XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Servizio Studi - Segreteria generale-Ufficio rapporti con l'Unione europea
Titolo: Legge comunitaria 2004 - A.C. 5179-A/R - Schede di lettura - Parte II
Serie: Progetti di legge    Numero: 626    Progressivo: 5
Data: 27/10/04
Abstract:    Direttive da attuare in via amministrativa; tabelle riepilogative (aggiornamento al 5 ottobre 2004); testo del DDL comunitaria A.C. 5179-A/R.
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea
Riferimenti:
AC n.5179-A/R/14     

Servizio studi                      segreteria generale

                                               ufficio rapporti con l’ue

 

progetti di legge

Legge comunitaria 2004

A.C. 5179-A/R

Schede di lettura

 

Parte II

 

n. 626/5

 


xiv legislatura

27 ottobre 2004

 

Camera dei deputati


In occasione dell’esame del disegno di legge comunitaria per il 2004, il Servizio Studi ha predisposto i seguenti dossier:

 

-       schede di lettura sugli articoli e sulle direttive (n. 626/5 – Parte I e Parte II), in collaborazione con l’Ufficio Rapporti con l’Unione europea (RUE) (A.C. 5179-A/R)

-       schede di lettura sugli articoli e sulle direttive (n. 626/4 – Parte I e Parte II), in collaborazione con l’Ufficio Rapporti con l’Unione europea (RUE) (A.C. 5179-A)

-       schede di lettura sugli articoli e sulle direttive (n. 626), in collaborazione con l’Ufficio Rapporti con l’Unione europea (RUE) (A.C. 5179);

-       iter al Senato (A.S. 2742) (n. 626/1);

-       normativa comunitaria (n. 626/2 parte I, parte II e parte III);

normativa nazionale (n. 626 /3).

 

 

Per i paragrafi relativi alle “Procedure di infrazione” e ai “Documenti all’esame delle Istituzioni europee” l’ultimo aggiornamento sistematico è al 16 giugno 2004.

 

 

 

 

SIWEB

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: ID0030e2.doc


INDICE

Parte II

Direttive da attuare in via amministrativa

§      2002/88/CE (Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali)455

§      2002/94/CE (Direttiva della Commissione recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure)457

§      2003/2/CE, 2003/3/CE, 2003/11/CE, 2003/34/CE, 2003/36/CE e 2003/53/CE (Direttive volte a limitare l’immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi per la salute e per l’ambiente)459

§      2003/13/CE (Modifica della direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini)463

§      2003/14/CE (Modifica della direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento)465

§      2003/65/CE (Modifica della direttiva 86/609/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici)467

§      2003/66/CE (Etichettatura indicante il consumo d’energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni)469

§      2003/101/CE (Modifica della direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope)471

Tabelle riepilogative (aggiornamento al 5 ottobre 2004)

Tabella 1 DIRETTIVE CONTENUTE NEL DDL COMUNITARIA 2004 DA ATTUARE PER DELEGA E IN VIA AMMINISTRATIVA  475

Tabella 2 STATO DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE IN CIASCUNO STATO MEMBRO (al 31 agosto 2004)488

Tabella 3 DIRETTIVE CONTENUTE IN PRECEDENTI LEGGI COMUNITARIE  E NON ANCORA RECEPITE   489

Tabella 4 DIRETTIVE GIA’ SCADUTE (al 5/10/2004) E NON INSERITE IN LEGGI COMUNITARIE   503

Tabella 5 DIRETTIVE IN SCADENZA ENTRO L’ANNO (dal 6/10 al 31/12/2004) E NON INSERITE NEL DDL COMUNITARIA 2004  507

Tabella 6 PROCEDURE INFRAZIONE (aggiornate al 16 giugno 2004)509

Testo del ddl Comunitaria 2004 A.C. 5179-A/R

§      A.C. 5179-A/R, (Governo), Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2004  615

 


Parte II

 


 

Direttive da attuare in via amministrativa


Direttiva 2002/88/CE

 

(Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali)

.

 

La direttiva 2002/88/CE estende il campo d'applicazione della direttiva 97/68/CE includendovi i piccoli motori a benzina ad accensione comandata di potenza non superiore a 19 kW (falciatrici, motoseghe, tagliasiepe, decespugliatrici, pompe, generatori, ecc). Si tratta, infatti, di motori prodotti in tutto il mondo per un totale di circa 25 milioni di unità all'anno il cui contributo alle emissioni globali di composti organici volatili (COV) nella Comunità è pari al 10-15%.

Come precisato al punto 5 della premessa alla direttiva le emissioni prodotte dai piccoli motori a benzina ad accensione comandata nei vari tipi di macchine contribuiscono sensibilmente ai problemi di qualità dell'aria attuali e futuri, in particolare per quanto concerne la formazione di ozono.

 

Si ricorda che la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è stata emanata nel tentativo di ridurre l'inquinamento atmosferico causato dai motori delle macchine mobili non stradali mediante la definizione a livello comunitario di norme sulle emissioni ammissibili per tali motori di inquinanti gassosi e particelle inquinanti. Lo scopo di tale direttiva era di riavvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di parametri di emissione e di procedure di omologazione per i motori destinati all'installazione su macchine mobili non stradali .

In Italia la direttiva 97/68/CE è stata recepita con il DM 20 dicembre 1999 (pubblicato sulla G.U. 9 febbraio 2000, n. 32, S.O.) recante, appunto, l’Attuazione della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, come modificato dal DM 1° giugno 2001 (pubblicato sulla G.U. 27 giugno 2001, n. 147) Recepimento della rettifica alla direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti da motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.

 

I principali elementi della direttiva sono i seguenti :

 

 

L’art.2 stabilisce che entro l'11 agosto 2004 gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, informandone immediatamente la Commissione.

L’art. 3 prevede che entro l'11 agosto 2004 la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, e, ove necessario, una proposta, sui potenziali costi/benefici e sulla fattibilità della riduzione delle emissioni di particolato prodotto da piccoli motori ad accensione comandata, in particolare per quanto concerne i motori a due tempi; della riduzione delle emissioni prodotte dai veicoli da diporto, inclusi motoslitte e go-cart, attualmente non contemplati; della riduzione dei gas di scarico e delle emissioni di particolato prodotti da motori ad accensione per compressione per locomotive.

La relazione dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

i) stime del contributo di tali motori alle emissioni di particolato e del potenziale impatto delle misure di riduzione delle emissioni proposte ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e della riduzione degli effetti sulla salute;

ii) procedure di prova e misurazione e relative apparecchiature che potrebbero essere usate per valutare le emissioni di particolato prodotto da piccoli motori ad accensione comandata in sede di omologazione;

iii) lavori e conclusioni nell'ambito del programma per la misurazione del particolato;

iv) sviluppi in procedure di prova, tecnologia dei motori, disinquinamento dei gas di scarico nonché standard rafforzati per carburante e olio motore;

v) costi da sostenere per la riduzione delle emissioni di particolato prodotto da piccoli motori ad accensione comandata e rapporto costi-efficacia delle misure proposte;

 

Infine, gli artt. 4 e 5 recano, rispettivamente, la data relativa all’entrata in vigore della direttiva fissata il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e la clausola di rito che destinatari della presente direttiva sono gli Stati membri.


Direttiva 2002/94/CE

 

(Direttiva della Commissione recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure)

 

 

La direttiva 2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, reca talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976.

 

Con la direttiva 76/308/CEE[1] del 15 marzo 1976 la Comunità europea ha emanato le disposizioni relative “all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali”.

Con la direttiva della Commissione 77/794/CEE del 4 novembre 1977 sono state stabilite le modalità pratiche necessarie per l'applicazione di talune disposizioni della direttiva 76/308/CEE.

A seguito del moltiplicarsi delle frodi nei confronti degli strumenti comunitari e vista l’opportunità di far rientrare nell'ambito d'applicazione i crediti relativi a determinate imposte sui redditi e sul capitale e a imposte sui premi assicurativi, è stata emanata la direttiva 2001/44/CE[2] del Consiglio, del 15 giugno 2001, che ha novellato la direttiva 76/308/CEE, modificandone, peraltro, il titolo in “direttiva sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure”.

 

Il sistema di assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri, istituito dalla direttiva 73/308/CEE, è stato modificato dalla direttiva 2002/94/CE per quanto riguarda le informazioni da trasmettere all'autorità richiedente, la notificazione al destinatario di atti o di decisioni che lo riguardano, l'adozione di provvedimenti cautelari e il recupero di crediti da parte dell'autorità adita per conto dell'autorità richiedente.

Le disposizioni attuative previste dalla direttiva 77/794/CEE[3] vengono modificate dalla direttiva 2002/94/CE in relazione a ciascuno degli aspetti summenzionati.

 

Nella direttiva 2002/94/CE lo scambio d’informazioni è previsto previa richiesta dello Stato richiedente. Non è quindi possibile lo scambio automatico né spontaneo.

Lo scambio d’informazioni utili per il recupero di un credito non è limitato alle informazioni di cui è già in possesso l'amministrazione adita, dovendo quest’ultima adoperarsi per ottenere l’informazione richiesta. A questo fine essa eserciterà i poteri previsti dalle disposizioni applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui essa ha sede. La richiesta d’informazione deve avvenire per iscritto. Se non è inviata per via elettronica, la domanda deve avere il timbro dell’autorità richiedente e deve essere firmata da un funzionario debitamente autorizzato. Nella richiesta deve segnalarsi ogni altra autorità cui è stata eventualmente inoltrata un'analoga richiesta (articolo 3). La domanda d’informazioni indica il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile per l'identificazione della persona sul conto della quale debbono essere fornite le informazione, nonché la natura e l'importo del credito. La richiesta d’informazioni può riguardare il debitore, un'altra persona tenuta al pagamento del credito, secondo le norme vigenti nello Stato richiedente, un terzo che detenga beni appartenenti ad una delle suddette persone (articolo 4). Ciò può comportare l’estensione della garanzia personale del credito anche a soggetti non obbligati al pagamento nello Stato dell'autorità adita. L'autorità adita riscontra per iscritto la ricezione della richiesta entro sette giorni dalla data in cui essa è pervenuta (articolo 5) e trasmette le informazioni richieste all'autorità richiedente nel momento in cui le ha ottenute. Se non è stato possibile ottenerle entro termini congrui, l'autorità adita ne informa l'autorità richiedente, indicandone le ragioni. In ogni caso, allo scadere del termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda, l'autorità adita informa l'autorità richiedente dell'esito delle ricerche effettuate. Successivamente l'autorità richiedente, entro il termine di due mesi, può domandare all'autorità adita di proseguire le ricerche (articolo 6). In qualsiasi momento, comunicandolo per iscritto, l'autorità richiedente può ritirare la richiesta d’informazioni (articolo 8). L'articolo 22 prevede che ciascuno Stato designi, un ufficio centrale responsabile della comunicazione per via elettronica.

L’articolo 30 della direttiva prevede che gli Stati membri vi conformino la loro legislazione entro il 30 aprile 2003 e ne informino immediatamente la Commissione.

 

Si segnala, infine, che, con la direttiva 2004/79/CE del 4 marzo 2004 della Commissione è stata adattata la direttiva 2002/94/CE, in materia di fiscalità, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea.

 


 

Direttive 2003/2/CE, 2003/3/CE, 2003/11/CE, 2003/34/CE, 2003/36/CE e 2003/53/CE

 

(Direttive volte a limitare l’immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi per la salute e per l’ambiente)

 

Tra le direttive da attuare in via amministrativa, ne risultano diverse attinenti alla questione dell’immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi per la salute e l’ambiente. In particolare, si tratta delle:

§         Dir. 2003/2/CE del 6 gennaio 2003 della Commissione, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dell'arsenico (decimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio).

§         Dir. 2003/3/CE del 6 gennaio 2003 della Commissione, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso del «colorante blu» (dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio).

§         Dir. 2003/11/CE del 6 febbraio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante la ventiquattresima modifica della 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere, ottabromodifenil etere)

Si segnala che le direttive 2003/2/CE e 2003/3/CE sono state già recepite nel nostro ordinamento con il DM 17 ottobre 2003 (GU 302 del 31 dicembre 2003), mentre la direttiva 2003/11/CE è stata recepita dal DM 17 aprile del 2003 (GU n. 185 dell’11 agosto 2003).

§         Dir. 2003/34/CE del 26 maggio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante la ventitreesima modifica della  direttiva 76/769/CEE  del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione).

§         Dir. 2003/36/CE del 26 maggio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante la venticinquesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia d'immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione - CMR).

§         Dir. 2003/53/CE del 18 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica per la ventiseiesima volta la direttiva 76/769/CEE  del Consiglio relativamente alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento)

Si segnala che le direttive 2003/36/CE e 2003/53/CE sono state recentemente recepite nel nostro ordinamento rispettivamente con i decreti ministeriali 18 giugno 2004 e 10 maggio 2004, entrambi pubblicati nella GU n. 198 del 24 agosto 2004.

Le ultime tre direttive indicate riguardano le restrizioni in materia di immissioni sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi e recano, rispettivamente, la ventitreesima, la venticinquesima e la ventiseiesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio e introducono ulteriori restrizioni in materia di commercializzazione e utilizzo di alcune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione), modificando la lista delle sostanze ritenute nocive indicate nell’Allegato I della direttiva 76/769/CEE.

Si ricorda che la Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, è stata adottata allo scopo di tutelare la popolazione e l'ambiente nei confronti di alcune sostanze e preparati pericolosi e garantire il buon funzionamento del mercato comune, ravvicinando le disposizioni legislative esistenti in materia negli Stati membri, concernenti l'immissione sul mercato e l'uso di tali sostanze.

Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva:

·         il trasporto delle sostanze e dei preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;

·         le sostanze e ai preparati pericolosi esportati verso paesi terzi;

·         le sostanze e ai preparati in transito sottoposti a controllo doganale, purché non siano oggetto di nessuna trasformazione.

Le limitazioni stabilite dalla direttiva non si applicano all'immissione sul mercato o all'uso a fini di ricerca, di sviluppo e di analisi.

In allegato alla direttiva sono elencati i prodotti disciplinati dalla direttiva e le condizioni previste per la loro immissione nel mercato. Le successive direttive di modifica alla direttiva 76/769/CEE hanno aggiunto ulteriori sostanze e preparati.

All’attuazione nel nostro ordinamento della direttiva CEE n. 76/769 si è provveduto con il DPR 10 settembre 1982, n. 904 contenente la disciplina generale della materia, regolando le restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso sul territorio nazionale delle sostanze e dei preparati pericolosi elencati in allegato al decreto. L'art. 27 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria 1993) ha aggiunto un articolo (art. 1-bis) al DPR n. 904, con cui si prevede che l’allegato in cui sono elencate le sostanze pericolose possa essere modificato con decreto del Ministro della sanità, per assicurarne la conformità alle direttive comunitarie.

Per quanto riguarda le modifiche apportate dalle direttive citate, si segnala, in particolare, che:

§         La prima direttiva (2003/34) integra l’elenco delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, di categorie 1 o 2, riportato nella appendice relativa ai punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE (appendice introdotta dalla dir. 94/60/CE, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE). Dispone, infatti, che ai suddetti punti siano aggiunte 22 sostanze recentemente classificate come cancerogene, mutagene o tossiche, elencate nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE relativa alla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. Gli stati membri devono adottare il provvedimento entro 15 luglio 2004 ed applicarlo a decorrere dal 15 gennaio 2005.

§         La seconda direttiva (2003/36/CE) integra l’elenco delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, di categorie 1 o 2, riportato nella appendice relativa ai punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE (appendice introdotta dalla dir. 94/60/CE, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE ), aggiungendo due nuove sostanze di categoria 1, delle quali è stato accertato che possano indurre gravi patologie cancerogene (butano e butadiene), altre diciannove di categoria 2, che presentano rischi analoghi sia pure di minore entità, tra le quali il cromato di sodio, largamente impiegato, alcune tipologie di ossidi, il furano, il dinitroulene, alcuni cloruri e solfati. Sono state aggiunte anche cinque sostanze classificate come mutagene, tra cui il solfato e l'ossido di propilene, una sostanza giudicata tossica per la riproduzione di categoria 1, il bromopropano, e infine sedici preparati definiti tossici per la riproduzione di categoria 2. Gli Stati membri sono tenuti a adottare il provvedimento entro il 25 giugno del 2004, con disposizioni regolamentari e amministrative nazionali applicano tali disposizioni a decorrere dal 25 dicembre 2004.

§         Infine, la direttiva 2003/53/CE stabilisce restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di tre sostanze pericolose – nonilfenolo (NP), nonilfenolo etossilato (NPE), cemento - al fine di garantire la tutela dell’ambiente e della salute umana. La direttiva è volta ad armonizzazione le disposizioni concernenti l'immissione sul mercato e l'uso delle prime due sostanze (NP ed NPE) pericolose per l’ambiente, utilizzate nella produzione di resine, plastiche, stabilizzatori nell'industria dei polimeri, ma anche nella fabbricazione degli ossimi fenolici e in alcune tinture speciali. Il provvedimento, inoltre, considerati gli effetti prodotti dal contatto cutaneo diretto e prolungato con il cemento, provvede a limitare l'immissione sul mercato e l'uso di cemento, per tutelare la salute umana. Studi scientifici hanno, infatti, provato che i preparati di cemento contenenti cromo VI ( il cui utilizzo è già stato vietato ai sensi della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso e della direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche) possono causare reazioni allergiche in determinate circostanze, se vi è un contatto diretto e prolungato con la pelle umana. Il termine di recepimento è fissato al 17 luglio 2004, mentre le disposizioni della direttiva si applicano a partire dal 17 gennaio 2005.

 


 

Direttiva 2003/13/CE

 

(Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini)

 

 

La direttiva 2003/13/CE modifica la disciplina sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati a lattanti e bambini, di cui alla direttiva 96/5/CE [4].

La direttiva 96/5/CE [5] riguarda gli obblighi in materia di composizione e d'etichettatura degli alimenti destinati a essere utilizzati durante il periodo di svezzamento dei bambini (da uno a tre anni) e dei lattanti (bambini di meno di dodici mesi), nonché come complemento di alimentazione in vista di un loro adattamento ad un'alimentazione normale.

 

La direttiva 2003/13/CE innalza il livello di protezione dei lattanti, applicando controlli di rilevazione più severi per un numero limitato di antiparassitari e di loro metaboliti particolarmente pericolosi e già vietati dalla direttiva 1999/39/CE. Ciò al fine di tener conto degli effetti di contaminazione nell’ambiente, anche a più lungo termine, derivanti dall’impiego di alcuni prodotti fitosanitari.

A tal fine sono stabilite nuove quantità massime dei residui in misura tale da preservare in ogni caso la salute dei soggetti consumatori.

 

Si ricorda che il termine di recepimento è stabilito per il 6 marzo 2004.


 

Direttiva 2003/14/CE

 

(Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento)

 

 

La direttiva 2003/14/CE modifica la disciplina sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, di cui alla direttiva 91/321/CEE [6].

La direttiva 91/321/CEE [7] fissa le norme per la commercializzazione degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento destinati ai lattanti in buona salute nella Comunità e permette, inoltre, agli Stati membri di applicare i principi e gli obiettivi fissati dal Codice internazionale dei sostituti del latte materno.

Nell'ambito delle norme di commercializzazione, la direttiva specifica gli ingredienti autorizzati, gli elementi della composizione, le sostanze che possono essere utilizzate per la fabbricazione di questo tipo di alimenti, la presentazione alla vendita, le indicazioni che devono obbligatoriamente figurare sull'etichetta, che si aggiungono a quelle fissate dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari, ecc.

La pubblicità relativa agli alimenti per lattanti deve limitarsi alle pubblicazioni scientifiche e a quelle specializzate nel settore della puericultura. Gli Stati membri dovranno garantire un'informazione oggettiva e coerente sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia.

 

La direttiva 2003/14/CE innalza il livello di protezione dei lattanti, applicando controlli di rilevazione più severi per un numero limitato di antiparassitari e di loro metaboliti particolarmente pericolosi e già vietati dalla direttiva 1999/50/CE. Ciò al fine di tener conto degli effetti di contaminazione nell’ambiente, anche a più lungo termine, derivanti dall’impiego di alcuni prodotti fitosanitari.

A tal fine sono stabilite nuove quantità massime dei residui in misura tale da preservare in ogni caso la salute dei soggetti consumatori.

 

Si ricorda che il termine di recepimento è stabilito per il 6 marzo 2004.


 

Direttiva 2003/65/CE

 

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici)

 

La direttiva 2003/65/CE modifica la disciplina sulla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, di cui alla direttiva 86/609/CEE [8].

La Direttiva 86/609/CEE concerne il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri. Essa riguarda l'utilizzazione di animali per lo sviluppo, la produzione e le prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei preparati farmaceutici, degli alimenti e di altre sostanze o prodotti:

§         per il controllo di malattie o disturbi della salute nelle persone, negli animali e nelle piante;

§         per il controllo delle condizioni fisiologiche nelle persone, negli animali e nelle piante;

§         per la protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse delle persone e degli animali.

Gli Stati membri devono vietare l'impiego a fini sperimentali degli animali minacciati di estinzione. L'impiego di questi animali può essere permesso solo in casi particolari.

 

La direttiva 2003/65/CE introduce modalità più snelle per l’aggiornamento in futuro degli allegati della direttiva ai più recenti sviluppi scientifici e tecnici e ai risultati della ricerca nei settori interessati. Tale modifica è volta ad evitare il ricorso alla più complessa procedura di codecisione.

I nuovi articoli 24 bis e 24 ter prevedono che la Commissione sia assistita da un comitato, sulla base delle procedure previste dagli articoli 5, 7 e 8 della decisione 1999/468/CE. Il periodo per la delibera del Consiglio è fissato a tre mesi dalla proposta della Commissione.

Si ricorda che il termine di recepimento è stabilito per il 16 settembre 2004.


 

Direttiva 2003/66/CE

 

(Etichettatura indicante il consumo d’energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni)

 

Dir. 2003/66/CE del 3 luglio 2003 della Commissione che modifica la direttiva 94/2/CE concernente le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni.

 

La direttiva 94/2/CE, oggetto di modifica da parte della direttiva in esame, è stata adottata - relativamente all’etichettatura dei frigoriferi - in attuazione della direttiva 92/75/CEE, che costituisce la base normativa vigente in materia di informazione, mediante etichettatura, del consumo di energia degli apparecchi domestici.

Si ricorda che le prime disposizioni comunitarie in materia di informazione, mediante etichettatura, del consumo di energia degli apparecchi domestici si rinvengono nella direttiva 79/530/CEE (attuata nel nostro ordinamento dal DPR 12 agosto 1982, n. 783), in seguito sostituita dalla direttiva 92/75/CEE che è stata recepita con il DPR 9 marzo 1998, n. 107 (“


Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici’”) e con il DM 10 novembre 1999 (“Norme sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico, in conformità alla direttiva comunitaria 96/57/CE[9]).

Nell'ambito di applicazione della direttiva rientrano i seguenti apparecchi domestici: 1) frigoriferi, congelatori e loro combinazioni; 2) lavatrici, essiccatoi e loro combinazioni; 3) lavastoviglie; 4) forni; 5) scalda acqua e serbatoi di acqua calda; 6) fonti di illuminazione; 7) condizionatori d'aria; 8) altri apparecchi indicati da successive disposizioni comunitarie.

Per questi tipi di apparecchi è fatto obbligo al fornitore di predisporre tre tipi di documenti: una scheda informativa, una etichetta da apporre sul prodotto e una documentazione tecnica. La scheda e l'etichetta devono essere rese note al consumatore, la documentazione tecnica, comprovante l'esattezza delle informazioni inserite nella scheda e nell'etichetta, è a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità nazionali. In Italia questo compito spetta al Ministero delle attività produttive che ha, inoltre, il compito di promuovere una campagna informativa finalizzata ad incentivare un uso responsabile dell'energia da parte dei consumatori.

Specifiche modalità di etichettatura e di informazione del consumatore relative a ciascun tipo di apparecchio, adottate in applicazione della direttiva in esame, sono stabilite da singole direttive comunitarie (previste dall'art. 2 della dir. 92/75/CEE) da attuarsi mediante regolamenti del Ministero dell'industria (ora delle attività produttive) ai sensi dell’art.1, comma 2, del regolamento di attuazione della direttiva 92/75/CEE.

 

La direttiva 94/2/CE - recepita nel nostro ordinamento con il DM 2 aprile 1998 (“
Modalità di applicazione della etichettatura energetica a frigoriferi domestici, congelatori e relative combinazioni”), successivamente modificato dal DM 7 ottobre 1998 (“Modalità di applicazione della etichettatura energetica a lavatrici, asciugabiancheria e lavasciuga ad uso domestico”) - viene ora modificata dalla direttiva 2003/66 che, per gli elettrodomestici del freddo, aggiunge due nuove classi di efficienza energetica - denominate A+ e A++ - alle sette attualmente previste che vanno da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) (Si ricorda che i prodotti definiti energeticamente efficienti ricadono nelle classi A e B).

La Commissione Europea, infatti, rilevando il successo ottenuto dal regime di etichettatura introdotto dalla citata direttiva 94/2/CE che, nel quadriennio dal 1996 al 2000, ha provocato un aumento degli indici di efficienza dei nuovi frigoriferi e congelatori superiore al 30% e rilevando, altresì, che nel 2000 il 20% delle apparecchiature refrigeranti vendute apparteneva alla classe più efficiente (A), con percentuali superiori al 50% in alcuni paesi, ha ritenuto necessario introdurre le due classi addizionali A+ e A++, nell’attesa di una revisione complessiva delle classi di etichettatura energetica (i frigoriferi e congelatori che consumano di più sono classificati «F» e «G»).

A partire dal 2004, la direttiva 2003/66 consentirà ai consumatori di individuare i frigoriferi e i congelatori che consumano meno energia e che sono contrassegnati dalle diciture «A+» (maggiore efficienza) e «A++» (efficienza massima) sull'etichetta di vendita di questi prodotti.

 

Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla nuova direttiva entro il 30 giugno 2004, applicando tali disposizioni a partire dal 1° luglio 2004.

Tuttavia, sino al 31 dicembre 2004 è consentita l'immissione sul mercato e la commercializzazione dei prodotti non conformi alle nuove disposizioni

 


 

Direttiva 2003/101/CE

 

(Modifica della disciplina sulla fabbricazione e immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope)

 

La direttiva 2003/101/CE modifica per alcuni aspetti limitati la disciplina sulla fabbricazione e immissione in commercio di talune sostanze (cd. “precursori”) impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, di cui alla direttiva 92/109/CEE [10].

In particolare, la direttiva in esame aggiorna:

-          l’allegato I, che elenca le “sostanze classificate” regolate dalla direttiva 92/109/CEE;

-          l’allegato II, che indica i “valori soglia” di alcune sostanze.

Il termine di recepimento è previsto per il 1° gennaio 2004.

 

Si ricorda che la direttiva 92/109/CEE distingue tra due tipi di precursori: gli uni di utilizzazione limitata a fini leciti, gli altri d'importanza primordiale per un'utilizzazione commerciale legittima.

Gli Stati membri devono designare l'autorità competente responsabile della corretta applicazione della direttiva. La direttiva prevede anche la cooperazione intracomunitaria tra autorità competenti.

 

Si segnala che di recente è stato approvato il regolamento (CE) n. 273/2004, che detta una nuova disciplina complessiva sul controllo e monitoraggio intracomunitario delle sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.

L’entrata in vigore del regolamento è prevista con decorrenza 18 agosto 2005, salvo alcune disposizioni volte a favorire una tempestiva attuazione del provvedimento alla data prevista [11].

Tale regolamento prevede anche l’abrogazione, con la medesima decorrenza del 18 agosto 2005 [12], delle direttive 92/109/CEE e 2003/101/CE, sopra citate.


 

Tabelle riepilogative
(aggiornamento al 5 ottobre 2004)


 

Avvertenza: nella colonna “TERMINE DI RECEPIMENTO” di ciascuna delle tabelle che seguono sono evidenziati in carattere grassetto i termini scaduti al 5/10/2004.

 

 

Tabella 1
DIRETTIVE CONTENUTE NEL DDL COMUNITARIA 2004
DA ATTUARE PER DELEGA E IN VIA AMMINISTRATIVA

 

 

 

Direttive da attuare con decreti legislativi

(contenute negli articoli e negli allegati A e B della legge comunitaria 2004)

 

DIRETTIVA

TITOLO

TERMINE DI
RECEPIMENTO

E’ richiesto il

parere delle Commissioni parlamentari

2001/42/CE[13]

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente

21/7/2004

Si

2001/83/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (come modificata dalle direttive 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, 2003/63/CE della Commissione, del 25 giugno 2003, 2004/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004)

Non previsto

No

2001/84/CE[14]

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale

1/1/2006

Si

2002/14/CE[15]

del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori

23/3/2005

Si

2002/15/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

23/3/2005

Si

2002/98/CE[16]

del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE

8/2/2005

No

2003/6/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato

12/10/2004

Si[17]

2003/10/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, deIla direttiva 89/391/CEE

14/2/2006

Si

2003/18/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro

14/4/2006

Si

2003/20/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate

8/5/2006

Si

2003/35/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia

25/6/2005

Si

2003/38/CE

del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro

Non definito (modifica una precedente direttiva)

No

2003/41/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali

23/9/2005

Si

2003/42/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile

4/7/2005

Si

2003/51/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione

1/1/2005

Si

2003/54/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE

1/7/2004

Si

2003/55/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE

1/7/2004

Si

2003/58/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società

31/12/2006

Si

2003/59/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio

10/9/2006

Si

2003/63/CE[18]

del 25 giugno 2003, che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano

31/10/2003

No

2003/71/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE

1/7/2005

Si

2003/72/CE

del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori

18/8/2006

Si

2003/73/CE

della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell’allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

24/7/2004

No

2003/74/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze b-agoniste nelle produzioni animali

14/10/2004

Si

2003/85/CE

del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 891531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE

30/6/2004

Si

2003/86/CE

del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare

3/10/2005

Si

2003/87/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio

31/12/2003

Si

2003/88/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro

Non previsto (direttiva di codificazione)

Si

2003/89/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l’indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari

25/11/2004

Si

2003/92/CE

del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica

1/1/2005

Si

2003/93/CE

del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette

31/12/2003

No

2003/94/CE

della Commissione, dell’8 ottobre 2003, che stabilisce princìpi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione

30/4/2004

No

2003/96/CE

del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità

31/12/2003

Si

2003/98/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico

1/7/2005

No

2003/99/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio

12/4/2004

Si

2003/105/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

1/7/2005

Si

2003/109/CE

del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

23/1/2006

Si

2003/110/CE

del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all’assistenza durante il transito nell’ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea

6/12/2005

Si

2003/124/CE

del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato

12/10/2004

Si

2003/125/CE

del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse

12/10/2004

Si

2004/8/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.

21/2/2006

Si

2004/12/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

18/8/2005

Si

2004/17/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali

31/1/2006

Si

2004/18/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi

31/1/2006

Si

2004/22/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura

30/4/2006

Si

2004/24/CE[19]

del 31 marzo 2004 che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano

30/10/2005

No

2004/25/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto

20/5/2006

Si

2004/35/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilita` ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale

30/7/2004

Si

2004/39/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio

30/4/2006

Si

2004/67/CE

del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale

5/2006

Si

 

 


 

Direttive da attuare in via amministrativa

(indicate nella relazione governativa al disegno di legge comunitaria 2004 – A.S. 2742)

N.B. A sfondo grigio sono evidenziate le direttive che risultano già attuate

 

DIRETTIVA

Titolo

Termine di recepimento

2002/88/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali

11/8/2004

2002/94/CE

della Commissione, del 9 dicembre 2002, recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure

30/4/2003

2002/97/CE[20]

della Commissione, del 16 dicembre 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari (2,4-D, triasulfuron e tifensulfuron metile) rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

30/6/2003

2002/100/CE[21]

della Commissione, del 20 dicembre 2002, che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le percentuali massime di residui di azossistrobina

31/3/2003

2003/1/CE[22]

della Commissione, del 6 gennaio 2003, che adegua al progresso tecnico l’allegato II della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

15/4/2003

2003/2/CE[23]

della Commissione, del 6 gennaio 2003, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dell’arsenico (decimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio

29/6/2003

2003/3/CE[24]

della Commissione, del 6 gennaio 2003, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso del «colorante blu» (dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio)

31/12/2003

2003/5/CE[25]

della Commissione, del 10 gennaio 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva deltametrina

30/4/2004

2003/7/CE[26]

della Commissione, del 24 gennaio 2003, che modifica le condizioni di autorizzazione della cantaxantina nei mangimi in conformità alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio

1/9/2003

2003/11/CE[27]

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere, ottabromodifenil etere

15/2/2004

2003/13/CE

della Commissione, del 10 febbraio 2003, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

6/3/2004

2003/14/CE

della Commissione, del 10 febbraio 2003, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

6/3/2004

2003/16/CE[28]

della Commissione, del 19 febbraio 2003, che adegua al progresso tecnico l’allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

28/2/2003

2003/19/CE[29]

della Commissione, del 21 marzo 2003, che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle masse e alle dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi

30/9/2003

2003/21/CE[30]

della Commissione, del 24 marzo 2003, che modifica la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

31/3/2003

2003/22/CE[31]

della Commissione, del 24 marzo 2003, che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

31/3/2003

2003/23/CE[32]

della Commissione, del 25 marzo 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etossisulforon, foramsulfuron, oxadiargi e ciazofamid

31/12/2003

2003/26/CE[33]

della Commissione, del 3 aprile 2003, che adegua al progresso tecnico la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai limitatori di velocità e alle emissioni di gas di scarico dei veicoli commerciali

1/1/2004

2003/27/CE[34]

della Commissione, del 3 aprile 2003, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio per quanto riguarda i controlli delle emissioni di gas di scarico dei veicoli a motore

1/1/2004

2003/28/CE[35]

della Commissione, del 7 aprile 2003, che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada

1/7/2003

2003/29/CE[36]

della Commissione, del 7 aprile 2003, che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia

1/7/2003

2003/31/CE[37]

della Commissione, dell’11 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin

30/6/2004

2003/34/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante ventitreesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione)

15/7/2004

2003/36/CE[38]

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante venticinquesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia d’immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione – CMR

25/6/2004

2003/37/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE

31/12/2004

2003/39/CE[39]

della Commissione, del 15 maggio 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive propineb e propizamide

30/9/2004

2003/45/CE[40]

della Commissione, del 28 maggio 2003, che modifica la direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

31/12/2003

2003/46/CE[41]

della Commissione, del 4 giugno 2003, che modifica la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

15/6/2003

2003/47/CE[42]

della Commissione, del 4 giugno 2003, che modifica gli allegati II, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

15/6/2003

2003/52/CE[43]

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica la direttiva 95/2/CE in materia di condizioni di impiego dell’additivo alimentare E 425 konjak

17/1/2004

2003/53/CE[44]

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica per la ventiseiesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativamente alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento

17/7/2004

2003/60/CE[45]

della Commissione, del 18 giugno 2003, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

30/6/2004

2003/62/CE[46]

della Commissione, del 20 giugno 2003, che modifica le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di esaconazolo, clofentezina, miclobutanile e procloraz

31/7/2003

2003/65/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica la direttiva 86/609/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

16/9/2004

2003/66/CE

della Commissione, del 3 luglio 2003, che modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni

30/6/2004

2003/68/CE[47]

della Commissione, dell’11 luglio 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive trifloxystrobin, carfentrazone etile, mesotrione, fenamidone e isoxaflutole

31/3/2004

2003/69/CE[48]

della Commissione, dell’11 luglio 2003, recante modifica all’allegato della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne le quantità massime di residui di clormequat, lambda-cialotrina, kresoxym-metile, azoxystrobin e alcuni ditiocarbammati

31/7/2003

2003/70/CE[49]

della Commissione, del 17 luglio 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo

30/11/2004

2003/75/CE[50]

della Commissione, del 29 luglio 2003, che modifica l’allegato I della direttive 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

30/1/2004

2003/76/CE[51]

della Commissione, dell’11 agosto 2003, che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore

4/9/2004

2003/77/CE[52]

della Commissione, dell’11 agosto 2003, che modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote

4/9/2004

2003/78/CE

della Commissione, dell’11 agosto 2003, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari

1/9/2004

2003/79/CE[53]

della Commissione, del 13 agosto 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione del Coniothyrium minitans tra le sostanze attive

30/6/2004

2003/80/CE

della Commissione, del 5 settembre 2003, che stabilisce all’allegato VIII-bis della direttiva 76/768/CEE del Consiglio il simbolo indicante la durata d’idoneità all’impiego dei prodotti cosmetici

11/9/2004

2003/81/CE[54]

della Commissione, del 5 settembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive molinate, tiram e ziram

31/1/2005

2003/82/CE

della Commissione, dell’11 settembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le frasi tipo sui rischi particolari e sulle precauzioni da adottare in materia di prodotti fitosanitari

30/7/2004

2003/83/CE

della Commissione, del 24 settembre 2003, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

24/9/2004

2003/84/CE[55]

della Commissione, del 25 settembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam

30/6/2004

2003/90/CE[56]

della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole

31/3/2004

2003/91/CE[57]

della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di ortaggi

31/3/2004

2003/95/CE

della Commissione, del 27 ottobre 2003, recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

1/11/2004

2003/101/CE[58]

della Commissione, del 3 novembre 2003, recante modifica della direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e all’immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

1/1/2004

2003/104/CE

della Commissione, del 12 novembre 2003, che autorizza l’estere isopropilico dell’analogo idrossilato della metionina

20/5/2004

 


 

Tabella 2
STATO DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE
IN CIASCUNO STATO MEMBRO
(al 31 agosto 2004)

 

 

Graduatoria

Stato membro

Direttive scadute al 31/8/2004

Direttive per le quali sono state comunicate misure di attuazione

 

% di direttive attuate

 

1

Lituania

2516

2510

99,76%

2

Spagna

2489

2461

98,88%

3

Finlandia

2467

2439

98,87%

4

Ungheria

2552

2522

98,82%

5

Belgio

2524

2489

98,61%

6

Danimarca

2468

2432

98.54%

7

Regno Unito

2466

2428

98,46%

8

Polonia

2493

2454

98,44%

9

Irlanda

2484

2441

98,27%

10

Austria

2476

2433

98,26%

11

Portogallo

2510

2462

98,09%

12

Germania

2471

2421

97,98%

13

Olanda

2469

2417

97,89%

14

Svezia

2453

2396

97,68%

15

Cipro

2498

2432

97,36%

16

Francia

2471

2403

97,25%

17

Slovenia

2493

2422

97,15%

18

ITALIA

2480

2409

97,14%

19

Lussemburgo

2476

2399

96,89%

20

Grecia

2475

2393

96,69%

21

Lettonia

2511

2382

94,86%

22

Estonia

2474

2337

94,46%

23

Slovacchia

2502

2307

92,21%

24

Repubblica Ceca

2499

2246

89,88%

25

Malta

2495

1958

78,48%

 

Media CE

2488

2400

96,44%

              Fonte: Commissione europea- Segretariato Generale


 

Tabella 3
DIRETTIVE CONTENUTE IN PRECEDENTI LEGGI COMUNITARIE
E NON ANCORA RECEPITE
[59]

 

 

 

 

 

Legge comunitaria 1999

(Legge 21 dicembre 1999, n. 526)

 

 

Direttiva

Titolo

Termine di recepimento

Modalità di recepimento

parere delle commissioni parlamentari

98/49/CE

Direttiva 98/49/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione integrativa dei lavoratori subordinati e autonomi che si spostano all'interno della Comunità.

 

25/07/2001

Delega

(scaduta)

Non previsto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legge comunitaria 2000

(Legge 29 dicembre 2000, n. 422)

 

a)   Direttive contenute negli articoli e negli allegati A e B

 

DIRETTIVA

Titolo

Termine di recepimento

Modalità di recepimento

Parere delle Commissioni parlamentari

96/97/CE

direttiva 96/97/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996 che modifica la direttiva 86/378/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale

1/7/97

 

Delega (scaduta)

 

 

b) Direttive da attuare in via amministrativa

 

DIRETTIVA

Titolo

Termine di recepimento

1999/17/CE

direttiva 1999/17/CE della Commissione, del 18 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/761/CEE del Consiglio relativa ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché alle lampade ad incandescenza per tali proiettori

1/10/99

al più tardi 6 mesi dopo la pubbl. dei regolamenti ECE/ONU (di cui all’art. 3) della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

(pubblicati nel maggio/giugno 2001)

1999/18/CE

direttiva 1999/18/CE della Commissione, del 18 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/762/CEE del Consiglio relativa ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore, nonché alle lampade ad incandescenza per tali proiettori

1/10/99

al più tardi 6 mesi dopo la pubbl. del regolamento (ECE/ONU) n. 19 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

1999/77/CE

direttiva 1999/77/CE della Commissione, del 26 luglio 1999, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto)

1/01/2005

1999/81/CE

direttiva 1999/81/CE del Consiglio, del 29 luglio 1999, che modifica la direttiva 92/79/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, la direttiva 92/80/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette e la direttiva 95/59/CE relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati

1/01/99

 

 

Legge comunitaria 2001

(legge 1° marzo 2002, n. 39)

 

b)   Direttive contenute negli articoli e negli allegati A e B

 

DIRETTIVA

TITOLO

TERMINE DI
RECEPIMENTO

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Parere delle Commissioni parlamentari

2000/20/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

Immediato

Delega (scaduta)

Non previsto

2001/16/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

20/04/2003

Delega (scaduta)

Previsto (Trasmesso lo schema di Dlgs il 28/5/2004)

2001/23/CE

del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti

Non previsto (direttiva di codificazione)

Delega (scaduta)

Previsto

2001/42/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

21/07/2004

Delega (scaduta)

Previsto

2001/64/CE

del Consiglio, del 31 agosto 2001, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

28/03/2002

Delega (scaduta)

 

Non previsto

(Le autorità italiane hanno comunicato di non voler esercitare la facoltà di modifica della normativa)

 

 

Legge comunitaria 2002

(Legge 3 febbraio 2003, n. 14)

 

c)   Direttive contenute negli articoli e negli allegati A e B

 

DIRETTIVA

TITOLO

TERMINE DI
RECEPIMENTO

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Parere delle Commissioni parlamentari

98/59/CE

Del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi

1/09/1998

Delega (scaduta)

 

Previsto

2001/83/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano

Non previsto (direttiva di codificazione)

 

Delega (scaduta)

Non previsto

2001/88/CE

del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

1/01/2003

Delega (scaduta)

Previsto

2002/10/CE

del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati

1/07/2002

Delega (scaduta)

Non previsto

 

 

d)   Direttive da attuare in via amministrativa

 

Direttiva

Titolo

Termine di recepimento

1999/95/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l’applicazione delle disposizioni relative all’orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità

30/6/2002

 

2000/39/CE

Della Commissione, dell’8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esportazione ad agenti chimici sul luogo di lavoro

31/12/2001

 

2001/61/CE

della Commissione, dell’8 agosto 2001, sull’uso di certi derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

30/11/2002

2001/80/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione

27/11/2002

 

2001/96/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse

15/08/2003

Legge comunitaria 2003

(Legge 31 ottobre 2003, n. 306)

 

a)   Direttive contenute negli articoli e negli allegati A e B[60]

 

DIRETTIVA

TITOLO

TERMINE DI
RECEPIMENTO

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Parere

parlamentare

1999/22/CE

del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici[61]

9/4/2002

 

delega

1999/63/CE

del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST)[62]

30/06/2002

delega

2000/60/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque[63]

22/12/2003

delega

2000/76/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti[64]

28/12/2002

delega

2000/79/CE

del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all’attuazione dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da Association of European Airlines, European Transport Workers’Federation, European Cockpit Association, European Regions Airline Association e International Air Carrier Association[65]

1/12/2003

delega

2001/16/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale[66]

20/4/2003

delega

Il 28/5/2004 è stato presentato al Parlamento lo schema di decre-to legislativo.

 

2001/40/CE

del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi[67]

2/12/2002

delega

No

2001/86/CE

del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che completa lo Statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori[68]

8/10/2004

delega

2002/6/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità[69]

9/9/2003

delega

No

2002/30/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità

28/9/2003

delega

2002/33/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale

30/04/2003

delega

No

2002/44/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni)

06/07/2005

delega

2002/49/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

18/07/2004

delega

2002/59/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio

5/2/2004

delega

No

2002/65/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE

09/10/2004

delega

2002/73/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro

05/10/2005

delega

2002/74/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro

07/10/2005

delega

2002/83/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita

17/11/2002 20/09/2003 19/06/2004

delega

No

2002/84/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi

23/11/2003

delega

2002/86/CE

della Commissione del 6 novembre 2002 recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

non definito (modifica termine di precedente direttiva)

delega

No

2002/87/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE, 93/22/CEE 98/78/CE, 2000/12/CE

10/08/2004

delega

2002/89/CE

 

del Consiglio, del 28 novembre 2002 che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

01/01/2005

delega

2002/90/CE

del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali

05/12/2004

delega

2002/91/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia

4/1/2006

delega

No

2002/92/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa

14/01/2005

delega

2002/93/CE

del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro

non definito (proroga termine di precedente direttiva)

delega

No

2002/95/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

12/08/2004

delega

2002/96/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

13/08/2004

delega

2002/98/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE

8/02/2005

delega

No

2002/99/CE

del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano

31/12/2004

delega

No

2003/4/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE

14/02/2005

delega

2003/6/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato

12/10/2004

delega[70]

2003/8/CE

del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie

30/05/2006

delega

No

2003/9/CE

del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri

6/02/2005

delega

No

2003/12/CE

della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici

1/08/2003

delega

No

2003/15/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

10/09/2004

delega

No

2003/17/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel

3/6/2003

delega

2003/24/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

16/11/2004

delega

2003/25/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri

16/11/2004

delega

2003/30/CE

Del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2003, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti

31/12/2004

delega

No

2003/32/CE

della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale

31/12/2003

delega

No

2003/33/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco

31/7/2005

delega

2003/43/CE

del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina

1/7/2004

delega

2003/44/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto

30/6/2004

delega

2003/48/CE

del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

31/12/2003

delega

No

2003/49/CE

del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi

1/1/2004

delega

No

2003/50/CE

del Consiglio, dell’11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini

1/7/2004

delega

2003/61/CE

del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 92/34/CEE, 98/56/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE in materia di agricoltura

10/10/2003

delega

No

 

 

 

a)   Direttive da attuare in via amministrativa

 

Direttiva

Titolo

Termine di recepimento

2002/85/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità

1/01/2005

 


 

Tabella 4
DIRETTIVE GIA’ SCADUTE (al 5/10/2004)
E NON INSERITE IN LEGGI COMUNITARIE

N.B. a sfondo grigio sono evidenziate le direttive il cui termine di recepimento scade nell’anno 2004

 

DIRETTIVA

TITOLO

TERMINE DI
RECEPIMENTO

1999/72/CE

del 29 luglio 1999, che modifica la dir 92/117 su misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari

31/05/2001

1999/78/CE

del 27 luglio 1999 che modifica la direttiva 95/10/CE

30/11/1999

 

2000/23/CE

del 27 aprile 2000, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

31/03/2001

2000/64/CE

del 7 novembre 2000, che modifica le direttive 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio d'informazioni con i paesi terzi

17/11/2002

2001/004/CE

del 19 gennaio 2001, che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota minima in materia di aliquota normale, la sesta direttiva (77/388/CEE) relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto

01/01/2001

2001/008/CE

dell'8 febbraio 2001, che sostituisce l'allegato I alla direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope

01/03/2001

2001/38/CE

del 5 giugno 2001, che modifica la direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (Testo rilevante ai fini del SEE)

31/12/2001

2002/11/CE

Direttiva 2002/11/CE del Consiglio che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE

23/02/2003

2002/67/CE

del 18 luglio 2002, relativa all'etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina

30/06/2003

2003/73/CE

del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

24/7/2004

2003/107/CE

del 5 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/16/CE del Consiglio relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

31/3/2004

2003/108/CE

dell'8 dicembre 2003, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

13/8/2004

2003/120/CE

del 5 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/496/CEE relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari

31/7/2004

2004/4/CE

del 15 gennaio 2004, che modifica la direttiva 96/3/CE recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi

31/7/2004

2004/5/CE

del 20 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2001/15/CE al fine di includere determinate sostanze nell'allegato

31/3/2004

2004/6/CE

del 20 gennaio 2004, che deroga alla direttiva 2001/15/CE al fine di differire l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti

31/3/2004

2004/55/CE

del 20 aprile 2004 che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

30/9/2004

2004/69/CE

del 27 aprile 2004, che modifica la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la definizione di "banche multilaterali di sviluppo”

30/6/2004

2004/70/CE

del 28 aprile 2004, che modifica la direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

1/6/2004

2004/78/CE

del 29 aprile 2004 che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico

30/9/2004

2004/85/CE

 

del 28 giugno 2004, che modifica la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di talune disposizioni all'Estonia

1/7/2004

2004/87/CE

del 7 settembre 2004, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III

1/10/2004

2004/88/CE

del 7 settembre 2004, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo Allegato III

1/10/2004

2004/89/CE

del 13 settembre 2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia

1/10/2004

2004/93/CE

el 21 settembre 2004, che modifica la direttiva 76/768/CEE per adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III (prodotti cosmetici)

1/10/2004

2004/94/CE

del 15 settembre 2004, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativamente all'allegato IX

21/9/2004

 


 

Tabella 5
DIRETTIVE IN SCADENZA ENTRO L’ANNO
(dal 6/10 al 31/12/2004)
E NON INSERITE NEL DDL COMUNITARIA 2004


2003/111/CE

del 26 novembre 2003, che modifica l'allegato II della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

31/10/2004

2003/121/CE

15 dicembre 2003, che modifica la direttiva 98/53/CE che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari

31/10/2004

2004/16/CE

del 12 febbraio 2004, che fissa le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola

31/12/2004

2004/21/CE

del 24 febbraio 2004, relativa alle restrizioni in tema di commercializzazione e d'impiego di coloranti azoici (tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio)

31/12/2004

2004/56/CE

del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi

31/12/2004

2004/57/CE

del 23 aprile 2004, sull'identificazione di articoli pirotecnici e certe munizioni ai fini della direttiva del Consiglio 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile

31/12/2004

2004/59/CE

del 23 aprile 2004, che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di bromopropilato

24/10/2004

2004/61/CE

del 26 aprile 2004, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di taluni antiparassitari il cui uso è vietato nella Comunità europea

26/12/2004

2004/72/CE

del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette

12/10/2004

2004/86/CE

 

del 5 luglio 2004, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 93/93/CEE del Consiglio concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote

31/12/2004

 


Tabella 6
PROCEDURE INFRAZIONE
[71]
(aggiornate al 16 giugno 2004)

 

 

(affari istituzionali, protezione civile, giustizia, interno)

 

 

Numero

Oggetto

Rif giuridici

Violazione

Amministrazione

Altre amm

Stadio

Data

Scadenza

Annotazioni

Arch

Adempimenti

1994/4270

Riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura

Dir. 85/384

VDC

ISTRUZIONE e UNIVERSITA'

INTERNO GIUSTIZIAORDINE ARCHITET

MM2

09/07/2003

 

C - 298/99 L.C. 2002 art.16 il testo è stato approvato in via definitiva. La questione non è risolta. Inviata risposta in data 7.8.2003.

DEF.

 Riunione presso MAE ARCHIVIAZIONE DEFINITIVA 7.5.2004

1996/4825

Requisito della cittadinanza per l'esercizio della professione notarile

Dir.89/48

VDC

GIUSTIZIA

INTERNO

MM

20/04/2001

 

 LC 2003 art. 6

PROVV.

 

1998/2127

Distacco di lavoratori cittadini di paesi terzi nel quadro di una prestazione dei servizi transfrontalieri

Art. 49 T.

VDC

LAVORO

INTERNO

MM

29/07/1998

 

 Inviata risposta in data 31.1.2003.

NO

 

1999/2184

Servizi pubblici locali. Art. 22 e seg. Legge 142/90

Dir. 92/50

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

FUNZIONE PUBBLICA

MMC

26/06/2002

 

 Trattazione presso il Dip.- UL La questione sembra essere risolta art.35 legge 448/2001.

PROVV.

Pacchetto 23-24/01/2003

2000/2044

Documenti informatici - regolamentazioni tecniche

 

VDC

PCM

Dip. Innovazioni e tecnologie

PM

16/12/2003

16/02/2004

DM firmato dal Ministro per l'inn.e le tecn.(deve terminare iter)

NO

 

2000/4196

Servizi di sicurezza privati

Artt.43 e 49 Tr.

VDC

INTERNO

 

MM

03/04/2002

 

inviata risposta in data 13/06/02 Sensibilizzato Italrap

NO

 

2000/5209

Disposizioni in materia di usura DL 394/00 convertito in legge 24/01

Dir. 2000/12

VDC

ECONOMIA

PCM

PM

16/07/2003

16/09/2003

Inviata risposta in data 04/09/02Sollecitato in data 25.8.2003 Inviata risposta da ultimo in data 31/10/03 Sensibilizzato Italrap: in attesa della decisione.

NO

 

2001/2071

Libera circolazione dei lavoratori in UE

Reg. 1612/68 art. 39 Tratt.

VDC

PCM

 LAVORO FUNZIONE PUBBL.

RIC

09/07/2003

20.10.2003

C 278/03 sollecitato in data 29/08/02Presentata memoria il 20.10.2003

NO

Riunione presso MAE 28.10.2003

2001/5171

Recupero extragiudiziale dei crediti

artt. 43 e 49 Tr.

VDC

INTERNO

 

MMC

02/04/2003

08/02/2004

ddl A.C.4209 all'esame della 1°Comm.Camera con il quale si rivede l'intera materia sulla sicurezza sussidiaria attualmente regolata dal TU delle leggi di Pubblica sicurezza.In trattazione presso UL Sollecitato in data 22.1.2004.

NO

 

2002/4194

Gare d'appalto per velivoli aerei antincendio

dir. 93/36

VDC

PCM

POLITICHE AGRICOLE

RIC

09/07/2003

 

C-525/03Inviata risposta in data 28/05/2003 (Protezione civile, Politiche agricole, Difesa)

NO

Pacchetto 22-23/07/2002

2002/4888

Presa in considerazione dell'esperienza professionale e dell'anzianità maturate in un altro Stato membro da un lavoratore comunitario assunto nella pubblica amministrazione italiana

Reg. 1612/68 art. 39 Tratt.

VDC

ISTRUZIONE e UNIVERSITA'

FUNZIONE PUBBLICA - MAE

PM

15/05/2003

15/07/2003

La questione è connessa con la procedura d'infrazione 2001/2071Richiesta proroga 29.9.03Inviata risposta 22.1.2004

NO

Riunione presso MAE 28.10.2003 Prossima riunione di coordinamento

2003/0159

Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione

Dir.2001/29 Artt.10 e 249 Tr.

MA

PCM

 

MM

22/01/2003

22/03/2003

Legge comunitaria 2001 - all.B d.leg.vo 9.4.2003, nn.67 e 68SO n. 61/L alla GU n.87 del 14.4.2003 Inviata risposta in data 11.2.2003

DEF.

 

2003/0364

Riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi

Dir.2001/40

MA

INTERNO

MAE

PM

15/10/2003

 

 d LC 2003 - all. A Inviata risposta in data 28.3.2003

NO

 

2003/2110

Rinnovo contratti pubblici previsti dall'articolo 44 della legge 13.12.1994, n.724.

dirr.93/36 e 92/50

VDC

PCM

INFRASTRUTTURE FUNZIONE PUBBLICA

PM

16/12/2003

16/02/2004

Sollecitato in data 27.8.2003. Richiesta proroga di due mesi. d LC 2004 art.10

NO

 

2003/2134

DPR 18.1.2002, n. 54, in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

Dirr.90/364, 90/365 e 93/96

VDC

ISTRUZIONE e UNIVERSITA'

INTERNO

MM

30/03/2004

30/05/2004

Sollecitato in data 8.6.2004

NO

 

2003/2203

Adozione di ordinanze in materia di protezione civile (art.5 Legge 24 febbraio 1992, n.225)

Dirr.92/50,93/36 e 93/37

VDC

PCM

INTERNO PROTEZIONE CIVILE

MM

16/12/2003

16/02/2004

Inviata risposta in data 26.4.2004 (Avv. Scino)

NO

 

2003/5253

DM 11.7.2003 con cui si autorizza la deroga alla legislazione nazionale di recepimento della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture, per l'acquisizione di elicotteri leggeri per le esigenze delle forze di Polizia e dei VV.FF.

Dir. 93/36

VDC

INTERNO

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

MM

30/03/2004

30/05/2004

Richiesta proroga dei termini per la risposta 27/05/2004 (dr.Bona Galvagno)

NO

 


 

Procedure infrazione –

(affari esteri)

 

 

 

Numero

Oggetto

Rif giuridici

Violazione

Amministrazione

Altre amm

Stadio

Data

Scadenza

Annotazioni

Arch

Adempimenti

1999/5239

Affidamento di appalti di forniture e di servizi nell'ambito dell'aiuto pubblico allo sviluppo

Dirr. 93/36, 93/37 e 92/50

VDC

MAE

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

MM

16/10/2002

 

 Inserito art.18 in d LC 2003

DEF.

Pacchetto 23-24/01/2003

2000/2239

Accordo con la Cina per trasporti marittimi

Reg.4055/86

VDC

MAE

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

PM

26/07/2001

 

Inviata risposta in data 18.3.2004

NO

 In trattazione presso MAE

2002/4867

Caso Signora Wanda Balzano - Borsa di studio presso Università irlandese

Art.39 Tr.

VDC

LAVORO

MAE

PM

15/10/2003

15/12/2003

 Si è dato mandato alla RPI per conoscere qual è l'ammnistrazione competente

NO

Riunione presso MAE 28.10.2003

2003/0365

Applicazione dell'accordo di Shengen

Dir.2001/51

MA

MAE

INTERNO

MM

06/03/2003

06/05/2003

DM 21.2.2002

DEF.

 

2003/0366

Afflusso massiccio di sfollati ed equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri

Dir.2001/55

MA

MAE

INTERNO

MM

06/03/2003

06/05/2003

DM 7.4.2003, n.85 GU n.93 del 22.4. 2003

DEF.

 

 


 

Procedure infrazione –

(difesa)

 

 

Numero

Oggetto

Rif giuridici

Violazione

Amministrazione

Altre amm

Stadio

Data

Scadenza

Annotazioni

Arch

Adempimenti

1999/4239

Esclusione delle donne dal lavoro nelle forze armate

Dir.76/207

VDC

DIFESA

PARI OPPORTUNITA'

MMC

14/01/2003

14/03/2003

Richiesta proroga 12.3.03Inviata nota Min.difesa in data 21.5.03 Inviata risposta in data 14.6.2004

NO

Riunione presso MAE 28.10.2003 Riunione di coordinamento20.11.2003

2003/2241

Non corretta applicazione del Regolamento (CEE, Euratom) n.1552/89.

Regg.1552/89 e 1550/2000

VDC

DIFESA

ECONOMIA DOGANEDIP. PROT.CIVILE

MM

03/02/2004

03/04/2004

Richiesta proroga di due mesi.Riunione 25 marzo 2004 (Avv. Scino)Inviata risposta in data 21.5.2004

NO

 

 


 

Procedure infrazione –

(bilancio, finanze)

 

 

 

Numero

Oggetto

Rif giuridici

Violazione

Amministrazione

Altre amm

Stadio

Data

Scadenza

Annotazioni

Arch

Adempimenti

1985/0404

Mancata messa a disposizione di risorse proprie

Reg. 77/2891

VDC

ECONOMIA

FINANZE

PM

09/07/2003

09/09/2003

Gruppo di lavoro ad hoc presso Dipartimento Politiche Fiscali La posizione italiana è quella di rinunciare ai benefici dell'art. 296 Sollecitato in data 5.8.2003.

NO

Riunione 21.1.2004 Fascicolo c/Avv.Scino

1995/2166

Ripetizione dell'indebito - modalità restrittive.Art.29 legge 428/90

Giurispr. C.G.

VDC

ECONOMIA

 

SC

09/12/2003

 

C- 129/00 Forniti elementi all'Avvocatura in data 25/05/00 nei quali viene evidenziata l' impossibilità di ottenere il rimborso dei diritti indebitamente pagati.

NO

 

1997/2154

Richieste di versamento IVA, PNL, e correzione RU sul conto della Commissione

Reg. 89/1552

VDC

ECONOMIA

 

SC

12/06/2003

 

C – 363/00

DEF.

 

1998/2138

Regime IVA su aiuti per foraggi

Reg. 95/603 Dir.77/388

VDC

ECONOMIA

 

RIC

30/07/1999

 

C – 381/01 Osservazioni trasmesse all'Avvocatura dello Stato La Commissione ammette nel proprio ricorso che l'aiuto rappresenta una componente dl prezzo del bene in quanto tale assoggettabile ad IVA.

NO

 

1998/4465

Rimborso credito .imposte banche estere

Dir. 89/646artt:10 e 43 Trattato

VDC

ECONOMIA

 

MMC

30/03/2004

30/05/2004

UCL Finanze ha sollecitato il Dip. delle entrate. MMC dopo PM per violazione art.10 Tr.Sollecitata in data 24.5.2004 l'Agenzia delle entrate di Pescara

NO

 

1998/4632

Rimborso IVA ai soggetti passivi non residenti

Dir. 79/107

VDC

ECONOMIA

 

RIC

16/10/2002

 

Inviata risposta 27/11/2003Richiesta proroga dei termini per la risposta

NO

 

1999/4441

Restituzione tassa concessione governativa

Dir. 69/335

VDC

ECONOMIA

 

RIC

23/05/2003

 

Schema articolato presso l'Agenzia delle entrate che provvederà alla quantificazione degli oneri finanziari.

NO

 

1999/4696

Redditi pagati ad enti di altri stati membri (discriminazione fiscale)

Dir.2000/12 Artt 19 e 56 Tr.

VDC

ECONOMIA

 

MM

20/12/2001

 

Inviata risposta in data 23/04/02 Si resta in attesa di riscontro Prossimo ricorso CE

NO

 

1999/5352

Affidamento del servizio di raccolta e gestione delle scommesse sportive

Artt.43 –49 Trattato

VDC

ECONOMIA

C.O.N.I.

RIC

16/12/2003

 

risposto in data 30/11/01, 15/01/02 e, da ultimo, 2.12.02(n/invio 14808 del 9.12.02)Inviata risposta 29.09.03

NO

Pacchetto 22-23/07/2002 Pacchetto 12-12 sett. 2003

2000/2016

Misuratori fiscali e rilascio dello scontrino fiscale

Art.28-30 Tr

VDC

ECONOMIA

 

RIC

09/07/2003

 

La Commissione attende una risposta ufficiale

NO

Pacchetto 12-13/05/2003

2000/5209

Disposizioni in materia di usura DL 394/00 convertito in legge 24/01

Dir. 2000/12

VDC

ECONOMIA

PCM

PM

16/07/2003

16/09/2003

Inviata risposta in data 04/09/02Sollecitato in data 25.8.2003 Inviata risposta da ultimo in data 31/10/03 Sensibilizzato Italrap: in attesa della decisione.

NO

 

2001/0507

 Trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le imprese pubbliche

Dir.2000/52

MA

ECONOMIA

 

RIC

09/07/2003

 

LC 2002 all. B d.leg.vo 11.11.2003, n.333GU n.276 del 27.11.2003

DEF.

 

2001/2153

Disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici - Sospensione diritti di voto attinenti le azioni eccedenti il limite del 2% del capitale sociale di società elettriche a gas

art. 56 Tr.

VDC

ECONOMIA

 

RIC

16/12/2003

 

C-174/04 Inviata risposta in data 21.2.03.Sollecitato in data 25.8.2003. Concessa proroga di due mesi.Inviati all'Avvocatura elementi di risposta in data 24.5.2004

NO

 

2001/2178

Privatizzazione delle imprese pubbliche (golden share)

 Artt.43 e 56 Tr.

VDC

ECONOMIA

 

MM

05/02/2003

05/04/2003

 Richiesta proroga di due mesi.In l finanziaria 2004 (art.227) con nota del 20.11.2003

NO

 

2002/0378

Assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia

dir. 2001/44

MA

ECONOMIA

 

PM

02/04/2003

 

LC 2001 all. A d.leg.vo 9.4.2003, n.69 SO n. 61/L alla GU n.87 del 14.4.2003

DEF.

 

2002/0493

Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Dir.2000/35

MA

ECONOMIA

FINANZE

MM

27/09/2002

 

LC 2001 all.Bd.leg. 9/10/02 n. 231 G.U. 23/10/02 n. 249

DEF.

ARCHIVIAZIONE DEFINITIVA 30.3.2004

2002/2297

Progetto "Container Security Initiative"

Artt. 131 e 133 Tr. e art. 10 Tr.

VDC

ECONOMIA

MAE

MM

02/04/2003

02/06/2003

Inviato sollecito da MAE in data 29.5.03 Inviata risposta da Min. economia in data 4.6.03

DEF.

ARCHIVIAZIONE DEFINITIVA 7.5.2004

2002/2301

Dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.

 Artt.43,49 e 56 Tr.

VDC

ECONOMIA

 

MM2

05/02/2003

 

C- 58/99LC 2001 art.25

DEF.

 

2002/4224

Regime fiscale per le operazioni di scambio di azioni tra società di Stati membri diversi

dir. 90/434

VDC

ECONOMIA

 

PM

09/07/2003

 

Inviata risposta in data 8.8.2003. Con la revoca della Risoluzione contestata dalla CE, la procedura dovrebbe essere stata sanata. Nuovo sollecito 21.8.2003

DEF.

 

2002/4662

Tributo ambientale di cui all'articolo 6 della legge regionale siciliana n.2 del 26 marzo 2002.

 Artt. 23,25,26 e 133 Trattato

VDC

ECONOMIA

AMBIENTE

MM

16/12/2003

19/04/2004

Sollecitato in data 9.2.2004 Concessa proroga fino al 19.4.2004.

NO

 

2002/4715

Leggi in materia bancaria e creditizia, banche popolari e banche di credito cooperativo.

artt.43 e 56 Tr.

VDC

ECONOMIA

 

MM

15/10/2003

15/12/2003

Sollecitato in data 27.11.2003Concessa proroga di due mesi. Inviata risposta in data 17.2.2004

NO

 

2003/0571

Assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure

Dir. 2002/94

MA

ECONOMIA

FINANZE

PM

16/12/2003

16/02/2004

d LC 2003 - DMda recepire con DM ai sensi dell'art.10 del D.L.vo n.69 del 9.4.2003 (GU n.87 del 14.4.2003 SO n.61) che recepisce la direttiva 2001/44..Sollecitato in data 3.2.2004. Inviata risposta in data 20.2.2004

NO

 

2003/0782

Modifica della direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

dir.2001/97

MA

ECONOMIA

 

PM

03/02/2004

03/04/2004

LC 2002 - all.Bd.leg.vo 20.2.2004, n.56SO n.30 alla GU n.49 del 28.2.2004

PROVV.

 

2003/0970

Regime IVA applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.

dir.2002/38

MA

ECONOMIA

COMUNICAZIONI

MM

03/10/2003

03/12/2003

LC 2002 - all.Ad.leg.vo 1.8.2003, n.273 GU n. 230 del 3.10.2003

DEF.

 

2003/2059

Armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche

dir.92/83

VDC

ECONOMIA

FINANZE

MM

09/07/2003

09/09/2003

Sollecitato in data 26.8.2003

NO

 

2003/2156

Condono fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto

Dir. 77/388

VDC

ECONOMIA

FINANZE

MM

16/12/2003

16/03/2004

Sollecitato in data 5.2.2004Concessa proroga di un mese

NO

 

2003/2172

Disposizioni in materia di bilanci delle società sportive professioniste - DL 24.12.2003 n.282 c.d.decreto salva -calcio.

Dirr.78/660 e83/349

VDC

ECONOMIA

PCM

MM[72]

11/11/2003

11/01/2004

Richiesta proroga di due mesi. Inviata n/nota il 12.3.2004

NO

 

2003/2182

Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002)

Regg.1552/89 e 1150/2000

VDC

ECONOMIA

DIFESAAGENZIA DOGANE

MM

15/10/2003

15/12/2003

Sollecitato in data 12.11.2003

NO

 

2003/2199

Diritto di prestito pubblico

Artt.1 e 5 dir. 92/100

VDC

ECONOMIA

 

MM[73]

16/12/2003

16/02/2004

Riunione presso Min.Beni culturali 5.3.2004 (dr.Bona Galvagno)Riunione presso Dipartimento 11.5.2004

NO

 

2003/2246

Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.

Art.90 Tr.

VDC

ECONOMIA

FINANZE ENELCIP

MM

30/03/2004

30/05/2004

Concessa proroga dei termini fino all'1.8.2004

NO

 

2003/4409

Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Dir.2000/35 art.4

VDC

ECONOMIA

 

MM

30/03/2004

30/05/2004

 

NO

 

2004/0061

Regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (modifica direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE).

Dir. 2001/65

MA

ECONOMIA

 

MM

26/01/2004

26/03/2004

d.leg.vo 30.12.2003, n.394GU n.44 del 23.2.2004

PROVV.

 

2004/0062

Contratti di garanzia finanziaria.

Dir. 2002/47

MA

ECONOMIA

 

MM[74]

26/01/2004

26/03/2004

LC 2002 - all.BEsame prel. 20.2.2004 Appr. definitiva 14.5.2004

PROVV.

 

2004/0065

Struttura e aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati

Dir. 2002/10

MA

ECONOMIA

FINANZE

MM

26/01/2004

26/03/2004

DL 30.1.2004, n.24 in corso di conversione

PROVV.

 

2004/0066

Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Dir. 2003/48

MA

ECONOMIA

FINANZE

MM

26/01/2004

26/03/2004

LC 2003 - all.A

NO

 

2004/0067

Reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette.

Dir. 2003/93

MA

ECONOMIA

FINANZE

MM

26/01/2004

26/03/2004

d.LC 2004-all.A

NO

 

2004/0225

Ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Dir.2003/96

MA

ECONOMIA

ATTIVITA' PRODUTTIVEFINANZE

MM

19/03/2004

19/05/2004

dLC 2004 -all.A Inviata nota 15.4.2004

NO

 

2004/0226

Regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

Dir.2003/49

MA

ECONOMIA

FINANZE

MM

19/03/2004

19/05/2004

LC 2003 -all.AInviata nota 15.4.2004

NO

 

 

 


 

Procedure infrazione –

(cultura, istruzione, università)

 

 

 

Numero

Oggetto

Rif giuridici

Violazione

Amministrazione

Altre amm

Stadio

Data

Scadenza

Annotazioni

Arch

Adempimenti

1990/0412

Esercizio della professione di dentista

Dir.87/687

VDC

ISTRUZIONE e UNIVERSITA'

GIUSTIZIASALUTEINTERNO

SC

01/06/1995

 

C - 40/93 Inviata risposta in data 18.4.04 (dott.ssa Bianchi C.).

PROVV.

 Riunione presso MAE

1994/4270

Riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura

Dir. 85/384

VDC

ISTRUZIONE e UNIVERSITA'

INTERNO GIUSTIZIAORDINE ARCHITET

MM2

09/07/2003

 

C - 298/99L.C. 2002 art.16 il testo è stato approvato in via definitiva. La questione non è risolta. Inviata risposta in data 7.8.2003.

DEF.

 Riunione presso MAE ARCHIVIAZIONE DEFINITIVA 7.5.2004

1996/2208

Lettori di lingue straniere presso le Università Italiane.

Reg. 68/1612 Artt. 10 e 39 T.

VDC

ISTRUZIONE e UNIVERSITA'

 

RC2

03/02/2004

 

C- 119/04Sentenza di inadempimento C – 212/99 Autorizzazione di contatti.

NO

 Riunione presso Dipartimento 6.4.2004Penale di 309.750 euro/giorno

1998/4675

Riduzione tariffa accesso ai musei

artt.12 e 46 T.

VDC

BENI CULTURALI

 AFFARI REGIONALIREGIONI E COMUNI

MM2

29/10/2003

29.12.2003

C – 388/01 Inviata risposta preliminare 8.8.2003.Bozza di risposta indirizzata ad amm.regionali e comunali prima di essere inviata alla Conf.Unificata. Sollecitato in data 10.2.2004.Inviata risposta in data 28.5.2004.

NO

 

1999/0068

Esercizio attività televisive

Dir.97/36

VDC

COMUNICAZIONI

 

SC

14/06/2001

 

C – 207/00 LC 2000 art.15 LC 2001 artt.51 e 52

DEF.

 

1999/5352

Affidamento del servizio di raccolta e gestione delle scommesse sportive

Artt.43 –49 Trattato

VDC

ECONOMIA

C.O.N.I.

RIC

16/12/2003

 

risposto in data 30/11/01, 15/01/02 e, da ultimo, 2.12.02(n/invio 14808 del 9.12.02)Inviata risposta 29.09.03

NO

Pacchetto 22-23/07/2002 Pacchetto 12-12 sett. 2003

2000/0578

Proprietà reti di telecomunicazione e reti televisive via cavo

Dir.99/64

MA

COMUNICAZIONI

 

RIC

20/12/2001

 

C – 17/02d.lgs 04/03/02 n. 21GU n.56 del 7.3. 2002

PROVV.

 

2000/2271

Riconoscimento qualifiche professionisti sportivi

Dir. 92/51

VDC

BENI CULTURALI

 

RIC

24/07/2001

 

C – 101/02

DEF.

 

2001/2151

 Insufficiente controllo sulle emittenti televisive in materia di pubblicità televisiva (TV senza frontiere)

dir. 97/36

VDC

COMUNICAZIONI

 

MM

20/03/2002

20/05/2002

Inviata risposta in data 20/5/03

DEF.

 

2002/4522

Annunci pubblicitari trasmissioni televisive di eventi sportivi

dir. 89/552

VDC

COMUNICAZIONI

AUTORITY COMUNICAZIONI

MM

15/10/2003

15/12/2003

Concessa proroga di due mesi.Inviata risposta in data 20.2.2004

NO

 

2002/4888

Presa in considerazione dell'esperienza professionale e dell'anzianità maturate in un altro Stato membro da un lavoratore comunitario assunto nella pubblica amministrazione italiana

Reg. 1612/68 art. 39 Tratt.

VDC

ISTRUZIONE e UNIVERSITA'

FUNZIONE PUBBLICA - MAE

PM

15/05/2003

15/07/2003

La questione è connessa con la procedura d'infrazione 2001/2071Richiesta proroga 29.9.03Inviata risposta 22.1.2004

NO

Riunione presso MAE 28.10.2003 Prossima riunione di coordinamento

2002/4989

Diplomi, borse di studio e ulteriori titoli accademici conseguiti in un altro Stato membro ai fini dell'esercizio della professione di docente in Italia.

Art.39 Tr.

VDC

ISTRUZIONE e UNIVERSITA'

LAVORO

MM

30/03/2004

30/05/2004

Sollecitato in data 21.5.2004

NO

 

2003/0158

Mod.dirr.89/48, 92/51(sistema generale riconoscimento qualifiche professionali), 77/452, 77/453, 93/16 sulle professioni di infermiere, dentista,veterinario,ostetrica, architetto,farmacista e medico.

Dir.2001/19 Artt.10 e 249 Tr.

MA

SALUTE

ISTRUZIONE e UNIVERSITA'

PM

15/10/2003

15/12/2003

LC 2001-all.B d.leg.vo 8.7.2003, n. 277SO n.161 alla GU n. 239 del 14. 10..2003

PROVV.

 

2003/2134

DPR 18.1.2002, n. 54, in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

Dirr.90/364, 90/365 e 93/96

VDC

ISTRUZIONE e UNIVERSITA'

INTERNO

MM

30/03/2004

30/05/2004

Sollecitato in data 8.6.2004

NO

 

2003/4674

Eccezione riconosciuta dalla Corte di Giustizia riguardante i musei e monumenti storici visitabili solo con una guida specializzata.

Art.49 Trattato

VDC

BENI CULTURALI

 

MM

16/12/2003

16/02/2004

Inviata nota Servizio II l'11.3.2004

NO

 

 


Procedure infrazione –

(ambiente, lavori pubblici)

 

 

 

Numero

Oggetto

Rif giuridici

Violazione

Amministrazione

Altre amm

Stadio

Data

Scadenza

Annotazioni

Arch

Adempimenti

1991/0642

Inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità.

Dir. 76/464

VDC

AMBIENTE

SALUTEREGIONE CAMPANIA

MM2

24/07/2001

 

C - 285/96 Nota Regione Sicilia 12/03/03 di risposta nota Min Ambiente 17/02/03.Inviata risposta in data 10.7.03 e 5.2.2004

NO

 URGENTE Sarebbe opportuno un incontro con la CE. Riunione presso MAE

1993/2165

Conservazione uccelli selvatici

Dir. 79/409

VDC

AMBIENTE

POLITICHE AGRICOLE REGIONI

MM2

16/12/2003

 

C – 378/01Richiesta proroga di due mesi. Richiesta messa o.d.g.Conferenza Stato-regioniInviata risposta in data 15.6.2004

NO

 Riunione presso MAE

1996/2232

Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Dir. 91/676

VDC

AMBIENTE

REGIONE CAMPANIA

MM2

26/06/2002

 

C - 127/99.Interessa tutte le regioni. Trasmessadocumentazione il 23/12/02 che consentirà di chiudere la procedura .Sarà aperta una nuova procedura sui nitrati.

DEF.

Riunione presso MAE

1997/2182

Piani di gestione dei rifiuti, rifiuti pericolosi e rifiuti di imballaggio

Dir. 91/156, 91/689 94/062

VDC

AMBIENTE

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE REGIONE CAMPANIA

MM2

17/12/2002

 

C – 466/99.Riguarda tutte le regioni per gli imballaggi, solo la Sicilia per il piano gen.gestione rifiuti. Risposte:Emilia Romagna,Piemonte,Basilicata,Valle d'Aosta

NO

 Riunione presso MAE Occorerebbe riunione ad hoc con tutte le Regioni.

1997/4522

Appalti pubblici di servizi d'architettura - decreto Karrer

Dir. 92/50

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

RIC

10/08/1998

 

C – 412/01 Art.53 LC 2001

PROVV.

Pacchetto 22-23/07/2002

1997/4878

Sostanze che riducono lo strato di ozono

Reg. 2037/2000

VDC

AMBIENTE

SALUTE ATTIVITA' PRODUTTIVE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

RIC

16/12/2003

 

 DM 03.10.2001, si resta in attesa del parere CERichiesta proroga termine scadenza ricorso. Inviata risposta in data 2.9.2003.

NO

Decisione di ricorso 16.12.2003

1998/2024

Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti

Dir. 75/442

VDC

AMBIENTE

REGIONI VARIE

RIC

13/03/2002

 

C – 103/02 Inviate osservazioni per controricorso.Attesa sentenza a lungo termine.

NO

 

1998/2203

Modalità di trattamento dei rifiuti pericolosi stoccati nello stabilimento dell'impresa privata ACNA, stabilimento di Cengio (SV)

Dir. 75/442 91/156 e art.10 T.

VDC

AMBIENTE

REGIONE LIGURIA

PM

21/12/2001

 

ll Min.ambiente si è impegnato con la CE ad inviare,ogni 4 mesi,una relazione che consente di mantenere fermo il PM. La procedura è congelata.Ultima risposta 14.11.2003

DEF.

 

1998/2346

Oristano – Costruzione villaggio turistico “Is Arenas” Narbolia (OR)

Ex Art.226 T.

VDC

AMBIENTE

REGIONE SARDEGNA

PM

09/02/2001

 

Inviata risposta in data 19.5.2004

NO

Pacchetto ambiente 2000.

1998/4802

Applicazione della direttiva 74/442 relativa ai rifiuti-Manfredonia

Dir.75/442

VDC

AMBIENTE

REGIONE PUGLIA

RIC

22/10/2003

 

C - 447/03 Inviata risposta in data 8.10. 2002 .

NO

 

1998/5015

Concessione dei lavori di estensione del gasdotto del Comune di Alberobello

DIR. 93/37

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

COMUNE DI ALBEROBELLO

MM

16/10/2002

 

 Inviata documentazione in data 12.3.2003

DEF.

Pacchetto 23-24/01/2003

1998/5091

Applicazione direttiva 75/442/CEE - Discarica di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel Comune di Castelliri (FR)

Dir. 75/442 e 91/156

VDC

AMBIENTE

REGIONE LAZIO

RIC

19/09/2002

 

 C - 375/02

 Il Comune ha trasmesso la documentazione alla CE come "work in rogress" Attesa sentenza a lungo termine

NO

 

1999/2020

Trattamento acque reflue urbane (Milano)

Dir. 91/271

VDC

AMBIENTE

SALUTE INTERNOREG. LOMBARDIA COMUNE DI MILANO

SC

25/04/2002

 

C – 396/00inviata risposta ad Italrap il 10.3.2004 DPCM 23.1.2004 GUn.27 del 3.2.2004

NO

Riunione presso MAE

1999/2180

Natura 2000 – Conservazione habitat naturali

Dir.92/43

VDC

AMBIENTE

REGIONI VARIE

SC

20/03/2003

 

C- 143/02 DPR 12.3.03, n.120GU n.124 del 30.5.03 Comunicato il 14.7.04 a RPI

DEF.

 

1999/2240

Smaltimento rifiuti Via dei Santi (Brescia)

Dir. 75/442, 91/156e 85/337

VDC

AMBIENTE

REGIONE LOMBARDIA

PM

26/06/2002

 

Comunicato in data 19.11.2003 che il Consiglio di Stato ha sospeso l'efficacia della Sentenza del TAR Lombardia che annullava la deliberazione di autorizzazione dell'impianto.

DEF.

 

1999/2246

Appalto sottopasso porto di Olbia

Dir.92/50

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

REGIONE SARDEGNA

PM

17/12/2002

 

Inviata risposta in data 15/05/03.

DEF.

Pacchetto 17-18/12/2001

1999/2251

V.I.A. Sistem. porto e costruzione tunnel a Olbia

Dir.85/337, 97/11.

VDC

AMBIENTE

REGIONE SARDEGNA

PM

17/12/2002

 

Inviata risposta in data 27/11/2003.

DEF.

 

1999/2263

Smaltimento PCB/PCT

Dir.96/59

VDC

AMBIENTE

REGIONI VARIE

PM2

09/07/2003

31/03/2004

C – 46/01d LC 2004 art.9 Le Reg.Piemonte e Basilicata hanno adempiuto.Richiesta proroga di due mesi in data 31.7.03. Inviati i piani il 26.11.03: mancano Lazio, Puglia e Emilia-Romagna inviati il 23.12.03 Sollecitato il 23.3.2004

PROVV.

 Riunione a Bruxelles (avv. Scino) 7.10.03

1999/2289

Appalto RSU – Ortona (CHIETI)

 

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

MM

18/06/2001

 

Inviata risposta in data 30.7.2001

PROVV.

 

1999/4006

Rifiuti alimentari Veneto, Marche e Piemonte

Dir. 75/442

VDC

AMBIENTE

SALUTE

PMC

09/07/2003

 

 (MM reiterata dopo PM) Sollecitato in data 21.8.2003.Inviata risposta in data 27/11/03

NO

 

1999/4295

Allevamento trote a San Vittorino

Dir. 85/337 92/43, art.10 T.

VDC

AMBIENTE

POLITICHE AGRICOLE

MM

04/08/1999

04/10/1999

Inviate risposte in data17.3.03 e 11.4.03

PROVV.

 

1999/4715

V.I.A. Progetto “Lotto 0 “ (TERAMO)

Art.4 85/337

VDC

AMBIENTE

REGIONE ABRUZZO

RIC

26/07/2001

 

C-87/02 Inviati il 15/04/02 da Amb. elementi all'Avvocatura per controricorsoAttesa sentenza a lungo termine.

NO

 

1999/4797

Discarica di nerofumo a Rodano (MI)

Dir.75/442, 91/156

VDC

AMBIENTE

REGIONE LOMBARDIA

RIC

09/10/2002

 

C - 383/02 inviata risposta in data 17/09/02. Trasmessi ulteriori chiarimenti. Attesa sentenza a lungo termine.

NO

 

1999/4799

Discariche – Samolaco (SO)

Dir.75/442, 91/156, 80/68, 92/43 e79/409

VDC

AMBIENTE

REGIONE LOMBARDIA

PMC

12/08/2002

 

inviata risposta il 18/09/02Procedura archiviata ex art.10Richieste informazioni complementari con nota 19.11.02 e inviata risposta in data 15.5.03

DEF.

Pacchetto 6/12/2002

1999/4810

Discariche – Spoltore (PE)

Dir. 85/337

VDC

AMBIENTE

REGIONE MARCHE

PMC

21/12/2001

 

Inviata risposta in data 19.11.2003 e in data 13.1.2004

PROVV.

 

1999/4812

Rifiuti

Dir. 75/442

VDC

AMBIENTE

REGIONI VARIE

RIC

09/07/2003

 

Sollecito 22.1.03 Inviata risposta in data 27.2.2002.

NO

 URGENTE Convocare a breve riunione con Regione Abruzzo

1999/4813

VIA progetti pubblici e privati - Abruzzi

Dir. 85/337

VDC

AMBIENTE

REGIONE ABRUZZO

RIC

25/02/2003

 

Sollecitato in data 29/08/02 Inviati elementi per controricorso in data 1.4.03

NO

URGENTE Convocare a breve riunione con Regione Abruzzo

1999/4840

Discariche – Rende (CS)

Dir.75/442, 91/156, 89/369 e 89/429.

VDC

AMBIENTE

REGIONE CALABRIA

MMC

26/06/2002

 

Inviata risposta in data 5/09/2003MMC dopo PM

DEF.

 

1999/4902

Statuto Trentino Alto-Adige in materia di demanio idrico

Art.43 Tr.

VDC

ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGIONE TRENTINO - DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI

PM

07/01/2004

07/03/2004

Collegata con la procedura 2002/2282Inviata risposta Ministro il 9.3.2004

NO

Riunione 27..5.2004

1999/5166

VIA-incenerimento rifiuti a Battipaglia (SA)

Dir.85/337

VDC

AMBIENTE

REGIONE CAMPANIA

RIC

09/07/2003

 

 LC 2003 art.15

DEF.

 

1999/5239

Affidamento di appalti di forniture e di servizi nell'ambito dell'aiuto pubblico allo sviluppo

Dirr. 93/36, 93/37 e 92/50

VDC

MAE

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

MM

16/10/2002

 

 Inserito art.18 in d LC 2003

DEF.

Pacchetto 23-24/01/2003

1999/5277

Conservazione habitat naturali e seminaturali

Dir.92/43

VDC

AMBIENTE

REGIONE ABRUZZO

PM

26/06/2002

 

 Inviate risposte in data 17.9.2002 e 21.10.2002

DEF.

 

2000/2191

Fanghi di depurazione in agricoltura

Dir. 86/278

VDC

AMBIENTE

REGIONE ABRUZZO REGIONE CAMPANIA

RIC

16/07/2002

 

C-248/02

NO

 

2000/2290

Magistrato del Po di Parma

Dir.93/37

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

RIC

18/10/2002

 

 C - 385/02 in esame presso il Dipartimento

NO

 

2000/4216

Etichettatura degli imballaggi e dei contenitori per liquidi

Artt.28-30 Tr.

VDC

ATTIVITA' PRODUTTIVE

SALUTE

MM

02/04/2003

 

Inviata risposta da Min.ambiente in data 9.5.03

DEF.

Pacchetto 12-13/05/2003 ARCHIVIAZIONE DEFINITIVA 30.3.2004

2000/4350

VIA - Valutazione impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

dir. 85/337

VDC

AMBIENTE

REGIONI VARIE

MM

15/10/2003

15/12/2003

Sollecitato in data 2.2.2004

NO

 

2000/4554

Discarica RSU Campolungo (AP)

Dir.75/442, 91/156

VDC

AMBIENTE

REGIONE MARCHE

RIC

09/07/2003

 

C-516/03Inviata nota informativa in data 14.5..2003. URGENTE

NO

 

2000/4711

VIA - Strada a scorrimento veloce a quattro corsie città di Imola.

Dir.85/337

VDC

AMBIENTE

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

MM

02/04/2003

 

Inviata risposta in data 13.1.2004

NO

Pacchetto 24-25/01/2002

2000/4718

Lavori SS 106 "ionica" tratto Palizzi-Caulonia

Dir.92/50

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

REGIONE CALABRIA

PM

17/12/2002

17/02/2003

 Inviata risposta in data 11/04/03

DEF.

 

2000/5037

Attività di ricerca ed estrazione di petrolio nel territorio della Val d'Agri, della Val Camastra e della Valle del Sauro (Basilicata)

dir. 92/43

VDC

AMBIENTE

REGIONE BASILICATA

MM

16/10/2002

 

 Inviata risposta da ultimo in data 11.6.03.Poiché anche sotto il profilo VIA sono state inviate le risposte, il caso dovrebbe essere risolto.

DEF.

 

2000/5083

Discarica abusiva a nord della statale "Appia" nel comune di Massafra (Taranto)

dir. 75/442

VDC

AMBIENTE

REGIONE PUGLIA

COMUNE DI TARANTO

PM

16/12/2003

16/02/2004

Sono da inviare ancora i dati relativi agli impianti di preselezione di RSU e di produzione di CDR ubicati nel Comune di MassafraInviata risposta in data 14.6.2004

NO

Pacchetto 24-25/01/2002

2000/5094

VIA- Impianto di termodistribuzione di rifiuti a Dalmine

Dir.85/337

VDC

AMBIENTE

REGIONE LOMBARDIA

MM

02/04/2003

02/06/2003

 Inviata risposta in data 2.9.2003.

NO

Pacchetto 24-25/01/2002

2000/5148

Impianti sciistici in località Fontari di Campo Imperatore

Dir.92/43

VDC

AMBIENTE

SALUTEREGIONE ABRUZZO

MM

02/04/2003

02/06/2003

Risposta Min.ambiente 9.5.03.

DEF.

Pacchetto 6/12/2002

2000/5150

Impianti sciistici a Monterotondo-Scanno

Dir.92/43

VDC

AMBIENTE

REGIONE ABRUZZO

PM

17/12/2002

17/02/2003

 Inviata risposta da Min.Amb. in data 12.5.2003

DEF.

Pacchetto 24-25/01/2002

2000/5152

Trattamento delle acque reflue urbane

dir.91/271

VDC

AMBIENTE

 

MM

15/10/2003

15/12/2003

Sollecitato in data 22.12.2003Inviata risposta in data 22.1.2004

NO

 

2001/0270

 Emissione composti organici volatili

Dir. 1999/13

MA

AMBIENTE

SALUTEATT.PRODUTTIVE

SC

02/10/2003

 

C - 348/02LC 2000 DMDM 16.1.2004,n.44GU n.47 del 26.2.2004

DEF.

ARCHIVIAZIONE DEFINITIVA 30.3.2004

2001/2015

Affidamento diretto della concessione di costruzione e di gestione dell'autostrada "Valtrompia"

Dir. 93/37

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

RIC

16/12/2003

 

Sollecitato in data 25.8.2003Richiesta proroga di 60 gg.in data 24.9.03

NO

Pacchetto 17-18/12/2001

2001/2084

Appalti TAV

dir. 92/50

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

PM

30/03/2004

30/05/2004

 Inviata risposta 29/11/02 Sollecitato in data 25.8.2003 Concessa proroga di due mesi per la risposta. Sollecitata risposta in data 12.11.2003. Inviata risposta in data 18/11/2003

NO

Pacchetto 17-18/12/2001

2001/2098

VIA - Laghetto del Frassino - Comune di Castelnuovo del Garda

dir. 83/337

VDC

AMBIENTE

REGIONE VENETO

MM

15/10/2003

15/12/2003

Sollecitato in data 31.10.2003

NO

 

2001/2182

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (c.d. legge Merloni)

dir. 92/50

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

PM

15/10/2003

15/12/2003

 d LC 2004 - art.10Trasmessa nota Min.infrastrutture in data 20.5.03, integrata dalla nota del 29.5.03 Richiesta proroga di due mesi.Circolare 18.12.2003, n.B1/2316.GU n. 79 del 3.4.2004, inviata il 15.4.2004

PROVV.

Pacchetto 23-24/01/2003

2001/2186

Diga artificiale lago Ancipa sui monti Nebrodi al lago di Pergusa

dir.92/43 e 85/337

VDC

AMBIENTE

REGIONE SICILIA

MM

16/10/2002

16/12/2002

Inviata risposta in data 10.7.03

NO

Pacchetto 6/12/2002

2001/2211

Conservazione uccelli selvatici

dir. 79/409

VDC

AMBIENTE

REGIONI VARIE

MM

23/10/2001

 

Legge 3.10.2002, n. 221.

PROVV.

 

2001/2234

VIA-Cava di marna cementizia a Carrosio

Dir.85/337

VDC

AMBIENTE

PCM- Ufficio coordinamento amministrativo

MM

02/04/2003

 

 Inviata risposta in data 16.5.2003

NO

 

2001/2268

Rifiuti pericolosi in località Ca' di Capri (Verona)

dir. 75/442

VDC

AMBIENTE

COMUNE di VERONA

PM

09/07/2003

 

Inviata risposta in data 8.1.2004

NO

 

2001/4067

Concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Isili (Nuoro) per la realizzazione di capannoni in località "Perd'e Cuaddo"

dirr. 85/337 e 97/11

VDC

AMBIENTE

COMUNE DI NUORO

PM

09/07/2003

 

Abrogato art.9, comma 1, n.11, DPR 63/1972 .Inviata risposta in data 25.9.2003.

NO

 

2001/4122

Trattamento acque reflue urbane

dir. 91/271

VDC

AMBIENTE

SALUTE

MM

15/10/2003

15/12/2003

Inviata risposta in data 8.1.2004

NO

 

2001/4125

VIA concessione mineraria a Rocca Ruja (SS)

dirr. 85/337 e 97/11

VDC

AMBIENTE

REGIONE SARDEGNA

MMC

26/06/2002

26/08/2002

inviata risposta in data 02/10/02In attesa verifica CE.Possibile archiviazione.

DEF.

Pacchetto 24-25/01/2002

2001/4156

Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Valloni e steppe pedegarganiche - FOGGIA

Dirr. 79/409 e 92/43

VDC

AMBIENTE

REGIONE PUGLIA

MM

16/12/2003

16/02/2004

 

NO

 

2001/4289

VIA determinati progetti pubblici e privati e conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche

dirr.85/337 e 92/43

VDC

AMBIENTE

REGIONI VARIE

MM

15/10/2003

15/12/2003

Sollecitato in data 22.12.2003 Inviata risposta in data 30.3.2004

NO

 

2001/4578

Aggiudicazione impianto sbarco merci alla rinfusa situato nel bacino portuale di Savona , località Miramare.

art 43 Tr

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

MM

15/10/2003

15/12/2003

Sollecitato in data 10.2.2004

NO

 

2001/5125

Discarica rifiuti"Cascina Corradina" Lodi

Dir.75/442 e 91/156

VDC

AMBIENTE

REGIONE LOMBARDIA

PM

16/12/2003

16/02/2004

Sollecitato in data 9.6.03

NO

 

2001/5129

VIA "Malpensa 2000"

dir. 85/337

VDC

AMBIENTE

REGIONE LOMBARDIA

MM

15/10/2003

15/12/2003

 Richiesta proroga dei termini per la risposta .Inviata nota 14.4.2003 con la quale si comunica la non assoggettabilità alla VIA.

NO

 

2001/5274

Trattamento dei rifiuti in polietilene (Consorzio Polieco)

dir. 75/442art. 29 e 90 Tr.

VDC

ATTIVITA' PRODUTTIVE

AMBIENTE

PM

17/12/2002

17/02/2004

 con procedura 2002/4353.Inviata nota Min ambiente il 5.8.2003.inviata risposta in data 3.2.2004

NO

Pacchetto 12-13/05/2003

2001/5308

Conservazione degli uccelli selvatici, conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Dirr.79/409 e 92/43

VDC

AMBIENTE

REGIONE VENETO

MM

30/03/2004

30/05/2004

 

NO

 

2002/0260

Custodia animali degli animali selvatici nei giardini zoologici

Dir. 1999/22

MA

AMBIENTE

 

RIC

09/07/2003

 

C-302/03già LC 1999 all.C LC 2003 all.B

NO

 

2002/0261

Veicoli fuori uso

Dir. 2000/53

MA

AMBIENTE

 

RIC

09/07/2003

 

C- 303/03LC 2001 all Bd.leg.vo 24.6.2003, n. 209 SO n.128 alla GU n.182 del 7.8.2003Circolare interpretativa 1.10. 2003, n.235GU n.232 del 6.10.03 Rinuncia al ricorso

DEF.

Ordinanza di cancellazione dal ruolo emessa dalla Corte in data 6.1.2004.

2002/0263

Controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari

Dir. 2001/22

MA

SALUTE

 

PM

17/12/2002

 

LC 2001 e LC 2002 DM - (direttiva superata). DM 5.3.2003 GU n.78 del 3.4.2003

DEF.

 

2002/0605

Emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE

Dir. 2001/18

MA

AMBIENTE

SALUTE

RIC

09/07/2003

 

LC 2001 -All.Bd.leg.vo 8.7.2003, n.224 SO n.138 alla GU n.194 del 22.8.2003

DEF.

 

2002/2077

Obblighi previsti dalla direttiva 75/442/CEE sui rifiuti

dir. 75/442

VDC

AMBIENTE

REGIONI VARIE

RIC

16/12/2003

 

sollecitata in data 04/09/02 Riunione UL 30/1/03 per concordareemendamento d LC 2003 e coordinare risposta a CE inviata il 21.2.03.

NO

Decisione di ricorso 30.4..2004 (rinnovato)

2002/2093

Controllo permanente del grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo

artt. 35, 36 e 192 Trattato Euratom

VDC

AMBIENTE

SALUTE REGIONI

MM

16/10/2002

16/12/2002

 Inviata risposta Amb. in data 18.12.2002

DEF.

Pacchetto ambiente dicembre 2002

2002/2094

Affidamento diretto della concessione di costruzione e di gestione dell'autostrada "Pedemontana Veneta Ovest"

dir. 93/37

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

RIC

16/12/2003

 

Sollecitato in data 25.8.2003 Richiesta proroga di 60 gg.in data 24.9.03

NO

Pacchetto 22-23/07/2002

2002/2124

Trattamento acque reflue urbane - aree sensibili

dir. 91/271

VDC

AMBIENTE

SALUTEREGIONI

PM

09/07/2003

09/09/2003

Sollecitato Min Ambiente in data 26.11.2002 Ddl o L.C.? Inviata risposta da ultimo in data 4.5.2004

NO

 

2002/2133

Discarica di rifiuti definita La Marca, località Sardone di Giffoni Valle Piana (Salerno)

dir. 75/442

VDC

AMBIENTE

REGIONE CAMPANIA

MMC

02/04/2003

02/06/2003

 Inviata risposta in data 23.10.2003 Inviata risposta in data 14.6.2004

NO

Pacchetto 6/12/2002

2002/2143

Sostanze che riducono lo strato di ozono

reg. 2037/2000

VDC

AMBIENTE

 

MM

10/07/2002

 

inviata risposta

DEF.

 

2002/2213

Smaltimento rifiuti(definizione di rifiuto)

dir. 75/442

VDC

AMBIENTE

REGIONI VARIE

RIC

16/12/2003

 

PM ANNULLATO Inviata risposta in data 12.11.2003 emendamento d LC 2004

NO

Pacchetto 6/12/2002 Necessita riunione di coordinamentoDecisione di ricorso 16.12.2003

2002/2230

Appalti di servizi progetto "Osservatorio del legno"

Dir.92/50

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

MM

08/04/2003

08/06/2003

Inviata risposta Friuli Venezia Giulia 16.10.2003.

DEF.

Pacchetto 23-24/01/2003 Pacchetto 11- 12 sett.2003

2002/2243

Appalti pubblici di forniture e di lavori. (sentenza Alcatel)

dir. 89/665 e dir. 92/50

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

MM

16/10/2002

16/12/2002

Disposizioni inserita nella legge finanziaria 2003

PROVV.

Pacchetto 23-24/01/2003 Pacchetto 11- 12 sett.2003

2002/2282

Regole di attribuzione delle concessioni idroelettriche (legge c.d.Bersani)

dir. 96/92

VDC

ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PM

07/01/2004

07/03/2004

Collegata con la procedura 1999/4902 Concessa proroga di due mesi. Trasmesse osservazioni ad ITALRAP il 29.4.2003. Inviata risposta Ministro il 9.3.2004

NO

Riunione presso il Dipartimento il 4.5.2004

2002/2284

Effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti

dir. 75/442

VDC

AMBIENTE

REGIONI VARIE

MM

17/12/2002

17/02/2003

La Reg.Piemonte ritiene di aver adempiuto.Inviata nota Min amb.il 6.8.03 Inviato piano Reg.Marche il 26.8.2003 Inviato piano Reg.Lombardia il 15.9.2003

NO

 

2002/4194

Gare d'appalto per velivoli aerei antincendio

dir. 93/36

VDC

PCM

POLITICHE AGRICOLE

RIC

09/07/2003

 

C-525/03Inviata risposta in data 28/05/2003 (Protezione civile, Politiche agricole, Difesa)

NO

Pacchetto 22-23/07/2002

2002/4342

Conservazione degli uccelli selvatici - Lago Trasimeno

dir. 79/409 e 92/43

VDC

AMBIENTE

REGIONE LOMBARDIA

PM

16/12/2003

16/02/2004

Inviata risposta in data 19/05/2004

NO

 

2002/4462

Conservazione degli uccelli selvatici - Regione Sardegna e Regione Puglia

dir. 79/409

VDC

AMBIENTE

REGIONE SARDEGNA

REGIONE PUGLIA

MM

16/10/2002

16/12/2002

.La Corte Cost.ha dichiarato illegittima la legge della Reg.Sardegna(che si è adeguata).In attesa di aggiornamenti per la Regione Campania e per la Puglia.

DEF.

 

2002/4476

Modalità di affidamento di appalti pubblici di servizi nel settore dei c.d. "lavori socialmente utili"

dir. 92/50

VDC

ISTRUZIONE e UNIVERSITA'

LAVORO FINANZE

MM

26/06/2002

26/08/2002

 In corso DM di modifica del DM 20.4.01, n. 65 .Concessa proroga di un mese.Inviata risposta in data 27.05.2004.

NO

Pacchetto 22-23/07/2002 Pacchetto 11- 12 sett.2003

2002/4517

Qualità dell'aria dell'ambiente e valori limite nell'agglomerato di Bari.

dirr.96/62 e 99/30

VDC

AMBIENTE

REGIONE PUGLIA

MM

15/10/2003

15/12/2003

Inviata risposta in data 13.1.2004

NO

 

2002/4662

Tributo ambientale di cui all'articolo 6 della legge regionale siciliana n.2 del 26 marzo 2002.

 Artt. 23,25,26 e 133 Trattato

VDC

ECONOMIA

AMBIENTE

MM

16/12/2003

19/04/2004

Sollecitato in data 9.2.2004 Concessa proroga fino al 19.4.2004.

NO

 

2002/4787

Direttiva VIA concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea -via Borisasca .

Dir.85/337

VDC

AMBIENTE

REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI MILANO

MM

30/03/2004

30/05/2004

Sollecitato in data 5.5.2004

NO

 

2002/4916

Habitat impianto idroelettrico torrente Schiesone

Dir.92/43dir.1996/62dec.2001/839

VDC

AMBIENTE

 

PM

09/07/2003

09/09/2003

Trasmessa risposta Min.Ambiente il 20.4.2004.

NO

Decisione di ricorso 30.3.2004

2002/5005

Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici "Torino 2006"

Dir.85/337 e 92/43

VDC

PCM

REGIONE PIEMONTE MAE

MM

02/04/2003

02/06/2003

Inviata risposta in data 10.11.2003

DEF.

Pacchetto5-6.7.2001 ARCHIVIAZIONE DEFINITIVA 30.3.2004

2002/5132

VIA - Valutazione impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Comune di Pieve Porto Morone (Pavia).

Dir. 85/337

VDC

AMBIENTE

REGIONE LOMBARDIA

MM

30/03/2004

30/05/2004

Sollecitato in data 17.5.2004Inviata risposta in data 14.6.2004

NO

Pacchetto 25-06/2003

2002/5170

Direttiva VIA e d.leg.vo n.190 del 20.8.2002, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.

Dir.85/337

VDC

AMBIENTE

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

MM

30/03/2004

30/05/2004

Sollecitato in data 27.5.2004

NO

 

2002/5192

Interramento dei rifiuti - Malagrotta (Roma)

dir. 99/31

VDC

AMBIENTE

REGIONE LAZIO

PM

09/07/2003

09/09/2003

Sanata con il recepimento della direttiva 1999/31 (d.leg.vo 13.1.03,n.36) Inviata nota il 23.10.2003 con la quale si comunica che la Regione Lazio sta esaminando il piano di riassetto ricevuto.

NO

 

2002/5260

Stipula di convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziale, prodotta dai comuni della Regione Sicilia.

dir.92/50

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

AMBIENTE REGIONE SICILIA

MM

15/10/2003

15/12/2003

Sollecitato in data 13.11.2003 In corso provvedimento ex art.5, comma 2, legge 24.2.1992,n.225 che contiene l'abrogazione dell'art.4 dell'Ordinanza 2983/1999. .Inviata ordinanza in data 30.3.2004.Richiesta proroga di due mesi.

NO

 

2002/5394

Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento in relazione alla terza linea dell'impianto di incenerimento rifiuti ASM Brescia S.p.A.

Dirr. 85/337 e 96/61

VDC

AMBIENTE

REGIONE LOMBARDIA

MM

16/12/2003

16/02/2004

Inviata risposta in data 19.5.2004

NO

 

2003/0151

Restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (creosoto).

Dir.2001/90 Artt.10 e 249 Tr.

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

PM

09/07/2003

09/09/2003

L.C 2002 - DMDM 17.4.2003 GU n.185 dell'11.8.2003

DEF.

 

2003/0152

Restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (esacloroetano).

Dir.2001/91 Artt.10 e 249 Tr.

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

PM

09/07/2003

09/09/2003

LC 2002 - DMDM 17.4.2003 GU n.185 dell'11.8.2003

DEF.

 

2003/0153

Adeguamento al progresso tecnico per la IX volta l'allegato I alla direttiva 76/769 relativa alle restrizioni in materia di ammissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (composti organostannici).

Dir.2002/62 Artt.10 e 249 Tr.

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

22/01/2003

22/03/2003

ddl LC 2003 - DMDM 11.2.2003

DEF.

 

2003/0155

Incenerimento dei rifiuti

Dir.2000/76 Artt.10 e 249 Tr.

MA

AMBIENTE

SALUTE

RIC

10/03/2004

 

C- 97/04d LC 2003 all.B Dr. Bona Galvagno

NO

Termine per la presentazione del controricorso 10.4.2004

2003/0156

Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione

Dir.2001/80 Artt.10 e 249 Tr.

MA

AMBIENTE

SALUTE

RIC

16/12/2003

 

C-99/04 LC 2002 - DM Sollecitato in data 5.8.2003. DM interministeriale 4.3.2004 presso il Min.ambiente

NO

 

2003/0157

Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.

Dir.2001/81 Artt.10 e 249 Tr.

MA

AMBIENTE

SALUTE

RIC

10/04/2004

 

C- 100/04LC 2002 - all.B Richiesta proroga dei termini Appr. definitiva 14.5.2004

PROVV.

Termine per la presentazione del controricorso 10.4.2004

2003/0779

Misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (adeguamento tecnico dir. 70/220).

dir.2002/80

MA

AMBIENTE

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

MM

15/07/2003

15/09/2003

d LC2003 - DMDM 8.5.2003GU n.206 del 5.9.2003

DEF.

 

2003/0781

Modifica della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

dir.2003/17

MA

AMBIENTE

SALUTE

PM

30/03/2004

30/05/2004

LC 2003-all.Bin lavorazione

NO

 

2003/0968

Quantità massime di residui di esaconazolo, clofentezina, miclobutanile e procloraz.

dir.2003/62

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

03/10/2003

03/12/2003

d LC 2004 - DM DM 18.12.2003 GU n. 41 del 19.2.2004

PROVV.

 

2003/0969

Quantità massime di residui di clormequat, lamda-cialotrina, kresoxym-metile, azoxystrobin e alcuni ditiocarbammati.

dir.2003/69

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

03/10/2003

03/12/2003

d LC 2004 - DM DM 18.12.2003 GU n. 41 del 19.2.2004

PROVV.

 

2003/1112

Ozono nell'aria.

dir.2002/3

MA

AMBIENTE

SALUTE

MM

24/11/2003

24/01/2004

LC 2002 - all.B Appr. definitiva 14.5.2004

PROVV.

 

2003/2014

Rapporto di sicurezza su sostanze pericolose

Dir.1996/82

VDC

AMBIENTE

REGIONI

PM

09/07/2003

09/09/2003

Sollecitato in data 18.6.2003

NO

 

2003/2015

Direttive 1996/62/CE e 1999/30/CE relative alla qualità e ai valori-limite di qualità dell'aria ambiente

art.5 dir.99/30, art.11 dir.96/62 e decisione. 2001/839/CE

VDC

AMBIENTE

 

RIC

16/12/2003

 

C-139/04Inviata da ultimo risposta in data 2.4.2004.

NO

 

2003/2035

Passante autostradale di Genova

Dir.93/37

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

MM

30/04/2003

09/09/2003

Sollecitato in data 9.7.2003 Inviata risposta in data 26.8.2003

DEF.

 

2003/2049

Valutazione impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Dirr.85/337 e 97/11

VDC

AMBIENTE

REGIONI

MM

16/12/2003

16/02/2004

Sollecitato in data 3.2.2004Richiesta proroga dei termini.Inviate risposte in data 14 e 15 giugno 2004

NO

Riunione a Bruxelles 13.5.2004

2003/2052

Non conformità informazioni richieste su controllo emissioni CO2

Dir.1993/389 Dec.1999/296

VDC

AMBIENTE

 

MM

02/04/2003

02/06/2003

Inviata risposta in data 10.6.03

DEF.

 

2003/2077

Funzionamento discariche abusive o incontrollate

dirr.75/442, 91/156, 91/689 e 1999/31

VDC

AMBIENTE

REGIONI

PM

16/12/2003

16/02/2004

Inviata risposta in data 27/11/2003.

NO

 

2003/2101

Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici

dir.2001/81

VDC

AMBIENTE

 

MM

09/07/2003

09/09/2003

Sollecitato in data 25.8.2003Inviata risposta in data 7.10.2003

DEF.

 

2003/2110

Rinnovo contratti pubblici previsti dall'articolo 44 della legge 13.12.1994, n.724.

dirr.93/36 e 92/50

VDC

PCM

INFRASTRUTTURE FUNZIONE PUBBLICA

PM

16/12/2003

16/02/2004

Sollecitato in data 27.8.2003. Richiesta proroga di due mesi. d LC 2004 art.10

NO

 

2003/2212

Sostanze che riducono lo strato di ozono.

Reg. 2037/2000

VDC

AMBIENTE

 

MM

16/12/2003

16/02/2004

Definito uno schema di regolamento da inviare al Consiglio di Stato.

NO

 

2003/4492

Parco naturale "Gruppo di Tessa" nella zona di Plan

Dirr.79/409 e 92/43

VDC

AMBIENTE

SALUTEPROVINCIA AUTONOMA BOLZANO

PM

16/12/2003

16/02/2004

Sollecitato in data 25.8.2003Inviata risposta in data 20.2.2004

NO

 

2003/4497

Qualità dell'aria ambiente e valori limite nella zona di Civitavecchia

dirr.96/62 e 99/30

VDC

AMBIENTE

REGIONE LAZIO

MM

15/10/2003

15/12/2003

Sollecitato in data 12.12.2003Inviata risposta in dat 30.1.2004

NO

 

2003/4506

Discariche di rifiuti (rocce da scavo).

dir.1999/31

VDC

AMBIENTE

 

MM

15/10/2003

15/12/2003

Inviata nota l'11.12.2003 in attuazione dell'art.5 della direttiva 99/31. Inviata risposta in data 19.1.2004 emendamento d LC 2004

NO

 

2003/5023

Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Dir.79/409 e dir. 92/43

VDC

AMBIENTE

REGIONE TRENTINOPROVINCIA DI BOLZANO

MM

30/03/2004

30/05/2004

vedi proc 2003/5138

NO

 

2003/5046

Progetto di realizzazione infrastrutture sciistiche nell'area di Santa Caterina Valfurva, nel territorio del Comune di Valfurva (Sondrio)

Dirr. 79/409 e 92/43

VDC

AMBIENTE

COMUNE DI SONDRIO REGIONE LOMARDIA

MM

16/12/2003

16/02/2004

 

NO

 

2003/5138

Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Dir.79/409 e dir. 92/43

VDC

AMBIENTE

REGIONE TRENTINOPROVINCIA DI BOLZANO

MM

30/03/2004

30/05/2004

vedi proc. 2003/5023

NO

 

2003/5145

Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Dir.79/409 e dir. 92/43

VDC

AMBIENTE

REGIONI, PROVINCE ED ENTI VARI

MM

30/03/2004

30/05/2004

 

NO

 

2003/5168

Aggiudicazione appalti pubblici apparecchiature informatiche - microprocessori

Dirr. 93/36 e 93/38

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

PCM

MM

30/03/2004

30/05/2004

 

NO

 

2003/5253

DM 11.7.2003 con cui si autorizza la deroga alla legislazione nazionale di recepimento della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture, per l'acquisizione di elicotteri leggeri per le esigenze delle forze di Polizia e dei VV.FF.

Dir. 93/36

VDC

INTERNO

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

MM

30/03/2004

30/05/2004

Richiesta proroga dei termini per la risposta 27/05/2004 (dr.Bona Galvagno)

NO

 

2004/0059

Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Dir. 2000/60

MA

AMBIENTE

SALUTE

MM

26/01/2004

26/03/2004

LC 2003 - all.B

NO

 

2004/0060

Istituzione di un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE.

Dir. 2003/87

MA

AMBIENTE

 

MM

26/01/2004

26/03/2004

dLC 2004- art.7 e all.A e, parallelamente, in apposito ddl.

NO

 

2004/0063

Elenco, limiti di concentrazione e indicazioni di etichetttatura per i componenti delle acque minerali naturali nonché condizioni di utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e della acque sorgive.

Dir. 2003/40

MA

AMBIENTE

SALUTEATTIVITA' PRODUTTIVE POLITICHE AGRICOLE

MM

26/01/2004

26/03/2004

DM 29.11.2003GU n.302 del 31.12.03

PROVV.

 

2004/0068

Sicurezza marittima e prevenzione dall'inquinamento provocato dalle navi..

Dir. 2002/84

MA

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

AMBIENTE

MM

26/01/2004

26/03/2004

LC 2003 - all.B

NO

 

2004/2039

Valutazione e gestione della qualità dell'aria e di valori limite per il biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto e particelle di piombo.

Dirr. 1996/61 e 1999/30 e dec. 2001/839

VDC

AMBIENTE

REGIONI

MM

30/03/2004

30/05/2004

Mancano relazioni anno 2002 delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia aut.Bolzano,Toscana,Umbria, Abruzzi, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.Sollecitato in data 28.4.2004

NO

 

2004/2040

Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

Drr. 1996/61

VDC

AMBIENTE

SALUTE

MM

30/03/2004

30/05/2004

 

NO

 

 

 


 

Procedure infrazione –

(trasporti, telecomunicazioni)

 

 

Numero

Oggetto

Rif giuridici

Violazione

Amministrazione

Altre amm

Stadio

Data

Scadenza

Annotazioni

Arch

Adempimenti

1997/4114

Violazioni del codice della strada -trattamento differenziato in base al luogo di immatricolazione dei veicoli

artt.12, 43, 49 T

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

SC

19/03/2002

 

C – 224/00 Art. 25 LC 2002 notificato in data 6 marzo 2003.Completo adeguamento con LC 2003 art.11.Richiesti elementi da inviare entro 11.7.03

PROVV.

 

1997/4418

Ostacoli al'importazione di equipaggiamenti marittimi

Art. 28 e 30 T.

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

SC

16/10/2003

 

C – 455/01 La modifica del DPR 347/94 predisposto, che all' art.25 sana la procedura, prevede il concerto con amb.lav. e att.prod.

NO

Pacchetto mercato interno 2000

1997/4482

Tasse speciali porto Genova

Reg. 86/4055

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

SC

19/02/2002

 

C – 295/00 Legge 29/12/2000 n. 422

DEF.

 

1997/4522

Appalti pubblici di servizi d'architettura - decreto Karrer

Dir. 92/50

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

RIC

10/08/1998

 

C – 412/01 Art.53 LC 2001

PROVV.

Pacchetto 22-23/07/2002

1997/4609

Ostacoli all'importazione di ganci da traino omologati in un altro Stato membro

 

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

FINANZE

RIC

09/07/2003

 

Circolare 10.10.2001

NO

Pacchetto 4-5/03/2002

1998/5015

Concessione dei lavori di estensione del gasdotto del Comune di Alberobello

DIR. 93/37

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

COMUNE DI ALBEROBELLO

MM

16/10/2002

 

 Inviata documentazione in data 12.3.2003

DEF.

Pacchetto 23-24/01/2003

1999/0068

Esercizio attività televisive

Dir.97/36

VDC

COMUNICAZIONI

 

SC

14/06/2001

 

C – 207/00 LC 2000 art.15 LC 2001 artt.51 e 52

DEF.

 

1999/0254

Livello di sicurezza nelle navi passeggeri

Dir. 98/18

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

PM

03/08/2000

 

L.C. 2001 art.45 Sensibilizzato Italrap

DEF.

 

1999/2107

Sistemi sconto diritti di atterraggio

 

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

MM

13/06/2000

 

LC 2001 art. 45

DEF.

 

1999/2184

Servizi pubblici locali. Art. 22 e seg. Legge 142/90

Dir. 92/50

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

FUNZIONE PUBBLICA

MMC

26/06/2002

 

 Trattazione presso il Dip.- UL La questione sembra essere risolta art.35 legge 448/2001.

PROVV.

Pacchetto 23-24/01/2003

1999/2219

Credito di imposta a autotrasportatori professionisti

 

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

ECONOMIA

PM2

24/07/2001

 

C – 280/95 sono in corso di esecuzione gli adempimenti previsti dalla Legge 17.05.2002, n. 96.Inviata memoria di risposta il 3.10.2003 (?)

NO

 Riunione presso MAE

1999/2246

Appalto sottopasso porto di Olbia

Dir.92/50

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

REGIONE SARDEGNA

PM

17/12/2002

 

Inviata risposta in data 15/05/03.

DEF.

Pacchetto 17-18/12/2001

1999/2289

Appalto RSU – Ortona (CHIETI)

 

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

MM

18/06/2001

 

Inviata risposta in data 30.7.2001

PROVV.

 

1999/4472

Mercato servizi assistenza a terra aeroporti

Dir.96/67

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

RIC

26/06/2002

 

C-460/02LC 2003 art 24Memoria di replica della CE in data 26.5.2003.

PROVV.

 

1999/4615

Principio libera prestazione dei servizi

Dir.92/50

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

RIC

26/06/2002

 

Legge 01/08/02 (legge coll. Finanziaria) art. 7, comma 1 lett. i) punto 2Proroga ricorso

DEF.

 

1999/4725

Servizi postali

Dir. 1997/067

VDC

COMUNICAZIONI

 

RIC

16/05/2000

 

C-286/00 inviata risposta il 30/05/01

NO

 

1999/5260

Costruzione e gestione rete gas a San Nicandro Garganico

Dir.93/37

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

REGIONE PUGLIA

PM

15/10/2003

 

Sollecitato in data 4.11.2003Inviata risposta da ultimo in data 10.3.2004 che dovrebbe consentire la chiusura del caso.

PROVV.

Pacchetto 23-24/01/2003

2000/0239

Trasporto merci pericolose per ferrovia

Dir.99/48

MA

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

RIC

20/12/2001

 

C – 50/02 DM 27/02/02 Sensibilizzato Italrap

DEF.

 

2000/0578

Proprietà reti di telecomunicazione e reti televisive via cavo

Dir.99/64

MA

COMUNICAZIONI

 

RIC

20/12/2001

 

C – 17/02d.lgs 04/03/02 n. 21GU n.56 del 7.3. 2002

PROVV.

 

2000/2290

Magistrato del Po di Parma

Dir.93/37

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

RIC

18/10/2002

 

 C - 385/02 in esame presso il Dipartimento

NO

 

2000/2314

Immatricolazione, passaggi di proprietà e reimmatricolazione veicoli a motore e rimorchi

Art.28 Tr.

VDC

PCM

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI INTERNO FUNZ.PUBB

PM

17/12/2002

 

Inviata risposta in data 9.7.2003

NO

Pacchetto 12-13/05/2003

2000/4711

VIA - Strada a scorrimento veloce a quattro corsie città di Imola.

Dir.85/337

VDC

AMBIENTE

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

MM

02/04/2003

 

Inviata risposta in data 13.1.2004

NO

Pacchetto 24-25/01/2002

2000/4718

Lavori SS 106 "ionica" tratto Palizzi-Caulonia

Dir.92/50

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

REGIONE CALABRIA

PM

17/12/2002

17/02/2003

 Inviata risposta in data 11/04/03

DEF.

 

2000/4926

 Affidamento servizi informatici - Mantova

Dir.92/50

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

COMUNE DI MANTOVA

RIC

16/12/2003

 

La risposta inviata dal Comune di Mantova a Italrap non soddisfa quanto richiesto dalla CE. All'esame della CE.

NO

Pacchetto 5-6/07/2001

2001/0051

 Sicurezza traghetto roll on roll off

Dir. 1999/35

MA

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

MM

15/02/2001

15/04/2001

d.leg.vo 02.02.2001, n. 28

DEF.

 

2001/2015

Affidamento diretto della concessione di costruzione e di gestione dell'autostrada "Valtrompia"

Dir. 93/37

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

RIC

16/12/2003

 

Sollecitato in data 25.8.2003Richiesta proroga di 60 gg.in data 24.9.03

NO

Pacchetto 17-18/12/2001

2001/2041

Licenze e autorizzazioni servizi postali

Dir. 97/67

VDC

COMUNICAZIONI

 

MM

03/04/2002

03/06/2002

inviata risposta in data 04/06/02

DEF.

 

2001/2052

Telecomunicazioni - interconnessione TLC ONP

Dir. 97/33

VDC

COMUNICAZIONI

 

MM

20/04/2001

20/06/2001

Delibera autorità comunicazioni 402/01/CONS

DEF.

 

2001/2059

Telecomunicazioni - telefonia vocale

dir. 98/10

VDC

COMUNICAZIONI

 

MM

20/04/2001

20/06/2001

Delibera autorità comunicazioni 337/02/CONS Sensibilizzato Italrap

DEF.

 

2001/2084

Appalti TAV

dir. 92/50

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

PM

30/03/2004

30/05/2004

 Inviata risposta 29/11/02 Sollecitato in data 25.8.2003 Concessa proroga di due mesi per la risposta. Sollecitata risposta in data 12.11.2003. Inviata risposta in data 18/11/2003

NO

Pacchetto 17-18/12/2001

2001/2151

 Insufficiente controllo sulle emittenti televisive in materia di pubblicità televisiva (TV senza frontiere)

dir. 97/36

VDC

COMUNICAZIONI

 

MM

20/03/2002

20/05/2002

Inviata risposta in data 20/5/03

DEF.

 

2001/2182

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (c.d. legge Merloni)

dir. 92/50

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

PM

15/10/2003

15/12/2003

 d LC 2004 - art.10Trasmessa nota Min.infrastrutture in data 20.5.03, integrata dalla nota del 29.5.03 Richiesta proroga di due mesi.Circolare 18.12.2003, n.B1/2316.GU n. 79 del 3.4.2004, inviata il 15.4.2004

PROVV.

Pacchetto 23-24/01/2003

2001/4554

Programmi comunitari Regione Piemonte

Reg. 2064/97

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

REGIONE PIEMONTE

PM

24/10/2002

24/12/2002

Inviata risposta in data 14.1.03

DEF.

 

2001/4578

Aggiudicazione impianto sbarco merci alla rinfusa situato nel bacino portuale di Savona , località Miramare.

art 43 Tr

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

MM

15/10/2003

15/12/2003

Sollecitato in data 10.2.2004

NO

 

2001/4610

Gestione call center Telecom(INPS - INAIL - INPDAP)

dir. 92/50

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

MM

 

 

 Nuovo sollecito in data 10.9.2003inviata risposta in data 18/11/2003

DEF.

 

2001/5212

Disciplina italiana in materia di Aero Club

art. 12 Tr.

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

MMC

02/04/2003

08/02/2004

 Richiesta sospensiva in data 11.7.03. Sollecitato in data 13.1.2004 Inviata risposta in data 2.2.2004

NO

 

2002/0168

Mod.96/98 – equipaggiamento marittimo

Dir. 2001/53

MA

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

RIC

09/07/2003

 

LC 2001 DM Regolamento 9.8.2003, n.279GU n. 241 del 16.10.03 RINUNCIA AL RICORSO

DEF.

 

2002/0261

Veicoli fuori uso

Dir. 2000/53

MA

AMBIENTE

 

RIC

09/07/2003

 

C- 303/03LC 2001 all Bd.leg.vo 24.6.2003, n. 209 SO n.128 alla GU n.182 del 7.8.2003Circolare interpretativa 1.10. 2003, n.235GU n.232 del 6.10.03 Rinuncia al ricorso

DEF.

Ordinanza di cancellazione dal ruolo emessa dalla Corte in data 6.1.2004.

2002/0372

Organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare

dir. 1999/63

MA

LAVORO

 

RIC

09/07/2003

 

 C-313/03già in LC 2001 all. B Inviata nota a RPI il 28.5.2003 con la quale si comunica inserimento in LC 2003 all.B Depositato controricorso il 15.10.2003

NO

Riunione presso MAE 28.10.2003

2002/0373

Orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità

dir. 1999/95

MA

LAVORO

 

RIC

14/10/2003

 

 C - 410/03 LC 2001 - DM Inviata nota a RPI il 28.5.2003 Controricorso entro il 24.11.2003

NO

 

2002/0374

Impianti a fune adibiti al trasporto di persone

dir. 2000/09

MA

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

SALUTE

RIC

09/07/2003

 

LC 2001 all. A -d.leg.vo 12.6.2003, n.210SO n. 130/L alla GU n.184 del 9.8.2003Rettifica GU n.216 del 17.9.03Rinuncia al ricorso

DEF.

 

2002/0492

Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli)

Dir.2000/26

MA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

GIUSTIZIA

RIC

09/07/2003

 

LC 2001 all.B d.leg.vo 30.6.2003, n. 190 GU n.171 del 25.7.03

DEF.

 

2002/0609

Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

Dir. 2002/25

MA

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

SALUTE

MM

21/11/2002

 

legge 180/2002 appr.prel. 18.10.2002 d.leg.vo 23.12.02,n.291 SO 342 alla GU 305 del 31.12.02

DEF.

 

2002/2050

Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale

Dirr. 97/33 e 98/10

MA

COMUNICAZIONI

 

MM

20/03/2002

 

l'Autorità per le telecomunicazioni ha inviato al ministero gli elementi di risposta

DEF.

 

2002/2094

Affidamento diretto della concessione di costruzione e di gestione dell'autostrada "Pedemontana Veneta Ovest"

dir. 93/37

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

RIC

16/12/2003

 

Sollecitato in data 25.8.2003 Richiesta proroga di 60 gg.in data 24.9.03

NO

Pacchetto 22-23/07/2002

2002/2151

Applicazione di un regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia locale e sul servizio universale delle telecomunicazioni

dirr. 98/10 e 97/33

VDC

COMUNICAZIONI

 

PM

17/12/2002

 

Inviata risposta in data 8.7.2003

DEF.

 

2002/2230

Appalti di servizi progetto "Osservatorio del legno"

Dir.92/50

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

MM

08/04/2003

08/06/2003

Inviata risposta Friuli Venezia Giulia 16.10.2003.

DEF.

Pacchetto 23-24/01/2003 Pacchetto 11- 12 sett.2003

2002/2243

Appalti pubblici di forniture e di lavori. (sentenza Alcatel)

dir. 89/665 e dir. 92/50

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

MM

16/10/2002

16/12/2002

Disposizioni inserita nella legge finanziaria 2003

PROVV.

Pacchetto 23-24/01/2003 Pacchetto 11- 12 sett.2003

2002/4007

Ostacoli all'importazione ed utilizzazione di rimorchi per veicoli ed, in particolare, per motocicli

Attt.28-30 Tr. Art.10 Tr.

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

PM

16/12/2003

16/02/2004

 Il Min.infrastrutture si è impegnato ad adoperarsi per procedere ad una modifica del Codice della strada.Sollecitato in data 10.2.2004.

NO

Pacchetto 12-13/05/2003

2002/4522

Annunci pubblicitari trasmissioni televisive di eventi sportivi

dir. 89/552

VDC

COMUNICAZIONI

AUTORITY COMUNICAZIONI

MM

15/10/2003

15/12/2003

Concessa proroga di due mesi.Inviata risposta in data 20.2.2004

NO

 

2002/5202

Comunità montana Murgia Barese.Appalto sistema informativo

dir.92/50

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

REGIONE PUGLIA

MM

09/07/2003

09/09/2003

 Inviata risposta 29.09.03

DEF.

Pacchetto 23-24/01/2003 Pacchetto 11- 12 sett.2003

2002/5260

Stipula di convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziale, prodotta dai comuni della Regione Sicilia.

dir.92/50

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

AMBIENTE REGIONE SICILIA

MM

15/10/2003

15/12/2003

Sollecitato in data 13.11.2003 In corso provvedimento ex art.5, comma 2, legge 24.2.1992,n.225 che contiene l'abrogazione dell'art.4 dell'Ordinanza 2983/1999. .Inviata ordinanza in data 30.3.2004.Richiesta proroga di due mesi.

NO

 

2002/5445

Verifiche traghetti roll-on/roll-off e unità veloci da passeggeri.

Dir.99/35

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

MM

11/11/2003

11/01/2004

LC 2003 art.18

PROVV.

 

2003/0168

Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.

Dir.2000/59 Artt.10 e 249 Tr.

MA

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

AMBIENTE

PM

15/05/2003

 

LC 2001 - all.Bd.leg.vo 24.6.2003, n. 182 GU n. 168 del 22.7.03 (comunicato da Min ambiente il 28.7.2003)

DEF.

 

2003/0379

Istituzione di un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.

Dir.2002/35

MA

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

POLITICHE AGRICOLE

MM

06/03/2003

06/05/2003

DM 15.1.2003 GU n.18 del 23.1.2003 Inviata risposta in data 28.3.2003

DEF.

 

2003/0481

Sviluppo delle ferrovie comunitarie

Dir.2001/12

MA

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

PM

09/07/2003

09/09/2003

d.leg.vo 8 .7.2003, n.188 SO n118/L alla GU n.170 del 24 .7.2003 (comunicato da UL)

DEF.

 

2003/0482

Licenze delle imprese ferroviarie comunitarie

Dir.2001/13

MA

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

PM

09/07/2003

09/09/2003

d.leg.vo 8 .7.2003, n.188 SO n118/L alla GU n.170 del 24 .7.2003 (comunicato da UL)

DEF.

 

2003/0483

Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo della infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.

Dir.2001/14

MA

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

PM

09/07/2003

09/09/2003

d.leg.vo 8 .7.2003, n.188 SO n118/L alla GU n.170 del 24 .7.2003 (comunicato da UL)

DEF.

 

2003/0561

Riduzioni emissioni inquinanti veicoli a motore a due o tre ruote

Dir. 2002/51

MA

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

AMBIENTE

MM

15/05/2003

15/07/2003

DM 3.4.03GU 152 del 3.7.03

DEF.

 

2003/0572

Interoperabilità del sistema transeuropeo convenzionale

Dir. 2001/16

MA

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

PM

15/10/2003

15/12/2003

LC 2001 all.Bd LC 2003 - all.BRichiesta proroga di 3 mesi. Appr.prel Cons.Ministri 2.5.2004

NO

 

2003/0573

Equipaggiamento marittimo

Dir. 2002/75

MA

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

AMBIENTE COMUNICAZIONI INTERNO

PM

15/10/2003

15/12/2003

d LC2003 DMDM inviato il 25.9.2003 al Consiglio di Stato

NO

Decisione di ricorso 30.3.2004

2003/0778

Velocità massima per costruzione, coppia massima e potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote (adeguamento tecnico della dir.95/1) .

dir.2002/41

MA

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

MM

15/07/2003

15/09/2003

d LC 2003-DMDM 6.3.2003GU n.155 del 7.7.2003

DEF.

 

2003/0779

Misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (adeguamento tecnico dir. 70/220).

dir.2002/80

MA

AMBIENTE

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

MM

15/07/2003

15/09/2003

d LC2003 - DMDM 8.5.2003GU n.206 del 5.9.2003

DEF.

 

2003/0781

Modifica della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

dir.2003/17

MA

AMBIENTE

SALUTE

PM

30/03/2004

30/05/2004

LC 2003-all.Bin lavorazione

NO

 

2003/0858

Norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi.

dir.2001/105

MA

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

MM

23/07/2003

23/09/2003

LC 2002- all.Ad.leg.vo 11.8.2003, n. 275GU n.234 dell'8.10.2003

PROVV.

 

2003/0859

Norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo.

dir. 2001/106

MA

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

AMBIENTESALUTELAVORO

PM

11/11/2003

11/01/2004

LC 2002 - DM decreto emanato con Regolamento 13 ottobre 2003, n.305 GU n.264 del 13.11.2003

DEF.

 

2003/0971

Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse.

dir.2001/96

MA

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

LAVORO

PM

30/03/2004

30/05/2004

LC 2002 - DM Sollecitato in data 20.4.2004

NO

 

2003/1110

Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi.

dir.2003/19

MA

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

MM

24/11/2003

24/01/2004

d LC 2004 - DM DM 12.11.2003GU n.259 del 7.11.2003 Comunicato in data 22.12.2003

PROVV.

 

2003/1116

Modifica direttiva 91/439/CEE sulla patente di guida.

dir.2000/56

MA

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

PM

30/03/2004

30/05/2004

DM 30.9.2003 Gun.88 del 15.4.2004

DEF.

ARCHIVIAZIONE DEFINITIVA 30.3.2004

2003/1118

Formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità.

dir.2002/6

MA

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

PM

30/03/2004

30/05/2004

LC 2003 all.A

NO

 

2003/1119

Norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità.

dir.2002/30

MA

AMBIENTE

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

PM

30/03/2004

30/05/2004

LC 2003 all.B Appr. preliminare 14.5.2004 (?)

DEF.

ARCHIVIAZIONE DEFINITIVA 30.3.2004

2003/2035

Passante autostradale di Genova

Dir.93/37

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

MM

30/04/2003

09/09/2003

Sollecitato in data 9.7.2003 Inviata risposta in data 26.8.2003

DEF.

 

2003/2074

Protezione degli animale durante il trasporto

dirr.91/628, 90/425 e 91/496

VDC

SALUTE

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

MM

09/07/2003

09/09/2003

Sollecitato in data 25.8.2003Inviata relazione direttamente alla Commissione europea in data 13.10.2003

DEF.

 

2003/4837

Promozione della costituzione di una società per azioni per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e di infrastrutture di viabilità e di pedaggio nel Lazio (ARCEA Lazio S.p.A.)

Dirr.93/37 e 92/50 dir. 2001/78 att.3 e 11,par.3 e 6 nonché artt.43 e 49 Tr.

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

REGIONE LAZIO

MM

30/03/2004

30/05/2004

Riunione di coordinamento 11.5.2004Richiesta la proroga dei termini il 16.6.2004

NO

 

2003/5168

Aggiudicazione appalti pubblici apparecchiature informatiche - microprocessori

Dirr. 93/36 e 93/38

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

PCM

MM

30/03/2004

30/05/2004

 

NO

 

2003/5253

DM 11.7.2003 con cui si autorizza la deroga alla legislazione nazionale di recepimento della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture, per l'acquisizione di elicotteri leggeri per le esigenze delle forze di Polizia e dei VV.FF.

Dir. 93/36

VDC

INTERNO

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

MM

30/03/2004

30/05/2004

Richiesta proroga dei termini per la risposta 27/05/2004 (dr.Bona Galvagno)

NO

 

2004/0057

Attuazione dell'accordo europeo sulla organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Regions Airline Association (ERA) e IACA.

Dir. 2000/79

MA

LAVORO

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

MM

26/01/2004

26/03/2004

LC 2003 - all.B

NO

 

2004/0058

Protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE.

Dir. 2003/102

MA

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

MM

26/01/2004

26/03/2004

DM 25.3.2004 trasmesso alla Corte dei conti

NO

 

2004/0068

Sicurezza marittima e prevenzione dall'inquinamento provocato dalle navi..

Dir. 2002/84

MA

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

AMBIENTE

MM

26/01/2004

26/03/2004

LC 2003 - all.B

NO

 

2004/0170

Istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione.

Dir.2002/59

MA

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

 

MM

17/02/2004

17/04/2004

LC 2003 - all.A

NO

 

2004/0227

Modifica dell'allegato I della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

Dir.2003/75

MA

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

SALUTE

MM

19/03/2004

19/05/2004

dLC 2004 - DMDM 12.3.2004Gun.111 del 13.5.2004

PROVV.

 

2004/2044

Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei conclusi dalle autorità italiane con le autorità dell'India, della Repubblica di Singapore, della Repubblica popolare cinese e delle autorità dell'Algeria.

Artt.10 e 43 Tr.

VDC

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

MAE

MM

30/03/2004

30/05/2004

Inviata risposta in data 21.5.2004

NO

Riunione MAE 21.4.2004

 

 


Procedure infrazione –

(attività produttive)

 

 

Numero

Oggetto

Rif giuridici

Violazione

Amministrazione

Altre amm

Stadio

Data

Scadenza

Annotazioni

Arch

Adempimenti

1990/2144

Diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'impresa

Dir. 77/187 Sent. 93/472

VDC

LAVORO

ATTIVITA' PRODUTTIVE

SC

05/06/2003

 

C –145/01 RICORSO IRRICEVIBILE Invieranno nuova MM

DEF.

Riunione presso MAE 28.10.2003

1994/2135

Marchi di qualità nazionale per taluni prodotti agricoli e alimentari

Dir. 79/112 Reg. 92/2081

VDC

ATTIVITA' PRODUTTIVE

POLITICHE AGRICOLEREG. SICILIA REG. ABRUZZI

RIC

24/12/2002

 

C - 430/02Inviata nota da MIPAF(Sicilia e Abruzzo) in data 9.6.2003 con la quale si ritiene di aver adempiuto.In attesa di comunicazione formale.Rinuncia al ricorso 15.10.2003

DEF.

CANCELLAZIONE DAL RUOLO 7.4.2004

1994/4883

Ostacoli alla importazione di bevande energetiche

Art. 28 T.

VDC

ATTIVITA' PRODUTTIVE

SALUTE

SC

19/06/2003

 

C – 420/01delega art.11 LC 2002 Circolare Min.salute 3.4.98,n.5 (GU101/98). (bevande energetiche) La questione rimane aperta per Min att.prod.(bevande analcoliche)

NO

 

1994/5095

Regolamentazione degli Stati membri relative specificamente al settore delle fiere, delle esposizioni, delle mostre e dei mercati

Art. 49 T.

VDC

ATTIVITA' PRODUTTIVE

GIUSTIZIA - INTERNO - REGIONI

MM2

30/04/2003

 

C - 439/99 In attesa di apposite iniziative da parte delle regioni Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Trento.La procedura rimane aperta solo per l'Emilia Romagna

NO

 Riunione presso MAE

1995/2314

Prodotti di cioccolato

Art. 30 T.

VDC

ATTIVITA' PRODUTTIVE

SALUTE

SC

16/01/2003

 

C-14/00d.leg.vo di recepimento della direttiva 2000/36 L.C. 2001 All. Bd.leg.vo 12.6.2002, n.178GU n.165 del 18.7.03

PROVV.

 

1997/2161

Restrizioni della normativa nazionale sulle attività delle imprese di lavoro temporaneo e di lavoro interinale

Art. 49 T.

VDC

LAVORO

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM2

19/12/2002

 

C –279/00L.C. 2002 art.17 notificata in data 6 marzo 2003

DEF.

 

1997/2182

Piani di gestione dei rifiuti, rifiuti pericolosi e rifiuti di imballaggio

Dir. 91/156, 91/689 94/062

VDC

AMBIENTE

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE REGIONE CAMPANIA

MM2

17/12/2002

 

C – 466/99.Riguarda tutte le regioni per gli imballaggi, solo la Sicilia per il piano gen.gestione rifiuti. Risposte:Emilia Romagna,Piemonte,Basilicata,Valle d'Aosta

NO

 Riunione presso MAE Occorerebbe riunione ad hoc con tutte le Regioni.

1998/2026

Clausole abusive contratti

Dir. 93/13

VDC

ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

MM2

15/11/2002

 

C – 372/99art.25 LC 99 - art 6 LC 2002 notificata in data 6 marzo 2003

DEF.

 Il fascicolo è presso l'Avv.Scino

1998/2055

Ostacoli alla libera prestazione dei servizi -consulenti in proprietà industriali

Art. 59 T.

VDC

ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

MM2

16/12/2003

 

C - 131/01 Richiesti elementi di risposta entro il 12.7.03emendamento d LC 2004

NO

 

1998/4916

Appl. dir.98/101 pile e accumulatori

Dir.98/101

VDC

ATTIVITA' PRODUTTIVE

AMBIENTE

RIC

08/04/2003

 

 C- 143/03Inviato controricorso in data 24.7.2003

PROVV.

 

2000/0240

Sostanze pericolose in pile ed accumulatori

Dir.98/101

MA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

AMBIENTESALUTE

PM2

02/04/2003

 

C – 323/01LC 2000 DM DM 3.7.2003, n.194 GU n. 173 del 28.7.03

DEF.

 Riunione presso MAE

2000/0241

Livello minimo scorte di greggio e prodotti petroliferi

Dir. 98/93

MA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

MM

13/07/2000

 

DLgs 30/01/01 n. 94

DEF.

 

2000/0823

Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

Dir.98/44

MA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

RIC

09/07/2003

 

C-456/03ddl AS 1745 art.6 AC 2031Inviata risposta UL il 3.1.03 prot.1038. L'Italia si oppone alla direttiva.Richiesta proroga al 31 1 2004.

NO

 

2000/4216

Etichettatura degli imballaggi e dei contenitori per liquidi

Artt.28-30 Tr.

VDC

ATTIVITA' PRODUTTIVE

SALUTE

MM

02/04/2003

 

Inviata risposta da Min.ambiente in data 9.5.03

DEF.

Pacchetto 12-13/05/2003 ARCHIVIAZIONE DEFINITIVA 30.3.2004

2000/4303

Gestione gas nel comune di Napoli

Artt.43 e 49 Tr.

VDC

ATTIVITA' PRODUTTIVE

COMUNE di NAPOLI REGIONE CAMPANIA

PM

02/04/2003

 

Riunione di coordinamento 22.5.2003 archiviazione 15.10.2003

DEF.

 

2000/4317

Disposizioni urgenti di contenimento spinte inflazionistiche (assicurazioni auto)

Dir.92/49

VDC

ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

SC

25/02/2003

 

C – 59/01 Con la legge 12.12.2002, n.273 non è stato riprodotto il blocco tariffario. La RPI proporrà l'archiviazione.

DEF.

 Riunione presso MAE

2000/4697

Istituzione dei tribunali dei marchi comunitari

Reg.40/94

VDC

ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

RIC

08/04/2003

 

 C - 130/03Richiesta proroga del termine per invio controricorso in data 13.5.2003. Rinuncia al ricorso 15.10.2003

DEF.

Ordinanza di cancellazione dal ruolo 28.01.2004

2000/5180

Ostacoli alla libera circolazione di serbatoi per GPL

Dir. 97/23

VDC

ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGIONE ABRUZZO

PM

09/07/2003

09/09/2003

inviata risposta da ultimo in data 30/10/03

NO

 

2001/0176

Informazione dei consumatori sul risparmio di carburante e sulle emissioni CO2 per la commercializzazione di autovetture nuove

Dir.1999/94

MA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

INFRASTRUTTURE e TRASPORTIAMBIENTE

SC

11/09/2003

 

C - 22/02 DPR 17.2.2003, n.84GU n.92 del 19.4.03 La direttiva non è stata attuata nei termini previsti dal parere motivato.

DEF.

 

2001/0270

 Emissione composti organici volatili

Dir. 1999/13

MA

AMBIENTE

SALUTEATT.PRODUTTIVE

SC

02/10/2003

 

C - 348/02LC 2000 DMDM 16.1.2004,n.44GU n.47 del 26.2.2004

DEF.

ARCHIVIAZIONE DEFINITIVA 30.3.2004

2001/0502

 Attrezzature a pressione trasportabili

Dir.1999/36

MA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

MM

18/10/2001

18/12/2001

 d.leg.vo 18.02.2003, n. 43GU n. 66 del 20.3.2003

PROVV.

 

2001/0510

Attrezzature a pressione trasportabili (adeguamento dir.99/36)

Dir.2001/2

MA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

MM

18/10/2001

18/12/2001

d.leg.vo 18.02.2003, n. 43GU n. 66 del 20.3.2003

PROVV.

 

2001/2178

Privatizzazione delle imprese pubbliche (golden share)

 Artt.43 e 56 Tr.

VDC

ECONOMIA

 

MM

05/02/2003

05/04/2003

 Richiesta proroga di due mesi.In l finanziaria 2004 (art.227) con nota del 20.11.2003

NO

 

2001/4478

Mercato assicurativo

dir. 92/49

VDC

ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

MM

23/10/2001

23/12/2001

 

DEF.

 

2001/5274

Trattamento dei rifiuti in polietilene (Consorzio Polieco)

dir. 75/442art. 29 e 90 Tr.

VDC

ATTIVITA' PRODUTTIVE

AMBIENTE

PM

17/12/2002

17/02/2004

 con procedura 2002/4353.Inviata nota Min ambiente il 5.8.2003.inviata risposta in data 3.2.2004

NO

Pacchetto 12-13/05/2003

2002/0166

Aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno

Dir. 2000/31

MA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

PM

17/12/2002

 

LC 2001 all.B d.leg.vo 9.4.2003, n.70 SO n. 61/L alla GU n.87 del 14.4.2003

DEF.

 

2002/0491

Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio ed alla etichettatura dei preparati pericolosi

Dir.1999/45

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

27/09/2002

 

legge 30.7.2002,n.180 d.leg.vo 14.3.2003, n.65 SO n. 61/L alla GU n.87 del 14.4.2003

DEF.

 

2002/0492

Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli)

Dir.2000/26

MA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

GIUSTIZIA

RIC

09/07/2003

 

LC 2001 all.B d.leg.vo 30.6.2003, n. 190 GU n.171 del 25.7.03

DEF.

 

2002/0493

Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Dir.2000/35

MA

ECONOMIA

FINANZE

MM

27/09/2002

 

LC 2001 all.Bd.leg. 9/10/02 n. 231 G.U. 23/10/02 n. 249

DEF.

ARCHIVIAZIONE DEFINITIVA 30.3.2004

2002/0498

Adeguamento al progresso tecnico della dir.1999/45 relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

Dir.2001/60

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

27/09/2002

 

DM LC 2001d.leg.vo 14.3.2003, n.65SO n. 61/L alla GU n.87 del 14.4.2003

DEF.

 

2002/0606

Lavorazione presentazione e vendita dei prodotti del tabacco

Dir. 2001/37

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

PM

09/07/2003

 

LC 2001 all.A d.leg.vo 24.6.2003, n. 184 GU n. 169 del 23.7.03 LC 2003 art. 7

DEF.

 

2002/0607

Organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524, 96/25 e 99/29

Dir. 2001/46

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

PM

09/07/2003

 

LC.2001 all.B d.leg.vo 17.6.2003, n.223 SO n. 138 alla GU n.194 del 22.8.2003

DEF.

 

2002/2282

Regole di attribuzione delle concessioni idroelettriche (legge c.d.Bersani)

dir. 96/92

VDC

ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PM

07/01/2004

07/03/2004

Collegata con la procedura 1999/4902 Concessa proroga di due mesi. Trasmesse osservazioni ad ITALRAP il 29.4.2003. Inviata risposta Ministro il 9.3.2004

NO

Riunione presso il Dipartimento il 4.5.2004

2002/2291

Trattamento fiscale dei contributi versati a fondi pensione

 Artt.39,43,49 e 56 Tr. Dir.92/96

VDC

LAVORO

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MMC

16/12/2003

16/02/2004

Riunione di coordinamento 2.4.03Concessa proroga del termine di due mesi (5.6.2003).Sollecitato in data 9.5.2003 e 26.2.2004.

NO

 

2002/4263

Commercializzazione di bevande e integratori alimentari a base di erbe

Artt.28-30 Tr.

VDC

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MMC

16/12/2003

16/02/2004

Sollecitato in data 21.1.2004Inviata risposta in data 21.5.2004

NO

Pacchetto 12-13/05/2003 Pacchetto 05/2004 Pacchetto 30.4.2004

2002/5058

Conformità di tubi e raccordi del gas alle norme nazionali UNI-CIG

Dir.89/106/CEE e art.28 Tr.

VDC

ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

MM

30/04/2003

30/06/2003

Inviata risposta il 18.6.2004

NO

Pacchetto 12-13/05/2003 Pacchetto 30.4.2004

2003/0151

Restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (creosoto).

Dir.2001/90 Artt.10 e 249 Tr.

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

PM

09/07/2003

09/09/2003

L.C 2002 - DMDM 17.4.2003 GU n.185 dell'11.8.2003

DEF.

 

2003/0152

Restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (esacloroetano).

Dir.2001/91 Artt.10 e 249 Tr.

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

PM

09/07/2003

09/09/2003

LC 2002 - DMDM 17.4.2003 GU n.185 dell'11.8.2003

DEF.

 

2003/0153

Adeguamento al progresso tecnico per la IX volta l'allegato I alla direttiva 76/769 relativa alle restrizioni in materia di ammissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (composti organostannici).

Dir.2002/62 Artt.10 e 249 Tr.

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

22/01/2003

22/03/2003

ddl LC 2003 - DMDM 11.2.2003

DEF.

 

2003/0161

Mod.dir.90/128 relativa ai materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Dir.2001/62 Artt.10 e 249 Tr.

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

22/01/2003

22/03/2003

LC 2001 - DMDM 28.3.2003SO 89/L GU n.125 del 31.5.2003

DEF.

 

2003/0169

Modalità di applicazione della direttiva 92/75 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico.

Dir.2002/40 Artt.10 e 249 Tr.

VDC

ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

MM

22/01/2003

 

DM 2.1.2003 (GU n.23 del 29.1.2003)dLC 2003 DM

DEF.

 

2003/0367

Commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

Dir.1999/105

MA

POLITICHE AGRICOLE

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

RIC

16/12/2003

 

Legge 180/2002 d.leg.vo 10.11.2003, n. 386SO n.14/L alla GU n.23 del 29.1.2004

PROVV.

 

2003/0370

Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari e relativa pubblicità.

Dir.2001/101

MA

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

SALUTE

PM

09/07/2003

09/09/2003

 LC 2002 – DM d.leg.vo 23.6.2003, n. 181GU n.167 de3l 21.7.2003

DEF.

 

2003/0371

 Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

Dir.2002/11

MA

POLITICHE AGRICOLE

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

PM

16/12/2003

16/02/2004

Il Ministero competente ritiene che non debba essere recepita.Inviata risposta in data 28.3.2003.

NO

 

2003/0372

Uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Dir.2002/16

MA

SALUTE

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

MM

06/03/2003

06/05/2003

DM 28.3.2003SO 89/L GU 125 del 31.5.2003

DEF.

 

2003/0373

Materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Dir.2002/17

MA

SALUTE

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

MM

06/03/2003

06/05/2003

DM 28.3.2003SO 89/L GU 125 del 31.5.2003

DEF.

 

2003/0374

Metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di ocratossina A nei prodotti alimentari.

Dir.2002/26

MA

SALUTE

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

PM

09/07/2003

09/09/2003

 DM 31.5.2003GU 167 del 21.57.2003

DEF.

 

2003/0375

Metodi per il prelievo di campioni e metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari.

Dir.2002/27

MA

SALUTE

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

PM

09/07/2003

09/09/2003

Inviata risposta in data 28.3.2003Richiesta proroga in data 20.5.03 (non concessa)DM 31.5.03GU161 del 14.7.03

DEF.

 

2003/0377

Metodi comunitari di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina –simili nei prodotti alimentari.

Dir.2002/69

MA

SALUTE

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

PM

09/07/2003

09/09/2003

 d LC 2003 – DMDM 23.7.2003GU n. 240 del 15.10.2003

DEF.

 

2003/0563

Risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione

Dir. 2001/17

MA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

MM

15/05/2003

15/07/2003

d.leg.vo 9.4.2003, n.93GU n.98 del 29.4.03

DEF.

 

2003/0958

Miele

dir.2001/110

MA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

POLITICHE AGRICOLE

MM

03/10/2003

03/12/2003

LC 2002 - all.BDirettiva di semplificazioneAppr. definitiva 14.5.2004

PROVV.

 

2003/0959

Tipi di zuccheri destinati all'alimentazione umana

dir.2001/111

MA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

SALUTE

MM

03/10/2003

03/12/2003

LC 2002 - all.ADirettiva di semplificazioned.leg.vo 20.2.2004, n.51 SO n.30 alla GU n.49 del 28.2.2004

PROVV.

 

2003/0960

Succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

dir.2001/112

MA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

SALUTE

MM

03/10/2003

03/12/2003

LC 2002 - all.BDirettiva di semplificazioneEsame prel CM 9.1.2004 Es. def. CM 21.5. 2004

PROVV.

 

2003/0961

Confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana

dir.2001/113

MA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

SALUTE

MM

03/10/2003

03/12/2003

LC 2002 - all.ADirettiva di semplificazione d.leg.vo 20.2.2004, n.50SO n.30 alla GU n.49 del 28.2.2004

PROVV.

 

2003/0962

Tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

dir.2001/114

MA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

SALUTE

MM

03/10/2003

03/12/2003

LC 2002 - all.ADirettiva di semplificazioned.leg.vo 20.2.2004, n.49SO n.30 alla GU n.49 del 28.2.2004

PROVV.

 

2003/0963

Immissione sul mercato e uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena corta)

dir.2002/45

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

03/10/2003

03/12/2003

d LC 2003 - DM da attuare insieme alla 2003/2 e 2003/3 DM 17.10.2003GU n.302 del 31.12.2003

PROVV.

 

2003/0964

Riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici

dir.2003/12

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

03/10/2003

03/12/2003

d LC 2003 - all. A

NO

 

2003/0965

Integratori alimentari

dir.2002/46

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

03/10/2003

03/12/2003

 LC 2002 - all. AEs. def. CM 21.5. 2004

PROVV.

 

2003/0966

Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

dir.200282

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

03/10/2003

03/12/2003

d LC 2003 -DM DM 23.7.2003 GU n. 220 del 22.9.2003

DEF.

 

2003/0967

Sostanze e prodotti indesiderabili nall'alimentazione degli animali

dir.2003/57

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

03/10/2003

03/12/2003

con la 2002/32 in LC 2002 - all. Bappr.prel CM 29.1.2004 vedi anche procedura 2004/0224

NO

 

2003/0968

Quantità massime di residui di esaconazolo, clofentezina, miclobutanile e procloraz.

dir.2003/62

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

03/10/2003

03/12/2003

d LC 2004 - DM DM 18.12.2003 GU n. 41 del 19.2.2004

PROVV.

 

2003/0969

Quantità massime di residui di clormequat, lamda-cialotrina, kresoxym-metile, azoxystrobin e alcuni ditiocarbammati.

dir.2003/69

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

03/10/2003

03/12/2003

d LC 2004 - DM DM 18.12.2003 GU n. 41 del 19.2.2004

PROVV.

 

2003/1113

Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita.

dir.2002/12

MA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

MM

24/11/2003

24/01/2004

d.leg.vo 3.11.2003, n.307 SO n.174/L alla GU n.266 del 15.11.2003

DEF.

ARCHIVIAZIONE DEFINITIVA 30.3.2004

2003/1114

Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita.

dir.2002/13

MA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

MM

24/11/2003

24/01/2004

d.leg.vo 3.11.2003, n.307 SO n.174/L alla GU n.266 del 15.11.2003

DEF.

ARCHIVIAZIONE DEFINITIVA 30.3.2004

2003/1117

Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

dir.2001/77

MA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

AMBIENTE

MM

24/11/2003

24/01/2004

d.leg.vo 29.12.2003, n.SO n.17/L alla GU n.25 del 31.1.2004

DEF.

ARCHIVIAZIONE DEFINITIVA 30.3.2004

2003/5038

Libera circolazione dei prodotti, a base di cacao e cioccolato con contenuto con contenuto di ocratossina, legalmente febbricati o commercializzati in altri Paesi membri.

Artt.28-30 Tr.

VDC

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

30/03/2004

30/05/2004

vedi proc 2003/5052

NO

 

2003/5052

Libera circolazione dei prodotti, a base di cacao e cioccolato con contenuto con contenuto di ocratossina, legalmente febbricati o commercializzati in altri Paesi membri.

Artt.28-30 Tr.

VDC

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

30/03/2004

30/05/2004

vedi proc 2003/5038

NO

 

2004/0063

Elenco, limiti di concentrazione e indicazioni di etichetttatura per i componenti delle acque minerali naturali nonché condizioni di utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e della acque sorgive.

Dir. 2003/40

MA

AMBIENTE

SALUTEATTIVITA' PRODUTTIVE POLITICHE AGRICOLE

MM

26/01/2004

26/03/2004

DM 29.11.2003GU n.302 del 31.12.03

PROVV.

 

2004/0064

Commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra.

Dir. 2003/45

MA

POLITICHE AGRICOLE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

26/01/2004

26/03/2004

d LC 2004 DM

NO

 

2004/0220

Modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.

Dir.2003/32

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

19/03/2004

19/05/2004

LC 2003 - all.AInviata nota 15.4.2004

NO

 

2004/0221

Modifica della direttiva 92/109/CEE relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

Dir.2003/101

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

19/03/2004

19/05/2004

d LC 2004 -DM Inviata nota 15.4.2004

NO

 

2004/0222

Sicurezza generale dei prodotti.

Dir.2001/95

MA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

SALUTE

MM

19/03/2004

19/05/2004

LC 2002 - all.BAppr. preliminare 9.1.2004Appr. definitiva 14.5.2004

PROVV.

 

2004/0225

Ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Dir.2003/96

MA

ECONOMIA

ATTIVITA' PRODUTTIVEFINANZE

MM

19/03/2004

19/05/2004

dLC 2004 -all.A Inviata nota 15.4.2004

NO

 

 

 


 

Procedure infrazione

(lavoro)

 

 

Numero

Oggetto

Rif giuridici

Violazione

Amministrazione

Altre amm

Stadio

Data

Scadenza

Annotazioni

Arch

Adempimenti

1990/2144

Diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'impresa

Dir. 77/187 Sent. 93/472

VDC

LAVORO

ATTIVITA' PRODUTTIVE

SC

05/06/2003

 

C –145/01 RICORSO IRRICEVIBILE Invieranno nuova MM

DEF.

Riunione presso MAE 28.10.2003

1995/2137

D.Lgs.626/94 sicurezza e salute dei lavoratori

Dir. 89/391

VDC

LAVORO

ATTIVITA' PRODUTTIVE

PM2

09/07/2003

 

C- 49/00 Delega L.C. 2001 art.21d.leg.vo 23.6.2003, n.195 GU n. 174 del 29.7.2003 (comunicato 8.8.03)

DEF.

 Riunione presso MAE 28.10.2003 Per archiviare il caso si aspettano le misure transitorio previste dal d.leg.vo

1997/0095

Organizzazione dell'orario di lavoro

Dir. 93/104 modif. da dir. 2000/34

MA

LAVORO

 

RC2

23/04/2003

 

C- 386/98L.C.2001 all.B d.leg.vo 8.4.2003, n.66 SO n. 61/L alla GU n.87 del 14.4.2003

DEF.

 

1997/2161

Restrizioni della normativa nazionale sulle attività delle imprese di lavoro temporaneo e di lavoro interinale

Art. 49 T.

VDC

LAVORO

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM2

19/12/2002

 

C –279/00L.C. 2002 art.17 notificata in data 6 marzo 2003

DEF.

 

1998/2127

Distacco di lavoratori cittadini di paesi terzi nel quadro di una prestazione dei servizi transfrontalieri

Art. 49 T.

VDC

LAVORO

INTERNO

MM

29/07/1998

 

 Inviata risposta in data 31.1.2003.

NO

 

1998/2222

Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro

Dir. 89/655

VDC

LAVORO

 

MM2

30/03/2004

30.05.2004

C – 65/01 inviati elementi per controricorso in data 19/03/03 Già emendamento LC 2003 (art.10-bis)che modifica l'art.36 del 626/94 in esecuzione del dettato della Corte. Sollecitata risposta in data 28.4.2004Concessa proroga dei termini fino all'1.8.2004

NO

Riunione presso MAE 27.04.2004

1998/2224

Prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali

Dir. 90/270

VDC

LAVORO

SALUTE

SC

24/10/2002

 

C –455/00 Art.7 LC 2002

DEF.

 Riunione presso MAE

1998/2357

Sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti

Dir.92/85 e dir. 76/207

VDC

LAVORO

SALUTEPARI OPPORTUNITA'

MMC

14/01/2003

 

Inviata risposta in data 27/02/01 sollecitata risposta in data 28.3.03 e 15.5.03

NO

Riunione presso MAE 28.10.2003 Prossima riunione di coordinamento

1998/4346

Applicazione scorretta della dir.98/59 sui licenziamenti collettivi

Dir.98/59

VDC

LAVORO

 

SC

16/10/2003

 

C – 32/02L.C.2002 delega art.20 "Modifica legge 23 luglio 1991, n.223" d.leg.vo 8 aprile 2004, n. 110GU n. 102 del 3.5.2004

PROVV.

Riunione presso MAE 28.10.2003 Seguita dall'Avv.Scino

1999/4856

Consulenti del lavoro

 

VDC

LAVORO

 

MMC

16/12/2003

16/02/2004

 Sollecitato in data 2.2.2004

NO

 

2000/2271

Riconoscimento qualifiche professionisti sportivi

Dir. 92/51

VDC

BENI CULTURALI

 

RIC

24/07/2001

 

C – 101/02

DEF.

 

2000/4194

Sicurezza e salute per uso attrezzature di lavoro

Dir.89/655

VDC

LAVORO

 

RIC

25/02/2003

 

C- 82/03Il controricorso dovrebbe essere inviato entro il 18.7.03. Non è stata richiesta la trattazione orale.

NO

Riunione presso MAE 28.10.2003

2000/5088

Accesso delle donne ai posti ammnistrazione pubblica italiana, riserva di posti a favore dei militari.

Dir.76/207

VDC

LAVORO

PARI OPPORTUNITA'

MM

13/05/2003

13/07/2003

Sollecitato l' 11.6.03 MMC a dicembreInviata risposta in data 14.6.2004

NO

Riunione presso MAE 28.10.2003 Prossima riunione di coordinamento

2002/0047

Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro

Dir. 2000/39

MA

LAVORO

 

RIC

14/02/2003

 

C - 67/03 LL.CC.2001 e 2002 DMDM 26.2.2004 GU n.58 del 10.3.2004 RINUNCIA AL RICORSO 7.5.2004

DEF.

Riunione presso MAE 28.10.2003

2002/0372

Organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare

dir. 1999/63

MA

LAVORO

 

RIC

09/07/2003

 

 C-313/03già in LC 2001 all. B Inviata nota a RPI il 28.5.2003 con la quale si comunica inserimento in LC 2003 all.B Depositato controricorso il 15.10.2003

NO

Riunione presso MAE 28.10.2003

2002/0373

Orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità

dir. 1999/95

MA

LAVORO

 

RIC

14/10/2003

 

 C - 410/03 LC 2001 - DM Inviata nota a RPI il 28.5.2003 Controricorso entro il 24.11.2003

NO

 

2002/2291

Trattamento fiscale dei contributi versati a fondi pensione

 Artt.39,43,49 e 56 Tr. Dir.92/96

VDC

LAVORO

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MMC

16/12/2003

16/02/2004

Riunione di coordinamento 2.4.03Concessa proroga del termine di due mesi (5.6.2003).Sollecitato in data 9.5.2003 e 26.2.2004.

NO

 

2002/4867

Caso Signora Wanda Balzano - Borsa di studio presso Università irlandese

Art.39 Tr.

VDC

LAVORO

MAE

PM

15/10/2003

15/12/2003

 Si è dato mandato alla RPI per conoscere qual è l'ammnistrazione competente

NO

Riunione presso MAE 28.10.2003

2002/4989

Diplomi, borse di studio e ulteriori titoli accademici conseguiti in un altro Stato membro ai fini dell'esercizio della professione di docente in Italia.

Art.39 Tr.

VDC

ISTRUZIONE e UNIVERSITA'

LAVORO

MM

30/03/2004

30/05/2004

Sollecitato in data 21.5.2004

NO

 

2003/0776

Sicurezza e salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive (art.16, par.1, dir 89/391).

dir. 1999/92

MA

LAVORO

AMBIENTESALUTE

MM

15/07/2003

15/09/2003

LC 2001-all.B d.leg.vo 12.6.2003, n.233GU n.197 del 26.8.2003

DEF.

 

2004/0057

Attuazione dell'accordo europeo sulla organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Regions Airline Association (ERA) e IACA.

Dir. 2000/79

MA

LAVORO

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

MM

26/01/2004

26/03/2004

LC 2003 - all.B

NO

 

 


 

Procedure infrazione –

(affari sociali)

 

 

Numero

Oggetto

Rif giuridici

Violazione

Amministrazione

Altre amm

Stadio

Data

Scadenza

Annotazioni

Arch

Adempimenti

1990/0412

Esercizio della professione di dentista

Dir.87/687

VDC

ISTRUZIONE e UNIVERSITA'

GIUSTIZIASALUTEINTERNO

SC

01/06/1995

 

C - 40/93 Inviata risposta in data 18.4.04 (dott.ssa Bianchi C.).

PROVV.

 Riunione presso MAE

1991/0642

Inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità.

Dir. 76/464

VDC

AMBIENTE

SALUTEREGIONE CAMPANIA

MM2

24/07/2001

 

C - 285/96 Nota Regione Sicilia 12/03/03 di risposta nota Min Ambiente 17/02/03.Inviata risposta in data 10.7.03 e 5.2.2004

NO

 URGENTE Sarebbe opportuno un incontro con la CE. Riunione presso MAE

1994/4883

Ostacoli alla importazione di bevande energetiche

Art. 28 T.

VDC

ATTIVITA' PRODUTTIVE

SALUTE

SC

19/06/2003

 

C – 420/01delega art.11 LC 2002 Circolare Min.salute 3.4.98,n.5 (GU101/98). (bevande energetiche) La questione rimane aperta per Min att.prod.(bevande analcoliche)

NO

 

1995/2314

Prodotti di cioccolato

Art. 30 T.

VDC

ATTIVITA' PRODUTTIVE

SALUTE

SC

16/01/2003

 

C-14/00d.leg.vo di recepimento della direttiva 2000/36 L.C. 2001 All. Bd.leg.vo 12.6.2002, n.178GU n.165 del 18.7.03

PROVV.

 

1996/2179

Specializzazione medica in odontoiatria per l'accesso alla professione di odontoiatria.

Dir. 78/686

VDC

SALUTE

ISTRUZIONE e UNIVERSITA'INTERNO

SC

29/11/2001

 

C - 202/99L.C. 2002 art.13 sanata solo parzialmenteSollecitata risposta da CE in data 12.5.03

NO

 Riunione presso MAE.

1997/2182

Piani di gestione dei rifiuti, rifiuti pericolosi e rifiuti di imballaggio

Dir. 91/156, 91/689 94/062

VDC

AMBIENTE

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE REGIONE CAMPANIA

MM2

17/12/2002

 

C – 466/99.Riguarda tutte le regioni per gli imballaggi, solo la Sicilia per il piano gen.gestione rifiuti. Risposte:Emilia Romagna,Piemonte,Basilicata,Valle d'Aosta

NO

 Riunione presso MAE Occorerebbe riunione ad hoc con tutte le Regioni.

1997/4579

Ostacoli all'importazione di prodotti alimentari per sportivi

Artt. 28 e 30 T.

VDC

SALUTE

 

SC

05/02/2004

 

C-270/02 LC 2002 art.28notificato in data 6 marzo 2003

NO

 

1997/4878

Sostanze che riducono lo strato di ozono

Reg. 2037/2000

VDC

AMBIENTE

SALUTE ATTIVITA' PRODUTTIVE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

RIC

16/12/2003

 

 DM 03.10.2001, si resta in attesa del parere CERichiesta proroga termine scadenza ricorso. Inviata risposta in data 2.9.2003.

NO

Decisione di ricorso 16.12.2003

1998/2224

Prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali

Dir. 90/270

VDC

LAVORO

SALUTE

SC

24/10/2002

 

C –455/00 Art.7 LC 2002

DEF.

 Riunione presso MAE

1998/2357

Sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti

Dir.92/85 e dir. 76/207

VDC

LAVORO

SALUTEPARI OPPORTUNITA'

MMC

14/01/2003

 

Inviata risposta in data 27/02/01 sollecitata risposta in data 28.3.03 e 15.5.03

NO

Riunione presso MAE 28.10.2003 Prossima riunione di coordinamento

1999/4006

Rifiuti alimentari Veneto, Marche e Piemonte

Dir. 75/442

VDC

AMBIENTE

SALUTE

PMC

09/07/2003

 

 (MM reiterata dopo PM) Sollecitato in data 21.8.2003.Inviata risposta in data 27/11/03

NO

 

1999/5308

Norme sanitarie latte e derivati

Dir.92/46

VDC

SALUTE

 

MM

29/12/2000

 

risposto in data 25/10/01Entro il 2003 sarà fatto un dossier completo.Sensibilizzato Italrap

NO

 

2000/0240

Sostanze pericolose in pile ed accumulatori

Dir.98/101

MA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

AMBIENTESALUTE

PM2

02/04/2003

 

C – 323/01LC 2000 DM DM 3.7.2003, n.194 GU n. 173 del 28.7.03

DEF.

 Riunione presso MAE

2000/0409

Sperimentazione specialità medicinali

Dir.99/82

MA

SALUTE

 

MM

04/08/2000

 

DM 28/12/00

DEF.

 

2000/4216

Etichettatura degli imballaggi e dei contenitori per liquidi

Artt.28-30 Tr.

VDC

ATTIVITA' PRODUTTIVE

SALUTE

MM

02/04/2003

 

Inviata risposta da Min.ambiente in data 9.5.03

DEF.

Pacchetto 12-13/05/2003 ARCHIVIAZIONE DEFINITIVA 30.3.2004

2000/4410

Procedura semplificata per l'importazione parallela di farmaci

Artt.28-30 Tr.

VDC

SALUTE

 

PM

26/06/2002

26/08/2002

Il nuovo progetto di decreto è stato inviato dal Min.salute al MAP.

DEF.

Pacchetto 12-13/05/2003 ARCHIVIAZIONE DEFINITIVA 30.3.2004

2000/4829

Immissione in commercio di specialità medicinali

Dir. 65/65

VDC

SALUTE

 

MM

21/11/2001

21/01/2002

 Superata dalla direttiva 2001/83 inserita nella LC 2002 all.A

NO

 

2001/2068

Prodotti alimentari per alimentazione particolare

dir. 89/389

VDC

SALUTE

 

RIC

09/07/2003

 

 LC 2002 art.28notificata in data 6 marzo 2003

PROVV.

Pacchetto 4-5/03/2002

2001/4122

Trattamento acque reflue urbane

dir. 91/271

VDC

AMBIENTE

SALUTE

MM

15/10/2003

15/12/2003

Inviata risposta in data 8.1.2004

NO

 

2001/4742

Disposizioni nazionali relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari utilizzati nell'agricoltura biologica

dir. 91/414

VDC

SALUTE

 

MM

16/10/2002

16/12/2002

A seguito della riunione di coordinamento 3.6.03, MAP e Salute si sono impegnati a fornire una risposta entro la settimana.LC 2003 delega art 10 ?

NO

 

2002/0045

Ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai medicinali veterinari

Dir. 2000/37

MA

SALUTE

 

PM

07/11/2002

07/01/2003

LC 2001 all.A d.leg.vo 9.4.2003, n.71 SO n. 61/L alla GU n.87 del 14.4.2003

DEF.

 

2002/0046

Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali

Dir. 2000/38

MA

SALUTE

 

PM

07/11/2002

 

LC 2001all.A d.leg.vo 8.4.2003, n.95

DEF.

 

2002/0052

Principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale

Dir. 2000/77

MA

SALUTE

 

RIC

20/02/2003

 

LC 2001 all.Bd.leg.vo 17.6.2003, n.223 SO n. 138 alla GU n.194 del 22.8.2003Rinuncia al ricorso

DEF.

 

2002/0165

Norme minime per la protezione delle galline ovaiole

Dir.1999/74

MA

SALUTE

POLITICHE AGRICOLE

RIC

09/07/2003

 

legge 30/07/02 n.180 d.leg.vo 29.7.2003, n.267 GU n.219 del 20.9.2003RINUNCIA AL RICORSO

DEF.

 

2002/0167

Misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini

Dir. 2000/75

MA

SALUTE

 

RIC

09/07/2003

 

LC 2001 all.Bd.leg.vo 9.7.2003, n.225 SO n. 138 alla GU n.194 del 22.8.2003

DEF.

 

2002/0171

Linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali

Dir. 2001/79

MA

SALUTE

POLITICHE AGRICOLE

PM

17/12/2002

 

LC 2002 DM 19.7.2002 GU n. 279 del 28/11/02

DEF.

 

2002/0263

Controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari

Dir. 2001/22

MA

SALUTE

 

PM

17/12/2002

 

LC 2001 e LC 2002 DM - (direttiva superata). DM 5.3.2003 GU n.78 del 3.4.2003

DEF.

 

2002/0374

Impianti a fune adibiti al trasporto di persone

dir. 2000/09

MA

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

SALUTE

RIC

09/07/2003

 

LC 2001 all. A -d.leg.vo 12.6.2003, n.210SO n. 130/L alla GU n.184 del 9.8.2003Rettifica GU n.216 del 17.9.03Rinuncia al ricorso

DEF.

 

2002/0491

Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio ed alla etichettatura dei preparati pericolosi

Dir.1999/45

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

27/09/2002

 

legge 30.7.2002,n.180 d.leg.vo 14.3.2003, n.65 SO n. 61/L alla GU n.87 del 14.4.2003

DEF.

 

2002/0498

Adeguamento al progresso tecnico della dir.1999/45 relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

Dir.2001/60

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

27/09/2002

 

DM LC 2001d.leg.vo 14.3.2003, n.65SO n. 61/L alla GU n.87 del 14.4.2003

DEF.

 

2002/0500

 Modifica direttiva 1999/29 relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali

Dir.2001/102

MA

SALUTE

 

RIC

10/04/2004

 

C-92/04d.leg.vo appr.prel CM 29.1.2004

NO

Termine per la presentazione del controricorso 10.4.2004

2002/0606

Lavorazione presentazione e vendita dei prodotti del tabacco

Dir. 2001/37

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

PM

09/07/2003

 

LC 2001 all.A d.leg.vo 24.6.2003, n. 184 GU n. 169 del 23.7.03 LC 2003 art. 7

DEF.

 

2002/0607

Organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524, 96/25 e 99/29

Dir. 2001/46

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

PM

09/07/2003

 

LC.2001 all.B d.leg.vo 17.6.2003, n.223 SO n. 138 alla GU n.194 del 22.8.2003

DEF.

 

2002/0609

Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

Dir. 2002/25

MA

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

SALUTE

MM

21/11/2002

 

legge 180/2002 appr.prel. 18.10.2002 d.leg.vo 23.12.02,n.291 SO 342 alla GU 305 del 31.12.02

DEF.

 

2002/2093

Controllo permanente del grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo

artt. 35, 36 e 192 Trattato Euratom

VDC

AMBIENTE

SALUTE REGIONI

MM

16/10/2002

16/12/2002

 Inviata risposta Amb. in data 18.12.2002

DEF.

Pacchetto ambiente dicembre 2002

2002/2124

Trattamento acque reflue urbane - aree sensibili

dir. 91/271

VDC

AMBIENTE

SALUTEREGIONI

PM

09/07/2003

09/09/2003

Sollecitato Min Ambiente in data 26.11.2002 Ddl o L.C.? Inviata risposta da ultimo in data 4.5.2004

NO

 

2003/0151

Restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (creosoto).

Dir.2001/90 Artt.10 e 249 Tr.

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

PM

09/07/2003

09/09/2003

L.C 2002 - DMDM 17.4.2003 GU n.185 dell'11.8.2003

DEF.

 

2003/0152

Restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (esacloroetano).

Dir.2001/91 Artt.10 e 249 Tr.

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

PM

09/07/2003

09/09/2003

LC 2002 - DMDM 17.4.2003 GU n.185 dell'11.8.2003

DEF.

 

2003/0153

Adeguamento al progresso tecnico per la IX volta l'allegato I alla direttiva 76/769 relativa alle restrizioni in materia di ammissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (composti organostannici).

Dir.2002/62 Artt.10 e 249 Tr.

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

22/01/2003

22/03/2003

ddl LC 2003 - DMDM 11.2.2003

DEF.

 

2003/0155

Incenerimento dei rifiuti

Dir.2000/76 Artt.10 e 249 Tr.

MA

AMBIENTE

SALUTE

RIC

10/03/2004

 

C- 97/04d LC 2003 all.B Dr. Bona Galvagno

NO

Termine per la presentazione del controricorso 10.4.2004

2003/0156

 Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione

Dir.2001/80 Artt.10 e 249 Tr.

MA

AMBIENTE

SALUTE

RIC

16/12/2003

 

C-99/04 LC 2002 - DM Sollecitato in data 5.8.2003. DM interministeriale 4.3.2004 presso il Min.ambiente

NO

 

2003/0157

Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.

Dir.2001/81 Artt.10 e 249 Tr.

MA

AMBIENTE

SALUTE

RIC

10/04/2004

 

C- 100/04LC 2002 - all.B Richiesta proroga dei termini Appr. definitiva 14.5.2004

PROVV.

Termine per la presentazione del controricorso 10.4.2004

2003/0158

Mod.dir.89/48,92/51(riconoscimento qualifiche professionali) e 77/452, 77/453 e 93/16 sulle professioni di infermiere, dentista,veterinario,ostetrica, architetto,farmacista e medico.

Dir.2001/19 Artt.10 e 249 Tr.

MA

SALUTE

ISTRUZIONE e UNIVERSITA'

PM

15/10/2003

15/12/2003

LC 2001-all.B d.leg.vo 8.7.2003, n. 277SO n.161 alla GU n. 239 del 14. 10..2003

PROVV.

 

2003/0161

Mod.dir.90/128 relativa ai materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Dir.2001/62 Artt.10 e 249 Tr.

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

22/01/2003

22/03/2003

LC 2001 - DMDM 28.3.2003SO 89/L GU n.125 del 31.5.2003

DEF.

 

2003/0162

Misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.

Dir.2001/89 Artt.10 e 249 Tr.

MA

SALUTE

POLITICHE AGRICOLE

RIC

10/03/2004

 

C- 93/04LC 2002 - all.A d.leg.vo 20.2.2004, n.55SO n.30 alla GU n.49 del 28.2.2004

PROVV.

Termine per la presentazione del controricorso 10.4.2004

2003/0163

Alimenti per animali destinati al supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica.

Dir.2002/1 Artt.10 e 249 Tr.

MA

SALUTE

POLITICHE AGRICOLE

PM

09/07/2003

 

L C 2002 - DMDM 16.10.2003 GU n.265 del 14.11.2003

DEF.

 

2003/0164

Quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e vegetali, compresi gli ortofrutticoli.

Dir.2002/66 Artt.10 e 249 Tr.

MA

SALUTE

POLITICHE AGRICOLE

MM

22/01/2003

 

ddl Legge comunitaria 2003 - DMDM in via di pubblicazione

DEF.

 

2003/0165

Fissazione delle quantità massime di residui di antiparassitari (formotion, dimetoato e ossidemeton-metile)sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e vegetali,compresi gli ortofrutticoli.

Dir.2002/71 Artt.10 e 249 Tr.

MA

SALUTE

POLITICHE AGRICOLE

MM

22/01/2003

 

ddl Legge comunitaria 2003 - DMDM 17.1.2003 GU n.78 del 3.4.2003

DEF.

 

2003/0166

Fissazione delle quantità massime di residui di antiparassitari (metsulfuron metile)sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e vegetali,compresi gli ortofrutticoli.

Dir.2002/76 Artt.10 e 249 Tr.

MA

SALUTE

POLITICHE AGRICOLE

MM

22/01/2003

 

ddl Legge comunitaria 2003 - DMDM 17.1.2003 GU n.78 del 3.4.2003

DEF.

 

2003/0167

Fissazione delle quantità massime di residui di certi antiparassitari sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e vegetali,compresi gli ortofrutticoli.

Dir.2002/79 Artt.10 e 249 Tr.

MA

SALUTE

POLITICHE AGRICOLE

PM

09/07/2003

 

ddl LC 2003 - DMDM 22.7.2003SO n.158 alla GU n. 232 del 6.10.2003

DEF.

 

2003/0368

Norme minime per la protezione dei suini

Dir.2001/88

MA

SALUTE

POLITICHE AGRICOLE

RIC

16/12/2003

 

C-118/04LC 2002 all.Bd.leg.vo 20.2.2004, n.53SO n.30 alla GU n.49 del 28.2.2004

PROVV.

 

2003/0369

Norme minime per la protezione dei suini

Dir.2001/93

MA

SALUTE

POLITICHE AGRICOLE

RIC

16/12/2003

 

C-117/04LC 2002 all.Bd.leg.vo 20.2.2004, n.53SO n.30 alla GU n.49 del 28.2.2004

PROVV.

 

2003/0370

Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari e relativa pubblicità.

Dir.2001/101

MA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

SALUTE

PM

09/07/2003

09/09/2003

 LC 2002 - DM d.leg.vo 23.6.2003, n. 181GU n.167 de3l 21.7.2003

DEF.

 

2003/0372

Uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Dir.2002/16

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

06/03/2003

06/05/2003

DM 28.3.2003SO 89/L GU 125 del 31.5.2003

DEF.

 

2003/0373

Materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Dir.2002/17

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

06/03/2003

06/05/2003

DM 28.3.2003SO 89/L GU 125 del 31.5.2003

DEF.

 

2003/0374

Metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di ocratossina A nei prodotti alimentari.

Dir.2002/26

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

PM

09/07/2003

09/09/2003

 DM 31.5.2003GU 167 del 21.57.2003

DEF.

 

2003/0375

Metodi per il prelievo di campioni e metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari.

Dir.2002/27

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

PM

09/07/2003

09/09/2003

Inviata risposta in data 28.3.2003Richiesta proroga in data 20.5.03 (non concessa)DM 31.5.03GU161 del 14.7.03

DEF.

 

2003/0376

Metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale .

Dir.2002/63

MA

SALUTE

POLITICHE AGRICOLE

PM

09/07/2003

09/09/2003

DM 23.7.2003Gu n.221 del 23.9.2003

DEF.

 

2003/0377

Metodi comunitari di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina -simili nei prodotti alimentari.

Dir.2002/69

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

PM

09/07/2003

09/09/2003

 d LC 2003 - DMDM 23.7.2003GU n. 240 del 15.10.2003

DEF.

 

2003/0378

Requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.

Dir.2002/70

MA

SALUTE

POLITICHE AGRICOLE

RIC

02/03/2004

 

C-62/04LC 2002 all Bd.leg.vo 27.4.2004, n.133 GU n.122 del 26.5.2004

PROVV.

 

2003/0562

Prodotti cosmetici

Dir. 2003/1

MA

SALUTE

 

MM

15/05/2003

15/07/2003

d LC 2004 - DM DM 7.3.2003 notificato il 21.5.03

DEF.

 

2003/0565

Registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole

Dir. 2002/4

MA

SALUTE

POLITICHE AGRICOLE

MM

15/05/2003

15/07/2003

In lavorazione con la 1999/74d.leg.vo 29.7.2003, n.267GU n.219 del 20.9.2003

DEF.

 

2003/0566

Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale

Dir. 2002/33

MA

SALUTE

 

PM

16/12/2003

16/02/2004

d LC 2003 all.A

NO

 

2003/0568

Percentuali massime di residui di azossistrobina

Dir. 2002/100

MA

SALUTE

AMBIENTE

MM

15/05/2003

15/07/2003

d LC 2004 - DMIn lavorazione con la 2002/79 (in dLC 2003) e 2002/97DM 22.7.2003SO n.158 alla GU n. 232 del 6.10.2003

DEF.

 

2003/0569

Zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario

Dir. 2003/21

MA

POLITICHE AGRICOLE

SALUTE

MM

15/05/2003

15/07/2003

d LC 2004 - DM DM 14.7.2003GU n.207 del 6.9.2003

DEF.

 

2003/0570

Organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali

Dir. 2003/22

MA

POLITICHE AGRICOLE

SALUTE

MM

15/05/2003

15/07/2003

d LC 2004 - DM DM 14.7.2003GU n.207 del 6.9.2003

DEF.

 

2003/0574

Prodotti cosmetici

Dir. 2003/16

MA

SALUTE

 

MM

15/05/2003

15/07/2003

d LC 2004 - DM DM 15.10.2003 GU n.265 del 14.11.2003

DEF.

 

2003/0776

Sicurezza e salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive (art.16, par.1, dir 89/391).

dir. 1999/92

MA

LAVORO

AMBIENTESALUTE

MM

15/07/2003

15/09/2003

LC 2001-all.B d.leg.vo 12.6.2003, n.233GU n.197 del 26.8.2003

DEF.

 

2003/0777

Applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano.

dir.2001/20

MA

SALUTE

 

MM

15/07/2003

15/09/2003

LC 2001-all.AAppr.def.Cons. Ministri 6.6.03

DEF.

 

2003/0780

Restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dell'arsenico ( decimo adeguamento tecnico dir. 76/769).

dir.2003/2

MA

SALUTE

 

PM

16/12/2003

16/02/2004

d LC 2004 - DMDM 17.10.2003GU n.302 del 31.12.2003

DEF.

ARCHIVIAZIONE DEFINITIVA 30.3.2004

2003/0781

Modifica della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

dir.2003/17

MA

AMBIENTE

SALUTE

PM

30/03/2004

30/05/2004

LC 2003-all.Bin lavorazione

NO

 

2003/0783

Sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

dir.2002/32

MA

SALUTE

 

PM

16/12/2003

16/02/2004

LC 2002 - all.B appr.prel CM 29.1.2004

NO

 

2003/0784

Lotta contro la peste suina africana e modifica della diretiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana.

dir.2002/60

MA

SALUTE

 

PM

16/12/2003

16/02/2004

LC 2002 - all.Ad.leg.vo 20.2.2004, n.54SO n.30 alla GU n.49 del 28.2.2004

PROVV.

 

2003/0785

Etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina.

dir.2002/67

MA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

SALUTE

MM

15/07/2003

15/09/2003

d.leg.vo 23.6.2003, n. 181GU n.167 de3l 21.7.2003

DEF.

 

2003/0787

Quantità massime di residui di certi antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

dir.2002/79

MA

POLITICHE AGRICOLE

SALUTE

MM

15/07/2003

15/09/2003

d LC 2003 - DMDM 22.7.2003SO n.158 alla GU n. 232 del 6.10.2003

DEF.

 

2003/0788

Quantità massime residui antiparassitari (2,4-D,triasulfuron tifensulfuronetlle) rispettivam. sui e nei: cereali, prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prod. di origine vegetale,ortofrutticoli compresi

dir.2002/97

MA

POLITICHE AGRICOLE

SALUTE

MM

15/07/2003

15/09/2003

d LC 2004 - DM DM 22.7.2003SO n.158 alla GU n. 232 del 6.10.2003

DEF.

 

2003/0789

Quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

dir. 2003/60

MA

POLITICHE AGRICOLE

SALUTE

PM

16/12/2003

16/02/2004

d LC 2004 - DM DM 18.12.2003 GU n. 41 del 19.2.2004

PROVV.

 

2003/0859

Norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo.

dir. 2001/106

MA

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

AMBIENTESALUTELAVORO

PM

11/11/2003

11/01/2004

LC 2002 - DM decreto emanato con Regolamento 13 ottobre 2003, n.305 GU n.264 del 13.11.2003

DEF.

 

2003/0959

Tipi di zuccheri destinati all'alimentazione umana

dir.2001/111

MA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

SALUTE

MM

03/10/2003

03/12/2003

LC 2002 - all.ADirettiva di semplificazioned.leg.vo 20.2.2004, n.51 SO n.30 alla GU n.49 del 28.2.2004

PROVV.

 

2003/0960

Succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

dir.2001/112

MA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

SALUTE

MM

03/10/2003

03/12/2003

LC 2002 - all.BDirettiva di semplificazioneEsame prel CM 9.1.2004 Es. def. CM 21.5. 2004

PROVV.

 

2003/0961

Confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana

dir.2001/113

MA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

SALUTE

MM

03/10/2003

03/12/2003

LC 2002 - all.ADirettiva di semplificazione d.leg.vo 20.2.2004, n.50SO n.30 alla GU n.49 del 28.2.2004

PROVV.

 

2003/0962

Tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

dir.2001/114

MA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

SALUTE

MM

03/10/2003

03/12/2003

LC 2002 - all.ADirettiva di semplificazioned.leg.vo 20.2.2004, n.49SO n.30 alla GU n.49 del 28.2.2004

PROVV.

 

2003/0963

Immissione sul mercato e uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena corta)

dir.2002/45

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

03/10/2003

03/12/2003

d LC 2003 - DM da attuare insieme alla 2003/2 e 2003/3 DM 17.10.2003GU n.302 del 31.12.2003

PROVV.

 

2003/0964

Riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici

dir.2003/12

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

03/10/2003

03/12/2003

d LC 2003 - all. A

NO

 

2003/0965

Integratori alimentari

dir.2002/46

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

03/10/2003

03/12/2003

 LC 2002 - all. AEs. def. CM 21.5. 2004

PROVV.

 

2003/0966

Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

dir.200282

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

03/10/2003

03/12/2003

d LC 2003 -DM DM 23.7.2003 GU n. 220 del 22.9.2003

DEF.

 

2003/0967

Sostanze e prodotti indesiderabili nall'alimentazione degli animali

dir.2003/57

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

03/10/2003

03/12/2003

con la 2002/32 in LC 2002 - all. Bappr.prel CM 29.1.2004 vedi anche procedura 2004/0224

NO

 

2003/0968

Quantità massime di residui di esaconazolo, clofentezina, miclobutanile e procloraz.

dir.2003/62

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

03/10/2003

03/12/2003

d LC 2004 - DM DM 18.12.2003 GU n. 41 del 19.2.2004

PROVV.

 

2003/0969

Quantità massime di residui di clormequat, lamda-cialotrina, kresoxym-metile, azoxystrobin e alcuni ditiocarbammati.

dir.2003/69

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

03/10/2003

03/12/2003

d LC 2004 - DM DM 18.12.2003 GU n. 41 del 19.2.2004

PROVV.

 

2003/1111

Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

dir.2003/63

MA

SALUTE

 

MM

24/11/2003

24/01/2004

LC 2002 all.A in lavorazione

NO

 

2003/1112

Ozono nell'aria.

dir.2002/3

MA

AMBIENTE

SALUTE

MM

24/11/2003

24/01/2004

LC 2002 - all.B Appr. definitiva 14.5.2004

PROVV.

 

2003/1115

Condizioni di autorizzazione della cantaxantina nei mangimi in conformità della direttiva 70/524/CEE.

dir.2003/7

MA

SALUTE

POLITICHE AGRICOLE

MM

24/11/2003

24/01/2004

d LC 2004 DM

NO

 

2003/2074

Protezione degli animale durante il trasporto

dirr.91/628, 90/425 e 91/496

VDC

SALUTE

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

MM

09/07/2003

09/09/2003

Sollecitato in data 25.8.2003Inviata relazione direttamente alla Commissione europea in data 13.10.2003

DEF.

 

2003/4492

Parco naturale "Gruppo di Tessa" nella zona di Plan

Dirr.79/409 e 92/43

VDC

AMBIENTE

SALUTEPROVINCIA AUTONOMA BOLZANO

PM

16/12/2003

16/02/2004

Sollecitato in data 25.8.2003Inviata risposta in data 20.2.2004

NO

 

2003/5038

Libera circolazione dei prodotti, a base di cacao e cioccolato con contenuto con contenuto di ocratossina, legalmente febbricati o commercializzati in altri Paesi membri.

Artt.28-30 Tr.

VDC

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

30/03/2004

30/05/2004

vedi proc 2003/5052

NO

 

2003/5052

Libera circolazione dei prodotti, a base di cacao e cioccolato con contenuto con contenuto di ocratossina, legalmente febbricati o commercializzati in altri Paesi membri.

Artt.28-30 Tr.

VDC

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

30/03/2004

30/05/2004

vedi proc 2003/5038

NO

 

2004/0059

Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Dir. 2000/60

MA

AMBIENTE

SALUTE

MM

26/01/2004

26/03/2004

LC 2003 - all.B

NO

 

2004/0063

limiti di concentrazione e indicazioni di etichetttatura per i componenti delle acque minerali naturali; condizioni utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e della acque sorgive.

Dir. 2003/40

MA

AMBIENTE

SALUTEATTIVITA' PRODUTTIVE POLITICHE AGRICOLE

MM

26/01/2004

26/03/2004

DM 29.11.2003GU n.302 del 31.12.03

PROVV.

 

2004/0220

Modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.

Dir.2003/32

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

19/03/2004

19/05/2004

LC 2003 - all.AInviata nota 15.4.2004

NO

 

2004/0221

Modifica della direttiva 92/109/CEE relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

Dir.2003/101

MA

SALUTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

19/03/2004

19/05/2004

d LC 2004 -DM Inviata nota 15.4.2004

NO

 

2004/0222

Sicurezza generale dei prodotti.

Dir.2001/95

MA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

SALUTE

MM

19/03/2004

19/05/2004

LC 2002 - all.BAppr. preliminare 9.1.2004Appr. definitiva 14.5.2004

PROVV.

 

2004/0223

Modifica della direttiva 95/2/CEE in materia di condizioni di impiego dell'additivo alimentare E 425 konjak.

Dir.2003/52

MA

SALUTE

 

MM

19/03/2004

19/05/2004

dLC 2004 - DMDM 6.2.2004 GU n.74 del 29.3.2004Inviata nota 15.4.2004

PROVV.

 

2004/0224

Modifica della direttiva 2000/32/CE relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

Dir.2003/57

MA

SALUTE

POLITICHE AGRICOLE

MM

19/03/2004

19/05/2004

con la 2002/32 in LC 2002 - all. Bappr.prel CM 29.1.2004vedi anche procedura 2003/0967

NO

 

2004/0227

Modifica dell'allegato I della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

Dir.2003/75

MA

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

SALUTE

MM

19/03/2004

19/05/2004

dLC 2004 - DMDM 12.3.2004Gun.111 del 13.5.2004

PROVV.

 

2004/2040

Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

Drr. 1996/61

VDC

AMBIENTE

SALUTE

MM

30/03/2004

30/05/2004

 

NO

 

 

 


 

Procedure infrazione –

(agricoltura)

 

 

Numero

Oggetto

Rif giuridici

Violazione

Amministrazione

Altre amm

Stadio

Data

Scadenza

Annotazioni

Arch

Adempimenti

1992/5006

Controllo delle misure tecniche comunitarie relative alle reti da posta derivanti.

Reg.87/2241Reg. 86/3094

VDC

POLITICHE AGRICOLE

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

MMC

18/07/2001

 

Secondo la DG Pesca la procedura non ha motivo di esistereNecessita chiarimenti

NO

Collegata con la 92/4279 (archiviata)

1993/2165

Conservazione uccelli selvatici

Dir. 79/409

VDC

AMBIENTE

POLITICHE AGRICOLE REGIONI

MM2

16/12/2003

 

C – 378/01Richiesta proroga di due mesi. Richiesta messa o.d.g.Conferenza Stato-regioniInviata risposta in data 15.6.2004

NO

 Riunione presso MAE

1994/2135

Marchi di qualità nazionale per taluni prodotti agricoli e alimentari

Dir. 79/112 Reg. 92/2081

VDC

ATTIVITA' PRODUTTIVE

POLITICHE AGRICOLEREG. SICILIA REG. ABRUZZI

RIC

24/12/2002

 

C - 430/02Inviata nota da MIPAF(Sicilia e Abruzzo) in data 9.6.2003 con la quale si ritiene di aver adempiuto.In attesa di comunicazione formale.Rinuncia al ricorso 15.10.2003

DEF.

CANCELLAZIONE DAL RUOLO 7.4.2004

1997/2228

Applicazione del regime delle quote latte

Reg. 92/3950 Reg. 93/0536

VDC

POLITICHE AGRICOLE

 

PMC

21/12/2001

 

Consiglio dei Ministri 21.5.03

DEF.

 

1999/4295

Allevamento trote a San Vittorino

Dir. 85/337 92/43, art.10 T.

VDC

AMBIENTE

POLITICHE AGRICOLE

MM

04/08/1999

04/10/1999

Inviate risposte in data17.3.03 e 11.4.03

PROVV.

 

2000/2191

Fanghi di depurazione in agricoltura

Dir. 86/278

VDC

AMBIENTE

REGIONE ABRUZZO REGIONE CAMPANIA

RIC

16/07/2002

 

C-248/02

NO

 

2001/2118

Controllo politica comune della pesca

Reg. 2847/93

VDC

POLITICHE AGRICOLE

 

PM

16/12/2003

16/02/2003

Inviata risposta in data 16.3.2004

NO

Vedi proc. 92/5006

2001/2177

Flotta peschereccia italiana - POP IV Programma 1997 - 2001

decc. 98/123 e 00/279

VDC

POLITICHE AGRICOLE

 

MM

23/10/2001

23/12/2001

inviata risposta in data 02/07/02

DEF.

Vedi proc. 92/5006

2001/4742

Disposizioni nazionali relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari utilizzati nell'agricoltura biologica

dir. 91/414

VDC

SALUTE

 

MM

16/10/2002

16/12/2002

A seguito della riunione di coordinamento 3.6.03, MAP e Salute si sono impegnati a fornire una risposta entro la settimana.LC 2003 delega art 10 ?

NO

 

2001/5151

Riconoscimento associazioni che tengono libri genealogici di equidi

dir. 90/427 e 92/353

VDC

POLITICHE AGRICOLE

 

PM

16/12/2003

16/02/2004

Sollecitato in data 5.2.2004.

NO

 

2001/5308

Conservazione degli uccelli selvatici, conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Dirr.79/409 e 92/43

VDC

AMBIENTE

REGIONE VENETO

MM

30/03/2004

30/05/2004

 

NO

 

2002/0170

Commercializzazione delle sementi di piante foraggere e delle sementi di cereali

Dir.2001/64

MA

POLITICHE AGRICOLE

 

PM

17/12/2002

 

LC 2001 all.A la direttiva prevede misure facoltative per cui non si ritiene di doversi avvalere di tale facoltà.Sensibilizzato Italrap con nota UL 21.4.2003.

DEF.

 

2002/0171

Linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali

Dir. 2001/79

MA

SALUTE

POLITICHE AGRICOLE

PM

17/12/2002

 

LC 2002 DM 19.7.2002 GU n. 279 del 28/11/02

DEF.

 

2002/0264

Fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie di ortaggi e delle specie delle piante agricole

Dir. 2002/8

MA

POLITICHE AGRICOLE

 

PM

17/12/2002

17/2/2003

DM 11.10.2002 GU n.277 del 26.11.2002

DEF.

 

2002/0605

Emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE

Dir. 2001/18

MA

AMBIENTE

SALUTE

RIC

09/07/2003

 

LC 2001 -All.Bd.leg.vo 8.7.2003, n.224 SO n.138 alla GU n.194 del 22.8.2003

DEF.

 

2002/4194

Gare d'appalto per velivoli aerei antincendio

dir. 93/36

VDC

PCM

POLITICHE AGRICOLE

RIC

09/07/2003

 

C-525/03Inviata risposta in data 28/05/2003 (Protezione civile, Politiche agricole, Difesa)

NO

Pacchetto 22-23/07/2002

2002/5002

Aliquota del 2 % sul fatturato relativo alla vendita di fertilizzanti da sintesi

Art.90 Tr.

VDC

POLITICHE AGRICOLE

 

MM

02/04/2003

02/06/2003

Sollecitato in data 19.6.2003 Inviata risposta a Italrap 28.11.2003

NO

 

2003/0162

Misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.

Dir.2001/89 Artt.10 e 249 Tr.

MA

SALUTE

POLITICHE AGRICOLE

RIC

10/03/2004

 

C- 93/04LC 2002 - all.A d.leg.vo 20.2.2004, n.55SO n.30 alla GU n.49 del 28.2.2004

PROVV.

Termine per la presentazione del controricorso 10.4.2004

2003/0163

Alimenti per animali destinati al supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica.

Dir.2002/1 Artt.10 e 249 Tr.

MA

SALUTE

POLITICHE AGRICOLE

PM

09/07/2003

 

L C 2002 - DMDM 16.10.2003 GU n.265 del 14.11.2003

DEF.

 

2003/0164

Quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e vegetali, compresi gli ortofrutticoli.

Dir.2002/66 Artt.10 e 249 Tr.

MA

SALUTE

POLITICHE AGRICOLE

MM

22/01/2003

 

ddl Legge comunitaria 2003 - DMDM in via di pubblicazione

DEF.

 

2003/0165

Fissazione quantità massime di residui antiparassitari (formotion, dimetoato e ossidemeton-metile)sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e vegetali,compresi gli ortofrutticoli.

Dir.2002/71 Artt.10 e 249 Tr.

MA

SALUTE

POLITICHE AGRICOLE

MM

22/01/2003

 

ddl Legge comunitaria 2003 - DMDM 17.1.2003 GU n.78 del 3.4.2003

DEF.

 

2003/0166

Fissazione delle quantità massime di residui di antiparassitari (metsulfuron metile)sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e vegetali,compresi gli ortofrutticoli.

Dir.2002/76 Artt.10 e 249 Tr.

MA

SALUTE

POLITICHE AGRICOLE

MM

22/01/2003

 

ddl Legge comunitaria 2003 - DMDM 17.1.2003 GU n.78 del 3.4.2003

DEF.

 

2003/0167

Fissazione delle quantità massime di residui di certi antiparassitari sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e vegetali,compresi gli ortofrutticoli.

Dir.2002/79 Artt.10 e 249 Tr.

MA

SALUTE

POLITICHE AGRICOLE

PM

09/07/2003

 

ddl LC 2003 - DMDM 22.7.2003SO n.158 alla GU n. 232 del 6.10.2003

DEF.

 

2003/0367

Commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

Dir.1999/105

MA

POLITICHE AGRICOLE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

RIC

16/12/2003

 

Legge 180/2002 d.leg.vo 10.11.2003, n. 386SO n.14/L alla GU n.23 del 29.1.2004

PROVV.

 

2003/0368

Norme minime per la protezione dei suini

Dir.2001/88

MA

SALUTE

POLITICHE AGRICOLE

RIC

16/12/2003

 

C-118/04LC 2002 all.Bd.leg.vo 20.2.2004, n.53SO n.30 alla GU n.49 del 28.2.2004

PROVV.

 

2003/0369

Norme minime per la protezione dei suini

Dir.2001/93

MA

SALUTE

POLITICHE AGRICOLE

RIC

16/12/2003

 

C-117/04LC 2002 all.Bd.leg.vo 20.2.2004, n.53SO n.30 alla GU n.49 del 28.2.2004

PROVV.

 

2003/0371

 Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

Dir.2002/11

MA

POLITICHE AGRICOLE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

PM

16/12/2003

16/02/2004

Il Ministero competente ritiene che non debba essere recepita.Inviata risposta in data 28.3.2003.

NO

 

2003/0376

Metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale .

Dir.2002/63

MA

SALUTE

POLITICHE AGRICOLE

PM

09/07/2003

09/09/2003

DM 23.7.2003Gu n.221 del 23.9.2003

DEF.

 

2003/0378

Requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.

Dir.2002/70

MA

SALUTE

POLITICHE AGRICOLE

RIC

02/03/2004

 

C-62/04LC 2002 all Bd.leg.vo 27.4.2004, n.133 GU n.122 del 26.5.2004

PROVV.

 

2003/0379

Istituzione di un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.

Dir.2002/35

MA

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

POLITICHE AGRICOLE

MM

06/03/2003

06/05/2003

DM 15.1.2003 GU n.18 del 23.1.2003 Inviata risposta in data 28.3.2003

DEF.

 

2003/0564

Circolazione dei mangimi composti per animali

Dir. 2002/2

MA

POLITICHE AGRICOLE

SALUTE

MM

15/05/2003

15/07/2003

DM 25.6.2003 GU n. 181 del 6.8.2003

DEF.

 

2003/0565

Registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole

Dir. 2002/4

MA

SALUTE

POLITICHE AGRICOLE

MM

15/05/2003

15/07/2003

In lavorazione con la 1999/74d.leg.vo 29.7.2003, n.267GU n.219 del 20.9.2003

DEF.

 

2003/0567

Organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

Dir. 2002/36

MA

POLITICHE AGRICOLE

AMBIENTE

MM

15/05/2003

15/07/2003

DM 17.3.2003 GU 16.4.2003, n.89

DEF.

 

2003/0569

Zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario

Dir. 2003/21

MA

POLITICHE AGRICOLE

SALUTE

MM

15/05/2003

15/07/2003

d LC 2004 - DM DM 14.7.2003GU n.207 del 6.9.2003

DEF.

 

2003/0570

Organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali

Dir. 2003/22

MA

POLITICHE AGRICOLE

SALUTE

MM

15/05/2003

15/07/2003

d LC 2004 - DM DM 14.7.2003GU n.207 del 6.9.2003

DEF.

 

2003/0786

Modifica della direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra.

dir.2002/68

MA

POLITICHE AGRICOLE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

15/07/2003

15/09/2003

LC 2002 - all.Ad.leg.vo 3.11.2003, n.308 SO 174/L alla GU n.266 del 15.1.2003

DEF.

 

2003/0787

Quantità massime di residui di certi antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

dir.2002/79

MA

POLITICHE AGRICOLE

SALUTE

MM

15/07/2003

15/09/2003

d LC 2003 - DMDM 22.7.2003SO n.158 alla GU n. 232 del 6.10.2003

DEF.

 

2003/0788

Quantità massime di residui di antiparassitari (2,4-D,triasulfuron e tifensulfuron metlle) sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

dir.2002/97

MA

POLITICHE AGRICOLE

SALUTE

MM

15/07/2003

15/09/2003

d LC 2004 - DM DM 22.7.2003SO n.158 alla GU n. 232 del 6.10.2003

DEF.

 

2003/0789

Quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

dir. 2003/60

MA

POLITICHE AGRICOLE

SALUTE

PM

16/12/2003

16/02/2004

d LC 2004 - DM DM 18.12.2003 GU n. 41 del 19.2.2004

PROVV.

 

2003/0958

Miele

dir.2001/110

MA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

POLITICHE AGRICOLE

MM

03/10/2003

03/12/2003

LC 2002 - all.BDirettiva di semplificazioneAppr. definitiva 14.5.2004

PROVV.

 

2003/1115

Condizioni di autorizzazione della cantaxantina nei mangimi in conformità della direttiva 70/524/CEE.

dir.2003/7

MA

SALUTE

POLITICHE AGRICOLE

MM

24/11/2003

24/01/2004

d LC 2004 DM

NO

 

2003/2119

Mancata comunicazione della relazione annuale sui regimi di aiuti di stato settore agricolo anno 2000.

Art.88, par.1, Tr. E art.21Reg.659/1999

VDC

POLITICHE AGRICOLE

ECONOMIA

MM

15/10/2003

15/12/2003

Inviata risposta ( e relazione anno 2000) ad Italrap il 19.11.2003

PROVV.

 

2003/5138

Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Dir.79/409 e dir. 92/43

VDC

AMBIENTE

REGIONE TRENTINOPROVINCIA DI BOLZANO

MM

30/03/2004

30/05/2004

vedi proc. 2003/5023

NO

 

2003/5145

Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Dir.79/409 e dir. 92/43

VDC

AMBIENTE

REGIONI, PROVINCE ED ENTI VARI

MM

30/03/2004

30/05/2004

 

NO

 

2004/0063

limiti di concentrazione e indicazioni di etichetttatura per i componenti delle acque minerali naturali; condizioni utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e della acque sorgive.

Dir. 2003/40

MA

AMBIENTE

SALUTEATTIVITA' PRODUTTIVE POLITICHE AGRICOLE

MM

26/01/2004

26/03/2004

DM 29.11.2003GU n.302 del 31.12.03

PROVV.

 

2004/0064

Commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra.

Dir. 2003/45

MA

POLITICHE AGRICOLE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

MM

26/01/2004

26/03/2004

d LC 2004 DM

NO

 


Testo del ddl Comunitaria 2004
A.C. 5179
-A/R

 


N. 5179-A/R

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 20 luglio 2004 (v. stampato Senato n. 2742)

 

presentato dal ministro per le politiche comunitarie

(BUTTIGLIONE)

 

di concerto con il ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

 

con il ministro della giustizia

(CASTELLI)

 

e con il ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

¾

 

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2004

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 22 luglio 2004

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

(Relatore: STRANO)

 

NOTA:Il presente stampato riporta il testo approvato il 27 ottobre 2004 dalla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea il 20 ottobre 2004.

             Per i pareri espressi, per la relazione e per il testo approvato nel corso dell'esame in sede referente anteriormente al rinvio deliberato dall'Assemblea si veda lo stampato A.C. n. 5179/A.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

 

La VI Commissione Finanze,

 

esaminati gli ulteriori emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi al disegno di legge C. 5179/A, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2004», trasmessi dalla Commissione di merito;

 

rilevato come la Commissione, in occasione dei pareri in precedenza espressi sul provvedimento, avesse sottolineato la necessità di prevedere che il recepimento della direttiva 2003/6/CE sia realizzato mediante norme di immediata applicazione e senza ricorrere allo strumento della delega legislativa;

 

evidenziato come l'emendamento 8.50 del Governo, accogliendo i rilevi in tal senso formulati dalla Commissione, rechi norme volte a consentire il recepimento nell'ordinamento nazionale della predetta direttiva 2003/6/CE, che completano il quadro normativo su una tematica di particolare rilievo già affrontata dalla Commissione;

 

rilevato come l'articolo aggiuntivo 8.01 del Governo preveda opportunamente l'attuazione della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari;

 

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

sull'emendamento 8.50 del Governo

 

con le seguenti condizioni:

 

a) sia riformulato il comma 8 del nuovo articolo 114 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel senso di inserire, dopo le parole: «ricerche» le seguenti: «o valutazioni, comprese le società di rating,»;

 

b) il nuovo articolo 187-quaterdecies del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria sia riformulato nei seguenti termini: «1. La CONSOB definisce entro dodici mesi, con proprio regolamento, le modalità e i tempi delle procedure consultive da attivare, mediante costituzione di un Comitato, con organismi rappresentativi dei consumatori e dei prestatori di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati, in occasione delle modifiche regolamentari in materia di abusi di mercato e in altre materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali.»

 

e con la seguente osservazione:

 

valuti la Commissione di merito, con riferimento al nuovo articolo 187-nonies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'opportunità di chiarire che la violazione delle norme del medesimo articolo 187-nonies è punita con la sanzione pecuniaria prevista dal nuovo articolo 187-bis, quando il fatto si riferisce ad operazioni sospette di abuso di informazioni privilegiate, e con la sanzione pecuniaria prevista dal nuovo articolo 187-ter, quando il fatto si riferisce ad operazioni sospette di manipolazione del mercato;

 

PARERE FAVOREVOLE

 

sul subemendamento Lettieri 0.8.50.39

 

PARERE FAVOREVOLE

 

sull'articolo aggiuntivo 8.01 del Governo

 

con la seguente condizione:

 

al comma 3, la lettera c) sia riformulata nel senso di sopprimere le parole: «tenuto conto delle competenze attribuite alla Banca d'Italia dal decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385», e le parole: «a struttura semplice».

 

PARERE CONTRARIO

 

sui restanti emendamenti e subemendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

 

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

 

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

 

esaminati gli emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo all'articolo 8 del disegno di legge C. 5179-A, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2004», trasmessi dalla Commissione di merito;

 

rilevato che l'emendamento 8.50 del Governo è volto a recepire la direttiva 2003/6/CE, relativa a all'abuso di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato - abusi di mercato, nonché le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, accogliendo le sollecitazione emerse in sede parlamentare per un recepimento della predetta direttiva con norme di immediata applicazione e non tramite delega legislativa;

rilevato altresì che l'articolo aggiuntivo 8.01 del Governo è volto a dare attuazione alla direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE;

 

considerata l'esigenza di dare tempestivo recepimento alla direttiva 2003/6/CE, anche in relazione alle attese di una modifica organica del quadro normativo che consenta una maggiore tutela dei risparmiatori;

 

sottolineata inoltre l'esigenza di un ulteriore approfondimento delle proposte emendative volte a modificare od integrare l'emendamento 8.50 del Governo, e nel presupposto che tale approfondimento potrà essere realizzato nel prosieguo dell'iter del provvedimento;

 

delibera di esprimere

 

PARERE FAVOREVOLE

 

sull'emendamento 8.50 del Governo

 

con la seguente condizione:

 

il nuovo articolo 187-quaterdecies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria sia riformulato nei seguenti termini: «1. La CONSOB definisce entro dodici mesi, con proprio regolamento, le modalità e i tempi delle procedure consultive da attivare, mediante costituzione di un Comitato, con organismi rappresentativi dei consumatori e dei prestatori di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati in occasione delle modifiche regolamentari in materia di abusi di mercato e in altre materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali.»;

 

PARERE FAVOREVOLE

 

sul subemendamento Lettieri 0.8.50.39;

 

PARERE FAVOREVOLE

 

sull'articolo aggiuntivo 8.01 del Governo

 

con la seguente condizione:

 

il comma 3, lettera c), sia riformulato nel senso di sopprimere le parole: «tenuto conto delle competenze attribuite alla Banca d'Italia dal decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385», e le parole: «a struttura semplice»;

 

PARERE CONTRARIO

 

sui restanti emendamenti e subemendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.


 

TESTO

approvato dal Senato della Repubblica

TESTO

della Commissione

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di

direttive comunitarie).

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di

direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

1. Identico.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

2. Identico.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine di quaranta giorni prima indicato scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

3. Identico.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/6/CE, 2003/10/CE, 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE, 2003/85/CE, 2003/87/CE, 2003/99/CE, 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/12/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/10/CE, 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE, 2003/85/CE, 2003/87/CE, 2003/99/CE, 2004/8/CE, 2004/12/CE, 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2004/22/CE, 2004/35/CE, 2004/39/CE e 2004/67/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Identico.

6. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

6. Identico.

7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

7. Identico.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.

8. Identico.

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi generali

della delega legislativa).

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi generali

della delega legislativa).

1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

1. Identico:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

a) identica;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

b) identica;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

c) identica;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;

d) identica;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

e) identica;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

f) identica;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

g) identica;

 

h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di attività commerciali e professionali, una disciplina più restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri.

Art. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

Art. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Identico.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

 

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.

 

Art. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

Art. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.

Identico.

2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della presente legge, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

      

Art. 5.

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

Art. 5.

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

Identico.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 5, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

 

3. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, un testo unico in materia di disposizioni finalizzate a prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, inteso a riordinare la legislazione vigente in materia e ad apportarvi le modifiche necessarie in conformità dei seguenti princìpi:

 

a) garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

 

b) garantire l'economicità, l'efficienza e l'efficacia del procedimento ove siano previste sanzioni amministrative per la violazione della normativa antiriciclaggio.

 

4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

5. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.

 

6. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.

 

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

 

Art. 6.

(Abrogazione della legge 11 gennaio 2001, n. 7, sul settore fieristico).

 

1. La legge 11 gennaio 2001, n. 7, sul settore fieristico, è abrogata, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 gennaio 2002 nella causa C439/99.

 

Art. 7.

(Modifica dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, in materia di ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale).

 

1. In esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 febbraio 2003 nella causa C131/01, l'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, recante l'ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale e la formazione del relativo Albo, è sostituito dal seguente:

 

«Art. 2. - (Requisiti per l'iscrizione all'Albo). - 1. Può essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:

 

a) abbia il godimento dei diritti civili nel proprio ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;

 

b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità;

 

c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia salvo che si tratti di cittadino di Stati che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;

 

d) abbia superato l'esame di abilitazione di cui all'articolo 6 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

 

2. Sono altresì ammessi all'attività di rappresentanza professionale di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, con carattere di temporaneità, previa dichiarazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi e al Consiglio dell'Ordine, i cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso delle qualifiche professionali richieste dallo Stato membro nel quale essi esercitano stabilmente e legalmente la professione corrispondente a quella di consulente in proprietà industriale.

 

3. La prestazione di servizi di cui al comma 2 comporta l'iscrizione temporanea e automatica all'Albo dei consulenti in proprietà industriale al fine di assicurare l'applicazione delle disposizioni relative al godimento dei diritti e all'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale, in quanto compatibili.

 

4. Per l'iscrizione temporanea non si applicano i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1. Gli iscritti a titolo temporaneo non partecipano all'assemblea degli iscritti all'Albo e non possono essere eletti quali componenti del Consiglio dell'Ordine. L'iscrizione decade con il decorso del periodo per il quale l'iscrizione è stata effettuata.

 

5. La prestazione di servizi di cui al comma 2 è effettuata utilizzando, in lingua originale, o il titolo professionale, se esistente, o il titolo di formazione prevista dallo Stato membro di cui allo stesso comma.

 

6. L'iscrizione è effettuata dal Consiglio dell'Ordine su presentazione di un'istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge. L'avvenuta iscrizione è prontamente comunicata dal Consiglio dell'Ordine all'Ufficio italiano brevetti e marchi».

Art. 6.

(Delega al Governo per il recepimento delle direttive 2003/6/CE, 2003/124/CE e 2003/125/CE, in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato).

Art. 8.

(Recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato - abusi di mercato - e delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo e 4, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle attività produttive, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), nonché delle direttive 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante1, commi 3 modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato, e 2003/125/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura prevista dallo stesso comma 1, nonché dall'articolo 1, comma 4, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/6/CE.

3. Il recepimento delle direttive è informato:

 

a) individuare l'ambito di applicazione della normativa di recepimento definendo altresì le nozioni d'informazione privilegiata, abuso della stessa e manipolazione del mercato, nonché i tipi di strumenti finanziari e i soggetti ai quali si applicano le prescrizioni e i divieti delle direttive medesime, tenendo conto delle disposizioni di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/6/CE;

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite»;

2) al comma 5-bis, le parole «equivalenti a quelle vigenti in Italia» sono soppresse;

3) al comma 7, sono aggiunti i seguenti periodi: «Le autorità competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio dello Stato. Le predette autorità possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d'Italia e della CONSOB durante l'espletamento dell'indagine»;

b) all'articolo 64, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato;»;

c) all'articolo 97, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data di pubblicazione del prospetto fino alla conclusione della sollecitazione;»;

d) all'articolo 103, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data della pubblicazione del documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa;»;

e) l'articolo 114 è sostituito dal seguente:

b) individuare nella Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l'autorità nazionale competente in materia e disciplinare le modalità per la cooperazione tra la stessa e le altre autorità nazionali ed estere, al fine della repressione delle violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di cui al comma 1, della circolazione delle informazioni e dell'opposizione del segreto d'ufficio;

c) disciplinare, anche mediante l'attribuzione del relativo potere regolamentare alla CONSOB, i seguenti aspetti, tenendo conto delle disposizioni di applicazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/6/CE:

 

1) l'adeguamento delle definizioni di cui alla lettera a) anche in relazione alle prassi di mercato ammesse;

 

2) per gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione:

 

2.1) gli obblighi di comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico;

 

2.2) il ritardo della divulgazione al pubblico, fermo restando il potere della CONSOB di adottare le misure necessarie a garantire la corretta informazione del pubblico;

 

2.3) i casi in cui è possibile la comunicazione di informazioni privilegiate a terzi senza obbligo di comunicazione al pubblico;

 

2.4) la tenuta dei registri delle persone che lavorano o svolgono incarichi per gli emittenti e che hanno accesso a informazioni privilegiate;

 

2.5) gli obblighi di comunicazione alla CONSOB e al pubblico delle informazioni relative ad operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione, o per conto di esse, nonché da soggetti a queste strettamente collegati, o per conto di essi, individuandone a tale fine la nozione;

 

3) le responsabilità e gli obblighi di correttezza e trasparenza a carico di chiunque produca o diffonda ricerche riguardanti strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, ovvero altre informazioni concernenti strategie d'investimento;

 

«Art. 114. - (Comunicazioni al pubblico) - 1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettera b).

2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.

3. I soggetti indicati nel comma 1 possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La CONSOB, con regolamento, può stabilire che l'emittente informi senza indugio la stessa autorità della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate e può individuare le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato.

4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio le informazioni indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1 ne danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale.

4) l'adozione da parte dei gestori di mercato di disposizioni strutturali intese a prevenire pratiche di abuso di mercato;

 

5) l'introduzione, a carico di chi opera professionalmente su strumenti finanziari, qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che le transazioni costituiscano un abuso di informazioni privilegiate o una manipolazione del mercato, dell'obbligo di segnalare la circostanza alla CONSOB;

 

6) le modalità, conformi a princìpi di trasparenza e correttezza, per la diffusione di statistiche suscettibili di influire in modo sensibile sui mercati finanziari da parte di istituzioni pubbliche;

 

7) i casi d'inapplicabilità delle disposizioni adottate nel recepimento della direttiva 2003/6/CE in relazione sia alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica dei cambi e alla gestione del debito pubblico, sia alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, nonché alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario;

 

d) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e d'indagine di cui all'articolo 12 della direttiva 2003/6/CE, anche nei confronti di soggetti non vigilati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva stessa, salvo l'ispezione e la perquisizione di locali non adibiti all'esercizio di attività professionali, consentite previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, stabilendo inoltre che la CONSOB possa:

 

1) per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2003/6/CE, avvalersi della collaborazione del Corpo della guardia di finanza;

 

2) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni;

 

5. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza la CONSOB provvede direttamente a spese degli interessati.

6. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La CONSOB, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, devono comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla CONSOB con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004. La CONSOB individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società

3) accedere alle informazioni relative al traffico telefonico, via INTERNET o per via telematica, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, senza oneri aggiuntivi;

4) procedere al sequestro di beni in via amministrativa, ovvero richiedere all'autorità giudiziaria il sequestro penale dei beni che possono essere oggetto di confisca;

5) delegare a gestori di mercati regolamentati taluni poteri di vigilanza in materia;

e) disciplinare i rapporti tra la CONSOB e l'autorità giudiziaria per l'attività svolta nei confronti dei soggetti non vigilati;

f) prevedere la pena dell'arresto fino a un massimo di due anni per i soggetti che ostacolano l'esercizio dei poteri di vigilanza e d'indagine previsti dalla direttiva 2003/6/CE da parte della CONSOB, e la pena dell'ammenda, non inferiore nel minimo a 1.000 euro e non superiore nel massimo a 25.000 euro, per i soggetti che non ottemperino nei termini alle richieste della CONSOB ovvero ritardino l'esercizio delle sue funzioni, con aggravamento della pena per i soggetti indicati nell'articolo 2638 del codice civile;

g) prevedere sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme primarie e secondarie di recepimento della direttiva, tenendo conto dei princìpi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689; prevedere, in particolare, per l'abuso di informazioni privilegiate e per la manipolazione del mercato sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 20.000 euro e non superiori nel massimo ad 1.000.000 di euro, da aumentare fino al triplo quando, in relazione all'entità del profitto conseguito o conseguibile ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo; prevedere per le altre violazioni sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 10.000 euro e non superiori nel massimo a 200.000 euro; escludere per tali sanzioni la facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni; prevedere adeguate sanzioni accessorie;

 

in rapporto di controllo con l'emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.

8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, comprese le società di rating, riguardanti strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce.

9. La CONSOB stabilisce con regolamento:

a) disposizioni di attuazione del comma 8;

b) le modalità di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi.

10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a), non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di autoregolamentazione equivalenti purché la loro applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La CONSOB valuta, preventivamente e in via generale, la sussistenza di dette condizioni.

11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o statistiche idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), devono divulgare tali informazioni in modo corretto e trasparente.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani»;

f) all'articolo 115, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

h) per gli abusi di informazioni privilegiate e per le manipolazioni del mercato di maggiore gravità, da individuare sulla base di criteri quantitativi, in relazione alle variazioni dei valori di mercato che ne sono derivate, e qualitativi, in relazione al soggetto che ha posto in essere il comportamento, prevedere le pene della reclusione non inferiore nel minimo a un anno e non superiore nel massimo a sei anni, e della multa nella misura indicata alla lettera g);

i) stabilire il principio dell'autonomia reciproca dei procedimenti sanzionatori amministrativo e penale e prevedere norme di coordinamento dell'attività di accertamento amministrativo con quella dell'autorità giudiziaria;

l) disciplinare l'imputazione della responsabilità delle suddette violazioni, anche in relazione all'attribuzione di vantaggi alle società cui appartengono gli autori delle stesse, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

m) prevedere norme transitorie che disciplinino gli effetti sostanziali e procedurali delle nuove disposizioni relativamente alle ipotesi di abuso di mercato depenalizzate commesse prima della data di entrata in vigore delle medesime disposizioni.

«c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies»;

g) dopo l'articolo 115, è aggiunto il seguente:

«Art. 115-bis. - (Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate) - 1. Gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1. La CONSOB determina con regolamento le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri»;

h) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: «Gli articoli 114» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del comma 7,»;

i) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, da società con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento»;

l) nella parte V, titolo I, capo I, dopo l'articolo 170, è inserito il seguente:

«Art. 170-bis. - (Ostacolo alle funzioni di vigilanza della CONSOB) - 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla CONSOB è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila»;

m) all'articolo 190, comma 1, dopo le parole: «50, comma 1; 65» sono inserite le seguenti: «; 187-nonies»;

 

n) all'articolo 193:

1) al comma 1, dopo le parole: «tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115» sono inserite le seguenti: «o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis» e le parole: «da lire dieci milioni a lire duecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cinquemila ad euro cinquecentomila»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB.

 

1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e 11, nonché di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della persona fisica che svolge le attività indicate nel comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attività di giornalista»;

 

3) al comma 2, le parole: «da lire dieci milioni a lire duecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cinquemila ad euro cinquecentomila»;

 

4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

 

«3-bis. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

 

2. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche recanti nuove disposizioni in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato:

 

a) nella parte V, titolo I, la partizione «Capo IV - Abusi di informazioni privilegiate e aggiotaggio su strumenti finanziari» comprendente gli articoli da 180 a 187-bis è sostituita dal seguente titolo:

 

 

 

 

 

«TITOLO I-BIS

ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 180. - (Definizioni) - 1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

 

a) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

 

b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

 

c) "prassi di mercato ammesse": prassi di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse o individuate dalla CONSOB in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003;

 

d) "ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

 

Art. 181. - (Informazione privilegiata) - 1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

 

2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.

 

3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

 

a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;

 

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

 

4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

 

5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

 

Art. 182. - (Ambito di applicazione). - 1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.

 

Art. 183. - (Esenzioni). - 1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

 

a) alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi;

 

b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento.

 

Capo II

SANZIONI PENALI

 

Art. 184. - (Abuso di informazioni privilegiate). - 1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

 

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

 

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

 

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

 

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

 

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

 

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

 

Art. 185. - (Manipolazione del mercato). - 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

 

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

 

Art. 186. (Pene accessorie). - 1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

 

Art. 187. (Confisca). - 1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

 

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

 

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

 

 

 

Capo III

SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

Art. 187-bis. - (Abuso di informazioni privilegiate). - 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

 

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

 

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

 

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

 

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

 

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

 

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

 

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

 

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

 

Art. 187-ter. - (Manipolazione del mercato). - 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

 

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

 

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

 

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

 

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

 

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

 

d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

 

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

 

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

 

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

 

7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

 

Art. 187-quater. - (Sanzioni amministrative accessorie). - 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

 

2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

 

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale.

 

Art. 187-quinquies. - (Responsabilità dell'ente). - 1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

 

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

 

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

 

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

 

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

 

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

 

Art. 187-sexies. - (Confisca). - 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo

 

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

 

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

 

Art. 187-septies. - (Procedura sanzionatoria). - 1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.

 

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai princìpi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

 

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel Bollettino della CONSOB. Avuto riguardo alla natura delle violazioni e degli interessi coinvolti, possono essere stabilite dalla CONSOB modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. La CONSOB, anche dietro richiesta degli interessati, può differire ovvero escludere, in tutto o in parte, la pubblicazione del provvedimento, quando da questa possa derivare grave pregiudizio alla integrità del mercato ovvero questa possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso deve essere notificato alla CONSOB e depositato presso la cancelleria della corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

 

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

 

6. Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme previste dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

 

7. Copia della sentenza è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello alla CONSOB ai fini della pubblicazione per estratto nel Bollettino di quest'ultima.

 

8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Capo IV

POTERI DELLA CONSOB

 

Art. 187-octies. - (Poteri della CONSOB). - 1. La CONSOB vigila sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE.

 

2. La CONSOB compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto.

 

3. La CONSOB può nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti:

 

a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione;

 

b) richiedere le registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il termine per la relativa comunicazione;

 

c) procedere ad audizione personale;

 

d) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell' articolo 187-sexies;

 

e) procedere ad ispezioni;

 

f) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

4. La CONSOB può altresì:

 

a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;

 

b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

 

c) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

 

d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le modalità indicate dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;

 

e) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994.

 

5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al comma 4, lettera b), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione è necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati, dai soggetti indicati nell'articolo 114, commi 1, 2 e 8, e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del presente decreto.

 

6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di violazioni delle norme del presente titolo, la CONSOB può in via cautelare ordinare di porre termine alle relative condotte.

 

7. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

 

8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

 

9. Quando si è proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera d), gli interessati possono proporre opposizione alla CONSOB.

 

10. Sull'opposizione la decisione è adottata con provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno successivo alla sua proposizione.

 

11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto quando:

 

a) è deceduto l'autore della violazione;

 

b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito;

 

c) l'atto di contestazione degli addebiti non è notificato nei termini prescritti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

 

d) la sanzione amministrativa pecuniaria non è stata applicata entro il termine di due anni dall'accertamento della violazione.

 

12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la CONSOB può avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

 

13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla CONSOB.

 

14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la CONSOB procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali.

 

15. Quando l'autore della violazione esercita un'attività professionale, il provvedimento che infligge la sanzione è trasmesso al competente ordine professionale.

 

Art. 187-nonies. - (Operazioni sospette). - 1. I soggetti abilitati, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e le società di gestione del mercato devono segnalare senza indugio alla CONSOB le operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni di cui al presente titolo. La CONSOB stabilisce, con regolamento, le categorie di soggetti tenuti a tale obbligo, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette, nonché le modalità e i termini di tali segnalazioni.

 

Capo V

RAPPORTI TRA PROCEDIMENTI

 

Art. 187-decies. - (Rapporti con la magistratura). - 1. Quando ha notizia di uno dei reati previsti dal capo II il pubblico minìstero ne informa senza ritardo il Presidente della CONSOB.

 

2. Il Presidente della CONSOB trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, capo III.

 

3. La CONSOB e l'autorità giudiziaria collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'accertamento delle violazioni di cui al presente titolo anche quando queste non costituiscono reato. A tale fine la CONSOB può utilizzare i documenti, i dati e le notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nei modi e con le forme previsti dall'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

Art. 187-undecies. - (Facoltà della CONSOB nel procedimento penale). - 1. Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 184 e 185, la CONSOB esercita i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

 

2. La CONSOB può costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrità del mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell'offensività del fatto, delle qualità personali del colpevole e dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato.

 

Art. 187-duodecies. - (Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e di opposizione). - 1. Il procedimento amministrativo di accertamento e il procedimento di opposizione di cui all'articolo 187-septies non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione.

 

Art. 187-terdecies. - (Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penale). - 1. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a carico del reo o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 195, la esazione della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato è limitata alla parte eccedente quella riscossa dall'Autorità amministrativa.

 

Art.187-quaterdecies. - (Procedure consultive). - 1. La CONSOB definisce entro dodici mesi, con proprio regolamento, le modalità e i tempi delle procedure consultive da attivare, mediante costituzione di un Comitato, con organismi rappresentativi dei consumatori e dei prestatori di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati, in occasione delle modifiche regolamentari in materia di abusi di mercato e in altre materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali»;

 

b) nella parte V, titolo II, prima dell'articolo 188, è inserito il seguente:

 

«Art. 187-quinquiesdecies. - (Tutela dell'attività di vigilanza della CONSOB). - 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste della CONSOB ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro duecentomila»;

 

c) l'articolo 195 è sostituito dal seguente:

 

«Art. 195. - (Procedura sanzionatoria). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.

 

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai princìpi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

 

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. La Banca d'Italia o la CONSOB, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

 

4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'Autorità che ha adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.

 

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

 

6. La corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.

 

7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

 

8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello all'Autorità che ha adottato il provvedimento ai fini delle pubblicazione, per estratto, nel Bollettino di quest'ultima.

 

9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili».

 

3. Dopo l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

 

«Art. 25-sexies. - (Abusi di mercato). - 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

 

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto».

 

4. All'articolo 2637 del codice civile, le parole: «strumenti finanziari, quotati o non quotati,» sono sostituite dalle seguenti: «strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato,».

 

5. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo le parole: «reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria,» sono inserite le seguenti: «abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato,».

 

6. Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito. Per ogni altro effetto si applica l'articolo 2 del codice penale. L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto, dispone la trasmissione degli atti alla CONSOB. Da tale momento decorre il termine di centottanta giorni per la notifica dell'atto di contestazione delle violazioni.

 

7. Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti dal presente articolo, il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni, è aumentato da 450 a 600 unità. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato è stabilita con apposita deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2. Gli oneri derivanti sono coperti secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n, 724.

 

Art. 9.

(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE).

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata «direttiva».

 

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tener conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 24, comma 2, della direttiva.

 

3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 apporteranno al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva e delle relative misure di esecuzione, mantenendo, ove possibile, ferme le deleghe a norme regolamentari ivi previste; essi terranno inoltre conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

 

a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera u), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

 

b) individuare nella CONSOB l'Autorità nazionale competente in materia;

 

c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia. A tale fine anche la Banca d'Italia esercita i poteri indicati nell'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c), della direttiva;

 

d) assicurare la conformità alla direttiva della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio;

 

e) disciplinare i rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;

 

f) individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:

 

1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;

 

2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;

 

g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia;

 

h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo un termine per detta revoca non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni di investimento di un investitore ragionevole;

 

i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto;

 

l) prevedere una disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto;

 

m) prevedere che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite;

 

n) conferire alla CONSOB la delega a disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti materie:

 

1) utilizzo delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;

 

2) obbligo di deposito, presso la CONSOB, di un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

 

3) le condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'Autorità competente di un altro Stato membro;

 

4) casi nei quali richiedere la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso che precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;

 

o) avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva;

 

p) fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; rendere inapplicabile l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;

 

q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni;

 

r) fatte salve le specifiche ipotesi in cui la direttiva non è applicabile agli enti creditizi, differire, ove ritenuto necessario per motivi organizzativi e per esigenze operative dei soggetti obbligati, l'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte di strumenti di debito e altri strumenti negoziabili equivalenti a titoli di debito, emessi in modo continuo o ripetuto dagli stessi enti creditizi.

 

Art. 10.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari).

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. Con specifico riferimento alla disciplina relativa all'indicazione degli ingredienti che possono provocare allergie o intolleranze, come individuati dall'allegato III bis della direttiva 2003/89/CE, il Governo nell'adozione del suddetto decreto legislativo si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

 

a) stabilire, anche mediante rinvio ad un decreto del Ministro della salute, sulla base dei sistemi di rilevazione analitica disponibili, la soglia al di sopra della quale deve essere indicata in etichetta la presenza dei suddetti ingredienti;

 

b) qualora sia accertato, sulla base dei migliori studi scientifici disponibili a livello internazionale, che la soglia di tossicità degli ingredienti di cui all'alinea, per i soggetti affetti da allergia o intolleranza, sia superiore a quella di cui alla lettera a), nelle etichette dei prodotti alimentari può essere indicato che i suddetti ingredienti sono presenti, ma in misura inferiore alla soglia di tossicità;

 

c) stabilire le procedure di autocertificazione che le imprese devono adottare per la verifica della presenza degli ingredienti di cui all'alinea nei propri prodotti, in relazione alle materie prime ed ai processi di lavorazione utilizzati;

 

d) stabilire la disciplina relativa all'indicazione delle informazioni di cui al presente comma in etichetta, al fine di garantire l'agevole leggibilità delle medesime da parte dei consumatori.

 

Art. 11.

(Modifica all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di accesso alla professione notarile).

 

1. All'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo il numero 5o è inserito il seguente:

 

«5o-bis. I requisiti di cui ai numeri 4o e 5o possono essere sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;».

Art. 7.

(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari).

Art. 12.

(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari).

1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, recante norme in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, il Governo è delegato, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.

Identico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai princìpi ed ai criteri direttivi generali indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

 

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 1.

 

 

 

 

 

Art. 8.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti).

Art. 13.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

Identico.

a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di «concime» e delle sue molteplici specificazioni, di «fabbricante» e di «immissione sul mercato», ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

 

b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione «concimi CE»;

 

c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;

 

d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai princìpi di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.

 

2. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.

 

 

 

Art. 9.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio).

Art. 14.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1. Identico:

a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia della competitività del sistema industriale nazionale;

a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia della competitività del sistema industriale nazionale incentivando, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia;

b) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;

b) identica;

c) assicurare la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, previsto all'articolo 9 della direttiva da recepire, con il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e per l'aumento del loro assorbimento, mediante il riconoscimento e la valorizzazione dei livelli di efficienza già raggiunti dal sistema industriale nazionale, con particolare riferimento al settore elettrico, e tenendo conto sia del rapporto costo ed efficacia delle diverse opzioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni per le attività contemplate nell'allegato I della direttiva, sia delle potenzialità di abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni, attraverso l'impiego dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, Clean Development Mechanism e Joint Implementation, secondo quanto previsto dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva, sia del contenimento dei costi amministrativi per le imprese anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche;

c) identica;

d) conformare il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, di cui alla lettera c), al piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra e per l'aumento del loro assorbimento, preventivamente revisionato, secondo le modalità stabilite dalla delibera del CIPE del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, allo scopo di individuare livelli massimi di emissione consentiti ai settori coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012; tali livelli devono tenere conto sia degli obiettivi conseguibili, sulla base di previsioni realistiche di crescita del fabbisogno energetico, sia dell'efficienza già raggiunta dal sistema produttivo nazionale nel confronto con gli altri Stati membri dell'Unione europea;

d) identica;

e) valorizzare, attraverso opportune iniziative, gli strumenti di programmazione negoziata al fine di rendere efficaci dal punto di vista economico e ambientale le misure di attuazione della direttiva.

e) identica.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, il formato e le modalità di comunicazione dei dati necessari ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE, da parte dei gestori degli impianti in esercizio rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della citata direttiva.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, il formato e le modalità di comunicazione dei dati necessari ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE, da parte dei gestori degli impianti in esercizio rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della citata direttiva, nonché le modalità di informazione e di accesso del pubblico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Identico.

 

Art. 15.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE).

 

1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore elettrico, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti connessi della normativa sul sistema elettrico nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

 

a) prevedere che l'apertura del mercato anche ai clienti civili si attui secondo i tempi previsti dalla direttiva 2003/54/CE ed in condizioni di trasparenza e di reciprocità, promuovendo idonee misure per la riduzione dei costi dell'energia e per la fornitura del servizio di ultima istanza;

 

b) assicurare ai clienti un'informazione chiara sulle condizioni della fornitura, l'accesso non discriminatorio alle reti di distribuzione e al servizio di misura prevedendone la separazione almeno amministrativa dalle attività di produzione e di vendita dell'energia elettrica;

 

c) promuovere la realizzazione di un mercato concorrenziale dell'offerta di energia elettrica che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale, con la chiara identificazione degli obblighi di servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale ed in maniera omogenea, efficiente e non discriminatoria alle imprese che operano nel settore, evitando effetti distorsivi dovuti a ritardi nello sviluppo delle reti dell'energia elettrica e del gas naturale;

 

d) definire indirizzi e priorità che devono essere seguiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dal Gestore della rete di trasmissione nazionale ai fini della gestione degli scambi e dello sviluppo delle interconnessioni con altri Paesi; garantire la regolazione unitaria delle condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di trasmissione e distribuzione, secondo criteri di efficienza, qualità del servizio e non discriminazione;

 

e) sorvegliare il funzionamento della borsa dell'energia elettrica e della contrattazione bilaterale mediante efficaci sistemi di controllo nella formazione dei prezzi anche definendo una strategia per l'evoluzione del sistema di transazioni e delle strutture di mercato, ivi inclusi i mercati della riserva di potenza, i mercati dei derivati e i mercati di altri certificati;

 

f) sviluppare l'impiego delle nuove fonti rinnovabili di energia e della cogenerazione attraverso strumenti di mercato, prevedendo il riordino degli interventi esistenti con misure anche differenziate per tipologie di impianto e introducendo meccanismi di incentivazione basati su gare per la promozione delle soluzioni tecno logiche più avanzate e ancora lontane dalla competitività commerciale, e ferma restando, alla scadenza delle convenzioni in essere, la cessazione, senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili;

 

g) definire la durata delle concessioni per le grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, in relazione all'eliminazione di clausole di preferenza nel rinnovo delle concessioni, anche allo scopo di porre le imprese nazionali in linea con la media europea, e alla realizzazione da parte delle stesse imprese di adeguati interventi di ammodernamento degli impianti;

 

h) prevedere che il Ministero delle attività produttive, in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, organizzi e progetti strumenti operativi per migliorare la sicurezza del sistema elettrico nazionale e l'economicità delle forniture, salvaguardando la competitività del sistema produttivo nazionale nell'ambito del contesto europeo;

 

i) promuovere lo sviluppo e la diffusione degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW attraverso la semplificazione e la riduzione degli adempimenti previsti per la loro realizzazione, ivi comprese le procedure di valutazione di impatto ambientale;

 

l) promuovere la penetrazione delle imprese nazionali sui mercati esteri dell'energia anche agevolando la definizione di accordi tra imprese italiane ed estere e di iniziative di collaborazione e di partecipazione in programmi europei per lo sviluppo di nuove tecnologie e sistemi per la produzione dell'energia elettrica, ivi incluse le tecnologie nucleari, nonché lo svolgimento di attività di realizzazione e di esercizio di impianti, ivi compresi gli impianti elettronucleari, localizzati all'estero.

 

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 16.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE).

 

1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, e per integrare e aggiornare conseguentemente le disposizioni vigenti concernenti tutte le componenti rilevanti del sistema del gas naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

 

a) accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovendo la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, il potenziamento di quelle esistenti, anche mediante la semplificazione dei procedimenti autorizzativi, e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento;

 

b) stabilire norme affinché il mercato nazionale del gas risulti sempre più integrato nel mercato interno europeo del gas naturale, promuovendo la formazione di un'offerta concorrenziale e l'adozione di regole comuni per l'accesso al sistema del gas europeo, e garantendo effettive condizioni di reciprocità nel settore con le imprese degli altri Stati membri dell'Unione europea, soprattutto se in posizione dominante nei rispettivi mercati nazionali, anche individuando obiettive e non discriminatorie procedure per il rilascio di autorizzazioni o concessioni, ove previsto dalle norme vigenti;

 

c) prevedere lo sviluppo delle capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo necessarie per il funzionamento del sistema nazionale del gas, in relazione allo sviluppo della domanda e all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale, definendo le componenti dello stoccaggio relative alla prestazione dei servizi essenziali al sistema e quelle funzionali al mercato;

 

d) integrare le disposizioni vigenti in materia di accesso al sistema nazionale del gas naturale relativamente alle nuove importanti infrastrutture e all'aumento significativo della capacità di quelle esistenti, e alle loro modifiche che consentano lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento, per assicurarne la conformità alla disciplina comunitaria;

 

e) promuovere una effettiva concorrenza, anche rafforzando le misure relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento, misura e commercializzazione, promuovendo la gestione delle reti di trasporto del gas naturale da parte di imprese indipendenti;

 

f) incentivare le operazioni di aggregazione territoriale delle attività di distribuzione del gas, a vantaggio della riduzione dei costi di distribuzione, in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, prevedendo meccanismi che tengano conto degli investimenti effettuati e incentivi, anche di natura fiscale, per la rivalutazione delle attività delle imprese concessionarie, anche a favore dell'efficienza complessiva del sistema;

 

g) stabilire misure per lo sviluppo di strumenti multilaterali di scambio di capacità e di volumi di gas, al fine di accrescere gli scambi e la liquidità del mercato nazionale, avviando ad operatività, con l'apporto dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la borsa nazionale del gas, anche considerando i risultati della prima esperienza di funzionamento del punto virtuale di scambio;

 

h) rafforzare le funzioni del Ministero delle attività produttive in materia di indirizzo e valutazione degli investimenti in nuove infrastrutture di approvvigionamento affinché gli stessi siano commisurati alle previsioni di sviluppo della domanda interna di gas nonché in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, prevedendo strumenti per migliorare la sicurezza del sistema nazionale del gas, l'economicità delle forniture, anche promuovendo le attività di esplorazione e di sfruttamento di risorse nazionali e la costruzione di nuove interconnessioni con altri Paesi e mercati.

 

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10.

(Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nonché a carico dei soggetti autorizzati a ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento).

Art. 17.

(Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nonché a carico dei soggetti autorizzati a ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento).

1. Lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili, di seguito denominati: «PCB», soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e dei PCB in essi contenuti è effettuato nel rispetto del seguente programma temporale:

1. Identico:

a) la dismissione di almeno il 50 per cento degli apparecchi detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge avviene entro il 31 dicembre 2005;

a) la dismissione di almeno il 50 per cento degli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2005;

b) la dismissione di almeno il 70 per cento degli apparecchi detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge avviene entro il 31 dicembre 2007;

b) la dismissione di almeno il 70 per cento degli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2007;

c) la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge avviene entro il 31 dicembre 2009;

c) la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2009;

d) i trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05 per cento e lo 0,005 per cento in peso possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 1999.

d) identica.

2. Gli apparecchi dismessi ed i PCB in essi contenuti sono conferiti, entro le scadenze di cui al comma 1, a soggetti autorizzati a riceverli ai fini del loro smaltimento.

2. Identico.

3. I soggetti autorizzati, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti avviano allo smaltimento finale detti rifiuti entro sei mesi dalla data del loro conferimento.

3. Identico.

4. Fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e le sanzioni previste dalla normativa vigente, il mancato smaltimento finale nei tempi previsti dal comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

4. Identico.

5. Le comunicazioni previste dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 209 del 1999 sono integrate con l'indicazione del programma temporale di cui al comma 1, nonché con l'indicazione dell'intero percorso di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti.

5. Identico.

Art. 11.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente).

Art. 18.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro e non oltre il 30 ottobre 2004, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l'applicazione della valutazione ambientale strategica ai piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, nonché alle loro modifiche;

a) identica;

b) garantire l'informazione, lo svolgimento di consultazioni e l'accesso al pubblico, nonché la valutazione del risultato delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;

b) identica;

c) assicurare la valutazione delle opzioni alternative;

c) identica;

d) garantire la partecipazione al processo decisionale delle istituzioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;

d) identica;

e) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi, anche al fine della tempestiva individuazione degli effetti negativi e della adozione delle misure correttive;

e) identica;

f) garantire adeguate consultazioni nei casi in cui un piano o un programma possa avere effetti sull'ambiente di un altro Stato membro;

f) identica;

g) assicurare la complementarietà con gli altri strumenti di valutazione d'impatto ambientale, ove previsti;

g) identica;

h) prevedere forme di coordinamento con piani e strumenti di pianificazione urbanistica e di gestione territoriale esistenti;

h) identica;

i) garantire la definizione di scadenze temporali definite ed adeguate per il procedimento.

i) identica.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del 5 per cento della componente specifica dell'imposta di consumo sulle sigarette, in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76.

2. Identico.

Art. 12.

(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 96/82/CE, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

Art. 19.

(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 96/82/CE, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

1. Per dare organico e corretto recepimento alla direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, il Governo è delegato ad adottare, entro il 1o luglio 2005, con le modalità di cui all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo per recepire la direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la citata direttiva 96/82/CE, nonché per introdurre, contestualmente, le disposizioni correttive necessarie per superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2003/2014 avviata per recepimento non conforme della predetta direttiva 96/82/CE, apportando a tali fini le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

1. Identico.

 

 

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 20.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE).

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

 

a) individuare le misure di promozione e sviluppo della cogenerazione, basate sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, secondo obiettivi di accrescimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e dell'efficienza energetica;

 

b) assicurare la coerenza delle misure di promozione e sviluppo della cogenerazione di cui alla lettera a) con il quadro normativo e regolatorio nazionale sul mercato interno dell'energia elettrica e con le misure per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, garantendo altresì la stabilità del quadro normativo per gli investimenti effettuati;

 

c) prevedere l'avvio di un regime di garanzia d'origine dell'elettricità prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento e, in coordinamento con le amministrazioni territoriali interessate, l'istituzione di un sistema nazionale per l'analisi delle potenzialità della cogenerazione e per il monitoraggio sulle realizzazioni e sull'efficacia delle misure adottate, anche ai fini di cui agli articoli 6 e 10 della direttiva 2004/8/CE;

 

d) agevolare l'accesso alla rete dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento e semplificare gli adempimenti amministrativi e fiscali, a parità di gettito complessivo, per la realizzazione di unità di piccola cogenerazione e di microcogenerazione.

 

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 21.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura).

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

 

a) prevedere la prescrizione dell'utilizzo, per le funzioni di misura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, di tutti i dispositivi e sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici MI-001, MI-002, MI-003, MI-004, MI-005, MI-006, MI-007, MI-008, MI-009 e MI-010;

 

b) prevedere, per tutti gli strumenti di misura di cui agli allegati della direttiva, la valutazione della conformità, come previsto dall'articolo 9 della direttiva stessa;

 

c) prevedere l'obbligo dell'utilizzo di strumenti di misura recanti la marcatura di conformità, di cui all'articolo 7 della direttiva, nel caso la funzione della misura investa motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e diritti, lealtà delle transazioni commerciali;

 

d) prevedere per il Ministero delle attività produttive la qualità di autorità competente per gli adempimenti connessi alla designazione, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 12 della direttiva, nonché alla relativa notifica, agli Stati membri e alla Commissione europea, degli organismi nazionali abilitati ai compiti previsti dai moduli di valutazione della conformità, di cui all'articolo 9 della direttiva;

 

e) prevedere che gli strumenti di misura, soggetti a controlli metrologici legali, non conformi alle prescrizioni della direttiva, non possono essere commercializzati né utilizzati per le funzioni di cui alla lettera c);

 

f) prevedere che, qualora venga accertata l'indebita apposizione della marcatura «CE», nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 21 della direttiva, vengano introdotte misure finalizzate a stabilire l'obbligo di:

 

1) conformarsi alle disposizioni comunitarie in materia di marcatura «CE»;

 

2) limitare o vietare l'utilizzo o la commercializzazione dello strumento di misura non conforme;

 

3) ritirare dal mercato, ove necessario, lo strumento non conforme;

 

g) prevedere sanzioni amministrative volte a dissuadere la commercializzazione e la messa in servizio di strumenti di misura non conformi alle disposizioni della direttiva;

 

h) prevedere l'armonizzazione della disciplina dei controlli metrologici legali intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato.

 

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 22.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale).

 

1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

 

a) stabilire norme per la sicurezza degli approvvigionamenti trasparenti e non discriminatorie cui devono conformarsi i soggetti operanti nel sistema nazionale del gas, specificandone i ruoli e le responsabilità;

 

b) stabilire misure atte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza per i clienti civili nelle eventualità di una parziale interruzione degli approvvigionamenti o di avversità climatiche o di altri eventi eccezionali, nonché la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle stesse circostanze;

 

c) stabilire gli obiettivi minimi indicativi in relazione al contributo alla sicurezza degli approvvigionamenti che deve essere fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in sotterraneo;

 

d) definire strumenti ed accordi con altri Stati membri per l'utilizzo condiviso, qualora le condizioni tecniche, geologiche e infrastrutturali lo consentano, di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo tra più Stati;

 

e) stabilire procedure per la redazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza nazionali per il sistema del gas naturale, per il loro coordinamento a livello di Unione europea e per la gestione di emergenze dei sistemi nazionali del gas naturale di uno o più Stati membri;

 

f) prevedere che il Ministero delle attività produttive predisponga ogni tre anni il programma pluriennale per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e che tale programma venga presentato al Parlamento prevedendo strumenti per migliorare la sicurezza del sistema nazionale del gas e misure per lo sviluppo delle capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.

 

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13.

(Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi).

Art. 23.

(Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi).

1. L'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, è soppresso.

Identico.

2. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 14.

(Modificazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994).

Art. 24.

(Modificazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994).

1. L'articolo 8, comma 11-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

Identico.

«11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fidejussoria, previste rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento».

 

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento. Quest'ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto».

 

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

«3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento. Questa disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto».

 

4. L'articolo 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

 

«12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza».

 

5. All'articolo 30, comma 6-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza».

 

6. L'articolo 17, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

 

«14. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione».

 

7. All'articolo 188 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono abrogati i commi 8, 9, 10 e 11.

 

8. All'articolo 37-bis, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'avviso deve indicare espressamente che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 37-quater, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti sulle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione, i cui avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2004 non contengano quest'ultima indicazione espressa».

 

9. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il soggetto aggiudicatore di un appalto pubblico, all'atto di una aggiudicazione definitiva, ne invia comunicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvedendo allo svincolo delle garanzie provvisorie eventualmente prestate da questi soggetti per la partecipazione alla gara.

 

 

Art. 25.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi).

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

 

a) compilazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due direttive coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea;

 

b) semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici.

 

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere.

 

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

 

4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, al settore postale si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni.

Art. 15.

(Modificazioni all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Art. 26.

(Modificazioni all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

1. All'articolo 3, comma 29, primo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto».

Identico.

 


ALLEGATI

 

ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

 

2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalle direttive 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, 2003/63/CE della Commissione, del 25 giugno 2003, 2004/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004.

2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro.

Identica.

2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Identica.

2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette.

Identica.

2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i princìpi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.

Identica.

2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

Identica.


 

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Identica.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

Identica.

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

Identica.

2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

Identica.

2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).

Soppressa.

2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

Identica.

2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

Identica.

2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

Identica.

2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

Identica.

2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

Identica.

2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

Identica.

2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

Identica.

2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.

Identica.

2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.

Identica.

2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società.

Identica.

2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.

Identica.

2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

Identica.

2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

Identica.

2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze gb-agoniste nelle produzioni animali.

Identica.

2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE.

Identica.

2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

Identica.

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

Identica.

2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

Identica.

2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

Identica.

2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.

Identica.

2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Identica.

2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio.

Identica.

2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Identica.

2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

Identica.

2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

Identica.

2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato.

Soppressa.

2003/125/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse.

Soppressa.

 

2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.

2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Identica.

 

2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

 

2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

 

2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.

 

2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.

 

2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

 

2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

 

2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.

 



[1]    La direttiva 76/308/CEE è stata recepita nell’ordinamento italiano con il D.P.R. 9 gennaio 1978, n. 35, il D.M. 28 dicembre 1978 e il D.M. 19 giugno 1981.

[2]    La direttiva 2001/44/CE è recepita con il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 69.

[3]    L’articolo 32 della direttiva 2002/94/CE abroga la direttiva 77/794/CEE.

[4]     Recepita con D.P.R. 7 aprile 1999, n. 128. Si tratta di una direttiva specifica concernente disposizioni specifiche, applicabili ai gruppi di alimenti destinati ad un'alimentazione particolare e indicati in allegato (emanata ai sensi dell'art. 4 della direttiva 89/398/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare). La direttiva 96/5/CE è stata modificata dalle direttive 98/36/CE e 1999/39/CE.

 

[6]     Recepita con D.M. 6 aprile 1994, n. 500 e D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 241.

[7]     Si tratta di una direttiva specifica concernente disposizioni specifiche, applicabili ai gruppi di alimenti destinati ad un'alimentazione particolare e indicati in allegato (emanata ai sensi dell'art. 4 della direttiva 89/398/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare). Tale direttiva inoltre è stata già modificata dai seguenti provvedimenti: direttive 1999/50/CE e 96/4/CE.

[8]     Direttiva recepita con D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116.

[9]    La direttiva 96/57/CE, relativa ai requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico demanda agli stati membri l’adozione di misure atte garantire che gli elettrodomestici di refrigerazione possano essere immessi sul mercato soltanto se il consumo elettrico dell'apparecchio in questione è inferiore o uguale al consumo di energia elettrica massimo consentito per la sua categoria, calcolato secondo le procedure definite nell'allegato I della stessa direttiva. La conformità a tutte le disposizioni della è attestata dalla marcatura "CE".

[10]    Da ritenersi recepita con L. 22 febbraio 1994, n. 146.

[11]    Articolo 18.

[12]    Articolo 17.

[13]   La delega era già contenuta nella legge comunitaria 2001 (L. n. 39/2002).

[14]   La delega era già contenuta nella legge comunitaria 2001 (L. n. 39/2002).

[15]   La delega era già contenuta nella legge comunitaria 2002 (L. n. 14/2003).

[16]   Il recepimento di tale direttiva è previsto per la parte che modifica la direttiva 2001/83/CE

[17]   La delega, già contenuta nella legge comunitaria 2003 (L. n. 306/2003), è stata riproposta anche nel ddl AC 4705 sulla tutela del risparmio (art. 37) con specifici criteri di delega.

[18]   Il recepimento di tale direttiva è previsto come conseguenza del recepimento della direttiva 2001/83/CE

[19]   Il recepimento di tale direttiva è previsto come conseguenza del recepimento della direttiva 2001/83/CE

[20]   La direttiva è stata attuata con DM salute del 22/7/2003.

[21]   La direttiva è stata attuata con DM salute del 22/7/2003.

[22]   La direttiva è stata attuata con DM salute del 7/3/2003.

[23]   La direttiva è stata attuata con DM salute del 17/10/2003.

[24]   La direttiva è stata attuata con DM salute del 17/10/2003.

[25]   La direttiva è stata attuata con DM salute del 28/3/2003.

[26]   La direttiva è stata attuata con DM salute del 18/12/2003.

[27]   La direttiva è stata attuata con DM salute del 17/4/2003.

[28]   La direttiva è stata attuata con DM salute del 15/10/2003.

[29]   La direttiva è stata attuata con DM infrastrutture e trasporti del 12/9/2003.

[30]   La direttiva è stata attuata con DM politiche agricole e forestali 14/7/2003.

[31]   La direttiva è stata attuata con DM politiche agricole e forestali 14/7/2003.

[32]   La direttiva è stata attuata con DM salute del 20/6/2003.

[33]   La direttiva è stata attuata con DM infrastrutture e trasporti del 20/6/2003.

[34]   La direttiva è stata attuata con DM infrastrutture e trasporti del 18/7/2003.

[35]   La direttiva è stata attuata con DM infrastrutture e trasporti del 20/6/2003.

[36]   La direttiva è stata attuata con DM infrastrutture e trasporti del 26/6/2003.

[37]   La direttiva è stata attuata con DM salute del 20/6/2003.

[38]   La direttiva è stata attuata con DM salute 18/6/2004

[39]   La direttiva è stata attuata con DM salute del 16/10/2003.

[40]   La direttiva è stata attuata con DM politiche agricole e forestali del 12/3/2004.

[41]   La direttiva è stata attuata con DM politiche agricole e forestali del 22/9/2003.

[42]   La direttiva è stata attuata con DM politiche agricole e forestali del 22/9/2003.

[43]   La direttiva è stata attuata con DM salute del 6/2/2004.

[44]   La direttiva è stata attuata con DM salute 10/5/2004

[45]   La direttiva è stata attuata con DM salute del 18/12/2003.

[46]   La direttiva è stata attuata con DM salute del 18/12/2003.

[47]   La direttiva è stata attuata con DM salute del 26/11/2003.

[48]   La direttiva è stata attuata con DM salute del 18/12/2003.

[49]   La direttiva è stata attuata con DM salute del 26/11/2003.

[50]   La direttiva è stata attuata con DM infrastrutture e trasporti del 12/3/2004.

[51]   La direttiva è stata attuata con DM infrastrutture e trasporti 26/5/2004

[52]   La direttiva è stata attuata con DM infrastrutture e trasporti del 5/12/2003.

[53]   La direttiva è stata attuata con DM salute del 26/11/2003.

[54]   La direttiva è stata attuata con DM salute del 18/12/2003.

[55]   La direttiva è stata attuata con DM salute del 6/2/2004.

[56]   La direttiva è stata attuata con DM politiche agricole e forestali del 14/1/2004.

[57]   La direttiva è stata attuata con DM politiche agricole e forestali del 14/1/2004.

[58]   La direttiva è stata abrogata dall’articolo 17 del Regolamento (CE) n. 273/2004 a decorrere dal 18/8/2005.

[59]   Dati elaborati sulla base del contenuto della banca dati "Repertorio delle direttive " curata dal Dipartimento politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio, della banca dati CELEX dell’Unione europea e della banca dati GURITEL del Poligrafico dello Stato.

[60]   La delega per l’attuazione di tali direttive è di 18 mesi e scade pertanto il 30 maggio 2005

[61]    La legge comunitaria per il 1999 (L. n. 526/1999) aveva già disposto l’attuazione di tale direttiva mediante regolamento.

[62]   La delega per l’attuazione di tale direttiva era già contenuta nella legge comunitaria per il 2001 (L. n. 39/2002) ma non è stata esercitata.

[63]   Il ddl delega in materia ambientale (AS 1753-C) prevede l’emanazione di un TU sulle acque e la Direttiva del Ministero dell’ambiente del 27/5/2004 cita la direttiva 2000/60/CE.

[64]    Si segnala che il disegno di legge recante Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (S. 1753-C), attualmente in corso d’esame al Senato, prevede tra i criteri e princìpi direttivi della delega (art. 1, co. 9, lett. a) anche la garanzia del “pieno recepimento della direttiva 2000/76/CE” in oggetto.

[65]   La delega per l’attuazione di tale direttiva era già contenuta nella legge comunitaria per il 2001 (L. n. 39/2002) ma non è stata esercitata.

[66]   La delega per l’attuazione di tale direttiva era già contenuta nella legge comunitaria per il 2001 (L. n. 39/2002) ma non è stata esercitata.

[67]   La delega per l’attuazione di tale direttiva era già contenuta nella legge comunitaria per il 2001 (L. n. 39/2002) ma non è stata esercitata.

[68]   La delega per l’attuazione di tale direttiva era già contenuta nella legge comunitaria per il 2001 (L. n. 39/2002) ma non è stata esercitata.

[69]   La relazione governativa al disegno di legge di legge comunitaria 2003 includeva originariamente tale direttiva tra quelle da attuare in via amministrativa.

[70]   La delega è stata riproposta nel presente DDL AC 5179-A con specifici criteri di delega ed era già presente nel ddl AC 4705 (art. 37) con specifici criteri di delega.

[71][71]          Fonte: Dipartimento politiche comunitarie

                Legenda: MM Messa in mora; MMC messa in mora complementare; PM parere motivato; PMC parere motivato complementare; RIC preannunciato ricorso alla Corte di giustizia; SC Sentenza della Corte di giustizia; MM2 o PM2 messa in mora o parere motivato per in esecuzione di sentenza di inadempimento.

[72]    Il 7 luglio 2004 la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato.

[73]    Il 13 luglio 2004 la Commissione europea ha inviato un parere motivato

[74] Il 13 luglio 2004 la Commissione europea ha inviato un parere motivato per il mancato recepimento, entro il dicembre 2003, della direttiva 2002/47/CE.