XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento - Lavori preparatori della L. 20 febbraio 2006, n. 46 - Iter alla Camera e al Senato in seconda lettura (Esame ex art. 74, primo comma, Costituzione) (parte II) | ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 609 Progressivo: 2 | ||||
Data: | 16/03/06 | ||||
Organi della Camera: | II-Giustizia | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento Lavori preparatori della L. 20 febbraio 2006, n. 46 Iter alla Camera e al Senato in seconda lettura (Esame ex art. 74, primo comma, Costituzione) |
n. 609/2 parte II |
xiv legislatura 16 marzo 2006 |
Camera dei deputati
La documentazione predisposta in occasione dell’esame della proposta di legge recante modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (A.C. 4604) si articola nei seguenti volumi:
§ dossier n. 609, contenente le schede di lettura e la normativa di riferimento;
§ dossier n. 609/1, contenente atti di rilievo internazionale, dottrina, e giurisprudenza costituzionale;
§ dossier n. 609/2, suddiviso in due volumi, contenente i lavori preparatori della legge 22 febbraio 2006, n. 46;
§ dossier n. 609/3, contenente le schede di lettura e i riferimenti normativi per l’esame ex art. 74, primo comma, della Costituzione;
Dipartimento Giustizia
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File: GI0459b1.doc
INDICE
Iter alla Camera (2^ lettura) - Esame ex art. 74, primo comma, Cost. -
§ Pareri resi alla II Commissione (Giustizia)
- I Commissione (Affari costituzionali)
- I Commissione (Affari costituzionali)
Relazione della II Commissione (Giustizia)
§ Pareri resi alla 2^ Commissione (Giustizia)
- 1^ Commissione (Affari costituzionali)
Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica (art. 74 Cost.) sulla proposta di legge approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica
Doc. I
N. 7
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
MESSAGGIO ALLE CAMERE
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE
TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 2006
sulla
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato Gaetano PECORELLA
APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 21 settembre 2005 (A.C. 4604)
APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 12 gennaio 2006 (A.S. n. 3600)
Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento
Roma, 20 gennaio 2006
Onorevoli Parlamentari,
mi è stata sottoposta per la promulgazione la legge recante: «Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento», approvata dalla Camera dei Deputati il 21 settembre 2005 e dal Senato della Repubblica il 12 gennaio 2006.
Dopo accurata disamina, ritengo di dover formulare alcune osservazioni di fondo, che attengono alla costituzionalità di disposizioni contenute nel testo a me inviato.
L'articolo 7 della legge modifica l'articolo 606 del codice di procedura penale che disciplina i casi di ricorso per Cassazione, stabilendo che tra essi rientrano la «mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta, sempre che la stessa fosse ammissibile» e la mancanza o la contraddittorietà ovvero la manifesta illogicità della motivazione della sentenza.
Le modificazioni apportate all'articolo 606 dei codice di procedura penale, da un lato, sopprimono la condizione che la mancata assunzione di una prova decisiva sia rilevante come motivo di ricorso soltanto se addotta come controprova rispetto a fatti posti a carico o a discarico dal pubblico ministero o dall'imputato; dall'altro, fanno venir meno la condizione che la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione debbano emergere esclusivamente dal testo del provvedimento impugnato.
Queste modificazioni generano un'evidente mutazione delle funzioni della Corte di Cassazione, da giudice di legittimità a giudice di merito, in palese contrasto con quanto stabilito dall'articolo 111 della Costituzione, che, al penultimo comma, dispone che «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge».
Nei limiti indicati nella precedente formulazione dell'articolo 606 del codice di procedura penale, la valutazione della motivazione demandata alla Corte di Cassazione atteneva al controllo della legalità della sentenza. Oggi, dalla seconda modificazione introdotta, inevitabilmente discende che la Corte di Cassazione debba procedere al controllo della legalità dell'intero processo, riconsiderandone ogni singolo atto.
Analoga mutazione si verifica per effetto della prima modificazione, nella parte in cui obbliga la Corte al controllo del fascicolo processuale in ogni caso di asserita decisività di qualsiasi prova non ammessa.
Tale mutazione diventerebbe ancora più gravida di conseguenze ove i due motivi di ricorso - vizi della motivazione e assunzione di prove - fossero congiuntamente dedotti.
Una Corte Suprema chiamata ad esercitare funzioni di merito di tale estensione perde la sua connotazione principale - ulteriormente esaltata dalla recente riforma dell'ordinamento giudiziario - di «organo supremo della giustizia» che «assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge» (articolo 65 del vigente ordinamento giudiziario), il cui carattere insopprimibile è stato ribadito nella lettera inviata il 3 gennaio 2006 al Primo Presidente della Corte di Cassazione dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Rete dei Presidenti delle Corti Supreme giudiziarie dell'Unione Europea.
Il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha chiaramente indicato che una delle conseguenze della modifica introdotta sarà l'impossibilità di continuare a utilizzare il meccanismo di selezione dei ricorsi stabilito dall'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, che ha consentito negli ultimi anni «una decisiva economia delle risorse, indirizzando verso la settima Sezione penale della Corte (cosiddetta sezione "filtro", ndr.) il 45 per cento dei procedimenti pervenuti». Questa circostanza, unita all'ampliamento dei motivi del ricorso per Cassazione, condurrà alla crescita in termini esponenziali del carico di lavoro della Corte e al progressivo accumulo di arretrato.
Il rischio è che ne risulti compromesso «il bene costituzionale dell'efficienza del processo, qual è enucleabile dai principi costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale, e il canone fondamentale della razionalità delle norme processuali» (cfr. la sentenza della Corte Costituzionale n. 353 del 1996). Questo rischio va a recare un vulnus al precetto costituzionale del buon andamento dell'amministrazione - articolo 97 della Costituzione - applicabile, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, anche agli organi dell'amministrazione della giustizia (cfr. le sentenze della Corte Costituzionale n. 86 del 1982 e n. 18 del 1989).
Tutto ciò è aggravato dalla norma transitoria (articolo 9 della legge) che, da un lato, prevede l'applicabilità anche ai procedimenti pendenti delle nuove disposizioni che ampliano i casi di ricorso per cassazione e, dall'altro, converte in ricorso per cassazione «l'appello proposto prima della data di entrata in vigore della presente legge contro una sentenza di proscioglimento».
Un altro problema, strettamente collegato ai precedenti e che si muove in direzione di un netto aggravamento della situazione già posta in evidenza, è quello che deriva dall'articolo 4 della legge, che modifica l'articolo 428 del codice di procedura penale, trasferendo dalla Corte d'Appello alla Corte di Cassazione l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere. Ne deriverà non soltanto un ulteriore aumento di lavoro per la Corte di Cassazione, ma anche, in caso di mancata conferma della sentenza di non luogo a procedere, una regressione del procedimento, che ne allungherà inevitabilmente i tempi di definizione.
È palese la violazione che il sistema sopra descritto determina, nel suo complesso, del principio della ragionevole durata del processo, espressamente consacrato nel secondo comma del già richiamato articolo 111 della Costituzione.
Il sistema delle impugnazioni può essere ripensata alla luce dei criteri ispiratori del codice vigente dal 1989. Tuttavia il carattere disorganico e asistematico della riforma approvata è proprio ciò che sta alla base delle rilevate palesi incostituzionalità: una delle finalità della legge avrebbe dovuto essere quella della deflazione del carico di lavoro della giustizia penale, mentre, come si è più sopra posto in luce, la legge approvata provocherà invece un insostenibile aggravio di lavoro, con allungamento certo dei tempi del processo.
La funzione compensativa attribuita all'ampliamento delle ipotesi del ricorso per cassazione ha un effetto inflattivo superiore di gran lunga a quello deflattivo derivante dalla soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento. Soppressione che, a causa della disorganicità della riforma, fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo. Le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione, a norma del quale: «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale». Infine, non lo si dimentichi, è parte del processo anche la vittima del reato costituitasi parte civile, che vede compromessa dalla legge approvata la possibilità di far valere la sua pretesa risarcitoria all'interno del processo penale.
Un'ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta.
Infine, rispetto al principio che informa di sé la legge approvata, e cioè l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, esistono, nel testo, due norme che appaiono contraddittorie:
l'articolo 577 del codice di procedura penale continua a prevedere la impugnazione delle sentenze di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione, senza specificare se essa riguardi anche l'appello;
l'articolo 597, comma 2, lettera b) dello stesso codice, continua a individuare i poteri del giudice nel caso di appello riguardante una sentenza di proscioglimento, appello escluso dalle modificazioni ora introdotte.
È altresì necessario tener presente che l'articolo 36 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, sulla competenza penale del giudice di pace, continua a consentire l'appello del pubblico ministero contro alcuni tipi di sentenze di proscioglimento.
Per i motivi innanzi illustrati, chiedo alle Camere - a norma dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione - una nuova deliberazione in ordine alla legge a me trasmessa il 13 gennaio 2006.
CIAMPI
Castelli, Ministro della giustizia.
Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento
Art. 1.
1. L'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 593. (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
2. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda».
Art. 2.
1. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula» sono soppresse.
Art. 3.
1. All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini».
Art. 4.
1. L'articolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 428. - (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). - 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606.
3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127».
Art. 5.
1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».
Art. 6.
1. L'articolo 580 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 580. - (Conversione del ricorso in appello). - 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello».
Art. 7.
1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta, sempre che la stessa fosse ammissibile»;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) se manca o è contraddittoria o è manifestamente illogica la motivazione».
Art. 8.
1. All'articolo 652 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La sentenza penale di assoluzione, anche se irrevocabile, non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni. In questo caso la sentenza ha effetto quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima».
Art. 9.
1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.
2. L'appello proposto prima della data di entrata in vigore della presente legge contro una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso per cassazione. Possono essere presentati nuovi motivi entro sessanta giorni.
3. Nel caso che sia annullata una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, si applica la lettera c) del comma 1 dell'articolo 623 del codice di procedura penale.
N. 4604-B
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 21 settembre 2005 (v. stampato Senato n. 3600)
APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 12 gennaio 2006
RINVIATA ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER UNA NUOVA DELIBERAZIONE CON MESSAGGIO MOTIVATO A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE
il 20 gennaio 2006 (v. stampato Doc. I, n. 7)
d'iniziativa del deputato PECORELLA
Modifiche al codice di procedura penale, in materia
di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento
TESTO rinviato dal Presidente della Repubblica
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Art. 1. 1. L'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 593. (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. 2. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda».
Art. 2. 1. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula» sono soppresse. Art. 3. 1. All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini». Art. 4. 1. L'articolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 428. - (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). - 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione: a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale; b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. 2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606.
3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127».
Art. 5. 1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza». Art. 6. 1. L'articolo 580 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 580. - (Conversione del ricorso in appello). - 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello». Art. 7. 1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta, sempre che la stessa fosse ammissibile»; b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) se manca o è contraddittoria o è manifestamente illogica la motivazione». Art. 8. 1. All'articolo 652 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La sentenza penale di assoluzione, anche se irrevocabile, non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni. In questo caso la sentenza ha effetto quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima». Art. 9. 1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.
2. L'appello proposto prima della data di entrata in vigore della presente legge contro una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso per cassazione. Possono essere presentati nuovi motivi entro sessanta giorni.
3. Nel caso che sia annullata una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, si applica la lettera c) del comma 1 dell'articolo 623 del codice di procedura penale.
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SEDE REFERENTE
Lunedì 23 gennaio 2006. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.
La seduta comincia alle 16.30.
Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
C. 4604-B, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Isabella BERTOLINI (FI), relatore, osserva che il provvedimento in esame, rinviato alle Camere il 20 gennaio scorso dal Presidente della Repubblica, è stato approvato dalla Camera dei deputati il 21 settembre 2005 e dal Senato il 12 gennaio 2006.
La Camera oggi ne riprende l'esame in quanto, in data 15 luglio 2004, presso questo ramo del Parlamento era stato avviato l'iter legislativo del provvedimento.
Si tratta di un provvedimento la cui ratio ed il cui contenuto è a tutti ben noto. Ricordo, infatti, che si è arrivati alla formulazione del testo dopo un approfondito lavoro in Commissione Giustizia, al quale hanno partecipato con spirito costruttivo tutti i gruppi. È vero che spirito costruttivo non significa condivisione del testo, ma è anche vero che su alcune parti significative di esso oggetto del rinvio - mi riferisco al principio della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero - si era registrato da parte di gruppi di opposizione, se non un vero e proprio atteggiamento di favore alla introduzione immediata del principio nell'ordinamento, almeno una condivisione in astratto del medesimo. Le dinamiche politiche hanno poi portato l'opposizione su una posizione di accesa (naturalmente legittima) contrapposizione su tutto il provvedimento. Tuttavia, anche quando il confronto parlamentare è diventato più aspro, i più rappresentativi gruppi di opposizione non hanno mai messo in dubbio la costituzionalità del principio della inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento. Piuttosto, è stata sostenuta l'opportunità di procedere alla riforma dei sistemi di impugnazione in maniera più organica e complessiva. Una cosa è dire: non si introduca nell'ordinamento il principio della inappellabilità perché è in contrasto con i principi costituzionali; altra cosa è dire: non si introduca tale principio perché è opportuno che prima sia riconsiderato nel complesso il sistema delle impugnazioni. Si tratta di una distinzione che credo debba essere tenuta sempre presente nel corso dell'esame che ci apprestiamo ad avviare. Sulla parte del provvedimento che, invece, ha per oggetto i casi di ricorso in cassazione, l'opposizione ha sempre manifestato contrarietà: a volte nel merito, altre volte sotto il profilo della Costituzionalità, ma senza arrivare a presentare una pregiudiziale di costituzionalità, come sovente invece avviene quando l'Assemblea esamina un provvedimento che l'opposizione considera incostituzionale.
Passa dunque ad esaminare il provvedimento alla luce dei rilievi del Presidente della Repubblica.
Questi hanno riguardato l'introduzione nell'ordinamento del principio di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e la modifica dei casi di ricorso per cassazione. Nel primo caso sarebbe violato il principio di parità delle parti sancito dall'articolo 111 dalla Costituzione, nel secondo caso, sempre in violazione dell'articolo 111 della Costituzione, la Corte di cassazione sarebbe trasformata da giudice di legittimità in giudice di merito, con un aggravio così pesante del carico di lavoro della Corte di cassazione da determinare una violazione di principi costituzionali, quali quelli della ragionevole durata del processo e del buon andamento dell'amministrazione della giustizia, sanciti rispettivamente dagli articoli 111 e 97 della Costituzione.
Il principio della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero è affermato dall'articolo 1 della proposta di legge, che modifica l'articolo 593 del codice di procedura penale limitando i casi di appello alle sole sentenze di condanna.
Osserva che il Presidente della Repubblica ha ritenuto tale modifica al codice di rito non conforme alla Costituzione. Più in particolare, nel messaggio di rinvio si legge che la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento «, a causa della disorganicità della riforma, fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalla parti stesse nel processo.» Viene ricordato che le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione. Inoltre, ricorda che è parte del processo anche la vittima del reato costituitasi parte civile, la quale vedrebbe «compromessa dalla legge approvata la possibilità di far valere la sua pretesa risarcitoria all'interno del processo penale.» Infine, ritiene incongruente che il pubblico ministero totalmente soccombente non possa proporre appello, mentre tale facoltà è prevista quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta. Sono poi indicate come contraddittorie due disposizioni del codice di procedura penale in quanto non sono state modificate nonostante che la loro formulazione sembri rinviare ad ipotesi di appello contro sentenze di proscioglimento.
In veste di relatore della proposta di legge non si sofferma a valutare nel merito i rilievi del Presidente della Repubblica, limitandosi a ricordare le ragioni che hanno portato la Camera ed il Senato ad approvare le disposizioni oggetto del rinvio.
La prima censura evidenzia una disparità tra le parti processuali, poiché al pubblico ministero totalmente soccombente è stata sottratta la facoltà di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento.
Nel sancire il principio dell'inappellabilità di tali sentenze la questione del rapporto tra le parti è stata tenuta in debito conto, pervenendo alla conclusione che non attribuire la facoltà di presentare appello contro una sentenza di proscioglimento non significa violare il principio di parità delle parti processuali. A tale proposito venne richiamata la sentenza n. 98 del 1994 della Corte costituzionale, con la quale si chiariva che il riconoscimento del potere di impugnazione dell'imputato non ne comporta di per sé uno corrispondente per il pubblico ministero, le cui funzioni non sono assistite da garanzie di intensità pari a quelle assicurate all'imputato dall'articolo 24 della Costituzione. Naturalmente si valutò che dopo tale pronuncia intervenne la riforma dell'articolo 111 della Costituzione, che affermò il principio della parità tra le parti del processo. Si ritenne che l'introduzione di tale principio costituzionale non faceva venir meno il principio enunciato dalla Corte costituzionale nel 1994, poichè, anche come è stato affermato in dottrina, il principio di parità non significa una simmetria tra la parte privata e quella pubblica. Il principio di parità delle parti, infatti, deve essere letto in base all'intero dettato costituzionale. In caso contrario, si potrebbe arrivare anche a sostenere, ad esempio, che all'indagato spetterebbe di disporre della polizia giudiziaria ai fini delle indagini al pari del pubblico ministero. La stessa Corte costituzionale ha più volte ribadito che la circostanza che la parte privata in alcuni casi sia titolare di minori facoltà rispetto alla parte pubblica non determina necessariamente una disparità di trattamento rilevante sotto il profilo costituzionale. Nel caso dell'appello dell'imputato contro una sentenza di condanna vi è una diretta esplicazione di un diritto di rilevanza costituzionale (il diritto di difesa), ma lo stesso non lo si può dire per l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di assoluzione. Uno Stato democratico non può riconoscere alcun diritto costituzionale volto ad ottenere pervicacemente una sentenza di condanna nei confronti di un soggetto già riconosciuto innocente al termine di un processo regolare. Uno Stato democratico, invece, deve riconosce a colui che è stato ritenuto colpevole di un reato la possibilità di dimostrare la propria innocenza innanzi ad un altro giudice. È questa la ratio del principio di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento: in un Stato democratico, ove la persona è posta al centro dell'ordinamento, non si può ammettere che un individuo, già riconosciuto innocente da un organo dello Stato (il giudice di primo grado) al termine di un regolare processo, possa essere nuovamente assoggettato ai patimenti del processo penale per consentire ad un altro organo dello Stato (il pubblico ministero) di provare che nel primo processo lo Stato si era sbagliato.
Il principio di parità delle parti processuali letto alla luce dei principi fondamentali della Carta costituzionale non significa che le parti abbiano necessariamente gli stessi identici strumenti processuali, quanto piuttosto che nel processo la difesa e l'accusa siano su uno stesso piano al cospetto di un giudice terzo. I mezzi che ciascuna parte deve avere a propria disposizione per poter investire nel merito un altro giudice non dipendono da quelli che sono attribuiti all'altra parte, ma devono fondarsi su interessi o diritti costituzionalmente rilevanti. Ad esempio, lo strumento della revisione della sentenza è previsto dal codice di procedura penale solamente per modificare la sentenza di condanna. Nessun profilo di incostituzionalità è stato avanzato in ragione della esclusione della revisione delle sentenze di proscioglimento su istanza del pubblico ministero.
Osserva l'esistenza di un'ulteriore considerazione che deve essere sottoposta alla Commissione.
In ogni Stato democratico è generalmente riconosciuto il principio secondo cui la sentenza di condanna deve essere pronunciata quando non vi è alcun ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato. A tale proposito sottolinea che tale principio viene introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 5 della proposta di legge in esame, che su tale punto non è stata oggetto di alcun rilievo da parte del Presidente della Repubblica. Come si può affermare che non sussista un dubbio quando una persona per uno stesso fatto e sulla base delle stesse prove sia considerato da un giudice innocente e da un altro giudice colpevole? Tale dubbio è ancora più forte se si considera che il giudice di appello ha un rapporto mediato con le prove, anziché diretto come lo ha invece il giudice di primo grado. La sentenza di condanna in appello è pronunciata da un giudice che ha letto delle carte. La sentenza di assoluzione di primo grado è pronunciata da un giudice in presenza del quale le prove si sono formate. La stessa Corte costituzionale ha più volte evidenziato la diversità dell'esame, sotto il profilo dell'acquisizione probatoria, tra il primo grado e l'appello, sottolineando che in questo secondo caso l'acquisizione della prova è in via indiretta.
Rileva che il Presidente della Repubblica ha inoltre ritenuto che la vittima del reato costituitasi parte civile vedrebbe «compromessa dalla legge approvata la possibilità di far valere la sua pretesa risarcitoria all'interno del processo penale.» Anche di questa questione si è a lungo discusso nel corso dell'esame parlamentare ed, in particolare, di quello in Commissione Giustizia. Per evitare che l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento si traducesse in un pregiudizio a danno della parte civile si è modificato l'articolo 652 del codice di procedura penale, in materia di efficacia della sentenza penale di assoluzione nei giudizi civili e amministrativi. È stata risolta la questione prevedendo che la sentenza di assoluzione non faccia stato nei confronti della parte civile salvo che questa si sia costituita nel processo ed abbia presentato le conclusioni. Ciò significa che la parte civile che si sia costituita potrà scegliere se presentare o meno le conclusioni, sapendo che, nel primo caso, una eventuale sentenza di assoluzione farà stato anche nei suoi confronti. La ratio della disposizione deve essere letta nella ottica più generale dei diversi piani di tutela: quello della tutela risarcitoria è il piano civilistico e non quello penale. Con la modifica all'articolo 652 del codice di rito si sono ridotte in maniera significativa le conseguenze nel processo civile di quanto avvenuto nel processo penale.
Il Presidente della Repubblica, inoltre, ha sottolineato l'incongruenza che al pubblico ministero sia consentito di proporre appello in caso di soccombenza parziale. Proprio su questo punto, ricordo che l'onorevole Fanfani aveva presentato un emendamento volto a circoscrivere ai casi più rilevanti l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di condanna. Dopo un approfondito esame anche in Comitato ristretto si decise di limitare l'intervento normativo alle sole sentenze di proscioglimento, rinviando ad un secondo momento la questione delle sentenze di condanna. Si tratta, comunque, di situazioni diverse, che possono essere trattate in maniera non identica.
Infine, nel messaggio di rinvio sono evidenziate due incongruenze normative determinate dalla mancanza di coordinamento degli articoli 577 e 597, comma 1, lettera b) del codice di procedura penale e articolo 36 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sulla competenza penale del giudice di pace,con la nuova disciplina dell'appello. È stato evidenziato che l'articolo 577 del codice di procedura penale continua a prevedere la impugnazione delle sentenze di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione, senza specificare se essa riguardi anche l'appello. Come ebbi occasione di segnalarlo nella relazione che ho svolto in Assemblea il 25 luglio 2005, si pone una questione di coordinamento di questa norma con i principi introdotti nell'ordinamento. Tuttavia, nel corso della riunione di un Comitato dei nove si è ritenuto che la formulazione dell'articolo 577 potesse non essere modificata, poiché nella parte in cui si riferisce alle impugnazione il riferimento deve essere inteso alle impugnazioni previste dalla legge tra le quali non rientra l'appello contro le sentenze di proscioglimento.
L'articolo 597, comma 1, lettera b) dello stesso codice, sarebbe contraddittorio in quanto continuerebbe a individuare i poteri del giudice nel caso di appello riguardante una sentenza di proscioglimento. A seguito dell'approvazione di un emendamento di natura ostruzionistica da parte dell'Assemblea nella seduta del 14 settembre scorso è stata eliminata dal testo la modifica dell'articolo 597, che sopprimeva la lettera b) del medesimo. A seguito di una riunione del Comitato dei nove convocata immediatamente dopo l'approvazione dell'emendamento soppressivo è intervenuto in Assemblea il Presidente della Commissione che ha dato conto dell'unico caso di appello del p.m. non escluso dalla proposta di legge e che giustifica il mantenimento del vigente articolo 597. Tuttavia, sul problema evidenziato dal Presidente della Repubblica sarà opportuno procedere ad un adeguato approfondimento.
Sulla questione che l'articolo 36 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sulla competenza penale del giudice di pace, continua a consentire l'appello del pubblico ministero contro alcuni tipi di sentenze di proscioglimento occorrerà valutare se e come modificare la normativa vigente.
Come ho già precisato, il rinvio del Presidente della Repubblica ha per oggetto anche la disposizione volta a modificare l'articolo 606 del codice di procedura penale che disciplina i casi di ricorso per cassazione, stabilendo che tra essi rientrano la mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta, sempre che la stessa fosse ammissibile, nonché la mancanza o la contraddittorietà ovvero la manifesta illogicità della motivazione della sentenza.
Secondo il Presidente della Repubblica, tali modifiche «generano un'evidente mutazione delle funzioni della Corte di cassazione, da giudice di legittimità a giudice di merito, in palese contrasto con quanto stabilito dall'articolo 111 della Costituzione, che, al penultimo comma, dispone che contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge». In sostanza, la valutazione della motivazione demandata dalla Corte di cassazione atteneva al controllo della legalità della sentenza, mentre oggi «dalla seconda modificazione introdotta, inevitabilmente discende che la Corte di cassazione debba procedere al controllo della legalità dell'intero processo, riconsiderandone ogni singolo atto. Analoga mutazione si verifica per effetto della prima modificazione, nella parte in cui obbliga la Corte al controllo del fascicolo processuale in ogni caso di asserita decisività di qualsiasi prova non ammessa.»
Tutto ciò determinerebbe un pesante aggravio per la Corte di cassazione che non poterebbe più ricorrere al meccanismo di ammissiblità dei ricorsi incentrato sulla cosidetta sezione «filtro». Vi sarebbe una crescita in termini esponenziali del carico di lavoro tale da poter compromettere «il bene costituzionale dell'efficienza del processo» (articolo 97) ed il principio di ragionevole durala del processo (articolo 111). Questa situazione sarebbe aggravata dalla norma transitoria che, da un lato, prevede l'applicabilità anche ai procedimenti pendenti delle nuove disposizioni che ampliano i casi di ricorso per cassazione e, dall'altro, converte in ricorso per cassazione l'appello proposto prima della data di entrata in vigore della presente legge contro una sentenza di proscioglimento. Aggravamento della situazione deriverebbe anche «dall'articolo 4, che modifica l'articolo 428 del codice di procedura penale, trasferendo dalla Corte d'appello alla Corte di cassazione l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere», in quanto ne deriverebbe «non soltanto un ulteriore aumento di lavoro per la Corte di cassazione, ma anche, in caso di mancata conferma della sentenza di non luogo a procedere, una regressione del procedimento, che ne allungherà inevitabilmente i tempi di definizione».
Le modifiche apportate dalla proposta di legge in esame alla disciplina dei casi di ricorso per cassazione furono introdotte nel testo dalla Commissione Giustizia, in quanto si ritenne che alla previsione della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento dovesse corrispondere un ampliamento dei vizi di legittimità che consentono di ricorrere per cassazione, sanando così una situazione che si era venuta a creare a seguito della riforma del codice di procedura penale del 1989 che li aveva ridotti rispetto a quelli previsti dal codice del 1930. Osserva che non si è deciso di ampliare al merito la cognizione della Corte di cassazione, quanto piuttosto di prevedere ulteriori vizi di legittimità o, meglio, un ampliamento degli atti alla luce dei quali la motivazione appare illogica, carente o contraddittoria.
Rileva che la ratio delle innovazioni è chiara. L'attuale norma prevede che il difetto di motivazione deve risultare dalla motivazione medesima. Questo significa, ad esempio, che se un giudice ha completamente ignorato un testimone decisivo, che resta quindi fuori dalla motivazione, la testimonianza in questione non avrà alcun valore per stabilire se un soggetto è colpevole o innocente. L'esame della contraddittorietà della motivazione è un sindacato di legittimità sia se la contraddittorietà debba risultare dalla sentenza sia se sia sufficiente che risulti dal processo. La modifica della lettera e) dell'articolo 606 si basava proprio su questo assunto: se vogliamo una sentenza giusta e che il giudice sia tenuto ad esaminare tutte le prove e che quelle che non risultano dalla motivazione, se sono importanti, siano valutate dalla Corte di cassazione occorre eliminare la precisazione che il vizio debba risultare dal testo del provvedimento impugnato. La questione relativa alla ammissibilità dei motivi che riguardassero la sola sentenza e non anche l'intero procedimento è da tempo all'attenzione della dottrina più autorevole. In particolare, già nel 1971 sono stati evidenziati i rischi di una riforma della disciplina dei casi di ricorso in cassazione allora vigente che avesse limitato i vizi rilevabili a quelli risultanti dal testo impugnato, come si può leggere nel manuale di procedura penale del professor Franco Cordero, edito nel 1971.
Medesime ragioni di giustizia hanno portato a modificare la lettera d) dell'articolo 606 del codice di rito, sopprimendo la condizione che la mancata assunzione di una prova decisiva sia rilevante come motivo di ricorso soltanto se adotta come controprova rispetto a fatti posti a carico o a discarico dal pubblico ministero o dall'imputato. È sufficiente che la prova sia decisiva. Anche in questo caso la nuova formulazione dei requisiti di legittimità non è sembrata assolutamente in contrasto con la funzione di legittimità che svolge la Corte di cassazione.
Circa la modifica dell'articolo 428, che disciplina i casi di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, si è intervenuti per coordinare la disciplina vigente al principio di inappellabilità sancito dall'articolo 1, per cui si è soppressa la previsione dell'appello e si è previsto che possa essere presentato ricorso per cassazione. Tale ricorso non può che essere quello la cui disciplina è prevista in via generale dall'articolo 606. Non si tratta di una sostituzione nel giudizio di merito di secondo grado della Corte di cassazione alla giudice di appello. È stato piuttosto eliminato il giudizio di merito di secondo grado, residuando quello di legittimità.
I rilievi, invece, sull'appesantimento del carico di lavoro della Corte di cassazione introducono questioni delle quali si è tenuto conto, ma che non si è ritenuto di considerare decisivi nella scelta se ampliare i casi di ricorso di legittimità, in quanto è stata ritenuta prevalente l'esigenza che le sentenze siano giuste. Il principio della ragionevole durata del processo trova una contemperamento negli interessi delle parti a che siano effettivamente garantiti i diritti a loro riconosciuti dalla Costituzione, tra i quali ricordo il diritto di difesa.
Per quanto attiene all'ambito dell'esame parlamentare della limitazione della proposta di legge, ritiene che si possa proporre che l'Assemblea limiti la discussione, ai sensi dell'articolo 71, alle parti che sono oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica. Ciò significa che resterebbero esclusi dall'esame gli articoli 3 e 5, che hanno per oggetto rispettivamente la disciplina dei casi di richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero ed il principio della condanna al di là di ogni ragionevole dubbio.
Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella riunione odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di deliberare in ordine ad una eventuale proposta di limitazione della discussione ai sensi dell'articolo 71, comma 2, in tempi utili affinché questa possa essere esaminata dall'Assemblea già nel corso della seduta di domani.
Pertanto la Commissione procederà alla deliberazione circa la proposta del relatore in ordine alla limitazione della discussione. Invita pertanto il relatore a precisare il contenuto della proposta.
Isabella BERTOLINI (FI), relatore, propone che l'Assemblea limiti, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del Regolamento, la discussione della proposta di legge C. 4604-B, recante «Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento», alle parti che sono oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, con cui la medesima proposta di legge è stata rinviata alle Camere, e in particolare, ferma restando la possibilità di ulteriori interventi di coordinamento in relazione alle modifiche che saranno apportate al testo, alle seguenti disposizioni: articolo 1, che sostituisce l'articolo 593 del codice di procedura penale, in materia di casi di appello; articolo 2, che modifica l'articolo 443 del codice di procedura penale, in materia di limiti all'appello nel giudizio abbreviato; articolo 4, che sostituisce l'articolo 428 del codice di procedura penale, in materia di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere; articolo 6, che sostituisce l'articolo 580 del codice di procedura penale, in materia di conversione del ricorso per cassazione in appello; articolo 7, che sostituisce all'articolo 606, comma 1, le lettere d) ed e) del codice di procedura penale, in materia di casi di ricorso per cassazione; articolo 8, che sostituisce il comma 1 dell'articolo 652 del codice di procedura penale, in materia di efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo; articolo 9, che reca le disposizioni transitorie relative all'applicazione del provvedimento.
Anna FINOCCHIARO (DS-U) si dichiara contraria alla proposta di limitazione della discussione. Osserva infatti che il messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica si fonda non solo su ragioni di ordine costituzionale, ma anche su questioni di coerenza complessiva dell'ordinamento. Ritiene pertanto opportuno che l'esame si svolga sull'intera proposta di legge, senza la limitazione degli articoli 3 e 5.
Gaetano PECORELLA, presidente, osserva che gli articoli 3 e 5 non attengono al sistema delle impugnazioni, che costituiscono l'oggetto del messaggio presidenziale. Pone quindi in votazione la proposta di limitazione della discussione ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del regolamento, presentata dal relatore, avvertendo che in caso di reiezione si intende che la Commissione abbia deciso di procedere all'esame dell'intero provvedimento e quindi di non formulare alcuna proposta di limitazione della discussione all'Assemblea.
La Commissione respinge la proposta di limitazione della discussione formulata dal relatore.
Gaetano PECORELLA, presidente, essendo imminenti votazioni in Assemblea, sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle 16.55, riprende alle 20.25.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ha inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea il provvedimento in esame a partire da lunedì 30 gennaio prossimo. Ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena svoltosi, in ragione della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, ha previsto che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per le ore 13 di domani. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiuso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 13 di martedì 24 gennaio 2006. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 20.30.
SEDE REFERENTE
Martedì 24 gennaio 2006. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Pasquale Giuliano e Giuseppe Valentino e il sottosegretario di Stato per l'interno Michele Saponara.
La seduta comincia alle 14.10.
Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
C. 4604-B, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.
(Esame e rinvio)
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 gennaio 2006.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che è stato richiesto da taluni deputati che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Ricorda che nella seduta di ieri si è concluso l'esame preliminare. Avverte, altresì, che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (vedi allegato 1).
Isabella BERTOLINI (FI), relatore, dopo aver sottolineato la delicatezza del provvedimento in esame, rinviato dal Presidente della Repubblica, alla luce dello scarso margine di tempo che, dopo la loro presentazione, ha avuto per poterli valutare, rappresenta l'esigenza di avere a disposizione un ulteriore margine di tempo che le consenta di esaminarli adeguatamente
Francesco BONITO (DS-U) dichiara di condividere la richiesta del relatore.
Gaetano PECORELLA, presidente, ritiene che la richiesta formulata dal relatore sia condivisibile anche perché o consente anche agli altri componenti della Commissione di esaminare approfonditamente gli emendamenti presentati. Sospende, quindi, la seduta, avvertendo che riprenderà al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.
La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 19.
Gaetano PECORELLA, presidente, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere prescritto sugli emendamenti presentati.
Isabella BERTOLINI (FI), relatore, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario, salvo sugli emendamenti 1.2 Perlini, a condizione che sia riformulato sostituendo le parole «possono impugnare» con le parole «possono appellare», sull'articolo aggiuntivo 5.01 Perlini, del quale ritiene tuttavia deve essere considerata la portata complessiva, e sugli emendamenti 7.2, 7.3 e 8.2 Perlini, sull'articolo aggiuntivo 8.01 Perlini. Chiede chiarimenti all'onorevole Gironda Veraldi, circa la portata dell'emendamento 9.2 da lui presentato.
Il sottosegretario Michele SAPONARA esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.4 Finocchiaro, 1.5 Siniscalchi, 1.1 Mazzoni, 1.6 Finocchiaro, 1.7 Fanfani.
Anna FINOCCHIARO (DS-U), intervenendo sull'emendamento 1.15 Siniscalchi, evidenzia che l'opposizione ha presentato una serie di emendamenti che senza sopprimere il principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento lo riducono sostanzialmente ad ipotesi in cui il proscioglimento sia stato pronunciato senza alcun dubbio circa l'innocenza dell'imputato. Ad esempio, si prevede la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate ai sensi del comma 2 dell'articolo 530 del codice di procedura penale, quando la prova sulla quale si fonda il proscioglimento sia insufficiente o contraddittoria.. Ritiene che questa proposta, come altre previste da successivi emendamenti, sia in grado di superare una serie di problemi evidenziati nel messaggio di rinvio del Capo dello Stato. Auspica che sugli emendamenti che hanno per oggetto la portata applicativa del principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento si sviluppi in Commissione un confronto costruttivo.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.15 Siniscalchi, 1.8 Fanfani, 1.9 Finocchiaro.
Italico PERLINI (FI) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.2, formulata dal relatore (vedi allegato 1).
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.2 (seconda formulazione) Perlini, respinge gli emendamenti 1.3 e 1.13 Siniscalchi, 1.10 Fanfani, 1.14 Siniscalchi, 1.11 Finocchiaro, 1.12 Fanfani, 2.2 Fanfani, 2.1 Mazzoni, 2.3 Finocchiaro, 2.4 Fanfani, 2.5 Finocchiaro e 2.6 Fanfani.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 3.1 Pisapia, 3.2 e 3.3 Fanfani, 3.4 Finocchiaro, 3.5 Fanfani, respinge gli identici emendamenti 4.1 Mazzoni e 4.2 Finocchiaro, respinge gli emendamenti 4.3 Fanfani, 4.4 Finocchiaro e 5.2 Finocchiaro.
Anna FINOCCHIARO (DS-U) intervenendo sull'emendamento 5.1 Pisapia, osserva che esso è diretto ad eliminare la previsione che il giudice possa condannare l'imputato solamente qualora risulti colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. L'emendamento si giustifica con la considerazione che questo principio, tipico dei riti anglosassoni, può trovare ospitalità solamente negli ordinamenti in cui il giudizio ha per oggetto la sussistenza o meno del fatto, essendo affidato ad una giuria popolare. Ritiene pertanto che inserire il principio in questione all'interno di un sistema che si fonda su presupposti diversi possa produrre problemi di difficoltà applicativa oltre che di coerenza del sistema e rappresenti pertanto una soluzione sbagliata.
Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che la questione dell'introduzione del principio secondo cui l'imputato non può essere condannato se risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio è stata affrontata dal professor Federico Stella nell'opera «Giustizia e modernità».
Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) ricorda che lo stesso principio è stato affermato per via interpretativa dalla Corte di cassazione.
Giuseppe FANFANI (MARGH-U), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 5.01 Perlini, ritiene che debba essere modificato anche il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 576, che ha per oggetto l'impugnazione contro la sentenza pronunciata a seguito di un giudizio abbreviato, eliminando il riferimento al caso in cui l'impugnazione sia effettuata con il mezzo previsto per il pubblico ministero. Propone pertanto di sostituire, al secondo periodo del comma 1, dell'articolo 576 del codice di procedura penale, le parole: «Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può» con le parole: «Può altresì».
Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nel messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica è stata evidenziata la necessità che la parte civile non veda pregiudicate le proprie aspettative risarcitorie. L'articolo aggiuntivo 5.01 viene incontro a tale rilievo, ampliando le ipotesi in cui la parte civile può proporre appello, ai fini civili, contro la sentenza penale di proscioglimento.
Isabella BERTOLINI (FI), relatore, propone al deputato Perlini di riformulare il proprio emendamento nel senso indicato dal deputato Fanfani.
Italico PERLINI (FI) dichiara di accettare la proposta di riformulazione del suo articolo aggiuntivo 5.01 (vedi allegato 1).
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo 5.01 (seconda formulazione) Perlini, respinge gli emendamenti 6.2 Fanfani, 6.1 Mazzoni, 6.3 Fanfani, 6.4 e 6.5 Finocchiaro, 6.6 Fanfani e l'articolo aggiuntivo 6.01 Mazzoni.
Francesco BONITO (DS-U), intervenendo sull'emendamento 7.1 Mazzoni, chiede che possa essere votato per parti separate nel senso di porre in votazione prima la lettera a) e successivamente la lettera b) dell'emendamento.
Gaetano PECORELLA, presidente, non ritiene che la richiesta del deputato Bonito possa essere accolta in quanto solo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale viene modificata dall'emendamento in esame, mentre la lettera e) resta identica rispetto al testo. Pertanto, l'emendamento si intende posto in votazione solamente per la parte relativa alla sostituzione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del provvedimento
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 7.1 Mazzoni e 7.4 Siniscalchi, approva l'emendamento 7.2 Perlini, respinge gli emendamenti 7.6 Finocchiaro e 7.5 Fanfani.
Giovanni KESSLER (DS-U), intervenendo sull'emendamento 7.3 Perlini, ne apprezza la finalità, anche se ritiene preferibile l'attuale formulazione della lettera e) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di rito, e dichiara il voto di astensione del proprio gruppo.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 7.3 Perlini, respinge gli emendamenti 7.7 Finocchiaro, 7.8 Fanfani, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12 e 8.4 Finocchiaro.
Francesco BONITO (DS-U), intervenendo sull'emendamento 8.1 Mazzoni, osserva che questo è migliorativo rispetto alla disciplina attualmente in vigore di cui all'articolo 652 del codice di procedura penale che disciplina gli effetti della sentenza penale di assoluzione nei giudizi civili ed amministrativi, ma è peggiorativo rispetto alle modifiche apportate a tale normativa dal provvedimento in esame.
Erminia MAZZONI (UDC-CCD-CDU) ritiene invece che il proprio emendamento sia migliorativo del testo essendo coerente con le osservazioni svolte dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio. Osserva che con questa modifica si ottiene lo stesso risultato per la parte civile previsto dall'articolo 8 del provvedimento in esame senza tuttavia gli aggravamenti degli oneri processuali ivi previsti.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 8.1 Mazzoni ed approva l'emendamento 8.2 Perlini.
Gaetano PECORELLA, presidente, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 8.2 Perlini, dichiara precluso l'emendamento 8.3 Finocchiaro. Intervenendo quindi sull'articolo aggiuntivo 8.01 Perlini osserva che questo è diretto a sopprimere la disciplina speciale prevista dall'articolo 577 del codice di procedura penale relativa alla impugnazione della persona offesa per reati di ingiuria e diffamazione. In questi casi troverà applicazione la normativa generale prevista dall'articolo 576, così come appena modificata dall'articolo aggiuntivo 5.01 (seconda formulazione). L'emendamento, inoltre, interviene sull'articolo 36 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, venendo incontro ai rilievi formulati dal Capo dello Stato nel messaggio di rinvio. Osserva infatti che il Presidente della Repubblica aveva invitato a tener presente che la disposizione in questione, sulla competenza penale del giudice di pace, continua a consentire l'appello del pubblico ministero contro alcuni tipi di sentenze di proscioglimento.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo 8.01 Perlini respinge gli emendamenti 9.8, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 Finocchiaro.
Antonio MAROTTA (UDC-CCD-CDU) ritira l'emendamento 9.1 Mazzoni di cui e cofirmatario.
Francesco BONITO (DS-U) fa proprio l'emendamento 9.1, ritirato dal presentatore.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 9.1, fatto proprio dal deputato Bonito e gli emendamenti 9.7 e 9.9 Finocchiaro.
Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) illustra il contenuto del proprio emendamento 9.2 volto ad assicurare il termine di sessanta giorni, previsto dal comma 2 dell'articolo 9, anche per la presentazione di nuovi motivi per i processi già incardinati presso la Corte di Cassazione, che si rendano necessari a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento in esame. Sottolinea che il problema assume veste transitoria solo per i procedimenti attualmente in corso al fine di adattare i nuovi motivi alla mutata situazione processuale ed, in particolare, alle modificazione della disciplina dei casi di ricorso per cassazione di cui all'articolo 606 del codice di procedura penale.
Gaetano PECORELLA, presidente, ritiene che la questione sia rilevante, ma che debba essere ulteriormente approfondita al fine di pervenire ad una soluzione che tenga conto di tutti i problemi di natura processuale che essa può comportare.
Aurelio GIRONDA VERALDI (AN), a seguito delle osservazione svolte dal Presidente, ritira il proprio emendamento 9.2 riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.
Gaetano PECORELLA, presidente, osserva che esiste un altro problema relativo alla individuazione del momento in cui decorre il termine dei sessanta giorni per la presentazione di nuovi motivi nei casi di conversione degli appelli in ricorsi per cassazione di cui al comma 2 dell'articolo 9 del provvedimento in esame. Ritiene che il termine in questione potrebbe farsi decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Giovanni KESSLER (DS-U) condivide l'interpretazione fornita dal Presidente e propone di aumentare il termine fino a novanta giorni.
Carlo TAORMINA (FI) sottolinea la difficile praticabilità del complesso meccanismo di cui all'articolo 9 del provvedimento in esame, pur condividendo la necessità di fissare un momento certo da cui debba decorrere il termine per la presentazione di nuovi motivi nel caso di conversione degli appelli in ricorsi per cassazione, che potrebbe essere individuato nella data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Sergio COLA (AN) ritiene che la soluzione da ultimo individuata dal deputato Taormina potrebbe creare difficoltà ai pubblici ministeri.
Nino MORMINO (FI) ritiene che il dato essenziale sia quello di concedere un termine per adeguare l'impugnazione che da appello diventa ricorso in ordine ai motivi addotti. Ritiene che la soluzione può essere quella di stabilire il dies a quo della decorrenza del termine per la presentazione dei nuovi motivi con la data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Gaetano PECORELLA, presidente, sottolinea la necessità di approvare termini tali da non produrre la paralisi dei processi.
Isabella BERTOLINI (FI), relatore, presenta l'emendamento 9.20 (vedi allegato 1).
La Commissione approva l'emendamento 9.20 del relatore.
Antonio MAROTTA (UDC-CCD-CDU), intervenendo sull'emendamento 9.10 Finocchiaro, evidenzia che il comma 3 dell'articolo 9 determina una disparità di trattamento tra l'imputato la cui sentenza di proscioglimento è inappellabile ai sensi della proposta di legge in esame e colui che, in base alla normativa vigente, sia stato già prosciolto in primo grado ma successivamente condannato in appello con sentenza poi annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. Secondo il comma 3 dell'articolo 9, in questo caso il processo prosegue in appello. Ciò è ingiusto alla luce del principio della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, in quanto si tratta pur sempre di un caso in cui un soggetto è stato dichiarato innocente in primo grado. Ritiene che debba prevedersi la inammissibilità di un ulteriore processo di appello nel caso in questione.
Gaetano PECORELLA, presidente, ritiene che la questione posta dal deputato Marotta sia estremamente delicata ed invita pertanto il relatore e la Commissione a sviluppare su di essa una adeguata riflessione. Ritiene, comunque, che si debba tenere conto anche dei motivi che hanno portato alla sentenza di annullamento, potendosi eventualmente prevedere l'inammissibiltà dell'appello solamente nel caso in cui la sentenza sia stata annullata per un vizio nella motivazione.
Antonio MAROTTA (UDC-CCD-CDU) non ritiene che siano rilevanti i motivi dell'annullamento, in quanto si tratta di riaffermare il principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Da tale principio discende necessariamente l'inammissibilità di un ulteriore appello nel caso previsto dal comma 3.
La Commissione respinge l'emendamento 9.10 Finocchiaro.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che il testo, così come modificato dagli emendamenti, sarà trasmesso alle Commissioni di merito per l'espressione del parere di competenza. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 20.20.
Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. (C. 4604-B, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica).
EMENDAMENTI
ART. 1
Sopprimerlo.
1. 4.Finocchiaro, Fanfani, Pisapia.
Sopprimerlo.
1. 5.Finocchiaro, Fanfani, Pisapia.
Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 593. - (Casi di appello). 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna e contro quelle di proscioglimento emesse ai sensi degli articoli 529 comma 2, 530 comma 2 e 531 comma 2 del codice di procedura penale.
2. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver connesso il fatto, emessa ai sensi dell'articolo 530 comma 1 del codice di procedura penale.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda».
1. 1.Mazzoni, Marotta.
Al comma 1, capoverso «Art. 593», sopprimere il comma 1.
1. 6.Finocchiaro, Fanfani, Pisapia.
Al comma 1, capoverso «Art. 593», comma 1, dopo le parole: 443, comma, inserire le seguenti: 1 e.
1. 7.Finocchiaro, Fanfani, Pisapia.
Al comma 1, capoverso «Art. 593», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e contro le sentenze che, applicando le attenuanti con giudizio di comparazione ai sensi dell'articolo 69 c.p., dichiarano l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
1. 15.Finocchiaro, Fanfani, Pisapia, Siniscalchi.
Al comma 1, capoverso «Art. 593», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e contro quelle di assoluzione.
1. 8.Fanfani, Finocchiaro, Pisapia.
Al comma 1, capoverso «Art. 593», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di proscioglimento.
1. 9.Finocchiaro, Fanfani, Pisapia.
Al comma 1, capoverso «Art. 593», dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. L'imputato ed il pubblico ministero possono impugnare le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2. Se il giudice non dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, rigetta l'appello e provvede ai sensi dell'articolo 591».
1. 2. Perlini, Cola, Lussana.
Al comma 1, capoverso «Art. 593», dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. L'imputato ed il pubblico ministero possono impugnare le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2. Se il giudice non dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, rigetta l'appello e provvede ai sensi dell'articolo 591».
1. 2. (seconda formulazione). Perlini, Cola, Lussana.
Al comma 1, capoverso «Art. 593», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento solo nei casi in cui la costituita parte civile abbia presentato le conclusioni ai sensi dell'articolo 523, comma 2, del codice di procedura penale richiedendo la condanna. Possono essere impugnate dal pubblico ministero tutte le sentenze di proscioglimento emesse ai sensi dell'articolo 530, comma 2, del codice di proceduta penale.
1. 3. Siniscalchi, Fanfani, Finocchiaro, Pisapia.
Al comma 1, capoverso «Art. 593», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento solo nei casi in cui nei confronti dell'imputato la costituita parte civile abbia presentato le conclusioni ai sensi dell'articolo 523, comma 2 del codice di procedura penale richiedendo la condanna.
1. 13. Siniscalchi, Fanfani, Finocchiaro, Maura Cossutta, Pisapia.
Al comma 1, capoverso «Art. 593», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste.
1. 10.Fanfani, Finocchiaro, Pisapia.
Al comma 1, capoverso «Art. 593», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento solo nei casi in cui la sentenza sia stata emessa ai sensi dell'articolo 530, comma 2 del codice di procedura penale.
1. 14.Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Pisapia, Maura Cossutta.
Al comma 1, capoverso «Art. 593», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento per non aver commesso il fatto.
1. 11.Finocchiaro, Fanfani, Pisapia.
Al comma 1, capoverso «Art. 593», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
1. 12.Fanfani, Finocchiaro, Pisapia.
ART. 2.
Sopprimerlo.
2. 2.Fanfani, Finocchiaro, Pisapia.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula» sono sostituite dalle parole: «, salvo che nei casi previsti dall'articolo 593 comma 1».
2. 1.Mazzoni, Marotta.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, sostituire le parole: «quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula» con le parole: «salvo che il giudice si sia pronunciato anche in ordine al capo civile».
2. 3.Finocchiaro, Fanfani, Pisapia.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 3 dopo le parole: «titolo del reato» aggiungere le parole: «ovvero abbia escluso la ricorrenza delle circostanze del reato contestate».
2. 4.Fanfani, Finocchiaro, Pisapia.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 3 dopo le parole: «titolo del reato» aggiungere le parole: «ovvero si sia pronunciata negativamente circa la ricorrenza delle circostanze del reato inizialmente contestate».
2. 5.Finocchiaro, Fanfani, Pisapia.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 3 dopo le parole: «titolo del reato» aggiungere le parole: «ovvero non abbia correttamente applicato la normativa in materia di recidiva».
2. 6.Fanfani, Finocchiaro, Pisapia.
ART. 3.
Sopprimerlo.
3. 1.Pisapia, Fanfani, Finocchiaro.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 429 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Nel caso in cui per lo stesso procedimento vi fosse già stata una pronuncia della Corte di Cassazione in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, il decreto contiene altresì l'enunciazione dei motivi per i quali il giudice ha comunque ritenuto di dover emanare decreto che dispone il giudizio.
3. 2.Fanfani, Finocchiaro, Pisapia.
Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire la parola: formula con le seguenti: può formulare.
3. 3.Fanfani, Finocchiaro, Pisapia.
Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere la parola: successivamente.
3. 4.Finocchiaro, Pisapia, Fanfani.
Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere la parola: ulteriori.
3. 5.Fanfani, Finocchiaro, Pisapia.
ART. 4.
Sopprimerlo.
4. 1.Mazzoni, Marotta.
Sopprimerlo.
4. 2.Finocchiaro, Pisapia, Fanfani.
Al comma l, capoverso «Art 428», dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) la persona offesa.
4. 3.Finocchiaro, Fanfani, Pisapia.
Al comma 1, capoverso «Art 428», sopprimere il comma 3.
4. 4.Finocchiaro, Fanfani, Pisapia.
ART. 5.
Sopprimerlo.
5. 2.Finocchiaro, Fanfani, Pisapia.
Al comma 1, al capoverso 1, sopprimere le parole: al di là di ogni ragionevole dubbio.
5. 1.Pisapia, Finocchiaro, Fanfani.
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 5-bis.
1. All'articolo 576 del codice di procedura penale, comma 1, sono soppresse le parole: «, con il mezzo previsto per il pubblico ministero,».
5. 01.Perlini, Cola, Lussana.
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 5-bis.
1. All'articolo 576 del codice di procedura penale, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, sono soppresse le parole: «con il mezzo previsto per il pubblico ministero,»;
b) al secondo periodo le parole: «Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può» sono sostituite dalle seguenti: «La parte civile può altresì».
5. 01. (seconda formulazione) Perlini, Cola, Lussana.
ART. 6.
Sopprimerlo.
6. 2.Fanfani, Pisapia, Finocchiaro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6.
1. All'articolo 577 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti dei poteri di impugnazione previsti per il pubblico ministero,»
6. 1.Mazzoni, Marotta.
Al comma 1, capoverso Art. 580, comma 1, sopprimere le parole: nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12.
6. 3.Fanfani, Finocchiaro, Pisapia.
Al comma 1, capoverso Art. 580, al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 12, aggiungere le seguenti: comma 1, lettera a).
6. 4.Finocchiaro, Fanfani, Pisapia.
Al comma 1, capoverso Art. 580, al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 12, aggiungere le seguenti: comma 1, lettera b).
6. 5.Finocchiaro, Fanfani, Pisapia.
Al comma 1, capoverso Art. 580, al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 12, aggiungere le seguenti: comma 1, lettera c).
6. 6.Fanfani, Finocchiaro, Pisapia.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 597 del codice di procedura penale è soppressa.
6. 01.Mazzoni, Marotta.
ART. 7.
Sostituirlo con il seguente:
1. Al comma 2 dell'articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne abbia fatto richiesta e siano state violate le norme processuali in materia di ammissione delle prove;
b) la lettera e) è sostituta dalla seguente:
e) se manca o è contraddittoria o è manifestamente illogica la motivazione.
7. 1.Mazzoni, Marotta.
Al comma 1, lettera a), sostituire la lettera d) con la seguente:
d) mancata motivazione in ordine al diniego di assunzione di prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'articolo 495 comma 2.
7. 4.Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Pisapia.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta a norma degli articoli 495 comma 2, 507 e 603, comma 2.
7. 2.Perlini, Cola, Lussana.
Al comma 1, lettera a), capoverso lettera d), sopprimere le parole: sempre che la stessa fosse ammissibile.
7. 6. Siniscalchi, Finocchiaro, Pisapia, Fanfani.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7. 5. Siniscalchi, Finocchiaro, Pisapia, Fanfani.
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:
e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
7. 3. Perlini, Cola, Lussana.
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le parole: «salvo che il ricorso sia stato proposto avverso sentenza inappellabile».
7. 7. Finocchiaro, Fanfani, Pisapia.
Al comma 1, lettera b), capoverso e), sopprimere le parole: se manca o.
7. 8. Fanfani, Finocchiaro, Pisapia.
Al comma 1, lettera b), capoverso e), sopprimere le parole: o è contraddittoria.
7. 9. Finocchiaro, Fanfani, Pisapia.
Al comma 1, lettera b), capoverso e), sopprimere le parole: o è manifestamente illogica.
7. 10. Finocchiaro, Fanfani, Pisapia.
Al comma 1, lettera b), capoverso e), sopprimere la parola: manifestamente.
7. 11. Finocchiaro, Fanfani, Pisapia.
Al comma 1, lettera b), capoverso e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato.
7. 12. Finocchiaro, Fanfani, Pisapia.
ART. 8.
Sopprimerlo.
8. 4.Finocchiaro, Fanfani, Pisapia.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8.
1. All'articolo 652, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «o sia stato posto nella condizione di costituirsi parte civile» sono soppresse.
8. 1.Mazzoni, Marotta.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: di assoluzione, anche se irrevocabile, con le seguenti: irrevocabile di assoluzione.
8. 2.Perlini, Cola, Lussana.
Al comma l, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , anche se.
8. 3.Finocchiaro, Fanfani, Pisapia.
Dopo l'articolo inserire il seguente:
1. L'articolo 577 del codice di procedura penale è abrogato.
2. All'articolo 36, comma l, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono soppresse le seguenti parole : «e contro le sentenze di proscioglimento per i reati puniti con la pena alternativa».
8. 01.Perlini, Cola, Lussana.
ART. 9.
Sopprimerlo.
9. 8.Finocchiaro, Fanfani, Pisapia.
Sopprimere il comma 1.
9. 3.Finocchiaro, Fanfani, Pisapia.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima.
9. 4.Finocchiaro, Fanfani, Pisapia.
Al comma 1, sostituire le parole: in corso, con le seguenti: in cui non sia stata pronunciata sentenza.
9. 5.Finocchiaro, Fanfani, Pisapia.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei quali non sia ancora stata pronunciata la sentenza.
9. 6.Finocchiaro, Fanfani, Pisapia.
Sopprimere i commi 2 e 3.
9. 1.Mazzoni, Marotta.
Sopprimere il comma 2.
9. 7.Finocchiaro, Fanfani, Pisapia.
Al comma 2, sostituire le parole: entro sessanta giorni, con le seguenti: non oltre tre mesi dalla entrata in vigore della legge.
9. 9.Finocchiaro, Fanfani, Pisapia.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 20.Il Relatore.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale.
9. 2.Gironda Veraldi.
Sopprimere il comma 3.
9. 10.Finocchiaro, Fanfani, Pisapia.
SEDE REFERENTE
Giovedì 26 gennaio 2006. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.
La seduta comincia alle 13.05.
Disposizioni in materia d inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
C. 4604-B, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2006.
Gaetano PECORELLA, presidente, dopo aver dato conto del parere favorevole che la I Commissione ha espresso sul testo risultante dagli emendamenti approvati, nessuno chiedendo di intervenire, propone di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.
La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Bertolini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Gaetano PECORELLA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Giovedì 26 gennaio 2006. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.
La seduta comincia alle 9.45.
Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
Nuovo testo C. 4604-B, rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Pierantonio ZANETTIN, presidente e relatore, illustra i contenuti del nuovo testo della proposta di legge all'esame del Comitato e, rilevato che le disposizioni dalla stessa recate appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione è rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, fa presente che la II Commissione (Giustizia) ha apportato modificazioni volte ad accogliere talune delle indicazioni contenute nel messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica. Formula pertanto una proposta di parere favorevole.
Sesa AMICI (DS-U) dichiara voto contrario sulla proposta di parere del relatore, sia perché la sua parte politica aveva già espresso tale orientamento in occasione del primo passaggio del provvedimento presso la Camera e sia perché, comunque, le modificazioni apportate dalla II Commissione (Giustizia) non paiono accogliere le osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle Camere.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 1).
Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (Nuovo testo C. 4604-B, rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4604-B, recante disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, predisposto dalla II Commissione (Giustizia) a seguito del rinvio alle Camere disposto, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, dal Presidente della Repubblica;
rilevato che le disposizioni dalla stessa recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione è rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che le modificazioni apportate dalla Commissione di merito siano in linea con le indicazioni contenute nel messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 31 gennaio 2006. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.
La seduta comincia alle 10.45.
Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
C. 4604-B, rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).
Il Comitato inizia l'esame.
Pierantonio ZANETTIN (FI), relatore, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili problematici in ordine alla ripartizione delle competenze tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere di nulla osta.
La seduta termina alle 10.50.
N. 4604-C
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 21 settembre 2005 (v. stampato Senato n. 3600)
APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 12 gennaio 2006
RINVIATA ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER UNA NUOVA DELIBERAZIONE CON MESSAGGIO MOTIVATO A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE
il 20 gennaio 2006 (v. stampato Doc. I, n. 7)
d'iniziativa del deputato PECORELLA
Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento
(Relatore: BERTOLINI)
NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 26 gennaio 2006, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
l Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 4604-B, recante disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, predisposto dalla II Commissione (Giustizia) a seguito del rinvio alle Camere disposto, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, dal Presidente della Repubblica;
rilevato che le disposizioni dalla stessa recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione è rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che le modificazioni apportate dalla Commissione di merito siano in linea con le indicazioni contenute nel messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica;
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
TESTO rinviato dal Presidente della Repubblica |
TESTO della Commissione |
Art. 1. |
Art. 1. |
1. L'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
«Art. 593. (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. |
«Art. 593. (Casi di appello). - 1. Identico. |
|
2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2. Se il giudice non dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, rigetta l'appello e provvede ai sensi dell'articolo 591. |
2. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda». |
3. Identico». |
Art. 2. |
Art. 2. |
1. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula» sono soppresse. |
Identico. |
Art. 3. |
Art. 3. |
1. All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente: |
Identico. |
«1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini». |
|
|
|
Art. 4. |
Art. 4. |
1. L'articolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: |
Identico. |
«Art. 428. - (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). - 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione: |
|
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale; |
|
b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. |
|
2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606. |
|
3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127». |
|
Art. 5. |
Art. 5. |
1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente: |
Identico. |
«1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza». |
|
|
Art. 6. |
|
1. Al comma 1 dell'articolo 576 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
a) al primo periodo, le parole: «, con il mezzo previsto per il pubblico ministero,» sono soppresse; |
|
b) al secondo periodo, le parole: «Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può» sono sostituite dalle seguenti: «La parte civile può altresì». |
Art. 6. |
Art. 7. |
1. L'articolo 580 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: |
Identico. |
«Art. 580. - (Conversione del ricorso in appello). - 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello». |
|
Art. 7. |
Art. 8. |
1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: |
a) identico: |
«d) mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta, sempre che la stessa fosse ammissibile»; |
«d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta a norma degli articoli 495, comma 2, 507 e 603, comma 2»; |
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: |
b) identico: |
«e) se manca o è contraddittoria o è manifestamente illogica la motivazione». |
«e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». |
Art. 8. |
Art. 9. |
1. All'articolo 652 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
«1. La sentenza penale di assoluzione, anche se irrevocabile, non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni. In questo caso la sentenza ha effetto quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima». |
«1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni. In questo caso la sentenza ha effetto quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima». |
|
Art. 10. |
|
1. L'articolo 577 del codice di procedura penale è abrogato. |
|
2. All'articolo 36, comma l, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa» sono soppresse. |
Art. 9. |
Art. 11. |
1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima. |
1. Identico. |
2. L'appello proposto prima della data di entrata in vigore della presente legge contro una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso per cassazione. Possono essere presentati nuovi motivi entro sessanta giorni. |
2. L'appello proposto prima della data di entrata in vigore della presente legge contro una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso per cassazione. Possono essere presentati nuovi motivi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
3. Nel caso che sia annullata una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, si applica la lettera c) del comma 1 dell'articolo 623 del codice di procedura penale. |
3. Identico. |
RESOCONTO STENOGRAFICO
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739.
Seduta di Lunedì 30 gennaio 2006
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI
indi
DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI
(omissis)
Discussione della proposta di legge Pecorella: Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (Rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica) (A.C. 4604-C ) (ore 11,40).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica, d'iniziativa del deputato Pecorella: Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è pubblicato in calce al resoconto stenografico della seduta del 23 gennaio 2006.
(Discussione sulle linee generali - A.C. 4604-C )
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto, altresì, che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
La relatrice, onorevole Bertolini, ha facoltà di svolgere la relazione.
ISABELLA BERTOLINI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 20 gennaio scorso, il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere la legge sulla inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, approvata dalla Camera dei deputati il 21 settembre 2005 e dal Senato il 12 gennaio 2006. A seguito del rinvio, la Commissione giustizia della Camera ha esaminato il testo apportandovi alcune modifiche che, come affermato nel parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali, sono in linea con i rilievi del Capo dello Stato. Anzi, specialmente per quelli relativi ai casi di ricorso per Cassazione, si può sicuramente affermare che le questioni di costituzionalità evidenziate dal Presidente della Repubblica sono state pienamente risolte.
Si tratta di un provvedimento la cui ratio ed il cui contenuto è a tutti ben noto. Ricordo, infatti, che si è arrivati alla formulazione del testo dopo un approfondito lavoro in Commissione giustizia nel corso della prima lettura, al quale hanno partecipato con spirito costruttivo tutti i gruppi. È vero che spirito costruttivo non significa condivisione del testo, ma è anche vero che su alcune parti significative di esso oggetto del rinvio - mi riferisco al principio di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero - si era registrato da parte dei gruppi di opposizione, se non un vero e proprio atteggiamento di favore alla introduzione immediata del principio nell'ordinamento, almeno una condivisione in astratto del medesimo. Le dinamiche politiche hanno poi portato l'opposizione su una posizione di accesa, naturalmente legittima, contrapposizione su tutto il provvedimento.
Tuttavia, anche quando il confronto parlamentare è diventato più aspro, i più rappresentativi gruppi di opposizione non hanno mai messo in dubbio la costituzionalità del principio della inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento. Piuttosto, è stata sostenuta l'opportunità di procedere alla riforma dei sistemi di impugnazione in maniera più organica e complessiva. Una cosa è dire: non si introduca nell'ordinamento il principio della inappellabilità perché è in contrasto con i principi costituzionali; altra cosa è dire: non si introduca tale principio perché è opportuno che prima sia riconsiderato nel complesso il sistema delle impugnazioni. Si tratta di una distinzione che credo debba essere tenuta sempre presente nel corso dell'esame che ci apprestiamo ad avviare.
Sulla parte del provvedimento che, invece, ha per oggetto i casi di ricorso in Cassazione, l'opposizione ha sempre manifestato contrarietà: a volte nel merito, altre volte sotto il profilo della costituzionalità, ma senza arrivare a presentare una pregiudiziale di costituzionalità, come sovente invece avviene quando l'Assemblea esamina un provvedimento che l'opposizione considera incostituzionale.
La scelta del Parlamento di introdurre nell'ordinamento il principio della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento si basava anche sulla posizione di una parte della dottrina e su alcune decisioni della Corte costituzionale.
Sotto il primo profilo, rimando agli scritti dei professori Coppi, Padovani, Spangher e Stella, con i quali si era sottolineata l'opportunità di prevedere nel codice di procedura penale il principio in questione, in quanto considerato come vera e propria espressione degli stessi principi costituzionali.
Per quanto riguarda la Corte costituzionale, furono considerate decisive due sentenze.
Con la sentenza n. 98 del 1994 si è chiarito che il riconoscimento di uno strumento di impugnazione a favore di una sola parte processuale non determina necessariamente una disparità di trattamento di rilevanza costituzionale. La sentenza n. 280 del 1995 è stata poi chiara nel precisare che l'appello non costituisce un'estrinsecazione necessaria dell'azione penale. A ciò si aggiunga che le sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza Franzese del 2002 e sentenza Andreotti del 2003) ed il Procuratore generale presso la Corte di cassazione nella relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2004 hanno posto la questione della incongruenza di una sentenza di appello di condanna che riformi una sentenza di proscioglimento di primo grado, presupponendo la legittimità costituzionale di una riforma volta a sopprimere l'appello delle sentenze di proscioglimento, prefigurando diverse soluzioni del problema. D'altro canto, dopo l'approvazione della legge da parte delle due Camere ed anche successivamente al rinvio del Capo dello Stato, si è registrata una serie di interventi a tutela del principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, come ad esempio quelli dei professori Baldassarre e Frosini.
Passo ora ad esaminare il provvedimento alla luce dei rilievi del Presidente della Repubblica. Questi hanno riguardato l'introduzione nell'ordinamento del principio della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e la modifica dei casi di ricorso per Cassazione. Nel primo caso sarebbe violato il principio della parità delle parti sancito dall'articolo 111 della Costituzione, nel secondo caso, sempre in violazione dell'articolo 111 della Costituzione, la Corte di cassazione sarebbe trasformata da giudice di legittimità in giudice di merito, con un aggravio così pesante del carico di lavoro della Cassazione da determinare una violazione di principi costituzionali, quali quelli della ragionevole durata del processo e del buon andamento dell'amministrazione della giustizia, sanciti rispettivamente dagli articoli 111 e 97 della Costituzione.
Il principio della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero è affermato dall'articolo 1 della proposta di legge, che modifica l'articolo 593 del codice di procedura penale limitando i casi di appello alle sole sentenze di condanna. Come ho già accennato, il Presidente della Repubblica ha ritenuto tale modifica al codice di rito non conforme alla Costituzione. Più in particolare, nel messaggio di rinvio si legge che la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento «, a causa della disorganicità della riforma, fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo».
Viene ricordato che le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione. Si ricorda, inoltre, che è parte del processo anche la vittima del reato che si è costituita parte civile, che vedrebbe «compromessa dalla legge approvata la possibilità di far valere la sua pretesa risarcitoria all'interno del processo penale».
Infine, si ritiene incongruente che il pubblico ministero totalmente soccombente non possa proporre appello, mentre tale facoltà è prevista quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta. Sono poi indicate come contraddittorie due disposizioni del codice di procedura penale in quanto non sono state modificate nonostante che la loro formulazione sembri rinviare ad ipotesi di appello contro sentenze di proscioglimento.
La Commissione giustizia ha confermato il principio della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, escludendolo tuttavia in un caso particolare. Non è stata quindi accolta la prima censura, che evidenzia una disparità tra le parti processuali poiché al pubblico ministero totalmente soccombente è stata sottratta la facoltà di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento. Nel sancire il principio della inappellabilità di tali sentenze la questione del rapporto tra le parti è stata tenuta in debito conto sia in prima lettura sia in seconda lettura, pervenendo alla conclusione che non attribuire la facoltà di presentare appello contro una sentenza di proscioglimento non significa violare il principio della parità delle parti processuali. A tale proposito si ricorda che la sentenza n. 98 del 1994 della Corte costituzionale ha chiarito che il riconoscimento del potere di impugnazione dell'imputato non ne comporta di per sé uno corrispondente per il pubblico ministero, le cui funzioni non sono assistite da garanzie di intensità pari a quelle assicurate all'imputato dall'articolo 24 della Costituzione; e ciò vale anche dopo la riforma dell'articolo 111 della Costituzione che ha affermato il principio della parità tra le parti del processo.
L'introduzione di tale principio costituzionale non ha fatto venir meno quanto enunciato dalla Corte costituzionale nel 1994 poiché, come è stato anche affermato in dottrina, il principio di parità non significa una simmetria tra la parte privata e quella pubblica. Il principio di parità delle parti, infatti, deve essere letto in base all'intero dettato costituzionale. In caso contrario, si potrebbe arrivare a sostenere, ad esempio, che all'indagato spetterebbe di disporre della polizia giudiziaria ai fini delle indagini al pari del pubblico ministero.
La stessa Corte costituzionale ha più volte ribadito che la circostanza che la parte privata, in alcuni casi, sia titolare di minori facoltà rispetto alla parte pubblica non determina necessariamente una disparità di trattamento rilevante sotto il profilo costituzionale. Nel caso dell'appello dell'imputato contro una sentenza di condanna vi è una diretta esplicazione di un diritto di rilevanza costituzionale, il diritto di difesa, ma lo stesso non si può dire per l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di assoluzione. Uno Stato democratico non può riconoscere alcun diritto costituzionale volto ad ottenere pervicacemente una sentenza di condanna nei confronti di un soggetto già riconosciuto innocente al termine di un processo regolare. Invece, deve riconoscere a colui che è stato ritenuto colpevole di un reato la possibilità di dimostrare la propria innocenza davanti ad un altro giudice. È questa la ratio del principio di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento: in un ordinamento che fa della persona il proprio fulcro, non si può ammettere che un individuo, già riconosciuto innocente da un organo dello Stato, il giudice di primo grado, al termine di un regolare processo, possa essere nuovamente assoggettato ai patimenti del processo penale per consentire ad un altro organo dello Stato, il pubblico ministero, di provare che nel primo processo lo Stato si era sbagliato.
Il principio di parità delle parti processuali, letto alla luce dei principi fondamentali della Carta costituzionale, non significa che le parti debbano avere necessariamente identici strumenti processuali, quanto, piuttosto, che nel processo la difesa e l'accusa si devono confrontare su uno stesso piano al cospetto di un giudice terzo. L'articolo 111 della Costituzione su questo punto è chiaro: la parità tra le parti riguarda il contraddittorio che si svolge dinanzi ad un giudice terzo. È tutt'altra cosa affermare che le parti debbano necessariamente avere a disposizione gli stessi strumenti processuali affinché il principio di parità trovi attuazione. I mezzi che ciascuna parte deve avere a propria disposizione per poter investire nel merito un altro giudice non dipendono da quelli che sono attribuiti all'altra parte, ma devono fondarsi su interessi o diritti costituzionalmente rilevanti. Ad esempio, lo strumento della revisione della sentenza è previsto dal codice di procedura penale solamente per modificare la sentenza di condanna e non anche per condannare chi sia stato riconosciuto innocente da una sentenza passata in giudicato. Tuttavia, nonostante tale asimmetria, nessun profilo di incostituzionalità è mai stato avanzato in ragione dell'esclusione della revisione delle sentenze di proscioglimento su istanza del pubblico ministero.
Vi è un'ulteriore considerazione che deve essere sottoposta all'Assemblea. È principio razionale, prima che giuridico, quello secondo cui la sentenza di condanna deve essere pronunciata quando non vi è alcun ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato. A tale proposito, si sottolinea che tale principio viene introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 5 della proposta di legge in esame, che su tale punto non è stata oggetto di alcun rilievo da parte del Presidente della Repubblica. Come si può affermare che non sussista un dubbio quando una persona, per uno stesso fatto e sulla base delle stesse prove, sia considerata da un giudice innocente e da un altro giudice colpevole? Tale dubbio è ancora più forte se si considera che il giudice di appello ha un rapporto mediato con le prove, anziché diretto, come lo ha, invece, il giudice di primo grado. La sentenza di condanna in appello è pronunciata da un giudice che ha letto soltanto delle carte. La sentenza di assoluzione di primo grado è pronunciata da un giudice in presenza del quale le prove si sono formate. La stessa Corte costituzionale ha più volte evidenziato la diversità dell'esame, sotto il profilo dell'acquisizione probatoria, tra il primo grado e l'appello, sottolineando che, in questo secondo caso, l'acquisizione della prova avviene in via indiretta.
Per le ragioni sopra esposte, la Commissione giustizia non ha ritenuto opportuno far venir meno il principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Tuttavia, per ragioni di giustizia sostanziale, è stato approvato in Commissione un emendamento diretto a consentire l'appello anche contro le sentenze di proscioglimento nel caso in cui, dopo il giudizio di primo grado, siano emerse nuove prove. Naturalmente, l'appello potrà essere proposto nell'ambito degli ordinari termini di decadenza previsti dalla legge per tale mezzo di impugnazione. Le nuove prove potranno essere sia a favore che a sfavore dell'imputato. Nel primo caso, l'imputato avrà interesse a proporre appello contro la sentenza di proscioglimento qualora questa sia stata emanata a seguito della prescrizione del reato. Potrebbe, comunque, essere opportuno precisare che tale facoltà sia limitata a quelle sole prove che possono essere considerate decisive, cioè vere e proprie svolte ai fini della decisione.
Il Presidente della Repubblica, inoltre, ha sottolineato l'incongruenza che al pubblico ministero sia consentito di proporre appello in caso di soccombenza parziale. Proprio su questo punto ricordo che l'onorevole Fanfani aveva presentato un emendamento volto a circoscrivere ai casi più rilevanti l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di condanna.
Dopo un approfondito esame, anche in sede di Comitato ristretto, si decise di limitare l'intervento normativo alle sole sentenze di proscioglimento, rinviando ad un secondo momento la questione delle sentenze di condanna. Si tratta di una fattispecie del tutto diversa da quella della soccombenza totale in quanto, nel caso di soccombenza parziale, la questione della colpevolezza è stata risolta nel senso positivo.
La Commissione giustizia, pur senza rinunciare al principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, ha dato seguito alle preoccupazioni espresse dal Capo dello Stato circa le aspettative risarcitorie della parte civile. Il Presidente della Repubblica, infatti, ha ritenuto che la vittima del reato che si è costituita parte civile vedrebbe compromessa dalla legge approvata la possibilità di far valere la sua pretesa risarcitoria all'interno del processo penale. Ricordo che anche di tale questione si è a lungo discusso nel corso dell'esame parlamentare e, in particolare, di quello svoltosi in sede di Commissione giustizia. Per evitare che l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento si traducesse in un pregiudizio a danno della parte civile, si è modificato l'articolo 652 del codice di procedura penale in materia di efficacia della sentenza penale di assoluzione nei giudizi civili ed amministrativi. La questione è stata risolta prevedendo che la sentenza di assoluzione non faccia stato nei confronti della parte civile, salvo che questa sia costituita nel processo ed abbia presentato le conclusioni. Ciò significa che la parte civile che si sia costituita potrà scegliere se presentare o meno le conclusioni sapendo che, nel primo caso, un'eventuale sentenza di assoluzione farà stato anche nei suoi confronti. La ratio della disposizione deve essere letta nell'ottica più generale dei diversi piani di tutela, quello della tutela risarcitoria ed il piano civilistico e non quello penale.
Con la modifica dell'articolo 652 del codice di rito si sono ridotte in maniera significativa le conseguenze nel processo civile di quanto avvenuto in quello penale. Nonostante ciò, la Commissione giustizia ha ritenuto di tutelare maggiormente la parte civile, modificando la disposizione generale di cui all'articolo 576 del codice di procedura penale relativa agli atti di impugnazione della parte civile contro i capi della sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio penale, stabilendo che tale impugnazione limitata ai soli effetti civili possa essere effettuata in via diretta e non più con il mezzo previsto per il pubblico ministero.
PRESIDENTE. Onorevole Bertolini...
ISABELLA BERTOLINI, Relatore. Ciò ha portato alla soppressione dell'articolo 577 del codice di rito relativo alla impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione. In tali casi troverà applicazione la norma di carattere generale di cui all'articolo 576.
Concludo, Presidente, chiedendo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della relazione, che contiene anche tutta una parte relativa alla Corte di cassazione che riporta i rilievi formulati dal Presidente Repubblica; credo sia necessario che risulti agli atti.
PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo non può non apprezzare la compiuta, rigorosa ed analitica relazione che è stata illustrata e, francamente, nulla ha da aggiungere. Tutto quanto si poteva dire è stato detto, ed in maniera egregia. Sono stati fatti cenni alla dottrina prevalente su questo tema ed è stata citata la giurisprudenza, anche costituzionale. Quello della relatrice è un documento veramente compiuto ed apprezzabile. L'auspicio del Governo, pertanto, è soltanto che la proposta di legge possa essere approvata con grande celerità.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Zaccaria. Ne ha facoltà.
ROBERTO ZACCARIA. Signor Presidente, ci accingiamo a discutere per la seconda volta questa proposta di legge, successivamente al rinvio operato dal Presidente Ciampi, il quale vi ha ravvisato numerosi motivi di palese incostituzionalità.
Quello al quale facciamo riferimento costituisce il sesto rinvio, da parte del Presidente Repubblica, nel corso dell'attuale legislatura. Se si analizzano i precedenti, è possibile cogliere alcune particolarità estremamente interessanti. Anzi, già dal numero dei rinvii e dalla loro qualità si potrebbero cogliere spunti considerevoli di riflessione.
Anche in questa occasione, il Presidente della Repubblica ha effettuato numerosi riferimenti puntuali alle disposizioni del testo che si accingeva a rinviare. In più passaggi, ha sottolineato come le prerogative della Presidenza della Repubblica in sede di rinvio intendessero riferirsi all'intero impianto delle norme approvate dalle Camere.
Infatti, scorrendo il testo del Quirinale, si vede sottolineato, pur a fronte di una, comunque, possibile rivisitazione del sistema delle impugnazioni in base alle previsioni del codice del 1989, «il carattere disorganico e asistematico della riforma».
Successivamente, evidenziando le ricadute della proposta di legge in senso inflattivo sul carico di lavoro della Cassazione - quindi, con effetti negativi sulla ragionevole durata del processo -, se ne individua la causa nella disorganicità della riforma proposta.
Infine, ancora, richiamando la possibilità del pubblico ministero di appellarsi solo in caso di soccombenza parziale non totale, si sottolinea la incongruenza della nuova legge, non quindi di singole disposizioni della stessa.
È significativo anche l'uso reiterato del termine «palese», da parte del Presidente Ciampi, al fine di qualificare il contrasto delle disposizioni recate dal testo rinviato prima con l'articolo 111 della Costituzione - in tema di ricorso per Cassazione per motivi di legge -, e più avanti con la ragionevole durata del processo, anch'esso principio costituzionale introdotto con la riforma del 1999.
Ma altre considerazioni ancora potrebbero farsi su quegli aspetti relativi al merito costituzionale, che sono tutt'altro che marginali; basti considerare le valutazioni, certamente non secondarie, relative all'efficienza del processo, sul quale si è pure soffermato, recentemente, il primo presidente della Corte di cassazione nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.
Passando al seguito che si è scelto di dare al provvedimento dopo il rinvio presidenziale, è necessario ricordare come giustamente (tale è la mia valutazione) l'opposizione abbia richiesto e ottenuto che il riesame parlamentare si svolgesse sull'intero testo - proprio per le considerazioni contenute nel messaggio di rinvio, che facevano riferimento al carattere organico dell'intervento -, evitando perimetrazioni del dibattito che non avrebbero pregiudizialmente permesso un seguito coerente con le indicazioni del Quirinale.
Tuttavia, non si può non rilevare come i correttivi inseriti in Commissione non abbiano rispettato tale spirito e, quindi, non possano ritenersi sufficienti non solo per poter condividere il merito della proposta ma neanche per convenire sulla sua completa compatibilità con la Costituzione.
È innanzitutto mutato il ruolo della Cassazione, che preoccupa dal punto di vista costituzionale; di fronte al citato articolo 111, primo comma, della Costituzione, la modifica dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del progetto di legge approvato in Commissione non è che un palliativo, e comunque una misura ridotta che, di certo, non va incontro integralmente alle perplessità del Presidente della Repubblica.
Non basta infatti che, elencando i casi di ricorso per Cassazione, si reintroduca la necessità che questo si basi sul testo della sentenza impugnata; nel testo rinviato, non vi era alcun riferimento, e quindi si poteva ipotizzare un ricorso talmente generale e non circostanziato che, in seguito alla sua presentazione, la Cassazione avrebbe dovuto riesaminare l'intero processo al fine di riscontrare le eventuali illogicità segnalate. Nel contempo, però, si affianca al riferimento al testo della sentenza la possibilità di estendere il ricorso anche ad altri atti interni al processo, sebbene specificamente indicati. È evidente che una tale clausola rischia di essere vuota e persino contraddittoria in quanto rende possibile sindacare, nei motivi di gravame, un numero elevatissimo di atti - se non proprio ogni singolo atto del processo -; si vanifica pertanto la disposizione, tornando alla situazione precedente alla modifica: rimangono intatte, quindi, le obiezioni di costituzionalità sollevate in sede di rinvio.
Tra l'altro, in tal modo, viene meno - e si tratta di un rilievo anch'esso avanzato ripetutamente, non solo nel messaggio di rinvio ma anche dalla dottrina - il meccanismo filtro della Cassazione, che, nell'esperienza di questi anni, ha potuto dichiarare l'inammissibilità di moltissimi ricorsi. Infatti, evidentemente, se si esaminano gli atti del processo, una tale attività preliminare non può essere più svolta e si rischia di produrre un vero e proprio blocco delle attività della Cassazione. Anche su tale aspetto - lo ribadisco - mi pare sia intervenuto il primo presidente della Cassazione, dottor Marvulli; da ciò deriva anche il rilievo sull'inefficienza del processo ed il rischio, all'orizzonte, di nuove, possibili prescrizioni: una pericolosa saldatura con la legge ex Cirielli, che abbiamo esaminato recentemente e della quale ampiamente si è detto.
Passando alla questione relativa alla disparità tra accusa e difesa, ritengo necessario svolgere un'approfondita riflessione sia in linea di principio, sia sul merito del provvedimento, anche se potrò compierla solo in termini sommari.
Infatti, si può convenire, come è stato testé ricordato dall'onorevole relatrice, che tale parità, secondo l'articolo 111 della Costituzione, sia «nel» processo e che, conseguentemente, possano prevedersi divergenze, nelle attribuzioni delle parti, per quanto concerne una serie di disposizioni che riguardano altri profili. Del resto, vorrei ricordare che anche l'avvio del procedimento penale è monopolio del pubblico ministero, ma non per questo si ravvisa una disparità contraria alla Costituzione.
Ciò in linea di principio; tuttavia, non si possono trascurare le ricadute che la particolare differenziazione delle attribuzioni, per quanto concerne le impugnazioni (così come sono descritte nella proposta di legge), potrebbe determinare, finendo per pregiudicare, in questo modo, la posizione del terzo danneggiato costituitosi parte civile, il quale rischia di non ricevere una soddisfacente tutela delle proprie pretese.
Non dobbiamo altresì dimenticare - e si tratta del punto sul quale mi permetto di dissentire da ciò che ho poc'anzi ascoltato - che la disparità di fronte all'impugnativa è particolarmente grave. La lesione, in questo caso, è acuta, e si rischia di avere un impatto diretto con la Costituzione.
Vorrei formulare un'altra osservazione. Sembra del tutto dimenticata, infatti, tutta la passata giurisprudenza della Corte costituzionale sugli articoli 512 e 513 del vecchio codice di procedura penale (mi riferisco a quella della fine degli anni Settanta), che limitava l'appello avverso certe formule assolutorie: rilevo che, oggi, quella giurisprudenza torna d'attualità (desidero citare, in particolare, la sentenza 23 maggio 1978, n. 73) e potrebbe minare, alla radice, anche le nuove norme che stiamo esaminando.
Vorrei segnalare, infine, che la disposizione transitoria recata dall'articolo 11 del provvedimento in esame, che renderebbe applicabile la nuova legge anche ai processi in corso, suscita alcune perplessità. Si tratterebbe, infatti, dell'ennesima innovazione legislativa ad intervenire nei processi in corso, dopo l'intervento operato dalle leggi sulle rogatorie, sul legittimo sospetto e sulle immunità, nonché dal recente provvedimento, di cui abbiamo già parlato, di modifica dei termini di prescrizione.
Il risultato non è che un incredibile caos nelle aule giudiziarie - o, perlomeno, il rischio che ciò si verifichi -, nonché la testimonianza che gli interventi in materia di giustizia, operati in questa legislatura, non hanno fatto altro che ignorare - anzi, hanno aggravato - il dato cronico dell'eccessiva durata dei processi italiani. Ricordo che, anche se rapidamente, abbiamo già precedentemente affrontato tale argomento.
La proposta di legge in esame, che nell'intenzione dei proponenti dovrebbe soddisfare le esigenze di snellimento dei tempi della giustizia, invece produce, potenzialmente, l'effetto opposto, sommergendo di ricorsi la Corte di cassazione ed andando perfino ad intaccare, nell'ipotesi contemplata, il principio cardine della non regressione del procedimento, come sottolineato anche dal Quirinale nel caso in cui la Cassazione non confermasse la sentenza di non luogo a procedere.
Per questi motivi, dunque, si ritiene di esprimere un dissenso rispetto alla proposta di legge in esame, che tuttavia non è frutto di un'obiezione pregiudiziale. La riforma del sistema delle impugnazioni, infatti, potrebbe sicuramente rappresentare una priorità per il nostro sistema giudiziario, proprio nell'ottica e con l'obiettivo di abbreviare la durata dei processi, nel rispetto comunque di una serie di principi, richiamati sia nella giurisprudenza, sia nel messaggio di rinvio presidenziale.
Questo, tuttavia, non è il provvedimento adeguato, per colpa di tutte le perplessità di carattere costituzionale di cui è circondato, oltre a quelle di ordine politico, discendenti dalla straordinaria contemporaneità dell'incidenza della norma su una serie di noti processi. Si tratta, infatti, di un elemento che fa rientrare anche questa riforma nell'ordine dei provvedimenti che possiedono un carattere concreto, più che generale ed astratto. Non è il caso di fare nomi «eccellenti»: sarebbe del tutto pleonastico.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.
CARLO TAORMINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo atto che, per l'ennesima volta, il Parlamento è costretto a riprendere l'esame di provvedimenti che ha già approfondito, valutato ed approvato, e che deve farlo per iniziativa del Presidente della Repubblica.
Si tratta certamente di una prerogativa costituzionale che appartiene, appunto, al medesimo Presidente della Repubblica, ma che si aggiunge anche alle molte occasioni in cui, nel corso degli iter legislativi che in questi anni abbiamo posto in essere, lo stesso Capo dello Stato ha fatto sentire la sua autorevole voce, affinchè i provvedimenti in itinere potessero assorbire indicazioni, spesso molto preziose. Tuttavia, si tratta di un metodo abbastanza pericoloso, perché non possiamo dimenticare che esiste un principio posto al di sopra di ogni altro nel nostro sistema, ossia quello della sovranità del Parlamento. Per quanto la dialettica istituzionale debba essere tenuta nella migliore considerazione, quando si giunge ad un numero molto elevato di rinvii, forse persino ad un record, che l'attuale Presidente della Repubblica ha totalizzato, quando si giunge ad una così insistita volontà di interferire con l'iniziativa parlamentare e l'approvazione delle leggi, forse vi è qualcosa che non funziona; peraltro non è detto che, se non funziona qualcosa, ciò dipenda dal modo con il quale il legislatore, avvia, approfondisce ed approva le sue riforme. In ogni caso, si tratta sempre di un passaggio molto delicato, che in questa sede è mia intenzione rimarcare, perché non credo sia una buona cosa per la democrazia.
So bene che la previsione costituzionale circa i messaggi presidenziali non contiene un'indicazione relativa ai contenuti che legittimano il Presidente della Repubblica ad intervenire, ma so anche - al pari di tutti - che la prassi costituzionale si è orientata nel senso della necessarietà dell'indicazione di ragioni di costituzionalità come incidenti negativamente sui provvedimenti approvati dal Parlamento. Per la verità, nelle occasioni che più da vicino ho potuto studiare ed approfondire - mi riferisco al provvedimento di riforma dell'ordinamento giudiziario ed alla legge Gasparri - francamente mi è stato un po' difficile trovare ragioni di carattere realmente costituzionale poste a fondamento dei messaggi al Parlamento. Oggi devo fare la medesima affermazione riguardo a ciò che, secondo il messaggio presidenziale, dovrebbe indurre il legislatore ad assumere una diversa posizione. Anzi, vi è da dire qualcosa in più rispetto a ciò che è avvenuto nel passato. In passato erano investiti di problematiche di costituzionalità motivi essenzialmente di merito, che, quindi, appartengono all'esclusivo compito del Parlamento, nelle valutazioni relative alla scelta di una direzione anziché di un'altra. Invece, questa volta si è ritenuto di far capo a ragioni di costituzionalità le quali, una dopo l'altra, risultano, secondo la mia valutazione, assolutamente infondate.
Già è stato detto molto sul problema dell'inappellabilità delle sentenze di assoluzione. Lo ha fatto, da par suo, l'onorevole Bertolini e, pertanto, non ripeterò le regioni per le quali, anche da parte mia, vi è un'assoluta non condivisione della posizione assunta dal Presidente della Repubblica, con il suo messaggio che, tra l'altro, reca, in un punto (mi riferisco a quanto scritto a pagina 3) la dimostrazione che si tratta di un appunto «riciclato» in termini di messaggio piuttosto che di un affermazione attribuibile originariamente alla persona del Presidente della Repubblica stesso.
Mi ha colpito molto, ad esempio - poiché ne parliamo in termini di costituzionalità, oggi, dopo la riforma dell'articolo 111 della Costituzione - il richiamo all'incidenza dell'inappellabilità delle sentenze di assoluzione sui tempi dei processi. Francamente, non ho capito come l'eliminazione di un grado di giudizio che, nella normalità dei casi, determina la pendenza di processi dai tre ai cinque anni, a seconda della situazione delle diverse corti d'appello italiane, possa incidere sui tempi dei processi, se non in una direzione, ossia quella di abbreviare moltissimo tali tempi.
Quanto al problema della parità tra accusa e difesa, non vorrei ripetere argomentazioni già bene illustrate dai colleghi, bensì fare una sintesi delle ragioni che sottendono tale principio, anche sulla base delle sentenze della Corte costituzionale puntualmente citate.
È stato già ricordato, giustamente, che l'articolo 111 della Costituzione fa menzione del principio della parità tra accusa e difesa solamente nella disposizione che si riferisce allo svolgimento di attività probatorie nel contraddittorio delle parti, davanti ad un organo giurisdizionale. Tale menzione non è senza rilievo, perché sta a significare che - così come si è sempre fatto in dottrina - dobbiamo distinguere gli atti di carattere processuale, che non incidono sullo svolgimento del processo sotto il profilo delle attività di impulso processuale, rispetto a quelli che di impulso processuale non sono. È evidente che la parità delle armi non possa che riguardare situazioni non concernenti le attività di impulso processuale. Tale parità tra accusa e difesa non vi può essere, per la elementare ragione che il pubblico ministero è il titolare del potere costituzionale di esercizio dell'azione penale, cui il cittadino è semplicemente assoggettato. Per questa elementare ragione, non vi è possibilità di discutere della parità delle armi con riferimento a tutto quanto ruota attorno all'attività di impulso processuale, come accade quando si tratta di legiferare attorno ai poteri di impugnazione del pubblico ministero.
Nel messaggio presidenziale vi è un riferimento assolutamente eccentrico rispetto alle ragioni che si sarebbero volute rappresentare come fonte di incostituzionalità della normativa approvata dal Parlamento; dunque, a mio giudizio, è una situazione che avrebbe dovuto essere e dovrebbe essere nella sostanza assolutamente respinta.
La medesima considerazione va svolta per quanto concerne il problema della presunta trasformazione della Corte di cassazione in organo di giurisdizione di merito per effetto della circostanza che, accanto ai motivi di impugnazione oggi previsti dal codice di procedura penale, se ne aggiungono altri che più direttamente incidono sul tessuto della motivazione e che, quindi, abilitano la Corte di cassazione ad entrare anche in tale delicato settore. Il Presidente della Repubblica ha ravvisato in ciò ragioni di incostituzionalità.
Francamente, ritengo che una norma costituzionale debba essere ricordata in tutte le sue articolazioni, non soltanto con riferimento a quelle che fanno comodo. Nel messaggio presidenziale si fa richiamo alla Corte di cassazione come organo garante del controllo sulla legittimità delle sentenze in relazione alla denunzia di vizi di legittimità. Bastava leggere il comma precedente dell'articolo 111 della Costituzione per rendersi conto che quella norma prevede per il giudice l'obbligo (quindi, un obbligo non derivante da legge ordinaria, bensì dalla Costituzione!) di motivare i suoi provvedimenti, siano questi ultimi provvedimenti sulla libertà personale o sentenze.
Credo che nessuno possa affermare il contrario rispetto all'esigenza che quella norma debba essere rispettata e che la sua violazione si traduca, certamente, in violazione di legge, esattamente come risulta dal comma successivo dell'articolo 111 della Costituzione. Pertanto, anche sotto questo profilo, ritengo assolutamente plateale l'inadeguatezza dei motivi addotti nel messaggio presidenziale. Al riguardo, vorrei tra l'altro, ricordare un'altra cosa.
Fino al 1989, abbiamo avuto un sistema che disciplinava la Corte di cassazione grosso modo nei termini in cui avverrà per effetto dell'approvazione di questa legge da parte del Parlamento italiano. Mai nessuno si è posto il problema della costituzionalità di quei poteri affidati alla Corte di cassazione. Ciò senza dire, signor Presidente, onorevoli colleghi, che forse sarebbe stato il caso di rammentare come ci sia un collegamento tra il rafforzamento dei poteri della Corte di cassazione, come garante anche di una reale motivazione delle sentenze dei nostri giudici, e l'inappellabilità delle sentenze prevista da questo provvedimento legislativo.
È evidente, infatti, che proprio di fronte al fatto che non si è ritenuto adeguato giudicare nuovamente una persona assolta in primo grado da parte di un altro giudice di merito, dovrà essere più penetrante l'intervento della Corte di cassazione. Quindi, si tratta di ragioni non condivisibili che debbono indurre questo legislatore ad andare avanti per la sua strada.
Nonostante ciò, com'è stato ricordato, il messaggio presidenziale è stato preso come spunto e come occasione, piuttosto che come causa, per perfezionare ulteriormente il testo legislativo originario. Spesso, infatti, i testi recano la sofferenza del loro percorso e la violenza delle contrapposizioni e, quindi, non sempre essi sono perfetti e, comunque, sono sempre perfettibili.
Credo che con il testo che viene presentato all'Assemblea siano stati corretti alcuni aspetti che, comunque, a prescindere dal messaggio presidenziale, avrebbero potuto esserlo anche in precedenza.
Rammento, in particolare, per quanto concerne la questione dei poteri della suprema Corte di cassazione, l'esigenza di indicare con puntualità gli atti dai quali si trae la ragione della denunzia del vizio di motivazione, che razionalizza indiscutibilmente la disposizione contenuta nel testo di partenza.
Ricordo, inoltre, come è stato già fatto, il richiamo alla sopravvenienza di elementi di prova. Mi auguro, ovviamente, che essi siano legati ad un'assoluta decisività, altrimenti la norma si potrebbe prestare ad una certa strumentalizzazione.
Per quanto riguarda il presupposto e il limite unico di appellabilità delle sentenze di assoluzione, richiamo, altresì, i miglioramenti apportati nelle disposizioni transitorie.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che questa normativa, che mi auguro quanto prima possa diventare legge dello Stato, rappresenti - lo dico con molta convinzione - la migliore legge che sia stata licenziata dal Parlamento in questa legislatura. Si tratta, secondo la mia valutazione, di una vera e propria svolta storica, che dobbiamo a chi l'ha sostenuta con tanta forza e con tanta maestria. Mi riferisco al presidente della Commissione giustizia, onorevole Gaetano Pecorella, che ha profuso tutto il suo impegno per portare avanti questa riforma nel migliore dei modi.
Credo, nonostante possa sembrare una legge fatta «a mosaico», che vi sia persino un filo conduttore unitario. Non casualmente, lo ha ricordato l'onorevole Bertolini, il Presidente della Repubblica non ha censurato la disposizione, secondo me centrale, relativa alla ragionevolezza del dubbio in ordine alla possibilità di pervenire alla condanna di un cittadino.
Ebbene, credo che non avendo il Presidente della Repubblica preso in considerazione tale punto affidi il suo messaggio ad una contraddizione di fondo. Infatti, proprio la ragionevolezza del dubbio sulla responsabilità di un imputato spiega - è stato già detto - l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione e spiega anche un altro frammento di questa normativa che va rammentato e che il Presidente della Repubblica non ha censurato. Mi riferisco all'obbligo dell'archiviazione degli atti da parte di un pubblico ministero il quale si trovi di fronte ad una Corte di cassazione che ha escluso, in sede di applicazione dei provvedimenti cautelari, l'esistenza di una fattispecie indiziaria meritevole di questa denominazione secondo il codice di procedura penale. Dunque, vi è un costrutto assolutamente coerente e capace di dare una vera e propria svolta al nostro sistema processuale penale.
Signor Presidente, signori della corte... Onorevoli colleghi, scusate il lapsus...
PRESIDENTE. Onorevole Taormina, quale migliore corte che l'aula del Parlamento?
CARLO TAORMINA. Questo è vero, Presidente.
Vorrei ricordare un punto importante che stavo prima esaminando insieme al presidente Pecorella. Ho un documento, datato 2 marzo 2005, che proviene dall'Associazione nazionale magistrati, movimento per la giustizia: si tratta, notoriamente, della parte estrema, quasi extraparlamentare, rispetto all'organizzazione correntizia della magistratura, organizzazione correntizia recentemente riconosciuta dal presidente Marvulli in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario, quindi ne possiamo parlare finalmente in maniera assolutamente chiara.
Vorrei che rimanesse agli atti del Parlamento, come sta accadendo, quanto è scritto in questo documento: «Per quanto riguarda la giurisdizione penale (...) la naturale premessa riguarda la constatazione, non nuova né recente, che l'intero sistema delle impugnazioni rivela l'esigenza di una pronta riforma». Sentite in cosa deve consistere la riforma: «Infatti, alla contraddizione derivante dalla subordinazione della sentenza di primo grado, frutto di un giudizio fortemente partecipato secondo lo schema del principio accusatorio, ad un giudizio di appello puramente cartaceo e formale, si accompagna l'astrattezza di un giudizio di legittimità ispirato alla tutela dell'uniformità dell'applicazione del diritto, il cui sindacato è limitato all'interpretazione della norma ed alla valutazione della mera struttura logica della sentenza impugnata. Si pone l'interrogativo se l'uniformità del diritto così concepita, come nomofilachia ossia come funzione astratta e paralegislativa, non si traduca in un'insufficienza del giudizio. Se, cioè, in un moderno sistema processuale la corretta ed uniforme applicazione della norma debba essere rimessa all'interpretazione astratta, - lasciando fuori dal sindacato di legittimità il travisamento del fatto, o se, invece, non debba essere desunta in ogni caso dalla valutazione del fatto, secondo le esigenze di accertamento e di regolamentazione che da esso promanano. Si tratta, in altri termini, di avvicinare il ruolo della Corte di cassazione» - e qui sta la rivoluzione della legge Pecorella - «a quello della Corte suprema di tipo anglosassone, sciogliendo finalmente il dilemma che Nello Nappi» - dev'essere un magistrato, altrimenti non verrebbe citato con tanta pomposità - «ha posto nella sua relazione all'ultima assemblea della Corte (...). Dal diverso assetto e dal differente orientamento della funzione ordinamentale dell'istituto deriverebbe un'azione più efficace e penetrante nel processo, che ne risulterebbe razionalizzato e quindi potenziato nella capacità di accertamento e di valutazione, senza pregiudizio per la nomofilachia, perché nel migliorato approccio al fatto la Corte troverebbe la legittimazione alla sua giurisprudenza».
Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho citato questo documento perché credo sia una sorta di fotografia dello spirito e della filosofia del provvedimento che prendiamo in esame dopo il messaggio presidenziale. In queste ore dobbiamo prendere atto che da parte della magistratura c'è una sorta di rivolta rispetto a questa legge e dobbiamo dire che tale rivolta è pretestuosa e preconcetta.
Infatti, in tempi assolutamente non suscettibili di alcuna perplessità, dal punto di vista della sincerità nella formazione dei propri convincimenti e nella loro espressione all'esterno, la magistratura, la più recalcitrante a qualsiasi ordine costituito, si è pronunciata esattamente nei termini in cui si sta nuovamente per pronunciare il Parlamento.
Ha ragione il ministro Castelli, quando afferma che la posizione della magistratura è una posizione assolutamente oltranzista, che non ha alcun punto di equilibrio e di osservazione dei fatti su cui il legislatore si sofferma.
Mi auguro, dunque, che l'iter del provvedimento possa modificarne solo alcuni aspetti lasciando integri gli elementi, le strutture portanti, i «paletti», che la norma rappresenterà sicuramente per l'intera legislazione processuale penale.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.
GIAN FRANCO ANEDDA. Signor Presidente, dico subito che il Presidente della Repubblica, nel rinviare alle Camere con un messaggio la proposta di legge approvata, ha agito nell'ambito pieno e rigoroso dei poteri che la Costituzione gli attribuisce. La Costituzione, infatti, non circoscrive la possibilità dei rilievi a questioni di mera costituzionalità, ma implicitamente afferma che i rilievi possono riguardare anche questioni di opportunità, che sono rimesse alla completa discrezionalità del Presidente della Repubblica.
Ma se si tratta di valutazioni, ed in particolare di valutazioni di opportunità e quindi di opinioni, legittime certo ma in quanto tali opinabili, non vi è mancanza di rispetto nel contrapporre all'alta e dotta opinione - tale per la personalità di chi la esprime - l'altra, per definizione meno dotta, di un modesto avvocato di provincia quale io sono. Intendo discutere, e questa è la ragione per cui mi sono iscritto a parlare in sede di discussione generale, il merito del messaggio presidenziale, per esprimere sommessamente il mio dissenso dai contenuti.
Per anticipare la conclusione, affermo che ero e rimango convinto che il Parlamento dovrebbe confermare senza modifiche il testo già approvato, per due generali motivi: per riaffermare con la forza dei fatti la centralità del Parlamento e la sovranità piena nel legiferare, perché le motivazioni del rinvio sono intrise di manifeste imprecisioni che, con altri termini, potrebbero essere definite travisamento di fatti. Preso atto che il messaggio ha natura squisitamente politica e poco tecnica, ha prevalso la scelta di opportunità politica: evitare che la riapprovazione apparisse una immotivata contrapposizione al Capo dello Stato e non - come sarebbe - una meditata valutazione sui profili tecnico-giuridici della legge.
La proposta in esame ripropone in sostanza il testo, ma con alcune modifiche che accolgono i rilievi del Capo dello stato, affinché nessuno in buona fede possa dire che non si è tenuto conto delle osservazioni del Capo dello Stato e perché nessuno in buona fede possa dire che vi erano o permangono rilievi di presunta incostituzionalità.
Il punto centrale, vorrei dire il vero e solo motivo del rinvio, la critica di fondo, non attiene al principio dell'inappellabilità delle sentenze. Il rilievo è avanzato dal signor Presidente della Repubblica in termini quasi incidentali, con riferimento ad una presunta asimmetria tra l'accusa e la difesa, anche perché, come è stato di recente ricordato, questa modifica venne auspicata da una parte della magistratura.
Il rilievo, in particolare, attiene alla modifica dell'articolo 606 del codice di procedura penale, nella lettera d) del primo comma, laddove si parla di possibilità del ricorso per mancata assunzione di una prova decisiva, e nella lettera e) dello stesso primo comma, che sopprime l'improvvido inciso che limita le censure al caso di mancata o manifesta illogicità della motivazione nella sola ipotesi che il vizio denunciato risulti dal testo del provvedimento impugnato (in sostanza, si tratta di un motivo di ricorso per la sola singolare ipotesi, in cui uno sprovveduto estensore della sentenza contraddica se stesso).
Si legge nel messaggio che dalle modifiche previste discenderebbe l'obbligo della Cassazione del controllo di legalità non della sentenza, bensì dell'intero processo, il che, come risulta nel messaggio, provocherà un insostenibile aggravio di lavoro, con allungamento certo dei tempi del processo.
Il Presidente della Repubblica ha ritenuto che l'ampliamento delle ipotesi del ricorso per Cassazione abbia un effetto inflattivo superiore a quello deflattivo risultante dalla soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento.
Il Capo dello Stato sposa, quindi, la tesi secondo cui la crisi della giustizia in senso sostanziale e processuale può essere risolta soltanto con il ridurre il lavoro dei magistrati, con l'allontanare i cittadini dalla giustizia e con il rendere difficile l'accesso alla giurisdizione.
Esprimo ancora una volta il mio assoluto dissenso da siffatto modo di intendere l'amministrazione della giustizia.
È facile replicare che il testo proposto riprende il codice abrogato, che consentiva senza limiti, perché in violazione della legge processuale, ogni censura per la mancanza, l'insufficienza, la contraddittorietà della motivazione. È bene ricordare in questa occasione che, vigente quel codice, una sezione della Cassazione, la prima, in pochi mesi, pronunziando sentenze insigni si sbarazzò di un arretrato di anni, senza gridare all'insostenibile aggravio del lavoro.
Inoltre, l'allungamento dei tempi processuali non è l'automatica conseguenza del carico di lavoro. I tempi si allungano soltanto con riguardo all'intensità lavorativa con la quale l'eventuale aggravio viene affrontato.
Non è scritto da alcuna parte che la Cassazione sia solo giudice di legalità della sentenza e non, invece, giudice della legalità dell'intero processo.
La sentenza è il frutto, è la conclusione del processo, e proprio l'articolo 111 della Costituzione - tanto spesso invocato - impone che i provvedimenti giudiziari debbano essere motivati esaurientemente e non con motivazioni apparenti, e non vi può essere controllo della motivazione senza il controllo della rispondenza della stessa alle risultanze del processo.
È vero invece l'assunto - che solo a pronunciarlo appare eresia o bestemmia - che i giudici mal sopportano il controllo del loro lavoro. Ne fanno fede le ingiustificate proteste per alcune norme del nuovo ordinamento giudiziario. Oggi, il giudice di merito, il giudice dell'appello, può scrivere ciò che gli garba perché nessuno, nemmeno la Cassazione, che volentieri si è sottratta al compito, può effettuare alcuna verifica. Talché, se il giudice non ha tenuto conto e non si è occupato nella sentenza di una prova d'alibi che scagiona l'imputato, la Cassazione, dinanzi alla denuncia del vizio, replica affermando che non è suo compito esaminare o controllare gli atti processuali, con tanti cari saluti alla giustizia sostanziale.
Soggiunge il messaggio che verrebbe meno la funzione della VII sezione della Cassazione - la sezione filtro, istituita nel marzo del 2001 -, che avrebbe consentito in questi anni una decisiva economia delle risorse esaminando e dichiarando l'inammissibilità del 45 per cento dei ricorsi. Senonché, così come riferì alla Commissione giustizia sua eccellenza il Primo Presidente della Corte nel marzo del 2003, le inammissibilità dichiarate dalla VII sezione riguardano macroscopiche irregolarità formali che nulla hanno a che vedere, salvo casi eclatanti, con il controllo della motivazione.
La nota del messaggio è quindi frutto di inesatta informazione e, di conseguenza, non pare pertinente affermare che il sistema determina violazione nel suo complesso del principio della ragionevole durata del processo.
Il rilievo presidenziale ha inoltre colpito la modifica dell'articolo 606 del codice di procedura penale riferita alla mancata assunzione di una prova decisiva. La modifica obbliga la Corte - si legge sempre nel messaggio - al controllo del fascicolo processuale e, in ogni caso di asserita decisività, di qualsiasi prova non ammessa.
Ancora una volta il rilievo non appare puntuale, perché la censura è prevista nel testo oggi in vigore con riferimento alla mancata assunzione di una prova decisiva già ammessa e la modifica si limita ad estendere l'esame dell'ammissibilità della prova, sempre decisiva, se richiesta.
Il rilievo in ordine alla disciplina transitoria trascura il fatto che, se nelle norme processuali il tempo regola l'efficacia dell'atto, una normazione diversa avrebbe determinato una incongrua ed ingiusta disparità di trattamento in ordine ai procedimenti in corso, creando un duplice e confuso binario di interpretazione e di applicazione.
E il richiamo alla presunta disparità di trattamento tra il pubblico ministero e l'imputato, proprio per la diversa natura dei soggetti interessati, non appare coerente con il sistema, tanto che è stato già criticato da eminenti costituzionalisti. D'altra parte, per rendersene conto è sufficiente rileggere lo studio sull'ordinamento giudiziario italiano redatto e pubblicato sul sito del Consiglio superiore della magistratura, che traccia il profilo del pubblico ministero italiano.
Il messaggio del Capo dello Stato, pubblicamente ringraziato dal Primo Presidente nel discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario, rappresenta una non comprensibile acquiescenza a mere istanze corporative comunque vestite e trascura il dato di fondo: la Cassazione è l'organo di controllo della logica del giudice nel suo giudicare.
Senza controllo sull'uso della logica, ancorata alle risultanze processuali, essa è ridotta a verifica cartolare ed il controllo viene meno. Scompare, in sostanza, la motivazione, cioè l'unica, vera, effettiva, efficiente e reale garanzia per il cittadino (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Lucidi. Ne ha facoltà.
MARCELLA LUCIDI. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, colleghi, torniamo a discutere in questa aula di un provvedimento che i Democratici di sinistra non condividevano ieri, prima che fosse approvato dal Parlamento, e continuano a non condividere oggi. Resta infatti immutato il nostro giudizio negativo sul complesso di queste disposizioni, che affrontano solo parzialmente e male l'esigenza di riscrivere il nostro processo penale, quel processo che ormai non ha più coerenza e delude nei tempi e nelle procedure l'attesa di giustizia, che coinvolge l'imputato ed interessa tutti i cittadini.
Giustamente, il primo presidente Marvulli ha detto che il codice del 1989, nato come ambizioso progetto di rito accusatorio, è ormai un relitto in disarmo sulle cui ceneri si è costruito, attraverso reiterati interventi normativi, un sistema che ha il pregio di rendere meno funzionale l'amministrazione della giustizia.
Avvertiamo tutti l'esigenza di riformare il sistema di gravame delle sentenze, un sistema che svaluta l'importanza del giudizio di primo grado, il contraddittorio che si realizza in quella fase, che si svolge nel vivo di una dinamica che il giudice segue direttamente, in forza della quale assume e motiva la propria decisione.
Abbiamo contezza di quanto sia necessario garantire sempre e comunque il diritto di difesa, le esigenze del giusto processo e della sua ragionevole durata, ma tutto questo meritava che fosse seguita un'altra strada, che non rovesciasse sulla Corte di cassazione il peso dei problemi irrisolti, costringendo quel giudice a cambiare la propria funzione, a sopperire a debite esigenze di accertamento, che altrimenti resterebbero non evase, a caricarsi di un dovere di indagine che gli nega la propria posizione apicale, residuale, di giudice di legittimità.
Il Presidente della Repubblica non ha promulgato la legge e ha chiesto nel merito una nuova deliberazione. Condividiamo i rilievi contenuti nel messaggio di rinvio alle Camere. Il principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, che dà il titolo a questo provvedimento, è un pezzo di stoffa nuova cucito su un abito vecchio. Quel principio ci convince, ha buone ragioni per entrare nell'ordinamento, ma non può metterlo a soqquadro.
È innegabile che per valutazioni o circostanze diverse oggi il processo può chiudersi con un esito favorevole all'imputato e che non possa farsi confusione, come il codice non fa, tra una sentenza di non doversi procedere, anche per estinzione del reato, ed una sentenza di assoluzione. Pur non condividendo la formula introdotta all'articolo 5 di questo provvedimento, che colloca la sentenza di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio, crediamo che a maggior ragione, stante questa disposizione, il limite dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento dovrebbe considerare quanto è avvenuto in primo grado, per non trascurare il ruolo processuale che svolgono tutte le parti coinvolte: l'accusa, la difesa e, in particolare - come ha ricordato il Presidente della Repubblica -, la vittima del reato costituitasi parte civile.
È tema che meriterebbe una specifica riflessione, quello del posto che nel processo penale è dato alle vittime dei reati. Vi è bisogno di una maggiore razionalità del sistema, razionalità che meglio andrebbe curata nel rapporto tra giudicato penale, che risponde alla pretesa punitiva pubblica e giudizio civile, che risponde alla pretesa risarcitoria privata. Avete invece ritoccato la questione senza darle il giusto rilievo che meriterebbe e che, a nostro avviso, solo una rivisitazione complessiva delle norme processuali penali consentirebbe.
Ciò che soprattutto ribadiamo con la forza dei rilievi sollevati dal Presidente della Repubblica è il danno evidente che questo provvedimento reca alle competenze della Corte di cassazione; danno che non si sana attraverso gli emendamenti che sono stati accolti in Commissione. Da anni la riflessione giuridica si sofferma sulla necessità di una corrispondenza dell'attività della Corte con la sua funzione nomofilattica, con il suo ruolo di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Queste norme spingono la Corte di cassazione verso una crisi irreversibile.
Quanto ai casi di ricorso di cui all'articolo 606 del codice di procedura penale, quegli emendamenti non restituiscono alla Suprema corte la sua funzione unica di controllo della legalità della sentenza, essi continuano a chiedere alla Corte di cassazione di guardare alla legittimità dell'intero processo. Mi soffermo sulla lettera d) che avete riformulato. Noi sappiamo che quanto alla mancata assunzione di una prova decisiva si prevede una prognosi postuma sul carattere di quella prova, la sua decisività, appunto, che impone un confronto fra quanto è scritto nel provvedimento impugnato e quanto sarebbe potuto dipendere da quella prova. Il richiamo agli articoli 507 e 603, comma 2, del codice di procedura penale estende quella prognosi a tutte le prove richieste dalla parte, in ogni fase, anche a quelle prove sopravvenute e scoperte dopo il giudizio di primo grado, che consentirebbero, o avrebbero consentito, all'imputato e al pubblico ministero - questo scrivete nel testo - di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento. È una norma sbagliata, sulla quale vi invitiamo a riflettere. Così, quanto alla lettera e), è vero che questa norma si richiama ad un vizio che risulta dal testo del provvedimento impugnato, ma si associano ad esso anche gli altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, che teoricamente potrebbero essere tutti gli atti del processo. Si conferma, quindi, la necessità che la Corte di cassazione spieghi un'indagine di merito.
Nessuna considerazione hanno avuto i condivisibili richiami a considerare anche gli effetti dell'articolo 4, relativo all'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, e dell'articolo 9, relativo alle norme transitorie, quanto all'efficienza del processo e alla sua ragionevole durata. Il diritto di difesa, che come sostiene la relatrice, dovrebbe prevalere su questi due principi, perché c'è bisogno che le sentenze siano giuste, diventa un diritto inesigibile. Ridotti con altre leggi i tempi di prescrizione dei processi, resta solo da rallentarne lo svolgimento perché essi non si celebrino. È una logica deflativa molto originale, ma anche molto ingiusta, perché continuerà a squalificare la funzione giurisdizionale, investendo ora anche l'organo supremo della giustizia. Su questa Corte ricadrebbe un onere di lavoro non più gestibile attraverso la cosiddetta sezione filtro, non certo attraverso un organico limitato, ideato per un più ristretto ambito di valutazione, con indubbie conseguenze quanto all'accumulo di arretrati e alle lungaggini procedurali.
Quel che più ci sconvolge è la leggerezza con cui avete considerato gli effetti che produrrà la norma transitoria. Resta confermato che l'appello già proposto contro una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso per Cassazione. Tutto ciò che è stato osservato in relazione a questa disposizione e che ha evidenziato il Presidente della Repubblica non conta! L'unica vostra modifica concerne il termine certo dato alla parte ricorrente per presentare nuovi motivi. Ma lo capite cosa provocherà questa norma, che sfugge ai principi generali, motivo per il quale avete dovuto esplicitarla? Cosa significherà lo spostamento di fascicoli, di carte, dalle corti d'appello verso Roma? Quale lavoro si imporrà alle cancellerie? Quali difficoltà organizzative si incontreranno? Quali disagi si produrranno? Quanto sarà compromessa la possibilità di rispondere in tempi certi ad un'istanza, l'unica che residua, di definizione processuale?
So che vi è sgradito sentirvi dire che quella in esame è, come tante altre, una legge ad personam. Sfortuna vuole per voi che tante coincidenze abbiano legato le vicende processuali di noti personaggi alle modifiche del codice penale e processuale. Capita a tutti gli avvocati, ai giudici e alle parti di cogliere attraverso i processi i limiti del sistema penale o civile. Non neghiamo che questi limiti debbano essere considerati a prescindere dal caso concreto in cui emergono e dal vantaggio che una persona può trarne. Colleghi, quel che non possiamo accettare è che per voi il fine, che è sempre particolare, giustifica sempre i mezzi e che, inoltre, non mostrate alcun interesse per le distorsioni che producete.
Avremmo potuto confrontarci meglio su una riforma delle impugnazioni, sul principio della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, sulla legittimità e la coerenza del grado di appello anche nei riguardi del condannato, su come rafforzare il primo grado a tutto vantaggio della celerità del sistema di gravame, nonché su come mantenere ed anzi migliorare l'attività del giudice di legittimità e, recentemente, su come accogliere le osservazioni fatte dal Presidente della Repubblica. Questi, con equilibrio, ha inteso ricondurci sul binario del diritto e dei principi costituzionali. Ha dato eco alle giuste preoccupazioni del Primo Presidente della Corte di cassazione, Nicola Marvulli, nonché del Presidente del consiglio di amministrazione della Rete dei presidenti delle corti supreme giudiziarie dell'Unione europea.
In Commissione giustizia abbiamo colto le perplessità che giungono dalle file della maggioranza. Il tenore degli emendamenti proposti dall'UDC è il segno di una condivisione ideale delle nostre obiezioni e della validità delle osservazioni del Quirinale. Ma quanta timidezza prevale in un gioco delle parti che alla fine mette tutto a tacere perché prevalga non il superiore interesse del cittadino, ma quello della maggioranza. Una maggioranza che in questi anni ha scritto due codici: quello riservato ai forti e quello riservato ai deboli. I primi escono dalle maglie della giustizia, da quello che il Presidente del Consiglio dei ministri ha definito un girone infernale; i secondi vi restano. Per i primi si aprono le porte dell'impunità, per i secondi quelle del carcere.
L'anno giudiziario è stato inaugurato con una forte preoccupazione per gli esiti di scelte legislative che non hanno affrontato la crisi strutturale della giustizia e la sua insostenibile lentezza, che esasperano un garantismo senza tutele contro i processi e contro la certezza della pena.
Tra i provvedimenti che portano il segno negativo vi è quello in esame. E le modifiche modeste non possono essere soddisfacenti e non bastano a cambiare quel segno.
Resta un giudizio negativo, che ci imporrà di rimettere mano alle norme in esame, certamente attraverso un ragionamento complessivo che stabilisca un percorso processuale giusto, dal primo grado fino all'ultimo: per questo ci impegneremo (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Repliche del relatore e del Governo - A.C. 4604-C )
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Bertolini.
ISABELLA BERTOLINI, Relatore. Rinuncio alla replica, signor Presidente.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, anch'io rinuncio alla replica.
PRESIDENTE. Sta bene.
(Annunzio di questioni sospensive e di questioni pregiudiziali - A.C. 4604-C )
PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate le questioni sospensive Mantini ed altri n. 1 e Finocchiaro ed altri n. 2 (vedi l'allegato A - A.C. 4604-C sezione 2), nonché le questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità Zaccaria ed altri n. 1 e Finocchiaro ed altri n. 2 (vedi l'allegato A - A.C. 4604-C sezione 1), che saranno discusse e votate in altra seduta.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
ISABELLA BERTOLINI, Relatore. Il 20 gennaio scorso il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere la legge sulla inappellabilità delle sentenze di proscioglimento approvata dalla Camera dei deputati il 21 settembre 2005 e dal Senato il 12 gennaio 2006.
A seguito del rinvio, la Commissione giustizia della Camera ha esaminato il testo apportandovi alcune modifiche che, come affermato nel parere espresso dalla Commissione Affari Costituzionali, sono in linea con i rilievi del Capo dello Stato. Anzi, specialmente per quelli relativi ai casi di ricorso per Cassazione, si può sicuramente affermare che le questioni di costituzionalità evidenziate dal Presidente della Repubblica sono state pienamente risolte.
Si tratta di un provvedimento la cui ratio ed il cui contenuto è a tutti ben noto. Ricordo, infatti, che si è arrivati alla formulazione del testo dopo un approfondito lavoro in Commissione giustizia nel corso della prima lettura, al quale hanno partecipato con spirito costruttivo tutti i gruppi. È vero che spirito costruttivo non significa condivisione del testo, ma è anche vero che su alcune parti significative di esso oggetto del rinvio - mi riferisco al principio della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero - si era registrato da parte di gruppi di opposizione, se non un vero e proprio atteggiamento di favore alla introduzione immediata del principio nell'ordinamento, almeno una condivisione in astratto del medesimo. Le dinamiche politiche hanno poi portato l'opposizione su una posizione di accesa (naturalmente legittima) contrapposizione su tutto il provvedimento. Tuttavia, anche quando il confronto parlamentare è diventato più aspro, i più rappresentativi gruppi di opposizione non hanno mai messo in dubbio la costituzionalità del principio della inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento. Piuttosto, è stata sostenuta l'opportunità di procedere alla riforma dei sistemi di impugnazione in maniera più organica e complessiva. Una cosa è dire: non si introduca nell'ordinamento il principio della inappellabilità perché è in contrasto con i principi costituzionali; altra cosa è dire: non si introduca tale principio perché è opportuno che prima sia riconsiderato nel complesso il sistema delle impugnazioni. Si tratta di una distinzione che credo debba essere tenuta sempre presente nel corso dell'esame che ci apprestiamo ad avviare. Sulla parte del provvedimento che, invece, ha per oggetto i casi di ricorso in Cassazione, l'opposizione ha sempre manifestato contrarietà: a volte nel merito, altre volte sotto il profilo della costituzionalità, ma senza arrivare a presentare una pregiudiziale di costituzionalità, come sovente invece avviene quando l'Assemblea esamina un provvedimento che l'opposizione considera incostituzionale.
La scelta del Parlamento di introdurre nell'ordinamento il principio della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento si basava anche sulla posizione di una parte della dottrina e su alcune decisioni della Corte costituzionale. Sotto il primo profilo, rimando agli scritti dei professori Coppi, Padovani, Spangher e Stella, con i quali si era sottolineata l'opportunità di prevedere nel codice di procedura penale il principio in questione, in quanto considerato come vera e propria espressione degli stessi principi costituzionali. Per quanto riguarda la Corte costituzionale, furono considerate decisive due sentenze. Con la sentenza n. 98 del 1994 si è chiarito che il riconoscimento di uno strumento di impugnazione a favore di una sola parte processuale non determina necessariamente una disparità di trattamento di rilevanza costituzionale. La sentenza n. 280 del 1995 è stata chiara nel precisare che l'appello non costituisce una estricazione necessaria dell'azione penale. A ciò si aggiunga che le sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza Franzese del 2002 e sentenza Andreotti del 2003) ed il procuratore generale presso la Corte di Cassazione (relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2004) hanno posto la questione della incongruenza di una sentenza di appello di condanna che riformi una sentenza di proscioglimento di primo grado, presupponendo la legittimità costituzionale di una riforma volta a sopprimere l'appello delle sentenze di proscioglimento, prefigurando diverse soluzioni del problema. D'altro canto, dopo l'approvazione della legge da parte delle due Camere ed anche successivamente al rinvio del Capo dello Stato, si è registrata una serie di interventi a tutela del principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, come ad esempio quelli dei professori Baldassarre e Frosini.
Passo ora ad esaminare il provvedimento alla luce dei rilievi del Presidente della Repubblica.
Questi hanno riguardato l'introduzione nell'ordinamento del principio di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e la modifica dei casi di ricorso per Cassazione. Nel primo caso sarebbe violato il principio di parità delle parti sancito dall'articolo 111 dalla Costituzione, nel secondo caso, sempre in violazione dell'articolo 111 della Costituzione, la Corte di Cassazione sarebbe trasformata da giudice di legittimità in giudice di merito, con un aggravio così pesante del carico di lavoro della Corte di Cassazione da determinare una violazione di principi costituzionali, quali quelli della ragionevole durata del processo e del buon andamento dell'amministrazione della giustizia, sanciti rispettivamente dagli articoli 111 e 97 della Costituzione.
Il principio della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero è affermato dall'articolo 1 della proposta di legge, che modifica l'articolo 593 del codice di procedura penale limitando i casi di appello alle sole sentenze di condanna.
Come ho prima accennato, il Presidente della Repubblica ha ritenuto tale modifica al codice di rito non conforme alla Costituzione. Più in particolare, nel messaggio di rinvio si legge che la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento «a causa della disorganicità della riforma, fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo.» Viene ricordato che le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione. Inoltre, si ricorda che è parte del processo anche la vittima del reato costituitasi parte civile, la quale vedrebbe «compromessa dalla legge approvata la possibilità di far valere la sua pretesa risarcitoria all'interno del processo penale.» Infine, si ritiene incongruente che il pubblico ministero totalmente soccombente non possa proporre appello, mentre tale facoltà è prevista quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta. Sono poi indicate come contraddittorie due disposizioni del codice di procedura penale in quanto non sono state modificate nonostante che la loro formulazione sembri rinviare ad ipotesi di appello contro sentenze di proscioglimento.
La Commissione giustizia ha confermato il principio della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, escludendolo tuttavia in un caso particolare.
Non è stata, quindi, accolta la prima censura che evidenzia una disparità tra le parti processuali, poiché al pubblico ministero totalmente soccombente è stata sottratta la facoltà di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento.
Nel sancire il principio dell'inappellabilità di tali sentenze la questione del rapporto tra le parti è stata tenuta in debito conto sia in prima lettura che in seconda lettura, pervenendo alla conclusione che non attribuire la facoltà di presentare appello contro una sentenza di proscioglimento non significa violare il principio di parità delle parti processuali. A tale proposito si ricorda che la sentenza n. 98 del 1994 della Corte costituzionale ha chiarito che il riconoscimento del potere di impugnazione dell'imputato non ne comporta di per sé uno corrispondente per il pubblico ministero, le cui funzioni non sono assistite da garanzie di intensità pari a quelle assicurate all'imputato dall'articolo 24 della Costituzione. Ciò vale anche dopo la riforma dell'articolo 111 della Costituzione, che ha affermato il principio della parità tra le parti del processo. L'introduzione di tale principio costituzionale non ha fatto venir meno il principio enunciato dalla Corte costituzionale nel 1994, poiché, anche come è stato affermato in dottrina, il principio di parità non significa una simmetria tra la parte privata e quella pubblica. Il principio di parità delle parti, infatti, deve essere letto in base all'intero dettato costituzionale. In caso contrario, si potrebbe arrivare anche a sostenere, ad esempio, che all'indagato spetterebbe di disporre della polizia giudiziaria ai fini delle indagini al pari del pubblico ministero. La stessa Corte costituzionale ha più volte ribadito che la circostanza che la parte privata in alcuni casi sia titolare di minori facoltà rispetto alla parte pubblica non determina necessariamente una disparità di trattamento rilevante sotto il profilo costituzionale. Nel caso dell'appello dell'imputato contro una sentenza di condanna vi è una diretta esplicazione di un diritto di rilevanza costituzionale (il diritto di difesa), ma lo stesso non lo si può dire per l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di assoluzione. Uno Stato democratico non può riconoscere alcun diritto costituzionale volto ad ottenere pervicacemente una sentenza di condanna nei confronti di un soggetto già riconosciuto innocente al termine di un processo regolare. Deve, invece, riconoscere a colui che è stato ritenuto colpevole di un reato la possibilità di dimostrare la propria innocenza innanzi ad un altro giudice. È questa la ratio del principio di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento: in un ordinamento che ha la persona come proprio fulcro, non si può ammettere che un individuo, già riconosciuto innocente da un organo dello Stato (il giudice di primo grado) al termine di un regolare processo, possa essere nuovamente assoggettato ai patimenti del processo penale per consentire ad un altro organo dello Stato (il pubblico ministero) di provare che nel primo processo lo Stato si era sbagliato.
Il principio di parità delle parti processuali letto alla luce dei principi fondamentali della Carta costituzionale non significa che le parti debbano avere necessariamente gli stessi identici strumenti processuali, quanto piuttosto che nel processo la difesa e l'accusa si devono trovare su uno stesso piano al cospetto di un giudice terzo. L'articolo 111 della Costituzione su tale punto è chiaro: la parità tra le parti riguarda il contraddittorio che si svolge innanzi ad un giudice terzo. È tutt'altra cosa affermare che le parti debbano necessariamente avere a disposizione i medesimi strumenti processuali affinché il principio di parità trovi attuazione. I mezzi che ciascuna parte deve avere a propria disposizione per poter investire nel merito un altro giudice non dipendono da quelli che sono attribuiti all'altra parte, ma devono fondarsi su interessi o diritti costituzionalmente rilevanti. Ad esempio, lo strumento della revisione della sentenza è previsto dal codice di procedura penale solamente per modificare la sentenza di condanna e non anche per condannare chi sia stato riconosciuto innocente da una sentenza passata in giudicato. Tuttavia, nonostante tale asimmetria, nessun profilo di incostituzionalità è stato avanzato in ragione della esclusione della revisione delle sentenze di proscioglimento su istanza del pubblico ministero.
Vi è inoltre un'ulteriore considerazione che deve essere sottoposta all'Assemblea.
È principio razionale prima che giuridico quello secondo cui la sentenza di condanna deve essere pronunciata quando non vi è alcun ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato. A tale proposito si sottolinea che tale principio viene introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 5 della proposta di legge in esame, che su tale punto non è stata oggetto di alcun rilievo da parte del Presidente della Repubblica. Come si può affermare che non sussiste un dubbio quando una persona per uno stesso fatto e sulla base delle stesse prove sia considerato da un giudice innocente e da un altro giudice colpevole? Tale dubbio è ancora più forte se si considera che il giudice di appello ha un rapporto mediato con le prove, anziché diretto come lo ha invece il giudice di primo grado. La sentenza di condanna in appello è pronunciata da un giudice che ha letto soltanto delle carte. La sentenza di assoluzione di primo grado è pronunciata da un giudice in presenza del quale le prove si sono formate. La stessa Corte costituzionale ha più volte evidenziato la diversità dell'esame, sotto il profilo dell'acquisizione probatoria, tra il primo grado e l'appello, sottolineando che in questo secondo caso l'acquisizione della prova avviene in via indiretta.
Per le ragioni sopra esposte, la Commissione giustizia non ha ritenuto opportuno far venir meno il principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Tuttavia, per ragioni di giustizia sostanziale, è stato approvato in Commissione un emendamento diretto a consentire l'appello anche contro le sentenze di proscioglimento nel caso in cui dopo il giudizio di primo grado siano emerse nuove prove. Naturalmente l'appello potrà essere proposto nell'ambito degli ordinari termini di decadenza previsti dalla legge per tale mezzo di impugnazione. Le nuove prove potranno essere sia a favore che a sfavore dell'imputato. Nel primo caso l'imputato avrà l'interesse a proporre appello contro la sentenza di proscioglimento qualora questa sia stata emanata a seguito della prescrizione del reato. Potrebbe comunque essere opportuno precisare che tale facoltà sia limitata a quelle sole prove che possono essere considerate decisive, cioè delle vere e proprie svolte ai fini della decisione.
Il Presidente della Repubblica, inoltre, ha sottolineato l'incongruenza che al pubblico ministero sia consentito di proporre appello in caso di soccombenza parziale. Proprio su questo punto, ricordo che l'onorevole Fanfani aveva presentato un emendamento volto a circoscrivere ai casi più rilevanti l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di condanna. Dopo un approfondito esame anche in Comitato ristretto si decise di limitare l'intervento normativo alle sole sentenze di proscioglimento, rinviando ad un secondo momento la questione delle sentenze di condanna. Si tratta di una fattispecie del tutto diversa da quella soccombenza totale, in quanto nel caso di soccombenza parziale la questione della colpevolezza è stata risolta nel senso positivo.
La Commissione giustizia, pur senza rinunciare al principio della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, ha dato seguito alle preoccupazioni espresse dal Capo dello Stato circa le aspettative risarcitorie della parte civile. Il Presidente della Repubblica, infatti, ha ritenuto che la vittima del reato costituitasi parte civile vedrebbe «compromessa dalla legge approvata la possibilità di far valere la sua pretesa risarcitoria all'interno del processo penale.» Ricordo che anche di questa questione si è a lungo discusso nel corso dell'esame parlamentare ed, in particolare, di quello in Commissione giustizia. Per evitare che l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento si traducesse in un pregiudizio a danno della parte civile si è modificato l'articolo 652 del codice di procedura penale, in materia di efficacia della sentenza penale di assoluzione nei giudizi civili e amministrativi. È stata risolta la questione prevedendo che la sentenza di assoluzione non faccia stato nei confronti della parte civile salvo che questa si sia costituita nel processo ed abbia presentato le conclusioni. Ciò significa che la parte civile che si sia costituita potrà scegliere se presentare o meno le conclusioni, sapendo che, nel primo caso, una eventuale sentenza di assoluzione farà stato anche nei suoi confronti. La ratio della disposizione deve essere letta nella ottica più generale dei diversi piani di tutela: quello della tutela risarcitoria è il piano civilistico e non quello penale. Con la modifica all'articolo 652 del codice di rito si sono ridotte in maniera significativa le conseguenze nel processo civile rispetto a quanto avvenuto nel processo penale. Nonostante ciò la Commissione giustizia ha ritenuto di tutelare maggiormente la parte civile, modificando la disposizione generale, di cui all'articolo 576 del codice di procedura penale, relativa agli atti di impugnazione della parte civile contro i capi della sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio penale, stabilendo che tale impugnazione, limitata ai soli effetti civili, possa essere effettuata in via diretta e non più con il mezzo previsto per il pubblico ministero. Ciò ha portato alla soppressione dell'articolo 577 del codice di rito relativo alla impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione. In tali casi, troverà applicazione la norma di carattere generale di cui all'articolo 576.
A tale proposito, si segnala che nel messaggio di rinvio sono evidenziate delle incongruenze normative determinate dalla mancanza di coordinamento degli articoli 577 e 597, comma 1, lettera b) del codice di procedura penale e articolo 36 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sulla competenza penale del giudice di pace, con la nuova disciplina dell'appello. È stato evidenziato che l'articolo 577 del codice di procedura penale continua a prevedere la impugnazione delle sentenze di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione, senza specificare se essa riguardi anche l'appello. Per quanto riguarda l'articolo 577, ricordo che la Commissione ha provveduto a sopprimere la disposizione in oggetto. Non si è invece ritenuto opportuno modificare l'articolo 597, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, per quanto questo si riferisca alla ipotesi di sentenza di proscioglimento appellata dal pubblico ministero. Tale disposizione, infatti, continuerà a trovare applicazione in quei casi in cui le sentenze di proscioglimento potranno ancora essere oggetto di appello nonostante l'introduzione del principio generale della loro appellabilità. Si tratta in particolare della ipotesi in cui una sentenza di proscioglimento che sia stata oggetto di ricorso per Cassazione sia convertita in appello ai sensi dell'articolo 580 del codice di procedura penale, così come modificato dal provvedimento in discussione.
Si è invece provveduto a sopprimere la disposizione dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, che continuava a consentire l'appello del pubblico ministero contro alcuni tipi di sentenze di proscioglimento.
Come ho già precisato, il rinvio del Presidente della Repubblica ha per oggetto anche la disposizione volta a modificare l'articolo 606 del codice di procedura penale che disciplina i casi di ricorso per Cassazione, stabilendo che tra essi rientrano la mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta, sempre che la stessa fosse ammissibile, nonché la mancanza o la contraddittorietà ovvero la manifesta illogicità della motivazione della sentenza.
Riguardo a tali rilievi, le modifiche apportate al testo dalla Commissione giustizia possono sicuramente essere considerate esaustive, pur confermando nella sostanza la ratio del testo approvato dai due rami del Parlamento.
Secondo il Presidente della Repubblica, tali modifiche «generano un'evidente mutazione delle funzioni della Corte di Cassazione, da giudice di legittimità a giudice di merito, in palese contrasto con quanto stabilito dall'articolo 111 della Costituzione, che, al penultimo comma, dispone che contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge». In sostanza, la valutazione della motivazione demandata dalla Corte di Cassazione atteneva al controllo della legalità della sentenza, mentre oggi «dalla seconda modificazione introdotta, inevitabilmente discende che la Corte di Cassazione debba procedere al controllo della legalità dell'intero processo, riconsiderandone ogni singolo atto. Analoga mutazione si verifica per effetto della prima modificazione, nella parte in cui obbliga la Corte al controllo del fascicolo processuale in ogni caso di asserita decisività di qualsiasi prova non ammessa.»
Tutto ciò determinerebbe un pesante aggravio per la Corte di Cassazione che non poterebbe più ricorrere al meccanismo di ammissiblità dei ricorsi incentrato sulla cosiddetta sezione «filtro». Vi sarebbe una crescita in termini esponenziali del carico di lavoro tale da poter compromettere «il bene costituzionale dell'efficienza del processo» (articolo 97) ed il principio di ragionevole durata del processo (articolo 111). Questa situazione sarebbe aggravata dalla norma transitoria che, da un lato, prevede l'applicabilità anche ai procedimenti pendenti delle nuove disposizioni che ampliano i casi di ricorso per Cassazione e, dall'altro, converte in ricorso per Cassazione «l'appello proposto prima della data di entrata in vigore della presente legge contro una sentenza di proscioglimento». Aggravamento della situazione deriverebbe anche «dall'articolo 4, che modifica l'articolo 428 del codice di procedura penale, trasferendo dalla Corte d'appello alla Corte di Cassazione l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere», in quanto ne deriverebbe «non soltanto un ulteriore aumento di lavoro per la Corte di Cassazione, ma anche, in caso di mancata conferma della sentenza di non luogo a procedere, una regressione del procedimento, che ne allungherà inevitabilmente i tempi di definizione.»
In realtà, le modifiche apportate dalla proposta di legge approvata da Camera e Senato alla disciplina dei casi di ricorso per Cassazione furono dettate da una esigenza ben precisa: il giudizio di legittimità, che la Costituzione prevede come una fase che non può essere eliminata dal processo, deve essere garantito in tutta la sua pienezza. Ciò, naturalmente, non significa che il giudizio di legittimità deve trasformarsi in un giudizio di merito. Per quanto il testo rinviato dal Presidente della Repubblica non determinasse una trasformazione della Corte di Cassazione da giudice di legittimità a giudice di merito, si è ritenuto opportuno modificare le disposizioni del testo relative ai casi di ricorso per Cassazione al fine di eliminare qualsiasi dubbio circa il loro fondamento costituzionale.
In primo luogo, si è modificata la disposizione volta a sostituire la lettera d) dell'articolo 606 del codice di procedura penale, in maniera tale da eliminare qualsiasi dubbio che le prove alle quali è fatto riferimento in tale lettera non siano quelle decisive, cioè quelle indicate dal comma 2 dell'articolo 495, come peraltro è previsto dalla normativa vigente. Si è, tuttavia, precisato, attraverso il richiamo agli articoli 507 e 603, comma 2, che l'ammissibilità delle prove di tale natura possa essere chiesta anche in una fase successiva a quella introduttiva relativa alla illustrazione delle prove. In sostanza la novità rispetto all'attuale normativa non è data dal parametro del giudizio, che continua ad essere la legittimità, quanto piuttosto dalla possibilità di eccepire il vizio di cui alla lettera d) dell'articolo 606 anche in relazione alle prove la cui ammissibilità è stata chiesta (e respinta) nel corso dell'istruttoria dibattimentale. È evidente che tale facoltà non muta la natura del giudizio, che era e rimane di legittimità. Tuttavia la formulazione della nuova disposizione potrebbe lasciare adito a dubbi interpretativi. Per tale ragione il Comitato dei nove potrebbe trovare una nuova formulazione in base alla quale sarà chiaro che la novità del testo è limitata all'allargamento della fase temporale nella quale la richiesta di ammissione di una prova diviene rilevante anche ai fini del giudizio in Cassazione.
La Commissione ha, inoltre, modificato anche la disposizione relativa alla sostituzione della lettera e) dell'articolo 606. In particolare, al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo circa il fondamento costituzionale della nuova disciplina, si è limitata a modificare la disciplina vigente prevedendo che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione possa risultare oltre che dalla sentenza (secondo quanto attualmente prevede la legge) anche da altri atti processuali specificatamente indicati tra i motivi del gravame. È del tutto evidente che il parametro di giudizio al quale la Corte di Cassazione deve fare riferimento per valutare l'illogicità della motivazione non è assolutamente mutato: continua a rimanere la legittimità.
Infatti, l'esame della contraddittorietà della motivazione appare come un sindacato di legittimità tanto nel caso in cui la contraddittorietà risulti dalla sentenza quanto nel caso in cui risulti da altri atti del processo. La modifica apportata dalla Commissione al testo rinviato alle Camere, comunque, non determina alcun eccessivo appesantimento del giudizio presso la Corte di Cassazione. Per tale ragione si è previsto che il vizio debba risultare comunque da un atto processuale e che questo debba essere specificamente indicato tra i motivi di gravame.
Circa la modifica dell'articolo 428, che disciplina i casi di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, si è intervenuti per coordinare la disciplina vigente al principio di inappellabilità sancito dall'articolo 1, per cui si è soppressa la previsione dell'appello e si è previsto che possa essere presentato ricorso per Cassazione. Tale ricorso non può che essere quello la cui disciplina è prevista in via generale dall'articolo 606. Non si tratta di una sostituzione nel giudizio di merito di secondo grado della Corte di Cassazione al giudice di appello. È stato piuttosto eliminato il giudizio di merito di secondo grado, residuando quello di legittimità.
Si segnala, inoltre, che nel corso dell'esame in Commissione, è stata posta la questione relativa alla sentenza di appello di condanna, che abbia riformato una sentenza di proscioglimento di primo grado, nel caso in cui la sentenza di appello sia stata poi annullata con rinvio da parte della Corte di Cassazione. In questo caso, l'instaurazione di un nuovo giudizio di appello potrebbe essere considerata incostituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento. In questi casi, infatti, la fattispecie appare del tutto identica a quella che si verifica nel caso di proscioglimento in primo grado. Così come in tale ipotesi non è ammesso l'appello, nel caso in cui la sentenza di appello di condanna sia stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, l'appello dovrà essere considerato inammissibile. Ritengo che di tale questione debba tenere conto il Comitato dei nove.
RESOCONTO STENOGRAFICO
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740.
Seduta di martedì 31 gennaio 2006
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI
indi
DEI VICEPRESIDENTI
ALFREDO BIONDI
E FABIO MUSSI
(omissis)
Seguito della discussione della proposta di legge Pecorella: Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (Rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica) (A.C. 4604-C ) (ore 11,40).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella, rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica: Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali.
(Esame di questioni pregiudiziali e di questioni sospensive - A.C. 4604-C )
PRESIDENTE. Ricordo che sono state presentate le questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità Zaccaria ed altri n. 1 e Finocchiaro ed altri n. 2 (vedi l'allegato A - A.C. 4604-C sezione 1) e le questioni sospensive Mantini ed altri n. 1 e Finocchiaro ed altri n. 2 (vedi l'allegato A - A.C. 4604-C sezione 2).
A norma dei commi 3 e 4 dell'articolo 40 del regolamento, nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione, nella quale potrà intervenire, oltre ad uno dei proponenti (purché appartenenti a gruppi diversi), per illustrare ciascuno degli strumenti presentati per non più di dieci minuti, un deputato per ognuno degli altri gruppi, per non più di cinque minuti.
Chiusa la discussione, l'Assemblea deciderà con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità.
In caso di reiezione delle questioni pregiudiziali, passeremo, quindi, alla discussione e al voto sulle questioni sospensive presentate.
L'onorevole Zaccaria ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità n. 1.
ROBERTO ZACCARIA. Signor Presidente, ieri, nel corso della discussione sulle linee generali, la relatrice ha osservato che, non avendo noi posto una questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità all'inizio dell'iter di questo provvedimento, sarebbe stato, in qualche modo, quasi inopportuno presentarle oggi. Vorrei dire che al Senato sono state poste due differenti questioni pregiudiziali, il 22 dicembre 2005, che avevano quali primi firmatari i senatori Zancan e Manzione. Successivamente, vi è stato il rinvio della legge da parte del Presidente della Repubblica, un rinvio molto ampio - straordinariamente ampio - in cui, voglio ricordarlo per chi non lo avesse presente nei dettagli, le obiezioni mosse dal Quirinale non si sono limitate a rilievi di carattere puntuale, come talvolta è accaduto nel corso di rinvii presidenziali di tal genere, ma hanno, cito espressamente, parlato di un «carattere disorganico e asistematico» della riforma, di «incongruenza della nuova legge», di «disorganicità», ancora, della riforma. Siamo di fronte ad un rilievo non solo di palese incostituzionalità, ma di incostituzionalità per il modo in cui la riforma è concepita nel suo insieme.
Vorrei ricordare, con le parole di un importante costituzionalista, ex presidente della Corte costituzionale, Valerio Onida, che, in questo caso, il Presidente della Repubblica non si è limitato a fare notazioni di palese incostituzionalità, che hanno riguardato il disegno di questa riforma, ma si è soffermato anche su valutazioni di merito costituzionale, indipendentemente da puntuali rilievi di contrasto di singole disposizioni con singoli precetti.
La legge contrasta con il principio del buon governo delle istituzioni e con gli obiettivi che la Costituzione intende perseguire nel suo insieme.
Siamo, quindi, di fronte ad un apparato di rilievi da parte del Presidente della Repubblica che giustifica la presentazione di una nuova questione pregiudiziale di costituzionalità.
Peraltro, è difficile non osservare che il testo al nostro esame, risultante dal lavoro in Commissione, si caratterizza per un mancato o, forse, un parziale accoglimento dei rilievi formulati dal Presidente della Repubblica. Capisco l'urgenza di approvare diversi provvedimenti, e questo in particolare; ma, in questo caso, sarebbe stato certamente molto più saggio tener conto integralmente delle osservazioni di sostanza svolte dal Presidente.
Il richiamo al principio del giusto processo è una ragione fondamentale di costituzionalità che ispira queste considerazioni. L'articolo 111 della Costituzione è stato approvato con grande consenso e stabilisce che la legge assicura la ragionevole durata del processo. L'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali stabilisce il diritto ad un processo equo (non ripropongo il testo integrale di tale norma, che è abbondantemente conosciuta dai parlamentari). La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha affermato che la realizzazione dell'equo processo costituisce un vero e proprio obbligo di risultato per il singolo Stato. Vorrei, ancora, ricordare la sentenza della Corte Costituzionale n. 353 del 1996 che ha affermato che, «pur essendo pienamente libero nella costruzione delle scansioni processuali, il legislatore non può, tuttavia, scegliere fra i possibili percorsi quello che comporti, sia pure in casi estremi, la paralisi o, comunque, il blocco dell'attività processuale, perché impedendo sistematicamente tale attività si finirebbe con il negare la stessa nozione di processo e si contribuirebbe ad arrecare danni evidenti all'amministrazione della giustizia».
Da ultimo, vorrei citare anche il primo presidente della Corte di cassazione Marvulli, il quale, nella sua relazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario, ha affermato espressamente che «l'innovazione, la naturale e fisiologica evoluzione della giurisprudenza e del diritto devono conciliarsi con la certezza, perché il disordine della giurisprudenza non è meno dannoso del disordine della legislazione. Entrambi, in egual misura, uccidono la certezza, contraddicono lo Stato di diritto, travolgono quel sacro principio di democrazia che ci fa tutti uguali dinanzi alla legge».
Sono parole estremamente pesanti pronunciate pochi giorni fa, certamente anche alla luce di queste riforme o presunte tali.
Si possono svolgere ulteriori considerazioni sempre con riferimento al tema della ragionevole durata del processo. È rimasto invariato il testo del nuovo articolo 428 del codice di procedura penale, così come modificato attraverso l'articolo 4 della proposta di legge in esame: si tratta di una parte su cui il Presidente Ciampi si è soffermato quando ha parlato del rischio di una «regressione del processo». Peraltro, l'ingolfamento dell'attività della Cassazione è già allo stato attuale un rilevante problema del sistema giustizia, ed è stato rilevato dal Consiglio d'Europa, che ha censurato la quantità abnorme dei ricorsi che giungono in Cassazione rendendo ingovernabile la Corte. È stato Vittorio Grevi a muovere un tale rilievo.
Nel provvedimento rinviato si eliminava addirittura il riferimento al testo della sentenza; si è poi inserito tale riferimento (lo sappiamo), ma si è di nuovo prevista la possibilità di introdurre motivi di gravame riferiti ad atti interni al processo. Ciò significa trasformare la natura della Corte di cassazione e annullare la rilevanza dell'istituto del filtro di inammissibilità che la Corte ha esercitato in un numero elevatissimo di casi sulla base della motivazione e della sentenza. Oggi ciò diventa praticamente impossibile.
Vorrei fare un ultimo accenno, signor Presidente, ad un profilo che può essere rimasto nelle pieghe delle considerazioni e dell'esame del provvedimento e che, tuttavia, può comportare un altro probabile profilo di incostituzionalità.
Noi sappiamo che, sotto la vigenza del codice di procedura penale precedente, l'imputato assolto non si poteva appellare in determinate circostanze e in relazione a determinate formule assolutorie, quando rischiava di subire comunque un pregiudizio. La giurisprudenza della Corte, in una serie di sentenze molto importanti pronunciate sull'articolo 513 del codice di procedura penale, aveva sostanzialmente stigmatizzato e dichiarato illegittima tale impossibilità di appello. Essa ha dichiarato illegittime le disposizioni che non consentivano l'appello contro le sentenze di assoluzione per prescrizione o per estinzione del reato, anche in conseguenza dell'amnistia.
L'assoluzione per prescrizione, di regola, prescinde da un giudizio di colpevolezza dell'imputato - diceva la Corte -, ma ove a questa si giungesse, a seguito di un giudizio dibattimentale, considerate, quindi, le attenuanti per un imputato ritenuto colpevole di un reato estinto o prescritto, si priverebbe l'imputato di un mezzo generale di esercizio del diritto di difesa.
La mia conclusione è molto semplice: non c'è adempimento delle indicazioni del Presidente della Repubblica. Non c'è rispetto per i principi della Costituzione che ho richiamato e c'è il rischio che questa fretta eccessiva possa portare ad un provvedimento in grave violazione e disprezzo dei principi della nostra Costituzione (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Siniscalchi, rivolgo un saluto agli studenti ed ai docenti dell'Istituto Luigi Sturzo di Gela, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune (Applausi).
L'onorevole Siniscalchi ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità Finocchiaro n. 2, di cui è cofirmatario.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, abbiamo presentato, a prima firma dell'onorevole Finocchiaro, un'articolata questione pregiudiziale di costituzionalità. Onorevoli colleghi, non si tratta di una questione formale, né di una questione rituale, come spesso può ritenersi accada in materia di costituzionalità delle leggi.
Si tratta, invece, alla luce del testo inviato alle Camere dal Capo dello Stato e alla luce delle modifiche che abbiamo esaminato poco prima in Commissione, di un testo che presenta ancora, con viva forza, delle contraddizioni dal punto di vista dell'ammissibilità sul piano costituzionale.
Se possiamo riflettere in questa sede e dedicare un po' di attenzione a questa estrema legge in materia di giustizia, forse si eviterà che la Corte costituzionale entri in questa materia in un momento successivo.
A noi pare evidente, a parte le considerazioni svolte nel suo messaggio dal Capo dello Stato e a parte tutte le questioni che già avevamo sollevato in Commissione giustizia nei confronti del testo originario proposto dall'onorevole Pecorella, che vi siano questioni che devono essere oggetto di meditazione e di approfondimento.
Nella nostra questione pregiudiziale vi è un articolato e specifico riferimento alle norme costituzionali violate, non soltanto all'articolo 111 ma anche all'articolo 112 della Costituzione, relativo all'obbligatorietà dell'azione penale nel nostro sistema costituzionale e processuale.
Quindi, non si tratta di una questione di carattere meramente politico o convenzionale, ma di una questione che riguarda la nostra preoccupazione circa lo stravolgimento del sistema.
Forse si partiva da intenzioni condivisibili in relazione a principi sui quali la dottrina si è a lungo soffermata e che hanno avuto uno sbocco anche in valutazioni di carattere generale sul piano delle decisioni della Corte europea; forse si poteva fare una buona legge se i principi dai quali si è partiti avessero avuto ad oggetto un intervento organico ed articolato, ad esempio sul sistema delle impugnazioni nel processo penale. Duole dovere, ancora una volta, constatare che una sorta di improvvisazione legislativa, per cui si trae spunto da una prima proposta per agganciare una serie di altre norme, produca questo sostanziale sfascio estremo nei confronti del processo penale. Vi è il depotenziamento della ricerca della verità: non si tratta di privilegiare questa o quella parte processuale, ma di verificare se attraverso l'appello delle parti, in questo caso anche del pubblico ministero, titolare dell'azione penale, si possano avere sentenze più certe, più sicure, più complete in grado d'appello.
Vi segnalo un timore che si nasconde dietro la lettura di questa legge: il timore che si voglia arrivare - ma è altra cosa che appartiene ad una grande riforma - all'abolizione del doppio grado di giudizio. Non capisco come si possa pensare che al pubblico ministero debba essere vietato, non soltanto sul piano dell'articolo 111, ma anche sul piano dell'articolo 112 della Costituzione, di stimolare la ricerca della certezza, principio fondamentale - come tutti sappiamo - che regola l'acquisizione delle prove nel processo penale, anche proponendo appello nei confronti di una sentenza.
Si possono certo dire le cose che abbiamo ascoltato e che sono certamente meritevoli di apprezzamento, come la volontà di una deflazione, la volontà di evitare un lungo tormento processuale agli imputati una volta assolti. Ma in quale caso, nel nostro sistema, possiamo accogliere questo depotenziamento del dibattito processuale, questo arresto dell'azione penale? Possiamo accettarlo solamente, onorevoli colleghi, nei confronti di una sentenza che venga emessa secondo l'articolo 530, prima parte, del codice di procedura penale, con la più ampia delle formule. La stessa proposta di legge votata dalla maggioranza contiene, ad esempio, una disposizione in virtù della quale la condanna dev'essere pronunziata al di là di ogni ragionevole dubbio, che è principio certamente suggestivo. Non si capisce, però, per quale motivo, se l'assoluzione viene pronunciata nel dubbio, come prevede la seconda parte dell'articolo 530, non si debba, a tutela delle vittime e contro i reati, dare la possibilità di appello in un sistema di doppio grado di giudizio. Diverso sarebbe il caso in cui tutto fosse demandato ad un solo grado di giudizio di merito e, poi, all'intervento della Corte di cassazione.
Esaminiamo le sentenze anche di casi clamorosi conclusesi con il dubbio (in quel caso insufficienza di prove), presente nella seconda parte dell'articolo 530 del codice di procedura penale e non nella prima parte, su cui, in definitiva, si poteva anche essere d'accordo se si fosse fatta una specificazione, evitando di fare confusione e di ridurre in questo principio anche situazioni completamente disparate. Ebbene, il dubbio con cui il giudice pronunzia sentenza in un primo caso di accertamento nel primo grado può essere chiarito con una condanna in secondo grado, nell'inseguirsi delle ragioni del principio di certezza.
Non riusciamo a comprendere perché, ad esempio, la sentenza che dichiara un imputato prosciolto per intervenuta prescrizione a seguito della concessione delle attenuanti generiche da questa prodotte non debba essere impugnata, per consentire di verificare quelle attenuanti generiche e quella prescrizione (che cancella il reato ma non il fatto, perché la prescrizione è comunque un riconoscimento di responsabilità) e, nelle prime norme del provvedimento in esame, debba essere globalizzata all'interno del corretto principio che, quando si raggiunge l'evidenza dell'innocenza, è inutile proseguire. Ma l'evidenza, la certezza: altrimenti cosa si racconterà nei confronti di quei procedimenti affidati all'interpretazione di labili indizi, che possono registrare un più meditato giudizio in secondo grado? Questo significa, non depotenziare la funzione burocratica dell'accusa, ma aggredire l'articolo 111 della Costituzione.
Proseguo, andando anche al di là delle considerazioni, certo pregevoli, contenute nel messaggio alle Camere.
PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi, la invito a concludere.
VINCENZO SINISCALCHI. Qualche attimo, signor Presidente.
Siamo preoccupati di questo elemento di sostanziale eversione all'interno dell'ordinamento processuale e siamo stupiti che si debba, in un progetto simile, che sembra dedicato alle questioni dell'appellabilità e del secondo grado, assistere alla trasformazione completa del giudizio di Cassazione, per cui si limita il livello di merito del grado di appello e si aprono le porte al fatto innanzi alla Corte di cassazione con una modifica che, addirittura, dovrebbe consentire a questa corte di valutare non soltanto la sentenza per la verifica di legittimità ma le prove.
In definitiva si produce, con questa proposta di legge che viola gli articoli 111, 112 e 97 della Costituzione l'esatto inverso di ciò che si può raggiungere: non una semplificazione ma un'enorme complicazione che produrrà, indipendentemente da quali siano i beneficiari, ancora maggiore incertezza nell'amministrazione della giustizia nella sede delicatissima del processo penale.
Questi sono i motivi per cui insistiamo nella richiesta di votare a favore della questione pregiudiziale Finocchiaro ed altri n. 2.
PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Falanga, che aveva chiesto di parlare: si intende che vi abbia rinunziato.
Ha chiesto di parlare l'onorevole Gironda Veraldi. Ne ha facoltà.
AURELIO GIRONDA VERALDI. Egregio Presidente, onorevoli colleghi, quando vi è un messaggio da parte del Presidente della Repubblica, non si può assolutamente rimanere indifferenti.
Occorre attenzione e, soprattutto, meditazione, previo attenta e dettagliata lettura del messaggio stesso.
Il tema principale in discussione è quello relativo al principio, enunciato dalla proposta di legge, dell'inappellabilità della sentenza di assoluzione di primo grado.
Vorrei al riguardo svolgere una premessa. Questo principio è stato affermato dalla proposta di legge anche in relazione all'appello eventualmente proposto dall'imputato (anche l'imputato può proporre appello). Tuttavia, soffermandoci sul contenuto del messaggio, sorprende - e non poco - che lo stesso abbia dedicato pochissime parole al tema di fondo che ci interessa, quello relativo, appunto, al principio dell'inappellabilità della sentenza.
Nel messaggio si afferma, a proposito della soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento che, la suddetta soppressione, a causa della disorganicità della riforma, fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo.
Non vi è tempo e modo di riassumere tutto ciò che è stato scritto ad altissimo livello a proposito delle ragioni che determinano la modifica, ma vorrei ricordare, in ordine alla disparità di cui si parla, le osservazioni di un illustre giurista, il quale afferma di non essere d'accordo, rilevando che bisogna battersi contro la tesi assurda in base alla quale parità significa necessariamente uguaglianza di poteri. Parità significa possibilità di controbattere; è equilibrio, bilanciamento di poteri, non identità. Quindi, non è questo il tema che interessa ai fini della declaratoria di incostituzionalità.
L'impatto più notevole di questo messaggio è relativo ad un'altra parte della normativa, quella che ha innovato rispetto non alla valutazione della prova, ma al contenuto della censura della sentenza di merito.
Nel messaggio si afferma - vi prego di accordarmi un po' di attenzione - che queste modificazioni generano un'evidente mutazione della funzione della Corte di cassazione, da giudice di legittimità a giudice di merito, in palese contrasto con quanto stabilito dall'articolo 111 della Costituzione che, al penultimo comma, dispone che contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Chi ha mai posto in contestazione questo principio? Anche quando si propone ricorso rispetto alla violazione di determinate norme, è sempre la violazione di legge che si segnala alla Corte dei cassazione.
Non dimenticate - mi rivolgo anche a tecnici della materia - che fra i motivi che si deducono ai fini della richiesta di annullamento vi sono gli articoli 125, comma 3, e 546 comma 3, del codice di procedura penale che prevedono la violazione di legge. Pertanto, di incostituzionale in questa norma vi è un solo profilo che segnalo con tutta franchezza e lealtà.
Mi riferisco al profilo relativo alla sistemazione dei fascicoli. Si impone alla Corte di cassazione, per decidere ciò che è doveroso decidere con modalità previste dalla legge, di richiamare tutti gli atti e ciò non è gradito.
Dunque, cercheremo in sede di Comitato dei nove, di offrire una soluzione che rimuova tali disagi, che sono alla base della valutazione di illegittimità costituzionale.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.
CARLO TAORMINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo innanzitutto un sentimento di meraviglia in quanto eminenti giuristi che siedono in questi banchi - evidentemente, travolti dalla passione politica - dimostrano di aver dimenticato principi elementari del nostro ordinamento giuridico.
Come ho già affermato ieri in sede di discussione sulle linee generali, nemmeno il messaggio del Presidente della Repubblica si sottrae a censure che appartengono al nostro sapere giuridico. Oggi sento nuovamente tornare di attualità problemi di costituzionalità che si palesano chiaramente infondati.
Nella pregiudiziale di costituzionalità in esame si afferma che vi sarebbe una violazione del principio della parità delle armi tra accusa e difesa con riferimento all'appellabilità delle sentenze di assoluzione.
Probabilmente qualcuno dimentica - ma ritengo si tratti di una dimenticanza assolutamente voluta - che l'articolo 111 della Costituzione, più volte chiamato in causa, e spesso a sproposito, prevede certamente la parità delle armi con riferimento a tutto ciò che è riconducibile allo svolgimento del contraddittorio nell'ambito del processo penale. D'altra parte, non potrebbe essere diversamente per l'elementare ragione che da sempre, senza che dubbi al riguardo siano stati mai formulati, si è ritenuto che tutto ciò che appartiene ai poteri del pubblico ministero e, in particolare, al potere relativo all'esercizio dell'azione penale, non possa che essere configurato come una potestà rispetto alla quale il cittadino è sempre, e purtroppo, assoggettato.
Ciò significa che da questo angolo visuale non è assolutamente possibile discutere di parità delle armi. La parità delle armi riguarda altri settori; certamente non quello delle attività di impulso del processo penale.
Pertanto, ritengo che l'allineamento del nostro ordinamento alle previsioni non solo costituzionali, ma anche pattizie ed internazionali, sottraendo il cittadino ad una sorta di ricatto al quale è costretto per effetto dell'attribuzione del potere di appello avverso le sentenze di assoluzione, sia una proposizione assolutamente non accettabile.
Colgo l'occasione per ricordare, anche ad importanti esponenti dell'opposizione, che, siccome stiamo discutendo di principi costituzionali, non possiamo che fare richiamo alle grandi regole del diritto. L'onorevole Siniscalchi, che così autorevolmente è intervenuto, principalmente sul problema dell'appellabilità delle sentenze, in un'intervista rilasciata il 22 gennaio scorso al Corriere della sera, rileva al riguardo che si tratta di quel «principio generico di civiltà giuridica secondo il quale la pubblica accusa non deve accanirsi in presenza di una assoluzione piena di primo grado, una assoluzione ottenuta al di là di ogni ragionevole dubbio.» Chiedo all'onorevole Siniscalchi, che oggi introduce un distinguo, come ha fatto ieri, a proposito della previsione di assoluzione ex articolo 530, secondo comma, del codice di procedura penale se tale previsione non debba considerarsi assolutamente sullo stesso piano di quella di cui al primo comma; peraltro la sua osservazione risulta essere di carattere generale e in contrasto con quanto egli ha oggi dichiarato.
L'onorevole Finocchiaro, cui vanno la mia stima e la mia considerazione, in occasione di un intervento svolto il 10 novembre presso la Commissione giustizia, ha dichiarato quanto segue: «Per quanto riguarda la scelta di fondo» - si riferisce al provvedimento che stiamo discutendo per eliminare l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento - «nessun principio costituzionale viene violato, come potrebbe avvenire nel caso in cui si optasse anche per l'eliminazione dell'appello del condannato contro la sentenza di condanna»: anche qui si tratta di un revirement assolutamente inaccettabile, del quale ormai abbiamo compreso le ragioni.
PRESIDENTE. Onorevole Taormina...
CARLO TAORMINA. Concludo, Presidente, svolgendo un'ultima osservazione sulla questione della trasformazione della Corte di cassazione in giudice di merito, nel momento in cui si reintroducono alcune possibilità di controllo della motivazione delle sentenze della Corte stessa, tornando ad un vecchio sistema. A tale proposito, aggiungendo una breve considerazione a ciò che osservava poco fa l'onorevole Gironda Veraldi, vorrei rilevare che esiste un principio, al di là di qualsiasi altra considerazione di opportunità, stabilito dalla Costituzione per cui i giudici debbono motivare le sentenze, che è un obbligo la cui inosservanza costituisce in pieno una violazione di legge: è stato sempre così nel nostro ordinamento ma è accaduto ad un certo punto della nostra storia che la Cassazione dava fastidio, che i giudici di merito dovevano fare tutto per conto loro e che quel controllo è stato abolito. Questa legge, tra le tante cose, sul piano della costituzionalità assolutamente ineccepibile, corregge anche questa diortosi del nostro ordinamento.
PRESIDENTE. Non essendovi altre richieste di intervento, dobbiamo passare alla votazione.
Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico nonché, in riferimento alle questioni pregiudiziali presentate, lo scrutinio segreto.
La seduta, sospesa alle 12,15, è ripresa alle 12,40.
(Ripresa esame di questioni pregiudiziali e di questioni sospensive - A.C. 4604-C )
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Ricordo che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali Zaccaria ed altri n. 1 e Finocchiaro ed altri n. 2.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 454
Maggioranza 228
Voti favorevoli 204
Voti contrari 250).
Prendo atto che gli onorevoli Lucchese e Ottone non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.
Passiamo all'esame delle questioni sospensive.
A norma dei commi 3 e 4 dell'articolo 40 del regolamento, nel concorso di più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione, nella quale potrà intervenire, oltre ad uno dei proponenti (purché appartenenti a gruppi diversi), per illustrare ciascuno degli strumenti presentati per non più di dieci minuti, un deputato per ognuno degli altri gruppi, per non più di cinque minuti.
Chiusa la discussione, l'Assemblea deciderà con unica votazione sulle questioni sospensive.
L'onorevole Mantini ha facoltà di illustrare la sua questione sospensiva n. 1.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, egregi colleghi, il provvedimento in esame, rinviato alle Camere il 20 gennaio scorso dal Presidente della Repubblica, ha una ratio a tutti ormai nota. Con esso si tende ad introdurre per la prima volta nel nostro ordinamento giudiziario il principio della inappellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze penali di proscioglimento. Naturalmente, come ben si intende, tale modifica comporta effetti rilevanti anche su altri aspetti. In particolare, sulle diverse competenze della Suprema Corte di cassazione, sul ruolo delle parti civili offese dal reato nel processo penale e su altri temi su cui ci soffermeremo nell'esame di merito.
La collega relatrice, onorevole Bertolini, ha sostenuto che, anche quando il confronto parlamentare è diventato più aspro, i più rappresentativi gruppi di opposizione non hanno mai messo in dubbio la costituzionalità del principio della inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento. Pertanto, si legge nella relazione, è stata sostenuta l'opportunità di procedere alla riforma dei sistemi di impugnazione in maniera più organica e complessiva. Una cosa è dire: non si introduca nell'ordinamento il principio dell'inappellabilità, perché in contrasto con i principi costituzionali; altra cosa è dire: non si introduca tale principio perché è opportuno che prima sia riconsiderato nel complesso il sistema delle impugnazioni.
Sulla parte del provvedimento che, invece, ha per oggetto i casi di ricorso in Cassazione, la collega relatrice riconosce che l'opposizione ha sempre manifestato contrarietà, a volte nel merito, altre volte sotto il profilo della costituzionalità. Per quanto tendenziosa, questa ricostruzione coglie in parte la verità, ma solo in parte, e sul punto è bene fare chiarezza.
Noi condividiamo integralmente i rilievi di incostituzionalità espressi dal Capo dello Stato nel suo messaggio di rinvio alle Camere. Li condividiamo nel merito del pericoloso e inaccettabile stravolgimento delle funzioni della Corte di cassazione che, nella formulazione del testo di legge rinviato alle Camere, perde il suo ruolo di giudice di legittimità per assumere una più ampia cognizione propria del giudice di merito, con effetti devastanti sulla funzionalità operativa del proprio già oneroso ruolo e, naturalmente, con ulteriore aggravamento della già irragionevole durata dei processi.
Tali rilievi li condividiamo anche in merito alla limitazione del ruolo delle parti civili che, nel testo approvato ed ora oggetto di modifiche, vedono compromessa la possibilità di far valere la pretesa risarcitoria all'interno del processo penale. Condividiamo, altresì, è bene ribadirlo onorevoli colleghi, i rilievi del Capo dello Stato anche in punto di violazione del principio di parità tra le parti stabilito dall'articolo 111 della Costituzione. Su tale tema ritengo siano utili alcune precisazioni, anche con riferimento a quanto affermato poc'anzi dal collega Taormina.
Noi non riteniamo affatto che l'attuale sistema delle impugnazioni nel processo penale non possa essere oggetto di riforma. Io stesso sono firmatario di una proposta di legge tesa alla sostanziale eliminazione, coerente con il rito accusatorio, del grado di appello nel processo penale, ma ciò deve valere per entrambe le parti, con conseguente modifica di alcune competenze della Corte di cassazione. Avvertiamo anche noi, e le condividiamo, le preoccupazioni di un rito, come quello attuale, che più volte ho definito una sorta di ircocervo perché somma le garanzie proprie del rito accusatorio, i principi di immediatezza e di oralità del contraddittorio, tesi a garantire e a prevenire l'errore nella formazione della prova nel giudizio, con quelle del rito inquisitorio, tra cui, appunto, l'appello di merito.
Siamo anche noi convinti che il grado di appello sia costituito da un giudizio sostanzialmente cartaceo ed estraneo ai principi di immediatezza ed oralità che caratterizzano l'esame delle prove nel rito accusatorio. In più si può rilevare che, essere condannati in appello, dopo essere stati assolti in primo grado con formula piena, e con un rito meno garantisca, costituisca un tema su cui è assai giusto soffermarsi. Ma questo vale, onorevoli colleghi, per entrambe le parti: quella pubblica e quella privata. Ciò perché noi riteniamo che nella società vi sono i diritti ma anche i doveri, e il primo di questi ultimi è quello di non delinquere. L'esercizio della potestà punitiva da parte dello Stato non ha un rango inferiore rispetto a quello della parte privata: il codice di procedura penale non è, come già scrisse Von Lizt, una mappa per la navigazione dei delinquenti. La simmetria tra pubblico ministero e imputato deve essere relativa, non di sistema.
Il principio della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, affermato dall'articolo 1 della proposta di legge in esame, che modifica l'articolo 593 del codice di procedura penale, limita, invece, i casi di appello alle sole sentenze di condanna. Il Presidente della Repubblica ha correttamente ritenuto tale modifica al codice di rito non conforme alla Costituzione. Più precisamente, nel messaggio di rinvio del Capo dello Stato alle Camere della legge in esame si legge che la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento, a causa della disorganicità della riforma, fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo. Viene ricordato, quindi, che le asimmetrie tra accusa e difesa, costituzionalmente compatibili, non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione.
Inoltre, si ritiene incongruo - ed il punto merita la massima attenzione - che il pubblico ministero totalmente soccombente non possa proporre appello, mentre tale facoltà è prevista quando la sua soccombenza sia solo parziale (avendo egli ottenuto una pronuncia di condanna diversa, ad esempio ad una pena inferiore rispetto a quella richiesta). La prima censura del Capo dello Stato evidenzia, dunque, una disparità tra le parti processuali, poiché al pubblico ministero totalmente soccombente è stata sottratta la facoltà di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento.
I colleghi della maggioranza richiamano spesso la sentenza n. 98 del 1994, con la quale la Corte costituzionale ha affermato che il riconoscimento del potere di impugnazione da parte dell'imputato non comporta, di per sé, un corrispondente potere del pubblico ministero. Tuttavia, non si è considerato che, dopo tale pronuncia, è intervenuta la riforma dell'articolo 111 della Costituzione, con la quale è stato sancito il principio della parità delle parti nel processo. Asimmetrie possono ben sussistere, dunque, tra pubblico ministero ed imputato, ma non possono essere elevate a sistema: non avrebbe senso logico, oltre che giuridico. D'altronde - riflettano bene i colleghi della maggioranza -, neanche con la riforma dell'ordinamento giudiziario è stato eliminato il principio secondo cui il pubblico ministero è obbligato a ricercare non soltanto gli elementi di colpevolezza, ...
PRESIDENTE. Onorevole Mantini, ...
PIERLUIGI MANTINI. ... ma anche quelli di non colpevolezza.
Esiste, in sostanza, una par condicio, alla quale, invero, siete allergici anche nel processo...!
Per queste ragioni, signor Presidente, chiediamo di sospendere l'esame del provvedimento e di non decidere su di esso senza una valutazione complessiva ed organica della riforma dell'appello. Come denunciava già Montesquieu, signor Presidente, le leggi inutili uccidono quelle necessarie (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. L'onorevole Kessler ha facoltà di illustrare la questione sospensiva Finocchiaro ed altri n. 2, di cui è cofirmatario.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, il migliore argomento per sostenere la questione sospensiva che mi accingo ad illustrare è fornito dagli avvenimenti di questi ultimi giorni, anzi di queste ore, da quello che sta avvenendo mentre si svolge la seduta odierna (sicuramente, non tutti i colleghi ne sono a conoscenza).
Dopo il messaggio con il quale il Capo dello Stato ha rifiutato la promulgazione ed ha rinviato la legge alle Camere, invitandole a riconsiderare il testo approvato, la Commissione giustizia si è riunita a tamburo battente nei giorni scorsi e la maggioranza ha approvato, in tutta fretta, alcune modifiche relative anche ad aspetti molto importanti.
Ebbene, dopo l'approvazione di tali modifiche da parte della maggioranza, il relatore ha presentato stamani, in Comitato dei nove, nuovi emendamenti che intervengono ulteriormente sulle modifiche già approvate dalla stessa maggioranza e dallo stesso relatore pochi giorni fa. Non basta: alcuni degli emendamenti presentati dal relatore stamani (un'ora fa) non sono stati ancora approvati dal Comitato dei nove, perché su di essi non si riesce a trovare un accordo all'interno della stessa maggioranza! Infatti, il capogruppo di Forza Italia in Commissione giustizia ha chiesto una sospensione dell'esame, ripreso durante la pausa dei lavori dell'Assemblea, poco fa. Onorevoli colleghi, la discussione, che non è ancora terminata, concerne punti essenziali della legge. In altre parole, la stessa maggioranza che ha voluto la legge non ha ancora trovato un accordo politico e tecnico sulle formulazioni da approvare!
La realtà, colleghi, è che la materia non si presta a ritocchi affrettati.
Non è quella dell'appellabilità o dell'inappellabilità delle sentenze una materia che si può affrontare con comodi maquillages per poter dire che, in qualche modo, non si è stati sgarbati con il Capo dello Stato. Non è materia che può essere trattata nelle sospensioni dei lavori dell'Assemblea e chiusa, così come si chiude una pratica scomoda e fastidiosa (ma forse per qualcuno necessaria), nelle ultime ore concitate della legislatura: non ne siete nemmeno capaci dal punto di vista tecnico! Questo è ciò che sta accadendo e a cui stiamo assistendo in queste ore.
Tuttavia, anche considerazioni di carattere più generale ci portano a ritenere che, su questi temi, sia più necessario un approccio meditato, incompatibile con i tempi forzati di questa fine legislatura. Non si può trattare la questione dell'inappellabilità estraendola e astraendola da tutto il sistema delle impugnazioni del processo penale; non si può trattare questa materia così importante senza porla in riferimento anche al sistema del codice penale stesso (penso al regime della prescrizione).
Quali sono i poteri di cognizione della corte d'appello? Solo quello cartaceo, anche quello di valutazione o rivalutazione nel merito delle prove di rifacimento di un giudizio - o meglio di un dibattimento - con l'accesso diretto alle prove oppure solo alla documentazione delle stesse? Si tratta di temi fondamentali dopo la riforma del codice di procedura penale del 1989.
Quale ruolo si dovrebbe dare a tutte le impugnazioni? Quale ruolo dare alla Corte di cassazione? Giudice di legittimità o anche giudice di merito, così come questa proposta di legge sembra riproporre? Non si può toccare solo un punto del sistema delle impugnazioni senza curarsi di cosa avvenga nell'intero sistema, né si può parlare solo di impugnazioni senza parlare altresì del processo in sé! Questo è il difetto essenziale di questa proposta di legge, così come viene evidenziato in più punti dal Capo dello Stato, il quale ci parla di asistematicità in proposito, di approccio asistematico di questa proposta di legge e di disorganicità in merito a questo tipo di intervento: non possiamo rimediare alla disorganicità e al carattere asistematico di questa proposta di legge con gli affrettati, difficile ritocchi di queste ultime ore!
Qui stiamo parlando, cari colleghi, di una legge che avrà un insostenibile impatto sul sistema giudiziario, come già denunciato anche dal Capo dello Stato, che va contro il bene costituzionale dell'efficienza del processo.
Una legge approvata in fretta su questo punto, con norme transitorie così drastiche come quelle che sono previste, trasformerebbe completamente il ruolo della Corte di cassazione, allungando a dismisura i processi senza che si sia provveduto, con opportuni provvedimenti amministrativi e, forse, anche legislativi, a modificare la struttura stessa della Corte di cassazione e dei nostri uffici giudiziari.
Tuttavia, l'effetto di una legge affrettata non è solo quello dato dall'impatto sull'efficienza dei processi. Cari colleghi, noi andiamo anche ad incidere su punti essenziali dell'amministrazione della giustizia. Si parla della parità o della disparità delle parti, ma a noi non sta tanto a cuore solo il problema di guardare con il bilancino se il pubblico ministero abbia più o meno poteri della difesa nell'ambito del processo, che pure è un valore costituzionale. Dalla parità di questi poteri, dalla parità dei diritti e dei doveri delle parti di fronte al giudice deriva anche il risultato dell'attività del giudice, deriva la capacità dei nostri tribunali, delle nostre corti, di amministrare una giustizia vera.
Onorevoli colleghi, con una legge come questa noi lanciamo al giudice un messaggio secondo cui, se assolve per errore, nessuno gli potrà «fare le pulci», mentre se emette una condanna sbagliata la sua decisione potrà essere rivista più e più volte. In tal modo, andiamo ad incidere non soltanto sulle condizioni delle parti del processo, ma anche sul potenziale risultato dell'attività giurisdizionale, disequilibrandola e non assicurando più la possibilità di un giudizio equilibrato e giusto.
Quello su cui, questa mattina, all'interno della stessa maggioranza, non si riesce a trovare l'accordo è un altro punto decisivo per arrivare a giudizi giusti. Il problema che si pone, che non è ancora stato risolto e che si vuole risolvere affrettatamente, in pochi minuti, nelle prossime riunioni del Comitato dei nove, è quello della prova decisiva che emerge dopo il giudizio di primo grado. Ebbene, secondo alcune formulazioni, c'è il rischio che, se emerge una prova importante o decisiva della colpevolezza dell'imputato dopo la sentenza di primo grado, questa prova non possa essere fatta valere nel giudizio. Si tratta di un punto essenziale, onorevoli colleghi, e ne va della giustizia nei nostri tribunali.
PRESIDENTE. Onorevole Kessler...
GIOVANNI KESSLER. Non è argomento da trattare alla stregua di una pratica fastidiosa, da chiudere in pochi minuti. Ecco perché è necessaria la sospensione della decisione di queste Camere. Le cose affrettate, infatti, non aiutano nessuno, né la maggioranza né l'opposizione; soprattutto, non aiutano la nostra giustizia.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Perlini. Ne ha facoltà.
ITALICO PERLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le richieste di sospensione dell'esame di questo provvedimento appaiono destituite di ogni fondamento, perché rivelano soltanto la perseverante volontà dell'opposizione di bloccare l'iter di questa proposta di legge. Purtroppo, ai colleghi dell'opposizione è andato tutto male. Hanno sperato, per un momento, che noi non rispondessimo al messaggio del Capo dello Stato, ma sono stati smentiti, perché lo abbiamo affrontato punto per punto e abbiamo apportato al provvedimento le modifiche ritenute necessarie. Successivamente, hanno sperato che le Camere fossero sciolte anticipatamente, nel corso di questa settimana, ed anche questo disegno, questa loro aspirazione, è stata smentita. Poi, hanno cercato di bloccare in tutte le maniere i lavori in sede di Commissione, ma non ci sono riusciti. Oggi, chiedono una sospensione dell'esame del provvedimento sino al 20 marzo prossimo, in base al presupposto essenziale che occorrerebbe riesaminare tutto il sistema delle impugnazioni, le due richieste distinguendosi tra loro solo perché, nella prima, questa ragione è contenuta in motivazione mentre, nella seconda, è contenuta nella deliberazione finale.
Ebbene, signor Presidente, onorevoli colleghi, qualche notazione in più non guasta, per dimostrare la strumentalità di questa richiesta delle opposizioni. L'onorevole Kessler afferma - a livello di scandalo - che, oggi, il presidente del gruppo di Forza Italia avrebbe chiesto una breve sospensione per esaminare un problema posto all'attenzione del Comitato dei nove. Onorevole Kessler, quante decine e decine di volte è stata chiesta, nel corso di questa legislatura, la sospensione dei lavori per perfezionare l'articolato di un progetto di legge?
Ma soprattutto, onorevole Kessler, in questa sede, talvolta, quando si va avanti nei lavori rigettando questioni legate a discussioni di approfondimento, si osserva che noi siamo antidemocratici e che non vogliamo affrontare il contraddittorio; al contrario, quando si insiste nel confronto per perfezionare la norma, si fa rilevare che non si è agito per il meglio.
La verità è un'altra; tale approfondimento, che motiva le vostre istanze di sospensione dell'iter della proposta di legge, è tecnicamente e politicamente infondato.
Tecnicamente, perché, come sapete bene, è vero che, a Camere sciolte, un provvedimento rinviato ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione può essere esaminato; ma è altrettanto vero che non si può estendere l'esame ad un intero sistema processuale - come sarebbe presupposto dalla vostra richiesta - e, quindi, al sistema delle impugnazioni: pertanto, è giuridicamente impossibile affrontare il problema così come da voi posto.
Tuttavia, sotto il profilo politico, la questione è altrettanto infondata, perché voi perseverate nel vostro tentativo di impedire la formazione di leggi che, invece, sono alla base del nostro programma e della nostra concezione politica dello Stato.
PRESIDENTE. Onorevole...
ITALICO PERLINI. Concludo, signor Presidente.
Questa proposta di legge, peraltro - come si rileva dai numerosi interventi che mi hanno preceduto -, è conforme sia allo stesso dettato costituzionale sia all'interpretazione data da due sentenze della Corte costituzionale, e corrisponde alla nostra convinzione assoluta che il cittadino vada tutelato. È prevalente per noi l'obiettivo di garantire che il cittadino, una volta assolto, non debba ancora subire vessazioni giudiziarie per grande parte della sua vita.
Per tale motivo, noi riteniamo che la richiesta di sospensione dell'iter della proposta di legge in esame vada respinta e convintamente esprimeremo un voto contrario sulle questioni sospensive presentate (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.
SERGIO COLA. Signor Presidente, ritengo che l'approvazione di questa proposta di legge, così come è stato riconosciuto, almeno in linea di principio, da autorevoli rappresentanti dell'opposizione, costituisca veramente una conquista della nostra civiltà giuridica. Ebbene, si chiede di sospenderne l'esame con motivazioni veramente pretestuose; mi riferisco particolarmente allo striminzito testo della questione sospensiva a prima firma dell'onorevole Mantini, che non motiva nella maniera più assoluta la richiesta avanzata: abbiamo sentito solamente poc'anzi le motivazioni, che attengono al messaggio del Capo dello Stato, già ampiamente discusso nel corso dell'esame delle due questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità svoltosi precedentemente.
Vorrei soffermarmi, invece, sia pure telegraficamente, sulla seconda questione sospensiva, della quale è cofirmatario l'onorevole Kessler, che l'ha anche illustrata poc'anzi. Ebbene, sono dell'avviso che le motivazioni addotte, riposte in quattro punti, siano completamente infondate per i seguenti motivi.
Si afferma che l'approvazione di questa proposta di legge allungherebbe i tempi della celebrazione dei processi, ma vi è o no la soppressione di un grado di giudizio? Mi pare che la conseguenza sia, dunque, diametralmente opposta a quella segnalata.
Un'ulteriore affermazione è che si attribuirebbero alla Cassazione funzioni di merito, ma anche tale osservazione è fuor di luogo, perché in ogni caso ci troveremmo di fronte a violazioni di legge, così come previsto dal penultimo comma dell'articolo 111 della Costituzione. Vorrei peraltro chiedere all'onorevole Kessler: com'era formulato l'articolo 606 del codice di procedura penale prima della riforma del codice stesso che ha trasformato il rito da inquisitorio in accusatorio? Era formulato più o meno nella stessa maniera in cui l'abbiamo riformulato noi. Dunque, onorevole Kessler, dal 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, al 1989, tutte le pronunce della Corte di cassazione sono state incostituzionali (Commenti del deputato Kessler)? Ma veramente vogliamo scherzare? Usiamo argomenti più seri e confacenti alla serietà dei problemi che stiamo affrontando!
L'onorevole Kessler ha formulato un'altra osservazione. Egli ha affermato, infatti, che si creerebbe una disparità di trattamento, soprattutto in relazione al giudizio d'appello, nonché con riferimento all'articolo 111 della Costituzione.
Vorrei replicare all'onorevole Kessler non solo con i ragionamenti già esposti - vale a dire che non sussiste alcuna disparità di trattamento, perché la parità delle parti va connessa esclusivamente alla fase processuale, rispettando la necessità che vi sia contraddittorio tra le parti -, ma anche con un altro argomento. La Carta costituzionale, infatti, non tutela anche il diritto del pubblico ministero a proporre impugnazione, poiché l'articolo 24 della nostra Costituzione protegge solamente il diritto di impugnazione dell'imputato.
Ciò non è stato stabilito per colpa di un'eventuale perdita di lucidità da parte del legislatore, poiché vorrei ricordare che tutte le Convenzioni internazionali (non ultima, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo) prevedono che tale tutela venga assicurata solo ed esclusivamente all'imputato. Non si facciano, allora, affermazioni fuori da ogni logica, nonché dall'assetto normativo italiano, europeo ed internazionale, poiché il principio sopra citato è stato trasfuso nelle varie Convenzioni che tutelano i diritti umani.
Un'altra considerazione formulata dall'onorevole Kessler riguarda la durata dei processi e, soprattutto, la circostanza che sarebbe iniquo equiparare l'assoluzione con formula piena ex articolo 530, primo comma, del codice di procedura penale, con la fattispecie prevista dal secondo comma del medesimo articolo. Ritengo anche tale affermazione priva di fondamento, e pertanto non spenderò ulteriori parole in proposito.
Vorrei fare solo una precisazione, signor Presidente. L'onorevole Kessler ha affermato, qualche minuto fa...
PRESIDENTE. Onorevole Cola...
SERGIO COLA. ... che ci stiamo arrovellando per cercare di individuare una soluzione riguardo ad un argomento dirimente ed importantissimo.
Onorevole Kessler, il problema in questione riguarda effettivamente le prove decisive, ma la soluzione da adottare è una soltanto, poiché il tema è ineludibile. Su tale soluzione ci troviamo tutti quanti d'accordo, e vorrei ricordare che anche voi concordavate. L'unico dubbio - che è possibile risolvere senza alcuna difficoltà ed alcun danno - è stabilire se la deduzione di una prova sopravvenuta o scoperta e decisiva, debba essere proposta in appello o direttamente in Cassazione. Pertanto, non esiste nessuna di quelle problematiche che sono state segnalate come allarmanti, come siete abituati a fare, operando dei veri e propri travisamenti dei fatti!
Ritengo, in conclusione, che l'approvazione della proposta di legge in esame rappresenti una grande conquista di civiltà giuridica, e tutti i vostri tentativi dilatori non frapporranno assolutamente ostacoli al raggiungimento, da parte del Parlamento, di questo enorme ed importantissimo risultato (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia)!
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.
Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio palese.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni sospensive Mantini ed altri n. 1 e Finocchiaro ed altri n. 2.
(Segue la votazione - Commenti).
Scusate, onorevoli colleghi, ma abbiamo un problema: abbiate un attimo di pazienza (Commenti)...
Onorevoli colleghi, purtroppo dobbiamo sospendere la votazione, poiché vi è un problema tecnico.
Revoco pertanto l'indizione della votazione (Commenti).
ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, non vorrei ripetermi, ma le ricordo che un'alternativa al malfunzionamento dei dispositivi elettronici di voto esiste ed è prevista dal nostro regolamento: è sempre la procedura delle palline da deporre nelle urne. Quindi, le suggerirei di prendere in considerazione anche tale ipotesi, nel momento in cui, palesemente, il sistema elettronico non funziona (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
ELIO VITO. Votiamo per alzata di mano!
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, purtroppo permane un guasto tecnico che non ci consente di votare. Dunque, credo sarebbe opportuno rinviare ad oggi pomeriggio, alle 15,30, il prosieguo dei lavori.
Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle 15,30, con immediate votazioni.
Si riprende la discussione della proposta di legge n. 4604-C (ore 15,42).
(Ripresa esame di questioni pregiudiziali e di questioni sospensive - A.C. 4604-C ).
PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione delle questioni sospensive Mantini ed altri n. 1 e Finocchiaro ed altri n. 2, delle quali si è concluso l'esame nella parte antimeridiana della seduta.
In caso di reiezione delle questioni sospensive, passeremo agli interventi sul complesso degli emendamenti all'articolo 1 del provvedimento al nostro esame.
Come convenuto nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo in considerazione del numero dei deputati che hanno preannunziato di voler prendere la parola, dopo alcuni interventi, il seguito dell'esame del provvedimento sarà rinviato alla seduta di domani. Subito dopo passeremo, pertanto, all'esame e alla votazione della questione pregiudiziale presentata al decreto-legge in materia di università e beni culturali; dopo tale votazione, procederemo al seguito dell'esame di questo stesso provvedimento.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni sospensive Mantini ed altri n. 1 e Finocchiaro ed altri n. 2.
(Segue la votazione).
RENZO INNOCENTI. Presidente!
ANTONIO LEONE. Presidente!
PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, ci sono doppi voti!
ELIO VITO. Guarda là: le schede!
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 450
Votanti 449
Astenuti 1
Maggioranza 225
Hanno votato sì 209
Hanno votato no 240).
Prendo atto che l'onorevole Giuseppe Gianni non è riuscito a votare.
ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà... Interviene sull'ordine dei lavori, onorevole Giachetti?
ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, più precisamente mi richiamo all'articolo 53 del regolamento. Non vi è nulla di personale nei suoi confronti e nei confronti di chi l'ha preceduta. Tuttavia, non capisco perché vi sia, da parte della Presidenza, una certa idiosincrasia quando occorre procedere, secondo il regolamento, a votazioni in casi particolari.
In passato, nel momento in cui il risultato della votazione risultava incerto, mi era capitato di suggerire di applicare il regolamento e votare con il sistema delle palline da deporre nelle urne.
Nella fattispecie, signor Presidente, oggi è accaduta una cosa ancora più particolare. Mi auguro che la decisione assunta dal Presidente non costituisca precedente. Non ha funzionato il sistema elettronico. Tuttavia, sfogliando le pagine del nostro regolamento e, nella fattispecie, leggendo il comma 2 dell'articolo 53, si trova una previsione specifica proprio in relazione alla mancata funzionalità del sistema elettronico. La norma prevede che, in caso di difetto dei dispositivi elettronici di voto, la controprova sia effettuata mediante divisione dell'aula. In tal caso, il Presidente indica da quale parte debbano mettersi i favorevoli e da quale parte debbano, invece, mettersi i contrari.
Non so perché, invece di procedere secondo il regolamento, si è deciso di sospendere la seduta e riprenderla nel pomeriggio, per fortuna con il sistema funzionante. Però c'è una previsione specifica nel regolamento...! Ogni tanto - vivaddio! - applichiamolo!
PRESIDENTE. Io non so, onorevole Giachetti, se la decisione da lei richiamata costituisca oppure no un precedente. Mi è parso, comunque, che il Presidente abbia interpretato l'unanime, seppur muto, consenso dei presenti.
Detto questo, il regolamento prescrive quanto da lei richiamato, ma non è detto che questa tassatività debba costituire un motivo per decidere l'uso delle palline nell'urna, che meno si usano e meglio è, secondo me (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana)... Parlo a titolo personale, ovviamente...
Esame degli articoli - A.C. 4604-C )
PRESIDENTE. Ricordo che sono state respinte le questioni pregiudiziali di costituzionalità Zaccaria ed altri n. 1 e Finocchiaro ed altri n. 2, nonché le questioni sospensive Mantini ed altri n. 1 e Finocchiaro ed altri n. 2.
Passiamo, dunque, all'esame degli articoli della proposta di legge, nel testo della Commissione.
Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere (vedi l'allegato A - A.C. 4604-C sezione 3).
(Esame dell'articolo 1 - A.C. 4604-C )
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4604-C sezione 4).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Maccanico. Ne ha facoltà.
ANTONIO MACCANICO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è con uno stato d'animo di grande amarezza che prendo la parola sul complesso degli emendamenti presentati alla proposta di legge in esame, che è stata oggetto di un motivatissimo messaggio di rinvio da parte del Presidente della Repubblica, dopo quanto è avvenuto nei giorni scorsi, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.
Non mi riferisco solo alla clamorosa protesta dei magistrati. Il vertice della maggioranza giudicante, il primo presidente della Corte di Cassazione, Marvulli, in un discorso fortemente critico, ha espresso un giudizio durissimo su questa proposta di legge, fatto senza precedenti nella storia della vita giudiziaria della nostra Repubblica. È significativo che, per effetto delle nuove norme sulla cerimonia di inizio dell'anno giudiziario, a parlare sia stato il primo presidente e non più il procuratore generale, e che tutti i suoi accenti critici siano stati anche più forti di quelli espressi dal procuratore generale lo scorso anno.
Ricordo che, nella fase finale della scorsa legislatura, la XIII, esattamente nel novembre del 1999, fu approvata, a larghissima maggioranza, una revisione dell'articolo 111 della Costituzione che sembrò aprire una stagione di riforme e di ammodernamento del nostro sistema giudiziario, in particolare del processo penale, sulla base di una normativa costituzionale chiara, di forte impronta garantista, assai avanzata nella concezione del giusto processo ed elaborata con ampio accordo tra maggioranza ed opposizione.
Ci si attendeva che su quella linea, nella nuova legislatura, ossia quella che sta per concludersi, potesse attuarsi un programma organico e concordato di iniziative volte a snellire i procedimenti, ad assicurare la ragionevole durata dei processi, in modo da togliere il nostro paese dal banco degli accusati, sul quale è da sempre in Europa per la inverosimile lentezza della nostra giustizia, e ad assicurare efficienza ed efficacia a questa funzione essenziale per un paese civile, sottraendola al degrado crescente che negli anni si era ingigantito.
Purtroppo, quell'attesa è andata totalmente delusa: in cinque anni nessun progresso è stato realizzato. Anzi, la situazione, nel complesso, si è aggravata al punto da provocare nelle voci più alte della nostra magistratura toni che sfiorano la disperazione. Si è rimostrato che una strategia seria ed ispirata agli interessi generali o al bene comune, in questo come in ogni campo, è impossibile quando la preoccupazione dominante è quella dell'interesse particolare a risolvere l'imponente mole di specifici problemi giudiziari, siano essi del Presidente del Consiglio o dei suoi amici e collaboratori. L'ottica dominante è quella dello scontro permanente con l'ordine giudiziario e con il ruolo di autonomia che per esso ha voluto la nostra Costituzione.
Non si possono perseguire obiettivi di rilevanza strategica in un settore assai delicato e nel quale esistono indubbiamente vischiosità corporative, comportamenti inaccettabili e deviazioni di vario titolo - problemi che, proprio per questo, richiederebbero accordi molto ampi per essere risolti - se ci si muove con l'intento di scardinare ab imis un assetto normativo dell'ordine giudiziario che costituisce uno dei pilastri della nostra Costituzione democratica.
Così, ad iniziative legislative frammentate, personalizzate e mirate a risolvere problemi particolari, le cosiddette leggi ad personam o contra personam, si aggiungono iniziative ispirate al pregiudizio della diffusa politicizzazione della magistratura, come quella riforma dell'ordinamento giudiziario che l'intera magistratura, anche negli elementi più moderati e responsabili, e la stragrande maggioranza degli studiosi considerano una iattura, che aggraverà notevolmente i problemi dell'ordine giudiziario. Si è perduta, così, una grande occasione attesa dall'entrata in vigore della Costituzione.
Si sono aggiunti, poi, provvedimenti come la ex Cirielli, di modifica delle norme sulla prescrizione, che, calata su una scarsa funzionalità degli uffici giudiziari, rischia di diventare una sorta di amnistia strisciante, con nocumento grave per il tasso di legalità, già così basso nel nostro sistema. Intanto, i mezzi a disposizione dell'amministrazione della giustizia si riducono sensibilmente, tanto che alcune attività informatiche dell'amministrazione devono essere sacrificate, mentre il procuratore antimafia Grasso dice a chiare lettere che con i mezzi di cui dispone la lotta alla criminalità organizzata è impossibile.
Per venire alla proposta di legge in esame, è di tutta evidenza che l'articolo 7, divenuto ora articolo 8, di modifica dell'articolo 606 del codice di procedura penale, che disciplina i casi di ricorso in Cassazione, costituisce una grave lesione dell'articolo 111 della Costituzione, per il quale sono ammessi ricorsi in Cassazione solo per violazione di legge. La nuova formulazione, perciò, obbligherà la Cassazione a procedere al controllo di legalità dell'intero processo in tutti i suoi atti e non al controllo di legalità della sola sentenza, come era nella precedente versione. È chiaro che ciò trasforma la Cassazione in giudice di merito, aggravandone i compiti e prolungando i tempi dei processi. È paradossale che un provvedimento che intende limitare l'appellabilità delle sentenze di primo grado abbia come effetto complessivo l'allungamento dei tempi del processo.
Quanto, poi, all'inappellabilità della sentenza di primo grado in caso di proscioglimento, questo principio sarebbe accettabile se riguardasse le sentenze di proscioglimento pieno, al di là di ogni ragionevole dubbio, e cioè perché il fatto non sussiste o l'imputato risulta estraneo ai fatti. Nella formulazione attuale, invece, è troppo evidente il contrasto con il secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione, cioè la condizione di parità fra le parti. È singolare che ogni emendamento volto ad affermare questo principio nell'ipotesi prima indicata sia stato respinto dalla maggioranza della Commissione. È augurabile che in Assemblea tale avversione si riduca e che gli emendamenti presentati dall'opposizione siano valutati con attenzione, se si vuole evitare che le lievi modifiche introdotte siano solo un'inutile cosmesi della proposta di legge.
La verità è che la disorganicità ed asistematicità di questo come di altri interventi parziali per via di novelle legislative ha fatto del codice di procedura penale una sorta di colabrodo ingestibile, che renderà sempre più spinoso ed arduo il cammino della giustizia nel nostro paese.
Si tratta di una crisi grave, gravissima, di un capitolo tra i più dolorosi di un fenomeno di degrado complessivo delle istituzioni, di abbandono di quella linea di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione che, in base all'articolo 97 della Costituzione, è obbligo costituzionale per tutte le strutture pubbliche.
Per l'Italia, impegnata nel grande sforzo di riacquistare forte capacità competitiva come sistema paese nel quadro globale dell'economia mondiale e dell'Unione europea, ora, questo obiettivo è irraggiungibile, se le strutture portanti della statualità, e cioè la giustizia e l'amministrazione, sono colpite da disfunzioni croniche. Ed è veramente allarmante sentire il primo presidente della Suprema corte dichiarare che il prestigio dell'ordine giudiziario è in declino e leggere i primi risultati di un'inchiesta del Censis e de Il Sole 24 ore sulla crisi delle strutture statali, che provoca una sorta di svuotamento della stessa funzione pubblica.
Ha scritto Giuseppe De Rita: «Una società moderna è fatta certamente da una pluralità di soggetti di interessi, di potere. È strutturalmente policentrica, ma questo non vuol dire che non abbia bisogno di istituzioni, cioè di strutture capaci di collegare le dinamiche tra i diversi soggetti della società e di fare interagire società e politica. Le vuole distribuite, leggere, relazionali, ma le vuole».
Credo, onorevoli colleghi, che il voto contrario a questa proposta di legge, se non sarà corretta, debba essere la premessa ad un impegno ad iniziare, nella prossima legislatura, una stagione di rigenerazione istituzionale che ci porti fuori dalla «palude» nella quale siamo immersi e ridia slancio al nostro paese, che merita un grande avvenire (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Micheli. Ne ha facoltà.
ENRICO LUIGI MICHELI. Signor Presidente, con l'atto in discussione il Governo rinnova con indomita determinazione il suo principale obiettivo, tenacemente perseguito in tutta la legislatura, quello cioè di paralizzare il sistema della giustizia in Italia. È il programma di evasione parlamentare dai processi e dalla responsabilità, messo in atto a vantaggio dei pochi e a danno dei molti.
Il Governo e la maggioranza hanno «imballato» di carte e di parole i problemi dell'Italia senza risolverli ed hanno prodotto lacerazioni che richiederanno un lungo lavoro per restituire al paese un livello accettabile di rispetto istituzionale, nel campo della giustizia, soprattutto. Il dissesto è stato inutilmente contrastato dalla magistratura che, non più tardi di qualche giorno fa, con la voce autorevole del primo presidente della Cassazione, ha denunciato i gravi errori commessi, le incoerenze e le improvvisate riforme della giustizia ed ha svolto una progressiva analisi del sistema anche in termini autocritici. Qualcuno della maggioranza non ha trovato di meglio che commentare le accorate denunce del magistrato come il frutto di una relazione comunista! Il giorno successivo, nelle cerimonie inaugurali presso le corti di appello, si è registrata la massiccia assenza dei magistrati.
Il dissesto della giustizia è stato denunciato, puntualmente, dall'opposizione in occasione di ogni legge di riforma; opposizione che ha contrastato le iniziative incompatibili con la Carta costituzionale ed ha proposto i miglioramenti dei testi per rendere più efficace il sistema. Ha trovato, però, una maggioranza sorda di fronte ad ogni proposta incompatibile con i suoi interessi.
Credo che, nei prossimi anni, guardando a questa legislatura, si cercherà di spiegare, in qualche modo, come esponenti della maggioranza di indiscussa onestà democratica e di alta preparazione giuridica abbiano potuto assecondare questo progetto: per calcolo politico, spesso, per incapacità di contrastare il Capo del Governo, per disattenzione agli interessi del paese, troppe volte.
In questo quadro desolante, anche di fronte alla riforma in materia di inappellabilità delle sentenze penali di proscioglimento, intendiamo riproporre il nostro impegno affinché, almeno in questo ulteriore scorcio di legislatura, il Parlamento trovi un momento di riflessione, sia pure nella diversità dei ruoli.
Il problema dell'inappellabilità della sentenza penale di proscioglimento certamente merita un'attenta considerazione dei diritti dell'imputato. Tutti sono consapevoli del dramma del processo per l'imputato e per la sua famiglia. Celerità del giudizio e tutela del diritto di difesa sono principi irrinunciabili, persino ovvi nella società democratica, ma, in questa prospettiva, non possono essere dimenticate le esigenze di difesa dello Stato, dei cittadini e delle vittime dei reati.
I temi sono stati evidenziati dal messaggio del Presidente della Repubblica, al quale va la gratitudine del Parlamento, della magistratura, come espresso di recente dal presidente della Cassazione, ma anche di tutto il paese, per la forza e la tenacia con cui tutela le istituzioni repubblicane ed i principi su cui si fondano.
Il Presidente della Repubblica ha formulato rilievi di incostituzionalità alla legge sull'inappellabilità della sentenza penale. In primo luogo, si avverte la necessità di ripensare l'intero sistema delle impugnazioni; la necessità cioè di una riforma di respiro complessivo organico, mentre l'attuale presenta un carattere disorganico ed asimmetrico. Si ingenera una mutazione, soprattutto, delle funzioni della Corte di Cassazione, da giudice di legittimità a giudice di merito, con disparità delle posizioni delle parti nel processo, dal momento che la parte pubblica non può appellare la sentenza di proscioglimento per chiedere la condanna dell'imputato.
La posizione della parte civile vede compromessa la possibilità di far valere pienamente la pretesa risarcitoria all'interno del processo penale.
Oggi viene riproposto un testo di legge che, pur con qualche miglioramento di contorno, non risolve le disarmonie messe in luce dal Presidente della Repubblica ed elude l'invito ad un approfondimento organico dei problemi sottostanti.
La disparità è il punto fondamentale della riforma. È vero che le disuguaglianze tra le parti nel processo penale sono configurabili, ma esse non possono alterare gli equilibri delle iniziative di appello.
L'imputato ha diritto a vedere riconosciuto l'errore della sentenza di primo grado che lo ha condannato, ma alla parte pubblica deve essere riconosciuto un corrispondente potere di chiedere il riconoscimento dell'errore inficiante la sentenza di proscioglimento.
Il nostro sistema tende al doppio grado di giudizio di merito per correggere gli errori, per cercare la verità.
Sotto il profilo considerato, la disuguaglianza a favore dell'imputato non può essere assoluta. L'opposizione ha cercato, in sede di Commissione, di trovare nuovi equilibri sul tema. Ha proposto di ridurre l'applicazione del principio della sentenza solo alle ipotesi in cui il proscioglimento sia stato pronunciato senza alcun dubbio sull'innocenza dell'imputato. Ha chiesto di eliminare dal testo la previsione che il giudice possa condannare l'imputato solo qualora risulti colpevole del reato contestatogli, al di là di ogni ragionevole dubbio. Ha rilevato che tale principio, tipico del sistema anglosassone, può trovare ospitalità solamente negli argomenti in cui il giudizio ha per oggetto la sussistenza o meno del fatto, essendo affidato ad una giuria popolare, non come da noi, lo sappiamo bene, soprattutto al giudice monocratico.
La maggioranza, ancora una volta, ha dunque respinto queste ovvie considerazioni e proposte.
Qualche sera fa, il Presidente del Consiglio, in una delle sue apparizioni televisive, ha dichiarato che la legge sull'inappellabilità trova riscontro nel sistema penale degli Stati Uniti. L'imputato assolto non può essere sottomesso al giudizio di appello. Questi riferimenti americani fanno venire in mente la storia di un ex campione di football, OJ Simpson, imputato di duplice omicidio e assolto dalla giuria popolare.
Si ricorda ancora l'immagine televisiva allegra del personaggio dopo il giudizio civile che lo aveva riconosciuto responsabile del duplice omicidio e lo aveva condannato ad un risarcimento miliardario del danno non eseguibile per carenza di disponibilità patrimoniale. A questa allegria si contrapponeva il dolore dei parenti delle vittime, convinti di un errore giudiziario commesso in sede penale.
L'appello contro il procedimento appare utile almeno nei casi di incertezza sull'innocenza dell'imputato, in quanto consente di eliminare gli effetti di tali errori attraverso la più fredda ponderazione del giudice di secondo grado. Sono problemi di grande impegno che non si prestano a soluzioni affrettate.
Altrettanto può dirsi per le ricadute che la riforma può avere sull'organizzazione della magistratura, sul ruolo e sul carico di lavoro della Corte di cassazione e sul rispetto del principio fondamentale della ragionevole durata del processo.
Il richiamo del Presidente della Repubblica ci impegna tutti ad una riflessione, che non deve essere influenzata dal particolare momento della vigilia elettorale.
Vorrei dire infine al Presidente del Consiglio Berlusconi, che usa togliere al proprio tempo utile di lavoro o al proprio tempo libero le ore necessarie alle frequentissime apparizioni televisive: signor Presidente, non consideri perse le due ore di partecipazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario, dove la magistratura - cioè un potere istituzionale indipendente a cui va il rispetto di tutti i cittadini, compresi i governanti - emette giudizi, proposte, critiche e autocritiche importanti per il legislatore, ma anche per il Governo (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo - Congratulazioni)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Lucidi. Ne ha facoltà.
MARCELLA LUCIDI. Signor Presidente, colleghi, nel mio intervento ribadirò alcune considerazioni che già ieri, in un'aula semivuota, ho svolto, con l'auspicio che ciò che non è stato ascoltato ieri possa esserlo oggi da una platea più vasta e, soprattutto, dai colleghi della maggioranza, i quali tuttavia stanno fornendo il segno di una vera e propria ottusità rispetto alle preoccupazioni e alle perplessità che l'opposizione ha espresso durante l'intero iter del provvedimento. Perplessità e preoccupazioni riproposte - con la forza e con la saggezza che gli sono proprie - dal Presidente della Repubblica.
Colleghi, in quest'ultimo passaggio dell'esame del provvedimento, i Democratici di sinistra hanno lavorato con intento costruttivo al fine di migliorarne il contenuto. È nota la nostra contrarietà sull'intero provvedimento, che abbiamo giudicato da subito asistemico e che non considera l'intero processo penale nella sua evoluzione, fotografandone soltanto un grado di giudizio, vale a dire quello di appello. Con il testo in esame si tenta di risolvere quelle questioni, quelle anomalie che anni di intervento frammentario sul processo consegnano oggi alla nostra attenzione.
Il primo presidente della Corte di cassazione, nella sua relazione di apertura dell'anno giudiziario, ha definito il nostro processo penale un relitto, e sicuramente lo è. È un complesso di norme che è stato eroso nel tempo da interventi legislativi o giurisprudenziali che lo hanno ridotto ad una condizione di incoerenza e di insufficienza inidonea a garantire ed a rispondere all'esigenza di giustizia che ogni cittadino ripone nel processo.
Il nostro intento costruttivo, che partiva da una posizione di contrarietà, si è mosso soprattutto in direzione dei rilievi costituzionali formulati dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle Camere.
A tale proposito abbiamo presentato emendamenti che, a partire dal tema dell'inappellabilità, hanno riguardato anche il processo di primo grado, affinché vengano considerati - come riteniamo necessario - i motivi che hanno determinato il proscioglimento, quei motivi che il nostro codice di procedura penale già oggi differenzia quanto all'esito del giudizio di primo grado.
Abbiamo voluto offrire con i nostri emendamenti una diversa considerazione della collocazione che la vittima ha nel processo penale quando si costituisce parte civile e chiede di veder soddisfatte in quella sede le proprie pretese risarcitorie. Sappiamo bene che si tratta di una questione aperta che meriterebbe una maggiore riflessione e considerazione, soprattutto relativamente agli strumenti di salvaguardia delle proprie pretese offerte oggi alla vittima in sede penale e in quella civile, strumenti che meriterebbero un maggior raccordo e una maggiore salvaguardia dei diritti che la parte sottopone al giudice affinché vengano tutelati.
Soprattutto, con i nostri emendamenti abbiamo rivolto lo sguardo alla funzione che viene attribuita attraverso questo provvedimento alla Corte di cassazione, la quale viene costretta a «cambiare mestiere», a venire meno a quella funzione normofilattica che gli è sempre stata attribuita dall'ordinamento e rispetto alla quale vi è sempre stata una conforme indicazione da parte della dottrina affinché, sempre di più, si evidenziasse un ruolo residuale, ultimo, solenne, di valutazione dei processi.
Colleghi, noi abbiamo condiviso i rilievi formulati dal Presidente della Repubblica a questo provvedimento; li abbiamo condivisi nel metodo e nel merito. Dico anche «nel metodo» perché non accettiamo e non condividiamo assolutamente quelle obiezioni e contestazioni che sono state mosse al Presidente della Repubblica, come se impropriamente avesse osato proferire parola nel merito di questo testo. Noi giudichiamo di grande equilibrio quell'intervento, che, soprattutto, ha tentato di ridisegnare la rotta che il legislatore deve percorrere, in relazione ai principi costituzionali, alla storia del diritto ed al diritto come oggi si pone alla nostra attenzione.
Ebbene, dai rilievi del Presidente della Repubblica ricaviamo, intanto, che l'inappellabilità della sentenza di proscioglimento, all'interno di una riforma disorganica, confligge con l'articolo 111 della Costituzione e con la pretesa risarcitoria della vittima. L'abbiamo già detto ieri: avete trattato la questione dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, questione sulla quale vi abbiamo riferito un nostro positivo interesse, come un pezzo di stoffa nuova cucita su un abito vecchio.
Le questioni poste dal Presidente della Repubblica sono del tutto vere, reali e lo restano ancora oggi, nonostante alcuni emendamenti della maggioranza, che costituiscono meri ritocchi, un po' di cipria messa per non aprire uno scontro.
Uno scontro che, seppure non evidente, resta comunque nelle vostre dichiarazioni e nelle scelte emendative che accompagnano oggi il provvedimento. È vero: questo provvedimento contrasta con l'articolo 111 della Costituzione proprio a causa della disorganicità della riforma, della modalità incoerente con cui l'inappellabilità si colloca all'interno del sistema processuale penale. L'articolo 111 chiede che ogni processo si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale: parla di processo, non di fase o di grado del giudizio. Peraltro, è valida anche la considerazione finalizzata a porre in evidenza come si sia dimenticato che parte del processo è anche la vittima del reato costituitasi parte civile, che vede compromessa dalla legge approvata la possibilità di far valere la sua pretesa risarcitoria all'interno del processo penale.
Colleghi, non vi può essere coerenza se si ripensa il sistema di gravame senza guardare al processo di primo grado; non vi può essere coerenza, non vi può essere garanzia rispetto all'articolo 111 della Costituzione se il sistema di gravame stesso viene rivisitato in modo parziale. Conosciamo tutti i limiti di un processo di appello ancora legato ad una pregressa concezione processuale. Sappiamo tutti quanta distanza vi sia rispetto ai requisiti del giusto processo nell'attuale grado di appello, così come è congegnato nel nostro codice, o quanto il principio di oralità della formazione della prova davanti al giudice terzo e imparziale contrasti, ponga dubbi, rispetto ad un giudizio di appello che, prevalentemente, è un giudizio cartaceo.
Tutto questo avrebbe imposto un ripensamento complessivo, non con la preoccupazione di affrettarsi perché occorre affrontare un processo in particolare, ma perché sono i processi dei cittadini a meritare considerazione. Ricordo che avevamo manifestato disponibilità ad affrontare un ragionamento più ampio in questo ambito. Una disponibilità che voi avete disatteso, perché, lo ripetiamo ancora oggi, non è nei vostri obiettivi curare le malattie del sistema giustizia: nei vostri obiettivi rientra invece quello di curare gli interessi di poche persone.
Quanto agli altri rilievi mossi dal Presidente della Repubblica, gli emendamenti che avete prodotto non risolvono le violazioni dei principi costituzionali, così come lo stesso Presidente ha indicato. L'estensione dei motivi di ricorso per Cassazione, che avete previsto con la modifica dell'articolo 606 del codice di procedura penale, contrasta con l'idea che la Corte di cassazione sia l'organo supremo della giustizia e costringe quest'ultima a svolgere una funzione di merito che gli è impropria, ad essere il terzo giudice di merito e non il giudice di legittimità. Ebbene, colleghi, sono ancora evidenti questi limiti nelle modifiche che proponete all'articolo 606, a cui noi non guardiamo con favore e che, quindi, non voteremo.
Quanto alla lettera d) di tale disposizione, la mancata assunzione di una prova decisiva prevede una prognosi postuma sul carattere di quella prova. La sua decisività, appunto, va valutata e si impone un confronto tra quanto è scritto nel provvedimento impugnato e quanto sarebbe potuto dipendere da quella prova. Ora, il richiamo che voi introducete, anche agli articoli 507 e 603, comma 2, del codice di procedura penale, estende quella prognosi a tutte le prove richieste dalla parte in ogni fase, anche a quelle prove sopravvenute e scoperte dopo il giudizio di primo grado che consentirebbero o avrebbero consentito all'imputato o al pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento.
Quanto poi alla lettera e), è vero che questa norma si richiama ad un vizio che risulta dal testo del provvedimento impugnato, ma si dice che la parte può allegare, può indicare altri atti del processo, che teoricamente possono essere tutti, sui quali chiedere una valutazione della Suprema Corte. In tal modo, però, si continua ad esercitare una pressione, che ricade sulla Corte di cassazione, che, lo ripeto, è ingiustificata e ingiustificabile alla luce sia dei principi dell'ordinamento sia della funzione svolta dalla Corte stessa, quella di giudice di legittimità, che noi riteniamo sia salvaguardata.
Ma la parte in cui si rende più evidente la vostra disattenzione verso i richiami del Presidente della Repubblica è il fatto che le modifiche introdotte all'ultima disposizione, la norma transitoria, e all'articolo 4 ignorano completamente i vincoli costituzionali che invece sarebbero imposti.
L'ultimo articolo, quello che prima della modifica era l'articolo 9, oggi modificato nel numero, prevede che le norme introdotte con questo provvedimento possano essere applicate a tutti i procedimenti pendenti. È del tutto evidente che, con una tale previsione, si comprendono anche i giudizi già pendenti in Cassazione e, quindi, anche in quella fase si potrà richiedere un termine per l'integrazione dei motivi di ricorso avvalendosi delle modifiche disposte all'articolo 606 del codice di procedura penale. Su tale aspetto il Presidente della Repubblica ha richiamato, in maniera rigorosa, il rischio che le modifiche introdotte producano un aggravio dei procedimenti e dei tempi del processo. Inoltre, aumenterebbe il numero dei ricorsi - crescerà sicuramente, se sarà approvato questo testo del provvedimento - producendo, conseguentemente, un sovraccarico di lavoro ad un organico limitato proprio perché pensato per svolgere un'altra funzione; ciò produrrà ritardi e, quindi, un arretrato in termini di decisione dei giudizi.
Il provvedimento in esame, pertanto, ha un effetto inflattivo e non certamente deflattivo, come invece tutti - magistrati, operatori del diritto e utenti della giustizia - oggi auspicherebbero.
Non c'è, inoltre, alcuna considerazione dell'articolo 4, ovvero della cancellazione della possibilità di appello per le sentenze di non luogo a procedere. Eppure su ciò il Presidente della Repubblica ha inteso evidenziare quanto la norma, così come è scritta (e così come rimane), produrrà un ulteriore aumento di lavoro per la Corte di cassazione.
Anche in caso di mancata conferma della sentenza di non luogo a procedere, il procedimento dovrà regredire e si allungheranno inevitabilmente i tempi per la sua definizione. Nulla ha a che vedere tale soluzione con il principio della ragionevole durata del processo e con quello del buon andamento dell'amministrazione (che riguarda anche il sistema giudiziario) di cui all'articolo 97 della Costituzione. Ne risulterà compromesso il bene costituzionale dell'efficienza del processo, come pure è stato sottolineato dal Presidente della Repubblica.
La considerazione di fondo che ci ispira il provvedimento in esame è che, alla fine, il processo è un riferimento secondario per le vostre scelte. Nella sua relazione, la collega Bertolini ha affermato che l'esigenza del cittadino di vedere tutelato il suo diritto di difesa può ben giustificare che passino in secondo piano altri principi. Noi, invece, crediamo non soltanto che non si avranno più sentenze ingiuste (come la collega chiede), ma che non ci saranno più sentenze e che il cittadino andrà incontro a denegata giustizia!
Con le leggi che avete approvato avete ridotto i termini di prescrizione dei processi. Il primo presidente della Corte di cassazione ha denunciato, pochi giorni fa, la gravità della situazione che vive un paese in cui non v'è più certezza della pena. Ebbene, la situazione diventa ancora più drammatica ove si consideri che questo paese non avrà più alcuna certezza dei processi: i processi non verranno celebrati ed il diritto delle vittime dei reati di ottenere la riparazione del danno sofferto anche attraverso il processo penale (come finora lo si è voluto concepire) non riceverà soddisfazione.
Il provvedimento in esame, di segno negativo, è stato associato dal primo presidente della Corte di cassazione ad altri approvati in precedenza - la riforma dell'ordinamento giudiziario, la legge sulle prescrizioni e sulla recidiva (la cosiddetta ex Cirielli) -, ugualmente contrassegnati da un segno negativo. Più che ai cittadini, i quali, purtroppo, ne dovranno pagare le conseguenze, state consegnando il provvedimento in esame (come avete già fatto con gli altri) nelle mani del Presidente del Consiglio, affinché ne possa usufruire già nel processo SME e possa constatare che la sua maggioranza gli è stata fedele in questi anni. Nei suoi ...
PRESIDENTE. Onorevole Lucidi, bisogna che concluda!
MARCELLA LUCIDI. ... percorsi processuali, la maggioranza ha scritto la giustizia dei ricchi, la giustizia dei potenti, di coloro che possono pagare bene gli avvocati, ed ha lasciato fuori dal sistema i più deboli, i più poveri, coloro che, come ho già detto ieri, non vedranno aprirsi davanti a loro le porte dell'impunità ma, più facilmente, e senza speranza, quelle del carcere.
È un sistema che respingiamo, che contrastiamo, che contrasteremo con la proposta di riforma del codice penale (da tempo depositata in Parlamento) e con una proposta di riforma del processo penale - tutto - che ci impegniamo ad approvare non appena ci sarà data la possibilità di governare il paese (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani)!
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Lucidi. Le ho consentito di superare di tre minuti il tempo a sua disposizione, ma, naturalmente, ciò non costituisce precedente ...!
Come già preannunciato alla ripresa pomeridiana della seduta, considerato l'alto numero di deputati che hanno chiesto di parlare sul complesso degli emendamenti presentati all'articolo 1, rinviamo, a questo punto, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani.
RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, quanti colleghi hanno chiesto di parlare?
PRESIDENTE. Sono tredici, onorevole Innocenti: un bel numero!
Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.
ALLEGATO A
(A.C. 4604-C - Sezione 1)
QUESTIONI PREGIUDIZIALI PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 della proposta di legge modifica l'articolo 428 del codice di procedura penale, trasferendo dalla Corte d'Appello alla Corte di Cassazione l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere;
il nuovo articolo 428, come modificato dall'articolo 4 della proposta di legge in esame provocherà in caso di mancata conferma della sentenza di non luogo a procedere, una regressione del procedimento, che ne allungherà inevitabilmente i tempi di definizione, risultando palesemente in contrasto con il secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione dove si stabilisce che la legge assicura la ragionevole durata del processo;
delibera
di non procedere oltre nell'esame della proposta di legge.
n. 1. Zaccaria, Castagnetti, Fanfani, Mantini, Boccia, Lusetti, Monaco.
La Camera,
premesso che:
l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero prevista dalla proposta di legge in esame viola il principio di parità fra le parti, che l'articolo 111 della Costituzione prevede che assista l'intero processo (e dunque, non solo il dibattimento), rendendo incensurabile da parte del pubblico ministero l'errore sul merito che ha condotto alla sentenza di primo grado di non luogo a procedere;
tale disparità appare tanto più evidente se si riflette che l'inappellabilità riguarda tutte le sentenze di non luogo a procedere, sia quelle emesse ai sensi del primo comma dell'articolo 530 del codice di procedura penale, e dunque rese sulla base di una cognizione e valutazione piena della prova, che quelle emesse ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, quando, ad esempio, si abbia sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione a seguito di una valutazione comparativa di circostanze che veda prevalenti le attenuanti generiche sulle contestate aggravanti;
inoltre, l'articolo 4 della proposta di legge modifica l'articolo 428 del codice di procedura penale e trasferisce dalla Corte d'Appello alla Cassazione l'impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere, prescindendo dai motivi del ricorso,
l'articolo 7 della proposta di legge modifica le lettere d) ed e) dell'articolo 606 del codice di procedura penale, prevedendo una cognizione nel merito del giudizio di Cassazione;
l'articolo 9 della proposta di legge applica le nuove disposizioni alla data di entrata in vigore della legge medesima;
l'insieme di queste ultime disposizioni avrà come conseguenza certa un aggravio insostenibile del contenzioso innanzi alla Corte di Cassazione, cagionerà, nella fase transitoria, la sospensione dei giudizi pendenti innanzi alla Corte in ragione delle nuove opportunità di ricorso offerte ai ricorrenti ed alla necessità di acquisizione di atti provenienti dalle sedi di merito;
la proposta in esame si pone dunque in contrasto con i principi di parità tra accusa e difesa e di ragionevole durata dei processi di cui all'articolo 111 della Costituzione, nonché del principio di buon andamento dei pubblici uffici di cui all'articolo 97 Costituzione,
delibera
di non procedere oltre nell'esame della proposta di legge.
n. 2. Finocchiaro, Siniscalchi, Bonito, Kessler, Lucidi, Magnolfi, Carboni, Grillini, Innocenti, Pistone.
(A.C. 4604-C - Sezione 2)
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge interviene disorganicamente e senza un dibattito approfondito, tale da coinvolgere tutte le parti del sistema giustizia, su un tema tanto importante come il sistema delle impugnazioni;
la proposta di legge, già approvata dalle Camere e rinviata alle stesse dal Presidente della Repubblica ex articolo 74 della Costituzione, può essere esaminata dalle Camere anche dopo il previsto scioglimento di cui all'articolo 88 della Costituzione, in modo tale da rendere possibile un approfondimento complessivo del sistema delle impugnazioni;
delibera
di sospendere l'esame della proposta di legge fino al 20 marzo.
n. 1. Mantini, Castagnetti, Boccia, Lusetti, Monaco, Fanfani.
La Camera,
premesso che:
con la proposta di legge in esame si opera una riforma del sistema delle impugnazioni parziale e improvvido, che:
a) allunga i tempi dei processi, peraltro in un quadro normativo che vede dimezzati i tempi di prescrizione per i reati più gravi;
b) attribuisce alla Corte di Cassazione funzione e cognizione di merito e ne grava i ruoli fuori da ogni intervento di riorganizzazione di quegli uffici;
c) trascura questioni essenziali quale l'adeguamento del processo di appello ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione, specie nei casi in cui il procedimento di primo grado si sia concluso con una sentenza di condanna;
d) equipara, fuori da ragionevolezza, situazioni diverse, quali l'inappellabilità di sentenze di non luogo a procedere emesse ai sensi dell'articolo 530, primo o secondo comma, del codice di procedura penale;
appare dunque inadeguata a razionalizzare e rendere coerente con l'impianto processuale e costituzionale l'intero sistema delle impugnazioni,
delibera
di sospendere l'esame della proposta di legge sino al 20 marzo 2006, al fine di rendere possibile un approfondimento delle questioni richiamate in premessa, in particolare quelle relative al sistema delle impugnazioni.
n. 2. Finocchiaro, Bonito, Siniscalchi, Kessler, Lucidi, Magnolfi, Carboni, Grillini, Innocenti, Pistone.
(A.C. 4604-C - Sezione 3)
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fasciolo n. 1.
(A.C. 4604-C - Sezione 4)
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. L'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 593. (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2. Se il giudice non dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, rigetta l'appello e provvede ai sensi dell'articolo 591.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
Sopprimerlo.
1. 4. Finocchiaro, Annunziata, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 593, sopprimere il comma 1.
1. 6. Finocchiaro, Mantini, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 593, comma 1, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: commi 1 e 3.
1. 7. Finocchiaro, Ruta, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 593, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e contro quelle di assoluzione.
1. 8. Zaccaria, Finocchiaro, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 593, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e di proscioglimento.
1. 9. Finocchiaro, Iannuzzi, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 593, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e contro le sentenze che, applicando le attenuanti con giudizio di comparazione ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, dichiarano l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
1. 15. Finocchiaro, Sinisi, Sgobio, Siniscalchi.
Subemendamento all'emendamento 1.100
All'emendamento 1.100, sopprimere le parole: , se la nuova prova è decisiva.
0. 1. 100. 1. Kessler, Ruzzante.
Al comma 1, capoverso Art. 593, comma 2, sostituire il secondo periodo, con le seguenti parole: , se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.
1. 100. La Commissione.
Al comma 1, capoverso Art. 593, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Oltre che ai sensi del comma 2, il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento nei casi in cui la costituita parte civile abbia presentato le conclusioni ai sensi dell'articolo 523, comma 2, del codice di procedura penale richiedendo la condanna. Possono essere impugnate dal pubblico ministero tutte le sentenze di proscioglimento emesse ai sensi dell'articolo 530, comma 2, del codice di proceduta penale.
1. 3. Siniscalchi, Duilio, Finocchiaro, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 593, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Oltre che ai sensi del comma 2, il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento nei casi in cui nei confronti dell'imputato la costituita parte civile abbia presentato le conclusioni ai sensi dell'articolo 523, comma 2, del codice di procedura penale richiedendo la condanna.
1. 13. Siniscalchi, Delbono, Finocchiaro, Maura Cossutta, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 593, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Oltre che ai sensi del comma 2, il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento nei casi in cui la sentenza sia stata emessa ai sensi dell'articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale.
1. 14. Siniscalchi, Finocchiaro, Lettieri, Sgobio, Maura Cossutta.
Al comma 1, capoverso Art. 593, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
1. 12. Molinari, Finocchiaro, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 593, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste.
1. 10. Giacomelli, Finocchiaro, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 593, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento per non aver commesso il fatto.
1. 11. Finocchiaro, Frigato, Sgobio.
RESOCONTO STENOGRAFICO
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741.
Seduta di Mercoledì 1° febbraio 2006
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI
indi
DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI
(omissis)
Seguito della discussione della proposta di legge Pecorella: Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (Rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica) (A.C. 4604-C ) (ore 10,52).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella, rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica: Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il seguito del dibattito è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori (vedi calendario).
Ricordo che nella seduta di ieri sono iniziati gli interventi sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 1.
Avverto che la Commissione ha presentato gli ulteriori subemendamenti 0.1.100.2 e 0.11.100.3, che sono in distribuzione.
(Ripresa esame dell'articolo 1 - A.C. 4604-C )
PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4604-C sezione 1).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Annunziata. Ne ha facoltà.
ANDREA ANNUNZIATA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione del primo presidente della Corte di cassazione svolta in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario rappresenta una pesantissima e legittima censura dell'operato di questo Governo nel campo della giustizia. Dalla riforma dell'ordinamento giudiziario, passando per la ex Cirielli - definita, addirittura, una amnistia mascherata - ed a finire con la inappellabilità delle sentenze, le parole del primo presidente della Corte di cassazione suonano come una indiretta bocciatura totale per il governo della giustizia. Nella sua autorevole relazione, infatti, il presidente Marvulli ha voluto sottolineare come questo Governo e questa maggioranza si siano resi responsabili di scelte legislative le quali - usando le sue stesse parole - si sono rincorse nella ricerca di una esasperata tutela garantistica che, spesse volte, è servita a pregiudicare la sollecita definizione dei processi. Questo è avvenuto in un contesto di grave crisi dell'amministrazione della giustizia e di fronte ad un preoccupante aumento della conflittualità della società italiana. L'esasperata lentezza della giustizia, determinata anche dalla mancata copertura delle piante organiche fortemente evidenziata dall'alto magistrato, si traduce, nel campo civile, in una vera e propria denegata giustizia che danneggia chi ha già subito un torto e, nel campo penale, nella neutralizzazione della sanzione se non, addirittura, in un riconoscimento dell'innocenza così tardivo da vanificarne gli effetti. Ecco perché, in questo avvilente scenario, merita davvero il massimo apprezzamento il ruolo di garanzia svolto dal Capo dello Stato, al quale va tutto il nostro plauso per l'equilibrio e la fermezza usati in questi anni di mandato, a fronte di aggressioni talvolta gravissime.
In materia di giustizia i cittadini vedono da soli lo stato di degrado prodotto dal Presidente del Consiglio e dal suo Governo e sono ben in grado di giudicare da soli le varie leggi di favore che la maggioranza si è approvata. L'elenco è lungo, ma vale sempre la pena ricordarle, per quanti avessero la memoria corta: la legge sulle rogatorie internazionali; la legge sulla depenalizzazione del falso in bilancio; la legge Cirami sul legittimo sospetto; il lodo Schifani; il condono fiscale; la legge sulle successioni e sulle donazioni; la legge Gasparri e il decreto «salva Retequattro». Tra una legge, ad personam, e l'altra, ad personas, si è giunti alla proposta di legge oggi in discussione, l'ultima, in ordine di tempo, delle leggi favorevoli a qualcuno. Caso vuole, infatti, che, grazie a questa legge, il Presidente del Consiglio eviterebbe il processo di appello per il caso SME. Qualcuno - non ricordo chi - per spiegare il contenuto di questa legge ironicamente è ricorso ad un'efficace paragone calcistico: è come se si vietasse il secondo tempo quando sta vincendo il Milan. Intanto, oggi siamo qui per questa proposta di legge. È stata bocciata dal Presidente della Repubblica che, suffragato dal parere delle massime autorità giuridiche del paese, ha inteso accogliere tutti quei rilievi, eccezioni e contraddizioni che, nel corso dell'iter parlamentare, noi dell'opposizione abbiamo, invano, sollevato.
Innanzitutto, va osservato che l'articolo 7 della legge modifica l'articolo 606 del codice di rito che disciplina i casi di ricorso per cassazione, stabilendo che tra essi rientrano «la mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta, sempre che la stessa fosse ammissibile», nonché la mancanza o la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione.
Tali modificazioni sopprimono le condizioni che la precedente formulazione dell'articolo 606 prevedeva per la rilevanza di tali motivi di ricorso, vale a dire: quanto alla prova non assunta, la condizione per cui essa fosse stata addotta come controprova rispetto a fatti posti a carico del pubblico ministero o a discarico dell'imputato; quanto alla motivazione, la condizione che il vizio emergesse dal testo del provvedimento impugnato.
La eliminazione di tali condizioni determina che la formulazione di siffatti motivi di ricorso costringe la Suprema Corte ad una completa lettura e rivisitazione di tutto il materiale processuale raccolto nel corso del giudizio di merito. Tale improvvida e superficiale motivazione comporta le seguenti straordinarie conseguenze negative - che appaiono, inique perché offendono la sostanziale esigenza di giustizia; ingiuste, nel senso proprio di contra ius; disastrose, infine, perché minacciano la tenuta di un processo già sgangherato, così come rilevato dal Capo dello Stato -: stravolgimento del ruolo della Cassazione - come, appunto, osserva il Presidente della Repubblica - da giudice di legittimità a giudice di merito, in palese contrasto con quanto stabilito dall'articolo 111 della Costituzione, che, al penultimo comma, dispone che «Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge»; aumento della durata dei processi: è palese la violazione che il sistema sopra descritto determina, nel suo complesso, del principio della ragionevole durata del processo espressamente consacrato dal secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione; ancora, il carattere disorganico e asistematico della riforma approvata è proprio quanto sta alla base delle rilevate «palesi» incostituzionalità: una delle finalità della legge avrebbe dovuto essere quella della deflazione del carico di lavoro della giustizia penale mentre, come si è più sopra posto in luce, la legge approvata provocherà un insostenibile aggravio di lavoro, un allungamento certo dei tempi del processo; ingestibilità, infine, della Cassazione per moltiplicazione dei ricorsi, anche strumentali e dilatori.
Ma il vulnus ancora più stupefacente e decisivo della legge - denominata, da qualche mordace umorista, legge «Vaporella», perché destinata a pulire lo «sporco di casa» - è quello inflitto al principio di eguaglianza; infatti, è stata da tutti sottolineata la clamorosa disparità tra le parti nel processo, così bene riassunta nelle argomentazioni del Presidente Ciampi. Le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione, a norma del quale «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.(...)».
Infine - non lo si dimentichi -, è parte del processo anche la vittima del reato costituitasi parte civile, che vede compromessa, dalla legge approvata, la possibilità di far valere la sua pretesa risarcitoria all'interno del processo penale.
Inoltre, un'ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non possa proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta.
Se combiniamo tutti questi rilievi con la riduzione dei tempi di prescrizione, giusta la legge ex Cirielli, possiamo tranquillamente osservare che gli effetti di questo provvedimento saranno ancora più sconvolgenti.
Onorevoli colleghi, auspicavamo che almeno questi ultimi giorni di legislatura si concludessero con una certa decenza istituzionale, dedicando eventualmente il nostro impegno al varo di qualcuno dei tanti provvedimenti davvero utili a tutti cittadini di questo paese ed elusi, nella presente legislatura, per le tante distrazioni del Governo, e della sua maggioranza impegnata su provvedimenti ad personam.
Invece, come ha argutamente sottolineato qualche illustre collega, sembra di essere agli ultimi giorni di Pompei.
Nonostante gli autorevoli rilievi formulati dal Capo dello Stato, si impone alla maggioranza l'approvazione di una proposta di legge che risulta in evidente contrasto con il disegno costituzionale, e si obbliga anche a vararla al più presto, poiché il capo della coalizione ed i suoi amici ne hanno assolutamente bisogno!
Con la scusa del garantismo, la Casa delle libertà ha gettato la maschera, e nel processo penale ha apprestato difese a favore non delle persone offese dai reati, ma degli imputati, meglio, ovviamente, se «eccellenti». Si tratta di un provvedimento gravemente errato e lesivo del principio di parità tra accusa e difesa, nonché degli interessi di categorie di grande rilievo all'interno del processo penale, in particolare di coloro che sono vittime del reato. Ciò proprio quando a tale categoria di soggetti si è fatto più volte cenno, retoricamente, nel momento in cui si è affrontato il tema della repressione penale.
Si è cercato di fare una «toeletta» alla proposta di legge in esame, nuda nelle sue finalità e nella sua ratio ispiratrice, tentando, in qualche modo, di giustificarla. Qualcuno ha sostenuto che, poiché nel nostro ordinamento vi è la presunzione di innocenza, una volta che il primo giudice ha assolto l'imputato, è normale che non si insista nella pretesa punitiva con il processo di appello.
Tale argomento, signori, è puerile, se non ridicolo. Va in primo luogo rilevato, infatti, che la presunzione di innocenza stabilita dall'articolo 27 della Costituzione non è destinata ad influire sullo svolgimento del processo, ma costituisce solamente una garanzia sostanziale della persona, che deve essere verificata nel suo fondamento e nei suoi esatti limiti.
La presunzione d'innocenza sussiste fino alla condanna definitiva, sicché essa, così come non cade rispetto ad una qualunque condanna non definitiva, non può tuttavia mutilare l'iter del processo che a tale decisione irrevocabile vuole giungere. Tale presunzione, in sostanza, proprio perché assiste l'imputato lungo l'intero arco del processo penale, attende di essere confermata o meno solo da una sentenza definitiva, ma non può esercitare alcuna influenza sui tempi e sui modi con cui essa deve essere verificata.
In secondo luogo, esiste un'intima contraddizione nell'avversa tesi prospettata. Invero, se la presunzione di innocenza si stabilizza al momento della prima pronuncia del giudice al punto da diventare innocenza non più presunta, ma conclamata, allora perché è previsto il ricorso per cassazione, con eccezionali «sforamenti» anche all'esame di merito?
Vorrei rilevare che l'appello si giustifica perché il primo giudice può sbagliare, può essere negligente o può non aver verificato una circostanza degna di essere controllata. Esso risponde ad un'esigenza di cautela, nonché alla necessità di emarginare, il più possibile, il rischio di commettere un errore.
Tale realtà...
PRESIDENTE. Onorevole Annunziata, si avvii a concludere!
ANDREA ANNUNZIATA. ... è fortemente vera in caso sia di condanna, sia di assoluzione, per cui nessuna acrobazia logica, o politica, può giustificare la sostanziale iniquità del provvedimento in esame.
Signor Presidente, ho praticamente concluso il mio intervento. Se si vorrà essere coerenti con le continue proclamazioni di ispirarsi ai paesi occidentali, questo Governo e la sua maggioranza non si devono opporre ad ogni prospettiva di unificazione dei sistemi giuridici europei e non devono allontanare sempre più la Corte di cassazione italiana dal modello del giudice di legittimità, proprio dei migliori sistemi giudiziari dei paesi dell'Unione europea.
Vogliamo augurarci che tutto ciò stia a cuore a molti e che, questa volta, gli interessi generali, nonché quelli elementari di un'ordinata convivenza, prevalgano su quelli personali. So bene tuttavia, onorevoli colleghi, che, purtroppo, ciò resterà, ancora una volta, un bel sogno (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Falanga. Ne ha facoltà.
Onorevole Falanga, le ricordo che ha due minuti di tempo a disposizione.
CIRO FALANGA. Signor Presidente, ricordo che all'inizio dell'attuale legislatura, quando condivisi posizioni del centrodestra, avevo a mente il comma 34 della Magna charta libertatum (siamo ai primi secoli del primo millennio dopo Cristo).
Tale norma prevedeva che ogni cittadino non potesse essere giudicato e condannato, se non a seguito di un giusto processo. Si era nei primi secoli del primo millennio. Quindi, ho condiviso l'impostazione che veniva data dal programma del centrodestra. Oggi, mi trovo in quest'aula a discutere di un provvedimento di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, laddove si prevede - ed in particolare, mi riferisco all'articolato che viene sottoposto all'esame dell'Assemblea quest'oggi - la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello soltanto quando egli presenti una nuova, e determinante, prova. Si tratta di un giudizio di valutazione che viene affidato al giudice di appello, ma ciò che è più rilevante è il concetto di nuova prova che il pubblico ministero deve eventualmente proporre al giudice del gravame. Cosa significa ciò? Che nei trenta giorni di tempo - quindici nel caso in cui nella sentenza vi sia anche la lettura della motivazione in udienza - il pubblico ministero deve raccogliere una nuova prova e tale nuova prova deve essere eventualmente valutata dal giudice dell'appello, appunto quale prova determinante. Ciò non significa aver risolto il problema, ma avere, ancora una volta, raggirato i principi generali e non aver modificato nulla.
Questo è il punto: l'abilità - e, per la verità, l'astuzia di «bassa lega», oserei definirla così - di raggirare i principi che reggono il sistema giudiziario del nostro paese, per raggiungere sempre il medesimo scopo.
Per tale ragione, l'articolato che viene oggi sottoposto all'esame dell'Assemblea non rappresenta altro che un escamotage e, quindi, a nome dei Repubblicani europei, confermo il nostro «no», determinato, deciso e convinto all'approvazione di questo provvedimento.
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sulle proposte emendative presentate all'articolo 1.
ISABELLA BERTOLINI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.100 e del suo subemendamento 0.1.100.2 ed esprime parere contrario su tutte le restanti proposte emendative presentate all'articolo 1.
PRESIDENTE. Il Governo?
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 1.4.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, giova ricordare, prima di entrare nel merito di questo emendamento, che peraltro coinvolge, essendo di carattere soppressivo, il giudizio politico e tecnico- giuridico sull'intera norma, che l'esame in atto da parte della Camera dei deputati non è di quelli che appartengono al lavoro ordinario della Camera medesima. Non ci stiamo, infatti, confrontando, maggioranza e opposizione, in ordine ad una norma che taluno vuole scritta in un modo e tal altro scritta in un altro modo. Stiamo, viceversa, vivendo un momento istituzionalmente particolare ed importante, giacché stiamo riesaminando un provvedimento che ci è stato rinviato dal Presidente della Repubblica, il quale, nell'esercizio dei suoi poteri costituzionali, ha rilevato una serie di incongruenze, inopportunità e palesi profili di incostituzionalità che ha affidato ad un messaggio indirizzato le Camere. Ciò significa che, se noi crediamo ad una democrazia normale, nel momento in cui siamo chiamati a delibare una messaggio presidenziale, dobbiamo esprimere, al nostro massimo livello, serenità istituzionale e correttezza istituzionale.
Ulteriore conseguenza di questa premessa è che se la Camera intende, come pure è nel suo potere secondo il dettato costituzionale, riproporre il testo restituitoci dal Presidente della Repubblica, lo deve fare all'esito di un approfondito esame e di un dibattito serio dal quale possa emergere con nettezza una motivazione politica forte a sostegno di una ipotesi normativa che il Presidente - lo ha già detto chiaramente - non condivide.
Allora, venendo all'esame dell'emendamento che, come prima anticipavo, è soppressivo dell'articolo 1, che sostanzialmente costituisce il cuore della proposta di legge sulla inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, dobbiamo chiederci con serietà istituzionale se ed in quale misura l'articolo 1, come risulta emendato dalla Commissione all'esito del messaggio presidenziale, rispetti l'osservazione del Presidente della Repubblica. La nostra risposta è che l'emendamento proposto dalla maggioranza in nessun modo corrisponde alle aspettative presidenziali. Anzi, sotto molti profili, attesa la sua pochezza tecnico-giuridica, esso si presenta come un insulto al Presidente della Repubblica. Questo non giova alla nostra democrazia nè al rafforzamento delle nostre istituzioni ed è opportuno sottolineare che disattendere il messaggio presidenziale non costituisce indebolimento del Presidente della Repubblica il quale, come è noto, gode di grande favore e di estrema popolarità nel paese, ma indebolisce l'istituzione parlamentare che rispetto a quell'alto messaggio reputa e ritiene di non adeguarsi. L'unica modifica proposta dalla maggioranza all'articolo 1, che affermava il principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, riguarda l'ipotesi, francamente minimale, in cui il pubblico ministero, nel tempo necessario per la proposizione del gravame, venga in possesso di prove decisive al fine di arricchire la deliberazione del giudicante. Come si evince chiaramente, trattasi di un intervento assolutamente minimale che, rispetto al chiaro messaggio presidenziale, francamente, nulla dice di sostanzialmente innovativo.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 426
Maggioranza 214
Voti favorevoli 202
Voti contrari 224).
Prendo atto che l'onorevole Bolognesi non è riuscita ad esprimere il proprio voto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 1.6.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, anche questo emendamento insiste sull'articolo 1, contenente il principio fondamentale di riforma dell'appello. Naturalmente, su questo tema è impossibile sfuggire ad una riflessione un po' più organica e di fondo. Se posso agganciarmi persino agli spunti di cronaca, questa notte ho ascoltato in una nota trasmissione televisiva il Presidente del Consiglio dei ministri ricordare come sia ingiusto che un cittadino che ha affrontato la già oggettiva pena del processo e che sia stato prosciolto in primo grado debba subire un nuovo processo. Mi permetto di citare - solo ai fini di una migliore comprensione - anche l'argomento che egli ha usato, affermando che negli Stati Uniti un fatto del genere non accadrebbe: il cittadino americano non sarebbe sottoposto ad un secondo grado di giudizio dopo essere stato assolto.
Ho anche apprezzato l'onestà del Presidente del Consiglio quando, dinanzi all'obiezione che nel rito anglosassone non esiste il grado di appello (perlomeno, nel modo in cui noi lo concepiamo), ha riconosciuto di non essere un tuttologo.
In buona sostanza, voglio dire che uno degli elementi decisivi della nostra riflessione e del messaggio del Presidente della Repubblica di rinvio alle Camere sta proprio nel richiamo al principio secondo cui abolire l'appello solo per il pubblico ministero nei confronti delle sentenze di proscioglimento, e non anche relativamente all'imputato, crea una disparità, un'asimmetria troppo forte rispetto alle asimmetrie di tipo funzionale che possono esistere legittimamente nel processo, anche sul piano costituzionale, tra pubblico ministero e imputato. In altri termini, il Capo dello Stato afferma che l'eliminazione della possibilità di ricorrere contro la sentenza solo per la parte pubblica crea una disparità troppo forte, anche ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.
Credo che questo argomento, che ispira l'emendamento all'esame dell'Assemblea, nonché gli altri che abbiamo presentato, sia assolutamente degno di riflessione.
Obiettivamente, non ci sfugge l'argomento secondo cui, anche sul piano testuale, la parità tra le parti si realizza soprattutto nel contraddittorio. Tuttavia, non si può dimenticare che, con la riforma del 1988, abbiamo scelto, sia pure in modo non limpidissimo, il rito accusatorio, con cui si tende a ridurre le conseguenze dell'errore umano nel giudicare, non mediante la tecnica dei riti inquisitori - quindi, l'appello - ma attraverso maggiori garanzie nel momento della formazione e dell'assunzione della prova e attraverso i noti principi dell'immediatezza, dell'oralità, del contraddittorio, degli incidenti probatori, e così via.
È impossibile non vedere che la somma di entrambe le garanzie - quelle del rito inquisitorio e del rito accusatorio - determina quelle lungaggini dei processi che, nel 70-80 per cento dei casi, sfociano nelle prescrizioni, che davvero riconducono alla nostra responsabilità una patologia gravissima.
Pertanto, siamo dell'avviso che sia giusto un ripensamento, anche ai fini dell'eliminazione dell'appello nel rito accusatorio (all'inizio della legislatura, io stesso ho presentato una proposta di legge in tal senso), poiché il processo di appello si svolge in modo cartaceo, al di fuori delle garanzie del rito accusatorio di primo grado.
Concludendo, signor Presidente, questa è la linea che ispira l'emendamento in esame e gli altri da noi presentati: realizzare una riforma organica, esattamente quella che ci suggerisce il Capo dello Stato quando afferma che l'eliminazione, solo per la parte pubblica, della possibilità di appellare, nell'ambito di una riforma disorganica, determina una lesione del principio di parità di cui all'articolo 111 della Costituzione.
GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Signor Presidente, vorrei rivolgermi all'onorevole Mantini, il quale ha ricordato il riconoscimento da parte del Presidente del Consiglio di non essere un tuttologo: la differenza è che, evidentemente, il Presidente del Consiglio ci ha «azzeccato» comunque, mentre l'onorevole Mantini ha «toppato» clamorosamente.
Infatti, è sufficiente leggere un qualunque manuale sul processo penale statunitense per capire che caratteristica originale del sistema statunitense si dimostra la asimmetria dei ricorsi. Mentre l'imputato già condannato può esperire un numero indeterminato di reclami avverso la pronuncia che ne accerti la responsabilità, lo stesso non può praticarsi per l'organo dell'accusa, il quale addirittura non ha neanche poteri di intervento laddove ci sia l'appello, il double jeopardy, dell'imputato.
Se così stanno le cose, forse prima di dare notizie così poco avvedute sui sistemi paralleli al nostro basati sulla democrazia liberale, bisognerebbe informarsi.
Inoltre, vorrei porre una domanda all'onorevole Mantini: lei sarebbe d'accordo se facessimo una legge che prevede che l'imputato può servirsi della polizia giudiziaria, per il principio di parità, e che può intercettare le telefonate, sempre per il principio di parità?
Credo proprio che, quando si parla di parità, si deve avere ben presente che essa è limitata al momento del contraddittorio e nulla c'entra con la posizione delle parti nel corso del processo, tant'è che la Corte costituzionale lo ha ripetuto più volte. Quindi, restiamo nella realtà dei fatti e non alteriamo né il diritto comparato, né la Costituzione repubblicana (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 1.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 436
Maggioranza 219
Voti favorevoli 198
Voti contrari 238).
Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio palese.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 1.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 429
Maggioranza 215
Hanno votato sì 193
Hanno votato no 236).
Prendo atto che gli onorevoli Perrotta e Cima non sono riusciti a votare e che quest'ultima avrebbe voluto esprimere voto favorevole.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Zaccaria 1.8.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, trovo abbastanza logico che ci sia un confronto su questo principio, che è quello ispiratore della riforma, anche se, forse, il collega, presidente Pecorella, potrebbe farlo con maggiore garbo e con maggiore attenzione ai temi.
Infatti, se vuole affermare che nel sistema americano e in quello anglosassone di tipo accusatorio vi è lo stesso tipo di appello, con la devoluzione dell'intera materia che c'è nel sistema a rito inquisitorio, allora se ne assume la responsabilità, con conseguente autovalutazione dell'affermazione e del possibile errore che ne deriva. Infatti, il sistema delle impugnazioni nel rito anglosassone, cui spesso si fa riferimento in modo inappropriato, è completamente diverso da quello che abbiamo nel nostro sistema e in tutti quelli a rito inquisitorio.
Non cogliere questa anomalia è grave, perché si continua a ragionare sul processo penale solo ed esclusivamente in termini di aggiunta di garanzie, magari superando anche quel break-even fisiologico costituito dal fatto che aggiungere, anche disordinatamente, garanzie porta alla conseguenza che il processo penale non funziona. Così, in effetti, non funziona.
Se questo fatto viene ritenuto positivo, perché in tal modo i cittadini italiani sono più liberi e si è più liberali, devo dire, in senso politico, di non essere affatto d'accordo, poiché nella società esistono diritti e doveri. Tra i primi doveri vi è quello di non delinquere e tra i primi diritti della società, non dell'individuo, vi è quello alla certezza della pena e all'efficienza della giustizia.
Quindi, vorrei che i colleghi assumessero almeno l'idea che c'è un problema di bilanciamento tra questi valori.
Quando mi si oppone l'argomento - che, in questo caso sì, devo definire risibile - secondo cui l'imputato non governa la polizia giudiziaria e, magari, ha più problemi sulle consulenze o sull'uso di altri mezzi istruttori, vorrei ricordare ai colleghi del centrodestra che questo non lo pone assolutamente in credito rispetto all'ordinamento processuale, tanto che debba avere altre chances rispetto a quelle della pubblica accusa.
Ricordo anche che, per quanto si sia tentato, neppure con la riforma dell'ordinamento giudiziario da poco approvata si è eliminato nel nostro ordinamento il principio secondo cui il pubblico ministero è obbligato a ricercare gli elementi di colpevolezza, ma anche gli elementi di non colpevolezza. Dunque, non si è riusciti a trasformare il pubblico ministero in un mero avvocato di accusa, con preoccupanti problemi di equilibrio e di parità nell'uso dei mezzi ai fini della dimostrazione della tesi processuale. Quindi, abbiamo altre garanzie interne al gioco tra le parti; mi meraviglia che non vengano avvertite.
Il Capo dello Stato - la cui tesi può essere, in linea teorica, discussa dal Parlamento, ma immagino che si voglia seriamente prenderla in considerazione e rispettarla - ci dice che una riforma che lascia due chances all'imputato e, invece, nega al pubblico ministero soccombente la possibilità in assoluto di ricorrere è una riforma che crea gravi squilibri ed una troppo forte asimmetria di sistema. Ribadisco che siamo e saremmo stati, come abbiamo dimostrato anche con le proposte di legge presentate, più favorevoli a discutere della revisione tout court, più complessiva ed organica, del grado di appello nel rito accusatorio, ovviamente modificando - in quel caso sì - anche alcune competenze della Corte di cassazione, che non a portare avanti una riforma giudicata disorganica ed incostituzionale dallo stesso Presidente della Repubblica.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI (ore 11,30)
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento in esame anche per esortare i colleghi a rifiutare un confronto che lasci sullo sfondo, mentre viceversa deve essere il cuore della nostra discussione, il messaggio presidenziale. Dunque, dobbiamo chiedere al presidente della Commissione giustizia ed agli egregi colleghi non tanto di evocarci il diritto processuale americano, ma di rispondere ad una domanda che ha un grande contenuto istituzionale ed un grande significato politico.
Il Presidente della Repubblica, nel suo messaggio, ci dice che la modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale, recante la rubrica «Casi di appello», operata dal Parlamento, è una modifica che, a causa della disorganicità della riforma, fa sì che venga prodotta una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse del processo. Il Presidente della Repubblica ammonisce, altresì, che a suo avviso - e si tratta di alto opinamento - vi è violazione dell'articolo 111 della Costituzione laddove la nostra suprema Carta stabilisce che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità.
Ebbene, stiamo discutendo di questo: se le osservazioni del Presidente della Repubblica trovano, poi, rispondenza nelle modifiche che la Commissione ha apportato al testo originariamente approvato e che stiamo sottoponendo adesso alla delibazione della Camera. Di questo dobbiamo occuparci, evidentemente anche esprimendo l'opinione, se qualcuno ce l'ha, che il Presidente della Repubblica ha errato; ma questo va detto chiaramente e va, possibilmente, motivato davanti all'opinione pubblica ed al popolo italiano (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che le prossime votazioni avranno luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zaccaria 1.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 437
Votanti 436
Astenuti 1
Maggioranza 219
Voti favorevoli 198
Voti contrari 238).
Prendo atto che l'onorevole Giuseppe Gianni non è riuscito a votare.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 1.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 437
Maggioranza 219
Voti favorevoli 197
Voti contrari 240).
Prendo atto che l'onorevole Giuseppe Gianni non è riuscito a votare.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 1.15.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, con l'emendamento in esame si arriva al cuore del problema posto dal dibattito suscitato dalla proposta di legge dell'onorevole Pecorella.
Come abbiamo ripetuto sia io sia l'onorevole Finocchiaro, stiamo cercando di capire perché (mi rivolgo in particolare all'onorevole Taormina, che ieri mi ha citato), partendo da un principio certamente condivisibile sul piano generale, cioè quello di non incalzare nei confronti di una riconosciuta innocenza, certa, verificata in un primo dibattimento, si debba andare oltre, verso un sostanziale blocco nei casi in cui l'innocenza non è riconosciuta dalla prima parte dell'articolo 530 del codice di procedura penale, come sanno benissimo i colleghi e come più volte abbiamo ripetuto.
Il principio europeo, e non solo, non concerne affatto il complesso sistema che ci riguarda. Penso, ad esempio, all'ipotesi in cui avessimo esaminato la proposta di legge, nella versione iniziale, con la sussistenza ancora nel nostro ordinamento della formula dell'insufficienza di prove. Non è un caso che da parte della maggioranza si sia aggiunto il riferimento alla formula della condanna soltanto oltre ogni ragionevole dubbio; si potrebbe dire che la stessa formula può valere nel caso dell'assoluzione.
Infatti, il nostro legislatore, all'articolo 530 del codice di procedura penale, prevede esattamente il dubbio, cioè chiede che, innanzi alla corte d'appello, le parti, nel quadro dell'articolo 111 della Costituzione (ma non occorre nemmeno il riferimento al testo costituzionale, che abbiamo approvato insieme nella scorsa legislatura), possano interloquire in un grado di appello. Altrimenti, si andrebbe lentamente, ma con una chiara determinazione, alla riduzione dell'unico grado di giudizio di merito.
L'emendamento in esame pone un altro problema. Non si è ancora capito per quale motivo il pubblico ministero, anche nell'interesse delle parti offese, che non necessariamente sono quelle che chiamiamo «vittime» in modo purtroppo troppo retorico e qualche volta obsoleto, non debba impugnare una sentenza di riconoscimento della prescrizione con il giudizio di merito sulle attenuanti generiche. Lo potrà fare in Cassazione; però, rimane la domanda se il giudizio sulla concessione delle attenuanti generiche sia o no un giudizio di fatto, sia o no un giudizio ancorato alle prove.
Do atto, anche in relazione al segnale fatto dall'onorevole Pecorella, che nel nuovo testo si è aggiunto il comma 2, ma esso riguarda il trasferimento, nel quadro della rinnovazione del dibattimento, di un problema che viene ulteriormente complicato, mentre potrebbe essere esclusa la prima parte dell'articolo 530, che avremmo tranquillamente accettato mantenendo, però, la possibilità di presentare appello quando vi è il dubbio sull'innocenza dell'imputato, chiunque esso sia, nell'interesse di tutte le parti e, probabilmente, anche nell'interesse dello stesso imputato, che - com'è noto - può proporre appello contro la sentenza che gli concede le attenuanti generiche.
La prescrizione, come l'insufficienza di prove, non significa che il fatto non è stato commesso. Pertanto, in appello si può ottenere una verifica in ordine a tale fatto. Per questo motivo, insisto perché si approvi l'emendamento in esame.
PRESIDENTE. Passiamo voti.
Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 1.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 437
Maggioranza 219
Voti favorevoli 201
Voti contrari 236).
Passiamo alla votazione del subemendamento Kessler 0.1.100.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, colleghi, non si può dire che la maggioranza non abbia tenuto in alcun conto il messaggio del Capo dello Stato; messaggio severo, articolato e ben motivato. Infatti, la scorsa settimana, in sede di Commissione, la maggioranza ha approvato un importante emendamento che poneva rimedio ad uno dei difetti più gravi, ad un'ingiustizia stridente del testo di legge originario. Mi riferisco alla previsione secondo la quale, se, dopo la sentenza di primo grado, fossero state scoperte nuove prove di colpevolezza dell'imputato, non se ne poteva più fare niente.
È completamente assurdo! La persona viene assolta per insufficienza di prove o perché queste difettano; successivamente, si scopre l'esistenza delle suddette, ma tali prove di colpevolezza non possono esser acquisite in alcun modo in un giudizio giusto al fine di determinare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato.
In effetti, la Commissione, la settimana scorsa, ha previsto la possibilità di ricorrere in appello contro la sentenza di proscioglimento nel caso fossero state scoperte nuove prove sulla colpevolezza dell'imputato. In questo caso, l'appello è stato ammesso. Si tratta di una risposta positiva al Capo dello Stato, ma, prima ancora, alle ragioni del buon senso e della giustizia.
Evidentemente, questo atto deve aver colpito qualcuno. Questa prova di coraggio deve avere spaventato la stessa maggioranza (se si ragiona in questo modo, è come se si contraddicesse la stessa). Si prevede, infatti, che, in qualche caso, l'appello ha senso e ragione di esistere, come in effetti è.
Pertanto, con l'emendamento 1.100 della Commissione, al quale ho presentato il subemendamento 0.1.100.1 in esame, la maggioranza si accorge di essersi allargata forse un po' troppo sotto il profilo di un giudizio giusto sulla colpevolezza o innocenza di una persona imputata. Si ammette un nuovo giudizio sulle prove nuove, scoperte dopo la prima sentenza di proscioglimento, solo se le stesse risultano decisive.
Colleghi, è un bel passo indietro, assolutamente contraddittorio, rispetto all'apertura che si è manifestata in precedenza, rispetto al messaggio del Capo dello Stato, ai principi di giustizia. Vuol dire forse che solo per le prove decisive si ammette un processo di appello, una riconsiderazione del proscioglimento dell'imputato?
Se la nuova prova in sé non risulta decisiva, se non è la fotografia dell'imputato mentre commette un reato, ma una prova che il giudice di primo grado non aveva potuto conoscere e che, insieme alle altre, avrebbe fatto decidere per la colpevolezza dell'imputato, perché non possiamo tenerne conto?
Che giustizia è questa se l'importante è che l'imputato venga assolto in primo grado, anche se emergono altre prove che potrebbero valere contro di lui (se lo stesso è tanto bravo da tenerle nascoste è salvo, senza che nessuno potrà più tenerne conto)?
Come facciamo a spiegare tutto questo alla gente, ai nostri elettori, che ci chiedono semplicemente una giustizia che funzioni e che non operi secondo regole assurde, astratte o contro il buonsenso, come la legge oggi in discussione?
Ecco perché, colleghi, insisto per l'approvazione del mio subemendamento, che non fa altro che ripristinare la norma di buonsenso approvata la scorsa settimana dalla maggioranza in Commissione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Kessler 0.1.100.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 443
Maggioranza 222
Voti favorevoli 205
Voti contrari 238).
Passiamo al subemendamento 0.1.100.2 della Commissione.
GIOVANNI KESSLER. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, il subemendamento da lei citato non risulta pubblicato nel fascicolo.
PRESIDENTE. È nel fascicolo in distribuzione.
Passiamo ai voti.
Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio palese.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.1.100.2 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 446
Maggioranza 224
Hanno votato sì 244
Hanno votato no 202).
Avverto che le prossime votazioni avranno luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.100 della Commissione, nel testo subemendato, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 445
Maggioranza 223
Voti favorevoli 249
Voti contrari 196).
Prendo atto che l'onorevole Giuseppe Gianni non è riuscito a votare.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 450
Maggioranza 226
Voti favorevoli 203
Voti contrari 247).
Prendo atto che l'onorevole Giuseppe Gianni non è riuscito a votare.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 1.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 449
Maggioranza 225
Voti favorevoli 202
Voti contrari 247).
Prendo atto che l'onorevole Giuseppe Gianni non è riuscito a votare.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Siniscalchi 1.14.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Con il presente emendamento si tenta di aprire un varco all'interno della formula generica, quasi in forma di divieto, imposta al pubblico ministero, in base alla quale non è consentito promuovere appello contro le sentenze di assoluzione, senza fare alcuna distinzione e salvando tutto con un complicato gioco di trasferimento davanti alla Corte di cassazione del giudizio di merito.
Spesso si è affermato, anche in Commissione, che a tale proposito vi sono state diverse indicazioni anche in una famosa sentenza delle sezioni unite - che credo riguardi il processo Andreotti -, nella quale si è evidenziata la necessità di porre mano anche all'articolo 530 del codice di procedura penale. Per la verità, nella suddetta sentenza, che conferma in ordine all'appello del pubblico ministero innanzi al tribunale di Palermo la formula dell'articolo 530, comma 2, capoverso, tali segnali non si colgono. E nemmeno si colgono segnali in relazione all'altra sentenza, quella relativa al processo SME, con la quale si è concessa la prescrizione con riferimento alle circostanze generiche.
Dobbiamo dare atto al Presidente del Consiglio che, durante la trasmissione televisiva di ieri, ha riconosciuto l'esattezza di un principio, che va verificati in relazione alla forza della prova di non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste e non in relazione alla cancellazione del reato, soltanto in quanto vi è il dubbio sulla commissione dello stesso.
Altrimenti, si altera il sistema; si viola l'articolo 111 della Costituzione; si comprime l'azione penale, evitando un dibattimento in appello, che è l'ultimo di quelli previsti dal nostro sistema. Come è noto, infatti, la Corte di cassazione non svolge dibattimento.
È questo il motivo per cui, come per l'emendamento precedente, chiediamo alla maggioranza una riflessione. Ho fatto riferimento a due processi perché se ne è parlato in Commissione: a me personalmente interessano poco. Interessa invece il guasto che si produrrebbe, ad esempio, nei confronti di coloro che attendono una decisione diversa e che, con riferimento all'appello del pubblico ministero contro tali decisioni di estinzione (che assomigliano ad una amnistia forzata e ad un dubbio), vorrebbero verificare nel grado di appello, nella libertà dell'acquisizione delle prove in sede di rinnovazione del dibattimento, la sussistenza dell'innocenza o della colpevolezza. Ripeto, infatti, che tale circostanza non viene esclusa rispetto alle sentenze previste dall'articolo 593.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la funzione dell'appello è quella di rimediare non all'imperfezione formale della pronuncia di primo grado, bensì all'ingiustizia della decisione. È il rapporto tra ordine giuridico e realtà, tra apparenza processuale e verità, che è in discussione, ma lo è anche la funzione del pubblico ministero, che è quella di vigilare non solo sul buon funzionamento del sistema giudiziario ma anche sulla corretta applicazione delle leggi.
Con queste modifiche, non incidiamo sulle semplici regole processuali, ma modifichiamo profondamente i principi su cui si regge il nostro sistema. Deroghiamo al principio dell'obbligatorietà ed universalità, dell'osservanza delle leggi; rinunciamo a perseguire nel processo penale la verità; optiamo, cioè, per una giustizia formale in alternativa a quella sostanziale. A ciò si sommano le osservazioni del Capo dello Stato, che mostrano come questa proposta di legge sia asistematica, irragionevole e generatrice di diseguaglianze.
Le censure costituzionali sono ancora più evidenti in un processo di parti, ormai clamorosamente sbilanciato per una congerie di apparenti garanzie che negano la principale delle garanzie del processo, e cioè il processo stesso. Un processo penale che non cerca la verità ma solo le colpe dello Stato non può appassionare gli studiosi, ma neppure i cittadini.
È una grave responsabilità politica quella che vi assumete. Potete anche cambiare la legge ma non imporre alle nostre coscienze, alle coscienze degli italiani di rinunciare alla verità e alla giustizia: su questo si aprirà la distanza tra questa maggioranza e il resto del paese!
Togliere alle vittime la possibilità di avere giustizia, sollecitando i poteri del pubblico ministero, è un errore umano prima ancora che giuridico; togliere la possibilità di avere giustizia in appello, quando la prova dell'innocenza è incerta, è anch'esso un errore umano grave. Per questo ci opponiamo alla legge e invitiamo a votare a favore di questo emendamento (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 1.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 453
Maggioranza 227
Voti favorevoli 204
Voti contrari 249).
Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio palese.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Molinari 1.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 447
Maggioranza 224
Hanno votato sì 204
Hanno votato no 243).
Prendo atto che l'onorevole Gironda Veraldi ha erroneamente espresso un voto favorevole, mentre avrebbe voluto esprimerne uno contrario.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giacomelli 1.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 447
Maggioranza 224
Hanno votato sì 208
Hanno votato no 239).
Prendo atto che l'onorevole Gironda Veraldi non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 1.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 452
Maggioranza 227
Hanno votato sì 206
Hanno votato no 246).
Passiamo alla votazione dell'articolo 1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Iannuzzi. Ne ha facoltà.
TINO IANNUZZI. Presidente, esprimeremo un voto contrario, convinto e motivato, sull'articolo 1 e sull'intera proposta di legge al nostro esame, che rappresenta l'ennesima espressione di legislazione giudiziaria assolutamente disorganica ed asistematica, che si è riprodotta in numerosi e negativi episodi dall'inizio della legislatura, sempre al di fuori di una riflessione di ampio respiro, serena ed approfondita, nonché avulsa da un disegno di riforma generale in grado finalmente di affrontare e di avviare a soluzione i veri nodi, le vere questioni del sistema e del pianeta giustizia, che tanta giusta e allarmata apprensione suscitano nei cittadini e nella comunità.
Ben diversa è stata la via che dall'inizio della legislatura questo Governo e la sua maggioranza parlamentare hanno voluto seguire con ostinazione; ostinazione e pervicacia, che si riproduce anche nell'approvazione a tamburo battente di questa proposta di legge, rispetto alla quale significativo è il giudizio, in occasione della recente inaugurazione dell'anno giudiziario, del primo presidente della Corte di cassazione, il quale ha rilevato come alcuni provvedimenti varati da questo Governo e da questa maggioranza, in particolare la legge ex Cirielli e la normativa in esame, sicuramente comprometteranno gravemente l'efficienza, già di per sé insufficiente allo stato attuale, del sistema giudiziario italiano.
Il nostro voto contrario è motivato soprattutto dalla considerazione che i nodi e i profili di non conformità al dettato costituzionale, che il Presidente della Repubblica, nella sua autorevolezza, ha sottolineato, non sono stati affatto superati.
In primo luogo, è evidente che, anche attraverso le modifiche confuse, pasticciate, approssimative, ispirate ad una cultura legislativa di scarsissimo respiro, che vengono apportate alla possibilità di sostituire sostanzialmente il grado di appello con l'ampliamento del ricorso per Cassazione, si verifica un sostanziale e gravissimo snaturamento della funzione, del ruolo, del controllo che l'articolo 111, penultimo comma, della Costituzione assegna alla Corte di cassazione in relazione ai ricorsi per violazione di legge. Un controllo di legalità, di legittimità, che deve investire la sentenza ed il provvedimento impugnato, che non si può invece trasferire, ampliare ed estendere a tutto il fascicolo del processo di primo grado ed a tutti gli atti del processo.
È evidente che questo snaturamento, questo vulnus alla funzione di giudice di legittimità della Corte della cassazione ne comprometterà anche la vera funzione che, ai sensi dell'articolo 65 del vigente ordinamento giudiziario, è volta ad assicurare la uniforme interpretazione della legislazione vigente; soprattutto, ne deriverà anche l'impossibilità di funzionamento di quella sezione filtro, prevista dall'articolo 610, primo comma, del codice di procedura penale, che ha consentito l'abbattimento del contenzioso così elevato che si era instaurato innanzi alla Corte di cassazione, con una valutazione preventiva di ammissibilità. La Corte sarà gravemente menomata nella sua funzione primaria, quale organo supremo della nostra giustizia, di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, ma ne deriveranno anche un vulnus al bene costituzionale primario dell'efficienza del processo nonchè la violazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
Non vi è dubbio che si sta per abbattere sulla Corte di cassazione un effetto inflattivo del contenzioso che produrrà un insostenibile aggravio di lavoro ed un allungamento certo e grave dei tempi del processo, che non sarà compensato dall'effetto deflattivo che pure voi avete cercato di delineare con l'eliminazione del grado di appello avverso le sentenze di proscioglimento di primo grado.
Infine, ne deriverà un ulteriore, gravissimo vulnus al secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione, che ci indica come il processo debba svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale.
Ogni ipotesi, come quella in esame nel progetto di legge che stiamo discutendo, destinatario del messaggio motivato di rinvio del Capo dello Stato, deve legarsi ad una riforma di carattere generale e sistematico; una visione organica nella quale il processo di primo grado sia sempre celebrato innanzi a magistrati togati, con le funzioni inquirenti svolte da pubblici ministeri togati, laddove molto spesso noi sappiamo che, per quanto riguarda gli organi giudiziari monocratici, i giudizi di primo grado si svolgono davanti a giudici che non sono magistrati togati.
Soltanto una visione di sistema avrebbe potuto consentire di affrontare temi così delicati come quelli che sono oggetto di questa proposta di legge.
I rilievi di non conformità, anzi di conflitto, con il dettato costituzionale, segnalati in relazione al parametro dell'articolo 111 della Costituzione, al secondo come al penultimo comma, non sono stati affatto superati. È questa l'ennesima, grave e inaccettabile dimostrazione di approssimazione, di confusione, di pressappochismo legislativo. Voi, ancora una volta, contrabbandate e confondete il compito del Parlamento di dettare regole legislative generali ed astratte con la necessità di dover coprire, tutelare e, in qualche modo, difendere situazioni che sono circoscritte, individuate e individuabili.
Per tutti questi motivi, noi esprimeremo convintamente il nostro voto contrario sull'articolo 1 del provvedimento in esame (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che l'illustrazione delle proposte emendative presentate da parte dei colleghi del mio gruppo e del gruppo della Margherita abbia chiarito all'Assemblea quale sia la questione di cui si discute e quale sia la nostra posizione al riguardo. Mi limiterò, pertanto, a svolgere alcune osservazioni con le quali tenterò di porre in rilievo i motivi della nostra opposizione e le nostre perplessità rispetto al modo con cui questa partita viene giocata.
Nel corso di questi cinque anni di legislatura si è evitato accuratamente di riflettere - e ciò ha rappresentato un difetto grave dell'attività di proposta della maggioranza e del Governo - sul fatto che, introdotto l'articolo 111 della Costituzione e stabilito che il giusto processo è quello che si celebra nella oralità del contraddittorio davanti al giudice terzo, il procedimento di appello, così come strutturato sulla scorta della riforma del 1989, rimane pur sempre un processo documentale perché la valutazione avviene, appunto, solo in base alle carte.
Se avessi potuto scegliere, avrei detto che la questione principale sulla quale il Parlamento nel corso di questa legislatura, la seconda dopo l'introduzione dell'articolo 111 della Costituzione, avrebbe dovuto riflettere era quella relativa alla necessità di dare attuazione all'articolo 111 guardando al complesso del sistema delle impugnazioni, ponendo particolare attenzione al diritto della difesa.
Quella attuale si vuole spacciare come una riforma attenta al diritto di difesa. A questo proposito, invito i colleghi a riflettere sul fatto che tale riforma - si tratta di un dato che ho colto dal tenore degli interventi svolti sia in Commissione sia in Assemblea - parte da un altro punto di vista. Si tratta di una questione di impostazione teorica, delicata e sottile, che forse sarebbe opportuno venisse esplicitata in maniera chiara. In altre parole, con questa riforma non si tenta in alcun modo di accrescere la qualità della decisione e dell'aderenza della decisione, nel rispetto di ogni garanzia, sia riguardo alla verità processuale sia riguardo all'efficacia del diritto-dovere dello Stato di punire l'illecito. No, non è così! Non è questo il punto di vista da cui si parte!
Il processo, infatti, viene visto non soltanto come una contesa tra le parti, che, fra l'altro, avviene fuori da ogni quadro di riferimento di valori e di doveri dello Stato, che sarebbero quelli di garantire la collettività in ordine alla commissione del crimine e di punire il crimine secondo la delega che dalla collettività viene allo Stato, ai suoi tribunali e al potere legislativo; no, qui, al processo si guarda come ad una contesa privata nella quale le due parti debbono essere tenute all'interno di un quadro nel quale vale solo l'istanza privata, mentre sparisce del tutto l'obiettivo finale di ogni ordinamento giuridico, vale a dire che, quando la legge è violata, è necessario che il potere giudiziario si attivi al fine di stabilire la verità processuale e, conseguentemente, assolvere o condannare. Se non fosse così, non capirei il motivo per il quale si muovono obiezioni alla nostra posizione, espressa con forza dal collega Siniscalchi ed articolata nella nostra pregiudiziale di costituzionalità, con la quale abbiamo posto in rilievo che non potrebbe essere sollevata alcuna questione quando il giudice di primo grado abbia avuto la possibilità di svolgere una valutazione compiuta del materiale probatorio.
Ma, nel momento in cui ciò non è potuto avvenire - perché la prova mancava o era insufficiente -, perché deve essere inibito allo Stato di verificare se la ricognizione non sia stata attenta e se le prove non siano state valutate secondo la loro concatenazione logica e nell'ambito del contesto?
La verità è che c'è diffidenza nei confronti della giurisdizione e, soprattutto, che il processo non viene più considerato luogo pubblico nel quale operano valori pubblici, che non sono soltanto quelli legati alla figura del pubblico ministero, ma quelli legati...
PRESIDENTE. Onorevole Finocchiaro...
ANNA FINOCCHIARO. ... alla finalità dell'ordinamento.
È questa la ragione per la quale, unendo le mie alle osservazioni già svolte dai colleghi a supporto degli emendamenti da noi presentati, annuncio il nostro voto contrario sull'articolo 1 (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 452
Maggioranza 227
Voti favorevoli 257
Voti contrari 195).
Prendo atto che l'onorevole Mattarella non è riuscito votare.
(Esame dell'articolo 2 - A.C. 4604-C )
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4604-C sezione 2).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
ISABELLA BERTOLINI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 2.
PRESIDENTE. Il Governo?
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Marino 2.2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, l'articolo 2 adegua il principio ai riti abbreviati e, in buona sostanza, stabilisce che sia l'imputato sia il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, sopprimendo la precedente dizione che faceva riferimento ad una «diversa formula».
In questo campo, era possibile e necessario riconsiderare l'appello del pubblico ministero e dell'imputato nell'ambito di una visione più complessiva ed organica, come ci ha chiesto, rimanendo inascoltato sul punto, il Capo dello Stato. Voglio ricordare che il Presidente della Repubblica ci dice, nel messaggio di rinvio, due cose molto chiare: la prima è che la funzione compensativa attribuita all'ampliamento delle ipotesi di ricorso per cassazione ha un effetto inflativo dei ricorsi e del carico giudiziario superiore di gran lunga all'effetto deflativo derivante dalla soppressione dell'appello contro le sentenze di proscioglimento. Sul punto è stato approvato un emendamento in Commissione che ha parzialmente accolto la predetta preoccupazione (ma solo parzialmente).
Con riferimento all'altro aspetto, il Capo dello Stato afferma testualmente che la soppressione « (...) a causa della disorganicità della riforma fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo» (viene citato, appunto, l'articolo 111 della Costituzione).
Che le cose stiano così è confermato da più parti. Un indizio in tal senso, se non una prova, è costituito dall'opinione di un autorevole processualpenalista italiano che è favorevole alla soppressione dell'appello del pubblico ministero (nel senso indicato dalla riforma). Sostiene esplicitamente l'autore in parola: «Eliminato l'appello del pubblico ministero, il profluvio degli appelli strumentali ed artificiosi non avrà remore e si gonfierà ulteriormente. Un inconveniente che già si prospetta e per il quale esisterebbe un rimedio tanto semplice quanto congruente con i principi: la sospensione del corso della prescrizione».
Ancora: «(...) È davvero difficile capire perché il corso della prescrizione non debba necessariamente essere o restare sospeso per tutta la durata del giudizio di impugnazione attivato ad esclusiva iniziativa dell'imputato».
Con questo discorso si vuole semplicemente ribadire che in una riforma organica e complessiva, così come chiesto dal Capo dello Stato, avremmo potuto e dovuto considerare molti aspetti, quindi anche la sperequazione denunciata dal Capo dello Stato, l'eccesso di asimmetria - per dirla con le parole del messaggio presidenziale - che in questo modo si determina, proprio per la mancanza di una valutazione complessiva del ruolo delle parti nel processo - in tutto il processo - e non solo rispetto al principio del contraddittorio: questo è il tema.
Ho citato un punto di vista che, per quanto nel merito sia coincidente con la tesi qui sostenuta dell'eliminazione della facoltà di impugnare in capo al solo pubblico ministero, tuttavia avrebbe immaginato una riforma di questo tipo all'interno di una serie di pesi e contrappesi incidenti, in questo caso, sulla sospensione della prescrizione, mentre invece, come sappiamo, la prescrizione è stata resa più facile e breve, a tutto detrimento della giustizia penale.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio palese.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marino 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 443
Votanti 442
Astenuti 1
Maggioranza 222
Hanno votato sì 202
Hanno votato no 240).
Avverto che le successive votazioni avranno luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 452
Maggioranza 227
Voti favorevoli 196
Voti contrari 256).
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mattarella 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 443
Maggioranza 222
Voti favorevoli 197
Voti contrari 246).
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 2.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 455
Maggioranza 228
Voti favorevoli 202
Voti contrari 253).
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Enzo Bianco 2.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 450
Maggioranza 226
Voti favorevoli 205
Voti contrari 245).
Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Onorevoli colleghi, vorrei richiamare la vostra - certamente vigile e responsabile - attenzione sulla novità veramente forte rappresentata da questo articolo che modifica una norma a danno sia del pubblico ministero sia, in questo caso, dell'imputato. Avete respinto alcuni emendamenti che si muovevano in direzione dell'interesse dell'azione penale ma anche della difesa (questo articolo, infatti, si riferisce anche agli imputati).
Per difendere il principio secondo cui il pubblico ministero non può impugnare contro le prescrizioni disposte - bene o male, non ci interessa - con la concessione delle attenuanti generiche, né contro le sentenze di assoluzione, si dice che anche l'imputato non può più impugnare, contrariamente a quanto stabilisce l'articolo 443 del nuovo - si fa per dire - codice di procedura penale (giudizio abbreviato o meno è il principio che conta) (Commenti del deputato Pecorella). Ringrazio l'onorevole Pecorella per il suggerimento, che però avevo perfettamente presente.
A me è capitato raramente che un imputato rinunziasse alla prescrizione: tuttavia, mi è capitato due volte, in casi riguardanti galantuomini appartenenti al mondo dell'università e al mondo politico. In particolare, mi riferisco all'ex segretario del partito socialdemocratico, onorevole Cariglia, il quale, dopo lunghissime vicende giudiziarie, assolto da tutto, ha voluto anche rinunziare alla prescrizione chiesta dal pubblico ministero ed ha ottenuto l'assoluzione con formula piena. La stessa cosa è accaduta nel caso della fortissima persecuzione giudiziaria nei confronti dell'ex rettore dell'università di Salerno, il professor Roberto Racinaro, il quale, al termine di un tormentoso itinerario processuale, ha voluto rinunziare alla prescrizione. Dobbiamo o non dobbiamo lasciare aperto questo varco ai galantuomini che non vogliano rifugiarsi dietro questa comoda soluzione? Vogliamo o non vogliamo dare un senso al principio, dal quale parte questa proposta di legge, secondo cui l'innocenza, una volta dimostrata, non può più formare oggetto di particolari esperimenti?
Questo è il principio giusto dal quale muove una proposta di legge che arriva a conclusioni ingiuste, a conclusioni che provocano squilibrio, come bene ha detto il Capo dello Stato. Noi, francamente, lo avevamo anticipato nel corso del lungo dibattito in sede di Commissione.
Ecco per quale motivo noi esprimeremo voto contrario su questo articolo 2. Infatti, se fossero stati approvati gli emendamenti con cui si manteneva, per l'imputato, la possibilità di impugnazione per la modifica del titolo del reato e di impugnazione nei confronti del sistema di circostanze aggravanti - o attenuanti, per la parte che riguarda il pubblico ministero -, vi sarebbe stato, almeno, un minimo di razionalità. Perché, adesso, con la scusa di premiare l'innocenza dimostrata alla luce del sole secondo quanto prevede la prima parte dell'articolo 530, dobbiamo nascondere anche coloro i quali non vogliono nascondersi dietro la prescrizione o impedire l'appello ai pubblici ministeri che ritengono, correttamente, che la prescrizione sia stata male applicata o che le attenuanti generiche siano state riconosciute in modo sbagliato? Perché?
Inoltre, resta un'ultima grande curiosità di carattere non certo particolarmente politico ma di carattere legislativo e di carattere tecnico, cioè la strana tempistica di questa legge, che parte da lontano - la proposta è molto remota - e subisce una incredibile accelerazione, tanto che l'Assemblea è stata inchiodata, addirittura, sulle questioni della giustizia, come se si trattasse di un problema prioritario all'interno di un processo penale che forma oggetto di elaborazione ancora da parte della commissione Nordio.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Intervengo a titolo personale, signor Presidente, perché mi è sfuggita l'occasione di intervenire sull'emendamento Enzo Bianco 2.6. In particolare, mi rivolgo ai colleghi di Alleanza nazionale che, con tanta forza e convinzione, hanno sostenuto la prima parte della legge ex Cirielli in materia di recidiva pensando fosse assolutamente giusto prevedere che ai recidivi non si potessero applicare le circostanze attenuanti generiche in sede di comparazione di circostanze, e che si trovano, adesso, in una paradossale situazione.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui un giudice di primo grado, non disponendo del certificato penale aggiornato, non fosse in grado di conoscere il fatto che l'imputato fosse recidivo, oppure al caso in cui, avendo esaminato male il medesimo certificato e non avendo visto che era recidivo, abbia sbagliato ed abbia applicato le circostanze attenuanti generiche e, quindi, la prescrizione.
Dunque, la vostra previsione resta assolutamente priva della possibilità di essere affermata. Sostanzialmente, il ruggito del leone contenuto nella prima parte della legge ex Cirielli può restare assolutamente vanificato da questo nuovo meccanismo che avete introdotto. Questo solo per dire che - al di là del fatto di esprimere un voto contrario senza riflettere che, forse, anche dall'opposizione può venire una buona proposta - quando si interviene su un sistema bisogna stare molto attenti perché, se si tocca una parte di esso, necessariamente se ne squilibra qualunque altra.
Questa riforma, la volete fare tutti i costi: fatela! Finirà come è avvenuto con il testo sulla droga, quando siete stati costretti a rivedere la legge ex Cirielli perché il presidente Fini, incontrandosi con le comunità terapeutiche, ha capito il grave errore che avevate compiuto applicando le previsioni sulla recidiva anche ai tossicodipendenti!
GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Signor Presidente, vorrei far osservare molto semplicemente all'onorevole Finocchiaro come, ovviamente, il tentativo di raccogliere attorno a sé elementi della maggioranza si scontra con un dato molto semplice: abbiamo eliminato non il secondo grado di giudizio ma l'appello. Infatti, dinanzi ad una situazione quale quella testé denunciata, vale a dire dinanzi all'errore commesso dal giudice, si può, ovviamente, ricorrere in Cassazione.
Non credo siano commendevoli, pertanto, questi tentativi di alterare la realtà dei fatti, pur di avere - in ipotesi, con lo scrutinio segreto - qualche voto in più.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio palese.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 447
Votanti 446
Astenuti 1
Maggioranza 224
Hanno votato sì 241
Hanno votato no 205).
(Esame dell'articolo 3 - A.C. 4604-C )
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4604-C sezione 3).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
ISABELLA BERTOLINI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.
PRESIDENTE. Il Governo?
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Sgobio 3.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, molto testardamente e caparbiamente continuo ad alimentare questo dibattito tenendo come punto di riferimento non già la nostra posizione sulla giustezza o meno del testo che stiamo esaminando e votando, bensì un parametro diverso, giacché questo ci impone la natura del dibattito stesso.
Il parametro è, ovviamente, costituito dal messaggio del Presidente della Repubblica, il quale - lo ribadisco ancora un volta - censura il testo che gli era stato sottoposto per la firma sotto il profilo della sua disorganicità; parla, infatti, nel messaggio, di riforma disorganica. Ebbene, rispetto a tale parametro, chiedo ai colleghi della maggioranza in quale modo essi giudichino la nuova formulazione dell'articolo 405 del codice di procedura penale quale risulterebbe dall'approvazione della disposizione contenuta nell'articolo 3 del testo al nostro esame. La proposta di legge, infatti, era stata presentata per «riscrivere» le regole sull'appellabilità delle sentenze di proscioglimento mentre la disposizione che ci accingiamo a votare, viceversa, riguarda altro, e precisamente i modi attraverso i quali il codice prevede che termini la fase preparatoria del dibattimento. Si afferma un singolare principio in base al quale il giudizio della Cassazione sui provvedimenti di richiesta di misura cautelare avrebbero una loro influenza oltre quel giudizio particolare, compromettendo financo le decisioni del pubblico ministero in ordine all'opportunità o meno, alla giustezza o meno, alla legittimità o meno di promuovere il dibattimento.
Tuttavia, si è sempre insegnato nelle università e appreso dai testi che l'apertura del dibattimento viene chiesta quando vi è il ragionevole convincimento che quella fase possa essere utile all'accertamento della verità; quindi, non quando si abbia anche la certezza della colpevolezza. Soprattutto, poi, in un regime processuale come quello che governa oggi il nostro paese, la prova si forma nel dibattimento: perché, dunque, pregiudicare la possibilità di formare la prova in tale fase? E ciò, sulla base di che cosa? Di una decisione della Cassazione resa su materia totalmente diversa da quella che, appunto, riguarda l'opportunità o meno di passare alla fase del dibattimento. Questa è asistematicità, questa è disorganicità, questa è irragionevolezza pura!
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio palese.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sgobio 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 444
Maggioranza 223
Hanno votato sì 205
Hanno votato no 239).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 3.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 448
Maggioranza 225
Hanno votato sì 210
Hanno votato no 238).
Prendo atto che l'onorevole Carra non è riuscito a votare.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 3.3.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gironda Veraldi. Ne ha facoltà.
AURELIO GIRONDA VERALDI. Signor Presidente, vorrei osservare che si tratta di uno degli articoli del provvedimento in esame che non è stato interessato dal messaggio del Presidente della Repubblica. Mi sembra di essere nel vero; ciò nonostante, è stato sottoposto all'esame dell'Assemblea.
Ricordo che, quando venne votato tale articolo, espressi un parere convintamente favorevole. Poiché non appartengo alla categoria dei parlamentari che, quando si sbagliano nell'esprimere il proprio orientamento, si difendono, mortificandosi, assumendo di essere stati indotti in errore, vorrei rappresentare che, personalmente, non sono stato indotto in errore.
Vorrei altresì osservare che le proposte emendative riferite all'articolo 3 confliggono con la volontà espressa, a suo tempo, dai firmatari. Ricordo, infatti, che fu proprio l'onorevole Siniscalchi a rilevare gli inconvenienti che, da tempo, si verificano allorché una sentenza della Corte di cassazione sancisce l'insussistenza degli indizi di colpevolezza a carico dell'imputato: ciò nonostante, infatti, il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio.
Allora, di fronte ad una misura di estrema civiltà, recata dall'articolo 3, che appartiene all'iniziativa lodevole, meritoria e motivata dell'opposizione, mi sembra fuori luogo proporre di sopprimerla o modificarla, come chiedono gli emendamenti in discussione. Pertanto, colleghi dell'opposizione, vi invito a respingere le vostre proposte emendative e ad approvare l'articolo in esame (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che le prossimi votazioni avranno luogo a scrutinio palese.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 3.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 444
Maggioranza 223
Hanno votato sì 203
Hanno votato no 241).
Prendo atto che l'onorevole Rocchi non è riuscita ad esprimere il proprio voto.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 3.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 444
Maggioranza 223
Hanno votato sì 201
Hanno votato no 243).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 3.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 446
Maggioranza 224
Hanno votato sì 205
Hanno votato no 241).
Passiamo alla votazione dell'articolo 3.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, vorrei replicare che neanche io appartengo, onorevoli colleghi ed onorevole Gironda Velardi, alla categoria di coloro che si nascondono dietro al parere altrui o che hanno paura delle opinioni da loro precedentemente espresse.
Noi siamo contrari all'articolo 3 ed al principio in esso espresso: lo eravamo in sede di prima lettura del provvedimento e lo siamo anche oggi. Infatti, ci sembra, innanzitutto, che nulla abbia a che fare - e, su questo aspetto, siamo tutti d'accordo - con il sistema delle impugnazioni, con l'inappellabilità delle sentenze e con la riforma (che riteniamo negativa) che si sta operando in tale materia. Si tratta, a nostro avviso, di un argomento che è stato inserito erroneamente all'interno della proposta di legge in esame.
Vorrei rilevare che siamo di fronte ad una modifica normativa assai pericolosa e sbagliata, poiché affida alla Corte di Cassazione - che, ricordo, interviene solamente per compiere il riesame delle misure cautelari adottate (in altri termini, interviene nell'ambito di una fase iniziale del processo) - la valutazione dell'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza che giustifichino l'adozione delle medesime misure cautelari.
Il principio affermato nell'articolo in esame, dunque, è che, se la Corte di cassazione ha accertato l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza - mi riferisco all'insussistenza di gravi indizi, onorevole Gironda Velardi, non di tutti gli indizi - in sede cautelare, allora non si può più chiedere di celebrare il processo.
Si nega al pubblico ministero, alla parte offesa ed anche all'imputato la possibilità di una valutazione delle prove, così come solo può essere svolta in dibattimento. Dunque, si nega la possibilità del dibattimento sulla base di un giudizio incidentale, preliminare, allo stato degli atti e solo «cartolare» della Corte di cassazione, attribuendone, dunque, un valore improprio.
Inoltre, onorevoli colleghi, vi è un ulteriore pericolo che potrebbe derivare dall'applicazione di questa norma. Quando il pubblico ministero chiede l'applicazione della misura cautelare, è noto che non è obbligato a scoprire tutte le sue carte; potrà allegare alla richiesta di misura cautelare solo le prove che ritiene sufficienti e necessarie per ottenere la misura cautelare stessa. Dunque, può darsi il caso che, per motivi di cautela processuale o per non scoprire indagini su altri indagati, egli non depositi tutte le prove di cui dispone a carico dell'imputato. Se, poi, sulla base delle prove parziali che, legittimamente, ha mandato alla Corte di cassazione, quest'ultima dovesse affermare che non si tratta di prove gravi, ebbene, secondo l'articolo 3 del provvedimento in esame, non si potrebbe più svolgere il processo, nemmeno se, allora, il pubblico ministero avesse disposto di più prove (Commenti del deputato Cola)... La discovery non è obbligatoria in quel momento; onorevole Pecorella, lei lo sa: l'obbligo della discovery delle prove vige solo al termine delle indagini. Vi possono essere motivi di cautela processuale che impongono al pubblico ministero di non scoprire tutte le prove. È onere del pubblico ministero allegare le prove che egli ritenga necessarie per ottenere la custodia cautelare.
Ecco, dunque, l'assurda conclusione cui si potrebbe pervenire per effetto di questo articolo 3, ossia che, pur sussistendo una quantità di prove sufficienti per il dibattimento, il pubblico ministero sia obbligato, per un assurdo automatismo che nulla ha a che fare con la verità processuale e con la giustizia giusta, a chiedere l'archiviazione.
SERGIO COLA. Ma è un'archiviazione: può essere ripresa!
GIOVANNI KESSLER. Si tratta, onorevoli colleghi, di un aspetto sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione, perché è davvero un controsenso che stride con il senso di giustizia e di ragionevolezza della giustizia, che tutti dovremmo auspicare.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.
SERGIO COLA. Signor Presidente, mi pare che stiamo andando contro ogni regola che deve presiedere ai criteri del giudizio. Ciò per una ragione molto semplice: se il tribunale del riesame ha ritenuto non gravi gli indizi di colpevolezza, il pubblico ministero, ove mai avesse altre prove, le può disvelare prima che la Cassazione si pronunzi.
Inoltre, aspetto ancora più importante, onorevole Kessler, il decreto o la sentenza di archiviazione non chiudono definitivamente il processo. Lei mi insegna che l'archiviazione non è assolutamente un giudicato, per cui il pubblico ministero, ove mai disponesse di altri elementi, successivi o qualora li avesse tenuti nascosti, li può sempre utilizzare successivamente e il processo si riaprirebbe. Quindi, questo è un falso problema che, al pari di tanti altri falsi problemi, voi usate pretestuosamente per opporvi a questa conquista di civiltà giuridica che è rappresentata dall'inappellabilità delle sentenze di assoluzione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, io non sono riuscito a convincere l'onorevole Kessler e l'onorevole Kessler non è riuscito a convincere me...
PRESIDENTE. Capita...
VINCENZO SINISCALCHI. Allora, coerentemente con il lavoro svolto finora, mi permetto di esprimere il mio dissenso e di votare a favore.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la prossima votazione avverrà a scrutinio palese.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 438
Maggioranza 220
Hanno votato sì 238
Hanno votato no 200).
(Esame dell'articolo 4 - A.C. 4604-C )
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4604-C sezione 4).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
ISABELLA BERTOLINI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 4.
PRESIDENTE. Il Governo?
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 4.2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, sempre tenendo presente i parametri che deduciamo dal messaggio del Presidente della Repubblica, sottolineiamo la disorganicità di questa norma così come essa si inserisce nel modello processuale delineato dal nostro codice di procedure in materia.
Con questa norma si muta la disciplina codicistica, non già relativa alla fase dibattimentale e agli esiti del dibattimento. Giova ricordare che la proposta del presidente Pecorella riguarda appunto questo: la possibilità o meno di impugnare una sentenza all'esito del dibattimento. L'articolo 4, viceversa, riguarda la parte del processo che si sviluppa prima del dibattimento ed esattamente il momento in cui la fase preparatoria del dibattimento si esaurisce.
Allora io mi chiedo che senso abbia trasferire i principi, che sono faticosamente stati delibati ed approvati con riferimento alla inappellabilità della sentenza dibattimentale di proscioglimento, alla fase della istruttoria e della sua conclusione. Tutti i principi teorici che sono stati evocati a sostegno della bontà della scelta fatta dalla maggioranza - scelta contrastata, come è noto, dal Presidente della Repubblica - perdono tutti integralmente il loro valore se rapportati e trasferiti alla conclusione dell'istruttoria. Questo a dimostrazione che si tratta di una norma profondamente sbagliata, che mi auguro fortemente l'aula voglia respingere.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 4.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 447
Maggioranza 224
Voti favorevoli 208
Voti contrari 239).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 4.20.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler.
Avverto che il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ha esaurito il tempo a sua disposizione.
RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, intervengo brevissimamente. Vista la rilevanza del provvedimento, credo che sia importante avere tempo per poter motivare adeguatamente le nostre proposte emendative. Pertanto, le chiediamo di concedere quel tempo che normalmente il Presidente, in casi del genere, attribuisce non come concessione, ma come diritto dei gruppi. In particolare, le chiedo di attribuire almeno la metà del tempo che ci è stato assegnato in sede di prima calendarizzazione.
PRESIDENTE. Onorevole Innocenti, potremmo convenire sull'attribuzione di un tempo «per motivare»... Quanto all'«adeguatamente»... Comunque, un certo ampliamento del tempo viene sempre concesso...
Aveva chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire. Lo farò successivamente, in sede dichiarazione di voto sull'articolo 4.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.
Avverto che le prossime votazioni avranno luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 4.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 447
Maggioranza 224
Voti favorevoli 202
Voti contrari 245).
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 4.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
RENZO INNOCENTI. Presidente, ci sono doppi voti!
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 450
Maggioranza 226
Voti favorevoli 207
Voti contrari 243).
Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio palese.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 4.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 449
Maggioranza 225
Hanno votato sì 207
Hanno votato no 242).
Passiamo alla votazione dell'articolo 4.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, intervengo per esprime la mia contrarietà all'articolo 4. La prima ragione è che proprio su questo punto il messaggio del Capo dello Stato parla di netto aggravamento della situazione della giustizia che ne deriverebbe. Infatti, colleghi, come vi ha già spiegato bene l'onorevole Bonito, con questo articolo tutte le sentenze di proscioglimento al termine della fase istruttoria di un processo non potranno più essere appellate, ma si potrà solamente proporre il ricorso in Cassazione.
Sono sentenze che entrano nel merito della causa e che vengono pronunciate allo stato degli atti, su materiale cartaceo, poiché non vi è stato ancora un dibattimento.
La Corte di cassazione, per poter valutare tali sentenze, dovrà consultare interi fascicoli processuali; dunque, la stessa si troverà sicuramente in difficoltà a giudicare su tali sentenze, per l'enorme quantità di ricorsi che la sommergeranno e per il tipo di esame che dovrà svolgere rispetto ad essi. Onorevoli colleghi, la soluzione naturale sarebbe che, su queste sentenze di proscioglimento istruttorio, giudicasse la corte d'appello.
Lo hanno affermato il Capo dello Stato ed il presidente stesso della Corte di cassazione: quest'ultima non sarà in grado di affrontare l'enorme carico di lavoro che tale articolo comporterà.
Vorrei svolgere un'ultima notazione riguardante il diritto alla difesa. Doversi difendere tutte le volte a Roma, presso la Corte di cassazione, anziché presso la corte d'appello di casa, è un aggravio per tutti: per i pubblici ministeri e per le parti.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.
(Segue la votazione).
PIERO RUZZANTE. Presidente, sono tutti voti doppi!
ELIO VITO. Guarda là (Commenti del deputato Gironda Veraldi)!
GIOVANNI KESSLER. Guarda dietro di te!
PRESIDENTE. Colleghi, data la situazione, vi prego di evitare doppi voti, di qua e di là.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 423
Votanti 422
Astenuti 1
Maggioranza 212
Voti favorevoli 249
Voti contrari 173).
(Esame dell'articolo 5 - A.C. 4604-C )
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4604-C sezione 5).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
ISABELLA BERTOLINI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 5.
PRESIDENTE. Il Governo?
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 5.2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, non condividiamo l'articolo 5, su cui ci accingiamo ad esprimere il nostro voto. Con esso si modifica l'articolo 533 del codice di procedura penale e viene inserito il principio in forza del quale il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio.
Ebbene, siamo contrari a questa formula, in primo luogo, perché, già adesso, il giudice non può condannare se non ha la certezza della colpevolezza dell'imputato: se sussiste il dubbio, la formula dovrà essere di tipo diverso; ossia, vi dovrà essere, comunque, un'assoluzione con formula piena, ma pronunciata in presenza di un dubbio. Se le cose, sostanzialmente, non si modificano, siamo contrari a questo articolo per due ordini di ragioni.
In primo luogo, la formula semantica usata è del tutto al di fuori della nostra tradizione giuridico-processuale. È una formula semantica chiaramente tratta da una cultura giuridica diversa dalla nostra, ossia dalla cultura anglosassone.
In secondo luogo, ci sembra che tale formula, in qualche modo, replichi quei divieti che si leggono da qualche parte, dove il divieto non è semplicemente tale, ma è un «severo» divieto: è severamente proibito. Dire che «è severamente proibito» è come affermare che «è proibito».
La terza ragione è ancora più delicata. Se, attraverso questa nuova formulazione, le cose sostanzialmente non si modificano, tuttavia può giungere all'interprete un messaggio assai pericoloso. Se il giudice che oggi assolve al di là di ogni ragionevole dubbio vede riproporre tale formula nel codice, come interprete, deve logicamente dedurre che il legislatore abbia inteso modificare qualcosa, esigendo qualcosa di più per il giudizio di colpevolezza.
Ciò può indurre a spiacevoli equivoci interpretativi che certamente non si risolveranno in favore degli imputati e, comunque, degli operatori del diritto.
PRESIDENTE. Avverto che, avendo acquisito l'orientamento del Presidente della Camera, il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo potrà ususfruire di un tempo aggiuntivo pari alla metà di quello ad esso originariamente assegnato nell'ambito del contingentamento.
Passiamo ai voti.
Avverto che le prossime votazioni avranno luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 5.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 434
Maggioranza 218
Voti favorevoli 196
Voti contrari 238).
PIERO RUZZANTE. Tanto è inutile, Presidente! Possiamo scrivere sul regolamento che si vota per due!
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sgobio 5.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 440
Maggioranza 221
Voti favorevoli 203
Voti contrari 237).
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 445
Maggioranza 223
Voti favorevoli 249
Voti contrari 196).
(Esame dell'articolo 6 - A.C. 4604-C )
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 (vedi l'allegato A - A.C. 4604-C sezione 6), al quale non sono state presentate proposte emendative.
Passiamo dunque ai voti.
Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 454
Maggioranza 228
Voti favorevoli 253
Voti contrari 201).
(Esame dell'articolo 7 - A.C. 4604-C )
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4604-C sezione 7).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
ISABELLA BERTOLINI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 7.
PRESIDENTE. Il Governo?
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che le prossime votazioni avranno luogo a scrutinio palese.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 7.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 437
Maggioranza 219
Hanno votato sì 201
Hanno votato no 236).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 7.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 447
Votanti 446
Astenuti 1
Maggioranza 224
Hanno votato sì 209
Hanno votato no 237).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 7.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 448
Maggioranza 225
Hanno votato sì 210
Hanno votato no 238).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 7.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 448
Maggioranza 225
Hanno votato sì 211
Hanno votato no 237).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 7.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 459
Maggioranza 230
Hanno votato sì 217
Hanno votato no 242).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 462
Votanti 460
Astenuti 2
Maggioranza 231
Hanno votato sì 249
Hanno votato no 211).
(Esame dell'articolo 8 - A.C. 4604-C )
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4604-C sezione 8).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
ISABELLA BERTOLINI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 8.100 ed esprime parere contrario su tutte le altre proposte emendative.
PRESIDENTE. Il Governo?
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Siniscalchi 8.4.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, la riscrittura dell'articolo 8, già articolo 7 nel precedente testo, integra uno degli aspetti più gravi dell'atteggiamento della maggioranza a margine del provvedimento che stiamo esaminando.
Giova ricordare che il messaggio presidenziale ha dedicato alla nuova disciplina del giudizio di legittimità, così com'è delineato nella proposta Pecorella, gran parte del proprio testo. Le censure avanzate dalla Presidenza della Repubblica sono puntuali, numerose ed argomentate.
Il Presidente della Repubblica lamenta che il giudizio di Cassazione, così come è stato disciplinato, trasformerà la Cassazione medesima in terzo giudice di merito. In ciò il Presidente della Repubblica individua un grave vulnus al modello giurisdizionale, uno stravolgimento della funzione tipica del giudice di legittimità e una violazione palese dei principi della ragionevole durata del processo.
In ragione di tutte queste argomentazioni, che ovviamente ho dovuto sintetizzare, forte è stata la raccomandazione presidenziale affinché il Parlamento riveda la propria decisione, peraltro - giova ricordarlo - giustapposta alla proposta Pecorella, giacché la nuova disciplina del giudizio di Cassazione non era contemplata originariamente nella proposta del presidente Pecorella. Ebbene, di fronte alla preoccupazione fortissima del Presidente Ciampi, la Commissione giustizia, o per meglio dire la maggioranza, ha imposto lievissime correzioni che non modificano assolutamente l'allargamento della possibilità di ricorrere al giudice di legittimità ed il pericolo evidente di trasformare il giudice di legittimità in giudice di merito, con insopportabile allungamento del processo penale.
Dunque, raccomandiamo all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento Siniscalchi 8.4 perché, almeno in questo, sia ascoltato l'alto messaggio del Presidente della Repubblica.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 8.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 443
Maggioranza 222
Voti favorevoli 201
Voti contrari 242).
Prendo atto che l'onorevole Buontempo non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 8.100 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 456
Votanti 254
Astenuti 202
Maggioranza 128
Voti favorevoli 243
Voti contrari 11).
Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare.
Passiamo all'emendamento Kessler 8.21.
GIOVANNI KESSLER. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, ho l'impressione, e chiedo a lei di verificare, che il mio emendamento 8.21 non sia più ammissibile dopo l'approvazione dell'emendamento 8.100 della Commissione.
PRESIDENTE. Onorevole Kessler, l'osservazione è esatta: il suo emendamento è assorbito dall'emendamento 8.100 della Commissione, dunque non verrà posto in votazione.
Passiamo ai voti.
Avverto che le prossime votazioni avranno luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 8.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 450
Maggioranza 226
Voti favorevoli 204
Voti contrari 246).
Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 8.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 459
Maggioranza 230
Voti favorevoli 211
Voti contrari 248).
Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 8.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 457
Maggioranza 229
Voti favorevoli 210
Voti contrari 247).
Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare.
Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Fanfani 8.20 e Kessler 8.22.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Con gli identici emendamenti in esame ci proponiamo di limitare i danni assai gravi, già illustrati, che vengono inflitti da questo articolo al buon andamento della Corte di cassazione e della giustizia in generale. Tali danni sono stati illustrati da noi, ma ancora meglio e più autorevolmente dal Capo dello Stato, che denuncia il pericolo di snaturamento della Corte di cassazione ed il complessivo appesantimento del funzionamento della giustizia in Italia, cosa di cui non si sentiva oggi il bisogno.
Secondo la lettera e) dell'articolo 606, introdotta dalla norma in esame, la Corte di cassazione dovrebbe valutare la mancanza, la contraddittorietà o la illogicità della motivazione non più soltanto, com'è fino ad oggi, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, ma anche quando i vizi di contraddittorietà o illogicità della motivazione risultino da qualsiasi altro atto processuale che viene indicato dalla difesa.
Ciò significa che la Corte di cassazione tornerà a vagliare nel merito le sentenze: oltre ad esaminare la motivazione, l'atto della sentenza, avrà l'onere di leggere tutti gli atti processuali, che potrebbero esseri immensi, se solo venissero indicati dalla difesa a base del proprio ricorso.
È palese che la Corte di cassazione diventerà il terzo giudice di merito nel nostro sistema, cosa che forse avveniva nel passato, anche se non in questa misura. Oggi (lo ricordo all'onorevole Cola, che ieri rivolgeva in Assemblea la domanda retorica se, una volta, fosse incostituzionale la Corte di cassazione) è stato approvato un nuovo articolo 111 della Costituzione, che stabilisce costituzionalmente tra i valori della nostra giustizia quello della durata ragionevole del processo.
Se approveremo la nuova formulazione dell'articolo 606, che trasforma la Corte di cassazione in giudice di merito e che le impone di studiare tutti gli atti del procedimento se indicati dal difensore, sicuramente dimenticheremo la ragionevole durata dei processi, snatureremo la Corte di cassazione e le impediremo di lavorare efficacemente, come sta avvenendo fino ad oggi.
Per questo motivo, raccomando l'approvazione degli identici emendamenti in esame.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.
SERGIO COLA. Signor Presidente, intervengo per ricordare all'onorevole Kessler che l'articolo 111 della Costituzione è stato modificato alla fine del 1999, quando era al Governo il centrosinistra, ma non è stato assolutamente modificato nella parte in cui si prevede la possibilità di ricorso per cassazione, tanto che ciò che era il secondo comma dell'articolo 111, vecchia formulazione, senza alcuna modifica è diventato il penultimo comma del nuovo articolo 111: «Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge (...)». È lo stesso testo dell'articolo 111 previgente. È chiaro ed evidente che, essendovi l'obbligo della motivazione, se essa viene meno o per carenza totale o per illogicità o per contraddittorietà, ci troviamo nell'ambito della violazione di legge.
Vi è un altro rilievo. L'onorevole Kessler ha parlato della difesa. Ma se abbiamo modificato l'articolo 111, lo abbiamo fatto soprattutto tenendo presenti quelli che erano - diciamo così - gli svantaggi del pubblico ministero al quale, non potendo proporre appello, nel presentare ricorso in cassazione abbiamo dato la possibilità, allargando i confini dell'articolo 606, di interloquire in modo più fermo nei confronti della Corte di cassazione per ottenere l'annullamento della sentenza.
Come al solito, nell'ambito di una parzialità ricorrente in alcuni interventi, si è fatto cenno solamente ai vantaggi che potrebbe avere la difesa, ma non al fatto che abbiamo modificato questo articolo per consentire al pubblico ministero di presentare un ricorso per cassazione serio.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Fanfani 8.20 e Kessler 8.22, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 446
Maggioranza 224
Voti favorevoli 202
Voti contrari 244).
Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare.
Passiamo alla votazione dell'articolo 8.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, siamo fermamente contrari a tale articolo. Così come abbiamo più volte affermato, esso stravolge completamente un sistema processuale che è stato regolato da una legge non remota; anzi, l'articolo in esame tende a riprodurre alcuni schemi che appartenevano al codice del 1931, quando il ricorso per cassazione presentava anche queste caratteristiche.
È vero che sono state segnalate più volte grandi difficoltà nel contenere negli spazi assoluti della censura del diritto i ricorsi per cassazione, ma è anche vero che, innanzi alla Corte di cassazione, per molto tempo si sono operati dei tentativi continui di dilatazione del contenuto giurisdizionale e tecnico di questo importante grado di giudizio.
Non è un caso che la Cassazione non dispone di elementi di dibattimento, non ha elementi diversi da quelli della discussione e del ricorso scritto.
Vorrei ricordare, così come ricorda anche il messaggio del Capo dello Stato e così come è pacifico per tutti, che il problema della Cassazione si pone in termini di controllo, non di valutazione.
Si tratta di un controllo di legittimità, di un controllo di regole, sostanziali e processuali, che possono esser state violate e che possono determinare l'annullamento della sentenza che ha adottato il giudice di appello o il giudice di primo grado.
Non siamo ingessati su questa valutazione, assolutamente formale, dei limiti del giudizio di cassazione. Ci domandiamo però, a parte le valutazioni preoccupanti espresse dal presidente della Corte suprema e dal procuratore generale nella cerimonia inaugurale, a cosa serva e, soprattutto, cui prodest questa irruzione all'interno della Cassazione.
È vero che si sono svolti dibattiti all'interno delle categorie interessate, nelle associazioni forensi, qualche volta anche in sede processuale, ma non abbiamo trovato un solo riferimento di dottrina moderna che ci dia la sensazione che si voglia rivedere alla base il giudizio di cassazione, facendone un giudizio dedicato alle prove ed agli stessi elementi di valutazione del merito.
Sono stati presentati alcuni emendamenti con i quali si è previsto che la mancata assunzione di una prova decisiva sia certamente un caso importante per quella famosa dimostrazione di innocenza di cui tante volte si è parlato; ma cosa si deve censurare? La mancata acquisizione di una prova o la mancanza di motivazione in ordine al diniego di acquisizione della prova?
Così si produrrà un carico maggiore nel corso del tempo, con effetti nefasti.
Qualcuno questa mattina o ieri ha sollevato autorevolmente una preoccupazione in rapporto alla necessità di trasmettere in Cassazione interi fascicoli per valutare se vi sia o non vi sia questa prova, ovvero alla necessità di trasformare la Cassazione in corte d'appello e riprodurre un processo in cui non è previsto il dibattimento.
Allora, perché, a fine legislatura, ancora una volta torna inquietante questo interrogativo? Perché una norma così divaricante? Perché una norma così grave? Perché una norma così impropria?
Perché una norma proprio ora, nel febbraio 2006, mentre sta per scadere il tempo massimo della legislatura, mentre non si è realizzata alcuna riforma organica del processo penale e mentre della Cassazione si è parlato solo in termini polemici con riferimento ad un carico eccessivo?
Certamente ciò non serve all'amministrazione della giustizia, non serve nemmeno all'evoluzione di un sistema serio di riflessioni sul processo penale italiano. Evoluzione che ci auguriamo possa essere realizzata nella prossima legislatura.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Duilio. Ne ha facoltà.
LINO DUILIO. Signor Presidente, preannunciando il voto contrario sull'articolo in esame, vorrei svolgere alcune considerazioni che riguardano il merito dell'articolo in ordine al ruolo della Cassazione e, più complessivamente, la filosofia con la quale ci si sta comportando in risposta al messaggio del Presidente della Repubblica.
In sede di discussione sulle linee generali, ho notato che l'onorevole Taormina si è spinto addirittura ad affermare che gli insistenti messaggi del Capo dello Stato vulnerano la sovranità del Parlamento. Non so se ci si stia rendendo conto di ciò che sta accadendo: il Presidente della Repubblica, esercitando un ruolo costituzionalmente previsto, si rivolge alle Camere affinché una norma rispetti quanto previsto dalla Costituzione e viene addirittura accusato di violare la sovranità del Parlamento, invece di prendere atto delle ragioni per le quali la norma approvata contrasta con il testo costituzionale. Siamo andati al di là di ogni ragionevole previsione delle storture che si stanno introducendo in questa legislatura nei rapporti tra i massimi organi istituzionali e costituzionali.
Sul merito, fermo restando che questo articolo, per quanto modificato, non cambia nella sostanza i rilievi mossi circa la mutazione quasi genetica della Corte di cassazione, occorre evidenziare che il presente articolo costituisce l'ennesima riprova che la maggioranza aveva la possibilità di approvare una norma conforme ai canoni costituzionali. Sarebbe bastato ascoltare quanto affermato dall'opposizione.
Se si svolge un'analisi comparata tra le osservazioni di merito rese dal Presidente della Repubblica e quanto da noi affermato - cito autorevoli colleghi, molto più competenti di me: gli onorevoli Siniscalchi, Pisapia e Fanfani -, si nota una sostanziale convergenza. Al riguardo ci è stato detto che si faceva dietrologia politica. Cari colleghi, la dietrologia l'avete fatta voi sulla nostra presunta dietrologia, a tal punto che è scomparso il merito.
Ricordo l'onorevole Mazzoni, la quale evidenziava che in una sede convegnistica si era parlato del sistema delle garanzie, con considerazioni che attenevano al tema dell'ontologia garantista, che tuttavia conduceva ad una considerazione di natura più deflazionistica: la deflazione del processo al fine di una sua accelerazione.
Ricordo l'onorevole Taormina che, polemizzando con l'onorevole Bonito, ironizzava sul «cassazionicidio», come lo ha chiamato. Insomma, una serie di dichiarazioni divertissement, per parlare d'altro, piuttosto che parlare del merito.
Il merito è quello puntualmente rappresentato a questa Assemblea dal Presidente della Repubblica.
A proposito del merito, ricordo che, con le parole dell'onorevole Fanfani e di altri colleghi, non abbiamo espresso una pregiudiziale contrarietà alla modifica del sistema delle impugnazioni: abbiamo detto che tutto questo doveva avvenire all'interno di una revisione organica, di una trattazione dell'argomento che evitasse di introdurre (qualcuno insinua il dubbio che vi siano altre finalità, ma io non faccio dietrologia) modifiche che confliggessero platealmente con il testo costituzionale.
PRESIDENTE. Onorevole Duilio...!
LINO DUILIO. Per concludere, signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo contrari a questo articolo e ribadiamo la nostra contrarietà al provvedimento in esame proprio per il suo carattere parziale.
Ricordo che anche il Presidente della Repubblica ha sottolineato con alcuni aggettivi la precarierità del provvedimento in esame in rapporto all'organicità del testo costituzionale. Ha parlato, se non ricordo male, di un provvedimento disorganico, confuso; è un po' quello che anche noi avevamo detto documentandolo con dovizia di particolari.
Sarebbe meglio, con un po' di saggezza, chiudere i lavori parlamentari lasciando perdere questo provvedimento: ci penseremo noi, semmai, a fare una riforma organica e vi assicuriamo che, avendo noi il senso delle istituzioni, terremo conto anche delle vostre osservazioni (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo - Applausi polemici dei deputati dei gruppi di Forza Italia, della Lega Nord Federazione Padana e di Alleanza Nazionale)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
Le ricordo che ha un minuto di tempo a disposizione.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, naturalmente ascolto sempre con molta attenzione le opinioni espresse da valenti colleghi della maggioranza, come Sergio Cola, però, rispetto alla sua difesa d'ufficio del testo che stiamo contrastando, voglio ricordargli che egli sta contrastando non già l'opinione del sottoscritto o quella dell'opposizione: sta contrastando un'opinione, ampiamente motivata, espressa dalla più alta carica della Repubblica italiana, il Presidente della Repubblica, il quale ci ricorda che, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione - se modificato o non modificato poco rileva su questo punto - «è sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge», che la proposta di legge approvata dalle Camere introduce «un'evidente mutazione delle funzioni della Corte di cassazione, da giudice di legittimità a giudice di merito», ed ancora che «il rischio è "- dice il Presidente -" che ne risulti compromesso il bene costituzionale dell'efficienza del processo, qual è enucleabile dai principi costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale, e il canone fondamentale della razionalità delle norme processuali», mettendo in pericolo il precetto costituzionale del buon andamento dell'amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 8, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 427
Maggioranza 214
Hanno votato sì 273
Hanno votato no154
(Esame dell'articolo 9 - A.C. 4604-C )
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4604 sezione 9).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
ISABELLA BERTOLINI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Finocchiaro 9.4 e 9.100 della Commissione, interamente soppressivi dell'articolo 9.
PRESIDENTE. Il Governo?
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Avverto che, essendo stati presentati esclusivamente emendamenti interamente soppressivi, porrò in votazione il mantenimento dell'articolo.
Passiamo dunque alla votazione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, il presidente Pecorella, dianzi, replicando ad un mio breve intervento, ha usato un metodo e degli argomenti che non solo non condivido ma che ho trovato inopportuni; lo dico con franchezza, visto che lavoriamo da tanti anni insieme.
Innanzitutto, credo che a nessuno di noi possa essere addebitato, come imputazione negativa, il fatto di voler persuadere l'Assemblea o alcuni settori di essa dell'erroneità del convincimento della maggioranza. A tale riguardo, mi sembra che il modo in cui l'onorevole Pecorella ha guardato all'intervento con il quale mi rivolgevo ai colleghi di Alleanza Nazionale sia stato «improprio».
Questa è una cosa che mi ha immediatamente colpito, ma mi colpisce ancora di più perché l'onorevole Pecorella ritiene che il mio argomentare nei confronti dei colleghi di Alleanza Nazionale possa essere collegato ad una mia presunzione circa il fatto che si possa cambiare opinione tra quei banchi. So benissimo che questo provvedimento è la parte del "bottino" di fine legislatura che tocca a Forza Italia ed interessa anche l'UDC, e che Alleanza Nazionale e la Lega hanno già avuto la loro parte, almeno fino a questo momento; adesso vi è una nuova spartizione in programma, e so bene che, neanche se io rivelassi chissà quale mistero eleusino, qualcuno cambierebbe opinione quest'aula. Quindi, certamente il presidente Pecorella mi sottovaluta se pensa che io possa nutrire questa opinione; ma egli mi sottovaluta anche sotto un altro punto di vista. Egli pensa che io adoperi gli argomenti in forma esclusivamente strumentale e, quindi, li sottovaluta.
Vede, onorevole Pecorella, io facevo riferimento all'esempio della recidiva puntualizzando che il caso in ipotesi di cui stavo ragionando era il caso in cui il giudice avesse un certificato penale non aggiornato, avesse smarrito e andasse a memoria sul certificato penale oppure avesse un certificato penale sbagliato. Si tratta, in sostanza, di ipotesi in cui il giudice si imbatte e resta preda di un errore di fatto, non di un errore nell'applicazione delle norme che riguardano la recidiva. Vi è una differenza sostanziale. Nel secondo caso ha ragione lei, e infatti io non ho citato quell'esempio, non ho parlato dell'erronea applicazione della norma in diritto; in quel caso, si può ricorrere in Cassazione, ai sensi dell'articolo 606, lettera b), del codice di procedura penale. Nella ipotesi da me citata non vi è rimedio all'errore di fatto nel quale è incorso il giudice.
Voglio aggiungere un'altra notazione, anche se so che non convincerò nessuno; ma forse un minimo di scrupolo critico potrebbe anche venire a qualcuno, pur obbedendo agli ordini di scuderia per quanto riguarda il voto.
Questo modo di liquidare in maniera infastidita ed anche, me lo lasci dire, un po' supponente la questione, con un «se salta l'appello tanto si va in Cassazione», trascura del tutto il fatto che, se il pubblico ministero impugna una sentenza di proscioglimento sulla base di questa legge e va in Cassazione, l'imputato che è stato assolto avrà la necessità di ricorrere in Cassazione. Mi chiedo quale grave limitazione del diritto alla difesa, sotto il profilo della qualità della difesa e dei costi della stessa, si carichi a questo punto sull'imputato prosciolto in primo grado.
Tutto questo, l'argomento del diritto alla difesa, di cui in quest'aula, dalla vostra parte, ci si è fatti tante volte scudo, non ha alcun rilievo. La verità è che questa legge è fondata sul censo, che essa consentirà di difendersi in Cassazione a chi avrà i soldi per pagarsi un avvocato cassazionista con lo studio a Roma e i soggiorni romani, perché questa volta la presenza della parte in Cassazione non sarà più così assolutamente non necessaria, come potrebbe essere nel classico giudizio di legittimità in Cassazione, poiché in questo caso torniamo a discutere del merito.
Come vedete, le ragioni che vengono spese dalla nostra parte a volte hanno qualche aggancio con la realtà e con opinioni che non sono esclusivamente e strumentalmente orientate a sostenere l'opposizione, ma cercano di trarre qualche ragione fuori dal coacervo delle molte mistificazioni che qui ascoltiamo continuamente (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).
PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIERO RUZZANTE. Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori e per un richiamo al regolamento.
Mi riferisco a quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento. Come lei sa, questo articolo, al comma 5, prevede che, salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell'Assemblea e che, in relazione alle esigenze dei lavori di questa, il Presidente della Camera può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni.
Ho posto questo problema - facendo riferimento all'articolo 8 del nostro regolamento in base al quale si prevede che il Presidente assicura il buon andamento dei lavori - all'attenzione della Presidenza e dei colleghi al fine di avere un chiarimento in ordine alle modalità di svolgimento dei lavori parlamentari odierni, non avendo avuto finora informazioni in merito all'orario di sospensione della seduta antimeridiana dell'Assemblea.
A questo riguardo faccio rilevare che nel calendario odierno delle Commissioni parlamentari sono previste diverse convocazioni. In particolare, alle 13,45 si dovrebbe riunire il Comitato per la legislazione; alle 13,30 la Commissione finanze; per le 14 sono convocate le Commissioni affari costituzionali, giustizia, affari esteri, bilancio, cultura, ambiente, agricoltura e politiche dell'Unione europea. Si pone, poi, un problema aggiuntivo per le Commissioni bicamerali per le quali si prevede che il deputato debba avere il tempo di recarsi nelle sedi presso le quali tali Commissioni si riuniscono. Mi riferisco, in particolare, alle Commissioni per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e a quella per l'infanzia, convocate per le ore 14.
Il motivo di questo mio intervento, per richiamo al regolamento e sull'ordine dei lavori, è quindi quello di comprendere se e quando la Presidenza intenda chiudere i lavori antimeridiani dell'Assemblea e se vi sia un'indicazione del Presidente della Camera in ordine all'eventuale sospensione dei lavori delle Commissioni.
Ora, dato che la I Commissione si dovrebbe riunire alle 13,30, ritengo sarebbe opportuno sospendere i lavori dell'Assemblea subito dopo avere proceduto alla votazione relativa al mantenimento dell'articolo 9, sul quale è già intervenuta la collega Finocchiaro.
PRESIDENTE. Onorevole Ruzzante, la soluzione al problema da lei posto è semplice ed era stata già prevista: alle 13,30 sospenderemo i lavori dell'Assemblea, consentendo, in tal modo, alle Commissioni parlamentari di potersi riunire.
Pertanto, andremo avanti con le votazioni fino alle ore 13,30. Riprenderemo quindi l'esame del provvedimento, con immediate votazioni, alle 16, dopo lo svolgimento del question time.
Colleghi, vi prego ora di prestare attenzione a quanto sto per dirvi. Sugli identici emendamenti Finocchiaro 9.4 e 9.100 della Commissione, soppressivi dell'articolo 9, è stato espresso parere favorevole dalla Commissione. Poiché all'articolo 9 sono stati presentati solo tali identici emendamenti soppressivi, sarà posto in votazione il mantenimento dell'articolo. Conseguentemente, chi vorrà ottemperare al parere espresso dalla Commissione dovrà votare contro il mantenimento dell'articolo 9 (Commenti). Non è chiaro? Colleghi, ripeto: in presenza unicamente di proposte emendative interamente soppressive dell'articolo, si procede alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso. Nel caso in questione, siccome sugli identici emendamenti soppressivi la Commissione ha espresso parere favorevole, ripeto, chi voglia aderire a tale parere deve votare - chi vuole, ovviamente - contro il mantenimento dell'articolo 9.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, la ringrazio per la sua precisazione doverosa e corretta. Noi voteremo contro il mantenimento dell'articolo 9.
In questo caso, intervengo per spiegare che voteremo - per una volta sola - insieme alla maggioranza (Commenti) ...
PRESIDENTE. Onorevole Kessler, le ricordo che ha un minuto di tempo a disposizione.
GIOVANNI KESSLER. C'è qualche insofferenza, signor Presidente ...
PRESIDENTE. Non si preoccupi, onorevole Kessler, si tratta di turbamenti di fine mattinata ...!
Prosegua pure, onorevole Kessler.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, volevo spiegare che voteremo contro il mantenimento dell'articolo perché, dopo l'intervento del Capo dello Stato, la maggioranza ha introdotto, approvando un apposito emendamento, un nuovo articolo 6 mediante il quale si raggiunge lo stesso risultato. Considerato il nuovo testo dell'articolo 6, l'articolo 9 diventa superfluo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, desidero sottolineare un aspetto che ritengo importante, non foss'altro per gli argomenti che ho ripetutamente esposto in questa mattinata di lavori.
Com'è noto, ho sempre cercato di sviluppare le mie argomentazioni avendo come punto di riferimento non già la mia opinione ovvero quella del gruppo parlamentare al quale appartengo, bensì il messaggio presidenziale.
Anche in ordine alle facoltà ed ai poteri processuali delle parti civili, delle parti lese, il Presidente della Repubblica ha articolato ragionamenti ed ha operato esortazioni importanti. Credo di poter dire che, nell'ambito dell'esame che ci ha visti sin qui impegnati, troviamo finalmente una disposizione il cui contenuto dimostra che il messaggio presidenziale ha avuto, ancorché parzialmente, ascolto.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Colleghi, come ho già avuto modo di precisare, poiché sono stati presentati due identici emendamenti interamente soppressivi dell'articolo 9, sarà posto in votazione il mantenimento di tale articolo.
Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul mantenimento dell'articolo 9.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 406
Votanti 405
Astenuti 1
Maggioranza 203
Voti favorevoli 16
Voti contrari 389).
Prendo atto che gli onorevoli Rampelli e Volontè non sono riusciti a votare.
(Esame dell'articolo 10 - A.C. 4604-C )
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10 (vedi l'allegato A - A.C. 4604-C sezione 10), al quale non sono state presentate proposte emendative.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, premesso che siamo contro l'articolo 10, desidero precisare che non abbiamo presentato proposte emendative perché esso è inemendabile.
L'articolo in esame è stato introdotto dalla maggioranza dopo il messaggio del Capo dello Stato ma, a differenza di tutte le altre modifiche effettuate dalla maggioranza, esso non contiene aperture, neppure minime, parziali o soltanto formali, come quelle operate con altri emendamenti, ma si pone addirittura in contraddizione con il messaggio presidenziale. Cos'è successo?
Dopo avere criticato, in modo approfondito ed articolato, l'impostazione della legge ed il principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da essa introdotto, il Capo dello Stato rileva, in fine, due contraddizioni. Dice, in sostanza, il Presidente della Repubblica che, rispetto al principio che informa di sé la legge approvata, l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, vi sono due casi in cui viene lasciata al pubblico ministero o alla parte offesa la possibilità di appellare. Quasi a rafforzare il valore del suo messaggio contro il principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, il Presidente della Repubblica rileva, cioè, che lo stesso legislatore, la stessa maggioranza, ritiene l'inappellabilità non assoluta, poiché l'appello viene mantenuto in alcuni casi.
Ebbene, di fronte al rilievo di incoerenza del Capo dello Stato, cosa fa la maggioranza? Con l'articolo 10 in esame risolve il problema alla radice! Gli unici due casi di appellabilità che venivano lasciati alla parte offesa o al pubblico ministero vengono, con l'articolo 10, semplicemente cancellati. In realtà, di che cosa si tratta?
Cari colleghi, potete facilmente verificare come l'articolo 577 desse la possibilità alla parte offesa costituitasi in giudizio per i reati di ingiuria o diffamazione di impugnare la sentenza di proscioglimento, offrendo, cioè, la possibilità alla parte offesa di far valere un suo diritto in appello. Questo diritto, che era rimasto nella versione originaria della proposta di legge, viene ora cancellato: un diritto in meno alle parti private, una possibilità in meno di fare giustizia!
Inoltre, nello stesso articolo 10, si elimina anche la possibilità per il pubblico ministero di appellare alcune sentenze dei giudici di pace (dei giudici non togati), quelle sui reati più gravi su cui tali giudici sono chiamati ad esprimere un giudizio.
Cosa tutto questo abbia a che fare con una giustizia che tenda alla verità dei fatti e al rispetto dei diritti di tutte le parti nel processo è difficile comprenderlo!
Questi sono i motivi della nostra contrarietà all'articolo 10.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani, al quale ricordo che abbiamo preso l'impegno di sospendere la seduta alle 13.30, per l'inizio dei lavori nelle Commissioni. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, dovrebbe rivolgere questa osservazione all'onorevole Boccia, che mi ha «ordinato» di parlare su un articolo, tutto sommato, di modesta rilevanza rispetto all'organicità del pensiero!
PRESIDENTE. Lei obbedisca con sobrietà!
GIUSEPPE FANFANI. Certamente, ma non potrei non obbedire anche al vicepresidente del mio gruppo. Condivido, comunque, le valutazioni espresse dal collega Kessler.
In realtà, nella lettera con la quale il Capo dello Stato ha rinviato la proposta di legge alle Camere si fa espresso riferimento al contenuto specifico dell'articolo 10, che è stato introdotto dalla Commissione, laddove si richiama l'articolo 577 del codice di procedura penale, il quale continua a prevedere l'impugnazione delle sentenze di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione senza specificare se essa riguardi anche l'appello. In relazione a ciò, avremmo preferito una formulazione diversa che, recependo l'osservazione del Capo dello Stato, non si fosse limitata esclusivamente ad eliminare la norma richiamata all'articolo 577, ma avesse correttamente specificato se la norma stessa riguardava anche i casi di appello.
La stessa valutazione vale anche con riferimento all'articolo 36 del decreto legislativo n. 274 del 2000, in relazione al quale era stata sollevata una questione, perché si sarebbe continuato a consentire l'appello del pubblico ministero contro alcuni tipi di sentenze di proscioglimento.
Non dico che non sia stata data risposta o seguito ai rilievi mossi dal Capo dello Stato ma, certamente, riteniamo che essi avrebbero consentito o imposto una valutazione più approfondita. Così, anche all'articolo 10, si sarebbe potuta prevedere, in relazione all'articolo 36 del decreto legislativo sopra richiamato, una disciplina diversa e più completa rispetto alla semplice abrogazione delle parole richiamate nell'articolato.
Anche per questo motivo, oltre che per le considerazioni svolte dal collega Kessler, che condivido, dichiaro il nostro voto contrario.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 10.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 381
Maggioranza 191
Voti favorevoli 244
Voti contrari 137).
Avverto che l'onorevole Leone mi ha chiesto di riprendere l'esame del provvedimento alle 16,30, poiché si prevede che i lavori della Giunta per le autorizzazioni si prolungheranno fino a quell'ora. Perciò, alle 15 avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata e alle 16,30 si riprenderà l'esame di questo punto all'ordine del giorno.
Si riprende la discussione della proposta di legge n. 4604-C.
PRESIDENTE. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta è stato votato, da ultimo, l'articolo 10.
(Esame dell'articolo 11 - A.C. 4604-C )
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4604-C sezione 11).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
ISABELLA BERTOLINI, Relatore. La Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 11, ad eccezione del subemendamento 0.11.100.3 e dell'emendamento 11.100 della Commissione, di cui raccomanda l'approvazione.
PRESIDENTE. Il Governo?
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che le prossime votazioni avranno luogo a scrutinio palese.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 11.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 400
Maggioranza 201
Hanno votato sì 182
Hanno votato no 218).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 11.3.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, l'articolo 11 rappresenta il cuore del provvedimento in esame. In tale articolo, infatti, si rinvengono i punti che maggiormente hanno formato oggetto di attenzione da parte del Capo dello Stato.
Il Presidente della Repubblica, nel suo messaggio di rinvio alle Camere, ha ripreso sostanzialmente un aspetto che noi avevamo più volte evidenziato, sia in Commissione sia nel corso della discussione sulle linee generali in Assemblea, sia al momento in cui si è proceduto alla prima votazione del provvedimento.
L'articolo 11 crea i problemi maggiori nel momento in cui non pone alcun limite alla valenza del provvedimento, non opera alcuna distinzione e, come purtroppo è avvenuto con altri provvedimenti che hanno avuto ad oggetto situazioni particolari nel corso di questa legislatura, dichiara sostanzialmente l'immediata efficacia del sistema.
Noi segnaliamo, ancora una volta, all'Assemblea, in conformità sia al messaggio del Capo dello Stato sia al messaggio del presidente della Corte di Cassazione, che il testo risultante dal lavoro svolto dalla maggioranza in Commissione non rispecchia affatto le indicazioni contenute nel messaggio del Presidente della Repubblica.
Si era detto, e noi l'abbiamo più volte ripetuto, che si sono operati due stravolgimenti.
Uno riguarda l'acquisizione della prova, l'impugnabilità delle sentenze; un altro, assai allarmante (come si legge nei rilievi del primo presidente della Corte di cassazione), riguarda la sovversione sostanziale di tutto il sistema della Cassazione, presso la quale dovranno essere depositati i fascicoli.
Le norme che gli esponenti della maggioranza hanno approvato finora pongono alla Corte di cassazione problemi di cui essa non si è mai occupata: l'analisi del fatto, l'analisi delle prove. Evidentemente, si tratterà di un'analisi parziale perché, con i nuovi motivi di ricorso, previsti dal testo in esame, la Corte sarà costretta ad annullare sentenze nelle quali verrà individuato un punctum minoris resistentiae nella mancata acquisizione di una prova, nell'illogicità della motivazione, nella contraddizione tra sentenza e motivi di ricorso della difesa ed il vero e proprio fascicolo. In un processo per mafia, per omicidio, per corruzione o concussione, tutto il fascicolo rimane nella disponibilità del giudice di merito, perché non può formare oggetto di valutazione in Cassazione. Se, invece, sarà approvata la norma in esame, che rappresenta l'elemento più allarmante e più devastante di tutto il sistema che è stato costruito, i fascicoli dovranno essere portati davanti alla Corte di cassazione.
Non si tratta di un problema logistico, che potrebbe essere superato - il Capo dello Stato ed il primo presidente della Corte di cassazione non si sarebbero soffermati su una difficoltà di carattere logistico -, ma di un problema che rende ancor più incerta la giurisdizione. Proprio nel momento in cui si parte da esasperate ed inutili forme di garantismo, si costruisce un sistema che paralizza il giudizio di Cassazione e che dilata ulteriormente i tempi del processo. Infatti, dal momento che la legge entra in vigore immediatamente, bisognerà valutare i nuovi motivi, dando conto della loro valutazione nel procedimento e le udienze già fissate dovranno essere rinviate. Inoltre ...
PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi ...
VINCENZO SINISCALCHI. ... i nuovi motivi condurranno certamente, in molti casi, ad annullamenti, per compiere questo anomalo supplemento di valutazione del fatto.
C'è da chiedersi a chi giovi tutto ciò. Vi sono situazioni particolari? Se si fosse trattato di questo, probabilmente, non avremo nemmeno contrastato tanto il provvedimento in esame ed avremmo fatto in modo ...
PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi, dovrebbe concludere!
VINCENZO SINISCALCHI. ... che tali situazioni finalmente ricevessero una soluzione ad personam: piuttosto che irrompere nel sistema in questo modo, provocando un ulteriore elemento di collasso, sarebbe stato molto meglio fotografare la situazione!
Ecco perché invitiamo i colleghi a riflettere in maniera particolare sugli effetti devastanti dell'articolo 11.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, un minuto sarà più che sufficiente per stigmatizzare fermamente l'atteggiamento della maggioranza.
In relazione alla norma transitoria di cui ci stiamo occupando, il messaggio presidenziale contiene censure forti e decise. Rispetto ad esse, la maggioranza non ha operato alcuna modifica del testo al nostro esame, se non inserendo in esso l'irrilevante inciso: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» (riferito ai motivi che possano essere presentati nella fase transitoria).
Noi riteniamo che l'atteggiamento di assoluta chiusura della maggioranza riguardo alle osservazioni presidenziali dovrebbe avere, per rispetto istituzionale, una motivazione parlamentare e politica, che finora è mancata.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 11.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 431
Maggioranza 216
Hanno votato sì 204
Hanno votato no 227).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 11.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 437
Maggioranza 219
Hanno votato sì 200
Hanno votato no 237).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 11.20.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Onorevoli colleghi, con questo emendamento vorremmo evitare che le disposizioni contenute nella proposta di legge che stiamo esaminando si applichino anche ai procedimenti già in corso presso la Corte di cassazione; come ci ha segnalato il Capo dello Stato e come è stato ribadito dall'onorevole Siniscalchi, la proposta di legge che state per approvare porterà ad una devastazione della Corte di cassazione.
Sarà difficilmente sopportabile per la Corte fare fronte allo snaturamento delle sue funzioni, che le viene imposto dal provvedimento, nonché difendersi dall'enorme appesantimento di carico di fascicoli e faldoni processuali che le verranno scaricati addosso.
Cito testualmente il Capo dello Stato quando affermo che tutto questo è aggravato dalla norma transitoria che prevede l'applicabilità anche ai procedimenti pendenti delle nuove disposizioni che ampliano i casi di ricorso per cassazione.
Non ha, invero, alcun senso, neppure nella vostra ottica, estendere l'enorme ampliamento del tema decidendum anche ai processi che già si trovano incardinati in cassazione, perché se posso capire - ma non condividere - che a una delle parti o a tutte sia stato negato il grado di appello e quindi voi vogliate in qualche modo compensare questa negazione mediante un allargamento della cognizione di cassazione, tuttavia non si capisce perché tale estensione debba riguardare anche quei processi pendenti che hanno già passato il vaglio di due gradi di giudizio. Questo è davvero - così come dice il Capo dello Stato - un aggravamento degli effetti già negativi della legge!
Forse, però, una ragione c'è (o, così come suggeriva l'onorevole Siniscalchi, ve ne è più d'una). Infatti, ricordo che, nel corso della prima lettura alla Camera della proposta di legge, intervenne l'onorevole Previti, negando che la stessa potesse in qualche modo riguardarlo o favorire una sua condotta processuale.
Ebbene, proprio questa norma transitoria che vogliamo modificare per salvare quel poco che ancora è salvabile della Corte di cassazione, in realtà, potrà essere ben sfruttata da imputati come l'onorevole Previti, che hanno pendente un processo in Cassazione su un tema decidendum ben definito e che, grazie a questa norma transitoria, potranno allargare a dismisura il tema decidendum anche ad altre prove (Commenti dei deputati del gruppo di Forza Italia). L'onorevole Previti, come tanti altri, potrà lavorare per sfuggire al processo e per arrivare celermente alla «morte» del processo stesso per prescrizione, i cui termini, peraltro, sono stati accorciati da una recente legge approvata da questo Parlamento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.
MARIO LETTIERI. Signor Presidente, nel chiedere di poter sottoscrivere l'emendamento in esame, vorrei svolgere due rapide considerazioni. Questa norma transitoria, oggettivamente, ha il sapore dello scandalo. Già è uno scandalo che si discuta in questi ultimi giorni di legislatura un provvedimento che avrebbe meritato maggiore approfondimento. Noi non abbiamo obiezioni in linea di principio a rivedere e riformare in maniera sistematica il regime delle impugnazioni (lo ha detto a luglio il collega Fanfani, che ha autorevolezza e competenza in questa materia). Tuttavia, siamo davvero avviliti perché - qui sta lo scandalo - ancora una volta, in questo Parlamento si discute di un provvedimento così importante ma che nasce da vicende giudiziarie di qualcuno.
Lo si fa nella fase di scioglimento del Parlamento. Credo che in nessuna democrazia al mondo vi siano situazioni e precedenti di questo genere! Altro che riforma della giustizia in favore dei cittadini, di tutti i cittadini! Con queste leggi ad personam la giustizia è vilipesa. Quando l'idea di giustizia veniva degradata, i greci parlavano di hybris, riferendosi al confine oltrepassato, alla misura superata, all'eccesso di forza, alla dismisura. Nella dismisura - diceva Platone - sta l'origine di ogni male e questo è un male grave che voi fate al paese ed alla giustizia (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Previti. Ne ha facoltà.
CESARE PREVITI. Sono anch'io con Platone. La dismisura è all'origine di ogni male ed è la vostra dismisura! L'onorevole Kessler, o killer, non so come si chiami (Proteste dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)... Insomma, questo signore non sa nulla del mio processo e quindi non può sapere...
RENZO INNOCENTI. Si vergogni!
PIERO RUZZANTE. Sono insulti! Vergogna!
PRESIDENTE. Onorevole Previti, rivolgendosi ad un collega, la prego...
CESARE PREVITI. ... se la norma riguardi il mio processo (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Le chiedo scusa, onorevole Previti, ma credo che sarebbe...
CESARE PREVITI. Non conosco il suo nome e non lo voglio conoscere (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!
PIERO RUZZANTE. Smettila!
PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi! Onorevoli colleghi, vi prego! Un attimo di silenzio!
ALFONSO GIANNI. Vergogna!
CESARE PREVITI. Stai zitto! Stai zitto!
PRESIDENTE. Un attimo di silenzio, onorevoli colleghi! Sto parlando con l'onorevole Previti (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)! Ho detto di fare silenzio, perché sto parlando con l'onorevole Previti!
Onorevole Previti, lei ha usato, nei confronti di un collega, un termine che non posso accettare. Quindi, la prego di scusarsi con l'onorevole Kessler (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)! ANTONIO LEONE. E quello che dicono loro?
PRESIDENTE. Mi spiace ma « killer » non si può dire (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)!
CESARE PREVITI. Signor Presidente, se lei trova questo termine inappropriato, mi scuso con lei e con l'Assemblea ma non con l'onorevole - come si chiama? - Kessler (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).
In questa Assemblea, per cinque anni sono stato aggredito a sproposito (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo) e rifiuto queste forme di aggressione (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e Alleanza Nazionale)! Quella di oggi è particolarmente gratuita! Presso la Corte di cassazione pendono 90 mila ricorsi (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)... Pendono 90 mila ricorsi (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e Alleanza Nazionale)!
LUIGI OLIVIERI. Pensa ai soldi che hai, all'estero e in Italia!
CESARE PREVITI. Credo che l'onorevole Kessler, e magari tutti voi, sareste soddisfatti se fosse escluso solo il mio (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)!
Questa è una vergogna! È una vergogna (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia)! Siete aggressivi contro una persona (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)! Siete voi che volete le leggi contra personas, non io, non noi quelle ad personam!
Questa legge non mi riguarda e lo so io, perché conosco il mio ricorso! Uscirò da questa vicenda a testa non alta ma altissima! Lo so già (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)!
Nel frattempo, si saranno coperti di vergogna coloro i quali mi hanno aggredito gratuitamente (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale), senza nulla conoscere dei processi che mi riguardano, se non le aggressioni mefitiche di una certa stampa, che le ha fatte per ragioni che non sono certo di giustizia (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)!
Ecco perché sento il dovere di intervenire, perché mai come questa volta sono chiamato in causa a sproposito su una legge che è giusta, sacrosanta, ben fatta e non mi riguarda (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e dell'UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU))!
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 11.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 445
Maggioranza 223
Hanno votato sì 202
Hanno votato no 243).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 11.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 444
Maggioranza 223
Hanno votato sì 198
Hanno votato no 246).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 11.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 453
Maggioranza 227
Hanno votato sì 206
Hanno votato no 247).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 11.21.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo - Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale).
Onorevole Kessler, le devo fare presente che il suo gruppo ha terminato i tempi, compresi quelli aggiuntivi (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia) ... Colleghi, vi prego...
Tuttavia, utilizzando il tempo a disposizione per gli interventi a titolo personale, le concederò due minuti.
GIOVANNI KESSLER. La ringrazio, Presidente; per la verità, lei sa che avevo chiesto di parlare sul mio emendamento 11.21 già prima dell'intervento dell'onorevole Previti, per esporre pacatamente - come ho e abbiamo noi tutti sempre fatto - le nostre ragioni e senza offendere nessuno, a differenza di quanto ha fatto l'onorevole Previti (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale).
So che la verità fa male (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)! Nel mio intervento mi sono permesso di chiarire perché siamo contrari a questa norma e di ribadire le ragioni di merito, che sono poi le stesse del Capo dello Stato. Mi sono, altresì, permesso di aggiungere che si consentirà a molti imputati, i cui processi, oggi, sono già incardinati presso la Corte di cassazione, di ottenere più facilmente la «morte» del processo stesso per prescrizione. Tra tali imputati, vi è anche l'onorevole Previti e dalla sua reazione deduco di avere detto qualcosa (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale) ...
PRESIDENTE. Colleghi...
GIOVANNI KESSLER. ... che può dare fastidio.
MARIO PEPE. Vergogna!
GIOVANNI KESSLER. Se ciò è vero o non è vero, lo vedremo fra pochi mesi o tra poche settimane, per cui non vi è motivo di agitarsi; questa non è certo una aggressione nei confronti di nessuno! Non merita e non meritava le reazioni scomposte che vi sono state. Evidentemente, abbiamo toccato un nervo scoperto; ho dichiarato in Parlamento quanto molti colleghi della maggioranza dicono nei corridoi (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo - Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale).
GAETANO PECORELLA, Presidente la II Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETANO PECORELLA, Presidente la II Commissione. Signor Presidente, anzitutto ritengo che l'onorevole Kessler non possa permettersi di attribuire a colleghi della maggioranza - che certamente non parlano con lui, e non hanno alcun motivo di farlo - pensieri che non hanno e parole che non dicono (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale). Questo è il primo punto.
Il secondo punto del mio intervento è il seguente. Vorrei che ci spiegasse, onorevole Kessler, come può ancora sostenere che il Presidente della Repubblica ha censurato tale norma dopo che la Commissione, nell'esame che abbiamo svolto oggi, ha presentato una proposta emendativa che sostituisce interamente il testo del secondo e terzo comma con cinque nuovi commi, proprio in relazione alle indicazioni che ha dato il Presidente della Repubblica dichiarando che si deve evitare la conversione dell'appello in ricorso per Cassazione, il che noi abbiamo per l'appunto previsto.
Vengo alla terza e ultima osservazione. Vorrei capire come può l'onorevole Kessler sostenere che i processi vanno in prescrizione quando è stato previsto, al massimo, un termine di 45 giorni - giustamente, perché un cittadino non deve essere penalizzato solo perché vi sono dei pubblici ministeri che lo vogliono in galera a tutti i costi -; ebbene, vi sono 45 giorni e non credo proprio che il problema affrontato dall'onorevole Kessler...
GUGLIELMO ROSITANI. È un «killer» somaro!
GAETANO PECORELLA, Presidente la II Commissione. ...possa trovare la sua soluzione non nel merito, come sarà, ma nei 45 giorni. Quindi, non dichiariamo cose non vere pur di creare polemiche ed offendere le persone (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 11.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 445
Maggioranza 223
Hanno votato sì 200
Hanno votato no 245).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 11.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 453
Maggioranza 227
Hanno votato sì 205
Hanno votato no 248).
Passiamo alla votazione del subemendamento Kessler 0.11.100.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler, al quale ricordo che ha a disposizione due minuti. Ne ha facoltà.
CESARE CAMPA. Tempo, Presidente!
GIOVANNI KESSLER. Con questa proposta emendativa, veniamo ai commi che sarebbero modificati dalla proposta della Commissione; infatti, onorevole Pecorella, gli argomenti di cui parlavamo prima e che io ho ricordato per l'onorevole Previti attengono al primo comma, che non è mai stato modificato. Invece, vi è stata una lunga, faticosa e ripetuta modifica, da parte della maggioranza della Commissione, di questo comma che - attenzione, colleghi - prevede una cosa molto seria e dalle conseguenze molto gravi, che riguardano - stando a quanto si dice, dicono i giornali, dite nei corridoi (e che nessuno dice in questa sede) - un altro ex parlamentare, qui non presente (e pertanto non lo nomino, ma potete leggerlo sui giornali). Così si dice; io non lo so. Però, bisogna essere chiari; altrimenti, veramente di questa norma non si comprende la ragione.
Anche qui il problema sembra quello di risolvere e di chiudere velocemente un altro processo. Si dice che, se un imputato è stato assolto in primo grado e condannato in appello e poi la Cassazione annulla la sentenza di condanna con rinvio, il processo, secondo questa norma transitoria, una volta che torna in appello, finisce.
Ci si è accorti, tra ieri sera e questa mattina - o meglio, la maggioranza stessa se ne è accorta -, dell'assurdità di tale disposizione, poiché la Corte di cassazione potrebbe aver annullato la sentenza di condanna in appello magari in ordine all'entità della pena, oppure relativamente ad una recidiva concessa o meno, ma confermando comunque la colpevolezza.
Con l'approvazione del comma 4 dell'articolo 11 del provvedimento in esame, allora, si sarebbe gettata nel nulla tale sentenza: una scelta assurda ed incostituzionale! Adesso si cerca di rimediare attraverso il subemendamento della Commissione...
PRESIDENTE. Onorevole Kessler, si avvii a concludere!
GIOVANNI KESSLER. ... che esamineremo di qui a poco. Parlerò anche sulla successiva proposta emendativa, signor Presidente, in modo da concludere definitivamente il mio intervento.
Come dicevo, si vuole rimediare prevedendo che l'annullamento della sentenza di condanna in appello vale in tutti i casi, a meno che la Corte di cassazione abbia deciso su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza. Infatti, se la Cassazione sarà intervenuta annullando solo la pena o una misura di sicurezza, si andrà avanti.
Chiedo tuttavia a voi colleghi, nonché agli estensori di questa norma e, in particolare, al relatore: ma se la Corte di cassazione avesse annullato la sentenza di condanna dell'appello solo relativamente ad una circostanza aggravante o attenuante, oppure limitatamente alla concessione o meno della recidiva, cosa accadrebbe?
Una voce dai banchi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana: Tempo!
GIOVANNI KESSLER. Guardate che, in base alla normativa che proponete, il processo si concluderebbe! Infatti, se una persona è stata riconosciuta colpevole due volte, anche dalla Corte di cassazione, in via definitiva, e la stessa Cassazione rileva che vi è una recidiva da concedere o no, oppure un'attenuante da concedere o no, voi fate valere tale decisione come un'assoluzione. Si tratta di una scelta palesemente irragionevole, palesemente sbagliata e palesemente incostituzionale, di cui non vi siete ancora accorti!
Ve ne siete accorti, solo in parte, tra ieri sera e questa mattina, ma il vostro subemendamento ancora non basta. La fretta di portare a casa, a tutti i costi, questo risultato, al fine di ottenere vantaggi processuali a beneficio di alcuni imputati «eccellenti», vi tradirà (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Kessler 0.11.100.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 452
Votanti 451
Astenuti 1
Maggioranza 226
Hanno votato sì 204
Hanno votato no 247).
Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.11.100.3 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 453
Votanti 451
Astenuti 2
Maggioranza 226
Hanno votato sì 288
Hanno votato no 163).
Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare.
Prendo atto altresì che gli onorevoli Frigato, De Mita, Iannuzzi e Realacci hanno espresso erroneamente un voto favorevole, mentre avrebbero voluto esprimerne uno contrario.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Kessler 0.11.100.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 452
Maggioranza 227
Hanno votato sì 206
Hanno votato no 246).
Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare.
Prendo atto altresì che l'onorevole Viceconte ha erroneamente espresso un voto favorevole, mentre avrebbe voluto esprimerne uno contrario.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 11.100 della Commissione, nel testo subemendato, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 452
Votanti 451
Astenuti 1
Maggioranza 226
Hanno votato sì 246
Hanno votato no 205).
Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare.
Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti Finocchiaro 11.9 e 11.10.
Passiamo alla votazione dell'articolo 11.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro, alla quale ricordo che ha due minuti a disposizione. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, intendo ritornare sulla questione sollevata poc'anzi dall'onorevole Kessler, perché non vorrei che, in questa concitazione che si manifesta alla fine della discussione del testo, sfuggisse all'attenzione un problema molto serio. Si tratta di un'osservazione, onorevoli colleghi, che non è dettata dalla volontà di non agevolare qualcuno o di ostacolare la maggioranza nel percorso di approvazione della proposta di legge in esame.
La questione è semplice e l'onorevole Kessler l'ha spiegata bene. Credo che i numerosi colleghi della maggioranza appartenenti alla II Commissione - che sono avvocati, magistrati e giuristi - siano pienamente in grado di verificare la fondatezza dei rilievi sollevati dall'onorevole Kessler.
Infatti, la situazione cui si ha fatto riferimento il collega può senz'altro prodursi nella realtà, e poco importa - scusate, onorevoli colleghi - che possa verificarsi in 3 mila casi o in soli due casi. Ritengo, infatti, che l'impatto sarebbe, comunque, assolutamente contrastante anche con la stessa volontà della maggioranza.
Ci troviamo, in altri termini, in una situazione nella quale viene annullata una sentenza di condanna da parte della Corte di cassazione. Sappiamo che la sentenza di condanna può essere annullata per ragioni molto diverse.
L'onorevole Kessler ha proposto un esempio che, forse, meglio di tutti gli altri spiega la nostra preoccupazione. La sentenza viene annullata, ad esempio, sulla considerazione che una determinata circostanza aggravante è stata presa in considerazione e un'altra circostanza attenuante non lo è invece, o per una questione che riguarda, ad esempio, la recidiva. In questo caso, di determinerebbe una situazione per cui si produrrebbe la chiusura del processo, la «cristallizzazione» dell'assoluzione per legge! Non credo che alcuno tra i colleghi della maggioranza - nemmeno il Governo - sia in condizione di accettare una possibile conseguenza di tal genere.
Peraltro i colleghi della maggioranza hanno regolato tale aspetto in maniera diversa, di volta in volta, continuando a presentare emendamenti nella Commissione di merito, perché non tornavano i conti. Molti di noi hanno partecipato alle sedute della Commissione giustizia e sanno quali discussioni si siano svolte tra l'onorevole Gironda Veraldi, l'onorevole Taormina, il presidente della stessa Commissione, noi, ed in quale difficoltà, ad un certo punto, la maggioranza si è venuta a trovare.
Non voler far fronte ad un errore macroscopico, al quale possiamo porre rimedio, francamente non capisco a quale logica ed a quale livello di responsabilità possa corrispondere.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 11, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 454
Maggioranza 228
Hanno votato sì 248
Hanno votato no 206).
Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare
(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 4604-C )
PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Oricchio. Ne ha facoltà.
ANTONIO ORICCHIO. Signor Presidente, svolgerò poche brevi considerazioni, a nome del gruppo Misto-Popolari-UDEUR e ed anche a nome mio personale per un doveroso intervento su un provvedimento che segna l'ennesimo rinvio del Capo dello Stato. È una circostanza che non si era verificata in altre legislature. Vi è da ritenere che gli sforzi di questa fine legislatura non abbiano, per questo provvedimento, colmato il carattere disorganico ed asistematico che è stato posto in evidenza nel messaggio di rinvio del Capo dello Stato.
Lo stesso impianto legislativo dell'atto Camera n. 4604 si segnala per un'incongruenza dell'intero testo. Si elimina, infatti, una possibilità di secondo grado di giudizio di merito, di appello da parte della pubblica accusa e si dilata, in maniera irrazionale, la possibilità di ricorso per cassazione, con modifiche apportate dopo il rinvio, che sono inconsistenti ed ininfluenti ai fini di rimediare alle illegittimità costituzionali palesate e definite tali nello stesso messaggio di rinvio da parte del Capo dello Stato.
Deve essere segnalata la mutazione del ruolo della Corte di cassazione e l'ininfluenza della modifica apportata all'articolo 7, comma 1, lettera b), che non riesce a far superare lo snaturamento del ruolo della Cassazione cui saremo costretti ad assistere. Vi è, infatti, un allargamento a dismisura della possibilità di ricorso per cassazione, che finirà per travolgere il ruolo che tale Corte aveva, con una dilatazione, tra l'altro, dei tempi processuali, in aperta violazione di quanto previsto dall'articolo 111 della Costituzione.
Sono convinto che se in quest'aula, nei mesi scorsi, dopo le elezioni regionali, vi fossero stati più parlamentari e più schieramenti politici che avessero operato per eliminare quest'ultimo anno di legislatura, sicuramente avremmo risparmiato alcune incongruenze inutili e dannose per il paese, quali questa legge, che si segnala ancora come l'ultimo atto, probabilmente, di un ultimo anno di legislatura che forse sarebbe stato meglio evitare al nostro paese, lasciando agli elettori, come avverrà tra pochi mesi, il compito di decidere su quale sarà la coalizione più giusta per governare il paese stesso (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Popolari-UDEUR e della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.
ANTONIO MAROTTA. Signor Presidente, oltre le sterili polemiche - che sono fisiologiche in un sistema bipolare e che ci vedono, purtroppo, sempre contrapposti - è necessario fare una valutazione seria ed articolata sull'importanza del provvedimento che ci avviamo a votare.
Il principio dell'appello solo per le sentenze di condanna è di grande rilievo. È nel primo grado del giudizio che si forma la prova.
Nel 1989, con il rito accusatorio, abbiamo introdotto un sistema nel quale l'oralità e l'immediatezza dovevano rappresentare tutto nel processo di primo grado, nel quale il giudice ha la possibilità di acquisire la prova direttamente attraverso le testimonianze e l'interrogatorio dell'imputato.
Allora, bisogna dare fiducia e forza a questo sistema e un passo significativo in tal senso è proprio quello rappresentato dal principio della inappellabilità della sentenza di assoluzione.
Tuttavia, noi - e parlo di noi come gruppo politico - abbiano fondato su due esigenze primarie le scelte e le decisioni in ordine al provvedimento. Una prima esigenza è legata ad un problema di fondo: il sistema giustizia in Italia è il più lontano dal sistema giustizia in Europa. Questo provvedimento ci avvicina all'Europa, anche se ancora ne siamo lontani, e di questo avevamo bisogno. Il protocollo n. 7 del 22 novembre 1984 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali aveva già individuato questo principio, reso peraltro esecutivo dall'articolo 2 della legge n. 98 del 1990. Quindi, si tratta di un passo in più perché il nostro sistema giudiziario si avvicini all'Europa, dalla quale peraltro - e di qui ad un momento lo vedremo - siamo ancora lontani.
Vi è poi un ulteriore aspetto importante. La nostra profonda esigenza culturale ci porta a privilegiare uno Stato in cui la necessità di punire ceda di fronte alla dignità e alla libertà di un uomo: questo è il fatto importante! Se è vero, com'è vero, che in Italia i processi durano il tempo che durano, se è vero che il processo segna la vita di un uomo, e di questo siamo tutti consapevoli, allora dobbiamo anche valutare questo provvedimento alla luce di questa esigenza, nonché di una profonda riflessione che ci avvicini ancora di più alla nostra capacità di esseri liberi e di sviluppare qualsiasi discorso in un sistema democratico e liberale. Da questi presupposti nasce la nostra esigenza di modificare e di approvare questo provvedimento.
Abbiamo letto con attenzione i rilievi e le osservazioni del Presidente della Repubblica; ci siamo resi conto di quello che il Capo dello Stato ha voluto dire, senza usare i toni allarmistici che ci sono stati propinati questa mattina e questo pomeriggio in quest'aula. Il Presidente della Repubblica, come è giusto che sia, ha individuato alcuni rilievi con riferimento ad un provvedimento. È la storia della nostra democrazia e della nostra Repubblica; di messaggi al Parlamento è piena la storia della democrazia italiana.
In buona sostanza, nel messaggio, la preoccupazione del Presidente della Repubblica - ed è fra l'altro anche la preoccupazione del Presidente della Suprema Corte - era quella che si snaturasse la funzione della Cassazione e che la Corte si trasformasse da giudice di legittimità in giudice di merito. Ebbene, basta rileggere l'articolo 606 del codice di procedura penale per rendersi conto che ciò, anche alla luce delle modifiche che abbiamo apportato, non si verifica. Infatti, se noi esaminiamo attentamente tale norma, ci rendiamo conto che gli interventi su cui ci siamo mossi sono ancora nell'alveo del contenuto del vecchio dettato dell'articolo 306: dico questo riferendomi alla lettera e), dove si parla di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo specificatamente indicati nei motivi di gravame.
È su questo che la Corte di cassazione, sollecitata, deve concentrare il suo esame, e non sull'intera mole degli atti riferiti a quella sentenza o a quel processo. Essa deve concentrarsi esclusivamente sugli atti e sulle pagine del processo segnalati nei motivi di gravame.
Per il resto, mi sembra che l'articolo 606 del codice di procedura penale non sia stato stravolto; quindi, conseguenzialmente, non è stato stravolto il ruolo di giudice di legittimità della Corte di cassazione.
L'altro rilievo si riferisce alla parità delle parti nel processo. Anche in questo caso, siamo in buona compagnia: mi riferisco alla sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 1994, che fa riferimento alle funzioni del pubblico ministero. In essa si afferma che le funzioni del pubblico ministero non sono assistite da garanzie pari a quelle assicurate all'imputato e previste dall'articolo 24 della Carta costituzionale.
Allora, in buona sostanza, la Corte costituzionale, anche alla luce dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo, ha voluto dire che la parità non si riferisce ad identici strumenti processuali che devono essere messi a disposizione dell'imputato e del pubblico ministero; essa sta a significare che, nel processo, l'accusa e la difesa devono stare sullo stesso piano al cospetto del giudice terzo. Da tale punto di vista, la normativa in esame non entra assolutamente in rotta di collisione con il principio codificato - lo ripeto - dalla Corte costituzionale.
Questi sono gli elementi di cui dobbiamo discutere, se vogliamo modificare il nostro sistema processuale e confrontarci serenamente sui dubbi e sui problemi sollevati anche dal Presidente della Repubblica.
Sono stati svolti anche altri rilievi in merito al fatto che, in questo modo, viene meno l'obbligatorietà dell'azione penale da parte del pubblico ministero. Anche da tale punto di vista, siamo in ottima compagnia, perché la Corte costituzionale ha stabilito che l'appello non costituisce uno sviluppo necessario dell'azione penale.
Allora, stabilito che i diritti della parte offesa - nei cui confronti vi è stata, sempre e comunque, grande attenzione da parte della nostra forza politica - non sono affatto sacrificati, ma sono affidati al giudice civile, mi preme sottolineare un altro aspetto di estrema importanza.
Al di là del fatto di ancorarci a principi ormai presenti in tutti gli ordinamenti dei paesi europei, vorrei richiamare un elemento importante, sottolineato dal primo presidente della Cassazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Quest'ultimo non solo ha menzionato tale normativa per gli aspetti riguardanti l'organo da lui presieduto, ossia la Corte di cassazione, ma ha denunciato un'altra problematica, che con il provvedimento in esame riteniamo di contribuire a risolvere. Mi riferisco alla ragionevole durata del processo. Se aboliamo un grado di giudizio - l'appello - nel momento in cui vi è una sentenza di assoluzione, non interveniamo anche sul problema della ragionevole durata del processo?
Vorrei portare un solo esempio: il processo nei confronti del senatore Giulio Andreotti è durato dieci anni. Se nel nostro sistema giudiziario questa normativa fosse già stata in vigore, il processo nei confronti del senatore Andreotti si sarebbe concluso in quattro anni!
Allora, per quanto tempo, uno Stato che si dica democratico e che privilegi i valori della libertà, deve perseguire un cittadino che è stato assolto da un giudice democratico, libero ed autonomo, il quale, nella sua libertà, ha ritenuto di assolverlo? Questo è un principio di civiltà giuridica di cui siamo pienamente convinti e che sosterremo con forza (Applausi dei deputati dei gruppi dell'UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU) e di Forza Italia - Congratulazioni)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.
ENRICO BUEMI. La Rosa nel Pugno conferma il giudizio fortemente negativo sul provvedimento in esame, giudizio che avevamo già manifestato in quest'aula a conclusione dell'esame in prima lettura.
Le modifiche apportate certamente sono insufficienti ed inadeguate a rispondere alle sollecitazioni del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica.
In particolare, per noi rimane il contrasto forte con il principio di parità tra accusa e difesa previsto dall'articolo 111 della nostra Costituzione. Togliere la possibilità di appello a una delle parti significa certamente ledere il diritto e il principio di parità, anche se in presenza di assoluzione dell'imputato.
L'obiettivo del processo non è quello di concedere vantaggi all'una o all'altra parte, ma quello di ricercare, attraverso la dialettica delle posizioni, la verità, o, perlomeno, cercare di avvicinarsi il più possibile ad essa.
Noi pensiamo che questa legge complessivamente sia sbagliata. Pensiamo che, per rimediare anche all'esigenza di una più ragionevole durata del processo, la riflessione debba essere più ampia e non limitata soltanto a questo aspetto. Quindi, invocare questa modifica per raggiungere il risultato della riduzione dei tempi di durata del processo è certamente una giustificazione che non ci convince.
Per quanto riguarda la questione relativa all'onorevole Previti, voglio dire con molta franchezza che, per quanto riguarda il gruppo de La Rosa nel Pugno, il fatto che questa legge abbia influenza o meno sulla sua posizione processuale è irrilevante. La questione che ci preoccupa riguarda tutti gli italiani, siano essi imputati o vittime.
Noi pensiamo che questo provvedimento non sarà in grado di dare giustizia, anzi renderà più complessa la ricerca della verità.
È per queste ragioni, signor Presidente, che il gruppo de La Rosa nel Pugno voterà convintamente contro questo provvedimento (Applausi dei deputati del gruppo Misto-La Rosa nel Pugno).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.
GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, ci troviamo indubbiamente di fronte a una proposta di legge molto delicata, anche perché è stata rinviata al Parlamento dal Presidente della Repubblica. Quindi, è una legge che merita una riflessione attenta da parte di quest'aula, dopo che già il Senato in qualche modo, in maniera abbastanza frettolosa, l'ha approvata.
Qual è il punto fondamentale intorno al quale discutere? Il problema è se questa proposta si ponga in contrasto con i principi di parità fra accusa e difesa e di ragionevole durata dei processi di cui all'articolo 111 della Costituzione.
Credo che noi non dovremmo discutere in assoluto, in maniera complessiva, del problema della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, ma dovremmo discutere nel merito della questione.
L'altro punto che richiamo e di cui poi brevemente parlerò riguarda il trasferimento dalla Corte d'appello alla Cassazione per l'impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere, prescindendo dai motivi del ricorso. Ciò delinea un aspetto in cui la Cassazione, attraverso questo percorso, assume una cognizione nel merito.
Chiediamoci, dopo il rinvio del Capo dello Stato, di cui abbiamo discusso già a lungo, se il testo ora sia migliorato con le tre modifiche apportate oppure no. A me non pare.
La prima modifica, infatti, restringe l'ambito dei casi in cui il pubblico ministero può presentare appello contro la sentenza di proscioglimento. Questo è possibile solo se emerge una nuova prova considerata decisiva, come dice espressamente la proposta.
La seconda modifica, invece, stabilisce che il ricorso per cassazione possa essere proposto per mancata assunzione di una prova decisiva, nel caso in cui la parte ne abbia fatto richiesta nel corso dell'istruzione dibattimentale, ma anche per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo. Così, però, colleghe e colleghi, si sovraccarica certamente la Corte di cassazione, chiamata in tal modo a valutare complessivamente tutte le prove. Da un lato, dunque, vi sarà un allungamento certo dei tempi del processo, anche se i proponenti affermano di volere realizzare il contrario; dall'altro vi sarà lo snaturamento del ruolo di giudice di legittimità della Corte di cassazione che finisce col diventare, in molti casi, giudice di merito, così che avremo tre o quattro giudizi di merito.
La terza ed ultima modifica è rilevante per comprendere il motivo di questa proposta di legge, che è stata portata alla discussione ed oggi viene riproposta, dopo il rinvio, in maniera non organica. Abbiamo sempre ritenuto che un disegno complessivo di riforma dovesse contenere in sé le singole ristrutturazioni dei singoli istituti, perché altrimenti ci troviamo di fronte ad un modo sgangherato di produrre una riforma della giustizia per segmenti, per pezzi. La terza modifica stabilisce che le misure sull'inappellabilità si applichino ai procedimenti in corso dall'entrata in vigore della legge: credo che qui vi sia un punto dolente.
Noi non siamo abituati, le colleghe ed i colleghi lo sanno, a fare propaganda sui punti che riguardano la riforma della giustizia e non siamo propensi a ritenere in maniera pregiudiziale che ci si trovi fronte a leggi ad personam. Preferiamo ricorrere nella discussione in sede legislativa, tanto più sui temi della giustizia e dello Stato di diritto, ad una grande sobrietà e ad un grande rigore. In questo caso, però, ci tocca far rilevare che vi è un aspetto tecnicamente delicato proprio dal punto di vista garantista che noi abbiamo sempre tentato - l'Assemblea ce ne darà atto, a volte anche votando in maniera difforme dalle altre forze di opposizione - di mantenere come punto di riferimento in tutte le discussioni sul tema della giustizia. Abbiamo sempre sentito il dovere di contrastare un garantismo per i potenti ed un giustizialismo verso i migranti: si tratta della forma di garantismo, come abbiamo sentito anche oggi in quest'aula, che ha caratterizzato le destre in tutta la legislatura. Si tratta di un punto fondamentale che giustifica il nostro voto contrario: ci pare che in questo caso la maggioranza di centrodestra abbia buttato via il bambino con l'acqua sporca, per usare un'espressione banale ma per comprenderci con forza sul piano politico. Infatti, di fronte ad alcuni processi, riguardanti ad esempio il Presidente del Consiglio, hanno voluto rendere inappellabili anche le assoluzioni ottenute con la vecchia formula dell'insufficienza di prove, mentre sarebbe stato importante riaffermare quel principio di civiltà giuridica a cui adesso ci richiama l'Europa, ma anche i principi della magistratura associata, tante volte ribaditi nel passato, secondo cui la pubblica accusa non deve accanirsi in presenza di un'assoluzione piena di primo grado, cioè un'assoluzione ottenuta al di là di ogni ragionevole dubbio.
Durante l'esame in Commissione - l'onorevole Pisapia lo ha detto più volte - avevamo avvertito le destre che stavano rendendo inapplicabile, con questa normativa, un giusto principio dello Stato di diritto, quello del non accanimento nell'appellabilità, perché la sua normazione era in qualche modo forzata, realizzata per scopi che prefiguravano un uso ad personam. Ha prevalso, invece, nelle destre la necessità, proprio per salvare Berlusconi, di rendere inappellabili anche le assoluzioni non piene, ottenute con la vecchia insufficienza di prove e per l'intervenuta prescrizione per la concessione delle attenuanti generiche. È ovvio che non si comprende, in questo caso, perché il pubblico ministero non possa produrre appello per chiedere, in un altro grado di giudizio, se quelle attenuanti generiche siano applicabili.
Concludo, motivando il nostro voto contrario al provvedimento. Per salvare Berlusconi, i parlamentari delle destre hanno tradotto in una norma incostituzionale un principio giusto, che noi intendiamo riaffermare e lo faremo, nel caso in cui le elezioni dessero un risultato a noi positivo, all'interno di una futura riforma complessiva del codice.
Sono stati aggirati anche i giusti rilievi del Capo dello Stato e vengono realizzate le riforme e le controriforme della giustizia in questa legislatura. Speriamo di poter realizzare riforme serie in questo campo nella prossima legislatura.
PRESIDENTE. Vorrei rivolgere un saluto agli studenti ed ai docenti dell'istituto tecnico industriale Righi di Cerignola, presenti in tribuna (Applausi).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta, al termine di un procedimento di verifica parlamentare su una legge avente la caratteristica di intervenire incisivamente e pesantemente sull'intero sistema della giurisdizione, siamo costretti a denunciare, e non avremmo voluto farlo, la nostra profonda delusione in relazione al metodo, ancora prima che ai contenuti, del provvedimento.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI (ore 17,30)
GIUSEPPE FANFANI. Non posso iniziare il mio intervento, a nome del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo, senza rivolgere un pensiero di gratitudine alla Presidenza della Repubblica per avere, con il messaggio del 20 gennaio, indotto la maggioranza e tutti noi ad una più approfondita riflessione sugli effetti che la normativa in esame aveva nel sistema della giurisdizione penale; una riflessione poi tradotta dalla Camera in interventi emendativi che, se da un alto, sono da noi ritenuti insoddisfacenti, denunciano, dall'altro, la fretta con la quale il provvedimento era stato inizialmente varato, le sue lacune e denunciano anche, nella sua stesura finale oggi al nostro esame, la volontà di salvare un impianto iniziale senza curarsi della sostanza dei rilievi mossi, soprattutto in ordine alla disorganicità ed asistematicità dell'intervento nel suo complesso.
Onorevoli colleghi, in condizioni diverse avremmo, volentieri e con interesse culturale e scientifico, affrontato il problema dell'inappellabilità della sentenza di primo grado e dell'adeguamento del sistema dell'impugnazione alla riforma accusatoria del 1989, tutt'oggi restata in molte parti non completata. In condizioni diverse avremmo, volentieri, dato risposte all'esigenza duplice di certezza della decisione e di velocità della giurisdizione e del dovere di tutela nei confronti del cittadino coinvolto nel processo.
Sono culturalmente propenso alla revisione dell'appello (l'ho detto più volte) e lo sono da quindici anni perché ho sempre ritenuto, quello attuale, un sistema distorto e non corrispondente all'impianto complessivo del nostro codice di rito. Oggi, siamo in presenza di una revisione di merito assolutamente cartacea che comporta una lesione del principio di certezza e di immediatezza nella valutazione della prova.
Tuttavia, sarebbe stato doveroso inserire la questione in un quadro generale di riforma del codice di rito.
Vi sono censure pesantissime nell'atto di rinvio a queste Camere, nel quale il problema dell'asistematicità del provvedimento e della sua disorganicità sono posti al centro della riflessione che ci viene imposta. Abbiamo assistito, per rimediare a questa censura, a tentativi vari, al fine di adattare le norme ai rilievi del Capo dello Stato (da ultimo si noti l'emendamento 1.100 della Commissione, al quale ha partecipato anche l'onorevole Taormina); sono stati presentati emendamenti a volte estemporanei, a volte cavillosi, pur di salvare il principio di fondo, rappresentato dall'inappellabilità della sentenza di primo grado, che non si doveva assolutamente e sotto nessun aspetto modificare.
Non voglio tornare sulla lesione del principio di universalità della destinazione della legge, né sull'interesse personale che sottostà, purtroppo, anche a questo provvedimento. Mi sembrerebbe di fare oltraggio all'evidenza delle cose ed all'intelligenza di chi ascolta, ma voglio affermare, con decisione, due principi che, da tempo - inascoltato - sto ripetendo in quest'aula.
Il primo è che non si può intervenire su un sistema già delicato come quello processuale penalistico con riforme approssimative e parziali. Il secondo è che non si può mettere costantemente a rischio l'organicità e la funzionalità del sistema per rispondere ad interessi particolari o, peggio, talvolta personalissimi. È già accaduto più volte, ne abbiamo già parlato. Sta diventando quasi un sistema e potrei snocciolare la corona dei provvedimenti, ma non lo faccio per rispetto non a coloro che li hanno votati, ma a quest'aula.
Credo che si debba avere il coraggio, una volta tanto, di aprire la mente ai problemi che riguardano l'universalità dei cittadini, i quali - credetemi - non tollerano privilegi e, soprattutto, non li tollerano nella legislazione. Sogno un processo serio, di primo grado, veloce, collegiale, approfondito che dia garanzia di certezze, con una sentenza pronunciata da giudici che hanno avuto modo di apprezzare personalmente e direttamente la prova.
Sogno anche un processo, nel quale giungano a dibattimento solo pochi casi da risolversi con i riti alternativi.
Sogno un processo nel quale il cittadino imputato o parte offesa che sia si senta tutelato nel bene o nel male. Non è possibile considerare oggi lecito affidare i processi che dispensano fino a dieci anni di reclusione ad un giudice monocratico.
Sogno una giustizia efficiente, nel quadro di una giustizia efficiente. Sogno anche la riforma del sistema delle impugnazioni, ma non è possibile non condividere oggi le censure del Capo dello Stato sull'effetto devastante che questa riforma avrà sul blocco della giustizia. Vi leggo solo alcuni passaggi, perché molti di voi il messaggio del Capo dello Stato non hanno avuto né modo né interesse di leggerlo. Nello stesso si afferma che questa circostanza, unita all'ampliamento dei motivi di ricorso per cassazione, condurrà alla crescita in termini esponenziali del carico di lavoro della Corte ed al progressivo accumulo di arretrato, fino ad una regressione del processo che ne allungherà inevitabilmente i tempi di definizione. Il tutto dovrebbe portare ad una situazione di collasso antinomica ad un'economia delle risorse.
Credo che il trasferimento in questa logica alla Corte di cassazione del giudizio di impugnazione non semplificherà, ma aggraverà il sistema, soprattutto, in un quadro nel quale le competenze e l'oggetto di sindacato possibile della Corte di cassazione è stato notevolmente ampliato dall'articolo 8, come tutti, in più occasioni, oggi hanno avuto modo di dire.
Oggi voi arrivate a completare un disegno di tutela che privilegia pervicacemente in alcuni aspetti l'interesse particolare rispetto a quello collettivo.
Non avreste avuto l'urgenza di portare questo provvedimento alla discussione di quest'aula insieme ad altri due provvedimenti che denunciano lo scambio partitico che vi è stato all'interno della maggioranza, perché, assieme all'inappellabilità, noi, questa volta, dovremmo parlare di droga e abbiamo già parlato di legittima difesa. Quasi che non si potesse far l'uno se non insieme agli altri e quasi che tutti questi tre provvedimenti corrispondessero ad una logica di cementificazione dei rapporti scollati esistenti all'interno della maggioranza.
Oggi, vi avviate a completare un disegno di tutela che presenta connotati di carattere individuale. È un vostro problema di coscienza e, se la coscienza vi assiste, sarete in pace con voi stessi; ve lo auguro! Tuttavia, vi avviate a determinare, in maniera definitiva, anche un effetto che, seppure previsto, non vi ha né scosso né condizionato, come non vi hanno indotto a miglior riflessione i richiami delle più alte cariche dello Stato. Troppo forti le necessità che vi hanno spinto a formulare ed oggi ad esaminare questa proposta espressa in una norma transitoria, da voi costantemente abusata quale metodo legislativo in questa legislatura.
Voi, maggioranza di questa legislatura, avete perso ancora una volta l'occasione di migliorare il sistema nell'interesse collettivo. Avete utilizzato i vostri grandi numeri in maniera distorta, dimenticando che la giustizia è di tutti e che la legge ha per sua natura una destinazione universale. Si tratta di una colpa imperdonabile per il legislatore!
Concludo citando una frase di Euripide, che recita (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)... Non vi allarmate, qualche volta in quest'aula qualcosa di colto l'ho sentito dire!
Diceva Euripide (e parliamo di un tempo in cui la democrazia era stata analizzata anche in termini filosofici, affinché diventasse il fondamento della cultura democratica della quale ancora oggi fruiamo) che non vi è cosa peggiore per la polis che un tiranno che si è appropriato personalmente della legge (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.
SERGIO COLA. Capisco l'imbarazzo dell'onorevole Fanfani, il quale ha dovuto motivare il suo intervento con ragioni di carattere politico e non di carattere prettamente tecnico, giacchè tutto può essere posto in dubbio fuorché il fatto che l'onorevole Fanfani non condivida il principio dell'inappellabilità delle sentenze di assoluzione.
Ho letto con attenzione il messaggio del Capo dello Stato e - absit iniuria verbis -, se dovessi affermare che questo messaggio contiene denunce di incostituzionalità, direi una bugia a me stesso e a voi. Infatti, i rilievi sono esclusivamente di carattere politico e, tra l'altro, neanche farina del suo sacco, ma recano la firma leggibile del presidente Marvulli, che si preoccupa dell'intasamento della Corte di cassazione a seguito dell'impatto con questa riforma.
D'altra parte, anche negli interventi di autorevoli rappresentanti del centrosinistra, ho potuto constatare una enorme difficoltà di esposizione in quanto, invece di soffermarsi sul tema della costituzionalità di questa norma, si sono soffermati su aspetti secondari, su aspetti di carattere logistico e di carico di lavoro, non giungendo - come avvenuto nel caso del messaggio del Capo dello Stato - alla conclusione che tutto ciò potesse comportare una violazione dell'articolo 97 della Costituzione che tutela il buon andamento della pubblica amministrazione.
Allora, vogliamo affrontare seriamente i problemi? Vogliamo verificare se esistono profili di incostituzionalità in questa legge? Si è affermato che vi sarebbe una disparità di trattamento delle parti, in violazione dell'articolo 111 della Costituzione. Ma, quando si è preteso di motivare siffatta affermazione, è calato il silenzio più totale da parte di chi ha reso tale affermazione, che è rimasta una mera petizione di principio.
Il primo rilievo, dunque, che già è stato più volte prospettato in quest'aula e che non posso assolutamente non richiamare, è che la parità delle parti è solo nella necessità di contraddittorio nella fase processuale. Non è peregrino affermare, secondo me, che, se si sono fino ad oggi creati squilibri fra pubblico ministero e difesa, questi sono chiaramente a sfavore dell'imputato, non certamente del pubblico ministero, che ha a disposizione mezzi, soldi, che conduce molte volte le indagini senza che l'indagato sappia che le stesse si stanno svolgendo nei suoi confronti e, magari, ne viene a conoscenza in occasione di avvisi di proroga delle indagini...
AURELIO GIRONDA VERALDI. Dalla stampa!
SERGIO COLA. ... o a seguito dell'applicazione dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale, oppure dalla stampa: parlare di disparità di trattamento è veramente assurdo anche sotto questo profilo! Che fondamento costituzionale ha la disparità di trattamento?
A prescindere dai rilievi pregevoli di grandi giuristi come Franco Coppi, Spangher, Padovani e Stella, che sono tutti nel senso di approvare la legge sull'inappellabilità delle sentenze di assoluzione, vorrei ricordare a coloro che non hanno trattato questo argomento che l'Italia ha ratificato due convenzioni internazionali, la prima delle quali recepisce il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, firmato il 19 dicembre 1966 e ratificato con legge il 25 ottobre 1977, che all'articolo 5 recita: «Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge». Vi è di più: anche questo argomento è stato completamente pretermesso nelle motivazioni adottate. Il protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984 e reso esecutivo in Italia con la legge 9 aprile 1990, n. 98, all'articolo 2 recita: «Ogni persona dichiarata rea da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge».
È pur vero che l'articolo 10 della Costituzione non dà un valore eccessivo alla ratifica, non la costituzionalizza, ma è anche vero che tali norme sono riconducibili all'articolo 24 della Costituzione, laddove si parla della inviolabilità del diritto di difesa, che non può non recepire anche questo atto.
Mi si vuol dire, di grazia, e mi rivolgo chiaramente ai rappresentanti dell'opposizione, quale provvedimento o norma, anche con riferimento all'articolo 111 della Costituzione, tuteli a livello costituzionale il diritto del pubblico ministero a proporre l'appello? Certamente ciò non ha senso in riferimento all'azione penale che è obbligatoria, soprattutto se si considera che il pubblico ministero può rinunciare a proporre l'appello: è un discorso, quindi, che non può essere assolutamente proposto.
Vi è di più: la questione più importante, caro onorevole Fanfani, e tu condividerai sicuramente queste mie affermazioni, è costituita da due pronunce molto importanti della Corte costituzionale, ed esattamente le sentenza n. 363 del 1991 e la n. 98 del 1994, nelle quali si afferma il diritto sacrosanto, costituzionalmente tutelato, dell'imputato a proporre l'appello; di converso la tutela a livello costituzionale viene esclusa per l'impugnazione da parte del pubblico ministero. Mi pare che queste siano cose scontate! Allora, che andate cianciando sulla violazione della parità delle parti processuali? Non credo che autorevoli esponenti e giuristi del centrosinistra presenti qui in aula non conoscano tali questioni. Bisogna dire la verità: o non le conoscono, la qual cosa è grave, o le conoscono e però le nascondono per un motivo di carattere strumentale e politico! Ciò non è serio né è degno di chi sostiene determinate tesi.
Il secondo argomento che pure ritengo sia rilevante, e che è stato oggetto di un accenno nel messaggio del Capo dello Stato, assolutamente non ricevibile in punto di diritto, è quello secondo cui attraverso la modifica dell'articolo 606, del codice di procedura penale, lettera d) - concepita non a favore dell'imputato, ma configurata, una volta eliminato il grado di appello, proprio per consentire al pubblico ministero di interloquire con il ricorso per cassazione in modo adeguato - si ripristinerebbe una giurisdizione di merito da parte della Corte di cassazione. Anche su questo argomento si è stati poco attenti nel valutare l'esatta interpretazione della legge, se è vero che, ancor prima della modifica dell'articolo 111 della Costituzione e ancor prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, avvenuta il 24 ottobre del 1989, l'articolo 606 era formulato proprio negli stessi termini di quello da noi modificato. Dovremmo giungere allora alla conclusione che tutto l'operato della Cassazione dal 1948 al 1989 è stato improntato e caratterizzato da profili di incostituzionalità. Ma vogliamo scherzare?
Tutto questo lo si fa per riparare ad errori marchiani, madornali - chi è addetto ai lavori lo sa - alla leggerezza di alcuni giudici di appello, ma anche di primo grado, che confermano sentenze di condanna con una preclusione assoluta in Cassazione proprio perché la formulazione di quel testo non dava alcuna possibilità di rivisitare sentenze manifestamente inique: altro non vi è.
Se non dovessimo approvare questa legge perché prima ci dobbiamo preoccupare dei suggerimenti del primo presidente della Corte di cassazione al Capo dello Stato, che sono stati espressi in maniera chiarissima, allora non approveremmo mai niente, perché per approvare una legge bisognerebbe prima preparare le strutture... Cosa significa tutto questo?
Onorevole Kessler, lei ha fatto riferimento a Previti, ma Previti non c'entra: c'entrano, invece, Gennaro Esposito di Napoli, Brambilla di Milano, Rossi il toscano e migliaia e migliaia di persone che, a suo modo di vedere, con l'entrata in vigore di una legge, non dovrebbero usufruire di una possibilità. Siamo veramente all'assurdo, alla dittatura della giustizia, nel vero senso della parola!
Questo, noi, come garantisti, come coloro che tendono sempre di più all'affermazione della nostra civiltà giuridica, non lo possiamo assolutamente condividere; anzi, denunciamo all'opinione pubblica questi vostri forcaioli e ingiustificati comportamenti!
Per le ragioni richiamate nel mio intervento, Alleanza Nazionale voterà a favore della proposta di legge (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Presidente, il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, in particolare i membri della Commissione giustizia, hanno lavorato con molta attenzione a questa proposta di legge e hanno maturato il proprio convincimento già in occasione della prima discussione che vi è stata intorno ai temi che questa proposta di legge affronta. Abbiamo proposto emendamenti, modifiche, e, con una pazienza che ormai dimostriamo da cinque anni in materia di giustizia, abbiamo cercato di ridurre il danno, che non riguarda tizio o caio, ma l'ordinamento, la giurisdizione ed i diritti delle parti, di tutte le parti, anche le grandi dimenticate, cioè le parti offese, le vittime.
Abbiamo lavorato e il nostro lavoro si è riflesso puntualmente nel messaggio del Capo dello Stato, nonché nell'accorato richiamo del primo presidente della Corte della cassazione, notoriamente due pericolosi «eversori» dell'ordine democratico, così come sono stati rappresentati nell'ultimo intervento...
È veramente singolare la tesi sostenuta dal collega Cola! Il Capo dello Stato, che ha raramente operato nel quadro dell'articolo 74 della Costituzione rinviando una legge alle Camere, sarebbe stato preso, seguendo quella logica, da un'improvvisa forma di amnesia, di confusione, di dipendenza dal presidente della Corte di cassazione. Se questa è la via per difendere il provvedimento in esame, non innanzi ad un'aula di tribunale ma davanti all'aula delle deliberazioni legislative sulle quali la Corte costituzionale inesorabilmente dovrà tornare, allora possiamo stare tranquilli che questo provvedimento non potrà avere un esito diverso da quello che l'attende: o verrà rinviato di nuovo e, probabilmente, vi sarà una richiesta di ulteriori sette-otto giorni di prolungamento dei lavori parlamentari, oppure sarà certamente dichiarato incostituzionale proprio per le ragioni che si leggono nel messaggio del Capo dello Stato. In tale messaggio, si dice, tra l'altro, che «è palese la violazione che il sistema sopradescritto determina, nel suo complesso, del principio della ragionevole durata del processo, espressamente consacrato nel secondo comma del già richiamato articolo 111 della Costituzione». Chissà perché questo articolo, che suscitò anche dibattiti e divisioni all'epoca della sua elaborazione, viene richiamato solo relativamente al primo comma e si dimentica costantemente il principio della ragionevole durata del processo.
Il Presidente della Repubblica, altresì, ha insistito in tema di impugnazioni. A tale riguardo, ricordo ai colleghi, e in particolare al collega Cola, quanto ha detto il Capo dello Stato: «Il sistema delle impugnazioni può essere ripensato alla luce dei criteri ispiratori del codice vigente dal 1989. Tuttavia, il carattere disorganico e asistematico della riforma approvata è proprio ciò che sta alla base delle rilevate palesi incostituzionalità». Ciò detto, il nostro problema, allora, non è quello di dolerci o di esprimere interessanti forme di dissenso personale in virtù di una nuova scienza della legislazione che pretenderebbe di decapitare l'autorità del Capo dello Stato nel quadro dell'articolo 74 della Costituzione.
Ma questo disordine, questo caos, queste nebbie, queste disorganicità sono state risolte o meno dal nuovo testo legislativo? Assolutamente no! Colleghi, dovreste porre mente alla parte finale del messaggio del Presidente della Repubblica dove, in via puramente secondaria ed accessoria, si fa riferimento ad alcune ulteriori modifiche che si suggeriscono, ma che non rappresentano affatto il corpo centrale della nostra denunzia la quale, nel nuovo testo del provvedimento, che voi avete imposto a questa Camera, è destinata inevitabilmente a fare esplodere la grave disorganicità, in forma di anticostituzionalità, delle norme che ci avete imposto attraverso un voto «bloccato».
Non abbiamo più tempo in questa legislatura per svolgere riflessioni sulla coincidenza dell'orologio legislativo con lo svolgimento di alcuni processi. Non è questo il punto: certo è che rimarrà consegnata alla storia di questa legislatura la singolare tempistica ed accelerazione registrate in materia di giustizia. E ciò è avvenuto nonostante l'evidente sfascio che in tale comparto si registra; sfascio a cui non si sono sottratti, nel denunciarlo, nemmeno i presidenti di corte di appello che, secondo la riforma, hanno preso il posto dei procuratori generali: invertendo l'ordine dei fattori, il prodotto è stato lo stesso.
I presidenti di corte d'appello - che non sono pubblici ministeri, parti, persone da bandire, persone da mortificare, affette da delirio, prevenute, che portano un costume degno dello psichiatra (come abbiamo letto in proposte di modifica dell'ordinamento giudiziario, non in proposte amene, secondarie, tra le tante che vengono presentate) - hanno denunciato la stessa situazione nei loro discorsi inaugurali: dobbiamo registrarlo ancora una volta.
Vogliamo che siano i cittadini che ci ascoltano in questo momento a porre agli esponenti della maggioranza la seguente domanda: se l'accorato intervento che abbiamo ascoltato poc'anzi, di un parlamentare stravolto per la sua condizione personale, ha veramente un suo fondamento, perché tutta questa accelerazione? Perché l'orologio ha scandito, ancora una volta in questi cinque anni, l'ora di un intervento che non sarà ad personam, ma che certamente avvantaggerà alcune persone? Noi non abbiamo segnato nei nostri calendari le date dei processi: ci interessano poco! Ma i cittadini potranno verificare - diciamoglielo da quest'aula - chi saranno i primi ad avvantaggiarsi delle norme che approverete. A parte la mano sul cuore, a parte gli interventi di carattere acceso ed accanito del collega che fa il suo dovere e che si lascia trascinare, ovviamente, dalla passione del momento, vedremo come reagiranno i cittadini se la legge riuscirà a superare la scure che l'attende per la sua ulteriore e palese incostituzionalità!
Si obietta che il principio è giusto e che, se la legge rende conformi a giustizia situazioni ingiuste, è irrilevante che la sua approvazione coincida con gli interessi di determinati imputati. Tuttavia, ditemi voi, colleghi, soprattutto voi che parteciperete con il voto - quindi, con piena coscienza - quale esigenza di giustizia si ponga con urgenza tale da richiedere l'immediata approvazione della legge. Ancora una volta, le vittime dei reati vengono cacciate a calci dal processo penale, i tempi del processo vengono dilatati ed un noto «eversore» che ricopre la carica di Primo presidente della Corte di cassazione, esasperato, è costretto a dire come stanno le cose!
Alla cortese relatrice ed al Governo, che si preoccupa molto poco di queste cose e si rimette all'Assemblea dopo avere preso parte ai mutamenti che la formulazione del provvedimento in esame ha continuamente subito...
PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi...
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, la prego di concedermi ancora qualche attimo... Vogliamo porre le seguenti domande: quale principio giusto è stato codificato? Soprattutto, quale statistica di efficienza ci avete portato? Non avete indicato un solo elemento concreto, numerico! Non avete additato un solo errore giudiziario che sarebbe possibile evitare con la riforma!
Ci avete detto soltanto che, dovendo diventare definitive, le prescrizioni debbono essere sottratte al giudizio del giudice di appello e, quindi, al potere di impugnazione del pubblico ministero. Anche all'imputato, come abbiamo visto oggi, è vietato rinunciare alla prescrizione per dimostrare la propria innocenza!
Infine, alla Corte di cassazione, la quale, come sanno i colleghi professori, avvocati e giudici, ha dovuto istituire ...
PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi...
VINCENZO SINISCALCHI. ...la VII sezione proprio per definire le pendenze inutili, abbiamo «regalato»...
PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi...
VINCENZO SINISCALCHI. ...un blocco definitivo!
Siamo convinti che il provvedimento in esame verrà definitivamente spazzato via, se non dalla Corte costituzionale, dal centrosinistra, quando andrà al Governo nei prossimi mesi (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.
CARLO TAORMINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo certi che, guardando a questa proposta di legge con oggettività, essa non possa essere considerata altro che una buona proposta di legge. Si tratta non soltanto di una buona proposta di legge, ma anche di un provvedimento che interviene su momenti e situazioni processuali rispetto ai quali, da tempo, si era in attesa di modificazione dell'attuale disciplina, spesso ancora interessata da vecchie norme del codice di procedura penale.
È evidente che soltanto una valutazione di carattere politico - anzi, addirittura, di tipo partitico - può far vedere questa proposta di legge nell'ottica che ci è stata descritta in molteplici o quasi tutti gli interventi che si sono succeduti da parte dell'opposizione.
Ritengo che, con senso di responsabilità e guardando all'intimo della coscienza di ciascuno di noi, rileggendo queste norme ognuno sarebbe in grado di rendersi conto della bontà delle disposizioni che sono state predisposte.
Siamo partiti, in questo secondo round che ha riguardato la proposta di legge, da un messaggio del Presidente della Repubblica sul quale molte perplessità sono provenute anche dalla nostra parte politica - non soltanto da quella in nome della quale ho l'onore di parlarne - che, naturalmente, non mette in discussione il rispetto istituzionale verso il Capo dello Stato; le perplessità riguardano i contenuti che il Presidente della Repubblica ha ritenuto di affidare al messaggio di remissione della legge alle Camere.
La principale perplessità ha riguardato le ragioni di costituzionalità che sarebbero a fondamento della critica forte, vibrante, formulata nei confronti di questa proposta di legge.
Ritengo invece che il dibattito svolto con grande impegno e passione in quest'aula (e, prima ancora, in sede di Commissione giustizia) abbia dimostrato come le questioni di costituzionalità e le perplessità sulla legittimità costituzionale di alcune delle fondamentali norme di questa proposta di legge si siano via via sbriciolate.
L'onorevole Cola, che mi ha preceduto, è stato molto efficace nell'illustrare alcuni punti del provvedimento; non mi soffermerò, quindi, ulteriormente sul medesimo, perché ritengo inutile aggiungere commenti a quanto già esposto in maniera così pregevole.
Dobbiamo tuttavia ancora discutere della par condicio o della parità delle armi tra accusa e difesa quando si tenta, con questo argomento, di mettere in dubbio la costituzionalità della previsione dell'inappellabilità delle sentenze di primo grado?
Non ho ascoltato in questa sede un argomento di carattere costituzionale (cioè, un dato non dico testuale ma logico, estratto dall'ordinamento costituzionale) che potesse fungere da supporto alle affermazioni contenute nel messaggio del Capo dello Stato. Non c'è ombra di dubbio che il pubblico ministero sia una cosa e l'imputato che lo subisce sia un'altra, né c'è ombra di dubbio che nella Costituzione sia il diritto di difesa ad essere configurato come inviolabile e non certamente il diritto di perseguire ulteriormente rispetto all'esercizio dell'azione penale. Tuttavia, proprio per queste ragioni, ritengo che sia un po' difficile non dare torto a chi fa determinate affermazioni.
Vorrei però ora ricordare i due passaggi.
Un passaggio che, ancora adesso, è stato ribadito dall'onorevole Fanfani riguarda - lo ha detto, nella seduta di ieri, anche l'onorevole Meccanico, nel corso di un intervento che, per la verità, mi è molto piaciuto - la possibile compatibilità costituzionale che è stata affermata con riferimento al caso in cui la sentenza di assoluzione sia una sentenza di assoluzione piena, cioè secondo la previsione di cui al primo comma dell'articolo 530 del codice di procedura penale.
Vorrei soltanto ricordare che la assoluzione prevista dal secondo comma dell'articolo 530 citato - per semplificare, la vecchia insufficienza di prove - per legge è equiparata alla assoluzione piena. Come si fa a dire che si è contrari a questa normativa per ragioni costituzionali, quando, invece, si afferma, in tesi, che la compatibilità sarebbe accettabile e che si sarebbe disponibili a lavorare, sotto questo profilo, ad una revisione del sistema delle impugnazioni, senza cadere in una patente contraddizione?
La verità è che da nessuna parte e per nessun motivo c'è la possibilità di dare un minimo appiglio alla affermazione contenuta nel messaggio del Capo dello Stato, sul quale è stata svolta ampia riflessione, giungendo alle conclusioni che tutti conosciamo.
Con riferimento al problema della presunta trasformazione della Corte di cassazione in giudice di merito, per il fatto che controllerebbe tutti i vizi della motivazione, ribadiamo in questa sede quanto già abbiamo affermato nel corso della discussione sulle linee generali. Non ho ascoltato alcuna risposta all'osservazione secondo la quale la Costituzione repubblicana prevede che, quando un cittadino deve essere condannato e mandato in galera, deve essere detto dal giudice per quale ragione tutto ciò avviene e che questo è un dovere costituzionale, la cui inosservanza non può non cadere sotto il controllo di legalità della Corte di cassazione.
Allora, come vedete, non c'è spazio per alcuna delle argomentazioni che il Capo dello Stato ha ritenuto di inserire nel messaggio che ci è stato trasmesso. Noi crediamo che con questa proposta di legge abbiamo dato risposte importanti a domande, non degli addetti ai lavori, ma dei cittadini, domande che, come dicevo, sono antiche perché basate su una normativa anch'essa antica, vecchia ed ormai non più adeguata alle realtà che ci circondano. Non era possibile non rispondere ai cittadini i quali, nel corso di questi anni, hanno potuto osservare che cosa significhi coltivare i processi dopo una assoluzione in primo grado, processi nei quali l'esercizio del potere di impugnazione da parte del pubblico ministero si è tradotto in una attività durata per anni e conclusasi, normalmente e sempre, nello stesso modo in cui si era conclusa per il giudizio di primo grado. Questa era una risposta che noi abbiamo ritenuto dovesse essere data ai cittadini.
Allo stesso modo, credo che ci sia un'altra risposta da fornire ai cittadini. Quando discutiamo della Corte di cassazione, e della innovazione che abbiamo introdotto con questa legge, discutiamo di argomenti elementari. Oggi, alla Corte di cassazione è impedito di stabilire, di sapere, di accertare e di conoscere come stiano in realtà le cose, se qualcosa sia bianca o sia nera. Leggi liberticide come quelle che furono approvate a suo tempo, infatti, avevano impedito ed eliminato il potere di controllo della Corte di cassazione.
Tutto questo ha un significato, perché la Corte di cassazione subì una grave limitazione dei suoi poteri intorno alla fine degli anni Ottanta, quando i giudici di merito andavano alla ricerca di una sottrazione sistematica del loro lavoro al controllo di legalità da parte della Corte di cassazione. Di controllo di legalità si parla non soltanto riguardo alla violazione di legge in senso stretto ma anche, come vuole la Costituzione, quando si tratta di vizi di motivazione che, anzi, sono molto più importanti di altri, relativamente alla sorte di un processo ed all'affermazione, o meno, della responsabilità.
Dunque, ritengo che veramente si sia fatto un lavoro solo per i cittadini, soltanto per loro.
Infatti, vi erano questi debiti nei confronti di una giustizia spesso denegata per ragioni esclusivamente formali e noi siamo intervenuti per fare in modo che tali pause e carenze potessero essere in qualche modo colmate.
PRESIDENTE. Onorevole Taormina...
CARLO TAORMINA. Mi avvio alla conclusione, Presidente. Faccio talune osservazioni sulle ragioni per le quali questa legge oggi si presenta nei termini che tutti quanti conosciamo e con le disposizioni che abbiamo fino a questo momento votato. Vorrei dire che abbiamo preso lo spunto dal messaggio presidenziale senza venire meno a nessuno dei principi che erano stati affermati per migliorare il testo della legge. Così, ci siamo fatti carico, con senso di responsabilità e con grande equilibrio, di prevedere, a contrappeso dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, situazioni eccezionali nelle quali l'esigenza di rispondere ad una giustizia concreta rendesse possibile, in caso di sopravvenienza di nuove prove, la esperibilità dell'appello da parte del pubblico ministero. Abbiamo fatto in modo che la Corte di cassazione venisse in qualche maniera alleviata, senza pregiudicare la bontà che principio che abbiamo affermato, attraverso la possibilità di indicare alla Corte stessa i «pezzi» di processo, le «parti» di processo da riesaminare per fare in modo che la sentenza non sia soltanto un fatto cartaceo o formale ma risponda in effetti all'esigenza di giustizia. Queste ed altre modificazioni sono state apportate, alcune delle quali al di fuori dello spettro di cui al messaggio presidenziale; ma sotto tale profilo, se il miglioramento è stato dato a questa legge, allora l'occasione che ci è stata offerta l'abbiamo anche per certi aspetti gradita.
PRESIDENTE. Onorevole Taormina...
CARLO TAORMINA. Ritengo dunque che per tali ragioni si sia varata una legge importante che rappresenta un'autentica svolta nella nostra cultura giuridica ma soprattutto nella concreta amministrazione della giustizia. Una legge che con tranquillità, serenità - e vorrei aggiungere anzi: con orgoglio - dobbiamo approvare. Così farà, comunque, il gruppo di Forza Italia (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).
PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni voto sul complesso del provvedimento.
(Coordinamento formale - A.C. 4604-C )
PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).
(Votazione finale ed approvazione - A.C. 4604-C )
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale, che avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 4604-C, di cui si è testé concluso l'esame.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni - Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale).
(Pecorella: Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento ) (Rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica) (4604-C):
(Presenti e votanti 466
Maggioranza 234
Voti favorevoli 271
Voti contrari 195)
Prendo atto che l'onorevole Cosentino non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
ALLEGATO A
PROPOSTA DI LEGGE: PECORELLA: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, IN MATERIA DI INAPPELLABILITÀ DELLE SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO (RINVIATA ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA) (A.C. 4604-C)
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. L'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 593. (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2. Se il giudice non dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, rigetta l'appello e provvede ai sensi dell'articolo 591.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
Sopprimerlo.
1. 4. Finocchiaro, Annunziata, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 593, sopprimere il comma 1.
1. 6. Finocchiaro, Mantini, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 593, comma 1, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: commi 1 e 3.
1. 7. Finocchiaro, Ruta, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 593, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e contro quelle di assoluzione.
1. 8. Zaccaria, Finocchiaro, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 593, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e di proscioglimento.
1. 9. Finocchiaro, Iannuzzi, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 593, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e contro le sentenze che, applicando le attenuanti con giudizio di comparazione ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, dichiarano l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
1. 15. Finocchiaro, Sinisi, Sgobio, Siniscalchi.
Subemendamenti all'emendamento 1.100 della Commissione
All'emendamento 1.100 della Commissione, sopprimere le parole: , se la nuova prova è decisiva.
0. 1. 100. 1. Kessler, Ruzzante.
All'emendamento 1.100 della Commissione, secondo periodo, dopo le parole: il giudice aggiungere le seguenti: , in via preliminare,.
0. 1. 100. 2. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 593, comma 2, sostituire il secondo periodo, con le seguenti parole : , se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.
1. 100. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 593, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Oltre che ai sensi del comma 2, il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento nei casi in cui la costituita parte civile abbia presentato le conclusioni ai sensi dell'articolo 523, comma 2, del codice di procedura penale richiedendo la condanna. Possono essere impugnate dal pubblico ministero tutte le sentenze di proscioglimento emesse ai sensi dell'articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale.
1. 3. Siniscalchi, Duilio, Finocchiaro, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 593, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Oltre che ai sensi del comma 2, il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento nei casi in cui nei confronti dell'imputato la costituita parte civile abbia presentato le conclusioni ai sensi dell'articolo 523, comma 2, del codice di procedura penale richiedendo la condanna.
1. 13. Siniscalchi, Delbono, Finocchiaro, Maura Cossutta, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 593, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Oltre che ai sensi del comma 2, il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento nei casi in cui la sentenza sia stata emessa ai sensi dell'articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale.
1. 14. Siniscalchi, Finocchiaro, Lettieri, Sgobio, Maura Cossutta.
Al comma 1, capoverso Art. 593, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
1. 12. Molinari, Finocchiaro, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 593, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste.
1. 10. Giacomelli, Finocchiaro, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 593, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento per non aver commesso il fatto.
1. 11. Finocchiaro, Frigato, Sgobio.
ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 2.
1. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula» sono soppresse.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 2.
Sopprimerlo.
2. 2. Marino, Finocchiaro, Sgobio.
Al comma 1, sostituire le parole: sono soppresse con le seguenti: sono sostituite dalle seguenti: «salvo che il giudice si sia pronunciato anche in ordine al capo civile».
2. 3. Finocchiaro, Maccanico, Sgobio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 3, dopo le parole: «titolo del reato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero abbia escluso la ricorrenza delle circostanze del reato contestate».
2. 4. Mattarella, Finocchiaro, Sgobio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 3, dopo le parole: «titolo del reato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero si sia pronunciata negativamente circa la ricorrenza delle circostanze del reato inizialmente contestate».
2. 5. Finocchiaro, Micheli, Sgobio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 3, dopo le parole: «titolo del reato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero non abbia correttamente applicato la normativa in materia di recidiva».
2. 6. Enzo Bianco, Finocchiaro, Sgobio.
ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 3.
1. All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di
archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 3.
Sopprimerlo.
3. 1. Sgobio, Fanfani, Finocchiaro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - 1. All'articolo 429 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso in cui per lo stesso procedimento vi fosse già stata una pronuncia della Corte di cassazione in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, il decreto contiene altresì l'enunciazione dei motivi per i quali il giudice ha comunque ritenuto di dover emanare decreto che dispone il giudizio».
3. 2. Fanfani, Finocchiaro, Sgobio.
Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire la parola: formula con le seguenti: può formulare.
3. 3. Fanfani, Finocchiaro, Sgobio.
Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere la parola: , successivamente,
3. 4. Finocchiaro, Sgobio, Sgobio.
Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere la parola: ulteriori.
3. 5. Fanfani, Finocchiaro, Sgobio.
ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 4.
1. L'articolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 428. - (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). - 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606.
3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 4.
Sopprimerlo.
4. 2. Finocchiaro, Sgobio, Fanfani.
Al comma l, capoverso Art 428, comma 1, alinea, sostituire le parole: ricorso per cassazione con la seguente: appello.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: Corte di cassazione con le seguenti: corte d'appello.
4. 20. Kessler, Finocchiaro.
Al comma l, capoverso Art 428, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) la persona offesa.
4. 3. Finocchiaro, Fanfani, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art 428, sopprimere il comma 3.
4. 4. Finocchiaro, Fanfani, Sgobio.
ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 5.
1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 5.
Sopprimerlo.
5. 2. Finocchiaro, Fanfani, Sgobio.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: al di là di ogni ragionevole dubbio.
5. 1. Sgobio, Finocchiaro, Fanfani.
ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 6.
1. Al comma 1 dell'articolo 576 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, con il mezzo previsto per il pubblico ministero,» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può» sono sostituite dalle seguenti: «La parte civile può altresì».
ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 7.
1. L'articolo 580 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 580. - (Conversione del ricorso in appello). - 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 7.
Sopprimerlo.
7. 2. Fanfani, Sgobio, Finocchiaro.
Al comma 1, capoverso Art. 580, comma 1, sopprimere le parole: , nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12,
7. 3. Fanfani, Finocchiaro, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 580, comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 12 aggiungere le seguenti: , comma 1, lettera a).
7. 4. Finocchiaro, Fanfani, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 580, comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 12 aggiungere le seguenti: , comma 1, lettera b).
7. 5. Finocchiaro, Fanfani, Sgobio.
Al comma 1, capoverso Art. 580, comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 12 aggiungere le seguenti: , comma 1, lettera c).
7. 6. Fanfani, Finocchiaro, Sgobio.
ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 8.
1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta a norma degli articoli 495, comma 2, 507 e 603, comma 2»;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 8.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera d), con il seguente:
«d) mancata motivazione in ordine al diniego di assunzione di prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'articolo 495 comma 2».
8. 4. Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Sgobio.
Al comma 1, lettera a), capoverso lettera d), sostituire le parole: a norma degli articoli 495, comma 2, 507 e 603, comma 2 con le seguenti: anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2.
8. 100. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, lettera a), capoverso lettera d), sopprimere le parole: , 507 e 603, comma 2.
8. 21. Kessler, Finocchiaro.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
8. 5. Siniscalchi, Finocchiaro, Sgobio, Fanfani.
Al comma 1, lettera b), capoverso lettera e), sopprimere la parola: , contraddittorietà.
8. 9. Finocchiaro, Fanfani.
Al comma 1, lettera b), capoverso lettera e), sostituire le parole: , contraddittorietà o manifesta illogicità con le seguenti: o contraddittorietà.
8. 10. Finocchiaro, Fanfani.
Al comma 1, lettera b), capoverso lettera e), sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine della lettera.
8. 20. Fanfani.
Al comma 1, lettera b), capoverso lettera e), sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine della lettera.
8. 22. Kessler, Finocchiaro, Siniscalchi.
ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 9.
1. All'articolo 652 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni. In questo caso la sentenza ha effetto quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 9.
Sopprimerlo.
9. 4. Finocchiaro, Fanfani, Sgobio.
(Approvato)
Sopprimerlo
9. 100. La Commissione.
(Approvato)
ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 10.
1. L'articolo 577 del codice di procedura penale è abrogato.
2. All'articolo 36, comma l, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa» sono soppresse.
ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 11.
1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.
2. L'appello proposto prima della data di entrata in vigore della presente legge contro una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso per cassazione. Possono essere presentati nuovi motivi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel caso che sia annullata una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, si applica la lettera c) del comma 1 dell'articolo 623 del codice di procedura penale.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 11.
Sopprimerlo.
11. 8. Finocchiaro, Fanfani, Sgobio.
Sopprimere il comma 1.
11. 3. Finocchiaro, Fanfani, Sgobio.
Al comma 1, dopo la parola: legge aggiungere la seguente: non.
11. 4. Finocchiaro, Fanfani, Sgobio.
Al comma 1, sostituire le parole: si applica ai procedimenti in corso con le seguenti: non si applica ai procedimenti in corso presso la Corte di cassazione.
11. 20. Kessler, Finocchiaro, Lettieri.
Al comma 1, sostituire le parole: in corso con le seguenti: in cui non sia stata pronunciata sentenza.
11. 5. Finocchiaro, Fanfani, Sgobio.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nei quali non sia ancora stata pronunciata la sentenza.
11. 6. Finocchiaro, Fanfani, Sgobio.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modificazioni dell'articolo 606 del codice di procedura penale, di cui all'articolo 8 della presente legge, non si applicano ai procedimenti pendenti in Cassazione relativi a sentenze pronunciate in grado di appello.
11. 21. Kessler, Finocchiaro.
Sopprimere il comma 2.
11. 7. Finocchiaro, Fanfani, Sgobio.
Subemendamenti all'emendamento 11.100 della Commissione
All'emendamento 11.100 della Commissione, sopprimere il comma 4.
0. 11. 100. 1. Kessler, Ruzzante.
All'emendamento 11.100, comma 4, dopo le parole: sia annullata aggiungere le seguenti: , su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza,.
0. 11. 100. 3. La Commissione.
(Approvato)
All'emendamento 11.100 della Commissione, sopprimere il comma 5.
0. 11. 100. 2. Kessler, Ruzzante.
Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. L'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.
3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso in Cassazione contro le sentenze di primo grado.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione.
5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall'articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all'articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 100. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: non oltre tre mesi.
11. 9. Finocchiaro, Fanfani, Sgobio.
Sopprimere il comma 3.
11. 10. Finocchiaro, Fanfani, Sgobio.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
|
N. 3600/bis
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del deputato PECORELLA
(V. Stampato Camera n.4604)
approvato dalla Camera dei deputati il 21 settembre 2005
(V. Stampato n.3600)
e dal Senato della Repubblica il 12 gennaio 2006
RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
con messaggio motivato in data 20 gennaio 2006 per una nuova deliberazione
ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione
(V. Doc. I, n. 7)
(V. Stampato Camera n.4604-B)
nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati il
1º febbraio 2006
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
2 febbraio 2006
———–
Modifiche al codice di procedura penale,
in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento
———–
DISEGNO DI LEGGE |
DISEGNO DI LEGGE |
Testo rinviato dal Presidente della Repubblica |
Testo nuovamente approvato dalla Camera dei deputati |
—- |
—- |
Art. 1. |
Art. 1. |
1. L’articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: |
1.Identico: |
«Art. 593. - (Casi di appello) – 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. |
«Art. 593. - (Casi di appello) – 1. Identico. |
|
2. L’imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all’articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l’inammissibilità dell’appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado. |
2. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda». |
3.Identico». |
Art. 2. |
Art. 2. |
1. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «, quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula» sono soppresse. |
Identico |
Art. 3. |
Art. 3. |
1. All’articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente: |
Identico |
«1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini». |
|
Art. 4. |
Art. 4. |
1. L’articolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: |
Identico |
«Art. 428. - (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere) – 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione: |
|
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale; |
|
b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso. |
|
2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606. |
|
3. Sull’impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127». |
|
Art. 5. |
Art. 5. |
1. All’articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente: |
Identico |
«1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza». |
|
|
Art. 6. |
|
1. Al comma 1 dell’articolo 576 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
a) al primo periodo, le parole: «, con il mezzo previsto per il pubblico ministero,» sono soppresse; |
|
b) al secondo periodo, le parole: «Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può» sono sostituite dalle seguenti: «La parte civile può altresì». |
Art. 6. |
Art. 7. |
1. L’articolo 580 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: |
Identico |
«Art. 580. - (Conversione del ricorso in appello) – 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all’articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell’appello». |
|
Art. 7. |
Art. 8. |
1. Al comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: |
1.Identico: |
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: |
a)identico: |
«d) mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta, sempre che la stessa fosse ammissibile»; |
«d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2»; |
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: |
b)identico: |
«e) se manca o è contraddittoria o è manifestamente illogica la motivazione». |
«e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». |
Art. 8. |
Soppresso |
1. All’articolo 652 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente: |
|
«1. La sentenza penale di assoluzione, anche se irrevocabile, non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni. In questo caso la sentenza ha effetto quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima». |
|
|
Art. 9. |
|
1. L’articolo 577 del codice di procedura penale è abrogato. |
|
2. All’articolo 36, comma l, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, le parole: «e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa» sono soppresse. |
Art. 9. |
Art. 10. |
1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima. |
1.Identico. |
2. L’appello proposto prima della data di entrata in vigore della presente legge contro una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso per cassazione. Possono essere presentati nuovi motivi entro sessanta giorni. |
2. L’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall’imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile. |
|
3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado. |
|
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione. |
|
5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall’articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all’articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
3. Nel caso che sia annullata una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, si applica la lettera c) del comma 1 dell’articolo 623 del codice di procedura penale. |
Soppresso |
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GIUSTIZIA (2a)
LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 2006
555ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.
La seduta inizia alle ore 18,45.
IN SEDE REFERENTE
(3600/BIS) Deputato PECORELLA. - Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento, approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 20 gennaio 2006, a norma dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Riferisce il senatore CENTARO (FI) il quale si sofferma innanzitutto sul contenuto del messaggio con cui il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere il disegno di legge in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento originariamente approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato. Il messaggio formula innanzitutto alcuni rilievi che attengono al modo in cui il disegno di legge ridisegnava l'assetto del giudizio di cassazione apportando allo stesso modifiche che, ad avviso della Presidenza della Repubblica, implicavano il rischio di una "mutazione delle funzioni della Corte di cassazione da giudice di legittimità a giudice di merito in palese contrasto con quanto stabilito dall'articolo 111 della Costituzione". Il messaggio richiama, in particolare, l'attenzione sulle innovazioni apportate all'articolo 606 del codice di procedura penale con le quali veniva soppressa la condizione che la mancata assunzione di una prova decisiva sia rilevante come motivo di ricorso soltanto se addotta come controprova rispetto a fatti posti a carico o a discarico dal pubblico ministero e dall'imputato, nonché sulle modifiche che facevano venir meno la condizione per cui la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, fatte valere come motivo di ricorso, devono emergere esclusivamente dal testo del provvedimento impugnato. Le predette modifiche, estendendo il controllo di legalità da parte della Corte di cassazione all'intero processo, implicavano altresì un rilevante aumento del carico di lavoro della Corte medesima, anche per effetto della conseguente impossibilità di continuare a utilizzare il meccanismo di selezione dei ricorsi stabilito dal vigente articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale. Tutto ciò, stando alle considerazioni svolte nel messaggio, avrebbe altresì implicato che il nuovo assetto del giudizio di cassazione avrebbe potuto compromettere il bene costituzionale dell'efficienza del processo e risolversi in una violazione del principio della ragionevole durata del medesimo.
Altri rilievi del messaggio attengono invece all'incidenza delle previsioni del disegno di legge rinviato alle Camere sulla reciproca posizione delle parti all'interno del processo penale. Il messaggio, pur riconoscendo che il sistema delle impugnazioni può essere ripensato alla luce dei criteri ispiratori del codice del 1989, sottolinea però il carattere disorganico e asistematico della riforma approvata dal Parlamento, sottolineando come essa venga a determinare una condizione di disparità delle parti nel processo che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni dalle medesime svolte all'interno dello stesso, travalicando i limiti fissati dal secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione. Ciò vale sia con riferimento alla posizione del pubblico ministero - rispetto al quale si sottolinea inoltre l'incongruenza rappresentata dal fatto che lo stesso non può utilizzare lo strumento dell'appello nell'ipotesi in cui risulti totalmente soccombente, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza è solamente parziale - sia con riferimento alla posizione della parte civile che, ad avviso del messaggio, vedeva compromessa dal disegno di legge originariamente approvato la possibilità di far valere la sua pretesa risarcitoria all'interno del processo penale.
Il messaggio ha altresì richiamato l'attenzione su alcune esigenze di coordinamento specificamente relative agli articoli 577 e 597 del codice di procedura penale, nonché all'articolo 36 del decreto legislativo n. 274 del 2000 in tema di competenza penale del giudice di pace.
La Camera dei deputati, nell'esame svoltosi dopo il rinvio e alla luce dei rilievi formulati, è intervenuta in primo luogo sull'articolo 1 del disegno di legge introducendo un nuovo comma nel testo ivi proposto per l'articolo 593 del codice di procedura penale, con il quale viene nuovamente ammessa la possibilità di appello contro le sentenze di proscioglimento limitatamente però all'ipotesi in cui successivamente al giudizio di primo grado siano sopravvenute o siano state scoperte nuove prove di carattere decisivo. In tale circostanza peraltro, qualora il giudice in via preliminare non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, lo stesso dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello ed entro quarantacinque giorni le parti potranno ovviamente proporre ricorso per cassazione. L'innovazione apportata al testo proposto per l'articolo 593 citato consente altresì di superare i rilievi della Presidenza della Repubblica relativi all'articolo 597 del codice di procedura penale, che può rimanere invariato nel testo vigente proprio in conseguenza della permanenza - se pur nell'ipotesi limitata cui si è testé fatto riferimento - della possibilità di appello avverso le sentenze di proscioglimento.
La Camera poi, in considerazione dei rilievi della Presidenza della Repubblica in ordine alla posizione della parte civile, è intervenuta sull'articolo 576 del codice di procedura penale eliminando la connessione attualmente esistente fra il potere di impugnazione della parte civile e i mezzi a tal fine previsti per il pubblico ministero.
Alla luce dei rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica sono state quindi riformulate le modificazioni apportate rispettivamente alla lettera d) e alla lettera e) dell'articolo 606 del codice di procedura penale. In particolare, con riferimento alla lettera d) si è reintrodotto il riferimento all'articolo 495, comma 2, dello stesso codice, mentre relativamente alla lettera e) si è previsto che il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
Ancora in accoglimento dei rilievi della Presidenza della Repubblica si è abrogato l'articolo 577 del codice di procedura penale e si è intervenuti sull'articolo 36 del già menzionato decreto legislativo n. 274 del 2000. E' stato poi eliminato, in conseguenza delle modifiche apportate in merito ai poteri di impugnazione della parte civile, la modifica originariamente proposta all'articolo 652 del codice di procedura penale.
Da ultimo la Camera ha apportato rilevanti modifiche alla disposizione transitoria. Mentre il testo rinviato prevedeva che l'appello proposto prima della data di entrata in vigore della nuova legge contro una sentenza di proscioglimento si convertiva automaticamente in ricorso per cassazione, le nuove previsioni stabiliscono che, nella predetta ipotesi, l'appello viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile ed entro quarantacinque giorni può essere proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado. La stessa disposizione si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una Corte di assise di appello o di una Corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione. Infine si prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge, nei limiti delle modificazioni apportate dall'articolo 8 della stessa all'articolo 606 del codice di procedura penale, possono essere presentati motivi nuovi ai sensi dell'articolo 585, comma 4, del medesimo codice.
Il presidente Antonino CARUSO dichiara aperta la discussione generale.
Ha quindi la parola il senatore CALVI (DS-U) il quale, pur dando atto al relatore dell'attenzione posta nel riferire sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, non può esimersi dal sottolineare come lo stesso non abbia evidenziato quelle divergenze importanti che ancora permangono tra i rilievi sollevati dal Capo dello Stato e l'articolato in esame, come emendato dalla Camera dei deputati. La sua opinione in proposito è che il Presidente della Repubblica, nel formulare le sue perplessità, abbia voluto in realtà esprimere una censura al complesso delle disposizioni in esame. Non si pone tanto in discussione la necessità di rivedere il sistema delle impugnazioni - intervento sul quale si sarebbe potuto avviare un proficuo confronto - quanto il fatto che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati fingono in maniera surrettizia di accogliere i rilievi del Capo dello Stato, mentre in realtà non affrontano le questioni poste nel Messaggio presidenziale. Così, ad esempio, in relazione alla parte in cui il Capo dello Stato sottolinea la necessità di evitare soluzioni che abbiano un effetto inflativo del processo, non si può certo dire che le novità all'articolo 10 vadano in questa direzione. Si sostituisce infatti ad un sistema di conversione automatica dell'appello in ricorso per cassazione un nuovo meccanismo processuale che non determinerà certo una diminuzione significativa dei ricorsi presentati e del carico di lavoro della corte di cassazione. Altra parte disattesa del Messaggio presidenziale riguarda la questione del potere di impugnativa riconosciuto alla parte civile. Le modifiche introdotte all'articolo 6 sul punto realizzano infatti un'apertura che non soddisfa certo le chiare perplessità espresse nel Messaggio presidenziale. Il Capo dello Stato ha sollecitato il Parlamento, in realtà, ad una rivisitazione profonda dell'articolato che invece ora viene riproposto con talune novità che non soltanto non risolvono le criticità evidenziate ma avranno anzi effetti dirompenti per il loro carattere del tutto asistematico. Sarebbe stato a questo punto quasi preferibile che la maggioranza si fosse limitata a riapprovare la legge senza modificazioni visto che l'intervento da ultimo effettuato, peraltro con improprie formulazioni, non costituisce in termini sostanziali espressione di quella correttezza che sarebbe invece necessaria nei rapporti istituzionali. Per tali ragioni il senatore Calvi manifesta pertanto l'assoluta contrarietà della sua parte politica all'iniziativa in titolo.
Interviene quindi il senatore Massimo BRUTTI(DS-U), il quale evidenzia in primo luogo come il Messaggio del Capo dello Stato interessi più aspetti dell'articolato in esame ed anzi nella parte in cui richiama il bene costituzionale dell'efficienza del processo finisce per investire l'intero complesso delle disposizioni di cui lo stesso si compone. Di tali rilievi di così ampia portata il testo che ci perviene dall'altro ramo del Parlamento non tiene affatto conto ed anzi si è in presenza di quella che non esita a definire una "manifestazione di ipocrisia istituzionale". Dà quindi atto al solo onorevole Taormina di avere coerentemente rifiutato, in modo esplicito e con dovizia di argomentazioni, le osservazioni del Capo dello Stato nella loro interezza sottolineando come, in tale ottica, sarebbe stata più comprensibile una nuova approvazione della legge nel testo già licenziato dal Parlamento. Osserva quindi come più volte sia stato chiesto alla maggioranza di fermarsi in considerazione del carattere radicale dei rilievi sollevati dal Capo dello Stato ma purtroppo senza alcun esito, richiamando poi l'attenzione, a titolo esemplificativo, sulle modifiche introdotte all'articolo 606 del codice di procedura penale per evidenziare come le nuove disposizioni non raggiungano lo scopo di recepire pienamente i rilievi posti dal Presidente della Repubblica, in quanto comunque la cassazione potrà finire per essere chiamata a svolgere un controllo di legalità esteso all'intero processo, con la conseguenza che permangano intatti i rischi di veder compromesso il bene costituzionalmente tutelato dell'efficienza del processo. Più in generale il senatore Massimo Brutti sottolinea il carattere asistematico dell'articolato che introduce nel processo penale elementi di forte asimmetria contribuendo a realizzare, insieme alle altre iniziative volute dalla maggioranza nel corso della legislatura, quello che definisce "un bricolage istituzionale" Per queste ragioni la sua parte politica si opporrà all'approvazione dell'articolato rispetto al quale ribadisce un giudizio fortemente negativo, nonostante le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Conclude quindi il suo intervento sottolineando ancora una volta come la maggioranza abbia del tutto disatteso i rilievi del Capo dello Stato ed esprime con l'occasione un giudizio molto negativo sui tempi di esame fortemente ristretti imposti dalla maggioranza nella programmazione dei lavori.
Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare a domani, martedì 7 febbraio, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.
Il seguito dell'esame è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 19,35.
GIUSTIZIA (2a)
MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2006
556ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE REFERENTE
(3600/BIS) Deputato PECORELLA. - Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento, approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 20 gennaio 2006, a norma dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)
In discussione generale prende ha la parola il senatore ZANCAN(Verdi-Un).
Nel ritenere le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo rinviato per la nuova deliberazione dal Presidente della Repubblica del tutto insufficienti in relazione a fondate preoccupazioni di legittimità costituzionale, l'oratore si sofferma in particolare sul permanere della ingiustificata asimmetria tra accusa e difesa sulla quale il Presidente della Repubblica ha richiamato l'attenzione nel suo Messaggio. Anche la soluzione adottata sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nell'ipotesi di una nuova prova decisiva, non appare supportata da un conseguente e necessario aumento dei termini per proporre appello da parte del pubblico ministero.
Resta poi incongruo il sistema risultante per le ipotesi di giudizio abbreviato che vede il pubblico ministero impossibilitato a proporre appello in tutti i casi di sentenza di proscioglimento e nella maggior parte dei casi di sentenza di condanna.
Pone quindi all'attenzione della Commissione la questione relativa alla applicabilità dell'articolo 580 del codice di procedura penale, come novellato dall'articolo 7 del testo in esame, nell'ipotesi in cui venga proposto appello dalla parte civile e ricorso per cassazione dal pubblico ministero.
Sul tema interloquiscono il sottosegretario per la giustizia VALENTINO, i senatori BOBBIO (AN) e CAVALLARO (Mar-DL-U) nonché il presidente Antonino CARUSO
Il senatore ZANCAN(Verdi-Un), avviandosi alla conclusione, preannuncia pertanto un voto nettamente contrario al testo come modificato dalla Camera dei deputati non essendo stata risolta alcuna delle questioni centrali evidenziate dal Presidente della Repubblica.
Il senatore BOBBIO(AN), intervenendo in discussione generale, osserva che le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento a seguito del rinvio alle Camere del disegno di legge, possono ritenersi senz'altro adeguate rispetto all'esigenza di affinare taluni passaggi del medesimo che invece non necessita affatto di essere riconsiderato nei suoi principi ispiratori restando gli stessi condivisibilmente confermati anche dopo l'ultima lettura da parte della Camera dei deputati. Si sofferma quindi su alcuni dei rilievi sollevati nel Messaggio di rinvio alle Camere, ritenendo le asserite violazioni di norme e principi costituzionali ivi indicate non sussistenti ed addotte quasi a supporto di altri rilievi non attinenti alla legittimità dell'articolato.
Ad esempio, è da ritenersi errato l'assunto del Messaggio per il quale - in conseguenza delle modifiche introdotte nel codice di procedura penale all'articolo 606 - la Corte di cassazione muterebbe le sue funzioni diventando giudice anche del merito. Le modifiche proposte circa i presupposti che legittimano il ricorso per cassazione non determinano certo un mutamento delle funzioni della Corte, tenuto conto che nessuna norma vigente impone che la Corte di cassazione debba circoscrivere il suo controllo al solo contenuto della sentenza impugnata. Pertanto l'aver previsto che il vizio del provvedimento impugnato potrà risultare anche da altri atti del processo specificatamente indicati nei motivi di gravame non determina in alcun modo un'apertura al merito del provvedimento medesimo, ma anzi esplicita quanto già oggi dovrebbe avvenire. In via ulteriore osserva che la previsione del vizio della mancanza, della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, si inquadra sempre nell'ambito del controllo di legittimità in quanto la Corte, attraverso la verifica dell'esistenza di tali vizi, finisce per riscontrare la rispondenza della decisione assunta alle norme processuali e sostanziali che regolano il giudizio.
Quanto al riferimento alla presunta violazione del bene costituzionale della efficienza del processo, indicata nel Messaggio presidenziale a sostegno del rinvio, ritiene trattarsi di una prognosi, certamente autorevole, di quanto potrebbe verificarsi per effetto dell'entrata in vigore dell'iniziativa in titolo, ma non di una conseguenza certa riferibile a tale iniziativa. Sarebbe stato preferibile al riguardo che il punto fosse stato rimesso alla valutazione della Corte costituzionale che avrebbe potuto dichiarare eventualmente l'illegittimità costituzionale delle nuove disposizioni introdotte con l'articolato in esame, in esito ad un effettivo riscontro della lesione del richiamato bene costituzionale sulla base di quanto emerso dall'esperienza applicativa. Più in generale sarebbe stato più opportuno, sul piano istituzionale, che il giudizio prognostico contenuto nel Messaggio fosse stato lasciato al Parlamento al quale compete in via naturale.
Si sofferma quindi, più in generale, sulla portata dell'articolo 74 della Carta costituzionale che, pur non contenendo alcuna espressa limitazione del potere di rinviare le leggi al Parlamento per una successiva deliberazione, andrebbe letto alla luce del complesso delle disposizioni costituzionali in relazione al quale è difficile ritenere che il rinvio di una legge alle Camere possa avvenire sulla base di ragioni che non attengono direttamente a valutazioni di costituzionalità. Ritiene infatti che spetta esclusivamente al Parlamento, legittimato dall'investitura popolare diretta, la valutazione delle scelte di merito espresse nella legge. Al Capo dello Stato spetterebbe invece il potere di evidenziare quelle situazioni di manifesta illegittimità costituzionale, le sole che potrebbero legittimare, a suo avviso, l'esercizio del potere di rinvio.
Ritiene in conclusione indiscutibile il dovere di rispettare tutte le istituzioni della Repubblica, e fra queste innanzitutto il Capo dello Stato, ma considera coerente con tale dovere anche il legittimo esercizio del diritto di critica nei confronti delle scelte adottate di volta in volta dai diversi organi costituzionali.
Segue un breve intervento del senatore GUBETTI (FI) il quale manifesta apprezzamento per le considerazioni svolte dal senatore Bobbio nel suo intervento.
Il senatore CAVALLARO(Mar-DL-U), dopo essersi brevemente soffermato sulle considerazioni testé svolte dal senatore Bobbio sottolinea i profili di evidente criticità del disegno di legge in titolo, le cui innovazioni finiscono per stravolgere il vigente sistema delle impugnazioni. Al riguardo, il senatore Cavallaro richiama l'attenzione sulle differenze che intercorrono tra i sistemi di tipo accusatorio, caratterizzati dall'istituto della giuria popolare cui viene demandata la funzione di accertamento del fatto, e i sistemi propri della tradizione europea continentale, caratterizzati invece dalla figura del "giudice-funzionario". In proposito il senatore Cavallaro rileva come, mentre sia connaturata ai primi la sostanziale non impugnabilità della decisione che trova il suo fondamento nella decisione della giuria popolare, trovando questo assetto un suo temperamento peraltro nella funzione svolta da un rigido e complesso sistema di regole circa l'ammissione e la valutazione delle prove, tipico dei secondi è il considerare fisiologica la possibilità di un errore tecnico del "giudice-funzionario" e contemplare quindi un più o meno articolato sistema di mezzi di impugnazione. In questo contesto il disegno di legge in titolo interviene senza tener conto delle linee portanti che ispirano e strutturano in modo conseguente il sistema delle impugnazioni nell'ordinamento italiano, con specifico riferimento alla materia penale. Così, per quanto riguarda l'articolo 1, viene prevista un'ipotesi di appello che non solo avrà sicuramente carattere marginale, ma che lascia uno spazio del tutto residuale all'ipotesi della nuova prova decisiva. Ancora più preoccupante è poi il doppio regime di impugnazione che viene previsto rispettivamente per la parte civile e per il pubblico ministero con un'evidente asimmetria rappresentata dal fatto che, paradossalmente, "l'accusa privata" viene ad avere più strumenti per contestare la decisione sfavorevole di quelli riconosciuti alla parte accusatrice pubblica.
Quanto agli interventi effettuati da ultimo dalla Camera dei deputati sull'articolo 606 del codice di procedura penale in tema di ricorso per cassazione, questi introducono limitazioni significative rispetto al testo inviato dal Presidente della Repubblica. Si tratta di modifiche peggiorative in quanto le innovazioni apportate all'articolo 606 dal testo inizialmente approvato dal Parlamento, pur nella complessiva non condivisibilità dell'intervento riformatore, risultavano tuttavia coerenti con una logica di bilanciamento rispetto alla scelta di fondo di escludere l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento, logica che gli ultimi interventi modificativi compromettono in modo evidente.
Si sofferma quindi brevemente sulle disposizioni transitorie di cui all'articolo 10 che, a seguito delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, risulta ulteriormente peggiorato nella sua portata normativa con previsione di termini non del tutto comprensibili.
Esprime conclusivamente un giudizio politico fortemente negativo sulla scelta di fondo operata dalla maggioranza e sulle specifiche innovazioni da ultimo introdotte dall'altro ramo del Parlamento.
Il presidente Antonino CARUSO non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.
Il relatore CENTARO(FI), intervenendo in sede di replica, dichiara di condividere le considerazioni del senatore Bobbio nella parte in cui ha fatto riferimento al carattere prognostico di alcune valutazioni contenute nel Messaggio del Capo dello Stato, valutazioni che potrebbero risultare smentite dalla esperienza applicativa anche perché, per effetto dell'entrata in vigore della normativa in esame, molti appelli verranno meno. Dichiara quindi di non condividere le perplessità sollevate con riferimento al nuovo meccanismo dell'impugnazione delineato per la parte civile rispondendo invece al vero la considerazione per la quale, in conseguenza delle modifiche introdotte dalla Camera, risulta rafforzata la tutela della parte civile. Quanto all'intervento effettuato sull'articolo 606 del codice di procedura penale, ritiene che non si possa parlare di snaturamento delle funzioni del giudice della Corte di cassazione ma, al più, della previsione di nuovi vizi di legittimità che rientrano nell'ambito di una legittima valutazione effettuata dal legislatore.
Conclude quindi la sua replica osservando come gli aggiustamenti apportati al testo siano rispettosi delle indicazioni espresse dal Capo dello Stato e migliorino un articolato che non realizza certo un intervento dal carattere asistematico, così come invece sostenuto da alcuni oratori intervenuti.
La seduta sospesa alle ore 16, è ripresa alle ore 18,30.
Il presidente Antonino CARUSO avverte che si riprenderà con l'esame degli emendamenti, a partire da quelli relativi all'articolo 1.
Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) illustra gli emendamenti di cui è primo firmatario. Con riferimento all'emendamento 1.1, osserva che la proposta di soppressione dell'articolo 1 costituisce a suo avviso l'unico modo per far venir meno l'affermazione di un principio che, nelle modalità in cui è stato attuato, risulta del tutto inaccettabile. Richiama quindi l'attenzione sugli effetti che la riforma del sistema delle impugnazioni avrà in particolare nell'ambito del giudizio abbreviato ritenendo ancora più incomprensibile che il pubblico ministero si veda precluso in modo assoluto il potere di appellare le sentenze di proscioglimento anche in questa specifica ipotesi. Riferendosi quindi agli emendamenti 1.26 e 1.27 osserva come si tratti di proposte che introducono taluni specifici correttivi e soluzioni migliori sotto il profilo tecnico.
Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 1 e, riferendosi alle osservazioni espresse dal senatore Bobbio in occasione dell'intervento in discussione generale, ritiene che non si possa negare che il Messaggio presidenziale contenga taluni passaggi ultronei, ma con questo non si può certo negare la fondatezza di molti dei rilievi sollevati sotto il profilo della legittimità costituzionale come, ad esempio, la non conformità al dettato costituzionale delle asimmetrie fra accusa e difesa conseguenti alle innovazioni apportate alla disciplina delle impugnazioni. Di tali innovazioni risultano peraltro incomprensibili le ragioni, visto che, a differenza di quanto previsto nel sistema anglosassone, l'ordinamento italiano presenta caratteristiche che avrebbero richiesto un più complesso intervento per l'introduzione del principio della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Ribadisce quindi ancora una volta come non si possa far leva su alcuni passaggi argomentativi del Messaggio presidenziale non del tutto convincenti per inficiarne la sua portata, sottolineando altresì che, in termini astratti, si sarebbe potuta valutare con favore l'introduzione nell'ordinamento del principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento ma soltanto qualora lo stesso fosse stato circoscritto a situazioni ben precise, come le ipotesi di assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.
Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti all'articolo 1.
Il relatore CENTARO (FI) formula un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1 facendo rinvio alle considerazioni espresse in precedenza.
Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del prescritto numero di senatori, posti ai voti, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, quest'ultimo di contenuto identico all'emendamento 1.10, 1.11 e 1.12 non sono approvati.
Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.13 ritenendo inaccettabile che si possa prevedere l'inappellabilità di sentenze di proscioglimento per intervenuta prescrizione nella fattispecie specificamente considerata dalla proposta emendativa, e cioè vale a dire in quella in cui la prescrizione sia stata dichiarata in esito al giudizio di comparazione fra aggravanti e attenuanti.
Posti ai voti separatamente, risultano respinti gli emendamenti 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16.
Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.17 che richiama l'attenzione sul problema dei poteri di impugnativa da riconoscere alla parte civile.
Anche il senatore ZANCAN (Verdi-Un) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.17 ricordando come anche nell'ambito dell'esame di altre iniziative la sua parte politica abbia sempre posto grande attenzione all'esigenza di tutelare le parti civili nel processo penale.
Posto ai voti l'emendamento 1.17 risulta respinto.
Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) richiama l'attenzione sull'emendamento 1.18 che propone una soluzione normativa in base alla quale l'esclusione dall'appello del pubblico ministero è limitato ai casi in cui l'imputato è assolto, ai sensi dell'articolo 530, comma 1, del codice di procedura penale.
Posti ai voti risultano separatamente respinti gli emendamenti 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.22, 1.23, 1.24 e 1.25.
Dopo che il senatore ZANCAN (Verdi-Un) ha raccomandato l'approvazione, l'emendamento 1.26, posto ai voti, risulta respinto.
Posti ai voti, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 1.27 e 1.28 non sono approvati.
Dopo che il senatore ZANCAN (Verdi-Un) ha dichiarato il voto favorevole sull'emendamento 1.29, posto ai voti, tale emendamento risulta respinto.
Non sono quindi approvati, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39 e 1.40.
Dopo che il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) ha raccomandato l'approvazione dell'emendamento 1.41, posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 1.41, 1.42, 1.43 e 1.44.
Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) dichiara il voto contrario sull'articolo 1 sottolineando ancora una volta che la riforma in esame creerà pratici problemi e squilibri inaccettabili nei rapporti tra le parti del processo, senza contribuire affatto a rendere più celeri i processi penali.
Il senatore BOBBIO(AN), a nome del suo Gruppo, annuncia il voto favorevole sull'articolo 1 ribadendo con l'occasione la validità del principio affermato nella riforma in esame e richiamando l'attenzione sulla difficoltà di accettare una sentenza di condanna resa in appello dopo che l'imputato è stato prosciolto in primo grado.
Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) dichiara il voto contrario sull'articolo 1.
Il senatore CIRAMI(UDC), pur dichiarando che la sua parte politica voterà a favore dell'articolo 1, manifesta alcune perplessità già formulate in occasione della prima lettura in Senato che sono riferite alla circostanza che per effetto della riforma con molta probabilità si assisterà ad un incremento del numero delle sentenze di condanna, poiché è innegabile il rischio che i giudici - nei casi dubbi - di fronte all'incertezza se condannare o assolvere, in tal caso senza possibilità di appello per il pubblico ministero, scioglieranno l'incertezza con una condanna che comunque potrà essere riconsiderata in un'altra fase del giudizio.
Dopo che anche i senatori ZICCONE (FI) e TIRELLI(LP), a nome dei rispettivi Gruppi, hanno dichiarato il voto a favore, l'articolo 1, posto ai voti, è approvato.
Il senatore DALLA CHIESA(Mar-DL-U), intervenendo in sede di illustrazione dell'emendamento 2.1, coglie l'occasione per sottolineare come nel corso della legislatura la minoranza parlamentare non si sia mai opposta a interventi legislativi suscettibili di risolversi in una riduzione dei tempi processuali e, nella medesima prospettiva, come, in sede di esame del disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, la sua parte politica abbia proposto anche l'introduzione di principi nuovi in tema di organizzazione del lavoro degli uffici giudiziari. E' altrettanto indiscutibile però che l'obiettivo di un'accelerazione dei tempi processuali e di una maggiore efficienza nel funzionamento della macchina giudiziaria è stato sempre perseguito dalla sua parte politica tenendo altresì conto dell'esigenza che gli interventi innovatori risultassero coerenti con il sistema normativo nel quale si veniva ad incidere, esigenza questa che palesemente viene ignorata tanto dalla proposta legislativa in esame quanto da altre volute dall'attuale maggioranza nel corso della legislatura.
Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha avvertito che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 e il relatore CENTARO (FI) ha espresso su tutti gli emendamenti riguardanti tale articolo parere contrario, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.
Dopo che il senatore ZANCAN (Verdi-Un) ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 2.6, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.6, 2.7 e 2.8.
Posto ai voti è approvato l'articolo 2.
Dopo che il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) ha brevemente illustrato gli emendamenti all'articolo 3 a sua firma, prende la parola il senatore AYALA (DS-U) che, dopo aver dati per illustrati gli altri emendamenti a sua firma, si sofferma sull'emendamento 3.3 sottolineando come tale proposta si iscriva nella medesima logica ispiratrice della previsione contenuta nell'articolo 3 eliminando però il carattere vincolante degli effetti della pronuncia della Corte di cassazione rispetto alla posizione del pubblico ministero a conclusione delle indagini preliminari, una soluzione questa che appare al presentatore sistematicamente più coerente di quella delineata nel testo in esame.
Dopo che il relatore CENTARO (FI) ha espresso parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 3, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14.
Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) annuncia il voto contrario sull'articolo 3 sottolineando l'assoluta asistematicità dell'innovazione da esso proposta in quanto la stessa non tiene in nessun modo conto delle caratteristiche del giudizio della Corte di cassazione anche nei casi di ricorsi avverso provvedimenti in materia di misure cautelari. Anche in tale ipotesi infatti il giudizio della Corte è essenzialmente un giudizio sulla legittimità dell'atto e le pronunce di annullamento riguarderanno normalmente vizi di motivazione del provvedimento giurisdizionale impugnato. Conseguentemente una refluenza automatica di tali pronunce - nel senso che le stesse, laddove riguardino l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, debbano imporre al pubblico ministero di richiedere l'archiviazione a conclusione dell'indagine se non sono stati successivamente acquisiti ulteriori elementi a carico dell'indagato - appare palesemente incongruente e asistematica.
Il senatore ZICCONE(FI), non condividendo le considerazioni critiche testè svolte dal senatore Zancan, annuncia invece il voto favorevole sull'articolo 3, che viene poi posto ai voti e approvato.
Il senatore DALLA CHIESA(Mar-DL-U), dopo aver ritirato l'emendamento 4.8, illustra gli altri emendamenti a sua firma all'articolo 4 sottolineando, più in generale, come il problema della mancanza di un'adeguata attenzione per la posizione della parte civile. Al riguardo rileva come l'obiezione dell'asistematicità di determinati interventi normativi non sia stata di ostacolo all'introduzione di previsioni che modificano in senso più favorevole la posizione di altri soggetti processuali, mentre invece tale obiezione è stata più volte utilizzata con successo per giustificare la mancata accettazione di proposte modificative che si sarebbero risolte a vantaggio della parte civile.
Dopo che il senatore AYALA (DS-U) ha dato per illustrati gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 4 e il relatore CENTARO (FI) ha espresso parere contrario su tutti gli emendamenti relativi al predetto articolo, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13.
Dopo che i senatore ZANCAN(Verdi-Un), DALLA CHIESA (Mar-DL-U) ed AYALA (DS-U) hanno annunciato il loro voto contrario sull'articolo 4, lo stesso è posto ai voti e approvato.
Il senatore AYALA (DS-U) illustrando gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 5, sottolinea l'assurdità della scelta di inserire nell'articolo 533 del codice di procedura penale l'espressione "al di là di ogni ragionevole dubbio". L'innovazione proposta infatti, da un lato, è palesemente superflua alla luce del disposto dell'articolo 530, comma 2, del medesimo codice e, dall'altro, appare una forma di "americanismo" del tutto estranea alla tradizione giuridica italiana la cui consistenza e importanza storica è poi tale da far apparire inevitabilmente stonato un intervento modificativo che "scimmiotta" inutilmente un'esperienza giuridica straniera.
Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) ritira l'emendamento 5.4 e illustra poi gli altri emendamenti a sua firma.
Dopo che il relatore CENTARO (FI) ha espresso parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 5, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 e 5.6.
Posto ai voti è approvato l'articolo 5.
Il presidente Antonino CARUSO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti relativi all'articolo 6.
Dopo che il senatore CENTARO (FI) ha espresso su tali emendamenti parere contrario, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3.
Posto ai voti è approvato l'articolo 6.
Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti all'articolo 7, il relatore CENTARO (FI) esprime su di essi parere contrario.
Sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7.
Posto ai voti è poi approvato l'articolo 7.
Senza discussione è posto ai voti e respinto l'emendamento 7.0.1.
Il senatore AYALA(DS-U), dopo aver dato per illustrati gli altri emendamenti a sua firma relativi all'articolo 8, si sofferma sull'emendamento 8.1 sottolineando come lo stesso proponga una riformulazione della lettera d) dell'articolo 606 del codice di procedura penale che riprende una delle indicazioni di fondo contenute nel Messaggio con cui il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere il testo originariamente approvato per il disegno di legge in titolo. La finalità della proposta emendativa è infatti quella di costruire il sindacato della Corte di cassazione sulla mancata assunzione di una prova decisiva in termini coerenti con la natura di giudice di legittimità propria della Corte stessa ai sensi della Carta costituzionale.
Il senatore DALLA CHIESA(Mar-DL-U), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 8, evidenzia come gli stessi siano ispirati dalla medesima esigenza cui ha fatto testé riferimento il senatore Ayala, in quanto volti a strutturare il giudizio di cassazione in termini di maggiore aderenza al ruolo della Corte di cassazione come definito nella Carta costituzionale.
Nello stesso senso si esprime il senatore ZANCAN (Verdi-Un) intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma.
Il relatore CENTARO (FI) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8.
Posto ai voti è respinto l'emendamento 8.1
Il senatore ZICCONE (FI) annuncia il voto contrario sull'emendamento 8.2 sottolineando che, pur essendo egli in linea di principio favorevole ad una ridefinizione del ruolo della Corte di cassazione in termini più aderenti alla Carta costituzionale e quindi nella direzione di un controllo di legittimità in senso stretto, non può non rilevare come il disegno di legge in esame abbia dovuto coerentemente fare una scelta di tipo diverso, ampliando l'ambito del sindacato di legittimità della Corte in funzione riequilibratrice rispetto alla scelta di sopprimere la possibilità per il pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento.
Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18 e 8.19.
Posto ai voti è approvato l'articolo 8.
Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti all'articolo 9 e il relatore CENTARO (FI) ha espresso su di essi parere contrario, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4.
Posto ai voti è approvato l'articolo 9.
Il senatore DALLA CHIESA(Mar-DL-U), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 10, si sofferma sull'emendamento 10.7 sottolineando come ancora una volta il Parlamento si trovi ad esaminare un disegno di legge che interviene in materia processuale con effetto anche sui procedimenti in corso. E' stata questa un'anomalia che ha contraddistinto altri provvedimenti voluti dalla maggioranza durante l'attuale legislatura e che si può ormai considerare, conferma indiretta ma sicura di come si sia - una volta di più - in presenza di un provvedimento legislativo che serve specificamente a qualcuno.
Il senatore AYALA(DS-U), intervenendo anch'egli in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma richiama l'attenzione sull'emendamento 10.7 sottolineando come lo stesso si inserisca nella medesima prospettiva cui ha testè fatto riferimento il senatore Dalla Chiesa. Tale proposta è infatti anch'essa volta ad evitare che la nuova legge si applichi ai processi in corso e ad evitare così, tra l'altro - circostanza questa che ormai è a tutti nota anche per effetto delle dichiarazioni pubbliche dello stesso interessato - che della medesima possa beneficiare l'attuale Presidente del Consiglio in un processo che lo vede coinvolto come imputato, una conseguenza quest'ultima che sul piano istituzionale egli giudica del tutto inaccettabile.
Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 10, ribadendo anch'egli il carattere profondamente anomalo di un intervento in materia processuale che interviene pesantemente sui processi in corso ed evidenziando, in particolare, l'inamissibilità della previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 10 laddove la stessa preveda l'obbligo retroattivo di dichiarare l'inammissibilità di appelli proposti sotto la vigenza della precedente normativa. Non esita a dichiarare che si tratta della "norma più stupida" che abbia mai esaminato durante tutta la legislatura.
Il relatore CENTARO (FI) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10.
Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25 e 10.26.
Posto ai voti è approvato l'articolo 10.
Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.
Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) annuncia il voto contrario rifacendosi alle considerazioni da lui già esposte e ribadendo il suo totale dissenso nei confronti di un testo che, finalizzato esclusivamente a soddisfare interessi privati, non esita, pur di raggiungere l'obiettivo perseguito, a stravolgere in modo irrazionale e incoerente l'attuale sistema delle impugnazioni, violando palesemente alcuni fondamentali principi costituzionali e determinando il rischio concreto di un ulteriore peggioramento nel funzionamento della macchina giudiziaria.
Il senatore AYALA (DS-U) annuncia anch'egli il voto contrario, sottolineando come il dibattito svolto abbia reso evidente che gli effetti del disegno di legge in votazione saranno devastanti per il sistema delle impugnazioni e per la funzionalità della macchina giudiziaria, ma su tutto ciò prevale in modo evidente l'esigenza della maggioranza di approvare una legge che serve al Presidente del Consiglio.
Gli interventi modificativi da ultimo introdotti dalla Camera dei deputati non hanno risolto i nodi problematici sui quali avevano richiamato l'attenzione le indicazioni contenute nel Messaggio del Presidente della Repubblica e il testo in questo momento all'esame del Senato è un testo, a suo avviso, dalla sorte segnata, in quanto non potrà che essere "spazzato via" dalla Corte costituzionale, risultando evidente la sua incompatibilità sia con il principio costituzionale della parità delle parti nel processo sia con la natura del giudizio di cassazione come enucleabile dal disposto del settimo comma dell'articolo 111 della Costituzione.
Con l'occasione il senatore Ayala ritiene però di dover richiamare con forza l'attenzione sul clima generale in cui la maggioranza si accinge ad approvare definitivamente il disegno di legge in titolo, come se la stessa si dovesse affrettare per raccogliere il suo "bottino di fine legislatura" dando prova per l'ennesima volta di un'arroganza istituzionale senza precedenti di cui è emblematica quella che rappresenta l'unica privatizzazione realizzata con successo dall'attuale maggioranza e cioè la privatizzazione del Parlamento, l'essere il Parlamento ridotto a lavorare in funzione esclusiva di un interesse privato, una vicenda che egli giudica la più inaccettabile che si possa immaginare e che troppe volte si è ripetuta nel corso degli ultimi anni.
Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) annuncia il voto contrario rilevando come l'iter del disegno di legge in titolo dimostri in modo inequivocabile la ragione realmente sottostante alla nota vicenda che ha portato a differire di due settimane lo scioglimento della legislatura in corso. Il Parlamento ha continuato a lavorare soprattutto perché c'è un processo che interessa il Presidente del Consiglio ed è necessario approvare una legge che avrà incidenza in questo processo. E' palese che il prolungamento dell'attività parlamentare non è stato in nessun modo dettato dall'esigenza di approvare definitivamente leggi urgenti nell'interesse della generalità dei cittadini, così come è evidente quanto possa essere mortificante per un singolo parlamentare essere costretto a lavorare in queste condizioni, per queste ragioni, e per approvare infine un testo di legge che è il più marcatamente incostituzionale fra tutti quelli esaminati nel corso della legislatura.
Ribadisce quindi la sua totale contrarietà e l'inaccettabilità di una vicenda che si è risolta ancora una volta in quella sorta di "privatizzazione" della funzione parlamentare già evidenziata dal senatore Ayala.
Il senatore CIRAMI (UDC) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, ritenendo che le innovazioni proposte con il testo che la Commissione si accinge a licenziare potranno contribuire a porre rimedio ad alcune prassi pervicacemente e ingiustificatamente persecutorie poste in essere da alcuni uffici del pubblico ministero. Rimangono peraltro le perplessità su cui già in precedenza egli ha richiamato l'attenzione rappresentate dal rischio che la previsione dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento possa paradossalmente indurre gli organi giudicanti a pronunciare più facilmente sentenze di condanna soprattutto nei casi dubbi.
Il senatore BOBBIO(AN), dopo aver richiamato le considerazioni da lui già svolte nel corso del dibattito, dichiara il voto favorevole della sua parte politica sull'iniziativa in titolo che ritiene valida al di là delle perplessità - talvolta peraltro comprensibili - che sono state sollevate nel corso dell'esame da alcuni oratori. Auspica quindi una riflessione, anche alla luce degli ottimi rapporti esistenti all'interno della Commissione, sulle ragioni che hanno ispirato l'atteggiamento dell'opposizione in questa come in altre occasioni nel corso della legislatura nel tentativo di convincere il Paese di avere un nemico nell'attuale maggioranza. Un atteggiamento più responsabile avrebbe invece certamente portato al riconoscimento che molte delle riforme promosse dalla maggioranza, pur migliorabili, affermano principi virtuosi, così come può dirsi per l'iniziativa che la Commissione si accinge a licenziare.
Il senatore ZICCONE(FI), nel dichiarare il voto favorevole della sua parte politica, fa rinvio alle considerazioni già espresse in occasione della prima lettura in Senato che sono pienamente riferibili anche all'articolato approvato dopo il rinvio dall'altro ramo del Parlamento che non risulta modificato nei suoi principi ispiratori rispetto a quello originariamente licenziato. Ritiene che le perplessità sollevate dal Capo dello Stato siano state adeguatamente prese in esame trattandosi più che di rilievi di costituzionalità di richiami ad un esercizio saggio del potere legislativo.
La Commissione conferisce infine mandato al relatore Centaro a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N 3600/bis
Art. 1.
1.1
Zacan
Sopprimere l’articolo.
1.2
Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Maritati
Sopprimere l’articolo.
1.3
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Sopprimere l’articolo.
1.4
Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Maritati
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. Dopo l’articolo 605 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 605-bis. - (Riforma della sentenza di proscioglimento). – Quando il giudice di appello pronuncia sentenza di condanna con la quale riforma una sentenza di proscioglimento, avverso la sentenza di condanna l’imputato può proporre richiesta di riesame davanti ad altra corte di appello, individuata ai sensi dell’articolo 11, nel relativo giudizio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite per il giudizio di appello.
Se la sentenza di condanna del giudice di appello ha ad oggetto altri capi per i quali è stato proposto rituale ricorso per cassazione, questo segue il suo corso, previa separazione disposta dal giudice di appello, ma la corte di cassazione può sospendere il giudizio se ritiene necessario conoscere l’esito del riesame."».
1.5
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Al comma 1, sopprimere il capoverso 1 dell’«Art. 593», richiamato.
1.6
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 593», ivi richiamato, dopo le parole: «443, comma», inserire le seguenti: «1 e».
1.7
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 593», ivi richiamato, sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «commi 1 e 3».
1.8
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 593», sopprimere le parole: «579 e 680».
1.9
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 593», in fine, aggiungere le seguenti parole: «e di proscioglimento».
1.10
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 593», richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di proscioglimento».
1.11
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 593», ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e contro quelle di assoluzione».
1.12
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 593», ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e contro le sentenze che, applicando le attenuanti con giudizio di comparazione ai sensi dell’articolo 69 del codice penale, dichiarano l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione».
1.13
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 593», richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e contro le sentenze che, applicando le attenuanti con giudizio di comparazione ai sensi dell’articolo 69 del codice penale, dichiarano l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione».
1.14
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, dopo il capoverso 1 dell’«Art. 593», ivi richiamato, aggiungere il seguente:
«1-bis. L’imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto».
1.15
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, dopo il capoverso 1 dell’«Art. 593», ivi richiamato, aggiungere il seguente:
«1-bis. L’imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento per non aver commesso il fatto».
1.16
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, dopo il capoverso 1 dell’«Art. 593», ivi richiamato, aggiungere il seguente:
«1-bis. L’imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste».
1.17
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Al comma 1, dopo il capoverso 1 dell’«Art. 593», aggiungere il seguente:
«1-bis. Il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento solo nei casi in cui la costituita parte civile abbia presentato le conclusioni ai sensi dell’articolo 523, comma 2, del codice di procedura penale richiedendo la condanna. Possono essere impugnate dal pubblico ministero tutte le sentenze di proscioglimento emesse ai sensi dell’articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale».
1.18
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Al comma 1, dopo il capoverso 1 dell’«Art. 593», ivi richiamato, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento solo nei casi in cui la sentenza sia stata emessa ai sensi dell’articolo 523, comma 2, del codice di procedura penale».
1.19
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, sopprimere il capoverso 2 dell’«Art. 593», ivi richiamato.
1.20
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», ivi richiamato, sostituire le parole: «L’imputato e il pubblico ministero possono» con le seguenti: «Il pubblico ministero può».
1.21
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», ivi richiamato, dopo le parole: «sentenze di proscioglimento», inserire le seguenti: «perché il fatto non costituisce reato».
1.22
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», ivi richiamato, dopo le parole: «sentenze di proscioglimento», inserire le seguenti: «per non aver commesso il fatto».
1.23
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», ivi richiamato, dopo le parole: «sentenze di proscioglimento», inserire le seguenti: «perché il fatto non sussiste».
1.24
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», richiamato, sopprimere le parole: «, se la nuova prova è decisiva».
1.25
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», ivi richiamato, dopo le parole: «se la nuova prova è», inserire le seguenti: «dalla parte».
1.26
Zancan
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», richiamato, dopo le parole: «prova è decisiva.», aggiungere il seguente periodo: «In tale ipotesi i termini per proporre appello sono raddoppiati.».
1.27
Zancan
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», richiamato, sostituire le parole da: «Qualora il giudice» fino alla fine del comma con le seguenti: «Qualora il Giudice di Appello, nel contraddittorio delle parti, in camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 del codice di procedura penale, non disponga la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, dichiara con ordinanza l’inammissibilità dell’appello.
Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione congiuntamente a quello contro la sentenza di primo grado».
1.28
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», ivi richiamato, secondo periodo, sopprimere le parole: «, in via preliminare,».
1.29
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», ivi richiamato, sostituire le parole: «, in via preliminare» con le seguenti: «d’appello».
1.30
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», ivi richiamato, sostituire le parole: «in via preliminare» con le seguenti: «in apposita udienza ai sensi dell’articolo 127,».
1.31
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», ivi richiamato dopo le parole: «dichiara con ordinanza» inserire le seguenti: «debitamente motivata».
1.32
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», ivi richiamato sostituire il terzo periodo con il seguente: «Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono impugnare avanti la corte di cassazione l’ordinanza di inammissibilità del giudice d’appello».
1.33
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, dopo il capoverso 2 dell’«Art. 593» richiamato, aggiungere il seguente:
«2-bis. Oltre che ai sensi del comma 2, il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento nei casi in cui la costituita parte civile abbia presentato le conclusioni ai sensi dell’articolo 523, comma 2, del codice di procedura penale richiedendo la condanna. Possono essere impugnate dal pubblico ministero tutte le sentenze di proscioglimento emesse ai sensi dell’articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale».
1.34
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, dopo il capoverso 2 dell’«Art. 593» richiamato, aggiungere il seguente:
«2-bis. Oltre che ai sensi del comma 2, il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento nei casi in cui nei confronti dell’imputato la costituita parte civile abbia presentato le conclusioni ai sensi dell’articolo 523, comma 2, del codice di procedura penale richiedendo la condanna».
1.35
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, dopo il capoverso 2 dell’«Art. 593» richiamato, aggiungere il seguente:
«2-bis. Oltre che ai sensi del comma 2, il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento nei casi in cui la sentenza sia stata emessa ai sensi dell’articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale».
1.36
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, dopo il capoverso 2 dell’«Art. 593» richiamato, aggiungere il seguente:
«2-bis. L’imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento per non aver commesso il fatto».
1.37
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, sopprimere il capoverso 3 dell’«Art. 593» ivi richiamato.
1.38
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Al comma 1, sopprimere il capoverso 3 dell’«Art. 593» ivi richiamato.
1.39
Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 3 dell’«Art. 593» richiamato, sostituire le parole: «dell’ammenda» con le seguenti: «pecuniaria, salvo che il giudice abbia pronunciato condanna altresì quanto al capo civile».
1.40
Maritati, Calvi, Ayala, Fassone, Legnini
Al comma 1, capoverso 3 dell’«Art. 593» richiamato, sostituire le parole: «dell’ammenda» con la seguente «pecuniaria».
1.41
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Al comma 1, capoverso 3 dell’«Art. 593» ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché di importo inferiore ad euro 100».
1.42
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 3 dell’«Art. 593» richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le sentenze di proscioglimento».
1.43
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 3 dell’«Art. 593» ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa».
1.44
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 3 dell’«Art. 593» ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa».
Art. 2.
2.1
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Sopprimere l’articolo.
2.2
Maritati, Calvi, Ayala, Fassone, Legnini
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, sostituire le parole: "quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula" con le seguenti: "salvo che il giudice si sia pronunciato anche in ordine al capo civile"».
2.3
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, sostituire le parole: «sono soppresse» con le seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "salvo che il giudice si sia pronunciato anche in ordine al capo civile"».
2.4
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
«1-bis. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 3 dopo le parole: "titolo del reato" aggiungere le parole: "ovvero abbia escluso la ricorrenza delle circostanze del reato contestate"».
2.5
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
«1-bis. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 3, dopo le parole: "titolo del reato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero si sia pronunciata negativamente circa la ricorrenza delle circostanze del reato inizialmente contestate"».
2.6
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 3, dopo le parole: "titolo del reato" aggiungere le parole: "ovvero non abbia correttamente applicato la normativa in materia di recidiva"».
2.7
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 3, dopo le parole: "titolo del reato" aggiungere le parole: "ovvero si sia proncunciata negativamente circa la ricorrenza delle circostanze del reato inizialmente contestate"».
2.8
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 3, dopo le parole: "titolo del reato" aggiungere le parole: "ovvero abbia ritenuto applicabili circostanze di reato non contestate dalla pubblica accusa"».
Art. 3.
3.1
Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Maritati
Sopprimere l’articolo.
3.2
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Sopprimere l’articolo.
3.3
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. all’articolo 429 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Nel caso in cui per lo stesso procedimento vi sia già stata una pronuncia della Corte di Cassazione in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’articolo 273, il decreto contiene altresì l’enunziazione dei motivi per i quali il giudice ha comunque ritenuto di dover disporre il giudizio a carico dell’imputato"».
3.4
Maritati, Calvi, Ayala, Fassone, Legnini
Al comma 1, capoverso comma 1-bis dell’articolo 405 del codice di procedura penale premettere alle parole: «Il pubblico ministero» le seguenti: «In ogni caso» e sopprimere le parole: «,al termine delle indagini».
3.5
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «al termine delle indagini».
3.6
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
al comma 1 capoverso «1-bis», sostituire le parole: «al termine delle indagini», con le seguenti: «entro sei mesi dalla conclusione delle indagini».
3.7
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Al comma 1, al capoverso «1-bis», sostituire la parole: «formula» con le seguenti: «può formulare».
3.8
Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: «si è pronunciata» aggiungere le seguenti: «con annullamento senza rinvio».
3.9
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso «1-bis» dell’«Art. 405» del codice di procedura penale, sopprimere le parole: «,ai sensi dell’articolo 273,».
3.10
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «successivamente, ulteriori».
3.11
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere la parola: «successivamente».
3.12
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere la parola: «ulteriori».
3.13
Maritati, Calvi, Ayala, Fassone, Legnini
Al comma 1, capoverso «1-bis» dell’«Art. 405» del codice di procedura penale, dopo la parola: «ulteriori» inserire le seguenti: «e significativi».
3.14
Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso «1-bis» aggiungere, in fine, le parole: «o comunque rilevanti ai fini dell’articolo 192, commi 3 e 4».
Art. 4.
4.1
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Sopprimere l’articolo.
4.2
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 428» richiamato, all’alinea, sostituire le parole: «ricorso per cassazione» con la seguente: «appello».
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: «Corte di cassazione» con le seguenti: «Corte d’appello».
4.3
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 428» richiamato, sopprimere la lettera a).
4.4
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 428» richiamato, sopprimere la lettera b).
4.5
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 428» richiamato, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo che» fino alla fine della lettera.
4.6
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 428» richiamato, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) la persona offesa».
4.7
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Al comma 1, dopo il capoverso 1 dell’«Art. 428», dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) la persona offesa».
4.8
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Al comma 1, al capoverso «Art. 428», dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) la persona offesa».
Conseguentemente sopprimere il capoverso 2.
4.9
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, sopprimere il capoverso 2 dell’«Art. 428» richiamato.
4.10
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 428», ivi richiamato, sopprimere la parola: «soli».
4.11
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 428» richiamato, secondo periodo, sostituire le parole: «ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606» con le seguenti: «appello».
Conseguentemente, al medesimo «Art. 428», al comma 3 come ivi modificato, dopo le parole: «dall’articolo 127», aggiungere le seguenti: «,salvo il caso di cui al comma 2, secondo periodo».
4.12
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, sopprimere il capoverso 3 dell’«Art. 428» ivi richiamato.
4.13
Maritati, Calvi, Ayala, Fassone, Legnini
Al comma 1, capoverso «Art. 428» sopprimere il comma 3.
Art. 5.
5.1
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Sopprimere l’articolo.
5.2
Maritati, Calvi, Ayala, Fassone, Legnini
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 533» sopprimere le parole: «al di là di ogni ragionevole dubbio».
5.3
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 533» ivi richiamato, sostituire le parole: «al di là di ogni ragionevole dubbio», con le seguenti: «sulla base della valutazione di tutti gli elementi raccolti nel processo e del proprio libero convincimento».
5.4
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 533» ivi richiamato, sostituire le parole: «al di là di ogni ragionevole dubbio», con le seguenti: «sulla base del principio del libero convincimento».
5.5
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 533» del codice di procedura penale, al secondo periodo dopo le parole: «il giudice applica la pena e» inserire le parole: «ove essa non abbia natura detentiva ovvero sia stata accordata la sospensione della stessa, il giudice applica».
5.6
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 533» del codice di procedura penale, al secondo periodo dopo le parole: «misure di sicurezza» inserire le parole: «ritenute più idonee».
Art. 6.
6.1
Zancan
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 6. – 1. Il comma 1 dell’"Art. 576" del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"1. La parte civile può proporre appello contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento pronunziata nel giudizio, anche abbreviato, qualora abbia acconsentito alla abbreviazione del rito"».
6.2
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al primo periodo, dopo le parole: "con il mezzo previsto per il pubblico ministero," inserire le seguenti: "ovvero autonomamente, nel caso in cui quest’ultimo non intenda impugnare la sentenza,"».
6.3
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «altresì» con la seguente: «inoltre».
Art. 7.
7.1
Manzione, Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Sopprimere l’articolo.
7.2
Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 580» richiamato, sopprimere le parole: «nel caso in cui sussista la connessione di cui all’articolo 12».
7.3
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 580», richiamato, dopo le parole: «di cui all’articolo 12» aggiungere le seguenti: «, comma 1, lettera a)».
7.4
Maritati, Calvi, Ayala, Fassone, Legnini
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 580», richiamato, dopo le parole: «di cui all’articolo 12,» aggiungere le seguenti: «comma 1, lettera a)».
7.5
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 580», richiamato, dopo le parole: «di cui all’articolo 12» aggiungere le seguenti: «, comma 1, lettera b)».
7.6
Maritati, Calvi, Ayala, Fassone, Legnini
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 580», richiamato, dopo le parole: «di cui all’articolo 12,» aggiungere le seguenti: «comma 1, lettera b)».
7.7
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 580», richiamato, dopo le parole: «di cui all’articolo 12,» aggiungere le seguenti: «comma 1, lettera c)».
7.0.1
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
1. All’articolo 599 i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Salvo che le parti facciano richiesta congiunta di celebrazione del processo in pubblica udienza, il giudizio d’appello si svolge in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127.
2. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che ha manifestato la volontà di comparire.
3. Nel caso di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale il giudice assume le prove con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori"».
Conseguentemente, i commi 4 e 5 dello stesso articolo 599 c.p.p. sono soppressi.
Art. 8.
8.1
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, lettera a), sostituire la lettera d) ivi richiamata, con la seguente:
«d) mancata motivazione in ordine al diniego di assunzione di prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell’articolo 495 comma 2».
8.2
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera a), sostituire la lettera d) ivi richiamata con la seguente:
«d) mancata motivazione in ordine al diniego di assunzione di prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell’articolo 495 comma 2».
8.3
Maritati, Calvi, Ayala, Fassone, Legnini
Al comma 1, lettera a), alla lettera d), ivi richiamata, sopprimere le parole: «, quando la parte ne ha fatto richiesta».
8.4
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, lettera a), alla lettera d), ivi richiamata, sopprimere la parola: «anche».
8.5
Zancan
Al comma 1, lettera a), nella lettera d), ivi richiamata, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quando la carenza e manifesta illogicità della motivazione emerga dal testo dell’ordinanza reiettiva».
8.6
Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Maritati
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
8.7
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
8.8
Dalla Chiesa, Manzione, Cavallaro, Magistrelli
Sopprimere la lettera b).
8.9
Zancan
Al comma 1, lettera b), sostituire la lettera e) ivi richiamata con la seguente:
«e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti richiamati nel provvedimento stesso e specificatamente indicati nei motivi di gravame».
8.10
Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Maritati
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) alla lettera e) sono aggiunte in fine le parole: "salvo che il ricorso sia stato proposto avverso sentenza inappellabile"».
8.11
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, lettera b), alla lettera e) ivi richiamata, sopprimere la parola: «mancanza,».
8.12
Zancan
Al comma 1, lettera b), nella lettera e) ivi richiamata, sopprimere la parola: «contraddittorietà».
8.13
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, lettera b), alla lettera e) ivi richiamata, sopprimere la parola: «contraddittorietà».
8.14
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, lettera b), alla lettera e) ivi richiamata, sostituire le parole: «, contraddittorietà o manifesta illogicità» con le seguenti: «o contraddittorietà».
8.15
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, lettera b), alla lettera e) ivi richiamata, sopprimere la parola: «manifesta».
8.16
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, lettera b), alla lettera e) ivi richiamata, sopprimere le parole: «o manifesta illogicità».
8.17
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, lettera b), alla lettera e) ivi richiamata, dopo le parole: «della motivazione» inserire le seguenti: «in questi ultimi due casi».
8.18
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, lettera b), alla lettera e) ivi richiamata, sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine della lettera.
8.19
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Al comma 1, lettera b), alla lettera e) ivi richiamata, sopprimere le parole: «ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».
Art. 9.
9.1
Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Maritati
Sopprimere l’articolo.
9.2
Zancan
Sopprimere il comma 1.
9.3
Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Maritati
Sopprimere il comma 1.
9.4
Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Maritati
Sopprimere il comma 2.
Art. 10.
10.1
Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Maritati
Sopprimere l’articolo.
10.2
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Sopprimere l’articolo
10.3
Zancan
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 10.
1. La presente legge si applica ai soli procedimenti nei quali si sia verificata una prima iscrizione nel registro degli indagati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa».
10.4
Zancan
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 10.
1. La presente legge si applica ai soli procedimenti per fatti successivi alla data di entrata in vigore della stessa».
10.5
Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Maritati
Sopprimere il comma 1.
10.6
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Sopprimere il comma 1.
10.7
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Sostituire il comma 1 con il seguente: «La presente legge non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima».
10.8
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, dopo la parola: «legge» aggiungere la seguente: «non».
10.9
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, sostituire le parole: «si applica ai procedimenti in corso» con le seguenti: «non si applica ai procedimenti in corso presso la Corte di cassazione».
10.10
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, sostituire le parole: «in corso» con le seguenti: «in cui non sia stata pronunciata sentenza».
10.11
Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Maritati
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «nei quali non sia ancora stata pronunciata sentenza».
10.12
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «nei quali non sia ancora stata pronunciata sentenza».
10.13
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le modificazioni dell’articolo 606 del codice di procedura penale, di cui all’articolo 8 della presente legge, non si applicano ai procedimenti pendenti in Cassazione relativi a sentenze pronunciate in grado di appello».
10.14
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
10.15
Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Maritati
Sopprimere il comma 2.
10.16
Zancan
Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
«2. L’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso per cassazione qualora sia stato proposto prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere presentati nuovi motivi entro il termine di cui all’articolo 585 comma IV codice procedura penale».
10.17
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 2, dopo le parole: «o dal pubblico ministero» inserire le seguenti: «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato».
10.18
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 2, dopo le parole: «o dal pubblico ministero» inserire le seguenti: «perché il fatto non sussiste».
10.19
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 2, dopo le parole: «o dal pubblico ministero» inserire le seguenti: «per non aver commesso il fatto».
10.20
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 2 sopprimere la parola: «non».
10.21
Maritati, Calvi, Ayala, Fassone, Legnini
Sopprimere il comma 3.
10.22
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 3 sostituire le parole: «entro quarantacinque giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».
10.23
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. In tal caso il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado inizia a decorrere dal giorno della notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2».
10.24
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Sopprimere il comma 4.
10.25
Zancan
Sopprimere il comma 5.
10.26
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Sopprimere il comma 5.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2006
277ª Seduta
Presidenza del Presidente
(3600/bis) Deputato PECORELLA. - Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 20 gennaio 2006, a norma dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore BOSCETTO (FI) riferisce sul disegno di legge in titolo in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, il quale - come è noto - è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica lo scorso 20 gennaio, a norma dell’articolo 74 della Costituzione. Dopo essersi brevemente soffermato sul contenuto del messaggio di rinvio, riferisce sull’esame svolto dalla Camera dei deputati, illustrando le singole modificazioni alle norme del disegno di legge in titolo approvate da quel ramo del Parlamento; esse, a suo avviso, hanno congruamente dato seguito ai rilievi del Presidente. Si sofferma, in particolare, sui profili concernenti la condizione di disparità tra le parti del processo: a tale riguardo, sottolinea come non sia estranea ai principi costituzionali in materia di processo penale la possibilità di una diversificazione tra accusa pubblica, accusa privata e difesa come conseguenza della diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo. Conseguentemente, ritiene che l’introduzione del comma 1 nell’articolo 1 e l’inclusione del nuovo articolo 6 nell’articolato in esame, testimonino l’avvenuta conformazione del disegno di legge in titolo ai rilievi formulati dal Capo dello Stato a questo riguardo. In conclusione, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole.
La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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957a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 2006 |
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Presidenza del vice presidente DINI, indi del vice presidente MORO, del presidente PERA e del vice presidente FISICHELLA
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(omissis)
Discussione del disegno di legge:
(3600/bis) Deputato PECORELLA. - Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,50)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3600/bis, già approvato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che il disegno di legge, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 20 gennaio 2006 per una nuova deliberazione.
Il relatore, senatore Centaro, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
CENTARO, relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il messaggio con cui il Presidente della Repubblica rinvia alle Camere il disegno di legge in esame si fonda su una modifica, derivante dalle norme approvate, della funzione della Corte di cassazione da giudice di legittimità a giudice sempre più marcatamente di merito, oltre che di legittimità, in virtù di modifiche all'articolo 606, con l'introduzione del motivo della contraddittorietà della motivazione… (Brusìo in Aula).
PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi, facciamo parlare il senatore Centaro.
CENTARO, relatore. …e con il mancato riferimento - ai fini della valutazione di tali motivi di impugnazione - al testo del provvedimento impugnato, così come anche attraverso l'ampliamento delle prove di cui si lamenta la mancata assunzione e che quindi costituirebbe vizio di illegittimità. In tal guisa, si lamenta la necessità di ingresso nel merito, da parte della Corte, per le sue pronunce, il venire meno della selezione di inammissibilità ex articolo 610, primo comma, con un aumento del carico di lavoro della Corte di cassazione, anche, tra l'altro, attraverso l'automatica conversione degli appelli pendenti in ricorso per cassazione.
Si lamenta, altresì, da parte del Presidente della Repubblica, una disparità di trattamento tra le parti, pubblico ministero e imputato - l'imputato può impugnare la sentenza di condanna, ma non può farlo il pubblico ministero - ponendo in evidenza come il pubblico ministero possa invece impugnare una sentenza che lo veda parzialmente soccombente rispetto alle stesse tesi.
Lo stesso Presidente della Repubblica rileva poi la distonia derivante dalla presenza dell'articolo 577 del codice di procedura penale, che prevede l'impugnazione delle sentenze, in caso di reati di ingiuria o diffamazione, così come della presenza dell'articolo 597, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, con riferimento ai poteri del giudice d'appello e dalla presenza nel nostro ordinamento, non eliminata dalla legge rinviata alle Camere, dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, che tratta dell'appello del pubblico ministero davanti al giudice di pace in ordine alle sue competenze penali.
La Camera ha effettuato una serie di modifiche in linea con le indicazioni provenienti dal Presidente della Repubblica. In particolare, ha previsto la possibilità di appello in caso di nuove prove, dove per nuove prove si intendono quelle di cui all'articolo 603; quindi, nuove prove decisive che sopravvengano successivamente alla pronuncia o che vengano scoperte successivamente attraverso la possibilità, poi, di una delibazione sommaria della corte d'appello, che può riaprire l'istruzione dibattimentale ovvero dichiarare inammissibile l'appello, rimettendo in termini ai fini del ricorso per Cassazione; reintroduce, facendo venir meno la prospettata disparità di trattamento nei confronti della parte civile, la possibilità di impugnazione della sentenza da parte della parte offesa, della parte civile, ai soli fini dell'attribuzione della responsabilità civile e quindi ai soli fini dell'azione civile, anche con riferimento al giudizio abbreviato; ripristina tra i motivi di legittimità di cui all'articolo 606 il riferimento all'articolo 495, secondo comma; quindi, ridelimita la mancata assunzione delle prove motivo di ricorso per cassazione, così come reintroduce il riferimento al provvedimento impugnato o comunque ad atti specificatamente indicati nel provvedimento impugnato, evitando quindi quell'ingresso nel merito assoluto e completo che veniva posto a base della mutazione del giudice di legittimità in altro giudice di merito; abroga l'articolo 577 del codice di procedura penale ed il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 36; sopprime il nuovo testo, introdotto nel disegno di legge, rinviato alle Camere dell'articolo 652 del codice di procedura penale (cioè, le conseguenze della sentenza penale di proscioglimento o assoluzione sui giudizi civili o amministrativi), mantenendo quindi inalterato l'attuale testo, che, a mio parere, risponde meglio alle necessità.
Infine, modifica la disciplina transitoria, prevedendo una declaratoria di inammissibilità per gli appelli pendenti con possibilità che essi possano trasformarsi nei quarantacinque giorni in ricorso per Cassazione anche in caso di pronuncia della Cassazione con rinvio a corte d'assise d'appello o corte d'appello; prevede la possibilità, con riferimento all'introduzione dei nuovi motivi, di un termine di trenta giorni per l'integrazione di ricorsi per Cassazione già formulati; sopprime, ovviamente, l'ultimo comma, perché è riferito al citato quarto comma della disciplina transitoria, poi modificata.
ZANCAN (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, signori colleghi, vorrei illustrare una questione pregiudiziale.
Il testo licenziato dalla Camera è un misto di ribellione e, contestualmente, di presa in giro dell'alto messaggio inviato alle Camere dal Presidente della Repubblica. Si è sostanzialmente (basta leggere i lavori della Camera) voluto interpretare il messaggio come una sorta di seri consigli da valutare discrezionalmente e da respingere con assoluta tranquillità. Non è così. Basta leggere alcuni passaggi del messaggio stesso, ed in particolare quello nel quale il Presidente della Repubblica scrive che invia alcune osservazioni di fondo che attengono la costituzionalità della legge.
Da questo testo risulta chiara l'ineludibilità che il mancato rispetto di quanto insegnato dal Presidente della Repubblica si risolve immediatamente, come un'equazione inesorabile, in una violazione di principi costituzionali. Tale violazione perdura su tutti e tre i punti sui quali si è incentrato, come osservazioni di fondo, il messaggio del Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica ha dichiarato che poter eccepire, in sede di ricorso per Cassazione, la contraddittorietà di una sentenza contrasta con la natura ontologica del ricorso per Cassazione, che deve attenere violazioni di legge, come diziona il nuovo articolo 111 - nuovo sotto il profilo della modernità del testo e dell'inserimento nella Costituzione - della Carta costituzionale. Contrasta, ancora, ritenere l'ammissibilità di un ricorso per contraddittorietà con quel bene costituzionale che è l'efficienza del processo, perché investe la Corte di cassazione di tutta una serie innumeri di nuovi procedimenti.
Di fronte a tali precise censure di costituzionalità, la risposta della Camera è stata un'autentica presa in giro: si è detto che tali questioni si risolvono introducendo il principio secondo cui gli atti dei quali si deduce la contraddittorietà devono essere specificamente previsti in sede di ricorso.
Si tratta di una presa in giro, signori colleghi, perché la specificità è una caratteristica intrinseca del ricorso per Cassazione. Lo sa anche uno studente al primo anno di giurisprudenza che se il ricorso non è specifico non è ammissibile! Allora, chiedere che il ricorso sia specifico è chiedere qualcosa di ovvio e come tale non risolve affatto il vizio di costituzionalità.
In secondo luogo, ha scritto, il Presidente della Repubblica, che le anomalie di possibilità fra accusa e difesa non possono mai travalicare i limiti fissati nell'articolo 111 della Costituzione e che il contraddittorio fra le parti deve intervenire in condizioni di parità.
Come possiamo dire che sia in condizioni di parità l'azione del pubblico ministero che, piaccia o non piaccia, è finalizzata al rispetto della legge, al rispetto della legge nell'ordinamento giudiziario e quindi latu sensu nell'ordinamento del Paese? Ma come possiamo pensare che abbia parità di condizioni il pubblico ministero che entra nel tunnel del processo abbreviato, che - per usare un paragone che ricorda altre vicende - peggio del tunnel di Venaus è mortale per il pubblico ministero, perché il pubblico ministero non potrà né risolvere l'uscita da questo tunnel con un appello, qualora l'imputato venga assolto, né tanto meno appellare nel caso in cui l'imputato venga condannato. Insomma, il pubblico ministero è chiuso come un topo all'interno di questo tunnel e non ha via di scampo e via di uscita.
Si afferma, inoltre, che ci può essere un appello quando interviene successivamente alla sentenza una prova decisiva. Vorrei sapere in forza di quale intervento ultraterrestre si verifica una prova nuova e decisiva nei quarantacinque giorni normali dell'impugnazione. Se non allunghiamo i termini e non diamo un termine più congruo per l'arrivo della prova decisiva, certamente non possiamo affermare che si risolve il problema riguardante l'appello con la prova decisiva.
Infine, e da ultimo, la questione più importante, perché attiene ai diritti di tutti i cittadini, in particolare di quelli che rappresentano la parte debole del processo, ovverosia le persone offese che si costituiscono parte civile. Dice il Presidente della Repubblica: la parte civile costituita è parte nel processo e vede compromessi i propri diritti quando non vi sia, contestualmente alla possibilità di impugnazione della parte civile, la possibilità dell'appello da parte del pubblico ministero.
Lasciatelo dire a chi se ne intende di queste cose… (Commenti dai banchi della maggioranza). Lasciatelo dire a chi se ne intende di queste cose, a tutti gli operatori di giustizia: la parte civile nel processo, se non è accompagnata dall'appello del pubblico ministero, fa la figura di Cenerentola sola in un bosco… (Commenti del senatore Tirelli).
Caro collega, le volgarità non sono mai un'interruzione consentita, tanto meno in un'Aula del Senato! Allora, se questa parte offesa è sola e ha esclusivamente la possibilità di ricorrere per gli interessi civili, è una Cenerentola sbranata dai lupi: ma i lupi sono i diritti dell'imputato, in questo caso! Allora, per l'ennesima volta danneggiate le parti più deboli del processo per, invece, tutelare i più forti e i pochi, ovverosia gli imputati eccellenti.
Per questa ragione, sotto questo profilo, violate il primo principio costituzionale, cioè quello secondo il quale la legge è uguale per tutti. (Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U e Mar-DL-U).
Presidenza del vice presidente MORO
FASSONE (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FASSONE (DS-U). Signor Presidente, intendo anch'io avanzare una pregiudiziale di costituzionalità.
Occorreva una certa dose di ingegno per conciliare cose che non sono conciliabili, cioè l'esigenza, da un lato, di accogliere o far mostra di accogliere i rilievi contenuti nel messaggio presidenziale e, dall'altro lato, l'esigenza vera, quella reale, insopprimibile, essenziale di non abbassare la guardia di fronte all'obiettivo di impedire che i pubblici ministeri esercitino le loro funzioni fino in fondo in taluni procedimenti sensibili, com'è dimostrato all'evidenza dall'ulteriore intervento nella norma transitoria.
Occorreva una certa dose di ingegno, dicevo, e all'ingegno si è fatto appello: ma all'appello ha risposto solamente la sorellastra minore, la furberia; e la furberia non riuscirà ad evitare né il senso di mortificazione del Capo dello Stato, che discenderà da una legge sostanzialmente invariata, nonostante i suoi rilievi, né sulla legge medesima gli ulteriori interventi che si profilano per il futuro da parte di altri organi di garanzia.
In questa sede devo limitarmi a due osservazioni. La prima nasce dalla già ricordata disposizione transitoria, cioè dall'articolo 10 del disegno di legge. La norma (non investita, peraltro, dai rilievi del Presidente della Repubblica) originariamente si limitava - si fa per dire - ad una notevole forzatura, perché stabiliva che un appello proposto secondo legge, e quindi validamente, ritualmente, con tutti i crismi della legalità, veniva invalidato da una legge successiva. Era già molto; era la lesione di un diritto acquisito; se una cosa del genere si facesse nei confronti della più modesta delle categorie, insorgerebbe mezzo Paese; ma qui si tratta «soltanto» del pubblico ministero e quindi andiamo avanti.
Anzi, andiamo oltre, perché nell'articolo 10 si è inserito un nuovo comma, il 4, che affido all'attenzione dei colleghi che avranno la bontà di prestarla e che rappresenta la vera e autentica lesione costituzionale. Nel comma 4 si stabilisce che la disposizione del precedente comma 2, cioè la inammissibilità dell'appello ritualmente proposto a suo tempo, «si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna (…) che abbia riformato una sentenza di assoluzione».
Prego di seguire le scansioni: abbiamo una sentenza in primo grado di assoluzione; abbiamo un appello del pubblico ministero che è fondato, perché la Corte lo riconosce fondato, e trasforma la assoluzione in condanna; abbiamo un ricorso dell'imputato alla Corte di cassazione che annulla la sentenza, sì, ma non sul punto centrale, bensì su un punto marginale, collaterale, ad esempio perché ritiene che sia stato indebito concedere o negare i benefìci di legge, oppure su un punto afferente una pena accessoria, oppure su un punto qualsiasi che non investe la pena o la misura di sicurezza.
Ebbene, in questo caso, un appello non soltanto presentato secondo legge, ma delibato da un giudice, e quindi tale che ha esaurito la sua funzione, e confermato dalla Corte di cassazione nel suo nodo centrale, cioè quello afferente la responsabilità, viene caducato e dichiarato inammissibile. Questo si chiama lesione del giudicato parziale. Questo si chiama lesione dell'autonomia della giurisdizione.
Vi è poi un secondo punto, che per brevità devo circoscrivere a poche parole, ed è il belletto, la mera cosmesi che si è cercata di applicare all'articolo 1, che era l'oggetto fondamentale della doglianza nostra e di quella, ben più autorevole, del Capo dello Stato.
Cosa diceva l'articolo 1 originariamente? Che il pubblico ministero e l'imputato possono appellare le sentenze di condanna. Si diceva questo per l'intuitiva ragione che, siccome le parti, ex articolo 111, operano in situazione di parità davanti al giudice, non si poteva fare a meno di allineare il pubblico ministero e l'imputato almeno formalmente nel dire che potevano appellare la sentenza di condanna.
Io dissi, molto modestamente, che era come prevedere che un lavoratore dipendente possa rivolgersi al magistrato del lavoro quando riceve una promozione o una gratifica e non, invece, quando viene licenziato.
Molto più autorevolmente, il Presidente della Repubblica ha detto che è incongruenza della nuova legge il fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta.
Che cosa ha fatto la nuova legge, la sorellastra dell'ingegno? Ha detto che pubblico ministero e imputato possono appellare quando scoprono nuove prove, con ciò stesso ammettendo una legittimazione ad appellare e ad avere la cosiddetta revisio prioris istantiae se non altro quando si scopre una nuova prova.
E trascuro il fatto che questa nuova prova, così importante da giustificare l'eccezione, nella retta sterminata del tempo deve infilare quel corridoio ridottissimo che sono i trenta giorni concessi al pubblico ministero per proporre appello. Se avviene dopo, la nuova prova non ha più rilevanza.
Ma, poiché so che interessano assai poco le sorti del pubblico ministero a codesta maggioranza, rassegno quelle dell'imputato, anche qui prendendo ad esempio un caso che è nell'immaginario e nell'attenzione di tutti: il processo di Cogne.
Proviamo ad ipotizzare cosa accadrebbe, anzi cosa accadrà con la nuova legge che vi accingete a licenziare nonostante tutto, in un caso di questa gravità e delicatezza quando l'imputata venga riconosciuta colpevole del gravissimo delitto di omicidio, venga dichiarata non imputabile e assoggettata a una pesante misura di sicurezza, quale il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario: in questo caso non è consentito l'appello.
Ho avuto modo di citare - e le richiamo oggi, perché la variazione da voi apportata le rende ancora più cogenti, stringenti e ineludibili - tre sentenze della Corte costituzionale che intervennero per dichiarare illegittima l'allora norma del codice abrogato, che negava l'appello all'imputato in casi come questi, cioè in caso di proscioglimento per non imputabilità, in caso di prescrizione conseguente l'applicazione di attenuanti generiche (e dovreste ben sapere quale situazione sto toccando) e, aggiungo ancora, domani, anche il perdono giudiziale, che è una sentenza di proscioglimento ex articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, anche in questo caso si avrà una piena enunciazione di responsabilità penale con tutti gli effetti collaterali che ne conseguono e il divieto di appello in capo all'imputato.
Con questa disposizione voi avete introdotto un ulteriore paradosso: se quella prova decisiva è nuova, essa legittima un appello e teoricamente una riforma della sentenza di assoluzione appellata; ma perché non riconoscere altrettanta rilevanza se quella prova decisiva è stata assunta e dimenticata o disattesa dal giudice? Il giudice è andato in controvalore rispetto a questa sentenza.
Ecco un'altra contraddizione palese, che rende questa disposizione, come dicevo prima, nulla più che un belletto apposto ad una volontà proterva.
Mi auguro sia prossima una nuova stagione in cui le questioni di costituzionalità di un legge non saranno ascoltate con l'indifferenza con cui sono state ascoltate le innumerevoli questioni che abbiamo sollevato in questa legislatura, spesso ottenendo riconoscimento in un momento successivo. Mi auguro che questa stagione sia molto vicina. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un).
CAVALLARO (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per illustrare la questione pregiudiziale QP1, da me presentata. Tuttavia, considerata l'illustrazione effettuata dai colleghi Zancan e Fassone, con argomenti assolutamente decisivi ai fini della declaratoria di confermata incostituzionalità della normativa oggi all'esame dell'Aula, mi permetterò soltanto, poiché ciò echeggia un dibattito già svolto in Commissione, di riaffermare un principio di carattere generale. La norma così come ci viene presentata non emenda affatto i vizi di incostituzionalità segnalati dal Capo dello Stato.
Non per un ossequio formale all'impegno del Capo dello Stato, ma per sostanza e rispetto del dettato dell'articolo 74 della Costituzione, intendo soprattutto ribadire e precisare che, contrariamente a quanto si può argomentare dalla riduttiva portata delle modifiche, peraltro ancor più contraddittorie, che sono state apportate al testo originario della norma oggetto del messaggio, l'intervento del Capo dello Stato, nel messaggio di cui all'articolo 74 della Costituzione, non è affatto, come si vuol ritenere, un intervento di costituzionalità puntuale, che possa essere parametrato con ciò che la Corte costituzionale opera come sindacato successivo sulla costituzionalità delle leggi, ma è per la verità, come concorde dottrina e giurisprudenza costituzionale ammettono (citerò soltanto il Guarino e il Paladin), un sindacato di costituzionalità di merito.
Si tratta, cioè, proprio di quel sindacato (che del resto inaugurò il Presidente Einaudi) che si ha quando il Capo dello Stato - leggo testualmente un manuale che forse sarebbe meglio che anche i colleghi della maggioranza ripassassero - "ritenga che una legge possa turbare il funzionamento delle istituzioni o gli equilibri sui quali si regge l'ordinamento complessivo. Valga l'esempio di una disciplina che, senza ledere l'articolo 97 della Costituzione, si dimostrasse però gravemente inopportuna ai fini del buon andamento dell'amministrazione".
Questo era il contenuto generale del messaggio indirizzato dal presidente Ciampi a queste sorde Aule del Parlamento, nella loro maggioranza. Questo rimane inalterato.
Le osservazioni formulate dai colleghi dimostrano gli effetti di una maldestra ortopedia legislativa. Si potrebbero avanzare anche altri rilievi: addirittura si potrebbe parlare della violazione del principio di cui all'articolo 580 del codice di procedura penale, sulla conversione dei mezzi di impugnazione, la violazione del principio di non contraddizione tra giudicati, l'assoluta incongruenza del regime transitorio.
Sono tutti ulteriori suggelli ad un'ulteriore, insistita incostituzionalità di queste norme che noi rassegniamo, non rassegnati, al giudizio dell'Aula, del Paese e delle autorità giudiziarie. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-Un).
BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, a nome della maggioranza, ritengo che le questioni sollevate siano tutte largamente infondate. Mi rivolgo in particolare al senatore Fassone, facendo riferimento soprattutto alla parte finale del suo intervento che considero palesemente in chiave elettorale, per dire che credo - e spero - che l'unica stagione alla quale il centro-sinistra stia per andare incontro sia un autunno malinconico o un inverno freddo e rigido. Non penso proprio, infatti, colleghi dell'opposizione, che le elezioni vi daranno la possibilità di far precipitare nuovamente questo Paese nell'immobilismo e nella vetustà nelle quali lo avevate costretto.
Le questioni sono infondate per alcune ragioni - a mio avviso - molto evidenti. Non ci sono profili di incostituzionalità. Per la verità, non ce n'erano neanche nel testo rinviato alle Camere dal Capo dello Stato e non ce ne sono nel testo pervenuto al Senato dalla Camera ed elaborato a seguito del messaggio del Capo dello Stato.
Ebbene, signor Presidente, colleghi, come tutti in quest'Aulanutro un enorme rispetto, doveroso e sentito, per il Capo dello Stato e per le istituzioni in genere, ma credo che il miglior modo per manifestare il rispetto nei confronti delle istituzioni in generale, ed in particolare nei confronti della Presidenza della Repubblica, sia quello di motivare un rispettoso dissenso in relazioni a talune scelte, valutazioni ed iniziative che nel merito dei provvedimenti vengono - peraltro assolutamente in maniera legittima - assunte dal Capo dello Stato.
Dunque, leggendo il messaggio presidenziale e ripercorrendo le questioni dedotte dai colleghi dell'opposizione, non posso che prendere atto, ancora una volta, che tutte le questioni sollevate e dedotte appaiono, con una certa evidenza, delle valutazioni soggettive, assolutamente rispettabili, ma altrettanto opinabili, in termini di opportunità processuale.
Non c'è dubbio che sul modello processuale e sul ruolo che le parti sono chiamate o possono essere chiamate a giocare in un modello processuale possiamo legittimamente avere tutti opinioni divergenti; però, è altrettanto vero che nel momento in cui si taccia una legge di illegittimità costituzionale, in tutto o in parte, bisogna avere l'opportunità di agganciarsi, in maniera precisa, a profili legati al dettato costituzionale.
Ebbene - lo dico con la stima che nutro nei confronti dei colleghi dell'opposizione che oggi hanno preso la parola - in nessuna delle questioni dedotte oggi, come in nessuna di quelle che formano oggetto e corpo del messaggio del Presidente della Repubblica riesco a ravvisare una netta e nitida infrazione del precetto costituzionale.
Ripeto, vi sono valutazioni di non condivisione del modello processuale penale, nella fattispecie per le norme attinenti a singoli punti del processo penale così codificato, ma non vedo come si possa, da tali critiche, inferire delle violazioni a norma costituzionale.
D'altronde, riallacciandomi a quanto detto dal senatore Cavallaro - su questo punto abbiamo già avuto modo di confrontarci in Commissione - nel valutare contenuto e limiti - perché la democrazia è fatta anche di limiti reciproci tra i vari organi dello Stato - del messaggio del Capo dello Stato, da un lato dobbiamo fare riferimento all'articolo 74 della Costituzione, ma dall'altro, per comprenderne esattamente il contenuto e la portata, non possiamo non riferirci all'articolo 87 della stessa Carta.
Orbene, l'articolo 74 della Costituzione prevede la possibilità che il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, chieda una nuova deliberazione con messaggio motivato alle Camere. Si pone però il problema - ma credo si ponga in via puramente teorica, essendo risolvibile in maniera assolutamente piana dal punto di vista interpretativo - di quale contenuto possa riconoscersi e darsi al messaggio del Capo dello Stato.
Ebbene, questo contenuto non può che essere legato a profili di illegittimità costituzionale, giammai a profili di merito della norma, giammai a profili di opportunità normativa. Ciò per una constatazione molto semplice: non a caso ho richiamato l'articolo 87 della Costituzione perché quando, al primo comma, prevede che il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale, l'articolo ci dice qualcosa in positivo, ma ce ne dice anche una in negativo, vale a dire che il Capo dello Stato non rappresenta il popolo italiano, che è cosa assolutamente rilevante sul piano della corretta definizione del sistema dei poteri e degli organi costituzionali. Infatti, la rappresentanza del popolo italiano è conferita dalla Costituzione al Parlamento. Il Parlamento è rappresentante del popolo italiano e, in questa dimensione e con questa funzione, è delegato e individuato dalla Costituzione come il soggetto costituzionale che deve realizzare attraverso le scelte metodologiche, strumentali e di merito, l'interesse del popolo italiano.
Allora se stabiliamo una facilissima corrispondenza tra il concetto di opportunità - alternativo a quello di legittimità costituzionale - ed il concetto d'interesse del popolo italiano, abbiamo la soluzione del problema nella seguente prospettiva: l'unico soggetto costituzionalmente individuato, che può farsi carico dell'interesse del popolo italiano, attraverso le scelte ritenute più opportune, è il Parlamento, in quanto il Capo dello Stato non rappresenta il popolo italiano.
Il Capo dello Stato, quindi, in virtù del combinato disposto degli articoli 74 e 87 della Costituzione, può sì rinviare la deliberazione alle Camere, ma può rinviarla solamente nell'ottica e nella chiave della sua precipua funzione di garanzia e di equilibrio nella corretta dinamica fra i poteri, quindi per sole questioni di palese illegittimità costituzionale. Questo per non sottrarre spazio e non debordare rispetto al giudice della costituzionalità delle leggi, che è la Corte costituzionale.
Posto in questi termini, non vedo come superabili, il problema relativo alle questioni pregiudiziali di costituzionalità appare automaticamente risolto: non vi sono norme costituzionali violate con assoluta evidenza. Si sarebbe al più potuto invocare - e in un passaggio il Capo dello Stato affronta passim il problema - il riferimento all'articolo 111 della Costituzione, in relazione quindi alla parità tra accusa e difesa.
Avviandomi alla conclusione, sottolineo però che non a caso la questione viene solo sfiorata, perché appare infondata ictu oculi - per continuare con le espressioni latine - visto che è del tutto evidente che la parità tra accusa e difesa si realizza, innanzitutto, non tra le parti del processo, ma in relazione alla terzietà del giudice, che qui non è assolutamente messa in discussione, così come la parità tra accusa e difesa discende e si realizza sul terreno dei mezzi di prova e non già sul terreno dei mezzi di impugnazione.
Il processo non è - guai se lo fosse - una gara tra accusa e difesa: il processo penale è lo strumento attraverso il quale, attraverso la raccolta delle prove e il giudizio del giudice imparziale, si persegue la verità degli uomini, la verità critica. Su questo piano, allora, neanche l'articolo 111 può essere invocato.
Cari colleghi, le altre questioni che avete sollevato, lo ripeto, sono apprezzabili sul piano del merito e possono formare un utile base di discussione sul piano della formulazione normativa, ma certamente non sono questioni che possono dirsi cogenti, valide e fondanti un'espulsione del disegno di legge dall'Aula sul piano della legittimità costituzionale.
Credo, quindi, che le pregiudiziali possano essere respinte. (Applausi dai Gruppi AN, UDC e del senatore Gubetti).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.
Verifica del numero legale
ZANCAN (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, la prego di controllare; si tratta di questioni pregiudiziali di costituzionalità relative ad un provvedimento rinviato alle Camere dal Capo dello Stato: devono esserci votazioni regolari!
Sotto quel giornale c'è una luce viola. Faccia togliere il giornale, per favore.
GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, al primo banco ci sono quattro luci accese e tre soli senatori.
PRESIDENTE. Dietro al senatore Palombo chi c'è? Accanto al senatore Magnalbò chi c'è? Ecco, ora va bene.
Il Senato è in numero legale. (Commenti del senatore Manzione).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, presentata, con diverse motivazioni, dai senatori Zancan, Fassone, Cavallaro (QP1), Dalla Chiesa e Manzione (QP2), e Magistrelli (QP3).
Non è approvata.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltà.
ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, onorevoli colleghi, c'è una straordinaria coerenza in questa legislatura, perché è incominciata nel luglio 2001 con il provvedimento sulle rogatorie, relatore il senatore Centaro, e termina nel febbraio 2006 con la normativa in materia di inappellabilità, relatore il senatore Centaro. Entrambi i provvedimenti hanno lo scopo dichiarato di favorire, in particolare, il presidente del Consiglio, onorevole Berlusconi, e quindi c'è queste coerenza: si comincia con il favore e si chiude con il favore.
Certo, non si può dire che una norma di natura processuale, se non fosse di favore, non verrebbe discussa il penultimo giorno della legislatura, così come erano state discusse norme di favore nei primi giorni della legislatura. Qui però si verifica una novità perché il Presidente del Consiglio è confesso: da quanto abbiamo appreso dai media pare abbia detto che, sì, è vero, la norma sull'inappellabilità lo avvantaggia.
A fronte di questa confessione, la maggioranza si è impegnata a strafare; basta leggere le norme in materia di regime transitorio, dove c'è una perla che rimarrà, signori colleghi, nei libri di scuola giuridica, in cui addirittura, per essere più zelanti e più realisti del re, si prevede che l'appello già proposto legittimamente dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento venga dichiarato inammissibile con una ordinanza non impugnabile. (Forte brusìo in Aula).
Colleghi, capisco che vi interessi poco, anche perché sono ben consapevole che abbiate un briciolo di vergogna nell'approvare questo testo di legge… (Commenti dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Senatore Zancan, mi faccio carico di richiamare l'Assemblea a limitare il brusìo. Continui il suo intervento.
ZANCAN (Verdi-Un). Allora, con il provvedimento al nostro esame, volendo strafare, si è addirittura deciso che retroattivamente diventa inammissibile un appello assolutamente ammissibile, cosicché non solo si cambiano le carte in tavola o le regole del gioco, ma le si cambiano con effetto retroattivo, il che vi garantisco non è mai esistito in nessun testo di legge.
Il senatore Bobbio, che così pervicacemente risponde alle nostre fondate argomentazioni, mi citi un solo caso di norma giuridica dove l'inammissibilità retroagisce e fulmina la norma valida fino a quel momento. Esistono le conversioni dall'appello al ricorso, esistono altri strumenti, ma questo fulminamento all'indietro è un'assoluta novità!
Gli effetti perversi di questa legge che debbo denunciare in discussione generale sono vari. Per primo la devastazione del processo per Cassazione, che diventa un nuovo giudizio di fatto: con questo provvedimento si ingolfa il processo per Cassazione, non si giova certo all'efficienza ed efficacia della giustizia! Stiamo parlando di perseguire degli imputati, e quindi di recuperare la ferita che il reato ha inferto nel corpo sociale. Di tutto questo non vi importa niente. Vi accingete a creare una situazione di ingorgo che aumenterà la già endemica crisi di scarsa velocità del processo penale.
In secondo luogo, realizzate un'assoluta disparità di trattamento fra il pubblico ministero e l'imputato, il quale potrà giovarsi di tre gradi di giudizio. Per usare un'espressione molto cara al ministro Castelli, state dalla parte di Caino e non di Abele. Abele proprio in questo testo di legge lo mettete, come suol dirsi, sotto i tacchi. State dalla parte di Caino, gli garantite tre gradi di giudizio di merito, mentre il pubblico ministero che tenta di far rispettare la legge può trovare un giudice non perbene, un giudice neghittoso o pavido.
Occorre fare attenzione perché ormai nel nostro sistema processuale l'80 per cento dei processi è condotto da un giudice unico - vuoi nel giudizio abbreviato, vuoi nel processo ordinario - il quale può certamente sbagliare come tutti gli umani e, se sbagliando assolve un imputato di gravi reati, non può proporre l'impugnazione.
Si determina in questo modo la conseguenza che il pubblico ministero, rendendosi conto che è stata creata una trappola mortale ai suoi tentativi di esercizio dell'azione penale, sfrutterà fino all'ultimo i termini che gli sono stati concessi. In buona sostanza, cercherà di rosicchiare più tempo possibile, e si verificherà una nuova situazione d'intralcio e di lentezza del processo. Lasciatemelo dire: la vostra ingegneria giuridica, anziché accelerare, devasta nel ritardo i processi penali!
Da ultimo, come terza censura preliminare a questo testo di legge, voi lasciate sola la parte civile. Malgrado le dichiarazioni di facciata del signor Ministro, non vi interessa nulla di Abele; a voi interessa Caino, o meglio vi interessano i Caini eccellenti, tanto per essere chiari. Di Abele non vi interessa nulla, lo lasciate solo a fare le sue eventuali doglianze per una sentenza ingiusta nei suoi confronti; egli dovrà naturalmente affrontare spese processuali ed entrerà anch'egli in un tunnel. Non avete assolutamente valutato come l'assenza del pubblico ministero, concedendo esclusivamente un ricorso per gli interessi civili, lascerà sguarnita, anzi sguarnitissima, la parte civile.
Danneggiate dunque le parti più deboli; non posso che complimentarmi con questa coerenza nel malfare che ha dominato questa legislatura, dall'inizio alla fine. Avete cominciato tentando di favorire il Presidente del Consiglio e terminate favorendo il Presidente del Consiglio. C'è solo una differenza: lì è stato un tentativo veramente sbagliato tecnicamente; qui invece il colpo vi riesce e il favoreggiamento nei confronti del Presidente del Consiglio è consumato, pieno e totale, confessato dal Presidente del Consiglio stesso. (Voce corale dai banchi della maggioranza).
Andate a fare questi cori al Presidente del Consiglio, alle dichiarazioni di stampa che lui ha avuto se non altro l'onestà di rilasciare in questo caso. Dunque, ancora una volta vi muovete non nell'interesse di tutti i cittadini; ancora una volta vi muovete nell'interesse di pochi, per l'ennesima volta privilegiando i forti e danneggiando i deboli, con una coerenza legislativa negativa degna di miglior causa.
Allora, consentitemi di dire in chiusura del mio intervento in via generale che è tempo che il popolo italiano, tra poco - questa volta, sì, giustamente - vi condanni senza appello! (Applausi dei senatori De Zulueta e Legnini).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Calvi. Ne ha facoltà.
CALVI (DS-U). Signor Presidente, farò un intervento assai breve e mi soffermerò soltanto su un punto. Vedete, colleghi, all'articolo 5 di questa legge si stabilisce un punto assai condivisibile: si dice che quando si giunge ad una condanna essa deve essere pronunciata al di là di ogni ragionevole dubbio. È un'affermazione assai suggestiva, ma certamente è un principio che non si può non condividere.
Se è così, credo che sia condivisibile anche, o per lo meno si potrebbe discutere, il fatto che allorquando vi sia una sentenza che condanni al di là di ogni ragionevole dubbio il pubblico ministero non possa impugnare quella sentenza. Potremmo discutere a lungo sulle differenze tra il sistema di Common law ed il nostro, ma certamente è un tema sul quale ci potremmo tranquillamente confrontare.
La domanda che faccio è un'altra: se colui che viene condannato, al di là di ogni ragionevole dubbio, gode del privilegio di non vedere impugnata dal pubblico ministero questa sentenza, mi domando e vi domando per quale motivo, se l'assoluzione viene pronunciata nel dubbio, come appunto previsto dal comma 2 dell'articolo 530, non si debba, anche a tutela delle vittime del processo stesso, della parte civile, dare la possibilità d'appello.
Se la certezza al di là di ogni dubbio, può comportare la non impugnabilità di quella sentenza, qualora la sentenza venga invece pronunciata con dubbio, che essa debba essere verificata mi sembra un principio di civiltà.
Ma vi è di più; voi andate più in là ancora, nel caso di una sentenza di proscioglimento, quando l'imputato viene ritenuto colpevole, e pur tuttavia gli vengono concesse le attenuanti generiche e di conseguenza il termine di prescrizione si abbassa ed egli viene prosciolto per prescrizione.
Cito il caso pour cause, perché stiamo parlando di questo, non nascondiamoci dietro un dito. Mi domando allora: perché negare al pubblico ministero di chiedere la verifica nel merito, nel caso di attenuanti generiche concesse all'imputato colpevole, e che gli hanno consentito di godere del privilegio di vedersi prosciolto per prescrizione? Perché non verificare la sussistenza nel merito di quelle attenuanti generiche così concesse?
Vedete, potremmo discutere a lungo su questi temi. Potremmo discutere a lungo sulla Cassazione, ad esempio, ma la legge che volete approvare trova in questo aspetto il suo punto dolente. Volete fare una legge per impedire l'impugnativa nei confronti di chi pur giudicato colpevole, quindi con attenuanti generiche, ha visto prescritto il suo reato. Se questo è ciò che desiderate, allora volete sicuramente una legge ingiusta.
Vorrei ricordarvi le parole del presidente della Corte di cassazione Marvulli: «L'innovazione e la naturale fisiologica evoluzione della giurisprudenza e del diritto devono conciliarsi con la certezza, perché il disordine della giurisprudenza non è meno dannoso del disordine della legislazione. Entrambi in egual misura uccidono la certezza, contraddicono lo Stato di diritto, travolgono quel sacro principio di democrazia che ci fa tutti eguali davanti alla legge».
Oggi, se il disegno di legge in esame dovesse essere approvato, non saremmo più tutti eguali davanti alla legge. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manzione. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, mi limiterò a svolgere alcune considerazioni di ordine generale, riservandomi interventi nel merito specifico del provvedimento che stiamo discutendo quando verranno affrontati i singoli emendamenti.
Ciò che tengo a lasciare agli atti, in questa sera del 9 febbraio 2006, quando - per fortuna - la XIV legislatura è prossima a spirare, è che quello che abbiamo di fronte e di cui stiamo discutendo è il sesto messaggio, ex articolo 74 della Costituzione, che il Capo dello Stato ha inviato alle Camere.
Se volessimo per un attimo ragionare in maniera comparata, dovremmo riscontrare come nella scorsa legislatura, la XIII, ai Governi di centro-sinistra ne siano stati trasmessi dal Capo dello Stato, sempre ai sensi dell'articolo 74, soltanto tre. Ricordo infatti al collega Bobbio la differenza fra il messaggio ex articolo 74, con il quale non si promulga l'ipotesi legislativa che viene trasmessa al Capo dello Stato, da quello ex articolo 77. Ma come ho già detto tale questione verrà affrontata quando entreremo nel merito del provvedimento.
Abbiamo pertanto registrato un raddoppio. L'incremento del cento per cento dei messaggi trasmessi dal Capo dello Stato alle Camere, oppure - per usare un termine più comprensibile - il rifiuto e l'impossibilità di promulgare leggi assolutamente inaccettabili è il segno evidente di una sofferenza interistituzionale che rende necessaria qualche considerazione di ordine generale.
La prima considerazione è ovvia, colleghi, e tiene conto sia del dato quantitativo numerico, sia dell'essenza reale dei messaggi presidenziali trasmessi alla Camere.
La XIV legislatura, ormai agli sgoccioli, verrà ricordata per le forzature costituzionali che questa maggioranza ha messo in campo molto spesso. Lo dico per fornire un parametro attendibile: se volessimo immagine una cartina di tornasole istituzionale che ci consentisse di comprendere qual è l'atteggiamento generale al quale questa maggioranza ha improntato il suo modo di legiferare, dovremmo addizionare ai messaggi ex articolo 74 anche le tante sentenze della Corte costituzionale che hanno evidenziato la capacità meramente demolitoria da parte della Casa delle Libertà.
Alla base di questo evidente conflitto interistituzionale è giusto rinvenire una eccessiva disinvoltura legislativa, fondata sull'assurdo assioma che lo stesso collega Bobbio, nel criticare il messaggio del Capo dello Stato, in qualche modo invocava: la sovranità popolare è stata attribuita a noi, siamo noi i rappresentanti del popolo e quindi possiamo fare tutto ciò che vogliamo. Questo era il senso di ciò che il collega Bobbio ha detto, un atteggiamento che dovremmo definire a dir poco vandalico.
Tutto ciò è stato fatto violando le leggi, i regolamenti, la prassi ed assaporando più volte anche il gusto della violazione della legge costituzionale. Ma dicevo che il merito cercheremo di affrontarlo via via che esamineremo i singoli emendamenti.
La verità è che, respingendo le nostre pregiudiziali, ci avete dato una dimostrazione precisa, avete dipinto un quadro assolutamente chiaro: per le quote rosa non siete riusciti a garantire il numero legale in quest'Aula, spingendo al massacro il ministro Prestigiacomo; per il decreto sulla previdenza agricola, che è stato approvato poco fa, avete avuto bisogno di chiedere l'aiuto responsabile dell'opposizione per garantire la copertura di un Ministro senza maggioranza; per respingere, invece, le pregiudiziali su questo provvedimento, per tutelare i vostri sodali eravate tutti qui, per difendere l'unico interesse che avete veramente a cuore: quello dei vostri compari di merende. (Commenti dei senatori Carrara, Moncada e Pastore). Ma fate attenzione, perché la campanella sta per suonare e il vostro assalto alla diligenza per fortuna finirà: per nostra fortuna e per fortuna del Paese. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brutti Massimo. Stante la sua assenza, si intende che abbia rinunciato.
Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
CENTARO, relatore. Signor Presidente, vorrei chiedere, se è possibile, di replicare domani, anche per dare maggiore possibilità di ascolto all'Assemblea. (Commenti).
PRESIDENTE. Mi pare di capire che si tratti di una richiesta di chiusura anticipata della seduta.
CALVI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALVI (DS-U). Signor Presidente, la discussione è fissata fino a tarda sera. Inoltre, mi permetta, questo tema lo abbiamo affrontato a lungo in Commissione, lo abbiamo discusso qui, il senatore Centaro è un magistrato, un giurista che conosce perfettamente l'argomento: credo possa tranquillamente rispondere e noi siamo in attesa della sua replica; lo vogliamo ascoltare ora, quindi non accettiamo il rinvio.
PRESIDENTE. Avevo inteso l'intervento del senatore Centaro come una richiesta di rinviare a domani l'esame di questo provvedimento. Poiché non vi è accettazione unanime della proposta, avendo già parlato un oratore contro, domando se vi siano interventi a favore.
SCHIFANI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCHIFANI (FI). Signor Presidente, intervengo per un'armonizzazione non tanto dei tempi dell'esame di questo provvedimento, quanto dei nostri lavori in generale. Infatti, alle ore 20 risulta convocata una seduta di Commissioni congiunte; quindi, per consentire alle Commissioni di lavorare e tenuto conto del numero degli emendamenti presentati e della delicatezza del tema (Commenti del senatore Angius), saremmo dell'idea di accogliere la proposta del relatore e di proseguire nella giornata di domani con un dibattito più ampio alla presenza di più parlamentari, ma anche, allo stesso tempo, nella consapevolezza che i tempi non ci consentono di terminare i lavori in questa serata, alla luce della convocazione di cui ho detto.
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta, avanzata dal senatore Centaro.
È approvata.
CALVI (DS-U). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
È approvata. (Vive proteste del senatore Manzione per alcune luci fra i banchi della maggioranza cui non corrisponderebbero senatori. Repliche del senatore Nocco).
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
ALLEGATO A
DISEGNO DI LEGGE
Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (3600/BIS)
________________
( )Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione con messaggio motivato ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione in data 20 gennaio 2006.
PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE
QP2
Respinta ( )
II Senato,
premesso che:
- il Presidente della Repubblica ha rinviato, in data 20 gennaio 2006, ai sensi dell'articolo 74, primo comma della Costituzione, la legge recante "Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento";
- in sede di riapprovazione della legge, la Camera dei deputati ha riformulato la disciplina transitoria (articolo 10, comma 1), la quale prevede l'inammissibilità dell'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della legge;
- tale previsione appare in palese e non conciliabile contrasto con la disciplina "a regime" della legge, che consente, nel solo caso di prove "decisive", l'appello contro le sentenze di proscioglimento (articolo 1, secondo comma);
- del tutto incomprensibile risulta una così radicale differenza tra fase transitoria e fase "a regime", pesantemente incidente sulle concrete possibilità di difesa dell'imputato;
- conseguentemente non può non considerarsi la disciplina in esame, specie con riferimento alla disciplina transitoria di cui all'articolo 10, incostituzionale per irragionevole differenziazione di trattamento,
delibera di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 3600/bis.
QP3
Respinta ( )
II Senato,
premesso che:
- il Presidente della Repubblica ha rinviato, in data 20 gennaio 2006, ai sensi dell'articolo 74, primo comma della Costituzione, la legge recante "Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento";
- nel messaggio di rinvio il Capo dello Stato opera una censura nei confronti della disciplina transitoria contenuta nel provvedimento legislativo, la quale rende applicabili le disposizioni del provvedimento stesso anche ai procedimenti penali in corso, prevedendo, inoltre, anche una automatica conversione in ricorso per cassazione degli appelli proposti prima dell'entrata in vigore della legge;
- evidente risulterebbe, secondo il Presidente della Repubblica, l'enorme aggravio di lavoro - e la conseguente paralisi nel funzionamento - della Corte di Cassazione, in conseguenza di tale automatica conversione degli appelli in ricorsi per Cassazione, con conseguente inammissibile lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della Giustizia (articolo 97 della Costituzione);
- il provvedimento all'esame dell'Assemblea elude completamente i rilievi presidenziali, mantenendo da un lato la previsione dell'applicabilità delle disposizioni della legge ai procedimenti in corso e dall'altro introducendo un procedimento che sostanzialmente consente senza limiti alla parte interessata la trasformazione del ricorso in appello in ricorso per Cassazione;
- l'evidente elusione del senso del rilievo presidenziale ad opera della nuova disciplina transitoria posta dall'articolo 10 della legge merita la più severa censura, potendosi riprodurre con riferimento a tale disposizione il medesimo giudizio di incostituzionalità per violazione dell'articolo 97 della Costituzione già formulato con riferimento all'originario articolo 9 della legge rinviata dal Capo dello Stato,
delibera di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 3600/bis.
QP1
Respinta ( )
II Senato,
premesso che:
- il Presidente della Repubblica ha rinviato, in data 20 gennaio 2006, ai sensi dell'articolo 74, primo comma della Costituzione, la legge recante "Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento";
- nel messaggio di rinvio il Capo dello Stato opera un fondamentale rilievo nei confronti dell'impianto dell'intero provvedimento, lamentando che "le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione a norma del quale "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale";
- il rifiuto della maggioranza di incidere sostanzialmente sul principio di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento di cui all'articolo 1 della legge - fatta salva la parziale e comunque restrittiva correzione in ordine alle sole ipotesi di prove decisive, di cui al nuovo secondo comma dell'articolo 593 del codice di procedura penale - non consente di ritenere superati i rilievi di legittimità del Presidente della Repubblica;
- la legge nuovamente all'esame delle Camere, resta quindi un provvedimento che altera, oltre la misura del costituzionalmente consentito, la parità di posizione delle parti processuali, ledendo l'articolo 111, secondo comma, della Costituzione ed il buon andamento dell'amministrazione della giustizia, del pari richiamato dal messaggio presidenziale,
delibera di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 3600/bis.
________________
( ) SU TALI PROPOSTE, E SU QUELLE PRESENTATE IN FORMA ORALE DAI SENATORI ZANCAN E FASSONE, È STATA EFFETTUATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 93, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO, UN'UNICA VOTAZION E
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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958a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2006 |
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Presidenza del vice presidente DINI, indi del vice presidente MORO
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.(omissis)
Seguito della discussione del disegno di legge:
(3600/bis) Deputato PECORELLA. - Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,02)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3600/bis, già approvato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che il disegno di legge, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 20 gennaio 2006 per una nuova deliberazione.
Ricordo altresì che nella seduta pomeridiana di ieri il relatore ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto luogo la discussione generale.
Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.
CENTARO, relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame sconta un'accentuata ritrosia culturale contro ogni forma d'innovazione e di modifica dello status quo, che già il centro-sinistra ebbe modo di riscontrare nella scorsa legislatura in occasione di tutta una serie di riforme che riguardavano l'articolo 513 del codice di procedura penale, l'articolo 111 della Costituzione e norme conseguenti.
Molti dei rilievi formulati fuori di quest'Aula, ma che sono rimbalzati poi in quest'Aula, muovono da una incapacità di approccio al nuovo che, però, comporta sempre la critica del vecchio e dello status quo. Quando, infatti, si parla di rischi di grande inflazione, piuttosto che di deflazione, ci si basa su proiezioni prognostiche che non hanno alcun riscontro obiettivo - e tale non ne possono avere - e che si prestano ad argomentazioni di segno assolutamente contrario e opposto, anch'esse, per certi versi, non dimostrabili.
È evidente, pertanto, che l'assunzione di responsabilità che una maggioranza, un Governo, un Parlamento fa nel corso dell'esame parlamentare costituisce, secondo me, il modo migliore… (Brusìo in Aula).
PRESIDENTE. Prego i colleghi di ridurre le conversazioni per ascoltare il relatore, senatore Centaro, che anche la Presidenza non può udire.
CENTARO, relatore. ... per rispondere a certe critiche - a mio parere - assolutamente infondate.
Questo disegno di legge, è vero, amplia lo spettro di valutazione della Corte di cassazione, introducendo un nuovo motivo, e cioè quello della contraddittorietà di una motivazione, che - a mio avviso - è di particolare importanza, poiché una motivazione può essere assolutamente inappuntabile sotto il profilo della logicità del ragionamento, ma essere contraddetta da una prova o dallo stesso provvedimento che mostra risultanze di segno assolutamente diverso.
Allora, certamente l'invito del Presidente della Repubblica a delimitare il campo di valutazione della Cassazione al testo del provvedimento impugnato o ad un atto specificamente indicato ci riporta ad un riesame non del merito, perché la Cassazione non andrà a decidere il merito del procedimento apprezzando quella singola prova e quindi modificando la decisione, ma andrà a verificare una distonia tra un'emergenza derivante da un atto o dal testo e la motivazione e dunque la decisione conseguente. Quindi, nulla di stravolgente, ma assolutamente necessario nel momento in cui si elimina, almeno in parte, un secondo grado di valutazione nel merito.
Viene assolutamente ripristinato, e anzi ampliato, per certi versi, il potere della parte offesa di vedere riconosciuti o riesaminati i propri assunti e non si crea nessuna distonia, perchè non dimentichiamo che le sentenze di proscioglimento possono esservi anche per amnistia o per intervenuta prescrizione, pronunce che lasciano da parte l'attribuzione della responsabilità riferendosi ad atto preliminare.
D'altra parte, sappiamo tutti come l'efficienza causale in un giudizio di risarcimento danni in sede civile sia diversa dall'efficienza causale necessaria ai fini dell'attribuzione del reato. Ecco, quindi, che la parte civile rinviene un'ulteriore possibilità di valutazione delle proprie pretese, senza che ciò comporti un'asimmetria o una distonia nell'attribuzione della responsabilità ai fini del reato.
Lo stesso dicasi per il pubblico ministero nel caso d'insorgenza di nuove prove dopo l'emissione della sentenza di proscioglimento o assolutoria. Non dimentichiamo che la dizione "nuove prove" fa riferimento all'articolo 603, cioè nuove prove calibrate sulla possibilità che vi siano elementi che insorgano successivamente o che siano scoperti successivamente. Non dimentichiamo anche la garanzia rappresentata dall'articolo 630, che vede anche nella nuova prova o nella scoperta della nuova prova la possibilità dell'istituto della revisione.
La disparità di trattamento di cui spesso si è parlato, quindi, non solo di fatto viene ribaltata, ma comunque va apprezzata in ogni caso nello stesso stato e nello stesso grado del giudizio.
Infine, un ultimo accenno alla disciplina transitoria. Si è molto criticata la retroattività di questa legge ai processi in corso. In primo luogo, serve ad evitare evidenti disparità di trattamento tra parti che hanno proposto ricorso per Cassazione, senza avere la possibilità d'inserire l'ulteriore argomento della contrarietà della motivazione; consideriamo, però, anche una disparità di trattamento tra parti che vedono pendenti un processo di merito di secondo grado e altre che, solo per ragioni temporali, non lo vedranno. Per non parlare poi di quella giurisprudenza ormai consolidata che vede nella retroattività di una norma processuale penale l'assoluta normalità. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, innanzi tutto rivolgo il mio apprezzamento al senatore Centaro per il suo intervento in replica che, con grande rigore e puntualità, ha ripercorso le tappe essenziali di questa vicenda.
Questo disegno di legge giunge al Parlamento dopo il messaggio del Presidente della Repubblica che francamente, con grande rispetto naturalmente, più che lambire profili di incostituzionalità, a mio sommesso avviso, pone delle considerazioni di opportunità, che sono state recepite dalla Camera dei deputati che ha modificato il testo del provvedimento proprio nel solco della indicazione che dal Capo dello Stato proveniva.
Svolgerò soltanto due considerazioni: una afferisce alla inappellabilità della sentenza; l'altra ai meccanismi che presiedono alle possibilità di ricorso in Cassazione.
Quanto all'inappellabilità della sentenza, a me pare, signor Presidente, onorevoli colleghi, che, nel momento in cui nell'impianto della legge è rimasta intatta la dizione dell'articolo 5, che prevede che la sentenza di condanna può essere inflitta al di là di ogni ragionevole dubbio, nel momento in cui questa formula ormai fa parte del nostro ordinamento, appare veramente singolare che una sentenza di assoluzione di primo grado possa poi essere gravata, sottoposta alla cognizione di altro giudice, il quale teoricamente potrebbe modificare e condannare.
"Al di là di ogni ragionevole dubbio" significa che non vi debba essere perplessità di sorta sulle ragioni che inducono la condanna. Se vi è stata una sentenza di assoluzione in primo grado, laddove la cognizione delle emergenze processuali è più diretta - ricordo a me stesso che la valutazione del giudice d'appello si articola prevalentemente sulle carte - nel momento in cui all'esito di un dibattimento articolato, compiuto, dopo aver escusso testimoni, esaminato documenti, si giunge all'assoluzione, francamente, se la sentenza successiva dovesse essere di condanna, il ragionevole dubbio sarebbe difficile da superare.
Ecco che soltanto sotto questo profilo, al di là delle compiute ed analitiche ragioni già esposte, mi pare debba restare fermo il principio, anche se temperato dalla ipotesi contemplata nelle valutazioni della Camera dei deputati che, proprio in nome dei principi superiori di giustizia, ha innovato rispetto alla formula precedente, sostenendo che, ove mai emerga un nuovo fatto clamoroso che giustifichi il gravame e quindi una riconsiderazione di tutta la vicenda, è giusto che venga sottoposto al giudice dell'appello.
La seconda considerazione riguarda la nuova formulazione dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Francamente, sostenere che la contraddittorietà, l'illogicità debba riguardare soltanto la sentenza e non già tutto il processo è una considerazione che lascia perplessi, perché non è scritto da nessuna parte che il giudice di Cassazione non debba essere giudice della legalità di tutto il processo. (Applausi dal Gruppo LP).
MANZIONE (Mar-DL-U). La Lega è d'accordo!
VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Io apprezzo moltissimo gli applausi, ho un'attitudine all'applauso; comunque colgo le ragioni compiute e forbite di questo applauso e mi avvio alla conclusione dell'intervento, ringraziando coloro che mi hanno applaudito.
In ogni caso, il principio mi pare sia chiaro: Cassazione, giudice di legalità; legalità, che non può soltanto limitarsi ad un segmento del processo, la sentenza, ma deve riguardare tutto il processo. Credo che così come è stato confezionato, il disegno di legge può essere approvato dal Senato e celermente. (Applausi dai Gruppi AN, LP e della senatrice D'Ippolito).
CALVI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALVI (DS-U). Signor Presidente, vorrei innanzi tutto esprimere il rammarico nei confronti del relatore che ha omesso di rispondere ai problemi da me sottoposti all'attenzione dell'Aula e debbo dire che anche il rappresentante del Governo ha mostrato di non avere ascoltato quale è il problema da me posto.
Io, infatti, sono assolutamente d'accordo, signor Sottosegretario, con il fatto che quando vi è un'assoluzione piena, al di là di ogni ragionevole dubbio, il tema della inimpugnabilità di quella sentenza da parte del pubblico ministero ci può vedere tutti concordi. Il problema vero da me posto, caro Sottosegretario e caro relatore, è un altro, e cioè quello del proscioglimento allorquando si giunga ad una sentenza di prescrizione quando, ritenuto colpevole l'imputato e concessegli le attenuanti generiche, scatta la prescrizione e si proscioglie l'imputato stesso. Mi dovete spiegare per quale motivo non si possa verificare, in sede di appello, la sussistenza di quelle attenuanti generiche nel merito e non soltanto in diritto.
Questo è il tema da me posto. Non avete risposto, ma non è difficile capire le ragioni che hanno imposto questo provvedimento. Pertanto, poiché abbiamo sollevato una serie di problemi di incongruenze asistematiche di questa normativa, io credo che essa debba tornare in Commissione.
Per queste ragioni, chiedo all'Assemblea di rinviare in Commissione il testo all'esame affinché possa essere riformulato così come il Presidente della Repubblica ha indicato; altrimenti abbiate il coraggio di ripresentarlo come era nella stesura originaria e di farlo votare in dispregio di quanto indicato dal Presidente della Repubblica, non attraverso l'inganno di una falsa modifica che non modifica nulla. A questo punto, quindi, occorre che la legge sia riformulata in modo coerente e rispettoso dei principi generali del diritto.
Per queste ragioni, chiedo all'Aula di votare il rinvio in Commissione affinché si proceda ad una nuova valutazione della legge. (Applausi dal Gruppo DS-U).
PRESIDENTE. Senatore Calvi, in questa fase non è possibile avanzare una questione sospensiva; lei può soltanto chiedere, a norma dell'articolo 96 del Regolamento del Senato, di non passare all'esame degli articoli.
CALVI (DS-U). Signor Presidente, è esattamente questo il senso della mia richiesta.
PRESIDENTE. Sulla proposta del senatore Calvi di non passare all'esame degli articoli può prendere la parola un senatore per Gruppo.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, avrei voluto integrare la richiesta formulata dal collega Calvi proprio precisando che si trattava di una richiesta di non passaggio all'esame degli articoli.
Non avendo il mio Gruppo molto tempo a disposizione, aggiungo solo due considerazioni. Innanzitutto, anch'io sono dispiaciuto del fatto che il relatore, che ha avuto bisogno di tutta la notte per partorire una replica così abbondante (visto che ieri sera non era riuscito a replicare e ha chiesto la sospensione dei lavori: non è mai successo in cinque anni, ma accettiamo di tutto), non abbia risposto a tutte le osservazioni del collega Calvi.
Ma ancor di più mi spiace che questo provvedimento non risponda alle osservazioni sollevate dal Capo dello Stato in maniera precisa, al di là di quello che ieri cercava di far intendere il collega Bobbio (chiaramente non condivido neppure le considerazioni svolte dal Governo nelle Assemblee parlamentari), osservazioni rispetto alle quali non costituiscono risposta gli emendamenti che la Camera ha voluto introdurre (e poi spiegheremo il perché).
In questa logica non posso che concordare, a nome del Gruppo della Margherita, con la richiesta di non passaggio all'esame degli articoli.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, è evidente che in una situazione come questa all'opposizione non resta che ricorrere a tutti gli strumenti parlamentari per far in modo che vi sia per lo meno una regolarità formale, visto che quella sostanziale assolutamente non esiste più.
Ecco perché, signor Presidente, mi appresto a chiedere a dodici colleghi di sostenere la richiesta di verifica del numero legale, ma mi permetto, sommessamente, di domandare alla Presidenza di essere garante della regolarità del voto, chiedendo, ove la Presidenza lo ritenesse… (Commenti dai banchi della maggioranza) di rimuovere le schede disattese, quelle che non vedano il senatore presente, per tutti, per la maggioranza e per l'opposizione.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale). (I senatori Coviello, Garraffa e Manzione richiamano l'attenzione su alcune schede sui banchi della maggioranza cui non corrisponderebbero senatori).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 10,20, è ripresa alle ore 10,41).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3600/bis
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiedo a dodici colleghi il sostegno per la richiesta di verifica del numero legale.
Nello stesso tempo, signor Presidente, le rinnovo l'invito a far ritirare le schede disattese, invito che rivolgo proprio per la particolare solennità di questo momento: stiamo votando un provvedimento contraddistinto dal messaggio inviato dal Capo dello Stato.
Rinnovo la stessa richiesta ai colleghi Capigruppo, ad esempio al senatore Schifani, che in questo momento non vedo ma pare sia presente, e ai colleghi che hanno una maggiore responsabilità sul provvedimento, come il senatore Bobbio, che ugualmente non vedo.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
Colleghi, vi prego di votare tutti correttamente. Staremo attenti.
(Segue la verifica del numero legale) (Commenti dal Gruppo DS).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Calvi.
Non è approvata.
Procediamo pertanto all'esame degli articoli.
Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, il primo emendamento che voglio illustrare è l'emendamento 1.3, relativo alla soppressione dell'articolo 1.
Sull'articolo 1, che è quello che modifica il regime dell'appello, il Capo dello Stato, con il messaggio inviato alle Camere, sostiene che «Il sistema delle impugnazioni può essere ripensato alla luce dei criteri ispiratori del codice vigente dal 1989. Tuttavia il carattere disorganico e asistematico della riforma approvata è proprio ciò che sta alla base delle rilevate palesi incostituzionalità (…)», «(…) Le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione, (…)».
È chiaro che la modifica proposta dalla Camera non alleggerisce assolutamente quell'asimmetria che il Capo dello Stato aveva indicato come regola generale costituzionalmente garantita che era stata disattesa, giacché non si comprende in che modo possa ritenersi superata questa osservazione dal fatto che sia possibile l'appello soltanto nel caso di trovarci al cospetto di prove cosiddette nuove.
Sottolineo che l'asimmetria è ancora maggiore perché, mentre per il sistema a regime sarà possibile l'appello soltanto quando ci si trova al cospetto di prove nuove, per la norma transitoria prevista dell'articolo 10, invece, tutti gli appelli già proposti dovranno essere dichiarati inammissibili.
Non si capisce perché la stessa regola, che peraltro non colma il problema che il Capo dello Stato ha sollevato, non debba valere per il regime transitorio; o meglio, si comprende, perché se noi cerchiamo di capire qual è la ratio di questo provvedimento, se cerchiamo di capire a quali processi si ispira, allora comprendiamo chiaramente che una motivazione c'è: bloccare i processi in corso, già in fase di appello, i quali verranno automaticamente bloccati perchè vige l'inammissibilità dell'appello e si andrà in Cassazione.
Quali sono i processi in corso ai quali si fa riferimento? Ormai non abbiamo più pudore, se è vero, com'è vero, che lo stesso Presidente del Consiglio, parlando l'altro ieri a "Radio Anch'io", ha affermato che la riforma dell'inappellabilità delle sentenze fa ridere dire che riguarda lui; aggiungendo che si tratta solo di una sentenza che riguarda il caso SME e che non si vede cosa c'entri un processino che lui ha in corso, e per il quale dice di meritare una medaglia. Allora l'assioma è dimostrato: lo stesso Presidente del Consiglio fa riferimento al processo SME dal quale nasce la proposta di legge.
Tutti sappiamo che l'avvocato del Presidente del Consiglio, dopo la sentenza sul caso SME, disse che avrebbero fatto appello per ottenere giustizia totale e che, anche per quel capo di imputazione per il quale era stata dichiarata la prescrizione, avrebbero preteso la chiarezza assoluta.
Mi rendo conto che la chiarezza assoluta, con l'appello, costa un nuovo processo. La chiarezza assoluta, con un disegno di legge che abolisce quell'appello, non costa niente e voi state andando su questa strada vergognosa! (Applausi del senatore Giaretta).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.
CENTARO, relatore. Il mio parere è contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, in quanto sono assolutamente distonici rispetto all'impianto della legge.
VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1, identico agli emendamenti 1.2 e 1.3.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, continuo a verificare che gli interlocutori ai quali mi sono rivolto prima, pur non essendo presenti, sono presenti in spirito. Ecco perché, signor Presidente, nel richiedere la verifica del numero legale, la prego di voler disporre il ritiro delle schede disattese.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.2, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, e 1.3, presentato dal senatore Manzione e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.
Verifica del numero legale
MACONI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.
MACONI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6, sostanzialmente identico all'emendamento 1.7.
Verifica del numero legale
MACONI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.(Commenti dai banchi dell'opposizione. I senatori Garraffa e Calvi indicano alcune luci accese sui banchi della maggioranza cui non corrisponderebbero senatori).
(Segue la verifica del numero legale).
Senatrice Bianconi, la prego di sedersi perché siamo in un momento un po' delicato e ci sono contestazioni che, invece, non ci devono essere.
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Manzione e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.7, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.
CALVI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALVI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale. Vorrei però che il senatore segretario che siede accanto a lei, signor Presidente, controllasse con maggior diligenza nei confronti di tutta l'Aula perché vi sono giornali che coprono schede, colleghi che votano un secondo prima che lei dichiari chiusa la votazione. La prego, quindi, di invitare il senatore segretario ad essere molto più attento.
PRESIDENTE. Senatore Calvi, presteremo la massima attenzione.
BOLDI (LP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOLDI (LP). Signor Presidente, vorrei far notare ai colleghi dell'opposizione che, per poter controllare, i segretari dovrebbero essere in due, mentre sono due giorni che i loro segretari non si fanno vedere al banco della Presidenza. (Applausi dai Gruppi LP, FI, AN e UDC).
PRESIDENTE. E' vero che sei occhi possono vedere meglio di quattro, ma quattro ci sono e cercheremo di far svolgere la votazione regolarmente.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
Onorevoli colleghi, niente giornali che coprono schede. (Proteste dei senatori Garraffa, Calvi e Cavallaro).
(Segue la verifica del numero legale).
PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9, identico all'emendamento 1.10.
Verifica del numero legale
MACONI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. Colleghi, votate correttamente. Senatore Cirami, estragga la scheda che è accanto a lei.
CIRAMI (UDC). E' la mia.
PRESIDENTE. Allora tolga quella sotto.
GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, controlli nella seconda e nella terza fila di Alleanza Nazionale. Per esempio, dietro il senatore Mugnai, c'è una luce accesa, ma non c'è nessun senatore.
PRESIDENTE. Senatore Mugnai, estragga quella scheda.
Senatore Magnalbò, lei ha due schede, ne tolga una, altrimenti provvederemo a ritirarla.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Onorevoli colleghi, il margine è strettissimo, più stretto di prima, quindi, rimanete in Aula, se volete approvare il provvedimento.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 1.10, presentato dal senatore Manzione e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.
Verifica del numero legale
MACONI (DS-U). Signor Presidente, visto che il margine si restringe, ovviamente ci sono delle oscillazioni strane e quindi chiedo a dodici colleghi l'appoggio per la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Colleghi, lo dicevo che il margine era stretto: il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 10,57, è ripresa alle ore 11,18).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3600/bis
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori, passando nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.11.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Nel ringraziare la collega Cinzia Dato che, pur non essendo di turno, siede ai banchi della Presidenza come senatrice segretario dell'Assemblea, chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12, identico all'emendamento 1.13.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 1.13, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14. (Brusìo in Aula).
DATO, segretario. Presidente, non vorrei essere insultata dai senatori perché faccio il mio dovere!
PRESIDENTE. Niente insulti, per favore. Prego tutti di stare seduti.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). È chiaro che i colleghi che siedono come Segretari di Assemblea controllano, però, la Presidenza dovrebbe tutelarli dagli insulti.
Chiediamo la verifica del numero legale. Presidente, chieda a tutti, innanzi tutto a noi, di sederci in modo da poter controllare meglio la situazione.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Non ho sentito insulti, ma non vi saranno in futuro. Ho già invitato tutti a sedersi. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
MORANDO (DS-U). Signor Presidente, guardi quel telefono che copre la scheda!
GARRAFFA (DS-U). Dietro al senatore Mugnai, Presidente, vi sono tre schede.
MUGNAI (AN). Ma guarda dietro di te! Ve ne sono nove, dieci, undici; ma fatela finita!
GARRAFFA (DS-U). Dovete essere in maggioranza; per approvare questo schifo dovete essere in maggioranza! (Proteste dai banchi del Gruppo AN).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, io do ragione al collega Mugnai: dobbiamo togliere tutte le schede, da tutte le parti, cui non corrispondono senatori.
Ciò detto, chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, dietro il senatore Mugnai, la vuole far togliere quella scheda?
PRESIDENTE. Togliamo le schede disattese. Solleviamole tutte.
Senatore Manunza, c'è una scheda in più al suo banco. Mi dicono i Senatori segretari che ci sono schede coperte al suo banco: la invito a toglierle.
Senatore Pianetta, sollevi quella scheda lì accanto. Invito tutti a sedersi e a sollevare le schede, altrimenti non si può procedere.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 11,28, è ripresa alle ore 11,49).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3600/bis
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.15.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, voglio ricordare all'Assemblea che abbiamo dedicato un terzo del tempo a disposizione, quasi due ore, a questo provvedimento, mentre i Gruppi principali della maggioranza (Forza Italia, Alleanza Nazionale e UDC) non hanno utilizzato un secondo del loro tempo. Questo è un silenzio colpevole verso l'Assemblea e anche nei confronti del Presidente della Repubblica.
Chiedo a dodici colleghi di voler sostenere la richiesta di verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
Colleghi, chiedo a tutti di votare correttamente, altrimenti si accendono gli animi. Prego di togliere le schede disattese: l'assistente parlamentare le sollevi.
(Segue la verifica del numero legale).
DATO, segretario. Signor Presidente, dal tabellone risultano cinque luci accese al banco dei senatori Pianetta e Malan, mentre vi sono solo quattro senatori.
PRESIDENTE. Il segretario evidenzia una scheda in più al banco dei senatori Pianetta e Malan. (Gli assistenti parlamentari estraggono alcune schede disattese).
DATO, segretario. Così pure al banco più in alto...
PRESIDENTE. Al banco di sopra, la stessa cosa.
DATO, segretario. Signor Presidente, nel primo banco in alto di Forza Italia ci sono sei luci accese e quattro senatori.
PRESIDENTE. All'ultimo banco ci sono sei schede e quattro senatori. Prego di rimuoverle, altrimenti le faccio togliere dagli assistenti parlamentari. Basta, altrimenti si accende una lite.
Dichiaro chiusa la votazione.
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei chiederle non di far rimuovere le schede disattese, ma di farle ritirare, così come è stato fatto correttamente, su richiesta del collega Mugnai, nei banchi dell'opposizione. (Commenti dai Gruppi AN e FI).
PRESIDENTE. Le faremo ritirare.
MANZIONE (Mar-DL-U). Detto questo, rivolgo a dodici colleghi la richiesta di appoggio per la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 11,53, è ripresa alle ore 12,17).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3600/bis
PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.16.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U).Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle ore 12,40).
Presidenza del vice presidente MORO
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3600/bis
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Buongiorno, signor Presidente! Rinnovo la richiesta di verifica del numero legale e chiedo a lei, così come ho fatto con il presidente Dini, di farsi garante complessivamente di tutti.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.17.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Grazie Presidente, la invito, sempre sommessamente, a far spostare i giornali e i telefonini che ingombrano. Abbiamo finora applicato…(Proteste dai banchi della maggioranza).
PRESIDENTE. Senatore Manzione, faccia la richiesta.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, sta decorrendo il tempo e quindi, se me lo consente, io utilizzo il tempo che noi abbiamo a disposizione, quello che la maggioranza non usa con questo silenzio colpevole. (Proteste dai Gruppi AN, FI, LP e UDC). La maggioranza è protesa solo a far approvare un provvedimento indegno. Vi dovreste vergognare!
Detto questo, chiedo a 12 colleghi di appoggiare di nuovo la mia richiesta di verifica del numero legale e chiedo ai senatori segretari di darci una mano a verificare, con l'aiuto del Presidente, la regolarità della votazione.
COVIELLO (Mar-DL-U). Signor Presidente, guardi quel giornale!
PRESIDENTE. Senatore Coviello, non ho ancora dichiarato aperta la votazione.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
MORANDO (DS-U). Signor Presidente, bisogna togliere quel giornale.
PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
LONGHI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LONGHI (DS-U). Signor Presidente, le voglio segnalare che nella fila del senatore Peruzzotti ci sono tre senatori e sei schede. Ne deve far togliere tre perché altrimenti è complice. (Proteste dai banchi della maggioranza).
PRESIDENTE. Senatore Longhi, controlleremo.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.18.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiedo a 12 colleghi di sostenere la richiesta di verifica del numero legale per bloccare una legge indegna.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.19.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
CALVI (DS-U). Signor Presidente, sono troppi, faccia almeno togliere il giornale!
PRESIDENTE. Ha visto, senatore Calvi, è convinto adesso?
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato. (Commenti dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
Quando i senatori segretari mi segnalano delle irregolarità, faccio togliere le schede.
COVIELLO (Mar-DL-U). Signor Presidente, faccia almeno togliere il giornale, lo vedo dalla mia postazione.
LONGHI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LONGHI (DS-U). Signor Presidente, prima sono state tolte le tessere che lampeggiavano. La invito a fare altrettanto nella fila del senatore Peruzzotti, dove le luci non solo lampeggiano, ma ci sono pianisti del suo partito. Se non lo fa, vuol dire che lei è complice.
PRESIDENTE. Senatore Longhi, non sono complice di nessuno.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, le chiedo la parola perché altrimenti i ragazzi presenti in tribuna non capiscono lo spettacolo cui stanno assistendo.
Stiamo cercando di evitare una legge che cancella dei processi in corso per alcuni personaggi politici. Stiamo facendo questo perché il provvedimento…
PRESIDENTE. Senatore Manzione, si rivolga alla Presidenza!
MANZIONE (Mar-DL-U). Mi rivolgo alla Presidenza. Sappiamo benissimo che questa legge cancella dei processi in corso e impedisce che ci siano delle regolari sentenze. (Commenti dal Gruppo FI). Non vogliamo la condanna di nessuno, ma che la giustizia sia uguale per tutti, questo è quello che cerchiamo di fare. (Commenti dal Gruppo FI. Richiami del Presidente). Lo dico per far comprendere ai ragazzi il perché del nostro atteggiamento. Vogliamo il rispetto delle regole.
Detto questo, signor Presidente, avevano ragione i colleghi che parlavano prima: fin ad ora tutte le schede disattese sono state correttamente ritirate. La pregherei, se lo ritiene opportuno, di attenersi allo stesso tipo di disposizione.
Chiedo la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.20, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.21.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Nell'ultima fila ci sono cinque luci accese e quattro senatori. Prego gli assistenti di ritirare la tessera disattesa. Cosa succede, la scheda non c'è più?
MANZIONE (Mar-DL-U). Sono magie che solo questa maggioranza sa fare!
PRESIDENTE. Il Senato non è in numero legale.
MANZIONE (Mar-DL-U). Ecco il grande imbroglio!
PRESIDENTE. Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 12,50 è ripresa alle ore 13,15).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3600/bis
PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.21.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, prendiamo atto che la Casa delle Libertà ha atteggiamenti cangianti da un momento all'altro. Siamo pronti tranquillamente ad andare avanti, per noi non c'è nessun problema.
Affinché la mia prima frase non sia criptica, quando parlavo di atteggiamenti cangianti mi riferivo al fatto che,fino ad un attimo fa, la maggioranza aveva chiesto la nostra disponibilità ad un'inversione dell'ordine del giorno. Mentre noi valutiamo la proposta, cambiano atteggiamento: non possiamo che prenderne atto.
Pertanto, chiediamo la verifica del numero legale e chiedo a lei, signor Presidente, come ha fatto fin qui, di disporre perché vengano ritirate le schede.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. Chiedo inoltre ai senatori segretari di controllare la regolarità delle votazioni.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.21, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.22.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, sono le ore 13 e venti. Noi vorremmo andare avanti ad oltranza, però nel rispetto delle regole; quel rispetto che voi pretenderete da aprile in poi, vogliamo che venga garantito anche a noi.
Stiamo votando un provvedimento serio, che nasce da un messaggio del Capo dello Stato, il quale ha rinviato alle Camere una legge vergogna! Abbiate il coraggio di votarla con la presenza fisica!
Signor Presidente, mi consenta, è un obbligo per tutti, innanzitutto per la Presidenza: le schede disattese debbono essere ritirate, bisogna avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità! (Reiterate proteste dai banchi della maggioranza).
VOCE DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Basta!
MANZIONE (Mar-DL-U). Ecco perché chiedo a dodici colleghi presenti di sostenere la richiesta di verifica del numero legale, un numero legale che dovrà essere raggiunto con senatori presenti in Aula.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Dichiaro chiusa la verifica del numero legale. (La senatrice segretario Dato richiama l'attenzione della Presidenza su alcuni banchi della maggioranza). Adesso ho dichiarato chiusa la verifica, dovete segnalarmelo prima.
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.22, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, invitando i senatori segretari ad essere più tempestivi e la Presidenza ad essere disponibile con la tempestività, chiedo a dodici… (Proteste dai banchi della maggioranza). Colleghi, se è un problema per voi, nasce da una vostra scelta; per noi essere in Aula e svolgere le funzioni legislative non è un problema!
PRESIDENTE. Senatore Manzione, si rivolga alla Presidenza.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo a dodici colleghi presenti di dare sostegno alla mia richiesta di verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.
DATO, segretario. Signor Presidente, la senatrice Ioannucci all'ultimo momento preme un pulsante!
MANZIONE (Mar-DL-U). Ma quelli votano quando lei dichiara chiusa la verifica, signor Presidente!
PRESIDENTE. Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta sospesa alle ore 13,20, riprende alle ore 13,40).
ALLEGATO A
DISEGNO DI LEGGE
Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (3600/BIS)
________________
( ) Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione con messaggio motivato ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione in data 20 gennaio 2006.
ARTICOLO 1 NEL TESTO NUOVAMENTE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
1. L’articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 593. - (Casi di appello) – 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
2. L’imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all’articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l’inammissibilità dell’appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda».
EMENDAMENTI
1.1
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI
Respinto
Sopprimere l’articolo.
1.2
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
Id. em. 1.1
Sopprimere l’articolo.
1.3
MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Id. em. 1.1
Sopprimere l’articolo.
1.4
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. Dopo l’articolo 605 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 605-bis. - (Riforma della sentenza di proscioglimento). – Quando il giudice di appello pronuncia sentenza di condanna con la quale riforma una sentenza di proscioglimento, avverso la sentenza di condanna l’imputato può proporre richiesta di riesame davanti ad altra corte di appello, individuata ai sensi dell’articolo 11, nel relativo giudizio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite per il giudizio di appello.
Se la sentenza di condanna del giudice di appello ha ad oggetto altri capi per i quali è stato proposto rituale ricorso per cassazione, questo segue il suo corso, previa separazione disposta dal giudice di appello, ma la corte di cassazione può sospendere il giudizio se ritiene necessario conoscere l’esito del riesame."».
1.5
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Respinto
Al comma 1, sopprimere il capoverso 1 dell’«Art. 593», richiamato.
1.6
MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Respinto
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 593», ivi richiamato, dopo le parole: «443, comma», inserire le seguenti: «1 e».
1.7
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Sost. id. em. 1.6
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 593», ivi richiamato, sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «commi 1 e 3».
1.8
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 593», sopprimere le parole: «579 e 680».
1.9
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 593», in fine, aggiungere le seguenti parole: «e di proscioglimento».
1.10
MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Id. em. 1.9
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 593», richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di proscioglimento».
1.11
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI
Respinto
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 593», ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e contro quelle di assoluzione».
1.12
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 593», ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e contro le sentenze che, applicando le attenuanti con giudizio di comparazione ai sensi dell’articolo 69 del codice penale, dichiarano l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione».
1.13
DALLA CHIESA, MANZIONE, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Id. em. 1.12
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 593», richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e contro le sentenze che, applicando le attenuanti con giudizio di comparazione ai sensi dell’articolo 69 del codice penale, dichiarano l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione».
1.14
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, dopo il capoverso 1 dell’«Art. 593», ivi richiamato, aggiungere il seguente:
«1-bis. L’imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto».
1.15
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, dopo il capoverso 1 dell’«Art. 593», ivi richiamato, aggiungere il seguente:
«1-bis. L’imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento per non aver commesso il fatto».
1.16
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, dopo il capoverso 1 dell’«Art. 593», ivi richiamato, aggiungere il seguente:
«1-bis. L’imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste».
1.17
DALLA CHIESA, MANZIONE, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Respinto
Al comma 1, dopo il capoverso 1 dell’«Art. 593», aggiungere il seguente:
«1-bis. Il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento solo nei casi in cui la costituita parte civile abbia presentato le conclusioni ai sensi dell’articolo 523, comma 2, del codice di procedura penale richiedendo la condanna. Possono essere impugnate dal pubblico ministero tutte le sentenze di proscioglimento emesse ai sensi dell’articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale».
1.18
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Respinto
Al comma 1, dopo il capoverso 1 dell’«Art. 593», ivi richiamato, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento solo nei casi in cui la sentenza sia stata emessa ai sensi dell’articolo 523, comma 2, del codice di procedura penale».
1.19
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, sopprimere il capoverso 2 dell’«Art. 593», ivi richiamato.
1.20
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», ivi richiamato, sostituire le parole: «L’imputato e il pubblico ministero possono» con le seguenti: «Il pubblico ministero può».
1.21
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», ivi richiamato, dopo le parole: «sentenze di proscioglimento», inserire le seguenti: «perché il fatto non costituisce reato».
1.22
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», ivi richiamato, dopo le parole: «sentenze di proscioglimento», inserire le seguenti: «per non aver commesso il fatto».
1.23
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», ivi richiamato, dopo le parole: «sentenze di proscioglimento», inserire le seguenti: «perché il fatto non sussiste».
1.24
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», richiamato, sopprimere le parole: «, se la nuova prova è decisiva».
1.25 (testo corretto)
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», ivi richiamato, dopo le parole: «se la nuova prova è», inserire le seguenti: «dalla parte ritenuta».
1.26
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», richiamato, dopo le parole: «prova è decisiva.», aggiungere il seguente periodo: «In tale ipotesi i termini per proporre appello sono raddoppiati.».
1.27
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», richiamato, sostituire le parole da: «Qualora il giudice» fino alla fine del comma con le seguenti: «Qualora il Giudice di Appello, nel contraddittorio delle parti, in camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 del codice di procedura penale, non disponga la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, dichiara con ordinanza l’inammissibilità dell’appello.
Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione congiuntamente a quello contro la sentenza di primo grado».
1.28
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», ivi richiamato, secondo periodo, sopprimere le parole: «, in via preliminare,».
1.29
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», ivi richiamato, sostituire le parole: «, in via preliminare» con le seguenti: «d’appello».
1.30
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», ivi richiamato, sostituire le parole: «in via preliminare» con le seguenti: «in apposita udienza ai sensi dell’articolo 127,».
1.31
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», ivi richiamato dopo le parole: «dichiara con ordinanza» inserire le seguenti: «debitamente motivata».
1.32
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», ivi richiamato sostituire il terzo periodo con il seguente: «Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono impugnare avanti la corte di cassazione l’ordinanza di inammissibilità del giudice d’appello».
1.33
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Al comma 1, dopo il capoverso 2 dell’«Art. 593» richiamato, aggiungere il seguente:
«2-bis. Oltre che ai sensi del comma 2, il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento nei casi in cui la costituita parte civile abbia presentato le conclusioni ai sensi dell’articolo 523, comma 2, del codice di procedura penale richiedendo la condanna. Possono essere impugnate dal pubblico ministero tutte le sentenze di proscioglimento emesse ai sensi dell’articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale».
1.34
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Al comma 1, dopo il capoverso 2 dell’«Art. 593» richiamato, aggiungere il seguente:
«2-bis. Oltre che ai sensi del comma 2, il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento nei casi in cui nei confronti dell’imputato la costituita parte civile abbia presentato le conclusioni ai sensi dell’articolo 523, comma 2, del codice di procedura penale richiedendo la condanna».
1.35
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Al comma 1, dopo il capoverso 2 dell’«Art. 593» richiamato, aggiungere il seguente:
«2-bis. Oltre che ai sensi del comma 2, il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento nei casi in cui la sentenza sia stata emessa ai sensi dell’articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale».
1.36
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Al comma 1, dopo il capoverso 2 dell’«Art. 593» richiamato, aggiungere il seguente:
«2-bis. L’imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento per non aver commesso il fatto».
1.37
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Al comma 1, sopprimere il capoverso 3 dell’«Art. 593» ivi richiamato.
1.38
MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Al comma 1, sopprimere il capoverso 3 dell’«Art. 593» ivi richiamato.
1.39
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
Al comma 1, capoverso 3 dell’«Art. 593» richiamato, sostituire le parole: «dell’ammenda» con le seguenti: «pecuniaria, salvo che il giudice abbia pronunciato condanna altresì quanto al capo civile».
1.40
MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI
Al comma 1, capoverso 3 dell’«Art. 593» richiamato, sostituire le parole: «dell’ammenda» con la seguente «pecuniaria».
1.41
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Al comma 1, capoverso 3 dell’«Art. 593» ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché di importo inferiore ad euro 100».
1.42
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Al comma 1, capoverso 3 dell’«Art. 593» richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le sentenze di proscioglimento».
1.43
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Al comma 1, capoverso 3 dell’«Art. 593» ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa».
1.44
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Al comma 1, capoverso 3 dell’«Art. 593» ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa».
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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959a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2006 |
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Presidenza del presidente PERA, indi del vice presidente DINI
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Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:
(3600/bis) Deputato PECORELLA. - Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,13)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3600/bis, già approvato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che il disegno di legge, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 20 gennaio 2006 per una nuova deliberazione.
Riprendiamo l'esame degli articoli.
Ricordo che nella seduta del 10 febbraio ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, anche per rifarmi alle parole da lei pronunciate poco fa (noi stavamo commentando un po' rumorosamente il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento delle Camere), proprio per quel rispetto che lei invocava, ritengo sia corretto, prima di procedere alla votazione degli emendamenti che sono prodromici all'approvazione di un disegno di legge che è stato oggetto di un messaggio del Capo dello Stato, verificare la presenza del numero legale, per testimoniare la volontà concreta di questa Assemblea.
Chiedo pertanto a dodici colleghi di appoggiare la mia richiesta.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.23, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.24.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.24, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.25 (testo corretto).
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 17,30.
(La seduta, sospesa alle ore 17,17, è ripresa alle ore 17,30).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.25 (testo corretto), presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.26.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.26, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.27.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.27, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, stiamo votando gli emendamenti all'articolo 1, che rappresenta uno dei punti maggiormente gravati dal messaggio del Capo dello Stato con osservazioni specifiche.
In particolare, il Capo dello Stato, con il messaggio trasmesso alle Camere il 20 gennaio 2006, ha osservato che teoricamente è evidente che appare possibile modificare complessivamente il sistema delle impugnazioni, ma che bisogna farlo mantenendo un carattere organico ed evitando asimmetrie; quelle asimmetrie - sottolinea il Capo dello Stato - tra accusa e difesa che devono essere, ove esistenti, costituzionalmente compatibili, mentre non è costituzionalmente garantibile una asimmetria che travalichi i limiti fissati dal secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione, secondo cui ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità.
È evidente che limitare la possibilità di impugnazione da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento determina un'asimmetria che comporta una violazione dell'articolo 111 della Costituzione.
La modifica introdotta dalla Camera dei deputati non serve assolutamente a ristabilire una simmetria, giacché prevede, solamente in limitati casi, la possibilità di impugnare le sentenze di proscioglimento in presenza di nuove prove decisive.
Questa è la novità introdotta, con il comma 2 dell'articolo 1, attraverso gli emendamenti della Camera dei deputati. Tale novità, oltre a non ristabilire un sistema di parità fra le parti processuali, collide, in maniera violenta, con l'articolo 10, che introduce un regime transitorio completamente diverso.
Mentre, infatti, è possibile, con la normativa a regime, sulla base delle previsioni dell'articolo 1, coltivare teoricamente l'appello da parte del pubblico ministero e da parte del difensore dell'imputato quando ci siano delle prove decisive, ciò non è assolutamente possibile nel regime transitorio, laddove si prevede espressamente che, qualora sia stato proposto un appello contro una sentenza di proscioglimento, deve essere dichiarato immediatamente inammissibile l'appello con ordinanza non impugnabile.
Perché questa diversità di regime? Da una parte, cioè, la possibilità di coltivare l'appello se ci sono prove decisive (sistema a regime), mentre dall'altra, rispetto agli appelli già presentati, non c'è questa possibilità? È evidente: lo scopo della norma, al di là del tentativo di modificare il sistema delle impugnazioni, è quello di bloccare gli appelli già presentati.
Sappiamo benissimo - l'ha riconosciuto lo stesso Presidente del Consiglio - che pende quello che egli ha definito il "processino SME", che in qualche modo quindi deve essere neutralizzato, altrimenti la forzatura di varare una normativa disorganica e asimmetrica come questa non avrebbe avuto fondamento.
Ecco perché rivolgo ai tanti colleghi della maggioranza presenti un invito: attraverso la possibilità di votare ogni singolo emendamento puntualmente e non velocemente, rendiamoci tutti conto di quale normativa stiamo introducendo; poi, è evidente che ognuno si assumerà, con il voto, la responsabilità di ciò che fa.
Per tali motivi, signor Presidente, chiedo la votazione elettronica sull'emendamento 1.28.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.28, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.29.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, è chiaro che se potessi parlerei su tutti gli emendamenti… (Proteste dai banchi della maggioranza).
Mi rendo conto, colleghi, che per voi è un fastidio. Lo comprendo perché per voi questa è una formalità da bruciare quanto prima possibile, anche per non pensarci più di tanto. In fondo, è come quando commettiamo una cattiva azione: preferiamo farla subito senza pensarci, lo capisco. Per noi, invece, il dramma è di vederla consumare; vorremmo in qualche modo convincervi che non va fatto e non ci riusciamo.
Detto questo, signor Presidente, anche su questo emendamento chiediamo il voto elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.29, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.30.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiedo a dodici colleghi di sostenere la mia richiesta di verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.30, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.31.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, nella seduta di venerdì scorso, ricordavo ai colleghi che questo messaggio che il Capo dello Stato ha trasmesso alle Camere è il sesto che, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, il Presidente della Repubblica trasmette. É, cioè, la sesta volta che in qualche modo viene levato un monito alto, autorevole, forte sulla linearità delle scelte che vengono compiute dal Parlamento proprio relativamente a quei principi costituzionali che andrebbero sempre e assolutamente rispettati.
Comprendo che non vogliate sentire le mie parole. Se, però, per un momento vi fermaste a riflettere sul monito preciso contenuto in quel messaggio, probabilmente questo vi dovrebbe far comprendere come è semplicemente assurdo che si vada avanti in questa direzione.
Prendo atto però che ognuno si assume le proprie responsabilità. Io mi assumo la mia e chiedo a dodici colleghi di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.31, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.32.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, al fine di offrire tutti i parametri corretti per una valutazione più approfondita, ricordo ai colleghi che nella XIII legislatura i messaggi trasmessi alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74, sono stati soltanto tre: esattamente la metà di quelli che in questa legislatura il Capo dello Stato ha ritenuto di dover rivolgere per delle osservazioni precise sulle norme… (Proteste dal senatore Asciutti. Richiami del Presidente) …Signor Presidente, io capisco che vi è un atteggiamento becero che vuole nascondere probabilmente la delusione per dover svolgere in questo modo la funzione parlamentare anche da parte di colleghi che io stimo e rispetto. Tuttavia, se la funzione parlamentare non deve svilirsi fino a questo punto, fatela in maniera più degna.
Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.32, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.33.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, proprio perché votiamo solo la prima parte e probabilmente qualche altro emendamento risulterà precluso, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.33, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole «può impugnare le sentenze di proscioglimento».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.33 e gli emendamenti 1.34 e 1.35.
L'emendamento 1.36 è invece precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.15.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.37, identico all'emendamento 1.38.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.37, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 1.38, presentato dal senatore Manzione e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.39.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei sempre ricordare ai colleghi che questa ennesima riforma, che va sotto il nome di legge Pecorella - ma non è una riforma mite come si potrebbe immaginare dal nome del deputato che ha firmato la proposta di legge - è una riforma che io non esito a definire truffa perché altera la parità tra accusa e difesa, limita l'obbligatorietà dell'azione penale, indebolisce la funzione delle parti civili e avrà effetti devastanti sulla durata dei processi. Ecco perché, Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico affinché nessuno possa dire: io non sapevo!
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.39, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, fino alla parola «pecuniaria».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.39 e l'emendamento 1.40.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.41.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.41, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 1.42 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.43.
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.43, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.44.
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 1.44, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CENTARO, relatore. Esprimo parere contrario agli emendamenti in esame in quanto la modifica dell'articolo 443 del codice di procedura penale qui prevista enuncia il principio fondante del disegno di legge in esame.
GIULIANO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2, sostanzialmente identico all'emendamento 2.3.
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.3, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.4.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alla parola «ovvero».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.4 e gli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.8.
Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CENTARO, relatore. Signor Presidente, su questi emendamenti esprimo parere contrario perché già la Cassazione si pronuncia nel merito e l'articolo 273 del codice di procedura penale richiama l'articolo 192, quindi, non essendoci nuovi motivi, nuove prove, si può dare per assodato che non vi fossero gli estremi per una pronuncia di condanna.
GIULIANO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1, identico all'emendamento 3.2.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, le chiedo di poter verificare la presenza del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, identico all'emendamento 3.2, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, capisco che a volte anche i colleghi dell'opposizione si distraggano. Chiedo a dodici colleghi di sostenere la mia richiesta di verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Manzione e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.7.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere ancora di verificare il numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.8.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo a dodici colleghi, compreso il senatore Guido Calvi, che si distrae ogni tanto, di appoggiare la richiesta di verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.9.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, avanzo ancora a dodici colleghi una richiesta di sostegno alla richiesta di verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.10.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, voglio complimentarmi con i colleghi della maggioranza, perché oggi stabiliscono un record senza precedenti. Questa è una legislatura che verrà ricordata per le tante leggi, per così dire, ad personam che sono state approvate ed approvarne una anche a Camere sciolte (Proteste dai banchi della maggioranza. Richiami del Presidente)…
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia!
MANZIONE (Mar-DL-U). …costituisce un motivo per il quale mi voglio complimentare.
PRESIDENTE. Senatore Manzione, formuli la richiesta, anziché complimentarsi.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, mi scusi, noi abbiamo tempo a disposizione e io lo utilizzo. Lei magari l'ha fatto stamattina, dicendo, nel corso di una trasmissione radio, che si tratta di una bellissima legge; io voglio dire che è una pessima legge e lo dico in questo contesto, forse più consono. (Commenti dai Gruppi FI e AN).
PRESIDENTE. Colleghi!
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, detto questo, chiedo di verificare la presenza del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal senatore Manzione e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.11.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiedo nuovamente la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.11, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.12.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo ancora il sostegno da parte di dodici colleghi per la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.13.
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo ancora la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.14.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, a volte, mi sembra quasi che qualcuno lo faccia per dispetto a non appoggiare! Ogni volta sollecito il senatore Guido Calvi, solo perché secondo me è un voto pesante, per poter verificare la presenza del numero legale.
Chiedo quindi a dodici colleghi di sostenere la mia richiesta di verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CENTARO, relatore. Esprimo parere contrario, perché la modifica dell'articolo 428 del codice di procedura penale è conseguente a quella dell'articolo 443 dello stesso codice. Vengono salvaguardate le posizioni della vittima del reato.
GIULIANO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.4.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.5.
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.6 (testo corretto), identico all'emendamento 4.8.
CAVALLARO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei chiarire il motivo per cui non ritengo affatto che questo provvedimento sia - come è stato detto - una pietra miliare nel sistema giuridico del nostro Paese, ma anzi sia piuttosto un grave e pericoloso attentato all'equilibrio del sistema delle impugnazioni e, in generale, al sistema del processo penale.
Partirò da questo specifico punto, vale a dire dall'articolo 4, poiché appare evidente che l'asimmetria fra le parti, all'interno del processo penale, diventa ancor più preoccupante quando essa si applica alle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 428 del codice di procedura penale, ossia alle sentenze di non luogo a procedere che hanno un effetto di proscioglimento, ma che non sono assunte sulla base di una cognizione del processo che possiamo definire piena ed assoluta.
Occorre allora riflettere su quello che si va facendo e dicendo: si va dicendo, infatti, che l'introduzione di questa limitazione corrisponderebbe sostanzialmente alla tutela di un diritto.
È già stato più volte in quest'Aula inutilmente spiegato che non vi è solo un principio di simmetria formale tra accusa e difesa, come del resto ci viene consegnato dalla nuova formulazione dell'articolo 111 della Costituzione, ma vi è di più. Vi è un sistema complessivo di garanzie e di diritti costituzionali che presuppone o un processo accusatorio, regolato da una giuria - come nel sistema anglosassone - nel quale vige il principio che nessuna delle parti ha un diritto all'impugnazione o, viceversa, un sistema regolato da magistrati professionali, nel quale ciascuna delle parti ha diritto alla piena impugnazione.
Vi è in questo anche una logica poiché, mentre nel sistema delle giurie vi è un principio che governa l'ammissione legale dei mezzi di prova e la loro valutazione (e dunque la giuria ha l'assoluta libertà di decidere del fatto, ma è legata a una serie di schemi giuridici inevitabili e inequivoci ai quali deve obbedire per valutare le prove che ingrediscono nel procedimento), viceversa, nel sistema regolato da un magistrato professionale, che è il tipico sistema continentale, ciò postula che egli possa sbagliare e che vi sia un secondo controllo di merito.
Non si tratta, quindi, di una formale volontà di mettere sullo stesso piano accusa e difesa. Va tra l'altro aggiunto che, proprio perché nel nostro sistema tutto questo si collega al principio della obbligatorietà dell'azione penale, è vero che il pubblico ministero, fin dal primo grado, ha il diritto-dovere di chiedere il proscioglimento di colui che ritenga non colpevole o del quale ritenga di non avere potuto provare la colpevolezza, ma è altrettanto vero che si tratta, altresì, di portare avanti un'azione penale anche dopo un eventuale errore del giudice di prima cura.
Di conseguenza, ancor più pesante mi sembra questa limitazione quando si tratta non di sentenze emesse su una piena cognizione, che è quella dibattimentale, bensì di sentenze di non luogo a procedere. Anche in questo caso si può constatare la zoppia tra diritti della parte offesa, costituita parte civile, e diritti della pubblica accusa. Si tratta - a mio giudizio - dell'ennesima dimostrazione che questa presunta pietra miliare del diritto sarà travolta dalla Corte costituzionale nel giro di qualche mese.
Signor Presidente, chiedo, infine, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.6 (testo corretto), presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 4.8, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.9.
CALVI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.11.
Verifica del numero legale
CALVI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.11, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.12, identico all'emendamento 4.13.
Verifica del numero legale
CALVI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.12, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 4.13, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
CALVI (DS-U). Signor Presidente, colgo l'occasione dell'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 5 - che peraltro ho già dichiarato in gran parte di condividere - per esprimere ancora una volta la nostra posizione.
L'articolo 5 - come è noto - stabilisce che «Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio». Ritengo che questa sia un'asserzione di dubbia efficacia e che abbia natura puramente declamatoria. Tuttavia, è meglio ribadire tale finalità e, pertanto, è giusto che la si ritrovi anche nell'articolo 533 del codice di procedura penale. Tuttavia, la ragione per la quale esprimiamo le nostre riserve sul disegno di legge, attiene principalmente a due osservazioni critiche. La prima riguarda la mutazione ontologica della Corte di cassazione, che da giudice di legittimità con funzione di nomofilachia diviene un terzo giudice di merito.
Per quanto riguarda il problema dell'impugnazione del pubblico ministero, ribadisco ancora una volta il mio convincimento circa la correttezza e la giustezza dell'affermazione secondo cui, allorquando un imputato viene assolto e viene esclusa al di là di ogni ragionevole dubbio la sua colpevolezza, è giusto che non vi sia appello da parte del pubblico ministero. Su questo credo che tutti possiamo essere d'accordo e se si fosse trattato solo di ciò avrei sottoscritto questo disegno di legge.
Ma il disegno di legge va oltre e, se è vero che quando non vi sono dubbi non si possa impugnare, mi domando se sia lecito invece porre un divieto di impugnazione quando vi sono dubbi. So bene quale è l'origine e lo sviluppo dell'articolo 530 del codice di procedura penale, primo e secondo comma, e penso che si possano anche superare le osservazioni critiche.
Ma vi è un terzo ostacolo ed una terza obiezione che vorrei sollevare. Quando l'imputato è giudicato colpevole e tuttavia gli vengono concesse le attenuanti generiche, in virtù di queste, la soglia della prescrizione si abbassa, il reato viene dichiarato prescritto e l'imputato è prosciolto per questa ragione (in quanto, pur colpevole con le attenuanti generiche, il reato si prescrive); mi domando perché mai a questo punto non si possa impugnare la sentenza di proscioglimento per verificare la fondatezza della concessione di quelle attenuanti.
Si obietta che con la legge Cirielli si è impedito che il magistrato conceda le attenuanti generiche, e quindi sia il giudice della prescrizione. E' vero, ma allora mi domando, e vi domando: se è così, perché introdurre questo principio? Dopo la legge Cirielli esso non ha più ragion di essere perché in nessun processo si potrà verificare che con le attenuanti generiche il reato si prescriva.
Perché accade tutto questo? Perché evidentemente la norma guarda indietro e vi è qualche processo nel quale, con la concessione delle attenuanti generiche, il reato è dichiarato prescritto e quindi il pubblico ministero non può impugnare se quelle attenuanti generiche sono state concesse.
Colleghi, tutti sappiamo a cosa mi riferisco. È inutile nascondersi di fronte ad un'evidenza simile. Il problema è che questa legge è la legge più straordinariamente ad personam che abbia mai conosciuto. Si riferisce effettivamente solamente ad un processo che vede l'avvocato difensore come proponente e l'assistito, che riveste un'alta carica dello Stato, che quasi da solo beneficerà di questa norma perché nessuno, tranne pochissimi, potranno goderne.
Questo è il punto fondamentale sul quale dovremmo confrontarci e sul quale vorrei una risposta. Siamo di fronte ad una scandalosa proposizione con la quale si va a tutelare un piccolissimo gruppo di processi tra i quali uno certamente vi interessa e di fronte alla quale il Parlamento deve piegarsi per approvare una norma devastante, che non sarà assolutamente utilizzata per il futuro, ma solo per il passato.
Questa proposizione è veramente scandalosa: di qui la nostra rigidezza ed intransigenza di fronte a questa legge!
Signor Presidente, ho voluto ribadire questo per dire che non dovete affermare che il principio è corretto. Sono d'accordo sul principio dell'impugnabilità da parte del pubblico ministero a fronte di una sentenza di assoluzione piena. È sul resto, ossia sugli ulteriori sviluppi e sui casi che avete introdotto che nessun giurista e nessun cittadino può essere d'accordo. Tocchiamo veramente con mano il fatto di essere con questo provvedimento diseguali davanti alla legge. Qualcuno è eguale più degli altri ed utilizza il vostro voto, indotto da ragioni certamente non giuridiche, per far diventare questo disegno legge dello Stato.
Per tale ragione siamo fermamente convinti che il provvedimento al nostro esame non debba passare! (Applausi dal Gruppo DS-U).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
CENTARO, relatore. Esprimo parere contrario, in quanto la formula non solo è una norma manifesto, ma responsabilizza in misura maggiore i magistrati.
Il collega Calvi sa perfettamente che, se si enuncia un principio di inappellabilità che attiene al merito e quindi all'attribuzione della responsabilità, non si possono introdurre eccezioni con riferimento alla concessione delle attenuanti o aggravanti.
GIULIANO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.
Verifica del numero legale
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3.
Verifica del numero legale
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.4.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.4, presentato dal senatore Dalla Chiesa ed altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.5.
Verifica del numero legale
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.6.
Verifica del numero legale
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 5.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, trattandosi di un articolo, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 5.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CENTARO, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
GIULIANO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.
Verifica del numero legale
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.
Verifica del numero legale
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.3.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.3, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 6.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, trattandosi di un articolo chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'articolo 6.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CENTARO, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
GIULIANO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.
Verifica del numero legale
CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Manzione e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2.
CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.3, identico all'emendamento 7.4.
Verifica del numero legale
CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, se c'è l'appoggio, chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 7.4, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.5, identico all'emendamento 7.6.
CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 7.6, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 7.
CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 7.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.1, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 8, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CENTARO, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8.
GIULIANO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 8.2, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.4.
Verifica del numero legale
CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.6, identico agli emendamenti 8.7 ed 8.8.
CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, identico agli emendamenti 8.7, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, e 8.8, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.10.
Verifica del numero legale
CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.10, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.9.
Verifica del numero legale
CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.9, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.11.
CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 8.11, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 8.12, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all'emendamento 8.13, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.14, sostanzialmente identico all'emendamento 8.16.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.14, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 8.16, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.15.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, è vero che stiamo votando la legge Pecorella, ma è il collega Pastore che, secondo me, grida e si preoccupa un po' troppo. (Commenti dai banchi della maggioranza). Detto questo, chiedo a 12 colleghi di appoggiare la mia richiesta di verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.15, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.17.
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 8.17, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.18, identico all'emendamento 8.19.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.18, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 8.19, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 8.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, siamo giunti alla votazione dell'articolo 8, che ha sostituito il vecchio articolo 7. Già quando, l'11 gennaio di quest'anno, illustravo in quest'Aula i profili di incostituzionalità della norma, affermavo, tra l'altro, che la modifica prevista per la Cassazione, in qualche modo, trasformava quella Corte da giudice di legittimità in giudice di merito.
Il relatore, collega senatore Centaro, mi rispondeva che in realtà con questo meccanismo l'ingresso nel merito era previsto. Ed il punto - secondo me - è proprio questo: stavate stravolgendo consapevolmente il ruolo e la funzione della Cassazione e ne stavate sabotando il cammino.
E quando, ancora oggi, il primo presidente della Corte di cassazione Nicola Marvulli vi ricorda che questa riforma bloccherà tutta l'attività della Corte, voi rispondete con arroganza: Marvulli continui a fare il magistrato invece che il censore del Parlamento. Questa è storia.
E vorrei capire che cosa rispondete al presidente Ciampi che vi ha detto la stessa cosa. Quando il Presidente della Repubblica, nel suo messaggio, osserva sull'articolo 7, che adesso, come dicevo, è diventato l'articolo 8, che questa modificazione - leggo testualmente - «genera un'evidente mutazione delle funzioni della Corte di cassazione da giudice di legittimità a giudice di merito, con evidente violazione dell'articolo 111 della Costituzione che prevede il ricorso alla Cassazione solo per violazione di legge», mi chiedo cosa rispondete. Rispondete con la stessa arroganza che avete usato di fronte al primo Presidente della corte di Cassazione?
Purtroppo, questo è soltanto uno dei dati che accomuna la valutazione complessiva sul provvedimento ed è ridicolo, signor Presidente, pretendere che la inconsistente modifica introdotta, l'obbligo cioè di specificare gli atti del processo che si assumono viziati, possa essere ritenuta tale da alleggerire l'anomalia, giacché la Corte, con la legge che state votando, non dovrà più giudicare soltanto della sentenza ma dell'intero processo e dei singoli atti, diventando così giudice dei criteri di valutazione del fatto e quindi il giudice del merito.
Un altro ammonimento che era venuto, con forza, dal primo Presidente della Corte di cassazione ed era stato ripreso dal Presidente della Repubblica nel messaggio sottoposto alla nostra attenzione, era quello di appesantire notevolmente il cammino della Corte di cassazione non solo per la sua trasformazione da giudice di legittimità a giudice di merito, ma anche di aver, di fatto, annullato la valenza di quella sezione filtro che era servita a ridurre notevolmente il contenzioso pendente dinanzi alla Corte medesima.
È evidente che aumentare le possibilità di accesso alla Corte di cassazione, prevedendo un ampliamento delle casuali previste, rende di fatto assolutamente impossibile l'intervento di quella sezione filtro che riusciva a scremare buona parte del lavoro. Ecco perché, signor Presidente, continuiamo questa battaglia.
Mi rendo conto che in questo momento non c'è grande disponibilità ad ascoltarci e che probabilmente soltanto la Corte costituzionale potrà, subito dopo, dimostrare storicamente come anche questa sia una riforma viziata, come anche questa sia una riforma di parte, come anche questa riforma non abbia la dignità per essere considerata costituzionalmente compatibile.
Mi rendo conto benissimo che in questo momento vale il responso dell'Aula ed è per questo che, ancora una volta, sommessamente, mi rivolgo a voi sperando vi sia un ripensamento.
Mi rendo conto che la necessità di poter tentare di concorrere con le candidature ormai prossime, dato il numero di candidature ridotto e il fatto evidente che siete già rassegnati, che avete metabolizzato la sconfitta, rende ancora più difficile questo compito. Era necessario, però, lasciare al Resoconto stenografico dell'Aula questa valutazione e sono convinto che tra qualche mese qualcuno ci darà ragione.
MARITATI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARITATI (DS-U). Signor Presidente, ancora una legge nel dissestato mondo della giustizia. Forse, grazie ai tempi e alla scadenza del tempo utile, sarà l'ultima. Ancora una legge, però, che la maggioranza si ostina, direi contro l'evidenza, a definire un avanzamento della civiltà giuridica, mentre, in realtà, ne deriverà unicamente un aggravio rilevante, un appesantimento della macchina giudiziaria e, in pratica, una vera e propria paralisi dell'attività della Corte di cassazione, e ciò proprio in una fase in cui quell'organo giudiziario di legittimità aveva raggiunto, a fatica, un livello di efficienza e di funzionalità che non ha precedenti.
Sulle ragioni di una simile e dannosa legge la maggioranza, ahimè, ancora una volta, contro il parere-messaggio del Presidente della Repubblica, non è stata in grado di fornire una ragionevole e inequivoca motivazione. La riforma non ha alcuna ragionevole spiegazione, perché è fuori da una ridefinizione del complesso sistema delle impugnazioni e della razionalizzazione del processo penale nel suo complesso.
Non può essere spacciata per un mezzo che possa agevolare l'attuazione del principio costituzionale del giusto processo perché infligge, al contrario, un colpo grave al principio della posizione egualitaria, paritaria processuale delle parti. E forse sarebbe il caso di ricordare che il pubblico ministero è una parte, è la parte pubblica, quella che rappresenta gli interessi della collettività, che comunque dal fatto reato riceve un vulnus.
Questa riforma non è certo un mezzo per alleggerire il carico di lavoro del sistema giustizia, che, al contrario - come ho già detto a proposito della Corte di cassazione - subisce un grave e ulteriore aggravio, con conseguenze immaginabili.
Nel suo complesso, la normativa finirà per generare una riduzione delle garanzie di legalità nel suo complesso, se si tiene conto della recente avvenuta estensione del giudizio monocratico di primo grado.
Che dire, infine, dell'obbligo per il pubblico ministero di formulare richieste di archiviazione, nell'ipotesi e quando la Corte di cassazione si dovesse pronunciare «in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273» e quando - aggiunge la normativa - «non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini»? Io ritengo che questo sia un gravissimo errore di diritto rispetto all'impostazione processuale.
Questa è una misura che accentua, da una parte, la caratterizzazione della Cassazione come giudice di merito ed implica, dall'altra, una ultraeffettività delle decisioni della Corte di cassazione, destinata a produrre i suoi effetti al di là del procedimento incidentale in cui viene resa, così imponendo una valutazione di merito addirittura, questa volta, vincolante per il titolare dell'azione penale nell'esercizio delle sue prerogative costituzionali.
Questo, ripeto, è un grave errore, peraltro rilevato dalla Corte costituzionale se si tiene conto che nella sentenza n. 71 del 1996 ha chiaramente ribadito la diversità tra gli indizi richiesti per l'emissione dei provvedimenti per la custodia cautelare e gli elementi rilevanti ai fini del rinvio a giudizio.
In questo caso, si pretende che, con una valutazione della Corte di cassazione ai soli fini di cui all'articolo 273, e cioè rispetto ai provvedimenti di custodia cautelare, si debba imporre al pubblico ministero di astenersi dal procedere e quindi obbligatoriamente chiedere l'archiviazione, laddove ci sarebbe da valutare, in altra sede e con altri criteri, il risultato delle indagini.
In tutto questo, ancora una volta, è bene ribadirlo in chiusura di legislatura, abbiamo una normativa che per nulla inciderà positivamente sul sistema giustizia, ma varrà soltanto a complicarne l'ulteriore gestione, già resa difficile da una serie di norme emanate in questi ultimi cinque anni e in mancanza di quelle norme che invece il Paese attendeva e che non sono state assolutamente emanate.
Ritengo vi siano motivi più che validi e sufficienti per votare contro questo articolo, oltre che contro l'intera legge.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo a dodici colleghi di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.
È approvato.
Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CENTARO, relatore. Il parere del relatore è contrario su tutti gli emendamenti.
GIULIANO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo a dodici colleghi il sostegno per la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2, identico all'emendamento 9.3.
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo ancora a dodici colleghi di appoggiare la richiesta di verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all'emendamento 9.3, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.4.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, non so come richiamare l'attenzione dei miei colleghi. Ho l'impressione che a volte, anziché "la Pecorella", ci siano pecorelle pure da questa parte.
Vi prego di sostenere la mia richiesta di verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 9.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei poter votare l'articolo 9 con votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. Chiedo, quindi, a quindi colleghi di sostenere la mia richiesta.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 9.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, siamo arrivati all'esame dell'ultimo articolo del provvedimento e vorrei approfittarne per cercare di comprendere qualcosa di più di quanto non abbia compreso fin qui.
Capisco che nessuno della maggioranza abbia ritenuto di dover spendere una parola; se i cronisti, tra le altre cose, volessero verificare i tempi, potrebbero constatare che a fianco di tutti i Gruppi della maggioranza vi è una bella cifra zero, segno evidente che nessuno della maggioranza ha ritenuto di dover utilizzare nemmeno un secondo del proprio tempo per cercare di spiegare come mai, nonostante un messaggio così chiaro trasmesso alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, si continui, con protervia, nel tentativo di approvare una legge assurda, ingiusta e di parte senza nemmeno il pudore di tentare di spiegare per quale motivo si va avanti.
È comunque una scelta della maggioranza; secondo me, è un silenzio colpevole. La legge Pecorella è riuscita in qualche modo a contagiare un po' tutto. Il collega Pastore ha cercato di fare in modo che il gregge non sbagliasse la direzione e ne prendo atto. (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).
Vorrei rivolgermi ora al massimo rappresentante del Dicastero della giustizia, il ministro Castelli, al quale intendo rivolgere soltanto una domanda in merito all'articolo 10, relativo al regime transitorio. Vorrei comprendere, perché forse, essendo prevenuto… chiedo al collega vicino al ministro Castelli, che occasionalmente si trova di passaggio in quest'Aula per votare, di fargli presente che mi sto rivolgendo a lui; pure lui è intruppato nel gregge e mi rendo conto che farà parte di un gregge padano, ma probabilmente, simpaticamente, se il ministro Castelli mi prestasse attenzione… (Il ministro Castelli è impegnato in una conversazione). Mi rendo conto che non possiamo costringerlo… (Brusìo in Aula). Legge Pecorella: belano! (Il senatore Contestabile richiama l'attenzione del ministro Castelli). Ringrazio il senatore Contestabile che ha cercato di intercedere, perché oggi l'accesso alla giustizia è mediato e, in questo caso, la mediazione l'ha svolta il collega Contestabile e lo ringrazio di ciò.
Volevo chiedere al Ministro, ma mi rivolgo al molto più disponibile relatore, senatore Centaro, come si giustifica la differenza fra l'articolo 10 ed il regime transitorio.
CENTARO (FI). Non sento.
MANZIONE (Mar-DL-U). Forse, se il collega Pastore riuscisse a zittire il gregge, probabilmente riusciremmo ad intenderci.
PRESIDENTE. Senatore Manzione, questo non lo deve dire. Per cortesia, non è un linguaggio parlamentare, se ne rende conto anche lei. Non faccia provocazioni inutili. Ha il diritto di dire quello che crede, ma non usi un linguaggio offensivo. (Proteste dai Gruppi FI, UDC, AN e LP).
MANZIONE (Mar-DL-U). Presidente, era una metafora. Il collega Centaro mi faceva segno che non riusciva a sentire.
PRESIDENTE. Si studi l'italiano, allora: questa non è una metafora.
MANZIONE (Mar-DL-U). Il collega Centaro mi faceva segno che non riusciva fisicamente a sentire, ecco perché ho detto che se c'è un poco di silenzio intorno alla Pecorella probabilmente … (Commenti dai banchi della maggioranza).
PRESIDENTE. Fate silenzio, per cortesia!
MANZIONE (Mar-DL-U). La domanda che volevo rivolgere al collega Centaro riguarda il diverso regime rispetto all'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento... (Brusìo in Aula). Mi rendo conto che il merito non vi interessa perché parlare di giustizia ad un gregge diventa difficile, lo capisco…(Proteste dai Gruppi FI, UDC, AN e LP).
PRESIDENTE. Senatore Manzione, sia rispettoso dell'Assemblea, non continui così!
MANZIONE (Mar-DL-U). Ma se lei, Presidente, non fa fare silenzio... Mi sono rivolto al Ministro della giustizia … (Forte brusìo in Aula).
PRESIDENTE. Senatore Manzione, prosegua e concluda; e voi, colleghi, per favore, fate silenzio.
MANZIONE (Mar-DL-U). State offendendo non me, ma le istituzioni, quelle istituzioni che tutti - mi scusi, Presidente, lei per primo - dovremmo garantire. Qui dentro c'è un comportamento ignobile: stiamo recitando un farsa! Noi cerchiamo di impedirla, lei no! (Commenti del senatore Malan).
Al senatore Malan che mi ha chiamato clown però non dice niente, signor Presidente! Meglio clown libero che buffone di corte, caro Malan! (Proteste dai banchi della maggioranza).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, tornate ai vostri posti.
MANZIONE (Mar-DL-U). Io non sono prezzolato, caro Malan! Io non parlo a comando, caro Malan! (Commenti dai banchi della maggioranza). Voi sì! (Proteste dal Gruppo FI). Anzi, signor Presidente, mi correggo: non parlano a comando, preferiscono tacere a comando, il che è ancora peggio. (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).
In ogni caso, volevo chiedere al senatore Centaro... (Brusìo in Aula).
GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, non è capace di dire: state zitti un attimo?
PRESIDENTE. Senatore Garraffa, la prego, non sta a lei.
Prosegua, senatore Manzione.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, non riesce a mantenere la calma; le sta sfuggendo la seduta. (Vivaci proteste del senatore Petrini).
PRESIDENTE. Senatore Petrini, la richiamo all'ordine.
Senatore Manzione, è mai possibile che non riesca a concludere il suo intervento?
MANZIONE (Mar-DL-U). Io non ho problemi.
PRESIDENTE. E allora concluda, serenamente.
MANZIONE (Mar-DL-U). Stiamo mettendo in scena una recita, della quale lei è il regista - mi scusi - assolutamente assurda. Una recita con un regista che non fa rispettare le regole!
Stavo dicendo che volevo chiedere al collega Centaro la differenza, per quanto riguarda l'appellabiltà, tra il regime ordinario ed il regime transitorio. (Brusìo in Aula). Nel regime ordinario ... (Forte brusìo in Aula)... va bene, signor Presidente, rinuncio. Ma stiamo scherzando? Lei non è in grado di garantire il rispetto di quest'Aula: è una vergogna! (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-Rnp. Proteste dai banchi della maggioranza).
PRESIDENTE. Fate silenzio, onorevoli colleghi!
I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
CENTARO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti all'articolo 10, in quanto la norma introduce un'applicazione ai procedimenti in corso, così come d'altra parte la giurisprudenza costante ritiene per quanto riguarda norme processuali che entrano in vigore a procedimenti in corso.
Aggiungo che la differenza tra la norma a regime e la norma transitoria risiede nella circostanza che in questa occasione, cioè per i processi pendenti, il pubblico ministero o la parte offesa hanno potuto comunque dispiegare al massimo le loro possibilità di impugnazione - sia in caso di assoluzione che di condanna - con anche l'eventuale possibilità di aggiunta di nuove prove che nel frattempo - così come recita la norma a regime, modificata dal disegno di legge in esame - si sono potute realizzare.
Aggiungo comunque a fronte di questo (per evitare, se si ritiene fondata la mia considerazione, quella distonia di cui parlava il senatore Manzione), che comunque il regime processuale ha la clausola di salvaguardia nella possibilità di revisione di cui all'articolo 630 del codice di procedura penale che comunque dà la possibilità, in caso di nuove prove o prove scoperte successivamente, di far ricorso all'istituto della revisione.
GARRAFFA (DS-U). Nel processo SME, in caso di nuove prove facciamo la revisione?
GIULIANO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere contrario agli emendamenti all'articolo 10.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1, identico all'emendamento 10.2.
Verifica del numero legale
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, identico all'emendamento 10.2, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.3.
ZANCAN (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto consumando così il minuto e nove secondi che mi rimangono ancora a disposizione.
L'articolo 10 è la norma transitoria che interessa il Presidente del Consiglio che, d'altra parte, è confesso sul suo preciso interesse a questa legge.
Per soddisfare l'interesse del Presidente del Consiglio, che posso anche chiamare capo della maggioranza, per soddisfare quindi l'interesse del capo, la Camera dei deputati ha introdotto un emendamento che è la norma più sgangherata dal punto di vista giuridico che mente umana potesse concepire. Dire infatti che un appello presentato legittimamente e ammissibilmente diventa inammissibile per una norma successiva è esattamente - e così mi faccio capire anche da chi non conosce il diritto - come dire che il due di picche vale più del sette di quadri a metà di una partita di carte.
Per cortesia, vergognatevi e ve lo dico per l'ultima volta! (Proteste e commenti dai banchi di FI, LP e UDC).
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.4
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.5, identico all'emendamento 10.6
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.5, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, identico all'emendamento 10.6, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.7 sostanzialmente identico all'emendamento 10.8.
Verifica del numero legale
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.7, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 10.8, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.9, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.10, sostanzialmente identico agli emendamenti 10.11 e 10.12.
Verifica del numero legale
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.10, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 10.11, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, e 10.12, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.13.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 10.13, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 10.14, presentato dal senatore Manzione e da altri senatori, fino alle parole: "commi 2".
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.14 e l'emendamento 10.15.
Metto ai voti l'emendamento 10.16, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.17.
Verifica del numero legale
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.17, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.18, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.19.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.19, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.20.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.20, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.21.
Verifica del numero legale
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.21, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.22.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.22, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.23.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 10.23, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.24.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.24, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.25, identico all'emendamento 10.26.
Verifica del numero legale
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.25, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all'emendamento 10.26, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 10.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Presidente, trattandosi di un articolo molto contestato, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 10.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis
PRESIDENTE.
Passiamo alla votazione finale.
ZANCAN (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Senatore Zancan, il tempo a sua disposizione è esaurito. Comunque, le concedo tre minuti. Ha facoltà di parlare.
ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi elenco i guasti da voi provocati per favorire il Presidente del Consiglio: il pubblico ministero potrà appellare quando ha avuto ragione, non potrà appellare quando ha avuto torto. Avete devastato il giudizio di Cassazione, riducendolo a un terzo giudizio di merito per tutti gli imputati. Lasciate sola nel processo la parte civile, che è la parte debole. I danneggiati dal reato sono lasciati soli a tentare fortuna nel processo senza avere l'essenziale appoggio dell'appello del pubblico ministero. Avete gestito il transitorio in modo da favorire i vostri imputati eccellenti, primo fra tutti il Presidente del Consiglio. Vi ho anche sfidato a trovare un solo esempio di inammissibilità retroattiva.
Sarete sbeffeggiati in tutti i libri giuridici: dovete vergognarvi perché la vostra ignoranza giuridica è solo asservita agli interessi personali del Presidente del Consiglio.
Infine, chiudete la legislatura come l'avete incominciata: a favore vostro, contro gli interessi dei cittadini onesti. Voto fermamente contrario! (Applausi dai Gruppi Verdi-Un, Mar-DL-U e DS-U).
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente onorevoli colleghi, così come avevamo cominciato, stiamo finendo. Dopo la proroga di due settimane, neanche quella è bastata, siamo ancora qui a chiudere questa legislatura con provvedimenti ad personam. Qualcuno dice: smettiamo di parlarne, ma sarebbe meglio dire: basta farne!
Credo che, fra l'altro, questo provvedimento sia incostituzionale in radice, perché cambia la funzione della Corte di cassazione così com'è prevista dalla nostra Carta costituzionale. Non sono bastati i rilievi mossi dal Presidente della Repubblica: vengono di fatto respinti al mittente, immaginando che, parlando di valutazione di opportunità, si possa mettere in discussione un rilievo che comunque ha un fondamento nella nostra Carta costituzionale.
Scegliamo con questa legge di squilibrare ancora di più di quanto già non lo siano, nel processo, i rapporti tra l'accusa e la difesa, ma soprattutto, ancora di più di quanto già non sia, noi limitiamo i poteri delle parti civili.
Onorevoli colleghi, non diciamo che il fatto di avere salvaguardato la possibilità di chiedere un risarcimento civile tuteli le vittime. Le vittime non si costituiscono parte civile nei processi soltanto per avere soldi, ma prima di tutto per avere giustizia e vi sono lunghi esempi nella nostra storia giudiziaria. A loro questa possibilità di avere giustizia contro una sentenza iniqua, contro una sentenza venduta è impedita e credo che su ciò si dovrà riflettere quando si andrà in televisione, come giustamente veniva ricordato, a parlare di Caino e di Abele. È uno schema che non mi piace, ma sicuramente questa è una legge che indebolisce di molto la posizione delle vittime dei reati all'interno dei processi.
Ricordiamoci com'è nata questa legge: essa nasce esattamente nei giorni in cui la Corte costituzionale stabilisce che il lodo Schifani è incostituzionale, nel momento in cui, cioè, quello scudo che era stato proposto dal Parlamento per le cinque più alte autorità dello Stato - in realtà per una sola - veniva a cadere.
Ecco questa legge che tende a tutelare il principale imputato del processo che lo riguarda nel caso ritenuto allora assai possibile, perché il giudice di allora, Francesco Castellano, si era già sbilanciato in interviste pubbliche a favore dell'imputato che si sarebbe trovato di fronte. È a quel punto che si ritiene di proporre una legge che escluda l'appello, se vi è una assoluzione o un proscioglimento in primo grado.
Vorrei ricordare come è avvenuto quel proscioglimento, quella prescrizione di reato fondata su un sapiente bilanciamento delle attenuanti e delle aggravanti, dove l'attenuante decisiva fu costituita dalle attuali condizioni sociali di vita dell'imputato. E voi pensate che una parte civile non possa appellarsi nei confronti di questa sentenza? Pensate che lo Stato, nella veste della pubblica accusa, non possa appellarsi di fronte ad una sentenza del genere?
Altro è - e lo abbiamo ricordato - una sentenza che dichiari l'assoluzione per non aver commesso il fatto perché il fatto non costituisce reato. Ma di fronte a queste sentenze che sono di assoluzione per insufficienza di prove o il prodotto di un sapiente e scorretto utilizzo delle opportunità che sono consentite nel bilanciamento di aggravanti e di attenuanti, crediamo che il diritto di ricorrere per chi ha subito un reato ci sia eccome; eccome ci deve essere! È una legge di comodo.
Credo che a questo punto abbiamo tutti insieme fatto la figura di ritrovarci, dopo lo scioglimento delle Camere, a discutere di una legge incostituzionale, per rispedirla al Presidente della Repubblica, per fare un ultimo provvedimento ad personam; l'ultimo ancora, oltre lo scioglimento delle Camere, per niente. La Corte costituzionale non potrà che dichiarare questa legge incostituzionale.
Questa è la ragione per la quale, come Margherita, abbiamo cercato di ritardare il più possibile l'approvazione di questa legge e di portarla al punto ultimo della sua vergogna, quella di andare oltre i limiti dell'attività parlamentare e di dimostrare che i messaggi del Presidente della Repubblica, tra l'altro così largamente motivati, anche se in qualche passo forse discutibilmente motivati, ma così profondamente motivati per i punti che ci riguardavano, debbano essere rinviati.
Presidenza del vice presidente DINI(ore 19,13)
(Segue DALLA CHIESA). Questo è il nostro voto, signor Presidente. Non so se dire che tra Caino ed Abele ci schieriamo con Abele. Certo, per un processo giusto; certo perché le sentenze accomodate possano essere appellate. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALVI (DS-U). Signor Presidente, con l'approvazione di questa legge credo si ponga in essere una grave violazione delle regole nel sistema democratico.
Non è la forza del numero che vogliamo criticare, perché questo fa parte della regola democratica, ma l'uso di questo strumento che viene utilizzato per imporre leggi prive del valore dell'interesse generale. Sono leggi pensate, scritte, votate nell'interesse di pochi e talvolta di una sola persona.
Vorrei osservare che questo problema non è scandalosamente inattuale perché vi è un esercizio di potere; l'esercizio di potere più antico che si possa immaginare, è un regresso della cultura politica e giuridica. È di questo che vorrei discutere brevemente con voi. In questa legislatura abbiamo avuto conflitti e contrasti assai aspri; si sono contrapposte due teorie di filosofia della politica, due teorie di politica del diritto o, per dirla con la lingua di Kant, due Weltanschauung. Allora ho voluto verificare le radici di questo contrasto: il più antico segno nel ritrovare questo contrasto. Ebbene, credo che la più antica, o quella ove è più coerentemente esposta, formulazione di questo conflitto sia da rinvenire nel libro II della Repubblica di Platone.
Vorrei spiegare proprio con queste pagine il perché di questo conflitto. Scrive Platone che è in corso una pacata discussione tra Socrate e Polemarco intorno all'essenza della giustizia. D'improvviso, ricorda Platone, "come una belva feroce sulla sua preda", si presenta Trasimaco, il sofista, e afferma che disquisire dottamente sulla giustizia non ha nessun valore. Egli afferma che la giustizia non è che un nome per indicare nella città quello che è di maggiore vantaggio per chi comanda. Testualmente dice Trasimaco che "chi comanda è padrone e perciò a ragionar per diritto, si deve concludere che la sola norma del giusto è il tornaconto del più forte". Questo è l'argomento di Trasimaco.
Interloquisce Socrate - e non ha difficoltà a demolire questa argomentazione - osservando che chi comanda può sbagliare nel calcolo del proprio tornaconto e che quindi il vantaggio del più forte non è affatto un criterio sicuro per stabilire la norma del giusto. In questi cinque anni abbiamo verificato quante volte abbiamo votato, o meglio avete votato, una legge a vantaggio del più forte e tuttavia questa legge era intrinsecamente errata e ingiusta, non è stata mai utilizzata a vantaggio del più forte proprio perché arroganza e ignoranza hanno fatto sì che si realizzasse proprio ciò che osservava Socrate: il vantaggio del più forte non è un criterio sicuro per definire giusta la legge.
Osserva ancora Trasimaco che "chi governa, in quanto governa, è infallibile, e in quanto infallibile prescrive ciò che è meglio per lui". Questo è ciò che dice Trasimaco ma Socrate risponde che l'abilità e la sapienza, se veramente tali, non possono non prendere in considerazione il tornaconto dei governanti, oltre che dei governati. Trasimaco afferma a sua volta che l'arte del Governo è quella di sfruttare l'ingenuità, la debolezza e la viltà degli uomini, per ciò non è il caso di parlare di giustizia nei riguardi dello Stato o, se si vuole farlo ad ogni costo, bisogna riconoscere che, continua Trasimaco, "l'ingiustizia, quando sia tale da potersi mantenere, è più forte e più potente della giustizia".
Questa teorizzazione è quella che Passerin D'Entrèves chiama "realismo politico". Questo è l'argomento di Trasimaco. 2.500 anni fa.
Sono trascorsi due millenni e mezzo e questo conflitto non è continuato ma si è sviluppato nel pensiero politico dell'Occidente; si è ampliato immediatamente dopo con Aristotele, e poi con Machiavelli, Hobbes, Kant, Rousseau e Montesquieu fino a Kelsen e a Norberto Bobbio. Il pensiero politico ha elaborato la teoria dello Stato moderno, della democrazia e quindi l'argomento di Trasimaco è rimasto cristallizzato in quel momento.
Voglio ricordare che quando Socrate contestava a Trasimaco l'argomento della forza con l'affermazione del principio di legalità a causa di ciò egli fu processato; per avere insegnato ai giovani questa teoria egli ebbe un processo politico, un processo ingiusto. Fu condannato. E tuttavia Socrate riteneva che per affermare il principio di legalità e il primato della legge, occorreva obbedire ad essa e non fuggì, come sarebbe stato possibile. Da allora appunto, da quando Socrate riuscì ad affermare il principio di legalità e il primato della legge rispetto all'interesse di uno o di un gruppo di potere, o comunque al primato della forza, vi è stata una risposta che per 2.500 anni si è intessuta delle riflessioni di uomini che appunto da Aristotele giungono fino a Kelsen e a Norberto Bobbio.
Voglio dirvi che noi abbiamo percorso questo cammino, noi ci identifichiamo con Socrate e con tutto questo percorso; voi siete rimasti ancorati a Trasimaco, voi siete ancora qui per dimostrare che soltanto la forza può far sì che si affermi l'interesse del singolo, del gruppo, contro l'interesse generale, per far sì che l'interesse di qualcuno, attraverso la forza del numero, possa prevaricare l'interesse di tutti.
Credo che sia questo il problema che abbiamo avuto di fronte in questi cinque anni; questo è il conflitto sul quale si è articolato il confronto in questa legislatura, le due filosofie del diritto, le due filosofie della politica.
Noi abbiamo perduto, in questa legislatura; nella prossima mi auguro che non sia più così. Però voglio rivendicare con forza il primato della nostra cultura, del nostro sapere, di quel percorso che ci ha portato da Socrate fino ad oggi e voglio denunciare il fatto che voi siete rimasti fermi a Trasimaco, a Duemilacinquecento anni fa: lì siete fermi. Avete vinto le elezioni, avete esercitato il vostro potere, ma siete rimasti fermi ed inchiodati a ciò che diceva Trasimaco, sordi alla lezione di Socrate e alla storia della cultura giuridica e politica del mondo occidentale. Noi ci richiamiamo a questi e su questa base speriamo di poter governare il nostro Paese. (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-Un e Mar-DL-U. Congratulazioni).
BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, colleghi, Alleanza Nazionale voterà a favore di questo provvedimento, come già ha fatto nella prima lettura da parte del Parlamento.
Volevo solo, nel mio brevissimo intervento, ricordare all'ottimo amico e collega senatore Guido Calvi che, proprio in virtù di quel principio di democrazia e di legalità, noi abbiamo onorato il nostro mandato, anche riconoscendo e attribuendoci la forza dei numeri in relazione al principio della democrazia parlamentare e al principio della rappresentatività parlamentare. Tutto il resto sono solo parole e propaganda.
Nel merito, questo è un provvedimento che - già l'ho detto e lo confermo - a nostro avviso non avrebbe dovuto tornare all'esame del Parlamento, quanto meno non con le motivazioni dedotte. Voglio fare solo un riferimento, uno fra tanti spunti che offre il testo.
Una delle censure del messaggio presidenziale riguarda il problema della motivazione della sentenza, mancante, contraddittoria o illogica, dimenticandosi, in una valutazione che è e resta priva di rilievo costituzionale, che la motivazione, anche quando è illogica o contraddittoria, è sostanzialmente mancante e perciò tale da rendere la sentenza priva di uno dei requisiti che la legge disegna per la sua validità.
Chiamare la Corte di cassazione a valutare una motivazione mancante, illogica o contraddittoria non significa quindi chiamarla a una valutazione nel merito, ma ad una valutazione sulla legittimità del provvedimento, perché una sentenza mancante di motivazione è un provvedimento non controllabile sul piano della completezza dal punto di vista dell'indicazione normativa e quindi è provvedimento illegittimo.
Mancano riferimenti accettabili alla Costituzione. L'unico forse che avrebbe potuto essere utilmente sostenuto, quello relativo all'articolo 111, fu già affrontato e valutato da questo Parlamento nel corso della prima lettura.
Non si introduce alcuna diseguaglianza tra pubblico ministero e difesa, posto che l'eguaglianza delle parti processuali nel processo penale si realizza nella terzietà del giudice e nel momento della raccolta e formazione delle prove, e non è assolutamente uno dei requisiti ex articolo 111 quello della pari disponibilità dei mezzi di impugnazione.
Con questo provvedimento confermiamo una norma che risponde pienamente a una indicazione europea, che introduce e sancisce necessariamente nel nostro ordinamento il principio per il quale quelle eccezioni al sistema, che sono la limitazione della libertà personale e la limitazione del patrimonio conseguenti alla sentenza, possono essere accettate e giustificate solo da un iter che sia coerente e congruo: una sentenza di assoluzione necessariamente indebolisce una sentenza finale, quand'anche questa fosse di condanna in appello.
Questi sono i princìpi ai quali ci siamo ispirati e con i quali ci siamo confrontati, e abbiamo ritenuto necessario, nell'interesse dei cittadini, che tali princìpi entrassero a far parte del nostro ordinamento processuale. Tutto il resto, signor Presidente, sono valutazioni, mi si consenta di dirlo.
Il rispetto per le istituzioni è massimo in chi vi parla e nel Gruppo a nome del quale sto parlando in questo momento. Ciò non toglie che, quando l'uomo chiamato a rappresentare l'istituzione fa affermazioni ritenute criticabili e non condivisibili, il miglior modo per manifestare il rispetto per l'istituzione sia anche quello - perché no? - di criticare le affermazioni dell'uomo che rappresenta l'istituzione.
Quando, nel messaggio presidenziale, leggiamo che il Capo dello Stato si esprime in termini di "rischio", di "valutazioni di opportunità" o di "possibilità" di questo o quell'effetto negativo, rispettiamo la prognosi autorevole, ma la possiamo e dobbiamo considerare nulla più che una prognosi buona come un'altra (la prognosi del Capo dello Stato, quella del primo Presidente della Corte di cassazione). Se ci si consente, la prognosi che invece fa la maggioranza parlamentare è largamente favorevole, senza ricadute negative per la tenuta del sistema processuale in generale.
Ancora una volta, cari colleghi dell'opposizione, il vostro incoercibile statalismo - lasciatemelo dire - vi condanna. Vi condanna dinanzi al Paese e dinanzi alla storia. Per i migliori tra voi, il pubblico ministero è un moloch, una divinità, intangibile e incontestabile; per i peggiori tra voi, il pubblico ministero, come ufficio, è e resta, o dovrebbe restare (certamente non per noi) la stampella giudiziaria per una politica - la vostra - vuota di contenuti.
Finiamo, cari colleghi, come cominciammo. È l'unica frase che mi sento di condividere. Però noi finiamo come cominciammo varando leggi a favore della gente. Non possiamo non evidenziare che siete sempre stati, in tutta questa legislatura, e va detto e ricordato ai cittadini, dalla parte dei criminali: avete votato contro le norme sulla recidiva, avete votato contro le norme sulla legittima difesa. (Commenti del Gruppo DS). I cittadini vi hanno giudicato; vi giudicheranno e sapranno confermare… (Applausi dal Gruppo AN).
GARRAFFA (DS-U). Vergognati, Bobbio, di quello che dici!
PRESIDENTE. La prego di non interrompere. Non si interrompe!(Commenti del Gruppo DS).
Ringrazio il senatore Bobbio e la prego di scusare l'interruzione all'ultimo momento del suo intervento.
CIRAMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIRAMI (UDC). Signor Presidente, impiegherò solo qualche minuto per esprimere il voto favorevole dell'UDC al provvedimento in esame, che postula il principio della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento in primo grado dell'imputato, impedendo al pubblico ministero il ricorso in appello (questo è tipico nel processo accusatorio che abbiamo adottato a far data dal 1989). È giusto, altresì, impedire la persecuzione giudiziaria, a volte pervicace, da parte di chi ha interesse più alla pendenza del processo che ad una conclusione di esso, qualunque essa possa essere.
D'altronde, il messaggio del Presidente della Repubblica prospetta criteri di opportunità e di rischio per la Cassazione che, come ha accennato il senatore Bobbio, sono criteri di merito, più che di evidente incostituzionalità. Tra l'altro, criteri di merito che sono tipici, in un Paese come il nostro, del Parlamento, il quale, con questa maggioranza, poteva, ai sensi della Costituzione, approvare la stessa legge o modificarla, per venire incontro ai suggerimenti anche non perfettamente costituzionali del Presidente della Repubblica.
Il Parlamento e questa maggioranza hanno seguito la seconda strada, dimostrando sensibilità istituzionale e nella convinzione non arrogante che ogni norma - specie se innovativa come questa - è perfettibile.
Non c'è nessuna disparità di trattamento tra parti uguali nel processo davanti al giudice terzo: questo garantisce l'articolo 111 della Costituzione.
Nel procedimento, di cui il processo è una fase, pubblico ministero e difesa hanno diritti e doveri diseguali, questo lo sappiamo; basti pensare, al modo di semplificazione, alle indagini, alle investigazioni, ai mezzi, ai poteri e agli strapoteri del pubblico ministero nei confronti delle armi spuntate della difesa.
Il sistema accusatorio postula di per sé la parità delle parti davanti al giudice, che è l'organo unico e vero di giurisdizione; il pubblico ministero non lo è: è un indagatore, un investigatore, così come lo abbiamo ridisegnato nel 1989.
Il secondo grado può essere consentito all'imputato condannato, al fine di garantirlo contro quello strapotere del pubblico ministero investigatore. Va però segnalata, al riguardo, una perplessità circa le assoluzioni che si prospetta saranno incontrollate. Al contrario, dato il sistema ordinamentale che vede pubblici ministeri e giudici nella stessa carriera, nella stessa corporazione e nella stessa autotutela corporativa ed autoreferenziale, ci sarà il rischio in caso di dubbio - vorrei ricordare - di condanne molto più frequenti, con intasamento ulteriore non della Cassazione, ma del grado di appello. Questa, che era l'eccessiva preoccupazione del Presidente della Repubblica, viene così frustrata.
Dichiariamo il nostro voto favorevole, perché puntiamo ad un mutamento di cultura della giurisdizione che, in amore della terzietà del giudice, tenga lontano e distinto il pubblico ministero investigatore, un pubblico ministero che non rappresenta più la giurisdizione. (Applausi dal Gruppo UDC. Congratulazioni).
TIRELLI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TIRELLI (LP). Signor Presidente, colleghi, finalmente siamo giunti al termine di questa legislatura e forse alla fine di un periodo in cui abbiamo ascoltato tutti gli avvisi di burrasca che i compagni della sinistra hanno agitato nel corso di questi anni, burrasche poi finite tutte in altrettante bonacce.
Il collega Calvi parla addirittura di scandalo, di un'attività scandalosa che noi avremmo messo in atto, sempre con lo scopo di favorire qualcuno. Non capisco come il collega Calvi non trovi scandalose altre cose, come il fatto che dopo 14 anni due servitori dello Stato come il prefetto Mori e il capitano Ultimo siano ancora sotto la lente della magistratura e che uno dei pubblici ministeri affermi, alla fine, che il reato maggiore non c'era e che, se il reato minore è andato in prescrizione, è colpa della legge Cirielli. Di questi episodi, non sono un tecnico della materia, penso che i nostri cittadini, presi uno per uno, ne conoscano parecchi.
Il collega Calvi non trova scandaloso che uno che fa parte della sua maggioranza, come l'ex magistrato Di Pietro, ai tempi di Mani pulite emettesse degli ordini di custodia cautelare e poi si dimenticasse di chi era in carcere, andando a farsi le ferie nel suo Abruzzo.
Ci sono tanti episodi di questo tipo, ma lo scandalo è che noi facciamo delle leggi. Questo è ciò che emerge da quanto dice la sinistra: noi siamo scandalosi perché abbiamo osato fare delle leggi, abbiamo osato fare delle riforme, a partire dalla riforma costituzionale e soprattutto abbiamo osato intervenire su un apparato, come quello giudiziario, in cui si era raggiunto un equilibrio tra magistratura giudicante e inquirente, un equilibrio che garantiva una pax giudiziaria, ma purtroppo andava a penalizzare sempre i soliti, cioè i cittadini.
Lo scandalo è che noi abbiamo fatto qualcosa; noi lasciamo questa legislatura con la coscienza di aver lavorato. Le leggi che abbiamo fatto in questo Parlamento, in questo ramo del Parlamento e nell'altro, saranno opinabili, però sono leggi che hanno avuto il coraggio di porre dei principi, cosa che non è stata fatta invece nelle legislature precedenti.
Desidero dare un suggerimento ai colleghi di questa legislatura: così come si inserisce nei provvedimenti un articolo che ne fornisce la copertura finanziaria, consiglierei di aggiungerne uno al provvedimento che stiamo per varare che disponga che questa legge non si applica al Presidente del consiglio. Forse in questo modo avremmo risolto un grande tormentone, sia per noi che per voi. Peccato però che varrebbe anche per un vostro eventuale Presidente del consiglio... (Commenti del senatore Garraffa. Brusìo in Aula). Il collega Garraffa vuole deliziarci con la sua voce un po' stridula fino all'ultimo.
In conclusione, a nostro avviso, questa legge riequilibra i poteri all'interno del sistema processuale, dando maggiori garanzie al cittadino. Pertanto, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo e aggiungo che, probabilmente, identico voto avrebbero espresso i senatori del centro-sinistra se avessimo inserito quell'articolo aggiuntivo di cui ho parlato sopra. (Applausi dal Gruppo LP).
ZICCONE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZICCONE (FI). Signor Presidente, ci apprestiamo a votare - e Forza Italia annuncia il voto favorevole - la legge sulla cosiddetta inappellabilità. In realtà, si tratta di un provvedimento che si occupa del sistema delle impugnazioni e non soltanto della cosiddetta inappellabilità delle sentenze di assoluzione.
Sarebbe sufficiente riflettere sul modo in cui l'opposizione ha condotto il dibattito per capire che non sono stati inutili i richiami alla filosofia greca da parte di qualche rappresentante dell'opposizione, in particolare del senatore Calvi. È vero che già 2000-2500 anni fa il principio secondo cui chi usa violenza ed insulti ed è intollerante è proprio chi non ha ragione e chi non sa dimostrare la ragione con argomentazioni. E' quello cui abbiamo assistito in questo dibattito. Alle argomentazioni sono stati sostituiti insulti, falsità e accuse infondate.
Noi sosteniamo questa legge con le ragioni che sottostanno agli istituti che stiamo per modificare. Il Capo dello Stato ha espresso alcune perplessità. Il Parlamento ha ascoltato parte dei suggerimenti del Capo dello Stato ed ha cercato non di eliminare i profili di incostituzionalità, che non aveva riconosciuto e che continua a non riconoscere, ma semmai di ridurre la portata di alcuni inconvenienti che comunque erano e sarebbero stati inconvenienti per la ricerca della verità e della giustizia. Questo è il significato di questo provvedimento.
E' per questa ragione che Forza Italia, convinta di volere una legge giusta e più civile, voterà - come ho già detto - a favore del disegno di legge. (Applausi dai Gruppi FI e UDC).
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, affinché resti agli atti chi ha partecipato ad approvare una legge che - ne sono convinto - tra poco tempo non esisterà più, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.
Dichiaro aperta la votazione. (I senatori dell'opposizione espongono disegni che, per disposizione del Presidente, sono ritirati dagli assistenti parlamentari). (Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi FI, AN, LP e UDC).
DISEGNO DI LEGGE
Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (3600/BIS)
________________
( ) Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione con messaggio motivato ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione in data 20 gennaio 2006.
ARTICOLO1 NEL TESTO NUOVAMENTE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
Approvato
1. L’articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 593. - (Casi di appello) – 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
2. L’imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all’articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l’inammissibilità dell’appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda».
EMENDAMENTO 1.23 E SEGUENTI
1.23
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», ivi richiamato, dopo le parole: «sentenze di proscioglimento», inserire le seguenti: «perché il fatto non sussiste».
1.24
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», richiamato, sopprimere le parole: «, se la nuova prova è decisiva».
1.25 (testo corretto)
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», ivi richiamato, dopo le parole: «se la nuova prova è», inserire le seguenti: «dalla parte ritenuta».
1.26
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI
Respinto
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», richiamato, dopo le parole: «prova è decisiva.», aggiungere il seguente periodo: «In tale ipotesi i termini per proporre appello sono raddoppiati.».
1.27
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI
Respinto
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», richiamato, sostituire le parole da: «Qualora il giudice» fino alla fine del comma con le seguenti: «Qualora il Giudice di Appello, nel contraddittorio delle parti, in camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 del codice di procedura penale, non disponga la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, dichiara con ordinanza l’inammissibilità dell’appello.
Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione congiuntamente a quello contro la sentenza di primo grado».
1.28
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», ivi richiamato, secondo periodo, sopprimere le parole: «, in via preliminare,».
1.29
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», ivi richiamato, sostituire le parole: «, in via preliminare» con le seguenti: «d’appello».
1.30
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», ivi richiamato, sostituire le parole: «in via preliminare» con le seguenti: «in apposita udienza ai sensi dell’articolo 127,».
1.31
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», ivi richiamato dopo le parole: «dichiara con ordinanza» inserire le seguenti: «debitamente motivata».
1.32
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 593», ivi richiamato sostituire il terzo periodo con il seguente: «Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono impugnare avanti la corte di cassazione l’ordinanza di inammissibilità del giudice d’appello».
1.33
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Le parole da: «Al comma 1,» a: «impugnare le sentenze di proscioglimento» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, dopo il capoverso 2 dell’«Art. 593» richiamato, aggiungere il seguente:
«2-bis. Oltre che ai sensi del comma 2, il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento nei casi in cui la costituita parte civile abbia presentato le conclusioni ai sensi dell’articolo 523, comma 2, del codice di procedura penale richiedendo la condanna. Possono essere impugnate dal pubblico ministero tutte le sentenze di proscioglimento emesse ai sensi dell’articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale».
1.34
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Precluso
Al comma 1, dopo il capoverso 2 dell’«Art. 593» richiamato, aggiungere il seguente:
«2-bis. Oltre che ai sensi del comma 2, il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento nei casi in cui nei confronti dell’imputato la costituita parte civile abbia presentato le conclusioni ai sensi dell’articolo 523, comma 2, del codice di procedura penale richiedendo la condanna».
1.35
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Precluso
Al comma 1, dopo il capoverso 2 dell’«Art. 593» richiamato, aggiungere il seguente:
«2-bis. Oltre che ai sensi del comma 2, il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento nei casi in cui la sentenza sia stata emessa ai sensi dell’articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale».
1.36
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Precluso dalla reiezione dell'em. 1.15. Cfr. sed. 958
Al comma 1, dopo il capoverso 2 dell’«Art. 593» richiamato, aggiungere il seguente:
«2-bis. L’imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento per non aver commesso il fatto».
1.37
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, sopprimere il capoverso 3 dell’«Art. 593» ivi richiamato.
1.38
MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Id. em. 1.37
Al comma 1, sopprimere il capoverso 3 dell’«Art. 593» ivi richiamato.
1.39
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
Le parole da: «Al comma 1,» a: «"pecuniaria» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, capoverso 3 dell’«Art. 593» richiamato, sostituire le parole: «dell’ammenda» con le seguenti: «pecuniaria, salvo che il giudice abbia pronunciato condanna altresì quanto al capo civile».
1.40
MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI
Precluso
Al comma 1, capoverso 3 dell’«Art. 593» richiamato, sostituire le parole: «dell’ammenda» con la seguente «pecuniaria».
1.41
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Respinto
Al comma 1, capoverso 3 dell’«Art. 593» ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché di importo inferiore ad euro 100».
1.42
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Ritirato
Al comma 1, capoverso 3 dell’«Art. 593» richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le sentenze di proscioglimento».
1.43
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso 3 dell’«Art. 593» ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa».
1.44
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso 3 dell’«Art. 593» ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa».
ARTICOLO 2 NEL TESTO NUOVAMENTE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 2.
Approvato
1. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «, quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula» sono soppresse.
EMENDAMENTI
2.1
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI
Respinto
Sopprimere l’articolo.
2.2
MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, sostituire le parole: "quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula" con le seguenti: "salvo che il giudice si sia pronunciato anche in ordine al capo civile"».
2.3
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Sost. id. em. 2.2.
Al comma 1, sostituire le parole: «sono soppresse» con le seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "salvo che il giudice si sia pronunciato anche in ordine al capo civile"».
2.4
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Le parole da: «Dopo il comma 1,» a: «:"ovvero» respinte; seconda parte preclusa
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
«1-bis. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 3 dopo le parole: "titolo del reato" aggiungere le parole: "ovvero abbia escluso la ricorrenza delle circostanze del reato contestate"».
2.5
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
«1-bis. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 3, dopo le parole: "titolo del reato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero si sia pronunciata negativamente circa la ricorrenza delle circostanze del reato inizialmente contestate"».
2.6
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 3, dopo le parole: "titolo del reato" aggiungere le parole: "ovvero non abbia correttamente applicato la normativa in materia di recidiva"».
2.8
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 3, dopo le parole: "titolo del reato" aggiungere le parole: "ovvero abbia ritenuto applicabili circostanze di reato non contestate dalla pubblica accusa"».
ARTICOLO 3 NEL TESTO NUOVAMENTE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 3.
Approvato
1. All’articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini».
EMENDAMENTI
3.1
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Sopprimere l’articolo.
3.2
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Id. em. 3.1
Sopprimere l’articolo.
3.3
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. all’articolo 429 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Nel caso in cui per lo stesso procedimento vi sia già stata una pronuncia della Corte di Cassazione in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’articolo 273, il decreto contiene altresì l’enunziazione dei motivi per i quali il giudice ha comunque ritenuto di dover disporre il giudizio a carico dell’imputato"».
3.4
MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI
Respinto
Al comma 1, capoverso comma 1-bis dell’articolo 405 del codice di procedura penale premettere alle parole: «Il pubblico ministero» le seguenti: «In ogni caso» e sopprimere le parole: «,al termine delle indagini».
3.5
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «al termine delle indagini».
3.6
MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Respinto
al comma 1 capoverso «1-bis», sostituire le parole: «al termine delle indagini», con le seguenti: «entro sei mesi dalla conclusione delle indagini».
3.7
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Respinto
Al comma 1, al capoverso «1-bis», sostituire la parole: «formula» con le seguenti: «può formulare».
3.8
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: «si è pronunciata» aggiungere le seguenti: «con annullamento senza rinvio».
3.9
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso «1-bis» dell’«Art. 405» del codice di procedura penale, sopprimere le parole: «,ai sensi dell’articolo 273,».
3.10
MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Respinto
Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «successivamente, ulteriori».
3.11
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere la parola: «successivamente».
3.12
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere la parola: «ulteriori».
3.13
MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI
Respinto
Al comma 1, capoverso «1-bis» dell’«Art. 405» del codice di procedura penale, dopo la parola: «ulteriori» inserire le seguenti: «e significativi».
3.14
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso «1-bis» aggiungere, in fine, le parole: «o comunque rilevanti ai fini dell’articolo 192, commi 3 e 4».
ARTICOLO 4 NEL TESTO NUOVAMENTE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 4.
Approvato
1. L’articolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 428. - (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere) – 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.
2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606.
3. Sull’impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127».
EMENDAMENTI
4.1
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI
Respinto
Sopprimere l’articolo.
4.2
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 428» richiamato, all’alinea, sostituire le parole: «ricorso per cassazione» con la seguente: «appello».
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: «Corte di cassazione» con le seguenti: «Corte d’appello».
4.3
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 428» richiamato, sopprimere la lettera a).
4.4
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 428» richiamato, sopprimere la lettera b).
4.5
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 428» richiamato, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo che» fino alla fine della lettera.
4.6 (testo corretto)
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 428» richiamato, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) la persona offesa».
Conseguentemente sopprimere il capoverso 2.
4.8
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Id. em. 4.6 (testo corretto)
Al comma 1, al capoverso «Art. 428», dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) la persona offesa».
Conseguentemente sopprimere il capoverso 2.
4.9
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, sopprimere il capoverso 2 dell’«Art. 428» richiamato.
4.10
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Respinto
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 428», ivi richiamato, sopprimere la parola: «soli».
4.11
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso 2 dell’«Art. 428» richiamato, secondo periodo, sostituire le parole: «ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606» con le seguenti: «appello».
Conseguentemente, al medesimo «Art. 428», al comma 3 come ivi modificato, dopo le parole: «dall’articolo 127», aggiungere le seguenti: «,salvo il caso di cui al comma 2, secondo periodo».
4.12
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, sopprimere il capoverso 3 dell’«Art. 428» ivi richiamato.
4.13
MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI
Id. em. 4.12
Al comma 1, capoverso «Art. 428» sopprimere il comma 3.
ARTICOLO 5 NEL TESTO NUOVAMENTE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 5.
Approvato
1. All’articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».
EMENDAMENTI
5.1
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Respinto
Sopprimere l’articolo.
5.2
MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI
Respinto
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 533» sopprimere le parole: «al di là di ogni ragionevole dubbio».
5.3
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Respinto
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 533» ivi richiamato, sostituire le parole: «al di là di ogni ragionevole dubbio», con le seguenti: «sulla base della valutazione di tutti gli elementi raccolti nel processo e del proprio libero convincimento».
5.4
DALLA CHIESA, MANZIONE, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Respinto
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 533» ivi richiamato, sostituire le parole: «al di là di ogni ragionevole dubbio», con le seguenti: «sulla base del principio del libero convincimento».
5.5
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 533» del codice di procedura penale, al secondo periodo dopo le parole: «il giudice applica la pena e» inserire le parole: «ove essa non abbia natura detentiva ovvero sia stata accordata la sospensione della stessa, il giudice applica».
5.6
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 533» del codice di procedura penale, al secondo periodo dopo le parole: «misure di sicurezza» inserire le parole: «ritenute più idonee».
ARTICOLO 6 NEL TESTO NUOVAMENTE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 6.
Approvato
1. Al comma 1 dell’articolo 576 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, con il mezzo previsto per il pubblico ministero,» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può» sono sostituite dalle seguenti: «La parte civile può altresì».
EMENDAMENTI
6.1
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 6. – 1. Il comma 1 dell’"Art. 576" del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"1. La parte civile può proporre appello contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento pronunziata nel giudizio, anche abbreviato, qualora abbia acconsentito alla abbreviazione del rito"».
6.2
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al primo periodo, dopo le parole: "con il mezzo previsto per il pubblico ministero," inserire le seguenti: "ovvero autonomamente, nel caso in cui quest’ultimo non intenda impugnare la sentenza,"».
6.3
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «altresì» con la seguente: «inoltre».
ARTICOLO 7 NEL TESTO NUOVAMENTE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 7.
Approvato
1. L’articolo 580 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 580. - (Conversione del ricorso in appello) – 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all’articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell’appello».
EMENDAMENTI
7.1
MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Respinto
Sopprimere l’articolo.
7.2
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 580» richiamato, sopprimere le parole: «nel caso in cui sussista la connessione di cui all’articolo 12».
7.3
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 580», richiamato, dopo le parole: «di cui all’articolo 12» aggiungere le seguenti: «, comma 1, lettera a)».
7.4
MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI
Id. em. 7.3
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 580», richiamato, dopo le parole: «di cui all’articolo 12,» aggiungere le seguenti: «comma 1, lettera a)».
7.5
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 580», richiamato, dopo le parole: «di cui all’articolo 12» aggiungere le seguenti: «, comma 1, lettera b)».
7.6
MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI
Id. em. 7.5
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 580», richiamato, dopo le parole: «di cui all’articolo 12,» aggiungere le seguenti: «comma 1, lettera b)».
7.7
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso 1 dell’«Art. 580», richiamato, dopo le parole: «di cui all’articolo 12,» aggiungere le seguenti: «comma 1, lettera c)».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7
7.0.1
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
1. All’articolo 599 i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Salvo che le parti facciano richiesta congiunta di celebrazione del processo in pubblica udienza, il giudizio d’appello si svolge in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127.
2. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che ha manifestato la volontà di comparire.
3. Nel caso di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale il giudice assume le prove con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori"».
Conseguentemente, i commi 4 e 5 dello stesso articolo 599 c.p.p. sono soppressi.
ARTICOLO 8 NEL TESTO NUOVAMENTE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 8.
Approvato
1. Al comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2»;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».
EMENDAMENTI
8.1
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire la lettera d) ivi richiamata, con la seguente:
«d) mancata motivazione in ordine al diniego di assunzione di prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell’articolo 495 comma 2».
8.2
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Id. em. 8.1
Al comma 1, lettera a), sostituire la lettera d) ivi richiamata con la seguente:
«d) mancata motivazione in ordine al diniego di assunzione di prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell’articolo 495 comma 2».
8.3
MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI
Respinto
Al comma 1, lettera a), alla lettera d), ivi richiamata, sopprimere le parole: «, quando la parte ne ha fatto richiesta».
8.4
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, lettera a), alla lettera d), ivi richiamata, sopprimere la parola: «anche».
8.5
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI
Respinto
Al comma 1, lettera a), nella lettera d), ivi richiamata, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quando la carenza e manifesta illogicità della motivazione emerga dal testo dell’ordinanza reiettiva».
8.6
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
8.7
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Id. em. 8.6
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
8.8
DALLA CHIESA, MANZIONE, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Id. em. 8.6
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
8.10
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) alla lettera e) sono aggiunte in fine le parole: "salvo che il ricorso sia stato proposto avverso sentenza inappellabile"».
8.9
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire la lettera e) ivi richiamata con la seguente:
«e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti richiamati nel provvedimento stesso e specificatamente indicati nei motivi di gravame».
8.11
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, lettera b), alla lettera e) ivi richiamata, sopprimere la parola: «mancanza,».
8.12
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI
Respinto
Al comma 1, lettera b), nella lettera e) ivi richiamata, sopprimere la parola: «contraddittorietà».
8.13
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Id. em. 8.12
Al comma 1, lettera b), alla lettera e) ivi richiamata, sopprimere la parola: «contraddittorietà».
8.14
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, lettera b), alla lettera e) ivi richiamata, sostituire le parole: «, contraddittorietà o manifesta illogicità» con le seguenti: «o contraddittorietà».
8.15
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, lettera b), alla lettera e) ivi richiamata, sopprimere la parola: «manifesta».
8.16
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Sost. id. em. 8.14
Al comma 1, lettera b), alla lettera e) ivi richiamata, sopprimere le parole: «o manifesta illogicità».
8.17
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, lettera b), alla lettera e) ivi richiamata, dopo le parole: «della motivazione» inserire le seguenti: «in questi ultimi due casi».
8.18
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, lettera b), alla lettera e) ivi richiamata, sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine della lettera.
8.19
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Id. em. 8.18
Al comma 1, lettera b), alla lettera e) ivi richiamata, sopprimere le parole: «ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».
ARTICOLO 9 NEL TESTO NUOVAMENTE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 9.
Approvato
1. L’articolo 577 del codice di procedura penale è abrogato.
2. All’articolo 36, comma l, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, le parole: «e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa» sono soppresse.
EMENDAMENTI
9.1
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Sopprimere l’articolo.
9.2
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI
Respinto
Sopprimere il comma 1.
9.3
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
Id. em. 9.2
Sopprimere il comma 1.
9.4
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Sopprimere il comma 2.
ARTICOLO 10 NEL TESTO NUOVAMENTE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 10.
Approvato
1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.
2. L’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall’imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.
3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione.
5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall’articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all’articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
EMENDAMENTI
10.1
Respinto
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
Sopprimere l’articolo.
10.2
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Id. em. 10.1
Sopprimere l’articolo
10.3
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 10.
1. La presente legge si applica ai soli procedimenti nei quali si sia verificata una prima iscrizione nel registro degli indagati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa».
10.4
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 10.
1. La presente legge si applica ai soli procedimenti per fatti successivi alla data di entrata in vigore della stessa».
10.5
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Sopprimere il comma 1.
10.6
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Id. em. 10.5
Sopprimere il comma 1.
10.7
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «La presente legge non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima».
10.8
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Sost. id. em. 10.7
Al comma 1, dopo la parola: «legge» aggiungere la seguente: «non».
10.9
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «si applica ai procedimenti in corso» con le seguenti: «non si applica ai procedimenti in corso presso la Corte di cassazione».
10.10
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «in corso» con le seguenti: «in cui non sia stata pronunciata sentenza».
10.11
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
Sost. id. em. 10.10
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «nei quali non sia ancora stata pronunciata sentenza».
10.12
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Sost. id. em. 10.10
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «nei quali non sia ancora stata pronunciata sentenza».
10.13
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le modificazioni dell’articolo 606 del codice di procedura penale, di cui all’articolo 8 della presente legge, non si applicano ai procedimenti pendenti in Cassazione relativi a sentenze pronunciate in grado di appello».
10.14
MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Le parole : «Sopprimere i commi 2,» respinte; seconda parte preclusa
Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
10.15
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
Precluso
Sopprimere il comma 2.
10.16
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI
Respinto
Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
«2. L’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso per cassazione qualora sia stato proposto prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere presentati nuovi motivi entro il termine di cui all’articolo 585 comma IV codice procedura penale».
10.17
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «o dal pubblico ministero» inserire le seguenti: «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato».
10.18
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «o dal pubblico ministero» inserire le seguenti: «perché il fatto non sussiste».
10.19
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «o dal pubblico ministero» inserire le seguenti: «per non aver commesso il fatto».
10.20
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 2 sopprimere la parola: «non».
10.21
MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI
Respinto
Sopprimere il comma 3.
10.22
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 3 sostituire le parole: «entro quarantacinque giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».
10.23
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. In tal caso il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado inizia a decorrere dal giorno della notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2».
10.24
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Sopprimere il comma 4.
10.25
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI
Respinto
Sopprimere il comma 5.
10.26
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Id. em. 10.25
Sopprimere il comma 5.