XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri , Servizio Studi - Dipartimento affari sociali , Servizio Studi - Dipartimento agricoltura , Servizio Studi - Dipartimento ambiente , Servizio Studi - Dipartimento attività produttive , Servizio Studi - Dipartimento cultura , Servizio Studi - Dipartimento difesa , Servizio Studi - Dipartimento finanze , Servizio Studi - Dipartimento giustizia , Servizio Studi - Dipartimento istituzioni , Servizio Studi - Dipartimento lavoro , Servizio Studi - Dipartimento trasporti , Servizio Studi - Documentazione in materia regionale , Servizio Studi - Segreteria generale-Ufficio rapporti con l'Unione europea
Titolo: Finanziaria 2005 - A.C. 5310-bis-B - Schede di lettura
Serie: Progetti di legge    Numero: 653    Progressivo: 6
Data: 17/12/04
Abstract:    Schede di lettura del disegno di legge sul testo approvato dal Senato; tavola di raffronto degli articoli.
Descrittori:
LEGGE FINANZIARIA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Riferimenti:
AC n.5310-bis-B/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Finanziaria 2005

A.C. 5310-bis-B

Schede di lettura

n. 653/6

 


xiv legislatura

17 dicembre 2004

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: ID0038

 


I N D I C E

 

 

Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.C. 5310-bis), il testo approvato dalla V Commissione bilancio della Camera (A.C. 5310-bis-A), il testo approvato dall’Assemblea della Camera (A.S. 3223), il testo approvato dalla 5a Commissione bilancio del Senato (A.S. 3223-A) e il testo approvato dall’Assemblea del Senato (A.C. 5310-bis-B)3

Schede di lettura

§      Articolo 1, commi 1 e 2 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)21

§      Articolo 1, comma 6 (Limite all’incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni)23

§      Articolo 1, commi 12 e 13 (Assegnazioni incarichi di diretta collaborazione e incarichi fiduciari)24

§      Articolo 1, comma 14 (Contenimento della spesa per mezzi di trasporto delle amministrazioni pubbliche)27

§      Articolo 1, commi 17-19 (Limitazione ai pagamenti)28

§      Articolo 1, commi 20-22 (Disposizioni sulla tesoreria)29

§      Articolo 1, commi 24, 27, 30, 31e 43 (Patto di stabilità interno per gli enti territoriali)35

§      Articolo 1, comma 45 (Utilizzo proventi derivanti da oneri di urbanizzazione)39

§      Articolo 1, comma 51 (Mobilità segretari comunali)41

§      Articolo 1, comma 53 (Blocco addizionali comunali e regionali)45

§      Articolo 1, comma 56 (Fondo per incentivare l’insediamento nei piccoli comuni)48

§      Articolo 1, comma 59 (Altri enti)49

§      Articolo 1, comma 63 (Disposizioni in materia di finanza regionale)50

§      Articolo 1, comma 81 (Superamento della tesoreria unica e altre disposizioni finanziarie)53

§      Articolo 1, comma 84 (Norme per il contrasto e la prevenzione dell’uso illecito di finanziamenti pubblici)56

§      Articolo 1, comma 89 (Risorse per il piano di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici)57

§      Articolo 1, commi 90, 91 e 93 (Oneri contrattuali)59

§      Articolo 1, commi 95-106 e 109 (Organici, assunzioni a tempo indeterminato e mobilità del personale e altre disposizioni)60

§      Articolo 1, comma 107 (Programmazione del fabbisogno di personale delle università)71

§      Articolo 1, comma 108 (Dipartimento nazionale politiche antidroga)73

§      Articolo 1, comma 110 (Autostrade del mare)74

§      Articolo 1, comma 111 (Fatturazione delle cessioni di tartufi)77

§      Articolo 1, comma 112 (Edilizia residenziale pubblica)80

§      Articolo 1, comma 113 (Fondo per l’accesso alla prima casa per le giovani coppie)82

§      Articolo 1, comma 114 (Contributo federazione nazionale istituzioni pro ciechi)83

§      Articolo 1, comma 115 (Contributo Associazione nazionale vittime civili di guerra)84

§      Articolo 1, comma 116 (Esenzione dall’IVA per i consorzi tra banche)87

§      Articolo 1, comma 117 (Esenzioni di carattere tributario per associazioni bandistiche e cori)88

§      Articolo 1, comma 118 (Finanziamento della formazione professionale)91

§      Articolo 1, comma 127 (Indennità personale enti privatizzati)92

§      Articolo 1, comma 128 (Modifica all’articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001)93

§      Articolo 1, commi 131 e 132 (Insegnamento della lingua straniera e supplenze brevi)95

§      Articolo 1, comma 135 (Divieto di estensione dei giudicati ed altre norme processuali)97

§      Articolo 1, comma 139 (Annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi illegittimi)98

§      Articolo 1, commi 140 e 141 (Modifiche alla disciplina recante il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)100

§      Articolo 1, comma 145 (Proroga del termine per contributi previdenziali e premi assicurativi per le imprese colpite dal sisma del 1990 in Sicilia)104

§      Articolo 1, commi 146-148 (Trasferimenti all’INPS)105

§      Articolo 1, comma 149 (Integrazione salariale per le imprese del settore automobilistico)106

§      Articolo 1, commi 150 e 151 (Interventi in materia previdenziale)107

§      Articolo 1, comma 152 (Nuova procedura di trasmissione della certificazione e dell’attestazione di malattia)111

§      Articolo 1, comma 153 (Norma in materia di pensionamento del personale degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche)112

§      Articolo 1, comma 155 (Fondo nazionale per il sostegno delle adozioni internazionali)114

§      Articolo 1, comma 158 (Proroghe ammortizzatori sociali)116

§      Articolo 1, comma 159 (Risorse per apprendistato)118

§      Articolo 1, commi 160 e 161 (Associati in partecipazione e gestione speciale di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335)119

§      Articolo 1, comma 162 (Ordinamento degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria)121

§      Articolo 1, comma 163 (Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese)122

§      Articolo 1, comma 164 (Personale ENPALS)124

§      Articolo 1, comma 165 (Contratti di solidarietà per le imprese che non rientrano nella disciplina della cassa integrazione guadagni straordinari e per le imprese artigiane)125

§      Articolo 1, comma 166 (Contributo alla regione Calabria. Interventi per forestazione)127

§      Articolo 1, commi 167-173, 175-181, 185-186, 188-190 (Interventi nel settore sanitario)130

§      Articolo 1, comma 191 (Programmi di edilizia sanitaria e di potenziamento ed ammodernamento tecnologico)139

§      Articolo 1, comma 205 (Assicurazioni di immobili contro calamità naturali)140

§      Articolo 1, commi 206 e 207 (Interventi di protezione civile)142

§      Articolo 1, comma 212 (Sezione speciale Fondo di garanzia PMI)146

§      Articolo 1, comma 215 (Agevolazioni per la banda larga)150

§      Articolo 1, commi 216 e 217 (Radiofonia ed emittenti locali)153

§      Articolo 1, comma 219 (Strumento flessibile per l’attrazione di investimenti nelle aree sottoutilizzate)156

§      Articolo 1, commi 222 e 223 (Contributo Istituto italiano studi storici e Istituto italiano studi filosofici)157

§      Articolo 1, comma 230 (Durata in carica del commissario liquidatore dei consorzi agrari)159

§      Articolo 1, commi 233 e 235 (Risorse del Fondo Made in Italy)161

§      Articolo 1, comma 238 (Continuità territoriale dell’autotrasporto)165

§      Articolo 1, comma 240 (Osservatorio sul mercato creditizio nella aree sottoutilizzate)169

§      Articolo 1, commi 242 e 531 (Contribuzione figurativa da parte dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali)170

§      Articolo 1, comma 243 (Lavori in economia effettuati da parte del CESIS, SISMI e SISDE)172

§      Articolo 1, comma 244 (Fondi per infrastrutture olimpiche per i Giochi olimpici invernali “Torino 2006”)174

§      Articolo 1, comma 245 (Risorse per il funzionamento dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione)178

§      Articolo 1, comma 246 (Quote latte Sardegna)180

§      Articolo 1, comma 247 (Scioglimento delle cooperative edilizie)182

§      Articolo 1, comma 248 (Potenziamento del comparto della pesca)183

§      Articolo 1, comma 249 (Infrastrutture aeroportuali e tutela della cantieristica)185

§      Articolo 1, comma 250 (Contributo al Centro di geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo)187

§      Articolo 1, comma 251 (Contributo per energia prodotta da fonti rinnovabili)189

§      Articolo 1, comma 252 (Contributo all’Istituto nazionale di astrofisica)191

§      Articolo 1, comma 253 (Fondo servizi televisione digitale terrestre)192

§      Articolo 1, comma 254 (Finanziamento progetti pilota settore aeronautico)193

§      Articolo 1, comma 255 (Fondo interventi nel capitale di rischio)195

§      Articolo 1, comma 256 (Natura fiscale dei compensi erogati da cori e bande)197

§      Articolo 1, comma 257 (Finanziamento capitanerie di porto)199

§      Articolo 1, comma 258 (Sospensione di adempimenti fiscali e previdenziali, in favore di enti non commerciali)200

§      Articolo 1, comma 259 (Campionati di sci alpino Valtellina 2005)203

§      Articolo 1, comma 260-262 (Interventi nel settore della pesca)204

§      Articolo 1, comma 263 (Celebrazioni Cristoforo Colombo)206

§      Articolo 1, comma 264 (Monitoraggio delle politiche pubbliche del governo)207

§      Articolo 1, commi 265-267 (Attività socialmente utili)210

§      Articolo 1, commi 268-271 (Interventi di reindustrializzazione di Sviluppo Italia)214

§      Articolo 1, comma 272 (Continuità territoriale Sicilia)217

§      Articolo 1, commi 273 e 274 (Processi di innovazione delle imprese del commercio)218

§      Articolo 1, comma 275 (Indennizzo cessazione attività commerciali e aliquota contributiva INPS dovuta dagli esercenti)221

§      Articolo 1, comma 276 (Spese per la locazione di uffici pubblici)224

§      Articolo 1, comma 277 (Utilizzo immobili pubblici e dei comuni)226

§      Articolo 1, comma 278 (Esenzione da imposte di alcuni trasferimenti immobiliari)228

§      Articolo 1, comma 279 (Anticipazioni di tesoreria in favore dell’Agenzia del demanio)229

§      Articolo 1, comma 280 (Dismissioni del patrimonio immobiliare di RFI)231

§      Articolo 1, comma 281 (Contributo scuola Jean Monnet)232

§      Articolo 1, comma 282 (Finanziamento convenzioni biodiversità e rischi biotecnologici)233

§      Articolo 1, comma 283 (Imposta di bollo su dichiarazione di conformità degli autoveicoli e assegnazione delle risorse al Ministero delle infrastrutture per la sicurezza stradale)236

§      Articolo 1, commi 284-290 (Finanziamento dello sport)238

§      Articolo 1, comma 291 (Scommesse a totalizzatore)243

§      Articolo 1, comma 292 (Scommesse sulle corse dei cavalli)245

§      Articolo 1, commi 293-297 (Gioco con partecipazione a distanza)247

§      Articolo 1, comma 298 (Riduzione consumi intermedi)249

§      Articolo 1, comma 299 (Riduzione dotazioni correnti Tabella C, escluso settore universitario)250

§      Articolo 1, comma 300 (Riduzione Fondo per interventi strutturali politica economica)252

§      Articolo 1, comma 301 (Versamento all’entrata di una quota degli importi derivanti dall’applicazione dell’aliquota della componente della tariffa elettrica)253

§      Articolo 1, comma 302 (Riduzione trasferimenti correnti a Ferrovie, Poste, ANAS e altre imprese pubbliche)256

§      Articolo 1, comma 303 (Aggiornamento degli importi fissi delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, tassa di concessione governativa)258

§      Articolo 1, comma 304 (Misura dell’acconto dell’IRPEF e dell’acconto dell’IRES)263

§      Articolo 1, comma 305 (Modalità di versamento all’entrata del bilancio dello Stato della percentuale delle somme riscosse nell’anno precedente dalle banche)265

§      Articolo 1, comma 306 (Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali)267

§      Articolo 1, comma 328 (Trattamento di maternità dei magistrati)268

§      Articolo 1, commi 329-334 (Disposizioni in materia di prestazioni a fine di giustizia)269

§      Articolo 1, comma 335 (Redditi immobiliari. Lotta al sommerso. Dati relativi alle utenze)271

§      Articolo 1, commi 338-341 (Revisione del classamento degli immobili)273

§      Articolo 1, comma 343 (Base imponibile della TARSU)276

§      Articolo 1, comma 344 (Imposta di registro sui contratti di locazione)279

§      Articolo 1, commi 350 e 351 (Riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive)280

§      Articolo 1, commi 352-356 (Attuazione della riforma dell’IRE)287

§      Articolo 1, commi 357-364 (Fondo rotativo per il sostegno alle imprese)294

§      Articolo 1, commi 365-369 (Debiti di fornitura delle amministrazioni statali)301

§      Articolo 1, commi 370-378 (Interventi a tutela della fede pubblica)305

§      Articolo 1, comma 379 (Riapertura del termine per la rivalutazione di terreni e partecipazioni)307

§      Articolo 1, commi 381-383 (Recupero dell’IVA su autoveicoli di provenienza comunitaria)310

§      Articolo 1, commi 385 e 388 (Comunicazione telematica di cessioni all’esportazione per il contrasto dell’evasione dell’IVA)312

§      Articolo 1, commi 390-401 (Pianificazione fiscale concordata)313

§      Articolo 1, commi 402-404 (Studi di settore)327

§      Articolo 1, commi 405-407 (Disposizioni in materia di accertamento e acquisizione dati)330

§      Articolo 1, commi 412-414 (Accertamento sulla base degli studi di settore)336

§      Articolo 1, comma 419 (Discarico per inesigibilità)342

§      Articolo 1, comma 420 (Disposizioni in tema di ruoli e di poteri di riscossione)344

§      Articolo 1, comma 423 (Termine di decorrenza dell’applicazione dei ruoli differenziati)347

§      Articolo 1, comma 428 (Dichiarazione stragiudiziale del terzo debitore del soggetto iscritto a ruolo)348

§      Articolo 1, comma 429 (Somme dovute dai concessionari)350

§      Articolo 1, comma 430 (Proroga della durata delle concessioni del servizio di riscossione)353

§      Articolo 1, comma 431 (Riapertura del termine per le perizie relative  alle rivalutazioni di terreni e partecipazioni)355

§      Articolo 1, commi 432-435 (Trasmissione telematica da parte delle imprese della grande distribuzione)357

§      Articolo 1, commi 439 e 440 (Cessione di immobili di limitato valore)360

§      Articolo 1, comma 444 (Trasferimento ai comuni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)361

§      Articolo 1, comma 445 (Cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica agli assegnatari o loro congiunti)362

§      Articolo 1, comma 446 (Dismissioni immobili della difesa)364

§      Articolo 1, comma 453 (Cartolarizzazioni. Vendita di strade nazionali assoggettabili a pedaggio)367

§      Articolo 1, comma 455 (Opere viabilità stradale Italia-Francia)370

§      Articolo 1, comma 456 (Strada statale n. 38 Valtellina)371

§      Articolo 1, comma 457 (Procedure di esecuzione lavori di CESIS, SISMI e SISDE)373

§      Articolo 1, comma 458 (Fondo per la viabilità)374

§      Articolo 1, comma 459 (Infrastrutture ad elevata automazione)376

§      Articolo 1, comma 460 (Passante di Mestre)378

§      Articolo 1, comma 461 (Prosecuzione interventi infrastrutturali Parco della Salute Molinette di Torino)379

§      Articolo 1, comma 462 (Infrastrutture fieristiche)380

§      Articolo 1, commi 467 (Trattamento fiscale delle società cooperative)381

§      Articolo 1, commi 470 e 471 (Disciplina delle cooperative)382

§      Articolo 1, comma 472 (Esenzione dall’IVA per i consorzi tra banche)385

§      Articolo 1, comma 473 (Esenzione imposta sugli spettacoli per manifestazioni sportive dilettantistiche)387

§      Articolo 1, comma 475 (Sospensione della procedura di riscossione  dell’IVA gravante sulle accise)388

§      Articolo 1, comma 482 (Fondo bieticolo nazionale)389

§      Articolo 1, commi 483-486 (Affissioni manifesti)391

§      Articolo 1, comma 487 (Provvidenze per l’editoria)395

§      Articolo 1, commi 488-490 (Tabacchi lavorati)398

§      Articolo 1, commi 491-497 (Disposizioni in materia di gioco del Lotto)399

§      Articolo 1, commi 499-501 (Disposizioni in materia di videogiochi e scommessa ippica al totalizzatore proposta dall’UNIRE)403

§      Articolo 1, comma 509 (Regime speciale dell’IVA per il settore agricolo)406

§      Articolo 1, comma 515 (Attribuzione all’ISMEA degli interventi relativi al Fondo di garanzia per le imprese agricole)408

§      Articolo 1, comma 518 (Agevolazioni sul gasolio per gli autotrasportatori)410

§      Articolo 1, commi 521 e 522 (Riduzione premi INAIL per autotrasporto e finanziamento albo autotrasportatori)411

§      Articolo 1, comma 523 (Accisa oli minerali)413

§      Articolo 1, commi 524 (Esenzione dall’accisa per il biodiesel)415

§      Articolo 1, comma 526 (Proroga adozione regolamento per tariffa rifiuti urbani)417

§      Articolo 1, comma 527 (Locali di svolgimento del gioco Bingo)419

§      Articolo 1, comma 528 (Abrogazione credito d’imposta investimenti nelle aree cuscinetto)420

§      Articolo 1, comma 531 (Domande di accredito della contribuzione figurativa per i soggetti che ricoprono cariche sindacali)422

§      Articolo 1, comma 532 (Finanziamenti nel settore dei trasporti in favore della regione Sicilia)423

§      Articolo 1, comma 533 (Determinazione sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada)425

§      Articolo 1, commi 534-538 (Risorse per il calcio femminile)426

§      Articolo 1, comma 539 (Assegno sostitutivo a grandi invalidi di guerra o per servizio)427

§      Articolo 1, comma 540 (Permanenza in servizio per i perseguitati politici antifascisti o razziali)428

§      Articolo 1, comma 541 (Finanziamento al Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise)430

§      Articolo 1, comma 542 (Finanziamento ordinario delle università statali)432

§      Articolo 1, comma 543 (Differimento dei termini per la redazione del conto economico degli enti locali)433

§      Articolo 1, comma 544 (Rideterminazione della rendita catastale di opifici e immobili costituiti per attività industriale)435

§      Articolo 1, commi 545-547 (Poliziotto e carabiniere di quartiere. Ulteriori stanziamenti per assunzioni)438

§      Articolo 1, commi 548 e 549 (Finanziamento programma di cooperazione AENEAS in materia di flussi migratori)442

§      Articolo 1, comma 550 (Dotazione organica Vigili del fuoco)446

§      Articolo 1, comma 551 (Programma rischi nucleare, batteriologico, chimico e radiologico per i Vigili del fuoco)448

§      Articolo 1, commi 552 e 553 (Contributi per l’amministrazione della pubblica sicurezza)450

§      Articolo 1, comma 554 (Prezzo dei materiali da costruzione)451

§      Articolo 1, commi 555-557 (Regimi previdenziali integrativi dei dipendenti delle aziende di credito)456

§      Articolo 1, comma 558 (Impugnabilità provvedimenti amministrativi relativi a misure comunitarie)458

§      Articolo 1, comma 559 (Controversie in materia di impianti di generazione di energia elettrica)460

§      Articolo 1, commi 560-563 (Reti di collegamento delle Forze di polizia)465

§      Articolo 1, comma 564 (Personale degli enti locali. Utilizzo da parte di altre amministrazioni)467

§      Articolo 1, comma 565 (Variazioni catastali)468

§      Articolo 1, comma 566 (Assegni familiari al coniuge dell’avente diritto)470

§      Articolo 1, comma 567-569 e 574 (Fondi speciali e tabelle)472

§      Articolo 1, comma 575 (Prospetto di copertura degli oneri correnti della finanziaria)476

§      Articolo 1, comma 576 (Applicazione della legge finanziaria nelle regioni a statuto speciale e alle province autonome)478

§      Articolo 1, comma 578 (Formazione e arrotondamento della proprietà contadina)479

§      Articolo 1, comma 579 (Estinzione contenzioso incarichi individuali)480


Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.C. 5310-bis), il testo approvato dalla V Commissione bilancio della Camera (A.C. 5310-bis-A), il testo approvato dall’Assemblea della Camera (A.S. 3223), il testo approvato dalla 5a Commissione bilancio del Senato (A.S. 3223-A) e il testo approvato dall’Assemblea del Senato (A.C. 5310-bis-B)


 

Titolo

A.C.
5310-bis

A.C.
5310-bis-A

A.S.
3223

A.S.
3223-A

A.C.
5310-bis-B

titolo I
Disposizioni di carattere finanziario

 

 

 

 

Art. 1

Risultati differenziali

1

1

1

1

co. 1-4

Titolo II
Disposizioni in materia di spesa

 

 

 

 

 

capo i
spese delle pubbliche amministrazioni

 

 

 

 

 

Limite all’incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni

2

2

2

2

co. 5-7

Alta Commissione di monitoraggio sugli andamenti della finanza pubblica

 

 

 

2-bis

Soppresso

Bilancio dello Stato

3, co. 1-3

3, co. 1-3

3, co. 1-3

3, co. 1-3

co. 8-10

Incarichi di consulenza

 

3,
co. 03-bis

3, co. 4

3, co. 4

co. 11

Assegnazione incarichi di diretta collaborazione e incarichi fiduciari

 

 

 

3, co. 5-6 e 7

co. 12-13 e co. 592

Contenimento della spesa per mezzi di trasporto delle amministrazioni pubbliche

 

3, co. 03-ter-03-quinquies

3, co. 5-7

3, co. 8-10

co. 14-16

Limitazione ai pagamenti

4

4

4

4

co. 17-19

Disposizioni sulla tesoreria

5

5

5

5

co. 20-22

Patto di stabilità interno per gli enti territoriali

6, co. 1-21

6, co. 1-21

6, co. 1-21

6, co. 1-21

co. 23-43

Contenimento spese per studi ed incarichi di consulenza degli enti locali

 

6, co. 04-ter

6, co. 22

6, co. 22

co. 44

Utilizzo proventi derivanti da oneri di urbanizzazione

 

6, co. 04-quater

6, co. 23

6, co. 23

co. 45

Limiti all’indebitamento degli enti locali

 

6, co. 14-bis-14-ter

6, co. 24-25

6, co. 24-25

co. 46-47

Mobilità segretari comunali

 

6, co. 05-bis

6, co. 26 e 28

6, co. 26, 28 e 29

co. 48, 50 e 51

Mobilità del personale tra ammi­nistrazioni

 

 

6, co. 27

6, co. 27

co. 49

Aumento dei diritti di segreteria per autorizzazioni edilizie

 

6, co. 14-quater

6, co. 29

6, co. 30

co. 52

Blocco addizionali comunali e regionali

 

 

6, co. 04-bis

6, co. 30

6, co. 31

co. 53

Fondo per il rimborso delle minori entrate derivanti dall’abolizione del credito d’imposta per i comuni

 

6, co. 14-quinquies

6, co. 31

6, co. 32

co. 54

Riduzione dei contributi agli enti locali per oneri di personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento

 

 

6, co. 32

6, co. 33

co. 55

Fondo per incentivare l’insediamento nei piccoli comuni

 

 

7

7

co. 56-58

Altri enti

7

7

8

8

co. 59

Disposizioni in materia di finanza regionale

8, co. 1-5

8, co. 1-5

9, co. 1-5

9, co. 1-5

co. 60-64

Trasferimenti erariali agli enti locali

8, co. 6-7

8, co. 6-7-bis

9, co. 6-8

9, co. 6-8

co. 65-67

Norma interpretativa sospensione aumenti addizionali

 

8, co. 7-ter

 

 

 

Utilizzo entrate da alienazioni enti locali per rimborso mutui

 

 

9, co. 10

9, co. 9

co. 68

Proroga termini accertamento ICI

 

 

9, co. 11

9, co. 10

co. 69

Capo II
Disposizioni in materia di operazioni finanziarie

 

 

 

 

 

Aperture di credito

9, co. 1

9, co. 1

10, co. 1

10, co. 1

co. 70

Fondo di ammortamento del debito

9, co. 2-3

9, co. 2-3

10, co. 2-3

2-3

co. 71-72

Rinegoziazione di mutui

10, co. 1-3

10, co. 1-3

11, co. 1-3

11, co. 1-3

co. 73-75

Nuove emissioni di titoli obbligazionari

10, co. 4

10, co. 4

11, co. 4

11, co. 4

co. 76

Contabilizzazione del debito

11, co. 1-3

11, co. 1-3

12, co. 1-3

12, co. 1-3

co. 77-79

Gestione di attivi finanziari

11, co. 4

11, co. 4

12, co. 4

12, co. 4

co. 80

Superamento della tesoreria unica e altre disposizioni finanziarie

12, co. 1-2

12, co. 1-2

13, co. 1-2

13, co. 1-2

co. 81-82

Semplificazione gestione finanziaria degli uffici all’estero

12, co. 3

12, co. 3

13, co. 3

13, co. 3

co. 83

Norme per contrasto e prevenzione dell’uso illecito di finanziamenti pubblici

 

 

14

Soppresso

co. 84

Disposizioni in materia di assi­curazione contro i rischi in agricoltura a seguito di calamità naturali

13

13

15

15

co. 85-88

Risorse per il piano di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici

 

 

 

15-bis

co. 89

Capo III
Interventi in materia di personale e organizzazione amministrativa

 

 

 

 

 

Oneri contrattuali

14

14

16

16

co. 90-94

Organici, assunzioni a tempo indeterminato e mobilità del personale e altre disposizioni

 

 

 

16-bis, co. 1-12 e 14

co. 95-106 e 109

Programmazione del fabbisogno di personale delle università

 

 

 

16-bis, co. 13

co. 107

Dipartimento nazionale politiche antidroga

 

 

 

 

co. 108

Autostrade del mare

 

 

 

16-bis, co. 15

co. 110

Fatturazione delle cessioni di tartufi

 

 

 

16-bis, co. 16

co. 111

Edilizia residenziale pubblica

 

 

 

16-bis, co. 17

co. 112

Fondo per l’accesso alla prima casa per le giovani coppie

 

 

 

16-bis, co. 18

co. 113

Contributo federazione nazionale istituzioni pro ciechi

 

 

 

16-bis, co. 19

co. 114

Contributo associazione nazionale vittime civili di guerra

 

 

 

16-bis, co. 20

co. 115

Esenzione dall’IVA per i consorzi tra banche

 

 

 

16-bis, co. 21

co. 116

Esenzioni di carattere tributario per associazioni bandistiche e cori

 

 

 

16-bis, co. 22

co. 117

Finanziamento della formazione pro­fessionale

 

 

 

16-bis, co. 23

co. 118

Personale a tempo determinato

15

15

17

17, co. 1-8

co. 119-126

Indennità personale enti privatizzati

 

 

 

17, co. 9

co. 127

Modifica all’articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001

 

 

 

17-bis

co. 128

Personale LSU scuola

16, co. 1

16, co. 1

18, co. 1

18, co. 1

co. 129

Insegnamento della lingua straniera e supplenze brevi

16, co. 2-3

16, co. 2-3

18, co. 2-3

18, co. 2-4

co. 130-132

Interventi finanziari per la scuola

16, co. 8-9

16, co. 8-9

18, co. 4-5

18, co. 5-6

co. 133-134

Divieto di estensione dei giudicati ed altre norme processuali

17

17

19

19, co. 1-4

co. 135-138

Annullamento d’ufficio di provvedi­menti amministrativi illegittimi

 

 

 

19, co. 5

co. 139

Modifiche alla disciplina recante il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

 

 

 

19-bis

co. 140-141

Capo iv
Interventi in materia previdenziale e sociale

 

 

 

 

 

Gestioni previdenziali

19

19

20

20, co. 1-3

co. 142-144

Proroga del termine per contributi previdenziali e premi assicurativi per le imprese colpite dal sisma del 1990 in Sicilia

 

 

 

20, co. 4

co. 145

Regimi previdenziali integrativi dei dipendenti delle aziende di credito

 

 

 

20-bis

co. 555-557

Trasferimenti all’INPS

20

20

20

21, co. 1-3

co. 146-148

Integrazione salariale per le imprese del settore automobilistico

 

 

 

21, co. 4

co. 149

Interventi in materia previdenziale

 

 

 

21-bis

co. 150-151

Nuova procedura di trasmissione della certificazione e dell’attestazione di malattia

 

 

 

21-ter

co. 152

Norma in materia di pensionamento del personale degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche

 

 

 

21-quater

co. 153

Modifiche all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

 

 

22

22

co. 154

Asili nido aziendali

21

21

23

Sostituito

 

Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali

 

 

 

23
(ex 21)

co. 155

Fondo nazionale per le politiche giovanili

 

 

24

24

co. 156-157

Proroghe ammortizzatori sociali

 

 

 

24-bis

co. 158

Risorse per apprendistato

 

 

 

24-ter

co. 159

Associati in partecipazione e gestione speciale di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

 

 

 

24-quater

co. 160-161

Ordinamento degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria

 

 

 

24-quinquies

co. 162

Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese

 

 

 

24-sexies

co. 163

Personale ENPALS

 

 

 

 

co. 164

Contratti di solidarietà per le imprese che non rientrano nella disciplina della cassa integrazione guadagni straordi­nari e per le imprese artigiane

 

 

 

24-septies

co. 165

Contributo alla regione Calabria. Interventi per forestazione

 

 

 

 

co. 166

Capo V
Interventi nel settore sanitario

 

 

 

 

 

Interventi nel settore sanitario

22

22

25

25, co. 1-20

co. 167-187

Tessera sanitaria

 

 

 

25, co. 21

co. 188

Sistema informativo sanitario

 

 

 

25, co. 22

co. 189

Contributo al Centro San Raffaele del Monte Tabor

 

 

 

25, co. 23

co. 190

Programmi di edilizia sanitaria e di potenziamento ed ammodernamento tecnologico

 

 

 

25-bis

co. 191

Rideterminazione della misura delle sanzioni per infrazione al divieto di fumare e riassegnazione a singole amministrazioni per scopi predeterminati dei proventi delle sanzioni medesime

23

23

26

26

co. 192-194

Capo VI
Finanziamento degli investimenti

 

 

 

 

 

Razionalizzazione dei processi operativi nella pubblica amministrazione centrale

24

24

27

27

co. 195-201

Attività in materia ambientale

25

25

28

28

co. 202-203

Disincentivi al cambio di destinazione urbanistica

 

 

29

29

co. 204

Assicurazioni di immobili contro calamità naturali

26, co. 1-2

26, co. 1-2

30, co. 1

30, co. 1

co. 205

Interventi di protezione civile

26, co. 3

26, co. 3

30, co. 2

30, co. 2

co. 206-207

PC ai giovani

27, co. 1

27, co. 1

31, co. 1

31, co. 1

co. 208

PC ai docenti

27, co. 2

27, co. 2

31, co. 2

31, co. 2

co. 209

PC al personale dirigente e non docente scuola e università

 

 

31, co. 3

31, co. 3

co. 210

PC ai dipendenti pubblici - Consip

27, co. 3

27, co. 3

31, co. 4

31, co. 4

co. 211

Sezione speciale Fondo di garanzia PMI

27, co. 4

27, co. 4

31, co. 5

31, co. 5

co. 212

Trasferimento risorse dal Fondo di garanzia credito navale al Fondo garanzia PMI

 

 

31, co. 6

31, co. 6

213

Agevolazioni per la banda larga

27, co. 5-6

27, co. 5-6

31, co. 7-8

31, co. 7-8

co. 214-215

Radiofonia ed emittenti locali

 

 

 

31, co. 9-10

co. 216-217

Strumento flessibile per l’attrazione di investimenti nelle aree sottoutilizzate

 

27-bis

32, co. 1-5

32, co. 1-4 e 7

co. 218-221 e 224

Contributo Istituto italiano studi storici e Istituto Italiano studi filosofici

 

 

 

32, co. 5-6

co. 222-223

Promozione di fondi comuni di inve­stimento attraverso capitale pubblico nel Mezzogiorno

 

27-ter

33

33

co. 225-226

Capo VII
Altri interventi

 

 

 

 

 

Dismissione immobili enti disciolti

28, co. 1

28, co. 1

34, co. 1

34, co. 1

co. 227

Disciplina liquidazione enti disciolti

28, co. 2-3

28, co. 2-3

34, co. 2-3

34, co. 2-3

co. 228-229

Durata in carica del commissario liquidatore dei consorzi agrari

 

 

 

34, co. 4

co. 230

Ufficio stralcio enti pubblici estinti nelle regioni a statuto speciale

28, co. 4

28, co. 4

34, co. 4

34, co. 5

co. 231

Relazione alle Camere sullo stato della liquidazione degli enti pubblici

 

 

34, co. 5

34, co. 6

co. 232

Risorse del Fondo Made in Italy

29, co. 4-5

29, co. 4-5

35, co. 1 e 3

35, co. 1 e 3

co. 233 e 235

AIMA - AGEA

 

29, co. 4-bis

35, co. 2

35, co. 2

co. 234

Fondo missioni internazionali di pace

29, co. 6

29, co. 6

35, co. 4

35, co. 4

co. 236

Attività dell’IPI

29, co. 7

29, co. 7

35, co. 5

35, co. 5

co. 237

Continuità territoriale dell’autotrasporto

 

 

 

35, co. 6

co. 238

Nautica da diporto

 

29, co. 7-bis

35, co. 6

35, co. 7

co. 239

Osservatorio sul mercato creditizio nelle aree sottoutilizzate

 

29, co. 7-ter

35, co. 7

35, co. 8

co. 240

Tariffe in materia di motorizzazione

29, co. 9

29, co. 9

35, co. 8

35, co. 9

co. 241

Contribuzione figurativa da parte dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali

 

 

 

35, co. 10

co. 242

Lavori in economia effettuati da parte del CESIS, SISMI e SISDE

 

 

 

35, co. 11

co. 243

Fondi per infrastrutture olimpiche per i Giochi olimpici invernali “Torino 2006”

 

 

 

35, co. 12

co. 244

Risorse per il funzionamento dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione

 

 

 

35, co. 13

co. 245

Quote latte Sardegna

 

 

 

35, co. 14

co. 246

Scioglimento delle cooperative edilizie

 

 

 

35, co. 15

co. 247

Potenziamento del comparto della pesca

 

 

 

35, co. 16

co. 248

Infrastrutture aeroportuali e tutela della cantieristica

 

 

 

35, co. 17

co. 249

Contributo al Centro di geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo

 

 

 

35, co. 18

co. 250

Contributo per energia prodotta da fonti rinnovabili

 

 

 

35, co. 19

co. 251

Contributo all’INAF

 

 

 

35, co. 20

co. 252

Fondo servizi televisione digitale terrestre

 

 

 

35, co. 21

co. 253

Finanziamento progetti pilota settore aeronautico

 

 

 

35, co. 22

co. 254

Fondo interventi nel capitale di rischio

 

 

 

35, co. 23

co. 255

Natura fiscale dei compensi erogati da cori e bande

 

 

 

35, co. 24

co. 256

Finanziamento capitanerie di porto

 

 

 

35, co. 25

co. 257

Sospensione di adempimenti fiscali e previdenziali in favore di enti non commerciali

 

 

 

35, co. 26

co. 258

Campionati di sci alpino Valtellina 2005

 

 

 

35, co. 27

co. 259

Riconversione per pesca con reti derivanti

 

 

 

35, co. 28

co. 260

Ammodernamento flotta peschereccia regioni obiettivo 1

 

 

 

35, co. 29

co. 261

Credito peschereccio

 

 

 

35, co. 30

co. 262

Celebrazioni Cristoforo Colombo

 

 

 

35, co. 31

co. 263

Monitoraggio delle politiche pubbliche del governo

 

 

 

35, co. 32

co. 264

Attività socialmente utili

 

 

 

35, co. 33-35

co. 265-267

Interventi di reindustrializzazione di Sviluppo Italia

 

 

 

35, co. 36-39

co. 268-271

Continuità territoriale Sicilia

 

 

 

35, co. 40

co. 272

Processi di innovazione delle imprese del commercio

 

 

 

35, co. 41-42

co. 273-274

Indennizzo cessazione attività com­merciali e aliquota contributiva INPS dovuta dagli esercenti

 

 

 

35, co. 43

co. 275

Spese per la locazione di uffici  pubblici

 

 

 

35, co. 44

co. 276

Utilizzo immobili pubblici e dei comuni

 

 

 

 

co. 277

Esenzione da imposte di alcuni trasferimenti immobiliari

 

 

 

 

co. 278

Anticipazioni di tesoreria in favore dell’Agenzia del demanio

 

 

 

 

co. 279

Dismissioni del patrimonio immobiliare di RFI

 

 

 

35, co. 45

co. 280

Contributo scuola Jean Monnet

 

 

 

35, co. 46

co. 281

Finanziamento convenzioni biodiver­sità e rischi biotecnologici

 

 

 

35, co. 47

co. 282

Imposta di bollo su dichiarazione di conformità degli autoveicoli e assegnazione delle risorse al Ministero delle infrastrutture per la sicurezza stradale

 

 

 

35, co. 48

co. 283

Finanziamento dello sport

 

 

 

35-bis

co. 284-290

Scommesse a totalizzatore

 

 

 

 

co. 291

Scommesse sulle corse dei cavalli

 

 

 

 

co. 292

Gioco con partecipazione a distanza

 

 

 

35-ter

co. 293-297

Riduzione consumi intermedi

 

 

 

35-quater, co. 1

co. 298

Riduzione dotazioni correnti Tabella C, escluso settore universitario

 

 

 

35-quater, co. 2

co. 299

Riduzione Fondo per interventi struttu­rali politica economica

 

 

 

35-quater, co. 3

co. 300

Versamento all’entrata di una quota degli importi derivanti dall’applicazione dell’aliquota della componente della tariffa elettrica

 

 

 

35-quater, co. 4

co. 301

Riduzione trasferimenti correnti a Ferrovie, Poste, ANAS e altre imprese pubbliche

 

 

 

35-quater, co. 5

co. 302

Aggiornamento degli importi fissi delle imposte di registro,di bollo, ipotecaria e catastale, tassa di concessioni governativa

 

 

 

35-quater, co. 6

co. 303

Misura dell’acconto dell’IRPEF e dell’acconto dell’IRES

 

 

 

35-quater, co. 7

co. 304

Modalità di versamento all'entrata del bilancio dello Stato della percentuale delle somme riscosse nell'anno precedente dalle banche

 

 

 

35-quater, co. 8

co. 305

Disposizioni in materia di con­servazione dei beni culturali

30

30

36

36

co. 306-308

Interventi in materia di giustizia

31

31

37, co. 1-19

37, co. 1-19

co. 309-327

Trattamento di maternità dei magistrati

 

 

 

37, co. 20

co. 328

Disposizioni in materia di prestazioni a fine di giustizia

 

 

 

37-bis

co. 329-334

Titolo III
Disposizioni in materia di entrata

 

 

 

 

 

Redditi immobiliari. Lotta al sommerso. Dati relativi alle utenze

32, co. 1-3

32, co. 1-3

38, co. 1-3

38, co. 1-3

co. 335-337

Revisione del classamento degli immobili

32, co. 4-8

32, co. 4-8

38, co. 4-8

38, co. 4-8

co. 338-342

Base imponibile della TARSU

32, co. 9

32, co. 9

38, co. 9

38, co. 9

co. 343

Imposta di registro sui contratti di locazione

32, co. 10-14

32, co. 10-14

38, co. 10-14

38, co. 10-14

co. 344-348

Nullità dei contratti di locazione non registrati

32, co. 15

32, co. 15

38, co. 15

38, co. 15

co. 349

Riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive

 

 

 

38-bis

co. 350-351

Attuazione della riforma dell’IRE

 

 

 

38-ter

co. 352-356

Fondo rotativo per il sostegno alle imprese

 

 

 

38-quater

co. 357-364

Debiti di fornitura delle amministrazioni statali

 

 

 

38-quinquies

co. 365-369

Interventi a tutela della fede pubblica

 

 

 

38-sexies

co. 370-378

Riapertura del termine per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

 

 

 

38-septies

co. 379

Dichiarazioni telematiche e comunicazioni per il contrasto dell’evasione dell’IVA

33, co. 1-2

33, co. 1-2

39 co. 1

39, co. 1

co. 380

Elenchi fornitori e creditori

 

 

39, co. 2

Soppresso

 

Recupero dell’IVA su autoveicoli di provenienza comunitaria

33, co. 3-5

33, co. 3-5

39, co. 3-5

39, co. 2-4

co. 381-383

Comunicazione telematica di cessioni all’esportazione per il contrasto dell’evasione dell’IVA

33, co. 6-10

33, co. 6-10

39, co. 6-10

39, co. 5-9

co. 384-388

Obbligo solidale al pagamento dell'IVA

33, co. 11

33, co. 11

39, co. 11

39, co. 10

co. 389

Pianificazione fiscale concordata

34, co. 1-12

34, co. 1-12

40, co. 1-12

40, co. 1-12

co. 390-401

Studi di settore

34, co. 13

34, co. 13

40, co. 13

40, co. 13-15

co. 402-404

Disposizioni i materia di accertamento e acquisizione dati

34, co. 14

34, co. 14

40, co. 14

40, co. 16-18

co. 405-407

Pianificazione fiscale concordata

34, co. 15

34, co. 15

40, co. 15

40, co. 19

co. 408

Accertamento IVA

34, co. 16

34, co. 16

40, co. 16

40, co. 20

co. 409

Accertamento sulla base degli studi di settore

34, co. 17-20

34, co. 17-20

40, co. 17-20

40, co. 21-25

co. 410-414

Redditi soggetti a tassazione separata

34, co. 21

34, co. 21

40, co. 21

40, co. 26

co. 415

Decorrenza interessi su somme che costituiscono oggetto di riscossione

34, co. 22

34, co. 22

40, co. 22

40, co. 27

co. 416

Reato di omesso versamento di ritenute certificate

34, co. 23

34, co. 23

40, co. 23

40, co. 28

co. 417

Legittimazione ad agire dei concessionari della riscossione

34, co. 24

34, co. 24

40, co. 24

40, co. 29

co. 418

Discarico per inesigibilità

34, co. 25

34, co. 25

40, co. 25

40, co. 30

co. 419

Disposizioni in tema di ruoli e di poteri di riscossione

34, co. 26

34, co. 26

40, co. 26

40, co. 31

co. 420

Rilascio garanzie e recupero coattivo

34, co. 27-28

34, co. 27-28

40, co. 27-28

40, co. 32-33

co. 421-422

Termine di decorrenza dell’applica­zione dei ruoli differenziati

34, co. 29

34, co. 29

40, co. 29

40, co. 34

co. 423

Recupero crediti d’imposta indebi­tamente utilizzati

34, co. 30-32

34, co. 30-32

40, co. 30-32

40, co. 35-37

co. 424-426

Proroga dei termini per i ruoli relativi alle dichiarazioni presentate nel 2003

34, co. 33

34, co. 33

40, co. 33

40, co. 38

co. 427

Versamento dell’ICI mediante il modello F24

34, co. 34

34, co. 34

40, co. 34

Soppresso

 

Dichiarazione stragiudiziale del terzo debitore del soggetto iscritto a ruolo

34, co. 35

34, co. 35

40, co. 35

40, co. 39

co. 428

Somme dovute dai concessionari

34, co. 36

34, co. 36

40, co. 36

40, co. 40-41

co. 429

Proroga della durata delle concessioni del servizio di riscossione

34, co. 37

34, co. 37

40, co. 37

40, co. 42

co. 430

Riapertura del termine per le perizie relative alle rivalutazioni di terreni e partecipazioni

 

 

 

40, co. 43

co. 431

Trasmissione telematica da parte delle imprese della grande distribuzione

 

 

 

40, co. 44-47

co. 432-435

Dismissioni di beni del demanio e del patrimonio

35, co. 1-10

35, co. 1-10

41, co. 1-10

41, co. 1-10

co. 436-443

Trasferimento ai comuni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

35, co. 11

35, co. 11

41, co. 11

41, co. 11

co. 444

Cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica agli assegnatari o loro congiunti

 

 

 

41, co. 12

co. 445

Dismissioni immobili della difesa

35, co. 12

35, co. 12

41, co. 12

41, co. 13

co. 446

Immobili Guardia di finanza

35, co. 13

35, co. 13

41, co. 13

41, co. 14

co. 447

Altre disposizioni in materia di demanio

35, co. 14-17

35, co. 14-17

41, co. 14-17

41, co. 15-18

co. 448-451

Investimenti immobiliari dell’INAIL

35, co. 18

35, co. 18

41, co. 18

41, co. 19

co. 452

Cartolarizzazioni. Vendita di strade nazionali assoggettabili a pedaggio

35.co. 19

35.co. 19

41, co. 19

41, co. 20

co. 453

Applicabilità del codice dei beni culturali nelle dismissioni

35, co. 20

35, co. 20

41, co. 20

41, co. 21

co. 454

Opere viabilità stradale Italia-Francia

 

 

 

 

co. 455

Strada statale n. 38 Valtellina

 

 

 

 

co. 456

Procedure di esecuzione lavori di CESIS, SISMI e SISDE

 

 

 

 

co. 457

Fondo per la viabilità

 

 

 

 

co. 458

Infrastrutture ad elevata automazione

 

 

 

 

co. 459

Passante di Mestre

 

 

 

 

co. 460

Prosecuzione interventi infrastrutturali Parco della Salute Molinette di Torino

 

 

 

 

co. 461

Infrastrutture fieristiche

 

 

 

 

co. 462

Trattamento fiscale delle società cooperative

36, co. 1-8

36, co. 1-8

42, co. 1-8

42, co. 1-8

co. 463-469

Disciplina tassazione delle cooperative

 

 

 

42, co. 9-11

co. 470-471

Esenzione dall’IVA per i consorzi tra banche

 

 

 

42, co. 12

co. 472

Esenzione imposta sugli spettacoli per manifestazioni sportive dilettantistiche

 

 

 

42, co. 13

co. 473

Modalità particolari di liquidazione e di versamento dell’IVA

36, co. 9-10

36, co. 9-10

42, co. 9-10

42, co. 14-15

co. 474

Sospensione della procedura di riscossione dell’IVA gravante sulle accise

 

 

 

42, co. 16

co. 475

Riserve e fondi in sospensione d’imposta

36, co. 11-16

36, co. 11-16

42, co. 11-16

42, co. 17-22

co. 476-481

Fondo bieticolo nazionale

 

 

 

 

co. 482

Affissioni manifesti

 

 

 

 

co. 483-486

Provvidenze per l’editoria

 

 

 

 

co. 487

Tabacchi lavorati

36, co. 17-18

36, co. 17-18

42, co. 17-18

42, co. 23-25

co. 488-490

Disposizioni in materia di gioco del Lotto

36, co. 19-21

36, co. 19-21

42, co. 19-21

42, co. 26-32

co. 491-497

Disposizioni in materia di videogiochi e scommessa ippica al totalizzatore proposta dall’UNIRE

36, co. 22-27

36, co. 22-27

42, co. 22-27

42, co. 33-40

co. 498-505

Detraibilità dell’IVA sugli acquisti di motoveicoli e autoveicoli

 

36, co. 28

36, co. 28

42, co. 28

42, co. 41

co. 506

Redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera

36, co. 29

36, co. 29

42, co. 29

42, co. 42

co. 507

Limite di deducibilità dei contributi di assistenza sanitaria dal reddito di lavoro dipendente

36, co. 30

36, co. 30

42, co. 30

42, co. 43

co. 508

Regime speciale dell’IVA per il settore agricolo

36, co. 31

36, co. 31

42, co. 31

42, co. 44

co. 509

Proroga delle esenzioni per le aree terremotate

36, co. 32

36, co. 32

42, co. 32

42, co. 45

co. 510

Agevolazioni per la manutenzione e la salvaguardia dei boschi

36, co. 33

36, co. 33

42, co. 33

42, co. 46

co. 511

Aliquota IRAP nel settore agricolo e della pesca

36, co. 34

36, co. 34

42, co. 34

42, co. 47

co. 512

Formazione e arrotondamento della proprietà contadina

36, co. 35

36, co. 35

42, co. 35

42, co. 48

(v. co. 578)

Benefìci fiscali e previdenziali per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari

36, co. 36

36, co. 36

42, co. 36

42, co. 49

co. 513

Rinnovo delle agevolazioni in materia di accise per prodotti energetici

36, co. 37

36, co. 37

42, co. 37

42, co. 50

co. 514

Attribuzione all’ISMEA degli interventi relativi al Fondo di garanzia per le imprese agricole

 

 

 

42, co. 51-52

co. 515

Determinazione delle accise sui prodotti petroliferi

36, co. 38-39

36, co. 38-39

42, co. 38-39

42, co. 53-54

co. 516-517

Agevolazioni sul gasolio per gli autotrasportatori

36, co. 40-42

36, co. 40-42

42, co. 40-42

42, co. 55-57

co. 518-520

Riduzione premi INAIL per autotra­sporto e finanziamento albo autotra­sportatori

 

 

 

42, co. 58-59

co. 521-522

Accisa oli minerali

 

 

 

 

co. 523

Esenzione dall’accisa per il biodiesel

36, co. 43-44

36, co. 43-44

42, co. 43-44

42, co. 60-61

co. 524-525

Proroga adozione regolamento per tariffa rifiuti urbani

36, co. 45

36, co. 45

42, co. 45

42, co. 62

co. 526

Locali di svolgimento del gioco Bingo

 

 

 

42, co. 63

co. 527

Abrogazione credito d’imposta inve­stimenti nelle aree cuscinetto

 

 

 

42, co. 64

co. 528

Riduzione autorizzazioni di spesa di Fondi per progettazione opere pubbli­che e infrastrutture di interesse locale

 

 

42, co. 46-47

42, co. 65-66

co. 529-530

Domande di accredito della contri­buzione figurativa per i soggetti che ricoprono cariche sindacali

 

 

 

42, co. 67

co. 531

Finanziamenti nel settore dei trasporti in favore della regione Sicilia

 

 

 

42, co. 68

co. 532

Determinazione sanzioni ammini­strative pecuniarie per violazioni del codice della strada

 

 

 

42, co. 69

co. 533

Carte valori e stampati a rigoroso rendiconto

 

 

 

42-bis

Soppresso

Risorse per il calcio femminile

 

 

 

42-ter ,co. 1-5

co. 534-538

Assegno sostitutivo a grandi invalidi di guerra o per servizio

 

 

 

42-ter, co. 6

co. 539

Permanenza in servizio per i perseguitati politici antifascisti o razziali

 

 

 

42-ter, co. 7

co. 540

Finanziamento al Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

 

 

 

42-ter, co. 8

co. 541

Finanziamento ordinario delle università statali

 

 

 

42-ter, co. 9

co. 542

Differimento termini per la redazione del conto economico degli enti locali

 

 

 

 

co. 543

Rideterminazione della rendita catastale di opifici e immobili costituiti per attività industriale

 

 

 

 

co. 544

Poliziotto e carabiniere di quartiere. Ulteriori stanziamenti per assunzioni

 

 

 

 

co. 545-547

Finanziamento programma di cooperazione EANEAS in materia di flussi migratori

 

 

 

 

co. 548-549

Dotazione organica Vigili del fuoco

 

 

 

 

co. 550

Programma rischi nucleare, batteriologico, chimico e radiologico per i Vigili del fuoco

 

 

 

 

co. 551

Contributi per l’amministrazione della pubblica sicurezza

 

 

 

 

co. 552-553

Prezzo dei materiali da costruzione

 

 

 

 

co. 554

Regimi previdenziali integrativi dei dipendenti delle aziende di credito

 

 

 

20-bis

co. 555-557

Impugnabilità provvedimenti ammini­strativi relativi a misure comunitarie

 

 

 

 

co. 558

Controversie in materia di impianti di generazione di energia elettrica

 

 

 

 

co. 559

Reti di collegamento delle Forze di polizia

 

 

 

 

co. 560-563

Personale degli enti locali. Utilizzo da parte di altre amministrazioni

 

 

 

 

co. 564

Variazioni catastali

 

 

 

 

co. 565

Assegni familiari al coniuge dell’avente diritto

 

 

 

 

co. 566

Titolo IV
Norme finali

 

 

 

 

 

Fondi speciali

37, co. 1

37, co. 1

43, co. 1

43, co. 1

co. 567

Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente

37, co. 2

37, co. 2

43, co. 2

43, co. 2

co. 568

Rifinanziamento di spese di conto capitale

37, co. 3

37, co. 3

43, co. 3

43, co. 3

co. 569

Riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa

37, co. 4

37, co. 4

43, co. 4

43, co. 4

co. 570

Modulazione delle leggi pluriennali di spesa

37, co. 5

37, co. 5

43, co. 5

43, co. 5

co. 571

Limiti all’assunzione degli impegni a valere sulle leggi di spesa pluriennali

37, co. 6

37, co. 6

43, co. 6

43, co. 6

co. 572

Eccedenze di spesa

37, co. 7

37, co. 7

43, co. 7

43, co. 7

co. 573

Fondi unici per gli investimenti

37, co. 8

37, co. 8

43, co. 8

43, co. 8

co. 574

Copertura finanziaria ed entrata in vigore

38, co. 1-3

38, co. 1-3

44, co. 1-3

44, co. 1, 3-4

co. 575, 577, 580

Applicazione della legge finanziaria nelle regioni a statuto speciale e alle province autonome

 

 

 

44, co. 2

co. 576

Formazione e arrotondamento della proprietà contadina

36, co. 35

36, co. 35

42, co. 35

42, co. 48

co. 578

Estinzione contenzioso incarichi individuali

 

 

 

3, co. 7

co. 579

 


Schede di lettura


Articolo 1, commi 1 e 2
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

 

 

 

I commi 1 e 2 fissano il livello massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato per l’anno 2005 (comma 1) e per i due anni successivi, 2006 e 2007 (comma 2), compresi nel bilancio pluriennale.

 

Nel corso dell’esame presso il Senato il livello massimo del saldo netto da finanziare per il 2005, in termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie, è stato aumentato da 49.138 a 50.000 milioni di euro. In questo modo il livello massimo del saldo netto da finanziare è stato rideterminato nella misura prevista nel disegno di legge presentato inizialmente dal Governo (A.C. 5310).

 

Contestualmente l’importo delle regolazioni debitorie per il 2005 viene ridefinito in 7.494 milioni di euro (rispetto a 5.494 milioni di euro del testo approvato dalla Camera).

L’incremento dell’entità delle regolazioni debitorie per il 2005 rispetto al testo approvato dalla Camera discende dalla previsione del comma 167, ai sensi del quale lo Stato concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio Sanitario Nazionale relativi agli anni 2001, 2002 e 2003. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva, a titolo di regolazione debitoria, di 2.000 milioni di euro per l’anno 2005, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni (cfr. scheda relativa al comma 167).

 

In conseguenza del più alto livello del saldo netto da finanziare, anche il livello massimo del ricorso al mercato finanziario viene innalzato da 244.138 milioni di euro a 245.000 milioni di euro (anche in questo caso si tratta del valore corrispondente a quello del disegno di legge presentato dal Governo).

 

Nel corso dell’esame da parte del Senato sono stati altresì modificati gli obiettivi dei saldi del bilancio pluriennale a legislazione vigente relativi agli anni 2006 e 2007.

In particolare:

§      il livello massimo del saldo netto da finanziare per il 2006 (in termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie) è stato aumentato da 40.307 a 41.000 milioni di euro;

§      il livello massimo del ricorso al mercato per il 2006 è stato aumentato da 234.307 a 235.000 milioni di euro;

§      il livello massimo del saldo netto da finanziare per il 2007 è stato aumentato da 23.999 milioni di euro a 24.500 milioni di euro;

§      il livello massimo del ricorso al mercato per il 2007 è stato aumentato da 209.499 a 210.000 milioni di euro.

 

Anche per gli anni 2006 e 2007 le modifiche apportate dal Senato hanno ripristinato i valori del livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato previsti nel disegno di legge presentato inizialmente dal Governo.


Articolo 1, comma 6
(Limite all’incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni)

 

 

 

I commi 5-7 dispongono in via generale per ciascun anno del triennio 2005-2007 un limite fissato nella misura del 2% all’incremento della spesa delle amministrazioni pubbliche rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno.

Il comma 6, in particolare,individua le tipologie di spesa escluse dall’applicazione del limite di incremento del 2%.

Rispetto alle tipologie già escluse sulla base del testo approvato dalla Camera (spese per gli organi costituzionali; per interessi sui titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all’Unione europea a titolo di risorse proprie), il Senato ha previsto che il limite del 2% all’incremento della spesa non si applica alle spese per il Consiglio superiore della Magistratura.

 

Secondo quanto indicato nella relazione tecnica al maxi-emendamento 1.200 del Governo su cui è stata posta la questione di fiducia, l’esclusione delle spese del Consiglio superiore della Magistratura dall’applicazione del limite di incremento del 2% comporta un onere annuale pari a 1,065 milioni di euro.

 


Articolo 1, commi 12 e 13
(Assegnazioni incarichi di diretta collaborazione e incarichi fiduciari)

 

 

 

I commi 12 e 13, introdotti nel corso dell’esame al Senato, si presentano quali norme di interpretazione autentica riferite, rispettivamente:

§      all’art. 13 del D.L. 217/2001[1], concernente l’attribuzione a dipendenti di pubbliche amministrazioni di incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri o con singoli ministri;

§      all’art. 7, co. 6, del D.Lgs. 165/2001[2], concernente il conferimento, da parte di amministrazioni pubbliche, di incarichi individuali ad esperti di provata competenza.

Ai sensi del comma 12, la prima delle disposizioni citate deve essere interpretata nel senso che agli incarichi di consigliere giuridico e di esperto non si applica il regolamento sul conferimento di incarichi individuali ad esperti, di cui al D.P.R. 338/1994[3], e ciò anche se il succitato personale non è assegnato ad uffici di diretta collaborazione.

Ai sensi del comma 13, tale disciplina regolamentare non si applica neanche agli incarichi fiduciari attribuiti ai sensi della seconda disposizione.

 

L’art. 13 del D.L. 217/2001 prevede che:

§       gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri o con i singoli ministri possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato;

§       in caso di conferimento di siffatti incarichi, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento;

§       per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate ragioni ostative al suo accoglimento;

§       l'attuazione della disciplina illustrata deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39 della L. 449/1997, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche.

 

Ai sensi dell’art. 7, co. 6, del D.Lgs. 165/2001, le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

 

Si osserva che, benché l’art. 13 del D.L. 217/2001, sopra illustrato, contempli unicamente gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri o con i singoli ministri (che interessino dipendenti di pubbliche amministrazioni), l’interpretazione operata dal comma 12:

§      non riguarda la generalità degli incarichi di diretta collaborazione, ma solo gli incarichi di “consigliere giuridico” e di “esperto”;

§      è riferita anche agli incarichi (di tal natura) conferiti a soggetti non adibiti ad uffici di diretta collaborazione.

 

Il D.P.R. 338/1994 – ossia la disciplina regolamentare di cui si esclude in via interpretativa l’applicabilità – regola il procedimento per il conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei ministri[4]. Tali incarichi possono essere conferiti, per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, ad esperti di provata competenza.

 

La procedura volta al conferimento è così strutturata:

§       la richiesta di compiere studi e risolvere particolari problemi va formulata, ai soggetti cui si intende conferire l'incarico, con lettera a firma del ministro, indicante l'oggetto dell'incarico, l'entità del compenso, il termine per l'accettazione dell'incarico e quello per lo svolgimento dello stesso;

§       per l'accettazione dell'incarico, l'interessato deve inviare all'amministrazione, con la richiesta documentazione, la dichiarazione espressa, per iscritto, di accettare le condizioni stabilite nella lettera di incarico;

§       qualora la dichiarazione di cui sopra non pervenga nel termine stabilito, l'amministrazione può considerare tale atteggiamento come rinuncia all'incarico;

§       l'incarico è vincolante per l'amministrazione solo in seguito all'emanazione di decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di accettazione.

L’incarico può essere solo a tempo determinato, con durata massima coincidente con quella dell’anno finanziario.

Al termine del suo lavoro, l’incaricato deve consegnare i risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottopostigli, unitamente ad una relazione illustrativa dell'attività svolta e del prodotto finale della stessa. La valutazione dei risultati conseguiti, dell'attività svolta e del prodotto della stessa deve essere compiuta da un apposito comitato, composto da tre membri, scelti, di volta in volta, dal ministro tra dipendenti pubblici ed esperti di provata competenza. Solo a seguito del giudizio positivo, l'amministrazione emette l'ordinativo del pagamento e lo trasmette, per l'effettuazione del controllo successivo, alla Ragioneria centrale, dandone comunicazione all'interessato.

 

Posto che le disposizioni in esame, per il loro carattere interpretativo, hanno portata retroattiva, anche gli incarichi appartenenti alle sopra dette tipologie, conferiti in passato senza rispettare la disciplina regolamentare più volte richiamata, saranno da ritenersi legittimi: è in tale ottica che pare da inquadrare anche la norma processuale posta dal successivo comma 579 (di cui si dirà più avanti).

 

Come noto, gli interventi di interpretazione autentica, anche se potenzialmente confliggenti con il principio di irretroattività, sono ammessi dalla Corte costituzionale. Secondo la giurisprudenza della Consulta, infatti, il principio di irretroattività, pur considerato un principio generale dell’ordinamento e un valore di civiltà giuridica, non assurge al rango di principio costituzionale, se non nella materia penale (ex art. 25 Cost.). In sintesi, la giurisprudenza costituzionale ammette gli interventi di interpretazione autentica e la loro intuitiva portata retroattiva, purché essi rispettino il principio di ragionevolezza: il significato attribuito alla disposizione interpretata deve cioè rientrare nel novero di quelli che possono (e potevano) essere a questa ragionevolmente ascritti.

Sulla necessità di una effettiva incertezza interpretativa, di cui si trovi riscontro in oscillazioni giurisprudenziali, quale ulteriore presupposto per la legittimità dell’interpretazione autentica, la Consulta ha assunto posizioni articolate: in alcune occasioni ha ritenuto ammissibile l’intervento proprio in quanto “nel caso di specie, ad un indirizzo prevalente se ne contrapponeva un altro, consistente anche se minoritario” (quasi a suggerire che la sussistenza di un effettivo contrasto giurisprudenziale sia una sorta di precondizione); in altre ha invece espressamente affermato che rientra fra i poteri del legislatore quello di adottare norme che precisino il significato di precedenti disposizioni legislative, “pur a prescindere dall’esistenza di una situazione di incertezza nell’applicazione del diritto o di contrasti giurisprudenziali”[5].


Articolo 1, comma 14
(Contenimento della spesa per mezzi di trasporto
delle amministrazioni pubbliche)

 

 

 

I commi 14-16 recano disposizioni in ordine al contenimento della spesaper l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad assicurare per gli anni 2005-2007.

 

In particolare il comma 14 stabilisce, per gli anni 2005-2007, il divieto per le pubbliche amministrazioni di effettuare spese di ammontare superiore, rispettivamente, al 90%, all’80% e al 70% della spesasostenuta nel 2004, come rideterminata ai sensi del D.L. n. 168 del 2004.

Rispetto al testo approvato dalla Camera, che fissava, per ciascuno degli anni del triennio, un limite pari al 90% della spesa effettuata nel 2004, il testo approvato dal Senato comporta un vincolo più rigido, in quanto, nei due anni successivi al 2005 la spesa deve essere contenuta entro l’80% e il 70% della spesa effettuata nel 2004.

 

Come specificato nel testo approvato dal Senato, le misure di contenimento interessano la spesa per autovetture, anziché l’ambito più generale della spesa per mezzi di trasporto.

Di conseguenza la possibilità che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possano essere autorizzate in modo motivato deroghe ai limiti di spesa fissati dal comma 14 si riferisce soltanto alle spese sostenute da specifiche amministrazioni; nel testo approvato dal Senato è stato invece soppresso il riferimento a specifiche tipologie di mezzi di trasporto.

 


Articolo 1, commi 17-19
(Limitazione ai pagamenti)

 

 

 

I commi 17-19 stabiliscono per il 2005 un tetto complessivo di 7.900 milioni di euro ai pagamenti da effettuare nei confronti dei soggetti beneficiari a valere sulle disponibilità dei conti correnti di tesoreria relativi ai seguenti fondi:

a)      fondo per le aree sottoutilizzate del Ministero dell’economia e delle finanze e fondo per le aree sottoutilizzate del Ministero delle attività produttive; per i pagamenti su tali fondi è fissato un limite complessivo di 6.550 milioni di euro;

b)      fondo per gli incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive (comprese le risorse erogate dal Fondo innovazione tecnologica); per i pagamenti su tale fondo è fissato un limite complessivo di 2.750 milioni di euro di cui, tuttavia, 1.750 riguardano i pagamenti relativi alla legge 488/1992 e agli strumenti della programmazione negoziata e pertanto sono già computati nel limite relativo al fondo per le aree sottoutilizzate;

c)      stanziamenti per la legge obiettivo, in relazione ai quali viene fissato un limite ai pagamenti di 450 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro sono computati nel limite relativo al fondo per le aree sottoutilizzate, in quanto riguardano interventi finanziati a valere su tale fondo.

 

Il testo approvato dal Senato reca soltanto due modifiche di carattere formale.

Al comma 17, lettera c), è stata eliminata la dizione atecnica “legge obiettivo” ed è stato precisato che si tratta degli interventi “i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

Al comma 19 l’espressione “i predetti limiti settoriali” è stata sostituita dall’espressione “i limiti settoriali di cui al comma 1, lettere a), b) e c)”.

 


Articolo 1, commi 20-22
(Disposizioni sulla tesoreria)

 

 

 

In relazione all’obiettivo di contenimento della spesa pubblica, i commi 20, 21 e 22 precisano l’applicazione, nel triennio 2005-2007, delle misure relative al controllo sui flussi di tesoreria di determinate categorie di enti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato.

 

Disposizioni dirette al controllo dei flussi di tesoreria degli enti sottoposti al sistema di Tesoreria unica, con l’obiettivo di porre limiti alla crescita della spesa delle pubbliche amministrazioni, sono state introdotte a partire dalla manovra di finanza pubblica per il 1997 (legge n. 662/1996 e D.L. n. 669/1996).

Sono state, a tal fine, stabilite una serie di misure dirette ad imporre, da un lato, limiti ai pagamenti dal bilancio dello Stato sui conti di tesoreria unica che presentano elevate giacenze e, dall’altro, vincoli sui tiraggi dai conti stessi da parte dei soggetti intestatari dei conti, con l’obiettivo del contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni.

L’applicazione di tali misure, estese agli anni successivi dalle leggi finanziarie, è stata, da ultimo, confermata per il triennio 2003-2005, dall’articolo 32, comma 1, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003).

Limiti ai tiraggi di tesoreria – commi 20-21

Il comma 20 definisce l’applicazione nel triennio 2005-2007delle misure relative al controllo sui prelevamenti dai conti di tesoreria.

 

A modifica della disciplina vigente, il comma 20, primo periodo, come riformulato dal Senato, dispone l’applicazione dei limiti ai tiraggi di tesoreria ai soggetti, titolari di conti correnti e contabilità speciali aperti presso la tesoreria, inseriti nell'elenco 1 allegato al disegno di legge.

Si tratta dell’elenco delle amministrazioni pubbliche cui si applica il limite del 2% all’incremento delle spese nel 2005.

Nell’elenco sono comprese le seguenti tipologie di enti, organismi e strutture amministrative: Ministeri e Presidenza del Consiglio; Organi di rilievo costituzionale; Enti di regolazione dell’attività economica; l’ANAS S.p.A.; Enti produttori di servizi economici; Autorità amministrative indipendenti; Enti a struttura associativa; Enti produttori di servizi culturali; Enti ed istituzioni di ricerca non strumentale; Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca; Regioni; Province; Comuni e città metropolitane; Unioni di Comuni e Consorzi di funzione di comuni; ASL; Enti ed Aziende ospedaliere; Camere di commercio; Autorità portuali; Comunità montane e isolane; Enti regionali di sviluppo; Università ed istituti di istruzione universitaria; Enti per il diritto allo studio; Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Enti parco; Enti regionali per la ricerca e per l’ambiente; Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.

Rispetto alla normativa vigente (che prevedeva l’applicazione dei tiraggi di tesoreria a tutti i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la tesoreria dello Stato, fatta eccezione per alcuni enti espressamente individuati[6]) vengono pertanto esclusi dalla disciplina tutti i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la tesoreria dello Stato che non sono ricompresi nel settore delle amministrazioni pubbliche e, pertanto, non sono inseriti nell’elenco 1.

La disciplina dei limiti ai tiraggi di tesoreria, pertanto, non riguarda le società e gli enti che svolgono attività di impresa secondo condizioni di mercato e, per questo, non fanno parte delle amministrazioni pubbliche, anche se controllati dallo Stato o da altri soggetti pubblici. Tra i casi più rilevanti si segnalano Poste Italiane Spa e Ferrovie dello Stato Spa.

 

Per quanto concerne il limite massimo ai prelevamenti dai conti di tesoreria da applicare per il triennio 2005-2007, il comma 20 riproduce, sostanzialmente, quanto già previsto dalla normativa vigente: gli enti interessati non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente, aumentato del 2 per cento.

 

Il secondo periodo del comma 20 reca l’elenco dei soggetti dell’elenco 1 che vengono esclusi dall’applicazione della normativa sui tiraggi di tesoreria.

A seguito delle modifiche approvate dal Senato, risultano esclusi:

a)      le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b)      gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del Testo Unico enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni);

c)      gli enti previdenziali;

d)      gli enti del Servizio sanitario nazionale;

e)     il CNEL;

f)       il Ministero dell'economia e delle finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni;

g)     le Agenzie fiscali;

h)     i conti su cui sono versate le somme pagate per conto della Cassa depositi e prestiti e del Fondo edifici di culto, nonché delle amministrazioni ed aziende autonome e degli enti pubblici a ciò autorizzati (accesi ai sensi dell'articolo 576 del RD n. 827 del 1924);

i)        i conti riguardanti interventi di politica comunitaria;

j)        i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori.

Tale disposizione ha disposto la soppressione delle gestioni fuori bilancio con esclusione di quelle per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. L’individuazione dei fondi di rotazione che possono esser mantenuti fuori bilancio è stata demandata a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. A decorrere dal 1° luglio 2004, le altre gestioni fuori bilancio sono ricondotte al bilancio dello Stato, attraverso il versamento all’entrata delle relative disponibilità che saranno assegnate alle pertinenti unità previsioni di base[7];

k)      i conti relativi ad interventi di emergenza;

l)        il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine;

m)   i conti istituiti nell'anno precedente quello di riferimento.

 

Rispetto alle esclusioni previste dalla normativa vigente, definite, da ultimo, con riferimento al triennio 2003-2005, dal D.M. Economia 31 gennaio 2003[8], il comma in esame esclude dall’applicazione dei limiti ai tiraggi di tesoreria il CNEL, le Agenzie fiscali, i conti relativi agli interventi in emergenza, i conti intestati ai fondi di rotazione e i conti istituiti nell'anno precedente quello di riferimento

Si ricorda, peraltro, che, con riferimento ai soggetti ricompresi nell’elenco n. 1, il D.M. 31 gennaio 2003 prevedeva l’esclusione anche dei dipartimenti e degli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università.

 

Analogamente a quanto già disposto dalla normativa vigente (articolo 8, comma 3, del D.L. n. 669/1996, come successivamente confermata dall’art. 47, co. 4 della legge n. 449/1997, dall’art. 66, comma 2 della legge n. 388/2000 e dall’art. 32 della legge n. 289/2002), il comma 21 prevede la facoltà per i soggetti interessati di richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze deroghe ai vincoli relativi ai limiti ai tiraggi per effettive e motivate esigenze.

Rispetto alla disciplina di cui all’articolo 32, comma 1, della legge n. 289/2002, il comma 21 prevede peraltro che l’ente sia tenuto a riassorbire le eccedenze di spesa riconosciute in deroga.

Nelle more del riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno.

I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Limiti ai pagamenti dal bilancio dello Stato sui conti di Tesoreria – comma 22

Il comma 22, introdotto dal Senato, conferma per il periodo 2003-2005 la validità delle disposizioni di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relative ai limiti massimi di giacenza sui conti di tesoreria nei confronti degli enti che, in quanto soggetti al sistema di Tesoreria unica, sono obbligati a tenere le disponibilità liquide in contabilità speciali o in conti correnti aperti presso la tesoreria statale.

 

Tali disposizioni prevedono che le erogazioni a carico del bilancio dello Stato a favore di tali enti abbiano luogo soltanto dopo aver accertato che le disponibilità liquide esistenti nelle contabilità speciali o in conti correnti di tesoreria siano ridotte al di sotto di una certa percentuale stabilita, di anno in anno, per le singole categorie di enti, con decreto del Ministro dell’economia, in misura compresa tra il 10% e il 20% dell’assegnazione di competenza.

Gli enti sottoposti al sistema di tesoreria unica, aventi tutti natura pubblicistica, sono indicati nella legge n. 720/1984, in due distinte tabelle A e B, con differenziata disciplina, contenuta, rispettivamente, nella legge n. 720/1984 e nell'art. 40 della legge n. 119/1981.

Gli enti compresi nella tabella A (regioni, province, comuni, consorzi tra enti territoriali e unioni di comuni con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, comunità montane con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, gli enti portuali, gli Istituti autonomi case popolari - IACP, l’ISAE, l'ISTAT, il CNR, la CONSOB, l'ENEA, le Università, le Unità Sanitarie Locali, le Aziende sanitarie e quelle ospedaliere di cui al D.Lgs. n. 502/1992, ecc.) sono obbligati a depositare le loro disponibilità liquide in due apposite contabilità speciali, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: una contabilità speciale fruttifera di interessi a favore dell'ente stesso ed una infruttifera. Nelle contabilità speciali “fruttifere” vengono versati gli incassi derivanti dalle entrate proprie degli enti (costituite da introiti tributari ed extratributari, vendita di beni e servizi, canoni, sovracanoni, indennizzi, e da altri introiti provenienti dal settore privato). Le altre entrate (le assegnazioni, i contributi e i trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato e dagli altri enti del settore pubblico allargato, comprese quelle provenienti da mutui) affluiscono a contabilità speciali “infruttifere”, nelle quali sono versate direttamente.

Agli enti inclusi nella tabella B (province autonome, enti previdenziali ed assistenziali – INPS, INAIL, INPDAP – l’Istituto Postelegrafonici, la SACE, l’AGEA, l’ANAS ed altri) si applica un regime di limitazione delle giacenze liquide detenibili presso il proprio tesoriere, il cui importo non deve essere superiore al 3% dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza, con il versamento delle somme eccedenti in conti correnti fruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

Per quanto riguarda, in particolare, gli enti locali, la disciplina in materia di accrediti dei pagamenti dal bilancio dello Stato sui conti di tesoreria si applica soltanto agli enti di maggiori dimensioni. A partire dal 2001, la normativa si applica a tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Si ricorda che l’applicazione della disciplina sui limiti si giacenza ai fini degli accrediti dal bilancio dello Stato, ha determinato, nei confronti dei medesimi enti locali l’abrogazione di tutte le norme che stabiliscono scadenze predeterminate per i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

Nei confronti di tali enti non si applicano, dunque, le disposizioni relative alla cadenza temporale delle rate dei trasferimenti ordinari, disposte con D.M. Interno 21 febbraio 2002, emanato ai sensi dell'art. 66, co. 1, della legge n. 388/2000.

 

Per l’anno 2004, i limiti di giacenza sulle contabilità speciali di tesoreria sono stati fissati con il D.M. economia e finanze 5 marzo 2004 (G.U. n. 65 del 18 marzo 2004), in maniera differenziata per i vari enti assoggettati alla Tesoreria unica.

Il limite di giacenza per le regioni a statuto speciale e le province autonome è stabilito nella misura del 14%.

Sono esclusi dai limiti di giacenza i pagamenti in favore delle regioni a statuto ordinario, in quanto facenti riferimento, prevalentemente, all’attuazione delle norme sul federalismo amministrativo e fiscale.

Per le province e i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti,il decreto ha fissato i limiti di giacenza nella misura del 20%, precisando che i limiti si applicano esclusivamente ai pagamenti a valere sui fondi ordinario, consolidato e perequativo e sul fondo unico investimenti.

I limiti di giacenza non si applicano agli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto esclusi dal sistema di tesoreria unica ai sensi delle leggi regionali 4 aprile 1997, n. 8, e 15 febbraio 2000, n. 1, e a quelli della regione Trentino-Alto Adige in quanto non destinatari di trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno.

Per le Università e i grandi enti di ricerca, il limite di giacenza è stato fissato nella misura del 14% delle rispettive dotazioni di competenza.

Per le Università, il limite si applica ai soli pagamenti disposti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario; per gli enti di ricerca, i limiti riguardano i contributi disposti dal Ministero dell’istruzione a favore dei singoli enti (CNR, ASI, INFIN e INFIM) e dal Ministero delle attività produttive all’ENEA. Il decreto precisa, peraltro, che i pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso dell'anno 2004, l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo e per ciascun ente, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 350/2003, e il 90% della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 2003.


Articolo 1, commi 24, 27, 30, 31e 43
(Patto di stabilità interno per gli enti territoriali)

 

 

 

Patto di stabilità interno per gli enti locali per il 2005 – commi 24 e 27

I commi da 23 a 43dettano la nuova disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e per gli enti locali con riferimento al triennio 2005-2007.

Tale disciplina sostituisce le disposizioni che erano state dettate per il 2005 e per gli anni successivi dall’articolo 29 della legge n. 289/2002, e successive modificazioni, delle quali si dispone l’abrogazione.

 

In particolare, il Senato ha modificato il comma 24, lettera a), relativamente alla definizione delle classi demografiche in base alle quali sono ripartiti gli enti locali, ai fini dell’applicazione del vincolo all’incremento della spesa.

Secondo la lettera a) del comma 24 in esame, il complesso delle spese correnti e delle spese di conto capitale di ciascuna provincia, ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, e ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti, sia in termini di competenza che di cassa, non potrà, nel 2005, essere superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, aumentata nella misura massima dell’11,5%, per gli enti che nel triennio abbiano registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza, e del 10% per gli altri enti.

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sarà individuata la spesa media pro-capite per ciascuna delle classe dimensionali espressamente indicate dal comma 24 in esame.

 

Nel corso dell’iter al Senato, sono state modificate le classi demografiche relative alle province.

In particolare, rispetto alle due classi demografiche, che ripartivano le province con popolazione inferiore o superiore a 400.000 abitanti, sono state individuate quattro classi, distinte secondo il duplice e concorrente criterio della popolazione (inferiore o superiore a 400.000 abitanti) e della dimensione territoriale (inferiore o superiore a 3.000 Kmq.)

 

Il complesso delle spese cui si applica il vincolo di incremento è calcolato al netto di alcune particolari voci di spesa indicate dal comma 26.

In particolare, sono escluse dalla disciplina del patto:

-        le spese per il personale;

-        le spese per la sanità (limitatamente alle regioni);

-        le spese connesse a operazioni di carattere finanziario;

-        le spese per trasferimenti destinati ad amministrazioni pubbliche;

-        le spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile;

-        lespese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e le spese sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza.

 

Il comma 27 prevede, inoltre, che per il solo anno 2005, il complesso delle spese cui si applica il vincolo di incremento sia calcolato al netto delle spese di conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dai fondi europei.

A seguito delle modifiche apportate dal Senato al comma 27, l’esclusione è relativa anche alle quote di parte nazionale, corrispondenti a quelle cofinanziate dall’Unione europea.

Interventi per la tutela ambientale e dei beni culturali – commi 30 e 31

Il comma 30 autorizza la spesa di 201,5 milioni di euro per il 2005, di 176,5 milioni per il 2006 e di 170,5 milioni per il 2007 per la realizzazione di interventi di recupero ambientale e di tutela di beni culturali al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio.

A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, possono accedere ai contributi gli interventi per il risanamento e il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali realizzati nei rispettivi territori dagli enti destinatari (la precedente formulazione del comma faceva, invece, riferimento agli interventi realizzati dagli enti locali).

Le modifiche introdotte dal Senato alla disposizione in esame sembrano pertanto volte a precisare che destinatari dei contributi possono essere anche enti diversi dagli enti locali.

Essendo venuto meno il riferimento agli enti locali quali esclusivi destinatari dei contributi statali, è altresì stata eliminata la disposizione in base alla quale i contributi potevano essere finalizzati, oltre che a promuovere lo sviluppo economico, anche “a provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni degli enti locali”.

 

Con decreto del Ministro dell’economia e finanze verranno individuati gli interventi e gli enti destinatari dei contributi sulla base dei progetti preliminari, che devono essere presentati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Come specificato nel testo approvato dal Senato, l’individuazione sarà effettuata in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare.

Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede, altresì, all'erogazione dei contributi in favore degli enti destinatari.

 

In materia di contributi statali agli enti locali, quando riconducibili a quanto disposto dall'articolo 119, comma quinto della Costituzione, va richiamata la giurisprudenza costituzionale (sent. nn. 16 e 49 del 2004) sugli interventi speciali dello Stato, tra l'altro, per rimuovere gli squilibri economici e sociali; a tale proposito la Corte costituzionale ha chiarito che gli interventi speciali debbono essere aggiuntivi e riferirsi alle finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale (o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni) e debbono essere indirizzati a determinati Comuni o categorie di Comuni (o Province, Città metropolitane, Regioni). La Corte ha inoltre richiesto che, quando tali finanziamenti riguardino ambiti di competenza delle Regioni, queste siano chiamate alla programmazione ed al riparto dei fondi all’interno del proprio territorio.

Abrogazioni – comma 43

Il comma 43 abroga le disposizioni recate dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato ed integrato dagli articoli 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2003), limitatamente alle disposizioni che definivano le regole del patto di stabilità interno per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi.

 

Con una modifica approvata durante l'esame in sede referente al Senato è stata eliminata la previsione in base alla quale si abrogavano, in generale, le disposizioni in materia di patto di stabilità interno non compatibili con quelle recate dal disegno di legge finanziaria in esame.

 

Per quanto concerne il 2005 e gli anni successivi, la legge finanziaria per il 2003, all’articolo 29, comma 11, introduceva una nuova disciplina, sia in relazione alla definizione del saldo di riferimento che alle modalità di determinazione del vincolo annuale.

Il disavanzo finanziario rilevante ai fini delle regole del patto di stabilità interno si prevedeva che fosse calcolato, con riferimento sia alla gestione di competenza che a quella di cassa, come differenza tra l’ammontare complessivo delle entrate finali e quello delle spese finali. Venivano pertanto assoggettate alla disciplina del patto non solo le spese correnti, ma anche quelle in conto capitale.

Nel disavanzo finanziario non erano considerati:

-        i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, provenienti dallo Stato, dall’Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

-        i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione ai tributi erariali;

-        le entrate derivanti dai proventi della dismissione di attività finanziarie e dalla riscossione dei crediti;

-        le spese derivanti dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti[9].

Secondo quanto disposto dal comma 12 dell’articolo 29 della legge finanziaria 2003, a decorrere dal 2005 l’incremento del disavanzo avrebbe dovuto mantenersi entro un limite fissato dalla legge finanziaria. In particolare, il disavanzo per l’anno 2005 non avrebbe dovuto essere superiore a quello registrato nel 2003, aumentato del 7,8%.

 


Articolo 1, comma 45
(Utilizzo proventi derivanti da oneri di urbanizzazione)

 

 

 

Il comma in esame - inserito nel corso dell’esame presso la Camera e modificato durante l'iter al Senato - prevede che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni (previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”), possano essere destinati al finanziamento di spese correnti nel limite massimo del 75% per l’anno 2005, e del 50% per l’anno 2006 (originariamente il limite era del 50% per il solo anno 2005).

Data la situazione normativa attuale (di seguito illustrata) la finalità della norma sembrerebbe quella di porre un limite (pari al 75% del totale delle somme introitate nel 2005 e del 50% nel 2006) all’utilizzo di tali risorse per il finanziamento di spese correnti.

Conseguentemente l'effetto della norma - in questo contesto di libera disponibilità da parte dei comuni - sembrerebbe quello (implicito) di imporre un vincolo minimo alla destinazione di almeno il 25% in spese in conto capitale per il 2005 e di almeno il 50% per il 2006.

 

Si ricorda che l’art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (“c.d. legge Bucalossi”) disciplinava la destinazione dei proventi delle concessioni edilizie (di cui agli artt. 18 e 15 della medesima legge). Ai sensi di tale articolo i proventi degli oneri di urbanizzazione andavano considerati quali risorse vincolate a destinazione specifica, in quanto versati su conti correnti speciali presso le tesorerie comunali ed erano utilizzabili per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, l'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

La legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'art. 49, comma 7, aveva poi previsto - senza citare l'art. 12, ma riferendosi agli artt. 18 e 15 della legge n. 10 del 1977 - che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni potessero essere destinati anche al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale.

Si fa osservare, comunque, che l’art. 12 della legge n. 10 del 1977 risulta oggi abrogato dall’art. 136 del D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378 “Disposizioni legislative in materia edilizia” e dall’art. 136 del D.P.R. 380/2001 “T.U in materia edilizia”.

Dal 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del T.U. in materia edilizia, sembrerebbero quindi essere venuti meno gli effetti dell’abrogato art. 12 della legge n. 10 del 1977, che disponeva, per l’appunto, il vincolo di destinazione sui proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Resterebbero tuttavia in vigore le disposizioni dell’art. 49, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che destinano i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale.

A risolvere i dubbi interpretativi è successivamente intervenuta una nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 ottobre 2003 (prot. n. 0108321). In tale nota, i cui contenuti sono stati diffusi dall’Associazione nazionale dei comuni italiani, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato osserva preliminarmente che il decreto legislativo n. 378 del 2001, nell’abrogare l’art. 12 della legge n. 10 del 1977, “nulla ha disposto in ordine alla destinazione dei proventi delle concessioni e delle sanzioni edilizie”.

La mancata riproduzione della disposizione nel testo unico approvato con il decreto n. 378 del 2001, il quale, secondo i tecnici ministeriali, diversamente dal DPR n. 380 del 2001, non ha soltanto una valenza ricognitiva, ”non è frutto di una mera dimenticanza, ma è espressione della chiara volontà del legislatore di attribuire agli enti locali piena discrezionalità nell’utilizzo dei proventi in questione”.

In base a tali considerazioni, la nota evidenzia che “a partire dal 30 giugno 2003 i proventi delle concessioni e delle sanzioni edilizie non sono più soggetti al vincolo di destinazione e che tale libero utilizzo si estende anche agli importi in essere a suo tempo riscossi”.

Pertanto, secondo la citata nota, l’abrogazione avrebbe effetto retroattivo e il vincolo di destinazione non varrebbe neanche per le somme riscosse antecedentemente al 30 giugno 2003 (data di entrata in vigore del DPR n. 380 del 2001).

Sulla vicenda è recentemente intervenuta anche la Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, con la recente deliberazione del 4 novembre 2004, n. 1/pareri/2004, che ha ritenuto che gli oneri di urbanizzazione devono essere iscritti nel titolo I, categoria 2 dell’entrata (tasse), ai sensi del D.P.R. 194/96, come indicato dall’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali - istituito presso il Ministero dell’interno dall’art. 154 del D.Lgs 267/2000 - con il principio contabile n. 2 dell’8 gennaio 2004 che, al punto n. 20, ne ha attribuito agli stessi la natura tributaria. Pertanto, tali risorse, possono essere impiegate anche per sostenere spese correnti.

La formulazione del testo non consente di chiarire univocamente se l’indicazione degli anni 2005 e 2006 sono da riferirsi al periodo di riscossione degli oneri di urbanizzazione e delle sanzioni ovvero all’arco temporale entro il quale possono essere finanziate spese correnti nel limite indicato.

 


Articolo 1, comma 51
(Mobilità segretari comunali)

 

 

 

Il comma 51 è stato introdotto nel corso dell'esame al Senato. Esso appare ricollegabile ai precedenti commi 48 e 50, che riproducono con formulazione identica disposizioni già presenti nel testo del disegno di legge approvato dalla Camera, concernenti il collocamento in disponibilità e il regime di mobilità dei segretari comunali e provinciali.

 

Si ricorda che la legge 127/1997[10] (così detta “Bassanini 2”) ha riformato il ruolo dei segretari comunali e provinciali.

I commi 67 e seguenti dell’art. 17 della L. 127/1997, in seguito confluiti negli articoli da 97 a 106 del Testo unico sugli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000[11], hanno mantenuto in capo a tali soggetti rilevanti compiti di alta consulenza presso l’ente locale e di coordinamento dell’attività dei dirigenti. Ai sensi della nuova disciplina, tuttavia, essi non sono più funzionari statali facenti capo al Ministero dell’interno, ma dipendenti di un’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari, appositamente istituita quale soggetto di diritto pubblico e posta sotto la vigilanza del ministro dell’interno. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali è articolato in sezioni regionali e suddiviso per fasce professionali. All’albo si accede per concorso e l’iscrizione è subordinata al possesso dell’abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario scegliendolo tra gli iscritti all’albo.

Il numero complessivo dei funzionari iscrivibili all’albo, ai sensi dell’art. 98, c. 2, del testo unico, non può superare quello dei comuni e delle province, ridotto del numero delle sedi unificate e maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia al fine di garantire un’adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia.

Il segretario comunale o provinciale dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione locale. Il suo rapporto di lavoro è disciplinato in base alla contrattazione collettiva, secondo la disciplina generale prevista dal D.Lgs. 165/2001 per i dipendenti di pubbliche amministrazioni.

Il regolamento di delegificazione emanato con D.P.R. 465/1997[12] ha regolato l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia, l’amministrazione dell’albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, le modalità di accesso, i criteri di prima iscrizione all’albo ed altri aspetti ordinamentali.

Recentemente, il D.L. 136/2004[13] è intervenuto sugli istituti della “disponibilità” e della “mobilità” dei segretari. In base all’art. 101 del Testo unico, il segretario comunale e provinciale che non sia stato confermato dall’ente locale, o che sia stato revocato o che comunque sia privo di incarico, è posto in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni. Durante tale periodo, egli rimane iscritto all’Albo ed è a disposizione dell’Agenzia autonoma, che esercita i poteri di pertinenza del datore di lavoro, affidandogli incombenze inerenti alla gestione dell’Albo, attività di consulenza, mansioni presso altre amministrazioni, che si assumono i relativi oneri. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti, e il relativo onere è a carico dell’Agenzia, che vi fa fronte mediante il fondo di mobilità previsto dall’art. 102 del T.U. enti locali.

Per effetto del decreto-legge, il termine di collocamento in disponibilità dei segretari è sospeso qualora, durante il quadriennio di disponibilità, essi siano utilizzati in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo presso altre pubbliche amministrazioni e in ogni altro caso previsto dalla legge. Decorsi quattro anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede, il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

Il D.L. 136/2004 ha previsto norme transitorie per quei segretari che abbiano concluso il quadriennio di disponibilità nel 2002 e che non siano stati ricollocati: per essi si stabilisce la permanenza alle dipendenze dell'Agenzia fino al momento del passaggio in mobilità. Per quei segretari che abbiano terminato il quadriennio di mobilità a decorrere dal 2003 si applica la disciplina generale in materia di mobilità d’ufficio, recata dagli articoli 33 e 34 del testo unico sul pubblico impiego[14], con conseguente loro ulteriore collocamento nella disponibilità ivi prevista (art. 33, co. 8) che ha una durata di 24 mesi. L’Agenzia autonoma, prima del collocamento in disponibilità dei segretari verifica ogni possibilità di impiego alternativo, anche con mobilità presso altre amministrazioni.

Il già citato decreto-legge è intervenuto anche sull'istituto della mobilità volontaria, prevedendo il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.

 

Il comma 48 del testo in esame apporta una novella all’art. 101 del Testo unico sugli enti locali, riducendo da quattro a due anni il periodo massimo di durata del collocamento in disponibilità per i segretari comunali o provinciali privi di incarico.

Il successivo comma 50 reca una disposizione transitoria, in quanto dettata “nelle more della nuova disciplina contrattuale” (pur non essendo esplicitamente stabilito un termine finale di validità): esso applica ai segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B una disposizione già prevista per i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fascia C, prevedendo che, in caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni con la conseguente cancellazione dall'albo, anche i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possano essere collocati nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tal senso.

 

Il comma 51 in esame si riferisce anch’esso al processo di mobilità e prevede che, in tale ambito, chi abbia prestato servizio effettivo di ruolo come segretario comunale o provinciale sia inquadrato nei ruoli unici delle amministrazioni in cui presta servizio (alla data di entrata in vigore della legge), ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria.

Diverse condizioni sono poste, dal comma in esame, all'inquadramento disposto:

§      che il servizio effettivo di ruolo come segretario comunale o provinciale abbia avuto una durata di almeno tre anni;

§      che i soggetti interessati si siano avvalsi della facoltà di cui all'art. 18 del D.P.R. 465/1997 (sul quale, vedi infra);

§      che i soggetti interessati abbiano espresso consenso all'inquadramento;

§      che l'inquadramento avvenga nell'ambito dei limiti del contingente di cui al comma 99 del testo in esame.

 

Tale comma (illustrato in dettaglio più avanti), prevede la possibilità di effettuare assunzioni in deroga alla disciplina sul blocco contestualmente disposta dai commi precedenti, per fare fronte a indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza; previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità; nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente a una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime.

 

L'art. 18 del D.P.R. 465/1997 ha disposto che i segretari comunali e provinciali potessero chiedere all'Agenzia l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo e che gli iscritti indicassero tre sedi di pubblica amministrazione presso le quali intendevano trasferirsi. L'art. 18 citato, ad eccezione del co. 11, è stato abrogato dal D.L. 136/2004, che ha previsto, all'art. 3-ter che i segretari comunali e provinciali per i quali sia terminato il quadriennio di disponibilità nell'anno 2002, non ricollocati presso altre amministrazioni, rimangono alle dipendenze dell'Agenzia autonoma sino al passaggio in mobilità, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica, non oltre il 31 dicembre 2004.

Ai segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere dall'anno 2003, sia terminato il quadriennio di disponibilità si applicano gli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 165/2001. Prima del collocamento in disponibilità, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali verifica ai sensi dell'art. 33, co. 7, del D.Lgs. 165/2001 ogni possibilità di impiego diverso all'interno o con mobilità verso altre amministrazioni. Per la mobilità volontaria dei segretari comunali e provinciali si applica l'art. 30 del D.Lgs. 165/2001.


Articolo 1, comma 53
(Blocco addizionali comunali e regionali)

 

 

 

Il comma 53, come modificato dal Senato, proroga, fino al 31 dicembre 2006, la sospensione dell’efficacia degli aumenti dell’addizionale regionale e comunale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 289/2002, eventualmente deliberati da regioni e comuni successivamente al 29 settembre 2002.

La nuova formulazione del comma 53 chiarisce che glieffetti decorrono, in ogni caso dal periodo d’imposta successivo alla data del 31 dicembre 2006.

 

Questa ulteriore sospensione fa sì, dunque, che le deliberazioni eventualmente adottate, da regioni ed enti locali, dopo il 29 settembre 2002 e sino al 31 dicembre 2006 (deliberazioni legislative o amministrative, secondo i rispettivi ordinamenti) assumano efficacia soltanto a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007[15].

 

Per quanto concerne i comuni, tuttavia, i primi due periodi del comma in esame prevedono, per il triennio 2005-2007, la possibilità di aumentare l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, introdotta dall’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1988, con esclusivo riferimento ai soli comuni che non si siano finora avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale[16].

Secondo il testo approvato dalla Camera, tale facoltà era riservata, invece, soltanto ai comuni che non avessero ancora applicato l’addizionale IRPEF.

 

L’aumento dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1%.

 

La nuova formulazione del comma in esame, come approvato dal Senato, sembra pertanto chiarire che l’aumento dello 0,1% nel triennio 2005-2007 dell’addizionale IRPEF che può essere deliberato dai comuni che non si siano finora avvalsi di tale facoltà rappresenta l’unica eccezione alla generale sospensione, confermata fino al 31 dicembre 2006, degli effetti degli aumenti dell’addizionale regionale e comunale sull’IRPEF e delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP, eventualmente deliberate successivamente al 29 settembre 2002.

 

Sulla materia interviene peraltro il comma 63, che, al primo periodo, proroga la sospensione degli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito e delle maggiorazione dell’aliquota dell’IRAP, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 289/2002, fino al 31 dicembre 2005.

 

In base alla formulazione del comma, a partire dal 1° gennaio 2006, i comuni e le regioni potrebbero deliberare aumenti delle predette aliquote.

 

Tale disposizione è di difficile coordinamento con quella introdotta dal comma 53 in esame che, invece, sospende fino al 31 dicembre 2006 gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 289/2002, eventualmente deliberati dopo il 29 settembre 2002.

 

Il prolungamento fino al 31 dicembre 2006 della sospensione dell’efficacia degli aumenti delle addizionali IRPEF, previsto in via generale dal terzo periodo del comma 53, infatti, sembrerebbe comportare che gli eventuali aumenti dell’addizionale comunale all’IRPEF deliberati nel 2006 non possano comunque essere efficaci prima dell’inizio dell’esercizio 2007.

 

In base al comma 3 dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 360/1998, istitutivo dell’addizionale comunale all'IRPEF, i comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali.

 

Si segnala, inoltre, che per garantire il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario e per la copertura dei disavanzi nel settore sanitario, il comma 178 (cfr. relativa scheda) prevede che, inderoga a quanto previsto dal comma 63, le regioni possano:

-          deliberare nuovi aumenti dell’addizionale regionale all’IRPEF e nuove maggiorazioni dell’aliquota IRAP ovvero modificare gli aumenti e le maggiorazioni già deliberati.

-          deliberare la ripresa o l’inizio della decorrenza degli aumenti deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e sospesi per effetto delle previsioni dell’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge n. 289/2002 e dell’articolo 2, comma 21, della legge n. 350/2003;

-          deliberare la ripresa o l’inizio della decorrenza degli aumenti deliberati dalle regioni anteriormente al 31 dicembre 2003 in misura o con modalità difformi da quanto previsto dalla normativa statale; gli aumenti, cioè, che rientrano nella sanatoria disposta dai commi 22 e 23 dell’articolo 2 della L. 350/2003 (finanziaria 2004)[17].

 


Articolo 1, comma 56
(Fondo per incentivare l’insediamento nei piccoli comuni)

 

 

 

Il commi 56-58 prevedono l’istituzione di un Fondo dotato di 5 milioni di euro per il 2005 per favorire l’insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, che risultino sottodotati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del citato D.Lgs. n. 24471997, si intendono sottodotati gli enti le cui risorse risultino al di sotto della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza, in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa. A tal fine le risorse considerate sono costituite dai contributi ordinari e consolidati, maggiorati dal gettito dell’I.C.I parametrato all’aliquota del 4 per mille (a suo tempo detratto dai trasferimenti).

Il fondo, oltre ad essere finalizzato al riequilibrio economico e sociale ed abitativo, è volto altresì ad incentivare l’insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali; al recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e abitative; al recupero degli antichi mestieri.

 

Il Senato ha modificato il comma 56 prevedendo che il Fondo sia istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno anziché in quello dell’economia e delle finanze, come previsto nel testo approvato dalla Camera.

 

La modifica è coerente con quanto previsto dal successivo comma 58, ai sensi del quale i criteri di ripartizione e le modalità per l’accesso ai finanziamenti vengono definiti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministero dell’interno.


Articolo 1, comma 59
(Altri enti)

 

 

 

Il comma 59 determina le modalità con le quali il limite del 2% all’incremento della spesa previsto in generale dal comma 5 si applica alle amministrazioni pubbliche comprese nell’elenco n. 1 per le quali non è dettata una specifica disciplina.

Per tali amministrazioni viene fissato un limite all’incremento della spesa per l'anno 2005, al netto delle spese di personale, del 4,5% rispetto all’ammontare delle spese effettuate nell’anno 2003.

Per glianni successivi al 2005, il limite all’incremento della spesa viene fissato al 2% rispetto al livello della spesa programmato per l’anno precedente.

 

Secondo quanto espressamente previsto dall’ultimo periodo del comma 59, le norme del comma medesimo non si applicano alle amministrazioni pubbliche per le quali è dettata una specifica disciplina, vale a dire, come precisato nel testo approvato dal Senato:

1)      alle regioni e agli enti locali cui si applica la disciplina del patto di stabilità interno prevista dai commi da 23 a 55;

2)      agli enti del servizio sanitario nazionale interessati dalle disposizioni di cui ai commi da 167 a 191;

3)      agli enti ai quali si applicano le disposizioni previste dall’articolo 3, commi 1 e 2 della legge finanziaria per il 2004: si tratta del sistema universitario e agli enti di ricerca, per i quali le norme richiamate prevedono che, con riferimento al triennio 2004-2006, il fabbisogno determinato dalle università statali, dai dipartimenti e dagli altri centri con autonomia finanziaria e contabile non possa superare il fabbisogno risultante a consuntivo nell’esercizio precedente, aumentato del 4%, nonchéfissano per ciascuno degli anni del triennio 2004-2007 un limite di incremento del 5% rispetto al consuntivo dell’anno precedente per il fabbisogno finanziario del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA).


Articolo 1, comma 63
(Disposizioni in materia di finanza regionale)

 

 

 

I commi 60-64 riproducono le disposizioni in materia di finanza regionale già recate dall’articolo 9, commi 1-5, del testo del disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera (A.C. n. 5310-bis).

Con un emendamento approvato dal Senato (comma 63, primo periodo) è stato però prorogato al 31 dicembre 2005 il ‘blocco’ delle maggiorazioni all’addizionale regionale all’imposta sul reddito (già Irpef) e all’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Il comma 60 dispone la compensazione delle minori entrate delle regioni a statuto ordinario connesse alla perdita di gettito derivata dalla riduzione della compartecipazione all’accisa sulle benzine relativa agli anni 2003 e seguenti. A quelle regioni è riconosciuto un trasferimento erariale integrativo per l’importo di 342,583 milioni di euro.

I commi 61 e 62 riconducono alla disciplina del finanziamento del federalismo fiscale (compartecipazione al gettito dell’IVA) le somme che lo Stato corrisponde alle regioni a statuto ordinario sotto forma di trasferimenti erariali correnti per il finanziamento delle funzioni trasferite ai sensi della legge n. 59 del 1997 (c.d. ‘legge Bassanini’) e per il finanziamento degli asili nido aziendali previsti dall’articolo 70 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002).

Il comma 64 dà attuazione all’intesa intervenuta tra le regioni a statuto ordinario per la regolazione definitiva delle somme che spettano a ciascuna di esse quali proventi del gettito della tassa automobilistica per il periodo 1998-2002. A questo fine il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le compensazioni interregionali a valere sui trasferimenti erariali a ciascuna dovuti a qualsiasi titolo.

 

Nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il primo periodo del comma 63 (già comma 4 dell’articolo 9 di quel testo) disponeva che dal primo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 3 dicembre 2004 avessero efficacia le leggi regionali che avevano disposto maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e altre maggiorazioni di imposte in difformità a quanto consentito dalla normativa statale.

La disposizione così formulata faceva riferimento alla cessazione della sospensione della efficacia delle leggi regionali che avevano disposto aumenti dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF e maggiorazioni dell’IRAP.

 

La modifica introdotta dal Senato conferma invece la sospensione, fino al 31 dicembre 2005, degli aumenti disposti dalle regioni e, contemporaneamente, consente la deroga a tale disposizione per il ripiano dei disavanzi nel settore sanitario, introducendo una disposizione in tal senso nell’ambito degli interventi in materia sanitaria (si veda peraltro la scheda relativa al comma 53; per quanto riguarda la deroga connessa al ripiano dei disavanzi sanitari, si veda la scheda relativa al comma 178).

Si ricorda a tale proposito che l’articolo 3, comma 1, lettera a) della L. 289/2002 (finanziaria 2003) ha disposto la sospensione della possibilità per le regioni di disporre maggiorazioni della addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive. La sospensione è stata poi confermata a tutto il 2004 dal comma 21 dell’articolo 2 della L. 350/2003 (finanziaria 2004).

 

L’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF (istituita dall’articolo 50 del D.Lgs. n. 446 del 1997) è stata fissata per gli anni 1998 e 1999 nella misura dello 0,50% su tutto il territorio nazionale, poi aumentata allo 0,90 dall‘art. 3 del Decreto legislativo n. 56/2000. Ciascuna Regione può maggiorare l'aliquota fino all’1,4 % con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce[18].

Per quanto riguarda invece l’imposta regionale sulle attività produttive,ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997 (che ha istituito l’imposta) le regioni hanno la facoltà di variare fino ad un massimo di un punto percentuale l’aliquota ordinaria dell’imposta, fissata in misura pari a 4,25%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del medesimo decreto (a decorrere cioè dal 30 dicembre 1999). Le regioni possono inoltre differenziare quella variazione per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. Le regioni, in ogni caso, non possono fissare l’aliquota – per alcuna categoria di soggetti o settore di attività – in misura superiore a 5,25%.

 

Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma in esame non sono state modificate nel corso dell’esame del disegno di legge al Senato.

Esse confermano gli effetti della sanatoria - disposta dagli articoli 22 e 23 della L. 350 del 2003 - anche per le disposizioni di leggi regionali che sono intervenute, «in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale», in materia di IRAP, con disposizioni diverse da quelle riguardanti la maggiorazione delle aliquote, e in materia di tassa automobilistica.

L’ultima parte dello stesso periodo ripete e conferma – estendendola a tutte le leggi regionali sopra considerate – la disposizione, già presente nel comma 23 dell’articolo 2 della legge n. 350 del 2002, che consente alle regioni di conservare le disposizioni ‘sanate’ sino al periodo d’imposta che, per ciascuna di esse, decorre dal 1° gennaio 2007, prescrivendo loro di rendere, entro lo stesso termine, quelle disposizioni conformi alla normativa statale.

 

Si ricorda che i commi 22 e 23 dell’articolo 2 della legge n. 350 del 2003 hanno sostanzialmente sanato l’illegittimità che viziava le disposizioni adottate dalle regioni in materia di tassa automobilistica e di IRAP in difformità dai poteri attribuiti in materia dalla normativa statale.

Essi hanno stabilito, in particolare, che in quelle regioni l’applicazione delle dell’IRAP (e della tassa automobilistica) opera, fino al periodo d’imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, secondo le disposizioni regionali e nazionali (per i profili su cui non incidono le prime), e che, entro lo stesso termine, le suddette regioni sono tenute a rendere conformi alla normativa statale le disposizioni adottate relativamente alla tassa automobilistica[19].

 

Si segnala a riguardo la necessità di una correzione formale. Nel testo non modificato del secondo periodo del comma in esame, è rimasto il rinvio al “predetto comma 22 dell’articolo 2” della legge 350/20003. Il riferimento al comma 22 era presente nel primo periodo del comma in esame nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Nel nuovo testo approvato dal Senato, invece, è ancora presente il riferimento all’articolo 22 della legge 350/2003 ma non al comma 22.

 

Nel corso dell’esame del disegno di legge finanziaria al Senato infine è stata soppressa una disposizione (A.S. 3223, art. 9, comma 9) di interpretazione della sospensione degli aumenti dell’addizionale regionale IRPEF e dell’aliquota dell’IRAP.

Secondo la disposizione soppressa le sospensioni si sarebbero dovute applicare esclusivamente agli aumenti approvati con atto deliberativo nella forma del provvedimento amministrativo e non anche agli aumenti deliberati con legge regionale.


Articolo 1, comma 81
(Superamento della tesoreria unica e altre disposizioni finanziarie)

 

 

 

Il comma 81 detta disposizioni volte a sperimentare gli effetti del superamento del sistema di Tesoreria unica.

 

A tal fine, il Ministro dell’economia e delle finanze individua, con proprio decreto, una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni e tre università per i quali, durante l'anno 2005, si attuerà il superamento del sistema della Tesoreria unica.

Per l’emanazione del decreto, è richiesto il parere della Conferenza unificata, del Ministro dell'istruzione, università e ricerca e, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, anche il parere del Ministro dell’interno.

 

Gli enti così individuati, pertanto, nel 2005 potranno detenere le risorse provenienti dai trasferimenti statali e le entrate proprie direttamente presso i propri tesorieri anziché nei conti della Tesoreria dello Stato[20].

 

L'individuazione degli enti (salvo che per la regione) verrà effettuata garantendo la rappresentatività per aree geografiche.

Gli enti verranno peraltro individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite i loro tesorieri, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge n. 289 del 2002[21].

La rilevazione per via telematica riguarda sia i dati contabili rilevanti per la determinazione del fabbisogno di cassa, sia quelli rilevanti per il calcolo dell’indebitamento netto, vale a dire del conto economico delle amministrazioni pubbliche.

In tal modo la disposizione del comma 83 rende operativa, a partire dal 2005, anche la sperimentazione del SIOPE con il coinvolgimento di un certo numero di enti i cui tesorieri siano in grado di trasmettere, all’archivio già costituito presso la Banca d’Italia, attraverso il collegamento telematico, le informazioni relative ad ogni operazione di incasso e di pagamento.

 

Con il medesimo decreto di individuazione degli enti ai quali si applica la sperimentazione saranno altresì definiti i criteri, le modalità e i tempi della sperimentazione stessa, che, in base al testo approvato dal Senato, sarà applicata sia relativamente alle entrate che alle spese degli enti interessati.

 

L’esigenza del superamento del sistema di Tesoreria unica è sorta in relazione al progressivo rafforzamento dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali.

Con il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, per avviare il superamento del sistema, è stata introdotta una sperimentazione biennale (a partire dal 1° luglio 1999) dalla quale ricavare elementi di valutazione in ordine alla effettiva possibilità di perseguire la totale eliminazione del sistema di tesoreria unica.

Con i decreti del Ministero del tesoro nn. 31840 e 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 è stata avviata la sperimentazione del nuovo sistema di tesoreria unica nei confronti delle regioni Piemonte e Basilicata e delle università di Catania, Pisa e del Politecnico di Torino[22].

Come illustrato nella “Relazione sull’andamento della sperimentazione degli effetti del totale superamento del sistema di tesoreria unica”, presentata al Parlamento dal Ministero dell’economia e delle finanze, relativa all’anno 2003 (Doc. XXVII, n. 12), a seguito dei risultati positivi riscontrati, è stata avviata la seconda fase della sperimentazione della fuoriuscita dal sistema della tesoreria unica delle Università statali.

Sono state ammesse alla seconda fase della sperimentazione 12 Università, individuate con D.M. economia n. 59453 del 19 giugno 2003 (Politecnico di Bari, Università di Calabria-Cosenza, Ferrara, Firenze, Genova, Lecce, Padova, Parma, Pavia, Siena, Politecnico di Milano e Scuola normale di Pisa).


Articolo 1, comma 84
(Norme per il contrasto e la prevenzione dell’uso illecito
di finanziamenti pubblici)

 

 

 

Il comma 84 detta disposizioni volte al contrasto e alla prevenzione dell’utilizzo illecito dei finanziamenti pubblici, destinati ad avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all’attività produttiva.

Gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell’Unione Europea nei settori indicati devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti, secondo quanto stabilito dalle norme sulla responsabilità amministrativa.

Tali specifiche misure devono essere approvate dall’Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), secondo tariffe predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le somme derivanti dall’applicazione di tali tariffe vengono attribuite all’ISFOL.

 

Nel testo approvato dal Senato è altresì previsto che l’Agenzia delle entrate comunichi mediante evidenze informatiche all’ISFOL l’elenco dei soggetti che dichiarano di fruire delle agevolazioni e degli incentivi sopra indicati.

Tale previsione è evidentemente volta ad assicurare l’applicazione delle disposizioni previste dal comma in esame.

 


Articolo 1, comma 89
(Risorse per il piano di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici)

 

 

 

L’articolo 1, comma 89[23], istituisce, nell’ambito del Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica di cui all’articolo 59, comma 2-bis, della legge n. 488 del 1999, un apposito capitolo per l’attuazione del Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici.

Analogo emendamento era stato dichiarato inammissibile durante l’esame alla Camera.

La dotazione iniziale del capitolo è pari a 5 milioni di euro per il 2005, di cui 2 a valere sulle risorse del sopra citato Fondo e 3 a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 7, della legge n. 122 del 2001.

Le modalità di spesa delle risorse saranno definite con DM del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

 

L’articolo 59 della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria per il 2000) ha introdotto una serie di norme volte a promuovere lo sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità.

La disposizione ha disposto, in particolare, l’istituzione di due fondi[24].

Il primo fondo, previsto al comma 2, denominato Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti da un contributo annuale nella misura del 2 per cento del fatturato annuo a carico dei titolari di autorizzazione alla immissione in commercio di taluni prodotti fitosanitari[25], è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti.

Il secondo fondo, previsto al comma 2-bis, denominato Fondo per lo sviluppo della agricoltura biologica e di qualità, alimentato da un contributo statale, è volto al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica (mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti) e all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta. Il Fondo è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'àmbito di un'apposita conferenza di servizi, sulla base delle proposte di programmi regionali da presentare entro il 30 ottobre di ciascun anno.

 

L’articolo 5, comma 7, della legge n. 122 del 2001 dispone un finanziamento di 80 miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici[26].

 

Merita ricordare, infine, che il 10 giugno 2004 la Commissione europea ha adottato il Piano di azione europea per l’agricoltura biologica e gli alimenti biologici. Il Piano contiene una lista di 21 azioni concrete da realizzare, che comprendono il miglioramento delle informazioni sull’agricoltura biologica, la razionalizzazione del sostegno pubblico nel quadro dello sviluppo rurale, il miglioramento delle norme di produzione e il potenziamento delle attività di ricerca.

 

Il Piano di azione nazionale per l’agricoltura biologica risulta, invece, in corso di approvazione[27].


Articolo 1, commi 90, 91 e 93
(Oneri contrattuali)

 

 

 

A seguito delle modifiche apportate nel corso dell’esame in sede referente al Senato, sono state aumentate le risorse previste dai commi 90 e 91 per i dipendenti pubblici statali, in aggiunta a quelle già previste dalla legge finanziaria per il 2004.

In particolare:

§      per la contrattazione collettiva nazionale è previsto un incremento di 264 milioni di euro per il 5 e di 354 milioni di euro a decorrere dal 2006 (anziché di 56 milioni di euro a decorrere dal 2005);

§      per il personale statale in regime di diritto pubblico è previsto un incremento di 107 milioni di euro per il 2005 e di 144 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 (anziché di 22 milioni di euro a decorrere dal 2005), nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle forze armate e alle forze di polizia 93 milioni per l’anno 2005 e 126 milioni a decorrere dall’anno 2006 (anziché di 20 milioni di euro a decorrere dal 2005).

E’ stata conseguentemente soppressa la disposizione che rimetteva ad un successivo provvedimento l’aumento delle citate risorse.

 

In base alla relazione allegata tecnica all’emendamento presentato presso la Commissione bilancio del Senato, la copertura finanziaria è assicurata dalle economie derivanti dal blocco delle assunzioni per il 2005.

 

Il comma 93, modificato nel corso dell’esame in sede referente presso il Senato, reca la disciplina degli oneri contrattuali per i dipendenti pubblici non statali.

Il nuovo testo, anziché richiamare le previsioni dalla legge finanziaria per il 2004, detta direttamente una disciplina, la quale peraltro conferma quella prevista dalla citata legge finanziaria. Restano dunque a carico delle amministrazioni di competenza, nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci, gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005 ed alla corresponsione di miglioramenti economici per i professori ed i ricercatori universitari.

Viene espressamente specificato che si tiene conto anche dei risparmi derivanti dalle disposizioni sulla riduzione del personale e sul blocco delle assunzioni.

 


Articolo 1, commi 95-106 e 109
(Organici, assunzioni a tempo indeterminato e mobilità del personale
e altre disposizioni)

 

 

 

I commi 95 e 96, introdotti nel corso dell’esame in sede referente al Senato, recano disposizioni in materia di riduzione del personale delle pubbliche amministrazioni.

 

Nella relazione tecnica allegata all’emendamento presentato presso la Commissione bilancio del Senato è specificato che per queste misure di razionalizzazione degli organici “non vengono stimate economie”.

 

In particolare, il comma 95 stabilisce la rideterminazione dell’organico della P.A., in modo tale che ne consegua una riduzione non inferiore al 5% della spesa complessiva riferita all’organico di ciascuna amministrazione, tenuto conto del processi di innovazione tecnologica.

La disposizione ha per destinatari le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001[28].

Sono comunque esclusi (comma 96):

§       le Forze armate;

§       il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

§       i Corpi di polizia;

§       il personale della carriera diplomatica e prefettizia;

§       i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;

§       gli avvocati ed i procuratori dello Stato;

§       gli ordini e collegi professionali ed i relativi consigli e federazioni;

§       le Università;

§       il comparto scuola;

§       le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

 

La rideterminazione dell’organico prevista dal comma 1 dovrà essere fatta in base ai principi e criteri indicati sia dall’articolo 1, comma 1, del Decreto 165 (maggiore efficienza, razionalizzazione del costo del lavoro pubblico attraverso il contenimento della spesa complessiva per il personale, migliore utilizzazione delle risorse umane), sia dall’art. 34, comma 1, della Legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che faceva esplicito riferimento a:

§      al processo di riforma delle amministrazioni statali e delle disposizioni di riordino di specifici settori e al trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali;

§      alle previsioni recate dal capo III del titolo III della legge n. 448 del 2001; il riferimento dovrebbe essere soprattutto agli articoli 29 e 32, che disciplinano l’esternalizzazione dei servizi.

 

Le amministrazioni sopra indicate dovranno pertanto provvedere – entro il 30 aprile 2005 - alla rideterminazione dell’organico, dopo aver adottato le misure più opportune di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici.

Quanto alle modalità di attuazione, la disposizione distingue fra:

§      amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per le quali la riduzione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze:

§      altre pubbliche amministrazioni, le quali provvederanno secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

 

Nel caso in cui le amministrazioni non dovessero provvedere entro il termine del 30 aprile 2005, la dotazione organica resta fissata in base al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con riferimento a ciascuna qualifica.

Finché non provvedono alla rideterminazione dell’organico, le amministrazioni non possono procedere ad assunzione di personale, compreso quello appartenente alle categorie protette (come previsto dall’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001).

Nel 2008 le amministrazioni sono tenute a procedere ad un’ulteriore rideterminazione dell’organico per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di blocco delle assunzioni.

Vengono comunque fatte salve le seguenti previsioni:

§       riassorbimento di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche – secondo le procedure di mobilità – entro il limite massimo di 200 unità da parte dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (art. 3, comma 53, ultimo periodo, Legge n. 350/2003);

§       possibilità di avvalersi di personale dipendente del CONI, ovvero di enti pubblici interessati da procedure di liquidazione o soppressione da parte di Consiglio di Stato, TAR, Corte dei conti e Avvocatura dello Stato, per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo. Tale forma di passaggio di personale, che comunque deve essere contenuta entro il limite di 300 unità, si svolge su base volontaria e può avvenire in soprannumero o in deroga alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilità. Le medesime Amministrazioni si possono avvalere anche del personale in servizio presso l’Agenzia del Demanio che abbia esercitato il diritto di opzione per il passaggio ad altra amministrazione pubblica (art. 3, comma 71, Legge n. 350/2003).

§       procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004;

§       procedure di mobilità avviate da parte dell’amministrazione di destinazione il 1° gennaio 2005;

§       procedure di mobilità relative a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche o riguardanti il personale in situazione di eccedenza, compreso il personale docente, riconosciuto inidoneo ai compiti di istituto, che chiede di transitare nei ruoli dell’amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o di ente pubblico (art. 35, comma 5, terzo periodo, Legge n. 289/2002).

 

Si ricorda che l’articolo 3, comma 69, della Legge 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) prevede per gli anni 2005 e 2006 una riduzione dell’1%, rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2004, dell’organico delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità. Tale disposizione, che ha un contenuto più limitato rispetto alla disposizione in esame, risulta ora superata.

 

Si ricorda infine che, a partire dal 1997, la legislazione in materia ha sempre previsto una progressiva riduzione percentuale del personale delle pubbliche amministrazioni.

 

I commi 97-105, introdotti nel corso dell’esame in sede referente al Senato, recano disposizioni in materia di blocco delle assunzioni a tempo indeterminato.

 

Una disciplina di questo genere era già contenuta nelle precedenti leggi finanziarie. Rispetto alle precedenti discipline, il blocco riguarda non un solo anno, ma un triennio (2005-2007). E' inoltre fin d'ora previsto che, trascorso il triennio, le amministrazioni potranno assumere personale entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

 

In particolare, le disposizioni del comma 97 riguardano il divieto di assumere personale a tempo indeterminato (c.d. “blocco del turn over”) per il triennio 2005-2007, fatta eccezione per le assunzioni relative alle categorie protette[29], presso i seguenti enti:

§       amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

§       agenzie;

§       enti pubblici non economici;

§       enti di ricerca;

§       enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.

La previsione si estende anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali ed al personale ancora in regime di diritto pubblico.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 165 del 2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico (dunque non "contrattualizzati"):

§       i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;

§       gli avvocati e procuratori dello Stato;

§       il personale militare e le Forze di polizia di Stato, compreso il personale dirigente, quello ad esso collegato ed il personale in ferma volontaria;

§       il personale della carriera diplomatica;

§       il personale della carriera prefettizia;

§       i dipendenti della Banca d’Italia, della CONSOB e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

Si segnala che i commi 545, 546 e 547 prevedono l’assunzione, negli anni 2005 e 2006, di 1324 agenti della Polizia di Stato e di 1400 carabinieri, con corrispondente incremento dei rispettivi ruoli organici.

 

Viene comunque consentito il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, e sono fatte salve le assunzioni previste dalle seguenti disposizioni:

§      art. 3, comma 59, Legge 350/2003: autorizzazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di 180 unità di personale da destinare al Dipartimento della protezione civile. Nell’anno 2004 veniva prevista l’assunzione di 50 unità di personale e nel 2005 delle restanti 130 unità.

§      art. 3, comma 70, Legge 350/2003: completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari,

§      art. 3, comma 146, Legge 350/2003: autorizzazione all’Agenzia delle entrate ad assumere con contratto a tempo indeterminato, fino a 750 unità di personale appartenente all'area C. Possono essere assunti i soggetti che abbiano superato procedure selettive pubbliche che prevedono un periodo di tirocinio teorico-pratico retribuito.

§      art. 3, comma 153, Legge 350/2003: incremento di 500 unità dell’organico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

§      art. 4, comma 64, Legge 350/2003: incremento dell’organico del ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza di 470 unità dall’anno 2004 e di ulteriori 530 unità a decorrere dall’anno 2005

§      art. 2, D.L. 24/2004, convertito, con modificazioni, dalla Legge 87/2004: incremento dell’organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 500 unità;

§      art. 1, comma 2, della Legge 77/2004: assunzione di 500 allievi agenti, 50 allievi vice ispettori e 119 commissari forestali presso il Corpo forestale dello Stato;

§      art. 2, comma 2-ter, del D.L. 16/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2004: assunzione di 239 unità di personale presso l'Ispettorato centrale repressione frodi.

 

Sono inoltre fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze Armate (Legge 331/2000; D.Lgs. 215/2001; Legge 226/2004) e quelle già autorizzate dai seguenti provvedimenti emanati in attuazione della precedente legge finanziaria

§       D.P.R. 25 agosto 2004: assunzioni nella P.A. autorizzate ma non ancora effettuate alla data del 1° gennaio 2005.

Si ricorda che l’art. 3, commi 53, 54 e 55, della Legge 350/2003 - in deroga al blocco del turn over previsto dalla medesima legge – ha previsto la possibilità di assumere personale entro determinati limiti di spesa e per particolari compiti, oltre alle categorie protette.

Il D.P.R. 25 agosto 2004 ha autorizzato l’assunzione di 8.210 figure professionali, di cui 6.191 da impiegarsi nel settore sicurezza, 1.1.61 nei ministeri, 535 negli enti pubblici non economici, 323 negli enti di ricerca. Per il settore università è stata prevista un’autorizzazione di spesa annua lorda a regime pari a 20 milioni di euro, rinviando ad un successivo provvedimento la determinazione del contingente complessivo da assumere ed i criteri di ripartizione tra i singoli Atenei.

§       D.P.C.M. 27 luglio 2004: assunzioni da parte delle province e dei comuni

Il provvedimento, emanato ai sensi dell’art. 3, comma 60, della Legge 350/2003[30], fissa i criteri ed i limiti ai fini delle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2003.

§       D.P.C.M. 27 luglio 2004: assunzioni da parte delle regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il provvedimento, emanato ai sensi dell’art. 3, comma 60, della Legge 350/2003[31], fissa i criteri ed i limiti ai fini delle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle regioni e degli enti del SSN, stabilendo per le regioni assunzioni entro percentuali non superiori ai limiti di spesa annua lorda corrispondente al 50% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel 2003[32].

Le regioni possono poi autorizzare gli enti e le aziende del SSN ad assumere personale del ruolo sanitario entro i limiti previsti dal comma 60 dell’art. 3 della citata Legge 350 sia delle risorse finanziarie previste nell’Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell’8 agosto 2001.

 

Il comma 98 reca una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni: le amministrazioni destinatarie di cui al precedente comma 97 – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza - nel triennio 2005-2007 possono assumere personale entro un limite complessivo di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime.

A tal fine viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del il Ministero dell’economia, le cui risorse consentiranno, secondo la relazione tecnica allegata dal Governo all’emendamento presentato presso la Commissione bilancio del Senato, circa 3.000/3.500 assunzioni annue.

Ai fini dell’assunzione dovrà essere seguita la procedura di cui all’art. 39, comma 3-ter della legge n. 449 del 1997, ai sensi del quale le richieste di autorizzazione ad assumere dovranno essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. L'autorizzazione all'assunzione è disposta con apposito DPCM.

 

Il comma 99 indica le priorità da osservare per le assunzioni “in deroga” autorizzate dal comma precedente.

 

In particolare, deve essere considerata prioritaria l’immissione in servizio:

-        del personale del settore della ricerca;

-        del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di distacco o comando presso l’Azienda per la protezione dell’ambiente e per i Servizi tecnici ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 180/1998[33] (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito dalla legge 276/1998;

-        dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1 pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale n. 98 del 13 dicembre 2002 – IV serie speciale, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e in quelli dei cancellieri C1 dell’Amministrazione giudiziaria;

-        del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.);

-        dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di Consiglieri di Stato (non si specifica quale) che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino al 1° gennaio 2005;

a decorrere dal 2006

-        dei dirigenti e funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate che abbiano superato uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze. Per tali assunzioni, e per le ulteriori finalità istituzionali della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, possono essere utilizzate le “attività” di cui all’art. 19, comma 2, l. 212/2000 (la disposizione richiamata prevede provvedimenti del Ministro dell’economia e delle finanze per la riqualificazione del personale in servizio);

-        del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e al controllo dei confini dello Stato;

-        degli addetti alla difesa nazionale e dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.

 

Sono esclusi dal blocco del turn over il comparto scuola, le università, gli ordini ed i collegi professionali ed i relativi consigli e federazioni (comma 103).

 

Il comma 100 reca la disciplina relativa alle assunzioni di personale da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché da parte delle camere di commercio e dell’Unioncamere.

 

Ai sensi del comma 95, ultimo periodo, le Regioni e gli enti locali[34] devono concorrere al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e pertanto le disposizioni relative alla riduzione dell’organico previste dal medesimo comma 95 costituiscono principi e norme di indirizzo per tali amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 100 prevede che per tali enti saranno emanati appositi DPCM., previo accordo in sede di Conferenza unificata, con l’indicazione dei criteri e limiti da seguire ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2005-2007.

In ogni caso nel triennio considerato le eventuali assunzioni di personale sono consentite, dopo aver esperito le procedure di mobilità, solo entro il limite del 20% delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente per ciascuno degli anni 2005 e 2006, e per l’anno 2007 entro il limite del 50% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel 2006.

Resta escluso da tale disciplina restrittiva il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale.

Fino all’emanazione dei decreti attuativi verranno applicate le disposizioni relative al blocco del turn over previste nel comma 97.

Le province ed i comuni interessati ad eventuali assunzioni di personale dovranno autocertificare il rispetto del patto di stabilità interno per l’anno precedente, fermo restando il divieto di assunzione nel caso di mancato rispetto. Sono consentite le assunzioni di personale a seguito del trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali il cui onere è coperto da trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale.

Per la destinazione delle economie derivanti da questa disposizione si rinvia al successivo comma 109.

 

Per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle Camere di commercio e dell’Unioncamere, sarà emanato un apposito Decreto del Ministro delle Attività produttive, d’intesa con la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell’economia, con il quale saranno stabiliti specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario volti a fissare criteri e limiti.

Il comma 101 prevede che le disposizioni in materia di rideterminazione dell’organico delle pubbliche amministrazioni hanno effetto anche sul trattenimento in servizio fino al compimento del 70° anno di età che può essere chiesto dai dipendenti della P.A., fatta esclusione per talune categorie[35].

 

Tale facoltà è stata disposta dall’art. 1-quater del D.L. 136 del 2004, convertito con modificazioni dalla Legge 186 del 2004, che ha subordinato la permanenza in servizio all’accoglimento della domanda da parte dell’amministrazione di appartenenza che può accettarla, previa valutazione dell’interesse stesso dell’Amministrazione in relazione all’esperienza professionale del richiedente ed all’efficiente andamento dei servizi, tenuto conto delle norme in materia di riduzione dell’organico del personale della P.A. disposto dalle ultime leggi finanziarie. Il periodo di permanenza in servizio non dà diritto ad incentivi al posticipo del pensionamento, né al pagamento dei contributi previdenziali e non rileva ai fini della determinazione del trattamento pensionistico.

 

Per comparto scuola, si applica la disciplina speciale per esso prevista.

 

Il comma 102 dispone la proroga della validità delle graduatorie per le assunzioni nella P.A.

In particolare, per le pubbliche amministrazioni soggette alle disposizioni limitative delle assunzioni di personale viene previsto il differimento di un triennio del termine relativo alla validità delle graduatorie concorsuali.

Viene inoltre confermata la disciplina transitoria prevista dall’art. 3, comma 61, terzo periodo della Legge 350 del 2003 - applicabile fino a quando non sarà emanato l'apposito regolamento previsto dall'articolo 9 della legge 3 del 2003[36] - in base alla quale le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di procedere alle assunzioni di personale utilizzando le graduatorie di concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse.

La possibilità di utilizzare le graduatorie è comunque naturalmente condizionata al rispetto delle disposizioni in tema di programmazione delle assunzioni nella P.A. contenute nell'articolo in esame.

Si ricorda che l’art. 20, comma 3, della Legge 488 del 1999 (legge finanziaria 2000) ha disposto che, fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso la P.A. viene elevata da 18 a 24 mesi.

Disposizioni relative al differimento della validità delle graduatorie concorsuali sono già state previste dalle precedenti leggi finanziarie in conseguenza del blocco delle assunzioni stabilite per il pubblico impiego (legge 289/2002, art. 34, comma 12, 1° periodo; Legge 350/2003, art. 3, comma 61).

 

Il comma 104 reca una disposizione relativa alle pubbliche amministrazione non ricompresse nell’allegato 1 della legge finanziaria.

Tali amministrazioni adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine esse trasmettono annualmente i dati previsionali dei fabbisogni medesimi al Ministero dell’economia e delle finanze ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Secondo quanto indicato nella relazione tecnica allegata all’emendamento presentato alla Commissione bilancio del Senato, con la disposizione in esame le economie derivanti dalle misure limitative delle assunzioni “restano acquisite ai bilanci degli enti, ai fini del miglioramento dei relativi saldi”.

 

Si osserva che, dato il carattere tendenzialmente esaustivo dell’elenco delle pubbliche amministrazioni contenuto nell’allegato 1, non appare chiaro a quali amministrazioni si applichi tale previsione.

 

Il comma 105 prevede che le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[37] e gli enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 possano procedere ad assumere personale a tempo indeterminato, dopo aver esperito le procedure di mobilità, a decorrere dall’anno 2008.

Il turn over viene tuttavia consentito solo entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente.

 

Il comma 106, novellando il secondo periodo del comma 4 dell’art. 35 del D.Lgs. 165 del 2001, detta una nuova disciplina per l’avvio delle procedure concorsuali da parte delle amministrazioni pubbliche.

Si prevede infatti che per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, compresa l’agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca con organico superiore alle 200 unità, l’avvio delle procedure concorsuali sia subordinato all’emanazione di un apposito DPCM, da adottare di concerto tra il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell’economia.

La disposizione amplia il novero delle pp.aa. per le quali l’avvio delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di apposito provvedimento.

Si ricorda che, ai sensi della disciplina vigente, le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure è subordinato alla preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri.

 

Il comma 109, neltesto introdotto dal maxiemendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia al Senato, prevede che le economie derivanti dalle misure limitative alle assunzioni di personale per le regioni, gli enti locali e gli enti del servizio restano acquisite ai rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.


Articolo 1, comma 107
(Programmazione del fabbisogno di personale delle università)

 

 

 

Il comma 107, introdotto da un emendamento del Governo, prevede che, a decorrere dall’anno 2005, le Università adottino programmi triennali del fabbisogno di personale (docente, ricercatore e tecnico; a tempo determinato e indeterminato) tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci; per tale profilo viene esteso alle università il sistema di programmazione già applicato nelle amministrazioni statali.

 

Si ricorda che il principio della programmazione triennale del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche è stato introdotto dall’articolo 39, comma 1, della legge 449/1997[38], al fine espresso di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Il comma 19 del medesimo articolo disponeva che anche gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguassero i propri ordinamenti ai princìpi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

 

Il secondo periodo della disposizione in commento prevede che i programmi adottati dalle Università siano valutati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO)[39]; viene inoltre espressamente ribadito che la spesa per il personale di ciascun ateneo non deve superare il limite del 90 per cento della quota del Fondo, secondo quanto già disposto dalla normativa vigente.

Si ricorda in proposito che l’articolo 51, comma 4, della legge 449/1997, ha prescritto che le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possano eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Si segnala peraltro che l'articolo 5 del D.L. 97/2004[40] ha introdotto due deroghe a tale limite[41] per l’esercizio finanziario 2004; l’art. 10 del DL 9 novembre 2004 n. 266 (in corso di conversione) ha prorogato tali deroghe fino al 31 dicembre 2005.

 

Con riferimento fondo per il finanziamento ordinario delle università, si ricorda che la tabella C allegata al disegno di legge prevedeva la somma di 6.683,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 (con un incremento di circa 130,9 milioni di euro rispetto allo stanziamento dello scorso anno nonché a quanto previsto dalla legge finanziaria 2004 per il 2005).

In proposito, l’emendamento introdotto dal governo durante l’esame al Senato prevede, con riferimento alla Tabella C, un incremento di tale dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il comma 555, introdotto durante l'esame in Commissione Bilancio, incrementa ulteriormente il fondo di 11 milioni di europer l'anno 2005.

Giova inoltre ricordare che la riduzione delle dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C, prevista dall'emendamento del Governo, non si applica alle dotazioni concernenti il settore universitario; la relazione tecnica specifica che l'esclusione dalla norma riguarda le seguenti dotazioni di parte corrente:

-        piano triennale di sviluppo delle università;

-        università non statali;

-        diritto allo studio;

-        fondo di finanziamento ordinario delle università statali;

-        attività sportiva universitaria.


Articolo 1, comma 108
(Dipartimento nazionale politiche antidroga)

 

 

 

Si ricorda che l’articolo 3, commi 83-86, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha disciplinato il l’istituzione ed il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, con compiti di prevenzione, monitoraggio e contrasto della diffusione delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, in collaborazione con le associazioni e le cooperative sociali che operano nel settore. Ad esso sono trasferite le risorse (finanziarie, strumentali ed umane) relative alle competenze in materia esercitate dal Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Le risorse finanziarie necessarie per l’operatività del nuovo Dipartimento, sono quelle dell’ex Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, confluite nel Fondo nazionale per le politiche sociali.

 

Il comma in esame autorizza l‘ulteriore spesa di 6 milioni di euro annui dal 2005 per l’operatività di detto Dipartimento.


Articolo 1, comma 110
(Autostrade del mare)

 

 

 

Il comma in esame prevede uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per l’anno 2005, destinato alla programmazione ed alla realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato “Autostrade del mare”, previsto dal Piano generale dei trasporti e della logistica approvato il 2 marzo 2001, con deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La stessa disposizione fa riferimento alla società Rete autostrade mediterranee Spa (RAM), del gruppo Sviluppo Italia Spa, indicandola espressamente quale strumento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’attuazione del sistema “Autostrade del mare”.

 

A seguito della introduzione del progetto relativo al sistema “Autostrade del mare” nel Piano generale dei trasporti e della logistica, sono intervenute varie disposizioni di legge volte a promuovere la realizzazione di tale sistema, che configura modalità di trasporto alternative rispetto ad altre modalità tradizionali (in particolare, il trasporto di merci su strada), al fine di un miglioramento dell’efficienza del sistema dei trasporti e dell’impatto ambientale dello stesso[42].

Gli interventi normativi in materia prevedono per lo più incentivi ed agevolazioni per la realizzazione delle autostrade del mare. Si ricordano in particolare le disposizioni della legge n. 166/2002 (cd. “collegato infrastrutture e trasporti”), relative a contributi per un programma di ricerca diretto allo sviluppo del cabotaggio marittimo, delle autostrade del mare e della navigazione a corto raggio (art. 35), nonché per il completamento nell'intero territorio nazionale del progetto esecutivo del Sistema di controllo del traffico marittimo VTS (Vessel Traffic Service), ritenuto prioritario per l'avvio delle autostrade del mare (art. 39, comma 5).

Si ricorda inoltre il decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209[43], convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 22 novembre 2002, n. 265, il cui articolo 3, comma 2-ter dispone che, al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle «autostrade del mare», nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato[44].

Appare altresì utile segnalare che le “Autostrade del mare” figurano tra i progetti infrastrutturali inseriti nella delibera CIPE 121 del 2001, recanteil 1° Programma delle infrastrutture strategiche, sulla base della legge 443 del 2001 (cd. “legge obiettivo”). In particolare esse sono considerate, in correlazione agli hub portuali e interportuali, nell’allegato 2, che individua interventi strategici di preminente interesse nazionale, per le finalità stabilite dalla medesima legge obiettivo.

 

In relazione allo strumento individuato dalla disposizione del ddl finanziaria in esame per la realizzazione delle Autostrade del mare, si ricorda che la società per azioni “Sviluppo Italia”, il cui capitale è interamente posseduto dal Ministero dell’economia e delle finanze, è stata istituita il 26 gennaio 1999, ai sensi del D.Lgs. 9 gennaio 1999 n. 1, successivamente integrato dal D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, con il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti. Con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1999 il capitale sociale iniziale è stato fissato in 35 miliardi di lire. Tale somma è stata interamente conferita alla società “Sviluppo Italia” quale partecipazione del Ministero dell’economia e finanze[45], che esercita, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del D.Lgs. n. 1/1999, i diritti dell’azionista. Attualmente il capitale sociale (a seguito dell’incorporazione delle società in essa confluite) ammonta a 1.257,6 milioni di euro.

Al mese di maggio 2004Sviluppo Italia risultava detenere un portafoglio di partecipazioni costituito da 154 società, in parte ereditate dalle singole società confluite nella Società, in parte acquisite successivamente alla fusione, di cui 25 società direttamente controllate da Sviluppo Italia e 129 società partecipate, dislocate su tutto il territorio nazionale[46].

Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. è la società di scopo creata da Sviluppo Italia, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture, per attuare il programma di sviluppo delle "Autostrade del Mare". La società è stata costituita il 17 marzo 2004 ed ha come soci Sviluppo Italia (95%) e Sviluppo Italia Aree Produttive (5%).

Scopo della società è assicurare competenze specialistiche e rapidità d'azione per la realizzazione dei programmi e per supportare lo sviluppo di nuovi accordi bilaterali/multilaterali tra l'Italia e i paesi partner del Mediterraneo.


Articolo 1, comma 111
(Fatturazione delle cessioni di tartufi)

 

 

 

Il comma 111 (identico al comma 16 dell’articolo 16-bis, introdotto dalla Commissione bilancio del Senato) dispone l'obbligo dell’autofatturazione per coloro che, nell'esercizio di impresa, acquistano tartufi da raccoglitori dilettanti o occasionali privi di partita IVA.

 

Si ricorda che la disciplina della fatturazione è contenuta nell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), il quale dispone che per ciascuna operazione imponibile dev’essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella o simili, e che la fattura dev’essere emessa in duplice esemplare dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione. La fattura è emessa al momento in cui viene effettuata l'operazione.

Questa regola di carattere generale subisce eccezioni qualora si verifichi la cosiddetta "inversione contabile": in tali circostanze, infatti, l’obbligo di emissione del documento di certificazione dell’operazione commerciale o di liquidazione dell’imposta dovuta all’erario si trasferisce al cliente (cessionario/committente), che dovrà pertanto emettere nei confronti di se stesso, sostituendosi al fornitore (cedente dei beni o prestatore di servizi), la cosiddetta "autofattura".

 

I casi in cui ai sensi della normativa vigente viene richiesta l'emissione di autofattura sono i seguenti:

-          cessioni di beni e prestazioni di servizi gratuite soggette ad IVA (Art. 2, comma 4, e art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972);

-          autoconsumo e destinazione di beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (Art. 2, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 );

-          acquisto di beni o servizi effettuati da soggetti non residenti (Art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 );

-          acquisti d’oro (Art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972);

-          acquisti effettuati da produttori agricoli o soggetti assimilati esonerati dall’obbligo di fatturazione (Art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972);

-          acquisti di rottami (Art. 74, comma 8, del D.P.R. n. 633 del 1972);

-          mancato ricevimento della fattura (Art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997).

 

La norma in esame nel disporre che chi acquista tartufi nell'esercizio di impresa da raccoglitori dilettanti o occasionali privi di partita IVA è tenuto ad emettere autofattura con le modalità e nei termini prescritti dall’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972. In deroga al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, non debbono essere indicate nell'autofattura le generalità del cedente.

 

La lettera a) del comma 2 del citato articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 prescrive che la fattura, datata e numerata in ordine progressivo per anno solare, deve contenere le seguenti indicazioni: ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti e, relativamente al cedente o prestatore, numero di partita IVA.

Inoltre, se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome.

Le lettere successive del medesimo comma richiedono inoltre che nella fattura siano indicate, fra l’altro, la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; i corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile; il valore normale degli altri beni eventualmente ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; l’aliquota, l’ammontare dell'imposta e dell'imponibile; il numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente del servizio qualora sia debitore dell'imposta in luogo del cedente o del prestatore, con l'indicazione della relativa norma; annotazione che la stessa è compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo.

 

Si osserva che l’obbligo di emissione di autofattura sembra contraddittorio rispetto al presupposto della disposizione, che si applica ai tartufi acquistati da soggetti che, non essendo muniti di partita IVA, debbono presumersi non sottoposti all’applicazione di questo tributo (il quale – a norma dell’articolo 1 del D.P.R. n. 633 del 1972 – si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate). Ordinariamente, infatti, l’autofattura riguarda acquisti effettuati da cedenti che siano soggetti passivi d’imposta esonerati dagli adempimenti contabili. Per i fini della disposizione, sarebbe sufficiente la previsione del rilascio di una ricevuta da parte del cedente.

 

La disposizione qui commentata aggiunge che gli emittenti delle autofatture debbono versare all'erario, senza diritto di detrazione, gl’importi IVA a queste relativi.

 

La disposizione – in conformità alla scelta di adottare lo strumento dell’autofattura – deroga all’articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, a norma del quale l'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, che debbono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'articolo 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo del medesimo decreto.

 

Il comma in esame provvede inoltre ad individuare una serie di obblighi di natura non fiscale imposti agli acquirenti.

In particolare, mentre per il cedente raccoglitore dilettante o occasionale senza partita IVA viene specificata la non soggezione ad alcun obbligo contabile, il cessionario viene obbligato:

a)    a comunicare annualmente alla regione di appartenenza la quantità e la provenienza dei tartufi commercializzati, sulla base delle risultanze contabili;

b)    a certificare, al momento della vendita, la provenienza, la data di raccolta e quella di commercializzazione del tartufo.

 

Si osserva che la certificazione prescritta non può essere avvalorata da alcun dato documentale in possesso del cessionario, né può essere in alcun modo verificata, atteso che l’autofattura emessa non deve indicare le generalità del cedente.

 

Si fa presente, infine, che presso la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera è in corso l’esame, in sede referente, di una serie di proposte di legge (AA.CC.430 e abb.) concernenti la raccolta, la coltivazione e il commercio dei tartufi.


Articolo 1, comma 112
(Edilizia residenziale pubblica)

 

 

 

Il comma in esame, allo scopo di concorrere al soddisfacimento della domanda di abitazioni, con particolare riferimento alle aree metropolitane ad alta tensione abitativa, e per agevolare la mobilità del personale dipendente da amministrazioni dello Stato, consente la modifica in aumento del limite numerico degli alloggi da realizzare[47] nell’ambito di programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica previsti dall’art. 150, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, da concedere in locazione o in godimento ai medesimi dipendenti. Viene altresì previsto che tale modifica debba lasciare invariato il limite volumetrico complessivo degli interventi oggetto dei programmi stessi.

 

Si ricorda che il comma 150 dell’art. 4 della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004) disciplina l'attivazione degli accordi di programma per la localizzazione degli interventi di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

L’art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), ha dato avvio ad un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato “quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio”.

Il medesimo articolo ha affidato la realizzazione degli interventi (tanto di recupero che di nuova costruzione) ai comuni, agli IACP, ad imprese di costruzione e loro consorzi e a cooperative e loro consorzi, disponendo, altresì, l’assegnazione di un finanziamento attraverso un limite di impegno di 50 miliardi di lire per l'edilizia agevolata, e un finanziamento di 900 miliardi di lire per l'edilizia sovvenzionata[48].

Con la delibera CIPE 20 dicembre 1991[49] sono stati fissati i limiti di costo per l’attuazione del programma straordinario e si è precisata la consistenza numerica degli alloggi da realizzare, prendendo atto che nella delibera adottata dal CER[50] nella seduta del 17 ottobre 1991, si è precisato che “al finanziamento di 900 miliardi per l’edilizia sovvenzionata corrisponde una previsione di realizzazione di 9.000 alloggi ed al limite annuo d’impegno di 50 miliardi una previsione di realizzazione di 8.400 alloggi”.

Si ricorda, infine, che il D.M. infrastrutture e trasporti 10 maggio 2002, n. 215, in attuazione dell’art. 5 della legge 8 febbraio 2001, n. 21[51], ha fissato i criteri per l’assegnazione degli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata, i requisiti per partecipare all’assegnazione stessa, compresi i limiti di reddito, nonché i canoni di locazione da applicare.

Si ricorda, infine, con riferimento all’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, che l’ultimo aggiornamento è stato effettuato con la delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87[52].

 


Articolo 1, comma 113
(Fondo per l’accesso alla prima casa per le giovani coppie)

 

 

 

Il comma in esame, allo scopo di favorire l’accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione, prevede l’istituzione[53], per l’anno 2005, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo per il sostegno finanziario all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata dalle seguenti tipologie di imprese:

§      cooperative edilizie;

§      aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche (cd. ATER);

§      imprese private.

La dotazione finanziaria del predetto fondo per l’anno 2005 è fissata in 10 milioni di euro.

Viene infine previsto che, con apposito decreto interministeriale (emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità), si provveda alla fissazione dei criteri per l’accesso al fondo e dei limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma.

 

Si ricorda che con il termine di edilizia convenzionata si fa riferimento alla tipologia di realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica introdotta dall' art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (cd. legge sulla casa). Tale legge ha previsto, per la realizzazione di interventi nelle aree comprese nei piani di zona, approvati ai sensi della legge n. 167 del 1962, la concessione da parte dei comuni o di loro consorzi del diritto di superficie per la costruzione di alloggi e dei relativi servizi urbani e sociali. La concessione è deliberata unitamente alla convenzione, da stipularsi tra ente concedente e soggetti concessionari. È prevista altresì la possibilità di cessione delle aree in proprietà. In caso di concessione del diritto di superficie, la convenzione può essere stipulata sia con privati, singoli o riuniti in cooperative, che con gli enti pubblici operanti istituzionalmente nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. Le aree cedute in proprietà possono essere assegnate, indifferentemente, a singoli o a cooperative, a proprietà indivisa o meno, con preferenza per i proprietari delle aree espropriate.


Articolo 1, comma 114
(Contributo federazione nazionale istituzioni pro ciechi)

 

 

 

Il comma in esame (già approvato dalla V Commissione del Senato)prevede un aumento di euro 350.000 del contributo statale annuo, a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi, con decorrenza dall’anno 2005.

 

Si ricorda che il contributo annuo attuale è di circa 1 milione di euro[54], per le attività di ricerca e di coordinamento stabilite dallo statuto della medesima Federazione[55], allo scopo di promuovere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle persone prive della vista che presentino ulteriori minorazioni di natura sensoriale, motoria, intellettiva e simbolico-relazionale.

 


Articolo 1, comma 115
(Contributo Associazione nazionale vittime civili di guerra)

 

 

 

Il comma 115, introdotto nel corso dell’esame al Senato, stabilisce che il contributo statale annuo a favore dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra venga aumentato di 250.000 euro a decorrere dall’anno 2005.

L’ente, ricompreso tra le associazioni combattentistiche vigilate dal ministro dell’interno, è destinatario di un contributo annuo iscritto nello stato di previsione dello stesso ministero (vedi infra).

 

L'Associazione nazionale vittime civili di Guerra (A.N.V.C.G.) è stata costituita nel 1943 con lo scopo di rappresentare e tutelare gli invalidi civili per fatti di guerra ed i congiunti dei caduti civili per le medesime cause. L’organismo, eretto in ente morale di diritto privato dal D.P.R. 915/1978[56], è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’interno, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 febbraio 1990[57].

La funzione svolta dall’ente di tutela degli interessi materiali delle categorie rappresentate si concretizza nell’assistenza per le domande di pensione di guerra diretta e indiretta e di assegni accessori e per i ricorsi in materia di pensioni di guerra; nell’assistenza e informazione sui diritti degli interessati per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, il collocamento obbligatorio e i benefici previdenziali.

Lo statuto dell'A.N.V.C.G. indica come ulteriori scopi dell'ente la promozione della cultura della pace, la valorizzazione del ricordo dei caduti e il rafforzamento della solidarietà nei confronti di tutti i civili colpiti dalle vicende belliche.

Per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolta dalle associazioni combattentistiche (e tra queste rientra l’A.N.V.C.G.[58]), sin dagli anni ‘80 sono stati approvati provvedimenti legislativi diretti ad erogare a tali associazioni i necessari contributi finanziari.

In particolare, con la L. 250/1991[59] era stata autorizzata, per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, l’erogazione all’A.N.V.C.G. della somma di 580 milioni di lire. Successivamente, la L. 93/1994[60], dispose che per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, l’Associazione ricevesse un contributo pari a 600 milioni di lire. A partire dal 1996 gli stanziamenti destinati ai contributi da erogarsi agli enti combattentistici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno sono confluiti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero. Ciò è avvenuto per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dell’art. 1 della L. 549/1995[61] che avevano previsto l'iscrizione in un unico capitolo degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari (elencati in apposita tabella) e la quantificazione annuale della dotazione dei predetti capitoli nella tabella C della legge finanziaria. Il co. 40 prevedeva, inoltre, che il riparto dei contributi tra gli enti fosse annualmente effettuato con decreto di ciascun ministro, di concerto con il ministro dell’economia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Successivamente, per assicurare alle associazioni vigilate dal Ministro dell’interno ulteriori finanziamenti, la L. 205/1998[62] ha disposto (art. 2) l’erogazione di contributi per complessivi 1.462 milioni di lire nel 1998 e 731 milioni annui nel 1999 e nel 2000. Il relativo riparto è effettuato con decreto ministeriale, secondo le già richiamate modalità di cui alla L. 549/1995.

L’art. 2 della L. 61/2001[63] ha disposto che il ministro dell'interno, con proprio decreto ripartisca tra le associazioni combattentistiche sottoposte alla propria vigilanza contributi per un importo complessivo di 731 milioni di lire (pari a 377.530 euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

Il meccanismo previsto dalla L. 549/1995 è stato confermato dall’art. 32, co. 2, della L. 448/2001[64], che ha stabilito che gli importi dei contributi previsti da leggi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla legge[65], siano iscritti in un'unica unità previsionale di base (U.P.B.) nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato.

Il riparto tra gli enti destinatari delle risorse stanziate su ciascuna di tali U.P.B. è effettuato ogni anno dal ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il ministro dell’economia, “intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa”. Sullo schema del decreto di ripartizione è prevista l’espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il successivo co. 3 ha stabilito che la dotazione di ciascuna delle U.P.B. sia quantificata annualmente dalla legge finanziaria (in tabella C)[66].

Nel 2003 lo stanziamento di 377.529,98 euro, previsto dal cap. 1286 del bilancio del Ministero dell’interno (U.P.B. 2.1.2.1) è stato così ripartito:

 

Destinatario

Contributo
(in euro)

Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (ANED)

39.250,72

Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA)

43.898,83

Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG)

294.380,43

Totale contributi

377.529,98

 

L’importo dei contributi e i destinatari sono identici a quelli relativi ai due anni precedenti, nella parte concernente i contributi alle associazioni combattentistiche.

Non è stato ancora trasmesso alle Camere lo schema di decreto del Ministro dell’interno che provvede al riparto, per l’anno 2004, dello stanziamento relativo ai contributi alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell’interno.

La legge finanziaria 2004 prevede in tabella C uno stanziamento di 122.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 con le medesime finalità, importo confermato fino al 2007 nel ddl finanziaria per il 2005.

Si ricorda infine che il 23 novembre 2004 la Commissione Difesa del Senato ha concluso l’esame in sede referente di due disegni di legge di iniziativa parlamentare, S. 2274 (Bonatesta) e S. 2275 (Nieddu), il cui intento è di rinnovare per il triennio 2004-2006 il contributo statale alle associazioni combattentistiche, riprendendo la formulazione dell’ultimo provvedimento in materia, la L. n. 61/2001, che ha cessato i suoi effetti con l’esercizio finanziario 2003.


Articolo 1, comma 116
(Esenzione dall’IVA per i consorzi tra banche)

 

 

 

Il comma 116 (identico al comma 21 dell’articolo 16-bis, introdotto dalla Commissione bilancio del Senato) modifica l’articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, prolungando di un anno la durata dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto in favore delle prestazione di servizi rese dai consorzi fra banche, cui partecipino anche soggetti diversi dalle banche, nei confronti delle banche consorziate.

 

L’articolo 6, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, dispone l’esenzione dall’IVA per le prestazioni di servizi rese nell’ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385[67], effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i corrispettivi in qualsiasi forma da questi dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

Il successivo comma 4 prevede che per tali soggetti, esistenti alla data di entrata in vigore della legge, cui partecipano anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applichi sino al 31 dicembre 2004, e limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d’affari.

 

Il comma in esame prolunga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2005, l’applicazione della descritta esenzione.

 

Si segnala che il successivo comma 472, lettera b), abroga il comma 4 dell’articolo 6 della legge n. 133 del 1999, sul quale incide la modificazione disposta dal presente comma.

La lettera a) del medesimo comma 472 rende permanente l’esenzione qui considerata, trasferendo la corrispondente disposizione nel comma 1 dello stesso articolo 6.


Articolo 1, comma 117
(Esenzioni di carattere tributario per associazioni bandistiche e cori)

 

 

 

Il comma 117 (identico al comma 22 dell’articolo 16-bis, aggiunto dalla Commissione bilancio del Senato) estende a tutte le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare senza fini di lucro l’applicazione delle disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche, finora limitata alle associazioni fornite di personalità giuridica.

A questo fine, l’articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è modificato con la sostituzione dell’espressione: “legalmente costituite” alla formulazione precedente, che si riferiva alle associazioni “legalmente riconosciute”.

 

L’articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), prevede che le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applichino anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro.

 

La legge n. 398 del 1991

La legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificata, da ultimo, dall’articolo 90, comma 2, della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002), consente alle associazioni sportive non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, e alle relative sezioni che svolgono attività sportive dilettantistiche, di optare per l'applicazione di un regime forfetario ai fini dell'IVA, dell'IRPEG e dell'ILOR, impostato sull'esonero totale dagli obblighi di contabilità, qualora nel periodo d'imposta precedente abbiano conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore 250.000 euro[68].

In particolare, il reddito imponibile IRPEG delle suddette associazioni, in deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali un "coefficiente di redditività" del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

Inoltre, le associazioni sportive e relative sezioni che hanno esercitato l'opzione sono esonerate dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'IVA.

Per le associazioni sportive dilettantistiche che abbiano optato per il regime di cui alla medesima legge n. 398 del 1991 trova applicazione per l’imposta sul valore aggiunto la disciplina stabilita dall'articolo 74, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972. Ai sensi di tale disposizione, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti e la detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti di beni e sulle prestazioni di servizi ricevute è forfettizzata nella misura del 50 per cento dell'IVA relativa alle operazioni imponibili. Per le prestazioni di sponsorizzazione, la detrazione forfetaria è pari al 10 per cento; per la cessione di diritti di ripresa televisiva o di trasmissione radiofonica, la detrazione forfetaria è pari ad un terzo. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 9 per cento.

Nei confronti dei soggetti che esercitano l'opzione e che nel corso del periodo d'imposta superino il summenzionato limite, cessano di applicarsi le disposizioni della legge n. 398 del 1991 con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.

 

Ulteriori agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi

L’articolo 25 della legge n. 133 del 1999 stabilisce, in primo luogo, che per le associazioni sportive dilettantistiche, nonché per le associazioni pro loco che si avvalgono dell'opzione di cui alla legge n. 398 del 1991, non concorrono a formare il reddito imponibile: a) i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali; b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte occasionali pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Al fine di beneficiare della non imponibilità è necessario che il numero di eventi nel corso dei quali si realizzano i proventi commerciali non sia superiore a due per periodo di imposta e i proventi non eccedano la soglia stabilita annualmente con decreto del Ministero delle finanze.

L’articolo 69 (ex articolo 83) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 stabilisce, al comma 2, che le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui all'articolo 67 (ex articolo 81), comma 1, lettera m), tra cui i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo e gestionale e di natura non professionale resa in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore, nel periodo di imposta, a 7.500 euro.

La lettera i-ter) dell’articolo 15 (ex articolo 13-bis) del TUIR, come modificata dal comma 9 dell’articolo 90 della legge n. 289, prevede la detrazione del 19 per cento, entro l’importo massimo di 1.500 euro per ciascun periodo d'imposta, delle erogazioni liberali in denaro in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Il comma 11 dell’articolo 90 della legge n. 289 del 2002 stabilisce l’inapplicabilità alle associazioni sportive dilettantistiche delle disposizioni in materia di perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all’articolo 149 (ex articolo 111-bis) del TUIR. Tale ultimo articolo stabilisce una presunzione legale di perdita della qualifica di ente non commerciale, ove l’ente, indipendentemente dalle previsioni statutarie, eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.

 

Altre agevolazioni

I commi 6 e 7 dell’articolo 90 della legge n. 289 del 2002 esentano, rispettivamente, dall’imposta di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie, anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni poste in essere o richieste dalle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Il D.P.R. 13 marzo 2002, n. 69, prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono documentare le somme percepite dal pubblico per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche anche mediante il rilascio di titoli d’ingresso o di abbonamenti, in alternativa ai titoli di accesso già previsti dal decreto direttoriale del Dipartimento delle entrate del 13 luglio 2000, e semplifica sia la certificazione dei corrispettivi pagati, ove non sia obbligatoria l'emissione di fattura, sia la determinazione dell'IVA, regolamentando dettagliatamente le norme relative a titoli di ingresso, abbonamenti e adempimenti necessari.

 

Sui segnala infine che il comma 13-sexies dell’articolo 39 del D.L. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, ha esteso alle bande musicali amatoriali, ai cori e alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni organizzate dalle stesse, le disposizioni agevolative in materia di imposta sugli intrattenimenti previste dall’articolo 9, comma 19, della legge n. 448 del 2001 (esonero dall'obbligo di emettere i titoli di accesso per l'attività di intrattenimento a favore dei soci svolta dalle associazioni pro loco) e dall’articolo 80, comma 37, della legge n. 289 del 2002 (semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società ed associazioni sportive dilettantistiche).

 

La modifica introdotta dal comma qui commentato estende a tutte le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare senza fini di lucro le disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche. Tali disposizioni troveranno, dunque, applicazione non più alle sole associazioni di tale natura che siano legalmente riconosciute (ossia dotate di personalità giuridica), ma a tutte quelle legalmente costituite, ancorché prive di tale riconoscimento giuridico.


Articolo 1, comma 118
(Finanziamento della formazione professionale)

 

 

 

Il comma 118 – introdotto nel corso dell’esame del provvedimento presso la 5° Commissione del Senato, e riproposto, senza ulteriori modificazioni, nel maxiemendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia - incrementa, per l'anno 2005, di 2 milioni di euro lo stanziamento, a valere sul Fondo per l'occupazione[69], per i contributi concessi agli enti privati gestori di attività formative per le spese generali di amministrazione, relative al coordinamento a livello nazionale dei medesimi, di cui alla L. 14 febbraio 1987, n. 40.

 

Si ricorda che lo stanziamento base (relativo alla concessione dei contributi in esame) è iscritto nella Tabella C del presente disegno di legge finanziaria (alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali Legge n. 448 del 1998 - art. 80, comma 4).

 

In particolare, la definizione dei criteri e delle modalità per la destinazione dell'incremento in esame viene demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Si segnala, in proposito, che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della citata L. 40 del 1987, i criteri e le modalità da utilizzare per determinare l'entità dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, sentita la Commissione centrale per l'impiego.


Articolo 1, comma 127
(Indennità personale enti privatizzati)

 

 

 

Il comma 127 - introdottonel corso dell’esame del provvedimento presso la 5° Commissione del Senato, e riproposto, senza ulteriori modificazioni, nel maxiemendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, - prevede che non sono dovutiindennità o trattamenti economici aggiuntivi, comunque denominati, al personale in servizio presso enti e società derivanti da processi di privatizzazione di pubbliche amministrazioni esercenti attività e servizi in regime di monopolio e già proveniente dalle stesse, che sia trasferito a domanda con il semplice consenso dell’ente o della società di appartenenza e della pubblica amministrazione di destinazione presso taluna delle amministrazioni enumerate dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, T.U. sul pubblico impiego.

 

Ai sensi del richiamato articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del S.S.N., l’ARAN e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

Si ricorda che, in base all’articolo 11 del D.Lgs. 419/1999, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro tre mesi dalla data di assunzione della personalità giuridica di diritto privato, il personale che intrattiene un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con gli enti privatizzati può optare per la permanenza nel pubblico impiego, ad esso applicandosi, in tal caso, le ordinarie procedure di mobilità. Sino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro della categoria, si applicano al personale degli enti stessi le norme relative al trattamento giuridico ed economico per esso vigenti.

 


Articolo 1, comma 128
(Modifica all’articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001)

 

 

 

Il comma 128 è stato introdotto nel corso dell’esame presso la 5° Commissione del Senato, e riproposto, senza ulteriori modificazioni, nel maxi-emendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

 

La disposizione reca una modifica all’articolo 40, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 [70] (nel testo modificato dall’articolo 7, comma 4, del D.Lgs. 15 luglio 2002 n. 145[71]) che ha istituito un’area contrattuale autonoma per i professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, e per ricercatori e ai tecnologi degli enti di ricerca, compreso l’ENEA.

Questo personale costituisce un’area contrattuale unitamente alla dirigenza, ma in specifica separata sezione, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni.

 

Con la modifica apportata dal commain esame, i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compreso l’ENEA, vengono riportati – come prima dell’entrata in vigore del citato terzo periodo (art. 40, comma 2, D.Lgs. 165/2001) – nell’area contrattuale di comparto per gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001.

 

Si osserva che una disposizione dal contenuto identico era già stata introdotta dal Senato nel testo del disegno di legge di conversione del D.L. 220 del 2004[72] (art. 3-bis); nel corso dell’esame del provvedimento l’Aula della Camera, nella seduta del 15 ottobre 2004, ha approvato un emendamento soppressivo di tale articolo.

Secondo quanto riportato nella seduta del 21 settembre 2004 presso la 1° Commissione affari costituzionali del Senato, la disposizione era volta “a ricomporre unitariamente il comparto della ricerca, attualmente incluso in un’area contrattuale che ricomprende altri professionisti degli enti pubblici, secondo quanto unanimemente richiesto anche dai presidenti delle istituzioni e degli enti di ricerca”; tuttavia l’Assemblea della Camera ha poi approvato la soppressione della norma per consentire una riflessione sullo status dei ricercatori e trovare una soluzione adeguata ai problemi contrattuali.

 


Articolo 1, commi 131 e 132
(Insegnamento della lingua straniera e supplenze brevi)

 

 

 

I commi 130-134 contengono disposizioni in materia di organizzazione scolastica (dotazioni organiche, insegnamento della lingua straniera, supplenze brevi, piano programmatico degli interventi finanziari).

Il comma 131, modificato dall’emendamento del Governo approvato dal Senato, prescrive che l’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria sia impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti, o in subordine da docenti inclusi nell’organico di istituto in possesso dei requisiti[73]. Solo qualora tale procedura non soddisfi il fabbisogno, potranno essere assegnati posti a docenti specialisti. Si prevede inoltre la realizzazione di corsi di formazione, la cui partecipazione è obbligatoria per i docenti privi dei requisiti previsti per l’insegnamento della lingua straniera.

L’emendamento presentato dal Governo al Senato ha introdotto due modifiche:

§      la prescrizione che l'applicazione del comma garantisca il recupero per l'insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 docenti (attualmente impegnati esclusivamente per l’insegnamento della lingua straniera) per l'anno scolastico 2005-2006 e di altrettante unità per l'anno scolastico 2006-2007;

§      la previsione che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possa adottare misure idonee per assicurare il rispetto dei limiti predetti.

Con riguardo al recupero di 7.100 docenti, si ricorda che tale stima, a partire dall’anno scolastico 2005/2006, era già contenuta nella relazione tecnica al ddl; quest’ultima quantificava la conseguente economia di spesa in circa 234,5 milioni di euro all’anno (considerando una retribuzione lorda pro-capite pari a 33.000 euro e considerando utilizzabili per i corsi di formazione i normali stanziamenti in bilancio), mentre per l’anno 2005 si valutava un’economia di circa 90 milioni di euro.

A seguito dell’emendamento citato dovrebbe conseguirsi, secondo la relazione tecnica del governo, un’ulteriore economia di spesa di 57 milioni di euro per l’anno 2006 e di 149 milioni di euro, in ragione d’anno, a decorrere dall’anno 2007.

 

Il comma 132, introdotto dall'emendamento del Governo, pone un limite alla spesa per supplenze brevi nella misura di 766 milioni di euro per l'anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall''anno 2006, al lordo degli oneri sociali a carico dell’amministrazione e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Tale vincolo si applica alle supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario. L'ultimo periodo del comma prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotti misure atte ad assicurare il rispetto dei limiti predetti.

Come evidenziato dalla relazione tecnica, la riduzione della spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario è conseguibile attraverso l’adozione di misure organizzative e gestionali consentite dall’ordinamento. Pertanto, le dotazioni di bilancio per supplenze brevi, stimate a legislazione vigente in circa 856 milioni di euro annui, comprensive degli oneri sociali e dell’IRAP a carico dello Stato, vengono rideterminate in 766 milioni di euro per l’anno 2005 e in 565 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, con un effetto sul saldo netto da finanziare di 57 milioni per il 2005 e di 184 milioni a decorrere dal 2006.

 

Si ricorda che le supplenze temporanee del personale docente hanno già formato oggetto di misure di contenimento della spesa. L’art. 1, comma 78, della legge 662/1996[74] ha autorizzato i capi di istituto a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. Lo stesso comma destinava eventuali economie di gestione alla realizzazione di esigenze di funzionamento amministrativo e didattico o ad eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie.

Per le scuole dell’infanzia ed elementari, l’art. 1, comma 72, della medesima legge. n. 662/1996 consentiva la sostituzione dei docenti assenti fino a cinque giorni utilizzando i docenti dell’organico di istituto.

L’art. 22, comma 6, della legge 448/2001[75] (legge finanziaria 2002) ha disposto che le istituzioni scolastiche autonome (ad eccezione delle scuole d’infanzia e delle scuole elementari) possano provvedere alla sostituzione del personale docente, assente per un periodo non superiore a quindici giorni con proprio personale docente e che le economie di spesa conseguite concorrano ad incrementare il fondo di istituto.


Articolo 1, comma 135
(Divieto di estensione dei giudicati ed altre norme processuali)

 

 

 

Il comma 135 vieta a tutte le pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti di estensione di decisioni giurisdizionali in materia di personale con forza di giudicato o comunque divenute esecutive. A seguito della modifica introdotta dal Senato, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica può consentire deroghe a tale divieto.

 


Articolo 1, comma 139
(Annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi illegittimi)

 

 

 

Il comma 139, approvato nel corso dell’esame al Senato, prevede che le pubbliche amministrazioni, per conseguire risparmi o minori oneri, possano sempre disporre l’annullamento d’ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche quando l’esecuzione di questi ultimi sia ancora in corso.

Laddove l’annullamento incida su rapporti di tipo contrattuale o convenzionale, la pubblica amministrazione deve tenere indenni le controparti private dagli eventuali pregiudizi patrimoniali derivanti: in tali casi l’annullamento d’ufficio non può comunque essere disposto se siano trascorsi oltre tre anni dall’acquisizione di efficacia del provvedimento di primo grado, anche se la sua esecuzione sia ancora in atto.

Analogo emendamento era stato dichiarato inammissibile durante l’esame alla Camera.

 

Secondo le prevalenti ricostruzioni giurisprudenziali, l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi può essere disposto dalla pubblica amministrazione qualora ricorrano i seguenti presupposti:

§      illegittimità acclarata del provvedimento;

§      interesse pubblico attuale e concerto alla rimozione dell’atto, che non si esaurisca nel mero interesse al ripristino della legalità;

§      adeguato bilanciamento fra l’interesse dell’amministrazione alla caducazione dell’atto e l’interesse di altri soggetti (generalmente privati) alla conservazione dello stesso.

Relativamente al secondo profilo, si richiede una adeguata valutazione – che trovi riscontro nella motivazione – circa la prevalenza dell’interesse pubblico alla rimozione del provvedimento su interessi contrapposti.

L’ultimo profilo presuppone una valutazione degli effetti già prodotti dall’atto e del consolidamento degli stessi, nonché del correlativo affidamento ingenerato nei privati interessati alla conservazione del provvedimento. Tali valutazioni (ed i connessi oneri di adeguata motivazione) sono tanto più complesse quanto più l’annullamento è distante nel tempo dal momento dell’acquisto di efficacia del provvedimento.

 

La disposizione in esame, rendendo sempre possibile l’annullamento d’ufficio di provvedimenti illegittimi che incidano su rapporti contrattuali, anche se l’esecuzione degli stessi è ancora in corso, sembra risolvere il problema del contemperamento dell’interesse pubblico alla rimozione del provvedimento e l’interesse privato alla conservazione dello stesso:

§      riconoscendo alle parti private il diritto al risarcimento dai pregiudizi patrimoniali conseguenti all’annullamento;

§      escludendo la possibilità di esercizio del potere di annullamento quando l’atto abbia acquisito efficacia da oltre tre anni, in maniera da garantire il correlativo qualificato affidamento sulla stabilità degli effetti.

Relativamente alla locuzione “tenere indenni”, non appare chiaro se alle controparti private debba essere garantito il “risarcimento” del solo interesse negativo (spese sostenute e perdita di altre chance contrattuali) o il risarcimento dell’interesse positivo, ossia un risarcimento integrale dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del contratto conseguente all’annullamento dell’atto amministrativo.


Articolo 1, commi 140 e 141
(Modifiche alla disciplina recante il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

 

 

 

I commi 140 e 141 - introdotti nel corso dell’esame presso la 5° Commissione del Senato, e riproposti, senza ulteriori modificazioni, nel maxi-emendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia – recano modifiche alla disciplina concernente il sequestro, pignoramento e cessione di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti pubblici.

 

In particolare, il comma 140, lettera a), novellando il disposto dell’articolo 1, primo comma, del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180[76], estende ai dipendenti delle aziende private il regime di insequestrabilità, impignorabilità, e incedibilità dei compensi di qualsiasi specie corrisposti per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata previsto per i dipendenti della P.A.

La novella determina anche l’estensione ai dipendenti delle aziende private della possibilità di contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti, valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni: l’articolo 5 del DPR 180, infatti, individua i soggetti titolari di tale facoltà negli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 (articolo che, come integrato dalla lettera a), verrebbe ad includere anche tutte le aziende private). La cessione del quinto dello stipendio da parte dei dipendenti privati, ancorché invalsa nella prassi, non è infatti disciplinata nell’ordinamento vigente.

 

Si osserva che la previsione in esame implica una distinzione tra i dipendenti di datori di lavoro privati rientranti nella nozione di azienda (cui si applica la disciplina prevista per i dipendenti pubblici) e i dipendenti di datori di lavoro privati diversi dalle aziende (esclusi dalla predetta disciplina), la quale potrebbe dare luogo ad incertezze interpretative. Si ricorda che ai sensi dell’art. 2555 del codice civile, l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Si osserva che la novella è inserita nell’ambito di un testo unico che riguarda i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

 

L’articolo 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 stabilisce che non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti (salve le eccezioni stabilite negli articoli successivi), gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, “per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti”.

Nel personale dipendente dallo Stato è compreso espressamente anche il personale dipendente dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica e delle Camere del Parlamento.

Eccezioni al suddetto regime sono dettate dall’articolo 2, in base al quale gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti e per le seguenti cause:

1.       fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;

2.       fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;

3.       fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o salariato.

Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni specifiche per il caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.

La Corte costituzionale, con sentenza 20 novembre-4 dicembre 2002, n. 506, ha dichiarato, tra l'altro, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità degli artt. 1 e 2, primo comma, del D.P.R. 180 nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensione, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall'art. 1, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.

 

Con riferimento specifico ai dipendenti privati, l’articolo 545 c.p.c. (Crediti impignorabili) stabilisce, al comma terzo, che le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altra indennità relativa al rapporto di lavoro o di impiego (comprese quelle dovute a titolo di licenziamento) possono essere pignorate entro i seguenti limiti e per le seguenti cause:

1.       per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato;

2.       nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni ed in egual misura per ogni altro credito;

3.       non oltre la misura della metà dell’ammontare in caso di concorso simultaneo delle cause precedentemente indicate.

 

La principale differenza, a legislazione vigente, fra i rispettivi regimi dei dipendenti pubblici e privati, sembra essere costituita dai limiti alla pignorabilità per crediti alimentari: mentre per i dipendenti pubblici è stabilito un limite fisso (fino ad un terzo dello stipendio, valutato al netto delle ritenute), per quelli privati la fissazione del limite è demandata all’autorità giudiziaria.

 

La lettera b) del comma 140 modifica la rubrica del Titolo III del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180: la nuova denominazione è Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati (l‘attuale denominazione del titolo è Della cessione degli stipendi e salari degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato).

 

La successiva lettera c) abroga l’articolo 34 del citato D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, che stabilisce che le cessioni di stipendio e di salario da parte dei dipendenti e salariati statali non possono avere altra garanzia che quella del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, essendo ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, da considerarsi nulla sia nei rapporti con le amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, sia nei rapporti delle stesse parti contraenti.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, gli impiegati civili e militari e i salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, qualora siano in attività di servizio, abbiano stabilità nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza.

Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è costituito presso il Ministero del tesoro (ora Ministero dell’economia e delle finanze). È amministrato con gestione speciale, dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. L'ispettore generale preposto all'Ispettorato ha la rappresentanza legale del Fondo.

Il Fondo è destinato:

§       a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 contro i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali l'amministrazione del Fondo abbia prestato garanzia;

§       a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, agli impiegati e ai salariati dello Stato ed ai personali di cui agli artt. 9 e 10, nei casi di accertate necessità familiari, entro i limiti delle disponibilità liquide di ciascun esercizio.

§       I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico al Fondo.

 

Infine, la lettera d) novella l’articolo 54 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, estendendo alle cessioni degli stipendi e dei salari degli impiegati e salariati dello Stato la necessità delle garanzie ivi previste, attualmente richieste invece solo per la cessione degli stipendi e salari degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato: assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego o altre malleverie che assicurino il recupero delle somme prestate, nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito.

Il comma 141 abroga l’articolo 47 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032[77] , il quale stabilisce che i prestiti erogati verso cessione di quote di retribuzione dal Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 32 e 33 del testo unico, non possono avere altra garanzia che quella dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali. Tale disposizione, tanto nella formulazione che nella ratio (liberalizzazione delle forme di garanzia dei prestiti ai dipendenti), appare analoga a quella di cui alla lettera c) del comma 140 (cfr. supra).


Articolo 1, comma 145
(Proroga del termine per contributi previdenziali e premi assicurativi per le imprese colpite dal sisma del 1990 in Sicilia)

 

 

 

Il comma in esame è stato nel corso dell’esame presso la 5° Commissione del Senato, e riproposto, senza ulteriori modificazioni, nel maxi-emendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

 

La disposizione prevede - in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990, nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa - il differimento del termine per il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dal 30 giugno 2005 al 30 giugno 2006.

 

Si ricorda che il termine originario del 30 settembre 2001, fissato dall'articolo 138 della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001), è stato differito al 30 giugno 2002 dal comma 24 dell'articolo 52 della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002), al 15 dicembre 2002 dall’art. 1, comma 7-bis,del D.L. n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, e da ultimo al 30 giugno 2005 dall’art. 2, comma 66 della Legge 350 del 2003 (finanziaria 2004).

 

L’articolo 138 della Legge 388 del 2001 differiva i termini di pagamento dei tributi e dei contributi – compresi i contributi e premi dovuti agli enti previdenziali – dovuti dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 (Sicilia orientale), individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza 21 dicembre 1990, n. 2057/FPC, con la quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile aveva provveduto a sospendere alcuni termini relativi a tributi e contributi dovuti dai cittadini colpiti dal sisma e residenti nei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa[78].


Articolo 1, commi 146-148
(Trasferimenti all’INPS)

 

 

 

I commi 146, 147 e 148 recano disposizioni relative ai trasferimenti all’INPS.

 

Le modifiche apportate dal Senato ai commi 146 e 148 si limitano alla correzione tecnica di un riferimento normativo.

 


Articolo 1, comma 149
(Integrazione salariale per le imprese del settore automobilistico)

 

 

 

Il comma 149 - introdotto nel corso dell’esame del provvedimento presso la 5° Commissione del Senato, e riproposto, con ulteriori modificazioni, nel maxiemendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia – esclude gli interventi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 nelle imprese del cd. indotto automobilistico (imprese industriali che svolgono, in favore di imprese del settore automobilistico, esercitano attività produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio), dall'applicazione della disciplina dei limiti di durata dei trattamenti medesimi, di cui all'articolo 6 della L. 20 maggio 1975, n. 164.

 

In seguito ad una modifica apportata dal maxiemendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia rispetto al testo approvato dalla Commissione Bilancio del Senato, tale disciplina si applica entro il limite di 1100 unità annue.

 

Si osserva che la disposizione non definisce le modalità di applicazione del suddetto limite, che potrebbe determinare una disparità di trattamento tra soggetti che si trovano in situazione identiche.

 

Il citato articolo 6 dispone che l'integrazione salariale prevista per i casi di integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai; ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato, è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi. In particolare, l’'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.

Lo stesso articolo, inoltre, prevede che qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

Dall'applicazione dei limiti previsti per integrazione salariale relativa a più periodi e per la nuova domanda da parte della medesima unità produttiva sono esclusi i casi di intervento"determinato da eventi oggettivamente non evitabili.

 


Articolo 1, commi 150 e 151
(Interventi in materia previdenziale)

 

 

 

Il comma 150 - introdotto in seguito all’approvazione del maxiemendamento fiscale del Governo nel corso dell’esame in sede referente al Senato e modificato per ciò che attiene alla decorrenza nel maxiemendamento su cui il Governo ha posto la questione di fiducia – estende il massimale del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni ai trattamenti speciali di disoccupazione

 

Il limite massimo del trattamento di integrazione salariale, previsto inizialmente per i soli casi di CIG straordinaria (art. 1, secondo comma, legge n. 480/27) e poi esteso ai casi di CIG ordinaria (dell’articolo 3, comma 2, del D.L. 299/94[79]) è dunque esteso ai trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza dal 1° gennaio 2006.

 

Si ricorda che nei casi di intervento della CIG è corrisposta una integrazione salariale pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate dai lavoratori comprese tra le 0 ore ed il limite dell’orario contrattuale, in ogni caso non oltre le 40 ore settimanali.

Sono peraltro previsti limiti massimi[80], i quali sono pari, nel 2004, a 806,78 euro mensili ovvero a 969,66 euro nel caso in cui la retribuzione di riferimento sia superiore a 1.745,40 euro mensili (per la determinazione di quest’ultimo importo l’ammontare della retribuzione annua viene diviso per 12 mensilità).

 

Come si desume anche dalla relazione tecnica allegata all’emendamento presentato presso la Commissione Bilancio del Senato, la norma intende fare riferimento ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola, di cui agli articoli 6 e 7 della L. 16 febbraio 1977, n. 37[81].

Si osserva che, ai fini di una maggiore chiarezza nella formulazione della norma, sarebbe stato opportuno indicare specificamente i riferimenti normativi sui trattamenti speciali di disoccupazione.

 

Il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori agricoli è disciplinato dagli articoli 6 e 7 della L. 16 febbraio 1977, n. 37, recante ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.

In particolare, ai sensi del richiamato articolo 7 è dovuto, a decorrere dal 1 gennaio 1977, ai lavoratori agricoli a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 101 e non superiore a 150 giornate di lavoro[82], un trattamento speciale, pari al 40% della retribuzione[83] risultante dai contratti collettivi di lavoro stipulati per le richiamate categorie di lavoratori dalle organizzazioni sindacali interessate. Tale trattamento è erogato in luogo dell'indennità di disoccupazione loro spettante ai sensi del D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049. Il trattamento speciale è corrisposto per il periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli

L’articolo 25 della citata L. 457 del 1972 ha inoltre stabilito che ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che abbiano effettuato nel corso dell'anno solare almeno 151 giornate di lavoro, è dovuto, in luogo dell'indennità di disoccupazione loro spettante per lo stesso periodo ai sensi del citato D.P.R. 1049 del 1970, un trattamento speciale pari al 66% della retribuzione[84] richiamata in precedenza. Anche in questo caso il trattamento speciale è corrisposto per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.

 

Secondo quanto evidenziato nella citata relazione tecnica, la disposizione interesserebbe “sostanzialmente i trattamenti di disoccupazione speciale al 66%, considerato che nel caso dei trattamenti di disoccupazione speciale al 40%, sulla base dei dati amministrativi dell’INPS, risultano coinvolti meno dello 0,1% dei soggetti”.

 

In base alla formulazione della norma – che fa riferimento ai “trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza dal 1° gennaio 2006” – la nuova disciplina dovrebbe applicarsi ai trattamenti che hanno inizio nel 2006 (e non a quelli liquidati precedentemente e che proseguono nel 2006)

 

Il comma 151 – introdotto in seguito all’approvazione del maxiemendamento fiscale del Governo nel corso dell’esame in sede referente al Senato recepito nel maxiemendamento su cui il Governo ha posto la questione di fiducia - concerne i trattamenti di malattia dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto.

 

In particolare, esso prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, i trattamenti di malattia dei predetti lavoratori siano dovuti secondo le norme le modalità e i limiti previsti per i lavoratori dell’industria.

Si osserva che l’espressione “lavoratori dell’industria” appare generica, in quanto la relativa disciplina è differenziata a seconda delle categorie. La norma sembra comunque fare riferimento ai trattamenti previsti per gli operai, la cui gestione fa capo all’INPS.

Come ricorda la suddetta relazione tecnica, l'aliquota di contribuzione per i trattamenti di malattia dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto è stata equiparata a quella relativa alla categoria degli operai dell'industria, a decorrere dal 1° gennaio 2000[85] (in entrambi i casi, l'intera aliquota è a carico del datore).

 

Il medesimo comma dispone altresì che i trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria, o, in ogni caso diversi dagli stessi, previsti dall’Allegato B al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e dagli accordi collettivi nazionali, siano da considerare, fino all’entrata in vigore di una eventuale e diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro.

 

Viene dunque abrogato l’allegato B al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, recante il coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione,

 

L’articolo 13 del citato R.D. 148 del 1931 ha disposto l’approvazione, secondo quanto riportato nel richiamato allegato B, dello statuto per le Casse di soccorso a favore del personale di ruolo. Inoltre, l’articolo 23 dell’Allegato A al medesimo R.D. 148 ha stabilito che le norme per il versamento dei fondi e ogni altra disposizione concernente la corresponsione dei sussidi e l'amministrazione della Cassa soccorso sono determinate secondo lo schema di statuto della Cassa stessa.

Successivamente, il D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito dalla L. 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria, ha disposto, tra gli altri, lo scioglimento di enti, casse, servizi e gestioni autonome.

In seguito, l’articolo 74 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, recante l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, ha attribuito all'INPS, in apposita gestione, a decorrere dal 1° gennaio 1980 e sino all'entrata in vigore della legge di riforma del sistema previdenziale, l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità previste dalle vigenti disposizioni in materia già erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi del richiamato D.L. 264 del 1974.

 


Articolo 1, comma 152
(Nuova procedura di trasmissione della certificazione e
dell’attestazione di malattia)

 

 

 

Il comma 152 – introdotto nel corso dell’esame presso la 5° Commissione del Senato, è stato riproposto, senza ulteriori modificazioni, nel maxi-emendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia - sostituisce gli attuali primi due commi dell'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, relativi alle procedure di certificazione dello stato di malattia dei dipendenti.

 

Le nuove norme si applicano dal 1° giugno 2005, previa emanazione del decreto interministeriale previsto dal terzo capoverso.

Le modifiche più rilevanti rispetto all'attuale disciplina appaiono le seguenti:

§       il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia deve essere trasmesso all'INPS per via telematica a cura del medico curante - anziché, in via cartacea, da parte del lavoratore (primo capoverso);

§       l'invio del certificato da parte del medico avviene secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale (emanato secondo la procedura di cui al terzo capoverso) nonché secondo le specifiche definite dall'INPS;

§       viene introdotta la possibilità, per il datore di lavoro, di richiedere all'INPS la trasmissione in via telematica dell'attestazione dell'infermità in oggetto (secondo capoverso), secondo le modalità e le specifiche determinate in base alle procedure sopra menzionate;

§       nell'ipotesi in cui il datore non si avvalga di tale facoltà, il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio da parte del medico, a recapitare ovvero a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la certificazione al medesimo datore[86].


Articolo 1, comma 153
(Norma in materia di pensionamento del personale degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche)

 

 

 

Il comma 153 è stato introdotto nel corso dell’esame presso la 5° Commissione del Senato, e riproposto, senza ulteriori modificazioni, nel maxi-emendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Analogo emendamento era stato dichiarato inammissibile durante l’esame alla Camera.

 

Il comma abroga l'art. 1, comma 54, della L. 23 agosto 2004, n. 243[87], che ha innalzato i requisiti di età anagrafica richiesti ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia per il personale artistico dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, subordinando tale diritto al compimento dell’età di 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne (indicata nella tabella A allegata al D.Lgs. 503 del 1992, come sostituita dall'art. 11 e dalla Tabella A allegata alla Legge 724 del 1994).

Conseguentemente, ai lavoratori dello spettacolo torna ad applicarsi la disciplina speciale previgente, secondo la quale il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al ricorrere di determinati requisiti contributivi, di età anagrafica e di appartenenza a gruppi professionali.

 

Si ricorda che sono obbligatoriamente assicurati presso l'ENPALS, anche se prestano lavoro in forma autonoma, per quanto riguarda l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sostitutiva di quella generale gestita dall'INPS, i lavoratori dello spettacoloappartenenti alle categorie elencate all'art. 3 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, come modificato dalla legge n. 2388 del 1952 e successive modificazioni ed integrazioni[88].

 

L’articolo 4 del D.Lgs. 182 del 1997, emanato in attuazione della delega conferita dalla Legge 335 del 1995 in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo, ha stabilito per gli artisti già iscritti all’ENPALS alla data del 31 dicembre 1995 i seguenti limiti di età ai fini del conseguimento al diritto alla pensione di vecchiaia:

-        per lavoratori appartenenti alle categorie degli attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey; degli attori generici cinematografici, attori doppiaggio cinematografico; dei direttori d'orchestra e sostituti, nonché dei figuranti e indossatori, l’età anagrafica è stata progressivamente elevata fino a raggiungere i limiti, dal 1° gennaio 2001 di 63 anni per gli uomini e 58 per le donne[89];

-        per i lavoratori appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti e cantanti di musica leggera continuano ad applicarsi i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 182 del 1997: 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne;

-        per i lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini a decorrere dal 1° gennaio 1998 l'età pensionabile è stata gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni diciotto mesi, fino a raggiungere – con decorrenza 1° gennaio 2007 - l'età di 52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne.

 

Per i lavoratori iscritti all’ENPALS dopo il 31 dicembre 1995 l’articolo 4, comma 12, del D.Lgs. 182 del 1997 rinvia ai criteri generali fissati dall’art. 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 335 del 1995. Una deroga è prevista per i lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, stante la specificità dell'attività lavorativa svolta: in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 7, legge 8 agosto 1995, n. 335, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica ai fini del conseguimento dell'età pensionabile - prevista dall'art. 1, comma 20, della citata Legge 335 - un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni (art. 4, comma 13, D.Lgs. n. 182/97).


Articolo 1, comma 155
(Fondo nazionale per il sostegno delle adozioni internazionali)

 

 

 

Il comma 155, introdotto durante l'esame al Senato, istituisce il "Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali" presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La norma è frutto dell’approvazione di un emendamento interamente sostitutivo dell’articolo 23 del testo trasmesso dalla Camera (A.S. 3223) originariamente relativo all’incremento di 10 milioni di euro della dotazione finanziaria del Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano asili nido aziendali, istituito dall’art. 91 della legge finanziaria 2003[90].

 

Il Fondo provvederà a rimborsare le spese che i genitori adottivi sostengono in Italia e all’estero per l'espletamento della procedura relativa alle adozioni disciplinate dal Capo I del titolo III della legge n. 184 del 1983[91].

 

Il Capo I del titolo III della citata legge n. 184 disciplina l'adozione di minori stranieri, che ha luogo conformemente ai princìpi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, e secondo le norme della citata legge n. 184. Gli articoli da 29 a 39-ter disciplinano, nel dettaglio, tale procedura di adozione.

 

Con DPCM 4 aprile 2003, la Commissione per le adozioni internazionali è stata delegata a determinare, con i rappresentanti degli enti autorizzati, i limiti massimi di spesa praticabili per le procedure di adozione, da pubblicare, anche tramite Internet, su apposite tabelle soggette a periodico aggiornamento. Ciò, anche al fine di consentire un controllo dell’osservanza di tali tetti da parte della Commissione e per l’adozione da parte di quest’ultima di eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dell’autorizzazione nei confronti degli enti inadempienti.

A fini valutativi, si riportano alcuni dei dati contenuti nelle tabelle pubblicate dalla Commissione per le adozioni internazionali:

Per i costi massimi in Italia (necessari all’avvio e il disbrigo delle pratiche) sono previste tre fasce che si basano sui servizi forniti:

§      fascia A (servizi essenziali): 1.360 euro;

§      fascia B (servizi di base, più integrativi): 2.231,62;

§      fascia C (servizi che mirano ad un ulteriore supporto alla coppia): 3.596,32

I costi massimi delle procedure di adozione all’estero sono contenuti in quattro diverse tabelle (A-B-C-D) corrispondenti alle quattro aree di origine del minore (Europa, Centro e Sud America, Africa e Asia); all’interno delle singole tabelle, i limiti massimi di spesa variano, anche notevolmente, in relazione al Paese. Per quel che riguarda soltanto i principali Paesi di provenienza dei minori stranieri, i costi massimi al momento praticabili dagli enti sono i seguenti:

§       Ucraina: 5.223,18 euro; Russia: 9.453,16 euro; Russia Mosca forfetario: 7.800 euro; Russia S. Pietroburgo. 6.900 euro; Colombia: 8.596,59 euro; Bulgaria: 7.247,80 euro; Bielorussia forfetario: 1.900 euro; Brasile: 6.571,36.

La dotazione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali è pari, per l'anno 2005, a 10 milioni di euro, per cui i rimborsi - in riferimento a tale anno - non potranno superare il citato ammontare massimo.

Un decreto di natura non regolamentare determinerà entità, criteri del rimborso e modalità di presentazione delle istanze. Tale decreto, emanato dal Presidente del Consiglio, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2005.


Articolo 1, comma 158
(Proroghe ammortizzatori sociali)

 

 

 

Il comma 158 è stato introdotto nel corso dell’esame presso la 5° Commissione del Senato, e riproposto, senza ulteriori modificazioni, nel maxi-emendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

 

Il primo periodo prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, può - anche in deroga alla normativa ordinaria – concedere, entro il 31 dicembre 2005, trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità tra una tipologia ed un'altra) alle seguenti condizioni:

-        la spesa complessiva non deve superare i 310 milioni di euro (a carico del Fondo per l'occupazione);

-        gli interventi sono concessi nel caso di programmi - definiti da specifici accordi, da concludersi in sede governativa entro il 30 giugno 2005 – volti alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero volti al reimpiego dei lavoratori interessati.

 

Il secondo periodo concerne la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina temporanea posta dall'art. 3, comma 137, quarto periodo, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

Pertanto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, può concedere una proroga o un'ulteriore proroga dei suddetti trattamenti, a condizione che i piani di gestione delle eccedenze (già definiti in specifici accordi conclusi in sede governativa) abbiano comportato una riduzione, nella misura pari ad almeno il 10%, del numero dei destinatari dei trattamenti che scadranno il 31 dicembre 2004.

I ratei dei trattamenti corrisposti in base a tali provvedimenti ministeriali di proroga sono ridotti nella misura del 10% - ovvero del 30%, nell'ipotesi in cui sia già intercorsa una precedente proroga.

 

Si osserva che andrebbero chiariti i rapporti tra questa disciplina e quella prevista dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2004, n. 291.

Quest'ultimo ha novellato parzialmente il suddetto art. 3, comma 137, quarto periodo, della L. n. 350, differendo, tra l'altro, il termine finale per l'applicazione dei relativi trattamenti dal 31 dicembre 2004 al 30 aprile 2005. Si ricorda inoltre che, ai sensi del quinto e sesto periodo dell'art. 3, comma 137, la misura dei trattamenti liquidati in base al quarto periodo del medesimo comma 137 è ridotta del 20%, ad esclusione dei casi di concessione e di prima proroga.

La disciplina di cui al secondo periodo sembrerebbe non sostitutiva, bensì aggiuntiva rispetto a quella recata dal citato art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 249/2004.

Dovrebbe conseguentemente restare valida, nei limiti di risorse ivi stabiliti[92], anche la possibilità di proroga - fino al 30 aprile 2005 - secondo la disciplina di cui al suddetto comma 137 (come novellato): cioè, senza la condizione della riduzione (nella misura pari ad almeno il 10%) del numero dei destinatari e con l'applicazione dei criteri meno restrittivi di diminuzione dell'importo del trattamento.


 Articolo 1, comma 159
(Risorse per apprendistato)

 

 

 

Il comma in esame è stato introdotto nel corso dell’esame presso la 5a Commissione del Senato, e riproposto, senza ulteriori modificazioni, nel maxi-emendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

 

Esso destina - a valere sulla quota del Fondo per l’occupazione relativa al finanziamento dell’attuazione dell'obbligo formativo fino a 18 anni, di cui all’art. 68, comma 4, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni - 100 milioni di euro per l’anno 2005 in favore delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

Si ricorda che disposizioni sostanzialmente identiche sono state previste:

-        per il 1999, dal comma 5 del citato art. 68 della L. n. 144;

-        per il 2001, per il 2003 e per il 2004 dall'art. 118, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (come modificato dall'art. 47, comma 2, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'art. 3, comma 137, terzo periodo, della L. 24 dicembre 2003, n. 350).


Articolo 1, commi 160 e 161
(Associati in partecipazione e gestione speciale di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335)

 

 

 

I commi in esame sono stati introdottidal maxi-emendamento presentato dal Governo nel corso dell’esame presso la 5a Commissione del Senato, e riproposti, senza ulteriori modificazioni, nel maxi-emendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

 

Il comma 160, lettera a), novellando parzialmente l'art. 43 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, provvede ad accorpare la gestione pensionistica INPS degli associati in partecipazione in quella più ampia di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 relativa, in linea di massima, ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo o parasubordinato.

La novella ha effetti solo sotto il profilo dell'organizzazione e non sotto quello del contenuto del regime pensionistico.

Le previsioni delle successive lettere b) e c) sono conseguenti alla disposizione della precedente lettera a).

 

Si menziona che il comma 1 dell’articolo 43 del citato D.L. 269 ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, l'istituzione di una forma pensionistica obbligatoria - facente capo ad un'apposita gestione INPS - per i soggetti che, nell'ambito di un'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile[93], conferiscano esclusivamente prestazioni lavorative dalle quali derivano compensi qualificati come redditi da lavoro autonomo (comma 1). Pertanto per questa tipologia di lavoratori è stata introdotta una tutela previdenziale.

Sono esclusi dall'obbligo assicurativo gli iscritti agli albi professionali, in quanto anche obbligatoriamente iscritti alle Casse di previdenza.

Il comma 2 dell’articolo 43 ha poi specificato che per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza, l'aliquota contributiva è pari a quella relativa alla gestione separata INPS alla quale, ai sensi dell’art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

La definizione dell’assetto organizzativo e funzionale della nuova gestione assicurativa veniva demandata ad un apposito decreto da emanarsi a cura del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e della finanze (art. 43, comma 9, D.L. 269/2003); la disposizione non prevedeva alcun termine per l’adozione del decreto attuativo e tale provvedimento non risulta essere stato emanato.

 

Il comma 161 modifica la disciplina di cui all'art. 58, commi 2 e 3, della L. 17 maggio 1999, n. 144, relativa alla composizione del comitato amministratore - e alla relativa presidenza - della gestione separata istituita ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La disposizione della lettera a), numero 1) porta da tredici a dodici il numero dei componenti del comitato amministratore del Fondo; tuttavia per effetto di quanto previsto dalla successiva lettera b) che, modificando il comma 3 dell’art. 58 della Legge 144, attribuisce la presidenza del comitato al presidente dell'INPS ovvero ad un suo delegato (scelto nell'ambito dei membri del consiglio di amministrazione dell'INPS) il comitato risulta essere composto di tredici membri.

Si ricorda che nella disciplina ora vigente il comitato elegge il presidente nell'ambito dei componenti eletti dagli iscritti.

 

La lettera a), numero 2), del comma in esame prevede che - in sostituzione dei sei componenti eletti dagli iscritti alla gestione - cinque membri siano designati dalle associazioni sindacali rappresentative dei medesimi iscritti (gli altri componenti restano, in numero di due, designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, in numero di cinque, "designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura").

 

Si osserva che i commi in esame ripropongono parte delle previsioni della p.d.l. C.5018 Ranieli ed altri “Misure di razionalizzazione in materia di previdenza per il lavoro autonomo”, attualmente all’esame della Commissione Lavoro della Camera: in particolare l’art. 1 della p.d.l. modifica la composizione del comitato amministratore del Fondo, mentre l’art. 2 propone l’iscrizione dei lavoratori associati in partecipazione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 335 del 1995.

 


Articolo 1, comma 162
(Ordinamento degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria)

 

 

 

Il comma in esame è stato introdotto nel corso dell’esame presso la 5a Commissione del Senato, e riproposto, senza ulteriori modificazioni, nel maxi-emendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Analogo emendamento era stato dichiarato inammissibile durante l’esame alla Camera.

 

La disposizione prevede che, limitatamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, i collegi sindacali continuino ad esercitare il controllo contabile e che, per i medesimi enti, non trovi applicazione l’art. 2409-bis, terzo comma, del codice civile.

 

L’articolo 2409-bis c.c., introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, afferma il principio generale in base al quale il controllo contabile è affidato a un revisore ovvero a una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Nel caso di società che fanno ricorso al mercato del capitale è obbligatoriamente previsto il ricorso alla società di revisione. Per le altre società è invece ammessa la possibilità di mantenere il controllo in capo al collegio sindacale (purché composto integralmente da revisori) qualora lo statuto lo preveda esplicitamente.

 


Articolo 1, comma 163
(Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese)

 

 

 

Il comma in esame è stato introdotto nel corso dell’esame presso la 5a Commissione del Senato, e riproposto, senza ulteriori modificazioni, nel maxi-emendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

 

La disposizione istituisce la Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, cui viene assegnato un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2005 per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Alla Fondazione partecipano quali soci fondatori il Ministero del lavoro e altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità (non viene peraltro specificato quali). Viene altresì stabilito che la fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, redatto dai fondatori.

 

Il tema della Responsabilità Sociale delle Imprese (CSR)[94] è da tempo argomento di discussione in Europa. Al riguardo la Commissione Europea ha pubblicato nel 2001 il "Libro verde – Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese"[95] e nel 2002 la "Comunicazione della Commissione relativa alla Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle Imprese allo Sviluppo Sostenibile"[96]. I due documenti espongono le linee-guida della Commissione Europea in materia di CSR. che nel Libro Verde viene definita come "l'integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate". Per responsabilità sociale dell'impresa si intende quindi l'impegno a comportarsi in modo etico e corretto che vada oltre il semplice rispetto della legge.

La CSR è una dimensione che dovrebbe appartenere all'orientamento strategico di fondo dell'impresa e quindi interagire con tutti gli ambiti della gestione aziendale: con gli aspetti finanziari, la produzione (rispetto delle leggi, riduzione dell'impatto ambientale, sicurezza dei lavoratori, non sfruttamento dei minori, attenzione alla qualità e alla sicurezza dei prodotti), il marketing, le risorse umane (la gestione dei percorsi di carriera, le politiche di formazione, la gestione degli esuberi ecc.) e, più in generale con le strategie e le politiche aziendali.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nel 2002 ha costituito un gruppo di lavoro interamente dedicato allo sviluppo e alla promozione della responsabilità sociale delle imprese per lo sviluppo del Progetto CSR-SC (Corporate Social Responsability – Social Comitment). Il Progetto ha come quadro di riferimento il Libro Verde della Commissione Europea e pone le proprie radici nella nozione di CSR.

La proposta italiana si basa su un approccio volontario alla CSR e ha l'obiettivo principale di promuovere la cultura della responsabilità sociale all'interno del sistema socio-economico e di accrescere il grado di consapevolezza delle imprese sullo sviluppo sostenibile.

Lo sviluppo del progetto CSR-SC prevede, per il 2004, le seguenti attività:

1)    l’avvio dei lavori del Forum Italiano Multistakeholder[97], un organismo previsto nell’architettura di sistema presentata a Venezia nel 2003 e promosso dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, sul modello di quello già operativo in Europa, per dialogare con gli stakeholder che saranno invitati a dare il proprio contributo per lo sviluppo della CSR.;

2)    costituzione del Centro Italiano per lo sviluppo della CSR sul modello del The Copenhagen Centre, che avrà tra i suoi principali obiettivi quello della ricerca sulla CSR e la promozione di partnership tra pubblico, privato e non profit seguendo una moderna logica di collaborazione per il raggiungimento dell’interesse generale;

3)    l’attuazione del protocollo d’intesa con Unioncamere siglato nel novembre 2003, che prevede l’apertura di sportelli CSR-SC in almeno 20 Camere di Commercio coinvolte su tutto il territorio nazionale, con funzione di fornire un servizio di consulenza alle imprese sulla responsabilità sociale e di supportare le imprese stesse nell'attività di autovalutazione delle performance di CSR e nella realizzazione del Social Statement.


Articolo 1, comma 164
(Personale ENPALS)

 

 

 

Il comma in esame – introdotto con il maxi-emendamento presentato nel corso dell’esame al Senato e sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia - autorizza l’ENPALS alla prosecuzione, fino al 31 dicembre 2005, dei rapporti di lavoro a tempo determinato in essere nel corso dell’anno 2004.

La disposizione non reca oneri per il bilancio dello Stato in quanto la spesa per tale personale – che non potrà essere superiore a quella del 2004 – continua ad essere a carico del bilancio dell’ente[98].


Articolo 1, comma 165
(Contratti di solidarietà per le imprese che non rientrano nella disciplina della cassa integrazione guadagni straordinari e per le imprese artigiane)

 

 

 

Il comma in esame è stato introdotto nel corso dell’esame presso la 5a Commissione del Senato, e riproposto, senza ulteriori modificazioni, nel maxi-emendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

 

La disposizione proroga dal 31 dicembre 2004[99] al 31 dicembre 2005 il termine, per le imprese non comprese nell'ambito ordinario di applicazione dei contratti di solidarietà, entro il quale esse possono stipulare tali contratti, beneficiando di analoghe agevolazioni.

Tale disciplina transitoria interessa le imprese che non siano: industriali; appaltatrici (presso imprese industriali) di servizi di mensa o ristorazione; grandi imprese commerciali; editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici o di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

Per "contratti di solidarietà" si intendono quelli collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali e le rappresentanze sindacali, che, a norma dell'art. 1 del D.L. n. 726/1984, convertito dalla Legge n. 863/1984, stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. In relazione a tale riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro concede il trattamento d'integrazione salariale; il suo ammontare è determinato nella misura del 50% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario[100].

Introdotti dal D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla L. 19 dicembre 1984, n. 683, i contratti di solidarietà interessano gli stessi datori di lavoro destinatari della CIGS e, quindi, in generale, le aziende industriali che abbiano occupato mediamente, nel semestre precedente la domanda per la procedura di cassa integrazione, più di quindici dipendenti. Alla disciplina della CIGS si rimanda anche per quanto riguarda le modalità di computo dei lavoratori.

Con l’articolo 5, commi 5 e 8, del D.L. 148 del 1993, convertito dalla L. 236 del 1993236/93, l’istituto del contratto di solidarietà è stato esteso anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS e per le imprese artigiane, anche con meno di 16 dipendenti.

In particolare, per le richiamate imprese, l’articolo 5, comma 5, del citato D.L. 148 ha previsto in via transitoria uno specifico beneficio, nel caso in cui le predette imprese stipulino, entro il termine del 31 dicembre 2003[101], contratti di solidarietà, che evitino o riducano le eccedenze di personale, nel corso della procedura di mobilità di cui all'articolo 24 della L. 223 del 1991. In tal caso, viene riconosciuto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari al 50% del monte retributivo non erogato a seguito della riduzione di orario; tale misura, erogata in rate trimestrali, viene ripartita in parti uguali tra l'impresa e lavoratori interessati - per questi ultimi, il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge (tuttavia, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, si tiene conto dell'intera retribuzione di riferimento) -.

Il successivo comma 8 del citato articolo 5, così come modificato dall'articolo 4, comma 2, del D.L. 299 del 1994, convertito dalla L. 451 del 1994, ha disposto, inoltre, che il predetto contributo possa concedersi, sempre in via transitoria, anche alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento CIGS, anche ove occupino meno di 16 dipendenti. Tale estensione è disposta a condizione che i lavoratori di tali imprese, interessati dal contratto di solidarietà - stipulato sempre entro il 31 dicembre 2003 -, percepiscano (a carico di fondi bilaterali istituiti dalla contrattazione collettiva) una prestazione "di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori".

L'ammontare del trattamento di integrazione salariale, determinato dalla predetta legge nella misura del 50% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario, è, per i contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla 28 novembre 1996, n. 608, pari al 60% del medesimo trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

Il contratto di solidarietà, infine, può essere stipulato per un periodo non superiore a 24 mesi, (36 mesi nelle aree del Mezzogiorno, di cui al D.P.R. 218 del 1978) ai sensi del citato D.L. 726 del 1984, e può essere prorogato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48, per ulteriori 24 mesi.

 

Riguardo all'applicazione della proroga, il comma in esameautorizza una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2005, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione (di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236) già preordinate alla medesima finalità e non impiegate entro il 31 dicembre 2004[102].


Articolo 1, comma 166
(Contributo alla regione Calabria. Interventi per forestazione)

 

 

 

Il comma 166, introdotto al Senato con il maxi-emendamento 1-2000 del Governo, assegna poco più di 160 milioni di euro, per il solo anno 2005, per la prosecuzione degli interventi previsti dall’art. 3, co. 9 e 8 co. 4-bis del D.L. n. 148/93 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione) relativi a:

 

§      l’attuazione dell’intervento idrogeologico e forestale previsto a suo tempo dall’art. 1 della legge n. 664/84 nel territorio della regione Calabria e concernente i settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale, delle connesse infrastrutture civili, anche ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico (art. 3, co. 9, DL 148/93);

§      la erogazione della indennità di mobilità prevista dagli artt. 16, co. 1 e 7, co. 4 della L. n. 223/91, in favore dei lavoratori sospesi o che con orario lavorativo ridotto, in dipendenza di crisi economiche settoriali o locali o a causa di operazioni di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, in base all’art. 7 della L. n. 464/1972, i quali siano stati avviati ad un nuovo lavoro con preferenza presso aziende che localmente esercitino attività sostitutive. (art. 8, co. 4-bis, DL 148/93).

 

Sull’attuazione delle disposizioni recate dal presente comma avrà funzioni di vigilanza un Commissario straordinario del Governo, che dovrà essere nominato con decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Il D.L. n. 148/1993 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), con il menzionato art. 3 co. 9, aveva concesso un contributo speciale alla regione Calabria per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge n. 664/1984, limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio.

L’art. 1 della legge n. 664/1984 (Misure straordinarie per la continuazione di iniziative in corso nel territorio della regione Calabria) richiedeva che per l’attuazione di un intervento idrogeologico, volto anche al potenziamento dei comparti agricolo e turistico, venisse approvato dai competenti organi regionali un programma esecutivo entro il termine di trenta giorni dall’entrata i vigore della legge.

L’erogazione delle somme recate dal D.L. n. 148/93 era stata inoltre subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 15/1986. Dette disposizioni del decreto legge n. 15/1986 (Misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria) richiedevano la previa presentazione alla Ragioneria generale dello Stato di apposita dichiarazione del presidente della giunta regionale attestante sia l'entità della spesa sostenuta, sia la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 664/1984. L'attestazione del presidente della giunta regionale doveva inoltre contenere la suddivisione degli oneri per mano d'opera, previdenziali, assistenziali, di acquisto materiali e noli, nonché di spese generali degli enti concessionari.

Ancora, il D.L n. 148/93 richiedeva che la regione Calabria presentasse una prima relazione sullo stato di realizzazione delle opere attuate in base alla legge 664 dell’84, e di una relazione sui risultati realizzati con il nuovo finanziamento disposto con il decreto legge. La regione ha quindi inviato alle Camere in data 4 dicembre 1995 la relazione sullo stato di realizzazione delle opere di cui all’articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664. Detta relazione è stata trasmessa alla Commissione VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici).

 

Il secondo intervento per il quale sono previste risorse aggiuntive nel comma in commento è quello definito dall’art. 8, co. 4-bis del D.L. n. 148/93, che ha disposto in tema di licenziamenti collettivi.

Sotto il profilo soggettivo, detta norma individua i soggetti beneficiari della provvidenza nei lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge n. 464/1972.

La legge n. 464/1972 (Modifiche ed integrazioni alla L. 5 novembre 1968, n. 1115[103]) ha sancito con l’articolo 7 che i lavoratori licenziati per una delle cause previste dall'articolo 1, ovvero che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza di crisi economiche settoriali o locali delle attività industriali o nei casi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale sulla base dell’art. 2 della legge L. n. 1115/68, hanno titolo ad essere avviati al lavoro con preferenza presso aziende che localmente esercitano attività industriali sostitutive di quelle svolte dalle aziende nelle quali i lavoratori stessi erano occupati. Il carattere sostitutivo dell'attività industriale e l'ambito territoriale sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Quanto al beneficio concesso, il D.L. n. 148/93 interviene stabilendo che per i menzionati soggetti i requisiti stabiliti con gli articoli 16, co. 1 e 7, co. 4, della L. n. 223/91, debbono intendersi acquisiti anche facendo riferimento all’attività da essi prestata presso l’impresa di provenienza.

Quanto alla legge n. 223/91, l’articolo 16 dispone che abbiano diritto ad una indennità di mobilità i lavoratori che soddisfino i seguenti requisiti: abbiano maturato una anzianità aziendale di almeno 12 mesi; che almeno 6 mesi siano di lavoro effettivamente prestato ivi inclusi i periodi di sospensioni derivanti da ferie, festività o infortuni; che il rapporto di lavoro abbia carattere continuativo e comunque non sia a termine.

L’articolo 7 della medesima legge n. 223 precisa che l’indennità di cui trattasi non può essere corrisposta per un periodo superiore all’anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell’azienda che ha attivato la procedura per la dichiarazione di mobilità.

 

Si evidenzia l’opportunità di prevedere l’entità dello stanziamento in relazione alle diverse finalità della disposizione.


Articolo 1, commi 167-173, 175-181, 185-186, 188-190
(Interventi nel settore sanitario)

 

 

 

Premessa

I commi da 167 a 190 concernono numerosi interventi volti, in particolare, alla razionalizzazione della spesa sanitaria e al mantenimento della spesa stessa all’interno dei nuovi tetti massimi previsti.

L’integrale trasferimento dallo Stato alle Regioni delle somme indicate al comma 167 è peraltro subordinato ad alcuni adempimenti da parte di ciascuna regione volti a garantire il rispetto degli obiettivi economico finanziari. In particolare, si prevede la stipula di una specifica Intesa tra Stato e Regioni sugli strumenti per assicurare il contenimento della spesa e l’adempimento di tutti gli obblighi da essa prevista.

In caso di mancata osservanza degli adempimenti e delle misure sopra descritte, alle Regioni sarà corrisposta una somma inferiore a quelle indicate dal comma 167, pari all’importo previsto per il 2004 dall’Accordo Stato regioni dell’8 agosto 2001, incrementato del 2% annuo. Il superamento dei livelli massimi di spesa per la spesa farmaceutica costituisce in ogni caso un fattore di riduzione dei trasferimenti complessivi.

 

Rispetto al testo approvato dalla Camera, il Senato ha introdotto numerose modifiche che sono di seguito riassunte.

Livelli massimi di spesa e copertura dei disavanzi 2001-2003 (comma 167)

Il Senato ha previsto un ulteriore spesa di 2 miliardi di euro, nel 2005, “a titolo di regolazione debitoria”, quale contributo dello Stato alla copertura dei disavanzi accumulati dalle Regioni nel periodo 2001 – 2003. Tale importo include il finanziamento integrativo del “Bambin Gesù” di Roma in misura pari a 50 milioni annui. La ripartizione sarà effettuata con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni.

Allo stesso tempo, il Senato ha operato una riduzione complessiva di 55 milioni annui di euro per quanto riguarda il livello massimo della spesa, nel prossimo triennio, per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Tale livello è ora stabilito in 88.195 milioni di euro per il 2005 (88.250 milioni nel testo della Camera); 89.960 milioni di euro per il 2006 (90.014 milioni nel testo della Camera); 91.759 milioni di euro per il 2007 (91.813 milioni nel testo della Camera). All’interno di tali importi è ricompreso anche il finanziamento integrativo del “Bambin Gesù” di Roma in misura pari a 50 milioni annui.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento precisa che la riduzione degli stanziamenti nel triennio 2005-2007 è dovuta alla necessità di garantire una copertura degli oneri per i disavanzi pregressi delle regioni. Tale onere “deriva dal seguente calcolo: 2,75% (tasso medio) per 2.000 milioni di euro (ammontare delle emissioni dei titoli di Stato quinquennali) = 55 milioni di euro”.

 

In base alla norma in esame e a quanto precisato dalla relazione tecnica, non è pertanto previsto uno stanziamento ad hoc per la copertura dei 2 mld di euro, ma è disposto un innalzamento del livello delle regolazioni debitorie, come sembra emergere dal comma 1 del disegno di legge in esame, ai sensi del quale le regolazioni debitorie aumentano da 5.494 milioni di euro a 7.494 milioni di euro (vedi anche supra la scheda sul comma 1).

Va altresì segnalato che non sono previsti contributi dello Stato relativi a disavanzi riscontrabili per il 2004. Per tali disavanzi è prevista invece la possibilità per le Regioni di ricorrere ad un innalzamento della pressione tributaria (cfr. al riguardo i commi 177 e 178).

Confezionamento ottimale dei farmaci (comma 168)

Il testo approvato dalla Camera, all’interno delle misure volte al contenimento della spesa farmaceutica, prevede la definizione da parte dell’AIFA (Agenzia italiana del farmaco) delle modalità per il confezionamento ottimale dei farmaci, almeno per le patologie più rilevanti.

Il Senato ha limitato tale obbligo ai farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale.

Norme in materia di medicinali da banco (comma 169)

Il Senato ha approvato una disposizione (già introdotta dalla V Commissione del Senato) che modifica l’attuale classificazione dei farmaci[104], introducendo una nuova classe (c-bis) concernente i farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico. La norma specifica altresì che tali farmaci sono anch’essi esclusi (come quelli della classe c) dal rimborso (totale o parziale) a carico del Servizio sanitario nazionale[105].

Analogo emendamento era stato dichiarato inammissibile durante l’esame alla Camera.

Al riguardo si ricorda che i medicinali senza obbligo di prescrizione medica (SOP) sono medicinali che non sono soggetti a prescrizione medica e acquistabili privatamente. I medicinali OTC (Over the counter) hanno le medesime caratteristiche dei SOP, ma per essi sono consentite forme di "pubblicità presso il pubblico".

Si ricorda che, nell'ordinamento comunitario ed in quello italiano, è disciplinata in dettaglio la classe dei medicinali soggetti a prescrizione medica e, per esclusione, la classe dei medicinali non soggetti a prescrizione medica: solo per questi ’ultimi è consentita la pubblicità, salvo specifiche deroghe[106].

Disposizioni sulla prescrizione dei farmaci (comma 170)

Il Senato ha introdotto una disposizione (già approvata dalla V Commissione del Senato) che novella parzialmente la disciplina sulle condizioni per il rimborso (totale o parziale) a carico del Servizio sanitario nazionale di medicinali [107].

La norma vigente prevede che - in tali ipotesi ed ai fini del rimborso - il medico prescrittore debba apporre al lato del nome del farmaco prescritto l'indicazione della "nota", controfirmata, di riferimento.

La novella in esame sopprime l'obbligo della controfirma suddetta, ferme restando la necessità dell'annotazione e la responsabilità del medico per la sussistenza dei presupposti della medesima.

Piani di comunicazione per la diffusione dei farmaci generici (comma 171)

Il Senato ha introdotto una disposizione (già approvata dalla V Commissione del Senato) in base alla quale l'Agenzia italiana del farmaco, nell'ambito del programma annuale di attività ed interventi[108], definisce un piano annuo di comunicazione relativo ai farmaci generici (cioè, quelli privi di tutela derivanti da brevetto o da certificato complementare di protezione) al fine di:

-        diffonderne l'uso;

-        assicurare un'adeguata informazione del pubblico;

-        fornire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, mediante apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie in materia e le liste complete dei farmaci in oggetto.

Standard qualitativi e quantitativi dei LEA e norme sulle tariffe (commi 172-173)

Il Senato ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni, introdotte dalla Camera, concernenti gli standard quantitativi e qualitativi relativi ai livelli essenziali di assistenza.

In particolare:

-        il comma 172 prevede che il regolamento per l’individuazione degli standard qualitativi (strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito) e quantitativi di cui ai LEA sia emanato, sentita la Conferenza Stato-regioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e “coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale”;

-        il comma 173 prevede una ricognizione ed aggiornamento, con cadenza biennale, delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali. Ancheper tali fattispecie, il Senato ha inserito il richiamo alla coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale.

Potere di accesso da parte del Ministro della salute (comma 175)

Il Senato ha introdotto una disposizione (già approvata dalla V Commissione del Senato) che estende l'ambito del potere di accesso riconosciuto al Ministro della salute, nei confronti degli uffici delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e dei relativi presìdi e servizi. L'accesso - che può investire l'intera documentazione attinente alle suddette strutture - è esercitabile "per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale" nonché ai fini della vigilanza sulla gestione delle medesime aziende e sull'attuazione del piano sanitario nazionale[109].

In base alla norma in esame:

-          il potere può essere esercitato anche nei confronti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (benché, in ipotesi, trasformati in Fondazioni), dei policlinici universitari e delle aziende ospedaliere universitarie;

-          il medesimo potere concerne anche la verifica dell'effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza, ivi compresi i profili attinenti ai "tempi di attesa".

Adempimenti delle regioni per l’accesso al finanziamento integrativo (comma 176)

La disposizione in esame concerne i contenuti dell’Intesa che dovrà essere stipulata in sede di Conferenza Stato Regioni al fine di precisare le misure concrete per il conseguimento degli impegni di contenimento della spesa.

Il testo approvato dal Senato ha modificato in parte la lett. d), riguardante la razionalizzazione della rete ospedaliera, con particolare riguardo: al riequilibrio dell’offerta dei posti letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione; alla promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno; agli interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario (i riferimenti a questi ultimi due Piani sono stati inseriti dal Senato)[110].

Ulteriori misure delle regioni in caso di disavanzo (commi 177 e 178)

Il Senato ha modificato la disposizione sugli ulteriori interventi che le Regioni devono realizzare in caso di disavanzo accertato.

In particolare, il comma 177 prevede la possibilità da parte del presidente della Regione (in qualità di commissario ad acta), di ricorrere ad aumenti all’addizionale IRPEF e a maggiorazioni dell’aliquota IRAP entro le misure massime stabiliti dalla legislazione vigente. Tali misure possono essere effettuate anche in relazione a disavanzi relativi al 2004.

Al riguardo appare necessario un approfondimento sulle modalità attraverso le quali il presidente della Regione potrà procedere all’aumento della imposizione fiscale, anche in relazione alla previsione costituzionale di cui all’art. 23 sul ricorso alla legge per nuove o maggiori tasse.

 

In base al successivo comma 178, le regioni possono disporre l’inizio o la ripresa della decorrenza degli aumenti della addizionale regionale all’IRPEF e dell’aliquota dell’IRAP, già deliberati e sospesi in ragione delle disposizioni delle leggi finanziarie 2003 e 2004. Ciò costituisce una deroga – relativa al solo ripiano dei disavanzi nel settore sanitario – rispetto a quanto disposto dal comma 63, che conferma la sospensione per tutto il 2005 (cfr. la relativa scheda; si veda peraltro anche quanto disposto dal comma 53).

Si ricorda che a partire dalla legge finanziaria 2003 (L. 289/2002, art. 2, comma 21) è stata sospesa la possibilità per le regioni di disporre maggiorazioni della addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche[111] e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive[112].

 

In base ai commi 177 e 178, le regioni possono pertanto:

-          deliberare nuovi aumenti dell’addizionale regionale all’IRPEF e nuove maggiorazioni dell’aliquota IRAP ovvero modificare gli aumenti e le maggiorazioni già deliberati.

-          deliberare la ripresa o l’inizio della decorrenza degli aumenti deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e sospesi per effetto delle previsioni dell’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge n. 289/2002 e dell’articolo 2, comma 21, della legge n. 350/2003;

-          deliberare la ripresa o l’inizio della decorrenza degli aumenti deliberati dalle regioni anteriormente al 31 dicembre 2003 in misura o con modalità difformi da quanto previsto dalla normativa statale; gli aumenti, cioè, che rientrano nella sanatoria disposta dai commi 22 e 23 dell’articolo 2 della L. 350/2003 (finanziaria 2004)[113].

Trasformazione del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati (comma 180)

Il comma in esame (già introdotto dalla V Commissione del Senato) attribuisce alle regioni la definizione delle fattispecie per l'eventuale trasformazione da tempo determinato a indeterminato del rapporto di lavoro convenzionale con i medici specialisti ambulatoriali interni e con i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali.

Tale definizione deve assicurare una riduzione della relativa spesa pari ad almeno il 20%. In ogni caso, la trasformazione è possibile entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale, alla data del 31 ottobre 2004, presso ciascuna azienda sanitaria locale.

Disciplina delle convenzioni tra il Servizio sanitario nazionale e le professioni sanitarie (comma 181)

Il comma in esame (già introdotto dalla V Commissione del Senato) appare inteso a definire in termini uniformi le procedure per la stipulazione degli accordi collettivi nazionali concernenti la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Servizio sanitario nazionale e i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie, nonché la relativa articolazione e durata.

Si prevede che tali accordi (a cui debbono naturalmente conformarsi tutte le convenzioni) siano stipulati con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative (in base alla consistenza degli iscritti) sul piano nazionale[114] e che i medesimi abbiano durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica. In sede di prima applicazione, la durata, per entrambe le parti suddette, è fissata al 31 dicembre 2005.

Modalità di ripiano dei disavanzi di spesa farmaceutica (commi 185 e 186)

Il comma 185 – già contenuto nel testo della 5a Commissione del Senato - reca una specifica disciplina per l'anno 2004 in caso di sfondamento dei limiti massimi della spesa farmaceutica.

In base alla lettera a) del comma in esame, l'obbligo in capo alle regioni di provvedere al ripiano della quota del 40% dello sfondamento a loro carico si intende in ogni caso adempiuto qualora venga rispettato l'equilibrio complessivo del sistema sanitario regionale, "previa verifica" da parte del Ministero della salute dell'effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

La lettera b) demanda ad una specifica intesa tra lo Stato e le regioni (adottata sulla base dei dati forniti dall'Agenzia italiana del farmaco e su proposta del Ministro della salute) la definizione del computo, nell'ambito delle singole regioni, degli effetti derivanti del D.L. n. 156 del 2004.

Si ricorda che il decreto legge n. 156 del 2004, come modificato in sede di conversione[115], è intervenuto per contrastare la crescita tendenziale della spesa farmaceutica nel corso del 2004 superiore ai tetti prefissati. Con tale provvedimento, tra l’altro, è stabilita in via presuntiva la quota del disavanzo da porre a carico delle imprese, mentre la definizione dei criteri, modalità e quote di attribuzione del ripiano a ciascuna regione è rinviata ad un futuro accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Il comma 186 – anch’esso contenuto nel testo della 5a Commissione del Senato – prevede che a partire dal 2005, le regioni che non adottano misure di contenimento atte a contenere la spesa farmaceutica nei limiti massimi consentiti, sonotenute nell'anno successivo a quello di rilevazione ad adottare misure di contenimento pari al 50% (anziché al 40%) delle eccedenze.

Tempi di realizzazione della tessera sanitaria (comma 188)

Si ricorda che l’articolo 50, comma 1, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, ha previsto la generazione e progressiva consegna della TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale nonché ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso è attribuito d'ufficio.

 

Il Senato ha introdotto un nuovo comma (già approvatodalla V Commissione del Senato) che dispone il completamento del processo di istituzione e consegna della tessera sanitaria sull'intero territorio nazionale entro il 31 dicembre 2005.

Spese funzionamento del sistema informativo sanitario (comma 189)

Il comma in esame, già introdotto dalla V Commissione del Senato, interviene sugli oneri di funzionamento del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).

Il Ministero della salute deve procedere ad una riduzione della spesa per il rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi afferenti al funzionamento del Servizio medesimo. Tale riduzione dovrà essere apri a cinque punti percentuali, fatta comunque salva la possibilità di ampliare i servizi richiesti nel limite dell’ordinario stanziamento di bilancio.

Finanziamenti del Centro S. Raffaele del Monte Tabor (comma 190)

Il testo in esame (già approvato dalla V Commissione del Senato) prevede uno stanziamento di 15 milioni di euro per l'anno 2005 in favore della Fondazione "Centro San Raffaele del Monte Tabor".

Analogo emendamento era stato dichiarato inammissibile durante l’esame alla Camera.

Si ricorda che alla Fondazione in oggetto, sorta nel 1970, è conferito l'ospedale San Raffaele di Milano, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato dal 1972.


Articolo 1, comma 191
(Programmi di edilizia sanitaria e di potenziamento
ed ammodernamento tecnologico)

 

 

 

Il comma approvato dal Senato dispone, per le Regioni che alla data del 1° gennaio 2005 non abbiano ancora completato il programma di investimenti ai sensi della legge 11 marzo 1988 n. 67/1988, una quota delle risorse residue siano destinate al potenziamento ed ammodernamento tecnologico.

Si ricorda che l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, indicando anche gli obiettivi di massimada perseguire (ristrutturazione della rete ospedaliera ed extraospedaliera, costituzione di nuove residenze assistenziali per anziani, adeguamento impianti etc.).


Articolo 1, comma 205
(Assicurazioni di immobili contro calamità naturali)

 

 

 

Il comma in esame prevede l’istituzione di un Fondo di garanzia, gestito da CONSAP S.p.A., con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2005, finalizzato ad avviare un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati.

Vengono poi demandati ad un apposito regolamento di delegificazione:

§      la disciplina del Fondo (forme, condizioni e modalità di attuazione);

§      l’individuazione delle misure per favorire lo sviluppo delle coperture assicurative;

§      la costituzione di una Compagnia di riassicurazione finalizzata ad aumentare le capacità riassicurative del mercato.

 

Si fa notare che, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati[116], la principale modifica introdotta dal comma in esame riguarda proprio tale Compagnia di riassicurazione, non prevista dal testo licenziato dalla Camera. Nello stabilire che il Fondo debba consentire l’avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati, viene specificato, inoltre, che ciò debba avvenire “attraverso la sottoscrizione di una quota parte del capitale sociale di una costituenda Compagnia di riassicurazioni finalizzata ad aumentare le capacità riassicurative del mercato”. Conseguentemente, nel disciplinare il contenuto del citato regolamento di delegificazione, viene aggiunto che esso provveda anche alla costituzione di tale compagnia.

Si fa notare che la costituzione di una siffatta compagnia di riassicurazione rappresenta la soluzione scelta nell’ordinamento francese per la gestione del sistema assicurativo delle catastrofi naturali, all’interno del quale svolge un ruolo chiave la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) che provvede alla riassicurazione dei rischi da calamità, beneficiando della garanzia dello Stato e dell’utilizzo di alcuni fondi pubblici, tra cui quello per la prevenzione dei rischi naturali.

Si ricorda, in proposito, che la riassicurazione è il procedimento che, attraverso la ricopertura di un rischio, massa di rischi o ramo, permette di ridurre l'esposizione di un'impresa assicuratrice.

La riassicurazione può essere:

§         obbligatoria, quando comporta l'impegno della cedente a cedere una quota del portafoglio riassicurato, determinando il trasferimento al riassicuratore di una frazione prestabilita di tale portafoglio. La cessione obbligatoria può avere caratteristiche di proporzionalità (quota pura, eccedente di somme) e/o di eccedenze di capitali (eccesso sinistri, stop loss, ecc.);

§         facoltativa: quando consiste nell’opzione di cedente e riassicuratore a ricoprire una data polizza. Trattandosi di singoli rischi, il riassicuratore ha il diritto di disporre degli stessi dati che hanno condotto la cedente alla sottoscrizione originale;

§         in esubero di pieno: è una forma specifica che prevede la copertura dei rischi anche al di là dei capitali stabiliti contrattualmente;

§         finanziaria: è una recente forma di riassicurazione che, pur potendo contemplare una esposizione da parte del riassicuratore, si configura come una copertura di alcune poste di bilancio e rendita finanziaria.

§         Infine, sulla base dell’attività dell’impresa, si distingue fra riassicurazione attiva (se effettuata in accettazione da altri) o passiva (se effettuata in cessione ad altri riassicuratori).

 

Un’altra novità introdotta dal comma in esame riguarda l’inserimento di un’ulteriore finalità cui il fondo deve provvedere e cioè quella di “sostenere il Consorzio o l’unione di assicurazioni destinato a coprire i danni derivanti da calamità naturali”.

Si ricorda che l’esigenza di una riassicurazione del rischio era già prevista dall’art. 26, comma 1, del testo iniziale del presente disegno di legge (A.C. 5310), ove, tra i criteri per l’emanazione del regolamento, vi era la definizione delle modalità per la coriassicurazione del rischio e la previsione (“in via transitoria, in ragione della particolare rilevanza degli interessi nazionali coinvolti e della innovatività della disciplina, nonché in considerazione della peculiare natura dei rischi”) della costituzione di un unico consorzio coriassicurativo tra le compagnie di assicurazione “nel quale confluiscano i premi raccolti dagli assicuratori aderenti al consorzio e riferiti ai rischi di cui alla presente disposizione”.

Si osserva tuttavia che nell’attuale formulazione si parla di un consorzio o di un’unione di assicurazioni come se la loro costituzione fosse lasciata alla libera volontà delle parti, mentre sembrerebbe opportuno indicare l’obbligo, per le imprese assicuratrici coinvolte, di provvedere alla creazione di un consorzio.

 

Un’ulteriore modifica rispetto al testo licenziato dalla Camera riguarda il carattere (che diviene non più vincolante) del parere che le competenti Commissioni parlamentari sono tenute ad esprimere sul citato schema di regolamento di delegificazione, adottato ai sensi dell’art, 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.


Articolo 1, commi 206 e 207
(Interventi di protezione civile)

 

 

 

Il comma 206, come modificato durante l’iter al Senato, prevede una spesa annua quindicennale di 58,5 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2005, per l’erogazione, ai soggetti competenti, da parte del Dipartimento della protezione civile, di contributi pluriennali destinati alla prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzionein tutti i territori colpiti da calamità naturali per i quali sia già stato dichiarato lo stato d’emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225[117].

Si ricorda che la legge 225/1992, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, ha stabilito all’articolo 5, comma 1, che, in caso di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, deliberi lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si prevede che si proceda alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

 

In relazione alle modalità di utilizzo dei contributi, il comma prevede che esse vengano stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, mentre alla ripartizione dei contributi si provvederà con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate sempre ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992.

A seguito di alcune modifiche intervenute nel corso dell’iter al Senato, si stabiliscono i seguenti vincoli di destinazione su tale quota complessiva :

 

a)      almeno il 5 %, e per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007 è destinato alla realizzazione del piano di ricostruzione del Comune di San Giuliano di Puglia, ai sensi dell’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279/2003, pubblicata nella G.U. del 16 aprile 2003, n. 89;

b)      una quota del 5 % è destinata al completamento della ricostruzione degli edifici situati nei comuni delle regioni Marche e Umbria danneggiati dal terremoto del settembre 1997, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con DPCM del 27 settembre 1997[118];

c)      una quota del 5 % per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con DPCM del 26 novembre 2004, pubblicato nella G.U. 7 dicembre 2004, n. 287;

d)      una quota del 2 % è destinata per gli interventi di ricostruzione nei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi del dicembre 2004;

e)      una quota pari a 4 milioni di euro annui è poi destinata a fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1 novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

 

A) In relazione ai vincoli di destinazione previsti dal comma in esame, si ricorda che in riferimento al terremoto del 31 ottobre 2002 che ha colpito il Molise e una parte del territorio della regione Puglia, facendo crollare un’intera scuola elementare nel comune di San Giuliano di Puglia, è stato emanato immediatamente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale é stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso.

Successivamente è intervenuto anche l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355[119]con il quale gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005.

Sono state altresì emanate numerose ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra cui si ricorda l’apposita ordinanza n. 3279 del 10 aprile 2003 recante “Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso”, che ha previsto all’articolo 4, che il Sindaco del comune di San Giuliano, d'intesa con il Commissario delegato, predisponga, all'esito delle attività di microzonazione sismica del territorio di competenza, svolta dal Dipartimento della protezione civile, e comunque entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano di ricostruzione in conformità con i criteri stabiliti dall'ordinanza n. 3274/2003.

Successivamente sono state emanate altre ordinanze di carattere generale recanti “Disposizioni urgenti di protezione civile” e contenenti anche disposizioni specifiche per il Comune di San Giuliano, tra cui si ricordano:

§       l’ordinanza n. 3300 dell'11 luglio 2003 “Disposizioni urgenti in materia di protezione civile”[120] (artt. 5 e 6);

§       ordinanza n. 3375del 10 settembre 204 (art. 3) [121];

§       ordinanza n. 3379 del 5 novembre 2004 (artt. 2 e 3) [122].

 

B) In relazione al completamento della ricostruzione degli edifici situati nei comuni delle regioni Marche e Umbria danneggiati dal terremoto del settembre 1997, si ricorda che, successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza avvenuta con DPCM del 27 settembre 1997 e, in prosecuzione di quelli già avviati con il decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364, il decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 [123] ha disposto, tra l’altro, per favorire gli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma dell’autunno 1997, l'accensione di mutui con istituti creditizi italiani ed esteri in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. I programmi di intervento nelle regioni Marche ed Umbria sono stati quindi rifinanziati con una serie di limiti di impegno disposti dalle successive legge finanziarie, a partire dalla legge finanziaria 1999 fino alla legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003 – Tabella 1 allegata all’art. 4, comma 176) che ha autorizzato un limite di impegno quindicennale con decorrenza 2005 (scadenza 2019) di 15 milioni di euro per ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi di cui al decreto legge n. 6 del 1998.

 

C) Per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dai recenti eventi sismici del 24 novembre 2004 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con il DPCM del 26 novembre 2004, si ricorda che il Dipartimento della Protezione civile ha localizzato danni nei seguenti comuni maggiormente colpiti dalla scossa di terremoto: Preseglie, Gardone Riviera, Vobarno, Salò, Odolo, Toscolano Maderno e Sabbio Chiese[124].

 

D) Si fa osservare che, per quanto riguarda gli interventi di ricostruzione nei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi del dicembre 2004, data la prossimità delle date in cui essi si sono verificati, non è ancora stato dichiarato lo stato di emergenza.

La regione Sardegna è stata, infatti, colpita da violenti alluvioni verificatesi principalmente, a partire dal 6 dicembre scorso, nei territori della zona centro-orientale dell’isola (Villagrande Strisaili e Galtellì, nel Nuorese). Nella giornata del 12 dicembre si è, inoltre, registrata anche una scossa sismica in mare, avvertita dalla popolazione nella provincia di Nuoro. L’epicentro è stato localizzato nel Mar Tirreno al largo della Sardegna e le località prossime all’epicentro sono state Dorgali, Orosei, Galtellì e Onifai.

 

E) In relazione alla situazione emergenziale conseguente alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1 novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, si fa osservare che lo stato di emergenza è già stato dichiarato con l’apposito DPCM dell’18 novembre 2004[125], pertanto, si suggerisce di inserire tale riferimento normativo direttamente nel testo dell’articolato.

La Protezione civile ha rilevato che tali precipitazioni hanno provocato una grave situazione di emergenza alluvionale su tutto il territorio regionale, con diffusi fenomeni di dissesto dei versanti, dissesti idraulici ed esondazione dei corsi d'acqua, nonché violente mareggiate che hanno eroso anche la linea di costa. I predetti fenomeni meteorici hanno altresì provocato notevoli danni ad edifici pubblici e privati ed alle infrastrutture.

 

Si osserva, in merito alla formulazione dell’articolo che andrebbe aggiunto al DPCM del 27 settembre 1997 (Marche e Umbria) la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dato che per gli altri DPCM indicati si fa riferimento anche alla relativa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Inoltre, in relazione agli interventi previsti per la regione Friuli Venezia Giulia si osserva che il relativo DPCM con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza è stato emanato recentemente - DPCM dell’18 novembre 2004[126]- e pertanto sembrerebbe opportuno inserirlo nel testo dell’articolato, accanto alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 26 novembre 2004, n. 278.

Si osserva, inoltre, che il riferimento a ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, appare riferito solo alla realizzazione del piano di ricostruzione del Comune di San Giuliano di Puglia, e non agli altri vincoli di destinazione previsti per gli interventi del comma in esame.

Si osserva, infine, che per quanto riguarda gli eventi calamitosi della Sardegna, ancora non è stato emanato il decreto con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza, mentre nella prima parte del coma si fa presente che il finanziamento complessivo è destinato a tutti gli interventi per i quali è stato già dichiarato lo stato di emergenza..

 

Il successivo comma 207 destina per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con DPCM del 26 novembre 2004, oltre alla quota del 5% prevista dal comma precedente, anche un contributo specifico pari a 30 milioni di euro per l’anno 2005.


Articolo 1, comma 212
(Sezione speciale Fondo di garanzia PMI)

 

 

 

Il comma 212 integra della somma di 40 milioni di euro per l’anno 2005, 40 milioni di euro per l’anno 2006 e 20 milioni di euro per l’anno 2007, la Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, della legge 662/1996, istituita con decreto del 15 giugno 2004.

Si ricorda che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è stato istituito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”), presso il Mediocredito centrale, allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese.

Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, in data 15 giugno 2004[127], è stata istituita una Sezione speciale del Fondo di garanzia, riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti concessi a piccole e medie imprese finalizzati all’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto mediante l’uso di tecnologie digitali.

A tale sezione speciale, cui la disposizione in esame destina ulteriori risorse per il triennio 2005-2007, il citato DM ha destinato le risorse di cui all’art. 27 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003[128], concernenti il Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, per un importo pari a 20 milioni di euro per l’anno 2004, 20 milioni di euro per l’anno 2005, 20 milioni di euro per il 2006 (art. 1)[129].

Il DM 15 giugno 2004prevede, in particolare, che la Sezione speciale del fondo di garanzia sia riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti di durata non inferiore a 36 mesi e non superiore a 10 anni, a fronte di programmi di investimento delle piccole e medie imprese, finalizzati a introdurre innovazioni di prodotto e di processo attraverso l’utilizzo di tecnologiche digitali.

Le piccole e medie imprese possono essere ammesse alla garanzia della sezione speciale fino ad un limite massimo, riferito all’importo del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia,di 200.000,00 euro per singola impresa(art. 2).

La garanzia diretta è concessa, a titolo gratuito, alle banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 e agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107, del medesimo D.Lgs.. La garanzia è diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa sui finanziamenti di cui all’art. 2 in misura non superiore all’80% dell’importo di ciascuna operazione. In caso di inadempienza dell’impresa debitrice, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale (art. 4).

Sulla quota di finanziamento coperta da garanzia non può essere acquisita alcuna altra garanzia.

La controgaranzia è concessa, a titolo gratuito, a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui all’art. 13 del DL n. 269/2003, e degli altri fondi di garanzia gestiti da banche, da intermediari e da soggetti iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, in misura non superiore al 90% dell’importo dagli stessi garantito sui finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese. La controgaranzia è escutibile, in caso di inadempimento dell’impresa debitrice, a semplice richiesta dei confidi o degli altri fondi di garanzia ammessi all’intervento che hanno pagato il debito garantito, ovvero direttamente su domanda dei soggetti finanziatori nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei Confidi e degli altri fondi di garanzia (art. 5).

 

Il comma in esame consente, altresì, l’utilizzazione delle somme stanziate, limitatamente a quelle non impegnate al termine di ciascun anno, anche per altri interventi del Fondo.

Ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive viene demandata la rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di cui al presente comma, la quale deve essere effettuata in linea con quanto stabilito dall’Accordo di Basilea che reca la disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche. Sul piano formale, nel corso dell’esame al Senato è stato sostituito il generico richiamo alla disciplina di Basilea con il più puntuale riferimento all'Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche.

A tal proposito si ricorda che nel gennaio 2001 il Comitato di Basilea - organismo creato nel 1974 dai Governatori delle banche centrali appartenenti al Gruppo dei 10, operante in seno alla Banca dei regolamenti internazionali, chiamato a coordinare la ripartizione delle responsabilità di vigilanza fra le autorità nazionali, allo scopo di garantire un’efficace supervisione delle attività bancarie a livello mondiale - ha pubblicato "The New Basel Capital Accord", un documento di consultazione volto a definire la nuova regolamentazione in materia di requisiti patrimoniali delle banche, denominato nuovo Accordo di Basilea o, più semplicemente, Basilea II.

Sulla base di tale documento il 26 giugno 2004 il Comitato di Basilea ha definitivamente approvato il nuovo Accordo sui requisiti patrimoniale delle banche, il quale intende ottimizzare l’attuale sistema di valutazione dei rischi connessi al credito e ridefinire i parametri di determinazione del patrimonio di vigilanza che le banche devono detenere a fronte della copertura dei rischi sul credito concesso ai clienti. Attualmente, l’ammontare del patrimonio che le banche sono chiamate ad accantonare come riserva per far fronte ai rischi viene calcolato secondo schemi di riferimento standard, che non tengono conto delle diverse caratteristiche qualitative dei crediti concessi. Col nuovo accordo, viceversa, viene istituito un sistema di rating che differenzia le posizioni dei debitori in base al rischio reale da essi rappresentato. In sostanza, i rischi legati ai singoli crediti concessi - articolati tra rischio di credito, rischio operativo e rischio di mercato – vengono calcolati sulla base di nuovi criteri che tengono maggiormente conto delle caratteristiche dei debitori. Sulla base della categoria di rating corrispondente a ciascun debitore, viene determinato il rischio da sostenere e, conseguentemente, l’ammontare di patrimonio che la banca è tenuta ad accantonare come riserva a fronte del rischio. Per determinare il rating di ciascun debitore, si potrà far riferimento a tre diversi metodi: il primo prevede il ricorso a un sistema di rating esterno (basato sulla valutazione effettuata da agenzie di rating autonome); il secondo lascia invece la responsabilità della valutazione del rischio alle banche stesse; il terzo - che costituisce una estensione del secondo - prevede che le banche utilizzino solo strumenti interni per valutare tutte le componenti del rischio (rating interni).

 

Il termine ultimo per l’emanazione del decreto è fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

 

Si segnala, infine, come nel corso dell’esame al Senato sia stato soppresso l'ultimo periodo del comma in esame, (corrispondente al comma 5 dell'articolo 31 del testo approvato dalla Camera), che prevedeva l'abrogazione dei commi 25, 26, 27 e 61-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

Il comma 25 del predetto articolo 13 del DL n. 269/03 (“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”) stabilisce il conferimento del Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito centrale a favore delle piccole e medie imprese (articolo 2, comma 100, lettera a), L. 23 dicembre 1996, n. 662) in una società per azioni avente per oggetto esclusivo la sua gestione e costituita con atto unilaterale dallo Stato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del predetto DL.

Il comma 26 prevede che l'intervento della società per azioni di cui al comma 25 sia rivolto in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle garanzie, cogaranzie o controgranzie prestate nell'esercizio esclusivo o prevalente dell'attività di rilascio delle garanzie dei propri soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle associazioni socie.

Il comma 27 dispone che le regole di funzionamento del Fondo di cui al comma 25 e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Infine il comma 61-ter del predetto articolo 13 stabilisce che fino alla data di insediamento degli organi sociali della società di cui al comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il Fondo di garanzia di cui al più volte citato articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


Articolo 1, comma 215
(Agevolazioni per la banda larga)

 

 

 

I commi 214 e 215 in esame rifinanziano interventi già previsti dalla precedente legge finanziaria, volti alla concessione di contributi per la diffusione di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l’accesso a larga banda ad Internet.

Entrambe le disposizioni sono state significativamente modificate nel corso dell’esame da parte dell’assemblea della Camera in prima lettura, mentre il comma 215 è stato ulteriormente modificato dal Senato.

 

Il comma 214, non modificato nel corso dell’esame al Senato,rifinanzia l’intervento previsto dall’articolo 4, comma 1 della legge finanziaria per il 2004 (legge 350/2003) - che aveva a sua volta riproposto alcuni contenuti dell’articolo 89 della legge finanziaria per il 2003 -prevedendo, per l’anno 2005, un contributo statale pari a 70 euro (così modificato rispetto all’importo originario di 120 euro da un emendamento approvato dall’assemblea della Camera durante l’esame in prima lettura)da corrispondere a ciascun utente del servizio di radiodiffusione che acquisti o noleggi un apparato idoneo a ricevere i segnali televisivi in tecnica digitale terrestre e la conseguente interattività. Il contributo è corrisposto a condizione che l’utente sia in regola, per l’anno in corso, con il pagamento del relativo canone di abbonamento. Sempre con emendamento approvato dall’Assemblea della Camera durante l’esame in prima lettura, è stato precisato che la misura si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004.

Il limite di spesa per tali incentivi è fissato in 110 milioni di euro.

 

Il comma 215 rifinanzia l’intervento previsto dall’articolo 4, comma 2 della citata legge finanziaria per il 2004, prevedendo un contributo pari a 50 euro in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistino o noleggino o detengano in comodato per almeno un anno un apparato di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda via INTERNET. Tale contributo è elevato a 75 euro se l’accesso da parte dell’utente alla rete fissa, ovvero - a seguito di una modifica introdotta nel maxiemendamento approvato al Senatoalla rete mobile UMTS ricade nei comuni il cui territorio sia ricompresso nelle aree di cui all’Obiettivo 1[130] e comunque in quelli con popolazione inferiore a diecimila abitanti. Si ricorda che la versione originaria del comma in esame prevedeva che il contributo fosse elargito anche a favore di utenti residenti nelle aree dell'Obiettivo 2 del regolamento comunitario, mentre non era espressamente prevista la corresponsione del contributo a favore degli utenti residenti nei comuni con meno di diecimila abitanti.

Il contributo si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004 (analogamente a quello previsto dal comma 214), nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2005.

L’analoga disposizione inserita nella legge finanziaria 350/2003 (articolo 4, comma 2) fissava in via generale in 75 euro la misura del contributo prevista per il 2004, sempre nel limite di spesa di 30 milioni di euro. La disposizione successiva (art. 4, comma 3) individuava altresì le modalità per la corresponsione del contributo, prevedendo uno sconto praticato sull’ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad internet stipulati dopo il 1° dicembre 2003 e ponendo un limite di spesa per l’anno 2004 pari a 30 milioni di euro[131]. In attuazione del successivo comma 4 del citato articolo 4, che ha previsto l’adozione di un decreto del Ministro delle comunicazioni (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per la definizione dei criteri e delle modalità di attribuzione dei contributi statali (entrambe le tipologie previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 4), è stato adottato il già citato D.M. 30 dicembre 2003.

Appare poi utile richiamare le disposizioni di legge antecedenti a quelle della legge finanziaria 2004, le quali hanno precedentemente disposto contributi analoghi a quelli ora in esame.

L’articolo 22, comma 1 della legge n. 57/2001 (cd. “collegato concorrenza”) aveva disposto un contributo pari a 150.000 lire (77,46 euro) da corrispondere alle persone fisiche, ai pubblici esercizi e agli alberghi che avessero acquistato un apparato ricevitore-decodificatore idoneo a ricevere i segnali televisivi in tecnica digitale terrestre, nonché alle persone fisiche e giuridiche che avessero acquistato un apparato di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda dei dati via INTERNET, autorizzando a tal fine una spesa di 36,5 miliardi di lire per l’anno 2001, 31 miliardi di lire per il 2002, 113,1 miliardi di lire per il 2003 e 25 miliardi di lire (12,9 milioni di euro) per il 2003.

L’articolo 89 della legge finanziaria per il 2003 (legge 289/2002) ha poi previsto, in sostituzione della disposizione di cui all’art. 22 appena citato, un contributo statale pari a 150 euro da corrispondere ai medesimi soggetti considerati dall’art. 22 che acquistino o noleggino un apparato idoneo a ricevere i segnali televisivi in tecnica digitale terrestre, per il solo anno 2003, nonché un contributo pari a 75 euro in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistino o noleggino o detengano in comodato per almeno un anno un apparato di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda via INTERNET. Tale contributo è corrisposto mediante uno sconto praticato sull’ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad internet, stipulati dopo il 1° dicembre 2002[132].


Articolo 1, commi 216 e 217
(Radiofonia ed emittenti locali)

 

 

 

Il comma 216, introdotto a seguito di un emendamento approvato in Commissione al Senato, prevede - allo scopo di promuovere il potenziamento e l'aggiornamento tecnologico nel settore della radiofonia - che a decorrere dall'anno 2005 la quota dell’1% dei contributi per l’emittenza locale, destinati dall'articolo 4, comma 190, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004) alle emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario[133], non possa essere inferiore a 1 milione di euro all'anno. Resta ferma la misura del 10% stabilita dal citato comma 190 (vedi infra)

Il comma autorizza quindi la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall’anno 2005.

L'accesso ai contributi per le emittenti in questione è subordinato alla presentazione da parte dei soggetti interessati della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno.

 

L’articolo 4, comma 190 della legge finanziaria per il 2004 (L 350/2003) ha disposto che le emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario possano beneficiare in misura paritaria per una quota pari al 10% dei contributi per le emittenti locali già riservati alle emittenti radiofoniche (cui a loro volta era stato riservato il 10% del plafond complessivo dei contributi per l’emittenza locale); a tali emittenti è quindi destinato l’1% del totale dei contributi stanziati per l’emittenza locale.

Le emittenti comunitarie dovevano presentare la domanda per la concessione del beneficio entro il 31 gennaio 2004.

Quanto ai contributi destinati alle emittenti locali, si ricorda che l’articolo 52 comma 18 della legge 448/2001 ha incrementato di 20 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2002, uno stanziamento già previsto da norme anteriori a favore delle emittenti locali. Il medesimo articolo ha inoltre ammesso a beneficiare del contributo previsto per le emittenti locali anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della legge, prevedendo, peraltro, che lo stanziamento complessivo a favore della radiofonia locale non potesse superare il 10% del totale[134].

 

Il comma 217, introdotto a seguito di un emendamento approvato in Commissione al Senato, incrementa di 5 milioni di euro per il solo anno 2005 il finanziamento annuale a favore delle emittenti locali titolari di concessione, previsto dall’articolo 52, comma 18 della legge finanziaria per il 2002[135].

 

I contributi cui la disposizione si riferisce sono stati introdotti dall’art. 45, co. 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento “collegato” alla manovra finanziaria 1999), che ha disposto uno stanziamento per il solo triennio 1999-2001 (24 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000; 33 miliardi per l’anno 2001[136]).

Successivamente, l’art. 27, co. 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000), nel rideterminare la misura dei canoni corrisposti allo Stato dai titolari di concessioni radiotelevisive, ha reso permanente lo stanziamento, destinando a tale finalità 40 miliardi di lire annue a decorrere dal 2000.

L’art. 145, co. 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha incrementato lo stanziamento da 40 a 82 miliardi annui[137].

Con l’articolo 52, comma 18, della citata legge 448/2001 è stato incrementato lo stanziamento di 20 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2002. Si ricorda che l’articolo 52 citato ha ammesso a beneficiare del contributo previsto per le emittenti locali anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della legge, prevedendo, peraltro, che lo stanziamento complessivo a favore della radiofonia locale non possa superare il 10% del totale[138] (si richiama in proposito quanto già segnalato in relazione all’articolo 4, comma 190 della legge finanziaria 2004[139]).

L’articolo 80, comma 35 della legge 289/2002 ha incrementato il finanziamento annuale di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, prevedendo - limitatamente all’anno 2003 – che l’incremento fosse pari a 10 milioni di euro in luogo di cinque.

L'articolo 4, comma 5, della legge 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) ha previsto l’ulteriore incremento di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 del finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dall'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento è stato incrementato di ulteriori 10 milioni di euro.

La tabella riportata di seguito evidenzia i contributi stanziati a favore dell’emittenza locale dalle leggi finanziarie a partire dal 1999.

 

Leggi finanziarie

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006 e ss

448/1998

24 mld £

24 mld £

33 mld £

 

 

 

 

 

488/1999

 

+16 mld £

+7 mld £

40 mld £

40 mld £

40 mld £

40 mld £

40 mld £

388/2000

 

 

+42 mld £

+42 mld £

+42 mld £

+42 mld £

+42 mld £

+42 mld £

448/2001

 

 

 

+20 mil €

+20 mil €

+20 mil €

+20 mil €

+20 mil €

289/2002

 

 

 

 

+10 mil €

+5 mil €

+5 mil €

+5 mil €

350/2003

 

 

 

 

 

+37 mil €

+27 mil €

+27 mil €

ddl 5310-bis-B

 

 

 

 

 

 

+ 5 mil €

 

 

In materia di contributi all’emittenza locale è intervenuto inoltre l’articolo 1 del D.L. 355/2003[140] che - per il solo anno 2004 - ha prorogato al 31 maggio 2004 il termine, già fissato al 31 gennaio di ogni anno, per l’emanazione del bando di concorso nel quale devono essere specificati i termini procedimentali e le modalità di erogazione dei contributi alle emittenti locali.[141]

Da ultimo si ricorda il DL 168/2004[142] (cosiddetto “decreto taglia spese”), che ha disposto tra le altre una riduzione dello stanziamento di spesa del bilancio dello Stato del 35,6% dello stanziamento previsto per l’anno 2004 a favore delle emittenti televisive locali.

 


Articolo 1, comma 219
(Strumento flessibile per l’attrazione di investimenti nelle aree sottoutilizzate)

 

 

 

I commi 218-221 e 224 recano disposizioni finalizzate a rafforzare l’attrazione degli investimenti nelle aree sottoutilizzate.

In particolare, il comma 218 autorizzaSviluppo Italia S.p.A. a concedere agevolazioni alle imprese capaci di produrre “effetti economici addizionali e durevoli e tali da generare esternalità positive sul territorio”.

Secondo quanto stabilito dal comma 219, le agevolazioni possono assumere la seguente forma:

1)  un contributo in conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni, destinati a coprire fino al 50% degli investimenti ammissibili;

2)  un contributo in conto capitale fino al limite massimo del 20% degli investimenti ammissibili;

3)  la partecipazione temporanea di Sviluppo Italia al capitale sociale delle imprese, entro il limite del 15% del capitale medesimo.

 

Nel corso dell’esame da parte del Senato è stato previsto che, quando si tratti di piccole e medie imprese, il limite massimo del contributo in conto capitale possa essere elevato dal 20% al 35% degli investimenti ammissibili e il limite massimo della partecipazione di Sviluppo Italia al capitale sociale possa essere elevato dal 15% al 20% del capitale medesimo.

 

Le agevolazioni previste dai commi in esame sono finanziate a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (comma 220) e la loro efficacia è comunque subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea (comma 224).


Articolo 1, commi 222 e 223
(Contributo Istituto italiano studi storici e Istituto italiano studi filosofici)

 

 

 

I commi, introdotti dalla Commissione bilancio del Senato, assegnano un contributo a due istituti di ricerca aventi sede a Napoli.

 

Il comma 222 dispone che il CIPE in sede diriparto annuale delle risorse per le aree sottoutilizzate assegni un finanziamento all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione per la promozione (nel testo si utilizza il termine "sviluppo") dell'integrazione europea e mediterranea del Mezzogiorno.

 

Il comma 223 prevede che i due Istituti di cui al comma precedente presentino annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i programmi delle attività oggetto dei finanziamenti in questione, corredati dall'indicazione delle altre fonti di finanziamento attivate per le stesse finalità e dai consuntivi relativi alle attività concluse o in corso di svolgimento.

 

L'Istituto Italiano per gli Studi Storici (IISS), fondato nel 1946 da Benedetto Croce, ha dato vita a numerose attività afferenti a discipline del settore storiografico. L’Istituto, che gode di una posizione di prestigio nel panorama culturale europeo, organizza corsi, seminari e conferenze, svolge attività editoriale e provvede alla formazione dei giovani, mettendo a concorso numerose borse di studio per laureati italiani e stranieri. Inoltre, è dotato di una biblioteca fornita di oltre 120.000 volumi e 400 periodici correnti, di argomento storico, filosofico e letterario, nonché di archivi donati da personalità eminenti della cultura meridionale.

 

L'Istituto Italiano per gli studi filosofici (IISF) si caratterizza come scuola di alti studi post-universitari e centro di ricerche ed è impegnato a realizzare una connessione sempre più strette tra i programmi di indagini storico-filosofiche, archivistiche, documentarie e bibliografiche, e la loro diffusione per mezzo di mostre e convegni.

L'IISF ha sviluppato rapporti di collaborazione nel campo ricerca con le principali istituzioni accademiche italiane e straniere; le sue iniziative spaziano dall’area umanistica a quella delle scienze naturali, contribuendo a rafforzare la prospettiva del dialogo tra i due settori. A tale scopo, l’IISF ha svolto numerose attività in comune con il CNR e con vari istituti scientifici italiani ed europei, tra i quali il CERN di Ginevra. L'IISF si è occupato altresì di concorrere al riequilibrio tra il Centro-Nord e il Sud d'Italia, rivolgendo la sua attenzione ai territori più svantaggiati delle regioni meridionali. In tale prospettiva, molte delle sue iniziative (corsi di formazione, scuole estive, mostre didattiche e storiche) sono state localizzate in Abruzzo, in Basilicata e in Calabria.

 

In generale, l’erogazione di contributi statali agli istituti culturali è disciplinata dalla legge 14 ottobre 1996 n. 534[143], che ha razionalizzato l’erogazione dei finanziamenti prevedendo tre possibili modalità di finanziamento[144], nonché dalla più recente circolare applicativa (adottata dal Ministero per i beni e le attività culturali il 4 febbraio 2002), recante requisiti e modalità per l'accesso alle contribuzioni.

 

L’ IIS figura fra gli istituti finanziati con contributo ordinario dello Stato (ai sensi della richiamata legge 534/1996) e fruisce per il triennio 2003-2005 di 120.000 euro; per lo stesso istituto, nello schema di decreto predisposto dal Ministero dell’istruzione università e ricerca per il riparto dei contributi agli istituti scientifici speciali per l’esercizio 2004[145], viene proposto un finanziamento di 90.000 euro con una riduzione di 10.000 euro rispetto all’anno precedente.

 

L’istituto di studi filosofici ha ricevuto un contributo di 500 milioni di lire (pari a 258.228 euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, ai sensi della legge n. 29/2001[146]; con delibera CIPE n. 66/2001 (del 3 maggio 2001) sono stati inoltre attribuiti al Ministero dell’Università e ricerca per le esigenze dell’Istituto di studi filosofici 18 miliardi di lire (a 9.296.224 euro). L’istituto ha inoltre ricevuto un contributo di 100.000 euro per l’anno 2003 nell’ambito dei citati contributi agli istituti scientifici speciali.

 


Articolo 1, comma 230
(Durata in carica del commissario liquidatore dei consorzi agrari)

 

 

 

Il comma 230[147], è volto a prorogarela durata dell'incarico dei commissari liquidatori dei consorzi agrari, nominati ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 ("Nuovo ordinamento dei consorzi agrari"), fino al momento in cui non sia garantita la ricostituzione degli organi statutari degli enti in questione. Le gestioni commissariali in questione non potranno comunque protrarsi per più di due anni dalla conclusione della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 214 del RD 16 marzo 1942, n. 267 ("Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), ovvero, nel caso in cui risultino pendenti contenziosi, fino alla definitiva conclusione dei relativi procedimenti.

Analogo emendamento era stato dichiarato inammissibile durante l’esame alla Camera.

 

Si ricorda che, nel contesto del dissesto finanziario che ha coinvolto l’intero sistema dei consorzi agrari, seguito dallo scioglimento della Federconsorzi medesima (art. 5 comma 2 della legge 410 del 1999), un numero elevato di consorzi è stato assoggetto a liquidazione coatta e gestione commissariale, disposta con provvedimento dell’autorità governativa[148]. L’articolo 5, comma 4, della legge n. 410/1999 prevede che la procedura di liquidazione coatta non si attui nei casi in cui sia stata medio tempore presentata ed autorizzata domanda di concordato o sia stata autorizzata cessione di azienda o di ramo di azienda in favore di un altro consorzio agrario o società cooperativa agricola operanti nella stessa regione o in regione confinante che siano in amministrazione ordinaria[149]. L’articolo 5, comma 7-bis, della legge n. 410/1999 (introdotto dall’art. 88 della legge n. 289/2002), dispone, invece, che nel caso in cui sia stata disposta la nomina di un commissario ad acta per la presentazione del concordato preventivo, il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, possa nominare un commissario governativo, per la durata massima di dodici mesi, con i poteri di cui all'art. 2543 del codice civile (poteri la cui definizione è rimessa all'autorità governativa che effettua la nomina, e che per determinati atti possono essere quelli ordinariamente spettanti all'assemblea)[150]. La nomina del commissario governativo deve essere finalizzata ad assicurare la efficiente gestione del consorzio e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali anche modificando le norme statutarie, conformemente agli scopi, anche pubblicistici, assegnati ai Consorzi agrari.

 

Si fa presente che presso la 9a Commissione del Senato è in corso l'esame congiunto dei disegni di legge A.S. 1794 e A.S. 638, recanti modifiche alla legge n. 410 del 1999.


Articolo 1, commi 233 e 235
(Risorse del Fondo Made in Italy)

 

 

 

Il comma 233 dispone che le risorse del Fondo per la realizzazione di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy», istituito presso il Ministero delle attività produttive dall’articolo 4, comma 61, della legge n. 350/03 (Finanziaria 2004), siano complessivamente destinate alle attività previste dallo stesso articolo 4, ai commi 61, 68, 76, 77, nonché, come precisato in seguito ad una modifica apportata dal Senato, alle attività di cui al successivo comma 235 (Cfr. oltre).

Si osserva che in luogo del citato comma 235, il testo Camera rinviava ai programmi pluriennali dell'Istituto per la promozione industriale-IPI, di cui al comma 237 del testo attuale.

Si ricorda che nella legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), all’articolo 4 (commi da 49 a 84), sono state inserite apposite norme finalizzate a promuovere la produzione italiana (Made in Italy)e a tutelare i diritti di proprietà industriale e intellettuale delle imprese italiane sui mercati esteri.

In particolare, la legge finanziaria 2004 prevede, a tutela delle merci prodotte integralmente in Italia o considerate prodotto italiano ai sensi della normativa europea in materia di origine, la regolamentazione dell'etichettatura Made in Italy, oltre che la possibilità di adottare un apposito marchio; tali misure sono dirette a rafforzare la riconoscibilità dei prodotti italiani all'estero (comma 61).

Inoltre, ai sensi della medesima legge, è in corso, presso il Ministero delle attività produttive, la costituzione di un Comitato nazionale anti-contraffazione, con funzioni di vigilanza sui fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali; è altresì previsto, come accennato, un fondo destinato all'assistenza legale per le controversie di questo genere (commi 72-73).

Per quanto concerne, segnatamente, le disposizioni richiamate nel comma in esame, l’articolo 4 della legge n. 350 del 2003 prevede:

§       al comma 61: l’istituzione di un fondo, presso il Ministero delle attività produttive, finalizzato al sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore dei prodotti italiani e al potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico per la diffusione della produzione nazionale nei mercati mediterranei, dell’Europa continentale e orientale, a cura di un’apposita sezione della Scuola superiore del Ministero dell’economia e Finanze. Fra le attività da realizzare per la campagna si indica anche l'istituzione di un marchio finalizzato alla tutela delle merci prodotte interamente nel territorio italiano o assimilate, ai sensi della normativa europea in materia di origine. Fra le attività da realizzare è anche indicata quella della regolamentazione dell'indicazione di origine;

§       al comma 68: l’istituzione dell'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy, al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, di promozione del commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualità (comma 69). L’iniziativa è finanziata con un’autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per il 2004, 2005 e 2006, a valere sulle risorse del Fondo di promozione straordinaria del made in Italy;

§       al comma 76: l’istituzione di un fondo per l’assistenza legale internazionale alle imprese, per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale, nonché contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi relativi alla diffusione dei prodotti italiani;

§       al comma 77: l’adozione di un decreto del Ministero delle attività produttive, per la definizione delle modalità di gestione del fondo per l'assistenza legale internazionale alle imprese.

§       Per l’attuazione dei commi 76 e 77 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2004, 4 milioni di euro per l'anno 2005 e 2 milioni di euro per l'anno 2006, da attingersi dal Fondo di promozione straordinaria a favore del made in Italy, di cui al comma 61 (comma 78).

 

Come si legge nella relazione governativa di accompagnamento al disegno di legge, la disposizione in oggetto intende rendere più agevole la gestione dei due fondi istituiti dall’art. 4, commi 61 e 76, della legge n. 350/2003, al fine rispettivamente di realizzare una campagna promozionale a sostegno della produzione italiana (“made in Italy”) (co. 61) e di assicurare l'assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale (co. 76).

Considerando che i due fondi citati sono stati finanziati con le medesime risorse, la disposizione intende ricondurre sotto un unico fondo il finanziamento e la gestione dei vari interventi previsti dalle disposizioni richiamate, ivi compreso quello relativo all’esposizione permanente del design italiano presso l’Ente EUR in Roma.

 

La ripartizione delle risorse è demandata ad un decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; una integrazione introdotta durante l’esame al Senato ha specificato che resta fermo quanto stabilito dall’art. 4, comma 70, della citata legge 350/2003 e che per le finalità previste da tale comma – ossia l'istituzione di un ente denominato "Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy" - è autorizzata la spesa di 10 milioni euro per l’anno 2005.

 

Si ricorda che il citato articolo 4, comma 70 autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per l'iniziativa di cui ai commi 68 e 69 dello stesso articolo 4 della legge n. 350 cit. relativi, come già segnalato, all'istituzione in Roma dell’ente "Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy", volto alla valorizzazione dello "stile italiano" e alla promozione del commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualità. Quanto alla formulazione del testo sarebbe pertanto preferibile fare riferimento alle finalità di cui ai commi 68 e 69, piuttosto che al comma 70.

 

Il comma 235 prevedeva, nel testo approvato dalla Camera, che le risorse del fondo per il "made in Italy", di cui al comma 233, potessero essere utilizzate anche per la formazione, in materia di internazionalizzazione, di studenti italiani e stranieri. A tale fine, il Ministero delle attività produttive era autorizzato a promuovere protocolli di intesa con le università e le associazioni imprenditoriali di categoria e ad avvalersi della collaborazione dell’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

Nel corso dell’esame al Senato il comma in esame è stato riformulato, sopprimendo il richiamo alle attività di formazione, ma mantenendo la previsione del ricorso a protocolli d'intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria (non più con le università) e alla collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero.

Tali iniziative sono ora indicate come strumentali ai fini dell'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 233.

Si ricorda che il Fondo per il made in Italy, alla stregua del comma 61 dell'articolo 4 della legge n. 350/2003, ha attualmente una dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006. Sempre secondo il comma 4 dell'articolo 61, una somma pari a 5 milioni di euro annui - nell'ambito dell'autorizzazione complessiva di spesa - è destinata all'attuazione di attività di supporto formativo e scientifico e per l'adeguamento delle dotazioni organiche dell'apposita sezione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze[151]. Tale attività è svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al DM 28 settembre 2000, n. 301 del Ministro delle finanze, al quale, per la medesima attività, fermi restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo in godimento secondo l'ordinamento di provenienza, e il riconoscimento automatico della progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore è dovuto. La relativa autorizzazione di spesa, per effetto di una integrazione al comma in esame introdotta dal Senato, viene ora elevata da 5 a 10 milioni di euro annui. Le risorse assegnate alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 possono essere versate, secondo l'articolo 4, comma 61 della legge n. 350 cit. all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi. Per effetto di una novella al citato comma 61 introdotta nel corso dell’esame al Senato tale facoltà è ora estesa anche alle risorse assegnate all’ente per gli esercizi finanziari successivi al 2004, ivi comprese quelle direttamente attribuite all’ente e destinate all'attuazione delle suddette attività di supporto formativo e scientifico indicate nel secondo periodo del citato comma 61.

 


Articolo 1, comma 238
(Continuità territoriale dell’autotrasporto)

 

 

 

Il comma in esame introduce un ulteriore comma nell’ambito dell’articolo 36 della legge n. 144 del 1999, che ha previsto la disciplina per la continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia (integrata successivamente con varie disposizioni di legge).

La disposizione recata dal ddl finanziaria in esame interviene in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale.

In particolare, il nuovo comma 5-bis prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provveda a modificare le direttive previste per l’applicazione della normativa vigente in materia appunto di riduzione compensata di pedaggi autostradali, con riferimento alle imprese appena indicate (decreto-legge 451/98 – v. infra); tali modifiche devono avvenire tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonché delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i punti d’imbarco.

Le medesime direttive devono altresì provvedere ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore.

 

Anche in considerazione del fatto che vi sono ulteriori norme di legge che integrano la disciplina della continuità territoriale di cui all’art. 36 della legge n. 144/99, in particolare con riguardo alla continuità territoriale per la Sicilia (v. infra)[152], sembrerebbe auspicabile chiarire se la nuova disposizione si intende applicabile a tutte le aree soggette alla disciplina della continuità territoriale, anche diverse da quelle espressamente considerate dall’art. 36 della legge n. 144, oggetto della novella in esame.

 

Si ricorda che la riduzione compensata dei pedaggi autostradali è stata prevista dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 451/98[153], citato dal comma del ddl finanziaria ora in esame. Tale articolo ha disposto per l'anno 1998 l’assegnazione al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori dell'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse[154]. E’ stata inoltre affidata al Ministro dei trasporti e della navigazione l’emanazione di un’apposita direttiva per dare attuazione ad un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse indicate e tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia[155].

Per la riduzione dei pedaggi autostradali indicata sono state approvate le deliberazioni n. 18 del 20 dicembre 2000, n. 14 del 20 luglio 2001, n. 13 del 17 aprile 2002, n. 15 del 17 aprile 2002 e n. 16 del 17 aprile 2002.

L'autorizzazione dell'ulteriore spesa per gli anni successivi, in relazione agli interventi di cui al decreto-legge in esame, è stata disposta da successive leggi finanziarie[156], e da ultimo dal comma 2 dell'art. 16, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

 

Appare poi utile richiamare il contenuto dell’articolo 36 della legge 144 del 1999[157], recante la disciplina della continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali.

Tale articolo ha previsto l’intervento di un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la aree già indicate, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92. Il decreto, ai sensi del comma 1, dispone:

§      gli oneri di servizio pubblico, in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi (v. infra, comma 2), relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia e i principali aeroporti nazionali individuati dalla stessa conferenza (73);

§      d'intesa con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali e gli aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico.

Ai sensi del comma 2, i presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stati ad indire ed a presiedere una conferenza di servizi con la partecipazione, oltre che delle regioni, delle pubbliche amministrazioni competenti. Tale conferenza di servizi – ai sensi del comma 3 - ha il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando:

§      le tipologie e i livelli tariffari;

§      i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;

§      il numero dei voli;

§      gli orari dei voli;

§      i tipi di aeromobili;

§      la capacità di offerta.

Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico, ai sensi del comma 4 il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con i presidenti delle regioni interessate è tenuto ad indire la gara di appalto europea[158]. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo di 50 miliardi di lire per l'anno 2000 e l'importo di 70 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. L'1 per cento della spesa autorizzata è destinato alle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali.

Con un ulteriore comma 4-bis sono state previste modalità per contenere i costi di trasporto che gravano sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori dalla regione da aziende artigianali, agricole e di pesca, estrattive e di trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna: la conferenza di servizi di cui al comma 3 definisce uno schema di contratto di servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92, da sottoporre ai vettori interessati; in tale schema sono precisati le tariffe e i noli in relazione alle tipologie merceologiche da trasportare. Qualora nessun vettore accetti di sottoscrivere il contratto di servizio conforme allo schema proposto si applica la procedura prevista dal comma 4. Il rimborso ai vettori selezionati e le agevolazioni previste al comma 5 non possono superare a carico del bilancio dello Stato l'importo di lire 20 miliardi per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000. L'onere di compartecipazione a carico della regione non può essere inferiore al 50 per cento del contributo statale[159].

Il successivo comma 5 ha concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di trasformazione[160], con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo delle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo nei limiti del massimale previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato per la piccola e media impresa nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, per i semilavorati ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario (secondo le procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui al comma 7).

Il comma 6 ha poi rimesso ad un decreto del Ministro delle finanze l’emanazione delle norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, mentre l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è stata affidata alla Società finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS); mediante apposita convenzione sono stabilite le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS[161].

Si ricorda che la determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sardegna è avvenuta con il D.M. 1° agosto 2000. Con successivo D.M. 17 ottobre 2001 si è proceduto all’affidamento delle rotte ai vettori vincitori dell’apposita gara indetta dall’ENAC. Recentemente, il DM 1° agosto 2000 è stato abrogato – con decorrenza 1° gennaio 2005 - e sostituito dal D.M. 8 novembre 2004.

Anche in relazione a quanto in precedenza osservato, si ricorda che con l’articolo 135 della legge 388/2000 (legge finanziaria per il 2001)[162] è stata prevista una disciplina in larga parte analoga a quella della legge 144/99 anche agli scali aeroportuali della Sicilia, per i collegamenti con i principali aeroporti nazionali e con quelli delle isole minori siciliane, stanziando, per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto europea, 50 miliardi di lire per l'anno 2001 e 100 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002

Con D.M. 11 gennaio 2002 è stato determinato il contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sicilia e da e per le isole minori della Sicilia.

Si ricorda infine per completezza che l'estensione dell'applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 36 della legge n. 144/99 è stata disposta dall'art. 82, L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con riferimento alle città di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano e Aosta, nonché per le isole di Pantelleria e Lampedusa.


Articolo 1, comma 240
(Osservatorio sul mercato creditizio nella aree sottoutilizzate)

 

 

 

Il comma 240 autorizza il Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) a costituire un Osservatorio sul mercato creditizio regionale, al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelle meridionali.

L’Osservatorio, d’intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni regionali, dovrà elaborare studi di fattibilità per favorire la creazione di banche a carattere regionale.

A tal fine viene autorizzata una spesa di 500.000 euro annui - a decorrere dall’anno 2005 (importo così ridotto dal Senato, rispetto ai 5 milioni di euro previsti dal testo approvato dalla Camera).

 

Ai sensi dell’articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata; a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica; b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia; c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; d) i titolari di partecipazioni rilevanti abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 25 del medesimo testo unico e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 dello stesso; e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza indicati nell'articolo 26 del citato testo unico; f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle predette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione.

Le “Istruzioni di vigilanza per le banche”, emanate dalla Banca d’Italia (Titolo I, cap. 1, pag. 6), specificano, fra l’altro, che nel programma iniziale debbano essere indicati i settori di intervento, le operazioni e i servizi che la banca intende svolgere, l’indicazione delle aree economiche e territoriali di intervento, della tipologia della clientela sia nell’attività di raccolta (mercato al dettaglio, mercato all’ingrosso, altro) sia in quella di impiego (finanziamento alle famiglie, alle imprese, altro), della struttura tecnica, organizzativa e gestionale.

La presentazione di tale programma consente alla Banca d’Italia di conoscere i progetti industriali e finanziari che la costituenda banca si ripromette di realizzare, anche in relazione al mercato di riferimento.


Articolo 1, commi 242 e 531
(Contribuzione figurativa da parte dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali)

 

 

 

Il comma 242 ed il secondo periodo del comma 531 - introdotti nel corso dell’esame del provvedimento presso la 5° Commissione del Senato, e riproposti, senza ulteriori modificazioni, nel maxiemendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia – recano una disposizione di identico contenuto sostanziale: entrambi infatti prorogano al 31 dicembre 2005 il termine per la presentazione della domanda di accredito figurativo a favore dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, che, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, non abbiano presentato domanda per i periodi anteriori ad una specifica data, che spostano al 1° gennaio 2003.

 

Si ricorda, in particolare, che già in precedenza l’articolo 44, comma 9-quinquies, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 (cd. decreto omnibus), ha disposto la proroga per la presentazione della domanda di accredito figurativo, fino al 31 marzo 2004, a favore dei lavoratori in precedenza richiamati che non abbiano presentato domanda per i periodi anteriori al 1° gennaio 2002, secondo le modalità previste dal medesimo articolo[163].

 

Sotto il profilo della tecnica legislativa, si segnala dunque che il comma 242 ed il secondo periodo del comma 531 dispongono una proroga termini identica nella fattispecie e nei contenuti: il primo proponendo una disposizione analoga a quella contenuta nell’articolo 44, comma 9-quinquies, del richiamato D.L. 269 del 2003, il secondo novellando il medesimo comma. Appare dunque opportuno sopprimere una delle due disposizioni (sarebbe preferibile mantenere il secondo periodo del comma 531, correttamente formulato con la tecnica della novella)..

 

Il primo periodo del comma 531 specifica che tra soggetti interessati alla proroga termini, di cui al richiamato comma 9-quinquies, rientrano anche i lavoratori che ricoprono cariche sindacali.

Si osserva che tale disposizione si limita semplicemente a confermare quanto già chiaramente disposto dall’articolo 3 del D.Lgs. 564 del 1996.


Articolo 1, comma 243
(Lavori in economia effettuati da parte del CESIS, SISMI e SISDE)

 

 

 

Il commain esame, introdotto dal Senato, prevede la modifica parziale dell'articolo 24, comma 6, della Legge quadro in materia di lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109).

 

Il comma 6 dell'articolo 24 della legge 109 del 1994 - articolo che disciplina l'affidamento a trattativa privata - dispone che i lavori in economia sono ammessi sino ad un importo di 200 mila ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare, regolamento che, ai sensi dell'articolo 3, comma 7-bis della medesima legge quadro in materia di lavori pubblici, avrebbe dovuto essere adottato con decreto del Presidente della Repubblica entro il 1 gennaio 1996.

 

Il comma in esame fa rientrare tra i lavori sottratti all'obbligo di rispettare il limite dei 200 mila ECU anche quei lavori eseguiti in economia dagli organismi indicati dagli articoli 3, 4 e 6 della legge n. 801 del 1977 recante Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato, ovvero rispettivamente il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE).

 

Il comma 243 dispone inoltre che i lavori di detti organismi vengono disciplinati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza.

 

Si ricorda che la legge n. 801 del 1977 reca l’istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato.

L’articolo 2 prevede l’istituzione del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza - presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dai Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la giustizia, per la difesa, per l'industria e per le finanze con funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza.

L’articolo 3 prevede invece l’ istituzione, alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS). È compito del Comitato fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini del concreto espletamento delle funzioni a lui attribuite dall'articolo 1, tutti gli elementi necessari per il coordinamento dell'attività dei Servizi previsti dai successivi articoli 4 e 6; l'analisi degli elementi comunicati dai suddetti Servizi; l'elaborazione delle relative situazioni. È altresì compito del Comitato il coordinamento dei rapporti con i servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato. La segreteria generale del Comitato è affidata ad un funzionario dell'amministrazione dello Stato avente la qualifica di dirigente generale, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina la composizione del Comitato, di cui dovranno essere chiamati a far parte i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, e istituisce gli uffici strettamente necessari per lo svolgimento della sua attività

L’articolo 4 disponeinvecel’istituzione del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell'indipendenza e della integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio. Il Ministro per la difesa, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1.Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2. Il SISMI è tenuto a comunicare al Ministro per la difesa e al Comitato di cui all'articolo 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività.

L’articolo 6 prevede infine l’istituzione del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione. Il Ministro per l'interno, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1.Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2. Il SISDE è tenuto a comunicare al Ministro per l'interno e al Comitato di cui all'articolo 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività.


Articolo 1, comma 244
(Fondi per infrastrutture olimpiche per i Giochi olimpici invernali
“Torino 2006”)

 

 

 

Il comma in esame, introdotto durante l’iter al Senato, autorizza l'utilizzazione dei fondi previsti per la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle olimpiadi invernali di Torino 2006, di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 e per la realizzazione delle opere di accompagnamento di cui all’art. 21 della legge 1 agosto, n. 166, anche successivamente alla conclusione dell'evento olimpico al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture medesime ed il loro completamento funzionale.

 

In merito ai giochi olimpici invernali di Torino 2006 si ricorda brevemente, che la legge n. 285 del 2000, Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006», ha introdotto una disciplina speciale per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessarie allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006», finanziati dallo Stato, dalla regione Piemonte, dagli enti locali e da privati.

La legge ha quindi istituito un’apposita struttura, l’Agenzia per lo svolgimento dei giochi , stazione appaltante per le opere necessarie allo svolgimento della XX olimpiade invernale con il compito di realizzare il piano degli interventi definiti dal Comitato organizzatore. La legge ha quindi introdotto norme procedurali speciali per la convocazione di conferenze di servizi preliminari e per la accelerazione delle procedure di VIA e di coordinamento fra interventi progettati e strumenti urbanistici.

Con la legge 26 marzo 2003, n. 48 è stato quindi operato un intervento di “manutenzione normativa” sulla legge originaria al fine di correggerne alcuni limiti riscontrati attraverso l’attività dei soggetti attuatori. Da ultimo è intervenuto anche il comma 129 dell’art. 3 della legge finanziaria 2004 che ha provveduto ad integrare la composizione del Comitato di regia e l’articolo 5-bis del decreto legge n. 136 del 2004 che ha previsto una procedura abbreviata per accelerare la realizzazione delle varianti in corso d’opera legate agli interventi previsti per i giochi olimpici invernali.

 

In relazione al comma in esame, si ricorda che proprio con la legge n. 48 del 2003 sono state introdotte, tra l’altro, disposizioni più articolate in relazione alle cd. opere connesse, che la legge originaria si era limitata a prevedere senza recarne una disciplina di maggior dettaglio.

Le integrazioni hanno previsto che accanto alla realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006», vengano realizzate delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici, sulla base di una specifica procedura. E’ necessaria quindi una valutazione di connessione che deve essere dichiarata con DPCM, previa intesa con il presidente della regione Piemonte e previo parere del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici. Con appositoDPCM, su proposta del presidente della regione Piemonte, e con l’intesa degli enti locali interessati e del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono quindi individuati i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi e, ove occorra, siano dettate disposizioni per la destinazione finale delle medesime[164].

Per opere connesse sono quindi da intendersi quegli interventi infrastrutturali aventi una spiccata dimensione locale e comunque accessori a quelli principali relativi allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali, con la finalità di garantire una maggiore trasparenza nella loro realizzazione, soprattutto in relazione al fatto che mancando una definizione di opera connessa, potrebbero farne parte interventi che potrebbero non avere nulla a che vedere con quelli principali, beneficiando quindi delle procedure accelerate e semplificate previste dalla legge, oltre che delle risorse finanziarie.

Si ricorda che la valutazione di connessione è stata dichiarata con il DPCM 18 dicembre 2002, recante Approvazione delle opere connesse ai Giochi olimpici invernali Torino 2006[165], dopo che con il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte 12 novembre 2002, n. 96 era stata raggiunta l’intesa in merito all’elenco delle opere da dichiarare "connesse" e dopo aver acquisito il parere del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, reso in data 11 novembre 2002.

 

In relazione alle opere di accompagnamento si osserva che l’articolo 21 della legge n. 166 del 2002 ha autorizzato la regione Piemonte a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie per la realizzazione e il completamento delle cd. opere di accompagnamento (che costituiscono una nuova tipologia di opere, diverse da quelle connesse), che comprendono infrastrutture, sportive e turistiche, che insistono sul territorio della Regione Piemonte, individuate con apposito programma deliberato dalla giunta regionale, funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali di Torino 2006. A tal fine lo stesso art. 21 ha autorizzato limiti di impegno quindicennali di 10.329.138 euro per l'anno 2003 e di 5.164.569 euro per il 2004.

A tale proposito si ricorda che la Giunta regionale del Piemonte, con la deliberazione della Giunta Regionale 13 gennaio 2003, n. 36-8210[166] ha approvato il Documento di indirizzo programmatico e procedurale per la definizione e l’approvazione del Programma regionale delle Infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 166/2002.

In premessa a tale Documento, viene richiamata la finalità degli investimenti, connessa all’amplificazione ed estensione dell’ambito di ricaduta dei Giochi, “sia in termini di immagine, sia di effetto economico, predisponendo e attuando un programma di interventi che consenta di promuovere e strutturare turisticamente anche il territorio del Piemonte non olimpico”. Il programma avrebbe lo scopo di compensare il divario tecnologico e, più complessivamente, di infrastrutture e servizi turistici che si creerebbe a seguito dell’evento internazionale.

La Giunta regionale ha altresì stabilito che l’insieme dei Piani di intervento, oggetto dei Protocolli d’intesa da stipularsi tra la Regione e le Amministrazioni locali secondo quanto precisato dal Documento di indirizzo, costituirà il Programma regionale delle Infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006 previsto dall’art. 21 della Legge n. 166 del 2002, da attuarsi mediante la successiva stipula di Accordi di programma cofinanziati con le risorse messe a disposizione da detta legge. La Giunta si è impegnata a costituire, con successiva deliberazione, una specifica “Cabina di regia regionale” per promuovere, indirizzare e dare operatività al Programma regionale delle Infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006, come da quest’ultimo previsto.

Dal notiziario della Regione Piemonte[167] si legge che “Dopo oltre un anno e mezzo di incontri in cui la Regione Piemonte ha vagliato e discusso le idee e i progetti proposti e presentati dagli Enti Locali, arrivano alla firma i protocolli d'intesa per la rete delle Opere di accompagnamento alle Olimpiadi del 2006. La rete delle Opere di accompagnamento (che ufficialmente si chiama Programma regionale delle Infrastrutture turistiche e sportive - Piemonte 2006) è il più importante lavoro mai realizzato per l'infrastrutturazione e modernizzazione del sistema turistico e sportivo piemontese, poiché interesserà tutte le aree non sede di gara nei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006. …Il sistema delle Opere di accompagnamento si fonda su circa 100 interventi in tutte le province e aree piemontesi escluse dai finanziamenti statali della Legge 285 sulle Olimpiadi 2006. Il suo obiettivo è promuovere lo sviluppo omogeneo di quei territori e non metterli fuori competitività rispetto ai fortissimi investimenti realizzati con i fondi statali sull'area torinese sede dei Giochi. Il programma delle Opere di accompagnamento può contare su un finanziamento regionale di 170 milioni di euro, che coprono circa il 70% dell'investimento, più un cofinanziamento degli Enti Locali pari a circa il 30% dell'investimento complessivo…Le opere di accompagnamento riguardano la costruzione di nuovi impianti di risalita e collegamenti sciabili, bacini d'accumulo e impianti di innevamento artificiale, sistemazione e adeguamento di piste da sci anche omologate per gare, strutture per il fondo, centri di assistenza per atleti e attrezzature, parcheggi e infrastrutture di supporto. ...Oltre a queste, le Opere di accompagnamento puntano allo sviluppo delle aree turistiche montane in generale, alla valorizzazione del sistema dei parchi e delle aree protette, alla promozione del turismo ecologico, a basso impatto ambientale e dei percorsi cicloturistici”.

 

In relazione ai finanziamenti previsti si riporta un quadro dei finanziamenti per i giochi olimpici “Torino 2006”:

(Importi in milioni di euro)

Legge

2001

2002

2003

2004

Totale[168]

Legge n. 285 del 2000
art. 10, c. 1

56,81[169]

56,81

56,81

56,81

568,1

Legge n. 388 del 2000
art. 144, c. 1 (fin. 2001)

 

17,56[170]

17,56

17,56

175,6

Legge n. 448 del 2001
art. 45, c. 1 (fin. 2002)

 

17,123

31,446

31,446

314,46

Legge n. 289 del 2002
art. 79, c. 1 (fin. 2003)

 

 

10

20

200

Totale

56,81

91,493

115,816

125,816

1258,16

 

Si ricorda infine che, con l’articolo 3, comma 128, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004) viene autorizzato un limite di impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005 quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui da parte dei soggetti di cui alla legge 9 agosto 2000, n. 285[171].

 


Articolo 1, comma 245
(Risorse per il funzionamento dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione)

 

 

 

Il comma 245, introdotto durante l’esame al Senato, stanzia 5.418.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, al fine di adeguare le risorse previste per il funzionamento dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione.

 

Per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Alto Commissario, l’art. 1, co. 5, della L. 3/2003[172] ha autorizzato la spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall’anno 2002.

 

L’art. 1, co. 1, della L. 3/2003, ha istituito un Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e degli altri illeciti nell’ambito della pubblica amministrazione, posto alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri. La disposizione citata non provvede alla individuazione delle funzioni dell’Alto Commissario e nulla dispone in merito alla relativa composizione; tali determinazioni sono state interamente rinviate, dal comma 3, a un successivo regolamento governativo (vedi infra).

Il co. 4 dell’art. 1 enuncia i princìpi fondamentali alla cui osservanza è tenuto l’Alto Commissario nello svolgimento delle proprie funzioni. In particolare, vengono stabiliti: il principio di trasparenza e di libero accesso dell’Alto Commissario alla documentazione amministrativa (lett. a)) e alle banche dati delle pubbliche amministrazioni (lett. b)); la facoltà di esercitare le proprie funzioni d’ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni (lett. c)); l’obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio, che a sua volta dovrà periodicamente riferire ai Presidenti delle Camere (lett. d)); l’obbligo di rapporto all’autorità giudiziaria e alla Corte dei Conti, ove previsto dalla legge (lett. f)); l’obbligo del rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (lett. g)).

Si prevede, inoltre, (art. 1, co. 4, lett. e)) che l’Alto Commissario sia supportato da un ufficio composto da dipendenti delle pubbliche amministrazioni[173], posti in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti.

La composizione, le competenze e le funzioni dell'Alto Commissario sono state determinate dal D.P.R. 258/2004[174].

L’Alto Commissario viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, ed è scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili con qualifica non inferiore a consigliere, tra gli avvocati dello Stato appartenenti almeno alla terza classe di stipendio, tra i gradi generali della dirigenza militare o tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni dello Stato ed equiparati. L'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Alto Commissario può disporre:

§      indagini, anche di natura conoscitiva, per accertare l'esistenza e le cause di fenomeni di corruzione e di illecito o di pericoli di condizionamento da parte di organizzazioni criminali all'interno della pubblica amministrazione;

§      l’elaborazione di analisi e studi sulla adeguatezza e congruità del quadro normativo, nonché delle eventuali misure poste in essere dalle amministrazioni per prevenire e per fronteggiare l'evolversi dei fenomeni oggetto di esame;

§      il monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa e su comportamenti, e conseguenti atti, da cui possa derivare danno erariale.

Oltre ad avvalersi degli uffici e degli organi ispettivi e di verifica delle amministrazioni pubbliche e dei servizi di controllo interno previsti dal D.Lgs. 286/1999[175], l'Alto Commissario può effettuare accertamenti diretti, anche mediante audizioni di soggetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni o di privati interessati alle procedure amministrative o contabili in corso di esame.

Subito dopo l’emanazione del regolamento attuativo, si è provveduto, con il D.P.R. 28 ottobre 2004, alla nomina del dottor Gianfranco Tatozzi all’incarico di Alto Commissario.


Articolo 1, comma 246
(Quote latte Sardegna)

 

 

Il comma 246, introdotto dalla Commissione bilancio del Senato, è diretto a consentire, fino al 31 dicembre 2007, ai produttori operanti nella regione Sardegna, di cedere in affitto in via temporanea la parte non utilizzata delle quote latte di propria pertinenza anche ad aziende non ubicate in zone di produzione omogenee, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 15, del decreto-legge n. 49 del 2003 di (Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato. dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 157 del 2004.

Si ricorda che, dopo che il citato decreto-legge n. 49 del 2003 aveva definito un meccanismo per il trasferimento delle quote ispirato a criteri di agevolazione della mobilità sull'intero territorio nazionale delle stesse, sia pure entro un limite pari al 70 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente (50 per cento nelle aree insulari), sono state introdotte, attraverso il decreto-legge n. 157/2004, una serie di limitazioni, volte a prevenire la possibilità di un'eccessiva contrazione della capacità produttiva di singole regioni. A tal fine, in particolare, il decreto-legge ha limitato l'ammissibilità delle cessioni di quote ai soli trasferimenti fra aziende situate in zone di produzione omogenee.

Con il presente comma si tende ora a ripristinare, limitatamente alle aziende operanti in Sardegna, un meccanismo di maggiore flessibilità, consentendo anche i trasferimenti fra aree di produzione non omogenee.

Tale scelta riflette la considerazione delle condizioni di particolare difficoltà nelle quali si trova attualmente il settore lattiero-caseario della Sardegna, specie in rapporto al problema della febbre catarrale degli ovini, più nota come blue tongue disease, che costringe molte aziende a limitare la loro produzione a livelli molto più bassi di quelli delle rispettive quote.

 

Va rammentato che il profilo legislativo sul quale interviene l’art. 10, co. 15 del D.L. n. 49/2003 è stato regolato in ambito comunitario dall’articolo 6 del reg. 3950/92[176] che stabilisce che gli Stati membri possono autorizzare, anteriormente ad una data che essi stabiliscono ma al più tardi il 31 marzo, e per il periodo di produzione di dodici mesi di cui trattasi, cessioni temporanee di quantitativi di riferimento individuali che i produttori aventi diritto non intendono utilizzare.

Gli Stati membri possono peraltro modulare le operazioni di cessione in funzione delle categorie di produttori o delle strutture della produzione lattiera, limitarle al livello dell'acquirente o all'interno delle regioni e determinare in che misura il cedente possa rinnovare le operazioni di cessione.

Il reg. n. 3950/92, che regola il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è stato abrogato a decorrere dal 1° aprile dal reg. n. 1788/2003, che lo ha interamente sostituito recando, con l’articolo 16, disposizioni dal tenore analogo al precedente articolo 6. La nuova disciplina delle cessioni temporanee autorizza tuttavia gli Stati membri a regolare anche l’ipotesi di una cessione totale della quota produttiva.

Tale regime è stato recepito sul piano interno proprio dal comma 15, dell’art. 10 del decreto legge n. 49/2003, che consente la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome per le relative verifiche, purché il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo. La novella introdotta con il D.L. n. 157/2004 ha introdotto come ulteriore condizione che l’affitto della quota non utilizzata avvenga esclusivamente in zone omogenee.

 


Articolo 1, comma 247
(Scioglimento delle cooperative edilizie)

 

 

 

Il comma in esame reca due modifiche all’articolo 141 del Testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Precisamente la lettera a) del comma in esame inserisce un nuovo comma dopo il primo comma del sopracitato art. 141 al fine di prevedere che, nelle cooperative edilizie a proprietà divisa qualora i soci si siano accollati l’intero importo del mutuo pro capite, si può procedere allo scioglimento delle cooperative stesse.

Inoltre, la lettera b)del comma in esame modifica il secondo comma del sopracitato art. 141 per fini di coordinamento interno.

 

Si ricorda che l'art. 141 del Testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica prevede che i soci proprietari degli alloggi od i loro aventi causa possono, in ogni tempo, oltre che in sede di stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, riscattare il proprio alloggio versando un capitale pari al valore attuale delle annualità tuttora dovute calcolato al saggio complessivo d'interesse del mutuo vigente. La Cassa depositi e prestiti, per i soci di cooperative, da essa finanziate, può consentire che il riscatto come previsto dal precedente comma, avvenga, a tutti gli effetti, anche con pagamento frazionato nella misura e con le modalità da essa fissate, purché la prima rata non sia minore di un terzo e restino fermi, per il debito residuo le garanzie e gli interessi dovuti. Contestualmente al contratto di riscatto portante anticipata estinzione del debito ovvero con provvedimento posteriore, la Cassa depositi e prestiti è tenuta a consentire la cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile, fermo il disposto dell'art. 53, commi 2° e 3.


Articolo 1, comma 248
(Potenziamento del comparto della pesca)

 

 

 

Il comma 248, introdotto dalla Commissione bilancio del Senato, prevede contributi finalizzati alla promozione dell'ammodernamento e del potenziamento del comparto della pesca a favore delle piccole e medie imprese coinvolte da misure di fermo obbligatorio delle attività di pesca. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007.

 

Si ricorda che, con decreto ministeriale 2 luglio 2004[177] sono state definite, nel quadro del piano triennale 2004-2006 per la protezione delle risorse acquatiche, le misure di interruzione temporanea della pesca per il 2004. Destinatarie delle misure interdittive in questione sono le imprese armatrici di navi da pesca abilitate ai sistemi di pesca "a strascico e/o volante", secondo un calendario articolato a seconda delle aree di operatività.

In particolare, nei confronti delle imbarcazioni rientranti nella predetta tipologia iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico e dello Ionio, da Trieste a Crotone compresi, è disposta un'interruzione temporanea obbligatoria della pesca di trentacinque giorni consecutivi, secondo i seguenti periodi e nelle seguenti aree:

a)    da Trieste a Bari dal 2 agosto al 5 settembre;

b)    da Brindisi a Crotone dal 6 settembre al 10 ottobre.

Dal 5 luglio al 1° agosto 2004 è altresì stabilita una ulteriore interruzione temporanea facoltativa per tutte le unità da pesca iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico e dello Ionio escluse le turbosoffianti, previa comunicazione scritta dell'armatore all'ufficio di iscrizione della nave e/o consegna dei documenti di bordo entro il giorno precedente all'interruzione. Sempre con carattere facoltativo è prevista l'interruzione della pesca nel Tirreno (compartimenti marittimi da Reggio Calabria ad Imperia compresi), per un periodo di trentacinque giorni consecutivi, nell'arco temporale dal 5 luglio al 10 ottobre 2004.

Per i periodi di interruzione temporanea, sia obbligatoria che facoltativa, sono corrisposte misure sociali di accompagnamento, consistenti:

a)    nella corresponsione di un minimo monetario garantito, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, a ciascun marittimo che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica;

b)    nel versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera.

 

Si ricorda che, a norma dell’articolo 36 del Trattato dell'Unione europea e dell’articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, gli aiuti di Stato sono applicabili alla produzione e al commercio di prodotti della pesca.

Recentemente è stato adottato il Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca che entrerà in vigore il 1° gennaio 2005, il quale prevede l’esenzione per categoria per alcuni tipi di aiuto che non devono più essere notificati e approvati dalla Commissione.

Conformemente al suddetto regolamento, gli aiuti di importo limitato (fino ad un massimo di 3000 euro per impresa e per triennio) non dovranno essere notificati alla Commissione, a condizione che l'importo cumulativo corrisposto alle imprese del settore della pesca non superi nel triennio il valore indicato per ciascuno Stato membro nell'allegato II del regolamento (per l’Italia il limite è di euro 9.413.400).

Gli aiuti esclusi dal regolamento relativo all'esenzione per categoria o dal regolamento "de minimis" saranno valutati dalla Commissione in base alle nuove linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’acquacoltura previste dalla disciplina ora in vigore.


Articolo 1, comma 249
(Infrastrutture aeroportuali e tutela della cantieristica)

 

 

 

Il comma in esame, introdotto dal Senato, autorizza, per il solo anno 2005, la spesa di 1 milione di euro per la prosecuzione di interventi destinati al potenziamento di infrastrutture aeroportuali ed alla tutela della cantieristica, già previsti dalla legge finanziaria per il 2004.

Più precisamente, l’articolo 4, comma 153 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), ha previsto la concessione di un contributo in conto capitale di 27,3 milioni di euro per l’anno 2004, per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali di Venezia, nell’ambito delle finalità della legge 139/1992, riguardante gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna; una modifica introdotta dall’articolo 23-undecies del D.L. 355/2003[178], ha destinato il contributo altresì:

§      alla realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare il migliore funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, con priorità per gli aeroporti di Bari, Cagliari e Catania[179];

§      alla realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento necessarie ad assicurare un migliore funzionamento degli aeroporti di Perugia Sant'Egidio e di Salerno Pontecagnano[180];

§      alla realizzazione di opere volte al potenziamento e l'ammodernamento degli aeroporti di Venezia, Siena, Ancona, Perugia, Foggia e Napoli[181].

 

Peraltro, il citato comma 153 ha stabilito altresì uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2004 per permettere l'applicazione del regolamento CE 1177/2002 relativo al meccanismo di difesa della cantieristica europea dal dumping dei paesi asiatici[182].

 

Sembrerebbe auspicabile chiarire se la disposizione del ddl finanziaria in esame intenda effettivamente far riferimento ad entrambe le tipologie di interventi appena descritti, ovvero intenda limitarsi o agli interventi relativi alle infrastrutture aeroportuali, nel qual caso andrebbe ulteriormente specificato il rinvio al comma 153 dell’articolo 4, indicando il solo primo periodo, o agli interventi a tutela della cantieristica, nel qual caso andrebbe ulteriormente specificato il rinvio al comma 153 dell’articolo 4, indicando il solo secondo periodo.


Articolo 1, comma 250
(Contributo al Centro di geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo)

 

 

 

Il comma in esame, introdotto nel corso dell’esame da parte del Senato, allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, prevede che il Centro di geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo provveda alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio. A tal fine viene autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

 

Le reti di monitoraggio sismico in Italia[183]

La funzione di monitoraggio sismico del territorio nazionale è notevolmente diffusa e si espleta attraverso il contributo di diversi enti e strutture, pubbliche e private, che svolgono attività di raccolta, elaborazione e diffusione di dati.

Le finalità di tale attività sono rivolte essenzialmente verso tematiche di studio e ricerca nonché di sorveglianza e protezione civile.

Il monitoraggio a fini di protezione civile è svolto a scala nazionale dall'Istituto Nazionale di Geofisica[184] che ha sviluppato negli anni una rete sismometrica composta attualmente da 80 punti di misura distribuiti con lo scopo di localizzare con discreta precisione tutti gli eventi sismici di magnitudo significativa ricadenti all'interno del territorio nazionale. Tale rete si basa su sistemi di acquisizione dati in tempo reale ed è in grado di fornire alla Protezione Civile le informazioni necessarie alla attivazione delle procedure di pronto intervento.

Il territorio nazionale viene monitorato anche con strumentazione accelerometrica attraverso la rete accelerometrica nazionale di proprietà dell'ENEL che consente di ottenere, non in tempo reale, utili informazioni sugli eventi di elevata magnitudo. Tale rete, pur se sviluppatasi per risolvere problematiche tipiche dell'ingegneria sismica applicata agli impianti a rischio, è stata di notevole utilità negli studi di natura sismologica relativi ai più grandi eventi verificatisi negli ultimi venti anni.

La sorveglianza sismica di aree vulcaniche è affidata ad enti di ricerca e servizio operanti nelle aree maggiormente a rischio in Italia (Vesuvio, Campi Flegrei, Etna, Isole Eolie).

Tutte le attività sopra descritte contribuiscono anche allo sviluppo delle conoscenze scientifiche riguardanti vari aspetti delle discipline geofisiche.

Unitamente alle realtà diffuse a livello nazionale operano numerose reti di monitoraggio a scala regionale o locale destinate al controllo di aree specifiche di interesse, una delle quali afferisce al Centro di geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo, con sede a Potenza.

Una ottimizzazione della funzione di monitoraggio può realizzarsi attraverso l'interazione delle singole strutture operanti sul territorio a tutte le scale. A questo scopo il Servizio Sismico Nazionale è impegnato, congiuntamente all'Istituto Nazionale di Geofisica ed a altri enti qualificati del settore, in uno sforzo di integrazione delle reti di monitoraggio sismico che ha visto come primo atto l'emanazione di criteri, metodi e standard per la gestione di reti sismiche a scala locale.

 


Articolo 1, comma 251
(Contributo per energia prodotta da fonti rinnovabili)

 

 

 

Il comma 251, introdotto nel corso dell’esame al Senato, istituisce per il 2005, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili - con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro - destinato ad incentivare lo sviluppo dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. L’attenzione viene posta in particolare sulle potenzialità di produzione di idrogeno da fonti di energia rinnovabile solare, eolica, idraulica o geotermica.

 

Si ricorda che secondo la direttiva 2001/77/CE, che rappresenta la normativa quadro europea in materia (recepita recentemente nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003) sono fonti energetiche rinnovabili, “le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa[185], gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas)” (art. 2).

L’importanza strategica del ruolo delle fonti rinnovabili nello sviluppo futuro del sistema energetico, con riferimento ai problemi di diversificazione dell’offerta energetica e di sicurezza degli approvvigionamenti, viene sottolineata in diversi rapporti di istituzioni internazionali[186], anche in connessione alle politiche internazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra (Protocollo di Kyoto). Molti piani varati dagli Stati membri per l’attuazione del Protocollo di Kyoto considerano l’opzione verso le energie rinnovabili come una delle più importanti tra quelle possibili

Per quanto riguarda l’utilizzo dell’idrogeno, si segnala che il 20 gennaio 2004 la Commissione europea ha lanciato la piattaforma tecnologica europea per l’idrogeno e le celle a combustibile, al fine di favorire la transizione dell’UE da un'economia basata sui combustibili fossili a un'economia basata sull'idrogeno. Secondo la Commissione, le tecnologie per l’idrogeno e le celle a combustibile dovrebbero costituire parte integrante dei futuri sistemi energetici sostenibili, al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza energetica e della qualità dell’aria in Europa e alla lotta contro i cambiamenti climatici. Nell’ambito di questa piattaforma, il 18 marzo 2004, la Commissione ha promosso l’iniziativa “quick startnel settore dell’idrogeno e delle celle a combustibile, che beneficerà di investimenti pari a 300 milioni di euro, di cui 150 provenienti dal bilancio comunitario. Questi stanziamenti andranno ad aggiungersi ai 100 milioni di euro già destinati dall’UE ai progetti di ricerca in questo settore nell’ambito del sesto programma di ricerca e sviluppo tecnologico e ad altri 100 milioni di euro provenienti dal settore privato.

Tale iniziativa costituisce la fase iniziale di un’iniziativa più vasta nel settore dell’economia dell’idrogeno individuata nel programma “quick start, presentato l’11 novembre 2003 dalla Commissione europea nel quadro dell'Azione europea per la crescita, promossa dalla Presidenza italiana e dalla Commissione nel luglio 2003 e rientrante nell’ambito delle azioni volte a far progredire la strategia di Lisbona; l’Azione individua una serie di misure finanziarie e normative, da attuare in cooperazione con la BEI, volte a favorire la crescita mediante un aumento degli investimenti globali e il coinvolgimento del settore privato nel settore delle reti TEN e in quello della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

 

Il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili è volto al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile destinate all'utilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare la qualità ambientale all'interno dei centri urbani.

Sono ammessi al cofinanziamento gli studi e le ricerche la cui partecipazione al finanziamento non risulti inferiore alla metà del costo totale del singolo progetto di ricerca da parte di università, laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese, per il successivo diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale attività di ricerca e progettuale.

Il Fondo sembra pertanto destinato a cofinanziare attività di ricerca applicata e sviluppo precompetitivo, prioritariamente dirette all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, e, segnatamente, all’utilizzo del vettore idrogeno, prodotto con fonti rinnovabili, nell’ambito di nuovi sistemi locomozione – come ad esempio i veicoli dotati di celle combustibili - atti a ridurre, nella logica dello sviluppo sostenibile, le emissioni inquinanti al fine del miglioramento della qualità ambientale in particolare all’interno dei centri urbani.


Articolo 1, comma 252
(Contributo all’Istituto nazionale di astrofisica)

 

 

 

Il comma in esame, introdotto durante l'esame in Commissione bilancio del Senato, finanzia anche per gli anni 2005 e 2006 le attività di ricerca avanzata nel settore della fisica, autorizzando una spesa di due milioni di euro per ciascuno dei succitati anni in favore dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF).

 

L'articolo 4, comma 160, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) autorizza per l'anno 2004 la spesa di 2 milioni di euro in favore dell'INAF per la promozione e il sostegno delle attività di ricerca avanzata nel settore della fisica, realizzate in strutture specializzate per progetti innovativi riferiti alla cooperazione scientifica internazionale e per l'avviamento di strutture di recente istituzione. Il comma 252 consente, quindi, la prosecuzione di detti interventi prevedendo un contributo di identico ammontare per gli anni 2005 e 2006.

 

Si ricorda che l’INAF è stato riordinato con il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138, che ha tra l’altro previsto la confluenza al suo interno degli istituti di radioastronomia, astrofisica spaziale e di fisica dello spazio interplanetario del CNR.

A partire dal 2004 il finanziamento ordinario all’INAF è interamente a carico del Fondo ordinario per gli enti di ricerca[187] poiché, secondo quanto previsto dalla tabella C della legge finanziaria per il 2004, sono confluite su tale fondo anche le risorse del Fondo ordinario degli osservatori, costituenti in precedenza un autonoma voce in tabella C.

La ripartizione del Fondo ordinario relativa all’anno 2004 assegna all’INAF la somma di 51,8 milioni euro.


Articolo 1, comma 253
(Fondo servizi televisione digitale terrestre)

 

 

 

Il comma in esame, approvato durante l’esame al Senato, istituisce, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, per l'anno 2005, un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi di T-Government sulla piattaforma della televisione digitale terrestre, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro.

 

Si ricorda a tal riguardo che in materia di digitale terrestre le competenze di spesa sono a carico sia del Ministero delle comunicazioni che del Ministero dell'Innovazione e le tecnologie. A tal proposito il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) aveva istituito nel gennaio 2004 un apposito Gruppo di Lavoro incaricato di definire le modalità di attuazione dei progetti di sviluppo del digitale terrestre. A conclusione dei suoi lavori, nell'aprile 2004, il gruppo ha presentato una relazione finale in cui si proponevano suggerimenti sulle modalità e finalità di spesa a carico dei due Ministeri sopra menzionati, proponendo fra l'altro l'attivazione di un apposito Centro di competenza e supporto al fine di sostenere al meglio i progetti relativi al digitale terrestre e le altre iniziative di T-Government.

Si ricorda poi per completezza che la legge 3 maggio 2004 n. 112[188] (cosiddetta “Legge Gasparri”) ha previsto disposizioni volte a promuovere l'avvio e la diffusione delle trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale, disciplinando in primo luogo le modalità per accelerare ed agevolare la conversione alla trasmissione in tecnica digitale, e prevedendo obiettivi e tempi di realizzazione del digitale (v. in particolare l’art. 25, commi 1-3[189] e 7). Sugli incentivi previsti dalla medesima legge – da definire con regolamento governativo, non ancora adottato – “necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l’effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale”, nonché per quelli previsti dal ddl finanziaria ora in esame, si rinvia all’apposita scheda predisposta con riguardo ai commi 214-215 dell’articolo 1.


Articolo 1, comma 254
(Finanziamento progetti pilota settore aeronautico)

 

 

 

Il comma 254, introdotto nel corso dell’esame al Senato, autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, nel quadro dell'impegno per la promozione della ricerca avanzata nei settori strategici per l'economia nazionale.

La spesa è in particolare destinata a finanziare progetti pilota realizzati da società del settore aeronautico, di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808 ("Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico").

 

Tale legge, ai fini di promuovere lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica, di consolidare ed aumentare i livelli di occupazione e di perseguire il saldo positivo della bilancia dei pagamenti del settore, ha introdotto una serie di agevolazioni a favore delle imprese del settore aeronautico, identificate per il fatto di svolgere come attività principale la costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici nonché di parti degli stessi.

Per le finalità in questione, alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici, la legge n. 808 del 1985 prevede:

a)  finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime;

b)  contributi in conto interessi, non superiori al 60 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del DPR 9 novembre 1976, n. 902, sui finanziamenti concessi da istituti di credito, per lo svolgimento dell'attività di produzione di serie, nella misura del 70 per cento del costo del programma di produzione considerato e per un periodo massimo di cinque anni. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il DPR 6 marzo 1978, n. 218, la misura è rispettivamente elevata al 70 per cento e all'80 per cento;

c)  contributi in conto interessi sui finanziamenti per un periodo massimo di dieci anni di istituti di credito relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali, nelle misure necessarie ad allineare le condizioni del finanziamento a quelle praticate dalle istituzioni finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti al programma.

Ai fini dell'attribuzione dei benefici di cui alla legge n. 808 del 1985, sono considerati preminenti i programmi che comportino per l'industria italiana:

1)    l'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria;

2)    l'ampliamento dell'occupazione qualificata con particolare riferimento alle aree meridionali del Paese;

3)    l'accrescimento di competitività in campo internazionale;

4)    l'accrescimento della capacità di collaborazione con tutti i Paesi incoraggiando, in particolare, lo sviluppo di nuove intese sul piano produttivo e tecnologico tra le imprese nell'ambito dell'UE;

5)    l'accrescimento, per i nuovi programmi, delle quote di produzione civile rispetto a quelle militari delle imprese nazionali.

Si ricorda che la legge in oggetto, a partire dalla XII legislatura, è stata più volte rifinanziata, mentre al contempo sono stati adottati diversi provvedimenti diretti a realizzare nuove forme di sostegno alle imprese del settore.


Articolo 1, comma 255
(Fondo interventi nel capitale di rischio)

 

 

 

Il comma 255, introdotto nel corso dell’iter presso il Senato, prevede il rifinanziamento per un importo pari a 10 milioni di euro per il 2005 del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese.

 

Il fondo è stato istituito dall'articolo 4, comma 106, dalla legge finanziaria 2004 (legge n. 350/2003), che ne stabiliva la dotazione in 10 milioni di euro per il 2004 e 45 milioni di euro per il 2005.

 

Le risorse che confluiscono nel fondo, la cui gestione è affidata a Sviluppo Italia, sono destinate ad effettuare interventi temporanei e di minoranza, comunque non superiori al 30%, nel capitale di imprese produttive, nei settori dei beni e dei servizi. E’ espressamente attribuita priorità agli interventi che beneficiano del cofinanziamento regionale.

 

La legge finanziaria per il 2004 ha specificato che Sviluppo Italia è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per sottoscrivere o acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di sviluppo ovvero, in base agli indirizzi e secondo le modalità definite dal CIPE, a quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese.

Con l’istituzione del fondo si è inteso disciplinare a livello legislativo e sostenere finanziariamente l’attività di investimento nel capitale di rischio che Sviluppo Italia già aveva intrapreso. Le aree di intervento sono rappresentate dalle aree obiettivo 1 (Sud e isole), e, per il Centro-Nord, dalle aree obiettivo 2, da quelle di crisi siderurgica, e da quelle a rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro.

La finanziaria 2004 ha altresì previsto che gli interventi effettuati a valere sul Fondo rotativo di cui al comma in esame non possano riguardare consolidamenti delle passività delle imprese, né operazioni per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Ha disposto inoltre che la gestione del Fondo è soggetta alla disciplina di controllo dei fondi di rischio privati. La gestione del fondo deve essere condotta secondo modalità che non integrino la fattispecie di aiuto di Stato di cui alla comunicazione della Commissione europea 2001/ C-235/03 in materia di aiuti di Stato e capitale di rischio. Il Fondo, infine, non può effettuare investimenti nelle imprese operanti in settori ai quali si applicano regole comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato, nonché nelle imprese di produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato CE (prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca e i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con i precedenti).

La partecipazione al capitale di rischio mediante il Fondo rotativo in questione può riguardare esclusivamente medie e grandi imprese.

In applicazione di quanto previsto dal comma 110 dell’articolo 4 della legge n. 350/2003, le modalità di attuazione degli interventi a valere sul Fondo rotativo sono state definite dal CIPE con delibera del 7 maggio 2004. Tale delibera ha stabilito che Sviluppo Italia deve attenersi ad alcuni criteri generali di valutazione e in particolare:

a)       economicità;

b)       effetti occupazionali;

c)       contenuti tecnologici;

d)       effetti sull'economia del territorio interessato.

La delibera del CIPE ha altresì stabilito che l'acquisizione di partecipazione in ogni singola impresa non può superare il 20 per cento della dotazione complessiva del Fondo e comunque non può essere superiore a 50 milioni di euro. Le partecipazioni in questione devono essere smobilizzate entro 5 anni dall'acquisizione, secondo modalità definite al momento dell'acquisizione della partecipazione.

La delibera ha specificato, infine che il compenso di Sviluppo Italia S.p.A per lo svolgimento del servizio di gestione del Fondo viene stabilito con atto convenzionale e posto a carico delle risorse del Fondo stesso.


Articolo 1, comma 256
(Natura fiscale dei compensi erogati da cori e bande)

 

 

 

Il comma 256, introdotto dal Senato, include nella determinazione dei redditi diversi ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche anche i redditi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, resi in favore di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

Viene a questo fine modificato il comma 1, lettera m), dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi.

 

L’elenco dei redditi ricadenti nella categoria dei redditi diversi è contenuto nell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La lettera m) del comma 1, nella vigente formulazione, qualifica come redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

 

La modificazione non appare ben coordinata con il testo della disposizione sulla quale incide. La determinazione del contenuto dei rapporti – che secondo il testo vigente debbono avere “carattere amministrativo-gestionale” – appare infatti contraddittoria rispetto al contenuto delle prestazioni che possono ritenersi caratteristiche del direttore e dei collaboratori tecnici di cori, bande e filodrammatiche nei riguardi delle medesime.

 

A norma dell’articolo 69, comma 2, del medesimo testo unico, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

A norma dell’articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999 n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 12 dello stesso testo unico, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni, ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo[190]. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 12 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.


Articolo 1, comma 257
(Finanziamento capitanerie di porto)

 

 

 

La disposizione in esame, introdotta durante l’esame in Commissione al Senato, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 per le esigenze connesse all'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi, in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali, svolti dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera.

La spesa è iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti.


Articolo 1, comma 258
(Sospensione di adempimenti fiscali e previdenziali,
in favore di enti non commerciali)

 

 

 

Il comma 258 (introdotto dal Senato) stabilisce che agli enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, i quali abbiano almeno una sede operativa nelle province di Catania, Campobasso e Foggia si applicano fino al 31 dicembre 2005 la sospensione dei termini di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 245 del 2002 (fino al 30 giugno 2003), nonché, per i versamenti non eseguiti alla data del 31 dicembre 2005, i differimenti di termini indicati nell'articolo 3, comma 2, e nell'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004 n. 3354.

 

L'articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha previsto che per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350 unità. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, è corrisposto in misura pari al massimo dell'indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai medesimi lavoratori si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

Il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, all'articolo 1, comma 1, fa riferimento alle situazioni d’emergenza di cui al D.P.C.M. 29 ottobre 2002 (dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania, in conseguenza dei gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna e degli eventi sismici concernenti la medesima area) e al D.P.C.M. 31 ottobre 2002 (dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Campobasso, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002), pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, nonché al D.P.C.M. 8 novembre 2002 (dichiarazione dello stato di emergenza anche nel territorio della provincia di Foggia, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002.

L'articolo 4 del medesimo decreto-legge ha previsto per i soggetti che alle date del 29 e 31 ottobre 2002 nonché dell’8 novembre 2002 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, la sospensione fino al 31 marzo 2003 (termine poi prorogato al 30 giugno 2003) dei termini di prescrizione, di decadenza e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Lo stesso articolo 4 ha altresì previsto la sospensione, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 marzo 2003 (termine poi prorogato al 30 giugno 2003) dei termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Ha sospeso altresì per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo; ha sospeso per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Ha infine stabilito, per i soggetti interessati al servizio militare, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 138, commi 8, 9 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

L’articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3354 del 2004 ha stabilito che i termini previsti rispettivamente, dall'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279, e dall'articolo 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 settembre 2003, n. 3308, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005, con oneri a carico del commissario delegato - presidente della regione Puglia.

 

L’articolo 4, comma 3, dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3354 del 2004 ha stabilito che gli adempimenti e i versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2, sono effettuati dal 1° gennaio 2006, dai soggetti interessati e residenti nei territori di Campobasso e Foggia, e dal 1° aprile 2005 dai soggetti interessati e residenti nel territorio della provincia di Catania, mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa. Gli importi comunque già erogati alla data di pubblicazione della sopracitata ordinanza non sono ripetibili.

 

Il comma 1 dell'articolo 4 della stessa ordinanza ha differito al 31 dicembre 2005 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2002, n. 212, con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 31 ottobre 2002, in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002, e fino al 31 marzo 2004, dall'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2003, n. 3308.

Il comma 2 dell'articolo 4 della stessa ordinanza ha differito al 31 marzo 2005 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 29 ottobre 2002, nei comuni della provincia di Catania, interessati direttamente dall'eruzione del vulcano Etna, e da ordinanze sindacali di sgombero, e fino al 31 marzo 2004 dall'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2003, n. 3315.


Articolo 1, comma 259
(Campionati di sci alpino Valtellina 2005)

 

 

 

Il comma 259, introdotto dalla Commissione bilancio del Senato, prevede una autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2005 per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina.

 

La legge n. 166 del 2002 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), ha autorizzato, all'articolo 20, per la realizzazione di strutture viarie e di trasporto, di impianti sportivi e di servizio, funzionali allo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina, limiti di impegno quindicennali di 5.164.569 euro a decorrere dall'anno 2002, di 5.164.569 euro a decorrere dall'anno 2003 e di 165.000 euro a decorrere dall'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che la regione Lombardia è autorizzata ad effettuare. A tali limiti di impegno si viene ora ad aggiungere un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per il 2005.

 

Si ricorda che l’articolo 3, comma 140, della legge 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), attraverso l’introduzione del comma 3-bis all’articolo 20 della legge n. 166 del 2002, ha disposto che le eventuali economie realizzate sulle risorse attivate, mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalla Regione Lombardia a valere sui limiti di impegno quindicennali, per gli interventi in occasione dei campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina, possano essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dalla Regione stessa per la realizzazione dell’evento.

Si ricorda, inoltre, che, al fine di individuare le infrastrutture necessarie alla realizzazione dell'evento, la Regione Lombardia ha stipulato un'Intesa generale quadro con il Governo, siglata l’11 aprile 2003, che prevede interventi di accessibilità alla Valtellina e Valchiavenna, nonché investimenti per riqualificare le statali 36 e 38, mettere in sicurezza i passaggi a livello e le gallerie, realizzare parcheggi, potenziare gli impianti e le infrastrutture sportive della Valtellina creando impianti di risalita, sistemi d'innevamento, e realizzando la messa in sicurezza delle piste.

 

Si segnala, infine, che è all’esame della VII Commissione della Camera la proposta di legge AC 4820 recante "Disposizioni per il finanziamento dei costi organizzativi e funzionali connessi ai Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina".

 


Articolo 1, comma 260-262
(Interventi nel settore della pesca)

 

 

 

I commi 260-262, introdotti dalla Commissione Bilancio del Senato, prevedono il rifinanziamento di una serie di provvedimenti in materia di pesca.

Analoghi emendamenti erano stati dichiarati inammissibili durante l’esame alla Camera.

Riconversione per pesca con reti derivanti (comma 260)

Il comma 260 autorizza l'ulteriore spesa di 260.000 euro. In essa si richiama il decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2002, n. 134 ("Disposizioni urgenti per il settore della pesca"), il quale, all'articolo 2, aveva istituito nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2002 una misura di riconversione in favore dei proprietari e degli equipaggi di unità abilitate all'uso di reti da posta derivanti di cui all'articolo 11, comma 10, del D.M. 26 luglio 1995 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in relazione alle limitazioni all'utilizzo di tale strumento da pesca disposte dal regolamento (CE) n. 894/1997 del Consiglio, del 29 aprile 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 1239/1998 del Consiglio, dell'8 giugno 1998.

Ammodernamento flotta peschereccia regioni obiettivo 1 (comma 261)

Il comma 261 interviene sul D.M. 15-3-2002[191], relativo al sostegno al rinnovo e all'ammodernamento della flotta da pesca, adottato in attuazione delle norme previste dal regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 e dal regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, relativamente alle misure di «costruzione di nuove navi» e «ammodernamento delle navi esistenti». La spesa indicata nella disposizione in commento è di 320.000 euro per il 2005.

 

Il rifinanziamento è finalizzato alla liquidazione delle sole istanze di contributo relative alla voce "Ammodernamento", quindi con esclusione di quelle indicate alla voce "Costruzioni", e comunque solo nell'ambito territoriale delle Regioni "Obiettivo 1" già valutate come idonee, ma per le quali non si è potuto dar luogo alle erogazioni a causa dell'esaurimento dei fondi previsti dalla tabella C allegata al predetto decreto. In totale, la tabella in questione, per la voce "Ammodernamento dei pescherecci", nell'ambito delle regioni Obiettivo 1, dispone 6.122.000 euro, ai quali vanno aggiunte le risorse ulteriori mobilitabili a titolo di cofinanziamento comunitario.

Credito peschereccio (comma 262)

Il comma 262 richiama la legge n. 302 del 1989, recante "Disciplina del credito peschereccio di esercizio", che prevede una serie di agevolazioni per l'accesso al credito (in particolare, contributi in conto interessi) delle aziende operanti nel settore della pesca. La disposizione in esame, ai fini di pervenire alla definitiva liquidazione delle istanze di ammissione ai benefici in questione pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il termine del 31 dicembre 1999, ha incrementato di 833.000 euro per il 2005 la somma prevista in 2.500.000 dall’articolo 52, comma 82, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), già disposta come importo preordinato alla definitiva liquidazione delle domande pendenti.


Articolo 1, comma 263
(Celebrazioni Cristoforo Colombo)

 

 

 

Il comma 263, introdotto durante l'esame in Commissione Bilancio, autorizza, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, la spesa di 1 milione di euro per valorizzare le iniziative celebrative della figura di Cristoforo Colombo curate dal Comitato nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio.

 

Si ricorda che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2004[192] ha istituito il "Comitato nazionale per le celebrazioni di Cristoforo Colombo", ai sensi dell'articolo 2 della direttiva del Presidente del Consiglio 20 febbraio 2004[193]. Il citato DPCM disciplina la composizione e le attribuzioni del Comitato, prevedendo all'articolo 4 che gli oneri relativi a ciascuna iniziativa celebrativa sono a carico del rispettivo proponente e che l'attività svolta dal Comitato può essere finanziata anche mediante contributi, di fonte pubblica o privata, finalizzati alla promozione e al coordinamento delle iniziative celebrative.

 

Si segnala che l’intervento statale a favore di Comitati per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza è regolato dalla legge n. 420/1997[194], che ha inteso ricondurre ad unità la disciplina in esame, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale. A questo fine, l’art. 1 ha previsto l’istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un organismo tecnico, la “Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali”, al quale ha affidato il compito di deliberare, in via definitiva, sulla costituzione e l’organizzazione ed i contributi a favore dei Comitati nazionali, nonché sulla costituzione delle Edizioni nazionali e sulla composizione e il finanziamento delle relative commissioni scientifiche. Per tali interventi dello Stato, la legge n. 237/1999[195], all’articolo 6, comma 1, ha previsto uno stanziamento annuale che, a decorrere dall’anno 2000, ammonta a 6.713.940,00 euro.[196]

 


Articolo 1, comma 264
(Monitoraggio delle politiche pubbliche del governo)

 

 

 

Il comma 264, introdotto nel corso dell’esame al Senato, autorizza la spesa di 6 milioni di euro (3 milioni per il 2005 e 3 milioni per il 2006) da parte del Presidente del Consiglio, o di un ministro da esso delegato, per una serie di attività attinenti all’azione del Governo nel suo complesso. Si tratta, in particolare, delle attività di:

§      monitoraggio delle politiche pubbliche adottate dal Governo;

§      analisi di impatto sul “Sistema-Paese”;

§      informazione e comunicazione istituzionale sulle riforme attuate.

A tal fine il Governo può avvalersi di una serie di soggetti espressamente indicati nella disposizione in esame:

§      enti o istituti di ricerca (pubblici o privati);

§      istituti demoscopici;

§      consulenti dotati di specifica professionalità.

 

Si osserva, in via preliminare, che la dizione “sistema Paese” è utilizzata nel nostro ordinamento nel settore del commercio con l’estero, della ricerca e dell'Information and communication technology[197]. Con tale espressione si intende in genere il sistema economico, produttivo e industriale nazionale nel suo complesso, soprattutto nell’ottica della sua promozione sui mercati internazionali[198].

 

Le attività oggetto del finanziamento disposto con il comma in esame si riferiscono a fasi diverse dell’azione di Governo. L’analisi di impatto delle politiche pubbliche sul sistema Paese attiene alla fase precedente l’adozione di uno specifico atto di governo e consiste appunto nella verifica, necessariamente da svolgere preliminarmente, dell’effetto che esplicherà l’atto, se effettivamente adottato, sui destinatari. L’analisi, dunque, deve vertere innanzitutto sull’opportunità o meno di adottare l’atto medesimo, e, in caso positivo, su quale forma e contenuto deve avere.

Le altre due attività sono, invece, tipiche della fase successiva all’adozione dell’atto: il monitoraggio con una valenza prevalentemente interna, in quanto esso serve all’amministrazione di osservare nel tempo gli effetti degli atti adottati e di valutare la possibilità di introdurre eventuali integrazioni o correzioni. L’informazione e la comunicazione hanno invece il compito portare a conoscenza dei cittadini i contenuti e i vantaggi dei provvedimenti in vigore.

 

Si osserva che le attività di cui sopra sono oggetto di specifiche disposizioni normative ed hanno, inoltre, un riferimento istituzionale fondamentale nella figura del ministro per l’attuazione del programma di Governo. Si tratta di un incarico senza portafoglio, previsto per la prima volta dal Governo attualmente in carica, con il compito di esercitare funzioni di impulso, coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione, in relazione all'attuazione ed all'aggiornamento del programma di Governo[199].

In particolare spettano al Ministro, tra l’altro, compiti di:

§       monitoraggio e verifica dell'attuazione, sia in via legislativa che amministrativa, del programma e delle politiche settoriali, nonché del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati;

§       informazione, comunicazione e promozione dell'attività e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma attraverso periodici rapporti, pubblicazioni e mezzi di comunicazione di massa, anche al fine di assicurare la massima trasparenza all'attività complessiva del Governo.

 

Per quanto riguarda quest’ultimo punto, si ricorda che la comunicazione istituzionale, relativa a tutte le pubbliche amministrazioni, comprese le amministrazioni centrali e il Governo, sono oggetto di una disciplina specifica introdotta dalla L. 150/2000[200], in espressa attuazione dei princìpi di trasparenza ed efficacia che informano l'azione amministrativa. Le disposizioni in essa contenute costituiscono princìpi fondamentali dell'ordinamento (art. 10) e trovano, pertanto, applicazione anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei rispettivi statuti.

Ai sensi di tale legge, le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni sono finalizzate a:

§       diffondere e facilitare la conoscenza delle disposizioni normative;

§       illustrare il lavoro istituzionale;

§       favorire l'accesso ai servizi pubblici;

§       agevolare i processi interni di semplificazione amministrativa e dei trasparenza dei procedimenti;

§       stimolare l'approfondimento sui temi di interesse pubblico e sociale;

§       promuovere l'immagine del Paese.

 

Relativamente all’analisi dell’impatto delle politiche pubbliche del Governo sul sistema Paese, indicata tra le attività da finanziare, si ricorda che l’unico tipo di analisi di impatto prevista dall’ordinamento è l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Ai sensi della L. 50/1999[201] l’AIR deve accompagnare tutti gli schemi di atti normativi adottati dal Governo e i regolamenti ministeriali. L’AIR consiste in una dettagliata analisi tecnica del provvedimento a cui si riferisce e consiste nella valutazione dell’impatto che esso avrebbe da una lato sull’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e dall’altro sull’attività dei cittadini e delle imprese, attraverso una attenta analisi dei costi e dei benefici derivanti dalla eventuale adozione del provvedimento[202].


Articolo 1, commi 265-267
(Attività socialmente utili)

 

 

 

I commi 265-267, introdotti nel corso dell’esame presso la 5° Commissione del Senato, e riproposti, senza ulteriori modificazioni, nel maxiemendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, recano disposizioni in materia di attività socialmente utili.

La materia era compresa anche in alcuni emendamenti dichiarati inammissibili durante l’esame alla Camera.

 

In particolare, il comma 265, primo periodo, riproducendo analoghe disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 76, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), autorizza il Ministro del lavoro e delle politiche sociali a prorogare, limitatamente all’esercizio 2005, le convenzioni stipulate direttamente con i comuni, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, ai fini dello svolgimento delle attività socialmente utili (ASU), nonché per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro.

 

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 41, comma 1, della L. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) ha già autorizzato il Ministro del lavoro a concedere anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, limitatamente all'esercizio 2003, proroghe delle convenzioni stipulate con i comuni per lo svolgimento di attività straordinarie riferite a lavoratori socialmente utili. I suddetti lavoratori devono essere nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio; le proroghe sono state comunque ammesse nel limite complessivo di 80 milioni di euro a valere sullo stanziamento complessivo recato dal comma richiamato.

Tale proroga sembra riguardare le convenzioni - se concluse direttamente dai comuni e se aventi gli altri requisiti sopra ricordati - che, in base alla disciplina attuale, cessano entro il 31 dicembre 2002[203].

Successivamente, il citato articolo 3, comma 76, della L. 350 del 2003 ha prorogato le convenzioni in oggetto limitatamente all’anno 2004.

 

Più specificamente, le convenzioni in oggetto sono stipulate:

a)      direttamente dai comuni con i lavoratori impegnati in attività socialmente utili;

b)      al fine dell’attuazione di misure volte a garantire una definitiva stabilizzazione occupazionale sia dei lavoratori che siano nella disponibilità dei comuni stessi da almeno tre anni per le medesime attività, sia dei lavoratori che, provenienti dal medesimo bacino, siano già stati interessati dalle convenzioni di cui all’articolo 10, comma 3[204], del D.Lgs. 468 del 1997, recante la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196(in quest’ultimo caso l’utilizzo dei lavoratori non può essere superiore, complessivamente, ad un periodo di 60 mesi, anche nel caso di eventuale proroga).

 

Il limite complessivo di spesa viene fissato in 22 milioni di euro per le convenzioni di cui alla lettera a), e in 36 milioni di euro per le misure di cui alla lettera b).

 

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 78, commi 1-6, della L. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) ha recato disposizioni in materia di lavori socialmente utili.

In particolare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato autorizzato a stipulare convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentano, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 81 del 2000[205]. Lo stesso articolo, inoltre, ha prorogato dal 30 aprile 2001 al 30 giugno 2001 la destinazione, di cui all'articolo 8, comma 3, del citato D.Lgs. 81, delle risorse del Fondo per l'occupazione al pagamento dei sussidi per lo svolgimento dei lavori socialmente utili. Sempre con riferimento alla durata dei LSU è stata prorogata di due mesi la durata complessiva degli stessi: sei mesi più rinnovo per otto, anziché sei mesi più rinnovo per sei (a decorrere dal 1° maggio 2000).

La norma ha previsto che le convenzioni, i cui contenuti sono disciplinati dallo stesso articolo 78 del D.Lgs. 388 del 2000, sono sottoscritte nei limiti delle risorse del Fondo per l'occupazione preordinate allo scopo e tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, L. n. 144 del 1999, che individua la destinazione delle risorse destinate alle attività progettuali di lavori socialmente utili e non utilizzate per tali finalità. Si è stabilito quindi che, a seguito dell'attivazione di tali convenzioni, siano trasferite alle regioni le responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie, in conformità alle disposizioni precedentemente citate.

 

Il secondo periodo del comma 265, allo scopo di coordinare le disposizioni di cui al precedente comma 5 con la normativa vigente, stabilisce, in presenza delle convenzioni in precedenza ricordate, la proroga del termine del 30 giugno 2001 di cui all’articolo 78, comma 2, della citata legge 388 del 2000, in precedenza ricordato, al 31 dicembre 2005

 

Infine, terzo periodo del comma in esamerifinanzia, nella misura di 98 milioni di euro per l'anno 2005, lo stanziamento per la concessione di contributi statali per gli interventi (intesi a "favorire l'occupazione") di lavori socialmente utili da parte del Comune di Napoli e di lavori in economia da parte del Comune di Palermo, di cui, rispettivamente, al D.L. 2 agosto 1984, n. 409, convertito dalla L. 28 settembre 1984, n. 618, e al D.L. 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla L. 9 aprile 1986, n. 96.

 

Si rileva che il nuovo stanziamento non riguarda la Provincia di Napoli, il quale ente è invece compreso negli interventi (di lavori socialmente utili) fino ad ora disposti in base alle norme in oggetto.

Riguardo alla disciplina procedurale, si ricorda che, in base all'art. 3, comma 1, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 1997, n. 135, l'attribuzione dei contributi avviene previa approvazione (da parte del medesimo Ministro dell'interno) di una relazione presentata dagli enti locali, recante gli specifici programmi di lavoro e le opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno di riferimento. Inoltre, il Ministero dell'interno deve trasmettere copia delle relazioni alle commissioni parlamentari competenti.

 

Il successivo comma 266 proroga, limitatamente all'anno 2005, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, le convenzioni stipulate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali direttamente con i comuni con meno di 50.000 abitanti, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 82, della richiamata L. 350 del 2003.

 

Il citato comma 82 ha disposto, limitatamente all’esercizio 2004 con un costo complessivo di 1 milione di euro, l’autorizzazione alla stipula diretta di nuove convenzioni tra il Ministero del lavoro ed i comuni con meno di 50.000 abitanti, sia per lo svolgimento di attività socialmente utili sia per l’attuazione di misure volte a garantire la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori che si trovino nella disponibilità dei medesimi comuni da almeno cinque anni.

 

Ai fini della proroga delle convenzioni in oggetto lo stesso comma specifica l’obbligo di avvalersi della graduatoria allegata al decreto dirigenziale del 25 ottobre 2004[206]:

 

Infine, il comma 267 specifica che all’onere derivante dalle disposizioni di cui ai precedenti commi 266 e 267, pari complessivamente a 157 milioni di euro, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 236.


Articolo 1, commi 268-271
(Interventi di reindustrializzazione di Sviluppo Italia)

 

 

 

Il comma 268, introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato, estende le misure di reindustrializzazione e di promozione industriale previste dal decreto legge 1° aprile 1989, n. 120 per le aree in crisi del settore siderurgico, [207] anche ai territori dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (limitatamente, tuttavia, alle aree individuate nell’accordo di programma per la reindustrializzazione dell’area Fiat-Alfa Romeo richiamato nel testo con il rinvio ad un decreto del Presidente della Giunta regionale della Lombardia). Le agevolazioni previste dal decreto-legge sono inoltre estese anche al comune di Marcianise (Caserta) e al distretto di Brindisi .

 

Al fine di consentire la ripresa economica delle aree interessate dalla crisi del settore siderurgico, il DL 1° aprile 1989, n. 120 ("Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia"), convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, agli artt. 5-8, ha previsto la realizzazione di un programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, attuato dalle aziende del gruppo IRI e specificamente rivolto alle zone di Napoli, Taranto, Genova e Terni (aree prioritarie), nonché un programma di promozione industrialeesteso anche ad altre aree di crisi siderurgica (Massa, Piombino, Trieste, Lovere, Villadossola), predisposto dalla SPI, società di promozione imprenditoriale controllata dall’IRI, ora confluita in Sviluppo Italia S.p.a. e relativo ad iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi, con particolare riferimento a quelle da realizzare in collaborazione con imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del decreto legge n. 120/89 gravano su una apposita sezione del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica (FIT) istituita dall’articolo 1, comma 9, del DL n. 396 del 20 giugno 1994, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico[208], sulla quale sono state fatte affluire le somme iscritte al capitolo 7063 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’industria (ora delle attività produttive) intestato al "Fondo speciale di reindustrializzazione", istituito dall’art. 7 del DL, nonché le somme che a detto capitolo affluivano ai sensi del DL n. 410/93 ("Interventi a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica").

Si segnala che l'articolo 73 della legge finanziaria 2003 (L. 289/02), al comma 1, ha previsto la possibilità di estendere le misure di cui all'art. 5 del DL 120/89 anche ad aree diverse da quelle individuate dallo stesso decreto-legge, nonché alle aree industriali comprese nei territori per i quali sia stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Il comma 269, anch’esso introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato, prevede cheil programma di reindustrializzazione di cui al precedente comma, sia proposto e attuato dal Sviluppo Italia S.p.a., in accordo con le rispettive regioni. Lo stesso comma individua ulteriori tipologie di interventi che potranno essere ricomprese nel programma. Si tratta di interventi di acquisizione, di bonifica e infrastrutture di aree industriali dimesse.

La società Sviluppo Italia Spa è stata istituita il 26 gennaio 1999, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 1/1999, con il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse, nonché di attrazione degli investimenti.

A tal fine il D.Lgs. istitutivo prevedeva il conferimento in Sviluppo Italia o, comunque, l’acquisto da parte di essa delle partecipazioni azionarie delle società che svolgevano le attività ad essa attribuite.

A seguito del D.Lgs. n. 3/2000, che ha previsto la possibilità per Sviluppo Italia di operare tramite propri rami di azienda, il consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia Spa, nel gennaio 2000, ha deciso di procedere alla fusione per incorporazione delle società SPI, ITAINVEST, IG, INSUD, RIBS e FINAGRA, nonché di Progetto Italia e Investire Italia[209].

Sviluppo Italia Spa, controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, detiene attualmente un portafoglio di partecipazioni costituito da 170 società. Le partecipazioni industriali riguardano prevalentemente i settori agroalimentare e turistico, ma sono presenti anche nei comparti manifatturiero, alta tecnologia e terziario[210].

Per realizzare la propria missione istituzionale la società si avvale di un sistema integrato di strumenti finanziari e normativi.

In particolare, Sviluppo Italia continua a gestire le leggi che precedentemente erano di competenza delle varie società in essa confluite: l’imprenditoria giovanile e il prestito d’onore della IG (ora definiti “autoimpiego e autoimprenditorialità”); la siderurgia (legge 181/1989) e la promozione e lo sviluppo di attività imprenditoriali della SPI; il settore turistico della INSUD; le attività finanziarie di ITAINVEST; gli interventi nel settore agro-alimentare di RIBS e Finagra.

 

Ai sensi del comma 270 - parimenti introdotto dalla 5a Commissione del Senato - il programma di reindustrializzazione dovrà prevedere interventi per la promozione imprenditoriale e per l’attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 120/89.

In proposito, si ricorda che il citato articolo 5 contiene la previsione dei programmi di reindustrializzazione e promozione industriale nelle aree di crisi siderurgica e relative integrazioni e aggiornamenti (commi 1 e 2). Il comma 3 dell’articolo prevede che, ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, il programma speciale di reindustrializzazione indichi, con riferimento a ciascuna iniziativa produttiva da localizzare nei comuni interessati, la misura minima del personale siderurgico esuberante da assumere, pena la decadenza dal beneficio dell'incentivazione aggiuntiva di cui all'articolo. Infine, al comma 3-bis stabilisce che le opere occorrenti per il primo impianto e per l'ampliamento degli immobili aziendali relativi all'insediamento delle iniziative di cui al comma 1 siano dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

 

Il comma 271, prevede, infine, la concessione di un contributo straordinario, per gli interventi di cui ai commi da 269 a 271, di 32 milioni di euro per il 2005, 52 milioni per il 2006 e 72 milioni per il 2007.


Articolo 1, comma 272
(Continuità territoriale Sicilia)

 

 

 

Il comma in esame, introdotto dal Senato, prevede l’assegnazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2005-2007, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale per Trapani, Pantelleria e Lampedusa, già previsti dalla legge finanziaria per il 2003 (in relazione ad un quadro di località più ampio).

 

Si ricorda che l'estensione dell'applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 36 della legge n. 144/99 - che ha recato la disciplina della continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia - è stata disposta dall'art. 82, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con riferimento alla città di Trapani (accanto alle città di Albenga, Cuneo, Taranto, Crotone, Bolzano e Aosta), nonché per le isole di Pantelleria e Lampedusa.

Per ulteriori elementi sulla disciplina della continuità territoriale, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 1, comma 238 del ddl finanziaria in esame.


Articolo 1, commi 273 e 274
(Processi di innovazione delle imprese del commercio)

 

 

 

Il comma 273, introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato, estende il campo d’intervento del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) – di cui all’art. 14 della legge n. 46 del 1982 - alle imprese operanti nel settore del commercio, del turismo e dei servizi, a sostegno dei relativi processi di innovazione.

La legge n. 46/1982 (“Interventi per i settori dell’economia di rilevanza nazionale”), all’articolo 14 (successivamente sostituito dall'articolo 2 della legge 273/2002) ha istituito, presso il Ministero dell’industria (ora delle attività produttive) il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica».

Gli interventi del Fondo hanno attualmente ad oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto.

Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati. Il Ministro delle attività produttive provvede con proprio decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese, quota che non può essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili.

Si ricorda che, nel quadro dell'impegno per la promozione dell'innovazione tecnologica, nel luglio 2003, il Ministro per le attività produttive ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie hanno presentato un programma coordinato di interventi economici, normativi, strutturali, attualmente in fase di realizzazione. Il programma, denominato "Piano per l'innovazione digitale nelle imprese", definisce un insieme di interventi diretti a stimolare e coordinare gli investimenti pubblici e privati nell'innovazione tecnologica nei settori tradizionali e ad alta tecnologia.

Nell'ambito degli interventi indicati dal Piano, particolare importanza rivestono le misure di cui alla legge n. 46/82. A tale proposito, si ricorda che le direttive per la concessione delle agevolazioni del FIT sono state definite con Dir.Min. 16 gennaio 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ("Direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della L. 17 febbraio 1982, n. 46"). In tale contesto, le disponibilità del Fondo sono state destinate al sostegno di programmi relativi ad attività di sviluppo precompetitivo, qualificate, ai sensi dell'articolo 2, nei termini seguenti, come quelle rivolte: a) all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero al notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti; ovvero b) alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti. Non sono invece comprese fra le attività suscettibili di ottenere il sostegno le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche possano comportare miglioramenti.

Con DM del 21 ottobre 2003, il Ministro delle attività produttive e il Ministro dell’innovazione tecnologica hanno definito indirizzi inerenti alle modalità di utilizzo del fondo previsto dall'articolo 14 della legge n. 46 cit., ai fini della promozione e della diffusione nell'ambito delle piccole e medie imprese dell'innovazione basata sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ed hanno finalizzato allo sviluppo dell'innovazione delle PMI basato sull'utilizzo delle tecnologie ICT risorse pari a 62,8 milioni di euro, a valere sul FIT.

Con DM 12 novembre 2003, il Ministro delle attività produttive ha quindi provveduto alla definizione di termini, criteri e modalità di effettuazione del bando tematico per lo sviluppo nelle PMI dell'innovazione basata sulle tecnologie ICT, ai sensi dell'art. 11 delle predette direttive, in base al quale una quota non superiore al 30 per cento delle disponibilità complessive del fondo di ciascun anno può essere utilizzata per l'incentivazione di programmi di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese ovvero riferiti a sistemi produttivi locali omogenei o a distretti industriali. Alla data di scadenza dei termini sono state presentate circa 900 richieste di agevolazioni per un valore complessivo di 1.000 milioni di euro, con una distribuzione territoriale pari al 51% al Nord, 26% al Centro e 23% al Sud.

Con decreto del 5 agosto 2004 il Ministero delle attività produttive ha pubblicato la graduatoria delle domande presentate in risposta al bando dai soggetti ritenuti ammissibili. La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria è stata determinata sulla base del punteggio attribuito dalla Commissione Tecnica per la valutazione dei programmi di investimento. Sono state complessivamente 300 le imprese ammesse agli incentivi per l'innovazione digitale e 57 i progetti strategici che saranno finanziati alla stregua delle previsioni del bando.

 

In particolare, gli interventi del FIT sono destinati anche ai programmi di investimenti delle imprese commerciali, turistiche e di servizi (individuate dalla norma come quelle corrispondenti alle sezioni G, H, I, J, K, L, M, N ed O della classificazione delle attività economiche dell’ISTAT[211]), aventi le seguenti finalità:

 

§      ricerca e progettazione di nuove formule e di processi distributivi o aziendali innovativi; investimenti materiali per la loro attivazione; formazione e consulenza per l’avvio dei processi innovativi;

§      accesso ai mercati elettronici e alla connessa strumentazione;

§      progettazione e realizzazione di investimenti per l’adozione di tecniche di vendita moderne e di offerta dei servizi(software per la gestione automatica di spazi espositivi);

§      acquisizione di servizi di connessione a larga banda;

§      check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione aziendale con riferimento a: approvvigionamenti, lavoro, commercializzazione, personale, risorse strumentali;

§      progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica per l’innovazione dell’assetto e dell’offerta dell’impresa commerciale;

§      realizzazione di innovazione tecnologica, intesa quale acquisizione di sistemi informatici integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per la realizzazione di impianti automatizzati, la movimentazione delle merci nel magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione commerciale.

 

Il comma 274, anch'esso introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio del Senato, demanda ad un decreto del Ministero delle attività produttive la definizione ditermini, criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.


Articolo 1, comma 275
(Indennizzo cessazione attività commerciali
e aliquota contributiva INPS dovuta dagli esercenti)

 

 

 

Il comma in esame, introdotto nel corso dell’esame presso la 5a Commissione del Senato, e riproposto, senza ulteriori modificazioni, nel maxiemendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, riapre, con riferimento al triennio 2005-2007, i termini per la concessione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, previsto dal D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207.

Il D.Lgs n. 207/1996, emanato in attuazione dell’articolo 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (provvedimento collegato alla manovra di bilancio per il 1996), ha concesso, per un periodo transitorio di tre anni (1996-1998), l'erogazione di un indennizzo, pari al trattamento pensionistico minimo, per la cessazione definitiva dell'attività commerciale a favore degli esercenti il commercio al minuto e loro coadiutori che avessero superato determinati limiti di età.

Le attività commerciali alle quali si riferisce il citato D.Lgs. 207 sono (articolo 1):

§       attività commerciali al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

§       attività commerciali su aree pubbliche[212].

 

Successivamente, l’articolo 72, comma 1, della L. 28 dicembre 201, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), ha provveduto ad estendere la concessione del beneficio anche per il periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2004.

Le condizioni e i requisiti per il godimento dell'indennizzo (che dovevano essere conseguiti, in prima applicazione, nel periodo 1 gennaio 1996-31 dicembre 1998) sono i seguenti (art. 2):

a)       età maggiore a 62 anni, se uomini, ovvero 57, se donne. Si ricorda, in proposito, che l’articolo 1, commi 6-9, della L. 23 agosto 2004, n. 243, recante la riforma della previdenza, ha modificato, a decorrere dal 2008, i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità e al trattamento pensionistico di vecchiaia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo. In particolare, è stato disposta, tra gli altri, la possibilità di conseguire il diritto al pensionamento di anzianità in presenza di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica, mentre in presenza di un’età contributiva di 35 anni è previsto un progressivo innalzamento dell’età anagrafica, fino ad arrivare, dal 2014 in poi, ad un’età anagrafica di 62 anni. Inoltre, si è elevata l’età ai fini del conseguimento del diritto al pensionamento di vecchiaia portando la stessa a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne;

b)       iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno cinque anni nella Gestione pensionistica INPS relativa ai soggetti esercenti attività commerciali;

c)       cessazione definitiva dell'attività;

d)       riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e di quella eventuale per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

e)       cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio[213] e dal registro delle imprese presso la camera di commercio.

 

L'articolo 3 del D.Lgs. 207 prevede che l'importo dell'indennizzo sia pari al trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione INPS relativa ai soggetti esercenti attività commerciali (il quale è eguale a quello previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti). L'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65° anno di età, se uomo, ovvero il 60° anno, se donna. Il periodo di godimento dell’indennizzo è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione. L’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato (articolo 4).

Il successivo articolo 5 ha disposto, oltre all’istituzione presso l’INPS di un apposito Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale, anche l’obbligo di versamento, a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS, di un’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09%. Tale versamento, ai sensi dell’articolo 72, comma 2, della citata L. 448 del 2001, è dovuto anche per il periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2006.

 

Il comma in esame proroga l'applicazione dell’aliquota contributiva in oggetto al 31 dicembre 2009.

Lo stesso comma, infine, stabilisce che le domande per la concessione dell’indennizzo devono essere presentate entro il 31 gennaio 2008.

 

L'attuale termine, ai sensi dell’articolo 72, comma 3, della richiamata L. 448 del 2001 scade il 31 gennaio 2005.

 

Si ricorda che anche il D.Lgs 114/98 “(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) all'articolo 25 (Norme transitorie), comma 7, ha previsto una forma di indennizzo per i piccoli commercianti che cessano l'attività e che, con l'entrata in vigore del decreto, non potranno più vendere la licenza, come avveniva usualmente in passato. Possono usufruire dell'indennizzo i titolari di esercizi al di sotto di 300 mq di superficie (esercizi di vicinato) in possesso dell'autorizzazione ai sensi della l. 426/71 e che risultino iscritti dal almeno 5 anni alla gestione pensionistica INPS. Costoro devono restituire l'autorizzazione entro i 24 mesi successivi all'entrata in vigore del decreto (c.d. "rottamazione delle licenze"). La definizione di criteri e modalità di erogazione dell'indennizzo sono state fissate con regolamento dal Ministro dell'industria (ora delle attività produttive), di concerto con il Ministro del lavoro (DM 23 giugno 1999, n. 252). Con il DM 4 agosto 1999 si è provveduto a fissare al 1° ottobre 1999 la data di apertura dei termini per la presentazione delle richieste di indennizzo. Successivamente, con DM 7 ottobre 1999 è stato reso noto l’esaurimento dei fondi inizialmente disponibili (100 mld), con conseguente chiusura immediata dei termini. Ulteriori stanziamenti sono stati disposti dai decreti di ripartizione del fondo unico per le imprese: 100 mld per il 2000 (DM 30 marzo 2000) e 200 mld per il 2001 (DM 12 marzo 2001).

 


Articolo 1, comma 276
(Spese per la locazione di uffici pubblici)

 

 

 

Il comma 276, introdotto nel corso dell'esame da parte della Commissione Bilancio del Senato, novella la normativa posta dal comma 1 dell'articolo 29 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di alienazione di immobili adibiti ad uffici pubblici e loro successiva concessione in locazione.

In particolare, viene modificata la disposizione di cui al quinto periodo del citato comma 1 prevedendo che il fondo costituito con una quota di entrate, nel limite di 50 milioni di euro per l’anno 2004 e da determinare con la legge di bilancio a decorrere dal 2005, derivanti dalla vendita degli immobili stabilita nell'articolo 29, si debba provvedere alla spesa non solo per i canoni (come stabilito dalla norma vigente), ma anche per gli oneri e ogni ulteriore incombenza connessa alla locazione degli immobili.

 

Si ricorda che il comma 1 dell’articolo 29 del D.L. n. 269 del 2003 autorizza l'Agenzia del demanio, previo decreto dirigenziale del Ministero dell’economia, di concerto con i Ministeri interessati, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili adibiti ad uffici pubblici.

Il primo periodo del comma 1 in esame prevede che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per l’anno 2004 attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato e in funzione del patto di stabilità e crescita, si provvede all’alienazione dei suddetti beni con prioritario riferimento a quelli per i quali sia stato già determinato il valore di mercato.

In base al secondo periodo del comma 1, i beni immobili che possono essere alienati ai sensi del presente articolo non devono essere assoggettati alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale, dettate dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, ovvero per gli stessi deve essere stato accertata, con le modalità indicate nel precedente articolo 27 dello stesso D.L. n. 269 del 2003, l’inesistenza dell’interesse culturale.

Il terzo periodo del comma 1 precisa che la vendita fa venire meno l'uso governativo, ovvero, l’uso pubblico e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi, anche in caso di rivendita.

Il quinto periodo del comma 1, nel testo precedente le modifiche in commento, stabilisce che, per l’anno 2004, una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui all’articolo 29, nel limite di 50 milioni di euro, è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze in apposito fondo da ripartire, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi.

Nel sesto periodo si prevede che al fondo di cui sopra affluisca anche una quota, stabilita con decreto del Ministro dell’economia, delle risorse di cui agli articoli 28, comma 3, e 29, comma 4, della legge n. 28 del 1999, non impegnate al termine dell’esercizio finanziario 2003. In particolare, la quota sarà versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto dello stesso Ministro dell’economia, al predetto fondo, ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. n. 469 del 1999[214]. Il fondo per provvedere alla spesa per i canoni di locazione è attribuito alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione interessati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, tramite l’Ufficio centrale di bilancio alle relative Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti. A decorrere dall’anno 2005, l’importo del fondo viene determinato con la legge di bilancio.

 


Articolo 1, comma 277
(Utilizzo immobili pubblici e dei comuni)

 

 

 

Il comma 277, introdotto in seguito all’approvazione del maxi-emendamento presentato dal Governo, prevede l’utilizzo della procedura di riscossione mediante ruolo per le somme non corrisposte all’erario per l’utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato.

 

L’iscrizione a ruolo[215] costituisce il titolo esecutivo nelle procedure di riscossione coattiva dei crediti della pubblica amministrazione. La disciplina della riscossione mediante ruolo è stata riordinata con il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha, tra l’altro, apportato sostanziali modifiche al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

Una volta effettuata l’iscrizione a ruolo, il concessionario della riscossione notifica al debitore una cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata (articolo 25 del D.P.R. n. 602 del 1973). Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il concessionario procede all’espropriazione forzata (articolo 50 del D.P.R. n. 602 del 1973). Sempre entro il suddetto termine di sessanta giorni, il debitore può presentare ricorso contro l’iscrizione a ruolo (articolo 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546); il ricorso non sospende la riscossione, tranne che in alcune ipotesi espressamente previste (articolo 39 del D.P.R. n. 602 del 1973).

 

Il sistema della riscossione mediante ruolo si applica, alla fattispecie di cui al presente comma, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell’Agenzia del demanio ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, incrementate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali (primo periodo).

Il secondo periodo del comma in esame detta una disciplina particolare per le situazioni debitorie per le quali la seconda richiesta di pagamento sia intervenuta entro il 31 dicembre 2004. Per queste situazioni è prevista la sospensione dell’esecuzione sino al 30 aprile 2005: entro tale data i debitori possono dichiarare all’Agenzia del demanio o all’ente gestore di volere adempiere in unica soluzione all’intero debito maturato[216], effettuando contestualmente il relativo versamento.

Le dichiarazioni e i versamenti effettuati entro il 30 aprile 2005, ai sensi del secondo periodo, estinguono di diritto i giudizi pendenti, aventi ad oggetto l’accertamento, la liquidazione e la condanna al pagamento dei debiti in questione (terzo periodo).


Articolo 1, comma 278
(Esenzione da imposte di alcuni trasferimenti immobiliari)

 

 

 

Il comma 278, introdotto in seguito all’approvazione del maxi-emendamento presentato dal Governo, esenta dal pagamento delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e di ogni altra imposta indiretta, tributo o diritto derivante dal trasferimento di immobili, di proprietà dei Comuni, in favore di fondazioni e società.

L’esenzione si applica a operazioni, atti, contratti, conferimenti e trasferimenti, comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui al D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, effettuati ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare.


Articolo 1, comma 279
(Anticipazioni di tesoreria in favore dell’Agenzia del demanio)

 

 

 

Il comma 279 1, introdotto in seguito all’approvazione del maxi-emendamento presentato dal Governo, consente all’Agenzia del demanio di chiedere anticipazioni di tesoreria al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per procedere al tempestivo pagamento dei canoni, degli oneri e di ogni ulteriore incombenza derivante dalla locazione degli immobili, di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui all’articolo 4 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in favore della stessa Agenzia del demanio, ai sensi del comma 2-ter del citato articolo 4.

 

Si ricorda che l’articolo 4 del D.L. n. 351 del 2001 (coma modificato dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191) prevede la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare mediante conferimento o trasferimento di beni immobili, a uso diverso da quello residenziale, dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali.

Il comma 2-ter dell’articolo 4 stabilisce che gli immobili in uso governativo, conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento, siano concessi in locazione all’Agenzia del demanio, la quale li assegna ai soggetti che li hanno attualmente in uso, per periodi fino a nove anni, rinnovabili. I canoni e le altre condizioni dell’assegnazione sono fissate dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato.

 

Le modalità della regolazione contabile delle anticipazioni di tesoreria saranno stabilite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato d’intesa con l’Agenzia del demanio. In ogni caso le anticipazioni di tesoreria dovranno essere estinte entro l’anno a vale sul fondo per provvedere alla spesa per i canoni di locazione, di cui al comma 1, quinto periodo, dell’articolo 29 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

 

Il citato articolo 29, comma 1, autorizza l'Agenzia del demanio, previo decreto dirigenziale del Ministero dell’economia, di concerto con i Ministeri interessati, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili adibiti ad uffici pubblici. Una quota delle entrate rivenienti dalla vendita di tali immobili è iscritta in un apposito fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. Tale quota è stabilita nella misura di 50 milioni di euro per l’anno 2004, mentre a decorrere dall’anno 2005 l’importo del fondo sarà determinato con la legge di bilancio.


Articolo 1, comma 280
(Dismissioni del patrimonio immobiliare di RFI)

 

 

 

Il comma 280, introdotto nel corso dell'esame al Senato, novella il comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 351/2001, concernente le procedure di alienazione di alcune tipologie di immobili delle Ferrovie dello Stato S.p.A.

In particolare, vengono apportate al comma 6-bis due modifiche:

§      con la prima si specifica che i beni immobili di proprietà delle Ferrovie dello Stato S.p.A. possono essere alienati e valorizzati secondo le modalità indicate;

§      con la seconda, di contenuto analogo, si specifica che le previsioni del comma 6-bis si applicano al momento dell'alienazione e della valorizzazione dei beni.

 

Si ricorda che il comma 6-bis dell’articolo 1 del citato D.L. n. 351/2001 - aggiunto dal comma 10 dell’articolo 26 del D.L. n. 269/2003 - interviene, alla luce della disciplina sulla cartolarizzazione dei beni dello Stato, ridefinendo la procedura di alienazione del patrimonio immobiliare di Ferrovie dello Stato S.p.A. non strettamente funzionale alla gestione dell’infrastruttura e di fatto consentendo che tali beni possano essere sottratti alla ordinaria procedura di cartolarizzazione.

 

Il vigente comma 6-bis prevede infatti l’alienazione, diretta o con le procedure di cartolarizzazione di cui al medesimo D.L. n. 351, di quei beni immobili che siano di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.A. ai sensi della normativa vigente ovvero siano stati acquisiti ad altro titolo e che non siano più strumentali alla gestione caratteristica dell’impresa ferroviaria[217]. Per tali alienazioni Ferrovie dello Stato S.p.A. è esonerata dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale dei beni da alienare.

Le risorse economiche derivanti dalle dismissioni dei beni immobili effettuate direttamente devono essere impiegate da RFI S.p.A. in investimenti relativi allo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria e al miglioramento della sicurezza.

Infine, un periodo aggiuntivo estende l’applicazione delle previsioni di cui ai primi due periodi del comma 6-bis a tutte le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato al momento dell’alienazione dei beni, previa emanazione dei decreti previsti dall’articolo 1 del D.L. n. 351/2001.

 


Articolo 1, comma 281
(Contributo scuola Jean Monnet)

 

 

 

Il comma 281, introdotto dal Senato, prevede l'erogazione - a decorrere dall'anno 2005 - di un contributo di 5 milioni di euro destinato al potenziamento della ricerca, della formazione e degli studi interregionali.

Il contributo è a favore della Scuola di Ateneo per la formazione europea Jean Monnet, costituita in facoltà.

 

Si rileva che la scuola di Ateneo per la formazione europea Jean Monnet non sembra, ad oggi, essere una costituita in facoltà. Occorrerebbe valutare se il comma in esame possa comportare la trasformazione in facoltà della Scuola Jean Monnet.

 

La Scuola di Ateneo per l'Alta Formazione Europea “Jean Monnet”, con sede in Caserta, è stata istituita ed attivata il 1° novembre 2002, con Decreto del Rettore della Seconda Università di Napoli del 28 Giugno 2002 n. 2959, a seguito della trasformazione della Scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee, costituita dal 1998.

La Scuola (che può essere partecipata dalle Facoltà e dai Dipartimenti della Università) costituisce - quale struttura specialistica universitaria e di alta formazione europea, finalizzata al conseguimento dell’obiettivo del rafforzamento dell’Unione Europea - un Centro di didattica e di ricerca interuniversitaria, al quale possono aderire, attraverso la valorizzazione di specifiche attività culturali e di risorse disponibili, anche le Facoltà ed i Dipartimenti di altre Università Italiane ed Estere, al fine di conseguire una maggiore efficienza e flessibilità nelle attività istituzionali.

La Scuola, quale struttura didattica della Seconda Università degli studi di Napoli (prevista dall’art. 19, primo comma, dello Statuto di Ateneo) può espletare tutte le tipologie dei Corsi di Studio previsti dalla vigente normativa e, inoltre, fornire didattica complementare ed integrativa post-lauream, e promuovere, organizzare ed espletare attività didattiche e di ricerca di interesse nazionale, comunitario ed internazionale relative a tematiche di sviluppo sociale ed economico, indirizzate preferenzialmente ai Paesi europei e del bacino del Mediterraneo.

 

Con riguardo alla denominazione della scuola, si ricorda che è già operante nel settore della formazione universitaria una diversa struttura denominata “Libera Università Mediterranea Jean Monnet”, università non statale legalmente riconosciuta con decreto ministeriale del 10 aprile 2000 con sede a Casamassima (BA).

 


Articolo 1, comma 282
(Finanziamento convenzioni biodiversità e rischi biotecnologici)

 

 

Il comma in esame, introdotto dalla Commissione Bilancio del Senato, autorizza per l’esercizio 2005 la spesa di 2 milioni di euro, finalizzata allo svolgimento di campagne di comunicazione e sensibilizzazione riferite alla Convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992 sulla biodiversità, nonché al Protocollo di Cartagena, ad essa correlato, sulla prevenzione dei rischi biotecnologici, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000. Le campagne in questione hanno lo scopo di favorire l’attuazione dei due strumenti internazionali, ratificati dall’Italia rispettivamente con legge 14 febbraio 1994, n. 124 e con legge 15 gennaio 2004, n. 27, ed entrambi in vigore.

Muovendo dalla preoccupazione per la diminuzione costante, negli ultimi decenni, del numero di specie vegetali e animali, nonché per gli effetti che ne derivano su rischi ambientali quali i cambiamenti climatici troppo rapidi, l’impoverimento dei suoli o la proliferazione di parassiti nocivi; la Convenzione sulla diversità biologica si propone di invertire tale trend mediante la conservazione della diversità biologica, l'utilizzazione durevole dei suoi elementi e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche. Tali fini sono da perseguire mediante trasferimenti di know how e adeguatifinanziamenti.

Salvaguardando i diritti degli altri Stati, le disposizioni della Convenzione si applicano, per ciascuna delle Parti contraenti, sia con riguardo a elementi di diversità biologica nel territorio di essa, sia in caso di processi ed attività realizzati sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, indipendentemente da dove si manifestino i loro effetti.

Ogni Parte contraente coopera con le altre direttamente o in seno alle Organizzazioni internazionali competenti, allo scopo di migliorare le capacità di conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica.

In questo contesto le Parti si impegnano a elaborare appropriate strategie o programmi nazionali, ovvero ad adattare quelli esistenti, nonché a integrare le prassi volte a garantire la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica nelle politiche di settore attinenti. Ciascuna Parte dovrà procedere all’identificazione degli elementi importanti della diversità biologica nel proprio territorio, sottoponendone a verifica le caratteristiche, e privilegiando gli elementi a rischio di sparizione o quelli suscettibili di utilizzazione durevole. I processi produttivi e le attività umane che possono costituire gravi minacce alla conservazione saranno oggetto di attenta campionatura e monitoraggio, e la medesima attenzione verrà data alla gestione dei dati derivati dalle attività di identificazione e di controllo.

Le attività sopra descritte saranno accompagnate da misure economiche e sociali che favoriscano la conservazione e l'utilizzazione durevole degli elementi costitutivi della diversità biologica. Sul piano della diffusione della cultura del rispetto per la biodiversità, la Convenzione prevede programmi di istruzione scientifica e tecnica e di formazione, nonché di ricerca, e aiuti per diffondere tali pratiche anche nei paesi in via di sviluppo. I mezzi di comunicazione e l’insegnamento sono altri due veicoli che le Parti dovranno utilizzare per accrescere la sensibilità sociale verso i temi in oggetto.

Viene infine sottolineato il ruolo delle comunità locali e delle popolazioni indigene in materia di conservazione della biodiversità, stante lo stretto rapporto che esse intrattengono con la varietà delle risorse biologiche tradizionali per la loro sussistenza.

 

Il Protocollo di Cartagena è il primo strumento legale internazionale che verte in modo specifico su aspetti legati alla sicurezza ambientale e sanitaria in connessione con l’utilizzazione di organismi geneticamente modificati, e rappresenta il primo strumento attuativo della Convenzione sulla diversità biologica. L'art. 19, comma 3, della Convenzione ha previsto infatti che "le Parti esaminano l'opportunità di adottare e di stabilire le modalità sotto forma di protocollo, che comprenda in particolare un accordo che stabilisca appropriate procedure per quanto riguarda il trasferimento, la manipolazione e l'utilizzazione, in condizioni di sicurezza, di ogni organismo vivente geneticamente modificato originato dalla biotecnologia e che avrebbe effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica".

L’ambito di applicazione del Protocollo è circoscritto ai movimenti transfrontalieri, al transito, alla manipolazione ed all’utilizzazione di qualsiasi organismo vivente modificato suscettibile di avere effetti sfavorevoli sulla conservazione della diversità biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute dell’uomo. Tuttavia, le disposizioni contenute nel Protocollo non si applicano ai prodotti farmaceutici destinati all’uomo in virtù di altri accordi o organismi internazionali pertinenti.

Il transito di organismi viventi modificati e i movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati destinati all’utilizzazione in sistemi chiusi non sono sottoposti alla procedura di accordo preliminare in cognizione di causa. La procedura si applica invece prima che avvenga il primo movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati destinati all’emissione deliberata nell’ambiente della Parte importatrice: è prevista la notifica scritta alle autorità competenti della Parte importatrice delle informazioni che la Parte esportatrice deve fornire anteriormente al primo movimento di organismi viventi modificati destinati all’emissione deliberata nell’ambiente. Conseguentemente, la Parte importatrice potrà autorizzare o, viceversa, negare, l’importazione.

E’ inoltre prevista una procedura particolare applicabile agli organismi viventi modificati destinati all’alimentazione umana o animale o alla trasformazione e che possono essere oggetto di movimenti transfrontalieri. Sono altresì stabiliti criteri per la valutazione e la gestione dei rischi, nonché procedure di tempestiva notifica, agli Stati colpiti o suscettibili di esserlo, e al Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi biotecnologici – istituito dal Protocollo di Cartagena -, di ogni incidente che comporti il rischio di un movimento transfrontaliero non intenzionale di organismi viventi modificati.

Le Parti cooperano allo sviluppo e al rafforzamento delle risorse umane e delle capacità istituzionali in materia di prevenzione dei rischi biotecnologici, particolarmente in vista dell’attuazione del Protocollo nei Paesi in via di sviluppo, e si impegnano a sensibilizzare il pubblico sulle questioni relative alla biosicurezza.

E’ previsto che venga avviato un processo volto ad elaborare regole e procedure internazionali in materia di responsabilità e di indennizzo per i danni derivanti dal movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati.

La valutazione dell’efficacia del Protocollo verrà effettuata dopo cinque anni dall’entrata in vigore dello stesso, da parte della Conferenza delle Parti che siede in quanto riunione delle Parti del Protocollo.

 


Articolo 1, comma 283
(Imposta di bollo su dichiarazione di conformità degli autoveicoli e assegnazione delle risorse al Ministero delle infrastrutture
per la sicurezza stradale)

 

 

 

La disposizione, introdotta con un emendamento approvato al Senato, stabilisce in primo luogo che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, le dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 76, commi 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono assoggettate all'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della tariffa, prima parte, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.

Il comma in esame dispone inoltre che una quotadelle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni in commento, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, sia destinata al centro elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Sempre a valere sulle maggiori entrate previste dal comma in esame, viene autorizzata infine una spesa di 2 milioni di euro annui per il triennio 2005-2007 per realizzare una campagna di comunicazione (a cura del predetto Ministero) volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad accrescere l’attività di prevenzione – specie presso i giovani – in materia di circolazione ed infortunistica stradale.

 

Si ricorda che l'articolo 76 del codice della strada (decreto legislativo n. 285/92) stabilisce che, per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione nazionale, attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformità rilasciate ( comma 6).

Inoltre il comma 7 del predetto articolo 76 prevede che nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve essere accomunata dalla dichiarazione di conformità, o dal certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazioni in più fasi le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità operative per le suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto.

Riguardo poi all'imposta di bollo, il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 all'articolo 2 dispone che l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella prima parte della tariffa (recata nell'Allegato A del predetto D.P.R. n. 642), se formati dallo Stato.

 


Articolo 1, commi 284-290
(Finanziamento dello sport)

 

 

 

I commi 284-290 - introdotti nel corso dell’esame al Senato – ridisciplinano le modalità del finanziamento ordinario del Coni, intervenendo anche sulla normativa relativa ai concorsi pronostici e alle scommesse su eventi diversi dalle corse di cavalli che attualmente costituiscono le principali fonti di entrata del Coni stesso.

I successivi commi 286 e 287 (v. infra) eliminano la previsione di una quota spettante al Coni per gli incassi relativi, rispettivamente, ai concorsi pronostici e alle scommesse.

 

Il comma 284 destina al Coni per il finanziamento dello sport, a partire dal 1 gennaio 2005, una quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva, da scommesse, lotto ed enalotto, bingo, apparecchi da divertimento ed intrattenimento, lotterie ad estrazione istantanea e differita, e da giochi similari di istituzione successiva alla data suddetta.

 

       Il comma 285 demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 marzo 2005, l'adozione del provvedimento relativo alle modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi di cui al comma precedente, oltre alle modalità di trasferimento dei fondi.

Per il quadriennio 2005-2008, il comma in esame destina al Coni 450 milioni di euro annui, comprensivi del contributo straordinario previsto per i Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e per i Giochi di Pechino 2008. La previsione di una cifra determinata sembra quindi rappresentare una deroga transitoria rispetto a quanto previsto dal comma 284, in quanto l’ammontare del finanziamento al CONI risulta essere slegato dal complesso delle entrate per giochi e scommesse. Inoltre la norma in esame non detta alcuna disposizione per la determinazione della quota per gli anni successivi al 2008. Appare infine poco appropriato il riferimento all'art. 4 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138 che non reca uno specifico contributo al Coni, come potrebbe sembrare dalla formulazione del testo.

 

L'art. 4 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138[218], relativo all'unificazione delle competenze in materia di giochi, dispone che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolga tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici. Per i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, le predette funzioni sono attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in concessione. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa al CONI una somma pari alla quota, prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Il disciplinare di concessione prevede le modalità di attribuzione di eventuali risorse aggiuntive volte a soddisfareadeguatamente, in funzione dell'andamento dei giochi di competenza, le necessità finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia finanziaria.

 

Con riferimento alle più recenti e significative disposizioni di finanziamento straordinario a favore del CONI si ricorda che:

-          la legge 17 agosto 1999, n. 289, ha disposto a favore del CONIun contributo straordinario per la preparazione delle Olimpiadi del 2000 (fino a un massimo di 120 mld.), oltre a 5 mld. da destinare a programmi relativi allo sport sociale;

-          l’art. 145, comma 13, primo periodo, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001) ha assegnato al CONI, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell’attività sportiva, un contributo straordinario per il 2001 pari a 195 miliardi di lire, con specifica destinazione di 20 miliardi allo sport sociale e giovanile;

-          l’art. 16-sexies del D.L. n. 452 del 2001 ha assegnato al CONI un contributo straordinario per il 2002 nel limite massimo di 103.291.000 euro (pari a circa 200 miliardi di lire), per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell’attività sportiva.

-          l’art. 4, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) reca due distinti finanziamenti: il comma 194 – come sopra illustrato - concede alla Coni servizi S.p.A. un contributo di 6 milioni di euro annui per il periodo 2004-2010, a compensazione delle minori entrate derivanti dalla ridefinizione delle norme sui concessionari di scommesse; il comma 232 assegna alla Coni servizi s.p.a l’importo di 130 milioni di euro per il 2004, a titolo di apporto al capitale sociale.

 

La ratio del contributo recato dalla lettera d) del comma 194 della legge 350/2003 dettato - come detto - dalle minori entrate determinate dalle disposizioni agevolative per i concessionari di scommesse sportive stabilite dal comma stesso, sembrerebbe venire meno in considerazione delle nuove modalità di finanziamento al Coni previste dai commi in esame. Si segnala inoltre la difformità di assegnazione - rispettivamente Coni servizi S.p.A.[219] e Coni – tra tale contributo e le forme di finanziamento previste dalle disposizioni in esame.

 

Il comma 286 ridetermina la ripartizione della posta di gioco dei concorsi pronostici, attualmente fissata dal D.M. 19 giugno 2003, n. 179, recante "Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva", con l'obiettivo di assicurare un incremento della raccolta legata ai concorsi pronostici su base sportiva.

In particolare la disposizione in esame elimina il contributo al Coni, in considerazione delle sue nuove modalità di finanziamento, ed aumenta sia la quota destinata al montepremi, elevandola al 50%, sia quella destinata all'imposta unica, che sale al 33, 84%.

 

 

D.M. n. 179/2003

Ddl Finanziaria 2005

aggio al punto di vendita

8%

8%

Montepremi

34,65%;

50%

contributo CONI

18,77%;

-

contributo all'Istituto per il credito sportivo

2,45%;

2,45%;

imposta unica

30,42%

33,84%

contributo alle spese di gestione di AAMS

5,71%

5,71%

 

Inoltre, il comma 286 stabilisce che le vincite non riscosse relative ai concorsi indetti dopo il 1° gennaio 2005 verranno riportate sul montepremi del concorso immediatamente successivo, diversamente da quanto previsto per le scommesse, per le quali è prevista l'acquisizione da parte dell'erario (vedi comma 287).

Questa nuova suddivisione della quota avviene ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 12, comma 2 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 16, secondo, terzo e quarto periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133.

 

Si ricorda che l'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, riguarda, tra l'altro, la gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi. L'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, riguarda le competenze del Ministro delle finanze. relative ai prelievi sui concorsi pronostici e sulle scommesse, e alla loro destinazione.

 

Il comma 287 concerne l'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli - fattispecie di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 - fissandola nella misura del 33% della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa, a partire dal 1° gennaio 2005.

 

Per tale tipo di scommesse il suddetto decreto recante "Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse", stabilisce, all'articolo 4, comma 1, lettera b), n. 2, un'aliquota pari al 20,20%.

 

Sempre a partire dalla stessa data nessuna quota di prelievo è riconosciuta a favore del Coni sulle medesime scommesse.

Inoltre, come già accennato, per le scommesse indette dopo il 1° gennaio 2005, le vincite non riscosse e i rimborsi non richiesti sono acquisiti dall'erario.

Analogamente a quanto stabilito al comma 3, restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 12, comma 2 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 16, secondo, terzo e quarto periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133.

 

Il comma 288 riguarda la posta unitaria di gioco delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, disciplinate dal decreto del Ministro delle Finanze 2 agosto 1999, n. 278, rideterminandone la ripartizione.

 

Si ricorda che con il suddetto decreto è stata autorizzata l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa, relative a determinati eventi sportivi. In particolare, è stata istituita una nuova scommessa a totalizzatore denominata Formula 101, collegata alle gare automobilistiche internazionali del Campionato Mondiale di Formula Uno. Con D.M. 23 gennaio 2001 l'esercizio della scommessa, riservato al Ministero delle finanze, è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mentre l'accettazione delle scommesse è affidata, sulla base di apposita convenzione ai concessionari gestori di giochi pubblici, concorsi pronostici e lotto che operano sull'intero territorio nazionale, avvalendosi di una rete di ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale.

 

Il comma 288 in esame interviene su tale ripartizione, aumentando l'imposta unica al 20% e lasciando inalterate le altre voci. Per la percentuale residua dei prelievi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, comma 2, lettera b) della legge 13 maggio 1999, n. 133, che ne prevede la destinazione per finalità sociali o culturali di interesse generale.

 

 

 

D.M. n. 278/1999

Ddl Finanziaria 2005

Disponibile a vincite

57%

57%

Aggio al luogo di vendita autorizzato

8%

8%

Imposta unica

6,75%

20%

Contributo alle spese complessive di gestione

5,71%

5,71%

Fondo speciale di riserva

2,54%

2,54%

Quota residua per finalità sociali o culturali di interesse generale

20%

6,75

 

Da ultimo, il comma 288 in esame abroga, sempre a partire dal 1° gennaio 2005, la lettera a) del comma 2, dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Essa prevede cheal CONI e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), sia destinata parte dei prelievi indicati al comma 1 della legge stessa rispettivamente in misura non superiore al 20% e al 10%.

 

Il comma 289 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, provveda, entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge finanziaria per il 2005, al riordino - sotto vari aspetti - delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, anche con riguardo al contenzioso ed al riparto dei proventi.

L'intervento proposto mira a ridisegnare la normativa di riferimento, omogeneizzando e modernizzando la normativa del settore.

 

Il comma 290 riguarda la distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, prevedendo appositi provvedimenti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che dovranno rispettare i seguenti principi:

a)      armonizzazione delle modalità di commercializzazione con quelle dei concorsi pronostici;

b)      economicità ed efficienza delle reti di vendita, e diffusione capillare delle stesse sul territorio nazionale;

c)      sicurezza e trasparenza del gioco e tutela della buona fede dei partecipanti;

d)      salvaguardia dei diritti derivanti dall'applicazione del decreto del Ministro delle Finanze 2 giugno 1998, n. 174.


Articolo 1, comma 291
(Scommesse a totalizzatore)

 

 

 

Il comma 291, introdotto dal Senato, dispone la semplificazione dell’attuale sistema di trasmissione delle scommesse (c.d. adduzione delle giocate e ricezione del nulla osta) al totalizzatore nazionale, attraverso l’utilizzo di operatori accreditati e regolati da apposita convenzione nei loro rapporti con l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS). Tali operatori possono provvedere, in nome e per conto del concessionario, al versamento di quanto da lui dovuto per l’esercizio della concessione, assicurando maggiore certezza e celerità ai versamenti stessi.

 

In particolare, il comma 291 stabilisce che ciascun concessionario utilizza e remunera i servizi di un operatore da indicare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria nel rispetto dei rapporti contrattuali in corso per:

§      l’adduzione delle “scommesse a totalizzatore” al totalizzatore nazionale,

§      la ricezione del nulla osta all’emissione della ricevuta di scommessa,

§      l’adduzione delle scommesse a libro al servizio centrale di registrazione.

 

L’operatore prescelto deve essere in possesso di requisiti di capacità tecnica ed affidabilità economica accertati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e deve dimostrare di essere stato indicato da non meno di 300 concessionari.

Il rapporto tra l’operatore e l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è regolato da apposita convenzione.

Ove l’operatore assuma l’obbligo di provvedere, in nome e per conto del concessionario, al versamento di quanto da lui dovuto per l’esercizio della concessione, la convenzione di cui al comma precedente stabilisce:

§      il termine, di natura essenziale, entro il quale deve essere effettuato mensilmente il versamento;

§      l’anticipazione al concessionario, da parte dell’operatore, delle integrazioni eventualmente necessarie al pagamento delle scommesse a totalizzatore vincenti, contabilizzate nel mese di cui alla lettera precedente;

§      la retribuzione del servizio prestato dall’operatore in misura non superiore al 2% dell’ammontare delle somme versate;

§      la prestazione di idonea cauzione o fideiussione a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte, a fronte della quale verranno svincolate, per la parte corrispondente, le garanzie prestate dal concessionario.

 

 

Secondo la relazione tecnica al maxiemendamento, “utilizzando come riferimento il valore economico della raccolta di scommesse attesa a fine 2004, pari a circa 1,3 miliardi per le scommesse a quota fissa, i benefici economici attesi sul rendimento erariale sono pari ad un incremento di circa 15 milioni di euro, dovuto ad una migliore gestione finanziaria, ad un minore costo amministrativo ed ad una diminuzione dei mancati versamenti.”


Articolo 1, comma 292
(Scommesse sulle corse dei cavalli)

 

 

 

Il Senato ha introdotto il comma 292, che interviene in materia di scommesse a libro sulle corse dei cavalli.

Si tratta delle particolari scommesse che sono raccolte e riportate sul libro dell'agenzia ippica o dell'allibratore, con preventiva indicazione della quota di vincita per ciascuna giocata, che viene concordata con lo scommettitore in anticipo, indipendentemente dalle scommesse che l'agente riesce a raccogliere.

 

Il comma 292 fissa, a decorrere dal 1° febbraio 2005, la posta unitaria di gioco per scommesse a libro sulle corse dei cavalli in 1 euro. L’importo di ciascuna scommessa non può essere inferiore a 3 euro.

 

La disposizione dispone la riduzione ad 1 euro della posta di gioco minima su ciascuna scommessa, stabilita dalla vigente normativa nella misura di 3 euro. Viene tuttavia, tenuta ferma al valore minimo di 3 euro l’importo di ciascuna scommessa. Questa modifica permetterà di aumentare la raccolta, in particolare permettendo giocate anche da 4, 5 e 10 euro, senza l’attuale vincolo di dover operare per multipli di 3 euro. Infatti, poiché una scommessa può essere composta da più scommesse su singoli eventi, ne deriva la possibilità di effettuare giocate il cui ammontare complessivo superi 3 euro, ripartiti anche su più di un evento.

 

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica al maxiemendamento, utilizzando come riferimento il valore economico della raccolta di scommesse attesa a fine 2004, pari a circa 1,3 miliardi per le scommesse a quota fissa, i benefici economici attesi sono pari ad un incremento di circa 15 milioni di euro, dovuto ad un aumento della raccolta.

 

L’articolo 2 della legge n. 315 del 1942, recante provvedimenti per l’ippicoltura, ha riservato esclusivamente all'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) la facoltà di esercitare totalizzatori e scommesse a libro per le corse dei cavalli, tanto sugli ippodromi quanto fuori di essi.

L'esercizio delle scommesse viene affidato dall'UNIRE ad operatori esterni con provvedimento concessorio a cui si accompagna, per la regolamentazione del servizio e per la disciplina del rapporto patrimoniale, una convenzione deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'UNIRE e approvata dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste (ora delle politiche agricole), il cui contenuto è determinato unilateralmente dall'ente stesso..

Il successivo articolo 3 stabilisce che i proventi netti del totalizzatore e delle scommesse a libro, dedotte le spese di organizzazione del servizio e l'eventuale quota da corrispondere agli enti e società delegati all'esercizio delle scommesse a norma dell'articolo precedente, anche, ove sia ritenuto necessario, come contributo alle spese di gestione per gli ippodromi, sono destinati, in base a deliberazione dell'U.N.I.R.E., alla costituzione di un fondo premi per le corse, da ripartire fra le società e gli enti ippici; nonché a provvidenze per l'allevamento secondo programmi annuali da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

 

Nelle scommesse al totalizzatore l'ammontare complessivo delle puntate per una determinata scommessa costituisce la somma disponibile per le vincite e tale somma viene suddivisa per il numero delle scommesse vincenti, determinando così la quota del totalizzatore. Nell'ambito delle scommesse al totalizzatore si distinguono quelle effettuate e totalizzate in ciascun ippodromo, quelle effettuate al TIU (totalizzatore interurbano) e la scommessa TRIS.

Le scommesse a libro sono quelle raccolte e riportate sul libro dell'agenzia ippica o dell'allibratore, con preventiva indicazione della quota di vincita per ciascuna giocata, che viene concordata con lo scommettitore in anticipo, indipendentemente dalle scommesse che l'agente riesce a raccogliere.

Nell'ambito delle scommesse a libro si distinguono quelle a riferimento e quelle a quota fissa. Nelle scommesse a quota fissa la vincita viene stabilità già all'atto della raccolta, mentre in quelle a riferimento, l'entità della vincita è stabilita a posteriori, con riferimento alla quota che viene determinata dalla quantità di scommesse raccolte sulla corsa dagli altri soggetti abilitati.

 

Si ricorda che l'articolo 3, comma 78, della legge n. 662 del 1996, ha previsto l’emanazione di un regolamento, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, al fine di provvedere al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi. A tale disposizione si è dato attuazione con il Con il D.P.R. n. 169 del 1998 è stato emanato il regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi.

 

Con decreto del Ministro delle finanze n. 278 del 1999 è stato emanato il regolamento recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 133 del 1999.


Articolo 1, commi 293-297
(Gioco con partecipazione a distanza)

 

 

 

I commi da 293 a 297, inseriti nel corso dell’esame al Senato, recano disposizioni finalizzate alla regolamentazione dei giochi e delle lotterie con partecipazione a distanza (c.d. gioco telematico).

 

L'evoluzione tecnologica ha consentito lo sviluppo di nuove modalità di realizzazione di giochi a distanza ai quali sono spesso collegate attività illecite, specialmente in collegamento con società o siti esteri; le misure dovranno, quindi, offrire strumenti all'attività di contrasto a tali attività anche al fine di assicurare la tutela della fede pubblica.

 

Si ricorda che l'articolo 37, comma 5, della legge, n. 388 del 2000 (Finanziaria 2001) ha introdotto due nuovi commi all’articolo 4 della legge n. 401 del 1989 (recante "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive") relativi alla raccolta di scommesse a distanza per via telematica o telefonica.

Con il nuovo comma 4-bis si estende l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 4 della legge n. 401 del 1989 (reclusione da 6 mesi ad un anno) a coloro che svolgano attività organizzata di raccolta di scommesse, anche per via informatica o telefonica, senza la necessaria licenza di cui all’articolo 88 del TULPS (R.D. n. 773/31).

Parimenti, il comma 4-ter estende l’applicazione delle sanzioni di cui sopra a coloro che, sia pure dotati di regolare autorizzazione all’esercizio delle scommesse, effettuino la raccolta delle scommesse per mezzo del telefono o per via telematica, violando in tal modo quanto previsto dalla legge n. 549 del 1995, articolo 3, comma 228, che stabilisce espressamente che la raccolta delle scommesse deve essere effettuata esclusivamente presso le ricevitorie autorizzate e che vieta altre forme di intermediazione.

Viene fatta salva la facoltà, prevista dall’articolo 11 del D.L. n. 557 del 1993, del Ministro delle finanze di affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giuochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto.

Si segnala, inoltre, che recentemente la Corte di Cassazione (sentenza n. 23272/2004, Sez. Un. Penali) ha ritenuto che all'attività di centri di trasmissione dati (cosiddetti CTD) che organizzano scommesse in Italia per conto di bookmaker stranieri, anche regolarmente autorizzati nei Paesi di origine, siano comunque applicabili le norme recate dal citato comma 4-bis dell'articolo 4 della legge 401/1989 sull'esercizio abusivo di attività di gioco o scommesse, anche se in possesso di regolare autorizzazione concessa dal Ministero delle comunicazioni, e quindi nel rispetto delle disposizioni previste dal citato comma 4-ter. La Suprema Corte ha quindi ritenuto che la prevenzione della criminalità e la tutela dell'ordine pubblico possano giustificare una restrizione dei principi comunitari di libera prestazione dei servizi, senza per questo essere in contrasto con il diritto comunitario, in quanto quest'ultimo salvaguarda il potere di ricorrere alla sanzione penale per rafforzare precetti imposti o consentiti dallo stesso diritto.

 

Il comma 293 attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), il compito di adottare provvedimenti per regolare la definizione, la diffusione e la gestione dei mezzi di pagamento specifici legati all'attività di gioco a distanza. I mezzi di pagamento così definiti potranno essere estesi anche a forme di gioco non a distanza.

 

Il comma 294 stabilisce che l'attività di diffusione e gestione dei mezzi di pagamento può essere gestita anche da una società dedicata costituita dal Ministero dell'economia sulla base di apposita direttiva del Ministro. Le stesse attività potranno alternativamente essere gestite da soggetti privati individuati dal Ministero, attraverso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con procedura ad evidenza pubblica.

 

Il comma 295 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS dovrà regolare le lotterie, di carattere istantaneo e non, con partecipazione a distanza. In particolare dovrà essere definita la ripartizione percentuale della posta di gioco relativamente all'Erario, ai giocatori ed ai soggetti terzi. Dovranno inoltre essere definite i criteri di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche.

 

Il comma 296 stabilisce che l'AAMS, previo accordo con le autorità dei singoli Stati membri, potrà organizzare la gestione di giochi a distanza a livello di Unione europea. In tal caso, ai sensi del comma 297, la stessa AAMS, in accordo con le autorità degli Stati membri coinvolti, dovrà stabilire la ripartizione della posta in gioco.

 

Si fa presente che, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, con le disposizioni in esame si intendano conseguire una serie di obiettivi finanziari:

a)      la difesa dei ricavi erariali e più in generale del sistema dei giochi pubblici italiano dall’erosione da parte degli operatori stranieri che accettano il gioco on-line;

b)      l'incremento delle entrate da lotterie telematiche;

c)      l'incremento delle entrate dovute al governo dei sistemi di pagamento (che - prosegue la relazione - potrebbero rivelarsi particolarmente rilevanti, nell’esercizio 2006, se si procederà alla costituzione ed alla successiva vendita di quote della società strumentale di gestione dei mezzi di pagamento).


Articolo 1, comma 298
(Riduzione consumi intermedi)

 

 

 

Il comma 298, introdotto dal Senato, prevede un’ulteriore riduzione degli stanziamenti del bilancio dello Stato per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, per un importo pari a 700 milioni di euro per l’anno 2005 e a 1.300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.

 

La riduzione prevista dal comma in esame si aggiunge a quella determinata dall’applicazione delle disposizioni recate dal comma 8, per effetto delle quali, come indicato nell’elenco 2 allegato al disegno di legge finanziaria e non modificato nel corso dell’esame da parte del Senato, comportano, con riferimento alle dotazioni di competenza per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, una riduzione pari a 1.129,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

 

La dotazione prevista dal comma in esame sarà effettuata “in maniera lineare”.

Secondo le indicazioni contenute nella relazione tecnica all’emendamento 16.100 del Governo con cui è stato introdotto il comma in esame, per realizzare un risparmio di spesa pari a 700 milioni di euro per l’anno 2005 viene operata una riduzione degli stanziamenti discrezionali per consumi intermedi dell’11,8%.

Per i due anni successivi, il risparmio annuale di 1.300 milioni di euro comporta l’applicazione di una riduzione del 21,7%.

 


Articolo 1, comma 299
(Riduzione dotazioni correnti Tabella C, escluso settore universitario)

 

 

 

Il comma 299, introdotto nel corso dell’esame da parte del Senato, dispone una riduzione dei finanziamenti di parte corrente previsti dalla tabella C tale da assicurare un risparmio di spesa di 650 milioni di euro per l’anno 2005 e di 850 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.

 

Ai sensi del comma in esame, la riduzione percentuale dovrà applicarsi in maniera lineare su tutte le dotazioni di parte corrente della tabella C, ad esclusione di quelle concernenti il settore universitario.

 

Per quanto concerne gli stanziamenti di tabella C del disegno di legge finanziaria, il comma 10, non modificato nel corso dell’esame presso il Senato, dispone che essi siano determinati in coerenza con i limiti previsti dal comma 5 per gli stanziamenti del bilancio dello Stato aventi impatto diretto sul conto economico delle amministrazioni pubbliche. Gli importi contenuti nella Tabella C del disegno di legge finanziaria presentato dal Governo (A.C. 5310), peraltro, già scontavano tale rideterminazione.

 

Per effetto delle previsioni contenute nel comma 10 e di altre variazioni intervenute nel corso dell’esame presso la Camera, gli stanziamenti della tabella C nel testo approvato dalla Camera ammontavano complessivamente a 20.682,5 milioni di euro per il 2005, a 20.028,8 milioni di euro per il 2006 e a 20.029,8 milioni di euro per il 2007.

Rispetto a questo importo, le dotazioni di parte corrente ammontavano a 17.882,3 milioni di euro per il 2005, a 17.228,6 milioni di euro per il 2006 e a 17.229,6 per il 2007.

 

Come specificato nella relazione tecnica all’emendamento 16.100 l’esclusione dall’applicazione del comma in esame dei finanziamenti concernenti il settore universitario riguarda le dotazioni di parte corrente del Ministero dell'Istruzione, dell’università e della ricerca relative alle seguenti voci di tabella C:

§      Piano triennale università, di cui alla legge n. 245/1990, “Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990” (U.P.B. 4.1.2.9 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 1690), che presenta per il 2005 una dotazione di 122,5 milioni di euro;

§      Università non statali, di cui alla legge n. 243/1991, “Università non statali legalmente riconosciute” (U.P.B. 4.1.2.10 - Università ed istituti non statali - cap. 1692), che presenta per il 2005 una dotazione di 124,4 milioni di euro;

§      Diritto allo studio, di cui alla legge n. 147/1992, “Modifiche ed integrazioni alla legge n. 390/1992, recante norme sul diritto agli studi universitari” (U.P.B. 4.1.2.12 - Diritto allo studio - cap. 1695), che presenta per il 2005 una dotazione di 147 milioni di euro;

§      Fondo ordinario per il finanziamento delle università, di cui alla legge n. 537/1993, “Interventi correttivi di finanza pubblica”, articolo 5, comma 1, lettera a), Spese per il funzionamento dell'università (U.P.B. 4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694), che presenta per il 2005 una dotazione di 6.984 milioni di euro;

§      Attività sportiva, di cui alla legge n. 394/1977, “Potenziamento dell'attività sportiva universitaria” (U.P.B. 4.1.2.14 - Altri interventi per le università statali - cap. 1709), che presenta per il 2005 una dotazione di 8 milioni di euro.

 

L'importo complessivo delle dotazioni non ridotte risulta pertanto pari a 7.085,9 milioni di euro.

 

La relazione tecnica sopra richiamata, peraltro, indica che sono esclusi dalla riduzione anche il fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente e le dotazioni strettamente connesse ad accordi internazionali

Si noti tuttavia che di tali due esclusioni fa menzione solo la relazione tecnica, mentre non sono previste dal testo del comma in esame.

 

Il testo dell’emendamento 16.100, cui si riferisce la relazione tecnica, prevedeva una riduzione delle dotazioni di parte corrente della tabella C pari a 400 milioni per l’anno 2005 e a 600 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Gli importi della riduzione sono stati successivamente aumentati di 250 milioni di euro annui per effetto dell’emendamento 40.500, che ha rivisto la disciplina in materia di studi di settore.

 

Si segnala, inoltre, che l’emendamento 40.0.100, che è intervenuto in materia di accertamento delle imposte sui redditi e sull’IVA e che ha disposto un incremento delle deduzioni relative all’IRAP, a fini di copertura finanziaria ha previsto una ulteriore riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente della Tabella C in modo tale da assicurare minori spese per 124 milioni di euro nel 2006 e 12 milioni a decorrere dal 2007.

Tale ulteriore riduzione - a differenza di quella prevista dal comma in esame - è stata direttamente effettuata mediante rideterminazione delle dotazioni di tabella C, come risultanti nel testo approvato dalla Commissione bilancio del Senato (AS 3223-A).

 


Articolo 1, comma 300
(Riduzione Fondo per interventi strutturali politica economica)

 

 

 

Il comma 300, introdotto nel corso dell’esame da parte del Senato, riduce di 2.000 milioni di euro per l’anno 2005 l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, “Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica”.

 

In particolare l’articolo 10 del D.L. n. 282/2004 prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un apposito fondo, denominato “Fondo per interventi strutturali di politica economica”, con una dotazione di 2.215,5 milioni di euro per il 2005.

Tale dotazione corrisponde alle maggiori entrate che, per il 2005, derivano dal differimento al 31 maggio 2005 e al 30 settembre 2005 dei termini di versamento della seconda e terza rata dell’oblazione connessa alla sanatoria edilizia, fissati inizialmente al 20 e al 30 dicembre 2004.

Secondo le stime contenute nella relazione tecnica del disegno di legge di conversione del D.L. n. 282/2004, il differimento dei termini sopra indicati (A.S. 3233) comporta un minor gettito di 2.215,5 milioni di euro per il 2004 (al quale si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel decreto-legge) e un corrispondente maggior gettito per il 2005, che viene destinato al Fondo in questione.

 

Per effetto della riduzione dell’autorizzazione di spesa disposta dal comma in esame la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica risulta pari a 215,5 milioni di euro per l’anno 2005.

 

In base alla disposizione di cui al comma in esame, in sostanza, le maggiori entrate derivanti dalle previsioni contenute nel decreto-legge n. 282/2004 fanno parte integrante della manovra di finanza pubblica per il 2005 e concorrono alla copertura dei maggiori oneri prodotti dagli interventi previsti nel disegno di legge finanziaria.


Articolo 1, comma 301
(Versamento all’entrata di una quota degli importi derivanti dall’applicazione dell’aliquota della componente della tariffa elettrica)

 

 

 

Il comma 301 (introdotto dalla Commissione bilancio del Senato) prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, venga versato al bilancio dello Stato un importo pari a 100 milioni di euro, proveniente da:

 

1)  una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1-bis del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368[220].

 

La disposizione citata prevede che l'ammontare complessivo annuo del contributo relativo alle compensazioni territoriali a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare è definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

Il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del CIPE sulla base delle stime d’inventario radiometrico dei siti determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), valutata la pericolosità dei rifiuti. Il contributo è ripartito, per ciascun territorio, in pari misura fra il comune e la provincia che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.

Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale, e proporzionalmente all'allocazione dei rifiuti radioattivi, il contributo è assegnato in misura del 20 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il deposito, in misura del 30 per cento in favore dei comuni con questo confinanti, proporzionalmente alla popolazione residente, in misura del 25 per cento, rispettivamente, in favore della regione e della provincia.

Si segnala che la delibera CIPE di ripartizione delle risorse non è stata adottata nel 2004. La Delibera dell'Autorità per l'energia e il gas n. 46/04, del 27 marzo 2004, ha previsto che una prima parte degli oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale a favore dei comuni venga posta a carico della componente tariffaria A2.

 

Sembra quindi che le risorse connesse con il prelievo tariffario istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2003 non siano state finora utilizzate. Sarebbe opportuno acquisire indicazioni ulteriori per verificare se la funzione di compensazione cui dovevano far fronte tali risorse sia stata attuata a valere su altre componenti tariffarie.

La relazione tecnica precisa che gli importi derivanti dall'applicazione di detta aliquota sono stimati pari a 40 milioni di euro annui.

 

2)  la rimanente parte, fino al raggiungimento dell’importo di 100 milioni di euro, con una quota degli importi derivanti dalla componente A2 della tariffa elettrica destinata al rimborso degli oneri relativi allo smantellamento delle centrali nucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e delle attività connesse.

 

Tale componente (attualmente pari a 0,05 euro al kWh) è fissata dall'Autorità dell'energia elettrica e del gas[221], che altresì provvede all'adeguamento della stessa tariffa, tenuto conto degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, come stabilito dall'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

 

Gli oneri generali del sistema elettrico sono stati definiti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83: in base ad esso, a decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle seguenti categorie:

a)       costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e alla chiusura del ciclo combustibile nucleare, conseguenti al referendum del 1987;

b)       costi relativi all’attività di ricerca e sviluppo finalizzata all’innovazione tecnologica d’interesse generale per il sistema elettrico;

c)       applicazione dei regimi tariffari speciali previsti da disposizioni precedenti alla liberalizzazione, richiamate nella delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 70/97 (art. 2, comma 2.4) e nel D.M. 19 febbraio 1997;

d)       reintegrazione, per un massimo di dieci anni, dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all’estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall’ENEL S.p.A dalla Nigeria, in base agli obblighi assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della direttiva di liberalizzazione del settore 96/92/CE.

 

Le modalità d’attuazione della norma in esame saranno definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

 

Si segnala che gli importi riscossi dall'ENEL a vario titolo quali componenti delle tariffe elettriche, qualora non utilizzati, dovrebbero essere riversati presso la Cassa conguagli per l'energia elettrica e quindi essere giacenti in tesoreria.

 


Articolo 1, comma 302
(Riduzione trasferimenti correnti a Ferrovie, Poste,
ANAS e altre imprese pubbliche)

 

 

 

Il comma 302, introdotto nel corso dell’esame da parte del Senato, dispone una riduzione dei trasferimenti correnti ad imprese pubbliche per un importo pari complessivamente a 260 milioni di euro per il 2005, a 330 milioni di euro per il 2006 e a 260 milioni di euro per il 2007.

 

In particolare, la riduzione interessa le seguenti voci di spesa:

§      contratto di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.A. (Ministero dell'economia e delle finanze - U.P.B. 3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato) per il quale è prevista una riduzione di 90 milioni di euro per il 2005, 100 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007.

L’U.P.B. 3.1.2.8, “Ferrovie dello Stato”, presenta nel bilancio a legislazione vigente per il 2005, una dotazione di 1.860 milioni di euro;

 

§      contratto di programma con Poste Italiane S.p.A. (Ministero dell'economia e delle finanze - U.P.B. 3.1.2.4 - Poste italiane), per il quale è prevista una riduzione di 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007.

L’U.P.B. 3.1.2.4, “Poste italiane”, presenta nel bilancio per il 2005, come risultante dalla Nota di variazioni approvata in prima lettura dalla Camera, una dotazione di 349 milioni di euro;

 

§      contratto di programma con l'ANAS S.p.A. (Ministero dell'economia e delle finanze - U.P.B. 3.1.2.45 - ANAS), per il quale è prevista una riduzione di 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007.

L’U.P.B. 3.1.2.45, “ANAS”, presenta nel bilancio a legislazione vigente per il 2005, una dotazione di 450 milioni di euro;

 

§      Fondo contratti di programma delle altre imprese pubbliche (Ministero dell'economia e delle finanze - U.P.B. 3.1.2.43 - Contratti di programma), per il quale è prevista una riduzione di 90 milioni di euro per il 2005, 130 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007.

L’U.P.B. 3.1.2.43, “Contratti di programma”, presenta nel bilancio per il 2005, come risultante dalla Nota di variazioni approvata in prima lettura dalla Camera, una dotazione di 542,5 milioni di euro.

 

Si segnala che lo stanziamento della U.P.B. su cui viene operata la riduzione (3.1.2.43 - Contratti di programma) è una delle voci per le quali si sono registrate eccedenze di spesa, che vengono finanziate in base all'Allegato 1 del disegno di legge Finanziaria 2005. In particolare, con riferimento all’U.P.B. citata, viene disposto un finanziamento di 80,5 milioni di euro per il 2005 e 46 milioni di euro a decorrere dal 2006 destinato a far fronte alle eccedenze di spesa relative alla legge 67/1988, concernente le agevolazioni tariffarie all'editoria.

 


Articolo 1, comma 303
(Aggiornamento degli importi fissi delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, tassa di concessione governativa)

 

 

 

Il comma 303 (inserito dalla Commissione bilancio del Senato) dispone l’aggiornamento degli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, delle imposte di bollo, ipotecaria e catastale, nonché delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali catastali di cui al titolo III della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648.

 

L’aggiornamento degli importi delle suddette imposte viene effettuato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2005.

 

L’adeguamento dovrà assicurare un maggiore gettito annuo di 1120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di 1320 milioni di euro a decorrere dal 2007, e dovrà tenere conto dell’aumento dei prezzi al consumo risultanti dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, nonché dell’esigenza di semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto.

 

La disposizione prevede quindi che l’aggiornamento, oltre all’esigenza di aumento di gettito nella misura determinata, dovrà tenere conto del tasso d’inflazione rilevato dall’ISTAT.

Inoltre, la formulazione risultante dall’emendamento 1. 2000 del Governo, approvato dal Senato, sembra implicare la possibilità che la tariffa sia modificata con riorganizzazione delle voci che la compongono, in base al criterio della semplificazione, e con l’aggiunta eventuale di nuove voci corrispondenti alla prestazione di servizi telematici definiti “a valore aggiunto”.

Si rileva che l’adozione delle modificazioni suddette – i cui criteri sono invero assai generici – è rimessa a un atto amministrativo qualificato “di natura non regolamentare”.

 

Attualmente, l’importo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in misura fissa è determinato in 129,11 euro.

Le suddette imposte in misura fissa sono dovute ad esempio per trasferimenti immobiliari soggetti all’imposta sul valore aggiunto, conferimenti di azienda in società comprendenti beni immobili, atti di fusione e scissione che comportano la modifica dell'intestazione dei beni immobili. L'imposta di registro in misura fissa è dovuta, per esempio, per trasferimenti immobiliari a favore di Stato, regioni, province, comuni e comunità montane, trasferimenti immobiliari a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), conferimenti in società di beni diversi dalle aziende, deliberazioni di organi societari, trasferimenti di imbarcazioni, contratti preliminari.

Sono soggetti a tassa di concessione governativa i passaporti, le licenze di porto d'armi, le iscrizioni al Registro delle imprese, l'attribuzione della partita IVA, le licenze per la pesca, i brevetti.

L'imposta di bollo è applicata in misura fissa sulla marca da bollo (11 euro), nonché su moltissimi altri atti, tra i quali gli estratti di conto corrente, gli atti giudiziari, le fatture e quietanze, gli invii telematici alle agenzie fiscali.

 

Si ricorda che, recentemente, l'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, ha elevato a 11 euro l'importo fisso dell'imposta di bollo precedentemente stabilito in lire 20.000 (10,33 euro), nonché una serie di altre imposte fisse le cui tariffe sono disciplinate dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 .

 

La legge 7 aprile 2003, n. 80 (Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale), all'articolo 6, prevede l'istituzione di un’imposta sui servizi in cui dovrebbero essere riunite: imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, imposta di bollo, tassa sulle concessioni governative, tassa sui contratti di Borsa, imposta sulle assicurazioni e imposta sugli intrattenimenti.

 

Si riproduce di seguito il titolo III della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, relativa ai diritti speciali catastali.

 

DPR 26 ottobre 1972, n. 648,‘Riordinamento dei Fondi di previdenza e armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali’(G.U. n. 292, 11 novembre 1972, Supplemento Ordinario)


Tabella A

(omissis)

 

Titolo III
TRIBUTI SPECIALI CATASTALI[222]

 

Numero d'ordine

Operazione

Tariffa in lire

Annotazioni

 

 

 

 

1

Consultazione degli atti catastali

 

Il diritto è da applicare distintamente per il catasto dei terreni ed il catasto fabbricati.

 

a) consultazione effettuata su documenti cartacei, ogni trenta minuti

10.000

Quando la consultazione concerne uffici diversi da quello ove la richiesta è presentata il diritto è triplicato.

 

b) consultazione stampata dalla base informativa, per ogni pagina formato A4

2.500

 

 

c) consultazione comportante selezione di dati elaborati anche in tempi differiti, per ogni pagina

5.000

 

 

d) consultazione della mappa catastale con estrazione di copia, per ogni formato A4

2.500

 

2

certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti che costituiscono i catasti e che comunque sono conservati presso le sez. catastali degli uffici del dipartimento del territorio esclusi quelli di cui ai punti 3 e 4 (oltre diritti di ricerca punto 1)

 

Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale, di quella sulla pubblica istruzione è dovuto il solo diritto fisso di lire 5.000.

 

a) per ogni certificato, copia o estratto ottenuto da stampante collegata alla base informativa, ovvero da supporto cartaceo

20.000

 

 

b) per ogni pagina formato A4 di consultazione stampata o di copia rilasciata

2.500

 

3

copie ed estratti sulla base delle risultanze di atti catastali, conservati su supporto cartaceo o informatizzato, di carattere esclusivamente tecnico-grafico (oltre al diritto di ricerca nella misura di cui al punto 1):

 

Quando trattasi del rilascio di copie di monografie, di vertici trigonometrici o di capisaldi di livellazione o del calcolo delle coordinate grafiche di punti desunte dalla mappa originale, tutte le tariffe sono raddoppiate.

 

a) per ogni copia o estratto rilasciato

20.000

 

 

b) per ogni quattro elementi unitari richiesti o frazioni di quattro (particella per gli estratti e le copie autentiche delle mappe, dei tipi e degli abbozzi, foglio di mappa per le copie dei quadri di unione; particella derivata, per tipi di frazionamento esaminati: vertice o caposaldo, per le copie di monografie; punto per il calcolo delle coordinate; intestazione di ciascuna partita confinante, ecc.)

5.000

 

4

copie di planimetrie e di elaborati planimetrici di unità immobiliari urbane, ottenute da stampante collegata alla base informativa, ovvero da supporto cartaceo (oltre al diritto di ricerca nella misura di cui al punto 1):

 

 

 

a) per ogni richiesta

20.000

 

 

b) per ogni planimetria o elaborato planimetrico di formato semplice o A4

2.500

 

5

definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria:

 

 

 

a) per ogni domanda di voltura

50.000

 

 

b) per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da denuncia di variazione

50.000

 

 

c) per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate ovvero derivate da frazionamento

50.000

 

 

per ogni particella eccedente

5.000

 

6

consulenze tecniche inerenti l'applicazione dei tributi spettanti agli enti locali:

 

 

 

per ogni consulenza resa

10.000

 

7

lavori inerenti la divisione degli atti catastali per variazione delle circoscrizioni territoriali comunali:

 

Il diritto si applica a ciascuno dei comuni interessati dalla variazione che acquisiscono negli atti le particelle.

 

a) per ogni variazione

100.000

 

 

b) per ogni particella catastale trattata

5.000

 

8

autenticazione di copie ed estratti

 

I diritti sono pari alla metà di quelli stabiliti nella tabella per le corrispondenti operazioni.

9

rilascio nel secondo giorno, successivo alla richiesta, di certificati, copie ed estratti formati sulla base di atti catastali, conservati su supporto cartaceo.

 

In aggiunta ai diritti previsti ai corrispondenti numeri della tabella nonché ai certificati esenti, si applica il diritto di urgenza, di importo pari ai suddetti diritti. Per i certificati, copie ed estratti ottenuti da stampante collegata alla base informativa il diritto di urgenza non si applica

 


L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge. Per pagina devono intendersi venticinque righe ottenute da stampante collegata alla base informativa nel caso di testo alfanumerico ovvero, deve intendersi ogni foglio di formato A4 nel caso di documenti grafici.


Articolo 1, comma 304
(Misura dell’acconto dell’IRPEF e dell’acconto dell’IRES)

 

 

 

Il comma 304 (introdotto dalla Commissione bilancio del Senato), aumenta – a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 – la misura dell'acconto dovuto per l'imposta sul reddito delle persone fisiche al 99 per cento e quella dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società al 100 per cento dell’imposta dovuta per l’anno precedente.

 

L’acconto relativo all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è l'importo che il contribuente è generalmente tenuto a versare come anticipo dell’imposta sui redditi dovuta per l'anno in corso. Per stabilire se sia dovuto o meno occorre far riferimento all'imposta calcolata con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente. Se il debito che risulta non è superiore a euro 51,65, non è dovuto acconto. Nel caso invece in cui superi euro 51,65, è dovuto un acconto nella misura del 98 per cento del suo ammontare.

In questo caso, il contribuente deve provvedere al versamento della somma dovuta:

§      in unica soluzione (entro il mese di novembre) se l'importo dovuto è inferiore a euro 259,26;

§      in due rate (40 per cento la prima, da versare entro il termine previsto per il saldo dell'imposta relativa all'anno precedente; 60 per cento la seconda, da versare entro il mese di novembre) se l'importo dovuto è pari o superiore a euro 259,26.

 

L'acconto IRPEF è stato istituito con la legge 23 marzo 1977, n. 97 (Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi), che ne fissava la misura al 75 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente; è stato poi elevato al 90 per cento dall'articolo 1, del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, e al 92 per cento dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. Detta misura è stata confermata dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, ed elevata al 95 per cento dall'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173; la stessa misura è stata confermata dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991). A partire dall'anno 1991, la misura dell'acconto è stata elevata al 98 per cento dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307.

Da ultimo, l'articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ha ridotto l'acconto IRPEF, per il solo periodo di imposta 2001, al 95 per cento.

L'articolo 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, ha poi previsto la possibilità di rateizzare il versamento dell'acconto dovuto, sia per l'IRPEF che per l'IRPEG, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi l’importo di 103 euro.

 

L'IRES (Imposta sul reddito delle società) ha sostituito la precedente IRPEG, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

Sono tenuti al versamento dell'acconto relativo all’imposta sul reddito delle società (IRES) i soggetti che hanno presentato (o dovevano presentare) il modello UNICO per le società di capitali o per gli enti non commerciali: la misura dell'acconto è pari al 99 per cento dell'imposta dovuta per l’anno precedente ed è prevista la rateizzazione se l'importo da versare supera i 260 euro.

 

Analogamente all'acconto IRPEF, l'acconto IRPEG era stato istituito con la legge 23 marzo 1977, n. 97 (Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi), che ne fissava la misura al 75 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente; è stato poi elevato al 90 per cento dall'articolo 1 del decreto legge 31 ottobre 1980, n. 693, e al 92 per cento dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. Detta misura è stata confermata dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

L'articolo 4 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria per il 1988) aveva fissato la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, limitatamente agli anni 1988, 1989 e 1990, al 98 per cento, misura confermata a regime dall'articolo 4, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 405.

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), all'articolo 4, comma 4, ha disposto che la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche fosse ridotta dal 98 al 93,5 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001, aumentata dal 98 al 98,5 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, aumentata al 99 per cento a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003.

 


Articolo 1, comma 305
(Modalità di versamento all’entrata del bilancio dello Stato della percentuale delle somme riscosse nell’anno precedente dalle banche)

 

 

 

Il comma 305 (introdotto dalla Commissione bilancio del Senato) dispone l’incremento della misura dell’acconto dovuto dalle banche per l’anno 2006 sugli importi da riscuotere in base alle deleghe per il versamento unitario delle imposte e dei contributi, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 650 milioni di euro.

A questo fine, viene aggiunto un periodo all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31.

 

L'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282[223], ha, a sua volta, modificato il citato articolo 1.

A seguito delle suddette modificazioni, l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, prescrive alle banche che nell’anno precedente abbiano riscosso per conto dello Stato, in base alle deleghe per il versamento unitario delle imposte e dei contributi a norma del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), importi complessivamente superiori a 500 milioni di euro, l’obbligo di versare all’entrata del bilancio dello Stato (entro il penultimo giorno lavorativo dell’anno) l’1,50 per cento delle somme riscosse nello stesso anno, ridotto dell’ammontare delle somme anticipate nel medesimo anno precedente e non recuperate.

 

Il decreto legge n. 282 del 2004 abroga altresì il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge n. 341 del 2003, che conteneva disposizioni relative agli importi da versare da parte delle banche.

Al fine di contenere gli oneri per le banche, il comma 3 del richiamato articolo 1 prevede che le banche possano recuperare le somme versate sulle riscossioni conseguite nell’anno successivo; mentre il successivo comma 4 dispone che il mancato versamento comporti l’immediata cessazione di efficacia delle convenzioni. Si ricorda che con il D.M. 30 aprile 1998 (G.U. 26 aprile 1999, n. 96, S.O.) è stata approvata la convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'ABI (Associazione delle banche operanti sul territorio nazionale), con la quale sono state stabilite le modalità di svolgimento del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari, la misura e le modalità di erogazione del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità connesse nello svolgimento del servizio stesso.

Il comma 5 dispone che, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – che sulla base delle recenti modificazioni dev’essere emanato annualmente – vengano stabiliti gli importi dovuti da ogni banca e i termini per il versamento, comunque da effettuarsi entro il penultimo giorno lavorativo dell’anno, e che il direttore dell’Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, stabilisca le modalità di versamento ed ogni altra regola tecnica necessaria per l’attuazione dell’articolo 1.

 

Il comma in esame dispone che per l’anno 2006 il versamento sia determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 5 del medesimo decreto-legge, in modo tale da garantire complessivamente maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 650 milioni di euro.

 

Si segnala che – secondo la relazione tecnica al decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 – nel 2003 il totale degli importi riscossi tramite modello F24 da banche (per le quali risulta un incasso superiore a 500 milioni di euro) ammonta a circa 292 miliardi di euro.


Articolo 1, comma 306
(Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali)

 

 

 

Il comma 306, modificato dal Senato, prevede che i beni culturali immobili dello Stato delle regioni e degli enti locali, per i quali siano necessari interventi di restauro, possano essere dati in concessione a soggetti privati a fronte del pagamento di un canone fissato dagli organi competenti, e dell’impegno alla realizzare degli interventi di restauro e conservazione necessari.

Il testo originario della disposizione prevedeva l’affidamento in uso anziché in concessione (la nuova formulazione è stata introdotta dalla Commissione bilancio del Senato) ed assegnava la definizione del canone agli organi periferici preposti alla tutela (la nuova formulazione è stata introdotta dal maxiemendamento del Governo).

In proposito, si ricorda che l’uso dei beni culturali è attualmente regolato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio[224], che disciplina, agli articoli 106 e 107, l’uso di beni culturali e, all’articolo 115, la gestione delle attività di valorizzazione dei beni culturali ad iniziativa pubblica.

In particolare, l’articolo 106 prevede che il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possano concedere l’uso dei beni culturali, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. Ai sensi del comma 2, la determinazione del canone e l’adozione del provvedimento di concessione in uso spettano al soprintendente.

Tale norma, in parte già contenuta nella c.d. legge Ronchey[225] e ripresa dall’articolo 114 del T.U. dei beni culturali e ambientali (D.Lgs. n. 490/1999) - che vi ha introdotto l’esigenza di salvaguardare la destinazione culturale del bene - è stata ampliata dal Codice nel senso di attribuire tale facoltà, oltre che al Ministero, anche alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali.

L’articolo 115 disciplina la gestione delle attività di valorizzazione, che può essere diretta o indiretta. La gestione diretta è svolta attraverso strutture organizzative interne alle Amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Qualora non sia possibile ricorrere alla gestione diretta, si provvede in forma indiretta mediante affidamento o concessione ad altri soggetti, previa valutazione comparativa degli obiettivi e dei relativi mezzi, metodi e tempi[226].


Articolo 1, comma 328
(Trattamento di maternità dei magistrati)

 

 

 

La disposizione, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, novella l’articolo 3, comma 1, della legge 27/1981 (Provvidenze per il personale di magistratura) estendendo la corresponsione dell’indennità di funzioni ai magistrati in astensione obbligatoria per maternità; l’esclusione dall’indennità è limitata dalla norma all’assenza facoltativa dal servizio per usufruire dei congedi parentali o per malattia del figlio (artt. 32 e 47 del D.Lgs 151/2003).

 

Il vigente art. 3, comma 1, della legge 27/1981 prevede che, fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato, è istituita a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività, una speciale indennità non pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. La misura dell’indennità è adeguata ogni triennio, contestualmente all’adeguamento delle retribuzioni dei magistrati.

 

La novella, oltre ad attribuire la citata indennità ai magistrati adegua un riferimento normativo ormai superato: la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 è infatti stata abrogata dal citato D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53).

 

Si segnala, infine, che la disposizione in esame riproduce il contenuto dell’articolo 29, comma 8, del disegno di legge finanziaria AC 5310, presentato in prima lettura alla Camera, norma stralciata secondo quanto comunicato dal Presidente all’Assemblea nella seduta del 6 ottobre 2004 e confluita in un autonomo disegno di legge (AC 5310-octies).


Articolo 1, commi 329-334
(Disposizioni in materia di prestazioni a fine di giustizia)

 

 

 

Le disposizioni in esame, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, recano modifiche al D.P.R. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) ed al D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

 

Il comma 329, modificando l’articolo 5, comma 1, D.P.R. 115/2002, inserisce fra le spese di giustizia ripetibili dall’erario, quelle relative alle prestazioni previste dall’art. 96 del D.Lgs. 259/2003 (intercettazioni di conversazioni e informazioni richieste dall’autorità giudiziaria).

 

L’art. 96 del D.Lgs. 259/2003 prevede che le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori (l’art. 1, comma 1. lett. u, del Codice delle comunicazioni elettroniche definisce come “operatori” le imprese autorizzate a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata).

 

Il comma 330, aggiunge all’articolo 205 del citato T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) due nuovi commi, che prevedono:

-       che le spese relative alle prestazioni di cui all’art. 96 del D.Lgs. 259/2003 e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime siano recuperate in misura fissa, stabilita con decreto adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (comma 2-bis);

-       che tale decreto determini la misura del recupero con riferimento al costo medio della singola tipologia di prestazione, con importi rideterminabili annualmente (comma 2-ter).

 

I commi 331 e 332 modificano, rispettivamente, i commi 2 e 4 dell’art. 96 del D.Lgs. 259/2003, stabilendo che:

-       le prestazioni obbligatorie per gli operatori (vedi supra) sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabilite le modalità, i tempi di effettuazione e gli obblighi specifici degli operatori stessi. I rimborsi dei costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento, ora previsti dal repertorio, sono stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con quello dell’economia e delle finanze e delle comunicazioni, in forma di canone annuo, determinato anche in base al numero e alla tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell’anno precedente (comma 331);

-       fino all'emanazione del citato decreto, continua ad applicarsi il listino adottato con D.M. 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni (comma 332).

 

Il comma 333 dispone che le nuova disciplina si applica alle prestazioni obbligatorie in materia di intercettazioni di conversazioni e informazioni eseguite successivamente all’adozione dei due decreti ministeriali sopra menzionati.

 

Il comma 334 stabilisce che dall’attuazione delle disposizioni sopra illustrate non devono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 


Articolo 1, comma 335
(Redditi immobiliari. Lotta al sommerso. Dati relativi alle utenze)

 

 

 

Il comma 335, modificato dal Senato, apporta modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

 

In particolare, la lettera a) modifica l’articolo 6, primo comma, di tale decreto integrando l’elenco degli atti in cui deve essere indicato il codice fiscale.

 

Il numero 2) della lettera a) modifica la lettera g-ter) del primo comma dell’articolo 6 del citato D.P.R. n. 605 del 1973, estendendo ai contratti di servizi idrici e del gas l’obbligo di indicare il codice fiscale degli utenti, già previsto per i contratti di somministrazione di energia elettrica[227].

 

La lettera b) del comma 1 reca modificazioni all’articolo 7 del medesimo D.P.R. n. 605 del 1973, il quale disciplina le comunicazioni da inviarsi all'anagrafe tributaria.

 

Il numero 3) della medesima lettera b) sostituisce il sesto comma dell’articolo 7, adeguando ed estendendo l’elenco dei soggetti obbligati a rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di coloro che intrattengono rapporti o effettuano operazioni finanziarie con essi.

 

Secondo il vigente testo dell’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973, le aziende e gli istituti di credito e l'amministrazione postale (ora Poste italiane S.p.A.) nonché le società fiduciarie e gli intermediari finanziari sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro rapporti di conto o deposito o che comunque possa disporre del medesimo.

 

La nuova formulazione proposta sottopone a quest’obbligo, oltre alle banche, alla società Poste italiane S.p.A. e agli intermediari finanziari (secondo quanto già previsto), sono pertanto assoggettati le imprese d’investimento, gli organismi d’investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio nonché ogni altro operatore finanziario, salvo, per i soggetti non residenti, il disposto dell’articolo 6, secondo comma, del medesimo D.P.R. n. 605 del 1973[228].

 

Il comma 336 (identico al comma 2 dell’articolo 38 del testo approvato dalla Camera) reca disposizioni per l’acquisizione dei dati identificativi catastali degli immobili presso cui è attivata l’utenza da parte delle aziende, istituti, enti e società che erogano i servizi per i quali è prescritta la comunicazione di tali dati (a norma dell'articolo 7, quinto comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 605 del 1973, come modificato dal comma precedente).

 

Il comma 337 (corrispondente, salva la modificazione sotto illustrata, al comma 3 dell’articolo 38 del testo approvato dalla Camera) rimette a provvedimento da emanarsi dai direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio la determinazione delle informazioni analitiche che individuano univocamente le unità immobiliari, da acquisire con riferimento ai contratti di cui al comma precedente.

 

Il testo approvato dalla Camera, identico a quello presentato dal Governo, prevedeva per l’emanazione di tale provvedimento la forma del concerto fra i direttori delle Agenzie interessate. Tale specificazione è stata soppressa dalla Commissione bilancio del Senato.

Inoltre, con l’emendamento 1. 2000 del Governo, approvato dal Senato, si è provveduto a rettificare un erroneo riferimento interno contenuto nel testo[229].

 


Articolo 1, commi 338-341
(Revisione del classamento degli immobili)

 

 

 

I commi da 338 a 341, modificati dal Senato, dispongono una parziale revisione del classamento delle unità immobiliari, attraverso due procedimenti diversi, l’uno relativo a porzioni di territorio (microzone), l’altro riferito a singole unità immobiliari, da effettuarsi sull’iniziativa dei comuni interessati.

 

In particolare, il comma 338 disciplina il procedimento per la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato (aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate indicato dal successivo comma 342) e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali.

 

Il testo modificato dal Senato a seguito dell’approvazione dell’emendamento 1. 2000 del Governo limita tale revisione alle unità immobiliari di proprietà privata.

La relazione tecnica del Governo al citato emendamento non ìndica conseguenze finanziarie derivanti dalla suddetta modificazione.

 

Il comma 339 disciplina il procedimento per l’integrazione o l’aggiornamento dei dati catastali relativi a singole unità immobiliari.

 

Il testo modificato dal Senato a seguito dell’approvazione dell’emendamento 1. 2000 del Governo limita tale revisione (come nell’ipotesi disciplinata dal comma precedente) alle unità immobiliari di proprietà privata e ne specifica il presupposto nella sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie.

La modificazione sembra quindi escludere – coerentemente con il fine della disposizione e con l’articolazione del procedimento previsto – le variazioni derivanti da fatti esterni (ad esempio derivanti dall’evoluzione del contesto urbano), che potrebbero eventualmente portare all’applicazione del diverso procedimento di revisione per microzone disciplinato dal comma precedente.

La relazione tecnica del Governo al citato emendamento non ìndica conseguenze finanziarie derivanti dalle suddette modificazioni.

 

Il comma 340 prevede che le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma precedente, producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denunzia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

 

Il testo modificato dal Senato a seguito dell’approvazione dell’emendamento 1. 2000 del Governo specifica che gli effetti fiscali decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo alla notifica della richiesta che avvia il procedimento – invece che dall’antecedente data del 1° gennaio dell’anno successivo a quello cui va riferita la mancata presentazione della denunzia di variazione – soltanto nel caso in cui nella richiesta notificata non sia indicata la data cui dev’essere riferito il mancato adempimento.

 

La modificazione previene un dubbio interpretativo cui poteva porgere appiglio la precedente formulazione.

 

Con il comma 341 vengono elevati rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l’omissione delle dichiarazioni relative all’iscrizione dei fabbricati nuovi nel catasto, applicabile, secondo quanto disposto dal comma 339, ultimo periodo, anche in caso d’inottemperanza alle richieste di aggiornamento dei dati catastali formulate dai comuni a norma del medesimo comma 339.

 

Il testo modificato dal Senato a seguito dell’approvazione dell’emendamento 1. 2000 del Governo precisa che l’aumento disposto si riferisce agli importi della sanzione prevista dall’articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come rideterminati dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e che lo stesso aumento è limitato al mancato adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 20 e 28 del medesimo decreto-legge n. 652 del 1939.

 

L’articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, sanziona gli atti volti ad impedire l’accesso dei funzionari degli uffici tecnici erariali e dei componenti le commissioni censuarie alle proprietà private (salvo che costituiscano più grave reato), nonché la violazione degli articoli 3, 7, 20 e 28 del medesimo regio decreto-legge.

L’incremento della sanzione, secondo il testo della disposizione qui commentata risultante dalle modificazioni approvate dal Senato si riferisce alle sole fattispecie di inadempimento degli obblighi di dichiarazione incombenti nei casi di variazione relativa alle persone dei proprietari o titolari di diritti reali o allo stato dei beni (articolo 20) nonché degli obblighi di dichiarazione prescritti quando gli immobili siano divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati o abbiano perduto i requisiti per l’esenzione dall’imposta (articolo 28).

 

Rimarrebbero invece soggetti alla sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 (pari, rispettivamente, a euro 10,33 ed euro 103,29) gli atti volti ad impedire l’accesso dei funzionari degli uffici tecnici erariali e dei componenti le commissioni censuarie alle proprietà private[230].

 

Poiché l’elevazione della sanzione è disposta “con riferimento al mancato adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 20 e 28 del citato decreto-legge”, potrebbe essere dubbio se in caso d’inottemperanza alle richieste di aggiornamento notificate dai comuni ai sensi del comma 339 sia applicabile la sanzione nell’importo originario o in quello così rideterminato.

L’ultimo periodo di tale comma prevede infatti in questo caso l’applicazione delle sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 28 del suddetto regio decreto-legge.

Il dubbio sembrerebbe doversi risolvere nel senso dell’applicabilità della sanzione come rideterminata dal presente comma, atteso che l’inottemperanza alla richiesta notificata dal comune si risolve, di fatto, nell’inadempimento a un obbligo di dichiarazione. Sarebbe tuttavia più corretto far riferimento, in questo senso, non già all’articolo 28 (che riguarda le dichiarazioni relative all’abitabilità o utilizzabilità degli edifici), bensì all’articolo 20 (che prescrive la dichiarazione delle variazioni di stato e di possesso).


Articolo 1, comma 343
(Base imponibile della TARSU)

 

 

 

Il comma 343, modificato dal Senato, interviene sulla disciplina delle denunzie relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, novellando la disciplina vigente, contenuta nel capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

 

A questo fine, il comma 3 dell'articolo 70 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 viene integrato prevedendosi che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento indicata nella denunzia presentata dai soggetti che occupano o detengono locali e aree soggette alla tassa non può essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale. Per gli immobili già denunziati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale. La modifica è operata mediante confronto tra i dati comunali, comprensivi della toponomastica, e i dati forniti dall'Agenzia del territorio, secondo modalità d'interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la conferenza Stato-Città e autonomie locali.

Qualora negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, su richiesta del comune, debbono presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile.

 

Le modificazioni apportate da Senato con l’approvazione dell’emendamento 1. 2000 del Governo riguardano:

a)    la determinazione delle unità immobiliari soggette al ricalcolo: mentre il testo approvato dalla Camera, identico a quello presentato dal Governo, si riferiva agli immobili censiti nel catasto fabbricati, il nuovo testo riguarda le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano.

 

Il nuovo catasto edilizio urbano è stato istituito con il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.

L’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ne ha disposto la trasformazione nel catasto dei fabbricati. In particolare, per realizzare un inventario completo e uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze è stato incaricato di censire tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e iscriverli, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, quindi denominato «catasto dei fabbricati», individuando altresì le unità immobiliari di qualsiasi natura non dichiarate al catasto, anche mediante ricognizione generale del territorio basata su informazioni derivanti da rilievi aerofotografici.

 

L’allegato B al regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, individua le unità immobiliari ordinarie e le unità immobiliari speciali.

Le unità immobiliari ordinarie sono distinte in:

Gruppo R (Unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari)

R/1 - Abitazioni in fabbricati residenziali e promiscui.

R/2 - Abitazioni in villino e in villa.

R/3 - Abitazioni tipiche dei luoghi.

R/4 - Posti auto coperti, posti auto scoperti su aree private, locali per rimesse di veicoli;

Gruppo P (Unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo)

P/1 - Unità immobiliari per residenze collettive e simili.

P/2 - Unità immobiliari per funzioni sanitarie.

P/3 - Unità immobiliari per funzioni rieducative.

P/4 - Unità immobiliari per funzioni amministrative, scolastiche e simili.

P/5 - Unità immobiliari per funzioni culturali e simili.

Gruppo T (Unità immobiliari a destinazione terziaria)

T/1 - Negozi e locali assimilabili.

T/2 - Magazzini, locali da deposito e laboratori artigianali.

T/3 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi.

T/4 - Pensioni.

T/5 - Autosilos, autorimesse e parcheggi a raso di tipo pubblico.

T/6 - Stalle, scuderie e simili.

T/7 - Uffici, studi e laboratori professionali.

 

Le unità immobiliari speciali sono distinte in:

Gruppo V (Unità immobiliari speciali per funzioni pubbliche o di interesse collettivo)

V/1 - Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi, aerei ed impianti di risalita.

V/2 - Stabilimenti balneari e di acque curative.

V/3 - Fiere permanenti, recinti chiusi per mercati, posteggio bestiame e simili.

V/4 - Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti, cappelle ed oratori.

V/5 - Ospedali.

V/6 - Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi e per divertimento, arene e parchi zoo.

V/7 - Unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo, con censibili nelle categorie di gruppo P, per la presenza di caratteristiche non ordinarie ovvero non riconducibili, per destinazione, alle altre categorie del gruppo V.

Gruppo Z (Unità immobiliari a destinazione terziaria produttiva e diversa)

Z/1 - Unità immobiliari per funzioni produttive.

Z/2 - Unità immobiliari per funzioni produttive connesse all'agricoltura.

Z/3 - Unità immobiliari per funzioni terziario-commerciali.

Z/4 - Unità immobiliari per funzioni terziario-direzionali.

Z/5 - Unità immobiliari per funzioni ricettive.

Z/6 - Unità immobiliari per funzioni culturali e per lo spettacolo.

Z/7 - Stazioni di servizio e per la distribuzione dei carburanti agli autoveicoli.

Z/8 - Posti barca compresi in porti turistici.

Z/9 - Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo.

Z/10 - Unità immobiliari a destinazione residenziale o terziaria, non censibili nelle categorie dei gruppi R e T, per la presenza di caratteristiche non ordinarie, ovvero unità immobiliari non riconducibili, per destinazione, alle altre categorie del gruppo Z.

 

b)    gli elementi per l’individuazione e il ricalcolo per gli immobili denunziati al catasto: il nuovi testo precisa che l’incrocio avviene fra i dati comunali, comprensivi della toponomastica, e quelli catastali risultanti all’Agenzia del territorio;

 

c)    i soggetti obbligati alla presentazione della planimetria catastale nel caso in cui manchino negli atti catastali gli elementi necessari per determinare la superficie: mentre il testo approvato dalla Camera si riferiva, mediante rinvio all’articolo 63 del decreto legislativo n. 507 del 1993, ai soggetti passivi e ai soggetti responsabili del tributo, se intestatari catastali, il nuovo testo si riferisce ai soggetti privati intestatari catastali.

La modificazione evita che si determini l’impossibilità di individuare un soggetto obbligato all’adempimento nei casi in cui non vi sia identità fra l’intestatario catastale e l’utilizzatore dei locali, soggetto passivo dell’imposta.


Articolo 1, comma 344
(Imposta di registro sui contratti di locazione)

 

 

 

Il comma 344, allo scopo di contrastare l’evasione e l’elusione delle imposte relative alle locazioni immobiliari, stabilisce che non siano soggetti ad accertamento al fine della liquidazione dell’imposta di registro i contratti di locazione indicanti un canone non inferiore al 10 per cento del valore dell’immobile.

 

A questo fine, nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, viene inserito un nuovo articolo 52-bis, riguardante la liquidazione dell'imposta di registro derivante dai contratti di locazione, che esclude la liquidazione della maggiore imposta derivante da accertamento (imposta complementare) qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto non inferiore al dieci per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, e successive modificazioni.

 

La modificazione apportata dal Senato migliora la formulazione testuale della norma, che nel testo approvato dalla Camera, identico a quello presentato dal Governo, recitava: «risulti dal contratto in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell’immobile». Il Senato ha espunto le parole: «in misura».

 


Articolo 1, commi 350 e 351
(Riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive)

 

 

 

Il comma 350, introdotto dall’emendamento del Governo, approvato dalla Commissione bilancio del Senato, reca alcune modifiche alla normativa sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con particolare riferimento alla determinazione della sua base imponibile. Viene pertanto prevista una riduzione dell'IRAP tramite interventi sui costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo e sugli incrementi occupazionali.

In tal senso già nel Documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2005-2008 sono stati preannunciati interventi di riforma dell'IRAP di tipo selettivo, tendenti ad escludere i costi sostenuti per il personale impegnato in attività di ricerca e sviluppo dalla base imponibile dell'imposta, con premi di fiscalità di vantaggio da negoziare a livello europeo per aree e dimensioni.

 

Si ricorda che con l'articolo 8 della legge 7 aprile 2003, n. 80, recante "Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale", è stata conferita una specifica delega - la cui attuazione è affidata all’emanazione di uno o più decreti legislativi - volta a determinare la graduale eliminazione dell'IRAP, a tal fine indicando come prioritaria la progressiva esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro e di eventuali altri costi, e valutando la possibilità di dare precedenza ai soggetti in cui l'incidenza del costo del lavoro è maggiore.

Si ricorda, inoltre, che un primo intervento di riduzione dell'IRAP è già stato attuato dall'articolo 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), con particolare riferimento alla base imponibile; parte delle modifiche apportate in tale sede sono state specificamente dirette alla riduzione dell'incidenza del costo del lavoro sulla base imponibile.

Personale addetto alla ricerca e sviluppo

Il comma 350, alla lettera a), interviene con una aggiunta al comma 1, lettera a) dell'articolo 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), al fine di consentire la deducibilità dei costi sostenuti dalle imprese per il personale addetto alla ricerca e sviluppo. Ai sensi del successivo comma 351, tale disposizione si applica a partire dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004.

La disposizione in commento si applica, in base ad una modifica introdotta dal maxiemendamento del Governo, ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera da a) ad e), del D.Lgs. n. 446 del 1997; ne rimangono quindi escluse, nell’ambito dei soggetti passivi dell’IRAP, le Amministrazioni pubbliche di cui di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale (che rientrano nella lettera e-bis) del citato articolo 3, comma 1).

Sono ammessi in deduzione anche i costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo sostenuti da parte di consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi di ricerca e sviluppo comuni.

Il riferimento al personale addetto alla ricerca e sviluppo senza altra specificazione lascia intendere che la deducibilità riguarda i costi per tutto il personale addetto alla ricerca, sia di base che applicata (come peraltro specificato nella relazione tecnica). Nella stessa relazione si evidenzia inoltre di avere stimato una applicazione estesa della disposizione, ipotizzando - per le imprese private - la deducibilità del costo del lavoro anche dei tecnici e dell’altro personale comunque addetto alla ricerca e sviluppo.

 

Per certificare la natura e l'effettività dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, si rende necessaria una apposita attestazione da parte del presidente del collegio sindacale.

In assenza del collegio sindacale, tale attestazione potrà essere rilasciata da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro (nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,) ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

 

Il citato articolo 13, comma 2, del D.L. n. 79 del 1997, individua le procedure per il riconoscimento di un credito di imposta alle imprese che svolgono attività industriale in misura percentuale sull'importo delle spese per l'attività di ricerca industriale e di sviluppo. In particolare si prevede la presentazione al Ministero delle attività produttive, da parte degli interessati, di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, alla quale sono allegati la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nonché la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e la inerenza delle spese alle tipologie ammissibili.

 

Alla luce di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, sembrerebbe opportuno chiarire quali siano le "forme" per il rilascio della attestazione contenute in detto articolo che dovrebbero applicarsi alla norma in esame.

 

Per quanto concerne la modifica di cui alla lettera b) del comma 350 in esame, si tratta di una norma di coordinamento che fa salve le disposizioni in materia di deducibilità previste dalla citata lettera a) rispetto alla norma, di carattere generale, che esclude la deducibilità per i costi relativi al personale classificabili nel conto economico tra i costi della produzione per il personale e oneri diversi di gestione (articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile).

Aumento delle deduzioni IRAP

Alla lettera c) del comma in esame si dispone la rideterminazione degli importi ammessi in deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

In particolare, si novella il comma 4-bis dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 rideterminando gli importi ammessi in deduzione dalla base imponibile dell'IRAP, che vengono aumentati rispetto alla misura vigente da ultimo definita dall'articolo 5 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003).

 

La tavola seguente pone a raffronto l'entità degli importi previsti dalla normativa vigente con il nuovo regime definito dal comma in esame:

 

 

regime vigente

 

 

disegno di legge finanziaria 2005

 

(in euro)

(in euro)

euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91

euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91

euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91

euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91

euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91

euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91

euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91

euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91

Personale di nuova assunzione

Il comma 350 in esame introduce inoltre i nuovi commi 4-quater e 4-quinquies all'articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 al fine di consentire una deducibilità dei costi sostenuti dalle imprese per il personale incrementale rispetto a quello mediamente occupato nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004.

Si osserva che manca una frase di raccordo che stabilisca l’introduzione dei due nuovi commi. Tale frase era invece presente nel testo approvato dal Senato prima della presentazione del maxiemendamento del Governo.

In particolare il nuovo comma 4-quater prevede che, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del D.Lgs. n. 446 del 1997 che incrementano il numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto a quelli - sempre assunti a tempo indeterminato - mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004, sia deducibile il costo per tale personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro l'anno per ogni nuovo dipendente assunto, e nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile (che, come sopra ricordato, concerne i costi della produzione per il personale e oneri diversi di gestione classificati nel conto economico).

 

Si ricorda che l'articolo 3 del D.Lgs. n. 446 del 1997 individua i soggetti passivi IRAP. Il comma 1 in particolare specifica che sono soggetti all'imposta:

a)             le società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR);

b)             le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del TUIR, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico;

c)             le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del TUIR esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico;

d)             i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR, esclusi quelli con volume di affari annuo non superiore a cinque o a quindici milioni di lire, pari rispettivamente a 2.582,28 euro e a 7.746,85 euro;

e)             gli enti privati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma;

e-bis)le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale

 

Poiché la norma in esame si applica ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del D.Lgs. n. 446 del 1997, ne rimangono escluse le amministrazioni pubbliche di cui alla succitata lettera e-bis).

 

Per quanto concerne il regime delle deduzioni IRAP attualmente in vigore, si ricorda che ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997, nella determinazione della base imponibile IRAP sono deducibili i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro (disposizione modificata in senso estensivo dall’articolo 5 della legge n. 289 del 2002).

Lo stesso articolo 5 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) ha inoltre inserito all’articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997:

§      il comma 1-bis, con il quale si dispone la deducibilità per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci delle indennità di trasferta previste contrattualmente per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR);

§      il comma 4-bis.1, secondo il quale a tutti contribuenti IRAP - ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche - con componenti positivi IRAP non superiori a 400.000 euro, compete una deduzione dalla base imponibile IRAP pari a 2.000 euro per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino ad un massimo di cinque. Per gli enti non commerciali e gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali;

§      il comma 4-bis.2, che impone di ragguagliare all’anno solare, in caso di periodo d’imposta inferiore o superiore a 12 mesi e in caso di inizio e cessazione dell’attività in corso d’anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile come determinata dal comma 4-bis sostituito dalla precedente lettera c), nonché i componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione (al massimo 400.000 euro).

L'articolo 5 della legge n. 289 del 2002 ha altresì sostituito il comma 4-bis dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997, elevando gli importi ammessi in deduzione dalla base imponibile.

 

Ai fini del computo dell'incremento occupazionale rispetto al quale è possibile applicare la deduzione, occorre considerare la media degli incrementi di personale realizzatisi nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, in quanto tale valore è individuato come l’incremento massimo agevolabile nei periodi d’imposta successivi.

La norma in esame detta quindi una serie di disposizioni dirette a specificare i criteri da utilizzare per il calcolo dell'incremento dei lavoratori dipendenti occupati ai fini dell'applicazione dell'agevolazione.

In particolare si prevede che l'incremento occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359[231] del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per quanto riguarda specificamente i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 446 del 1997 (cioè enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ex articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917 del 1986), il computo della base occupazionale va effettuato con riferimento soltanto al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell’attività commerciale e la deduzione spetta soltanto con riferimento all’incremento dei lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale attività.

In presenza di lavoratori impiegati anche nell’esercizio dell’attività istituzionale occorre considerare - sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo - il solo personale con contratto a tempo indeterminato e riferibile all’attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 sopra citato, in presenza di soggetti che esercitano anche attività commerciali, la base imponibile relativa a queste è determinata secondo la disposizione dell'articolo 5 dello stesso decreto computando i costi deducibili non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalle predette disposizioni e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Sempre ai fini del calcolo degli incrementi occupazionali, l'eventuale trasferimento di personale dall’attività istituzionale all’attività commerciale non viene considerato utile.

 

Vengono infine prese in considerazione le ipotesi di incremento occupazionale relative ad imprese di nuova costituzione e ad imprese subentranti nella gestione di un servizio pubblico:

§      nel primo caso vengono esclusi dal computo gli incrementi occupazionali che derivano dallo svolgimento di attività che assorbono (anche parzialmente) attività già svolte da imprese preesistenti;

§      nel secondo caso è deducibile solo il costo dei lavoratori aggiuntivi rispetto a quelli dell'impresa sostituita.

 

Il nuovo comma 4-quinquies, introdotto all'articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 dalla disposizione in esame, è diretto a consentire di raddoppiare l'importo deducibile relativo ai costi sostenuti dalle imprese per il personale incrementale nel Mezzogiorno e nelle aree svantaggiate del Centro-nord.

Per l'individuazione delle aree ove applicare il raddoppio della deduzione, la norma fa riferimento alle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato UE.

 

Si ricorda che le citate disposizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c) riguardano i cosiddetti “aiuti a finalità regionale" e stabiliscono la possibilità di aiuti di Stato volti a far fronte a difficoltà di carattere regionale.

In particolare, l’art. 87 paragrafo 3 lettera a) riguarda “gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione”. L’art. 87 paragrafo 3 lettera c) riguarda invece “gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”.

Per quanto riguarda l'articolo 87.3.a) la deroga si applica a regioni del livello II della NUTS con un Prodotto Interno Lordo (PIL) pro capite calcolato in standard di potere d'acquisto inferiore al 75% della media UE. Si tratta quindi di regioni svantaggiate rispetto alla media europea.

L’articolo 87.3.c) copre invece gli aiuti destinati ad altri tipi di aree in difficoltà che risultano svantaggiate rispetto alla media nazionale. L'elenco delle zone del livello III della NUTS che possono beneficiare di tale deroga è stabilito dalla Commissione su proposta degli Stati membri i quali possono giustificare tale proposta in base a criteri nazionali.

 

Il comma 351, anch’esso introdotto dal Senato, dispone, infine, in merito alla applicazione delle modifiche introdotte dal precedente comma 350, la cui decorrenza è individuata nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2004. Fa eccezione a tale data la disposizione sul raddoppio degli importi deducibili per i costi sostenuti per i nuovi occupati nelle aree svantaggiate, la cui decorrenza sarà quella relativa al periodo d’imposta in cui interverrà l’approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

In proposito, si ricorda che l’efficacia della disposizione per le aree svantaggiate è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, che prevede, in materia di aiuti di Stato alle imprese, la comunicazione in tempo utile alla Commissione europea dei progetti diretti a istituire o modificare aiuti. In ogni caso lo Stato membro non può dare attuazione a tali progetti prima che sia stata adottata una decisione finale di approvazione.

 


Articolo 1, commi 352-356
(Attuazione della riforma dell’IRE)

 

 

 

I commi 352-356, introdotti dalla Commissione bilancio del Senato, provvedono ad una rimodulazione dell'imposta sul reddito (IRE) a decorrere dal 1° gennaio 2005.

 

Si ricorda che un intervento di riforma sull'IRE è stato preannunciato nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2005-2008: in tale ambito è stata in particolare prevista l'attuazione del secondo modulo di riforma nel 2005, e la sua completa attuazione prima della fine della legislatura, con i seguenti obiettivi:

§         incrementare il reddito disponibile e, tramite questo, i consumi;

§         rilanciare l'attività economica, anche scoraggiando l'evasione fiscale attraverso:

-        aliquote più ragionevoli;

-        efficacia dell'azione amministrativa.

 

Si ricorda altresì che l'articolo 3 della legge 7 aprile 2003, n. 80 ("Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale") ha previsto una riforma strutturale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. In particolare, la nuova imposta, denominata imposta sul reddito (IRE), dovrebbe essere caratterizzata, rispetto alla disciplina vigente dell’IRPEF, da alcuni elementi fondamentali quali:

-      la riduzione delle aliquote, le quali, dalle cinque attuali, passerebbero a due;

-      un nuovo sistema di determinazione dell’imponibile e di calcolo dell’imposta, caratterizzato da una ridefinizione degli oneri deducibili e dalla progressiva sostituzione delle detrazioni d’imposta con le deduzioni;

-      un nuovo regime fiscale per i redditi di natura finanziaria;

-      l’inclusione, fra i soggetti passivi, degli enti non commerciali.

Per quanto riguarda in particolare l’obiettivo di ridurre a due le aliquote dell’imposta sui redditi (una, pari al 23%, per i redditi fino a 100.000 euro; l’altra, pari al 33%, per i redditi superiori al predetto limite), nella relazione al provvedimento era specificato trattarsi di un obiettivo programmatico e non immediato della riforma, per cui presumibilmente vi si sarebbe pervenuti per approssimazioni successive.

 

Si ricorda inoltre che con l’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) è stata data attuazione al primo modulo della riforma dell’IRPEF.

Al fine di garantire la progressività dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la predetta norma ha disposto, da un lato, la riduzione della base imponibile fiscale attraverso l’introduzione di deduzioni dal reddito in luogo delle detrazioni d’imposta e, dall’altro, la rimodulazione degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote IRPEF.

 

Il comma 352 provvede a rimodulare l'IRE attraverso una serie di novelle al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR).

Deduzioni per oneri familiari - comma 352, lettera b), numero 1)

Vengono anzitutto novellati i commi 1 e 2 dell'articolo 13 del TUIR, il quale è rinumerato in articolo 12, con i quali viene in sostanza realizzata la trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni.

Si ricorda che per deduzioni si intendono quei valori che si possono sottrarre dal reddito complessivo, con un beneficio rapportato all'aliquota marginale raggiunta dal contribuente. Queste operano pertanto in modo diverso rispetto alle detrazioni, che invece abbattono l'imposta da pagare.

 

In particolare, le nuove deduzioni per carichi di famiglia sono le seguenti:

 

a)    3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

Attualmente (articolo 13, comma 1, lettera a) del TUIR) è prevista una detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato pari a: euro 564,18, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; 496,60 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro; 459,42 euro, se il reddito complessivo è superiore a 30.987,41 euro ma non a 51.645,69 euro; 422,23 euro, se il reddito complessivo è superiore a 51.645,69 euro.

 

b)    2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile[232] (persone obbligate agli alimenti) convivente con il contribuente o percepiente assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria: Tale somma deve essere ripartita tra coloro che hanno diritto dalla deduzione;

Attualmente (articolo 13, comma 1, lettera b) del TUIR) per tali soggetti è prevista una detrazione pari a 285,08 euro - a decorrere dal 1° gennaio 2002 - da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. Maggiori detrazioni sono previste per i figli successivi al primo, per i redditi inferiori a 51.645,69 euro.

 

c)    3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni, in alternativa alla deduzione di cui alla precedente lettera a);

Attualmente (articolo 13, comma 1, lettera b) del TUIR) per ciascun figlio di età inferiore a tre anni è previsto un aumento della detrazione pari a 123,95 euro.

 

d)    3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap, ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Attualmente (articolo 13, comma 1, lettera b) del TUIR) per i figli portatori di handicap è prevista una detrazione di 774,69 euro.

 

e)    3.200 euro, per il primo figlio, se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Attualmente (articolo 13, comma 2 del TUIR) a tale fattispecie si applica, per il primo figlio, la detrazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13, se più conveniente, e per gli altri figli la detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dello stesso articolo.

Deduzione per addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti - comma 352, lettera b), numero 3)

La disposizione in esame - inserendo un nuovo comma 4-bis all'articolo 12 del TUIR, come rinumerato - introduce una nuova forma di deduzione in relazione alle spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale, nell'ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La deduzione spetta sino ad un massimo di 1.820 euro, e si applica anche in relazione a spese che siano state sostenute per le persone di cui all'articolo 433[233] del codice civile.

Misura delle deduzione - comma 352, lettera b), numero 3)

Tutte le tipologie di deduzioni sopra elencate non vengono tuttavia applicate automaticamente. Il nuovo comma 4-ter dell'articolo 12 del TUIR come rinumerato introduce infatti un meccanismo diretto ad individuare quanta parte delle deduzioni (tanto per oneri di famiglia che per le spese per le c.d. "badanti") i contribuenti potranno effettivamente far valere.

In particolare, le deduzioni spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 78.000 euro a cui occorre aggiungere l'importo delle deduzioni e degli oneri deducibili ex articolo 10 del TUIR, e quindi sottrarre il reddito complessivo, e l’importo di 78.000 euro. Potranno darsi tre casi:

1.      il rapporto è maggiore o uguale a 1: in tal caso la deduzione compete per intero;

2.      il rapporto è pari a zero o minore: in tal caso la deduzione non compete;

3.      il rapporto è compreso tra zero ed 1: in tal caso per il calcolo della deduzione vengono computate le prime quattro cifre decimali del rapporto stesso.

Modifica delle aliquote e degli scaglioni di reddito - comma 352, lettera c), numero 2)

Attraverso una serie di novelle all'articolo 12 del TUIR - che viene rinumerato in articolo 13 - vengono modificati gli scaglioni e le aliquote dell'IRE (che passano, almeno formalmente, da cinque a tre) secondo lo schema di seguito riportato:

 

CLASSI DI REDDITO
(in euro)

Aliquote proposte

fino a 26.000

23%

da 26.000 a 33.500

33%

oltre 33.500

39%

 

A tale schema occorrerebbe aggiungere, per i redditi superiori a 100.000 euro, il contributo di solidarietà del 4% (su cui vedi infra) per la parte di reddito che eccede tale importo

 

Si segnala che l’aliquota del primo scaglione - fissata nella misura del 23% - e quella del secondo scaglione - fissata al 33% - coincidono con le due aliquote “obiettivo” fissate dalla legge di delega n. 80 del 2003, anche se esse sono riferite a scaglioni di reddito più bassi. Nella legge di delega non era invece prevista l’ulteriore aliquota del 39%.

 


Le aliquote IRE attualmente vigenti (dal 1° gennaio 2003) sono invece le seguenti:

 

CLASSI DI REDDITO

(in euro)

Aliquote

attuali

fino a

15.000

23%

Da 15.000

a 29.000

29%

Da 29.000

a 32.600

31%

Da 32.600

a 70.000

39%

oltre

70.000

45%

 

Abrogazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e autonomo e di pensione - comma 352, lettera d)

La lettera d) del comma 352 in esame abroga l’articolo 14 del TUIR, concernente le detrazioni spettanti in base alla tipologia di reddito posseduta, ed in particolare per redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e d'impresa dei soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata.

Contributo di solidarietà - comma 353

Il comma 353 dell'articolo 1 introduce, rispetto al sistema a tre aliquote fissato per l'IRE dalle disposizioni appena esaminate, un contributo di solidarietà.

Si tratta di un contributo, pari al 4% ed applicato sulla parte di reddito imponibile di cui all’articolo 13 del TUIR, come rinominato e modificato dal precedente comma 352, eccedente l’importo di 100.000 euro, rispetto al quale si prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini della sua dichiarazione, versamento, accertamento, riscossione e contenzioso.

 

Tale contributo di solidarietà sembrerebbe configurarsi in misura analoga ad una quarta aliquota IRE del 43% applicabile sui redditi superiori a 100.000 euro. Va tuttavia evidenziato che la disposizione relativa non è stata inserita sotto forma di novella al TUIR, bensì con una norma autonoma.

Rinvio agli articoli del TUIR con la nuova numerazione - comma 354

Il comma 354 dell'articolo 1 dispone che, in presenza di leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti facenti riferimento a disposizioni contenute in articoli del D.P.R. n. 917 del 1986 vigenti prima del 1º gennaio 2005, il riferimento - salvo che tali disposizioni non risultino abrogate per effetto di quanto disposto dal comma 1 - si intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione disposta con il presente provvedimento.

Clausola di salvaguardia - comma 355

Il comma 355 inserisce una clausola di salvaguardia in favore dei contribuenti che dovessero subire, per effetto della riforma, un peggioramento del loro trattamento fiscale. Viene pertanto stabilito che, in sede di dichiarazione dei redditi, per il solo anno 2005, i contribuenti potranno applicare le disposizioni del TUIR in vigore al 31 dicembre 2002, ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

 

Si ricorda che la conferma della clausola di salvaguardia è stata espressamente prevista nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2005-2008 tra i criteri da rispettare per l'attuazione della riforma dell'IRE.

La clausola di salvaguardia è stata peraltro espressamente prevista dall'articolo 3 della citata legge delega n. 80 del 2003. Come specificato in tale sede, la clausola è volta a garantire che, a parità di condizioni, il nuovo regime fiscale risulti sempre più favorevole od uguale, mai peggiore, del precedente, anche facendo riferimento agli interventi di natura assistenziale e sociale.

 

In precedenza, l'applicazione della clausola di salvaguardia è stata prevista - al fine di evitare un aggravio della tassazione a carico dei contribuenti per gli anni 2003 e 2004 - dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) che ha dato attuazione al primo modulo della riforma dell'IRPEF. Da essa discende che, se le imposte dovute per il 2003 ed il 2004 in base alle disposizioni introdotte fossero superiori a quelle determinate applicando le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2002, il contribuente aveva la facoltà di pagare l’IRPEF determinata sulla base di queste ultime.

Modifiche al DPR 29 settembre 1973, n. 600 - comma 356

Il comma 356 dell'articolo 1 provvede ad apportare una serie di modifiche al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, principalmente al fine di adeguarne il testo alle novità introdotte al regime dell'IRE.

In particolare all'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 viene modificato il criterio per la determinazione della ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operata dai sostituti d'imposta (comma 2, lettere a) e c)), nonché le modalità con cui i sostituti d'imposta effettuano i conguagli tra le ritenute operate e l'imposta dovuta (comma 3). Sempre all'articolo 23, viene poi soppressa quella parte del comma 4 in cui si prevede che il sostituito - che in sede di conguaglio intende chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi da lavoro dipendente da lui percepiti in precedenti rapporti - debba comunicare al sostituto quale delle opzioni previste intende adottare in caso di incapienza.

Vengono infine apportate modifiche all'articolo 29 in tema di ritenute su compensi ed altri redditi corrisposti dallo Stato: riguardo alle modalità con cui effettuare la ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti, il reddito complessivo va considerato al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 del TUIR; ai fini del conguaglio, viene infine richiesto al sostituito di specificare al sostituto, al momento in cui inizia il rapporto, quali delle opzioni previste dall'articolo 23, comma 3, intende adottare (ossia se, in caso di in capienza, il sostituito preferisce versare al sostituto l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, o se preferisce che il sostituto effettui il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta).


Articolo 1, commi 357-364
(Fondo rotativo per il sostegno alle imprese)

 

 

 

I commi da 357 a 364, introdotti nel corso dell’esame al Senato, disciplinano l’istituzione e il funzionamento di un nuovo Fondo rotativo per il sostegno alle imprese.

In particolare, il comma 357 dispone l’istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, di un apposito Fondo rotativo, denominato “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese“, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitali rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale.

La dotazione iniziale del Fondo è stabilita in 6 miliardi di euro, da finanziare con le risorse del risparmio postale. In seguito, la Cassa depositi e prestiti S.p.a può disporre variazioni a tale cifra in ragione delle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, purché nel rispetto dei limiti di spesa annuale sul bilancio dello Stato stabiliti dal successivo comma 364.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, con il Fondo si provvederà ad un'erogazione media annuale pari a 800 milioni di euro; peraltro, nei primi tre anni, per gli effetti del comma 359, lett. e) (cfr. oltre), si prevedono erogazioni superiori alla media, per importi pari a circa 2.700 milioni il primo anno, 3.000 milioni il secondo e 400 milioni di euro per il terzo. La medesima relazione stima in 9 anni la durata media dei prestiti agevolati.

Si segnala altresì che il Documento di programmazione economica e finanziaria per il 2005-2008 prospetta l'istituzione del Fondo che a decorrere dall'anno 2005 dovrebbe comportare investimenti aggiuntivi per le imprese pari a 5 miliardi di euro ed a complessivi 20 miliardi nel triennio di riferimento.

Si ricorda che il decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, ha disposto la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, denominata “Cassa depositi e prestiti società per azioni” (CDP S.p.A.).

Le attività di competenza della Cassa depositi e prestiti S.p.A. sono strutturate su due aree distinte che comportano anche una separazione organizzativa e contabile: la prima, che comprende l’attività tradizionale di finanziamento agli enti pubblici, è affidata ad una gestione separata; la seconda riguarda la concessione di finanziamenti nel settore dei servizi pubblici e rappresenta l’ambito di competenza della gestione ordinaria.

La società per azioni assume la configurazione di intermediario finanziario non bancario, ed è soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia nelle forme previste per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Testo unico bancario. La proprietà del capitale azionario della nuova società è attribuita allo Stato. E’ stata prevista tuttavia la possibilità che altri soggetti pubblici o privati, tra cui, in particolare, sono indicate espressamente le fondazioni bancarie, possano detenere quote di capitale, purché nel complesso tali quote rimangano di minoranza.

Un gruppo di 65 fondazioni bancarie ha rilevato il 30% del capitale della società, versando un corrispettivo pari a 1 miliardo e 50 milioni di euro.

Il D.L. n. 269/2003 ha altresì previsto (art. 5, comma 3), la possibilità di trasferire a titolo oneroso alla Cassa depositi e prestiti partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette. Tali partecipazioni sono assegnate alla gestione separata.

Con riferimento alla prima area di attività, organizzata come gestione separata, si ricorda che, in particolare, questa cura la concessione di finanziamenti agli enti pubblici e agli organismi di diritto pubblico, utilizzando, come provvista, il risparmio postale, raccolto attraverso libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali. La distribuzione di questi prodotti è affidata a Poste italiane S.p.A. o a società da essa controllate e su di essi. E’ inoltre previsto che la CDP S.p.A. possa raccogliere fondi con l’emissione di titoli o, più in generale, l’assunzione di finanziamenti e altre operazioni finanziarie che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.

I soggetti beneficiari dell’attività di finanziamento svolta dalla gestione separata sono pertanto, innanzitutto, gli enti locali e, più in generale, tutti gli enti pubblici.

Rispetto alla normativa precedente non sono più previsti, tra i destinatari dei finanziamenti, i gestori di pubblici servizi, alla luce del fatto che al settore dei pubblici servizi si rivolgerà l’attività di finanziamento svolta dalla gestione ordinaria. E’ invece inserito, nell’ambito dei soggetti beneficiari dei finanziamenti della gestione separata, il riferimento agli organismi di diritto pubblico.

La gestione separata è soggetta, inoltre, ad una disciplina speciale, che è caratterizzata dai seguenti profili:

-          specifici poteri attribuiti al Ministro dell’economia e delle finanze;

-          integrazione del consiglio di amministrazione con rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze e con rappresentanti e degli enti locali;

-          vigilanza della Commissione parlamentare;

-          possibilità di avvalersi della rappresentanza in giudizio e della difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, cuiè attribuito il potere di indirizzo della gestione separata, in particolare, con propri decreti di natura non regolamentare, stabilisce:

a)       i criteri per la definizione delle condizioni economiche e generali degli strumenti di raccolta (libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, nonché titoli emessi e altre operazioni di finanziamento) che sono assistiti dalla garanzia dello Stato;

b)       i criteri per la definizione delle condizioni economiche e generali degli impieghi; al riguardo vengono espressamente indicati i principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione[234];

c)       le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche, come già previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 284/1999);

d)       i criteri per la gestione delle partecipazioni assegnate.

 

Il comma 358 dispone che la ripartizione del Fondo sia rimessa a delibere del CIPE - presieduto dal Presidente del Consiglio in maniera non delegabile - sottoposte al controllo preventivo della Corte dei conti.

L'individuazione, da parte delle stesse delibere, degli interventi agevolativi destinati alle imprese avverrà con riferimento a misure di sostegno già disposte a legislazione vigente, per le quali esista in bilancio un apposito stanziamento (cfr. oltre).

Il comma 359 stabilisce le competenze del CIPE nell'ambito di quanto afferente al Fondo rotativo, prevedendo che questi, con una o più delibere:

a)      definisca i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati;

b)      approvi una convenzione tipo, che regoli i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, e che stabilisca le modalità per assicurare che l’importo complessivo dei finanziamenti erogati non superi l’importo assegnato dal CIPE e i limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato, stabiliti ai sensi del successivo comma 364;

c)      preveda la misura minima del tasso di interesse da applicare;

d)      stabilisca la durata massima del piano di rientro;

e)      preveda che le nuove modalità di attuazione e di erogazione delle misure agevolative si applichino a programmi di investimento per i quali non siano ancora state presentate richieste di erogazione (relativa all’ultimo stato di avanzamento) e che non risultino gravati da provvedimenti di revoca totale o parziale alla data di pubblicazione del decreto ministeriale che stabilisce i requisiti e le procedure per l’accesso ai finanziamenti, di cui al successivo comma 360. L'impresa che richiede l'agevolazione dovrà peraltro manifestare formalmente l'opzione di scelta per l'erogazione dei finanziamenti secondo le nuove modalità agevolative del Fondo, previa acquisizione di parere conforme da parte del soggetto responsabile dell'istruttoria (istituti di credito autorizzati).

Il comma 360 attribuisce al Ministro competente la funzione di stabilire, con decreto di natura non regolamentare - da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - quali siano, in relazione ai singoli interventi previsti dal comma 358, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati. Il decreto, in particolare, dovrà indicare una pluralità di parametri, quali:

§      le condizioni economiche e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei finanziamenti (i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni di accesso ulteriori);

§      le modalità di controllo e rendicontazione;

§      la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario per la copertura delle spese di investimento;

§      la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.

Il comma 361 attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze la competenza a determinare il tasso di interesse - da disporre con decreto di natura non regolamentare - da applicare alle somme erogate in anticipazione. La differenza risultante tra il tasso così fissato e quello di finanziamento agevolato è posta a carico del bilancio statale, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 364, come pure a carico dello Stato risultano gli oneri riferiti alle spese gestionali del Fondo sostenuti dalla stessa Cassa depositi e prestiti.

Secondo quanto stimato nella relazione tecnica il differenziale del tasso di interesse applicato dallo Stato e quello agevolato concesso dalla Cassa depositi e prestiti sarebbe pari al 2%.

Il comma 362 stabilisce la possibilità di prevedere la garanzia dello Stato sull'obbligo di rimborso al Fondo per le somme ricevute dalle imprese in forma di finanziamento agevolato, ivi compresi i relativi interessi. I criteri, le condizioni e le modalità di stesura di tale clausola di garanzia sono da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La copertura di eventuali oneri è disposta in riferimento all'unità previsionale di base 3.2.4.2, “Garanzie dello Stato”, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti capitoli per gli anni seguenti.

Si evidenzia che per gli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato nella sopra citata UPB (cap. 7407) del bilancio 2005 risulta, a legislazione vigente, uno stanziamento di cassa pari a circa 79 milioni di euro.

Il comma 363 dispone - quale compensazione degli oneri sostenuti per la gestione del Fondo - il riconoscimento alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. del diritto ad un rimborso pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate in anticipazione ogni anno ai sensi del comma 359, lettera a), cioè delle somme erogate per finanziamenti agevolati.

Il comma 364 riguarda la copertura finanziaria delle disposizioni in commento. Agli oneri relativi si fa fronte con un'autorizzazione di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2005 e 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, alla cui copertura si provvede secondo le modalità riassunte nella tabella seguente e di seguito illustrate in dettaglio.

 

(milioni di euro)

 

2005

2006

2007

2008

Autorizzazione di spesa

80

150

150

150

 

 

 

 

 

Copertura

80

150

150

150

Fondo aree sottoutilizzate

55

100

100

 

Fondo unico incentivi alle imprese

25

50

 

 

Entrate da revisione imposte bollo, registro, concessione governativa ecc.

 

 

50

150

 

Gli oneri vengono posti a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate - per gli interventi finanziati dallo stesso - e della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa all’anno 2007 e all’onere decorrente dal 2008, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 303, secondo le seguenti modalità:

 

§         Fondo per le aree sottoutilizzate: 55 milioni di euro per l’anno 2005 e 100 per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

Si ricorda che la legge n. 289/2002 (finanziaria per il 2003) ha concentrato le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate in due fondi di carattere generale, di competenza, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 61, comma 1) e del Ministero delle attività produttive (articolo 60, comma 3).

Nel Fondo per le aree sottoutilizzate del Ministero dell’economia e delle finanze (c.d. Fondo MEF), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia, UPB 4.2.3.27, sono confluite le risorse relative alle seguenti leggi:

§      legge n. 64 /1986 relativa all'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

§      legge n. 208/1998, art. 1, comma 1, Fondo aree depresse (cd risorse aggiuntive);

§      legge n. 488/1999, art. 27, comma 11, Fondo per l'imprenditoria giovanile;

§      legge n. 388/2000, art. 8, Credito di imposta per investimenti;

§      legge n. 388/2000, art. 7, Credito di imposta per nuovi assunti.

 

Il Fondo è annualmente rifinanziato in Tabella D della legge finanziaria e ripartito, tra gli interventi previsti dalle suddette disposizioni legislative, con apposite delibere del CIPE. In molti casi - prima di giungere ai beneficiari finali - le risorse vengono trasferite ad altre amministrazioni centrali o alle autonomie territoriali, soggetti gestori delle iniziative che vengono finanziate su tale fondo.

Il bilancio a legislazione vigente per il 2005, prevede 5.581 milioni di euro di dotazioni a legislazione vigente per il Fondo MEF (UPB 4.2.3.27. Ministero dell’economia). Per quanto concerne gli interventi di rimodulazione del fondo introdotti dal disegno di legge finanziaria si rinvia al commento dell’articolo 1, commi 17-19, del medesimo disegno di legge.

Al Fondo per le aree sottoutilizzate di competenza del Ministero delle attività produttive (c.d. Fondo MAP) sono destinate:

a)    le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della legge 448/98, per la parte relativa alle autorizzazioni di spesa, di cui alla legge n. 488 del 1992;

b)    le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma;

c)    le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi precitati;

d)    le economie di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64).

Sul predetto fondo vanno a gravare anche gli oneri relativi al funzionamento dell’IPI (Istituto per la promozione industriale) concernenti iniziative ed attività di assistenza connesse agli interventi della legge 488/92 e della programmazione negoziata.

Peraltro, nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive non risulta ancora iscritto una specifico capitolo di bilancio relativo Fondo per gli interventi nelle aree sottoutilizzate. Di conseguenza, le risorse della legge n. 488/1992 e quelle per la programmazione negoziata sono ancora iscritte nel Fondo per gli incentivi alle imprese, UPB 3.2.3.8. (cap. 7420) e sono gestite fuori bilancio attraverso la contabilità speciale n. 1726, intestata al Fondo per l’Innovazione Tecnologica (FIT), su cui confluiscono le disponibilità di bilancio e le somme rivenienti dalle revoche agli incentivi. Nell’ambito del suddetto Fondo (che è organizzato in piani di gestione riferiti a ciascun intervento), le risorse per le aree sottoutilizzate sono iscritte nei piani di gestione n. 26-28, dotati, per il 2005 di complessivi 3.125,7 milioni di euro, di cui 413 milioni per la legge n. 488/1992 e 2.712,7 milioni per la programmazione negoziata come risulta dal DM 19 luglio 2004 recante “Ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448” (GU 29/7/04);

 

§         Fondo unico per gli incentivi alle imprese: 25 milioni di euro per l’anno 2005 e 50 per il 2006. La quota è a carico della parte del Fondo non riguardante gli interventi per le aree sottoutilizzate.

Il Fondo unico per gli incentivi alle imprese è stato istituito dall'articolo 52 della legge n. 448/1998, al fine di razionalizzare l’intervento del Ministero delle attività produttive in favore delle imprese, accorpando - in un’unica autorizzazione di spesa - tutti gli stanziamenti destinati ad agevolare le imprese, nell’ambito dei seguenti settori di intervento: settore commerciale, industria aeronautica, ricerca e sviluppo, ristrutturazione e riconversione industriale, aree depresse e altri settori specifici. La ripartizione delle risorse tra i diversi interventi è rimessa alla discrezionalità del Ministero delle attività produttive che vi provvede, annualmente con proprio decreto.

Le risorse del Fondo unico sono ripartite tra le diverse finalità previste dalle leggi di agevolazione vigenti, secondo un’articolazione funzionale che distingue 38 piani di gestione raggruppati in sette settori di intervento: settore commerciale, aeronautica, ricerca e sviluppo, ristrutturazione e riconversione industriale, aree depresse, imprenditoria femminile e altri interventi. All’interno dei settori sono inseriti i singoli interventi, anche in riferimento alle sottostanti leggi sostanziali.

Una evidenza contabile della dotazione delle singole leggi di incentivazione è riscontrabile nell’annuale decreto del Ministro delle attività produttive di riparto delle risorse aggiuntive. Nel bilancio a legislazione vigente per il 2005 (A.C. 5311) la dotazione del Fondo incentivi alle imprese ammonta a 4.030,6 milioni di euro, di cui, come già detto, 3.125,7 milioni relativi agli interventi nelle aree sottoutilizzate e 750 milioni destinati agli incentivi alle imprese in generale (altri interventi). Infine, 154 milioni sono da ricondurre ad interventi nel settore dell’aeronautica. In seguito alle modifiche apportate dal ddl finanziaria, la dotazione del Fondo per il 2005 risulta pari a 2.505 milioni. Per effetto della riduzione di spesa operata dal comma 237, (che riduce il fondo di 25 milioni a decorrere dal 2005) e della rimodulazione di risorse operata dalla Tabella F (che posticipa 50 milioni di euro al 2006), le risorse destinate agli “altri interventi” sono pari, nel 2005, a 692 milioni di euro, mentre gli stanziamenti risorse per gli interventi nel settore aeronautico non vengono modificati.

 

§         Maggiori entrate derivanti dal comma 303: 50 milioni di euro per l’anno 2007 e 150 milioni di euro per il 2008. Si tratta, in particolare, delle maggiori entrate derivanti dalla revisione degli importi fissi dell'imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e di alcuni diritti speciali.


Articolo 1, commi 365-369
(Debiti di fornitura delle amministrazioni statali)

 

 

 

I commi 365-369, introdotti nel corso dell’esame da parte del Senato, al fine di intervenire sulla questione dei ritardi di pagamento delle Amministrazioni dello Stato nei confronti dei propri fornitori, istituiscono presso la Cassa depositi e prestiti SpA, un fondo a carico del quale potranno essere effettuati i pagamenti a favore di fornitori con debiti scaduti ed esigibili al 31 dicembre 2004.

 

Più precisamente, il comma 365, per un verso, prevede la possibilità per i fornitori con debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2004, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato, sostenuti da idonei titoli giuridici, di cedere i propri crediti alla Cassa depositi e prestiti.

Per altro verso dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo, denominato "Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura", al quale, dopo essere state versate all’entrata, sono rassegnate le somme iscritte nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato relative ai debiti ceduti alla Cassa depositi e prestiti.

 

In base a quanto disposto dal comma 366, la Cassa depositi e prestiti provvede ai pagamenti relativi ai crediti ceduti dai fornitori ai sensi del comma 365, a valere su un Fondo istituito presso la Cassa medesima con una dotazione di 2.000 milioni di euro.

Tale fondo è istituito presso la gestione separata della Cassa e le risorse costituiscono patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del DL 269/2003.

La Cassa è altresì autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza autorizzazione del soggetto ceduto, vale a dire dell’amministrazione debitrice.

 

L'articolo 5 del decreto-legge n. 269/2003, nel trasformare la Cassa depositi e prestiti in società per azioni, prevede (al comma 8) che la Cassa istituisca un sistema separato ai soli fini contabili e organizzativi per lo svolgimento delle attività di assistenza e consulenza a favore delle amministrazioni pubbliche.

Tale gestione può essere finanziata con fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti dalle Poste italiane, e da fondi provenienti dalla emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti da garanzia dello Stato (comma 7, lett.a)).

Il comma 18 del medesimo articolo 5 prevede che la Cassa possa destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti di portatori di titoli da essa emessi o da altri soggetti finanziatori. Tale destinazione viene effettuata con apposita delibera e fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione viene effettuata; sono ammesse azioni solo a tutela dei diritti dei predetti soggetti.

 

Il comma 367 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento delle somme erogate dalla Cassa in un periodo massimo di 15 anni, nonché a corrispondere, a decorrere dal 2006, gli oneri di gestione.

 

La Cassa depositi e prestiti è tenuta, ai sensi del comma 368, a predisporre apposita rendicontazione annuale sull’amministrazione del fondo destinato al pagamento dei crediti ad essa ceduti da parte dei fornitori. La rendicontazione deve essere trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Si potrebbe considerare l’opportunità che la rendicontazione annuale sia trasmessa anche al Parlamento.

 

Il medesimo comma 368 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, la definizione delle modalità applicative dell'articolo, con riferimento alle condizioni generali per l'accesso al fondo, alla natura dei crediti e degli importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere alla Cassa sulle somme erogate, nonché alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione alla Cassa di quanto alla stessa dovuto.

 

Il comma 369 valuta in 70 milioni a decorrere dal 2006 gli oneri connessi con le disposizioni in esame, prevedendone la copertura a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla variazione delle imposte di registro, bollo e catastali prevista dal comma 303.

 

In sostanza, l'intervento della Cassa sembrerebbe poter essere considerato una operazione di sconto di crediti operata da un intermediario finanziario esterno alle Pubbliche amministrazioni, cui il debitore (Stato) paga una remunerazione corrispondente agli oneri di gestione dell'operazione.

 

 

Il tema del ritardo dei pagamenti dei fornitori da parte della pubblica amministrazione non è una novità sia in ambito nazionale, che europeo.

Secondo uno studio della Commissione europea, i ritardi nei pagamenti - esaminati in termini generali e non solo relativi alla pubblica amministrazione - danneggiano pesantemente le imprese, soprattutto piccole e medie, al punto che un'insolvenza su quattro è imputabile a questo motivo.

Secondo lo studio della Commissione, ogni anno non vengono saldati debiti per un valore di 23,6 miliardi di euro a causa delle insolvenze determinate da ritardi nei pagamenti. Tali ritardi nelle transazioni commerciali vengono quantificati in 90 miliardi di euro l'anno e rappresentano in termini di interessi perduti un valore di 10,80 miliardi di euro.

I termini di pagamento variano da una media di circa 32 giorni nei paesi scandinavi a una media di 78 giorni nel sud dell'Europa (Eurosurvey 1997). Per l'Italia il Centro Studi di Confindustria indica (ottobre 2004) una media di circa 300 giorni con un minimo di circa 79 giorni in Trentino Alto Adige e un massimo di circa 541 giorni in Abruzzo.

Le differenze fra paesi europei sembrano essere riconducibili a tre principali fattori: l'esistenza di penali per i ritardi molto onerose e dissuasive in taluni paesi (paesi scandinavi e anglosassoni) e contenute in altri (Europa meridionale e Belgio); l'utilizzo di mezzi di pagamento più o meno rapidi e fattori culturali, quali contratti stipulati oralmente o tra parti provenienti da regioni con pratiche commerciali completamente diverse.

 

Al fine di fronteggiare la situazione - dopo l'emanazione, con scarsi effetti, di una Raccomandazione della Commissione del 1995 - il 29 giugno 2000 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2000/35/CE. La direttiva, che non riguarda i contratti con consumatori, si applica a tutte le transazioni commerciali, ovvero a tutte le transazioni tra imprese o tra imprese e amministrazioni pubbliche o enti che costituiscono parte del settore pubblico che comportino la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo.

La direttiva non armonizza i termini di pagamento, che sono sempre stabiliti dal legislatore nazionale o dalle parti contraenti, ma definisce un periodo di 30 giorni[235], trascorso il quale gli interessi di mora decorrono automaticamente nel caso di ritardo.

Si è deciso di fissare un tasso di interesse unico nella zona euro sulla base di un tasso del 7% cui è aggiunto il tasso della Banca centrale europea. Per gli Stati membri che non rientrino nella zona euro (Svezia, Regno Unito e Danimarca), un tasso equivalente a quello della BCE è fissato dalle rispettive banche centrali. In entrambi i casi il tasso di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo del semestre in questione è applicato per i successivi 6 mesi. In altri termini, il tasso è applicabile per un periodo di sei mesi compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno, nonché tra il 1° luglio e la fine dell'anno.

La direttiva consente al venditore di conservare il diritto di proprietà sui beni fintanto che non sia completato il loro pagamento. Tale clausola è molto importante in quanto ha effetti sulla normativa nazionale di quegli Stati membri in cui non è contemplato il principio della "riserva di proprietà".

Vengono previsti inoltre una procedura di recupero di crediti e un risarcimento per tutti i costi di recupero sostenuti.

In Italia la direttiva 2000/35/CE è stato recepita con il D.Lgs. di attuazione n. 231 del 9 ottobre 2002, il cui art. 8 introduce la legittimazione ad agire alle associazioni di categoria presenti nel CNEL a tutela di interessi collettivi.

 

A tale decreto hanno fatto seguito la circolare n. 1 del 2003 con cui è stata richiamata l'attenzione di tutte le amministrazioni dello Stato sull'esigenza di adottare comportamenti virtuosi e iniziative volte allo snellimento delle procedure e la circolare n. 6 del 2003 recante analoghe indicazioni rivolte ai revisori dei conti e ai sindaci di enti pubblici.

Tali iniziative, così come l'introduzione del mandato informatico, tuttavia non sembrano aver determinato gli effetti auspicati.

 

Il 25 marzo è stata approvata dalla Commissione Bilancio della Camera una risoluzione a firma di tutti i Gruppi parlamentari (8-00076) nella quale è stato evidenziato il persistere del problema ed è stato chiesto al Governo di compiere una ricognizione periodica della consistenza dei debiti delle amministrazioni pubbliche, della durata media dei ritardi e dei maggiori oneri sostenuti a titolo di interessi moratori corrisposti alle imprese creditrici. La risoluzione impegna inoltre il Governo a valutare la possibilità di adottare un apposito atto di indirizzo del Presidente del Consiglio, a verificare la possibilità di ricorrere alla normativa in materia di cartolarizzazione, e a coinvolgere nelle operazioni la Cassa depositi e prestiti, in considerazione del suo ruolo di soggetto finanziatore delle amministrazioni pubbliche.


Articolo 1, commi 370-378
(Interventi a tutela della fede pubblica)

 

 

 

I commi da 370 a 378 in esame, introdotti durante l'esame al Senato, recano norme relative al divieto di riutilizzazione commerciale di documenti tenuti dall'Agenzia del Territorio (commi 370-376) e alla presentazione e produzione di atti di aggiornamento del catasto per via telematica (commi 377 e 378).

 

In particolare, il comma 370 prevede il divieto di riutilizzazione commerciale di documenti, dati e informazioni catastali e ipotecari acquisiti in via diretta o mediata, anche per via telematica, dagli archivi catastali e dai pubblici registri catastali tenuti dall'Agenzia del Territorio. Il divieto è finalizzato alla tutela della fede pubblica e al contrasto dei fenomeni di elusione fiscale.

 

Il comma 371 provvede a definire la "riutilizzazione commerciale". In particolare, si ha riutilizzazione commerciale quando i documenti sopra specificati sono comunque forniti a terzi, anche in copia e anche quando i documenti stessi siano rielaborati nella forma o nei contenuti, dai soggetti che li hanno acquisiti. Non si avrà invece riutilizzazione commerciale, ai sensi del comma 372, quando i dati o i documenti saranno forniti al solo soggetto per conto del quale gli stessi siano stati acquisiti, a meno che il corrispettivo previsto per la fornitura risulti inferiore all'ammontare dei tributi dovuti agli uffici dell'Agenzia del Territorio per l'acquisizione dei documenti.

 

Ai sensi del comma 373 sono comunque dovuti i tributi speciali ipotecari e le tasse catastali per ogni atto di riutilizzazione commerciale.

 

Il comma 374 prevede la possibilità di stipulare specifiche convenzioni con l'Agenzia del Territorio che disciplinino modalità e termini della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei dati, nonché il limite di riutilizzo consentito. Tali convenzioni possono regolare l'attività di riutilizzo commerciale dei documenti a fronte del pagamento dei tributi previsti anche ai sensi del comma 373.

 

I commi 375 e 376 recano norme in materia di sanzioni ed accertamento.

Il comma 375 stabilisce che la sanzione amministrativa tributaria prevista per chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale ammonta ad una cifra compresa tra il triplo e il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovute ai sensi del comma 373. Si applicano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

 

Il comma 376 demanda alla Guardia di Finanza, che si avvale della collaborazione dell'Agenzia del Territorio, l'accertamento delle violazioni. A tal fine la Guardia di Finanza si avvale dei poteri previsti dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".

 

L'articolo 32 del citato decreto n. 600/1973 conferisce diversi poteri agli uffici delle imposte, tra cui il potere di procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche; il potere di invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti e di invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti.

 

Al fine di assicurare l'effettività dell'azione di contrasto alla riutilizzazione commerciale viene avviato dalla Scuola superiore di economia e finanze un programma straordinario di qualificazione e formazione, di carattere continuo e specialistico, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo e comunque nei limiti di spesa di 5 milioni di euro. Tale programma dovrà essere avviato entro il 30 aprile 2005. A tale programma di formazione e qualificazione può partecipare, su base convenzionale, anche personale proveniente da enti locali o altri enti pubblici.

 

Il comma 377 stabilisce che la presentazione di atti di aggiornamento del catasto potrà avvenire, a partire dal 1° marzo 2005, con procedura telematica mediante un modello unico informatico sottoscritto mediante firma elettronica avanzata dal tecnico che ha redatto gli atti o dal soggetto obbligato alla presentazione.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio dovranno essere stabiliti i criteri di progressiva attivazione del servizio e le caratteristiche del modello unico informatico, nonché i termini, le condizioni e le modalità della sua presentazione. Lo stesso provvedimento dovrà inoltre stabilire, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le modalità di versamento dei tributi dovuti.

 

Il comma 378 stabilisce che gli atti attributivi o modificativi di rendite catastali possono essere prodotti e notificati agli intestatari mediante procedure automatizzate a cura dell'Agenzia del Territorio. In tal caso la firma autografa del responsabile è sostituita dall'indicazione a stampa dello stesso.

 


Articolo 1, comma 379
(Riapertura del termine per la rivalutazione di terreni e partecipazioni)

 

 

 

Il comma 379, introdotto nel corso dell'esame da parte della Commissione Bilancio del Senato, dispone la riapertura del termine, scaduto il 30 settembre 2004, per la rivalutazione di terreni e partecipazioni. Il nuovo termine è fissato al 30 giugno 2005. Entro tale data:

§      devono essere pagate (integralmente o limitatamente alla prima rata) le imposte sostitutive ai fini della rideterminazione dei valori d’acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2003;

§      devono essere effettuati la redazione e il giuramento della perizia di stima.

 

A tal fine, l’articolo in esame novella l’articolo 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, il quale ha disposto la riapertura dei termini previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) riferiti, rispettivamente, al possesso delle partecipazioni e dei terreni, i cui valori d’acquisto possono essere rideterminati.

 

Il termine del 30 settembre 2004 per effettuare il pagamento delle imposte e per la redazione ed il giuramento della perizia di stima era stato da ultimo individuato dall'articolo 6-bis del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

 

Si ricorda che l’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 ha previsto la possibilità di aggiornare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, possedute alla data del 1° gennaio 2002. I destinatari della disposizione sono:

a)       le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività commerciali;

b)       le società semplici e società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR;

c)       i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.

Il valore aggiornato delle partecipazioni si determina assumendo il valore della frazione del patrimonio netto della partecipata quale risultante da una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili. L’eventuale maggior valore (plusvalenza) è assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, fissata nella misura del 4% per le partecipazioni qualificate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR, e del 2% per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi della lettera c-bis) dello stesso comma 1 dell’articolo 67.

Il versamento di tale imposta, che può essere suddiviso in non più di tre rate annuali di pari importo, doveva essere effettuato entro il 16 dicembre 2002. Le rate successive alla prima sono aumentate degli interessi nella misura del 3%.

Il valore così rivalutato viene assunto per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze nei casi di cessione delle citate partecipazioni.

 

L’articolo 7 della legge n. 448 del 2001 consente l’adeguamento dei valori d’acquisto, ai quali deve essere riferita la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze per i terreni edificabili e per i terreni con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2002. In particolare, è previsto che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze per i terreni in parola può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili. La rideterminazione è subordinata all’assoggettamento del predetto valore di stima ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 4%, del valore così rideterminato. Ai fini del versamento si applicavano le stesse modalità previste dall’articolo 5, sopra descritto.

 

Il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. n. 282 del 2002 ha disposto l’applicazione delle disposizioni sopra richiamate anche per la determinazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2003. La medesima disposizione aveva fissato al 16 maggio 2003 la data entro la quale devono essere effettuati la redazione e il giuramento della perizia e stabilito che le imposte sostitutive potevano essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data.

 

L’articolo 39, comma 14-undecies, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha prorogato dal 16 maggio 2003 al 16 marzo 2004 la data a partire dalla quale possono essere pagate o rateizzate le imposte sostitutive ai fini della rideterminazione dei valori delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2003, ed effettuati la redazione e il giuramento della perizia di stima.

 

Infine il sopra citato articolo 6-bis del D.L. n. 355 del 2003 ha prorogato dal 16 marzo 2004 al 30 settembre 2004 la data a partire dalla quale possono essere pagate o rateizzate le imposte sostitutive ed effettuati la redazione e il giuramento della perizia di stima. La medesima disposizione aveva spostato dal 1° gennaio 2003 al 1° luglio 2003 la data di riferimento per il possesso delle partecipazioni e dei terreni da rivalutare.

 

Si evidenzia come la disposizione contenuta nel comma in esame andrebbe coordinata con quanto previsto dal successivo comma 431 dell’articolo 1 presente disegno di legge (comma anch'esso aggiunto da parte della Commissione Bilancio del Senato), in quanto anche tale norma dispone una proroga in materia, limitatamente però al termine per effettuare la redazione ed il giuramento delle perizie di stima, relativamente alle fattispecie per le quali risulta già versata, entro il precedente termine del 30 settembre 2004, l’imposta sostitutiva (per intero o limitatamente alla prima rata).


Articolo 1, commi 381-383
(Recupero dell’IVA su autoveicoli di provenienza comunitaria)

 

 

 

I commi da 381 a 383 hanno lo scopo di contrastare le frodi relative all’IVA sui veicoli provenienti dagli Stati dell’Unione europea.

 

In particolare, il comma 381, modificato dal Senato, dispone che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 3, del decreto-legge n. 331 del 1993, i soggetti di imposta (che effettuano acquisti intracomunitari di autoveicoli) trasmettono al Dipartimento dei Trasporti Terrestri, entro il termine di 15 giorni dall’acquisto e, in ogni caso, prima dell’immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario nonché il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati. Per i successivi passaggi interni precedenti l’immatricolazione il numero identificativo intracomunitario è sostituito dal codice fiscale del fornitore. In mancanza delle informazioni da parte dei soggetti di imposta gli uffici preposti non procedono all’immatricolazione. La comunicazione è altresì effettuata, entro il termine di 15 giorni dalla vendita, anche in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei medesimi veicoli.

 

L’articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 26 ottobre 1993, n. 427, stabilisce che i pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario, se non risultano adempiuti gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonché ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto.

 

Il testo approvato dalla Camera dei deputati (articolo 39, comma 2) disciplinava la materia, aggiungendo il comma 1-ter all’articolo 1 del D.P.R. n. 358 del 2000[236]. La disposizione prevedeva che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993, i soggetti di imposta trasmettono attraverso lo sportello telematico dell'automobilista, entro il termine di 15 giorni dall'acquisto, il numero identificativo intracomunitario o, in presenza di successivi passaggi interni precedenti l'immatricolazione, il codice fiscale del fornitore, nonché il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e i loro rimorchi acquistati.

La comunicazione è altresì effettuata, entro il termine di 15 giorni dalla vendita, anche in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei medesimi veicoli.

 

Il successivo comma 382 in esame- rimette la determinazione del contenuto e delle modalità delle comunicazioni di cui al precedente comma 2 ad un decreto del capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici (come specificato dal Senato) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del direttore dell'Agenzia delle entrate.

 

Il comma 383 – non modificato dal senato - stabilisce che la procedura di trasmissione telematica delle informazioni, inviate dai soggetti di imposta che effettuano acquisti intracomunitari di autoveicoli ai sensi del precedente comma 2, all'Agenzia delle entrate sarà definita con la convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane, prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, introdotto dal D.P.R. n. 224 del 2004, che ha modificato il D.P.R. n. 358 del 2000.


Articolo 1, commi 385 e 388
(Comunicazione telematica di cessioni all’esportazione
per il contrasto dell’evasione dell’IVA)

 

 

 

Le modifiche apportate dal Senato alle disposizioni contenute ai commi da 384 a 388, relativi alla comunicazione telematica di cessioni all’esportazione al fine di contrastare l’evasione dell’IVA e le relative sanzioni previste del testo approvato dalla Camera dei deputati (articolo 39, commi 6-10 dell’A.S. 3223), hanno interessato soltanto i commi 385 e 388.

 

Il comma 385 stabilisce che l'Agenzia delle entrate condivida con gli altri organi preposti ai controlli in materia di IVA le informazioni risultanti dalle comunicazioni previste dai commi 381 (in tema di immatricolazione di autoveicoli di provenienza comunitaria) e dal comma 384 (relativo alla dichiarazione di cessioni all’esportazione).

Tale attività di controllo dovrà essere attuata ai sensi dell'articolo 63, secondo e terzo comma, primo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972.

La disposizione richiamata prevede che, per il necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari, saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il Comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali (secondo comma). Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese (terzo comma, primo periodo).

Il testo approvato dalla Camera dei deputati faceva, invece, riferimento alle sole dichiarazioni dell’intento di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 746 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 1984, come modificato dal comma 6 dell’articolo 39 (ora comma 384) relativo alla dichiarazione di cessioni all’esportazione.

 

Per quanto riguarda il comma 388 si tratta di una mera tecnica redazionale, in quanto rimette ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione del contenuto e delle modalità della comunicazione prevista al precedente comma 384, già comma 6 del testo approvato dalla Camera, facendo riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal citato comma 384.


Articolo 1, commi 390-401
(Pianificazione fiscale concordata)

 

 

 

I commi da 390 a 401 (corrispondenti ai commi da 1 a 12 dell’articolo 40 del testo del disegno di legge finanziaria approvato dalla Commissione bilancio del Senato), introducono, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005, la pianificazione fiscale concordata.

Il nuovo istituto ha ad oggetto la definizione anticipata dei redditi relativi ad un periodo triennale, permettendo in tal modo ai soggetti che se ne avvalgono una pianificazione della variabile fiscale e garantendo all’erario, nel contempo, un introito certo per quel determinato periodo.

 

L’accertamento con adesione del contribuente (o concordato) era stato reintrodotto nell’ordinamento tributario dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante appunto disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

 

Si ricorda che l’articolo 3 della legge 7 aprile 2003, n. 80, recante la delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, prevede, fra i princìpi e criteri direttivi per la riforma dell'imposta sul reddito, la prosecuzione del processo di semplificazione degli adempimenti formali, il potenziamento degli studi di settore e l’introduzione del concordato triennale preventivo per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di settore.

 

Con riguardo all’esistente istituto del concordato preventivo, la sua introduzione è prevista sia nell’articolo 6 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), sia nell’articolo 3 della legge n. 80 del 2003, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale.

 

In particolare, con l’articolo 6 della legge n. 289 del 2002 è stato introdotto il concordato preventivo triennale, diretto a consentire la definizione preventiva, per la durata di tre anni, della base imponibile ai fini IRPEF e IRAP relativamente ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo realizzati nel triennio successivo. L’adesione al concordato, consentendo al contribuente di conoscere in via anticipata la misura delle imposte dovute nel triennio di riferimento, comporterebbe un vantaggio sotto il profilo della certezza dei costi da sostenere, in quanto l’onere tributario assumerebbe le caratteristiche di un costo fisso. Inoltre, in presenza di un eventuale ampliamento dell’attività e di un conseguente maggiore imponibile fiscale, quest’ultimo non avrebbe rilevanza ai fini delle imposte da pagare.

Si possono rilevare alcune differenze tra il concordato preventivo di cui all'articolo 6 della legge n. 289 del 2002 e quello prefigurato nella legge di delega per la riforma del sistema fiscale.

In primo luogo, l’articolo 6 della legge n. 289 del 2002, a differenza di quanto previsto nella legge delega, non fa esplicito riferimento agli studi di settore. Più in generale, il testo del citato articolo 6 non contiene specifiche indicazioni in merito all’individuazione dei criteri da adottare per la determinazione dell’imponibile oggetto del concordato.

Con l’articolo 33 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, si è introdotta una “disciplina sperimentale”, in attesa “dell’avvio a regime del concordato preventivo triennale”, e si è precisato che le disposizioni del medesimo articolo 33 non incidono, in ogni caso, sull’esercizio della delega legislativa di cui al richiamato articolo 3 della legge 7 aprile 2003, n. 80.

Nel dettaglio l’istituto del concordato preventivo consente di determinare l’ammontare minimo, ai fini fiscali, dei ricavi o compensi nonché del reddito di esercizio per ciascuno dei periodi di imposta oggetto del concordato, attraverso una procedura appositamente individuata.

In linea generale, la procedura consiste :

1.  nella rideterminazione dei ricavi o compensi riferiti al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2001;

2.  nella rivalutazione degli importi di cui al punto precedente, al fine di determinare i redditi relativi alle annualità interessate dal concordato.

L’accesso al concordato preventivo è consentito a tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa ovvero attività di lavoro autonomo. In sostanza, l’adesione all’istituto in esame può essere effettuata sia dai soggetti IRPEF che da soggetti IRPEG o IRES.

Non possono accedere al concordato i soggetti che:

a)  non erano in attività il 31 dicembre 2000;

b)  hanno dichiarato, nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2001, ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 euro;

c)  nel predetto ammontare di ricavi o compensi, che coincide con il limite al di sopra del quale non si applicano gli studi di settore, non si considerano inclusi quelli relativi alla cessione di azioni o quote di partecipazioni in società non iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, di cui all’articolo 53, comma 1, lettera c), del TUIR;

d)  si sono avvalsi dei regimi forfetari di determinazione dell’imponibile o dell’imposta, in uno degli anni 2001 o 2003;

e)  non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma 4 (v. infra) del medesimo articolo 33 per ciascun periodo di imposta oggetto di concordato.

I periodi d’imposta per i quali è fruibile il concordato sono quello in corso al 1° gennaio 2003 e il successivo. In altre parole, relativamente ai contribuenti per i quali l’esercizio sociale coincide con l’anno solare, il concordato preventivo è applicabile al biennio 2003-2004.

Il comma 3, lettera a), dell’articolo 33 precisa che il concordato preventivo ha effetto ai fini delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi.

La lettera c) del comma 10 dell’articolo 2 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) ha inserito nell’articolo 33 del richiamato decreto-legge n. 269 del 2003 il comma 7-bis, recante disposizioni in merito alla determinazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sui maggiori ricavi o compensi risultanti a seguito dell’adesione al concordato preventivo.

L’importo dei ricavi o compensi, relativi all’esercizio in corso al 1° gennaio 2001, non può essere inferiore a quello determinato a seguito dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri.

Pertanto, nel caso in cui i ricavi o compensi dichiarati nel 2001 siano inferiori a quelli determinati in base agli studi di settore o parametri, il contribuente è tenuto, al fine di accedere al concordato, ad effettuare un adeguamento degli stessi e ad assolvere le relative imposte, con esclusione di sanzioni e interessi, sul maggiore imponibile calcolato.

Con riguardo alla determinazione degli imponibili nei periodi d’imposta interessati dal concordato, in particolare, il contribuente, dopo aver rideterminato i redditi del 2001, deve:

-       per il primo periodo di imposta oggetto del concordato, incrementare i ricavi o compensi nonché i redditi del 2001, rispettivamente, dell’8% e del 7%.

-       per il secondo periodo di imposta oggetto del concordato, incrementare i ricavi o compensi minimi concordati per il 2003, nonché il corrispondente reddito, come rideterminati ai sensi del punto precedente, rispettivamente del 5% e del 3,5%.

L’incremento degli importi sopra indicato può essere effettuato, nel primo periodo d’imposta, tramite adeguamento dei valori in sede di dichiarazione dei redditi.

Nel secondo periodo d’imposta, invece, l’adeguamento in dichiarazione è consentito solo se la misura dell’incremento necessaria per il raggiungimento della soglia minima non sia superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

L’adesione al concordato preventivo comporta la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi.

In particolare, è previsto che :

-       sulla eccedenza del reddito d’impresa o lavoro autonomo dichiarato nei periodi d’imposta oggetto di concordato, rispetto a quello relativo al 2001, l’imposta è determinata separatamente.

Le aliquote d’imposta sono quelle previste dalla legge delega per la riforma tributaria: per i soggetti IRPEF (IRE dopo l’attuazione della riforma) il 23% oppure il 33%, a seconda che il reddito di impresa o di lavoro autonomo del 2001 ricada a meno nel primo scaglione previsto dalla riforma (100.000 euro); per i soggetti IRPEG (o IRES) l’aliquota è fissata al 33%;

-       per entrambi i periodi di imposta è facoltativo il versamento dei contributi previdenziali sulla parte di reddito eccedente la soglia minima determinata ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 33.

L’adesione al concordato preventivo avviene dietro presentazione, da parte dei soggetti interessati, di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.

L’adesione al concordato comporta, oltre alla determinazione agevolata delle imposte e dei contributi, anche la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, a meno che il cliente non ne faccia espressa richiesta, nonché la limitazione dei poteri di accertamento.

In particolare, per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, sui redditi d’impresa e di lavoro autonomo non possono essere eseguiti gli accertamenti di cui alle seguenti disposizioni:

1)    D.P.R. n. 600 del 1973, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma, lettere a), d) e d-bis).

L’articolo 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che, con riferimento ai redditi d'impresa delle persone fisiche, l'ufficio procede alla rettifica nei seguenti casi:

a)    quando gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto economico e dell'eventuale prospetto di cui al secondo comma dell'articolo 3 (lettera a) del primo comma dell’articolo 39);

b)    quando non sono state esattamente applicate le disposizioni del TUIR in materia di determinazione del reddito d’impresa (lettera b) del primo comma dell’articolo 39);

c)    quando l'incompletezza, la falsità e l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell'articolo 32 del medesimo D.P.R. n. 600 del 1973, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio (lettera c) del primo comma dell’articolo 39);

d)    quando l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dal citato articolo 32 dello stesso D.P.R. n. 600 del 1973 (primo periodo della lettera d) del primo comma dell’articolo 39). Il secondo periodo della lettera d) del primo comma dell’articolo 39 in parola prevede che l'esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti;

e)    quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del D.P.R. n. 600 del 1973 o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA (lettera d-bis del primo comma dell’articolo 39).

Il secondo comma dell’articolo 39 in parola stabilisce, inoltre, che, in deroga alle disposizioni del primo comma, l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma:

-        quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione;

-        quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'articolo 33 del D.P.R. n. 600 del 1973 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più scritture contabili prescritte dall'articolo 14 del medesimo D.P.R., ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;

-        quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica.

2)    D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, articolo 54, secondo comma, secondo periodo e articolo 55, secondo comma, numero 3.

L’articolo 54 del D.P.R. n. 633 del 1972 reca disposizioni in materia di rettifica delle dichiarazioni ai fini IVA. In particolare, l’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, dispone che le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da risultanze, dati e notizie a norma dell'articolo 53 (presunzione di cessione e di acquisto) o anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. Ai sensi dell’articolo 55, secondo comma, numero 3), gli uffici finanziari possono procedere all’accertamento induttivo nel caso in cui le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell’articolo 54, ovvero le irregolarità formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, siano così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente .

Per quanto riguarda, infine la decadenza, si prevede che il mancato raggiungimento delle condizioni richieste dev’essere comunicato dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi. Le conseguenze che ne derivano sono:

a)    la decadenza dai benefìci previsti;

b)    l’avvio della procedura di accertamento parziale, sulla base dell’ammontare minimo dei ricavi o compensi previsto;

c)    la ripresa degli obblighi di documentazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni richieste.

L'ambito soggettivo di applicazione del nuovo istituto della pianificazione fiscale concordata

Secondo il comma 390, all’istituto della pianificazione fiscale concordata possono accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003.

 

Non possono tuttavia aderire alla pianificazione fiscale, ai sensi del comma 391, i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni:

a)       per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003;

b)       che svolgono dal 1° gennaio 2004 una attività diversa da quella esercitata nel biennio 2002 e 2003;

c)       che non erano in attività in almeno uno dei periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2002, al 1° gennaio 2003 ovvero al 1° gennaio 2004;

d)       che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività svolta per almeno uno dei periodi d’imposta in corso al 1° gennaio 2002 e al 1° gennaio 2003;

e)       che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per i medesimi periodi d’imposta di cui alla lettera d);

f)         che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003[237].

 

Ai sensi del comma 401, le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, trova applicazione la pianificazione fiscale concordata dovranno essere individuate con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare[238]; con gli stessi decreti saranno approvate una o più note metodologiche per la formulazione della proposta individuale di pianificazione fiscale. Con i medesimi decreti sono conseguentemente rideterminati i periodi d’imposta rilevanti di cui al comma 391, per i contribuenti nei cui confronti la pianificazione fiscale opera a decorrere da periodi d’imposta diversi da quello indicato al comma 390.

L’ambito oggettivo di applicazione

L’oggetto della pianificazione fiscale consiste, ai sensi del comma 390, nella determinazione preventiva, per un periodo di tre anni, della base imponibile caratteristica dell’attività lavorativa svolta.

In particolare, secondo il comma 393, l’adesione alla pianificazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore per ciascun periodo d’imposta, con l’accettazione di importi, proposti ad ogni contribuente dall’Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell’attività esercitata, con esclusione degli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.

Le modalità di applicazione

La pianificazione fiscale concordata è un istituto che si perfeziona con il consenso del contribuente, ove questi accetti la proposta di definizione della base imponibile avanzata dall’Amministrazione finanziaria.

Tale proposta, secondo il comma 392, è formulata al singolo contribuente sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria che devono tenere conto:

a)    delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore;

b)    dei dati sull’andamento dell’economia nazionale per distinti settori economici di attività;

c)    della coerenza dei componenti negativi di reddito;

d)    di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

Le modalità e le norme di attuazione di tali criteri sono definite, ai sensi del comma 401, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze. Lo stesso decreto definisce le categorie di contribuenti cui è progressivamente applicata la pianificazione fiscale concordata.

Ai sensi del comma 393, il contribuente che voglia accettare la proposta deve comunicare l’adesione entro sessanta giorni dal suo ricevimento (il termine è stato così modificato dal Senato in luogo di quello di trenta giorni previsto dal sostituito comma 5 dell’articolo 40 del testo approvato dalla Camera).

 

Con riguardo alla natura giuridica dell’istituto, desumibile anche dalle concrete modalità di perfezionamento, si può ricordare come, con riferimento all’accertamento con adesione del contribuente previsto dal D.Lgs. n. 218 del 1997, l’alternativa che si era presentata alla dottrina consistesse nel considerare tale istituto come un atto unilaterale di accertamento posto in essere dall’amministrazione finanziaria, cui successivamente dà la propria adesione il contribuente destinatario dell’atto stesso, ovvero come un atto bilaterale a carattere transattivo.

 

Nel medesimo termine, tuttavia, la proposta può essere anche definita in contraddittorio con il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate; a tal fine, il comma 394 prevede anche la possibilità di assistenza da parte degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322 del 1998.

 

Secondo l’articolo 3, comma 2-bis, del citato D.P.R. n. 322 del 1998, recante il regolamento sulle modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, nell'àmbito dei gruppi in cui almeno una società o ente rientra tra i soggetti di cui al comma precedente (ossia soggetti tenuti, per il periodo d'imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni, alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume di affari inferiore o uguale a lire 50 milioni; soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta; soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi; soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore), la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società da questi controllate, come definite dall'articolo 43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Ai sensi del comma 3, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a)    gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b)    i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c)    le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d)    i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e)    gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

La definizione in contraddittorio può aversi esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare l’evidente infondatezza della proposta, sulla base dell’esistenza di:

a)    variazioni significative degli elementi strutturali nell’esercizio dell’attività rispetto a quelli presi a base per la formulazione della proposta;

b)    dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta, che divergano sensibilmente all’atto dell’adesione.

Il comma 395 specifica che la sussistenza di tali circostanze può essere asseverata dai soggetti abilitati sulla base delle disposizioni vigenti.

Secondo il comma 401, le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Gli effetti derivanti dall’adesione

L’adesione alla pianificazione fiscale, secondo quanto disposto dal comma 390, determina innanzitutto in via preventiva, per un triennio, la base imponibile caratteristica dell’attività svolta comportando, nel contempo, la riduzione dell’imposizione fiscale e contributiva per gli importi eccedenti la base imponibile pianificata. Secondo il comma 401, nel caso in cui l’attività effettivamente esercitata varii nel corso del triennio, l’istituto della pianificazione cessa di avere effetto dal periodo d’imposta nel corso del quale si è verificata la variazione.

 

Nel dettaglio, il comma 396 stabilisce che per i periodi d’imposta oggetto di pianificazione, relativamente al reddito caratteristico d’impresa o di arti o professioni:

 

a) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

 

Ai sensi del richiamato articolo 39, per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:

a)       se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 2 dell'articolo 3 dello stesso D.P.R.;

b)       se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;

c)       se l'incompletezza, la falsità e l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;

d)       se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

In deroga alle disposizioni precedenti l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla precedente lettera d):

a)       quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione;

b)       quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più scritture contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;

c)       quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente coma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'articolo 14;

d)       quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli articoli 18 e 19. Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'articolo 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, è determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo.

 

b) esclusa l’aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell’imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali, per la parte di reddito dichiarato eccedente quello pianificato;

 

c) è esclusa l’applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito dichiarato che eccede quello pianificato, essendo fatti salvi il minimo reddituale previsto ai fini contributivi, le prerogative delle casse autonome nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria[239].

 

Ai sensi del comma 397, per gli stessi periodi d’imposta di cui al precedente comma 396, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto[240]:

a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

b) all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato;

c) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

 

L’articolo 54 del D.P.R. n. 633 del 1972, recante l’istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, stabilisce, in tema di rettifica delle dichiarazioni, che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti una imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante. L'infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli articoli 51 e 51-bis.

In particolare, il secondo periodo del secondo comma dispone che le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

L’articolo 55, recante norme in tema di accertamento induttivo, stabilisce che, se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33.

Ai sensi del secondo comma, numero 3), dello stesso articolo 55, tali disposizioni si applicano, in deroga alle disposizioni dell'articolo 54, anche quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi del medesimo articolo 54, ovvero le irregolarità formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale d’ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente.

 

Viene specificato, al comma 399, che l’inibizione dei poteri di cui ai commi 396, lettera a), e 397, lettera c), nonché i benefìci di cui al comma 397, lettere b) e c), non operano qualora:

a) il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, ovvero non siano adempiuti gli obblighi di cui al comma 397, lettera a), ferma restando, comunque, in tale caso l’inibizione dei poteri di cui all’articolo 39, secondo comma, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 55, secondo comma, numero 3), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

b) siano constatate condotte del contribuente che integrano le fattispecie di reato di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

 

Nel dettaglio, il richiamato articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000 punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, l’articolo 3 punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, ìndica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a)       l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni;

b)       l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire tre miliardi.

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, l’articolo 4 punisce con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ìndica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a)       l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;

b)       l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire quattro miliardi.

L’articolo 5 punisce con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a lire centocinquanta milioni. Ai fini della disposizione non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto

L’articolo 8 punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

Ai sensi dell’articolo 10, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L’articolo 11 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

 

Il comma 400 prevede, fatta salva l’applicazione del comma 394, che nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all’amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, ove posti a base per la formulazione della proposta, nei suoi confronti non operano l’inibizione dei poteri di cui ai commi 396, lettera a), e 397, lettera c), nonché i benefìci di cui al comma 396, lettere b) e c).

Per il caso di mancato rispetto della pianificazione ovvero di mancato adeguamento agli studi di settore[241], da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul reddito, il comma 398 prevede che l’Agenzia delle entrate proceda ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della pianificazione nonché, per l’imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d’affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa.

Sono comunque fatti salvi i casi di accadimenti straordinari e imprevedibili debitamente documentati, trovando applicazione, in queste ipotesi, il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

 

Il decreto legislativo n. 218 del 1997 reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, con riguardo alle imposte dirette, all’imposte sul valore aggiunto e alle altre imposte indirette.


Articolo 1, commi 402-404
(Studi di settore)

 

 

 

I commi da 402 a 404 introducono modifiche alla disciplina degli studi di settore, prevedendone la revisione con cadenza, di norma, quadriennale. La disciplina dettata originariamente in materia ha subìto modifiche nel corso dell'esame della Commissione bilancio del Senato, a seguito dell'approvazione di un emendamento avente ad oggetto l'aggiornamento degli studi di settore, le regole per effettuare i relativi accertamenti e l'adeguamento alle risultanze degli studi stessi, il cui contenuto viene ora sostanzialmente riprodotto nei commi in esame.

 

Si ricorda che gli studi di settore, così come introdotti dall’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono strumenti diretti a facilitare la ricostruzione induttiva dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Ciascuno studio di settore risulta, in particolare, costituito da tante funzioni di ricavo e di compenso quanti sono i gruppi omogenei di contribuenti nei quali sono stati suddivisi tutti coloro che operano nello stesso settore di attività. La derivazione della funzione di ricavo prende le mosse dall’elaborazione di un’ampia struttura informativa attinente ai dati contabili ed extracontabili dei contribuenti, pervenendo alla determinazione di indici statistici specifici per ogni categoria economica ai quali è possibile ragguagliare la situazione del singolo contribuente.

Gli studi di settore sono approvati con decreti ministeriali e sono soggetti a revisione periodica.

 

Da ultimo, l’articolo 3 della legge 7 aprile 2003, n. 80, recante la delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, ha previsto, fra i princìpi e criteri direttivi per la riforma dell'imposta sul reddito, per quanto riguarda le semplificazioni, il potenziamento degli studi di settore e, anche in funzione di questo, l’introduzione del concordato triennale preventivo per l'imposizione sul reddito d’impresa e di lavoro autonomo.

 

Il comma 402 prevede, innanzitutto, la revisione periodica degli studi di settore.

In particolare, si dispone che detti studi di settore siano sottoposti, di norma, a revisione ogni quattro anni dalla loro entrata in vigore ovvero dalla loro ultima revisione. La revisione degli studi di settore è oggetto di programmazione da parte del direttore dell'Agenzia delle entrate, che deve emanare annualmente apposito provvedimento entro il mese di febbraio.

È altresì prevista la possibilità di anticipare l'intervento di revisione rispetto ai quattro anni ordinariamente previsti, principalmente in presenza di scostamenti tra il valore degli studi di settore e le risultanze di dati e informazioni ufficiali quali i dati della contabilità nazionale.

 

Poiché la finalità della revisione programmata è quella di mantenere la rappresentatività degli studi di settore rispetto alla realtà economica sottostante, già la relazione tecnica presentata dal Governo sul disegno di legge rilevava la necessità di avvalersi, per la revisione, di ìndici economici rilevati da istituzioni ufficiali.

 

Per l'anticipazione della revisione degli studi di settore è necessario acquisire il parere della commissione di esperti prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998.

 

Si ricorda che l'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146, ha disposto l'istituzione, con decreto del Ministro dell'economia, di una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro tenendo conto anche delle segnalazioni delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali. Tale commissione è tenuta a formulare un parere circa l'idoneità degli studi di settore a rappresentare la realtà cui si riferiscono, prima della loro definitiva approvazione.

Come si legge nella relazione governativa, il parere di tale commissione (in cui sono rappresentate le associazioni di categoria) ha natura principalmente concertativa e serve a dare più certezza alle aspettative di maggior gettito derivanti dalle norme in esame.

 

Rispetto al testo originario del disegno di legge finanziaria, nella formulazione attuale del comma in esame è stato quindi eliminato il sistema di aggiornamento automatico delle risultanze degli studi di settore da effettuarsi annualmente in base alle elaborazioni dell'ISTAT.

 

Il comma 403, riproduttivo del comma 14 dell’articolo 40 introdotto nel corso dell'esame in Commissione al Senato stabilisce, in deroga a quanto previsto al comma precedente, il completamento della revisione relativamente ad alcuni studi di settore già individuati dall'Agenzia delle entrate. Tale revisione, relativa al periodo d'imposta 2004, deve essere completata entro febbraio 2005. La relazione del Governo precisa che gli studi di settore per i quali con la norma in esame viene accelerata la revisione sono quelli più vantaggiosi per l'erario in termini di gettito.

 

Il comma 404, riproduttivo del comma 15 dell’articolo 40 introdotto nel corso dell'esame in Commissione al Senato, concerne il rafforzamento dell'attività di contrasto all'evasione fiscale che potrà essere svolta dai competenti organi di controllo. In particolare si prevede che tali organi programmino le loro maggiori capacità operative nelle attività di accertamento verso i soggetti cui non si applicano gli studi di settore.


Articolo 1, commi 405-407
(Disposizioni in materia di accertamento e acquisizione dati)

 

 

 

I commi da 405 a 407 – che riproducono il contenuto dei commi da 16 a 18 del precedente articolo 40, come modificati nel corso dell'esame della Commissione Bilancio del Senato - provvedono ad apportare una serie di modifiche all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante norme in materia di poteri degli uffici delle imposte sui redditi, e all’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante norme in tema di poteri degli uffici in materia di imposta sul valore aggiunto, nei termini di seguito riportati.

 

Con riguardo alle modifiche recate dal comma 405 al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante norme in materia di poteri degli uffici delle imposte sui redditi, ai sensi del primo comma, numero 2), dell'articolo 32 di tale decreto gli uffici delle imposte, nell'adempimento dei loro compiti, potranno invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del successivo numero 7 dello stesso comma 1, ovvero rilevati a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 33.

I dati e gli elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 33 sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempre che non risultino dalle scritture contabili i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti o operazioni.

 

Inoltre, le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale.

 

Ai sensi del primo comma, numero 5), dell'articolo 32 gli uffici delle imposte, nell'adempimento dei loro compiti, potranno richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.

 

Inoltre, tra i soggetti cui non si applica questa disposizione, salvo il disposto del numero 7), sono aggiunti le banche, la società Poste italiane spa, per le attività finanziarie e creditizie, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie.

 

Ai sensi del primo comma, numero 5), dell'articolo 32 gli uffici delle imposte, nell'adempimento dei loro compiti, potranno richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli OICR, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di 5 anni dalla data della richiesta.

 

Lo stesso numero prevede altresì che il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.

 

Ai sensi del primo comma, numero 7), dell'articolo 32 gli uffici delle imposte, nell'adempimento dei loro compiti, potranno richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante regionale alle banche, alla società Poste italiane spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto o operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge n. 1966/1939 e a quelle iscritte nella sezione speciale di cui all'articolo 20 del D.lgs n. 58/1998 può tra l'altro essere richiesto - specificando i periodi temporali di interesse - di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali hanno detenuto, amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocabilmente individuati.

La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario, che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente.

 

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 32, gli inviti e le richieste previsti in detto articolo dovranno essere notificati ai sensi dell'articolo 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni (anziché a sessanta giorni).

Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni (anziché di trenta giorni) su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante regionale.

Viene quindi inserito all'articolo 32 un ulteriore comma dopo il secondo, in base al quale le richieste di cui al citato n. 7, nonché le relative risposte, anche se negative, vanno effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti di cui al n. 7.

 

Il comma 406 provvede ad apportare una serie di modifiche all’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante norme in tema di poteri degli uffici in materia di imposta sul valore aggiunto, nei termini di seguito specificati.

 

Ai sensi del comma secondo, numero 2), dell'articolo 51 gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, per l'adempimento dei loro compiti potranno invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevati a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma.

I dati ed elementi attinenti ai rapporti e alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del successivo numero 7) e dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata.

 

Ai sensi del comma secondo, numero 5), dell'articolo 51 gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, per l'adempimento dei loro compiti potranno richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.

 

Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte.

Tale disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), alle banche, alla società Poste italiane spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141.

 

Ai sensi del comma secondo, numero 6-bis), dell'articolo 51 gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, per l'adempimento dei loro compiti potranno richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli OICR, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di 5 anni dalla data della richiesta.

 

È altresì previsto che il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.

Ai sensi del comma secondo, numero 7), dell'articolo 51 gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, per l'adempimento dei loro compiti potranno richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto o operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge n. 1966 del 1939 e a quelle iscritte nella sezione speciale di cui all'articolo 20 del D.Lgs n. 58 del 1998 può tra l'altro essere richiesto - specificando i periodi temporali di interesse - di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali hanno detenuto, amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocabilmente individuati.

 

La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente.

 

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 51, gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a trenta giorni (anziché a sessanta giorni).

Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni (anziché di trenta giorni) su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante regionale.

Viene quindi inserito all'articolo 51 un ulteriore comma dopo il terzo, in base al quale le richieste di cui al citato n. 7, nonché le relative risposte, anche se negative, vanno effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti di cui al n. 7.

 

Il comma 407 prevede che le disposizioni rivenienti dalle modifiche apportate all'articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 con l'inserimento del comma 3, e all'articolo 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 con l'inserimento del comma 4, riguardanti le richieste in via telematica, hanno effetto dal 1° luglio 2005 e che potrà essere prevista una diversa successiva decorrenza, in considerazione di sole esigenze di natura tecnica, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.


Articolo 1, commi 412-414
(Accertamento sulla base degli studi di settore)

 

 

 

I commi da 410 a 414 riproducono il contenuto dei commi da 21 a 25 dell’articolo 40 del disegno di legge finanziaria, così come approvati presso la Commissione del Senato.

 

I commi 410 e 411, non modificati dal Senato, provvedono ad estendere gli accertamenti previsti e basati su studi di settore, oltre alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto di accertamenti tributari, anche alle stesse categorie reddituali già oggetto di accertamento, nonché con riguardo ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

 

Il comma 410, in particolare, provvede a modificare il comma 181 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

 

Il citato comma 181 stabilisce, al primo periodo, che, fino all’approvazione degli studi di settore, gli accertamenti di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere effettuati, senza pregiudizio della ulteriore azione accertatrice con riferimento alle altre categorie reddituali utilizzando i parametri di cui al comma 184 dello stesso articolo 3 ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari.

 

Per quanto riguarda gli accertamenti tributari richiamati, secondo il citato articolo 39, primo comma, lettera d), l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati può risultare dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 dello stesso D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

 

Il comma 410 in esame sostituisce il riferimento alle “altre categorie reddituali” con il riferimento “alle medesime o alle altre categorie reddituali, nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”, estendendo così gli accertamenti potenzialmente eseguibili.

 

Il comma 411 modifica l'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante disposizioni riguardanti l'accertamento basato sugli studi di settore e l'accertamento basato sui parametri.

 

Il citato articolo 70 dispone, al primo comma, che gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'articolo 10, concernente modalità di utilizzazione degli studi di settore, della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario), sono effettuati senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi.

Il comma 2 precisa che l'intervenuta definizione degli accertamenti basati sugli studi di settore ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali oggetto di adesione, qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi, indipendentemente dai limiti previsti dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 (il quale restringe tale facoltà di accertamento ulteriore all’ipotesi di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali sia possibile accertare un maggior reddito superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire).

 

Il comma 411 in esame sostituisce, al primo comma dell’articolo 70, il riferimento alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi con il riferimento alle “medesime o alle altre categorie reddituali”, nonché con il riferimento ad “ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”.

Al comma 2, inoltre, viene rimossa la sopravvenienza della conoscenza di nuovi elementi quale condizione per l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali oggetto di adesione.

 

Il comma 412, che riproduce le modifiche introdotte nel corso dell'esame in Commissione del Senato, concerne la possibilità di effettuare gli accertamenti sulla base degli studi di settore nei confronti dei contribuenti con contabilità ordinaria e degli esercenti arti e professioni.

Rispetto alla formulazione originaria della norma in esame - che tramite l’abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998 consentiva di effettuare gli accertamenti senza subordinarli ad alcuna condizione - a seguito della modifica apportata viene di fatto condizionata la possibilità di effettuare accertamenti basati su studi di settore sugli imprenditori con contabilità ordinaria e gli esercenti arti e professioni al ricorrere di dati presupposti.

In concreto, con una novella al citato comma 2 si stabilisce la possibilità di effettuare accertamenti quando, in almeno due periodi di imposta su tre consecutivi, l'ammontare dei compensi o dei ricavi teorici derivanti dagli studi di settore superi l'ammontare dei compensi o dei ricavi dichiarati. Viene altresì prevista la possibilità di effettuare accertamenti in seguito all'emersione di situazioni di incoerenza "significative" tra la il dato contabile del contribuente e la concreta realtà economica. A tale proposito si rimanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la commissione di esperti per l'individuazione di indici di incoerenza economica, finanziaria o patrimoniale.

Introducendo all'articolo 10 della legge n. 146 del 1998 il comma 3-bis, si stabilisce poi che la notifica dell'avviso di accertamento nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria e degli esercenti arti e professioni debba essere preceduta dall'invito rivolto al contribuente a produrre gli eventuali elementi giustificativi dello scostamento dagli studi di settore ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 218 del 1997 .

Viene infine novellato il comma 6 dell'articolo 10 citato, prevedendo la non rilevanza - ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 c.p.p. - della determinazione dei maggiori ricavi conseguenti sia dall'applicazione degli accertamenti sia dalla loro dichiarazione per effetto dell'adeguamento agli studi di settore.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 10 della legge n. 146 del 1998, recante modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, dispone, al comma 1, che gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'art. 62-sexies del D.-L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con periodo d'imposta pari a dodici mesi e con le modalità in esso indicate.

Il comma 2 stabilisce che nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione solo se in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d'imposta.

Ai sensi del comma 3, indipendentemente da quanto previsto al comma 2, nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con il D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.

 

Il comma 413, che riproduce le modifiche introdotte nel corso dell'esame in Commissione del Senato, dispone in merito all'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998 come novellati dal precedente comma 19 (esperimento degli accertamenti basati sugli studi di settore e notifica degli avvisi di accertamento per gli imprenditori in contabilità ordinaria e gli esercenti arti e professioni). Tali disposizioni avranno effetto con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004.

 

Il comma 414, che riproduce le modifiche introdotte nel corso dell'esame in Commissione del Senato, interviene sulle norme che consentono l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore, in sede di dichiarazione annuale, senza il pagamento di sanzioni e di interessi, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto.

In particolare, il comma 427 modifica l'articolo 2 del regolamento che disciplina i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195.

 

Il citato articolo 2, recante norme in tema di adeguamento alle risultanze degli studi di settore, dispone, al comma 1, che, per il primo periodo d'imposta in cui trovano applicazione lo studio di settore ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguare i ricavi o i compensi a quelli derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore.

Al comma 2 si stabilisce che, per il primo periodo d'imposta in cui trova applicazione lo studio di settore, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, l'adeguamento al volume di affari risultante dalla applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

Per quanto concerne il richiamato comma 1, la lettera a) del comma in esame provvede ad operare una serie di modifiche.

Innanzitutto, il riferimento al “primo periodo d’imposta” in cui dovrebbe trovare applicazione lo studio di settore viene sostituito dal riferimento ai periodi d’imposta nei quali lo stesso può trovare applicazione.

Il riferimento alla dichiarazione dei redditi, nella quale i contribuenti possono indicare ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili, viene sostituito dal riferimento alle dichiarazioni di cui all'articolo 1 del regolamento che disciplina le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

 

Il richiamato articolo 1 del D.P.R. n. 322 del 1998, recante norme in tema di redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P, dispone, fra l’altro, che ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati entro il 15 febbraio con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d’imposta non coincidente con l'anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione.

 

I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate in via telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali.

La dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, è sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, le disposizioni in tema di sottoscrizione si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.

 

Infine, il comma in esame dispone che l’adeguamento dei ricavi e dei compensi è operato anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

Con riguardo al comma 2 dell’articolo 2 del D.P.R. n. 195 del 1999, la lettera b) del comma 414 in esame provvede anche in relazione ad esso ad operare una serie di modifiche.

Innanzitutto, anche qui il riferimento al “primo periodo d’imposta” in cui trova applicazione lo studio di settore viene sostituito dal riferimento ai periodi d’imposta nei quali lo stesso può trovare applicazione.

In secondo luogo, si dispone che l’adeguamento, che attualmente “può essere operato”, debba invece essere necessariamente operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando i relativi versamenti.

Infine, il riferimento al momento della presentazione dei redditi quale termine utile per il versamento delle imposte relative all’adeguamento viene sostituito dal riferimento al termine del versamento a saldo dell’imposta sul reddito.

Conseguentemente, viene disposto che i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché riportati nella dichiarazione annuale.

 

Ai sensi del richiamato articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972, recante norme in tema di registrazione delle fatture, il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro.

Ai sensi del successivo articolo 24, recante norme in tema di registrazione dei corrispettivi, i commercianti al minuto e gli altri contribuenti possono fra l’altro annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi di operazioni non imponibili. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.

 

Infine la lettera c) del comma 414, che riproduce la modifica introdotta nel corso dell'esame in Commissione del Senato, aggiunge il comma 2-bis all’articolo 2 del D.P.R. n. 195 del 1999.

Tale disposizione prevede che i contribuenti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore debbano versare una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i ricavi teorici derivanti dagli studi e quelli annotati nelle scritture contabili, solo qualora tale differenza sia maggiore del 10 per cento dei ricavi annotati. La predetta maggiorazione non sarà in ogni caso computata né per il primo anno di applicazione degli studi di settore né per il primo anno dopo la loro revisione.


Articolo 1, comma 419
(Discarico per inesigibilità)

 

 

 

Il comma 419 in esame, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, nell’ambito della disciplina del discarico per inesigibilità, da parte del concessionario, delle quote iscritte a ruolo, provvede:

a)    a differenziare i termini entro i quali la mancata notificazione della cartella di pagamento imputabile al concessionario costituisce causa di perdita al discarico, in relazione ai ruoli ordinari e ai ruoli straordinari;

b)    a riconoscere il potere dell’ufficio di segnalare al concessionario, fino al discarico, oltre alle azioni cautelari ed esecutive, anche le azioni conservative da intraprendere al fine di riscuotere le somme previste a ruolo, che vengono ora previste espressamente dall’articolo 49, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, a seguito della modificazione recata dal comma 431.

 

Con riferimento alla disciplina generale del discarico per inesigibilità, l'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante il riordino del servizio nazionale della riscossione, dispone, al primo comma, che ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze.

Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:

a)    la mancata notificazione, imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (indicazione delle rate da parte dell’ente creditore), entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;

b)    la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli. La prima comunicazione è effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze;

c)    la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della suddetta comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione è soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario;

d)    il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;

d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;

e)    la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'àmbito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura.

Ai sensi del comma 3, decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario è automaticamente discaricato, e contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.

Secondo il comma 4, fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo.

 

Il comma 419 in esame, alla lettera a), modifica l'articolo 19, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 112 del 1999 specificando che, per i ruoli ordinari, è causa di perdita del diritto al discarico, se imputabile al concessionario, la mancata notificazione della cartella di pagamento entro il dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo; per i ruoli straordinari, è causa di perdita del diritto al discarico, se imputabile al concessionario, la mancata notificazione della cartella di pagamento entro il sesto mese successivo alla consegna del ruolo.

Vengono così modificati i termini previsti dall’originario disposto del disegno di legge finanziaria, che li determinava in cinque mesi per i ruoli ordinari, e in due mesi per i ruoli straordinari.

Il comma 436 prevede poi che le disposizioni aventi riguardo alla diversa qualità dei ruoli (ordinari e straordinari), fra cui quella appena esaminata, siano applicate ai ruoli resi esecutivi dopo il 1° gennaio 2005.

 

Inoltre il comma 432, alla lettera b), inserisce nell’articolo 19, comma 4, del medesimo d.lgs. n. 112 del 1999 - che riconosce il potere dell’ufficio di segnalare al concessionario, fino al discarico, le azioni cautelari ed esecutive da intraprendere al fine di riscuotere le somme previste a ruolo - anche il riferimento alle azioni conservative e ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, secondo quanto ora disposto dall’articolo 49, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, a seguito della modificazione recata dal comma 431.


Articolo 1, comma 420
(Disposizioni in tema di ruoli e di poteri di riscossione)

 

 

 

Il comma 420 in esame, che ha in parte modificato l’originaria corrispondente disposizione del disegno di legge finanziaria, in relazione alla differenziazione fra ruoli ordinari e ruoli straordinari dispone che nel ruolo stesso sia ora indicata la sua natura, e provvede a indicare i termini di notifica della cartella di pagamento, differenziandoli sempre in relazione alla natura ordinaria o straordinaria dei ruoli.

 

L’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, definisce oggetto e specie dei ruoli, che si distinguono in ordinari e straordinari. Questi ultimi sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione.

 

Con riguardo, inoltre, al potere del concessionario di procedere ad espropriazione forzata nei confronti del fidejussore del debitore, sostituisce il riferimento all’istituto dell’espropriazione forzata con il riferimento, più generico, alla riscossione coattiva, onde ricomprendervi altre forme di tutela del credito.

 

In particolare, il comma in esame, alla lettera a), modifica l’articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

 

Il richiamato articolo 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, recante norme in tema di formazione e contenuto dei ruoli, prevede che l'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonché le modalità dell'intervento in tali procedure da parte del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari.

Il comma 3 precisa che nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione.

Il comma 420, alla lettera a), aggiunge, fra le indicazioni necessarie previste dal citato comma 3, anche la specie del ruolo, se cioè questo sia ordinario o straordinario.

 

La lettera b) del comma in esame modifica l'articolo 19, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.

 

Tale articolo, recante disposizioni in tema di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, prevede, al comma 4-bis, che se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, il fidejussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere ad espropriazione forzata nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore.

Ai sensi dell’articolo 2910 del codice civile, in tema di oggetto dell'espropriazione, il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile. Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.

 

La lettera b) del comma 420 sostituisce ora il riferimento all’istituto dell’espropriazione forzata con il più ampio riferimento alla “riscossione coattiva”, al fine di eliminare possibili vincoli all’attività di autotutela del credito del concessionario nei confronti del garante inadempiente, considerato – si legge nella relazione illustrativa del Governo – che, stante la formulazione attuale, potrebbe risultare contestata l’iscrizione di ipoteca a carico del garante ovvero l’iscrizione del fermo di beni mobili registrati.

Viene inoltre specificato che la riscossione coattiva è eseguita secondo le disposizioni di cui al titolo II dello stesso decreto n. 602 del 1973 (il quale disciplina appunto le forme della riscossione coattiva).

 

La lettera c) del comma in esame, infine, provvede a reintrodurre un termine per la notifica della cartella di pagamento, differenziato a seconda del tipo di ruolo, ordinario o straordinario, modificando così l’articolo 25, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973.

 

L’articolo 25, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, nella vigente formulazione, prevede che il concessionario debba notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, senza tuttavia prevedere alcun termine.

L’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 aprile 2001 n. 193, recante disposizioni integrative e correttive dei D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione, aveva eliminato ogni termine posto al riguardo.

 

Si provvede, pertanto, ad aggiungere la disposizione secondo la quale la notifica deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese (invece che del quinto mese, originariamente previsto dal d.d.l. in esame) successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l'ultimo giorno del sesto mese (invece che del secondo mese, originariamente previsto dal d.d.l. in esame) successivo alla consegna se la cartella è relativa ad un ruolo straordinario.

I termini così individuati sono previsti a pena di decadenza.

 


Articolo 1, comma 423
(Termine di decorrenza dell’applicazione dei ruoli differenziati)

 

 

 

Il comma 423 (corrispondente, salva la modificazione sotto indicata, al comma 29 dell’articolo 40 del testo approvato dalla Camera) prevede che le precedenti disposizioni dei commi 419, lettera a), e 420, lettere a) e c), aventi riguardo alla diversa qualità dei ruoli (ordinari e straordinari) siano applicate ai ruoli resi esecutivi dopo il 1° luglio 2005 (il termine è stato così modificato dal Senato rispetto a quello del 1° gennaio 2005, originariamente indicato).

 

Si ricorda che, a norma dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i ruoli, nei quali sono iscritte le imposte, si distinguono in ordinari e straordinari; questi ultimi sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione e, secondo il disposto dell’articolo 15-bis, hanno ad oggetto l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento, anche se non definitivo.

 

Le disposizioni cui si applica il termine di decorrenza qui indicato sono, in particolare:

§      la lettera a) del comma 419, che prevede l’introduzione di un differente termine entro il quale la mancata notificazione della cartella di pagamento sia causa di perdita del diritto al discarico per inesigibilità del credito da parte del concessionario, in relazione ai ruoli straordinari;

§      la lettera a) del comma 420, che introduce, fra le indicazioni necessarie che deve contenere il ruolo, anche quella relativa alla sua specie, se ordinario o straordinario;

§      la lettera c) del comma 420, che introduce la previsione dei termini entro cui deve essere notificata la cartella di pagamento, differenziati a seconda che si tratti di ruolo ordinario o straordinario.


Articolo 1, comma 428
(Dichiarazione stragiudiziale del terzo debitore del soggetto iscritto a ruolo)

 

 

 

Il comma 428, modificato dal Senato, inserisce nel D.P.R. n. 602 del 1973, recante le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, una norma in base alla quale il concessionario, prima di procedere all’espropriazione forzata nei confronti dei terzi debitori del soggetto iscritto a ruolo o dei coobbligati, può chiedere agli stessi terzi di indicare per iscritto le cose e le somme dovute al creditore.

 

L’indicazione dei coobbligati, in aggiunta a quella originaria dei terzi debitori, è stata inserita nel corso dell’esame presso la Commissione del Senato.

 

In particolare, viene inserito, dopo l’articolo 75 del D.P.R. n. 602 del 1973, il nuovo articolo 75-bis, rubricato “Dichiarazione stragiudiziale del terzo”, secondo il quale il concessionario, prima di procedere ai sensi dell'articolo 543 e seguenti del codice di procedura civile, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

 

Gli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile disciplinano l’istituto dell'espropriazione presso terzi di crediti del debitore vantati verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi.

In particolare, ai sensi dell’articolo 547 del codice di procedura civile, con dichiarazione all'udienza il terzo, personalmente o a mezzo di mandatario speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso, e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

Secondo l’articolo 548, se il terzo non compare all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di rendere la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa.

 

Con la sentenza che definisce il giudizio di cui all'articolo precedente, il giudice, ai sensi dell’articolo 549, se accerta l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, fissa alle parti un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo.

 

La disposizione in commento conferisce al concessionario della riscossione una facoltà esercitabile prima di promuovere il procedimento giudiziario di espropriazione.

Non è prevista una specifica sanzione per il caso in cui il terzo non accolga la richiesta del concessionario, né per il caso in cui la dichiarazione del terzo sia falsa.

In tale ultimo caso potrebbe eventualmente ritenersi applicabile la disposizione di cui all’articolo 485 del codice penale, ai sensi della quale chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.


Articolo 1, comma 429
(Somme dovute dai concessionari)

 

 

 

Il comma 429 - che riproduce, modificando un termine, le modificazioni apportate dalla Commissione Bilancio del Senato - dispone che il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (entrate riscosse mediante ruoli), debba essere egualmente effettuato mediante ruolo.

 

Il richiamato articolo 17 dispone che si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali.

Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni interamente partecipate dallo Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti. In caso di rilascio di tale autorizzazione, la società interessata stipula apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate e l'iscrizione a ruolo avviene a seguito di un'ingiunzione, vidimata e resa esecutiva dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione della dislocazione territoriale dell'ufficio della società che l'ha richiesta.

 

La figura del soggetto incaricato del servizio di intermediazione all’incasso, non risultando definita in atti normativi, sembrerebbe riferirsi in forma sintetica ai soggetti abilitati a ricevere il pagamento degli importi dovuti.

 

A questo riguardo, l’articolo 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 13 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, stabilisce che il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso gli sportelli del concessionario, le agenzie postali e le banche, e, fuori del territorio nazionale, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal concessionario nella cartella di pagamento.

Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; a ciò si è provveduto con il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 28 giugno 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 1999, n. 168).

 

A seguito di un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio del Senato, è stata inserita nell’originario comma 40 dell’articolo 40 una disposizione diretta a sanare le irregolarità compiute da concessionari e commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione.

In particolare, si prevede la facoltà per i concessionari del servizio nazionale della riscossione e per i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione di cui al d.lgs. n. 112 del 1999 di sanare le irregolarità compiute nell'esercizio degli obblighi inerenti al rapporto concessorio.

Per usufruire di tale sanatoria - possibile solo relativamente alle irregolarità compiute sino al 20 novembre 2004 (invece che fino al 30 novembre 2004, come originariamente previsto) - è necessario versare un importo pari a tre euro per ogni abitante residente nell'àmbito territoriale dato in concessione a tali soggetti alla data del 1° gennaio 2004.

 

Si evidenzia che la formulazione della norma non chiarisce se la data del 1° gennaio 2004 sia quella necessaria per individuare gli ambiti territoriali affidati in concessione rispetto ai quali effettuare il pagamento della sanatoria, oppure se essa sia quella a cui riferire la consistenza della popolazione residente negli àmbiti ai fini del calcolo necessario per il pagamento stesso. Se, come appare più plausibile, è vera la prima ipotesi, sarebbe in tal caso opportuno specificare una data di riferimento ai fini della quantificazione della popolazione residente.

 

L'adesione alla sanatoria, le cui concrete modalità applicative dovranno essere stabilite con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, non incide comunque su eventuali responsabilità penali.

Il pagamento dell'importo della sanatoria come sopra determinato viene effettuato in tre rate:

§      la prima, di importo pari al 40 per cento del totale, da versarsi entro il 30 giugno 2005;

§      la seconda, di importo pari al 30 per cento del totale, da versarsi entro il 30 giugno 2006;

§      la terza, di importo pari al 30 per cento del totale, da versarsi tra il 21 ed il 31 dicembre 2006.

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, recante il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, il servizio nazionale della riscossione viene organizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante ruolo articolato in ambiti territoriali affidati a concessionari di pubbliche funzioni.

La concessione del servizio di riscossione può essere affidata a società per azioni con capitale interamente versato di almeno 5 miliardi di lire ed aventi ad oggetto lo svolgimento di tale servizio, di compiti ad esso connessi o complementari e che non siano state dichiarate decadute da precedenti concessioni del servizio stesso. Tali società devono altresì disporre di sistemi informativi automatizzati adeguati al volume delle operazioni da trattare e collegati telematicamente tra di loro e, con modalità centralizzate, con la rete unitaria della pubblica amministrazione.

Le concessioni del servizio nazionale della riscossione vengono affidate, per ciascuna circoscrizione territoriale, mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 12, in ogni caso di vacanza della concessione, in attesa del nuovo affidamento della gestione del servizio, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze viene nominato il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione scegliendolo, previo interpello, tra i soggetti aventi i requisiti richiesti dalla legge che ne facciano domanda.

Se nessuno di tali soggetti presenta domanda, è nominato commissario governativo il concessionario che abbia l'organizzazione più idonea a garantire temporaneamente lo svolgimento del servizio.

 

Il comma 41 dell’originario articolo 40, introdotto dalla Commissione Bilancio del Senato, che disponeva la riassegnazione al fondo di riserva delle maggiori entrate riscosse in attuazione degli ultimi tre periodi del precedente comma 40, da effettuarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è stato soppresso.


Articolo 1, comma 430
(Proroga della durata delle concessioni del servizio di riscossione)

 

 

 

Il comma 430 in esame, che riproduce la modifica apportata nel corso dell'esame in Commissione Bilancio del Senato, dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2006, della durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione.

Nella formulazione originaria del disegno di legge finanziaria tale proroga era invece disposta sino al 31 dicembre 2005.

 

Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, recante il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, l'estensione dei singoli àmbiti delle concessioni, comunque non inferiore al territorio di una provincia, è determinata, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, tenendo conto della necessità di garantire l'economicità e l'efficienza del servizio, in relazione alle caratteristiche geografiche e alle condizioni sociali ed economiche del territorio, del numero dei residenti e dell'ammontare delle entrate iscritte a ruolo nel biennio precedente l'avvio della procedura di affidamento.

La durata della concessione è fissata nell'atto di indizione della gara fino al termine massimo di dieci anni.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 12, in ogni caso di vacanza della concessione, in attesa del nuovo affidamento della gestione del servizio, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze viene nominato il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione scegliendolo, previo interpello, tra i soggetti aventi i requisiti richiesti dalla legge che ne facciano domanda.

Se nessuno di tali soggetti presenta domanda, è nominato commissario governativo il concessionario che abbia l'organizzazione più idonea a garantire temporaneamente lo svolgimento del servizio.

L'incarico di commissario governativo ha una durata di un anno ed è rinnovabile una sola volta per un altro anno. Esso può essere revocato in ogni momento.

Con riguardo alla titolarità dei rapporti concessorî, l’articolo 57 dispone che fino all'anno 2004 e anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli àmbiti, ai soggetti che, alla data del 1° luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o di commissari governativi e, nei casi di recesso, decadenza e revoca successivi a tale data, il servizio resta affidato al commissario governativo nominato ai sensi del medesimo articolo 12.

 

Con riguardo al rinnovo, da parte dei comuni e delle province, dei contratti di affidamento dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dei propri tributi e di tutte le altre entrate, conclusi con i soggetti ivi indicati (società miste, concessionari, soggetti privati iscritti all’albo dei soggetti abilitati), l’articolo 23-novies del decreto-legge n. 355 del 2003 ha soppresso, nell’articolo 52, comma 5, lettera b), numero 2), del D.Lgs. n. 446 del 1997, il riferimento al 30 giugno 2004, quale termine ultimo per il rinnovo stesso.

Il termine del 30 giugno 2004 è stato introdotto dall’articolo 2, comma 32, della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003).

 

L’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 consente ai comuni e alle province di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie. In particolare il comma 5 dell’articolo 52, per quanto attiene all’accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, stabilisce che i regolamenti possono prevedere:

§      che tali attività siano svolte direttamente dall’ente locale, anche nelle forme associate previste dalla legge n. 142/1990 (successivamente sostituita dal T.U. n. 267/2000) (comma 5, lett. a);

§      che tali attività siano affidate a terzi (comma 5, lett. b), e precisamente, in alternativa, ai seguenti soggetti:

§      mediante convenzione, a aziende speciali o a società a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività in questione, di cui all’articolo 53 dello stesso D.Lgs. n. 446/1997 (comma 5, lett. b), n. 1);

§      nel rispetto delle procedure vigenti, a società miste, oppure ai concessionari di cui al D.P.R. n. 43/1988 (successivamente sostituito dal D.Lgs. n. 112/1999), oppure ai soggetti iscritti nel suddetto albo di cui all’articolo 53 (comma 5, lett. b), n. 2).

 

L’articolo 2, comma 32, della legge finanziaria per il 2004 ha consentito, in quest’ultima ipotesi, il rinnovo dei contratti fino alla data di entrata in vigore di eventuali disposizioni normative di revisione del sistema della riscossione di cui al D.Lgs. n. 112/1999, e comunque non oltre il 30 giugno 2004, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse.


Articolo 1, comma 431
(Riapertura del termine per le perizie relative
alle rivalutazioni di terreni e partecipazioni)

 

 

 

Il comma 431 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell'esame da parte della Commissione Bilancio del Senato, dispone, al primo periodo, la riapertura al 31 marzo 2005 del termine, scaduto il 30 settembre 2004 per effettuare la redazione ed il giuramento delle perizie di stima ai fini della rideterminazione dei valori d’acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

La riapertura non interessa il termine per il pagamento e la rateizzazione delle imposte sostitutive (che devono essere già stati effettuati entro il termine precedentemente fissato del 30 settembre 2004), bensì riguarda esclusivamente la redazione ed il giuramento delle perizie di stima. La riapertura di tale termine al 31 marzo 2005 viene infatti concessa a condizione che la relativa imposta sostitutiva sia stata versata entro il 30 settembre 2004.

Il termine del 30 settembre 2004 per effettuare la redazione ed il giuramento delle perizie di stima era stato da ultimo individuato dall'articolo 6-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

Per l’illustrazione delle disposizioni che hanno regolato la possibilità di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati non regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, a partire dagli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), si rinvia al precedente comma 379 del presente articolo 1.

 

Il secondo periodo del comma 431 in esame amplia il novero dei soggetti abilitati alla redazione ed al giuramento delle perizie di stima, aggiungendovi i periti in regola con l'iscrizione alle Camere di commercio, ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

 

La normativa vigente prevede, al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 448 del 2001, che la perizia giurata di stima per la rideterminazione dei valori d’acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati debba essere redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili.

Per quanto riguarda invece la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, il comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 448 del 2001 stabilisce che la perizia giurata di stima debba essere redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.

Per quanto concerne i periti iscritti alle Camere di commercio, ai sensi del D.M. 4 gennaio 1954 (con il quale è stato approvato il regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le Camere di commercio), possono chiedere l'iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti coloro che, in presenza dei requisiti previsti, abbiano raggiunto una rilevante esperienza in uno o più settori particolari. L'iscrizione non ha valore abilitante, ma un carattere di pubblicità conoscitiva: si limita cioè a far conoscere, dopo la verifica dei titoli, i nominativi delle persone idonee ad effettuare perizie per determinate categorie merceologiche e per determinati servizi.

I periti e gli esperti iscritti al ruolo esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico. Sono escluse quelle attività professionali disciplinate attraverso ordini o albi. Sono previsti una serie di requisiti generali (21 anni compiuti, cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea, godimento dei diritti civili, obblighi scolastici assolti, residenza nella provincia della Camera di commercio alla quale viene presentata la domanda, assenza di fallimenti o condanne per particolari reati), mentre per quanto concerne i requisiti professionali ricade sul candidato dimostrare la propria competenza alla apposita commissione dei periti e degli esperti, istituita presso la Camera di commercio. Nel caso la documentazione presentata non sia ritenuta sufficiente, la commissione può valutare il candidato con un colloquio. Contro le decisioni della commissione provinciale è possibile presentare ricorso al Ministero delle attività produttive entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. L'iscrizione al ruolo si perfeziona con il pagamento da parte dell'interessato della tassa di concessione governativa; successivamente, in caso di trasferimento di residenza, gli iscritti devono presentare una comunicazione alla commissione, che procede alla cancellazione dal ruolo.

Il D.M. 4 gennaio 1954 ha altresì individuato nel ruolo 22 categorie, ciascuna delle quali comprende diverse sub-categorie (Cereali e derivati - Orto-floro-frutticoltura - Vitivinicola, olearia - Zootecnia e pesca - Legno - Tessili - Abbigliamento - Siderurgia e metallurgia - Meccanica, elettrotecnica, ottica e preziosi - Chimica - Combustibili e carburanti - Carta e stampa - Costruzioni edili - Acqua, gas, elettricità - Industrie estrattive - Vetro e ceramica - Comunicazioni interne - Spettacolo - Ospitalità - Previdenza e credito - Attività marittime, aeree e di navigazione interna - Attività varie).

 

Si ritiene che l’ampliamento dei soggetti abilitati alla redazione e al giuramento della perizia di stima non sia limitato alla fattispecie di cui al primo periodo del comma in esame, ma vada applicata a tutte le ipotesi di rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni disciplinate dagli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni.

 

Si evidenzia infine che la disposizione contenuta nel comma in esame andrebbe coordinata con quanto previsto dal precedente comma 379, sopra citato (comma anch'esso aggiunto da parte della Commissione Bilancio del Senato), in quanto anche tale norma dispone una proroga in materia.


Articolo 1, commi 432-435
(Trasmissione telematica da parte delle imprese della grande distribuzione)

 

 

 

I commi da 432 a 435 – che riproducono disposizioni introdotte nel corso dell'esame da parte della Commissione Bilancio del Senato e recano un’ulteriore norma - introducono una serie di disposizioni finalizzate alla trasmissione di alcuni dati, in via telematica, da parte delle imprese del settore della grande distribuzione all'Agenzia delle entrate.

 

Il comma 432 prevede per le imprese operanti nel settore della grande distribuzione - come definite dal successivo comma 433 - la possibilità di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, di cui agli articoli 2 e 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Tali dati possono essere trasmessi distintamente per ciascun punto vendita.

 

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 del DPR n. 633/1972, costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.

Ai sensi dell'articolo 3 costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

 

Il comma 433 reca la definizione di imprese di grande distribuzione commerciale ai fini dell'applicazione del comma precedente. Si tratta, in particolare, di quelle aziende della distribuzione operanti in medie e grandi strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 114 del 1998 di riforma della disciplina del commercio. In sintesi:

§      aziende distributive che, nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, dispongono di una superficie superiore a 150 metri quadri;

§      aziende distributive che, nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti, dispongono di una superficie superiore a 250 metri quadri.

 

L'articolo 4 citato reca una serie di definizioni utilizzate nell'ambito del decreto. In particolare, il comma 1 al punto e) definisce come medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) (cioè 150 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; al punto f) definisce invece come grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e).

 

Il comma 434 rimanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l'individuazione dei termini e delle modalità tecniche per effettuare la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 432.

Lo stesso comma 434 prevede inoltre, rispetto all’originario disposto introdotto nel corso dell’esame in Commissione al Senato, che la trasmissione telematica di cui al comma 20-bis vale a sostituire l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, restando comunque fermo l’obbligo di emettere la fattura su richiesta del cliente.

 

Il richiamato articolo 12 prevede che i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale.

Tale disposizione non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per le prestazioni previste nel D.M. 25 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 29 settembre 1981, nonché per le cessioni di beni risultanti, ancorché non ne sussista l'obbligo, da fattura accompagnatoria e, se integrati nell'ammontare dei corrispettivi, da bolla di accompagnamento, o da altri documenti sostitutivi delle stesse di cui al d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627.

Con decreti del Ministro delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta, può essere stabilito, nei confronti di determinate categorie di contribuenti o per determinate categorie di prestazioni con carattere di ripetitività e a scarsa rilevanza fiscale, l'esonero dagli obblighi citati, ferma restando, fino alla emanazione degli stessi, l'esclusione dall'obbligo di certificazione dei soggetti esonerati dall'obbligo di emissione della fattura a norma dell'articolo 22, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con gli stessi decreti saranno determinate le disposizioni per l'esercizio della opzione utile al rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale o viceversa. Tale esercizio può essere limitato rispetto a talune attività.

 

Il richiamo al comma 20-bis non risulta intellegibile. Il riferimento più probabile sembra essere alla trasmissione telematica prevista dal comma 432.

 

Il comma 435, infine, detta le sanzioni per la violazione delle prescrizioni dettate dai precedenti commi 432 e 434.

In particolare, è previsto l'assoggettamento alle sanzioni previste ai sensi dell’articolo 6, comma 3, dell’articolo 11, comma 5, e dell’articolo 12, comma 3, del d.lgs. n. 471 del 1997 nel caso di violazione di tali prescrizioni.

 

Si ricorda che l'articolo 6, comma 3 del D.Lgs. n. 471 del 1997 prevede che nel caso di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nel caso di emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell'IVA corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni

L'articolo 11, comma 5, dello stesso decreto prevede per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo 1 della legge n. 18 del 1983 è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire otto milioni.

Il comma 3 dell'articolo 12 dispone invece che in caso di accertata omessa installazione degli apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge n. 18 del 1983 è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi.

 

In considerazione del fatto che la possibilità di avvalersi della comunicazione telematica è configurata dal comma 432 come una facoltà, potrebbe essere opportuno chiarire che le sanzioni si applicano, nel caso sia stata effettuata scelta in tal senso, ai soggetti che vengono meno ai conseguenti obblighi (per omissione, ritardo o falsità nella trasmissione dei dati). Si rileva a questo proposito che, mentre appare superfluo il riferimento al comma 433, di carattere meramente definitorio, sarebbe opportuno richiamare le violazioni delle disposizioni dei provvedimenti previsti dal comma 434, che definiscono termini e modalità della trasmissione.


Articolo 1, commi 439 e 440
(Cessione di immobili di limitato valore)

 

 

 

Il comma 439 dell’articolo 1 prevede che gli immobili individuati come facenti parte del patrimonio dello Stato, non compresi nelle procedure di dismissione mediante cartolarizzazione (di cui al D.L. n. 351 del 2001) e aventi valore non superiore ad un dato limite, possono essere venduti a trattativa privata, se non aggiudicati in vendita mediante procedura di invito pubblico ad offrire.

Nel corso dell’esame presso il Senato, sono state apportate due modifiche al comma in esame:

§         il valore limite dell’immobile è stato ridotto da 200.000 a 100.000 euro;

§         è stato previsto che della procedura di invito pubblico ad offrire sia data adeguata pubblicità almeno su due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due periodici a diffusione locale.

 

Il comma 440 dell’articolo 1 limita l’applicazione del diritto di prelazione in favore degli enti locali territoriali, di cui al comma 113 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Non sono soggette, tra le altre, al diritto di prelazione in favore degli enti locali, le alienazioni aventi ad oggetto immobili di valore inferiore ad un dato limite. Tale limite, fissato dal disegno di legge originario in 500.000 euro,è stato ridotto, in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame presso il Senato, a 250.000 euro.


Articolo 1, comma 444
(Trasferimento ai comuni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

 

 

 

Il comma in esame apporta una modifica al comma 11 dell’articolo 25 del progetto di legge finanziaria approvato in prima lettura dalla Camera, escludendo che le disposizioni del comma in esame si applichino anche agli alloggi di cui al comma 445 -ossia gli alloggi di proprietà statale realizzati ai sensi della legge n. 640 del 1954 (ossia per accogliere famiglie allocate in abitazioni malsane quali grotte, baracche, ecc.)- oltre che agli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dell’articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

La disposizione modificata dal comma in esame stabilisce che gli alloggi di cui all’articolo 2 della legge n. 449 del 1997 ovverosia gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli appositi enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, debbano essere trasferiti non su richiesta come dispone l’art. 2, comma 1, della legge n. 449 del 1997, ma ope legis in proprietà dei comuni nei cui territori sono ubicati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge

 


Articolo 1, comma 445
(Cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica agli
assegnatari o loro congiunti)

 

 

 

Il comma in esame, introdotto dal Senato, reca l’interpretazione autentica del comma 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

Analogo emendamento era stato dichiarato inammissibile durante l’esame alla Camera.

Tale comma 27 deve essere interpretato nel senso che gli alloggi di proprietà statale realizzati ai sensi della legge n. 640 del 1954 (ossia per accogliere famiglie allocate in abitazioni malsane quali grotte, baracche, ecc.) sono ceduti in proprietà agli assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge.

Per la determinazione delle condizioni di vendita, incluse la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, deve farsi riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio.

L'interpretazione viene effettuata al fine di agevolare la conclusione delle procedure relative ed in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 223, della legge n. 350/2003.

 

Si ricorda che il comma 223 citato ha avuto ad oggetto l’interpretazione autentica del comma 24 dell'articolo 1 della legge n. 560/1993. In particolare, il comma 223 ha previsto che la predetta disposizione si interpreta nel senso che gli alloggi di proprietà statale realizzati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 137/1952, assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (recante "Assistenza a favore dei profughi") vanno ceduti in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge.

Si ricorda inoltre che con la legge 9 agosto 1954, n. 640, recante "Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane", il Ministero delle infrastrutture è stato autorizzato a disporre la costruzione, a spese dello Stato, di alloggi per accogliere le famiglie allocate in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani e simili.

Gli alloggi predetti sono di tipo popolare e debbono comprendere di regola alloggi da due a tre vani utili e con un massimo di quattro oltre i servizi accessori.

Gli alloggi sono assegnati in locazione ovvero con patto di futura vendita. I locatari degli alloggi pagano un corrispettivo annuo - da determinarsi da parte dei Ministri delle infrastrutture e dell'economia - comprensivo di tutto o parte sia del frutto del capitale investito nella costruzione sia delle spese enumerate all'ultimo comma dell'art. 21 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165. In caso di assegnazione con patto di futura vendita, il corrispettivo è determinato in base al costo di costruzione, da corrispondere in 35 rate annuali senza interessi ed alle spese di cui al precedente capoverso. Decorsi dieci anni dall'assegnazione, gli assegnatari possono chiedere il trasferimento anticipato della proprietà, verso pagamento in unica soluzione della quota di capitale ancora dovuta, ridotta di un terzo. Il pagamento dei canoni di locazione e di ammortamento e le eventuali morosità sono disciplinati dalle norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Gli alloggi sono assegnati alle famiglie per le quali sia stata pronunziata la dichiarazione della inabitabilità degli ambienti riconosciuti insalubri ovvero, se questa non esista, in relazione all'urgenza di sistemazione dei nuclei familiari e sempre che il capo famiglia e il coniuge possiedano i requisiti prescritti per l'assegnazione degli alloggi degli Istituti per le case popolari.

Fuori del caso in cui sia stata pronunciata la predetta dichiarazione, non hanno titolo a concorrere all'assegnazione degli alloggi i nuclei familiari che hanno preso alloggio in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani e simili successivamente alla data di pubblicazione della legge.

 

Si osserva che, considerato che la legge n. 640 del 1954 prevede che gli alloggi citati nella predetta legge possono essere acquistati con un patto di futura vendita, sembrerebbe opportuno riferire la disposizione recata dal comma in esame alla normativa testè citata piuttosto che alla legge n. 560 del 1993, che fa riferimento in generale all’alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.


Articolo 1, comma 446
(Dismissioni immobili della difesa)

 

 

 

Il comma 446 modifica l’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Dopo le modifiche introdotte al Senato, vengono introdotti nell’articolo appena citato quattro nuovi commi, da 13-ter a 13-sexies, al posto degli originari cinque, volti ad integrare la disciplina della dismissione degli immobili della difesa, per contemperare le esigenze di valorizzazione e gestione produttiva degli immobili di proprietà dello Stato con le esigenze finanziarie manifestate dal Ministero della difesa.

Si ricorda che l’articolo 27, commi 1-12, del citato D.-L. n. 269 del 2003 haintrodotto una procedura per la verifica della sussistenza dell’interesse culturale nei beni del patrimonio mobiliare e immobiliare pubblico. La norma è volta ad escludere dall’ambito di applicazione del T.U dei beni culturali e ambientali (D.Lgs. n. 490 del 1997) i beni che le soprintendenze giudichino privi di tale interesse, anche ai fini della loro successiva sdemanializzazione, nell’ottica della loro eventuale utilizzazione sul mercato.

Il comma 13, in particolare,haesteso l’applicazione di alcune norme, relative alle valorizzazioni e dismissioni di immobili pubblici, contenute nel D.-L. 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), alle operazioni aventi ad oggetto gli immobili del Ministero della difesa di cui all’articolo 3, comma 112, della legge n. 662 del 1996 e all’articolo 44, comma 1, della legge n. 448 del 1998, riguardo ai quali sia accertato il venir meno dell'interesse all'utilizzo per finalità militari, ovvero non risulti più economicamente conveniente la gestione diretta. Le norme appena citate saranno commentate più avanti.

Il comma 13-bis, invece, ha demandato all’Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, l’individuazione dei beni immobili in uso all’amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui al già citato articolo 3, comma 112, della legge n. 662 del 1996 (esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate).

I commi 13-ter e 13-quater, introdotti dal comma che stiamo esaminando, non hanno subito sostanziali modifiche nel corso dell’esame al Senato. In particolare, il comma 13-ter prevede che nella fase di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis dell’articolo 27, appena citati, la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, di concerto con l'Agenzia del demanio del Ministero dell’economia, individui beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e consegnare all’Agenzia medesima. Tale adempimento deve essere compiuto entro il 28 febbraio 2005. Precedentemente il termine era fissato al 31 gennaio 2005.

Il comma 13-quater stabilisce, invece, che gli immobili individuati e consegnati ai sensi del precedente comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al D.L. n. 351/2001, già citato, e di cui ai commi da 6 a 8[242]. L'Agenzia del demanio provvede alla stima degli immobili individuati, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Il comma 13-quinquies è stato modificato nel corso dell’esame al Senato, e nella sua attuale formulazione ha assorbito anche il contenuto del comma 13-sexies dell’originario disegno di legge. Il comma prevede ora che la Cassa depositi e prestiti, entro trenta giorni dalla data d’individuazione degli immobili di cui al comma 13-ter, concede anticipazioni finanziarie pari al valore degli immobili individuati, per un importo complessivo non inferiore a 954 milioni di euro e, comunque, non superiore a 1357 milioni di euro[243]. In precedenza le anticipazioni finanziarie erano riferite ad una quota fino al 100% del valore degli immobili, determinato dall’Agenzia del demanio ai sensi del comma 13-quater, espressamente finalizzata al soddisfacimento delle esigenze del Ministero della difesa, e non potevano avere un importo complessivo superiore ai 954 milioni di euro. Si è quindi stabilito un aumento dell’importo delle anticipazioni finanziarie.

Il comma prosegue secondo l’originaria formulazione prevedendo che le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni sono stabilite in conformità con le condizioni praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del medesimo D.L. n. 269 del 2003. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili.

Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero della difesa su appositi fondi, relativi ai consumi intermedi ed agli investimenti fissi lordi. Tali fondi saranno ripartiti, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa. Del decreto dovrà essere data comunicazione, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti.

Il comma 13-sexies, che corrisponde, con alcune modifiche, al comma 13-septies del disegno di legge originario, stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal comma precedente, una parte delle somme derivanti dalle procedure di valorizzazione e dismissione degli immobili della difesa, di cui ai commi 13 e 13-bis[244], sopra commentati, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009, sia destinata all'ammodernamento ed alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta, della Spezia e di Taranto. Al Senato, inoltre, si è stanziata l’ulteriore somma di 30 milioni di euro per l’anno 2005, per il finanziamento di un programma di edilizia residenziale in favore del personale delle Forze armate dei ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente.


Articolo 1, comma 453
(Cartolarizzazioni. Vendita di strade nazionali assoggettabili a pedaggio)

 

 

 

Il comma 453 (corrispondente al comma 19 dell’articolo 41 del testo approvato dalla Camera) riguarda i programmi di dismissione immobiliare, consentendo in particolare il trasferimento di tratti di rete stradale nazionale alla società Infrastrutture S.p.A.

 

Il primo periodo, non modificato nel corso dell’esame presso il Senato, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad avviare, con propri decreti, programmi di dismissione immobiliare, da realizzare mediante cartolarizzazioni, costituzioni di fondi immobiliari e cessioni dirette.

 

I successivi periodi, nella formulazione originaria, prevedevano la possibilità di trasferire, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tratti della rete stradale nazionale, suscettibili di assoggettamento a tariffa,a societàdirettamente o indirettamente controllate dallo Stato e ad un prezzo fissato con le modalità concordate tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le società interessate.

Le modifiche principali introdotte dal Senato a tali disposizioni sono:

§      la sostituzione del riferimento alle società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato con quello a Infrastrutture S.p.A.;

§      la specificazione che i tratti da cedere sono assoggettabili a “pedaggio figurativo” comunque non a carico degli utenti e non devono quindi più essere “suscettibili di assoggettamento a tariffa”;

§      l’introduzione di una specifica disposizione, in base alla quale le modalità di pianificazione, gestione e manutenzione dei tratti trasferiti rimangono le stesse della restante rete stradale di interesse nazionale e saranno disciplinate da apposita convenzione, nonché della previsione secondo cui, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vengono ridefiniti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, i rapporti tra ANAS S.p.A., Infrastrutture S.p.A. e i Ministeri interessati.

 

Si ricorda che l’articolo 8 del decreto-legge n. 63 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ha istituito la società “Infrastrutture S.p.A.”, autorizzando la Cassa depositi e prestiti a costituire, per il finanziamento, sotto qualsiasi forma, delle infrastrutture e delle grandi opere pubbliche, una società finanziaria per azioni quale soggetto pubblico che - in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche e da altri intermediari finanziari - finanzia le infrastrutture e le grandi opere pubbliche, purché suscettibili di utilizzazione economica e concede finanziamenti a medio e lungo termine finalizzati ad investimenti per lo sviluppo economico.

In particolare, Infrastrutture S.p.A. è un intermediario finanziario non bancario, sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia, creato dalla Cassa depositi e prestiti[245] che interviene, sussidiariamente rispetto al sistema bancario, secondo due modalità: sia con prestiti a lungo termine, di durata media di 10-20 anni, erogati direttamente a soggetti privati impegnati nella realizzazione di grandi progetti nel quadro delle procedure speciali della legge-obiettivo, sia con finanziamenti a medio termine a favore di banche, a loro volta finanziatrici di interventi infrastrutturali.

Caratteristica di Infrastrutture S.p.A. è il pieno controllo della decisione di finanziamento, poiché la società deve operare in regime di economicità e redditività degli interventi[246]. Infrastrutture S.p.A. opera, infatti, secondo criteri di mercato (fra l’altro, alla società non si applica l’articolo 2362 del codice civile, sulla responsabilità illimitata dell’unico socio azionista, in quanto ad essa è richiesto di operare nella salvaguardia dell’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario).

Con il decreto del ministro dell’economia e delle finanze economia e finanze 3 dicembre 2002 è stato approvato lo Statuto della società Infrastrutture S.p.A.

Infine, a completamento del quadro normativo di riferimento, relativo a Infrastrutture S.p.A. si ricorda l’articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per l’anno 2003), il quale stabilisce che “Infrastrutture S.p.A. finanzia prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il sistema alta velocità/alta capacità, anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato”.

 

Si ricorda per quel che riguarda il concetto di “pedaggio figurativo” che esso sembra rimandare ai cosiddetti “pedaggi ombra”, cioè a somme pagate dall’erario ad ISPA in funzione del traffico effettivo rilevato.

In ogni caso, le disposizione sembra escludere che siano gli utenti delle tratte a dover pagare una tariffa, come era appariva dal precedente testo.

Si osserva inoltre, per quanto concerne la determinazione delle modalità di pianificazione, gestione e manutenzione (che dovranno essere quelle previste per la restante rete stradale d’interesse nazionale), che - in base all’articolo 2 della Convenzione di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAS S.p.A., stipulata ai sensi del comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 - sono attribuite all’ANAS S.p.A. in concessione - tra gli altri poteri - anche “la gestione della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria” .L’articolo 2 della citata Convenzione mantiene inoltre nella competenza dell’ANAS S.p.A. i compiti individuati dall’articolo 2, comma 1, lettere da a) a g) e lettera l), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.


Articolo 1, comma 455
(Opere viabilità stradale Italia-Francia)

 

 

 

Il comma in esame, introdotto dal Senato, dispone che per il completamento degli interventi infrastrutturali necessari a garantire l’integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per dodici anni, a decorrere dal 2005, a valere sulle risorse previste dall’articolo 19-bis, comma 1, del decreto legge n. 67 del 1997, per la realizzazione delle opere di viabilità stradale e autostradale speciale e di grande comunicazione connesse al percorso di cui alla stessa Convenzione.

A tal fine, per garantire effettività alla realizzazione delle iniziative in grado di potenziare e rendere più efficiente la grande viabilità lungo il percorso tra Italia e Francia, il comma in esame dispone che venga assicurata priorità al completamento degli interventi infrastrutturali stradali e di grande attraversamento viario nelle località in cui sono ubicati gli immobili di cui all’articolo 17 della citata Convenzione per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già perfezionata la fase della progettazione preliminare.

 

La Convenzione tra l’Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, è stata ratificata dalla legge 18 giugno 1973, n. 475 e contiene una serie di norme con le quali il Governo francese e quello italiano assumono reciproci obblighi al fine di addivenire alla ricostruzione del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia.

L’articolo 17 della Convenzione prevede che i due Governi stabiliscono alla data della firma della Convenzione l'elenco degli immobili adibiti all'esercizio della linea , elenco che è contenuto nell’Allegato II alla legge di ratifica.

 

L’art 19-bis del decreto-legge n. 67 prevede che per le finalità e con le modalità previste nell'articolo 2, comma 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662( per la realizzazione del tratto Agliò-Canova e il potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud dell'autostrada Bologna-Firenze, è concesso un ulteriore contributo di lire 100 miliardi annui per il periodo 1998-2017, quali rate di ammortamento di mutui ventennali che la società concessionaria è autorizzata a contrarre ai sensi del citato articolo 2, comma 87, della legge n. 662 del 1996 ed è altresì autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997.


Articolo 1, comma 456
(Strada statale n. 38 Valtellina)

 

 

 

Il comma in esame, introdotto dal Senato, autorizza un contributo quindicennale di 2 milioni di euro, a favore dell'ANAS S.p.A., a decorrere dall'anno 2005, al fine di consentire l'inizio dei lavori relativi alla strada statale n. 38 per l'accesso alla Valtellina previsti dalla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001, n. 121 (Legge obiettivo: 1° Programma delle infrastrutture strategiche).

Relativamente allo stato di attuazione delle opere, si ricorda che il Consiglio di amministrazione dell’Anas ha approvato (nel novembre 2003) il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale relativi ai lavori di costruzione del 1° lotto (cd. Variante di Morbegno), dallo svincolo di Fuentes allo svincolo di Tartaro, per un importo complessivo di 671,8 milioni di euro. La durata complessiva dei lavori è stimata in 1.250 giorni.

Sono stati inoltre approvati dall’ANAS (dicembre 2003) anche i progetti definitivi relativi al 4° lotto (Variante di Tirano, dallo svincolo di Stazzona allo svincolo di Lovero), il cui tempo per l’esecuzione complessiva dei lavori è stimato in 1.124 giorni, per un importo di 337,7 milioni di euro, nonché al 7° lotto (completamento della Tangenziale di Sondrio dallo svincolo di Montagna allo svincolo di Tresivio), la cui durata dei lavori è stimata in 840 giorni per un importo di 44,52 milioni di euro.

Come si è già detto, l’intervento “accessibilità stradale Valtellina” rientra tra le previsioni programmatiche della delibera CIPE n. 121/2001 e può altresì usufruire del finanziamento dei fondi previsti dalla legge 2 maggio 1990, n. 102 (cd. legge Valtellina) per l’importo di 56,847 milioni di euro.

L’iter realizzativo previsto dalla legge obiettivo richiede che ora tali progetti siano sottoposti al CIPE per l’approvazione che, tuttavia, a tutt’oggi non è ancora intervenuta.

Nel rapporto «Le infrastrutture strategiche in Italia: l’attuazione della “legge obiettivo”» diffuso da questo Servizio nel maggio 2004 viene fornita una valutazione dei costi, per l’insieme degli interventi rientranti nell’opera “accessibilità stradale Valtellina”, pari a 2.258,72 milioni di euro[247], mentre le risorse già disponibili vengono quantificate in 163,72 milioni di euro.

 

Il comma in esame autorizza, inoltre, la Cassa Depositi e Prestiti ad intervenire a favore dell'ANAS ai sensi dell'articolo 47 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (finanziaria 2002).

Si ricorda che l’art. 47 della legge finanziaria per il 2002 prevede che per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello regionale e locale, individuate dal CIPE, la Cassa depositi e prestiti possa intervenire, per fini di interesse generale, anche in collaborazione con altre istituzioni finanziarie, a favore di soggetti pubblici e privati ai quali fanno carico gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere, con le seguenti modalità:

a)       concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche di finanza di progetto;

b)       prestazione di garanzie;

c)       assunzione di nuove partecipazioni che non dovranno essere di maggioranza né comunque di controllo, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.


Articolo 1, comma 457
(Procedure di esecuzione lavori di CESIS, SISMI e SISDE)

 

 

 

Il comma 457, introdotto dal Senato, opera il coordinamento della normativa vigente con il comma 243 del disegno di legge in esame e prevede inoltre che sia adottata una specifica disciplina per il ricorso alla trattativa privata per l’esecuzione di lavori da parte di alcuni organismi.

Il comma 243 ha infatti previsto che tra i lavori sottratti all'obbligo di rispettare il limite dei 200 mila ECU previsto dall’articolo 24 comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 sono ricompresi anche quei lavori eseguiti in economia dagli organismi indicati dagli articoli 3, 4 e 6 della legge n. 801 del 1977 - recante Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato-, ovvero rispettivamente il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE).

ll comma 243 dispone inoltre che i lavori di detti organismi vengano disciplinati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza.

Il comma 7 dell’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 dispone invece che per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalità differenziati di ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previe intese con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Il comma in esame provvede quindi a coordinare la normativa dell’articolo 24 della legge n. 289 del 2002 con il comma 243 disponendo che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato debba disciplinare i casi e le modalità differenziate per il ricorso da parte degli organismi in questione alla procedura di acquisizione in economia non solo di servizi ma anche di lavori. Esso inoltre estende la possibilità già attribuita al decreto in questione di disciplinare casi speciali di ricorso a trattativa privata per l’acquisizione di beni e di servizi anche ai lavori.


Articolo 1, comma 458
(Fondo per la viabilità)

 

 

 

Il comma 458, introdotto dal Senato, prevede l’istituzione di un Fondo per la viabilità destinato alla realizzazione ed al completamento di interventi infrastrutturali necessari ad assicurare la tutela dell’ambiente in relazione ad opere di interesse nazionale per il collegamento tra le grandi reti viarie urbane ed extraurbane delle città metropolitane a più intensa circolazione viaria, nonché tra nodi di scambio portuali ed aeroportuali ed aree urbane attraverso aree naturali protette.

Il Fondo è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione, per l’anno 2005, di 12 milioni di euro e di 5 milioni di euro per l’anno 2006.

Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi ammessi alla fruizione dei contributi e gli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

 

In relazione alla formulazione del comma in esame si osserva che “gli interventi infrastrutturali necessari ad assicurare la tutela dell’ambiente in relazione ad opere“ sembrerebbero configurare interventi di compensazione ambientale necessari nella realizzazione delle opere stesse.

Si ricorda che l’espressione “compensazione ambientale” è un termine di carattere generico che viene usato con diversi significati a seconda dell’oggetto cui si riferisce.

Ad esempio, nel caso di coltivazione di cave su terreni boscati, può considerarsi intervento di compensazione l'impianto e la realizzazione sul terreno agrario e forestale dello stesso ambito territoriale, per una superficie almeno equivalente di quella del bosco dissodato, di un rimboschimento (vedi in proposito legge regionale Marche, n. 71 del 1.12.1997, art. 6).

In particolare, ai fini della compensazione ambientale e, quindi, del miglioramento della qualità ambientale, della rete stradale possono intendersi interventi quali la realizzazione di fasce o corridoi verdi, sistemi di recinzione-filtro di cui siano regolamentati i tipi e i materiali, essenze e tipi di alberatura, muri di sostegno ecologici, barriere antirumore, ecc.

Si ricorda, inoltre, che la prescrizione della individuazione di "misure di compensazione ambientale" nel quadro normativo dei lavori pubblici è stata introdotta dall’art. 21 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, recante “Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni”. In riferimento allo "studio di prefattibilità ambientale", elaborato obbligatorio facente parte del progetto preliminare, il comma 1 lett. d) richiede infatti: "la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico". L'obbligo di individuare "misure di compensazione ambientale" è prescritto ancora in fase di progettazione definitiva (art. 29, comma 2) .

Al riguardo si ricorda, infine, che l’art. 16 della legge n. 166 del 2002 (cd. Collegato infrastrutture) ha istituito un apposito Fondo di rotazione per la progettazione di interventi di compensazione ambientale sul sistema stradale, al fine di ridurre l’impatto del sistema stradale ed autostradale sul territorio e di migliorarne la qualità, autorizzando un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003.

 

L’istituzione del Fondo sembrerebbe rispondere all’obiettivo di ricondurre ad un’unica sede la previsione di disposizioni volte a stanziare risorse a carico del bilancio dello Stato a favore di interventi infrastrutturali necessari ad assicurare “la tutela dell’ambiente in relazione ad opere di interesse nazionale per il collegamento tra le grandi reti viarie urbane ed extraurbane delle città metropolitane a più intensa circolazione viaria, nonché tra nodi di scambio portuali ed aeroportuali ed aree urbane attraverso aree naturali protette”, evitando l’inserimento nella legge finanziaria di norme suscettibili di assumere carattere localistico.

Al tempo stesso, si prevede una distinta procedura per la ripartizione degli stanziamenti, tale, comunque, da garantire al Parlamento la possibilità di pronunciarsi al riguardo.

Sembrerebbe opportuno specificare nel comma in esame le modalità di finanziamento per gli anni successivi al 2006, quali ad esempio attraverso il rifinanziamento del Fondo con la Tabella D della legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f) della legge n. 468/1978, come modificato dall'articolo 2, comma 16, della legge n. 208/1999.


Articolo 1, comma 459
(Infrastrutture ad elevata automazione)

 

 

 

Il comma in esame, introdotto dal Senato, autorizza la spesa 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la concessione di contributi alla realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali.

Il comma stabilisce, altresì, che con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano individuate le tipologie di intervento che possono fruire dei contributi e gli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

 

Si fa notare che l’espressione “nodi di scambio intermodali” sembra richiamare la nozione di “interporto” recata, nella normativa nazionale, dall’art. 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240 (Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità), quale “complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione”[248].

Tale legge n. 240 del 1990 ha previsto finanziamenti pubblici per la realizzazione di una rete ”di interporti di primo e di secondo livello” sotto forma di incentivi e sovvenzioni economico-finanziarie, nonché contributi in favore dello sviluppo dell’intermodalità, con particolare riguardo al trasporto combinato strada-rotaia. Tuttavia nonostante l’indubbia organicità tale legge è stata oggetto di notevoli modifiche ed integrazioni ed ha avuto limitata e scarsa attuazione.

La successiva produzione normativa, riguardante lo sviluppo e il sostegno dell’intermodalità, è legata ad interventi relativi all’autotrasporto. La legge fondamentale in materia è la legge 23 dicembre 1997, n. 454, che prevede “Interventi per la ristrutturazione dell’autotrasporto e lo sviluppo dell’intermodalità”. Tale legge ha subito notevoli modifiche, per esigenze di coordinamento con il diritto europeo, sotto il profilo della sua compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Il testo definitivo risulta oggi dal combinato tra la formulazione originaria del 1997 e la legge 18 febbraio 2000, n. 27[249]. Risultato di ciò, è la previsione di una serie di iniziative volte ad incentivare un’innovazione tra le imprese del settore, orientandole verso il trasporto combinato e favorire un maggior grado di sicurezza ed un minor impatto ambientale, in coerenza con le normative dell’Unione europea in materia[250].

In sintesi, le misure disposte dalla legge n. 454/97, si concretano, essenzialmente, in agevolazioni di carattere finanziario, per sostenere investimenti in funzione dello sviluppo del trasporto intermodale.

Un intervento specifico, in materia di intermodalità, viene poi operato con la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”. L’art. 24 di tale legge, infatti, ha delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo per il completamento e il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica, al fine di pervenire ad un riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi.

Il termine per l’esercizio della delega è stato poi prorogato dall’art. 37, comma 2, della legge n. 166/2002, che ha altresì previsto una modifica dei criteri di delega al fine di stabilire che siano inclusi, nell’ambito degli interventi da ammettere a finanziamento, i centri merci, i magazzini generali e le piattaforme logistiche, compresi quelli multimodali, i terminali intermodali nonché quelli dedicati al transito ed allo stoccaggio delle merci pericolose.

In materia è poi intervenuto recentemente anche il Programma delle infrastrutture strategiche delineato dalla delibera CIPE n. 121/2001 ex legge n. 443/2001 (legge obiettivo) che prevede numerosi interventi relativi al sostegno dell’intermodalità.


Articolo 1, comma 460
(Passante di Mestre)

 

 

 

Il comma in esame, introdotto dal Senato, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2005 per la prosecuzione degli interventi previsti all’articolo 4, comma 158, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e relativi alla realizzazione di tutte le opere complementari alPassante autostradale di Mestre”.

Si ricorda, in proposito, che il citato comma 158 dell’art. 4 della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004) ha autorizzato, in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 5 milioni di euro per il 2004, di 7 milioni di euro per il 2005 e di 10 milioni di euro per il 2006.

Si ricorda che il Passante di Mestre rientra nella lista delle opere strategiche di cui alla “legge obiettivo” e nell’elenco dei 91 interventi di cui all’allegato del DPEF 2004-2007, che – secondo quanto riportato nel Documento – sono idonei ad attivare flussi finanziari nell’arco del triennio di riferimento.

Per quanto concerne lo stato di attuazione dell’opera, si segnala che il CIPE, con la delibera 7 novembre 2003, n. 80, ha esaminato ed approvato il progetto preliminare per la realizzazione del passante di Mestre per il quale si è proceduto anche all’approvazione del progetto di finanziamento dal valore complessivo di 750 milioni di euro, di cui 113,4 a carico dello Stato attraverso gli stanziamenti già previsti per la “legge obiettivo” dalla legge n. 166/2002. Con la delibera CIPE 3 febbraio 2004, n. 66, tale Comitato, a parziale modifica della precedente delibera n. 80/2003, ha preso atto delle nuove modalità di rimborso del mutuo di 636,6 milioni di euro che l’ANAS contrarrà con Infrastrutture S.p.A. per far fronte al costo dell’opera non coperto a valere sui fondi della legge n. 166/2002.

La ripartizione dei costi per tipologia evidenzia che dei 750 milioni costituenti l’'ammontare globale del progetto, 530 milioni riguardano lavori mentre il resto dovrà essere utilizzato per espropri, sottoservizi e spese tecniche. A quella cifra vanno aggiunti poi oltre 100 milioni in opere complementari concordate con i Comuni attraversati dalla nuova arteria[251], che è entrata nella fase di realizzazione (l’avvio dei lavori è avvenuto alcuni mesi fa) la cui conclusione è prevista per il 2008.


Articolo 1, comma 461
(Prosecuzione interventi infrastrutturali Parco della Salute
Molinette di Torino)

 

 

 

Il comma in esame, introdotto dal Senato, autorizza la spesa di 3 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2005, allo scopo di proseguire gli interventi infrastrutturali previsti per il Parco della Salute Molinette di Torino.

 

Si ricorda che nella legge finanziaria per il 2004[252] si autorizzava un limite di impegno quindicennale di 5,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2005, per la realizzazione del “Parco della Salute e delle nuove Molinette” di Torino, al fine di favorire l’integrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con l’attività di ricerca scientifica e tecnologica avanzata.


Articolo 1, comma 462
(Infrastrutture fieristiche)

 

 

 

Il comma 462, introdotto dal Senato, in esame autorizza la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova.

Al relativo onere si provvede mediante una riduzione di spesa sui fondi destinati alle opere della legge obiettivo (autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 1 della legge n. 166/2002 – cd. “collegato infrastrutture”).

 

Si ricorda che l’articolo 45, comma 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), ha previsto, per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, l’autorizzazione, rispettivamente, di limiti di impegno quindicennali di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2003.

Successivamente l’articolo 4, comma 180 della legge finanziaria per il 2004 (legge 350/2003) ha modificato tale disposizione estendendo i suddetti limiti di impegno alla realizzazione di interventi finalizzati alla mobilità per la Fiera di Foggia e la Fiera di Padova.

La medesima legge ha introdotto inoltre un nuovo limite d’impegno quindicennale, con decorrenza dal 2005 (scadenza 2019) di 2 milioni di euro, finalizzato alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio di Fiere. Tale limite di impegno si aggiunge a quelli già previsti dall’articolo 45, comma 3 della legge n. 448 del 2001, poc’anzi ricordati.

 

Per completezza si ricorda che per il settore fieristico il DL 266/04 (“Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative”) attualmente in corso di conversione, all’articolo 15-bis dispone una proroga delle agevolazioni fiscalipreviste all’articolo 10, co. 7, della legge 11 gennaio 2001, n. 7 ("Legge quadro sul settore fieristico") per il riordino degli enti fieristici[253].

L’articolo 15-bis reca, infatti, una novella al citato art. 10 della legge 7/01, diretta a consentire un trattamento tributario agevolativo per gli atti di trasformazione degli enti fieristici perfezionati entro il 31 dicembre 2005, anziché entro il 30 marzo 2005, termine da ultimo fissato dall'art. 80, comma 43, della legge 289/2002 (finanziaria 2003).


Articolo 1, commi 467
(Trattamento fiscale delle società cooperative)

 

 

 

Il comma 467 (corrispondente al comma 6 dell’articolo 42 nel testo modificato dalla Commissione bilancio del Senato), limita l’applicabilità dell’articolo 12 della legge n. 904 del 1997, nei confronti delle società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente[254], alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile statutariamente prevista. Tale disposizione si applica dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004.

 

L’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, stabilisce che le riserve indivisibili delle cooperative e dei loro consorzi non concorrono a formare il reddito imponibile di tali soggetti passivi, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento.

 

Con riferimento alla decorrenza dell’applicabilità della norma in commento si osserva che il successivo comma 469 prevede che le disposizioni dei commi da 463 a 468 si applicano a decorrere dai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003, mentre il presente comma 467, come sopra indicato, dispone la propria applicazione a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004.


Articolo 1, commi 470 e 471
(Disciplina delle cooperative)

 

 

 

Comma 470 - IVA al 4 per cento per prestazioni socio-assistenziali

Il comma 470 dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame da parte della Commissione Bilancio del Senato, assoggetta all'aliquota IVA ridotta del 4 per cento una serie di prestazioni socio-assistenziali qualora effettuate da parte di cooperative e loro consorzi.

In particolare, la norma in esame interviene disponendo che, tra i beni e servizi soggetti all'aliquota IVA del 4 per cento (ed in particolare tra le prestazioni di cui al numero 41-bis)[255] della tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto), devono essere ricomprese anche le prestazioni riportate ai numeri da 18 a 21 dell'articolo 10 del citato D.P.R. n. 633 del 1972 quando sono svolte da cooperative e loro consorzi in favore di:

§         anziani;

§         inabili adulti,

§         tossicodipendenti,

§         malati di AIDS;

§         handicappati psicofisici;

§         minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.

Possono essere sottoposte all'aliquota del 4 per cento nei casi sopra specificati le prestazioni svolte sia direttamente da cooperative e loro consorzi sia in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni.

 

Le prestazioni socio-assistenziali ai quali si applica la disposizione in commento sono quelle individuate ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell'articolo 10 dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, nell’ambito delle operazioni esenti da imposta.

Si tratta in particolare di:

18)             prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

19)             prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presìdi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

20)             prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

21)             prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.

 

La norma in esame fa salva, comunque, per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, la facoltà di optare per la previsione di maggior favore previste ai sensi del comma 8 dell'articolo 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 460.

 

Si ricorda che tale ultima disposizione considera in ogni caso come ONLUS - nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità - gli organismi di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987, e le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali.

 

Le cooperative sociali sono organismi istituiti dalla legge n. 381 del 1991. Loro scopo delle cooperative sociali è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

§         la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

§         lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Alle cooperative sociali, in quanto compatibili vengono applicate le norme relative al settore in cui operano le cooperative stesse.

Le agevolazioni di cui al comma in esame sono concesse nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvederà, con propri decreti, a dare attuazione alla norma in commento

Comma 471 – Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

Il comma 471 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell'esame da parte della Commissione Bilancio del Senato, sopprime il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

 

L'articolo 11 citato disciplina i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Il comma 4, in particolare, prevede che le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo devono destinare, alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono, una quota degli utili annuali pari al 3 per cento.

 

In proposito, la norma in esame prevede di abrogare la disposizione che consente agli enti cooperativi disciplinati dal R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, (ossia le casse rurali e artigiane) di calcolare la predetta quota del 3 per cento sulla base degli utili, al netto delle riserve obbligatorie.


Articolo 1, comma 472
(Esenzione dall’IVA per i consorzi tra banche)

 

 

 

Il comma 472 (introdotto dalla Commissione bilancio del Senato), modifica la disciplina relativa all’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto stabilita dall'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per le prestazioni di servizi, rese nell’ambito di attività di carattere ausiliario, fra società appartenenti al medesimo gruppo bancario nonché da parte di consorzi fra banche nei confronti dei consorziati.

 

L'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, al comma 1, dispone che sono esenti dall'IVA le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385[256]:

a)    effettuate da società facenti parte del gruppo bancario, definito dall'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi incluse le società strumentali di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo, alle società del gruppo medesimo;

b)    effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i corrispettivi in qualsiasi forma da questi dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

Il comma 2 estende tale esenzione alle stesse prestazioni di servizi rese esclusivamente alle società del gruppo bancario da parte della capogruppo estera ovvero da parte di società del gruppo estero, comprese le società strumentali il cui capitale sia interamente posseduto dalla controllante estera della banca italiana capogruppo ovvero da tale controllante e da altre società da questa controllate. L'esenzione si applica a condizione che tutti i soggetti indicati nel periodo precedente abbiano la sede legale nell'Unione europea.

Il comma 3 dichiara applicabile la stessa esenzione alle prestazioni di servizi ivi indicate rese:

a)    a società del gruppo assicurativo da altra società del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile;

b)    da consorzi costituiti tra le società di cui alla lettera a) nei confronti delle società stesse a condizione che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse;

c)    a società del gruppo il cui volume di affari dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da altra società facente parte del gruppo medesimo, a condizione che l'ammontare globale dei volumi di affari delle società del gruppo dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti.

Il comma 4 prevede infine che per i consorzi fra banche, indicati alla lettera b) del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, cui partecipano anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica fino al 31 dicembre 2004[257], e limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume di affari.

 

La lettera a) modifica la lettera b) del comma 1 del citato articolo 6, aggiungendo che, qualora ai consorzi fra banche ammessi a beneficiare dell’esenzione, ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applichi limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il loro ammontare superi il 50 per cento del volume d'affari.

 

La norma rende permanente l’esenzione temporaneamente prevista dal comma 4 dello stesso articolo 6 per i consorzi cui partecipino anche soggetti diversi dalle banche, nei limiti già stabiliti dalla disposizione citata. Poiché tuttavia il riferimento è fatto ai consorzi esistenti “alla data di entrata in vigore della presente disposizione”, la possibilità di usufruire dell’agevolazione viene ampliata anche ai consorzi costituiti dopo la data di entrata in vigore della legge n. 133 del 1999 e ai soggetti, diversi da banche, partecipanti a tali consorzi entro la data di entrata in vigore della presente legge finanziaria per il 2005.

La relazione tecnica all’emendamento 1. 2000 del Governo, approvato dal Senato, non reca indicazioni circa gli effetti finanziari della disposizione.

 

Viene per conseguenza disposta l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 6 della legge n. 133 del 1999.

 

Si ricorda che il precedente comma 116 modifica il medesimo comma 4 dell’articolo 6 della legge n. 133 del 1999 prorogando di un anno l’efficacia dell’esenzione in esso prevista.


Articolo 1, comma 473
(Esenzione imposta sugli spettacoli per manifestazioni
sportive dilettantistiche)

 

 

 

Il comma 473, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone in merito all'imposta sugli spettacoli di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 dovuta dalle società sportive dilettantistiche.

In particolare la norma in esame - attraverso l'introduzione del comma 11-bis all'articolo 90 della legge n. 289/2002 - prevede che per le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro di cui al comma 1 dell'articolo 90 citato, la pubblicità realizzata negli impianti aventi capienza inferiore ai 3.000 posti deve considerarsi in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli spettacoli prevista dal D.P.R. n. 640/1972.

 

Si ricorda che l'articolo 90 della legge n. 289/2002 ha dettato una serie di disposizioni di carattere tributario e civilistico relative alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche. Il comma 1, in particolare, ha esteso l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991 e le altre disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

 

Il fatto che per tali società la pubblicità all'interno degli impianti sportivi possa essere considerata in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli spettacoli rileva ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta stessa. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 640/1972, concorre nella determinazione della base imponibile dell'imposta "ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività". L'occasionalità rileva pertanto rispetto alla connessione con l'evento sportivo come richiesto dalla lettera c) citata.

Le società sportive dilettantistiche possono applicare tale normativa relativamente alla pubblicità in qualunque modo realizzata negli impianti, purché si tratti di impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza minore di 3.000 posti.


Articolo 1, comma 475
(Sospensione della procedura di riscossione
dell’IVA gravante sulle accise)

 

 

 

Il comma 475, introdotto nel corso dell'esame da parte della Commissione bilancio del Senato, novella il testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di imposte sulla produzione e sui consumi, aggiungendo un periodo all’articolo 4, comma 1.

La citata disposizione del testo unico prevede che in caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, l'imposta può essere abbonata qualora il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione è avvenuta per caso fortuito o forza maggiore. È altresì stabilito che fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.

Su tale normativa si inserisce quindi la previsione di cui al comma 475 in esame, che prevede in questo caso anche la sospensione della procedura di riscossione dell'IVA gravante sulle accise.

 

La disposizione del testo unico prosegue stabilendo che qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri un procedimento penale, l’esigibilità dell’accisa gravante sui prodotti alcolici viene sospesa fino all’emissione del decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile, ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale. Inoltre, nel caso in cui emerga l’estraneità ai fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, è concesso l’abbuono dell’imposta a favore del soggetto passivo e si procede al recupero nei confronti dell’effettivo responsabile del reato.

 

Si ricorda che il citato articolo 648 c.p.p. stabilisce che sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.

Nei casi in cui l'impugnazione è ammessa, inoltre, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.


Articolo 1, comma 482
(Fondo bieticolo nazionale)

 

 

 

Con il comma 482, introdotto al Senato con il maxi-emendamento 1-2000 del Governo, vengono trasferiti Associazione bieticolo-saccarifera italiana (ABSI) 10 milioni di euro per l’anno 2005, che vanno a riversarsi sul fondo dalla medesima gestito sulla base del disposto di cui all’art. 3 del D.L. n. 391/1990 (Trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero).

L’articolo 3 del D.L. n. 391/90 ha autorizzato l’AIMA (ora AGEA) a versare al fondo bieticolo nazionale, istituito presso l’ABSI, una quota parte degli aiuti destinati al comparto. Dal tenore della disposizione può desumersi che le risorse così assegnate possano essere destinate agli interventi di perequazione delle bietole e dei relativi oneri comunitari, nonché ad ogni altra azione di interesse del settore bieticolo.

In proposito vale segnalare che lo zucchero è oggetto di una disciplina comunitaria ed è attualmente regolato dal Reg. (CE) n. 1260/2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, entrato in vigore il 1° luglio 2001. Detto provvedimento consente all’Italia, fino alla chiusura della campagna 2005/2006, di concedere un aiuto di adattamento il cui importo non può superare 5,43 EUR per 100 chilogrammi di zucchero bianco ai produttori di barbabietole da zucchero e, eventualmente, ai produttori di zucchero per la produzione della quantità di zucchero corrispondente effettuata entro i limiti delle quote A e B di ciascuna impresa produttrice di zucchero, per le regioni seguenti: Abruzzo, Molise, Puglia, Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Va rammentato che in linea generale è proprio la legge finanziaria che annualmente quantifica gli stanziamenti destinati alla realizzazione degli interventi autorizzati dall’Unione europea per il settore bieticolo saccarifero, attribuendo tuttavia dette risorse direttamente all’AGEA.

Da ultimo, con la legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) in tabella D sono stati assegnati all’AGEA 10 milioni di euro per gli aiuti di adattamento del comparto, risorse che sono state iscritte sul cap. 7375, UPB 3.2.3.46 della tabella del Ministero del tesoro.

Sempre annualmente interviene una delibera del CIPE che, utilizzando le risorse assegnate con la legge finanziaria, determina l’entità dell’aiuto da concedersi ai produttori. In proposito l’ultimo provvedimento oggetto di pubblicazione in Gazzetta è stata la Del. CIPE n. 91/01 del 15/11/2001, relativamente alla campagna 2000/2001. Per la campagna successiva il 16/12/03 è stata approvata la delibera n. 82/03 tuttora in fase di registrazione.

La quantità di prodotto che beneficia dell’aiuto ammonta approssimativamente a 2 milioni di quintali.


Articolo 1, commi 483-486
(Affissioni manifesti)

 

 

 

I commi 483-486 sono stati introdotti dal Senato.

 

Il comma 483 reca modifiche il decreto legislativo n. 507/1993, recante revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

 

In particolare, all’articolo 6, che individua il soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, nella persona che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, viene aggiunto il comma 2-bis che esenta dall’applicazione dell’imposta sulla pubblicità i soggetti indicati all’articolo 20.

 

L’articolo 20 prevede la riduzione della metà della tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni per:

a)      i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali;

b)      i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c)      i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d)      i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e)      gli annunci mortuari.

 

Si ricorda, peraltro, che il successivo articolo 21 indica i casi di esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni. Si tratta dei:

a)       manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b)       manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c)       manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d)       manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e)       manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f)         ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g)       manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

 

Il comma 483 modifica il citato articolo 20 del D.Lgs. n. 507/1993, con l’aggiunta del comma 1-bis, stabilendo che la riduzione del 50% della tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni ivi disciplinata si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dal successivo articolo 20-bis, anch’esso introdotto dal comma 483 in esame.

 

Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 20-bis, i comuni devono riservare il 10% degli spazi totali per l’affissione dei manifesti, ai soggetti indicati all’articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti in questione e deve avvenire secondo le modalità previste dalla presente legge e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l’affissione. L’affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

Il comma 2 del nuovo articolo 20-bis dispone la sanatoria delle violazioni norme in materia d’affissioni e pubblicità commesse fino al 31 dicembre 2004 (data di entrata in vigore della presente disposizione. In particolare si stabilisce che le violazioni commesse mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio, nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia.

 

Tale versamento deve essere effettuato entro il 31 maggio 2005, a pena di decadenza dal beneficio, a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005.

In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia.

 

La definizione delle pendenze in oggetto non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni.

 

Si stabilisce, infine, che non siano applicabili le disposizioni dell’articolo 15, commi 2 e 3, della legge n. 515 del 1993 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica).

 

Il comma 2 dell’articolo 15 della legge n. 515 del 1993 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1 milione di lire a 50 milioni di lire in caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 (propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali), mentre il comma 3 pone a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio (cfr. comma 486).

 

Si osserva che la collocazione della disposizione come comma 2 del nuovo articolo 20-bis del decreto legislativo n. 507 del 1993 appare incongrua sotto vari riguardi.

In primo luogo, la disposizione di sanatoria riferita a condotte consumatesi entro il termine in essa indicato è collocata in un articolo recante la disciplina permanente di una fattispecie affatto diversa, qual è la previsione di spazi d’affissione riservati, cui del resto esclusivamente si riferisce la rubrica dell’articolo.

Un secondo rilievo, di carattere sostanziale, attiene alla formulazione della disposizione, che, in quanto si riferisce alle violazioni commesse “fino all’entrata in vigore della presente legge”, determina la propria efficacia con riferimento all’atto normativo al quale accede, ossia il decreto legislativo n. 507 del 1993 (ancorché con l’impropria denominazione di legge). Ciò rischia di determinare incertezze interpretative nell’applicazione della disposta sanatoria.

Una formulazione più corretta della norma potrebbe prevederne la collocazione nel medesimo decreto legislativo n. 507 del 1993, quale articolo aggiuntivo recante disposizioni transitorie, e fare riferimento alla data di entrata in vigore dell’articolo medesimo.

 

Infine il comma 483 novella gli articoli 23 e 24 del D.Lgs. n. 507/1993, con l’introduzione, rispettivamente, del comma 4-bis e del comma 5-ter, di identico contenuto, stabilendo la responsabilità esclusiva di colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto d’affissione di manifesti riguardanti l’attività di soggetti elencati nell’articolo 20 (cfr) per quanto riguarda le sanzioni amministrative contenute ai due articoli. Si esclude, inoltre, la responsabilità in solido.

 

La relazione tecnica all’emendamento 1. 2000 del Governo, approvato dal Senato, sottolinea che le disposizioni in oggetto prevedono l’esenzione dal pagamento del diritto di affissione (peraltro già fissato nella misura del 50%) per il 10% degli spazi pubblicitari di ogni Comune da destinare alle affissione per lo svolgimento di attività politiche. Tale disposizione anche in considerazione della elevata morosità, comporta una minore entrata per i Comuni attualmente non quantificabile e, comunque, sostanzialmente compensata dal fatto che il Comune per tali affissioni non dovrà fornire personale ma tale onere resta a carico dei soggetti che procedono all’affissione.

 

I successivi commi da 484 a 486 recano disposizioni di coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di affissioni, al fine di coordinamento con le modifiche introdotte dal comma precedente.

 

In particolare il comma 484 aggiunge il comma 13-quinquies all’articolo 23 (Pubblicità sulle strade e sui veicoli) del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), specificando che se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati nell’art. 20 del decreto legislativo n. 507 del 1993, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.

 

Modifiche di analogo contenuto circa la responsabilità per l’affissione sono prevista al comma 485 che novella gli articoli 6 e 8 della legge n. 212 del 1956 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale)

 

Infine, tale principio sulla responsabilità personale nell’affissione di manifesti viene ribadito dal comma 486 quali modifiche all’articolo 15, commi 3 e 19, della legge n. 515 del 1993 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica).


Articolo 1, comma 487
(Provvidenze per l’editoria)

 

 

 

Il comma in esame, introdotto al Senato, proroga il credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici e alle imprese editrici di libri iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)[258] previsto dall’articolo 4, commi 181-186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

 

Il comma 181 dell’articolo 4 della legge 350/2003 ha introdotto un credito d'imposta pari al 10% della spesa sostenuta nel 2004 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici e alle imprese editrici di libri iscritte al ROC. La norma demandava le modalità di riconoscimento del credito di imposta, entro un limite di spesa di 95 milioni di euro, ad un DPCM, che è in corso di emanazione.

I commi da 182 a 186 definiscono i criteri per la concessione del beneficio e il suo trattamento fiscale. In particolare, è previsto che l'acquisto della carta risulti dal bilancio certificato delle imprese editrici o, in caso di acquisto da parte di soggetti diversi dall'editore stesso, da una fatturazione distinta da altre vendite o prestazioni di servizio (comma 182); sono esclusi dal beneficio l’acquisto di carta per la stampa di determinati prodotti editoriali (comma 183)[259]

Con riferimento alla disciplina fiscale, il comma 184 specifica che il credito d'imposta - che non è rimborsabile, ma che non limita il diritto al rimborso che spetti ad altro titolo - non concorre a determinare il reddito imponibile e può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997[260]. Il comma 185 dispone che l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta nonché l'ammontare del credito d'imposta siano entrambi indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui ha avuto luogo l'acquisto. Il comma 186 stabilisce che, qualora si verifichi un utilizzo del credito d'imposta totalmente o parzialmente non spettante, si applichino la normativa relativa all'accertamento, alla riscossione ed al contenzioso in materia tributaria, nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi. Infine, il comma 189 subordina l'efficacia delle disposizioni recate dai commi precedenti all'autorizzazione delle autorità europee competenti in materia[261].

 

In materia di agevolazioni all’editoria è intervenuto il D.L. 24 dicembre 2003, n. 353[262], convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, che stabilizza ed integrala vigente disciplina in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, basata sul rimborso successivo, da parte dello Stato, alla società Poste italiane S.p.a. della somma delle riduzioni da questa effettuate sulla spedizione di alcuni materiali editoriali. In tal modo il provvedimento, anche sulla base della presa d’atto di una liberalizzazione solo parziale del settore postale, supera l’introduzione del meccanismo di contribuzione diretta alle imprese editrici, previsto dall’articolo 41 della legge n. 448/1998, ma mai entrato in vigore a seguito delle proroghe disposte da successive disposizioni legislative (l’ultima delle quali fissava al 1° gennaio 2004 la data in cui effettuare il passaggio dall’uno all’altro sistema)[263].

Si segnala, infine, che è all’esame della VII Commissione della Camera dei deputati il disegno di legge governativo AC 4163 recante Disposizioni in materia di editoria e di diffusione della stampa quotidiana e periodica; intervenendo in Commissione, il sottosegretario Bonaiuti (30 settembre 2004) ha preannunciato che il disegno di legge finanziaria 2005 avrebbe confermato le risorse già destinate alle agevolazioni per l'acquisto della carta da parte degli editori di giornali e di libri[264].


Articolo 1, commi 488-490
(Tabacchi lavorati)

 

 

 

Il comma 488, come modificato nel corso dell'esame in Commissione Bilancio del Senato, stabilisce la possibilità di aumentare, con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l’aliquota di base dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati in misura tale da assicurare un maggior gettito complessivo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2005 e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Rispetto al testo originario, che prevedeva un aumento del prelievo solo per il 2005, il possibile aumento dell'accisa sui tabacchi è stato previsto anche per gli anni successivi e per un importo doppio (1.000 milioni di euro) rispetto a quello previsto per il 2005.

Nel determinare l' aumento dell'aliquota sarà necessario tenere conto anche dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825.

 

Il comma 489, come modificato nel corso dell'esame in Commissione Bilancio del Senato, prevede che, con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, possano essere individuati criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, al fine di perseguire obiettivi di pubblico interesse, compresi quelli di difesa della salute pubblica.

Il suddetto provvedimento direttoriale dovrà essere emanato sentito il Ministero della salute.

 

Infine il comma 490, introdotto nel corso dell'esame in Commissione Bilancio del Senato, consente la vendita al pubblico di pacchetti di sigarette confezionate esclusivamente in pacchetti da dieci o venti pezzi.


Articolo 1, commi 491-497
(Disposizioni in materia di gioco del Lotto)

 

 

 

I commi da 491 a 497, che recano disposizioni in tema di gioco del lotto, sono state oggetto di modifiche ed integrazioni da parte del Senato.

 

In particolare il comma 491, non modificato dal Senato, sostituisce le ritenute sulle vincite al lotto previste, con diverse percentuali, dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, e 17, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 25 , con una unica ritenuta del 6% (la formulazione del testo approvato dalla Camera dei deputati prevedeva una ritenuta unica del 10%).

 

Il D.P.R. n. 600 del 1973, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, stabilisce, all’articolo 30, che la ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco.

 

Il comma 491 in esame fa riferimento alle percentuali delle ritenute previste da due disposizioni legislative:

§      la legge n. 699 del 1967, recante Disciplina dell'Ente “Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto” che, all’articolo 2, nono comma, assoggetta le vincite al lotto ad una ritenuta dell'1% in favore del Fondo. La medesima legge modifica la denominazione del Fondo in “Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto”. Con la riforma del sistema del lotto operato dalla legge n. 528 del 1982, ai sensi dell’articolo 23 la citata ritenuta dell'1% sulle vincite al giuoco del lotto è devoluta al “Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze” di cui al D.P.R. n. 211 del 1981;

§      la legge n. 25 del 1986, recante modificazioni alla legge n. 1293 del 1957, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonché disposizioni in materia di procedure contabili, all’articolo 17, quarto comma, stabilisce che dalla data di effettiva introduzione del servizio automatizzato del gioco del lotto ai sensi della legge n. 528 del 1982, in aggiunta al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, di cui al D.P.R. n. 211 del 1981, è istituito il fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. Al predetto fondo è iscritto di diritto il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, purché non iscritto ad altri fondi di previdenza. Il fondo è alimentato da una trattenuta del 2% sulle vincite al giuoco del lotto, nonché dai proventi netti della pubblicità sugli involucri dei fiammiferi.

 

Sulla destinazione delle ritenute è intervenuto l’articolo 3 della legge n. 662 del 1996, che, al comma 84, ha stabilito che le ritenute sulle vincite al giuoco del lotto, di cui al nono comma dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e al quarto comma dell'articolo 17 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

 

Il comma 491 motiva l’incremento delle ritenute dal 3% al 6% al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di giuoco.

 

Il comma 492, introdotto nel corso dell'esame al Senato,interviene novellando il comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 528/1982 in materia di ordinamento del gioco del lotto.

In particolare, all'elenco delle ruote su cui vengono estratti i numeri da 1 a 90 sui quali si basa il gioco del lotto - e che sono attualmente quelle di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia - ne viene aggiunta una ulteriore, denominata "ruota nazionale", le cui estrazioni vengono effettuate a Roma.

 

Si ricorda che, ai sensi del vigente articolo 2 della legge n. 528/1982, il gioco del lotto si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia. I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota.

Il gioco si articola nelle fasi della raccolta delle scommesse, della emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, della elaborazione dei tabulati in diversi livelli di automazione di un unico sistema, nonché del riscontro delle scommesse e della convalida delle vincite.

 

Il successivo comma 493, introdotto anch'esso nel corso dell'esame al Senato,disciplina il meccanismo in base al quale è possibile effettuare le scommesse sulla nuova ruota nazionale.

In particolare, è possibile scommettere sulla ruota nazionale puntando su tale ruota con esclusione di tutte le altre quote; riguardo invece alla raccolta delle scommesse sulla ruota nazionale, questa è effettuata dal concessionario del gioco del lotto attraverso la rete automatizzata.

 

Il comma 494, anch’esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, novella il primo e secondo comma dell'articolo 8 della legge n. 528/1982 che fissa i premi per il gioco del lotto.

Al primo comma vengono incrementati i valori dei premi corrispondenti alle varie combinazioni; inoltre, viene fissato il premio per una nuova combinazione, denominata "estratto determinato", le cui caratteristiche vengono determinate dal successivo comma 509 (vedi infra).

Per quanto concerne il confronto tra i premi vigenti e quanto contenuto nella norma in esame, si veda lo schema seguente:

 

Sorti del gioco

Premi per ogni combinazione in base alla disciplina vigente

Premi per ogni combinazione in base al ddl finanziaria

Estratto semplice

Undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta

Undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta

Estratto determinato

-

Cinquantacinque volte la posta

Ambo

Duecentocinquanta volte la posta

Duecentocinquanta volte la posta

Terno

Quattromiladuecentocinquanta volte la posta

Quattromilacinquecento volte la posta

Quaterna

Ottantamila volte la posta

Centoventimila volte la posta

Cinquina

Un milione di volte la posta

Sei milioni di volte la posta

 

Per quanto riguarda, invece, il secondo comma dell'articolo 8 della legge n. 528/1982, con il comma 507 in esame viene rideterminato in aumento l'importo massimo del premio a cui può dar luogo ogni scontrino di giocata - comunque l'importo della scommessa sia ripartito tra le poste - portandolo a 6 milioni di euro.

 

Il secondo comma del testo vigente prevede che, in qualsiasi modo l'importo della scommessa sia ripartito tra le poste, il premio non può eccedere complessivamente la somma di lire 200 milioni (circa 103.291 euro). Qualora la scommessa dia luogo ad un premio complessivo eccedente, il premio è ridotto a questo importo senza altro diritto per il giocatore.

 

Sullo stesso tema interviene il successivo comma 495, introdotto dal Senato,per il quale resta fermo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, della legge n. 528/1982, ossia che il limite di importo massimo del premio può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Il comma 496, anch'esso introdotto dal Senato,istituisce la scommessa denominata "estratto determinato", la cui giocata si effettua aggiungendo all'indicazione del numero pronosticato la specificazione relativa all'ordine di successione (ossia: primo, secondo, terzo, quarto, quinto estratto)

Il premio per l'estratto determinato è fissato dal precedente comma 507 in cinquantacinque volte la posta.

 

Infine il comma 497, come modificato nel corso dell'esame da parte del Senato, prevede la possibilità di istituire una ulteriore estrazione settimanale del giuoco del Lotto abbinata al concorso Enalotto (mentre il testo originario della disposizione parlava di possibili ulteriori estrazioni settimanali del gioco del Lotto), attraverso l’emanazione di un provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

 

In realtà nel comma 497 sono state accorpate le disposizioni del testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 3223) contenute ai commi 20 e 21 dell’articolo 42, che prevedevano, rispettivamente, l’istituzione di un’ulteriore estrazione settimanale del concorso Enalotto, anche non abbinato all'estrazione del Lotto (comma 20) e possibilità di istituire ulteriori estrazioni settimanali del gioco del Lotto, attraverso l’emanazione di un provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (comma 21).


Articolo 1, commi 499-501
(Disposizioni in materia di videogiochi e scommessa ippica al totalizzatore proposta dall’UNIRE)

 

 

 

Ad eccezione del comma 501, dedicato all'istituzione di una nuova scommessa ippica a totalizzatore, i commi da 498 a 505 intervengono sulla normativa in materia relativa a giochi e scommesse, con particolare riferimento alla disciplina degli apparecchi e congegni da intrattenimento.

 

Si ricorda che la materia è stata, da ultimo, oggetto di numerose novelle legislative ad opera dell’articolo 39, commi da 5 a 13-quinquies, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.

 

Il Senato ha modificato il comma 499 (già comma 23 dell’articolo 42 del testo approvato dalla Camera dei deputati) e introdotto i commi 500 e 501.

 

Il comma 499 reca una norma interpretativa del secondo periodo dell'articolo 39, comma 7, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2004.

 

Si ricorda che l’articolo 39, comma 7, del decreto-legge n. 269 del 2003 ha modificato la disciplina di cui al terzo periodo dell’articolo 110, comma 7, lettera b), del TULPS. In particolare, esso prevede che il termine per la vigenza del regime transitorio di liceità degli apparecchi, stabilito nel 1º gennaio 2004 dall’articolo 110, comma 7, lettera b), terzo periodo, del TULPS, è prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7, lettera b), per i quali, entro il 31 dicembre 2003, è stato rilasciato il nulla-osta di cui all’articolo 14-bis, comma 1, del D.P.R. n. 640 del 1972, e sono state assolte le relative imposte.

A decorrere dal 1º gennaio 2004, nei casi in cui non è stato rilasciato entro il 31 dicembre 2003 il citato nulla osta, e dal 1º maggio 2004, nei casi in cui è stato rilasciato il predetto nulla osta, gli apparecchi e congegni non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita.

Qualora gli apparecchi di cui alla citata lettera b) non siano stati convertiti in uno degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931:

a)       gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il 31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b)       ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto articolo 110, i relativi nulla osta perdono efficacia;

c)       all’autorità amministrativa è preclusa la possibilità di rilasciare al gestore, ai sensi dell’articolo 38, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nulla osta per un periodo di cinque anni.

 

Il comma 499 in esame reca una disposizione interpretativa, specificando che se alle date del 1° gennaio 2004 e del 1° maggio 2004 - previste a seconda se sia stato rilasciato o meno il nulla-osta - gli apparecchi ed i congegni di cui alla lettera b) del comma 7, terzo periodo dell’articolo 110 del TULPS, se non sono stati convertiti in apparecchi per il gioco lecito, sono considerati illeciti, ancorché non consentano di prolungare o ripetere la partita.

 

Il testo approvato dalla Camera dei deputati abrogava una parte del secondo periodo dell'articolo 39, comma 7, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2004, sopprimendo il riferimento alla possibilità che tali apparecchi consentano il prolungamento o la ripetizione della partita.

 

Il comma 500 applica l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto alla raccolta delle giocate con gli apparecchi di intrattenimento di cui al comma 6 dell'articolo 10 del TULPS.

In particolare, si prevede che alla raccolta effettuata con tali apparecchi si applichi l'esenzione IVA prevista dal numero 6) del comma 1 dell'articolo 10 del DPR n. 633/1972 relativamente all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità, dei concorsi pronostici, dei totalizzatori e delle scommesse; tale esenzione va applicata anche ai rapporti tra concessionari della rete per la gestione telematica e i terzi incaricati della raccolta.

 

Il comma 6 dell'articolo 10 del TULPS considera apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, e come tali idonei per il gioco lecito, quelli che:

§       si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica,

§       nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio,

§       il cui costo della partita non supera 50 centesimi di euro,

§       la cui durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi,

§       distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate.

§       In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali

 

Il numero 6) del comma 1 dell'articolo 10 del DPR n. 633/1972 esenta dall'IVA le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel D.Lgs. n. 496/1948, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955 e alla legge n. 315/1942, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate.

 

Con il comma 501 viene prevista l'istituzione di una nuova scommessa ippica a totalizzatore da realizzarsi su proposta dell'UNIRE.

 

L'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (U.N.I.R.E.), istituita dal regio decreto 24 maggio 1932, n. 642, è un ente di diritto pubblico, con sede in Roma, dotato di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

 

Per l'istituzione di tale nuova scommessa si procederà con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, su proposta dell'UNIRE, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria in esame. Con lo stesso provvedimento dovranno essere altresì essere individuate le norme necessarie per l'attuazione della disposizione in esame, che si limita ad individuare:

§      dove potrà essere effettuata la nuova scommessa ippica;

§      la ripartizione della raccolta della scommessa.

 

La scommessa dovrà pertanto essere effettuata utilizzando la rete dei punti vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive, nonché negli ippodromi. Per quanto riguarda invece la ripartizione della raccolta, questa viene stabilita nei termini seguenti:

§      72% come montepremi e compenso per l'attività di gestione;

§      8% come compenso dell'attività dei punti vendita;

§      6% come entrate erariali, sotto forma di imposta unica;

§      14% come prelievo in favore dell'UNIRE.


Articolo 1, comma 509
(Regime speciale dell’IVA per il settore agricolo)

 

 

 

Il comma 509 (identico al comma 44 dell’articolo 42 nel testo modificato dalla Commissione bilancio del Senato) novella l’articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, relativo all’applicazione del regime speciale dell’imposta sul valore aggiunto per il settore agricolo.

 

In particolare, la lettera a) (identica alla corrispondente parte del testo approvato dalla Camera) proroga ulteriormente all’anno 2005 l’applicazione del regime speciale IVA, previsto dall’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche ai produttori che realizzino un volume di affari superiore a 40 milioni di lire (20.658,28 euro), differendo, di conseguenza, al 1° gennaio 2006 l’applicazione del regime ordinario per tali soggetti.

La stessa lettera a) proroga, inoltre, anche per il 2005, l’applicazione dell’IVA alle cessioni di prodotti agricoli e ittici con le aliquote proprie dei singoli prodotti, ferma restando la detrazione sulla base delle percentuali di compensazione. Per i passaggi dei suddetti prodotti agli enti, alle cooperative e agli altri organismi associativi che si avvalgono del regime speciale, effettuati da parte di produttori agricoli, soci o associati che applicano lo stesso regime, l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione.

 

La lettera b), nel testo modificato dal Senato, abroga il comma 5-bis dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 313 del 1997, il quale fa decorrere dal 1° gennaio 2005 l’applicazione ai produttori agricoli dell’articolo 34, comma 10, del D.P.R. n. 633 del 1972.

 

Al riguardo si osserva che non sarebbe necessario abrogare il comma 5-bis del citato articolo 11, in quanto lo stesso già prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2005 ai produttori agricoli si applica l’articolo 34, comma 10, del D.P.R. n. 633 del 1972.

 

L’articolo 34, comma 10, del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede che le attività svolte da una medesima impresa agricola, da cui derivano i prodotti assoggettati al regime speciale di cui al comma 1 dell’articolo 34, “sono in ogni caso unitariamente considerate”, ai fini dell’applicazione dell’articolo 36 dello stesso decreto, in base al quale, nei confronti dei soggetti che esercitano più attività, l'imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo.

 

Il testo approvato dalla Camera dei deputati prevedeva invece che l’applicazione dell'articolo 34, comma 10, ai produttori agricoli, decorresse dal 1° gennaio 2006.


Articolo 1, comma 515
(Attribuzione all’ISMEA degli interventi relativi al Fondo di garanzia
per le imprese agricole)

 

 

 

Il comma 515, introdotto dalla Commissione bilancio del Senato, affida all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a decorrere dal 1° gennaio 2005, la gestione degli interventi di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese agricole e agroalimentari del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e la relativa dotazione finanziaria.

 

L’ISMEA, ente pubblico economico, è stato istituito con D.P.R. 28 maggio 1987, n. 278, con la denominazione di “Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo”.

A norma dell’art. 6 del D.Lgs. n. 419/1999, concernente il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, l’ente ha assorbito l’ex Cassa per la formazione della proprietà contadina, ed è subentrato pertanto nei compiti a questa attribuiti.

Successivamente è intervenuto il D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200, che ha recato le disposizioni statutarie e regolamentari di riordino dell’ISMEA, ora denominato Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (con il mantenimento del precedente acronimo).

Il nuovo Istituto, ai sensi di detto regolamento, deve perseguire le seguenti finalità:

§       rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati e informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari;

§       erogazione di servizi di analisi e informazione per la commercializzazione, valorizzazione e promozione di prodotti agricoli, ittici e alimentari;

§       svolgimento, nel rispetto della programmazione regionale, delle funzioni precedentemente attribuite alla Cassa per la formazione della proprietà contadina dal D.Lgs. n. 121/1948, dalla Legge n. 154/1975 e dalla Legge n. 441/1998;

§       prestazione di specifiche forme di garanzia creditizia e finanziaria alle imprese agricole singole o associate[265].

 

Il Fondo interbancario di garanzia è stato istituito dall’articolo 36 della legge n. 454/1961 tra gli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai termini delle disposizioni in materia di credito agrario, di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di proprietà contadina, compresi quelli non assistiti dal concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle Regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti e di piccole aziende, singoli od associati e loro cooperative.

La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due rate semestrali consecutive. In dipendenza dell'indicata garanzia gli Istituti, in deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a concedere i mutui di cui al primo comma, sino all'importo del valore cauzionale dei fondi e degli impianti.

Il «Fondo interbancario di garanzia» ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è amministrato da un Comitato composto di sette membri, di cui uno in rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli Istituti e Sezioni speciali di credito agrario e due in rappresentanza degli altri Istituti operanti nel settore ed aventi circoscrizione nazionale o regionale.

Il «Fondo» è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Le dotazioni finanziarie del «Fondo interbancario di garanzia» sono costituite:

a) dalle somme che gli Istituti dovranno versare entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno 1962, a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che gli Istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al primo comma;

b) da 2 miliardi di lire annue (corrispondenti a 1.032.913 euro), che gli istituti operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di miglioramento devono versare secondo quote da stabilire dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni effettuate in ciascun esercizio;

c) dalle somme introitate dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina in applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare dalla «Cassa» stessa entro due mesi dalla richiesta del Comitato;

d) dal 30 per cento dell'importo degli interessi sulle somme giacenti sul conto corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n. 949, Capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

e) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al «Fondo interbancario di garanzia»[266].

 

Merita ricordare, infine, che l’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 102 del 2004, adottato in attuazione della delega legislativa recata dalla legge n. 38 del 2003 (c.d. “collegato agricolo”) ha già previsto, nel quadro di un ulteriore ampliamento delle funzioni dell’ente, l’incorporazione nell’ISMEA della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, relativa alle operazioni di credito agricolo, istituita dall’art. 21 della Legge 9 maggio 1975, n. 153.

Articolo 1, comma 518
(Agevolazioni sul gasolio per gli autotrasportatori)

 

 

 

Il comma 518, modificato dal Senato, dispone per il periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004 la riduzione di 33,21391 euro per mille litri dell'aliquota prevista nell'allegato I al decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi) per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

 

Il secondo periodolimita la riduzione di aliquota a 16,03656 euro per mille litri (anziché 33,21391 euro) per i soggetti che si avvalgono del beneficio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 488, e successive modificazioni.

 

Il Senato ha rettificato il riferimento normativo contenuto nel testo approvato dalla Camera, identico a quello presentato dal Governo, che richiamava il comma 15 dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Quest’ultima disposizione, infatti, ha sostituito la citata lettera e) del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, che individuava i soggetti destinatari delle maggiori entrate derivanti dalla cosiddetta carbon tax introdotta dallo stesso articolo. Il richiamo deve pertanto essere correttamente riferito a quest’ultima, così come modificata dalla disposizione successivamente intervenuta.


Articolo 1, commi 521 e 522
(Riduzione premi INAIL per autotrasporto
e finanziamento albo autotrasportatori)

 

 

 

I commi in esame, introdotti dal Senato, rifinanziano alcuni interventi in favore del settore dell’autotrasporto previsti dall’articolo 2 del DL 451/1998,[267] già rifinanziati dalla legge finanziaria per il 2000[268].

In particolare il comma 521 autorizza, per l’anno 2005, un’ulteriore spesa di 15 milioni di euro per gli interventi previsti dal comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 451 citato. Dei 15 milioni di euro autorizzati, 6,5 milioni sono destinati alla copertura dell’onere relativo all’anno 2004 e 8,5 milioni di euro come copertura dell’onere relativo all’anno 2005.

 

Il comma 2 dell’articolo 2 del DL n. 451/98 ha disposto la riduzione da parte dell’INAIL - per l'anno 1999 - dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni dovuti dalle imprese di autotrasporto in conto terzi per i propri dipendenti, nel limite complessivo di 40 miliardi di lire, con rimborso all’Istituto dei minori introiti, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

Successivamente l’articolo 45, comma 1 lettera b) della legge 488/99 (legge finanziaria 2000) ha autorizzato, a decorrere dall’anno 2000, una spesa annua di 23 miliardi di lire per la proroga di tali interventi; nel prorogare tale intervento il tetto di spesa viene fissato in una cifra pari a poco più della metà di quella per il 1999.

 

Il comma 522 autorizza, per l’anno 2005, un’ulteriore spesa di 20 milioni di euro per interventi diversi – sempre nel settore dell’autotrasporto - previsti dal comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 451/98, già citato.

 

Il comma 3 dell’articolo 2 del DL n. 451 ha previsto ulteriori stanziamenti, pari a 140 miliardi di lire, per l’anno 1999, al comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, per assicurare un maggior livello di sicurezza nella circolazione stradale dei mezzi di autotrasporto ed un loro minore impatto ambientale. Gli interventi dovrebbero riguardare anche l’utilizzo delle infrastrutture, mediante il ricorso a convenzioni con gli enti gestori delle stesse, con la finalità di favorire, come risultava dalla relazione illustrativa al decreto legge, uno spostamento del traffico pesante sulle infrastrutture autostradali.

Successivamente l’articolo 45, comma 1 lettera c) della legge 488/99 (legge finanziaria 2000) ha autorizzato, a decorrere dall’anno 2000, una spesa annua di 90 miliardi di lire per la proroga di tali interventi.

Si ricorda poi che l’articolo 8 del DL 355/2003[269] ha prorogato la durata in carica dei componenti del Comitato centrale e dei Comitati regionali e provinciali per l’albo degli autotrasportatori merci per conto di terzi; la proroga è disposta fino all’entrata in vigore del decreto legislativo in materia di organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell’autotrasporto di merci, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005.

Si ricorda che il comitato centrale egli autotrasportatori espleta i compiti relativi alla tenuta dell’Albo nazionale degli autotrasportatori, nonché gli ulteriori compiti di consulenza e proposta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nelle materie riguardanti il trasporto su strada di merci.

Peraltro, in base ad intese raggiunte tra Governo e associazioni di categoria dell’autotrasporto, è stata istituita la Consulta generale per l’autotrasporto con compiti di studio, proposta e supporto degli organi decisionali in ordine alle problematiche interne ed internazionali attinenti al settore dell’autotrasporto di merci.


Articolo 1, comma 523
(Accisa oli minerali)

 

 

 

Il comma 523, introdotto dal Senato, modifica il comma 2, dell’articolo 22, della legge n. 388 del 2000, spostando dal 1° gennaio 2003 al 1° gennaio 2005 la decorrenza dell’inizio del progetto sperimentale triennale “bioetanolo”, inteso ad incrementare, mediante l’applicazione di aliquote di accisa ridotte, l'utilizzo di fonti energetiche a basso impatto ambientale.

 

Il progetto in oggetto è stato previsto dall’articolo 22 della legge n. 388/2000, il quale ha disposto, mediante l’introduzione di due nuovi commi, il 6-bis e 6-ter, all’articolo 21 del D.Lgs. n. 504 del 1995 (T.U. in materia di accise) una riduzione dell'imposta gravante su alcuni prodotti petroliferi per le finalità ambientali sopra richiamate.

In particolare, il comma 6-bis prevede una riduzione d’accisa per determinate categorie di prodotti, della durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 388/2000, secondo le aliquote indicate di seguito, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali:

a)       bioetanolo derivato da prodotti di origine agricolaeuro 289,22 (lire 560.000) per 1.000 litri;

b)       etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricolaeuro 289,22 (lire 560.000) per 1.000 litri;

c)       additivi e riformulati prodotti da biomasse:

-          per benzina senza piombo.............. euro 289,22 (lire 560.000) per 1.000 litri;

-          per gasolio, escluso il biodiesel... euro 245,32 (lire 475.000) per 1.000 litri.[270]

 

Il comma 6-terrimetteva ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, il Ministro dell’ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, la fissazione, entro il limite complessivo di spesa di lire 30 miliardi annui, comprensivo dell’IVA, dei criteri di ripartizione tra le varie tipologie e tra gli operatori, delle caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell’impiego nella carburazione, nonché delle modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull’intero ciclo di vita del prodotto.

Non essendo stato emanato tale decreto, il progetto triennale in oggetto non è stato reso operativo, e quindi spostando la decorrenza al 1° gennaio 2003 dall’articolo 19, comma 6, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003).

 

Contestualmente il comma 523 in esame modifica il citato comma 6-ter dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 504 del 1995, elevando il limite complessivo di spesa da 30 miliardi di lire annui (58.088 milioni di euro) a 73 milioni di euro annui.


Articolo 1, commi 524
(Esenzione dall’accisa per il biodiesel)

 

 

 

Il comma 524 in esame modifica l’articolo 21 (prodotti sottoposti ad accisa) del decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi), sostituendone il comma 6 in tema di accisa sul biodiesel[271].

 

Tale comma, come modificato nel corso dell'esame al Senato, novella il comma 6 dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 504 del 1995 prevedendo, nell’ambito di uno specifico programma di pari durata, un’esenzione dall’accisa per il biodiesel puro o miscelato con olî minerali a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010 (30 giugno 2010 nel testo approvato dalla Camera) nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate (300.000 tonnellate nel testo approvato dalla Camera).

 

Il citato articolo 21, comma 6, del D.Lgs. n. 504 del 1995 come modificato, da ultimo, dall’articolo 21 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), stabilisce che le disposizioni del precedente comma 2 del medesimo articolo 21 - il quale prevede che determinati prodotti, espressamente indicati nello stesso comma, sono soggetti a vigilanza fiscale e, se destinati ad essere usati, se messi in vendita o se usati come combustibile o carburante, sono sottoposti ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori equivalente - si applichino anche al prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di olî vegetali e loro derivati, usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili.

Inoltre, si dispone che la fabbricazione o la miscelazione con gasolio, o altri olî minerali, del prodotto denominato biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale; da ciò conseguirebbe la tassazione al momento dell’immissione in consumo.

La disposizione prevede che il biodiesel, puro o in miscela con gasolio o con olî combustibili in qualsiasi percentuale, sia esentato dall’accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate nell’ambito di un programma triennale, tendente a favorirne lo sviluppo tecnologico.

Si rimette, poi, ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, la determinazione dei requisiti degli operatori, delle caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, nonché delle caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, delle modalità di distribuzione e dei criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. La disposizione è stata attuata con l’emanazione del decreto 25 luglio 2003, n. 256, recante il regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel.

 

L’ultimo periodo del comma 6 prevede che per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 61 del D.Lgs. n. 504/95, che riconduce la tassazione del biodiesel, usato per riscaldamento, nell’ambito del regime di accisa non armonizzata, di cui al citato articolo 61.

 

Il successivo comma 525, non modificato dal Senato, dispone che l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 524 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.


Articolo 1, comma 526
(Proroga adozione regolamento per tariffa rifiuti urbani)

 

 

 

Il comma in esame, modificato nel corso dell’iter al Senato, aumenta da 5 a 6 anni la durata massima della fase di transizione entro la quale sia i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85% (art. 11, comma 1, lett. a) del DPR n. 158 del 1999), sia quelli che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e 1'85% (art. 11, comma 1, lett. b) del DPR n. 158 del 1999), sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Nel testo originario la disposizione interveniva solo sulla lettera a) dell’articolo 11, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, cioè quella relativa ai comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85%. Tuttavia, con la fine del 2004 viene a scadenza anche il termine assegnato ai comuni che abbiano raggiunto, alla stessa data, un grado di copertura dei costi tra il 55 e 1'85% (lettera b) del comma 1 dell’articolo 11, del D.P.R. n. 158 del 1999, che è stato aggiunta appunto nel corso dell’iter al Senato.

Si osserva che la disposizione in esame - come peraltro già quelle intervenute negli anni precedenti - modifica testualmente una norma di rango secondario, alla luce della ormai avvenuta “legificazione” di tale disposizione, per quanto attiene alla durata.

Si ricorda, infatti, che la durata massima del periodo transitorio è stata già aumentata da alcune disposizioni contenute nelle precedenti leggi finanziarie:

-          il comma 21 dell'art. 31 della legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289) lo ha aumentato da tre a quattro anni;

-          il comma 116 dell’art. 4 della legge finanziaria per il 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350) lo ha portato da quattro a cinque anni.

Si rammenta, inoltre, che la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è stata istituita dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 22 del 1997 che ha contestualmente disposto la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, sopra ricordato, entro i quali i comuni devono provvedere all’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la nuova tariffa. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

Successivamente l’art. 11 del D.P.R. n. 158 del 1999, emanato in attuazione del comma 5 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 22, ha quindi disciplinato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento. In particolare, il comma 1 stabilisce che gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima cosi articolata:

a)       cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85%;

b)       cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85%;

c)       otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%;

d)       otto anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999.

In materia, a fini di chiarimento interpretativo, è successivamente intervenuta la circolare 17 febbraio 2000, n. 25/E del Ministero delle finanze.


Articolo 1, comma 527
(Locali di svolgimento del gioco Bingo)

 

 

 

Il comma 527, introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce una modifica all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze del 31 gennaio 2000, n. 29, in materia di esercizio del gioco del Bingo.

In particolare, viene soppressa la disposizione del decreto citato che vieta lo svolgimento del gioco del Bingo in sale dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari.

In sintesi, con la norma in esame viene eliminato il divieto di installare videogiochi all'interno delle sale Bingo.

Viene, comunque, fatta salva la facoltà, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di intervenire ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 133 del 1999.

Si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 133 del 1999, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal CONI da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa, i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Il Ministro può quindi emanare regolamenti per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni; con decreto può altresì stabilire l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa, che non può superare il 62% delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.

 

Con il successivo decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29 è stato istituito il gioco del «Bingo», ai sensi del citato articolo 16 della legge n. 133 del 1999.

In particolare, il vigente articolo 1 del decreto riserva al Ministero dell'economia e delle finanze l'esercizio del Bingo, mentre la gestione del gioco - da svolgersi in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari - è attribuita a concessionari, con gare da espletare secondo la normativa comunitaria e secondo i criteri previsti dal successivo articolo 2 dello stesso decreto.

Articolo 1, comma 528
(Abrogazione credito d’imposta investimenti nelle aree cuscinetto)

 

 

 

Il comma 528, introdotto durante l'esame al Senato, prevede, in ottemperanza alla decisione della Commissione europea n. C(2004)2638 FIN dell’8 settembre 2004, l’abrogazione dell’art. 94, comma 14 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003).

 

La norma disponeva l’estensione dell’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti, previsto dall’articolo 62, comma 1, lettera c), primo periodo, della legge finanziaria per il 2003, nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle aree individuate dall’articolo 4 della legge n. 448/1998.

 

L’articolo 4 della legge n. 448/2001, disciplina un credito di imposta per nuove assunzioni in favore delle piccole e medie imprese operanti nei seguenti territori:

a)       aree di crisi di cui all'art. 1, co. 1, del D.L. n. 148/1993, situate in province nelle quali il tasso di disoccupazione, secondo la definizione allargata ISTAT, sia risultato nel 1998 superiore del 20% alla media nazionale.

Le aree, riportate nell’Allegato 1 della Circolare del Ministero delle finanze 25 agosto 2000, n. 161/E, riguardano le seguenti province: Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Foggia, Frosinone, Isernia, Lecce, Massa-Carrara, Matera, Messina, Napoli, Nuoro, Oristano, Palermo, Potenza, Reggio di Calabria, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Trapani, Vibo Valentia, Viterbo.

b)       c.d. zone cuscinetto, vale a dire i territori corrispondenti alle sezioni circoscrizionali del collocamento confinanti con le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, destinatarie degli interventi di cui all’obiettivo 1 dei Fondi strutturali comunitari, e con la regione Abruzzo, che presentano un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, calcolato a livello delle circoscrizioni di collocamento riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 1998.

Ai sensi della circolare n. 161 del Ministero delle finanze, in tale definizione rientrano le sezioni circoscrizionali di Tivoli (Rm), Formia (Lt), Sora (Fr), Cassino (Fr).

 

L’ambito territoriale di applicazione del credito d’imposta per nuovi investimenti, peraltro, è costituito, ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettera c), dalle seguenti aree:

-        regioni meridionali ammesse alla deroga di cui all’articolo 87.3.a) del Trattato istitutivo della Comunità europea (Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia);

-        aree delle regioni Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe in materia di aiuti di Stato a finalità regionale previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006.

Nelle altre aree 87.3.c) del Centro Nord è inoltre riconosciuto un credito d’imposta per gli investimenti più limitato, nei limiti di 30 milioni di euro annui fino al 2006, secondo le medesime modalità (articolo 62, comma 1, lettera c), terzo periodo).

 

Pertanto, la soppressione dell’agevolazione prevista dal comma in esame interessa soltanto i territori facenti parte delle aree di crisi e delle zone cuscinetto, che non sono compresi nelle regioni dell’obiettivo 1 e nelle aree 87.3.c)


Articolo 1, comma 531
(Domande di accredito della contribuzione figurativa per i soggetti che ricoprono cariche sindacali)

 

 

 

Per la disposizione in oggetto si rimanda alla scheda relativa all’articolo 1, commi 242 e 531.


Articolo 1, comma 532
(Finanziamenti nel settore dei trasporti in favore della regione Sicilia)

 

 

 

Il commain esame, introdotto durante l'esame al Senato, trasferisce al settore del trasporto merci della Regione Sicilia le disponibilità relative a taluni benefici di carattere finanziario a suo tempo disposti a favore della piccola e media imprenditoria siciliana in relazione alle spese di trasporto.

Tale trasferimento avviene alle medesime condizioni di cofinanziamento regionale previste dalla legge finanziaria 2001, e nei limiti delle norme di contabilità di Stato (v. infra).

 

La legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) disciplina, all'art. 133, il contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane. Il comma 1 concede a talune piccole e medie imprese un contributo, mediante credito d'imposta, per determinate spese di trasporto in relazione ai prodotti provenienti dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati al restante territorio comunitario. Dal 2002 il 5 per cento dello stanziamento complessivo è riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma. Ai sensi del comma 2, l'attuazione delle disposizioni è affidata alla regione Sicilia tramite apposita convenzione con la quale si stabiliscono le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla regione Sicilia e l'entità del cofinanziamento regionale dell'agevolazione, che non dovrà comunque essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. L'onere massimo complessivo per il bilancio dello Stato è stato determinato in 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

Il successivo art. 134 della legge finanziaria 2001 (intitolato alla riqualificazione del settore trasporto merci nella regione Sicilia) assegna alla regione stessa 100 miliardi di lire per l'anno 2001 per il cofinanziamento di interventi regionali per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano. Il contributo statale è erogato subordinatamente alla verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi contestualmente stabiliti. Il cofinanziamento regionale non deve essere inferiore al 30 per cento del contributo statale.

Appare poi utile ricordare che il comma 34 dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), ha assegnato alla regione Sicilia ulteriori risorse per complessivi 51.645.689,91 euro, per il completamento degli interventi per la continuità territoriale della Sicilia, di cui agli articoli 133 e 134 citati (nonché da 135 a 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002).

 

Dalla disposizione in esame dovrebbero dunque risultare utilizzabili, in costanza del relativo cofinanziamento regionale, parte delle economie realizzate a valere sulle assegnazioni di cui all'articolo 133 della legge n. 388/2000, per le finalità di cui all'art. 134 della medesima legge, purché la relativa disponibilità non oltrepassi i limiti temporali previsti dalle vigenti norme di contabilità di Stato (in materia di residui).

 

L'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cui fa espressamente riferimento la disposizione del ddl finanziaria ora in esame, dispone che le assegnazioni finanziarie alla Regione Sicilia attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 2003[272], risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate.

L’articolo 36 della legge della Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9[273], anch’essoespressamente richiamato dalla disposizione del ddl finanziaria ora in esame, dispone che, per il completamento degli interventi di cui all'articolo 134 citato, l'Assessorato regionale competente è autorizzato ad utilizzare, ai sensi del comma 14 dell'articolo 45 citato, quota parte delle economie, comprensive del relativo cofinanziamento regionale, realizzate a valere sulle assegnazioni di cui all'articolo 133 già citato, limitatamente all'importo di 75.000 migliaia di euro.


Articolo 1, comma 533
(Determinazione sanzioni amministrative pecuniarie
per violazioni del codice della strada)

 

 

 

La disposizione in esame è stata introdotta dal Senato, e concerne l’arrotondamento della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada.

Essa, inserendo il comma 3-bisnell’articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2005, l’arrotondamento all’unità di euro (per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se è inferiore a detto limite) della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie “aggiornate”.

 

Si ricorda che, nel sistema del codice della strada, la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di euro 19,95 ed il limite massimo generale di euro 9.296. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento della misura.

La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

A tal fine, entro il 1 dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, nonché delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.


Articolo 1, commi 534-538
(Risorse per il calcio femminile)

 

 

 

I commi da 534 a 538, introdotti durante l'esame in Commissione bilancio del Senato, prevedono contributi in favore delle squadre calcistiche femminili.

 

In particolare, il comma 534 autorizza la spesa complessiva di 1.770.000 euro per l'anno 2005 per il sostegno delle realtà calcistiche femminili ripartendola tra le squadre di serie A, A2 e B.

Non è chiaro cosa si intenda con l’espressione “per ciascuna stagione calcistica”, dal momento che la previsione di spesa è relativa al solo anno 2005.

Il comma 535 detta disposizioni specifiche in merito ai requisiti che le società calcistiche devono possedere per poter accedere alle risorse di cui al precedente comma.

La formulazione di tale comma non appare di agevole interpretazione.

Ai sensi del comma 536 tali contributi non sono cumulabili con nessun altro genere di finanziamenti di enti pubblici, nazionali e/o locali.

E’ inoltre previsto che eventuali somme non utilizzate dell'ammontare determinato al comma 1 siano accantonate per l'anno successivo (comma 537).

Il comma 538 dispone, infine, in merito alle modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, stabilendo che essi vengano erogati tramite bandi delle amministrazioni regionali.


Articolo 1, comma 539
(Assegno sostitutivo a grandi invalidi di guerra o per servizio)

 

 

 

Il comma 539, introdotto dal Senato, incrementa il finanziamento del fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, istituito dall’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, autorizzando la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.

 

L’articolo 3 della citata L. 288 ha infatti disposto che il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra, o per servizio, che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile, sia finanziato attraverso uno stanziamento di 7.746.853 euro a decorrere dal 2003.

Più in generale, si ricorda che la L. 288 del 2002 reca disposizioni in merito all’erogazione di provvidenza a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio con specifiche misura, tra le quali si ricordano:

a)      l’estensione ai grandi invalidi per servizio della possibilità di beneficiare di un accompagnatore o, in sostituzione, di un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per dodici mensilità[274];

b)      l’accertamento, entro il 30 aprile 2003 e, successivamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, del numero degli assegni corrisposti in sostituzione dell’accompagnatore al fine di verificare le spese effettivamente sostenute e la determinazione, nell’ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefìci economici, del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarlo.


Articolo 1, comma 540
(Permanenza in servizio per i perseguitati politici antifascisti o razziali)

 

 

 

Il comma 540, introdotto dal Senato, fornisce un’interpretazione autentica in merito alla facoltà di trattenimento in servizio per i dipendenti pubblici perseguitati politici, di cui alla L. 24 aprile 2003, n. 92.

La materia era compresa in un analogo emendamento dichiarato inammissibile durante l’esame alla Camera.

 

Al riguardo, si ricorda che la citata L. 92 del 2003 ha stabilito, novellando l’articolo 4 della L. 96 del 1955, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti, il diritto per i dipendenti pubblici riconosciuti perseguitati politici o razziali, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, a loro richiesta e indipendentemente dalla data della loro assunzione, a rimanere in servizio fino al compimento del terzo anno successivo al limite di età per il collocamento a riposo per essi altrimenti previsto.

Successivamente, l’articolo 1-quater del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla L. 27 luglio 2004, n. 186, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, ha concesso, modificando l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni., con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la facoltà di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età. La facoltà è subordinata al consenso dell’amministrazione di appartenenza da parte dell’amministrazione[275].

 

La disposizione, in sostanza, appare volta a precisare il rapporto fra le richiamate norme, succedutesi nel tempo, che consentono il trattenimento in servizio di dipendenti pubblici oltre i limiti ordinariamente fissati per il collocamento a riposo.

In particolare, la disposizione chiarisce che, laddove sia stata in precedenza esercitata la specifica facoltà di trattenimento in servizio data ai dipendenti riconosciuti perseguitati politici o razziali (quando ancora non era presente nell’ordinamento la facoltà generale di trattenimento in servizio fino a 70 anni poi riconosciuta ai dipendenti pubblici dal richiamato D.L. 136), questa debba intendersi fruibile di nuovo a partire dal nuovo limite di età pensionabile, sia pure facoltativo, di 70 anni, ai sensi del citato articolo 1-quater del D.L. 136 del 2004, ed alle medesime condizioni di sospensione dei versamenti contributivi ivi previste.

 

Al riguardo, appare opportuno segnalare che mentre la fattispecie di cui alla L. 92 del 2003 individua un diritto per le categorie di lavoratori richiamati, la fattispecie individuata dall’articolo 1-quater del D.L. 136 del 2004 rappresenta una facoltà sottoposta a giudizio da parte dell’amministrazione di appartenenza.

 

In tema di trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici, si ricorda, infine, che, oltre alle facoltà cui si è finora fatto riferimento, sussiste una facoltà di prosecuzione del rapporto di lavoro per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici (per i magistrati tale facoltà è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età: cfr. articolo 16, commi 1 primo periodo e 1-bis,del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503).


Articolo 1, comma 541
(Finanziamento al Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise)

 

 

 

Il comma 541, introdotto dal Senato, prevede, al fine di assicurare la continuità nel processo di risanamento e riorganizzazione e il conseguente rilancio del territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise[276], l’erogazione di un contributo straordinario di 4,5 milioni di euro per l’anno 2005 a favore dell’Ente Parco stesso.

Al riguardo si rammenta che un altro contributo straordinario era stato previsto dall’art. 94, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003). Il contributo era stato disposto con la finalità specifica di far fronte alla crisi occupazionale dell’Ente parco ed ammontava a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Successivamente, al fine di garantire il funzionamento del Parco nazionale, l’articolo 19 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355[277] ha prorogato di ventiquattro mesi i contratti individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003. L’articolo precisava, inoltre, che la suddetta proroga operava nel limite del contributo speciale previsto appunto dall’art. 94, comma 12, della legge finanziaria 2003.

Il contributo straordinario disposto dal comma in esame va inoltre ad aggiungersi a quello ordinario disposto, ogni anno, dalla legge finanziaria e ripartito con successivo decreto ministeriale. Lo schema di riparto dei contributi agli enti parco nazionale per il 2004, sul quale la VIII Commissione (Ambiente) ha reso un parere favorevole con osservazioni il 1 aprile 2004, reca un contributo ordinario per il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise pari a 2.569.212 euro per il 2004, con una decurtazione di 296.084 euro rispetto allo stanziamento dell’anno precedente.

Nella relazione illustrativa allo schema di decreto veniva sottolineata la grave crisi finanziaria del Parco,la cui situazionedebitoria avrebbe potuto incidere negativamente sul complesso delle risorse finanziarie disponibili per gli Enti Parco Nazionali “…per il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, nel corso del precedente esercizio finanziario, il Ministero dell’economia e delle finanze, su espressa richiesta del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, ha garantito una quota extra di finanziamento legata alla situazione debitoria di 4 milioni di euro – dec. 546 del 19.11.03 - a fronte dell’accertamento delle spese fuori bilancio ad opera del Commissario ad acta, appositamente nominato e che ancor oggi è impegnato nella individuazione di ulteriori oneri da sostenere a carico delle casse dello Stato”.


Articolo 1, comma 542
(Finanziamento ordinario delle università statali)

 

 

 

Il comma in esame, introdotto dalla Commissione Bilancio del Senato, incrementa il fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 537 del 1993, di 11 milioni di euro per l'anno 2005.

 

Si ricorda che l'art. 5 della legge n. 537 del 1993 ha istituito il fondo per il finanziamento ordinario delle università (che rappresenta la quota più consistente della parte attiva del bilancio degli atenei, seguita solo dalle somme pagate dagli studenti sotto forma di tasse e contributi); quest’ultimo è finanziato annualmente in tabella C della legge finanziaria ed è articolato in:

§       una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993;

§       una quota di riequilibrio da ripartirsi con riferimento a standard di costi di produzione per studente e a obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e delle condizioni ambientali e strutturali. Il riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali dei costi standard di produzione nelle diverse aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificità e degli standard europei.

 

La tabella C allegata al disegno di legge finanziaria 2005 prevedeva per il fondo per il finanziamento ordinario la somma di 6.683,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 (con un incremento di circa 130,9 milioni di euro rispetto allo stanziamento dello scorso anno nonché a quanto previsto dalla legge finanziaria 2004 per il 2005).

In proposito, l’emendamento del governo approvato nel corso dell’esame al Senato, prevede, con riferimento alla Tabella C, un incremento di tale dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il comma in esame, pertanto introduce un ulteriore incremento per l'anno 2005.

Giova inoltre ricordare che la riduzione delle dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C, prevista dall'emendamento del Governo, non si applica alle dotazioni concernenti il settore universitario; la relazione tecnica specifica che l'esclusione dalla norma riguarda le seguenti dotazioni di parte corrente:

§      piano triennale di sviluppo delle università;

§      università non statali;

§      diritto allo studio;

§      fondo di finanziamento ordinario delle università statali;

§      attività sportiva universitaria.

Articolo 1, comma 543
(Differimento dei termini per la redazione
del conto economico degli enti locali)

 

 

 

Il comma 543, introdotto dal Senato, reca la proroga dei termini per la redazione del conto economico da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fissate dall’articolo 8, comma 1, lettera d), del D.L. 27 ottobre 1995, n. 444 (legge n. 539/1995).

 

Si ricorda che i tempi di applicazione delle disposizioni relative alla redazione del conto economico da parte degli enti locali, previsto dall’articolo 229 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), sono state stabilite dall’art. 115 del D.Lgs. 20 febbraio 1995, n. 77 (non confluito nel T.U.), secondo scadenze temporali diverse in relazione alla dimensione demografica dell’ente.

 

Le scadenze ivi previste sono state dapprima prorogate di un anno per tutti gli enti dall’articolo 8, co. 1, lettera d), del D.L. 27 ottobre 1995, n. 444, e successivamente, per quanto riguarda i piccoli comuni, ulteriormente prorogate dall’articolo 53, comma 6, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), ed infine, dall’articolo 31, comma 7, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003), nel seguente modo:

1)      anno 1997 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane;

2)      anno 1998 per i comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma del n. 1);

3)      anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000 a 39.999 abitanti;

4)      anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;

4-bis)   anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

 

Entro il 2004, pertanto, il conto economico avrebbero dovuto essere adottato da tutti gli enti.

 

Con la disposizione in esame si provvede, invece, ad una ulteriore proroga per i piccoli comuni, stabilendo che l’obbligo della redazione del conto economico, ai sensi dell’articolo 229 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, trovi applicazione nel 2004 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti, e nel 2006 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Le disposizioni relative alla redazione del conto economico della gestione dell’ente locale sono stabilite dall’art. 229 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Il conto economico evidenzia i componenti positivi (tributi, trasferimenti correnti, proventi dei servizi pubblici, della gestione del patrimonio, proventi finanziari, ecc.) e negativi (acquisto materie prime e beni di consumo, prestazione di servizi, spese di personale, trasferimenti a terzi, interessi passivi ecc.) dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica. Esso comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio. Nel conto economico sono altresì compresi gli ammortamenti.


Articolo 1, comma 544
(Rideterminazione della rendita catastale di opifici e
immobili costituiti per attività industriale)

 

 

 

Il comma 544, introdotto dal Senato, stabilisce, con norma qualificata, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente)[278], come norma d’interpretazione autentica dell’ articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso.

 

L’articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, stabilisce che si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali, e che sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo.

 

Pertanto, viene precisato che concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell’articolo 10 del citato regio decreto-legge n. 652 del 1939, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un’attività industriale o commerciale, anche se fisicamente non incorporati al suolo.

 

L’articolo 10, primo comma, del citato regio decreto-legge n. 652 del 1939 dispone che la rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231[279], costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità.

 

La disposizione prescrive infine che i trasferimenti erariali agli enti locali interessati siano conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento.

La disposizione sembra riferirsi all’articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prescrive che, a decorrere dall'anno 2001, i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dall’autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, siano compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali, se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno. Tuttavia, qualora per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, gli stessi comuni vengano a ricavare introiti superiori almeno del 30 per cento rispetto a quelli conseguiti prima della suddetta autodeterminazione provvisoria, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti saranno ridotti in misura pari a tale eccedenza dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale sia divenuta inoppugnabile.

Le modalità di applicazione della disposizione sono state definite con decreto dei Ministri dell'interno e dell’economia e delle finanze 1° luglio 2002, n. 197 (Regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni).

 

Trattandosi di disposizione d’interpretazione autentica, la norma sembrerebbe poter trovare applicazione per tutti i rapporti non esauriti alla data della sua entrata in vigore.

Essa potrebbe quindi comportare, previa rideterminazione delle rendite catastali sulla base dei criteri in essa indicati, la riliquidazione dei tributi per i quali non siano decorsi i termini di legge. Su questa base dovrebbe procedersi alla rideterminazione dei trasferimenti dovuti agli enti locali.

La relazione tecnica all’emendamento 1. 2000 del Governo, approvato dal Senato, non reca indicazioni sugli effetti finanziari della presente disposizione.

 

Secondo notizie apparse sulla stampa[280], la norma deriva dal contenzioso fra l’amministrazione finanziaria e l’ENEL sulla rendita catastale degli impianti di produzione dell’elettricità.

L’articolo 10, terzo comma, della legge 11 luglio 1942, n. 843, prescrive la descrizione degli immobili nel catasto mediante l'elencazione degli elementi costitutivi, quali, gli edifici, le aree, i generatori della forza motrice, le dighe, i canali adduttori o di scarico, la rete di trasmissione e di distribuzione di merci, prodotti o servizi, i binari anche se posti su aree pubbliche ovvero nel relativo soprassuolo o sottosuolo, le gallerie, i ponti e simili. Su questa base, l’amministrazione finanziaria ha considerato le turbine degli impianti elettrici come parte del fabbricato adiacente (spesso di scarso valore), accrescendo considerevolmente il valore del fabbricato industriale, che comprende anche gli impianti. Quest’interpretazione è stata impugnata dall’ENEL e da altri soggetti

A seguito dell’entrata in funzione delle procedure di aggiornamento del catasto, disposte dal regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, emanato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, le società ebbero occasione di presentare denunzie di variazione ricalcolando le rendite in misura inferiore a quelle precedenti.

Tale autodeterminazione provvisoria, nelle more della definizione della rendita definitiva e del contenzioso ad essa riferito, determinò, in particolare, cospicua riduzione del gettito dell’ICI per i piccoli comuni nel cui territorio sono solitamente collocate le centrali elettriche.

 

Per ovviare a ciò, l’articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispose l’aumento dei trasferimenti statali ai comuni in misura corrispondente alla diminuzione d’introito da essi subìta, secondo quanto sopra descritto.

 

Secondo quanto riportato dalla stampa, la disposizione potrebbe per altro applicarsi in generale ai macchinari e impianti esterni agli opifici industriali (si è supposto che possano quindi rientrarvi, ad esempio, i carri-ponte per movimentare macchine e materiale, le pese a ponte, i serbatoi o i silos non infissi al suolo ma dotati solo di piano d'appoggio).


Articolo 1, commi 545-547
(Poliziotto e carabiniere di quartiere. Ulteriori stanziamenti per assunzioni)

 

 

 

Il comma 545, introdotto nel corso dell’esame al Senato, dispone l’assunzione di 1.324 agenti della Polizia di Stato e di 1.400 carabinieri, che andranno ad incrementare l’organico dei rispettivi ruoli.

La disposizione è motivata dalla necessità di fronteggiare situazioni straordinarie di controllo del territorio con il fine di potenziare l’impiego dei poliziotti e dei carabinieri di quartiere, che attualmente ammontano a 2.200 unità.

Per la copertura degli oneri delle nuove assunzioni vengono stanziati 174 milioni di euro per il triennio 2005-2007 (così distribuiti: 32 milioni per l’anno 2005, 56 per il 2006 e 86 per il 2007) e 88 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

 

Il poliziotto o carabiniere di quartiere è uno degli strumenti fondamentali del più ampio progetto di “polizia di prossimità”. I punti caratterizzanti di tale progetto – mutuato da una analoga esperienza francese (la police de proximité) e di altri paesi francofoni – sono l’avvicinamento tra polizia e cittadini, l’adattamento dell’organizzazione alle realtà locali, l’attenzione alle aspettative dei cittadini in tema di sicurezza e la collaborazione tra amministrazioni.

Il poliziotto o carabiniere di quartiere è una nuova figura professionale di operatore di polizia, in grado di stabilire col cittadino un rapporto di fiducia e capace di sviluppare un’azione di controllo del territorio prevalentemente orientata verso la prevenzione. Esso è riconoscibile per la caratteristica uniforme e per le dotazioni personali che, pur simili a quelle del corpo di appartenenza, lo distinguono dagli altri agenti ed è caratterizzato dalla continuità di azione e dall’esclusività di assegnazione, ossia gli stessi agenti operano sempre nella medesima area territoriale.

Il progetto del poliziotto e carabiniere di quartiere ha preso avvio nel dicembre 2002 con l’impiego sperimentale di 500 agenti in 28 città capoluogo di provincia. Progressivamente la sperimentazione è stata allargata a tutti i capoluoghi di provincia. Nel dicembre 2004 il numero di poliziotti e di carabinieri è stato portato a 2.200 unità che garantiscono la copertura di 486 aree urbane, alcune delle quali anche in comuni non capoluogo, ciascuna di circa 10.000 abitanti.

Sul versante legislativo, al fine di sviluppare le attività di controllo del territorio e di incrementare la sicurezza dei cittadini secondo modelli di polizia di prossimità, il comma 7 dell’articolo 31 della legge finanziaria 2003[281]:

§       destina 5 milioni di euro alle unioni di comuni per investimenti volti all’esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale;

§       consente agli enti locali, nell’ambito dei propri poteri di pianificazione del territorio, di inserire tra le opere di urbanizzazione secondaria le sedi di servizio e le caserme occorrenti per la realizzazione di nuovi presìdi di polizia;

§       prescrive che l’Amministrazione della pubblica sicurezza adegui e ricollochi i presìdi di polizia esistenti – secondo il piano di razionalizzazione già elaborato dal Ministero dell’interno[282] – quantificando le risorse occorrenti in 25 milioni di euro per gli anni 2003-2005.

 

Le assunzioni autorizzate dalla disposizione in commento costituiscono una deroga al divieto, posto dal comma 99 dell’articolo in commento in capo a tutte le amministrazioni dello Stato, di procedere ad assunzioni del personale a tempo indeterminato per gli anni 2005-2007. Lo stesso comma, tuttavia, fa salve una serie di assunzioni autorizzate da provvedimenti precedenti, e alle quali non si è dato ancora luogo. Tra queste sono indicate le assunzioni autorizzate dal D.P.R. 25 agosto 2004, che prevede l’assunzione, tra l’altro, di personale del comparto sicurezza, compresi 1.450 agenti di P.S. e 1.200 carabinieri, per una spesa di circa 16 milioni per il 2004 e di circa 83 per il 2005.

Il D.P.R. di autorizzazione è stato emanato in attuazione dell’art. 3, comma 54, della legge finanziaria dell’anno scorso[283], recante anch’esso una disposizione di deroga al principio generale di non procedere a nuove assunzioni, divieto fissato dal comma 53 del medesimo articolo.

Il comma in esame chiarisce che le assunzioni dei 1.324 agenti e 1.400 carabinieri devono considerarsi aggiuntive a quelle disposte ai sensi dell’articolo 3, commi 54 3 55 della legge finanziaria 2004, ossia dei 1.450 agenti e 1.200 carabinieri da assumere ai sensi del DPR sopra richiamato.

 

I successivi commi 546 e 547, anch’essi introdotti nel corso dell’esame al Senato, disciplinano in dettaglio le modalità di copertura dei nuovi posti nella Polizia e nell’Arma dei carabinieri.

Il comma 546 dispone che l’assunzione dei 1.324 agenti della Polizia di Stato, prevista dal precedente comma 545, sia ripartita in 730 posti per l’anno 2005 (il 55%) e 594 posti per l’anno 2006 (il 45%).

Il reclutamento dei 730 agenti assunti nel 2005 è prioritariamente riservato agli agenti ausiliari della Polizia di Stato in servizio alla data della presentazione delle domande e, per il restante, a coloro che, al momento della presentazione delle domande, hanno concluso da almeno un anno e da non più di quattro anni, il servizio di leva nella Polizia di Stato o nell’Arma dei Carabinieri.

Il reclutamento si svolge secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, d’intesa con il capo di Stato maggiore della difesa.

Anche a detto personale si applica la disciplina prevista per gli agenti ausiliari trattenuti che abbiano richiesto di essere ammessi al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato.

Per l’arruolamento degli ulteriori 594 agenti per il 2006, si fa ricorso:

§      per 267 posti ai volontari di truppa delle Forze armate in servizio o in congedo secondo le modalità previste dai bandi di concorso, ai sensi del decreto del presidente della repubblica 2 settembre 1997, n. 332[284], a partire da quello indetto in data 30 aprile 2001;

§      per i restanti 327 posti all’immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un anno nelle Forze armate idonei e collocati utilmente nelle graduatorie di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.

 

La legge n. 226/2004, che ha disposto la Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e che reca la disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché la delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore, all’articolo 16 regolamenta i concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del corpo militare della croce rossa, riservando i posti messi a concorso ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti. Il comma 3 dell’articolo citato dispone che le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Il comma 4 individua i tempi e le modalità di immissione nelle carriere dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma precedente.

 

Il comma 547 prevede che l’incremento di organico di 1.400 carabinieri, disposto dal comma 545, si realizzi attraverso il reclutamento di carabinieri in ferma quadriennale, rispettivamente nel numero di 770 per il 2005 (il 55%) e di 630 per il 2006 (il 45%).

Il reclutamento dei 770 carabinieri per l’anno 2005 è riservato ai carabinieri ausiliari che abbiano completato il servizio di leva, ovvero in ferma biennale o richiamati nelle forze di completamento, oppure ai carabinieri ausiliari, congedati da non oltre un anno, da riammettere in servizio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.

 

Il D.Lgs n. 198/1995, recante il di riordino dei ruoli e la modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, all’articolo 8 prevede che possono essere riammessi in servizio nell'Arma dei carabinieri, nei limiti degli organici fissati dalla legge: a) i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri effettivi in congedo che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di legge; b) i carabinieri ausiliari in congedo da non oltre un anno che non abbiamo superato il trentesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti di legge. I soggetti riammessi devono vincolarsi alla ferma quadriennale e sono incorporati col proprio grado. Tali disposizioni non si applicano al personale comunque cessato dal servizio permanente.

 

Il reclutamento dei restanti 630 carabinieri da assumere nel 2006, viene effettuato:

§      per 441 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo, secondo le modalità previste dai bandi di concorso ai sensi del D.P.R. n. 332/1997, già citato, a partire da quello indetto in data 4 giugno 2002;

§      per i restanti 189 posti, attraverso l’immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate, idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 16, comma 3, della legge n. 226/2004, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo. Per tali norme si veda sopra nel testo.

 

Si segnala, infine, che disposizioni in materia di potenziamento della sicurezza pubblica sono contenute anche nei commi 552 e 553 del presente articolo.


Articolo 1, commi 548 e 549
(Finanziamento programma di cooperazione AENEAS
in materia di flussi migratori)

 

 

 

I commi 548 e 549, introdotti nel corso dell’esame al Senato, prevedono un’autorizzazione di spesa:

§      per attuare il programma di cooperazione AENEAS previsto dal Regolamento (CE) n. 491/2004 del 10 marzo 2004, teso a dare ai Paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi migratori e di asilo;

§      per proseguire gli interventi finalizzati a realizzare nei Paesi di accertata provenienza di flussi di immigrazione clandestina apposite strutture.

La spesa è iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell’interno per un ammontare di 23 milioni di euro per l’anno 2005 e di 20 milioni di euro per l’anno 2006.

Essa è ripartita nel corso delle gestioni tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell’interno da comunicare, anche con evidenze informatiche, al ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

 

Il programma AENEAS è un programma di cooperazione che scaturisce da accordi comunitari (Regolamento (CE) N. 491/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004) ed è volto a promuovere la migrazione legale, prevedendo la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica a Paesi terzi in materia di immigrazione ed asilo.

Il programma ha durata fino al 2008 e si rivolge alle organizzazioni nazionali governative, Agenzie Organizzazioni regionali e internazionali, amministrazioni federali, nazionali, provinciali e locali e loro dipartimenti, e agenzie, istituti, associazioni e operatori pubblici e privati sia nell'UE sia nei Paesi terzi interessati.

Tra gli obiettivi perseguiti dal programma figurano:

§       l’elaborazione della normativa in materia di immigrazione legale, in particolare per quanto riguarda le regole di ammissione e i diritti e lo status delle persone ammesse, il trattamento equo dei residenti legali, l'integrazione e la non discriminazione nonché le misure per lottare contro il razzismo e la xenofobia;

§       lo sviluppo della migrazione legale in base ad un'analisi della situazione demografica, economica e sociale dei paesi d'origine e dei paesi ospiti e della capacità ricettiva di questi ultimi, insieme alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui vantaggi della migrazione legale e sulle conseguenze della migrazione clandestina;

§       il potenziamento delle capacità in materia di sicurezza dei documenti di viaggio e dei visti, di condizioni di rilascio, di identificazione e di documentazione di migranti clandestini, inclusi i propri cittadini, e dell'individuazione di documenti e visti falsi;

§       l’introduzione di sistemi per la raccolta di dati; osservazione e analisi dei fenomeni migratori; identificazione delle cause profonde dei movimenti migratori e definizione di misure volte ad affrontarle; agevolazione dello scambio di informazioni sui movimenti migratori, in particolare sui flussi migratori verso l'Unione europea;

§       lo sviluppo di un dialogo regionale e subregionale nel settore dell'asilo e della migrazione, compresa la migrazione illegale;

§       l’assistenza ai paesi terzi interessati nella negoziazione dei loro accordi di riammissione con i rilevanti paesi;

§       il sostegno al potenziamento delle capacità nei paesi terzi interessati per quanto riguarda le condizioni di accoglienza e la capacità di protezione nei riguardi dei richiedenti asilo, la riammissione e la reintegrazione durevole degli emigrati rimpatriati e i programmi di reinsediamento;

§       il sostegno al reinserimento socioeconomico mirato delle persone rimpatriate nei loro paesi d'origine, compresi la formazione e lo sviluppo di capacità intesi a facilitare il loro inserimento nel mercato del lavoro.

Il programma dispone finanziamenti destinati ai Paesi terzi ed in particolare a quelli attivamente impegnati nella preparazione o nell’attuazione di un accordo di riammissione siglato, firmato o concluso con la Comunità europea. L’attuazione avverrà attraverso la predisposizione di programmi di lavoro annuali che definiscono priorità, azioni da sostenere, settori, di intervento e geografici, etc..

Il programma AENEAS prevede le seguenti azioni:

§       organizzazione di campagne informative e prestazione di consulenza giuridica sulle conseguenze dell'immigrazione illegale, la tratta degli esseri umani, il traffico di migranti, e il lavoro clandestino nell'UE

§       diffusione di informazioni e di consulenza giuridica sulle possibilità di lavorare legalmente nell'UE, e sulle procedure da seguire a tal fine.

§       messa a punto di attività volte a mantenere i legami tra le comunità locali del paese d'origine e gli emigranti legali e ad agevolare il contributo dei migranti allo sviluppo sociale ed economico delle comunità d'origine, anche facilitando l'utilizzazione delle rimesse per investimenti produttivi e iniziative di sviluppo, e fornendo il sostegno ai programmi di microcredito.

§       agevolazione del dialogo e scambio di informazioni tra le istituzioni del Paese terzo e i suoi cittadini che hanno intenzione di emigrare.

§       sostegno al potenziamento delle capacità in materia di elaborazione, attuazione e garanzia dell'efficacia della normativa nazionale e dei sistemi di gestione per quanto riguarda l'asilo, la migrazione e la lotta contro le attività criminali (compresi il crimine organizzato e la corruzione collegati all'immigrazione illegale) e sviluppo della formazione del personale che opera nei settori della migrazione e dell'asilo

§       valutazione e miglioramento del quadro istituzionale e amministrativo e delle capacità di controllare le frontiera; miglioramento della gestione dei controlli alle frontiere anche tramite la cooperazione operativa.

§       potenziamento delle capacità in materia di sicurezza di documenti di viaggio e visti, delle condizioni di rilascio, identificazione e documentazione dei migranti clandestini e dell'individuazione di documenti e visti falsi.

§       introduzione di sistemi per la raccolta di dati; osservazione e analisi dei fenomeni migratori; identificazione delle cause profonde dei movimenti migratori e definizione di misure volte ad affrontarle; agevolazione dello scambio di informazioni sui movimenti migratori, in particolare sui flussi migratori verso l'UE;

§       sviluppo di un dialogo regionale e subregionale nel settore dell'asilo e della migrazione, legale e illegale.

§       assistenza ai Paesi terzi interessati nella negoziazione dei loro accordi di riammissione con i rilevanti Paesi.

§       sostegno al potenziamento delle capacità nei Paesi terzi interessati per quanto riguarda le condizioni di accoglienza e la capacità di protezione nei riguardi dei richiedenti asilo, la riammissione e la reintegrazione durevole degli emigrati rimpatriati e i programmi di reinsediamento.

§       sostegno al reinserimento socioeconomico mirato delle persone rimpatriate nei loro paesi d'origine, compresi la formazione e lo sviluppo di capacità intesi a facilitare il loro inserimento nel mercato del lavoro.

Al fine di realizzare queste azioni il programma finanzia:

§         le misure necessarie per identificare e preparare azioni, fra cui:

-        studi di fattibilità;

-        scambio di know-how tecnico ed esperienze tra Stati membri, paesi terzi, organizzazioni ed enti europei e organizzazioni internazionali;

-        studi generali riguardanti l'azione della Comunità nel campo di applicazione del regolamento;

§       la messa in atto di progetti:

-        per l’assistenza tecnica, anche da parte del personale espatriato e locale, per contribuire ad attuare le azioni;

-        per la formazione e altri servizi;

-        per l’acquisto e/o la prestazione di qualsiasi prodotto o attrezzatura, forniture e spese d'investimento strettamente necessari per attuare le azioni, compresi, in circostanze eccezionali e qualora debitamente giustificati, l'acquisto o l'affitto di locali.

§       le misure per monitorare e valutare le azioni nonché effettuarne la revisione dei conti;

§       l’attività per spiegare al grande pubblico gli obiettivi e i risultati di tali azioni.

Relativamente ai beneficiari del finanziamento, per valutare l'idoneità di un ente a ricevere lo stesso finanziamento vengono presi in considerazione in particolare i seguenti fattori:

§       esperienza nei settori-obiettivo;

§       impegno dimostrato nel difendere, rispettare e promuovere i diritti umani e i principi democratici in modo non discriminatorio;

§       capacità di gestione amministrativa e finanziaria;

§       capacità tecniche e logistiche riguardo all'azione pianificata;

§       risultati, se pertinenti, di eventuali azioni effettuate in precedenza, in particolare quelle finanziate dalla Comunità, dagli Stati membri e da organizzazioni internazionali.

La dotazione finanziaria del programma ammonta a euro 250.000.0000, così ripartiti:

§       euro 120.000.000 fino al 2006;

§       euro 130.000.000 per il biennio 2007-2008, se confermati nella programmazione.

I contributi erogati non superano l’80% dei costi di progetto.

Il programma dispone finanziamenti destinati ai Paesi terzi ed in particolare a quelli attivamente impegnati nella preparazione o nell’attuazione di un accordo di riammissione siglato, firmato o concluso con la Comunità europea.

L’attuazione avverrà attraverso la predisposizione di programmi di lavoro annuali che definiscono priorità, azioni da sostenere, settori, di intervento e geografici, etc..


Articolo 1, comma 550
(Dotazione organica Vigili del fuoco)

 

 

 

Il comma 550, introdotto dal Senato, prevede un aumento fino ad un massimo di 500 unità della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tale incremento è motivato dalla necessità di raggiungere una maggiore efficienza nello svolgimento dei compiti di istituto del Corpo e di avviare la graduale sostituzione del contingente dei vigili del fuoco ausiliari di leva.

La ripartizione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in aumento deve osservare il limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2005, 12 milioni per l'anno 2006 e 13 milioni a decorrere dal 2007 ed è demandata ad un successivo decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Le unità portate in aumento ai sensi della disposizione in esame saranno ripartite per sedi di servizio con un successivo decreto del Ministro dell'interno, del quale sarà data comunicazione al Ministro per la funzione pubblica.

I posti disponibili nel profilo di vigile del fuoco derivanti dall’incremento di organico disposto dal comma in esame sono coperti, nella misura del 50 per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto il 6 marzo 1998; per il rimanente 50 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la graduatoria citata, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titolo a 173 posti di vigile del fuoco, indetto il 5 novembre 2001. Le graduatorie in questione rimangono valide fino al 31 dicembre 2006.

Le assunzioni del personale portato in aumento ai sensi della disposizione in esame sono effettuate in deroga alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione (vedi infra).

 

Si ricordano di seguito i più recenti provvedimenti in materia di organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L’art. 34, co. 7 della L. 289/2002[285] ha aumentato la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 230 unità.

L’art. 3, co. 153 della L. 350/2003[286] ha disposto un incremento di 500 unità della dotazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, entro il limite di spesa di 5 milioni per l’anno 2004, 12 milioni per l’anno 2005 e 16 milioni a decorrere dal 2006.

L’art. 2 del D.L. n. 24/2004[287] (conv. L. 87/2004) ha disposto l’incremento della dotazione organica del Corpo di 500 unità complessive. Alla copertura dei posti derivanti dall’incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvede con lo stesso meccanismo previsto dalla disposizione in esame: nella misura del 50 per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto in data 6 marzo 1998; per il rimanente 50 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto in data 5 novembre 2001.

Con il D.P.R. 1 giugno 2004 il Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso e della difesa civile è stato autorizzato ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di personale.

Il D.P.R. 25 agosto 2004, recante l’autorizzazione alle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 3, commi 53, 54 e 55, della L. 350/2003, ha assegnato al settore sicurezza (forze armate, forze di polizia e vigili del fuoco) un contingente di personale complessivo per il 2004 di 6.191 unità, di cui 350 vigili del fuoco. L’art. 3, co. 53, della L. 350 pone il divieto per le amministrazioni pubbliche di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2004, prevedendo deroghe per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per quanto riguarda le assunzioni autorizzate nel 2003, ma non ancora effettuate. Il co. 55 dello stesso articolo elenca i settori per i quali viene posta la priorità delle assunzioni in deroga (tra questi rientrano, tra gli altri, gli addetti a compiti connessi al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile).


Articolo 1, comma 551
(Programma rischi nucleare, batteriologico, chimico
e radiologico per i Vigili del fuoco)

 

 

 

Il comma 551, introdotto dal Senato, stanzia 12 milioni di euro nel triennio 2005–2007 (5 milioni per il 2005, 6 milioni per il 2006 e 1 milione per il 2007) da destinare al:

§      potenziamento dell’attività di soccorso tecnico urgente svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel campo dei rischi nucleare, batteriologico, chimico e radiologico (NBCR);

§      proseguimento del programma previsto nel medesimo settore dall’art. 52, co. 7, della legge finanziaria per il 2002.

 

L’art. 52, co. 7, della L. 448/2001[288] ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2002-2004 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche al fine di fronteggiare – mediante adeguate misure ed opportuni presidi sul territorio – i rischi non convenzionali (connessi anche alla situazione internazionale), derivanti da eventuali atti criminosi compiuti contro persone o beni mediante l’uso di armi nucleari, batteriologiche o chimiche.

Il precedente finanziamento era stato deciso immediatamente dopo la tragedia dell'11 settembre 2001 per fare fronte alle “emergenze non convenzionali” (prima fra tutte l'allarme “antrace” seguito a quell’evento), con lo scopo di limitarne le possibili conseguenze sulle popolazioni.

La relazione tecnica dell’emendamento del Governo sul quale è stata posta la fiducia al Senato osserva che “i rischi NBCR costituiscono un nuovo livello di attenzione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La materia della sicurezza dai rischi di tipo non convenzionale continua a porsi come obiettivo fondamentale al quale occorre corrispondere con adeguata disponibilità di risorse umane, strumentali e, quindi, finanziarie per garantire un modello strutturale efficiente ed efficace considerato anche che l’attuale situazione di crisi internazionale non sembra avviarsi ad una rapida positiva conclusione”.

“L’elevato numero di obiettivi sensibili esistenti nel Paese richiedono una rinnovata attenzione ed il conseguente mantenimento di idonei finanziamenti per il completamento dello specifico programma di interventi iniziato sulla base di uno specifico finanziamento disposto nella finanziaria per il 2002”.

“Il finanziamento autorizzato dalla norma […] risulta indispensabile per proseguire nel piano di investimenti iniziato con la finanziaria per il 2002, concernente mezzi speciali, attrezzature, dispositivi di protezione individuale ed ogni adeguata misura per fronteggiare adeguatamente le situazioni di rischio che possono determinarsi nel campo NBCR”.

Si ricorda che, nell’ambito della Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è prevista un’Area VI, Controllo del rischio nucleare, biologico e chimico e dell'uso pacifico dell'energia nucleare, che provvede, tra l’altro, all’organizzazione, al coordinamento e alla direzione dell'attività N ed NBC del Corpo e tiene i rapporti con altri Ministeri per il contrasto di incidenti coinvolgenti il rischio nucleare, chimico e biologico.

Nel settore è anche attivo il Dipartimento della Protezione civile, che persegue l’obiettivo di integrare e omologare il sistema di tutela della popolazione civile nella rete delle istituzioni che possono intervenire in caso di incidente NBCR.

A livello regionale, si segnala che la Regione Veneto ha avviato, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile, un Progetto NBCR che si è concretizzato nella costituzione di un Nucleo Regionale NBCR, nell’addestramento di alcune squadre di intervento che fanno capo al coordinamento del 118 regionale e nell’organizzazione di corsi di formazione sulle emergenze non convenzionali.


Articolo 1, commi 552 e 553
(Contributi per l’amministrazione della pubblica sicurezza)

 

 

 

I commi 552 e 553, introdotti nel corso dell’esame al Senato, autorizzano la spesa di 87 milioni di euro per l’anno 2005 in favore dell’Amministrazione della pubblica sicurezza da utilizzare per la prevenzione e il contrasto del terrorismo, compreso quello di matrice internazionale, e della criminalità organizzata.

La somma stanziata è così ripartita:

§      34 milioni di euro per spese in conto capitale (infrastrutture e investimenti) da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno, 31 milioni da imputare al centro di responsabilità “pubblica sicurezza” e 3 milioni al Gabinetto del Ministro per il potenziamento della rete nazionale cifrante;

§      53 milioni di euro per spese correnti, iscritte anch’esse nello stato di previsione del Ministero dell’interno – centro di responsabilità “sicurezza pubblica”.

Nel corso della gestione le somme stanziate possono essere ripartite tra le unità provvisionali di base interessate, fermo restando le finalità sopra indicate. La ripartizione avviene con decreto de Ministro dell’interno che deve essere comunicato al Ministro dell’economia (tramite l’Ufficio centrale del bilancio), alle competenti commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

La disposizione specifica che le somme sono stanziate per specifiche esigenze, attinenti alla lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l’Arma dei carabinieri e le “altre forze messe a disposizione delle autorità provinciale di pubblica sicurezza”.

 

Si ricorda che ai sensi degli articolo 13 e 14 della legge n. 121 del 1981 le autorità provinciali di pubblica sicurezza sono il prefetto e il questore. Il primo ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia, mentre al secondo spetta la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica, sempre a livello provinciale. Entrambi dispongono dell’impiego della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti. Si veda, in proposito a titolo esemplificativo, il D.L. 14 luglio 1997, n. 215 (conv. con mod. in L. 28 agosto 1997, n. 282) che ha destinato un contingente di personale militare delle Forze armate per 500 unità a disposizione del prefetto di Napoli per le esigenze di sicurezza pubblica di quella provincia.


Articolo 1, comma 554
(Prezzo dei materiali da costruzione)

 

 

 

Il comma in esame, introdotto dal Senato, prevede una disciplina derogatoria del sistema del prezzo chiuso, attualmente previsto dall’art. 26 della legge n. 109 del 1994, che consente una revisione dei prezzi qualora il prezzo di singoli materiali di costruzione subisca variazioni superiori al 10%.

 

Si ricorda che l’art. 26, comma 3, della legge quadro esclude, con riferimento ai lavori pubblici, sia la possibilità di procedere ad una revisione dei prezzi[289], sia l’applicabilità della normativa contenuta nel primo comma dell’art. 1664 del codice civile che consente all’appaltatore o al committente, in presenza di circostanze imprevedibili che hanno determinato “aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto”, di ottenere una revisione per quella differenza che eccede il 10%.

Il successivo comma 4 assoggetta quindi tali lavori al sistema del prezzo chiuso[290].

Tale sistema consente una revisione dei prezzi “a scalare”, cioè limitata ai lavori ancora da eseguire e riconosciuta solo qualora la differenza, registrata nell’anno precedente, tra i tassi di inflazione reale e programmata ecceda il 2%.

Il prezzo chiuso è computato incrementando l’importo di aggiudicazione (prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta) di una percentuale che, ai sensi del medesimo comma 4, deve essere fissata con decreto del Ministro dei lavori pubblici entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente tale 2%. Tale decreto, tuttavia, non risulta essere stato emanato.

Si ricorda, altresì, che il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, all’art. 42, comma 1, prevede che “Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l’importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna” [291].

 

Con il comma in esame viene introdotta nell’ordinamento una disciplina per la revisione dei prezzi simile a quella prevista dell’art. 33 della legge n. 41 del 1986 (successivamente abrogata dal comma 2 dell’art. 26 della legge quadro), nonché dall’art. 1664 del codice civile, di cui si è detto sopra.

 

Si ricorda, infatti, che l’art. 33 della legge n. 41 del 1986 prevedeva la possibilità, per i lavori aventi durata superiore all'anno, “la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi a decorrere dal secondo anno successivo alla aggiudicazione e con esclusione dei lavori già eseguiti nel primo anno e dell'intera anticipazione ricevuta, quando l'Amministrazione riconosca che l'importo complessivo della prestazione è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla aggiudicazione stessa”.

Anche tale meccanismo di revisione, come già quello del prezzo chiuso, è quindi funzionale ad adeguare e rapportare il corrispettivo dovuto dall’appaltante all’aumento di valore della prestazione dell’opera o del servizio conseguente al decorso del tempo, consentendo però di tenere in considerazione le variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione, anziché dell’inflazione calcolata come variazione generale dei prezzi al consumo.

Il comma in esame introduce sei nuovi commi dopo il comma 4 dell’art. 26 della legge quadro che disciplinano il seguente meccanismo di revisione dei prezzi e le relative modalità di calcolo:

Misura della revisione

Il comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 26, prevede la possibilità di una revisione compensativa (nei limiti delle risorse previste dal comma 4-sexies) qualora il prezzo di singoli materiali di costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta. Tale compensazione sarà calcolata sulla base della percentuale eccedente detto 10%.

Rilevazione dei prezzi

I commi 4-bis e 4-quater prevedono che il prezzo di riferimento dei materiali di costruzione e la relativa variazione percentuale, da utilizzare come base per valutare la necessità di una revisione, siano indicati annualmente (entro il 30 giugno e a partire dal 30 giugno 2005) con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 4-septies prevede poi che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedano all’aggiornamento annuale dei propri prezzari, “con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significativi incrementi di prezzo legati a particolari condizioni di mercato”. Parallelamente viene previsto che a decorrere dall’entrata in vigore della presente norma, i prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. Viene infine previsto che in caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le Regioni interessate.

Materiali ammessi e loro quantità

Il comma 4-quater specifica che il citato decreto annuale faccia riferimento ai “materiali di costruzione più significativi”, lasciando alla discrezionalità del Ministero la valutazione su quali siano i materiali la cui variazione di prezzo può attivare la nuova procedura di revisione.

Il comma 4-ter precisa che la compensazione venga determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10% al prezzo dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente di cui al decreto di cui al comma 4-quater nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Decorrenza

Il comma 4-quinquies dispone l’applicabilità delle disposizioni dei commi precedenti ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004.

Il medesimo comma reca altresì una disposizione transitoria relativa al contenuto del decreto ministeriale che dovrà essere emanato entro il 30 giugno 2005. Viene infatti precisato che tale primo decreto dovrà rilevare anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi per l’anno 2003 e che per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per lo stesso anno 2003.

Si fa notare che la necessità di tale disposizione transitoria deriva dal fatto che nel comma 4-bis si specifica che la variazione eccezionale dei prezzi superiore al 10% deve essere valutata con riferimento all’anno di presentazione dell’offerta. Pertanto vi possono essere lavori eseguiti e contabilizzati nel 2004 la cui offerta potrebbe risalire ad un periodo precedente.

Risorse utilizzabili per la compensazione

Il comma 4-sexies elenca le seguenti somme che è possibile utilizzare per l’effettuazione delle compensazioni previste dal comma 4-bis:

§      somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento in misura non inferiore all’1% del totale dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;

§      eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

Si ricorda, in proposito, che l’art. 17 del regolamento di attuazione della legge quadro recato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 dispone che i quadri economici degli interventi prevedano la seguente articolazione del costo complessivo:

a) lavori a misura, a corpo, in economia;

b) somme a disposizione della stazione appaltante per:

1.         lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;

2.         rilievi, accertamenti e indagini;

3.         allacciamenti ai pubblici servizi;

4.         imprevisti;

5.         acquisizione aree o immobili;

6.         accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge;

7.         spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;

8.         spese per attività di consulenza o di supporto;

9.         eventuali spese per commissioni giudicatrici;

10.     spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

11.     spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

12.     IVA ed eventuali altre imposte.

§      somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;

Si rammenta in proposito che, ai sensi della normativa ordinaria sui lavori pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici che conseguono risparmi derivanti da ribassi d’asta non sono soggette ad alcun vincolo di destinazione.

§      somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata. In tal caso viene previsto che l’utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.


Articolo 1, commi 555-557
(Regimi previdenziali integrativi dei dipendenti delle aziende di credito)

 

 

 

I commi 555-557, introdotti nel corso dell’esame del provvedimento presso la 5° Commissione del Senato, e riproposti, senza ulteriori modificazioni, nel maxiemendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, recano disposizioni in materia di regimi previdenziali integrativi dei dipendenti delle aziende di credito.

Analogo emendamento era stato dichiarato inammissibile durante l’esame alla Camera.

 

In particolare, il comma 555 reca una disciplina sostitutiva di quella contenuta nell’articolo 1, comma 55, della L. 23 agosto 2004, n. 243, recante la riforma della previdenza ed il riordino degli enti previdenziali.

Al riguardo, si ricorda che il richiamato comma 55 ha precisato, fornendo un’interpretazione autentica delle due specifiche norme richiamate anche nel comma in esame, che la perequazione automatica del trattamento percepito dai pensionati degli ex enti pubblici creditizi[292], si applica al complessivo trattamento da questi percepito. In sostanza, la norma in oggetto risponde alla necessità di garantire ai pensionati degli ex enti pubblici creditizi la perequazione automatica dei loro trattamenti pensionistici attraverso il meccanismo di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, sia per la parte erogata dall’INPS sia per la parte erogata dai fondi integrativi aziendali.

 

Il comma in esame, confermando la disciplina già introdotta dal citato articolo 1, comma 55, specifica però che la disciplina medesima concerne tutti i soggetti collocati in quiescenza a decorrere dal 1° gennaio 1993, facendo implicitamente salvo, per gli altri soggetti, il sistema di perequazione antecedente, più favorevole.

 

In relazione a ciò, il comma 556 provvede ad abrogare esplicitamente l’articolo 1, comma 55, della L. 243 del 2004.

 

Sotto il profilo della tecnica legislativa, si segnala che sarebbe stato più opportuno introdurre la modifica in oggetto come novella al più volte richiamato articolo 1, comma 55.

 

Infine, il comma 557 modifica parzialmenteicommi 32 e 33 dell'art. 59 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), inserendo altresì il nuovo comma 32-bis.

Si ricorda che i citati commi 32 e 33 hanno dettato un regime di maggior rigore per le prestazioni erogate dai regimi integrativi aziendali delle società per azioni bancarie ex enti pubblici. Le disposizioni contenute nei due commi in esame si applicano nell'ipotesi in cui le aziende di credito, alle quali fanno capo detti regimi, presentino anomalie in almeno due dei tre indicatori[293] contenuti nella tabella E allegata all’articolo-59 in oggetto.

In sostanza, qualora ricorrano tali fattispecie, si applica una disciplina pensionistica integrativa più restrittiva (con riferimento, distintamente, agli iscritti in servizio e a quelli in quiescenza). Nell'ipotesi in cui per almeno due esercizi consecutivi vengano meno le condizioni negative summenzionate, con accordi contrattuali possono essere modificate (senza effetto retroattivo) le suddette clausole restrittive.

Le modifiche sono le seguenti:

§         l'applicazione del regime pensionistico integrativo più restrittivo opera soltanto quando le anomalie riguardano tutti e tre i richiamati indicatori (lettera a);

§         la medesima applicazione, è in ogni caso esclusa qualora il bilancio tecnico del fondo integrativo, presenti un avanzo di gestione (lettera c);

§         nell'ipotesi in cui le condizioni di anomalia vengano meno per almeno due esercizi consecutivi, per gli iscritti in quiescenza è ripristinato automaticamente, senza effetto retroattivo, il meccanismo di perequazione sul trattamento integrativo (lettera b).


Articolo 1, comma 558
(Impugnabilità provvedimenti amministrativi relativi a misure comunitarie)

 

 

 

Il comma 558, introdotto dal Senato, stabilisce che i provvedimenti amministrativi “relativi alle misure comunitarie” vengono impugnati secondo le procedure previste dalla L. 689/1981[294].

Al riguardo, si segnala che non risulta del tutto chiara la formula “misure comunitarie”, dal momento che si tratta di un’espressione alquanto generica, suscettibile di ricomprendere una serie indeterminata di atti o comportamenti.

Peraltro, si potrebbe ipotizzare che tale formula faccia riferimento a:

§      i provvedimenti che recepiscono in via amministrativa direttive comunitarie;

§      i provvedimenti contenenti misure di stretta esecuzione di quanto previsto da regolamenti comunitari o da altri atti comunitari direttamente applicabili, quali ad esempio le decisioni;

§      i provvedimenti volti a recuperare somme illegittimamente erogate dallo Stato, a seguito di una pronuncia degli organi comunitari.

Andrebbe pertanto chiarito a quale tipologia di atti si intenda fare riferimento, considerato altresì che i mezzi di impugnazione richiamati dalla disposizione in esame mediante il rinvio alla L. 689/1981 sono mezzi di impugnazione aventi ad oggetto provvedimenti recanti sanzioni amministrative pecuniarie.

 

La L. 689/1981 regola infatti il procedimento per l’applicazione – da parte di qualsiasi autorità competente – delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Tale legge definisce la sanzione amministrativa pecuniaria dichiarando che consiste “nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a 6 euro e non superiore a 10.329 euro”, tranne che per le sanzioni proporzionali, che non hanno limite massimo; nel determinarne l'ammontare, l'autorità amministrativa deve valutare la gravità della violazione, l'attività svolta dall'autore per eliminare o attenuarne le conseguenze, le sue condizioni economiche e la sua personalità (artt. 10 e 11)[295].

L'applicazione della sanzione avviene secondo il seguente schema:

§       accertamento, contestazione notifica al trasgressore;

§       pagamento in misura ridotta o inoltro di memoria difensiva all’autorità amministrativa:

§       archiviazione o emanazione di ordinanza ingiunzione di pagamento;

§       opposizione all’ordinanza ingiunzione davanti all’autorità giudiziaria (giudice di pace o tribunale);

§       accoglimento dell’opposizione, anche parziale o rigetto (sentenza ricorribile per cassazione);

§       esecuzione forzata per la riscossione delle somme.

Circa i rimedi previsti avverso l’ordinanza- ingiunzione, la legge n. 689 prevede – come sopra accennato – il giudizio di opposizione.

Entro 30 giorni dalla sua notificazione l'interessato può presentare opposizione all’ordinanza-ingiunzione (che, salvo eccezioni, non sospende il pagamento), inoltrando ricorso al giudice di pace (art. 22, 22-bis); fatte salve le diverse competenze stabilite da disposizioni di legge, l’opposizione si propone, invece, davanti al tribunale ratione materiae (materia di lavoro, edilizia, urbanistica ecc.) o per motivi di valore o di natura della sanzione (sanzione superiore nel massimo a 15.493 euro o applicazione di sanzione non pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per violazioni previste da specifiche leggi speciali): l'esecuzione dell'ingiunzione non viene sospesa e il giudizio che con esso si instaura si può concludere:

§         o con un'ordinanza di convalida del provvedimento,

§         o con sentenza di annullamento o modifica del provvedimento.

Contro tale sentenza è ammesso solo ricorso per cassazione (art. 23). Il giudice ha piena facoltà sull'atto, potendo o annullarlo o modificarlo, sia per vizi di legittimità che di merito.

In caso di condizioni economiche disagiate del trasgressore, l’autorità che ha applicato la sanzione può concedere la rateazione del pagamento (art. 26).

Decorso il termine fissato dall’ordinanza ingiunzione, in assenza del pagamento, l’autorità che ha emesso il provvedimento procede alla riscossione delle somme dovute con esecuzione forzata in base alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette (art. 27). Il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di 5 anni dal giorno della commessa violazione (art. 28).

 


Articolo 1, comma 559
(Controversie in materia di impianti di generazione di energia elettrica)

 

 

 

Il comma in esame, introdotto nel corso dell’esame al Senato dal maxiemendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, dispone, al primo periodo, la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie e delle relative questioni risarcitorie aventi ad oggetto le procedure e i provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia elettrica, di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante “Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.

 

Si segnala come la disposizione indichi erroneamente quale data della legge di conversione del citato decreto-legge quella del 9 aprile “2003”, in luogo della data del 9 aprile “2002”.

 

Si ricorda come l’articolo 1 del citato decreto legge (c.d. sblocca centrali), al fine di evitare il pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale, abbia previsto che - sino alla determinazione dei princìpi fondamentali della materia in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 – previa intesa in sede di Conferenza Stato- Regioni, la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, siano dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4, costituendo titolo a costruire e ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. La citata autorizzazione unica è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, d'intesa con la regione interessata. Per il rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere citate per le quali il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica qualora le stesse comportino variazioni degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale. Le disposizioni introdotte dal decreto si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione del proponente.

Si ricorda, altresì, come in materia di procedure concernenti gli impianti di generazione di energia elettrica sia successivamente intervenuto decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica”, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 2003, n. 290.

Il decreto in oggetto, oltre a misure dirette a consentire il funzionamento delle centrali elettriche in situazioni di emergenza, ha semplificato i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia (art. 1 sexies), introducendo un procedimento amministrativo unico per la costruzione e l’esercizio delle reti di trasporto energetico, e prevedendo al contempo (art. 1 sexies, comma 8) che per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di procedimento unico del citato decreto-legge n. 7/ 2002, le quali perdono pertanto l’originario carattere transitorio e di “cedevolezza”.

Va infine posto in evidenza come, anche in relazione al rilevante contenzioso costituzionale sorto tra lo Stato e le regioni, il procedimento di autorizzazione introdotto dal citato articolo 1 sexies del decreto legge n.239/03, sia stato, da ultimo, significativamente modificato dalla legge 23 agosto 2004, n.239, recante il “Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

Segnatamente, l’articolo 1, comma 26, della legge di riforma del settore energetico, ha provveduto a novellare le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 1-sexies, disponendo che la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica siano attività di preminente interesse statale soggette a un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, fermo restando, nell'ambito del procedimento unico, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. In particolare, ai sensi della nuova disciplina, l'autorizzazione unica: a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata; b) comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; qualora le predette opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.

Per quanto concerne il procedimento, l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei princípi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento può essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purché evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere in oggetto siano sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), l'esito positivo di tale valutazione costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei casi previsti, acquisito l'esito della verifica di assoggettabilità a VIA e, in ogni caso, entro il termine citato di centottanta giorni. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

La legge di riforma del settore energetico ha inoltre disposto l’introduzione, nell’ambito del citato articolo 1 sexies, di tre nuovi commi in base ai quali: nel caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, nel rispetto dei princípi di sussidiarietà e leale collaborazione e autorizza le opere, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive previo concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (comma 4-bis). Il successivo comma 4-ter ha inoltre previsto che la nuova disciplina introdotta si applichi, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di riforma, eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione. Da ultimo, ai sensi del nuovo comma 4-quater, le disposizioni introdotte dall’articolo 1- sexies si applicano alle reti elettriche di interconnessione con l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prioritario, nonchè alle opere connesse e alle infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, già autorizzate in conformità alla normativa vigente.

Si rileva, infine, come il citato comma 8 dell’articolo 1 sexies - il quale dispone che per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici continuino ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge n.7/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n.55/02 - richiamata dalla disposizione in esame - non sia stato oggetto di novella da parte della legge di riforma del settore energetico.

 

La più rilevante innovazione contenuta nella disposizione in esame sembra potersi rinvenire nell’attribuzione ad un unico giudice - quello amministrativo - del giudizio, in materia diimpianti di generazione di energia elettrica, sull’atto, sul rapporto e sul danno. Analogamente a quanto già avviene, ad esempio, nelle materie dell’urbanistica, dell’edilizia e dei servizi pubblici (ai sensi della legge n. 205/2000), il giudice amministrativo conoscerà, quindi, di diritti soggettivi e di interessi legittimi, di legittimità dell’atto e di illiceità della condotta, con la conseguenza che il privato titolare dell’azione risarcitoria non dovrà più sobbarcarsi l’onere di completare due giudizi, uno pregiudiziale dinanzi al giudice amministrativo e uno consequenziale di fronte al giudice ordinario[296], ma potrà porre tutte le sue domande ad una stessa autorità giudiziaria.

 

Il secondo periodo del comma in esame, dispone che alle suddette controversie in tema di impianti di generazione di energia elettrica, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n.1034, recante l’istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

 

Si ricorda che il citato articolo 23-bis della legge n.1034/71, introdotto dall'art. 4, della legge n. 205/00, dispone l’applicazione di particolari disposizioni nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:

a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse;

b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere;

c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti;

d) i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;

e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi (comma 1).

In particolare, il comma 2 dell’articolo in oggetto, dispone che nei giudizi sopra richiamati i termini processuali previsti siano ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso; il successivo comma 6 dispone, inoltre, che nei medesimi giudizi, il dispositivo della sentenza sia pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 23-bis, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale che ne dà avviso alle parti. Ai sensi del comma 4, nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso.

Da ultimo, ai sensi del comma 7 il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui sopra è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. Si prevede inoltre che la parte possa, al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.

Le disposizioni introdotte dall’articolo 23-bis si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata (comma 8).


Articolo 1, commi 560-563
(Reti di collegamento delle Forze di polizia)

 

 

 

I commi da 560 a 563, introdotti dal Senato, recano disposizioni introdotte nel corso dell’esame al Senato, finalizzate ad incrementare la cooperazione internazionale per la prevenzione e repressione della criminalità, dei traffici illeciti transnazionali e del terrorismo.

Il comma 560 reca uno stanziamento pari a 4 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006 ed a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, destinato all’integrazione e allo sviluppo della rete degli ufficiali di collegamento delle Forze di polizia che, in attuazione degli impegni derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, o degli accordi di collaborazione stipulati con singoli Paesi, sono incaricati di stabilire e mantenere contatti con le autorità dei Paesi di destinazione o con le organizzazioni internazionali che vi hanno sede.

Ai sensi del comma 561, gli ufficiali di collegamento sono scelti tra funzionari o ufficiali delle Forze di polizia già in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, o ivi trasferiti per far fronte a tale specifica esigenza.

Un regolamento, adottato dal ministro dell’interno di concerto con i ministri degli affari esteri, della difesa e dell’economia e delle finanze, ne disciplinerà il servizio e definirà inoltre:

§      le modalità di selezione, formazione e assegnazione dei funzionari o ufficiali interessati;

§      il numero degli ufficiali di collegamento di nuova istituzione;

§      le linee guida per l’eventuale utilizzazione degli ufficiali di collegamento nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari in qualità di esperti, a norma dell’art. 168 del D.P.R. 18/1967[297].

 

L’art. 168 del D.P.R. 18/1967, recante l’ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, consente a tale Amministrazione di avvalersi di esperti da utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica, ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici.

Gli esperti sono di norma tratti da personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive; solo in casi particolari si può ricorrere a persone estranee alla pubblica Amministrazione. Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo. Gli incarichi sono conferiti con decreto del ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e, per il personale di amministrazioni o enti pubblici, con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali, rinnovabili per un massimo di otto anni, e revocabili in qualsiasi momento.

 

Il comma 562 consente che agli ufficiali di collegamento, sulla base di specifici accordi di livello bilaterale o multilaterale, sia affidato l’incarico di curare gli interessi di uno o più Stati membri dell’Unione europea, nel rispetto dei vincoli conseguenti dalle disposizioni in vigore e salvo che possa derivarne un pericolo per gli interessi nazionali.

Il comma 563 rimette a un decreto del ministro dell’interno, da adottare di concerto con i ministri della difesa, degli affari esteri e dell’economia e delle finanze, la determinazione del trattamento economico degli ufficiali di collegamento. Esso non deve risultare inferiore a quello previsto per gli esperti di cui al già illustrato art. 168 del D.P.R. 18/1967.


Articolo 1, comma 564
(Personale degli enti locali. Utilizzo da parte di altre amministrazioni)

 

 

 

Il comma in esame, introdotto dal Senato, consente a:

§      comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

§      consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale;

§      comunità montane;

§      unioni di comuni

di utilizzare personale dipendente a tempo pieno da altre amministrazioni locali, previa autorizzazione dell’amministrazione di provenienza.

 

Si osserva che la norma è formulata in maniera estremamente generica e non chiarisce quali rapporti si instaurano tra dipendente e amministrazione di provenienza, da un lato, e tra dipendente ed amministrazione di destinazione, dall’altro.

 


Articolo 1, comma 565
(Variazioni catastali)

 

 

 

Il comma 565, introdotto dal Senato, integra la disciplina della denunzia di inizio attività, prescritta per la realizzazione di interventi edilizi che non siano liberamente effettuabili né subordinati al permesso di costruire.

 

Gli articoli 6 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) determinano rispettivamente le attività edilizie libere e quelle per cui è richiesto il permesso di costruire.

L’articolo 22 ìndica gli interventi edilizi per i quali è sufficiente la denunzia di inizio attività.

L’articolo 23 contiene la disciplina relativa alla denunzia di inizio attività. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denunzia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

La denunzia è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denunzia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

A norma del comma 7, ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denunzia di inizio attività.

 

La disposizione qui commentata, integrando il citato comma 7 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prescrive che contestualmente alla presentazione del certificato di collaudo finale sia presentata ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento dell’unità immobiliare.

La mancanza di tale documentazione comporta l’applicazione della sanzione indicata dall’articolo 37, comma 5, del medesimo decreto.

 

L’articolo 37, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 prevede che la denunzia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione comporti il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.

 

Si osserva che la previsione di una sanzione pecuniaria non appare del tutto congrua rispetto al contenuto della disposizione, che impone un’integrazione della documentazione da presentare. Potrebbe essere opportuno chiarire se la documentazione incompleta sia ricevibile e se, dopo il pagamento della sanzione, ne sia comunque prescritta l’integrazione (e, in caso affermativo, come sia sanzionato l’eventuale reiterato inadempimento).


Articolo 1, comma 566
(Assegni familiari al coniuge dell’avente diritto)

 

 

 

Il comma 566, introdotto dal Senato, prevede che, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005, l’assegno per il nucleo familiare venga erogato al coniuge dell’avente diritto.

Analogo emendamento era stato dichiarato inammissibile durante l’esame alla Camera.

L’assegno per il nucleo familiare è stato introdotto dal D.L. 13 marzo 1988, n. 69[298], , in sostituzione degli assegni familiari: trattasi di una prestazione di carattere previdenziale, erogata con cadenza mensile su richiesta del lavoratore o del pensionato, unitamente agli altri elementi della retribuzione o della pensione[299]. Esso ha la funzione di sostegno alle famiglie che si trovano al di sotto di determinati limiti di reddito.

Beneficiari dell’assegno sono:

§       i lavoratori dipendenti che prestino la propria attività nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla nazionalità;

§       i titolari di pensione derivante da un precedente rapporto di lavoro;

§       i lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi[300].

L’assegno può essere richiesto da uno solo dei coniugi, nel caso in cui entrambi coniugi siano nelle condizioni di richiederlo.

Presupposti per il riconoscimento dell’assegno sono l’esistenza di un nucleo familiare[301], il rispetto di determinati limiti di reddito, la non fruizione di altri trattamenti di famiglia.

L’ammontare dell’assegno, unico per l’intero nucleo familiare, è determinato in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare e al relativo reddito complessivo: la prestazione erogata è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione a seconda della tipologia familiare.

Il pagamento dell’assegno viene generalmente effettuato dal datore di lavoro che anticipa la somma spettante al lavoratore e chiede poi il rimborso all’ente previdenziale tramite conguaglio con la denuncia contributiva mensile[302].

Gli importi dell’assegno per il nucleo familiare, validi per il periodo 1° luglio 2004 – 30 giugno 2005, sono stati determinati con la circolare INPS n. 94 del 15 giugno 2004.

 

La disposizione in esame è finalizzata a valorizzare la posizione del coniuge che svolge prevalentemente attività di cura del nucleo familiare.

Si osserva peraltro che la disposizione appare estremamente generica laddove prevede sempre e comunque la corresponsione dell’assegno al coniuge del lavoratore o pensionato avente diritto.

Essa sembra dunque comprendere anche i casi in cui il coniuge è escluso dal nucleo familiare preso in considerazione ai fini dell’erogazione dell’assegno (come il coniuge legalmente ed effettivamente separato o che ha abbandonato la famiglia) così come i casi in cui entrambi i coniugi svolgono attività lavorativa.

 

Il comma in esame, infine, rimanda l’attuazione delle disposizioni in esame ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Si segnala, in proposito, che il testo non prevede un termine per l’emanazione del richiamato decreto.


Articolo 1, comma 567-569 e 574
(Fondi speciali e tabelle)

 

 

 

I fondi speciali di parte corrente (tabella A) e di conto capitale (tabella B), di cui al comma 567, sono stati modificati dal Senato.

Nelle tavole seguenti viene indicato l’ammontare degli stanziamenti complessivi nelle successive fasi dell’esame parlamentare (importi in migliaia di euro).

 


Tabella A (migliaia di euro)

2005

2006

2007

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5311)

1.078.749

1.082.970

1.075.500

Disegno di legge Governo (A.C. 5310)

1.396.522

1.324.129

1.335.501

Testo approvato dalla Camera (A.S. 3223)

1.376.722

1.319.329

1.162.701

Testo approvato dal Senato (A.C. 5311-B)

836.737

1.026.311

973.483

 

Tabella B (migliaia di euro)

2005

2006

2007

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5311)

482.925

446.621

201.448

Disegno di legge Governo (A.C. 5310)

1.132.925

919.621

504.448

Testo approvato dalla Camera (A.S. 3223)

149.948

59.448

5.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 5311-B)

663.634

628.330

692.948

 

In particolare il Senato ha determinato le seguenti variazioni agli accantonamenti della Tabella A:

 

Ministero dell’economia e delle finanze

2005

2006

2007

Testo approvato dalla Camera (A.S. 3223)

24.947

13.537

12.947

Testo approvato dal Senato (A.C. 5311-B)

20.577

13.437

16.847

 

Ministero del lavoro e affari sociali

2005

2006

2007

Testo approvato dalla Camera (A.S. 3223)

777.300

785.500

617.500

Testo approvato dal Senato (A.C. 5311-B)

525.098

650.400

576.900

 

Ministero degli affari esteri

2005

2006

2007

Testo approvato dalla Camera (A.S. 3223)

196.757

220.292

226.992

Testo approvato dal Senato (A.C. 5311-B)

147.757

172.474

180.574

 

 

Ministero dell’interno

2005

2006

2007

Testo approvato dalla Camera (A.S. 3223)

193.508

113.008

120.008

Testo approvato dal Senato (A.C. 5311-B)

14.508

21.008

32.908

 

Ministero delle comunicazioni

2005

2006

2007

Testo approvato dalla Camera (A.S. 3223)

5.000

5.000

5.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 5311-B)

0

5.000

5.000

 

Ministero delle politiche agricole

2005

2006

2007

Testo approvato dalla Camera (A.S. 3223)

29.800

25.000

25.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 5311-B)

5.387

19.000

17.000

 

Ministero della salute

2005

2006

2007

Testo approvato dalla Camera (A.S. 3223)

92.332

92.723

92.723

Testo approvato dal Senato (A.C. 5311-B)

66.332

80.723

81.723

 

 

Analogamente, per quanto riguarda la tabella B:

 

Ministero dell’economia e delle finanze

2005

2006

2007

Testo approvato dalla Camera (A.S. 3223)

47.448

44.448

0

Testo approvato dal Senato (A.C. 5311-B)

555.180

582.675

679.948

 

Ministero dell’istruzione

2005

2006

2007

Testo approvato dalla Camera (A.S. 3223)

0

0

0

Testo approvato dal Senato (A.C. 5311-B)

2.500

0

0

 

Ministero dell’ambiente

2005

2006

2007

Testo approvato dalla Camera (A.S. 3223)

72.000

9.500

5.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 5311-B)

73.954

9.500

5.000

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2005

2006

2007

Testo approvato dalla Camera (A.S. 3223)

0

5.500

0

Testo approvato dal Senato (A.C. 5311-B)

1.500

7.000

0

 

 

Ministero per i beni e attività culturali

2005

2006

2007

Testo approvato dalla Camera (A.S. 3223)

15.000

0

0

Testo approvato dal Senato (A.C. 5311-B)

15.000

29.155

8.000

 

 

 

I finanziamenti della tabella C di cui al comma 568, nel testo approvato dal Senato, ammontano complessivamente a 20.871 milioni per il 2005, in 19.452 milioni per il 2006 e in 19.450 milioni per il 2007.

Rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, la tabella C, come modificata dal Senato, evidenzia un incremento delle risorse per il 2005 pari a circa 189 milioni, a fronte di riduzioni di 577 milioni nel 2006 e di 580 milioni nel 2007.

 

Le dotazione della tabella C risultanti dal testo approvato dal Senato scontano la riduzione lineare disposta dal comma 299 (per un importo complessivo di 650 milioni di euro per l’anno 2005 e di 850 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007) e l’ulteriore riduzione lineare prevista per 124 milioni di euro nel 2006 e 12 milioni nel 2007 a fini di copertura l’emendamento 40.0.100, che ha disposto un incremento delle deduzioni relative all’IRAP.

 

 

Le modiche apportate dal Senato alla tabella D di cui al comma 569, hanno interessato le seguenti autorizzazioni di spesa:

§      riduzione di 67,5 milioni nel 2006 e di 196 milioni nel 2007 delle risorse destinate al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (legge n. 183 del 1987);

§      inserimento del rifinanziamento di 40 milioni nel 2005, di 20 milioni per il 2006 e di 10 milioni per il 2007 in favore dell’Artigiancassa (legge n. 67 del 1988, art. 15. co. 43);

§      riduzioni di 32 milioni nel 2005, di 52 milioni nel 2006 e di 72 milioni nel 2007 delle risorse aggiuntive destinate al Fondo per le aree sottoutilizzate (legge n. 289 del 2002, art. 61);

§      inserimento del rifinanziamento di 3 milioni per il 2005 per interventi nel settore bieticolo saccarifero (legge n. 289 del 2002, art. 69, co. 9);

§      incremento di 157 milioni per il 2005 delle risorse a favore del Fondo per l’occupazione (D.L. n. 148 del 1993, art. 1, co. 7);

§      inserimento del rifinanziamento per 103,291 milioni sia per il 2005 che per il 2006 per la fornitura gratuita di libri di testo (legge n. 448 del 1998, art. 27);

§      inserimento del rifinanziamento per gli interventi per Roma capitale per 80 milioni nel 2005 e 70 milioni nel 2006 (legge n. 396 del 1990).

A seguito delle modifiche apportate dal Senato, gli stanziamenti complessivi della tabella D sono determinati in 1.757,3 milioni per il 2005, in 5.236,8 milioni per il 2006 e in 19.455 milioni per il 2007, con un incremento, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati di 351,3 milioni per il 2005 e di 73,8 milioni per il 2006, a fronte di una riduzione di 258 milioni per il 2007.

 

 

La tabella E prevista dal comma 570 che indica i definanziamenti di autorizzazioni legislative di spesa non è stata modificata dal Senato.

 

Le modifiche agli stanziamenti della Tabella F relativa alle modulazioni delle leggi pluriennali di spesa (comma 571 e comma 572) sono determinate delle variazioni apportate alla tabella D, i cui effetti vengono conteggiati dalla tabella F.

 

 

L’elenco delle eccedenze di spesa di cui all’articolo 11, comma 3, lettera i-quater) della legge n. 468 del 1978 riportate nell’allegato 1 previsto dal comma 573 risulta modificato dal Senato limitatamente a correzioni di mero carattere formale.

 

Per quanto riguarda i fondi unici per gli investimenti indicati nell’allegato 2 previsto dal comma 574, oltre ad alcune correzioni formali, il Senato ha introdotto il Fondo unico del Ministero della difesa relativo al settore della ricerca scientifica, costituito dagli stanziamenti concernenti il decreto legislativo n. 264 del 1997 per un importo pari a 115 milioni per ogni annualità del triennio.

Tali risorse erano già iscritte nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, in una apposita voce di spesa.


Articolo 1, comma 575
(Prospetto di copertura degli oneri correnti della finanziaria)

 

 

 

Il prospetto di copertura dei nuovi o maggiori oneri correnti derivanti dalle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria, come approvato dal Senato, risulta il seguente:

 

PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 38, comma 1

 

copertura legge finanziaria

 

2005

2006

2007

 

(importi in milioni di euro)

1)            ONERI DI NATURA CORRENTE

 

 

 

 

 

 

 

Nuove o maggiori spese correnti

 

 

 

Articolato:

8.875

5.960

6.294

Disposizioni per enti locali

141

130

135

Pubblico impiego

675

787

939

Eccedenze di spesa

2.130

242

238

Missioni di pace

1.200

0

0

Sanità

3.341

3.545

3.652

Altri interventi

1.245

835

699

Effetti indotti

143

421

631

 

 

 

 

Tabella “C”

418

0

0

 

 

 

 

Minori entrate correnti

 

 

 

Articolato:

5.270

7.159

6.439

Riforma fiscale

4.261

6.663

5.955

Sgravi fiscali

943

303

188

Effetti indotti

66

193

296

Totale oneri da coprire

14.563

13.119

12.733

 


(segue prospetto di copertura)

copertura legge finanziaria

 

2005

2006

2007

 

(importi in milioni di euro)

2)            MEZZI DI COPERTURA

 

 

 

 

 

 

 

Nuove o maggiori entrate

 

 

 

Articolato:

8.313

7.804

7.480

“Manutenzione” base imponibile

6.126

4.183

4.472

Altri proventi

2.121

3.520

2.888

Effetti indotti

66

101

120

 

 

 

 

Riduzione spese correnti

 

 

 

Articolato:

6.913

7.101

7.856

Pubblico impiego

577

1.664

2.513

Spese amministrazioni pubbliche

1.829

2.828

2.939

Ristrutturazione debito

1.500

1.500

1.500

Altri interventi

857

888

645

Fondo interventi strutturali di politica economica

2.000

0

0

Effetti indotti (effetto netto)

150

221

259

 

 

 

 

Tabella “A”

242

57

102

 

 

 

 

Tabella “C”

0

423

335

 

 

 

 

Totale mezzi di copertura

15.468

15.385

15.772

 

 

 

 

Differenza

905

2.266

3.040

Miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente

2.399

17.075

29.485

Margine

3.304

19.340

32.525

 


Articolo 1, comma 576
(Applicazione della legge finanziaria nelle regioni a statuto speciale e alle province autonome)

 

 

 

Il comma 576, introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, riproduce la clausola di “compatibilità” delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria rispetto all’ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Le disposizioni della legge finanziaria non modificano, in effetti, il quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti. L’esplicitazione di questo principio – che discende peraltro dall’ordinario rapporto tra le due fonti – è stata introdotta per evitare che regioni e province autonome, nel dubbio sull’effettiva estensione di disposizioni che incidono sulle materie di loro competenza, ritenessero necessario chiedere una pronuncia alla Corte costituzionale.

 


Articolo 1, comma 578
(Formazione e arrotondamento della proprietà contadina)

 

 

 

Il primo periodo del comma 578, non modificato nel corso dell’esame presso il Senato, proroga al 31 dicembre 2005 il termine d’efficacia delle agevolazioni fiscali previste per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, già prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall’art. 2, comma 3, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004).

 

Tali agevolazioni fiscali sono stabilite dalla legge 6 agosto 1954, n. 604 (e successive modifiche e integrazioni) e consistono nell’esenzione dall’imposta di bollo e nella riduzione delle imposte ipotecarie e di registro applicabili agli atti (di compravendita, permuta, affitto, concessione in enfiteusi, ecc.) posti in essere per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina.

 

Il secondo periodo del comma 578, introdotto dal Senato, riduce di 30 milioni di euro le somme iscritte nel conto residui di stanziamento per l'anno 2004 di pertinenza dell'unità previsionale di base 3.2.3.4 "informazione e ricerca" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, destinate alle azioni di promozione agricola. Tali somme sono destinate all'entrata del bilancio dello Stato per il 2005.


Articolo 1, comma 579
(Estinzione contenzioso incarichi individuali)

 

 

 

Il comma 579, introdotto nel corso dell’esame al Senato, va presumibilmente posto in correlazione con le norme di interpretazione autentica recate dai precedenti commi 12 e 13 (sui quali, vedi supra), ma sembrerebbe caratterizzato da un ambito di applicazione più ampio rispetto a quello coperto dalle disposizioni citate.

Il comma, riferendosi ai rapporti posti in essere (ci si riferisce al conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte di amministrazioni pubbliche) prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2005, stabilisce che sono comunque estinti, con provvedimento emesso anche d’ufficio in ogni fase e grado del giudizio, i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge finanziaria (1° gennaio 2005) e conseguenti a violazioni di natura contabile o amministrativa commesse nel conferimento, valutazione ed esecuzione di incarichi effettuati ai sensi dell’art. 7, co. 6, del D.Lgs. 165/2001 e del D.P.R. 338/1994.

La normativa richiamata (per la cui illustrazione si rinvia alla scheda relativa ai commi 12 e 13) concerne il conferimento, da parte di amministrazioni pubbliche, di incarichi individuali ad esperti.

Si rileva che:

§      l’estinzione, su istanza di parte o d’ufficio, deve essere disposta in ogni caso (“comunque”);

§      la sfera di applicazione della norma sembra estesa ad ogni tipo di procedimento giudiziario (eventualmente anche di natura penale), includendo tutti quelli “conseguenti a violazioni di natura contabile e amministrativa” commesse nel conferimento, valutazione, esecuzione di incarichi effettuati ai sensi dell’art. 7, co. 6, del D.Lgs. 165/2001 e del D.P.R. 338/1994; non solo dunque degli incarichi ad esperti o consiglieri giuridici alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio o di ministri.



[1]     D.L. 12 giugno 2001, n. 217, Modificazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla L. 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2001, n. 317.

[2]     D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[3]     D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338, Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri.

[4]     Il regolamento di delegificazione è stato adottato ai sensi dell’art. 2, co. 7, 8, e 9, della L. 537/1993, che ha previsto la semplificazione di numerosi procedimenti amministrativi (elencati nell’ allegato n. 4 alla legge), includendo tra questi il “procedimento di conferimento di incarichi ad estranei alla pubblica amministrazione” di cui all’art. 380 del testo unico sul pubblico impiego (D.P.R. 3/1957).

[5]     La prima posizione è stata espressa, fra le altre, nella sentenza n. 26 del 2003. La seconda nella sentenza n. 29 del 2002.

[6]     L’elenco degli enti espressamente esclusi dall’applicazione del limite ai prelievi dai conti di tesoreria era stato, da ultimo, definito, con riferimento al triennio 2003-2005, dal D.M. Economia 31 gennaio 2003, recante la “Disciplina dei prelevamenti di cassa di enti e amministrazioni titolari di conti di tesoreria statale, in attuazione dell’art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”

[7]        Con due D.P.C.M. emanati in data 4 giugno 2003 sono state individuate le gestioni fuori bilancio aventi carattere dei fondi di rotazione relative al Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Con tre ulteriori D.P.C.M. emanati in data 25 novembre 2003 sono state individuate le gestioni fuori bilancio aventi carattere di fondi di rotazione relative al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell’economia e delle finanze. Con D.P.C.M 16 gennaio 2004 sono state individuate le gestioni fuori bilancio aventi carattere di fondi di rotazione relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

      Le modalità di attuazione della soppressione delle gestioni fuori bilancio sono state illustrate dalla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 30 giugno 2004, n. 29.

      Il comma 8 dell’art. 93 della legge finanziaria per il 2003 prevede, che, ultimate le operazioni di soppressione, l’elenco completo delle residue gestioni fuori bilancio esistenti presso le amministrazioni dello Stato venga esposto in allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[8]     Erano espressamente esclusi dalla dai limiti ai tiraggi le regioni, i comuni, le province, le comunità montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, gli enti parchi nazionali, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'azienda Poste Italiane S.p.a., i conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, gli osservatori astronomici e astrofisica, i dipartimenti e gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università, i cui conti risultano ancora aperti al 31 dicembre 2002

[9]     Le modalità di calcolo del disavanzo per il 2005 e gli anni successivi sono rivolte a rendere il saldo finanziario rilevante ai fini del Patto di stabilità interno più vicino all’indebitamento netto, vale a dire al saldo rilevante, a livello comunitario, ai fini del rispetto del Patto di stabilità e crescita. Da un lato, infatti, sono comprese nel saldo le spese in conto capitale; dall’altro sono escluse tutte le voci di entrata e di spesa relative a operazioni finanziarie, che, come tali, non sono registrate nel conto economico da cui risulta l’indebitamento netto.

[10]    Legge 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

[11]    Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

[12]    D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[13]    D.L. 28 maggio 2004, n. 136, Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

[14]    D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[15]   Nel periodo sottoposto a sospensione sono state approvate le seguenti leggi regionali che aumentano le aliquote IRAP:

-          Lombardia - L.r. 23/12/2002, n. 33 (legge finanziaria 2003) art. 1: dal 1°/1/2003 aumento di 1 punto (5,25) per i soggetti di cui agli art. 6 e 7 del D.Lgs. 446/1997 (banche, società finanziarie e di assicurazioni); la stessa aliquota era stata precedentemente fissata in 5,75 dalla legge finanziaria 2002 – L.r. 18/12/2001, n. 27

-          Veneto – L.r. 22/11/2002, n. 34 art. 2: per l’anno 2003 aumento di 1 punto (5,25) dell’aliquota a carico dei soggetti di cui agli art. 6 e 7 del D.Lgs. 446/1997 (banche, società finanziarie e di assicurazioni). Analogamente dispone per l’anno 2004 l’art. 2 della L.r. 24/11/2003, n. 38.

-          Toscana - L.r. 20/12/2002 n. 43 – finanziaria 2003, art. 2: dall’1/1/2003 l’aliquota a carico dei soggetti di cui agli art. 6 e 7 del D.Lgs. 446/1997 (banche, società finanziarie e di assicurazioni) è fissata al 4,40;

Le leggi regionali che intervengono sull’aliquota dell’addizionale Irpef sono soltanto confermative di aliquote già disposte per l’anno 2002 e non rientrano pertanto nel ‘blocco’. Non vi sono deliberazioni regionali di natura amministrativa in quanto le regioni avevano già deliberato (sempre legislativamente) l’aumento sino allo 0,5% loro consentito con deliberazione amministrativa da pubblicare sulla Gazzetta ufficiale

[16]    L’addizionale comunale all'IRPEF è stata istituita dal D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360. In particolare, il comma 3 dell'articolo 1 prevede che i comuni possano "deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo" e che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non possa "eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali".

[17]    Si veda a tale proposito la scheda di lettura del comma 63.

[18]    Limitatamente all’anno finanziario 2002 le regioni potevano disporre la maggiorazione dell’aliquota dall’addizionale regionale Irpef con propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2001 (articolo 4, comma 3-bis del DL 347/2001, come modificato dalla legge di conversione n. 405/2001)

[19]    Con le sentenze n. 296 e 297 del 22-26 settembre 2003 e n. 311 del 2-15 ottobre 2003, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni della citata legge regionale del Piemonte e delle leggi regionali n. 18 del 2002 della regione Veneto e n. 15 del 2002 della regione Campania che avevano disposto in materia di IRAP e di tassa automobilistica (regionale) «in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale» . La dichiarazione di illegittimità costituzionale era suscettibile di riguardare – per la sua motivazione – anche le citate leggi regionali della regione Lombardia e della regione Marche che, sebbene non colpite direttamente dalla pronunzia, sarebbero state tuttavia soggette a eventuali impugnazioni in via incidentale. Alla sanatoria di quelle e di analoghe disposizioni in materia di tassa automobilistica sottoposte al giudizio della Corte costituzionale ha provveduto l’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

[20]    Si ricorda che in base al sistema introdotto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, gli enti soggetti alla Tesoreria unica sono obbligati a depositare tutte le loro disponibilità liquide in due apposite contabilità speciali, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: una contabilità speciale fruttifera di interessi a favore dell'ente stesso ed una infruttifera. Le entrate degli enti affluiscono alle due contabilità speciali secondo due canali distinti a seconda della fonte dell'entrata.

Nelle contabilità speciali “fruttifere”vengono versati gli incassi derivanti dalle entrate proprie degli enti (costituite da introiti tributari ed extratributari, vendita di beni e servizi, canoni, sovracanoni, indennizzi, e da altri introiti provenienti dal settore privato). Le altre entrate (le assegnazioni, i contributi e i trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato e dagli altri enti del settore pubblico allargato, comprese quelle provenienti da mutui) affluiscono a contabilità speciali “infruttifere”, nelle quali sono versate direttamente, vale a dire mediante operazioni di giroconto che non transitano dalla tesoreria dell'ente.

[21]    L’articolo 28 ha previsto l’introduzione di un sistema di codificazione uniforme su tutto il territorio nazionale per tutte le operazioni di incasso e pagamento, nonché per i dati di competenza relativi alle amministrazioni pubbliche, per garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni previste dall'art. 104 del trattato istitutivo della Comunità Europea. L’obiettivo era quello di un più efficace meccanismo di acquisizione delle informazioni da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, in previsione delle potenzialità di elaborazione dei dati che questo sistema consentirà di effettuare a livello locale.

Nel marzo del 2003 il Ministero dell'Economia, con apposita convenzione, ha affidato alla Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria statale, la gestione del sistema informativo.

[22]    Per quanto concerne in particolare le regioni, la sperimentazione è stata intesa nel senso di anticipare l’integrale applicazione del nuovo sistema di tesoreria delineato dall’art. 7 del D.Lgs. n. 279/1997, prevedendo che tutte le entrate proprie dovessero essere depositate presso il Tesoriere regionale, con vincolo di prioritario utilizzo, e solo i trasferimenti provenienti dal bilancio statale dovessero invece confluire nei conti della tesoreria statale. Nel corso del periodo di sperimentazione (1°ottobre 1998-31 dicembre 2000), sono emersi alcuni inconvenienti operativi derivanti dal fatto che i tesorieri regionali operano nel capoluogo di regione mentre i conti statali sono appoggiati presso la tesoreria centrale (che ha sede a Roma), di modo che non si è reso possibile procedere alla regolamentazione dei rapporti di debito e di credito tra tesorieri e Banca d’Italia. Proprio per superare tali inconvenienti in occasione della legge finanziaria per il 2001 (art. 66, comma 5, legge n. 388/2000) sono state introdotte delle disposizioni volte a trasferire le regioni dalla Tabella B alla Tabella A della legge n. 720/1984 al fine di restituire loro piena autonomia nell’utilizzazione della liquidità.

[23]    Il comma in esame riproduce, con la specificazione che per la copertura dell’intervento si fa riferimento, per 3 milioni di euro, alla autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 7, della legge n. 122 del 2001, il contenuto dell’articolo 15-bis, introdotto dalla Commissione bilancio del Senato.

[24]    Merita ricordare che la formulazione iniziale dell’articolo 59 della legge n. 488 del 1999 prevedeva un solo fondo, finalizzato allo sviluppo dell’agricoltura biologica, alimentato dalle entrate derivanti da un contributo annuale nella misura del 2 per cento del fatturato annuo a carico dei titolari di autorizzazione alla immissione in commercio di taluni prodotti fitosanitari. A seguito dei rilievi formulati in sede comunitaria, fondati sul fatto che un contributo gravante su tutti i prodotti comunitari, ma destinato alle imprese agricole nazionali che svolgono una produzione di qualità, risulterebbe contrario ai principi di libera concorrenza che informano il mercato comunitario, l’articolo 123, co. 2 e 2-bis, della legge 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), ha sdoppiato il fondo in questione, imputando unicamente al nuovo Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità entrate derivanti dal contributo annuale nella misura del 2 per cento del fatturato sopra citato.

[25]    I prodotti assoggettati al contributo per la sicurezza alimentare sono tutti i prodotti fitosanitari autorizzati in base al D.Lgs. n. 194/95 (di disciplina della immissione in commercio dei fitosanitari) e i fertilizzanti di sintesi.

[26]    Il progetto, approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, si propone di favorire l'incremento del valore aggiunto delle produzioni agro-industriali attraverso:

l'aggregazione dell'offerta di prodotti agricoli tipici delle zone interne del Mezzogiorno;

-        il rinnovamento e l'adeguamento della filiera distributiva alle esigenze della grande distribuzione e del consumatore;

-        le azioni promozionali per la valorizzazione dei prodotti tipici e azioni di assistenza tecnica e controlli di qualità;

-        l'adeguamento degli impianti alla normativa europea in materia di igiene dei prodotti alimentari (direttiva 93/43/CEE - 93/99/CEE);

-        l'organizzazione di servizi a supporto del prodotto.

[27]    Si fa presente che l’articolo 2, della legge n. 38 del 2003 delegava il Governo ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima e sentito il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed eco-compatibile, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza della filiera agroalimentare, un decreto legislativo recante la revisione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della disciplina in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Il decreto legislativo in questione non è stato adottato entro il termine di scadenza della delega.

[28]    Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[29]    Con riguardo alle categorie protette, si ricorda che la legge 68 del 1999 ha imposto a tutti i datori di lavoro pubblici e privati, con più di 14 dipendenti, di avere alle proprie dipendenze una certa percentuale di persone disabili e precisamente:

-        il 7%, se i dipendenti sono più di 50,

-        2 lavoratori, se i dipendenti sono compresi tra 36 e 50,

-        1 lavoratore, se i dipendenti sono compresi tra 15 e 35.

      In caso di inadempimento a questo obbligo, fatta esclusione per taluni casi, il datore di lavoro deve versare al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, un somma a titolo di sanzione amministrativa per ogni lavoratore disabile non occupato.

[30]    L’art. 3, comma 60, della Legge 350/2003 ha previsto che le assunzioni riguardanti le province ed i comuni sopra indicati debbano essere contenute entro percentuali non superiori alle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2003, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità e tenuto conto – in relazione alla tipologia degli enti – della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, dell’essenzialità dei servizi da garantire e dell’incidenza delle spese del personale delle entrate correnti.

[31]    L’art. 3, comma 60, della Legge 350/2003 ha previsto che le assunzioni riguardanti le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale debbano essere contenute entro percentuali non superiori alle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2003, fatta eccezione delle assunzioni per il personale infermieristico del SSN e fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità.

[32]    Sono escluse dagli adempimentI previsti dall’art. 3, comma 60 della Legge 350/2003 le regioni ed i rispettivi enti strumentali e dipendenti delle medesime per i quali sia stati dichiarato lo stato di emergenza derivante da terremoti o calamità naturali.

[33]    La disposizione richiamata così recita: “L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, entro il limite delle proprie disponibilità di bilancio, può attivare fino a cinquanta rapporti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'Agenzia può altresì avvalersi, entro il predetto limite finanziario, di un contingente massimo di cinquanta unità di personale appartenente alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, anche economici, ed alle società a partecipazione pubblica in liquidazione; tale personale è posto, previo consenso dell'interessato, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o comunque messo a disposizione dell'Agenzia entro quindici giorni dalla richiesta, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. I relativi costi restano ad esclusivo carico delle amministrazioni pubbliche di appartenenza; sono interamente rimborsati quelli a carico delle società private e degli enti pubblici economici

[34]    Ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2 , del D.Lgs. 167 del 2000 per enti locali si intendono i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni, nonché i consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

[35]    Sono esclusi dall’ambito dell’applicazione della norma le seguenti categorie di personale:

-        il personale della carriera diplomatica;

-        il personale della carriera prefettizia;

-        il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile;

-        il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[36]    L’art. 9, comma 1, della Legge 3 del 2003 stabilisce che un apposito regolamento dovrà indicare le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.

[37]    L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

[38]    L. 27 dicembre 1997, n. 449, recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica .

[39]   L'art. 5 della legge n. 537 del 1993 ha istituito il fondo per il finanziamento ordinario delle università (che rappresenta la quota più consistente della parte attiva del bilancio degli atenei, seguita solo dalle somme pagate dagli studenti sotto forma di tasse e contributi); quest’ultimo è finanziato annualmente in tabella C della legge finanziaria ed è articolato in:

-        una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993;

-        una quota di riequilibrio da ripartirsi con riferimento a standard di costi di produzione per studente e a obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e delle condizioni ambientali e strutturali. Il riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali dei costi standard di produzione nelle diverse aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificità e degli standard europei.

[40]    D.L. 7 aprile 2004, n. 97 Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 giugno 2004, n. 143.

[41]    La norma permette di non considerare gli effetti relativi agli incrementi retributivi derivanti, a partire dall’anno 2002, dagli adeguamenti per il personale non contrattualizzato (docenti e ricercatori) e dall’applicazione dei C.C.N.L. del personale tecnico e amministrativo; consente inoltre l’abbattimento di un terzo dei costi del personale docente e non docente che svolge funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

[42]    Sull’inserimento del sistema delle autostrade del mare nell’ambito di una strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, cfr. in particolare la delibera CIPE 57/2002.

[43]    Recante Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.

[44]    Il medesimo comma contempla anche ulteriori spese per finalità analoghe, tra cui la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalità, per le quali è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto, nonché la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica delle aree di cui all'articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il comma 2-quater ha poi previsto l’emanazione di un regolamento di attuazione (ex articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400), su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per disciplinare le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter, in relazione agli interventi correlati alle finalità di cui al medesimo comma 2-ter.

[45]    Ai sensi del D.Lgs. n. 1/1999, alle successive sottoscrizioni di capitale sociale della società possono partecipare anche le regioni, gli enti locali e funzionali, le loro associazioni o enti associativi, per un importo complessivamente non superiore ad 1/4 della sua entità.

[46]    Delle quali 28 concentrate nel settore agroalimentare, 10 nel settore del turismo e le restanti relative a settori tradizionali (tessile, edile, meccanico, metallurgico e servizi) e a settori a elevato contenuto tecnologico (informatica, telefonia, aerospazio, elettronica).

[47]    Si fa notare che il testo del comma in esame riproduce nella sostanza quello del comma 17 dell’art. 16-bis, introdotto dalla 5a Commissione del Senato. L’unica differenza consiste nella soppressione di un inciso secondo cui la possibilità di modificare in aumento il numero degli alloggi da realizzare nell’ambito dei programmi straordinari era limitata ai soli programmi già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

[48]    Si rammenta che, per edilizia sovvenzionata si intendono gli interventi di costruzione di nuovi alloggi da parte di soggetti pubblici, nonché il recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici. Per edilizia agevolata si intende, invece, l’intervento indiretto dello Stato attraverso contributi a cittadini che non possiedono i requisiti per usufruire dei benefici dell’edilizia sovvenzionata.

[49]    Pubblicata nella G.U. 20 gennaio 1992, n. 15.

[50]    Comitato per l'edilizia residenziale.

[51]    Recante “Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione”.

[52]    L’elenco, riportato nell’allegato alla delibera (pubblicata sulla G.U. 18 febbraio 2004, n. 40), è disponibile anche all’indirizzo internet http://www.cipecomitato.it/delibere/E030087allegato.pdf.

[53]    Si fa notare che il testo del comma in esame riproduce nella sostanza quello del comma 18 dell’art. 16-bis, introdotto dalla 5a Commissione del Senato. L’unica differenza consiste nella soppressione di un inciso secondo cui l’istituzione del fondo avveniva “in via sperimentale”.

[54]    Cfr. articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, riguardante le disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati.

[55]    Cfr. regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119.

[56]    D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

[57]    D.P.R. 27 febbraio 1990, Trasferimento di funzioni di vigilanza esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su enti pubblici ed istituzioni, le cui funzioni istituzionali non siano considerate coerenti con le competenze proprie della Presidenza medesima.

[58]    L’ente è indicato tra le associazioni combattentistiche dalle tabelle allegate alle leggi n. 250 del 1991 e n. 93 del 1994, richiamate dalle successive leggi n. 205 del 1998 e n. 61 del 2001.

[59]    Legge 22 luglio 1991, n. 250, Contributo dello Stato a favore delle associazioni combattentistiche.

[60]    Legge 31 gennaio 1994, n. 93, Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche.

[61]    Legge 28 dicembre 1995, n. 549, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[62]    Legge 11 giugno 1998, n. 205, Norme per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche.

[63]    Legge 7 marzo 2001, n. 61, Norme per la concessione di contributi statali alle Associazioni combattentistiche.

[64]    Legge 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

[65]    Per quanto riguarda i contributi ad associazioni ed enti di competenza del Ministero dell’interno, la tabella 1 allegata alla legge finanziaria 2002 indica gli stanziamenti in favore delle associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell’interno.

[66]    Il secondo periodo del co. 3 citato ha disposto che, per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione sia ridotta del 10,43 per cento rispetto all’importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.

[67]    L’articolo 59, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia reca la definizione delle «società strumentali», intese come le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.

[68]   L’originario limite di 100 milioni di lire è stato da ultimo così elevato dall’articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge.

[69]    Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del suddetto D.L. n. 148 del 1993, le somme del Fondo per l'occupazione non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

[70]    “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

[71]    “Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato”.

[72]    “Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali nonché di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari”. Il D.L. 220 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 257 del 2004.

[73]   L’insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare è stato introdotto dall’art. 10 dellalegge 5 giugno 1990, n. 148 (poi confluita nel D.Lgs. 297/1994, Testo unico dell’istruzione) e quindi disciplinato dal DM 28 giugno 1991, n. 293. Quest’ultimo ha disposto che l’insegnamento della lingua straniera fosse impartito per tre ore settimanali, aggiuntive rispetto all’orario vigente, inizialmente a partire dalle classi terze ed a regime dalle seconde. Con riguardo ai docenti il DM ha previsto:

·       che l’insegnamento fosse affidato ad un insegnante elementare “specializzato”, in possesso cioè di particolari competenze contitolare del modulo organizzativo didattico previsto dalla riforma della scuola elementare;

§       che nella fase transitoria si ricorresse a docenti “specialisti”, impegnati esclusivamente nell’insegnamento della lingua straniera in sei o sette classi.

[74]   Legge 23 dicembre1996, n. 662, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[75]   L. 28 dicembre 2001 ,n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

[76]    “Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni”.

[77]    “Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato”.

[78]    I comuni sono stati indicati nel D.P.C.M. 15 gennaio 1991.

[79]    Decreto convertito dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

[80]    La norma di interpetazione autentica di cui all'art. 44, comma 6, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha specificato che il trattamento di integrazione salariale, nel corso di un anno solare, compete, nel rispetto dei limiti in esame, per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive (escludendo, in tal modo, ogni ipotesi di superamento dei limiti).

[81]    Recante ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.

[82]    Ai sensi della Circolare INPS 10 marzo 1958, n. 458, il requisito deve essere raggiunto con le sole giornate agricole.

[83]    Ai sensi della sentenza della Cassazione n. 6455 del 9 maggio 2001, la retribuzione convenzionale media è quella dell’anno precedente rispetto all’anno di presentazione della domanda di disoccupazione.

[84]    Misura così incrementata dall’articolo 6 della L. 37 del 1977. Originariamente il richiamato articolo 25 prevedeva una misura pari al 60% della retribuzione, la

[85]    In base all'art. 49, comma 4, lettera a), numero 4), della L. 23 dicembre 1999, n. 488, che ha ridotto l'aliquota in esame (per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto) dal 2,72% al 2,22%.

[86]    Si ricorda che, nella disciplina vigente, tali termini e procedure valgono anche con riferimento all'obbligo (da parte del dipendente) di trasmissione all'INPS.

[87]    “Nuove norme e deleghe in materia previdenziale”.

[88]    Le categorie elencate all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, e successive modificazioni ed integrazioni sono:

1)       artisti lirici;

2)       attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica;

3)       attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;

4)       registi e sceneggiatori teatrali, cinematografici e televisivi, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;

5)       organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;

6)       direttori di scena e di doppiaggio;

7)       direttori d'orchestra e sostituti;

8)       concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti;

9)       tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;

10)   amministratori di formazioni artistiche;

11)   tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;

12)   operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radiotelevisive;

13)   arredatori, architetti, scenografi e figurinisti teatrali e cinematografici;

14)   truccatori e parrucchieri.

15)   macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri;

16)   sarti;

17)   pittori, stuccatori e formatori;

18)   operatori di cabine di sale cinematografiche;

19)   impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese di produzione cinematografica, del doppiaggio, dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese soprannominati;

20)   dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films.

[89]    L’età anagrafica è stata da ultimo così modificata dall’art. 59, comma 12, della Legge 449 del 1997.

[90]    La soppressione dell’originario art. 23 è conseguenza dell’intervento della Corte costituzionale che, con la sentenza 28 ottobre 2004, n. 320, ha dichiarato l’incostituzionalità pressoché integrale dell’art. 91 della legge finanziaria 2003 (L. 289/2002). In particolare, secondo la Consulta, la materia degli asili nido non può che ricadere nell'ambito della materia dell'istruzione (sia pure in relazione alla fase pre-scolare del bambino), nonché per alcuni profili in quella della tutela del lavoro, che l’art. 117, terzo comma, Cost., affida alla potestà legislativa concorrente. Inoltre, argomenta la Corte, anche se la definizione dell'ampiezza della finanza regionale, in conformità al nuovo Titolo V, deve essere ancora operata, le funzioni attribuite alle Regioni ricomprendono certamente la possibile erogazione di contributi finanziari a soggetti privati e quindi lo Stato non può finanziare direttamente tali soggetti poiché ciò equivarrebbe a riconoscersi potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze.

[91]   Diritto del minore ad una famiglia.

[92]    Pari a 360 milioni di euro, sempre a carico del Fondo per l'occupazione.

[93]    Con il contratto di associazione in partecipazione, l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

[94]    Le notizie sul tema della Responsabilità Sociale delle Imprese sono state tratte dal sito Internet del Ministero del lavoro http://www.welfare.gov.it.

[95]    COM (2001) 366 def.

[96]    COM (2002) 347 def.

[97]    Lo stakeholder (soggetto interessato) e un individuo, una comunità o un’organizzazione che influisce sulle operazioni di un’impresa o ne subisce le ripercussioni. I soggetti interessati possono essere interni (ad es.: lavoratori dipendenti) o esterni (ad es.: consumatori, fornitori, azionisti, finanziatori, la comunità locale).

[98]    Secondo quanto indicato dall’ENPALS la disposizione dovrebbe riguardare 39 unità lavorative assunte con contratto a tempo determinato a seguito di regolari procedure concorsuali.

[99]    Il termine è stato così da ultimo prorogato dall'art. 3, comma 136, della L. 24 dicembre 2003, n. 350.

[100]  A norma dell'art. 5 del D.L. n. 148/1993, convertito dalla L. n. 236/1993, per i contratti di solidarietà stipulati nel triennio 1993-1995 l'ammontare del trattamento di CIG è elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75% della retribuzione persa a seguito della riduzione d'orario, con contemporanea corresponsione alle imprese di un contributo pari ad un quarto del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della medesima riduzione d'orario.

[101]  Si ricorda che il termine originario del 31 dicembre 2001, introdotto dall’articolo 78, comma 15, lettera c), della L. 388 del 2000 (finanziaria 2001) è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2002 dall’articolo 52, comma 70, della L. 448 del 2001 (finanziaria 2002), al 31 dicembre 2003 dall’articolo 41, comma 3, della L. 289 del 2002 (finanziaria 2003) e, da ultimo, dall’art. 3, comma 136 della L. 350 del 2003 (finanziaria 2004).

[102]  Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del suddetto D.L. n. 148 del 1993, le somme del Fondo per l'occupazione non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

[103]  Legge 5 novembre 1968, n. 1115 di Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati.

[104]  Di cui all’art. 8, comma 10, della legge n. 537 del 1993.

[105]  Cfr. art. 8, comma 14, della legge n. 537 del 1993.

[106]  Cfr. il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni ("Attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione dei medicinali per uso umano"); vedi anche il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni ("Attuazione della direttiva 92/28/CEE riguardante la pubblicità dei medicinali per uso umano").

[107]  Cfr. art. 70, comma 2, primo periodo della legge n. 448 del 1998.

[108]  Si ricorda che, ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera h), del decreto legge n. 269 del 2003 (convertito dalla legge n. 326/2003), il programma annuale deve essere inviato, entro il 30 novembre dell'anno precedente, tramite il Ministro della salute, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, che esprime il parere entro il 31 gennaio successivo.

[109]  Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.L. 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 ottobre 1984, n. 733, e dell'art. 4, comma 2, della L. 1° febbraio 1989, n. 37.

[110]  L’originaria formulazione prevedeva la prosecuzione del programma di razionalizzazione della rete ospedaliera e della domanda ospedaliera, anche attraverso “rimodulazioni tariffarie che favorisse il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno” e la programmazione di interventi di prevenzione.

[111]  L’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF è stata fissata per gli anni 1998 e 1999 nella misura dello 0,50% su tutto il territorio nazionale, poi aumentata allo 0,90 dall‘art. 3 del Decreto legislativo n. 56/2000. Ciascuna Regione può maggiorare l'aliquota fino all’1,4 % con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce) (art. 50, co. 3 del D.Lgs. 446/1997 come modificato dal D.Lgs. 56/2000). Limitatamente all’anno finanziario 2002, le regioni possono disporre la maggiorazione dell’aliquota dall’addizionale regionale Irpef con propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2001.

[112]  Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997 (che ha istituito l’imposta regionale sulle attività produttive – IRAP), le regioni hanno la facoltà di variare fino ad un massimo di un punto percentuale l’aliquota ordinaria dell’imposta, fissata in misura pari a 4,25%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del medesimo decreto (a decorrere cioè dal 30 dicembre 1999). Le regioni possono inoltre differenziare quella variazione per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. Le regioni, in ogni caso, non possono fissare l’aliquota – per alcuna categoria di soggetti o settore di attività – in misura superiore a 5,25%.

[113]  Si veda a tale proposito la scheda di lettura del comma 63.

[114]  Ai fini dell'individuazione della delegazione di parte pubblica, la norma rinvia all'art. 4, comma 9, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, che ha istituito un'apposita struttura tecnica interregionale, composta da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ed integrata, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, da alcuni rappresentanti ministeriali.

[115]  Cfr. legge n. 202 del 2004.

[116]  Si veda l’articolo 30, comma 1, dell’A.S. 3223.

[117]  Un elenco completo dei DPCM recanti le dichiarazioni di stato di emergenza è rinvenibile sul sito WEB del Dipartimento di protezione civile: http://www.protezionecivile.it /legislazione/ordinanze.php

[118]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434.

[119]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 e recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative».

[120]  G.U. del 21 luglio 2003, n. 167.

[121]  G.U del 20 settembre 2004, n. 221.

[122]  G. U. del 16 novembre 2004, n 269.

[123]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

[124]  http://www.centroprociv.it/news/terremotonovembre2004/terremoto6.htm

[125]  GU del 26 novembre 2004, n. 278.

[126]  GU del 26 novembre 2004, n. 278.

[127]  DM 15 giugno 2004 “Costituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dedicata all’innovazione tecnologica” (G.U. n. 150 del 29 giugno 2004).

[128]  Legge n. 3/2003, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”. L’art. 27 della legge,al comma 1, affida al Ministro per l'innovazione e le tecnologie il compito di sostenere, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione per lo sviluppo dei sistemi informativi formulati dalle amministrazioni, progetti di grande contenuto innovativo, rilevanza strategica e preminente interesse nazionale, con particolare attenzione a quelli di carattere intersettoriale, nonché di finanziare iniziative del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri con le medesime caratteristiche; il comma 2 dell’articolo 27 istituisce il «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico» e affida al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato dei ministri per la Società dell'informazione, il compito di individuare i progetti per lo sviluppo dei sistemi informativi, di cui al comma 1; il comma 3 del citato art. 27, per il finanziamento del Fondo, ha autorizzato la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.006 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004, per un totale di euro 154.938.000. L’art. 4, comma 8, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) ha autorizzato l'ulteriore spesa di 51.500.000 euro per l'anno 2004 e di 65.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel settore informatico, disponendo che tale fondo finanzi anche iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della società dell'informazione nel Paese. Successivamente, il DM 28 maggio 2004, recante “Utilizzo del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico” ha destinato alle imprese la somma di 60 milioni di euro.

[129]In attuazione dell’articolo 3 del DM 15 giugno 2004, il Comitato di gestione del Fondo ha approvato il 16 settembre le disposizioni operative che sono entrate in vigore con la circolare Medio Credito Centrale n. 367 del 23 settembre 2004.

[130]  Si ricorda che I Fondi strutturali sono gli strumenti che la Comunità europea utilizza per superare, attraverso il trasferimento di risorse, gli squilibri socio-economici e territoriali. Ai fondi sono assegnati tre obiettivi:

-        obiettivo 1: sviluppo delle regioni in ritardo di sviluppo; in Italia - ai sensi dell’allegato I alla decisione della Commissione UE n. 502/1999 - nell'obiettivo 1 sono ricomprese la Basilicata, la Calabria, la Campania, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia. Per il Molise, che è uscito dall’obiettivo 1 alla fine del 1999, in quanto il PIL pro capite di questa regione ha superato il 75% della media europea, la Commissione ha previsto un periodo di sostegno transitorio fino al 31 dicembre 2006.

-        obiettivo 2: riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali; l’elenco delle zone italiane cui si applica l’obiettivo 2 è stato approvato dalla Commissione europea con la decisione (CE) n. 530 del 27 luglio 2000, successivamente modificato con la decisione (CE) n. 363 del 27 aprile 2001; l’obiettivo 2 si estende su 13 regioni italiane del Centro-Nord, che non beneficiano dell’obiettivo 1 (Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Prov. auton. di Trento e Bolzano, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto), ed è rivolto soprattutto alle zone rurali in declino e alle zone industriali; esso riguarda in piccola parte anche quartieri urbani in difficoltà e alcune zone dipendenti dalla pesca

-        obiettivo 3: sviluppo delle risorse umane.

[131]  Più specificamente si ricorda che, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 4 della legge n. 350/2003, il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto, nel caso dell'acquisto, immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno. In ogni caso, il contributo statale di cui al comma 2 non può essere cumulato, nell'ambito della stessa offerta commerciale, con quello di cui al comma 1 quando erogati, direttamente o indirettamente, da parte dello stesso fornitore di servizi nei confronti del medesimo utente. Il contributo per l'acquisto o noleggio dei decoder in tecnica C-DVB è riconosciuto a condizione che l'offerta commerciale indichi chiaramente all'utente i fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della piattaforma via cavo abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione via cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre.

[132]  Il comma 4 di tale articolo 89 ha poi previsto la concessione dei contributi citati entro il limite massimo di spesa di 31 milioni di euro per l’anno 2003, a valere sulle disponibilità, utilizzabili sulla base della vigente normativa contabile, derivanti dall’autorizzazione di spesa di cui al citato art. 22 della legge 57/2001.

[133]  L’articolo 16, comma 5 della legge 223/1990 (c.d. legge Mammì) stabilisce che per radiodiffusione sonora a carattere comunitario deve intendersi quella caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società cooperative che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21.

[134]  I criteri e le modalità di attribuzione e di erogazione dei contributi alle emittenti radiofoniche locali sono state stabilite da un regolamento adottato con D.M. 1° ottobre 2002 n. 225.

[135]  Legge 28 dicembre 2001, n. 448.

[136]  I criteri per l’erogazione dei contributi sono stati definiti sulla base di un regolamento adottato con D.M. 21 settembre 1999, n. 378.

[137]  Si segnala a tale proposito che risulta emanato il decreto di ripartizione per l’anno 2002 dei contributi previsti tra i vari bacini di utenza televisiva. Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 378/1999 il contributo deve essere ripartito tra i vari bacini di utenza televisiva in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino televisivo che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella ripartizione, si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza televisiva ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione.

[138]  I criteri e le modalità di attribuzione e di erogazione dei contributi alle emittenti radiofoniche locali sono state stabilite da un regolamento adottato con D.M. 1° ottobre 2002 n. 225.

[139] Il quale ha previsto che le emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario possano beneficiare del 10% dei contributi riservati alla radiofonia (e quindi dell’1% del totale dei contributi destinati all’emittenza locale).

[140]  D.L. 24 dicembre 2003, n. 355 recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito con modificazioni dalla legge 47/2004.

[141]  L’articolo 1, comma 1 del DM 378/1999 ha stabilito che i termini procedimentali e le modalità di erogazione dei contributi siano specificati nel bando di concorso emanato annualmente dal Ministero delle comunicazioni. L’articolo 145, comma 19 della legge 388/2000 ha previsto, tra le altre, una disposizione ai sensi della quale il bando di concorso suddetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

[142]  Decreto legge 12 luglio 2004 n. 168 recante Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191

[143]  Legge 17 ottobre 1996, n. 534 “Nuove norme per l’erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali”.

[144]  Le tre ipotesi sono le seguenti:

•     contributo ordinario annuale dello Stato le istituzioni culturali in possesso di specifici requisiti ed incluse in apposita tabella emanata con decreto del ministro di settore di concerto con il ministro del tesoro, sentite le Commissioni parlamentari di merito, nonché il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali . La tabella è sottoposta a revisione ogni tre anni con la stessa procedura;

§       contributi straordinari alle istituzioni culturali già inserite nella tabella per “singole iniziative di particolare interesse artistico o culturale o per l’esecuzione di programmi straordinari di ricerca”;

§        contributi annuali agli enti culturali non inseriti nella tabella di cui sopra, i quali siano comunque in possesso di alcuni requisiti minimi.

[145]Lo schema è stato trasmesso alle Camere per il parere il 30 luglio 2004 (si veda il Dossier Pareri 343 del 22 settembre 2004). Ai sensi del decreto ministeriale 623/1996, possono usufruire dei contributi per il funzionamento degli istituti scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature didattiche, gli enti e le istituzioni di ricerca pubblici e privati (che non siano parti di altri enti) che svolgano attività di ricerca o di formazione post-universitaria.

[146]Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali.

[147]  Si fa presente che la norma in esame è stata introdotta dalla Commissione bilancio del Senato e poi testualmente riprodotta nel maxi-emendamento 1.2000 del Governo.

[148]  A norma dell'articolo 2540 del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa è una misura che l'autorità governativa può disporre nel caso in cui le attività della società (anche se già posta in liquidazione) non risultino sufficienti al pagamento dei debiti.

[149]  Si fa presente che il termine per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio è stato oggetto di numerose proroghe. Tale termine, originariamente previsto in trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 410 del 1999 (scadenza 2 novembre 2002) è stato prorogato a cinquanta mesi dall'articolo 52, comma 33, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria per il 2002), ed avrebbe dovuto quindi scadere il 12 gennaio 2004. A seguito di un'ulteriore proroga di dodici mesi disposta dall'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione (legge 1° agosto 2003, n. 200), il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge n. 410 del 1999 sarebbe venuto a scadenza il 12 gennaio 2005. Tale termine è stato tuttavia prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005, dall’articolo 12 del DL n. 266 del 2004 (il decreto legge è ad oggi, 15 dicembre 2005, all’esame dell’assemblea della Camera per la definitiva approvazione). Il medesimo art. 12, al comma 2 (introdotto nel corso dell’esame parlamentare) prevede, inoltre, che alla scadenza del termine il Ministero delle attività produttive, che vigila sulla procedura di liquidazione, valuta la sussistenza di eventuali situazioni oggettive ostative all’attivazione della soluzione concordataria e individua le soluzioni atte a garantire lo svolgimento dell’attività anche mediante autorizzazione alla ulteriore prosecuzione dell’esercizio provvisorio dell’impresa.

[150]  Il richiamo va peraltro ora riferito, alla stregua del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 ("Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366"), all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.

[151]La Scuola superiore dell’economia e delle finanze nasce dalla trasformazione della Scuola Centrale Tributaria fondata da Ezio Vanoni nel 1957 per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale civile dell’amministra-zione finanziaria. Riorganizzata nell’ambito della riforma delle amministrazioni pubbliche, la Scuola superiore dell’economia e delle finanze va oltre il proprio ruolo di Scuola di settore e diventa istituzione di alta cultura, formazione e ricerca a vocazione generale che opera per soggetti interni ed esterni, pubblici e privati, a livello nazionale ed internazionale. La Scuola è alle dirette dipendenze del Ministro dell’economia e delle finanze e agisce in concorrenza con le altre istituzioni di formazione superiore.

[152]  V. in particolare l’articolo 135 della legge 388/2000 (legge finanziaria 2001)

[153]  D.L. 28-12-1998 n. 451, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 febbraio 1999, n. 40, recante Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto.

[154]  La norma ha previsto anche l’onere del Ministro dei trasporti e della navigazione di presentare al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente comma (entro il 31 dicembre 1999).

[155]  Per l’emanazione della direttiva era indicato il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge.

[156]  Cfr. l'art. 45, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'art. 15, L. 28 dicembre 2001, n. 448

[157]  Recante Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

[158]  Secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992.

[159]  Tale comma è stato aggiunto dall'art. 145, comma 83, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così modificato dall'art. 4, comma 235, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del citato comma 235.

[160]  Come definite dal D.M. 18 settembre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997.

[161]  Comma prima sostituito dall'art. 145, comma 84, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così modificato dal comma 63 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[162]  Legge n. 388/2000.

[163]  Si ricorda che l’articolo 3 del D.Lgs. 564 del 1996, recante disposizioni in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 335 del 1995, prevede che i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'articolo 31 della L. 300 del 1970[163], se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi.

      La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza.

      Si ricorda, inoltre, che l’iniziale facoltà di regolarizzare, mediante domanda da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, i periodi di aspettativa pregressi (facoltà prevista dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 3 del più volte citato D.Lgs. 564, periodo in seguito abrogato dall'articolo 3 del D.Lgs. 278 del 1998), è stata dapprima prorogata al 31 marzo 1998 dall’articolo 59, comma 27, della citata L. 449 del 1997. Successivamente, l’articolo 38, comma 4, della L. 488 del 1999 (finanziaria 2000) ha ulteriormente prorogato tale facoltà al 30 marzo 2000 (90 giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge) per i soggetti che non avevano presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 1998.

[164]  E’ inoltre previsto, sempre in relazione all’elenco delle opere connesse, allo stato di avanzamento dei lavori e alla loro destinazione finale, un obbligo di relazione al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di cui all’articolo 2 della legge 285, ha invece funzioni di osservatorio sui tempi di realizzazione delle opere connesse.

[165]  Per lo stato di avanzamento dei lavori relativi alle opere connesse si consulti il sito della regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it/to2006/servizi/stato2.htm

[166]  Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 06 del 6 / 02 / 2003.

[167]  Piemonte Informa, Agenzia della Giunta regionale, “Opere di Accompagnamento 2006, Protocolli al via” del 23 novembre 2004 consultabile al sito: http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/informa/articoloe7ac.html?OpereX.txt+Art-416

[168]  Il totale delle risorse attivabili è calcolato in modo approssimativo sulla base dei tassi correnti.

[169]  Nella legge n. 285 compare l’importo in lire, pari esattamente a 110 miliardi. Si segnala, inoltre, che l’art. 10 della legge n. 285, per il funzionamento dell’Agenzia, ha stanziato 5 miliardi di lire per il 2000, 20 miliardi per il 2001 e 10 miliardi per il 2002.

[170]  Nella legge finanziaria per il 2001 viene indicato l’importo in lire, pari esattamente a 34 miliardi.

[171]  I soggetti autorizzati a contrarre mutui, per il finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici, sono, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 285 del 2000, l'Agenzia per lo svolgimento dei giochi, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) e la Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonché, limitatamente alle opere connesse, la regione Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la società Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.

[172]Legge 16 gennaio 2003, n. 3, Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

[173]La disposizione richiama espressamente le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ovvero "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".

[174]D.P.R. 6 ottobre 2004 n. 258, Regolamento concernente le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.

[175]D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[176]  Reg. n. 3950/92 Regolamento del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Detto regolamento è stato abrogato a decorrere dal 1° aprile dal reg. n. 1788/2003 che lo ha interamente sostituito, recando disposizioni dal tenore analogo all’articolo 16. La nuova disciplina delle Cessioni temporanee autorizzare tuttavia gli Stati membri a regolare anche l’ipotesi di una cessione totale della quota produttiva.

[177]  D.M. 2 luglio 2004, Interventi, per l'anno 2004, del piano triennale 2004-2006 per la protezione delle risorse acquatiche, nell'àmbito di politiche a sostegno della pesca responsabile.

[178]  D.L. 24 dicembre 2003 n. 355 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

[179]  Come previsto dall’articolo 5 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, recante Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 1997, n. 135.

[180]  Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1 della legge. 18 giugno 1998 n. 194 recante Interventi nel settore dei trasporti.

[181]  Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 2 della legge 18 giugno 1998 n. 194 recante Interventi nel settore dei trasporti.

[182]  Alla emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata rimessa la definizione delle modalità di concessione del contributo medesimo. In attuazione di tale disposto è intervenuto il D.M. 2 febbraio 2004. Il medesimo comma 153 ha poi disposto che l’efficacia del complesso delle disposizioni sia subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del Trattato CEE recante la procedura di approvazione in materia di aiuti di Stato.

[183]  Scheda tratta dal sito internet del Servizio sismico nazionale (www.serviziosismico.it) ed integrata a cura del Servizio Studi.

[184]  Si ricorda che l’art. 1 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381 ha istituito l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) nel quale è confluito, tra gli altri, anche l'Istituto nazionale di geofisica.

[185]Nella medesima direttiva viene specificato che per biomassa si intende “la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”.

[186]Si veda ad esempio il rapporto World energy, technology and climate policy outlook 2030 della Commissione europea.

[187]  Previsto dal D.Lgs n. 204 del 5 giugno 1998, recante Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[188]  Recante Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (cosiddetta “legge Gasparri”).

[189]  Il comma 1 ha stabilito testualmente che, “ai fini dello sviluppo del pluralismo sono rese attive, dal 31 dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con un'offerta di programmi in chiaro accessibili mediante decodero ricevitori digitali”; al comma 2 del medesimo articolo 25, sono stati poi previsti adempimenti, per la finalità indicata, da parte della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo (realizzazione da parte della RAI di almeno due blocchi di diffusione con riferimento alla televisione digitale terrestre, in maniera tale da realizzare, entro il 1° gennaio 2004, la copertura del 50% della popolazione, ed entro il 1° gennaio 2005, la copertura del 70% della popolazione). Sullo sviluppo del digitale terrestre ha offerto un quadro, in attuazione del DL 352/2003 e della stessa legge Gasparri (art. 25, commi 1-3), la Relazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presentata alle Camere il 27 maggio 2004, concernente la complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri.

[190]Tuttavia, nel caso in cui il totale delle indennità, dei rimborsi forfetari, dei premi o dei compensi non risulti superiore a 7500 euro, il sostituto provvederà a rilasciare la certificazione, relativa alle somme da lui erogate, senza operare alcuna ritenuta (si veda la circ. n. 60/E del 19 giugno 2001 dell’Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso, paragrafo 6).

[191]  Modalità di attuazione delle misure di «costruzione di nuove navi» e di «ammodernamento di navi esistenti».

[192] Istituzione del Comitato nazionale per le celebrazioni di Cristoforo Colombo.

[193]Indizione della «Giornata nazionale di Cristoforo Colombo».

[194]Legge 1° dicembre 1997, n. 420, “Istituzione della Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali”.

[195]Legge 12 luglio 1999, n. 237, “Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali”.

[196]La circolare n. 18/2002 del Ministero per i beni e le attività culturali del 4 febbraio 2002, n. 18, recante “Interventi in materia di comitati nazionali per le celebrazioni e le manifestazioni culturali e edizioni nazionali.” ha disciplinato le modalità ed i termini di presentazione delle domande per i contributi in esame. Da ultimo, il DM del 4 marzo 2004 ha ripartito lo stanziamento relativo all’anno finanziario 2004, previa espressione del parere parlamentare.

[197]  Si veda a titolo puramente esemplificativo la direttiva ministeriale 6 agosto 2004, Progetti formativi in modalità e-learning nelle pubbliche amministrazioni e il D.M. 11 novembre 1997, n. 474, Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

[198]  E la promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale è appunto l’espressione usata per indicare una delle nuove materie affidate alla legislazione esclusiva dello Stato dal progetto di riforma della Parte II della Costituzione, attualmente all’esame del Senato (A.S. 2544-B, art. 39). Si noti che il testo dell’emendamento inizialmente proposto dalla maggioranza alla Camera in prima lettura utilizzava l’espressione “la promozione internazionale del sistema Paese”, successivamente modificata nel senso sopra indicato.

[199]  D.P.C.M. 28 agosto 2003, Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di attuazione del programma di Governo, al Ministro Scajola.

[200]  Legge 7 giugno 2000, n. 150, Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

[201]  L. 8 marzo 1999, n. 50, Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998 (art. 5).

[202]  Direttiva del Presidente del Consiglio del 27 marzo 2000, Analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto e della regolamentazione.

[203]  Il termine è stato così prorogato dall'art. 52, comma 71, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[204]Il citato comma 3 prevede che gli enti interessati possano, per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto di progetti di lavori socialmente utili da essi promossi e nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40% da lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30% da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio.

[205]  L'articolo 2, comma 1, in particolare, fa riferimento ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.

[206]. Ai sensi del richiamato decreto sono rientrati nella graduatoria, ai fini della stipulazione delle convenzioni, i seguenti comuni Caltabellotta (provincia di Agrigento); Capranica (provincia di Viterbo); Cianciana (provincia di Agrigento); Cigognola (provincia di Pavia); Cipriano Po (provincia di Pavia); Fragneto Monforte (provincia di Benevento); Latronico (provincia di Potenza); Lirio (provincia di Pavia); Melilli (provincia di Siracusa); Orta di Atella (provincia di Caserta); Ostra (provincia di Ancona); Pesco Sannita (provincia di Benevento); Porto Torres (provincia di Sassari); Samo (provincia di Reggio Calabria); Sant’Arsenio (provincia di Salerno); Sciacca (provincia di Agrigento); Scilla (provincia di Reggio Calabria); Termoli (provincia di Campobasso). Si ricorda, inoltre, che i criteri e le modalità per la definizione delle graduatorie e l'assegnazione delle risorse sono stati stabiliti dal decreto direttoriale del 31 marzo 2004.

[207]  Il D.L. n. 120 del 1 aprile 1989, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 reca “Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia”.

[208]  D.L. n. 396/94, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.

[209]  Il D.Lgs. n. 1/1999 disponeva inizialmente che Sviluppo Italia provvedesse al riordino e all’accorpamento delle suddette società partecipate al fine di una loro ricollocazione in due nuove società operative specializzate, rispettivamente, in materia di servizi allo sviluppo e di servizi finanziari. A tal fine, nel giugno 1999 vennero costituite due società operative, una per i servizi allo sviluppo (Progetto Italia) e una per i servizi finanziari (Investire Italia), che operavano in regime di convenzione con le diverse società controllate da Sviluppo Italia.

[210]  Le società controllate, Sviluppo Italia Turismo, Sviluppo Italia Aree Produttive e Italia Navigando si occupano rispettivamente di turismo, riqualificazione di aree industriali dismesse e valorizzazione delle località portuali turistiche. Esistono inoltre tra le controllate anche 18 società regionali (delle quali 5 in fase di avvio) operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Tra le società partecipate, 36 sono riconducibili al settore agroindustriale e 18 operano nel settore del turismo, mentre le rimanenti partecipazioni interessano il comparto manifatturiero (tessile, meccanico, metallurgico), i settori ad alta tecnologia (informatica, telefonia, aerospazio, elettronica) e il terziario. Le società collegate occupano complessivamente 12.000 addetti.

[211]  L’ISTAT ha predisposto una nuova classificazione delle attività economiche (ATECO 2002) da adottare nelle rilevazioni statistiche correnti. Le tipologie di imprese cui fa riferimento la norma richiamando detta classificazione sono le seguenti: commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa (lett. g); alberghi e ristoranti (lett. h); trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (lett. I); intermediazione monetaria e finanziaria (escluse assicurazioni e fondi pensione) (lett. j) attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese (lett. k); istruzione (lett. m); sanità e assistenza sociale (lett. n); altri servizi pubblici ed organismi extraterritoriali (lett. o).

[212]  Al riguardo, si segnala che il comma 58 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (provvedimento collegato alla manovra di bilancio per il 1998) ha successivamente esteso la concessione dell’indennizzo, per il solo anno 1998, all'ipotesi di cessazione delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di agente e rappresentante di commercio, nei limiti delle disponibilità garantite dal gettito contributivo dell'addizionale di cui all'articolo 5 del citato D.Lgs. 207. Si ritiene però che la riapertura prevista dall’articolo in esame si riferisca alle sole ipotesi di cui al D.Lgs. n. 207 del 1996, in quanto solo questo è espressamente richiamato.

[213]  L’art. 149 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha stabilito che l’indennizzo può essere concesso anche nel caso in cui la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio sia stata effettuata in data successiva alla presentazione della domanda di indennizzo, purché la cancellazione avvenga prima della concessione dell’indennizzo stesso.

[214]  Con il D.P.R. n. 469 del 1999 è stato approvato il Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea.

[215]  Il ruolo è l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute, formato dall'ufficio, ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.

[216]  Si ritiene che l’importo da pagare sia quello risultante dalla richiesta di pagamento, senza ulteriori interessi e rivalutazione monetaria.

[217]  Si tratta per esempio di alloggi, case cantoniere, terreni, capannoni, porzioni di tratte ferroviarie dismesse, ecc.

[218]Recante "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate".

[219]L’articolo 8 del D.L. 138/2002 ha disposto un generale riassetto del CONI, attraverso la creazione di una società per azioni, denominata “CONI Servizi spa”, a totale partecipazione pubblica (le azioni sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze), chiamata a sostenere l’insieme delle attività dell’ente.

Per quanto concerne i rapporti tra il CONI (ente pubblico) e la CONI Servizi spa la norma ha previsto che i rapporti, anche finanziari, vengano disciplinati da un contratto di servizio annuale e che il personale alle dipendenze del CONI venga trasferito alle dipendenze della CONI Servizi spa la quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, nonché nella titolarità dei beni facenti capo all’ente pubblico.

[220]Decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368. Il decreto-legge ha disciplinato la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi presso un Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, affidandone la realizzazione alla SOGIN S.p.A. (Società gestione impianti nucleari), società costituita dall'Enel S.p.A. in data 31 maggio 1999, in ottemperanza all'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 79 del 1999. La Sogin è operativa dal 1° novembre 1999 e ha per oggetto sociale l'esercizio delle attività relative allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse (Corso, Foce Verde, Garigliano, Trino Vercellese 1).

[221]Vedasi la Delibera n. 71/2002, avente come oggetto la rideterminazione degli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti per il triennio 2002-2004.

[222]Titolo così sostituito dall'art. 10, comma 13, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, ‘Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica’.

[223]Il disegno di legge di conversione, approvato dal Senato nella seduta del 14 dicembre 2004, è attualmente all’esame della Camera (A.C. 5485).

[224]D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2003, n. 137

[225]  D.L. 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1933, n. 4.

[226]Per quanto riguarda la gestione indiretta, si ricorda che a partire dai primi anni ’90 si è avviato anche in Italia, in linea con la tendenza prevalente nei più avanzati Paesi occidentali, un processo di collaborazione pubblico-privato nella gestione e fruizione del patrimonio culturale pubblico. Il punto di partenza di tale processo è rappresentato dalla citata Legge Ronchey, che ha consentito ai musei statali di “esternalizzare”, affidandoli in concessione a privati, determinati servizi accessori, afferenti essenzialmente all’assistenza culturale ed all’ospitalità per il pubblico (ora regolati dall’articolo 117 del Codice).

[227]Il testo approvato dalla Camera, identico a quello presentato dal Governo, contemplava tale obbligo anche per i contratti di servizi telefonici. Quest’estensione è stata soppressa dalla Commissione bilancio del Senato.

[228]Il testo approvato dalla Camera, identico a quello presentato dal Governo, rinviava all’articolo 6, primo comma, lettera g-quater): l’emendamento 1. 2000 del Governo, approvato dal Senato, ha corretto l’erroneo riferimento.

[229]Il testo approvato dalla Camera, identico a quello presentato dal Governo, rinviava al comma 9 dello stesso articolo per la determinazione dei contratti sottoposti al provvedimento. Il riferimento era da intendersi al precedente comma 2.

[230]Le violazioni relative agli articoli 3 e 7 del regio decreto-legge, riferendosi alla fase di formazione del nuovo catasto edilizio urbano, costituiscono fattispecie oramai impossibili a verificarsi.

[231]  Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, sono considerate società controllate:

1)       le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2)       le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3)       le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

      Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

      Sono invece considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

[232]  L'articolo 433 del codice civile prevede che all'obbligo di prestare gli alimenti siano tenuti nell'ordine:

1)       il coniuge;

2)       i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;

3)       i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

4)       i generi e le nuore;

5)       il suocero e la suocera;

6)       i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali

[233]    Si veda la precedente nota.

[234]  In base alla normativa previgente (art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 284/1999) le condizioni relative agli strumenti di raccolta e agli impieghi erano fissate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti. Con la trasformazione in società per azioni sembra doversi ritenere che il Ministro detti linee di indirizzo (i criteri). La definizione delle condizioni in questione, in conformità ai criteri impartiti, per quanto non esplicitamente previsto, dovrebbe essere rimessa all’organo amministrativo e, eventualmente all’amministratore delegato;

[235]La direttiva prevede varie fattispecie per la definizione del giorno di inizio di decorrenza dei 30 giorni (ricevimento della fattura, ricevimento della merce, etc).

[236]  Con il D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358 è stato emanato, in attuazione dalla legge di semplificazione n. 50 del 1999, il regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. Il regolamento è stato recentemente oggetto di modifiche con il D.P.R. 2 luglio 2004, n. 224 (entrato in vigore l’8 settembre 2004).

Il regolamento ha istituito e disciplinato lo sportello telematico dell'automobilista, allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi. Sono escluse dall'applicazione del regolamento le immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali d'importazione non ufficiali, nonché i veicoli usati già in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno di tali Stati. Sono altresì escluse le registrazioni della proprietà relative a veicoli nuovi importati da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo.

Il comma 1-bis, introdotto dal D.P.R. n. 224 del 2004, prevede un’apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane per definire le procedure per la trasmissione dei dati attinenti alla verifica di adempimenti fiscali relativi all'immatricolazione dei veicoli nuovi e usati provenienti, attraverso circuiti non ufficiali di distribuzione, dagli Stati membri dell'Unione europea e, attraverso canali di importazione non ufficiali, da Stati aderenti allo spazio economico europeo.

[237]  Si ricorda che ai sensi del precedente comma 2 dell’articolo 40, ora sostituito, non potevano aderire alla pianificazione fiscale, i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni che:

a)   si erano avvalsi dei regimi forfetari di determinazione dell’imponibile o dell’imposta, per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2003;

b)   non erano in attività al 1° gennaio 2002;

c)   avevano dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 euro nel periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2003. A tal fine non si tiene conto dei ricavi e dei compensi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La lettera c) del richiamato articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi fa riferimento ai corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell'articolo 44. La lettera d) richiama i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. La lettera e) fa riferimento ai corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

d)   avevano omesso la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2003.

[238]  Il precedente comma 11 dell’articolo 40, ora sostituito, prevedeva invece l’adozione di un regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 17, coma 3, della legge n. 400 del 1988.

[239]Il comma 6, lettera c), dell’articolo 40 nel testo approvato dalla Camera prevedeva soltanto l’eccezione relativa ai versamenti su base volontaria.

[240]La disposizione della lettera a) è stata aggiunta dall’emendamento 1. 2000 del Governo, approvato dal Senato; le disposizioni delle lettere b) e c) riproducono, rispettivamente, i commi 7 e 8 dell’articolo 40 nel testo approvato dalla Camera.

[241]Quest’ultima ipotesi è stata aggiunta dal Senato al testo corrispondente al comma 9 dell’articolo 40 del testo approvato dalla Camera.

[242]  Si segnala che il rinvio ai commi da 6 a 8, operato dal comma 13-quater appena commentato, appare equivoco. Essendo, infatti, contenuto in un comma che novella l’articolo 27 del D.L. n. 269/2003, dovrebbe intendersi riferito ai commi 6-8 di tale articolo 27. Tuttavia, dalla lettura di detti commi e da quanto espressamente dichiarato nella relazione governativa al disegno di legge, appare evidente come il rinvio contenuto nel citato comma 13-quater debba riferirsi ai commi 6-8 del medesimo articolo 35 dell’originario disegno di legge, ora commi 452-454 del provvedimento in esame. Se tale interpretazione è esatta, sarebbe opportuno riformulare il testo espungendo dalla novella il riferimento in questione, che dovrebbe essere più correttamente collocato in separato comma dell’articolo in esame

[243]  Si segnala che la somma di 1357 milioni di euro corrisponde all’importo delle riduzioni relative alla Difesa per l’anno 2005, derivanti dall’applicazione della norma, contenuta nel comma 8 del disegno di legge in esame, che fissa nella misura del 2% l’incremento degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti nel bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007.

[244]  Precedentemente si faceva riferimento ai commi 13-bis e 13-ter dell’articolo 27.

[245]  Il capitale di Infrastrutture S.p.A. ammonterà inizialmente a 3,5 miliardi di euro, forniti dalla Cassa Depositi e Prestiti (Audizione del Presidente della società, Prof. Andrea Monorchio, nella seduta del 17 dicembre 2002 della 8a Commissione del Senato).

[246]  Nell’audizione tenuta presso le Commissioni riunite VIII e IX della Camera dei deputati in data 26 febbraio 2003, il Presidente dei Infrastrutture S.p.A., Prof. Andrea Monorchio, ha precisato – in proposito – che: “costituirà condizione imprescindibile per l’intervento di Infrastrutture S.p.A. la capacità dei soggetti finanziati di rispettare puntualmente le scadenze stabilite per il pagamento degli interessi e per il rimborso integrale dei finanziamenti”.

[247] Il sistema “accessibilità stradale Valtellina” comprende, oltre alla s.s. n. 38, anche le strade statali n. 36 e 39, tuttavia la maggior parte dell’impegno finanziario previsto riguarda proprio la s.s. n. 38.

[248]  Nel glossario pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si fa riferimento a “Trasporto intermodale” come quel “trasporto di merci contenute in apposite unità di carico effettuato utilizzando almeno due differenti modi di trasporto senza rottura del carico stesso. L’unità di carico può essere un veicolo stradale o un’unità di trasporto intermodale (containers, casse mobili o semirimorchi). Vi si trova poi la nozione di “Piattaforma logistica” quale struttura “dotata di impianti automatici e semiautomatici di movimentazione e stoccaggio delle merci, governati da sistemi informatici complessi. Non esiste una tipologia unica di piattaforma logistica, ma ognuna è costruita in funzione delle necessità delle imprese che le utilizzano; mentre gli interporti ed i centri intermodali usufruiscono di investimenti pubblici, la piattaforma logistica rappresenta una tipologia d’investimento che spetta ai privati.

[249]  Recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 dicembre 1999, n. 484, recante modifiche alla L. 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità”.

[250]  La normativa quadro in materia è contenuta nella Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri. Tale direttiva rappresenta l’ultima di una serie di modifiche apportate alla direttiva 75/130/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, resesi necessarie dalla considerazione del fatto che “il mercato interno provoca un aumento del traffico e che la Comunità deve mettere in opera i mezzi necessari a gestire al meglio le proprie risorse di trasporto nell'interesse della collettività, il che implica il ricorso al trasporto combinato” e che “e l'acuirsi dei problemi connessi alla congestione del traffico stradale, alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza della circolazione richiedono, nell'interesse della collettività, che venga potenziato il trasporto combinato”, definito quale trasporto di merci fra Stati membri per il quale “l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare”.

[251] Fonte: Il Sole 24 ore – 12 dicembre 2004.

[252]Cfr. articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004).

[253]  Le agevolazioni fiscali prorogate dalla suddetta disposizione riguardano l'assoggettamento degli atti di trasformazione degli enti fieristici in SpA alla sola imposta di registro in misura fissa e l'assoggettamento ad una imposta sostitutivadelle imposte sui redditi, con l'aliquota del 19%, delle plusvalenze eventualmente realizzatesi a seguito dei conferimenti di beni nelle costituende società per azioni. I suddetti benefici fiscali concernono, inoltre, anche gli atti relativi ad enti fieristici, già trasformati in fondazione, che conferiscono i beni patrimoniali a società per azioni, nel quadro di un progetto di riordino complessivo.

[254]  Per i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente si veda il commento al precedente comma 1.

[255]  Il citato numero 41-bis) include, tra i beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%, le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

[256]L’articolo 59, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia reca la definizione delle «società strumentali», intese come le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.

[257]Il precedente comma 116 proroga questo termine al 31 dicembre 2005.

[258]  Il Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) costituisce un registro unico adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in ossequio al disposto dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”), istituito con la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari. Il regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro è stato approvato con Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS. L’articolo 1, comma 2, del regolamento dispone l'obbligatorietà dell'iscrizione al registro, oltre che per le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste, anche per i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, per le imprese concessionarie di pubblicità, per le imprese di produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi, per le agenzie di stampa di carattere nazionale, per i soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale, e per le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici.

[259]  Si tratta di:

-    pubblicazioni che presentino inserzioni pubblicitarie per più del 50 per cento dello stampato, prodotti totalmente o parzialmente gratuiti (ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro);

-    pubblicazioni volte a pubblicizzare prodotti o servizi;

-    quotidiani e periodici di vendita per corrispondenza o di promozione delle vendite di beni o servizi;

-    cataloghi contenenti l'elencazione di prodotti o servizi;

-    pubblicazioni “postulatorie” destinate al reperimento di somme di denaro (ad eccezione di quelle utilizzate dalle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro);

-    pubblicazioni delle pubbliche amministrazioni o di organismi ed enti riconducibili allo Stato, ad altri enti territoriali o ad enti che svolgano una pubblica funzione;

-    prodotti editoriali pornografici.

La lettera l), in particolare, esclude dal beneficio anche i quotidiani ed i periodici che contengano supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti dall'articolo 74, comma 1, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'ammissione al regime speciale IVA previsto dallo stesso articolo. Tale ultima disposizione prevede che per supporti integrativi s’intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al 50% del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. In sostanza, la disposizione appare intesa ad escludere dall’agevolazione di cui al presente articolo i quotidiani e i periodici ceduti in unica confezione con i supporti, ove i beni unitamente ceduti non abbiano prezzo indistinto ovvero ove il costo dei supporti integrativi sia superiore al 50% del prezzo della confezione stessa.

[260]L'articolo 17 comma 2, lettere a) e b), stabilisce che il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi, fra l'altro, anche alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto, nonché all'imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74 del D.P.R. 633/1972 citato.

[261]La disposizione intende fare riferimento alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea in relazione alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea. L’articolo 88, paragrafo 3, in particolare, prevede l’obbligo di notifica e di preventiva autorizzazione dei progetti di aiuto da parte della Commissione. La disciplina di attuazione in materia, per quanto concerne i profili procedurali, è recata dal Regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio.

[262]Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

[263]Il decreto legge riprende, con qualche modifica, il contenuto dell’art. 10 del d.d.l. di iniziativa governativa A.C. 4163,(Disposizioni in materia di editoria e di diffusione della stampa quotidiana e periodica), attualmente all’esame della VII Commissione (Cultura) della Camera dei deputati, in sede referente 

[264]In particolare, per quanto riguarda il credito agevolato per le imprese editoriali, il sottosegretario Bonaiuti ha segnalato che al 30 settembre 2004 erano state istruite domande per 65 milioni di euro, e che era stato richiesto un incremento delle relative risorse, per ulteriori 25-30 milioni di euro, per fare fronte all'alto numero di richieste pervenute, testimonianza del positivo accoglimento da parte del settore di questo strumento agevolativo.

[265]  In particolare, per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 6, co. 5, del D.Lgs. n. 419/1999, l’art. 4, co. 45, della Legge n. 350/2003 (finanziaria per il 2004) ha attribuito all’ISMEA la facoltà di prestare garanzie finanziarie per l’emissione di obbligazioni e di provvedere all’acquisto di crediti bancari in favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare e di effettuare anticipazioni di crediti vantati dagli agricoltori.

[266]  Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 161, comma 2 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", l'articolo 36 della legge n. 454 del 1961 è stato abrogato, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore delle misure relative alla liquidazione del Fondo interbancario di garanzia.

[267]  Decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40 recante “Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e dell’autotrasporto”.

[268]  Legge 23 dicembre 1999, n. 488

[269]  Convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

[270]  Si ricorda che sia il bioetanolo sia l’ETBE sono additivi di origine vegetale. In particolare, il bioetanolo, che concorre al 50% alla produzione di ETBE, può essere estratto da barbabietole, mais, sorgo, patate e dai sottoprodotti della lavorazione industriale dell’ortofrutta. Quanto alle biomasse, si tratta di energia prodotta con la combustione di legna o utilizzo di rifiuti organici provenienti dalla zootecnia, ovvero di materiale ligneocellulosico per impieghi energetici. Le benzine riformulate sono benzine, già esistenti in commercio, preparate secondo nuove “formulazioni”, che prevedono, tra l’altro, l’impiego di componenti del tutto nuovi contenenti ossigeno, e di livello ottanico assai elevato, come, tra le altre, l’ETBE e il MTBE, che permetto l’abbandono totale di additivi contenenti piombo.

[271]  Il “biodiesel” è un estere di oli vegetali di colza, girasole, palma etc., ottenuto previo trattamento con metanolo. Tale prodotto viene assimilato al gasolio desolforato, ha minor potere calorifico, e costa all’incirca tre volte di più.

[272]  Così l'art. 3, comma 38, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha modificato il precedente riferimento al 31 dicembre 1998

[273]  Recante Interventi per la riqualificazione del trasporto merci

[274]Per talune categorie di invalidi l’assegno è corrisposto in misura ridotta al 50% (cfr. al riguardo il DM 28 agosto 2003 e il DM 3 settembre 2004).

[275]La richiesta del dipendente, infatti, non provoca l’effetto automatico del trattenimento in servizio: spetta all’amministrazione, in base alle proprie esigenze, l’accoglimento della richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di trattenimento in servizio non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico.

[276]  Si ricorda che il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è stato istituito dal R.D. n. 257 del 1923. Secondo solo al Parco Nazionale del Gran Paradiso come anzianità, fa parte del gruppo dei cosiddetti "parchi storici" ed è stato recentemente ampliato con D.P.R. 24/1/2000. Si ricorda che nella relazione della Corte dei Conti del 16/1/2002 erano state rilevate “anomalie nel settore contabile e gestionale”, ed in particolare una “accertata illegittimità” nella gestione del personale, sul piano delle qualifiche, delle indennità e delle mansioni attribuite.

[277]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.

[278]  L’articolo 1, comma 2, della legge 27luglio 2000, n. 212, prescrive che l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

[279]  Articolo abrogato dall'articolo 288 lettera c), del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[280]  Saverio Fossati, Sulle imprese arriva la stangata dell’ICI, in “Il Sole-24 ore”, 16 dicembre 2004, p. 21. Circa gli effetti sulle imprese industriali, l’articolo fa riferimento a dichiarazioni rilasciate da Confindustria.

[281]  Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

[282]  Tale piano è illustrato dal Governo nella risposta scritta del 1° luglio 2002 all’interrogazione n. 4-2672 (on. Lusetti).

[283]  L. 24 dicembre 2003, n. 350, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).

[284]  Il D.P.R. 332/1997 reca il Regolamento per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana. In particolare, l’art. 4 prevede che le Direzioni generali del Ministero della difesa, competenti per ciascuna Forza armata all'arruolamento del personale volontario, emanano, su direttiva dello Stato maggiore della Difesa, bandi di arruolamento di personale volontario per ferme di tre anni nelle Forze armate. Nel bando devono essere indicati specificamente i requisiti previsti per l'accesso a ciascuna delle carriere iniziali in cui possono essere immessi i volontari al termine della ferma triennale.

[285]L. 27 dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

[286]L. 24 Dicembre 2003, n. 350, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2004).

[287]Decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati, conv. dalla legge 31 marzo 2004, n. 87.

[288]Legge 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

[289]  Si ricorda che in tema di revisione prezzi, il precedente comma 2 ha abrogato l'art. 33 della legge 26 febbraio 1986, n. 41, relativo alla revisione prezzi per la parte ancora in vigore dopo le modiche ad esso apportate dall'art. 3 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359. Sicché, come precisato dal successivo comma 4, per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è più consentito fare più ricorso all'istituto della revisione prezzi e non è più applicabile il primo comma dell'art. 1664 del codice civile. L'istituto della revisione prezzi, definitivamente soppresso dalla norma in commento, aveva una funzione di garanzia circa il mantenimento dell'equilibrio del sinallagma contrattuale (Cons., St., sez. IV, 10 gennaio 1990, n. 7). Secondo la pregressa giurisprudenza “la situazione soggettiva (in particolare) dell'appaltatore in ordine alla facoltà dell'Amministrazione di procedere alla revisione del prezzo dell'appalto di opere pubbliche, riconosciuta dalla legge (D.L.vo 6 dicembre 194,7 n. 1501) sino alla entrata in vigore del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992 n. 359 - che ha soppresso tale facoltà, sostituita poi dal meccanismo previsto dall'art. 26 comma 4 L. 11 febbraio 1994 n. 109 -, aveva natura di interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo, acquistando consistenza di diritto soggettivo solo dopo che l'Amministrazione avesse esercitato il potere di accordare la revisione; tale facoltà, a partire dalla entrata in vigore della L. 22 febbraio 1973 n. 37 (che ha vietato ogni genere di patti incidenti su di essa) non può più formare oggetto di disciplina convenzionale (consentita, invece, nel regime previgente), con la conseguenza che la domanda diretta all'accertamento del diritto al compenso revisionale, fondata su contratti successivi alla citata legge n. 37, contenenti pattuizioni che comportano della riconoscimento, rientra nella cognizione del giudice amministrativo, e non può essere validamente devoluta al giudizio arbitrale; né appare pertinente, al riguardo, il richiamo all'art. 11 L. 7 agosto 1990 n. 241, la cui previsione, in via generale, di accordi in tema di procedimento amministrativo non può valere in presenza di un espresso divieto di legge in relazione a talune pattuizioni specifiche; la normativa in esame è manifestamente rispettosa dell'art. 41 comma 1 Cost., dovendosi escludere che essa comprima irragionevolmente la libertà di iniziativa economica privata, e, quindi, la libertà negoziale, avuto riguardo alle esigenze di interesse geniale, correlate ad una corretta gestione delle risorse pubbliche, sulle quali la normativa medesima si è fondata” (Cass., sez. I civ., 27 giugno 2000, n. 8711).

[290]  Il comma 4 dell'art. 26, in sostituzione della revisione prezzi, ha previsto, come meccanismo di mantenimento dell'equilibrio delle contrapposte prestazioni, il “prezzo chiuso”. L'istituto era stato introdotto, per la prima volta, dall'art. 33, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come metodo di indicizzazione del corrispettivo dell'appalto cui la pubblica amministrazione poteva fare ricorso in alternativa alla revisione prezzi. Per come è configurato l'istituto del prezzo chiuso non sembra rappresentare un vero e proprio meccanismo di indicizzazione del corrispettivo dell'appalto. Il che dovrebbe portare a ritenere consentito all'appaltatore, nel caso in cui se ne verifichino i previsti presupposti, di chiedere la risoluzione del contratto stesso, salva la possibilità di offerta di reductio ad equitatem del corrispettivo di cui all'art. 1467 del codice civile.

[291]  A titolo di esempio, se il contratto ha una durata di quattro anni e l’importo complessivo è di 100 milioni, il prezzo chiuso sarà computato tenendo conto dell’inflazione reale (per es. il 4%) alla quale dovrà essere sottratta quella programmata (per es. l’1%). Quella parte della differenza che eccede il 2% (cioè 4-1-2 = 1%) verrà applicata sull’importo dei lavori ancora da eseguire. Nel caso di specie, questo significa aggiungere 1 milione. Nel secondo anno, la procedura sarà la medesima, solo che questa volta si dovrà defalcare l’importo eseguito nel primo anno e ricalcolare la differenza.

[292]  Trattasi delle società per azioni bancarie ex-enti pubblici(Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Istituto San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, CARIPLO e le Casse di Risparmio di Torino, Firenze, Padova, Asti e per le provincie siciliane).

[293]     Gli indicatori sono i seguenti:

         1)   rapporto tra sofferenze lorde e impieghi lordi;

         2)   rapporto tra spese per il personale e margine di intermediazione;

         3)   esistenza di perdite di esercizio.

[294]  L. 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale.

[295]  Le sanzioni amministrative possono anche non essere pecuniarie ma di tipo interdittivo: si pensi alla sospensione o decadenza da licenze o concessioni e, in genere, nella privazione di un diritto o di una capacità nei confronti di chi abbia trasgredito un precetto.

[296] Cfr. Corte di cassazione, S.U. , 22 luglio 1999, n.500.

[297]  D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

[298]  Decreto convertito con modificazioni dalla legge 153 del 1988.

[299]La legge non fornisce una definizione formale dell’assegno in oggetto. Esso è, infatti, un istituto giuridico del tutto particolare, distinto dalla retribuzione quanto dalle prestazioni di natura assicurativa. Esso non costituisce il corrispettivo di un’opera prestata e l’onere grava non sul datore di lavoro ma su appositi fondi costituiti dai contributi da tutti i datori di lavoro.

[300]Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 59, comma 16, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) la fruizione dell’assegno per il nucleo familiare è stata estesa, a decorrere dal 1° gennaio 1998, anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata I.N.P.S. (cd. lavoratori parasubordinati) di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335 del 1995.

[301]  Ai fini del diritto all’assegno devono essere considerati inclusi nel nucleo familiare (come risultante dal certificato di stato di famiglia, oltre al richiedente, i seguenti soggetti (Legge 153/1988, art. 2, comma 6):

§       il coniuge non separato;

§       i figli minorenni, compresi i c.d. “equiparati”;

§       i figli maggiorenni, ed i c.d. “equiparati”, qualora si trovino nell’impossibilità di lavorare a causa di infermità fisica o mentale e siano comunque orfani di entrambi i genitori, senza diritto alla pensione ai superstiti;

§       fratelli, sorelle e nipoti (in linea collaterale) minorenni;

§       fratelli, sorelle e nipoti (in linea collaterale) maggiorenni, qualora si trovino nell’impossibilità di lavorare a causa di infermità fisica o mentale e siano comunque orfani di entrambi i genitori, senza diritto alla pensione ai superstiti.

Tutte queste persone fanno parte del nucleo familiare anche se:

§       non sono conviventi con il richiedente (ad eccezione dei figli naturali, legalmente riconosciuti da entrambi i genitori e dei nipoti in linea diretta);

§       non sono a carico del richiedente;

§       non sono residenti in Italia (il familiare cittadino straniero ha diritto all'assegno se è cittadino della Comunità europea; se invece è cittadino extracomunitario di un Paese non convenzionato, ha diritto all'assegno solo se risiede in Italia).

L'assegno per il nucleo familiare può essere pagato anche quando il nucleo sia composto da una sola persona che sia titolare di pensione ai superstiti (orfano o coniuge), a condizione che sia minorenne o maggiorenne inabile.

Sono invece considerati esclusi dal nucleo familiare, sempre ai fini della corresponsione dell’assegno familiare, i seguenti soggetti:

§       il coniuge legalmente ed effettivamente separato;

§       il coniuge che abbandona la famiglia (lo stato di abbandono deve essere dimostrato con certificazione anagrafica o con provvedimento di accertamento giudiziale);

§       i figli, le sorelle, i fratelli ed i nipoti coniugati del richiedente;

§       il coniuge ed i figli del cittadino straniero non residente in Italia, tranne nel caso di apposita convenzione internazionale.

[302]  In alcuni casi il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS (a titolo esemplificativo si citano le seguenti categorie di lavoratori: soci di cooperative, lavoratori domestici, lavoratori in CIGS, lavoratori agricoli dipendenti); per i giornalisti provvede l’INPGI e per i titolari di rendita d’infortunio l’INAIL.