XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||||
Titolo: | Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni del REG. (CE) n. 178/2002 che stabilisce principi e requisiti della legislazione alimentare ed istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare - Schema di D.Lgs. n. 601 (art. 1, co. 3 e art. 3, L. n. 62/2005) | ||||||
Serie: | Pareri al Governo Numero: 521 | ||||||
Data: | 26/01/06 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
II-Giustizia
XIV - Politiche dell'Unione europea |
Servizio studi |
pareri al governo |
Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni del REG. (CE) n. 178/2002 che stabilisce principi e requisiti della legislazione alimentare ed istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare Schema di D.Lgs. n. 601 (art. 1, co. 3 e art. 3, L. n. 62/2005) |
n. 521
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xiv legislatura 26 gennaio 2006 |
Camera dei deputati
Dipartimento Giustizia
SIWEB
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File: gi0673.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa
§ L. 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale (artt. 1-31)
§ D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109. Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari
§ D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155. Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari
§ L. 18 aprile 2005, n. 62. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (artt. 1 e 3)
Normativa comunitaria
§ Reg. (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999. Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. (epigrafe)
§ Reg. (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa
Numero dello schema di decreto legislativo |
601 |
Titolo |
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare |
Norma di delega |
Legge 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, co. 3 e art. 3 |
Settore d’intervento |
Agricoltura |
Numero di articoli |
7 |
Date |
|
§ presentazione |
19 gennaio 2006 |
§ assegnazione |
24 gennaio 2006 |
§ termine per l’espressione del parere |
5 marzo 2006 |
§ scadenza della delega |
12 maggio 2007 |
Commissione competente |
II Commissione (Giustizia) e XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) |
Rilievi di altre Commissioni |
No |
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
RELAZIONE
Il presente decreto legislativo deve essere emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 il quale consente al Governo di adottare decreti legislativi per sanzionare regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima.
Il Regolamento (CE) n. 178/2002del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare e che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, rappresenta il primo atto normativo che l'Unione Europea ha emanato in seguito agli impegni che la stessa ha assunto nel Libro Bianco del 2001 nell'ambito della sicurezza alimentare.Gli obbiettivi che l'U.E. si è prefissata hanno comportato una revisione della legislazione comunitaria relativa alla produzione, commercializzazione e controllo degli alimenti, finalizzata al raggiungimento di un aumento del grado di sicurezza dei medesimi e l'identificazione e la definizione delle responsabilità dei soggetti coinvolti in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi destinati alla produzione alimentare. Uno degli strumenti a disposizione degli organi di controllo nel caso in cui un alimento possa costituire un rischio per il consumatore è quello relativo alla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi di cui agli articoli 18-20 del Regolamento (CE). 178/2002. Per rintracciabilità, ai sensi dell'articolo 1 del citato regolamento deve intendersi : la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime, attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Con il Decreto Legislativo in esame sono stati individuati, pertanto, gli articoli (18-20) del Regolamento n. 178/2002 relativi alla rintracciabilità, la cui inosservanza rende necessaria una disciplina sanzionatoria da parte delle Autorità di controllo.
L'ARTICOLO 1: definisce il campo di applicazione del presente decreto legislativo: in particolare la disciplina sanzionatoria si applica alle violazioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002.
L'ARTICOLO 2:. Stabilisce le sanzioni per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non istituiscono, in ottemperanza all'articolo 18 del Regolamento (CE) 178/2002, un sistema in grado di consentire di individuare chi ha fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione di un alimento o di una sostanza che entra a far parte di un alimento o di un mangime, nonchè gli operatori medesimi che non istituiscono un sistema in grado di permettere di individuare le imprese alle quali loro stessi hanno fornito un alimento, un mangime o un animale, (art.18 comma 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002. In merito a tale procedura di “rintracciabilità” si ritiene opportuno chiarire che le modalità attraverso le quali gli operatori del settore alimentare e dei mangimi possono adempiere a tale obbligo sono autonomamente scelte ed applicate dagli operatori stessi, in relazione alla dimensione, alla tipologia e alla specificità dell'attività svolta. Quindi, l'istituzione del sistema che deve consentire di individuare l'alimento e il mangime è assolutamente rimessa alla discrezionalità del singolo operatore che può liberamente individuare le modalità operative che ritiene più idonee allo scopo di “rintracciare” i propri prodotti, modalità che possono, quindi consistere nella mera annotazione manuale di un registro, così come, invece, nell'utilizzo di personal computer.
L'ARTICOLO.3: Il comma 1 del presente articolo fissa le sanzioni per la mancata osservanza, da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, delle prescrizioni di cui agli articoli 19 e 20 , comma 1 del Regolamento (CE) 178/2002, ossia ogni qualvolta non hanno attivato le opportune procedure di ritiro dal mercato di un alimento, di un mangime o di un animale, nel caso in cui hanno motivo di ritenere che l'alimento, il mangime o l'animale che gli operatori stessi hanno importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito e, in ogni caso, non più sotto il loro controllo, non sia conforme ai requisiti di sicurezza alimentare.
Il comma 2 del medesimo articolo sanziona la mancata informazione all' Autorità competente dell'attivazione delle procedure di ritiro dal mercato dii alimenti o mangimi o animali ed è riconducibile alle fattispecie di cui agli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) 178/2002.
Il comma 3 , sanziona la mancata collaborazione dei citati operatori con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento o da un mangime e si riferisce alle fattispecie di cui al comma 4 degli articoli 19 e 20 del più volte citato Regolamento.
L' ARTICOLO 4: Stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori del settore alimentare e dei mangimi nel caso di violazione agli articoli 19 e 20 ,comma1 del Regolamento (CE) n. 178/2002, sia nel caso in cui non hanno attivato un sistema di informazione efficace ed accurato sui motivi del ritiro quando l'alimento o il mangime è arrivato al consumatore o all'utilizzatore finale, sia nel caso in cui non abbiano richiamato l'alimento o il mangime quando altre misure non sono sufficienti a garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica.
L' ARTICOLO 5: prevede che in caso di violazione, degli articoli 19 e 20, comma 2, del Reg. (CE) n. 178/2002 gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che svolgono attività di vendita al dettaglio o di distribuzione di alimenti e mangimi che non incidono in alcun modo sulla loro sicurezza ed integrità, sono sanzionati se non avviano procedure per il ritiro dal mercato di prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e se non attuano gli opportuni interventi predisposti dal responsabile della produzione, trasformazione e lavorazione e dalle autorità competenti per il ritiro o richiamo degli alimenti o mangimi.
L' ARTICOLO 6: L'articolo sanziona il comportamento dell'operatore del settore dei mangimi nel caso in cui, fatte salve particolari disposizioni dell'Autorità competente, non abbia provveduto alla distruzione della partita, del lotto o consegna di un mangime non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare.
L' ARTICOLO 7 : Esso prevede, in caso di reiterazione delle violazioni, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, anche la sospensione del provvedimento autorizzativi per lo svolgimento dell'attività. Viene richiamata, infine,, l'applicazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 3;
Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 155, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992,n. 109, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281;
Viste le Linee guida sulla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del … ; Acquisito il parere della la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisisti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del…;
Su proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, e delle attività produttive;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Campo di applicazione)
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002/CE che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in prosieguo Regolamento.
Art. 2
(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del Regolamento (CE) 178/2002 in materia di rintracciabilità)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro tremila.
Art. 3
(Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) 178/2002 relativi all'avvio delle procedure per il ritiro dal mercato)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che siano a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti , non più nella loro disponibilità non è conforme ai requisiti di sicurezza e che non attiva le procedure di ritiro degli stessi, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro diciottomila.
2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che, avendo attivato la procedura di ritiro di cui al comma 1 non informano contestualmente l'autorità competente dell'attivazione di tale procedura sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro tremila.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non forniscono alle autorità competenti le notizie o la collaborazione dalle stesse legittimamente richieste, al fine di evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento, ad un mangime o ad un animale da essi fornito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro dodicimila.
Art. 4
(Violazione degli obblighi nei confronti dei consumatori e degli utilizzatori di cui agli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE)178/2002)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, il cui alimento o mangime non conforme ai requisiti di sicurezza è arrivato al consumatore o all'utilizzatore che non informano il consumatore e l'utilizzatore sui motivi del ritiro, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro dodicimila.
Art. 5
(Violazione degli obblighi nei confronti dell'operatore che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) 178 del 2002)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che svolgono attività di vendita al dettaglio o distribuzione di alimenti o mangimi, che non incidono sulla sicurezza o integrità dell'alimento o del mangime , che non avviano procedure, nei limiti della propria attività, per il ritiro dal mercato di prodotti di cui siano a conoscenza che non sono conformi ai requisiti di sicurezza, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro tremila.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi in cui gli stessi operatori non attuino, per quanto di competenza, gli interventi predisposti dai responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e dalle autorità competenti, ai fini del ritiro o richiamo degli alimenti o mangimi.
Art. 6
(Violazione degli obblighi specifici a carico degli operatori del settore dei mangimi di cui all'articolo 20 del Regolamento (CE)178/2002)
1. L'operatore del settore dei mangimi che, dopo il ritiro dal mercato dei mangimi non conformi ai requisiti di sicurezza, non provvede alla distruzione, fatte salve le eventuali diverse disposizioni da parte dell'Autorità competente, della partita, del lotto o della consegna di un mangime non conforme ai requisiti di sicurezza, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro tremila.
Art. 7
(Disposizioni finali)
1. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di sette ad un massimo di quindici.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive. modifiche.
3. Le disposizioni dell' articolo 2 non si applicano al settore vitivinicolo disciplinate dal Regolamento (CE) 1493/1999.
4. Le Regioni e Province autonome provvedono nell'ambito delle proprie competenze all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.