciate e le rappresentanze consolari all’estero.
La disposizione è diretta a consentire il completamento e l’aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all’estero.
La previsione in esame riguarda la prosecuzione dei rapporti di lavoro instaurati ai sensi dell’articolo 2 della L. 104 del 2002 che, per le finalità sopra ricordate, ha disposto – previa autorizzazione dell’Amministrazione centrale – la possibilità di assumere impiegati temporanei[137], non eccedendo la spesa di 14.424.641,19 euro. Successivamente, l’articolo 8 del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236 (“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza”) ha prorogato per l’anno 2003 le previsioni dell’articolo 2 della L. 104 del 2002, limitando la proroga ad un solo rinnovo dei contratti stipulati in base a procedure di selezione già espletate alla data di entrata in vigore del citato D.L. 236.
L’articolo 1-bis del D.L. 52 del 2003, inserito dalla L. 122 del 2003, che ha disposto la conversione del medesimo decreto-legge, ha poi autorizzato le rappresentanze diplomatiche alla prosecuzione dei rapporti di lavoro con contratto temporaneo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3 (“Disposizioni urgenti per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina”), convertito dalla L. 8 marzo 2002, n. 35, e all'articolo 2, comma 1, della L. 104 del 2002.
L’articolo 2 del D.L. 272 del 2003, convertito dalla L. 336 del 2003, ha poi recato una norma di interpretazione autentica del citato articolo 1-bis del D.L. 52 del 2003, ovvero ha precisato che il Ministero degli Affari esteri, tramite le rappresentanze diplomatico-consolari, può rinnovare i contratti temporanei in corso, ovvero stipularne ex novo[138].
Il comma 121, primo periodo, dispone che le procedure di conversione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato, da parte delle pubbliche amministrazioni, possono essere effettuate solo entro i limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente per l’assunzione di personale a tempo indeterminato (su cui v. supra).
Secondo la relazione illustrativa al testo originario, tale disposizione è volta a consentire “l’immissione in ruolo di personale che già da tempo ha completato il proprio iter formativo”.
Il secondo periodo stabilisce che i rapporti di lavoro instaurati con il personale interessato alla conversione (dunque assunto con contratto di formazione e lavoro) sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005.
Si ricorda che la legge finanziaria per il 2003 (L. 289 del 2002) all’articolo 34, comma 18, aveva stabilito la sospensione sino al 31 dicembre 2003 di tali procedure di trasformazione dei contratti di formazione e lavoro, scaduti nel corso del 2002 o in scadenza nel 2003, e la contestuale proroga dei medesimi sino al 31 dicembre 2003.
L’articolo 3, comma 63, della legge finanziaria per il 2004 (L. 350 del 2003), oltre a stabilire un’ulteriore proroga dei citati contratti fino al 31 dicembre 2004, ha previsto la possibilità di procedere alla conversione rispetto della normativa prevista dalla legge finanziaria medesima per le assunzioni a tempo indeterminato (i commi da 53 a 71 stabilivano in linea generale il blocco delle assunzioni, prevedendo peraltro una serie di eccezioni).
Il comma 122 reca una disposizione di salvaguardia dei contratti a tempo determinato e contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica, o di progetti volti al miglioramento di servizi anche didattici stipulati da: enti di ricerca, Istituto superiore di sanità (ISS), Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS), Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), Agenzia italiana del farmaco (AIFA), Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), Agenzia spaziale italiana (ASI), Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), Università e scuole superiori ad ordinamento speciale.
Gli oneri di tali contratti non devono comunque risultare a carico dei bilanci di funzionamento o del fondo di finanziamento degli enti medesimi, ovvero del fondo di finanziamento ordinario delle Università.
Si ricorda che il D.L. 105 del 2003, convertito dalla L. 170 del 2003, con l’introduzione del comma 13-bis all'articolo 34 della L. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), ha salvaguardato per l’anno 2003 i contratti a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa dei citati enti, i cui oneri ricadevano su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali e da contratti con le imprese. La medesima disposizione ha comunque consentito assunzioni di personale a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultassero a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università.
L’articolo 3, comma 68, della legge finanziaria per il 2004 (L. 350 del 2003) ha poi salvaguardato i medesimi contratti per l’anno 2004.
Il comma 123 proroga al 31 dicembre 2005 i comandi del personale della società Poste italiane S.p.A. e di quello dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.
Nella relazione tecnica al testo originario si evidenzia come le unità di personale interessate siano 349; ipotizzando una retribuzione media annua pari a 25.000 euro, la spesa complessiva viene stimata in circa 9 milioni di euro.
Si ricorda che tali comandi erano già stati prorogati al 31 dicembre 2002 dall’articolo 19, comma 9, della L. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), al 31 dicembre 2003 dall'articolo 34, comma 20, della L. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) e al 31 dicembre 2004 dall’articolo 3, comma 64, della L. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004).
124. Nulla è dovuto a titolo di indennità o trattamento economico aggiuntivo comunque denominato nei confronti del personale in servizio presso enti e società derivanti da processi di privatizzazione di amministrazioni pubbliche esercenti attività e servizi in regime di monopolio e già proveniente dalle predette amministrazioni pubbliche che sia trasferito a domanda con il semplice consenso dell’ente o della società e dell’amministrazione di destinazione presso le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Il comma 124 prevede che non siano corrisposte indennità o trattamenti economici aggiuntivi, comunque denominati al personale in servizio presso gli enti e le società derivanti da processi di privatizzazione di pubbliche amministrazioni esercenti attività e servizi in regime di monopolio, già proveniente dalla P.A.,che venga trasferito dietro domanda, con il semplice consenso dell’ente o della società di appartenenza e della pubblica amministrazione di destinazione presso una pubblica amministrazione.
Si ricorda che, in base all’articolo 11 del D.Lgs. 419/1999, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro tre mesi dalla data di assunzione della personalità giuridica di diritto privato, il personale con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso gli enti privatizzati può optare per la permanenza nel pubblico impiego; in tal caso si applicano le ordinarie procedure di mobilità previste dagli articoli 34 e 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001. Al personale sopra indicato continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di trattamento giuridico ed economico sino alla stipula del nuovo contratto collettivo nazionale di categoria.
Articolo
1, comma 125
(Area contrattuale dei ricercatori e
tecnologi degli enti di ricerca)
125. All’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo le parole: «i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell’ENEA,» sono soppresse.
Il comma 125 reca una modifica all’articolo 40, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 [139] (nel testo modificato dall’articolo 7, comma 4, del D.Lgs. 15 luglio 2002 n. 145 [140]) che ha istituito un’area contrattuale autonoma per i professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, e per ricercatori e ai tecnologi degli enti di ricerca, compreso l’ENEA.
Questo personale costituisce un’area contrattuale unitamente alla dirigenza, ma in specifica separata sezione, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni.
Con la modifica apportata dal commain esame, i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compreso l’ENEA, vengono riportati – come prima dell’entrata in vigore del citato terzo periodo (art. 40, comma 2, D.Lgs. 165/2001) – nell’area contrattuale di comparto per gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001.
Si osserva che una disposizione dal contenuto identico era già stata introdotta dal Senato nel testo del disegno di legge di conversione del D.L. 220 del 2004[141] (art. 3-bis); nel corso dell’esame del provvedimento l’Aula della Camera, nella seduta del 15 ottobre 2004, ha approvato un emendamento soppressivo di tale articolo.
Secondo quanto riportato nella seduta del 21 settembre 2004 presso la 1° Commissione affari costituzionali del Senato, la disposizione era volta “a ricomporre unitariamente il comparto della ricerca, attualmente incluso in un’area contrattuale che ricomprende altri professionisti degli enti pubblici, secondo quanto unanimemente richiesto anche dai presidenti delle istituzioni e degli enti di ricerca”; tuttavia l’Assemblea della Camera ha poi approvato la soppressione della norma per consentire una riflessione sullo status dei ricercatori e trovare una soluzione adeguata ai problemi contrattuali.
Articolo 1, comma 126
(Personale LSU scuola)
126. Per la proroga delle attività di cui all’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 375 milioni di euro.
Il comma 126 autorizza uno stanziamento di spesa per il 2005, pari a 375 milioni di euro, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche l’affidamento delle attività dei servizi amministrativi e dei servizi di pulizia in base ai contratti, stipulati ai sensi dell’articolo 78, comma 31, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001).
Il richiamato comma 31 ha dettato disposizioni per favorire la stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in lavori socialmente utilipresso gli istituti scolastici. La stabilizzazione deve essere attuata mediante l'affidamento all'esterno (ovvero la cosiddetta terziarizzazione) di alcune attività. Le procedure a questo fine sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di seguito MIUR), di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, secondo criteri e modalità che assicurino la trasparenza e la competitività degli affidamenti.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2000, appositi decreti interministeriali possono prevedere misure finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti[142] che hanno svolto attività di lavori socialmente utili sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero del lavoro e le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali.
Per la realizzazione delle misure in esame è stata stanziata la somma di euro 148.223.130,04 (lire 287 miliardi) per l'anno 2001 e di euro 296.962.716,98 (lire 575 miliardi) per l'anno 2002 (quest'ultima parzialmente coperta mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge n. 144 del 1999, il quale, per il 2002, ha previsto un incremento del Fondo per l'occupazione nella misura di 800 miliardi di lire).
Da ultimo l’articolo 3, comma 93, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) ha autorizzato una spesa di 375 milioni di euro per la proroga dell’affidamento dei servizi sopra illustrati presso gli istituti scolastici per l’anno 2004.
Articolo 1, comma 127
(Limite numerico al personale docente
nelle scuole)
127. Per l’anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto non potrà superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per l’anno scolastico 2004-2005.
Il comma dispone che per l’anno scolastico 2005-2006 la consistenza numerica dell’organico di diritto non superi quella determinata per l’anno 2004-2005.
La norma si pone sostanzialmente in linea con le politiche di contenimento della spesa del triennio 2003-2005, prevedendo il mantenimento della consistenza delle dotazioni organiche risultante dalle riduzioni degli anni precedenti.
L’articolo 22, commi 1-6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) aveva, infatti, dettato una serie di disposizioni relative alle dotazioni e prestazioni orarie del personale docente, accomunate dalla finalità di conseguire economie di spesa nel settore scolastico[143].
I commi 1-3 del citato art. 22 della legge 448/2001 disciplinavano la determinazione delle dotazioni del personale docente delle istituzioni scolastiche.
In particolare, il comma 2 prevedeva che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - previo parere delle Commissioni parlamentari competenti – venissero fissati i criteri volti ad indirizzare l’attività programmatoria e fosse indicata la consistenza complessiva degli organici del personale docente nonché la ripartizione e l’assegnazione, su base regionale, degli organici complessivi.
Perseguendo analoga finalità di economia di spesa, l’art. 35 comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha disposto la riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore settimanali senza alterare unitarietà di insegnamento di ciascuna disciplina.
Con riguardo alla prescrizione dell’art. 22 (commi 1-3) della legge finanziaria 2002 si ricorda che sullo schema di decreto interministeriale recante disposizioni sulla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2003-2004 la VII Commissione della Camera ha espresso parere favorevole, in data 20 maggio 2004.
Secondo la relazione illustrativa del decreto, l’operazione di contenimento dei posti prevista dalla legge finanziaria 2002 ha riguardato due piani di intervento, le consistenze degli organici e la razionalizzazione dell’impiego delle risorse, per un totale di 12.547 posti, sostanzialmente corrispondente alla quantità prevista dalla legge.
Nel corso del dibattito sullo schema in questione, la Commissione ha altresì approvato la risoluzione n. 7-00406 (On. Titti De Simone) che impegnava il Governo ad attuare una politica di valorizzazione e qualificazione della scuola pubblica statale, anche adottando iniziative volte all'ampliamento, per l’anno 2004-2005, del numero delle cattedre e del numero di insegnanti di sostegno, in modo da corrispondere alle esigenze formative degli studenti e delle famiglie.
In tale occasione il sottosegretario del MIUR, On. Aprea, ha consegnato una nota relativa ai temi oggetto della risoluzione, da cui emerge che, per l'anno scolastico 2004-2005, a fronte di una previsione di riduzione di circa 5.300 posti, si registra un aumento di 2.900 posti per far fronte sia alle esigenze derivanti dalle iscrizioni anticipate alla prima classe della scuola primaria che all'introduzione in forma generalizzata dell'insegnamento della lingua inglese e di 1.000 posti per l'introduzione dell'insegnamento della seconda lingua comunitaria nelle prime classi della scuola secondaria di I grado; conseguentemente, si avrà una diminuzione di complessivi 1.400 posti.
Da informazioni assunte presso il MIUR risulta che il decreto interministeriale in commento non è stato perfezionato, non essendo stato ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in relazione alla trasmissione tardiva rispetto all’anno scolastico oggetto di disciplina. Lo schema di decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2004/2005 sarebbe invece al concerto del Ministero dell’economia e delle finanze per essere poi trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione del parere[144].
128. L’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell’organico di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto previsto dal presente comma, la cui applicazione deve garantire il recupero all’insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 unità per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, sono attivati corsi di formazione, nell’ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti per l’insegnamento della lingua straniera. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta ogni idonea iniziativa per assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.
Il comma 128 dispone che l’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria sia impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o, in subordine, da docenti inclusi nell’organico di istituto in possesso dei requisiti; solo qualora tale procedura non soddisfi il fabbisogno, potranno essere assegnati posti a docenti specialisti (vedi infra). Si prescrive inoltre la realizzazione di corsi di formazione, la cui partecipazione è obbligatoria per gli insegnanti privi dei requisiti necessari per l’insegnamento della lingua. Si prevede infine che l'applicazione del comma garantisca il recupero per l'insegnamento sul posto comune di almeno 7.100 docenti(attualmente impegnati esclusivamente nella didattica della lingua straniera) per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, e si demanda al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l’adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto dei limiti predetti.
Con riguardo al recupero di 7.100 docenti, si ricorda che tale stima, a partire dall’anno scolastico 2005/2006, era già contenuta nella relazione tecnica al ddl finanziaria (AC 5310); quest’ultima quantificava la conseguente economia di spesa in circa 234,5 milioni di euro all’anno (considerando una retribuzione lorda pro-capite pari a 33.000 euro e considerando utilizzabili per i corsi di formazione i normali stanziamenti in bilancio), mentre per l’anno 2005 si valutava un’economia di circa 90 milioni di euro. Larelazione tecnica del governo di accompagno al testo degli emendamenti ha poi previsto, un’ulteriore economia di spesa di 57 milioni di euro per l’anno 2006 e di 149 milioni di euro, in ragione d’anno, a decorrere dall’anno 2007.
L’insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare è stato introdotto dall’art. 10 dellalegge 5 giugno 1990, n. 148[145]; quest’ultima ha inoltre disposto che gli insegnanti elementari fossero utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre insegnanti su due classi o da quattro insegnanti su tre classi (art. 4).
Il regolamento attuativo della legge n. 148/1990 (D.M. 28 giugno 1991, n. 293) ha prescritto che l’insegnamento della lingua straniera fosse impartito per tre ore settimanali, aggiuntive rispetto all’orario vigente, inizialmente a partire dalle classi terze ed a regime dalle seconde[146]. Con riguardo ai docenti il DM ha previsto:
- che l’insegnamento fosse affidato ad un insegnante elementare “specializzato”, in possesso cioè di particolari competenze, contitolare del modulo organizzativo didattico previsto dalla riforma della scuola elementare;
- che nella fase transitoria si ricorresse a docenti “specialisti”, impegnati esclusivamente nell’insegnamento della lingua straniera in sei o sette classi.
Per consentire l’acquisizione delle competenze linguistiche necessarie, il provvedimento ha inoltre prescritto la realizzazione di appositi corsi di formazione in servizio per gli insegnanti elementari che ne facessero richiesta.
Successivamente, l’art. 22, co. 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) ha stabilito che “l’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato all’interno del piano di studi obbligatorio e dell’organico di istituto”.
Da ultimo, il decreto n. 61 del 22 luglio 2003 del MIUR - considerata l’opportunità di garantire, anche nei primi due anni della scuola primaria, l'alfabetizzazione nella lingua inglese, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge n. 53/2003[147] (e confermato dal successivo provvedimento di attuazione – D.Lgs. 59/2004[148]) - ha introdotto in maniera generalizzata lo studio della lingua straniera.
Con riferimento alla formazione dei docenti della scuola, si ricorda che la direttiva n. 60 del 26 luglio 2004[149] ha individuato, tra gli interventi prioritari da realizzare tramite il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa, iniziative volte a supportare la riforma degli ordinamenti scolastici con particolare riguardo alla scuola dell’infanzia ed al primo ciclo del sistema dell’istruzione, comprendente la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. In tale ambito, particolare rilievo viene attribuito all’attuazione della riforma, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 59/2004, con riferimento all’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, alla alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche ed all’inserimento di una seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado.
129. La spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell’amministrazione e dell’imposta regionale sulle attività produttive, non può superare l’importo di 766 milioni di euro per l’anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei predetti limiti.
Il comma 129 pone un limite alla spesa per supplenze brevi nella misura di 766 milioni di euro per l'anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, al lordo degli oneri sociali a carico dell’amministrazione e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Tale vincolo si applica alle supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.
L'ultimo periodo del comma prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotti misure atte ad assicurare il rispetto dei limiti predetti.
Come evidenziato dalla relazione tecnica[150], la riduzione della spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario è conseguibile attraverso l’adozione di misure organizzative e gestionali consentite dall’ordinamento. Pertanto, le dotazioni di bilancio per supplenze brevi, stimate a legislazione vigente in circa 856 milioni di euro annui, comprensive degli oneri sociali e dell’IRAP a carico dello Stato, vengono rideterminate in 766 milioni di euro per l’anno 2005 e in 565 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, con un effetto sul saldo netto da finanziare di 57 milioni per il 2005 e di 184 milioni a decorrere dal 2006.
Si ricorda che le supplenze temporanee del personale docente hanno già formato oggetto di misure di contenimento della spesa. L’art. 1, comma 78, della legge 662/1996[151] ha autorizzato i capi di istituto a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. Lo stesso comma destinava eventuali economie di gestione alla realizzazione di esigenze di funzionamento amministrativo e didattico o ad eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie.
Per le scuole dell’infanzia ed elementari, l’art. 1, comma 72, della medesima legge n. 662/1996 consentiva la sostituzione dei docenti assenti fino a cinque giorni utilizzando i docenti dell’organico di istituto.
L’art. 22, comma 6, della legge 448/2001[152] (legge finanziaria 2002) ha disposto che le istituzioni scolastiche autonome (ad eccezione delle scuole d’infanzia e delle scuole elementari) possano provvedere alla sostituzione del personale docente, assente per un periodo non superiore a quindici giorni con proprio personale docente e che le economie di spesa conseguite concorrano ad incrementare il fondo di istituto.
130. Per l’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, l’ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell’infanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.
131. Per la realizzazione di interventi di edilizia e per l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata a decorrere dall’anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro.
Il comma 130 prevede, a decorrere dal 2005, un ulteriore (vedi infra) finanziamento di 110 milioni di euro da destinare all'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari previsto dall’articolo 1, comma 3, della più volte citata legge 53/2003 (cd Legge Moratti)[153] per la realizzazione della riforma del sistema di istruzione.
Tale somma è finalizzata all’attuazione di tre obiettivi specifici:
§ anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell’infanzia;
§ iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
§ interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione.
L’art. 1, co. 3, della legge 53/2003 prescriveva che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottasse, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
§ riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo dell'autonomia scolastica;
§ istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
§ sviluppo delle tecnologie multimediali e dell’alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;
§ sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;
§ valorizzazione professionale del personale docente;
§ iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
§ concorso al rimborso spese per autoaggiornamento sostenute dai docenti;
§ valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.);
§ interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;
§ sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e dell’educazione degli adulti;
§ adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
L’art. 7, co. 6, stabiliva, inoltre, che all’attuazione del Piano si provvedesse attraverso finanziamenti da iscrivere annualmente nelle leggi finanziarie, tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica e delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico finanziaria (DPEF).
Il Piano programmatico sopra citato è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 12 settembre 2003; esso è ancora all’esame della Conferenza unificata Stato regioni autonomie locali per l’espressione del prescritto parere[154]. Il Piano richiama e specifica gli obiettivi già individuati dalla legge e stima l’importo complessivo dei finanziamenti necessari in 8.320 milioni di euro per il quinquennio 2004-2008. Secondo quanto affermato nel documento, oltre alle somme già iscritte in bilancio ed ammontanti per lo stesso periodo a 4.283 milioni di euro, dovrebbero essere destinati all’attuazione della legge ulteriori 4.037 milioni di euro.
L’art. 3, comma 92, della legge finanziaria 2003 (L. 350/2002) ha poi autorizzato la spesacomplessiva di 90 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, da destinare all'attuazione del citato piano programmaticoper i seguenti interventi:
§ sviluppo delle tecnologie multimediali;
§ interventi contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;
§ sviluppo dell'istruzione e della formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
§ istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.
E’ opportuno segnalare che la disposizione della legge finanziaria 2003 è stata oggetto di ricorso alla Corte Costituzionale da parte della Regione Emilia Romagna (ricorso per legittimità costituzionale n 33 del 4 marzo 2003)[155] in quanto il finanziamento riguarderebbe interventi in parte attribuiti dal nuovo articolo 117 Cost. alla competenza legislativa concorrente e sarebbe lesivo dell’autonomia finanziaria prevista dall’art. 119 Cost. Per inciso la regione ricorrente ricorda che il Piano programmatico, annunciato dal Governo con comunicato 12 settembre 2004, non è stato mai approvato.
Il comma 131 autorizza, a decorrere dall’anno 2005, la spesa di 10 milioni di euro per le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale, di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508[156], per l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali e per interventi di edilizia[157].
La legge n. 508 del 1999 ha riordinato il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. L'aspetto maggiormente innovativo della legge consiste nell'attribuzione di un'autonomia paragonabile a quella delle università (e parimenti fondata sull'art. 33 della Costituzione) agli istituti che ne fanno parte, e cioè:
§ le Accademie di belle arti;
§ l'Accademia nazionale di arte drammatica;
§ gli Istituti superiori per le industrie artistiche;
§ i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati (non statali) e l'Accademia nazionale di danza, trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici.
L'autonomia degli studi artistici e musicali rispetto al sistema universitario è mantenuta tramite la costituzione presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di un apposito organismo, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM).
La concreta disciplina del riordino è rimessa dalla legge a regolamenti di delegificazione, da approvare sentiti il CNAM e le Commissioni parlamentari. In attesa di tali regolamenti, l'assenza nella legge di norme transitorie ha creato difficoltà nella non breve fase di passaggio al nuovo ordinamento.
Ad oggi, infatti è stato adottato un solo decreto di attuazione, il DPR 28 febbraio 2003, n. 132, che ha dettato i criteri per l’autonomia statutaria e regolamentare delle nuove Istituzioni, mentre è in corso di emanazione il regolamento recante disposizioni per la disciplina degli ordinamenti didattici, dei requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, della programmazione e dello sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, sul cui schema la VII Commissione della Camera ha espresso il proprio parere il 29 settembre 2004.
132. Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.
133. All’articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze l’esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell’articolo 105 del codice di procedura civile».
134. Dopo l’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 63-bis. (Intervento dell’ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro). – 1. L’ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l’uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all’articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l’intervento in giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze».
Le disposizioni dei commi 132-134 sono volte ad evitare maggiori spese derivanti, a carico della pubblica amministrazione, dall’esito di controversie riferite ai rapporti di lavoro.
In particolare, il comma 132 vieta, salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, a tutte le pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti di estensione di decisioni giurisdizionali in materia di personale con forza di giudicato o comunque divenute esecutive.
Il divieto è posto per il triennio 2005-2007.
La norma in commento ricalca precedenti disposizioni, succedutesi negli ultimi anni, che hanno sancito il divieto di estensione del giudicato in materia di pubblico impiego: già nel 1994 la legge collegata alla manovra di bilancio (L. 23 dicembre 1994, n. 724) stabiliva tale divieto per l’anno 1995 (articolo 22, comma 34), mentre per il successivo triennio 1996-1998 la medesima disposizione è stata prevista dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 45). Infine, per il triennio 1999-2001 il divieto è stato riproposto dall’articolo 24 della L. 17 maggio 1999, n. 144 (recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”)[158].
Da ultimo, la disposizione è stata riproposta – per il periodo 2002 – 2004 - con l’articolo 23, comma 3, della L. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002).
Il comma 133 – mediante l’inserimento del nuovo comma 1-bis all’articolo 61 del D.Lgs. 165 del 2001 – obbliga le amministrazioni pubbliche a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio e al Ministero dell’economia l’esistenza di eventuali controversie concernenti i rapporti di lavoro, dalle quali potrebbero derivare oneri finanziari significativi a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell’Economia sono legittimati ad intervenire nel processo ai sensi dell’articolo 105 del codice di procedura civile.
Si ricorda che l’articolo 105 del codice di procedura civile prevede che ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo, oppure per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.
Infine, il comma 134 inserisce nel richiamato D.Lgs. 165 del 2001 un nuovo articolo 63-bis con il quale si riconosce all’ARAN la facoltà di intervenire nelle controversie relative ai rapporti di lavoro riguardanti i dipendenti pubblici contrattualizzati, al fine di garantire la corretta interpretazione e l’uniforme applicazione dei contratti collettivi.
Nelle controversie riguardanti i rapporti di lavoro delle categorie di personale non contrattualizzate[159] può invece intervenire il Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero dell’economia.
In proposito, la relazione tecnica al testo originario ha rilevato come non sia possibile quantificare, in termini di minore spesa, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni sopra illustrate, “in quanto il primo comma incide su un fenomeno fortemente oscillante, mentre i restanti commi offrono strumenti atti a garantire la possibilità di un più attento monitoraggio delle vicende giudiziali di cui è parte l’amministrazione pubblica. L’impatto derivante dall’applicazione della presente normativa potrà essere rilevato solo in sede di consuntivo”.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[160], le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 49 del medesimo decreto legislativo, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le medesime procedure del contratto collettivo, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
135. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 3, comma 149, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
Il comma 135 prevede un incremento di un milione di euro, per gli anni 2005 e 2006, della dotazione del fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia dell'attuazione della disciplina sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, istituito dall'articolo 3, comma 149, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004)[161].
La dotazione di tale fondo era originariamente pari a 2.416.187 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Il citato comma 149, inoltre, ha disposto che a decorrere dal 2007 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, vale a dire attraverso la determinazione, in apposita tabella della legge finanziaria (Tabella C), della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.
Si ricorda, in proposito, che la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali è stata istituita dall'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (come modificata dalla L. 83 del 2000), recante le norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Tra i principali compiti della Commissione, si ricordano:
§ la valutazione dell'idoneità delle prestazioni indispensabili, individuate negli accordi tra le parti sociali e nei codici di autoregolamentazione, a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
§ il giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa;
§ l’invito al differimento della data dello sciopero al fine della composizione della controversia;
§ la rilevazione dell'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate dai soggetti sindacali diversi;
§ la segnalazione all'autorità competente per la precettazione delle situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati;
§ la rilevazione dei comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi pubblici essenziali in evidente violazione della legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi.
136. Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l’annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l’esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L’annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall’eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall’acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante.
Il comma 136 prevede che le pubbliche amministrazioni, per conseguire risparmi o minori oneri, possano sempre disporre l’annullamento d’ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche quando l’esecuzione di questi ultimi sia ancora in corso.
Laddove l’annullamento incida su rapporti di tipo contrattuale o convenzionale, la pubblica amministrazione deve tenere indenni le controparti private dagli eventuali pregiudizi patrimoniali derivanti: in tali casi l’annullamento d’ufficio non può comunque essere disposto se siano trascorsi oltre tre anni dall’acquisizione di efficacia del provvedimento di primo grado, anche se la sua esecuzione sia ancora in atto.
Secondo le prevalenti ricostruzioni giurisprudenziali, l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi può essere disposto dalla pubblica amministrazione qualora ricorrano i seguenti presupposti:
§ illegittimità acclarata del provvedimento;
§ interesse pubblico attuale e concerto alla rimozione dell’atto, che non si esaurisca nel mero interesse al ripristino della legalità;
§ adeguato bilanciamento fra l’interesse dell’amministrazione alla caducazione dell’atto e l’interesse di altri soggetti (generalmente privati) alla conservazione dello stesso.
Relativamente al secondo profilo, si richiede una adeguata valutazione – che trovi riscontro nella motivazione – circa la prevalenza dell’interesse pubblico alla rimozione del provvedimento su interessi contrapposti.
L’ultimo profilo presuppone una valutazione degli effetti già prodotti dall’atto e del consolidamento degli stessi, nonché del correlativo affidamento ingenerato nei privati interessati alla conservazione del provvedimento. Tali valutazioni (ed i connessi oneri di adeguata motivazione) sono tanto più complesse quanto più l’annullamento è distante nel tempo dal momento dell’acquisto di efficacia del provvedimento.
La disposizione in esame, rendendo sempre possibile l’annullamento d’ufficio di provvedimenti illegittimi che incidano su rapporti contrattuali, anche se l’esecuzione degli stessi è ancora in corso, sembra risolvere il problema del contemperamento dell’interesse pubblico alla rimozione del provvedimento e l’interesse privato alla conservazione dello stesso:
§ riconoscendo alle parti private il diritto al risarcimento dai pregiudizi patrimoniali conseguenti all’annullamento;
§ escludendo la possibilità di esercizio del potere di annullamento quando l’atto abbia acquisito efficacia da oltre tre anni, in maniera da garantire il correlativo qualificato affidamento sulla stabilità degli effetti.
Relativamente alla locuzione “tenere indenni”, non appare chiaro se alle controparti private debba essere garantito il “risarcimento” del solo interesse negativo (spese sostenute e perdita di altre chance contrattuali) o il risarcimento dell’interesse positivo, ossia un risarcimento integrale dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del contratto conseguente all’annullamento dell’atto amministrativo.
137. Al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, primo comma, dopo le parole: «di comunicazione o di trasporto» sono inserite le seguenti: «nonché le aziende private»;
b) la rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: «Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati»;
c) l’articolo 34 è abrogato;
d) al primo comma dell’articolo 54 le parole: «a norma del presente titolo» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del titolo II e del presente titolo».
138. L’articolo 47 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è abrogato.
I commi 137 e 138 recano modifiche alla disciplina concernente il sequestro, pignoramento e cessione di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti pubblici.
In particolare, il comma 137, lettera a), novellando il disposto dell’articolo 1, primo comma, del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180[162], estende ai dipendenti delle aziende private il regime di insequestrabilità, impignorabilità, e incedibilità dei compensi di qualsiasi specie corrisposti per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata previsto per i dipendenti della P.A.
La novella determina anche l’estensione ai dipendenti delle aziende private della possibilità di contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti, valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni: l’articolo 5 del D.P.R. n. 180/50, infatti, individua i soggetti titolari di tale facoltà negli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 (articolo che, come integrato dalla lettera a), verrebbe ad includere anche tutte le aziende private). La cessione del quinto dello stipendio da parte dei dipendenti privati, ancorché invalsa nella prassi, non è infatti disciplinata nell’ordinamento vigente.
Si osserva che la previsione in esame implica una distinzione tra i dipendenti di datori di lavoro privati rientranti nella nozione di azienda (cui si applica la disciplina prevista per i dipendenti pubblici) e i dipendenti di datori di lavoro privati diversi dalle aziende (esclusi dalla predetta disciplina), la quale potrebbe dare luogo ad incertezze interpretative. Si ricorda che ai sensi dell’art. 2555 del codice civile, l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.
Si osserva, inoltre, che la novella è inserita nell’ambito di un testo unico che riguarda i soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
L’articolo 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 stabilisce che non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti (salve le eccezioni stabilite negli articoli successivi), gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, “per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti”.
Nel personale dipendente dallo Stato è compreso espressamente anche il personale dipendente dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica e delle Camere del Parlamento.
Eccezioni al suddetto regime sono dettate dall’articolo 2, in base al quale gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti e per le seguenti cause:
1. fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
2. fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;
3. fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o salariato.
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni specifiche per il caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.
La Corte costituzionale, con sentenza 20 novembre-4 dicembre 2002, n. 506, ha dichiarato, tra l'altro, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità degli artt. 1 e 2, primo comma, del D.P.R. 180 nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensione, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall'art. 1, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.
Con riferimento specifico ai dipendenti privati, l’articolo 545 c.p.c. (Crediti impignorabili) stabilisce, al comma terzo, che le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altra indennità relativa al rapporto di lavoro o di impiego (comprese quelle dovute a titolo di licenziamento) possono essere pignorate entro i seguenti limiti e per le seguenti cause:
1. per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato;
2. nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni ed in egual misura per ogni altro credito;
3. non oltre la misura della metà dell’ammontare in caso di concorso simultaneo delle cause precedentemente indicate.
La principale differenza, a legislazione vigente, fra i regimi dei dipendenti pubblici e privati, sembra essere costituita dai limiti alla pignorabilità per crediti alimentari: mentre per i dipendenti pubblici è stabilito un limite fisso (fino ad un terzo dello stipendio, valutato al netto delle ritenute), per quelli privati la fissazione del limite è demandata all’autorità giudiziaria.
La lettera b) del comma 137 modifica la rubrica del Titolo III del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180: la nuova denominazione è Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati (l‘attuale denominazione del titolo è Della cessione degli stipendi e salari degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato).
La successiva lettera c) abroga l’articolo 34 del citato D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, che stabilisce che le cessioni di stipendio e di salario da parte dei dipendenti e salariati statali non possono avere altra garanzia che quella del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, essendo ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, da considerarsi nulla sia nei rapporti con le amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, sia nei rapporti delle stesse parti contraenti.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, gli impiegati civili e militari e i salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, qualora siano in attività di servizio, abbiano stabilità nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza.
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è costituito presso il Ministero del tesoro (ora Ministero dell’economia e delle finanze). È amministrato con gestione speciale, dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. L'ispettore generale preposto all'Ispettorato ha la rappresentanza legale del Fondo.
Il Fondo è destinato:
§ a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 contro i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali l'amministrazione del Fondo abbia prestato garanzia;
§ a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, agli impiegati e ai salariati dello Stato ed ai personali di cui agli artt. 9 e 10, nei casi di accertate necessità familiari, entro i limiti delle disponibilità liquide di ciascun esercizio.
§ I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico al Fondo.
Infine, la lettera d) novella l’articolo 54 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, estendendo alle cessioni degli stipendi e dei salari degli impiegati e salariati dello Stato la necessità delle garanzie ivi previste, attualmente richieste invece solo per la cessione degli stipendi e salari degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato: assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego o altre malleverie che assicurino il recupero delle somme prestate, nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito.
Il comma 138 abroga l’articolo 47 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032[163], il quale stabilisce che i prestiti erogati verso cessione di quote di retribuzione dal Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 32 e 33 del testo unico, non possono avere altra garanzia che quella dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.
Tale disposizione, tanto nella formulazione che nella ratio (liberalizzazione delle forme di garanzia dei prestiti ai dipendenti), appare analoga a quella abrogata dalla lettera c) del comma 137 (cfr. supra).
139. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2005:
a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
140. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 139, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2005 in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 139, lettera a), e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 139, lettera b).
141. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 139 e 140 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 139, lettera a), della somma di 1.059,08 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,36 milioni di euro e di 54,78 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.
I commi 139 e 140 determinano l'adeguamento, per l'anno 2005, degli stanziamenti del bilancio statale a favore della Gestione INPS degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS)[164].
La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita dall’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88[165], per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato[166].
Ai sensi della lettera c) dell’articolo 37 della legge n. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.
L’articolo 59, comma 34, della legge n. 449/1997 ha previsto un incremento dell’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).
Gli incrementi disposti per il 2005 sono determinati:
a) nella misura di 532,37milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS;
b) nella misura di 131,55 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali.
In base al comma 140, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato nel 2005 sono determinati:
§ per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori l’ENPALS – in base all'incremento di cui al comma 1, lett. a) – in 15.740,39 milioni di euro (per l’anno 2004 l’importo era infatti pari a 15.208,02 milioni);
§ per il FPLD e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali – in base all'incremento di cui al comma 1, lett. b) – in 3.889,53milioni di euro (nel 2004 esso era pari a 3.757,98 milioni).
Ai sensi del comma 141 – che conferma implicitamente i criteri posti dall’articolo 59, comma 34, della L. 449 del 1997 - la ripartizione degli importi tra le gestioni interessate deve essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi (di cui all'articolo 14 della legge 241 del 1990, e successive modificazioni).
Si ricorda che la conferenza di servizi costituisce uno strumento organizzativo operante nella fase decisoria di procedimenti amministrativi complessi ed è volta ad accelerare l’espressione dei consensi delle amministrazioni coinvolte, attraverso un confronto diretto tra le stesse[167].
Nell'ambito del primo importo di 15.740,39 milioni di euro, il riparto è al netto delle seguenti quote:
§ 1.059,08 milioni di euro, attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989[168];
§ 2,36 milioni di euro, destinati alla gestione speciale minatori;
§ 54,78 milioni di euro, attribuiti all'ENPALS.
142. Il termine concernente i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990, riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, differito al 30 giugno 2005 dall’articolo 2, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 30 giugno 2006.
Il comma 142 prevede - in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990, nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa - il differimento del termine per il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dal 30 giugno 2005 al 30 giugno 2006.
L’articolo 138 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) differiva i termini di pagamento dei tributi e dei contributi – compresi i contributi e premi dovuti agli enti previdenziali – dovuti dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 (Sicilia orientale), individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza 21 dicembre 1990, n. 2057/FPC. Con tale ordinanza il Ministro per il coordinamento della protezione civile aveva appunto provveduto a sospendere alcuni termini relativi a tributi e contributi dovuti dai cittadini colpiti dal sisma e residenti nei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa[169].
Il termine originario del 30 settembre 2001, fissato dal citato articolo 138 è stato differito al 30 giugno 2002 dal comma 24 dell'articolo 52 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), al 15 dicembre 2002 dall’art. 1, comma 7-bis,del D.L. n. 138 del 2002 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002) e da ultimo al 30 giugno 2005 dall’art. 2, comma 66, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).
143. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dall’assunzione, a carico del bilancio dello Stato, del finanziamento della gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, riferiti agli esercizi finanziari precedenti l’anno 2004, per un importo pari a 7.581,83 milioni di euro, sono utilizzate:
a) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo non superiore a 5.700 milioni di euro;
b) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’anno 2003, trasferite alla predetta gestione dell’INPS in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ivi comprese le somme trasferite in eccedenza per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 2003, n. 133, per un ammontare complessivo pari a 307,51 milioni di euro;
c) le risorse trasferite all’INPS e accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2003 del predetto Istituto, in quanto non utilizzate per i seguenti scopi:
1) finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui all’articolo 3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 804,98 milioni di euro;
2) finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati di cui all’articolo 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo pari a 457,71 milioni di euro;
3) finanziamento degli oneri per l’assistenza ai portatori di handicap grave di cui all’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, per un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni di euro;
4) finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo pari a 10,97 milioni di euro.
144. Il complesso degli effetti contabili delle disposizioni di cui al comma 143 sulle gestioni dell’INPS interessate è definito con la procedura di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
145. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 1.326 milioni di euro per l’esercizio 2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal 2005:
a) per l’esercizio 2004, concorrono, per un importo complessivo di 780 milioni di euro, le risorse derivanti da:
1) i minori oneri accertati nell’attuazione dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;
2) i minori oneri accertati nell’attuazione dell’articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni economiche per la tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di euro;
3) i minori oneri accertati nell’attuazione del comma 5 dell’articolo 42 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 e del comma 3 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti rispettivamente assistenza ai portatori di handicap grave e contribuzione figurativa in favore di sordomuti e invalidi, per un ammontare complessivo pari a 160 milioni di euro;
4) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell’attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro;
b) a decorrere dall’anno 2005, sono utilizzate le risorse derivanti da:
1) i minori oneri accertati nell’attuazione del citato articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;
2) i minori oneri accertati nell’attuazione del citato articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 277 milioni di euro;
3) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell’attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro.
I commi 143-145 recano disposizioni relative ai trasferimenti all’INPS.
In sintesi, il comma 143 prevede che i maggiori oneri (s’intende: rispetto a quelli previsti) precedenti al 2004,accertati a seguito dell’assunzione da parte dello Stato del finanziamento dell’INPS attraverso la GIAS,sono coperti in compensazione con i minori oneri relativi ad altri trasferimenti dal bilancio dello Stato all’INPS (anticipazioni sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali; trasferimenti eccedenti a consuntivo 2003; trasferimenti relativi all’assistenza ai portatori di handicap grave, ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, alle prestazione per la tubercolosi e ai pensionamenti anticipati). Tali trasferimenti, in base al consuntivo dell’INPS relativo al 2003, sono risultati infatti d’importo superiore alle effettive esigenze dell’Istituto.
Il comma 145 utilizza un analogo meccanismo di compensazione nell’ambito dei trasferimenti all’INPS per il finanziamento dei maggiori oneri (anche qui da intendersi: rispetto a quelli previsti) derivanti dalla Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, per la quale, a partire dal 2002, si è registrato un rilevante incremento della spesa.
Peraltro in questo caso i maggiori oneri – a differenza di quelli cui si riferisce il comma 143 – riguardano l’esercizio finanziario in corso (2004) e gli esercizi finanziari futuri (dal 2005). Ne consegue che per il finanziamento degli stessi si attua in sostanza, come risulta anche dalla relazione tecnica, una riduzione dei trasferimenti all’INPS per alcun capitoli di spesa (incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, prestazioni per la tubercolosi, pensionamenti anticipati e, per il solo 2004, assistenza ai portatori di handicap grave e contribuzione figurativa per sordomuti e invalidi) che si ritengono superiori alle esigenze dell’Istituto.
Si procede ora ad un esame dettagliato dei singoli commi.
Il comma 143 dispone dunque che il finanziamento dei maggiori oneri accertati dal bilancio consuntivo 2003 dell’INPS sia coperto attraverso la compensazione con alcuni trasferimenti dal bilancio dello Stato all’INPS che, in base allo stesso consuntivo dell’INPS per il 2003, sono risultati di importo superiore in relazione alle effettive esigenze dell’Istituto stesso.
Secondo la relazione tecnica al testo originario, la disposizione in esame “costituisce di fatto una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati dell’ultimo bilancio consuntivo approvato dall’INPS, intesa ad assicurare il coordinamento tra il bilancio dello Stato e le scritture contabili del predetto Istituto”; ne deriva che la disposizione “non ha alcun effetto sul conto delle pubbliche amministrazioni, in quanto tutte le prestazioni interessate alla compensazione sono considerate nel medesimo conto, secondo il loro effettivo ammontare”. La stessa relazione precisa che sia le prestazioni da rifinanziare sia le prestazioni per le quali è stata stabilita la riduzione dei trasferimenti sono già considerate, nel conto economico delle amministrazioni pubbliche, nel loro effettivo importo.
Più specificamente, la copertura dei maggiori oneri accertati dal bilancio consuntivo 2003 dell’INPS, quantificati in 7.581,83 milioni di euro, avviene attraverso:
§ le somme trasferite all’INPS ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999), a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate eccedenti, sulla base del consuntivo INPS 2003, per le esigenze delle medesime gestioni. Tali somme sono evidenziate nella contabilità INPS ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della richiamata L. 448 del 1998, per un ammontare complessivo non superiore a 5.700 milioni di euro (lettera a);
Come già rilevato sub articolo19, l'articolo 35, comma 3, della L. 448 del 1998 ha previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1999, l'applicazione di una nuova forma di finanziamento dell'INPS (nonché dell’INPDAP), rappresentata da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali (di ciascuno dei due istituti) nel loro complesso. Il comma 6 del medesimo articolo ha poi disposto l'istituzione, presso l'INPS e l'INPDAP, di un'apposita contabilità nella quale sono evidenziati i rapporti debitori derivanti dai trasferimenti, a titolo di anticipazione, a carico del bilancio dello Stato nei confronti delle singole gestioni previdenziali beneficiarie.
§ le somme che, ancora in base al consuntivo INPS 2003, risultano eccedenti rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, comprese le somme trasferite in eccedenza per gli oneri relativi a trattamenti obbligatori di maternità, di cui all’articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000), e fatte salve le disposizioni inerenti al versamento, da parte dell’INPS, delle disponibilità non utilizzate nel 2003, in funzione di ulteriori minori oneri accertati per l’incremento delle pensioni per i soggetti disagiati (articolo 38 della L. 448 del 2001), per la concessione dell’assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori (articolo 65 della legge 448 del 1998) e per la concessione dell’assegno di maternità di base (articolo 74 del D.Lgs. 151 del 2001), per un ammontare complessivo pari a 307,51 milioni di euro (lettera b);
§ le risorse previste, nella contabilità INPS, in specifici fondi[170] destinati alla copertura di oneri futuri e accantonate in quanto non utilizzate per (lettera c):
a) prestazioni economiche per la tubercolosi (art. 3, comma 14, legge 448 del 1998), con importo pari a 804,98 milioni di euro (lettera c), n. 1);
b) oneri per pensionamenti anticipati (articolo 8 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e articolo 3 della legge n. 662 del 1996, collegato alla manovra finanziaria per il 1997), per un ammontare complessivo di 457,71 milioni di euro (lettera c), n. 2).
Si osserva che l’articolo 3 del collegato alla manovra 1997 (L. 662 del 1996) non sembra contenere disposizioni concernenti pensionamenti anticipati (l’articolo 2, comma 5, della medesima legge n. 662 prevede il prepensionamento per il personale dipendente dalle aziende ferroviarie in gestione commissariale governativa che risulti in esubero strutturale);
c) oneri per assistenza ai portatori di handicap grave (articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, TU in materia di tutela della maternità e paternità), per un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni di euro (lettera c), n. 3);
d) oneri per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti da diverse disposizioni e pari complessivamente a 10,97 milioni di euro (lettera c), n. 4).
Secondo la relazione tecnica al testo originario, le somme per le quali la norma in esame prevede il rifinanziamento sono le seguenti:
§ prestazioni per le quali l’INPS chiede il rimborso in base a risultati di consuntivo (ai sensi del citato articolo 37[171] della L. 89 del 1988), per la copertura del finanziamento della GIAS, per circa 4.635 milioni di euro;
La stessa relazione tecnica precisa, inoltre, che tale somma appare composta da un insieme di richieste di rimborso, riferite ad oneri accertati nel 2003 e in esercizi precedenti. Tra esse si segnalano:
- sgravi per il Mezzogiorno (articolo 3, comma 5, della L. 448 del 1998) per 2.722 milioni di euro. Più specificamente, la relazione sottolinea che il maggior ricorso al regime degli sgravi rispetto alle previsioni originarie è da ascrivere in parte anche all’effetto di attrazione verso l’istituto, a seguito della cumulabilità con il beneficio del c.d. credito di imposta per i nuovi assunti, introdotto dall’articolo 7 della citata legge 388 del 2000;
- contributo statale a favore della GIAS per la copertura integrale degli oneri per agevolazioni contributive per particolari settori e categorie produttive (articolo 37 della legge 88 del 1989) per 1.660 milioni di euro;
- sgravi contributivi per artigiani e commercianti (articolo 3, comma 9, della legge 448 del 1998) per 164 milioni di euro;
- oneri per l’applicazione della sentenza n. 261/1991 della Corte Costituzionale, relativa a sgravi contributivi su retribuzioni non assoggettate a contribuzione sulla disoccupazione involontaria, per 68 milioni di euro;
- altre richieste di rimborso di minori entità, per 21 milioni di euro.
§ prestazioni riferite al rifinanziamento della gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, di cui al richiamato articolo 130 del D.Lgs. 112 del 1998, per circa 2.497 milioni di euro.
Al riguardo, la relazione tecnica al testo originario ha affermato che, soprattutto nel 2002 e nel 2003, si è verificata un’accelerazione gestionale delle nuove liquidazioni, anche per effetto della progressiva operatività ottenuta in seguito alla stipulazione delle convenzioni con alcune regioni per la fase concessiva (la fase erogativa è per la generalità delle regioni attribuita all’INPS). Ciò ha comportato un elevato tasso di incremento della spesa, “notevolmente superiore rispetto al precedente andamento della spesa per le predette prestazioni”. Tale incremento, comunque, risulta in fase di contenimento nel 2004.
Ai sensi del comma 144, il complesso degli effetti contabili derivanti dal comma 1 sulle gestioni INPS interessate è definito attraverso la procedura della conferenza di servizi[172].
Infine, il comma 145 prevede che, ai fini del finanziamento dei maggiori oneri della Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti presso l’INPS, di cui all’articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, valutabili in 1.326 milioni di euro per il 2004, e 827 milioni di euro per il 2005, concorrano risorse derivanti dai minori oneri accertati (di fatto, come già rilevato, riduzioni di trasferimenti) in relazione ad altri interventi sempre di competenza dell’INPS. Secondo la richiamata relazione tecnica, anche in questo caso le disposizioni non hanno alcun effetto sui conti delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto “tutte le prestazioni interessate dalla norma sono già considerate, negli aggregati del medesimo conto, secondo il loro effettivo ammontare”.
Al riguardo, la relazione tecnica al testo originario ha evidenziato che nel 2004 si prevede un livello di spesa per invalidità civile tale da necessitare di un rifinanziamento del relativo capitolo di bilancio per un importo valutato in 1.326 milioni di euro, “per effetto derivante in buona parte dal trascinamento dei maggiori oneri 2002 e 2003 per l’incremento delle pratiche liquidate”. Al rifinanziamento concorrono le riduzioni ai trasferimenti in precedenza individuati per 780 milioni di euro. Per i rimanenti 546 milioni di euro, invece, come risulta dalla relazione tecnica stessa, si prevede il rifinanziamento ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 468 del 1978[173].
Per quanto concerne gli esercizi 2005 e seguenti, la medesima relazione afferma che la dinamica della spesa per l’invalidità civile dovrebbe risultare attenuata rispetto agli anni precedenti, “anche per effetto del progressivo operare di regime della maggiore efficienza nel procedimento concessivo dell’INPS, in particolare con riferimento alle regioni che hanno stipulato le relative convenzioni con l’Istituto”.
Più specificamente, per l’esercizio 2004, concorrono le seguenti risorse, per un ammontare complessivo di 780 milioni di euro (lettera a):
a) i minori oneri accertati nell’attuazione della disposizione, concernente l’incremento delle pensioni in favore di soggetti disabili (articolo 38 della legge finanziaria per il 2002), per un importo complessivo di 245 milioni di euro (numero 1);
b) i minori oneri accertati nell’attuazione della disposizione concernente prestazioni economiche per la tubercolosi (art. 3, comma 14, legge 448 del 1998), per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di euro (numero 2);
c) i minori oneri accertati nell’attuazione delle disposizioni concernenti rispettivamente assistenza ai portatori di handicap grave e contribuzione figurativa in favore di sordomuti e invalidi (articolo 42, comma 5, del D.L.gs. 151 del 2001 e dell’articolo 80, comma 3, della L. 388 del 2000) per un importo complessivo pari a 160 milioni di euro (secondo quanto specificato dalla relazione tecnica al testo originario, 100 milioni di euro per l’assistenza ai portatori di handicap grave e 60 milioni per la contribuzione figurativa) (numero 3);
d) i minori oneri accertati nell’attuazione delle norme in materia di, pensionamenti anticipati (rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro, prevista dall’articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dall’articolo 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 500) per il finanziamento della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, istituita presso l’INPS, per un importo complessivo di 305 milioni di euro (numero 4).
A decorrere dal 2005, sono utilizzate le seguenti risorse per un importo complessivo di 825 milioni di euro (lettera b):
a) i minori oneri accertati ai fini dell’incremento delle pensioni in favore di soggetti disabili, per un importo complessivo di 245 milioni di euro (numero 1);
b) i minori oneri accertati per le prestazioni economiche per la tubercolosi, per un ammontare pari a 277 milioni di euro (numero 2);
c) i minori importi accertati in attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, già richiamati alla precedente lettera a), n. 4), per un importo complessivo di 305 milioni di euro (numero 3).
146. Per le imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo dell’integrazione salariale ordinaria di cui all’articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, entro il limite di 1.100 unità annue.
Il comma 146 esclude gli interventi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 nelle imprese del cd. indotto automobilistico (imprese industriali che svolgono, in favore di imprese del settore automobilistico, esercitano attività produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio), dall'applicazione della disciplina dei limiti di durata dei trattamenti medesimi, di cui all'articolo 6 della L. 20 maggio 1975, n. 164.
Il citato articolo 6 dispone che l'integrazione salariale prevista per i casi di integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell'attività produttiva - per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato - è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi. In particolare, l’'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.
Lo stesso articolo, inoltre, prevede che qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
Dall'applicazione dei limiti previsti per integrazione salariale relativa a più periodi e per la nuova domanda da parte della medesima unità produttiva sono esclusi i casi di intervento determinato da eventi oggettivamente non evitabili.
Tale disciplina si applica entro il limite di 1100 unità annue.
Si osserva che la disposizione non definisce le modalità di applicazione del suddetto limite, che potrebbe determinare una disparità di trattamento tra soggetti che si trovano in situazione identiche.
147. La disciplina dell’importo massimo di cui all’articolo 1, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, estesa ai trattamenti ordinari di disoccupazione dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza dal 1º gennaio 2006.
Il comma 147 estende la disciplina dell’importo massimo del trattamento di cassa integrazione guadagni ai trattamenti speciali di disoccupazione
Il limite massimo del trattamento di integrazione salariale, previsto inizialmente per i soli casi di CIG straordinaria (articolo 1, secondo comma, della L. 480 del 1927) e poi esteso ai casi di CIG ordinaria (articolo 3, comma 2, del D.L. 299 del 94[174]) è dunque esteso ai trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Si ricorda che nei casi di intervento della CIG è corrisposta una integrazione salariale pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate dai lavoratori (comprese tra le 0 ore ed il limite dell’orario contrattuale, in ogni caso non oltre le 40 ore settimanali).
Sono peraltro previsti limiti massimi[175], i quali sono pari, nel 2004, a 806,78 euro mensili ovvero a 969,66 euro nel caso in cui la retribuzione di riferimento sia superiore a 1.745,40 euro mensili (per la determinazione di quest’ultimo importo l’ammontare della retribuzione annua viene diviso per 12 mensilità).
Come si desume anche dalla relazione tecnica successivamente presentata nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione Bilancio del Senato, la norma intende fare riferimento ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola, di cui agli articoli 6 e 7 della L. 16 febbraio 1977, n. 37[176].
Si osserva che, ai fini di una maggiore chiarezza nella formulazione della norma, sarebbe stato opportuno indicare specificamente i riferimenti normativi sui trattamenti speciali di disoccupazione.
Il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori agricoli è disciplinato dagli articoli 6 e 7 della L. 16 febbraio 1977, n. 37, recante ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.
In particolare, ai sensi del richiamato articolo 7 è dovuto, a decorrere dal 1 gennaio 1977, ai lavoratori agricoli a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 101 e non superiore a 150 giornate di lavoro[177], un trattamento speciale, pari al 40% della retribuzione[178] risultante dai contratti collettivi di lavoro stipulati per le richiamate categorie di lavoratori dalle organizzazioni sindacali interessate. Tale trattamento è erogato in luogo dell'indennità di disoccupazione loro spettante ai sensi del D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049. Il trattamento speciale è corrisposto per il periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli
L’articolo 25 della citata L. 457 del 1972 ha inoltre stabilito che ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che abbiano effettuato nel corso dell'anno solare almeno 151 giornate di lavoro, è dovuto, in luogo dell'indennità di disoccupazione loro spettante per lo stesso periodo ai sensi del citato D.P.R. 1049 del 1970, un trattamento speciale pari al 66% della retribuzione[179] richiamata in precedenza. Anche in questo caso il trattamento speciale è corrisposto per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.
Secondo quanto evidenziato nella citata relazione tecnica, la disposizione interesserebbe “sostanzialmente i trattamenti di disoccupazione speciale al 66%, considerato che nel caso dei trattamenti di disoccupazione speciale al 40%, sulla base dei dati amministrativi dell’INPS, risultano coinvolti meno dello 0,1% dei soggetti”.
In base alla formulazione della norma – che fa riferimento ai “trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza dal 1° gennaio 2006” – la nuova disciplina dovrebbe applicarsi ai trattamenti che hanno inizio nel 2006 (e non a quelli liquidati precedentemente e che proseguono nel 2006)
148. A decorrere dal 1º gennaio 2005, nell’ambito del processo di armonizzazione al regime generale è abrogato l’allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e i trattamenti economici previdenziali di malattia, riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell’ambito di applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria. I trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria, o comunque diversi dagli stessi, previsti ed applicati alla predetta data ai sensi del citato allegato B e degli accordi collettivi nazionali che stabilivano a carico delle disciolte Casse di soccorso particolari prestazioni, trasferite dal 1º gennaio 1980 all’INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro.
Il comma 148 reca disposizioni in materia di trattamenti di malattia dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto.
In particolare, esso prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, i trattamenti di malattia dei predetti lavoratori siano dovuti secondo le norme le modalità e i limiti previsti per i lavoratori dell’industria.
Si osserva che l’espressione “lavoratori dell’industria” appare generica, in quanto la relativa disciplina è differenziata a seconda delle categorie. La norma sembra comunque fare riferimento ai trattamenti previsti per gli operai, la cui gestione fa capo all’INPS.
Si ricorda che l'aliquota di contribuzione per i trattamenti di malattia dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto è stata equiparata a quella relativa alla categoria degli operai dell'industria, a decorrere dal 1° gennaio 2000[180] (in entrambi i casi, l'intera aliquota è a carico del datore).
Il medesimo comma dispone altresì che i trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria, o, in ogni caso diversi dagli stessi, previsti dall’Allegato B al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e dagli accordi collettivi nazionali, sono da considerare, fino all’entrata in vigore di una eventuale e diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro.
Viene dunque abrogato l’allegato B al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, recante il coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.
L’articolo 13 del citato R.D. 148 del 1931 ha disposto l’approvazione, secondo quanto riportato nel richiamato allegato B, dello statuto per le Casse di soccorso a favore del personale di ruolo. Inoltre, l’articolo 23 dell’Allegato A al medesimo R.D. 148 ha stabilito che le norme per il versamento dei fondi e ogni altra disposizione concernente la corresponsione dei sussidi e l'amministrazione della Cassa soccorso sono determinate secondo lo schema di statuto della Cassa stessa.
Successivamente, il D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito dalla L. 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria, ha disposto, tra gli altri, lo scioglimento di enti, casse, servizi e gestioni autonome.
In seguito, l’articolo 74 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, recante l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, ha attribuito all'INPS, in apposita gestione, a decorrere dal 1° gennaio 1980 e sino all'entrata in vigore della legge di riforma del sistema previdenziale, l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità previste dalle vigenti disposizioni in materia già erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi del richiamato D.L. 264 del 1974.
149. I commi primo e secondo dell’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
«A decorrere dal 1º giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all’INPS il certificato di diagnosi sull’inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall’INPS medesimo.
Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest’ultimo richieda all’INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto.
Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell’economia e delle finanze e per l’innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di consentire l’avvio della nuova procedura di trasmissione telematica on line della certificazione di malattia all’INPS e di inoltro dell’attestazione di malattia dall’INPS al datore di lavoro, previsti dal primo e dal secondo comma del presente articolo».
Il comma 149 sostituisce gli attuali primi due commi dell'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, relativi alle procedure di certificazione dello stato di malattia dei dipendenti.
Le nuove norme si applicano dal 1° giugno 2005, previa emanazione del decreto interministeriale previsto dal terzo capoverso.
Le modifiche più rilevanti rispetto all'attuale disciplina appaiono le seguenti:
§ il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia deve essere trasmesso all'INPS per via telematica a cura del medico curante - anziché, in via cartacea, da parte del lavoratore (primo capoverso);
§ l'invio del certificato da parte del medico avviene secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale (emanato secondo la procedura di cui al terzo capoverso), nonché secondo le specifiche definite dall'INPS;
§ viene introdotta la possibilità, per il datore di lavoro, di richiedere all'INPS la trasmissione in via telematica dell'attestazione dell'infermità in oggetto (secondo capoverso), secondo le modalità e le specifiche determinate in base alle procedure sopra menzionate;
§ nell'ipotesi in cui il datore non si avvalga di tale facoltà, il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio da parte del medico, a recapitare ovvero a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la certificazione al medesimo datore[181].
Articolo
1, comma 150
(Pensionamento del personale enti lirici
e istituzioni concertistiche)
150. L’articolo 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.
Il comma 150 abroga l'art. 1, comma 54, della L. 23 agosto 2004, n. 243[182], che ha innalzato i requisiti di età anagrafica richiesti ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia per il personale artistico dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, subordinando tale diritto al compimento dell’età di 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne (indicata nella tabella A allegata al D.Lgs. 503 del 1992, come sostituita dall'art. 11 e dalla Tabella A allegata alla Legge 724 del 1994).
Conseguentemente, ai lavoratori dello spettacolo torna ad applicarsi la disciplina speciale previgente, secondo la quale il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al ricorrere di determinati requisiti contributivi, di età anagrafica e di appartenenza a gruppi professionali.
Si ricorda che sono obbligatoriamente assicurati presso l'ENPALS, anche se prestano lavoro in forma autonoma, per quanto riguarda l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sostitutiva di quella generale gestita dall'INPS, i lavoratori dello spettacoloappartenenti alle categorie elencate all'art. 3 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, come modificato dalla legge n. 2388 del 1952 e successive modificazioni ed integrazioni[183].
L’articolo 4 del D.Lgs. 182 del 1997, emanato in attuazione della delega conferita dalla Legge 335 del 1995 in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo, ha stabilito per gli artisti già iscritti all’ENPALS alla data del 31 dicembre 1995 i seguenti limiti di età ai fini del conseguimento al diritto alla pensione di vecchiaia:
- per lavoratori appartenenti alle categorie degli attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey; degli attori generici cinematografici, attori doppiaggio cinematografico; dei direttori d'orchestra e sostituti, nonché dei figuranti e indossatori, l’età anagrafica è stata progressivamente elevata fino a raggiungere i limiti, dal 1° gennaio 2001 di 63 anni per gli uomini e 58 per le donne[184];
- per i lavoratori appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti e cantanti di musica leggera continuano ad applicarsi i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 182 del 1997: 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne;
- per i lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini a decorrere dal 1° gennaio 1998 l'età pensionabile è stata gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni diciotto mesi, fino a raggiungere – con decorrenza 1° gennaio 2007 - l'età di 52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne.
Per i lavoratori iscritti all’ENPALS dopo il 31 dicembre 1995 l’articolo 4, comma 12, del D.Lgs. 182 del 1997 rinvia ai criteri generali fissati dall’art. 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 335 del 1995.
Una deroga è prevista per i lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, stante la specificità dell'attività lavorativa svolta: in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 7, legge 8 agosto 1995, n. 335, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica ai fini del conseguimento dell'età pensionabile - prevista dall'art. 1, comma 20, della citata Legge 335 - un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni (art. 4, comma 13, D.Lgs. n. 182/97).
151. All’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, sono soppresse le parole: «progressivamente e»;
b) al comma 1, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, all’INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L’adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1º gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1º gennaio di ogni anno. L’INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l’accesso al FSE, di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell’ articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144».
Il comma 151 una parziale revisione della disciplina relativa ai “fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua”, posta dall'art. 118 della legge finanziaria per il 2001 (L. 23 dicembre 2000, n. 388), e successive modificazioni, nonché di alcune disposizioni di carattere finanziario in materia di formazione professionale.
I fondi interprofessionali summenzionati sono costituiti, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori “maggiormente rappresentative sul piano nazionale”, per ciascuno dei seguenti settori economici (salva la possibilità che gli stessi accordi prevedano la costituzione di fondi anche per settori diversi): industria; agricoltura; terziario; artigianato[185].
I fondi finanziano, in tutto o in parte, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le parti sociali, "nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti".
I fondi - che, previo accordo tra le parti, si possono articolare su scala regionale o, in ogni caso, territoriale - sono attivati previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale esercita altresì la vigilanza sulla gestione. L'autorizzazione è subordinata alla verifica della conformità dei criteri di gestione, degli organi, delle strutture di funzionamento e della professionalità dei gestori rispetto alle finalità dei fondi.
Con riferimento ai datori che aderiscono ai medesimi fondi, le entrate derivanti dall'addizionale contributiva dello 0,30%[186] - addizionale destinata, in via generale, al finanziamento del sistema della formazione professionale (cfr. infra) - sono trasferite, da parte dell'INPS, al fondo indicato dal datore, nei seguenti termini e limiti:
§ le entrate corrispondenti alla quota - pari ad un terzo (cioè, a 0,1 punti percentuali) - dell'addizionale che spetterebbe, in via ordinaria[187], al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo[188] sono attribuite in misura integrale al fondo indicato dal datore - in caso, ovviamente, di adesione da parte del medesimo -;
§ le entrate corrispondenti alla restante quota (cioè, ai due terzi) sono anch'esse destinate al fondo prescelto, nel limite, tuttavia, di un importo pari a circa 103,291 milioni di euro[189]. Si ricorda che tale quota spetta, in assenza di adesione - nonché, in ogni caso, per la misura eccedente il suddetto importo - al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie[190] (ai fini del cofinanziamento degli interventi del Fondo sociale europeo).
Le suddette norme finanziarie trovano applicazione a decorrere dal 2004, mentre per il precedente triennio 2001-2003 era prevista una disciplina transitoria, che contemplava una progressiva attribuzione ai fondi delle summenzionate risorse, ai sensi dei commi 10 e 12 dell'art. 118 della L. n. 388, e successive modificazioni[191].
Le novelle introdotte dall'articolo in esameattengono eminentemente ai profili del finanziamento dei fondi nonché, in generale, alla destinazione del gettito proveniente dalla suddetta addizionale.
Le modifiche sostanziali appaiono le seguenti:
§ le entrate derivanti dall'addizionale vengono attribuite integralmente al fondo indicato dal datore (in caso di adesione). Viene, quindi, soppresso il limite massimo summenzionato - pari a circa 103,291 milioni di euro -, che trova attualmente applicazione sulla quota dei due terzi dell'addizionale.
Resta fermo, tuttavia, che un importo pari a circa 103,291 milioni di euro - a valere sul gettito derivante dall'addizionale - deve essere destinato al finanziamento del restante sistema della formazione professionale.
Quest'ultimo importo viene peraltro ora attribuito al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo - anziché al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - (cfr. anche infra).
La novella specifica altresì che l'INPS deduce - dalle somme da trasferire ai fondi interprofessionali - i costi amministrativi;
§ il termine per l'adesione ai medesimi fondi interprofessionali, nonché, si dovrebbe intendere, per le disdette, viene fissato al 31 ottobre di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo - mentre, nella disciplina previgente, le adesioni o disdette avevano efficacia dal 30 giugno di ciascun anno -;
§ si prevede che, entro il 31 gennaio di ogni anno e a decorrere dal 2005, l'INPS comunichi, sulla base delle adesioni pervenute, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi interprofessionali le previsioni sull'entità delle entrate spettanti sia ai suddetti fondi sia al restante sistema della formazione professionale;
§ a quest'ultimo riguardo, la novella sembra attribuire, per l'ipotesi di mancata adesione ai fondi, l'intero gettito derivante dall'addizionale al summenzionato Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, con esclusione, quindi, del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.
§ l'INPS deve fornire ai fondi interprofessionali tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati.
La novella, inoltre, conferma l'attribuzione all'INPS dei compiti di definire le modalità relative all'adesione ai fondi interprofessionali e di provvedere al trasferimento - mediante acconti bimestrali - delle risorse agli stessi.
Si segnala che la materia è stata oggetto della recente sentenza della Corte costituzionale n. 51 del 13-28 gennaio 2005[192]. Con tale sentenza la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale - alla luce del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni dettato dal titolo V della Costituzione - dell’art. 48 della legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289), che ha da ultimo modificato la disciplina dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, di cui al citato art. 118 della legge finanziaria per il 2001, «nella parte in cui non prevede strumenti idonei a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni.»
La Corte ha rilevato coma la disciplina dei fondi incida su diverse materie contemplate dall’art. 117 della Costituzione, alcune di competenza esclusiva dello Stato, altre di competenza residuale esclusiva delle Regioni.
In particolare, tale disciplina incide sulle materie di competenza esclusiva statale dell’«ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.) - in ragione del carattere nazionale dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua e della natura nazionale dell’attività svolta dai soggetti privati che li istituiscono – e della «previdenza sociale»(art. 117, secondo comma, lett. o), Cost.) – in considerazione del fatto che i fondi gestiscono i contributi dovuti dai datori di lavoro ad essi aderenti, ai sensi della legislazione in materia di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione. Essa incide peraltro con tutta evidenza sulla materia della «formazione professionale», di competenza residuale esclusiva delle Regioni.
Secondo la Corte dunque, «la riserva alla competenza legislativa regionale residuale della “formazione professionale” non può precludere allo Stato la competenza di riconoscere a soggetti privati la facoltà di istituire, in tale materia, fondi operanti sull'intero territorio nazionale, di specificare la loro natura giuridica, di affidare ad autorità amministrative statali poteri di vigilanza su di essi, anche in considerazione della natura previdenziale dei contributi che vi affluiscono. E' evidente, peraltro, che un tale intervento legislativo dello Stato … deve rispettare la sfera di competenza legislativa spettante alle Regioni in via residuale (o, eventualmente, concorrente). Nella specie, viceversa, la normativa impugnata è strutturata come se dovesse disciplinare una materia integralmente devoluta alla competenza esclusiva dello Stato.» Il legislatore avrebbe dovuto invece «articolare siffatta normativa in modo da rispettare la competenza legislativa delle Regioni a disciplinare il concreto svolgimento sul loro territorio delle attività di formazione professionale, e in particolare prevedere strumenti idonei a garantire al riguardo una leale collaborazione fra Stato e Regioni.»
Le censure di incosituzionalità della Corte possono intendersi riferibili anche al testo dell’articolo 118 della legge finanziaria per il 2001, come modificato dal comma in esame.
152. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali» finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Con decreto di natura non regolamentare adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, vengono determinati l’entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non potranno superare l’ammontare massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2005. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005.
Il comma 152 istituisce il "Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali" presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Fondo provvederà al rimborso delle spese che i genitori adottivisostengono in Italia e all’estero per l'espletamento della procedura relativa alle adozioni disciplinate dal Capo I del titolo III della legge n. 184 del 1983[193].
Il Capo I del titolo III della legge n. 184 disciplina l'adozione di minori stranieri, che ha luogo conformemente ai princìpi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, e secondo le norme della citata legge n. 184. Gli articoli da 29 a 39-ter disciplinano, nel dettaglio, tale procedura di adozione.
Con D.P.C.M. 4 aprile 2003, la Commissione per le adozioni internazionali è stata delegata a determinare, con i rappresentanti degli enti autorizzati, i limiti massimi di spesa praticabili per le procedure di adozione, da pubblicare, anche tramite Internet, su apposite tabelle soggette a periodico aggiornamento. Ciò, anche al fine di consentire un controllo dell’osservanza di tali tetti da parte della Commissione e per l’adozione da parte di quest’ultima di eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dell’autorizzazione nei confronti degli enti inadempienti.
A fini valutativi, si riportano alcuni dei dati contenuti nelle tabelle pubblicate dalla Commissione per le adozioni internazionali:
Per i costi massimi in Italia (necessari all’avvio e il disbrigo delle pratiche) sono previste tre fasce che si basano sui servizi forniti:
§ fascia A (servizi essenziali): 1.360 euro;
§ fascia B (servizi di base, più integrativi): 2.231,62;
§ fascia C (servizi che mirano ad un ulteriore supporto alla coppia): 3.596,32
I costi massimi delle procedure di adozione all’estero sono contenuti in quattro diverse tabelle (A-B-C-D) corrispondenti alle quattro aree di origine del minore (Europa, Centro e Sud America, Africa e Asia); all’interno delle singole tabelle, i limiti massimi di spesa variano, anche notevolmente, in relazione al Paese. Per quel che riguarda soltanto i principali Paesi di provenienza dei minori stranieri, i costi massimi al momento praticabili dagli enti sono i seguenti:
§ Ucraina: 5.223,18 euro;
§ Russia: 9.453,16 euro;
§ Russia Mosca forfetario: 7.800 euro;
§ Russia S. Pietroburgo. 6.900 euro;
§ Colombia: 8.596,59 euro;
§ Bulgaria: 7.247,80 euro;
§ Bielorussia forfetario: 1.900 euro;
§ Brasile: 6.571,36.
La dotazione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali è pari, per l'anno 2005, a 10 milioni di euro, per cui i rimborsi - in riferimento a tale anno - non potranno superare il citato ammontare massimo.
Un decreto di natura non regolamentare determinerà entità, criteri del rimborso e modalità di presentazione delle istanze. Tale decreto, emanato dal Presidente del Consiglio, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2005.
153. Nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinata una quota di 500.000 euro per l’anno 2005 per l’istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti.
154. Il 70 per cento della quota del Fondo di cui al comma 153 è destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum nazionale dei giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i Forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio.
Il comma 153 istituisce un Fondo nazionale per promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani nella società e nelle istituzioni sotto l'aspetto culturale e sociale con riferimento sia alle realtà associative già attive che a quelle di nuova formazione.
Le risorse finanziarie, pari a 500 mila euro per il 2005, sono poste a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.
Il comma 154 stabilisce che il 70 per cento della quota del Fondo è destinata al finanziamento del Forum nazionale dei giovani, con sede in Roma; mentre il restante 30 per cento sarà ripartito tra i Forum regionali e locali, in misura proporzionale alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio.
Si ricorda che le risorse complessive del Fondo sono stabilite in sede di legge finanziaria. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del fondo, tenuto conto dell’esistenza di somme vincolate per legge per specifiche finalità (come, nel caso di specie per il finanziamento del Fondo per le politiche giovanili).
Il Forum nazionale dei giovani è una associazione costituita a Roma nel 2004, dotata di proprio statuto, rappresenta 44 associazioni, tra le quali vi sono le maggiori organizzazioni giovanili italiane, e prevede, inoltre, la partecipazione di organizzazioni giovanili regionali e locali.
L’obiettivo principale di tale associazione è fornire alle istituzioni nazionali pareri e proposte che contribuiscano a migliorare gli interventi riguardanti le politiche giovanili.
Il Forum nazionale dei giovani ha rapporti con il Forum europeo della gioventù (Youth Forum) e con il CNEL .
155. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2005, anche in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga e del 30 per cento per le proroghe successive.
Il comma 155, primo periodo,riprendendo di fatto analoghe disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali[194] e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - di concerto con quello dell'economia e delle finanze – possa - anche in deroga alla normativa ordinaria - concedere trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità) alle seguenti condizioni:
§ la concessione è subordinata alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero volti ad assicurare il reimpiego dei lavoratori interessati nei medesimi programmi;
§ i programmi devono essere definiti con specifici accordi in sede governativa entro il 30 giugno 2005.
Il secondo periodo del comma 155 proroga i trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina temporanea posta dal richiamato articolo 3, comma 137, quarto periodo, della Legge n. 350 del 2003.
Pertanto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, può concedere una proroga o un'ulteriore proroga dei suddetti trattamenti, a condizione che i piani di gestione delle eccedenze (già definiti in specifici accordi conclusi in sede governativa) abbiano comportato una riduzione, nella misura pari ad almeno il 10%, del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti alla data del il 31 dicembre 2004.
L’importo dei trattamenti corrisposti in base a tali provvedimenti ministeriali di proroga sarà ridotto nella misura del 10%, ovvero del 30% nell'ipotesi in cui sia già intercorsa una precedente proroga.
Per l’attuazione delle disposizioni previste dal comma 155 – riguardanti pertanto sia i casi di concessione sia quelli di proroga - viene stanziato un importo complessivo di spesa pari a 310 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione, di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236[195]).
Si osserva che sarebbe opportuno un coordinamento tra la disciplina in esame e quella prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2004, n. 291.
Quest'ultimo ha novellato parzialmente il citato quarto periodo del comma 137 dell’articolo 3 della L. n. 350, differendo, tra l'altro, il termine finale per la concessione dei relativi trattamenti dal 31 dicembre 2004 al 30 aprile 2005. Si ricorda inoltre che, ai sensi del quinto e sesto periodo dell'art. 3, comma 137, la misura dei trattamenti liquidati in base al quarto periodo del medesimo comma 137 è ridotta del 20%, ad esclusione dei casi di concessione e di prima proroga.
La disciplina stabilita dal secondo periodo del comma 155 sembrerebbe non sostitutiva, bensì aggiuntiva rispetto a quella recata dal citato art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 249/2004.
Dovrebbe conseguentemente restare valida, nei limiti di risorse ivi stabiliti[196], anche la possibilità di proroga - fino al 30 aprile 2005 - secondo la disciplina di cui al suddetto comma 137 (come novellato): cioè, senza la condizione della riduzione (nella misura pari ad almeno il 10%) del numero dei destinatari e con l'applicazione dei criteri meno restrittivi di diminuzione dell'importo del trattamento.
Articolo 1, comma 156
(Risorse per apprendistato)
156. All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».
Il comma 156 destina - a valere sulla quota del Fondo per l’occupazione relativa al finanziamento dell’attuazione dell'obbligo formativo fino a 18 anni, di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni - 100 milioni di euro per l’anno 2005 in favore delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età.
Si ricorda che disposizioni sostanzialmente identiche sono state previste:
- per il 1999, dal comma 5 del citato articolo 68 della L. 144;
- per il 2001, per il 2003 e per il 2004 dall'articolo 118, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (come modificato dall'articolo 47, comma 2, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'articolo 3, comma 137, terzo periodo, della L. 24 dicembre 2003, n. 350).
Di recente il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, emanato in attuazione Legge n. 30 del 2003[197], ed entrato in vigore il 24 ottobre 2003, ha riformato la disciplina dell’apprendistato, introducendo tre differenti tipologie di contratto (art. 47), ovvero:
a) il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
157. All’articolo 43 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «in un’apposita gestione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»;
b) al comma 2, le parole da: «alla gestione separata» fino a: «n. 335» sono soppresse;
c) il comma 9 è abrogato.
158. All’articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la parola: «tredici» è sostituita dalla parola: «dodici»;
2) le parole: «sei eletti dagli iscritti al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il comitato amministratore è presieduto dal presidente dell’INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto medesimo».
Il comma 157, lettera a), novellando parzialmente l'articolo 43 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, provvede ad accorpare la gestione pensionistica INPS degli associati in partecipazione in quella più ampia di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 relativa, in linea di massima, ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo o parasubordinato.
Le previsioni delle lettere b) e c) sono conseguenti alla disposizione della lettera a).
Si ricorda che il comma 1 dell’articolo 43 del citato D.L. n. 269/2003 ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, l'istituzione di una forma pensionistica obbligatoria - facente capo ad un'apposita gestione INPS - per i soggetti che, nell'ambito di un'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile[198], conferiscano esclusivamente prestazioni lavorative dalle quali derivano compensi qualificati come redditi da lavoro autonomo. Pertanto per questa tipologia di lavoratori è stata introdotta una tutela previdenziale.
Sono esclusi dall'obbligo assicurativo gli iscritti agli albi professionali, in quanto anche obbligatoriamente iscritti alle Casse di previdenza.
Il comma 2 dell’articolo 43 ha poi specificato che per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza, l'aliquota contributiva è pari a quella relativa alla gestione separata INPS alla quale, ai sensi dell’art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.
La definizione dell’assetto organizzativo e funzionale della nuova gestione assicurativa, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, veniva demandata ad un apposito decreto da emanarsi a cura del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e della finanze la disposizione non prevedeva alcun termine per l’adozione del decreto attuativo e tale provvedimento non risulta essere stato emanato.
Il comma 158 modifica la disciplina (di cui all'articolo 58, commi 2 e 3, della L. 17 maggio 1999, n. 144), relativa alla composizione ed alla presidenza del comitato amministratore della gestione separata INPS istituita ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
In particolare, la disposizione della lettera a), numero 1) porta da tredici a dodici il numero dei componenti del comitato amministratore del Fondo; tuttavia per effetto di quanto previsto dalla successiva lettera b), che attribuisce la presidenza del comitato al presidente dell'INPS ovvero ad un suo delegato, scelto nell'ambito dei membri del consiglio di amministrazione dell'INPS – soggetti che attualmente non fanno parte del comitato - l’organo risulta comunque composto di tredici membri.
Si ricorda che nella disciplina previgente il comitato eleggeva il presidente nell'ambito dei componenti eletti dagli iscritti.
La lettera a), numero 2), prevede che - in sostituzione dei sei componenti eletti dagli iscritti alla gestione - cinque membri siano designati dalle associazioni sindacali rappresentative dei medesimi iscritti (gli altri componenti restano, in numero di due, designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, in numero di cinque, "designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura").
Si osserva che i commi in esame ripropongono gran parte delle previsioni della p.d.l. C. 5018 (Ranieli ed altri) “Misure di razionalizzazione in materia di previdenza per il lavoro autonomo”, attualmente all’esame della XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati.
Articolo
1, comma 159
(Ordinamento degli enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria)
159. Limitatamente ai soli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria i collegi sindacali continuano ad esercitare il controllo contabile e per essi non trova applicazione l’articolo 2409-bis, terzo comma, del codice civile.
Il comma 159 prevede che, limitatamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, i collegi sindacali continuino ad esercitare il controllo contabile e che, per i medesimi enti, non trovi applicazione l’art. 2409-bis, terzo comma, del codice civile.
L’articolo 2409-bis c.c., introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6[199], afferma il principio generale in base al quale il controllo contabile sulle società è affidato a un revisore ovvero a una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia primo comma). Nel caso di società che fanno ricorso al mercato del capitale è obbligatoriamente previsto il ricorso alla società di revisione (secondo comma).
Il terzo comma dell’art. 2409-bis prevede che lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
160. È costituita la Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese. Alla Fondazione partecipano, quali soci fondatori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre ad altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, che verrà redatto dai fondatori. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali è assegnato alla Fondazione un contributo di un milione di euro per l’anno 2005.
Il comma 160 istituisce la Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, cui viene assegnato un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2005 per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Alla Fondazione partecipano quali soci fondatori il Ministero del lavoro e dello politiche sociali e altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità (non viene peraltro specificato quali). Viene altresì stabilito che la fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, redatto dai fondatori.
Il tema della Responsabilità Sociale delle Imprese (CSR)[200] è da tempo argomento di discussione in Europa. Al riguardo la Commissione Europea ha pubblicato nel 2001 il "Libro verde – Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese"[201] e nel 2002 la "Comunicazione della Commissione relativa alla Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle Imprese allo Sviluppo Sostenibile"[202]. I due documenti espongono le linee-guida della Commissione Europea in materia di CSR. che nel Libro Verde viene definita come "l'integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate". Per responsabilità sociale dell'impresa si intende quindi l'impegno a comportarsi in modo etico e corretto che vada oltre il semplice rispetto della legge.
La CSR è una dimensione che dovrebbe appartenere all'orientamento strategico di fondo dell'impresa e quindi interagire con tutti gli ambiti della gestione aziendale: con gli aspetti finanziari, la produzione (rispetto delle leggi, riduzione dell'impatto ambientale, sicurezza dei lavoratori, non sfruttamento dei minori, attenzione alla qualità e alla sicurezza dei prodotti), il marketing, le risorse umane (la gestione dei percorsi di carriera, le politiche di formazione, la gestione degli esuberi ecc.) e, più in generale con le strategie e le politiche aziendali.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nel 2002 ha costituito un gruppo di lavoro interamente dedicato allo sviluppo e alla promozione della responsabilità sociale delle imprese per lo sviluppo del Progetto CSR-SC (Corporate Social Responsability – Social Comitment). Il Progetto ha come quadro di riferimento il Libro Verde della Commissione Europea e pone le proprie radici nella nozione di CSR.
La proposta italiana si basa su un approccio volontario alla CSR e ha l'obiettivo principale di promuovere la cultura della responsabilità sociale all'interno del sistema socio-economico e di accrescere il grado di consapevolezza delle imprese sullo sviluppo sostenibile.
Lo sviluppo del progetto CSR-SC prevede, per il 2004, le seguenti attività:
1) l’avvio dei lavori del Forum Italiano Multistakeholder[203], un organismo previsto nell’architettura di sistema presentata a Venezia nel 2003 e promosso dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, sul modello di quello già operativo in Europa, per dialogare con gli stakeholder che saranno invitati a dare il proprio contributo per lo sviluppo della CSR.;
2) costituzione del Centro Italiano per lo sviluppo della CSR sul modello del The Copenhagen Centre, che avrà tra i suoi principali obiettivi quello della ricerca sulla CSR e la promozione di partnership tra pubblico, privato e non profit seguendo una moderna logica di collaborazione per il raggiungimento dell’interesse generale;
3) l’attuazione del protocollo d’intesa con Unioncamere siglato nel novembre 2003, che prevede l’apertura di sportelli CSR-SC in almeno 20 Camere di Commercio coinvolte su tutto il territorio nazionale, con funzione di fornire un servizio di consulenza alle imprese sulla responsabilità sociale e di supportare le imprese stesse nell'attività di autovalutazione delle performance di CSR e nella realizzazione del Social Statement.
161. L’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell’anno 2004 con contratto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2004. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell’Ente.
Il comma 161 autorizza l’ENPALS alla prosecuzione, fino al 31 dicembre 2005, dei rapporti di lavoro a tempo determinato in essere nel corso dell’anno 2004.
La disposizione non reca oneri per il bilancio dello Stato in quanto la spesa per tale personale – che non potrà essere superiore a quella del 2004 – continua ad essere a carico del bilancio dell’ente[204].
162. All’articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005» e, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». A tal fine è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Il comma 162 proroga al 31 dicembre 2005, per le imprese non comprese nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà, il termine - da ultimo prorogato al 31 dicembre 2004 dall’articolo 3, comma 136, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) - entro il quale esse possono stipulare i predetti contratti, beneficiando di determinate agevolazioni.
Per "contratti di solidarietà"[205] si intendono quelli collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali e le rappresentanze sindacali, che, a norma dell'art. 1 del D.L. n. 726/1984, convertito dalla Legge n. 863/1984, stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. In relazione a tale riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro e dello politiche sociali concede il trattamento d'integrazione salariale; il suo ammontare è determinato nella misura del 50% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario[206].
Tale disciplina transitoria interessa, ai sensi dell’articolo 5, commi 5 e 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, le imprese artigiane, anche con meno di 16 dipendenti, e le imprese che non ricadono nel campo di applicazione della CIGS[207].
In particolare, per le imprese che non ricadono nel campo di applicazione della CIGS, l’articolo 5, comma 5, del citato D.L. 148 ha previsto in via transitoria uno specifico beneficio, nel caso in cui esse stipulino, entro il termine del 31 dicembre 2004[208] - termine appunto prorogato dal comma in esame - contratti di solidarietà, che evitino o riducano le eccedenze di personale, nel corso della procedura di mobilità di cui all'articolo 24 della L. 223 del 1991. In tal caso, viene riconosciuto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari al 50% del monte retributivo non erogato a seguito della riduzione di orario; tale misura, erogata in rate trimestrali, viene ripartita in parti uguali tra l'impresa e lavoratori interessati - per questi ultimi, il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge (tuttavia, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, si tiene conto dell'intera retribuzione di riferimento) -.
Il comma 8 del citato articolo 5, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del D.L. 299 del 1994, convertito dalla L. 451 del 1994, ha disposto, inoltre, che il predetto contributo possa concedersi, sempre in via transitoria, anche alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento CIGS, anche ove occupino meno di 16 dipendenti. Tale estensione è disposta a condizione che i lavoratori di tali imprese, interessati dal contratto di solidarietà - stipulato sempre entro il 31 dicembre 2003 -, percepiscano (a carico di fondi bilaterali istituiti dalla contrattazione collettiva) una prestazione "di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori".
L'ammontare del trattamento di integrazione salariale, determinato dalla predetta legge nella misura del 50% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario, è, per i contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla 28 novembre 1996, n. 608, pari al 60% del medesimo trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.
Riguardo all'applicazione della proroga, il comma in esameautorizza una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2005, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione (di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236) già preordinate alla medesima finalità e non impiegate entro il 31 dicembre 2004[209].
163. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 9, e all’articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzato un contributo di euro 160.102.000 per l’anno 2005. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un Commissario straordinario del Governo con funzioni di vigilanza sulle modalità di attuazione del presente comma.
Il comma 163 assegna poco più di 160 milioni di euro, per il solo anno 2005, per la prosecuzione degli interventi previsti dall’art. 3, co. 9 e 8 co. 4-bis del D.L. n. 148/93 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione) relativi a:
§ l’attuazione dell’intervento idrogeologico e forestale previsto a suo tempo dall’art. 1 della legge n. 664/84 nel territorio della regione Calabria e concernente i settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale, delle connesse infrastrutture civili (art. 3, co. 9, DL 148/93);
§ la erogazione della indennità di mobilità prevista dagli artt. 16, co. 1 e 7, co. 4 della L. n. 223/91, in favore dei lavoratori sospesi o con orario lavorativo ridotto, in dipendenza di crisi economiche settoriali o locali o a causa di operazioni di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, in base all’art. 7 della L. n. 464/1972, i quali siano stati avviati ad un nuovo lavoro con preferenza presso aziende che localmente esercitino attività sostitutive. (art. 8, co. 4-bis, DL 148/93)
Sull’attuazione delle disposizioni recate dal presente comma avrà funzioni di vigilanza un Commissario straordinario del Governo, che dovrà essere nominato con decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il D.L. n. 148/1993 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), con il menzionato art. 3 co. 9, aveva concesso un contributo speciale alla regione Calabria per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge n. 664/1984, limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio.
L’art. 1 della legge n. 664/1984 (Misure straordinarie per la continuazione di iniziative in corso nel territorio della regione Calabria) richiedeva che per l’attuazione di un intervento idrogeologico, volto anche al potenziamento dei comparti agricolo e turistico, venisse approvato dai competenti organi regionali un programma esecutivo entro il termine di trenta giorni dall’entrata i vigore della legge.
L’erogazione delle somme recate dal D.L. n. 148/93 era stata inoltre subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 15/1986. Dette disposizioni del decreto legge n. 15/1986 (Misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria) richiedevano la previa presentazione alla Ragioneria generale dello Stato di apposita dichiarazione del presidente della giunta regionale attestante sia l'entità della spesa sostenuta, sia la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 664/1984. L'attestazione del presidente della giunta regionale doveva inoltre contenere la suddivisione degli oneri per mano d'opera, previdenziali, assistenziali, di acquisto materiali e noli, nonché di spese generali degli enti concessionari.
Ancora, il D.L n. 148/93 richiedeva che la regione Calabria presentasse una prima relazione sullo stato di realizzazione delle opere attuate in base alla legge 664 dell’84, e di una relazione sui risultati realizzati con il nuovo finanziamento disposto con il decreto legge. La regione ha quindi inviato alle Camere in data 4 dicembre 1995 la relazione sullo stato di realizzazione delle opere di cui all’articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664. Detta relazione è stata trasmessa alla Commissione VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici).
Il secondo intervento per il quale sono previste risorse aggiuntive nel comma in commento è quello definito dall’art. 8, co. 4-bis del D.L. n. 148/93, che ha disposto in tema di licenziamenti collettivi.
Sotto il profilo soggettivo, detta norma individua i soggetti beneficiari della provvidenza nei lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge n. 464/1972.
La legge n. 464/1972 (Modifiche ed integrazioni alla L. 5 novembre 1968, n. 1115[210]) ha sancito con l’articolo 7 che i lavoratori licenziati per una delle cause previste dall'articolo 1, ovvero che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza di crisi economiche settoriali o locali delle attività industriali o nei casi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale sulla base dell’art. 2 della legge L. n. 1115/68, hanno titolo ad essere avviati al lavoro con preferenza presso aziende che localmente esercitano attività industriali sostitutive di quelle svolte dalle aziende nelle quali i lavoratori stessi erano occupati. Il carattere sostitutivo dell'attività industriale e l'ambito territoriale sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Quanto al beneficio concesso, il D.L. n. 148/93 interviene stabilendo che per i menzionati soggetti i requisiti stabiliti con gli articoli 16, co. 1 e 7, co. 4, della L. n. 223/91, debbono intendersi acquisiti anche facendo riferimento all’attività da essi prestata presso l’impresa di provenienza.
Quanto alla legge n. 223/91, l’articolo 16 dispone che abbiano diritto ad una indennità di mobilità i lavoratori che soddisfino i seguenti requisiti: abbiano maturato una anzianità aziendale di almeno 12 mesi; che almeno 6 mesi siano di lavoro effettivamente prestato ivi inclusi i periodi di sospensioni derivanti da ferie, festività o infortuni; che il rapporto di lavoro abbia carattere continuativo e comunque non sia a termine.
L’articolo 7 della medesima legge n. 223 precisa che l’indennità di cui trattasi non può essere corrisposta per un periodo superiore all’anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell’azienda che ha attivato la procedura per la dichiarazione di mobilità.
Il piano idrogeologico di cui alla legge n. 664/1984 ha beneficiato nel corso degli anni di numerosi interventi legislativi di apporto di nuove risorse[211].
Per il periodo 1993-1995, l'art. 3, comma 9, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 (legge n. 236/93)ha concesso alla regione Calabria, per il perseguimento delle finalità sopra richiamate, un ulteriore contributo speciale, pari a complessivi 1.340 miliardi (di cui 390 miliardi per il 1993, 450 miliardi per il 1994 e 500 miliardi per l’anno 1995).
I contributi previsti per gli anni 1994 e 1995 sono stati peraltro ridotti, dapprima, dall’art. 8, comma 4-bis della legge n. 236/1993 (-3,5 miliardi per il 1994 e -2,7 miliardi per il 1995) e, successivamente, dalla legge finanziaria per il 1994 (-50 miliardi per il 1994, posticipati, ai sensi della Tabella F, al 1995). Conseguentemente le risorse per il 1994 sono state pari a 396,5 miliardi.
Le risorse stanziate per il 1995 sono state, infine, ulteriormente diminuite di 100 miliardi ai sensi della Tabella F della legge finanziaria per il 1995 (legge n. 725/1994), che li ha posticipati al 1996.
Per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge, n. 41 del 1995, (conv. mod. L. n. 85/95), gli stanziamenti per gli anni 1995 e 1996 sono stati ancora ridotti nella misura del 3%, rimanendo fissati in 433,8 miliardi per il 1995 e in 97 miliardi per il 1996.
Per il 1996, la legge n. 550/1995 (finanziaria per il 1996) ha rifinanziato in Tabella D il contributo alla regione Calabria per gli interventi idrogeologici e forestali di 196 miliardi, determinando, quindi, uno stanziamento complessivo pari a 293 miliardi.
Tuttavia il decreto-legge n. 323/1996, (conv. con mod., dalla legge n. 425/96), ha disposto una riduzione di 40 miliardi delle risorse per il 1996, che sono stati trasferiti all'esercizio finanziario 1998. Conseguentemente le disponibilità per il 1996 sono state pari a 253 miliardi.
Per gli esercizi successivi sono annualmente intervenute le leggi finanziarie disponendo quanto segue:
- la legge n. 663/1996, legge finanziaria per il 1997, con la Tabella D ha recato ulteriori di 150 miliardi da iscrivere sul cap. 8789 del Tesoro per gli interventi a favore della regione Calabria;
- la successiva legge n. 450/1997, legge finanziaria per il 1998, ha recato per il medesimo cap. 8789 per un importo pari a 146 miliardi, che sommati ai 40 miliardi spostati dal 1996 ai sensi del D.L. n. 323/1996, hanno determinato uno stanziamento complessivo di 186 miliardi;
- la Tabella D della legge finanziaria per il 1999, legge n. 449 del 1998, ha previsto 150 miliardi di lire per interventi a favore della regione Calabria.
A seguito delle modifiche recate alla legge di bilancio n. 468 del 1978 dalla legge n. 208 del 1999, è stato prevista, in tabella D, la possibilità di rifinanziamenti a carattere triennale. Conseguentemente:
- la legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488 del 1999) ha disposto un rifinanziamento a carattere triennale pari a 150 miliardi di lire per ciascuna annualità del periodo 2000-2002;
- la successiva legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000) ha stanziato risorse pari a 167 miliardi di lire per il 2001, di 51 miliardi per il 2002 e di 190 miliardi per il 2003;
- da ultimo, la legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448/2001) ha previsto in tabella D un rifinanziamento del contributo straordinario per la regione Calabria di 41,317 milioni di euro per il 2002, di 61,975 milioni per il 2003 e di 160,102 milioni per il 2004.
Sommando i rifinanziamenti disposte dalle varie leggi finanziarie relativi a ciascun esercizio, le risorse destinate agli interventi di forestazione della regione Calabria risultano pari a 150 miliardi di lire per il 2000, a 317 miliardi di lire per il 2001, a 145,125 milioni di euro per il 2002, e a 160,102 milioni di euro sia per il 2003 che per il 2004.
164. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, è determinato in 88.195 milioni di euro per l’anno 2005, 89.960 milioni di euro per l’anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l’anno 2007. I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l’ospedale «Bambino Gesù». Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l’anno 2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei disavanzi della regione Lazio per l’anno 2003, derivanti dal finanziamento dell’ospedale «Bambino Gesù». Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
165. Resta fermo l’obbligo in capo all’Agenzia italiana del farmaco di garantire per la quota a proprio carico, ai sensi dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione vigente. Nell’ambito delle annuali direttive del Ministro della salute all’Agenzia è incluso il conseguimento dell’obiettivo del rispetto del predetto livello della spesa farmaceutica. Al fine di conseguire il contenimento della spesa farmaceutica, l’Agenzia italiana del farmaco stabilisce le modalità per il confezionamento ottimale dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, almeno per le patologie più rilevanti, relativamente a dosaggi e numero di unità posologiche, individua i farmaci per i quali i medici possono prescrivere «confezioni d’avvio» per terapie usate per la prima volta verso i cittadini, al fine di evitare prescrizioni quantitativamente improprie e più costose, e di verificarne la tollerabilità e l’efficacia, e predispone l’elenco dei farmaci per i quali sono autorizzate la prescrizione e la vendita per unità posologiche.
166. All’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10:
1) alla lettera c), dopo le parole: «indicate alle lettere a) e b)» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico»;
2) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)»;
b) al comma 14, ultimo periodo, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) e c-bis)».
167. All’articolo 70, comma 2, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «l’indicazione della “nota“» la parola: «, controfirmata,» è soppressa.
168. L’Agenzia italiana del farmaco adotta nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nell’ambito del programma annuale di attività previsto dall’articolo 48, comma 5, lettera h), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l’uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili.
169. Al fine di garantire che l’obiettivo del raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della salute, ferma restando la disciplina dettata dall’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, e successive modificazioni, anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio nazionale, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro della salute, che si avvale della commissione di cui all’articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono individuati le tipologie di assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli standard sono fissati entro il 30 giugno 2005.
170. Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30 marzo 2005, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede alla ricognizione e all’eventuale aggiornamento delle tariffe massime, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale. Con la medesima modalità e i medesimi criteri si procede all’aggiornamento biennale delle tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a decorrere dall’anno 2005.
171. Ferma restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l’applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio.
172. Il potere di accesso del Ministro della salute presso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all’articolo 4, comma 2, della legge 1º febbraio 1989, n. 37, è esteso a tutti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, ai policlinici universitari e alle aziende ospedaliere universitarie ed è integrato con la potestà di verifica dell’effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, e all’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, compresa la verifica dei relativi tempi di attesa.
173. L’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 164, rispetto al livello di cui all’accordo Stato-regioni dell’8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001, per l’anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli ai fini del contenimento della dinamica dei costi:
a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;
b) i casi nei quali debbano essere previste modalità di affiancamento dei rappresentanti dei Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze ai fini di una migliore definizione delle misure da adottare;
c) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nell’ambito del Nuovo sistema informativo sanitario;
d) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine di garantire l’effettività del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell’offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con particolare riguardo al riequilibrio dell’offerta di posti letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano nazionale dell’aggiornamento del personale sanitario, coerentemente con il Piano sanitario nazionale;
e) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscano che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dell’anno precedente, al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;
f) in ogni caso, l’obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l’equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l’obbligatorietà dell’adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l’ipotesi di decadenza del direttore generale.
174. Al fine del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all’esercizio 2004 e seguenti.
175. Per le finalità di cui al comma 174 e per la copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario, la regione, in deroga alla sospensione di cui al comma 61, primo periodo, può deliberare l’inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti degli aumenti dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive, già disposti, oggetto della predetta sospensione. Ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 22 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l’inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti può concernere anche quelle maggiorazioni dell’aliquota IRAP che siano state deliberate dalle regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Per le medesime finalità, le regioni possono altresì, nei limiti della normativa statale di riferimento ed in conformità ad essa, disporre nuovi aumenti dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito o nuove maggiorazioni dell’aliquota IRAP ovvero modificare gli aumenti e le maggiorazioni di cui al primo periodo del presente comma.
176. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al comma 173 è precluso l’accesso al maggiore finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con conseguente immediato recupero delle somme eventualmente erogate.
177. Le regioni, ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, definiscono le fattispecie per l’eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 271, e 21 settembre 2001, n. 446, in modo da assicurare una riduzione della relativa spesa pari ad almeno il 20 per cento. La predetta trasformazione è possibile entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna azienda sanitaria locale alla data del 31 ottobre 2004.
178. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi hanno durata quadriennale per la parte normativa e durata biennale per la parte economica. In sede di prima applicazione la durata, per le parti normativa ed economica, è definita fino al 31 dicembre 2005.
179. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui al comma 173, ciascuna regione provvede a disciplinare appositi meccanismi di raccordo tra le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, attribuendo a questi ultimi il compito di segnalare tempestivamente alle strutture competenti a livello regionale le situazioni di inefficienza gestionale e organizzativa che costituiscono violazione degli obiettivi di contenimento della dinamica dei costi di cui ai commi da 164 a 187.
180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176, anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell’economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell’accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma.
181. Con riferimento agli importi indicati al comma 164, relativamente alla somma di 1.000 milioni di euro per l’anno 2005, 1.200 milioni di euro per l’anno 2006 e 1.400 milioni di euro per l’anno 2007, il relativo riconoscimento alle regioni resta condizionato, oltre che agli adempimenti di cui al comma 173, anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell’obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
182. Limitatamente all’anno 2004:
a) l’obbligo in capo alle regioni, per la quota del 40 per cento a loro carico, di cui all’articolo 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in caso di superamento dei tetti di spesa di cui al comma 1 del predetto articolo 48, s’intende comunque adempiuto, anche qualora la regione non abbia provveduto al previsto ripiano, purché l’equilibrio complessivo del relativo sistema sanitario regionale venga rispettato, previa verifica dell’avvenuta erogazione dei livelli essenziali di assistenza effettuata dal Ministero della salute, ai sensi del comma 172;
b) con specifica intesa tra Stato e regioni, sulla base dei dati forniti dall’Agenzia italiana del farmaco, su proposta del Ministro della salute, sono definite le eventuali compensazioni sugli effetti, per ogni singola regione, derivanti dai provvedimenti a carico delle aziende produttrici di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica programmati, anche ai fini dell’accesso all’integrazione dei finanziamenti a carico dello Stato come stabilito dal citato Accordo Stato-regioni dell’8 agosto 2001.
183. A partire dal 2005, sulla base delle rilevazioni condotte dall’Agenzia italiana del farmaco, le regioni che non adottano misure di contenimento della spesa farmaceutica adeguate al rispetto dei tetti stabiliti dall’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono tenute nell’esercizio successivo a quello di rilevazione ad adottare misure di contenimento pari al 50 per cento del proprio sfondamento.
184. Al fine di consentire in via anticipata l’erogazione dell’incremento del finanziamento a carico dello Stato:
a) in deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell’economia e delle finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate al comma 164, al netto di quelle indicate al comma 181, da accreditare sulle contabilità speciali di cui all’articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali;
b) per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni;
c) all’erogazione dell’ulteriore 5 per cento o al ripristino del livello di finanziamento previsto dal citato accordo Stato-regioni dell’8 agosto 2001 per l’anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito della verifica degli adempimenti di cui ai commi 173 e 181;
d) nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula dell’intesa di cui al comma 173, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l’anno 2004 in base alla deliberazione del CIPE, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.
185. All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze cura la generazione e la consegna della tessera sanitaria a tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il 31 dicembre 2005».
186. Nell’ambito delle attività dirette alla definizione e implementazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), il Ministero della salute, anche ai fini del controllo e monitoraggio della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, garantisce in ogni caso la coerente prosecuzione delle azioni in corso con riduzione della spesa per il rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi afferenti al funzionamento del NSIS nella misura di cinque punti percentuali, salva la facoltà di ampliare i servizi richiesti nel limite dell’ordinario stanziamento di bilancio.
187. In considerazione del rilievo nazionale ed internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle più rilevanti patologie, per l’anno 2005 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro in favore della fondazione «Centro San Raffaele del Monte Tabor».
188. Le regioni che alla data del 1º gennaio 2005 abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma di investimenti in attuazione dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, destinano una quota delle risorse residue al potenziamento ed ammodernamento tecnologico.
I commi da 164 a 188 prevedono numerosi interventi volti al mantenimento della spesa sanitaria all’interno dei nuovi livelli di spesa per il triennio 2005-2007.
Il tetto massimo della spesa sanitaria complessiva è indicato dal comma 164 (88.195 milioni di euro nel 2005; 89.960 milioni di euro nel 2006; 91.759 milioni di euro nel 2007); il comma 165 conferma ilimiti massimi della dall'assistenza farmaceutica territoriale (esclusa, quindi, quella ospedaliera) e della spesa farmaceutica complessiva, già previsti dalla legislazione vigente.
Lo stesso comma 164 stabilisce un ulteriore finanziamento di 2.000 milioni di euro per la copertura dei disavanzi relativi agli anni 2001-2003.
L’integrale trasferimento dallo Stato alle Regioni delle somme indicate al comma 164 per il triennio 2005-2007 è peraltro subordinato ad alcuni adempimenti da parte delle Regioni, volti ad assicurare il rispetto degli obiettivi economico-finanziari. In particolare:
§ la stipula di una specifica intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sugli strumenti per assicurare il contenimento della spesa e l’adempimento di tutti gli obblighi da essa previsti (comma 173);
§ in caso di mancato rispetto degli equilibri economico-finanziari, l’adozione di ulteriori misure (commi 174 e 175), anche attraverso nuovi accordi tra ciascuna Regione e i Ministeri della salute e dell’economia (comma 180);
§ l’adozione di provvedimenti specifici di ripiano nel campo dell’assistenza farmaceutica (commi 182 e 183).
Le disposizioni in esameripropongono e rafforzano, anche per il triennio 2005–2007, i meccanismi di incentivazione e di sanzione, già previsti dalla legislazione vigente a partire dal 2001, nei confronti delle regioni che non conseguiranno gli obiettivi di contenimento della spesa.
Infatti, in caso di mancata osservanza degli adempimenti e delle misure sopra descritte, alle Regioni sarà corrisposta una somma inferiore a quelle indicate dal comma 164, pari all’importo previsto per il 2004 dall’Accordo Stato regioni dell’8 agosto 2001, incrementato del 2% annuo (vedi in particolare i commi 173 e 176). Il superamento dei livelli massimi di spesa per la spesa farmaceutica costituisce in ogni caso un fattore di riduzione dei trasferimenti complessivi, secondo quanto indicato dal comma 181.
La manovra finanziaria in campo sanitario contiene numerose altre disposizioni volte alla razionalizzazione della spesa. Si segnalano in particolare:
§ le misure di contenimento della spesa farmaceutica da parte dell’Agenzia italiana del farmaco, con particolare riferimento al confezionamento ottimale dei farmaci (comma 165) e alle campagne informative sull’uso dei prodotti generici (comma 168);
§ la disciplina delle modalità di erogazione dei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire una maggiore uniformità di tali prestazioni (e dei loro costi) su tutto il territorio nazionale. In tale ambito è prevista anche la ricognizione e l’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali (commi 169-171);
§ le norme sulla trasformazione dei contratti a tempo determinato del personale in rapporto di convenzione (comma 177) e sulla durata delle convenzioni con i medici di medicina generale ed i pediatri (comma 178);
§ l’adozione da parte delle regioni di meccanismi di raccordo fra tutte le strutture sanitarie e i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, anche al fine di individuare inefficienze gestionali che abbiano riflessi negativi sull’andamento della spesa (comma 179);
§ l’accelerazione della messa a regime della nuova tessera sanitaria (comma 185) e la riduzione delle spese per il sistema informativo regionale (comma 186).
Ulteriori disposizioni sul personale del SSN, e sugli obiettivi di contenimento della spesa relativa, sono presenti all’interno della disciplina generale sul pubblico impiego della presente legge finanziaria (cfr. in particolare i commi 95-98).
Il comma 184 disciplina infine le modalità di erogazione dei trasferimenti da parte della Tesoreria, in relazione ai livelli di spesa (e ai vincoli) posti dai commi precedenti.
Nel prossimo triennio, il livello massimo complessivo della spesa per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale è così stabilito [212]:
§ 2005: 88.195 milioni di euro;
§ 2006: 89.960 milioni di euro;
§ 2007: 91.759 milioni di euro.
All’interno di tali importi è ricompreso anche il finanziamento integrativo dell’ospedale “Bambin Gesù” di Roma in misura pari a 50 milioni annui.
Si segnala che altre disposizioni della presente legge finanziaria prevedono finanziamenti a favore di altre strutture sanitarie quali il Centro S. Raffaele del Monte Tabor ed il Parco della Salute Molinette di Torino (vedi infra, commi 187 e 458).
L’entità dei trasferimenti per il quadriennio 2001 – 2004 era stata concordata in sede di Conferenza Stato-Regioni con l’Accordo dell’8 agosto 2001.
L’Accordo citatoaveva stabilito nuovi e più elevati limiti relativi alla spesa sanitaria, rifinanziandola in misura consistente a partire dall’anno 2001 e definendo altresì le modalità di finanziamento per il ripiano dei disavanzi pregressi formatisi al 31 dicembre 2001. Gli importi risultavano pari a 138.000 miliardi di lire (+5,2%) per l'anno 2001 e, nel triennio 2002-2004, rispettivamente, a 146.376 miliardi di lire (+6,0%), 152.122 miliardi di lire (+3,9%) e 157.371 miliardi di lire (+3,4%, comprensivi delle risorse aggiuntive), partendo dall'originario fabbisogno 2001 finanziato sulla base del precedente Accordo per 131.143 miliardi di lire (art. 85 della legge n. 388/2000).
Per il triennio 2005-2007, l’Accordo dell’8 agosto 2001 non precisava l’entità dei trasferimenti, limitandosi ad indicare nel 6% il rapporto tra fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e PIL, come rapporto “compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica e con il patto di stabilità e crescita sottoscritto in sede europea”[213].
Va rilevato che il livello dei trasferimenti statali previsto dalla legge finanziaria in esame per il 2005 (88.195 milioni di euro) evidenzia una crescita del 8,5% rispetto all’importo originariamente stanziato per il 2004 dall’Accordo dell’8 agosto 2001 (81.287 mln. di euro). Se si considerano anche i successivi finanziamenti integrativi per il 2004, la crescita rispetto ai trasferimenti statali del 2004 sarebbe invece lievemente inferiore.
Per gli anni 2006 e 2007 i trasferimenti sono pari allo stanziamento per l’anno precedente, incrementato del 2% annuo.
Si rileva altresì che il rapporto spesa sanitaria pubblica/PIL, in base ai nuovi livelli della spesa indicati dal comma 1, è pari al 6,24 circa % per il 2005; 6,1% circa per il 2006; 5,95% circa per il 2007[214].
Il comma 164 prevede inoltre un ulteriore spesa di 2 miliardi di euro, nel 2005, “a titolo di regolazione debitoria”, quale contributo dello Stato alla copertura dei disavanzi accumulati dalle Regioni nel periodo 2001 – 2003. Anche tale importo include il finanziamento integrativo del “Bambin Gesù” di Roma in misura pari a 50 milioni annui. La ripartizione sarà effettuata con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni.
Si segnala che non sono invece previsti contributi aggiuntivi dello Stato per l’anno 2004 [215]. Per eventuali disavanzi relativi a tale esercizio finanziario è prevista la possibilità per le Regioni di ricorrere ad un innalzamento della pressione tributaria (cfr. al riguardo i commi 174 e 175).
La norma conferma i livelli massimi della spesa farmaceutica già previsti dalla legislazione vigente e cioè:
§ l'onere derivante dall'assistenza farmaceutica territoriale (esclusa, quindi, quella ospedaliera) non può superare, a livello nazionale ed in ogni singola regione, il 13% del totale della spesa sanitaria corrente a carico del SSN[216];
§ l'onere derivante dall'assistenza farmaceutica complessiva, a livello sia generale che di singola regione (che comprende anche quella relativa al trattamento dei pazienti in regime di ricovero ospedaliero) non può superare, a livello nazionale ed in ogni singola regione, il 16% del totale della spesa sanitaria corrente a carico del SSN[217].
La norma ribadisce altresì l’obbligo per l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) di garantire “per la quota a proprio carico” il rispetto dei livelli di spesa farmaceutica sopra indicati. Si specifica inoltre che le direttive del Ministro della salute all’Agenzia includono “il conseguimento dell’obiettivo del rispetto del predetto livello di spesa”.
L’ultimo periodo del comma 165 è volto a promuove nuovi interventi da parte dell’AIFA per il confezionamento ottimale delle confezioni, almeno per le patologie più rilevanti (limitatamente ai farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale) e per le c.d. “confezioni d’avvio”, attribuendo altresì all’Agenzia il compito di stilare un elenco di prodotti medicinali per i quali sia possibile ricorrere alla prescrizione e alla vendita per unità posologiche.
I documenti presentati dal Governo precisano che, nell’ambito dei 4.305 milioni di euro dei risparmi previsti per il 2005 [218], 2000 milioni sono attesi dagli interventi dell’AIFA e delle Regioni nel comparto farmaceutico.
Si ricorda che il mancato conseguimento dei livelli massimi di spesa determina una riduzione dei trasferimenti alle regioni e l’adozione di misure di ripiano,, secondo le modalità indicate dai successivi commi 181-183 (cfr. infra).
Ruolo e competenze dell’Agenzia italiana del farmaco. Si ricorda che l’AIFA è stata istituita con il decreto-legge n. 269/2003, “al fine di garantire l’unitarietà delle attività in materia di farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo”. L’Agenzia è sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero della salute e alla vigilanza dei Ministeri della salute e dell’economia. Il programma annuale dell’attività e degli interventi è trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni, che esprime su di esso un parere. Relazioni periodiche sono altresì trasmesse alle competenti Commissioni parlamentari[219].
In base alla legislazione vigente, l’Agenzia esercita una serie di importanti compiti finalizzati al contenimento della spesa farmaceutica.
Spetta all’Agenzia promuovere la definizione delle linee guida per la terapia farmacologica, nelle diverse fasi dell’assistenza (distrettuale, residenziale, ricovero ospedaliero).
Per il monitoraggio della spesal’Agenzia si avvale dell’OSMED (Osservatorio sull’impiego dei medicinali)[220], e della collaborazione con le Regioni e Province autonome. A tal fine si analizza sia la spesa a carico del SSN che quella privata.
La revisione del prontuarioè sempre curata dall’Agenzia del farmaco con cadenza annuale, ovvero semestrale nel caso di sfondamento dei tetti di spesa programmati. La revisione avviene sulla base dei criteri costo-efficacia e deve assicurare il rispetto dei livelli di spesa.
In caso di nuovi farmaci, occorre distinguere:
- per i prodotti medicinali che comportano un vantaggio terapeutico aggiuntivo, si prevede l'attribuzione di un premio di prezzo - il quale è altresì riconosciuto per i farmaci orfani[221] - facendo riferimento ai criteri stabiliti dalla normativa vigente;
- per i prodotti che non comportano tale vantaggio terapeutico aggiuntivo, l’inserimento nel prontuario è subordinato alla condizione che il prezzo del nuovo medicinale sia inferiore o uguale al più basso tra quello dei farmaci della relativa categoria terapeutica omogenea [222].
L’Agenzia provvede alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento delle terapie e contro le patologie croniche (con farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale), stabilendo altresì i criteri relativi al prezzo[223]. Una specifica penalità - concernente quest’ultimo - è prevista per il caso di mancato adeguamento alle confezioni ottimali così ridefinite.
In caso di superamento dei livelli di spesa programmati, l’Agenzia provvede “anche temporaneamente” ad una ripartizione della spesa eccedente secondo i seguenti criteri:
§ per il 60%: ridefinendo le quote di spettanza del produttore (sul prezzo dei farmaci ammessi al rimborso);
§ per il 40%: è ripianata dalle singole regioni attraverso l'adozione di specifiche misure in materia farmaceutica. Questo adempimento si aggiunge agli altri obblighi a carico delle regioni per poter usufruire dell'adeguamento della quota di concorso statale al finanziamento della spesa sanitaria[224].
Va ricordato che il decreto legge n. 156 del 2004, come modificato in sede di conversione[225], è intervenuto per contrastare la crescita tendenziale della spesa farmaceutica nel corso del 2004 superiore ai tetti prefissati. Con tale provvedimento, tra l’altro, è stata stabilita in via presuntiva la quota del disavanzo da porre a carico delle imprese, mentre la definizione dei criteri, modalità e quote di attribuzione del ripiano a ciascuna regione è stata rinviata ad un futuro accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
Sui più recenti provvedimenti di revisione del Prontuario, cfr. la determinazione del 16 dicembre scorso adottata dall’AIFA [226].
La disposizione modifica l’attuale classificazione dei farmaci[227], introducendo una nuova classe (c-bis) concernente i farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico. La norma specifica altresì che tali farmaci sono anch’essi esclusi (come quelli della classe c) dal rimborso (totale o parziale) a carico del Servizio sanitario nazionale[228].
Al riguardo si segnala che i medicinali senza obbligo di prescrizione medica (SOP) sono quei prodotti, non soggetti a prescrizione medica, e acquistabili privatamente. I medicinali OTC (Over the counter) hanno le medesime caratteristiche dei SOP, ma per essi sono consentite forme di "pubblicità presso il pubblico".
Si ricorda che, nell'ordinamento comunitario ed in quello italiano, è disciplinata in dettaglio la classe dei medicinali soggetti a prescrizione medica e, per esclusione, la classe dei medicinali non soggetti a prescrizione medica: solo per questi ’ultimi è consentita la pubblicità, salvo specifiche deroghe[229].
Il comma 167 novella parzialmente la disciplina sulle condizioni per il rimborso (totale o parziale) a carico del Servizio sanitario nazionale di medicinali [230].
Si ricorda che la normativa vigente prevedeva che - in tali ipotesi ed ai fini del rimborso - il medico prescrittore dovesse apporre al lato del nome del farmaco prescritto l'indicazione della "nota", controfirmata, di riferimento.
La novella in esame sopprime l'obbligo della controfirma suddetta, ferme restando la necessità dell'annotazione e la responsabilità del medico per la sussistenza dei presupposti della medesima.
La disposizioneprevede che l'Agenzia italiana del farmaco, nell'ambito del programma annuale di attività ed interventi[231], definisca un piano annuo di comunicazione relativo ai farmaci generici (cioè, quelli privi di tutela derivante da brevetto o da certificato complementare di protezione) al fine di:
- diffonderne l'uso;
- assicurare un'adeguata informazione del pubblico;
- fornire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, mediante apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie in materia e le liste complete dei farmaci in oggetto.
Il comma 169rinvia ad un regolamento governativo l’individuazione degli standard qualitativi (strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito) e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza. Il regolamento è emanato, entro il 30 giugno 2005, “coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale”, con decreto del ministro della salute[232], di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato regioni. Lo stesso iter si applica per la definizione degli standard relativi alle tipologie di assistenza e servizi per le aree di offerta individuate dal Piano Sanitario nazionale.
La norma appare finalizzata a superare la disomogeneità tra le diverse aree del territorio nella erogazione dei servizi, con conseguenti disparità sia nei costi sostenuti dalle singole regioni nell’assistenza sanitaria sia nel trattamento riservato ai cittadini con differente residenza.
I commi 170 e 171prevedono una ricognizione ed aggiornamento, con cadenza biennale, delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali[233], sempre in coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale; tali tariffe sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse necessarie per il soddisfacimento dei LEA.
E’ facoltà delle regioni stabilire tariffe superiori, ma in tal caso i maggiori costi sostenuti sono posti a loro carico. Le regioni possono anche stabilire tariffe inferiori, fermo restando il divieto di applicare tariffe diverse a seconda della residenza del paziente[234].
La disposizioneestende l'ambito del potere di accesso riconosciuto al Ministro della salute, nei confronti degli uffici delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e dei relativi presìdi e servizi. L'accesso - che può investire l'intera documentazione attinente alle suddette strutture - è esercitabile "per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale" nonché ai fini della vigilanza sulla gestione delle medesime aziende e sull'attuazione del piano sanitario nazionale[235]. In particolare:
- il potere può essere esercitato anche nei confronti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (benché, in ipotesi, trasformati in Fondazioni), dei policlinici universitari e delle aziende ospedaliere universitarie;
- il medesimo potere concerne anche la verifica dell'effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza, ivi compresi i profili attinenti ai "tempi di attesa".
Il comma 173 concerne i contenuti dell’Intesa che dovrà essere stipulata in sede di Conferenza Stato Regioni al fine di precisare le misure concrete idonee a rispettare i tetti massimi della spesa.
Come già evidenziato, l’accesso al finanziamento integrale è infatti subordinato innanzitutto alla stipula di una Intesa tra lo Stato e le Regioni, ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della legge 131/2003[236], concernente specifici impegni per il conseguimento degli obiettivi di spesa prefissati. Ed il comma 176 prevede il recupero delle somme eventualmente già versate in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti con l’Intesa (per le conseguenze in caso di disavanzo nel settore farmaceutico cfr. infra, il comma 181).
In particolare, l’Intesa di cui al comma 173 dovrà disciplinare, al fine di contenere i costi del SSN, i seguenti profili, concernenti:
a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;
b) i casi in cui siano debba farsi ricorso a modalità di affiancamento di rappresentanti dei Ministeri della salute e dell’economia e finanze per una migliore definizione delle misure da adottare;
c) il potenziamento degli adempimenti relativi al monitoraggio della spesa;
d) l’effettiva realizzazione da parte delle regioni del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell’offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, anche al fine di garantire: il riequilibrio dell’offerta dei posti letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, la promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno; gli interventi già indicati nei Piani nazionali della prevenzione e dell'aggiornamento del personale sanitario, in coerenza con il Piano sanitario nazionale;
e) il vincolo di crescita della spesa del 2% annuo delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale, indicati nel bilancio di previsione dell’anno precedente [237];
Per quanto concerne le spese relative al personale, una disciplina specifica e le economie da realizzare nel triennio 2005-2007 sono definite dall’art. 1, commi 95-98, della presente legge finanziaria (cfr. supra).
f) l’obbligo per le regioni di garantire l’equilibrio economico finanziario delle proprie strutture sanitarie, attraverso sistemi di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell’indebitamento netto delle Amministrazione pubbliche e l’adozione obbligatoria delle misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nonché delle ipotesi di decadenza del direttore generale.
La norma non indica un termine per l’adozione dell’intesa.
Si segnala che nel corso dell’esposizione economico finanziaria ed esposizione del bilancio di previsione, il Ministro dell’economia e delle finanze ha sottolineato che “naturalmente la disciplina dell'intera materia è subordinata ad un'intesa tra il Governo e le regioni ….. volta a definire i concreti comportamenti che gli enti dovranno avere, cioè le norme di comportamento”[238].
Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente e il monitoraggio costante della spesa (di cui alle lettere a) e c) sopra citate) si ricorda in particolare quanto disposto dall’Accordo dell’8 agosto 2001 e dalla legge finanziaria per il 2003. I punti 2, 15 e 19 dell’Accordo dell’8 agosto 2001 riguardano specialmente:
§ l’anticipazione della verifica degli andamenti della spesa, ai sensi dell'art. 83 della legge n. 388/2000;
§ l’adesione alle convenzioni in tema di acquisti di beni e servizi, restando inteso che la spesa eccedente non potrà essere finanziata a carico dello Stato;
§ il rispetto degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa;
§ l’adeguamento alle prescrizioni del patto di stabilità interno;
§ l'impegno a mantenere l'erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, costituendo anche un “tavolo tecnico” presso la Conferenza Stato-Regioni per la verifica del rispetto di tali livelli e dei fattori determinanti l’evoluzione della spesa;
§ l’impegno a mantenere la stabilità della gestione, applicando direttamente misure di contenimento della spesa stessa, che potranno riguardare l'introduzione di strumenti di controllo della domanda, la riduzione della spesa sanitaria o in altri settori, ovvero l'applicazione di un'addizionale regionale all'IRPEF o altri strumenti fiscali previsti dalla normativa vigente, nella misura necessaria a coprire l'incremento di spesa;
§ la quantificazione dei maggiori oneri a loro carico, con l’indicazione dei mezzi di copertura.
Con l’articolo 52, comma 4, della legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289) sono stati introdotti ulteriori adempimenti ai quali le Regioni sono tenute, per accedere ai finanziamenti nella loro integrità:
§ attivare sul rispettivo territorio il monitoraggio informatico delle prescrizioni mediche (farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere)[239]. La verifica dell'attivazione avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (Il successivo comma 9 prevede – anche al fine di potenziare il processo di attivazione del monitoraggio informatico – l’avvio sperimentale della carta nazionale dei servizi, cfr. infra, il comma 185 dell’art. 1 della presente legge finanziaria);
§ contenere l'erogazione di prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risorse. La verifica dell'adempimento in esame avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
§ adottare iniziative affinché gli accertamenti diagnostici negli ospedali pubblici siano svolti continuativamente, per sette giorni la settimana, al fine di ridurre le liste di attesa; ciò in ogni caso nel rispetto delle linee guida per la riduzione delle liste di attesa concordate tra lo Stato e le Regioni il 14 febbraio 2002. A questo scopo, le Regioni potranno ricorrere alla flessibilità organizzativa, alla turnazione nel lavoro straordinario e alla pronta disponibilità, nonché recuperare il personale attualmente impiegato in compiti non prioritari. Le iniziative non devono in ogni caso comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le Regioni riferiscono annualmente al Parlamento sull’attuazione degli adempimenti descritti.
§ prevedere la decadenza dei direttori generali delle aziende sanitarie, ospedaliere e ospedaliere autonome che non conducano le medesime all’equilibrio economico.
§ l’obbligo per le regioni di garantire l’equilibrio economico finanziario delle proprie strutture sanitarie attraverso la realizzazione di sistemi di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e disponendo l’adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione nei casi di squilibrio, nonché l’ipotesi di decadenza del direttore generale.
Ai sensi del comma 174, ove le verifiche trimestrali evidenzino una situazione di squilibrio gestionale, le regioni hanno l’obbligo di adottare i provvedimenti necessari.
Nei confronti delle Regioni in cui dai dati dell’ultimo monitoraggio si manifesti un disavanzo di gestione causato dalla mancata adozione dei provvedimenti o dall’insufficienza degli stessi si dispone la diffida, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, a provvedervi entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento[240].
In conseguenza del mancato rispetto del suddetto termine entro i successivi trenta giorni, si prevede che il Presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approvi il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione, e adotti i necessari provvedimenti per il suo ripiano.
Si prevede inoltre la possibilità da parte del presidente della Regione (in qualità di commissario ad acta), di ricorrere ad aumenti all’addizionale IRPEF e a maggiorazioni dell’aliquota IRAP entro le misure massime stabiliti dalla legislazione vigente. Tali misure possono essere effettuate anche in relazione a disavanzi relativi al 2004.
Al riguardo si segnala che la norma attribuisce al presidente della Regione la decisione in ordine all’aumento della imposizione fiscale, che la disciplina vigente sulle addizionali IRPEF e sulle maggiorazioni IRAP attribuisce in via generale alla legge regionale.
In base al successivo comma 175, le regioni possono disporre l’inizio o la ripresa della decorrenza degli aumenti della addizionale regionale all’IRPEF e dell’aliquota dell’IRAP, già deliberati e sospesi in ragione delle disposizioni delle leggi finanziarie 2003 e 2004. Ciò costituisce una deroga – relativa al solo ripiano dei disavanzi nel settore sanitario – rispetto a quanto disposto dal comma 61, che conferma la sospensione per tutto il 2005 (cfr. supra).
Si ricorda che a partire dalla legge finanziaria 2003 (L. 289/2002, art. 2, comma 21) è stata sospesa la possibilità per le regioni di disporre maggiorazioni della addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche[241] e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive[242].
In base ai commi 174 e 175, le regioni possono pertanto:
- deliberare nuovi aumenti dell’addizionale regionale all’IRPEF e nuove maggiorazioni dell’aliquota IRAP ovvero modificare gli aumenti e le maggiorazioni già deliberati;
- deliberare la ripresa o l’inizio della decorrenza degli aumenti deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e sospesi per effetto delle previsioni dell’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge n. 289/2002 e dell’articolo 2, comma 21, della legge n. 350/2003;
- deliberare la ripresa o l’inizio della decorrenza degli aumenti deliberati dalle regioni anteriormente al 31 dicembre 2003 in misura o con modalità difformi da quanto previsto dalla normativa statale; gli aumenti, cioè, che rientrano nella sanatoria disposta dai commi 22 e 23 dell’articolo 2 della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004)[243].
Ai sensi del comma 180,la Regione che si trovi nelle condizioni indicate dai commi 174 e 176 procede alla verifica delle cause ed elabora un programma di riqualificazione del Servizio sanitario regionale.
Si dispone inoltre la definizione di un accordo tra la Regione interessata e i Ministri della salute e dell’economia per l’individuazione degli interventi necessari al raggiungimento dell’equilibrio economico, anche tenendo conto dei livelli essenziali di assistenza e degli impegni di cui all’intesa prevista dal comma 173.
Alla sottoscrizione dell’accordo è condizionata la riassegnazione del maggior finanziamento alla Regione interessata, eventualmente in forma parziale e graduale.
Il comma 177 attribuisce alle regioni la definizione delle fattispecie per l'eventuale trasformazione da tempo determinato a indeterminato del rapporto di lavoro convenzionale con i medici specialisti ambulatoriali interni e con i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali.
Tale definizione deve assicurare una riduzione della relativa spesa pari ad almeno il 20%. In ogni caso, la trasformazione è possibile entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale, alla data del 31 ottobre 2004, presso ciascuna azienda sanitaria locale.
Il commaappare inteso a definire in termini uniformi le procedure per la stipulazione degli accordi collettivi nazionali concernenti la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Servizio sanitario nazionale e i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie, nonché la relativa articolazione e durata.
Si prevede che tali accordi (a cui debbono naturalmente conformarsi tutte le convenzioni) siano stipulati con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative (in base alla consistenza degli iscritti) sul piano nazionale[244] e che i medesimi abbiano durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica [245]. In sede di prima applicazione, la durata, per entrambe le parti suddette, è fissata al 31 dicembre 2005.
In base al comma 179,le regioni attivano specifici meccanismi di raccordo fra tutte le strutture sanitarie, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta “attribuendo a questi ultimi” il compito di segnalare alle strutture competenti le situazioni di inefficienza gestionale ed organizzativa che implichino la violazione degli obiettivi di contenimento della dinamica dei costi previsti dalle disposizioni in esame [246].
Il comma 181 disciplina le conseguenze del mancato rispetto dei livelli di spesa farmaceutica, di cui al comma 165 (cfr. supra).
A tal fine si prevede che l’erogazione di una quota dei trasferimenti complessivi sia condizionata al raggiungimento degli obiettivi prefissi per la spesa sanitaria complessiva e per quella farmaceutica. Tale quota è fissata in misura pari a 1.000 milioni di euro per il 2005; 1.200 milioni di euro per il 2006; 1.400 milioni di euro per il 2007.
La norma subordina il riconoscimento di tali somme alla condizione che sia rispettato dalle Regioni l’“obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall’art. 48” del decreto legge n. 269 del 2003.
Il meccanismo sanzionatorio si applica soltanto alle regioni che realizzeranno uno sfondamento della spesa nel proprio ambito territoriale, mentre le regioni c.d. “virtuose” potranno usufruire dell’intera quota dei trasferimenti statali ad esse spettante.
Il comma 182 reca una specifica disciplina per l'anno 2004 in caso di sfondamento dei limiti massimi della spesa farmaceutica.
In base alla lettera a) del comma in esame, l'obbligo in capo alle regioni di provvedere al ripiano della quota del 40% dello sfondamento a loro carico si intende in ogni caso adempiuto qualora venga rispettato l'equilibrio complessivo del sistema sanitario regionale, "previa verifica" da parte del Ministero della salute dell'effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
La lettera b) demanda ad una specifica intesa tra lo Stato e le regioni (adottata sulla base dei dati forniti dall'Agenzia italiana del farmaco e su proposta del Ministro della salute) la definizione del computo, nell'ambito delle singole regioni, degli effetti derivanti del D.L. n. 156 del 2004.
Si ricorda che il decreto legge n. 156 del 2004, come modificato in sede di conversione[247], è intervenuto per contrastare la crescita tendenziale della spesa farmaceutica nel corso del 2004 superiore ai tetti prefissati. Con tale provvedimento, tra l’altro, è stabilita in via presuntiva la quota del disavanzo da porre a carico delle imprese, mentre la definizione dei criteri, modalità e quote di attribuzione del ripiano a ciascuna regione è rinviata ad un futuro accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
Il comma 183 prevede che, a partire dal 2005, le regioni che non adottano misure di contenimento atte a contenere la spesa farmaceutica nei limiti massimi consentiti, sonotenute nell'anno successivo a quello di rilevazione ad adottare misure di contenimento pari al 50% (anziché al 40%) delle eccedenze [248].
Il comma 184 modifica, per gli anni 2005, 2006 e 2007, la disciplina delle anticipazioni che la Tesoreria statale eroga alle regioni a statuto ordinario e alle regioni Sicilia e Sardegna per il finanziamento della spesa sanitaria corrente.
La modifica adegua le anticipazioni di cassa alla spesa stabilita in ciascun esercizio per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza. La disciplina vigente[249] non consentirebbe di commisurare le anticipazioni ai maggiori stanziamenti stabiliti dal comma 164, primo periodo, e ridurrebbe, per questo, la liquidità a disposizione delle regioni.
Il beneficio delle maggiori anticipazioni è però connesso ad un criterio ‘premiale’ o ‘incentivante’ (coma 184, lettera c), inteso a favorire il contenimento e la razionalizzazione della spesa sanitaria corrente. Le ulteriori spettanze (quanto cioè non versato a titolo di anticipazione) sono corrisposte a ciascuna regione soltanto se essa avrà rispettato i limiti di spesa e i vincoli amministrativi stabiliti a questo fine dai commi 173 e 181.
In particolare, la lettera a) reca la nuova disciplina delle anticipazioni di tesoreria, in deroga a quanto stabilisce l’articolo 1 del D.M. 21 febbraio 2001 (in attuazione dell’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56[250]).
La misura delle anticipazioni viene determinata – per ciascuno degli esercizi 2005, 2006 e 2007 – nel 95% per cento della somma spettante a ciascuna regione a titolo di «quota indistinta del fabbisogno sanitario»; quest’ultima deriva dal livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, stabilito per ciascuno dei tre anni dal comma 164[251]. Questa somma, al fine di determinare l’ammontare delle anticipazioni da corrispondere, viene diminuita – secondo quanto disposto dal comma 181 dell’articolo in esame – di 1.000, 1.200 e 1.400 milioni di euro, rispettivamente per gli anni 2005, 2006 e 2007.
Queste ultime somme non sono computate perciò ai fini della determinazione delle anticipazioni spettanti e, insieme alla restante quota del 5%, saranno versate alle regioni secondo le modalità della disciplina ‘premiale’ o ‘incentivante’ stabilita dal medesimo comma 181 e dalla lettera c) del comma 184 (vedi infra).
Infine, poiché al finanziamento della «quota indistinta del fabbisogno sanitario» concorrono anche le entrate proprie di ciascuna regione, le anticipazioni sono ulteriormente determinate al netto di queste ultime.
Si tratta, per tutte le regioni, delle entrate derivante dalla ‘compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria’ (i cosiddetti ‘ticket’, incassati direttamente dalle ASL) e, per le regioni Sicilia e Sardegna, della parte del gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali (entrate proprie incassate direttamente) che esse devono destinare al finanziamento della spesa sanitaria corrente.
Il complesso delle anticipazioni spettanti a ciascuna regione è corrisposto in quote trimestrali anticipate, accreditate dalla Tesoreria centrale sulle contabilità speciali[252] in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato.[253]
La medesima disciplina delle anticipazioni stabilita dalla lettera a) per le regioni a statuto ordinario è estesa dalla lettera b)alle regioni Sicilia e Sardegna. Queste infatti, a differenza delle altre regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, concorrono – se pure in misura ridotta – alla ripartizione del fondo perequativo e, per questo, alle relative anticipazioni di tesoreria[254]. Per esse, come si è detto, le somme alle quali è commisurata l’anticipazione del 95% sono ridotte anche in ragione della quota da finanziare con risorse del proprio bilancio.
Il Ministero dell’economia e delle finanze (e per esso la Tesoreria centrale) procede alla determinazione e all’accreditamento delle anticipazioni sulla base delle spettanze determinate dal CIPE il quale, previa proposta del Ministero della salute, ripartisce annualmente tra i vari impieghi e tra le singole regioni le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale (quelle di cui al comma 164). In base alla determinazione del CIPE il Ministero dell’economia e delle finanze formula la proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono assegnate a ciascuna regione le somme effettivamente dovute in ragione del gettito atteso per ciascuna dalle entrate tributarie e dai ticket (così l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56).
La deliberazione del CIPE alla quale sono commisurate le anticipazioni e la proposta del Ministero dell’economia e delle finanze che determina – ai fini del successivo DPCM – le somme definitivamente spettanti a ciascuna regione intervengono in corso d’esercizio. La lettera d) del comma in esame stabilisce che sino alla formazione di tali atti le anticipazioni corrisposte a ciascuna regione non siano commisurate alle somme previste dal comma 164 ma a quelle (minori) spettanti in base al riparto stabilito dal CIPE per l’anno 2004, rivalutate del 2 per cento, su base annua, a decorrere dall’anno 2005[255]. Le anticipazioni sono corrisposte in ‘misura ridotta’ – pur se siano intervenute la deliberazione del CIPE e la proposta di ripartizione del Ministro dell’Economia e delle finanze - alle regioni che non abbiano provveduto alla stipulazione della Intesa con lo Stato prevista dal comma 173 (vedi infra). La stipulazione di quell’intesa condiziona l’accesso al finanziamento integrale stabilito dal comma 164.
Sulla disciplina delle anticipazioni è intervenuto – se pure indirettamente - l’articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, «Proroga di termini», il quale sospende fino al 30 aprile 2005 l’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56“Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133” che disciplinano la perequazione delle risorse finanziarie con le quali le regioni a statuto ordinario sostengono le proprie spese di funzionamento, lo svolgimento delle funzioni ordinarie e – quota di gran lunga prevalente – i livelli essenziali dell’assistenza sanitaria (spesa sanitaria corrente). Quelle disposizioni – determinando il finanziamento che spetta complessivamente a ciascuna regione – determinano di conseguenza anche la misura delle relative anticipazioni.
Insieme alla sospensione l’articolo 4 del decreto legge n. 314 del 2004 dispone espressamente che fino alla data del 30 aprile 2005 alle regioni a statuto ordinario siano erogate le anticipazioni di tesoreria necessarie ad assicurare, insieme con il gettito IRAP e con quello dell’addizionale regionale all’IRPEF, l’ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente.
Tale erogazione ha luogo tuttavia in via provvisoria, facendo comunque salvi i conguagli che successivamente si potranno rendere necessari a seguito della riforma della disciplina della perequazione contenuta nel D.Lgs. n. 56/2000.
Proprio perché non sorgano dubbi a che le anticipazioni da erogare alle regioni restano le medesime disposte dal comma 184 della legge finanziaria 2005, con riferimento all’ammontare e alla disciplina stabilita dai commi 164-183 della medesima legge, la Commissione Bilancio della Camera, in sede di esame del disegno di legge di conversione (A.C. n. 5521) ha introdotto nell’articolo 4 del decreto legge n. 314 del 2004 una disposizione che mantiene ferme, «relativamente agli anni 2005, 2006,e 2007, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
Va segnalato in proposito che l’erogazione delle anticipazioni commisurate all’intera somma 2005 può aversi soltanto a seguito di approvazione della deliberazione del CIPE che stabilisce le somme spettanti a ciascuna regione e, secondo la lettera d) del comma 184, quando il Ministro dell’Economia e delle finanze abbia formulato la proposta di ripartizione sulla quale si basa successivamente la decisione definitiva assunta con DPCM (così il comma 184, lettera a). Le anticipazioni cioè tengono conto anche delle compensazioni con le entrate proprie e delle compensazioni fra regioni determinate dalla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. La deliberazione del CIPE non applica le ‘correzioni perequative’ che, invece, in assenza della sospensione stabilita dall’articolo 4 del decreto legge n. 314/2004, sarebbero presenti nello schema ministeriale. Questo, per poter procedere alla determinazione dell’ammontare delle anticipazioni spettanti a ciascuna regione, dovrà essere definito, in prima istanza, senza tener conto della disciplina perequativa. Sino alla definitiva approvazione di una nuova disciplina perequativa le anticipazioni sono allora commisurate al 95 per cento del ‘fabbisogno’, mentre il conguaglio definitivo dovrebbe tener conto delle somme effettivamente spettanti a ciascuna regione in base alle nuove regole della perequazione. Se queste non saranno intervenute nel frattempo, dopo il 28 febbraio 2005, la proposta del Ministro dovrebbe essere riformulata e le anticipazioni dovrebbero commisurarsi di nuovo alla ‘perequazione’ disposta dal decreto legislativo 56/2000[256].
La lettera e) autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad effettuare recuperi e versamenti compensativi in sede di conguaglio finale delle somme dovute. Le trattenute di recupero delle somme indebitamente corrisposte potranno essere effettuate su ogni altra somma dovuta (dalla Tesoreria) alla regione a qualsiasi titolo.
La lettera c) disciplina infine la corresponsione dell’ulteriore 5% delle spettanze dovute a ciascuna regione. Quella somma è corrisposta soltanto a seguito della verifica degli adempimenti previsti (e prescritti) dai commi 173-180 dell’articolo in esame (vedi supra). Si tratta della parte della disciplina connessa alla verifica degli adempimenti stabiliti per il contenimento della spesa: in sostanza, un sistema premiale che, subordinando l’ammontare delle anticipazioni e il completamento delle spettanze al rispetto di quei limiti e di quei vincoli, incentiva a contenere le spesa entro i limiti fissati. Per altro, come detto a proposito di quanto stabilito dal comma 176, le regioni che non rispettano quei limiti sono escluse dal finanziamento integrativo e hanno diritto soltanto al finanziamento spettante per l’anno 2004, incrementato del 2 per cento per ciascuno dei tre anni.
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Ricostruzione normativa: il finanziamento della spesa sanitaria corrente delle regioni
L’ammontare complessivo della spesa necessaria al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dei progetti sanitari di carattere nazionale è stabilito dal piano sanitario nazionale. Sulla base di queste statuizioni la legge (anche la legge finanziaria) determina l’ammontare massimo della spesa sanitaria corrente pubblica per ciascun anno considerato.
La quota (di spesa) spettante a ciascuna regione e provincia autonoma è stabilita sulla base della popolazione residente e di alcuni criteri correttivi che considerano le diverse condizioni di morbilità, la dotazione di strutture sanitarie e la spesa storica di ciascun ente.
Il concorso del bilancio dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria corrente è stabilito di conseguenza e fino ad integrare la quota di spesa non coperta dal gettito (presunto) dei tributi specifici e delle altre entrate assegnate a questo scopo alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.
Al finanziamento della spesa sanitaria corrente delle regioni a statuto ordinario concorrono pertanto:
- il gettito dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- il gettito dell’addizionale regionale all’IRPEF;
- i proventi dei contributi di partecipazione alla spesa sanitaria riscossi nella regione;
- la quota parte del Fondo sanitario nazionale, alimentato dalla compartecipazione regionale al gettito dell’IVA, secondo la disciplina introdotta dal citato decreto legislativo n. 56 del 2000 e sino a concorrenza della spesa pro capite spettante a ciascuna regione in base a parametri di ripartizione stabiliti secondo i livelli essenziali di assistenza e secondo taluni criteri che tengono conto delle caratteristiche sanitarie della popolazione di ciascuna regione.
Le regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano sono escluse dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale e finanziano quella parte di spesa sanitaria corrente con risorse del proprio bilancio. La regione Sicilia finanzia con risorse del proprio bilancio il 42,5 per cento della quota che dovrebbe essere integrata dal Fondo sanitario nazionale; la regione Sardegna vi provvede nella misura del 29 per cento.
Segue: la disciplina delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria delle regioni
Delle diverse fonti di finanziamento della spesa sanitaria corrente, soltanto i contributi di partecipazione alla spesa sanitaria sono riscossi direttamente dalle regioni. Le somme riscosse (dall’Erario) a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di addizionale regionale all’IRPEF sono riversate alle regioni mensilmente o periodicamente sui conti correnti infruttiferi e sulle contabilità speciali di giroconto istituiti presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (v. D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 40; D.M. 24 marzo 1998 e D.M. 3 luglio 2000 del Ministro del Tesoro e della programmazione economica).
Poiché questo andamento dei flussi di entrata non è in grado di sostenere la continuità dei flussi di spesa, l’articolo 13, comma 6, del D.Lgs. 18 febbraio 200, n. 56, ha introdotto un sistema di anticipazioni di tesoreria inteso a garantire alle regioni una disponibilità finanziaria costante e commisurata al livello delle spese preventivate (“in misura sufficiente a finanziare la spesa sanitaria corrente”). Le tesorerie provinciali operano contestualmente le relative compensazioni sulle risorse proprie delle regioni.
Alla disciplina delle anticipazioni ha provveduto il D.M. 21 febbraio 2001 (Modalità di concessione delle anticipazioni alle regioni a statuto ordinario per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale).
Le anticipazioni sono concesse, in quote trimestrali anticipate, sino ad un dodicesimo mensile delle somme spettanti a titolo di quota IRAP di addizionale regionale all’IRPEF e di quota parte dell’IVA determinata ai sensi del decreto legislativo n. 56/2000.
I dodicesimi sono commisurati all’ammontare spettante a ciascuna regione e provincia autonoma (IRAP, Addizionale IRPEF e quota parte del Fondo sanitario nazionale) quale risulta dalla Deliberazione del CIPE che ripartisce tra le diverse destinazioni e tra le regioni il finanziamento annuale della spesa sanitaria corrente. La deliberazione è assunta sulla base delle previsioni di gettito determinate dal Ministero dell’economia per ciascuno dei due tributi e dell’ammontare della compartecipazione al gettito dell’IVA che, secondo quanto dispone l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 2000, finanzia il Fondo perequativo. Le regolazioni compensative derivanti dalla misura effettiva del gettito delle imposte conseguito in ciascuna regione sono effettuate nell’esercizio successivo.
I rapporti di tesoreria centrale con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano sono disciplinate da disposizioni specifiche (in taluni casi con norme di attuazione) che stabiliscono anche le modalità per l’accreditamento delle somme provenienti dal Bilancio dello stato (compartecipazioni erariali) Le anticipazioni alle regioni Sicilia e Sardegna, per la quota parte che esse ricevono dal Fondo sanitario nazionale, seguono la disciplina dettata per le regioni a statuto ordinario.
La norma dispone il completamento del processo di istituzione e consegna della tessera sanitaria sull'intero territorio nazionale entro il 31 dicembre 2005.
Si ricorda che l’articolo 50, comma 1, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, ha previsto la generazione e progressiva consegna della TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale nonché ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso è attribuito d'ufficio.
Sulla base di tale norma è stata avviata la sperimentazione in Abruzzo, Umbria, Emilia Romagna, Veneto e Lazio, sulla base di numerosi provvedimenti interministeriali che hanno definito le modalità tecniche del nuovo sistema di raccolta dei dati.
Il comma 186 interviene sugli oneri di funzionamento del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).
Il Ministero della salute deve procedere ad una riduzione della spesa per il rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi afferenti al funzionamento del Servizio medesimo. Tale riduzione dovrà essere pari a cinque punti percentuali, fatta comunque salva la possibilità di ampliare i servizi richiesti nel limite dell’ordinario stanziamento di bilancio.
La norma prevede uno stanziamento di 15 milioni di euro per l'anno 2005 in favore della Fondazione "Centro San Raffaele del Monte Tabor".
Si ricorda che alla Fondazione in oggetto, sorta nel 1970, è conferito l'ospedale San Raffaele di Milano, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato dal 1972.
Il comma 188 dispone, per le Regioni che alla data del 1° gennaio 2005 non abbiano ancora completato il programma di investimenti ai sensi della legge 11 marzo 1988 n. 67/1988, che una quota delle risorse residue sia destinata al potenziamento ed ammodernamento tecnologico.
Si ricorda che l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, indicando anche gli obiettivi di massimada perseguire (ristrutturazione della rete ospedaliera ed extraospedaliera, costituzione di nuove residenze assistenziali per anziani, adeguamento impianti etc.).
189. Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate del 10 per cento.
190. I proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare inflitte, a norma dell’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, da organi statali affluiscono al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, limitatamente ai maggiori proventi conseguiti per effetto degli aumenti di cui al comma 189, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute per il potenziamento degli organi ispettivi e di controllo, nonché per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del tabagismo e delle patologie ad esso correlate.
191. Resta ferma l’autonoma, integrale disponibilità da parte delle singole regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma, e 29, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei proventi relativi alle infrazioni di cui al comma 189, accertate dagli organi di polizia locale, come tali ad esse direttamente attribuiti.
Il comma 189 è volto ad inasprire le sanzioni per le infrazioni al divieto di fumo previste dalla disciplina vigente.
In particolare, si dispone l’incremento del 10 per cento delle sanzioni disposte ai sensi dell’”articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3”.
A tale riguardo si segnala che la legge citata e la relativa normativa di attuazione hanno disciplinato organicamente il divieto di fumare in tutti i locali chiusi – siano locali pubblici o locali privati aperti ad utenti o al pubblico – salvo che negli spazi riservati ai fumatori. Le sanzioni sono peraltro indicate dall’articolo 7 della legge 584/1975 (come sostituito dalla legge finanziaria per il 2002, che ha aggravato le sanzioni in oggetto).
Le sanzioni previste dalla legislazione vigente sono le seguenti:
§ violazione del divieto: la sanzione è compresa tra 25 e 250 euro;
§ violazione del divieto in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni di età: la sanzione è raddoppiata;
§ violazione del divieto da parte di coloro cui spetta il compito di assicurare il rispetto del divieto medesimo: la sanzione è compresa tra 200 e 2.000 euro. In questo caso, inoltre, la pena è aumentata della metà se gli impianti di condizionamento non funzionano perfettamente ovvero non siano condotti in maniera idonea.
Ai sensi del comma 190,i maggiori proventi derivanti dalle sanzioni inflitte da organi dello Stato confluiscono in appositi capitoli di spesa del Ministero della salute per il potenziamento degli organi ispettivi e di controllo e per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del tabagismo e delle patologie ad esso connesse.
Con il comma 191 si conferma l’autonomo potere delle regioni[257] di disporre dei proventi derivanti dalle sanzioni irrogate dagli organi regionali.
192. Al fine di migliorare l’efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l’acquisizione di applicativi informatici e per l’erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione.
193. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute ad avvalersi, uniformando le procedure e le prassi amministrative in corso, degli applicativi e dei servizi di cui al comma 192, salvo i casi in cui possano dimostrare, in sede di richiesta di parere di congruità tecnico-economica di cui all’articolo 8 dello stesso decreto legislativo, che la soluzione che intendono adottare, a parità di funzioni, risulti economicamente più vantaggiosa.
194. Ai fini di cui al comma 192, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazione delle amministrazioni di cui al comma 193.
195. Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 193 possono avvalersi dei servizi di cui al medesimo comma 193, secondo modalità da definire in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
196. Ai fini della copertura delle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 193, possono essere assegnati al CNIPA finanziamenti a carico del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
197. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cedolini per il pagamento delle competenze stipendiali del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, purché sia già in possesso di caselle di posta elettronica fornite dall’amministrazione, sono trasmessi, tenuto conto del diritto alla riservatezza, esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.
198. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici cassa delle amministrazioni, anche periferiche, dello Stato sono organizzati sulla base di procedure amministrative informatizzate. Tutti i contatti con il personale dipendente e con gli uffici, anche di altra amministrazione, avvengono utilizzando modalità di trasmissione telematica dei dati. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.
I commi in esame recano norme per la razionalizzazione dei processi operativi nella pubblica amministrazione.
Al comma 192 si prevede che, al fine di un miglioramento dell’efficienza operativa della pubblica amministrazione e del contenimento della spesa pubblica:
§ vengano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
- le applicazioni informatiche e
- i servizi
per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni;
§ il CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione) stipuli contratti-quadro:
- per l’acquisizione di applicativi informatici;
- per l’erogazione di servizi di carattere generale
concernenti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione.
Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 176, co. 3, del D.Lgs. 196/2003[258], che, modificando il comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 39/1993[259] – con il quale era stata istituita l’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione – , ha trasformato la stessa Autorità in Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione[260].
Il comma 193 obbliga le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del D.Lgs. 39/1993 ad avvalersi degli applicativi e dei servizi previsti al comma 1 e, a tal fine, di uniformare le procedure e le prassi amministrative in uso.
L’art. 1 del D.Lgs. 39/1993 individua quali destinatari delle disposizioni del decreto relative alla progettazione, allo sviluppo e alla gestione dei sistemi informativi automatizzati le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali.
Si prevede, comunque, per le suddette amministrazioni la possibilità di non avvalersi degli applicativi e dei servizi di cui al comma 192, qualora si possa dimostrare, in sede di richiesta del parere di congruità tecnico-economica di cui all’art. 8 del D.Lgs. 39/1993, che la soluzione da adottare risulti economicamente più vantaggiosa a parità di funzioni.
Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 39/1993, il CNIPA esprime parere obbligatorio sugli schemi dei contratti concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore al doppio dei limiti di somma previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440[261], come rivalutati da successive disposizioni.
Il comma 194 prevede, inoltre, sempre in vista del miglioramento dell’efficienza operativa della pubblica amministrazione e del contenimento della spesa pubblica, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano individuati interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazione delle amministrazioni indicate al comma 193.
Il comma 195 contempla la facoltà per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle indicate al comma 2 di avvalersi dei servizi ivi previsti. Tale facoltà potrà essere esercitata secondo modalità da definire in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali di cui all’art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
Al comma 196 è disciplinata la copertura delle spese necessarie per gli applicativi e i servizi di cui al comma 193. A tal fine si prevede la possibilità di assegnare al CNIPA finanziamenti a carico del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, contemplato all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3[262].
L’articolo 27, comma 2, della legge 3/2003 prevede l’istituzione del “Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico” iscritto in un’apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il finanziamento dei progetti per lo sviluppo dei sistemi informativi.
Il comma 197 prevede per il personale delle amministrazioni di cui al comma 193, in possesso di caselle di posta elettronica fornite dall’amministrazione, la trasmissione dei cedolini per il pagamento degli stipendi esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente: tale metodo di trasmissione deve subentrare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge finanziaria. A tale fine il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro per l’innovazione e le tecnologie, emana le norme attuative con decreto di natura non regolamentare.
L’operatività della disposizione – ai fini della validità agli effetti di legge e dell’opponibilità ai terzi (ex articolo 14, comma 2 e 3, del testo unico sulla documentazione amministrativa[263]) della trasmissione di atti e documenti mediante posta elettronica – parrebbe condizionata all’entrata in vigore del regolamento, in corso di adozione ex articolo 17, comma 2, legge 400/1988, recante disposizioni miranti a stabilire le caratteristiche e le modalità dei servizi per la trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata[264].
Il comma 198 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria:
§ gli uffici cassa delle amministrazioni, anche periferiche, dello Stato provvedono all’informatizzazione delle procedure amministrative;
§ i contatti con i dipendenti di tali uffici, nonché con uffici di altre amministrazioni, avvengono utilizzando modalità di trasmissione telematica dei dati.
A tal fine il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, emana le norme attuative con decreto di natura non regolamentare.
199. Per l’anno finanziario 2005 e successivi, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio delle somme da versare in entrata per revoche ed economie dei finanziamenti di cui alla legge 8 ottobre 1997, n. 344, adottate con provvedimento del Ministero competente, e con lo stesso destinate alla realizzazione di interventi finalizzati allo stesso progetto strategico inseriti negli accordi di programma quadro da stipulare con le regioni territorialmente interessate.
Il comma 199 reca una norma di carattere contabilistico relativa alle somme da versare in entrata per revoche ed economie dei finanziamenti di cui alla legge 8 ottobre 1997, n. 344, Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale.
Il comma autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, a partire dal 2005, a riassegnare – con propri decreti – alle relative unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio le somme derivanti dalle revoche delle economie e dei finanziamenti provenienti dalla legge n. 344 del 1997, per la realizzazione di interventi finalizzati a progetti inseriti in accordi di programma quadro da stipulare con le regioni interessate.
La legge n. 344 ha previsto una serie di interventi del Ministero dell’ambiente in numerosi campi, fra i quali:
§ sviluppo della progettazione di interventi ambientali e promozione di figure professionali (corsi di formazione, iniziative di supporto alle amministrazioni pubbliche);
§ promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana (con l’assegnazione di premi per l’incentivazione di pratiche virtuose);
§ sensibilizzazione ambientale (anche attraverso l'organizzazione di specifiche campagne, la predisposizione e la diffusione della relazione sullo stato dell'ambiente, lo sviluppo di strumenti informatici per le attività di informazione ed educazione ambientale);
§ conservazione della natura (interventi finalizzati all'istituzione e al funzionamento di parchi nazionali e di aree marine, alla predisposizione dell'inventario nazionale delle risorse naturali, della carta ecopedologica e delle linee fondamentali di assetto del territorio, e all'attivazione di centri di accoglienza di animali pericolosi);
§ realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione di convenzioni internazionali;
§ attuazione della legislazione in materia di inquinamento acustico;
§ realizzazione di interventi finalizzati al funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit;
§ istituzione di un sistema di assegnazione di un marchio nazionale per la qualità ecologica;
§ installazione ai valichi di frontiera di sistemi per la rilevazione della radioattività dei metalli importati;
§ potenziamento delle strutture dell’Amministrazione centrale, attraverso l’ampliamento della pianta organica.
In relazione alla dotazione a valere sulla legge n. 344 del 1997, si ricorda che con l’art. 4, comma 247, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004), è stato approvato l’allegato 2, nel quale sono esposte le autorizzazioni di spesa che confluiscono nei fondi unici per gli investimenti istituiti nei singoli stati di previsione della spesa, con riferimento a ciascun comparto omogeneo della spesa, nonché l’indicazione delle autorizzazioni legislative (e dei relativi importi) che confluiscono in detti fondi. Tra esse figura, all’interno dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, la legge n. 344 del 1997, con uno stanziamento pari a 13,2 milioni di euro.
200. Al fine di garantire la prosecuzione delle iniziative di sostegno allo sviluppo economico già adottate e per il completamento delle dotazioni infrastrutturali già programmate, è autorizzata la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall’articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, nei limiti delle risorse finanziarie per tali finalità rispettivamente appostate e disponibili, che a tale fine vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli anni successivi, fino al completamento delle iniziative contemplate nelle citate disposizioni di legge.
Il comma 200 è volto ad autorizzare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 52, comma 59, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), avente ad oggetto la realizzazione di un piano di risanamento ambientale delle aree portuali del Basso Adriatico. Il comma autorizza, altresì, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto-legge n. 209 del 2002, volti a garantire la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica, nelle stesse aree di cui all’articolo 52, comma 59, della legge n. 448 del 2001.
La prosecuzione di entrambi gli interventi è autorizzata nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tali finalità rispettivamente appostate, che a tal fine vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi, fino al completamento delle iniziative contemplate nelle citate disposizioni di legge.
Il citato art. 52, comma 59 della finanziaria 2002 autorizzava la spesa di 5 milioni di euro per il 2002 - a valere sui fondi della legge n. 426 del 1998 Nuovi interventi in campo ambientale - per la realizzazione di un piano di risanamento ambientale delle aree portuali del Basso Adriatico. Tale piano avrebbe dovuto essere definito d’intesa con le Regioni interessate, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge. Tale decreto ministeriale, tuttavia, non è stato ancora emanato.
Si ricorda che, con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono state stanziate risorse pubbliche per il finanziamento di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nei limiti e con i presupposti di cui al comma 6 bis dell'art. 17 del decreto n. 22. La norma ha delegato ad un successivo decreto del Ministro dell'ambiente l'individuazione degli interventi da finanziare e dei criteri del finanziamento, ed ha tuttavia individuato, considerandoli come interventi prioritari di bonifica di interesse nazionale, 14 siti compresi in alcune aree industriali e in aree ad alto rischio ambientale. Successivamente le leggi n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) e la legge n. 179 del 2000 hanno aggiunto, rispettivamente, tre e sette ulteriori siti al precedente elenco.[265]
Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468 è stato emanato il regolamento recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale". Tra i siti da bonificare figurano Manfredonia e Brindisi che sono collocati nel basso Adriatico e per tali siti si prevede anche la bonifica per le aree portuali.
L’articolo 3, comma 2-ter secondo periodo, del DL 209/2002 ha autorizzato, tra le altre, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica delle aree di cui all'articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ossia per le aree del basso Adriatico.
Articolo 1, comma 201
(Disincentivi al cambio di destinazione
urbanistica)
201. La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle aree o dei manufatti industriali interessati da processi di delocalizzazione dell’intero processo produttivo, soprattutto quando essi comportino perdita di posti di lavoro, determina la cessazione del diritto acquisito dall’impresa ad eventuali benefici concessi dallo Stato per il sostegno e il miglioramento del processo produttivo medesimo.
Il comma 201 tende a escludere le imprese industriali che abbiano in corso iniziative di delocalizzazione del complesso della loro capacità produttiva dall'accesso alle misure di sostegno e di incentivazione dell'innovazione a vario titolo previste dall'ordinamento, allorché presentino domanda di cambio di destinazione urbanistica di aree o edifici interessate dalle iniziative di delocalizzazione stesse,
Si osserva in relazione al cambio di destinazione urbanistica previsto dal comma in esame che probabilmente esso è da riferirsi al cambio di destinazione d’uso previsto per le opere o impianti non destinati alla residenza dall’art. 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
In merito alle costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi, si ricorda, infatti, che l’art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, prevede che, qualora la destinazione d'uso delle opere indicate venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione. I commi precedenti dell’art. 19 dispongono, infatti, che il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri stabiliti dalla regione
Con il termine di delocalizzazione si intende, invece, il trasferimento di attività produttive verso Paesi ove il costo del lavoro è inferiore, tuttavia non si può escludere che iniziative di decentramento produttivo suscettibili di analoghi effetti negativi sui livelli occupazionali, possano avvenire sia nell'ambito del territorio nazionale che in direzione di Paesi caratterizzati da un costo del lavoro pari o superiore a quello italiano.
La delocalizzazione, secondo il dettato della norma, deve riguardare l’intero processo produttivo.
Occorre poi valutare se la misura lato sensu sanzionatoria della "cessazione" prevista dall'articolo comporti la revoca ex tunc dell'agevolazione, quando questa non sia erogata in un'unica soluzione; la scelta del termine dovrebbe peraltro orientare nel senso della perdita dei benefici ex nunc, effetto che decorrerebbe verosimilmente dalla data della richiesta del cambio di destinazione urbanistica. Non appare inoltre chiaro quale sia esattamente l’ambito di applicazione della misura in questione, atteso che ad essa si dovrà fare luogo "soprattutto quando (i processi di delocalizzazione) comportino perdita di posti di lavoro”.
Difficoltà in sede applicativa potrebbero inoltre insorgere in ordine alla definizione dei regimi agevolatori dello Stato suscettibili di incorrere nella "cessazione".
L’ordinamento prevede, infatti, una molteplicità di strumenti di intervento che possono essere considerati come forme di sostegno e miglioramento del processo produttivo.
A titolo esemplificativo si commentano qui di seguito alcune misure agevolative previste a favore delle “aree sottoutilizzate”.
Con la locuzione "aree sottoutilizzate", introdotta dalla legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria per il 2003), viene indicato un ambito territoriale coincidente con quello delle aree depresse.
Più precisamente sono comprese nelle aree sottoutilizzate:
1) le aree ammissibili agli interventi degli obiettivi 1 e 2 dei fondi strutturali;
2) le aree ammesse al sostegno transitorio per gli obiettivi 1 e 2;
3) le aree rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, vale a dire le aree ammesse al regime di deroga per gli aiuti di Stato a finalità regionale.
L’espressione aree sottoutilizzate si riferisce, pertanto, a tutte le regioni del Mezzogiorno (compresi l’Abruzzo e il Molise, che hanno cessato di far parte dell’obiettivo 1) e alle zone del Centro-nord che ricadono nell’obiettivo 2 o che beneficiano della deroga per gli aiuti di Stato a finalità regionale.
Gli strumenti di intervento destinati a queste aree possono essere ricondotti, sulla base delle modalità di applicazione e delle finalità perseguite, a tre tipologie principali :
1) strumenti di carattere negoziale, rivolti all’attuazione di progetti integrati di sviluppo locale. Si tratta principalmente degli strumenti della programmazione negoziata. Gli strumenti di carattere negoziale, peraltro, sono rivolti a finalità distinte, che interessano, in particolare:
- il sostegno ad uno sviluppo economico e sociale di determinati territori (patti territoriali, contratti d’area e progetti integrati territoriali, PIT);
- l’attrazione di investimenti produttivi di significative dimensioni (contratti di programma e contratti di localizzazione).
- il potenziamento della dotazione di infrastrutture (intese istituzionali e accordi di programma quadro);
2) incentivi di carattere valutativo, rivolti a sostenere specifiche iniziative o attività imprenditoriali, individuate anche in forma selettiva, compensando in particolare le difficoltà di approvvigionamento sul mercato finanziario da parte delle imprese di piccole dimensioni (legge n. 488/1992; prestito d’onore e imprenditorialità giovanile; innovazione tecnologica di cui alla legge n. 46 del 1982 e alla Misura 2.1.a Pacchetto Integrato di Agevolazioni - PIA Innovazione - prevista dal Programma operativo nazionale "Sviluppo imprenditoriale locale" approvato dalla Commissione della Unione Europea con decisione 8 agosto 2000 n. C(2000)2342).
3) incentivi di carattere automatico, volti a ridurre, in modo generalizzato, nella forma del credito di imposta, il costo del capitale e del lavoro (in particolare, credito d’imposta per i nuovi investimenti e credito d’imposta per le nuove assunzioni).
1) La programmazione negoziata e gli altri strumenti negoziali
Le diverse forme di intervento per la promozione delle attività produttive nelle aree depresse, comprese nel termine di “programmazione negoziata”, sono state introdotte con la fine dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno, ad eccezione dei contratti di programma, già attivati a partire dal 1986.
Dopo una prima disciplina, stabilita nel 1995 (D.L. n. 32/1995), i patti territoriali, i contratti d’area, i contratti di programma, le intese istituzionali di programma e gli accordi di programma quadro hanno ricevuto una nuova definizione normativa con il provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997 (art. 2, commi 203-209, della legge n. 662/1996) e le relative deliberazioni del CIPE.
I patti territoriali e i contratti di area sono strumenti che non hanno per oggetto una singola iniziativa imprenditoriale (come avviene nel contratto di programma), ma l’elaborazione di un “progetto locale di sviluppo”, costituito da interventi integrati di promozione delle attività produttive su un determinato territorio, realizzati mediante il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati (amministrazioni, parti sociali, camere di commercio, istituti finanziari) che vi operano.
In un primo tempo (1996-1997) i patti territoriali venivano approvati dal CIPE e l’istruttoria delle singole iniziative in essi inseriti veniva affidata al Ministero del bilancio.
Nel 1998 la procedura è stata modificata determinando un sensibile snellimento dei tempi, in quanto la selezione dei patti viene effettuata con lo strumento del bando e le iniziative sono istruite da istituti bancari convenzionati secondo i criteri e le modalità previsti per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive previste dalla legge n. 488/1992.
Per effetto di ulteriori forme di semplificazione delle procedure è stata prevista l’assegnazione diretta delle risorse al soggetto responsabile del patto o al responsabile unico del contratto. Questi provvederà, a sua volta, a effettuare i pagamenti a favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, avvalendosi, per la gestione delle risorse, di istituti bancari convenzionati.
I contratti d’area sono uno strumento specificamente rivolto alle c.d. aree di crisi. In particolare, nell’ambito dei contratti di area, sono previsti, oltre a incentivi agli investimenti, anche intese tra le parti sociali, al fine di aumentare la flessibilità del lavoro, accordi tra amministrazioni, per semplificare e accelerare gli adempimenti amministrativi, protocolli di legalità, per garantire una maggiore sicurezza nei confronti di fenomeni criminali.
Il ricorso ai contratti d’area, peraltro, è stato espressamente interrotto a seguito della sospensione dei finanziamenti per nuovi contratti. Secondo quanto affermato dal Governo in più occasioni, lo strumento potrà essere riattivato solo successivamente a una ridefinizione delle modalità di attuazione.
A differenza dei patti territoriali e dei contratti d’area, i contratti di programma si realizzano attraverso l’accordo diretto tra l’amministrazione centrale e soggetti imprenditoriali di rilevanti dimensioni.
Sebbene già presenti nell’ambito degli strumenti di intervento straordinario, i contratti di programma sono stati riproposti all’interno della disciplina della programmazione negoziata, quale strumento specifico rivolto a favorire la realizzazione di investimenti produttivi consistenti, con riferimento a settori innovativi e ad alto contenuto tecnologico.
La possibilità di stipulare contratti di programma, inizialmente riservata alle grandi imprese o ai consorzi di PMI, è stata successivamente estesa anche alle rappresentanze dei distretti industriali. Per quanto riguarda i settori interessati, il ricorso ai contratti di programma è stato, in un secondo tempo, previsto anche per il turismo, l’agricoltura e la pesca.
L’intento di accrescere l’entità degli investimenti effettuati nelle aree sottoutilizzate da imprese estere è stato peraltro perseguito, a partire dal 2003 anche attraverso il nuovo strumento rappresentato dal contratto di localizzazione.
Si può dire che il contratto di localizzazione rappresenta una forma più avanzata di contratto di programma, caratterizzata da procedure di approvazione e di attuazione più veloci, dall’inserimento all’interno di un accordo di programma quadro, che implica il diretto coinvolgimento dei ministeri economici e della regione ospitante e, infine, dall’affidamento a Sviluppo Italia dell’attività di promozione, stipula del contratto e attuazione degli interventi in esso previsti.
A fianco dei tradizionali incentivi all’investimento già previsti nel contratto di programma, il contratto di localizzazione comprende accordi volti alla realizzazione di infrastrutture e alla semplificazione degli adempimenti procedurali relativi all’attuazione degli investimenti.
2) Gli strumenti di carattere valutativo: la legge n. 488/1992
La legge n. 488 del 1992 ha rappresentato il principale intervento di agevolazione a favore delle imprese previsto nell’ambito dell’intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale. Essa è stata introdotta con lo scopo di sostituire gli interventi di aiuto “a pioggia” con incentivi assegnati attraverso bandi di gara.
Tra le agevolazioni alle imprese occorre, inoltre, ricordare gli incentivi per la promozione di iniziative imprenditoriali e di attività di lavoro autonomo. La disciplina normativa è stata rivista in modo organico con il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185, con il quale è stata dettata la normativa in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego. La nuova terminologia adottata corrisponde rispettivamente alle diverse forme di agevolazione all’imprenditorialità giovanile, da un lato, ed al prestito d’onore dall’altro.
Si tratta di forme di incentivazione che si sono rivelate sicuramente tra gli strumenti più efficienti nel creare nuove imprese nel Mezzogiorno e, più ampiamente, nelle aree sottoutilizzate. In particolare, il prestito d’onore riveste un ruolo assolutamente prevalente.
La gestione di queste forme di incentivazione è affidata a Sviluppo Italia. Peraltro, l’esaurimento delle risorse stanziate aveva determinato nell’aprile 2002 la sospensione della concessione di agevolazioni.
Con l’assegnazione di nuove risorse (delibera CIPE n. 16/2003) è ripresa dall’agosto 2003 l’operatività di questi strumenti.
Per quanto concerne l’autoimpiego, oltre alla preponderanza del prestito d’onore rispetto alle forme di più recente introduzione rappresentate dalla microimpresa e dal franchising, si evidenzia, a livello settoriale, una prevalenza del settore commerciale, seguito dalle attività professionali. Riguardo alla imprenditorialità giovanile, la maggior parte delle domande attiene i settori della produzione di beni e servizi alle imprese e della fornitura di servizi.
3) Gli incentivi di carattere automatico: i crediti d’imposta
Con la legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388/2000) sono stati introdotti due specifici strumenti di sostegno di carattere automatico, nella forma di crediti d’imposta per i nuovi investimenti effettuati nelle aree depresse e per le nuove assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale (in questo caso si è prevista una misura più elevata del credito per le nuove assunzioni nelle aree depresse).
I crediti d’imposta potevano essere fruiti direttamente dai beneficiari, senza che fosse prevista una preliminare istruttoria.
L’ampio utilizzo dei crediti d’imposta e, per quanto concerne gli investimenti, l’impossibilità di verificarne la natura e la consistenza ha indotto ad adottare successivi interventi normativi che hanno attenuato il carattere automatico dell’agevolazione.
In particolare, per quanto concerne il credito di imposta per investimenti, con un primo intervento (D.L. n. 138/2002) l’accesso al beneficio è stato subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate, al fine di attribuire all’amministrazione la possibilità di monitorare il grado di utilizzo del credito medesimo.
Peraltro, questa previsione si è tradotta in una massiccia prenotazione di risorse da parte delle imprese interessate, che di fatto ha immobilizzato per intero le disponibilità stanziate.
Con un secondo intervento (legge finanziaria per il 2003) l'incentivo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006, ma sono stati contestualmente introdotti alcuni vincoli all’utilizzazione del credito maturato attraverso la fissazione di un tempo massimo, decorrente dalla presentazione dell’istanza, per l’esecuzione dell’investimento e per il godimento del relativo beneficio fiscale. Si è, inoltre, previsto uno scaglionamento annuale per la sua fruizione e una penalizzazione - consistente nella perdita del diritto al contributo e nel divieto per dodici mesi di presentazione di una nuova istanza in caso di mancato rispetto dei vincoli temporali assegnati. Infine, è stato introdotto l’onere, per i beneficiari, di comunicare all’amministrazione, in sede di istanza, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare.
Le nuove disposizioni hanno mirato a mettere in grado l’amministrazione di prevenire comportamenti elusivi e di acquisire i dati necessari per il monitoraggio e la pianificazione dei flussi di spesa.
Anche per il credito d’imposta in favore dei datori di lavoro che assumono nuovi dipendenti si è verificato nel corso del 2002 l’esaurimento delle disponibilità previste e la conseguente sospensione della possibilità di accedere all’agevolazione.
Dopo un intervento normativo rivolto a garantire comunque la possibilità di fruire del credito per tutto il 2002 entro il livello di incremento occupazionale stabilito al momento della sospensione nel luglio 2002 (D.L. n. 209/2002), la legge finanziaria per il 2003 ha esteso il credito d’imposta anche alle nuove assunzioni effettuate nel 2003 e negli anni successivi, fino al 2006.
Al tempo stesso, la legge finanziaria per il 2003 ha interamente rivisto la disciplina del credito d’imposta:
- per le assunzioni effettuate nel 2003 in aumento rispetto ai livelli occupazionali del luglio 2002;
- per le assunzioni effettuate nel 2003 da soggetti che fino a quel momento non avevano beneficiato del credito;
- per tutte le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 in aumento rispetto alla base occupazionale media relativa al periodo compreso tra l’agosto del 2001 e il luglio del 2002.
La nuova disciplina ridetermina l’entità del credito d’imposta, prevedendo un contributo più alto nel caso in cui l’assunto abbia un’età superiore ai 45 anni (150 euro anziché 100) ovvero nel caso in cui le assunzioni vengano effettuate nelle regioni obiettivo 1, in Abruzzo e Molise, nelle aree di crisi e nelle cosiddette zone cuscinetto.
Si è, inoltre, stabilito che, nelle ipotesi in cui si applica la nuova disciplina, i datori di lavoro devono inoltrare all’Agenzia delle entrate una istanza preventiva contenente i dati necessari a stabilire la base occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, decorrenza e la durata delle assunzioni, l’entità dell’incremento occupazionale e gli identificativi del datore di lavoro e dei nuovi assunti.
La fruizione del credito d’imposta è subordinata all’atto di assenso che l’Agenzia delle entrate deve adottare espressamente, tenendo conto anche della proiezione degli effetti finanziari negli anni interessati.
202. Al fine di consentire l’avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati, attraverso la sottoscrizione di una quota parte del capitale sociale di una costituenda Compagnia di riassicurazioni finalizzata ad aumentare le capacità riassicurative del mercato, e di sostenere il Consorzio o l’unione di assicurazioni destinato a coprire i danni derivanti da calamità naturali, è istituito un apposito Fondo di garanzia la cui gestione è affidata alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa). Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2005. Con apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si esprimono entro trenta giorni, e acquisito successivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, è costituita la Compagnia di riassicurazioni di cui al primo periodo e sono definite le forme, le condizioni e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nonché le misure volte ad incentivare lo sviluppo delle coperture assicurative in questione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedendo l’esclusione dell’intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell’illecito edilizio, non sono stati corrisposti interamente l’oblazione e gli oneri accessori.
Il comma 202 prevede l’istituzione di un Fondo di garanzia, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2005, finalizzato ad avviare un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati.
Come riportato nella parte finale del presente commento, l’ipotesi di creare un sistema di assicurazione privata contro il rischio da calamità naturali è stato oggetto – anche di recente – di numerosi interventi e iniziative parlamentari. Il ricorso all’assicurazione privata contro i rischi derivanti da calamità naturali trova fondamento soprattutto:
§ in ragioni di politica economica (riduzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato che, in Italia, sono mediamente dell’ordine di 3,5 miliardi di euro l’anno[266];
§ nell’esigenza di riconoscere ai danneggiati un vero e proprio diritto al risarcimento;
§ nell’esigenza di garantire ai danneggiati di ciascuna calamità naturale uguaglianza di trattamento sganciando la loro posizione dal contenuto dei provvedimenti adottati di volta in volta a posteriori, spesso assai diversi fra loro quanto a entità delle risorse erogate e procedure di erogazione;
§ nell’obiettivo di procedere all’accertamento dei danni e agli interventi risarcitori con maggiore speditezza ed efficacia e di evitare sprechi ed abusi, grazie alle reti di periti e la struttura di liquidazione dei sinistri di cui dispongono le compagnie assicuratrici;
§ nella considerazione che una articolata politica di assicurazione, gestita in modo privatistico, ma regolata con finalità di interesse pubblico, incide positivamente sui rischi, riducendoli, responsabilizza gli operatori coinvolti e contribuisce alla tutela del territorio e dell'ambiente, poiché incentiva una politica di responsabilità territoriale.
Il comma in esame, pur specificando che il sistema che si intende introdurre rimane comunque di carattere volontario (sul punto, cfr., più avanti il parere espresso di recente dal presidente dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), intende rispondere a tale esigenza.
Il Fondo sarebbe gestito, secondo le norme in commento, da CONSAP S.p.A.
La Società Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (Consap S.p.A.)
L’istituzione della Consap S.p.A. scaturisce dalle disposizioni recate dalla legge n. 359 del 1992, con cui è stata disposta la trasformazione dell’INA (Istituto nazionale delle assicurazioni), in precedenza ente pubblico economico, in società per azioni.
La coesistenza, in quest’ultimo, di attività privatistiche e imprenditoriali (l’esercizio dell’assicurazione sulla vita in concorrenza con le altre compagnie private) e di funzioni di rilievo pubblicistico (la gestione dei fondi di garanzia e di solidarietà) ha reso inconciliabile la configurazione della nuova INA SpA con le caratteristiche proprie del precedente ente pubblico, poiché ne sarebbero derivati oneri e privilegi suscettibili di alterare, rispettivamente a vantaggio o a svantaggio dell’azienda, la par condicio concorrenziale con gli altri operatori assicurativi privati esistenti sul mercato.
Pertanto, dopo oltre un anno dalla trasformazione in società per azioni, è stata operata la scissione dell’INA, dalla quale è derivata, in veste di beneficiaria demandata allo svolgimento delle funzioni assicurative pubbliche, la Consap SpA, Concessionaria servizi assicurativi pubblici, con effetto dal 1° ottobre 1993.
Alla Consap, il cui capitale è interamente detenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze, sono state attribuite – in regime di concessione del Ministero delle attività produttive, con atti concessori formalizzati nel febbraio 2004 – tutte le attività di rilievo pubblicistico che già formavano oggetto della concessione legale in capo all’INA.
Alle attività pubblicistiche ereditate dall’INA si sono aggiunte, nel corso del tempo, ulteriori funzioni pubbliche che il legislatore ha inteso attribuire alla Consap in quanto strettamente attinenti alle sue finalità istituzionali.
Pertanto, le attività oggi svolte dalla Consap sono le seguenti:
su concessione del Ministero delle attività produttive
§ gestione delle cessioni legali;
§ gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada;
§ gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;
§ gestione del Fondo di previdenza per gli addetti alle cessate imposte di consumo;
su concessione del Ministero dell’interno
§ gestione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura;
§ gestione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso;
e infine
§ gestione delle funzioni di “Organismo di indennizzo” per l’Italia, attribuita dalla legge n. 39/02, in attuazione della IV Direttiva R.C. Auto n. 2000/26/CE.
Ad eccezione della gestione delle cessioni legali, che costituisce una missione di carattere transitorio della Società, destinata a venir meno nei prossimi anni con la definizione delle obbligazioni in essere con il sistema assicurativo, la gestione dei fondi garanzia e di solidarietà, nonché la recente funzione di Organismo di indennizzo rappresentano la missione istituzionale di carattere permanente della Consap, da sviluppare ulteriormente con l’acquisizione di nuovi ruoli di interesse pubblico nel campo dei servizi assicurativi.
Peraltro, proprio per l’esigenza di valorizzare l’esperienza acquisita dalla Società nello svolgimento delle attività strumentali alla gestione delle cessioni legali (prima fra tutte quella immobiliare) e – in relazione alle prospettive di breve termine di tale gestione – di cogliere nuove opportunità offerte dal mercato, si è proceduto nel tempo, da ultimo nel febbraio 2004, ad ampliare l’oggetto sociale dello statuto Consap SpA.
A seguito di tali modifiche statuarie, la Consap, oltre all’esercizio delle attività pubbliche sopraelencate, può assumere incarichi da parte di amministrazioni dello Stato o di altri soggetti pubblici o privati:
§ per la gestione, valorizzazione e dismissione di patrimonio immobiliari;
§ per la gestione di attività informatiche;
§ per la prestazione di servizi di natura amministrativa[267].
Nel primo periodo del comma in esame, nello stabilire che il Fondo debba consentire l’avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati, viene specificato, che ciò debba avvenire “attraverso la sottoscrizione di una quota parte del capitale sociale di una costituenda Compagnia di riassicurazioni finalizzata ad aumentare le capacità riassicurative del mercato”.
La costituzione di una siffatta compagnia di riassicurazione rappresenta la soluzione scelta nell’ordinamento francese per la gestione del sistema assicurativo delle catastrofi naturali, all’interno del quale svolge un ruolo chiave la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) che provvede alla riassicurazione dei rischi da calamità, beneficiando della garanzia dello Stato e dell’utilizzo di alcuni fondi pubblici, tra cui quello per la prevenzione dei rischi naturali.
Si ricorda, in proposito, che la riassicurazione è il procedimento che, attraverso la ricopertura di un rischio, massa di rischi o ramo, permette di ridurre l'esposizione di un'impresa assicuratrice.
La riassicurazione può essere:
§ obbligatoria, quando comporta l'impegno della cedente a cedere una quota del portafoglio riassicurato, determinando il trasferimento al riassicuratore di una frazione prestabilita di tale portafoglio. La cessione obbligatoria può avere caratteristiche di proporzionalità (quota pura, eccedente di somme) e/o di eccedenze di capitali (eccesso sinistri, stop loss, ecc.);
§ facoltativa: quando consiste nell’opzione di cedente e riassicuratore a ricoprire una data polizza. Trattandosi di singoli rischi, il riassicuratore ha il diritto di disporre degli stessi dati che hanno condotto la cedente alla sottoscrizione originale;
§ in esubero di pieno: è una forma specifica che prevede la copertura dei rischi anche al di là dei capitali stabiliti contrattualmente;
§ finanziaria: è una recente forma di riassicurazione che, pur potendo contemplare una esposizione da parte del riassicuratore, si configura come una copertura di alcune poste di bilancio e rendita finanziaria.
Infine, sulla base dell’attività dell’impresa, si distingue fra riassicurazione attiva (se effettuata in accettazione da altri) o passiva (se effettuata in cessione ad altri riassicuratori).
Sempre nel primo periodo del comma in esame compare un’ulteriore finalità (oltre a quella citata di consentire l’avvio di un regime assicurativo volontario) cui il fondo deve provvedere e cioè quella di “sostenere il Consorzio o l’unione di assicurazioni destinato a coprire i danni derivanti da calamità naturali”.
Si ricorda che l’esigenza di una riassicurazione del rischio era già prevista dall’art. 26, comma 1, dell’A.C. 5310, ove, tra i criteri per l’emanazione del regolamento, vi era la definizione delle modalità per la coriassicurazione del rischio e la previsione (“in via transitoria, in ragione della particolare rilevanza degli interessi nazionali coinvolti e della innovatività della disciplina, nonché in considerazione della peculiare natura dei rischi”) della costituzione di un unico consorzio coriassicurativo tra le compagnie di assicurazione “nel quale confluiscano i premi raccolti dagli assicuratori aderenti al consorzio e riferiti ai rischi di cui alla presente disposizione”.
Si osserva tuttavia che nell’attuale formulazione non si specifica se la partecipazione al consorzio o all’unione di assicurazioni sia lasciata alla libera volontà delle parti o sia piuttosto obbligatoria.
La seconda parte del comma in esame contiene un rinvio a successivo regolamento di delegificazione, da emanarsi ai sensi dell’art, 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, cui vengono demandati:
§ la disciplina del Fondo (forme, condizioni e modalità di attuazione), che dovrà prevedere l’esclusione dell’intervento del Fondo per i danni prodotti a fabbricati abusivi[268] anche nel caso in cui, pur avendo il proprietario presentato domanda di condono, non siano stati corrisposti per intero l’oblazione e gli oneri accessori previsti dalla legge.
Si osserva, in proposito, che l’espressione “oneri accessori” sembrerebbe da intendersi riferita agli “oneri concessori”, secondo la terminologia usata dalla normativa sul condono edilizio. Gli oneri a cui si riferisce tale normativa sono, infatti, quelli relativi, appunto alla “concessione edilizia” (ora ridenominata “permesso di costruire”) e che sono versati dal presentatore della domanda al comune nel cui territorio è ubicato l’immobile oggetto della sanatoria.
§ l’individuazione delle misure per favorire lo sviluppo delle coperture assicurative;
§ la costituzione di una Compagnia di riassicurazione finalizzata ad aumentare le capacità riassicurative del mercato.
La disposizione reca, altresì, una clausola di invarianza degli oneri a carico del bilancio statale.
La parte finale del comma dispone in merito alla procedura di emanazione del regolamento. Secondo le disposizioni in commento, il regolamento (che, ricordiamo, ai sensi dell’art. 17 comma 2, deve essere emanato con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato) sarà proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’economia e delle finanze, e dovrà essere emanato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria, sentite la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome e l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). La disposizione specifica, in proposito, che i soggetti che devono esprimere il parere (Conferenza Stato-Regioni e ISVAP) si esprimono nei successivi trenta giorni, ma non precisa quale sia il termine dal quale decorrono i trenta giorni. Presumibilmente si tratta della data di trasmissione dello schema, visto che tale decorrenza viene invece indicata con riferimento al parere che dovrà essere reso successivamente[269] dalle Commissioni parlamentari competenti, parere che dovrà essere reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere del relativo schema di regolamento.
Si segnala che il regolamento di delegificazione, in base al dettato dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, dovrebbe operare, attraverso l'abrogazione delle disposizioni legislative vigenti e l'introduzione di nuove disposizioni di rango regolamentare conformi alle norme generali regolatrici della materia dettate dalla disposizione legislativa di delegificazione, nonché la sostituzione del regolamento alla legge quale fonte regolatrice in un determinato ambito. Le disposizioni in esame non indicano, tuttavia, le norme – di rango legislativo o regolamentare – che sarebbero abrogate con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari.
Normativa vigente
In base alla normativa vigente, l'assicurazione contro i rischi derivanti da calamità naturali ha natura sostanzialmente volontaria. Non esiste infatti alcuna forma di assicurazione obbligatoria contro i danni derivanti da calamità naturali (anzi, salvo patto contrario, in base all’articolo 1912 del codice civile l’assicuratore non è obbligatoria per i danni determinati da movimenti tellurici, guerra, insurrezione o tumulti popolari). Esistono invece singole fattispecie di contratti di assicurazione contro i danni, adottati comunque su base volontaria e dal cui ambito vengono di regola esclusi i danni derivanti da eventi catastrofici dovuti a terremoti, alluvioni, uragani, eruzioni, etc. Attualmente, pertanto, l'oggetto della disciplina delle assicurazioni contro i danni è costituito da una pluralità di fattispecie contrattuali, ciascuna delle quali dà luogo alla formazione e alla gestione di un cosiddetto "ramo" della medesima.
Per quanto attiene al regime dei singoli contratti che fanno capo a ciascun ramo – fatta eccezione per le assicurazioni dei rischi relativi ai trasporti marittimi e aerei, l’assicurazione per la responsabilità civile per la circolazione di autoveicoli e l'assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché per altre assicurazioni di minore importanza previste da singole disposizioni del codice civile e di leggi speciali – esso è costituito da un insieme organico di norme di cui agli articoli 1904-1918 del codice civile relative agli aspetti generali e comuni di tutte le assicurazioni contro i danni, rimettendosi all'autonomia privata la determinazione di ogni specifico contenuto contrattuale sia in generale (le c.d. condizioni generali di polizza) sia nei singoli casi concreti (le c.d. condizioni particolari).
Con specifico riferimento ai rischi da calamità naturali, si ricorda che l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, ha introdotto, a carico delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni, l'obbligo di costituire una apposita riserva di equilibrio per rischi da calamità naturali, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Con il D.M. 19 novembre 1996, n. 705, è stato emanato il regolamento di attuazione di tale norma: esso stabilisce che la quota da accantonare – a decorrere dall’esercizio 1995 – è pari al 2 per cento del premio relativo ai contratti di assicurazione dei rischi delle calamità naturali; l’importo massimo della riserva non può essere superiore al 75% dei premi dei rami danni nei quali sono ricompresi i rischi delle calamità naturali assicurati.
Successivamente, in occasione degli eventi alluvionali dei mesi di giugno e ottobre 1996, il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, ha previsto, all’articolo 7, che il soggetto danneggiato che avesse eventualmente contratto una polizza assicurativa, avrebbe ricevuto il contributo dello Stato previsto solo fino alla concorrenza della differenza con i contributi erogati da altri soggetti (altri enti pubblici o compagnie assicuratrici), ricevendo altresì un’ulteriore somma pari all’importo dei premi assicurativi pagati nei cinque anni precedenti la data dell’evento.
Precedenti parlamentari
L'articolo 46 dell’A.C. 4489-A (d.d.l finanziaria per il 2004, testo approvato dalla V Commissione Bilancio della Camera dei deputati),demandava ad un regolamento di delegificazione l’introduzione, anche in deroga alla normativa vigente, di un regime assicurativo per gli immobili privati destinati ad uso abitativo relativamente ai danni da calamità naturali.
Il regolamento sarebbe stato emanato entro 180 giorni (il termine di 90 giorni previsto nel testo originario del disegno di legge era stato così modificato nel corso dell’esame al Senato) dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2004, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, nonché l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
L’articolo 46 definiva i criteri, cui il Governo avrebbe dovuto attenersi in sede di adozione del regolamento, in forma per gran parte analoga a quanto previsto dalla disposizione in commento.
L’articolo era stato oggetto di un approfondito dibattito nel corso dell’esame in Assemblea al Senato, anche in relazione alla presentazione di alcuni emendamenti soppressivi.
L’Assemblea del Senato aveva respinto tutti gli emendamenti all’articolo in esame.
Peraltro, il Governo ha accolto il seguente ordine del giorno 9/2512/30 (Eufemi e altri)[270]:
“Il Senato,
premesso che in questi giorni è stato autorevolmente affermato "Occorre ideare un meccanismo per una polizza assicurativa volta a tutelare le persone ed i loro beni contro le calamità naturali", in modo da ridurre il gravame sulla spesa dello Stato ed assicurare, ai cittadini colpiti, più pronti e tempestivi interventi,
impegna il Governo affinché:
sia istituita una commissione interministeriale di studio con la partecipazione dei Ministeri delle attività produttive, dell’ambiente, delle politiche agricole, della istruzione università e ricerca, delle infrastrutture e trasporti, della conferenza Stato-Regioni nonché degli enti di ricerca (CNR ENEA INGV) attivi nel settore, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato, con lo scopo di redigere le linee di un progetto mirato alla creazione di un sistema, eventualmente partecipato dallo Stato, di assicurazione obbligatoria, contro gli effetti delle calamità naturali;
nella stesura del progetto, si tenga conto delle esperienze in atto dei Paesi della Comunità Europea, degli USA e del Giappone, avvalendosi se del caso, a titolo di consultazione, della collaborazione delle associazioni di assicurazione e di riassicurazione presenti in Italia, nonché degli esperti operanti in seno ad associazioni dedicate purché senza fini di lucro.”
Si ricorda, inoltre, che il 20 novembre 2003 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287 del 1990, una segnalazione ai Presidenti del Senato e della Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'Economia e delle finanze, dell'Interno e delle Attività produttive, in merito alle disposizioni contenute nel citato articolo 46 del ddl finanziaria 2004.
L'Autorità rilevava che le disposizioni sarebbero state suscettibili di compromettere l'esplicarsi della concorrenza a danno dei consumatori e del benessere complessivo.
In particolare, nella segnalazione, si evidenziava che:
§ il collegamento della copertura contro i danni causati agli edifici dagli incendi con quelli derivanti da calamità naturale avrebbe potuto vanificare l'obiettivo perseguito di garantire a tutti la copertura assicurativa, in quanto i destinatari dell'obbligo assicurativo sarebbero stati selezionati sulla base di un criterio occasionale e estraneo all'effettiva esposizione al rischio di catastrofi naturali;
§ l’abbinamento obbligatorio tra l’assicurazione contro gli incendi e quella contro le catastrofi naturali, non essendo imposto da alcuna ragione tecnica, in quanto il verificarsi di un evento non implica di regola il verificarsi dell'altro, produrrebbe effetti anticoncorrenziali, espressamente vietati dalla disciplina comunitaria in materia di concorrenza;
§ l'imposizione dell’obbligo assicurativo per le calamità naturali contribuirebbe ad irrigidire la domanda dei consumatori, che sarebbero indotti ad accettare le condizioni praticate dalle imprese, anche se particolarmente gravose;
§ alle imprese non sarebbe consentita l'offerta di servizi differenziati secondo le necessità degli utenti e ciò produrrebbe il rischio di omogeneizzazione dell'offerta dei servizi assicurativi contro le calamità naturali.
Le disposizioni dell’articolo 46 del d.d.l. finanziaria per il 2004 nel testo approvato dalla Commissione V (Bilancio) della Camera dei deputati non sono state ricomprese nel testo dei tre maxi-emendamenti – sostitutivi degli articoli da 2 a 70 - presentati dal Governo ed approvati, con voto di fiducia, dall’Assemblea.
Nel corso dell’indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio, svolta dalle Commissioni riunite VI e X della Camera congiuntamente con le Commissioni riunite 6a e 10 a del Senato, nella seduta del 17 febbraio 2004, il presidente dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), interrogato incidentalmente sull’ipotizzata previsione dell’assicurazione obbligatoria contro i danni da calamità naturali, ha espresso l’opinione che essa, ove adottata, dovrebbe avere estensione generale, per consentire l’esplicarsi del criterio di mutualità che solo può permettere la ripartizione del rischio su base assicurativa. Il presidente dell’ANIA ha ipotizzato un costo annuo variabile tra 70 e 100 euro per persona in relazione a un’abitazione del valore di 100 mila euro. Ha per altro espresso l’avviso che, in caso di catastrofi di grave intensità, non sia possibile evitare l’intervento diretto dello Stato come “assicuratore finale”.
Precedenti proposte di legge in materia
Si ricorda che una disposizione di contenuto analogo a quella dell’articolo in esame era prevista dall’articolo 33 del testo iniziale del disegno di legge recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - A.C. 5267 (provvedimento collegato alla legge finanziaria 1999). Il testo fu approvato con modificazioni dalla Camera e dalla Commissione bilancio al Senato. L’Assemblea del Senato deliberò nella seduta del 18 dicembre 1998 lo stralcio dell’articolo 39 (ex 33) dell’A.S. 3662-A, che divenne un autonomo disegno di legge (A.S. 3662-ter), il cui iter parlamentare, tuttavia, non andò oltre la fase dell’assegnazione alla 10a Commissione Industria.
Norme di analogo contenuto furono poi riproposte, sempre durante la XIII Legislatura, nel disegno di legge quadro sulle calamità naturali (A.C. 235 e abb.) non pervenuto ad approvazione.
Nel corso dell’attuale legislatura si segnala la proposta AC 3424 “Delega al Governo per l'assicurazione contro i rischi per eventi di marea nei comuni della laguna di Venezia” in corso di esame in sede referente presso l’VIII Commissione della Camera.
203. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le modalità di utilizzo dei contributi sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, destinando almeno il 5 per cento delle risorse complessive, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia, ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003, nonché una quota del 5 per cento per il completamento della ricostruzione degli edifici situati nei comuni delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto del settembre 1997, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997, una quota del 5 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2004, una quota del 2 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi del dicembre 2004 ed una quota pari a 4 milioni di euro annui per fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1º novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché una quota pari a 5 milioni di euro annui per consentire la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ripartendo detta quota alla regione Basilicata e Campania nella misura rispettivamente del 25 per cento e del 75 per cento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 58,5 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall’anno 2005.
204. Per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, è autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l’anno 2005.
Il comma 203 prevede una spesa annua quindicennale di 58,5 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2005, per l’erogazione, ai soggetti competenti, da parte del Dipartimento della protezione civile, di contributi pluriennali destinati alla prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzionein tutti i territori colpiti da calamità naturali per i quali sia già stato dichiarato lo stato d’emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225[271].
Si ricorda che la legge 225/1992, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, ha stabilito all’articolo 5, comma 1, che, in caso di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, deliberi lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si prevede che si proceda alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
In relazione alle modalità di utilizzo dei contributi, il comma prevede che esse vengano stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, mentre alla ripartizione dei contributi si provvederà con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate sempre ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992.
Vengono quindi stabiliti i seguenti vincoli di destinazione su tale quota complessiva :
a) almeno il 5 %, e per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, è destinato alla realizzazione del piano di ricostruzione del Comune di San Giuliano di Puglia, ai sensi dell’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279/2003, pubblicata nella G.U. del 16 aprile 2003, n. 89;
b) una quota del 5 % è destinata al completamento della ricostruzione degli edifici situati nei comuni delle regioni Marche e Umbria danneggiati dal terremoto del settembre 1997, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con DPCM del 27 settembre 1997[272];
c) una quota del 5 % per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con DPCM del 26 novembre 2004, pubblicato nella G.U. 7 dicembre 2004, n. 287;
d) una quota del 2 % è destinata per gli interventi di ricostruzione nei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi del dicembre 2004;
e) una quota pari a 4 milioni di euro annui è poi destinata a fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1 novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
f) una quota pari a 5 milioni di euro annui per consentire la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione nelle zone terremotate della Basilicata e della Campania colpite dagli eventi sismici del 1980-1982, assegnando il 25 per cento di tale quota alla regione Basilicata ed il restante 75 per cento alla Campania.
A) In relazione ai vincoli di destinazione previsti dal comma in esame, si ricorda che in riferimento al terremoto del 31 ottobre 2002 che ha colpito il Molise e una parte del territorio della regione Puglia, facendo crollare un’intera scuola elementare nel comune di San Giuliano di Puglia, è stato emanato immediatamente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale é stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso.
Successivamente è intervenuto anche l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355[273]con il quale gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005.
Sono state altresì emanate numerose ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra cui si ricorda l’apposita ordinanza n. 3279 del 10 aprile 2003 recante “Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso”, che ha previsto all’articolo 4, che il Sindaco del comune di San Giuliano, d'intesa con il Commissario delegato, predisponga, all'esito delle attività di microzonazione sismica del territorio di competenza, svolta dal Dipartimento della protezione civile, un piano di ricostruzione in conformità con i criteri stabiliti dall'ordinanza n. 3274/2003.
Successivamente sono state emanate altre ordinanze di carattere generale recanti “Disposizioni urgenti di protezione civile” e contenenti anche disposizioni specifiche per il Comune di San Giuliano, tra cui si ricordano:
§ l’ordinanza n. 3300 dell'11 luglio 2003 “Disposizioni urgenti in materia di protezione civile[274] (artt. 5 e 6);
§ ordinanza n. 3375del 10 settembre 204 (art. 3)[275];
§ ordinanza n. 3379 del 5 novembre 2004 (artt. 2 e 3)[276].
B) In relazione al completamento della ricostruzione degli edifici situati nei comuni delle regioni Marche e Umbria danneggiati dal terremoto del settembre 1997, si ricorda che, successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza avvenuta con DPCM del 27 settembre 1997 e, in prosecuzione degli interventi già avviati con il decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364, il decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 [277] ha disposto, tra l’altro, per favorire gli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma, l'accensione di mutui con istituti creditizi italiani ed esteri in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. I programmi di intervento nelle regioni Marche ed Umbria sono stati quindi rifinanziati con una serie di limiti di impegno disposti dalle successive legge finanziarie, a partire dalla legge finanziaria 1999 e fino alla legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003 – Tabella 1 allegata all’art. 4, comma 176) che ha autorizzato un limite di impegno quindicennale con decorrenza 2005 (scadenza 2019) di 15 milioni di euro per ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi di cui al decreto legge n. 6 del 1998. Con il D.P.C.M. del 17 settembre 2004 è stato quindi completato il quadro degli interventi per agevolare la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 1997. Sono state, infatti, ripartite le risorse finanziarie previste dall’art. 15 del decreto legge n. 6 del 1998 e dall’articolo 4, comma 176, tabella 1, della legge finanziaria 2004, nella misura del 65% per l’Umbria e del 35% per le Marche, con lo scopo di agevolare lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione.
C) Per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dai recenti eventi sismici del 24 novembre 2004 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con il DPCM del 26 novembre 2004, si ricorda che il Dipartimento della Protezione civile ha localizzato danni nei seguenti comuni maggiormente colpiti dalla scossa di terremoto: Preseglie, Gardone Riviera, Vobarno, Salò, Odolo, Toscolano Maderno e Sabbio Chiese[278]. Con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2004, n. 3385[279] sono stati quindi disposti i primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza conseguente agli eventi sismici suddetti.
D) Per quanto riguarda gli interventi di ricostruzione nei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi del dicembre 2004, si ricorda che lo stato di emergenza è stato dichiarato nelle province di Cagliari, Nuoro e Sassari, con DPCM 10 dicembre 2004[280]. Il 14 dicembre successivo è stata emanata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3387[281] con la quale sono stati disposti i primi interventi urgenti di protezione civile nei territori interessati dagli eventi calamitosi. La regione Sardegna è stata, infatti, colpita da violenti alluvioni verificatesi principalmente, a partire dal 6 dicembre 2004, nei territori della zona centro-orientale dell’isola (Villagrande Strisaili e Galtellì, nel Nuorese). Nella giornata del 12 dicembre si è, inoltre, registrata anche una scossa sismica in mare, avvertita dalla popolazione nella provincia di Nuoro. L’epicentro è stato localizzato nel Mar Tirreno al largo della Sardegna e le località prossime all’epicentro sono state Dorgali, Orosei, Galtellì e Onifai.
E) In relazione alla situazione emergenziale conseguente alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1 novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, si ricorda che lo stato di emergenza è stato dichiarato con l’apposito DPCM dell’18 novembre 2004[282].
La Protezione civile ha rilevato che tali precipitazioni hanno provocato una grave situazione di emergenza alluvionale su tutto il territorio regionale, con diffusi fenomeni di dissesto dei versanti, dissesti idraulici ed esondazione dei corsi d'acqua, nonché violente mareggiate che hanno eroso anche la linea di costa. I predetti fenomeni meteorici hanno altresì provocato notevoli danni ad edifici pubblici e privati ed alle infrastrutture.
F) La prosecuzione degli interventi di ricostruzione finalizzati alle esigenze abitative nelle zone terremotate della Basilicata e della Campania colpite dagli eventi sismici del 1980-1982 è stata disposta dall’art. 50, comma 1, lett. i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - legge finanziaria 1999 – con il quale le regioni Basilicata e Campania sono state autorizzate a contrarre mutui di durata ventennale, per un importo, rispettivamente, di 4 e 6 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2000 e di 6 e 9 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica veniva, inoltre, autorizzato a concorrere con contributi di pari importo. A tale scopo sono stati autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
Successivamente anche l’art. 4, commi 91 e 93, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 – legge finanziaria 2004 – ha autorizzato, per la prosecuzione di tali interventi di ricostruzione (di cui all'art. 50, comma 1, lettera i), della legge n. 448 del 1998), due limiti di impegno quindicennali rispettivamente di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2005, nonché due ulteriori limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Il comma 93 ha disposto, quindi, che le risorse derivanti dai mutui finanziati a valere sui limiti di impegno autorizzati con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge n. 448 del 1998, spettano alle regioni Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente, del 40 per cento e del 60 per cento.
In relazione ai vincoli di destinazione previsti dal comma in esame, sembrerebbe che essi siano tutti disposti per il triennio 2005 al 2007, come esplicitato per il piano di ricostruzione del Comune di San Giuliano di Puglia, e come sembrerebbe evincersi anche per gli interventi della regione Friuli Venezia Giulia e delle regioni Basilicata e Campania in quanto, per essi, si parla rispettivamente di 4 milioni (Friuli Venezia Giulia)) e di 5 milioni (Basilicata e Campania) di euro “annui”. Tale interpretazione sembrerebbe, altresì, avvalorata dal successivo comma 204 dove viene destinato un ulteriore contributo alla provincia di Brescia, oltre a quello disposto dal comma in esame, ma solo per l’anno 2005.
Il comma 204 destina per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con DPCM del 26 novembre 2004, oltre alla quota del 5% prevista dal comma precedente, anche un contributo specifico pari a 30 milioni di euro per l’anno 2005.
205. Il Fondo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2005, nonché la loro formazione, fino all’esaurimento delle disponibilità del Fondo stesso. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Il comma 205 destina il fondo speciale “PC ai giovani”, istituito dall’articolo 27, comma 1, della legge finanziaria per il 2003, alla copertura delle spese relative all’omonimo progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato “PC ai giovani”, diretto ad incentivare l’acquisizione e l’utilizzo di strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono i 16 anni nel 2005, nonché la loro formazione, fino all’esaurimento delle disponibilità del Fondo stesso.
Si ricorda che il programma, avviato con l’istituzione del fondo speciale nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell’’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, era inizialmente destinato ai giovani che compivano i sedici anni di età nel 2003.
Nel Fondo "PC ai giovani" sono affluite le disponibilità di cui all'art. 103, comma 4 della legge 388/2000, non impegnate alla data dell'entrata in vigore della legge 289/2002[283].
La disposizione suddetta ha demandato ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, la disciplina delle modalità di presentazione delle istanze da parte degli interessati, nonché le modalità di erogazione degli incentivi stessi, prevedendo anche la possibilità di avvalersi di organismi esterni alla pubblica amministrazione.
Il decreto ministeriale 8 aprile 2003[284], recante “Istituzione di un fondo speciale, denominato «PC ai giovani», di cui all'art. 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ”, ha dato attuazione a tale previsione[285].
Successivamente, l’articolo 4, comma 9, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), ha ulteriormente esteso il programma ai giovani che compivano i 16 anni nel 2004. Le modalità di attuazione della disposizione nonché di erogazione degli incentivi sono state disciplinate con il DM 19 maggio 2004[286].
Con la disposizione in esame si attua la prosecuzione del programma “PC ai giovani”, già avviato nel 2003 e reiterato nel 2004, il quale, secondo la relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, ha già coinvolto circa 45.000 giovani. Si propone, pertanto, l’estensione del programma ai giovani che compiono sedici anni nel 2005 (nati nel 1989), ai quali, come nel passato, dovrebbe essere destinato – in base a quanto affermato nella citata relazione illustrativa – un bonus di 175 euro per l’acquisto di un PC e il rimborso delle spese per la certificazione di un titolo di formazione in materia informatica.
Le modalità di attuazione del progetto e di erogazione degli incentivi sono demandate ad un decreto del Ministro dell’economia e finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 27 comma 1, della legge finanziaria 2003.
Articolo 1, comma 206
(PC ai docenti)
206. I benefici di cui all’articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalità di cui al decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 3 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004, sono prorogati a tutto l’anno 2005.
Il comma 206 proroga per il 2005 le agevolazioni introdotte dalla legge finanziaria 2004 (L. 350/2003, articolo 4, co. 11) per l’acquisto di un personal computer portatile da utilizzare per la didattica a favore di:
§ docenti della scuola pubblica, anche non di ruolo con incarico annuale;
§ docenti delle università statali.
Per le modalità di fruizione dell’agevolazione si fa riferimento al Decreto attuativo della finanziaria 2004 adottato dal ministro per l’innovazione e le tecnologie il 3 giugno 2004.
L’articolo 4 co. 11 della legge 350/2003 ha previsto la possibilità di sconti e in rateizzazioni della spesa da conseguire previa effettuazione di un’indagine di mercato sui listini delle ditte produttrici e distributrici effettuata dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) [287].
Per l’accesso ai benefici la norma richiamata ha rinviato ad un decreto di natura non regolamentare, risultante dal concerto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; tale provvedimento è stato adottato con il citato D.M. 3 giugno 2004. Ai sensi di quest’ultimo il docente, dopo essersi munito di apposito PIN (assegnato dal MIUR) può procedere alla scelta di un PC, tra quelli inseriti nei listini riservati proposti dai fornitori, e rivolgersi direttamente al rivenditore accreditato al progetto.
La relazione governativa al ddl finanziaria (AC 5310) sottolineava che la norma in commento intende allineare a livello europeo le metodologie didattiche e migliorare le condizioni di apprendimento dei discenti attraverso l’uso di tecnologie multimediali. La proposta di proseguire l’intervento deriverebbe pertanto dalla valutazione dei risultati raggiunti tramite il ruolo svolto dalla CONSIP e dalla circostanza che, in relazione all’emanazione del citato decreto attuativo, il programma è stato di fatto limitato ai soli mesi settembre-dicembre 2004.
207. Nel corso dell’anno 2005, i benefici di cui al comma 206 sono concessi anche al personale dirigente e al personale non docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle università statali, nonché al personale dirigente, docente e non docente delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, delle università non statali e delle università telematiche riconosciute ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003. Le modalità attuative del presente comma sono definite ai sensi dell’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Il comma ampliaper l’esercizio finanziario 2005 la platea dei destinatari delle agevolazioni per l’acquisto di un personal computer portatile (attualmente riservate - si veda il comma 206 - ai soli docenti delle scuole e degli atenei statali) estendendole ad altre categorie di personale docente e non docente, anche in servizio presso scuole e università non statali.
Con riguardo alla scuola il beneficio è esteso:
§ ai dirigenti ed al personale non docente (amministrativo, tecnico, ausiliario) delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado;
§ ai dirigenti ed al personale docente e non docente delle scuole paritarie.
Per il settore universitario la disposizione interessa:
§ dirigenti e non docenti delle università statali;
§ dirigente, docenti e personale non docente delle università non statali e delle università telematiche riconosciute ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 17 aprile 2003[288] (pubblicato sulla G.U. n. 98 del 29 aprile 2003).
Per le modalità attuative il comma in esame fa rinvio ad apposito decreto di natura non regolamentare, risultante dal concerto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previsto dall'ultimo periodo del comma 11, dell'articolo 4, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2003).
L’articolo 4 co. 11 della legge 350/2003 ha previsto la possibilità di sconti e in rateizzazioni a favore di docenti scolastici ed universitari per l’acquisto di computer portatili destinati alla didattica; a tal fine ha affidato l’effettuazione di un’indagine di mercato sui listini delle ditte produttrici e distributrici effettuata dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) [289].
Per l’accesso ai benefici la norma richiamata ha rinviato ad un decreto di natura non regolamentare, risultante dal concerto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; tale provvedimento è stato adottato con D.M. 3 giugno 2004.
Il comma 206 della legge finanziaria in commento ha poi prorogato tali agevolazioni per il 2005.
Con riguardo al comma in esame si segnala che, in relazione al rinvio esplicito alla legge finanziaria 2004 (art. 4, comma 11), il beneficio sembrerebbe connesso all’esercizio di un’attività didattica; pertanto non appare chiaro se la formulazione “personale non docente” sia comprensiva del personale tecnico operante nelle scuole e università o anche del personale amministrativo ed ausiliario.
Articolo 1, comma 208
(PC ai dipendenti pubblici - Consip)
208. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un personal computer usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita selezione di produttori o distributori operanti nel settore informatico, esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP Spa).
Il comma 208 introduce una nuova misura a sostegno della diffusione delle tecnologie informatiche, configurata quale incentivo all’acquisto di un personal computer da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Il beneficio, consistente in una riduzione di costo, è in parte assimilabile a quello previsto dall’art. 4, co. 11, della legge finanziaria 2004, finalizzato all’acquisto di un personal computer portatile da parte dei docenti della scuola pubblica e delle università statali (per essi si prevedeva altresì la rateizzazione); anche in questo caso si affida alla CONSIP[290] l’effettuazione di un’indagine di mercato, espressamente finalizzata ad una selezione di operatori nel settore informatico. Diversamente dal citato art. 4, co. 11, la norma non prevede espressamente l’adozione di un provvedimento ministeriale volto a definire le modalità attuative per poter accedere al beneficio.
209. La sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, è integrata della somma di 40 milioni di euro per l’anno 2005, 40 milioni di euro per l’anno 2006 e 20 milioni di euro per l’anno 2007. Tali somme possono essere altresì utilizzate, limitatamente a quelle non impegnate al termine di ciascun anno, per altri interventi del Fondo di cui al presente comma. Le caratteristiche degli interventi del Fondo di cui al presente comma sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in linea con quanto previsto dall’Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche.
Il comma 209 integra della somma di 40 milioni di euro per l’anno 2005, 40 milioni di euro per l’anno 2006 e 20 milioni di euro per l’anno 2007, la Sezione speciale delFondo di garanzia per le piccole e medie imprese,di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662/1996, istituita con decreto del 15 giugno 2004.
Si ricorda che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è stato istituito presso il Mediocredito centrale dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”), allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese.
La Sezione speciale del Fondo di garanzia, istituita dal citato decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004[291], è riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti concessi a piccole e medie imprese finalizzati all’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto mediante l’uso di tecnologie digitali. Ad essa il decreto ha destinato le risorse di cui all’art. 27 della legge n. 3/2003[292], concernenti il Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, per un importo pari a 20 milioni di euro per l’anno 2004, 20 milioni di euro per l’anno 2005, 20 milioni di euro per il 2006 (art. 1)[293].
Il DM istitutivoprevede, in particolare, che la Sezione speciale del fondo di garanzia sia riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti di durata non inferiore a 36 mesi e non superiore a 10 anni, a fronte di programmi di investimento delle piccole e medie imprese, finalizzati a introdurre innovazioni di prodotto e di processo attraverso l’utilizzo di tecnologiche digitali.
Le piccole e medie imprese possono essere ammesse alla garanzia della sezione speciale fino ad un limite massimo, riferito all’importo del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia di 200.000,00 euro per singola impresa(art. 2).
La garanzia diretta è concessa, a titolo gratuito, alle banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 e agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107, del medesimo decreto legislativo. La garanzia è diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa sui finanziamenti di cui all’art. 2 in misura non superiore all’80% dell’importo di ciascuna operazione. In caso di inadempienza dell’impresa debitrice, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale (art. 4).
Sulla quota di finanziamento coperta da garanzia non può essere acquisita alcuna altra garanzia.
La controgaranzia è concessa, a titolo gratuito, a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui all’art. 13 del DL n. 269/2003, e degli altri fondi di garanzia gestiti da banche, da intermediari e da soggetti iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, in misura non superiore al 90% dell’importo dagli stessi garantito sui finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese. La controgaranzia è escutibile, in caso di inadempimento dell’impresa debitrice, a semplice richiesta dei confidi o degli altri fondi di garanzia ammessi all’intervento che hanno pagato il debito garantito, ovvero direttamente su domanda dei soggetti finanziatori nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei Confidi e degli altri fondi di garanzia (art. 5).
Modificazioni e integrazioni al decreto interministeriale 15 giugno 2004 sono state apportate recentemente dal decreto 24 novembre 2004 (GU 27 dicembre 2004), che consente alla sezione speciale di concedere garanzie su finanziamenti anche alle PMI fornitrici di applicazioni tecnologiche digitali.
Il comma in esame consente, altresì, l’utilizzazione delle somme stanziate, limitatamente a quelle non impegnate al termine di ciascun anno, anche per altri interventi del Fondo.
Ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive viene demandata la rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di cui al presente comma, la quale deve essere effettuata in linea con quanto stabilito dall’Accordo di Basilea che reca la disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche.
A tal proposito, si ricorda che nel gennaio 2001 il Comitato di Basilea - organismo creato nel 1974 dai Governatori delle banche centrali appartenenti al Gruppo dei 10, operante in seno alla Banca dei regolamenti internazionali, chiamato a coordinare la ripartizione delle responsabilità di vigilanza fra le autorità nazionali, allo scopo di garantire un’efficace supervisione delle attività bancarie a livello mondiale, ha pubblicato "The New Basel Capital Accord", un documento di consultazione volto a definire la nuova regolamentazione in materia di requisiti patrimoniali delle banche, denominato nuovo Accordo di Basilea o, più semplicemente, Basilea II.
Sulla base di tale documento, il 26 giugno 2004 il Comitato di Basilea ha definitivamente approvato il nuovo Accordo sui requisiti patrimoniale delle banche, il quale intende ottimizzare l’attuale sistema di valutazione dei rischi connessi al credito e ridefinire i parametri di determinazione del patrimonio di vigilanza che le banche devono detenere a fronte della copertura dei rischi sul credito concesso ai clienti. Attualmente, l’ammontare del patrimonio che le banche sono chiamate ad accantonare come riserva per far fronte ai rischi viene calcolato secondo schemi di riferimento standard, che non tengono conto delle diverse caratteristiche qualitative dei crediti concessi. Col il nuovo accordo, viceversa, viene istituito un sistema di rating che differenzia le posizioni dei debitori in base al rischio reale da essi rappresentato. In sostanza, i rischi legati ai singoli crediti concessi - articolati tra rischio di credito, rischio operativo e rischio di mercato – vengono calcolati sulla base di nuovi criteri che tengono maggiormente conto delle caratteristiche dei debitori. Sulla base della categoria di rating corrispondente a ciascun debitore, viene determinato il rischio da sostenere e, conseguentemente, l’ammontare di patrimonio che la banca è tenuta ad accantonare come riserva a fronte del rischio. Per determinare il rating di ciascun debitore, si potrà far riferimento a tre diversi metodi: il primo prevede il ricorso a un sistema di rating esterno (basato sulla valutazione effettuata da agenzie di rating autonome); il secondo lascia invece la responsabilità della valutazione del rischio alle banche stesse; il terzo - che costituisce una estensione del secondo - prevede che le banche utilizzino solo strumenti interni per valutare tutte le componenti del rischio (rating interni).
Il termine ultimo per l’emanazione del decreto è fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.
210. Le risorse del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all’articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni, sono destinate, per un importo di 60 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il comma 210 dispone che le risorse del Fondo centrale di garanzia per il credito navale (art. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261) siano destinate, per un importo pari a 60 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 2, comma 100, lettera a), legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Si ricorda che la legge 31 luglio 1997, n. 261, all'articolo 5, comma 1, ha istituito il Fondo centrale di garanzia per il credito navale, destinato alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui all'articolo in esame. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo è affidata ad una banca iscritta all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle legge in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prescelta dal Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora, dell’economia e delle finanze) mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed in base a criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa ai fini della prestazione del servizio.
Il comma 2 del predetto articolo 5 stabilisce che possono essere ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne è oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unità navali previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 dicembre 1994, n. 132,; tali lavori devono avere durata non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave, devono essere di importo non superiore all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse non inferiore a quello di cui alla risoluzione del consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981, e successive modificazioni. Il comma stabilisce che sono ammessi altresì all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti a tasso di mercato, ancorché inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 3 agosto 1981, e successive modificazioni, nei casi in cui il credito non sia assistito da agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.
Con il comma 3 dell'articolo 5 si prevede che la garanzia del Fondo può essere accordata alla banca concedente il finanziamento fino ad un massimale del 40 per cento del finanziamento stesso, su richiesta dalla banca concedente, previa richiesta della banca concedente e dell'armatore interessato. Nei limiti di detto massimale, la garanzia può essere attivata in misura non superiore al 90 per cento della perdita che, d'intesa con il soggetto gestore del fondo, risulti definitivamente accertata.
Il comma 4 del medesimo articolo 5 prevede che, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le condizioni e le modalità dell'intervento della garanzia del Fondo. Tali condizioni e modalità sono state fissate con D.M. 17 dicembre 1999, n. 539, "Regolamento recante condizioni e modalità dell'intervento del Fondo centrale di garanzia per il credito navale".
Infine il comma 5 dispone in ordine alla dotazione del Fondo ed il comma 6 autorizza, per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo in esame, un limite di impegno di durata decennale pari a lire 20 milioni per l'anno 1998.
E' da rilevare a tal proposito come la legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998) abbia disposto un finanziamento del Fondo centrale di garanzia per il credito navale (U.P.B. 3.2.3.1, cap. 7027) pari a 20 miliardi di lire per il triennio 1998, 1999 e 2000, con un limite di impegno triennale.
Detto finanziamento ha continuato ad essere regolarmente corrisposto negli anni successivi, nonostante non abbia trovato effettiva utilizzazione dal momento che il Fondo stesso non è divenuto pienamente operativo. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo è stata affidata, mediante gara pubblica, a Mediocredito Centrale SpA ("Mediocredito").
Si ricorda infine che nell'aprile del 2003, la Commissione europea ha avviato un procedimento di indagine formale [State Aid - Italy. Aid C28/03 (ex N 371/01) - Guarantees for ship financing. Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) if EC Treaty (2003/C 145/04)] per accertare l'eventuale presenza di elementi di aiuti di Stato nel Fondo di garanzia per il credito navale italiano. Un esame preliminare del regime - ad oggi non ancora operativo -, non aveva infatti permesso alla Commissione di escludere la sussistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato comunitario. Ad oggi la questione non ha trovato una soluzione definitiva.
Per quanto concerne il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, si ricorda che è stato istituito dall’art. 2, co. 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”)presso il Mediocredito centrale, allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese, con una dotazione iniziale di 400 miliardi di lire.
Tali risorse sono state successivamente integrate ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 266/97 (c.d. "legge Bersani"), che ha provveduto a devolvere al fondo, in tutto o in parte, le disponibilità di altri fondi di garanzia e in particolare: le attività e le passività del Fondo centrale di garanzia all'industria di cui all’art. 20 della L. 12 agosto 1977, n. 675 ("Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore") costituito presso il medesimo Mediocredito centrale, che forniva garanzie sui finanziamenti a medio termine concessi dalle banche alle piccole e medie imprese industriali; le attività e le passività del Fondo centrale di garanzia al commercio di cui all’art. 7 della L. 10 ottobre 1975, n. 517 ("Credito agevolato al commercio"; un importo pari a 50 miliardi a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e delle cooperative di piccole imprese di garanzia collettiva fidi (Confidi) dal fondo istituito dal DL n. 149/93 sempre presso il Mediocredito.
Il comma 2 dello stesso articolo 15 ha esteso la possibilità di concedere la garanzia del Fondo (già riconosciuta alle banche), anche agli intermediari finanziari e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo per finanziamenti a piccole e medie imprese - compresa la locazione finanziaria - e per partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale di dette imprese, prevedendo, inoltre, che la garanzia sia estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993.
Criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per PMI, sono stati successivamente stabiliti con il DM 31 maggio 1999, n. 248, mentre il successivo DM 3 dicembre 1999 ha dettato le condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione dello stesso Fondo.
L’articolo 5 del D.Lgs. n. 173/1998 ha esteso la garanzia del fondo a quella prestata a favore delle piccole e medie imprese dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo, agro-alimentare e della pesca, costituiti in forma di società cooperativa o consortili, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori agricoli.
Da ultimo con il DM 15 giugno 2004[294], è stata istituita una Sezione speciale del Fondo di garanzia, riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti concessi a piccole e medie imprese finalizzati all’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto mediante l’uso di tecnologie digitali (cfr. comma precedente).
211. L’intervento di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l’anno 2005, per l’importo di 110 milioni di euro. Il contributo ivi previsto, la cui misura è fissata in euro 70, si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1º dicembre 2004. Le procedure per l’assegnazione dei contributi stabilite, relativamente all’anno 2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 del decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, sono estese, in quanto compatibili, ai contributi di cui al presente comma.
212. L’intervento di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l’anno 2005, per l’importo di 30 milioni di euro. Il contributo si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1º dicembre 2004 nella misura di euro 50, elevata ad euro 75 qualora l’accesso alla rete fissa o alla rete mobile UMTS da parte dell’utente ricada nei comuni il cui territorio sia ricompreso nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in quelli con popolazione inferiore a diecimila abitanti.
Il comma 211 rifinanzia un intervento già previsto dalla precedente legge finanziaria, volto alla concessione di contributi per la diffusione di ricevitori per la televisione digitale terrestre.
Il comma in esamerifinanzia l’intervento previsto dall’articolo 4, comma 1 della legge finanziaria per il 2004 (legge 350/2003) - che aveva a sua volta riproposto alcuni contenuti dell’articolo 89 della legge finanziaria per il 2003 -prevedendo, per l’anno 2005, un contributo statale pari a 70 euro[295] da corrispondere a ciascun utente del servizio di radiodiffusione che acquisti o noleggi un apparato idoneo a ricevere i segnali televisivi in tecnica digitale terrestre e la conseguente interattività. Il contributo è corrisposto a condizione che l’utente sia in regola, per l’anno in corso, con il pagamento del relativo canone di abbonamento. La misura si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004.
Per le procedure di assegnazione dei contributi la disposizione rinvia a quanto stabilito, relativamente all’anno 2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 del decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, in quanto compatibili.
Il limite di spesa per tali incentivi è fissato in 110 milioni di euro.
Si ricorda che l’analoga misura inserita nella precedente legge finanziaria (articolo 4, comma 1) prevedeva un contributo per l’anno 2004 di 150 euro (dunque superiore a quello previsto dalla norma ora in esame), mentre il limite di spesa era anche allora fissato in 110 milioni di euro.
Più specificamente, tale disposizione ha riconosciuto nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattività, un contributo statale pari a 150 euro. Per la determinazione dei criteri e delle modalità di attribuzione del contributo statale è poi intervenuto, sulla base del medesimo articolo 4 (comma 4), il D.M. 30 dicembre 2003 (v. infra).
Il comma 212 rifinanzia poi l’intervento previsto dall’articolo 4, comma 2 della citata legge finanziaria per il 2004, prevedendo un contributo pari a 50 euro in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistino o noleggino o detengano in comodato per almeno un anno un apparato di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda via INTERNET. Tale contributo è elevato a 75 euro se l’accesso da parte dell’utente alla rete fissa, o alla rete mobile UMTS ricade nei comuni il cui territorio sia ricompresso nelle aree di cui all’Obiettivo 1[296] e comunque in quelli con popolazione inferiore a diecimila abitanti[297].
Il contributo si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004 (analogamente a quello previsto dal comma 211), nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2005.
L’analoga disposizione inserita nella legge finanziaria per il 2004 (articolo 4, comma 2) fissava in via generale in 75 euro la misura del contributo prevista per il 2004, sempre nel limite di spesa di 30 milioni di euro. La disposizione successiva (art. 4, comma 3) individuava altresì le modalità per la corresponsione del contributo, prevedendo uno sconto praticato sull’ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad internet stipulati dopo il 1° dicembre 2003 e ponendo un limite di spesa per l’anno 2004 pari a 30 milioni di euro[298]. Come si è già accennato, in attuazione del successivo comma 4 è stato adottato il già citato D.M. 30 dicembre 2003, con il qualesono stati definiti criteri e modalità di attribuzione dei contributi statali (con riferimento ad entrambe le tipologie previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 4).
In proposito si ricorda che il citato DM ha stabilito, al comma 1, le procedure per l'assegnazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale terrestre e la conseguente interattività, disponendo che il contributo fosse dato alle condizioni disposte dalla legge, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2004, a condizione che la consegna dell'apparecchio avvenga contestualmente alla vendita ovvero al noleggio. Per ciascun cliente non può essere corrisposto più di un contributo. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, l'apparecchio deve consentire una prestazione di piena interattività in chiaro anche da remoto. Le tipologie di apparecchi immessi sul mercato dai produttori ai fini della corresponsione del contributo devono essere comunicati al Ministero delle comunicazioni, che provvede a fornire un codice informatico identificativo per ciascuna tipologia di apparecchio, nonché a rendere nota e aggiornata la lista dei codici degli apparecchi tramite il proprio sito Internet. Il contributo è costituito da una riduzione di importo pari a 150 euro (così come stabilito dalla legge finanziaria per il 2004) del prezzo complessivo di acquisto o di noleggio, IVA inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale. Il contributo non può in alcun caso superare il prezzo di vendita o di noleggio. Lo sconto sui canoni di noleggio è riconosciuto imputandolo a partire dalla prima bolletta.
L’articolo 2 del DM stabilisce gli adempimenti a carico del distributore al fine del rimborso dello sconto effettuato sull’apparecchio. L’articolo 3 prevede che il Ministero si avvalga, previa stipula di apposita convenzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, della collaborazione a titolo oneroso di Poste italiane S.p.a., di un «centro di contatto » per alcune operazioni connesse al rilascio del contributo. In capo al Ministero è posto inoltre l’obbligo di assicurare la massima conoscenza dell'iniziativa e di effettuare il controllo sistematico ed il monitoraggio dell'andamento dell'erogazione dei contributi.
L’articolo 7 stabilisce i casi di revoca del contributo, in relazione a dichiarazioni mendaci o a false attestazioni.
Appare poi utile da ultimo richiamare le disposizioni di legge antecedenti a quelle della legge finanziaria 2004, le quali hanno precedentemente disposto contributi analoghi a quelli ora in esame.
L’articolo 22, comma 1 della legge n. 57/2001 (cd. “collegato concorrenza”) aveva disposto un contributo pari a 150.000 lire (77,46 euro) da corrispondere alle persone fisiche, ai pubblici esercizi e agli alberghi che avessero acquistato un apparato ricevitore-decodificatore idoneo a ricevere i segnali televisivi in tecnica digitale terrestre, nonché alle persone fisiche e giuridiche che avessero acquistato un apparato di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda dei dati via INTERNET, autorizzando a tal fine una spesa di 36,5 miliardi di lire per l’anno 2001, 31 miliardi di lire per il 2002, 113,1 miliardi di lire per il 2003 e 25 miliardi di lire (12,9 milioni di euro) per il 2003.
L’articolo 89 della legge finanziaria per il 2003 (legge 289/2002) ha poi previsto, in sostituzione della disposizione di cui all’art. 22 appena citato, un contributo statale pari a 150 euro da corrispondere ai medesimi soggetti considerati dall’art. 22 che acquistino o noleggino un apparato idoneo a ricevere i segnali televisivi in tecnica digitale terrestre, per il solo anno 2003, nonché un contributo pari a 75 euro in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistino o noleggino o detengano in comodato per almeno un anno un apparato di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda via INTERNET. Tale contributo è corrisposto mediante uno sconto praticato sull’ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad internet, stipulati dopo il 1° dicembre 2002[299].
213. Allo scopo di promuovere il potenziamento della strumentazione tecnologica e l’aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia, a decorrere dall’anno 2005 la quota prevista a valere sui contributi di cui al comma 190 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la misura del 10 per cento stabilita al medesimo comma, non può comunque essere inferiore a 1 milione di euro annui. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2005. L’accesso ai benefici di cui al citato comma 190 dell’articolo 4 è subordinato alla presentazione, da parte dei soggetti interessati, della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno.
214. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2005.
Il comma 213 prevede - allo scopo di promuovere il potenziamento e l'aggiornamento tecnologico nel settore della radiofonia - che a decorrere dall'anno 2005 la quota dell’1% dei contributi per l’emittenza locale, destinati dall'articolo 4, comma 190, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004) alle emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario[300], non possa essere inferiore a 1 milione di euro all'anno. Resta ferma la misura del 10% stabilita dal citato comma 190 (vedi infra)
Il comma autorizza quindi la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall’anno 2005.
L'accesso ai contributi per le emittenti in questione è subordinato alla presentazione da parte dei soggetti interessati della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno.
L’articolo 4, comma 190 della legge finanziaria per il 2004 (L 350/2003) ha disposto che le emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario possano beneficiare in misura paritaria per una quota pari al 10% dei contributi per le emittenti locali già riservati alle emittenti radiofoniche (cui a loro volta era stato riservato il 10% del plafond complessivo dei contributi per l’emittenza locale); a tali emittenti è quindi destinato l’1% del totale dei contributi stanziati per l’emittenza locale.
Le emittenti comunitarie dovevano presentare la domanda per la concessione del beneficio entro il 31 gennaio 2004.
Quanto ai contributi destinati alle emittenti locali, si ricorda che l’articolo 52 comma 18 della legge 448/2001 ha incrementato di 20 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2002, uno stanziamento già previsto da norme anteriori a favore delle emittenti locali. Il medesimo articolo ha inoltre ammesso a beneficiare del contributo previsto per le emittenti locali anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della legge, prevedendo, peraltro, che lo stanziamento complessivo a favore della radiofonia locale non potesse superare il 10% del totale[301].
Il comma 214 incrementa di 5 milioni di euro per il solo anno 2005 il finanziamento annuale a favore delle emittenti locali titolari di concessione, previsto dall’articolo 52, comma 18 della legge finanziaria per il 2002[302].
I contributi cui la disposizione si riferisce sono stati introdotti dall’art. 45, co. 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento “collegato” alla manovra finanziaria 1999), che ha disposto uno stanziamento per il solo triennio 1999-2001 (24 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000; 33 miliardi per l’anno 2001[303]).
Successivamente, l’art. 27, co. 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000), nel rideterminare la misura dei canoni corrisposti allo Stato dai titolari di concessioni radiotelevisive, ha reso permanente lo stanziamento, destinando a tale finalità 40 miliardi di lire annue a decorrere dal 2000.
L’art. 145, co. 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha incrementato lo stanziamento da 40 a 82 miliardi annui[304].
Con l’articolo 52, comma 18, della citata legge 448/2001 è stato incrementato lo stanziamento di 20 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2002. Si ricorda che l’articolo 52 citato ha ammesso a beneficiare del contributo previsto per le emittenti locali anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della legge, prevedendo, peraltro, che lo stanziamento complessivo a favore della radiofonia locale non possa superare il 10% del totale[305] (si richiama in proposito quanto già segnalato in relazione all’articolo 4, comma 190 della legge finanziaria 2004[306]).
L’articolo 80, comma 35 della legge 289/2002 ha incrementato il finanziamento annuale di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, prevedendo - limitatamente all’anno 2003 – che l’incremento fosse pari a 10 milioni di euro in luogo di cinque.
L'articolo 4, comma 5, della legge 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) ha previsto l’ulteriore incremento di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 del finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dall'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento è stato incrementato di ulteriori 10 milioni di euro.
La tabella riportata di seguito evidenzia i contributi stanziati a favore dell’emittenza locale dalle leggi finanziarie a partire dal 1999.
Leggi finanziarie |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 e ss |
448/1998 |
24 mld £ |
24 mld £ |
33 mld £ |
|
|
|
|
|
488/1999 |
|
+16 mld £ |
+7 mld £ |
40 mld £ |
40 mld £ |
40 mld £ |
40 mld £ |
40 mld £ |
388/2000 |
|
|
+42 mld £ |
+42 mld £ |
+42 mld £ |
+42 mld £ |
+42 mld £ |
+42 mld £ |
448/2001 |
|
|
|
+20 mil € |
+20 mil € |
+20 mil € |
+20 mil € |
+20 mil € |
289/2002 |
|
|
|
|
+10 mil € |
+5 mil € |
+5 mil € |
+5 mil € |
350/2003 |
|
|
|
|
|
+37 mil € |
+27 mil € |
+27 mil € |
311/2004 |
|
|
|
|
|
|
+ 5 mil € |
|
In materia di contributi all’emittenza locale è intervenuto inoltre l’articolo 1 del D.L. 355/2003[307] che - per il solo anno 2004 - ha prorogato al 31 maggio 2004 il termine, già fissato al 31 gennaio di ogni anno, per l’emanazione del bando di concorso nel quale devono essere specificati i termini procedimentali e le modalità di erogazione dei contributi alle emittenti locali.[308]
Da ultimo si ricorda il DL 168/2004[309] (cosiddetto “decreto taglia spese”), che ha disposto tra le altre una riduzione del 35,6% dello stanziamento di spesa del bilancio dello Stato previsto per l’anno 2004 a favore delle emittenti televisive locali.
215. Al fine di rafforzare l’attrazione di nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate, Sviluppo Italia Spa è autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese capaci di produrre effetti economici addizionali e durevoli e tali da generare esternalità positive sul territorio.
216. Le agevolazioni di cui al comma 215, il cui cumulo non può comunque superare i vigenti limiti massimi di intensità di aiuto, consistono in: a) un contributo in conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, concessi da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. È previsto un pre-ammortamento di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla stipula del contratto di finanziamento. Il mutuo agevolato può coprire fino al 50 per cento degli investimenti ammissibili; b) un contributo in conto capitale fino al limite massimo del 20 per cento degli investimenti ammissibili; c) partecipazioni temporanee al capitale sociale, in misura non superiore al 15 per cento del capitale sociale delle imprese beneficiarie. Le percentuali di cui alle lettere b) e c) possono essere elevate, rispettivamente, al 35 per cento ed al 20 per cento nel caso di piccole e medie imprese.
217. Le agevolazioni di cui al comma 216 sono finanziate a valere sul Fondo di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine l’elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi previsti dai commi da 215 a 221.
218. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le procedure di assegnazione e riprogrammazione delle risorse del Fondo destinate agli interventi previsti al comma 215 nonché le condizioni e i limiti delle agevolazioni di cui al comma 217.
(omissis)
221. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 215 a 220 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
I commi 215-218 e 221 recano disposizioni finalizzate a rafforzare l’attrazione degli investimenti nelle aree sottoutilizzate.
A tal fine, il comma 215 autorizza Sviluppo Italia S.p.A. a concedere agevolazioni alle imprese capaci di produrre “effetti economici addizionali e durevoli e tali da generare esternalità positive sul territorio” [310].
L’ambito di applicazione della norma si riferisce alle aree sottoutilizzate che, ai sensi dell’art. 61 della legge n. 289/2002, coincidono con le aree depresse individuate dall’art. 1, co. 1, del D.L n. 32/1995 (legge n. 104/1995). Per esse si intendono:
1) le aree ammissibili agli interventi degli obiettivi 1 e 2 dei fondi strutturali.
Per l’obiettivo 1, si tratta delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate con decisione CE n. 502/1999 del 1° luglio 1999. L’obiettivo 2 riguarda numerose aree del Centro-Nord, individuate con decisione CE del 27 luglio 2000 (n. 2000/530/CE), poi modificata con decisione 27 aprile 2001 (n. 2001/363/CE).
2) le aree ammesse al sostegno transitorio per gli obiettivi 1 e 2.
Si tratta delle aree cui si applicavano gli obiettivi 1, 2 e 5b dei fondi strutturali 1994-1999 e non più ricomprese nel nuovo ciclo di programmazione 2000-2006. Il phasing out riguarda il Molise e alcune aree del centro Nord;
3) le aree rientranti nelle fattispecie dell'art. 87, parag. 3, lettera c), del trattato CE, vale a dire le aree ammesse al regime di deroga per gli aiuti di Stato a finalità regionale.
Le aree 87.3.c) del territorio italiano sono state individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata con decisione CE 20 settembre 2000: si tratta di gran parte delle regioni Abruzzo e Molise e di alcuni territori delle regioni del Centro-Nord.
Le agevolazioni possono essere concesse secondo le forme indicate dal comma 216.
La forma principale di agevolazione consiste in un contributo in conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni, destinati a coprire fino al 50% degli investimenti ammissibili.
I mutui vengono concessi da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
E’ previsto un pre-ammortamento di durata non superiore a 3 anni a decorrere dalla stipula del contratto di finanziamento.
Il contributo in conto interessi può essere affiancato:
- da un contributo in conto capitale, che può coprirefino al limite massimo del 20% degli investimenti. Per le piccole e medie imprese, tale percentuale può essere aumentata fino al 35%;
- da partecipazioni temporanee di Sviluppo Italia Spa al capitale sociale, in misura non superiore al 15% del capitale sociale delle imprese beneficiarie. Per le PMI, tale percentuale può essere elevata al 20%.
Il cumulo delle agevolazioni che possono essere concesse ai sensi del comma 216 non può, comunque, superare i vigenti limiti massimi di intensità di aiuto, fissati dalla Commissione europea.
Come previsto dagli Orientamenti comunitari (Comunicazione della Commissione 98/C 74/06 del 10 marzo 1998, modificata dalla Comunicazione 2000/C 258/06 del 9 settembre 2000), gli Stati membri hanno negoziato con la Comunità la Carta degli aiuti a finalità regionale, che individua le regioni o aree ammesse a beneficiare di deroghe al divieto generale di aiuti di Stato alle imprese[311].
Oltre ad individuare le aree in deroga, la Carta degli aiuti fissa anche i massimali dell’intensità degli aiuti concedibili alle imprese in tali aree: calcolati in equivalente sovvenzione lordo o netto[312], essi sono graduati differentemente a secondo della dimensione di impresa (sono favorite le imprese di minore dimensione) e della localizzazione territoriale.
Intensità di aiuto alle imprese 2000-2006
(Valori % in equivalente sovvenzione netta)
|
Aree in deroga |
Piccole imprese |
Medie Imprese |
Grande Impresa |
Regioni meridionali |
Aree 87.3.a (obiettivo 1): |
|
|
|
- Calabria - altre regioni meridionali |
60 45 |
60 45 |
50 35 |
|
Molise |
Aree 87.3.c |
27 |
27 |
20 |
Aree non in deroga |
10 |
5 |
- |
|
Abruzzo |
Aree 87.3.c |
27 |
27 |
20 |
Aree non in deroga |
10 |
5 |
- |
|
Centro-nord |
Aree 87.3.c |
15 |
12 |
8 |
Aree non in deroga |
10 |
5 |
- |
Nel corso dell’audizione che si è tenuta presso la V Commissione bilancio della Camera in data 18 gennaio 2005, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle politiche di privatizzazione, l’amministratore delegato di Sviluppo Italia Spa ha sottolineato che le disposizioni di cui ai commi 215-216 della legge finanziaria per il 2005 sono volte ad introdurre uno strumento flessibile per l’attrazione di investimenti, nell’ottica di una semplificazione e razionalizzazione dei numerosi strumenti attualmente esistenti per la promozione dello sviluppo d’impresa, che la società Sviluppo Italia gestisce in quanto ereditati dalle precedenti società che in essa si sono fuse[313].
L’obiettivo delle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria è quello di introdurre un nuovo strumento, applicabile su tutto il territorio nazionale, di partnership con le imprese, secondo il modello già sperimentato con la legge n. 181 del 1989.
In questa prospettiva, le disposizioni dei commi in commento prospettano un graduale abbandono dei meccanismi di incentivazione tradizionale, in particolare dell’incentivo a fondo perduto, proponendo un modello di agevolazione alle imprese basato principalmente sul mutuo agevolato e sulla partecipazione temporanea al capitale.
Per quanto concerne gli strumenti rivolti specificamente all’attrazione degli investimenti, Sviluppo Italia ha attivato, a partire dall’ottobre 2003, insieme al Ministero delle attività produttive e a quello dell'economia, uno strumento nuovo, il contratto di localizzazione, finalizzato all’attrazione di investimenti privati di notevole dimensioni nelle aree sottoutilizzate del Paese attraverso l’utilizzo degli strumenti di contrattazione già esistenti, in particolare, dello strumento del contratto di programma, ma dando forte rilievo alla creazione di condizioni di contesto capaci di radicare nel territorio quegli stessi investimenti.
Il progetto è partito con una dotazione finanziaria pilota e, ad oggi, secondo quanto indicato nel corso dell’audizione, sono stati approvati 4 contratti di locazione e presentate 52 domande di localizzazione.
Si ricorda che il CIPE, con la deliberazione n. 16 del 2003, ha destinato 140 milioni di euro al “Progetto pilota di localizzazione”, di cui 6 milioni per il 2003, 30 milioni per il 2004 e 104 milioni per il 2005.
Questa nuova forma di promozione degli investimenti si realizza attraverso l’inserimento di un tradizionale contratto di programma all’interno di un Accordo di Programma Quadro sottoscritto dai Ministeri dell’Economia e finanze e delle Attività Produttive, dalla Regione ospitante l’investimento e dalla Società Sviluppo Italia.
L’accordo consente di affiancare ai tradizionali incentivi all’investimento, già previsti nel contratto di programma, accordi operativi per la realizzazione mirata di infrastrutture materiali ed immateriali, per la garanzia di servizi amministrativi e di semplificazioni procedurali da parte degli enti locali.
La concreta attività di promozione, stipula e realizzazione di questi contratti è stata affidata, tramite convenzione con il Ministero delle attività produttive il 31 luglio 2003, alla società Sviluppo Italia S.p.a., già titolare del programma operativo per l’attrazione degli investimenti nel Mezzogiorno, in particolare di quelli provenienti dall’estero (IDE)[314].
Il contratto di localizzazione consiste, dunque, in una forma più avanzata di contratto di programma, garantito peraltro da un iter più veloce in quanto non viene previsto il passaggio al CIPE per l’approvazione e la gestione del contratto medesimo.
Il Ministero delle attività produttive – Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese - procederà alla selezione ed approvazione delle proposte entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Dopo l’approvazione della proposta di contratto, il contratto di programma viene sottoscritto dalla citata Direzione generale del Ministero delle attività produttive, da Sviluppo Italia e dall’impresa. L’erogazione delle agevolazioni viene effettuata dalla Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese.
Lo strumento del contratto di localizzazione sembra suscitare ampio interesse, dal momento che, oltre le 4 iniziative già avviate, risulta che imprese straniere abbiano avanzato altre 30 “manifestazioni di interesse” da parte di imprese straniere[315].
Le agevolazioni concesse ai sensi del comma 216 sono finanziate a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, istituito dall’articolo 61 della legge n. 289 del 2002 (comma 217).
A tal fine, il comma dispone l’aggiornamento dell’Allegato 1 alla legge n. 289 del 2002, che reca l’elenco delle disposizione di legge le cui risorse confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, ricomprendendovi, pertanto, anche gli interventi autorizzati ai sensi delle disposizioni in esame.
Secondo la formulazione letterale del comma 217, l’elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’Allegato 1 della legge n. 289/2002, è esteso anche agli interventi previsti dai commi da 219 e 220.
Si tratta di disposizioni che dispongono finanziamenti all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione per la promozione dell'integrazione europea e mediterranea del Mezzogiorno (cfr. relativa scheda di lettura).
Ai sensi del comma 219, le risorse vengono assegnate ai due istituti dal CIPE, in sede di riparto annuale delle risorse per le aree sottoutilizzate.
Ai sensi dell’articolo 61, comma 1, della legge n. 289/2002, nel Fondo per le aree sottoutilizzate (iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, U.P.B. 4.2.3.27, cap. 7576) confluiscono le risorse relative alle seguenti leggi, indicate nell’allegato 1:
- legge n. 64 /1986 relativa all’intervento straordinario nel Mezzogiorno;
- legge n. 208/1998, art. 1, co. 1, relativa all’intervento ordinario nelle aree depresse (istitutiva del Fondo aree depresse);
- legge n. 488/1999, art. 27, co. 11, Fondo per l’imprenditoria giovanile;
- legge n. 388/2000, art. 8, credito di imposta per investimenti;
- legge n. 388/2000, art. 7, credito di imposta per nuovi assunti.
Il Fondo è annualmente rifinanziato in Tabella D della legge finanziaria e ripartito, tra gli interventi previsti dalle suddette disposizioni legislative, con apposite delibere del CIPE.
La legge finanziaria per il 2003, all’articolo 60, comma 3, ha, peraltro, istituito un ulteriore Fondo destinato agli interventi nelle aree sottoutilizzate di competenza del Ministero delle attività produttive, nel quale confluiscono le risorse relative alle legge n. 488/1992 e agli strumenti della programmazione negoziata (contratti di programma, patti territoriali, contratti di area)[316].
Al CIPE è attribuita la facoltà, con proprie deliberazioni, di modificare l’allocazione degli stanziamenti relativi ai due Fondi per le aree sottoutilizzate di competenza dei due Ministeri, trasferendo risorse dall’uno all’altro, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziari e alle esigenze delle singole misure di incentivazione. In tal caso, il CIPE deve essere presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Per quanto concerne le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per l’anno 2005, si segnala che la legge finanziaria per il 2005 ha previsto, in Tabella D, il rifinanziamento del Fondo per un importo pari a 68 milioni di euro per il 2005, 48 milioni di euro per il 2006 e 7.728 milioni di euro per il 2007.
Tuttavia, per effetto delle rimodulazioni delle autorizzazioni pluriennali di spesa disposte in Tabella F (che ha posticipato 2.150 milioni di euro dal 2005 agli anni successivi[317]) e della riduzione di risorse, per 55 milioni di euro, disposta a copertura dell’istituzione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui ai commi 354-361 della medesima legge finanziaria per il 2005, la legge finanziaria ha complessivamente determinato una riduzione della dotazione del Fondo per l’anno 2005, rispetto alla previsione a legislazione vigente (-2.137 milioni di euro).
Nella legge di bilancio (L. n. 312/2004), lo stanziamento del Fondo per il 2005 è pari a 3.443,8 milioni.
Il comma 218 demanda ad una deliberazione del CIPE, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, la definizione delle procedure di assegnazione e riprogrammazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate agli interventi agevolativi alle imprese di cui al comma 215, nonché per la fissazione delle condizioni e dei limiti delle agevolazioni stesse.
Infine, il comma 221 subordina l’efficacia delle disposizioni in commento alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
In particolare, l’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE prevede che gli Stati membri devono comunicare in tempo utile alla Commissione europea i progetti diretti a istituire o modificare eventuali regimi di aiuti.
Se, in esito a un esame preliminare, la Commissione constata che il provvedimento notificato suscita dubbi quanto alla compatibilità con il mercato comune, viene avviato il procedimento formale di esame, previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 88. Se il procedimento formale di indagine si chiude mediante decisione con la quale la Commissione dichiara che il provvedimento notificato è incompatibile con il mercato comune e non può essere messo in atto, la Commissione impone allo Stato interessato la soppressione o la modifica del regime d’aiuto previsto.
Per tale motivo, il paragrafo 3 prevede che lo Stato membro non possa dare esecuzione alle misure agevolative progettate prima che sia stata adottata una decisione finale di approvazione da parte della Commissione.
La formulazione del comma 221 fa riferimento alle disposizioni “di cui ai commi da 215 a 220”. Peraltro, la preventiva autorizzazione della Commissione europea pare doversi richiedere soltanto per le agevolazioni per le imprese disciplinate dai commi 215-218.
Il Trattato istitutivo dell’Unione europea vieta gli aiuti di Stato alle imprese, in quanto distorsivi del principio della libera concorrenza.
In particolare, l'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato ritiene "incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".
Rispetto a tale divieto generale, sono tuttavia ammesse alcune deroghe di pieno diritto (paragrafo 2) ovvero deroghe eventuali (paragrafo 3). Queste ultime possono riguardare: regioni in ritardo di sviluppo (lett. a), progetti di interesse comune o situazioni di grave turbamento nell’economia di uno Stato membro (lett. b), sviluppo di talune attività o regioni (lett. c), promozione della cultura e conservazione del patrimonio (lett. d).
Le disposizioni che istituiscono regimi di aiuto devono pertanto essere comunicate alla Commissione europea, che ne valuta la compatibilità con il Trattato (articolo 88).
L’attuazione di tale disciplina ha portato a definire precise condizioni di ammissibilità, oltre che per particolari settori (siderurgia, costruzioni navali, industria automobilistica, ecc.), per gli aiuti a carattere regionale e per quelli c.d. orizzontali (che interessano cioè tutti i settori in relazione a particolari obiettivi meritevoli di tutela).
In sintesi, le deroghe riguardano:
- gli aiuti di Stato a finalità regionale: si tratta di aiuti che possono essere considerati ammissibili in quanto destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione (art. 87, paragrafo 3, lettera a) o ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni (art. 87, paragrafo 3, lettera c).
Negli Orientamenti comunitari (Comunicazione della Commissione 98/C 74/06 del 10 marzo 1998, modificata dalla Comunicazione 2000/C 258/06 del 9 settembre 2000) gli aiuti a finalità regionalesi distinguono dalle altre categorie degli aiuti perché sono riservati ad alcune aree territoriali particolari e hanno come obiettivo specifico il loro sviluppo. Pur assumendo un carattere derogatorio della concorrenza, tali aiuti vengono ammessi in quanto si ritiene meritevole di tutela l’obiettivo di promuovere la creazione di nuove imprese o la realizzazione di investimenti presso le regioni svantaggiate.
- gli aiuti settoriali, oggetto di norme specifiche o settoriali che esprimono la posizione della Commissione sulla concessione di aiuti pubblici in determinati settori dell’attività economica;
- gli aiuti orizzontali, finalizzati a far fronte a difficoltà che possono emergere in qualunque settore dell’attività economica e in qualunque regione. Si tratta di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, aiuti all’occupazione, aiuti di Stato alle imprese nei quartiere urbani svantaggiati, aiuti alla formazione, aiuti alle piccole e medie imprese, alla ricerca e allo sviluppo, alla tutela dell’ambiente.
Quanto agli aiuti orizzontali, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 89 del Trattato, con il regolamento 98/994/CE del 7 maggio 1998, il Consiglio ha stabilito che la Commissione può adottare norme di deroga per alcune categorie di questi aiuti destinati a specifici obiettivi (aiuti alle piccole e medie imprese, alla ricerca e allo sviluppo, alla tutela dell’ambiente, all’occupazione e alla formazione), nonché per quelli che non superino determinati importi (c.d. aiuti de minimis). Il rispetto di tali norme esenta dall’obbligo di comunicare i regimi di aiuto alla Commissione, e quindi ne assicura l’ammissibilità.
Su queste basi, la Commissione ha disciplinato gli aiuti in questione con tre specifici regolamenti: il Regolamento (CE) n. 68/2001 sugli aiuti destinati alla formazione, il Regolamento (Ce) n. 69/2001 sugli aiuti de minimis e il Regolamento (CE) n. 70/2001 sugli aiuti destinati alle PMI.
Pertanto, ai sensi del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del Trattato, salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell'articolo 89 del Trattato, ogni progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato alla Commissione dallo Stato membro interessato, il quale ha anche l'obbligo di fornire tutte le informazioni atte a consentire alla Commissione di adottare una decisione.
Se ritiene che le informazioni fornite dallo Stato membro siano incomplete, la Commissione potrà chiedere tutte le informazioni complementari di cui ha bisogno.
Ogni aiuto soggetto all'obbligo di notifica è messo in atto soltanto se la Commissione ha preso una decisione che l'autorizzi (clausola di sospensione).
219. Il CIPE, in sede di riparto annuale delle risorse per le aree sottoutilizzate, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall’Istituto italiano per gli studi storici e dall’Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo dell’integrazione europea e mediterranea delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione delle risorse sono disposte le relative modalità di erogazione.
220. Ai fini di cui al comma 219, i predetti istituti presentano al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione – e al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca i programmi di attività entro il 31 dicembre di ciascun anno; per l’anno 2005 i programmi sono presentati entro il 31 gennaio 2005. Tali programmi, nel rispetto del consolidato principio comunitario del cofinanziamento, indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione e sono accompagnati da una relazione di rendiconto sulle attività, già oggetto di finanziamento, concluse e in corso, nonché sull’equilibrio patrimoniale ovvero sulle azioni assunte per conseguirlo.
I due commi prevedonol’erogazione diun contributo a due istituti di ricerca, aventi sede a Napoli, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge finanziaria 2003[318].
L’articolo citato ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'àmbito territoriale delle aree depresse individuate dall’art. 1, co. 1, del D.L n. 32/1995) nel quale confluiscono le risorse autorizzate ai sensi di alcune specifiche disposizioni legislative, indicate nell’Allegato 1 della legge n. 289/2002. Si tratta delle risorse relative alle seguenti leggi:
a) intervento straordinario nel Mezzogiorno;
b) intervento ordinario nelle aree depresse;
c) fondo per l’imprenditoria giovanile;
d) crediti di imposta per investimenti e per nuove assunzioni.
Il Fondo è annualmente rifinanziato in Tabella D della legge finanziaria e ripartito, tra gli interventi previsti dalle suddette disposizioni legislative di cui all’allegato 1, con apposite delibere del CIPE.
Si ricorda, che ai sensi del comma 217 della legge finanziaria in esame, l’Allegato 1 della legge n. 289/2002, che reca l’elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, è stato integrato, ricomprendendovi anche:
- gli interventi autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 215-218, che recano agevolazioni alle imprese per l’attrazione degli investimenti nelle aree sottoutilizzate;
- i finanziamenti autorizzati dai commi 219-220, in favore dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici.
Il comma 219 dispone che il CIPE, in sede diriparto annuale delle risorse per le aree sottoutilizzate, assegni un finanziamento all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione per la promozione dell'integrazione europea e mediterranea del Mezzogiorno.
Per quanto concerne le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, si segnala che nella legge di bilancio per l’anno 2005 (L. n. 312/2004), lo stanziamento del Fondo è pari a 3.443,8 milioni.
Il comma 220 prevede che i due Istituti presentino annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione- e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i programmi delle attività oggetto dei finanziamenti in questione, corredati dall'indicazione delle altre fonti di finanziamento attivate per le stesse finalità e dai consuntivi relativi alle attività concluse o in corso di svolgimento.
L'Istituto Italiano per gli Studi Storici (IISS), fondato nel 1946 da Benedetto Croce, ha dato vita a varie attività afferenti a discipline del settore storiografico. L’Istituto, organizza corsi, seminari e conferenze, svolge attività editoriale e provvede alla formazione dei giovani, mettendo a concorso numerose borse di studio per laureati italiani e stranieri. Inoltre, è dotato di una biblioteca fornita di oltre 120.000 volumi e 400 periodici correnti, di argomento storico, filosofico e letterario, nonché di archivi donati da personalità eminenti della cultura meridionale.
L'Istituto Italiano per gli studi filosofici (IISF) si caratterizza come scuola di alti studi post-universitari e centro di ricerche ed è impegnato a realizzare una connessione sempre più strette tra i programmi di indagini storico-filosofiche, archivistiche, documentarie e bibliografiche, e la loro diffusione per mezzo di mostre e convegni.
L'IISF ha sviluppato rapporti di collaborazione nel campo ricerca con le principali istituzioni accademiche italiane e straniere; le sue iniziative spaziano dall’area umanistica a quella delle scienze naturali, nella prospettiva di rafforzare il dialogo tra i due settori. A tale scopo, l’IISF ha svolto attività in comune con il CNR e con vari istituti scientifici italiani ed europei, tra i quali il CERN di Ginevra. L'IISF si è occupato altresì di concorrere al riequilibrio tra il Centro-Nord e il Sud d'Italia, rivolgendo la sua attenzione ai territori più svantaggiati delle regioni meridionali. In tale prospettiva, molte delle sue iniziative (corsi di formazione, scuole estive, mostre didattiche e storiche) sono state localizzate in Abruzzo, in Basilicata e in Calabria.
In generale, l’erogazione di contributi statali agli istituti culturali è disciplinata dalla legge 14 ottobre 1996 n. 534[319], che ha razionalizzato l’erogazione dei finanziamenti prevedendo tre possibili modalità di finanziamento[320], nonché dalla più recente circolare applicativa (adottata dal Ministero per i beni e le attività culturali il 4 febbraio 2002), recante requisiti e modalità per l'accesso alle contribuzioni.
L’IIS figura fra gli istituti finanziati con contributo ordinario dello Stato, ai sensi della richiamata legge 534/1996, e fruisce per il triennio 2003-2005 di 120.000 euro[321]; inoltre all’istituto sono stati assegnati 90.000 euro dal decreto 19 ottobre 2004 predisposto dal Ministero dell’istruzione università e ricerca per il riparto dei contributi agli istituti scientifici speciali per l’esercizio 2004[322].
L’istituto di studi filosofici ha ricevuto un contributo di 500 milioni di lire (pari a 258.228 euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, ai sensi della legge n. 29/2001[323] (art. 5, comma 3); con delibera CIPE n. 66/2001 (del 3 maggio 2001) sono stati inoltre attribuiti al MIUR, per le esigenze dell’Istituto sopra richiamato, 18 miliardi di lire (paria 9.296.224 euro); infine, l’istituto ha ricevuto 100.000 euro per l’anno 2003 nell’ambito dei citati finanziamenti agli istituti scientifici speciali.
222. Al fine di favorire l’afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate, il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri può sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio (SGR) previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tali SGR saranno individuate dal citato Dipartimento, d’intesa con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e con il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, con procedure competitive, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto delle norme comunitarie applicabili, assicurando che l’organizzazione e la gestione dei fondi siano coerenti con le finalità pubbliche ed eventualmente prevedendo a tale fine la presenza di un rappresentante della pubblica amministrazione negli organi di gestione dei fondi.
223. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 222 si provvede mediante le risorse previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, e stanziate con delibera del CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, punto 4.1.2, in attuazione dell’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
I commi 222 e 223 hanno lo scopo di favorire l’afflusso di capitale di rischio (cosiddetto venture capital) verso piccole e medie imprese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate.
Il venture capital consiste in un’attività di investimento, effettuata da investitori istituzionali, operatori pubblici, grandi aziende, nel capitale di rischio di altre imprese. In particolare, si suole distinguere tra finanziamento dell’avvio dell’impresa (cosiddetto early stage financing) e finanziamento a sostegno dello sviluppo (cosiddetto expansion financing o development capital).
L’esigenza di promuovere il mercato del capitale di rischio viene di recente sempre più segnalata sia nelle sedi istituzionali, sia nel dibattito teorico, considerandosi l’adozione e lo sviluppo di forme di venture capital quale strumento che favorisce l’innovazione e la competitività delle imprese e dell’economia in generale[324].
Per le finalità sopra descritte, il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 222, può sottoscrivere e alienare quote di fondi comuni d’investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio (SGR).
Il fondo comune d’investimento è un patrimonio autonomo rispetto al patrimonio della società che lo gestisce, o che lo ha istituito e che lo promuove, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di investitori.
Il patrimonio viene gestito collettivamente (“in monte”), sulla base di linee d’investimento prefissate dal regolamento del fondo. Mediante la sottoscrizione di una quota di un fondo comune d’investimento, l’investitore acquisisce una compartecipazione nella gestione collettiva del patrimonio comune, effettuata secondo i criteri predefiniti nel regolamento del fondo.
Nel dettaglio, ai sensi dell’articolo 36 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il fondo comune d’investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio (SGR) che lo ha istituito o da altra società di gestione del risparmio; quest'ultima può gestire sia fondi di propria istituzione, sia fondi istituiti da altre società. La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune d’investimento è affidata a una banca depositaria. Il rapporto di partecipazione al fondo comune d’investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la società promotrice, il gestore e la banca depositaria agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo. La società promotrice e il gestore assumono solidalmente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo,distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.
Per le operazioni disciplinate dal presente articolo, le SGR sono individuate dal Dipartimento per l’Innovazione e le tecnologie, d’intesa con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e con il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, con procedure competitive, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e comunque nel rispetto delle norme comunitarie applicabili.
Deve altresì essere assicurato che l’organizzazione e la gestione dei fondi siano coerenti con la finalità pubblica, consistente nel favorire l’afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate.
A tal fine, la disposizione in esame autorizza l’eventuale partecipazione di un rappresentante della pubblica amministrazione agli organi di gestione dei fondi.
Tale disposizione si è resa necessaria per poter consentire la nomina di rappresentanti di enti pubblici all’interno di organi retti dalla disciplina privatistica.
L’articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni d’investimento con riguardo, fra l’altro: a) all'oggetto dell'investimento; b) alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote; c) alle modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire; d) all'eventuale durata minima e massima; d-bis) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva, sia in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari.
Il regolamento stabilisce inoltre: a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso; b) le cautele da osservare, con particolare riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della società di gestione o dalle società facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti; b-bis) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza professionale degli investitori; c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici; d) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi; e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti.
Il comma 223 definisce le modalità di copertura degli oneri finanziari recati dalle disposizioni di cui al comma precedente. Ad essi si provvede a valere sulle risorse aggiuntive per le aree sottoutilizzate previste dalla legge n. 208 del 1998 e assegnate dal CIPE con la delibera n. 20 del 2004.
La delibera del CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, recante la “Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento legge 208/1998 per il periodo 2004-2007 (legge finanziaria 2004)”, nel ripartire l’importo complessivo di 4.582 milioni di euro – destinato con la propria delibera n. 19/2004 al finanziamento degli investimenti pubblici nelle aree sottoutilizzate di cui all’art. 1 della legge n. 208/1998 per il periodo 2004-2007 – ha attribuito risorse per complessivi 647 milioni di euro al finanziamento dei Programmi nazionali gestiti da amministrazioni centrali.
In particolare, per quanto riguarda i programmi di sviluppo nel Mezzogiorno, al punto 4.1.2., ha disposto che le strutture di cui si avvale il Ministro per l’innovazione e le tecnologie attueranno, attraverso l’assegnazione di 135 milioni di euro, i quattro progetti presentati con la richiesta di finanziamento, costituiti da interventi di finanza innovativa per lo sviluppo dell’high tech nel Mezzogiorno (nel limite massimo di 100 milioni di euro) e, per la restante quota di 35 milioni di euro, da un piano integrato per la realizzazione di tre progetti concernenti la formazione della società del Sud all’utilizzo della rete, l’integrazione dell’e-government regionale e centrale nelle regioni meridionali e il ponte digitale dell’area dello Stretto.
In particolare, l’assegnazione della predetta quota di 35 milioni di euro – che s’intende ripartita tra i tre progetti in misura proporzionale alla richiesta presentata pari a 90 milioni di euro – è condizionata alla programmazione, mediante accordi di programma quadro, delle risorse già assegnate dalla delibera n. 17/2003 (8,08 milioni di euro per il 2004 e 91,92 milioni per il 2005 di cui al punto E.1.1.2) e di quelle assegnate con la delibera n. 83/2003 da inserire in appositi accordi di programma quadro.
Per quanto concerne gli interventi di finanza innovativa, la delibera CIPE n. 20 del 2004 prevede la promozione di afflusso di capitale privato per iniziative imprenditoriali ad elevata innovatività, redditività attesa e rischio (venture capital), lungo le linee del progetto predisposto d’intesa tra il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie e il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento politiche di sviluppo e coesione.
Qualora a tale progetto fossero destinate risorse inferiori al limite massimo di 100 milioni di euro, il residuo sarà destinato al finanziamento integrativo degli altri tre progetti di cui sopra. La relativa assegnazione alle strutture di cui si avvale il Ministro per l’innovazione e le tecnologie è subordinata alla condizione sopra richiamata.
224. Gli immobili di cui all’articolo 9, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ivi compresi quelli individuati dal decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1º luglio 2003, possono essere alienati anche nell’ambito dell’attività di gestione della liquidazione già affidata a società direttamente controllata dallo Stato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del medesimo decreto-legge.
225. All’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «La società si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «La società può avvalersi anche»;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «È, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti».
226. Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-ter dell’articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la società, direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), del medesimo articolo 9 del citato decreto-legge n. 63 del 2002, esercita ogni potere finora attribuito all’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e può procedere alla revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere.
(omissis)
229. Congiuntamente al Ministro dell’economia e delle finanze, la società direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), dell’articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, riferisce annualmente alle Camere sullo stato della liquidazione degli enti pubblici, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per i quali la liquidazione stessa non sia stata esaurita entro il 31 dicembre 2005.
I commi 224, 225, 226 e 229 recano norme volte a regolare la definitiva liquidazione degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, integrando la disciplinata dettata in materia dall’articolo 9, comma 1-bis, del D.L. 15 aprile 2002, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2002).
La legge 4 dicembre 1956, n. 1404 ha disposto la soppressione e la messa in liquidazione di numerosi enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i cui scopi fossero cessati o non più perseguibili, o che si trovassero in condizioni economiche di grave dissesto o fossero nell'impossibilità concreta di attuare i propri fini statutari.
Era previsto che i provvedimenti di soppressione, liquidazione o incorporazione degli enti medesimi e le relative norme di attuazione fossero promossi dal Ministro per il tesoro ed emanati con decreto presidenziale (art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 1404).
Le operazioni di liquidazione sono state gestite dall’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.), ufficio di livello dirigenziale generale, inserito nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), del D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154, contenente il regolamento sulla nuova organizzazione dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione.
Sulla materia è successivamente intervenuto l’articolo 9, comma da 1-bis a 1-sexies, del D.L. 15 aprile 2002, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2002) che ha ribadito la definitiva soppressione degli enti pubblici di cui alla legge n. 1404/1956, disponendo altresì, al comma 1-bis:
- la cedibilità degli immobili degli enti secondo le modalità previste dal D.L. 25 settembre 2001, n. 351 (lettera a)
- la destinazione del personale adibito alle procedure di liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956 ad altre attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze (lettera b);
- la possibilità di affidare la gestione della liquidazione degli enti disciolti, nonché del relativo contenzioso, ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato (lettera c).
A seguito di quanto stabilito dal D.L. n. 63/2002, con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato, in data 12 dicembre 2002 è stato individuato nella Fintecna – Finanziaria per i settori industriali e dei servizi Spa, società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, il soggetto affidatario dei compiti individuati dall’articolo 9, comma 1-bis, facendo rinvio ad apposita convenzione per la disciplina dei rapporti della società con il Ministero dell'economia e delle finanze.
La convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Fintecna Spa per l'affidamento della gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti soppressi, ai sensi della legge n. 1404/1956, è stata approvata con decreto del Ministro dell’economia e finanze 27 settembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004, n. 306).
I commi 224-226 modificano la disciplina in materia di liquidazione degli enti soppressi, al fine di accelerare le relative procedure.
In particolare, il comma 224 interviene in merito alle modalità di dismissione degli immobili degli enti disciolti e stabilisce che gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera a), del D.L. n. 63/2002, ivi compresi quelli individuati dal decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, possono essere alienati anche nell'ambito dell'attività di gestione della liquidazione affidata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge medesimo, alla Fintecna Spa.
Si ricorda che la lettera a) del comma 1-bis del D.L. n. 63/2002 prevede la cedibilità degli immobili degli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge n. 1404/1956 secondo le modalità previste al capo I del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
Il capo I del decreto legge n. 351 del 2001(articoli da 1 a 4) contiene le disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
A tal fine, l'articolo 1 demanda ad appositi decreti dirigenziali dell’Agenzia del demanio il compito di individuare i singoli beni immobili dello Stato, distinguendoli tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile, al fine di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato.
Su tali beni, l’articolo 2 consente al Ministro dell’economia e finanze di ricorrere alla tecnica della cartolarizzazione per la dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e di altri enti pubblici.
Il medesimo articolo prevede che le operazioni possano essere effettuate attraverso l’emissione di titoli (aventi, sostanzialmente, natura di obbligazioni, anche per quanto concerne il trattamento tributario) ovvero l’assunzione di finanziamenti.
L'individuazione degli immobili da trasferire alla società per la cartolarizzazione e la disciplina dei casi in cui titoli o finanziamenti possono avvalersi, sia pure parzialmente, della garanzia dello Stato sono rimessi a decreti del Ministro dell’economia e finanze.
L'articolo 3 disciplina i meccanismi di alienazione e di rivendita degli immobili da parte delle società veicolo.
L’inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.
L’articolo 4 interviene in materia di conferimento di beni immobili a fondi comuni d’investimento immobiliare. A tal fine si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, cui possono essere conferiti beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta ufficiale.
Il comma 224 ricomprende nelle procedure di alienazione anche gli immobili di cui al decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 150 del 1° luglio 2003, recante l’individuazione degli immobili di proprietà degli enti soppressi da sottoporre alla procedura della cartolarizzazione.
Si tratta degli immobili dei seguenti enti soppressi: Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C); Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di: Udine, Imperia, Pistoia e Federazione nazionale; Cassa mutua per gli esercenti le attività commerciali di: Chieti, Firenze, Forlì, Salerno, Latina, L'Aquila e Varese; Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di: Chieti, Pescara, Penne (Pescara), Massa-Carrara, Torino, Caserta e Federazione nazionale; Cassa mutua nazionale lavoratori giornali quotidiani (C.M.N.L.G.Q.); Ente nazionale lavoratori ciechi (E.N.L.C.); Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.); Istituto nazionale istruzione e addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.); Ente nazionale previdenza dipendenti da enti di diritto pubblico (E.N.P.D.E.D.P); Opera nazionale invalidi di guerra (O.N.I.G.); Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.), Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N.P.I.), Opera nazionale maternità e infanzia (O.N.M.I.), Ente nazionale per la previdenza e assistenza per le ostetriche (E.N.P.A.O.).
I commi 225 e 226 intervengono in merito alla disciplina e ai poteri attribuiti alla società controllata dallo Stato di cui all’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del D.L. n. 63/2002, cui è affidata la gestione della liquidazione degli enti disciolti.
Come già ricordato, la lettera c)del comma 1-bis, del D.L. n. 63/2002 ha previsto la possibilità di affidare la gestione della liquidazione, e del relativo contenzioso, ad una società direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, e successivamente individuata nella Fintecna Spa.
Per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, la lettera c) prevede che la società si avvalga dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello Stato.
Per la gestione della liquidazione di cui al comma 1-bis, la società esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (I.G.E.D.).
A tal fine, la società può compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali, rinunce a crediti.
In particolare, il comma 225 novella la lettera c) del comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 63/2002 prevedendo:
- la facoltà, anziché l’obbligo, per la società cui è stata affidata la gestione della liquidazione degli enti disciolti, di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato (lettera a).
Ne consegue la facoltà per la società di poter ricorrere all’assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio da parte di soggetti privati.
Una analoga facoltà di ricorrere al patrocinio privato era stata prevista in favore dell’IGED dall’articolo 55, comma 11, della legge n. 449 del 1997, attraverso una novella dell’articolo 11, secondo comma, della legge n. 1404 del 1956;
- la facoltà per la società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti all’Avvocatura dello Stato (lettera b).
Il comma 226 dispone, inoltre, che la società controllata dallo Stato incaricata della gestione della liquidazione eserciti ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché il potere di procedere alla revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere, anche con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-ter dell’articolo 9 del D.L. n. 63/2002.
Si tratta delle liquidazioni gravemente deficitarie individuate dal Ministro dell’economia e finanze, per le quali il comma 1-ter prevede che si faccia luogo alla liquidazione coatta amministrativa, ovvero le liquidazioni per le quali è comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti distinta.
Per esse, il comma 1-ter prevedeva che, nelle more della individuazione della società di cui alla lettera c) del comma 1-bis, l'I.G.E.D. proseguisse le procedure di liquidazione con i poteri previsti dalla medesima lettera c) del comma 1-bis.
Il comma 229 prescrive, infine, alla società controllata dallo Stato, alla quale è stata affidata la gestione delle liquidazioni, ai sensi del comma 1-bis, lettera c), dell'articolo 9 del D.L. n. 63/2002, vale a dire alla Fintecna Spa, e congiuntamente al Ministro dell'economia e delle finanze, di riferire annualmente al Parlamento sullo stato della liquidazione degli enti pubblici di cui è stata stabilita la soppressione ai sensi della legge n. 1404 del 1956, per i quali la liquidazione stessa non si sia ancora esaurita al 31 dicembre 2005.
227. Al fine di rendere più efficienti ed economicamente convenienti per la finanza pubblica le procedure di liquidazione, il commissario nominato ai sensi dell’articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, non può cessare dall’ufficio fino a che non sia garantita la ricostituzione degli organi statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione delle procedure di cui all’articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in mancanza di procedimenti contenziosi a quella data pendenti, ovvero, in tale ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione degli stessi procedimenti. Nell’articolo 5, comma 7-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «e per una durata massima di dodici mesi» sono soppresse.
Il comma 227 è volto a prorogarela durata dell'incarico dei commissari liquidatori dei consorzi agrari, nominati ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 ("Nuovo ordinamento dei consorzi agrari"), fino al momento in cui non sia garantita la ricostituzione degli organi statutari degli enti in questione. Le gestioni commissariali non potranno comunque protrarsi per più di due anni dalla conclusione della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 214 del RD 16 marzo 1942, n. 267 ("Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), ovvero, nel caso in cui risultino pendenti contenziosi, fino alla definitiva conclusione dei relativi procedimenti.
Analogo emendamento era stato dichiarato inammissibile durante l’esame alla Camera.
Va infine rammentato che presso la 9a Commissione del Senato è in corso l'esame congiunto dei disegni di legge A.S. 1794 e A.S. 638, recanti modifiche alla legge n. 410 del 1999.
Si ricorda che, nel contesto del dissesto finanziario che ha coinvolto l’intero sistema dei consorzi agrari, seguito dallo scioglimento della Federconsorzi medesima (art. 5 comma 2 della legge 410 del 1999), un numero elevato di consorzi è stato assoggetto a liquidazione coatta e gestione commissariale, disposta con provvedimento dell’autorità governativa[325]. L’articolo 5, comma 4, della legge n. 410/1999 prevede che la procedura di liquidazione coatta non si attui nei casi in cui sia stata medio tempore presentata ed autorizzata domanda di concordato o sia stata autorizzata cessione di azienda o di ramo di azienda in favore di un altro consorzio agrario o società cooperativa agricola operanti nella stessa regione o in regione confinante che siano in amministrazione ordinaria[326]. L’articolo 5, comma 7-bis, della legge n. 410/1999 (introdotto dall’art. 88 della legge n. 289/2002), dispone, invece, che nel caso in cui sia stata disposta la nomina di un commissario ad acta per la presentazione del concordato preventivo, il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, possa nominare un commissario governativo, per la durata massima di dodici mesi, con i poteri di cui all'art. 2543 del codice civile (poteri la cui definizione è rimessa all'autorità governativa che effettua la nomina, e che per determinati atti possono essere quelli ordinariamente spettanti all'assemblea)[327]. La nomina del commissario governativo deve essere finalizzata ad assicurare la efficiente gestione del consorzio e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali anche modificando le norme statutarie, conformemente agli scopi, anche pubblicistici, assegnati ai Consorzi agrari.
Articolo 1, comma 228
(Ufficio stralcio enti pubblici estinti
nelle regioni a statuto speciale)
228. L’ufficio stralcio di cui all’articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, è soppresso; le residue funzioni sono svolte dalle regioni interessate.
Il comma 228 dispone la soppressione dell’Ufficio stralcio di cui all’articolo 119 del D.P.R. 616/1977.
L’Ufficio stralcio è stato istituito per l’esercizio delle funzioni amministrative degli enti pubblici soppressi dal medesimo D.P.R. 616/1977 nelle regioni a statuto speciale, nelle more dell’approvazione delle norme di attuazione degli statuti speciali relativi al conferimento delle medesime funzioni.
Il D.P.R. 616/1977 ha attuato la delega di cui all’articolo 1 della legge 382/1975, recante il trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni a statuto ordinario. Tra queste funzioni erano comprese anche quelle esercitate dagli enti pubblici, di cui lo stesso decreto disponeva la soppressione (gli enti compresi nella Tabella B ad esso allegata)
Il trasferimento delle medesime funzioni alle regioni a statuto speciale è avvenuto successivamente, in accordo con la disciplina prevista da ciascuno statuto speciale, attraverso norme di attuazione degli statuti stessi (ove le stesse funzioni non fossero già di competenza della regione a norma dello statuto)[328].
L’Ufficio doveva quindi esercitare le funzioni amministrative degli enti disciolti fino al completamento del trasferimento delle funzioni e dei relativi beni.
Il processo di trasferimento delle funzioni si è concluso con l’emanazione delle norme di attuazione e dei decreti con i quali è stato disciplinato il trasferimento del personale e dei beni. L’ufficio-stralcio viene pertanto soppresso.
Connessa a tale soppressione è la disposizione di chiusura, introdotta dal comma in esame, che trasferisce direttamente e definitivamente alla regione interessata le funzioni che (eventualmente) risultino ancora attribuite a quell’ufficio.
230. Le risorse del fondo di cui all’articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle attività previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonché alle attività di cui al comma 232 del presente articolo. Il relativo riparto è stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per le finalità di cui al citato comma 70 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005.
(omissis)
232. Per l’utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 230 il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell’Istituto nazionale per il commercio estero. Resta fermo quanto stabilito ai sensi dell’articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, nei limiti della dotazione finanziaria ivi prevista. Nel citato comma 61, al secondo periodo, le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni», e nel quarto periodo le parole: «per l’anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite,».
Il comma 230 dispone che le risorse del Fondo per la realizzazione di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy», istituito presso il Ministero delle attività produttive dall’articolo 4, comma 61, della legge n. 350/03 (finanziaria 2004), siano complessivamente destinate alle attività previste dallo stesso articolo 4, ai commi 61, 68, 76, 77, nonché alle attività di cui al successivo comma 232 (Cfr. oltre).
Si ricorda che nella legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), all’articolo 4 (commi da 49 a 84), sono state inserite apposite norme finalizzate a promuovere la produzione italiana (Made in Italy)e a tutelare i diritti di proprietà industriale e intellettuale delle imprese italiane sui mercati esteri.
In particolare, la legge finanziaria 2004 prevede, a tutela delle merci prodotte integralmente in Italia o considerate prodotto italiano ai sensi della normativa europea in materia di origine, la regolamentazione dell'etichettatura Made in Italy, oltre che la possibilità di adottare un apposito marchio; tali misure sono dirette a rafforzare la riconoscibilità dei prodotti italiani all'estero (comma 61).
Inoltre, ai sensi della medesima legge, è in corso, presso il Ministero delle attività produttive, la costituzione di un Comitato nazionale anti-contraffazione, con funzioni di vigilanza sui fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali. La definizione delle modalità di funzionamento del Comitato è demandata ad un decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali (commi 72-73); è altresì previsto un fondo destinato all'assistenza legale per le controversie di questo genere (comma 76).
Per quanto concerne, segnatamente, le disposizioni richiamate nel comma in esame, l’articolo 4 della legge n. 350 del 2003 prevede:
§ al comma 61: l’istituzione di un fondo, presso il Ministero delle attività produttive, finalizzato al sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore dei prodotti italiani e al potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico per la diffusione della produzione nazionale nei mercati mediterranei, dell’Europa continentale e orientale, a cura di un’apposita sezione della Scuola superiore del Ministero dell’economia e finanze. Fra le attività da realizzare per la campagna si indica anche l'istituzione di un marchio finalizzato alla tutela delle merci prodotte interamente nel territorio italiano o assimilate, ai sensi della normativa europea in materia di origine. Fra le attività da realizzare è anche indicata quella della regolamentazione dell'indicazione di origine;
§ al comma 68: l’istituzione dell'”Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy” al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, di promozione del commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualità (comma 69). L’iniziativa è finanziata con un’autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per il 2004, 2005 e 2006, a valere sulle risorse del Fondo di promozione straordinaria del made in Italy;
§ al comma 76: l’istituzione, come accennato, di un fondo per l’assistenza legale internazionale alle imprese, per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale, nonché contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi relativi alla diffusione dei prodotti italiani;
§ al comma 77: l’adozione di un decreto del Ministero delle attività produttive, per la definizione delle modalità di gestione del fondo per l'assistenza legale internazionale alle imprese.
§ al comma 78: autorizzazione di una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2004, 4 milioni di euro per l'anno 2005 e 2 milioni di euro per l'anno 2006, per l’attuazione dei commi 76 e 77, da attingersi dal Fondo di promozione straordinaria a favore del made in Italy, di cui al comma 61.
Come si legge nella relazione governativa di accompagnamento al disegno di legge finanziaria, la disposizione in oggetto intende rendere più agevole la gestione dei due fondi istituiti dall’art. 4, commi 61 e 76, della legge n. 350/2003, al fine rispettivamente di realizzare una campagna promozionale a sostegno della produzione italiana (“made in Italy”) (co. 61) e di assicurare l'assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale (co. 76).
Considerando che i due fondi citati sono stati finanziati con le medesime risorse, la disposizione intende ricondurre sotto un unico fondo il finanziamento e la gestione dei vari interventi previsti dalle disposizioni richiamate, ivi compreso quello relativo all’esposizione permanente del design italiano presso l’Ente EUR in Roma.
La ripartizione delle risorse è demandata ad un decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Resta fermo quanto stabilito dall’art. 4, comma 70, della citata legge 350/2003, mentre per le finalità previste da tale comma – ossia l'istituzione di un ente denominato "Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy" –viene autorizzata la spesa di 10 milioni euro per l’anno 2005.
Si ricorda che il citato articolo 4, comma 70, autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per l'iniziativa di cui ai commi 68 e 69 dello stesso articolo 4 della legge n. 350 cit. relativi, come già segnalato, all'istituzione in Roma dell’ente "Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy", volto alla valorizzazione dello "stile italiano" e alla promozione del commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualità.
Il comma 232 prevede, ai fini dell’utilizzo delle risorse del fondo per il "made in Italy" di cui al comma 230, la possibilità, da parte del Ministero delle attività produttive, di ricorrere alla promozione di protocolli di intesa con le università e le associazioni imprenditoriali di categoria e alla collaborazione con l’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).
Resta fermo quanto stabilito dall’art. 4, comma 61, secondo periodo della legge 350/03, entro i limiti della dotazione finanziaria prevista dal comma.
Si ricorda che il Fondo per il made in Italy, ai sensi del comma 61 dell'articolo 4 della legge n. 350/2003, dispone attualmente di una dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006. Sempre secondo lo stesso comma 61, secondo periodo, una somma pari a 5 milioni di euro annui - nell'ambito dell'autorizzazione complessiva di spesa - è destinata all'attuazione di attività di supporto formativo e scientifico e per l'adeguamento delle dotazioni organiche dell'apposita sezione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze[329]. Tale attività è svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al DM 28 settembre 2000, n. 301 del Ministro delle finanze, al quale, per la medesima attività, fermi restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo in godimento secondo l'ordinamento di provenienza, e il riconoscimento automatico della progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore è dovuto.
Il comma in esame eleva la suddetta autorizzazione di spesa da 5 a 10 milioni di euro annui. Inoltre, per effetto di una novella al suddetto comma 61, quarto periodo, la facoltà ivi prevista – concernente la possibilità di versare le risorse assegnate alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate - viene ora estesa anche alle risorse assegnate all’ente per gli esercizi finanziari successivi al 2004, comprese quelle direttamente attribuite all’ente e destinate all'attuazione delle suddette attività di supporto formativo e scientifico indicate nel secondo periodo del citato comma 61.
231. All’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, le parole: «dall’AIMA» sono sostituite dalle seguenti: «dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165» e le parole: «mercato agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «settore agricolo».
Il comma 231 reca modifiche all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546 (concernente Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria).
La disposizione, in particolare:
sostituisce il riferimento alla soppressa AIMA con il riferimento all’AGEA e agli organismi pagatori istituiti dal D.Lgs. n. 165 del 1999;
sostituisce l’espressione “mercato agricolo” con l’espressione “settore agricolo” (si evidenzia che le implicazioni concrete connesse a tale sostituzione terminologica non appaiono di immediata evidenza)
L’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, detta una norma di interpretazione autentica dell’articolo 28, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, precisando che agli effetti dell’applicazione della ritenuta d’acconto delle imposte sul reddito non si considerano contributi le somme erogate dall’AIMA per gli interventi nel mercato agricolo.
L’articolo 28, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, prevede che le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche, con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto dei beni strumentali.
Si ricorda, infine, che il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165[330] ha disposto la soppressione dell’A.I.M.A. e la contemporanea istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ente di diritto pubblico non economico[331], sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali. L'Agenzia è subentrata dal 16 ottobre 2000 all'AIMA in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo pagatore attribuito in precedenza all'AIMA. In questo senso, l'Agea non necessita di riconoscimento comunitario quale nuovo organismo pagatore, restando valido il riconoscimento a suo tempo ottenuto dall'AIMA. L'Agenzia, in qualità di interlocutore e di responsabile nei confronti dell’Unione europea, esercita le funzioni di coordinamento degli organismi pagatori regionali, nonché altri compiti attribuiti dalla normativa comunitaria e nazionale.
233. Per l’anno 2005 è confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
La disposizione in commento conferma in 1.200 milioni di euro per l'anno 2005 lo stanziamento del Fondo per le missioni internazionali di pace, istituito dalla legge finanziaria 2004 (articolo 3, commi 8 e 9 della legge n. 350 del 2003).
Nel corso del 2004 sono stati adottati i seguenti provvedimenti legislativi sulle missioni militari internazionali:
§ il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali;
§ il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali;
§ la legge 30 luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.
Gli oneri finanziari degli interventi legislativi sopracitati sono stati coperti con l'utilizzo del Fondo di riserva costituito con la legge finanziaria 2004, per complessivi 1.161,6milioni di euro.
Con il decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, sono state prorogate al 30 giugno 2005 tutte le missioni in corso (Bilaterale Interni fino a dicembre 2005), con un onere finanziario di 611,27 milioni di euro.
In particolare, il decreto-legge n. 3/2005ha prorogato la partecipazione italiana fino al 30 giugno 2005 per la missione:
Denominazione |
Finalità |
Unità impiegate |
Antica Babilonia |
Missione per garantire la sicurezza degli interventi umanitari in Iraq |
3.308 |
Active Endeavour |
Rischieramento della flotta NATO nel Mediterraneo orientale nell’ambito dell’operazione Enduring Freedom |
225 |
Albania 2 |
Sorveglianza nelle acque territoriali ed interne albanesi per prevenire l’immigrazione illegale |
148 |
Althea (ex SFOR)) |
Prosecuzione della missione militare internazionale di pace IFOR per il rispetto degli Accordi di Dyton e per il consolidamento della pace in Bosnia |
1.085 |
Bilaterale Interni |
Missione finalizzata all’opera di addestramento delle Forze di polizia albanesi |
109 |
Enduring Freedom |
Missione di sostegno alle operazioni militari degli Stati Uniti in Afghanistan (inclusa Resolute Behaviour) |
233 |
EUMM |
Missione dell’Unione europea di monitoraggio nella ex Jugoslavia |
15 |
EUPOL Proxima |
Missione dell’Unione europea di assistenza alla formazione della polizia locale ed alla lotta al crimine organizzato |
12 |
ISAF |
Missione multinazionale di assistenza all’Autorità afghana ad interim |
580 |
KFOR |
Missione NATO per il rispetto degli accordi di cessate il fuoco tra Macedonia, Serbia e Albania |
2.220 |
MSU |
Missione militare nell’ambito della Forza internazionale per l’applicazione degli Accordi di Dayton (Bosnia) |
280 |
NATO HQ Sarajevo |
Missione NATO per l'assistenza alla Bosnia per conseguire i requisiti per la PfP, per la lotta al terrorismo e per il supporto al Tribunale Penale Internazionale per la ex-Jugoslavia |
6 |
NATO HQ Skopje |
Headquarters per il coordinamento delle attività in Macedonia |
18 |
NATO HQ Tirana |
Headquarters per il coordinamento tra Autorità albanesi, NATO e Organizzazioni Internazionali ed il supporto di KFOR e delle missioni in Fyrom |
315 |
TIPH II |
Missione di monitoraggio svolta in base all’Accordo israelo-palestinese del 15 gennaio 1997 (Hebron) |
15 |
UNMEE |
Missione militare internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea |
65 |
Processo di pace in Somalia |
Partecipazione di ufficiali delle Forze armate ai negoziati per la pace in Somalia |
2 |
Processo di pace in Sudan |
Partecipazione di ufficiali delle Forze armate ai negoziati per la pace in Sudan e monitoraggio sul cessate il fuoco sui Monti Nuba |
2 |
Cessate il fuoco sui Monti Nuba |
Monitoraggio sul cessate il fuoco sui Monti Nuba |
4 |
UNMIK |
Forza di polizia civile internazionale dell’Onu delegata all’amministrazione civile del Kosovo |
66 |
EUPM |
Missione dell’Unione europea di assistenza e riorganizzazione delle Forze di Polizia della Bosnia-Erzegovina operante a Brcko |
48 |
Lo stesso decreto- legge ha inoltre, prorogato, fino al 31 dicembre 2005, la partecipazione italiana alla missione:
Denominazione |
Finalità |
Unità impiegate |
DIE |
Delegazione italiana di esperti che collaborano con i militari albanesi per la riorganizzazione delle loro Forze Armate |
31 |
La legge 19 agosto 2003, n. 249, recante ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note relativo al rinnovo dell’accordo per la partecipazione italiana alla Forza multinazionale ed osservatori (MFO), effettuato a Roma il 6 ed il 25 marzo 2002 ha fissato al 25 marzo 2007 il termine della partecipazione italiana alla missione. Tale provvedimento non individua la relativa copertura finanziaria:
Denominazione |
Finalità |
Unità impiegate |
MFO |
Forza multinazionale di interposizione che pattuglia lo stretto di Tiran nel Sinai tra Egitto e Israele |
75 |
Le missioni per le quali non è intervenuto alcun provvedimento legislativo, e che quindi non rientrano nel Fondo di riserva, sono le seguenti:
Denominazione |
Finalità |
Unità impiegate |
Distinguished Games (terminata il 30 settembre 2004) |
Missione NATO di assistenza al Governo greco per concorrere alla sicurezza di Giochi Olimpici 2004 |
21 |
MIATM |
Missione italiana di assistenza tecnico militare a Malta |
49 |
MINURSO |
Missione delle Nazioni Unite per il referendum sull’autodeterminazione del popolo Sahrawi (Sahara occidentale) |
5 |
UNIFIL |
Forza Temporanea delle Nazioni Unite in Libano |
52 |
UNMOGIP |
Missione costituita per supervisionare il cessate il fuoco tra India e Pakistan nello Stato di Jammu e Kashmir a seguito dell’accordo India-Pakistan del 1972 |
7 |
UNTSO |
Assistenza del Mediatore e della Commissione per il Controllo della Tregua per il rispetto dell’armistizio in Palestina |
7 |
Gli oneri derivanti dalla partecipazione alle missioni internazionali di pace hanno avuto, nell'ultimo decennio, un incremento progressivo, come evidenziato nella seguente tabella in cui vengono indicati gli oneri annuali (rivalutati con coefficienti ISTAT dicembre 2004) coperti da provvedimenti legislativi:
Anno |
Milioni di euro |
Miliardi di lire |
1990 |
40,947 |
79,285 |
1991 |
465,255 |
900,859 |
1992 |
22,561 |
43,683 |
1993 |
146,191 |
283,065 |
1994 |
214,421 |
415,176 |
1995 |
62,638 |
121,283 |
1996 |
168,421 |
326,109 |
1997 |
179,116 |
346,818 |
1998 |
114,447 |
221,601 |
1999 |
473,667 |
917,147 |
2000 |
622,225 |
1.204,795 |
2001 |
702,232 |
1.359,711 |
2002 |
933,500 |
1.807,507 |
2003 |
1.028,832 |
1.942,183 |
2004 |
1.161,606 |
2.249,182 |
2005 (primo semestre) |
611,270 |
1.183,583 |
234. Al fine di assicurare l’efficace svolgimento delle attività di cui all’articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, l’Istituto per la promozione industriale (IPI) adotta, d’intesa con il Ministero delle attività produttive, appositi programmi pluriennali. I relativi finanziamenti, ai sensi dell’articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono determinati, a decorrere dall’anno 2005, in 25 milioni di euro annui, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 16,5 milioni di euro ed all’articolo 60, comma 3, della legge n. 289 del 2002 per 8,5 milioni di euro.
Il comma 234 prevede che l’Istituto per la promozione industriale (IPI) adotti, d’intesa con il Ministero delle attività produttive, appositi programmi pluriennali, allo scopo di assicurare l’efficace svolgimento delle proprie attività di sostegno delle iniziative per la promozione imprenditoriale (ex DL 32/95, art. 17).
I relativi finanziamenti (ex L. 57/02, art. 14 e L 289/02, art. 60), sono determinati, a decorrere dall’anno 2005, in 25 milioni di euro annui.
L’IPI è l’agenzia governativa specializzata nel promuovere la crescita e la competitività dei sistemi produttivi ed economici, nonché a valorizzare le peculiarità territoriali, con particolare riguardo al sistema delle piccole e medie imprese.
La natura giuridica dell’Ente è di associazione riconosciuta di diritto privato, la cui compagine associativa è composta dal Ministero delle attività produttive e da rappresentanti di Confindustria, Confapi, Confartigianato, CNA, Confcommercio, Confesercenti, Unioncamere, ABI, Mediocredito e SFIRS.
L’IPI opera sulla base degli indirizzi e sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive (MAP), sviluppando linee di azioni sinergiche e complementari a quelle attivate dallo stesso Ministero al fine di garantire la più efficace attuazione degli indirizzi di politica industriale definiti dal Governo.
Quanto all’art. 17 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32[332], richiamato dal primo periodo del comma in esame, si ricorda che esso disciplina l’attività dell’IPI, prevedendo che il Ministero dell'industria (ora attività produttive) provveda annualmente al finanziamento delle iniziative che l’Istituto di assistenza allo sviluppo del mezzogiorno (IASM), ora IPI, intende assumere sulla base di programmi annuali di attività approvati con decreto del Ministro dell'industria (ora attività produttive) (comma 1). Le amministrazioni pubbliche centrali e locali e i soggetti da esse partecipati possono, mediante convenzione, utilizzare i servizi dell’IPI (comma 2).
Il documento di programmazione delle attività dell’Istituto è inserito, sulla base del dettato dello Statuto dell’IPI[333], all’interno di una più ampia programmazione pluriennale, volta a illustrare le linee di sviluppo dell’azione dell’Istituto rispetto al contesto operativo di riferimento. Sono attualmente operative le linee programmatiche per il triennio 2004 – 2006.
Quanto all’articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57[334], rubricato “Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in materia di incentivi alle imprese e di finanziamento delle iniziative dell'IPI”, si ricorda che al comma 3 prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, gli oneri per il finanziamento delle iniziative che l’IPI assume, sulla base di programmi di sostegno delle iniziative per la promozione imprenditoriale, sull'intero territorio nazionale, gravino sulle disponibilità del “Fondo unico per gli incentivi alle imprese” di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Cfr. infra).
L’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003), rubricato “Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo”, al comma 3, prevede l’istituzione presso il Ministero delle attività produttive di un apposito Fondo finalizzato alla gestione delle iniziative e delle attività di assistenza tecnica afferenti alla legge 488/1992 e alla programmazione negoziata, in cui confluiscono:
- le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all’articolo 52 della legge 448/98, per la parte relativa alle autorizzazioni di spesa, di cui alla legge n. 488 del 1992;
- le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma;
- le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi precitati;
- le economie di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64).
Un ulteriore periodo del comma 3 dell’articolo 60dispone che gli oneri relativi al funzionamento dell’IPI, riguardanti le iniziative e le attività di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa relative alla legge n. 488/1992 e agli interventi di programmazione negoziata, vadano a gravare sul predetto Fondo.
Il comma in esame stabilisce che la copertura dei suddetti oneri sia assicurata sulle disponibilità del Fondo unico per gli incentivi alle imprese - di cui all’articolo 52della legge n. 448/1998 - e del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 60, comma 3, della legge n. 289/02, precedentemente illustrato. A tal fine, le autorizzazioni di spesa rispettivamente recate dai citati articoli 52 e 60, comma 3, verranno ridotte rispettivamente di 16,5 milioni di euro e di 8,5 milioni di euro per il triennio 2005-2007 e per gli anni successivi.
In base a quanto affermato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria, l’ammontare delle risorse che si intende destinare all’IPI a decorrere dal 2005 è stato determinato sulla base della serie storica dei contributi attribuiti all’Istituto negli ultimi dieci anni, opportunamente attualizzati.
Sempre in base alle risultanze della relazione tecnica, le risorse assegnate, che costituiscono comunque il limite massimo di onere per il bilancio dello Stato, saranno utilizzate dall’Istituto per il proseguimento delle attività di supporto tecnico del MAP, mediante interventi che comprendono essenzialmente incentivi alle imprese e azioni di supporto per le restanti funzioni dell’Amministrazione.
Da ultimo si ricorda che l'articolo 52 della legge n. 448/1998 (collegato alla legge finanziaria 1999) ha costituito il Fondo unico per gli incentivi alle imprese, facendovi confluire le autorizzazioni legislative di spesa e i rifinanziamenti relativi agli interventi agevolativi in favore delle imprese gestiti dall’ex Ministero dell’industria, ora Ministero delle attività produttive.
Il Fondo è articolato in piani di gestione, distinti per settori di intervento (settore commerciale, industria aeronautica, ricerca e sviluppo, ristrutturazione e riconversione industriale, aree depresse, imprenditoria femminile e altri interventi), a loro volta ulteriormente suddivisi per le relative leggi sostanziali.
L’ultimo decreto ministeriale di ripartizione del Fondo, il DM 19 luglio 2004, nel piano di gestione relativo agli “Interventi nelle aree depresse”, reca gli stanziamenti relativi agli incentivi alle attività produttive previsti dalla legge n. 488 del 1992, e gli stanziamenti relativi a programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, assegnando ai primi la somma di 1.886.839.000 euro nel 2004 e 413.000.000 nel 2005, e ai secondi la somma di 40.000.000 euro nel 2004 e 2.712.702.000 nel 2005. Sugli stanziamenti indicati dalle due voci per gli anni 2004 e 2005, graveranno, nell'anno 2004, gli oneri relativi al funzionamento dell'IPI riguardanti le iniziative e le attività di assistenza connesse con gli interventi della legge n. 488 del 1992 per euro 3.071.347 e, nell’anno 2004, gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto riguardanti le iniziative e le attività di assistenza connesse con gli interventi della programmazione negoziata per euro 2.833.653.
Inoltre, nel piano di gestione relativo ad “altri interventi”, il DM 19 luglio 2004, sopra citato, prevede lo stanziamento di 16.592.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per il “Finanziamento del programma IPI, ai sensi dell’art. 14 della L 57/2001.
235. All’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive ivi previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonché delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i punti d’imbarco. Nelle medesime direttive il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore».
Il comma 235 introduce il comma 5-bis nell’ambito dell’articolo 36 della legge n. 144 del 1999, che ha previsto la disciplina per la continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia (integrata successivamente con varie disposizioni di legge).
La disposizione recata dalla legge finanziaria in esame interviene in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo “nelle aree interessate dalla continuità territoriale”.
In particolare, il nuovo comma 5-bis prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provveda a modificare le direttive previste per l’applicazione della normativa vigente in materia appunto di riduzione compensata di pedaggi autostradali, con riferimento alle imprese appena indicate (decreto-legge 451/98 – v. infra); tali modifiche devono avvenire tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonché delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i punti d’imbarco.
Le medesime direttive devono altresì provvedere ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore.
Anche in considerazione del fatto che vi sono ulteriori norme di legge che integrano la disciplina della continuità territoriale di cui all’art. 36 della legge n. 144/99, in particolare con riguardo alla continuità territoriale per la Sicilia (v. infra)[335], non appare del tutto chiaro se la nuova disposizione sia da intendersi applicabile a tutte le aree soggette alla disciplina della continuità territoriale, anche diverse da quelle espressamente considerate dall’art. 36 della legge n. 144, oggetto della novella in esame.
Si ricorda che la riduzione compensata dei pedaggi autostradali è stata prevista dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 451/98[336], citato dal comma 235 in esame. Tale articolo ha disposto per l'anno 1998 l’assegnazione al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori dell'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse[337]. E’ stata inoltre affidata al Ministro dei trasporti e della navigazione l’emanazione di un’apposita direttiva per dare attuazione ad un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse indicate e tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia[338].
Per la riduzione dei pedaggi autostradali indicata sono state approvate, da parte del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi le deliberazioni n. 18 del 20 dicembre 2000, n. 14 del 20 luglio 2001, n. 13 del 17 aprile 2002, n. 15 del 17 aprile 2002 e n. 16 del 17 aprile 2002.
L'autorizzazione dell'ulteriore spesa per gli anni successivi, in relazione agli interventi di cui al decreto-legge, è stata disposta da successive leggi finanziarie[339], e da ultimo dal comma 2 dell'art. 16, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Appare poi utile richiamare il contenuto dell’articolo 36 della legge 144 del 1999[340], recante la disciplina della continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali.
Tale articolo ha previsto l’intervento di un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la aree già indicate, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92. Il decreto, ai sensi del comma 1, dispone:
§ gli oneri di servizio pubblico, in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi (v. infra, comma 2), relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia e i principali aeroporti nazionali individuati dalla stessa conferenza (73);
§ d'intesa con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali e gli aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico.
Ai sensi del comma 2, i presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stati ad indire ed a presiedere una conferenza di servizi con la partecipazione, oltre che delle regioni, delle pubbliche amministrazioni competenti. Tale conferenza di servizi – ai sensi del comma 3 - ha il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando:
§ le tipologie e i livelli tariffari;
§ i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;
§ il numero dei voli;
§ gli orari dei voli;
§ i tipi di aeromobili;
§ la capacità di offerta.
Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico, ai sensi del comma 4 il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con i presidenti delle regioni interessate è tenuto ad indire la gara di appalto europea[341]. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo di 50 miliardi di lire per l'anno 2000 e l'importo di 70 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. L'1 per cento della spesa autorizzata è destinato alle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali.
Con un ulteriore comma 4-bis sono state previste modalità per contenere i costi di trasporto che gravano sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori dalla regione da aziende artigianali, agricole e di pesca, estrattive e di trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna: la conferenza di servizi di cui al comma 3 definisce uno schema di contratto di servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92, da sottoporre ai vettori interessati; in tale schema sono precisati le tariffe e i noli in relazione alle tipologie merceologiche da trasportare. Qualora nessun vettore accetti di sottoscrivere il contratto di servizio conforme allo schema proposto si applica la procedura prevista dal comma 4. Il rimborso ai vettori selezionati e le agevolazioni previste al comma 5 non possono superare a carico del bilancio dello Stato l'importo di lire 20 miliardi per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000. L'onere di compartecipazione a carico della regione non può essere inferiore al 50 per cento del contributo statale[342].
Il successivo comma 5 ha concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di trasformazione[343], con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo delle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo nei limiti del massimale previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato per la piccola e media impresa nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, per i semilavorati ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario (secondo le procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui al comma 7).
Il comma 6 ha poi rimesso ad un decreto del Ministro delle finanze l’emanazione delle norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, mentre l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è stata affidata alla Società finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS); mediante apposita convenzione sono stabilite le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS[344].
Si ricorda che la determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sardegna è avvenuta con il D.M. 1° agosto 2000. Con successivo D.M. 17 ottobre 2001 si è proceduto all’affidamento delle rotte ai vettori vincitori dell’apposita gara indetta dall’ENAC. Recentemente, il DM 1° agosto 2000 è stato abrogato – con decorrenza 1° gennaio 2005 - e sostituito dal D.M. 8 novembre 2004[345]. Con tale DM sono state definite le rotte interessate alla continuità con la Sardegna, stabilendo che i suddetti oneri di servizio pubblico diventino obbligatori a decorrere dal 1° gennaio 2005, con scadenza al 31 dicembre 2007.
Anche in relazione a quanto in precedenza osservato, si ricorda che con l’articolo 135 della legge 388/2000 (legge finanziaria per il 2001)[346] è stata prevista una disciplina in larga parte analoga a quella della legge 144/99 anche per gli scali aeroportuali della Sicilia, per i collegamenti con i principali aeroporti nazionali e con quelli delle isole minori siciliane, stanziando, per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto europea, 50 miliardi di lire per l'anno 2001 e 100 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002
Con D.M. 11 gennaio 2002 è stato determinato il contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sicilia e da e per le isole minori della Sicilia.
Per completezza si ricorda che l'estensione dell'applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 36 della legge n. 144/99 - con riferimento alle città di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano e Aosta, nonché per le isole di Pantelleria e Lampedusa - è stata disposta dall'art. 82, L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).
Si segnala infine che in data 9 novembre è stata deliberata un’indagine conoscitiva, attualmente in corso, presso la IX Commissione Trasporti della Camera, che ha per oggetto la situazione dei collegamenti aerei per assicurare la continuità territoriale con la Sardegna e la Sicilia, diretta ad effettuare una attenta ricognizione della situazione dei collegamenti aerei tra le due isole maggiori e il resto d'Italia, al fine di stabilire, in particolare, quale modello di continuità territoriale aerea debba essere adottato; l’indagine è stata avviata anche in ragione della scadenza, alla fine del 2004, delle convenzioni sottoscritte dal Governo con i vettori aerei per l'esercizio delle rotte di collegamento con la Sardegna.
236. Il fondo di cui all’articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi destinato al settore della nautica da diporto, nella misura e con le modalità disciplinate dal combinato disposto della lettera c) del comma 14 dell’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del comma 13 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Il comma 236 dispone che il fondo per la promozione di trasporti marittimi sicuri, già previsto da precedenti leggi finanziarie (articolo 145, comma 40, legge 388/2000, e successive modificazioni e integrazioni – v. infra), debba intendersi destinato al settore della nautica da diporto.
Tale destinazione avviene nella misura e con le modalità già disciplinate dalla normativa vigente in materia, e più specificamente dal secondo e dal terzo periodo del medesimo articolo 145, comma 40, della legge n. 388 del 2000[347].
L’articolo 145, comma 40 della legge 388/2000 (legge finanziaria per il 2001) aveva originariamente istituito un fondo straordinario di lire 1,5 miliardi (774.685 euro) nel 2001 e di lire 1,5 miliardi nel 2002, per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche.
Successivamente l’articolo 22, comma 14 della legge 448/2001 (legge finanziaria per il 2002) è intervenuto su questa disposizione sopprimendo il carattere straordinario del fondo, aumentandone la dotazione a 5.164.589,99 euro (pari a 10 miliardi di lire) a decorrere dal 2002 e disponendone per gli anni successivi l’utilizzo, in misura non inferiore al 70 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, per interventi di incentivazione e sostegno per la formazione professionale permanente.
La finalità del fondo è rimasta dunque la promozione della sicurezza del trasporto marittimo: con l’ultima disposizione citata si è precisato tuttavia che il fondo avrebbe dovuto essere utilizzato per il 2002 interamente per il finanziamento di studi e ricerche; a decorrere dal 2003, almeno nella misura del 70 per cento per l’incentivazione e il sostegno della formazione professionale, e per la parte restante per il finanziamento di studi e ricerche.
Gli interventi per la formazione professionale sono quelli realizzati dagli istituti per la professionalità nautica, anche convenzionati con istituti di istruzione universitaria. E’ stata rimessa ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione delle modalità di attuazione di tali disposizioni (vedi infra).
L’articolo 80, comma 13 della legge 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) ha poi introdotto ulteriori modifiche alla disposizione in esame, prevedendol’aumento dal 70% all’80% della percentuale delle dotazioni complessive da utilizzare per il sostegno e l’incentivazione della formazione professionale; inoltre è stato specificato che si tratta di alta formazione professionale, da realizzarsi tramite l’istituzione di un forumpermanente realizzato non più propriamente da istituti per la professionalità nautica, anche convenzionati con istituti di istruzione universitaria, bensì da una o più ONLUS per la professionalità nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi. La norma ha precisato infine che le misure di sostegno, in percentuale non superiore al 50%, possono essere destinate alla realizzazione di idonee infrastrutture, tramite il recupero di beni pubblici.
Va poi richiamato il DM 17 aprile 2003, con il quale, secondo la previsione dell’articolo 145, comma 40, sono state definite le modalità di attuazione delle disposizioni relative al fondo. In particolare il decreto ha ribadito che il finanziamento – stanziato sul capitolo 1974 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – deve essere utilizzato:
§ per l’80% per finanziare l'incentivazione ed il sostegno per l'alta formazione professionale, da parte di istituti per le professionalità nautiche costituiti sotto forma di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, partecipati direttamente da o convenzionati con istituti di istruzione universitaria che, alla data di pubblicazione del decreto, abbiano istituito un forum permanente per la formazione e l'alta formazione professionale. La selezione delle richieste ammissibili al finanziamento è effettuata da una commissione interministeriale; il decreto stabilisce che l’assegnazione dei finanziamenti sia effettuata con riferimento alle iniziative più idonee al conseguimento delle finalità indicate dalla legge sulla base di un piano economico finanziario diretto all'ottimizzazione degli investimenti ed allo sviluppo ed incentivazione delle attività formative permanenti.
§ per il 20% a favore del finanziamento di progetti di studio e ricerca per la promozione di trasporti marittimi sicuri. L'assegnazione dei finanziamenti per tali finalità è effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a favore di soggetti specializzati nel campo della ricerca nel settore navale per programmi mirati al conseguimento delle finalità indicate dalla legge, con particolare attenzione alla riduzione dei fattori di rischio di sinistri marittimi attraverso processi e modalità relativi alla costruzione dei mezzi navali, ad aspetti tecnico-impiantistici delle unità navali, alla progettazione ed alla verifica di mezzi di salvataggio e delle tecniche di evacuazione della nave, alla sicurezza della navigazione, all'organizzazione ed alle nuove modalità delle prestazioni lavorative. Anche in questo caso la selezione delle richieste ammissibili al finanziamento è effettuata da una commissione interministeriale.
Il DM in questione è intervenuto in base al disposto di cui al quarto periodo dell’articolo 145, comma 40 citato; la formulazione del comma in esame – peraltro non del tutto lineare - appare far riferimento alle sole norme contenute nel secondo e terzo periodo del medesimo comma. Non appare effettivamente chiaro, quindi, se le modalità di attuazione previste dal decreto sopra illustrato si applichino anche in relazione alla nuova destinazione del fondo, prevista dalla disposizione della legge finanziaria in esame. Nel caso in cui non si applicassero tali modalità, non è peraltro previsto l’intervento di alcun decreto che le stabilisca.
Per completezza appare utile ricordare infine che la nautica da diporto è stata oggetto di un intervento normativo di carattere piuttosto ampio, finalizzato al riassetto ed al rilancio del settore: si tratta della legge n. 172 del 2003[348], che ha modificato ed integrato la disciplina previgente, prevedendo tra l’altro una delega al Governo per l’adozione di un codice delle disposizioni legislative della nautica da diporto (art. 6), entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge. I princìpi ed i criteri direttivi appaiono orientati in particolare al coordinamento con la normativa comunitaria; alla semplificazione e snellimento delle procedure amministrative concernenti le imbarcazioni e le unità da diporto[349]; alla eliminazione delle duplicazioni di competenza[350], alla revisione della disciplina delle patenti nautiche; al regime tariffario per i servizi e le prestazioni rese dagli organi competenti in materia di nautica da diporto.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo recante il codice della nautica da diporto. Si ricorda che lo schema di decreto legislativo deve essere adottato d’intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni (v. art. 6, comma 2, della legge delega), e su di esso sono chiamate ad esprimere parere le Commissioni parlamentari competenti, per le quali tra l’altro è stato previsto il meccanismo del doppio parere (art. 6, commi 3 e 4 della legge delega).
237. Al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelle meridionali, il Consiglio nazionale delle ricerche costituisce un Osservatorio sul mercato creditizio regionale procedendo, d’intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni regionali, alla elaborazione di studi di fattibilità per favorire la creazione di banche a carattere regionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2005.
Il comma 237 dispone che il Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) costituisca un Osservatorio sul mercato creditizio regionale, al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelle meridionali.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nella materia relativa a casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale la potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
L’Osservatorio, d’intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni regionali, dovrà elaborare studi di fattibilità per favorire la creazione di banche a carattere regionale.
A tal fine viene autorizzata una spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2005.
Il corrispondente importo è iscritto nel bilancio di previsione dell’ Stato per il 2005, nello Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, u.p.b. 4.1.2.7 (cap. 1684).
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata; a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica; b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia; c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; d) i titolari di partecipazioni rilevanti abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 25 del medesimo testo unico e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 dello stesso; e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza indicati nell'articolo 26 del citato testo unico; f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle predette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione.
Le “Istruzioni di vigilanza per le banche”, emanate dalla Banca d’Italia (Titolo I, cap. 1, pag. 6), specificano, fra l’altro, che nel programma iniziale debbano essere indicati i settori di intervento, le operazioni e i servizi che la banca intende svolgere, l’indicazione delle aree economiche e territoriali di intervento, della tipologia della clientela sia nell’attività di raccolta (mercato al dettaglio, mercato all’ingrosso, altro) sia in quella di impiego (finanziamento alle famiglie, alle imprese, altro), della struttura tecnica, organizzativa e gestionale.
La presentazione di tale programma consente alla Banca d’Italia di conoscere i progetti industriali e finanziari che la costituenda banca si ripromette di realizzare, anche in relazione al mercato di riferimento (v. così R. COSTI, L’ordinamento bancario, Bologna, 2001, pag. 298).
238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all’articolo 18 della legge 1º dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005. Una quota delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l’anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall’anno 2006, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all’articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
Il comma 238 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concertocon Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, per stabilire un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.
Una parte – pari a 20 milioni di euro per l’anno 2005 e a 12 milioni di euro per l’anno 2006 – delle maggiori entrate così ottenute è destinata dal comma in esame alla copertura degli oneri per il rafforzamento delle strutture operative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti[351], previsto dall’articolo 2, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 190/2002[352], il quale attribuisce al Ministero stesso la competenza primaria sull’insieme delle funzioni tecniche e amministrative occorrenti alla progettazione e approvazionedelle infrastrutture strategiche e di interesse nazionale. In particolare, la relazione illustrativa del disegno di legge originario evidenziava che le risorse indicate sono destinate all’attività di istruttoria e di monitoraggio delle opere infrastrutturali strategiche di cui alla legge 443/2001 (cd. “legge obiettivo”).
L’articolo 2 del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, ha definito attività e competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui viene attribuita una funzione di promozione e di coordinamento ai fini di una rapida realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi “strategici” (individuati dalla “legge obiettivo”) .
Al fine dello svolgimento di tutte le attività, il comma 3 ha attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risorse umane, anche specializzate: il Ministero, ove non disponga di risorse professionali proprie:
§ può avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché – sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa – di progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative;
§ può assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabili per una sola volta;
§ può avvalersi, quali consulenti (advisor), di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.
Al comma 4 è stato stabilito che il Ministero:
§ possa avvalersi della eventuale ulteriore collaborazione che le Regioni o Province autonome interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico;
§ possa avvalersi della Cassa depositi e prestiti o di società da essa controllata per le attività di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero ed ai soggetti aggiudicatori.
§ possa richiedere la collaborazione del Ministero dell’economia e delle finanze per la parte relativa alla finanza di progetto.
Il comma 5 ha previsto inoltre che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministro dell’economia e, per gli insediamenti produttivi e le infrastrutture di competenza, il Ministro delle attività produttive o il Ministro delle comunicazioni, possa proporre al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di commissari straordinari con il compito di seguire l’andamento delle opere, con funzioni di indirizzo e supporto, promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati.
Il comma 6 del medesimo articolo 2 ha stabilito che alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle collaborazioni con soggetti esterni alla amministrazione del Ministero, nonché dalla nomina dei Commissari straordinari, si provveda, mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a carico delle risorse finanziarie destinate annualmente dalla legge finanziaria alla realizzazione del Programma delle infrastrutture strategiche e di interesse nazionale.
Quanto alle operazioni in materia di motorizzazione, delle cui tariffe la disposizione di legge finanziaria in esame prevede un incremento, si ricorda che gli Uffici della motorizzazione civile svolgono una serie di funzioni connesse con la circolazione e la guida dei veicoli, tra le quali si ricordano, con riguardo ai veicoli, le omologazioni, immatricolazioni, revisioni, collaudi e, con riguardo ai conducenti, le operazioni relative alla patente (rilascio, revisione di patenti di ogni categoria, conversione di patenti militari ed estere, duplicati per smarrimento, sottrazione e deterioramento), il rilascio di certificati di abilitazione professionale, delle concessioni di autolinee, delle autorizzazioni per trasporto di cose in conto terzi.
L’articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, disciplina le tariffe delle operazioni in questione, in particolare mediante una tabella alla legge (tabella 3), sostitutiva di quella precedentemente allegata al decreto del Ministro dei trasporti del 19 dicembre 1980.
Lo stesso articolo ha previsto che gli aumenti così disposti entrassero in vigore in misura limitata al 60 per cento fino al 31 dicembre 1986 ed in misura intera a decorrere dal 1 gennaio 1987. È stato altresì previsto che si procedesse ogni due anni all’adeguamento della la misura dei diritti con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, a partire dalla data di entrata in vigore della legge, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita nonché agli incrementi del costo dei servizi considerati dalla citata tabella.
Si ricorda poi che la sospensione – fino al 31 dicembre 2003 – dell'adeguamento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione è stata disposta dall'art. 21, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
239. I soggetti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1º gennaio 2003, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005.
(omissis)
527. Tra i soggetti di cui all’articolo 44, comma 9-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono ricompresi anche coloro che ricoprono cariche sindacali. Al citato comma 9-quinquies dell’articolo 44 del decreto-legge n. 269 del 2003, le parole: «periodi anteriori al 1º gennaio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «periodi anteriori al 1º gennaio 2003» e le parole: «possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005».
Il comma 239 ed il secondo periodo del comma 527 recano una disposizione di identico contenuto sostanziale: entrambi infatti prorogano al 31 dicembre 2005 il termine per la presentazione della domanda di accredito figurativo a favore dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, che, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, non abbiano presentato domanda per i periodi anteriori ad una specifica data, che posticipano al 1° gennaio 2003.
Si ricorda che l’articolo 3 del D.Lgs. 564 del 1996 prevede che i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'articolo 31 della L. 300 del 1970, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi.
La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza.
Si ricorda, inoltre, che l’iniziale facoltà di regolarizzare, mediante domanda da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, i periodi di aspettativa pregressi (facoltà prevista dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 3 del più volte citato D.Lgs. 564, periodo in seguito abrogato dall'articolo 3 del D.Lgs. 278 del 1998), è stata dapprima prorogata al 31 marzo 1998 dall’articolo 59, comma 27, della citata L. 449 del 1997. Successivamente, l’articolo 38, comma 4, della L. 488 del 1999 (finanziaria 2000) ha ulteriormente prorogato tale facoltà al 30 marzo 2000 (90 giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge) per i soggetti che non avevano presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 1998.
L’articolo 44, comma 9-quinquies, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 (cd. decreto omnibus), ha disposto la proroga per la presentazione della domanda di accredito figurativo, fino al 31 marzo 2004, a favore dei lavoratori in precedenza richiamati che non abbiano presentato domanda per i periodi anteriori al 1° gennaio 2002, secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
Sotto il profilo della tecnica legislativa, si segnala dunque che il comma 239 ed il secondo periodo del comma 527 recano una disposizione di identico contenuto: il primo proponendo una disposizione analoga- ma con termini diversi - a quella contenuta nell’articolo 44, comma 9-quinquies, del richiamato D.L. 269 del 2003, il secondo novellando il medesimo comma.
Il primo periodo del comma 527, inoltre, specifica che tra soggetti interessati alla proroga termini, di cui al richiamato comma 9-quinquies, rientrano anche i lavoratori che ricoprono cariche sindacali.
Si osserva che tale disposizione si limita semplicemente a confermare quanto già chiaramente disposto dall’articolo 3 del citato D.Lgs. 564 del 1996.
240. All’articolo 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: «comma 7-bis» sono aggiunte le seguenti: «, e degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all’articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze».
Il comma 240 prevede la modifica parziale dell'articolo 24, comma 6, della Legge quadro in materia di lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109), estendendo anche ai lavori degli organismi indicati dagli articoli 3, 4 e 6 della legge n. 801 del 1977 recante Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato - ossiadel Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) - la possibilità di eseguire lavori in economia, a prescindere dal rispetto della soglia massima di 200 mila ecu.
Il comma 6 dell'articolo 24 della legge 109 del 1994 dispone infatti che i lavori in economia sono ammessi sino ad un importo di 200 mila ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare, regolamento che, ai sensi dell'articolo 3, comma 7-bis della medesima legge quadro in materia di lavori pubblici, avrebbe dovuto essere adottato con decreto del Presidente della Repubblica entro il 1 gennaio 1996.
Il comma in esamedispone inoltre che i lavori di detti organismi vengono disciplinati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza.
Si ricorda che la legge n. 801 del 1977 reca l’istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato.
L’articolo 1 attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, a tal fine, impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attività; controlla la applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di Stato e alla individuazione degli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato..
L’articolo 2 prevede l’istituzione del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza - presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dai Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la giustizia, per la difesa, per l'industria e per le finanze con funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza.
L’articolo 3 prevede invece l’istituzione, alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS). È compito del Comitato fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini del concreto espletamento delle funzioni a lui attribuite dall'articolo 1, tutti gli elementi necessari per il coordinamento dell'attività dei Servizi previsti dai successivi articoli 4 e 6; l'analisi degli elementi comunicati dai suddetti Servizi; l'elaborazione delle relative situazioni. È altresì compito del Comitato il coordinamento dei rapporti con i servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato. La segreteria generale del Comitato è affidata ad un funzionario dell'amministrazione dello Stato avente la qualifica di dirigente generale, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina la composizione del Comitato, di cui dovranno essere chiamati a far parte i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, e istituisce gli uffici strettamente necessari per lo svolgimento della sua attività
L’articolo 4 disponeinvecel’istituzione del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell'indipendenza e della integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio. Il Ministro per la difesa, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1.Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza. Il SISMI è tenuto a comunicare al Ministro per la difesa e al CESIS tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività.
L’articolo 6 prevede infine l’istituzione del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione. Il Ministro per l'interno, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1.Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza. Il SISDE è tenuto a comunicare al Ministro per l'interno e al CESIS tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni e elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività.
241. Al fine di garantire l’efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture olimpiche finanziate, quali opere connesse ai sensi della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e quali opere di accompagnamento ai sensi dell’articolo 21 della legge 1º agosto 2002, n. 166, è autorizzato l’utilizzo dei fondi previsti anche successivamente all’evento olimpico onde garantire il completamento funzionale di alcune opere per l’uso post-olimpico.
Il comma 241 autorizza l'utilizzazione dei fondi previsti perla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle olimpiadi invernali di Torino 2006, di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 e per la realizzazione delle opere di accompagnamento di cui all’art. 21 della legge 1 agosto, n. 166, anche successivamente alla conclusione dell'evento olimpico,al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture medesime ed il loro completamento funzionale.
In merito ai giochi olimpici invernali di Torino 2006 si ricorda brevemente, che la legge n. 285 del 2000, Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006», ha introdotto una disciplina speciale per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessarie allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006», finanziati dallo Stato, dalla regione Piemonte, dagli enti locali e da privati.
La legge ha quindi istituito un’apposita struttura, l’Agenzia per lo svolgimento dei giochi, stazione appaltante per le opere necessarie allo svolgimento della XX olimpiade invernale, con il compito di realizzare il piano degli interventi definiti dal Comitato organizzatore. La legge ha quindi introdotto norme procedurali speciali per la convocazione di conferenze di servizi preliminari e per la accelerazione delle procedure di VIA e di coordinamento fra interventi progettati e strumenti urbanistici.
Con la legge 26 marzo 2003, n. 48 è stato quindi operato un intervento di “manutenzione normativa” sulla legge originaria al fine di correggerne alcuni limiti riscontrati attraverso l’attività dei soggetti attuatori. Da ultimo è intervenuto anche il comma 129 dell’art. 3 della legge finanziaria 2004 che ha provveduto ad integrare la composizione del Comitato di regia e l’articolo 5-bis del decreto legge n. 136 del 2004 che ha previsto una procedura abbreviata per accelerare la realizzazione delle varianti in corso d’opera legate agli interventi previsti per i giochi olimpici invernali.
In relazione al comma in esame, si ricorda che proprio con la legge n. 48 del 2003 sono state introdotte, tra l’altro, disposizioni più articolate in relazione alle cd. opere connesse, che la legge originaria si era limitata a prevedere senza recarne una disciplina di maggior dettaglio.
E’ stato infatti previsto che, accanto alla realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie necessari allo svolgimento dei giochi olimpici, vengano realizzate delle opere connesse sulla base di una specifica procedura. Tale procedura prevede una valutazione di connessione che deve essere effettuata con DPCM, previa intesa con il presidente della regione Piemonte e previo parere del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici. Con appositoDPCM, su proposta del presidente della regione Piemonte, e con l’intesa degli enti locali interessati e del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono quindi individuati i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse e, ove occorra, sono dettate disposizioni per la destinazione finale delle medesime[353].
Per opere connesse sono quindi da intendersi quegli interventi infrastrutturali aventi una spiccata dimensione locale e comunque accessori a quelli principali relativi allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali, con la finalità di garantire una maggiore trasparenza nella loro realizzazione, soprattutto in relazione al fatto che, mancando una definizione di opera connessa, potrebbero farne parte interventi che potrebbero non avere nulla a che vedere con quelli principali, beneficiando quindi delle procedure accelerate e semplificate previste dalla legge, oltre che delle risorse finanziarie.
Si ricorda che la valutazione di connessione è stata effettuata con il DPCM 18 dicembre 2002, recante Approvazione delle opere connesse ai Giochi olimpici invernali Torino 2006[354], dopo che con il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte 12 novembre 2002, n. 96, era stata raggiunta l’intesa in merito all’elenco delle opere da dichiarare "connesse" e dopo che era stato acquisito il parere del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, reso in data 11 novembre 2002.
E' stato quindi emanato, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 285 del 2000, il DPCM 15 settembre 2003[355], con il quale sono state ripartite una parte delle risorse previste dalla finanziaria del 2003 (legge n. 289/2002), per il finanziamento delle opere connesse agli interventi per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali “Torino 2006” .
Il decreto di cui sopra, rende disponibili una parte dei fondi previsti per le opere connesse nella Finanziaria 2003. Considerando l'esigenza di urgente finanziamento degli interventi sul Sistema Fognario – Acquedotti e Collettori in quanto temporalmente prioritari rispetto all'esecuzione di altre opere, la Deliberazione di indirizzo del Comitato di Regia del 24 novembre 2003, n. 6 “Copertura finanziaria delle opere connesse”[356], ha individuato le opere connesse temporalmente differibili ed attivabili esclusivamente a seguito di sopravvenute disponibilità finanziarie come specificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003, n. 158 “Opere connesse ai Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006” - Elenco opere temporalmente differibili”[357]. Con DPCM 16 gennaio 2004[358] è stato recepito l'elenco delle opere temporalmente differibili e contestualmente sono stati assegnati i corrispettivi fondi alle opere del Sistema Fognario-Acquedotti e Collettori.
Successivamente, con DPCM del 9 aprile 2004[359], sono state assegnate alla Regione Piemonte le risorse residue previste dalle leggi finanziarie 2002, 2003 e 2004 (leggi n. 448/2001, n. 289/2002 e n. 350/2003) da utilizzare per il finanziamento delle opere connesse (sempre ad esclusione di quelle “temporalmente differibili”)[360].
In relazione ai finanziamenti previsti per gli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici “Torino 2006” e delle opere connesse si riporta il seguente quadro:
(Importi in milioni di euro)
Legge |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
Totale[361] |
Legge n. 285 del 2000 |
56,81[362] |
56,81 |
56,81 |
56,81 |
56,81 |
568,1 |
Legge n. 388 del 2000 |
|
17,56[363] |
17,56 |
17,56 |
17,56 |
175,6 |
Legge n. 448 del 2001 |
|
17,123 |
31,446 |
31,446 |
31,446 |
314,46 |
Legge n. 289 del 2002 |
|
|
10 |
20 |
20 |
220 |
Legge n. 350 del 2003 |
|
|
|
|
3,5 |
38,5 |
Totale |
56,81 |
91,493 |
115,816 |
125,816 |
129,316 |
1.296,66 |
Per quanto riguarda, invece, le opere di accompagnamento, si osserva che l’articolo 21 della legge n. 166 del 2002 ha autorizzato la regione Piemonte a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie per la realizzazione e il completamento delle cd. opere di accompagnamento (che costituiscono una nuova tipologia di opere, diverse da quelle connesse) e che comprendono infrastrutture, sportive e turistiche, che insistono sul territorio della Regione Piemonte, individuate con apposito programma deliberato dalla giunta regionale e funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici.
A tal fine lo stesso art. 21 ha autorizzato limiti di impegno quindicennali di 10,329 milioni di euro per l'anno 2003 e di 5,165 milioni di euro per il 2004.
A tale proposito si ricorda che la Giunta regionale del Piemonte, con la deliberazione del 13 gennaio 2003, n. 36-8210[364] ha approvato il Documento di indirizzo programmatico e procedurale per la definizione e l’approvazione del Programma regionale delle Infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 166/2002.
In premessa a tale Documento, viene richiamata la finalità degli investimenti, connessa all’amplificazione ed estensione dell’ambito di ricaduta dei Giochi, “sia in termini di immagine, sia di effetto economico, predisponendo e attuando un programma di interventi che consenta di promuovere e strutturare turisticamente anche il territorio del Piemonte non olimpico”. Il programma avrebbe lo scopo di compensare il divario tecnologico e, più complessivamente, di infrastrutture e servizi turistici che si creerebbe a seguito dell’evento internazionale.
La Giunta regionale ha altresì stabilito che l’insieme dei Piani di intervento, oggetto dei Protocolli d’intesa da stipularsi tra la Regione e le Amministrazioni locali secondo quanto precisato dal Documento di indirizzo, costituirà il Programma regionale delle Infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006 previsto dall’art. 21 della Legge n. 166 del 2002, da attuarsi mediante la successiva stipula di Accordi di programma cofinanziati con le risorse messe a disposizione da detta legge.
Dal notiziario della Regione Piemonte[365] si legge che “Dopo oltre un anno e mezzo di incontri in cui la Regione Piemonte ha vagliato e discusso le idee e i progetti proposti e presentati dagli Enti Locali, arrivano alla firma i protocolli d'intesa per la rete delle Opere di accompagnamento alle Olimpiadi del 2006. La rete delle Opere di accompagnamento (che ufficialmente si chiama Programma regionale delle Infrastrutture turistiche e sportive - Piemonte 2006) è il più importante lavoro mai realizzato per l'infrastrutturazione e modernizzazione del sistema turistico e sportivo piemontese, poiché interesserà tutte le aree non sede di gara nei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006. …Il sistema delle Opere di accompagnamento si fonda su circa 100 interventi in tutte le province e aree piemontesi escluse dai finanziamenti statali della Legge 285 sulle Olimpiadi 2006. Il suo obiettivo è promuovere lo sviluppo omogeneo di quei territori e non metterli fuori competitività rispetto ai fortissimi investimenti realizzati con i fondi statali sull'area torinese sede dei Giochi. Il programma delle Opere di accompagnamento può contare su un finanziamento regionale di 170 milioni di euro, che coprono circa il 70% dell'investimento, più un cofinanziamento degli Enti Locali pari a circa il 30% dell'investimento complessivo…Le opere di accompagnamento riguardano la costruzione di nuovi impianti di risalita e collegamenti sciabili, bacini d'accumulo e impianti di innevamento artificiale, sistemazione e adeguamento di piste da sci anche omologate per gare, strutture per il fondo, centri di assistenza per atleti e attrezzature, parcheggi e infrastrutture di supporto. ...Oltre a queste, le opere di accompagnamento puntano allo sviluppo delle aree turistiche montane in generale, alla valorizzazione del sistema dei parchi e delle aree protette, alla promozione del turismo ecologico, a basso impatto ambientale e dei percorsi cicloturistici”.
242. Per il triennio 2005-2007 è autorizzato uno stanziamento pari a 5.418.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinato all’adeguamento delle risorse previste per il funzionamento dell’Alto Commissario di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Il comma 242 stanzia 5.418.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, al fine di adeguare le risorse previste per il funzionamento dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione.
L’art. 1, co. 1, della L. 3/2003[366] ha istituito un Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e degli altri illeciti nell’ambito della pubblica amministrazione, posto alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri. La disposizione citata non provvede alla individuazione delle funzioni dell’Alto Commissario e nulla dispone in merito alla relativa composizione; tali determinazioni sono state interamente rinviate, dal comma 3, a un successivo regolamento governativo (vedi infra).
Il co. 4 dell’art. 1 enuncia i princìpi fondamentali alla cui osservanza è tenuto l’Alto Commissario nello svolgimento delle proprie funzioni. In particolare, vengono stabiliti: il principio di trasparenza e di libero accesso dell’Alto Commissario alla documentazione amministrativa (lett. a)) e alle banche dati delle pubbliche amministrazioni (lett. b)); la facoltà di esercitare le proprie funzioni d’ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni (lett. c)); l’obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio, che a sua volta dovrà periodicamente riferire ai Presidenti delle Camere (lett. d)); l’obbligo di rapporto all’autorità giudiziaria e alla Corte dei Conti, ove previsto dalla legge (lett. f)); l’obbligo del rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (lett. g)).
Si prevede, inoltre, (art. 1, co. 4, lett. e)) che l’Alto Commissario sia supportato da un ufficio composto da dipendenti delle pubbliche amministrazioni[367], posti in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti.
Per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Alto Commissario, l’art. 1, co. 5, della L. 3/2003 ha autorizzato la spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall’anno 2002.
La composizione, le competenze e le funzioni dell'Alto Commissario sono state determinate dal D.P.R. 258/2004[368].
L’Alto Commissario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, ed è scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili con qualifica non inferiore a consigliere, tra gli avvocati dello Stato appartenenti almeno alla terza classe di stipendio, tra i gradi generali della dirigenza militare o tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni dello Stato ed equiparati. L'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta.
Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Alto Commissario può disporre:
§ indagini, anche di natura conoscitiva, per accertare l'esistenza e le cause di fenomeni di corruzione e di illecito o di pericoli di condizionamento da parte di organizzazioni criminali all'interno della pubblica amministrazione;
§ l’elaborazione di analisi e studi sulla adeguatezza e congruità del quadro normativo, nonché delle eventuali misure poste in essere dalle amministrazioni per prevenire e per fronteggiare l'evolversi dei fenomeni oggetto di esame;
§ il monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa e su comportamenti, e conseguenti atti, da cui possa derivare danno erariale.
Oltre ad avvalersi degli uffici e degli organi ispettivi e di verifica delle amministrazioni pubbliche e dei servizi di controllo interno previsti dal D.Lgs. 286/1999[369], l'Alto Commissario può effettuare accertamenti diretti, anche mediante audizioni di soggetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni o di privati interessati alle procedure amministrative o contabili in corso di esame.
Subito dopo l’emanazione del regolamento attuativo, si è provveduto, con il D.P.R. 28 ottobre 2004, alla nomina del dottor Gianfranco Tatozzi all’incarico di Alto Commissario.
Articolo 1, comma 243
(Quote latte Sardegna)
243. Nella regione Sardegna, in deroga al disposto dell’articolo 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni, sono consentiti i trasferimenti a titolo temporaneo, fino al 31 dicembre 2007, di quote latte anche tra zone disomogenee.
Il comma 243 è diretto a consentire, fino al 31 dicembre 2007, ai produttori operanti nella regione Sardegna, la cessione in affitto in via temporanea della parte non utilizzata delle quote latte di propria pertinenza anche ad aziende non ubicate in zone di produzione omogenee.
La previsione di tale forma di affitto deroga a quanto stabilito in linea generale dall'articolo 10, comma 15, del decreto-legge n. 49 del 2003 (“Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), come modificato dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 157 del 2004.
Si ricorda che, dopo che il citato decreto-legge n. 49 del 2003 aveva definito un meccanismo per il trasferimento delle quote ispirato a criteri di agevolazione della mobilità delle stesse sull'intero territorio nazionale, sia pure entro un limite pari al 70 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente (50 per cento nelle aree insulari), sono state introdotte, attraverso il decreto-legge n. 157/2004, una serie di limitazioni, volte a prevenire la possibilità di un'eccessiva contrazione della capacità produttiva di singole regioni. A tal fine, in particolare, il decreto-legge ha limitato l'ammissibilità delle cessioni di quote ai soli trasferimenti fra aziende situate in zone di produzione omogenee.
Con il presente comma si tende ora a ripristinare, limitatamente alle aziende operanti in Sardegna, e con la specificata limitazione temporale, un meccanismo di maggiore flessibilità, consentendo anche i trasferimenti fra aree di produzione non omogenee.
Tale scelta è adottata in considerazione delle condizioni di particolare difficoltà nelle quali si trova attualmente il settore lattiero-caseario della Sardegna, specie in rapporto al problema della febbre catarrale degli ovini, più nota come blue tongue disease, che costringe molte aziende a limitare la loro produzione a livelli molto più bassi di quelli delle rispettive quote possedute.
Va rammentato che il profilo legislativo sul quale interviene l’art. 10, co. 15 del D.L. n. 49/2003 è stato regolato in ambito comunitario dall’articolo 6 del reg. 3950/92[370] che stabilisce che gli Stati membri possono autorizzare, anteriormente ad una data che essi stabiliscono ma al più tardi il 31 marzo, e per il periodo di produzione di dodici mesi di cui trattasi, cessioni temporanee di quantitativi di riferimento individuali che i produttori aventi diritto non intendono utilizzare.
Gli Stati membri possono peraltro modulare le operazioni di cessione in funzione delle categorie di produttori o delle strutture della produzione lattiera, limitarle a livello dell'acquirente o all'interno delle regioni e determinare in che misura il cedente possa rinnovare le operazioni di cessione.
Tale regime è stato recepito sul piano interno proprio dal comma 15, dell’art. 10 del decreto legge n. 49/2003, che consente la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome per le relative verifiche, purché il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo. La novella introdotta con il D.L. n. 157/2004 ha introdotto come ulteriore condizione che l’affitto della quota non utilizzata avvenga esclusivamente in zone omogenee.
244. All’articolo 141 del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nelle cooperative edilizie a proprietà divisa qualora i soci si siano accollati l’intero importo del mutuo pro capite, si può procedere allo scioglimento delle cooperative stesse»;
b) al secondo comma, le parole: «previsto dal precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dal primo comma».
Il comma 244 reca due modifiche all’articolo 141 del Testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
Precisamente la lettera a) del comma in esame inserisce un nuovo comma dopo il primo comma del sopracitato art. 141 al fine di prevedere che, nelle cooperative edilizie a proprietà divisa qualora i soci si siano accollati l’intero importo del mutuo pro capite, si può procedere allo scioglimento delle cooperative stesse.
Inoltre, la lettera b)del comma in esame modifica il secondo comma del sopracitato art. 141 per fini di coordinamento interno.
Si ricorda che l'art. 141 del Testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica prevede che i soci proprietari degli alloggi od i loro aventi causa possono, in ogni tempo, oltre che in sede di stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, riscattare il proprio alloggio versando un capitale pari al valore attuale delle annualità tuttora dovute calcolato al saggio complessivo d'interesse del mutuo vigente. La Cassa depositi e prestiti, per i soci di cooperative, da essa finanziate, può consentire che il riscatto come previsto dal precedente comma, avvenga, a tutti gli effetti, anche con pagamento frazionato nella misura e con le modalità da essa fissate, purché la prima rata non sia minore di un terzo e restino fermi, per il debito residuo le garanzie e gli interessi dovuti. Contestualmente al contratto di riscatto portante anticipata estinzione del debito ovvero con provvedimento posteriore, la Cassa depositi e prestiti è tenuta a consentire la cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile, fermo il disposto dell'art. 53, commi 2° e 3.
245. Allo scopo di favorire l’ammodernamento e il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell’adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese operanti nelle aree per le quali sia stata prevista l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto nei limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Il comma 245 prevede contributi finalizzati all'ammodernamento e al potenziamento del comparto della pesca, destinati in particolare alle piccole e medie imprese la cui attività venga limitata dal varo di misure di fermo obbligatorio delle attività di cattura. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007.
In merito alla interruzione obbligatoria dell’attività di pesca va rammentato che la materia è stata oggetto di normazione da parte della Comunità e pertanto è a tale disciplina che va fatto prioritariamente riferimento.
Il regolamento CE n. 2792/1999, che ha definito le modalità e le condizioni dell’intervento strutturale nel settore della pesca, ha previsto (articolo 12, comma 6, sostituito recentemente dal reg. 2369/2002) che gli Stati membri possano varare misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, che godano di finanziamenti a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attività di pesca, a condizione che vengano disposte nel quadro di appositi Piani nazionali di protezione delle risorse acquatiche.
Successivamente, le Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2001/C19/05) hanno precisato (voce 2.2.2) che dette misure, destinate a facilitare l’interruzione temporanea delle attività di pesca nel quadro dei piani di protezione, possono essere considerate compatibili previa notifica alla Commissione del piano in questione, che dovrà contenere obiettivi precisi e misurabili, nonché l’indicazione del periodo di applicazione. Si dovrà, inoltre, documentare l'impatto sociale del piano stesso e giustificare le provvidenze che andassero oltre quanto previsto dal regime ordinario di previdenza sociale.
In coerenza con quanto sopra enunciato l’articolo 52, comma 81, della legge n. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002) ha disposto uno stanziamento di 30 milioni di euro per il periodo 2002-2004 (ripartiti in 10 milioni di euro per ciascun anno) per una misura di accompagnamento sociale, da disporre da parte del Ministro delle politiche agricole e forestali in connessione con l’attuazione del fermo biologico della pesca.
In attuazione della suddetta disciplina è stato adottato, con il DM 19 giugno 2003, il Piano di protezione delle risorse acquatiche per l’anno 2003 (G.U. n. 194/2003) che, con la sola esclusione delle aree marittime di pertinenza delle regioni Sicilia e Sardegna, ha previsto per le navi esercenti la pesca a strascico e/o volante l’interruzione temporanea dell’attività sia nella forma obbligatoria, per l’Adriatico e lo Jonio, che in quella facoltativa, per il Tirreno[371]. Il provvedimento ministeriale ha introdotto ulteriori restrizioni tecniche all’esercizio della pesca ed ha anche previsto la istituzione di zone di tutela biologica[372].
Per l’anno in corso è poi intervenuto l’articolo 3 del D.L. n. 16/2004 (conv. mod. L. n. 77/2004) che ha previsto interventi in favore del settore della pesca, ai quali ha assegnato risorse pari a complessivi di 24,5 milioni di euro per il triennio 2004-2006.
L’articolo de quo, per quanto in questa sede può rilevare, in particolare:
§ assegna risorse aggiuntive, pari a 5 milioni di euro per il 2004, alla misura di accompagnamento sociale di cui al citato art. 52, co. 81, della legge n. 448/2001 (comma 1);
§ reca nuove risorse, pari a 9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006, destinate a finanziare una misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca, che dovrà essere definita dal MIPAF, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, in connessione con l’attuazione del fermo biologico della pesca (comma 2);
Le risorse necessarie sono state assegnate a valere sugli stanziamenti destinati al finanziamento del Piano nazionale per la pesca marittima (comma 4).
Con il decreto ministeriale 2 luglio 2004[373] sono state definite le misure di interruzione temporanea della pesca per il 2004, misure che tuttavia si qualificano come parte di un piano triennale di tutela riferito al triennio 2004-2006. Con riferimento a detto arco temporale infatti non si è proceduto alla elaborazione di un documento di pianificazione unico valido per l’intero triennio, ma si è preferito optare per una definizione di misure valide su base annuale, passibili quindi di una successiva revisione “sulla base dei risultati scientifici conseguiti”
Destinatarie delle misure interdittive in questione sono le imprese armatrici di navi da pesca abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, che operano entro gli stretti, che non siano iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni Sicilia e Sardegna alle quali spetta di regolare autonomamente la materia provvedendo nel contempo alle eventuali misure sociali di accompagnamento con risorse attinte dai propri bilanci.
L’interruzione è articolata nel seguente modo:
§ per le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico e dello Ionio, da Trieste a Crotone compresi, è disposta un'interruzione temporanea obbligatoria della pesca di trentacinque giorni consecutivi, che per i compartimenti compresi tra Trieste a Bari va dal 2 agosto al 5 settembre; e da Brindisi a Crotone dal 6 settembre al 10 ottobre.
§ dal 5 luglio al 1° agosto 2004 è altresì stabilita una ulteriore interruzione temporanea facoltativa per tutte le unità da pesca iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico e dello Ionio escluse le turbosoffianti, previa comunicazione scritta dell'armatore all'ufficio di iscrizione della nave e/o consegna dei documenti di bordo entro il giorno precedente all'interruzione;
§ sempre con carattere facoltativo è prevista l'interruzione della pesca nel Tirreno (compartimenti marittimi da Reggio Calabria ad Imperia compresi), per un periodo di trentacinque giorni consecutivi, nell'arco temporale dal 5 luglio al 10 ottobre 2004.
Per i periodi di interruzione temporanea, sia obbligatoria che facoltativa, sono corrisposte misure sociali di accompagnamento, consistenti:
a) nella corresponsione di un minimo monetario garantito, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, a ciascun marittimo che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica;
b) nel versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera.
Recentemente è stato adottato il Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca che è entrato in vigore il 1° gennaio 2005.
Il suddetto regolamento dispone che gli aiuti di importo limitato (fino ad un massimo di 3000 euro per impresa e per triennio) non debbano essere notificati alla Commissione, sempre che l'importo cumulativo corrisposto alle imprese del settore della pesca non superi nel triennio il valore indicato per ciascuno Stato membro nell'allegato II del regolamento (per l’Italia il limite è di euro 9.413.400).
Articolo 1, comma 246
(Infrastrutture aeroportuali)
246. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 1 milione di euro.
Il comma 246 autorizza, per il solo anno 2005, la spesa di 1 milione di euro per la prosecuzione di interventi destinati al potenziamento di infrastrutture aeroportuali, già previsti dalla legge finanziaria per il 2004.
Più precisamente, l’articolo 4, comma 153 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), ha previsto la concessione di un contributo in conto capitale di 27,3 milioni di euro per l’anno 2004[374], per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali di Venezia, nell’ambito delle finalità della legge 139/1992, riguardante gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna; una modifica introdotta dall’articolo 23-undecies del D.L. 355/2003[375], ha destinato il contributo altresì:
§ alla realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare il migliore funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, con priorità per gli aeroporti di Bari, Cagliari e Catania[376];
§ alla realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento necessarie ad assicurare un migliore funzionamento degli aeroporti di Perugia Sant'Egidio e di Salerno Pontecagnano[377];
§ alla realizzazione di opere volte al potenziamento e l'ammodernamento degli aeroporti di Venezia, Siena, Ancona, Perugia, Foggia e Napoli[378].
Il DM economia e finanze 31 dicembre 2004, recante Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 ha appostato tale somma sul capitolo 7954 Somme da trasferire all’Enac (UPB di conto capitale 4.2.3.12 Ente nazionale per l’Aviazione Civile all’interno dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
Peraltro, il comma 153, dell’articolo 4, della legge n. 350/2003, cui fa rinvio il comma in esame, ha stabilito altresì uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2004 per permettere l'applicazione del regolamento CE 1177/2002 relativo al meccanismo di difesa della cantieristica europea dal dumping dei paesi asiatici[379]. Lo stanziamento risultava appostato, nel bilancio 2004 – sul capitolo 7824 (UPB 4.2.3.1 Imprese navalmeccaniche e armatoriali) che, nel bilancio per il 2005, risulta soppresso.
Il comma in esame, quindi, avrebbe dovuto più precisamente riferire il rifinanziamento agli interventi di cui all’articolo 4, comma 153, “primo periodo” della legge 350/2005.
Articolo 1, comma 247
(Contributo al Centro di geomorfologia
integrata
per l’area del Mediterraneo)
247. Allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, il Centro di geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo provvede alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
Il comma 247, allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, prevede che il Centro di geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo provveda alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio. A tal fine viene autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
Le reti di monitoraggio sismico in Italia[380]
La funzione di monitoraggio sismico del territorio nazionale è notevolmente diffusa e si espleta attraverso il contributo di diversi enti e strutture, pubbliche e private, che svolgono attività di raccolta, elaborazione e diffusione di dati.
Le finalità di tale attività sono rivolte essenzialmente verso tematiche di studio e ricerca nonché di sorveglianza e protezione civile.
Il monitoraggio a fini di protezione civile è svolto a scala nazionale dall'Istituto Nazionale di Geofisica[381] che ha sviluppato negli anni una rete sismometrica composta attualmente da 80 punti di misura distribuiti con lo scopo di localizzare con discreta precisione tutti gli eventi sismici di magnitudo significativa ricadenti all'interno del territorio nazionale. Tale rete si basa su sistemi di acquisizione dati in tempo reale ed è in grado di fornire alla Protezione Civile le informazioni necessarie alla attivazione delle procedure di pronto intervento.
Il territorio nazionale viene monitorato anche con strumentazione accelerometrica attraverso la rete accelerometrica nazionale di proprietà dell'ENEL che consente di ottenere, non in tempo reale, utili informazioni sugli eventi di elevata magnitudo. Tale rete, pur se sviluppatasi per risolvere problematiche tipiche dell'ingegneria sismica applicata agli impianti a rischio, è stata di notevole utilità negli studi di natura sismologica relativi ai più grandi eventi verificatisi negli ultimi venti anni.
La sorveglianza sismica di aree vulcaniche è affidata ad enti di ricerca e servizio operanti nelle aree maggiormente a rischio in Italia (Vesuvio, Campi Flegrei, Etna, Isole Eolie).
Tutte le attività sopra descritte contribuiscono anche allo sviluppo delle conoscenze scientifiche riguardanti vari aspetti delle discipline geofisiche.
Unitamente alle realtà diffuse a livello nazionale operano numerose reti di monitoraggio a scala regionale o locale destinate al controllo di aree specifiche di interesse.
Una ottimizzazione della funzione di monitoraggio può realizzarsi attraverso l'interazione delle singole strutture operanti sul territorio a tutte le scale. A questo scopo il Servizio Sismico Nazionale è impegnato, congiuntamente all'Istituto Nazionale di Geofisica ed a altri enti qualificati del settore, in uno sforzo di integrazione delle reti di monitoraggio sismico che ha visto come primo atto l'emanazione di criteri, metodi e standard per la gestione di reti sismiche a scala locale.
Il Centro di geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo di Potenza
Il Centro di geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo è stato istituito a Potenza in seguito alle risoluzioni del Convegno di Geomorfologia Integrata tenutosi a Potenza nell’ottobre del 1973, sotto l’egida della Commissione Nazionale Italiana presso l’UNESCO e della Regione Basilicata.
Con la Delibera del Consiglio Regionale del 25 novembre 1977, n. 305, la Regione Basilicata ha aderito all’istituzione di tale Centro, autorizzando un finanziamento di 55 milioni di lire come fondo di dotazione per la fase di primo avvio delle attività del Centro.
Secondo le previsioni dello Statuto, approvato dall’Assemblea straordinaria dei soci del 5 novembre 2003, il Centro è “un’associazione di durata illimitata, scevra da finalità di lucro, intesa a favorire lo sviluppo socio–economico della Regione Mediterranea, mediante lo studio geomorfologico integrato delle aree interessate, in modo da fornire gli strumenti conoscitivi più adatti per la migliore utilizzazione del territorio e la contemporanea, valida difesa dell’ambiente.
Lo studio geomorfologico integrato è inteso nel senso multidisciplinare più ampio in grado di consentire, mediante una adeguata azione di monitoraggio, la predisposizione di programmi e progetti miranti alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, archeologico, monumentale e antropico dalle possibili situazioni di rischio, siano esse naturali o di origine antropica, nelle regioni dell’area Mediterranea” (art. 2).
L’art. 3 del medesimo statuto prevede, inoltre, che “per l’attuazione dei propri compiti ed in funzione anche delle necessità contingenti, il Centro:
a) Organizza, a fini di ricerca scientifica, metodologica ed applicata, lavori di rilevamento cartografico e analisi del territorio esteso a tutti i settori delle scienze della terra e delle altre scienze che integrano la conoscenza finalizzata ai sensi del precedente art. 2;
b) Promuove e favorisce, in particolare, la preparazione multidisciplinare integrata di gruppi di lavoro, comprendenti tecnici e studiosi di Paesi interessati alle attività in questione, nonché l’organizzazione del loro lavoro sul terreno, sia in fase sperimentale che in fase operativa;
c) Cura gli incontri necessari per gli esami comparativi dei risultati ottenuti nelle varie aree di studio e le conseguenti eventuali operazioni sul territorio;
d) Cura l’effettuazione di corsi di istruzione professionale volti a preparare, nel senso di cui sopra, i tecnici dei vari Paesi interessati;
e) Cura la stampa dei documenti e dei risultati che gradualmente deriveranno dai lavori intrapresi;
f) Cura l’organizzazione di incontri e congressi, atti ad incentivare e perfezionare l’attività di cui sopra;
g) Cura l’eventuale approntamento di strumentazioni e di apparecchiature scientifiche idonee ai fini istituzionali nonché la raccolta di testi, carte, fotografie aeree e terrestri, immagini speciali, documenti vari e di tutto il materiale bibliografico che risulti utile all’attività intrapresa;
h) Promuove e favorisce la creazione di Networks mediatici, Nazionali ed Internazionali (stampa, radio, televisione, reti telematiche, GSM, GPS, UMTS, ecc.), con preminenti funzioni di ricerca, pianificazione, divulgazione e quanto altro ritenuto necessario anche per le attività di Protezione Civile”.
Si ricorda, infine, che con l’art. 11, comma 2, della legge regionale 17 agosto 1998, n. 25[382], la Regione Basilicata ha provveduto ad istituire l’Osservatorio Regionale per il monitoraggio sismico, finalizzato al rilevamento e alla registrazione delle caratteristiche degli eventi tellurici, disponendo che per il suo funzionamento possano essere stipulate convenzioni con altri istituti scientifici e di ricerca, nonché con esperti del settore e che, in tale ambito, la Regione possa avvalersi del Centro di Geomorfologia Integrata per l’Area Mediterranea.
248. Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alle potenzialità di produzione dell’idrogeno da fonti di energia solare, eolica, idraulica o geotermica è istituito, per l’anno 2005, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Il Fondo è finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile destinate all’utilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare la qualità ambientale all’interno dei centri urbani. Sono ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una partecipazione al finanziamento non inferiore alla metà del costo totale del singolo progetto di ricerca da parte di università, laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale attività di ricerca e progettuale.
Il comma 248 istituisce per il 2005, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. L’attenzione viene posta in particolare sulle potenzialità di produzione di idrogeno da fonti di energia rinnovabile solare, eolica, idraulica o geotermica.
Si ricorda che secondo la direttiva 2001/77/CE, che rappresenta la normativa quadro europea in materia (recepita recentemente nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003) sono fonti energetiche rinnovabili, “le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa[383], gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas)” (art. 2).
L’importanza strategica del ruolo delle fonti rinnovabili nello sviluppo futuro del sistema energetico, con riferimento ai problemi di diversificazione dell’offerta energetica e di sicurezza degli approvvigionamenti, viene sottolineata in diversi rapporti di istituzioni internazionali[384], anche in connessione alle politiche internazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra (Protocollo di Kyoto). Molti piani varati dagli Stati membri per l’attuazione del Protocollo di Kyoto considerano l’opzione verso le energie rinnovabili come una delle più importanti tra quelle possibili
Per quanto riguarda l’utilizzo dell’idrogeno, si segnala che il 20 gennaio 2004 la Commissione europea ha lanciato la piattaforma tecnologica europea per l’idrogeno e le celle a combustibile, al fine di favorire la transizione dell’UE da un'economia basata sui combustibili fossili a un'economia basata sull'idrogeno. Secondo la Commissione, le tecnologie per l’idrogeno e le celle a combustibile dovrebbero costituire parte integrante dei futuri sistemi energetici sostenibili, al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza energetica e della qualità dell’aria in Europa e alla lotta contro i cambiamenti climatici. Nell’ambito di questa piattaforma, il 18 marzo 2004, la Commissione ha promosso l’iniziativa “quick start” nel settore dell’idrogeno e delle celle a combustibile, che beneficerà di investimenti pari a 300 milioni di euro, di cui 150 provenienti dal bilancio comunitario. Questi stanziamenti andranno ad aggiungersi ai 100 milioni di euro già destinati dall’UE ai progetti di ricerca in questo settore nell’ambito del sesto programma di ricerca e sviluppo tecnologico e ad altri 100 milioni di euro provenienti dal settore privato.
Tale iniziativa costituisce la fase iniziale di un’iniziativa più vasta nel settore dell’economia dell’idrogeno individuata nel programma “quick start”, presentato l’11 novembre 2003 dalla Commissione europea nel quadro dell'Azione europea per la crescita, promossa dalla Presidenza italiana e dalla Commissione nel luglio 2003 e rientrante nell’ambito delle azioni volte a far progredire la strategia di Lisbona; l’Azione individua una serie di misure finanziarie e normative, da attuare in cooperazione con la BEI, volte a favorire la crescita mediante un aumento degli investimenti globali e il coinvolgimento del settore privato nel settore delle reti TEN e in quello della ricerca e dello sviluppo tecnologico.
Il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili è volto al cofinanziamento di studi e di ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile destinate all'utilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare la qualità ambientale all'interno dei centri urbani.
Sono ammessi al cofinanziamento gli studi e le ricerche la cui partecipazione al finanziamento non risulti inferiore alla metà del costo totale del singolo progetto di ricerca da parte di università, laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese, per il successivo diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale attività di ricerca e progettuale.
Il Fondo sembra pertanto destinato a cofinanziare attività di ricerca applicata e sviluppo precompetitivo, prioritariamente dirette all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, e, segnatamente, all’utilizzo del vettore idrogeno, prodotto con fonti rinnovabili, nell’ambito di nuovi sistemi di locomozione – come ad esempio i veicoli dotati di celle combustibili - atti a ridurre, nella logica dello sviluppo sostenibile, le emissioni inquinanti al fine del miglioramento della qualità ambientale, in particolare all’interno dei centri urbani.
Articolo 1, comma 249
(Contributo all’INAF)
249. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 4, comma 160, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
Il comma 249 finanzia anche per gli anni 2005 e 2006 le attività di ricerca avanzata nel settore della fisica, autorizzando una spesa di due milioni di euro per ciascuno dei succitati anni in favore dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF).
L'articolo 4, comma 160, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) autorizza per l'anno 2004 la spesa di 2 milioni di euro in favore dell'INAF per la promozione e il sostegno delle attività di ricerca avanzata nel settore della fisica, realizzate in strutture specializzate per progetti innovativi riferiti alla cooperazione scientifica internazionale e per l'avviamento di strutture di recente istituzione. Il comma 249 consente, quindi, la prosecuzione di detti interventi prevedendo un contributo di identico ammontare per gli anni 2005 e 2006.
Si ricorda che l’INAF è stato riordinato con il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138, che ha tra l’altro previsto la confluenza al suo interno degli istituti di radioastronomia, astrofisica spaziale e di fisica dello spazio interplanetario del CNR. Con deliberazione del 2 dicembre 2004 l’istituto ha emanato il regolamento di organizzazione e funzionamento in attuazione del riordino legislativo.
A partire dal 2004 il finanziamento ordinario all’INAF è interamente a carico del Fondo ordinario per gli enti di ricerca[385] poiché, secondo quanto previsto dalla tabella C della legge finanziaria per il 2004, sono confluite su tale fondo anche le risorse del Fondo ordinario degli osservatori, costituenti in precedenza un autonoma voce in tabella C.
La ripartizione del Fondo ordinario relativa all’anno 2004 assegna all’INAF la somma di 51,8 milioni euro.
Articolo 1, comma 250
(Fondo promozione e realizzazione di aree
digitale terrestre)
250. Nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, è istituito, per l’anno 2005, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro, un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi di T-Government sulla piattaforma della televisione digitale terrestre.
Il comma 250 istituisce, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, per l'anno 2005, un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi di T-Government sulla piattaforma della televisione digitale terrestre, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro.
Si ricorda a tal riguardo che in materia di digitale terrestre le competenze di spesa sono a carico sia del Ministero delle comunicazioni che del Ministero per l’innovazione tecnologica. A tal proposito il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) aveva istituito nel gennaio 2004 un apposito Gruppo di Lavoro incaricato di definire le modalità di attuazione dei progetti di sviluppo del digitale terrestre. A conclusione dei suoi lavori, nell'aprile 2004, il gruppo ha presentato una relazione finale in cui si proponevano suggerimenti sulle modalità e finalità di spesa a carico dei due Ministeri sopra menzionati, proponendo fra l'altro l'attivazione di un apposito Centro di competenza e supporto al fine di sostenere al meglio i progetti relativi al digitale terrestre e le altre iniziative di T-Government.
Si ricorda poi per completezza che la legge 3 maggio 2004 n. 112[386] (cosiddetta “Legge Gasparri”) ha previsto disposizioni volte a promuovere l'avvio e la diffusione delle trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale, disciplinando in primo luogo le modalità per accelerare ed agevolare la conversione alla trasmissione in tecnica digitale, e prevedendo obiettivi e tempi di realizzazione del digitale (v. in particolare l’art. 25, commi 1-3[387] e 7). In tale contesto, la medesima legge ha rimesso ad un regolamento governativo (non ancora adottato) la previsione di “incentivi all’acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l’effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale” (art. 25, comma 7). Peraltro, l’emanazione e l’attuazione di tale regolamento governativo appaiono condizionate – ai sensi della medesima legge n. 112/04 - dall’avvio del procedimento di alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI SpA[388].
Per i contributi previsti dal ddl finanziaria ora in esame, si rinvia all’apposita scheda predisposta con riguardo ai commi 211-212 dell’articolo 1.
Articolo 1, comma 251
(Finanziamento progetti pilota settore
aeronautico)
251. Allo scopo di promuovere la ricerca avanzata nei settori di rilevanza strategica per l’industria nazionale, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 destinata al finanziamento di progetti pilota realizzati da società operanti nel settore aeronautico, di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.
Il comma 251 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, nel quadro dell'impegno per la promozione della ricerca avanzata nei settori strategici per l'industria nazionale.
La spesa è in particolare destinata a finanziare progetti pilota realizzati da società che operano nel settore aeronautico,di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808 ("Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico").
Tale legge, ai fini di promuovere lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica, di consolidare ed aumentare i livelli di occupazione e di perseguire il saldo positivo della bilancia dei pagamenti del settore, ha introdotto una serie di agevolazioni a favore delle imprese del settore aeronautico, identificate per il fatto di svolgere come attività principale la costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici nonché di parti degli stessi.
Per le finalità in questione, alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici, la legge n. 808 del 1985 prevede:
a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime;
b) contributi in conto interessi, non superiori al 60 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del DPR 9 novembre 1976, n. 902, sui finanziamenti concessi da istituti di credito, per lo svolgimento dell'attività di produzione di serie, nella misura del 70 per cento del costo del programma di produzione considerato e per un periodo massimo di cinque anni. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il DPR 6 marzo 1978, n. 218, la misura è rispettivamente elevata al 70 per cento e all'80 per cento;
c) contributi in conto interessi sui finanziamenti per un periodo massimo di dieci anni di istituti di credito relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali, nelle misure necessarie ad allineare le condizioni del finanziamento a quelle praticate dalle istituzioni finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti al programma.
Ai fini dell'attribuzione dei benefici di cui alla legge n. 808 del 1985, sono considerati preminenti i programmi che comportino per l'industria italiana:
1) l'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria;
2) l'ampliamento dell'occupazione qualificata con particolare riferimento alle aree meridionali del Paese;
3) l'accrescimento di competitività in campo internazionale;
4) l'accrescimento della capacità di collaborazione con tutti i Paesi incoraggiando, in particolare, lo sviluppo di nuove intese sul piano produttivo e tecnologico tra le imprese nell'ambito dell'UE;
5) l'accrescimento, per i nuovi programmi, delle quote di produzione civile rispetto a quelle militari delle imprese nazionali.
Si ricorda che la legge in oggetto, a partire dalla XII legislatura, è stata più volte rifinanziata, mentre al contempo sono stati adottati diversi provvedimenti diretti a realizzare nuove forme di sostegno alle imprese del settore.
Articolo 1, comma 252
(Fondo interventi nel capitale di rischio
delle imprese)
252. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese, di cui all’articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 10 milioni di euro per il 2005.
Il comma 252 prevede il rifinanziamento per un importo pari a 10 milioni di euro per il 2005 del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese.
Il fondo è stato istituito dall'articolo 4, comma 106, dalla legge finanziaria 2004 (legge n. 350/2003), che ne stabiliva la dotazione in 10 milioni di euro per il 2004 e in 45 milioni di euro per il 2005.
Le risorse che confluiscono nel fondo, la cui gestione è affidata a Sviluppo Italia, sono destinate ad effettuare interventi temporanei e di minoranza, comunque non superiori al 30%, nel capitale di imprese produttive, nei settori dei beni e dei servizi. E’ espressamente attribuita priorità agli interventi che beneficiano del cofinanziamento regionale.
La legge finanziaria per il 2004 ha specificato (articolo 4, commi 107-110) che Sviluppo Italia è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per sottoscrivere o acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di sviluppo ovvero, in base agli indirizzi e secondo le modalità definite dal CIPE, quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese.
Con l’istituzione del fondo si è inteso disciplinare a livello legislativo e sostenere finanziariamente l’attività di investimento nel capitale di rischio che Sviluppo Italia già aveva intrapreso. Le aree di intervento sono rappresentate dalle aree obiettivo 1 (Sud e isole), e, per il Centro-Nord, dalle aree obiettivo 2, da quelle di crisi siderurgica, e da quelle a rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro.
La finanziaria 2004 ha altresì previsto che gli interventi effettuati a valere sul Fondo rotativo di cui al comma in esame non possano riguardare consolidamenti delle passività delle imprese, né operazioni per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Ha disposto inoltre che la gestione del Fondo è soggetta alla disciplina di controllo dei fondi di rischio privati.
La gestione del fondo deve essere condotta secondo modalità che non integrino la fattispecie di aiuto di Stato di cui alla comunicazione della Commissione europea 2001/ C-235/03 in materia di aiuti di Stato e capitale di rischio.
Il Fondo, infine, non può effettuare investimenti nelle imprese operanti in settori ai quali si applicano regole comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato, nonché nelle imprese di produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato CE (prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca e i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con i precedenti).
La partecipazione al capitale di rischio mediante il Fondo rotativo in questione può riguardare esclusivamente medie e grandi imprese.
In applicazione di quanto previsto dal comma 110 dell’articolo 4 della legge n. 350/2003, le modalità di attuazione degli interventi a valere sul Fondo rotativo sono state definite dal CIPE con delibera del 7 maggio 2004. Tale delibera ha stabilito che Sviluppo Italia deve attenersi ad alcuni criteri generali di valutazione e in particolare:
a) economicità;
b) effetti occupazionali;
c) contenuti tecnologici;
d) effetti sull'economia del territorio interessato.
La delibera del CIPE ha altresì stabilito che l'acquisizione di partecipazione in ogni singola impresa non può superare il 20 per cento della dotazione complessiva del Fondo e comunque non può essere superiore a 50 milioni di euro. Le partecipazioni in questione devono essere smobilizzate entro 5 anni dall'acquisizione, secondo modalità definite al momento dell'acquisizione della partecipazione.
La delibera ha specificato, infine, che il compenso di Sviluppo Italia S.p.A per lo svolgimento del servizio di gestione del Fondo viene stabilito con atto convenzionale e posto a carico delle risorse del Fondo stesso.
Articolo 1, comma 253
(Natura fiscale dei compensi erogati da
cori e bande)
253. All’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «associazioni sportive dilettantistiche» sono inserite le seguenti: «e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici».
Il comma 253 include nella determinazione dei redditi diversi ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche anche i redditi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, resi in favore di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.
Viene a questo fine modificato il comma 1, lettera m), dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi.
L’elenco dei redditi ricadenti nella categoria dei redditi diversi è contenuto nell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La lettera m) del comma 1, nella vigente formulazione, qualifica come redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
La modificazione non appare ben coordinata con il testo della disposizione sulla quale incide. La determinazione del contenuto dei rapporti – che secondo il testo vigente debbono avere “carattere amministrativo-gestionale” – appare infatti contraddittoria rispetto al contenuto delle prestazioni che possono ritenersi caratteristiche del direttore e dei collaboratori tecnici di cori, bande e filodrammatiche nei riguardi delle medesime.
A norma dell’articolo 69, comma 2, del medesimo testo unico, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito, per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
A norma dell’articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999 n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 12 dello stesso testo unico, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni, ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo[389]. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 12 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.
254. Per le esigenze connesse all’esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005 e per ciascuno degli anni 2006 e 2007, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
Il comma 254 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 per le esigenze connesse all'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali, svolti dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera.
La spesa è iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti.
Il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera è un Corpo della Marina Militare che svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per i fini civili e con dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono della sua opera, fra cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che dal 1994 svolge le funzioni collegate all'uso del mare per attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto, precedentemente svolte dal Ministero della marina mercantile.
Le principali linee di attività del Corpo sono le seguenti:
§ sicurezza della navigazione, con controlli ispettivi sistematici su tutto il naviglio nazionale mercantile, da pesca e da diporto e, attraverso l’attività di Port State Control, anche sul naviglio mercantile estero che scala nei porti nazionali;
§ ricerca e soccorso in mare;
§ protezione dell’ambiente marino, in rapporto di dipendenza funzionale dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;
§ controllo sulla pesca marittima, in rapporto di dipendenza funzionale con il Ministero per le politiche agricole e forestali;
§ amministrazione periferica delle funzioni statali in materia di formazione del personale marittimo, di iscrizione del naviglio mercantile e da pesca, di diporto nautico, di contenzioso per i reati marittimi depenalizzati;
§ polizia marittima (cioè polizia tecnico-amministrativa marittima), comprendente la disciplina della navigazione marittima e la regolamentazione di eventi che si svolgono negli spazi marittimi soggetti alla sovranità nazionale, il controllo del traffico marittimo, la manovra delle navi e la sicurezza nei porti, le inchieste sui sinistri marittimi, il controllo del demanio marittimo, i collaudi e le ispezioni periodiche di depositi costieri e di altri impianti pericolosi.
Ulteriori funzioni sono svolte per i Ministeri della difesa (arruolamento personale militare), dei beni culturali e ambientali (archeologia subacquea), dell’interno (controlli in materia di immigrazione), di grazia e giustizia e del dipartimento della protezione civile.
255. Agli enti non commerciali di cui all’articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che abbiano almeno una sede operativa nei territori di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, si applica la sospensione dei termini di cui all’articolo 4 del citato decreto-legge n. 245 del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonché, per i versamenti non eseguiti a questa ultima data, compresi i sostituti di imposta, l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 4, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004.
Il comma 255 stabilisce che agli enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, i quali abbiano almeno una sede operativa nelle province di Catania, Campobasso e Foggia si applicano fino al 31 dicembre 2005 la sospensione dei termini di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 245 del 2002 (fino al 30 giugno 2003), nonché, per i versamenti non eseguiti alla data del 31 dicembre 2005, i differimenti di termini indicati nell'articolo 3, comma 2, e nell'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004 n. 3354.
L'articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha previsto che per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350 unità. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, è corrisposto in misura pari al massimo dell'indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai medesimi lavoratori si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, all'articolo 1, comma 1, fa riferimento alle situazioni d’emergenza di cui al D.P.C.M. 29 ottobre 2002 (dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania, in conseguenza dei gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna e degli eventi sismici concernenti la medesima area) e al D.P.C.M. 31 ottobre 2002 (dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Campobasso, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002), pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, nonché al D.P.C.M. 8 novembre 2002 (dichiarazione dello stato di emergenza anche nel territorio della provincia di Foggia, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002.
L'articolo 4 del medesimo decreto-legge ha previsto per i soggetti che alle date del 29 e 31 ottobre 2002 nonché dell’8 novembre 2002 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, la sospensione fino al 31 marzo 2003 (termine poi prorogato al 30 giugno 2003) dei termini di prescrizione, di decadenza e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Lo stesso articolo 4 ha altresì previsto la sospensione, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 marzo 2003 (termine poi prorogato al 30 giugno 2003) dei termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Ha sospeso altresì per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo; ha sospeso per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Ha infine stabilito, per i soggetti interessati al servizio militare, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 138, commi 8, 9 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L’articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3354 del 2004 ha stabilito che i termini previsti rispettivamente, dall'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279, e dall'articolo 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 settembre 2003, n. 3308, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005, con oneri a carico del commissario delegato - presidente della regione Puglia.
L’articolo 4, comma 3, dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3354 del 2004 ha stabilito che gli adempimenti e i versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2, sono effettuati dal 1° gennaio 2006, dai soggetti interessati e residenti nei territori di Campobasso e Foggia, e dal 1° aprile 2005 dai soggetti interessati e residenti nel territorio della provincia di Catania, mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa. Gli importi comunque già erogati alla data di pubblicazione della sopracitata ordinanza non sono ripetibili.
Il comma 1 dell'articolo 4 della stessa ordinanza ha differito al 31 dicembre 2005 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2002, n. 212, con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 31 ottobre 2002, in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002, e fino al 31 marzo 2004, dall'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2003, n. 3308.
Il comma 2 dell'articolo 4 della stessa ordinanza ha differito al 31 marzo 2005 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 29 ottobre 2002, nei comuni della provincia di Catania, interessati direttamente dall'eruzione del vulcano Etna, e da ordinanze sindacali di sgombero, e fino al 31 marzo 2004 dall'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2003, n. 3315.
Articolo 1, comma 256
(Campionati di sci alpino Valtellina
2005)
256. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2005.
Il comma 256 prevede una autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2005 per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina.
La legge n. 166 del 2002 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), ha autorizzato, all'articolo 20, per la realizzazione di strutture viarie e di trasporto, di impianti sportivi e di servizio, funzionali allo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina, limiti di impegno quindicennali di 5.164.569 euro a decorrere dall'anno 2002, di 5.164.569 euro a decorrere dall'anno 2003 e di 165.000 euro a decorrere dall'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che la regione Lombardia è autorizzata ad effettuare. A tali limiti di impegno si viene ora ad aggiungere un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per il 2005.
Si ricorda che l’articolo 3, comma 140, della legge 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), attraverso l’introduzione del comma 3-bis all’articolo 20 della legge n. 166 del 2002, ha disposto che le eventuali economie realizzate sulle risorse attivate, mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalla Regione Lombardia a valere sui limiti di impegno quindicennali, per gli interventi in occasione dei campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina, possano essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dalla Regione stessa per la realizzazione dell’evento.
Si ricorda, inoltre, che, al fine di individuare le infrastrutture necessarie alla realizzazione dell'evento, la Regione Lombardia ha stipulato un'Intesa generale quadro con il Governo, siglata l’11 aprile 2003, che prevede interventi di accessibilità alla Valtellina e Valchiavenna, nonché investimenti per riqualificare le statali 36 e 38, mettere in sicurezza i passaggi a livello e le gallerie, realizzare parcheggi, potenziare gli impianti e le infrastrutture sportive della Valtellina creando impianti di risalita, sistemi d'innevamento, e realizzando la messa in sicurezza delle piste.
Si segnala, infine, che è all’esame della VII Commissione della Camera la proposta di legge AC 4820 recante "Disposizioni per il finanziamento dei costi organizzativi e funzionali connessi ai Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina".
Articolo 1, comma 257
(Riconversione per pesca con reti
derivanti)
257. Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di riconversione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2002, n. 134, è autorizzata l’ulteriore spesa di 260.000 euro.
Il comma 257 autorizza una spesa di 260.000 euro da destinare al completamento della riconversione della attività di pesca avviata con l’art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85 (conv. mod. l. n. 134/02) "Disposizioni urgenti per il settore della pesca". La richiamata norma aveva approvato una misura per l’abbandono definitivo della pesca con il sistema delle reti da posta derivanti, che a norma del D.M. 26/7/1995, di disciplina delle licenze di pesca, include le cosiddette spadare e le alalungare. A copertura della misura approvata era stato disposto, con il primo comma dell’art. 1 del decreto legge, uno stanziamento pari a 5 miliardi per l’anno 2002 destinato ad indennizzare i proprietari e gli equipaggi delle unità interessate.
L'uso delle reti derivanti, da posta o pelagiche, è connesso per l’Italia alla pesca del pesce spada ed ha assunto una certa rilevanza, come strumento di pesca, negli anni sessanta, sviluppandosi in particolare nei due decenni successivi. Venuta meno nel Mar Ligure, la pesca del pesce spada con tale sistema è proseguita nel Mar Tirreno ed ha conservato una rilevanza economica soprattutto per le regioni Sicilia, Calabria e Campania; una vocazione particolare per tale tipologia di pesca è riscontrabile presso le marinerie di Bagnara Calabra e delle isole Eolie.
L’abbandono di tale tecnica di pesca si è reso necessario in conseguenza dell’approvazione del regolamento CE n. 1239/98 che, introducendo delle modifiche al regolamento base n. 894/97, ha sancito il definitivo divieto di utilizzare a partire dal 1/1/2002 le menzionate reti qualora raggiungano una lunghezza individuale o addizionata superiore a 2,5 chilometri. La messa al bando delle reti da posta derivante è l’ultimo intervento conclusivo di una serie di restrizioni varate dalla Comunità europea nel corso ormai di una quindicina d’anni.
Peraltro le norme comunitarie rendono obbligatorie le disposizioni sulla pesca con reti da posta derivante non solo nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri[390], ma anche al di fuori di queste acque per tutte le navi che battono bandiera di uno Stato membro o che sono in uno stato membro registrate.
Il Consiglio, nell’adottare le richiamate restrizioni, ha invocato non solo le preoccupazioni espresse in ambito internazionale sia da parte di organizzazioni ecologiche che da parte degli stessi pescatori, ma anche quanto era venuto maturando nelle sedi istituzionali internazionali. In proposito va menzionata la risoluzione delle Nazioni Unite 44/225 (adottata dall’assemblea generale il 22/12/89) con la quale, in considerazione del danno alle risorse marine recato dall’uso di grandi reti pelagiche derivanti che possono raggiungere, e superare, la lunghezza di 48 chilometri, è stato raccomandato a tutti i paese membri della comunità internazionale di accettare le seguenti misure: una generale moratoria per tutte le grandi reti pelagiche derivanti a partire dal 30/6/1992; per la regione del Sud Pacifico l’immediata messa in atto di strumenti di riduzione del ricorso a tale pesca, in vista della sua messa al bando entro il 1/7/1991; per tutti gli altri mari, in condizione di mare aperto, immediato congelamento dell’utilizzo di tali strumenti di pesca alla situazione esistente.
Il tema è stato ripreso nelle risoluzioni 45/197 del 21/12/1990 e 46/215 del 20/12/1991. Con quest’ultima si è richiesto alla comunità internazionale di adottare le seguenti ulteriori misure: a partire dal 1 gennaio 1992, inizio della riduzione dello sforzo pesca (con la contrazione del numero delle navi, la riduzione della lunghezza delle reti, la diminuzione dell’area delle operazioni) in modo da arrivare ad una sua contrazione del 50% entro il 30 giugno 1992; assicurazione che il sistema di pesca in questione non venga esteso ad altre aree; garanzia che la generale moratoria sia pienamente in atto in mare aperto in tutti gli oceani ed i mari, inclusi i mari chiusi o semichiusi[391].
Le prime misure di incentivazione alla riconversione delle unità adibite a tale pratica sono state adottate dall’Italia già nell’ambito del terzo piano nazionale approvato con la L. n. 267/91, artt. 3 e 4 che aveva stanziato 15 mld di lire destinati ai titolari delle licenze di pesca a titolo di:
§ contributo a fondo perduto per l’acquisto di nuove attrezzature da pesca (escluse le reti a strascico e le turbossoffianti) fino ad un importo pari al 70% della spesa;
§ contributo a fondo perduto per l’acquisto di esche connesse all’uso del palangaro fino al 50% della spesa
Permanendo un contenzioso a livello internazionale, ha fatto seguito la elaborazione di un piano per l’arresto definitivo, ma su base volontaria, delle attività di pesca con le reti da posta derivanti, noto come “piano spadare”. Approvato dal Cipe con la delibera del 23/4/97 il piano ha usufruito di uno stanziamento di 400 miliardi di lire destinate alle 676 navi da pesca al momento attive con le reti da posta derivanti, e agli oltre 3.000 pescatori attivi; le modalità tecniche per l’adesione volontaria al piano da parte degli armatori, o dei proprietari delle unità abilitate alla pesca, nonché dei componenti l’equipaggio, sono state definite con il D.M. 23/5/1997 (mod. con il D.M. 3/5/1999), illustrate con la circolare 26/6/1997, n. 6012, ed ulteriormente chiarite con la circolare 7/1/1998, n. 6025[392].
Il piano è stato approvato dall’UE con la decisione 97/292/CE del 28 aprile 1997, parzialmente rivista con la successiva dec. 99/27/CE, che ha assicurato la partecipazione comunitaria alle spese attraverso l’intervento dello strumento finanziario d’orientamento della pesca (SFOP).
Da ultimo è intervenuto il decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, che viene rifinanziato dal comma in commento, al quale è stata data attuazione con il D.M. 25 luglio 2002 recante il “Piano obbligatorio di dismissione e riconversione delle unità autorizzate alla pesca con reti da posta derivante.”
258. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia delle regioni dell’obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti non ancora ammesso a finanziamento per mancanza delle relative risorse finanziarie, valutate in 320.000 euro per l’anno 2005.
259. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 31 dicembre 1999, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementata di 833.000 euro per l’anno 2005.
I commi 258-259 prevedono lo stanziamento di risorse aggiuntive da attribuire a provvedimenti in materia di pesca.
Il comma 258 interviene per consentire la pina attuazione del D.M. 15-3-2002[393], relativo al sostegno al rinnovo e all'ammodernamento della flotta da pesca, adottato in attuazione delle norme previste dal regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 e dal regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, relativamente alle misure di «costruzione di nuove navi» e «ammodernamento delle navi esistenti». La spesa indicata nella disposizione in commento è di 320.000 euro per il 2005.
Il rifinanziamento è finalizzato alla liquidazione delle sole istanze di contributo relative alla voce "Ammodernamento", da intendersi come esecuzione di lavori di ristrutturazione delle navi da pesca e l'installazione a bordo di impianti, macchinari ed attrezzature; sono pertanto escluse le spese indicate alla voce "Costruzioni". Le istanze ammissibili debbono riferirsi esclusivamente all'ambito territoriale delle Regioni "Obiettivo 1" e debbono già essere state oggetto da valutazione positiva in merito all’idoneità; per esse deve mancare la sola erogazioni del contributo a causa dell'esaurimento dei fondi previsti dalla tabella C allegata al predetto decreto. In totale, la tabella in questione, per la voce "Ammodernamento dei pescherecci", nell'ambito delle regioni Obiettivo 1, dispone 6.122.000 euro, ai quali vanno aggiunte le risorse ulteriori attivabili a titolo di cofinanziamento comunitario.
Il comma 259 richiama la legge n. 302 del 1989, recante "Disciplina del credito peschereccio di esercizio", che prevede una serie di agevolazioni per l'accesso al credito (in particolare, contributi in conto interessi) delle aziende operanti nel settore della pesca. La disposizione in esame, ai fini di pervenire alla definitiva liquidazione delle istanze di ammissione ai benefici in questione pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il termine del 31 dicembre 1999, incrementa di 833.000 euro per il 2005 la somma a suo tempo stanziata dall’articolo 52, comma 82, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) e quantificata in 2.500.000, già preordinata alla definitiva liquidazione delle domande pendenti.
Articolo 1, comma 260
(Celebrazioni Cristoforo Colombo)
260. Al fine di valorizzare le iniziative celebrative della figura di Cristoforo Colombo curate dall’apposito Comitato nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
Il comma 260 autorizza, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, la spesa di un milione di euro per valorizzare le iniziative celebrative della figura di Cristoforo Colombo curate dal Comitato nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2004[394] ha istituito il "Comitato nazionale per le celebrazioni di Cristoforo Colombo", ai sensi dell'articolo 2 della direttiva del Presidente del Consiglio 20 febbraio 2004[395], che ha designato il 12 ottobre di ogni anno come «Giornata nazionale di Cristoforo Colombo». Il citato DPCM disciplina la composizione e le attribuzioni del Comitato, prevedendo all'articolo 3 che gli oneri relativi a ciascuna iniziativa celebrativa siano a carico del rispettivo proponente e che l'attività svolta dal Comitato possa essere finanziata anche mediante contributi, di fonte pubblica o privata, finalizzati alla promozione e al coordinamento delle iniziative celebrative.
Si ricorda, infine, che l’articolo 4 del citato DPCM prevede che gli oneri di funzionamento del Comitato gravino sul bilancio di previsione della Presidenza del consiglio.
261. Per le attività di monitoraggio delle politiche pubbliche adottate dal Governo, di analisi del loro impatto sul Sistema-Paese, di informazione e comunicazione istituzionale sulle riforme attuate, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro a ciò delegato, può avvalersi di enti o istituti di ricerca, pubblici o privati, di istituti demoscopici nonché di consulenti dotati di specifica professionalità. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
Il comma 261 autorizza la spesa di 6 milioni di euro(3 milioni per il 2005 e 3 milioni per il 2006) da parte del Presidente del Consiglio, o di un ministro da esso delegato, per una serie di attività attinenti all’azione del Governo nel suo complesso. Si tratta, in particolare, delle attività di:
§ monitoraggio delle politiche pubbliche adottate dal Governo;
§ analisi di impatto sul “Sistema-Paese”;
§ informazione e comunicazione istituzionale sulle riforme attuate.
A tal fine il Governo può avvalersi di una serie di soggetti espressamente indicati nella disposizione in esame:
§ enti o istituti di ricerca (pubblici o privati);
§ istituti demoscopici;
§ consulenti dotati di specifica professionalità.
Si osserva, in via preliminare, che la dizione “sistema Paese” è utilizzata nel nostro ordinamento nel settore del commercio con l’estero, della ricerca e dell'Information and communication technology[396]. Con tale espressione si intende in genere il sistema economico, produttivo e industriale nazionale nel suo complesso, soprattutto nell’ottica della sua promozione sui mercati internazionali[397].
Le attività oggetto del finanziamento disposto con il comma in esame si riferiscono a fasi diverse dell’azione di Governo. L’analisi di impatto delle politiche pubbliche sul sistema Paese attiene alla fase precedente l’adozione di uno specifico atto di governo e consiste appunto nella verifica, necessariamente da svolgere preliminarmente, dell’effetto che esplicherà l’atto, se effettivamente adottato, sui destinatari. L’analisi, dunque, deve vertere innanzitutto sull’opportunità o meno di adottare l’atto medesimo, e, in caso positivo, su quale forma e contenuto deve avere.
Le altre due attività sono, invece, tipiche della fase successiva all’adozione dell’atto: il monitoraggio con una valenza prevalentemente interna, in quanto esso consente all’amministrazione di osservare nel tempo gli effetti degli atti adottati e di valutare la possibilità di introdurre eventuali integrazioni o correzioni. L’informazione e la comunicazione hanno invece il compito portare a conoscenza dei cittadini i contenuti e i vantaggi dei provvedimenti in vigore.
Si osserva che le attività di cui sopra sono oggetto di specifiche disposizioni normative ed hanno, inoltre, un riferimento istituzionale fondamentale nella figura del ministro per l’attuazione del programma di Governo. Si tratta di un incarico senza portafoglio, previsto per la prima volta dal Governo attualmente in carica, con il compito di esercitare funzioni di impulso, coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione, in relazione all'attuazione ed all'aggiornamento del programma di Governo[398].
In particolare spettano al Ministro, tra l’altro, compiti di:
§ monitoraggio e verifica dell'attuazione, sia in via legislativa che amministrativa, del programma e delle politiche settoriali, nonché del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati;
§ informazione, comunicazione e promozione dell'attività e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma attraverso periodici rapporti, pubblicazioni e mezzi di comunicazione di massa[399], anche al fine di assicurare la massima trasparenza all'attività complessiva del Governo.
Per quanto riguarda quest’ultimo punto, si ricorda che la comunicazione istituzionale, relativa a tutte le pubbliche amministrazioni, comprese le amministrazioni centrali e il Governo, sono oggetto di una disciplina specifica introdotta dalla L. 150/2000[400], in espressa attuazione dei princìpi di trasparenza ed efficacia che informano l'azione amministrativa. Le disposizioni in essa contenute costituiscono princìpi fondamentali dell'ordinamento (art. 10) e trovano, pertanto, applicazione anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei rispettivi statuti.
Ai sensi di tale legge, le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni sono finalizzate a:
§ diffondere e facilitare la conoscenza delle disposizioni normative;
§ illustrare il lavoro istituzionale;
§ favorire l'accesso ai servizi pubblici;
§ agevolare i processi interni di semplificazione amministrativa e dei trasparenza dei procedimenti;
§ stimolare l'approfondimento sui temi di interesse pubblico e sociale;
§ promuovere l'immagine del Paese.
Relativamente all’analisi dell’impatto delle politiche pubbliche del Governo sul sistema Paese, indicata tra le attività da finanziare, si ricorda che l’unico tipo di analisi di impatto prevista dall’ordinamento è l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Ai sensi della L. 50/1999[401] l’AIR deve accompagnare tutti gli schemi di atti normativi adottati dal Governo e i regolamenti ministeriali. L’AIR consiste in una dettagliata analisi tecnica del provvedimento a cui si riferisce e consiste nella valutazione dell’impatto che esso avrebbe da una lato sull’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e dall’altro sull’attività dei cittadini e delle imprese, attraverso una attenta analisi dei costi e dei benefici derivanti dalla eventuale adozione del provvedimento[402].
262. Nel limite complessivo di 22 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all’esercizio 2005, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l’attuazione, nel limite complessivo di 36 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all’articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell’interno è autorizzato a concedere, nel limite complessivo di 98 milioni di euro, in prosecuzione degli interventi per favorire l’occupazione previsti dall’articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.
263. Nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all’anno 2005, le convenzioni di cui all’articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, avvalendosi della graduatoria allegata al decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 ottobre 2004.
264. All’onere di cui ai commi 262 e 263, pari a 157 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
I commi 262-264 recano disposizioni in materia di attività socialmente utili.
In particolare, il comma 262, primo periodo, riproducendo analoghe disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 76, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), autorizza il Ministro del lavoro e delle politiche sociali a prorogare, limitatamente all’esercizio 2005, le convenzioni stipulate direttamente con i comuni, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, ai fini dello svolgimento delle attività socialmente utili (ASU), nonché per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro.
Si ricorda, in proposito, che l’articolo 41, comma 1, della L. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) aveva autorizzato il Ministro del lavoro a concedere, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, limitatamente all'esercizio 2003, proroghe delle convenzioni stipulate con i comuni per lo svolgimento di attività straordinarie riferite a lavoratori socialmente utili. I suddetti lavoratori dovevano essere nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio; le proroghe erano ammesse nel limite complessivo di 80 milioni di euro a valere sullo stanziamento complessivo recato dal comma richiamato. Tale proroga riguardava le convenzioni - concluse direttamente dai comuni e aventi gli altri requisiti sopra ricordati – che dovevano cessare entro il 31 dicembre 2002[403].
Successivamente, il citato articolo 3, comma 76, della L. 350 del 2003 ha prorogato le suddette convenzioni limitatamente all’anno 2004.
Più specificamente, le convenzioni sono state stipulate:
a) direttamente dai comuni con i lavoratori impegnati in attività socialmente utili;
b) al fine dell’attuazione di misure volte a garantire una definitiva stabilizzazione occupazionale sia dei lavoratori che siano nella disponibilità dei comuni stessi da almeno tre anni per le medesime attività, sia dei lavoratori che, provenienti dal medesimo bacino, siano già stati interessati dalle convenzioni di cui all’articolo 10, comma 3[404], del D.Lgs. n. 468 del 1997[405] e prorogate in attesa di una definitiva stabilizzazione dei soggetti interessati.
Il limite complessivo di spesa viene fissato in 22 milioni di euro per le convenzioni di cui alla lettera a), e in 36 milioni di euro per le misure di cui alla lettera b).
Il secondo periodo del comma 262 stabilisce che il termine del 30 giugno 2001 - stabilito dall’articolo 78, comma 2, della citata Legge n. 388 del 2000, e prorogato al 31 dicembre 2004 dall’art. 3, comma 77, della Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) – ai fini dell’utilizzo delle risorse del Fondo per l’occupazione impegnate per attività socialmente utili sia differito al 31 dicembre 2005.
Si ricorda, in proposito, che l’articolo 78, commi 1-6, della L. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) ha recato disposizioni in materia di lavori socialmente utili.
In particolare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato autorizzato a stipulare convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentivano, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 81 del 2000[406]. Lo stesso articolo, inoltre, ha prorogato dal 30 aprile 2001 al 30 giugno 2001 la destinazione, di cui all'articolo 8, comma 3, del citato D.Lgs. 81, delle risorse del Fondo per l'occupazione al pagamento dei sussidi per lo svolgimento dei lavori socialmente utili. Sempre con riferimento alla durata dei LSU è stata prorogata di due mesi la durata complessiva degli stessi: sei mesi più rinnovo per otto, anziché sei mesi più rinnovo per sei (a decorrere dal 1° maggio 2000).
La norma ha previsto che le convenzioni, i cui contenuti sono disciplinati dallo stesso articolo 78 del D.Lgs. 388 del 2000, siano sottoscritte nei limiti delle risorse del Fondo per l'occupazione preordinate allo scopo e tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, L. n. 144 del 1999, che individua la destinazione delle risorse destinate alle attività progettuali di lavori socialmente utili e non utilizzate per tali finalità. Si è stabilito quindi che, a seguito dell'attivazione di tali convenzioni, siano trasferite alle regioni le responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie, in conformità alle disposizioni precedentemente citate.
Infine, il terzo periodo del comma 262 rifinanzia, nella misura di 98 milioni di euro per l'anno 2005, lo stanziamento per la concessione di contributi statali per gli interventi (intesi a "favorire l'occupazione") di lavori socialmente utili da parte del Comune di Napoli e di lavori in economia da parte del Comune di Palermo, di cui, rispettivamente, al D.L. 2 agosto 1984, n. 409, convertito dalla L. 28 settembre 1984, n. 618, e al D.L. 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla L. 9 aprile 1986, n. 96.
Si rileva che il nuovo stanziamento non riguarda la Provincia di Napoli, che è invece compresa negli interventi (di lavori socialmente utili) fino ad ora disposti in base alle norme in oggetto.
Riguardo alla disciplina procedurale, si ricorda che, in base all'art. 3, comma 1, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 1997, n. 135, l'attribuzione dei contributi avviene previa approvazione (da parte del medesimo Ministro dell'interno) di una relazione presentata dagli enti locali, recante gli specifici programmi di lavoro e le opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno di riferimento. Inoltre, il Ministero dell'interno deve trasmettere copia delle relazioni alle commissioni parlamentari competenti.
Il successivo comma 263 proroga, limitatamente all'anno 2005, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, le convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali direttamente con i comuni con meno di 50.000 abitanti, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 82, della richiamata legge n. 350 del 2003.
Il citato comma 82 ha disposto, limitatamente all’esercizio 2004 con un costo complessivo di 1 milione di euro, l’autorizzazione alla stipula diretta di nuove convenzioni tra il Ministero del lavoro ed i comuni con meno di 50.000 abitanti, sia per lo svolgimento di attività socialmente utili sia per l’attuazione di misure volte a garantire la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori che si trovino nella disponibilità dei medesimi comuni da almeno cinque anni.
Ai fini della proroga delle convenzioni in oggetto lo stesso comma 263 specifica l’obbligo di avvalersi della graduatoria allegata al decreto dirigenziale del 25 ottobre 2004[407].
Infine, il comma 264 specifica che all’onere complessivo derivante dalle disposizioni di cui ai precedenti commi 262 e 263, pari complessivamente a 157 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione.
265. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate nell’accordo di programma per la reindustrializzazione dell’area Fiat-Alfa Romeo, approvato con decreto del presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 58158 del 26 giugno 1997, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 29 del 14 luglio 1997, e aggiornato con decreto del presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 8980 del 20 maggio 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 23 del 31 maggio 2004, nonché al comune di Marcianise (provincia di Caserta) e al distretto di Brindisi.
266. Il programma di reindustrializzazione, di cui al comma 265, proposto e attuato da Sviluppo Italia Spa in accordo con le rispettive regioni, potrà prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali dismesse.
267. Il programma di cui ai commi 265 e 266 prevede interventi per la promozione imprenditoriale e l’attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.
268. Per gli interventi di cui ai commi da 265 a 267 è concesso un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro per il 2005, 52 milioni di euro per il 2006 e 72 milioni di euro per il 2007.
Il comma 265, estende le misure di reindustrializzazione e di promozione industriale previste dal decreto legge 1° aprile 1989, n. 120 per le aree in crisi del settore siderurgico, [408] anche ai territori dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (limitatamente, tuttavia, alle aree individuate nell’accordo di programma per la reindustrializzazione dell’area Fiat-Alfa Romeo richiamato nel testo con il rinvio ad un decreto del Presidente della Giunta regionale della Lombardia). Le agevolazioni previste dal decreto-legge sono inoltre estese anche al comune di Marcianise (Caserta) e al distretto di Brindisi.
Al fine di consentire la ripresa economica delle aree interessate dalla crisi del settore siderurgico, il DL 1° aprile 1989, n. 120 ("Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia"), convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, agli artt. 5-8, ha previsto la realizzazione di un programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, attuato dalle aziende del gruppo IRI e specificamente rivolto alle zone di Napoli, Taranto, Genova e Terni (aree prioritarie), nonché un programma di promozione industriale esteso anche ad altre aree di crisi siderurgica (Massa, Piombino, Trieste, Lovere, Villadossola), predisposto dalla SPI, società di promozione imprenditoriale controllata dall’IRI, ora confluita in Sviluppo Italia S.p.a. e relativo ad iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi, con particolare riferimento a quelle da realizzare in collaborazione con imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del DL n. 120/89 gravano su una apposita sezione del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica (FIT) istituita dall’articolo 1, comma 9, del DL n. 396 del 20 giugno 1994, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico” [409], sulla quale venivano fatte affluire le somme iscritte al capitolo 7063 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’industria (ora delle attività produttive) intestato al "Fondo speciale di reindustrializzazione", istituito dall’art. 7 del DL, nonché le somme che a detto capitolo affluivano ai sensi del DL n. 410/93 ("Interventi a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica").
Si segnala che l'articolo 73 della legge finanziaria 2003 (L. 289/02), al comma 1, ha previsto la possibilità di estendere le misure di cui all'art. 5 del DL 120/89 anche ad aree diverse da quelle individuate dallo stesso decreto-legge, nonché alle aree industriali comprese nei territori per i quali sia stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il comma 266 prevede cheil programma di reindustrializzazione di cui al precedente comma, sia proposto e attuato dal Sviluppo Italia S.p.a., in accordo con le rispettive regioni. Lo stesso comma individua ulteriori tipologie di interventi che potranno essere ricomprese nel programma. Si tratta di interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali dimesse.
La società Sviluppo Italia Spa è stata istituita il 26 gennaio 1999, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 1/1999, con il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse, nonché di attrazione degli investimenti.
A tal fine il D.Lgs. istitutivo prevedeva il conferimento in Sviluppo Italia o, comunque, l’acquisto da parte di essa delle partecipazioni azionarie delle società che svolgevano le attività ad essa attribuite.
A seguito del D.Lgs. n. 3/2000, che ha previsto la possibilità per Sviluppo Italia di operare tramite propri rami di azienda, il consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia Spa, nel gennaio 2000, ha deciso di procedere alla fusione per incorporazione delle società SPI, ITAINVEST, IG, INSUD, RIBS e FINAGRA, nonché di Progetto Italia e Investire Italia[410].
Sviluppo Italia Spa, controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, detiene attualmente un portafoglio di partecipazioni costituito da 170 società. Le partecipazioni industriali riguardano prevalentemente i settori agroalimentare e turistico, ma sono presenti anche nei comparti manifatturiero, alta tecnologia e terziario[411].
Per realizzare la propria missione istituzionale la società si avvale di un sistema integrato di strumenti finanziari e normativi.
In particolare, Sviluppo Italia continua a gestire le leggi che precedentemente erano di competenza delle varie società in essa confluite: l’imprenditoria giovanile e il prestito d’onore della IG (ora definiti “autoimpiego e autoimprenditorialità”); la siderurgia (legge 181/1989) e la promozione e lo sviluppo di attività imprenditoriali della SPI; il settore turistico della INSUD; le attività finanziarie di ITAINVEST; gli interventi nel settore agro-alimentare di RIBS e Finagra.
Ai sensi del comma 267 il programma di reindustrializzazione dovrà prevedere interventi per la promozione imprenditoriale e per l’attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 120/89.
In proposito, si ricorda che il citato articolo 5 contiene la previsione dei programmi di reindustrializzazione e promozione industriale nelle aree di crisi siderurgica e relative integrazioni e aggiornamenti (commi 1 e 2). Il comma 3 dell’articolo prevede che, ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, il programma speciale di reindustrializzazione indichi, con riferimento a ciascuna iniziativa produttiva da localizzare nei comuni interessati, la misura minima del personale siderurgico esuberante da assumere, pena la decadenza dal beneficio dell'incentivazione aggiuntiva di cui all'articolo. Infine, al comma 3-bis stabilisce che le opere occorrenti per il primo impianto e per l'ampliamento degli immobili aziendali relativi all'insediamento delle iniziative di cui al comma 1 siano dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.
Il comma 268, prevede, infine, la concessione di un contributo straordinario, per gli interventi di cui ai commi da 269 a 271, di 32 milioni di euro per il 2005, 52 milioni per il 2006 e 72 milioni per il 2007.
Articolo 1, comma 269
(Continuità territoriale Sicilia)
269. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale di cui all’articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007, per Trapani, Pantelleria e Lampedusa sono assegnate risorse finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui.
Il comma 269 prevede l’assegnazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2005-2007, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale per Trapani, Pantelleria e Lampedusa, già previsti dalla legge finanziaria per il 2003 (con riguardo ad un quadro di località più ampio).
Si ricorda che l'estensione dell'applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 36 della legge n. 144/99 - che ha recato la disciplina della continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia - è stata disposta dall'art. 82, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con riferimento alla città di Trapani (accanto alle città di Albenga, Cuneo, Taranto, Crotone, Bolzano e Aosta), nonché per le isole di Pantelleria e Lampedusa.
Per ulteriori elementi sulla disciplina della continuità territoriale, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 1, comma 235 della legge finanziaria in esame.
270. Al fine di sostenere i processi di innovazione delle imprese del commercio, il fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinato altresì ai programmi di investimento delle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi (sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della classificazione delle attività economiche ISTAT 91) rivolti:
a) alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o aziendali innovativi ed agli investimenti materiali connessi con la loro attivazione, alla formazione e consulenza necessarie all’avvio dei processi innovativi;
b) all’accesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa;
c) alla progettazione ed alla realizzazione di investimenti connessi all’adozione di moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi (software per la gestione automatica di spazi espositivi);
d) all’acquisizione di servizi di connessione a larga banda;
e) al check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda concernente gli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione, il personale, le risorse strumentali;
f) alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte all’innovazione dell’assetto e dell’offerta dell’impresa commerciale;
g) alla realizzazione di innovazione tecnologica intesa quale acquisizione di sistemi informatici integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per la realizzazione di impianti automatizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione commerciale.
271. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabiliti termini, criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni, di cui al comma 270, alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.
Il comma 270 estende il campo d’intervento del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) – di cui all’art. 14 della legge n. 46 del 1982 - alle imprese operanti nel settore del commercio, del turismo e dei servizi, a sostegno dei relativi processi di innovazione.
La legge n. 46/1982 (“Interventi per i settori dell’economia di rilevanza nazionale”), all’articolo 14 (successivamente sostituito dall'articolo 2 della legge 273/2002) ha istituito, presso il Ministero dell’industria (ora delle attività produttive) il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Le direttive per la concessione delle agevolazioni del FIT sono state definite con Dir.Min. 16 gennaio 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ("Direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della L. 17 febbraio 1982, n. 46").
Gli interventi del Fondo hanno attualmente ad oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto.
Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati. Il Ministro delle attività produttive provvede con proprio decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese, quota che non può essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili.
Si ricorda che, nel quadro dell'impegno per la promozione dell'innovazione tecnologica, nel luglio 2003, il Ministro per le attività produttive ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie hanno presentato un programma coordinato di interventi economici, normativi, strutturali, attualmente in fase di realizzazione. Il programma, denominato "Piano per l'innovazione digitale nelle imprese", definisce un insieme di interventi diretti a stimolare e coordinare gli investimenti pubblici e privati nell'innovazione tecnologica nei settori tradizionali e ad alta tecnologia. Nell'ambito degli interventi indicati dal Piano, particolare importanza rivestono le misure di cui alla legge n. 46/82.
In tale contesto, le disponibilità del Fondo sono state destinate al sostegno di programmi relativi ad attività di sviluppo precompetitivo, qualificate, ai sensi dell'articolo 2, nei termini seguenti, come quelle rivolte: a) all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero al notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti; ovvero b) alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti. Non sono invece comprese fra le attività suscettibili di ottenere il sostegno le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche possano comportare miglioramenti.
Con DM del 21 ottobre 2003, il Ministro delle attività produttive e il Ministro dell’innovazione tecnologica hanno definito indirizzi inerenti alle modalità di utilizzo del fondo previsto dall'articolo 14 della legge n. 46 cit., ai fini della promozione e della diffusione nell'ambito delle piccole e medie imprese dell'innovazione basata sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ed hanno finalizzato allo sviluppo dell'innovazione delle PMI basato sull'utilizzo delle tecnologie ICT risorse pari a 62,8 milioni di euro, a valere sul FIT.
Con DM 12 novembre 2003, il Ministro delle attività produttive ha quindi provveduto alla definizione di termini, criteri e modalità di effettuazione del bando tematico per lo sviluppo nelle PMI dell'innovazione basata sulle tecnologie ICT, ai sensi dell'art. 11 delle predette direttive, in base al quale una quota non superiore al 30 per cento delle disponibilità complessive del fondo di ciascun anno può essere utilizzata per l'incentivazione di programmi di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese ovvero riferiti a sistemi produttivi locali omogenei o a distretti industriali. Alla data di scadenza dei termini sono state presentate circa 900 richieste di agevolazioni per un valore complessivo di 1.000 milioni di euro, con una distribuzione territoriale pari al 51% al Nord, 26% al Centro e 23% al Sud.
Con decreto del 5 agosto 2004 il Ministero delle attività produttive ha pubblicato la graduatoria delle domande presentate in risposta al bando dai soggetti ritenuti ammissibili. La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria è stata determinata sulla base del punteggio attribuito dalla Commissione Tecnica per la valutazione dei programmi di investimento. Sono state complessivamente 300 le imprese ammesse agli incentivi per l'innovazione digitale e 57 i progetti strategici che saranno finanziati alla stregua delle previsioni del bando.
Con la disposizione in commento gli interventi del FIT sono destinati, in particolare, anche ai programmi di investimenti delle imprese commerciali, turistiche e di servizi (individuate dalla norma come quelle corrispondenti alle sezioni G, H, I, J, K, L, M, N ed O della classificazione delle attività economiche dell’ISTAT[412]), aventi le seguenti finalità:
§ ricerca e progettazione di nuove formule e di processi distributivi o aziendali innovativi; investimenti materiali per la loro attivazione; formazione e consulenza per l’avvio dei processi innovativi;
§ accesso ai mercati elettronici e alla connessa strumentazione;
§ progettazione e realizzazione di investimenti per l’adozione di tecniche di vendita moderne e di offerta dei servizi(software per la gestione automatica di spazi espositivi);
§ acquisizione di servizi di connessione a larga banda;
§ check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione aziendale con riferimento ad approvvigionamenti, lavoro, commercializzazione, personale e risorse strumentali;
§ progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica per l’innovazione dell’assetto e dell’offerta dell’impresa commerciale;
§ realizzazione di innovazione tecnologica, intesa quale acquisizione di sistemi informatici integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per la realizzazione di impianti automatizzati, la movimentazione delle merci nel magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione commerciale.
Il comma 271 demanda ad un decreto del Ministero delle attività produttive la definizione di termini, criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi, di cui al comma precedente.
272. L’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso fra il 1º gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. L’aliquota contributiva di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2009. Le domande di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma entro il 31 gennaio 2008.
Il comma 272 riapre, con riferimento al triennio 2005-2007, i termini per la concessione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, previsto dal D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207.
Il D.Lgs n. 207/1996, emanato in attuazione dell’articolo 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (provvedimento collegato alla manovra di bilancio per il 1996), ha concesso, per un periodo transitorio di tre anni (1996-1998), l'erogazione di un indennizzo, pari al trattamento pensionistico minimo, per la cessazione definitiva dell'attività commerciale a favore degli esercenti il commercio al minuto e loro coadiutori che avessero superato determinati limiti di età.
Le attività commerciali alle quali si riferisce il citato D.Lgs. 207 sono (articolo 1):
§ attività commerciali al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
§ attività commerciali su aree pubbliche[413].
Successivamente, l’articolo 72, comma 1, della L. 28 dicembre 201, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), ha provveduto ad estendere la concessione del beneficio anche per il periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2004.
Le condizioni e i requisiti per il godimento dell'indennizzo (che dovevano essere conseguiti, in prima applicazione, nel periodo 1 gennaio 1996-31 dicembre 1998) sono i seguenti (art. 2):
a) età maggiore a 62 anni, se uomini, ovvero 57, se donne. Si ricorda, in proposito, che l’articolo 1, commi 6-9, della L. 23 agosto 2004, n. 243, recante la riforma della previdenza, ha modificato, a decorrere dal 2008, i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità e al trattamento pensionistico di vecchiaia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo. In particolare, è stato disposta, tra gli altri, la possibilità di conseguire il diritto al pensionamento di anzianità in presenza di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica, mentre in presenza di un’età contributiva di 35 anni è previsto un progressivo innalzamento dell’età anagrafica, fino ad arrivare, dal 2014 in poi, ad un’età anagrafica di 62 anni. Inoltre, si è elevata l’età ai fini del conseguimento del diritto al pensionamento di vecchiaia portando la stessa a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne;
b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno cinque anni nella Gestione pensionistica INPS relativa ai soggetti esercenti attività commerciali;
c) cessazione definitiva dell'attività;
d) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e di quella eventuale per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
e) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio[414] e dal registro delle imprese presso la camera di commercio.
L'articolo 3 del D.Lgs. 207 prevede che l'importo dell'indennizzo sia pari al trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione INPS relativa ai soggetti esercenti attività commerciali (il quale è eguale a quello previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti). L'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65° anno di età, se uomo, ovvero il 60° anno, se donna. Il periodo di godimento dell’indennizzo è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione. L’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato (articolo 4).
Il successivo articolo 5 ha disposto, oltre all’istituzione presso l’INPS di un apposito Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale, anche l’obbligo di versamento, a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS, di un’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09%. Tale versamento, ai sensi dell’articolo 72, comma 2, della citata L. 448 del 2001, è dovuto anche per il periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2006.
Il comma in esame proroga l'applicazione dell’aliquota contributiva in oggetto al 31 dicembre 2009.
Lo stesso comma, infine, stabilisce che le domande per la concessione dell’indennizzo devono essere presentate entro il 31 gennaio 2008.
L'attuale termine, ai sensi dell’articolo 72, comma 3, della richiamata L. 448 del 2001 scade il 31 gennaio 2005.
Si ricorda che anche il D.Lgs 114 del 1998 “(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) all'articolo 25 (Norme transitorie), comma 7, ha previsto una forma di indennizzo per i piccoli commercianti che cessano l'attività e che, con l'entrata in vigore del decreto, non potranno più vendere la licenza, come avveniva usualmente in passato. Possono usufruire dell'indennizzo i titolari di esercizi al di sotto di 300 mq di superficie (esercizi di vicinato) in possesso dell'autorizzazione ai sensi della l. 426/71 e che risultino iscritti dal almeno 5 anni alla gestione pensionistica INPS. Costoro devono restituire l'autorizzazione entro i 24 mesi successivi all'entrata in vigore del decreto (c.d. "rottamazione delle licenze"). La definizione di criteri e modalità di erogazione dell'indennizzo sono state fissate con regolamento dal Ministro dell'industria (ora delle attività produttive), di concerto con il Ministro del lavoro (DM 23 giugno 1999, n. 252). Con il DM 4 agosto 1999 si è provveduto a fissare al 1° ottobre 1999 la data di apertura dei termini per la presentazione delle richieste di indennizzo. Successivamente, con DM 7 ottobre 1999 è stato reso noto l’esaurimento dei fondi inizialmente disponibili (100 mld), con conseguente chiusura immediata dei termini. Ulteriori stanziamenti sono stati disposti dai decreti di ripartizione del fondo unico per le imprese: 100 mld per il 2000 (DM 30 marzo 2000) e 200 mld per il 2001 (DM 12 marzo 2001).
Articolo 1, comma 273
(Spese per locazione uffici pubblici)
273. All’articolo 29, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi» sono sostituite dalle seguenti: «per provvedere alla spesa per canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi alla locazione degli immobili stessi».
Il comma 273 novella la normativa posta dal comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di alienazione di immobili adibiti ad uffici pubblici e loro successiva concessione in locazione (c.d. lease back).
In particolare, viene modificata la disposizione di cui al quinto periodo del citato comma 1, prevedendosi che il fondo costituito con una quota di entrate, nel limite di 50 milioni di euro per l’anno 2004 e da determinare con la legge di bilancio a decorrere dal 2005, derivanti dalla vendita degli immobili stabilita nell'articolo 29, sia destinato a provvedere non solo alla spesa per i canoni (come previsto nel testo originario), ma anche per gli oneri e per ogni ulteriore incombenza connessa alla locazione degli immobili.
Si ricorda che il comma 1 dell’articolo 29 del D.L. n. 269 del 2003 autorizza l'Agenzia del demanio, previo decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri interessati, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili adibiti a uffici pubblici[415].
Il primo periodo del comma 1 prevede che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per l’anno 2004 attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato e in funzione del patto di stabilità e crescita, si provvede all’alienazione dei suddetti beni, con prioritario riferimento a quelli per i quali sia stato già determinato il valore di mercato.
In base al secondo periodo del comma 1, i beni immobili che possono essere alienati non devono essere assoggettati alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale, dettate dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, ovvero l’inesistenza dell’interesse culturale dev’essere stata accertata, per gli stessi, con le modalità indicate dall’articolo 27 dello stesso D.L. n. 269 del 2003.
Il terzo periodo del comma 1 precisa che la vendita fa venir meno l'uso governativo, ovvero l’uso pubblico, e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi, anche in caso di rivendita.
Il quinto periodo del comma 1, nel testo antecedente le modifiche in commento, stabilisce che, per l’anno 2004, una quota delle entrate provenienti dalla vendita degli immobili di cui all’articolo 29, nel limite di 50 milioni di euro, è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze in apposito fondo da ripartire, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi.
Nel sesto periodo si prevede che al fondo suddetto affluisca anche una quota, stabilita con decreto del Ministro dell’economia, delle risorse di cui agli articoli 28, comma 3, e 29, comma 4, della legge n. 28 del 1999[416], non impegnate al termine dell’esercizio finanziario 2003. In particolare, la quota sarà versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto dello stesso Ministro dell’economia, al predetto fondo, ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. n. 469 del 1999[417]. Il fondo per provvedere alla spesa per i canoni di locazione è attribuito alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione interessati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, tramite l’Ufficio centrale di bilancio alle relative Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
A decorrere dall’anno 2005, l’importo del fondo viene determinato con la legge di bilancio. Per il corrente anno 2005, l’articolo 2, comma 36, della legge 30 dicembre 2004, n. 312 (legge di bilancio per il 2005), prevede che sia assegnata al fondo una quota delle entrate provenienti dalla cessione dei beni immobili dello Stato adibiti a uffici pubblici dismessi, pari a 270 milioni di euro.
274. Relativamente alle somme non corrisposte all’erario per l’utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell’Agenzia del demanio ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Limitatamente alle situazioni debitorie per le quali la seconda richiesta di pagamento è intervenuta entro il 31 dicembre 2004, la riscossione di cui al primo periodo non è effettuata nel caso in cui i soggetti interessati provvedono, entro il 30 aprile 2005, a dichiarare alla Agenzia del demanio ovvero all’ente gestore di voler adempiere, in unica soluzione, l’intera sorte del debito maturato, effettuando altresì contestualmente il relativo versamento. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto l’accertamento, la liquidazione ovvero la condanna al pagamento dei debiti di cui al secondo periodo, si estinguono di diritto con l’esatto adempimento di quanto previsto nel medesimo periodo.
Il comma 274 prevede l’utilizzo della procedura di riscossione mediante ruolo per le somme non corrisposte all’erario per l’utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato.
L’iscrizione a ruolo[418] costituisce il titolo esecutivo nelle procedure di riscossione coattiva dei crediti della pubblica amministrazione. La disciplina della riscossione mediante ruolo è stata riordinata con il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha, tra l’altro, apportato sostanziali modifiche al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
Una volta effettuata l’iscrizione a ruolo, il concessionario della riscossione notifica al debitore una cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata (articolo 25 del D.P.R. n. 602 del 1973). Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il concessionario procede all’espropriazione forzata (articolo 50 del D.P.R. n. 602 del 1973). Sempre entro il suddetto termine di sessanta giorni, il debitore può presentare ricorso contro l’iscrizione a ruolo (articolo 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546); il ricorso non sospende la riscossione, tranne che in alcune ipotesi espressamente previste (articolo 39 del D.P.R. n. 602 del 1973).
Il sistema della riscossione mediante ruolo si applica, alla fattispecie di cui al presente comma, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell’Agenzia del demanio ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, incrementate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali (primo periodo).
Una disciplina particolare è dettata per le situazioni debitorie per le quali la seconda richiesta di pagamento sia intervenuta entro il 31 dicembre 2004. Per queste situazioni è prevista la sospensione dell’esecuzione sino al 30 aprile 2005: entro tale data i debitori possono dichiarare all’Agenzia del demanio o all’ente gestore di volere adempiere in unica soluzione all’intero debito maturato[419], effettuando contestualmente il relativo versamento (secondo periodo).
Le dichiarazioni e i versamenti effettuati entro il 30 aprile 2005, ai sensi del secondo periodo, estinguono di diritto i giudizi pendenti, aventi ad oggetto l’accertamento, la liquidazione e la condanna al pagamento dei debiti in questione (terzo periodo).
275. Ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 410 del 2001, in favore di fondazioni o società sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.
Il comma 275 dispone che i trasferimenti di immobili, di proprietà dei comuni, in favore di fondazioni e società siano esenti dalle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, tributo o diritto.
L’esenzione si applica a operazioni, atti, contratti, conferimenti e trasferimenti, comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, effettuati ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare.
Si ricorda che il citato decreto-legge n. 351 del 2001 prevede l’esenzione dalle imposte per i trasferimenti immobiliari effettuati dallo Stato e dagli altri enti pubblici in favore delle società costituite per la realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione e le formalità ad essi connesse (articolo 2, comma 6). Lo stesso decreto-legge prevede inoltre (articolo 4, comma 2-quinquies) l’esenzione dalle imposte per i conferimenti e i trasferimenti di immobili, ad uso diverso da quello residenziale, dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, realizzati per la costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare.
276. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi agli immobili locati ai sensi dell’articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l’Agenzia del demanio può richiedere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari. Alla regolazione contabile dell’anticipazione di tesoreria si provvede con le modalità stabilite dal predetto Dipartimento d’intesa con l’Agenzia del demanio. L’anticipazione di tesoreria è comunque estinta entro l’anno a valere sul fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell’articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Il comma 276 consente all’Agenzia del demanio di chiedere anticipazioni di tesoreria al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per procedere al tempestivo pagamento dei canoni, degli oneri e di ogni ulteriore incombenza derivante dalla locazione degli immobili, di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui all’articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in favore della stessa Agenzia del demanio, ai sensi del comma 2-ter del citato articolo 4.
Si ricorda che l’articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001 (come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191) prevede la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare mediante conferimento o trasferimento di beni immobili, a uso diverso da quello residenziale, dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali.
Il comma 2-ter dell’articolo 4 stabilisce che gli immobili in uso governativo, conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento, siano concessi in locazione all’Agenzia del demanio, la quale li assegna ai soggetti che li hanno attualmente in uso, per periodi fino a nove anni, rinnovabili. I canoni e le altre condizioni dell’assegnazione sono fissate dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato.
Con i successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze in data 9 giugno 2004, 15 dicembre 2004, 23 dicembre 2004 (tre decreti) e 24 dicembre 2004 è stata data attuazione alle sopra citate disposizioni dell’articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, mediante la costituzione e la disciplina del Fondo immobili pubblici, nonché il trasferimento e l’apporto degli immobili pubblici.
Per quanto riguarda in particolare il canone che l’Agenzia del demanio è tenuta a corrispondere al Fondo per la locazione degli immobili apportati e trasferiti al Fondo stesso, esso è determinato dall’articolo 3 del D.M. 24 dicembre 2004, sulla base di parametri di mercato, nella misura annua di 270.424.402 euro, oltre a rivalutazione.
Le modalità della regolazione contabile delle anticipazioni di tesoreria saranno stabilite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato d’intesa con l’Agenzia del demanio. In ogni caso le anticipazioni di tesoreria dovranno essere estinte entro l’anno a carico del fondo per provvedere alla spesa per i canoni di locazione, di cui al comma 1, quinto periodo, dell’articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Il citato articolo 29, comma 1, autorizza l'Agenzia del demanio, previo decreto dirigenziale del Ministero dell’economia, di concerto con i Ministeri interessati, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili adibiti ad uffici pubblici. Una quota delle entrate provenienti dalla vendita di tali immobili è iscritta in un apposito fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. Tale quota è stabilita nella misura di 50 milioni di euro per l’anno 2004, mentre a decorrere dall’anno 2005 l’importo del fondo sarà determinato con la legge di bilancio. Per il corrente anno 2005, l’articolo 2, comma 36, della legge 30 dicembre 2004, n. 312 (legge di bilancio per il 2005), prevede l’assegnazione al fondo di una quota delle entrate provenienti dalla cessione dei beni immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici dismessi, pari a 270 milioni di euro.
277. Al comma 6-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «sono alienati» sono inserite le seguenti: «e valorizzati»;
b) all’ultimo periodo, dopo le parole: «al momento dell’alienazione» sono inserite le seguenti: «e valorizzazione».
Il comma 277 novella il comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 351/2001, concernente le procedure di alienazione di alcune tipologie di immobili delle Ferrovie dello Stato S.p.A.
In particolare, vengono apportate al comma 6-bis due modifiche:
§ con la prima si specifica che i beni immobili di proprietà delle Ferrovie dello Stato S.p.A. possono essere alienati e valorizzati secondo le modalità indicate;
§ con la seconda, di contenuto analogo, si specifica che le previsioni del comma 6-bis si applicano al momento dell'alienazione e della valorizzazione dei beni.
Si ricorda che il comma 6-bis dell’articolo 1 del citato D.L. n. 351/2001 - aggiunto dal comma 10 dell’articolo 26 del D.L. n. 269/2003 – è intervenuto, alla luce della disciplina sulla cartolarizzazione dei beni dello Stato, ridefinendo la procedura di alienazione del patrimonio immobiliare di Ferrovie dello Stato S.p.A. non strettamente funzionale alla gestione dell’infrastruttura, di fatto consentendo che tali beni possano essere sottratti alla ordinaria procedura di cartolarizzazione.
Il comma 6-bis ha previsto infatti l’alienazione, diretta o con le procedure di cartolarizzazione di cui al medesimo D.L. n. 351, di quei beni immobili che siano di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.A. ai sensi della normativa vigente ovvero siano stati acquisiti ad altro titolo e che non siano più strumentali alla gestione caratteristica dell’impresa ferroviaria[420]. Per tali alienazioni Ferrovie dello Stato S.p.A. è esonerata dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale dei beni da alienare.
Le risorse economiche derivanti dalle dismissioni dei beni immobili effettuate direttamente devono essere impiegate da RFI S.p.A. in investimenti relativi allo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria e al miglioramento della sicurezza.
Infine, un periodo aggiuntivo estende l’applicazione delle previsioni di cui ai primi due periodi del comma 6-bis a tutte le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato al momento dell’alienazione dei beni, previa emanazione dei decreti previsti dall’articolo 1 del D.L. n. 351/2001.
Articolo 1, comma 278
(Contributo scuola Jean Monnet)
278. Per il potenziamento delle attività di ricerca, formazione e studi internazionali della Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet, costituita in facoltà, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.
Il comma 278 prevede l'erogazione - a decorrere dall'anno 2005 - di un contributo di 2 milioni di euro per il potenziamento dell’ attività di ricerca, formazione e studi internazionali espletata dalla Scuola di Ateneo per la formazione europea Jean Monnet, costituita in facoltà.
La formulazione del comma sembra comportare la trasformazione in facoltà della Scuola Jean Monnet; ciò avverrebbe in deroga alla disciplina di programmazione del sistema universitario recata dal DPR 25/1998[421] (art. 2).
La Scuola di Ateneo per l'Alta Formazione Europea “Jean Monnet”, con sede in Caserta, è stata istituita ed attivata il 1° novembre 2002, con Decreto del Rettore della Seconda Università di Napoli del 28 Giugno 2002 n. 2959, a seguito della trasformazione della preesistente Scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee[422].
La Scuola è una struttura didattica della Seconda Università degli studi di Napoli (prevista dall’art. 19 dello Statuto) e costituisce - quale struttura specialistica universitaria e di alta formazione europea, finalizzata al conseguimento dell’obiettivo del rafforzamento dell’Unione Europea - un Centro di didattica e di ricerca interuniversitaria, al quale possono aderire, attraverso la valorizzazione di specifiche attività culturali, anche le Facoltà ed i Dipartimenti di altre Università italiane e straniere.
L’istituzione ha lo scopo di promuovere attività didattica e di ricerca di interesse nazionale, comunitario ed internazionale, con peculiare riguardo ai settori giuridici ed economici; in particolare organizza corsi post universitari (dottorato di ricerca; perfezionamento, alta formazione, aggiornamento; master) nonché convegni, incontri seminariali, dibattiti e conferenze.
Si ricorda in proposito che l’art. 3 comma 4 della legge finanziaria 2003 (legge 24 dicembre 2003 n. 350) prevede che le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori strategici per la diffusione del diritto europeo possano stipulare accordi di programma con enti e imprese pubblici e privati (comprese le piccole e medie imprese), al fine di sviluppare programmi didattici e di ricerca per la formazione di nuove figure professionali e manageriali nei settori rilevanti per l'attuazione delle politiche comunitarie e per l'internazionalizzazione delle imprese.
Con riguardo alla denominazione della scuola, si ricorda che è già operante nel settore della formazione universitaria una diversa struttura denominata “Libera Università Mediterranea Jean Monnet”, università non statale legalmente riconosciuta con decreto ministeriale del 10 aprile 2000 con sede a Casamassima (BA).
279. Per dare attuazione alle azioni della Convenzione sulla biodiversità fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, di cui alla legge 14 febbraio 1994, n. 124, e per dare avvio all’esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, di cui alla legge 15 gennaio 2004, n. 27, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l’anno 2005 per campagne di comunicazione e sensibilizzazione riferite alle citate Convenzioni internazionali.
Il comma 279 autorizza per l’esercizio 2005 la spesa di 2 milioni di euro, finalizzata allo svolgimento di campagne di comunicazione e sensibilizzazione riferite alla Convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992 sulla biodiversità, nonché al Protocollo di Cartagena, ad essa correlato, sulla prevenzione dei rischi biotecnologici, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000. Le campagne in questione hanno lo scopo di favorire l’attuazione dei due strumenti internazionali, ratificati dall’Italia rispettivamente con legge 14 febbraio 1994, n. 124 e con legge 15 gennaio 2004, n. 27, ed entrambi in vigore.
Muovendo dalla preoccupazione per la diminuzione costante, negli ultimi decenni, del numero di specie vegetali e animali, nonché per gli effetti che ne derivano su rischi ambientali quali i cambiamenti climatici troppo rapidi, l’impoverimento dei suoli o la proliferazione di parassiti nocivi; la Convenzione sulla diversità biologica si propone di invertire tale trend mediante la conservazione della diversità biologica, l'utilizzazione durevole dei suoi elementi e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche. Tali fini sono da perseguire mediante trasferimenti di know how e adeguatifinanziamenti.
Salvaguardando i diritti degli altri Stati, le disposizioni della Convenzione si applicano, per ciascuna delle Parti contraenti, sia con riguardo a elementi di diversità biologica nel territorio di essa, sia in caso di processi ed attività realizzati sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, indipendentemente da dove si manifestino i loro effetti.
Ogni Parte contraente coopera con le altre direttamente o in seno alle Organizzazioni internazionali competenti, allo scopo di migliorare le capacità di conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica.
In questo contesto le Parti si impegnano a elaborare appropriate strategie o programmi nazionali, ovvero ad adattare quelli esistenti, nonché a integrare le prassi volte a garantire la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica nelle politiche di settore attinenti. Ciascuna Parte dovrà procedere all’identificazione degli elementi importanti della diversità biologica nel proprio territorio, sottoponendone a verifica le caratteristiche, e privilegiando gli elementi a rischio di sparizione o quelli suscettibili di utilizzazione durevole. I processi produttivi e le attività umane che possono costituire gravi minacce alla conservazione saranno oggetto di attenta campionatura e monitoraggio, e la medesima attenzione verrà data alla gestione dei dati derivati dalle attività di identificazione e di controllo.
Le attività sopra descritte saranno accompagnate da misure economiche e sociali che favoriscano la conservazione e l'utilizzazione durevole degli elementi costitutivi della diversità biologica. Sul piano della diffusione della cultura del rispetto per la biodiversità, la Convenzione prevede programmi di istruzione scientifica e tecnica e di formazione, nonché di ricerca, e aiuti per diffondere tali pratiche anche nei paesi in via di sviluppo. I mezzi di comunicazione e l’insegnamento sono altri due veicoli che le Parti dovranno utilizzare per accrescere la sensibilità sociale verso i temi in oggetto.
Viene infine sottolineato il ruolo delle comunità locali e delle popolazioni indigene in materia di conservazione della biodiversità, stante lo stretto rapporto che esse intrattengono con la varietà delle risorse biologiche tradizionali per la loro sussistenza.
Il Protocollo di Cartagena è il primo strumento legale internazionale che verte in modo specifico su aspetti legati alla sicurezza ambientale e sanitaria in connessione con l’utilizzazione di organismi geneticamente modificati, e rappresenta il primo strumento attuativo della Convenzione sulla diversità biologica. L'art. 19, comma 3, della Convenzione ha previsto infatti che "le Parti esaminano l'opportunità di adottare e di stabilire le modalità sotto forma di protocollo, che comprenda in particolare un accordo che stabilisca appropriate procedure per quanto riguarda il trasferimento, la manipolazione e l'utilizzazione, in condizioni di sicurezza, di ogni organismo vivente geneticamente modificato originato dalla biotecnologia e che avrebbe effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica".
L’ambito di applicazione del Protocollo è circoscritto ai movimenti transfrontalieri, al transito, alla manipolazione ed all’utilizzazione di qualsiasi organismo vivente modificato suscettibile di avere effetti sfavorevoli sulla conservazione della diversità biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute dell’uomo. Tuttavia, le disposizioni contenute nel Protocollo non si applicano ai prodotti farmaceutici destinati all’uomo in virtù di altri accordi o organismi internazionali pertinenti.
Il transito di organismi viventi modificati e i movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati destinati all’utilizzazione in sistemi chiusi non sono sottoposti alla procedura di accordo preliminare in cognizione di causa. La procedura si applica invece prima che avvenga il primo movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati destinati all’emissione deliberata nell’ambiente della Parte importatrice: è prevista la notifica scritta alle autorità competenti della Parte importatrice delle informazioni che la Parte esportatrice deve fornire anteriormente al primo movimento di organismi viventi modificati destinati all’emissione deliberata nell’ambiente. Conseguentemente, la Parte importatrice potrà autorizzare o, viceversa, negare, l’importazione.
E’ inoltre prevista una procedura particolare applicabile agli organismi viventi modificati destinati all’alimentazione umana o animale o alla trasformazione e che possono essere oggetto di movimenti transfrontalieri. Sono altresì stabiliti criteri per la valutazione e la gestione dei rischi, nonché procedure di tempestiva notifica, agli Stati colpiti o suscettibili di esserlo, e al Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi biotecnologici – istituito dal Protocollo di Cartagena -, di ogni incidente che comporti il rischio di un movimento transfrontaliero non intenzionale di organismi viventi modificati.
Le Parti cooperano allo sviluppo e al rafforzamento delle risorse umane e delle capacità istituzionali in materia di prevenzione dei rischi biotecnologici, particolarmente in vista dell’attuazione del Protocollo nei Paesi in via di sviluppo, e si impegnano a sensibilizzare il pubblico sulle questioni relative alla biosicurezza.
E’ previsto che venga avviato un processo volto ad elaborare regole e procedure internazionali in materia di responsabilità e di indennizzo per i danni derivanti dal movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati.
La valutazione dell’efficacia del Protocollo verrà effettuata dopo cinque anni dall’entrata in vigore dello stesso, da parte della Conferenza delle Parti che siede in quanto riunione delle Parti del Protocollo.
280. A decorrere dal 1º gennaio 2005 le dichiarazioni di conformità di cui all’articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono assoggettate all’imposta di bollo di cui all’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni. Una quota pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma è destinata al funzionamento e all’implementazione del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione a cura del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, soprattutto di più giovane età, al fine di consolidare e accrescere l’attività di prevenzione in materia di circolazione e antinfortunistica stradale.
La disposizione stabilisce in primo luogo che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, le dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono assoggettate all'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della prima parte della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.
Il comma 280 dispone inoltre che una quotadelle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni in commento, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, sia destinata al centro elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Parimenti a carico delle maggiori entrate previste dal comma in esame, viene infine autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui per il triennio 2005-2007 per realizzare una campagna di comunicazione (a cura del predetto Ministero) volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad accrescere l’attività di prevenzione – specie presso i giovani – in materia di circolazione e infortunistica stradale.
Si ricorda che l'articolo 76 del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992) stabilisce che, per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore rilasci all'acquirente la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione nazionale, attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformità rilasciate (comma 6).
Inoltre il comma 7 del predetto articolo 76 prevede che, nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilasci, per la parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità o dal certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazioni in più fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità operative per le suddette omologazioni sono stabilite con decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Si ricorda inoltre che l’articolo 230 del codice della strada stabilisce che, allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere e incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio, predispongano appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei princìpi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti.
Riguardo poi all'imposta di bollo, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'articolo 2, dispone che l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella prima parte della tariffa (recata nell'Allegato A del predetto D.P.R. n. 642), se formati dallo Stato.
281. A partire dal 1º gennaio 2005, una quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva, dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall’enalotto, dal bingo, dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione istantanea e differita, nonché da eventuali giochi di istituzione successiva a tale data, è destinata al CONI per il finanziamento dello sport.
282. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali provenienti dai giochi di cui al comma 281, nonché le modalità di trasferimento periodico dei fondi per il finanziamento del CONI, sono determinate con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d’intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, da emanare entro il 31 marzo 2005. Per il quadriennio 2005-2008, le risorse a favore del CONI sono stabilite in misura pari a 450 milioni di euro annui, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Dette risorse sono comprensive del contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008.
283. Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, al fine di assicurare l’incremento dei volumi di raccolta derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva e tenuto conto delle nuove modalità di finanziamento del CONI, la posta di gioco dei concorsi pronostici, prevista dall’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, è così rideterminata:
a) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;
b) 50 per cento, come montepremi;
c) 33,84 per cento, come imposta unica;
d) 2,45 per cento, come contributo all’Istituto per il credito sportivo;
e) 5,71 per cento, come contributo alle spese di gestione. Le vincite non riscosse entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per i concorsi indetti dopo il 1º gennaio 2005, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente successivo.
284. Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI di cui ai commi 281 e 282, l’aliquota dell’imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è fissata nella misura del 33 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Dalla stessa data cessa la corresponsione delle quote di prelievo sull’ammontare lordo delle scommesse. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per le scommesse indette dopo il 1º gennaio 2005, sono acquisite dall’erario.
285. Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, la posta unitaria di gioco delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, come definita dall’articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, è così rideterminata, trovando applicazione, per la percentuale residua, la disposizione di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133:
a) 57 per cento, come disponibile a vincite;
b) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;
c) 20 per cento, come imposta unica;
d) 5,71 per cento, come contributo alle spese complessive di gestione;
e) 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva. A partire dalla stessa data, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI, è abrogata la lettera a) del comma 2 dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
286. Con uno o più decreti, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, in particolare per quanto attiene agli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatori, nonché a quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei proventi.
287. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottare nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, secondo princìpi di:
a) armonizzazione delle modalità di commercializzazione a quella dei concorsi pronostici;
b) economicità ed efficienza delle reti di vendita, fisiche e telematiche;
c) diffusione capillare delle stesse sul territorio nazionale;
d) sicurezza e trasparenza del gioco nonché tutela della buona fede dei partecipanti;
e) salvaguardia dei diritti derivanti dall’applicazione del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.
I commi 281-287 ridisciplinano le modalità del finanziamento ordinario del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), intervenendo anche sulla normativa relativa ai concorsi pronostici e alle scommesse su eventi diversi dalle corse di cavalli che attualmente costituiscono le principali fonti di entrata del CONI stesso.
I successivi commi 283 e 284 (v. infra) eliminano la quota spettante al CONI per gli incassi relativi, rispettivamente, ai concorsi pronostici e alle scommesse.
Il comma 281 destina al CONI per il finanziamento dello sport, a partire dal 1° gennaio 2005, una quota delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva, da scommesse, lotto ed enalotto, bingo, apparecchi da divertimento e intrattenimento, lotterie ad estrazione istantanea e differita, e da giuochi similari istituiti successivamente alla data predetta.
Il comma 282 demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 marzo 2005, l'adozione del provvedimento relativo alle modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giuochi di cui al comma precedente, oltre alle modalità di trasferimento dei fondi.
Per il quadriennio 2005-2008, il comma in esame destina al CONI 450 milioni di euro annui, comprendenti il contributo straordinario previsto per i Giuochi olimpici invernali di Torino 2006 e per i Giuochi olimpici di Pechino 2008.
La previsione di una cifra determinata sembra quindi rappresentare una deroga transitoria rispetto a quanto previsto dal comma 281, in quanto l’ammontare del finanziamento al CONI risulta essere indipendente dal complesso delle entrate per giuochi e scommesse. Inoltre la disposizione in esame non prevede alcun criterio per la determinazione della quota relativamente agli anni successivi al 2008. Appare infine poco appropriato il riferimento all'art. 4 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, che non reca uno specifico contributo al CONI, come potrebbe sembrare dal tenore del testo.
L'art. 4 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138[423], relativo all'unificazione delle competenze in materia di giuochi, dispone che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolga tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giuochi, scommesse e concorsi pronostici. Per i giuochi, le scommesse e i concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, le predette funzioni sono attribuite in concessione alla stessa Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa al CONI una somma, pari alla quota prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e spese, sui giuochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Il disciplinare di concessione prevede le modalità di attribuzione di eventuali risorse aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente, in funzione dell'andamento dei giuochi di competenza, le necessità finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia finanziaria.
Tra le più recenti e significative disposizioni di finanziamento straordinario a favore del CONI si ricorda che:
- la legge 17 agosto 1999, n. 289, ha disposto a favore del CONIun contributo straordinario per la preparazione delle Olimpiadi del 2000 (fino a un massimo di 120 miliardi di lire), oltre a 5 miliardi di lire da destinare a programmi relativi allo sport sociale;
- l’art. 145, comma 13, primo periodo, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001) ha assegnato al CONI, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell’attività sportiva, un contributo straordinario per il 2001 pari a 195 miliardi di lire, con specifica destinazione di 20 miliardi allo sport sociale e giovanile;
- l’art. 16-sexies del decreto-legge n. 452 del 2001 ha assegnato al CONI un contributo straordinario per il 2002 nel limite massimo di 103.291.000 euro (pari a circa 200 miliardi di lire), per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell’attività sportiva;
- l’art. 4, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) reca due distinti finanziamenti: il comma 194 concede alla CONI servizi S.p.A.[424] un contributo di 6 milioni di euro annui per il periodo 2004-2010, a compensazione delle minori entrate derivanti dalla ridefinizione delle norme sui concessionari di scommesse[425]; il comma 232 assegna alla CONI servizi S.p.A. l’importo di 130 milioni di euro per il 2004, a titolo di apporto al capitale sociale.
Il comma 283 ridetermina la ripartizione della posta di giuoco dei concorsi pronostici, attualmente fissata dal D.M. 19 giugno 2003, n. 179 (Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva), con l'obiettivo di assicurare un incremento della raccolta legata ai concorsi pronostici su base sportiva.
In particolare la disposizione in esame elimina il contributo al CONI, in considerazione delle sue nuove modalità di finanziamento, e aumenta sia la quota destinata al montepremi, elevandola al 50 per cento, sia quella destinata all'imposta unica, che sale al 33, 84 per cento.
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D.M. n. 179/2003 |
Legge finanziaria 2005 |
Aggio al punto di vendita |
8% |
8% |
Montepremi |
34,65%; |
50% |
Contributo CONI |
18,77%; |
- |
Contributo all'Istituto per il credito sportivo |
2,45%; |
2,45%; |
Imposta unica |
30,42% |
33,84% |
Contributo alle spese di gestione di AAMS |
5,71% |
5,71% |
Inoltre, il comma 283 stabilisce che le vincite non riscosse relative ai concorsi indetti dopo il 1° gennaio 2005 verranno riportate sul montepremi del concorso immediatamente successivo, diversamente da quanto previsto per le scommesse, per le quali è prevista l'acquisizione da parte dell'erario (vedi comma 287).
Questa nuova suddivisione della quota avviene ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
Si ricorda che l'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, riguarda, tra l'altro, la gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi. L'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, riguarda le competenze del Ministro delle finanze relative ai prelievi sui concorsi pronostici e sulle scommesse, nonché alla loro destinazione.
Il comma 284 concerne l'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli – fattispecie di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 – fissandola nella misura del 33 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa, a partire dal 1° gennaio 2005.
Per tale tipo di scommesse il suddetto decreto recante "Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse" stabilisce, all'articolo 4, comma 1, lettera b), n. 2, un'aliquota pari al 20,20 per cento.
Dalla stessa data nessuna quota di prelievo è riconosciuta a favore del CONI sulle medesime scommesse.
Inoltre, come già accennato, per le scommesse indette dopo il 1° gennaio 2005, le vincite non riscosse e i rimborsi non richiesti sono acquisiti dall'erario.
Analogamente a quanto stabilito al comma 3, restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
Il comma 285 riguarda la posta unitaria di giuoco delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, disciplinate dal decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, rideterminandone la ripartizione.
Si ricorda che con il suddetto decreto è stata autorizzata l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa, relative a determinati eventi sportivi. In particolare, è stata istituita una nuova scommessa a totalizzatore denominata Formula 101, collegata alle gare automobilistiche internazionali del Campionato mondiale di Formula Uno. Con D.M. 23 gennaio 2001 l'esercizio della scommessa, riservato al Ministero delle finanze, è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, mentre l'accettazione delle scommesse è affidata, sulla base di apposita convenzione ai concessionari gestori di giuochi pubblici, concorsi pronostici e lotto che operano sull'intero territorio nazionale, avvalendosi di una rete di ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale.
Il comma 285 interviene su tale ripartizione, aumentando l'imposta unica al 20 per cento e lasciando inalterate le altre voci. Per la percentuale residua dei prelievi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, comma 2, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133, che ne prevede la destinazione per finalità sociali o culturali di interesse generale.
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D.M. n. 278/1999 |
Legge finanziaria 2005 |
Disponibile a vincite |
57% |
57% |
Aggio al luogo di vendita autorizzato |
8% |
8% |
Imposta unica |
6,75% |
20% |
Contributo alle spese complessive di gestione |
5,71% |
5,71% |
Fondo speciale di riserva |
2,54% |
2,54% |
Quota residua per finalità sociali o culturali di interesse generale |
20% |
6,75% |
Da ultimo, lo stesso comma 285 abroga, parimenti dal 1° gennaio 2005, la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
La disposizione abrogata prevedeva cheal CONI e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) fosse destinata parte dei prelievi indicati al comma 1 della legge stessa, rispettivamente in misura non superiore al 20% e al 10%.
Il comma 286 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, provveda, entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge finanziaria per il 2005, al riordino – sotto vari aspetti – delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, anche con riguardo al contenzioso e alla ripartizione dei proventi.
L'intervento proposto mira a ridisegnare la normativa di riferimento, omogeneizzando e modernizzando la disciplina del settore.
Il comma 287 riguarda la distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, prevedendo appositi provvedimenti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che dovranno rispettare i seguenti princìpi:
a) armonizzazione delle modalità di commercializzazione con quelle dei concorsi pronostici;
b) economicità ed efficienza delle reti di vendita e diffusione capillare delle stesse sul territorio nazionale;
c) sicurezza e trasparenza del giuoco e tutela della buona fede dei partecipanti;
d) salvaguardia dei diritti derivanti dall'applicazione del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.
Il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, contiene il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI.
Esso disciplina l’esercizio delle scommesse, le relative concessioni, i tipi di scommesse ammessi e il loro oggetto, le regole di accettazione, la validità delle scommesse e dei risultati che ne costituiscono l'oggetto, i rimborsi, il pagamento delle vincite – compresi gli aspetti tributari – l’attribuzione dei proventi e la soluzione delle controversie.
288. Ciascun concessionario per l’adduzione delle scommesse a totalizzatore al totalizzatore nazionale e per la ricezione del nulla osta all’emissione della ricevuta di scommessa, nonché per l’adduzione delle scommesse a libro al servizio centrale di registrazione utilizza e remunera i servizi di un operatore da indicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei rapporti contrattuali in corso. L’operatore deve essere in possesso di requisiti di capacità tecnica ed affidabilità economica accertati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e deve dimostrare di essere stato indicato da non meno di trecento concessionari. Il rapporto tra l’operatore e l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è regolato da apposita convenzione. Ove l’operatore assuma l’obbligo di provvedere, in nome e per conto del concessionario, al versamento di quanto da lui dovuto per l’esercizio della concessione, la convenzione di cui al periodo precedente stabilisce:
a) il termine, di natura essenziale, entro il quale deve essere effettuato mensilmente il versamento;
b) l’anticipazione al concessionario, da parte dell’operatore, delle integrazioni eventualmente necessarie al pagamento delle scommesse a totalizzatore vincenti, contabilizzate nel mese di cui alla lettera a);
c) la retribuzione del servizio prestato dall’operatore in misura non superiore al 2 per cento dell’ammontare delle somme versate;
d) la prestazione di idonea cauzione o fideiussione a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte, a fronte della quale verranno svincolate, per la parte corrispondente, le garanzie prestate dal concessionario.
Il comma 288 dispone la semplificazione dell’attuale sistema di trasmissione delle scommesse (c.d. adduzione delle giocate e ricezione del nulla osta) al totalizzatore nazionale, attraverso l’utilizzo di operatori accreditati e regolati da apposita convenzione nei loro rapporti con l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS).
Tali operatori possono provvedere, in nome e per conto del concessionario, al versamento di quanto da lui dovuto per l’esercizio della concessione, assicurando maggiore certezza e celerità ai versamenti stessi.
In particolare, il comma 288 stabilisce che ciascun concessionario utilizza e remunera i servizi di un operatore,da indicare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria nel rispetto dei rapporti contrattuali in corso, per:
§ l’adduzione (trasmissione) delle “scommesse a totalizzatore” al totalizzatore nazionale;
§ la ricezione del nulla osta all’emissione della ricevuta di scommessa;
§ l’adduzione delle scommesse a libro al servizio centrale di registrazione.
L’operatore prescelto dev’essere in possesso di requisiti di capacità tecnica e affidabilità economica accertati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e deve dimostrare di essere stato indicato da non meno di 300 concessionari.
Il rapporto tra l’operatore e l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è regolato da apposita convenzione.
Ove l’operatore assuma l’obbligo di provvedere, in nome e per conto del concessionario, al versamento di quanto da lui dovuto per l’esercizio della concessione, la convenzione stabilisce:
§ il termine, di natura essenziale, entro il quale deve essere effettuato mensilmente il versamento;
§ l’anticipazione al concessionario, da parte dell’operatore, delle integrazioni eventualmente necessarie al pagamento delle scommesse a totalizzatore vincenti, contabilizzate nel mese stesso;
§ la retribuzione del servizio prestato dall’operatore in misura non superiore al 2% dell’ammontare delle somme versate;
§ la prestazione di idonea cauzione o fideiussione a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte, a fronte della quale verranno svincolate, per la parte corrispondente, le garanzie prestate dal concessionario.
Articolo 1, comma 289
(Scommesse sulle corse dei cavalli.
Fissazione della posta unitaria)
289. A decorrere dal 1º febbraio 2005, la posta unitaria per scommesse a libro sulle corse dei cavalli è stabilita in 1 euro. L’importo di ciascuna scommessa non può essere inferiore a 3 euro.
Il comma 289 interviene in materia di scommesse a libro sulle corse dei cavalli.
Si tratta delle particolari scommesse che sono raccolte e riportate sul libro dell'agenzia ippica o dell'allibratore, con preventiva indicazione della quota di vincita per ciascuna giocata, che viene concordata con lo scommettitore in anticipo, indipendentemente dalle scommesse che l'agente riesce a raccogliere.
A decorrere dal 1° febbraio 2005, la posta unitaria di giuoco per scommesse a libro sulle corse dei cavalli è stabilita nella misura di un euro. L’importo di ciascuna scommessa non può essere inferiore a 3 euro.
Si ricorda che l’articolo 13 del decreto-legge n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002 ha stabilito che, con decorrenza dal 1° gennaio 2002, l’unità minima delle scommesse a totalizzatore è pari ad un euro e la giocata minima è di 2 euro. L’unità minima delle scommesse a quota fissa è pari a 3 euro. Le scommesse di importo superiore sono multipli di 3 euro.
La disposizione riduce a un euro la posta di gioco minima su ciascuna scommessa, precedentemente stabilita nella misura di 3 euro. Viene tuttavia, tenuta ferma al valore minimo di 3 euro l’importo di ciascuna scommessa. Questa modifica permetterà di aumentare la raccolta, in particolare permettendo giocate anche da 4, 5 e 10 euro, senza l’attuale vincolo di dover operare per multipli di 3 euro. Infatti, poiché una scommessa può essere composta da più scommesse su singoli eventi, ne deriva la possibilità di effettuare giocate il cui ammontare complessivo superi 3 euro, ripartiti anche su più di un evento.
Secondo quanto riportato nella relazione tecnica all’emendamento 16. 100 del Governo, presentato nel corso dell’esame presso il Senato, utilizzando come riferimento il valore economico della raccolta di scommesse attesa alla fine del 2004, pari a circa 1,3 miliardi per le scommesse a quota fissa, i benefìci economici attesi possono stimarsi in un incremento di circa 15 milioni di euro, dovuto all’aumento della raccolta.
L’articolo 2 della legge n. 315 del 1942, recante provvedimenti per l’ippicoltura, ha riservato esclusivamente all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) la facoltà di esercitare totalizzatori e scommesse a libro per le corse dei cavalli, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi.
L'esercizio delle scommesse viene affidato dall'UNIRE ad operatori esterni con provvedimento concessorio a cui si accompagna, per la regolamentazione del servizio e per la disciplina del rapporto patrimoniale, una convenzione deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'UNIRE e approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (ora delle politiche agricole), il cui contenuto è determinato unilateralmente dall'ente stesso.
Il successivo articolo 3 stabilisce che i proventi netti del totalizzatore e delle scommesse a libro, dedotte le spese di organizzazione del servizio e l'eventuale quota da corrispondere agli enti e società delegati all'esercizio delle scommesse a norma dell'articolo precedente, anche, ove sia ritenuto necessario, come contributo alle spese di gestione per gli ippodromi, sono destinati, in base a deliberazione dell'UNIRE, alla costituzione di un fondo premi per le corse, da ripartire fra le società e gli enti ippici; nonché a provvidenze per l'allevamento secondo programmi annuali da sottoporre all’approvazione del Ministero delle politiche agricole.
Nelle scommesse al totalizzatore l'ammontare complessivo delle puntate per una determinata scommessa costituisce la somma disponibile per le vincite e tale somma viene suddivisa per il numero delle scommesse vincenti, determinando così la quota del totalizzatore. Nell'ambito delle scommesse al totalizzatore si distinguono quelle effettuate e totalizzate in ciascun ippodromo, quelle effettuate al TIU (totalizzatore interurbano) e la scommessa TRIS.
Le scommesse a libro sono quelle raccolte e riportate sul libro dell'agenzia ippica o dell'allibratore, con preventiva indicazione della quota di vincita per ciascuna giocata, che viene concordata con lo scommettitore in anticipo, indipendentemente dalle scommesse che l'agente riesce a raccogliere.
Nell'ambito delle scommesse a libro si distinguono quelle a riferimento e quelle a quota fissa. Nelle scommesse a quota fissa la vincita viene stabilità già all'atto della raccolta, mentre in quelle a riferimento, l'entità della vincita è stabilita successivamente, con riferimento alla quota determinata dalla quantità di scommesse raccolte sulla corsa dagli altri soggetti abilitati.
Si ricorda che l'articolo 3, comma 78, della legge n. 662 del 1996 ha previsto l’emanazione di un regolamento, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, al fine di provvedere al riordino della materia dei giuochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi. A tale disposizione ha dato attuazione il decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, con cui è stato emanato il regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi.
Con decreto del Ministro delle finanze n. 278 del 1999 è stato emanato il regolamento recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 133 del 1999.
290. Al fine di assicurare la tutela della fede pubblica e per una più efficace azione di contrasto al gioco illecito ed illegale il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta i provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento possono essere abilitati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche per le transazioni relative a forme di gioco non a distanza.
291. Per le attività di diffusione e gestione di cui al comma 290, il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base di apposita direttiva del Ministro, può costituire società di scopo ovvero può procedere, attraverso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all’individuazione di uno o più soggetti selezionati con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
292. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato regola le lotterie, differite ed istantanee, con partecipazione a distanza definendo la ripartizione percentuale della posta di gioco relativamente all’erario, ai giocatori ed ai soggetti terzi, nonché i criteri e le modalità di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche.
293. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può organizzare, congiuntamente alle amministrazioni competenti di altri Stati dell’Unione europea, la gestione di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni.
294. Nel caso di cui al comma 293, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in accordo con le amministrazioni competenti degli altri Stati, stabilisce la ripartizione della posta di gioco.
I commi da 290 a 294 recano disposizioni finalizzate alla regolamentazione dei giuochi e delle lotterie con partecipazione a distanza (c.d. giuoco telematico).
L'evoluzione tecnologica ha consentito lo sviluppo di nuove modalità di realizzazione di giuochi a distanza, ai quali sono spesso collegate attività illecite, specialmente in collegamento con società o siti esteri; le misure dovranno, quindi, offrire strumenti per il contrasto di tali attività, anche al fine di assicurare la tutela della fede pubblica.
Si ricorda che l'articolo 37, comma 5, della legge n. 388 del 2000 (Finanziaria 2001) ha introdotto due nuovi commi nell’articolo 4 della legge n. 401 del 1989 (recante "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive"), riferentisi alla raccolta di scommesse a distanza per via telematica o telefonica.
Con il nuovo comma 4-bis si estende l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 4 della legge n. 401 del 1989 (reclusione da 6 mesi ad un anno) a coloro che svolgano attività organizzata di raccolta di scommesse, anche per via informatica o telefonica, senza la necessaria licenza di cui all’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773/1931).
Parimenti, il comma 4-ter estende l’applicazione delle stesse sanzioni a coloro che, sia pure dotati di regolare autorizzazione all’esercizio delle scommesse, effettuino la raccolta delle scommesse per mezzo del telefono o per via telematica, violando in tal modo quanto previsto dall’articolo 3, comma 228, della legge n. 549 del 1995, il quale stabilisce espressamente che la raccolta delle scommesse dev’essere effettuata esclusivamente presso le ricevitorie autorizzate e vieta altre forme di intermediazione.
Viene fatta salva la facoltà del Ministro delle finanze, prevista dall’articolo 11 del decreto-legge n. 557 del 1993, di affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giuochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto.
Si segnala, inoltre, che recentemente la Corte di cassazione (Sez. un. Pen., sent. n. 23272/2004,) ha ritenuto che all'attività di centri di trasmissione dati (cosiddetti CTD) che organizzano scommesse in Italia per conto di allibratori stranieri, anche regolarmente autorizzati negli Stati d’origine, siano comunque applicabili le norme recate dal citato comma 4-bis dell'articolo 4 della legge n. 401/1989 sull'esercizio abusivo di attività di giuoco o scommesse, anche se in possesso di regolare autorizzazione concessa dal Ministero delle comunicazioni, e quindi nel rispetto delle disposizioni previste dal citato comma 4-ter. La Suprema Corte ha quindi ritenuto che la prevenzione della criminalità e la tutela dell'ordine pubblico possano giustificare una restrizione dei princìpi comunitari di libera prestazione dei servizi, senza per questo essere in contrasto con il diritto comunitario, in quanto quest'ultimo salvaguarda il potere di ricorrere alla sanzione penale per rafforzare precetti imposti o consentiti dallo stesso diritto.
Il comma 290 attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), il compito di adottare provvedimenti per regolare la definizione, la diffusione e la gestione dei mezzi di pagamento specifici legati all'attività di giuoco a distanza. I mezzi di pagamento così definiti potranno essere estesi anche a forme di giuoco non a distanza.
Il comma 291 stabilisce che l'attività di diffusione e gestione dei mezzi di pagamento può essere gestita anche da una società costituita a questo fine dal Ministero dell'economia sulla base di apposita direttiva del Ministro.
In alternativa alla costituzione di un’apposita società, le stesse attività potranno essere gestite da soggetti privati individuati dal Ministero, attraverso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con procedura ad evidenza pubblica.
Il comma 292 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dovrà regolare le lotterie, di carattere istantaneo e no, con partecipazione a distanza. In particolare dovrà essere definita la ripartizione percentuale della posta di giuoco relativamente all'Erario, ai giocatori e ai soggetti terzi.
Dovranno inoltre essere definite i criteri di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche.
Il comma 293 stabilisce che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previo accordo con le autorità dei singoli Stati membri, potrà organizzare la gestione di giuochi a distanza a livello di Unione europea. In tal caso, ai sensi del comma 294, la stessa Amministrazione autonoma, in accordo con le autorità degli Stati membri coinvolti, dovrà stabilire la ripartizione della posta in giuoco.
Secondo quanto riportato nella relazione tecnica[426], con le disposizioni in esame s’intende conseguire una serie di obiettivi finanziari:
a) la difesa dei ricavi erariali e, in generale, del sistema italiano dei giuochi pubblici dall’erosione da parte degli operatori stranieri che accettano il giuoco attraverso collegamenti telematici;
b) l'incremento delle entrate da lotterie telematiche;
c) l'incremento delle entrate dovute al governo dei sistemi di pagamento (che - secondo la relazione - potrebbero rivelarsi particolarmente rilevanti, nell’esercizio 2006, ove si proceda alla costituzione e alla successiva vendita di quote della società strumentale di gestione dei mezzi di pagamento).
Articolo 1, comma 295
(Riduzione degli stanziamenti del
bilancio per consumi intermedi)
295. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base dello stato di previsione dei Ministeri per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ulteriormente ridotte in maniera lineare, assicurando una minore spesa pari a 700 milioni di euro per l’anno 2005 ed una minore spesa annua di 1.300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.
Il comma 295 prevede un’ulteriore riduzione degli stanziamenti del bilancio dello Stato per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, per un importo pari a 700 milioni di euro per l’anno 2005 e a 1.300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.
La riduzione prevista dal comma in esame si aggiunge a quella determinata dall’applicazione delle disposizioni recate dal comma 8, per effetto delle quali, come indicato nell’elenco 2 allegato al disegno di legge finanziaria, comportano, con riferimento alle dotazioni di competenza per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, una riduzione pari a 1.129,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 (cfr. la relativa scheda di lettura).
La dotazione prevista dal comma in esame sarà effettuata “in maniera lineare”.
Secondo le indicazioni contenute nella relazione tecnica all’emendamento 16.100 del Governo con cui è stato introdotto il comma in esame, per realizzare un risparmio di spesa pari a 700 milioni di euro per l’anno 2005 viene operata una riduzione degli stanziamenti discrezionali per consumi intermedi dell’11,8%.
Per i due anni successivi, il risparmio annuale di 1.300 milioni di euro comporta l’applicazione di una riduzione del 21,7%.
Complessivamente, pertanto, le riduzioni degli stanziamenti per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria iscritti nel bilancio dello Stato, disposte dalla legge finanziaria, ammontano:
§ a 1.830 milioni di euro per il 2005;
§ a 2.430 milioni di euro per il 2006;
§ a 2.430 milioni di euro per il 2007.
Articolo 1, comma 296
(Riduzione dotazioni di parte corrente di
Tabella C)
296. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, salve quelle concernenti il settore universitario, oltre a quanto previsto dal comma 10, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l’anno 2005, una minore spesa di 650 milioni di euro, e, a decorrere dall’anno 2006, in modo tale da assicurare una minore spesa annua di 850 milioni di euro.
Il comma 296 dispone una riduzione dei finanziamenti di parte corrente previsti dalla tabella C tale da assicurare un risparmio di spesa di 650 milioni di euro per l’anno 2005 e di 850 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.
Ai sensi del comma in esame, la riduzione percentuale dovrà applicarsi in maniera lineare su tutte le dotazioni di parte corrente della tabella C, ad esclusione di quelle concernenti il settore universitario.
Con riferimento agli stanziamenti di tabella C, il comma 10 già dispone che essi siano determinati in coerenza con i limiti previsti dal comma 8 per gli stanziamenti del bilancio dello Stato aventi impatto diretto sul conto economico delle amministrazioni pubbliche.
Tale rideterminazione, peraltro, risultava già scontata negli importi contenuti nella Tabella C del disegno di legge finanziaria, come presentato dal Governo, (cfr. scheda di lettura relativa al comma 10).
Come specificato nella relazione tecnica all’emendamento 16.100[427] l’esclusione dall’applicazione del comma in esame dei finanziamenti concernenti il settore universitario riguarda le dotazioni di parte corrente del Ministero dell'Istruzione, dell’università e della ricerca relative alle seguenti voci di tabella C:
- Piano triennale università, di cui alla legge n. 245/1990, “Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990” (U.P.B. 4.1.2.9 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 1690), che presenta per il 2005 una dotazione di 122,5 milioni di euro;
- Università non statali, di cui alla legge n. 243/1991, “Università non statali legalmente riconosciute” (U.P.B. 4.1.2.10 - Università ed istituti non statali - cap. 1692), che presenta per il 2005 una dotazione di 124,4 milioni di euro;
- Diritto allo studio, di cui alla legge n. 147/1992, “Modifiche ed integrazioni alla legge n. 390/1992, recante norme sul diritto agli studi universitari” (U.P.B. 4.1.2.12 - Diritto allo studio - cap. 1695), che presenta per il 2005 una dotazione di 147 milioni di euro;
- Fondo ordinario per il finanziamento delle università, di cui alla legge n. 537/1993, “Interventi correttivi di finanza pubblica”, articolo 5, comma 1, lettera a), Spese per il funzionamento dell'università (U.P.B. 4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694), che presenta per il 2005 una dotazione di 6.984 milioni di euro;
- Attività sportiva, di cui alla legge n. 394/1977, “Potenziamento dell'attività sportiva universitaria” (U.P.B. 4.1.2.14 - Altri interventi per le università statali - cap. 1709), che presenta per il 2005 una dotazione di 8 milioni di euro.
La relazione tecnica sopra richiamata, peraltro, indicava che erano esclusi dalla riduzione anche il fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente e le dotazioni strettamente connesse ad accordi internazionali.
Di queste due esclusioni, peraltro, era fatta menzione soltanto nella relazione tecnica all’emendamento; non sono invece previste dal testo del comma in esame.
Nel corso dell’esame parlamentare sono stati approvati ulteriori tagli orizzontali alle dotazioni di tabella C. Tali tagli, disposti a copertura di specifici emendamenti, sono stati peraltro direttamente effettuati mediante rideterminazione delle dotazioni di tabella C, senza introdurre una apposita previsione nell’articolato.
In particolare, gli identici emendamenti 0.6.600.46 e 0.6.600.23, approvati dalla Camera, hanno determinato, a copertura dell’esclusione dai vincoli del Patto di stabilità interno, una riduzione dell’1% di tutte le voci di conto capitale di Tabella C per gli anni 2005, 2006 e 2007, per un importo complessivo di 31,340 milioni di euro per ciascun anno.
L’emendamento 40.0.100, approvato dal Senato, nel disporre un incremento delle deduzioni relative all’IRAP, ha previsto, a fini di copertura finanziaria, una ulteriore riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente della Tabella C in modo tale da assicurare minori spese per 124 milioni di euro nel 2006 e 67 milioni a decorrere dal 2007.
Le riduzioni “orizzontali” delle dotazioni di tabella C disposte nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge finanziaria pertanto ammontano complessivamente, per quanto concerne le dotazioni di parte corrente, a 650 milioni di euro per il 2005, a 974 milioni di euro per il 2006 e a 917 milioni di euro per il 2007 e, per quanto concerne le dotazioni di conto capitale, a 31,340 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 (cfr. anche le schede di lettura relative al comma 10 e al comma 561)..
Articolo 1, comma 297
(Riduzione Fondo per interventi
strutturali politica economica)
297. L’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l’anno 2005.
Il comma 297 riduce di 2.000 milioni di euro per l’anno 2005 l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, “Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica”.
In particolare l’articolo 10 del D.L. n. 282/2004 prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un apposito fondo, denominato “Fondo per interventi strutturali di politica economica”, con una dotazione di 2.215,5 milioni di euro per il 2005.
Tale dotazione corrisponde alle maggiori entrate che, per il 2005, derivano dal differimento al 31 maggio 2005 e al 30 settembre 2005 dei termini di versamento della seconda e terza rata dell’oblazione connessa alla sanatoria edilizia, fissati inizialmente al 20 e al 30 dicembre 2004.
Secondo le stime contenute nella relazione tecnica del disegno di legge di conversione del D.L. n. 282/2004, il differimento dei termini sopra indicati (A.S. 3233) comporta un minor gettito di 2.215,5 milioni di euro per il 2004 (al quale si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel decreto-legge) e un corrispondente maggior gettito per il 2005, che viene destinato al Fondo in questione.
Per effetto della riduzione dell’autorizzazione di spesa disposta dal comma in esame la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica risulta pari a 215,5 milioni di euro per l’anno 2005.
In base alla disposizione di cui al comma in esame, in sostanza, le maggiori entrate derivanti dalle previsioni contenute nel decreto-legge n. 282/2004 vengono inserite nella manovra di finanza pubblica per il 2005 e concorrono alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure contenute nella legge finanziaria.
Nel prospetto di copertura degli oneri di natura corrente previsti dalla legge finanziaria per il 2005 è infatti inserita, tra i mezzi di copertura derivanti da riduzione delle spese correnti, la voce “Fondo interventi strutturali di politica economica”, in relazione alla quale viene indicato un importo di 2.000 milioni di euro per il 2005.
298. A decorrere dal 1º gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall’applicazione dell’aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell’energia elettrica, definito ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, sono stabiliti modalità e termini dei versamenti di cui al presente comma.
Il comma 298 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, venga versato al bilancio dello Stato un importo pari a 100 milioni di euro, proveniente da:
1) una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368[428].
La disposizione citata prevede che l'ammontare complessivo annuo del contributo relativo alle compensazioni territoriali a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare sia definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
Il contributo è assegnato annualmente, con deliberazione del CIPE, sulla base delle stime d’inventario radiometrico dei siti determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), valutata la pericolosità dei rifiuti. Il contributo è ripartito, per ciascun territorio, in pari misura fra il comune e la provincia che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.
Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale, e proporzionalmente all'allocazione dei rifiuti radioattivi, il contributo sarà assegnato nella misura del 20 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il deposito, nella misura del 30 per cento in favore dei comuni con questo confinanti, proporzionalmente alla popolazione residente, e nella misura del 25 per cento, rispettivamente, in favore della regione e della provincia.
Si segnala che la delibera CIPE di ripartizione delle risorse non è stata adottata nel 2004. La Delibera dell'Autorità per l'energia e il gas n. 46/04 del 27 marzo 2004 ha previsto che una prima parte degli oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale a favore dei comuni venga posta a carico della componente tariffaria A2.
Sembra quindi che le risorse connesse con il prelievo tariffario istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2003 non siano state finora utilizzate. Non è noto se la funzione di compensazione cui dovevano far fronte tali risorse sia stata attuata a valere su altre componenti tariffarie.
La relazione tecnica precisa che gli importi derivanti dall'applicazione di detta aliquota sono stimati pari a 40 milioni di euro annui.
2) la rimanente parte, fino al raggiungimento dell’importo di 100 milioni di euro, con una quota degli importi derivanti dalla componente A2 della tariffa elettrica destinata al rimborso degli oneri relativi allo smantellamento delle centrali nucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e delle attività connesse.
Tale componente (attualmente pari a 0,05 euro al kWh) è fissata dall'Autorità dell'energia elettrica e del gas[429], che altresì provvede all'adeguamento della stessa tariffa, tenuto conto degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, come stabilito dall'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).
Gli oneri generali del sistema elettrico sono stati definiti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. In base ad esso, a decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle seguenti categorie:
a) costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e alla chiusura del ciclo combustibile nucleare, conseguenti al referendum del 1987;
b) costi relativi all’attività di ricerca e sviluppo finalizzata all’innovazione tecnologica d’interesse generale per il sistema elettrico;
c) applicazione dei regimi tariffari speciali previsti da disposizioni precedenti alla liberalizzazione, richiamate nella delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 70/97 (art. 2, comma 2.4) e nel D.M. 19 febbraio 1997;
d) reintegrazione, per un massimo di dieci anni, dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all’estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall’ENEL S.p.A dalla Nigeria, in base agli obblighi assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della direttiva di liberalizzazione del settore 96/92/CE.
Le modalità d’attuazione della norma in esame saranno definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Si segnala che gli importi riscossi dall'ENEL a vario titolo quali componenti delle tariffe elettriche, qualora non utilizzati, dovrebbero essere riversati presso la Cassa conguagli per l'energia elettrica e quindi essere giacenti in tesoreria.
299. I trasferimenti correnti alle imprese pubbliche sono ridotti, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per gli importi di seguito indicati:
a) Ferrovie dello Stato Spa (Ministero dell’economia e delle finanze – u.p.b. 3.1.2.8 – Ferrovie dello Stato): 90 milioni di euro per il 2005, 100 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007;
b) Poste italiane Spa (Ministero dell’economia e delle finanze – u.p.b. 3.1.2.4 – Poste italiane): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007;
c) ANAS Spa (Ministero dell’economia e delle finanze – u.p.b. 3.1.2.45 – ANAS): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007;
d) altre imprese pubbliche (Ministero dell’economia e delle finanze – u.p.b. 3.1.2.43 – Fondo contratti programma): 90 milioni di euro per il 2005, 130 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007.
Il comma 299 dispone una riduzione dei trasferimenti correnti ad imprese pubbliche per un importo pari complessivamente a 260 milioni di euro per il 2005, a 330 milioni di euro per il 2006 e a 260 milioni di euro per il 2007.
In particolare, la riduzione interessa le seguenti voci di spesa:
§ contratto di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.A. (Ministero dell'economia e delle finanze - U.P.B. 3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato) per il quale è prevista una riduzione di 90 milioni di euro per il 2005, 100 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007.
Nella legge di bilancio per il 2005 (legge n. 312/2004), l’U.P.B. 3.1.2.8, “Ferrovie dello Stato”, presenta una dotazione di 1.770 milioni di euro;
§ contratto di programma con Poste Italiane S.p.A. (Ministero dell'economia e delle finanze - U.P.B. 3.1.2.4 - Poste italiane), per il quale è prevista una riduzione di 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007.
Nella legge di bilancio, l’U.P.B. 3.1.2.4, “Poste italiane”, presenta una dotazione per il 2005 di 309 milioni di euro;
§ contratto di programma con l'ANAS S.p.A. (Ministero dell'economia e delle finanze - U.P.B. 3.1.2.45 - ANAS), per il quale è prevista una riduzione di 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007.
Nella legge di bilancio, l’U.P.B. 3.1.2.45, “ANAS”, presenta una dotazione per il 2005 di 410 milioni di euro;
§ Fondo contratti di programma delle altre imprese pubbliche (Ministero dell'economia e delle finanze - U.P.B. 3.1.2.43 - Contratti di programma), per il quale è prevista una riduzione di 90 milioni di euro per il 2005, 130 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007.
Le risorse iscritte alla U.P.B. 3.1.2.43 si riferiscono ai contratti di programma con la CONI Servizi Spa e con l’ENAV.
L’U.P.B. 3.1.2.43, “Contratti di programma”, presenta nel bilancio per il 2005 una dotazione di 675,1 milioni di euro[430].
Si segnala che lo stanziamento della U.P.B. su cui viene operata la riduzione è una delle voci per le quali si sono registrate eccedenze di spesa, che vengono finanziate in base all'Allegato 1 del disegno di legge Finanziaria 2005. In particolare, con riferimento all’U.P.B. citata, è stato disposto il finanziamento di 80,5 milioni di euro per il 2005 e di 46 milioni di euro a decorrere dal 2006 destinato a far fronte alle eccedenze di spesa relative alla legge 67/1988, concernente le agevolazioni tariffarie all'editoria.
300. Gli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell’imposta di bollo, dell’imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono aggiornati, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, tenuto conto anche dell’aumento dei prezzi al consumo quale risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, e dell’esigenza di semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto, in misura tale da assicurare un maggiore gettito annuo, pari a 1.120 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
Il comma 300, nel testo originario, dispone l’aggiornamento degli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, delle imposte di bollo, ipotecaria e catastale, nonché delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali catastali di cui al titolo III della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648.
L’aggiornamento degli importi delle suddette imposte viene effettuato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2005.
L’adeguamento dovrà assicurare un maggiore gettito annuo di 1.120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di 1320 milioni di euro a decorrere dal 2007, e dovrà tenere conto dell’aumento dei prezzi al consumo risultanti dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, nonché dell’esigenza di semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto.
Attualmente, l’importo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in misura fissa è determinato in 129,11 euro (250.000 lire).
Le suddette imposte in misura fissa sono dovute ad esempio per trasferimenti immobiliari soggetti all’imposta sul valore aggiunto, conferimenti di azienda in società comprendenti beni immobili, atti di fusione e scissione che comportano la modifica dell'intestazione dei beni immobili. L'imposta di registro in misura fissa è dovuta, per esempio, per trasferimenti immobiliari a favore di Stato, regioni, province, comuni e comunità montane, trasferimenti immobiliari a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), conferimenti in società di beni diversi dalle aziende, deliberazioni di organi societari, trasferimenti di imbarcazioni, contratti preliminari.
Sono soggetti a tassa di concessione governativa i passaporti, le licenze di porto d'armi, le iscrizioni al Registro delle imprese, l'attribuzione della partita IVA, le licenze per la pesca, i brevetti.
L'imposta di bollo è applicata in misura fissa sulla marca da bollo (11 euro), nonché su moltissimi altri atti, tra i quali gli estratti di conto corrente, gli atti giudiziari, le fatture e quietanze, gli invii telematici alle agenzie fiscali.
Si ricorda, inoltre, che l'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, ha elevato a 11 euro l'importo fisso dell'imposta di bollo precedentemente stabilito in lire 20.000 (10,33 euro), nonché una serie di altre imposte fisse le cui tariffe sono disciplinate dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
La legge 7 aprile 2003, n. 80 (Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale), all'articolo 6, prevede l'istituzione di un’imposta sui servizi in cui dovrebbero essere riunite: imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, imposta di bollo, tassa sulle concessioni governative, tassa sui contratti di borsa, imposta sulle assicurazioni e imposta sugli intrattenimenti.
Il comma in esame è stato modificato dal decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante “Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione”, attualmente all’esame del Senato (A.S. 3276).
L’articolo 7 del decreto-legge n. 7 del 2005 modifica il comma 300 della legge finanziaria 2005 nei seguenti termini:
§ esclude dalle tasse di concessione governativa che vengono aumentate quelle relative al canone di abbonamento RAI (art. 17, lett. b), della tariffa annessa al DPR n. 641/1972) e ai telefoni portatili (radiomobile), riferiti sia a utenze residenziali sia a utenze di affari (art. 21, lett. a) e b), della tariffa annessa al DPR n. 641/1972);
§ sopprime la previsione relativa all’aggiornamento degli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell’imposta di bollo, dell’imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali mediante decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2005, provvedendo direttamente a determinarne l’ammontare negli allegati da 2-bis a 2-sexies al medesimo decreto-legge;
§ prevede l’aggiornamento degli importi fissi dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005;
§ stabilisce che le disposizioni degli stessi allegati abbiano effetto dal 1° febbraio 2005; in particolare, esse hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunzie presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.
Pertanto, il testo del comma 300 della legge finanziaria per il 2005, coordinato con le modifiche apportate dall’articolo 7 del decreto-legge n. 7 del 2005, come deliberato dal Governo (A.S. 3276), risulta il seguente (le modifiche sono evidenziate in grassetto):
«300. Gli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, esclusi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 17, nonché alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, dell’imposta di bollo, dell’imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono aggiornati, tenuto conto anche dell’aumento dei prezzi al consumo quale risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, e dell’esigenza di semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto, secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni di cui al presente comma assicurano, complessivamente un maggiore gettito annuo, pari a 1.120 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007».
Le tavole seguenti pongono a raffronto l’ammontare degliimporti fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell’imposta di bollo, dell’imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali vigenti al 31 gennaio 2005 e di quelli determinati dagli allegati da 2-bis a 2-sexies introdotti nella legge finanziaria 2005 dall’articolo 7 del decreto-legge n. 7 del 2005. Gli importi sono indicati in lire nei casi di voci non modificate successivamente all’introduzione dell’euro.
Riferimento |
Oggetto |
Importo in lire |
Importo in euro (previgente) |
Importo in euro (nuovo) |
Allegato 2-bis |
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|
Imposte di registro, ipotecaria e catastale |
250.000 |
129,11 |
168,00 |
|
|
|
|
|
DPR n. 131/1986, tariffa parte prima, art. 5, Note |
Contratti pluriennali di locazione, sublocazione di immobili urbani, affitto di fondi rustici |
100.000 |
51,65 |
67,00 |
DPR n. 131/1986, tariffa parte prima, art. 7, co. 1, lett. f) |
1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto: f) unità da diporto: |
|
|
|
|
1) natanti: |
|
|
|
|
a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto |
105.000 |
54,23 |
71,00 |
|
b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto |
210.000 |
108,46 |
142,00 |
|
2) imbarcazioni: |
|
|
|
|
a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto |
600.000 |
309,87 |
404,00 |
|
b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto |
900.000 |
464,81 |
607,00 |
|
c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto |
1.200.000 |
619,75 |
809,00 |
|
d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto |
1.500.000 |
774,68 |
1.011,00 |
|
3) navi |
7.500.000 |
3.873,43 |
5.055,00 |
Riferimento |
Oggetto |
Importo in lire |
Importo in euro (previgente) |
Importo in euro (nuovo) |
Allegato 2-ter |
|
|
|
|
DPR n. 641/1972, art. 4 Tariffa |
Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati |
170.000 |
87,80 |
115,00 |
Art. 5 |
1. - Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia |
250.000 |
129,11 |
168,00 |
Art. 6 |
Autorizzazione all'esercizio di case da gioco: tassa di rilascio e per ogni anno di validità. |
800.000.000 |
413.165,52 |
539.200,00 |
Art. 7 |
1. - Licenza per l'esercizio di attività relative a metalli preziosi: |
|
|
|
|
a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini |
600.000 |
309,87 |
404,00 |
|
b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonché fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati |
400.000 |
206,58 |
270,00 |
|
c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi |
120.000 |
61,97 |
81,00 |
|
d) cesellatori, orafi e incastonatori di pietre preziose |
120.000 |
61,97 |
81,00 |
|
e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi |
300.000 |
154,94 |
202,00 |
Art. 8 |
1. - Licenza per la pesca professionale marittima: per ogni unità adibita |
600.000 |
309,87 |
404,00 |
Art. 9 |
1. - Brevetti per invenzioni industriali: |
|
|
|
|
a) per la domanda di brevetto e lettera di incarico |
80.000 |
41,32 |
54,00 |
|
b) per la pubblicazione e stampa delle descrizioni, riassunto e tavole di disegno: |
|
|
|
|
1) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine |
100.000 |
51,65 |
67,00 |
|
2) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 10, ma non le 20 pagine |
150.000 |
77,47 |
101,00 |
|
3) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 20 pagine, ma non 50 pagine |
350.000 |
180,76 |
236,00 |
|
4) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine, ma non 100 pagine |
700.000 |
361,52 |
472,00 |
|
5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100 pagine |
1.200.000 |
619,75 |
809,00 |
|
c) per mantenere in vita il brevetto: |
|
|
|
|
primo anno |
25.000 |
12,91 |
17,00 |
|
secondo anno |
50.000 |
25,82 |
34,00 |
|
terzo anno |
60.000 |
30,99 |
40,00 |
|
quarto anno |
70.000 |
36,15 |
47,00 |
|
quinto anno |
90.000 |
46,48 |
61,00 |
|
sesto anno |
130.000 |
67,14 |
88,00 |
|
settimo anno |
180.000 |
92,96 |
121,00 |
|
ottavo anno |
250.000 |
129,11 |
168,00 |
|
nono anno |
300.000 |
154,94 |
202,00 |
|
decimo anno |
350.000 |
180,76 |
236,00 |
|
undicesimo anno |
500.000 |
258,23 |
337,00 |
|
dodicesimo anno |
700.000 |
361,52 |
472,00 |
|
tredicesimo anno |
800.000 |
413,17 |
539,00 |
|
quattordicesimo anno |
900.000 |
464,81 |
607,00 |
|
quindicesimo anno e succ. |
1.100.000 |
568,10 |
741,00 |
|
2. – Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali: |
|
|
|
|
a) per la domanda |
800.000 |
413,17 |
539,00 |
|
b) per la concessione |
2.700.000 |
1.394,43 |
1.820,00 |
|
3. – Trascrizione di atti relativi ai brevetti (leggi e decreti citati nel comma 1): per ogni brevetto |
120.000 |
61,97 |
81,00 |
Art. 9-bis |
1. – Privativa per nuove varietà vegetali: |
|
|
|
|
a) tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione) |
350.000 |
180,76 |
236,00 |
|
b) tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa): |
|
|
|
|
1ª |
150.000 |
77,47 |
101,00 |
|
2ª |
200.000 |
103,29 |
132,00 |
|
3ª |
250.000 |
129,11 |
168,00 |
|
4ª |
300.000 |
154,94 |
202,00 |
|
5ª |
350.000 |
180,76 |
236,00 |
|
6ª |
400.000 |
206,58 |
270,00 |
|
7ª |
450.000 |
232,41 |
303,00 |
|
8ª |
500.000 |
258,23 |
337,00 |
|
9ª |
550.000 |
284,05 |
371,00 |
|
10ª |
600.000 |
309,87 |
404,00 |
|
11ª |
650.000 |
335,70 |
438,00 |
|
12ª |
700.000 |
361,52 |
472,00 |
|
13ª |
750.000 |
387,34 |
505,00 |
|
14ª |
800.000 |
413,17 |
539,00 |
|
15ª |
850.000 |
438,99 |
573,00 |
|
16ª |
900.000 |
464,81 |
607,00 |
|
17ª |
950.000 |
490,63 |
640,00 |
|
18ª |
1.000.000 |
516,46 |
674,00 |
|
19ª |
1.050.000 |
542,28 |
708,00 |
|
20ª e successive |
1.100.000 |
568,10 |
741,00 |
|
2. – Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove varietà vegetali: |
|
|
|
|
a) per la domanda |
800.000 |
413,17 |
539,00 |
|
b) per la concessione |
2.700.000 |
1.394,43 |
1.820,00 |
|
3. – Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle privative per nuove varietà vegetali: |
|
|
|
|
per ogni privativa |
120.000 |
61,97 |
81,00 |
|
per la lettera di incarico |
50.000 |
25,82 |
34,00 |
|
4. – La tassa di domanda per nuova varietà vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non è rimborsabile |
|
|
|
Art. 10 |
1. – Brevetto per modelli di utilità: |
|
|
|
|
a) per domanda di brevetto |
50.000 |
25,82 |
34,00 |
|
b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in un'unica soluzione |
1.000.000 |
516,46 |
674,00 |
|
c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in due rate: |
|
|
|
|
1) rata per il primo quinquennio |
500.000 |
258,23 |
337,00 |
|
2) rata per il secondo quinquennio |
1.000.000 |
516,46 |
674,00 |
|
d) per la domanda di licenza obbligatoria |
500.000 |
258,23 |
337,00 |
|
e) per la concessione della licenza |
2.000.000 |
1.032,91 |
1.348,00 |
|
2. – Brevetto per modelli e disegni ornamentali: |
|
|
|
|
a) per la domanda di brevetto |
50.000 |
25,82 |
34,00 |
|
b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in una unica soluzione |
1.000.000 |
516,46 |
674,00 |
|
c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in tre rate: |
|
|
|
|
a) rata per il I quinquennio |
500.000 |
258,23 |
337,00 |
|
b) rata per il II quinquennio |
600.000 |
309,87 |
404,00 |
|
c) rata per il III quinquennio |
1.000.000 |
516,46 |
674,00 |
|
d) per il rilascio del brevetto per disegni tessili, per il quale la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno |
100.000 |
51,65 |
67,00 |
|
e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, , se la tassa è pagata in un'unica soluzione |
2.000.000 |
1.032,91 |
1.348,00 |
|
f) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, , se la tassa è invece pagata in tre rate: |
|
|
|
|
1) rata per I quinquennio |
600.000 |
309,87 |
404,00 |
|
2) rata per II quinquennio |
1.000.000 |
516,46 |
674,00 |
|
3) rata per III quinquennio |
1.500.000 |
774,68 |
1.011,00 |
|
g) per il rilascio del brevetto di in tutto o una serie di disegni tessili, a norma dell'art. 6 del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, per i quali la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno |
150.000 |
77,47 |
101,00 |
|
3. – Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali: |
|
|
|
|
a) per la lettera d'incarico |
50.000 |
25,82 |
64,00 |
|
b) per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre) |
120.000 |
61,97 |
81,00 |
|
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia |
120.000 |
61,97 |
81,00 |
Art. 11 |
1. – Registrazione per marchi d'impresa: |
|
|
|
|
a) per la domanda di primo deposito |
50.000 |
25,82 |
34,00 |
|
b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione: |
|
|
|
|
1) riguardante generi di una sola classe |
100.000 |
51,65 |
67,00 |
|
2) per ogni classe in più |
50.000 |
25,82 |
34,00 |
|
2. – Registrazione per marchi collettivi: |
|
|
|
|
a) per la domanda di primo deposito |
200.000 |
103,29 |
135,00 |
|
b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante generi di una o più classi |
300.000 |
154,94 |
202,00 |
|
3. – Domanda di registrazione internazionale del marchio o di innovazione |
200.000 |
103,29 |
135,00 |
|
4. – Registrazioni per marchi d'impresa o per marchi collettivi, nazionali o internazionali: |
|
|
|
|
a) per lettera d'incarico |
50.000 |
25,82 |
34,00 |
|
b) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre) |
50.000 |
25,82 |
34,00 |
|
c) per la trascrizione di atto di trasferimento |
120.000 |
61,97 |
81,00 |
Art. 12 |
1. – Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori |
|
|
|
|
a) per la domanda |
1.500.000 |
774,68 |
1.011,00 |
|
b) per la registrazione |
1.200.000 |
619,75 |
809,00 |
|
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia |
120.000 |
61,97 |
81,00 |
Art. 13 |
1. – Certificati complementari di protezione di medicinali |
|
|
|
|
a) per la domanda |
600.000 |
309,87 |
404,00 |
|
b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato |
1.500.000 |
774,68 |
1.011,00 |
|
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia |
100.000 |
51,65 |
67,00 |
Art. 14 |
1. – Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizio o costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonché di atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi |
120.000 |
61,97 |
81,00 |
|
2. – Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori della ingegneria o lavori analoghi: |
|
|
|
|
a) per ogni disco o apparecchio analogo |
120.000 |
61,97 |
81,00 |
|
b) per ogni progetto |
50.000 |
25,82 |
34,00 |
Art. 17 |
1. - Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive |
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a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni |
1.000 |
0,52 |
0,70 |
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d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati: |
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2) su autoscafi non soggetti a tassa automobilistica (unità da diporto e navi non da diporto) |
30.000 |
15,49 |
20,00 |
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g) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi di cui alla lettera d) n. 2: |
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1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero |
50.000 |
25,82 |
34,00 |
|
2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori |
350.000 |
180,76 |
236,00 |
Art. 18 |
1. – Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale |
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a) di programmi televisivi: |
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1) tassa di rilascio o di rinnovo |
6.000.000 |
3.098,74 |
4.044,00 |
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2) tassa annuale |
3.000.000 |
1.549,37 |
2.022,00 |
|
b) di programmi radiofonici: |
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|
1) tassa di rilascio o di rinnovo |
1.000.000 |
516,46 |
674,00 |
|
2) tassa annuale |
500.000 |
258,23 |
337,00 |
|
2. – Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale: |
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a) di programmi televisivi: |
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1) tassa di rilascio o di rinnovo |
20.000.000 |
10.329,14 |
13.480,00 |
|
2) tassa annuale |
10.000.000 |
5.164,57 |
6.740,00 |
|
b) di programmi radiofonici: |
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|
1) tassa di rilascio o di rinnovo |
4.000.000 |
2.065,83 |
2.696,00 |
|
2) tassa annuale |
2.000.000 |
1.032,91 |
1.348,00 |
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3. – Concessione per l'installazione e l'esercizio di reti per la diffusione via cavo di programmi televisivi: |
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a) tassa di rilascio o di rinnovo |
5.000.000 |
2.582,28 |
3.370,00 |
|
b) tassa annuale |
2.500.000 |
1.291,14 |
1.685,00 |
Art. 19 |
1. – Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo |
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a) tassa di rilascio |
8.000.000 |
4.131,65 |
5.392,00 |
|
b) tassa annuale |
4.000.000 |
2.065,83 |
2.696,00 |
Art. 20 |
1. – Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi |
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a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi: |
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1) tassa di rilascio o di rinnovo |
6.000.000 |
3.098,74 |
4.044,00 |
|
2) tassa annuale |
4.000.000 |
2.065,83 |
2.696,00 |
|
b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico di radiodiffusione nazionale: |
|
|
|
|
1) tassa di rilascio o di rinnovo |
600.000 |
309,87 |
404,00 |
|
2) tassa annuale |
400.000 |
206,58 |
270,00 |
Art. 22 |
Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'art. 3, comma 138, della L. n. 549/1995, e precedentemente iscritte agli articoli sottoindicati della tariffa approvata con il D.M. 20 agosto 1992: |
250.000 |
129,11 |
168,00 |
|
1. Mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 70); |
|
|
|
|
2. Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto dell'Ente ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (art. 71); |
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|
|
3. Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (art. 72); |
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|
|
|
4. Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (art. 73); |
|
|
|
|
5. Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (art. 74); |
|
|
|
|
6. Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori (art. 75); |
|
|
|
|
7. Giornali e periodici (art. 82); |
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|
|
|
8. Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86). |
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Art. 23 |
1. – Bollatura e numerazione di libri e registri (articolo 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine |
100.000 |
51,65 |
67,00 |
Riferimento |
Oggetto |
Importo in lire |
Importo in euro (previgente) |
Importo in euro (nuovo) |
Allegato 2-quater |
Elenco degli importi modificati dalla tariffa dell’imposta di bollo |
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Art. 1 Tariffa DPR n. 642/1972 |
1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile nonché le conseguenti istanze per l'iscrizione dei diritti nel libro fondiario e relativi decreti. |
|
176,00 |
230,00 |
|
1-ter. Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico: per ciascuna domanda, denuncia od atto: |
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|
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|
a) se presentate da ditte individuali |
|
32,00 |
42,00 |
|
b) se presentate da società di persone |
|
45,00 |
59,00 |
|
c) se presentate da società di capitali |
|
50,00 |
65,00 |
Art. 13 |
2-bis. Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti nonché estratti di conto corrente postale: per ogni esemplare: |
|
|
|
|
a) con periodicità annuale |
33.000 |
17,04 |
22,80 |
|
b) con periodicità semestrale |
16.500 |
8,52 |
11,40 |
|
c) con periodicità trimestrale |
8.250 |
4,26 |
5,70 |
|
d) con periodicità mensile |
2.750 |
1,42 |
1,90 |
Art. 20 |
Provvedimento del tribunale che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile |
80.000 |
41,32 |
54,00 |
Nuove voci della tariffa |
|
|
|
|
DPR 642 del 1972 - Art. 1 |
1-quater. Domande di concessione o di registrazione titoli di proprietà industriale; istanze alle Camere di Commercio e all’Ufficio italiano brevetti e marchi inviate per via telematica o su supporto informatico |
|
|
|
|
a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di ciascuna privativa e relativi allegati |
|
|
42,00 |
|
b) per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati |
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|
85,00 |
|
c) per ogni istanza di annotazione |
|
|
15,00 |
|
d) per istanze diverse dalle precedenti |
|
|
15,00 |
Art. 3 |
2-bis. Note di trascrizione, iscrizione e rinnovazione, domande di annotazione nei registri immobiliari anche con efficacia di voltura, trasmesse con procedure telematiche o su supporto informatico compresa l’iscrizione nel registro |
|
|
59,00 |
Art. 4 |
1-bis. Certificati di successione conformi alle risultanze delle dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari trasmesse con procedure telematiche, comprese note di trascrizione, con efficacia di voltura, e l’iscrizione nel registro |
|
|
85,00 |
|
1-ter. Certificati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle banche dati informatizzate dell’Agenzia del territorio, attestazioni di conformità |
|
|
28,00 |
Art. 20 |
1-bis. Ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi presentati per via telematica alle commissioni tributarie: per ciascun atto |
|
|
24,00 |
Riferimento |
Oggetto |
Importo in lire |
Importo in euro (previgente) |
Importo in euro (nuovo) |
Allegato 2-quinquies |
Sostituzione del Titolo III, tabella A del D.L. n. 533/1954: Tributi speciali catastali per l’introduzione di servizi telematici a valore aggiunto [431] |
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1 |
Consultazione degli atti e degli elaborati catastali |
|
|
|
1.1 |
consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione
|
10.000 |
5,16
|
10,00 |
1.2 |
consultazione della base informativa, con esclusione dei servizi di cui ai punti 1.3 e 1.4: |
|
|
|
|
consultazione per unità immobiliare |
2.500 |
1,29 |
3,00 |
|
consultazione per soggetto, per ogni 5 unità immobiliari o frazione di 5 |
2.500 |
1,29 |
3,00 |
|
elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari o frazione di 10 |
2.500 |
1,29 |
3,00 |
1.3 |
consultazione della mappa, da base informativa o da supporto cartaceo, di monografie e di vertici della rete catastale, per ogni consultazione rilasciata |
5.000 |
2,58 |
5,00 |
1.4 |
consultazione delle planimetrie e degli elaborati planimetrici, da base informativa o da supporto cartaceo, per ogni consultazione rilasciata |
|
|
10,00 |
1.5 |
consultazione per soggetto in ambito nazionale, oltre quanto dovuto per il punto 1.2 |
|
|
10,00 |
2. |
Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici, oltre quanto dovuto per le consultazioni di cui al punto 1: |
|
|
|
2.1 |
Per ogni certificato, copia o estratto |
20.000 |
10,33 |
16,00 |
|
Oltre all’importo dovuto ai sensi del precedente punto 2.1, per ogni 4 elementi unitari richiesti, o frazioni di 4, dei rispettivi elaborati: |
|
|
|
2.1.1 |
- particella, per gli estratti e le copie autentiche delle mappe e degli abbozzi; - foglio di mappa, per le copie dei quadri di unione; - vertice o caposaldo, per le copie di monografie; - punto, per il quale si determinano le coordinate |
5.000 |
2,58 |
4,00 |
3. |
Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali e di frazionamento, ai fini dell’agglomerato delle iscrizioni nei catasti e all’anagrafe tributari: |
|
|
|
3.1 |
per ogni domanda di voltura |
50.000 |
25,82 |
35,00 |
3.2 |
per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione |
50.000 |
25,82 |
35,00 |
3.3 |
per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate ovvero derivate da frazionamento |
50.000 |
25,82 |
35,00 |
3.3.1 |
per ogni particella eccedente |
5.000 |
2,58 |
3,00 |
4. |
Lavori inerenti la divisione degli atti catastali per variazione delle circoscrizioni territoriali comunali: |
|
|
|
4.1 |
per ogni unità immobiliare trattata |
5.000 |
2,58 |
3,00 |
Riferimento |
Oggetto |
Importo in lire |
Importo in euro (previgente) |
Importo in euro (nuovo) |
Allegato 2-sexies |
Sostituzione della tabella allegata al D.Lgs. n. 347/1990 relativa alle tasse ipotecarie per l’introduzione di servizi telematici a valore aggiunto [432] |
|
|
|
1 |
Esecuzione di formalità |
|
|
|
1.1 |
per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione |
50.000 |
25,82 |
35,00 |
1.2 |
per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente |
50.000 |
25,82 |
35,00 |
2. |
Ispezione nell’ambito di ogni singola circoscrizione del servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio |
|
|
|
2.1 |
ispezione nominativa, per immobile o congiunta per nominativo e per immobile |
|
|
|
2.1.1 |
ricerca su base informativa: per ogni nominativo richiesto, ovvero per ciascuna unità immobiliare richiesta, ovvero per ciascuna richiesta congiunta |
5.000 |
2,58 |
6,00 |
2.1.2 |
per ogni gruppo di 5 formalità, o frazione di 5, contenuto nell’elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all’automazione degli uffici
|
|
|
3,00 |
2.1.3 |
ricerca nei siti cartacei: |
|
|
|
|
per ogni nominativo richiesto |
5.000 |
2,58 |
3,00 |
2.1.4 |
per ogni nota o titolo stampati |
5.000 |
2,58 |
4,00 |
2.1.5 |
per ogni nota o titolo visionati |
5.000 |
2,58 |
4,00 |
3. |
Ricerca di un soggetto in ambito nazionale |
|
|
|
3.1 |
per ogni nominativo richiesto in ambito nazionale |
30.000 |
15,49 |
20,00 |
4. |
Ricerca continuativa per via telematica |
|
|
|
4.1 |
per ogni nominativo, e per ogni giorno, nell’ambito di una singola circoscrizione ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio |
|
|
0,02 |
4.2 |
contabilizzazione dei versamenti e del servizio reso, per ogni versamento effettuato in via anticipata |
|
|
15,00 |
5. |
Certificazione |
|
|
|
5.1 |
certificati ipotecari |
|
|
|
5.1.1 |
per ogni stato o certificato riguardante una sola persona |
30.000 |
15,49 |
20,00 |
5.1.2 |
per ogni nota visionata dall’ufficio, fino ad un massimo di 1.000 note |
2.000 |
1,03 |
2,00 |
5.2 |
rilascio di copia |
|
|
|
5.2.1 |
per ogni richiesta di copia di nota o titolo |
5.000 |
2,58 |
10,00 |
5.3 |
altre certificazioni |
|
|
|
5.3.1 |
per ogni altra certificazione o attestazione |
5.000 |
2,58 |
5,00 |
6. |
Note d’ufficio |
|
|
|
6.1 |
per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d’ufficio e per ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile |
15.000 |
7,75 |
10,00 |
7. |
Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno |
|
|
|
7.1 |
per ogni pagina dell’elenco |
10.000 |
5,16 |
7,00 |
Articolo 1, comma 301
(Misura dell’acconto IRPEF e IRES)
301. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 99 per cento e quella dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società è fissata al 100 per cento.
Il comma 301 aumenta – a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 – la misura dell'acconto dovuto per l'imposta sul reddito delle persone fisiche al 99 per cento e quella dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società al 100 per cento dell’imposta dovuta per l’anno precedente.
L’acconto relativo all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è l'importo che il contribuente è generalmente tenuto a versare come anticipo dell’imposta sui redditi dovuta per l'anno in corso. Per stabilire se sia dovuto o meno occorre far riferimento all'imposta calcolata con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente. Se il debito che risulta non è superiore a euro 51,65, non è dovuto acconto. Nel caso invece in cui superi euro 51,65, è dovuto un acconto, fissato – prima dell’entrata in vigore della disposizione qui commentata – nella misura del 98 per cento del suo ammontare.
In questo caso, il contribuente deve provvedere al versamento della somma dovuta:
§ in unica soluzione (entro il mese di novembre) se l'importo dovuto è inferiore a euro 259,26;
§ in due rate (40 per cento la prima, da versare entro il termine previsto per il saldo dell'imposta relativa all'anno precedente; 60 per cento la seconda, da versare entro il mese di novembre) se l'importo dovuto è pari o superiore a euro 259,26.
L'acconto IRPEF è stato istituito con la legge 23 marzo 1977, n. 97 (Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi), che ne fissava la misura al 75 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente; è stato poi elevato al 90 per cento dall'articolo 1 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, e al 92 per cento dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. Detta misura è stata confermata dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, ed elevata al 95 per cento dall'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173; la stessa misura è stata confermata dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991). A partire dall'anno 1991, la misura dell'acconto è stata elevata al 98 per cento dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307.
Da ultimo, l'articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ha ridotto l'acconto IRPEF, per il solo periodo di imposta 2001, al 95 per cento.
L'articolo 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, ha poi previsto la possibilità di rateizzare il versamento dell'acconto dovuto, sia per l'IRPEF che per l'IRPEG, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi l’importo di 103 euro.
L'IRES (Imposta sul reddito delle società) ha sostituito la precedente IRPEG, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
Sono tenuti al versamento dell'acconto relativo all’imposta sul reddito delle società (IRES) i soggetti che hanno presentato (o dovevano presentare) il modello UNICO per le società di capitali o per gli enti non commerciali: la misura dell'acconto – prima dell’entrata in vigore della disposizione qui commentata – era il 99 per cento dell'imposta dovuta per l’anno precedente. È prevista la rateizzazione se l'importo da versare supera i 260 euro.
Analogamente all'acconto IRPEF, l'acconto IRPEG era stato istituito con la legge 23 marzo 1977, n. 97 (Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi), che ne fissava la misura al 75 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente; è stato poi elevato al 90 per cento dall'articolo 1 del decreto legge 31 ottobre 1980, n. 693, e al 92 per cento dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. Detta misura è stata confermata dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
L'articolo 4 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria per il 1988) aveva fissato la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, limitatamente agli anni 1988, 1989 e 1990, al 98 per cento, misura confermata a regime dall'articolo 4, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 405.
La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), all'articolo 4, comma 4, ha disposto che la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche fosse ridotta dal 98 al 93,5 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001, aumentata dal 98 al 98,5 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, aumentata al 99 per cento a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003.
302. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2006 il versamento è determinato con il decreto di cui al comma 5 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 650 milioni di euro».
Il comma 302 dispone l’incremento della misura dell’acconto dovuto dalle banche per l’anno 2006 sugli importi da riscuotere in base alle deleghe per il versamento unitario delle imposte e dei contributi, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 650 milioni di euro.
A questo fine, viene aggiunto un periodo all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31.
L'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, ha, a sua volta, modificato il citato articolo 1.
A seguito delle suddette modificazioni, l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, prescrive alle banche che nell’anno precedente abbiano riscosso per conto dello Stato, in base alle deleghe per il versamento unitario delle imposte e dei contributi a norma del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), importi complessivamente superiori a 500 milioni di euro, l’obbligo di versare all’entrata del bilancio dello Stato (entro il penultimo giorno lavorativo dell’anno) l’1,50 per cento delle somme riscosse nello stesso anno, ridotto dell’ammontare delle somme anticipate nel medesimo anno precedente e non recuperate.
Il decreto legge n. 282 del 2004 abroga altresì il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge n. 341 del 2003, che conteneva disposizioni relative agli importi da versare da parte delle banche.
Al fine di contenere gli oneri per le banche, il comma 3 del richiamato articolo 1 prevede che le banche possano recuperare le somme versate sulle riscossioni conseguite nell’anno successivo; mentre il successivo comma 4 dispone che il mancato versamento comporti l’immediata cessazione di efficacia delle convenzioni. Si ricorda che con il D.M. 30 aprile 1998 (G.U. 26 aprile 1999, n. 96, S.O.) è stata approvata la convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'ABI (Associazione delle banche operanti sul territorio nazionale), con la quale sono state stabilite le modalità di svolgimento del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari, la misura e le modalità di erogazione del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità connesse nello svolgimento del servizio stesso.
Il comma 5 dispone che, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – che sulla base delle recenti modificazioni dev’essere emanato annualmente – vengano stabiliti gli importi dovuti da ogni banca e i termini per il versamento, comunque da effettuarsi entro il penultimo giorno lavorativo dell’anno, e che il direttore dell’Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, stabilisca le modalità di versamento e ogni altra regola tecnica necessaria per l’attuazione dell’articolo 1.
Il comma in esame dispone che per l’anno 2006 il versamento sia determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 5 del medesimo decreto-legge, in modo tale da garantire complessivamente maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 650 milioni di euro.
Si segnala che – secondo la relazione tecnica al decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 – nel 2003 il totale degli importi riscossi tramite modello F24 da banche (per le quali risulta un incasso superiore a 500 milioni di euro) ammonta a circa 292 miliardi di euro.
303. I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, per l’uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dai competenti organi. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio.
304. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell’atto di concessione o in apposita convenzione unita all’atto stesso.
305. I beni culturali che possono formare oggetto delle concessioni di cui ai commi 303 e 304 sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali su proposta del Direttore regionale competente. L’individuazione del concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.
I commi in esame prevedono la concessione di beni immobili a soggetti privati a fronte della realizzazione dei necessari interventi di restauro.
Il comma 303 dispone che i beni culturali immobili che richiedono interventi di restauro appartenenti allo Stato, nonché alle regioni e agli enti locali, possano essere dati in concessione a soggetti privati individuati mediante procedimento ad evidenza pubblica (comma 305). Questi ultimi si impegnano a pagare un canone di concessione, fissato dalla soprintendenza competente e a realizzare gli interventi di restauro e conservazione necessari.
Il comma 304 precisa che le spese sostenute possono essere detratte dal canone di concessione entro il limite massimo del canone stesso. Il concessionario deve inoltre garantire la fruizione del bene da parte del pubblico, secondo le modalità e i tempi stabiliti nella concessione o in una apposita convenzione.
Con riferimento alla norma in commento, la relazione tecnica allegata al disegno di legge AC 5310 chiarisce che alcuni beni culturali si trovano nella “improcrastinabile necessità di interventi di conservazione”. Tuttavia, secondo quanto emerge dalla relazione, “la carenza delle risorse finanziarie disponibili a tal fine consente di attuare soltanto lavori di primo intervento per evitare la loro perdita totale”. La norma permetterebbe, pertanto “di risparmiare prevedibili oneri futuri che si sarebbero resi necessari per la conservazione dei predetti beni”.
In proposito, si ricorda che l’uso dei beni culturali è attualmente regolato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio[433] agli articoli 106 e 107; il successivo articolo 115 disciplina la gestione delle attività di valorizzazione dei beni culturali.
In particolare, l’articolo 106 prevede che il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possano concedere l’uso dei beni culturali, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. Ai sensi del comma 2, la determinazione del canone e l’adozione del provvedimento di concessione in uso spettano al soprintendente.
Tale norma, in parte già contenuta nella c.d. legge Ronchey[434] e ripresa dall’articolo 114 del T.U. dei beni culturali e ambientali (D.Lgs. n. 490/1999) - che vi ha introdotto l’esigenza di salvaguardare la destinazione culturale del bene - è stata ampliata dal Codice nel senso di attribuire tale facoltà, oltre che al Ministero, anche alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali.
L’articolo 115 disciplina la gestione delle attività di valorizzazione, che può essere diretta o indiretta. La gestione diretta è svolta attraverso strutture organizzative interne alle Amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Qualora non sia possibile ricorrere alla gestione diretta, si provvede in forma indiretta mediante affidamento o concessione ad altri soggetti, previa valutazione comparativa degli obiettivi e dei relativi mezzi, metodi e tempi.
Per quanto riguarda la gestione indiretta, si ricorda che a partire dai primi anni ’90 si è avviato anche in Italia, in linea con la tendenza prevalente nei più avanzati Paesi occidentali, un processo di collaborazione pubblico-privato nella gestione e fruizione del patrimonio culturale pubblico. Il punto di partenza di tale processo è rappresentato dalla citata Legge Ronchey, che ha consentito ai musei statali di “esternalizzare”, affidandoli in concessione a privati, determinati servizi accessori, afferenti essenzialmente all’assistenza culturale ed all’ospitalità per il pubblico (ora regolati dall’articolo 117 del Codice).
Il comma 305 dell’articolo in commento stabilisce che un decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del Direttore regionale competente, individui l’elenco dei beni culturali che possono essere dati in concessione. L’individuazione del concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.
Si ricorda che il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3[435] , all’articolo 5[436], ha istituito - quali articolazioni territoriali di livello dirigenziale generale del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici - le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, gerarchicamente sovraordinate alle esistenti Soprintendenze di settore, allo scopo di ottimizzare il rapporto tra le varie strutture e di creare un efficiente punto di riferimento per i rapporti con le istituzioni regionali, anche in considerazione della recente revisione del titolo V della Costituzione. Il successivo DPR 10 giugno 2004, n. 173[437] ha disciplinato, all’articolo 20, i compiti di tali uffici. In particolare, per quanto qui interessa, la lettera h) di tale articolo prevede che il direttore regionale conceda l’uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice.
Per quanto riguarda il procedimento ad evidenza pubblica, si fa presente che, stante la lettera della disposizione in esame, l’applicazione della relativa disciplina (dettata dalla normativa sugli appalti pubblici)[438] sembrerebbe rimanere circoscritta all’individuazione del concessionario e non riguarderebbe, pertanto, i lavori di restauro, i quali sembrerebbero affidati al concessionario stesso.
Si tenga tuttavia presente che ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le disposizioni si applicano anche ai lavori di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria effettuati da soggetti privati, qualora questi ricevano da amministrazioni pubbliche un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori.
306. All’articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro 1.100 e» sono soppresse.
307. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120».
308. L’articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:
«1. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni».
309. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonché per l’adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
Le disposizioni in esame, come quelle seguenti, introducono una serie di interventi diretti alrecupero di risorse finanziarie per l’amministrazione della giustizia.
I commi 306 e 307 intervengono sulla disciplina del contributo unificato, introducendo modifiche al testo unico spese di giustizia (D.P.R. 115/2002).
Il comma 306 sopprime le esenzioni dal contributo unificato che il suddetto testo unico prevedeva per i processi di valore inferiore a 1.100 euro (art. 10, comma 4) e ai quali e ora è, invece, connesso un prelievo di 30 euro.
Si ritiene infatti, che il patrocinio a spese dello Stato costituisca già sufficiente tutela per le fasce di utenti economicamente più deboli.
Il comma 307 provvede, inoltre, nell’ottica di un aumento generalizzato, ad una revisione degli importi dovuti per gli scaglioni di valore dei procedimenti, all’occorrenza sostituendo i commi 1 e 2 dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002 e arrotondando gli importi derivanti dalla conversione in lire.
Oltre al citato contributo di 30 euro per i processi di valore fino a 1.100 euro, si stabiliscono aumenti (art. 13, comma 1, del testo unico):
§ da 62 a 70 euro per i processi di valore compreso tra 1.100 e 5.200 euro, per quelli di volontaria giurisdizione e per i procedimenti in camera di consiglio (es.: la decisione sull’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza in pendenza del ricorso per cassazione, v. art. 373 c.p.c.; l’omologazione della separazione consensuale, v. art. 711 c.p.c.; i provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso, v. art. 721 c.p.c.; la sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta, v. art. 729 c.p.c.; i provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti, agli inabilitati, v. art. 723 c.p.c., etc.);
§ da 155 a 170 euro per quelli di valore compreso tra i 5.200 e i 26.000 euro e i contenziosi di valore indeterminabile di competenza del giudice di pace;
§ da 310 a 340 euro per i processi di valore compreso tra i 26.000 e i 52.000 euro e quelli civili e amministrativi di valore non determinabile;
§ da 414 a 500 euro per processi di valore compreso tra i 52.000 e i 260.000 euro;
§ da 672 a 800 euro per i processi di valore compreso tra i 260.000 e i 520.000 euro;
§ da 930 a 1.100 euro per processi di valore oltre i 520.000 euro.
Gli aumenti per i primi tre scaglioni sono del 10% circa, mentre quelli per le cause di valore più elevato (oltre 52.000 euro) possono essere quantificati nell’ordine del 20%.
Sono ritoccati in aumento (art. 13, comma 2, del testo unico) anche gli importi del contributo unificato da versare per i processi esecutivi immobiliari – che passa da 155 a 200 euro – nonché per i processi di opposizione agli atti esecutivi (da 103,30 a 120 euro).
Il comma 308 contiene disposizioni di coordinamento conseguenti alla introduzione del contributo di 30 euro per i processi fin ora esenti.
La norma, infatti, intervenendo sul comma 1 dell’art 46 della legge 374/1991, istitutiva del giudice di pace, fa venir meno l’esenzione da ogni tassa e imposta per le cause e le attività conciliative di valore inferiore a 1.033 euro. Ne deriva, di conseguenza, che anche in tali ipotesi debba essere versato il contributo minimo di 30 euro, stabilito dal nuovo comma 1 dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002.
Il comma 309 contiene la specificazione che le maggiori entrate, derivanti dall’intervento in esame, saranno destinate al pagamento dei debiti pregressi e al funzionamento degli uffici giudiziari.,
Il comma 310, aggiungendo il comma 4-ter all’art. 11 della legge 374/1991, pone un limite alle indennità percepibili dai giudici di pace fissandole a 72.000 euro lordi all’anno.
Tale limite è, inoltre, esteso dal comma 311 alle indennità percepite dai giudici tributari.
I giudici di pace percepiscono un'indennità di lire 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonché di lire 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo . È altresì dovuta un'indennità di lire 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno. Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20 .
È corrisposta altresì un’indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato.
In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità di euro 10,33 per l'emissione di una serie di provvedimenti:
a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;
b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni; etc.
L'ammontare delle indennità è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
Le indennità sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
Articolo 1, commi 310 e 311
(Limite massimo indennità giudice di pace
e giudici tributari)
310. All’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-ter. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l’importo di euro 72.000 lordi annui».
311. La disposizione recata dal comma 310 si applica anche ai giudici tributari.
Il comma 310, aggiungendo il comma 4-ter all’art. 11 della legge 374/1991, pone un limite alle indennità percepibili dai giudici di pace fissandole a 72.000 euro lordi all’anno.
Tale limite è, inoltre, esteso dal comma 311 alle indennità percepite dai giudici tributari.
I giudici di pace percepiscono un'indennità di lire 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonché di lire 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo . È altresì dovuta un'indennità di lire 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno. Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20 .
È corrisposta altresì un’indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato.
In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità di euro 10,33 per l'emissione di una serie di provvedimenti:
d) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;
e) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
f) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni; etc.
L'ammontare delle indennità è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente. Le indennità sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
312. I veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell’applicazione di provvedimenti di sequestro dell’autorità giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano ritenute cessate, con ordinanza dell’autorità giudiziaria da comunicare all’avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato l’adozione del provvedimento di sequestro;
b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di interesse storico e collezionistico;
c) siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1º luglio 2002;
d) siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all’avente diritto alla restituzione dell’ordinanza di cui alla lettera a) senza che questi abbia provveduto al ritiro.
313. La cessione di cui al comma 312 è disposta, anche in assenza di documentazione in ordine allo stato di conservazione, sulla base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio.
314. All’alienazione di cui ai commi 312 e 313 e alle attività ad essa funzionali e connesse procede una commissione costituita presso i tribunali e presso i tribunali per i minorenni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della giustizia di concerto con le altre amministrazioni interessate.
315. L’alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al custode acquirente del provvedimento, eventualmente relativo ad elenchi di veicoli, dal quale risulta la determinazione all’alienazione da parte dell’ufficio giudiziario competente.
316. Il provvedimento di alienazione è comunicato all’autorità giudiziaria che aveva disposto il sequestro.
317. Il provvedimento di alienazione è altresì comunicato al pubblico registro automobilistico competente, il quale provvede, senza oneri, all’aggiornamento delle relative iscrizioni.
318. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente:
a) euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e i ciclomotori;
b) euro 24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole e operatrici;
c) euro 30 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
319. Gli importi di cui al comma 318 sono progressivamente ridotti del 20 per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo di custodia del veicolo, salva l’eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.
320. Le somme complessivamente dovute sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a decorrere dall’anno 2006.
321. Alle procedure di alienazione o rottamazione già avviate e non ancora concluse e alle relative istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi, si applicano, qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti cui al comma 312, le disposizioni di cui ai commi da 312 a 320.
I commi da 312 a 321 dettano disposizioni concernenti le custodie giudiziarie di autoveicoli e sono finalizzati alla drastica riduzione dei costi ad esse connessi e ad una rapida distruzione delle giacenze. Tali costi risultano per lo Stato particolarmente onerosi in quanto “i corpi di reato (…) rimangono sottoposti a vincolo anche molto tempo dopo la definizione del giudizio, con la conseguenza che permangono gli oneri di custodia a carico dell’erario anche quando sono cessate le esigenze processuali”.
Al fine di evitare il ripetersi di tali evenienze, si dispone che i veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell’applicazione di provvedimenti di sequestro, siano alienati al titolare del deposito, con le modalità di cui al comma 312, anche se non confiscati, qualora:
§ siano cessate le esigenze cautelari e siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione dal relativo provvedimento giudiziale all’interessato, senza che questi abbia ritirato il veicolo;
§ il veicolo sia immatricolato da più di cinque anni (e non rivesta interesse storico e collezionistico);
§ alla data del primo luglio 2002, la custodia si sia protratta per oltre due anni.
L’alienazione, disposta da una commissione costituita presso i tribunali ordinari e dei minorenni si perfeziona con la notifica del relativo provvedimento al custode acquirente (commi 314, 315); il provvedimento deve essere, altresì, notificato alla autorità giudiziaria che aveva ordinato il sequestro, nonché al pubblico registro automobilistico (commi 316, 317).
I compensi spettanti ai custodi vengono fortemente ridimensionati e, in deroga a quanto previsto dalle tabelle di cui all’articolo 59 del testo unico n. 115/2002, forfetariamente fissati in:
§ euro 6 mensili per motoveicoli e ciclomotori;
§ euro 24 mensili per autoveicoli e rimorchi di massa inferiore alle 3,5 tonnellate, macchine agricole;
§ euro 30 mensili per autoveicoli e rimorchi di massa superiore alle 3,5 tonnellate (comma 318).
Dopo il primo anno, tali importi subiscono una riduzione del 20% per ogni anno di custodia successivo e sono corrisposti in cinque ratei annui, a partire dal 2006 (commi 319, 320); diversamente dispone l’articolo 59 del testo unico sulle spese di giustizia, in base al quale la riduzione dei compensi spettanti ai custodi è connessa soltanto allo stato di conservazione del bene.
Il comma 321 dispone l’applicazione di tale complessiva disciplina alle procedure di alienazione o rottamazione già avviate e ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge, purché ricorrano le condizioni precedentemente illustrate.
322. All’articolo 82, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e previo parere del consiglio dell’ordine,» sono soppresse.
Alla stessa logica di reperimento di risorse nel settore giustizia risponde l’intervento del comma 322 dell’art. 1. La norma interviene sulla disciplina del procedimento di liquidazione (articolo 82 del testo unico n. 115/2002) dell’onorario e delle spese spettanti al difensore in caso di gratuito patrocinio.
L’art. 82 prevedeva che il consiglio dell’ordine degli avvocati - nella fase di liquidazione delle spese al difensore da parte dell’autorità giudiziaria (che provvede con decreto in base alla tariffa professionale, alla natura dell'impegno del difensore e in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona patrocinata) - fornisse un proprio parere sulla congruità dell’onorario riconosciuto.
La fase relativa alla acquisizione del parere del consiglio dell’ordine è stata eliminata dal comma 322; attraverso tale disposizione si è mirato alla riduzione dei costi legati all’istituto del gratuito patrocinio, dal momento che le spese sostenute dal difensore per ottenere il parere, rientrando tra quelle previste all’articolo 75 del medesimo testo unico, sono a carico dello Stato.
323. L’articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
«1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8, eccetto che nei processi previsti dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo».
324. La tabella di cui all’allegato n. 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogata.
Il comma 323 dell’art. 1 della legge dispone l’adeguamento del contributo forfetario (di cui all’articolo 30 del testo unico n. 115/2002) che la parte che si costituisce in giudizio deve versare anticipatamente per le notificazioni eseguite dai funzionari di cancelleria. Tale contributo è fissato in 8 euro, in luogo degli attuali importi, individuati nella tabella di cui all’allegato n. 1 del testo unico (che il comma 324 provvede ad abrogare) che vanno da un minimo di euro 2,46 ad un massimo di euro 4,93 e che non subiscono ritocchi dall’anno 1979.
Articolo 1, comma 325
(Trattamento di maternità dei magistrati)
325. All’articolo 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole: «assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,» sono sostituite dalle seguenti: «astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».
Il comma 325 novella l’articolo 3, comma 1, della legge 27/1981 (Provvidenze per il personale di magistratura) estendendo la corresponsione dell’indennità di funzioni ai magistrati in astensione obbligatoria per maternità; l’esclusione dall’indennità è limitata dalla norma all’assenza facoltativa dal servizio per usufruire dei congedi parentali o per malattia del figlio (artt. 32 e 47 del D.Lgs 151/2003).
L’art. 3, comma 1, della legge 27/1981 prevedeva che, fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato, fosse istituita a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività, una speciale indennità non pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. La misura dell’indennità è adeguata ogni triennio, contestualmente all’adeguamento delle retribuzioni dei magistrati.
La novella, oltre ad attribuire la citata indennità ai magistrati adegua un riferimento normativo ormai superato: la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 è infatti stata abrogata dal citato D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53).
326. Al comma 1 dell’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:
«i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime».
327. All’articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L’ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno».
328. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è sostituito dai seguenti: «Le prestazioni previste al comma 1 sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli operatori. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell’anno precedente».
329. Al comma 4 dell’articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «comma 2» sono inserite le seguenti: «, secondo periodo,».
330. Le disposizioni contenute nei commi da 326 a 329 si applicano alle prestazioni previste al comma 326 disposte successivamente alla emanazione del decreto previsto dall’articolo 205, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e del decreto previsto dall’articolo 96, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificati dai commi 327 e 328.
331. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 326 a 330 non devono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Le disposizioni in esamerecano modifiche al D.P.R. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) ed al D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
Il comma 326, modificando l’articolo 5, comma 1, D.P.R. 115/2002, inserisce fra le spese di giustizia ripetibili dall’erario, quelle relative alle prestazioni previste dall’art. 96 del D.Lgs. 259/2003 (intercettazioni di conversazioni e informazioni richieste dall’autorità giudiziaria).
L’art. 96 del D.Lgs. 259/2003 prevede che le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori (l’art. 1, comma 1. lett. u, del Codice delle comunicazioni elettroniche definisce come “operatori” le imprese autorizzate a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata).
Il comma 327, aggiunge all’articolo 205 del citato T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) due nuovi commi, che prevedono:
§ che le spese relative alle indicate prestazioni di cui all’art. 96 del D.Lgs. 259/2003 e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime siano recuperate in misura fissa, stabilita con decreto adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (comma 2-bis);
§ che tale decreto determini la misura del recupero con riferimento al costo medio della singola tipologia di prestazione, con importi rideterminabili annualmente (comma 2-ter).
I commi 328 e 329 modificano, rispettivamente, i commi 2 e 4 dell’art. 96 del D.Lgs. 259/2003, stabilendo che:
§ le prestazioni obbligatorie per gli operatori (vedi supra) sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabilite le modalità, i tempi di effettuazione e gli obblighi specifici degli operatori stessi. I rimborsi dei costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento, ora previsti dal repertorio, sono stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con quello dell’economia e delle finanze e delle comunicazioni, in forma di canone annuo, determinato anche in base al numero e alla tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell’anno precedente (comma 328);
§ fino all'emanazione del citato decreto, continua ad applicarsi il listino adottato con D.M. 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni (comma 329).
Il comma 330 dispone che le nuova disciplina si applica alle prestazioni obbligatorie in materia di intercettazioni di conversazioni e informazioni eseguite successivamente all’adozione dei due decreti ministeriali sopra menzionati.
Il comma 331 stabilisce che dall’attuazione delle disposizioni sopra illustrate non devono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
[1] Il saldo netto da finanziare rappresenta la differenza tra le entrate finali e le spese finali, cioè, rispettivamente, il totale delle entrate, escluse quelle derivanti da accensione di prestiti, e il totale delle spese, escluse quelle relative al rimborso dei prestiti in scadenza.
Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui è necessario fare ricorso al debito per fare fronte alle spese che si prevedono nel corso dell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali.
L’entità del ricorso al mercato coincide pertanto, in sede di bilancio di previsione, con quella dell’accensione di prestiti.
Il limite del ricorso al mercato si riferisce alle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine (debito patrimoniale). Esso non tiene conto invece delle operazioni di indebitamento a breve termine – principalmente i BOT – che rientrano nella gestione di tesoreria (debito fluttuante).
Nelle entrate finali sono comprese quelle tributarie, quelle extratributarie e quelle derivanti da alienazione di beni patrimoniali, ammortamenti e riscossione di crediti; nelle spese finali sono comprese le spese correnti e le spese in conto capitale.
La differenza tra entrate e spese finali indica quanto del totale dei prestiti da accendere nell’anno serve per coprire le spese, al netto di quelle per rimborsare i prestiti che scadono nell’esercizio medesimo. Il saldo netto da finanziare misura dunque il debito che deriverà dalla gestione del bilancio per il nuovo esercizio. La restante quota dell’accensione di prestiti serve a rimborsare prestiti già contratti e in scadenza nel corso dell’anno.
[2] Nell’ambito delle eccedenze di spesa di cui l’allegato 1 dispone il finanziamento, sono considerate regolazioni debitorie, in quanto si riferiscono ad esercizi conclusi, i seguenti importi:
- 365 milioni di euro relativi a spese di giustizia connesse al rimborso delle anticipazioni effettuate da Poste italiane Spa nell’esercizio 2003 e a ritenute ed imposte rimaste da versare nell’anno 2003;
- 52 milioni di euro relativi alle indennità di buonuscita dei postelegrafonici di cui alla legge n. 388/2000, art. 68, comma 8;
- 68 milioni di euro riconducibili al disavanzo finanziario del CONI servizi Spa;
- 40 milioni di euro in relazione all’armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia ai sensi della legge 295/2002;
- 35 milioni di euro per rimborso INAIL degli oneri sostenuti per la silicosi;
- 546 milioni di euro relativi ai maggiori importi che, secondo quanto stimato, la corresponsione dei trattamenti per invalidità civile da parte dell’INPS registrerà rispetto ai relativi finanziamenti, nel corso del 2004.
[3] L’articolo 1, comma 6, della legge n. 448/2001 prevedeva, infatti, che “le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono destinate prioritariamente al conseguimento della misura del saldo netto da finanziare stabilita dai commi 1 e 2 del presente articolo, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria. In quanto eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di cui al periodo precedente, le eventuali maggiori entrate a legislazione vigente sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale, finalizzate al conseguimento dei valori programmatici fissati al riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria”.
[4] Si vedano, al riguardo, le integrazioni contenute nell’errata corrige trasmesso il 6 ottobre 2004.
[5] Decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”.
[6] Come mostrato nella relazione tecnica il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005 (11.610 milioni di euro) e gli effetti delle disposizioni del disegno di legge finanziaria (310 milioni di euro) avrebbero determinato stanziamenti per consumi intermedi per 12.000 milioni di euro, mentre l’incremento del 2% delle previsioni iniziali 2004, come successivamente ridotte dal decreto-legge n. 168/2004, determina un importo complessivo di tali stanziamenti pari a 10.870 milioni di euro.
[7] L’aumento del 2% degli stanziamenti 2004 si traduce, infatti, in un importo complessivo di 5.373 milioni di euro, inferiore di 800 milioni di euro rispetto agli stanziamenti previsti per il 2005 dal bilancio a legislazione vigente e dalle misure contenute nel disegno di legge finanziaria (che avrebbero determinato stanziamenti per investimenti fissi lordi per 6.174 milioni di euro).
[8] Il comma fa riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.
[9] Si veda in particolare: Corte dei conti, Sez. giur. Lazio, sentenza 25 settembre 2000, n. 1544, recentemente richiamata da Corte dei conti, Sez. giur. Emilia Romagna, sentenza n. 463 del 2004. Cfr. anche Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, sentenza 20 dicembre 2004, n. 1706.
[10] Il comma fa riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.
[11] Relativamente al blocco dei pagamenti a valere sulle risorse del Fondo per gli incentivi alle imprese, si ricorda che già con il D.L. n. 168/2004 si era stabilita, per l’anno 2004, una limitazione dei pagamenti relativi alle erogazioni alle imprese per contributi a fondo perduto (derivanti dalla legge n. 488/1992, dalla programmazione negoziata, dagli incentivi relativi all’intervento straordinario nel Mezzogiorno di cui alla legge n. 64/1986 e dagli incentivi per l’innovazione tecnologica di cui alla legge n. 46/1982) fissando l’importo massimo complessivo di 1.700 milioni di euro.
[12] L’articolo 93, comma 8, della legge n. 289/2002 ha disposto la soppressione delle gestioni fuori bilancio. I termini per l’attuazione dell’operazione di soppressione sono stati prorogati al 1° luglio 2004 dall’articolo 11 del D.L. n. 355/2003 (legge n. 47/2004). Le disponibilità sussistenti sulle gestioni soppresse vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base della spesa.
Sono escluse dalla soppressione soltanto le gestioni fuori bilancio che hanno le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. Tali gestioni sono state individuate, con riferimento a ciascun Ministero, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Per quanto concerne, in particolare, la contabilità n. 1726 intestata al FIT, con il D.P.C.M. 25/11/2003, relativo all’individuazione delle gestioni fuori bilancio del Ministero delle attività produttive, si è stabilito che la suddetta contabilità mantiene le caratteristiche del fondo di rotazione:
- con riferimento agli interventi nei settori dell’economia di rilevanza nazionale (di cui alla legge n. 46/1982 per l’innovazione tecnologica), limitatamente alla quota di finanziamento che prevede i rientri delle risorse erogate;
- per quanto concerne gli specifici interventi per le aree depresse (legge n. 64/1986, legge n. 488/1992 e programmazione negoziata, limitatamente alle agevolazioni cofinanziate dall’Unione europea e dalle regioni.
Pertanto, le disponibilità sussistenti nella contabilità speciale n. 1726 che derivano da stanziamenti del bilancio dello Stato avrebbero dovuto essere riportate in bilancio. Tuttavia, tale operazione non risulta ancora essere stata effettuata.
[13] La tabella F riduce di 200 milioni l’autorizzazione relativa alla legge n. 64 sull’intervento straordinario nel Mezzogiorno (che slittano per 100 milioni al 2006 e 100 milioni al 2007) e di 1.950 milioni l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo stesso che slittano al 2008, unitamente a 1.300 milioni del 2006 e a 3.050 milioni del 2007.
[14] La tabella F riduce di 1.400 milioni l’autorizzazione relativa alla programmazione negoziata e di 50 milioni di euro l’autorizzazione relativa alla legge n. 488/92.
[15] In particolare:
- l’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 15 del 2003, ha destinato 20 milioni a valere sul limite d’impegno autorizzato per il 2003 per il finanziamento degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali;
- l’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 192 del 2003 ha destinato 9,050 milioni a valere sul limite di impegno autorizzato per il 2003 al fine di assicurare le provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali in favore delle imprese agricole nei territori danneggiati dagli eventi del primo semestre 2003;
- la tabella E della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002) ha ridotto di 18 milioni il limite di impegno decorrente dal 2004;
- l’articolo 20, comma 2, del D.L. n. 355 del 2003 ha destinato due limiti di impegno di 5 milioni ciascuno a decorrere dal 2005 e dal 2006 e finalizzati al completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamità;
- l’articolo 3 del D.L. n. 72 del 2004 ha previsto l’emanazione di un decreto interministeriale di individuazione dei limiti di impegno a valere sull’articolo 13 della legge n. 166 del 2002 sui quali calcolare l’aliquota del 3% delle risorse da destinare ai beni culturali ai sensi dell’articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002. Gli importi sono stati determinati in 2,680 milioni a valere sul 2003 e 2,550 milioni a valere sul 2004, per complessivi 5,230 milioni;
- l’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 79 del 2004 ha destinato 1,570 milioni a valere sul limite di impegno per il 2005 e 785.000 euro a valere sul limite di impegno per il 2006 per gli interventi di competenza del Registro italiano dighe;
- l’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 113 del 2004 , ha destinato 6,450 milioni a valere sul limite di impegno per il 2005 per gli interventi straordinari per la città di Parma, quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.
Le risorse della legge obiettivo sono state, infine, ridotte di 3 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal finanziamento disposto dall’articolo 1, comma 459, della legge finanziaria per il 2005, che autorizza la spesa di 3 milioni di euro nel triennio 2005-2007 per la mobilità al servizio delle Fiere di Bari, di Verona, di Foggia e di Padova. Sebbene si tratti di un finanziamento triennale, la copertura a valere sulla legge n. 116/2002 determina comunque il venir meno di un limite di impegno quindicennale dell’importo di 3 milioni di euro a decorrere dal 2005.
[16] Nell’elenco sono comprese le seguenti tipologie di enti, organismi e strutture amministrative: Ministeri e Presidenza del Consiglio; Organi di rilievo costituzionale; Enti di regolazione dell’attività economica (compresa ANAS S.p.A.); Enti produttori di servizi economici; Autorità amministrative indipendenti; Enti a struttura associativa; Enti produttori di servizi culturali; Enti ed istituzioni di ricerca non strumentale; Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca; Regioni; Province; Comuni e città metropolitane; Unioni di Comuni e Consorzi di funzione di comuni; ASL; Enti ed Aziende ospedaliere; Camere di commercio; Enti per il turismo; Autorità portuali; Comunità montane e isolane; Enti regionali di sviluppo; Università ed istituti di istruzione universitaria; Enti per il diritto allo studio; Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Enti parco; Enti regionali per la ricerca e per l’ambiente; Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.
[17] L’elenco degli enti espressamente esclusi dall’applicazione del limite ai prelievi dai conti di tesoreria era stato, da ultimo, definito, con riferimento al triennio 2003-2005, dal D.M. Economia 31 gennaio 2003, recante la “Disciplina dei prelevamenti di cassa di enti e amministrazioni titolari di conti di tesoreria statale, in attuazione dell’art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”
[18] Con due D.P.C.M. emanati in data 4 giugno 2003 sono state individuate le gestioni fuori bilancio aventi carattere dei fondi di rotazione relative al Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Con tre ulteriori D.P.C.M. emanati in data 25 novembre 2003 sono state individuate le gestioni fuori bilancio aventi carattere di fondi di rotazione relative al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell’economia e delle finanze. Con D.P.C.M 16 gennaio 2004 sono state individuate le gestioni fuori bilancio aventi carattere di fondi di rotazione relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Le modalità di attuazione della soppressione delle gestioni fuori bilancio sono state illustrate dalla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 30 giugno 2004, n. 29.
Il comma 8 dell’art. 93 della legge finanziaria per il 2003 prevede, che, ultimate le operazioni di soppressione, l’elenco completo delle residue gestioni fuori bilancio esistenti presso le amministrazioni dello Stato venga esposto in allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
[19] Erano espressamente esclusi dalla dai limiti ai tiraggi le regioni, i comuni, le province, le comunità montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, gli enti parchi nazionali, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'azienda Poste Italiane S.p.a., i conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, gli osservatori astronomici e astrofisica, i dipartimenti e gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università, i cui conti risultano ancora aperti al 31 dicembre 2002.
[20] Il comma 2, lettera a), dispone che “per l’individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui”.
Tale formulazione letterale, peraltro, non deve riferirsi alla determinazione della spesa media annua rispetto alla quale si calcola l’incremento che si registrerà nel 2005: le regole del patto, infatti, si applicano alle spese risultanti non solo dalla gestione di cassa, ma anche da quella di competenza e per queste ultime non può assumersi come dato di confronto l’entità dei pagamenti. L’espressione citata, come chiarito nella circolare n. 4/2005, deve riferirsi alla spesa rispetto alla quale si calcola la spesa corrente media procapite, da cui dipende l’applicazione del limite di incremento dell’11,5% o del 10%.
[21] Per il contenimento della spesa sanitaria, che rappresenta la più importante voce di spesa per regioni e province autonome, sono previste regole specifiche, disciplinate dall’articolo 1, commi 164-184, della legge finanziaria 2005.
[22] I criteri e le modalità secondo le quali deve essere applicata la disposizione costituzionale richiamata sono stati definiti dall’articolo 3, commi 16-21, della legge n. 350/2003.
[23] Le modalità di calcolo del disavanzo per il 2005 e gli anni successivi erano rivolte a rendere il saldo finanziario rilevante ai fini del Patto di stabilità interno più vicino all’indebitamento netto, vale a dire al saldo rilevante, a livello comunitario, ai fini del rispetto del Patto di stabilità e crescita. Da un lato, infatti, erano comprese nel saldo le spese in conto capitale; dall’altro erano escluse tutte le voci di entrata e di spesa relative a operazioni finanziarie, che, come tali, non sono registrate nel conto economico da cui risulta l’indebitamento netto.
[24] Risoluzione 7-00543 Giudice ed altri, approvata dalla Commissione bilancio della Camera il 18 gennaio 2005 e risoluzione 7-00034 Tarolli, approvata dalla Commissione bilancio del Senato nella seduta del 19 gennaio 2005.
[25] La disposizione citata prevede che gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici o privati, siano assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro dell’economia, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di impegni per importi superiori al predetto limite trimestrale.
[26] Legge 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.
[27] Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
[28] D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127.
[29] D.L. 28 maggio 2004, n. 136, Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
[30] D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[31] “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
[32] Nel periodo sottoposto a sospensione sono state approvate le seguenti leggi regionali che aumentano le aliquote IRAP:
- Lombardia - L.r. 23/12/2002, n. 33 (legge finanziaria 2003) art. 1: dal 1°/1/2003 aumento di 1 punto (5,25) per i soggetti di cui agli art. 6 e 7 del D.Lgs. 446/1997 (banche, società finanziarie e di assicurazioni); la stessa aliquota era stata precedentemente fissata in 5,75 dalla legge finanziaria 2002 – L.r. 18/12/2001, n. 27
- Veneto – L.r. 22/11/2002, n. 34 art. 2: per l’anno 2003 aumento di 1 punto (5,25) dell’aliquota a carico dei soggetti di cui agli art. 6 e 7 del D.Lgs. 446/1997 (banche, società finanziarie e di assicurazioni). Analogamente dispone per l’anno 2004 l’art. 2 della L.r. 24/11/2003, n. 38.
- Toscana - L.r. 20/12/2002 n. 43 – finanziaria 2003, art. 2: dall’1/1/2003 l’aliquota a carico dei soggetti di cui agli art. 6 e 7 del D.Lgs. 446/1997 (banche, società finanziarie e di assicurazioni) è fissata al 4,40;
Le leggi regionali che intervengono sull’aliquota dell’addizionale Irpef sono soltanto confermative di aliquote già disposte per l’anno 2002 e non rientrano pertanto nel ‘blocco’. Non vi sono deliberazioni regionali di natura amministrativa in quanto le regioni avevano già deliberato (sempre legislativamente) l’aumento sino allo 0,5% loro consentito con deliberazione amministrativa da pubblicare sulla Gazzetta ufficiale
[33] L’addizionale comunale all'IRPEF è stata istituita dal D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360. In particolare, il comma 3 dell'articolo 1 prevede che i comuni possano "deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo" e che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non possa "eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali".
[34] Si veda a tale proposito la scheda di lettura del comma 61.
[35] L’addizionale regionale viene determinata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, ovvero dal sostituto d’imposta nel caso di redditi di lavoro dipendente e assimilato o redditi di pensione. Il versamento, effettuato in favore della Regione nella quale il contribuente ha la residenza al 31 dicembre del periodo di imposta di riferimento avviene tramite il modello unico di pagamento (modello F24), ed è espressamente prevista la facoltà di effettuare compensazioni ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
[36] Si ricorda che l’articolo 8 della legge n. 80/2003 (legge delega per la riforma del sistema fiscale) prevede la graduale eliminazione dell’IRAP.
[37] Il decreto n. 446/1997 prevede disposizioni specifiche, in materia di base imponibile e di aliquote, per le amministrazioni pubbliche, nonché per le società che operano nel settore bancario e finanziario.
[38] Il pagamento è effettuato dal contribuente alla Regione beneficiaria tramite il modello unico di versamento (modello F24). E’ espressamente prevista la possibilità di effettuare compensazioni ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
[39] Il regolamento dovrà essere pertanto emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato.
[40] Corte di giustizia delle Comunità europee, sent. 6 giugno 2000, Staatssecretaris van Financiën c. B.G.M. Verkooijen (causa C-35/98: in Raccolta della giurisprudenza 2000, pag. I-04071).
[41] L’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplina la gestione delle reti e l’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Esso stabilisce, fra l’altro, che gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei suddetti servizi. Tuttavia, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, essi possono conferire la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Per la gestione degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali – qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi – gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono: a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano; b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica. L'erogazione del servizio avviene mediante conferimento della sua titolarità: a) a società di capitali individuate attraverso gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico e privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso gare con procedure ad evidenza pubblica; c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
[42] L'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, disciplina il versamento unitario e la compensazione.
[43] Si tratta del Fondo comune regionale e del Fondo per i programmi regionali di sviluppo (rispettivamente articolo 8 e articolo 9 della legge n. 281/1970).
[44] Il DPCM 17 maggio 2001 conferma la misura dell’aliquota per il 2001 in 250 lire per litro. Si ricorda che l’incremento della compartecipazione da 242 lire/litro a 250 lire/litro è stato attribuito quale fonte/parte del finanziamento della spesa sanitaria corrente (congiuntamente al gettito dell’IRAP e della addizionale regionale all’IRPEF) in sostituzione dei soppressi contributi sanitari.
[45] Il D.P.C.M. 14 maggio 2004 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 agosto 2004, n. 179) – emanato in mancanza d’intesa nella Conferenza Stato-regioni (seduta del 10 luglio 2003) – è stato impugnato dalle regioni Campania e Puglia mediante ricorso per conflitto di attribuzione dinnanzi alla Corte costituzionale e mediante ricorso giurisdizionale amministrativo dinnanzi al TAR del Lazio con richiesta d’annullamento. Le due regioni, sostanzialmente, deducono l’illegittimità sia dei criteri di ripartizione del Fondo perequativo dettati dal D.Lgs. n. 56 del 2000, sia delle modalità seguite nel decreto per l’applicazione dei criteri stessi.
Per l’esercizio 2003 è stato predisposto lo schema di DPCM recante la determinazione delle aliquote e la ripartizione delle risorse tra le regioni, trasmesso alla Conferenza Stato-regioni ai fini dell’Intesa, non vi è stata ancora deliberazione a riguardo.
[46] Il ricorso avverso l’art. 70 della legge 448/2001 è stato promosso dalle regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria. La Corte afferma, tra l’altro: “nel nuovo sistema, per il finanziamento delle normali funzioni di Regioni ed Enti locali, lo Stato può erogare solo fondi senza vincoli specifici di destinazione, in particolare tramite il fondo perequativo di cui all'art. 119, terzo comma, della Costituzione. Dal momento che l'attività dello speciale servizio pubblico costituito dagli asili nido rientra palesemente nella sfera delle funzioni proprie delle Regioni e degli enti locali, è contraria alla disciplina costituzionale vigente la configurazione di un fondo settoriale di finanziamento gestito dallo Stato, che viola in modo palese l' autonomia finanziaria sia di entrata che di spesa delle regioni e degli enti locali e mantiene allo Stato alcuni poteri discrezionali nella materia cui si riferisce” (punto 7 – Considerato in diritto).
[47] DM 1/7/2004 “Ripartizione, per settori di intervento e aree territoriali delle risorse finanziarie affluenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2004” Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2004, n. 228. Si segnala in proposito che la soppressione del Fondo per gli asili nido fa si che a partire dall’esercizio 2005 alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano non siano più attribuite le quote assegnate negli esercii precedenti in ossequio a quanto specificamente dispone l’articolo 70 della legge n. 448/2001. Le relative somme (pari a circa 24,44 milioni di euro per l’anno 2005, 25,42 milioni di euro per l’anno 2006 e 26,34 milioni di euro per l’anno 2007) sono acquisite all’Erario
[48] Limitatamente all’anno finanziario 2002 le regioni potevano disporre la maggiorazione dell’aliquota dall’addizionale regionale Irpef con propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2001 (articolo 4, comma 3-bis del DL 347/2001, come modificato dalla legge di conversione n. 405/2001)
[49] Più dettagliatamente:
- La regione Piemonte ha previsto, con l’art. 1 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20, che, a decorrere dal 2001, l’Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali di Torino 2006 è esonerata dal versamento dell’IRAP e dai relativi obblighi contabili[49].
L’art. 2 della stessa legge regionale dispone l’esenzione permanente dal pagamento della tassa automobilistica regionale per gli autoveicoli alimentati a gas metano, già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano all'atto dell'immatricolazione, e gli autoveicoli elettrici.
Infine l’art. 4 della suddetta legge proroga al 31 dicembre 2003 il termine del 31 dicembre 2002, fissato per il recupero delle tasse automobilistiche regionali dovute per l’anno 1999.
La sentenza n. 296/2003, con riferimento all’art. 1, ha osservato che l’IRAP è stata istituita ed è interamente disciplinata da normativa statale (D.Lgs. n. 446/1997), anche se destinatarie del tributo sono le regioni nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato. Le regioni stesse hanno una limitata facoltà di variare l’aliquota e possono disciplinare, nel rispetto dei principi fissati dal citato D.Lgs. n. 446/1997, le procedure applicative dell’imposta. Ne consegue che questo non è un tributo proprio della regione, nel senso di cui all’art. 119, secondo comma, della Costituzione (che si riferisce invece alle imposte istituite con legge regionale).
Anche in materia di tassa automobilistica regionale, alle regioni a statuto ordinario è stato attribuito solo il gettito della tassa, unitamente all’attività amministrativa connessa alla sua riscossione, nonché un limitato potere di variazione dell’importo originariamente stabilito con decreto ministeriale, restando invece ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa stessa. Nemmeno tale tassa può dunque essere definita tributo regionale.
- La regione Veneto, con l’art. 2, co. 1, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 18, ha prorogato al 31 dicembre 2003 il termine del 31 dicembre 2002, fissato per il recupero delle tasse automobilistiche regionali dovute per l’anno 1999.
- La Corte Costituzionale, con sentenza n. 297/2003, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma sopra citata sulla base delle considerazioni già utilizzate per la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 4 della legge regione Piemonte n. 20/2002.
- La regione Campania, con l’art. 24, co. 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, ha prorogato al 31 dicembre 2003 il termine del 31 dicembre 2002, fissato per il recupero delle tasse automobilistiche regionali dovute per l’anno 1999.
- La Corte Costituzionale, con sentenza n. 311/2003, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma sopra citata sulla base delle considerazioni già utilizzate per la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 4 della legge regione Piemonte n. 20/2002.
[50] Un tentativo di riforma del sistema è stato effettuato con il decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, che aveva recato il riordino del sistema dei trasferimenti in concomitanza con l’ampliamento dell’autonomia tributaria degli enti locali disposto dal D.Lgs. n. 446/1997.
Tale decreto, tuttavia, non è mai divenuto operativo. Da ultimo, la sua operatività è stata definitivamente sospesa dall’articolo 27, comma 1, della legge n. 448/2001, in attesa della più generale riforma del sistema dei trasferimenti erariali. Successive disposizioni di delega, adottate durante la scorsa legislatura, non hanno ricevuto attuazione.
[51] Il taglio progressivo dei trasferimenti correnti nei tre anni è stato quantificato in 110 milioni di euro nel 2002 (di cui 73,2 milioni di euro sul Fondo ordinario, 22,7 sul Fondo consolidato e 14,7 sul Fondo perequativo), in 223,9 milioni di euro nel 2003 (di cui 149,2 milioni di euro sul Fondo ordinario, 45,3 sul Fondo consolidato e 29,4 milioni di euro sul Fondo perequativo) per giungere a complessivi 339,2 milioni di euro nel 2004.
[52] L’aggiornamento annuale dell’entità dei trasferimenti correnti degli enti locali è prevista dal D.Lgs. n. 504/1992. Ai sensi dell’art. 35, co. 4, l'aggiornamento dei trasferimenti è stato inizialmente operato con riferimento ad un andamento coordinato con i princìpi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento contenuti nei DPEF. La base di riferimento per l’aggiornamento delle risorse era costituita dal solo Fondo ordinario. Per il biennio 1994-1995, l’aggiornamento è stato effettuato, ai sensi del medesimo art. 35, sulla base del tasso di inflazione programmato indicato nel DPEF 1993-1995.
Per gli anni 1996-1998, l’incremento dei trasferimenti correnti è stato di nuovo calcolato sulla base del tasso di crescita delle spese statali (intese come spese correnti al netto degli interessi pari all’1,6% per il 1996, 2,5% per il 1997 e 3% per il 1998) sull’ammontare della dotazione del Fondo ordinario come determinato nella legge di bilancio.
A partire dal 1999, a modifica di quanto stabilito dalla normativa vigente, il calcolo delle risorse aggiuntive è stato effettuato sulla base costituita dalle dotazioni dell'anno precedente relative al fondo ordinario, al fondo consolidato e al fondo perequativo in misura pari al tasso di inflazione programmato, ai sensi dell’art. 49, co. 6, della legge n. 449/97 (collegato alla finanziaria 1998).
[53] Contributi specificamente destinati al finanziamento degli investimenti dei soli comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti sono stati disposti già nelle finanziarie precedenti, a decorrere dal 2001. In particolare, 86,2 milioni di euro per l'anno 2001 (53, co. 19, legge n. 388/2000), 87 milioni di euro per il 2002 (art. 27, co. 12, legge n. 448/2001), 112 milioni per il 2003 (art. 31, co. 5, legge n. 289/2002) e 50 milioni di euro per il 2004 (art. 3, co. 36, della legge n. 350/2003).
[54] Si ricorda che, ai sensi dell’art. 27, co. 3, della legge n. 448/2001, il comune di Roma è escluso dalla ripartizione delle risorse aggiuntive, in quanto i suoi trasferimenti erariali sono stati incrementati, a decorrere dal 2002, di 103 milioni di euro annui. Per il triennio 2003-2005, tale contributo è stato incrementato di ulteriori 20 milioni di euro annui, ai sensi dell’articolo 80, comma 49, della legge finanziaria n. 289/2002.
[55] Tale fondo è, innaffi, mantenuto tra le voci della contribuzione erariale esclusivamente per il finanziamento delle rate dei mutui stipulati anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 504/1992; la sua consistenza va pertanto riducendosi gradualmente a seguito della progressiva estinzione dell’indebitamento pregresso.
[56] L’Allegato 1 “Eccedenze di spesa” della legge n. 350/2003, che reca gli stanziamenti necessari per far fronte ai maggiori oneri, rispetto alle previsioni, che si sono determinati in corso d’anno in relazione a specifiche voci di bilancio, ha disposto per il Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali un finanziamento di 408 milioni di euro per il 2004, di 204 milioni a decorrere dal 2005 quale reintegro corrispondente all’ammontare delle economie derivanti dall’estinzione dei mutui relativi agli anni 2002 e 2003.
[57] Il Fondo nazionale ordinario per gli investimenti è previsto dall’articolo 34, comma 3 del D.Lgs. n.. 504/1992, ed è destinato al finanziamento di opere pubbliche degli enti locali, considerate di preminente interesse sociale ed economico. Le sue risorse sono riservato, per l’80%, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e alle comunità montane, ai sensi dell’art. 49, co. 11, della legge n. 449/1997 (collegato alla finanziaria 1998).
[58] La compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita dall’articolo 67, comma 3, della legge n. 388/2000 (finanziaria per il 2001), per il solo anno 2002. La disciplina è stata successivamente modificata dall’articolo 25, comma 5, della legge n. 448/2001 (finanziaria per il 2002), che ha esteso la compartecipazione anche al 2003, come entrata transitoria per i comuni, in attesa della piena applicazione della disciplina dell’addizionale all’IRPEF, di cui al D.Lgs. n. 360/1998.
L’aliquota di compartecipazione dei comuni all’IRPEF, inizialmente fissata, per entrambi gli anni, al 4,5% del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato per l’esercizio finanziario precedente, è stata aumentata al 6,5% per l’anno 2003 dall’articolo 31, comma 8, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003). La medesima disposizione ha altresì istituito, per lo stesso anno 2003, una compartecipazione al gettito dell’IRPEF anche per le province, nella misura dell’1%, in tutto analoga a quella già attuata per i comuni.
La compartecipazione è stata, infine, confermata per l'anno 2004 dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004).
[59] Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
[60] Ai sensi dell’articolo 3, comma 28, della legge finanziaria per il 2004 gli enti locali hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali per le finalità di cui all’articolo 187 del T.U., con l’unica limitazione che non si tratti di spese aventi carattere permanente. Al riguardo, si osserva peraltro che tutte le tipologie di spesa indicate nell'articolo 187 del Testo Unico hanno carattere non permanente.
[61] Il comma 44 della legge finanziaria ha apportato alcune modifiche al citato articolo 204 del D.Lgs. n. 267/2000; in particolare, viene novellato il comma 1, riducendo la possibilità di ricorso all’indebitamento per gli enti locali, e viene aggiunto il comma 2-bis al medesimo articolo 204 (cfr. relativa scheda di lettura).
[62] Ai sensi dell’articolo 207 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali , di cui al D.Lgs. n. 267/2000, i comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, di società da essi partecipate (in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione), di consorzi e delle comunità montane di cui fanno parte.
Nel caso di mutui contratti da società di capitali, la garanzia può essere rilasciata soltanto per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione di opere relative all’esercizio di servizi pubblici ovvero alla realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico In tali casi gli enti locali rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché sussistano le seguenti condizioni:
a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.
d) Come espressamente previsto dall’articolo 207 del T.U., gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.
[63] Nel caso di operazioni soggette al controllo del CICR, i dati vengono inviati, simultaneamente, al Dipartimento del tesoro e al Comitato Interministeriale per il Credito e per il Risparmio.
[64] Il richiamato articolo 221 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplina la gestione di titoli e valori. I titoli di proprietà dell'ente, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle loro rispettive scadenze. Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione. Il regolamento di contabilità dell'ente locale definisce le procedure per i prelievi e per le restituzioni.
[65] Secondo la circolare, «per società a partecipazione pubblica si intendono società con una quota di partecipazione diretta rilevante/di controllo detenuta da Stati appartenenti all'Unione europea, facendo riferimento ai principi previsti nell'art. 2359 nel codice civile italiano. Nel caso in cui una società pubblica venga privatizzata, si raccomanda che i titoli da questa emessi eventualmente presenti nel fondo di ammortamento vengano sostituiti dal momento in cui detta sostituzione non comporti una perdita per il fondo. Qualora emergano forti segnali di rischio derivanti dalla privatizzazione, la sostituzione andrebbe comunque valutata anche nel caso in cui comporti una perdita».
[66] Per le regioni, l'art. 8, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 279/1997 aveva inizialmente disposto l’adeguamento al nuovo sistema a decorrere dal 1° gennaio 1999, limitandolo, però, alle sole entrate derivanti dall’accisa sulla benzina. L’art. 66 della legge n. 388/2000 ha successivamente stabilito per le regioni e le province autonome l’applicazione integrale del nuovo sistema di tesoreria previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 279/97, con decorrenza 1° marzo 2001.
Per quanto concerne gli enti locali, l'art. 8, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 279/1997 aveva disposto l’adeguamento al nuovo sistema di tesoreria unica limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. L’adeguamento, illustrato con la Circolare del Ministero del tesoro n. 50 del 18 giugno 1998, è avvenuto con decorrenza 1° luglio 1998 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (ai sensi dell’art. 47 della legge n. 449/1997) e con decorrenza 1° gennaio 1999 per i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti. L’art. 66, comma 11, della legge n. 388/2000 ha previsto l’estensione del nuovo regime di tesoreria a tutti gli enti locali (province e comuni) con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, a decorrere dal 1° marzo 2001.
[67] L'art. 28 ha avuto una prima attuazione con l'emanazione di una circolare n. 46 del 20 dicembre 2002 con la quale la Ragioneria Generale dello Stato ha diffuso la codifica gestionale di tutte le voci di spesa, che individua i flussi dei pagamenti consentendone aggregazioni significative per tipologia (ad esempio, personale, spesa per interessi, acquisto di beni e servizi, investimenti).
[68] Per quanto concerne in particolare le regioni, la sperimentazione è stata intesa nel senso di anticipare l’integrale applicazione del nuovo sistema di tesoreria delineato dall’art. 7 del D.Lgs. n. 279/1997, prevedendo che tutte le entrate proprie dovessero essere depositate presso il Tesoriere regionale, con vincolo di prioritario utilizzo, e solo i trasferimenti provenienti dal bilancio statale dovessero invece confluire nei conti della tesoreria statale. Nel corso del periodo di sperimentazione (1°ottobre 1998-31 dicembre 2000), sono emersi alcuni inconvenienti operativi derivanti dal fatto che i tesorieri regionali operano nel capoluogo di regione mentre i conti statali sono appoggiati presso la tesoreria centrale (che ha sede a Roma), di modo che non si è reso possibile procedere alla regolamentazione dei rapporti di debito e di credito tra tesorieri e Banca d’Italia. Proprio per superare tali inconvenienti in occasione della legge finanziaria per il 2001 (art. 66, comma 5, legge n. 388/2000) sono state introdotte delle disposizioni volte a trasferire le regioni dalla Tabella B alla Tabella A della legge n. 720/1984 al fine di restituire loro piena autonomia nell’utilizzazione della liquidità.
[69] “Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea”.
[70] La Tabella D della legge finanziaria indica gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale.
[71] La Tabella C della legge finanziaria determina la quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria.
[72] Si fa presente che il D.L. 24 giugno 2004, n. 157 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204), all’art. 2, co. 1-quater, ha rinviato all’anno 2005 l’alternatività tra interventi compensativi ed assicurativi prevista dall’art. 5, co. 4, del D.Lgs. n. 102/1999.
[73] Il rinvio all’anno 2005 dell’alternatività tra interventi compensativi e assicurativi era stato l’oggetto della risoluzione in Commissione 7-00446 (On. Rava), approvata, con il parere favorevole del Governo, nella seduta del 30 giugno 2004 della Commissione agricoltura della Camera.
[74] Con specifico riferimento alle risorse destinate agli interventi assicurativi merita ricordare la risoluzione in Commissione 8-00091 (on. Misuraca), approvata nella seduta del 30 giugno 2004 della Commissione agricoltura della Camera. Con tale risoluzione– prendendo atto dell’ampio ricorso allo strumento assicurativo registrato nei primi mesi del 2004 e del possibile splafonamento delle risorse finanziarie disponibili - si impegnava il Governo “ad adottare iniziative per rifinanziare il capitolo di spesa relativo all’assicurazione agricola agevolata, al fine di garantire la copertura completa della spesa per il pagamento dei contributi sui premi assicurativi per quest’anno”.
[75] I prodotti assoggettati al contributo per la sicurezza alimentare sono tutti i prodotti fitosanitari autorizzati in base al D.Lgs. n. 194/95 (di disciplina della immissione in commercio dei fitosanitari), taluni fertilizzanti di sintesi e determinati presidi sanitari.
[76] Merita ricordare che la formulazione iniziale dell’articolo 59 della legge n. 488 del 1999 prevedeva un solo fondo, finalizzato allo sviluppo dell’agricoltura biologica, alimentato dalle entrate derivanti da un contributo annuale nella misura del 2 per cento del fatturato annuo a carico dei titolari di autorizzazione alla immissione in commercio di taluni prodotti fitosanitari. A seguito dei rilievi formulati in sede comunitaria, fondati sul fatto che un contributo gravante su tutti i prodotti comunitari, ma destinato alle imprese agricole nazionali che svolgono una produzione di qualità, risulterebbe contrario ai principi di libera concorrenza che informano il mercato comunitario, l’articolo 123, co. 2 e 2-bis, della legge 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), ha sdoppiato il fondo in questione, imputando unicamente al nuovo Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità entrate derivanti dal contributo annuale nella misura del 2 per cento del fatturato sopra citato.
[77] Il progetto, approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, che gli ha recato in dote 105 mld di lire, si propone di favorire l'incremento del valore aggiunto delle produzioni agro-industriali, in particolare per progetti volti a migliorare gli aspetti della commercializzazione, promozione e dell’adeguamento degli impianti alle norme igienico-sanitarie dei prodotti tipici nelle aree interne di Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. I principali settori di intervento sono: olio d’oliva, lattiero-caseario, prodotti del bosco, ortofrutta lavorata e prodotti biologici.
L’azione promozionale di aiuto a favore della pubblicità, in base a quanto stabilito dalla Comunità (87/C302/06), riguarda esclusivamente il prodotto tipico del quale può essere esaltata la qualità e tipicità, la zona di origine, il metodo di produzione (biologica), ma non il singolo produttore o marchio commerciale. Il bando di presentazione dei progetti è scaduto nel gennaio 2000.
[78] Si fa presente che l’articolo 2, della legge n. 38 del 2003 delegava il Governo ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima e sentito il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed eco-compatibile, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza della filiera agroalimentare, un decreto legislativo recante la revisione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della disciplina in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Il decreto legislativo in questione non è stato adottato entro il termine di scadenza della delega.
[79] L'art. 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, così come sostituito dall’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, stabilisce che, nell’ambito della legge finanziaria, deve essere indicato “l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego … ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale.”
[80] Si ricorda che in ogni comparto o area di contrattazione, le amministrazioni che lo compongono esercitano un potere di indirizzo nei confronti dell’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), che opera come rappresentante legale di tutte le pubbliche amministrazioni in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il potere di indirizzo delle amministrazioni sull’ARAN è esercitato attraverso le loro istanze rappresentative o associative, che a tal fine costituiscono i comitati di settore (art. 41 D.Lgs. n. 165/2001). I comitati di settore sono quindi organismi collegiali costituiti per rappresentare categorie omogenee di amministrazioni. Essi deliberano dunque gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale, prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale (art. 47, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001).
[81] Le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai princìpi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna.
[82] Tali assunzioni sono autorizzate per una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 257,043 milioni di euro, di cui 61.383.887 euro quale onere relativo all'anno 2004 e 257.042.694 euro, a decorrere dall'anno 2005 a valere sul citato fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall’art. 3, comma 54, della legge finanziaria per il 2004.
[83] Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).
[84] Recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
[85] Con riguardo alle categorie protette, si ricorda che la legge 68 del 1999 ha imposto a tutti i datori di lavoro pubblici e privati, con più di 14 dipendenti, di avere alle proprie dipendenze una certa percentuale di persone disabili e precisamente:
- il 7%, se i dipendenti sono più di 50,
- 2 lavoratori, se i dipendenti sono compresi tra 36 e 50,
- 1 lavoratore, se i dipendenti sono compresi tra 15 e 35.
In caso di inadempimento a questo obbligo, fatta esclusione per taluni casi, il datore di lavoro deve versare al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, un somma a titolo di sanzione amministrativa per ogni lavoratore disabile non occupato.
[86] Gli enti di cui al citato articolo 70, comma 4, sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).
[87] L’art. 3, comma 60, della Legge 350/2003 ha previsto che le assunzioni riguardanti le province ed i comuni sopra indicati debbano essere contenute entro percentuali non superiori alle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2003, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità e tenuto conto – in relazione alla tipologia degli enti – della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, dell’essenzialità dei servizi da garantire e dell’incidenza delle spese del personale delle entrate correnti.
[88] L’art. 3, comma 60, della Legge 350/2003 ha previsto che le assunzioni riguardanti le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale debbano essere contenute entro percentuali non superiori alle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2003, fatta eccezione delle assunzioni per il personale infermieristico del SSN e fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità.
[89] Sono escluse dagli adempimentI previsti dall’art. 3, comma 60 della Legge 350/2003 le regioni ed i rispettivi enti strumentali e dipendenti delle medesime per i quali sia stati dichiarato lo stato di emergenza derivante da terremoti o calamità naturali.
[90] La disposizione richiamata così recita: “L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, entro il limite delle proprie disponibilità di bilancio, può attivare fino a cinquanta rapporti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'Agenzia può altresì avvalersi, entro il predetto limite finanziario, di un contingente massimo di cinquanta unità di personale appartenente alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, anche economici, ed alle società a partecipazione pubblica in liquidazione; tale personale è posto, previo consenso dell'interessato, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o comunque messo a disposizione dell'Agenzia entro quindici giorni dalla richiesta, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. I relativi costi restano ad esclusivo carico delle amministrazioni pubbliche di appartenenza; sono interamente rimborsati quelli a carico delle società private e degli enti pubblici economici
[91] Sono esclusi dall’ambito dell’applicazione della norma le seguenti categorie di personale:
- il personale della carriera diplomatica;
- il personale della carriera prefettizia;
- il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile;
- il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
[92] L’art. 9, comma 1, della Legge 3 del 2003 stabilisce che un apposito regolamento dovrà indicare le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.
[93] L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).
[94] L. 27 dicembre 1997, n. 449, recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica .
[95] L'art. 5 della legge n. 537 del 1993 ha istituito il fondo per il finanziamento ordinario delle università (che rappresenta la quota più consistente della parte attiva del bilancio degli atenei, seguita solo dalle somme pagate dagli studenti sotto forma di tasse e contributi); quest’ultimo è finanziato annualmente in tabella C della legge finanziaria ed è articolato in:
- una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993;
- una quota di riequilibrio da ripartirsi con riferimento a standard di costi di produzione per studente e a obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e delle condizioni ambientali e strutturali. Il riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali dei costi standard di produzione nelle diverse aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificità e degli standard europei.
[96] D.L. 7 aprile 2004, n. 97 Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 giugno 2004, n. 143.
[97] La norma permette di non considerare gli effetti relativi agli incrementi retributivi derivanti, a partire dall’anno 2002, dagli adeguamenti per il personale non contrattualizzato (docenti e ricercatori) e dall’applicazione dei C.C.N.L. del personale tecnico e amministrativo; consente inoltre l’abbattimento di un terzo dei costi del personale docente e non docente che svolge funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
[98] D.L. 9 novembre 2004 n. 266, Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 Dicembre 2004, n. 306.
[99] D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione.
[100] Il Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con DPR 14 marzo 2001, ha individuato un articolato ventaglio di azioni, tra le quali il rilancio del sistema di cabotaggio marittimo, con particolare attenzione al progetto delle autostrade del mare, nell’ottica di una maggiore sostenibilità ambientale, prevedendo anche un rafforzamento delle infrastrutture portuali.
[101] Sull’inserimento del sistema delle autostrade del mare nell’ambito di una strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, cfr. in particolare la delibera CIPE 57/2002.
[102] Recante Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.
[103] Il medesimo comma contempla anche ulteriori spese per finalità analoghe, tra cui la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalità, per le quali è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto, nonché la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica delle aree di cui all'articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il comma 2-quater ha poi previsto l’emanazione di un regolamento di attuazione (ex articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400), su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per disciplinare le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter, in relazione agli interventi correlati alle finalità di cui al medesimo comma 2-ter.
[104] Ai sensi del D.Lgs. n. 1/1999, alle successive sottoscrizioni di capitale sociale della società possono partecipare anche le regioni, gli enti locali e funzionali, le loro associazioni o enti associativi, per un importo complessivamente non superiore ad 1/4 della sua entità.
[105] Delle quali 28 concentrate nel settore agroalimentare, 10 nel settore del turismo e le restanti relative a settori tradizionali (tessile, edile, meccanico, metallurgico e servizi) e a settori a elevato contenuto tecnologico (informatica, telefonia, aerospazio, elettronica).
[106] L’elenco dei comuni allegato alla delibera (pubblicata sulla G.U. 18 febbraio 2004, n. 40) è disponibile anche all’indirizzo internet http://www.cipecomitato.it/delibere/E030087allegato.pdf.
[107] In realtà il termine previsto originariamente era di 18 mesi, poi estesi a 36 dall’art. 19-quinquies del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 306.
[108] L’articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che disciplina gli accordi di programma, prevede, in particolare, al comma 5, che, nel caso in cui l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
[109] Si rammenta che, per edilizia sovvenzionata si intendono gli interventi di costruzione di nuovi alloggi da parte di soggetti pubblici, nonché il recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici. Per edilizia agevolata si intende, invece, l’intervento indiretto dello Stato attraverso contributi a cittadini che non possiedono i requisiti per usufruire dei benefici dell’edilizia sovvenzionata.
[110] Pubblicata nella G.U. 20 gennaio 1992, n. 15.
[111] Comitato per l'edilizia residenziale.
[112] Recante “Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione”.
[113] Istituito dall'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
[114] Cfr. articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, riguardante le disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati.
[115] Cfr. regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119.
[116] D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
[117] D.P.R. 27 febbraio 1990, Trasferimento di funzioni di vigilanza esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su enti pubblici ed istituzioni, le cui funzioni istituzionali non siano considerate coerenti con le competenze proprie della Presidenza medesima.
[118] L’ente è indicato tra le associazioni combattentistiche dalle tabelle allegate alle leggi n. 250 del 1991 e n. 93 del 1994, richiamate dalle successive leggi n. 205 del 1998 e n. 61 del 2001.
[119] Legge 22 luglio 1991, n. 250, Contributo dello Stato a favore delle associazioni combattentistiche.
[120] Legge 31 gennaio 1994, n. 93, Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche.
[121] Legge 28 dicembre 1995, n. 549, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
[122] Legge 11 giugno 1998, n. 205, Norme per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche.
[123] Legge 7 marzo 2001, n. 61, Norme per la concessione di contributi statali alle Associazioni combattentistiche.
[124] Legge 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).
[125] Per quanto riguarda i contributi ad associazioni ed enti di competenza del Ministero dell’interno, la tabella 1 allegata alla legge finanziaria 2002 indica gli stanziamenti in favore delle associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell’interno.
[126] Il secondo periodo del co. 3 citato ha disposto che, per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione sia ridotta del 10,43 per cento rispetto all’importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.
[127] L’originario limite di 100 milioni di lire è stato da ultimo così elevato dall’articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge.
[128] Pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 2 febbraio 2005.
[129] L’articolo 108 del TUEL (approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000) prevede che il sindaco, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, e il presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato (comma 1). Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti (comma 3).
[130] L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).
Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).
[131] L’art. 2, comma 34, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) ha integrato il numero iniziale delle persone interessate di tre unità (da 30 a 33).
[132] “Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell’art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144”
[133] Nel preambolo della Convenzione si evidenzia l’opportunità di “porre in essere iniziative finalizzate a favorire sinergie in settori di attività di connessione tra Ministero del lavoro, INPS, INAIL ed INPDAP”, nonché “la necessità di promuovere sinergie che favoriscano interventi di potenziamento della vigilanza e nella gestione dei nuovi processi in materia pensionistica, anche attraverso la creazione di banche dati”. L’art. 3 precisa che a far data dal 1° dicembre 2000 gli enti sopra indicati avrebbero assunto – nei confronti dei lavoratori impegnati – la veste di enti utilizzatori, con conseguente assunzione di tutti gli oneri derivanti dal rapporto di lavoro. Sia gli enti sia il Ministero del lavoro (art. 4) avrebbero poi cercato ulteriori opportunità al fine di garantire la stabilizzazione occupazionale dei soggetti interessati. Tutte le iniziative di stabilizzazione devono comunque avvenire mediante procedure selettive o concorsuali.
[134] Si ricorda che, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età compresa tra sedici e trentadue anni.
[135] V. provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 aprile 1995 , “Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione - ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli «Enti pubblici non economici», di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, concordato il 28 marzo 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, CIDA, RdB/CUB e USPPI e le organizzazioni sindacali FP-CGIL, CISL-Enti pubblici, UIL/DEP, CISAL/FIALP e RdB/Enti pubblici.
[136] La proroga al 31 dicembre 2004 era già stata prevista dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge n. 27 luglio 2004, n. 186. In sede di conversione del decreto-legge, per mero errore materiale, era stato soppresso il comma 4 dell’articolo 1, è stato pertanto necessario ripristinarne il disposto con l’articolo 1 del decreto-legge n. 220 del 2004.
[137] Si tratta di 2.277 unità di personale assunto con contratto a tempo indeterminato, che le rappresentanze diplomatico-consolari e gli istituti italiani di cultura all’estero possono assumere, previa autorizzazione dell’Amministrazione centrale.
[138] La necessità di tale chiarimento, in base alla relazione introduttiva del Governo al disegno di legge di conversione del DL 272/2003, discende dalla possibilità che in alcuni Paesi l’eventuale rinnovo senza soluzione di continuità potesse essere successivamente impugnato dinanzi a tribunali locali per la trasformazione del rapporto d’impiego da rapporto temporaneo in rapporto a tempo indeterminato. Il Governo ha affermato che tale eventualità arrecherebbe disturbo all’attuazione completa di norme essenziali alla formazione delle liste elettorali degli italiani residenti all’estero.
[139] “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
[140] “Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato”.
[141] “Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali nonché di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari”. Il D.L. 220 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 257 del 2004.
[142] I soggetti in questione devono essere impegnati in progetti di lavori socialmente utili e aver effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.
[143] La relazione tecnica allegata al disegno di legge stimava che da tali disposizioni derivasse una riduzione del personale docente (rispetto alle 771.433 unità impiegate nell’anno scolastico 2001-2002) pari a 33.847 unità nel triennio di riferimento (8.936 unità per l’anno scolastico 2002-2003; 12.651 unità per il 2003-2004 e 12.260 unità per il 2004-2005). Assumendo come ipotesi l’invarianza del numero di studenti, la relazione tecnica prevedeva, altresì, che il rapporto alunni-docenti, pari a 9,78 per l’anno scolastico 2001-2002, aumentasse a 9,90 per l’anno scolastico 2002-2003, a 10,06 per il 2003-2004 e a 10,23 per il 2004-2005
[144] Secondo quanto riportato in alcuni siti internet destinati all’informazione del personale docente, una bozza dello schema di decreto interministeriale sulle dotazioni organiche 2004-2005 sarebbe stato trasmesso alle istituzioni scolastiche (con circolare ministeriale 24 marzo 2004, n. 37) per assicurare l’avvio delle operazioni relative alla definizione degli organici.
[145] Legge 5 giugno 1990, n. 148, “Riforma dell'ordinamento della scuola elementare”. Si ricorda peraltro che gli artt. 4 e 10 della legge n. 148/1990, dapprima confluiti nel testo unico della scuola (articoli 121 e 125 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297), successivamente sono stati espressamente abrogati, con effetto dal 1° settembre 2000, dal D.P.R. n. 275/1999 (art. 17), che ha ricondotto l’intera materia all’autonomia delle istituzioni scolastiche.
[146] Il decreto ha inoltre previsto che l’apprendimento della materia iniziasse dall’anno scolastico 1992-1993 e che la scelta della lingua (di norma una delle quattro lingue europee più diffuse: inglese, francese, spagnolo e tedesco) tenesse conto delle reali disponibilità di docenti e delle possibilità di proseguire nell'apprendimento.
[147] La legge 53/2003 (cd “Legge Moratti”) ha dettato una disciplina generale in materia di istruzione, la cui attuazione è rimessa a decreti legislativi (da emanarsi entro il 17 ottobre 2005, ad eccezione del D.Lgs. relativo all’alternanza scuola lavoro, la cui scadenza è fissata per 17 aprile 2005); il provvedimento reca inoltre alcune disposizioni immediatamente applicative, concernenti l’iscrizione anticipata alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria e la valutazione dei titoli dei docenti scolastici. Le deleghe conferite al governo riguardano in particolare: la definizione del sistema educativo di istruzione e formazione articolato in due cicli; la valutazione del sistema educativo; la formazione iniziale dei docenti; la realizzazione del diritto-dovere all’istruzione e dell’alternanza scuola-lavoro.
In relazione alla legge citata sono stati emanati:
- il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, che disciplina scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione (comprendente la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, mentre il secondo ciclo comprende il sistema dei licei e dell’istruzione e formazione professionale);
- il D.Lgs 19 novembre 2004, n. 286, recante l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e di formazione nonché il riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione.
Sono attualmente all’esame delle Camere per l’espressione del parere due schemi di decreti legislativi concernenti rispettivamente il diritto-dovere all’istruzione e l’alternanza scuola lavoro.
[148] D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53) art. 5.
[149] Individuazione degli interventi prioritari e dei criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Tale leggeha istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a partire dall’esercizio finanziario 1997, il “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”, definendone gli obiettivi e le modalità di utilizzazione ed inserendovi, tra gli altri, la formazione del personale della scuola. La dotazione del Fondo è quantificata annualmente in tabella C della legge finanziaria; da ultimo la finanziaria 2005 ha assegnato al Fondo 185,91 milioni di euro per il 2005; 180,42 per il 2006 e 181,09 per il 2007. A tale importo vanno aggiunti 10,99 milioni di euro stanziati annualmente ai sensi della L. 69/2000 per interventi di integrazione scolastica degli alunni con handicap.
[150] La disposizione in commento non era contenuta nel testo originario del ddl finanziaria (AC 5310); ci si riferisce pertanto alla relazione tecnica di accompagnamento agli emendamenti presentati dal governo.
[151] Legge 23 dicembre 1996, n. 662, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
[152] L. 28 dicembre 2001,n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).
[153] Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale". La legge 53/2003 (cd “Legge Moratti”) ha dettato una disciplina generale in materia di istruzione, la cui attuazione è rimessa a decreti legislativi (da emanarsi entro il 17 ottobre 2005, ad eccezione del D.Lgs. relativo all’alternanza scuola lavoro, la cui scadenza è fissata per 17 aprile 2005); il provvedimento reca inoltre alcune disposizioni immediatamente applicative, concernenti l’iscrizione anticipata alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria e la valutazione dei titoli dei docenti scolastici. Le deleghe conferite al governo riguardano in particolare: la definizione del sistema educativo di istruzione e formazione articolato in due cicli; la valutazione del sistema educativo; la formazione iniziale dei docenti; la realizzazione del diritto-dovere all’istruzione e dell’alternanza scuola-lavoro.
In relazione alla legge citata sono stati emanati :
- il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, che disciplina scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione (comprendente la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, mentre il secondo ciclo comprende il sistema dei licei e dell’istruzione e formazione professionale);
- il D.Lgs 19 novembre 2004, n. 286, recante l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e di formazione nonché il riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione.
Sono attualmente all’esame delle Camere per l’espressione del parere due schemi di decreti legislativi concernenti rispettivamente il diritto-dovere all’istruzione e l’alternanza scuola lavoro.
[154] La mancata intesa con le autonomie locali è stata più volte lamentata da parte di queste ultime ed addottata tra le ragioni del mancato raggiungimento di un’intesa sugli schemi di D.Lgs relativi al diritto-dovere all’istruzione e formazione e all’alternanza scuola-lavoro (documenti della Conferenza unificata 14 ottobre 2004).
[155] Pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 1° serie speciale, del 19 maggio 2004.
[156] Legge 21 dicembre 1999, n. 508 Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori di industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
[157] Si segnala in proposito che la 7a Commissione del Senato ha esaminato in sede referente il progetto di legge AS 2918 (sen. Asciutti ed altri) recante contributi in favore delle Accademie di belle arti non statali e ne ha richiesto il trasferimento alla sede deliberante (22 settembre 2004).
[158] Questa disposizione prevedeva – a differenza delle altre – un caso di disapplicazione del divieto. Esso infatti non era applicato alle controversie nelle quali comparivano come parti pubblici impiegati ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora questioni identiche a quelle dedotte in giudizio fossero già state decise in sede giurisdizionale in senso favorevole ad altri soggetti che si trovavano nella medesima posizione giuridica dei ricorrenti o resistenti.
[159] Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 165 del 2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico (dunque non "contrattualizzati"):
- i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
- gli avvocati e procuratori dello Stato;
- il personale militare e delle Forze di polizia,
- il personale della carriera diplomatica;
- il personale della carriera prefettizia;
- i dipendenti della Banca d’Italia, della CONSOB e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
[160] Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[161] Il fondo è stato istituito in attuazione dell’articolo 17, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (cd. legge Bassanini 2), che ha modificato l’articolo 12, comma 5, della L. 12 giugno 1990, n. 146, istitutiva della Commissione in oggetto. Il comma 5 del citato articolo 12, in particolare, stabilisce che la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con D.P.R., da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la richiamata Commissione.
[162] “Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni”.
[163] “Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato”.
[164] Si ricorda che, nel regime antecedente la legge 23 dicembre 1998, n. 448, il finanziamento da parte dello Stato del disavanzo del bilancio complessivo dell'INPS avveniva attraverso due modalità: stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato e anticipazioni di tesoreria.
L'articolo 35 della citata L. 448 del 1998 ha previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1999, l'applicazione di una nuova forma di finanziamento dell'INPS (nonché dell’INPDAP), rappresentata da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali (di ciascuno dei due istituti) nel loro complesso. Questo meccanismo supera dunque l'istituto delle anticipazioni di tesoreria, con l'intento di ricondurre nei conti di bilancio tali partite. I trasferimenti previsti sono in ogni caso erogati – al pari di quelli di tesoreria – a titolo di anticipazione e determinano quindi l'instaurazione di un rapporto debitorio.
La nuova forma di finanziamento non è peraltro completamente sostitutiva delle anticipazioni di tesoreria, in quanto viene fatta salva – con il richiamo (posto dal comma 7 dell'art. 35 della legge n. 448) del citato articolo 59, comma 34, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – la possibilità di ricorrere, ove occorra, a queste ultime.
[165] Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
[166] Gli oneri posti a carico della gestione sono i seguenti:
- pensioni sociali;
- integrazioni per le pensioni di invalidità;
- una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS;
- oneri derivanti da agevolazioni contributive, trattamenti di integrazione salariale straordinaria, trattamenti speciali di disoccupazione e indennità di mobilità; sono esclusi da tale ambito gli assegni al nucleo familiare a decorrere dal 1996 (ex art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
- oneri derivanti da pensionamenti anticipati;
- oneri delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 nonché dei trattamenti di reversibilità derivanti dalle medesime (e delle relative spese di amministrazione);
- tutti gli altri oneri relativi agli interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge (pensioni rimpatriati dalla Libia, quote pensione afferenti a periodi prestati presso le Forze armate alleate, etc.).
[167] L’istituto della conferenza di servizi, la cui disciplina generale è stata fissata dalla legge 241/1990 (artt. 14-15), è stato in seguito modificato più volte e parzialmente riformato dalla L. 127 del 1997 (cd. Legge Bassanini 2). Una completa riforma è stata operata dalla legge di semplificazione per il 1999, la legge 24 novembre 2000, n. 340 (articoli 9-15).
[168] Vi sono compresi gli oneri relativi alle pensioni di reversibilità derivanti dalle medesime nonché le spese di amministrazione concernenti i trattamenti in esame.
[169] I comuni sono stati indicati nel D.P.C.M. 15 gennaio 1991.
[170] Secondo la relazione tecnica, i richiamati fondi si riferiscono a prestazioni per le quali i trasferimenti correnti previsti dal bilancio dello Stato risultano sufficienti a coprire i relativi oneri.
[171] Tale articolo prevede l’assunzione, a carico dello Stato, degli interventi assistenziali e del sostegno alle gestioni previdenziali.
[172] Si ricorda, come già rilevato sub art. 19, che la conferenza di servizi costituisce uno strumento organizzativo da attivarsi nella fase decisoria di procedimenti amministrativi complessi ed è volta ad accelerare l’espressione dei consensi delle amministrazioni coinvolte, attraverso un confronto diretto tra le stesse.
[173] L’art. 11, comma 3, lettera, i-quater prevede che la legge finanziaria reca misure correttive degli effetti finanziari delle leggi nella cui attuazione si siano verificati scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle leggi medesime al fine della copertura finanziaria.
[174] Decreto convertito dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.
[175] La norma di interpretazione autentica di cui all'art. 44, comma 6, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha specificato che il trattamento di integrazione salariale, nel corso di un anno solare, compete, nel rispetto dei limiti in esame, per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive (escludendo, in tal modo, ogni ipotesi di superamento dei limiti).
[176] Recante ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.
[177] Ai sensi della Circolare INPS 10 marzo 1958, n. 458, il requisito deve essere raggiunto con le sole giornate agricole.
[178] Ai sensi della sentenza della Cassazione n. 6455 del 9 maggio 2001, la retribuzione convenzionale media è quella dell’anno precedente rispetto all’anno di presentazione della domanda di disoccupazione.
[179] Misura così incrementata dall’articolo 6 della L. 37 del 1977. Originariamente il richiamato articolo 25 prevedeva una misura pari al 60% della retribuzione.
[180] In base all'art. 49, comma 4, lettera a), numero 4), della L. 23 dicembre 1999, n. 488, che ha ridotto l'aliquota in esame (per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto) dal 2,72% al 2,22%.
[181] Si ricorda che tali termini e procedure erano già previste con riferimento all'obbligo (da parte del dipendente) di trasmissione all'INPS.
[182] “Nuove norme e deleghe in materia previdenziale”.
[183] Le categorie elencate all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, e successive modificazioni ed integrazioni sono:
1) artisti lirici;
2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica;
3) attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
4) registi e sceneggiatori teatrali, cinematografici e televisivi, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;
5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
6) direttori di scena e di doppiaggio;
7) direttori d'orchestra e sostituti;
8) concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti;
9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
10) amministratori di formazioni artistiche;
11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radiotelevisive;
13) arredatori, architetti, scenografi e figurinisti teatrali e cinematografici;
14) truccatori e parrucchieri.
15) macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri;
16) sarti;
17) pittori, stuccatori e formatori;
18) operatori di cabine di sale cinematografiche;
19) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese di produzione cinematografica, del doppiaggio, dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese soprannominati;
20) dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films.
[184] L’età anagrafica è stata da ultimo così modificata dall’art. 59, comma 12, della Legge 449 del 1997.
[185] I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori e dei dirigenti comparativamente più rappresentative oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali.
[186] L'addizionale è posta con riferimento ai contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione.
[187] Per la disciplina in materia, cfr. - oltre al citato art. 118 della L. n. 388, e successive modificazioni - l'art. 9, comma 5, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1993, n. 236, e l'art. 1, comma 72, della L. 28 dicembre 1995, n. 549.
[188] Tale Fondo è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
[189] Tale limite è previsto dal combinato disposto dei commi 3 e 10 del suddetto art. 118 della L. n. 388, e successive modificazioni.
[190] Tale Fondo è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
[191] In attuazione dei suddetti commi è stato emanato il D.M. 23 aprile 2003.
[192] Pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 2 febbraio 2005.
[193] Diritto del minore ad una famiglia.
[194] La riforma degli ammortizzatori è prevista – con il ricorso allo strumento della delega – dall’articolo 2 del disegno di legge A. S. 848-bis, recante delega al Governo in materia di incentivi all'occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato, nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, attualmente all’esame della Commissione Lavoro del Senato.
[195] Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del suddetto D.L. n. 148 del 1993, le somme del Fondo per l'occupazione non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.
[196] Pari a 360 milioni di euro, sempre a carico del Fondo per l'occupazione.
[197] La legge n. 30 del 2003, recante delega in materia di occupazione e mercato del lavoro che rappresenta una prima trasposizione sul piano normativo degli obiettivi e delle misure indicati nel “Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia. Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità”, elaborato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ottobre del 2001.
[198] Con il contratto di associazione in partecipazione, l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
[199] Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366.
[200] Le notizie sul tema della Responsabilità Sociale delle Imprese sono state tratte dal sito Internet del Ministero del lavoro http://www.welfare.gov.it.
[201] COM (2001) 366 def.
[202] COM (2002) 347 def.
[203] Lo stakeholder (soggetto interessato) e un individuo, una comunità o un’organizzazione che influisce sulle operazioni di un’impresa o ne subisce le ripercussioni. I soggetti interessati possono essere interni (ad es.: lavoratori dipendenti) o esterni (ad es.: consumatori, fornitori, azionisti, finanziatori, la comunità locale).
[204] Secondo quanto indicato dall’ENPALS la disposizione dovrebbe riguardare 39 unità lavorative assunte con contratto a tempo determinato a seguito di regolari procedure concorsuali.
[205] Il contratto di solidarietà rappresenta, in sostanza, un contratto collettivo aziendale con il quale si realizza una particolare forma di tutela occupazionale, al fine di permettere la salvaguardia di posti di lavoro attraverso la riduzione generalizzata dell’orario di lavoro allo scopo di evitare, o limitare, i licenziamenti nelle aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS attraverso un impiego più razionale della forza lavoro. Accanto a questa tipologia di contratto, denominato contratto di solidarietà difensivo, è presente un’altra tipologia di contratto di solidarietà (cd. contratto di solidarietà espansivo), meno utilizzata, finalizzata a creare nuova occupazione. Attraverso questo strumento, infatti, il datore di lavoro può concordare con le organizzazioni sindacali la riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione, con assunzione contestuale di nuovo personale a tempo indeterminato.
Introdotti dal D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla L. 19 dicembre 1984, n. 683, i contratti di solidarietà interessano gli stessi datori di lavoro destinatari della CIGS e, quindi, in generale, le aziende industriali che abbiano occupato mediamente, nel semestre precedente la domanda per la procedura di cassa integrazione, più di quindici dipendenti. Alla disciplina della CIGS si rimanda anche per quanto riguarda le modalità di computo dei lavoratori. Il contratto di solidarietà, inoltre, può essere stipulato per un periodo non superiore a 24 mesi, (36 mesi nelle aree del Mezzogiorno, di cui al D.P.R. 218 del 1978) ai sensi del citato D.L. 726 del 1984, e può essere prorogato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48, per ulteriori 24 mesi.
[206] A norma dell'art. 5 del D.L. 148 del 1993, convertito dalla L. 236 del 1993, per i contratti di solidarietà stipulati nel triennio 1993-1995 l'ammontare del trattamento di CIG è elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75% della retribuzione persa a seguito della riduzione d'orario, con contemporanea corresponsione alle imprese di un contributo pari ad un quarto del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della medesima riduzione d'orario.
[207] In sostanza si tratta di imprese che non siano: industriali; appaltatrici (presso imprese industriali) di servizi di mensa o ristorazione; grandi imprese commerciali; editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici o di agenzie di stampa a diffusione nazionale.
[208] Si ricorda, in proposito, che il termine originario previsto dal richiamato comma 5 (31 dicembre 1995) è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 1998 (articolo 1, comma 2, D.L. 4 del 1998), al 31 dicembre 1999 (articolo 81, comma 2, lettera b), della L. 23 dicembre 1998, n. 448), al 31 dicembre 2000 (articolo 62, comma 5, lettera b), della L. 23 dicembre 1999, n. 488), al 31 dicembre 2001 (articolo 78, comma 15, lettera c), della L. 23 dicembre 2000, n. 388), al 31 dicembre 2002 (articolo 52, comma 70, della L. 448 del 2001), al 31 dicembre 2003 dall’articolo 41, comma 3, della L. 289 del 2002 (finanziaria 2003) e, da ultimo, al 31 dicembre 2004 (articolo 3, comma 136 della L. 350 del 2003).
[209] Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del suddetto D.L. n. 148 del 1993, le somme del Fondo per l'occupazione non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.
[210] Legge 5 novembre 1968, n. 1115 di Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati.
[211] Le risorse per il Piano idrogeologico della regione Calabria sono state disposte, per il 1984 dal D.L. n. 233/1984 (173 miliardi, successivamente incrementati di 87 miliardi ai sensi del D.L. n. 664/1984); per il 1985 dal D.L. n. 15/1986 (300 miliardi); per il 1986 dal D.L. n. 319/1987 (320 miliardi); per il biennio 1987-1988, dal D.L. 246/1989 (563 miliardi complessivi).
Per il periodo 1989-1992, l'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 432 ha disposto la concessione di un contributo speciale di complessivi 1.240 miliardi di lire (di cui 700 miliardi per le spese relative al biennio 1989-1990 e 450 al biennio 1991-1992). Per l’anno 1992, il contributo è stato integrato di ulteriori 400 miliardi ai sensi della Tabella D della legge finanziaria per il 1992 (legge n. 415/1991).
[212] Si ricorda che alla spesa sanitaria si applicano meccanismi di crescita vincolata diversi da quelli applicati, in via generale, a regioni e province autonome ai sensi dei commi 21-41 disegno di legge finanziaria.
[213] Cfr. punto 3 dell’Accordo.
[214] Per i dati sul PIL cfr. la Nota di aggiornamento al DPEF (doc. LVII 4-bis, pag. 4).
[215] Sulle richieste avanzate dalle Regioni, cfr. i documenti pubblicati nel sito www.regioni.it, con riferimento alla riunione della Conferenza dei presidenti delle regioni del 27 e 28 gennaio 2005.
[216] art. 5, comma 1, del D.L. 18 settembre 2001, n. 347 (convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405). Tale limite è fatto salvo dal decreto-legge n. 156 del 2004 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2002/2004).
[217] Il nuovo tetto ha decorrenza dall'anno 2004 ed è stato introdotto dal decreto-legge n. 156 del 2004 già citato.
[218] Cfr. il prospetto riassuntivo degli effetti finanziari della legge finanziaria, presentato dal Governo in data 28.12.2004.
[219] Sulla natura e sul ruolo dell’AIFA cfr. l’analisi più approfondita contenuta nel dossier decreti legge del Servizio Studi n. 148/2004.
[220] Tale organismo opera presso il Ministero della salute, occupandosi in particolare di raccogliere, monitorare ed elaborare dati di consumo, modalità di impiego e di spesa dei medicinali erogati o impiegati dal SSN e dell’elaborazione annuale di un rapporto al Ministro della salute sull’andamento della spesa farmaceutica relativo ai medicinali (cfr. l'art. 3, comma 9, del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112).
[221] I medicinali orfani sono definiti dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, come i farmaci il cui sponsor sia in grado di dimostrare:
- che essi siano destinati alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di un'affezione comportante una minaccia per la vita o la debilitazione cronica e che si rientri in una delle seguenti fattispecie;
- l'affezione colpisca non più di cinque individui su diecimila nell'Unione europea nel momento di presentazione della domanda;
- la commercializzazione del medicinale in questione all'interno dell'Unione europea appaia, in mancanza di incentivi, poco probabile, per assenza di redditività dell'investimento (per questa seconda fattispecie, la nozione di affezione sembra più ampia - "un'affezione che comporta una minaccia per la vita, un'affezione seriamente debilitante, o un'affezione grave e cronica" -);
- che non esistano metodi soddisfacenti di diagnosi, profilassi o terapia delle suddette affezioni autorizzati nell'Unione europea oppure che, anche qualora tali metodi esistano, il medicinale in questione avrà effetti benefici significativi per le persone colpite.
[222] Secondo la nozione seguita dalla Commissione unica del farmaco, la categoria terapeutica omogenea raggruppa "i medicinali (princìpi attivi e relative preparazioni farmaceutiche) che, in rapporto all’indicazione terapeutica principale, hanno in comune il meccanismo di azione e sono caratterizzati da un'efficacia clinica ed un profilo di effetti indesiderati pressoché sovrapponibile, pur potendo i singoli farmaci diversificarsi per indicazioni terapeutiche aggiuntive. In una categoria terapeutica sono inclusi medicinali che, per forma farmaceutica, dose unitaria e numero di unità posologiche, consentono di effettuare un intervento terapeutico di intensità e durata sostanzialmente simile”.
[223] Riguardo all'attuale disciplina in materia, cfr. l'art. 9 del D.L. 18 settembre 2001, n. 347 (convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405).
[224] Cfr. l’art. 4 del DL n. 63 del 2002.
[225] Cfr. legge n. 202 del 2004.
[226] Cfr. supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale del 22 dicembre 2004.
[227] In base alla normativa vigente (art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 e art. 85, comma 1, della legge n. 388/2000) sono previsti farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale (fascia a) e farmaci a totale carico dell’assistito (fascia c). La norma in esame prevede una nuova categoria (fascia c bis).
[228] Cfr. art. 8, comma 14, della legge n. 537 del 1993.
[229] Cfr. il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni ("Attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione dei medicinali per uso umano"); vedi anche il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni ("Attuazione della direttiva 92/28/CEE riguardante la pubblicità dei medicinali per uso umano").
[230] Cfr. art. 70, comma 2, primo periodo della legge n. 448 del 1998.
[231] Si ricorda che, ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera h), del decreto legge n. 269 del 2003 (convertito dalla legge n. 326/2003), il programma annuale deve essere inviato, entro il 30 novembre dell'anno precedente, tramite il Ministro della salute, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, che esprime il parere entro il 31 gennaio successivo.
[232] Il Ministro si avvale della Commissione nazionale sui LEA, istituita con decreto del Ministro della salute 25 febbraio 2004, che ha iniziato la sua attività il 27 luglio scorso; in base al D.L. 63/2002 essa ha il compito di valutare, in relazione alle risorse definite, i fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione e all’aggiornamento dei LEA.
[233] Rispetto a quanto previsto dall’art. 8-sexies del D.Lgs. 502/1992, è previsto il concerto del Ministero dell’economia sul decreto ministeriale che fissa le nuove tariffe ed una nuova tempistica. Si segnala che l’ultimo aggiornamento delle tariffe nazionali risale al DM del 30.6.1997. Ciascuna regione, sulla base dei criteri ivi contenuti, provvede a stilare le tariffe da applicare sul proprio territorio.
[234] La norma sembra volta a contrastare attività “promozionali” nei confronti di cittadini residenti in altre regioni, realizzate attraverso trattamenti tariffari più bassi. La norma in esame non incide invece sui meccanismi di rimborso tra regione e regione, in relazione ai casi di mobilità interregionale, disciplinati dalla TUC (tariffa unica convenzionale).
[235] Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.L. 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 ottobre 1984, n. 733, e dell'art. 4, comma 2, della legge. 1° febbraio 1989, n. 37.
[236] Ai sensi della procedura citata il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni.
[237] Per esempio, i costi per beni, servizi, prestazioni sanitarie e convenzioni.
[238] Cfr. il Resoconto dell’Assemblea della Camera del 4 ottobre 2004, pag. 15.
[239] Il monitoraggio informatico è previsto dall'art. 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (come modificato dall'art. 2 del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405). Si ricorda che quest'ultimo incarica altresì le Regioni di adottare sanzioni per coloro che omettano gli adempimenti ovvero effettuino prescrizioni oltre il livello appropriato.
[240] Tale procedura è adottata ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003 in base al quale nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.
[241] L’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF è stata fissata per gli anni 1998 e 1999 nella misura dello 0,50% su tutto il territorio nazionale, poi aumentata allo 0,90 dall‘art. 3 del Decreto legislativo n. 56/2000. Ciascuna Regione può maggiorare l'aliquota fino all’1,4 % con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce) (art. 50, co. 3 del D.Lgs. 446/1997 come modificato dal D.Lgs. 56/2000). Limitatamente all’anno finanziario 2002, le regioni possono disporre la maggiorazione dell’aliquota dall’addizionale regionale Irpef con propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2001.
[242] Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997 (che ha istituito l’imposta regionale sulle attività produttive – IRAP), le regioni hanno la facoltà di variare fino ad un massimo di un punto percentuale l’aliquota ordinaria dell’imposta, fissata in misura pari a 4,25%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del medesimo decreto (a decorrere cioè dal 30 dicembre 1999). Le regioni possono inoltre differenziare quella variazione per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. Le regioni, in ogni caso, non possono fissare l’aliquota – per alcuna categoria di soggetti o settore di attività – in misura superiore a 5,25%.
[243] Si veda a tale proposito la scheda di lettura del comma 61.
[244] Ai fini dell'individuazione della delegazione di parte pubblica, la norma rinvia all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, che ha istituito un'apposita struttura tecnica interregionale, composta da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ed integrata, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, da alcuni rappresentanti ministeriali.
[245] La disciplina previgente (comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 502/1992) prevedeva una durata triennale delle convenzioni in oggetto.
[246] Non appare chiaro, dalla formulazione del comma in esame, se anche i medici di medicina generale siano coinvolti nell’attività di segnalazione di eventuali casi di inefficienza.
[247] Cfr. legge n. 202 del 2004.
[248] La norma in esame sembra volta a modificare implicitamente l’art. 48, comma 5, lett. f) del decreto legge n. 269 del 2003.
[249] L’adeguamento delle anticipazioni agli incrementi di stanziamento è già stato introdotto per l’esercizio 2004 dall’articolo 3, commi 30-34 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004). Per l’esercizio 2005 tornerebbe efficace la commisurazione stabilita dall’articolo 1 del D.M. 21 febbraio 2001 (v. di seguito il punto specifico nella scheda).
[250] La ‘deroga’ opera di fatto sulla disciplina attuativa recata dal Decreto ministeriale 21 febbraio 2001 (v. il punto specifico nella scheda). La disposizione del comma 6 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 56/2000 richiamata dal testo in esame si limita ad introdurre il sistema delle anticipazioni di tesoreria ed a rimetterne la disciplina al (allora) Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La disposizione legislativa non stabilisce alcuna misura né modalità di erogazione ma stabilisce, come criterio telelogico, che le anticipazioni siano erogate «in misura sufficiente ad assicurare, insieme con gli accreditamenti dell’IRAP e dell’Addizionale regionale all’IRPEF, l’ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente». Principi di fatto accolti dalla anticipazione del 95 per cento delle somme spettanti.
Le regioni ‘incassano’ i versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di IRAP e di Addizionale regionale all’IRPEF secondo modalità e tempi stabiliti con il DM 24/3/1998, “Modalità di riversamento delle somme riscosse per l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e per l’addizionale regionale all’IRPEF, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446”. A seconda della natura dei contribuenti i versamenti affluiscono in speciali conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, o sono versati sulle contabilità speciali di giro fondi istituite presso le sezioni provinciali di Tesoreria per essere poi versati sui conti correnti aperti presso la tesoreria centrale. Da questi sono prelevati – secondo l’ordinaria disciplina di tesoreria – in favore del <conto sanità> e del <conto contributi sanitari>. Tuttavia, l’afflusso delle somme non è in grado di garantire la continuità dei pagamenti che è invece assicurata dalla disciplina delle anticipazioni. Queste, a loro volta, si ‘compensano’ con le somme affluite a titolo di versamenti IRAP e IRPEF.
[251] Si ricorda che il complesso delle disponibilità per il Servizio sanitario nazionale finanzia sia la spesa stabilita come necessaria ad assicurare i L.E.A. (livelli essenziali di assistenza), spesa che coincide sostanzialmente con la «quota indistinta del fabbisogno sanitario», sia programmi particolari di intervento, nazionali e regionali, stabiliti da leggi specifiche. La disciplina delle anticipazioni di tesoreria non si applica a questa seconda parte del finanziamento. La somma spettante a ciascuna regione a titolo di ‘quota indistinta’ viene determinata dal CIPE, su proposta del Ministero della salute, in base ad alcuni parametri che ‘correggono’ la quota capitarla (popolazione di ciascuna regione) in ragione della spesa storica, della dimensione territoriale e di indici di morbilità di ciascuna regione.
[252] Istituite e disciplinate ai sensi dell’articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001).
[253] Sulla proposta di determinazione e di ripartizione delle disponibilità finanziarie per il SSN 2005 avanzata dal Ministero della salute hanno trovato una prima intesa i presidenti delle regioni nella riunione straordinaria della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome tenutasi il 27 e 28 gennaio 2005. La proposta prevede che al finanziamento dei LEA per l’anno 2005 siano destinati 85.972,93 milioni di Euro rispetto ai 78.748,952 milioni di Euro disponibili per la medesima finalità nell’anno 2004 (Delibera CIPE in corso di approvazione). Poiché le entrate proprie delle regioni sono determinate complessivamente in 1.982,157 milioni di Euro e le compartecipazioni delle regioni a statuto speciale sono pari a 5.338,702 milioni di Euro, l’ammontare del 95 per cento che costituisce le anticipazioni disposte dal comma 184 è pari a 72.786,489 milioni di Euro (al netto delle somme finali spettanti alle regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e Bolzano).
[254] Si ricorda che anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano finanziano la spesa sanitaria corrente per le prestazioni che assicurano i L.E.A. tramite i proventi dell’IRAP, dell’addizionale regionale all’IRPEF, della compartecipazione all’accisa sulle benzine e dei ticket. Una differenza invece è stabilita tra le regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano da un lato e le regioni Sicilia e Sardegna dall’altro. Le prime non partecipano alla determinazione e ripartizione della quota di finanziamento commisurata alla compartecipazione al gettito dell’IVA e finanziano interamente la parte restante del fabbisogno con somme provenienti dal proprio bilancio. regioni a statuto speciale e province autonome incassano secondo una disciplina specifica le somme derivanti dal gettito dell’IRAP, dell’addizionale all’Irpef e dalla compartecipazione alle accise. Alle regioni Valle d’Aosta e Friuli e alle province autonome di Trento e Bolzano non ha modo di applicarsi questa disciplina delle anticipazioni di tesoreria. Le regioni Sicilia e Sardegna finanziano invece solo in parte con risorse del proprio bilancio la spesa sanitaria corrente non coperta dal gettito dei tributi specifici (rispettivamente 42,5% e 29%). La quota restante (57,5% e 71%, rispettivamente) è finanziata dalla parte residua del Fondo sanitario nazionale nell’ambito del Fondo perequativo di cui al decreto legislativo n. 56/2000. Per questa parte si applica la disciplina delle anticipazioni di tesoreria.
[255] Alla data del 31 gennaio 2005 la deliberazione del CIPE non è stata ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La proposta di deliberazione è stata inviata nel dicembre 2003 dal Ministero della salute alla Conferenza Stato-regioni per il prescritto parere. L’intesa è stata raggiunta nella seduta del 12 febbraio 2004. Come è detto nella nota precedente il finanziamento dei LEA ammonta complessivamente a 78.748,952 milioni di Euro.
[256] Lo schema di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per l’anno 2005 sul quale è stata raggiunta una intesa (informale) tra le regioni, secondo quanto è detto alla nota n. 253, dovrebbe costituire anche la base per l’intesa formale che le regioni dovranno esprimere in sede di Conferenza Stato-regioni; intesa che costituisce il presupposto per l’approvazione della Deliberazione del CIPE. Il Ministro per gli affari regionali ha convocato la Conferenza Stato-regioni per il 10 febbraio 2005 e posto all’ordine del giorno la decisione in ordine alla ripartizione delle risorse 2005 per il finanziamento dei LEA.
[257] Ai sensi degli articoli 17, comma 3, e 29, comma 3, della legge 24.11.1981, n. 689, Modifiche al sistema penale, spettano alle regioni i proventi derivanti dalle materie di loro competenza e dalle funzioni amministrative ad esse delegate.
[258] D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.
[259] D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
[260] Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 343/2003, a decorrere dal 1° gennaio 2004 sono stati trasferiti al CNIPA anche i compiti, le funzioni e le attività esercitati dal Centro tecnico istituito presso l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione per l’assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della P.A. Al CNIPA sono state contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali, nonché i lavoratori in servizio.
Tra le funzioni del CNIPA si ricordano quelle relative a:
- definire e utilizzare i processi e gli strumenti per governare il processo di innovazione tecnologica nelle amministrazioni centrali e locali;
- coordinare, attraverso la redazione di un piano triennale annuale, il processo di pianificazione e i principali interventi di sviluppo; dettare norme tecniche e criteri in materia di ICT, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi delle amministrazioni e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi;
- dettare criteri e regole tecniche di sicurezza, interoperabilità, apertura, performance; emettere dei pareri di congruità tecnico-economica sugli schemi dei contratti concernenti l’acquisizione di beni e servizi riguardanti i sistemi informativi;
- operare nell’ambito dell’Unione Europea; nelle materie di propria competenza e per gli aspetti tecnico-operativi, curare i rapporti con le Istituzioni comunitarie e con gli organismi internazionali;
- definire indirizzi e direttive per la predisposizione di piani di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni, orientandoli verso l’utilizzo di tecnologie informatiche innovative.
[261] R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato
[262] Legge 16 gennaio 2003, n. 3, Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.
[263] D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).
[264] Sullo schema del regolamento (n. 406) la I Commissione della Camera ha espresso parere favorevole con osservazioni nella seduta del 6 ottobre 2004.
[265] Cfr. l’art. 114, commi 24 e 25 della legge n. 388 del 2000 e l’art. 14 della legge n. 179 del 2000.
[266] Fonte: Il Sole 24 ore del 3 ottobre 2004.
[267] Le notizie riportate sull’attività della Consap sono state tratte dal relativo sito internet (www.consap.it)
[268] Il criterio – che comunque era indicato, sia pure in modo meno articolato, anche nel testo originario (lettera a) del comma 1) è stato introdotto a seguito dell’approvazione di un subemendamento (0.26.116.4, Rossi S., Parolo, Dussin G.).
[269] Tale precisazione è coerente con una prassi ormai consolidata.
[270] Ordine del giorno presentato nella seduta n. 491 di giovedì 13 novembre 2003. Nel resoconto del Senato tale odg viene riportato come G40.1 (Eufemi, Iervolino, Danzi, Ciccanti, Tunis, Trematerra, Cherchi, Gaburro):
[271] Un elenco completo dei DPCM recanti le dichiarazioni di stato di emergenza è rinvenibile sul sito WEB del Dipartimento di protezione civile: http://www.protezionecivile.it /legislazione/ordinanze.php
[272] Convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434.
[273] Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 e recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative».
[274] G.U. del 21 luglio 2003, n. 167.
[275] G.U del 20 settembre 2004, n. 221.
[276] G. U. del 16 novembre 2004, n 269.
[277] Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.
[279] GU 17 dicembre 2004, n. 295.
[280] GU 18 dicembre 2004, n. 296.
[281] GU 22 dicembre 2004, n. 299.
[282] GU del 26 novembre 2004, n. 278.
[283] L’articolo 103, al comma 4 della legge 388/2000 aveva istituito un fondo di garanzia, stanziando 55 mld. di lire per il 2001 e 125 mld per il 2002 a sostegno dell'iniziativa "PC per gli studenti". Questa risaliva ad un accordo del 17 marzo 2000 tra la Presidenza del consiglio e l'Associazione Bancaria italiana, che prevedeva finanziamenti a condizioni particolarmente vantaggiose per l'acquisto di un PC multimediale da parte degli studenti delle scuole medie superiori. L’articolo 103, comma 4 è stato abrogato dall’articolo 27, comma 1 della legge 289/2002.
[284] D.M. 8 aprile 2003, pubblicato sulla G.U. del 19 maggio 2003, n. 114.
[285] Tale decreto è stato successivamente novellato dal D.M. 30 gennaio 2004, che ha previsto una proroga dei termini di attuazione del progetto “PC ai giovani”.
[286] DM 19 maggio 2004 recante “ Agevolazioni per l'acquisto di un sistema di personal computer, denominato «PC ai giovani», di cui all'art. 4, comma 9, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004).
[287] La CONSIP è una società per azioni al servizio dello Stato che fornisce consulenza, assistenza e soluzioni informatiche per l'innovazione nella Pubblica Amministrazione.
[288] Il DM, risultante dal concerto del Ministro dell'istruzione università e ricerca con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ha dato attuazione all’articolo 26, co. 5 della legge 289/2002 (finanziaria per il 2003) che prescriveva requisiti generali per l’accreditamento dei corsi universitari a distanza rimettendo ad un successivo provvedimento la definizione dei criteri e delle procedure per il riconoscimento dei corsi organizzati da atenei statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici.
Ai sensi del DM citato sono state finora istituite 3 università telematiche: Università "Guglielmo Marconi" (Decreto MIUR 1 marzo 2004) , TEL.MA (Decreto MIUR 7 maggio 2004); “Leonardo da Vinci” (Decreto MIUR 27 ottobre 2004).
[289] La CONSIP è una società per azioni al servizio dello Stato che fornisce consulenza, assistenza e soluzioni informatiche per l'innovazione nella Pubblica Amministrazione.
[290] La Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) è una società per azioni al servizio dello Stato che fornisce consulenza, assistenza e soluzioni informatiche per l'innovazione nella Pubblica Amministrazione.
[291] DM 15 giugno 2004 “Costituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dedicata all’innovazione tecnologica” (G.U. n. 150 del 29 giugno 2004).
[292] Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”. L’art. 27 della legge, al comma 1, affida al Ministro per l'innovazione e le tecnologie il compito di sostenere, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione per lo sviluppo dei sistemi informativi formulati dalle amministrazioni, progetti di grande contenuto innovativo, rilevanza strategica e preminente interesse nazionale, con particolare attenzione a quelli di carattere intersettoriale, nonché di finanziare iniziative del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri con le medesime caratteristiche; il comma 2 dell’articolo 27 istituisce il «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico» e affida al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato dei ministri per la Società dell'informazione, il compito di individuare i progetti per lo sviluppo dei sistemi informativi, di cui al comma 1; il comma 3 del citato art. 27, per il finanziamento del Fondo, ha autorizzato la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.006 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004, per un totale di euro 154.938.000. L’art. 4, comma 8, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) ha autorizzato l'ulteriore spesa di 51.500.000 euro per l'anno 2004 e di 65.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel settore informatico, disponendo che tale fondo finanzi anche iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della società dell'informazione nel Paese. Successivamente, il DM 28 maggio 2004, recante “Utilizzo del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico” ha destinato alle imprese la somma di 60 milioni di euro.
[293] In attuazione dell’articolo 3 del DM 15 giugno 2004, il Comitato di gestione del Fondo ha approvato il 16 settembre le disposizioni operative che sono entrate in vigore con la circolare Medio Credito Centrale n. 367 del 23 settembre 2004.
[294] D.M. 15 giugno 2004 “Costituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dedicata all’innovazione tecnologica” , pubblicato nella G.U. n. 150 del 29 giugno 2004.
[295] Si osserva che l’importo del ddl originario risultava pari a 120 euro
[296] Si ricorda che I Fondi strutturali sono gli strumenti che la Comunità europea utilizza per superare, attraverso il trasferimento di risorse, gli squilibri socio-economici e territoriali. Ai fondi sono assegnati tre obiettivi:
- obiettivo 1: sviluppo delle regioni in ritardo di sviluppo; in Italia - ai sensi dell’allegato I alla decisione della Commissione UE n. 502/1999 - nell'obiettivo 1 sono ricomprese la Basilicata, la Calabria, la Campania, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia. Per il Molise, che è uscito dall’obiettivo 1 alla fine del 1999, in quanto il PIL pro capite di questa regione ha superato il 75% della media europea, la Commissione ha previsto un periodo di sostegno transitorio fino al 31 dicembre 2006.
- obiettivo 2: riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali; l’elenco delle zone italiane cui si applica l’obiettivo 2 è stato approvato dalla Commissione europea con la decisione (CE) n. 530 del 27 luglio 2000, successivamente modificato con la decisione (CE) n. 363 del 27 aprile 2001; l’obiettivo 2 si estende su 13 regioni italiane del Centro-Nord, che non beneficiano dell’obiettivo 1 (Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Prov. auton. di Trento e Bolzano, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto), ed è rivolto soprattutto alle zone rurali in declino e alle zone industriali; esso riguarda in piccola parte anche quartieri urbani in difficoltà e alcune zone dipendenti dalla pesca
- obiettivo 3: sviluppo delle risorse umane.
[297] Si ricorda che la versione originaria del comma in esame prevedeva che il contributo fosse elargito anche a favore di utenti residenti nelle aree dell'Obiettivo 2 del regolamento comunitario, mentre non era espressamente prevista la corresponsione del contributo a favore degli utenti residenti nei comuni con meno di diecimila abitanti.
[298] Più specificamente si ricorda che, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 4 della legge n. 350/2003, il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto, nel caso dell'acquisto, immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno. In ogni caso, il contributo statale di cui al comma 2 non può essere cumulato, nell'ambito della stessa offerta commerciale, con quello di cui al comma 1 quando erogati, direttamente o indirettamente, da parte dello stesso fornitore di servizi nei confronti del medesimo utente. Il contributo per l'acquisto o noleggio dei decoder in tecnica C-DVB è riconosciuto a condizione che l'offerta commerciale indichi chiaramente all'utente i fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della piattaforma via cavo abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione via cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre.
[299] Il comma 4 di tale articolo 89 ha poi previsto la concessione dei contributi citati entro il limite massimo di spesa di 31 milioni di euro per l’anno 2003, a valere sulle disponibilità, utilizzabili sulla base della vigente normativa contabile, derivanti dall’autorizzazione di spesa di cui al citato art. 22 della legge 57/2001.
[300] L’articolo 16, comma 5 della legge 223/1990 (c.d. legge Mammì) stabilisce che per radiodiffusione sonora a carattere comunitario deve intendersi quella caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società cooperative che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21.
[301] I criteri e le modalità di attribuzione e di erogazione dei contributi alle emittenti radiofoniche locali sono state stabilite da un regolamento adottato con D.M. 1° ottobre 2002 n. 225.
[302] Legge 28 dicembre 2001, n. 448.
[303] I criteri per l’erogazione dei contributi sono stati definiti sulla base di un regolamento adottato con D.M. 21 settembre 1999, n. 378.
[304] Si segnala a tale proposito che risulta emanato il decreto di ripartizione per l’anno 2002 dei contributi previsti tra i vari bacini di utenza televisiva. Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 378/1999 il contributo deve essere ripartito tra i vari bacini di utenza televisiva in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino televisivo che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella ripartizione, si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza televisiva ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione.
[305] I criteri e le modalità di attribuzione e di erogazione dei contributi alle emittenti radiofoniche locali sono state stabilite da un regolamento adottato con D.M. 1° ottobre 2002 n. 225.
[306] Il quale ha previsto che le emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario possano beneficiare del 10% dei contributi riservati alla radiofonia (e quindi dell’1% del totale dei contributi destinati all’emittenza locale).
[307] D.L. 24 dicembre 2003, n. 355 recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito con modificazioni dalla legge 47/2004.
[308] L’articolo 1, comma 1 del DM 378/1999 ha stabilito che i termini procedimentali e le modalità di erogazione dei contributi siano specificati nel bando di concorso emanato annualmente dal Ministero delle comunicazioni. L’articolo 145, comma 19 della legge 388/2000 ha previsto, tra le altre, una disposizione ai sensi della quale il bando di concorso suddetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
[309] Decreto legge 12 luglio 2004 n. 168 recante Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191
[310] La società per azioni “Sviluppo Italia”, interamente posseduta dal Ministero dell’economia e delle finanze, è stata istituita il 26 gennaio 1999, ai sensi del D.Lgs. 9 gennaio 1999 n. 1, successivamente integrato dal D.Lgs. n. 3/2000, con il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti.
In Sviluppo Italia sono state riordinate ed accorpate, attraverso fusione per incorporazione, le attività e le strutture delle società SPI, ITAINVEST, IG – Società per l’imprenditoria giovanile, INSUD, RIBS e FINAGRA.
Attualmente Sviluppo Italia è strutturata in cinque aree funzionali così individuate:
- attrazione di investimenti;
- servizi alla committenza pubblica;
- sostegno alle politiche occupazionali;
- sviluppo d’impresa;
- creazione d’impresa.
[311] Per quanto riguarda l’Italia, la Carta degli aiuti relativa alle regioni meridionali (Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia), ammesse alla deroga di cui all’art. 87.3.a) (coincidenti con le aree obiettivo 1 dei fondi strutturali) è stata approvata dalla Commissione con la comunicazione 2000/C 175/05, pubblicata sulla GUCE del 24 giugno 2000) mentre la Carta relativa alle aree ammesse alla deroga di cui all’art. 87.3.c) è stata approvata con la decisione del 20 settembre 2000.
[312] Tale metodo di calcolo è stato adottato dall'Unione Europea per valutare l'importo attualizzato degli aiuti (sia in conto capitale che in conto interessi) concessi alle imprese degli Stati membri, importo che viene rapportato, in termini percentuali, all'investimento complessivo. La sovvenzione si determina al lordo dell'imposta commisurata alla sovvenzione (si assume che l'impresa consegua, nel primo anno, un utile sufficiente per pagare tale imposta).
[313] A seguito della operazione di fusione delle precedenti società di promozione, Sviluppo Italia è subentrata nella gestione di tutti gli interventi che precedentemente erano di competenza delle varie società in essa confluite:
- l’imprenditoria giovanile e il prestito d’onore (ora definiti “autoimpiego e autoimprenditorialità”) della IG;
- la siderurgia (legge 181/1989) e la promozione e lo sviluppo di attività imprenditoriali della SPI;
- il settore turistico della INSUD;
- le attività finanziarie di ITAINVEST;
- gli interventi nel settore agro-alimentare di RIBS e Finagra.
[314] Già il DPEF 2003-2006 indicava nella società Sviluppo Italia Spa il soggetto destinatario della missione di attrazione degli investimenti nel Mezzogiorno, da effettuarsi anche attraverso la stipula di contratti di localizzazione a natura privatistica fra i soggetti investitori e i soggetti pubblici. Il CIPE, con delibera n. 62 del 2 agosto 2002 ha assegnato, in via programmatica, a Sviluppo Italia Spa l’importo di 70 milioni di euro, quale finanziamento delle attività ad essa demandate dal DPEF 2003-2006, di cui 38 milioni di euro sono stati destinati, con successiva delibera n. 130 del 19 dicembre 2002, nell’ambito del Programma quadro della società, alla attività specifica di “predisposizione e avvio di un programma pluriennale di marketing volto all’attrazione di investimenti dall’esterno, concentrata nel Mezzogiorno”.
[315] Dichiarazione dell’amministratore delegato di Sviluppo Italia, Caputi, nel corso della prima riunione dell’Authority Board della società (Comitato strategico internazionale per attrarre capitali esteri in Italia) del 3 aprile 2004.
[316] Nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive non risulta ancora istituito uno specifico capitolo per tale Fondo. Di conseguenza, le risorse della legge n. 488/1992 e della programmazione negoziata sono ancora iscritte nel Fondo per gli incentivi alle imprese.
[317] La tabella F riduce di 200 milioni l’autorizzazione relativa alla legge n. 64 sull’intervento straordinario nel Mezzogiorno (che slittano per 100 milioni al 2006 e 100 milioni al 2007) e di 1.950 milioni l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo stesso che slittano al 2008, unitamente a 1.300 milioni del 2006 e a 3.050 milioni del 2007.
[318] L. 27 dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
[319] Legge 17 ottobre 1996, n. 534 Nuove norme per l’erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali.
[320] Le tre ipotesi sono le seguenti:
- • contributo ordinario annuale dello Stato le istituzioni culturali in possesso di specifici requisiti ed incluse in apposita tabella emanata con decreto del ministro di settore di concerto con il ministro del tesoro, sentite le Commissioni parlamentari di merito, nonché il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali . La tabella è sottoposta a revisione ogni tre anni con la stessa procedura;
- contributi straordinari alle istituzioni culturali già inserite nella tabella per “singole iniziative di particolare interesse artistico o culturale o per l’esecuzione di programmi straordinari di ricerca”;
- contributi annuali agli enti culturali non inseriti nella tabella di cui sopra, i quali siano comunque in possesso di alcuni requisiti minimi.
[321] Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 18 agosto2003 recante Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato, per il triennio 2003-2005.
[322] Lo schema è stato trasmesso alle Camere per il parere il 30 luglio 2004 (si veda il Dossier Pareri 343 del 22 settembre 2004). Ai sensi del decreto ministeriale 623/1996, possono usufruire dei contributi per il funzionamento degli istituti scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature didattiche, gli enti e le istituzioni di ricerca pubblici e privati (che non siano parti di altri enti) che svolgano attività di ricerca o di formazione post-universitaria. I decreto ministeriale recante riparto dello stanziamento per l’esercizio finanziario 2003 ha assegnato all’ISS 100.000 euro.
[323] Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali.
[324] Si confronti B. SZEGO, Il venture capital come strumento per lo sviluppo delle piccole e medie imprese: un’analisi di adeguatezza dell’ordinamento italiano, Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza legale della Banca d’Italia, n. 55, giugno 2002.
[325] A norma dell'articolo 2540 del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa è una misura che l'autorità governativa può disporre nel caso in cui le attività della società (anche se già posta in liquidazione) non risultino sufficienti al pagamento dei debiti.
[326] Si fa presente che il termine per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio è stato oggetto di numerose proroghe. Tale termine, originariamente previsto in trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 410 del 1999 (scadenza 2 novembre 2002) è stato prorogato a cinquanta mesi dall'articolo 52, comma 33, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria per il 2002), ed avrebbe dovuto quindi scadere il 12 gennaio 2004. A seguito di un'ulteriore proroga di dodici mesi disposta dall'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione (legge 1° agosto 2003, n. 200), il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge n. 410 del 1999 sarebbe venuto a scadenza il 12 gennaio 2005. Tale termine è stato tuttavia prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005, dall’articolo 12 del DL n. 266 del 2004 (il decreto legge è ad oggi, 15 dicembre 2005, all’esame dell’assemblea della Camera per la definitiva approvazione). Il medesimo art. 12, al comma 2 (introdotto nel corso dell’esame parlamentare) prevede, inoltre, che alla scadenza del termine il Ministero delle attività produttive, che vigila sulla procedura di liquidazione, valuta la sussistenza di eventuali situazioni oggettive ostative all’attivazione della soluzione concordataria e individua le soluzioni atte a garantire lo svolgimento dell’attività anche mediante autorizzazione alla ulteriore prosecuzione dell’esercizio provvisorio dell’impresa.
[327] Il richiamo va peraltro ora riferito, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 ("Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366"), all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.
[328] Per il Friuli-Venezia Giulia:
- D.P.R. 18-12-1979 n. 839 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'articolo 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, numero 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.
- D.P.R. 19 marzo 1990, n. 70 – artt. 4-5 Assistenza a favore di particolari categorie (trasferimento di funzioni, uffici, beni mobili ed immobili in relazione ad alcuni degli Enti di cui alla Tabella B del DPR 616)
- D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 – artt. 19-20
- La regione ha poi disciplinato con proprie leggi ulteriori aspetti del trasferimento: L.R. 22-12-1980 n. 70, L.R. 16-8-1982 n. 53; L.R. 2-2-1991 n. 7.
Per la Sardegna:
- D.P.R. 19-6-1979 n. 348, artt. 75-76, 79
- D.P.R. 13-4-1984, n. 92 - Trasferimento alla regione Sardegna delle funzioni, dei beni e del personale degli enti nazionali operanti in Sardegna.
- L.R. 8-5-1984 n. 18 e L.R. 17-1-1986, n. 12 - Istituzione del ruolo speciale provvisorio e collocazione del personale degli enti soppressi
Per la Sicilia:
- D.P.R. 13-5-1985 n. 245 - Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di trasferimento delle competenze del patrimonio e del personale degli enti pubblici soppressi di cui al DPR 616/1977;
- L.R. 53/1985 art. 8; L.R. 22/1986 art. 61; L.R. 36/1986 art. 17; L.R. 11/1988 art. 28; L.R. 33/1988 art. 6; L.R. 43/1994 art. 7 concernenti il trasferimento del personale.
Per la Valle d’Aosta:
- D.P.R. 22-2-1982 n. 182 – artt. 77-83 - Trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481.
- D.P.R. 27-12-1985 n. 1142 - Trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni in materia di industria, commercio, annona ed utilizzazione delle miniere (artt. 1, 7, 9).
- L.R. 19-4-1983, n. 15 - Inquadramento del personale trasferito alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182.
Per il Trentino-Alto Adige:
- D.P.R. 19-11-1987 n. 526 - Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
[329] La Scuola superiore dell’economia e delle finanze nasce dalla trasformazione della Scuola Centrale Tributaria fondata da Ezio Vanoni nel 1957 per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale civile dell’amministra-zione finanziaria. Riorganizzata nell’ambito della riforma delle amministrazioni pubbliche, la Scuola superiore dell’economia e delle finanze va oltre il proprio ruolo di Scuola di settore e diventa istituzione di alta cultura, formazione e ricerca a vocazione generale che opera per soggetti interni ed esterni, pubblici e privati, a livello nazionale ed internazionale. La Scuola è alle dirette dipendenze del Ministro dell’economia e delle finanze e agisce in concorrenza con le altre istituzioni di formazione superiore.
[330] D.Lgs. 27 giugno 1999, n. 165 "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59".
[331] Nell'originario decreto legislativo n. 165 del 1999 l'Agea veniva definita come ente di diritto pubblico. La qualifica di ente di diritto pubblico non economico avviene con il decreto legislativo n. 188 del 2000 (art. 2, co. 1).
[332] D.L. 32/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 104/95 - recante “Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale”.
[333] L’art. 9 dello Statuto dell’Associazione IPI prevede che l’Assemblea dei Soci deliberi in merito al programma pluriennale dell’Istituto e che provveda alla presentazione al Ministro delle Attività Produttive per la sua definitiva approvazione.
[334] L. 57/2001, recante “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”.
[335] V. in particolare l’articolo 135 della legge 388/2000 (legge finanziaria 2001)
[336] D.L. 28-12-1998 n. 451, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 febbraio 1999, n. 40, recante Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto.
[337] La norma ha previsto anche l’onere del Ministro dei trasporti e della navigazione di presentare al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente comma (entro il 31 dicembre 1999).
[338] Per l’emanazione della direttiva era indicato il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge.
[339] Cfr. l'art. 45, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'art. 15, L. 28 dicembre 2001, n. 448
[340] Recante Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.
[341] Secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992.
[342] Tale comma è stato aggiunto dall'art. 145, comma 83, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così modificato dall'art. 4, comma 235, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del citato comma 235.
[343] Come definite dal D.M. 18 settembre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997.
[344] Comma prima sostituito dall'art. 145, comma 84, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così modificato dal comma 63 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
[345] recante “Imposizione degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sardegna”
[346] Legge n. 388/2000.
[347] Come risultante dalle modifiche apportate della lettera c) del comma 14 dell’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dal comma 13 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, espressamente citate nel testo del comma in esame.
[348] Legge 8 luglio 2003, n. 172 recante Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico.
[349] Anche attinenti al rilascio e al rinnovo del certificato di sicurezza nonché alla istituzione di registri nazionali.
[350] Con revisione delle competenze degli uffici marittimi e della motorizzazione civile in materia di nautica da diporto; affidamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero delle attività produttive della vigilanza sulla rispondenza alle norme tecniche di attrezzature e dotazione da utilizzare a bordo di unità da diporto; previsione di soluzioni organizzative tali da garantire una completa, efficace e tempestiva informazione a favore dell'utenza;
[351] La disposizione prevede testualmente che la quota indicata “è rassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la copertura degli oneri di cui all’articolo 2, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo … ”
[352] D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, recante Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.
[353] E’ inoltre previsto, sempre in relazione all’elenco delle opere connesse, allo stato di avanzamento dei lavori e alla loro destinazione finale, un obbligo di relazione al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di cui all’articolo 2 della legge 285, ha invece funzioni di osservatorio sui tempi di realizzazione delle opere connesse.
[354] Per lo stato di avanzamento dei lavori relativi alle opere connesse si consulti il sito della regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it/to2006/servizi/stato2.htm
[360] Per informazioni relative allo stato di avanzamento procedurale dei progetti relativi alle opere connesse, si consulti il sito internet http://www.regione.piemonte.it/to2006/servizi/stato2.htm
[361] Il totale delle risorse attivabili è calcolato in modo approssimativo sulla base dei tassi correnti.
[362] Nella legge n. 285 compare l’importo in lire, pari esattamente a 110 miliardi. Si segnala, inoltre, che l’art. 10 della legge n. 285, per il funzionamento dell’Agenzia, ha stanziato 5 miliardi di lire per il 2000, 20 miliardi per il 2001 e 10 miliardi per il 2002.
[363] Nella legge finanziaria per il 2001 viene indicato l’importo in lire, pari esattamente a 34 miliardi.
[364] Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 06 del 6 / 02 / 2003.
[365] Piemonte Informa, Agenzia della Giunta regionale, “Opere di Accompagnamento 2006, Protocolli al via” del 23 novembre 2004 consultabile al sito:
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/informa/articoloe7ac.html?OpereX.txt+Art-416
[366] Legge 16 gennaio 2003, n. 3, Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.
[367] La disposizione richiama espressamente le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ovvero “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.
[368] D.P.R. 6 ottobre 2004 n. 258, Regolamento concernente le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.
[369] D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[370] Reg. n. 3950/92 Regolamento del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Detto regolamento è stato abrogato a decorrere dal 1° aprile dal reg. n. 1788/2003 che lo ha interamente sostituito, recando disposizioni dal tenore analogo all’articolo 16. La nuova disciplina delle Cessioni temporanee autorizza tuttavia gli Stati membri a regolare anche l’ipotesi di una cessione totale della quota produttiva.
[371] Le modalità di attuazione sono state definite con il Decreto direttoriale del 20/6/2003, pubblicato nella G.U. n. 194/2003.
[372] Numerose aree di tutela sono già state istituite con decreti ministeriali.
[373] D.M. 2 luglio 2004, Interventi, per l'anno 2004, del piano triennale 2004-2006 per la protezione delle risorse acquatiche, nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile.
[374] Appostati sul capitolo 7196 Contributo per lo sviluppo di infrastrutture aeroportuali (UPB 2.2.3.7 Interventi per Venezia all’interno dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
[375] D.L. 24 dicembre 2003 n. 355 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
[376] Come previsto dall’articolo 5 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, recante Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 1997, n. 135.
[377] Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1 della legge. 18 giugno 1998 n. 194 recante Interventi nel settore dei trasporti.
[378] Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 2 della legge 18 giugno 1998 n. 194 recante Interventi nel settore dei trasporti.
[379] Alla emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata rimessa la definizione delle modalità di concessione del contributo medesimo. In attuazione di tale disposto è intervenuto il D.M. 2 febbraio 2004. Il medesimo comma 153 ha poi disposto che l’efficacia del complesso delle disposizioni sia subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del Trattato CEE recante la procedura di approvazione in materia di aiuti di Stato.
[380] Scheda tratta dal sito internet del Servizio sismico nazionale (www.serviziosismico.it).
[381] Si ricorda che l’art. 1 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381 ha istituito l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) nel quale è confluito, tra gli altri, anche l'Istituto nazionale di geofisica.
[382] Recante “Disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di protezione civile, abrogazione l.r. 19-12-1994, n. 46”, pubblicata sul B.U.R. n. 46 del 21 agosto 1998.
[383] Nella medesima direttiva viene specificato che per biomassa si intende “la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”.
[384] Si veda ad esempio il rapporto World energy, technology and climate policy outlook 2030 della Commissione europea.
[385] Previsto dal D.Lgs n. 204 del 5 giugno 1998, recante Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[386] Recante Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (cosiddetta “legge Gasparri”).
[387] Il comma 1 ha stabilito testualmente che, “ai fini dello sviluppo del pluralismo sono rese attive, dal 31 dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con un'offerta di programmi in chiaro accessibili mediante decodero ricevitori digitali”; al comma 2 del medesimo articolo 25, sono stati poi previsti adempimenti, per la finalità indicata, da parte della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo (realizzazione da parte della RAI di almeno due blocchi di diffusione con riferimento alla televisione digitale terrestre, in maniera tale da realizzare, entro il 1° gennaio 2004, la copertura del 50% della popolazione, ed entro il 1° gennaio 2005, la copertura del 70% della popolazione). Sullo sviluppo del digitale terrestre ha offerto un quadro, in attuazione del DL 352/2003 e della stessa legge Gasparri (art. 25, commi 1-3), la Relazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presentata alle Camere il 27 maggio 2004, concernente la complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri.
[388] Infatti, il medesimo art. 25, comma 7 precisa che gli incentivi in questione sono definiti “nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 21 della [presente] legge conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri”, vale a dire, nei limiti dei proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana SpA, il cui 25 % è destinato al finanziamento degli incentivi in questione. Inoltre, il regolamento “può essere attuato ovvero modificato o integrato solo successivamente alla riscossione dei proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 21, comma 3, conseguita anche mediante cessione di crediti futuri”. Tale comma 3 dell’articolo 21 prevede appunto il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana SpA, che dovrebbe svilupparsi nel corso del 2005.
[389] Tuttavia, nel caso in cui il totale delle indennità, dei rimborsi forfetari, dei premi o dei compensi non risulti superiore a 7500 euro, il sostituto provvederà a rilasciare la certificazione, relativa alle somme da lui erogate, senza operare alcuna ritenuta (si veda la circ. n. 60/E del 19 giugno 2001 dell’Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso, paragrafo 6).
[390] Fanno eccezione le acque del Baltico, dei Belts e dell’Oeresund, e con la deroga di cui al comma 2 consentita fino al 31/12/1993.
Sulla esclusione del Baltico, confermata nei regolamenti successivi, si rimanda alla risposta data dalla Commissione alla interrogazione scritta E-511/98 di Dominique Souchet.
[391] Sia nelle citate risoluzioni che nel regolamento comunitario n. 345 si invocano gli obblighi assunto internazionalmente dagli Stati all’atto della sottoscrizione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare che impone a tutti i membri di cooperare per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche d’alto mare. La Convenzione, adottata a Montego Bay il 10/12/82 è stata ratificata dall’Italia il 2/12/94, successivamente alla sua entrata in vigore del 16/11/94.
[392] Il numero di 676 pescherecci interessati al piano spadare, sopra riportato, è tratto dalla pubblicazione ISMEA Filiera pesca e acquacoltura, aprile 2000; nel documento di adozione del VI piano triennale della pesca ed acquacoltura, D.M. 25/5/2000, è indicato in 352 il numero delle imbarcazioni spadare iscritte al 31 dicembre 1998 nell’Archivio Licenze Pesca (Tab. 1.2.b); la pubblicazione ISMEA relativa dell’aprile 2001 non reca informazioni complessive sulla realizzazione del piano, limitandosi a segnalare che anche nel secondo semestre 2000 è proseguita la liquidazione dei contributi dovuti, e che sono state liquidate 705 pratiche per un totale di approssimativi 23,5 miliardi di lire.
[393] Modalità di attuazione delle misure di «costruzione di nuove navi» e di «ammodernamento di navi esistenti».
[394] Istituzione del Comitato nazionale per le celebrazioni di Cristoforo Colombo.
[395] Indizione della «Giornata nazionale di Cristoforo Colombo».
[396] Si veda a titolo puramente esemplificativo la direttiva ministeriale 6 agosto 2004, Progetti formativi in modalità e-learning nelle pubbliche amministrazioni e il D.M. 11 novembre 1997, n. 474, Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
[397] E la promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale è appunto l’espressione usata per indicare una delle nuove materie affidate alla legislazione esclusiva dello Stato dal progetto di riforma della Parte II della Costituzione, attualmente all’esame del Senato (A.S. 2544-B, art. 39). Si noti che il testo dell’emendamento inizialmente proposto dalla maggioranza alla Camera in prima lettura utilizzava l’espressione “la promozione internazionale del sistema Paese”, successivamente modificata nel senso sopra indicato.
[398] D.P.C.M. 28 agosto 2003, Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di attuazione del programma di Governo, al Ministro Scajola.
[399] Tra gli ultimi documenti prodotti si vedano il IV Rapporto sull’attuazione del programma di Governo (11 giugno 2001 - 10 giugno 2003), il Rapporto di metà Legislatura (11 giugno 2001 - 11 dicembre 2003) e il Bilancio di metà Legislatura (11 giugno 2001 - 11 dicembre 2003).
[400] Legge 7 giugno 2000, n. 150, Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
[401] L. 8 marzo 1999, n. 50, Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998 (art. 5).
[402] Direttiva del Presidente del Consiglio del 27 marzo 2000, Analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto e della regolamentazione.
[403] Il termine è stato così prorogato dall'art. 52, comma 71, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.
[404] Il citato comma 3 prevede che gli enti interessati possano, per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto di progetti di lavori socialmente utili da essi promossi e nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40% da lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30% da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio.
[405] Recante la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196,
[406] L'articolo 2, comma 1, in particolare, fa riferimento ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.
[407] Ai sensi del richiamato decreto sono rientrati nella graduatoria, ai fini della stipulazione delle convenzioni, i seguenti comuni: Caltabellotta (provincia di Agrigento); Capranica (provincia di Viterbo); Cianciana (provincia di Agrigento); Cigognola (provincia di Pavia); Cipriano Po (provincia di Pavia); Fragneto Monforte (provincia di Benevento); Latronico (provincia di Potenza); Lirio (provincia di Pavia); Melilli (provincia di Siracusa); Orta di Atella (provincia di Caserta); Ostra (provincia di Ancona); Pesco Sannita (provincia di Benevento); Porto Torres (provincia di Sassari); Samo (provincia di Reggio Calabria); Sant’Arsenio (provincia di Salerno); Sciacca (provincia di Agrigento); Scilla (provincia di Reggio Calabria); Termoli (provincia di Campobasso). Si ricorda, inoltre, che i criteri e le modalità per la definizione delle graduatorie e l'assegnazione delle risorse sono stati stabiliti dal decreto direttoriale del 31 marzo 2004.
[408] Il D.L. n. 120 del 1 aprile 1989, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 reca “Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia”.
[409] D.L. n. 396/94, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.
[410] Il D.Lgs. n. 1/1999 disponeva inizialmente che Sviluppo Italia provvedesse al riordino e all’accorpamento delle suddette società partecipate al fine di una loro ricollocazione in due nuove società operative specializzate, rispettivamente, in materia di servizi allo sviluppo e di servizi finanziari. A tal fine, nel giugno 1999 vennero costituite due società operative, una per i servizi allo sviluppo (Progetto Italia) e una per i servizi finanziari (Investire Italia), che operavano in regime di convenzione con le diverse società controllate da Sviluppo Italia.
[411] Le società controllate, Sviluppo Italia Turismo, Sviluppo Italia Aree Produttive e Italia Navigando si occupano rispettivamente di turismo, riqualificazione di aree industriali dismesse e valorizzazione delle località portuali turistiche. Esistono inoltre tra le controllate anche 18 società regionali (delle quali 5 in fase di avvio) operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Tra le società partecipate, 36 sono riconducibili al settore agroindustriale e 18 operano nel settore del turismo, mentre le rimanenti partecipazioni interessano il comparto manifatturiero (tessile, meccanico, metallurgico), i settori ad alta tecnologia (informatica, telefonia, aerospazio, elettronica) e il terziario. Le società collegate occupano complessivamente 12.000 addetti.
[412] L’ISTAT ha predisposto una nuova classificazione delle attività economiche (ATECO 2002) da adottare nelle rilevazioni statistiche correnti. Le tipologie di imprese cui fa riferimento la norma richiamando detta classificazione sono le seguenti: commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa (lett. g); alberghi e ristoranti (lett. h); trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (lett. I); intermediazione monetaria e finanziaria (escluse assicurazioni e fondi pensione) (lett. j) attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese (lett. k); istruzione (lett. m); sanità e assistenza sociale (lett. n); altri servizi pubblici ed organismi extraterritoriali (lett. o).
[413] Al riguardo, si segnala che il comma 58 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (provvedimento collegato alla manovra di bilancio per il 1998) ha successivamente esteso la concessione dell’indennizzo, per il solo anno 1998, all'ipotesi di cessazione delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di agente e rappresentante di commercio, nei limiti delle disponibilità garantite dal gettito contributivo dell'addizionale di cui all'articolo 5 del citato D.Lgs. 207. Si ritiene però che la riapertura prevista dall’articolo in esame si riferisca alle sole ipotesi di cui al D.Lgs. n. 207 del 1996, in quanto solo questo è espressamente richiamato.
[414] L’art. 149 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha stabilito che l’indennizzo può essere concesso anche nel caso in cui la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio sia stata effettuata in data successiva alla presentazione della domanda di indennizzo, purché la cancellazione avvenga prima della concessione dell’indennizzo stesso.
[415] Si ricorda che la relazione tecnica all’ A.S. 2518 (d.d.l. di conversione del sopra citato D.L. n. 269 del 2003) quantificava il ricavo atteso dall’operazione in 1.500 milioni di euro nell’anno 2004 e in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
[416] L’art. 28 della legge n. 28 del 1999, al fine di migliorare l’efficienza dell’attività di contrasto dei fenomeni dell’evasione fiscale, ha autorizzato la realizzazione di un programma quinquennale per la costruzione, l’ammodernamento, l’acquisto o la locazione finanziaria di immobili da destinare a sedi degli uffici del Ministero delle finanze. Il successivo comma 3 dello stesso articolo provvede alla copertura degli oneri connessi con la realizzazione del suddetto programma per gli anni 1999-2003.
L’art. 29 della stessa legge n. 28 del 1999, sempre a fini di lotta all’evasione fiscale, ha autorizzato la realizzazione di un programma per la costruzione, l’ammodernamento e l’acquisto di immobili destinati a caserme ed alloggi di servizio per il Corpo della Guardia di finanza. Il successivo comma 4 dello stesso articolo provvede alla copertura degli oneri connessi con la realizzazione del suddetto programma.
Con riferimento al citato art. 29 della legge n. 28 del 1999, si veda anche il successivo comma 444 dell’articolo 1 della legge in esame.
[417] Con il D.P.R. n. 469 del 1999 è stato approvato il Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea.
[418] Il ruolo è l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute, formato dall'ufficio, ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.
[419] Si ritiene che l’importo da pagare sia quello risultante dalla richiesta di pagamento, senza ulteriori interessi e rivalutazione monetaria.
[420] Si tratta per esempio di alloggi, case cantoniere, terreni, capannoni, porzioni di tratte ferroviarie dismesse, ecc.
[421] D.P.R. 27 gennaio 1998 n. 25 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[422] Si ricorda che il regolamento approvato con D.M. 509/1999 (recentemente sostituito dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270,) ha introdotto una nuova articolazione dei corsi universitari e dei relativi titoli ed ha limitato il rilascio di diplomi di specializzazione ai soli casi previsti da specifiche disposizioni legislative o direttive dell'Unione europea, in particolare nelle aree degli studi sanitari, della formazione degli insegnanti, della preparazione alle professioni legali.
[423]Recante "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate".
[424]L’articolo 8 del D.L. 138/2002 ha disposto un generale riassetto del CONI, attraverso la creazione di una società per azioni, denominata “CONI Servizi SpA”, a totale partecipazione pubblica (le azioni sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze), chiamata a sostenere l’insieme delle attività dell’ente. Per quanto concerne i rapporti tra il CONI (ente pubblico) e la CONI Servizi SpA, la norma ha previsto che i rapporti, anche finanziari, vengano disciplinati da un contratto di servizio annuale e che il personale alle dipendenze del CONI venga trasferito alle dipendenze della CONI Servizi SpA, la quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, nonché nella titolarità dei beni facenti capo all’ente pubblico.
[425]La ratio del contributo recato dal comma 194 della legge n. 350/2003 sembrerebbe venir meno in considerazione delle nuove modalità di finanziamento del CONI, previste dai commi in esame. Si segnala inoltre la difformità nell’assegnazione - rispettivamente alla CONI servizi SpA e al CONI – esistenti fra tale contributo e le forme di finanziamento previste dalle disposizioni in esame.
[426]Emendamento 16.100 del Governo, presentato durante l’esame presso la Commissione bilancio del Senato.
[427] Il testo dell’emendamento 16.100, cui si riferisce la relazione tecnica, prevedeva una riduzione delle dotazioni di parte corrente della tabella C pari a 400 milioni per l’anno 2005 e a 600 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Gli importi della riduzione sono stati successivamente aumentati di 250 milioni di euro annui per effetto dell’emendamento 40.500, che ha rivisto la disciplina in materia di studi di settore.
[428]Decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368. Il decreto-legge ha previsto che i rifiuti radioattivi siano sistemati in sicurezza presso un Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, affidandone la realizzazione alla SOGIN S.p.A. (Società gestione impianti nucleari), società costituita dall'Enel S.p.A. in data 31 maggio 1999, in ottemperanza all'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 79 del 1999. La Sogin è operativa dal 1° novembre 1999 e ha per oggetto sociale l'esercizio delle attività relative allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse (Corso, Foce Verde, Garigliano, Trino Vercellese 1).
[429]Vedasi la delibera n. 71/2002, avente come oggetto la rideterminazione degli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti per il triennio 2002-2004.
[430] Su tale U.P.B. è peraltro confluito il trasferimento disposto ai sensi del comma 282 della legge finanziaria in esame, che ha fissato le risorse da assegnare al CONI per il quadriennio 2005-2008 in 450 milioni di euro annui (+222 milioni di euro rispetto alla legislazione vigente).
[431]La precedente tabella relativa al titolo III era articolata in 9 voci, mentre la nuova versione è in 4 voci, in quanto riferita alle diverse tipologie di attività possibili con l’introduzione dei servizi telematici a valore aggiunto. Soltanto nei casi in cui è possibile un raffronto omogeneo o analogo con le attività di consultazione degli archivi cartacei, vengono indicati anche i precedenti importi.
[432]La precedente tabella allegata al D.Lgs. n. 347/1990 era articolata in 5 voci, mentre la nuova versione è in 7 voci, in quanto riferita alle diverse tipologie di attività possibili con l’introduzione dei servizi telematici a valore aggiunto. Soltanto nei casi in cui è possibile un raffronto omogeneo o analogo con le attività di consultazione degli archivi cartacei, vengono indicati anche i precedenti importi.
[433] D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2003, n. 137.
[434] D.L. 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1933, n. 4.
[435] Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della L. 6 luglio 2002, n. 137.
[436] L’articolo 5 ha sostituito l’articolo 7 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, recante Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
[437] Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.
[438] Legge11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, Legge quadro in materia di lavori pubblici.