XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Competenze dei dirigenti degli uffici giudiziari e decentramento del Ministero della giustizia - Schema di D.Lgs. n. 568 (artt. 1, comma 1, lettera a), 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della L. n. 150/2005)
Serie: Pareri al Governo    Numero: 495
Data: 09/12/05
Organi della Camera: II-Giustizia

Servizio studi

 

pareri al governo

Competenze dei dirigenti degli uffici giudiziari e decentramento del Ministero della giustizia

Schema di D.Lgs. n. 568

(artt. 1, comma 1, lettera a), 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della L. n. 150/2005)

n. 495

 

xiv legislatura

9 dicembre 2005

 


Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Giustizia

 

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File: gi0645.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni e pareri allegati6

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Conformità con la norma di delega  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  9

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  9

§      Impatto sui destinatari delle norme  10

Schema di decreto legislativo n. 568

Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari, nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, commi 1, lettere s) e t), e 12, della legge 15 luglio 2005, n. 150

§      Lettera di trasmissione  13

§      Analisi tecnico normativa  20

§      Analisi di impatto della regolamentazione  22

§      Relazione tecnica (ai sensi dell’art. 11-ter della L. 468/1978 e successive modificazioni e integrazioni)23

§      Articolato  32

Normativa di riferimento

§      Costituzione della Repubblica (artt. 76, 87)43

§      L. 17 agosto 1960, n. 908. Estensione alle amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamenti già esclusive dell'amministrazione centrale.44

§      L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (art. 17)46

§      D.L. 16 dicembre 1993, n. 522. Istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli. (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 1994, n. 102)49

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (artt. 4, 5, 17 e 18)52

§      D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55. Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia.56

§      D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (artt. 4, 5, 6, 8, 14, 16 e 19)65

§      Legge 25 luglio 2005, n. 150. Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico  75

 


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa

 


Dati identificativi

Numero dello schema di decreto legislativo

568

Titolo

Schema di decreto legislativo recante: “Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari, nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, commi 1, lettere s) e t), e 12, della legge 15 luglio 2005, n. 150.”.

Norma di delega

Articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, commi 1, lettere s) e t), e 12, della legge 15 luglio 2005, n. 150

Settore d’intervento

Ordinamento giudiziario

Numero di articoli

13

Date

 

§  presentazione

29 novembre 2005

§  assegnazione

29 novembre 2005

§  termine per l’espressione del parere

28 gennaio 2006

§  scadenza della delega

30 luglio 2006

Commissione competente

II Commissione (Giustizia)

V Commissione (Bilancio)

Rilievi di altre Commissioni

No

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega contenuta negli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150, recante Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico.

Le citate norme contengono due distinte deleghe al Governo per l’emanazione, entro un anno dall’entrata in vigore della citata legge delega 150/2005, di uno o più decreti legislativi concernenti una nuova disciplina per:

1) l’individuazione delle funzioni dei magistrati, e delle competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari (articolo 1, comma 1, lettera a);

2) l’attuazione, su base regionale del decentramento del Ministero della giustizia (art. 2, comma 12).

 

I principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi per l’esercizio della delega di cui al n. 1) sono contenuti nell’art. 2, comma 1, lettere s) e t) della legge 150/2005, mentre quelli relativi all’attuazione del decentramento del Ministero della giustizia sono enunciati dallo stesso art. 2, comma 12 della legge delega (vedi ultra).

 

Il provvedimento si compone di 3 Capi e di 12 articoli.

 

Il Capo I (artt. 1-5) è dedicato alla individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari.

In particolare, pur spettando al magistrato capo la titolarità e la rappresentanza dell’ufficio giudiziario nonché l’amministrazione del personale di magistratura e l’organizzazione del lavoro giudiziario (art. 1), viene riconosciuto e valorizzato il ruolo del dirigente amministrativo dell’ufficio. Di quest’ultimo, nominato funzionario delegato (cfr, art. 3, comma 3), vengono definiti puntualmente i compiti, cioè la gestione del personale amministrativo (art. 2) e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate dal direttore generale regionale o interregionale, ovvero dal ministero (art. 3).

La gestione “amministrativa” deve essere, comunque, coerente con quella impostata dal magistrato capo dell’ufficio, con il quale, il dirigente amministrativo è tenuto a definire un programma delle attività annuali (art. 4), individuato come nuovo strumento di organizzazione degli uffici.

L’art. 5 prevede, poi, presso i più grandi distretti di corte d’appello - Roma, Milano, Napoli e Palermo – l’istituzione dell’ufficio del “direttore tecnico” - organo di livello dirigenziale generale - con funzioni di organizzazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentale relativi al complesso dei servizi tecnici e amministrativi degli uffici giudiziari del distretto. La norma definisce il contingente di personale necessario ed individua nella locazione finanziaria il mezzo idoneo al reperimento delle strutture dell’ufficio.

 

Il Capo II (artt. 6-10) è dedicato al decentramento del Ministero della giustizia.

L’art. 6 istituisce, come organi periferici di livello dirigenziale del Ministero, le direzioni regionali ed interregionali dell’organizzazione giudiziaria; le circoscrizioni di corte d’appello comprese in ogni direzione ne definiscono l’ambito di competenza territoriale.

Sono così istituite 12 direzioni regionali e 4 direzioni interregionali; l’allegata tabella “A” individua, per ogni direzione, la regione ed il distretto (o i distretti) di corte d’appello di riferimento nonchè la città sede dell’ufficio. E’ demandato ad un eventuale regolamento di organizzazione l’istituzione, soppressione, modifica di dette direzioni, in relazione a sopravvenute esigenze di economicità gestionale o di adeguamento delle circoscrizioni territoriali.

L’art. 7 enuclea le competenze esclusive delle citate direzioni regionali o interregionali (aree funzionali del personale e formazione, sistemi informativi, risorse materiali, beni e servizi, statistiche) definendo, altresì quelle che - oltre alla gestione del personale magistratuale – rimangono, invece, nella competenza dell’amministrazione centrale. La devoluzione a livello periferico delle suddette aree funzionali comporterà un intervento di profonda revisione dell’organizzazione ministeriale, che dovrà essere attuata, anche in questo caso, con regolamento di organizzazione.

L’art. 8 prevede che alla guida di ogni direzione regionale o interregionale sia preposto un direttore generale, responsabile dell’intera attività dell’ufficio e dell’attuazione dei programmi, definiti sulla base alle direttive generali del Ministero della giustizia. In capo al direttore, sono stabiliti obblighi di relazione annuale riguardante le aree funzionali di competenza, l’attività svolta ed i risultati conseguiti. L’art. 9 detta le norme di modifica dell’organico dell’amministrazione giudiziaria che conseguono necessariamente alla istituzione delle citate direzioni regionali e interregionali. Con l’art. 10 è prevista - da parte dai Capi dei dipartimenti organizzazione giudiziaria, giustizia minorile ed affari di giustizia dell’amministrazione centrale - l’allocazione delle risorse umane, materiali e finanziarie destinate alle direzioni regionali e interregionali; la norma detta poi i criteri di gestione delle indicate risorse da parte delle direzioni, in base alla programmazione annuale.

 

Il Capo III (artt. 11-13) riguarda, infine, le disposizioni finali del provvedimento.

Mentre l’art. 11 disciplina in via transitoria l’utilizzo di immobili di proprietà dell’amministrazione come sede provvisoria delle istituende direzioni regionali e interregionali, l’art. 12 contiene disposizioni per la copertura finanziaria dell’intervento normativo.

L’art. 13 è, infine, relativo alla sua entrata in vigore; in particolare, la nuova disciplina sulla individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari vede differita la sua efficacia al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in esame nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto legislativo è accompagnato dalla relazione illustrativa, dall’analisi tecnico-normativa, dall’analisi di impatto della regolamentazione nonché dalla relazione tecnica.

 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Conformità con la norma di delega

Il provvedimento in esame è adottato in attuazione della delega contenuta negli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario.

Le citate norme contengono due distinte deleghe al Governo per l’emanazione, entro un anno dall’entrata in vigore della legge 150/2005, di uno o più decreti legislativi concernenti una nuova disciplina per:

1) l’individuazione delle funzioni dei magistrati, e delle competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari (articolo 1, comma 1, lettera a);

2) l’attuazione, su base regionale del decentramento del Ministero della giustizia (art. 2, comma 12).

 

I principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi per l’esercizio della delega di cui al n. 1) sono contenuti nell’art. 2, comma 1, lettere s) e t), legge 150/2005.

La lettera s) prevede che:

1) siano attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2) siano indicati i criteri per l'assegnazione al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

3) sia assegnata al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività e gli sia attribuito l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

4) entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno; il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno; nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze;

La lettera t) prevede che:

1) presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;

2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):

2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto all'attività del direttore tecnico, composta da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2 e che, nell'ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, sia possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all'Amministrazione;

2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria

 

Per l’attuazione, su base regionale del decentramento del ministero della giustizia, i principi e criteri direttivi cui deve uniformarsi il legislatore delegato sono enunciati dallo stesso art. 2, comma 12 della legge delega.

Si tratta dei seguenti:

a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria;

b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

c) riserva all'amministrazione centrale:

1) del servizio del casellario giudiziario centrale;

2) dell'emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;

3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;

5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per concorsi regionali;

6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;

7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;

8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

9) dei provvedimenti disciplinari superiori all'ammonimento e alla censura;

10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.

 

In linea generale, lo schema di decreto in esame appare conforme ai criteri di delega.

Tuttavia, in relazione al n. 2 della illustrata lett. s) che prevede l‘indicazione dei criteri di assegnazione al dirigente amministrativo delle risorse strumentali e finanziarie necessari, si osserva come l’art. 3 del provvedimento in esame non provveda direttamente all’individuazione di detti criteri ma si limiti a rinviare al ministro, in virtù delle prerogative di indirizzo politico-amministrativo riconosciute a quest’ultimo dal D.Lgs 165/2001 (articoli 4, comma 1, lettera c) e 14, comma 1, lettera b) del D.Lgs 165/2001).

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento detta norme per l’individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché per l’attuazione, su base regionale, del decentramento del Ministero della giustizia.

Si tratta, quindi di materia rientrante nella competenza legislativa esclusiva ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera l (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa).

L’analisi tecnico-normativa, a tale proposito, evidenzia che non sussiste alcun profilo di sovrapposizione con le competenze delle regioni, stante la competenza esclusiva statale in materia.

 

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Come evidenziato dall’analisi tecnico-normativa, l’intervento incide sulle disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) su quelle della legge 23 ottobre1960, n. 1196 (Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi), del DPR 6 marzo 2001, n. 55 (Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia) e del DPR 30 giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo).

 

Coordinamento con la normativa vigente

L’analisi tecnico-normativa precisa che all’abrogazione di norme divenute incompatibili si provvederà in sede di esercizio della delega conferita al Governo sulla base degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 16, della stessa legge 150/2005

 

Impatto sui destinatari delle norme

Destinatari delle disposizioni del provvedimento sono il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari.

 


Schema di decreto legislativo n. 568

 

 


 

Relazione illustrativa

 

Il provvedimento attua la previsione contenuta negli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettere s) e t), nonché nell'articolo 2, comma 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, laddove, in particolare, si prevede che vengano emanati uno o più decreti legislativi diretti, rispettivamente, ad individuare le competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari e ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia.

 

In particolare, ed in linea generale, il legislatore delegante ha inteso, in primo luogo, con le previsioni contenute negli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettera s), della legge 25 luglio 2005, n. 150, riconoscere il ruolo del dirigente amministrativo nell'ambito degli uffici giudiziari, definendone puntualmente i compiti. Ciò sulla scorta della ormai generalmente acquisita consapevolezza di come solo il riconoscimento e la valorizzazione di tale ruolo e professionalità, con la motivazione e responsabilizzazione del dirigente amministrativo che ne conseguono, e di quello rispettivamente spettante al magistrato capo dell'ufficio giudiziario, ed una fattiva sinergia e collaborazione tra tali due diverse componenti degli uffici giudiziari, possono costituire il tramite per il buon funzionamento e l'efficienza degli uffici giudiziari. La legge di delegazione ha, dunque, riconosciuto, in capo ai dirigenti amministrativi, la gestione delle risorse di personale amministrativo, in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma delle attività da svolgere nel corso dell'anno predisposto dallo stesso dirigente amministrativo unitamente al magistrato capo dell'ufficio giudiziario, nonché quella delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli per lo svolgimento del suo mandato, riservando al magistrato capo dell'ufficio la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, oltre alla organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, alle funzioni di “amministrazione dei giudici”. Particolare attenzione il legislatore delegante ha poi inteso riservare, con la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), della legge n. 150 del 2005, alla amministrazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudiziari compresi nei quattro grandi distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, prevedendo la costituzione, presso le relative corti di appello, dell'ufficio del direttore tecnico, al cui dirigente è attribuita l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale nell'ambito dei suddetti uffici giudiziari.

 

In secondo luogo, il legislatore delegante ha previsto, con la delega di cui all'articolo 2, comma 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150, il decentramento organico del Ministero della giustizia, trasferendo talune potestà decisionali in materia di organizzazione giudiziaria ad organi periferici, le direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria, il cui ambito di attribuzioni, sotto il profilo territoriale, è individuato, appunto, su base regionale. Tale rinnovato modello organizzatorio decentrato del Ministero della giustizia, nel rispondere al criterio guida dettato dall'articolo 5 della stessa Costituzione repubblicana - secondo il quale “La Repubblica (…) attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo” - intende, altresì, evidentemente, mutuarne la ratio: garantire, tramite il decentramento, una migliore amministrazione dei servizi relativi alla giustizia, adeguando l'azione amministrativa nel settore alle specifiche e differenziate esigenze degli uffici giudiziari ricompresi nell'ambito di competenza territoriale di ciascuna direzione regionale o interregionale; e ciò grazie alla miglior conoscenza dei problemi che la maggior vicinanza a tali uffici è in grado di assicurare.

 

Le evidenti connessioni esistenti tra le due discipline che il legislatore delegante ha chiamato il Governo ad adottare – da un lato, l'individuazione delle competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari, con l'istituzione dell'ufficio del direttore tecnico presso le grandi corti di appello e, dall'altro, il decentramento del Ministero della giustizia – discipline che, nel loro complesso, valgono a ridisegnare il sistema della gestione delle strutture amministrative, intese quali insieme di uomini e mezzi, strumentali all'esercizio della giurisdizione, ha indotto ad un esercizio congiunto delle due deleghe, nel contesto, quindi, del presente unico decreto legislativo.

 

Alla luce delle connotazioni generali delle deleghe, sopra sinteticamente richiamate, e della premessa da ultimo espressa in ordine alla scelta di un loro esercizio congiunto, si passa, di seguito, all'illustrazione dell'articolato. Esso è stato suddiviso in tre capi: il primo, che comprende gli artticolo da 1 a 5, dedicato alla individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari, il secondo, che comprende gli articoli da 6 a 10, dedicato al decentramento del Ministero della giustizia ed il terzo contenente le disposizioni finali.

 

L'articolo 1, nel contesto dello sforzo, che è proprio dell'intervento attuato con la legge 25 luglio 2005, n. 150, di ricercare una ripartizione di competenze e poteri, tra il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo, appropriata e coerente con i rispettivi ruoli, definisce l'ambito di quelli riservati alla dirigenza magistratuale. Confermemente a quanto previsto dalla legge di delegazione - per ragioni, deve ritenersi, sia giuridico costituzionali, che di logica organizzativa - la disposizione si preoccupa, in primo luogo, di salvaguardare l'unitarietà dell'ufficio giudiziario, prevedendo l'unitarietà della relativa titolarità, attribuita al magistrato capo dell'ufficio. Essa riserva poi, al medesimo magistrato capo dell'ufficio, la competenza in ordine ai compiti di “amministrazione della giuridizione” e di “amministrazione dei giudici”, conferendo, in via esclusiva, allo stesso, la competenza ad adottare i provvedimenti “necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico”.

 

Gli articoli 2 e 3, segnano il momento della valorizzazione del ruolo del dirigente amministrativo, al quale sono attribuiti i poteri di gestione delle strutture amministrative, intese come insieme di uomini e mezzi, di supporto all'esercizio della giuridizione. Tale attribuzione di poteri, oltre che rispondere ad una esigenza di motivazione e responsabilizzazione del dirigente amministrativo degli uffici giudiziari - esigenza oggi mortificata dall'attuale intreccio di competenze, in materia, tra magistrato capo dell'ufficio giudiziario e dirigente amministrativo e dal ruolo anche gestionale esercitato dal primo, in una posizione di sovraordinazione – muove, inoltre, dal presupposto, da ritenere ormai pressochè generalmente acquisito e condiviso, di come la gestione delle strutture amministrative richieda conoscenze, quelle proprie della scienza ed esperienza dell'organizzazione, ed un orientamento, quello del conseguimento di un obiettivo e di un risultato, che, tradizionalmente, non rientrano nel bagaglio professionale proprio del magistrato, la cui conoscenza ed attività sono, essenzialmente, orientate, alla conoscenza delle regole ed alla garanzia della loro osservanza. L'articolo 2 attribuisce quindi al dirigente amministrativo, in primo luogo, la responsabilità della gestione del personale amministrativo con funzioni di supporto degli uffici giudiziari, gestione che andrà, peraltro, attuata in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio, oltre che con il programma annuale delle attività da svolgere nel corso dell'anno predisposto dallo stesso dirigente amministrativo unitamente al magistrato capo dell'ufficio giudiziario ai sensi dell'articolo 4. In attuazione di una espressa previsione della legge di delegazione, al dirigente amministrativo è stata attribuita anche la competenza ad adottare direttamente i provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, segnatamente, il rimprovero verbale e la censura.

 

L'articolo 3, attribuisce poi al dirigente amministrativo la gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli per l'espletamento del suo mandato. L'assegnazione di tali risorse è effettuata ad opera del direttore regionale o interregionale territorialmente competente, organo istituito dall'articolo 8, o ad opera dell'amministrazione centrale - a seconda che tali risorse siano strumentali rispetto ad ambiti di competenza decentrata o ad ambiti di competenza rimasta in capo agli organi dell'amministrazione centrale - e secondo i criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b) e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano le competenze dell'organo politico di vertice e della dirigenza in materia di assegnazione delle risorse. Il provvedimento di assegnazione delle risorse definisce i limiti entro i quali è il dirigente amministrativo è comptente ad adottare impegni verso l'esterno con oneri di spesa.

 

L'articolo 4, introduce il programma delle attività annuali, nuovo strumento di organizzazione degli uffici, prodotto della collaborazione tra il magistrato capo dell'ufficio ed il dirigente amministrativo, a mezzo del quale gli stessi annualmente definiscono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il piano delle attività da svolgere nel corso dell'anno. L'adozione del programma dovrà avvenire, annualmente, entro trenta giorni dalle determinazioni adottate, a seguito della direttiva generale del Ministro della giustizia per l'attività amministrativa e la gestione, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal direttore regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria, dal direttore preposto agli uffici istituiti, ai sensi dell'articolo 5, presso le Corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o dagli organi della amministrazione centrale, per quanto di rispettiva competenza. Il comma 2 dell'articolo in esame disegna infine la sequenza procedimentale volta ad attivare i poteri di intervento del Ministro della giustizia per il caso di mancata predisposizione o esecuzione del programma o di mancata adozione di modifiche dello stesso divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario. In tali casi, qualora il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo non provvedano nel termine perentorio fissato dal Ministro, è previsto un intervento sostitutivo di quest'ultimo il quale incarica degli adempimenti urgenti il presidente della corte di appello del distretto di appartenenza dell'ufficio giudiziario inerte ed il dirigente amministrativo del relativo ufficio, mentre provvede direttamente nel caso di inerzia delle corti di appello o della Corte di cassazione.

 

L'articolo 5, attua la previsione dell'articolo 2, comma 1, lettera t), della legge n. 150 del 2005, prevedendo l'istituzione, presso le Corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, dell'ufficio del direttore tecnico, organo di livello dirigenziale generale, costituito, presso tali grandi corti di appello, per l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale. Nel definire, al comma 3, conformemente ai principi e criteri indicati dalla delega, i compiti demandati all'ufficio, la disposizione riprende quanto poi espressamente chiarito all'articolo 8, comma 3, in ordine alla relazione tra l'ufficio stesso e le, anch'esse neoistituite, direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria, richiamando i poteri di programmazione ed indirizzo spettanti al direttore generale preposto alle suddette direzioni generali regionali o interregionali nei confronti della attività dell'ufficio dei direttore tecnico - nei limiti, beninteso, delle competentenze devolute alle direzioni generali regionali e interregionali da lui dirette -.

 

Conformemente alla delega, la disposizione definisce poi, al comma 4, la dotazione di personale dell'ufficio del direttore tecnico e chiarisce, al comma 5, che le strutture dell'ufficio sono rperite mediante lo strumento della locazione finanziaria.

 

L'articolo 6, che apre il capo II intitolato al decentramento del Ministero della giustizia, prevede l'istituzione dei nuovi organi periferici del Ministero, le direzioni regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria, chiamati ad esercitare, localmente, le attribuzioni trasferite dall'amministrazione centrale. La specifica individuazione di tali direzioni, della circoscrizione regionale o interregionale che ne segna l'ambito di competenza per territorio, dei distretti di corte di appello in essa ricompresi e delle sedi, è prevista nella tabella allegata allo schema. Al fine assicurare il migliore adeguamento della azione aministrativa delle direzioni generali alle necessità degli uffici giudiziari del territorio, le direzioni interregionali sono state limitate a sole quattro, mediante accorpamento delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta, Umbria e Marche, Abruzzo e Molise e Calabria e Basilicata. Complessivamente risultano pertanto istituite sedici direzioni generali regionali o interregionali. In relazione alla esigenza di assicurare economicità di gestione o più elevati livelli di efficienza del servizio od alla esigenza di adeguamento delle circoscrizioni alle modificazioni territoriali dei distretti, è possibile procedere alla istituzione, soppressione o modifica delle direzioni generali regionali o interregionali con lo strumento del regolamento di organizzazione, che ha natura di regolamento autorizzato, di cui agli articoli 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

L'articolo 7, individua l'ambito della sfera di attribuzioni delle direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria, devolvendo alle stesse, in conformità con la delega, le grandi aree funzionali del personale e della formazione, dei sistemi informativi automatizzati, delle risorse materiali, dei beni e dei servizi e delle statistiche (comma 1). Tali aree si connotano come trasversali alla organizzazione per dipartimenti del Ministero della giustizia oggetto del decentramento, interessando sia, in misura preponderante, il Dipartimento per gli affari di giustizia, sia il Dipartimento per la giustizia minorile, sia, infine, il Dipartimento per gli affari di giustizia sia pur, essenzialmente, per ciò che concerne le funzioni dello stesso relative al servizio dei casellari giudiziali. A tale ultimo proposito, si è ritenuto di esplicitare, nella previsione di cui al comma 2, la competenza delle direzioni regionali o interregionali per le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziali, competenza che, nel testo della legge di delegazione, sembrava ricavarsi, piuttosto, per implicito, dalla riserva alla amministrazione statale del servizio del casellario giudiziale centrale. Esigenze di immediatezza nella ricostruzione del quadro complessivo delle attribuzioni dei nuovi organi periferici e delle attribuzioni che, pur se relative alle aree funzionali sopra indicate, rimangono, conformemente alle previsioni della delega, in capo all'organizzazione burocratica centrale, hanno indotto a ricompredere anche l'indicazione di queste ultime nel contesto del medesimo articolo 7, al comma 3. La devoluzione alle direzioni generali regionali o interregionali delle grandi aree funzionali del personale e della formazione, dei sistemi informativi automatizzati, delle risorse materiali, dei beni e dei servizi e delle statistiche, comporterà, come è evidente, oltre che la necessità di una puntuale definizione delle funzioni e dei compiti, inerenti tali aree, attribuiti alle direzioni generali medesime e di quelle che, viceversa, resteranno in capo agli organi dell'amministrazione centrale, un intervento di profonda revisione dell'attuale organizzazione del Ministero della giustizia contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Lo strumento del regolamento di organizzazione, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è stato dunque individuato, al comma 4, come quello idoneo, nell'attuale sistema delle fonti, ad attuare tale inevitabile intervento di revisione dell'organizzazione ministeriale. Da tale intervento non potranno derivare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

L'articolo 8, oltre a richiamare, a proposito del direttore generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria, la disposizione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo ai soggetti che possono rivestire incarichi dirigenziali nell'ambito del Ministero della giustizia, individua, al comma 2, nel suddetto direttore generale, il responsabile dell'intera attività della direzione regionale o interregionale, chiamandolo, altresì, ad attuare i programmi definiti, sulla base delle direttive generali emanate dal Ministro della giustizia, dal capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, dal capo del Dipartimento per la giustizia minorile e dal capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, nell'esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento, ad essi rispettivamente spettanti in relazione all'area funzionale nella quale è ricompresa la funzione od il compito devoluto alla direzione generale regionale o interregionale, che l'articolo 7, comma 3, lettera a), in ossequio alle previsioni della delega, riserva alla amministrazione centrale. Come anticipato nell'illustrazione dell'articolo 5, l'articolo 8 chiarisce poi, al comma 3, il rapporto tra l'ufficio del direttore tecnico costituito presso le quattro corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo e le direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria, al cui direttore spettano poteri di programmazione ed indirizzo nei confronti della attività dell'ufficio dei direttore tecnico, nei limiti, beninteso, delle competentenze devolute alle direzioni generali regionali e interregionali da lui dirette. Il comma 4 dell'articolo in esame prevede, infine, la presentazione, da parte del direttore generale regionale o interregionale, con cadenza annuale, ai capi dei Dipartimenti sopra indicati, di una relazione riguardante l'andamento dei servizi, specificandone il contenuto.

 

L'articolo 9, detta le disposizioni in materia di modifica dell'organico dell'Amminstrazione giudiziaria conseguenti all'istituzione delle direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria.

 

L'articolo 10, disciplina l'allocazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie destinate alle direzioni generali regionali ed interregionali, allocazione alla quale provvedono, per quanto di rispettiva competenza, il capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, il capo del Dipartimento per la giustizia minorile ed il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. La disposizione in esame disciplina inoltre, al comma 2, i poteri di gestione delle risorse finanziarie destinate alla direzione generale regionale o interregionale, la assegnazione delle risorse umane e materiali destinate agli uffici giudiziari, la definizione dei limiti, per gli uffici giudiziari, concernenti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che comportano oneri di spesa, nonché, al comma 3, la trasmissione, da parte dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari della cirocscrizione, al direttore generale regionale o interregionale competente, dell'elenco delle spese sostenute nel semestre per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi.

 

L'articolo 11, detta la disciplina transitoria in ordine agli immobili utilizzabili da parte delle direzioni generali regionali e interregionali sino alla data di acquisizione della sede definitiva.

 

L'articolo 12, prevede la copertura finanziaria degli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal decreto.

 

L'articolo 13, disciplina la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 e dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

Relazione tecnica

(ai sensi dell’art. 11-ter della L. 468/1978 e successive modificazioni e integrazioni)

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico;

VISTI, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettere s) e t), nonché l'articolo 2, comma 12, della suddetta legge numero 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi diretti, rispettivamente, ad individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari e ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;

ACQUISITI i pareri delle compententi Commissioni della Camera dei deputati, espressi … e del Senato della Repubblica, espressi …, a norma dell'articolo 1, comma 4, della medesima legge numero 150 del 2005;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …;

SULLA PROPOSTA del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica;

 

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

 

 

Capo I - INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE DEI MAGISTRATI CAPI E DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Art. 1
(Titolarità dell'ufficio giudiziario)

1. Sono attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.

 

Art. 2
(Gestione delle risorse umane)

1. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività di cui all'articolo 4.

2. Il dirigente di cui al comma 1 adotta i provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Art. 3
(Gestione delle risorse finanziarie e strumentali)

1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario per l'espletamento del suo mandato è effettuata dal direttore generale regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero dall'amministrazione centrale, secondo le rispettive competenze e secondo i criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b) e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il dirigente preposto all'ufficio giudiziario è competente ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, nei limiti individuati dal provvedimento di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Il dirigente amministrativo di cui al comma 1 è nominato funzionario delegato.

 

Art. 4
(Programma delle attività annuali)

1. Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate, per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o dagli organi dell'amministrazione centrale, a seguito dell'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno. Il programma può essere modificato, durante l'anno, su concorde iniziativa del magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario.

2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione del programma di cui al comma 1, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, il Ministro della giustizia fissa un termine perentorio entro il quale il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto debbono provvedere ad adottare gli atti o i provvedimenti necessari. Qualora l'inerzia permanga, il Ministro, per gli adempimenti urgenti, incarica il presidente della corte di appello del distretto di appartenenza dell'ufficio giudiziario inerte ed il dirigente del relativo ufficio, o provvede direttamente in caso di inerzia delle corti di appello e della Corte di cassazione.

 

Art. 5
(Ufficio del direttore tecnico)

1. Presso le Corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, è costituito l'ufficio del direttore tecnico, di seguito denominato “ufficio”, per l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale.

2. L'ufficio è organo di livello dirigenziale generale, al quale sono preposti dirigenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

3. L'ufficio svolge, nel rispetto dei programmi e degli indirizzi definiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dal direttore generale della direzione generale regionale o interregionale nella cui circoscrizione è ricompreso il distretto presso la cui corte di appello è costituito l'ufficio, per quanto di sua competenza, compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia.

4. Il contingente di personale di ciascun Ufficio è costituito da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2. In sede di prima applicazione, nell'ambito di dette posizioni economiche, l'ufficio può avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione.

5. Le strutture di ciascun ufficio sono reperite mediante il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

 

Capo II - DECENTRAMENTO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 6
(Direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria)

1. Sono istituite, come organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia, le direzioni generali regionali ed interregionali dell'organizzazione giudiziaria indicate nell'allegata tabella A, aventi la sede e la competenza, per le rispettive circoscrizioni regionali o interregionali ed i distretti in esse compresi.

2. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia, per assicurare economicità di gestione e più elevati livelli di efficienza del servizio, nonchè per adeguare le circoscrizioni alle modificazioni territoriali dei distretti giudiziari, si procede, senza oneri aggiuntivi e nei limiti delle risorse disponibili, alla istituzione, soppressione o modifica delle direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria ovvero alla modifica delle sedi delle direzioni regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria.

 

Art. 7
(Competenza delle direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria)

1. Le direzioni generali regionali ed interregionali esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di cui all'articolo 6, comma 1, le attribuzioni per le aree funzionali riguardanti:
a) il personale e la formazione;
b) i sistemi informativi automatizzati;
c) le risorse materiali, i beni e i servizi;
d) le statistiche.

2. Le direzioni generali regionali ed interregionali hanno inoltre competenza, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di cui all'articolo 6, comma 1, per le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziali.

3. Rimangono nelle competenze degli organi centrali dell'amministrazione, oltre alla gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria:
a) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici;
b) il servizio del casellario giudiziale centrale;
c) l'emanazione di circolari generali e la risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;
d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;
e) i bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;
f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;
g) il trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e i trasferimenti da e per altre amministrazioni;
h) i passaggi di profili professionali, la risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni o ricostituzioni del rapporto di lavoro;
i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;
l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura.

4. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,entro centottanta giorni dall'acquisto di efficacia del presente decreto, sono definiti le funzioni ed i compiti, inerenti le aree funzionali di cui al comma 1, delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede, in relazione alle innovazioni introdotte dal presente decreto legislativo ed alla definizione di dette funzioni e compiti, alla revisione della organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Col medesimo decreto del Presidente della Repubblica è prevista l'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, lettera e), e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per l'individuazione delle unità dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali regionali ed interregionali e la definizione dei relativi compiti.

 

Art. 8
(Direttore generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria)

l. Ad ogni direzione generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria è preposto un direttore generale scelto, nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Il direttore generale regionale o interregionale è responsabile dell'intera attività della direzione regionale o interregionale e dell'attuazione dei programmi definiti, sulla base delle direttive generali emanate dal Ministro della giustizia, dal capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, dal capo del Dipartimento per la giustizia minorile e dal capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, nell'esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), ad essi rispettivamente spettanti in relazione all'area funzionale nella quale è ricompresa la funzione o il compito devoluto alla direzione regionale o interregionale.

3. Il direttore generale delle direzioni regionali o interregionali nella cui circoscrizione sono ricompresi i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, svolge compiti di programmazione ed indirizzo dell'ufficio del direttore tecnico costituito presso le rispettive corti di appello, in relazione ai compiti allo stesso attribuiti dall'articolo 5.

4. Il direttore generale presenta annualmente ai capi dei Dipartimenti di cui al comma 2 una relazione riguardante, per la circoscrizione di competenza:
a) lo stato dei servizi;
b) le risorse materiali;
c) l'informatizzazione;
d) il personale e la formazione;
e) i risultati conseguiti anche sotto il profilo economico-finanziario in rapporto all'anno precedente;
f) il programma delle attività e degli obiettivi per l'anno successivo comprendente la proiezione delle esigenze riferite alle risorse umane, materiali e finanziarie.

5. Presso ciascuna direzione regionale o interregionale è nominato un funzionario delegato ed un funzionario per il riscontro contabile.

 

Art. 9
(Organico)

1. Per la copertura degli uffici di cui all'articolo 6, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale dell'Amministrazione giudiziaria é aumentato di quindici unità; il posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari della cittA' di Napoli é conservato nella dotazione organica ed é destinato al posto di direttore generale regionale della Campania per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui al decreto legge 16 dicembre 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102. La dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria é altresI' aumentata di complessive numero 160 unitá di personale amministrativo non dirigenziale appartenenti alle posizioni economiche C2, C1, B3 e B2. Alla individuazione delle figure professionali, nell'ambito delle posizioni economiche sopra indicate, si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Alla determinazione delle piante organiche dell'amministrazione giudiziaria, ivi comprese quelle delle direzioni generali regionali e interregionali, provvede l'amministrazione centrale ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, alle esigenze iniziali di personale di ciascuna delle direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria si fa luogo, in via prioritaria, con l'assegnazione del personale dirigenziale non generale giá incaricato della direzione degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati e relativi presidi, nonché del personale delle diverse aree funzionali e posizioni economiche in servizio nelle predette articolazioni e presso l'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della cittá di Napoli. Per i posti relativi agli incarichi di livello dirigenziale generale si procede in via ordinaria.

 

Art. 10
(Risorse)

1. Alla allocazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie destinate alle direzioni generali regionali ed interregionali provvedono, per quanto di rispettiva competenza, il capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, il capo del Dipartimento per la giustizia minorile ed il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Per le risorse finanziarie si procede mediante aperture di credito e assegnazioni disposte ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908.

2. La direzione generale regionale o interregionale, sulla base della programmazione annuale provvede:
a) alla gestione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e all'esercizio dei relativi poteri di spesa, fermo quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;
b) all'assegnazione delle risorse materiali ed umane destinate agli uffici giudiziari, adottando anche provvedimenti di assegnazione temporanea del personale in posti vacanti di altro ufficio, e in via eccezionale anche in soprannumero, per un periodo non superiore a sei mesi prorogabile una sola volta, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di mobilità;
c) a definire per gli uffici giudiziari i limiti concernenti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che comportano oneri di spesa.

3. I dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari della circoscrizione trasmettono ogni sei mesi al direttore regionale o interregionale competente, l'elenco delle spese sostenute nel semestre, per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi.

 

Capo III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11
(Disciplina transitoria)

1. Sino alla data di acquisizione della sede definitiva, le direzioni generali regionali e interregionali utilizzano gli immobili adibiti a sede degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati e relativi presidi, dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli, istituito con il decreto legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, e degli uffici giudiziari.

 

Art. 12
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del capo I del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

2. Agli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del capo II del presente decreto si provvede mediante:
a) l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 13, della legge 25 luglio 2005, n. 150;
b) l'utilizzo dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

 

Art. 13
(Entrata in vigore e decorrenza di efficacia)

1. Le disposizioni contenute nel capo I del presente decreto divengono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

2. Le disposizioni contenute nei capi II e III del presente decreto entrano in vigore e divengono efficaci il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

 

 

ALLEGATI :

All.1 (Tabella A)

 

 


All.1 (Tabella A)

 

 

(ART. 6, comma 1)

 

Istituzione delle direzioni generali regionali ed interregionali dell'organizzazione giudiziaria

 

Denominazione

Regione

Distretto

Sede

Direzione interregionale

Piemonte,Valle d'Aosta

Torino

Torino

Direzione interregionale

Umbria, Marche

Perugia, Ancona

Ancona

Direzione interregionale

Abruzzo, Molise

L'Aquila, Campobasso

L'Aquila

Direzione interregionale

Calabria, Basilicata

Catanzaro, Reggio Calabria, Potenza

Catanzaro

Direzione regionale

Lombardia

Milano, Brescia

Milano

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Trento e Sezione distaccata di Bolzano

Trento

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Venezia

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Trieste

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Genova

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Roma

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Napoli, Salerno

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Bari, Lecce e Sezione distaccata di Taranto

Bari

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Sicilia

Palermo, Catania, Messina, Caltanissetta

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Sardegna

Cagliari e Sezione distaccata di Sassari

Cagliari