XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili - Schema di D. Lgs. n. 600 (art. 7, L. 246/2005)
Serie: Pareri al Governo    Numero: 519
Data: 25/01/06
Organi della Camera: II-Giustizia

Servizio studi

 

pareri al governo

Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili

Schema di D. Lgs. n. 600

(art. 7, L. 246/2005)

n. 519

 

xiv legislatura

25 gennaio 2006

 


Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Giustizia

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: GI0670.doc

 


 

INDICE

 

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Schema di D.Lgs. n. 600

§      Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili7

§      L. 16 febbraio 1913, n. 89. Ordinamento del notariato e degli archivi notarili  (artt. 5, 5-bis, 5-ter, 44, 45)22

§      L. 6 agosto 1926 n. 1365. Norme per il conferimento dei posti notarili (art. 1)25

§      R.D. 14 novembre 1926, n. 1953.  Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro  (artt. 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 25)26

§      R.D. 22 dicembre 1932 n. 1728. Modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio (art. 1)30

§      L. 30 aprile 1976, n. 197. Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai (artt. 1 e 2)31

§      L. 15 marzo 1997 n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 20)33

§      L. 24 novembre 2000, n. 340. Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999  (Allegato A, n. 22)37

§      L. 11 luglio 2002, n. 148. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno  38

§      L. 28 novembre 2005 n. 246. Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (art. 7)53

 

 


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa

 


Dati identificativi

Numero dello schema di decreto legislativo

600

Titolo

Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili

Norma di delega

L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 7

Settore d’intervento

Professioni

Numero di articoli

18

Date

 

§       presentazione

23 gennaio 2006

§       assegnazione

24 gennaio 2006

§       termine per l’espressione del parere

25 marzo 2006

§       scadenza della delega

16 dicembre 2006

Commissione competente

II (Commissione Giustizia)

Rilievi di altre Commissioni

No

 

 


Schema di D.Lgs. n. 600

 


 

 

 

 


 

Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili

 

 

RELAZIONE

 

 

Il presente schema di decreto legislativo dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in tema di riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

Esso si prefigge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi della delega, l'obbiettivo di soddisfare le esigenze di semplificazione e di adeguamento della disciplina sull'accesso al notariato, alla luce del mutato quadro complessivo di riferimento in cui oggi opera il notaio.

A tal fine, sono state introdotte modifiche alle procedure di svolgimento del concorso notarile, alla pratica, ed al tirocinio obbligatorio successivo al concorso, tutti passaggi fondamentali in tema di accesso al notariato.

Il conseguimento di tali obbiettivi vuole essere perseguito attraverso le seguenti principali innovazioni:

a) abbreviazione del necessario periodo di pratica (da 24 a 18 mesi), con la possibilità di anticiparne l'inizio nel corso dell'ultimo anno di università, per un periodo massimo di sei mesi;

b) introduzione di un tirocinio obbligatorio dopo il superamento della prova orale;

c) elevazione a cinquanta anni del limite massimo di età per partecipare al concorso;

d) introduzione del diritto, una volta superata la prova preselettiva, di essere ammesso direttamente a sostenere anche le prove scritte di altri due concorsi immediatamente consecutivi, oltre quelle del concorso in atto;

e) un più rapido espletamento delle formalità concorsuali;

f) aggiornamento delle materie di esame;

g) introduzione del principio della valutazione complessiva della idoneità del candidato;

h) eliminazione di alcune delle principali cause di contenzioso relativo allo svolgimento del concorso.

Ne deriva un sostanziale potenziamento del concorso quale strumento diretto a valutare le capacità professionali ed a selezionare dei professionisti a cui lo Stato affida il delicato compito del controllo di legalità degli atti giuridici dagli stessi rogati o autenticati, al fine di garantire la sicurezza delle contrattazioni e la certezza dei rapporti giuridici.

 

Articolo 1

Modifica l'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 consentendo, con una previsione altamente innovativa, di anticipare lo svolgimento del periodo di tirocinio nel corso dell'ultimo anno di frequenza universitaria, così creando uno stretto collegamento tra l'università ed il mondo delle professioni. Gli studenti avranno così la possibilità di orientarsi, già prima del conseguimento della laurea, nell'ambiente professionale.

Parimenti, al fine di accorciare i tempi di inserimento nel mercato lavorativo ed offrire ai laureati un maggior numero di opportunità, la pratica notarile viene ridotta da mesi ventiquattro a diciotto mesi.

Viene inoltre introdotto un tirocinio obbligatorio di centoventi giorni - da svolgere in qualunque distretto del territorio nazionale - per mettere in condizione il concorrente che abbia superato la prova orale del concorso di compiere una pratica effettiva e più consapevole accanto ad un notaio già in servizio.

La norma prevede, inoltre, che sia il praticante, che il candidato notaio possano rivolgersi al Consiglio Notarile, qualora abbiano difficoltà a reperire un notaio presso il quale effettuare la pratica o il tirocinio obbligatorio.

 

Articolo 2.

Reca modifiche ai commi quinto, sesto e settimo dell'art. 5bis della legge nl 89/1913 (d'ora in poi, L.N.) Il nuovo comma 5-bis riconosce il diritto a chi ha superato la prova di preselezione informatica di sostenere tre concorsi senza riaffrontarla. A tal proposito, la norma transitoria di cui all'articolo 16 riconosce anche a coloro che hanno superato l'ultima prova di preselezione prima dell'entrata in vigore della presente legge di sostenere i due prossimi concorsi). Il sesto comma esonera dalla prova di preselezione chi ha conseguito l'idoneità in un precedente concorso.

Al comma 5-ter si introduce una facilitazione per i candidati in quanto si consente loro di utilizzare fogli per appunti durante l'espletamento della prova di preselezione per ovviare ad una oggettiva difficoltà dei candidati a risolvere casi pratici che presentano molte variabili e necessitano di schemi.

 

Articolo 3.

Sostituisce il terzo comma dell'art. 5ter L.N. e, considerato il più basso numero di candidati che sosterranno la prova preselettiva a seguito del “bonus” introdotto al comma 5-bis dell'articolo 5-bis, riducendo a tre volte i posti messi a concorso con un minimo di cinquecento, il numero di candidati ammessi a sostenere le prove scritte.

 

Articolo 4.

Reca modifiche all'art. 45 della L.N., il cui quarto comma è stato recentemente modificato dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, attualmente in corso di conversione. Tale comma è stato riprodotto, salva qualche piccola variazione, nel comma 1 del nuovo articolo 45 e riguarda la possibilità, per il presidente del consiglio notarile, di nominare un coadiutore in sostituzione del notaio assente in permesso o temporaneamente impedito, per un periodo non inferiore ad un mese, quando non si procede alla nomina di un delegato ai sensi dell'articolo 44 L.N..

La norma di cui al nuovo comma 4 consente, inoltre, la nomina di un coadiutore anche in sostituzione dei notai nominati commissari di concorso notarile; e ciò al fine di consentire un'assidua partecipazione ai lavori della commissione di esame, senza soluzioni di continuità.

 

Articolo 5.

Sostituisce l'articolo 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 e, nell'intento di accelerare i tempi della correzione, stabilisce in quindici il numero dei commissari e conferma la prassi di scegliere i commissari notai in un elenco di nominativi indicata, per ogni concorso, dal Consiglio Nazionale del Notariato. Precisa altresì che il commissario, che abbia preso parte attiva ai lavori della commissione, non possa far parte della commissione dei due concorsi successivi. Individua, inoltre, le modalità di composizione delle sottocommissioni durante la prova preselettiva, gli scritti e gli orali.

 

Articolo 6.

Riformula l'art. 15 del regio decreto n. 1953/1926., sostituendo nella prova scritta, con una sostanziale modernizzazione, la materia di esame della volontaria giurisdizione con quella di diritto commerciale, materia, questa, che fa parte del normale bagaglio professionale e culturale di ciascun notaio.

 

Articolo 7.

Novella l'articolo. 16 del regio decreto n. 1953/1926, includendo come prova orale la volontaria giurisdizione, eliminata dalle prove scritte.

 

Articoli 8, 9 e 10.

Novellano, rispettivamente, gli articoli 17, 19 e 22 del regio decreto n. 1953/1926. Il nuovo articolo 17 della L.N. disciplina compiutamente le operazioni di svolgimento delle prove scritte, assicurando, pur in uno spirito di semplificazione della procedura, il corretto svolgimento delle stesse. La durata della prova è elevata a otto ore in coerenza con quella prevista per le prove del concorso in magistratura.

Il novellato articolo 22 del regio decreto n. 1953/1926 detta le procedure e le formalità di correzione degli elaborati scritti, allo scopo di garantire maggiore celerità ed omogeneità delle valutazioni.

 

Articolo 11.

Riformula l'art. 24 del regio decreto n. 1953/1926, introducendo un'importante innovazione, al fine di garantire una più completa valutazione delle capacità e della preparazione del candidato.

All'uopo, è prevista la necessaria valutazione complessiva degli elaborati scritti da parte della commissione. Con il nuovo sistema di attribuzione dei punteggi, viene poi eliminato uno dei principali motivi di ricorso; ovvero, quello relativo alla posizione dei candidati che si collocavano tra il minimo sufficiente di punti (pari, complessivamente, a novanta) ed il totale di punti (pari, complessivamente, a centocinque) richiesti per l'ammissione alle prove orali. L'introduzione della votazione collegiale finale per l'idoneità del candidato a sostenere la prova orale impedisce che, come nel sistema attualmente vigente, il giudizio finale possa essere sostanzialmente rinviato alla lettura dell'ultimo elaborato.

Si elimina, poi, un'altra frequente causa di ricorso, chiarendo che il giudizio di idoneità risulti esclusivamente dalla attribuzione del punteggio, senza altra motivazione. Mentre la motivazione è richiesta in caso di giudizio di non idoneità.

 

Articolo 12.

Novella l'articolo 25 del regio decreto n. 1953/1926, definendo le regole per lo svolgimento delle prove orali, con particolare riguardo all'attribuzione dei punteggi in condizione di massima trasparenza. In materia di motivazione dei giudizi, sono ripetute disposizioni simili a quelle già previste per la correzione degli elaborati scritti.

 

Articolo 13.

Reca, alla lettera a), modifiche all'articolo 1, terzo comma della legge 1365/1926, riportando, dopo le modifiche recate dalla legge n. 328/1995, a cinquanta anni il limite di età per la partecipazione al concorso notarile.

La lettera b) introduce il nuovo articolo 2-bis nella citata legge n. 1365/1926 La norma è diretta ad eliminare le problematiche sorte in passato, in occasione di alcune sentenze del Consiglio di Stato, garantendo certezza nei concorsi di prima nomina che potrebbero essere pregiudicati nel caso di pronunce del giudice amministrativo. Infatti la decisione del giudice amministrativo può determinare gravi conseguenze nel caso in cui intervenga una volta che sia stato adottato il decreto di nomina a notaio, contenente l'assegnazione della relativa sede per tutti gli altri concorrenti del medesimo concorso, con il rischio che il ricorrente, inserito tardivamente nella graduatoria, potrebbe ambire ad occupare il posto assegnato e ormai ricoperto, anche da anni, da altro vincitore. D'altra parte non è pensabile che l'adozione del decreto di nomina per tutti gli altri vincitori sia sospeso a tempo indeterminato, in attesa che si definiscano tutti i contenziosi instaurati innanzi ai giudici amministrativi.

 

Articolo 14.

Introduce l'articolo 1-bis alla legge 30 aprile 1976, n. 197.

La norma è diretta ad eliminare alcune problematiche sorte in passato, in occasione di sentenze del Consiglio di Stato, garantendo certezza nei concorsi per trasferimento dei notai in esercizio che potrebbero essere pregiudicati nel caso di pronunce del giudice amministrativo che modifichino la graduatoria dei trasferimenti.

Infatti la decisione del giudice amministrativo può determinare un effetto a catena nei trasferimenti dei notai dato che il notaio già trasferito deve lasciare il posto ricoperto, assegnato al candidato ricorrente e ricoprire il posto da lui indicato per secondo fra le preferenze, ovvero, in caso di mancata scelta gradata, ritornare nella sede di provenienza, con il rischio di un pregiudizio per l'intera procedura concorsuale e con un grave pregiudizio economico per gli interessati.

La scelta operata con la presente norma – che riguarda comunque casi numericamente esigui – di collocare il notaio perdente in soprannumero al capoluogo, oltre ad essere coerente col sistema previgente in tema di soppressione di posti notarili, appare consono ad una corretta distribuzione dei notai nel territorio, atteso il fatto che i capoluoghi di circoscrizione possono assorbire meglio la presenza di un professionista in soprannumero.

 

Articolo 15.

Con tale articolo è stata colta l'occasione per sancire l'espressa abrogazione dell' art. 1, del regio decreto n. 1728/1932, implicitamente abrogato dagli articoli 1 e 2 della l. 30 aprile 1976, n. 197, che aveva disciplinato ex novo l'intera materia del concorso per trasferimento.

La norma in commento reca anche l'abrogazione dell'art. 14 del r.d. 14 novembre 1926, n. 1953 in tema di nomina dei componenti supplenti, tenuto conto dell'ampliamento del numero dei componenti della commissione di esame, che rende inutile la previsione dei componenti supplenti per il suo corretto funzionamento.

 

Articolo 16.

Reca disposizioni transitorie necessarie, da un lato, per consentire ai praticanti di usufruire della nuova normativa di semplificazione immediatamente, e, dall'altro, per applicare le nuove norme soltanto a partire dal prossimo concorso, salvaguardando così le procedure relative a quello in atto.

 

Articolo 17.

L'articolo precisa che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico dell'Erario.

 

Articolo 18.

Disciplina, secondo le regole ordinarie, l'entrata in vigore del presente decreto.


 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

 

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005;

 

VISTO, in particolare, l'articolo 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante delega al Governo per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

 

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

 

VISTA la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

 

VISTA la legge 6 agosto 1926 n. 1365, recante norme per il conferimento dei posti notarili;

 

VISTO il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, recante disposizioni sul conferimento dei posti di notaro;

 

VISTA la legge 30 aprile 1976, n. 197, recante disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai;

 

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 Gennaio 2006;

 

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati espressi in data e del Senato della Repubblica, espressi in data ;

 

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, espresso in data ;

 

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del ;

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

 

SU proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione puBblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

(Modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89)

1. All'articolo 5, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i numeri 4° e 5° sono sostituiti dai seguenti:

“4° essere fornito della laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una università italiana o di titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;

5° avere ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea. La pratica si effettua, dopo l'iscrizione nel registro dei praticanti, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e con l'approvazione del Consiglio. Su richiesta dell'interessato spetta al consiglio notarile la designazione del notaio presso cui effettuare la pratica. L'iscrizione nel registro dei praticanti può essere ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea può essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, è richiesta la pratica per un periodo continuativo di ot-to mesi;”.

b) dopo il numero 6° è inserito il seguente: “6°-bis aver espletato per almeno centoventi giorni, dopo l'avvenuto superamento della prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso uno o più notai, che devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere registrato presso i consigli notarili dei distretti in cui viene effettuato. Il candidato notaio può richiedere la designazione del notaio al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale è stato ultimato il periodo di pratica ovvero può espletarlo presso notai dello stesso o di altri distretti, i quali lo abbiano designato direttamente. L'eventuale periodo di coadiutorato è computato quale tirocinio obbligatorio.”.

 

 

Art. 2

(Modifiche all'articolo 5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89)

1. All'articolo 5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

“5. Sono comunque esonerati dalla prova di preselezione informatica coloro che hanno conseguito l'idoneità in un precedente concorso.

5-bis. Il superamento della prova di preselezione informatica dà diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova e dei due successivi.

5-ter. Prima dell'inizio di ciascuna sessione il candidato può ritirare dei fogli bianchi messi a disposizione dalla commissione per prendere appunti. I fogli non devono essere restituiti.”.

 

 

Art. 3

(Modifiche all'articolo 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89)

1. All'articolo 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Oltre ai candidati di cui ai commi 5 e 5-bis, dell'art. 5-bis, è comunque ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di prese-lezione.”.

 

 

Art. 4

(Modifiche all'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89)

1. L'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, è sostituito dal seguente:

Art. 45. 1. Un coadiutore può essere nominato, per un periodo non inferiore ad un mese, in luogo del delegato di cui all'articolo 44, in sostituzione del notaio assente in permesso o temporaneamente impedito. Competente per la nomina è il presidente del consiglio notarile ovvero il consigliere anziano qualora il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio.

 

2. Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaio impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di successione.

 

3. Il notaio coadiuvato ha facoltà di assistere il coadiutore e di concorrere con lui nell'esercizio delle funzioni notarili, ma non può esercitarle da solo.

 

4. Il notaio che svolge le funzioni di commissario nel concorso notarile, ha diritto di chiedere al presidente del consiglio notarile la nomina di un coadiutore limitatamente ai giorni in cui è impegnato nell'espletamento dell'incarico.

 

5. La presenza in commissione del notaio coadiuvato, che deve preventivamente avvertire il presidente del consiglio notarile, legittima il coadiutore ad esercitare le funzioni notarili.

 

6. I periodi durante i quali il coadiutore del notaio componente della commissione di concorso esercita le funzioni, non sono computati in relazione alla nomina del coadiutore ad altri fini.”.

 

 

Art. 5

(Modifiche all'articolo 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953)

1. L'articolo 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:

Art. 13. 1. La commissione esaminatrice, da nominarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova con decreto del Ministro della giustizia, è unica ed è composta da:

a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede;

b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vice presidente;

c) quattro magistrati con qualifica di magistrato di appello;

d) tre professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie giuridiche;

e) sei notai, anche se cessati dall'esercizio, che abbiano almeno dieci anni di anzianità nella professione.

 

2. I notai sono scelti tra diciotto nominativi indicati, per ciascun concorso, dal consiglio nazionale del notariato.

 

3. I commissari che hanno partecipato, anche in parte, alla procedura concorsuale, non possono essere nominati nella commissione dei due concorsi successivi.

 

4. La commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della prova di preselezione di cui agli articoli 5–bis e 5–ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.

 

5. La commissione, durante le sessioni della prova di preselezione e di correzio-ne degli elaborati, nonché durante le prove orali, opera con la presenza di cinque membri:

a) il presidente o il vice presidente;

b) un magistrato con qualifica di magistrato di appello;

c) un docente universitario;

d) due notai.

 

6. I magistrati e i docenti universitari sono esonerati, in tutto o in parte, dal rispettivo carico di lavoro, dall'inizio della prova di preselezione fino alla formazione della graduatoria del concorso da parte della commissione. L'esonero dei magistrati è disposto dal Consiglio Superiore della Magistratura. L'esonero dei docenti universitari è disposto dall'università di appartenenza.”.

 

 

Art. 6

(Modifiche all'articolo 15 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953)

1. L'articolo 15 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:

Art. 15. 1. L'esame scritto consta di tre distinte prove teorico – pratiche, riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi di cui uno di diritto commerciale.

 

2. In ciascun tema sono richiesti la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi attinenti agli istituti giuridici relativi all'atto stesso.”.

 

 

Art. 7

(Modifiche all'articolo 16 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953)

1. L'articolo 16 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:

Art. 16. 1. L'esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:

a) diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio ;

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari.”.

 

 

Art. 8

(Modifiche all'articolo 17 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953)

1. L'articolo 17 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:

Art. 17. 1. La commissione è validamente insediata con la presenza del presidente e del vice presidente, o anche di uno solo di essi, di almeno due magistrati, due docenti universitari e quattro notai. Essa si riunisce il giorno di ciascuna prova nel luogo ove questa si tiene alle ore sei e trenta e, estratta a sorte la materia su cui verte la prova scritta, formula tre distinti temi che sono dal presidente chiusi e sigillati in altrettante buste uguali.

 

2. Il presidente fa estrarre a sorte da uno dei concorrenti una delle tre buste contenenti i temi. Aperta la stessa, sottoscrive il tema con uno dei segretari e lo detta, o lo fa dettare, senza indugio ai concorrenti.

 

3. Chi non è presente al momento in cui inizia la dettatura del tema è escluso dal concorso.

 

4. Su ciascun foglio utilizzato per le prove scritte è apposto il timbro di riconoscimento della commissione.

 

5. Nel termine di otto ore dalla dettatura del tema devono essere consegnati tutti gli elaborati.

 

6. Il presidente assicura ed organizza la vigilanza in ogni sala in cui si svolgono le prove. Durante il tempo assegnato per ciascuna prova, devono sempre trovarsi presenti nei locali degli esami almeno cinque membri della commissione, uno dei segretari ed i funzionari incaricati della sorveglianza. I membri della commissione ed i segretari non possono entrare nei locali dopo l'estrazione a sorte della materia e, qualora questi si allontanano successivamente dai locali, non vi possono rientrare.”.

 

 

Art. 9

(Modifiche all'articolo 19 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953)

1. All'articolo 19 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

“Entro dieci giorni dalla chiusura delle prove, la commissione con la presenza di almeno dieci componenti e alla presenza di dieci candidati, designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata la integrità dei sigilli e delle firme, apre i pieghi contenenti gli elaborati, raggruppa le tre buste aventi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le racchiude in un'unica busta più grande. Ultimate le operazioni di raggruppamento, dopo aver accuratamente rimescolate le buste, su ciascuna di esse viene apposto un numero progressivo.”.

 

 

Art. 10

(Modifiche all'articolo 22 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953)

1. L'articolo 22 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:

Art. 22. 1. Compiute le operazioni previste nell'ottavo comma dell'articolo 19, la commissione è convocata nel termine di giorni quindici per avviare le operazione di correzione degli elaborati.

 

2. La commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l'ordine di correzione delle prove stesse.

 

3. Il presidente, sentito il vicepresidente, stabilisce il calendario delle riunioni.

 

4. Il presidente organizza la commissione in due sottocommissioni, nella composizione prevista dall'articolo 13, comma 5, di cui la prima presieduta da lui e la seconda dal vice presidente.

 

5. Ciascuna sottocommissione procede alla valutazione delle prove scritte con cadenza di almeno sei sedute alla settimana, ognuna delle quali deve avere una durata non inferiore a quattro ore.

 

6. E' compito del presidente assicurare all'interno delle sottocommissioni che procedono alla correzione, una periodica variazione dei componenti, compatibilmente con le esigenze organizzative.

 

7. Allo scopo di garantire omogeneità di valutazioni il Presidente ha facoltà di convocare riunioni plenarie o sedute allargate della commissione in modo che possano assistere alla correzione anche altri commissari che, nell'occasione, non hanno diritto di voto e di intervento.

 

8. Verificata la integrità dei pieghi e delle singole buste il segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste contenenti gli elaborati il numero già segnato sulla busta grande. Lo stesso numero sarà poi trascritto, appena aperta la busta contenente il lavoro, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia sulla busta piccola contenente il cartoncino di identificazione.

9. Qualora la commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da altra fonte, annulla l'esame del candidato al quale appartiene tale scritto.

 

10. Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che comunque si siano fatti riconoscere.

 

11. Al fine di garantire la celerità dei lavori, la mancata partecipazione, anche se giustificata, di un commissario a due sedute consecutive della commissione, qualora abbia causato il rinvio delle sedute stesse, costituisce motivo per la revoca della nomna.

 

12. Il mancato rispetto delle modalità di cui al presente articolo e di cui all'articolo 17 costituisce motivo per la revoca del presidente e del vice presidente dall'incarico.”.

 

 

Art. 11

(Modifiche all'articolo 24 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953)

1. L'articolo 24 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, come modificato dall'articolo 4 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, è sostituito dal seguente:

Art. 24. 1. La sottocommissione legge, collegialmente e nella medesima seduta, i temi di ciascun candidato al fine di esprimere un giudizio complessivo di idoneità per l'ammissione alla prova orale.

2. Salvo il caso di cui al comma 7, ultimata la lettura dei tre elaborati, la sottocommissione delibera a maggioranza se il candidato merita l'idoneità.

3. Il giudizio di idoneità comporta l'attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle tre prove scritte.

4. In caso di idoneità, la sottocommissione assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna prova scritta fino ad un massimo di punti cinquanta. A tal fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero a tre punti.

5. Il giudizio di non idoneità è motivato. Nel giudizio di idoneità il punteggio vale motivazione.

6. Il Segretario annota la votazione complessiva o la motivazione, facendola risultare dal processo verbale, per ciascun elaborato.

7. Nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi.”.

 

 

Art. 12

(Modifiche all'articolo 25 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953)

1. L'articolo 25 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:

Art. 25. 1. La commissione, prima dell'inizio delle prove orali, definisce i criteri di valutazione delle prove.

 

2. L'esame orale è pubblico.

 

3. Il Presidente, in ogni seduta, indica le materie su cui ciascun commissario interroga i candidati, restando ferma la facoltà di ogni membro della sottocommissione di intervenire su qualunque materia.

 

4. La sottocommissione, terminata la prova orale di ogni singolo candidato, assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio fino ad un massimo di cinquanta punti a ciascun gruppo di materie. A tal fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero a dieci punti. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di trentacinque punti per ciascun gruppo di materie.

 

5. La mancata approvazione è motivata. Nel caso di valutazione positiva il punteggio vale motivazione.

 

6. Il Segretario annota la votazione o la motivazione per ciascun gruppo di materie, facendola risultare dal processo verbale.”.

 

 

Art. 13

(Modifiche alla legge 6 agosto 1926 n. 1365)

1. Alla legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, terzo comma, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 26 luglio 1995, n . 328, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di concorso;”;

b) Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

“2-bis. 1. I vincitori del concorso, collocati in graduatoria dopo l'adozione del decreto con il quale sono state conferite le nomine agli altri vincitori del medesimo con-corso, conseguono la nomina a notaio in base alla scelta che sarà esercitata nell'ambito dei posti disponibili al momento della loro collocazione in graduatoria, in quanto non assegnati nei concorsi per trasferimento.”.

 

 

Art. 14

(Modifiche alla legge 30 aprile 1976, n. 197)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è inserito il seguente:

a) “Art. 1-bis. Trasferimento dei notai perdenti posto. 1. I notai perdenti posto a seguito di sentenza irrevocabile che determina l'attribuzione del posto ad altro concor-rente, sono trasferiti in soprannumero nel capoluogo.”.

 

 

Art. 15

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti norme:

a) l'articolo 1 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;

b) l'articolo 14, primo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

c) il numero 22 dell'allegato A, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

 

 

Art. 16

(Disposizione transitoria)

1. Il diritto di cui al comma 5-bis, dell'articolo 5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dall'articolo 2, comma 1 del presente decreto, è riconosciuto anche a coloro che hanno superato l'ultima prova di preselezione informatica tenutasi prima della data dientrata in vigore del presente decreto.

 

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, e 15 del presente decreto si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio.

 

 

Art. 17

(Oneri finanziari)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la fi-nanza pubblica.

 

 

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.