XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia |
Titolo: | Attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili - Schema di D.Lgs. n. 56 (art. 5, L. n. 34/2005) |
Serie: | Pareri al Governo Numero: 500 |
Data: | 13/12/05 |
Organi della Camera: | II-Giustizia |
Servizio studi |
pareri al governo |
Schema
di D.Lgs. n. 567 |
n. 500
|
xiv legislatura 13 dicembre 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento Giustizia
SIWEB
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File: Gi0646.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Conformità con la norma di delega
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ L'ordine dei ragionieri e periti commerciali
Normativa di riferimento
§ Costituzione della Repubblica italiana (artt. 76 e 87)
§ D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88. Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.
§ L. 13 maggio 1997, n. 132. Nuove norme in materia di revisori contabili. (art. 8)
§ D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99. Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile.
§ L. 24 febbraio 2005, n. 34 Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. (art. 5)
§ D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale. (art. 71)
§ D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139. Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34.
Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa
Numero dello schema di decreto legislativo |
567 |
Titolo |
Attribuzione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili |
Norma di delega |
Articolo 5 della Legge 24 febbraio 2005, n. 34 |
Settore d’intervento |
Professioni e mestieri |
Numero di articoli |
11 |
Date |
|
§ Presentazione |
25 novembre 2005 |
§ Assegnazione |
28 novembre 2005 |
§ termine per l’espressione del parere |
28 dicembre 2005 |
§ scadenza della delega |
30 gennaio 2006 |
Commissione competente |
II Commissione (Giustizia) |
Rilievi di altre Commissioni |
V Commissione (Bilancio) |
Lo schema di decreto legislativo in esame, adottato dal Consiglio dei ministri il 24 novembre scorso e trasmesso al Parlamento il 25 novembre, è stato emanato in attuazione della delega legislativa conferita al Governo dall’articolo 5 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, (Delega al governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili), che attribuisce all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili talune competenze sul registro dei revisori contabili, attualmente assegnate al Ministero della giustizia, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni, e del DPR 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni.
Si ricorda che la legge 34/2005 ha delegato il Governo ad unificare l’ordine professionale dei dottori commercialisti e quello dei ragionieri e periti commerciali, nel quadro di un progetto di armonizzazione normativa concernente tutte le professioni che hanno competenze identiche o similari sulla base della natura unitaria dei rispettivi ambiti professionali e dell’identità dei percorsi formativi. Tale sforzo di armonizzazione corrisponde anche ad un preciso orientamento normativo comunitario che prevede corrispondenza tra percorsi formativi e titoli professionali.
Il 3 agosto 2005 è entrato in vigore il decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante la Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 34/2005, con il quale è stata realizzata la unificazione degli ordini professionali dei commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, nonché delle rispettive casse previdenziali.
Come segnalato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame, lo schema di decreto legislativo si propone di attuare una riorganizzazione amministrativa del registro dei revisori contabili che, nel rispetto del principio di autonomia di tale registrorispetto agli albi tenuti dall’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili, realizzi una razionalizzazione nella gestione grazie alla introduzione di misure di semplificazione e decentramento. Infatti, la tenuta e gestione del registro vengono attribuite al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che si avvale di un sistema informativo centralizzato, accessibile anche a livello locale, per l’utilizzo dei dati.
Il provvedimento affronta altresì il problema dell’aggiornamento dei revisori contabili, secondo quanto recato nella proposta di modifica dell’ottava direttiva comunitaria (COM (2004) 0177 – 2004/0065 (COD)) secondo cui gli Stati membri assicurano l’assoggettamento dei revisori a programmi adeguati di formazione continua e il cui mancato rispetto è oggetto di sanzioni adeguate.
Lo schema di decreto legislativo si compone di 11 articoli. Rinviando alle schede di lettura per un’analisi dei contenuti specifici, in questa sede ci si limita a dar conto in modo sintetico degli aspetti da essi trattati.
L’articolo 1, recante le disposizioni generali, attribuisce, al comma 1, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili la competenza alla tenuta del registro dei revisori contabili e del registro del tirocinio, istituiti presso il Ministero della giustizia. Tale competenza viene esercitata mediante un separato sistema informativo centralizzato, accessibile anche a livello locale, per l’utilizzo dei dati. Il comma 2 ribadisce il principio della autonomia del registro dei revisori contabili e del registro del tirocinio rispetto agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
L’articolo 2 conferma le funzioni e le competenze della Commissione centrale per i revisori contabili, istituita presso il Ministero della giustizia, e dispone che essa abbia sede e operi presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
L’articolo 3 disciplina le modalità di tenuta del registro del tirocinio e le nuove competenze del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a tal riguardo.
L’articolo 4 riguarda le modalità di presentazione della domanda di esame per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili.
L’articolo 5 individua le modalità di tenuta del registro dei revisori contabili con particolare riferimento alle competenze ed obblighi del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
L’articolo 6 dispone che il Ministro della giustizia emana un regolamento, su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per la formazione continua degli iscritti nel registro dei revisori contabili.
L’articolo 7 prevede che, salvi i poteri e le funzioni della Commissione centrale per i revisori contabili, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili verifichi periodicamente la permanenza dei requisiti richiesti dalla normativa per l’iscrizione ai registri.
L’articolo 8, riguardante la materia dei contributi obbligatori dovuti dai tirocinanti e dai revisori contabili, introduce un nuovo sistema di riscossione basato sulle nuove competenze attribuite al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
L’articolo 9 reca disposizioni transitorie volte a definire la disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2007, vale a dire finché l’unificazione degli ordini dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali non sarà completata, sia per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni e compiti previsti dal decreto legislativo sia per la quantificazione e modalità di pagamento dei contributi.
L’articolo 10 indica l’abrogazione delle disposizioni incompatibili con le norme recate dal provvedimento.
L’articolo 11 fissa l’entrata in vigore del decreto legislativo al 1 ottobre 2006.
Il provvedimento è corredato di relazione illustrativa. Mancano la relazione tecnico-normativa e l’analisi di impatto della regolamentazione.
Manca anche la relazione tecnica, poiché nella relazione illustrativa viene specificato che dal provvedimento non derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.
Il decreto legislativo in esame è stato adottato in attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.
L’articolo 5 della citata legge prevede, al comma 1, l’attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili - di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al DPR 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni - mediante un decreto legislativo da adottare, su proposta del Ministro della giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo relativo alla unificazione degli ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, di cui all'articolo 2 della stessa legge 34/2005.
Il comma 3 dell’articolo 5 reca l’indicazione dei princìpi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi nell’esercizio della delega e che consistono nel:
a) salvaguardare l'autonomia del registro dei revisori contabili rispetto agli albi tenuti dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) mantenere le funzioni e le competenze della commissione centrale per i revisori contabili prevista dal titolo I del DPR 99/1998 e successive modificazioni;
c) mantenere l'attuale disciplina normativa dell'esame per l'accesso al registro dei revisori contabili, prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dal titolo III del DPR 99/1998, e successive modificazioni;
d) mantenere in capo al Ministero della giustizia la competenza ad adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro dei revisori contabili.
Il contenuto dello schema di decreto legislativo appare sostanzialmente conforme alle previsioni contenute nella legge delega.
Le disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo in esame appaiono riconducibili, in quanto in larga parte incidenti sulle attribuzioni di ordini professionali aventi personalità giuridica pubblica, alla materia “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, che l’articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Il provvedimento appare inoltre riconducibile alla materia delle “professioni”, quale materia di legislazione concorrente ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, spettante dalle regioni conformemente ai principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale vigente.
Giova ricordare che la I Commissione Affari costituzionali della Camera, in occasione dell’esame dello schema di decreto legislativo (l’attuale D.Lgs 139/2005) ha espresso, in data 10 luglio 2003, parere favorevole (con una osservazione) sulle norme di delega contenute nel disegno AC 3744 (l’attuale legge 34/2005). In tale occasione si è ritenuto che le disposizioni recate dal disegno di legge fossero riconducibili, in parte, alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» - in quanto incidenti sulla struttura di ordini professionali aventi personalità giuridica pubblica - e «previdenza sociale» - per la parte relativa alla unificazione delle casse di previdenza - che le lettere g) e o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e, per altra parte, alla materia «professioni» demandata dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione demanda alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni.
Il provvedimento ora in esame non riguarda l’esercizio della delega per quanto attiene al profilo previdenziale; tale delega è prevista da un distinto articolo (art. 4) della legge n. 34/2005, e per l’esercizio della stessa è stato stabilito un termine più ampio, individuato in due anni dalla data di entrata in vigore della legge.
L’11 ottobre 2005 il Consiglio ECOFIN ha raggiunto l’accordo politico sulla proposta di modifica delle direttive78/660/CEE e 83/349/CEE, concernenti, rispettivamente, la revisione legale dei conti annuali di taluni tipi di società e dei conti consolidati[1](COM(2004)177).
Il Consiglio ha accolto tutti gli emendamenti approvati dal Parlamento europeo il 28 settembre 2005. Pertanto, la direttiva (che seguiva la procedura di codecisione) sarà approvata in via definitiva, senza discussione, una volta completata la revisione linguistica, in una delle prossime riunioni del Consiglio.
La proposta rientra tra le misure previste nel piano d’azione della Commissione per modernizzare il diritto societario (COM(2003)284), al fine di ristabilire la fiducia nel buon funzionamento del sistema finanziario europeo.
L’obiettivo generale della proposta è di garantire un’elevata armonizzazione dei requisiti in materia di revisione legale dei conti, ferma restando la possibilità, per ciascuno Stato membro, di imporre regole più rigorose. Secondo la Commissione, infatti, la buona qualità della revisione contabile contribuisce al regolare funzionamento dei mercati, migliorando l’efficienza e l’integrità dei bilanci pubblicati dalle società.
Per quanto riguarda l’abilitazione dei soggetti che effettuano la revisione legale, le innovazioni più significative che il testo su cui il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto l’accordo apporta alla disciplina vigente sono le seguenti:
· la revisione legale dei conti è effettuata esclusivamente dai revisori legali (persone fisiche) o dalle imprese di revisione contabile (persone giuridiche) abilitate dall’autorità competente di ciascuno Stato membro. L’abilitazione può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti che soddisfano il requisito di onorabilità. Qualora tale requisito sia stato seriamente compromesso, l’abilitazione viene revocata. Un emendamento approvato dal PE stabilisce che gli Stati membri possono tuttavia prevedere un termine ragionevole entro il quale gli interessati hanno la possibilità di conformarsi al requisito;
· una persona fisica può essere abilitata soltanto se, avendo completato il livello di studi che dà accesso all’università o ad un livello equivalente, ha concluso in seguito un corso di formazione teorica ed effettuato un tirocinio, superando un esame di idoneità professionale organizzato o riconosciuto dallo Stato membro interessato, dello stesso livello dell’esame finale di studi universitari o di livello equivalente. Al riguardo, la direttiva fissa anche le materie oggetto dell’esame. In alternativa, il soggetto richiedente l’abilitazione deve dimostrare di aver esercitato per quindici anni (oppure per un periodo più breve, pari a sette anni, più un periodo di tirocinio) attività professionali che gli abbiano consentito di conseguire un’esperienza sufficiente nei settori finanziario, giuridico e contabile, nonché di aver superato l’esame di idoneità professionale;
· gli Stati membri assicurano che i revisori legali siano soggetti a programmi adeguati di formazione continua per mantenere un livello adeguato di conoscenze teoriche, capacità e valori professionali;
· le autorità competenti degli Stati membri stabiliscono le procedure da seguire per l’abilitazione dei revisori legali già abilitati in altri Stati membri, richiedendo al massimo il superamento di una prova attitudinale;
· gli Stati membri assicurano che i revisori legali e le imprese di revisione contabile che sono stati abilitati siano iscritti in un albo, disponibile in forma elettronica ed accessibile al pubblico.
Il 7 luglio 2005 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera con la quale reitera la messa in mora[2] nell’ambito della procedura di infrazione concernente l’attuazione della direttiva 84/253/CEE relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.
Secondo la Commissione, alcune norme della legislazione italiana in materia di abilitazione dei revisori contabili sarebbero incompatibili con quanto previsto dall’art. 4 della direttiva 84/253/CEE. In particolare:
· l’art. 11, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, con cui l’Italia ha trasposto la direttiva, e il successivo decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8. sarebbero incompatibili con l’art. 4 della direttiva. Tali disposizioni, infatti, consentono l’iscrizione nel registro dei revisori a coloro che sono iscritti o hanno acquisito il diritto ad essere iscritti nell’albo dei dottori commercialisti o nell’albo dei ragionieri e periti commerciali, anche se sprovvisti delle qualifiche richieste a norma dell’art. 4 della direttiva stessa[3];
· l’art. 6, comma 2 della legge 13 maggio 1997, n. 132 sarebbe incompatibile con l’art. 4 della direttiva in quanto esonera dall’esame per l’iscrizione al registro dei revisori coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, siano iscritti o abbiano acquisito il diritto ad essere iscritti nell’albo dei dottori commercialisti o nell’albo dei ragionieri e periti commerciali.
Sebbene la direttiva 84/253/CEE contenga un certo numero di disposizioni transitorie che consentono deroghe ai requisiti di qualifica di cui all’art. 4, ad avviso della Commissione non è chiaro se le norme della legislazione italiana sopra richiamate possano rientrare tra tali disposizioni transitorie. Inoltre, non sarebbero comprovate le motivazioni giuridiche in base alle quali è stata consentita ai ragionieri e periti commerciali e ai dottori commercialisti l’iscrizione nel registro italiano dei revisori contabili, né sarebbero stati chiariti i requisiti di qualifica che gli stessi hanno dovuto soddisfare.
L’articolo 6 dello schema di decreto legislativo prevede che, con proprio regolamento, il Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, stabilisca le modalità per la formazione continua degli iscritti nel registro dei revisori contabili.
L’articolo 10 del provvedimento prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono abrogate le disposizioni con esso incompatibili.
Si osserva tuttavia che la attuale formulazione dell’articolo 10 risulta generica; un’indicazione espressa delle disposizioni abrogate sembrerebbe quindi più utile per l’interprete soprattutto in considerazione della circostanza che alcune delle disposizioni normative pregresse continuano a spiegare i propri effetti.
Si ricorda, peraltro, che in base alla Circolare della Presidenza del Consiglio del 2 maggio 2001 sulla redazione dei testi normativi, tale tipo di abrogazione (cd. abrogazione esplicita innominata) non va utilizzata, essendo oltre che superflua “una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito in via generale sulla abrogazione implicita dall’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale”. Identica raccomandazione è recata dalla Circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi.
Per un esame delle osservazioni sulla formulazione del testo si fa rinvio al contenuto delle schede di lettura.
Sulla disciplina della professione di commercialista si sono succeduti nel tempo diversi provvedimenti normativi. Qui di seguito se ne fornisce un quadro riassuntivo sino agli interventi legislativi più recenti.
La professione di dottore commercialista fu per la prima volta oggetto di autonoma considerazione ad opera del legislatore nel 1929, per effetto del RD 28 marzo, n. 588 che ne disciplinò l'esercizio demandando poi, in coerenza con gli orientamenti legislativi dell'epoca, le funzioni di custodia dell'albo e di disciplina degli iscritti alla competente associazione sindacale[4].
Questo assetto della professione fu sostanzialmente modificato tra il 1944 e il 1953: dapprima ad opera del DL Lgt. 382 del 1944[5], che dettò norme generali per la ricostituzione ed il funzionamento dei consigli di tutti gli ordini professionali; poi ad opera del vigente DPR 27 ottobre 1953, n. 1067[6](emanato in virtù delladelega conferita con la legge 28 dicembre 1952, n. 3060), che si occupò invece specificamente della professione di dottore commercialista disciplinando compiutamente l'organizzazione del relativo ordine professionale.
In virtù dell'art. 1 del DPR 1067/53 i dottori commercialisti hanno competenza tecnica nelle materie commerciali, economiche, finanziarie, tributarie e di ragioneria, con particolare riferimento alla amministrazione e liquidazione di patrimoni, aziende o beni, alle perizie e consulenze tecniche, alle ispezioni e revisioni amministrative, alle verificazioni in merito a bilanci, scritture e conti di imprese, ai regolamenti ed alle liquidazioni di avarie, all'esercizio delle funzioni di sindaco e revisore nelle società commerciali.
L'elencazione delle competenze professionali non pregiudica peraltro, secondo l'espresso disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 1, l'esercizio di ogni altra attività professionale dei commercialisti, né quanto può formare oggetto della attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e regolamenti.
L'acquisto del titolo di dottore commercialista presuppone:
· il possesso della laurea in economia e commercio o di altra riconosciuta valida
· il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione (artt. 2 e 31 DPR 1067/53), al quale sono ammessi i laureati che abbiano compiuto un periodo di almeno 3 anni di tirocinio professionale presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all’albo.
Il D.M. 24 ottobre 1996, n. 654 ha dettato la disciplina regolamentare relativa all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista.
Il tirocinio compiuto presso un commercialista revisore dei conti è valido anche agli effetti della direttiva 84/253/CEE (attuata in Italia con il D.Lgs 88/1992 e relativa ai soggetti incaricati di effettuare il controllo legale sui conti delle società ed alla necessaria abilitazione, conseguente al superamento di un esame di idoneità professionale che verte in particolare sulle materie da tale direttiva indicate) e l'esame di Stato, se integrato con le materie indicate all’art. 6 della citata direttiva, è sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima (art. 2, commi 3, 4 e 5, DPR 1067/53).
Infatti, i commercialisti, così come i ragionieri e i periti commerciali, in virtù delle materie ora oggetto dell’esame di Stato, sono iscritti di diritto nel registro dei revisori contabili presso il Ministero della giustizia. Ulteriori competenze comuni ad entrambe le categorie di professionisti derivano proprio dalla loro qualità di revisori contabili: dall’assistenza tecnica presso le Commissioni tributarie, all’assistenza fiscale e certificazione tributaria (legge 216/1942), alla revisione esterna e ai giudizi sul bilancio di esercizio e consolidato dei soggetti societari “abilitati” di cui al testo unico in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs 58/1998), alla partecipazione in sede di procedure concorsuali.
Le modalità di svolgimento del tirocinio sono attualmente determinate dal D.M. 10 marzo 1995, n. 327 “Regolamento recante norme relative al tirocinio per l'ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista”.
Condizione per l'esercizio della professione è l'iscrizione all'albo[7], efficace su tutto il territorio nazionale, la cui custodia è compito dei Consigli circoscrizionali dell'ordine professionale. Ogni professionista presenta la domanda di iscrizione al Consiglio dell’ordine locale ove ha la residenza; tale iscrizione è però preclusa ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dai rispettivi ordinamenti, l'esercizio delle libere professioni. La professione di commercialista è inoltre incompatibile con l’esercizio della professione di notaio, agente di cambio, giornalista professionista, mediatore, ecc., e l'osservanza di tali incompatibilità è garantita dalla previsione della cancellazione d'ufficio dall'albo, su delibera del Consiglio dell'ordine, in caso di inottemperanza (artt. 3 e 34 DPR 1067/1953).
A questo proposito è opportuno ricordare però che il DPR 1067/1953 prevede, all'art. 29, ultimo comma, che i consigli circoscrizionali provvedano alla tenuta anche di uno speciale elenco nel quale sono iscritti su richiesta tutti coloro che, in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della professione in questione, versino in condizione di incompatibilità. La convenienza all’iscrizione in tale elenco risiede nel fatto che, cessate le cause di incompatibilità, si passa automaticamente nell'albo professionale.
La materia disciplinare è regolata per i dottori commercialisti dagli artt. 35-46 del DPR 1067/53: sono previste le sanzioni della censura, della sospensione dalla professione (max 2 anni) e della radiazione, comminabili dal Consiglio circoscrizionale dell’ordine a conclusione di un procedimento disciplinare intentato su richiesta dell'interessato, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale.
Contro le decisioni del Consiglio circoscrizionale è ammesso ricorso al Consiglio nazionale e poi all'autorità giudiziaria (tribunale del luogo ove ha sede il Consiglio locale dell’ordine, art. 28, DPR 1067/1953).
In relazione al rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare, l’art. 40 del DPR 1067/1953 prevede che il dottore commercialista perseguito penalmente è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto della imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.
La retribuzione dei commercialisti, infine, è regolata dagli artt. 47-49 dello statuto professionale che, per la determinazione in concreto degli onorari e delle altre indennità, rinvia ad una tariffa da adottarsi con DPR su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine[8]. L’ultimo adeguamento delle tariffe è stato dettato con il D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 “Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti”.
In proposito, si ricorda come il D.L. 21 giugno 1995, n. 239[9] fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, abbia posto un tetto massimo per gli onorari spettanti al dottore commercialista che svolga funzioni di sindaco di società o di revisore contabile.
L'organizzazione dell'ordine dei dottori commercialisti è anch'essa disciplinata dal DPR 1067/53 che ha complessivamente revisionato la normativa dettata in generale per quasi tutti gli ordini professionali del citato DL. Lgt. 382/1944, pur senza abbandonare il modello di base organismi periferici-organismo centrale nazionale.
A livello periferico l'ordine professionale dei commercialisti è dunque strutturato in ordini locali, costituiti in ogni circondario nel quale operino almeno 15 appartenenti alla categoria. Se il numero dei commercialisti del circondario è inferiore a 15, essi sono iscritti nell'albo di un ordine vicino determinato dal Consiglio nazionale (art. 6, DPR 1067/53).
Ciascun ordine locale è retto dal Consiglio eletto dagli iscritti nell'albo circoscrizionale in numero variabile dai 5 ai 15 membri a seconda del numero degli iscritti. Sono eleggibili a consiglieri (che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili) gli iscritti con almeno 5 anni di anzianità.
Il Consiglio esercita le funzioni di governo della categoria, tra le quali assumono particolare rilievo:
- la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale;
- la vigilanza sull'esercizio della professione;
- l'esercizio del potere disciplinare;
- la gestione finanziaria dell'ordine circoscrizionale
- la formulazione di pareri in materia di liquidazione degli onorari;
- il rilascio di certificati e attestazioni relative agli iscritti;
Il Consiglio dell'ordine può essere sciolto, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale, se non si provvede all'integrazione dei componenti, eventualmente resasi necessaria, o se non sia in grado di funzionare, o per altri gravi motivi. In tal caso, sentito il Consiglio nazionale, è nominato un commissario straordinario (art. 15 DPR 1067/53) che, entro 90 giorni, provvede alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio.
L'Assemblea degli iscritti:
- approva il conto preventivo ed il conto consuntivo (nel marzo di ogni anno);
- elegge i membri del Consiglio dell'ordine;
- è convocata dal presidente quando ne faccia richiesta un quinto degli iscritti (artt. 16-21 DPR 1067/53).
Organo centrale dell'ordine dei commercialisti è il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, costituito presso il Ministero della giustizia e composto di 11 membri eletti dai consigli degli ordini fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno 10 anni di iscrizione nell'albo (art. 22 DPR 1067/53). E' prevista l'incompatibilità tra l'appartenenza ad un Consiglio dell'ordine ed al Consiglio nazionale (art. 24).
Il Consiglio nazionale provvede, tra l'altro, a:
- eleggere nel suo seno il presidente, il vicepresidente e il segretario;
- dare parere - se richiesto - sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione e a promuovere l'attività dei Consigli dell'ordine volta al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
- vigilare sul corretto funzionamento dei Consigli dell'ordine;
- decidere sulla riunione e separazione degli albi;
- determinare la misura del contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese;
- decidere sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell'ordine in materia di iscrizione e cancellazione nell'albo e nell'elenco speciale, in materia disciplinare e sulle elezioni dei consigli dell'ordine, formulando il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza (vedi DM 15 febbraio 1949);
- designare i rappresentanti dell'ordine presso commissioni od organismi nazionali ed internazionali (art. 25, DPR 1067/53);
- dare parere sulla proposta del Ministro della giustizia in ordine alla tariffa che stabilisce i criteri di determinazione di onorari, indennità e liquidazioni di spese (v. DPR 22 ottobre 1973, n. 936).
Con la legge 3 febbraio 1963, n. 100 è stata istituita la Cassa nazionale di previdenza e assistenza, avente sede in Roma, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ad essa sono obbligatoriamente iscritti i commercialisti iscritti all'albo che esercitano la professione (con eccezione degli ultra sessantenni, per i quali l’iscrizione è facoltativa).
Funzione della Cassa è quella di provvedere ai trattamenti di previdenza ed assistenza agli iscritti. La determinazione di tali trattamenti è stata oggetto di riforma ad opera della legge 29 gennaio 1986, n. 21 “Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti”
Sono organi della Cassa:
- il Presidente (con funzioni di rappresentanza: art. 7 L. 100/63);
- il Comitato dei delegati (composto dai rappresentanti degli iscritti e competente a stabilire i criteri generali di amministrazione, ad approvare bilancio preventivo e conto consuntivo e ad eleggere otto membri del consiglio d'amministrazione e due membri effettivi ed uno supplente del Collegio dei sindaci: art. 6 L. 100/63);
- il Consiglio di amministrazione (nominato con decreto del Ministro del lavoro è costituito da nove componenti, di cui 8 rappresentanti della Cassa ed uno di nomina del Ministro del lavoro; a) tra le sue funzioni quelle di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione; adempiere a tutte le funzioni concernenti la amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi; delibera il regolamento organico ed il trattamento economico della Cassa e le eventuali successive modificazioni; provvede alla nomina del direttore della Cassa, previa approvazione del Ministro del lavoro; decide sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta: art. 9 L. 100/63).
- la Giunta esecutiva (composta dal presidente, dal vicepresidente e da tre componenti elettivi del Consiglio d'amministrazione, ed avente funzioni esecutive ed amministrative, potendo autorizzare spese straordinarie ed urgenti, salva la ratifica del Consiglio d'amministrazione: art. 11 L. 100/63);
- il Collegio dei sindaci (composto da 5 membri effettivi e 4 supplenti in rappresentanza dei Ministeri del lavoro, dell’economia e delle finanze, della giustizia, nonché degli iscritti alla Cassa; essi esercitano le funzioni secondo quanto previsto dagli artt. 2403 e ss. del codice civile: art. 13 L. 100/63);
Si segnala infine che l'art. 5 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista (DPR 1067/53) come modificato dalla legge 5 dicembre 1987, n. 507, riconosce ai commercialisti - in relazione al cd. segreto professionale - il diritto di astenersi dal testimoniare nel processo penale e civile su quanto conosciuto per ragione del proprio ufficio, salvo per quanto riguarda le attività di revisione e certificazione obbligatoria di contabilità e bilanci, e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti. Analoga disposizione è dettata dalla legge 507/1987 in relazione alla professione di ragioniere e perito commerciale (cfr. art. 4, DPR 1068/1953)[10].
L'esercizio della professione di commercialista è sottoposto all'alta vigilanza del Ministro della giustizia (art. 4 DPR 1067/53) che, oltre che in via diretta, la esercita per il tramite dei Presidenti e dei PG delle Corte d’appello.
L'ordinamento vigente della professione di ragioniere e perito commerciale presenta appare quasi del tutto analogo a quello della professione di dottore commercialista; ciò è dovuto sia alla complementarità delle attività in questione, sia al fatto che le norme fondamentali disciplinanti tali professioni sono state dettate da due decreti emanati in pari data: il più volte citato DPR 27 ottobre 1953, n. 1067 per i commercialisti, e il DPR 27 ottobre 1953, n. 1068 (anch’esso emanato in forza della delega contenuta nella legge 28 dicembre 1952, n. 3060), per i ragionieri e periti commerciali.
In assenza del regolamento esecutivo, alla professione di ragioniere sono inoltre applicabili, in quanto non incompatibili con il DPR n. 1068/53, le disposizioni contenute nel RD 9 dicembre 1906, n. 715, con il quale fu approvato il regolamento per l'esecuzione della precedente legge 15 luglio 1906, n. 327, sull'ordinamento dei ragionieri.
In base all'art. 1 del DPR n. 1068/53 coloro i quali risultino iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali hanno competenza tecnica nelle materie di ragioneria, tecnica commerciale, economia aziendale, amministrazione e tributi.
In particolare, oggetto della professione risulta essere l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni; le perdite contabili e le consulenze tecniche; la revisione dei libri obbligatori e facoltativi delle imprese ed ogni indagine in tema di bilancio e di ogni documento contabile delle imprese; i regolamenti e le liquidazioni di avarie marittime; le funzioni di sindaco delle società commerciali e degli altri enti; le divisioni di patrimoni, la compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione; i piani di contabilità per aziende private e pubbliche, i riordinamenti di contabilità per riorganizzazioni aziendali; le determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali, le rilevazioni in materia contabile e amministrativa
L'iscrizione nell'albo ha efficacia su tutto il territorio nazionale ed è condizione per l'esercizio della professione.
Per ottenere l'iscrizione nell’albo (o nell'elenco speciale di coloro che non possono esercitare la professione pur avendone i requisiti, in quanto versano in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 3 DPR 1068/53) occorre, tra gli altri requisiti di cui all'art. 31 (cittadinanza italiana, diritti politici, condotta irreprensibile, ecc), essere in possesso:
1. del diploma di ragioniere e perito commerciale;
2. di laurea triennale specialistica oppure di laurea in giurisprudenza o economia e commercio;
3. dell’abilitazione professionale.
Con l'introduzione del requisito del possesso della cd. laurea breve conseguita al termine di un corso specialistico triennale (diploma universitario legalmente riconosciuto) ai fini dell'acquisto del titolo di ragioniere, la legge 183/92[11] ha fatto rientrare tale categoria professionale tra quelle contemplate dalla dir. 89/48/CEE ai fini del riconoscimento dei titoli professionali.
Il conseguimento dell'abilitazione professionale è subordinato:
· al compimento di un periodo di pratica triennale post-laurea;
· al successivo superamento di un esame di Stato.
La durata della pratica è ridotta a 2 anni per i laureati in giurisprudenza o in economia e commercio.
La disciplina regolamentare degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale è contenuta nel D.M. 8 ottobre 1996, n. 622.
In materia di incompatibilità vigono norme del tutto corrispondenti a quelle stabilite per i commercialisti: l'esercizio della professione di ragioniere è infatti inconciliabile con le professioni di notaio, giornalista, agente di cambio, ecc., ed è inoltre precluso ai pubblici impiegati cui i rispettivi ordinamenti vietino l'esercizio delle libere professioni (art. 3 DPR n. 1068/53).
Anche per i ragionieri, come per i commercialisti, è poi prevista la tenuta, ad opera dei consigli circoscrizionali dell'ordine, di uno speciale elenco dei non esercenti nel quale possono farsi iscrivere coloro che, in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della professione, versino in situazione di incompatibilità.
Sia nella materia disciplinare che tariffaria così come in relazione al segreto professionale il DPR 1068/1953 detta norme fotocopia rispetto a quelle riferite ai dottori commercialisti di cui al DPR 1067/1953.
La materia disciplinare è regolata dagli artt. 35-46 dello statuto dell'ordine e prevede, come sanzioni, la censura, la sospensione (max biennale) e la radiazione, sono deliberate dai Collegi professionali locali, ma è ammesso ricorso al Consiglio nazionale e, in ultima istanza, al Tribunale.
Anche gli onorari dei ragionieri e periti commerciali (artt. 47-49 del DPR 1068/1953), sono stabiliti con tariffa nazionale da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’economia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine dei ragionieri . Il tariffario attualmente in vigore è quello di cui al D.P.R. 6 marzo 1997, n. 100[12].
Del tutto analoghe a quelle dei dottori commercialisti anche le norme in tema di rispetto del segreto professionale e conseguente diritto di astensione nel processo penale e civile.
L'organizzazione dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali è strutturata anch'essa, come quella della maggior parte degli altri ordini professionali, in più organismi locali e in un organismo centrale nazionale.
A differenza dei commercialisti, strutturati a livello locale in Ordini, i ragionieri e periti commerciali, sono organizzati in Collegi professionali, fermo restando il livello numerico minimo di aggregazione a livello di circoscrizione territoriale (almeno 15 appartenenti alla categoria, art. 6, DPR 1068/53).
Sono organi di tali Collegi:
- l'Assemblea degli iscritti all'albo circoscrizionale;
- il Consiglio ;
- il Presidente, cui compete la rappresentanza del collegio.
Le attribuzioni dei citati organi rappresentativi dei Collegi ricalcano esattamente quelle previste per i corrispondenti organi degli Ordini locali dei dottori commercialisti.
Lo scioglimento di tale organo può essere disposto, se non si provvede alla sua integrazione o per gravi motivi o per impossibilità di funzionamento, dal ministero di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale (art. 15 DPR 1068/53).
Non previsto dall’ordinamento dei commercialisti, quello dei ragionieri prevede un Collegio dei revisori dei conti come organo ulteriore dei collegi circoscrizionali aventi almeno 100 iscritti, con il compito di controllare la gestione dei fondi e verificare i bilanci predisposti dal consiglio (art. 16 DPR 1068/53); analogo organo non è però previsto a livello nazionale.
Organo centrale dell'ordine è il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, costituito presso il Ministero della giustizia e composto da 11 membri eletti dai Collegi locali.
Le sue attribuzioni sono le stesse del corrispondente Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (v. ante).
Il finanziamento delle spese di funzionamento dei consigli circoscrizionali e del consiglio nazionale è, come si è visto, a carico degli iscritti agli albi, mediante contribuzione nella misura stabilita dai consigli stessi .
Come per gli “statuti” professionali dei commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali del 1953 anche la disciplina delle Casse di previdenza appare analoga per le due professioni, oltre che emanata pressoché contemporaneamente.
Se la citata legge 100/1963 aveva istituito la Cassa dei dottori commercialisti, la legge 9 febbraio 1963, n. 160, ha istituito la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali; sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro, ad essa sono obbligatoriamente iscritti coloro che, iscritti nell’Albo dei ragionieri, esercitano la libera professione (l'iscrizione è facoltativa per chi abbia compiuto i 60 anni).
Gli organi della Cassa, persona giuridica di diritto pubblico con sede in Roma, sono anche in tal caso :
- il Presidente (con funzioni rappresentative);
- il Comitato dei delegati (che stabilisce i criteri di amministrazione, approva i bilanci, ecc.);
- il Consiglio di amministrazione (con funzioni soprattutto amministrative);
- la Giunta esecutiva (con funzioni prevalentemente esecutive);
- il Collegio dei sindaci (artt. 3-15).
La Cassa corrisponde le pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità, di reversibilità, le indennità una tantum e le provvidenze straordinarie (v. L. 30 dicembre 1991, n. 414).
Ogni iscritto è tenuto ad un contributo soggettivo obbligatorio annuo.
La recente legge 24 febbraio 2005, n. 34 (Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) ha incaricato il Governo di unificare l’ordine professionale dei commercialisti con quello dei ragionieri e periti commerciali, nonché le rispettive Casse previdenziali.
Essa si inserisce in un progetto di armonizzazione normativa di tutte quelle professioni che hanno competenze identiche e similari, motivata essenzialmente:
· dalla natura pressoché unitaria dei rispettivi ambiti professionali;
· dall’identità degli attuali percorsi formativi
Essa si inserisce del resto, in un quadro legislativo e regolamentare in rapida evoluzione che, ponendosi nel solco del riferimento comunitario (che prevede la corrispondenza tra percorsi formativi e titoli professionali), prende le mosse dalla recente riforma universitaria realizzata con il DM 509/1999, attuativo della legge 127/1997.
Per evitare, quindi, fenomeni di duplicazione di figure professionali cui - anche a seguito della citata riforma degli ordinamenti universitari - siano attribuite competenze speculari, nonché per rendere trasparente al cittadino la reale qualificazione nell’ambito della fornitura dei servizi professionali, il Governo ha ritenuto opportuno procedere alla riunificazione ordinamentale delle indicate professioni economico-contabili[13].
In attuazione della delega contenuta negli articoli 2, 3 e 6 della legge 34/2005, è stato emanato il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sulla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Entrato in vigore il 3 agosto 2005, il provvedimento ha, quindi, unificato gli ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali provvedendo ad una disciplina analitica degli organi, dei requisiti di ammissione all’esame di Stato, alla istituzione di sezioni riservate all’interno del costituendo albo, nonché alla definizione dell’ambito di attività consentito agli iscritti alle diverse sezioni, delle prove di esame e delle norme transitorie per gli attuali iscritti nei due distinti albi professionali.
In particolare, il decreto legislativo, nel definire l’oggetto dell’attività professionale e le materie e attività rientranti nelle competenze di tutti gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ha specificato l’ambito della competenza tecnica spettante rispettivamente agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo e nella Sezione B Esperti contabili dell’Albo.
L’iscrizione all’albo resta il requisito per l’esercizio della professione e resta attribuita al Ministro della giustizia l’alta vigilanza sull’esercizio medesimo. Il decreto reca una disciplina articolata sulle incompatibilità e sancisce l’obbligo del segreto professionale, richiamando gli articoli 199 (Facoltà di astensione dei prossimi congiunti ) e 200 (Segreto professionale) del c.p.p., nonché l’articolo 249 (Facoltà d’astensione) del c.p.c..
Il costituendo Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, articolato nel Consiglio nazionale e negli ordini territoriali, si qualifica come ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria e soggetto alla vigilanza esclusiva del Ministro della giustizia. Vengono poi istituiti e disciplinati gli organi, nazionali e territoriali: il Consiglio, il Presidente, il collegio dei revisori e l’Assemblea degli iscritti, per quanto concerne il livello territoriale; il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, costituito presso il Ministero della giustizia, per il livello nazionale.
Ai fini dell’accesso alla professione, si prevede un tirocinio di durata triennale e il superamento di un esame di Stato. In particolare, gli ordini territoriali curano il registro dei tirocinanti, diviso – analogamente a quanto accade per l’Albo – in due sezioni, una per i tirocinanti commercialisti, l’altra per i tirocinanti esperti contabili.
Un regolamento del Ministro dell’istruzione, sentito il Consiglio nazionale, provvede ad individuare i contenuti e le modalità di effettuazione del tirocinio, mentre se ne consente lo svolgimento contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento della laurea specialistica o magistrale. Concluso il tirocinio, l’iscrizione all’Albo è preceduta da un esame di Stato: coloro che hanno compiuto il tirocinio per accedere alla Sezione A possono sostenere l’esame anche per l’iscrizione nella Sezione B dell’Albo, mentre non è vero l’inverso. Sarà il Ministero dell’istruzione a indire ogni anno due sessioni di esame che, tanto per l’iscrizione nella Sezione A, quanto per l’iscrizione nella Sezione B, consisterà in tre prove scritte e una prova orale, con diverse materie di esame.
Il decreto legislativo disciplina l’esercizio dell’azione disciplinare da parte del Consiglio dell’ordine ed enuclea i principi del procedimento disciplinare.
Per quanto concerna la gestione della fase transitoria, la data fissata per la soppressione degli attuali ordini dei dottori commercialisti e dei collegi dei ragionieri e periti commerciali istituiti negli stessi circondari di tribunale è stabilita al 1°gennaio 2008; da tale data sono istituiti nei circondarigli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Sempre dal 1°gennaio 2008 sono, di conseguenza, soppressi sia l’Ordine nazionale dei dottori commercialisti che quello dei ragionieri e periti commerciali, al cui posto sarà istituito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabilicui viene attribuita la qualificazione giuridica di ente pubblico non economico. L’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili deve essere costituito dai Consigli locali entro il 28 febbraio 2008, a due mesi, quindi, dall’istituzione dei nuovi ordini unificati. E’ precisato, inoltre, che gli aventi diritto all’iscrizione nel nuovo albo unico sono i professionisti che alla data del 31 dicembre 2007 risultavano iscritti in uno dei soppressi albi dei commercialisti , ragionieri e periti commerciali. Il titolo professionale di dottore commercialista è riservato agli iscritti nella sola sezione A, già iscritti agli albi professionali dei dottori commercialisti; il titolo di ragioniere commercialista sarà, invece, appannaggio degli iscritti alla stessa sezione A, già iscritti all’albo dei ragionieri e periti commerciali.
Il provvedimento provvede alla costituzione di una Commissione presso il Ministero della giustizia cui è assegnato il compito di vigilare sul corretto svolgimento del processo di unificazione degli albi, coadiuvando il Ministro della giustizia.
Lo schema di decreto legislativo in esame, adottato dal Consiglio dei ministri il 24 novembre scorso e trasmesso al Parlamento il 25 novembre, è stato emanato in attuazione della delega legislativa conferita al Governo dall’articolo 5 della citata legge 24 febbraio 2005, n. 34, (Delega al governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili).
Tale disposizione attribuisce all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili talune competenze sul registro dei revisori contabili,attualmente assegnate al Ministero della giustizia ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e del DPR 6 marzo 1998, n. 99.
L’articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame attribuisce, quindi, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili la competenza alla tenuta del registro dei revisori contabili e del registro del tirocinio, istituiti presso il Ministero della giustizia. Tale competenza viene esercitata mediante un separato sistema informativo centralizzato, accessibile anche a livello locale per l’utilizzazione dei dati (comma 1)
Si ricorda che l’istituzione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha avuto luogo con il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sulla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in attuazione dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34. Lo schema di decreto legislativo ha fissato al 1° gennaio 2008 (articolo 59) la soppressione del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali e la contemporanea istituzione del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, quale ente pubblico non economico. Tale organo, disciplinato dal Capo III (artt. 25-33) del citato provvedimento, assolve a funzioni di rappresentanza nazionale della categoria e di interazione con la pubblica amministrazione, nonché a talune competenze di settore tra cui la emanazione del codice deontologico e la proposta delle tariffe professionali che vengono deliberate, al pari di quelle forensi, dal Ministro della giustizia e aggiornate ogni quattro anni.
La norma recata al comma 1 conferma la istituzione del registro dei revisori contabili e del registro del tirocinio presso il Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dall’articolo 5 del decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1998, n. 99, mentre la tenuta e gli adempimenti sono attribuiti al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Per quanto concerne l’accesso a livello locale ai dati contenuti nel sistema informativo centralizzato, come segnalato nella relazione illustrativa, si tratta di una misura volta a consentire al Consiglio nazionale il rilascio, per il tramite degli Ordini territoriali, di attestati di iscrizione, su richiesta degli iscritti.
Il comma 2, nel dare attuazione alla norma di delega contenuta alla lettera a), comma 3, dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, ribadisce il principio della autonomia del registro dei revisori contabili e del registro del tirocinio rispetto agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, malgrado l’attribuzione di funzioni amministrative al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
L’articolo 2, in attuazione del principio di delega fissato alla lettera b), comma 3, dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, mantiene le funzioni e le competenze della Commissione centrale per i revisori contabili, prevista dal Titolo I del regolamento sulle modalità di esercizio della funzione di revisore contabile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni.
La Commissione centrale per i revisori contabili è stata istituita presso il Ministero della giustizia per lo svolgimento di attività consultiva in materia di tenuta del registro del tirocinio, del registro dei revisori contabili e di esercizio del potere di vigilanza del Ministero di giustizia.
Il provvedimento, in linea con il regime di autonomia del registro dei revisori contabili rispetto agli albi professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili, conserva intatte le competenze della Commissione in merito alle iscrizioni, sospensioni e cancellazioni dal registro. La Commissione continuerà a proporre al direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia l’adozione dei decreti in merito alla iscrizione (articolo 8, comma 1, D.P.R. n. 99/1998), alla cancellazione (articolo 12, comma 2, e articolo 14, comma 2, DPR n. 99/1998) dei revisori dal registro del tirocinio, all’iscrizione nel registro dei revisori contabili (articolo 30, comma 3, D.P.R. n. 99/1998); la Commissione continua altresì ad esercitare l’azione di vigilanza ai sensi dell’articolo 32 e seguenti del citato DPR.
La disposizione recata dallo schema di decreto legislativo stabilisce che la Commissione, pur istituita presso il Ministero della giustizia, ha sede ed opera presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
L’articolo 3 indica le nuove modalità di tenuta del registro del tirocinio dei revisori contabili e attribuisce al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili compiti relativi alla tenuta e gestione del registro.
Il comma 1 prevede che la domanda per l’iscrizione nel registro (articolo 7 D.P.R. 99/1998) sia presentata dal tirocinante, anche in forma digitale, al Ministero della giustizia per il tramite del Consiglio nazionale. La norma contempla la possibilità della presentazione della domanda in forma digitale mediante documento informatico, ai sensi della disciplina dettata dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, al fine di rendere più snella la gestione del registro.
Il comma 2 dispone che il Consiglio nazionale, avvalendosi della propria unità organizzativa, acquisisca la documentazione allegata alla domanda di iscrizione, secondo quanto previsto dall’articolo 7, commi 2, 3 e 4 del citato DPR n. 99 del 1998. Il Consiglio provvede, quindi, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, alla trasmissione della documentazione alla Commissione centrale dei revisori contabili che, ai sensi dell’articolo 8 del DPR n. 99 del 1998, entro centoventi giorni dalla data di presentazione o di ricezione della domanda, propone al direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di giustizia come provvedere in merito.
Il Consiglio nazionale comunica all’interessato il provvedimento di rigetto o accoglimento in ordine alla domanda di iscrizione, adottato dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di giustizia, su proposta della commissione (comma 3). Il Consiglio è altresì competente al rilascio dell’attestato di iscrizione nel registro del tirocinio, richiesto dall’interessato per il tramite dell’Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e previo accesso al sistema informativo centralizzato (comma 4). Al Consiglio, e non più alla Commissione centrale dei revisori contabili, vengono trasmesse le relazioni redatte dai tirocinanti sull’attività svolta; le comunicazioni in ordine alla modifica del soggetto presso il quale si svolge il tirocinio o al completamento del periodo presso un nuovo revisore contabile o funzionario pubblico; le comunicazioni del revisore contabile sulla avvenuta interruzione del tirocinio senza giustificato motivo, nonché le comunicazioni di sospensione o di ripresa dell’attività di tirocinio, previste dal DPR n. 99 del 1998. La norma fissa in capo al Consiglio l’obbligo di trasmettere tali atti alla Commissione centrale entro trenta giorni (comma 5). Ai sensi del comma 6, il Consiglio trasmette al tirocinante, su richiesta di quest’ultimo, la comunicazione - eventualmente in forma digitale - sulla attestazione di compiuto tirocinio rilasciata, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del citato DPR, dal Ministero della giustizia su proposta della Commissione centrale.
L’articolo 4 prevede che la domanda di cui all’articolo 17 del DPR n. 99 del 1998, conforme alla prescrizioni della legge in materia di bollo, è indirizzata alla commissione esaminatrice presso il Ministero della giustizia, per il tramite del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
La norma attua il principio di delega contenuto alla lettera c), comma 3, dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, relativo al mantenimento dell’attuale disciplina normativa dell’esame per l’accesso al registro dei revisori contabili prevista all’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dal Titolo III del regolamento di cui al DPR 6 marzo 1998, n. 99. L’articolo 4, infatti, rinvia alle disposizioni attualmente in vigore per quanto concerne la disciplina dell’esame per l’accesso al registro dei revisori contabili. In questo quadro la novità è costituita dal fatto che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili svolge esclusivamente compiti di ricezione delle domande.
Analogamente all’articolo 3 in tema di registro del tirocinio, l’articolo 5 indica le nuove modalità di tenuta del registro dei revisori contabili e attribuisce al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili compiti relativi alla tenuta e gestione del registro.
Il comma 1 prevede che la domanda per l’iscrizione nel registro (articoli 27 e 28 D.P.R. 99/1998) sia presentata al Ministero della giustizia per il tramite del Consiglio nazionale. La norma contempla la possibilità della presentazione della domanda in forma digitale mediante documento informatico, ai sensi della disciplina dettata dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, al fine di rendere più snella la gestione del registro.
Il comma 2 dispone che il Consiglio nazionale, ricevuta la documentazione allegata alle domande di iscrizione da parte di società e di persone fisiche (cfr. artt. 25 e 26 del DPR n. 99 del 1998), richiede alla Procura della Repubblica presso il tribunale del circondario ovvero del distretto in cui il revisore ha il proprio domicilio, gli accertamenti relativi alla onorabilità del soggetto (cfr. art. 8 D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88), acquisendo rispetto al richiedente o agli amministratori della società, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione. Il Consiglio provvede, quindi, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, alla trasmissione della domanda e dei documenti allegati alla Commissione centrale dei revisori contabili.
Il comma 3 dispone che il Consiglio nazionale comunica all’interessato il provvedimento di iscrizione o di rigetto della stessa.
Ai sensi del comma 4, il Consiglio è altresì competente al rilascio - per il tramite dell’Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e previo accesso al sistema informativo centralizzato - dell’attestato di iscrizione nel registro dei revisori contabili, su richiesta dall’interessato e anche in forma digitale.
L’articolo 6 dispone che il Ministro della giustizia emana con proprio decreto un regolamento, su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per la formazione continua degli iscritti nel registro dei revisori contabili.
La relazione illustrativa segnala che l’articolo in commento segue la tendenza seguita dalla normativa comunitaria per quanto concerne la garanzia del mantenimento di competenze di alto profilo da parte degli revisori contabili, chiamati a svolgere “una funzione di rilevante interesse sociale”. Dunque, nel tutelare il destinatario della prestazione del revisore contabile e l’interesse pubblico sotteso, si fissa il principio per cui “l’osservanza dell’obbligo di formazione continua costituisce uno dei presupposti per la correttezza e la qualità della prestazione svolta”.
La relazione illustrativa rinvia peraltro al decreto avente natura regolamentare, emanato dal Ministero della giustizia, per la definizione delle modalità concrete di svolgimento dell’aggiornamento e dei provvedimenti connessi al mancato rispetto di tale obbligo.
L’articolo 7 prevede che, salvi i poteri e le funzioni della Commissione centrale per i revisori contabili, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili verifica periodicamente la permanenza dei requisiti per l’iscrizione delle società nel registro e, per quanto riguarda le persone fisiche, dei requisiti di onorabilità (cfr. artt. 6 e 8 D. Lgs 27 gennaio 1992, n. 88), nonché la sussistenza delle circostanze per cui è disposta la cancellazione dal registro, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del DPR n. 99 del 1998, e provvede a darne tempestiva comunicazione alla Commissione centrale per i revisori contabili. Quest’ultima provvederà a formulare la proposta al direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia per l’adozione di opportuni provvedimenti sanzionatori.
L’articolo 8 dello schema di decreto legislativo modifica il sistema di riscossione dei contributi dovuti dai tirocinanti e dai revisori contabili, secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 29 del DPR 6 marzo 1998, n. 99, e dall’articolo 8 della legge 13 maggio 1997, n. 12, affidando tale riscossione al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Nel caso dell’articolo 6 del DPR n. 99/ 1998 si tratta del contributo per la tenuta del registro del tirocinio, dovuto dal tirocinante per un importo forfetario pari a lire 30.000 da corrispondere al momento della domanda di iscrizione al registro. Tale contributo è aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nella misura necessaria alla copertura delle spese per la tenuta del registro. L’articolo 29 dello stesso DPR disciplina il contributo per l'iscrizione al registro dei revisori contabili, posto a carico dell'aspirante revisore contabile, che è pari ad un importo forfetario dilire 40.000, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Tale importo può essere aggiornato con analogo decreto nella misura necessaria alla copertura delle spese indicate. Entrambi i contributi sono obbligatori e sono versati secondo le modalità segnalate dall’articolo 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132. Tale disposizione segnala che tali contributi sono preordinati a consentire l’attività connessa alla iscrizione al registro nonché alla sua tenuta e vigilanza sui revisori contabili. Per quanto attiene alle modalità di pagamento, a cui fa rinvio l’articolo 8 dello schema di decreto legislativo, si prevede che il contributo sia versato su conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione all'apposito capitolo 3525 dell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI. La relativa attestazione di versamento deve essere inviata al Ministero della giustizia entro i tre mesi successivi al 31 gennaio. Nel caso di omesso pagamento del contributo, il direttore generale della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal registro dei revisori contabili, previo esperimento della procedura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione di cui al comma 4, è disposta la cancellazione dal registro dei revisori contabili con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi nelle forme di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474.
Il comma 1 dell’articolo 8 prevede che la riscossione dei contributi avvenga mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (e non più alla competente sezione della tesoreria provinciale), che ne terrà distinta contabilità, al fine della rendicontazione annuale al Ministero della giustizia che vigila sulla riscossione.
Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili versa i contributi riscossi nel semestre precedente, al netto delle quote di competenza di cui al comma 2, mediante accredito sul conto corrente intestato alla competente sezione della tesoreria provinciale, con imputazione all’apposito capitolo 3525 dell’entrata del bilancio dello Stato, capo XI.
Ai sensi del comma 2, il Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, definisce l’ammontare dei contributi e determina, salvo conguaglio, la quota di competenza del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per la copertura delle spese relative alla tenuta del registro dei revisori contabili e del registro del tirocinio, risultanti dal bilancio di previsione approvato entro il 31 gennaio dell’anno di competenza.
L’articolo 8 mantiene inalterata la disciplina vigente per i casi di omesso pagamento del contributo e di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, cui fanno seguito la sospensione dal registro dei revisori contabili e la cancellazione dal registro dei revisori contabili, adottate con provvedimento del Ministro di giustizia, in attuazione della lettera d), del comma 3 dell’articolo 5 della legge di delega 24 febbraio 2005, n. 34.
La relazione illustrativa segnala che le nuove norme non comportano nuovi o maggiori oneri al carico della finanza pubblica, in quanto il nuovo meccanismo di riscossione dovrebbe determinare nel breve e medio periodo un aumento del gettito complessivo. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili si vede riservata una quota per le spese sostenute per la tenuta e gestione dei registri pari a quelle che avrebbe dovuto sostenere il Ministero della giustizia a legislazione vigente.
L’articolo 9 reca disposizioni transitorie volte a definire la disciplina fino al 31 dicembre 2007, vale a dire finché l’unificazione degli ordini dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali non sarà completata con l’istituzione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sia per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dallo schema di decreto legislativo sia per la quantificazione e modalità di pagamento dei contributi.
A tal fine si prevede che fino al 31 dicembre 2007 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali istituiscano una congiunta unità organizzativa per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti dallo schema di decreto legislativo al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché per l'attività di segreteria della Commissione centrale per i revisori contabili.
Fino alla stessa data gli attestati di iscrizione, di cui al comma 4 dell'articolo 3 ed al comma 4 dell'articolo 5, sono rilasciati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, per il tramite degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e dei Collegi dei ragionieri, previo accesso al sistema informativo, di cui all'articolo 1, comma 1.
Per quanto riguarda la definizione della quota di contributi spettante al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in sede di prima applicazione del provvedimento, essa è determinata sulla base dell'ammontare dei contributi riscossi nell'anno precedente, accertati a consuntivo e certificati dal Ministero della giustizia. Le quote dei contributi, di cui all'articolo 8, comma 2, erogate negli anni 2006 e 2007 sono ripartite in misura paritaria tra il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.
Per l'anno 2007 la riscossione dei contributi avverrà tramite conto corrente postale intestato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.
L’articolo 10 dispone l’abrogazione delle disposizioni incompatibili con le norme recate dal provvedimento.
La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento segnala la impossibilità di prevedere una puntuale previsione delle norme abrogate, trattandosi di disposizioni che comunque rimangono, almeno in parte, in vigore tanto da essere espressamente richiamate anche dallo schema di decreto legislativo.
Si osserva tuttavia che la attuale formulazione dell’articolo 10 risulta generica; un’indicazione espressa delle disposizioni abrogate sembrerebbe quindi più utile per l’interprete soprattutto in considerazione della circostanza che alcune delle disposizioni normative pregresse continuano a spiegare i propri effetti.
L’articolo 11 fissa l’entrata in vigore del decreto legislativo al 1 ottobre 2006. Tale differimento è dovuto alla necessità di consentire al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali di predisporre la struttura e l’apparato organizzativo necessari per svolgere le funzioni ed i compiti loro attribuiti dal presente decreto.
[1] Vedi bollettino tematico n. 58 “Direttiva sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati di taluni tipi di società”, del 18 ottobre 2005, a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea.
[2] La Commissione aveva inviato al governo italiano una lettera di costituzione in mora il 21 ottobre 2004. Non essendo pervenuta alcuna risposta a tale lettera, la Commissione ha deciso di reiterare la messa in mora, assegnando all’Italia due mesi per far pervenire osservazioni in merito alle contestazioni sollevate dalla Commissione stessa.
[3] In particolare, l’art. 4 prevede che “una persona fisica può essere abilitata all'esercizio del controllo dei documenti contabili soltanto se, avendo conseguito la facoltà di accedere all'università, ha frequentato in seguito un corso d'istruzione teorica ed effettuato un tirocinio, superando un esame di idoneità professionale organizzato o riconosciuto dallo Stato, dello stesso livello dell'esame finale di studi universitari.
[4] Un precedente legislativo può solo indirettamente ravvisarsi nel RDL 24 gennaio 1924, n. 103 “Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative” (ritenuto tuttora vigente), il cui art. 1 prevede che "le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni sono costituite in ordini od in collegi ..."
[5] D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 “Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali”.
[6] D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 “Ordinamento della professione di dottore commercialista”.
[7] Cfr. art. 2 DPR n. 1067/53 e art. 1 L. 25 aprile 1938, n. 897, sulla obbligatorietà della iscrizione negli albi professionali. L'iscrizione ha efficacia su tutto il territorio nazionale.
[8] Cfr. a tale proposito i DPR 22 ottobre 1973, n. 936, e 16 gennaio 1981, n. 129.
[9] Decreto legge D.L. 21 giugno 1995, n. 239 “Norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645” convertito in legge 3 agosto 1995, n. 336.
[10] D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 “Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale”.
[11] Legge 12 febbraio 1992, n. 183 “Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali”.
[12] D.P.R. 6 marzo 1997, n. 100 “Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese e per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali”.
[13] Si ricorda che sul tema dell’Albo unico si è svolto, a fine 2001, un referendum consultivo tra tutti gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti. A tale consultazione hanno partecipato circa il 12% degli aventi diritto (5.724 su 45.566); la preferenza per l’unificazione con i ragionieri è stata consistente, sfiorando il 65% dei votanti.