XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia |
Titolo: | Norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile ed istituzione di un fondo di garanzia - Schema di D.Lgs. n. 599 (art. 7, L. 246/2005) |
Serie: | Pareri al Governo Numero: 518 |
Data: | 25/01/06 |
Organi della Camera: | II-Giustizia |
Servizio studi |
pareri al governo |
Norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile ed istituzione di un fondo di garanzia Schema di D.Lgs. n. 599 (art. 7, L. 246/2005) |
n. 518
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xiv legislatura 25 gennaio 2006 |
Camera dei deputati
Dipartimento Giustizia
SIWEB
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File: GI0671.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa
§ Codice Civile (art. 1201)
§ Codice di Procedura Penale (art. 444)
§ L. 16 febbraio 1913, n. 89. Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (artt. 18, 19, 20, 21, 22, 24, 32, 36, 41, 42, 147)
§ R.D. 10 settembre 1914, n. 1326. Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (artt. 32-39)
§ L. 27 giugno 1991 n. 220. Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato (artt. 20 e 21)
§ L. 15 marzo 1997 n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 20)
§ D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Codice delle assicurazioni private (art. 314)
§ L. 28 novembre 2005 n. 246. Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (art. 7)
Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa
Numero dello schema di decreto legislativo |
599 |
Titolo |
Norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile ed istituzione di un fondo di garanzia |
Norma di delega |
L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 7
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Settore d’intervento |
Professioni |
Numero di articoli |
8 |
Date |
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§ presentazione |
23 gennaio 2006 |
§ assegnazione |
24 gennaio 2006 |
§ termine per l’espressione del parere |
25 marzo 2006 |
§ scadenza della delega |
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Commissione competente |
II (Commissione Giustizia) |
Rilievi di altre Commissioni |
V (Commissione Bilancio) termine per l’espressione del parere: 16 febbraio 2006 |
Schema di D.Lgs. n. 599
Norme in
materia di assicurazione per la responsabilità civile
derivante dall'esercizio dell'attività notarile ed istituzione di un fondo di
garanzia
RELAZIONE
1. Il notaio svolge una funzione delicata e fondamentale nell'economia dei traffici giuridici ed il suo ruolo centrale lo espone inevitabilmente al rischio di incorrere in errori professionali che possono essere causa di danni anche ingenti per i cittadini che, direttamente o indirettamente, si avvalgono della sua opera.
Il legislatore si era posto il problema di approntare una forma di garanzia per i cittadini utenti lesi nei loro interessi da errori commessi dai notai nell'esercizio della loro funzione. Infatti, aveva previsto l'istituto della cauzione, disciplinato dagli articoli 18 e seguenti della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Da tempo l'entità di tale cauzione non è più ritenuta adeguata alla finalità per la quale era stata concepita. Inoltre, il mutato panorama legislativo, sociale ed economico italiano, nonché le positive esperienze di altri Paesi europei hanno indotto a ritenere necessaria ed urgente una sostanziale riforma della disciplina della materia, introducendo soluzioni più adeguate a tutela del cittadino-utente. A tali finalità si ispira la delega di cui all' art. 7, comma uno, lettera e), numero 5), legge 28 novembre 2005, n. 246.
2. Coerentemente con tali premesse, gli obiettivi che il presente schema di decreto si prefigge di realizzare, in attuazione della delega legislativa, sono i seguenti:
a) abolizione dell'istituto della cauzione che, ormai inadeguata sia per la sua struttura che per la sua entità, non è da tempo più in grado di far fronte alle esigenze per le quali era stato concepita a causa del mutato panorama economico e sociale;
b) sostituzione della cauzione con una copertura assicurativa obbligatoria, strumento più moderno, flessibile ed appropriato per garantire una efficace tutela del cittadino;
c) predisposizione di un sistema prioritario di copertura assicurativa collettiva, al fine di poter fornire al cittadino la garanzia di una tutela che sia la più ampia e trasparente possibile ed una omogeneità di trattamento su tutto il territorio nazionale rispetto ai danni causati da qualsiasi notaio, senza distinzioni o discriminazioni.
Articolo 1.
L' art. 19 della legge n. 89/1913, come riformulato dall'articolo in commento, prevede una forma collettiva di copertura assicurativa predisposta dal consiglio nazionale del notariato ed a carico del medesimo. Il ricorso alla copertura individuale è riservato al caso in cui l'accesso all'assicurazione collettiva risultasse impossibile. È fatta salva la facoltà per il singolo notaio di stipulare polizze assicurative aggiuntive a proprie spese.
Il nuovo comma 4 dell'art. 19 sopra citato prevede che verranno fissate, con decreto del Ministero della Giustizia, su proposta del consiglio nazionale del notariato, le condizioni economiche e normative minime della polizza assicurativa, al fine di garantire l'omogeneità e l'effettività della tutela degli interessi generali sottesi alla materia. In questo quadro va anche collocata la disposizione di cui al terzo comma dello stesso articolo, che disciplina la pubblicità degli estremi delle polizze assicurative.
Articolo 2.
Novella l'articolo 20 della citata legge, introducendo, in sostituzione del precedente istituto della cauzione, l'obbligo per il notaio, in mancanza di una copertura assicurativa collettiva, di stipulare una polizza assicurativa individuale per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale. Il sistema della copertura assicurativa permette di adattare di volta in volta le caratteristiche della garanzia assicurativa alle esigenze mutevoli del mercato e della società, di adeguare con il tempo i massimali e l'oggetto della copertura, di prevedere garanzie flessibili a seconda dello sviluppo della professione, delle modifiche legislative, delle tendenze giurisprudenziali. Rendere tale strumento obbligatorio fa sì che ogni cittadino che si rivolge ad un notaio sia assistito da un sistema che lo protegge anche nei casi in cui il singolo professionista (o i suoi eredi) non siano in grado, con il proprio patrimonio, di far fronte ad un eventuale danno causato nell'esercizio della professione.
Articolo 3.
Sostituisce l'articolo 21 della citata legge e, in attuazione della delega legislativa, prevede l'istituzione di un fondo di garanzia, alimentato da separata contribuzione dei notai, che possa intervenire nel caso di danno derivante da illecito penale e laddove non sia operante la copertura assicurativa. Ciò al fine di non lasciare il cittadino, incolpevolmente leso nei suoi interessi, senza adeguata tutela, in soprattutto in presenza di quei sinistri originati da comportamenti di natura penale.
Al fine di garantire la migliore funzionalità del fondo, viene stabilito che esso sarà direttamente amministrato dal consiglio nazionale del notariato.
Articolo 4.
Attraverso la novella dell'articolo 22 della legge citata sono elencati i criteri oggettivi in base a cui è subordinata la erogazione del contributo in favore dei soggetti danneggiati dall'attività professionale del notaio: a) passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della responsabilità del notaio (o l'intervenuto patteggiamento da parte del notaio medesimo); b) cessione del credito risarcitorio all' ente gestore del fondo. È, inoltre, richiesta la dimostrazione del danno patrimoniale effettivamente subito dal danneggiato, mediante prova scritta, che sarà valutata nell' ambito di un procedimento regolamentato dall' ente gestore, o mediante sentenza passata in giudicato. Infine, viene opportunamente precisato che la garanzia apprestata dal fondo non ha carattere retroattivo, stante l'impossibilità di quantificare, nel caso contrario, gli oneri da sostenere.
Articolo 5.
Al fine di sopperire agli oneri che deriveranno al consiglio nazionale del notariato dalla stipula della polizza collettiva, l'articolo in commento eleva l'ammontare massimo del contributo obbligatorio di cui all'articolo 20, comma due, legge 27 giugno 1991, n. 220: contributo con il quale viene finanziato, senza oneri per la finanza pubblica, il funzionamento dello stesso consiglio nazionale.
Articolo 6.
Tale disposizione prevede la espressa abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con la nuova disciplina.
Articolo 7.
Viene precisato che dall'attuazione del presente decreto non deriveranno nuovi o maggiori oneri finanziari a carico dell'erario.
Articolo 8.
Disciplina, secondo le comuni regole, l'entrata in vigore del presente decreto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTA la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005;
VISTO, in particolare, l'articolo 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante delega al Governo per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
VISTO l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
VISTA la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
VISTA la legge 27 giugno 1991, n. 220;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati espressi in data e del Senato della Repubblica, espressi in data…….;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, espresso in data……;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del………;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.........;
SU PROPOSTA del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Modifiche all'articolo 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89)
1. L'articolo 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
“Art. 19. 1. Il consiglio nazionale del notariato provvede, con procedure ad evidenza pubblica, a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile, con oneri a carico del proprio bilancio.
2. Nell' ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltà di ciascun notaio di stipulare la polizza aggiuntiva a proprie spese.
3. Gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso il consiglio notarile distrettuale al quale il notaio è iscritto.
4. Il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentito il consiglio nazionale del notariato, individua con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive.
5. Alle imprese di assicurazione che rifiutano di assicurare il rischio per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 314 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.”.
Art. 2
(Modifiche all'articolo 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89)
1. L'articolo 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
“Art. 20. 1. Se mancano le forme collettive di assicurazione cui all' articolo 19, il notaio provvede alla stipula di una polizza assicurativa individuale per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale.
2. In caso di mancato adempimento dell' obbligo di assicurazione il no-taio è soggetto a procedimento disciplinare e può essere sanzionato ai sensi dell' articolo 147.”.
Art. 3
(Modifiche all'articolo 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89)
1. L'articolo 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
“ Art. 21. 1. Il consiglio nazionale del notariato istituisce, regolamenta e gestisce, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, un fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale, non coperti da polizze assicurative ed accertati ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4.
2. Il fondo è amministrato dal consiglio nazionale del notariato.
3. Il contributo è determinato dal consiglio nazionale del notariato e riscosso secondo le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220.”.
Art. 4
(Modifiche all'articolo 22 della legge 16 febbraio 1913, n. 89)
1. L'articolo 22 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 è, sostituito dal seguente:
“Art. 22. 1. Il patrimonio del fondo è costituto dai contributi dei notai, dalla somme ottenute a titolo di rivalsa per i risarcimenti erogati, dalla dotazione residua del fondo volontario temporaneo di solidarietà, già istituito dal consiglio nazionale del notariato e dagli incrementi conseguenti alla gestione del Fondo.
2. I contributi dei notai sono acquisiti definitivamente al patrimonio del Fondo e non danno diritto a restituzione.
3. L'erogazione dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati è, comunque, subordinata:
a) al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la responsabilità del notaio o della sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale;
b) alla previa cessione al consiglio nazionale del notariato del credito nei confronti del notaio responsabile del danno, nei limiti dell'importo del contributo erogato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile.
4. Il danno patrimoniale deve risultare da sentenza passata in giudicato ovvero può essere dimostrato con prova scritta da valutare con le procedure definite dal consiglio nazionale del notariato con il regolamento di cui all' articolo 21.
5. Il contributo corrisposto dal fondo copre unicamente i danni relativi a fatti verificatisi successivamente alla data della costituzione del fondo.”.
Art. 5
(Contributo per le spese di funzionamento del consiglio nazionale del notariato)
1. La misura massima del contributo per le spese di funzionamento del consiglio nazionale del notariato, di cui all'articolo 20, comma 2, legge 27 giugno 1991, n. 220, è elevata al 4 per cento degli onorari spettanti al notaio per gli atti soggetti ad annotamento sui repertori secondo quanto stabilito dalla tariffa notarile.
Art. 6
(Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti norme:
a) articoli 18, primo comma, numero 1°, 32, primo comma, numeri 2° e 4°, 36, 41 e 42 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
b) articoli 32, 33, 34, 35, 36, 38, primo comma, limitatamente alle parole: “e la cauzione prestata”, secondo e terzo comma, e 39, primo comma, limitatamente alle parole: “dopo essersi assicurato dell'adempimento per parte del notaro di quanto è prescritto dagli articoli 18 al 24 della legge stessa e degli articoli 32 e seguenti del presente regolamento”, del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.
Art. 7
(Oneri finanziari)
1. Dall'entrata in vigore del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.