XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||
Titolo: | Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento - A.C. 4604-B - Iter Camera e Senato | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 609 Progressivo: 2 | ||
Data: | 23/01/06 | ||
Organi della Camera: | II-Giustizia | ||
Riferimenti: |
|
Servizio studi |
progetti di legge |
Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento Lavori preparatori Iter alla Camera e al Senato in prima lettura |
n. 609/2 parte I |
xiv legislatura 16 marzo 2006 |
Camera dei deputati
La documentazione predisposta in occasione dell’esame della proposta di legge recante modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (A.C. 4604) si articola nei seguenti volumi:
§ dossier n. 609, contenente le schede di lettura e la normativa di riferimento;
§ dossier n. 609/1, contenente atti di rilievo internazionale, dottrina, e giurisprudenza costituzionale;
§ dossier n. 609/2, suddiviso in due volumi, contenente i lavori preparatori della legge 22 febbraio 2006, n. 46;
§ dossier n. 609/3, contenente le schede di lettura e i riferimenti normativi per l’esame ex art. 74, primo comma, della Costituzione;
Dipartimento Giustizia
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: GI0459b.doc
INDICE
Esame in sede referente presso la 2ª Commissione (Giustizia)
§ Pareri resi alla 2a Commissione (Giustizia)
- 1a Commissione (Affari costituzionali)
Relazione della 2a Commissione Giustizia
Seduta del 14 dicembre 2005 (pomeridiana)
Seduta del 14 dicembre 2005 (notturna)
§ Pareri resi alla 2^ Commissione (Giustizia)
- 1^ Commissione (Affari costituzionali)
Seduta dell’11 gennaio 2006 (pomeridiana)
Legge 20 febbraio 2006, n. 46
Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 22 febbraio 2006
Art. 1.
1. L’articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 593. – (Casi di appello). – 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
2. L’imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all’articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l’inammissibilità dell’appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda».
Art. 2.
1. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «, quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula» sono soppresse.
Art. 3.
1. All’articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini».
Art. 4.
1. L’articolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 428. – (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). – 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.
2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606.
3. Sull’impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127».
Art. 5.
1. All’articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».
Art. 6.
1. Al comma 1 dell’articolo 576 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, con il mezzo previsto per il pubblico ministero,» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può» sono sostituite dalle seguenti: «La parte civile può altresì».
Art. 7.
1. L’articolo 580 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 580. – (Conversione del ricorso in appello). – 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all’articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell’appello».
Art. 8.
1. Al comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2»;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».
Art. 9.
1. L’articolo 577 del codice di procedura penale è abrogato.
2. All’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, le parole: «e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa» sono soppresse.
Art. 10.
1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.
2. L’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall’imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.
3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione.
5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall’articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all’articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Iter
alla Camera
(1^ lettura)
N. 4604
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
|
PROPOSTA DI LEGGE |
|
d’iniziativa del deputato PECORELLA ¾ |
|
Modifiche al codice di procedura penale, in materia |
|
¾¾¾¾¾¾¾¾
Presentata il 13 gennaio 2004
¾¾¾¾¾¾¾¾
Onorevoli Colleghi! - Nel pieno rispetto del principio sancito dal Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, che, all'articolo 2, statuisce il diritto al doppio grado di giurisdizione in materia penale per chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale, la presente proposta di legge intende procedere ad una modificazione della disciplina processualistica regolatrice del giudizio di appello, limitandone la previsione esclusivamente alle sentenze di condanna.
Il principio citato - che testualmente recita: «1. Chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale ha il diritto di sottoporre ad un tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna.
2. Tale diritto potrà essere oggetto di eccezioni in caso di infrazioni minori come stabilito dalla legge o in casi nei quali la persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o sia stata dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento» (articolo 2, commi 1 e 2, del citato Protocollo n. 7) - allo stato è reso vano dal vigente codice di procedura penale nella parte in cui, prevedendo che possa essere impugnata la sentenza di primo grado di proscioglimento dell'imputato da parte del pubblico ministero, in caso di sentenza di condanna in sede di gravame, non concede la possibilità di ottenere un secondo grado di giudizio nel merito in favore del condannato, che ne avrebbe diritto in forza del principio esposto.
Nell'evidenziare che, per ovvi motivi, non sarebbe proponibile prevedere un ulteriore grado di giudizio successivo all'appello, anche in virtù del principio costituzionale della ragionevole durata del processo penale - che postula l'esigenza del varo di un nuovo codice di procedura penale che si ispiri al modello disegnato dall'articolo 111 della Costituzione, come da più parti auspicato - è necessario apportare al codice di procedura penale oggi in vigore alcune modifiche per rendere, comunque, operativo il principio sovranazionale in esame.
A tale fine, la presente proposta di legge intende riformare la disciplina del giudizio di appello statuendo l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
L'articolo 1 della presente proposta di legge, quindi, sostituisce l'articolo 593 del codice di procedura penale, sancendo l'appellabilità delle sole sentenze di condanna da parte del pubblico ministero e dell'imputato, mentre i restanti articoli prevedono le necessarie norme di raccordo con le altre disposizioni del codice di procedura penale, da armonizzare in ossequio al principio introdotto.
proposta di legge ¾¾¾
|
Art. 1. 1. L'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 593. (Casi di appello). - 1. Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. 2. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda». Art. 2. 1. Il comma 2 dell'articolo 597 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «2. Quando appellante è il pubblico ministero il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefìci, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge. Se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza». Art. 3. 1. Al comma 2 dell'articolo 323 del codice di procedura penale, le parole: «impugnata dal pubblico ministero» sono soppresse. Art. 4. 1. Il comma 1 dell'articolo 443 del codice di procedura penale è abrogato.
|
SEDE REFERENTE
Giovedì 15 luglio 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.
La seduta comincia alle 11.
(omissis)
Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
C. 4604 Pecorella.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Luigi VITALI (FI), relatore, rileva che la proposta di legge C. 4604 è diretta a modificare la disciplina dettata dal codice di procedura penale in tema di appellabilità delle sentenze.
La dottrina più avanzata, come peraltro le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha posto la questione della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, raffigurandola come un problema di equilibrio tra due interessi: quello di garantire la libertà dei cittadini e quello di assicurare sicurezza dello Stato alla repressione dei reati.
La questione della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento può essere tradotta nei seguenti termini: è compatibile con i principi di uno Stato democratico che lo Stato compia dei reiterati tentativi per condannare un individuo già risultato innocente, assoggettandolo nuovamente ai patimenti del processo penale? Secondo le democrazie più avanzate la risposta non può che essere negativa. La Corte suprema degli Stati Uniti, ad esempio, ha espressamente affermato che «lo Stato, con tutte le sue risorse e il suo potere, non dovrebbe avere il permesso di compiere reiterati tentativi di condannare un individuo per le offese di cui è accusato, così assoggettandolo ad una situazione di difficoltà che impedisce l'attività, nonché al sostenimento alle spese, alla terribile esperienza del processo, e costringendo a vivere in uno stato di continua ansia e insicurezza, ingigantendo così la possibilità che, sebbene innocente, possa essere giudicato colpevole».
Con la presente proposta di legge si vuole affermare tale principio anche nel nostro ordinamento. Si tratta, quindi, di sancire un principio di democrazia. Appartiene allo Stato totalitario l'esigenza di compiere qualsiasi tentativo affinché l'interesse alla repressione della delinquenza sia comunque soddisfatto, anche quando ciò avvenga a discapito delle libertà individuali. Ma per le democrazie il punto di equilibrio tra l'esigenza di sicurezza e quella di tutela della dignità e della libertà della persona deve essere spostato altrove.
Come è stato affermato in dottrina «se lo Stato ha sbagliato una volta nell'esercitare, perché l'imputato è risultato innocente al di là di ogni ragionevole dubbio, il giusto equilibrio tra autorità statuale e diritti individuali di libertà impone allo Stato di non riprovarci. La sentenza di assoluzione è già lì a denunciare una ferita ingiustificata ai più grandi valori e ai diritti individuali».
Uno Stato che non demorde nei confronti di chi, a seguito di un processo penale condotto nel rispetto della legge, risulta innocente è uno Stato in cui il valore assoluto non è la persona ma l'autorità. È uno Stato per il quale la dignità e la libertà della persona cedono di fronte all'esigenza di punire. Non importa se ciò avviene attraverso reiterati tentativi anche nei confronti di colui che per lo Stato (è stata pronunciata una sentenza di assoluzione) è innocente. L'appello contro una sentenza di proscioglimento non è altro che un ulteriore tentativo (dopo quello fatto in primo grado) che lo Stato compie per dimostrare la fondatezza del rinvio a giudizio. Che poi tale fondatezza sia stata già negata da una sentenza di assoluzione pronunciata al termine di un processo, nel quale è stata dimostrata l'innocenza dell'imputato, sarebbe irrilevante. Ciò significa che è irrilevante la circostanza che il processo sia di per sé già una pena, che con il suo inizio stravolge, segnandola spesso irrimediabilmente, la vita di un uomo.
In uno Stato democratico il processo penale dovrebbe essere l' «extrema ratio» alla quale ricorrere solamente quando vi è il dubbio che una persona abbia commesso un reato. Tale dubbio vi è a seguito del rinvio a giudizio. Tale dubbio non vi è a seguito del processo che si conclude con una sentenza di assoluzione.
In uno Stato democratico l'appello deve essere considerato unicamente come una garanzia per l'imputato al quale, in base all'esigenza propria di ogni democrazia di azzerare il rischio di condannare un innocente, viene concessa la possibilità di ottenere un riesame nel merito da parte di un nuovo giudice.
Attribuire tale possibilità solamente all'imputato e non anche al pubblico ministero non significa violare il principio di parità delle parti processuali. Su questo punto la Corte costituzionale si è già pronunciata. Con la sentenza n. 98 del 1994 si è chiarito che il riconoscimento del potere di impugnazione dell'imputato non ne comporta di per sé uno corrispondente per il pubblico ministero, le cui funzioni non sono assistite da garanzie di intensità pari a quelle assicurate all'imputato dall'articolo 24 della Costituzione.
La riforma dell'articolo 111 della Costituzione, che ha sancito il principio del giusto processo, secondo cui il processo è un processo di parti, non fa perdere valore a tale pronuncia, in quanto non significa, come ultimamente è stato affermato in dottrina, che nel processo penale tutto ciò che spetta ad una parte debba comunque e per forza spettare all'altra parte. Il principio di parità delle parti deve essere letto in base all'intero dettato costituzionale. Nel caso dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento, ad esempio, di fronte ad una provata innocenza non è ammissibile ledere, attraverso un nuovo processo, la dignità umana per una seconda volta solamente perché il giudice di primo grado, cioè un organo di primo grado si può essere sbagliato nel valutare dei fatti.
Vi è inoltre una ultima considerazione che merita essere sottoposta alla Commissione. In ogni Stato democratico è generalmente riconosciuto il principio secondo cui la sentenza di condanna deve essere pronunciata quando non vi è alcun ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato. Come si può affermare che non sussista un dubbio quando una persona per uno stesso fatto e sulla base delle stesse prove sia considerato da un giudice innocente e da un altro giudice colpevole? Tale dubbio è ancora più forte quando si considera che il giudice di appello ha un rapporto mediato con le prove, anziché diretto come lo ha invece il giudice di 1o grado. La sentenza di condanna in appello è pronunciata da un giudice che ha letto delle carte. La sentenza di assoluzione di primo grado è pronunciata da un giudice in presenza del quale le prove si sono formate.
Non costituisce un limite costituzionale all'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento il principio della obbligatorietà dell'azione penale. Anche su questo punto la Corte costituzionale è stata chiara nel precisare che l'appello non costituisce uno sviluppo necessario dell'azione penale.
L'appello del pubblico ministero non trova quindi alcuna copertura costituzionale né nel principio di parità delle parti né in quello della obbligatorietà dell'azione penale. Anzi nella Costituzione e, più in particolare, nel giusto equilibrio tra libertà e sicurezza, l'appello contro una sentenza di proscioglimento potrebbe trovare dei limiti (forse) invalicabili.
È bene ricordare che non è soltanto la dottrina a porre la questione della inappellabilità delle sentenze di assoluzione. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ad esempio, nel riconoscere come diritto vigente il principio che l'accusa deve provare la colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, hanno manifestato una serie di dubbi sull'appello contro la sentenza di proscioglimento.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nella relazione inaugurale dell'anno giudiziario 2004, ha affermato che «sarebbe privo di giustificazione razionale escludere il potere di impugnare per violazione di legge sostanziale e processuale», mentre sarebbe giustificato escludere l'appello contro la sentenza di assoluzione, che miri ad una nuovo valutazione del fatto. Quale ragionevole dubbio può sussistere sulla responsabilità di chi è stato già assolto da un giudice imparziale? Secondo il procuratore generale della Corte di cassazione, nessuno.
Prima di passare all'illustrativa degli articoli della proposta di legge in esame, ritengo opportuno precisare che l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione non significa sacrificare la parte civile, in quanto la riparazione dei danni civili sarà fatta dal giudice civile.
Il provvedimento in esame si compone di quattro articoli. In particolare, l'articolo 1 sostituisce l'articolo 593 del codice di procedura penale che disciplina i casi di appello.
Viene previsto che il pubblico ministero e l'imputato possano appellare soltanto le sentenze di condanna. Viene inoltre confermata la previsione dell'inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda. Implicita alle disposizioni sopra esposte è quindi la statuizione dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
L'articolo 2 è diretto a sostituire il comma 2 dell'articolo 597 del codice di procedura penale, riguardante la cognizione del giudice di appello. Più in particolare la disposizione citata riproduce le previsioni attualmente contenute nel comma 2 eliminando soltanto quelle relative all'appellabilità della sentenza di proscioglimento. Viene stabilito, infatti, che quando appellante è il pubblico ministero il giudice possa, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge. Se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.
L'articolo 3 detta una disposizione di coordinamento, modificando il comma 2 dell'articolo 323 del codice di procedura penale (Perdita di efficacia del sequestro preventivo) con la soppressione dell'inciso che consente al pubblico ministero la facoltà di impugnativa delle sentenze di proscioglimento o non luogo a procedere.
Anche l'articolo 4 detta una disposizione di coordinamento; viene infatti soppresso il comma 1 dell'articolo 443 che definisce i limiti all'appello delle sentenze di proscioglimento: queste ultime, infatti, sono rese del tutto inappellabili dal provvedimento in esame.
Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
SEDE REFERENTE
Martedì 27 luglio 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Michele Giuseppe Vietti.
La seduta comincia alle 14.30.
(omissis)
Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
C. 4604 Pecorella.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame rinviato nella seduta del 15 luglio 2004.
Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella seduta precedente è stata svolta la relazione introduttiva.
Anna FINOCCHIARO (DS-U) premette di non essere contraria preconcettualmente ad una riforma del processo penale, anche con riferimento al sistema delle impugnazioni. In particolare, evidenzia di non essere contraria al merito del provvedimento in esame volto a sancire l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione da parte del pubblico ministero, essendo necessaria una riforma al fine di conseguire una maggiore snellezza e autorevolezza del processo penale. Tuttavia, pur preannunciando che non adotterà un atteggiamento ostruzionistico, esprime perplessità sul metodo di lavoro, ritenendo più opportuno procedere nell'ambito di una riforma più complessiva del processo penale non limitata ad una questione tanto specifica quale l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione.
Propone pertanto di sospendere l'esame del provvedimento, per poi riprenderlo dopo la pausa estiva dei lavori parlamentari nell'ambito di un più ampio contesto e quindi congiuntamente alla riforma di altre disposizione che disciplinano il processo penale. Difatti ritiene che l'eliminazione della possibilità di appellare le sentenze di assoluzione, se non accompagnata da altre modifiche al codice di procedura penale, rischia di rivelarsi incompleta e per alcuni aspetti poco efficace. Per esempio ritiene altrettanto urgente intervenire sul giudizio in contumacia per apportare i correttivi di cui la pratica processuale ha evidenziato la necessità.
Vincenzo SINISCALCHI (DS-U), associandosi alle perplessità e alle proposte dell'onorevole Finocchiaro, evidenzia che, pur condividendo l'opportunità di conformarsi ai principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, occorre considerare attentamente la problematica della disparità di trattamento che si potrebbe determinare con la riforma che s'intende attuare. Si riferisce non tanto alla posizione processuale del pubblico ministero quanto ai poteri relativi all'impugnazione delle sentenze da parte della parte civile. Ritiene che si potrebbe determinare un contrasto tra la verità accertata sul piano civilistico rispetto al fatto verificato processualmente sul versante penalistico, trascurando gli interessi delle vittime del reato.
Del resto il venir meno del contributo del pubblico ministero in un eventuale appello valido solo sul piano civilistico potrebbe inficiare gli interessi della parte civile sul piano della prova del reato e quindi della probabilità di condanna dell'imputato.
Gaetano PECORELLA, presidente, tiene ad evidenziare che la possibilità di appellare le sentenze di assoluzione viene eliminata per tutte le parti, non solamente per il pubblico ministero. Pertanto non comprende le considerazioni relative ad una disparità di trattamento sul piano processuale.
Vincenzo SINISCALCHI (DS-U), alla luce delle considerazioni del presidente, ritiene di poter rafforzare ancora di più le perplessità sul provvedimento. Esso determinerebbe un'incongrua penalizzazione delle vittime del reato, che non avrebbero ulteriori possibilità di accertamento processuale a seguito di un'eventuale sentenza di assoluzione in primo grado.
Sergio COLA (AN), esprime perplessità sulle indicazioni dell'onorevole Finocchiaro circa le modalità di proseguire l'esame del provvedimento. Invita pertanto l'onorevole Finocchiaro a precisare su quali temi si dovrebbe intervenire congiuntamente a quello dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, ritenendo che un eccessivo ampliamento dei temi affrontati relativamente al processo penale possa inopinatamente allungare i tempi di esame del provvedimento.
Invita a considerare che il provvedimento non produce affatto una disparità di trattamento poiché l'inappellabilità delle sentenze riguarda tutte le parti; del resto anche l'imputato potrebbe avere interesse all'impugnazione della sentenza di proscioglimento relativamente alla formula adattata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale.
Inoltre rimane ferma la possibilità per la parte civile di proseguire il processo con una impugnazione limitata agli aspetti risarcitori.
Pur ritenendo non prive di una ragionevolezza alcune delle osservazioni dell'onorevole Siniscalchi, si dichiara convinto che la previsione dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento non determinerebbe in alcun modo un peggioramento delle garanzie processuali delle parti private per quanto riguarda gli aspetti civilistici e quindi del risarcimento del danno.
Invita l'onorevole Finocchiaro ad essere più esplicita relativamente ai temi da trattare in maniera congiunta a quello in esame, ma ribadisce di ritenere invece preferibile portare avanti prioritariamente e separatamente la riforma relativa all'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento per evitare di rallentarne l'approvazione, necessaria invece per conformarsi quanto prima ai principi europei in materia di processo penale.
Luigi VITALI (FI), relatore, ribadisce di essere convinto della necessità di approvare quanto prima il provvedimento. Difatti la finalità del processo penale consiste nell'accertamento dell'eventuale innocenza dell'imputato, naturalmente facendo salvi i diritti e le garanzie delle vittime con particolare riferimento al piano risarcitorio. È necessario quanto prima conformarsi alle previsione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.
Tiene ad evidenziare inoltre che non esiste né sul piano costituzionale né nell'ordinamento comunitario o più in generale internazionale un principio o una norma che garantisca alla parte civile la possibilità di appellare in ogni caso una sentenza di proscioglimento. Inoltre già ai sensi dell'ordinamento vigente la parte civile può impugnare la sentenza di proscioglimento, ma limitatamente all'ambito risarcitorio e quindi restando fermo il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione sul piano penalistico in mancanza della proposizione dell'appello da parte del pubblico ministero. Pertanto non comprende il paventato stravolgimento in senso peggiorativo delle garanzie della parte civile a cui fa riferimento l'onorevole Siniscalchi.
Ritiene che il provvedimento non leda alcun principio costituzionale e che anzi potrebbe maggiormente garantire una ragionevole durata del processo penale. Evidenzia inoltre che non viene intaccato il diritto di ricorrere in Cassazione per le questioni di legittimità, evitandosi pertanto che diventino definitive interpretazioni erronee da parte del giudice di primo grado.
Dichiara di non avere alcuna preclusione verso la proposta dell'onorevole Finocchiaro relativamente all'opportunità di portare avanti parallelamente a quello in esame altri provvedimenti che incidano su ulteriori aspetti del processo penale. Tuttavia, se dovesse poi emergere una difficoltà di portarli avanti contestualmente, sarebbe opportuno ritornare a concentrarsi sulla riforma in questione.
Ritiene che la normativa vigente sia appesantita da eccessive garanzie che protraggono la durata del processo penale oltre ogni ragionevole esigenza. Pertanto ritiene assurdo rinviare sine die la riforma relativa all'inappellabilità della sentenza di proscioglimento, ritenendola un'esigenza prioritaria rispetto ad altri temi anche per la sua specificità e quindi per la possibilità di portarla a compimento in breve tempo.
Giuliano PISAPIA (RC) esprime perplessità sul piano della legittimità costituzionale del provvedimento. Ricorda infatti che l'unico intervento della Corte costituzionale sull'appellabilità delle sentenze di proscioglimento ha ritenuto non contrastante con i principi costituzionali escludere l'appello del pubblico ministero limitatamente alla questione dell'entità della pena.
Ricorda inoltre che l'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo pone come principio imprescindibile la parità delle parti sul piano processuale con riferimento ai rispettivi interessi contrapposti. Ritiene che, facendo venir meno la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, si determini invece una violazione del principio di parità delle parti sul piano processuale. Suggerisce pertanto di audire degli esperti di diritto costituzionale per approfondire la problematica in questione.
Gaetano PECORELLA, presidente, ritiene che si possa fissare il termine per la presentazione di emendamenti per di lunedì 13 settembre 2004, auspicando che le proposte emendative non esulino dalla materia dell'impugnazione delle sentenze di proscioglimento.
Con riferimento alla proposta dell'onorevole Pisapia ritiene opportuno richiedere il parere della Commissione Affari costituzionali sul testo della proposta di legge C. 4604, così come già fatto in relazione al disegno di legge sul mandato di arresto europeo. Inoltre concorda sulla opportunità di svolgere le audizioni suggerite dal deputato Pisapia.
Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e, acconsentendovi la Commissione, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 16 di lunedì 13 settembre 2004. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 22 settembre 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Jole Santelli.
La seduta comincia alle 14.55.
Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
C. 4604 Pecorella.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 27 luglio 2004.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato 3).
Gian Franco ANEDDA (AN) chiede, a nome del gruppo di Alleanza Nazionale, di sospendere, per almeno quindici giorni, l'esame del provvedimento, suscitando questo notevoli perplessità. La sospensione consentirebbe di meglio approfondire tutte le questioni giuridiche connesse alla inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. In particolare, sottolinea l'esigenza di effettuare un ciclo di audizioni che possa servire per acquisire elementi utili all'istruttoria legislativa. All'esito di tali audizioni si dovrà riaprire la discussione generale e poi fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti. A tale proposito, ricorda che in una precedente seduta lo stesso Presidente della Commissione non aveva manifestato contrarietà alla proposta dell'onorevole Pisapia di sentire gli esperti di diritto costituzionale sul merito della proposta di legge all'esame.
Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, aveva stabilito di sottoporre a degli esperti di diritto costituzionale il testo che sarebbe risultato dall'approvazione degli emendamenti. Inoltre, evidenzia che, se si intende accedere alla richiesta dell'onorevole Anedda, occorre stabilire se effettuare audizioni degli organismi rappresentativi dei magistrati e degli avvocati o se, al contrario, limitarsi ad audire esperti di diritto costituzionale.
Luigi VITALI (FI) relatore, dichiara di condividere la scelta dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, di esaminare preliminarmente gli emendamenti e di effettuare le audizioni solo dopo aver completato l'esame degli stessi. Suggerisce, comunque, di incentrare le audizioni sugli aspetti di carattere tecnico, con particolare riferimento alla legittimità costituzionale del provvedimento, così come del resto stabilito nelle precedenti sedute.
Anna FINOCCHIARO (DS-U), associandosi alla proposta dell'onorevole Anedda di procedere preliminarmente alle audizioni, suggerisce di audire in primo luogo gli organismi rappresentativi di magistrati e avvocati.
Gaetano PECORELLA, presidente, per quanto riguarda la eventuale questione di costituzionalità relativa ad una presunta disparità di trattamento delle parti processuali, ricorda che il relatore, in occasione dell'illustrazione del provvedimento in esame, ha richiamato la sentenze della Corte costituzionale n. 98 del 1994 che, sia pure indirettamente, ha affrontato tale questione evidenziando come il riconoscimento del potere di impugnazione dell'imputato non ne comporta di per sé uno corrispondente per il pubblico ministero, le cui funzioni non sono assistite da garanzie di intensità pari a quelle assicurate all'imputato dall'articolo 24 della Costituzione. Non ritiene, quindi, necessario procedere alle audizioni di costituzionalisti. Pur ritenendo opportuno procedere preliminarmente all'elaborazione di un testo che tenga conto delle proposte emendative volte a miglioralo, ala luce degli interventi svolti, propone di effettuare un ciclo di audizioni nel corso della prossima settimana, con particolare riferimento agli organismi rappresentativi del mondo giudiziario e forense, sentendo, in particolare, i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati, dell'Unione Camere Penali, del Consiglio Nazionale Forense, dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura e dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati. Nella settimana successiva si passerebbe all'esame degli emendamenti.
La Commissione concorda.
Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Marcella LUCIDI (DS-U), con particolare riferimento alla proposta di legge C. 3972, in materia di disciplina della destinazione di beni in favore di soggetti portatori di gravi handicap, chiede un differimento del termine per la presentazione degli emendamenti fissato per le ore 18 di oggi, in modo da poter abbinare una proposta a firma di deputati dell'opposizione che sarà presentata nei prossimi giorni.
Gaetano PECORELLA, presidente, accogliendo la proposta dell'onorevole Lucidi propone di sospendere per due settimane l'esame del provvedimento, in modo da poter abbinare la proposta preannunciata dall'opposizione.
La Commissione concorda.
Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (C. 4604 Pecorella).
EMENDAMENTI
ART. 1.
Sopprimerlo.
1. 2.Fanfani.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
L'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
1. Il Pubblico Ministero non può appellare contro la sentenza di condanna, salvo che questa abbia modificato il titolo del reato, ovvero abbia applicato una pena per quantità e specie non prevista dal codice, ovvero non abbia applicato pene accessorie o misure di sicurezza la cui applicazione sia obbligatoria per legge.
Può sempre appellare la sentenza di condanna al fine di chiedere la assoluzione dell'imputato.
2. Il pubblico Ministero non può appellare contro le sentenze di assoluzione, salvo che l'appello riguardi:
a) la mancata assunzione di una prova decisiva per dimostrare la sussistenza del fatto e la sua commissione da parte dell'imputato, purché della prova sia stata fatta richiesta a norma degli articoli 493 e 495;
b) la sopravvenienza o la scoperta, dopo la sentenza, di nuove prove che sole o unite a quelle già valutate, siano assolutamente decisive per il giudizio sulla sussistenza del fatto o la sua commissione da parte dell'imputato;
c) la inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità o di inutilizzabilità.
3. L'appello è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti, o manifestamente infondati.
1. 1.Fanfani.
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
All'articolo 593 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dagli articoli 443, 448, comma 2, 469, il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di condanna»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «L'imputato può appellare contro le sentenze di condanna o di proscioglimento escluse quelle emesse perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto».
1. 6.Onnis.
Al comma 1, capoverso Art. 593 sostituire il comma 1 con il seguente: Il Pubblico Ministero può appellare contro le sentenze di condanna.
1. 7.Gironda Veraldi, Cola.
Al comma 1, capoverso Art. 593 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento solo nei casi in cui nei confronti dell'imputato la costituita parte civile abbia presentato le conclusioni ai sensi dell'articolo 523, comma 2 del codice di procedura penale richiedendo la condanna.
1. 5.Siniscalchi.
Al comma 1, capoverso Art. 593 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento solo nei casi in cui la sentenza sia stata emessa ai sensi dell'articolo 530, comma 2 del codice di procedura penale.
1. 4.Siniscalchi.
Al comma 1, capoverso Art. 593 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento solo nei casi in cui nei confronti dell'imputato la costituita parte civile abbia presentato le conclusioni ai sensi dell'articolo 523, comma 2 del codice di procedura penale richiedendo la condanna. Possono essere impugnate dal pubblico ministero tutte le sentenze di proscioglimento emesse ai sensi dell'articolo 530, comma 2 del codice di procedura penale
1. 3.Siniscalchi.
ART. 2.
Sopprimerlo.
2. 1.Fanfani.
ART. 3.
Sopprimerlo.
3. 1.Fanfani.
ART. 4.
Sopprimerlo.
4. 1.Fanfani.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
1. Al comma 1 dell'articolo 443 del codice di procedura penale le parole: «l'imputato ed il Pubblico Ministero non possono» sono sostituite dalle seguenti: «Il Pubblico Ministero non può».
4. 3.Gironda Veraldi, Cola.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
1. I numeri 1 e 3 dell'articolo 443 del codice di procedura penale sono abrogati.
4. 5.Fanfani.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 5.
1. All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
2. Il Pubblico Ministero formula richiesta di archiviazione quando la Corte di Cassazione si sia pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di col
pevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non siano stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.
4. 04.Siniscalchi.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. All'articolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 428. - (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). - 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:
a) il procuratore della Repubblica;
b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7.
3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127».
4. 06.Perlini.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-ter.
1. All'articolo 448 del codice di procedura penale, il numero 2 è sostituito dal seguente:
2. In caso di dissenso il Pubblico Ministero può proporre appello nei limiti di cui all'articolo 593 del codice. Negli altri casi la sentenza è inapplicabile.
4. 02.Fanfani.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-quater.
1. All'articolo 607 del codice di procedura penale aggiungere il seguente comma:
3. L'imputato non può impugnare la sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 448 del codice di procedura penale, quando la pena è stata applicata nella misura richiesta.
4. 03.Fanfani.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 5.
1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data d'entrata in vigore delle medesime, nei quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato.
4. 05.Fanfani.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 27 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.
La seduta comincia alle 15.30.
(omissis)
Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
C. 4604 Pecorella.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 30 settembre 2004.
Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che, la Commissione ha proceduto alle audizioni di rappresentati del Consiglio Nazionale Forense, dell'Associazione Nazionale Magistrati, dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura e dell'Unione Camere Penali Italiane, al fine di acquisire il loro orientamento sulla proposta di legge C. 4604 Pecorella, recante modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
Da parte delle associazioni rappresentative dell'avvocatura, per quanto sia stata auspicata una rivisitazione complessiva dei mezzi di impugnazione, è stato manifestato un consenso unanime sulla proposta di legge C. 4604 Pecorella.
I rappresentanti della magistratura, pur non dichiarandosi contrari alla ipotesi di limitare l'appello in caso di proscioglimento, hanno sottolineato l'opportunità che un'iniziativa di questo tipo venga inserita in una riforma più ampia dei mezzi di impugnazione. In questa ottica è stata illustrata l'ipotesi del giudizio rescindente, secondo la quale l'appello del pubblico ministero non verrebbe meno, ma, in caso di accoglimento, verrebbe annullata la sentenza di assoluzione e gli atti verrebbero rimessi al giudice di prima istanza per il nuovo giudizio di merito.
Nel corso delle audizioni è emersa la questione degli effetti civili delle sentenze di proscioglimento. A tale proposito, sono stati manifestati dubbi circa l'opportunità di escludere l'appello della parte civile e dell'imputato assolto. Si è rilevato, infatti, che anche quest'ultimo, in alcuni casi, potrebbe aver interesse ad appellare la sentenza di proscioglimento.
Si è, quindi, registrata una condivisione di fondo circa l'ipotesi di abolire l'appello delle sentenze di proscioglimento, anche se è stata sottolineata l'esigenza di prevedere un'adeguata tutela della persona offesa, e, nei casi di assoluzione dubitativa, dell'imputato.
Rispetto a tale questione sono state prospettate alcune soluzioni. Alcuni hanno osservato che la tutela civilistica deve operare su un piano diverso rispetto a quello del giudizio penale, per cui l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento dovrebbe essere esclusa senza alcuna eccezione. Eventualmente si potrebbe specificare che le sentenze di assoluzione (al pari di quelle patteggiate) non fanno stato nel giudizio civile e amministrativo.
Altri hanno prospettato una ipotesi intermedia. Secondo l'on. Gironda Veraldi - al fine di tutelare le parti offese, il p.m e l'imputato assolto - l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento dovrebbe essere accompagnata da un ampliamento dei vizi per i quali sia ammesso il ricorso in Cassazione, in quanto occorrerebbe evitare che le sentenze di assoluzione diventino immodificabili anche quando contengano clamorosi errori di diritto o di fatto. Considerato che, in caso di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, il pubblico ministero, la parte civile e l'imputato prosciolto possono comunque ricorrere in Cassazione, secondo l'onorevole Gironda, sarebbe opportuno attribuire al giudice di legittimità la possibilità di controllare il vizio della motivazione della sentenza non già solo con riferimento al documento impugnato, ma in relazione a tutte le questioni valutate dal giudice di primo grado. Secondo tale tesi, occorrerebbe prevedere, per i soli casi di inappellabilità delle sentenze, che il ricorso in Cassazione non abbia le limitazioni di cui alla lettera e) dell'articolo 606 del codice di procedura penale, secondo il quale il ricorso è ammissibile solamente nel caso in cui la mancanza o manifesta illogicità della motivazione risulti dal testo della sentenza. Secondo l'onorevole Gironda, invece, in caso di inappellabilità della sentenza di proscioglimento si deve consentire al giudice di legittimità di estendere la propria cognizione a tutti i casi di illogicità della decisione di merito, anche quanto questi non siano direttamente desumibili dalla sentenza. L'onorevole Gironda ha quindi preannunciato, la presentazione di un emendamento volto ad ampliare - sia pure solamente nei casi di inappellabilità - l'ambito della verifica di legittimità della sentenza di primo grado, da parte del giudice di Cassazione.
Per quanto riguarda l'organizzazione dell'esame del provvedimento, ricorda che l'esame preliminare si era già concluso il 27 luglio scorso e che il 22 settembre, quando la Commissione avrebbe dovuto esaminare gli emendamenti presentati, si è convenuto di procedere alle audizioni, che si sono poi svolte nelle scorse settimane. Propone, pertanto, di fissare un nuovo termine per la presentazione di ulteriori emendamenti per l'8 novembre 2004, alle ore 18.
La Commissione concorda.
Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.50
SEDE REFERENTE
Mercoledì 10 novembre 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.
La seduta comincia alle 14.40.
(omissis)
Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
C. 4604 Pecorella.
(Seguito dell'esame e rinvio - Costituzione di un Comitato ristretto).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 27 ottobre 2004
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che sono stati presentati ulteriori emendamenti (vedi allegato) a quelli presentati il 22 settembre scorso. Invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti.
Luigi VITALI (FI), relatore, rileva che, rispetto alla questione della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, i gruppi hanno sostanzialmente espresso due posizioni: una ufficiale di non piena condivisione della scelta di eliminare l'appello contro le sentenze di proscioglimento, l'altra ufficiosa, in quanto lasciata solamente intendere, di condivisione di tale scelta. A quest'ultima posizione dichiara di accedere.
Ritiene, infatti, che la ratio del testo in esame sia pienamente condivisibile, in quanto l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento non trova alcun giustificazione nei principi sui quali si fonda il processo penale. Eventualmente si potrebbero prevedere delle misure di salvaguardia per gli interessi delle parti offese, prevedendo, ad esempio, che la sentenza di proscioglimento non produca effetto nei giudizi civili e amministrativi.
Non condivide assolutamente le tesi di coloro che criticano il provvedimento in esame non per ragioni giuridiche, ma unicamente per il timore che l'opinione pubblica possa non comprendere pienamente le ragioni che giustificano l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Tale timore giustifica alcuni degli emendamenti presentati, la cui eventuale approvazione metterebbe in forte pericolo l'omogeneità del sistema delle impugnazioni prevista dal codice di rito.
Occorre fare una scelta netta, senza modificare la disciplina degli altri strumenti di impugnazione al fine di controbilanciare l'eliminazione dell'appello contro le sentenze di proscioglimento.
Ritiene, infatti, che, qualora si intendesse escludere l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento, la scelta non dovrebbe prevedere deroghe, ma solamente alcuni correttivi per non pregiudicare gli interessi della parte civili o, comunque, della parte offesa.
Per quanto riguarda gli emendamenti presentati esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Siniscalchi 4.04, Perlini 4.06, Fanfani 4.03 e 4.05, Mormino 1.0103, 1.0105 e 1.0106, qualora venisse riformulato specificando che la sentenza di assoluzione non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni, Mormino 1.0104, Onnis 1.0101 e Mormino 1.0107. Invita al ritiro dei restanti emendamenti, esprimendo altrimenti parere contrario.
Il sottosegretario Jole SANTELLI condivide i pareri espressi dal relatore.
Gaetano PECORELLA, presidente, concorda con la impostazione del relatore. Anzi, ritiene che l'appello non sia conciliabile con il giudizio accusatorio, in ragione della considerazione che la prova si forma in primo grado, nel contraddittorio del dibattimento. L'appello dovrebbe essere ammesso per fatti costituzionali. Tuttavia, non vi è ancora la cultura per eliminare completamente l'appello nei confronti delle sentenze di primo grado, salvo che rispetto alle sentenze di proscioglimento.
Anna FINOCCHIARO (DS-U) dopo aver apprezzato la netta presa di posizione del relatore sulla questione della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, in quanto conferisce certezza ai lavori della Commissione.
Per quanto riguarda la scelta di fondo del provvedimento in esame di eliminare l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento, osserva che nessun principio costituzionale viene violato, come potrebbe avvenire nel caso in cui si optasse anche per l'eliminazione dell'appello del condannato contro la sentenza di condanna. Rileva, infatti, che l'appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento non può essere considerato una estrinsecazione dell'esercizio dell'azione penale, in quanto questa si è consumata con il rinvio a giudizio. In caso contrario, la proposta di legge in esame sarebbe stata in contrasto con la costituzione. L'appello del condannato contro la sentenza di condanna deve essere, invece, considerata estrinsecazione di un diritto di valenza costituzionale, quale è il diritto di difesa. Inoltre, dichiara di non essere pienamente convinta circa la necessità che il principio della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento debba trovare applicazione nei confronti di tutte le parti processuali. In particolare, occorre stabilire se sia necessario consentire alla parte civile di appellare tali sentenze o se sia sufficiente prevedere dei correttivi, come quello della limitazione degli effetti della sentenza di proscioglimento, al fine di tutelare gli interessi delle parti offese. Condividendo la ratio del provvedimento in esame, ma ritenendo necessario apportarvi alcune modifiche sostanziali a tutela della parte offesa, annuncia la propria astensione sull'emendamento Fanfani 1.2 volto a sopprimere l'articolo 1 della proposta di legge in esame.
Luigi VITALI (FI), relatore, ritiene che le preoccupazioni espresse dall'onorevole Finocchiaro, circa gli interessi delle parti offese, trovino una risposta nell'articolo aggiuntivo Mormino 1.0106, qualora venisse riformulato nel senso da lui proposto, cioè prevedendo che le sentenze di proscioglimento non hanno effetto nei giudizi civili e amministrativi nell'ipotesi in cui nella parte civile non solamente si sia costituita nel processo penale ma ne abbia presentato le conclusioni. In tal modo si consente alla parte civile di scegliere, una volta costituitasi, di proseguire nel processo penale sapendo che, nel caso in cui decidesse di presentare le conclusioni, verrebbe meno la possibilità di impugnare una eventuale sentenza di proscioglimento.
Giuseppe FANFANI (MARGH-U), dopo aver ritirato il suo emendamento 1.2 soppressivo dell'articolo 1, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.1, volto a sostituire l'articolo 1 della proposta di legge in esame, prevedendo, rispetto alla normativa vigente, una limitazione delle ipotesi di appello del pubblico ministero nei confronti delle sentenze di condanna e di proscioglimento. Per quanto riguarda la limitazione dei casi in cui il pubblico ministero può appellare le sentenze di condanna, ritiene che si debba consentire l'appello solamente nei casi in cui la sentenza di condanna abbia un contenuto esorbitante rispetto alla richiesta di condanna del pubblico ministero, come avviene nel caso in cui la sentenza abbia modificato il titolo del reato ovvero abbia applicato una pena, per quantità e specie, non prevista dal codice ovvero non abbia applicato pene accessorie o misure di sicurezze la cui applicazione sia obbligatoria per legge. In tutte le altre ipotesi la sentenza di condanna accoglie sostanzialmente l'istanza di condanna del pubblico ministero. Pertanto, in queste ultime ipotesi non appare giustificabile consentire l'appello della parte pubblica. Per quanto riguarda, invece, l'appello contro le sentenze di assoluzione, ritiene che questo non debba essere consentito al pubblico ministero salvo che in casi eccezionali, come, ad esempio, quando dopo la sentenza di assoluzione vengono scoperte nuove prove decisive per il giudizio sulla sussistenza del fatto o per la sua commissione da parte dell'imputato prosciolto. Chiede che l'emendamento 1.1 venga votato per parti separate, in quanto le disposizioni relative alla limitazione dell'appellabilità contro le sentenze di condanna possano essere considerate indipendenti rispetto a quelle che hanno per oggetto la limitazione dell'appellabilità contro sentenze di assoluzione.
Aurelio GIRONDA VERALDI (AN), dopo aver ritirato la propria firma dagli emendamenti 1.7 e 4.3, osserva che , in caso di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, il pubblico ministero, la parte civile e l'imputato prosciolto possono comunque ricorrere in Cassazione. In tali casi sarebbe opportuno attribuire al giudice di legittimità la possibilità di controllare il vizio della motivazione della sentenza non già solo con riferimento al documento impugnato, ma in relazione a tutte le questioni valutate dal giudice di primo grado. Occorrerebbe prevedere, per i soli casi di inappellabilità delle sentenze, che il ricorso in Cassazione non abbia le limitazioni di cui alla lettera e) dell'articolo 606 del codice di procedura penale, secondo il quale il ricorso è ammissibile solamente nel caso in cui la mancanza o manifesta illogicità della motivazione risulti dal testo della sentenza. In caso di inappellabilità della sentenza di proscioglimento si deve consentire al giudice di legittimità di estendere la propria cognizione a tutti i casi di illogicità della decisione di merito, anche quanto questi non siano direttamente desumibili dalla sentenza.
Gaetano PECORELLA, presidente, pone in votazione l'emendamento Fanfani 1.1 nella parte in cui prevede l'inappellabilità contro la sentenza di condanna da parte del Pubblico ministero salvo particolari ipotesi.
Vittorio MESSA (AN), annuncia il proprio voto favorevole alla prima parte dell'emendamento Fanfani 1.1, in quanto ritiene che l'appello del Pubblico ministero contro le sentenze di condanna debba essere limitato a particolari e gravi ipotesi.
Luigi VITALI (FI), relatore, anche in relazione alla votazione per parti separate dell'emendamento Fanfani 1.1, ribadisce la propria contrarietà a qualsiasi soluzione che preveda delle deroghe a principi che debbono essere previsti in maniera assoluta.
Niccolò GHEDINI (FI), invita la Commissione a valutare l'opportunità di coordinare il provvedimento in esame e, quindi, l'emendamento in esame a quanto previsto dagli articoli 577 e 580 del Codice di procedura penale. Il primo prevede l'impugnazione contro le sentenze di condanna e di proscioglimento da parte della persona offesa in caso di reati di ingiuria e diffamazione, mentre il secondo prevede la conversione in appello del ricorso per cassazione presentato dal Pubblico ministero nel caso in cui contro la medesima sentenza sia stato proposto l'appello da parte dell'imputato.
Luigi VITALI (FI), relatore, ritiene che il provvedimento in esame possa essere coordinato con tutte le disposizioni de codice di procedura penale una volta in cui saranno stati esaminati tutti gli emendamenti presentati, in quanto solamente in quel momento sarà possibile avere un quadro d'insieme della scelta che la Commissione intende effettuare in relazione alla questione della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
Anna FINOCCHIARO (DS-U), dopo aver rilevato che in Commissione è emersa da parte di tutti i gruppi la disponibilità ad approvare un testo volto a limitare le ipotesi di impugnazione delle sentenze di proscioglimento, sottolinea l'esigenza di approfondire ulteriormente tutte le complesse questioni connesse alla previsione della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. A tal fine potrebbe essere opportuno costituire un Comitato ristretto.
Luigi VITALI (FI), relatore, dichiara di condividere la proposta dell'onorevole Finocchiaro, in quanto sembra prospettare una condivisione di fondo sulla ratio del provvedimento in esame.
Giuseppe FANFANI (MARGH-U) ritiene che alla proposta di legge in esame potrebbe essere abbinata la sua proposta di legge C. 4750 diretta a prevedere che il corso della prescrizione rimane sospeso anche in seguito all'appello o al ricorso per cassazione dell'imputato, dalla data della impugnazione alla data della sentenza che definisce il grado del giudizio, e comunque per non più di un anno.
Gaetano PECORELLA, presidente, rileva che la proposta dell'onorevole Fanfani non può essere accolta in quanto la proposta di legge C. 4750 non attiene assolutamente alla materia oggetto della proposta di legge in esame.
A seguito degli interventi dell'onorevole Finocchiaro e del relatore, propone di costituire un Comitato ristretto, che potrà meglio approfondire il contenuto e la portata degli emendamenti presentati.
La Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto.
Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.40.
Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. C. 4604 Pecorella.
EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 1.
Sostituirlo con il seguente:
All'articolo 593 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, 448, comma 2, 469, il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di condanna»;
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. L'imputato può appellare contro le sentenze di condanna di proscioglimento escluse quelle emesse perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
2-bis. La parte civile può appellare contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro le sentenze di proscioglimento pronunziate nel giudizio».
1. 100.Onnis.
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il comma 1 dell' articolo 530 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«1. Il giudice se non risulta provato che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso ovvero che sia stato commesso da persona non imputabile, o non punibile per altra ragione, pronuncia sentenza di assoluzione».
1. 0103.Mormino.
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il secondo comma dell'articolo 530 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando risulti che il fatto non costituisce reato».
1. 0105.Mormino.
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Art. 1-bis.
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 530 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«5. La sentenza di assoluzione non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi».
1. 0106.Mormino.
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il comma 1 dell'articolo 533 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«1. Il giudice, valutata la prova, pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».
1. 0104.Mormino.
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 606, comma 1 dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera f):
«f) quando il ricorso è proposto contro sentenza inappellabile ai sensi dell'articolo 593 il pubblico ministero, anche se non risultante dal testo del provvedimento impugnato, può dedurre il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione».
1. 0101.Onnis.
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Art. 1-bis.
L'articolo 652 del codice di procedura penale è abrogato.
1. 0107.Mormino.
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
All'articolo 652, comma 1, prima delle parole: «La sentenza» inserire le seguenti: «se non si tratta di sentenze inappellabili ai sensi dell'articolo 593».
1. 0110.Onnis.
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«3. Le sentenze pronunciate ai sensi dei due commi precedenti non hanno effetto nei giudizi civili e amministrativi».
1. 0108.Mormino.
SEDE REFERENTE
Martedì 31 maggio 2005. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO.
La seduta comincia alle 13.20.
Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
C. 4604 Pecorella.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2004.
Nino MORMINO, presidente, avverte che il Comitato ristretto, costituito il 10 novembre 2004 per esaminare gli emendamenti presentati alla proposta di legge C. 4604, ha terminato oggi i propri i lavori. Soffermandosi sul lavoro svolto dal comitato, ricorda che in tale ambito sono state affrontate principalmente le questioni relative alla inappellabilità delle sentenze di proscioglimento a seguito di prescrizione del reato ed alla tutela degli interessi delle parti offese.
Al fine di consentire, non solamente al relatore, ma a ciascun deputato di tradurre in proposte emendative gli esiti del lavoro del Comitato ristretto, propone, e la Commissione concorda, di fissare a giovedì 16 giugno alle ore 13 il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti riferiti alla proposta di legge in esame.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 29 giugno 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli ed il sottosegretario di Stato per l'interno Michele Saponara.
La seduta comincia alle 14.35.
Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
C. 4604 Pecorella.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 maggio 2005.
Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella seduta del 10 novembre 2004 il relatore pro tempore, onorevole Vitali, ed il rappresentante del Governo hanno espresso pareri conformi sugli emendamenti presentati. È stato espresso parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Siniscalchi 4.04, Perlini 4.06, Fanfani 4.03 e 4.05, Mormino 1.0103, 1.0105 e 1.0106, qualora venisse riformulato specificando che la sentenza di assoluzione non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni, Mormino 1.0104, Onnis 1.0101 e Mormino 1.0107. È stato espresso invito al ritiro dei restanti emendamenti, esprimendo altrimenti parere contrario
In quella medesima seduta la Commissione, al fine di meglio valutare alcune questioni connesse all'introduzione nell'ordinamento del principio di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, ha deliberato di costituire un comitato ristretto. Nel corso dei lavori, il Comitato si è soffermato principalmente su due questioni: l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento in caso di prescrizione del reato e la tutela della parte civile. Nel frattempo l'onorevole Bertolini è stata nominata relatore in quanto l'onorevole Vitali ha assunto incarichi di Governo. Al termine dei lavori del Comitato, al fine di consentire a ciascun deputato di tradurre in emendamenti gli esiti del Comitato stesso, è stato fissato un nuovo termine per la presentazione di emendamenti.
Sono stati, quindi, presentati gli articoli aggiuntivi 1.010, 1.0120, 1.0121 e 4.010 a firma dei deputati Gironda Veraldi, Anedda e Cola (vedi allegato 2).
Invita pertanto il relatore ed il rappresentate del Governo ad esprimere il parere sui nuovi articoli aggiuntivi presentati e a precisare se, all'esito dei lavori del Comitato ristretto, intendano modificare i pareri espressi il 10 novembre 2004 sugli altri emendamenti.
Isabella BERTOLINI (FI), relatore, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gironda Veraldi 1.010 a condizione che sia riformulato nel senso di rendere più chiara la disposizione ivi prevista. Invita inoltre al ritiro dell'articolo aggiuntivo Onnis 1.0101, sul quale in precedenza era stato espresso parere favorevole, in quanto la previsione ivi contenuta risulterebbe superata dall'articolo aggiuntivo Gironda Veraldi 1.0121.
Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) illustra il suo articolo aggiuntivo 1.010, volto a modificare l'articolo 580 del codice di procedura penale, nel senso di prevedere che quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi d'impugnazione diversi, il ricorso in Cassazione si converte in appello, salvo i casi in cui non vi sia la connessione di cui all'articolo 12. Ne raccomanda pertanto l'approvazione.
Francesco BONITO (DS-U) evidenzia che l'articolo 580 del codice di procedura penale risponde all'esigenza di evitare un contrasto di pronunce qualora avverso la stessa sentenza si possano esperire diversi mezzi di impugnazione. Rileva poi che tale esigenza viene meno qualora sussista un caso di connessione ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.
Gaetano PECORELLA, presidente, rileva che la modifica all'articolo 580 del codice di procedura penale nel senso indicato dall'articolo aggiuntivo Gironda Veraldi 1.010 si rende opportuna poiché, introducendo il principio per il quale le sentenze di proscioglimento diventano inappellabili, si vuole prevedere che nei casi in cui non sia previsto l'appello, qualora manchi una connessione, il processo resti in Cassazione.
Vittorio MESSA (AN) chiede ulteriori chiarimenti in ordine all'articolo aggiuntivo in esame.
Gaetano PECORELLA, presidente, precisa che la modifica che si intende introdurre è quella di limitare l'operatività dell'articolo 580 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della conversione del ricorso in appello, ai soli casi in cui vi sia una connessione ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale. Ritiene tuttavia necessario riformulare l'articolo aggiuntivo in esame per chiarirne il dispositivo.
Francesco BONITO (DS-U) dichiara di condividere il principio sotteso all'articolo aggiuntivo Gironda Veraldi 1.010.
Gaetano PECORELLA, presidente, propone di riformulare l'articolo aggiuntivo Gironda Veraldi 1.010 nel senso di prevedere che quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12 il ricorso in Cassazione si converte in appello.
Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) riformula il suo articolo aggiuntivo 1.010 nel senso indicato dal relatore (vedi allegato 2).
Isabella BERTOLINI (FI), relatore, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gironda Veraldi 1.010 (seconda formulazione).
Il sottosegretario Jole SANTELLI esprime sull'articolo aggiuntivo Gironda Veraldi 1.010 (seconda formulazione) parere conforme a quello del relatore.
Isabella BERTOLINI (FI), relatore, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gironda Veraldi 1.0120 a condizione che sia riformulato nel senso di rendere più chiara la disposizione ivi prevista.
Gaetano PECORELLA, presidente, illustra l'articolo aggiuntivo Gironda Veraldi 1.0120 volto a modificare la lettera d) dell'articolo 606 del codice di procedura penale, nel senso di prevedere che sia motivo di ricorso in Cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta. Ricorda poi che secondo la formulazione attuale della norma in esame si può ricorrere in Cassazione esclusivamente per le prove decisive non ammesse per cui la parte ha fatto richiesta nei limiti di cui all'articolo 459, comma 2, del codice di procedura penale.
Giancarlo PITTELLI (FI) in relazione all'articolo aggiuntivo Gironda Veraldi 1.0120 ritiene sia opportuno specificare che tale motivo di ricorso sia previsto nei limiti di cui all'articolo 507 del codice di proceduta penale.
Francesco BONITO (DS-U) si dichiara contrario all'articolo aggiuntivo Gironda Veraldi 1.0120 in quanto ritiene che così come formulato sembrerebbe rendere ammissibile il ricorso in Cassazione per qualsiasi prova non ammessa, anche se inammissibile.
Gaetano PECORELLA, presidente, precisa che la modifica che si intende introdurre con l'articolo aggiuntivo Gironda Veraldi 1.0120 deve essere riformulato nel senso di comprendere le sole prove ammissibili.
Vincenzo SINISCALCHI (DS-U) evidenzia che qualora venisse modificata la lettera d) dell'articolo 606 del codice di procedura penale nel senso indicato dall'articolo aggiuntivo in esame, si potrebbero creare contrasti con l'articolo 495 del codice di procedura penale che attualmente stabilisce i limiti all'assunzione delle prove.
Evidenzia inoltre che una simile modifica rischierebbe di ampliare eccessivamente il ruolo del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione rendendolo di fatto un terzo grado di merito.
Giancarlo PITTELLI (FI) rileva che l'articolo aggiuntivo Gironda Veraldi 1.0120 ha ad oggetto una fattispecie diversa rispetto a quella disciplinata dall'articolo 495 del codice di proceduta penale, in quanto esso fa riferimento alle prove sopravvenute.
Gaetano PECORELLA, presidente, precisa che l'articolo aggiuntivo in esame è volto a consentire alla Cassazione di conoscere prove decisive, non ammesse, al di fuori dei limiti di cui all'articolo 495 del codice di procedura penale.
Francesco BONITO (DS-U) ribadisce la sua contrarietà all'articolo aggiuntivo in esame in quanto ritiene che così formulato possa snaturare il giudizio di legittimità di fronte alla Corte di Cassazione rendendolo di fatto un terzo grado di merito.
Gaetano PECORELLA, presidente, rileva che le preoccupazioni del deputato Bonito risultano infondate in quanto il motivo di ricorso per la mancata assunzione di prove avrebbe ad oggetto esclusivamente prove comunque ammissibili.
Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) sottolinea che l'articolo aggiuntivo da lui presentato è volto a ad evitare che l'articolo 606, nella formulazione attuale della lettera d), precluda al giudice di legittimità la possibilità di conoscere prove decisive non ammesse, ma ammissibili.
Giacomo Angelo Rosario VENTURA (FI) evidenzia che l'articolo 493 del codice di procedura penale ammette l'acquisizione di prove non indicate, quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente. Pertanto ritiene che la modifica proposta dal deputato Gironda Veraldi con l'articolo aggiuntivo in esame sia superflua.
Gaetano PECORELLA, presidente, evidenzia che l'articolo 606 del codice di procedura penale lettera d) limita il motivo di ricorso in Cassazione qualora sia mancata l'assunzione di una prova decisiva, esclusivamente quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'articolo 495, comma 2.
Anna FINOCCHIARO (DS-U) sostiene che vadano distinte due questioni. La prima, sollevata dal deputato Gironda Veraldi, riguarda i casi in cui, quando una prova decisiva non viene ammessa per qualsiasi ragione nel corso del giudizio di merito, resta sprovvista di tutela la parte che non è stata assolta. La seconda riguarda invece i casi in cui, dopo una assoluzione in sede di merito, emerge un fatto nuovo che, ove preso in considerazione, avrebbe portato ad una sentenza di condanna. Ritiene più opportuno intervenire eventualmente, anziché sull'articolo 606 del codice di procedura penale, sull'articolo 495 del medesimo codice al fine di evitare una situazione di contrasto tra i due articoli. Introducendo il principio della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento si potrebbe prevedere una ipotesi espressa di revisione in pejus. Condivide infine le preoccupazioni manifestate dal deputato Siniscalchi sulla inopportunità di investire la Corte di cassazione in ordine a questioni di merito, trasformando così la fase processuale davanti ad essa in un terzo grado di giudizio.
Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che la discussione verte sulla opportunità o meno di prevedere che una prova nuova possa essere oggetto di valutazione nel giudizio presso la Corte di cassazione. La disciplina attuale, prevista dall'articolo 495 del codice di procedura penale, lo impedisce. Propone una riformulazione dell'articolo aggiuntivo Gironda Veraldi 1.0120 nel senso di specificare che sia motivo di ricorso in Cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta, sempre che la stessa fosse ammissibile.
Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) riformula il suo articolo aggiuntivo 1.0120 nel senso proposto dal Presidente (vedi allegato 2).
Francesco BONITO (DS-U) si dichiara favorevole all'articolo aggiuntivo Gironda Veraldi 1.0120 (seconda formulazione).
Isabella BERTOLINI (FI), relatore, esprime parere favorevole all'articolo aggiuntivo Gironda Veraldi 1.0120 (seconda formulazione).
Il sottosegretario Jole SANTELLI concorda con il parere espresso dal relatore.
Gaetano PECORELLA, presidente, comunica che l'articolo aggiuntivo Onnis 1.0101 è stato ritirato.
Isabella BERTOLINI (FI), relatore, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gironda Veraldi 1.0121 a condizione che sia riformulato nel senso di rendere più chiara la disposizione ivi prevista.
Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) illustrando il proprio articolo aggiuntivo 1.0121 ricorda che esso è diretto a prevedere, tra i motivi per la proposizione del ricorso per cassazione, l'ipotesi di mancanza o di contraddittorietà della motivazione, ritenendo insufficiente a questo fine l'attuale formulazione dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Ricorda che con questo emendamento si recupera la formulazione del vecchio codice di cui all'articolo 475, n. 3, che prevedeva la ricorribilità in Cassazione in caso di mancanza o di contraddittorietà della motivazione della sentenza. Riconosce che con questa previsione si costringerebbe la Corte di cassazione a svolgere un giudizio sul merito, anche se entro i limiti previsti dall'articolo aggiuntivo. Ritiene tuttavia indispensabile una simile previsione per tutelare le parti del processo, inclusa la eventuale parte civile.
Francesco BONITO (DS-U) esprime contrarietà sull'articolo aggiuntivo in discussione sottolineando che una sua eventuale approvazione trasformerebbe definitivamente quello per cassazione in un giudizio di terzo grado. Si aprirebbero in sostanza le porte del giudizio per cassazione a tutte le sentenze. Ricorda come negli ordinamenti moderni il grado apicale della giurisdizione conosce solo di un numero limitato di sentenze, mentre con l'approvazione di questo emendamento si avrebbe una quantità elevatissima di ricorsi presso la Cassazione. Esprime infine perplessità sulla coerenza di questa proposta emendativa con il testo in discussione.
La seduta, sospesa alle 15.35, è ripresa alle 15.45.
Gian Franco ANEDDA (AN), rispondendo alle obiezioni mosse all'articolo aggiuntivo Gironda Veraldi 1.0121, considera inaccettabile il principio per cui un qualsiasi giudice possa emettere una sentenza, anche di proscioglimento, già sapendo che su di essa non sarà espressa alcuna censura. Ritiene necessario, per tutelare adeguatamente lo stesso giudice, oltre che le parti, evitare una ipotesi di assoluta insindacabilità della sentenza. Sostiene che i problemi della giustizia non possano risolversi impedendo il ricorso alla giustizia stessa e inoltre che su tutte le decisioni debbano essere eseguiti sempre rigorosi controlli. Ritiene infine che il problema non sia quello di ridurre il carico di lavoro ai magistrati, quanto piuttosto rendere la giustizia un sistema credibile. Ricorda che il Presidente della Corte di cassazione ha dichiarato che il 48 per cento dei ricorsi presentati in Cassazione è stato dichiarato inammissibile non solo per motivi di forma, ma anche per ragioni legate alla motivazione.
Gaetano PECORELLA, presidente, in vista dell'imminente inizio delle votazioni in Assemblea, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.55.
Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. C. 4604 Pecorella.
ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 1.
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
L'articolo 580 è così sostituito: «Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi d'impugnazione diversi, il ricorso in Cassazione si converte in appello, salvo i casi in cui non vi sia la connessione di cui all'articolo 12».
1. 010. Gironda Veraldi, Anedda, Cola.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12 il ricorso in Cassazione si converte in appello.
1. 010. (seconda formulazione) Gironda Veraldi, Anedda, Cola.
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
L'articolo 606, lettera d) è così sostituito «Mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta».
1. 0120. Gironda Veraldi, Anedda, Cola.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
L'articolo 606, lettera d) è così sostituito «mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta, sempre che la stessa fosse ammissibile».
1. 0120. (seconda formulazione) Gironda Veraldi, Anedda, Cola.
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
L'articolo 606, lettera e) è così sostituito «Se manca o è contraddittoria la motivazione».
1. 0121. Gironda Veraldi, Anedda, Cola.
ART. 4.
Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
Art. 4-bis.
Nei processi in corso l'appellante avverso la sentenza di condanna, nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può presentare l'impugnazione prevista dagli articoli 607 e 608.
4. 010. Gironda Veraldi, Anedda, Cola.
SEDE REFERENTE
Giovedì 30 giugno 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il Sottosegretario per l'interno Michele Saponara.
La seduta comincia alle 14.10.
(omissis)
Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
C. 4604 Pecorella.
(Seguito dell'esame e rinvio)
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 giugno 2005.
Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella seduta di ieri 29 giugno è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Onnis 1.0101 e che il relatore Bertolini ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Gironda Veraldi 1.010 (seconda formulazione) e 1.0120 (seconda formulazione).
Ricorda poi che deve ancora essere espresso il parere sugli articoli aggiuntivi 1.0121e 4.010, a firma dei deputati Gironda Veraldi, Anedda e Cola (vedi il Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 29 giugno 2005).
Invita pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sui questi articoli aggiuntivi
Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) ritiene che, alla luce del dibatto svoltosi nella scorsa seduta, il suo articolo aggiuntivo 1.0121 potrebbe essere riformulato nel senso di prevedere che sia motivo di ricorso in Cassazione la mancanza o è contraddittorietà della motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, ovvero in relazione a prove specificamente indicate dalle parti e non valutate in sentenza.
Isabella BERTOLINI (FI), relatore, ritiene preferibile l'attuale formulazione dell'articolo aggiuntivo Gironda Veraldi 1.0121, sul quale esprime parere favorevole.
Il sottosegretario Michele SAPONARA esprime parere conforme a quello reso dal relatore.
Isabella BERTOLINI (FI), relatore, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gironda Veraldi 4.010 a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere che l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della legge in discussione contro una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso per Cassazione, su richiesta della parte che ha proposto l'appello. Nei termini per la presentazione dei motivi aggiunti possono essere presentati nuovi motivi di legittimità.
Il sottosegretario Michele SAPONARA esprime parere conforme a quello reso dal relatore.
Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) riformula il suo articolo aggiuntivo 4.010 nel senso indicato dal relatore (vedi allegato 1).
Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. C. 4604 Pecorella.
ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 4.
Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
«Art. 4-bis. - 1. L'appello proposto prima dell'entrata in vigore della presente legge contro una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso per Cassazione.
2. Possono essere presentati nuovi motivi di legittimità entro sessanta giorni».
4. 010. (seconda formulazione) Gironda Veraldi, Anedda, Cola.
SEDE REFERENTE
Giovedì 7 luglio 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'interno Michele Saponara ed il Sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.
La seduta comincia alle 14.25.
(omissis)
Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
C. 4604 Pecorella.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 giugno 2005.
Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso il parere di competenza sugli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati.
Francesco BONITO (DS-U) dichiara di fare propri tutti gli emendamenti a firma del deputato Siniscalchi.
Pierluigi MANTINI (MARGH-U) dichiara di fare propri tutti gli emendamenti a firma del deputato Fanfani.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fanfani 1.2 e 1.1.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che gli emendamenti Onnis 1.6 e 1.100 devono considerarsi decaduti, stante l'assenza del presentatore.
Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) ritira il proprio emendamento 1.7.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Siniscalchi 1.5, 1.4, 1.3 e approva gli articoli aggiuntivi Mormino 1.0103 e 1.0105.
Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che sull'emendamento Mormino 1.0106 è stato espresso parere favorevole purché riformulato nel senso di aggiungere infine, le parole «salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni».
Nino MORMINO (FI) riformula il suo articolo aggiuntivo 1.0106 nel senso indicato (vedi allegato 2).
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Mormino 1.0106 (seconda formulazione) e 1.0104 e Gironda Veraldi 1.010 (seconda formulazione) e 1.0120 (seconda formulazione).
Francesco BONITO (DS-U) chiede al Presidente se l'articolo aggiuntivo Gironda Veraldi 1.0121 sia stato oggetto di valutazione sotto il profilo dell'ammissibilità
Gaetano PECORELLA, presidente, dichiara che l'articolo aggiuntivo Gironda Veraldi 1.0121 è stato considerato ammissibile in quanto le modifiche apportate dalla proposta di legge in esame alla disciplina del giudizio di appello possono rendere necessario un intervento normativo volto ad estendere gli ambiti del giudizio di legittimità della Cassazione.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Gironda Veraldi 1.0121 e Mormino 1.0107.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Onnis 1.0110 deve considerarsi decaduto, stante l'assenza del presentatore.
Nino MORMINO (FI) ritira il proprio articolo aggiuntivo 1.0108.
La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Fanfani 2.1, 3.1, e 4.1
Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) ritira il proprio emendamento 4.3.
La Commissione con distinte votazioni respinge l'emendamento Fanfani 4.5 e approva gli articoli aggiuntivi Siniscalchi 4.04, Perlini 4.06; respinge l'articolo aggiuntivo Fanfani 4.02 e approva gli articoli aggiuntivi Fanfani 4.03 e Gironda Veraldi 4.010 (seconda formulazione).
Isabella BERTOLINI (FI), relatore, ritiene che l'articolo aggiuntivo Fanfani 4.05 debba essere riformulato eliminando il riferimento ai casi in cui non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato.
Pierluigi MANTINI (MARGH-U) riformula l'articolo aggiuntivo da lui sottoscritto Fanfani 4.05 nel senso indicato dal relatore.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Fanfani 4.05 (seconda formulazione).
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che il testo risultante dagli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati verrà inviato alla Commissioni per l'espressione del parere di competenza. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.10.
Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
C. 4604 Pecorella.
EMENDAMENTI
ART. 1.
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Art. 1-bis.
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 530 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«5. La sentenza di assoluzione non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni.».
1. 0106 Mormino (seconda formulazione).
ART. 4.
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis - 1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima».
4. 05. Fanfani (seconda formulazione).
SEDE REFERENTE
Martedì 19 luglio 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Pasquale Giuliano.
La seduta comincia alle 11.55.
Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
C. 4604 Pecorella.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 luglio 2005.
Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nell'ultima seduta sono stati esaminati gli emendamenti riferiti alla proposta di legge in esame e che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti è stato trasmesso alla I Commissione, la quale è convocata per oggi per l'espressione del parere di competenza.
Avverte altresì che il relatore ha presentato ulteriori emendamenti che comunque non apportano modifiche sostanziali al testo risultante dagli emendamaenti approvati, essendo volti piuttosto ad evitare dubbi interpretativi che potrebbero determinarsi a causa della formulazione di alcune disposizioni o della mancanza di norme di coordinamento con altre disposizioni del codice di procedura penale che prevedono particolari discipline in relazione alla materia dell'appellabilità delle sentenze (vedi allegato 2).
A quest'ultima finalità è diretto l'emendamento 1.500 del relatore volto a precisare che, secondo quanto già stabilito dalla disciplina vigente, le disposizioni di cui all'articolo 593 del codice di procedura penale, così come modificato dall'articolo 1 della proposta di legge in esame, si applicano salvo nei casi previsti dagli articoli 443, comma 3, e 448, comma 2, del codice di procedura penale.
L'emendamento 7.500 del relatore è invece diretto a sopprimere l'articolo 7 del testo risultante dagli emendamenti approvati, nella parte in cui modifica l'articolo 530 del codice di procedura penale, secondo quanto previsto dagli articoli aggiuntivi 1.0103 e 1.0105 a firma dell'onorevole Mormino. Tali articoli aggiuntivi erano diretti a riformulare i primi due commi dell'articolo 530 del codice di procedura penale in materia di definizione delle sentenze di assoluzione. Tuttavia la formulazione di tali proposte emendative potrebbe suscitare dubbi interpretativi, nonostante che queste non modifichino sostanzialmente la normativa vigente. L'emendamento, inoltre, prevede che la disposizione introdotta dall'articolo aggiuntivo 1.0106 (seconda formulazione), secondo la quale la sentenza di assoluzione non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni, non si traduce in un nuovo comma dell'articolo 530 del codice di procedura penale, così come invece previsto dal citato articolo aggiuntivo, bensì in una disposizione interamente sostitutiva dei primi due commi dell'articolo 652 del codice di procedura penale. Si ricorda che questo articolo ha per oggetto proprio l'efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno.
Carlo TAORMINA (FI), in relazione all'ultima questione proposta dal presidente, rileva che sarebbe più opportuno prevedere che la sentenza di assoluzione abbia effetto nei confronti della parte civile che si sia costituita nel giudizio penale, partecipando così al dibattimento, indipendentemente dal fatto che abbia presentato o meno le conclusioni. Ritiene che la disposizione introdotta dall'articolo aggiuntivo 1.0106 (seconda formulazione) contrasti con il principio del giudicato sancito nel codice di procedura penale.
Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda la Commissione ha scelto di circoscrivere l'effetto di tali sentenze alla sola ipotesi della parte civile che, costituitasi, abbia presentato le conclusioni onde meglio tutelare la parte offesa, a seguito della introduzione del principio della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
Il Sottosegretario Pasquale GIULIANO condivide la scelta operata dalla Commissione, che tutela gli interessi della parte civile costituitasi nel processo penale, a seguito della introduzione del principio della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
Sergio COLA (AN) rileva che la norma in esame si giustifica poiché nel momento in cui la parte civile, dopo essersi costituita, presenta le conclusioni, è giusto che subisca gli effetti di una sentenza di assoluzione.
Carlo TAORMINA (FI) ribadisce l'inopportunità di far dipendere gli effetti di una sentenza di proscioglimento nel giudizio civile o amministrativo dal mero comportamento della parte civile.
Gian Franco ANEDDA (AN) ritiene che la questione sollevata dal deputato Taormina non vada affrontata in relazione agli effetti della sentenza penale nel giudizio civile o amministrativo, ma con riferimento alla utilizzabilità delle prove raccolte nel giudizio penale.
Sergio COLA (AN) osserva come il testo in discussione attribuisce alla parte civile, costituitasi nel corso di un giudizio penale, la possibilità di ritirarsi da questo ove dovesse rendersi conto che potrebbe concludersi con una sentenza di assoluzione che gli produrrebbe evidenti pregiudizi. In questo modo sarebbe annullato tutto il giudizio svolto e, soprattutto, sarebbero inutilizzabili le prove acquisite. Ritiene pertanto che si finirebbe con l'assegnare alla parte civile un ruolo eccessivo all'interno di questo genere di processi.
Il Sottosegretario Pasquale GIULIANO condivide la ratio sottesa al principio per il quale la parte civile può comunque decidere di ritirarsi dal processo penale salvaguardando la facoltà di agire successivamente in sede civile. Ricorda infatti il diverso regime giuridico relativo all'acquisizione delle prove che sussiste tra il processo penale e quello civile, che offre ambiti più ampi e quindi maggiori garanzie alla parte civile. Ritiene pertanto che, ove la parte civile dovesse ritenere che il giudizio penale stia per concludersi con una sentenza di assoluzione, potrebbe legittimamente decidere di trasferire la materia del contendere in sede civile.
Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) ricorda che il principio in questione, e mutuato nel testo fin qui elaborato dalla Commissione, vada ricercato nella giurisprudenza della Corte costituzionale che ha affermato come il giudicato non possa fare stato nei confronti di chi non abbia partecipato al giudizio. In questa ottica osserva che la parte civile che non si costituisce un giudizio è configurabile alla stregua di un terzo.
Gaetano PECORELLA, presidente, in ordine agli effetti della sentenza di assoluzione che si producono sulla parte civile, sottolinea la differenza che sussiste tra l'ipotesi per cui la parte civile non si è proprio costituita da quella per cui la parte civile, già costituitasi nel processo penale, decida poi di ritirarsi. Afferma come, all'interno di quest'ultima ipotesi, non possa distinguersi rispetto al momento in cui essa decide di ritirarsi.
Carlo TAORMINA (FI) ricorda preliminarmente come il soggetto danneggiato possa comunque scegliere inizialmente tra il costituirsi parte civile nel processo penale o l'intraprendere direttamente il giudizio civile. Afferma che in questa sede non sia in discussione il diritto di partecipazione al processo penale della parte civile, quanto piuttosto la disciplina del giudicato. Non condivide l'interpretazione del deputato Gironda Veraldi sulla giurisprudenza della Corte costituzionale, la cui applicazione andrebbe invece circoscritta alle ipotesi in cui la parte civile non sia in grado di partecipare al processo. Ritiene infatti incomprensibili le ragioni per le quali si debba far dipendere l'efficacia del giudicato dalle valutazioni di una parte. Conclude affermando che, ove la parte civile abbia partecipato al processo ed in seguito si sia ritirata, questa non può più sottrarsi all'effetto del giudicato.
Francesco BONITO (DS-U) si dichiara favorevole con il testo fin qui approvato dalla Commissione relativamente al punto in discussione che non contrasta la forza e l'efficacia del giudicato penale. Ritiene che, ove il giudizio penale si concludesse con un'assoluzione, la parte civile perderebbe la possibilità di beneficiare di un duplice grado di cognizione piena e pertanto, in ordine a questa considerazione, si dovrebbe comunque consentire alla parte civile di ritirarsi a seguito di una autonoma valutazione.
Ritiene inoltre che il sistema complessivo, così come definito dal provvedimento in discussione, produrrà appesantimenti sull'attività della Corte di cassazione in quanto l'accesso alla sua giurisdizione risulterà notevolmente ampliato. Invita pertanto il Governo ad una attenta riflessione su questa problematica.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che la I Commissione ha espresso il parere di competenza sul provvedimento in discussione, apportando al parere favorevole una condizione e due osservazioni. La condizione è volta a sopprimere l'articolo 11 del testo risultante dagli emendamenti approvati diretto ad introdurre il comma 2-bis all'articolo 607 del codice di procedura penale, ai sensi del quale si escluderebbe che l'imputato possa ricorrere per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 448 dello stesso codice di procedura penale nel caso in cui la pena sia stata applicata nella misura richiesta. Secondo la I Commissione tale disposizione è in contrasto con il principio generale stabilito dal settimo comma dell'articolo 111 della Costituzione, a norma del quale «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge». Considerato che si tratta di una condizione fondata, il relatore ha presentato l'emendamento 11.100, diretto a sopprimere l'articolo 11 del testo risultante dagli emendamenti approvati.
Inoltre, la I Commissione ha rilevato che l'articolo 13, nel disporre in ordine all'applicabilità del provvedimento ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, non chiarisce quale sia la disciplina alla quale ritenere assoggettabile la fattispecie dell'annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione di una sentenza di condanna pronunciata in appello e riformatrice di una sentenza di proscioglimento nel primo grado di giudizio. Pertanto, ritenendo fondata anche tale osservazione, il relatore ha presentato l'emendamento 13.100 volto ad integrare la disciplina transitoria del testo in esame. Ritiene, infatti, che la disciplina transitoria prevista dall'articolo 13 del testo in discussione vada applicata anche con riferimento all'ipotesi di un annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione di una sentenza di condanna pronunciata in appello e riformatrice di una sentenza di proscioglimento nel primo grado di giudizio.
Il relatore, invece, non ha ritenuto di tradurre in emendamento l'osservazione della I Commissione relativa all'opportunità di procedere ad un coordinamento delle disposizioni recate dall'articolo 579 del codice di procedura penale con quanto disposto dal provvedimento in esame. È vero che tale articolo si riferisce al caso di impugnazione di sentenze di proscioglimento per ciò che concerne le misure di sicurezza, tuttavia si deve tenere conto che si tratta delle ipotesi di proscioglimento in caso di «quasi reato», ipotesi diversa dai casi di assoluzione per i quali il testo prevede l'inappellabilità.
Nino MORMINO (FI) ritiene che nel caso di annullamento con rinvio della sentenza di condanna emessa in appello rivivrebbe la situazione che si sarebbe affrontata se non fosse stata adita la Corte di cassazione. Il giudizio di appello in ordine ad una sentenza di assoluzione di primo grado impugnata dal pubblico ministero si converte in un ricorso per Cassazione senza i limiti indicati dalla sentenza di rinvio. Si tratterebbe di una situazione nuova in ordine alla quale il giudizio sarebbe perciò pieno per non creare disparità di trattamento.
Carlo TAORMINA (FI) ritiene che le norme transitorie, quale è l'articolo 13 del provvedimento in discussione, non possono trovare applicazione a fasi già definite dei processi quale è il giudizio di appello. Esprime analoga considerazione in ordine all'ipotesi in cui la Corte di cassazione annulli con rinvio una sentenza di appello, trattandosi di una situazione esaurita in ordine alla quale non si potrebbe poi evitare il giudizio di rinvio.
Sergio COLA (AN) afferma che, nei casi in cui la sentenza di secondo grado fosse annullata solo in parte, solo su quella parte deve avere luogo il successivo giudizio. Ritiene che si possano configurare aspetti problematici nei casi in cui la Corte di cassazione annulli una sentenza di secondo grado con riferimento ai criteri di valutazione della prova in ordine a profili di responsabilità.
Gaetano PECORELLA, presidente, propone di rinviare il seguito del dibattito ad altra seduta al fine di approfondire compiutamente le problematiche sorte nel corso della seduta odierna.
Italico PERLINI (FI) ritiene necessario, in vista dell'inserimento del provvedimento nel calendario dell'Assemblea a partire da venerdì 22 luglio ed in considerazione che si tratta di questioni sulle quali la Commissione si è già da tempo confrontata, concludere entro la seduta odierna l'esame in sede referente.
Gaetano PECORELLA, presidente, prendendo atto di quanto affermato dal deputato Perlini, chiede al Governo di esprimere il parere sugli emendamenti presentati dal relatore nella seduta odierna.
Il Sottosegretario Pasquale GIULIANO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 1.500, 7.500, 11.100 e 13.100.
La Commissione con distinte votazioni approva gli emendamenti 1.500, 7.500, 11.100 e 13.100 del relatore.
La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Gaetano PECORELLA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. C. 4604 Pecorella.
EMENDAMENTI
ART. 1.
Al comma 1, capoverso articolo 593, premettere le seguenti parole: salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, e 448, comma 2,.
1. 500. Il relatore.
ART. 7.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 652 del codice di procedura penale sono sostituiti dal seguente: «1. La sentenza di assoluzione non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni».
Conseguentemente sopprimere l'articolo 12.
7. 500. Il relatore.
ART. 11.
Sopprimerlo.
11. 100. Il relatore.
ART. 13.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Nel caso che sia annullata una sentenza di condanna di Corte di assise di appello o di Corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, si applica la lettera c), comma 1, dell'articolo 623 del codice di procedura penale.
13. 100. Il relatore.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 19 luglio 2005. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.
La seduta comincia alle 11.50.
(omissis)
Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
Nuovo testo C. 4604 Pecorella.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni).
Il Comitato inizia l'esame.
Pierantonio ZANETTIN (FI), relatore, illustra brevemente il contenuto del provvedimento all'esame del Comitato, recante disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e rileva che le disposizioni dallo stesso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione è rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Fa presente quindi che l'articolo 11 è volto ad aggiungere un comma 2-bis all'articolo 607 del codice di procedura penale, ai sensi del quale si esclude che l'imputato possa ricorrere per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 448 dello stesso codice di procedura penale nel caso in cui la pena sia stata applicata nella misura richiesta e, in tal senso, appare porsi in contrasto con il principio generale stabilito dal settimo comma dell'articolo 111 della Costituzione, a norma del quale «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge». Rileva inoltre che l'articolo 13, nel disporre in ordine all'applicabilità del provvedimento ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, non chiarisce quale sia la disciplina alla quale ritenere assoggettabile la fattispecie dell'annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione di una sentenza di condanna pronunciata in appello e riformatrice di una sentenza di proscioglimento nel primo grado di giudizio. Valutata altresì l'opportunità che si proceda ad un coordinamento delle disposizioni recate dall'articolo 579 del codice di procedura penale con quanto disposto dal provvedimento in esame, propone, conclusivamente, di esprimere parere favorevole con una condizione, concernente l'esigenza di sopprimere il predetto articolo 11, e due osservazioni, riferite all'opportunità di chiarire ambito di applicabilità della disciplina transitoria dettata dall'articolo 13 e di procedere al coordinamento delle disposizioni recate dall'articolo 579 del codice di procedura penale con quanto disposto dal provvedimento in esame.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni formulata dal relatore (vedi allegato).
La seduta termina alle 12.
Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (Nuovo testo C. 4604 Pecorella)
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4604 Pecorella, recante disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento;
rilevato che le disposizioni dallo stesso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione è rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che l'articolo 11 è volto ad aggiungere un comma 2-bis all'articolo 607 del codice di procedura penale, ai sensi del quale si esclude che l'imputato possa ricorrere per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 448 dello stesso codice di procedura penale nel caso in cui la pena sia stata applicata nella misura richiesta e, in tal senso, appare porsi in contrasto con il principio generale stabilito dal settimo comma dell'articolo 111 della Costituzione, a norma del quale «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge»;
ritenuto che l'articolo 13, nel disporre in ordine all'applicabilità del provvedimento ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, non chiarisce quale sia la disciplina alla quale ritenere assoggettabile la fattispecie dell'annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione di una sentenza di condanna pronunciata in appello e riformatrice di una sentenza di proscioglimento nel primo grado di giudizio;
rilevato che appare opportuno procedere ad un coordinamento delle disposizioni recate dall'articolo 579 del codice di procedura penale con quanto disposto dal provvedimento in esame,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
1. sia soppresso l'articolo 11;
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se, anche con riferimento alla fattispecie dell'annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione di una sentenza di condanna pronunciata in appello e riformatrice di una sentenza di proscioglimento nel primo grado di giudizio, sia da ritenersi applicabile la disciplina transitoria dettata dall'articolo 13;
b) valuti, infine, la Commissione di merito, l'opportunità di coordinare con quanto disposto dal provvedimento in esame le disposizioni recate dall'articolo 579 del codice di procedura penale, atteso che le stesse prefigurano l'impugnazione di sentenze di proscioglimento.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Lunedì 25 luglio 2005. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.
La seduta comincia alle 15.15.
(omissis)
Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
C. 4604-A Pecorella.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).
Il Comitato inizia l'esame.
Pierantonio ZANETTIN, presidente e relatore, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili problematici in ordine alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere di nulla osta.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 13 settembre 2005. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.
La seduta comincia alle 11.40.
(omissis)
Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
C. 4604-A Pecorella.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).
Il Comitato inizia l'esame.
Pierantonio ZANETTIN, presidente e relatore, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili problematici in ordine alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere di nulla osta.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 20 settembre 2005. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.
La seduta comincia alle 11.25.
Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
C. 4604-A Pecorella.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).
Il Comitato inizia l'esame.
Pierantonio ZANETTIN, presidente e relatore, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4 non presentano profili problematici in ordine alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere di nulla osta.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.
N. 4604-A
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) |
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato PECORELLA
Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento
Presentata il 13 gennaio 2004
(Relatore: BERTOLINI)
NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 19 luglio 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4604 Pecorella, recante disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento;
rilevato che le disposizioni dallo stesso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione è rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che l'articolo 11 è volto ad aggiungere un comma 2-bis all'articolo 607 del codice di procedura penale, ai sensi del quale si esclude che l'imputato possa ricorrere per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 448 dello stesso codice di procedura penale nel caso in cui la pena sia stata applicata nella misura richiesta e, in tal senso, appare porsi in contrasto con il principio generale stabilito dal settimo comma dell'articolo 111 della Costituzione, a norma del quale «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge»;
ritenuto che l'articolo 13, nel disporre in ordine all'applicabilità del provvedimento ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, non chiarisce quale sia la disciplina alla quale ritenere assoggettabile la fattispecie dell'annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione di una sentenza di condanna pronunciata in appello e riformatrice di una sentenza di proscioglimento nel primo grado di giudizio;
rilevato che appare opportuno procedere ad un coordinamento delle disposizioni recate dall'articolo 579 del codice di procedura penale con quanto disposto dal provvedimento in esame,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
sia soppresso l'articolo 11;
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se, anche con riferimento alla fattispecie dell'annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione di una sentenza di condanna pronunciata in appello e riformatrice di una sentenza di proscioglimento nel primo grado di giudizio, sia da ritenersi applicabile la disciplina transitoria dettata dall'articolo 13;
b) valuti, infine, la Commissione di merito, l'opportunità di coordinare con quanto disposto dal provvedimento in esame le disposizioni recate dall'articolo 579 del codice di procedura penale, atteso che le stesse prefigurano l'impugnazione di sentenze di proscioglimento.
TESTO della proposta di legge |
della Commissione |
Art. 1. |
Art. 1. |
1. L'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
«Art. 593. (Casi di appello). - 1. Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. |
«Art. 593. (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, e 448, comma 2, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. |
2. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda». |
2. Identico». |
Art. 2. |
Art. 2. |
1. Il comma 2 dell'articolo 597 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: |
Identico. |
«2. Quando appellante è il pubblico ministero il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefìci, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge. Se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza». |
|
Art. 3. |
Art. 3. |
1. Al comma 2 dell'articolo 323 del codice di procedura penale, le parole: «impugnata dal pubblico ministero» sono soppresse. |
Identico. |
Art. 4. |
Art. 4. |
1. Il comma 1 dell'articolo 443 del codice di procedura penale è abrogato. |
Identico. |
|
Art. 5. |
|
1. All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente: |
|
«1-bis. Il pubblico ministero formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini». |
|
Art. 6. |
|
1. L'articolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: |
|
«Art. 428. - (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). - 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione: |
|
a) il procuratore della Repubblica; |
|
b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. |
|
2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7. |
|
3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127». |
|
Art. 7. |
|
1. Il comma 1 dell'articolo 533 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: |
|
«1. Il giudice, valutata la prova, pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza». |
|
Art. 8. |
|
1. L'articolo 580 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: |
|
«Art. 580. - (Conversione del ricorso in appello). - 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello». |
|
Art. 9. |
|
1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: |
|
«d) mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta, sempre che la stessa fosse ammissibile»; |
|
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: |
|
«e) se manca o è contraddittoria la motivazione». |
|
Art. 10. |
|
1. L'articolo 652 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 652. (Efficacia della sentenza penale di assoluzione nei giudizi civili e amministrativi) 1. La sentenza penale di assoluzione non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni». |
|
Art. 11. |
|
1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima. |
|
2. L'appello proposto prima della data di entrata in vigore della presente legge contro una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso per cassazione. Possono essere presentati nuovi motivi di legittimità entro sessanta giorni. |
|
3. Nel caso che sia annullata una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, si applica la lettera c) del comma 1 dell'articolo 623 del codice di procedura penale. |
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
![]() |
![]() |
661.
Seduta di lunedì 25 luglio 2005
presidenza del vicepresidente MARIO CLEMENTE MASTELLA
indi DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella: Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).
(Discussione sulle linee generali - A.C. 4604)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
La relatrice, onorevole Bertolini, ha facoltà di svolgere la relazione.
ISABELLA BERTOLINI, Relatore. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame è diretta a modificare la disciplina del codice di procedura penale in materia di appellabilità delle sentenze, limitando tale rimedio alle sole sentenze di condanna. Anche se il testo in esame modifica solo poche disposizioni del codice di rito, è evidente che ci troviamo di fronte ad una vera e propria riforma del sistema delle impugnazioni, la cui esatta portata può essere compresa solo se si abbandonano pregiudizi culturali sulla funzione del processo penale e sul rapporto tra Stato e cittadini.
La dottrina più avanzata - come peraltro le stesse sezioni unite della Corte di cassazione - ha posto la questione dell'inappellabilità delle sentenze di procedimento come un problema di equilibrio tra due interessi: quello di garantire la libertà dei cittadini e quello di garantire la sicurezza dello Stato e la repressione dei reati. La questione dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento può essere tradotta nei seguenti termini: in uno Stato democratico, in cui la persona è posta al centro dell'ordinamento, si può ammettere che un individuo, già riconosciuto innocente da un organo dello Stato, al termine di un regolare processo, possa essere nuovamente assoggettato ai patimenti del processo penale, per consentire ad alcun altro organo dello Stato - in questo caso, il pubblico ministero - di provare che nel precedente processo, un altro organo dello Stato - ossia il giudice - si era sbagliato? Secondo le democrazie più avanzate, la risposta non può essere che negativa. La Corte suprema degli Stati Uniti, ad esempio, ha espressamente affermato che lo Stato, con tutte le sue risorse ed il suo potere, non dovrebbe avere il permesso di compiere reiterati tentativi di condannare un individuo per le offese di cui è accusato, così costringendolo a vivere in quello stato di continua ansia ed insicurezza che caratterizza la terribile esperienza del processo penale. Se, invece, si consente ciò, la disparità delle forze in gioco, ossia lo Stato contro un cittadino, si finisce sostanzialmente per ingigantire la possibilità che l'individuo, sebbene innocente, possa essere giudicato colpevole.
Con la presente proposta di legge, si vuole affermare tale principio anche nel nostro ordinamento, dando attuazione a quanto si desume dal Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Strasburgo nel 1984 e resa esecutiva in Italia dalla legge n. 90 del 1990 che, all'articolo 2, sancisce il diritto al doppio grado di giurisdizione in materia penale per chiunque venga dichiarato colpevole di un'infrazione penale da un tribunale. Si tratta, quindi, di sancire un principio di democrazia.
Appartiene allo Stato totalitario l'esigenza di compiere qualsiasi tentativo affinché l'interesse alla repressione della delinquenza sia, comunque, soddisfatto, anche quando ciò avvenga a discapito delle libertà individuali.
Per le democrazie, invece, il punto di equilibrio tra l'esigenza di una sicurezza considerata come una mera astratta pretesa punitiva e l'esigenza di tutela della dignità e della libertà della persona deve essere spostato altrove.
Sicurezza, in uno Stato democratico, significa garantire agli organi dello Stato tutti gli strumenti necessari per applicare, in maniera corretta, leggi giuste, punendo con certezza e con fermezza coloro che, violandole, pregiudicano la pacifica convivenza dei cittadini.
Come è stato affermato in dottrina, se lo Stato ha sbagliato una volta nell'esercitare l'azione penale, perché l'imputato è risultato innocente al di là di ogni ragionevole dubbio, il giusto equilibrio tra autorità statuale e diritti individuali di libertà impone allo Stato di non riprovarci. La sentenza di assoluzione è già lì a denunciare una ferita ingiustificata ai più grandi valori e ai diritti individuali.
Uno Stato che non demorde nei confronti di chi, a seguito di un processo penale condotto nel rispetto della legge, risulti innocente è uno Stato in cui il valore assoluto non è la persona, ma l'autorità. È uno Stato per il quale la dignità e la libertà della persona cedono di fronte all'esigenza di punire, in quanto per esso non importa se ciò avviene attraverso reiterati tentativi anche nei confronti di colui che per lo Stato è risultato innocente.
L'appello contro una sentenza di proscioglimento non costituisce altro che un ulteriore tentativo, dopo quello fallito in primo grado, che lo Stato compie per dimostrare la fondatezza di un'ipotesi che un giudice ha dimostrato infondata al termine di un processo nel quale è stata dimostrata l'innocenza dell'imputato.
Consentire al pubblico ministero di chiedere ad un nuovo giudice che sia confermata un'ipotesi accusatoria già ritenuta infondata da un altro giudice, significherebbe considerare irrilevante la circostanza che il processo è, di per sé, già una pena, che con il suo inizio stravolge, segnandola spesso in modo irrimediabile, la vita di un uomo.
In uno Stato democratico il processo penale dovrebbe essere l'extrema ratio alla quale ricorrere solamente quando vi sia il fondato dubbio che una persona abbia commesso un reato. Tale dubbio c'è quando si procede al rinvio a giudizio, ma viene meno quando il processo si conclude con una sentenza di assoluzione.
In uno Stato democratico l'appello deve essere considerato unicamente come una garanzia per l'imputato al quale, in base all'esigenza propria di ogni democrazia di azzerare il rischio di condannare un innocente, viene concessa la possibilità di ottenere un riesame nel merito da parte di un nuovo giudice.
Attribuire tale possibilità all'imputato, senza consentire, allo stesso tempo, al pubblico ministero di chiedere il riesame di una sentenza di proscioglimento non significa violare il principio di parità delle parti processuali. Su questo punto, la Corte costituzionale si è già pronunciata. Con la sentenza n. 98 del 1994 si è chiarito che il riconoscimento del potere di impugnazione dell'imputato non ne comporta, di per sé, uno corrispondente per il pubblico ministero, le cui funzioni non sono assistite da garanzie di intensità pari a quelle assicurate all'imputato dall'articolo 24 della Costituzione.
La riforma dell'articolo 111 della Costituzione, che ha sancito il principio secondo cui il processo è un processo di parti, non fa perdere valore a tale pronuncia, in quanto - come ultimamente è stato affermato in dottrina - non significa che nel processo penale tutto ciò che spetta ad una parte debba, comunque, per forza spettare anche all'altra parte. Il principio di parità delle parti deve essere letto in base all'intero dettato costituzionale.
Nel caso dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento, ad esempio, di fronte a una provata innocenza, non è ammissibile ledere, attraverso un nuovo processo, la dignità umana per una seconda volta solamente perché il giudice di primo grado si può essere sbagliato nel valutare i fatti.
Occorre, infatti, considerare che, mentre l'appello contro la sentenza di condanna costituisce un rimedio che viene attribuito a un soggetto per consentirgli di chiedere ad un altro soggetto che lo ha ritenuto colpevole di cambiare la propria valutazione in merito, l'appello del pubblico ministero contro una sentenza di assoluzione altro non è che il riconoscimento a un soggetto della possibilità di dimostrare di essersi sbagliato nell'assolvere un individuo. Poco conta che sia il pubblico ministero a chiedere di dimostrare che un giudice si sia sbagliato, in quanto sia il pubblico ministero che il giudice di primo grado sono lo Stato.
Se l'appello contro una sentenza di condanna rappresenta una diretta esplicazione di un diritto di rilevanza costituzionale, cioè il diritto di difesa, lo stesso non si può dire dell'appello del pubblico ministero contro le sentenze di assoluzione.
Inoltre, vi è un ultima considerazione che merita di essere sottoposta all'Assemblea. In ogni Stato democratico è generalmente riconosciuto il principio secondo cui la sentenza di condanna deve essere pronunciata quando non vi è alcun ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato. Come si può affermare, quindi, che non sussiste un dubbio quando una persona, per uno stesso fatto e sulla base delle stesse prove, sia considerato da un giudice innocente e da un altro giudice colpevole?
Tale dubbio è ancora più forte se si considera che il giudice di appello ha un rapporto mediato con le prove, anziché diretto come lo ha il giudice di primo grado. La sentenza di condanna in appello è pronunciata da un giudice che ha letto solo delle carte, mentre la sentenza di assoluzione di primo grado è pronunciata da un giudice in presenza del quale le prove si sono formate.
Non costituisce poi un limite costituzionale all'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Anche su questo punto la Corte costituzionale è stata chiara nel precisare che l'appello non costituisce una conseguenza necessaria dell'azione penale. Se così non fosse, il pubblico ministero dovrebbe avere il dovere di appellare ogni sentenza di assoluzione, ma così non è. L'appello del pubblico ministero non trova quindi alcuna copertura costituzionale né nel principio di parità delle parti, né in quello dell'obbligatorietà dell'azione penale. Anzi, nella Costituzione e, più in particolare, nel giusto equilibrio tra libertà e sicurezza, inteso nel senso sopra descritto, l'appello contro una sentenza di proscioglimento potrebbe trovare dei limiti invalicabili.
È bene ricordare che non è solo la dottrina a porre la questione dell'inappellabilità delle sentenze di assoluzione. Le sezioni unite della Corte di cassazione, ad esempio, nel riconoscere come diritto vigente il principio che l'accusa deve provare la colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, hanno manifestato una serie di perplessità sull'appello contro la sentenza di proscioglimento. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, nella sua relazione inaugurale dell'anno giudiziario 2004, ha affermato: «Sarebbe privo di giustificazione razionale escludere il potere di impugnare per violazione di legge sostanziale e processuale, mentre sarebbe giustificato escludere l'appello contro la sentenza di assoluzione che miri a una nuova valutazione del fatto». Quale ragionevole dubbio può sussistere sulla responsabilità di chi è stato già assolto da un giudice imparziale? Secondo il procuratore generale della Cassazione, nessuno.
Prima di passare all'illustrazione degli articoli della proposta di legge in esame, ritengo opportuno precisare che l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione di non significa sacrificare la parte civile, in quanto la riparazione dei danni civili sarà compiuta dal giudice civile. La tutela penale e quella civile operano, infatti, su piani diversi. Come si vedrà, su questo punto la Commissione si è soffermata a lungo.
A tale proposito è comunque utile ricordare che in Commissione si è dimostrata da parte dei gruppi una pressoché unanime condivisione del principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Tanto le associazioni rappresentative dell'avvocatura, quanto l'Associazione nazionale magistrati, nel corso delle audizioni svolte, hanno mostrato di essere favorevoli al principio, sebbene l'Associazione nazionale magistrati abbia manifestato alcune perplessità sulla sua applicazione pratica. Opinioni divergenti si sono manifestate solo sulla portata applicativa del principio in riferimento al proscioglimento per prescrizione del reato ed agli effetti nei confronti della parte offesa.
Altro punto che un gruppo di opposizione ha ritenuto di non condividere riguarda le modifiche in materia di ricorso per Cassazione apportate dal testo a seguito dell'approvazione di un emendamento in Commissione.
Passando al contenuto del provvedimento, l'esame in Commissione ha portato ad undici i quattro articoli originari del testo, i quali, peraltro, non sono stati modificati, se non apportando delle correzioni di coordinamento al primo articolo.
Il provvedimento, quindi, si compone di undici articoli. In particolare, l'articolo 1 sostituisce l'articolo 593 del codice di procedura penale, che disciplina i casi di appello. Viene previsto che il pubblico ministero e l'imputato possano appellare soltanto le sentenze di condanna. Viene confermata, inoltre, la previsione dell'inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda. Implicita alle disposizioni sopraesposte è quindi la statuizione dell'inappellabilità di tutte le sentenze di proscioglimento. La Commissione ha ribadito, inoltre, la disciplina vigente in materia di rito abbreviato e di patteggiamento.
Gli articoli da 2 a 4 sono conseguenziali alla scelta dell'inappellabilità effettuata dall'articolo 1.
L'articolo 2 è diretto a sostituire il comma 2 dell'articolo 597 del codice di procedura penale, riguardante la cognizione del giudice di appello.
Più in particolare, la disposizione citata riproduce le previsioni attualmente contenute nel comma 2, eliminando solo quelle relative all'appellabilità della sentenza di proscioglimento.
PRESIDENTE. Onorevole Bertolini...
ISABELLA BERTOLINI, Relatore. Due minuti soltanto, Presidente.
Viene stabilito, infatti, che quando appellante è il pubblico ministero il giudice possa, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza ed adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge. Se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.
L'articolo 3 detta una disposizione di coordinamento, modificando l'articolo 323 sulla perdita di efficacia del sequestro preventivo.
Anche l'articolo 4 detta una disposizione di coordinamento e viene soppresso il comma 1 dell'articolo 443 che definisce i limiti all'appello delle sentenze di proscioglimento: queste ultime, infatti, sono rese del tutto inappellabili dal provvedimento in esame.
Gli articoli da 5 a 11 sono stati introdotti nel testo dalla Commissione. Mi soffermo sull'articolo 10 che modifica l'articolo 652 del codice di procedura penale ed interviene sulla materia dell'efficacia della sentenza penale di assoluzione nei giudizi civili e amministrativi. Su tale questione la Commissione ha svolto un approfondito dibattito, poiché si è ritenuto opportuno evitare che il principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento possa tradursi in un danno per la parte civile.
Di particolare interesse è sicuramente l'articolo 9, che modifica l'articolo 606 del codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione. La Commissione ha ritenuto che alla previsione dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento dovesse corrispondere un ampliamento dei motivi del ricorso di legittimità. Nel corso del Comitato ristretto, che la Commissione ha istituito per esaminare gli emendamenti presentati, si è valutata l'opportunità di prevedere tale ampliamento solo per le ipotesi in cui la nuova legge non ammette più l'appello. Tuttavia, si è ritenuto che il sistema stesso delle impugnazioni sarebbe risultato privo di razionalità qualora si fosse optato per una differenziazione dei motivi del ricorso per Cassazione a seconda che la sentenza impugnata fosse di assoluzione o di condanna. In particolare, l'articolo 9 modifica i motivi del ricorso relativi alla mancata assunzione di una prova decisiva ed alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
PRESIDENTE. Onorevole Bertolini, deve concludere.
ISABELLA BERTOLINI, Relatore. Signor Presidente, in questo caso le chiedo l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia relazione.
PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
MICHELE SAPONARA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, anche per correggere in qualche misura le valutazioni di ordine generale e politico testé svolte dalla collega relatrice, vorrei iniziare precisando che la posizione del mio gruppo è contraria all'approvazione della proposta di legge in esame. Ciò per le ragioni che, ancorché sinteticamente, mi accingo ad illustrare.
Non possiamo negare - e non lo facciamo in questa circostanza - che il principio ispiratore della proposta di legge, cioè che le pronunce di assoluzione debbano essere inappellabili da parte della pubblica accusa, integri un principio condivisibile se assunto in sé. Si tratta di un principio che ha fondamenta culturali, giuridiche e teoriche indubbiamente robuste. Cionondimeno, esso trova la nostra opposizione in ordine all'introduzione nel codice di procedura penale vigente perché molti rilievi in ordine ad esso, alla sua attualità ed alla sua opportunità sono da muoversi in questo momento.
In primo luogo, crediamo non sia cosa giusta e corretta introdurre modifiche settoriali nell'ambito di una codicistica penal-processualistica che ormai ha conosciuto il bisturi della Corte costituzionale, le modifiche di natura interpretativa da parte della giurisprudenza del giudice di legittimità e - diciamolo anche con un senso di autocritica - il saccheggio da parte del legislatore. Oggi abbiamo, nel nostro ordinamento, un codice di procedura penale che si è di molto allontanato dalle sue origini e dai criteri teorici ispiratori della sua prima promulgazione e ad oggi appare come un insieme di norme spessissimo contraddittorie e in ogni caso come un insieme di sistema che sta a disciplinare un processo penale del quale nessuno è contento e del quale soprattutto sono scontenti gli utenti e i cittadini italiani.
In questo ambito, occorre dire che il sistema di gravame delineato del codice di procedura penale è un insieme contraddittorio - a dirla in maniera semplice e benevola - di norme, dalla cui contraddittorietà emerge poi un modello incomprensibile, sotto qualsiasi punto di vista lo si assuma. I teorici del processo, sia civile sia penale, insegnano che un sistema adeguato, efficace ed efficiente di gravame dovrebbe avere una rappresentazione grafica simile al triangolo isoscele, dove il lato che costituisce la base è il primo grado e dove l'apice del triangolo è dato dal giudice di legittimità. Viceversa, se volessimo riprodurre graficamente, sotto l'aspetto geometrico, il nostro sistema di gravame, dovremo far riferimento ad una figura trapezoidale, priva di qualsiasi sistematicità e qualsiasi equilibrio.
Ecco perché pensiamo che un ulteriore, ennesimo intervento riformatore e novellatore sul sistema delle impugnazioni rischia - il rischio è reale, forte e fondato - di aggravare i caratteri di contraddittorietà e di difficoltà da parte dell'utenza. A parte ciò, colleghi e Presidente, com'è stato altresì sottolineato dalla relatrice, il modello che fuoriesce dall'insieme delle norme novellatrici proposte è un modello che mette da parte, in ogni caso impoverisce, la posizione della parte civile nel processo penale del nostro paese. Conosciamo bene le discussioni, che su questa materia hanno appassionato, e tuttora appassionano, teorici e pratici del diritto. Sta di fatto che nella nostra tradizione comunque la parte civile ha avuto sempre nell'ambito del processo penale un importante riconoscimento ed è nella logica delle cose che quando si costruisce un modello di tutela giurisdizionale, dove c'è una autostrada, che è il processo penale, e dove c'è una mulattiera tortuosa, che è il processo civile, non può da parte nostra ritenersi soddisfacente la tesi e la conclusione che la parte civile può vedere soddisfatte le proprie pretese nell'ambito della giurisdizione civile, perché ciò comunque comporta il disconoscimento di sacrosante istanze di tutela giurisdizionale.
Ma v'è una parte importante del provvedimento, pervenuto in Assemblea al termine dell'esame in sede referente in Commissione, che noi riteniamo ingiusta, inopportuna e sulla quale esprimiamo un giudizio nettamente negativo. Come spesso accade - è accaduto in questa legislatura -, nell'ambito di una proposta normativa, sia di iniziativa parlamentare sia di iniziativa governativa, vediamo spuntare e comparire norme, discipline, ulteriori proposte, che quel testo vanno sotto qualche forma ad arricchire, ma che introducono nuove e distinte problematiche, rispetto alle quali occorre esprimere nuovi e distinti giudizi e nuove e distinte riflessioni.
In questa proposta di legge, oltre alla dibattuta questione dell'appellabilità o meno delle pronunce di assoluzione da parte della pubblica accusa, viene inserita una nuova disciplina del giudizio di legittimità davanti alla Cassazione penale. Non possiamo, al riguardo, non richiamare la posizione dell'intera dottrina accademica del nostro paese, nonché le vere esigenze avvertite dal sistema.
Da anni, viene denunciato il fatto (lo denunciano anche le istanze istituzionali più importanti, nonché le istanze accademiche più autorevoli) che la nostra suprema Corte di cassazione viene privata dei suoi caratteri essenziali.
Una suprema corte è il giudice supremo di piccoli numeri. Non esiste in altro modello giurisdizionale alcun giudice apicale che, come accade in Italia, si debba occupare di migliaia e migliaia di ricorsi e di processi (la suprema Corte italiana è arrivata ad occuparsi di 100 mila processi). Pertanto, un legislatore attento percorrerebbe strade diametralmente opposte a quelle proposte dalla maggioranza e di cui oggi discutiamo in quest'aula.
Dobbiamo rendere più difficoltoso l'accesso alla suprema Corte, restituendo ai giudici di legittimità del nostro paese la possibilità di esprimersi in tale veste, nel livello apicale di un sistema di gravame. Invece, viene proposta una norma che, tornando al passato, rende possibile nella giurisdizione penale il ricorso al giudice di legittimità ogniqualvolta la motivazione sia mancante ovvero contraddittoria. Ciò significa trasformare il giudice di legittimità in un terzo giudice di merito e, soprattutto, rendere possibile che il giudice di legittimità rimanga investito da una pletora, da un numero abnorme di ricorsi (il che determina l'annullamento della sua funzione essenziale di giudice di nomofilachia e, comunque, di giudice apicale del sistema giurisdizionale del nostro paese).
Vorrei esprimere alcune considerazioni sull'articolo 7, laddove viene proposta la formula «al di là di ogni ragionevole dubbio», al fine di sostenere la pronuncia di condanna del giudice penale.
In merito a ciò, non avremmo sul piano teorico granché da dire e da obiettare, ma, a nostro avviso, introdurre sic et simpliciter, al di là di una ricostruzione dell'intero sistema processuale, una formula di questo tipo significa dare un input all'interprete assai pericoloso, della cui opportunità dubito fortemente. L'interprete già oggi condanna al di là di ogni ragionevole dubbio, senza che la formula sia iscritta nell'articolo 533 del codice di procedura penale e, allorquando dovrà leggere la novella, si porrà logicamente ed onestamente una questione: l'interprete potrebbe sostenere che tutto quello che lo aiutava e lo induceva alla formulazione di un giudizio oggi non va più bene. Occorre qualcosa di più; occorre che si superi un dubbio che viene definito ragionevole, anche se tale formula ne ricorda altre abusate ed inutili del tipo: «è severamente vietato».
Ebbene, un'ultima considerazione sulla norma transitoria, che non riteniamo giusta ed opportuna, in quanto suscita in noi - e non soltanto in noi - formidabili dubbi sulla possibilità di strumentalizzare questa disciplina che, come sempre è accaduto nel corso di questi quattro anni, potrebbe essere stata prevista per incidere su processi in corso.
Non vedo per quale ragione non si debba affidare ai sacri, santi, sommi principi generali del processo penale l'applicazione ai processi in corso di una nuova norma di natura processualistica; non vedo per quale ragione - come previsto nel comma 2 dell'ultima norma del testo in esame - si debba incidere in modo particolare sui processi giunti già al grado di appello e con riferimento ai quali un appello sia stato depositato e pronunciato.
Formidabile risulta il dubbio che quella norma sia stata concepita per risolvere vicende in atto (comunque, su tale aspetto avremo l'occasione di tornare), cosa che non abbiamo accettato nel corso di questi quattro anni in migliaia di altri casi (questo «migliaia» vuole essere un'indicazione retorica per enfatizzare un fenomeno); contrasteremo pertanto la norma che si vuole introdurre attraverso la presentazione di emendamenti e con lo svolgimento di un'importante discussione in quest'aula (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Sospendo la seduta, che riprenderà alle 15.
La seduta, sospesa alle 13,55, è ripresa alle 15.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, la ringrazio, anche del piacere che provo nel discutere questo argomento dinanzi a lei...
PRESIDENTE. Grazie, ma è presente anche l'onorevole Bertolini, che è una cultrice della materia...
GIUSEPPE FANFANI. L'onorevole Bertolini è la relatrice e, dunque, sarà costretta ad ascoltarmi...
PRESIDENTE. Si tratta di una «costrizione funzionale»...
GIUSEPPE FANFANI. ...essendo l'ottava persona presente in quest'aula... Siamo troppi!
Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevole relatrice, intervengo sull'argomento in esame con alcune valutazioni, in primo luogo di ordine generale e successivamente di carattere specifico.
In linea generale, l'esigenza della riforma della sistematica delle impugnazioni è condivisa. Tale sistematica, infatti, costituisce uno degli ibridi presenti nel nostro ordinamento processual-penalistico, di difficile comprensione e di difficile collocabilità nell'ambito del processo accusatorio. Infatti, come è stato ricordato nella relazione, nel processo accusatorio il giudice decide dopo che la prova si è formata necessariamente dinanzi a lui, con le sole eccezioni dell'incidente probatorio e delle prove non ripetibili, la cui acquisizione al dibattimento e la cui utilizzabilità sono comunque consentite. Al di là di tali eccezioni, in virtù del principio generale la prova si forma nel dibattimento, dinanzi allo stesso giudice, non mutabile neppure soggettivamente, di talché il giudizio corrisponda ai criteri dell'immediatezza. Come è stato correttamente rilevato, l'attuale sistematica del procedimento d'appello, che, come è noto, è squisitamente cartaceo e nel quale la rinnovazione del dibattimento e dunque l'acquisizione della prova direttamente da parte del giudice chiamato a decidere costituiscono un'eccezione che si verifica raramente, si pone quale una crasi rispetto al principio generale dell'oralità e dell'immediatezza, proprio del processo accusatorio.
Se, dunque, si pone il problema in linea astratta e generale e si domanda, anche a chi vi parla, se vi è una propensione alla modifica del sistema delle impugnazioni, la risposta è necessariamente affermativa. Tuttavia, non posso che esprimere un giudizio di estrema perplessità quanto alla coerenza del provvedimento in esame rispetto a tale esigenza. Infatti, il tema della riforma del sistema delle impugnazioni, per la sua delicatezza e per la delicatezza dei problemi che pone, non può essere affrontato prendendo spunto da una proposta di legge che individua alcuni aspetti particolari, come l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione (che peraltro mi trova da sempre favorevole, probabilmente per le mie origini culturali di penalista).
Non è possibile neanche affrontare tale problema prendendo spunto da alcune questioni - a mio avviso marginali -, come la disciplina dell'archiviazione necessaria; così definisco un aspetto singolare (sul quale mi soffermerò più avanti) della proposta di legge al nostro esame, ovvero l'ampliamento della possibilità di ricorso per Cassazione: un'ipotesi contraria all'evoluzione storica dell'istituto stesso.
Da sempre, in Commissione, esaminando la tematica della razionalizzazione del sistema delle impugnazioni, abbiamo ritenuto tutti che uno dei cardini fondamentali del nostro comune orientamento fosse quello di limitare la possibilità di adire il giudice di legittimità a casi assolutamente eccezionali.
Sotto tale profilo, non ritengo sia possibile esprimere un giudizio positivo del provvedimento al nostro esame. Sarebbe certamente meglio affrontare alcuni problemi di carattere più ampio - ai quali lo stesso relatore ha fatto riferimento nel momento stesso in cui ha collegato la qualità della giurisdizione di un paese con la qualità della sua democrazia - affrontando questo aspetto fondamentale del processo penale con la dignità che la complessità della materia impone.
Più volte ho visto dibattere di temi settoriali con un'ampiezza di analisi che non rilevo nella discussione di questo testo; analisi che, invece, proprio per la sua natura di carattere generale, sarebbe opportuna.
Affrontare il problema della riforma del sistema delle impugnazioni vuol dire trattare una riforma che stravolge completamente il nostro sistema processual-penalistico. In funzione di un tale obiettivo è necessario scegliere se enfatizzare fino in fondo il procedimento accusatorio - nel quale oggi ci troviamo «immersi» per scelta - e di renderne qualificato il primo grado, ossia quel livello di giurisdizione vicino ai cittadini, garantendo che tale primo grado sia un livello di giurisdizione «vero». Infatti, assistiamo oggi a processi espletati dalla magistratura ordinaria che chi frequenta le aule giudiziarie sa quanto siano lontani dalla qualità della giurisdizione auspicata da ciascun cittadino impegnato in prima persona in questo settore (come imputato o come persona offesa). Siamo di fronte a difetti oggettivi di funzionamento del sistema che rendono il primo livello di giurisdizione non sempre all'altezza del compito che esso si prefigge.
Esistono delle situazioni ibride, quali il giudizio abbreviato ed il giudizio abbreviato condizionato, che con il processo accusatorio non c'entrano assolutamente nulla. Non v'è una sola prova, in queste forme di processo, che sia acquisita o formata con quello schema generale che, invece, è il cardine del processo accusatorio. Altre situazioni, inoltre, difficilmente ci portano ad esprimere un giudizio positivo in ordine alla qualità del procedimento di primo grado.
Per sintetizzare questo ragionamento e per completare le mie considerazioni di carattere generale, aggiungo che concordo perfettamente sulla volontà di riformare il sistema delle impugnazioni; verifichiamo se tale sistema vada mantenuto com'è, oppure se, come alcuni sostengono, vada eliminato completamente, riducendolo soltanto ad un sistema relativo alla legittimità.
Non possiamo, però, affrontare questi problemi con la ristrettezza di argomenti che caratterizza la proposta di legge n. 4604. Il provvedimento al nostro esame ha certamente un merito, quello di aver portato all'attenzione del Parlamento il problema dell'impugnabilità delle sentenze di assoluzione. Ma ha solo questo merito!
Difatti, nel momento stesso in cui il Parlamento decide di portarla avanti e di approvarla si troverà nella difficoltà oggettiva di dover dare una soluzione marginale ad un problema enorme che presuppone un'impostazione culturale della quale non mi è parso sia stato fatto alcun riferimento. Mi si deve dire, infatti, qual è la scelta in ordine al procedimento di appello, alla impugnabilità delle sentenze, alla compatibilità tra verifica di merito del giudizio di appello e verifica di legittimità del giudizio di Cassazione, nonché in ordine alla compatibilità tra la seconda verifica di merito cartacea e il primo procedimento di merito.
Noi abbiamo ereditato un'impostazione, frutto certamente di compromessi, che ha fatto, in linea generale e salvo modifiche ed adattamenti del sistema italiano, una scelta di riferimento ad una sistematica processuale di tipo anglosassone per quanto concerne il processo di primo grado, ma abbiamo però lasciato intatta la sistematica che avevamo in ordine agli altri due giudizi di impugnazione. Conseguentemente, la prima grande scelta che bisognerebbe fare è proprio questa; e, una volta operata questa grande scelta, bisognerebbe avere la capacità di ridisegnare complessivamente i vari istituti in funzione delle scelte operate.
La conseguenza di questa ristrettezza di obiettivi - dicendo ciò non intendo operare una censura nei confronti del proponente - è un'oggettiva constatazione della difficoltà di comprendere alcuni istituti e la difficoltà anche di calarli all'interno della nostra sistematica. Colleghi, quando valuto la proposta di modifica dell'articolo 503 del codice di procedura penale che attiene alla sentenza di condanna, e quando vedo che si vuole introdurre un principio al quale ho sempre creduto - quello della condanna soltanto quando la responsabilità dell'imputato emerga al di là di ogni ragionevole dubbio -, mi trovo nella difficoltà di calare questo principio, che ritengo giusto, all'interno di una sistematica senza che la stessa non sia modificata nel suo complesso. Sostenere che l'imputato possa essere condannato soltanto se non vi sono dubbi sulla sua colpevolezza significa dire una cosa sacrosanta, ma significa anche elevare, secondo il principio cartesiano, il dubbio a fondamento della ragione. La grande dignità del sillogismo cartesiano non è nella conclusione - Cogito, ergo sum (siccome ragiono, sono) -, ma è nella premessa - Dubitans cogito - che è il fondamento della modernità del pensiero e della teoretica di Galileo.
PRESIDENTE. E anche di Agostino!
GIUSEPPE FANFANI. Anche di Agostino d'Ippona, noto extracomunitario. Dico ciò per affermare che anche le culture non italiane hanno la loro dignità. In questa sede, su ciò non tutti sono d'accordo. Grazie, comunque, Presidente, per l'assist che mi ha dato: anche le culture che vengono da fuori dell'Italia hanno, ripeto, spesso grandissima dignità! Proprio per questo ritengo che tale principio sia astrattamente sacrosanto. Però, mi si deve dire dove lo si vuole calare.
Noi abbiamo già storicamente codificato il principio: all'articolo 530, il nostro codice buffo, da un lato, prevede quali sono i casi in cui si deve assolvere, dall'altro, stabilisce quali sono le condizioni che debbono sussistere perché il giudice possa condannare. E ciò come se il discrimine tra l'assoluzione e la condanna non esistesse esclusivamente nell'intimo convincimento del magistrato. Se il nostro codice stabilisse che il magistrato deve condannare un soggetto quando, al di là di ogni ragionevole dubbio, è in coscienza certo della sua colpevolezza, ed assolverlo negli altri casi, avrebbe senza dubbio espresso lo stesso principio.
Ma nel nostro codice, a causa dell'enfasi di voler disciplinare tutto, è stato dettato anche l'articolo 530, che stabilisce in quali casi l'imputato debba essere assolto con quella che, una volta, veniva chiamata formula piena: «Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione (...)».
Poi, però, il secondo comma chiarisce quale sia il fondamento del dubbio, anzi spiega cos'è il dubbio: «Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova» - ecco: la contraddittorietà della prova! - «che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile»: si analizza il dubbio, lo si atomizza e si stabilisce che, se non è sufficiente la prova, ovverosia il rapporto tra il fatto e la logica di chi deve giudicare (in funzione della commissione del fatto, dell'identità tra l'imputato e colui che ha commesso il fatto, della sussistenza del reato, e via dicendo), l'imputato deve essere assolto.
Orbene, il ragionevole dubbio deve essere inserito nel predetto secondo comma, nel quale andrebbe precisato che, quando sussiste un ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato, questi va assolto: la norma sulla cosiddetta insufficienza di prove è la collocazione sistematica più ovvia per inserire il dubbio. Qual è, infatti, il tipo di conclusione che il magistrato deve trarre dal fatto di avere un ragionevole dubbio, allorquando, a fronte di un impianto probatorio comunque indiziante, sussistono elementi che lo portano a dubitare fortemente della colpevolezza dell'imputato? Il collega Saponara, il quale ha calcato le aule prima di me, sa che la conclusione cui storicamente si perveniva era la seguente: il dubbio ragionevole conduce all'insufficienza di prove.
Al contrario, non possiamo, dal punto di vista sistematico, inserire il ragionevole dubbio all'interno di un articolo che qualifica gli elementi della condanna: «Se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli, il giudice pronuncia sentenza di condanna (...)»: è ovvio che la colpevolezza deve risultare al giudice al di là di ogni ragionevole dubbio se ciò è già espresso nel secondo comma dell'articolo 530, che avrebbe dovuto portare il giudice all'assoluzione.
Perché lo dico? Perché o ridisegniamo l'intera materia - e possiamo utilizzare anche la formula anglosassone che è stata proposta - e stabiliamo che il giudice condanna quando, al di là di ogni ragionevole dubbio, è convinto che l'imputato sia colpevole - e basta - e risolviamo in tale modo i dubbi talvolta angosciosi che un giudice può avere nell'affrontare il problema della colpevolezza o dell'innocenza di un soggetto, oppure, se non ne abbiamo il coraggio, non mettiamo le mani in questa materia, perché farlo modificando soltanto un articolo potrebbe rivelarsi, oggettivamente, devastante per l'intero sistema.
Nel ripetere che sono favorevole a risolvere il problema nei termini indicati dal relatore, che si leggono nell'articolato, ma a condizione che sia ridisegnata l'intera materia, mentre non sono assolutamente d'accordo ad affrontarlo in questi termini, vado anche oltre l'impostazione del provvedimento in esame, peraltro in conformità a quanto ho già detto in Commissione.
Sono d'accordo sul fatto che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento e di assoluzione, ma non sono d'accordo sul fatto che il pubblico ministero possa appellare, come risulta dal testo, contro le sentenze di condanna: il pubblico ministero ha esaurito la propria funzione quando ha tratto a giudizio l'imputato. Consentire al pubblico ministero di appellare contro una sentenza di condanna vuol dire consentirgli di appellare contro la quantità della condanna (perché la condanna c'è stata), vuol dire non avere fiducia nel giudizio del magistrato, vuol dire ritenere che la funzione di perseguire il colpevole, progredita fino alla fase dibattimentale davanti al magistrato giudicante e concretizzatasi in un giudizio di colpevolezza e nella conseguente condanna, possa essere ancora censurabile in ordine alla misura della pena. La misura della pena è rimessa - vivaddio! - al giudizio del magistrato; ed io, sotto questo profilo, non ritengo che il pubblico ministero debba avere la possibilità di rimetterla in discussione.
In questo provvedimento è presente un altro errore che ritengo debba essere corretto. Mi riferisco all'articolo 5 e all'inserimento del comma 1-bis dopo il comma 1 dell'articolo 405 del codice di procedura penale. Credo che su questo articolo, che rappresenta una forzatura del sistema, si debba fare una seria riflessione. Quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, pronunciandosi in punto di provvedimenti cautelari, si impone successivamente un'archiviazione obbligatoria da parte del pubblico ministero. Qui si commette un errore, perché si parla di richiesta di archiviazione, ponendo sullo stesso piano una valutazione giurisdizionale ed il dovere di richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero. Si compie un errore sistematico che può produrre conseguenze enormi. La Corte di cassazione, pronunciandosi su un'impugnativa dell'indagato, soggetto a provvedimento cautelare (perché, la fattispecie è questa) ha dichiarato che quel provvedimento cautelare non poteva essere adottato, perché nella specie non ricorre il principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 273, dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza. Ciò non vuol dire che, all'esito delle indagini, il pubblico ministero abbia il dovere di richiedere l'archiviazione, anche perché, con la stessa logica, dovremmo dire che, in quel caso, il giudice delle indagini preliminari ha il dovere di archiviare. Il fondamento è totalmente diverso. Una cosa è la valutazione di gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'emissione del provvedimento cautelare o della permanenza del provvedimento cautelare, altra cosa è l'archiviazione che consegue all'indagine. Infatti, il fondamento dell'archiviazione non è l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Al riguardo, leggo testualmente l'articolo 408: «Entro i termini previsti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice la richiesta di archiviazione». Una cosa è l'insussistenza di gravi elementi di colpevolezza che legittimano l'emissione o la permanenza del provvedimento cautelare, altra cosa è l'assoluta infondatezza della notizia di reato, che legittima la richiesta di archiviazione.
Non so - anche perché tale norma è stata introdotta attraverso una proposta emendativa - quali siano stati motivi che hanno consigliato una formulazione di questo tipo, ma stiamo attenti, perché si corre il rischio di creare i presupposti di una devastazione o (non usiamo parole pesanti) di uno scompenso del sistema, che sarebbe difficilmente recuperabile.
La penultima considerazione riguarda il ricorso per Cassazione e la norma transitoria.
Reintrodurre, nell'ambito del ricorso di Cassazione, che - lo abbiamo più volte detto - si deve sempre più restringere a casi eccezionali, la possibilità (parlo come avvocato, come colui che spesso ha abusato della norma previgente al 1988) di impugnare per Cassazione, ove manchi o sia contraddittoria la motivazione, dopo avere assistito (all'epoca non ero parlamentare) a tutta la discussione se introdurre o meno la dizione risultante dal testo, vuol dire compiere una forzatura, a meno che non si risolva con una proposta emendativa che ho presentato. È ovvio che la mancanza di motivazione non deve risultare dal testo, perché se manca, manca. Immaginare che l'assenza di motivazione debba risultare dal testo, è pretendere di veder ciò che non si vede, anche perché si presterebbe - ma non vorrei dirlo - all'astuzia di qualche magistrato, il quale potrebbe omettere del tutto la motivazione per evitare che essa possa essere censurabile. Tuttavia la mancanza di motivazione su un punto fondamentale della decisione allora sì che assume una sua dignità.
E io propongo nell'emendamento di reinserire quella formula, una volta esistente, nel testo, cioè la mancanza di motivazione, ma in ordine ad un punto ritenuto «essenziale» per la decisione, altrimenti, qualsiasi mancanza di motivazione potrebbe legittimare un ricorso per Cassazione.
Peraltro, a tale proposito la Corte si è espressa più volte su questo punto, ritenendo che la mancanza di motivazione, anche all'epoca in cui esisteva come motivo di censura, dovesse essere attinente ad un punto essenziale della motivazione, ma sarebbe bene inserirlo nel testo; e allo stesso modo per la contraddittorietà, che invece deve risultare dal testo, perché, mentre la mancanza di motivazione non risulterà mai dal testo, la contraddittorietà (e la illogicità della motivazione) o risulta dal testo stesso o non è tale; non ci sarebbe neanche bisogno di metterlo per iscritto o non ci sarebbe stato bisogno di farlo se non vi fosse stato abuso.
Ebbene, la contraddittorietà, non solo deve risultare dal testo, ma, a mio parere, deve anch'essa riferirsi ad un punto essenziale della motivazione: una cosa è avere una motivazione illogica e contraddittoria di ordine generale... se ne leggono tante di sentenze che non hanno né capo né coda, anche perché i magistrati, come gli avvocati, molto spesso non hanno le idee in fila... È vero! Ho incluso anche gli avvocati, perché spesso, quando li si ascolta, non si comprende da quale parte inizino a parlare né da quale parte vogliano finire, e allora ci si domanda se il dono di avere le idee in fila è un dono provvidenziale o un optional, che può esistere come l'autoradio nelle automobili!
Dunque, la motivazione deve essere attinente ad un punto fondamentale della decisione, perché un conto è avere una motivazione illogica, che però in ordine a tre o quattro punti è corretta, altra cosa è avere una motivazione illogica in ordine ad un punto fondamentale della decisione: quindi, chiedo al relatore di affrontare anche questo problema.
L'ultima questione che pongo, e concludo nel tempo consentitomi, è quella relativa agli effetti della norma transitoria, la quale potrebbe essere condivisibile laddove afferma che la presente legge si applica ai procedimenti in corso. Se abbiamo deciso che non sono applicabili (fermiamoci qui!) le sentenze di proscioglimento, è giusto che gli appelli contro tali sentenze si convertano in ricorsi per Cassazione, in relazione ai quali vengono assegnati sessanta giorni di tempo per integrarne i motivi con quelli di legittimità: anche questo è giusto, perché se ho fatto ricorso per motivi di merito, non posso sentirmi dichiarare inammissibile un ricorso per Cassazione, che mi si è convertito automaticamente in tale.
Occorre, inoltre, prendere in esame anche una fattispecie determinata, e cioè il fatto che il giudizio di appello sia pendente nella fase della discussione: ce ne sono tanti! È questo un problema che l'articolato al nostro esame pone. Infatti, leggendolo, sembrerebbe - ma questa è una interpretazione data anche da molti che hanno sollevato la questione - che il giudizio di impugnazione, qualora sia già pendente nella fase della discussione dibattimentale, debba concludersi in quel modo: io dico che questo è profondamente ingiusto e prevedo nell'emendamento l'obbligo da parte del giudice di appello di trasmettere immediatamente gli atti alla Corte di cassazione, assegnando lo stesso termine che occorre per integrare i motivi con quelli di legittimità, sospendendo nel frattempo il corso della prescrizione. È questo il quadro che mi sono fatto mentalmente.
Il giudizio che esprimo di questo provvedimento rimane quello iniziale: è stato certamente opportuno porre il problema, tuttavia la norma non appare esauriente, e come tale non è accettabile nel suo complesso.
Riteniamo pertanto che la discussione in Assemblea possa servire ad approfondire meglio il problema (e comunque forse sarebbe utile che anche la Commissione lo riesaminasse sotto il profilo tecnico), riservandoci di esprimere un giudizio finale all'esito di tale esame (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.
ALDO PERROTTA. Signor Presidente, non entrerò nei dettagli tecnici del provvedimento in esame, anche perché ritengo che, tecnicamente, la collega Bertolini abbia più che esaurientemente illustrato gli articoli della proposta di legge. Al riguardo, faccio solo un inciso, non polemico.
Si è sostenuto che, con il provvedimento in esame, si vogliono soffocare le parti civili. Ciò non è vero - ed è l'unica mia osservazione tecnica -, in quanto l'articolo 10 stabilisce che: «L'articolo 652 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: (...) La sentenza penale di assoluzione non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che» - logicamente - « la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni». Pertanto, tale critica non mi sembra assolutamente vera.
Farò poi alcune ulteriori brevissime considerazioni. È dall'inizio di questa legislatura, se non dall'inizio della storia della nostra Repubblica, che si lamentano i tempi notevolmente lunghi della giustizia. Vorrei al riguardo ricordare che il nostro ordinamento permette che un cittadino italiano rimanga dieci, quindici o, finanche, venti anni sotto processo; tutti abbiamo lamentato come ciò non solo costituisca un dispendio di risorse dal punto di vista economico - da parte dei cittadini e dello Stato - ma rappresenti, altresì, un elemento di forte deterioramento della qualità della vita per i cittadini ingiustamente sottoposti ad un processo. Infatti, sfido chiunque a restare sotto processo per dieci, quindici o anche venti anni, sentendosi innocente e sapendosi tale; siamo sinceri, i tempi della nostra giustizia, civile e penale, sono questi, e fors'anche più lunghi.
A fronte delle critiche venute, a tale riguardo, da tutte le parti - e soprattutto dalla sinistra, che ancora oggi critica il provvedimento in esame, senza però proporne uno alternativo -, abbiamo ritenuto di introdurre una modifica giustissima. Senza perderci nei sillogismi cartesiani e nei dubbi di sant'Agostino poc'anzi citati, abbiamo considerato come la nostra Costituzione presupponga l'assoluta certezza del dolo per il giudizio penale di condanna; dunque, abbiamo ritenuto che qualsiasi magistrato di secondo grado debba avere tale certezza per condannare un cittadino assolto in primo grado. Non lo dichiaro solo perché ne sono convinto, ma anche sulla base di elementi statistici.
Infatti, nel ritenere inutile la ripetizione di un'accusa verso un cittadino assolto in primo grado - fermo restando che il pubblico ministero potrà pur sempre ricorrere in Cassazione -, ci siamo basati su dati statistici, e non solo sulle nostre opinioni. Mi riferisco alle statistiche relative a quanti, assolti in primo grado, sono stati condannati alla fine dei tre gradi di giudizio. Ebbene, costoro sono solo il 3,7 per cento: vogliamo mantenere centinaia di migliaia di persone sotto processo, pur se assolte in primo grado, perché solo il 3,7 per cento di esse, alla fine, risulterà colpevole? Vorrei, anzi, osservare, considerando le statistiche dei giudizi di colpevolezza, come restino aperti processi per dieci o quindici anni per addivenire, poi, a condanne a due, tre o quattro anni di reclusione, salvo prescrizione.
È logico un sistema del genere? Nel 50 per cento delle cause i cittadini sono assolti in primo grado; è logico, per condannare un 3,7 per cento - condanne che non saranno mai efficaci in quanto, quando una condanna giunge dopo venti anni, è sempre inefficace -, dar seguito a centinaia di migliaia di ricorsi in appello da parte del pubblico ministero, con centinaia di migliaia di notifiche, e miliardi e miliardi di vecchie lire spesi dai cittadini per gli onorari degli avvocati? Si tratta di migliaia, di centinaia di migliaia di cause; tutto ciò determina costi eccessivi e una utilità bassissima per la giustizia.
Non sarebbe meglio - ed è questa la nostra proposta - limitare i ricorsi del pubblico ministero in caso di assoluzione ed impiegare tutte le forze della magistratura nel perseguire i colpevoli? Quante centinaia di migliaia di cause inutili potremmo evitare impiegando i magistrati nel perseguire i cittadini che commettono veramente reati? A tale domanda occorre dare una risposta: non possiamo rispondere «no» perché un articolo dice una cosa e un altro articolo dice un'altra cosa!
Tra le varie ipotesi che abbiamo avanzato per snellire l'iter della giustizia e per concentrare sempre di più l'attività della magistratura nel perseguimento dei colpevoli di reati ordinari, abbiamo proposto una misura giustissima. È inutile, infatti, continuare ad accanirsi fino alla fine sul 50 per cento dei processi senza impedire al pubblico ministero di proporre ricorso (fermo restando sempre il ricorso per Cassazione), perché non vi è alcun beneficio in ordine al rapporto tra costi e ricavi.
Ciò significherà sicuramente snellire notevolmente la mole dei processi e far effettuare una precisa ricognizione dei collegi sui reati. Ciò vorrà dire che abbiamo presentato, come sempre, una proposta di legge giusta, mentre dalla sinistra non è stata avanzata alcuna proposta alternativa (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia)!
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 4604)
PRESIDENTE. Prendo atto che la relatrice, onorevole Bertolini, rinunzia alla replica.
Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
MICHELE SAPONARA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il Governo esprime un giudizio favorevole sulla proposta di legge licenziata dalla Commissione e condivide le argomentazioni addotte dalla relatrice circa l'inappellabilità delle sentenze: si tratta, infatti, di un problema affrontato ampiamente sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza.
Ho apprezzato molto, naturalmente, le argomentazioni svolte sia dai deputati Bonito e Fanfani, per l'opposizione, sia dal collega Perrotta, per la maggioranza. Posso condividere anche qualche perplessità, ad esempio quella in ordine al fatto che il pubblico ministero non dovrebbe poter impugnare non solo le sentenze di proscioglimento, ma anche quelle di condanna. Si tratta di argomenti discutibili e di grande spessore, che devono essere ovviamente approfonditi.
Prendo atto che le perplessità che ho colto - e non si poteva non farlo, poiché sono state espresse con grande autorevolezza e determinazione - sono state materializzate in apposite proposte emendative, che saranno valutate, nel corso dell'esame in Assemblea, sia dal Governo, sia dal Comitato dei nove, e sulle quali saranno espressi pareri che terranno conto della delicatezza del tema, nonché delle argomentazioni addotte a sostegno delle tesi dell'opposizione (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).
PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato al prosieguo della seduta.
Sospendo la seduta, che riprenderà alle 16,30.
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
![]() |
![]() |
662.
Seduta di MARTEDì 26 LUGLIO 2005
presidenza del vicepresidente MARIO CLEMENTE MASTELLA
indi DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella: Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione sulle linee generali.
(Esame degli articoli - A.C. 4604)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge, nel testo della Commissione.
Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere (vedi l'allegato A - A.C. 4604 sezione 1).
(Esame dell'articolo 1 - A.C. 4604)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4604 sezione 2).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, il provvedimento in esame nasce da un intento condivisibile che è quello di dare attuazione alla Convenzione di Strasburgo per la salvaguardia dei diritti dell'uomo in materia di garanzia del diritto al doppio grado per gli imputati.
In particolare, l'intento è quello di rivedere la previsione dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento, come contenuta attualmente nell'articolo 593 del codice di procedura penale, che impedirebbe il rispetto del principio che ora ricordavo qualora, in sede di gravame, il soggetto precedentemente prosciolto sia condannato.
Tuttavia, ritenere inappellabili le sentenze di proscioglimento, così come è stato scritto nel nell'articolato oggi all'esame, determina anche alcuni squilibri alla luce del principio di parità tra le parti processuali, scolpito nell'articolo 111 della Costituzione.
La materia della revisione del sistema delle impugnative è delicata e va considerata in modo organico. Nel nostro processo penale, che, contrariamente a quanto si usa dire, assomma le garanzie del rito accusatorio a quelle del rito inquisitorio (di qui gli obblighi della motivazione della sentenza che i sistemi, ad esempio, anglosassoni non conoscono nella forma da noi assunta e i gradi di giurisdizione), vi è un'esigenza di razionalizzare il sistema delle impugnative, che va affrontato in modo organico e non solo rendendo inappellabili le sole sentenze di proscioglimento.
Dunque, a me sembra che la valutazione che si è andata svolgendo in Commissione giustizia, favorevole ad un rinvio dell'esame del provvedimento per approfondirne i contenuti e per renderne più organica la valutazione, sia saggia e prudente.
Tra l'altro, il provvedimento in esame reca alcuni punti assai oscuri e discutibili in materia di processi in corso, cioè in tema di conversione dell'appello in ricorso per Cassazione, punto sul quale abbiamo a lungo discusso in Commissione e che, indubbiamente, andrebbe scritto in modo diverso rispetto all'attuale testo.
Tutte le ragioni addotte inducono ad un rinvio e ad un riesame di questo provvedimento nel merito, e credo che su questo punto la relatrice Bertolini sia concorde, mentre nel merito del provvedimento oggi al nostro esame non possiamo che confermare la nostra più ferma opposizione, unitamente alla nostra proposta (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, certamente il sistema delle impugnazioni necessita di una complessiva rivisitazione, di un approfondimento ed anche, sicuramente, di riforme per via legislativa, sia in campo civile sia in quello penale, e in quest'ultimo in particolare.
Seppure il nostro processo penale, e anche l'ordinamento delle impugnative del processo penale, sia relativamente recente (ha meno di vent'anni), in questo periodo i microinterventi legislativi stratificatisi negli anni, gli interventi anche molto incisivi della Corte costituzionale, le pronunce della giurisdizione di legittimità hanno fatto perdere coerenza ed efficacia al sistema delle impugnazioni, specialmente - lo ripeto - nel campo del processo penale.
Non è solo una mancanza di coerenza del sistema, ma anche, di conseguenza, una sua mancanza di effettività e di efficacia, che ha portato e porta a situazioni e a casi concreti contraddittori, dove decisioni contraddittorie, a volte in modo inspiegabile, hanno sconcertato non solo l'opinione pubblica ma anche, e in più occasioni, gli addetti ai lavori, gli esperti.
Si tratta, dunque, di un sistema delle impugnazioni - quello vigente nel nostro processo penale - che mostra di non funzionare appieno e di non convincere; ma, forse, sussisteva un difetto di origine nella disciplina del processo penale dettata dal nuovo codice di procedura penale, derivante, forse, da una mancanza di coraggio del legislatore del tempo. Mi riferisco, in particolare, al significato dell'appello per ragioni di merito nel processo penale; come sappiamo, i giudici di appello decidono sulla base delle carte processuali senza che la prova si costituisca dinanzi a loro; al contrario, la decisione dei giudici di primo grado, sulla quale si esercita il vaglio dei giudici di appello, è una decisione presa da un magistrato che «vede» la prova, che la costituisce.
Come può esservi una relazione fra questi due giudizi e come è possibile dare ad essi lo stesso valore quando, in un caso, la prova si forma dinanzi al giudice - che dunque conosce perfettamente la materia del processo, la base della sua decisione - mentre, nell'altro, il magistrato si limita a leggere le carte del primo grado?
Già da questa differenza di impostazione e da tale discrasia emerge, dunque, la problematica relativa al ruolo dell'appello oggi nel processo penale; si pone, peraltro, un'altra questione che avrebbe richiesto una soluzione legislativa già in sede di varo del nuovo codice di procedura penale. Mi riferisco al rapporto esistente tra disciplina dell'impugnazione - e dell'appello in particolare - e disciplina della prescrizione dei reati. Quest'ultima, infatti, è rimasta quella recata dal codice penale, e risale, dunque, alla prima parte del secolo scorso; il processo penale, al contrario, è completamente cambiato. Il risultato, colleghi - e lo sanno quanti lavorano nell'ambito processuale -, è che in appello oggi si ricorre assai di frequente non tanto per modificare la sentenza quanto allo scopo di guadagnare la prescrizione del reato; in sintesi, per così dire, si allungano i tempi del processo quanto serve ai fini del compimento della prescrizione.
Tali considerazioni portano a sostenere la necessità di una complessiva rivisitazione del sistema delle impugnazioni sicché, dunque, non è perché non crediamo alla necessità di una riforma che manifestiamo forti dubbi, anzi contrarietà, sull'intervento legislativo. Pertanto, pur ritenendo che la disciplina non debba restare quella oggi vigente, che non condividiamo, rivolgiamo un appello perché si adotti una sorta di fermo biologico, per così dire, ad interventi legislativi sul processo, sia civile sia penale, che siano settoriali, specifici e limitati.
La giurisdizione vive oggi, nel paese, una situazione di assoluta instabilità, di incertezza e di imprevedibilità originata in gran parte dai continui minuscoli interventi legislativi scoordinati e privi di visione organica e riformatrice; interventi che, specialmente in questa legislatura, si sono succeduti in materia di giustizia.
Tale situazione non giova ad alcuno, soprattutto non giova al cittadino che si trovi a confrontarsi, da qualsiasi posizione, con la giustizia; ecco perché riteniamo che interventi settoriali e scoordinati come quello in esame non siano produttivi di alcuna utilità e possano, anzi, peggiorare la situazione.
Poi, nutriamo un altro motivo di perplessità generale sull'intervento legislativo in esame.
Non dobbiamo dare l'impressione, onorevoli colleghi (si tratta di una responsabilità che appartiene soprattutto alla maggioranza), in molti casi fondata - e temo anche in questo - che siffatti interventi legislativi, relativi a processi aperti, abbiano non tanto un intento riformatore, quanto l'obiettivo di tutelare interessi particolari di singole persone, coinvolte in singoli procedimenti.
Sappiamo, infatti, che, all'interno della proposta di legge in esame, è contenuta una norma transitoria che interviene su processi di appello aperti che riguardano sia il Presidente del Consiglio dei ministri, sia altri parlamentari a lui vicini. Ancora volta, rischiamo di adottare interventi che nulla hanno di riformatore, ma interferiscono con specifici processi in corso, nel caso di specie per fermarli (tanto per cambiare)!
Non ci siete riusciti il primo mese della legislatura, né attraverso tutti gli altri provvedimenti legislativi, ma mi sembra che tale vizio continui anche al termine della legislatura, costi quello che costi! Non raccontateci che ciò interferisce non solo con i processi menzionati, ma con altre centinaia o migliaia di procedimenti: questa, semmai, è un'aggravante. Un processo avviato, infatti, non può essere bloccato, o non può esserne modificato il corso, attraverso interventi legislativi.
Il provvedimento legislativo in esame rischia di produrre particolari effetti destabilizzanti, come ho precedentemente accennato, sull'intero sistema del processo penale. Vorrei ricordare, onorevoli colleghi, che l'articolo 111 della Costituzione, modificato dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, dà una specifica sanzione costituzionale al principio fondamentale della eguaglianza delle parti nel processo. Come rapportiamo allora l'intervento legislativo in esame, volto a limitare la facoltà di impugnazione di una sola delle parti, con il principio, costituzionalmente garantito e sanzionato, dell'eguaglianza delle parti nel processo stesso?
Ricordo, colleghi della maggioranza, che avete sottolineato numerose volte, anche giustamente, tale sacrosanto principio dell'uguaglianza delle parti nell'ambito del processo penale; tuttavia, vorrei rilevare che lo avete successivamente tradotto in proposte legislative, o in leggi, che modificavano non tanto la situazione processuale quanto, magari, la carriera dei magistrati, materia che ha ben poco a che fare con il principio dell'eguaglianza delle parti nel processo. Adesso, state intervenendo nel processo semplicemente sottraendo alla parte pubblica la facoltà di impugnare le sentenze in appello, lasciando inalterati i poteri attribuiti all'altra parte.
Ciò solleva forti perplessità e considerevoli problemi di carattere costituzionale, e vorrei aggiungere anche di buonsenso. È sicuramente necessario un ulteriore approfondimento da parte del Parlamento, e ritengo ancora in sede di Commissione.
Un altro problema di merito del provvedimento in esame è costituito dal messaggio che, se una proposta di tal genere dovesse essere approvata, viene inviato al giudice di primo grado. Il messaggio che la norma in oggetto manda a tale magistrato è, in sostanza, questo: caro giudice, se ti sbagli assolvendo un imputato, nessuno rileverà il tuo errore; se, invece, ti sbagli condannandolo, vi saranno più modi per farti notare l'errore che hai commesso! Qual è, allora, l'effetto che un messaggio di tal genere può produrre, anche sul contenuto delle sentenze emesse dai giudici di primo grado?
Mi riferisco, in particolar modo, ai moltissimi giudizi di giudici monocratici ed anche di giudici non togati. È un messaggio sbagliato e pericoloso quello contenuto in questa norma.
Un altro aspetto problematico riguarda la protezione delle vittime del reato. La decisione quadro dell'Unione Europea del 15 marzo 2001 - la cito perché è una delle ragioni giustificative di questo provvedimento ed è una convenzione internazionale, anche se dobbiamo tener conto di tutto il diritto internazionale -, all'articolo 2, stabilisce che «ciascuno Stato membro preveda nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo ed appropriato per le vittime. Ciascuno Stato membro si adopererà affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il procedimento e ne riconosce i diritti e gli interessi giuridicamente protetti, con particolare riferimento al procedimento penale». Tale decisione quadro è già stata oggetto di importanti sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, una delle quali risale a poco tempo fa - giugno 2005 - ed interviene su un aspetto del processo penale - quello dell'incidente probatorio -, criticando la limitazione delle possibilità di impugnazione della parte civile nel processo probatorio.
Onorevoli colleghi, come si riesce a coniugare un principio ribadito dalla decisione quadro in sede europea - ma anche un principio di comune buon senso, anche politico -, ossia quello della tutela della vittima del reato, con una norma che, invece, tutela esclusivamente l'imputato? Come si può conciliare tale sacrosanto e giusto principio di tutela della vittima, se si nega alla vittima stessa - o alla parte che la rappresenta, o alla parte pubblica che ha il medesimo interesse - la possibilità di impugnare una sentenza che non la soddisfi, non modificando lo stesso potere che ha l'accusato nel processo? Vi è un problema di sostanza, di buonsenso, di equilibrio costituzionale, di rispetto del diritto internazionale e degli impegni assunti dall'Italia, anche a livello europeo.
Onorevoli colleghi, ritengo che sia il caso non solo di considerare seriamente gli emendamenti che abbiamo presentato, ma anche di valutare approfonditamente tutta la disciplina, per evitare ulteriori danni al processo penale derivanti da interventi come quello in esame: scoordinati, episodici, casuali o - peggio ancora - mossi da interessi e contingenze specifiche, aspetto che dovrebbe essere proibito dalla legge e posto al di fuori delle nostre considerazioni.
Credo, dunque, che dovremmo riconsiderare approfonditamente questa disciplina, e forse sarebbe opportuno evitare una discussione affrettata, a pochi giorni dalla sospensione estiva dei lavori del Parlamento, e valutare insieme - magari in Commissione - come si possa attuare un intervento che esca dall'episodicità e dalla settorialità e vada nella direzione di una riforma complessiva di un istituto, nell'ottica dell'efficacia e di un equilibrio del sistema giudiziario che tenga conto degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel processo.
Rivolgo, dunque, un appello non solo a prendere in considerazione i nostri emendamenti, ma anche al fine di un rinvio dell'esame del provvedimento e di una sua riconsiderazione non affrettata e non compressa in un veloce dibattito in Assemblea (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Perlini. Ne ha facoltà.
ITALICO PERLINI. Signor Presidente, a sentire gli interventi che mi hanno preceduto, sembrerebbe che il provvedimento in esame sia giunto in Assemblea senza alcun dibattito in Commissione e senza che sia stato discusso come meritava. Sono state, infatti, avanzate riserve non tanto con riferimento agli emendamenti presentati, ma in relazione all'intero provvedimento e si è tornati su alcune questioni di carattere generale già affrontate in Commissione.
Non è superfluo sottolineare che i problemi relativi alla tutela della parità delle parti e allo squilibrio che vi sarebbe tra le stesse (come sostenuto dall'onorevole Mantini), i problemi sollevati dall'onorevole Kessler circa la costituzionalità della diversificazione dei poteri delle parti processuali e la problematica circa la possibilità di effetti destabilizzanti sull'intero processo penale in relazione all'articolo 111 della Costituzione e alle norme sul giusto processo hanno trovato risposta in sede di Commissione.
È il caso di ricordare che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 98 del 1994, ha affermato che il potere di impugnazione dell'imputato non ne comporta uno corrispondente per il pubblico ministero, le cui funzioni non sono assistite da garanzie di intensità pari a quelle assicurate all'imputato dall'articolo 24 della Costituzione. Tali temi sono stati affrontati in Commissione; basta leggere i verbali per rendersi conto che tutti hanno convenuto sulla necessità di un intervento di questo genere, sull'introduzione di un principio fondamentale in uno Stato democratico, nel quale deve essere ritenuta prevalente la garanzia della libertà del cittadino in relazione alla garanzia della sicurezza dello Stato.
In altri termini, è possibile compiere reiterati tentativi di giungere ad una condanna oppure è sufficiente che si sia pronunciato un giudice sotto questo profilo?
Mi sembra difficilmente sostenibile quanto affermato nel merito del provvedimento già discusso in Commissione; mi sembra, invece, che oggi vi sia qualche sbandamento o qualche passo indietro da parte dell'opposizione. Come è possibile sostenere che si tratta di un principio fondamentale da introdurre nel nostro ordinamento, ma che non deve essere introdotto se prima non si procede ad una riforma di carattere più generale, senza peraltro specificare i punti da affrontare, ma facendo riferimento solo ad un generico sistema delle impugnazioni?
Inoltre, non possiamo ammettere il principio affermato dall'onorevole Kessler, sia pure con molta moderazione (che gli va riconosciuta), ma non per questo meno pregnante, secondo cui bisogna fare attenzione a non dare l'impressione che, a processo aperto, si vogliano assicurare e perseguire interessi particolari di talune persone; e ciò subito dopo aver affermato che questo provvedimento è ispirato ad un processo e ad un Stato democratico.
Noi non possiamo condividere questa impostazione. Se tale norma, nel merito, è sostanzialmente valida e se corrisponde ai principi costituzionalmente garantiti, essa deve essere approvata senza fare riferimento alle persone che potrebbero fruirne, perché tutti sono cittadini italiani e sono soggetti alla stessa legge.
Trattandosi di richieste che mirano ad una riconsiderazione degli emendamenti sotto questo profilo, penso che la maggioranza non sia mai stata chiusa rispetto ad alcun provvedimento, tanto meno rispetto a questo. Sicuramente, salvo quanto riterrà opportuno il relatore, non ci opporremo ad eventuali valutazioni circa la possibilità di riconsiderare gli emendamenti. Tuttavia, ciò non significa riprendere la discussione su tutto il provvedimento, che riteniamo giusto e che deve essere approvato nell'interesse dell'intera collettività.
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.
ISABELLA BERTOLINI, Relatore. Signor Presidente, vorrei avanzare una richiesta. Alla luce delle importanti questioni che sono emerse sia nella discussione sulle linee generali di ieri, sia questa mattina, sul complesso degli emendamenti, chiedo di rinviare l'esame del provvedimento a settembre, per consentire al Comitato dei nove qualche riflessione ulteriore sulle questioni che sono state giustamente sollevate dai colleghi intervenuti.
PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.
Sospendo la seduta, che riprenderà alle 16.
PROPOSTA DI LEGGE: PECORELLA: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, IN MATERIA DI INAPPELLABILITÀ DELLE SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO (A.C. 4604)
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. L'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 593. (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, e 448, comma 2, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
2. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
Al comma 1, capoverso Art. 593, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il pubblico ministero non può appellare contro la sentenza di condanna, salvo che questa abbia modificato il titolo del reato, ovvero abbia applicato una pena per quantità e specie non prevista dal codice, ovvero non abbia applicato pene accessorie o misure di sicurezza la cui applicazione sia obbligatoria per legge. Può sempre appellare la sentenza di condanna per chiedere l'assoluzione del condannato.
1. 10. Fanfani.
Al comma 1, capoverso Art. 593, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il pubblico ministero non può appellare contro la sentenza di proscioglimento o contro la sentenza di assoluzione.
1-ter. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento o assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
1. 11. Fanfani, Bonito.
Al comma 1, capoverso Art. 593, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'imputato, salvo quanto previsto al comma 2, può sempre appellare contro la sentenza di condanna.
1. 12. Fanfani, Bonito.
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
![]() |
![]() |
670.
Seduta di MERCOLEDì 14 SETTEMBRE 2005
presidenza del vicepresidente PUBLIO FIORI
indi DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI
E DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella: Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il seguito del dibattito è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).
Ricordo che nella seduta del 26 luglio si sono conclusi gli interventi sull'articolo 1 e sul complesso degli emendamenti ad esso riferiti.
Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso l'ulteriore prescritto parere (vedi l'allegato A - A.C. 4604 sezione 1).
Avverto altresì che la Commissione ha presentato ulteriori proposte emendative: il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato per le 12.
(Ripresa esame dell'articolo 1 - A.C. 4604)
PRESIDENTE. Riprendiamo, dunque, l'esame dell'articolo 1 delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4604 sezione 2).
Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.
ISABELLA BERTOLINI, Relatore. Signor Presidente, sull'emendamento Fanfani 1.10 il parere della Commissione è favorevole, a condizione che lo stesso sia riformulato, altrimenti il parere è contrario. La riformulazione che si propone è la seguente: «Al comma 1, capoverso, articolo 593, comma 1, sostituire le parole: "dagli articoli 443, comma 3 e 448, comma 2" con le seguenti: "dagli articoli 448, comma 2, 579 e 680". Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, aggiungere le seguenti parole: "il pubblico ministero può appellare contro la sentenza di condanna solo nei casi in cui questa abbia modificato il titolo del reato, ovvero abbia applicato una pena per quantità e specie non prevista dal codice, ovvero non abbia applicato pene accessorie o misure di sicurezza la cui applicazione sia obbligatoria per legge. Può sempre appellare la sentenza di condanna per chiedere l'assoluzione del condannato". Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo 4-bis: "Il comma 3 dell'articolo 443 del codice di procedura penale è abrogato"».
La Commissione raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.25, ove non assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Fanfani 1.10.
La Commissione esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Fanfani 1.11 e 1.12.
PRESIDENTE. Il Governo?
JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
TESTO AGGIORNATO AL 15 SETTEMBRE 2005
Sull'ordine dei lavori (ore 11,40).
LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella scorsa legislatura il centrosinistra - si era verso la fine della legislatura - propose una riforma del sistema elettorale. Tale riforma si discusse al Senato, e fu l'allora ministro Maccanico ad esporre questo progetto di legge.
ELIO VITO. Ma è sull'ordine dei lavori?
LUCIANO VIOLANTE. Sì, è sull'ordine dei lavori: onorevole Vito, sto spiegando, mi scusi!
MARCO BOATO. Ma è lui il Presidente della Camera (Commenti dei deputati del gruppo di Forza Italia)?
PRESIDENTE. Onorevole Boato, la prego!
LUCIANO VIOLANTE. Onorevole Vito...
PRESIDENTE. Onorevole Boato, onorevoli colleghi, vi posso chiedere la cortesia di lasciarmi presiedere? L'onorevole Violante sta parlando ed ha tutto il tempo che desidera, nell'ambito del regolamento, per cui il Presidente ha diritto di farlo intervenire.
LUCIANO VIOLANTE. Onorevole Vito, lei ha una sufficiente esperienza parlamentare per sapere che quando tutta l'opposizione fa mancare il numero legale per quattro volte di seguito ha anche il dovere politico di spiegare perché ciò è accaduto. Cerco di adempiere a tale dovere politico, spiegando anche le ragioni che ci hanno portato a questa decisione.
Signor Presidente, come ho già detto prima, parlo a nome di tutti i gruppi dell'Unione. Come dicevo, in quella sede, i colleghi del centrodestra presentarono un documento nel quale, tra l'altro, era scritto: «si violerebbe un principio di Costituzione reale in forza del quale le regole di vita democratica di un paese vanno scritte con il coinvolgimento di tutte le forze politiche, non potendo e non dovendo obbedire a interessi elettorali di parte».
Onorevoli colleghi, noi vi chiediamo un momento di coerenza tra ciò che avete scritto nella scorsa legislatura e ciò che oggi state per fare.
Il tipo di progetto che voi presentate, innanzitutto, va contro alcuni principi fondamentali della democrazia politica. È vero che potete contestare - ed è stato fatto abbondantemente - il fatto che nella scorsa legislatura il centrosinistra approvò con pochi voti di scarto una riforma costituzionale, quella relativa al federalismo. È una giusta critica: abbiamo riconosciuto che fu un errore. Ma che fosse stato un errore, anche se allora vi era una richiesta in tal senso da parte di tutti i presidenti delle regioni, in primis dal presidente Ghigo di centrodestra e dal centrosinistra, lo abbiamo riconosciuto. Nonostante ciò, abbiamo riconosciuto che si è trattato di un errore. Ma se è stato un errore, qui non è il caso di replicarlo. Sono regole così fondamentali e così importanti, che riguardano la sovranità popolare.
Onorevoli colleghi, vorrei fosse chiara una cosa: stiamo discutendo di una legge diretta a trasformare i voti in seggi, ed è il punto fondamentale su cui si basano la sovranità popolare ed il principio di democrazia in un paese.
Vi è un punto di merito che, francamente, credo sia indiscutibile: già oggi le forze che sono sotto il 4 per cento non concorrono alla ripartizione dei seggi nella lista proporzionale. Quelle forze, invece, concorrono e sono elette nel maggioritario. Oggi, vi è un gruppo come l'UDC, che non ha raggiunto il 4 per cento e che può contare una cinquantina di deputati. I colleghi della Lega non hanno raggiunto il 4 per cento, ma hanno un gruppo cospicuo e qualificato di parlamentari.
Con il progetto che avete presentato accade - mi rivolgo a chi non ha avuto tempo o modo di leggerlo - che tutti i voti dei cittadini che hanno votato le liste minori che non hanno realizzato il 4 per cento vengono defalcati e sottratti alla coalizione.
ALDO PERROTTA. Si possono coalizzare!
LUCIANO VIOLANTE. Ieri, il ministro Calderoli, rivolgendosi al centrodestra, ha detto: non vi preoccupate, perché anche se prenderemo meno voti, potremo vincere lo stesso, perché i voti del centrosinistra dati ai partiti minori non verranno calcolati. Vi sembra che questo sia un metodo condivisibile di legiferare? E se i colleghi dell'UDC, come è stato scritto ieri, hanno detto «modificheremo quella legge, perché vogliamo vincere, ma non vogliamo barare», vuol dire che questa è una legge scritta per barare!
Onorevoli colleghi, vorrei anche svolgere una considerazione sull'UDC. Questo gruppo, che si qualifica come moderato, si sta facendo propugnatore in quest'aula di una delle leggi più vergognose della storia di questa legislatura (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani, Misto-SDI-Unità Socialista e Misto-Verdi-l'Unione), e non solo per questo motivo!
Questo gruppo sta facendo un ignobile scambio con la devolution. Cari colleghi dell'UDC, se non siete d'accordo su quel federalismo, non lo votate! Non scambiate una pessima riforma costituzionale con una pessima riforma elettorale (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani, Misto-SDI-Unità Socialista e Misto-Verdi-l'Unione)! Farete due pessime riforme e la responsabilità, a questo punto, è tutta vostra! Altro che moderati, altro che centro!
Inoltre, colleghi, so che molti di voi sono affezionati, come noi e come me personalmente, al bipolarismo. Ma il progetto che avete presentato va contro questo principio, perché l'unico vincolo di coalizione è la dichiarazione elettorale che si fa all'inizio, quando si presentano le liste. Dopo di che, chi perde le elezioni non ha più nessun vincolo di coalizione.
Mentre oggi i tre quarti dei deputati sono eletti con il voto di tutti gli elettori della coalizione, ciò non accade con il nuovo progetto, perché ciascuno sarà eletto con i suoi voti (Commenti del deputato La Russa). Ciò vuol dire che nella coalizione perdente sarà possibile che i gruppi o i singoli andranno in soccorso del vincitore, perché non ci sarà più nessun vincolo.
TEODORO BUONTEMPO. È un dibattito sulla legge o un richiamo al regolamento?
PRESIDENTE. Onorevole Buontempo, noi abbiamo ripetuto cinque volte la votazione per mancanza del numero legale per una decisione politica, della quale a nessuno sfugge il senso, presa dai gruppi dell'opposizione.
L'onorevole Violante mi ha chiesto di spiegare questo atteggiamento e credo...
TEODORO BUONTEMPO. Ma è un dibattito (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo) ...
PRESIDENTE. Onorevole Buontempo, essendo stata sollevata la questione in via incidentale sull'ordine dei lavori, io ho il diritto di dare la parola all'onorevole Violante affinché illustri tale questione. È ovvio che il dibattito non c'è, nel senso che, dopo aver dato la parola all'onorevole Violante...
TEODORO BUONTEMPO. È giusto dargliela, ma non aprire un dibattito sulla legge!
PRESIDENTE. ...se gli altri gruppi vorranno intervenire, potranno farlo.
Onorevole Violante, la prego, continui.
LUCIANO VIOLANTE. Onorevole Buontempo, lei è un dirigente politico e un parlamentare di grande esperienza. Anche lei ha fatto ostruzionismo, anche lei ha fatto mancare il numero legale e anche lei - lo ricordo benissimo - ha spiegato varie volte quali ne erano le ragioni politiche.
TEODORO BUONTEMPO. È legittimo. Non è legittimo avere la parola...
LUCIANO VIOLANTE. Mi lasci spiegare, perché sto finendo.
Infine, questa riforma è in rotta di collisione con quella che voterete dal 19 settembre in poi, ossia la riforma costituzionale. Infatti, lì sono scritte cose completamente diverse da quelle che sono scritte qui. Con quale coerenza vi accingete a votare una riforma che prevede il divieto del cambio di coalizione, l'indicazione del Presidente del Consiglio e una coalizione compatta attorno al Presidente del Consiglio, e poi votate quest'altra legge, che, invece, costituisce uno slabbramento totale del sistema politico?
Devo dire, colleghi, che qui parlo a nome sia di colleghi che sono favorevoli al maggioritario, come noi DS, sia di colleghi che sono favorevoli al proporzionale, come quelli di Rifondazione, i Comunisti, i Verdi ed altri. Siamo tutti d'accordo su questo aspetto.
Tuttavia, la richiesta che vi facciamo, cari colleghi, è quella di fermare questa macchina e di ritirare questa proposta. Nella prossima legislatura affronteremo complessivamente i sistemi elettorali, perché vi sono tanti problemi, signor Presidente, da affrontare, compreso quello della forza e della legittimazione dei consigli regionali, comunali e provinciali, che oggi sono abbastanza schiacciati da questo tipo di legge elettorale e che, invece, vanno riformati e rivalutati.
La ringrazio, signor Presidente, per avermi dato la parola e ringrazio voi, colleghi, per l'attenzione. Da questo punto di vista, quindi, la richiesta che vi facciamo è quella di mettere da parte questa proposta.
Tutti quanti, colleghi, abbiamo problemi gravi. Dobbiamo discutere la legge finanziaria tra qualche giorno. Ci sono famiglie - non lo dico per fare demagogia, ma lo sapete bene - che non arrivano ormai alla terza settimana del mese. In molte regioni non ci sono i soldi per finanziare le scuole professionali (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale). Ci sono problemi gravi. La competitività del paese va a rotoli.
Vi chiediamo di ritirare questa proposta e di affrontare le questioni serie e vere del paese. Altrimenti - lo diciamo chiaramente -, metteremo in atto tutti gli strumenti parlamentari possibili.
NINO STRANO. Anche noi!
LUCIANO VIOLANTE. Questo è giusto da parte vostra.
Non vogliamo che questa vergogna venga consumata.
Colleghi, voi vi chiamate Casa delle libertà, ma, se insistete su questa proposta, dovete spiegare agli italiani di quale libertà si tratta. Infatti, state schiacciando il diritto di milioni di cittadini sulla base di una pura esigenza della vostra coalizione.
Ancora una volta le esigenze delle coalizioni schiacciano gli interessi ed i diritti del paese. Ritirate questa proposta ed il dialogo parlamentare potrà continuare su altri temi. Altrimenti, la lotta da parte nostra sarà estremamente dura (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani, Misto-SDI-Unità Socialista, Misto-Verdi-l'Unione, Misto-Popolari-UDEUR, Misto-Ecologisti democratici).
PRESIDENTE. Sulla dichiarazione dell'onorevole Violante, che ha riguardato evidentemente una questione collegata all'ordine del giorno della Camera, darò la parola per tre minuti ciascuno a un rappresentante dei gruppi parlamentari che ne facciano richiesta.
BRUNO TABACCI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUNO TABACCI. Signor Presidente, l'onorevole Violante ha chiamato pesantemente in causa l'UDC e ha sbagliato, sul piano del metodo ed anche sul piano del merito. Innanzitutto, onorevole Violante, non le consento di dare lezioni a chicchessia sul piano della democrazia parlamentare (Applausi dei deputati dei gruppi dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro, di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Federazione Padana). Non le consento neppure di argomentare in ordine alla presunta coerenza: ognuno di noi in quest'aula ha cercato di esprimerla nei modi che erano consentiti.
Non si tratta, dunque, di un'iniziativa per barare, ma penso sia giusto interrogarsi, e non può farlo soltanto l'onorevole D'Alema dalle colonne della stampa dicendo: prima vinciamo, poi ne parliamo. Dopo tre legislature con un sistema maggioritario ibrido che ha esaltato il leaderismo, cancellato i partiti ed allontanato gli elettori, regalando spesso una stabilità formale, si ha non il diritto, ma il dovere di intervenire per porvi rimedio.
Le riforme elettorali, onorevole Violante, si fanno alla fine della legislatura, non all'inizio, perché, se si facessero all'inizio, si porrebbe in crisi immediatamente il Parlamento appena eletto. Vorrei ricordarle, ma so che lei non è smemorato, che nel 1992-1994 la riforma fu fatta al termine della legislatura, e dopo poco il Presidente Scalfaro condusse il paese alle elezioni.
SERGIO ANTONIO D'ANTONI. C'era l'accordo!
BRUNO TABACCI. Il sistema proporzionale non può essere un golpe - è bene che questa parola la utilizziate per altri argomenti - ma la base con cui si fotografa realmente la volontà politica di un paese. Un sistema elettorale simile, peraltro, era stato adombrato nell'ambito della Commissione bicamerale presieduta dall'onorevole D'Alema ed uno analogo - proporzionale con premio di maggioranza - è stato adottato nelle elezioni regionali che hanno consentito a voi di vincere in tutte le regioni, tranne che in due. Quindi, non chiamatelo golpe: chiamate le cose con il loro nome.
Su un punto lei ha ragione: è giusto discutere. Credo non si possa immaginare una legge elettorale fatta a colpi di maggioranza. Tuttavia, non potete neppure dire che di ciò non si può discutere perché questo non vi fa onore. Che si debba discutere e che si debba porre rimedio a talune incongruenze nell'ipotesi prospettata è fuori discussione. Non c'è dubbio che il premio di maggioranza può non fare riferimento ai seggi ma ai voti della coalizione. Però, onorevole Violante, si entra nel merito, si discute di questo, non si annuncia un ostruzionismo di facciata!
Questo è il punto che volevo ricordarle, anche a futura memoria (Applausi dei deputati dei gruppi dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro, di Forza Italia e di Alleanza Nazionale).
IGNAZIO LA RUSSA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le ricordo che ha tre minuti a disposizione.
IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, tre minuti saranno sufficienti perché condivido ampiamente le argomentazioni del collega Tabacci, e le condivido da non proporzionalista. Il mio gruppo non si è mai schierato per una riforma proporzionale. Abbiamo, anzi, fatto svolgere un referendum che per poche decine di migliaia di voti non ebbe esito favorevole. Abbiamo sempre ritenuto, però, che la legge elettorale, onorevole Violante, non fosse un fatto ideologico. La legge elettorale è uno strumento: alla fine, vince lo schieramento che prende più voti.
LUCIANO VIOLANTE. In questo caso è il contrario!
LUIGI OLIVIERI. Li sottrai e non è così...!
IGNAZIO LA RUSSA. Non si può ideologizzare un sistema elettorale piuttosto che un altro. Lei ha parlato di «legge truffa». Io che sono per un sistema compiutamente maggioritario, non per un sistema ibrido quale quello attuale, ricordo che nel 1996 - allora sì, ma non me ne lamentai - pur avendo il centrodestra più voti vinse il centrosinistra. Con il sistema proporzionale, che non sarà il massimo ma è il sistema che oggi qualcuno ci propone di esaminare, vi sarà una cosa semplice. Diciamolo tranquillamente a chi ci ascolta attraverso le radio: vincerà chi prenderà più voti.
PIERO RUZZANTE. Non è così! Più seggi...
IGNAZIO LA RUSSA. Così sarà un'Italia - questo sostengono i proporzionalisti - fotografata in tutte le sue sfaccettature politiche e culturali. Questa è la richiesta.
Noi che - ripeto - siamo molto laici, su questo tema abbiamo accettato di verificare la possibilità di migliorare il sistema elettorale. Mi chiedo, presidente Violante: è normale che, di fronte alla presentazione in Commissione di un emendamento, un intero schieramento, anziché leggere il testo dell'emendamento, anziché lavorare in Commissione, anziché aspettare che il provvedimento venga calendarizzato per l'Assemblea, scenda subito sul piede di guerra dando uno schiaffo al Parlamento e giocando con le istituzioni a soli fini propagandistici e demagogici (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale - Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani)? Non è assolutamente normale tutto ciò! Signor Presidente, credo si debba rientrare nella normalità!
Personalmente, credo che il testo, così come sta maturando in Commissione, sia emendabile: non è bloccato, né «chiuso» (Commenti del deputato Realacci) e dipende dalla volontà della sinistra contribuire a predisporre una legge, a modificarla o a bocciarla, qualora non dovesse piacere, o farne uno scontro tipicamente elettorale.
Noi ci comporteremo di conseguenza (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia)!
PINO PISICCHIO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PINO PISICCHIO. Signor Presidente, colleghi, sono un proporzionalista da sempre (ho, ad esempio, proposto un progetto di riforma, depositato all'inizio della legislatura, che prevede uno schema in qualche modo assimilabile a quello regionale, il cosiddetto «Tatarellum»), ma ho grandi difficoltà ad accettare l'impianto proposto e mi rivolgo con molta pacatezza e con senso di lealtà a colleghi che stimo sommamente, come l'onorevole Tabacci.
Un sistema come quello posto alla nostra attenzione nelle ultime ore, che fa sparire il consenso di formazioni politiche che non raggiungono il 4 per cento, non solo non assegnando la rappresentanza ma rubandola alla coalizione, non trasforma il consenso popolare in rappresentanza utile. Questo è il punto di dissenso fondamentale!
Non vorrei ripercorrere l'argomentazione dell'impossibilità - si può parlare anche di inopportunità - di una valutazione del sistema elettorale in chiusura di legislatura: è vero, dovendo realizzare una riforma elettorale, non si può immaginare di vararla all'inizio di legislatura, poiché sarebbe delegittimato l'intero Parlamento e si dovrebbe tornare immediatamente alle urne. Non è questo ciò che mi spaventa. Non si può però varare una riforma elettorale contro una parte consistente, contro una metà del Parlamento, contro quella che, sul piano del consenso popolare, risulta essere la parte prevalente della paese! Questo è il punto fondamentale di dissenso rispetto al quadro che ci è stato proposto, e lo dico - lo ripeto - con pacatezza e senso delle istituzioni, anche del momento storico che stiamo vivendo.
So bene che quella relativa alla legge elettorale è la madre di tutte le battaglie, se così si può dire; anch'io ho criticato, offrendo dati di riflessione dalla dimensione scientifica, il senso valetudinario di un sistema che non riesce a dare significato alla rappresentanza collegata al consenso. Tuttavia, lo schema proposto (al riguardo, sono state profuse parole e vi sono state dichiarazioni di disponibilità; il presidente Violante ha anche ricordato affermazioni degli amici dell'UDC in ordine alla critica forte mossa a questo sistema) non si può francamente accogliere!
PIERLUIGI CASTAGNETTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor Presidente, ci troviamo costretti a fare ciò che non avremmo voluto fare, onorevoli Tabacci e La Russa, perché abbiamo giudicato l'impianto complessivo della proposta che avete presentato.
Non si tratta di un aggiustamento e neppure di un semplice passaggio dal sistema maggioritario a quello proporzionale. È una proposta che - lo diciamo chiaramente - ha l'obiettivo, assolutamente chiaro e razionale, di modificare il risultato elettorale del paese, attraverso «tecnicalità» - alludo agli scorpori - che hanno lo scopo di determinare un cambiamento, fino al limite possibile di stravolgere la volontà della maggioranza degli elettori italiani.
In un'importante opera di Brecht uno dei personaggi si rivolge al re dicendo: sire, c'è un popolo in subbuglio! E il re risponde: cambiate il popolo! Voi avete capito che il popolo, alle prossime elezioni, esprimerà un'intenzione diversa dai vostri desideri e, con questa proposta, tentate di cambiare la volontà del popolo. Questo è il problema!
Onorevole Tabacci, lei ha polemizzato con il presidente Violante, ma su un aspetto gli ha dato ragione, vale a dire sul fatto che le leggi elettorali non si approvano a maggioranza. Voglio ricordarle che, nella precedente legislatura, abbiamo approvato a maggioranza - ce lo ricordate sempre - la modifica della Costituzione (come voi state facendo adesso), ma di fronte alla legge elettorale avevamo proposto modifiche marginali e, in quell'occasione, anche attraverso atti formali del Parlamento - il senatore La Loggia lo ricorderà -, ci siamo fermati, in quanto ci avete fatto notare che non si poteva votare una legge elettorale senza una larga intesa.
Allora, volete superare l'ostruzionismo? Volete aprire un dibattito serio sulla riforma elettorale? Se vi assumete l'impegno di varare la legge elettorale solo con la condizione che noi abbiamo accettato nella passata legislatura, vale dire quella di costruire una larga intesa, l'ostruzionismo terminerà immediatamente. Al contrario, se non vi assumete tale impegno, la vostra disponibilità a non blindare il provvedimento sarebbe priva di fondamento e di credibilità.
Onorevole Tabacci, non stiamo discutendo di un cambiamento del sistema elettorale; stiamo discutendo di un cambiamento del sistema democratico, e questa è la ragione per cui siamo costretti all'ostruzionismo (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, Misto-Comunisti italiani, Misto-SDI-Unità Socialista, Misto-Verdi-l'Unione, Misto-Popolari-UDEUR e Misto-Ecologisti democratici)!
ELIO VITO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ELIO VITO. Signor Presidente, innanzitutto intendo scusarmi per lo «scatto» di prima, e la ringrazio per aver consentito questo dibattito, che ritengo possa avere una utilità.
Dico questo perché, dopo aver ascoltato gli interventi che si sono succeduti - da quello del presidente Violante a quello dell'onorevole Castagnetti -, francamente stento a capire la reazione che si è verificata in questi giorni, dall'annuncio di un blocco totale del Parlamento a quello di un ostruzionismo totale su tutti i provvedimenti. Infatti, il presidente Violante ha posto una questione sicuramente seria rispetto all'emendamento presentato e il presidente Castagnetti ha posto una questione preliminare. Dunque, prendo atto di tali osservazioni e cercherò di fornire anche una risposta alle stesse.
Premesso che, come è stato già osservato dall'onorevole Tabacci e dall'onorevole La Russa, non è in discussione la legittimità dell'esame, da parte del Parlamento, di una nuova legge elettorale nella fase conclusiva della legislatura, ritengo che, rispetto alle modifiche principali contenute nell'emendamento presentato in Commissione, non possano essere mossi appunti parlando di antidemocraticità o di colpo di Stato. Ciò vale per il passaggio al sistema proporzionale, che è il sistema più rappresentativo e che per decenni è stato così definito da una lunga tradizione della sinistra italiana; per la previsione, anche per le elezioni politiche, della preferenza unica, introdotta con un referendum e già sperimentata nelle elezioni amministrative locali; per la conferma di una lista cosiddetta «bloccata» di candidati, che fu inserita dal «Mattarellum»; per la previsione di uno sbarramento del 4 per cento, anche in tal caso già introdotto dal «Mattarellum», al fine di evitare la frammentazione delle liste minori; infine, per la previsione di un premio di maggioranza, che è stato lungamente discusso e contemplato, per i sistemi politici e istituzionali, anche da esponenti del centrosinistra, non soltanto nella Commissione bicamerale - fu il presidente D'Alema ad aprire la strada di un sistema con un premio di maggioranza - ma anche con le proposte di legge alle quali ha fatto riferimento il presidente Castagnetti, presentate, fra gli altri, dal senatore Elia.
Dunque, quanto all'osservazione per cui la proposta sarebbe antidemocratica, resta un unico aspetto, del quale riconosco l'importanza ma su cui si può discutere, vale a dire se ai fini del calcolo della coalizione alla quale spetta il premio di maggioranza debbano essere o meno computati i voti delle liste al di sotto della soglia del 4 per cento. Mi pare si tratti dell'unica questione che caratterizza la democraticità o meno del sistema delineato dall'emendamento, e siamo disponibili a discuterne.
Tuttavia - mi rivolgo all'onorevole Castagnetti - non ci si può, come è più volte accaduto in questo Parlamento, accusare di essere antidemocratici, fascisti, di compiere i peggiori obbrobri, di varare leggi ad personam e via dicendo, e contemporaneamente chiedere di trattare e di accogliere i vostri emendamenti. Se entriamo nella logica di una normale dialettica parlamentare, si va al merito delle questioni e siamo disponibili ad esaminare tale tema, al quale attribuite, comprensibilmente, importanza, insieme ad altri. Se, al contrario, come voi sostenete, siamo coloro che stanno tentando di fare un colpo di Stato, per cui il Parlamento merita di essere perennemente e definitivamente bloccato, credo sia difficile accusarci di non volere il confronto, che auspichiamo. Su tale questione - sulle altre mi pare non possano essere mossi rilievi di antidemocraticità, a parte la condivisione o meno delle proposte formulate - ritengo dunque si possa discutere.
PRESIDENTE. Onorevole Elio Vito...
ELIO VITO. Concludo, signor Presidente. Vengo al punto politico: presidente Castagnetti, siamo aperti al confronto e riteniamo auspicabile che la legge elettorale sia approvata con una larga intesa. Il problema, che si ebbe nella scorsa legislatura al Senato e per cui non si realizzò tale larga intesa, è che mentre la Casa delle libertà ha prodotto un suo testo di legge elettorale, per realizzare la larga intesa avremmo bisogno di sapere qual è la vostra proposta di legge elettorale! L'Unione, anche in questo caso, non è in grado di presentare tale proposta (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)!
Il fatto politico nuovo, che mi pare non venga colto dagli osservatori, è che per la prima volta, su una materia così delicata, vi è un testo di legge elettorale condiviso da tutta la maggioranza e da tutta la Casa delle libertà. Il confronto, le larghe intese: ma su quali proposte? C'è un testo di legge elettorale che vi vede tutti d'accordo, da Rifondazione alla Margherita? Se c'è, siamo disponibili al confronto, ma quello che mancò anche nella scorsa legislatura, fu non la larga intesa fra noi e voi, ma la larga intesa fra voi al vostro interno! Per questo non si realizzò una legge elettorale sulla quale eravamo disponibili - ricordo il collega Scajola - a discutere fino all'ultimo (Commenti dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo. Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale)! Fate una proposta di modifica del sistema elettorale, con l'accordo di tutti i gruppi dell'Unione! Siete d'accordo solo a dire «no», a minacciare l'ostruzionismo, la paralisi ma non a fare proposte, che, su questo tema, attendiamo (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)!
PIER PAOLO CENTO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, da parte dell'Unione e certamente da parte dei Verdi - in tal modo intendo tranquillizzare il collega Vito - non verranno proposte in materia elettorale, perché la legge elettorale, a questo punto della legislatura, vale a dire al termine di un ciclo politico di cinque anni, non può che essere la legge elettorale vigente.
Non può che essere quella con cui abbiamo, di fatto, iniziato un confronto politico ed elettorale che, nella prossima primavera, ci porterà a scegliere chi governerà l'Italia e quale sarà la rappresentanza parlamentare a sostegno del Governo del paese. Non credo che esista la possibilità di trovare una scorciatoia rispetto alla questione democratica che oggi, e ieri, l'Unione ha posto all'attenzione dell'opinione pubblica e del Parlamento. La questione democratica è quella di chi, attraverso un vero e proprio blitz, presenta un emendamento che ha l'obiettivo dichiarato - anche nelle parole di autorevoli esponenti del centrodestra - di modificare i rapporti di forza elettorali che vi sono in questo momento nel paese.
Il centrodestra, anziché misurarsi sul terreno delle proposte politiche economiche, sociali, e anche istituzionali, per la prossima legislatura tenta la scorciatoia di una «legge truffa» che modifica la qualità e la quantità della rappresentanza parlamentare nel nostro paese.
Credo che non potrà non esserci un'azione da parte dell'opposizione, tesa ad affermare, con ogni mezzo politico e parlamentare, questo tentativo di «legge truffa». Lo dico con chiarezza: non può non esserci una reazione da parte di chi (forze politiche come i Verdi), all'interno della coalizione dell'Unione, difenderà con determinazione e con forza il diritto alla propria presenza in Parlamento e il diritto alla propria presenza autonoma all'interno della coalizione del centrosinistra, e dell'Unione, senza accettare la ghigliottina che il centrodestra vorrebbe introdurre (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Verdi-l'Unione e Misto-Comunisti italiani).
Mi auguro che il Presidente della Camera, cui in questi quattro anni abbiamo riconosciuto una gestione attenta dei diritti, anche delle minoranze, in questo Parlamento torni nel suo ruolo istituzionale di Presidente della Camera, abbandonato con troppa facilità nel momento in cui la questione della legge elettorale è diventata elemento di scontro all'interno del centrodestra e nell'ambito dei rapporti fra la forze politiche che compongono la coalizione di maggioranza.
Credo non vi sia altra strada se non quella di ritirare il provvedimento, l'emendamento, e di assumere un impegno politico - questo sì - da sottoporre alla verifica anche delle prossime elezioni: porre all'ordine del giorno della prossima legislatura il confronto su un'eventuale modifica della legge elettorale.
PRESIDENTE. Concluda, onorevole Cento.
PIER PAOLO CENTO. Sia chiaro che questo non è possibile - e non consentiremo di farlo - in questa legislatura, in queste condizioni politiche e con questa «legge truffa» che ci viene proposta (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Verdi-l'Unione e della Margherita, DL-L'Ulivo)!
UGO INTINI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
UGO INTINI. Le mie saranno poche parole, signor Presidente, perché non voglio entrare nel merito della riforma elettorale, ma soltanto segnalare poche questioni di principio. Abbiamo a lungo lamentato le leggi ad personam: questa è una legge ad personas, perché cerca di risolvere il problema dei gruppi dirigenti del centrodestra, quello di farsi rieleggere.
Il centrodestra inchioda e blocca il Parlamento su una questione che non dovrebbe essere sollevata in questo momento, mentre l'opinione pubblica si preoccupa di ben altro, e cioè della crisi economica che la maggioranza non riesce più a nascondere.
Le leggi elettorali si possono cambiare a fine legislatura, certo. Ma se tutti sono d'accordo. Così si è fatto nel 1993, con la «legge Mattarella». Non si possono cambiare con un colpo di mano della maggioranza. Questa legge ad personas è grave in quanto tale, ma è grave anche perché apre una sorta di supermercato istituzionale, nel quale ciascun pezzo della maggioranza prende e si porta a casa qualche cosa.
La Lega Nord si porta a casa la devolution e il federalismo, ovvero lo spezzettamento della Repubblica in venti repubbliche conflittuali tra di loro e ipercostose. L'UDC e altri si portano a casa un altro pezzo, e cioè il voto proporzionale. Questo è un voto di scambio a spese della Costituzione!
Infine, tutti i sondaggi e tutte le ultime consultazioni elettorali indicano che questa maggioranza parlamentare non è più tale nel paese. Una maggioranza che non è tale nel paese, e pretende di cambiare la Costituzione e le regole del gioco: questo non si è visto mai! Non si è visto assolutamente mai in nessuna democrazia occidentale! Qualcuno avanzi un esempio di un paese occidentale, un normale paese democratico che cambia le regole elettorali alla vigilia del voto. Già l'Italia ha molti motivi di discredito e di ridicolo in campo internazionale, cerchiamo, quindi, di non aggiungere anche questo.
Mai un normale paese democratico occidentale ha cambiato le regole della partita mentre la partita è ancora in corso per volontà di fazione (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-SDI-Unità Socialista, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).
COSIMO GIUSEPPE SGOBIO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COSIMO GIUSEPPE SGOBIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non entrerò nel merito del maxiemendamento presentato alla proposta di legge di modifica del sistema elettorale, perché se lo facessi legittimerei quella proposta e quell'emendamento.
L'onorevole Tabacci diceva poc'anzi che le riforme del sistema elettorale vanno fatte in coda alla legislatura. È vero, in coda, ma non negli ultimi giorni della legislatura! Abbiamo pochissime sedute ancora da consumare; siamo agli sgoccioli della legislatura, e lo siamo dopo una serie di consultazioni elettorali che hanno visto il centrodestra perdere consensi nel paese. Perdere cioè quella maggioranza di cui si è vantato negli anni precedenti.
Una legge elettorale che abbia tutte le caratteristiche di una normativa che rispetti il dettato costituzionale, che rispetti la democrazia e il Parlamento, è una legge elettorale che viene presentata in Parlamento e discussa nei tempi normali, non negli ultimi giorni di legislatura. In tempi cioè che consentono di trovare eventuali intese, di trovare, tra i due schieramenti, la possibilità di condividere, nel modo più largo possibile, quel provvedimento.
Quello presentato è un emendamento che certamente non favorisce né la democrazia né una rappresentanza parlamentare diffusa del popolo italiano. Si tratta di un emendamento che tenta solamente di barare, che tenta solamente di parare con artifici legislativi una maggioranza che il centrodestra non ha più nel paese, che tenta così di vincere pur sapendo di dover perdere le prossime elezioni politiche.
Quella di bloccare il Parlamento - di fronte alla presentazione da parte vostra di quel provvedimento e quell'emendamento - è una decisione gravissima che i gruppi parlamentari del centrosinistra sono costretti a prendere perché il problema non consiste più nella modifica della legge elettorale, ma in questioni di democrazia vera del paese. Con quel provvedimento, che voi vi accingete eventualmente ad approvare qui alla Camera, viene messa in discussione la democrazia e il sistema democratico di questo paese. L'ostruzionismo nasce da questo, dalla necessità cioè di difendere il sistema democratico nato dalla resistenza. Un sistema democratico che, in questo paese, ha retto, negli ultimi sessant'anni, a prove e ad attacchi grandissimi, e che ha saputo anche respingere i tentativi di infiltrazioni terroristiche e di colpo di Stato.
Parlo di un sistema elettorale che ci ha dato Governi che sono riusciti...
PRESIDENTE. Onorevole Sgobio...
COSIMO GIUSEPPE SGOBIO. ...a far progredire il nostro paese.
Ecco perché noi siamo contro la discussione affrettata di una modifica sostanziale al sistema elettorale. Non siamo contrari soltanto per un problema di «cassetta», ma perché qui, in questo momento, il Parlamento italiano è chiamato a difendere i valori democratici del nostro paese (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Comunisti italiani e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
FRANCESCO GIORDANO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà, onorevole Giordano, anche lei per tre minuti.
FRANCESCO GIORDANO. Signor Presidente, noi siamo radicalmente contrari ad un progetto di modifica della legge elettorale.
Discutendone pacatamente, vorrei dire all'onorevole Tabacci, del cui intervento mi hanno riferito, che non c'entra il tempo, che non c'entra il periodo in cui discutiamo il progetto di legge elettorale. Una legge elettorale, com'è ovvio e naturale, si può approvare a fine legislatura: si può se si tratta di una legge condivisa che nasce da un desiderio collettivo, dalla costruzione democratica, da un dibattito che sta nel paese e che, per questa via, trova un suo sbocco nella sede istituzionale.
Credo che vi sia bisogno di discutere della legge elettorale, ma che non vi sia bisogno di farlo adesso, dentro lo schema che ci viene proposto. Provo a spiegarmi, se ha la pazienza di ascoltarmi, onorevole Tabacci.
La verità è che l'ipotesi di legge elettorale in questione nasce con un duplice obiettivo: il primo è quello di tentare di ridurre i danni derivanti da un giudizio politico generale che il paese ha già espresso sul Governo di centrodestra; il secondo è quello di ridurre i conflitti che drasticamente si stanno producendo all'interno della Casa delle libertà.
Onorevole Tabacci, signori colleghi, non si fa una legge elettorale sapendo che bisogna trovare ogni mezzo per evitare una sconfitta! Non si fa una legge elettorale in virtù del fatto che vi è un conflitto all'interno della Casa delle libertà (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani)! Una legge elettorale nasce da un altro spirito: nasce da una discussione sulle forme di rappresentanza; nasce dal desiderio di ricostruire un circuito positivo tra società politica ed istituzioni.
Noi vogliamo discutere della legge elettorale e vogliamo farlo - in maniera argomentata - nella prossima legislatura. Non c'è qui un conflitto tra proporzionalisti e maggioritari: io sono perché si discuta seriamente della crisi del sistema dell'alternanza e sulle modalità di questo maggioritario, ma senza inquinare la discussione inserendo interessi privati in una dimensione pubblica. Questo è un punto per noi dirimente; ed è per questa ragione che non daremo mai una ciambella di salvataggio ad un Governo che tratta di cose serie inseguendo logiche private (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani)!
PRESIDENTE. Grazie, onorevoli colleghi. Mi sembrava giusto e doveroso ascoltare la voce dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari su questo tema.
Si riprende la discussione.
(Ripresa esame dell'articolo 1 - A.C. 4604)
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Fanfani 1.10, del quale la relatrice ha in precedenza proposto una riformulazione chiedo all'onorevole Fanfani se la accetti.
GIUSEPPE FANFANI. No, signor Presidente, non l'accetto.
PRESIDENTE. Sta bene.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, il provvedimento in esame si inserisce, in maniera un po' paradossale, nel fervore del dibattito al quale abbiamo assistito fino a questo momento, perché, sotto l'apparenza di una proposta riguardante la giurisdizione e la giustizia, cela, ancora una volta, la difficoltà di ottenere da questa maggioranza valide riforme di largo respiro in materia di giustizia, riforme che, in qualche modo, diano la sensazione che si intende porre mano in maniera organica ai gravi problemi che presenta la giustizia nel nostro paese.
Dico ciò in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento Fanfani 1.10, ma, più in generale, di valutazione dell'articolo 1 del provvedimento in esame, che, forse, nasce da un'ispirazione che può avere una sua giustificazione, ma che ha subito una dilatazione davvero inconcepibile nel nostro sistema. Infatti - mi rivolgo ai colleghi che dovranno votare con consapevolezza, essendo, tuttavia, distanti dalla materia specifica di cui ci occupiamo -, nel proporre la necessità di impedire l'appello del pubblico ministero nei confronti di provvedimenti di sentenze di assoluzione, si parte da un principio condivisibile, un principio di semplificazione, un principio di non ripetitività, ma si estende questo principio in maniera sospetta che contrasta con l'ordinamento.
Il nostro ordinamento, soprattutto all'articolo 111 della Costituzione (modificato nel 1999), prevede la parità delle parti nel processo penale, non prevede compressioni particolari nell'esercizio dell'azione penale. Il pubblico ministero resta il titolare dell'azione penale, ma (si può dire) è effettivamente inutile, superfluo, ripetere in grado di appello una valutazione che, davanti al giudice di primo grado, già è stata ampia, perché si è arrivati ad una sentenza di assoluzione.
Tuttavia, per la parte che mi riguarda, non avrei difficoltà ad affermare, coerentemente con qualche decisione già assunta sul piano internazionale, che, se il principio fosse limitato alla prima parte dell'articolo 530 del codice di procedura penale ed all'articolo 593, effettivamente, nulla vieterebbe che si impedisce di proporre un appello nei confronti di una sentenza emessa secondo i canoni della prima parte del primo capoverso dell'articolo 530, essendosi esaurito il diritto di proporre l'azione penale ed essendosi esaurito il tempo della verifica dibattimentale delle ragioni dell'accusa.
Ma, colleghi, come mi risulta, e se ne è fatto molto rumore in gravi e clamorosi processi recenti che sono durati a lungo, esiste il secondo capoverso dell'articolo 530, quello che, in un certo senso, recupera la vecchia formula dell'assoluzione per insufficienza di prove. Esistono casi, previsti dal nostro codice, che sono stati verificati in alcuni processi particolarmente clamorosi degli ultimi tempi, in cui l'assoluzione viene pronunciata non perché sono risultate evidenti le prove della mancanza di responsabilità, ma perché esiste il dubbio in ordine alla sufficienza delle prove esistenti per condannare.
Impedire, in questi casi, il secondo grado di giudizio, una seconda verifica, non ha nulla a che fare con il principio che si vuole affermare e che è valido nei confronti della prima parte riguardante la non impugnabilità...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Siniscalchi.
VINCENZO SINISCALCHI. ...delle sentenze di assoluzione ai sensi del primo capoverso.
Così come - e concludo, Presidente - non ha senso impedire l'appello quando, a seguito della concessione di attenuanti generiche, si sia arrivati all'applicazione della prescrizione; l'appello, infatti, potrebbe ribaltare quella decisione. In tal modo si penalizzerebbero i diritti delle parti civili, quelle offese, ed anche in un certo senso i diritti del pubblico ministero, cioè del titolare dell'azione penale.
È questo il motivo per cui siamo a favore dell'emendamento in esame e contro la formulazione dell'articolo 1 della proposta di legge di cui stiamo discutendo (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voi sapete che non ho mai lesinato il mio appoggio e la mia collaborazione, né in quest'aula né in Commissione, per tutti quei provvedimenti che riguardavano la giustizia, sui quali mi sono personalmente impegnato, a prescindere, talvolta, dalle convinzioni politiche, poiché ritenevo che su materie così delicate vi fosse la necessità di una capacità e di una serenità di analisi che soltanto il prescindere da posizioni preconcette poteva consentire.
Oggi però, credetemi, in un momento così delicato per la vita politica del paese, reso tale dalla prospettazione di una modifica dalla legge elettorale che incide direttamente sul rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni che voi rappresentate e che noi rappresentiamo, io mi vergogno di discutere di una cosa così banale, come lo è un provvedimento marginale, quando tutti in quest'aula dovremmo sentirci solleticati e sollecitati dal dovere di affrontare in maniera seria, coerente, profonda il problema della riforma della legge elettorale, che - lo ripeto - incide direttamente sul rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni.
Ci troviamo, invece, di fronte ad una situazione che, ancora una volta, umilia questo Parlamento, che, ancora una volta, lo riduce a palestra di interessi privati: e non è la prima volta che questo avviene, signor Presidente! Noi ci siamo abituati, poiché voi avete fatto tutto a colpi di maggioranza: le cose più indecenti, più scabrose le avete sempre fatte a maggioranza!
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI (ore 12,35)
GIUSEPPE FANFANI. Avete approvato a maggioranza la legge Cirami, le rogatorie; riporterete domani in Commissione la legge Cirielli, ovvero la cosiddetta «salva Previti», in un silenzio generale anche della stampa, anche dei media e anche dell'opinione pubblica, che non fa onore a fronte della gravità di quello che state facendo e a fronte dei danni al sistema giudiziario che questo comporterà!
Avete approvato a maggioranza tutte le «leggi vergogna», ma quella che state approvando adesso, che approverete probabilmente e che, comunque, avete proposto all'esame di questo Parlamento, è quella che comporta più vergogna di tutte le altre, poiché è questa la vergogna più grossa!
Mi domando quale sia il senso delle istituzioni che presiede alla presentazione di una legge di questo tipo, a distanza di pochi mesi dal confronto elettorale, quale sia la dignità del ruolo che ciascuno di noi qui dentro svolge, nel momento stesso in cui si fa una legge sapendo benissimo che essa serve soltanto a contrastare i risultati dei vari sondaggi che vi danno perdenti da tutte le parti!
Onorevole Tabacci, lei sa quanto io la stimi e quanto l'abbia sempre stimata, anche quando non ero in questo Parlamento e militavamo nello stesso partito, e sa quanto io apprezzi e abbia apprezzato quello che lei ha fatto, anche all'interno della Casa delle libertà, e il senso di libertà che la sua azione ha espresso; ma oggi non posso condividere il suo pensiero, né posso condividere la sua azione, poiché proprio da coloro i quali sono gli eredi di una cultura antica, che ha portato in questo paese per anni, per decenni, democrazia e libertà, da coloro i quali hanno strutturato, assieme a tutte le altre forze politiche e democratiche, il passato e anche il futuro - per ciò che è possibile fare con l'azione politica - di questa nostra democrazia, mi attendevo comportamenti di maggior respiro istituzionale.
Non che non si debba discutere della riforma della legge elettorale, non che non lo si debba fare; ma la strada che vi ha insegnato ed indicato oggi l'onorevole Castagnetti è quella seria! Affrontiamo insieme la questione; discutiamone pure: ma non siamo assolutamente disponibili ad un confronto su una materia così rilevante in termini di maggioranza.
Non sono disponibile, in questa sede, a trattare, a fronte di una situazione tanto grave per il paese, temi marginali quali quello oggi al nostro esame (l'appello del pubblico ministero): ma che senso ha? Che senso ha, quando siamo dinanzi a prospettazioni che travolgono il sistema politico-istituzionale, trasmettere all'esterno la sensazione che ancora si possa discutere di tali inezie?
Annuncio, pertanto, il ritiro del mio emendamento 1.10. Signor Presidente, la prego di prenderne atto: ritiro la proposta emendativa a mia firma perché non ritengo, in queste condizioni, che la mia intelligenza, la mia sensibilità politica e quella del gruppo che rappresento possano essere messe a disposizione di questa maggioranza (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Onorevole Fanfani, prendo atto che il suo emendamento 1.10 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.25 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, intervengo per annunciare che sull'emendamento 1.25 della Commissione il mio gruppo voterà favorevolmente, giacché si tratta di limitare i danni che deriverebbero dall'approvazione della complessiva proposta di legge in esame; approvazione che, come emergerà con maggiore chiarezza nel prosieguo dei lavori, la mia parte politica e l'intera opposizione ostacoleranno.
Giustifico il voto favorevole con l'osservazione che l'emendamento in questione amplia le ipotesi di gravame proposto dal pubblico ministero; come è noto, la disciplina, nel suo complesso, è indirizzata a ridurre ed a contenere fortemente tale potere di gravame, nelle forme e nei modi che affronteremo tra breve. L'emendamento della Commissione, rispetto a tale principio fondante della proposta di legge, integra - lo ribadisco - una serie di deroghe.
Per tali ragioni, voteremo favorevolmente sull'emendamento 1.25 della Com missione, pur riservandoci di esprimere un voto contrario sull'articolo 1 per le ragioni che illustrerò successivamente.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.
MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, non interverrò nel merito dell'emendamento in esame; piuttosto, in questo ambito, inizierò ad assumermi la responsabilità politica, quale parlamentare dell'Unione, di condurre un ostruzionismo politico contro la maggioranza.
Il paese è in declino e la drammaticità della situazione è avvertita da tutti i cittadini sulla loro pelle; la gente - mi esprimo in questo modo - non ce la fa più! Non solo i vecchi ed i più poveri; emergono nuovi poveri, il ceto medio. In una famiglia due stipendi non bastano più. Cresce il costo della vita, crescono le tariffe, ma salari e pensioni rimangono gli stessi. Non vi è sviluppo; la coesione sociale sta entrando in crisi e si corre il rischio profondo, drammatico, di un collasso sociale e di una perdita dell'idea stessa della comunità. Infatti, avanzano culture retrive, di restaurazione, fondate sulle identità ristrette, sulle appartenenze anguste, comunitarie, legate al territorio, alla razza; vi è un arretramento pesante della condizione politica, della condizione sociale, della condizione culturale del nostro paese.
Voi state raccogliendo la critica, la protesta, l'indignazione, la delusione dei cittadini italiani; sapete che perderete perché il vostro stesso blocco sociale si sta sgretolando e un tale golpe democratico è frutto della vostra crisi. Volete far pagare al paese la vostra difficoltà, le contraddizioni della maggioranza; si tratta di un golpe democratico che ha origini nella vostra stessa cultura. Lo abbiamo visto, onorevole Tabacci: si tratta di quella cultura - che lei ha giustamente criticato, in nome della sostanza della democrazia - che avete già manifestato nell'ambito della controriforma costituzionale e che riscontriamo ancora oggi!
Noi, che siamo proporzionalisti, vi diciamo che il vostro proporzionalismo non c'entra nulla con il valore della rappresentatività; anzi, la vostra idea di proporzionalismo contenuta in questo golpe democratico - vale a dire la vostra proposta di legge elettorale - sottrae valore proprio alla rappresentanza della sovranità popolare. Altro che sistema proporzionale e valore della rappresentatività!
Il blocco sociale della Casa delle libertà si sta sgretolando, mentre i poteri forti si stanno ricomponendo: ecco, allora, lo smottamento del centro! Chi intercetterà questi interessi e questi voti? Da qui, le grandi manovre del centro! Diciamocelo francamente: ecco la ragione del ritorno al proporzionale contro il sistema maggioritario!
Vorrei ricordare, al riguardo, che noi, come sinistra e come donne della politica, abbiamo criticato anche il sistema maggioritario, poiché ha penalizzato le donne; tuttavia, con la vostra legge elettorale proporzionale non le favorirete, perché, ovviamente, le donne scompariranno dalla scena parlamentare!
PRESIDENTE. Onorevole Maura Cossutta, si avvii a concludere!
MAURA COSSUTTA. Concludo, signor Presidente.
Credo che questa operazione strategica in atto nel nostro paese passi attraverso questo golpe democratico: fermatevi! Noi, se non vi fermerete, rappresenteremo l'anelito democratico, la cultura democratica e la storia democratica del nostro paese, ed allora, da questo momento, il nostro ostruzionismo continuerà fino alla fine (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Comunisti italiani e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.
PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, credo sia del tutto evidente che, in questa fase, i deputati aderenti alla componente Verdi-l'Unione del gruppo Misto intendono utilizzare tutti gli strumenti regolamentari a loro disposizione per poter intervenire sul provvedimento in esame, così come sugli altri argomenti all'ordine del giorno, coerentemente con la battaglia di ostruzionismo parlamentare che abbiamo dichiarato e che abbiamo già iniziato a praticare.
Lo facciamo, in questo momento, anche con la convinzione della necessità di fermare l'approvazione di una proposta di legge che nel merito, peraltro, è ancora una volta un provvedimento parziale. Infatti, essa affronta la crisi del nostro sistema giudiziario, le sue lentezze e le sue incapacità, prevedendo semplicemente il divieto di ricorso in appello da parte del pubblico ministero qualora sia stata emessa una sentenza di proscioglimento.
Ancora volta, nell'orientamento legislativo del centrodestra prevale la volontà di scrivere la parola «fine» riguardo ad alcuni procedimenti penali specifici. È ciò che accadrà qualora il provvedimento in esame dovesse essere approvato, poiché la giustizia non seguirà completamente il suo corso (così come previsto dai tre gradi di giudizio) in condizioni di parità tra difesa e accusa.
Cero, occorrerebbe intervenire massicciamente in ordine ai tempi della giustizia, nonché al ruolo che i ricorsi in appello ed in Cassazione spesso giocano nell'ambito della patologia del funzionamento del procedimento penale del nostro paese. Tuttavia, siamo ormai alla fine della legislatura e sarebbe il caso di tracciare un bilancio. Ebbene, credo che l'approssimazione con cui si interviene sulle questioni concernenti la giustizia e, più in generale, il sistema di funzionamento delle nostre regole democratiche rappresenti il filo conduttore del modo in cui il centrodestra ha elaborato la legislazione in questi quattro anni e mezzo!
Credo sia questo vizio d'origine, che ha caratterizzato il centrodestra, a condurre alla vera e propria implosione costituzionale, oltre che parlamentare, che ha sottinteso la discussione che si è precedentemente aperta sul merito della riforma della legge elettorale. Ritengo debba essere chiaro a noi, al paese e alle istituzioni in quanto tali - che non sono, ovviamente, di parte, ma debbono funzionare al di là delle contingenze politiche ...
PRESIDENTE. Onorevole Cento...
PIER PAOLO CENTO. ... e del gioco delle maggioranze e delle minoranze - che è in atto uno stravolgimento!
Ciò che abbiamo denunciato sulla giustizia è, in realtà, la premessa culturale e legislativa di ciò che si vorrebbe compiere con l'intervento legislativo sulla legge elettorale. Credo che ciò dovrebbe richiamare il Parlamento ad una riflessione; dovrebbe imporre a noi parlamentari, al di là dello schieramento cui apparteniamo, un sussulto di dignità. Noi Verdi, noi opposizione, tale sussulto di dignità l'abbiamo e lo dimostreremo nel prosieguo dei lavori parlamentari. Lo abbiamo nella capacità di far comprendere al paese cosa sta accadendo in queste ore, qual è la partita delle regole democratiche in gioco. Se vi sono poteri forti, poteri occulti che si muovono dietro la rappresentanza democratica che il nostro paese si è dato e che noi - ovviamente e giustamente - abbiamo accettato, anche quando, nel 2001, ci ha visto soccombere alle elezioni politiche, consegnandoci ad un ruolo di opposizione, ma sempre nel rispetto del ruolo della rappresentanza, dell'espressione del voto e della sovranità popolare...
PRESIDENTE. Onorevole Cento, lei sa che l'ascolto volentieri - così come i colleghi -, ma il tempo a sua disposizione è esaurito.
PIER PAOLO CENTO. Concludo, signor Presidente, rilevando che il ruolo dei poteri occulti, dei poteri forti, che vogliono in qualche modo piegare e torcere la democrazia nel nostro paese e la rappresentanza, noi non lo consentiremo. Faremo fino in fondo la nostra battaglia parlamentare, difendendo il nostro diritto - come dicevo in precedenza - ad un'autonoma esistenza ed anche contrastando il provvedimento in esame, parziale, sbagliato, che non ci convince e su cui dimostreremo tutta la nostra contrarietà, anche attraverso gli interventi ostruzionistici che abbiamo annunciato e che stiamo svolgendo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Zanella, alla quale ricordo che sarò rigoroso nel far rispettare i tempi di intervento. Ne ha facoltà.
LUANA ZANELLA. Signor Presidente, anch'io, come gli altri deputati Verdi, intervengo nell'ambito di questo dibattito per ribadire - come hanno fatto peraltro i colleghi dell'opposizione che oggi hanno preso la parola - la circostanza che ci troviamo di fronte ad un momento politico particolarmente grave. Oggi affrontiamo un tema estremamente parziale ed ancora una volta lo facciamo a partire da un dibattito più generale - come osservava il collega Cento - sui temi della giustizia, che ha visto il Parlamento lacerarsi tra maggioranza ed opposizione. Le lacerazioni degli ultimi anni si sono consumate...
PRESIDENTE. Onorevole Zanella, concluda.
LUANA ZANELLA. ...dentro il «Palazzo», dentro la Camera dei deputati, nell'ambito del Senato ed anche nel paese. Credo che in questi giorni l'opposizione abbia il dovere - e concludo, signor Presidente - di dare la parola all'insoddisfazione, alla contrarietà...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Zanella.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bulgarelli. Ne ha facoltà.
MAURO BULGARELLI. Signor Presidente, inizio il mio intervento dalla conclusione dell'intervento dell'onorevole Zanella, anche perché - come annunciato dall'onorevole Paolo Cento - come Verdi, noi proseguiremo, naturalmente secondo le regole, utilizzando tutto il tempo a nostra disposizione, per fare ostruzionismo all'interno di quest'aula.
È casuale, forse, ma non troppo, che proprio nel momento in cui si parla di giustizia, in realtà si parla anche della proposta di legge elettorale avanzata da questa maggioranza.
Fino a ieri pensavo che la democrazia della rappresentanza facesse sì che fosse il popolo sovrano a decidere l'esistenza o meno dei partiti che devono essere rappresentati all'interno di questo Parlamento. Ora, vi è un colpo di mano. La parola golpe è una parola grossa: preferisco parlare di colpo di mano, di qualcosa che va a ledere i principi democratici che hanno sempre retto la vita di questo paese.
Con questo colpo di mano la maggioranza ha deciso di cancellare un'importante rappresentanza, per le sue peculiarità all'interno di questo Parlamento, di tutta una serie di partiti politici...
PRESIDENTE. Onorevole Bulgarelli...
MAURO BULGARELLI. Signor Presidente, vorrei concludere. Lei è sempre molto gentile...
Come dicevo, proseguiremo nel manifestare la nostra ferma opposizione a tutti provvedimenti che verranno sottoposti all'esame di questa Assemblea (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Unione e Misto-Comunisti italiani).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cima. Ne ha facoltà.
LAURA CIMA. Signor Presidente, intervengo anch'io, a titolo personale, per dichiarare subito l'irriducibilità dei Verdi in questa situazione.
Già per quanto riguarda il precedente provvedimento, ci siamo distaccati da questo finto unanimismo che aveva portato ad una risoluzione unitaria, e ci siamo astenuti sul programma di lavoro della Commissione delle Comunità europee e del Consiglio dell'Unione europea. Ciò, denunciando quanto in questo momento fossero divise le stesse maggioranze su un'idea di Europa e quanto critica fosse la situazione, tale da non permettere la predisposizione di un atto di indirizzo unitario credibile e reale.
Lo stesso discorso vale per quanto riguarda la proposta di legge di modifica (seppure parziale) al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, all'ordine del giorno della seduta odierna.
Signor Presidente, è chiaro - e concludo - che i problemi della giustizia che questo Governo ha provocato sono ben altri; ma anche su questo piccolo provvedimento ci opporremo con molta determinazione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Lion. Ne ha facoltà.
MARCO LION. Signor Presidente, intervengo anche io a titolo personale. Sicuramente, quando le legislature si stanno esaurendo, se ne vedono di tutti i colori alla Camera. E sicuramente, come diceva prima anche il collega Bulgarelli, di colpi di mano e di alzate di ingegno se ne vedono in quest'aula, anche in questa occasione! Non si tratta solamente dell'argomento all'ordine del giorno, ossia del provvedimento sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Infatti, nei prossimi giorni si discuterà di caccia, ossia di un provvedimento fatto ad hoc per un particolare settore.
Inoltre, in quest'aula proprio oggi, nel corso dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, si parlerà della legge delega in materia ambientale, ossia di un altro colpo di mano portato avanti da questa maggioranza per smantellare una legislazione che negli ultimi vent'anni, poco alla volta, finalmente, aveva dato dignità al nostro paese in questo settore.
In questi casi, come è accaduto per la vicenda relativa alla legge elettorale, non possiamo non portare avanti un ostruzionismo serio, per far comprendere al paese ciò che sta accadendo in quest'aula (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Unione).
EDMONDO CIRIELLI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, comprendo la volontà e la legittimità di un'azione di ostruzionismo. Credo, però, che i colleghi debbano attenersi alla materia di cui stiamo discutendo e lei deve garantire che ciò accada. Quindi, la prego di intervenire, qualora ciò non avvenga (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).
PRESIDENTE. Cercherò di tenerlo presente, anche se le argomentazioni presentano spesso un'articolazione complessa.
LUCA VOLONTÈ. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà
LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, mi spiace svolgere questa osservazione. Ho molto rispetto per i colleghi che hanno assunto un determinato atteggiamento ed hanno espresso le loro opinioni per giustificare tale atteggiamento. Ricordo, senza alcuna punta polemica, che nella scorsa legislatura anche l'attuale maggioranza ebbe modo, a volte, di usare tutti i tempi a disposizione e di applicare il regolamento parlamentare in ogni sua parte.
Però, visto che gli onorevoli Zanella, Bulgarelli, Cima e Lion hanno parlato ben oltre il minuto a loro disposizione (e ciò è facilmente verificabile), la pregherei di far rispettare il regolamento, dando la parola nei limiti del minuto di tempo previsto per gli interventi a titolo personale, per il rispetto di tutti e, soprattutto, delle regole democratiche e di vita di questa Camera.
MAURA COSSUTTA. Le regole democratiche voi le stracciate!
PRESIDENTE. Io non ho la vocazione del cronometrista e, di conseguenza, qualche volta do alla frenata degli interventi la possibilità di non strisciare sul selciato (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Unione)...
ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, la ringrazio per la sua precisazione. Intendevo intervenire proprio su questo aspetto.
In effetti, il collega Volontè, che ha sostenuto un'argomentazione ovviamente valida dal suo punto di vista, ha tuttavia fatto un riferimento al regolamento e al rispetto di un minuto di tempo che, come lei potrà ben constatare, è improprio.
Il regolamento, infatti, non prevede che gli interventi a titolo personale debbano durare un minuto. Il tempo per tali interventi è stabilito dal Presidente dell'Assemblea, il quale, dunque, assegna il tempo e, come lei ha ben precisato - di questo la ringrazio -, ne è custode.
Non vorrei che si creassero dei precedenti anche nell'interpretazione del regolamento. Come dicevo, lei, signor Presidente, puntualmente, ancora una volta, ha già anticipato il mio intervento, precisando, appunto, che spetta alla Presidenza stabilire il tempo per gli interventi a titolo personale.
PRESIDENTE. Onorevole Boccia, ho consentito di parlare ai colleghi, a cominciare dall'onorevole Cirielli, su una questione che dal punto di vista regolamentare non dovrebbe essere «ospitata» in questa fase. Infatti, in fase di dichiarazioni di voto, il richiamo sull'ordine dei lavori è superfluo e, qualche volta, superfetativo.
Perciò, non darò più la parola sull'ordine dei lavori e, dal momento che il tempo viene fissato dal Presidente, ho stabilito che per gli interventi a titolo personale sia concesso un minuto. Un minuto è un minuto. Il tempo di concludere il discorso è rimesso alla cortesia ed al rispetto del tempo da parte dei colleghi. Cercherò di intervenire con maggiore fermezza, contando sulla vostra collaborazione, perché non ho nessun potere sanzionatorio.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, intervengo sul merito dell'emendamento 1.25 della Commissione per dichiarare il voto favorevole del gruppo della Margherita, anche se siamo contrari sia all'articolo 1 sia al provvedimento in esame, per le ragioni che avremo modo di illustrare.
L'emendamento della Commissione, che estende i poteri di impugnazione riconoscendo tale facoltà al pubblico ministero anche nei confronti delle misure di sicurezza, amplia le deroghe al principio di inoppugnabilità e, dunque, si muove in una direzione «riduttiva» di quel principio, sbagliato, che noi non condividiamo.
Anch'io devo sottolineare che questo dibattito cade in un momento un po' surreale, ed anche la proposta che ci viene rivolta con questo provvedimento, che ha un soggetto che meriterebbe davvero un diverso contesto e un diverso clima, di per sé è emblematica.
Mentre il paese soffre sul piano economico e sociale e voi che rappresentate il Governo, colleghi della maggioranza, non riuscite neanche a delineare una legge finanziaria nei tempi utili e con i contenuti che queste emergenze solleciterebbero, mentre continuate un indecoroso gioco delle tre carte a sostegno dell'insostenibile posizione del Governatore Fazio, mentre tramate contro la democrazia con una proposta di legge elettorale di cui ampiamente si è parlato e parleremo, votata esclusivamente ad interessi di parte, ci proponete un dibattito su un provvedimento di legge che in qualche modo vorrebbe essere ispirato al principio della ragionevole durata del processo, sottraendo la potestà di impugnare le sentenze di assoluzione al pubblico ministero.
A noi non sfugge certamente che non vi è una totale simmetria tra le parti processuali: una cosa è l'impugnazione da parte dell'imputato di una sentenza di condanna, diritto sancito dalla Convenzione dei diritti dell'uomo; altra cosa è l'impugnazione proposta dal pubblico ministero. Tuttavia, non potete presentare riforme di questa natura con motivazioni parziali e con effetti devastanti sui processi in corso. Ricordo, ed avremo modo di approfondire la questione, che il provvedimento in esame, ove approvato, determinerebbe l'automatica sospensione anche di processi in appello per gravissimi reati, compresi i reati di mafia.
Francamente, vi è bisogno di una riforma del sistema delle impugnazioni anche nel processo penale, ma deve trattarsi di una riforma che tiene presente tutti gli interessi sostanziali in gioco e che, se agisce solo nella prospettiva di impedire l'appello del pubblico ministero nei confronti delle sentenze di assoluzione, deve farsi carico coerentemente del problema della durata del processo, impedendo, ad esempio, il profluvio di appelli presentati dall'imputato al solo scopo di allungare la prescrizione. Su questo tema, pur sottolineato dalla dottrina, nulla si dice, a dimostrazione, ancora una volta, che anche questa vostra proposta si pone nel solco della disastrosa politica sulla giustizia che finora avete perseguito, con gli effetti devastanti che sono sotto gli occhi del paese. Abbiamo mercati poco credibili, una commistione politica-affari sempre più preoccupante, e non abbiamo un custode della legalità perché non vi è un livello di efficienza del sistema giustizia in grado di garantire legalità e credibilità al nostro paese.
Continuate in ogni modo ed in ogni occasione a portare avanti una politica giudiziaria, anche con i provvedimenti sulla prescrizione che ci riproporrete di qui a poco, che merita la più ferma condanna da parte nostra e del paese.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bellillo. Ne ha facoltà.
KATIA BELLILLO. Signor Presidente, mentre siamo obbligati a confrontarci su una proposta di legge che personalmente giudico eversiva, il paese reale vive nell'insicurezza e nella più completa solitudine.
Purtroppo, chi sta governando non prende assolutamente in considerazione il fatto che il nostro paese è al sessantasettesimo posto nell'applicazione e nel rispetto dei diritti civili. Questa mattina, sui giornali leggiamo che non solo i nostri giovani non finiscono la scuola - anche perché saranno sempre meno coloro che potranno frequentare le scuole, visti gli alti costi delle stesse -, ma soprattutto aumenta la disoccupazione giovanile ed i nostri giovani hanno una precarietà assoluta.
Signor Presidente, lei è un vero liberale, in tempi, purtroppo, in cui i liberali si camuffano da neocon. Credo di potermi appellare a lei affinchè sia garantito al Parlamento, ma soprattutto al paese, che si possa ancora difendere la nostra democrazia e che vi siano percorsi veri e reali del corso democratico.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Frigato. Ne ha facoltà.
GABRIELE FRIGATO. Signor Presidente, anche in questa occasione ci troviamo a discutere di problemi della giustizia «a spizzichi e bocconi», con un approccio ed un metodo parziale e generico rispetto ad un tema decisamente ampio che, invece, merita un'analisi più approfondita. Non voglio citare le leggi particolari, ad personam e quelle di parte che avete approvato, ma, certamente, anche il titolo di questo provvedimento («Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento») mi pare rappresenti un altro piccolissimo tassello che si inserisce in questo contesto.
Il tema della giustizia in Italia si collega alla questione dei tempi, sia che si tratti di giustizia civile sia che si tratti di quella penale e mi pare che, in questo Parlamento, poche volte, direi mai in questa legislatura, si è discusso in maniera completa, individuando una soluzione al problema.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ruta. Ne ha facoltà.
ROBERTO RUTA. Signor Presidente, il clima che stiamo vivendo non è certamente adatto a discutere di un provvedimento che presenta una certa rilevanza. Su alcuni aspetti non ci convince, ma, fondamentalmente, si tratta di un provvedimento ordinario con riferimento all'attività parlamentare. Siamo, invece, di fronte a un regime straordinario per quanto riguarda la vita democratica del paese e per tale motivo - lo sottolineo in maniera non equivoca - risulta impossibile non discutere in maniera prioritaria delle misure che voi della maggioranza state proponendo in modo inaccettabile ed inqualificabile.
Voi dite di avere i numeri per correggere un risultato elettorale ed a noi sembra del tutto inaccettabile!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Banti. Ne ha facoltà.
EGIDIO BANTI. Signor Presidente, ho apprezzato molto il gesto del collega Fanfani, uomo saggio e competente, di ritirare l'emendamento 1.10, che reca la sua firma. Si tratta di un gesto che non ho interpretato come una sorta di autocritica da parte del collega, bensì come un riconoscimento di un contesto della discussione che ha indotto quella decisione.
Pertanto, in relazione all'emendamento 1.25 della Commissione in esame, mi permetto di chiedere se non sia il caso di valutare l'opportunità di ritirarlo, perché, tra l'altro, lo stesso si limita, senza parole, come in certe vignette della «Settimana enigmistica» di una volta e, forse, anche di oggi, ad inserire dei numeri, vale a dire i numeri 579 e 680, in un testo che, già di per sé, era in qualche modo autosufficiente.
Chiedo, pertanto, che si valuti l'opportunità di ritirare tale emendamento, altrimenti non lo voterò.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Tonino Loddo. Ne ha facoltà.
TONINO LODDO. Signor Presidente, non perché non condivida fino in fondo l'enfasi con la quale il collega Fanfani ha difeso il suo emendamento che, anzi, potrei persino condividere, ma mi trovo a non essere d'accordo con lui (infatti, preannuncio che mi asterrò), soprattutto in quanto ritengo che il momento che stiamo vivendo stia evidenziando una situazione di grave crisi di legalità all'interno del nostro paese, anche attraverso la proposta di legge elettorale che sta minando lo stesso sistema democratico.
A me pare singolarmente improbabile che si trovi il tempo di ragionare di legalità, come stiamo facendo con la proposta legge in esame, dimenticandoci di una legalità più forte e diffusa, alla base della quale vi è la modifica della legge elettorale.
Il mio dissenso deriva proprio dalla improbabilità di ragionare su un argomento quando è ancora aperta la discussione su un altro tema sicuramente più significativo rispetto alla legalità del nostro paese.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Giacomelli. Ne ha facoltà.
ANTONELLO GIACOMELLI. Signor Presidente, anch'io intervengo per esprimere un'opinione diversa rispetto a quella del collega Mantini.
Ritengo che l'onorevole Fanfani abbia ben spiegato lo stato d'animo che accompagna questa discussione. Parliamo di questioni importanti, quali il procedimento e il ruolo della magistratura. Ci sono ruoli rispetto ai quali vi deve essere sempre la certezza di una serenità nella valutazione del loro potere e del loro operato. Ci sono ruoli - come quello della magistratura - rispetto ai quali deve essere chiara nella pubblica opinione la percezione della certezza delle loro prerogative.
Così come vi sono ruoli istituzionali anche nella politica, rispetto ai quali tutto ciò è importante.
Pensi, signor Presidente, a cosa accadrebbe se vi fosse la percezione che il Presidente della Camera, anziché geloso custode delle sue prerogative di garante, divenisse improvvisamente - sollecitato o meno - giocatore della partita, venendo meno al suo ruolo.
Per tali motivi, anch'io mi asterrò sull'emendamento in esame.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.
MAURO MARIA MARINO. Signor Presidente, anch'io intervengo in dissenso rispetto a quanto affermato dall'onorevole Mantini. Infatti, l'onorevole Mantini proponeva un voto favorevole sull'emendamento in esame, pur sostenendo la propria contrarietà sia sull'articolo 1 sia sul provvedimento nel suo insieme.
Allora, mi chiedo: perché dobbiamo avere un atteggiamento collaborativo se il clima è quello nel quale ci troviamo ad agire? Tra l'altro, il tema è serio: quello della simmetria tra le parti processuali. Ritengo si fornisca un ulteriore contributo a quello sfascio della giustizia che, insieme allo sfascio di altre parti delle istituzioni, la maggioranza intende realizzare. Non mi voglio sentire né complice né connivente con questo processo; dunque, mi dissocio dalla posizione espressa dall'onorevole Mantini.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.
MARIO LETTIERI. Signor Presidente, dal dibattito e dall'evolversi di questi emendamenti ritirati e riproposti emerge sostanzialmente la mancanza di una cultura istituzionale.
La maggioranza, attraverso la proposta di legge elettorale, ha fornito un'ulteriore prova di ciò; il centrodestra, in questi quattro anni, oltre ad aver impoverito il paese con la sua politica economica, ha fatto strame delle istituzioni e in particolare del sistema giudiziario, attraverso l'approvazione di leggi ad personam (la sostanziale depenalizzazione del reato di falso in bilancio e la cosiddetta «salva Previti» attualmente in discussione in Commissione).
Tutto ciò getta sfiducia nei cittadini italiani, che affrontano problemi gravi e terribili, come dimostra la manifestazione promossa oggi in tutta Italia da parte delle associazioni dei consumatori. La maggioranza dovrebbe farsi carico di tali problemi, il Parlamento dovrebbe discutere delle difficoltà in cui versano la società italiana e le famiglie che vivono con un reddito molto ridotto, e non pensare soltanto ai problemi di lor signori (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ria. Ne ha facoltà.
LORENZO RIA. Signor Presidente, anch'io intervengo in dissenso rispetto alla posizione espressa dal collega Mantini a nome del gruppo della Margherita. Lo faccio a ragion veduta, perché l'impianto della norma ha una sua logica e una sua coerenza. Infatti l'eccezione, prevista dagli articoli 443 e 448 del codice di procedura penale, può essere condivisa se resta una deroga rispetto alla regola di carattere generale che vede sia il pubblico ministero sia l'imputato appellare contro le sentenze di condanna. Tuttavia, quando si amplia il numero delle eccezioni e queste diventano quasi una regola, è evidente che si va verso una disomogeneità complessiva del sistema normativo, verso la casualità delle previsioni di eccezioni, verso la non ragionevolezza e, per questa strada, si introduce un principio di diseguaglianza nell'ordinamento, in via generale nonché rispetto alla norma in esame. Dichiaro pertanto l'astensione sull'emendamento in esame (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Duilio. Ne ha facoltà.
LINO DUILIO. Signor Presidente, non vorrei infierire e spero che il collega Mantini non se ne abbia a male, ma anch'io devo dissentire profondamente dal suo intervento. Egli infatti, nonostante qualche osservazione incidentale, si è fatto prendere la mano dalla sua cultura giuridica e si è diffuso in una serie di considerazioni sull'emendamento in esame, con riferimento al quale dichiaro la mia astensione.
Ci troviamo infatti, signor Presidente, in una situazione nella quale discutiamo dell'appello del pubblico ministero; fra poco discuteremo se sia possibile sparare ad un fringuello una settimana prima o una settimana dopo, mentre vi è una questione di fondo, di cui si discute in tutto il paese, relativa alle «regole del gioco». Si tratta peraltro di una questione che riveste notevole importanza, che andava istruita in modo diverso, piuttosto che costituire l'occasione per un «contentino» offerto per risolvere problemi interni alla maggioranza. Pertanto, sarebbe stato forse più opportuno che il collega Mantini, che peraltro aveva a disposizione più tempo rispetto al mio, si fosse diffuso in ben altre considerazioni (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Milana. Ne ha facoltà.
RICCARDO MILANA. Signor Presidente, anch'io intervengo in dissenso rispetto al collega Mantini, condividendo le argomentazioni politiche espresse nel suo intervento dall'onorevole Fanfani. È infatti evidente che ci troviamo di fronte ad una maggioranza che costringe il Parlamento a comportarsi in modo difforme rispetto alla volontà, agli interessi e ai bisogni del popolo italiano. Ciò è stato ricordato dall'onorevole Lettieri, è evidenziato dai risultati elettorali - la vostra maggioranza non è in sintonia con il paese - ed è dimostrato da questa discussione sulla giustizia, che si svolge mentre è in ballo la questione della legge elettorale.
Signor Presidente, intendo ricordare - non lo ha fatto nessuno - che la legge elettorale fu modificata sotto una forte spinta popolare, con i referendum e con la mobilitazione delle coscienze civili del paese, che oggi vengono cancellati e calpestati in modo ignobile. Non c'è sintonia con il paese, e la discussione in corso in questo clima lo dimostra (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Iannuzzi. Ne ha facoltà.
TINO IANNUZZI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per rilevare che stiamo esaminando una proposta di legge che prefigura modifiche rilevanti ad una serie di articoli del codice di procedura penale in una materia sicuramente delicata, quale è l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
Sottolineo come non sia possibile procedere in un settore così delicato, in una materia così rilevante, che investe interessi e questioni di fondo, con una proposta legislativa di questo tenore, che contrasta con quel principio di ragionevolezza che, a partire dall'articolo 3 della Costituzione e dall'insegnamento della Corte costituzionale, dovrebbe guidare il processo normativo e dovrebbe portare comunque ad una riforma di sistema organica, complessiva ed equilibrata. Siamo invece di fronte al rischio di varare misure legislative del tutto casuali, frammentate, avulse da una visione di insieme che, necessariamente, deve accompagnare il percorso legislativo che incide sul processo penale (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.
ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, prima di intervenire nel merito, vorrei svolgere un richiamo al regolamento...
PRESIDENTE. L'ho già ricordato poc'anzi: siccome siamo in fase di voto, lei è pregato di attenersi alla possibilità di intervenire a titolo personale per dichiarazione di voto. Il regolamento va rispettato, anche nelle occasioni in cui può essere invocato...
ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, vorrei rivolgerle una domanda: ritenevo che nel corso delle dichiarazioni di voto, ma non in fase di voto, i richiami al regolamento avessero la precedenza su qualunque altro tipo di discussione. Se innoviamo il regolamento, per me va bene; anzi, non va bene, ma non posso che attenermi a questo. A me risultava tuttavia che la dichiarazione di voto fosse una fase diversa dal voto. In fase di dichiarazione di voto è possibile fare un richiamo al regolamento, che dovrebbe avere la precedenza. Mi dica lei, signor Presidente, cosa devo fare...
PRESIDENTE. Se si tratta di una eccezione, di una osservazione relativa...
ROBERTO GIACHETTI. È un richiamo al regolamento; mi dia la possibilità di indicare l'articolo in questione.
PRESIDENTE. Lo indichi, non lo conosco a memoria come lei...
ROBERTO GIACHETTI. Non essendo un rappresentante del Governo o della maggioranza, come lei, signor Presidente, e dovendo subire tante cose in quest'aula, ho cercato di tutelarmi con i mezzi a mia disposizione: studiando il regolamento (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
Signor Presidente, il mio richiamo è relativo all'articolo 39, terzo comma, del regolamento. Nella fattispecie, le sottopongo tale questione perché il percorso che ci attende, anche alla luce della decisione di stamane dei presidenti di gruppo dell'Unione, configura un cammino molto delicato, che sicuramente investe ciascuno di noi, ma in maniera rilevante investe anche il modo attraverso il quale la Presidenza intende gestire i lavori di quest'aula.
Poiché è grande il rischio che, in qualche modo, si verifichino anche delle intimidazioni nei nostri confronti, in particolare nei confronti dei colleghi dell'opposizione che hanno deciso di intraprendere questa iniziativa, le sottopongo una questione.
Per tornare al richiamo fatto in apertura dal collega di Alleanza nazionale, riguardo al merito degli interventi degli oratori, la ringrazio per quanto lei ha prima affermato; vorrei fosse chiaro a tutti e che rappresentasse un elemento di serenità per tutti il fatto che l'unico soggetto il quale, insindacabilmente, può valutare se gli oratori nei loro interventi, ratione materiae, si attengono o meno al punto in discussione, è il Presidente della Camera. Quindi si rasserenino tutti gli altri!
Nessuno può essere giudice di quello che dice un deputato, tranne il Presidente della Camera. Se, apprezzate le circostanze, il Presidente ritiene che l'argomento che si sta trattando è consono alla discussione allora egli è garante (nella fattispecie, che ora presieda il Presidente Biondi, lo è ancor di più), del mantenimento dell'ordine e delle regole in quest'aula.
Lo dico a seguito degli interventi del collega di Alleanza nazionale prima, del collega Volontè successivamente. Signor Presidente, li capirei se ci fosse fretta, ma questa esigenza di tornare nei collegi per lavorare non c'è più: i collegi se li sono fatti fuori... Allora rimangano qui ed abbiano la pazienza di ascoltarci (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Verdi-l'Unione)!
Ho terminato il richiamo al regolamento, signor Presidente.
PRESIDENTE. Onorevole Giachetti, nel suo richiamo ha fatto riferimento al termine «insindacabilmente»: perché mi vuole invitare a sindacare quello che non sindaco...?
Amo gli scherzi, questo lo sanno tutti, però, in questa sede, cerchiamo, parlando di regolamento della Camera, di non eccedere nell'umorismo.
ROBERTO GIACHETTI. Assolutamente, Presidente, questa richiesta, per non eccedere nell'umorismo, lei la deve avanzare innanzitutto nei confronti dei suoi colleghi della maggioranza.
PRESIDENTE. Onorevole Giachetti, quando presiedo non faccio distinzioni! Di questo stia tranquillo!
ROBERTO GIACHETTI. Non c'è dubbio, signor Presidente. Il problema è che l'umorismo certe volte diventa anche dramma. E noi ora stiamo più nella fase del dramma che in quella dell'umorismo.
ANTONIO LEONE. Basta!
ROBERTO GIACHETTI. Detto ciò, Presidente, spieghi lei, che in questo momento ricopre una posizione neutra, ai colleghi della maggioranza, che devono stare tranquilli perché di tempo ce ne sarà tanto: giorni e notti. Colleghi del centrodestra, state tranquilli, noi non abbiamo alcun problema.
ANTONIO LEONE. Lo hai già detto!
ROBERTO GIACHETTI. Se lo ritengo opportuno, nel tempo a mia disposizione, lo ripeterò altre quindici volte. Pensa a quello che dici o non dici tu, e se non lo dici è anche meglio!
PRESIDENTE. Onorevole Giachetti, il tempo a sua disposizione è già terminato da venti secondi.
ROBERTO GIACHETTI. Presidente, se lei però consente che mi interrompano sarà difficile che io possa esprimere quello che intendo dire. Mi dia la possibilità di parlare! Volevo esprimere...
PRESIDENTE. Onorevole Giachetti, ora però non esageri!
ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, volevo esprimere il mio profondo dissenso nei confronti dell'intervento svolto dal collega Mantini. Dico ciò perché un deputato che, apprezzate le circostanze, si rende conto che un intero gruppo interviene contrariamente alle argomentazioni da lui addotte, forse, utilizzando la strada utilizzata dal collega Fanfani, potrebbe anche ritirare l'emendamento presentato.
Desidero anche far presente, e concludo, che sarebbe opportuno che lei richiamasse l'onorevole Mantini il quale, precedentemente al mio intervento, è venuto a cercare di condizionarmi per farmi assumere una posizione diversa che io, invece, non intendo minimamente assumere. Pertanto, mantengo la mia contrarietà rispetto alla posizione assunta dal collega Mantini (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Lusetti. Ne ha facoltà.
RENZO LUSETTI. Signor Presidente, intervengo anch'io nel merito del provvedimento e dell'emendamento in esame, così come ha fatto il collega Giachetti, denunciando anche l'atteggiamento un po' improprio tenuto dal collega di partito, onorevole Mantini.
Desidero articolare il mio dissenso rispetto alla proposta emendativa dell'onorevole Mantini perché, avendola esaminata bene, mi pare che vi sia in essa un po' di superficialità o comunque essa a me pare troppo limitativa. Siamo di fronte ad un provvedimento che si propone di riformare un piccolo aspetto concernente l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento; conseguentemente, l'emendamento dell'onorevole Mantini, a mio parere, non può essere così limitativo rispetto ad un tema così forte e così importante.
Su questo aspetto ritengo che i colleghi della Lega Nord siano d'accordo con me.
Mi parrebbe opportuno anche che, sotto questo profilo, vi fosse una revisione complessiva di tutto il sistema degli appelli, altrimenti non si può andare avanti. Il problema è articolato. Mi appello, pertanto, alla maggioranza affinché accolga questo mio dissenso nei confronti dell'onorevole Mantini.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Carbonella. Ne ha facoltà.
GIOVANNI CARBONELLA. Signor Presidente, ho apprezzato il gesto del collega Fanfani, il quale ha ritirato un suo emendamento, e non già perché non lo ritenesse assolutamente giustificato e compendioso delle ragioni che afferiscono alla questione giustizia. Egli ha voluto compiere quel gesto perché voleva segnalare il grave disagio che si vive in Assemblea rispetto a problematiche di più ampio respiro che attengono alla vita democratica del paese.
Non sto qui a ripetere quanto altri colleghi hanno detto sul fatto che una modifica della legge elettorale operata in questo modo lederebbe la vita democratica, vincolerebbe le libertà di carattere politico e trasformerebbe il Parlamento in uno strumento ad uso e consumo di chi intende gestirlo. Tuttavia...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole...
GIOVANNI CARBONELLA. ...per tornare al merito delle questioni, vorrei anche esprimere un apprezzamento nei confronti del collega Mantini, il quale ha ampiamente motivato la sua posizione con il suo intervento. Grazie.
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Carbonella.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Delbono. Ne ha facoltà.
EMILIO DELBONO. Signor Presidente, vorrei esprimere anch'io il mio dissenso rispetto alla posizione assunta dal collega Mantini e, quindi, all'emendamento 1.25 della Commissione.
È indubbio che, sebbene ci stiamo occupando dall'inizio della legislatura di provvedimenti portati all'esame dell'Assemblea dalla Commissione giustizia, con il conseguente grande dispendio di tempo, di energie e di risorse del popolo italiano, non è stato risolto alcun problema sotto il profilo della funzionalità dell'amministrazione della giustizia: non vi sono risorse maggiori rispetto al 2001; non vi sono norme che permettano un percorso processuale più rapido; non c'è assolutamente un consolidamento, un aumento del numero dei magistrati che possono dedicarsi all'attività giurisdizionale; non vi sono strutture in grado di recepire, in termini di funzionalità, il grande lavoro dell'amministrazione della giustizia.
Quindi, francamente, mi pare che su provvedimenti e su emendamenti siffatti non possiamo che esprimere il nostro profondo dissenso.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Camo. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE CAMO. Signor Presidente, anch'io non posso che dissentire sull'emendamento in esame. Peraltro, avendolo letto con un minimo di attenzione, ritengo che sarebbe stato più opportuno ritirarlo perché mi pare che esso crei confusione. A questo punto, sarebbe stato più ovvio votare l'emendamento Fanfani 1.10, che il collega, dimostrando molta saggezza, ha ritirato.
Signor Presidente, abbiamo davanti a noi problemi estremamente gravi, che addirittura attengono al sistema democratico, ma ci attardiamo a discutere di cose che hanno scarso valore, di fatti che, obiettivamente, potrebbero essere superati a piè pari. Sarebbe bastato un minimo di saggezza da parte dei colleghi che hanno presentato l'emendamento per evitarci di dibattere sull'argomento.
Signor Presidente, ci rendiamo conto che, anche per motivi di tempo, non possiamo andare avanti ed esprimiamo con forza il nostro dissenso.
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Camo.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bottino. Ne ha facoltà.
ANGELO BOTTINO. Signor Presidente, anch'io intervengo in dissenso.
I provvedimenti in materia di giustizia sono tanti, ma penso che per procedere al loro esame, in un momento difficile, siano necessari il confronto e la condivisione; inoltre, nei momenti di necessità, ci si aspetterebbe che fossero stabilite anche delle priorità.
Non immaginavo che le previsioni sul futuro voto di aprile potessero influenzarvi così tanto da indurvi a cambiare le regole di corsa! Passare dal maggioritario al proporzionale, o viceversa, non è semplice, anche perché, quando la regola non è discussa, non è certa o, meglio, è certa dal punto di vista della convenienza di una parte, quella che la propone e che ne ha sicuramente valutato il vantaggio che ne deriverebbe.
Ora, mi pare che la divisione sia la causa della strabiliante proposta che avete presentato. Proponiamo una legge e parliamo, poi, di democrazia...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Bottino, ma il tempo a sua disposizione è esaurito. Sulla democrazia siamo tutti d'accordo!
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Carboni. Ne ha facoltà.
FRANCESCO CARBONI. Signor Presidente, anch'io intervengo in dissenso rispetto all'indicazione espressa dal collega Bonito sull'emendamento della Commissione 1.25.
Effettivamente, con l'aggiunta del riferimento agli articoli 579 e 680, l'emendamento in parola amplia in qualche modo i poteri di impugnazione. Tuttavia, condividendo l'indicazione espressa da alcuni colleghi circa una modalità di intervento che non è coerente, debbo dire che rimane la mia contrarietà di fondo alla limitazione del potere di impugnativa del pubblico ministero.
In sostanza, si tratta di un'altra proposta di legge che cerca di paralizzare l'attività giudiziaria e, soprattutto, di conculcare i poteri del pubblico ministero per finalità che in questi anni sono state perseguite dal centrodestra. Per questi motivi, esprimo il mio voto contrario.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sabattini. Ne ha facoltà.
SERGIO SABATTINI. Signor Presidente, non entrerò con dovizia di particolari, come ha fatto il collega Carboni, nel merito dell'emendamento. Quindi, svolgerò un ragionamento in dissenso dalla dichiarazione dell'onorevole Bonito, per ragioni di principio.
Ritengo che nella situazione politico-istituzionale creatasi sia molto difficile poter essere favorevoli ad un emendamento qualsiasi, inserito in un provvedimento sul quale - come è noto - si esprimerà voto contrario. Infatti, ricordo che il contesto generale è tale che l'opposizione sta svolgendo ostruzionismo parlamentare contro la scelta della maggioranza di modificare la legge elettorale a cinque mesi dal voto. Quindi, per ragioni di principio e senza alcuna ipocrisia, affermo il mio dissenso dal collega e amico Bonito, al quale consiglio di modificare la propria opinione. Pertanto, dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento in oggetto perché né in via di principio né in via di fatto si può essere favorevoli allo stesso a fronte di interlocutori non disponibili a recedere - come hanno confermato anche questa mattina - dalla decisione di cambiare a colpi di maggioranza la legge elettorale nel nostro paese.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.
LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, la proposta emendativa in discussione amplifica alcune deroghe che modificano un principio sostanziale, attualmente presente nel codice di procedura penale. Se esaminiamo la norma così come è ora, ovvero l'articolo 593 del codice di procedura penale, e poi leggiamo la proposta di modifica contenuta nell'articolo 1, scopriamo ciò che è evidente a tutti coloro che hanno già letto il testo: nell'elenco delle possibilità dei casi di appello del pubblico ministero è esclusa per quest'ultimo la facoltà di impugnare le sentenze di proscioglimento.
Quindi, il problema è se sia corretto o meno eliminare tale facoltà con l'introduzione di alcune deroghe che riguardano le misure di sicurezza. Pertanto, ritengo che occorra esprimere voto contrario sulla modifica della facoltà di impugnare le sentenze di proscioglimento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Rosato. Ne ha facoltà.
ETTORE ROSATO. Signor Presidente, purtroppo anch'io intervengo in dissenso dall'onorevole Mantini, cui naturalmente va la mia stima personale per il grande lavoro svolto. Tra l'altro, l'ho visto un po' provato dal dissenso diffuso all'interno del gruppo, ma effettivamente tale dissenso si basa sulla consapevolezza di un errore di interpretazione rispetto a quanto sta accadendo in quest'aula ed anche al di fuori di essa.
Signor Presidente, la nostra posizione scaturisce da un ulteriore legge ad personam che in questo caso servirebbe a salvare il Presidente del Consiglio non dalle aule di tribunale, bensì dal responso democratico delle urne; tuttavia, tale legge produce i suoi effetti anche sulla norma in discussione. Credo che i miei colleghi abbiano già motivato molto chiaramente quali sono le ragioni che ci spingono a votare in senso contrario e, quindi, rimando ad esse.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Preda. Ne ha facoltà.
ALDO PREDA. Signor Presidente, credo che vi sia un problema generale rilevato da molti colleghi, e cioè la situazione strana nella quale ci troviamo; vi è tuttavia anche un problema particolare legato alle conseguenze della presentazione dell'emendamento 1.25 della Commissione, che introduce ulteriori deroghe relative alle misure di sicurezza, e cioè al fatto che il pubblico ministero in futuro potrà impugnare soltanto in presenza di sentenza di condanna.
Vi è dunque un problema specifico ed anche una domanda che tutti ci dovremmo porre: è giusto eliminare il principio per cui sia vietato al pubblico ministero l'appello anche in presenza di una sentenza di proscioglimento? Credo che ciò non sarebbe opportuno e, quindi, esprimerò un voto contrario sull'emendamento proposto dalla Commissione (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.
EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, comprendo le ragioni ostruzionistiche che spingono i colleghi del centrosinistra ad intervenire; d'altronde, esse sono state ampiamente esplicitate dal presidente Violante e da tutti coloro che hanno preso la parola.
Credo però che sia altrettanto vero che la proposta di legge che la Camera sta in questo momento discutendo sia di rilevante portata; in particolare, è stato ampiamente dimostrato, soprattutto dai colleghi dell'opposizione, quanto l'assenza della possibilità di procedere all'appello possa avere un impatto significativo nel settore della giustizia con argomentazioni che, per la verità, ho anche qualche volta condiviso.
Nella fattispecie è riconosciuto da tutti il fatto che l'emendamento del collega Mantini ha lo scopo di attenuare quell'impatto negativo paventato dal centrosinistra nel caso di approvazione della norma all'esame. È dunque veramente incomprensibile che, semplicemente per una opposizione politica strumentale - condivisibile o meno - rispetto a tutt'altro provvedimento, si chieda di rinunciare in maniera irrevocabile ad un emendamento così importante che avrebbe certamente un'ampia adesione da parte dei deputati. È chiaro che, se l'emendamento fosse ritirato, lo farei mio, ma ritengo comunque che una riflessione vada svolta: non si può commettere un errore per correggerne un eventuale altro!
Rivolgo un serio invito alla sensibilità di tanti colleghi dell'opposizione a non provocare, secondo il vostro modo di pensare, danni più gravi sabotando provvedimenti e norme in essi inserite che rivestono invece una valenza oggettiva. Ringrazio, dunque, per la sensibilità e l'attaccamento alle istituzioni dimostrati dal collega Mantini.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.25 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 411
Votanti 409
Astenuti 2
Maggioranza 205
Hanno votato sì 209
Hanno votato no 200).
Rinvio il seguito del dibattito al prosieguo della seduta.
Sospendo la seduta, che riprenderà alle 15 con lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.
PROPOSTA DI LEGGE: PECORELLA: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, IN MATERIA DI INAPPELLABILITÀ DELLE SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO (A.C. 4604)
(A.C. 4604 - Sezione 1)
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.
(A.C. 4604 - Sezione 2)
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. L'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 593. (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, e 448, comma 2, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
2. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
Al comma 1, capoverso Art. 593, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il pubblico ministero non può appellare contro la sentenza di condanna, salvo che questa abbia modificato il titolo del reato, ovvero abbia applicato una pena per quantità e specie non prevista dal codice, ovvero non abbia applicato pene accessorie o misure di sicurezza la cui applicazione sia obbligatoria per legge. Può sempre appellare la sentenza di condanna per chiedere l'assoluzione del condannato.
1. 10. Fanfani.
All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 593, comma 1, dopo le parole: 448, comma 2, aggiungere le seguenti: 579 e 680.
1. 25La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 593, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il pubblico ministero non può appellare contro la sentenza di proscioglimento o contro la sentenza di assoluzione.
1-ter. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento o assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
1. 11. Fanfani, Bonito.
Al comma 1, capoverso Art. 593, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'imputato, salvo quanto previsto al comma 2, può sempre appellare contro la sentenza di condanna.
1. 12. Fanfani, Bonito.
...
ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE
Art. 2.
1. Il comma 2 dell'articolo 597 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2. Quando appellante è il pubblico ministero il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefìci, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge. Se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza».
ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE
Art. 3.
1. Al comma 2 dell'articolo 323 del codice di procedura penale, le parole: «impugnata dal pubblico ministero» sono soppresse.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 3.
Sopprimerlo.
3. 25. La Commissione.
(Approvato)
ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE
Art. 4.
1. Il comma 1 dell'articolo 443 del codice di procedura penale è abrogato.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 4.
Sopprimerlo.
4. 1. Fanfani, Bonito.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. - 1. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula» sono soppresse.
4. 25. La Commissione.
(Approvato)
ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 5.
1. All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il pubblico ministero formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 5.
Sopprimerlo.
5. 10. Fanfani, Bonito.
Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: il pubblico ministero aggiungere le seguenti: , al termine delle indagini,.
5. 25. La Commissione.
(Approvato)
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
![]() |
![]() |
674.
Seduta di martedì 20 settembre 2005
presidenza del vicepresidente MARIO CLEMENTE MASTELLA
indi DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI
E DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella: Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
Ricordo che nella seduta del 15 settembre scorso è stato votato, da ultimo, l'articolo 8.
Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso l'ulteriore prescritto parere (vedi l'allegato A - A.C. 4604 sezione 1).
(Esame dell'articolo 9 - A.C. 4604)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4604 sezione 2).
Preavviso di votazioni elettroniche (ore 12,44).
PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.
(Ripresa esame dell'articolo 9 - A.C. 4604)
PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta, che riprenderà alle 13,05.
La seduta, sospesa alle 12,45, è ripresa alle 13,05.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI
PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti riferiti all'articolo 9.
ISABELLA BERTOLINI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Bonito 9.10 e 9.11 e Fanfani 9.12 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9.25.
PRESIDENTE. Il Governo?
JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo accetta l'emendamento 9.25 della Commissione e per il resto concorda con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 9.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
PIERO RUZZANTE. Presidente, ci sono doppi voti!
PRESIDENTE. Colleghi, al riguardo sarò intransigente: ognuno voti per sé!
RENZO INNOCENTI. Presidente, guardi al centro!
GIUSEPPE FANFANI. La terza fila!
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Avverto che la Camera non è in numero legale per deliberare.
DANIELE FRANZ. Per quanti deputati?
PRESIDENTE. Per trentanove deputati.
A norma del comma 2 dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.
La seduta, sospesa alle 13,10, è ripresa alle 14,10.
PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere nuovamente alla votazione nella quale in precedenza è mancato il numero legale.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 9.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
PIERO RUZZANTE. Presidente! Le chiedo di disporre che i deputati segretari passino tra i banchi a controllare le postazioni di voto...
PRESIDENTE. Invito i deputati segretari a procedere alle opportune verifiche; per parte mia, mi riservo di adottare provvedimenti conseguenti.
PIERO RUZZANTE. Presidente, dietro l'onorevole Leone!
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
PIERO RUZZANTE. Doppi voti dappertutto (Commenti)!
PRESIDENTE. Avverto che la Camera non è in numero legale per deliberare per sei deputati (Commenti).
MASSIMO POLLEDRI. Presidente, contiamoli!
PRESIDENTE. Prendo atto che gli onorevoli Romoli e Patria non sono riusciti ad esprimere il loro voto.
A norma del comma 2 dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.
La seduta, sospesa alle 14,15, è ripresa alle 15,15.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIO CLEMENTE MASTELLA
PRESIDENTE. Dobbiamo procedere nuovamente alla votazione dell'emendamento Bonito 9.10, nella quale in precedenza è mancato il numero legale.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 9.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
PIERO RUZZANTE. Presidente, guardi!
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Avverto che la Camera non è in numero legale per deliberare.
ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, il mio dispositivo di voto non ha funzionato.
PRESIDENTE. Onorevole Biondi, ne prendo atto, ma non c'è niente da fare!
Prendo, altresì, atto che gli onorevoli Romoli e Patria non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.
ALFREDO BIONDI. Per quanti voti la Camera non è in numero legale?
PRESIDENTE. Per nove deputati.
A norma del comma 2 dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.
La seduta, sospesa alle 15,20, è ripresa alle 16,20.
PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere nuovamente alla votazione nella quale in precedenza è mancato il numero legale.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 9.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Ognuno voti per sé. Onorevole Osvaldo Napoli, si metta al suo posto! Onorevole Carlucci, per cortesia!
MARCO BOATO. Stanno votando per due!
RENZO INNOCENTI. Lassù in cima, c'è un banco vuoto!
Secondo settore, penultima fila!
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 242
Votanti 241
Astenuti 1
Maggioranza 121
Hanno votato no 241
Sono in missione 56 deputati).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 9.11.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare la vostra attenzione sull'opportunità di approvare questo emendamento soppressivo proposto dal collega Bonito.
In realtà, attraverso l'articolo 9, si ridisegna il sistema della conversione del ricorso in appello, apportando anche alcune modifiche all'articolo 606 del codice di procedura penale. Non che la materia del ricorso per Cassazione non abbia necessità di ritocchi, ma riteniamo che il suddetto articolo, soprattutto nella parte che si intende modificare relativa alla lettera e), vale a dire se manca o è contraddittoria la motivazione, rappresenti una contraddizione rispetto a quanto si è cercato di realizzare attraverso la semplificazione del sistema delle impugnazioni, che rappresenta lo spirito di questo provvedimento. Infatti, attraverso il presente testo si è impedito al pubblico ministero di impugnare le sentenze di assoluzione sulla base del presupposto che ciò corrispondesse ad una esigenza complessiva di semplificazione del sistema dell'appellabilità delle sentenze.
Sotto questo profilo, al di là delle censure che abbiamo evidenziato, le opinioni possono essere diverse. Tuttavia, sostenere la modifica del sistema della ricorribilità per Cassazione, reintroducendo un articolo che era già stato abbondantemente superato dalla nuova normativa, mi sembrerebbe davvero un fuor d'opera. Per questo motivo, ritengo che l'emendamento in esame debba essere approvato.
PRESIDENTE. Colleghi, vi ricordo che il Presidente Casini aveva stabilito l'attribuzione di un minuto per le dichiarazioni di voto a nome del gruppo e di 20 secondi per quelle a titolo personale.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, vorrei sottolineare che con l'articolo 9 prosegue un'azione normativa di demolizione della Corte di cassazione. Infatti, con questo articolo si amplia a dismisura la possibilità di ricorrere innanzi ai supremi giudici, i quali - come è noto e come abbiamo ampiamente denunciato in questi anni - già sono sovraccaricati in modo tale da vedere snaturata la loro funzione di espressione apicale della giurisdizione.
La Corte di cassazione già oggi affronta 100 mila processi; aumentare la possibilità di ricorrervi significa porre nel nulla il giudice di legittimità. Si tratta di un fatto molto grave, ed inoltre questa norma non ha nulla da spartire con la normativa complessiva da noi affrontata. Pertanto, prego i colleghi di valutare con grande attenzione il voto che si accingono ad esprimere.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 9.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 416
Maggioranza 209
Hanno votato sì 171
Hanno votato no 245).
Prendo atto che l'onorevole Cazzaro non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto favorevole. Prendo, altresì, atto che l'onorevole Buglio non è riuscito a votare.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 9.12.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, con pochissime parole vorrei sottolineare l'importanza di questo emendamento, che tende a ridisegnare in termini a mio avviso migliori la sistematica dell'impugnazione.
Infatti, a fronte di una proposta con cui si vuole ampliare a dismisura il sistema dell'impugnazione innanzi alla Corte di cassazione, l'emendamento in oggetto interviene per chiarire quello che la giurisprudenza ha sempre sostenuto, ovvero che sia la mancanza della motivazione che la contraddittorietà di essa debbono attenere ad un punto decisivo della motivazione, ma non possono certamente attenere alla motivazione stessa nel suo complesso. Quindi, ritengo che l'emendamento in esame possa essere accolto.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.
SERGIO COLA. Signor Presidente, vorrei osservare che il comportamento dell'opposizione sotto il profilo logico è estremamente contraddittorio.
Si è detto che non si sarebbe dovuto assolutamente modificare il codice di rito perché si sarebbe creato un vulnus per il pubblico ministero e nell'ambito del concetto di parità delle parti processuali. Ebbene, con la restaurazione di una precedente normativa che vigeva con il vecchio codice, abbiamo reintrodotto il principio di contraddittorietà ed illogicità di motivazione per dare la possibilità al pubblico ministero di vedere ampliati i casi di ricorso, che altrimenti sarebbero stati estremamente ridotti e striminziti. Tuttavia, si dice che tutto questo non va con una proposta emendativa conforme all'attuale disciplina. Mi pare che tale atteggiamento sia estremamente contraddittorio.
Per quanto riguarda i rilievi sollevati dall'onorevole Bonito, mi permetto di osservare che il problema è risolvibile con l'ampliamento dell'organico della Corte di cassazione, mutuabile dalla corte d'appello. Quindi, a mio avviso, questo emendamento dell'opposizione è una contraddizione in termini.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 9.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 431
Maggioranza 216
Hanno votato sì 187
Hanno votato no 244).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 9.25 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 430
Votanti 429
Astenuti 1
Maggioranza 215
Hanno votato sì 428
Hanno votato no 1).
Passiamo alla votazione dell'articolo 9.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, vorrei tornare a segnalare la gravità della norma proposta al Parlamento, che di qui a poco sarà verosimilmente approvata.
Si tratta di un vero e proprio «cassazionicidio», dell'annientamento della suprema Corte di cassazione, alla quale il collega Cola dovrebbe tenere un po' di più: è una contraddizione in termini una corte suprema che affronta oltre 100 mila ricorsi. Attraverso la formulazione proposta dalla norma in esame, il giudice cosiddetto di legittimità diventa, ancor più di quanto già non lo sia oggi, giudice del merito, ed avremo pertanto tre gradi di merito: non esiste giurisdizione di paese civile in cui accade una cosa di questo genere. Rispetto all'argomentazione improvvida del collega Cola, desidero precisare che l'articolo in esame non esisteva nella proposta originaria, in quanto privo di connessione con la materia trattata (se non una connessione estremamente lata: si parlava di impugnazioni).
Ciò premesso, l'articolo in esame non è affatto correttivo di quanto è stato introdotto con gli articoli precedenti, perché si restringe l'appello e si impedisce al pubblico ministero di proporre una serie di gravami. Il ricorso in Cassazione sarà escluso per la pubblica accusa, ma il piacere di chiedere il terzo grado di merito sarà esclusivamente dell'imputato.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, intervengo brevemente per annunciare il voto contrario del gruppo della Margherita. Con la norma in esame si amplia notevolmente il giudizio di cognizione, più che di legittimità, della Cassazione, con effetti distorsivi sul principio di ragionevole durata del processo, andando in una direzione assolutamente contraria a quella che sarebbe necessaria per la nostra giustizia, vale a dire una revisione del sistema delle impugnazioni volta a rendere il sistema stesso conforme a tale principio.
Si attribuiscono inoltre competenze nuove alla Corte di cassazione, senza alcuna misura in materia di prescrizione (anzi, le misure che si annunciano sono volte a delegittimare e a far cessare ante tempus i processi in corso). In tal modo, si determineranno effetti del tutto contrari al principio di legalità e alla certezza della pena.
PRESIDENTE. Un momento di distensione, per salutare il gruppo ANA di Giaveno Valsangone, presente in tribuna (Applausi).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.
LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, i colleghi Bonito e Mantini hanno già sottolineato le motivazioni del nostro voto contrario sull'articolo 9, anche alla luce del mancato accoglimento dei nostri emendamenti. Probabilmente, quando sarà passata la «furia riformatrice» suggerita da contingenze di natura processual-penalistica...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Olivieri.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sabattini. Ne ha facoltà.
SERGIO SABATTINI. Signor Presidente, il tempo, come si sa, è...
PRESIDENTE. È inclemente...!
SERGIO SABATTINI. Non inclemente, assolutamente ottuso, perché non consente di ragionare. Tuttavia, non è necessario, perché, talvolta, alla Camera la capacità di ragionare è un optional...
ALFREDO BIONDI. Non dire queste cose...!
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Sabattini, ma, ahimé, si deve fermare qui...
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Preda. Ne ha facoltà.
ALDO PREDA. Signor Presidente, se il tempo è ottuso, credo sia ottuso anche l'inserimento dell'articolo 9. Esso, infatti, rappresenta chiaramente un'azione di demolizione della Cassazione, che assisterà a un notevole incremento dei ricorsi da esaminare, rispetto ai 100 mila che già esamina oggi. Ritengo che trasformare in tal modo la Cassazione non vada certo nella direzione del servizio che dovremmo rendere alla giustizia nel nostro paese (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento, al quale ricordo che ha a disposizione un minuto... Vede come sono generoso con i gruppi più piccoli? Ne ha facoltà.
PIER PAOLO CENTO. La ringrazio, signor Presidente. Ho chiesto di parlare per dichiarare il mio voto contrario, nonché quello degli altri deputati Verdi, che probabilmente interverranno a titolo personale.
Questa norma, ancora una volta, rappresenta l'emblema di un provvedimento che, apparentemente, vuole dare maggiori garanzie all'imputato, ma in realtà squilibra il rapporto tra le parti nel processo penale. In questo caso, si interviene addirittura svuotando il ruolo della Corte di cassazione. È una norma improvvisata. Ribadisco nuovamente che questa maggioranza, questo Governo, su temi fondamentali della giustizia che potrebbero trovare un consenso più ampio (perché certamente vi è la necessità di una azione riformatrice da parte del Parlamento), si muovono con l'unico intento di risolvere casi particolari e non di guardare al tema generale del rapporto tra l'azione penale, la difesa e l'appellabilità delle sentenze.
Sono queste le ragioni del nostro voto contrario.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Duca. Ne ha facoltà.
EUGENIO DUCA. Desidero motivare il mio voto contrario richiamandomi agli interventi dei colleghi Mantini, Bonito e Cento. Con il provvedimento al nostro esame si trasforma il giudizio della Corte di cassazione in un ulteriore giudizio di merito. L'Italia così sarebbe l'unico paese in cui vi sarebbero tre giudizi di merito. Si cerca di allungare la durata...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Duca.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.
ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, speravo che, in omaggio al suo nome, lei fosse «clemente», anziché dimostrarsi inclemente nei confronti della durata dei nostri interventi...
PRESIDENTE. Ditelo al Presidente Casini. Dovrebbero cambiare le cose; per adesso è così.
ROBERTO GIACHETTI. Nel breve tempo che mi rimane desidero illustrare, a titolo personale, la mia contrarietà, anche in questa occasione, al provvedimento....
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Giachetti.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Panattoni. Ne ha facoltà.
GIORGIO PANATTONI. Signor Presidente, vorrei cortesemente chiedere al presidente Pecorella se non sia sorto qualche ragionevole sospetto sulla presenza di qualcosa che non va. In questo caso, forse, egli sarebbe obbligato ad intervenire, come previsto da questa sua norma di legge, che francamente ci appare del tutto...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Panattoni.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Banti. Ne ha facoltà.
EGIDIO BANTI. Signor Presidente, credo di aver compreso cosa vi è dietro certi provvedimenti presentati al nostro esame da questa destra: il tentativo, la volontà di rivalutare la figura di Alfredo Rocco, il ministro della giustizia del periodo fascista, del quale si poteva dire tutto il male possibile, ma non che non ci fosse una tecnica giuridica accurata nei suoi codici; ossia, proprio il contrario di quella presente in questi provvedimenti (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
Pertanto, il nostro voto contrario...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Banti.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Giacco. Ne ha facoltà.
LUIGI GIACCO. Signor Presidente, mi associo ai colleghi nel rilevare come con questo provvedimento si tenti di portare a tre i livelli del giudizio di merito. Riteniamo che la Corte di cassazione debba avere esclusivamente una funzione di legittimità. Con questa ipotesi, invece, portiamo il nostro sistema della giustizia in una condizione molto differente rispetto all'Unione europea...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Giacco.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Frigato. Ne ha facoltà.
GABRIELE FRIGATO. Non so se il tempo a mia disposizione sarà sufficiente, comunque desidero ricordare come anche in questa occasione il Parlamento sia chiamato a decidere su piccoli aspetti, su particolari, su qualcosa che, a fatica, riusciamo ad inserire nel contesto generale delle tematiche della giustizia...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Frigato.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, a mio avviso, dovrebbero votare contro questa norma tutti coloro hanno votato favorevolmente l'articolo 1 del testo in discussione. Infatti, la norma ora al nostro esame, estendendo in maniera assolutamente anomala, come ripetuto più volte, il potere di intervento e di apprezzamento della Corte di cassazione, reintroduce sostanzialmente quell'appello del pubblico ministero contro le sentenze di assoluzione, nei confronti delle quali si sono lacerate le vesti coloro i quali hanno votato a favore dell'articolo 1.
Pertanto, per coerenza, invito soprattutto costoro a votare contro.
GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Signor Presidente, molte volte mi domando se debba prevalere la razionalità o la politica. Ai colleghi dell'opposizione, che stimo, chiedo di porsi, insieme a me, la seguente domanda. L'attuale norma prevede che il difetto di motivazione deve risultare dalla motivazione medesima. Questo significa che se un giudice, accorto o disattento, ha completamente ignorato un testimone decisivo, che resta quindi fuori dalla motivazione, la testimonianza in questione non avrà alcun valore per stabilire se un soggetto è colpevole o innocente.
A me pare che il buonsenso, prima della politica e di qualunque altra cosa, ci debba indurre a prevedere, se vogliamo una sentenza giusta, che il giudice sia tenuto ad esaminare tutte le prove e che quelle che non risultano dalla motivazione, se sono importanti, siano valutate dalla Corte di Cassazione. Se non è così, qualcuno mi smentisca.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bulgarelli. Ne ha facoltà.
MAURO BULGARELLI. Signor Presidente, a questo punto credo che daremo il via ad una serie di interventi a puntate, anche perché, e mi rivolgo al presidente Pecorella, vi è ben poco di razionale nel non poter dibattere un tema - quello della giustizia - che riguarda tutti, cittadini e parlamentari. In questo momento, all'opposizione, avendo ogni suo deputato a disposizione venti secondi per intervenire, viene impedito di poter entrare...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Bulgarelli.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.
MARIO LETTIERI. Signor Presidente, devo manifestare un certo sconcerto per il modo di procedere perché in venti secondi non si può esprimere un concetto compiuto; nonostante ciò, si comprende che l'articolo al nostro esame crea ulteriore confusione.
Finora la Corte di cassazione era il massimo organo competente a pronunciarsi sulla legittimità, ma non entrava mai nel merito della questione. Ora, invece, ne facciamo un'altra istanza di valutazione del merito. Ciò, a mio avviso, non gioverà alla giustizia in Italia.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Rocchi. Ne ha facoltà.
CARLA ROCCHI. Signor Presidente, intervengo per dire che con l'articolo al nostro esame si ottiene un capolavoro di rara finezza. Difatti, prevedendo che solo la Cassazione possa intervenire per dirimere, si delegittimano le facoltà di giudizio dei livelli precedenti a tale Corte e si pone quest'ultima a livello dei giudizi precedenti. Così facendo, si delegittimano sia i primi livelli sia l'ultimo di giudizio. Un vero capolavoro di precisione e puntualità.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Milana. Ne ha facoltà.
RICCARDO MILANA. Signor Presidente, anche se venti secondi sono pochi per esprimersi su una materia del genere, vale comunque la pena di sottolineare l'impressione che si ha quando si introducono certi articoli. Si ha cioè l'impressione che, in qualche modo e in qualche punto, si deve mantenere un'ulteriore norma per aggiustare i processi, per introdurre il cavillo, per dare ai più furbi la possibilità, ancora volta, di sfuggire ai rigori della giustizia. Ritengo che ciò sia una cosa insopportabile.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Carboni. Ne ha facoltà.
FRANCESCO CARBONI. Signor Presidente, è evidente, a mi avviso, che il fine della maggioranza è quello di introdurre in maniera surrettizia un nuovo elemento, vale a dire la prescrizione dei processi.
È del tutta contraddittoria, come faceva rilevare poc'anzi il collega Siniscalchi, la previsione dell'articolo 1 se raffrontata con quella dell'articolo 9: da un lato si nega al pubblico ministero la possibilità di impugnare, dall'altro si introducono motivi di merito nel giudizio di legittimità al solo fine evidente di far prescrivere i processi. Congratulazioni alla maggioranza!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.
ROBERTO GUERZONI. Signor Presidente, l'argomento portato dagli onorevoli Bonito e Mantini è, a mio avviso, ragionevole. Non si può, infatti, mettere in capo alla Cassazione questa funzione ulteriore. Pertanto, nel poco tempo a mia disposizione, rivolgo un appello ai colleghi della maggioranza ad accogliere la nostra proposta e votare contro l'articolo 9.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mazzarello. Ne ha facoltà.
GRAZIANO MAZZARELLO. Signor Presidente, il presidente Pecorella ha provato, ma non è riuscito a convincere molti di noi della giustezza di questo articolo.
Gli obiettivi, almeno i nostri, sono stati sempre quelli di diminuire la durata dei processi e di assicurare la certezza della pena. L'articolo 9, invece, va proprio nella direzione contraria agli obiettivi che una classe dirigente, una classe di Governo, dovrebbe perseguire. Di fronte al disagio profondo che i cittadini mostrano... (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Mazzarello.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà, onorevole Buemi, per un minuto.
ENRICO BUEMI. Signor Presidente, con estrema franchezza, debbo dire che continuo a non comprendere l'atteggiamento di questa maggioranza e degli insigni colleghi della Commissione giustizia che ne fanno parte, i quali si attardano su modifiche delle normative vigenti che lasciano perplessi.
Spesso, ragioni forti indurrebbero a modificare tali norme, ma il modo in cui le proposte di modifica vengono portate avanti pregiudica qualsiasi possibilità di condivisione. Poiché questa maggioranza ha reiteratamente assunto tale atteggiamento nel corso di questi quattro anni di attività legislativa, mi domando se si tratti soltanto di inadeguatezza o se, invece, a ricorrere a modalità che annullano persino la valenza positiva di alcune proposte non vi spinga qualche elemento culturale degenerativo (Applausi dei deputati del gruppo Misto-SDI-Unità Socialista).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Angioni. Ne ha facoltà.
FRANCO ANGIONI. Signor Presidente, ciò che mi preoccupa della proposta di legge in esame è l'attentato che essa reca al prestigio ed alla credibilità sinora conferiti alla Suprema Corte.
Si tratta di una grave offesa a quello che non solo gli addetti ai lavori, gli esperti del diritto, ma l'uomo della strada, la cittadina ed il cittadino, i quali non vogliono avere competenza giuridica, considerano l'ente di riferimento, quasi la fonte della credibilità giuridica (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Maurandi. Ne ha facoltà.
PIETRO MAURANDI. Signor Presidente, credo che il provvedimento e, nello specifico, l'articolo 9 si inseriscano pienamente nella linea del Governo e della maggioranza in materia di giustizia, quella di proporre provvedimenti inutili o dannosi.
Non saprei dire se l'articolo in esame sia più inutile o dannoso; certamente, esso è lontano dai problemi della giustizia con cui hanno a che fare i cittadini. Di conseguenza, il provvedimento sicuramente non incontra l'approvazione della maggior parte dell'opinione pubblica.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mosella. Ne ha facoltà.
DONATO RENATO MOSELLA. Signor Presidente, è straordinaria la bravura dei colleghi nel tentare, in pochi secondi, di esprimere alcuni concetti in merito alla questione in esame.
Il vero problema è che un provvedimento come quello al nostro esame non doveva assolutamente giungere all'esame dell'Assemblea in queste ore ed in questi giorni in cui, com'è palese, noi stiamo cercando di impedire un abuso relativo al nostro sistema elettorale (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Grandi. Ne ha facoltà.
ALFIERO GRANDI. Signor Presidente, mi rivolgo a lei per porle una questione regolamentare che le chiederei di sottoporre al Presidente della Camera.
Sebbene sia una facoltà del Presidente agire in tal modo, venti secondi sono oggettivamente pochi. Abbiamo ascoltato il presidente Pecorella: come si fa a rispondergli in venti secondi? Allora, le chiederei di poter cumulare i tempi di intervento per consentire a quei colleghi che sono in grado di rispondere di farlo compiutamente. Ad esempio, io metterei volentieri i miei venti secondi a disposizione dell'onorevole Kessler, il quale interverrà successivamente.
Quindi, le chiederei di poter cumulare i venti secondi in modo da consentire ad alcuni di noi di proporre a quest'Assemblea ragionamenti compiuti.
PRESIDENTE. Purtroppo, non è come per Totò: qui la somma non fa il totale! Pertanto, non posso accogliere la sua proposta, onorevole Grandi.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ruta. Ne ha facoltà.
ROBERTO RUTA. Signor Presidente, le mie argomentazioni sono sostanzialmente analoghe a quelle dei colleghi che mi hanno preceduto.
Il presidente Pecorella ha posto un interrogativo. Al riguardo, bisognerebbe partire da due riflessioni: la prima è che la Corte di cassazione rappresenta un punto di riferimento per la giustizia in Italia e, forse, anche un modello per gli altri gradi di giurisdizione.
Partendo da queste considerazioni, oggi si vuole modificare ...
PRESIDENTE. Grazie onorevole Ruta.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bottino. Ne ha facoltà.
ANGELO BOTTINO. Signor Presidente, precedentemente, il presidente Pecorella richiamava l'attenzione sulla questione riguardante la sentenza giusta. Per raggiungere l'obiettivo di una sentenza giusta, occorre elaborare norme più chiare, che siano condivise. La condizione perché siano condivise...
PRESIDENTE. Grazie onorevole, Bottino.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ruzzante. Ne ha facoltà.
PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, già i colleghi Bonito e Mantini hanno espresso le motivazioni del nostro voto contrario e l'onorevole Siniscalchi ha posto in luce, in maniera molto intelligente, alcune contraddizioni.
Non riteniamo opportuna la modifica del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale ed esprimeremo un voto contrario sull'articolo 9.
Inviterei... (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Grazie onorevole, Ruzzante.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia, al quale ricordo che ha un minuto di tempo a sua disposizione. Ne ha facoltà.
GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del gruppo di Rifondazione comunista sull'articolo 9 e per spiegarne le motivazioni.
Questa norma è finalizzata a dare maggiori garanzie onde evitare errori giudiziari. Prego tutti i colleghi di leggere con attenzione il testo che ci accingiamo a modificare. L'articolo prevede che la Cassazione possa annullare una sentenza, quando non sia stata assunta una prova decisiva (naturalmente, quando la parte ne abbia fatto richiesta), senza che la stessa sia ammissibile.
Con la modifica dell'articolo 606 del codice di procedura penale si stabilisce inoltre, che la Cassazione possa annullare la sentenza quando manca o è contraddittoria la motivazione. La mancanza o la contraddittorietà della motivazione, dunque, non devono più emergere dalla sentenza. Attualmente, se nella sentenza si afferma qualcosa di assolutamente contrario agli atti processuali, la Cassazione non è in grado di annullare un'ingiusta condanna.
Credo che l'articolo 9, collocato in un contesto complessivo che non condividiamo, parziale ed errato, perché non inserito in un progetto organico, sia assolutamente convincente e garantisca veramente i cittadini, soprattutto quelli innocenti (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista e di deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale).
SERGIO COLA. Bravo, hai capito tutto!
CARLO TAORMINA. Bravo!
AURELIO GIRONDA VERALDI. Sei un galantuomo!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Perché, io sono disonesto?
PRESIDENTE. Onorevole Bonito, la prego!
AURELIO GIRONDA VERALDI. Tu l'hai detto in malafede!
PRESIDENTE. Prego, onorevole Kessler.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, vorrei utilizzare i pochi secondi a mia disposizione per rivolgere un appello ai colleghi presenti in aula ed al presidente della Commissione: fermiamoci, riflettiamo, discutiamo. Non possiamo trattare così istituti essenziali, quale l'appello ed il ricorso in Cassazione. Non possiamo trattare così la Corte di cassazione, mutandone radicalmente la natura, senza una vera discussione, a colpi di emendamenti e di provvedimenti legislativi «transgenici»...!
PRESIDENTE. Grazie onorevole, Kessler.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Duilio. Ne ha facoltà.
LINO DUILIO. Signor Presidente, vorrei cercare di sciogliere il dubbio esistenziale del collega Maurandi che si chiedeva se questo provvedimento fosse più inutile o dannoso: sicuramente è più dannoso, perché peggiora la situazione dei nostri tribunali e, più in generale, dei processi e della giustizia del nostro paese.
Credo che ognuno di noi, se ha a cuore il valore della giustizia, debba assolutamente esprimere un voto contrario (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Quartiani. Ne ha facoltà.
ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, credo che la modifica introdotta al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale ponga la domanda se la norma dia maggiori garanzie o se ingessi maggiormente il sistema. A mio avviso, la norma è contraria al buon funzionamento della giustizia, perché amplia a dismisura la possibilità di ricorrere, al limite della sopportazione del sistema. Così viene snaturata...
PRESIDENTE. Grazie onorevole, Quartiani.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bova. Ne ha facoltà.
DOMENICO BOVA. Signor Presidente, venti secondi sono certamente un tempo molto limitato per poter esprimere una valutazione compiuta su un problema di così vasta ed ampia portata come quello della riforma che stiamo esaminando.
Ritengo che la Camera dei deputati avrebbe dovuto ascoltare le argomentazioni che sono alla base degli interventi dei deputati dell'opposizione, i quali compiono uno sforzo notevole per dare un contributo alla soluzione del problema (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ceremigna. Ne ha facoltà.
ENZO CEREMIGNA. Signor Presidente, abbiamo inaugurato oggi la seconda settimana in cui si discutono le modifiche al codice di procedura penale. Prendiamo la parola in tantissimi, ma nessuno riesce a parlare! In tal modo, sia le questioni che consideriamo inaccettabili sia quelle che potremmo invece considerare discutibili e da approfondire non riescono ad essere né discusse né approfondite.
Ecco perché penso che ci troviamo di fronte ad un caso di finta democrazia parlamentare, in quanto è pur vero che tutti possiamo prendere la parola ma è anche vero che nessuno riesce a fare un discorso compiuto. Vorrei (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo)...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Ceremigna.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Grotto. Ne ha facoltà.
FRANCO GROTTO. Signor Presidente, intervengo per annunciare che anche il mio voto sarà contrario e, del resto, non mi pare che questa maggioranza sia convinta del provvedimento, così come non mi pare lo sia anche su altri provvedimenti che ha posto all'ordine del giorno. E ne è l'esempio più eclatante il fatto che per ben tre volte è mancato il numero legale, tre volte consecutive!
Credo che sarebbe più opportuno...
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 9, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 440
Votanti 439
Astenuti 1
Maggioranza 220
Hanno votato sì 246
Hanno votato no 193).
Prendo atto che gli onorevoli Previti e Sabattini non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.
(Esame dell'articolo 10 - A.C. 4604)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4604 sezione 3).
Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
ISABELLA BERTOLINI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 10.25, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento Fanfani 10.10.
PRESIDENTE. Il Governo?
JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.25 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà. Le ricordo, onorevole Mantini, che ha un minuto di tempo a disposizione.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, intervengo per sostenere l'emendamento Fanfani 10.10, perché esso tende, tra le altre cose, a restituire un po' di razionalità al principio inserito nell'articolo 10, che peraltro non condividiamo del tutto, e a precisare il fatto che, laddove si parla di parte civile, vi debba essere almeno identità di parti e che la parte civile abbia esercitato l'azione risarcitoria o restitutoria nel processo penale.
SERGIO COLA. Mantini, stiamo esaminando quello della Commissione!
PIERLUIGI MANTINI. Credo che almeno su questo emendamento debba esserci il voto di tutti, anche di chi sostiene l'articolo 10 nel suo complesso, perché diversamente non si capirebbe di cosa stiamo parlando, in quanto il principio affermato nell'articolo 10 stabilisce che la sentenza penale di assoluzione non abbia effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale: almeno l'identificazione dei requisiti della parte civile è assolutamente necessaria!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento 10.25 della Commissione, che modifica, migliorandolo nettamente, l'articolo 652 del codice di procedura penale, così come modificato nella proposta di legge al nostro esame. Si tratta di valutare i diritti e le possibilità di riconoscimento delle questioni civilistiche introdotte nel processo penale.
La formula di partenza era sicuramente insoddisfacente, anche rispetto all'attuale disciplina che si premurava di indicare in modo assai preciso e netto quali fossero gli effetti della pronuncia di condanna o di proscioglimento, in relazione all'eventuale controversia civile parallela a quella penale.
La formula iniziale - lo ripeto - innovava profondamente la norma vigente sintetizzando in modo eccessivo ...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Bonito.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.
LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, intervengo per motivare la mia astensione dal voto sull'emendamento della Commissione 10.25.
Se è vero, come è vero, che, rispetto alla formulazione dell'articolo 10 (aggiunto al testo originario della proposta di legge in sede di Commissione), interamente sostitutivo dell'attuale articolo 652 del codice di procedura penale...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Olivieri.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Preda. Ne ha facoltà.
ALDO PREDA. Signor Presidente, a prescindere dall'esame di questo emendamento - sul quale, peraltro, anch'io, come il collega Olivieri, mi asterrò dal voto -, vorrei osservare che i nostri interventi rivelano anche la difficoltà (avvertita da tutti noi parlamentari, aldilà degli schieramenti di appartenenza) di esaminare sempre il problema giustizia...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Preda.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Duca. Ne ha facoltà.
EUGENIO DUCA. Signor Presidente, sinceramente, in venti secondi, non credo sia possibile affrontare alcun argomento, né per replicare alle risposte che, raramente, vengono dai colleghi della maggioranza né per rispondere ad un Governo che, invece, è muto a fronte delle tante richieste che vengono dai parlamentari. È strano che a noi si diano venti secondi quando vi sono ministri della Repubblica o viceministri che hanno trasformato...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Duca.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto...
EUGENIO DUCA. È vergognoso! Non bastano 20 secondi per dire tutte le cose...
CESARE RIZZI. Basta!
CAROLINA LUSSANA. Presidente, buttalo fuori!
EUGENIO DUCA. ...che vanno fatte nei confronti di questo Governo (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo - Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana)!
PRESIDENTE. Onorevole Duca, sono in questa Assemblea da molto tempo prima di lei; ho fatto parte della maggioranza e dell'opposizione, secondo l'alternanza democratica; quando vigono alcune regole, si ha il dovere di farle rispettare, specie se si riveste il ruolo di Presidente. Gli altri debbono ottemperare a tali regole. Onorevole Duca, se fosse intervenuto per soli venti secondi durante l'intera discussione, avrebbe ragione, ma poiché invece si è già potuti abbondantemente intervenire dianzi, si può manifestare pure il proprio dissenso, ma chi interviene deve tenere conto di non potersela prendere con chi è tenuto ad applicare le regole.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.
ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente...
EUGENIO DUCA. Non me la sono presa con lei, Presidente, ma con il Governo!
PRESIDENTE. Scusi, onorevole Giachetti. Ci mancherebbe altro, onorevole Duca, che lei se la prendesse con me!
Prosegua, onorevole Giachetti (Commenti)... Colleghi, consentite all'onorevole Giachetti di svolgere suo intervento!
ROBERTO GIACHETTI. Presidente, come testè ho osservato, vorrei dividere in tre parti mio intervento.
Nella prima, vorrei segnalarle che da quando lei dà la parola a quando noi possiamo parlare, passa sempre un numero eccessivo di secondi.
PRESIDENTE. No, onorevole Giachetti, le assicuro; si controlla.
ROBERTO GIACHETTI. Sì, ma già il fatto di alzare il microfono e parlare richiede quattro secondi circa; un quarto del tempo che abbiamo a disposizione.
Nella seconda parte del mio intervento, vorrei segnalarle che non capisco questa discriminazione per la quale alcuni colleghi possono parlare per un minuto e noi, invece, per venti secondi.
PRESIDENTE. No, mi scusi onorevole Giachetti...
ROBERTO GIACHETTI. Presidente, mi dia gli strumenti per ...
PRESIDENTE Le devo far osservare, onorevole Giachetti, che il tempo viene assegnato al gruppo; chi parla in dissenso ha venti secondi.
ROBERTO GIACHETTI. Sì, ma perché l'onorevole Cento ha argomenti migliori dei miei? È una evidente discriminazione!
PRESIDENTE. L'onorevole Cento appartiene al gruppo Misto-Verdi... Ma lei mi trae in inganno, ed io cado nella trappola!
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Panattoni. Ne ha facoltà.
GIORGIO PANATTONI. La quarta parte dell'intervento di Giachetti la faccio io. Mi pare paradossale che in un'aula distratta che fa mancare il numero legale e che si disinteressa completamente del provvedimento, si pensi di compiere una modifica strutturale della giustizia italiana. È veramente uno scempio del buonsenso e della razionalità che invece dovrebbero caratterizzare questa Assemblea.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, parlerò in dissenso dal mio gruppo e spero pertanto di avere qualche secondo in più..
PRESIDENTE. No, no.
GIOVANNI KESSLER. Però, pur parlando in dissenso dal mio gruppo, voterò contro questo emendamento e voglio così rispondere a interventi svolti precedentemente. Conta fino ad un certo punto, onorevoli colleghi, il contenuto della singola proposta emendativa: questa non è una materia che può essere trattata a colpi di emendamenti!
CESARE RIZZI. Tempo!
GIOVANNI KESSLER. Cambiare sostanzialmente la natura della Corte di cassazione, infatti, richiede qualcosa di più della valutazione del merito dell'emendamento in esame!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Banti. Ne ha facoltà.
EGIDIO BANTI. Signor Presidente, prendo atto del voto favorevole preannunciato dai rappresentanti della Margherita, DL-L'Ulivo, al quale mi atterrò per disciplina di gruppo. Tuttavia, mi lasci esprimere le mie riserve come modestissimo professore di lingua italiana. In questo caso, infatti, ogni proposta emendativa che passa dalla Commissione all'Assemblea aumenta a dismisura il numero delle parole: ciò costituirà un vantaggio per gli avvocati...
ALFREDO BIONDI. Non è vero!
EGIDIO BANTI. ... ma sarà sicuramente un disagio per tutti i cittadini e gli utenti della giustizia (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Giacco. Ne ha facoltà.
LUIGI GIACCO. Signor Presidente, come hanno già affermato i miei colleghi, mi sembra che la proposta di legge in esame non garantisca la possibilità di avere un giudizio di merito da parte dei tre livelli della giurisdizione cui si fa riferimento. Pertanto, in questo momento, ritengo opportuno che la II Commissione riveda tale impostazione, al fine di offrire una risposta funzionale ed adeguata, in grado di rispettare i diritti non solo dei cittadini, ma anche delle stesse istituzioni.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Frigato. Ne ha facoltà.
GABRIELE FRIGATO. Signor Presidente, intervengo soltanto per rispondere alla riflessione che il presidente della Commissione giustizia, onorevole Pecorella, ha svolto pochi minuti fa. Infatti, quando egli richiama l'Assemblea - e, in particolare, l'opposizione - al buonsenso, vorrei soltanto ricordargli che stiamo profondendo questo nostro «impegno» proprio affinché sia la maggioranza ad avere un minimo di buonsenso rispetto alle regole...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Frigato.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, intervengo solamente per 5 secondi per preannunziare il mio voto favorevole sull'emendamento in esame. Del resto del tempo a mia disposizione, signor Presidente, mi consenta di farne omaggio alla simpatia della sua Presidenza!
PRESIDENTE. Io le faccio gli auguri; informo infatti l'Assemblea che l'onorevole Siniscalchi «sposerà» la figlia nei prossimi giorni (Applausi). Un tocco di meridionalità serve!
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà. Onorevole Cento, le ricordo che ha un minuto di tempo a disposizione.
PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, vorrei innanzitutto tranquillizzare i colleghi che non vi è, da parte mia, alcun abuso dei tempi, come ha giustamente ricordato il Presidente Mastella, il quale, con la sua solita perizia, sta ben conducendo i lavori dell'Assemblea.
Nel merito, preannunzio il voto contrario della componente politica Verdi-l'Unione del gruppo Misto sull'emendamento 10.25 della Commissione per le ragioni che sono state ricordate anche dai miei colleghi e che credo rappresentino la continuità e la coerenza con quanto abbiamo già sostenuto in passato.
Il nostro auspicio, pertanto, è che, al di là dell'ostruzionismo che stiamo conducendo, vi sia da parte del maggioranza, del Governo e del relatore una riflessione rispetto ai guasti che il provvedimento in esame, anche attraverso l'approvazione dell'emendamento in questione, rischia di produrre nel processo penale. È questa la ragione che mi ha indotto a chiedere la parola e per la quale ribadisco che voterò contro l'emendamento in esame.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà. Onorevole Buemi, le ricordo che anche lei ha un minuto di tempo a disposizione.
ENRICO BUEMI. Signor Presidente, l'emendamento in esame potrebbe essere anche condivisibile; tuttavia sussiste l'esigenza di riportare l'insieme del provvedimento ad una maggiore coerenza, nonché la necessità di sviluppare una discussione che vada oltre i limiti del provvedimento stesso.
Pertanto, preannunzio che i deputati della componente politica SDI-Unità Socialista del gruppo Misto si asterranno sull'emendamento 10.25 della Commissione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.
MARIO LETTIERI. Signor Presidente, ho già avuto modo di sottolineare come in questa materia assai delicata non si possa procedere a colpi di maggioranza e neanche con improvvisazione. So per certo che, presso la Commissione competente, l'istruttoria è stata svolta anche da colleghi autorevoli ed esperti del settore; tuttavia ritengo che le questioni inerenti la giustizia dovrebbero essere affrontate nell'ambito di un dibattito più ampio, e vero, in Assemblea.
Infatti, è vero che noi...
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Rocchi. Ne ha facoltà.
CARLA ROCCHI. Signor Presidente, nei venti secondi che ho a disposizione - al pari degli altri colleghi - vorrei esprimere non tanto il dissenso nel merito, ma il profondo disagio a causa di una situazione che costringe noi tutti ad interventi palesemente, pregiudizialmente e consapevolmente inefficaci. È una circostanza che mette a disagio il Parlamento, che offende lo stesso Parlamento, che offende ciascuno di noi.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Milana. Ne ha facoltà.
RICCARDO MILANA. Signor Presidente, avevamo segnalato la scorsa settimana, all'inizio della discussione, la difficoltà di affrontare un tema del genere in un clima di questo tipo. Tale difficoltà permane. Ricordo soltanto che, mentre la Camera dei deputati discute su tali temi ed in questo clima, le carceri italiane oggi hanno raggiunto il record nella storia della Repubblica per sovraffollamento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bulgarelli. Ne ha facoltà.
MAURO BULGARELLI. Signor Presidente, da «centromediano metodista», in questo caso, mi appresto ad intervenire nei venti secondi a mia disposizione.
Lei, signor Presidente, rispondendo in precedenza ad una domanda del collega Grandi, ha detto che i tempi non sono cumulabili, e ciò è risaputo. Le volevo chiedere se il tempo, essendo in questo caso ad personam, può essere utilizzato anche stando assolutamente in silenzio ed in piedi. Infatti, constatata l'impossibilità di dibattere sul tema in questione, credo che un «assordante silenzio», in alcuni interventi di venti secondi possa...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Bulgarelli.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Carboni. Ne ha facoltà.
FRANCESCO CARBONI. Signor Presidente, al pari del collega Kessler, esprimerò un voto contrario, non tanto per il merito - che potrebbe essere condivisibile -, quanto perché si continua a procedere in maniera confusa e confusionaria, con il solo obiettivo di riempire il codice di procedura penale di impedimenti che non consentono di portare a termine il giudizio in modo utile ed arrivare alla certezza della decisione.
Per tale ragione, esprimerò un voto contrario.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.
ROBERTO GUERZONI. Signor Presidente, ho ascoltato attentamente le argomentazioni del collega Kessler, che motivava in modo diverso rispetto al gruppo di appartenenza. Chiedo, dunque, al presidente della Commissione, al relatore, al Governo: le argomentazioni addotte non dovrebbero invitare i colleghi della maggioranza, su un tema così importante, a svolgere un dibattito più approfondito?
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mazzarello. Ne ha facoltà.
GRAZIANO MAZZARELLO. Signor Presidente, spero ci aiuti anche lei a convincere i colleghi della maggioranza che occorre migliorare il provvedimento in discussione. È vero - lei mi potrebbe obiettare - che il Presidente della Camera dovrebbe restare al di fuori dal gioco politico, ma lei mi insegna altresì che in questo periodo non è così. Lo stare fuori dal gioco politico non riguarda, in generale, la Presidenza della Camera. Ed allora, perché lei non si impegna - o non vuole impegnarsi -, concedendoci più tempo, a convincere i colleghi della maggioranza...
PRESIDENTE. Non tenti di sedurmi, onorevole Mazzarello!
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Angioni. Ne ha facoltà.
FRANCO ANGIONI. Signor Presidente, a me sembra che l'emendamento in discussione abbia il pregio di tentare di definire compiutamente la casistica dei collegamenti tra la conclusione del procedimento penale e quello civile ed amministrativo. Molti sono i pro ed i contra su questo argomento e solo un approfondito esame, comprensibile anche ai non addetti ai lavori, potrebbe consentire di definire...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Angioni.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Maurandi. Ne ha facoltà.
PIETRO MAURANDI. Signor Presidente, credo che il Governo e la maggioranza vogliano davvero male alla giustizia se accettano di discutere e di votare un provvedimento che, evidentemente, considerano importante, in un clima di «smobilitazione» della maggioranza - ci sono voluti tre tentativi perché si raggiungesse il numero legale - e di ostruzionismo dell'opposizione causato, come è noto, dalla proposta di riforma della legge elettorale con cui si vogliono truccare le regole del gioco...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Maurandi.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mosella. Ne ha facoltà.
DONATO RENATO MOSELLA. Signor Presidente, se qualcuno pensa che in questo clima vi possa essere disattenzione sul provvedimento in esame si sbaglia. Vi sono i nostri colleghi che lo hanno seguito, che sono attenti e lucidi nel valutare tutti gli aspetti che, in questo momento, possono sfuggire.
A noi tocca il compito di tenervi qui, inchiodati, testimoniando al paese che non ci stiamo a far mettere mano alla legge elettorale alla fine della legislatura (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Grandi. Ne ha facoltà.
ALFIERO GRANDI. Signor Presidente, lei ha risposto, naturalmente, «in punta di regolamento»: glielo riconosco. Debbo, tuttavia, dire - sinceramente - che non mi ha convinto.
Se avessi potuto cedere i miei venti secondi di tempo all'onorevole Duca, lei avrebbe potuto ascoltare tutte le nostre argomentazioni.
Allora, le chiedo un'altra cosa: se ognuno di noi deve poter utilizzare venti secondi di tempo a titolo rigorosamente personale, possiamo avere un minuto per concordare le posizioni, in modo che io possa concludere l'argomento dell'onorevole Duca, trasferendolo anche ad un altro collega...?
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Grandi.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ruta. Ne ha facoltà. Ascoltiamo la sua opinione al riguardo...
ROBERTO RUTA. Signor Presidente, questo dibattito non mi affascina e, quindi, evito di intervenire nel merito.
Vorrei tornare, invece, sul tema di cui parlavamo prima. Condivido le riflessioni dell'onorevole Kessler: non è presentando emendamenti qua e là che si può attribuire equilibrio ad un sistema che abbiamo sempre definito molto delicato e che ha bisogno di una riflessione profonda ed accurata...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Ruta.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bottino. Ne ha facoltà.
ANGELO BOTTINO. Signor Presidente, anch'io esprimo un giudizio negativo sul provvedimento in esame.
A tale riguardo, vorrei riprendere il discorso svolto in precedenza. Se il provvedimento non è assistito da una visione più generale e condivisa, non attua il principio della valutazione che porta poi alla possibilità di una sentenza più giusta. Se le norme sono chiare permettono...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Bottino.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ruzzante. Ne ha facoltà.
PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, questa mattina è mancato per tre volte il numero legale. Questa è la dimostrazione che la maggioranza è un po' disattenta sui suoi provvedimenti.
La maggioranza dispone di 350 deputati ed il numero legale era di 230: ciò significa che 120 deputati della maggioranza non erano presenti in aula.
Detto ciò, esprimerò un voto favorevole sull'emendamento in esame. Mi hanno convinto le posizioni...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Ruzzante.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Duilio. Ne ha facoltà.
LINO DUILIO. Signor Presidente, intervengo per ribadire le considerazioni che ho svolto in precedenza.
Peraltro, vorrei sottolineare un aspetto che mi crea qualche difficoltà e che attiene alla disciplina di partito. Credo che, in una situazione del genere, la disciplina di partito non possa vincolare il deputato ad assumere una posizione che confligge con il merito del provvedimento in esame. Ribadisco che questo provvedimento è assolutamente dannoso...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Duilio.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Quartiani. Ne ha facoltà.
ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, mi sembra che la norma modificata dal testo in esame - mi riferisco all'articolo 652 del codice di procedura penale - brilli per eccesso di genericità, considerato il modo in cui è scritta. Forse, sarebbe meglio approvare l'emendamento in esame che rende più chiara l'applicazione della modifica, visto che si tratta di questioni di una certa rilevanza.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Quartiani.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bova. Ne ha facoltà.
DOMENICO BOVA. Signor Presidente, intervengo perché sento il bisogno di avanzare una proposta che potrebbe aiutarci ad uscire dalla situazione alquanto difficile che si è creata in Assemblea.
Lei, in quanto Presidente dell'Assemblea della Camera, potrebbe invitare il presidente della Commissione a riunire il Comitato dei nove, affinché si presenti in aula con una proposta...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Bova.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cima. Ne ha facoltà.
LAURA CIMA. Signor Presidente, vorrei capire per quanto tempo andremo avanti in questo modo.
Mi sembra che il problema sia cominciato con il famoso emendamento alla legge elettorale. Si tratta di un emendamento sconfessato dal senatore Bossi, il quale ha affermato che non si può truffare la gente, e che ultimamente, di fatto, mi sembra sia stato sconfessato anche dall'onorevole Berlusconi, il quale...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Cima.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 10.25 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 10, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 439
Votanti 419
Astenuti20
Maggioranza 210
Hanno votato sì 406
Hanno votato no 13).
Prendo atto che l'onorevole Ronchi non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Avverto che l'emendamento Fanfani 10.10 è precluso.
(Esame dell'articolo 11 - A.C. 4604)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4604 sezione 4).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
ISABELLA BERTOLINI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Bonito 11.10 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 11.25. Il parere è, inoltre, contrario sull'emendamento Fanfani 11.12.
PRESIDENTE. Il Governo?
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 11.10.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, stiamo trattando del regime transitorio e siamo di fronte all'affermazione dei soliti criteri inaccettabili.
Da oltre mille anni si applica la regola secondo cui l'atto processuale è valido quando viene realizzato sotto la vigenza della norma che lo disciplina. Con questo articolo - lo abbiamo già fatto tantissime altre volte nel corso dell'attuale legislatura - introduciamo la regola per la quale l'atto assunto secondo una disciplina - pertanto, regolarissimo - dall'oggi al domani diventa illegittimo, ovvero viene privato degli effetti.
Che cosa sta succedendo? Stiamo affermando il principio per cui, se un pubblico ministero ha proposto legittimamente appello contro una sentenza di assoluzione, quell'appello, legittimamente presentato in forza della regola millenaria che prima ricordavo, attraverso una norma posteriore viene posto nel nulla...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Bonito.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.
LUIGI OLIVIERI. Il presidente Pecorella ha esordito prima, ottenendo l'adesione anche di alcuni parlamentari dell'opposizione, dicendo che il buonsenso viene prima della politica. Allora, il presidente Pecorella mi deve spiegare quali sono gli obiettivi, a mio avviso abbastanza chiari, ma per alcuni, forse, un po' più oscuri, che sorreggono questa norma dal punto di vista razionale, se non il fatto di voler intervenire per impedire...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Olivieri.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Stiamo facendo degli interventi a rate! Mi chiedevo prima perché non facciamo una valutazione sistematica su questi emendamenti. Su questo articolo non c'è bisogno di compiere valutazioni sistematiche. Questo articolo è chiaro ed è fatto per bloccare alcuni specifici processi legittimamente in corso. Tra questi processi legittimamente in corso in grado di appello vi sono anche quelli che riguardano il capo del Governo e alcuni parlamentari a lui vicini. Non è questo il modo di legiferare e di trattare la giustizia in questo paese!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Banti. Ne ha facoltà.
EGIDIO BANTI. Signor Presidente, mi associo alle argomentazioni appena sostenute dal collega Kessler, che introducono, ancora una volta, una riflessione sul modo in cui si è legiferato e si continua a legiferare nella presente legislatura.
La soppressione del comma 2 darebbe un segnale importante di chiarezza, anche perché non comprometterebbe alcuna posizione personale, ma consentirebbe alle procedure preesistenti di andare avanti...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Banti.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Giacco. Ne ha facoltà.
LUIGI GIACCO. Ancora una volta abbiamo ben presente come in questa legislatura si sia legiferato e si continui a legiferare nel campo della giustizia. Riteniamo che sia impossibile modificare la razionalità della procedura.
Se un pubblico ministero ha la possibilità di proporre appello contro una sentenza di assoluzione, ci rendiamo conto come questa norma che viene...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Giacco.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sabattini. Ne ha facoltà.
SERGIO SABATTINI. Signor Presidente, ho apprezzato l'intervento del presidente Pecorella, così come quello del collega Pisapia. Vorrei chiedere a quest'ultimo se non trova che vi sia un contrasto tra il ragionamento da lui svolto precedentemente - lo dico seriamente, non c'entra l'ostruzionismo - e questa tesi che noi stiamo contestando.
Se ciò che ha detto il collega Bonito è reale...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Sabattini.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Preda. Ne ha facoltà.
ALDO PREDA. Mi sembra che vi sia l'impossibilità di svolgere una serena discussione su questo emendamento a prima firma del collega Bonito, che io condivido e sul quale, quindi, esprimerò il mio voto favorevole.
Credo che in una discussione serena la mancata approvazione di questo emendamento porrebbe una serie di problemi, come dicevano i colleghi che mi hanno preceduto.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Duca. Ne ha facoltà.
EUGENIO DUCA. Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola e colgo l'occasione - forse a microfono spento non si era capito - per dire che non avevo nulla contro di lei, anzi!
Dicevo, invece, che mentre noi abbiamo pochi secondi per parlare, vi sono viceministri e ministri che usano la propria carica, ad esempio alle Poste Spa, per trasformarla in un ufficio di collocamento (Commenti dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana)...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Duca.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.
ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, i colleghi della Lega mi infastidiscono: non riesco a svolgere un discorso compiuto...
PRESIDENTE. Fossero sempre così, come in questo momento...
ROBERTO GIACHETTI. Non lo dica a me, signor Presidente... Vorrei chiederle scusa, ed approfitto per salutare il Presidente della Camera che sta entrando in questo momento.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI (ore 17,28)
ROBERTO GIACHETTI. Vorrei che anche il Presidente Casini sapesse che nulla era contro di lei nel mio intervento precedente. Volevo semplicemente avere un chiarimento sul perché...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Giachetti.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Panattoni. Ne ha facoltà.
GIORGIO PANATTONI. Signor Presidente, vorrei chiedere alla Lega, che è muta sul provvedimento in esame, se per caso con questo atteggiamento non c'entri il voto sulla devolution: forse vi è acquiescenza su questo provvedimento perché poi ci si aspetta benevolenza su quell'altro! Sarebbe interessante approfondire tale tema, soprattutto in questo particolare momento politico. Abbiamo alle porte la riforma elettorale...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Panattoni.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Frigato. Ne ha facoltà.
GABRIELE FRIGATO. Signor Presidente, visti i tempi ridotti, completo soltanto la riflessione precedente. Ho apprezzato molto il richiamo del presidente Pecorella al buonsenso, ma ribadisco che stiamo portando avanti questa battaglia proprio perché nel centrodestra buonsenso non c'è. Le regole vogliamo cambiarle insieme, quindi...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Frigato.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, è importante votare a favore dell'emendamento in esame per le ragioni che ho richiamato in un mio precedente intervento. Il comma 2 dell'articolo 11 consacra proprio l'inutilità della norma dell'articolo 1 perché consente al pubblico ministero che converte in ricorso il suo appello di presentare motivi aggiunti dove sfrutterà...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Siniscalchi.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto a titolo personale l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.
MARIO LETTIERI. Signor Presidente, questa norma è una di quelle più obbrobriose perché se è vero, come ricordava poc'anzi il collega Kessler, che è una norma ad personam vuol dire che in questo Parlamento si continuano a tutelare interessi particolari, rinunciando, invece, al dovere di guardare alla generalità...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Lettieri.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bulgarelli. Ne ha facoltà.
MAURO BULGARELLI. Signor Presidente, dovremo continuare sulla linea precedente: l'assenza totale di dibattito e lo scivolamento dello stesso su un piano assolutamente surreale, trattandosi di giustizia, credo non possa essere interessante in quanto non vi è nulla di letterario e teatrale. Credo che i cittadini ci faranno domande precise su quanto sta accadendo all'interno di quest'aula.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Rocchi. Ne ha facoltà.
CARLA ROCCHI. Signor Presidente, intervengo per sottolineare la necessità, in un momento in cui proporre appello è diventata un'operazione impossibile, di rafforzare quanto più possibile il primo grado del giudizio. A questo tende l'ordine del giorno che porta la mia firma e con questo intervento...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Rocchi.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Milana. Ne ha facoltà.
RICCARDO MILANA. Spero bene che l'appello alla moderazione del presidente Pecorella contenga anche un meccanismo per far funzionare gli uffici giudiziari. Mi attendo dal presidente Pecorella che in sede di legge finanziaria si introducano tutti quei meccanismi necessari ad aumentare l'organico dei giudici, degli impiegati ed a permettere davvero...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Milana.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Carboni. Ne ha facoltà.
FRANCESCO CARBONI. Voterò a favore dell'emendamento soppressivo. Il comma in esame, in linea con gli obiettivi della legge, è finalizzato solo a sottrarre alcuni imputati eccellenti - qualcuno è qui in aula - all'esito dei processi. È una fatica che...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Carboni.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.
ROBERTO GUERZONI. Signor Presidente, anch'io esprimerò un voto favorevole sull'emendamento Bonito 11.10 - che prevede la soppressione del comma 2 dell'articolo 11 del provvedimento in esame - poiché risulta dannoso, considerando il testo al nostro esame (anche i colleghi lo hanno riconosciuto). Non capisco perché il confronto debba avvenire in questo modo! Si dice che vi sono alcune norme che possono essere prese in considerazione e poi...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Guerzoni.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mazzarello. Ne ha facoltà.
GRAZIANO MAZZARELLO. Signor Presidente, sono stupito dall'atteggiamento della maggioranza: prima non sono presenti in aula e non garantiscono il numero legale e poi non dibattono con noi per migliorare il provvedimento. Entri in campo anche lei, signor Presidente, come ha già fatto in altre occasioni, per convincerli a svolgere un dibattito serio ed approfondito, teso a migliorare una legge molto brutta!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Angioni. Ne ha facoltà.
FRANCO ANGIONI. Signor Presidente, siamo giunti all'ultimo articolo di questo provvedimento ed è un peccato che un argomento così importante, attinente a modifiche al codice di procedura penale e per il quale occorrerebbero dodici dita per tener presenti gli articoli di riferimento, non si sia potuto approfondire opportunamente.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Maurandi. Ne ha facoltà.
PIETRO MAURANDI. Signor Presidente, mi sono chiesto in un precedente intervento se il provvedimento in esame fosse inutile o dannoso. Siamo all'ultimo articolo e mi rendo conto che vi è il trucco: si intende cambiare le carte in tavola con una norma che applica la legge ai procedimenti in corso. C'è il trucco e sembra che questa maggioranza si sia specializzata, al termine di questa legislatura ...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Maurandi.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mosella. Ne ha facoltà.
DONATO RENATO MOSELLA. Signor Presidente, anch'io esprimerò un voto favorevole sull'emendamento Bonito 11.10, che prevede la soppressione del comma 2 dell'articolo 11 del provvedimento in esame. Tuttavia, vorrei sottolineare, al termine di una discussione a tratti preoccupante, la serenità con cui le forze dell'Unione stanno affrontando questo momento di forte contrapposizione ed ostruzionismo. Spero che i colleghi...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Mosella.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Grandi. Ne ha facoltà.
ALFIERO GRANDI. Signor Presidente, vorrei riproporre una tema, nella convinzione che quanto sto per affermare oggi vale per l'opposizione attuale, ma, nella prossima legislatura, potrebbe valere per lei e per l'attuale maggioranza e mi riferisco alla possibilità di concertare interventi anche per tempi limitati. Al riguardo, non contesto il diritto di prevedere la facoltà di intervenire per venti secondi. Dico solo di consentirci ...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Grandi.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ruta. Ne ha facoltà.
ROBERTO RUTA. Signor Presidente, come rilevato precedentemente, le difficoltà evidenziate derivano da un testo che viene modificato, emendato e che difetta del necessario equilibrio che merita la giustizia e tutto il sistema giudiziario. Tale sistema va riformato ...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Ruta.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bottino. Ne ha facoltà.
ANGELO BOTTINO. Signor Presidente, anch'io sono favorevole alla soppressione del comma 2 dell'articolo 11 del provvedimento in esame. Dopo aver ascoltato i colleghi intervenuti precedentemente, avrei alcune considerazioni da svolgere: questa norma così modificata può avere conseguenze negative anche nell'ambito...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Bottino.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ruzzante. Ne ha facoltà.
PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, esprimerò un voto favorevole sull'emendamento Bonito 11.10 che prevede la soppressione del comma 2 dell'articolo 11 del provvedimento in esame. Come al solito, si ha sempre la sensazione che, in materia di giustizia, vengano varate leggi ad personam e l'appello, nel caso del comma 2, viene previsto...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Ruzzante.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, ancora una volta si interviene su collegi ad personam. Si tratta di un intervento che si spiega solo con questo articolo e con questo comma. Se vi fosse stata l'intenzione di modificare la Cassazione o il ruolo dell'appello e del ricorso in Cassazione, potevamo farlo insieme con un ragionamento sistemico che poteva riguardare anche...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Kessler.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ceremigna. Ne ha facoltà.
ENZO CEREMIGNA. Signor Presidente, con questo articolo, come già affermato, ci si intende riferire a persone ben identificabili o identificate. Questo è il motivo per cui vi è la necessità di discutere...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Ceremigna.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Duilio. Ne ha facoltà.
LINO DUILIO. Signor Presidente, esprimerò un voto favorevole sull'emendamento in esame in quanto ritengo che l'attuale norma modifichi le regole del gioco per chi aveva investito su tali regole. In particolare, tale disposizione confligge con il principio di affidamento, di certezza del diritto...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Duilio.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Quartiani. Ne ha facoltà.
ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Condivido l'emendamento del collega Bonito, soprattutto perché dal contenuto dell'articolo si evince un allungamento dei tempi processuali o addirittura un blocco dei processi in corso. Tutto ciò rappresenta anche un costo per i cittadini italiani che...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Quartiani.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bova. Ne ha facoltà.
DOMENICO BOVA. Signor Presidente, non vi è dubbio che il tempo è molto limitato per esprimere una compiuta valutazione; tuttavia, vorrei sviluppare una considerazione. Di fronte al profondo disagio avvertito dall'opinione pubblica per come in Italia viene amministrata la giustizia...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Bova.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione, a titolo personale, di voto l'onorevole Grotto. Ne ha facoltà.
FRANCO GROTTO. Signor Presidente, anch'io esprimerò un voto favorevole sull'emendamento in esame. Tuttavia, ritengo sia opportuno evidenziare che il provvedimento non può essere approvato per parti.
Manca una riforma generale che tuteli veramente gli interessi dei cittadini, mentre sempre più evidente è lo stato confusionale in cui versa la maggioranza. Forse sarebbe opportuno concederle un po' di riposo per riordinare le idee e...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Grotto.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cima. Ne ha facoltà.
LAURA CIMA. Signor Presidente, vorrei terminare la frase iniziata in precedenza. Dicevo che Bossi ha già detto che si tratta di una truffa, che Berlusconi ha affermato che bisogna parlare di scorporo e basta. Quando ritirate questo emendamento presentato in I Commissione, così almeno si può tentare di lavorare? Infatti, ritengo che se i cittadini...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Cima.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Zanella. Ne ha facoltà.
LUANA ZANELLA. Signor Presidente, i colleghi che hanno seguito il provvedimento presso la Commissione competente hanno evidenziato come tutto il ragionamento in merito all'appello, che verrebbe proposto prima della data di entrata in vigore della presente legge...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Zanella.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Dorina Bianchi. Ne ha facoltà.
DORINA BIANCHI. Signor Presidente, esprimerò un voto favorevole sull'emendamento proposto dal collega Bonito. Tuttavia, vorrei rivolgermi ai colleghi della maggioranza in quanto ritengo che tutti noi siamo consapevoli che oggi si sta facendo ostruzionismo. Allora, mi chiedo come si possa procedere nei prossimi mesi...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Dorina Bianchi.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo modo di procedere in materia di giustizia sta provocando un grande disorientamento in tutti gli studiosi, in tutti gli operatori del settore. Introdurre ancora una volta modifiche al codice di procedura penale a distanza di 15 anni dalla sua introduzione nel nostro sistema sta generando un clima...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Sinisi.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Pasetto. Ne ha facoltà.
GIORGIO PASETTO. Signor Presidente, ritengo non sfugga a nessuno il fatto che la discussione in corso si colloca al di fuori del dibattito generale e, soprattutto, evidenzia lo scarto esistente tra i problemi del paese, le questioni sociali, i problemi delle famiglie...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Pasetto.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Carbonella. Ne ha facoltà.
GIOVANNI CARBONELLA. Signor Presidente, intervengo per ribadire ai colleghi della maggioranza che il loro comportamento sta bloccando la discussione di un provvedimento che comunque meriterebbe estrema attenzione, entrando nel merito di problemi...
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 11.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 441
Votanti 440
Astenuti 1
Maggioranza 221
Hanno votato sì 205
Hanno votato no 235).
Prendo atto che l'onorevole Zanetta non è riuscito ad esprime il proprio voto.
Onorevoli colleghi, prima di affrontare i restanti tre voti, poiché al Presidente della Camera compete di sovrintendere al buon andamento dei lavori dell'Assemblea, preannunzio che al termine dell'esame del provvedimento in discussione sarà convocata, presumibilmente al piano aula, la Conferenza dei presidenti di gruppo, con la partecipazione del presidente della I Commissione. Al termine dell'esame degli articoli mancano tre voti, anche se verosimilmente non avranno luogo in tempi particolarmente brevi.
ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, mi scusi ma il suo annuncio potrebbe determinare alcune disfunzioni, nel prosieguo dei lavori. Quindi, sarebbe bene che si precisasse correttamente come proseguirà la seduta. Infatti, lei ha affermato che mancano tre voti...
PRESIDENTE. Oltre a quelli relativi agli ordini del giorno, naturalmente...
ANTONIO BOCCIA. Appunto, signor Presidente. Visto che gli ordini del giorno sono piuttosto numerosi e che, quindi, potrebbero rendersi necessari molti voti, alcuni colleghi stanno già facendo i calcoli. Allora, non vorrei che qualcuno le presentasse la parcella (Commenti)...
PRESIDENTE. Onorevole Boccia, vedremo...
Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.25 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.
LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, vorrei preannunciare, almeno per quanto mi riguarda, il voto contrario su questo emendamento. Infatti, con questa proposta emendativa si ottiene un ulteriore effetto assolutamente non condivisibile, eliminando le parole «di legittimità» nel secondo comma dell'articolo 11 al nostro esame. Questo non comporta soltanto che la norma interverrà con gli effetti poc'anzi descritti sui procedimenti in essere...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Olivieri.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, non posso negare che la soppressione delle parole «di legittimità» dal secondo comma dell'articolo 11, obbedisca a ragioni di maggiore coerenza di sistema e di maggiore correttezza del testo normativo. Ciò nondimeno, attesa anche...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Bonito.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, onorevole Pecorella, onorevoli colleghi, vorrei porre la seguente domanda. Se con questo emendamento vogliamo dare la possibilità al pubblico ministero di fare ricorso in Cassazione anche per ragioni di merito, dove risiede la necessità di questa legge che nasce asseritamente allo scopo di evitare che il pubblico ministero possa impugnare per ragioni di merito anche le sentenze di assoluzione? Se l'emendamento in oggetto viene approvato, si contraddice platealmente la ragione asserita di esistere...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Kessler.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Banti. Ne ha facoltà.
EGIDIO BANTI. Signor Presidente, a me sembra che l'emendamento in esame rappresenti una contraddizione grande come una casa. Infatti, per sanare alcune situazioni, o perlomeno per renderle meno precarie e gravi, si introduce un principio assolutamente ultroneo nell'ordinamento circa il ricorso per merito presso la Corte di cassazione. I motivi di legittimità potevano avere un senso, ma certo tutto è legato all'insieme delle contraddizioni che il provvedimento si porta dietro e giustifica ampiamente il nostro atteggiamento contrario sul punto specifico e sull'intera proposta di legge.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Giacco. Ne ha facoltà.
LUIGI GIACCO. Signor Presidente, purtroppo in questa legislatura si seguita a legiferare in modo irrazionale. Non si possono modificare il codice di procedura penale e le regole del gioco come si fa quando si cerca in qualche misura di utilizzarle per bloccare i processi in corso. Tutto ciò ci sembra veramente irrazionale...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Giacco.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sabattini. Ne ha facoltà.
SERGIO SABATTINI. Signor Presidente, prima avevo posto una domanda all'onorevole Pecorella, riguardante l'emendamento precedente, che non aveva intenti ostruzionistici. Tuttavia, poiché è un rito che consumi venti secondi, come gli altri colleghi, penso...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Sabattini.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Preda. Ne ha facoltà.
ALDO PREDA. Signor Presidente, a me non pare un rito perché questo modo di legiferare crea una serie di problemi. A me sembra che l'emendamento in oggetto abbia effetti devastanti perché volto a modificare un riferimento testuale piuttosto importante, allargando all'infinito e smentendo quanto...
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, al di là di ogni forma di legittimo ostruzionismo, è doveroso chiarire che l'emendamento della Commissione, volto a sopprimere le parole «di legittimità», non ha il fine di prevedere che i motivi debbano essere estesi al fatto. Si tratta soltanto di una «pulizia» terminolgica formale. Preciso ciò per confermare, anche ai fini interpretativi, che, ovviamente, i motivi di ricorso per cassazione non possono che essere di legittimità.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Duca. Ne ha facoltà.
EUGENIO DUCA. Signor Presidente, proprio in tema di principi di legalità, oggi ha preso servizio in Ancona il nuovo direttore regionale delle Poste delle Marche. Si tratta del capo di gabinetto del viceministro Baldassarri...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Duca.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà...
Onorevole Giachetti, se non disturbiamo, dovrebbe prendere la parola...
ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, lei non disturba mai...!
PRESIDENTE. La ringrazio, la telefonata la computiamo nei venti secondi...!
ROBERTO GIACHETTI. L'ho chiusa, e sono stato anche scortese con la persona con la quale stavo parlando! Nel corso di questo dibattito, signor Presidente, come lei può immaginare, cerchiamo anche di svolgere la nostra attività politica, a partire da lei, che lo fa egregiamente!
Volevo soltanto segnalarle, signor Presidente...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Giachetti.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Panattoni. Ne ha facoltà.
GIORGIO PANATTONI. Signor Presidente, chi sta seguendo questo dibattito non può che essere particolarmente colpito dalla somma delle contraddizioni che stanno emergendo e non può che essere spaventato dal modo in cui una nuova legge sulla giustizia sta venendo fuori da questo Parlamento...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Panattoni.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Frigato. Ne ha facoltà.
GABRIELE FRIGATO. Signor Presidente, intendo soltanto aggiungere una riflessione alla discussione in corso sul tema della giustizia. Negli scorsi mesi siamo stati interessati dalla carenza di finanziamenti per le nostre strutture giudiziarie...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Frigato.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, durante la Presidenza dell'onorevole Mastella ho ritenuto doveroso fare grazia di dieci secondi del mio intervento. Mi parrebbe una grave lesione della par condicio, e del rapporto deferente nei suoi confronti, non fare lo «sconto» anche a lei, e lo faccio toto corde. Rinunzio pertanto al mio intervento.
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Siniscalchi.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.
MARIO LETTIERI. Signor Presidente, io in verità non rinuncio a niente. La prego, invece, di consentirmi di svolgere almeno un concetto. Signor Presidente, quando ha ridotto il tempo a disposizione da un minuto a trenta secondi e successivamente a venti secondi, ha oggettivamente dato l'impressione di «imbavagliarci»: il bavaglio, in vita mia, non me lo sono mai messo, e tanto meno ho consentito...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Lettieri.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bulgarelli. Ne ha facoltà.
MAURO BULGARELLI. Signor Presidente, in realtà non concordo con gli altri colleghi dell'opposizione, che hanno parlato di palesi contraddizioni: anzi, con l'emendamento in esame della Commissione, che reca la soppressione delle parole «di legittimità», si rende, a mio avviso, un'idea molto chiara del provvedimento. Ritengo si tratti di un provvedimento illegittimo, e la soppressione della parola «legittimità» va riferita a tutta la discussione in atto sul provvedimento stesso, in quanto di legittimo, francamente, non vi è nulla. Ci viene impedita ogni discussione all'interno di quest'aula, ma non solo: per la prima volta, siamo forse usciti dal piano surreale con la soppressione della parola «legittimità». Ci chiediamo dunque, dal momento che «legittimità» va di pari passo con «legalità», come il provvedimento verrà speso nel paese e cosa andremo a raccontare ai cittadini.
Non c'è nulla di legittimo e legale, dal momento che da questa mattina avete iniziato a far mancare il numero legale, probabilmente a causa di vostri problemi e non di problemi suscitati dall'opposizione, che vorrebbe discutere sul provvedimento, vale a dire sul tema della giustizia, in modo pieno, mentre, al contrario, non ci è stata data alcuna possibilità di farlo.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Bulgarelli.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Rocchi. Ne ha facoltà.
CARLA ROCCHI. Signor Presidente, con qualche difficoltà si tenta di argomentare (con modalità diverse per non essere ripetitivi) i contenuti del provvedimento in esame. Quando sono numerosi i colleghi che intervengono, francamente il margine che resta a ciascuno è molto stretto. Io continuo ad avere il pudore di ripetermi e di ripetere. È per questa ragione che mi auguro che vengano accolti gli inviti di coloro che sostengono vivamente l'opportunità che questo provvedimento abbandoni l'aula e lasci spazio ad una discussione molto più concreta...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Rocchi.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Milana. Ne ha facoltà.
RICCARDO MILANA. Torniamo, su tali argomenti, a segnalare l'inopportunità di una discussione che continui con queste modalità su temi così delicati. Poc'anzi ricordavo che, mentre affrontiamo il tema della celerità dei processi, non affrontiamo quello delle risorse da destinare alla giustizia per l'aumento degli organici...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Milana.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.
ROBERTO GUERZONI. Signor Presidente, ancora una volta segnalo l'opportunità di una discussione più approfondita. Non è chiaro il perché in questa discussione non intervengano Governo, maggioranza, relatore e presidente della Commissione. Avvertiamo questa necessità: il confronto deve svolgersi anche...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Guerzoni.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Carboni. Ne ha facoltà.
FRANCESCO CARBONI. Signor Presidente, esprimerò voto contrario sull'emendamento in esame perché ritengo che il comma 2 dell'articolo 11 non sia emendabile, non sia assolutamente migliorabile. Le finalità sono quelle da me poc'anzi ricordate: paralizzare i processi. Questo tentativo di espungere il termine «legittimità» non fa altro che confermare quella volontà...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Carboni.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mazzarello. Ne ha facoltà.
GRAZIANO MAZZARELLO. «Non fatemi esplodere»: è quanto ha detto oggi il Presidente del Consiglio. Colleghi, fate attenzione, con questo vostro atteggiamento di mancata discussione, rischiate un «botto» molto forte. Spero possiate ripensarci (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
Non so, signor Presidente, se la sua convocazione della riunione...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Mazzarello.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Angioni. Ne ha facoltà.
FRANCO ANGIONI. Signor Presidente, l'emendamento al nostro esame stravolge parte della ratio che ispira l'articolo 11 del testo in discussione. Infatti, si comprende con chiarezza e semplicità la necessità di nuovi motivi di legittimità. Ma se non parliamo di legittimità, sopprimendo questo termine, cadiamo nel generico, nel vago...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Angioni.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Maurandi. Ne ha facoltà.
PIETRO MAURANDI. I colleghi che hanno seguito l'iter del provvedimento in esame, hanno argomentato ampiamente le ragioni dell'opposizione all'articolo 11 e al comma 2.
Anche in questo comma, infatti, sono presenti difficoltà e contraddizioni con altre norme...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Maurandi.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mosella. Ne ha facoltà.
DONATO RENATO MOSELLA. Signor Presidente, i motivi di ricorso in Cassazione non possono che essere di legittimità. Il dibattito in corso, anche se frammentato, sta evidenziando come ancora una volta si voglia cogliere quest'occasione per creare favoritismi e soprattutto per bloccare i processi in corso...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Mosella.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Grandi. Ne ha facoltà.
ALFIERO GRANDI. Signor Presidente, il mio obiettivo non è di svolgere in maniera diversa l'ostruzionismo, ma di ribadire un principio di razionalità.
A parità di calcolo, lasciar intervenire per venti secondi, più altri 20 secondi in un'unica occasione, cosa le costa? Qual è la differenza tra due deputati che fanno un mezzo discorso...?
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Grandi.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ruta. Ne ha facoltà.
ROBERTO RUTA. Signor Presidente, probabilmente anche sull'emendamento in esame si potrebbero svolgere considerazioni sia negative sia positive. Potrebbe anche esservi una certa logica all'interno di un sistema che, però, come abbiamo finora ricordato, non funziona perché non è armonico. L'armonia nel campo della giustizia è essenziale.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bottino. Ne ha facoltà.
ANGELO BOTTINO. Mi chiedo - e vi rivolgo questa domanda - il perché della presentazione di questo provvedimento. Il codice di procedura penale, con tutte queste modifiche, le nuove norme e gli aggiustamenti, sempre votati a maggioranza...
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ruzzante. Ne ha facoltà.
PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, preannuncio che voterò contro l'emendamento 11.25 della Commissione. Il problema che però si pone ha carattere più generale. Dico ciò perché quello al nostro esame è l'ennesimo provvedimento che non affronta i mali veri della nostra giustizia, in particolare i tempi lunghissimi della giustizia, e, quindi, non dà alcuna risposta alle domande dei cittadini. Come al solito, risolve solo i problemi di pochi.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, stiamo di nuovo legiferando su un processo aperto e lo stiamo facendo contraddicendo palesemente le ragioni di esistenza di questo provvedimento. Ritengo che un po' di buonsenso, un po' di coerenza e di ragionamento, che prima è stato chiesto a noi dall'onorevole Pecorella, debba essere presente anche tra le forze...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Kessler.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Duilio. Ne ha facoltà.
LINO DUILIO. Signor Presidente, come si diceva prima, il provvedimento al nostro esame è dannoso in quanto disorganico e soprattutto perché lede alcuni principi cardine del nostro ordinamento come, ad esempio, quelli della ragionevolezza e della certezza del diritto, che rappresentano diritti fondamentali del cittadino.
Ritengo che tutti noi, al di là della propria appartenenza alla maggioranza o all'opposizione, dovremmo assolutamente...
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Quartiani. Ne ha facoltà.
ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, desidero significare, a lei e ai colleghi, la preoccupazione per ciò che l'introduzione di queste norme può indurre e induce sul sistema produttivo. Se guardiamo queste norme dal punto di vista di chi quotidianamente si occupa di mercato, di industria, di produttività, esse rappresentano un controsenso perché introducono l'allungamento dei processi.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bova. Ne ha facoltà.
DOMENICO BOVA. Signor Presidente, lei, con una decisione legittima, ma che ha turbato l'Assemblea, ha deciso di concedere ad ogni deputato venti secondi per poter intervenire e sviluppare un proprio ragionamento.
Noi oggi stiamo discutendo di una questione molto importante; stiamo, infatti, dibattendo del provvedimento che prevede di apportare delle modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Affrontiamo...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Bova.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cima. Ne ha facoltà.
LAURA CIMA. Signor Presidente, la ringrazio per l'annuncio da lei dato poc'anzi all'Assemblea che ci fa sentire un po' meno peones in un Parlamento che ormai non produce più nulla, se non chiacchiere. Mi auguro che questa riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, cui parteciperà anche il presidente della I Commissione, sia produttiva. Presidente, devo dirle francamente che...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Cima.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Zanella. Ne ha facoltà.
LUANA ZANELLA. Signor Presidente, credo che se non ci fosse stato il contesto politico particolarmente delicato che vede opposizione e maggioranza scontrarsi in un conflitto aperto e molto duro, probabilmente l'esito del provvedimento al nostro esame...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Zanella.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Dorina Bianchi. Ne ha facoltà.
DORINA BIANCHI. Signor Presidente, ripropongo l'argomento di prima. Ritengo che oggi stiamo veramente assistendo ad una seduta della Camera dei deputati indecorosa. Noi andremo avanti così per mesi, non ci sarà niente di nuovo. Pertanto, credo vi sia la necessità di mettere da parte questo provvedimento che non è soltanto sbagliato nel modo, ma anche nei tempi in cui è proposto.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero manifestare una mia preoccupazione in ordine al provvedimento al nostro esame.
Il sistema del processo penale prevede che vi sia il massimo delle garanzie nel giudizio ordinario, e prevede al tempo stesso che vi siano tutte le possibili impugnazioni. Ai procedimenti semplificati noi togliamo invece la possibilità...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Sinisi.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Pasetto. Ne ha facoltà.
GIORGIO PASETTO. Signor Presidente, il suo annuncio della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo desta attenzione nell'ambito del contesto politico che stiamo vivendo. Continuare ad ostinarsi, come fa il relatore del provvedimento, l'onorevole Bertolini, con una chiusura che non permette assolutamente...
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento della Commissione 11.25, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 427
Votanti 426
Astenuti 1
Maggioranza 214
Hanno votato sì 254
Hanno votato no 172).
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, il mio dispositivo di voto non funziona!
PIERLUIGI MANTINI. Neanche il mio, signor Presidente!
PRESIDENTE. Ne prendo atto, colleghi, e lo segnalo agli uffici competenti. Prendo atto, altresì, che l'onorevole Angioni non è riuscito votare ed avrebbe voluto esprimere voto contrario e che anche gli onorevoli Bindi, Duilio e Lezza non sono riusciti a votare.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 11.12.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.
LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, per quanto mi riguarda, il mio voto sarà favorevole (ascolteremo, poi, l'onorevole Bonito e gli altri cofirmatari) perché, nel momento in cui ci offre la possibilità di sopprimere il terzo comma dell'articolo 11, l'emendamento in esame si pone quanto meno nella logica della cosiddetta riduzione del danno.
Infatti, come abbiamo avuto modo di dire nel corso degli interventi che si sono succeduti (anche se si è trattato di interventi frammentati a causa del tempo esiguo a nostra disposizione), tutto il provvedimento poggia sull'articolo 11. L'obiettivo, che è chiaro, è quello di legare ...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Olivieri.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, noi abbiamo espresso un voto contrario anche sul precedente emendamento, che pure aveva una sua logica ed una sua giustificazione. Per le stesse motivazioni di fondo, esprimeremo un voto analogo ...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Bonito.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, se mi concede un abbuono, vorrei utilizzare i primi secondi del mio intervento per pregarla di non chiamarmi una seconda volta sullo stesso emendamento.
Sugli ultimi due emendamenti sono stato chiamato due volte e la cosa mi ha fatto piacere; tuttavia, sarei stato più contento se avessi potuto svolgere i due interventi in una volta sola e non fossi stato costretto a spezzettarli.
Poiché non voglio fare, come vede, troppo ostruzionismo, desidero rivolgere ai colleghi soltanto una domanda: abbiamo valutato l'impatto di questo articolo 11 sul funzionamento della Corte ...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Kessler.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Banti. Ne ha facoltà.
EGIDIO BANTI. Signor Presidente, la soppressione del comma 3 dell'articolo 11 razionalizzerebbe e, com'è già stato osservato, limiterebbe i danni arrecati da un provvedimento che si giustifica soltanto per situazioni ad personas (com'è stato autorevolmente affermato da altri colleghi).
Allora, riaffermiamo l'esigenza di esprimere un voto contrario, anche perché, così com'è formulato, il comma 3 in parola dà adito ...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Banti.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Monaco. Ne ha facoltà.
FRANCESCO MONACO. Signor Presidente, come può immaginare, non è che ci stiamo divertendo.
Come lei sa, il senso di questa nostra attività ostruzionistica è eminentemente politico: l'hanno ribadito i nostri colleghi capigruppo poco fa, fuori da quest'aula, e mi piace ribadirlo ...
ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, nel richiamare l'articolo 8 del regolamento, mi permetto di osservare che quanto da lei affermato in precedenza non è propriamente esatto.
Premesso che, come giustamente ha ricordato in altra occasione, lei sovrintende al buon andamento dei lavori della Camera e, di conseguenza, al buon funzionamento degli impianti a supporto dell'attività dell'Assemblea, se non funziona il dispositivo di voto dell'onorevole Fanfani, è indubbio che la cosa un po' la riguarda. La ringrazio.
PRESIDENTE. Grazie del prezioso contributo, onorevole Giachetti ...
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Gasperoni. Ne ha facoltà.
PIETRO GASPERONI. Signor Presidente, credo che non sarà facile per lei ammetterlo - com'è ben immaginabile -, ma converrà con me che l'atteggiamento della maggioranza sulla legge elettorale sta paralizzando l'attività di questa Camera e sta trasformando il confronto su un tema così importante come la modifica del codice di procedura penale in una discussione senza senso.
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Gasperoni.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Giacco. Ne ha facoltà.
LUIGI GIACCO. Signor Presidente, gli interventi frammentati che stiamo svolgendo sicuramente non ci danno l'opportunità di motivare in maniera chiara la nostra posizione in merito alla proposta di legge in esame.
Certamente, l'emendamento in esame all'articolo 11, che modifica ...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Giacco.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sabattini. Ne ha facoltà.
SERGIO SABATTINI. Signor presidente, se la maggioranza fosse disponibile ad interloquire, cercando di fare una distinzione tra le domande che possono essere ostruzionistiche e le questioni che tali non sono, forse, anche in queste condizioni disagiate, potremmo svolgere un buon lavoro...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Sabattini.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Preda. Ne ha facoltà.
ALDO PREDA. Signor Presidente, mi chiedo se questo sia il modo giusto di affrontare la discussione su questo provvedimento.
Con l'emendamento Fanfani 11.12 tentiamo di modificare gli effetti che l'articolo 11 produrrà sul provvedimento in discussione.
Se il tempo a nostra disposizione fosse maggiore, potremmo sviluppare un confronto più sereno. Ma oggi la maggioranza ci ha fatto perdere tre ore a causa della mancanza del numero legale. Probabilmente, se ci desse quel tempo...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Preda.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Duca. Ne ha facoltà.
EUGENIO DUCA. Signor Presidente, precedentemente, ho parlato dei principi di legalità, ma è emerso un elemento curioso: con una stessa segnalazione, lo stesso Baldassare riesce a prendere tre piccioni con una fava, ossia tre raccomandazioni in un momento solo...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Duca.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.
ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, colgo questa occasione per dichiarare che esprimerò una posizione contraria e lo farò perché ritengo che quella in atto sia una discussione impropria.
I temi della giustizia andrebbero affrontati su materie...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Giachetti.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Panattoni. Ne ha facoltà.
GIORGIO PANATTONI. Signor Presidente, per riposare le orecchie, vorrei chiederle venti secondi di silenzio.
PRESIDENTE. Onorevole collega, la prego...!
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Frigato. Ne ha facoltà.
GABRIELE FRIGATO. Signor presidente, vorrei ricordare al Governo che, in questa discussione sul diritto alla giustizia e sui servizi riguardanti la giustizia, spesso siamo parte...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Frigato.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, intervengo per annunziare il voto favorevole sul razionale emendamento degli onorevoli Fanfani e Bonito.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.
MARIO LETTIERI. Signor Presidente, sono convinto che i colleghi magistrati ed avvocati presenti in quest'aula siano i primi ad essere mortificati dall'andamento di un dibattito che ci costringe, almeno a noi che non siamo specificamente competenti nella materia di giustizia, a svolgere interventi che possono...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Lettieri.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bulgarelli. Ne ha facoltà.
MAURO BULGARELLI. Signor Presidente, pur se tentato fortemente dall'intervento del collega Giachetti, ossia di esprimere un voto contrario, vista l'impossibilità di svolgere un dibattito reale su un tema delicato come quello della giustizia, voterò, comunque, a favore dell'emendamento Fanfani 11,12, anche perché chiede la soppressione del comma 3. Quindi, esprimerò un voto favorevole sulla soppressione del comma 3.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rocchi, che però non mi pare sia presente in aula... Passiamo quindi all'intervento successivo.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Milana. Ne ha facoltà.
RICCARDO MILANA. Signor Presidente, vorrei riallacciarmi al ragionamento interrotto precedentemente a causa della brevità del tempo a nostra disposizione.
Mentre discutiamo in questi modi di questi argomenti, non vengono previste nel disegno di legge finanziaria le risorse adeguate per accelerare davvero i processi e non si discute assolutamente del problema dell'affollamento carcerario che questo Parlamento ha affrontato in altre circostanze, senza dare risposte concrete all'emergenza che oggi c'è nel nostro paese. Sono ben sessantamila...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Milana.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Carboni. Ne ha facoltà.
FRANCESCO CARBONI. Signor Presidente, esprimerò un voto favorevole sull'emendamento in esame. Ritengo sia una sorta di riduzione del danno che questo provvedimento vuole provocare al rito penale. Il provvedimento è finalizzato solo a ritardare i processi e a salvare imputati eccellenti. Il voto sarà favorevole, quindi, perché riduce il danno.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Carboni.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.
ROBERTO GUERZONI. Signor Presidente, vorrei dire che mi dispiace ma questa volta sono d'accordo con il mio collega, carissimo amico, Gasperoni, perché non è vero che questa discussione non ha senso: ha un senso e cioè quello per cui non si può cambiare il codice di procedura penale in questo modo! È la conferma di come si intenda cambiare la legge elettorale anche (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Guerzoni.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mazzarello. Ne ha facoltà.
GRAZIANO MAZZARELLO. Signor Presidente, stiamo facendo ostruzionismo contro la legge elettorale che ha il trucco, ma stiamo anche cercando di convincervi a cambiare la proposta di legge che stiamo esaminando: voi state stravolgendo il codice di procedura penale, allungate i processi, non date la certezza della pena, fate leggi sbagliate! Stateci a sentire!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Angioni. Ne ha facoltà.
FRANCO ANGIONI. Signor Presidente, anche a seguito di una valutazione superficiale, si comprende la necessità della soppressione del comma 3 dell'articolo 11 della proposta di legge al nostro esame, perché tale comma stravolge quanto disposto nei precedenti articoli. È questo, pertanto, il motivo per cui voterò a favore dell'emendamento in esame.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Maurandi. Ne ha facoltà.
PIETRO MAURANDI. Signor Presidente, continuo a ritenere incomprensibile il fatto che il Governo e la maggioranza abbiano accettato di condurre la discussione su questa proposta di legge in un simile clima, provocato, come è noto, dalla infelice proposta di riforma della legge elettorale. In fondo, però, forse una spiegazione c'è e cioè che...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Maurandi.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mosella. Ne ha facoltà.
DONATO RENATO MOSELLA. Signor Presidente, le regole sono la misura in base alla quale ciascuna forza politica rinuncia a qualche cosa: è un assunto semplice che in quest'aula dovrebbe regnare sovrano. Eppure, in queste ore ci costringete a questa maratona perché volete cambiare le regole!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Grandi. Ne ha facoltà.
ALFIERO GRANDI. Signor Presidente, mi permetto di insistere con lei! Guardi che, agli effetti delle regole che lei vuole stabilire, il fatto che parli un deputato per quaranta secondi o che parlino due deputati per venti secondi ciascuno, non cambia nulla! Quindi le chiederei su questo di fare una eccezione al regolamento che potrebbe servire a lei e all'attuale maggioranza (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Grandi.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ruta. Ne ha facoltà.
ROBERTO RUTA. Signor Presidente, la trovo raffreddato e mi immagino da cosa e da chi possa dipendere: immagino da chi le sta tirando i piedi (Si ride)! Ma lei si difenda comunque, nell'interesse della Camera e anche nell'interesse di questo provvedimento che - spero - non passi...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Ruta.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bottino. Ne ha facoltà.
ANGELO BOTTINO. Signor Presidente, penso al testo votato, alle modifiche apportate al codice di procedura penale ed a tutte le norme e mi auguro che la formula trovata apporti un vantaggio: sarebbe un peccato se anche queste norme potessero essere valutate quali norme ad personam...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Bottino.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Santino Adamo Loddo. Ne ha facoltà.
SANTINO ADAMO LODDO. Signor Presidente, mi sto rendendo conto che stiamo dando un brutto spettacolo! Direi di fare un passo indietro e di cercare di cantare tutti insieme l'inno di Mameli: «Fratelli d'Italia...» (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo - Si ride)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ruzzante. Ne ha facoltà. Prego, onorevole Ruzzante...
PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, ero rimasto un po' perplesso dalle abilità canore del collega...
Presidente, voterò a favore dell'emendamento Fanfani 11.12, che propone la soppressione del comma 3 dell'articolo 11 della presente proposta di legge.
Siamo arrivati all'ultimo emendamento, quindi...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Ruzzante.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Duilio. Ne ha facoltà.
LINO DUILIO. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento al nostro esame; mi permetta, però, di dire che è un po' avvilente la condizione in cui è ridotto il Parlamento sulla materia della giustizia, che dovrebbe essere nell'agenda politica la questione più alta. Ritengo che essere ridotti in questa condizione dovrebbe...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Duilio.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Quartiani. Ne ha facoltà.
ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, intendo ancora, se possibile, sottolineare come il surplus di attività cui sarà sottoposta la Corte di cassazione e l'allungamento dei tempi dei processi non potranno non riverberarsi sui costi del bilancio dello Stato!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bova. Ne ha facoltà.
DOMENICO BOVA. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento in esame insieme al gruppo dei Democratici di sinistra. Vorrei, però, sottoporle una questione che ritengo molto importante. Lei ha avuto un grande coraggio politico ad assumere quella decisione sui cosiddetti venti secondi da...
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Grotto. Ne ha facoltà.
FRANCO GROTTO. Signor Presidente, ritengo sia opportuno che la maggioranza prenda atto della situazione nella quale versa il Parlamento e si fermi; ritiri il progetto di pseudo riforma elettorale che tanti guasti sta determinando, non solo in Parlamento ma per l'intero paese...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Grotto.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cima. Ne ha facoltà.
LAURA CIMA. Signor Presidente, spero che con il provvedimento in esame abbia termine questa situazione, anche perché non ha più ragione di essere; dopo il voto in Germania, anche il vicepresidente del Consiglio dei ministri Fini mi pare si sia pronunciato contro il proporzionale.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Zanella. Ne ha facoltà.
LUANA ZANELLA. Signor Presidente, i colleghi che mi hanno preceduta - non solo del mio gruppo - hanno cercato di motivare in pochissimi secondi il voto favorevole sull'emendamento in esame.
Purtroppo, nel pochissimo, ridicolo tempo a disposizione...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Zanella.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Carbonella. Ne ha facoltà.
GIOVANNI CARBONELLA. Signor Presidente, l'intervento «patriottico» del collega Santino Loddo ci induce a riflettere sul modo con il quale procedono i nostri lavori. È assolutamente ingiustificabile la condotta che si sta seguendo in questa Assemblea, considerato che i problemi esistenti fuori dal palazzo, vissuti dalla gente, hanno bisogno...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Carbonella.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 11.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti442
Votanti 440
Astenuti 2
Maggioranza 221
Hanno votato sì 202
Hanno votato no 238).
Passiamo alla votazione dell'articolo 11.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, onorevoli, intendo richiamare l'attenzione soprattutto dei colleghi della maggioranza - entusiastici sostenitori dell'articolo 11 - ed osservare che la disposizione ora in esame prevede un meccanismo che neutralizzerà completamente gli effetti della proposta di legge.
Non so se il provvedimento debba «servire» a tizio o a caio; francamente, l'argomento non mi interessa molto. Ho l'impressione, tuttavia, che, se veramente persegue finalità connesse a processi in corso, nessuno dovrà ringraziare i proponenti di questo articolo 11.
Si sostiene che, in sostanza, bisogna semplificare la legislazione occorrendo impedire che, con la proposizione dell'appello del pubblico ministero contro sentenze di assoluzione o di prescrizione, o contro quelle assolutorie di cui al secondo comma dell'articolo 530 del codice di procedura penale si determini una modifica delle pronunzie; ebbene, tale principio poteva avere una sua validità.
Ma poi, all'articolo 11, si pretende di stabilire - attraverso quella «esilarante» modifica dell'articolo 606 in materia di ricorso per Cassazione (che giustamente ha sollevato gli interventi, animati ma profondi, del collega Bonito) - che, nei processi pendenti, l'appello già proposto dal pubblico ministero si converte in ricorso per Cassazione; ebbene, ci si dimentica di un elemento importante a causa del quale verranno meno i beneficiari reali di questa legge. Infatti, vi pare possibile immaginare che, introdotto il principio secondo il quale, sostanzialmente, la Cassazione si deve occupare della prova...
PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi, deve concludere!
VINCENZO SINISCALCHI. Senz'altro, Presidente.
Ebbene, vi pare possibile che nei sessanta giorni previsti dall'articolo in esame i pubblici ministeri non presentino motivi adeguati alla riforma da voi, improvvisamente, approvata introducendo la valutazione del fatto e della prova? Sarà la Cassazione ad annullare le sentenze accogliendo questi ricorsi.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.
LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, intervengo per annunciare che, anche per quanto mi riguarda, il voto sarà convintamente contrario all'approvazione della proposta di legge; per me, che sono un sostenitore convinto del monocameralismo, si tratta di una delle poche occasioni nelle quali sono contento dell'esistenza del bicameralismo perfetto, ovverossia della possibilità...
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, siamo decisamente contrari all'approvazione dell'articolo 11, che viola palesemente, e per l'ennesima volta, in questa legislatura, il secolare principio in forza del quale tempus regit actum!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Si tratta dell'articolo che vi smaschera, onorevoli colleghi, poiché, come è stato già affermato, contraddice il motivo che apparentemente sta alla base della proposta di legge in esame, vale a dire evitare due giudizi di merito a seguito di appello da parte del pubblico ministero, mentre al contrario li introducete! Si tratta, tuttavia, dell'articolo che vuole evitare a Silvio Berlusconi e all'onorevole Previti i processi di appello!
Se questi sono i motivi, abbiate almeno il coraggio di dirlo, ma non fate strame del codice di procedura penale!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Banti. Ne ha facoltà.
EGIDIO BANTI. Signor Presidente, si può ritenere che quello in esame sia l'articolo peggiore dell'intero provvedimento che ci è stato sottoposto. In questo caso, pertanto, il voto contrario che si è già manifestato sugli articoli che lo compongono è particolarmente motivato, proprio per il fatto che si avverte il sapore dell'ingiustizia, il profumo - che forse non è proprio un profumo...
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Previti. Ne ha facoltà.
CESARE PREVITI. Onorevole Kessler, è la terza volta che lei fa il mio nome per sostenere che questa proposta di legge sarebbe stata presentata a mio beneficio. Io ho soltanto un processo di appello, su appello purtroppo da me proposto, perché sono stato condannato in primo grado: non ho appelli di pubblici ministeri! Quindi, lei ha sbagliato: la prego di prenderne atto e di non indicarmi come beneficiario di questa proposta di legge, perché non lo sono per nessun verso (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, l'articolo in esame è sostanzialmente equivoco perché, da un lato, è stata soppressa la possibilità per il pubblico ministero di impugnare le sentenze di proscioglimento e, dall'altro, non si è avuto il coraggio di andare fino in fondo, creando così una figura ibrida, vale a dire quella della conversione dell'appello in ricorso per cassazione.
Io, onestamente, non l'avrei fatto, perché le scelte sono secche: o si sceglie la strada per cui non è impugnabile la sentenza di assoluzione, oppure non si può creare un istituto di questo tipo, che oggettivamente crea un disequilibrio totale! Ci vuole anche dignità: come dice Collodi, «quando s'è nati tonni, gli ha più dignità a morir sott'acqua che sotto olio»!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Giacco. Ne ha facoltà.
LUIGI GIACCO. Signor Presidente, come i colleghi Bonito e Fanfani, che mi hanno preceduto, mi sembra che stiamo legiferando senza buonsenso, poiché vi è una contraddizione in termini rispetto a questa proposta. Si modifica il codice...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Giacco.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Preda. Ne ha facoltà.
ALDO PREDA. Signor Presidente, si tratta indubbiamente dell'articolo peggiore dell'intero provvedimento, come hanno sostenuto anche i colleghi precedentemente intervenuti. Mi domando come si faccia a cambiare il codice di procedura penale in questo modo: infatti l'articolo 11, come abbiamo cercato di ripetere, è distorsivo dell'intero provvedimento!
Vorrei rilevare che oggi stiamo intervenendo in materia di giustizia in modo disorganico e parcellizzato, così come abbiamo spesso fatto in questi mesi. Si tratta di una modalità che rischia - non so se sia contro questa o quella persona - di essere indubbiamente...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Preda.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Duca. Ne ha facoltà.
EUGENIO DUCA. Signor Presidente, se non mi interrompe, concludo il mio intervento di quindici secondi! Come stavo dicendo prima, con una sola lettera è riuscito a fare tre pacchi raccomandati: oltre che al suo capo di gabinetto, al suo nipotino ed anche al figlio del suo consulente! In altri termini, con una sola lettera - efficace risparmio di questo Governo! - tre pacchi raccomandati in un colpo solo! Questa sì che è «finanza creativa»!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.
ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per stigmatizzare anch'io, come hanno precedentemente fatto altri colleghi, l'articolo 11. Si tratta di un articolo sicuramente emblematico dell'intero provvedimento, ed è certamente anche il peggiore. È questa la ragione per la quale intendo rimarcare, a titolo personale, il mio voto contrario. Approfittando anche del fatto che è in corso una discussione, proseguo il mio intervento e guadagno qualche secondo...
CESARE RIZZI. Tempo!
ROBERTO GIACHETTI. Non me ne vogliano i colleghi che, magari, saranno penalizzati per questo motivo; tuttavia, per tornare all'argomento, è questa la ragione per la quale...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Giachetti.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Panattoni. Ne ha facoltà.
GIORGIO PANATTONI. Signor Presidente, siamo arrivati all'epilogo di una brutta storia e, come sempre quando si arriva alla fine di una storia che provoca malessere, ci si sente particolarmente a disagio. Credo che questo sia un sentimento proprio anche dei disattenti colleghi della maggioranza, almeno di quelli che hanno un briciolo di buonsenso...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Panattoni.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Frigato. Ne ha facoltà.
GABRIELE FRIGATO. Signor Presidente, ricordo al Governo, in preparazione della prossima legge finanziaria, di prevedere giusti finanziamenti nel capitolo del Ministero della giustizia, almeno per la carta delle fotocopiatrici, almeno per il fondo degli straordinari, almeno per...
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.
MARIO LETTIERI. Signor Presidente, pochi giorni fa ho incontrato un cittadino del mio collegio elettorale, che ha un processo civile in corso che dura da nove anni, ed ancora non ne vede la fine! Il suo avvocato gli ha detto: «vedremo». Questo cittadino mi ha domandato: «Ma cosa sta facendo il Parlamento in materia di giustizia, per accelerarne gli esiti, ossia le sentenze, siano esse favorevoli o sfavorevoli?». Con franchezza, gli ho risposto che negli ultimi quattro anni si è parlato molto di giustizia, ma le norme finora approvate, con diverse leggi, hanno tutt'al più risolto alcuni casi particolare, ma non hanno affatto inciso sulla riduzione dei termini...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Lettieri.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bulgarelli. Ne ha facoltà.
MAURO BULGARELLI. Signor Presidente, è scontato il mio «no» a questo provvedimento. Volevo chiederle se sia possibile accorpare tutti gli interventi, quanto meno nel resoconto finale. Perché se fosse possibile farlo, nei resoconti sommario e stenografico, credo che ciò darebbe un'idea completa del dibattito che si è svolto in quest'aula su un provvedimento che riguarda la giustizia.
PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Rocchi che aveva chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale...
CARLA ROCCHI. Signor Presidente, sono presente!
PRESIDENTE. Onorevole Rocchi, in precedenza, quando aveva chiesto di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Fanfani 11.12, l'avevo chiamata e non era presente. Non ho compiuto un reato di lesa maestà! Comunque, parli pure.
CARLA ROCCHI. Signor Presidente, non posso mancare due volte al suo richiamo...
PRESIDENTE. Bravissima!
CARLA ROCCHI. Questa volta ci sono! E intervengo per dire che questo articolo, per noi, vale come «riduzione del danno». La soppressione di questo articolo renderebbe, infatti, meno grave e meno pesante un provvedimento che ci sembra pessimo. Se la giustizia è stata la «droga» di questa maggioranza, noi operiamo per la giustizia un tentativo di «riduzione del danno» (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi, l'Unione - Una voce dai banchi dei deputati del gruppo Misto-Verdi, l'Unione: Brava Carla!).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Milana. Ne ha facoltà.
RICCARDO MILANA. Signor Presidente, continua la discussione di questo provvedimento in un modo frammentario, tra la distrazione della Camera, qualche telefonata del Presidente, senza che si affrontino i nodi veri, quale - ad esempio - quello delle risorse per accelerare i processi, o della riforma del processo...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Milana.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Carboni. Ne ha facoltà.
FRANCESCO CARBONI. Signor Presidente, come ho già detto, esprimerò un voto contrario. Questo provvedimento, farraginoso e contraddittorio, ha una sola finalità: paralizzare i processi, rendere tutto più difficile, conquistare l'impunità con le prescrizioni e di ciò, evidentemente, possono avvantaggiarsi gli imputati...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Carboni.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.
ROBERTO GUERZONI. Signor Presidente, non potendo discutere con la maggioranza e con il Governo, dobbiamo discutere tra di noi. Quindi, dico al collega Quartiani che l'argomentazione dei costi, che egli ha addotto per motivare il suo voto negativo, non è sufficiente. Il nostro «no» deve essere anche sul merito, perché si parla di giustizia, di diritti dei cittadini (Applausi di deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mazzarello. Ne ha facoltà.
GRAZIANO MAZZARELLO. Signor Presidente, è un peccato che i colleghi della maggioranza non abbiano voluto svolgere un confronto vero, anzitutto assentandosi dall'aula e, quindi, impedendo al Parlamento di funzionare e, poi, non discutendo con noi le proposte di modifica che abbiamo avanzato su un brutto provvedimento, che va nella direzione (Applausi di deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Mazzarello.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Angioni. Ne ha facoltà.
FRANCO ANGIONI. Signor Presidente, l'articolo 11 del provvedimento si compone di tre commi. Abbiamo presentato tre emendamenti - uno per comma - e, di conseguenza, abbiamo già espresso una sintesi dell'atteggiamento che manteniamo nei riguardi di tale articolo: voto contrario.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Maurandi. Ne ha facoltà.
PIETRO MAURANDI. Signor Presidente, credo, alla fine della discussione di questo provvedimento, di aver capito perché il Governo ha accettato di collocare la discussione stessa in un contesto poco costruttivo. Infatti, alla luce dell'articolo 11 - e, in particolare, sullo stesso articolo - è evidente che si tratta di un provvedimento pessimo, di un pessimo...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Maurandi.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mosella. Ne ha facoltà.
DONATO RENATO MOSELLA. Signor Presidente, nonostante la frammentarietà dei nostri interventi, per motivi oggettivi, stiamo svolgendo una faticosa azione ostruzionistica dettata da nobili principi. Tuttavia, vi è una riflessione, che mai come in questa fase finale viene alla luce: i cittadini che ci seguono hanno compreso che, ancora una volta...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Mosella.
Constato l'assenza degli onorevoli Grandi e Ruta, che avevano chiesto di parlare: s'intende che vi abbiano rinunziato.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bottino. Ne ha facoltà.
ANGELO BOTTINO. Signor Presidente, sono contrario all'impostazione dell'articolo 11 e sono convinto che, forse, vi è una verità, una combinazione di motivazioni che hanno portato a modificare un testo per necessità o per convenienza; sicuramente, non perché questo testo richiedeva veramente tali modifiche...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Bottino.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ruzzante. Ne ha facoltà.
PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, con l'articolo 11 siamo giunti ad esaminare l'ultimo articolo di questo provvedimento, sul quale esprimeremo un voto contrario.
Ricordo, peraltro, che l'opposizione ha presentato 85 ordini del giorno, che consentiranno di approfondire ulteriormente i contenuti dello stesso.
PRESIDENTE. Onorevole Ruzzante, lei è ottimista!
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ceremigna. Ne ha facoltà.
ENZO CEREMIGNA. Signor Presidente, i colleghi che mi hanno preceduto hanno illustrato, con accenti particolari ed anche in punta di dottrina, come questo articolo e, complessivamente, il provvedimento in esame peggiorino di molto il nostro codice di procedura penale.
Si tratta di una nuova operazione in perdita concernente la sfigurata giustizia italiana. Noi deputati socialisti non abbiamo avuto il tempo necessario per esprimere meglio le nostre motivazioni ed i nostri intendimenti sul provvedimento in esame. D'altronde, per i piccoli gruppi il tempo è sempre più che limitato, praticamente inesistente. Dunque, vorrei richiamare...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Ceremigna.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Duilio. Ne ha facoltà.
LINO DUILIO. Signor Presidente, ritengo che l'articolo 11 sia la norma peggiore di un provvedimento complessivamente pessimo. Peraltro, qualche collega ha già sottolineato che tale norma si rivelerà anche inefficace, perché la Cassazione entrerà nel merito di nuovi motivi di legittimità, che entro sessanta giorni saranno eccepiti. Quindi, abbiamo prodotto un danno...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Duilio.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Quartiani. Ne ha facoltà.
ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, vorrei rassicurare l'onorevole Guerzoni: non parlerò più dei costi di questo provvedimento, anche perché, come l'onorevole Siniscalchi, sono convinto che in questa sede non interessa sapere a chi serva la legge. Le leggi vanno concepite con effetto erga omnes e devono servire i cittadini, i loro diritti, e anche definirne i doveri, vieppiù in materia di giustizia ...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Quartiani.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bova. Ne ha facoltà.
DOMENICO BOVA. Signor Presidente, esprimeremo un voto contrario sull'articolo 11. Lei si renderà conto che tale norma, così come è stata concepita, è indicativa in senso negativo della proposta di legge in esame, che riteniamo essere farraginosa e contraddittoria e che non affronta...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Bova.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Grotto. Ne ha facoltà.
FRANCO GROTTO. Signor Presidente, intervengo sul tema chiedendole se non le sembra che la dignità del Parlamento e di noi parlamentari stia perdendo veramente valore. Mi domando: sono queste le risposte che dovremmo dare ai cittadini? Non è il caso di riprendere i veri problemi che interessano la collettività...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Grotto.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cima. Ne ha facoltà.
LAURA CIMA. Signor Presidente, i Verdi esprimeranno un voto contrario sull'articolo 11, perché è il coronamento di questo provvedimento discutibile, fatto in un contesto ancora più discutibile, che ha portato...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Cima.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Gasperoni. Ne ha facoltà.
PIETRO GASPERONI. Signor Presidente, torno sull'argomento per dire che converrà con me sul fatto che ci si trova di fronte ad un dibattito poco più che virtuale, ai limiti dell'imbarazzo di tutti i parlamentari. Pertanto, desidero ulteriormente rivolgere un appello alla maggioranza: correggete questo vostro indirizzo e liberate il Parlamento dall'imbarazzo generale e dalla sua...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Gasperoni.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Zanella. Ne ha facoltà.
LUANA ZANELLA. Credo che, pur nell'estrema sintesi del suo intervento, la collega Rocchi abbia ben espresso il pensiero che anche io nutro rispetto al provvedimento e alla motivazione, per cui è giusto...
PRESIDENTE. Avevano chiesto di parlare gli onorevoli Dorina Bianchi e Sinisi, ma non sono presenti in aula.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Pasetto. Ne ha facoltà.
GIORGIO PASETTO. Signor Presidente, noi conosciamo ed apprezziamo le sue doti di mediazione e di garante di questa istituzione fondamentale per la vita del paese. Credo che sia opportuno, a questo punto, interrompere l'esame del provvedimento, perché ci troviamo di fronte ad una maggioranza chiusa e sorda. Figuriamoci se ce la troviamo di fronte...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Pasetto.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Carbonella. Ne ha facoltà.
GIOVANNI CARBONELLA. Volevo continuare il ragionamento interrotto, dati i tempi, per affermare che, per quanto ci riguarda, riteniamo che l'atteggiamento tenuto sia irriguardoso nei confronti del popolo italiano. Si propone un provvedimento che meriterebbe una grande attenzione (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo) ...
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 11, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 449
Votanti 448
Astenuti1
Maggioranza 225
Hanno votato sì 240
Hanno votato no 208).
Prendo atto che gli onorevoli Stagno d'Alcontres e Gerardo Bianco non sono riusciti a votare e che quest'ultimo avrebbe voluto esprimere voto contrario.
(Esame degli ordini del giorno - A.C. 4604)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (vedi l'allegato A - A.C. 4604 sezione 5).
Onorevoli colleghi, poiché in sede di esame degli emendamenti ho concesso un rilevante ampliamento dei tempi rispetto a quelli previsti dal contingentamento, con riferimento agli ordini del giorno, il cui contenuto, peraltro, è agevolmente desumibile dal testo dei medesimi, ritengo di chiedere il parere del Governo e di procedere successivamente al voto dei singoli documenti per le cui votazioni i presentatori insistano.
Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?
JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo formula un invito al ritiro di tutti gli ordini del giorno presentati, che, altrimenti, il Governo non accetta.
PRESIDENTE. Prendo atto che gli onorevoli Colasio, Fanfani, Morgando, Delbono, Lettieri, Frigato, Banti, Milana, Merlo e Lusetti insistono per la votazione dei loro ordini del giorno.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Colasio n. 9/4604/1, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 450
Votanti 446
Astenuti 4
Maggioranza 224
Hanno votato sì 209
Hanno votato no 237).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Fanfani n. 9/4604/2, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 462
Votanti 459
Astenuti 3
Maggioranza 230
Hanno votato sì 215
Hanno votato no 244).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Morgando n. 9/4604/3, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 462
Votanti 459
Astenuti 3
Maggioranza 230
Hanno votato sì 213
Hanno votato no 246).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Delbono n. 9/4604/4, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 452
Votanti 449
Astenuti 3
Maggioranza 225
Hanno votato sì 210
Hanno votato no 239).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Lettieri n. 9/4604/5, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 459
Votanti 456
Astenuti 3
Maggioranza 229
Hanno votato sì 212
Hanno votato no 244).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Frigato n. 9/4604/6, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 460
Votanti 458
Astenuti 2
Maggioranza 230
Hanno votato sì 215
Hanno votato no 243).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Banti n. 9/4604/7, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 461
Votanti 457
Astenuti 4
Maggioranza 229
Hanno votato sì 213
Hanno votato no 244).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Milana n. 9/4604/8, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 457
Votanti 454
Astenuti 3
Maggioranza 228
Hanno votato sì 212
Hanno votato no 242).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Merlo n. 9/4604/9, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 457
Votanti 453
Astenuti 4
Maggioranza 227
Hanno votato sì 212
Hanno votato no 241).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Lusetti n. 9/4604/10, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 460
Votanti 457
Astenuti 3
Maggioranza 229
Hanno votato sì 216
Hanno votato no 241).
MARCO BOATO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, so che i tempi sono esauriti: non lo abbiamo contestato. Mi chiedo, però, se sia immaginabile che il Governo esprima un parere «all'ingrosso». Si tratta di ordini del giorno, ad esempio quello da me presentato, che hanno una motivazione. Chiederei al Governo di motivare...
PRESIDENTE. Onorevole Boato, il Governo è nella piena legittimità di comportarsi come si è comportato. Se lei ha considerazioni da fare su un ordine del giorno in particolare può chiedere chiarimenti al Governo, che può confermare o meno il parere espresso. Di quale ordine del giorno si tratta?
MARCO BOATO. Mi riferisco all'ordine del giorno a mia firma...
PRESIDENTE. Lo chiederò al Governo quando ci arriveremo.
Prendo atto che l'onorevole Rocchi insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/4604/11.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Rocchi n. 9/4604/11, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 464
Votanti 463
Astenuti 1
Maggioranza 232
Hanno votato sì 220
Hanno votato no 243).
ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, vorrei conoscere il parere del Governo...
PRESIDENTE. Il Governo ha già espresso il proprio parere: invito al ritiro o parere contrario.
ANTONIO BOCCIA. Però, il mio era un ordine del giorno...
PRESIDENTE. Onorevole Santelli, ha qualche considerazione da svolgere?
JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. No, signor Presidente.
PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno da Boccia n. 9/4604/12 a Rugghia n. 9/4604/40 insistono per la votazione.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Boccia n. 9/4604/12, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 464
Votanti 463
Astenuti 1
Maggioranza 232
Hanno votato sì 221
Hanno votato no 242).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Papini n. 9/4604/13, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 460
Votanti 458
Astenuti 2
Maggioranza 230
Hanno votato sì 217
Hanno votato no 241).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Bottino n. 9/4604/14, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 461
Votanti 460
Astenuti 1
Maggioranza 231
Hanno votato sì 220
Hanno votato no 240).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Tuccillo n. 9/4604/15, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 462
Votanti 460
Astenuti 2
Maggioranza 231
Hanno votato sì 217
Hanno votato no 243).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Duilio n. 9/4604/16, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 455
Votanti 454
Astenuti 1
Maggioranza 228
Hanno votato sì 217
Hanno votato no 237).
Prendo atto che l'onorevole Volonté non è riuscito a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Nicola Rossi n. 9/4604/17, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 464
Votanti 460
Astenuti 4
Maggioranza 231
Hanno votato sì 218
Hanno votato no 242).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Calzolaio n. 9/4604/18, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 461
Votanti 459
Astenuti 2
Maggioranza 230
Hanno votato sì 218
Hanno votato no 241).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Benvenuto n. 9/4604/19, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 467
Votanti 466
Astenuti 1
Maggioranza 234
Hanno votato sì 218
Hanno votato no 248).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Bielli n. 9/4604/20, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 461
Votanti 456
Astenuti 5
Maggioranza 229
Hanno votato sì 208
Hanno votato no 248).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Bolognesi n. 9/4604/21, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 462
Votanti 458
Astenuti 4
Maggioranza 230
Hanno votato sì 214
Hanno votato no 244).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Capitelli n. 9/4604/22, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 466
Votanti 464
Astenuti 2
Maggioranza 233
Hanno votato sì 218
Hanno votato no 246).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Bova n. 9/4604/23, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 462
Votanti 459
Astenuti 3
Maggioranza 230
Hanno votato sì 215
Hanno votato no 244).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Filippeschi n. 9/4604/24, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 463
Votanti 459
Astenuti 4
Maggioranza 230
Hanno votato sì 214
Hanno votato no 245).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Carboni n. 9/4604/25, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 454
Votanti 453
Astenuti 1
Maggioranza 227
Hanno votato sì 211
Hanno votato no 242).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Rossiello n. 9/4604/26, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 456
Votanti 453
Astenuti 3
Maggioranza 227
Hanno votato sì 208
Hanno votato no 245).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Cennamo n. 9/4604/27, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 461
Votanti 459
Astenuti 2
Maggioranza 230
Hanno votato sì 215
Hanno votato no 244).
Prendo atto che l'onorevole Pinto non è riuscita ad esprimere il proprio voto.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Sasso n. 9/4604/28, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 462
Votanti 459
Astenuti 3
Maggioranza 230
Hanno votato sì 216
Hanno votato no 243).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Chianale n. 9/4604/29, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 463
Votanti 461
Astenuti 2
Maggioranza 231
Hanno votato sì 217
Hanno votato no 244).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Buglio n. 9/4604/30, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 463
Votanti 456
Astenuti 7
Maggioranza 229
Hanno votato sì 152
Hanno votato no 304).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Fumagalli n. 9/4604/31, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 462
Votanti 458
Astenuti 4
Maggioranza 230
Hanno votato sì 206
Hanno votato no 252).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Susini n. 9/4604/32, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 458
Votanti 447
Astenuti 11
Maggioranza 224
Hanno votato sì 160
Hanno votato no 287).
Prendo atto che l'onorevole Pinto non è riuscita ad esprimere il proprio voto.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Cazzaro n. 9/4604/33, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 462
Votanti 458
Astenuti 4
Maggioranza 230
Hanno votato sì 207
Hanno votato no 251).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Vianello n. 9/4604/34, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 448
Votanti 446
Astenuti 2
Maggioranza 224
Hanno votato sì 213
Hanno votato no 233).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Mazzarello n. 9/4604/35, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 466
Votanti 460
Astenuti 6
Maggioranza 231
Hanno votato sì 215
Hanno votato no 245).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Soda n. 9/4604/36, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 454
Votanti 450
Astenuti 4
Maggioranza 226
Hanno votato sì 212
Hanno votato no 238).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Nieddu n. 9/4604/37, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 461
Votanti 459
Astenuti 2
Maggioranza 230
Hanno votato sì 217
Hanno votato no 242).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Stramaccioni n. 9/4604/38, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 458
Votanti 457
Astenuti 1
Maggioranza 229
Hanno votato sì 211
Hanno votato no 246).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Gasperoni n. 9/4604/39, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 457
Votanti 456
Astenuti 1
Maggioranza 229
Hanno votato sì 214
Hanno votato no 242).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Rugghia n. 9/4604/40, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 459
Votanti 457
Astenuti 2
Maggioranza 229
Hanno votato sì 214
Hanno votato no 243).
Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno da Mariotti n. 9/4604/41 a Bogi n. 9/4604/76 insistono per la votazione.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Mariotti n. 9/4604/41, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 459
Votanti 455
Astenuti 4
Maggioranza 228
Hanno votato sì 210
Hanno votato no 245).
Prendo atto che l'ordine del giorno Guerzoni n. 9/4604/42 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Roberto Barbieri n. 9/4604/43, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 456
Votanti 452
Astenuti 4
Maggioranza227
Hanno votato sì 206
Hanno votato no 246).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Oliverio n. 9/4604/44, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 463
Votanti 460
Astenuti 3
Maggioranza231
Hanno votato sì 212
Hanno votato no 248).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Sandri n. 9/4604/45, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 453
Votanti 451
Astenuti 2
Maggioranza 226
Hanno votato sì 205
Hanno votato no 246).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Nannicini n. 9/4604/46, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 465
Votanti 463
Astenuti 2
Maggioranza 232
Hanno votato sì 210
Hanno votato no 253).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Maurandi n. 9/4604/47, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 464
Votanti 462
Astenuti 2
Maggioranza 232
Hanno votato sì 216
Hanno votato no 246).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Zanotti n. 9/4604/48, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 464
Votanti 461
Astenuti 3
Maggioranza 231
Hanno votato sì 219
Hanno votato no 242).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Abbondanzieri n. 9/4604/49, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 461
Votanti 457
Astenuti 4
Maggioranza 229
Hanno votato sì 218
Hanno votato no 239).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Caldarola n. 9/4604/50, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 460
Votanti 458
Astenuti 2
Maggioranza 230
Hanno votato sì 206
Hanno votato no 252).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Sabattini n. 9/4604/51, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 464
Votanti 461
Astenuti 3
Maggioranza 231
Hanno votato sì 204
Hanno votato no 257).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Tolotti n. 9/4604/52, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 278
Votanti 277
Astenuti 1
Maggioranza 139
Hanno votato sì 123
Hanno votato no 154
Sono in missione 51 deputati).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Cabras n. 9/4604/53, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 457
Votanti 454
Astenuti 3
Maggioranza 228
Hanno votato sì 215
Hanno votato no 239).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Lumia n. 9/4604/54, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 457
Votanti 454
Astenuti 3
Maggioranza 228
Hanno votato sì 204
Hanno votato no 250).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Luongo n. 9/4604/55, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 463
Votanti 461
Astenuti 2
Maggioranza 231
Hanno votato sì 214
Hanno votato no 247).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Finocchiaro n. 9/4604/56, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 450
Votanti 446
Astenuti 4
Maggioranza 224
Hanno votato sì 204
Hanno votato no 242).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Mancini n. 9/4604/57, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 465
Votanti 463
Astenuti 2
Maggioranza 232
Hanno votato sì 215
Hanno votato no 248).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Michele Ventura n. 9/4604/58, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 457
Votanti 455
Astenuti 2
Maggioranza 228
Hanno votato sì 213
Hanno votato no 242).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Pinotti n. 9/4604/59, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 462
Votanti 458
Astenuti 4
Maggioranza 230
Hanno votato sì 215
Hanno votato no 243).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Cialente n. 9/4604/60, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 462
Votanti 457
Astenuti 5
Maggioranza 229
Hanno votato sì 205
Hanno votato no 252).
Prendo atto che l'onorevole Mondello non è riuscita a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Rotundo n. 9/4604/61, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 458
Votanti 456
Astenuti 2
Maggioranza 229
Hanno votato sì 213
Hanno votato no 243).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Piglionica n. 9/4604/62, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 461
Votanti 459
Astenuti 2
Maggioranza 230
Hanno votato sì 208
Hanno votato no 251).
Prendo atto che l'onorevole Perrotta non è riuscito a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Quartiani n. 9/4604/63, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 460
Votanti 458
Astenuti 2
Maggioranza 230
Hanno votato sì 197
Hanno votato no 261).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Marone n. 9/4604/64, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 465
Votanti 463
Astenuti 2
Maggioranza 232
Hanno votato sì 212
Hanno votato no 251).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Sereni n. 9/4604/65, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 456
Votanti 453
Astenuti 3
Maggioranza 227
Hanno votato sì 208
Hanno votato no 245).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Agostini n. 9/4604/66, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 464
Votanti 462
Astenuti 2
Maggioranza 232
Hanno votato sì 215
Hanno votato no 247).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Adduce n. 9/4604/67, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 463
Votanti 458
Astenuti 5
Maggioranza 230
Hanno votato sì 192
Hanno votato no 266).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Minniti n. 9/4604/68, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 466
Votanti 464
Astenuti 2
Maggioranza 233
Hanno votato sì 215
Hanno votato no 249).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Leoni n. 9/4604/69, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 461
Votanti 459
Astenuti 2
Maggioranza 230
Hanno votato sì 210
Hanno votato no 249).
Prendo atto che l'onorevole Perrotta non è riuscito a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Siniscalchi n. 9/4604/70, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 464
Votanti 463
Astenuti 1
Maggioranza 232
Hanno votato sì 216
Hanno votato no 247).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Nigra n. 9/4604/71, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 469
Votanti 467
Astenuti 2
Maggioranza 234
Hanno votato sì 217
Hanno votato no 250).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Olivieri n. 9/4604/72, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 450
Votanti 446
Astenuti 4
Maggioranza 224
Hanno votato sì 204
Hanno votato no 242).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Bonito n. 9/4604/73, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 462
Votanti 459
Astenuti 3
Maggioranza 230
Hanno votato sì 211
Hanno votato no 248).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Montecchi n. 9/4604/74, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 465
Votanti 463
Astenuti 2
Maggioranza 232
Hanno votato sì 215
Hanno votato no 248).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Maran n. 9/4604/75, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 465
Votanti 464
Astenuti 1
Maggioranza 233
Hanno votato sì 209
Hanno votato no 255).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Bogi n. 9/4604/76, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 460
Votanti 458
Astenuti 2
Maggioranza 230
Hanno votato sì 214
Hanno votato no 244).
Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno da Magnolfi n. 9/4604/77 a Zanella n. 9/4704/82 insistono per la votazione.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Magnolfi n. 9/4604/77, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 449
Votanti 445
Astenuti 4
Maggioranza 223
Hanno votato sì 207
Hanno votato no 238).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Innocenti n. 9/4604/78, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 452
Votanti 450
Astenuti 2
Maggioranza 226
Hanno votato sì 212
Hanno votato no 238).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Ruzzante n. 9/4604/79, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 458
Votanti 456
Astenuti 2
Maggioranza 229
Hanno votato sì 214
Hanno votato no 242).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Raffaella Mariani n. 9/4604/80, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 455
Votanti 452
Astenuti 3
Maggioranza 227
Hanno votato sì 213
Hanno votato no 239).
Accantoniamo l'ordine del giorno Boato n. 9/4604/81, che esamineremo alla fine.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Zanella n. 9/4604/82, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 461
Votanti 458
Astenuti 3
Maggioranza 230
Hanno votato sì 216
Hanno votato no 242).
Prendo atto che l'onorevole Cima ritira il suo ordine del giorno n. 9/4604/83.
Prendo atto altresì che i presentatori degli ordini del giorno da Bulgarelli n. 9/4604/84 a Mantini n. 9/4604/86 insistono per la votazione.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Bulgarelli n. 9/4604/84, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 465
Votanti 461
Astenuti 4
Maggioranza 231
Hanno votato sì 216
Hanno votato no 245).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Martella n. 9/4604/85, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 462
Votanti 461
Astenuti 1
Maggioranza 231
Hanno votato sì 208
Hanno votato no 253).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Mantini n. 9/4604/86, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 458
Votanti 451
Astenuti 7
Maggioranza 226
Hanno votato sì 194
Hanno votato no 257).
Chiedo al sottosegretario Santelli di precisare il parere del Governo sull'ordine del giorno Boato n. 9/4604/81.
JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Boato nella parte motiva premette un giudizio negativo sul provvedimento in esame che, ovviamente, il Governo non può condividere. In particolare, si prevedono situazioni di incertezza e confusione che a nostro parere non sussisteranno.
Inoltre il suddetto ordine del giorno, nella parte dispositiva, fa riferimento ad un monitoraggio sulla legge da svolgersi entro tre mesi, che ad avviso del Governo appare incongruo.
PRESIDENTE. Onorevole Boato, nel caso in cui acceda ad espungere dal testo dello suo ordine del giorno la parte motiva e se il periodo per lo svolgimento del monitoraggio si estendesse a 6 mesi, forse il Governo potrebbe modificare il parere espresso in precedenza.
Onorevole Santelli, qual è il parere del Governo nel caso di una riformulazione di questo tipo?
JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo può accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno se riformulato nel senso di precisare che il monitoraggio sarà svolto entro un tempo congruo, ma senza l'indicazione di un termine preciso.
PRESIDENTE. Onorevole Boato, accetta la riformulazione proposta dal Governo?
MARCO BOATO. Signor Presidente, in effetti la parte motiva del mio ordine del giorno contiene un giudizio critico, dunque comprendo che il Governo non la possa accettare. Tuttavia, ritengo che il semplice accoglimento come raccomandazione, anche nel caso di una estensione del termine per lo svolgimento del monitoraggio, sia assolutamente ridicolo (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Prendo atto, dunque, che l'onorevole Boato insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/4604/81, non accettandone la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine delgiorno Boato n. 9/4604/81, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 444
Votanti 440
Astenuti 4
Maggioranza 221
Hanno votato sì 194
Hanno votato no 246).
È così esaurito l'esame degli ordini del giorno presentati.
(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 4604)
PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.
Ha chiesto di parlare dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.
SERGIO COLA. Signor Presidente, di fronte al silenzio della maggioranza motivato dall'ostruzionismo, mi sembra doveroso svolgere qualche considerazione.
Ho sentito dire dall'onorevole Bonito che il provvedimento in esame, vista la sua importanza, non doveva essere approvato in questo particolare momento. Non vedo perché un testo, che è espressione di principi non solo recepiti dalla Costituzione, ma soprattutto dalle convenzioni internazionali, non debba trovare seguito.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI (ore 18,57)
SERGIO COLA. Inoltre, si è affermato che questo provvedimento si sarebbe dovuto inquadrare nell'ambito di una riforma complessiva del codice di rito. Anche in questo caso siamo di fronte ad osservazioni assurde e illogiche.
Se un provvedimento è giusto, lo si approva subito; se invece si deve aspettare la riforma del codice di rito, si devono attendere ancora molti anni.
Un'altra osservazione proviene per la verità dagli onorevoli Pisapia e Buemi, secondo i quali questo provvedimento violerebbe l'articolo 111 della Costituzione, relativo alla parità delle parti. A mio avviso questa osservazione è priva di ogni fondamento; a parte il principio ormai recepito ed enunciato da Carnelutti, secondo il quale il processo è già di per sé una pena, mi sembra che si debbano fare alcune riflessioni doverose in proposito. Il pubblico ministero è il dominus delle indagini preliminari, senza alcun tipo di interlocuzione da parte dell'indagato. Inoltre, il pubblico ministero non paga neppure una lira perché le spese sono a carico dello Stato; egli non porta a conoscenza, se non in casi eccezionali, quanto acquisisce tramite le indagini investigative; infatti, passa per il vaglio del giudice delle indagini preliminari ed infine si arriva ad una sentenza di primo grado. Dal punto di vista della parità delle parti, mi sembra che ci troviamo di fronte ad un equilibrio violato, non a favore dell'imputato, bensì del pubblico ministero. Tra l'altro, l'imputato deve sobbarcarsi anni ed anni di disagi e di spese.
Occorre anche sottolineare un ulteriore aspetto che a me pare determinante. Il principio secondo il quale l'imputato ha diritto a proporre appello è sancito nel Protocollo n. 7 della Convenzione dei diritti dell'uomo e nella sentenza n. 94 del 1998 della Corte costituzionale; in questa sentenza si afferma esplicitamente che nell'articolo 24 della Costituzione trova tutela l'appello proposto dall'imputato, mentre altrettanta rilevanza costituzionale non si rinviene per quanto riguarda l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di assoluzione.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, si è pronunciata nello stesso senso, negando che tale diritto trovi tutela costituzionale da parte del pubblico ministero, al contrario di quanto avviene per l'imputato. Vorrei anche ricordare quanto affermato dall'onorevole Bertolini durante la sua relazione: in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del 2004, il procuratore generale - onorevole Bonito mi rivolgo soprattutto a lei, così attento - nei cui confronti non si può che manifestare stima, ha ribadito che al pubblico ministero non è riconosciuto questo diritto a livello costituzionale, come invece avviene per l'imputato.
Ma allora cosa vogliamo dire? Vogliamo parlare dell'obbligatorietà dell'azione penale? Questo argomento non è per nulla inerente perché il pubblico ministero può anche rinunciare a presentare appello in quanto non esiste alcun obbligo di farlo.
Il principio di cui si è parlato molte volte e su cui si basa il provvedimento in oggetto è quello secondo cui la condanna deve essere affermata, al di là di ogni ragionevole dubbio. Mi sembra che un'assoluzione in primo grado, cui faccia seguito una condanna in secondo grado, violi prudentemente tale principio.
In merito all'articolo 606, relativo all'allargamento del ricorso innanzi alla Corte di cassazione, vorrei sottolineare che a mio avviso si tratta di un provvedimento giustissimo perché si dà la possibilità al supremo collegio di andare al di là della ristretta formula attuale, che regola la norma in oggetto.
Concludo il mio intervento con il seguente rilievo: l'onorevole Mantini ha affermato che con l'approvazione di questo principio si determinerebbe uno stravolgimento totale dell'attuale assetto processuale. Come è stato detto più volte, non è vero che tempus regit actum in relazione a processi non divenuti definitivi. Nel momento in cui non si applicano queste norme ai processi in corso, si viola il principio chiarissimo, stabilito nel nostro codice, sia di diritto sostantivo che rituale.
In modo molto succinto, non potevamo omettere di esprimere le nostre valutazioni, basate su fatti e non solo chiacchiere, demagogia o assurde motivazioni di carattere ostruzionistico. Questo provvedimento fa onore alla nostra civiltà giuridica e al diritto italiano. Chi non lo vota, lo fa per ragioni politiche e non sarà mai in pace con la propria coscienza.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, siamo contrari al provvedimento in esame, che pure ha visto, soprattutto nel lavoro della relatrice, un paziente tentativo di riconduzione a razionalità in alcune norme. Ho già fatto riferimento a una mia proposta di legge, ispirata a razionalità, che è stata recepita e che abbiamo votato, così come vi è stato un voto comune tra maggioranza e opposizione anche su altre norme. Tuttavia, siamo contrari proprio per ragioni inverse a quelle di carattere politico, vale a dire per ragioni che riguardano il nostro specifico lavoro di componenti la Commissione giustizia, nonché, se mi è consentito, di operatori del diritto.
Il testo in esame nasceva da una proposta dell'onorevole Pecorella, risalente al febbraio dello scorso anno, con la quale si intendeva sostanzialmente, aderendo ad orientamenti di carattere internazionale, porre un limite al giudizio di appello nel caso di assoluzione. Il primo punto di dissenso, che oggi, onorevole relatore, torna di notevole attualità, proprio perché il provvedimento si è «caricato» di una serie di altre norme che finiscono per neutralizzare l'articolo 1, riguardava l'esigenza di precisare meglio la portata dell'articolo stesso, e quindi se occorresse impedire al pubblico ministero l'appello, che è il luogo di completamento dell'accertamento delle prove, nel caso in cui la sentenza fosse stata emessa ai sensi dell'articolo 530, capoverso, del codice di procedura penale, vale a dire con un'ipotesi di dubbio, o nel caso in cui fosse stato concesso il beneficio delle attenuanti generiche e riconosciuta la prescrizione.
Ritenevamo e riteniamo, e lo abbiamo sostenuto pur nell'inevitabile concitazione di fatti che mi interessano poco, perché riguardano l'accavallarsi di altri provvedimenti legislativi, che sarebbe stato più opportuno evitare che nell'unico concetto di assoluzione venissero inglobate situazioni completamente diverse da quella dell'evidenza dell'inesistenza della prova che, giustamente, dà luogo all'assoluzione e alla preclusione di un secondo grado su sollecitazione del pubblico ministero.
Si tratta, dunque, di un aspetto che rende inaccettabile il provvedimento in esame, tanto più inaccettabile nel momento in cui è stato previsto, con l'articolo 11, un termine di sopravvivenza dell'appello del pubblico ministero, nella forma di un ricorso che diventa un ricorso di fatto, in quanto si è voluto attaccare il giudizio di Cassazione, di cui ci si sarebbe dovuti occupare in modo più articolato.
È possibile pensare che in un giudizio in cui è stata chiesta una condanna per gravi reati di carattere economico o per gravi reati di mafia o di camorra, l'appello che viene paralizzato abbia sessanta giorni per la conversione in un ricorso per Cassazione, che consentirà al pubblico ministero di utilizzare proprio la norma che si è voluta modificare e che ha consentito l'ingresso della Cassazione nel fatto?
Per tali ragioni, ribadisco la nostra contrarietà al provvedimento in esame.
PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Falanga, che aveva chiesto di parlare per dichiarazione di voto; si intende che vi abbia rinunziato.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.
ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, intervengo per preannunciare il voto favorevole del gruppo dell'UDC sul provvedimento in esame e per non far mancare la voce della maggioranza in quest'aula nella discussione su uno strumento normativo quale quello che ci accingiamo ad introdurre.
Ritengo che il provvedimento in esame sia sostenibile e debba essere guardato con ben altri occhi, con un'attenzione diversa da quella emersa nel corso dei lavori di quest'aula negli ultimi giorni. Comprendo le esigenze ostruzionistiche dell'opposizione, devo però ricordare che mai come in questa occasione determinate esigenze confliggono con una precisa qualificazione politica dell'impegno del centrosinistra in questi anni, improntato sempre ad un forte europeismo. Nei lavori di questi giorni ciò è stato contraddetto: la formula europea infatti ci insegna che l'analisi, lo studio, l'approfondimento ed il confronto sulle materie importanti si svolge all'interno delle Commissioni. All'aula è delegato il compito di concludere un lavoro al quale si riconosce un certo rilievo, una certa importanza.
Il mio rilievo non giunge a caso. Infatti, nei lavori della Commissione, questo provvedimento è stato esaminato con serietà. Si è svolto un confronto ben diverso da quello sviluppatosi in aula, al quale hanno contribuito positivamente anche i colleghi dell'opposizione. Sicuramente, quello in esame è uno strumento che si inserisce in quelle iniziative con finalità deflattiva. Senza ricorre nuovamente ai riferimenti alla normativa comunitaria o alla genesi complessiva del provvedimento che ci accingiamo ad approvare, ricordo un episodio svoltosi appena ieri, quando tutti i responsabili del settore giustizia dei vari partiti hanno partecipato ad un incontro organizzato dall'Unione camere penali.
Una domanda rivolta a tutti colleghi è stata la seguente: ritenete esistano delle garanzie inutili? Su tale aspetto è stata raggiunta una sorta di unità tra tutti i rappresentanti del settore giustizia di tutte le forze politiche. Ovviamente, la prima risposta di tutti è stata: ontologicamente non può esistere una garanzia che non sia da mantenere, da tutelare. Infatti, la garanzia è buona in sé e perciò è da tutelare. Indubbiamente, però, che nel nostro sistema vi sia una forma di sovrabbondanza garantista, che rende la garanzia stessa da guardare con attenzione - e forse da eliminare -, è stato un tema sul quale abbiamo trovato tutti convergenza.
Credo che oggi in quest'aula ci accingiamo ad approvare un provvedimento che fornisce la spiegazione all'intervento svoltosi ieri nella sede da me ricordata.
Siamo di fronte ad uno strumento che appesantisce il nostro sistema processuale. Sicuramente oggi, attraverso l'introduzione del principio dell'inappellabilità delle sentenze di assoluzione, il sistema viene razionalizzato. Si fornisce un contributo al dramma del mondo della giustizia, che non pensiamo di poter risolvere certamente in tal modo, ma che riteniamo di aiutare con questo intervento normativo.
Confermo con convinzione il voto favorevole del mio gruppo sul provvedimento in esame (Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.
CARLO TAORMINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di poter sostenere, senza esitazione e senza tema di smentita, che quello che ci accingiamo ad approvare costituisce sicuramente il provvedimento più importante nell'ambito delle norme oggetto di valutazione in questa legislatura. Il più importante perché affronta nodi fondamentali che da tempo dottrina e giurisprudenza hanno preso in considerazione e sui quali sono state espresse diverse valutazioni. Gli aspetti che sono stati oggetto di questo provvedimento legislativo sono quindi destinati a permettere di disporre di un sistema processuale sicuramente più ispirato a principi di civiltà giuridica di quanto non lo sia stato fino a questo momento.
Desidero limitarmi ad indicare questi passaggi tenendo presente quelli che sono stati i punti di contestazione, e non senza avere rappresentato come la valutazione positiva, che in questa sede mi permetto di esprimere sui temi trattati intorno a questo provvedimento, non sia soltanto quella della maggioranza o di un'articolazione della stessa. Deve, infatti, esprimersi forte disappunto per il fatto che questo provvedimento è stato all'esame dell'Assemblea in un momento politico assai particolare; ciò ha impedito, direi quasi in maniera irreparabile, la possibilità di ottenere un'ulteriore collaborazione affinché il provvedimento stesso si arricchisse di ulteriori valori e contenuti. Tutti gli interventi che si sono succeduti in quest'aula, anche nel corso dell'attività ostruzionistica posta in essere dall'opposizione, hanno trovato grandissima difficoltà a contrastare ciascuno dei temi che sono stati trattati; anzi, vi è un'espressa valutazione positiva, che ripete quelle che erano state le valutazioni espresse in precedenza nel corso dei lavori di Commissione, sulla assoluta ineccepibilità e sulla importanza determinante che questo provvedimento assume nell'ambito del nostro sistema processuale.
Quando rispetto al tema della inappellabilità delle sentenze di assoluzione di primo grado - a questo proposito faccio presente che se fosse stata vigente la disciplina che ora introduciamo all'epoca in cui il senatore Andreotti fu assolto dalle imputazioni gravissime che gli erano state contestate, certamente non vi sarebbe stato il seguito che tutti quanti noi abbiamo conosciuto -, spesso tradottesi nella pratica giudiziaria in un vero e proprio ricatto che veniva esercitato rispetto ad una pubblica accusa che aveva perso e che non era soddisfatta e che esponeva al rischio processuale la posizione degli imputati, si oppone che vi sarebbe una legiferazione di occasione o comunque troppo settoriale perché si tratterebbe di materia che invece esigerebbe una valutazione sistematica, allora dico che siamo di fronte ad un'obiezione assolutamente non condivisibile. Qui si tratta di un punto specifico all'interno del sistema delle impugnazioni, un sistema che è, se comparato con il resto del nostro sistema processuale, il meno bisognoso di interventi di carattere sistematico. Dunque, con il provvedimento in questione, noi arricchiamo il sistema delle impugnazioni - che ha sicuramente bisogno di ulteriori affinamenti, sui quali ci si soffermerà in futuro - di una norma di civiltà e di garanzia capace di elevare il livello del nostro intero ordinamento processuale.
Ritengo che basti l'enunciazione di quelle che sono state le altre tematiche prese in considerazione dal provvedimento che ci accingiamo ad approvare, per rendersi conto di cosa è stato fatto con questa normativa.
Anzitutto, è stato attuato un passaggio relativamente a quello che, durante il compimento delle attività di indagine preliminare, l'esperienza comune segnala essere, quasi costantemente, un elemento di malessere rispetto alla tutela della libertà della persona. Oggi siamo costretti a convivere con un sistema nel quale si emettono provvedimenti limitativi della libertà personale che, portati davanti alla Corte suprema di cassazione, vengono riconosciuti carenti di quel minimo di elementi che costituisce presupposto per l'emanazione di provvedimenti limitativi della libertà personale. Viene frequentemente esclusa non soltanto la gravità degli indizi, ma addirittura l'esistenza di elementi indiziari tout court!
Ebbene, in questa situazione, assistiamo all'anomalia di indagini preliminari che proseguono, di rinvii a giudizio richiesti nonostante che sia stata accertata la mancanza di elementi indiziari e - addirittura - dell'ulteriore corso del procedimento.
Da questo punto di vista, credo che la normativa recata dal provvedimento in esame ci consenta di fare un rilevantissimo passo in avanti. Infatti, com'è ormai noto, il testo prevede che, qualora la Corte di cassazione accerti la mancanza di elementi indiziari, ed altri elementi non siano sopravvenuti nel corso delle ulteriori indagini, fino alla scadenza del relativo termine, il procedimento non possa che trovare sbocco in una richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero. Credo che questo sia un punto importante: è evidente il vantaggio sostanziale sul piano della tutela della libertà della persona e su quello del rischio processuale, che ancora sopravviene, anche in questo caso, relativamente alle ipotesi, di cui ho detto in precedenza, trattando dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento di primo grado.
Inoltre, giudico merito altissimo di questo provvedimento quello di avere integrato il primo comma dell'articolo 533 del codice di procedura penale, relativo alle sentenze di condanna, con la previsione di una regola di giudizio. Onorevoli colleghi, fino a quando non capita a qualcuno di noi, non ci si rende conto di cosa significhi non avere una regola di giudizio come quella che abbiamo introdotto, concernente l'inesistenza di «ogni ragionevole dubbio» intorno alla colpevolezza di una persona quale presupposto della condanna. Peraltro, realizziamo, in tal modo, l'allineamento della nostra legge processuale penale a ciò che rappresenta una costante nella normativa internazionale (che abbiamo sottoscritto e che è operativa nel nostro sistema).
Insomma, sotto il profilo peculiare e fondamentale della previsione di una regola di giudizio per la pronuncia della sentenza di condanna, credo davvero che abbiamo fatto passi da gigante sul piano della razionalizzazione del sistema.
Nell'avviarmi a concludere, debbo dire che le affermazioni più sconcertanti le abbiamo ascoltate con riferimento all'innovazione relativa alla nuova disciplina del ricorso per Cassazione.
Secondo l'onorevole Bonito la garanzia del ricorso per Cassazione, da noi rafforzata, deve essere considerata una demolizione della Cassazione, un «cassazionicidio» (ma, quando si apprestano tutele siffatte, è lecito esprimersi in tal modo?). Ebbene, chiunque ci sta ascoltando, chiunque esaminerà il provvedimento in seguito si renderà conto della bestiale erroneità di tali affermazioni. Noi riteniamo che offrire garanzie, consentire che, nelle situazioni plateali con le quali spesso ci si confronta, il cittadino disponga di un rimedio mediante il quale sia possibile articolare interventi di carattere processuale non significhi uccidere alcunché, ma mettere a disposizione del cittadino medesimo e delle sue libertà provvidenze elementari.
A chi considera questa nuova normativa sul ricorso per Cassazione un «cassazionicidio», secondo la formula poco piacevole utilizzata dall'onorevole Bonito, vorrei chiedere come si possa ritenere che, di fronte a violazioni del diritto alla prova in un sistema processuale di parti, che ha una fondamentale importanza, o di fronte ad una sentenza che abbia inflitto una condanna in caso di un'illogicità manifesta della sua motivazione, l'ordinamento processuale non debba apprestare un meccanismo che consenta di espungere dalla dialettica giudiziaria provvedimenti di questo tipo.
Il ricorso per Cassazione, così come è stato ridisegnato, rappresenta non soltanto un ritorno ad un passato che, comunque, fece registrare una gestione della giurisdizione di legittimità senza sostanziali affanni, ma anche una sorta di contrappeso rispetto a ciò che si è stabilito, nel momento in cui, con riferimento alle sentenze di assoluzione di primo grado, si è escluso il giudizio di appello. Quindi, una ragione di più perché più penetrante, pur nell'ambito della previsione normativa costituzionale, possa essere il ricorso per Cassazione.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che con questo provvedimento dotiamo il nostro ordinamento processuale di una significativa modifica in positivo; lo allineiamo a molte delle previsioni costituzionali e di diritto internazionale e facciamo in modo che la garanzia del cittadino costituisca un fatto di assoluta e più facile conseguibilità rispetto al passato.
Per queste ragioni, anche a nome del gruppo cui appartengo, dichiaro il voto favorevole sul provvedimento in esame (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.
CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del gruppo della Lega Nord su questo provvedimento, riportandomi alle motivazioni ampiamente illustrate dai colleghi della maggioranza.
È una novità importante che viene introdotta nel nostro sistema processuale penale. Riteniamo che coniughi in modo sufficiente due opposte esigenze: la tutela della libertà dei cittadini e quella della sicurezza dello Stato alla repressione dei reati.
GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Signor Presidente, sempre di più mi domando se le ragioni politiche possano indurre a compiere atti sostanzialmente ingiusti ed in contraddizione con i propri convincimenti. Mi riferisco al fatto che in Commissione - di questo ringrazio - tutta l'opposizione ha contribuito a rendere il provvedimento in esame una legge buona, così come è risultata alla conclusione del suo iter.
Ma si è voluto anche qui avvelenare qualcosa che invece era un tentativo, a mio avviso molto importante, di migliorare il nostro sistema delle impugnazioni, ricorrendo (e solo su questo vorrei parlare) al discorso delle leggi ad personam....
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il presidente Pecorella sta concludendo. Se aveste la cortesia di ascoltare, non sarebbe male!
GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Concludendo, vorrei ricordare, in primo luogo, che questa proposta di legge è stata presentata due anni e mezzo prima della conclusione dei processi che sono stati citati (dunque, con questo provvedimento non si può instaurare alcun tipo di rapporto). In secondo luogo, ricordo che, nei confronti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo abbiamo il dovere di fare in modo che l'imputato, condannato in situazioni analoghe, abbia un doppio grado di giudizio di merito. Se l'imputato è assolto in primo grado e condannato in appello non avrà mai un doppio grado di giudizio di merito, ma solo uno di legittimità in Cassazione.
Credo che solo questi due argomenti, insieme alla circostanza che un numero nutrito di magistrati richiese in passato proprio l'introduzione di una tale modifica legislativa, dimostrino come il provvedimento prescinda completamente da interessi di parte; dimostrano, altresì, a mio avviso, che, con il tentativo di bloccarla, esperito solo per motivi di ostruzionismo, si sia proceduto contro le esigenze della giustizia italiana per motivi di parte (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale).
(Coordinamento formale - A.C. 4604)
PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).
(Votazione finale - A.C. 4604)
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.
ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARLO TAORMINA. Presidente, siamo in votazione!
ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, accade sovente che, dopo il controllo effettuato dai segretari e dalla Presidenza, molti colleghi, all'atto della votazione, votino per due o per tre; Presidente, le chiedo formalmente di mantenere in funzione il dispositivo luminoso dopo la chiusura della votazione, in modo che si possa controllare se ad ogni la luce accesa corrisponda un deputato. La ringrazio (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Federazione Padana).
GIACOMO STUCCHI. Taglia la corrente!
PRESIDENTE. (Commenti del deputato Antonio Leone)... Onorevole Leone, non drammatizzo mai le situazioni.
Onorevole Boccia, la ringrazio del suggerimento.
Passiamo, dunque, alla votazione finale.
Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 4604, di cui si è testé concluso l'esame.
(Segue la votazione).
PIERO RUZZANTE. Presidente, sono tutti voti doppi!
RENZO INNOCENTI. Presidente...
ANTONIO BOCCIA. Presidente, ci sono 50 voti doppi!
Mantenga accesa la schermata!
PRESIDENTE. Onorevole, non chiudo la votazione. Guardi che sono contrario al doppio esercizio del diritto di voto; sono contrarissimo!
PIERO RUZZANTE. Voti doppi dappertutto!
EDOUARD BALLAMAN. Presidente, non mi ha funzionato la scheda!
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Avverto che la Camera non è in numero legale per deliberare per dieci deputati.
A norma del comma 2 dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.
La seduta, sospesa alle 19,30, è ripresa alle 20,29.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI
PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere nuovamente alla votazione finale sulla proposta di legge n. 4604, nella quale in precedenza è mancato il numero legale.
Onorevole Viceconte, prenda posto, per cortesia!
Indìco la votazione nominale finale.
Una voce: Manca un minuto, Presidente!...
PRESIDENTE. Manca un minuto (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Federazione Padana)...? Allora, approfitto del minuto che manca - o dei 30 secondi che mancano alle 20,30 - per precisare all'onorevole La Russa che avevo detto che avrei convocato la Conferenza dei presidenti di gruppo dopo la seduta, dovendo acclarare il risultato della votazione finale. Pertanto, mi dispiace se l'ho fatta attendere. Speriamo di essere rapidi successivamente!
Sono le 20, 30 adesso: l'orario è giusto. Passiamo quindi ai voti.
Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 4604, di cui si è testé concluso l'esame.
(Segue la votazione).
PIERO RUZZANTE. Presidente, ci sono voti doppi dappertutto!
PRESIDENTE. Calma, stiamo calmi (Commenti)...!
ANTONIO BOCCIA. Presidente (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Federazione Padana)!
PRESIDENTE. Onorevole Boccia, se lei fa così, io non capisco nulla (Commenti)...!
PIERO RUZZANTE. Ci sono voti doppi!
PRESIDENTE. I segretari sono tutti attivi (Commenti)... C'è l'onorevole Carlucci laggiù in fondo che (Commenti)...
ELIO VITO. Non funziona (Commenti)...!
PRESIDENTE. Onorevole Carlucci, se si sposta, magari (Commenti)... Onorevole Carlucci, le chiedo scusa (Commenti - Una voce: Presidente, non funziona!)... Va bene (Commenti)...
PIERO RUZZANTE. Non va bene per niente, Presidente! Ci sono doppi voti dappertutto!
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione (Commenti - Una voce: Presidente, non funziona!).
Calma, non posso riaprire la votazione (Commenti)...! La votazione è chiusa. Non so cosa dire: stiamo computando i voti (Commenti)!
NITTO FRANCESCO PALMA. Presidente, non funziona!
SERGIO COLA. Palma va conteggiato come presente (Commenti)!
PRESIDENTE. Avverto che la Camera non è in numero legale per deliberare per 12 deputati: ne aggiungiamo 4, ne possiamo aggiungere altri, ma la Camera comunque non è in numero legale!
Pertanto, tolgo la seduta.
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
![]() |
![]() |
675.
Seduta di mercoledì 21 settembre 2005
presidenza del PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI
indi DEI VICEPRESIDENTI ALFREDO BIONDI
E MARIO CLEMENTE MASTELLA
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella: Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
Ricordo che nella seduta di ieri è mancato il numero legale nella votazione finale del provvedimento.
Preavviso di votazioni elettroniche (ore 11,09).
PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.
Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.
La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 11,30.
(Votazione finale ed approvazione - A.C. 4604)
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.
Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 4604.
Onorevoli ministri, ognuno prenda posto...
(Segue la votazione).
PIERO RUZZANTE. Presidente!
ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente!
PIERO RUZZANTE. Presidente, guardi là...!
PRESIDENTE. C'è l'onorevole Buttiglione che deve votare; quindi, aspetto. Calma, onorevoli colleghi. Quanto a voi - come disse qualcuno -, qual è il problema...?
PIERO RUZZANTE. Presidente, ci sono doppi voti dappertutto. Anche là, Presidente: l'onorevole Cicchitto!
ANTONIO BOCCIA. Disponga il controllo delle schede da parte dei segretari!
PIERO RUZZANTE. Facciamo un controllo da parte dei segretari!
PRESIDENTE. Lasci perdere i segretari, indichi a me! L'onorevole Cicchitto si era distratto, aveva le mani...
PIERO RUZZANTE. Presidente!
PRESIDENTE. Ho capito! Calma, onorevoli colleghi! C'è l'onorevole Lucchese che deve prendere posto. Onorevole Lucchese, lei è sempre così...
PIERO RUZZANTE. Presidente, faccia andare i segretari...!
PRESIDENTE. Scusate, onorevoli colleghi, basta guardare! Aspettiamo, perché ci sono altri colleghi che devono prendere posto. Onorevole Moroni, cosa sta facendo? NITTO FRANCESCO PALMA. Sta telefonando, Presidente!
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni - Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale).
(Pecorella: Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) (4604):
(Presenti e votanti 273
Maggioranza 137
Hanno votato sì 272
Hanno votato no 1
Sono in missione 57 deputati).
Seguito della discussione del disegno di legge: S. 3186 - Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (Approvato dal Senato) (A.C. 5864) (ore 11,35).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.
Ricordo che nella seduta del 16 settembre 2005 si è conclusa la discussione sulle linee generali.
Avverto che prima della seduta è stato ritirato l'emendamento Boato 21.1 e che l'emendamento Bressa 15.5 è sottoscritto solo da quest'ultimo.
(Esame degli articoli - A.C. 5864)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.
Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere (vedi l'allegato A - A.C. 5864 sezione 1).
(Esame dell'articolo 1 - A.C. 5864)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 5864 sezione 2).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.
CARLO LEONI. Signor Presidente, ci accingiamo ad esaminare il provvedimento sulla semplificazione e il riassetto normativo per l'anno 2005. Il mio gruppo non condivide questo testo e prende atto con disappunto che sia il Governo sia il relatore hanno espresso un parere contrario su tutti gli emendamenti presentati nell'ambito del Comitato dei nove.
Diversi emendamenti presentati dall'opposizione sono strumentali alla battaglia ostruzionistica che stiamo conducendo in quest'aula per evitare che si compia lo scempio di una legge elettorale portata avanti unilateralmente per interesse della maggioranza.
Numerosi altri emendamenti, invece, entrano nel merito e intervengono nel dettaglio del disegno di legge, che è stato trasmesso dal Senato. Mi auguro che, su questi ultimi, sia il relatore sia il Governo non si limitino ad una espressione burocratica e generica di parere contrario ma entrino nel merito e motivino almeno, con beneficio di tutti, per quale ragione non ne accolgono nessuno.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI (ore 11,37)
CARLO LEONI. Lo dico perché stiamo affrontando un argomento importante, seppure in modo per noi del tutto insufficiente.
Tutti sappiamo che, rispetto agli altri paesi europei, e non solo, l'Italia ha una produzione legislativa sovrabbondante. Quindi, ben venga una vera iniziativa di semplificazione, che sarebbe di beneficio per i singoli cittadini e andrebbe a vantaggio degli operatori economici, i quali si trovano spesso a doversi confrontare con un groviglio indistricabile di strumenti normativi, anche della legislazione nazionale.
Questa vostra iniziativa, che noi non condividiamo, poiché constatiamo che non si intende accogliere nessun emendamento, interviene sul passato, peraltro cancellando norme in modo discutibile, mentre sarebbe corretto da parte del relatore e del Governo aprirsi ad una maggiore disponibilità al confronto e al dialogo.
Il problema, tuttavia - come hanno bene evidenziato nella discussione generale di venerdì scorso il collega Marone e il collega Zaccaria -, non è soltanto quello di intervenire con una tagliola, in un modo, peraltro, discutibile - lo ripeto -, sul passato. Il problema principale riguarda il presente e il futuro. Infatti, tutti insieme, Parlamento e Governo - successivamente dirò perché sottolineo il Governo - dovremmo avere un atteggiamento teso a semplificare la legislazione che nel frattempo stiamo producendo. Altrimenti, se non si fa questa operazione, l'intervento con la tagliola sul passato significherebbe prosciugare il mare con un secchiello, perché, nel frattempo, aumenterebbe questa sovrabbondante e confusa produzione legislativa. È esattamente ciò che, invece, non sta avvenendo nel nostro paese.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIO CLEMENTE MASTELLA (ore 11,40)
CARLO LEONI. Vi è inoltre - questo lo abbiamo denunciato più volte e abbiamo cercato di porvi rimedio anche presentando emendamenti in sede di riforma della Parte II della Costituzione, tesi a porre dei paletti chiari alla iniziativa legislativa del Governo - un ricorso spropositato ai decreti-legge, alle leggi delega e ai conseguenti decreti legislativi, per non parlare - ma ciò meriterebbe un esame più dettagliato - dei veri e propri mostri normativi, che questa Assemblea conosce perché se li ritrova tra i piedi più volte, come i decreti per la proroga di termini o i decreti cosiddetti «omnibus». Si tratta di quei decreti prodotti dal Governo, al cui testo iniziale vengono aggiunti vagoni di articoli di iniziativa parlamentare.
Si tratta di uno sport che viene praticato spesso dai nostri colleghi senatori: ciò fa giungere alla Camera, in particolare alla I Commissione, veri e propri mostri giuridici e normativi. Questa è la produzione legislativa che abbiamo conosciuto in particolare nell'attuale legislatura. Intervenire con leggi tagliola, con leggi di semplificazione sul passato in tale contesto è qualcosa che rasenta l'ipocrisia, come tutti comprendono.
Vi è un altro argomento già affrontato dal colleghi intervenuti... Signor Presidente, mi pare si stia svolgendo un seminario...
PRESIDENTE. Per cortesia, onorevole Vito... Pregherei i colleghi di allontanarsi dai banchi del Governo...
CARLO LEONI. Grazie, signor Presidente.
Inoltre, con la pratica delle leggi delega, e relativi decreti attuativi, i Ministeri si fanno legislatori. Ciò crea non solo una continua espropriazione dei poteri di iniziativa diretta dei parlamentari, ma anche leggi, per come sono scritte, formulate e redatte, sempre più simili a regolamenti, piuttosto che alla dignità di una vera e propria legge, con norme sempre più complesse.
Infine, vi è un altro argomento sul quale vale la pena di riflettere: quello del federalismo. Si tratta del processo iniziato con la riforma del Titolo V: sappiamo che molte lacune andrebbero colmate, ma a tutto pensa la maggioranza tranne che a colmare le vere lacune. Un vero federalismo dovrebbe produrre diversificazione di fonti normative e di prodotti normativi, invece che sovrapposizione e giustapposizione. I consigli regionali dovrebbero trattare argomenti prima di competenza del Parlamento ed il Parlamento non dovrebbe più produrre leggi su moltissime materie, stando al Titolo V.
Il federalismo dovrebbe produrre semplificazione, ma non è così. Che non sia così lo dimostrano i numerosi contenziosi di fronte alla Corte costituzionale proprio sul Titolo V, molti dei quali mossi dalle regioni nei confronti di leggi del Governo Berlusconi che da una parte decantava la devolution, ma dall'altra, con la produzione legislativa ordinaria, effettuava una ricentralizzazione in capo al Governo ed allo Stato che mai si era conosciuta nell'epoca più recente.
Dunque, andrebbe semplificato l'attuale Titolo V, andrebbe istituito un Senato federale degno di tale nome ed andrebbe immaginato un procedimento legislativo, nel rapporto tra la Camera politica ed il Senato federale, che aiuti anche il processo di semplificazione. Invece, cari colleghi, ci si appresta, qualora dovesse andare in porto il disegno della Casa delle libertà, ad una situazione molto più confusa. Mi riferisco a ciò che contiene la riforma, anzi lo stravolgimento della seconda parte della Costituzione il cui esame doveva proseguire ieri in seconda lettura ed è stato rinviato al mese prossimo. Dico questo perché le modifiche al Titolo V contenute in quel progetto rendono ancora più soggetto ad incertezze ed a contenziosi quel testo stesso.
Basti pensare a come la devolution si inserisce nel sistema di ripartizione per materie disegnato nel Titolo V della Costituzione con la previsione di tre materie - peraltro bizzarre - sulle quali le regioni avrebbero una competenza esclusiva.
MARCO BOATO. Presidente!
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, consentite all'onorevole Leoni di svolgere il proprio intervento.
MARCO BOATO. Neanche se ne accorgono!
CARLO LEONI. Dicevo che gli interventi sul Titolo V, contenuti nella proposta di riforma e di stravolgimento della Parte II della Costituzione portata avanti dalla Casa delle libertà, aggraverebbero tale situazione producendo nuovi contenziosi. Basti pensare alla devolution e all'attribuzione di tre bizzarre materie alla competenza esclusiva delle regioni.
Il Senato federale previsto nella suddetta proposta di riforma è federale solo nel nome, non lo è per composizione, non lo è per meccanismo di elezione, non lo è per competenze. La procedura legislativa, che andrebbe semplificata, relativa ai rapporti tra la Camera politica e il Senato federale è invece - come tutti i colleghi sanno, compresi coloro che con spirito militante difendono l'indifendibile, vale a dire quel testo - del tutto incomprensibile e, soprattutto, del tutto illogica. Si tratta di una procedura che non consentirà al Parlamento di funzionare e che costituirà un intralcio al presunto recupero di soggettività politica del Primo ministro e del Governo.
Naturalmente, tutto ciò - questo peggioramento del Titolo V, questo finto Senato federale e questa bizzarra ed illogica procedura legislativa - avverrà a condizione che ci si riesca a districare da norme transitorie che costituiscono una corsa ad ostacoli e, peraltro, una corsa truccata. Più volte il collega Boato ha fatto cenno a cosa contengano norme transitorie che costituiscono poi il cuore di tutta quell'operazione.
Fortunatamente, anche per l'argomento del quale stiamo discutendo, qualora il Parlamento riesca a completare prima delle elezioni questo progetto di riforma costituzionale, interverrà il referendum che cancellerà lo stravolgimento della Costituzione, in modo che si possa tornare a ragionare con più pacatezza. Tuttavia, stando alle intenzioni della maggioranza e del Governo, si preannuncia una ulteriore complicazione piuttosto che una semplificazione della produzione legislativa italiana.
Per tale motivo, ho affermato che in questo contesto il provvedimento in esame, in sé non grave, ha il sapore dell'ipocrisia, in quanto si cerca di intervenire sul passato, mentre nel presente tutto continua come prima e per il futuro si può immaginare solo un aggravamento piuttosto che una semplificazione. Tale provvedimento ha il sapore dell'ipocrisia e anche di un certo autismo perché, respingendo gli emendamenti di merito presentati dall'opposizione, la maggioranza e il Governo negano a se stessi non solo il beneficio dell'ascolto, che è un qualcosa che chi fa politica dovrebbe sempre ricercare, ma anche il beneficio dei suggerimenti correttivi che potrebbero aiutare questo testo a superare ostacoli assolutamente prevedibili e negativi. Tuttavia, nel Comitato dei nove si è deciso di non accogliere alcun emendamento.
Mi auguro, qualora ve ne fosse la possibilità, un ripensamento, anche se temo che non sarà così. Dunque, non ci resta che augurarvi buona fortuna (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Verdi-l'Unione)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Zaccaria. Ne ha facoltà.
ROBERTO ZACCARIA. Signor Presidente, intervengo dopo le considerazioni dell'onorevole Leoni, da me condivise, per fare alcune riflessioni sul complesso degli emendamenti relativi al disegno di legge di semplificazione per il 2005 che si inserisce in un percorso ormai collaudato e vòlto a ridurre la quantità delle leggi e dei provvedimenti esistenti nel nostro ordinamento. Il mio intervento prenderà le mosse da alcuni considerazioni di carattere generale, a cominciare dalla rilevanza che l'obiettivo della semplificazione ha a livello interno e comunitario, per descrivere le anomalie di questo disegno di legge che non sempre si inserisce nel percorso e nel fine che ho indicato. Alcune argomentazioni sono state già svolte in sede di discussione generale, mentre altre saranno da me aggiunte in questa sede.
Vorrei partire facendo un discorso più generale. L'obiettivo della semplificazione è divenuto una priorità urgente del nostro legislatore nell'ultimo decennio e trae un impulso notevole dalle modificazioni e dalle indicazioni soprattutto provenienti dall'Unione europea. La realizzazione di una buona legislazione, chiara, agevole e fatta di poche norme facilmente comprensibili è parsa un'esigenza ancora più importante nell'ordinamento comunitario, specie se si tiene conto del problema della stratificazione di più fonti di disciplina di una stessa materia. Per queste ragioni il legislatore - comunitario, nazionale e regionale - dovrebbe tentare di limitare l'ambito di intervento della legislazione in senso stretto all'emanazione di regole e princìpi generali e in un secondo passaggio verificare gli effetti di tale attività legislativa, mediante adeguati strumenti di analisi di impatto della regolamentazione.
Il coordinamento tra i vari centri di produzione normativa dovrebbe essere anche garantito dall'utilizzo di procedure uniformi, di standard condivisi, di idonei mezzi di controllo nonché dall'elaborazione di iniziative congiunte, vòlte alla misurazione dei progressi nella semplificazione della legislazione. A ciò si accompagnano adeguate politiche finalizzate alla valutazione dell'impatto della regolamentazione, in relazione al raggiungimento degli obiettivi fissati, dei costi sostenuti e dei mezzi impiegati.
Signor Presidente, è questo che l'Europa ci chiede ed è questo che stiamo tentando di realizzare attraverso lo strumento della legge annuale di semplificazione che, seppure a fasi alterne, è intervenuta per cercare di contenere l'iperlegificazione che si riscontra nel nostro ordinamento.
Oltre allo strumento dell'approvazione diretta ed immediata di norme, il legislatore ha optato inizialmente per l'utilizzo dei regolamenti di delegificazione, ai sensi della legge n. 400 delle 1988. Questi sono stati espressione di una particolare potestà normativa secondaria del Governo, autorizzata ad abrogare norme di rango primario, previa indicazione delle norme generali regolatrici della materia e dell'espressa individuazione delle disposizioni da abrogare. È vero che questa attività ha spostato la competenza in materia normativa sul Governo, talvolta in maniera non proprio rispondente al modello offerto dalla legge n. 400 del 1988. Tuttavia, tale potere restava limitato all'individuazione di singoli procedimenti amministrativi.
Le prime tre leggi di semplificazione hanno provveduto, infatti, a semplificare un totale di 106 procedimenti, come informa il rapporto sullo stato della legislazione 2004-2005; inoltre, sono stati emanati 64 regolamenti.
La seconda fase della semplificazione è iniziata con la legge n. 229 del 2003 che ha optato per un riordino normativo, non finalizzato alla riduzione di singoli procedimenti, ma vòlto ad un riassetto per grandi materie o settori omogenei, in conseguenza dell'impossibilità per il Governo di esercitare pienamente la potestà regolamentare, visto quanto dispone l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.
Quindi siamo di fronte a una nuova fase della semplificazione. Il problema si è infatti posto in altri termini, in quanto un riordino e un riassetto complessivo di determinate materie prevede l'esercizio di un potere legislativo con particolari competenze tecniche. Ciò spiega la tendenza recente per cui il legislatore ha preferito utilizzare lo strumento della delega legislativa, mediante la quale poter anche innovare sostanzialmente la disciplina di un determinato settore e raccogliere tale insieme di norme nei cosiddetti codici di settore.
Abbiamo parlato di questo e della necessità di rispettare rigorosamente, in tale schema, l'articolo 76 della Costituzione. La prassi, come ha ricordato poc'anzi il collega Leoni, ha tuttavia dimostrato come in alcuni casi i termini di esercizio di numerose deleghe, finalizzate alla predisposizione dei codici di settore, siano stati prorogati, o peggio, differiti, in quanto il Governo non è riuscito a concludere tale imponente attività. Spesso queste proroghe sono state inserite in quelli che vengono chiamati i «decreti milleproroghe», che sono intervenuti su un coacervo di norme differenti, in spregio alle stesse regole di redazione dei testi normativi.
Tali fenomeni si inseriscono in una prassi contrastante rispetto all'obiettivo di una più adeguata regolamentazione. Infatti, numerosi interventi di reale o ipotetica semplificazione sono stati introdotti in atti diversi dalla legge annuale di semplificazione, quali, appunto, i decreti-legge, che non sono affatto idonei a realizzare la ponderazione necessaria per riforme organiche e ampie, come l'emanazione dei codici, vista la brevità dei termini di conversione e il ristretto tempo dedicato al dibattito parlamentare.
In tali condizioni e con queste premesse, prima di analizzare nel dettaglio la norma più contestata, anche in sede di parere delle Commissioni consultive e del Comitato per la legislazione, vale a dire l'articolo 15, desidero aggiungere alcune considerazioni che legano lo spirito degli emendamenti e riguardano la particolare formulazione di alcuni articoli del disegno di legge in esame.
Osservo preliminarmente, come ha sottolineato il collega Marone nel corso della discussione sulle linee generali, che è singolare che un disegno di legge sulla semplificazione, che dovrebbe essere predisposto in maniera ancora più conforme ai canoni di redazione dei testi normativi, visto l'intento di perseguire il fine della qualità della regolamentazione, non sia corredato dall'analisi di impatto della regolamentazione, la cui disciplina, ai sensi dell'articolo 15, diviene di rango primario. Inoltre, il Comitato per la legislazione ha osservato che all'articolo 1, comma 1, lettera b), ove si affida al Governo il compito di emanare la raccolta organica delle norme regolamentari relative a materie oggetto di codificazione, non è specificata la tipologia del provvedimento mediante cui emanare la suddetta raccolta, e pare che tale scelta sia affidata tacitamente al Governo.
Alle numerose anomalie del disegno di legge in esame, si potrebbe aggiungere che è alquanto insolito che una legge, che ha il fine della semplificazione, contenga anche modifiche a disposizioni entrate in vigore in tempi recentissimi, segno di un continuo rincorrersi di norme che non riescono a produrre appieno i loro effetti.
Tale modalità di produzione legislativa è indice di due problemi, che mi permetto di segnalare. In primo luogo, disposizioni eterogenee vengono inserite nell'atto che in quel momento è più vicino all'approvazione (si tratta di una sorta di scommessa sulla rapidità dei lavori parlamentari); in secondo luogo, non si rende possibile una verifica ex post degli effetti delle norme, che invece pare l'obiettivo principale della semplificazione, come dimostra l'inserimento, nell'articolo 15, delle disposizioni sull'analisi di impatto della regolamentazione e sulla verifica di impatto della regolamentazione. Ricordo al riguardo le simpatiche osservazioni svolte dal collega Marone, con riferimento a questa tecnica un pò singolare di utilizzazione delle parole in un testo normativo.
Passo ora all'esame dei problemi, assai gravi, posti dalla norma cosiddetta «taglia leggi».
Su questa trama di considerazioni si inserisce, infatti, tale norma contenuta nell'articolo 15. Questo articolo (che da solo rappresenta esso stesso una legge, come spesso siamo abituati a vedere) configura un meccanismo che desidero evidenziare, anche perché credo che molti dei colleghi, che pure seguono attentamente i lavori, non abbiano colto l'enormità di questo provvedimento. Ebbene, tale meccanismo è volto all'abrogazione di tutte le norme entrate in vigore prima del 1o gennaio 1970, anche se successivamente modificate!
Questo compito, su una enormità di disposizioni di tale portata, è delegato quasi interamente al Governo. Ma qualcuno diceva: più che al Governo, lo deleghiamo all'amministrazione, a qualche direttore generale, che praticamente trasmetterà un elenco di leggi. Ciò è molto pericoloso.
Il Comitato per la legislazione, pur avendo espresso apprezzamento per le materie oggetto di semplificazione, non ha potuto tacere sulla sovrabbondanza di disposizioni contenute nell'articolo 15. La complessa procedura prevista per rendere operativa la cosiddetta «norma ghigliottina» pone dei dubbi, anche questi gravi, sulla compatibilità di tale delega con l'articolo 76 della Costituzione. Il Comitato osserva che l'oggetto della delega appare definito senza indicazione della materia trattata e in relazione al parametro dell'indispensabilità (criterio di assai difficile oggettivazione giuridica).
La norma opera con un eccessivo automatismo e su un arco temporale eccessivamente ampio, con riferimento alle leggi pubblicate anteriormente al 1970. Tale indicazione sembra l'unico oggetto definito alla delega. Ma risulta facilmente aggirabile, visto che possono essere soggette alla «ghigliottina» anche le modifiche legislative successive al 1970. A meno che non ne venga dichiarata l'indispensabile permanenza in vigore.
In secondo luogo, i principi e criteri direttivi sono formulati in maniera alquanto vaga per una delega di tale portata. Citerò soltanto pochi esempi, ma basta scorrere le varie lettere dell'articolo 15 per verificarlo. In particolare, al comma 14, lettera a), si prevede l'esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita; alla lettera b), si prevede l'esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete. Mi domando: può considerarsi questo un principio o un criterio direttivo? In particolare, qual è la valenza giuridica e, soprattutto, l'oggettiva concretezza dell'inciso «comunque obsolete»? Chi deciderà questo parametro? E con quale discrezionalità? Potremmo proseguire citando le lettere d), e), f) e g), che ho in parte richiamato anche nella discussione sulle linee generali.
Nella parte conclusiva del mio intervento tenterò di sottolineare come si esercita la delega, con particolare riferimento alle modalità di questo esercizio. Attenzione, perché nel testo viene previsto un periodo molto maggiore di quello della durata dell'Assemblea costituente. È un periodo enorme, che invade totalmente la prossima legislatura.
Al comma 12 dell'articolo 15 si prevedono ventiquattro mesi per la ricognizione delle disposizioni legislative vigenti. Altri ventiquattro mesi sono previsti per l'individuazione di norme di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore.
Tali misure dovranno allo stesso tempo salvare le disposizioni antecedenti al 1970 e semplificare e riassettare ciò che rimane. Il Governo, infine, disporrà di ulteriori ventiquattro mesi per l'emanazione di decreti integrativi o correttivi.
Stiamo pertanto conferendo al Governo - vorrei che ciò fosse chiaro - un potere legislativo di tipo negativo enorme, concentrato ad abrogare norme, ma pur sempre un potere legislativo che copre un periodo di tempo di 72 mesi. Ebbene, anche volendo salvare direttamente in questa legge determinate categorie di norme - mi riferisco alle eccezioni espressamente previste dal comma 17 dell'articolo 15 -, non credo che uno spostamento verso l'esecutivo di un potere di questo genere possa giovare all'ordinamento. Desidero ripeterlo: non mi sembra che una tale ipotesi possa giovare ad una corretta applicazione del principio democratico. Quelle norme sono state votate da Parlamenti eletti direttamente e con il criterio della rappresentanza democratica.
Vi sono una serie di eccezioni che non vengono menzionate. L'estrema indeterminazione della delega di cui all'articolo 15 è stata sottolineata anche da altre Commissioni, in sede consultiva, le quali hanno proposto dei correttivi finalizzati a restringere la portata della delega inserendo nuove eccezioni all'abrogazione. Mi riferisco, ad esempio, alla Commissione affari esteri, che segnala la necessità di indicare espressamente tra le esclusioni dell'abrogazione anche gli obblighi internazionali, e alla Commissione finanze, la quale specifica l'opportunità di chiarire meglio la portata della dizione relativa alle reti di acquisizione del gettito (frase anche questa molto oscura). Allora, perché non restringere ancora di più l'ambito della delega escludendo dall'abrogazione tutte le norme la cui mancanza potrebbe avere effetti lesivi, diretti o indiretti, di una norma costituzionale o della sua attuazione - questo mi parrebbe un criterio di elementare buonsenso -, o quelle che sono rilevanti per il funzionamento della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici essenziali?
Quanto al rapporto tra Governo e Parlamento, in questa nuova versione della semplificazione pare che tale rapporto sia eccessivamente sbilanciato a favore del Governo e della amministrazione. Il meccanismo della delega, che deve essere opportunamente congegnato in un certo modo, potrebbe contribuire a rendere mirato e specializzato l'intervento del Governo, anche per le maggiori competenze tecniche che esso possiede; però, in questo caso, ciò viene totalmente stravolto. Gli eventuali decreti legislativi operano in virtù di una sorta di delega in bianco, con la conseguenza della violazione secca dell'articolo 76 della Costituzione.
Pensiamo al metodo con cui si procede in questo tipo di delega. Si dà, infatti, la possibilità al Governo di agire in due fasi. Nella prima fase, lo si legittima ad individuare esso stesso l'oggetto della delega - e questo non è certamente possibile - determinando le disposizioni statali vigenti. Nella seconda fase, dopo aver disegnato il panorama normativo, è lo stesso Governo che sceglie le norme da salvare. Non contenti di ciò, nel caso in cui fosse eccessivamente complicato realizzare tale imponente opera - colleghi, attenzione, questa è la prima volta in cui viene applicato un istituto di questo genere -, si dispone che, decorso il termine previsto, tutte le disposizioni non salvate si considerano abrogate automaticamente. Si tratta di una sorta di silenzio-assenso applicato al sistema normativo. Ci chiediamo se tale effetto ghigliottina opera indipendentemente dall'azione del Governo per il solo trascorrere del tempo. Resterebbe poi la possibilità di emanare decreti correttivi, ma di questo parleremo più avanti.
In ordine ai poteri del Parlamento, che a volte sono invocati anche a sproposito, l'unico intervento che tale provvedimento prevede per il Parlamento si articola in momenti di tipo consultivo: il Parlamento, quindi, quale organo consultivo del Governo. In particolare, si prevede una relazione del Governo alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sull'attività ricognitiva svolta, senza definizione di poteri in capo alle Camere. Non si prevede, infatti, un voto e non sono esplicitati provvedimenti emendativi o discussione di atti di indirizzo diretti al Governo.
Il secondo tipo di intervento è esercitato mediante una Commissione bicamerale ad hoc sul modello di quelle esistenti, che opererebbe dalla prossima legislatura con funzioni di verifica periodica dello stato di avanzamento e di parere sullo schema di decreto. Ovviamente, non si attribuisce effetto vincolante a tali pareri, anche se nella prassi sappiamo che essi hanno un certo peso, ben potendo essere superati, in termini formali, se dopo una proroga del termine non vengono definitivamente resi. Questa mortificazione del Parlamento è inaccettabile e dura settantadue mesi.
Così descritto, questo intervento normativo vanifica anche la stessa ratio delle leggi di semplificazione, che rischiano di diventare contenitori vuoti, che racchiudono mere indicazioni prive di ricadute effettive sull'ordinamento.
In conclusione, dichiaro l'intenzione di ritirare la mia firma solo dagli emendamenti presentati all'articolo 15 del provvedimento in esame, per la semplice ragione che desidero intervenire nuovamente, in maniera più specifica, sulle proposte emendative relative a quella parte del testo.
Come qualcuno ha già detto, noi vi daremo una mano; comunque, auguri, perché mi pare stiamo andando in una direzione contraria rispetto agli obiettivi indicati (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'analisi puntuale ed approfondita compiuta dai colleghi Zaccaria e Marone sin dalla discussione sulle linee generali e la replica del sottosegretario Saporito ci consentono di svolgere alcune riflessioni ulteriori.
Il sottosegretario ha dichiarato che la motivazione di moltissime tra le misure previste nel testo in esame consiste in una richiesta pressante degli imprenditori. Egli si è spinto ad affermare che, con l'approvazione del decreto sulla competitività e le modifiche apportate alla legge n. 241 del 1990, che hanno introdotto, a suo dire, un sistema di modernizzazione della pubblica amministrazione, e con il tentativo di operare sulla legge in materia di semplificazione e di riassetto normativo, sono stati costruiti i tre pilastri sulla cui base si può operare una reale modernizzazione dello Stato.
È fin troppo facile ironizzare su queste affermazioni, in special modo, ove si consideri che tra i provvedimenti introdotti, al nostro esame, vi è quello che elimina il vincolo pertinenziale dei parcheggi di cui alla cosiddetta legge Tognoli. In altre parole, introducendo una legislazione derogatoria per i parcheggi - che non potevano essere venduti separatamente dalla casa e che oggi, invece, vanno sul libero mercato - si negano quindici anni di legislazione in materia di mobilità e si vanifica completamente quanto è stato fatto in questi anni.
È questa la risposta alle domande pressanti degli imprenditori? È questa la scelta che si opera anche rispetto agli imprenditori? Se la priorità del paese è la crescita, si può sostenere che il successo di un rentier, di colui che non costruisce ma acquista e vende immobili, è parte del problema da risolvere e non della soluzione, mentre il successo di un costruttore di aeroplani - magari ne avessimo! - è, esso sì, parte della soluzione.
Quindi, mi pare che l'ascolto del Governo sia scarso e le sue risposte del tutto discutibili.
PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, onorevole Maran, ma desidero rivolgere un saluto, anche a nome dell' Assemblea, agli studenti della scuola media statale Menotti Garibaldi di Aprilia (Applausi).
Prego, onorevole Maran, prosegua pure.
ALESSANDRO MARAN. Ritengo che il disegno di legge in esame, citato tra i pilastri della modernizzazione del nostro Stato, non costituisca un'opera di semplificazione, ma il suo esatto contrario.
Se dobbiamo creare sistemi di semplificazione, dobbiamo anzitutto e soprattutto semplificare la legislazione che approviamo, occupandoci non tanto del passato quanto del futuro. Dovremmo finalmente proseguire sulla strada della delegificazione, assumendo una linea di condotta - concludo rapidamente, signor Presidente - che stabilisca anzitutto chi fa che cosa; ma, con riferimento alla Costituzione vigente ed alle competenze attribuite alle regioni, la soluzione proposta va in senso contrario.
Questa è una ragione di fondo per la quale bisogna esprimere un voto contrario (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sulle proposte emendative presentate all'articolo 1.
RICCARDO MIGLIORI, Relatore. Signor Presidente, i colleghi Leoni e Zaccaria hanno posto con garbo, sia pure all'interno di una situazione di forte contestazione nei confronti della maggioranza in ordine alle questioni politiche che sono alla nostra attenzione, il seguente quesito: perché un giudizio tranchante, negativo, su tutte le proposte emendative presentate?
Penso di poter parlare anche a nome del Governo, ripetendo qui in Assemblea ciò che abbiamo detto sia in Commissione sia venerdì scorso, in sede di discussione sulle linee generali.
La scadenza imminente della passata legislatura impedisce, proprio sotto il profilo della tempistica, una valutazione di merito di proposte emendative molte delle quali sarebbero state meritevoli, a mio avviso, di un tasso di attenzione tale da permetterne l'inserimento nel testo in esame. Con molta onestà, quindi, dico ai colleghi che, probabilmente, se lo trasmettessimo nuovamente all'altro ramo del Parlamento, il provvedimento non vedrebbe più la luce.
Dunque, rinnovo l'invito a trasfondere il contenuto di alcune importanti e sostanziali proposte emendative (non mi riferisco a quelle puramente ostruzionistiche) in ordini del giorno, al fine positivo di interpretare una parte della normativa secondo il senso e la lettera delle proposte emendative presentate. Come relatore, ho ritenuto doveroso fornire questa risposta ai colleghi che, lo ripeto, avevano posto con garbo tale quesito.
Esprimo l'amarezza per non poter sviluppare un compiuto confronto su aspetti significativi che erano stati posti in rilievo attraverso le proposte emendative dei colleghi ed alcune proposte della maggioranza avanzate in Commissione (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).
In conclusione, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 1 e agli articoli successivi.
PRESIDENTE. Il Governo?
LEARCO SAPORITO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Sta bene.
Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Boccia 1.71 e Sgobio 1.101, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
ANTONIO BOCCIA. Presidente! Votano per tre, per quattro...!
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi...!
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 442
Votanti 440
Astenuti 2
Maggioranza 221
Hanno votato sì 210
Hanno votato no 230).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Boccia 1.73.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.
RICCARDO MARONE. Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad uno degli elementi paradossali e divertenti del provvedimento in oggetto.
Con il comma 1 (lettera a-bis)) dell'articolo 1 del provvedimento in esame, che modifica l'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, il Governo si impegna ad attuare una normativa al fine di adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo. Vorrei invitare il Governo a leggere il suo disegno di legge, perché, evidentemente, chi ha redatto questo primo comma non ha letto le disposizioni successive, in particolare l'articolo 15 del provvedimento.
In sede di discussione sulle linee generali, mi sono molto divertito a leggere i commi dell'articolo 15 e vorrei rileggerli in questa sede.
Forse, il rappresentante del Governo, che segue i lavori con molta attenzione, avrà notato una discrepanza tra le finalità che sono state indicate nell'articolo 1, in particolare alla lettera a-bis) del comma 1, che mira a semplificare il linguaggio legislativo, e l'articolo 15, che qualche funzionario ministeriale ha scritto senza aver letto l'articolo 1, perché, sotto il profilo della semplificazione del linguaggio legislativo, gli è scappata la penna.
Il comma 6 dell'articolo 15 recita: «I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri (...)». Il comma 8 dello stesso articolo recita: «Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR».
Signor sottosegretario, le sembra questa una semplificazione del linguaggio normativo? Purtroppo, da molti anni (dico purtroppo per ragioni di età) mi occupo di legislazione e francamente non ho capito alcunché. È talmente contorto il linguaggio di questo legislatore che meriterebbe una formulazione ben diversa!
Mi sembra che questo disegno di legge nel suo complesso sia mirato a semplificare la legislazione del passato; ma nessuno si occupa di semplificare la legislazione attuale e quella futura.
Voi siete tutti incentrati intorno ad un processo di semplificazione del passato che poi non attuerete - lo dirò nei successivi interventi - ma vi guardate bene dal semplificare la legislazione dell'avvenire! Che senso ha, allora, prevedere un comma in cui si parla di «linguaggio normativo» (e sarebbe stato sacrosanto poiché migliorare il linguaggio normativo dovrebbe essere uno degli obiettivi prioritari di qualsiasi governo) quando nella stessa proposta di legge smentite così platealmente gli obiettivi della proposta stessa?
È questo il motivo per cui proponiamo tutta una serie di emendamenti soppressivi, non solo per ragioni di carattere politico generale, in quanto stiamo svolgendo un duro ostruzionismo su quello che intendete fare in materia di legge elettorale, ma anche perché le norme che proponete nella proposta di legge all'esame ci sembrano puramente e semplicemente delle affermazioni di principio, puntualmente contrastate dalla vostra attività di governo e, ancora di più, dalla vostra produzione legislativa, del tutto contrastante con le finalità della proposta di legge medesima (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Verdi-l'Ulivo).
PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, la prego di disporre il controllo delle tessere di votazione.
PRESIDENTE. Invito i deputati segretari a procedere al controllo delle tessere di votazione (I deputati segretari ottemperano all'invito del Presidente).
Passiamo ai voti.
Ci sono doppi e tripli voti!
PRESIDENTE. Come dice, onorevole Boato?
MARCO BOATO. Nell'ultima votazione vi sono stati doppi e tripli voti!
PRESIDENTE. Per cortesia... Io dico sempre ai colleghi per esperienza che, se nessuno vede, nessuno può dire nulla; non vi fate vedere che (Commenti)...
PIERO RUZZANTE. Guardi là, Presidente!
PRESIDENTE. Ecco il collega lì: vedo io e vedono anche gli altri! La stessa cosa sta accadendo da questa parte (Commenti)! Vi è un controllo che è stato disposto!
I deputati segretari hanno verificato? Collega, tolga la mano! Ora abbiamo capito (Commenti)!
Date la tessera all'onorevole Trantino! Forza, onorevole Bianchi!
ANTONIO LEONE. Ora ve la prendete con Bianchi!
PRESIDENTE. I deputati segretari possono tornare al loro posto. Prego!
Onorevole Nuvoli, acceleri il passo, forza!
È chiusa la votazione (Commenti)... Ogni tanto la Presidenza può anche scherzare!
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boccia 1.73, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
PIERO RUZZANTE. Ci sono ventimila doppi voti!
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 435
Maggioranza 218
Hanno votato sì 201
Hanno votato no 234).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Boccia 1.74.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.
GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, si tratta di un emendamento che disvela alquanto, per così dire, la vostra cattiva coscienza; dopo tanti anni, vi siete finalmente ricordati della semplificazione e della qualità della regolamentazione quali condizioni fondamentali per la competitività del paese. Nel 2001, avete seguito l'idea, sicuramente non saggia, di modificare l'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 - una delle cosiddette «Bassanini» -, che aveva introdotto la previsione della legge annuale di semplificazione; apportavate così una significativa innovazione, purtroppo non positiva. Dalla previsione, recata appunto dalla legge n. 59 del 1997, di una legge di semplificazione e riassetto normativo che, basata sullo strumento dei testi unici, apprestava un meccanismo di grande modernità nell'attività legislativa e amministrativa del paese, si passava ad un'integrale riscrittura di quell'articolo 20, spostando l'asse della semplificazione dei procedimenti amministrativi, attraverso la delegificazione delle norme di riferimento, sulla semplificazione normativa basata sul riassetto normativo e sulla codificazione.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI (ore 12,27)
GIANCLAUDIO BRESSA. Ma è avvenuto che lo strumento così introdotto non ha dato grandi risultati; infatti, nel corso di questi anni, l'attività di semplificazione è stata piuttosto modesta. Riuscendo a vararne solo altri quattro, avete, lodevolmente, portato a termine l'esame di sette provvedimenti il cui iter era iniziato già nella precedente legislatura mentre moltissime iniziative sono tuttora pendenti, non avendo ancora trovato compimento.
La questione vera è la seguente; non avendo voi introdotto questa innovazione nelle procedure di semplificazione, avete complicato il procedimento di semplificazione. In molti dei vostri provvedimenti, il Consiglio di Stato ha ricordato come sarebbe stato più utile, più flessibile, più adatto lo strumento del testo unico anziché la codificazione perché il testo unico misto ha la possibilità di ricomprendere, con le opportune evidenziazioni, sia le disposizioni legislative sia quelle regolamentari. Con il vostro strumento di codificazione, invece, avete irrigidito il meccanismo, tant'è vero che adesso proponete che, accanto al processo di codificazione, si emani «(...) anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario (...)».
Anziché avere uno strumento semplice, qual è il testo unico misto - che in un'unica raccolta contiene sia norme legislative sia norme regolamentari -, proponete un codice al quale dovrà seguire un altro provvedimento, un altro «vagone». La situazione è del tutto evidente; basta utilizzare la logica ed il buon senso: anziché procedere ad una operazione di semplificazione, state attuando un'operazione di complicazione. Con la riscrittura dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, avete commesso un evidente errore; con questo emendamento cercate di correggerlo ma, poiché non avete il coraggio di ammettere l'errore fatto allora, la correzione rischia di complicare ancora più l'assetto attuale.
Ciò dimostra come gli argomenti della semplificazione e della qualità della regolazione siano sostanzialmente estranei al vostro DNA; adesso, alla fine della legislatura, sotto le fortissime pressioni del mondo dell'economia e delle autonomie locali, vi rendete conto di quanto tempo avete perso. Ma gli strumenti che utilizzate per cercare di rimediare sono scarsamente efficaci e alquanto goffi; avete restituito l'Italia - che nel corso della passata legislatura era stata additata dall'OCSE ad esempio per la propria attività di semplificazione e di miglioramento della qualità nella regolazione - ad un ruolo subordinato e lontano dall'eccellenza raggiunta dai paesi europei e dalle democrazie occidentali in questo specifico settore.
Di ciò siamo fortemente dispiaciuti e crediamo che l'approvazione dell'emendamento in esame ristabilisca la verità rispetto a quell'operazione di pura e semplice cosmesi che, attraverso il provvedimento in discussione, voi tentate di compiere (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Verdi-l'Unione)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.
RICCARDO MARONE. Signor Presidente, credo che occorra svolgere alcune considerazioni in ordine al comma che il Governo intende aggiungere all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, soprattutto con riferimento al concetto della codificazione.
Vorrei ricordare che già a suo tempo, quando l'allora ministro della funzione pubblica, onorevole Frattini, introdusse il principio della sostituzione dei testi unici con i codici, sollevammo forti perplessità e dimostrammo come fosse sbagliata la strada sulla quale si era incamminato questo Governo. Non a caso, infatti, non mi sembra che la modifica della legislazione, dunque l'idea di avviare un processo di codificazione, abbia prodotto risultati rilevanti.
Oggi come oggi non vi siete dimostrati in grado di produrre granché, se non di riprendere i testi unici emanati dal precedente Governo e chiamarli «codici». Avete sì apportato qualche piccola modifica al testo unico in materia di beni culturali e ambientali, ma non mi sembra che abbiate emanato nuovi codici nelle materie nelle quali non erano stati approvati testi unici.
Il problema era questo, poiché sembrava che voleste cambiare completamente il modo di legiferare, introducendo la codificazione in nuove materie. Tutto ciò non è minimamente avvenuto, poiché vi siete limitati a riesaminare i testi unici precedentemente adottati, ad aggiungervi le disposizioni che, nel frattempo, sono state approvate dal Parlamento - quasi sempre peggiorando notevolmente la normativa - ed a definirli «codici»!
Francamente, mi sembra davvero un po' poco rispetto all'obiettivo di cambiare rotta preannunziato dall'allora ministro Frattini in questa Assemblea, quando, per l'appunto, aveva sostenuto di voler passare da una produzione normativa per testi unici ad una per codici. Oltretutto, vorrei rilevare che si tratta di un termine anche sostanzialmente sbagliato, poiché, nella tradizione giuridica, i codici sono sempre stati costituiti da quelle disposizioni che avevano avuto un tale assestamento nell'ordinamento giuridico da meritare, per l'appunto, tale denominazione.
Vorrei altresì osservare che parlare di codici in materia di diritto amministrativo rappresenta una contraddizione in sé, perché tale diritto è in continua evoluzione ed in continuo aggiornamento, e ciò rappresenta la negazione del principio stesso della codificazione. Non a caso, infatti, vorrei ricordare che, in materia amministrativa, non è stato mai emanato alcun codice, come invece è avvenuto nelle materie civili e penali. Duemila anni di storia giuridica avrebbero dovuto insegnarvi qualche cosa!
Vorrei ribadire che in ambito pubblicistico non è stato mai adottato un codice proprio perché non era possibile farlo. Infatti, occorre cambiare in continuazione la normativa in tale settore, e vorrei osservare che voi stessi cambiate in continuazione le disposizioni che avete precedentemente approvato. È da osservare, peraltro, che uno stesso Governo, nel corso della medesima legislatura, cambia la normativa vigente in tale materia, poiché ha l'esigenza di aggiornarla.
Desidero altresì aggiungere che il provvedimento in esame mi appare un po' «presuntuoso»: infatti, vi state assegnando una serie di compiti quando avete esaurito il vostro lavoro e state andando a casa! Ma come potete attribuirvi tutti questi compiti quando non siete stati in grado nemmeno di esercitare le deleghe che voi stessi vi siete conferiti!
Al riguardo, vorrei ricordare al sottosegretario competente che siamo ancora in attesa dell'adozione dei principi fondamentali concernenti il nuovo del Titolo V della Costituzione. Vi è stata conferita una delega due anni fa, ma voi vi prorogate il termine per il suo esercizio perché non siete in grado di individuare detti principi; figuriamoci un po' se oggi siete in grado di procedere alla codificazione nelle diverse materie, inclusa la regolamentazione secondaria ad esse attinente!
È un compito immane. Avete ormai pochi mesi a disposizione. In pochi mesi non riuscirete a fare nulla. Non riuscite a varare le leggi, figuriamoci se riuscirete ad approvare un processo di riorganizzazione della materia. Tutta la legislazione che vi state attribuendo mi sembra un atto di assoluta presunzione per un Governo ormai moribondo (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Amici. Ne ha facoltà.
SESA AMICI. Signor Presidente, l'intervento del collega Marone e, ancor prima, quello dell'onorevole Bressa, hanno rappresentato all'Assemblea i termini concreti della richiesta di soppressione di quest'articolo. Ritengo di poter affermare ciò leggendo testualmente il comma in questione: «Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione (...)». Il passaggio dalla decisione dei testi unici misti all'idea dei codici avviene nell'ambito di una raccolta organica, attraverso un decreto legislativo, delle norme regolamentari disciplinanti la stessa materia e, se del caso, adeguandole alla nuova disciplina del livello primario. Siamo esattamente di fronte a quel tipo di svolta in cui l'elemento della regolazione tra fonte primaria e norme secondarie corre il rischio di attribuire un eccessivo potere, molto discrezionale, al Governo. È questo uno tra gli elementi per cui chiediamo la soppressione dell'articolo 1.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Realacci. Ne ha facoltà.
Dov'è l'onorevole Realacci...?
ERMETE REALACCI. Signor Presidente, le chiedo scusa. Sono rientrato in aula appena ho sentito pronunciare il mio nome.
PRESIDENTE. Onorevole Realacci, la sua presenza è sempre gradita. La prego solo di essere più tempestivo nel rientrare in aula se intende prendere la parola.
Prego, ha facoltà di parlare.
ERMETE REALACCI. Signor Presidente, ha ragione. Come può constatare, si tratta di un dibattito approfondito e con molti interventi. Peraltro, la presentazione di molti tra gli emendamenti che abbiamo presentato è stimolata anche da altri provvedimenti in discussione in Parlamento. Questo, in particolare, è un emendamento che ritengo rilevante. Ne approfitto anche per richiamare l'attenzione dei colleghi - anche della maggioranza -, e in particolar modo dei colleghi leghisti, che hanno sottoscritto un emendamento che discuteremo nel prosieguo della discussione, ossia l'emendamento Parolo 12.1, che intende sopprimere il comma 9 dell'articolo 12: il provvedimento contiene molte misure discutibili. In particolar modo, nel caso in questione, si prevede la possibilità di vendere i parcheggi condominiali realizzati in forza di una legge che prevede, appunto, che i cittadini che acquistano un appartamento debbano avere il possesso anche di un posto auto.
Vi sono molti di tali elementi negativi nel provvedimento in esame. Prego pertanto la maggioranza di prestare attenzione, nel corso della discussione, ai correttivi che si possono apportare. In questo caso, se i colleghi leghisti voteranno a favore dell'emendamento Parolo 12.1 - e non lo ritireranno - potremo correggere la stortura citata in precedenza (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi, l'Unione).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.
MARIO LETTIERI. Signor Presidente, il provvedimento in discussione reca come titolo: «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005». Un rapido esame, anche da parte di chi non possiede conoscenze approfondite della materia, dà subito la netta sensazione che si tratti, più che di semplificazione, di complicazioni ulteriori. Eppure, nel programma di questo Governo, sin dall'inizio, si parlava di semplificazione nei diversi settori, iniziando - ad esempio - dal fisco. Invece, non vi è stato atto - ed il provvedimento in esame né è un'ulteriore testimonianza - con cui non siano state introdotte norme che complicano ancor più l'iter burocratico e, quindi, gli oneri a carico dei cittadini italiani.
La semplificazione della nostra legislazione è una necessità vera, non solo per quanto riguarda i diversi aspetti che sono affrontati nel provvedimento in esame in maniera molto disorganica. Si tratta, infatti, di un provvedimento omnibus sulla semplificazione. Il fatto stesso che si introducano una serie di revisioni di norme che riguardano una pluralità di materie...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Lettieri; è stato molto chiaro.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Banti. Ne ha facoltà.
EGIDIO BANTI. Signor Presidente, vorrei sollecitare la sua attenzione anche in relazione ad un possibile richiamo al regolamento: mi riferisco all'articolo 90, che riguarda il coordinamento formale del testo.
Signor Presidente, mi permetto di osservare - lo faccio presente al relatore e ai membri del Comitato dei nove - che, qualora il comma 1 dell'articolo 1 non fosse soppresso (auspicherei che lo fosse!), l'espressione «norme regolamentari regolanti la medesima materia», oltre che cacofonica, in qualunque tema di terza media sarebbe segnata con la matita rossa e blu.
PRESIDENTE. Onorevole Banti, sia più indulgente!
EGIDIO BANTI. Signor Presidente, stiamo facendo delle leggi, non stiamo scherzando con la lingua italiana...
PRESIDENTE. L'essenziale è che non si perpetrino inganni! Le leggi possono anche essere sbagliate...
EGIDIO BANTI. È chiaro che le norme regolamentari non possono fare altro che regolare. E non possono fare altro che regolare la materia, e non la «medesima materia». Sarebbe, infatti, del tutto ultroneo che regolassero altre materie.
Pertanto, visto che non vi sono emendamenti correttivi al riguardo, sottolineo l'esigenza che l'espressione «regolanti la medesima materia» sia sostituita con la frase «inerenti la materia»: così sarebbe corretto scrivere in lingua italiana. Altrimenti - lo ripeto -, oltre che cacofonico, il testo sarebbe anche ridondante e parzialmente ultroneo rispetto a quanto in esso affermato.
PRESIDENTE. Forse anche superfetativo...
MARCO BOATO. Bravo, Presidente, ha ragione lei: superfetativo è stupendo!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Carbonella. Ne ha facoltà.
GIOVANNI CARBONELLA. Signor Presidente, il collega Banti mi ha anticipato; infatti, senza offesa alcuna, avevo in mente di conferire una medaglia al valore a colui che ha redatto questa norma! È sufficiente leggere il testo per capire quale pasticcio si intenda creare, quando invece in relazione a tale materia dovremmo semplificare tutte le procedure, perché queste ultime rappresentano un supporto fondamentale per le imprese o per quanti ne debbano beneficiare.
Respingo la tentazione di ribadire, in questa circostanza, la volontà di fare ostruzionismo. Stiamo, infatti, esaminando un provvedimento importante, ancorché confuso e pasticciato. Tuttavia, in un contesto generale quale quello che stiamo vivendo, va da sé che, per quanto ci riguarda, non possiamo offrire un contributo importante al provvedimento stesso. Ciò perché voi lo avete collocato in una fase in cui in questo Parlamento non vi è lo spirito giusto rispetto alla necessità di approvare provvedimenti seri.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, porto a conoscenza dell'Assemblea che in tribuna è presente un gruppo della cooperativa ricreativa e culturale Tre ponti di Fano, che saluto (Applausi).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.
MAURO MARIA MARINO. Signor Presidente, intervengo perché, oltre ai concetti già espressi dal collega Bressa, che mi sento di condividere in toto, mi preme evidenziare un aspetto.
Nella definizione e nell'assegnazione al Governo di questo processo di completamento della codificazione in diverse materie non si capisce se i termini ai quali ci si deve riferire configurino, come conseguenza, che il Governo debba svolgere una funzione compilativa oppure una funzione innovativa. In altri termini, come diceva qualche collega precedentemente, ci si chiede se, dati i testi unici, ci si limiti soltanto ad aggiungere le norme: in tal caso, non si capisce quale possa essere lo strumento che permetterà ai nuovi codici di continuare ad essere aggiornati, visto che, soprattutto in materie delicate come queste, la produzione di norme è continua. Diversamente, qualora si trattasse di una funzione innovativa, ci si chiede quale possa essere lo strumento che permette al codice stesso di non essere immediatamente superato.
Sembra, piuttosto, di capire che, ancora una volta, si creino le condizioni per conferire un potere eccessivamente discrezionale al Governo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.
ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, preliminarmente vorrei rilevare che questa maggioranza si è presentata agli elettori e il Governo, che ha ottenuto la fiducia dalla maggioranza di questo Parlamento, ha ottenuto il loro consenso ponendo al centro della sua propaganda il tema della semplificazione, dell'innovazione e di una svolta del paese dal punto di vista del miglioramento della qualità nella fruizione dei servizi e del miglioramento ed ammodernamento dello Stato.
Credo sia sotto gli occhi di tutti il risultato dell'attività del Governo. D'altra parte, esso non è difforme dal risultato dell'attività del Governo e dell'azione della maggioranza in tanti altri aspetti importanti che hanno caratterizzato questi quattro anni di attività politica. Credo che le famiglie italiane abbiano avuto materialmente la possibilità di verificare cosa sia accaduto. Non è un caso se, a ridosso della fine della legislatura, si propone...
PRESIDENTE. Onorevole Giachetti...
ROBERTO GIACHETTI. Ho finito il tempo?
PRESIDENTE. Veramente, onorevole Giachetti, lo ha superato!
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Gambale. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE GAMBALE. Credo che un provvedimento che rimetta ordine nella normativa sia certamente necessario ed utile al nostro paese. Però, questa maggioranza dovrebbe preoccuparsi, in primo luogo, di mettere ordine al proprio interno.
L'onorevole Follini, poco fa, in una dichiarazione, parlava di «effetto pollaio» nella Casa delle libertà. Mi sembra che ormai siete a livello di «ammuina» che si fa in un pollaio!
Quindi, ritengo opportuno che, prima di riorganizzare il nostro paese, organizziate il pollaio al vostro interno, perché credo che i danni che avete causato al nostro paese siano già sufficienti e abbondanti e che i cittadini italiani non abbiano bisogno delle vostre misure.
Credo sia più urgente, perché di ciò ha bisogno il paese, giungere quanto prima alle elezioni anticipate, per consentire ai cittadini di esprimersi e al centrosinistra di andare al Governo, per mettere fine al pollaio costruito in questi giorni e in questi anni (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)! Di questo ha bisogno il paese, e questo è ciò che chiediamo con urgenza e rapidità.
PRESIDENTE. Onorevole Gambale, definirci un pollaio non è corretto, perché fa sembrare che i pennuti siamo noi. Invece, non è così!
LUIGI OLIVIERI. No! Si offendono le galline!
GIUSEPPE GAMBALE. È stato Follini...
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ria. Ne ha facoltà.
LORENZO RIA. Signor Presidente, concordo con le sue affermazioni. Non concordo, invece, sull'impostazione che si è voluto dare a questo provvedimento.
È vero che abbiamo bisogno di una semplificazione, che significa soprattutto stabilizzare i rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione. Non vi è dubbio che il nostro ordinamento, infatti, è caratterizzato da un ginepraio amministrativo che, da un lato, rende complesso il mondo delle fonti normative e, dall'altro, mette a rischio la piena applicazione del principio di certezza del diritto, che è fondamentale in uno Stato democratico.
A questo proposito, più volte i partiti dell'opposizione hanno rilevato l'esigenza di una significativa semplificazione sia delle procedure amministrative, sia dell'assetto normativo e ordinamentale, rimanendo tuttavia prioritarie l'efficienza, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, che sono connesse alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.
LUIGI OLIVIERI. Con l'emendamento Boccia 1.74 al nostro esame, l'intento dell'opposizione è quello di sopprimere la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, la quale non fa altro che aggiungere un comma 3-bis all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, meglio conosciuta come legge Bassanini.
Con questo intervento si dispone che l'opera di codificazione della normativa primaria prevista in ciascuna materia oggetto di riordino sia affiancata e completata dall'adozione di una raccolta organica delle disposizioni regolamentari vigenti nella medesima materia.
La raccolta organica dovrebbe essere realizzata secondo tale disposizione legislativa sotto forma di un codice, anziché di un testo unico...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Olivieri.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sinisi, al quale ricordo che ha un minuto a disposizione. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, cercherò di fermarmi allo scadere del minuto esatto.
Il paradosso che stiamo vivendo con riferimento al provvedimento in esame è che un procedimento di semplificazione dovrebbe essere la conclusione di un procedimento complesso attraverso il quale le cose difficili si fanno diventare facili. Mi rendo conto che sembra quasi un controsenso, ma si tratta di un procedimento che impegna moltissimo il Parlamento e ciascuno di noi, anche perché comporta un grande cambiamento culturale nel nostro paese. Abbiamo la tendenza ad immaginare che le cose che non si capiscono siano migliori di quelle che si comprendono. Dovremmo fare tutti ammenda del nostro stile italiano di fare leggi e di complicare le cose. Tentiamo insieme una semplificazione ma a me sembra che il provvedimento in esame non raggiunga l'obiettivo.
Signor Presidente, il mio tempo è scaduto e, ligio all'impegno che ho preso con lei, mi riservo di approfondire il discorso successivamente.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Sinisi: tutti dovrebbero seguire il suo esempio!
Constato l'assenza dell'onorevole Dorina Bianchi (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana), che aveva chiesto di parlare per dichiarazione di voto a titolo personale: si intende vi abbia rinunziato.
MARCO BOATO. Presidente, perché questi commenti?
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ruggieri. Ne ha facoltà.
ORLANDO RUGGIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il clima politico che si respira in quest'aula, determinato dalla volontà della maggioranza di proporre il cambiamento della legge elettorale, non permette un'analisi serena del provvedimento e, in particolare, dell'emendamento in esame. La materia alla nostra attenzione meriterebbe senz'altro una più accurata analisi perché il tema della semplificazione e del rispetto normativo è di grande interesse. Oggi, tuttavia, è preminente la necessità di contribuire all'opera ostruzionistica e, pertanto, con questo mio intervento voglio sottolineare tutto il dissenso mio personale per la scelta della maggioranza che vuole cambiare le regole del gioco a pochi mesi dalle elezioni (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Ruggieri.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Reduzzi. Ne ha facoltà.
GIULIANA REDUZZI. Signor Presidente, l'argomento all'ordine del giorno è interessante, almeno per quanto riguarda il titolo, perché annuncia un obiettivo importante per il cittadino: la semplificazione delle regole e delle procedure. Il contenuto del provvedimento, però, è decisamente lontano dall'obiettivo e meriterebbe interventi emendativi migliorativi.
Approfitto del fatto di avere la parola per spiegare agli ascoltatori il motivo del nostro atteggiamento ostruzionistico, che non è nei confronti del provvedimento in esame, ma contro l'arroganza del Governo che ci ha proposto una riforma elettorale rivoluzionaria senza darci la possibilità di un confronto serio (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo)...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Reduzzi.
Pregherei i colleghi di non rivolgersi agli ascoltatori, ma ai parlamentari e, occorrendo, al Presidente, perché gli ascoltatori siamo noi.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Tuccillo. Ne ha facoltà.
DOMENICO TUCCILLO. Signor Presidente, giungiamo con estremo ritardo all'esame di un tema così importante, come quello della semplificazione che, tra l'altro, era stato propagandato con grande enfasi da questa maggioranza prima dell'ultimo impegno elettorale come uno degli obiettivi da realizzare affinché - come affermava il collega Sinisi - ciò che è difficile e complesso avesse una forma più semplice, tale da consentire un utilizzo più adeguato e funzionale della strumentazione normativa a nostra disposizione.
Giungiamo a tale esame in un contesto estremamente difficile e conflittuale...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Tuccillo.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ruzzante. Ne ha facoltà.
PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, esprimerò un voto favorevole sull'emendamento Boccia 1.74.
Il tema della semplificazione legislativa costituisce un'altra delle promesse mancate di questa maggioranza e di questo Governo. Appare palese la contraddizione esistente nella produzione legislativa di questi ultimi quattro anni; infatti, sono state numerose le leggi delega, i decreti legislativi e, più volte, abbiamo dovuto denunciare in quest'aula l'uso distorto dei decreti-legge attraverso la presentazione di emendamenti - in particolare nell'altro ramo del Parlamento, anche se poi questi decreti-legge sono stati convertiti anche alla Camera -, che hanno consentito di introdurre elementi di confusione e di difficoltà.
Quindi, questa maggioranza è stata protagonista non di una semplificazione legislativa, ma di una confusione legislativa; e ritengo che ciò metta in discussione anche i contenuti di questo provvedimento.
Inoltre, faccio notare che su tutti gli emendamenti presentati dall'opposizione - sia su quelli ostruzionistici sia su quelli di merito - il Comitato dei nove ha espresso un parere contrario.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.
ROBERTO GUERZONI. Signor Presidente, ritengo che il provvedimento in esame, relativo alla semplificazione e al riassetto normativo per l'anno 2005, sia la testimonianza del fallimento che il Governo e la maggioranza registrano al termine della legislatura in materia di delegificazione, obiettivo che si erano proposti all'inizio della legislatura.
In realtà, abbiamo assistito ad atti e a norme che non sono stati diretti a delegificare, ma ad aumentare la complicazione nella pubblica amministrazione. Ad esempio, in tema di lavoro, anziché seguire la strada maestra della contrattualizzazione, vale dire dell'introduzione di rapporti di diritto privato anche per i lavoratori del pubblico impiego, si è tornati ad una legificazione di tale rapporto di lavoro. Ciò è accaduto anche per quanto riguarda l'indirizzo assunto dal centrosinistra con le leggi cosiddette Bassanini in ordine all'adozione dei testi unici. La vostra intenzione era quella di andare oltre i testi unici, affermando che i codici costituivano la vera strada. In realtà, i codici non hanno fatto altro che complicare le cose.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Nannicini. Ne ha facoltà.
ROLANDO NANNICINI. Molte volte ci si dimentica di come si lavora in questo Parlamento. Per quanto riguarda il 2005, vi è stata una finanziaria composta da 567 commi e da un articolo unico e siamo di fronte ad una legge di semplificazione che in gran parte dovrebbe essere soppressa; infatti, si propone una semplificazione attraverso deleghe che non forniscono mai la certezza giuridica dell'intervento dello Stato.
Quindi, l'emendamento soppressivo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, è indubbiamente interessante. Sono stati proposti anche altri emendamenti soppressivi che appaiono necessari non solo ai fini di un rinvio della «legge truffa» - la legge elettorale -, ma anche per garantire un'effettiva semplificazione delle leggi.
Come può una maggioranza che approva una legge finanziaria formata da 567 commi ed un unico articolo pensare di semplificare... (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Nannicini.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mariotti. Ne ha facoltà.
ARNALDO MARIOTTI. Signor Presidente, in ogni provvedimento che esaminiamo - come ad esempio quello sulla competitività, ma anche una serie di decreti - introduciamo norme volte alla semplificazione della pubblica amministrazione. Tuttavia, così facendo, l'iter diventa sempre più complicato, senza chiarezza sulle norme e sull'effetto della procedura burocratica.
Inoltre, voglio anche sottolineare un altro aspetto discusso in sede di Commissione bilancio questa mattina. In proposito, pregherei il relatore del provvedimento di prendere nota del parere kafkiano che la Commissione bilancio ha dovuto esprimere per permettere al testo di giungere all'esame dell'aula. In pratica non si salvaguarda affatto la finanza pubblica e, quindi, non si produce chiarezza né snellimento, bensì si aggrava il peso della spesa pubblica per quanto riguarda la burocrazia. Per cui....
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Mariotti.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Preda. Ne ha facoltà.
ALDO PREDA. Signor Presidente, con l'emendamento in questione - che chiediamo di approvare - proponiamo la soppressione della lettera b) del comma 1 dell'articolo. Tale lettera aggiunge il comma 3-bis all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, nel quale si dispone che l'opera di codificazione della normativa primaria, prevista in ciascuna materia oggetto di riordino, sia affiancata e completata dall'adozione di una raccolta organica per disposizioni regolamentari vigenti nella medesima materia. In proposito, occorrerebbe aprire una lunga parentesi e per questo mi meraviglia molto la decisione della maggioranza e del Governo di non apportare alcuna variazione al testo già approvato dal Senato nel maggio 2005. Infatti, occorrerebbe in questo caso un minimo di riflessione su tutto quanto introduciamo con questo disegno di legge...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Preda.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, credo che l'esame di questo testo ci debba far riflettere, giacché il fine di semplificare il nostro sistema normativo è un obiettivo di grande importanza. La proposta contenuta nel testo al nostro esame è quella di perseguire la semplificazione con uno o più processi di codificazione. Ebbene, giova in questo caso ricordare quanto ha detto il Consiglio di Stato a più riprese ed in autorevoli momenti. Esso ci ha ammonito, ricordandoci i problemi posti da un eccessivo numero di codificazione. Tali problemi consistono per un verso nell'eccesso di materie delegate e per l'altro nella possibilità di contraddittorietà che nega e rinnega le finalità per le quali ci stiamo muovendo...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Bonito.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Panattoni. Ne ha facoltà.
GIORGIO PANATTONI. Signor Presidente, non credo che ci si debba appellare all'ostruzionismo praticato per contrastare la legge elettorale, per la quale naturalmente attendiamo l'esito di questo scontro epocale all'interno della Casa cosiddetta delle libertà. Invece, credo che dobbiamo esprimere nel merito il nostro dissenso. Quindi, vorrei citare i processi di semplificazione già fatti da questo Governo come, ad esempio, il codice radiotelevisivo. In quel caso si sarebbe dovuto trattare di semplice semplificazione, ma in realtà si è trattato di tutt'altro, come inserire interessi di comodo, modificare norme esistenti, deformare un certo tipo di realtà a vantaggio, naturalmente - e guarda caso - dei grandi interessi televisivi del Presidente del Consiglio.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIO CLEMENTE MASTELLA (ore 13,08)
GIORGIO PANATTONI. In tal caso, è necessario il richiamo a una grande moralità, nel momento in cui si affrontano tali problemi, che riguardano una cultura della semplificazione che stia dalla parte del cittadino e non dalla parte dei governanti. Il fulcro deve essere effettivamente un processo di semplificazione che consenta di risparmiare risorse pubbliche, di accelerare i provvedimenti, di diminuire la burocrazia e di fare in modo che il rapporto fra istituzioni locali e centrali e cittadino torni ad essere tranquillo, onesto, trasparente, senza interessi di parte, senza corporazioni e senza particolari deformazioni.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Duca. Ne ha facoltà.
EUGENIO DUCA. Signor Presidente, uno dei motivi della nostra contrarietà a questo modo di procedere è costituito dal fatto che le Commissioni hanno dovuto esprimere il parere sul provvedimento in esame in pochissimi minuti; e in alcune Commissioni non vi è stata neppure la possibilità di svolgere un solo intervento su un disegno di legge (Una voce dai banchi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale: Tempo!)... Se lei fa la réclame dei fazzolettini di carta, può andare a farla fuori di qui, collega! Il tempo lo dà il Presidente! Per favore, cerchi di essere educato, altrimenti può essere anche pettinato e spettinato (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)...
PRESIDENTE. Onorevole Duca, si rivolga alla Presidenza.
EUGENIO DUCA. Signor Presidente, mi rivolgo a lei, ma vedo che c'è qualcuno che vuol fare il Presidente al suo posto... Evidentemente il suo è un posto ambito...
PRESIDENTE. Onorevole Duca, prosegua, altrimenti consuma il tempo.
EUGENIO DUCA. Spero, signor Presidente, che il tempo dell'interruzione mi venga restituito!
PRESIDENTE. Prosegua, onorevole Duca...
EUGENIO DUCA. Non vi è stato neppure il tempo per poter approfondire un disegno di legge che affronta i temi più svariati, riguardanti le competenze di numerose Commissioni: vi è di tutto e di più! Quanto poi alle vere semplificazioni, avremo modo di approfondirle in un ulteriore intervento (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mazzarello. Ne ha facoltà.
GRAZIANO MAZZARELLO. Signor Presidente, rischio di essere accusato di cercare ancora un dialogo con la maggioranza: ci provo ancora, nonostante una chiusura netta, e mi accusano di essere un illuso. Ci riprovo, tuttavia, perché, a parte l'ostruzionismo, che intendiamo proseguire fino a quando non verrà ritirata la vergognosa «legge elettorale-trucco», siamo impegnati nel tentativo di migliorare provvedimenti importanti per i cittadini. Se continuate a porre una barriera al confronto su leggi che potrebbero invece essere migliorate rispetto alle deficienze molto gravi che presentano al proprio interno, non comprendo come potrete presentarvi di fronte agli elettori. Perché non vi aprite un po'? Perché non volete aprire il confronto con noi, che tentiamo di fornire un contributo positivo per cercare realmente di migliorare le procedure legislative, che molto spesso...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Mazzarello.
Passiamo ai voti.
Indìco...
Chiedo scusa, ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cima. Ne ha facoltà.
LAURA CIMA. Signor Presidente, ho chiesto di parlare durante il precedente turno di Presidenza per intervenire nel merito dell'emendamento che stiamo per votare, di cui raccomando l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il disegno di legge in esame è molto complesso, anche in considerazione del numero di deleghe che prevede e delle materie e delle situazioni che riguarda.
L'argomento, come lei sa, signor Presidente, è delicatissimo. La delegificazione, infatti, può comportare soluzioni di effettivo snellimento della situazione legislativa della pubblica amministrazione (come ci auguriamo: abbiamo iniziato a farlo con il ministro Bassanini, quando eravamo al Governo), ma può anche comportare una notevole confusione nell'ordine delle fonti normative. In particolare può portare ad una non corretta interpretazione della delega e ad una sovrapposizione dei regolamenti, ossia ad una possibilità per i regolamenti di eliminare le leggi. Per tale motivo, mi sembra che questa previsione sia in contrasto con la vigente Costituzione e delinei uno spostamento del potere normativo sostanzialmente extra Constitutionem.
Al Senato, su questi temi - che riteniamo di fondamentale importanza - abbiamo già svolto la nostra battaglia, in particolare con il senatore Turroni; ci proponiamo di fare altrettanto in questa sede perché siamo molto preoccupati...
ENZO RAISI. Tempo!
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, decido io: so controllare il tempo.
LAURA CIMA. Grazie, signor Presidente.
Siamo quindi molto preoccupati anche nel merito, per i motivi che ho ricordato.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Zanella. Ne ha facoltà.
LUANA ZANELLA. Signor Presidente, desidero sottolineare l'importanza della proposta emendativa in esame, anche considerando quanto affermato dal relatore.
Egli, infatti, illustrando la relazione sul disegno di legge in discussione, ha affermato che questo provvedimento rende irreversibile, in quanto tende a perpetuarlo nei prossimi anni, il processo di modernizzazione normativa, di innovazione della disciplina di livello regolamentare e di semplificazione, che non è più un aspetto di natura episodica nel nostro paese, ma costituirebbe ormai una tendenza che appartiene al patrimonio...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Cima.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sabattini. Ne ha facoltà.
SERGIO SABATTINI. Signor Presidente, desidero riprendere le considerazioni svolte dall'onorevole Migliori in sede di espressione del parere sugli emendamenti.
Il collega relatore, con il quale vi è un rapporto cordiale e correttissimo, di stima reciproca, ha utilizzato un'espressione che considero non sostenibile. Egli ha affermato: vi sono molte proposte emendative che potremmo prendere in esame, ma purtroppo siamo in chiusura di legislatura e non possiamo farlo. Mi sembra riduttivo ciò, perché in questo modo potremmo dar vita ad una legge peggiore. Quindi, anche se siamo alla fine della legislatura, forse una proposta come l'emendamento in oggetto potrebbe essere seriamente presa in esame dalla maggioranza, in quanto migliorerebbe sensibilmente questo provvedimento di legge.
Non mi sembra, quindi, un argomento cui ricorrere quello utilizzato dal collega Migliori, cui consiglio di abbandonarlo (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Verdi-l'Unione)...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Sabattini.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boccia 1.74, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, guardi là!
PRESIDENTE. Ognuno voti per sé!
ELIO VITO. Guardi là!
PRESIDENTE. Io guardo sia qui sia la: mi rivolgo a tutti. Colleghi, ognuno deve votare per sé!
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 419
Votanti 418
Astenuti 1
Maggioranza 210
Hanno votato sì 194
Hanno votato no 224).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Boccia 1.75.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.
GIANCLAUDIO BRESSA. La lettera c) del comma 1 dell'articolo in esame introduce, al comma 4 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, nuovi principi e criteri direttivi concernenti la disciplina delle funzioni amministrative, che il processo di codificazione e riordino dovrà mantenere in essere.
Uno dei principi aggiuntivi è il seguente: aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.
A questo riguardo, è interessante aprire una prima parentesi. Voi i cittadini li definite come i destinatari dell'azione amministrativa; definizione, questa, quanto meno circonvoluta in una legge che avrebbe come obiettivo quello di semplificare. Tuttavia, non si tratta soltanto di un aspetto di circonvoluzione del testo, perché tutto ciò sta anche a dimostrare la confusione che voi avete al vostro interno. Se, infatti, considerate i cittadini i destinatari dell'azione amministrativa, voi immaginate un rapporto complesso, complicato, da padrone a servitore, tra la pubblica amministrazione e i cittadini.
Serve poco, come vedremo esaminando il successivo comma, che voi auspichiate l'utilizzo delle forme e dello strumento del diritto privato nei rapporti tra amministrazione e cittadini, quando poi avete il coraggio di definire i cittadini come i destinatari dell'azione amministrativa. Non è comunque questo l'aspetto interessante della lettera c). Voi, infatti, con questo provvedimento sostituite la vigente lettera f) del comma 4, attualmente in vigore, che oggi si limita a prevedere l'adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informative, con un riferimento all'attività di codificazione relativa all'amministrazione digitale che voi avete approvato un po' di tempo fa. In più parti in quel codice si pone in capo ai cittadini e alle imprese il diritto soggettivo a richiedere e ad ottenere l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, e si configura l'uso di tali tecnologie come il modello operativo ordinario al quale deve conformarsi l'attività della pubblica amministrazione. Detto ciò, vi pongo alcune semplici domande alle quali sarebbe interessante che il relatore, onorevole Migliori, e soprattutto il rappresentante del Governo, fornissero una risposta. Con quali risorse, e soprattutto con quale programma strategico di e-government immaginate di fare questo? Voi dite che esiste un diritto soggettivo dei destinatari dell'azione amministrativa ad ottenere l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, sebbene, poi, non prevedete né di destinare un euro né di predisporre un programma coordinato e un'azione strategica in questo campo.
Voi avete lasciato passare quattro anni e mezzo senza che sia stato fatto un solo passo in avanti sul programma di e-government, il quale era stato additato dalle organizzazioni internazionali come un modello per le pubbliche amministrazioni, e tale era stato considerato dai Governi della passata legislatura. Ora, invece, ci troviamo di fronte al deserto, e voi, alla fine, vi inventate queste norme manifesto. Sarebbe utile, e mi rivolgo in particolare al sottosegretario Saporito, che voi ci forniste una risposta in merito alle risorse necessarie per realizzare tutto ciò; ma siccome le risorse voi, forse, sareste capaci anche di rastrellarle da qualche parte, vi chiedo, allora, qual è la vostra strategia, quali sono i vostri obiettivi in una partita così delicata quale è quella dell'e-government. A mio parere, non serve a niente fare riferimento al diritto soggettivo dei cittadini a richiedere e ad ottenere l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, se poi voi fate di tutto questo un'immensa bolla di sapone, un'immensa scatola vuota...
PRESIDENTE. Scusi, onorevole Bressa, la interrompo un attimo solo per comunicare all'Assemblea che sospenderemo i lavori alle 13,30.
Prego, onorevole Bressa, prosegua nel suo intervento.
GIANCLAUDIO BRESSA. Come dicevo, con quale coraggio voi fate delle norme manifesto di questo tipo se poi non c'è una sola azione politica e di Governo che dia sostanza a queste vostre affermazioni? Ma vi rendete conto della gravità della vostra inanità di azione durante questi anni? Questo Governo ha inventato un ministro per l'attuazione delle nuove strategie nel campo della tecnologia e dell'informazione, e il nuovo ministro è uno dei fantasmi di questo Governo proprio perché non è riuscito a porre in essere e realizzare un solo atto concreto!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.
RICCARDO MARONE. Signor Presidente, il comma che proponiamo di sopprimere consta di ben cinque lettere, dalla a) alla f-quinquies). Successivamente mi soffermerò sulle singole lettere in maniera più approfondita, ma in questa sede vorrei attenermi, prima di tutto, al tema della semplificazione del linguaggio normativo.
Sotto questo profilo, ho seguito con grande interesse, e le condivido, le considerazioni svolte dal collega Bressa. Al di là dei rilievi che la definizione dei cittadini quali «destinatari dell'azione amministrativa» è la negazione della semplificazione del linguaggio normativo e che, alla lettera f-quinquies), parlate di «avvalimento di uffici e strutture tecniche», linguaggio tanto orribile che nessun cittadino si sognerebbe di utilizzarlo, le lettere che intendete aggiungere all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 hanno al loro interno un tale coacervo di contraddizioni che davvero non si riesce a capire la logica che ha ispirato il provvedimento.
Da una parte, tornate sul tema, tanto caro al sottosegretario Saporito, dell'uso degli strumenti di diritto privato, ma poi, in perfetta contraddizione con la correlata affermazione di principio, volete unificare e prevedete schemi centralizzati di adozione degli accordi di programma o delle conferenze di servizi. In altre parole, proprio negando quella libertà che connota le forme nel diritto privato, volete assegnare al Governo, allo Stato, l'approvazione di schemi di regolamento che debbono essere uguali per tutti. Qual è la logica? Questa è un'evidente contraddizione!
Inoltre, considerate alla stregua di un procedimento l'uso delle tecnologie dell'informazione. Non sono un procedimento, ma uno strumento! Che c'entra con l'identificazione e con la semplificazione dei procedimenti l'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione? L'uso dell'informatica è in sé e non dovrebbe avere alcun rilievo legislativo, per il semplice motivo che è nell'evoluzione delle cose e non è certamente un procedimento!
Infine, perseverate nel cercare di comprimere l'autonomia dei soggetti locali, dei vari soggetti, attraverso stabili sedi di concertazione. Anche questo è sbagliato ed in contraddizione con i processi che volete portare avanti.
Nel prosieguo, tratteremo dei singoli aspetti in maniera più approfondita ed esporremo analiticamente i vari argomenti sulla base dei quali riteniamo che il provvedimento sia sbagliato. Adesso desidero soltanto porre in risalto le profonde contraddizioni che caratterizzano un provvedimento nel quale dite tutto ed il contrario di tutto, volete semplificare, ma complicate, volete dare autonomia, ma cercate sedi accentrate di decisione, volete affermare il diritto privato, ma contestualmente affermate che occorrono schemi di regolamenti tipo (che sono la negazione del diritto privato e l'affermazione della tipica mentalità del diritto amministrativo dell'Ottocento).
Perciò, cercate di stabilire un po', d'accordo tra voi, su quali linee di indirizzo volete avventurarvi e, forse, potremo avere tutti le idee più chiare! Grazie (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Verdi-L'Unione).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boccia 1.75, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 282
Maggioranza 142
Hanno votato sì 61
Hanno votato no 221
Sono in missione 52 deputati).
Come preannunciato, sospendo la seduta, che riprenderà alle 15 con lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata e proseguirà alle 16 con il seguito dell'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
Iter al Senato
(1^ lettura)
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
|
N. 3600
DISEGNO DI LEGGE |
d’iniziativa
del deputato PECORELLA
|
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 settembre 2005 |
¾¾¾¾¾¾¾¾
Modifiche al codice di
procedura penale,
in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento
¾¾¾¾¾¾¾¾
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. 1. L’articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 593. - (Casi di appello). – 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. 2. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda». 1. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «, quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula» sono soppresse. 1. All’articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini». 1. L’articolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 428. - (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). – 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione: a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale; b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso. 2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606. 3. Sull’impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127». 1. All’articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza». 1. L’articolo 580 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 580. - (Conversione del ricorso in appello). – 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all’articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell’appello». 1. Al comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta, sempre che la stessa fosse ammissibile»; b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) se manca o è contraddittoria o è manifestamente illogica la motivazione». 1. All’articolo 652 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La sentenza penale di assoluzione, anche se irrevocabile, non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni. In questo caso la sentenza ha effetto quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima». 1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima. 2. L’appello proposto prima della data di entrata in vigore della presente legge contro una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso per cassazione. Possono essere presentati nuovi motivi entro sessanta giorni. 3. Nel caso che sia annullata una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, si applica la lettera c) del comma 1 dell’articolo 623 del codice di procedura penale.
|
GIUSTIZIA (2a)
MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2005
508ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuliano.
La seduta inizia alle ore 15.
(3600) Deputato PECORELLA. - Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Riferisce il senatore CENTARO (FI) il quale sottolinea, in linea generale, come il disegno di legge in titolo sia volto a modificare il codice di procedura penale in una prospettiva che muove dal principio contenuto nell'articolo 2, comma 1, del protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984 e reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990. n. 98. Tale disposizione prevede, infatti, il diritto per l'imputato al doppio grado di giurisdizione, diritto che risulta invece compromesso nel momento in cui si consente una condanna in sede di giudizio d'appello avverso la quale vi è esclusivamente la possibilità del ricorso in Cassazione con il conseguente venire meno della possibilità di ottenere un secondo grado di giudizio nel merito. Alla luce di ciò il disegno di legge interviene sul codice di rito prevedendo l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, ritenendo in via ulteriore che tale scelta sia altresì la più coerente con l'impianto accusatorio del nuovo processo penale rispetto al quale, essendo lo stesso incentrato per definizione sulla formazione della prova in dibattimento nell'oralità del contraddittorio fra le parti, la possibilità di un giudizio di appello di natura normalmente documentale che possa rovesciare la conclusione assolutoria raggiunta in primo grado appare innegabilmente un elemento contraddittorio e anomalo.
Passando all'esame dell'articolato il relatore si sofferma innanzitutto sull'articolo 1 che modifica l'articolo 593 del codice di procedura penale, prevedendo l'appellabilità delle sole sentenze di condanna, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 443, comma 3, dall'articolo 448, comma 2, e dagli articoli 579 e 680 del medesimo codice.
L'articolo 2 modifica l'articolo 443, comma 1, del predetto codice di rito coordinandone la previsione con la nuova formulazione del già menzionato articolo 593.
L'articolo 3 interviene invece sull'articolo 405 del codice di procedura penale prevedendo l'obbligo per il pubblico ministero di formulare richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata a favore della insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in materia cautelare e non sono stati acquisiti successivamente ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.
L'articolo 4 modifica l'articolo 428 del codice citato anche qui effettuando una serie di interventi di coordinamento con la riscrittura dell'articolo 593 del codice di procedura penale. Fra questi il relatore ritiene opportuno richiamare l'attenzione soprattutto sulla previsione di cui al nuovo comma 3 dell'articolo 428 ai sensi del quale sul ricorso per cassazione presentato avverso la sentenza di non luogo a procedere la Corte di cassazione deciderà in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale e, quindi, con una maggiore garanzia del contraddittorio rispetto a quanto assicurato dal rinvio all'articolo 611 del codice contenuto nel vigente articolo 428.
L'articolo 5 interviene sull'articolo 533 del codice di procedura penale, introducendovi l'espressa previsione della pronuncia di sentenza di condanna da parte del giudice solo nel caso in cui l'imputato risulti colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio.
L'articolo 6 modifica poi l'articolo 580 del codice di procedura penale, limitando l'operatività della disposizione sulla conversione del ricorso per cassazione in appello, nell'ipotesi in cui siano stati proposti mezzi di impugnazione diversi, ai soli casi in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12 del codice di procedura penale.
L'articolo 7 interviene sulle previsioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 606 del codice di procedura penale che definiscono - come è noto - i presupposti del ricorso per cassazione. Per quanto riguarda la lettera d) la possibilità del ricorso viene estesa a tutti i casi in cui non sia stata assunta una prova decisiva e ammissibile mentre, per quanto riguarda la lettera e), è stato, da un lato, inserito in modo espresso il riferimento all'ipotesi della motivazione contraddittoria e, dall'altro, è stata espunta la previsione - ritenuta pleonastica, - della necessità che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato.
L'articolo 8 modifica l'articolo 652 del codice di procedura penale nell'ottica di assicurare una maggior tutela alla posizione della parte civile e, infine, l'articolo 9 reca una disciplina transitoria ad hoc essendosi ritenuto preferibile, al riguardo, un intervento espresso da parte del legislatore in considerazione della delicatezza della materia, piuttosto che rimettere la definizione delle problematiche in questione all'applicazione del principio tempus regit actum.
Il PRESIDENTE rinvia infine il seguito dell'esame.
GIUSTIZIA (2a
MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2005
510ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuliano.
La seduta inizia alle ore 14,55.
IN SEDE REFERENTE
(3600) Deputato PECORELLA. - Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 settembre scorso.
Il presidente Antonino CARUSO (AN) fa presente che nella seduta odierna egli svolgerà le funzioni di relatore.
Si apre il dibattito.
Prende la parola il senatore FASSONE (DS-U) il quale si sofferma innanzitutto sull'articolo 1 del disegno di legge in titolo che interviene sull'articolo 593 del codice di procedura penale modificandolo nel senso di limitare l'appellabilità alle sole sentenze di condanna, con l'esclusione pertanto di quelle di proscioglimento.
Il primo rilievo da fare in ordine a questo che appare l'innovazione fondamentale recata dal disegno di legge si sostanzia nel prendere atto che il nuovo assetto normativo proposto consentirà al pubblico ministero di proporre appello contro una sentenza di condanna - quindi in un caso in cui, seppure parzialmente, la "pretesa punitiva" dell'accusa è stata accolta dal giudice di primo grado - escludendo invece l'appello nelle ipotesi in cui, essendo stata pronunciata una sentenza di proscioglimento, la "pretesa punitiva" dell'accusa è stata totalmente disattesa. In proposito appare evidente trattarsi di una soluzione legislativa squilibrata e illogica e, conseguentemente, esposta ad un elevatissimo rischio di censura sul piano della legittimità costituzionale.
Sotto un diverso profilo va poi richiamata l'attenzione sul fatto che la limitazione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero viene correlativamente ad incidere anche sulla posizione della parte civile. Va ricordato al riguardo che, ai sensi dell'articolo 576 del codice di procedura penale, la parte civile può proporre impugnazione con il mezzo previsto per il pubblico ministero contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento. Tale effetto riflesso della limitazione dei poteri di impugnazione della parte civile appare ingiustificato e inopportuno - essendo innegabile che le ragioni che si adducono per la limitazione dei predetti poteri nei confronti del pubblico ministero non valgono se riferite alla parte civile - e la sua portata va valutata tenendo conto inoltre delle disposizioni processuali che disciplinano l'efficacia extra penale del giudicato.
Ancora l'innovazione introdotta con l'articolo 1 dovrà essere valutata alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 177 del 1971 nella quale la Corte dichiarò l'illegittimità delle disposizioni che disciplinavano l'appello incidentale del pubblico ministero nel processo penale, affermando che, essendo lo stesso consentito ad una sola delle parti del processo, ciò rappresentava un turbamento dell'equilibrio nel contraddittorio fra le parti medesime. Il senatore Fassone prosegue manifestando poi perplessità di ordine tecnico sulle eccezioni individuate nell'incipit del nuovo comma 1 dell'articolo 593 del codice di procedura penale. In particolare, se può condividersi il richiamo all'articolo 443 dello stesso codice maggiori difficoltà suscita invece quello all'articolo 448 - non comprendendosi per quale ragione anche a tal fine la sentenza di patteggiamento non debba essere equiparata ad una sentenza di condanna - mentre incomprensibile, nella logica sottesa al disegno di legge, risulta poi la previsione che continua a consentire l'appello del pubblico ministero anche avverso le sentenze di proscioglimento per la parte che concerne le misure di sicurezza.
Passando quindi all'articolo 6 del disegno di legge, l'intervento sulla disciplina della conversione del ricorso in appello non appare condivisibile laddove l'operatività di tale disciplina risulta limitata alle ipotesi in cui sussiste la connessione di cui all'articolo 12 del codice di procedura penale. Quanto all'articolo 7 del disegno di legge le modifiche proposte con riferimento all'assetto del giudizio di cassazione, pur non presentando errori dal punto di vista tecnico, appaiono a suo avviso non condivisibili per ciò che concerne specificamente l'intervento relativo alla lettera e) dell'articolo 606 del codice di procedura penale, trattandosi di una modifica che comporta obiettivamente il rischio di un'involuzione del giudizio di cassazione nella direzione, nella sostanza, di un ulteriore grado di merito.
Il senatore Fassone formula pertanto un giudizio negativo sul disegno di legge in titolo osservando peraltro, più in generale, che se può ritenersi sottesa allo stesso una esigenza di tutela dei cittadini nel processo penale meritevole di considerazione, questa viene tradotta tecnicamente in una soluzione del tutto inaccettabile. Tale esigenza, a suo avviso, va rinvenuta infatti nell'opportunità di assicurare, nell'ipotesi di proscioglimento in primo grado cui faccia seguito una condanna in appello, il diritto del condannato ad ottenere una revisio prioris istantiae. A tal fine sarebbero però diverse le strade da seguire, dovendosi in ogni caso escludere uno squilibrio fra le posizioni dell'accusa e della difesa e potendosi, ad esempio, valutare la possibilità di introdurre un nuovo mezzo di gravame a favore di colui che risultasse condannato nell'ipotesi sopra considerata, costruendo così una fase eventuale che verrebbe a interporsi fra la condanna in appello e il ricorso per cassazione.
La competenza a decidere sul predetto gravame potrebbe essere attribuita alla diversa corte d'appello individuata ai sensi dell'articolo 11 dello stesso codice di procedura penale.
Segue un breve intervento del senatore Luigi BOBBIO (AN) - il quale esprime perplessità per la proposta da ultimo espressa dal senatore Fassone in quanto si tratterebbe di una innovazione fortemente asistematica, trattandosi di un ulteriore appello che verrebbe proposto peraltro nei confronti di un giudice di pari grado.
Riprende quindi il senatore FASSONE (DS-U) che ritiene superabili le perplessità evidenziate dal senatore Bobbio attraverso un approfondimento tecnico della sua proposta, dovendosi comunque evidenziare che tale soluzione, in ogni caso, sarebbe preferibile rispetto alle limitazioni asimmetriche all'impugnazione delle sentenze di primo grado che si vorrebbero introdurre con l'iniziativa in titolo.
Il senatore CALVI(DS-U), intervenendo in discussione generale e dopo aver premesso che si limiterà a richiamare l'attenzione su rilievi di carattere generale, dà preliminarmente atto al presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati, onorevole Pecorella di aver posto con l'iniziativa in titolo - che ricorda essere stata formalizzata prima del verificarsi di talune vicende alle quali invece si è soliti collegare l'impulso dell'articolato in esame - un problema indubbiamente reale qual è quello di offrire maggiori garanzie ai cittadini, evitando che la eccessiva durata del processo penale finisca di per sé per costituire una sanzione per l'imputato.
La principale perplessità sollevata dal disegno di legge risiede però nell'aver voluto mutuare da altri ordinamenti, molto diversi da quello italiano, soluzioni normative che non si inseriscono naturalmente ed in maniera armonica nel vigente processo penale che, pur ispirato al modello accusatorio, non è perfettamente assimilabile alle procedure degli ordinamenti di common law. Non è possibile in altri termini, alla luce delle specificità del processo penale italiano - quali, ad esempio, l'assenza della giuria e la presenza della parte civile - adottare istituti ed opzioni normative propri di altri ordinamenti, recependoli senza che agli stessi si accompagni una rivisitazione della procedura a seguito di un'attenta rilettura di tutte le norme. E' questa a suo avviso una verifica indispensabile che deve precedere e condizionare l'introduzione delle innovazioni in discussione.
Osserva quindi come a suo avviso risulti non comprensibile, ed anzi fonte di possibili equivoci in sede applicativa, la novità costituita dall'impiego della formula per cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo qualora l'imputato risulti colpevole "oltre ogni ragionevole dubbio" che evoca suggestivamente ma impropriamente altri sistemi processuali. Ulteriore profilo critico è costituito dallo snaturamento delle funzioni della Corte di Cassazione che la riforma chiamerà ad entrare nel merito in modo da costituire di fatto un ulteriore grado di giudizio. Si tratterebbe quindi di un ritorno al passato che si pone in senso contrario con una scelta ben precisa, consapevolmente operata nel 1989 quando con la riforma del processo penale, si volle restringere fortemente la possibilità per la Corte di cassazione di sconfinare nel fatto in armonia con il modello della stessa come giudice della sola legittimità. Esprime quindi perplessità sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame al disegno di legge in titolo che, nella sua originaria e preferibile formulazione, prospettava una innovazione suscettibile di costituire oggetto di attenzione ed approfondimento. Si è invece modificato il testo, snaturando la proposta iniziale e pervenendo ad un risultato finale incompatibile con le specificità dell'ordinamento nazionale.
Il senatore Luigi BOBBIO(AN), intervenendo in discussione generale, osserva preliminarmente come l'iniziativa in titolo si fa carico di affrontare un problema reale quale è quello di assicurare maggiori garanzie ai cittadini nel processo penale, essendo innegabile che la vigente disciplina presenta incongruenze e distorsioni applicative che sarebbe necessario eliminare. E' pur vero peraltro che il testo che perviene dall'altro ramo del Parlamento innova in molti casi in modo incoerente il sistema vigente, per cui gli appaiono per buona parte condivisibili le osservazioni critiche espresse dal senatore Calvi. Occorre altresì tenere conto del fatto che talvolta le sentenze di primo grado, siano esse di condanna o di assoluzione, contengono errori che possono penalizzare i cittadini non solo perché condannati ingiustamente, ma anche, in altri casi, in quanto non soddisfatti nella loro giusta esigenza di rispetto della legalità o di ristoro del danno subito come parti offese dal reato. Sotto un diverso profilo va poi valutato il forte peso che la morale cattolica, per ragioni storiche e culturali, ha nel concreto funzionamento del sistema giudiziario ed anzi si può affermare che l'articolazione del processo in più gradi di giudizio mira in un certo qual modo a favorire il ravvedimento dell'imputato ed a soddisfare il più possibile il bisogno di ricerca ed accertamento della verità. In questa prospettiva tale articolazione costituisce la migliore risposta al possibile conflitto tra giudicati che verrebbe in tal modo risolto accettabilmente nella direzione indicata dal terzo giudice, con la conseguenza che la decisione definitiva sarà quella che avrà avuto il sostegno di almeno due giudici e per tale ragione risulterà più accettabile. Da questo punto di vista, se da un lato si comprende perché si siano voluti estendere i poteri della Corte di cassazione, in quanto esprimente quella terza valutazione necessaria alla determinazione di una doppia decisione di uguale contenuto, dall'altro risulta incoerente l'aver eliminato la possibilità di appello per il solo pubblico ministero in modo asimmetrico rispetto all'imputato. La soluzione prospettata nel disegno di legge, di contro, sembra tener conto di un dato di fatto che è costituito, da un lato, dalla tendenza delle pronunce delle Corti di appello ad essere tendenzialmente più favorevoli per l'imputato, e dall'altro dallo squilibrio numerico esistente tra gli appelli proposti dall'imputato e quelli proposti dal pubblico ministero. Se questo è vero continua però a suscitare perplessità il fatto che la riduzione di una fase del giudizio possa operare esclusivamente a favore dell'imputato, finendo in tale ottica per essere più coerente la soppressione della fase di appello per tutte le parti, eventualmente con un rafforzamento della valutazione operata dal giudice di legittimità.
Altro problema evocato dall'iniziativa in titolo è costituito dall'attribuire un carattere di quasi definitività a decisioni di assoluzione adottate molto spesso da giudici monocratici che, senza dubbio, appaiono meno tranquillizzanti per i cittadini di quelle pronunciate da un giudice collegiale che contano sulla circostanza di essere il prodotto della valutazione di più giudici.
Esprime infine perplessità sulle disposizioni espresse nell'articolo 3 in quanto ritiene che le modifiche introdotte all'articolo 405 del codice di procedura penale siano del tutto asistematiche e rispondenti ad una logica semplicistica, apparendogli troppo ardito precludere il dibattimento sulla base di conclusioni emerse in sede cautelare.
Interviene quindi nuovamente il senatore FASSONE (DS-U) il quale, muovendo dagli spunti emersi nel corso del dibattito, ribadisce che, se si conviene sul fatto che il reale problema è quello di una condanna in appello che faccia seguito ad un precedente proscioglimento alla quale verrebbe a mancare la garanzia della conferma in un ulteriore e distinto grado di merito, allora effettivamente la possibile soluzione da lui indicata nel suo precedente intervento - quelle cioè di prevedere un ulteriore gravame con la connessa possibilità di nuovo riesame del merito in caso di condanna in appello - potrebbe rappresentare un punto di equilibrio che eviterebbe i gravi inconvenienti e le aporie sistematiche che invece deriverebbero dalle innovazioni prospettate nel disegno di legge in esame.
Seguono brevi interventi del senatore Luigi BOBBIO (AN) - il quale si chiede se non sia preferibile intervenire decisamente sulla disciplina dell'appello limitandone i casi per entrambe le parti - del presidente Antonino CARUSO (AN) - che non crede che la previsione di un terzo giudice del merito possa sempre e comunque dar luogo ad una decisione migliore sotto il profilo dell'accertamento della verità - e del senatore FASSONE (DS-U) - per il quale garantire sempre una doppia valutazione conforme, oltre a costituire una soluzione adeguata, consentirebbe di tener fuori la Corte di cassazione dalla valutazione del merito in modo coerente con quella che dovrebbe essere anche la sua natura.
Il senatore BUCCIERO(AN), intervenendo in discussione generale, esprime preoccupazione per gli effetti che l'iniziativa in titolo potrà determinare quali quello di affidare in molti casi ad un unico magistrato la sorte di un processo. Escludere la possibilità di un riesame in appello costituisce a suo avviso una soluzione pericolosa sia, in generale, per i possibili errori del magistrato, sia, in casi limite, per il rischio di decisioni frutto di "procurata malafede". Si tratta di una preoccupazione che ritiene connessa anche ad una diminuzione della qualità professionale della magistratura che è con tutta probabilità il frutto di selezioni recenti non sempre effettuate validamente.
Conclude il suo intervento ritenendo pericoloso sia eliminare un grado del giudizio, sia diversificare le posizioni tra accusa e difesa per cui preannuncia la espressione di un voto contrario qualora nel corso dell'esame non prevalgano correttivi alle scelte espresse dall'iniziativa in titolo.
Il presidente Antonino CARUSO propone che sia fissato a lunedì 17 ottobre alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.
Non facendosi osservazioni contrarie così resta stabilito.
Il seguito dell'esame è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 16,15.
GIUSTIZIA (2a)
MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2005
514ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vitali.
La seduta inizia alle ore 20,45.
IN SEDE REFERENTE
(3600) Deputato PECORELLA. - Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 4 ottobre 2005.
Il presidente Antonino CARUSO, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale ed avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati.
Ha quindi la parola il senatore FASSONE(DS-U), il quale, illustrando gli emendamenti a sua firma, evidenzia che l'emendamento 1.1, in particolare, esprime il netto contrasto della sua parte politica alle linee ispiratrici dell'iniziativa in titolo. Anche se il principio della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento non costituisce di per sé un eresia giuridica, potendosi ritenere coerente con la natura del sistema accusatorio la valorizzazione della sentenza di primo grado, è inaccettabile il fatto che ad una innovazione così profonda del sistema non si accompagni la ridefinizione della disciplina delle impugnazioni in generale, come sarebbe stato necessario alla luce delle profonde implicazioni sistematiche della riforma proposta. Presenta poi una forte contraddizione logica la ridefinizione del potere di impugnativa del pubblico ministero nei termini prospettati in quanto l'impossibilità per la pubblica accusa di appellare le sentenze di proscioglimento - rispetto alle quali la sua soccombenza è totale - risulta non comprensibile ove rapportata con il residuo potere di impugnativa della medesima che è riferito a pronunce rispetto alle quali la soccombenza è soltanto parziale. Altra criticità riguarda la forte e ingiustificata penalizzazione della parte civile che la riforma verrebbe a determinare. Costituisce infatti un dato irrazionale la disparità di trattamento nell'esercizio dell'azione per il risarcimento dei danni derivanti da reato, considerato che la scelta della sede per la parte offesa avrà riflessi notevoli sulle possibilità di impugnativa, visto che soltanto qualora la stessa opti per la sede civile potrà continuare a fruire di tre gradi di giudizio.
Dopo un breve intervento del sottosegretario VITALI, il quale evidenzia come la persona offesa potrà comunque scegliere di far valere la sua pretesa risarcitoria in sede civile e quindi, non essendo costretta a costituirsi nel processo penale a tal fine, non risentirà di alcun pregiudizio, riprende il senatore FASSONE(DS-U), il quale sottolinea, in via ulteriore, che la diseguaglianza tra le parti, che la riforma verrebbe ad introdurre, si pone chiaramente in contrasto con il nuovo articolo 111 della Carta costituzionale, che afferma la necessaria parità delle parti davanti al giudice. Dopo aver ricordato ancora una volta la sentenza n. 177 del 1971 della Corte costituzionale che era intervenuta proprio nel senso di eliminare un'asimmetria esistente nella disciplina allora vigente in materia di appello incidentale del pubblico ministero ribadisce le forti perplessità della sua parte politica nei confronti di una riforma che ben difficilmente potrà reggere al vaglio di costituzionalità perle ragioni sopra esposte.
Riferendosi quindi all'emendamento 1.4, il senatore Fassone, dopo aver sottolineato che si tratta di una proposta formulata in subordine al mancato accoglimento di quella espressa nell'emendamento 1.1, ritiene la stessa suscettibile di miglioramenti ed aperta ai contributi che si vorranno formulare. L'emendamento parte dalla valutazione dell'insufficienza della vigente disciplina per il caso dell'imputato assolto in primo grado e condannato in appello che, differentemente dai casi di condanna in primo grado, non può oggi disporre di una ulteriore valutazione del merito. In questa prospettiva, potrebbe allora considerarsi opportuno prevedere, che la sentenza di condanna per poter diventare definitiva risulti confermata da altro giudice di merito. A tal fine si è ipotizzata l'introduzione della possibilità di riesame della sentenza di condanna pronunciata in secondo grado da parte di una diversa Corte d'appello individuata sulla base dei criteri contenuti nell'articolo 11 del codice di procedura penale.
Segue un breve intervento del senatore SEMERARO (AN) che esprime forti perplessità sulla proposta in esame in quanto ritiene che in tal modo si verrebbe a determinare un sistema macchinoso e suscettibile di dar luogo a incertezze.
Il senatore FASSONE(DS-U), dopo aver ribadito la sua contrarietà alla riforma voluta dalla maggioranza, fa presente che i casi di assoluzione piena in primo grado ai quali fanno seguito condanne in appello sono poco numerosi, potendosi parlare - sulla base della sua esperienza - di circa un due o tre per cento, e che quindi l'innovazione proposta non dovrebbe in alcun modo appesantire la macchina della giustizia così come paventato dal senatore Semeraro. Si potrebbe peraltro, qualora non convinca l'indicazione del giudice dell'appello come giudice per il riesame delle sentenze di condanna emesse in secondo grado, pensare alla stessa Cassazione come giudice del riesame per i casi in questione. Illustra quindi l'emendamento 1.6 che, qualora si proceda nella direzione di un intervento sull'articolo 593, riproduce una soluzione normativa già considerata in un primo tempo favorevolmente dal Senato nella precedente legislatura in relazione alla riforma del rito innanzi al giudice di pace.
Passando agli emendamenti relativi all'artico 3, il senatore Fassone dà per illustrato l'emendamento 3.4 e si sofferma sull'emendamento 3.1 soppressivo dell'articolo 3. Al riguardo, egli sottolinea l'anomalia sistematica dell'intervento proposto con riferimento all'articolo 405 del codice di procedura penale evidenziando come lo stesso, oltre a proiettare una valutazione compiuta nell'ambito della fase cautelare in una fase distinta e diversa quale quella in cui vengono assunte le determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale, configuri sul piano tecnico una soluzione che finirebbe per risultare preclusivo dell'azione penale in ipotesi in cui tale conseguenza risulterebbe assolutamente ingiustificata. Si pensi - a puro titolo esemplificativo - al caso in cui gli elementi acquisiti successivamente, pur non essendo in senso proprio elementi a carico della persona sottoposta alle indagini, confermino però l'attendibilità di elementi probatori acquisiti precedentemente. In tali ipotesi stando alla lettera della norma il pubblico ministero sarebbe comunque obbligato a formulare la richiesta di archiviazione, un esito che sarebbe però palesemente irragionevole.
Segue una breve interruzione del presidente Antonino CARUSO che non è del tutto convinto che la previsione dell'articolo 3 imporrebbe al pubblico ministero di formulare la richiesta di archiviazione nella fattispecie da ultimo delineata dal senatore Fassone.
Il senatore FASSONE(DS-U), riprendendo il suo intervento, rileva che, a suo avviso, la lettera della disposizione richiamata è univoca nel senso da lui indicato e che, comunque, sarebbe auspicabile evitare sul punto incertezze e dubbi interpretativi.
Passando poi agli emendamenti 3.6 e 3.8, il senatore Fassone sottolinea come tali proposte siano state avanzate in via subordinata rispetto all'emendamento 3.1 e come le stesse siano volte, da un lato, a circoscrivere la portata della disposizione considerata e, dall'altro, a precisarne la portata normativa, anche al fine di evitare l'inconveniente da lui in precedenza segnalato.
Illustrando quindi l'emendamento 5.2, l'oratore evidenzia come la proposta di evitare l'inserimento nell'articolo 533 del codice di procedura penale dell'espressione "al di là di ogni ragionevole dubbio" si fondi sul presupposto che la stessa risulti del tutto pleonastica rispetto alla portata normativa della disposizione nel testo proposto e in quello vigente.
Per quanto riguarda, da ultimo, gli emendamenti relativi all'articolo 6, dà per illustrato l'emendamento 6.0.1 e si sofferma invece sull'emendamento 6.3, relativamente al quale sottolinea come appaia del tutto irragionevole la limitazione dell'operatività dell'articolo 580 del codice di procedura penale ai soli casi in cui sussiste la connessione di cui all'articolo 12 del medesimo codice. Tale soluzione, infatti, rende impossibile la conversione del ricorso per cassazione in appello, ad esempio, nel caso in cui il processo riguardi un solo imputato e la condanna un unico capo di imputazione e non si comprende per quale motivo la conversione non debba essere ammessa in tale ipotesi, mentre lo dovrebbe essere in quelle di cui al citato articolo 12.
Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.
La seduta termina alle ore 21,20.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.3600
Art. 1.
1.1
Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Maritati
Sopprimere l’articolo.
1.4
Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Maritati
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. - 1. – Dopo l’articolo 605 del codice di procedura
penale è inserito il seguente:
"Art. 605-bis. - (Riforma della sentenza di proscioglimento) – Quando
il giudice di appello pronuncia sentenza di condanna con la quale riforma una
sentenza di proscioglimento, avverso la sentenza di condanna l’imputato può
proporre richiesta di riesame davanti ad altra corte di appello, individuata ai
sensi dell’articolo 11, nel relativo giudizio si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni stabilite per il giudizio di appello.
Se la sentenza di condanna del giudice di appello ha ad oggetto altri capi per i quali è stato proposto rituale ricorso per cassazione, questo segue il suo corso, previa separazione disposta dal giudice di appello, ma la corte di cassazione può sospendere il giudizio se ritiene necessario conoscere l’esito del riesame."».
1.6
Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Maritati
Al comma 1, al capoverso 2, dell’articolo 593 richiamato, sostituire le parole: «dell’ammenda» con le parole: «pecuniaria, salvo che il giudice abbia pronunciato condanna altresì quanto al capo civile».
Art. 3.
3.1
Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Maritati
Sopprimere l’articolo.
3.4
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 429 del codice di procedura penale dopo il comma
1 è inserito il seguente:
"1-bis. Nel caso in cui per lo stesso procedimento vi fosse già
stata una pronuncia della Corte di Cassazione in ordine alla insussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’articolo 273, il decreto contiene
altresì l’enunciazione dei motivi per i quali il giudice ha comunque ritenuto
di dover emanare decreto che dispone il giudizio"».
3.6
Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: «si è pronunciata» aggiungere le seguenti: «con annullamento senza rinvio».
3.8
Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le parole: «o comunque rilevanti ai fini dell’articolo 192, commi 3 e 4».
Art. 5.
5.2
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, al capoverso 1 dell’articolo 533 ivi richiamato sopprimere le parole: «al di là di ogni ragionevole dubbio».
Art. 6.
6.3
Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso 1 dell’articolo 580 sopprimere le parole: «nel caso in cui sussista la connessione di cui all’articolo 12».
6.0.1
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All’articolo 599 i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Salvo che le parti facciano richiesta congiunta di celebrazione del processo in pubblica udienza, il giudizio d’appello si svolge in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127.
2. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento
dell’imputato che ha manifestato la volontà di comparire.
3. Nel caso di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale il giudice assume le
prove con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori.
Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa
una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al
pubblico ministero e notificata ai difensori."».
Conseguentemente, i commi 4 e 5 dello stesso articolo sono soppressi.
GIUSTIZIA (2a)
MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2005
516ª Seduta
Presidenza del Presidente
indi del Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.
La seduta inizia alle ore 15,15.
(omissis)
IN SEDE REFERENTE
(3600) Deputato PECORELLA. - Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 ottobre 2005.
Si prosegue nell'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge, parte dei quali già pubblicata in allegato al resoconto del 18 ottobre scorso.
Il senatore FASSONE (DS-U) prosegue nell'illustrazione degli emendamenti a sua firma relativi agli articoli del disegno di legge in titolo e, dopo aver ritirato la propria firma dagli emendamenti 7.2 e 7.3, si sofferma sull'emendamento 7.4 la cui finalità è quella di evitare un intervento sulla lettera e) dell'articolo 606 del codice di procedura penale il cui effetto - unitamente alla soppressione dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero - sarebbe unicamente quello di determinare un enorme ampliamento del carico di lavoro della Corte di cassazione.
Il senatore Fassone illustra poi l'emendamento 8.2 finalizzato a correggere un evidente errore tecnico nel nuovo comma 1 dell'articolo 652 del codice di procedura penale, essendo al riguardo del tutto evidente che di un'efficacia di giudicato della sentenza penale nei giudici civili o amministrativi potrà parlarsi solo se la sentenza medesima sarà divenuta irrevocabile, come peraltro coerentemente previsto dalle altre disposizioni del titolo I del libro X del codice di procedura penale. Passando all'emendamento 9.1, soppressivo dell'articolo 9, richiama poi l'attenzione sulla assoluta non condivisibilità di una disposizione transitoria che si risolve, ancora una volta, in una ingiustificata deroga all'applicazione in materia processuale del principio tempus regit actum.
Ritira poi gli emendamenti 9.6 e 9.7 e dà per illustrati gli emendamenti 9.4 e 9.9.
Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) illustra l'emendamento 1.2, soppressivo dell'articolo 1, nel quale si sostanzia la netta contrarietà della sua parte politica al disegno di legge in titolo, che appare con tutta chiarezza, da un lato, come una legge ad personam e, dall'altro, come un intervento che scardina in modo del tutto irrazionale l'impianto del sistema delle impugnazioni previsto nel vigente codice di procedura penale. In proposito il relatore sottolinea, in particolare, l'assoluta assurdità delle conseguenze che deriveranno dall'intervento legislativo proposto con riferimento specifico alla disciplina del giudizio abbreviato, nel quale l'appello del pubblico ministero rappresenta un irrinunciabile elemento di bilanciamento dopo le modifiche introdotte con la legge n. 479 del 1999 per quel che attiene alla disciplina dell'accesso a tale rito speciale.
Passando all'emendamento 3.2, soppressivo dell'articolo 3, il senatore Zancan evidenzia il vistoso errore tecnico contenuto in tale disposizione, laddove la stessa prevede come obbligatoria la richiesta di archiviazione del pubblico ministero qualora la corte di cassazione si sia pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in materia cautelare, senza tener conto che nella normalità dei casi la Corte di cassazione si pronuncia esclusivamente riguardo all'adeguatezza della motivazione relativa ai gravi indizi di colpevolezza e che, pertanto, una simile pronuncia non può ragionevolmente giustificare un obbligo per il pubblico ministero di richiedere l'archiviazione, essendo del tutto evidente che i gravi indizi di colpevolezza possono in concreto sussistere ed essersi semplicemente verificati degli errori nella fase cautelare nella formulazione dei motivi in ordine a questo specifico profilo.
Illustra quindi gli emendamenti 4.1, 6.1, 6.0.2 e 6.0.3 che modifica sostituendo la parola "condanna" con l'altra "assoluzione". In relazione a quest'ultima proposta emendativa, rileva poi come la stessa intenda prospettare la possibilità di una riforma della disciplina del giudizio di appello, ferma restando la possibilità del pubblico ministero di proporre tale impugnazione, attribuendo allo stesso esclusivamente efficacia rescindente nel caso in cui sia proposto contro una sentenza di assoluzione. In ordine all'emendamento 7.6 sottolinea quindi come tale proposta emendativa si collochi nella prospettiva di apportare all'articolo 7 del disegno di legge in esame quei correttivi che appaiono indispensabili al fine di far sì che la corte di cassazione continui ad esercitare esclusivamente funzioni di giudice della legittimità.
Infine l'oratore, intervenendo in sede di illustrazione dell'emendamento 9.3, si sofferma sulla disposizione transitoria contenuta nell'articolo 9 sottolineando la non condivisibilità della stessa e, sul piano pratico, gli effetti devastanti che dalla medesima potranno derivare con riferimento soprattutto a vicende processuali di particolare complessità, una conseguenza questa che non può non destare profonda preoccupazione soprattutto per quel che concerne il versante dei processi in materia di criminalità organizzata.
Il senatore CAVALLARO(Mar-DL-U), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti presentati dai senatori del suo Gruppo, sottolinea come la prevalenza fra questi degli emendamenti soppressivi testimoni la radicale contrarietà della sua parte politica al disegno di legge in titolo e la convinzione che lo stesso non possa essere utilmente migliorabile mediante interventi puntuali e circoscritti. L'intervento normativo proposto con il disegno di legge n. 3600, nato sotto la spinta di pulsioni legate a circostanze contingenti e concretamente individuabili, riscrive il sistema delle impugnazioni penali finendo per indebolire in modo del tutto ingiustificabile la posizione del pubblico ministero, con effetti che non possono non suscitare un profondo allarme per i loro risvolti in termini di pericolosità sociale.
Il dato incontestabile, che nell'ordinamento vigente, fatta eccezione per la materia amministrativa, il principio del doppio grado di giurisdizione di merito non abbia rango costituzionale, non può a suo avviso essere addotto per giustificare la ragionevolezza di una soluzione che rappresenta una deroga vistosissima a quello che rappresenta comunque un principio tendenzialmente ispiratore della legislazione processuale, civile e penale, che, fino ad oggi, ha subito eccezioni solo in materie circoscritte e di portata ben più limitata di quella in questo momento in esame.
Ugualmente non condivisibile appare l'assunto che una soluzione come quella delineata nel disegno di legge in titolo sia imposta dalle convenzioni internazionali, dovendosi anzi ricordare al riguardo che il protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, all'articolo 2, comma 2, contempla espressamente la possibilità di una condanna a seguito di un ricorso avverso il proscioglimento in primo grado.
Risulta poi evidente come il disegno di legge determini un radicale e ingiustificato sbilanciamento delle posizioni relative dell'accusa e della difesa in aperta violazione dei principi contenuti nell'articolo 111 della Costituzione, mentre sul piano più strettamente pratico l'applicazione della nuova normativa determinerà una dilatazione della portata effettiva del ricorso per cassazione che snaturerà le funzioni della suprema corte e farà confluire sulla stessa un carico di lavoro del tutto sproporzionato.
Da ultimo, il senatore Cavallaro si sofferma sull'articolo 8 sottolineando l'assoluta asistematicità di una disposizione che, letteralmente, attribuisce efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi a una sentenza penale non irrevocabile, introducendo in tal modo una previsione la cui irragionevolezza è di palmare evidenza.
Il presidente Antonino CARUSO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti al disegno di legge in titolo.
Dà quindi conto del parere della 1a Commissione permanente ed avverte che si passerà all'espressione dei pareri e alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 1.
Il relatore CENTARO (FI) esprime parere contrario sugli emendamenti relativi all'articolo 1, sottolineando tra l'altro la loro incompatibilità con l'impianto complessivo del disegno di legge in esame.
Il sottosegretario Iole SANTELLI esprime un parere conforme a quello del relatore.
Il senatore FASSONE (DS-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.1 - soppressivo dell'articolo 1 - ribadendo alla luce di quanto emerso nel dibattito che la maggioranza, ove decida di approvare il disegno di legge in titolo, varerà una legge ad elevatissimo rischio di incostituzionalità.
Al riguardo, fa presente come sia stata evidenziata, in primo luogo, l'illogicità e la contraddittorietà della scelta di continuare ad attribuire al pubblico ministero l'appello avverso le sentenze di condanna privandolo invece di tale strumento avverso le sentenze di proscioglimento, così attribuendo al pubblico ministero maggiori possibilità di reazione avverso una pronuncia che comunque accoglie parzialmente le richieste dell'accusa rispetto alle possibilità di reazione a disposizione dello stesso nei confronti di una pronuncia che non accoglie in alcun modo le predette richieste. Si è poi sottolineato come l'impianto del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento determini una illogica e ingiustificata disparità di trattamento tra accusa e difesa. A tale proposito si sono richiamate le indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 177 del 1971, indicazioni che appaiono confermate anche alla luce della più recente sentenza n. 98 del 1994 della stessa Corte la quale, pur ritenendo giustificata l'asimmetria dei poteri di impugnazione dell'accusa rispetto a quelli della difesa nel limitato ambito del giudizio abbreviato, lo ha fatto però con riferimento alle caratteristiche proprie di questo rito speciale e relativamente ad un'asimmetria di ben minore portata, precisando peraltro che la configurazione dei poteri del pubblico ministero, pur rimanendo affidata alla legge ordinaria, potrebbe comunque essere censurata per irragionevolezza se i poteri dello stesso nel loro complesso risultassero inidonei all'assolvimento dei compiti previsti dall'articolo 112 della Costituzione. In questo quadro poi è intervenuta la legge costituzionale n. 2 del 1999 che ha novellato l'articolo 111 della Costituzione prevedendo che ogni processo debba svolgersi nel contraddittorio tra le parti "in condizioni di parità davanti a giudice terzo ed imparziale", un parametro questo che rafforza le considerazioni sopra espresse e che conferma l'assai probabile non sostenibilità sul piano costituzionale del nuovo impianto normativo.
Per quanto riguarda i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, le disposizioni che vengono in rilievo sono l'articolo 14 del patto internazionale relativo, ai diritti civili e politici cui è stata data esecuzione con la legge n. 881 del 1977 e il già citato articolo 2 del protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Si è sopra ricordato, con riferimento a quest'ultimo, che il comma 2 del predetto articolo 2 ammette espressamente la possibilità di una condanna a seguito di un ricorso avverso un proscioglimento in primo grado e tale previsione conferma, a contrario, che la lettura che deve essere data del comma 1 del medesimo articolo 2, nonché del menzionato articolo 14 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, non è certamente nel senso che tali previsioni assicurino un doppio grado di giurisdizione di merito. In termini generali l'insostenibilità di una simile lettura appare infatti evidente se si tiene conto che queste pattuizioni si applicano anche a ordinamenti di common law nei quali - come è noto - è del tutto inesistente la figura dell'appello come mezzo di impugnazione che introduce un nuovo giudizio di merito sul fatto.
Un ulteriore profilo di manifesta irragionevolezza dell'impianto dell'articolato in esame emerge poi dalla lettura dell'articolo 6. L'operatività della previsione - secondo la quale, quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, il ricorso per cassazione si converte in appello - farà sì che nell'ipotesi, ad esempio, in cui un imputato al quale siano stati contestati due reati sia stato assolto per l'uno e condannato per l'altro, laddove l'imputato abbia proposto appello avverso la condanna e il pubblico ministero ricorso per cassazione avverso il proscioglimento, il ricorso per cassazione si convertirà in appello e in tal modo riemergerà - in questo caso come in tutti gli altri assimilabili - la possibilità di una condanna in secondo grado per la circostanza del tutto casuale e insuscettibile pertanto di giustificare una così significativa disparità di trattamento, rappresentata dal fatto che due o più reati connessi siano stati giudicati in un medesimo procedimento.
Da ultimo il senatore Fassone richiama l'attenzione sugli effetti distorsivi che le innovazioni proposte rischiano di determinare rimanendo immutata la disciplina, prevista nell'articolo 586 del codice di procedura penale per ciò che attiene all'impugnazione delle ordinanze emesse nel dibattimento, nonché sul significativo pregiudizio che implica, di riflesso, per la parte civile la limitazione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero.
Il senatore BOBBIO (AN) annuncia il voto contrario sull'emendamento 1.1, pur manifestando alcune ragioni di perplessità rispetto all'impianto ispiratore del disegno di legge in esame. In particolare, l'oratore non condividerebbe una deriva legislativa che facesse del favor rei l'unico elemento determinante nella strutturazione del sistema delle impugnazioni senza tener conto di come queste possono rappresentare l'unico strumento per porre rimedio a vistose e ingiustificate distorsioni di cui può essere frutto la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado, mentre, sotto un diverso profilo, deve ribadirsi in ogni caso l'essenzialità del ruolo del pubblico ministero e la necessità che allo stesso siano garantiti strumenti idonei in funzione di un'adeguata tutela delle esigenze di difesa della collettività.
Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) e il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) annunciano il voto favorevole sull'emendamento 1.1, rifacendosi alle considerazioni svolte nei loro precedenti interventi.
Il senatore CIRAMI (UDC) annuncia invece il voto contrario sull'emendamento 1.1 facendo peraltro anch'egli proprie le ragioni di perplessità testé esposte dal senatore Bobbio.
Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del prescritto numero dei senatori, posto ai voti è respinto l'emendamento 1.1 di contenuto identico agli emendamenti 1.2 e 1.3.
Il seguito dell'esame è infine rinviato.
(omissis)
Art. 1.
1.2
Zancan
Sopprimere l’articolo.
1.3
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Sopprimere l’articolo.
1.5
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Al comma 1, sopprimere il capoverso 2 dell’articolo 593 richiamato.
Art. 2.
2.1
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Sopprimere l’articolo.
Art. 3.
3.2
Zancan
Sopprimere l’articolo.
3.3
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Sopprimere l’articolo.
3.5
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire la parola: «formula» con le seguenti: «può formulare».
3.7
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo la parola: «successivamente» inserire le seguenti: «al pronunciamento della Corte di Cassazione,».
Art. 4.
4.1
Zancan
Sopprimere l’articolo.
4.2
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Sopprimere l’articolo.
4.3
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Al comma 1, capoverso «Art. 428», lettera b), sopprimere le parole: «salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso».
4.4
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Al comma 1, capoverso «Art. 428», dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) la persona offesa».
Art. 5.
5.1
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Sopprimere l’articolo.
5.3
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Al comma 1, al capoverso 1, dell’articolo 533 ivi richiamato, sopprimere le seguenti parole: «al di là di ogni ragionevole dubbio».
Art. 6.
6.1
Zancan
Sopprimere l’articolo.
6.2
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Sopprimere l’articolo.
6.0.2
Zancan
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All’articolo 599 del codice di procedura penale i commi 1, 2, 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. La Corte provvede in Camera di Consiglio con le forme previste dall’articolo 127 del codice di procedura penale.
2. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento
dell’imputato che ha manifestato la volontà di comparire.
3. Nel caso di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale si applicano le
disposizioni relative al giudizio di primo grado (465 s. 168 att.)"».
6.0.3
Zancan
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All’articolo 597 comma 2 del codice di procedura penale la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) se l’appello riguarda sentenza di condanna il Giudice può pronunziare ordinanza con la quale trasmette gli atti al Giudice di Primo Grado per nuovo esame.
Se il Giudice di Primo Grado, che decide in diversa composizione, riconferma la sentenza di assoluzione avverso tale sentenza il Pubblico Ministero ed il Procuratore Generale possono proporre esclusivamente ricorso per Cassazione"».
Art. 7.
7.1
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Sopprimere l’articolo.
7.2
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, lettera a), capoverso lettera d), sopprimere le parole: «sempre che la stessa fosse ammissibile».
7.3
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Al comma 1, lettera a), capoverso lettera d), sostituire la parola: «,sempre» con le seguenti: «in termini e sempre».
7.4
Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Maritati
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7.5
Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Maritati
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le parole: "salvo che il ricorso sia stato proposto avverso sentenza inappellabile"».
7.6
Zancan
Sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) manifesta illogicità della motivazione"».
Art. 8.
8.1
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Sopprimere l’articolo.
8.2
Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Maritati
Al comma 1, capoverso «1», primo periodo, sopprimere le parole: «anche se».
Art. 9.
9.1
Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Maritati
Sopprimere l’articolo.
9.2
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Sopprimere l’articolo.
9.3
Zancan
Sostituire l’articolo 9 con il seguente:
«Art. 9.
1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima e per i quali non siano ancora scaduti per il pubblico ministero e per il procuratore generale i termini per la presentazione dell’atto di appello».
9.4
Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Maritati
Sopprimere il comma 1.
9.5
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Sopprimere il comma 1.
9.6
Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Maritati
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei quali non sia ancora stata pronunciata la sentenza».
9.7
Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Maritati
Sopprimere il comma 2.
9.8
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Sopprimere il comma 2.
9.9
Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati
Sopprimere il comma 3.
9.10
Ziccone
Sopprimere il comma 3.
9.11
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli
Sopprimere il comma 3.
9.12
Federici
Aggiungere il seguente comma:
«4. Nel caso previsto al comma precedente il giudice del rinvio dichiara con le forme dell’articolo 127 del codice di procedura penale l’inammissibilità dell’appello proposto contro la sentenza di assoluzione emessa in 1º grado, ai sensi dell’articolo 591, primo comma, lettera b), del codice di procedura penale».
GIUSTIZIA (2a)
MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2005
533ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Valentino e Jole Santelli.
La seduta inizia alle ore 14,45.
IN SEDE REFERENTE
(3600) Deputato PECORELLA. - Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 ottobre 2005.
Il presidente Antonino CARUSO avverte che si riprenderà con l'esame degli emendamenti, già pubblicati in allegato al resoconto del 18 e del 26 ottobre 2005, a partire dall'emendamento 1.4.
Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.4.
Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) si esprime in senso favorevole all'emendamento 1.5 che si inquadra in una prospettiva - comune ad altre proposte dallo stesso avanzate- di assicurare comunque la facoltà di appello, mentre il relatore CENTARO (FI) nel confermare il parere contrario rileva come tale facoltà sia - nel caso di specie -già garantita dal vigente codice di procedura penale.
Con separate votazioni, posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.5 e 1.6.
In sede di dichiarazione di voto sull'articolo 1, interviene il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) per motivare le ragioni della contrarietà della sua parte politica ad una norma diretta - ancora una volta - ad intervenire legislativamente nei procedimenti giudiziari in corso che riguardano il Presidente del Consiglio. Se poi si pone mente al fatto che il disegno di legge in esame reca quale unica firma il nome del Presidente della Commissione giustizia della Camera, al contempo difensore di Primo Ministro, le censure e i rilievi critici assumono un significato politico che va ben oltre il giudizio negativo sul disposto di legge.
L'articolo 1 presenta poi evidenti aspetti di illegittimità costituzionale nel momento in cui sovverte il principio della parità tra difesa ed accusa, principio definitivamente consacrata con la recente riforma dell'articolo 111 della Costituzione che ha sancito in modo espresso che ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.
Anche il giudice che adotta una sentenza di proscioglimento può sbagliare e la natura della sentenza non può giustificare l'esclusione della possibilità che in un secondo grado di giudizio tale errore possa essere emendato.
Conclusivamente giudica inaccettabile lo sbilanciamento a favore della difesa che il disposto normativo in votazione concretamente determina.
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'articolo 1, che viene approvato.
Si passa quindi alla votazione di un unico emendamento soppressivo dell'articolo 2.
Dopo che sia il RELATORE che il rappresentante del GOVERNO hanno espresso il parere contrario e il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) ha ribadito sull'emendamento 2.1, soppressivo dell'articolo, le ragioni precedentemente espresse, posto ai voti, è approvato il mantenimento dell'articolo 2.
Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) raccomanda poi l'approvazione dell'emendamento 3.3, soppressivo dell'articolo 3, nonché degli emendamenti 3.5 e 3.7, migliorativi del testo.
Con unica votazione non sono approvati gli identici emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 e, parimenti con separate votazioni, gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8.
Posto ai voti, risulta quindi approvato l'articolo 3.
Il relatore CENTARO (FI) ed il sottosegretario VALENTINO formulano un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 4.
Posto ai voti l'emendamento 4.1 - di contenuto identico all'emendamento 4.2 - non è approvato.
Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.3 che - analogamente ad altre proposte emendative a sua firma - si propone, ampliando le ipotesi di ricorso per cassazione, di riconoscere alle parti del processo la medesima posizione in sede impugnativa.
Seguono brevi interventi del senatore ZANCAN (Verdi-Un) - il quale esprime perplessità sulla formulazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4 sotto il profilo della tecnica normativa impiegata chiedendosi inoltre se continui a trovare applicazione la disciplina vigente quanto alla individuazione del destinatario del rinvio in caso di accoglimento dell'impugnativa - del presidente Antonino CARUSO - per il quale la questione posta dal senatore Zancan dovrebbe trovare agevole soluzione nella disciplina vigente - del senatore CALLEGARO (UDC) - che in proposito ritiene competente il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata sia pure in una diversa composizione - e del relatore CENTARO(FI), che concorda con il presidente Antonino Caruso.
Posto ai voti l'emendamento 4.3 non è approvato.
Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 4.4 sottolineando come tale proposta si inserisca nella più generale considerazione della necessità nel processo penale di attribuire maggiori poteri e diritti alla persona offesa dal reato.
Seguono brevi interventi del relatore CENTARO (FI) e del senatore BOBBIO (AN) a sostegno dell'intervento operato nell'articolo 4, in quanto si inserirebbe in modo coerente nell'impianto del codice di procedura penale; in particolare, il senatore Bobbio osserva come l'intervento operato con la norma in esame è da ritenersi pienamente in linea con l'impostazione seguita nel predetto codice quanto al ruolo da attribuire alla parte civile. Si tratta di una scelta che non condivisibile ma con la quale occorre confrontarsi per realizzare un intervento sistematicamente coerente. E' quindi alla impostazione del codice e non alla norma in esame che devono essere correttamente rivolte le perplessità evidenziate dal senatore Dalla Chiesa.
Posto ai voti l'emendamento 4.4 non è approvato.
Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) dichiara il voto contrario sull'articolo 4.
Posto ai voti l'articolo 4 è approvato.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 5.
Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.1 e preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 5.3, manifestando perplessità sull'innovazione costituita dall'introduzione della formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" nell'articolo 533 del codice di procedura penale. La stessa a suo avviso esprime un concetto astrattamente condivisibile ed un criterio che già costituisce un parametro seguito dai giudici nel formulare la loro valutazione circa l'esistenza di una responsabilità penale. La formula però inserita all'interno della riforma costituita dalla inappellabilità delle sentenze di assoluzione finisce per contribuire ad alterare quel necessario equilibrio che dovrebbe sussistere tra l'accusa e la difesa in favore di quest'ultima. Si tratta di una innovazione che pertanto deve essere letta e valutata all'interno del complesso dell'articolato in esame e che non è accettabile in quanto questo, nel suo insieme, finisce, appunto, per arrecare pregiudizio alla parte pubblica in favore della difesa.
Il senatore ZICCONE (FI) preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento 5.3 osservando come al riguardo avrebbe preferito un diverso atteggiamento dell'opposizione. Pur non essendo tra coloro i quali ritengono che il cambiamento di una formula possa mutare in concreto l'atteggiamento dei giudici, ritiene che nel caso in esame l'innovazione meriti pieno sostegno ed anzi la stessa costituisce una delle principali ragioni alla base del suo voto favorevole sull'iniziativa in titolo nel suo insieme. La formula in questione infatti costituisce un'esplicitazione del principio "in dubio pro reo" che è già insito nel sistema, ma che è opportuno tradurre in una previsione espressa in quanto più volte lo stesso risulta disatteso in molte applicazioni concrete. L'affermazione per la quale l'accusa e la difesa devono necessariamente trovarsi sullo stesso piano nel processo penale, pur condivisibile in generale, non è però chiaramente accettabile quando si tratta di definire la regola di giudizio cui deve attenersi il giudice nel momento in cui pronuncia sul fondamento dell'accusa, in quanto in tale specifica ipotesi i principi fondanti dello stato di diritto e, in particolare, quello della presunzione di innocenza impongono che, nel dubbio, il giudice debba senz'altro adottare la soluzione più favorevole all'imputato. Conclude quindi il suo intervento auspicando un mutamento dell'orientamento del senatore Dalla Chiesa per le considerazioni sopra espresse.
Segue una breve replica del senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) il quale osserva come la sua contrarietà alla formula in esame derivi essenzialmente dal fatto che la stessa è stata inserita all'interno della innovazione costituita dalla inappellabilità delle sentenze di proscioglimento perché altrimenti isolatamente considerata avrebbe incontrato l'adesione della sua parte politica.
Il presidente Antonino CARUSO sottolinea come il principio in dubio pro reo, piuttosto che sotto il profilo tecnico-giuridico, debba soprattutto essere valutato nella sua corrispondenza al comune sentire della gente e, in questa prospettiva, la scelta fatta propria dalla Camera dei deputati rappresenta il riflesso di questo sentire, e cioè di una consapevolezza diffusa e radicata che considera un cattivo giudice quello che pronuncia una sentenza di colpevolezza nonostante la sussistenza di un dubbio ragionevole.
Il senatore ZANCAN(Verdi-Un), nell'annunciare il voto favorevole sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 5, sottolinea come la modifica proposta dalla Camera dei deputati con riferimento all'articolo 533 del codice di procedura civile, non solo è il riflesso di un'impostazione culturale che si risolve in un inevitabile ed ingiustificato sbilanciamento dei rapporti fra accusa e difesa, ma altresì appare tecnicamente non condivisibile, in quanto la soluzione adottata elude la sostanza delle problematiche in rilievo che avrebbero potuto essere affrontate solo se il legislatore si fosse fatto carico di precisare il significato e la portata della nozione di "ragionevole dubbio".
Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 5.1 e 5.2, quest'ultimo di contenuto identico all'emendamento 5.3.
Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) annuncia la sua astensione sull'articolo 5.
Posto ai voti è approvato l'articolo 5.
Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.1, di contenuto identico all'emendamento 6.2, e rileva come la limitazione dell'applicabilità dell'articolo 580 del codice di procedura penale alle sole ipotesi di connessione rappresenti un vero e proprio controsenso e sembri paradossalmente perseguire in modo consapevole una finalità di diseconomia e disfunzionalità processuale, essendo del tutto evidente come l'unico effetto della modifica proposta dalla Camera dei deputati sarà quello della separazione e della moltiplicazione dei procedimenti in fase di impugnazione.
Il senatore DALLA CHIESA(Mar-DL-U), nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 6.1, di contenuto identico all'emendamento 6.2, sottolinea come appaia del tutto incomprensibile la ragione della limitazione della sfera di applicabilità dell'articolo 580 del codice di procedura penale alle sole ipotesi in cui sussiste la connessione dei procedimenti ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice.
Il relatore CENTARO (FI) esprime parere contrario sugli emendamenti relativi all'articolo 6, ritenendo invece del tutto coerente la scelta effettuata dalla Camera dei deputati in quanto, in assenza di connessione, la separazione dei procedimenti non può creare alcune difficoltà.
Concorda il sottosegretario Jole SANTELLI.
Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 6.1 - di contenuto identico all'emendamento 6.2 - e 6.3.
Posto ai voti è approvato l'articolo 6.
Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.0.2 e modifica l'emendamento 6.0.3 riformulandolo nell'emendamento 6.0.3 (testo 2). Nel preannunciare il voto favorevole anche su quest'ultima proposta emendativa, sottolinea in particolare come la stessa si ricolleghi ad una impostazione di carattere più generale che immagina una ridefinizione della struttura del giudizio d'appello tale da attribuire allo stesso esclusivamente funzione rescindente.
Il relatore CENTARO (FI) esprime parere contrario sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6.
Concorda il sottosegretario Jole SANTELLI.
Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3 (testo 2).
Segue un breve intervento del senatore ZICCONE (FI) che aggiunge la propria firma all'emendamento 9.12.
Il seguito dell'esame è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 16.
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3600
Art. 6.
6.0.3 (testo 2)
Zancan
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All’articolo 597 comma 2 del codice di procedura penale la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) se l’appello riguarda sentenza di proscioglimento il Giudice può pronunziare ordinanza con la quale trasmette gli atti al Giudice di Primo Grado per nuovo esame.
Se il Giudice di Primo Grado, che decide in diversa composizione, riconferma la sentenza di assoluzione avverso tale sentenza il Pubblico Ministero ed il Procuratore Generale possono proporre esclusivamente ricorso per Cassazione"».
GIUSTIZIA (2a)
MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005
534ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.
La seduta inizia alle ore 14,45.
IN SEDE REFERENTE
(3600) Deputato PECORELLA. - Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente BOREA avverte che si riprenderà con l'esame degli emendamenti, già pubblicati in allegato al resoconto del 18 e del 26 ottobre 2005.
In apertura di seduta, il senatore CALLEGARO(UDC), ritenendo necessario un ulteriore approfondimento su alcuni aspetti del testo in esame, chiede il differimento dell'esame alla seduta antimeridiana già convocata per domani.
Il senatore CIRAMI (UDC) asserisce che la proposta testé avanzata è fatta propria dall'intero gruppo UDC.
Il relatore CENTARO(FI), nel dichiararsi in disaccordo, ricorda che l'esame dell'iniziativa in titolo è previsto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla seduta pomeridiana di oggi e che una eventuale mancata conclusione dell'esame in Commissione comporterà che non vi sarà un relatore autorizzato a riferire all'Assemblea. Ferma restando la legittimità della richiesta di una pausa di riflessione, non appare corretto interrompere la discussione in questa sede, anche in considerazione del fatto che la successiva discussione in Assemblea potrà consentire a chiunque di proporre le modifiche che riterrà necessarie.
Sul punto interviene il senatore ZANCAN (Verdi-Un) il quale, giudicando estemporanea la richiesta dei senatori dell'UDC, ricorda che il termine per la presentazione in Assemblea degli emendamenti è già spirato nella giornata di ieri e che l'inserimento nei lavori dell'Aula non può essere disatteso.
Anche il senatore SEMERARO (AN) esprime la sua contrarietà al rinvio dell'esame.
Il senatore ZICCONE (FI) giudica opportuno che la Commissione pervenga quanto prima al conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea, salva la facoltà di intervenire in detta sede nel modo che si riterrà più opportuno.
Il presidente BOREA, constatata la generale contrarietà alla proposta di differimento dell'esame, avverte che lo stesso proseguirà a partire dagli emendamenti all'articolo 7.
Il relatore CENTARO (FI) formula un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 7; in particolare, riferendosi all'emendamento 7.4, che propone di sopprimere la nuova formulazione della lettera e) dell'articolo 606 del codice di procedura penale, osserva che la proposta non è accettabile in quanto non risulterebbe coerente con l'impostazione complessiva della riforma rispetto alla quale l'intervento sull'articolo 606 citato costituisce una logica conseguenza.
Il sottosegretario Jole SANTELLI dichiara un parere conforme a quello del relatore.
Il senatore FASSONE (DS-U) aggiunge la sua firma e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7.1.
Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 7.1 esprimendo forti perplessità sulle modifiche che l'articolo 7 del disegno di legge in titolo propone di introdurre all'articolo 606 del codice di procedura penale. La sua contrarietà è riferita essenzialmente allo snaturamento delle funzioni della Corte di cassazione che deriverebbe dall'approvazione di tale articolo. In accordo con l'orientamento della dottrina assolutamente dominante, egli è infatti dell'avviso che la Corte di cassazione dovrebbe essere rafforzata nella sua funzione di giudice della sola legittimità. Ed invece chiamare la Corte di cassazione a conoscere della contraddittorietà della motivazione significa imporle una verifica sul complesso delle risultanze probatorie, investendola di una valutazione che sfocia inevitabilmente nel merito con tutte le conseguenze che ciò determina, tra l'altro, sotto il profilo dei carichi di lavoro che risulteranno notevolmente accresciuti.
Posto ai voti l'emendamento 7.1 non è approvato.
Il senatore CALVI (DS-U) ritira l'emendamento 7.2 e annuncia il voto favorevole sull'emendamento 7.3 che, posto ai voti, risulta respinto.
Il senatore FASSONE (DS-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 7.4 dichiarando di condividere pienamente i rilievi e le perplessità espressi da ultimo dal senatore Zancan. L'intervento che l'articolo 7 opera sulla lettera e) dell'articolo 606 del codice di procedura penale non soltanto determinerà un incremento dei carichi di lavoro, ma finirà per incidere sulle funzioni della Corte di Cassazione, tra l'altro impedendo che possa trovare concreta applicazione l'articolo 610 del medesimo codice. Non sarà in altri termini più possibile, nella maggioranza dei casi alla Corte, effettuare quella deliberazione preliminare ai sensi della predetta norma che, attraverso la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, permette oggi di focalizzare il lavoro sulle questioni effettivamente in linea con i presupposti della ricorribilità in Cassazione. Ed invece dovendo la Suprema Corte verificare la contraddittorietà della motivazione rispetto all'insieme degli atti processuali sarà necessario tener conto ed in maniera approfondita di tutto il fascicolo processuale, con la conseguenza che non si potrà più sulla base di un primo esame giungere ad una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il senatore ZANCAN (Verdi-Un)annuncia il voto favorevole sull'emendamento 7.4 ribadendo che le modifiche che l'articolo 7 si propone di introdurre nell'articolo 606 del codice di procedura penale finiranno per accrescere il lavoro della Corte e della sua Cancelleria in maniera inaccettabile.
Posto ai voti l'emendamento 7.4 non è approvato.
Il senatore FASSONE (DS-U) modifica l'emendamento 7.5 riformulandolo nell'emendamento 7.5 (testo 2) e ne raccomanda l'approvazione in quanto si tratterebbe di una proposta che va nella direzione voluta dal disegno di legge in esame, introducendo una distinzione che è la naturale conseguenza della diversità dei poteri di impugnativa del pubblico ministero rispetto a quelli attribuiti alla difesa.
Il senatore ZICCONE (FI)annuncia che voterà in senso contrario sull'emendamento in esame in quanto si andrebbe in tal modo ad introdurre una distinzione nell'ambito dei presupposti della ricorribilità in cassazione che non troverebbe alcuna razionale giustificazione. Preannuncia invece la sua piena adesione all'articolo 7 in quanto interviene sull'articolo 606 del codice di procedura penale in maniera consequenziale e coerente con l'introduzione del principio della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
Il senatore ZANCAN (Verdi-Un)annuncia il voto favorevole sull'emendamento 7.5 (testo 2).
Dopo che il relatore CENTARO (FI) ha espresso un parere contrario sulla nuova formulazione dell'emendamento 7.5 (testo 2), posto ai voti l'emendamento non è approvato.
Il senatore ZANCAN (Verdi-Un)annuncia il voto favorevole sull'emendamento 7.6 che posto ai voti risulta respinto.
E' quindi approvato l'articolo 7.
Il senatore CENTARO (FI) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8.
Il sottosegretario Jole SANTELLI esprime un parere conforme a quello del relatore.
Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) fa proprio l'emendamento 8.1, che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza dei proponenti e, nell'annunciare il voto favorevole su di esso, evidenzia come l'articolo 8 completi il quadro complessivo di un disegno di legge che, tra le molteplici conseguenze negative che produce, annovera in particolare quella di una fortissima penalizzazione della parte civile. L'articolo 8 modifica l'articolo 652 del codice di procedura penale prevedendo che, qualora la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni, la sentenza di assoluzione avrà efficacia di giudicato nel giudizio civile. La parte civile vedrà quindi pregiudicate le proprie ragioni dalla sentenza di assoluzione e, per effetto del disposto dell'articolo 576 del codice di procedura penale, avrà a disposizione per proporre impugnazione gli stessi mezzi previsti per il pubblico ministero e, quindi, il solo strumento di ricorso per cassazione. La conseguenza sarà una vera e propria fuga delle parti civili dal processo penale e pertanto una diseconomica e inconcludente moltiplicazione dei procedimenti. Con riferimento poi, più specificatamente ai processi in materia di criminalità organizzata, il senatore Zancan ritiene che l'effetto di penalizzazione della parte civile abbia un'ulteriore valenza gravemente negativa in considerazione dell'elevato rilievo che, sul piano simbolico, ha la costituzione della parte civile medesima in tali procedimenti.
Il senatore FASSONE (DS-U) - nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 8.1 - concorda con le osservazioni testé svolte dal senatore Zancan e sottolinea, in via ulteriore rispetto alle criticità su cui ebbe già modo di richiamare l'attenzione in sede di illustrazione del suo emendamento 8.2, come la formulazione dell'articolo 8 del disegno di legge in titolo determini altresì una vistosa aporia sistematica in rapporto al disposto dell'articolo 654 del codice di procedura penale che rimane invariato nel testo vigente. Infatti, attualmente l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai citati articoli 652 e 654 è nettamente distinto, poiché il primo riguarda l'efficacia di giudicato delle sentenze di assoluzione nei giudizi civili o amministrativi di danno, mentre il secondo disciplina l'efficacia di giudicato anche delle sentenze di assoluzione negli altri giudizi civili o amministrativi. La modifica proposta dalla Camera dei deputati - senza peraltro correggere la rubrica dell'articolo 652 - ne modifica la portata poiché ne amplia la sfera di applicabilità a tutti i giudizi civili e amministrativi. La conseguenza è che per i giudizi civili e amministrativi diversi da quelli di danno gli articoli 652 e 654 vengono a sovrapporsi e a regolare in modo contraddittorio la medesima fattispecie.
Dopo un breve intervento del senatore CALLEGARO (UDC) che non ritiene convincente la prospettata ricostruzione del rapporto sistematico intercorrente fra gli articoli 652 e 654 del codice di procedura penale, alla luce delle modifiche proposte dalla Camera dei deputati, prende la parola il relatore CENTARO (FI) che replica ai rilievi problematici del senatore Fassone sottolineando come il nuovo testo dell'articolo 652 e quello dell'articolo 654 del codice di procedura penale continueranno ad avere un differente ambito di applicazione, in quanto il primo regolerà quella che può essere definita come l'efficacia di giudicato diretta delle sentenze di assoluzione, mentre il secondo continuerà ad avere ad oggetto la disciplina dell'efficacia di giudicato indiretta o riflessa.
Posto ai voti è respinto l'emendamento 8.1.
Dopo che il senatore FASSONE (DS-U) ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 8.2, ribadendo ancora una volta l'assurdità di una previsione normativa che, letteralmente, attribuisce efficacia di giudicato in sede extrapenale anche alle sentenze penali non irrevocabili, posto ai voti è respinto l'emendamento 8.2.
Posto ai voti è poi approvato l'articolo 8.
Il relatore CENTARO (FI) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9.
Il senatore ZICCONE (FI) ritira l'emendamento 9.10.
Il senatore FEDERICI (FI) ritira l'emendamento 9.12.
Il senatore CIRAMI (UDC) fa proprio l'emendamento 9.12.
Il sottosegretario Jole SANTELLI esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 9.
Il senatore FASSONE (DS-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 9.1, soppressivo dell'articolo 9, sottolineando come ancora una volta ci si trovi di fronte ad una disposizione transitoria che rappresenta una vistosa deroga al principio tempus regit actum - proprio della materia processuale - e che contrasta in modo ingiustificato con quell'esigenza di salvaguardia delle attività processuali validamente poste in essere che, come da lui già ricordato in altre occasioni, ha avuto anche un riconoscimento a livello costituzionale con la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999.
Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) annuncia il voto favorevole sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 9, richiamando l'attenzione sul fatto che ancora una volta, nel corso di questa legislatura, ci si trova di fronte a testi normativi inaccettabili che danno il peggio di sé proprio nelle disposizioni di carattere transitorio.
Segue poi un breve scambio di battute fra il medesimo senatore ZANCAN(Verdi-Un), il senatore ZICCONE (FI) e il relatore CENTARO (FI) circa la portata del disposto del comma 3 dell'articolo 9 dell'articolato in esame.
Il presidente BOREA, atteso il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
Il presidente BOREA avverte che l'ordine del giorno della Commissione per la settimana in corso è integrato con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 3439-B - recante interventi correttivi al decreto-legge "competitività" nonché ulteriori modifiche in materia di procedura civile - ove approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati.
La seduta termina alle ore 16.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3600
Art. 7.
7.5 (testo 2)
Fassone
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b)
dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) se manca o è contraddittoria o è manifestamente illogica la
motivazione, quando il ricorso è stato proposto dal pubblico ministero avverso
una sentenza inappellabile"».
GIUSTIZIA (2a)
MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005
535ª Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 21,20.
IN SEDE REFERENTE
(3478) MAGNALBO' e CAVALLARO. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura
(Rinvio del seguito dell'esame)
In relazione alle problematiche connesse con l'esame del disegno di legge in titolo, il relatore ZICCONE (FI) propone che la Commissione disponga di procedere all'audizione della Giunta dell'Associazione nazionale magistrati ritenendo che, anche alla luce del dibattito svoltosi, sia senz'altro utile acquisire - ove possibile - l'orientamento della stessa in ordine alle proposte in discussione.
Dopo brevi interventi del senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) - che ritiene sensata la proposta avanzata dal relatore Ziccone - del senatore CIRAMI (UDC) - che la giudica invece superflua essendo ampiamente note le posizioni della magistratura associata sui temi in questione, peraltro già affrontati in occasione dell'esame dalla legge n. 44 del 2002 - e del senatore TIRELLI (LP) - che a sua volta si dichiara d'accordo con quanto prospettato dal relatore - la Commissione conviene di accogliere la proposta avanzata dal relatore e di dare mandato al presidente Antonino Caruso di definire le concrete modalità con cui dar corso alla stessa.
Il seguito dell'esame è infine rinviato.
(3600) Deputato PECORELLA. - Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana odierna.
Il presidente Antonino CARUSO avverte che si proseguirà nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, già pubblicati in allegato al resoconto del 26 ottobre 2005.
Il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) fa proprio l'emendamento 9.3, che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente.
Dopo che il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) ha annunciato su di esso il voto favorevole, posto ai voti, è respinto l'emendamento 9.3.
Il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) fa proprio l'emendamento 9.4, che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente.
Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 9.4, di contenuto identico all'emendamento 9.5.
Dopo che il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 9.8, tale emendamento, posto ai voti, è respinto.
Viene poi posto ai voti e respinto l'emendamento 9.9, di contenuto identico all'emendamento 9.11.
Dopo che il senatore CIRAMI (UDC) ha ritirato l'emendamento 9.12, posto ai voti è approvato l'articolo 9.
Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.
Il senatore CAVALLARO(Mar-DL-U), nell'annunciare il voto contrario della sua parte politica, sottolinea come il disegno di legge in votazione - al di là di aspetti palesemente inaccettabili sia sotto il profilo del contenuto, per l'interferenza che esso consapevolmente realizza in alcuni processi eccellenti attualmente in corso, sia sotto il profilo delle modalità di esame, per l'ingiustificabile accelerazione subita dall'iter del provvedimento - sollevi gravi perplessità e preoccupazioni, che sono state espresse coralmente dalla dottrina e dalla giurisprudenza, per il modo in cui interviene su aspetti delicatissimi del sistema processuale al di fuori di un disegno organico di revisione della materia e in una prospettiva esclusivamente funzionale a quelle finalità contingenti su cui si è già richiamata l'attenzione. Le soluzioni proposte appaiono infatti assolutamente inconciliabili col principio della parità fra le parti processuali sancito dall'articolo 111 della Costituzione e non risultano riconducibili ad alcuna coerente impostazione sistematica in un contesto ordinamentale che rimane pur sempre imperniato sul principio del doppio grado di giurisdizione di merito.
Ugualmente gravi sono le preoccupazioni e le perplessità sollevate da quello che appare un vero e proprio snaturamento del giudizio di cassazione, i cui caratteri vengono alterati come conseguenza della introduzione del principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, così da rendere impossibile allo stesso di continuare ad assolvere una funzione di esclusivo controllo di legittimità.
Il disegno di legge presenta poi ulteriori lacune e vistose incongruenze tecniche e queste, unitamente alle considerazioni che precedono, non possono, in conclusione, che indurre a ribadire il giudizio radicalmente negativo della sua parte politica su di esso.
Segue un breve intervento del senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) che intende far risultare come la sua parte politica abbia consentito una rapida conclusione dell'esame in Commissione del disegno di legge in conseguenza del fatto che lo stesso era stato calendarizzato in Aula, sembrando più corretto dal punto di vista istituzionale che comunque venisse assicurata la presenza di un relatore della Commissione per la discussione in Assemblea.
Il presidente Antonino CARUSO ritiene di dover dare atto della sensibilità istituzionale manifestata dall'opposizione in questo come in altri casi, con riferimento al profilo testé ricordato dal senatore Dalla Chiesa.
Il senatore CIRAMI (UDC) annuncia il voto favorevole della sua parte politica ritenendo che l'impostazione di fondo del disegno di legge in titolo abbia il merito di contrastare forme di accanimento inquisitorio che si sostanziano proprio nel tenere in piedi procedimenti penali a carico di qualcuno, a prescindere dal loro esito probabile ed esclusivamente per considerazioni di carattere strumentale, talvolta anche di tipo politico.
Nonostante ciò, ritiene che in ordine al disegno di legge debbano essere sollevate alcune perplessità. Innanzitutto il disegno di legge non distingue a seconda del carattere collegiale o monocratico dell'organo che in primo grado ha pronunciato la sentenza di proscioglimento. Se, infatti, la previsione dell'inappellabilità gli appare ampiamente giustificata nel caso di sentenza pronunciata da un organo collegiale, diverso è invece il caso di una sentenza pronunciata da un giudice monocratico. In tale ultima ipotesi la previsione dell'inappellabilità non può non lasciarlo meno tranquillo a fronte delle garanzie indubbiamente minori che contraddistinguono la struttura dell'organo giudicante. Un diverso ordine di perplessità riguarda invece il fatto che le soluzioni delineate nel disegno di legge non tengono conto del rischio che, in concreto, la prassi giudiziaria finisca per orientarsi nel senso di un aumento del numero delle condanne, e cioè più precisamente nel senso di una tendenza dei giudici - nei casi dubbi - a pronunciare una sentenza di condanna invece che di assoluzione al fine di consentire comunque il controllo della decisione in grado di appello.
Rimane comunque il fatto che la ratio ispiratrice del disegno di legge è valida e senz'altro condivisibile e che la scelta di approvarlo consentirà di valutarne in concreto gli effetti, ferma restando la possibilità di apportare in futuro miglioramenti e correzioni dopo aver sperimentato l'applicazione della nuova normativa.
Il senatore SEMERARO (AN) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo in quanto, pur condividendo alcune delle perplessità emerse nel corso del dibattito, ritiene che l'innovazione proposta con il disegno di legge in titolo vada sperimentata e che, tra l'altro, la previsione dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento si rifletterà positivamente anche in un maggiore impegno e in una maggiore attenzione da parte di tutti i soggetti processuali.
Il senatore ZICCONE (FI) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.
Il senatore TIRELLI (LP) annuncia anch'egli il voto favorevole della sua parte politica, sottolineando peraltro come le perplessità emerse nel corso del dibattito non lascino indifferente il suo Gruppo e come sarebbe stato certamente preferibile un intervento di carattere più organico sul sistema delle impugnazioni, anche per evitare il rischio di innovazioni legislative i cui effetti risultano obiettivamente non sempre facilmente prevedibili.
Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) annuncia il voto contrario della sua parte politica e non esita a dichiarare che il disegno di legge che la Commissione si accinge a licenziare è, manifestamente, il frutto di una "sovrana" incompetenza tecnica. E' sufficiente in questa sede richiamare, a conferma di ciò, i rilievi critici emersi nel corso del dibattito con riferimento all'incomprensibile e ingiustificato depotenziamento del ruolo della parte civile, alla palese incostituzionalità dello squilibrio che le soluzioni proposte determinano nei rapporti fra accusa e difesa, all'irragionevolezza delle previsioni in materia di archiviazione contenute nell'articolo 3 del disegno di legge e, ancora, alle imbarazzanti conseguenze di quanto previsto nella disposizione transitoria. Coglie l'occasione, a quest'ultimo proposito, per sottolineare che il comma 2, dell'articolo 9, nei confronti della parte civile che abbia proposto appello prima dell'entrata in vigore della nuova legge e che vedrà quest'appello convertito di diritto in ricorso per cassazione, darà luogo a quella che deve essere qualificata come una vera e propria "truffa processuale".
Nel ribadire la propria contrarietà sottolinea, altresì, l'assurdità dell'impostazione fatta propria da alcune delle forze politiche presenti in Commissione che hanno scelto di votare a favore del disegno di legge per consentire la sperimentazione delle innovazioni dallo stesso proposte, come se un approccio di tipo sperimentale potesse essere concepibile in una materia che incide sui diritti di libertà delle persone, quale la materia processuale.
La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.
La seduta termina alle ore 22.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 2005
257ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi
(omissis)
(3600) Deputato PECORELLA. - Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)
Il relatore BOSCETTO (FI) illustra il disegno di legge in titolo già approvato dall'altro ramo del Parlamento, soffermandosi in particolare sulle critiche e sui rilievi che sono stati da taluno formulati in merito alla iniziativa stessa. Non ritenendo fondati i rilievi di costituzionalità che sono stati avanzati, con riferimento in particolare alla violazione del principio di uguaglianza, ovvero a quella del diritto alla difesa, sottolinea come il disegno di legge in titolo si ispiri a esigenze di semplificazione del processo penale, evitando la prosecuzione di processi che abbiano avuto un esito assolutorio. Si sofferma in particolare sull'articolo 3, condividendo la scelta di prevedere l'archiviazione nei casi in cui gli indizi di colpevolezza non siano stati ritenuti sufficienti dalla Corte di cassazione con riferimento all'applicabilità di misure cautelari; ricorda, peraltro, che l'archiviazione non preclude la possibilità di riaprire il procedimento quando vi siano nuovi elementi. Dichiara di condividere anche la modifica all'articolo 533 del codice di procedura penale, di cui all'articolo 5, con la quale si stabilisce che la sentenza di condanna deve discendere dal riconoscimento, "al di là di ogni ragionevole dubbio", della colpevolezza dell'imputato; esprime particolare soddisfazione per l'introduzione nell'ordinamento italiano di tale principio, mutuato dal sistema processuale americano, in esito a un lungo e approfondito dibattito. Condivide inoltre l'estensione delle competenze della Corte di cassazione disposta dall'articolo 7, ritenendo che le attuali attribuzioni della Corte siano eccessivamente ridotte.
Conclude proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole sul disegno di legge n. 3600.
Passa quindi a illustrare gli emendamenti riferiti al medesimo disegno di legge, proponendo di esprimere i seguenti pareri:
- parere contrario sugli emendamenti 1.4 e 6.0.3, che propongono di introdurre ipotesi di riconferma o riforma di sentenze del giudice di primo o secondo grado, che sono a suo avviso incongrue e caratterizzate da incoerenza;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.
Ha quindi la parola il senatore BATTISTI (Mar-DL-U) il quale, al di là delle valutazioni nel merito delle scelte operate dal disegno di legge n. 3600, esprime apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Boscetto e segnala l'esigenza di valutare l'impatto che le disposizioni in esame sono destinate ad avere sui tempi dei processi, ai fini del rispetto dell'articolo 111 della Costituzione; segnala inoltre l'incongruenza a suo avviso rilevabile in merito all'articolo 9, comma 2, del disegno di legge in titolo, nel quale si prevede la conversione dell'appello proposto prima della data di entrata in vigore del medesimo disegno di legge, in ricorso per cassazione; ricorda, infatti, la sostanziale differenza tra i motivi per i quali può essere proposto l'appello e quelli per i quali, invece, è consentito il ricorso in cassazione.
Il relatore BOSCETTO (FI) ritiene impossibile compiere una valutazione in concreto riguardo l'eventuale incidenza del disegno di legge in titolo sui tempi del processo; non condivide poi le perplessità manifestate dall'intervento del senatore Battisti in merito all'articolo 9, segnalando, tra l'altro, che la medesima disposizione consente la presentazione di nuovi motivi di ricorso. Conclude ribadendo la propria proposta di parere favorevole sul testo.
Con la contrarietà del senatore BATTISTI (Mar-DL-U) e del senatore VITALI (DS-U), la Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.
La seduta termina alle ore 15,20.
(omissis)
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
|
|
929a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
|
GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 2005 (Antimeridiana) |
|
Presidenza del presidente PERA, indi del vice presidente FISICHELLA e del vice presidente MORO
|
(omissis)
Discussione del disegno di legge:
(3600) Deputato PECORELLA. - Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,50)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3600, già approvato dalla Camera dei deputati.
Il relatore, senatore Centaro, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
CENTARO, relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame mira a dare coerenza ad un sistema che presentava una forte distonia già rispetto alla Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di Strasburgo, Protocollo n. 7 del 22 novembre 1984, reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98. Tale Protocollo, infatti, prevedeva che, dopo una sentenza di condanna, dovesse esservi la possibilità, comunque, di un ulteriore esame nel merito.
Il nostro sistema processuale prevede, invece, allo stato due esami nel merito e un terzo di legittimità, con la possibilità che, in caso di assoluzione in primo grado, una condanna in secondo grado possa dar luogo semplicemente, poi, a una valutazione di legittimità, e quindi ricorso per Cassazione, e non a un ulteriore riesame nel merito.
Aggiungo che a questa distonia nei confronti di un Protocollo e di una Convenzione, che comunque l'Italia ha ratificato e che quindi ha l'obbligo di osservare, si aggiunge la circostanza che l'attuale processo di secondo grado è sostanzialmente un processo documentale, basandosi sulle impugnazioni della sentenza di primo grado, e raramente si apre ad una nuova istruttoria dibattimentale poiché la riapertura di quest'ultima costituisce un'eccezione alla regola.
Anche in questo caso si tratta di una distonia in un sistema che prevede comunque la oralità del dibattimento, l'acquisizione in dibattimento del materiale probatorio, quindi, una distonia rispetto al principio del giudizio penale italiano che si basa sul sistema accusatorio, cioè, ripeto, oralità e formazione della prova in dibattimento.
Il disegno di legge in esame comporta una modifica complessiva del sistema e gli articoli lo riallineano a questi principi. Mi corre l'obbligo di porre in evidenza che l'articolo 2 prevede, con la modifica dell'articolo 443 del codice di procedura penale, l'enunciazione di questi principi. L'articolo 3 prevede anche un'attività dei pubblici ministeri per certi versi obbligata, in quanto discendente da una pronuncia della Corte di cassazione nel senso della insussistenza di gravi indizi di colpevolezza nel riesame in Cassazione delle richieste di misure di custodia cautelare. Questa norma, tutto sommato, risponde alla necessità di far cessare un andazzo negativo che prevedeva comunque una richiesta di rinvio a giudizio, cui seguiva frequentemente l'assoluzione rinviando al dibattimento la possibilità, comunque, del riesame della responsabilità dell'imputato, con tutto ciò che di disdoro complessivo e di caduta della reputazione ne conseguiva.
Particolare importanza assume anche l'articolo 4, che riallinea l'articolo 428 del codice di procedura penale al venir meno del grado di impugnazione, con un ridisegno complessivo della norma.
Interessante è anche la successiva formula inserita nell'articolo 533 del codice di rito con l'indicazione della pronuncia di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio, che potrebbe sembrare una norma manifesto, ma che in realtà tale non è perché muove dalla necessità di un'applicazione concreta di tutto il resto.
Si introduce poi un'ulteriore problematica relativamente al ricorso per Cassazione in quanto si prevede l'esame di contradditorietà della motivazione che d'altra parte, venendo meno l'appello, si aggiunge alla manifesta illogicità e alla carenza di motivazione, che costituiscono comunque motivi di illegittimità su cui la Corte di cassazione si deve pronunciare.
Infine, la disciplina transitoria. Com'è noto, la norma processuale, per giurisprudenza costante, si applica alle procedure in corso, fermi restando ovviamente gli atti precedentemente realizzati e con una disciplina minuta che si riferisce ai vari passaggi dei procedimenti attualmente pendenti. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza richieste di intervento per illustrazione di questioni pregiudiziali dai senatori Zancan, Fassone, Calvi, Dalla Chiesa e Manzione.
Ricordo i tempi assegnati a vari Gruppi: 30 minuti a Forza Italia, 28 minuti al Gruppo dei DS, 22 minuti ad Alleanza Nazionale, 19 minuti alla Margherita, 18 minuti all'UDC, 19 minuti al Gruppo Misto, 14 minuti alla Lega Padana, 12 minuti alle Autonomie e 12 minuti al Gruppo dei Verdi.
Naturalmente saranno computati anche i tempi necessari per l'illustrazione delle questioni pregiudiziali.
ZANCAN (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci sono almeno quattro questioni di incostituzionalità in questa legge, una ciliegina sulla torta avvelenata in materia di giustizia che avete ammannito al popolo italiano nel corso della legislatura.
In primo luogo, il processo con giudizio abbreviato diventa per il pubblico ministero un tunnel nel quale, contrariamente all'imputato, non ha alcuna possibilità di utilizzare prove nuove, il che significa che non può esercitare quell'obbligo dell'esercizio dell'azione penale previsto dall'articolo 12 della Costituzione.
In secondo luogo, questa norma di legge violenta in modo assolutamente gravissimo i diritti della parte civile, che ha accettato un giudizio abbreviato e che si ritrova senza possibilità di appello, così come il pubblico ministero. Non c'è alcuna ragione di proibire alla parte civile, che non è certamente responsabile di eventuali lacune o carenze dell'azione esercitata dal pubblico ministero, la possibilità di esercitare con un atto di appello i suoi sacrosanti diritti.
CONTESTABILE (FI). Vergogna!
ZANCAN (Verdi-Un). Voi mettete sotto i piedi la parte civile nel processo, voi non tutelate le vittime di reato: questa è una colpa gravissima che macchia l'intera vostra legislatura in materia di giustizia.
Vi siete ancora dimenticati - terzo vizio della legge al nostro esame - che la parte civile ha un diritto autonomo di impugnazione in due reati molto delicati, ovverosia l'ingiuria e la diffamazione. Se una parte offesa è diffamata, perché mai non può appellare una sentenza assolutoria? Voi date tutti i diritti agli imputati, mentre date scarsissimi diritti, anzi mettete sotto i piedi le persone offese dai reati!
CONTESTABILE (FI). Vergogna!
ZANCAN (Verdi-Un). Caro senatore Contestabile, almeno lei che ha fatto l'avvocato dovrebbe capire che tutto questo è una patente violazione di quel principio di eguaglianza che, sino a prova contraria, è ricordato in tutte le aule di giustizia, dove è scritto che la legge è uguale per tutti, imputati e parti offese.
CONTESTABILE (FI). Vergogna!
ZANCAN (Verdi-Un). Credo sia giusto dare identici diritti a chi ha ucciso e violentato magari una bambina rispetto ai genitori di questa bambina, carissimo senatore Contestabile. Ha capito cosa significa questa legge, in cui non tutelate le persone offese? (Commenti dai Gruppi FI e AN).
CONTESTABILE (FI). Vergogna!
ZANCAN (Verdi-Un). Da ultimo, il regime transitorio, dove come sempre si annida la sentina di tutti i vizi: voi in corso d'opera cambiate i diritti delle parti, voi convertite l'appello della parte civile o l'appello del pubblico ministero in un ricorso per Cassazione. Deve insegnarlo ai signori della maggioranza e ai signori del Governo uno studente al primo anno di università che l'appello ha possibilità di accoglimento ben diverse dal ricorso per Cassazione? Devo dirvi che ciò significa non soltanto escludere una chance, un grado di giudizio, ma significa soprattutto castrare radicalmente le possibilità delle vittime di reato ed anche del pubblico ministero?
Per queste ragioni, signor Presidente, che sono le più notevoli fra le eccezioni di incostituzionalità, avanzo, e vi chiedo di sostenere, la pregiudiziale di incostituzionalità su questo disegno di legge particolarmente vergognoso, in una legislatura vergognosa in materia di giustizia.
FASSONE (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FASSONE (DS-U). Signor Presidente, colleghi, siccome stiamo trattando una questione di costituzionalità, non userò toni accesi o iperbolici, ma argomenti perché, essendo ingenuo e démodé, ritengo che l'argomento sia più forte dell'invettiva, anche se fatico molto a trattenere la seconda.
Sei anni orsono il Parlamento, quasi all'unanimità, approvava la legge costituzionale n. 2 del 1999, nota come legge sul cosiddetto giusto processo. Al comma 2 di questo articolo sta scritto: «Ogni processo si svolge nel contraddittorio fra le parti in posizioni di parità davanti al giudice». Ripeto: «in posizioni di parità davanti al giudice».
Ciò significa che nella fase delle indagini è ben possibile che il pubblico ministero e difesa abbiano differenti poteri e differenti e ruoli, ma quando sono davanti al giudice essi giocano in posizioni di parità, e di fronte alla sentenza che definisce il giudizio togliere la potestà di appello ad una delle due parti è gravemente lesivo del principio di parità. Credo che anche un non addetto ai lavori lo capisca con immediatezza.
Infatti, il disegno di legge ne è talmente consapevole che recupera questa parità: «Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna». Credo che se il famoso marziano a Roma di Flaiano leggesse questa norma, come minimo sorriderebbe, perché affermare che questa è parità equivale a dire che il lavoratore ha diritto di ricorrere alla magistratura del lavoro contro gli aumenti di stipendio ma non contro le decurtazioni, o altre similitudini che potrei agevolmente provare.
Siccome, però, ho detto che qui contano le pregiudiziali di costituzionalità, mi limito a citare ben cinque sentenze della Corte costituzionale che votano questa legge al pressoché certo fallimento, non appena un giudice deferirà la questione a detta Corte.
La prima è la sentenza n. 177 del 1971, che cassò quello che a suo tempo esisteva, e cioè l'appello incidentale del pubblico ministero, riconosciuto appunto all'accusa e non alla difesa, proprio in base a questo principio: essendo consentito ad una sola delle parti, turba l'equilibrio del contraddittorio. Questa sentenza è ampiamente indicativa della traccia di valutazione di costituzionalità che attende questa legge. Aggiungeva quella sentenza che «il potere di impugnazione è una estrinsecazione e un aspetto dell'azione penale», e quindi toglierlo radicalmente al pubblico ministero che di questa azione è titolare, è violazione anche dell'articolo 112.
Ma non basta, perché il relatore ha dichiarato che questa alterazione della parità, che non può non riconoscere, è giustificata da un certo protocollo additivo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il quale prevede che chi è stato condannato ha diritto a che la sua condanna sia riesaminata anche nel merito da un altro giudice.
Il relatore ha però omesso di citare che l'articolo 7 prevede esso stesso delle eccezioni per i reati cioè di modesta entità e nella situazione in cui la sentenza di condanna sia appunto pronunciata dal secondo giudice a seguito di ricorso avverso la prima. Quindi, non c'è violazione. Ci può essere un'opportunità a che anche il condannato in secondo grado, a seguito di un giudizio che ha le caratteristiche anzidette, possa chiedere che la sua condanna sia rivista… (Richiami del Presidente). Presidente, è estremamente importante quello che dico, sono questioni di costituzionalità.
PRESIDENTE. Era il tempo indicato dal suo Gruppo: cinque minuti. Le posso concedere ancora un po' di tempo, se lo vuole.
FASSONE (DS-U). Cercherò di essere breve, ma la prego di credere che sono questioni nodali e credo che il relatore sia il primo ad avvertirlo. Voglio aggiungere ancora che questa disposizione non travolge soltanto il pubblico ministero, la parte civile, come ha già detto il senatore Zancan, pure portatrice di diritti riconosciuti nel processo, ma lo stesso imputato che viene privato della possibilità di dolersi contro determinate sentenze di proscioglimento.
Vi sono ben tre sentenze della Corte costituzionale che colpirono l'allora articolo 513, corrispondente di quello che oggi vi accingete a modificare, perché non permetteva l'appello in determinate situazioni dalle quali l'imputato riceveva svantaggio. E le cito per brevità: sono la sentenza n. 70 del 1975, che vietava l'appello contro le sentenze che pronunciano la prescrizione proprio perché l'imputato ha un diritto ad essere conclamato innocente nel merito, se lo vuole; la sentenza n. 72 del 1979, che impediva l'appello nella situazione di amnistia in analoga situazione, e la sentenza n. 53 del 1981. Tre sentenze della Corte costituzionale che hanno già colpito esattamente la norma che vi accingete a riprodurre.
Purtroppo il tempo mi impedisce di sviluppare ulteriori considerazioni, ma credo che queste siano più che sufficienti per sottoporre all'attenzione ed alla prudenza dei colleghi della maggioranza la votazione di un disegno di legge che ha il futuro segnato. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senaotre Zancan).
CALVI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALVI (DS-U). Signor Presidente, due brevi considerazioni a margine di quanto ha già detto il collega Fassone: vorrei partire da una considerazione generale. Tutti siamo convinti che il problema che abbiamo oggi di fronte è quello dell'efficacia del processo, all'interno del quale credo sia importante dire che vi è la necessità della riforma del sistema dell'impugnazione.
In questo momento stiamo vivendo in un doppio ordinamento, accusatorio ed inquisitorio, due tipici sistemi processuali che si sono sovrapposti, per cui oggi vige un sistema di impugnazione che prevede, appunto, l'impugnabilità di tutti i provvedimenti e la necessità che soltanto al termine del processo la sentenza, dopo i tre gradi di giudizio, passi in giudicato. Questo meccanismo certamente va riformato; non possiamo più accettare questo sistema.
Tuttavia, colleghi, ancora una volta avete accelerato per necessità personale il provvedimento, che non ha senso, come vedremo, dal punto di vista costituzionale; avete accelerato questo provvedimento per quanto ha già detto il collega Zancan. Se avessimo potuto ragionare con tranquillità e serenità, credo che si sarebbero certamente potute trovare soluzioni. Soluzioni che avrebbero equilibrato da una parte la necessità di dare una grande efficienza al sistema processuale, dall'altra di mantenere ferme alcune garanzie.
Vorrei ricordare soltanto questo: negli ultimi anni ci siamo battuti tutti per uscire dal sistema inquisitorio ed addivenire ad un sistema accusatorio proprio delle democrazie occidentali. Non credo al sistema anglo-americano o ai sistemi accusatori in cui la privatizzazione dell'accusa e una serie di meccanismi escludono dal processo, ad esempio, la parte civile.
Noi siamo per un sistema accusatorio che è proprio della nostra cultura giuridica e della storia della cultura giuridica del nostro Paese. A questo punto a nessuno sfugge che questo disegno di legge, nel limitare la possibilità del pubblico ministero di impugnare la sentenza, in realtà preclude alla parte offesa e alla parte civile di potere impugnare e di fare valere i suoi diritti nella sede penale, in cui si anticipa il giudizio, senza costringere ad andare al giudizio civile.
Negli Stati Uniti, dalla cui cultura evidentemente è stato tratto questo provvedimento, la parte civile non esiste nel processo civile. Nel nostro processo, invece, la parte civile è presente. Ma se è presente nel processo penale, per quale motivo, essendo essa legata al pubblico ministero, precludere alla parte offesa e ai danneggiati, alle vittime del reato, di potere fare un giudizio di appello? Su questo bisogna riflettere.
Da ultimo, nella scorsa legislatura abbiamo votato la riforma dell'articolo 111 della Carta costituzionale. Abbiamo stabilito che vi è parità tra le parti processuali: l'imputato, la difesa dell'imputato, il pubblico ministero e le parti civili. Qui viene rotto questo equilibrio nell'interesse di una sola persona, cioè dell'imputato. Per mia natura sono sempre un attento difensore delle garanzie, dell'imputato soprattutto, ma nessuno potrà negare che con questo sistema non si riforma il sistema giudiziario, non si dà efficienza al processo, ma si crea una disparità di trattamento evidente: non solo tra difesa ed accusa, che sono per principio pari, ma soprattutto nei confronti della parte offesa e della parte civile, che verranno espunte dal processo nel momento in cui il pubblico ministero non potrà impugnare la sentenza. Di qui un dubbio forte e serio di incostituzionalità di questo provvedimento, che mi auguro possa essere attentamente valutato ed accolto dall'Aula.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ricordo che il Gruppo della Margherita ha a disposizione 19 minuti. Ricordo inoltre che c'è anche un'altra pregiudiziale che dovrà essere illustrata dal senatore Manzione. (Il senatore Manzione fa segno di rinunciare all'intervento). Ne prendo atto, senatore Manzione.
Senatore Dalla Chiesa, ha facoltà di parlare.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sappiamo a memoria come andrà finire questa discussione: con una votazione che sancirà la costituzionalità di questa norma incostituzionale. Questo perché si ragiona per alzata di mano, sulla base delle persone che ci sono in Aula.
Ma non credo che le ragioni si possano affermare in questo modo, e comunque alla fine si voterà una legge incostituzionale, che sarà dichiarata incostituzionale. È una legge che viola il principio della parità tra accusa e difesa, che è un principio cardine del nostro ordinamento giuridico; è una legge che sancisce che l'imputato ha più diritti dello Stato e della vittima.
A me piacerebbe che, dopo tante dichiarazioni fatte agli italiani sulla necessità di rafforzare i diritti della vittima del processo, gli si andasse a dire che in realtà la parte civile che rappresenta la vittima ha meno diritti rispetto all'imputato; che si vada a sostenere che lo Stato, che deve essere coerente e rigoroso nell'accertamento e nel perseguimento dei reati, si ferma al primo gradino del processo, mentre l'imputato può contare sul secondo gradino. Questi squilibri vistosi che nascono dentro al processo per effetto di questa ennesima legge ad personam ci portano a sollecitare i nostri colleghi, solo per dovere e non perché pensiamo di potere ottenere qualche resipiscenza in questa sede, a ricredersi sulla costituzionalità di questa legge.
Vorrei comunque approfittare dell'occasione per ringraziare in quest'Aula il direttore di «Libero», Vittorio Feltri, il quale, nella puntata della trasmissione di Bruno Vespa «Porta a Porta» di lunedì scorso, quando il Presidente del Consiglio ha detto che non riusciva a far passare i provvedimenti perché le procedure legislative sono lente, con i passaggi alla Camera, al Senato, nelle Commissioni, le difficoltà con l'opposizione, con la propria maggioranza, ha risposto al Premier che però le sue leggi passano.
Ecco l'ennesima dimostrazione: le sue leggi passano! Quelle d'interesse del Paese no, ma quelle che premono personalmente al Capo del Governo passano eccome, anche a Natale! (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U). Mi rifiuto di pensare che sia un regalo di Gesù Bambino, che mai premierebbe in questo modo gli imputati. È un regalo della sua maggioranza in Parlamento, che ha pensato di infiocchettarglielo per Natale. È un regalo incostituzionale e ringraziamo la maggioranza per il fatto di far passare per l'ennesima volta una norma che è in contrasto frontale con i princìpi della nostra Costituzione! (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Zancan).
VOCE DAI BANCHI DELL'OPPOSIZIONE. Bravo!
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.
Verifica del numero legale
BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, chiedo di attivare la procedura di verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale). (Vive proteste dai banchi dell'opposizione per alcune luci accese fra i banchi della maggioranza cui non corrisponderebbero senatori).
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). File intere senza nessuno!
MANZIONE (Mar-DL-U). (Rivolto al Presidente). Ma guardi, faccia il Presidente! (Reiterate proteste dei senatori Castellani, Dalla Chiesa e Vallone. Repliche dai banchi della maggioranza).
PRESIDENTE. Colleghi, ci sono tre luci nella fila sotto il senatore Moncada. Prego gli assistenti di togliere le tre tessere, se non ci sono i senatori.
Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Zancan, Fassone, Calvi e Dalla Chiesa.
Non è approvata.
Dichiaro aperta la discussione generale che, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, avrà luogo nella seduta antimeridiana di mercoledì 11 gennaio 2006.
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
|
|
933a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
|
MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2006 (Antimeridiana)
|
|
Presidenza del presidente PERA,
|
(omissis)
Seguito della discussione del disegno di legge:
(3600) Deputato PECORELLA. - Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,56)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3600, già approvato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che nella seduta antimeridiana del 22 dicembre 2005 il relatore ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Cavallaro. Ne ha facoltà.
CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, il mio intervento su questo disegno di legge è volto a manifestare la più viva perplessità e la più netta contrarietà a che si proceda, per l'ennesima volta e senza alcuna utilità, alcuna sistematicità e alcuna efficacia, ad una modifica del codice di procedura penale, in particolare per quanto concerne il delicato tema dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
Su questa questione si sono pronunziate, oltre alle associazioni dei magistrati e alle associazioni degli avvocati penalisti, anche correnti dottrinarie disparate, poiché si tratta di un provvedimento che deve essere ascritto sostanzialmente alla categoria delle leggi ad personam, ed è evidentemente mirato ad interferire negativamente in processi pendenti, in processi in corso o, comunque, auspicabilmente forse, è ispirato a tale intento. Diversamente, non si comprenderebbe come possa essere ritenuto, fra l'altro, un provvedimento così urgente da essere trattato, calendarizzato e deciso nell'ormai imminente fine della legislatura.
Inoltre, è un provvedimento gravemente errato e lesivo del principio di parità fra accusa e difesa, gravemente lesivo degli interessi di categorie di grande rilievo all'interno del processo penale, ed in particolare di coloro che sono vittime del reato, quando a questa categoria si è fatto più volte retoricamente cenno proprio nell'occuparci del tema della repressione penale.
Infine, è un provvedimento distruttivo - almeno ove non si rimedierà, come poi è stato detto si deve fare anche per la ex Cirielli - dell'attuale assetto della Corte di cassazione ed anche del sistema del rapporto fra il giudizio di legittimità della Cassazione e gli altri gradi della giurisdizione, in particolare fra la sistematicità del giudizio di cassazione penale e di quello civile, poiché completamente opposte - e quindi, fra l'altro, straordinariamente asistematiche - sono le direzioni che i due sistemi e i due giudizi stanno prendendo del nostro ordinamento.
Non v'è dubbio che nel dibattito - a cui, per la verità, non mi appassiono - su quali leggi cosiddette vergogna, o non vergogna, o comunque errate si debba por mano nella prossima legislatura, questa occuperà un ruolo di grande preminenza, pur tuttavia segnalando che certamente essa, se sarà approvata, contribuirà ad arrecare guasti notevoli, anche se temporanei, al nostro sistema processuale penale.
Mi limito a ribadire i tre punti fondamentali sui quali ho già richiamato l'attenzione dell'Aula e sui quali credo che un qualsiasi legislatore avveduto debba soffermarsi prima di licenziare un provvedimento tanto preoccupante e soprattutto di tanta inconsistente efficacia.
Il primo è che comunque nel nostro sistema, un processo di parti deciso da un giudice terzo, non c'è motivo di ritenere che non ci debba essere equilibrio anche negli strumenti processuali a disposizione dell'accusa e della difesa. Segnalo a questa maggioranza, specialmente ad alcune delle sue componenti a suo tempo così preoccupate per la repressione criminale, che l'introduzione di questo rimedio significa che, una volta che la si è fatta franca per qualunque ragione dinanzi al giudice di primo grado, la giustizia, la mano pubblica, la repressione penale non ha uno strumento essenziale come quello di richiedere ad una Corte, come può fare invece l'imputato condannato, il riesame della questione.
Si potevano prevedere altre questioni, si potevano argomentare altre tecniche, ma questo resta preoccupante.
Come dicevo all'inizio, preoccupante è la posizione di colui che è persona offesa, il quale, conseguentemente all'arma spuntata della pubblica accusa, viene privato di uno strumento processuale idoneo ad una verifica, ed infine, come ho già argomentato, certamente si distrugge l'attuale assetto del ricorso per Cassazione, che diventa una sorta di improprio ed inammissibile riesame del merito del provvedimento di prima cura.
Per tutte queste ragioni, vi è la più netta contrarietà in ordine al provvedimento. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fassone. Ne ha facoltà.
FASSONE (DS-U). Signor Presidente, la debolezza e la pretestuosità di un obiettivo viene normalmente rilevata dalla fragilità degli argomenti usati per sostenerlo.
Questo disegno di legge, che ha come perno la inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, viene giustificato con due argomenti: il primo è che è un inconveniente non accettabile che un imputato, il quale sia stato prosciolto in primo grado e condannato in sede di appello a seguito di gravame del pubblico ministero, non abbia nel suo percorso processuale un altro giudice competente a riesaminare il fatto perché dispone solamente del ricorso per Cassazione; il secondo argomento è che questa situazione è inaccettabile alla luce dell'articolo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata con la legge n. 98 del 1990.
Ebbene, il secondo argomento è infondato; il primo può essere risolto in modo assai meno devastante di quanto lo risolva il disegno di legge.
Dico che il primo argomento è infondato perché l'articolo 2 del Protocollo aggiuntivo n. 7 a quella Convenzione prevede espressamente alcune eccezioni a quello che in effetti è configurato come diritto generale, cioè il diritto ad un riesame nel merito di una sentenza di condanna, e tra queste eccezioni vi è il caso in cui la persona interessata sia stata condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.
Allora, non è fondata l'obiezione di carattere internazionalistico e l'altra obiezione, cioè l'inconveniente di fatto, può essere agevolmente affrontata e risolta non in modo così devastante, ad esempio accogliendo l'emendamento che abbiamo proposto e che riproporremo, che mira a costruire, in questo caso, il giudizio di appello come un semplice giudizio rescindente.
Qualora l'appello del pubblico ministero sia ritenuto fondato dalla corte d'appello, questa non pronuncia sentenza di condanna, ma annulla quella del giudice di primo grado e rimette il processo nei binari. A questo punto, se si avrà un nuovo proscioglimento non ci sarà più possibilità di appello per l'accusa; se invece vi sarà una condanna, seguirà la normale procedura.
Ecco perchè dicevo che disegno di legge in esame è assolutamente ingiustificato. Lo è alla stregua dell'articolo 111 della Costituzione, quale novellato dalla legge costituzionale n. 2 del 1999 (della quale lei, signor Presidente, fu egregio relatore) che prevede che il processo si svolge in contraddittorio fra le parti in posizione di parità davanti al giudice. Ma parità non vi è di fronte a quell'evento estremamente significativo della giurisdizione che è la pronuncia della sentenza.
Esso è ingiustificato dal punto di vista della razionalità, perché un pubblico ministero che chieda alla corte di assise la condanna a vent'anni dell'imputato e lo veda condannare a diciotto anni può appellare, mentre un pubblico ministero che da quella stessa corte veda prosciolto il suo imputato non può appellare: questa è manifesta irragionevolezza alla stregua dei criteri più volte enunciati dalla Corte costituzionale.
Non vi è plausibilità dal punto di vista dell'eguaglianza delle situazioni fra le parti, anche se mi si può obiettare che talune pronunce della Corte costituzionale hanno affermato - e lo riconosco - che tale uguaglianza non è costante ed assoluta. Ad esempio, la sentenza n. 363 del 1991 ha effettivamente ricordato questo principio a proposito del giudizio abbreviato, in cui si registra una diseguaglianza tra le posizione delle parti. Tuttavia, la Corte si è premurata di ricordare che una diversità di trattamento rispetto ai poteri delle parti può risultare giustificata sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero sia dalla funzione allo stesso affidata. In ogni caso - e lo sottolineo - il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme alla Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione proprio in quella peculiare posizione.
Dunque, nel giudizio abbreviato, che si svolge in una posizione di vantaggio per il pubblico ministero, perché utilizza gli atti raccolti nell'indagine, è giustificata una disarmonia nei poteri di impugnazione, ma nel giudizio ordinario, in cui le parti sono uguali per dettato costituzionale, non può essere ammessa questa disarmonia di posizione.
Ma c'è di più: se leggiamo l'articolo 1 in connessione con l'articolo 6 del disegno di legge cogliamo un'altra perla. L'articolo 1 prevede che il pubblico ministero non può appellare le sentenze di proscioglimento, mentre l'articolo 6 stabilisce che, in caso di connessione di re giudicande, qualora siano stati esperiti diversi mezzi di gravame, il ricorso si converte in appello.
Ipotizziamo allora un caso, frequentissimo nelle aule giudiziarie, in cui lo stesso imputato sia condannato per talun reato e assolto per gli altri. In tal caso, avverso i capi di imputazione per cui vi è condanna il difensore potrà appellare, avverso quelli per cui vi è proscioglimento il pubblico ministero potrà solo proporre ricorso, ma ecco che il ricorso si converte in appello e l'appello rivive per un fatto del tutto occasionale e contingente. Questa è un'altra situazione di manifesta irrazionalità.
E ancora: la parte civile che introduca nel processo penale la sua pretesa ha una potestà di appello che è strettamente correlata a quella del pubblico ministero ex articoli 572 e 576 del codice di procedura penale. Questo significa che, togliendo l'appello al pubblico ministero, lo togliamo anche alla parte civile la quale, se esercita il suo diritto nella sede propria del processo civile, dispone dei tre gradi di giurisdizione, se lo esercita nel processo penale per fatti assolutamente a lei non addebitabili, viene privata di un grado di giurisdizione.
Anche questo è chiaramente passibile di censura, di manifesta irragionevolezza. E dirò di più: ho già ricordato di scorcio, ma devo ripeterlo seppure telegraficamente, che anche l'imputato è danneggiato da questa situazione normativa. Può darsi che non stia a cuore a nessuno la sorte del pubblico ministero, ma credo dovrebbe esserla quella dell'imputato da quanti si dichiarano garantisti.
Bene, l'imputato può essere prosciolto e quindi non avere potestà di appello anche in situazioni nelle quali la sua colpevolezza è stata affermata così come accade quando la prescrizione ovvero l'amnistia vengono dichiarati applicabili ed applicate per effetto di concessione di attenuanti che presuppongono a monte una valutazione di responsabilità.
Questo è talmente vero che la Corte costituzionale, con ben tre sentenze, colpì l'allora vigente articolo 513 del codice di procedura penale perché questa impossibilità di appello ledeva il diritto di difesa (ex articolo 24 della Costituzione). Le cito per compiutezza: sono le sentenze nn. 70 del 1975, 72 del 1979 e 53 del 1981. Sono situazioni già fulminate dalla Corte e voi le state riproducendo.
Queste considerazioni - anzi molto meno di queste a quanto si legge negli atti della Camera - nella seduta del 26 luglio scorso indussero la relatrice, dopo interventi dell'opposizione meno analitici di questi, meno documentati con sentenze della Corte, a chiedere un rinvio per consentire al Comitato dei nove qualche ulteriore riflessione sulle questioni giustamente sollevate dai colleghi dell'opposizione.
Bene, io credo che anche ora sia estremamente opportuno non varare l'ennesima legge destinata, con grandissima probabilità, a morire nella culla. Altri argomenti vi sarebbero, ma la ristrettezza del tempo mi impone un'economia dei medesimi. Ritorneremo su questi nella sede propria emendativa. (Applausi del senatore Ayala).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ayala. Ne ha facoltà.
AYALA (DS-U). Signor Presidente, anche per una ragione di sintesi, compio un richiamo ricettizio alle osservazioni testé esposte dal collega Fassone, evitando quindi di ripercorrerle.
L'argomento, signor Presidente, mi vede sensibile perché da molto tempo - direi da circa 16 anni - ho sempre sostenuto, e non sono stato il solo, che nel nostro sistema processuale occorresse intervenire, naturalmente con lucidità e sempre tenendo presente il giusto equilibrio tra efficienza del processo e garanzie, sul sistema delle impugnazioni.
È inutile ripetere per l'ennesima volta che il nostro è l'unico Paese dove sono necessari almeno tre gradi di giudizio per avere la sentenza definitiva. Sono considerazioni, queste, patrimonio comune della riflessione di tutti, a prescindere, per quanto riguarda la nostra Assemblea, dagli schieramenti politici nei quali ciascuno di noi milita. Quindi, qualunque intervento che riguardi il sistema delle impugnazioni non può che vedermi particolarmente attento.
Avrei immaginato un intervento in particolare sul giudizio di appello perché, sin dal varo di quello che era considerato il nuovo codice di procedura penale - non lo chiamiamo più tale essendo ormai in vigore dal 1989 - mi sorprese, nelle mie prese di contatto con il nuovo testo, il fatto che, pur di fronte ad una rivoluzione del sistema processuale, quale era il passaggio all'oralità ed alla formazione della prova direttamente davanti al giudice, si fosse lasciato il giudizio di appello sostanzialmente conforme alla precedente disciplina, che - ripeto - era legata ad un'altra forma di processo, totalmente diversa da quella attuale.
Infatti, se il processo si fonda sull'oralità, si fa fatica a immaginare un secondo grado di merito dove soltanto se si dispone la rinnovazione parziale del dibattimento il giudice è in condizione di recepire direttamente la prova; altrimenti è e rimane un processo sulle carte.
Questo poteva andar bene - e andava bene - con il vecchio sistema processuale, ma francamente non c'è bisogno di essere degli studiosi particolarmente qualificati per rendersi conto che un processo di secondo grado, che deve entrare anch'esso nel merito della vicenda, ma che si svolge soltanto sulle carte, a fronte di un processo di primo grado che si fonda sull'oralità, qualche contrasto concettuale lo pone.
Mi colpisce il fatto che il primo firmatario del disegno di legge oggi sottoposto alla nostra attenzione sia l'onorevole Pecorella, da cui mi distingue certamente l'appartenenza politica, ma delle cui capacità tecnico‑giuridiche non ho mai dubitato e a tutt'oggi non ho dubbio alcuno; mi stupisce che si sia intestata la paternità di questo intervento, perché è clamorosamente sbagliato e privo assolutamente di senso, direi asistemico, oltre che, come ha detto il senatore Fassone - uso anche io lo stesso termine - del tutto irragionevole.
È inutile ricordare in particolare a lei, signor Presidente, quanto nella precedente legislatura abbiamo fatto in tema di articolo 111 della Costituzione: proprio a lei lo devo ricordare? Certamente no. Proprio quell'articolo tratta delle parti e della loro parità. Non credo che si possa ridurre questo concetto alla parità nell'ambito di un singolo grado di giudizio, anche perché si parla di processo: il riferimento alla parità tra le parti è al processo, non al grado.
Si fa fatica veramente a rendersi conto di quale tipo di organicità con il sistema possa avere questo intervento che intende privare il pubblico ministero del potere di impugnare una sentenza assolutoria. Ciò non solo e non tanto perché paradossalmente - e sottolineo paradossalmente - un pubblico ministero potrà impugnare una sentenza di condanna, cioè una sentenza che abbia accolto la pretesa punitiva da lui portata in aula solo parzialmente, ma non potrà farlo quando invece quella pretesa punitiva non è stata accolta per niente.
Forse non bisogna neanche essere laureati in legge o avere particolari conoscenze o dimestichezza con il mondo del diritto o con le aule di giustizia, ma basta il buonsenso comune: un cittadino che non ha nessuna dimestichezza con le questioni della giustizia cui si tenta di spiegare che un pubblico ministero che perde un processo parzialmente può reagire e ha lo strumento per farlo, mentre un pubblico ministero che lo perde totalmente non può fare nulla, ha difficoltà a capire.
Vorrei allontanare da me il sospetto che, essendo io stato per molti anni pubblico ministero - come penso sia noto a molti - sia condizionato da una sorta di conflitto d'interessi su questa norma. Non è assolutamente così, anche perché - è una battuta quella che dico, ma ha un suo fondamento - gli appelli io non li facevo mai perché i processi li vincevo in primo grado, quindi la cosa proprio non mi tocca, per quella che è la mia esperienza professionale. Ciò non mi impedisce, però, di rilevare quanto meno una frizione di questa previsione con il dettato costituzionale, oltre che con il comune buonsenso che, anche in ordine all'equilibrio garantito tra le parti del processo, trova un suo riferimento che - ripeto - può prescindere dal possesso di conoscenze giuridiche più o meno approfondite.
C'è poi anche questa refluenza anche sul ruolo della parte civile che può, ovviamente ai soli fini della responsabilità civile, reagire a una sentenza usando i mezzi offerti al pubblico ministero; se questi vengono meno, la parte civile naturalmente non potrà avvalersi di quei mezzi.
Ora, mi si può obiettare che esiste anche il giudizio civile. Che discorsi sono? Perché esiste la possibilità di innescare il giudizio civile nel processo penale? Se esiste, deve essere un inserimento pieno, senza condizionamenti non direttamente previsti dal legislatore, ma certamente derivati dalla privazione di un potere del pubblico ministero.
In ultimo, signor Presidente - come vede, mantengo l'impegno di non dilungarmi troppo - vorrei fare un accenno anche a un altro intervento che questo disegno di legge prevede. Sempre sul discorso della riforma delle impugnazioni, non soltanto la mia attenzione e quella di molti altri si rivolgeva alla necessità di rivisitare il giudizio d'appello, ma c'è anche il problema del terzo grado, cioè della Cassazione. Bisognava e bisognerebbe ancora oggi - ci mancherebbe - fare in modo che la Cassazione faccia il suo mestiere, che è quello di giudice che si deve occupare di legittimità.
Invece, l'intervento sulla lettera e) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale che questo disegno di legge ci offre ottiene l'effetto esattamente contrario, cioè quello non di risolvere un male dell'attuale assetto giuridico del terzo grado di giudizio o giudizio di Cassazione, ma di aggravarlo, perché sostanzialmente diventerà un terzo giudizio di merito, il che è esattamente in contrasto non soltanto con quella linea di riforma da me auspicata - ahimè inutilmente - da tanti anni, ma proprio con l'equilibrio e il senso che complessivamente nel nostro sistema si vuole dare alla permanenza dei tre gradi di giudizio.
Ancora una volta, quindi, signor Presidente, debbo dire che trattasi di interventi che hanno sicuramente un senso, come certamente l'ha avuto quello sull'ordinamento giudiziario, in quanto non c'è dubbio che bisognasse riformarlo, modernizzarlo, renderlo attuale ai tempi, però, ad esempio, in quel caso la diagnosi era corretta, occorreva intervenire su quell'aspetto, ma la terapia era disastrosa.
Purtroppo anche in questo caso, mutatis mutandis, poiché qui siamo di fronte a un provvedimento di assai minore rilevanza, la diagnosi è giusta, occorre intervenire in qualche maniera sui giudizi di impugnazione nel nostro sistema processuale, ma, a fronte di una diagnosi che io condivido, si interviene con una terapia che è assolutamente non condivisibile, e ciò ha determinato il mio desiderio di intervenire e di lasciare agli atti del Parlamento la mia contrarietà a questo provvedimento.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manzione. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, mi sembra opportuno, nei modestissimi limiti di tempo che sono stati assegnati al mio Gruppo (complessivamente circa venti minuti), interrogarci su come mai la Casa delle Libertà abbia ritenuto di consumare l'ennesima forzatura ed indichi proprio il disegno di legge sulla inappellabilità delle sentenze di primo grado come una priorità da portare a casa in questo turbolento scorcio di legislatura. Ciò ancor più dopo che abbiamo dovuto registrare, come risulta agli atti del Senato, che qualche provvedimento è stato invece estrapolato (ce lo ricordava poco fa il rappresentante di Alleanza Nazionale con riferimento al disegno di legge sui combattenti della Repubblica sociale).
La ragione, a mio avviso, è molto facile da comprendere: la si rinviene nella famosa sentenza emessa dalla prima sezione del tribunale di Milano il 10 dicembre 2004. In quell'occasione, infatti, il tribunale di Milano, presieduto dal noto Francesco Castellano, con a latere Stefania Abbate e Fabiana Mastrominico, decideva in primo grado nel processo sulla nota vicenda SME, conclusasi, come sappiamo tutti, con una sentenza di assoluzione per il presidente Berlusconi, per una parte delle contestazioni, e con una declaratoria di estinzione di reato per intervenuta prescrizione per altre contestazioni.
L'aspetto veramente singolare è che in quella occasione i difensori del Presidente del Consiglio (mi riferisco agli avvocati e colleghi parlamentari Ghedina e Pecorella) dichiararono che l'onorevole Berlusconi avrebbe presentato sicuramente ricorso in appello per l'unico capo di imputazione per il quale non era intervenuta l'assoluzione, onde chiarire completamente la sua posizione.
Questa è la ricostruzione storica di quell'evento. È strano però che, anziché ricorrere in appello e fare in modo che la corte d'appello, attraverso una sua decisione, riabiliti moralmente il Presidente del Consiglio, l'avvocato Pecorella abbia deciso di coltivare questo disegno di legge che viene oggi all'esame del Senato in prima lettura dopo quella della Camera.
È evidente che tale normativa, se verrà approvata dal Senato e se verrà promulgata dal Presidente della Repubblica, varrà anche per la sentenza relativa al processo SME, rispetto alla quale quella stessa difesa processuale chiedeva chiarezza, invocava un giudizio approfondito e pretendeva che vi fosse un'ulteriore istruttoria e quindi la totale assoluzione dell'imputato.
Ecco perché ritengo che sia una vergogna quella di continuare ad utilizzare impropriamente il Parlamento per nascondere le malefatte e per cancellare i misfatti ed i problemi giudiziari del capo della Casa delle Libertà.
Mi rivolgo ai colleghi di maggioranza, a quei pochi che sono presenti in Aula, per dir loro che non mi sembra giusto utilizzare lo strumento parlamentare per cercare di ottenere quello che potrebbe essere ottenuto attraverso i normali rimedi processuali.
Nel 1999, nella scorsa legislatura, questo Parlamento quasi all'unanimità approvava la legge costituzionale n. 2 che modificava l'articolo 111 della Costituzione introducendo quello che venne definito il giusto processo.
Il comma 2 di quell'articolo ancora oggi prevede che "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale". Ciò comporta che se nella fase delle indagini preliminari è teoricamente possibile che il pubblico ministero e la difesa abbiano differenti poteri e funzioni, quando inizia il processo essi devono per forza godere di posizione di assoluta parità.
È per questo che, di fronte alla sentenza che definisce il giudizio di primo grado, non è assolutamente legittimo togliere al pubblico ministero la potestà di appello, come fa purtroppo il provvedimento che stiamo discutendo.
Occorre poi considerare - come già ribadito ed illustrato da altri colleghi - che il potere di impugnazione è una estrinsecazione concreta ed un aspetto di quell'azione penale che per il nostro ordinamento è obbligatoria. Quindi, sottrarre radicalmente l'impugnazione al pubblico ministero, che è proprio il titolare di questa azione, costituisce anche una gravissima violazione dell'articolo 112 della Costituzione.
C'è poi un vulnus costituzionale davvero grave che non trova alcuna copertura nell'improprio - a mio avviso - richiamo che il relatore ha fatto al protocollo aggiuntivo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ed è quel vulnus - l'hanno già detto i colleghi - che si consuma nei confronti della parte civile.
L'ultima considerazione che desidero svolgere (ultima chiaramente per limiti di tempo che ormai ho già in qualche modo superato, e ringrazio il Presidente per la tolleranza) è dedicata alla norma transitoria. Per rendere effettivo e fruibile quello che considero un cadeau, un regalo che la maggioranza fa al suo Presidente del Consiglio, interviene una norma transitoria. Per rendere effettivo e fruibile proprio questo regalo, viene prevista l'immediata efficacia della disciplina, che si applica anche ai processi in corso e quindi chiaramente anche al processo d'appello SME.
Per tentare di mascherare in qualche modo questa ennesima ingiustizia, viene prevista la conversione dell'appello in ricorso per Cassazione. Ma c'è qualcuno fra noi che pensa che la Cassazione possa eventualmente valutare di nuovo il merito della vicenda? Sicuramente no, creeremo ulteriori problemi.
La vostra malafede, colleghi, è evidente. Ecco perché la nostra contrarietà è assoluta. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nessa. Non essendo presente in Aula, si intende che abbia rinunciato ad intervenire.
Pertanto, dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
CENTARO, relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, per quanto riguarda le ragioni offerte dai colleghi intervenuti in discussione generale attinenti a motivazioni di carattere politico, ad una dietrologia che abitualmente si fa e si è fatta in tante occasioni posso solo dire quanto segue.
Traendo spunto proprio dalle ultime considerazioni svolte dal collega Manzione, rispondo che la problematica sollevata da molti colleghi, in merito alla possibilità della Cassazione di valutare anche la contraddittorietà della motivazione e quindi di entrare funditus nel merito, smentisce l'ipotesi che egli adombrava: in virtù della norma transitoria il ricorso in appello diventa ricorso per Cassazione, ma quest'ultima non può entrare nel merito. In realtà, con questo meccanismo l'ingresso nel merito è previsto.
MANZIONE (Mar-DL-U). È ancora peggio!
CENTARO, relatore. Quindi, la scappatoia adombrata evidentemente non convince per nulla.
Posso anche dire, sempre traendo spunto dalle considerazioni svolte sulla Cassazione, che certamente è prevista una modifica, un ampliamento dell'attività della Corte. Tuttavia, va anche aggiunto che la contraddittorietà della motivazione diventa momento di verifica di un principio di legittimità complessivo nella valutazione delle risultanze processuali rispetto alla applicazione della norma.
Altra cosa è la mancanza di motivazione sulla quale si è consolidata ormai una giurisprudenza costante, altra cosa è la illogicità della motivazione, che è un percorso deduttivo e logico, altra cosa è la contraddittorietà derivante da una discrasia tra quanto emerge processualmente e la successiva decisione.
Posso anche dire che il riferimento alla Convenzione di Strasburgo è un riferimento puramente letterale nelle parole dei colleghi, ma dà conto di una contraddittorietà tra il primo comma ed il secondo comma dell'articolo citato, perché nel momento in cui si afferma come principio che l'imputato deve avere comunque diritto ad una seconda possibilità nel merito in caso di condanna, è evidente che introdurre poi la possibilità che comunque vi sia un'eccezione a questo principio, che è quello fondante della Convenzione, nel caso di ricorso contro sentenze di condanna lo annulla direttamente.
Diventa quindi una scelta di carattere generale, per dare coerenza a questo principio, ma ugualmente, anche attraverso la possibilità di ampliamento del novero dei casi di ricorso per Cassazione, garantisce la possibilità che comunque questo controllo ci sia.
Si è parlato di disparità e di disequilibrio tra le parti, va però considerato come la Corte costituzionale, al riguardo, abbia ritenuto, sempre in termini chiari, che la parità e l'equilibrio tra le parti debbono essere valutati nella fase processuale e nel grado processuale.
Di fronte ad una fase, ad un grado, quindi, parte privata e parti pubbliche devono essere poste nelle condizioni di agire con i medesimi poteri. Altra cosa è quel disequilibrio che viene introdotto sotto il profilo dell'impossibilità, per il pubblico ministero, di proseguire la propria pretesa punitiva, perché in quel caso ci si confronta con una pretesa punitiva pubblica che viene annullata da altra parte pubblica (il giudice) e che quindi determina poi una risposta, anch'essa pubblica, alla pretesa punitiva pubblica del pubblico ministero.
Cosa diversa è evidentemente la possibilità di concedere al condannato un riesame nel merito perché ciò attiene a quello che è uno dei diritti fondamentali del cittadino e cioè la possibilità di difendersi fino alla fine. Aggiungo, inoltre, che il proscioglimento per amnistia è dettato anche dalla valutazione, da parte del giudice, di un principio sancito nel nostro codice, che è quello di affermare in ogni caso, anche ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'amnistia, l'innocenza dell'imputato se gli elementi a sua disposizione lo consentono.
Questo ci deve portare a considerare che la valutazione del giudice di primo grado non è una valutazione burocratica che calcola i tempi ed applica l'amnistia, ma è una valutazione che già da ora deve portare ad un'affermazione d'innocenza, anche se i tempi hanno prodotto il maturare dell'amnistia, e questo principio è valido già oggi. Questo tipo di proscioglimento, quindi, è comunque un proscioglimento che muove da questo tipo di affermazione e che comunque applica in maniera assolutamente formale una norma già esistente.
Per quanto riguarda la parte offesa, devo dire che essa non riceve ulteriore nocumento da questa riforma; si potrà valutare la considerazione che già il legislatore del 1989 aveva dato alla sua posizione, che certamente è una posizione che per certi versi ha dei profili di difficoltà rispetto alle altre parti, ma che rimane sostanzialmente invariata perché partecipa, insieme alla parte pubblica, della pretesa punitiva avendone assolutamente le stesse possibilità. L'eliminazione, quindi, di un grado d'impugnazione non costituisce particolare disequilibrio nei suoi confronti, in quanto risponde a quei principi che ho appena enunciato.
È evidente che parlare di un giudizio di appello rescindente introduce un altro sistema complessivo. Ho avuto occasione di esaminare anche emendamenti interessanti presentati da colleghi dell'opposizione, riguardanti un'ipotesi di appello che guardi soltanto alle carte e che non sia ripetizione di un contraddittorio che già si è dovuto maturare e verificare in assoluta ampiezza durante il primo grado.
Questo ci riporta ad una riforma che sicuramente dovrà essere varata, ma che i tempi impediscono di realizzare in questa legislatura. Ecco perché ritengo che le considerazioni svolte dai colleghi non siano condivisibili e, pertanto, insisto sull'importanza dell'approvazione di questo disegno di legge.
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Centaro.
Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, rinunzio alla replica.
PRESIDENTE. Come convenuto, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
|
|
934a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
|
MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2006 (Pomeridiana) |
|
Presidenza del vice presidente FISICHELLA, indi del vice presidente SALVI |
(omissis)
Seguito della discussione del disegno di legge:
(3600) Deputato PECORELLA. - Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,45)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3600, già approvato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che nella seduta antimeridiana si è svolta la discussione generale e ha avuto luogo la replica del relatore, mentre la rappresentante del Governo ha rinunziato a replicare.
Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G1, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CENTARO, relatore. Signor Presidente, trattandosi di una questione sostanziale condivisibile in linea di principio e su cui è comunque utile che il Governo possa svolgere un'adeguata riflessione, sono favorevole a che l'ordine del giorno sia accolto come raccomandazione.
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.
PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G1 se insistono per la votazione.
NESSA (FI). No, signor Presidente.
PRESIDENTE. Procediamo dunque all'esame degli articoli.
Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CENTARO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
In particolare, l'1.101 sarebbe contrario al sistema ipotizzato. Non comprendo l'1.104, che tratta dell'appello contro i provvedimenti in tema di misure di sicurezza, così come anche gli altri (l'1.107 e l'1.106 sono già inclusi). Quanto all'1.6, tale emendamento porterebbe a ricomprendere nell'inappellabilità non soltanto le contravvenzioni, ma anche i delitti, in quanto la multa è tipica sanzione pecuniaria non del reato contravvenzionale ma del delitto, che comunque ha una caratura maggiore.
Lo stesso dicasi per l'inutilità dell'emendamento 1.112, in quanto assorbito dalla riforma.
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1, identico agli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.100.
ZANCAN (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.2, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, 1.3, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, e 1.100, presentato dal senatore Manzione.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.
Verifica del numero legale
ZANCAN (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 16,50, è ripresa alle ore 17,10).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3600
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.101.
Verifica del numero legale
ZANCAN (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102.
Verifica del numero legale
ZANCAN (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 17,12, è ripresa alle ore 17,32).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3600
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Vorrei ricordare ai colleghi che stiamo trattando un provvedimento molto delicato che stravolge l'intero sistema processuale penale e che si traduce di fatto nell'ennesima legge vergogna (noi ci auguriamo sempre che sia l'ultima) perché è una normativa che serve, come al solito, a favorire coloro i quali hanno un diretto interesse.
Detto questo, signor Presidente, la pregherei sommessamente, come faccio di solito, di fare in modo che la maggioranza sia effettivamente tale, cioè che coloro i quali sostengono la maggioranza siano effettivamente presenti in Aula. Detto questo, le chiedo la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
MANZIONE (Mar-DL-U). Fasolino, vota solo per te, per favore.
GARRAFFA (DS-U). Presidente, guardi la quarta fila del Gruppo Alleanza Nazionale!
PRESIDENTE. Prego di controllare la luce in più accesa accanto al senatore Cozzolino.
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.103.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.104, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.105.
Verifica del numero legale
ZANCAN (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.105, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.106.
Verifica del numero legale
ZANCAN (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 17,37, è ripresa alle ore 17,57).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3600
PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.106.
Verifica del numero legale
ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, chiedo a dodici colleghi l'appoggio per la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
MANZIONE (Mar-DL-U). Ognuno per sé, Nocco, ti prego.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.106, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.107.
Verifica del numero legale
ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, chiedo nuovamente a dodici colleghi l'appoggio per la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.107, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.108.
ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, chiedo a quindici colleghi l'appoggio per la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.108, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Il nuovo tabellone delle votazioni si illumina alle spalle del Presidente. Coro di consensi dai banchi della maggioranza).
Che succede? (Applausi dai banchi della maggioranza). Ho capito, un trionfo. (Viene richiamata l'attenzione del Presidente sul nuovo tabellone alle sue spalle). Non mi ero accorto del nuovo tabellone, scusatemi! Perbacco, una lacuna intollerabile, ma io sono tecnologicamente arretrato, com'è ben noto.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.109.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei cercare di ragionare con i colleghi in questo scorcio di legislatura; mi rendo conto che non ci siamo riusciti per quattro anni e mezzo abbondanti, ma ci vorrei comunque provare.
Ricordo la favola con l'esclamazione: «Al lupo! Al lupo!»; mi rendo conto che molto spesso abbiamo detto che le leggi che avete approvato con gli escamotage che di solito mettete in campo sono leggi vergogna; quindi, se anche stavolta continuiamo a dire… (Commenti). No, colleghi, mi dovete far parlare. Dunque, se anche stavolta continuiamo a dire che questa è una legge vergogna, probabilmente non ci credete.
Ho cercato allora di trovare degli argomenti che in qualche modo fossero attendibili, perché mi rendo conto che a volte siete inconsapevoli, però un minimo di credito a ciò che dico, se viene sostenuto in maniera accettabile, plausibile, credibile, ritengo possa essere riconosciuto.
Ho cercato di rintracciare fra la stampa che in qualche modo si esprime sui provvedimenti che vengono sottoposti al vaglio del Parlamento, e quindi del Senato, quella che dal vostro punto di vista può essere considerata più autorevole; infatti, secondo voi, «la Repubblica» è tutta spostata a sinistra, il «Corriere della Sera» probabilmente lo stesso e allora ho cercato di ragionare rifacendomi direttamente a «Il Sole-24 ORE», che è un giornale per certi versi abbastanza equanime, o riconducibile a voi sotto alcuni aspetti.
Ebbene, il provvedimento che inconsapevolmente vi stanno chiedendo di votare sottrae al pubblico ministero la possibilità di fare appello contro le sentenze di proscioglimento. Questo, non solo secondo me - come ho già detto in due riprese - ma anche secondo «Il Sole-24 ORE», crea pregiudizi dal punto di vista costituzionale, perché ci sono l'articolo 111, sul giusto processo, e l'articolo 112, sull'obbligatorietà dell'azione penale. Infatti, nel momento in cui si sottrae al pubblico ministero la possibilità di fare appello, da una parte, con riferimento all'articolo 111, lo si rende più debole in un processo di parti che dovrebbero essere in posizione paritaria ed eguale; dall'altra, rispetto all'articolo 112, non gli si consente di portare avanti quella obbligatorietà dell'azione penale che anche con l'appello - e non lo dico io, non lo dice nemmeno «Il Sole-24 ORE», ma l'ha detto più volte la Corte costituzionale - viene perseguita.
Ecco perché, colleghi, questo provvedimento, che consentirà al vostro capo, al tanto amato presidente del Consiglio Silvio Berlusconi di evitare il processo di appello per la vicenda SME e quant'altro, sarà deflagrante all'interno del panorama complessivo.
Mi rivolgo ai colleghi di Alleanza Nazionale per chiedere loro non di dar credito a quel che dico, ma di leggere il provvedimento che stiamo votando. È chiaro che Alleanza Nazionale esprime anche il senatore Bobbio, che proprio su «Il Sole-24 ORE» ha esordito stamattina dicendo: non preoccupiamoci di niente, tanto apriamo e chiudiamo. Sì, senatore Bobbio, questa è una pratica vergognosa che speriamo non venga sistemata e che, mi creda, se pure dovesse essere approvata dal Senato, non so se alla fine riceverà quell'imprimatur, quel timbro finale che le consentirà di entrare in vigore. Allora, evitiamo tutti quanti insieme di correre, ancora una volta, questo rischio.
Ecco perché, signor Presidente, chiedo nuovamente che possa essere verificata la presenza del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.109, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5, identico all'emendamento 1.110.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, proprio perché voglio che resti agli atti il nome dei colleghi che hanno votato a favore, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di questo emendamento, in modo che risulti complessivamente chi porta la responsabilità di questo provvedimento.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico all'emendamento 1.110, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.111.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.111, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.112.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.112, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 1.113 è stato ritirato.
Passiamo all'esame dell'emendamento 1.114.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, le posso chiedere di disporre che vengano ritirate le schede disattese? Stiamo facendo un confronto parlamentare con qualcuno che imbroglia (peraltro, noi già riteniamo che proporre un provvedimento come questo sia un grande imbroglio). Possiamo anche perdere ma, se dobbiamo, vogliamo farlo sapendo che le regole sono state rispettate. Le chiedo quindi che le schede disattese vengano ritirate.
Detto questo, chiedo la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.114, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.115.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.115, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.116.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.116, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 1.
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'articolo 1.
E' approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CENTARO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.100 in quanto contrari alla riforma. Sul 2.101 il parere è ugualmente contrario in quanto creerebbe una discrasia complessiva; lo stesso dicasi per gli emendamenti 2.102, 2.103 e 2.104, che vanno a toccare momenti dell'esame di merito che non può essere disgiunto da quello complessivo.
Infine, il parere è contrario sull'emendamento 2.105 che si riferisce al tipico vizio di legittimità.
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1, identico all'emendamento 2.100.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale). (Commenti dei senatori Chirilli, Zorzoli e Favaro).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 18,13, è ripresa alle ore 18,34).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3600
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Colleghi, in relazione alla precedente votazione dell'emendamento 2.1, identico all'emendamento 2.100, sulla quale è mancato il numero legale, devo dar conto di una certa situazione che si è determinata e che ha condotto all'impossibilità per i colleghi Chirilli, Cicolani e Favaro di esprimere il loro voto.
Si è verificato un fatto tecnico in ragione del quale tre terminali sono stati repentinamente disattivati, la Presidenza non è stata informata di tale disattivazione e, mentre i colleghi si accingevano a votare, un assistente parlamentare - non so chi - ha bloccato, con tre autoadesivi, i tre terminali attraverso i quali si accingevano ad esprimere il loro voto i suddetti colleghi.
Se la Presidenza fosse stata avvertita - e non lo è stata - di quest'iniziativa, evidentemente avrebbe disposto i tempi della votazione in maniera tale da consentire ai tre colleghi che non hanno potuto esprimere il loro voto di spostarsi presso altre postazioni, in tal modo esercitando il loro diritto.
Poiché la Presidenza - ripeto - non è stata avvertita e avendo constatato, anche attraverso un'esplicita richiesta di conferma al senatore segretario, che l'iter procedurale del voto si era concluso, ha dichiarato chiusa la votazione. È mancato il numero legale per un voto, mentre i colleghi che non sono riusciti a votare erano tre e questo naturalmente comporta un elemento di turbativa che debbo deplorare, non per il fatto che si determini, perché pare che stiano cambiando tutti i terminali dell'Aula e quindi l'imprevisto tecnico è possibile, ma per il fatto che la Presidenza non sia stata avvertita e quindi non sia stata messa nelle condizioni, allorché si attaccavano questi autoadesivi, di poter sospendere momentaneamente la votazione.
Passiamo ora nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.1, identico all'emendamento 2.100.
Verifica del numero legale
ZANCAN (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico all'emendamento 2.100, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.101.
Verifica del numero legale
ZANCAN (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Presidenza del vice presidente SALVI(ore 18,38)
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.102.
ZANCAN (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.102, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.103.
ZANCAN (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 2.103, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.104.
Verifica del numero legale
ZANCAN (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.104, presentato dal senatore Calvi altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.105.
ZANCAN (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 2.105, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
(Proteste dai banchi dell'opposizione). Si segnalano disfunzioni nel meccanismo elettronico?
DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, non si accende.
PRESIDENTE. Stiamo procedendo ad una verifica tecnica, perché vengono segnalate troppe disfunzioni.
Passiamo intanto alla votazione dell'articolo 2.
ZANCAN (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito i colleghi ai quali non si accendesse la luce nella propria postazione di segnalarlo alla Presidenza.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, è irregolare. È evidente che quando il dispositivo elettronico funziona con ritardo non possiamo cercare un appoggio calibrato da parte di 15 colleghi per la verifica effettiva del sostegno. (Commenti dal Gruppo AN). I sette secondi devono poter essere utilizzati anche da noi, signor Presidente. Le chiedo, pertanto, di volere dichiarare nulla questa verifica di appoggio; non avremmo avuto alcun interesse a sostenere tale richiesta in 23.
PRESIDENTE. Dichiaro nulla la procedura di verifica.
Procediamo, quindi, nuovamente alla verifica dell'appoggio.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CENTARO, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Vorrei far rilevare che trattasi di una materia che attiene alla problematica delle indagini preliminari e quindi tanti emendamenti che parlano di pronuncia, con o senza rinvio, della Cassazione o di termine delle indagini sono assolutamente ultronei, così come l'ultimo emendamento che richiama l'articolo 192 del codice di procedura penale.
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1, identico agli emendamenti 3.2 e 3.3.
FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FASSONE (DS-U). Signor Presidente, l'emendamento in questione pone in evidenza un tema sul quale ci si è soffermati assai poco perché l'esiguità del tempo a disposizione ha costretto a portare l'attenzione sul tema dell'inappellabilità del pubblico ministero.
Il disegno di legge, però, comprende anche altri punti di estrema delicatezza e l'articolo 3 nonché l'articolo 7 che verrà esaminato nel prosieguo ne sono la testimonianza. Codesto Governo e codesta maggioranza hanno varato - e non da molto - una riforma dell'ordinamento giudiziario che esalta, addirittura al di là di quello che sarebbe corretto fare, la funzione della Cassazione, ponendola non solo al centro dell'ordinamento ma al vertice. Vi è tutta una serie di disposizioni che ne sottolineano l'alta funzione di nomofilachia, di interprete del diritto e di giudice unicamente della correttezza del processo.
Ebbene, con queste disposizioni, il disegno di legge stravolge compiutamente la funzione della Cassazione; essa viene soffocata con l'articolo 7, per il cumulo impressionante di ricorsi che pioveranno sulla Corte, e viene stravolta con l'articolo 3.
È bene richiamare l'attenzione su tale articolo. Se nel corso delle indagini la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, evidentemente pronunziando a seguito di un ricorso in tema di misura cautelare, il pubblico ministero, se successivamente non acquisisce ulteriori elementi a carico, è tenuto a richiedere l'archiviazione.
Voi state, quindi, costruendo un giudicato cautelare, un giudicato improprio, che la Cassazione non ha alcuna autorità e alcuna legittimazione di sistema di formulare perché può benissimo accadere che quella pronuncia, in sede cautelare, sia stata dovuta ad un difetto di motivazione: gli indizi c'erano, ma semplicemente il giudice non ha motivato bene; oppure può essere stata dovuta ad un difetto di forma, poi sanato. Tutto questo impedirebbe al pubblico ministero di chiedere il rinvio a giudizio dell'indagato.
Ma vi siete domandati che cosa accadrà quando vi siano, ad esempio, più persone imputate dello stesso reato e nei confronti solo di una venga chiesta la misura cautelare per cui la Cassazione si pronuncia nei termini che abbiamo detto? Sulle altre la pronuncia non c'è. Allora, le altre persone possono essere rinviate a giudizio e magari addirittura condannate, ma quell'una non sarà rinviabile a giudizio.
E vi siete chiesti che cosa accadrà se il pubblico ministero, nonostante la pronuncia della Cassazione, esercita egualmente l'azione penale con la citazione diretta a giudizio? Perché qui gli avete chiesto di archiviare, ma con la citazione diretta a giudizio egli non tiene conto di ciò, ad esempio perché ritiene che altri elementi siano stati acquisiti e contro questa sua iniziativa non c'è nessuna possibilità di doglianza.
Ma, a parte questi inconvenienti pratici, richiamo veramente l'assurdità di realizzare una sorta di giudicato cautelare da parte di un organo che non ha competenza a pronunciarsi sul fatto.
Per questo ritengo che l'emendamento 3.1 debba essere accolto.
ZANCAN (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANCAN (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.2, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, e 3.3, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.
ZANCAN (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.
ZANCAN (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.101.
Verifica del numero legale
ZANCAN (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.102.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.102, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.103.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.103, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere ancora una verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6, sostanzialmente identico all'emendamento 3.104.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico e quindi il sostegno a quindici colleghi alla mia richiesta.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.104, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.105.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, con la preghiera a quindici colleghi di sostenere la richiesta.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 3.105, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.106.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, trasformo la richiesta di voto elettronico in una di verifica del numero legale, perché bastano dodici senatori ad appoggiarla.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.106, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.7.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere a dodici colleghi il sostegno alla richiesta di verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.107.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per richiedere nuovamente a dodici colleghi il sostegno per la richiesta di verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.107, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.108.
VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere a quindici colleghi il sostegno per una richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.108, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.8.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere nuovamente a dodici colleghi il sostegno per la richiesta di verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 3.
VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo a quindici colleghi di sostenere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CENTARO, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4.
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo sugli emendamenti in esame è contrario.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1, identico all'emendamento 4.2.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Chiedo a dodici colleghi di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all'emendamento 4.2, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo ancora una volta il sostegno di dodici colleghi per la richiesta di verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.101.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Chiedo ancora una volta la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.102, identico all'emendamento 4.3.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.102, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 4.3, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.4.
VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo a dodici colleghi di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.103.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Spero che dodici colleghi sostengano la richiesta di verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.103, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.104.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.104, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.105, identico all'emendamento 4.107 (testo 2).
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.105, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 4.107 (testo 2), presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.106.
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 4.106, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 4.
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CENTARO, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.
Verifica del numero legale
ZANCAN (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 19,08, è ripresa alle ore 19,31).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3600
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 5.1.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2, identico all'emendamento 5.3.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori, identico all'emendamento 5.3, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.100.
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.101.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, sperando questa volta di avere più fortuna, chiedo nuovamente la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 19,34, è ripresa alle ore 19,54).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3600
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 5.101.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
MANZIONE (Mar-DL-U). Fasolino, non puoi votare per quattro!
PRESIDENTE. Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 19,55, è ripresa alle ore 20,15).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3600
PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 5.101.
Verifica del numero legale
ZANCAN (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
DISEGNO DI LEGGE
Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (3600)
ORDINE DEL GIORNO
G1
NESSA, IOANNUCCI, FASOLINO, IZZO, CARRARA, MANFREDI, BARELLI, CHIRILLI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
l’articolo 47 penultimo comma della legge 26 luglio 1975, n. 354, «Affidamento in prova al servizio sociale», recita letteralmente: «l’esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale»;
che tale effetto estintivo, correlato alla realizzazione della condicio iuris rappresentata dall’esito positivo della prova, si estende alla sola pena detentiva e non a quella pecuniaria come si desume in particolare dal riferimento esplicito alla sola pena detentiva contenuto nel comma primo dell’articolo 47 suddetto e dall’inquadramento normativo dell’istituto in questione fra le misure alternative alla detenzione (le quali non hanno natura premiale ma sono unicamente finalizzate alla realizzazione nel modo migliore dell’obiettivo costituito dalla rieducazione e dal recupero sociale del reo); (Cass. Pen. Sez. Unite 16 ottobre 1995, n. 27);
che di converso, per espressa disposizione normativa e per giurisprudenza costante e maggioritaria della magistratura di sorveglianza, l’affidamento ordinario pretende che l’effetto estintivo, derivante dal buon esito della probation penitenziaria, si riferisca anche ad «ogni altro effetto penale»;
considerato che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 c.p. «le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna come effetti penali della stessa»;
che, pertanto, appare evidente che il legislatore abbia voluto con la più ampia espressione «ogni altro effetto penale» riferirsi sia alle pene accessorie stricto sensu intese, sia agli ulteriori eventuali effetti penali derivanti dalla condanna espiata in forma di esecuzione alternativa (ad esempio l’incapacità di elettorato attivo prevista per i condannati di alcuni reati);
che tale interpretazione, confortata dal dato letterale, si manifesta assolutamente in linea con la ratio ispiratrice dell’intero sistema dell’esecuzione esterna (ove l’aspetto retributivo della pena è sostituito da quello trattamentale in funzione rieducativa per cui non si comprende come una comprovata positiva azione trattamentale extramuraria possa estinguere solo la pena principale lasciando in piedi quelle minori);
considerato che, tuttavia, perdura ancora una confusione interpretativa sulla disposizione normativa in oggetto, alimentata da un orientamento minoritario della magistratura di sorveglianza,
impegna il Governo:
a procedere normativamente a chiarire quanto innanzi e, se del caso, ad aggiungere all’articolo 47 della legge n. 354 del 1975 ad «ogni effetto penale» la locuzione «anche ex articolo 19 c.p.».
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 1.
Approvato
1. L’articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 593. - (Casi di appello). – 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
2. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda».
EMENDAMENTI
1.1
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Sopprimere l’articolo.
1.2
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, RIPAMONTI
Id. em. 1.1
Sopprimere l’articolo.
1.3
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Id. em. 1.1
Sopprimere l’articolo.
1.100
Id. em. 1.1
Sopprimere l’articolo.
1.101
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – 1. Dopo l’articolo 605 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 605-bis.
(Riforma della sentenza di proscioglimento)
1. Quando l’appello è proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento, e il giudice d’appello ritiene che il proscioglimento non debba essere confermato, neppure con diversa formula, pronuncia ordinanza con la quale rinvia gli atti al giudice di primo grado, enunciandone le ragioni È fatto salvo quanto disposto dal sesto comma dell’articolo 604"».
1.102
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Respinto
Al comma 1, all’articolo 593, comma 1, del codice di procedura penale, ivi richiamato, sopprimere il comma 1.
1.103
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Respinto
Al comma 1, all’articolo 593, comma 1, del codice di procedura penale, ivi richiamato, dopo le parole: «443, comma», inserire le seguenti parole: «1 e».
1.104
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 593», al comma 1, sopprimere le parole: «579 e 680».
1.105
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Respinto
Al comma 1, all’articolo 593, comma 1, del codice di procedura penale, ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e contro quelle di assoluzione».
1.106
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 593», alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «e di proscioglimento».
1.107
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 593», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L’imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste».
1.108
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 593», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L’imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento per non aver commesso il fatto».
1.109
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 593», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L’imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto».
1.5
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Respinto
Al comma 1, sopprimere il capoverso 2 dell’articolo 593 richiamato.
1.110
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Id. em. 1.5
Al comma 1, capoverso «Art. 593», sopprimere il comma 2.
1.6
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, al capoverso 2, dell’articolo 593 richiamato, sostituire le parole: «dell’ammenda» con le parole: «pecuniaria, salvo che il giudice abbia pronunciato condanna altresì quanto al capo civile».
1.111
MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 593», al comma 2, sostituire le parole: «dell’ammenda», con la seguente: «pecuniaria».
1.112
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 593», alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa».
1.113
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 593», alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «e le sentenze di proscioglimento».
1.114
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 593», alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «e le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa».
1.115
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Respinto
Al comma 1, «Art. 593», del codice di procedura penale, ivi richiamato, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purchè di importo inferiore ad euro 100».
1.116
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Respinto
Al comma 1, «Art. 593», del codice di procedura penale, come modificato, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di importo non inferiore a cinquanta euro».
ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 2.
Approvato
1. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «, quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula» sono soppresse.
EMENDAMENTI
2.1
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Respinto
Sopprimere l’articolo.
2.100
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, RIPAMONTI
Id. em. 2.1
Sopprimere l’articolo.
2.101
MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1 sostituire le parole: "quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula" con le parole: "salvo che il giudice si sia pronunciato anche in ordine al capo civile"».
2.102
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 3 dopo le parole: "titolo del reato" aggiungere le parole: "ovvero abbia escluso la ricorrenza delle circostanze del reato contestate"».
2.103
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 3 dopo le parole: "titolo del reato" aggiungere le parole: "ovvero abbia ritenuto applicabili circostanze di reato non contestate dalla pubblica accusa"».
2.104
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 3 dopo le parole: "titolo del reato" aggiungere le parole: "ovvero si sia pronunciata negativamente circa la ricorrenza delle circostanze del reato inizialmente contestate"».
2.105
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 3 dopo le parole: "titolo del reato" aggiungere le parole: "ovvero non abbia correttamente applicato la normativa in materia di recidiva"».
ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 3.
Approvato
1. All’articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini».
EMENDAMENTI
3.1
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Sopprimere l’articolo.
3.2
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, RIPAMONTI
Id. em. 3.1
Sopprimere l’articolo.
3.3
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Id. em. 3.1
Sopprimere l’articolo.
3.4
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 429 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Nel caso in cui per lo stesso procedimento vi fosse già stata una pronuncia della Corte di Cassazione in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’articolo 273, il decreto contiene altresì l’enunciazione dei motivi per i quali il giudice ha comunque ritenuto di dover emanare decreto che dispone il giudizio"».
3.100
MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI
Respinto
Al comma 1, capoverso comma 1-bis dell’articolo 405 del codice di procedura penale premettere alle parole: «Il pubblico ministero» le parole: «In ogni caso» e sopprimere le parole: «, al termine delle indagini».
3.101
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «al termine delle indagini».
3.102
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Respinto
Al comma 1, «Art. 405» comma 1-bis, del codice di procedura penale, ivi richiamato, sostituire le parole: «al termine delle indagini», con le seguenti: «entro sei mesi dalla conclusione delle indagini».
3.103
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Respinto
Al comma 1, «Art. 405» comma 1-bis, del codice di procedura penale, ivi richiamato, sostituire le parole: «al termine delle indagini», con le seguenti: «non oltre centottanta giorni dal termine delle indagini».
3.5
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Respinto
Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire la parola: «formula» con le seguenti: «può formulare».
3.6
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: «si è pronunciata» aggiungere le seguenti: «con annullamento senza rinvio».
3.104
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, RIPAMONTI
Sost. id. em. 3.6
Al comma 1, capoverso «Art 405» comma 1-bis, dopo la parola: «pronunciata» aggiungere le seguenti: «annullando senza rinvio».
3.105
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso comma «1-bis» dell’articolo 405 del codice di procedura penale, sopprimere le parole: «,ai sensi dell’articolo 273,».
3.106
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere la parola: «successivamente».
3.7
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Respinto
Al comma 1, capoverso «1-bis, dopo la parola: «successivamente» inserire le seguenti: «al pronunciamento della Corte di Cassazione,».
3.107
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1 capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «ulteriori».
3.108
MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI
Respinto
Al comma 1, capoverso comma «1-bis», dell’articolo 405 del codice di procedura penale, dopo la parola: «ulteriori» inserire le seguenti: «e significativi».
3.8
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le parole: «o comunque rilevanti ai fini dell’articolo 192, commi 3 e 4».
ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 4.
Approvato
1. L’articolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 428. - (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). – 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.
2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606.
3. Sull’impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127».
EMENDAMENTI
4.1
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, RIPAMONTI
Respinto
Sopprimere l’articolo.
4.2
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Id. em. 4.1
Sopprimere l’articolo.
4.100
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 428», comma 1, sopprimere la letteraa).
4.101
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 428», comma 1, sopprimere la letterab).
4.102
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 428», comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo che» fino alla fine della lettera.
4.3
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Id. em. 4.102
Al comma 1, capoverso «Art. 428», lettera b), sopprimere le parole: «salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso».
4.4
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 428», dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) la persona offesa».
4.103
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 428», sopprimere il comma 2.
4.104
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Respinto
Al comma 1, «Art. 428», comma 2, del codice di procedura penale, ivi richiamato, primo periodo, sopprimere la parola: «soli».
4.105
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 428», al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606» con la parola: «appello».
Conseguentemente, al medesimo «Art. 428», al comma 3 come ivi modificato dopo le parole: «dall’articolo 127» aggiungere le seguenti: «,salvo il caso di cui al comma 2, secondo periodo».
4.107 (testo 2)
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Id. em. 4.105
Al comma 1, capoverso «Art. 428», al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606» con la parola: «appello».
Conseguentemente, al medesimo «Art. 428», al comma 3 come ivi modificato dopo le parole: «dall’articolo 127» aggiungere le seguenti: «,salvo il caso di cui al comma 2, secondo periodo».
4.106
MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 428», sopprimere il comma 3.
ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 5.
1. All’articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».
EMENDAMENTI
5.1
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Respinto
Sopprimere l’articolo.
5.2
MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI
Respinto
Al comma 1, al capoverso 1 dell’articolo 533 ivi richiamato sopprimere le parole: «al di là di ogni ragionevole dubbio».
5.3
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Id. em. 5.2
Al comma 1, al capoverso 1, dell’articolo 533 ivi richiamato, sopprimere le seguenti parole: «al di là di ogni ragionevole dubbio».
5.100
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 533» sostituire le parole: «al di là di ogni ragionevole dubbio», con le seguenti: «sulla base della valutazione di tutti gli elementi raccolti nel processo e del proprio libero convincimento».
5.101
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Al comma 1, capoverso «Art. 533» sostituire le parole: «al di là di ogni ragionevole dubbio», con le seguenti: «sulla base del principio del libero convincimento».
5.102
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Al comma 1, capoverso comma 1 «Art. 533» dell’articolo 533 del codice di procedura penale, al secondo periodo dopo le parole: «il giudice applica la pena e» inserire le parole: «ove essa non abbia natura detentiva ovvero sia stata accordata la sospensione della stessa, il giudice applica».
5.103
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Al comma 1, capoverso comma 1 «Art. 533» del codice di procedura penale, al secondo periodo dopo le parole: «misure di sicurezza» inserire le parole: «ritenute più idonee».
(omissis)
Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:
(3600) Deputato PECORELLA. - Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,57)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3600, già approvato dalla Camera dei deputati.
Riprendiamo l'esame degli articoli.
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.101.
Verifica del numero legale
ZANCAN (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
(Alcuni senatori dell'opposizione fanno rilevare la presenza di luci accese tra i banchi della maggioranza cui non corrisponderebbero senatori).
Onorevoli colleghi, vi prego di rimanere seduti per facilitare l'operazione di verifica che stanno svolgendo i senatori Segretari.
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 10,24).
Presidenza del vice presidente DINI
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3600
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 5.101.
Verifica del numero legale
ZANCAN (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.101, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.102.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, noi senatori dell'opposizione, da ieri, stiamo sostenendo che ci troviamo al cospetto di una riforma pericolosa, che potremmo definire tranquillamente una riforma truffa - e lo dico con chiarezza al relatore magistrato, senatore Roberto Centaro - che altera la parità fra accusa e difesa, limita l'obbligatorietà dell'azione penale, indebolisce la funzione delle parti civili ed avrà effetti devastanti sulla durata dei processi, stravolgendo il ruolo e la funzione della Cassazione.
Detto questo, signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento in questione, mi rivolgo al Governo: sui giornali di oggi viene pubblicato un appello rivolto dalla Rete dei Presidenti delle Supreme Corti dell'Unione Europea, votato all'unanimità e diretto al Governo ed al Parlamento italiani. Con tale appello, la Rete dei Presidenti delle Supreme Corti dell'UE chiede al Governo e al Parlamento di fermarsi a riflettere su una riforma che provocherà danni gravissimi a tutta la funzione giudiziaria italiana.
Essendo l'appello giunto direttamente al Governo - perché se fosse giunto al Parlamento correttamente la Presidenza ne avrebbe dato atto - vorrei che l'Esecutivo interloquisse con noi sul punto, confermandone l'arrivo e chiarendo il contenuto dell'appello stesso.
Chiedo, inoltre, ai colleghi chiaramente di votare l'emendamento in discussione e poi, signor Presidente, se mi darà nuovamente la parola, chiederò un'altra votazione qualificata. Spero che il Governo voglia rispondere sul punto poiché sin qui è stato, per la verità, molto silenzioso.
PRESIDENTE. Senatore Manzione, da parte del Governo non mi giungono richieste di intervento.
MANZIONE (Mar-DL-U). Presidente, ritengo che questa sia la dimostrazione eloquente di un silenzio che dice tante cose che in questi anni sono risuonate nelle Aule del Parlamento, quando noi dell'opposizione abbiamo continuato a sostenere le nostre ragioni, a prospettare dubbi e perplessità, mentre una maggioranza supina ed irresponsabile ha preferito portare avanti le scelte altrettanto irresponsabili che il Governo ha proposto. Ne prendo atto.
Questo silenzio è eloquente, come lo è quello che anche questa mattina proviene dai banchi della maggioranza. Chiedo, pertanto, a 12 colleghi di continuare questa battaglia per la libertà e la giustizia, sostenendo la mia richiesta di verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
CHIRILLI (FI). Un attimo, signor Presidente!
PRESIDENTE. Guardi, senatore, si sposti e cerchi un'altra postazione in cui inserire la sua scheda per votare.
Il senatore segretario mi segnala che dietro il senatore Guzzanti, c'è una luce disattesa, come anche nella fila del senatore Compagna. Quelle schede devono essere disinserite. Dichiaro chiusa la votazione.
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.102, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.103.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, voglio che resti agli atti di questo scorcio di legislatura una circostanza, secondo me, inquietante. Ho l'impressione (è solo tale, ma è giusto che sia riportata negli atti del Senato affinché, quando qualcuno tenterà di ricostruire queste vicende, abbia una chiave di lettura da poter utilizzare) che questo provvedimento, pur se nessuno ce ne spiega le ragioni - abbiamo chiesto al Governo e alla maggioranza di dare una risposta - sia una priorità assoluta per questo Governo, anche se cerca di farlo passare con un silenzio colpevole che non attenua assolutamente le responsabilità.
Questo è tanto vero che all'ordine del giorno già della scorsa settimana vi era un decreto-legge che, per sua natura, è un atto urgente, e quindi non avrebbe bisogno di motivazioni particolari, che non viene assolutamente discusso. Si preferisce discutere una legge truffa - sottolineo truffa - (Proteste dai banchi della maggioranza) come questa che, secondo me, per le sue evidenti incostituzionalità, non avrà mai l'imprimatur e non sarà mai applicabile piuttosto che un decreto-legge che invece dovrebbe avere un'urgenza indiscutibile.
Questo avviene per l'elasticità dei pareri della 5a Commissione permanente, utilizzata - è un mio sospetto, signor Presidente, ma voglio rappresentarlo all'Assemblea - in maniera strumentale. È chiaro che quando un provvedimento non deve essere discusso basta dichiarare che non vi è il parere della 5a Commissione sugli emendamenti e chiaramente quel provvedimento passa in secondo piano. Ma è strano che, in un momento come questo, la 5a Commissione non trovi la possibilità, il tempo e la voglia di confrontarsi sul decreto-legge. Voglio che questo resti agli atti perché si comprenda in che modo la maggioranza strumentalizza la funzione parlamentare.
Chiediamo, infine, la verifica del numero legale e vorrei, se lei lo ritiene signor Presidente, che venissero ritirate tutte le schede disattese. Siamo in un momento delicato, quindi, è giusto che ognuno si assuma la responsabilità di quanto dice e dei voti che dà. Non vorremmo che qualcuno, per procura, si assuma la responsabilità dei voti anche per altri. (Applausi dei senatori Dettori e Giaretta).
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Accanto al senatore Peruzzotti vi è una scheda in più che prego di togliere.
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.103, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 5.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CENTARO, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in quanto è utile restringere i casi di connessione a quelli stabiliti dall'articolo 12; gli emendamenti sono contrari al sistema proposto dalla riforma.
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, parere contrario.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1, identico all'emendamento 6.2.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Presidente, abbiamo preso atto che il Governo è materialmente presente in quanto due parole sono state effettivamente pronunciate: "parere contrario". Ne prendiamo atto. Ciò è significativo del contesto complessivo.
Chiediamo di nuovo la verifica del numero legale, considerato che i nostri tempi sono molto ristretti e purtroppo non possiamo che ricorrere a questo tipo di ostruzionismo, mancando la possibilità di un confronto diretto.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all'emendamento 6.2, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.3.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Accanto al senatore Ziccone vi è una scheda disattesa che deve essere tolta. (Gli assistenti parlamentari estraggono la scheda).
Dichiaro chiusa la votazione.
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 10,38, è ripresa alle ore 10,58).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3600
PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 6.3.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.100.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Chiedo ancora a dodici colleghi di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.101.
VALLONE (Mar-DL-U). Richiedo ancora una volta la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 6.101, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.102.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. Prego tutti i colleghi di votare correttamente e di prendere posto.
(Segue la verifica del numero legale). (Commenti dei senatori Garraffa e Donati).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.102, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 6.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.1.
VALLONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, avevo alzato la mano per chiedere naturalmente una votazione elettronica sull'articolo 6, ma non è stato possibile. Chiedo ora che si proceda alla verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
DONATI (Verdi-Un). Signor Presidente, nell'ultima fila! Votate per sei, nell'ultima fila e in quella dopo!
GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, l'ultima fila!
PRESIDENTE. Sì, c'è una scheda in più nella seconda fila. Senatore Morra, lei è al telefono, però accanto a lei c'è una scheda coperta dal giornale che deve essere tolta. Questo mi irrita un po'.
AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, è la mia scheda!
GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, guardi la prima fila qui: fanno il gioco delle tre carte!
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.1, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.2.
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo ancora la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 6.0.2, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.100.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Sperando di essere più fortunato, chiedo a dodici colleghi di appoggiare la richiesta di verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.100, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CENTARO, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7, perché alcuni introducono addirittura limitazioni al diritto di difesa e altri confliggono con l'impostazione giuridica di questa riforma in ordine al ricorso per Cassazione.
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.100.
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.3.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.4, identico all'emendamento 7.101.
FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FASSONE (DS-U). Signor Presidente, è motivo di amarezza per chi parla, e credo che sia motivo di sconcerto per chi ascolta fuori dall'Aula, il constatare con quanta leggerezza si stiano per varare norme che avranno effetti micidiali sul processo penale. Prego i colleghi di porre attenzione e, se possibile, un po' di rispetto alle considerazioni che mi accingo a svolgere.
Questo disegno di legge contiene una disposizione mirata ad un certo obiettivo particolare, singolo, individuale, più volte illustrato: si tratta dell'articolo 1, che è alle nostre spalle; lo abbiamo combattuto, lo avete approvato. Esso contiene, però, altre disposizioni che non si vede a chi possano giovare se non a chi mira a una demolizione del processo penale. Ci sarà pure qualche reato, qualche delitto - saranno il terrorismo, la pedofilia o altro - che sta a cuore anche alla maggioranza.
Dico questo perché con l'articolo 7 che vi accingete ad approvare state per demolire il processo di Cassazione. Oggi l'articolo 606 del codice di procedura penale, che fu varato dopo lunga, accurata e meditata discussione, a cui prese parte tutta la migliore dottrina italiana, prevede una serie di limitazioni al ricorso per Cassazione, il quale è ammissibile soltanto quando la parte ricorrente invoca contraddittorietà o mancanza di motivazioni risultanti dal provvedimento impugnato; cioè quando sia la sentenza della corte di appello a manifestare internamente uno di questi difetti.
Nonostante questa disposizione, la Corte di cassazione è comunque investita ogni anno da circa 50000 ricorsi, il 45 per cento dei quali viene dichiarato inammissibile in base ad una procedura sollecita, veloce, prevista dall'articolo 610, che permette appunto di dichiarare immediatamente inammissibili quasi la metà dei ricorsi proprio perché richiedono una valutazione del fatto che non è compito della Cassazione.
Compito di quest'ultima, secondo tradizione secolare, è infatti quello di assicurare l'uniforme interpretazione delle norme di diritto ed il corretto svolgimento del processo. Non è compito della Cassazione entrare nell'analisi del fatto. Modificando questa norma, vi accingete a imporre alla Cassazione di verificare se vi sia una presunta, eventuale, violazione delle prove che non emerge dalla sentenza appellata, ma da qualche recondito atto processuale.
In altri termini, basterà che un difensore minimamente avveduto dichiari che la corte d'appello male ha deciso affermando una colpevolezza, ad esempio sulle parole di un certo testimone perché non era affidabile, che la Corte, che oggi ha la facoltà sacrosanta di dire che il ricorso è inammissibile perché involge censure di fatto, domani sarà invece costretta ad esaminare fascicoli in ipotesi anche voluminosissimi, decine di faldoni, per verificare se questa doglianza è fondata o meno. Ripeto, il 45 per cento dei ricorsi che oggi sono dichiarati immediatamente inammissibili da parte della Sezione stralcio domani diventerà oggetto di valutazione accurata.
Non capisco perché vogliate arrivare a questa demolizione del processo. Non condivido, ma comprendo, determinati obiettivi politici che possono ispirare certe norme. Non comprendo però questa situazione effettivamente volta a demolire il processo penale, se solo si considera tale disposizione congiunta con quella recentemente approvata della cosiddetta legge ex Cirielli sulla prescrizione: l'abbreviazione dei termini di prescrizione e la macchinosità ingestibile del processo di Cassazione determineranno una strage dei processi.
Seciò appartenga ad una scelta giusta e coraggiosa di politica giudiziaria, se corrisponda a ciò che il relatore ha detto con eloquente silenzio, vale a dire ad una scelta giuridica, lascio valutare a chi ha ancora rettitudine di giudizio. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un e Misto-Com).
VALLONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, identico all'emendamento 7.101, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.5.
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.102.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.102, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.103.
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 7.103, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.104, identico all'emendamento 7.105.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
Accanto al senatore Tirelli c'è un collega assente, ma risulta un voto in più.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.104, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 7.105, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.106.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale, ma giusto giusto, colleghi, vi avverto.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.106, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.107.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Presidente, presumo che nella votazione appena svolta il numero legale non ci fosse. (Commenti dai Gruppi AN, FI e Udc).
Chiediamo nuovamente la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Senatore Vallone, il numero legale c'era.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. Sono certo che i colleghi voteranno con correttezza. Senatore Firrarello, vi è una scheda in più accanto a lei, sfiliamola.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Ce ne sono dieci in più. Il senatore Scotti vota sempre per due.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.107, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.108.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.108, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 7.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CENTARO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
Se mi consente, signor Presidente, vorrei dare una risposta al senatore Manzione. Per rispetto verso l'Aula, ho verificato se c'erano notizie dell'ultimo minuto: le uniche di cui siamo a conoscenza relativamente all'appello manifesto sono quelle che anche il senatore Manzione conosce perché apprese tramite mezzo stampa.
MANZIONE (Mar-DL-U). Mandiamo gli ispettori, tanto li mandate sempre!
PRESIDENTE. Prendiamo atto di questa dichiarazione.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1, identico all'emendamento 8.100.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico all'emendamento 8.100, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.2.
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 8.
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 8.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CENTARO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1, identico all'emendamento 9.2.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, con l'articolo 9 si fa in modo che questa legge truffa diventi effettiva ed abbia valenza retroattiva. Si tratta, infatti, di una norma transitoria che consente di applicare ai noti processi SME e quant'altro questa nuova disciplina-truffa.
Abbiamo cercato di sottolineare all'Aula e a coloro i quali ascoltano - non certo la maggioranza, quindi - i dubbi, le perplessità e le gravissime illegittimità che da tale norma derivano. Mi permetto di lasciare un'ultima testimonianza all'Aula, poi la dichiarazione di voto finale sarà svolta dal collega Dalla Chiesa.
Su questo provvedimento abbiamo fin qui effettuato circa 120 votazioni: nessuno - sottolineo, nessuno - tranne il relatore, ha parlato per Forza Italia; nessuno - sottolineo, nessuno - ha parlato per AN; nessuno - sottolineo, nessuno - ha parlato per l'UDC; e nessuno - sottolineo, nessuno - ha parlato per la Lega.
Ecco la testimonianza di come la funzione parlamentare realmente si svolge: quando vi è l'ordine, i servi obbediscono. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Commenti dai Gruppi UDC e AN). Presidente, obbediscono in silenzio, a parte, chiaramente, gli schiamazzi. (Proteste dai Gruppi FI, AN e UDC).
Chiediamo la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Il senatore Manzione ha svolto un apprezzamento politico e quindi può non essere condiviso, ma vi prego, colleghi, avrete occasione di svolgere le vostre dichiarazioni di voto quando lo desiderate per esprimere un forte sostegno al provvedimento.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Chi siede accanto al senatore Firrarello? Sotto il seggio del senatore Schifani vi è una luce disattesa.
Dichiaro chiusa la votazione.
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, identico all'emendamento 9.2, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
BEVILACQUA (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BEVILACQUA (AN). Signor Presidente, lei è una persona certamente equilibrata e che ha il senso delle Istituzioni. Non credo che si possa consentire in quest'Aula a qualche collega senatore di utilizzare il termine di «servo» nei confronti di altri colleghi.
La invito, pertanto, a sollecitare il senatore in questione a chiedere scusa o quantomeno a censurarlo e ad inibirlo dall'usare certe espressioni che non sono consone ad un'Aula parlamentare e che certamente non appartengono ai comportamenti di ciascuno di noi né dell'intera maggioranza. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC).
BONATESTA (AN). È uno sconcio!
PRESIDENTE. Posso soltanto invitare il collega Manzione ad utilizzare termini più parlamentari. Forse l'espressione da lui usata era al limite, ma non credo sia censurabile. Pertanto, ho rivolto un invito ad utilizzare termini più adatti all'ambiente parlamentare. Se ciò si dovesse ripetere, prenderò provvedimenti, ma non per il momento! Questo è il giudizio della Presidenza.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.3.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.100.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.100, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.101.
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 9.101, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.4, identico all'emendamento 9.5.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, identico all'emendamento 9.5, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.102.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.102, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.103, sostanzialmente identico all'emendamento 9.6.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.103, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 9.6, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.7, identico all'emendamento 9.8.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, identico all'emendamento 9.8, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.104.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.104, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.9.
Verifica del numero legale
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.9, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori, identico all'emendamento 9.11, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 9.
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 9.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE.
Passiamo alla votazione finale.
RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, colleghi, sono convinto che la necessità di pervenire a una reale e coerente applicazione della legge costituzionale n. 2 del 1999, universalmente nota come legge sul giusto processo, sia condivisa da tutti; sono anche convinto che qualsiasi provvedimento volto a favorire e facilitare l'applicazione concreta di questo principio troverebbe il convinto sostegno di gran parte dell'Assemblea.
Non è purtroppo questo il caso, al di là delle volenterose parole del relatore e di autorevoli esponenti della maggioranza. E' infatti evidente che uno dei cardini di quella riforma, cioè del giusto processo, ovvero la parità delle parti davanti al giudice, viene gravemente compromesso dal disegno di legge al nostro esame, che inibisce l'appellabilità di sentenze di proscioglimento al pubblico ministero e - va sottolineato - anche alla parte civile.
Credo che questa norma, se verrà approvata in via definitiva, non resterà a lungo in vigore: è una norma secondo me innanzitutto contro il buon senso, ma è soprattutto contro la Costituzione. E' una norma, infine, che umilia le vittime dei reati, quelle che in genere si costituiscono parte civile, mettendole in una condizione di inferiorità, che le mortifica nel loro diritto di ottenere giustizia e che impedisce loro di far valere appieno i loro diritti.
Tante volte in quest'Aula abbiamo sentito dai banchi della maggioranza voci allarmate che lamentavano una presunta scarsa attenzione verso le vittime di reati particolarmente odiosi e che denunciavano un'eccessiva tutela delle prerogative degli imputati di quei delitti.
Ebbene, dopo tutte quelle preoccupazioni, quelle denunce, ecco la risposta della maggioranza, ecco la soluzione: una soluzione che - ripeto - mette una pietra tombale sulla possibilità di queste vittime di vedere riconosciute le loro ragioni, anche attraverso il riesame nel merito di un processo che abbia visto l'eventuale assoluzione di un imputato di quei delitti.
Ricordo, infine, che già la Suprema Corte di Cassazione aveva allertato sui "devastanti effetti" che questo provvedimento comporterebbe, proprio perché uno degli esiti nefasti sarebbe inevitabilmente quello di ampliare i motivi di ricorso alla Corte stessa, obbligandola a procedere a una valutazione diretta dei fatti di una causa penale e stravolgendone quindi la tradizionale funzione di controllo della legalità delle decisioni giudiziarie, e infine determinando una abnorme e ulteriore dilatazione dei tempi processuali.
Queste preoccupazioni erano evidentemente fondate, visto che - è notizia dell'11 gennaio 2006 - il Consiglio direttivo della Rete dei Presidenti delle Corti supreme giudiziarie dell'Unione Europea (costituito dai rappresentanti dei 25 Paesi membri) le ha fatte proprie, augurandosi che sia il Parlamento italiano che il Governo tengano nella dovuta considerazione proprio quelle preoccupazioni pubblicamente espresse dalla Suprema Corte.
Onorevoli colleghi, queste mi sembrano ragioni già di per sé più che sufficienti a motivare le forti perplessità dei senatori Popolari-Udeur e ritengo, a questo punto, inutile approfondire l'ulteriore e motivato argomento circa la probabile convenienza di questa legge per qualche personaggio eccellente. Ma evidentemente al peggio non c'è mai fine e ai senatori Popolari-Udeur non resta altro che votare un no convinto alla legge proposta dall'onorevole avvocato Pecorella. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).
ZANCAN (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, colleghi, per favorire i soliti noti (per l'esattezza, l'onorevole Previti nel prossimo ricorso per Cassazione fissato per il 16 gennaio e il presidente Berlusconi nel procedimento d'appello presieduto dal giudice Castellano, appellato dal pubblico ministero), devastate per l'ennesima volta il processo penale, che ormai è uno straccio sbrindellato e insozzato dalle vostre leggi ad personam. Sbrindellato e insozzato!
VOCE DAL CENTRO-DESTRA. Sozzo sarai tu!
ZANCAN (Verdi-Un). Ripeto, sbrindellato e insozzato: se si fanno i processi, la legge deve essere uguale per tutti! Invece si fanno le leggi a favore di una sola persona e così si insozza il primo principio che esiste in ogni aula di giustizia, e cioè che la legge deve essere uguale per tutti. Andate a vedere cosa c'è scritto nelle aule di giustizia. (Proteste dai banchi della maggioranza).
All'articolo 1 voi disponete, mal scimmiottando le norme del diritto anglosassone e dimenticando che in tale ordinamento il pubblico ministero è elettivo e non già un giudice come nel nostro ordinamento, che il pubblico ministero possa impugnare soltanto le sentenze di condanna, mentre non possa lamentarsi quando gli è stato dato torto e l'imputato è stato assolto. Comprendete la contraddizione in termini: si può lamentare quando ha avuto ragione e invece non lo può fare quando ha avuto torto.
Voi dimenticate che esiste nel nostro ordinamento, fin quando la relativa norma non sarà modificata, un giudizio abbreviato, entrando nel quale obbligatoriamente il pubblico ministero, perché non ha difesa rispetto a siffatto giudizio, entra in un tunnel senza uscita anche nei confronti di nuove prove. Vi rendete conto che è un principio fondamentale del diritto, fondamentale, fondamentale (lo ripeto tre volte) quello secondo il quale le nuove prove devono essere sempre conteggiate? Non si può dire che il treno è partito, imputet sibi se subentrano successivamente nuove prove. Questo è un principio di civiltà giuridica.
Vi siete soprattutto dimenticati di aver legato a questa inappellabilità del pubblico ministero la persona offesa, la quale si trova legata a filo doppio al pubblico ministero e non ha possibilità di reagire rispetto ad un'assolutoria. Dimenticate che è principio recente di civiltà che la parte offesa in alcuni processi, ad esempio quelli per diffamazione, ha diritto autonomo di impugnazione.
Voi continuate a parlare di tutela delle persone offese, ma sono chiacchiere. Vi invito ad affermare in campagna elettorale che proteggete le persone offese quando non gli date diritto d'appello. Vi invito ad andarlo a dire e vi invito a contraddirvi con la gente che conserva l'uso della ragione! (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U). Per piacere, andatelo a dire alle vittime della strada e degli infortuni sul lavoro che, se per caso in primo grado un pubblico ministero, che non fa il suo dovere o è un fellone, non riesce a portare le prove, voi non date un'autonoma possibilità di impugnazione alla parte offesa. Andatelo a raccontare. Voi mostrate totale disprezzo per le persone offese.
L'articolo 3 è poi una sciocchezza giuridica, perché la Cassazione non si pronuncia sulla sussistenza degli indizi, bensì sulla motivazione della sussistenza degli stessi. Mi rincresce molto evocare di nuovo la figura dello studente del primo anno delle facoltà di giurisprudenza delle università, ma fatevele spiegare queste cose prima di scrivere tali sciocchezze.
Con l'articolo 7 distruggete il giudizio di Cassazione e lo distruggete perché c'è una scadenza specifica che è il 16 gennaio, procedendo in senso contrario a tutto il trend giurisprudenziale, che vuole la restrizione del processo di Cassazione.
Signor Sottosegretario, non la vedo più, ma non ha importanza: lei ha risposto che non le è arrivato il parere della Cassazione, ma tale parere era già stato pronunziato nel settembre 2005, mentre la deliberazione del Consiglio direttivo della Rete delle Cassazioni in Europa era del 21 novembre 2005.
Certo, non vi interessano i pareri della Cassazione e dei Consigli direttivi della Rete delle Cassazioni europee, per una decisiva ragione: perché sono tutti comunisti! Ditelo e scrivetelo, andate nelle piazze a dire che siccome alla Cassazione sono tutti comunisti, non vi interessa il loro parere.
Dite che non vi interessa che ci sarà una paralisi del giudizio in Cassazione. Dite che non vi interessa che saranno prescritti i processi per i corrotti e i corruttori. Ditelo! Visto che purtroppo, ahimè, avete molti dei vostri tra i corrotti e i corruttori. Ditelo, scrivetelo, mettetelo nero su bianco, per piacere! Abbiate almeno un momento di sincerità, se non avete un momento di attenzione giuridica e di attenzione morale ai princìpi del processo penale.
Naturalmente, come sempre accade in queste leggi, il veleno sta soprattutto nel transitorio. Avete stabilito che per chi ha proposto appello, il suo appello si convertirà in Cassazione. Ma a chi volete raccontare che le cose sono uguali? Non è che si tolga soltanto un gradino di una scala. Andate per favore a dirlo al primo anno di università, che chi ricorre in appello o chi ha un ricorso per Cassazione ha le stesse chance di vincere l'appello o il ricorso per Cassazione. Per cortesia!
State ingannando gli operatori di giustizia. Li state ingannando, ma c'è il 16 gennaio e, in forza di questa scadenza, voi state facendo strame del processo, ovvero sia del momento in cui la nostra civiltà giuridica recupera, attraverso il processo, la ferita che i fatti delittuosi hanno inferto al patto sociale.
All'inizio della legislatura, con il senatore Dalla Chiesa ed altri, avevamo proposto un disegno di legge del "minimo danno"; avevamo detto "il Presidente del Consiglio vada il primo dell'anno a dire: non voglio che ci siano processi per me, per Tizio, Caio e Sempronio", fino a cinque o fino sette. A giudicare da quello che avete fatto in questa legislatura, sarebbe stata una legge molto saggia; avremmo limitato il danno: avremmo graziato 25 disonesti, ma non avremmo ucciso il processo penale.
Adesso, siete soli contro tutti: soli contro i giudici di Cassazione, soli contro i giudici di merito, soli contro gli avvocati, soli contro gli operatori di giustizia. Soprattutto, siete soli contro il popolo italiano. Andate avanti così e ci rivedremo il 9 aprile! (Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U e Mar-DL-U).
Presidenza del vice presidente MORO(ore 11,48)
BOREA (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOREA (UDC). Signor Presidente, signori rappresentati del Governo, onorevoli colleghi, capisco l'entusiasmo e la passione del senatore Zancan, ma allo stesso, che è un grande penalista del foro torinese, voglio ricordare che quando nel 1989 il legislatore italiano decise di cambiare il rito processuale nel nostro ordinamento, si ispirò al sistema anglosassone, per cui il nostro processo penale dal sistema inquisitorio passò al sistema accusatorio, con una sostanziale parità tra accusa e difesa. I rappresentanti dell'accusa e della difesa, almeno nominalmente, avevano pari poteri di rappresentare al giudice la tesi accusatoria e quella difensiva.
Si è tanto parlato, in questi anni, della necessità di raccogliere la prova davanti al giudice nella cross examination, mutuando anche dal sistema anglosassone il nome che regola l'assunzione della prova nel dibattimento davanti a un giudice. Chiedo allora all'illustre collega penalista del Foro di Torino: quale utilità ha un pubblico ministero, che vede naufragare in primo grado dopo un lungo dibattimento e dopo due anni di indagine la propria tesi accusatoria, alla celebrazione di un processo d'appello?
ZANCAN (Verdi-Un). Dopo il giudizio abbreviato, senatore Borea.
BOREA (UDC). Come fa un pubblico ministero a motivare un appello se non riesce a dimostrare al giudice di primo grado la fondatezza della sua accusa? Quale è la funzione del giudice di appello, il quale deve valutare gli elementi di prova raccolti dal giudice di primo grado?
Allora, se tutto questo è vero, caro Zancan, è inutile scaldarsi oltre misura per un provvedimento che, ovviamente, viene sostenuto nella maggioranza da chi pensa alla irragionevole durata del processo penale, alla irresponsabilità dei giudici italiani rispetto a un crescere di condanne della Corte europea nei confronti del Governo nazionale per la irragionevole durata dei processi.
E ancora, mi spiace che il collega senatore Manzione, anch'egli avvocato, sia assente da quest'Aula. Volevo sapere che cosa cerca la Rete dei Presidenti delle Corti supreme giudiziarie dell'Unione Europea; cosa c'entrano le magistrature europee, che cosa vogliono. Vogliono poter interferire sull'attività parlamentare che modifica una legge dell'ordinamento giudiziario italiano? O forse vogliamo consacrare un ruolo politico delle magistrature? Vogliamo ufficializzare un ruolo politico del nostro CSM?
Vogliamo dare un nome e cognome alla Rete dei Presidenti delle Corti dell'Unione Europea? Vogliamo dire che il presidente si chiama Berlinguer e che è diventato presidente perché il Consiglio superiore della magistratura italiano ha finanziato un congresso per la costituzione della Rete in Italia e quindi ha meritato di avere il presidente italiano? Vogliamo dire questo?
BRUTTI Massimo (DS-U). Lei mette in discussione l'autorevolezza di un membro del CSM. Le sue parole sono ignobili e contro l'Italia!
BOREA (UDC). Sono interferenze che noi non accettiamo, rivendicando la libertà del ruolo parlamentare, che naturalmente contraddistingue anche questo ramo del Parlamento.
Mi spiegherà il senatore Brutti che ruolo e che influenza può avere la Rete in riferimento a un disegno di legge in discussione nel Parlamento italiano. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).
BRUTTI Massimo (DS-U). Si vergogni!
PRESIDENTE. Senatore Brutti, la prego.
BOREA (UDC). Il senatore Brutti avrà modo di rispondermi nel suo intervento.
E come mai i signori della stampa, che enfatizzano la posizione assunta dalle magistrature europee, omettono di indicare che il presidente si chiama Berlinguer e che è un componente del Consiglio superiore della magistratura italiano?
Ed allora i magistrati facciano i magistrati, lascino ai parlamentari il compito di varare le leggi.
Nel caso in cui l'ufficio delle imposte, senatore Brutti, non riesca a provare la fondatezza di un accertamento fiscale, accade che l'amministrazione finanziaria viene addirittura condannata al pagamento delle spese dal giudice tributario.
BRUTTI Massimo (DS-U). C'è il condono di Berlusconi.
BOREA (UDC). Ed allora, vogliamo introdurre nel nostro ordinamento la norma per cui l'imputato che subisce un processo penale avrà diritto ad essere rimborsato delle spese se è ingiustamente accusato, ingiustamente processato e se viene ritenuto non colpevole da un giudice nazionale?
Questo provvedimento si inserisce perfettamente nel nuovo sistema accusatorio perché è evidente che quando l'accusa non riesce a dimostrare la fondatezza dell'imputazione perché un giudice della Nazione lo assolve in primo grado non c'è motivo di duplicare un processo nella fase di appello, soprattutto ad impulso del pubblico ministero, che è stato già dichiarato ovviamente perdente nella prima fase del giudizio; non può reiterare in un giudizio di appello il processo a carico di un imputato.
Ebbene, sono forse queste le ragioni che fanno gridare allo scandalo la sinistra? Oppure c'è dell'altro?
Credo, signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, che questo disegno di legge si inserisca perfettamente in un processo di innovazione del processo penale che, come tutti i processi nazionali, anche nel settore civile, seguetempi biblici di esaurimento. E, mutuando quella che è una modifica sostanziale del procedimento civile, in cui dando soltanto l'immediata esecutività alla sentenza di primo grado civile, vi è stato un effetto deflattivo della fase di appello nel procedimento civile, noi auspichiamo che con questo provvedimento si riesca ad eliminare un contenzioso penale che ingolfa oltre che i tribunali anche le Corti di appello nazionali, sperando così di rendere non solo ad alcuni - come lamentato dall'opposizione - ma a tutti i cittadini italiani una maggiore rapidità nella certezza del diritto e nel vedersi riconosciuti i propri legittimi diritti. Ciò in riferimento anche a persone imputate che vedranno così definito il loro processo nella prima fase del dibattimento, senza dover attendere la seconda di appello e la terza di legittimità.
Per queste ragioni, dichiaro il voto convinto del Gruppo dell'UDC a favore del provvedimento. (Applausi dal Gruppo UDC).
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, sul piano della decenza istituzionale nemmeno gli ultimi giorni ci vengono risparmiati. Sembra di essere agli ultimi giorni di Pompei. Mentre il Parlamento si avvia verso la sua data di scioglimento, noi siamo qui, costretti a varare con tempi contingentati un provvedimento di favore, l'ennesimo, nato dalle vicende giudiziarie del Presidente del Consiglio.
È un fatto che ha in sé qualcosa di scandaloso anche sul piano formale. Guardate il frontespizio del disegno di legge. Pensate, una legge fatta per il Premier e che porta la firma di un solo deputato, l'onorevole Pecorella, solo lui, ossia il suo avvocato difensore. Credo non ci siano precedenti del genere in nessuna democrazia, sotto nessuna latitudine.
Vede, signor Presidente, i greci parlavano di "Hybris" quando l'idea di giustizia veniva così degradata. Hybris per indicare il concetto di confine, di misura e la sua violazione. Hybris come eccesso di forza, come dismisura. E nella dismisura, diceva Platone, sta l'origine di ogni male.
Aristotele - mi si perdoni la doppia citazione - rendeva il concetto ancor più esplicito: per lui Hybris indicava il fare o il dire qualcosa che costituiva un'ignominia per chi la subisce.
Con questa legge, a subire l'ignominia sono, oltre che la dignità del Parlamento, il senso di giustizia del Paese e le vittime dei reati. Hybris divenne poi, nella cultura greca, violazione del limite, addirittura volontà di trascendere la condizione umana, dunque di mettersi al di sopra degli uomini, di rompere - con sacrilegio - il confine che esiste tra gli uomini e gli dei.
Mettersi al di sopra dei mortali: vedete bene come la storia greca ci offra parole che appaiono pensate proprio per i nostri giorni (e d'altra parte c'è una ragione se il discorso sulla democrazia di Pericle, recitato da Paolo Rossi, è stato censurato dalla RAI; ripeto: Pericle censurato dalla RAI). Hybris proprio per questo, come intreccio di illecito sociale e di illecito religioso.
Quest'ultima, ennesima legge, collocata negli ultimi giorni di legislatura, richiama con potenza plastica quel concetto. Per questo non argomenterò per l'ennesima volta, e inutilmente, dei guasti e delle iniquità di questa come delle altre leggi ad personam (questa, poi, più incostituzionale di tutte le altre, anzi incostituzionale in radice), ma interverrò in forma diversa, per esprimere il mio dissenso in modo, infine, più icastico. Un modo inusuale, come inusuale e parossistico è il limite a cui siamo stati portati. Farò un discorso in metrica, del tutto rispettoso delle prescrizioni del nostro Regolamento. Spero che qualcuno dei molti senatori sensibili seduti nei banchi della maggioranza ne ricavi una sia pur leggera situazione di disagio per quanto stiamo approvando.
Bentornati senatori,/ dalle feste e dai ristori,/ tutti insieme per votare/ la gran legge secolare:/ la più urgente, la più bella legge;/ sì, la legge Pecorella./
Ma quant'è curioso il mondo,/ nel suo gran girare in tondo,/ che fa nascere d'incanto/ una legge che può tanto./
E la scrive un avvocato/ per salvare il suo imputato,/ che poi, caso assai moderno,/ è anche capo del Governo;/ mentre invece l'avvocato/ è un potente deputato./
Ah, che idea stupefacente,/ non si trova un precedente./ È un esempio da manuale/ di cultura occidentale/ che sa metter le persone/ sopra la Costituzione./
E ora è bello, edificante,/ che di voci ne sian tante/ - di giuristi, ex magistrati,/ di causidici, avvocati -/ pronte intrepide a spiegare/ che la legge è da votare,/ poiché vuole la dottrina/ che il diritto su una china/ più virtuosa scorrerà/ se la norma si farà./
Ma pensate che bellezza/ per un reo, l'aver certezza/ che se il giudice è impaurito/ o corrotto o scimunito,/ potrà dar l'assoluzione/ senza alcuna sconfessione;/ che il processo finirà e un macigno calerà/ sull'accusa dello Stato/ e su chi subì il reato./
Che trionfo, che tripudio!/ E per Silvio che preludio/ a una dolce terza età,/ l'assoluta impunità./
Bentornati senatori,/ per la fine dei lavori./ Cinque anni incominciati/ coi tesori detassati,/ poi vissuti con amore/ a far leggi di favore/ - rogatorie, suspicioni,/ lodi, falsi e prescrizioni,/ approvate in frenesia/ e con gran democrazia,/ che chi c'è non può parlare/ e chi è assente può votare./
Mentre al pubblico, in diretta,/ lui giurava: "Date retta,/ se non si combina niente/ sui problemi della gente/ colpa è di opposizioni,/ Parlamento e Commissioni!"./
Bravi voi che con tempismo/ combattete il comunismo,/ anche se nell'ossessione/ ce l'aveste una ragione:/ falsa è di Marx la tesi/ che lo Stato è dei borghesi;/ ci insegnaste voi del Polo/ che lo Stato è ... di uno solo./
Or votando con l'inchino/ si completi il gran bottino/ delle leggi personali,/ questo sconcio senza eguali./
Del diritto sia mattanza./
Ma l'Italia ne ha abbastanza./
Voto contrario. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).
CARUSO Antonino (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARUSO Antonino (AN). Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale.
Ho sentito la poesia - la filastrocca, come mi dicono - del senatore Dalla Chiesa, il quale ha fatto una cosa che poteva anche essere simpatica in un altro luogo ed in un'altra condizione; mi dispiace che proprio lui abbia sprecato l'occasione della dichiarazione di voto di un Gruppo importante come la Margherita mettendo in burletta ciò che di burlesco non ha nulla, ma ciascuno, in tutta evidenza, deve essere libero di gestire i propri tempi e modalità di espressione come preferisce.
Nel corso della legislatura, ormai alle battute conclusive, più volte ho sentito urlare contro questa o quella legge e su molti temi l'ho sentito fare, da parte dell'opposizione, senza giustificazione alcuna. Ricorderete tutti, colleghi, le legioni di pedofili o di usurai che avrebbero dovuto invadere il nostro Paese dopo l'approvazione della legge sulle rogatorie e verificate tutti che ciò non è accaduto.
Conoscendo il valore dei colleghi senatori dell'opposizione, ho sempre assistito a queste urla, a queste contrapposizioni forti, prive di giustificazione nella maggior parte dei casi, per non dire nell'assoluta totalità dei casi, davvero con grande stupore; uno stupore che non ho oggi, perché l'indignazione, almeno apparente, con cui ad esempio si è espresso il senatore Zancan, in questo caso, per questa legge, trova una spiegazione in un retroterra culturale che divide questa maggioranza da quella opposizione, un retroterra culturale che non appartiene a questa maggioranza e che non potrà appartenerle mai.
Nella nostra logica e nella nostra cultura vi è il giudicare normale che al cittadino nulla possa e debba essere tolto mai e che la privazione della sua libertà o l'applicazione di una sanzione nei suoi confronti, costituisca un'eccezione assoluta rispetto a tale normalità.
Viceversa, è nella cultura giustizialista dell'opposizione attuale (quando è politicamente comodo, colleghi, molto meno quando è giuridicamente scomodo, e sappiamo tutti che sono in corso sperimentazioni sull'argomento), il considerare il cittadino un suddito, cioè un soggetto che normalmente, non eccezionalmente, deve essere chiamato a giustificarsi.
Questo è il punto che ci divide, colleghi, senza possibilità di rimedi e da ciò scaturisce, ad esempio, la nostra condivisione piena del principio - parlo di archeologia giuridica - del favor rei, che molti di voi, colleghi della sinistra, e nello specifico tu, collega Zancan (il «tu» me lo consentirai per l'amicizia che ci lega al di là della contrapposizione politica), molte volte declamate ma spesso mostrate nei fatti di non voler concretamente praticare.
Da ciò, signor Presidente, il voto favorevole del di Gruppo Alleanza Nazionale su un disegno di legge che afferma un principio assai elementare: il cittadino - che non è un suddito, ma, appunto, un cittadino - è disposto e deve essere disposto, in una logica di civile convivenza, ad accettare l'eccezione di cui prima dicevo, cioè ad accettare di giustificarsi, di chiamarsi innocente, di sentirsi chiamare colpevole, però per una volta sola; se lo Stato - che è non solo lo Stato che accusa, ma anche lo Stato che giudica - stabilisce che non vi è colpa o non vi è modo di provare la colpa, allora, signor Presidente, la questione si deve chiudere lì, altrimenti non sono più processi, ma persecuzioni giudiziarie.
In questa logica, Alleanza Nazionale voterà a favore del disegno di legge. (Applausi dai Gruppi AN, UDC e FI).
TIRELLI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TIRELLI (LP). Signor Presidente, devo dire che il collega Caruso, presidente della Commissione giustizia, mi ha sottratto tutti gli argomenti, per cui me ne rimane uno solo: questo Parlamento è qui per fare leggi per i cittadini o per gli apparati? Attualmente penso alla prima ipotesi, per cui credo che il disegno di legge in titolo metta in condizione di parità, non invece di disparità, il cittadino e lo Stato o comunque gli apparati dello Stato che lo devono accusare e giudicare, spesso senza motivazioni.
Ho sentito molte volte, anche in quest'occasione, i colleghi della attuale - e forse anche futura - minoranza dire e ridire gli stessi argomenti, prefigurare scenari apocalittici, con bande di delinquenti messi in libertà per le strade e i poveri cittadini messi in difficoltà; ma ciò non è mai successo.
Ormai, l'argomentazione secondo cui la maggioranza prenderebbe provvedimenti di legge solo per l'uno o l'altro dei suoi amici e rappresentanti ha rotto un po' le scatole - mi scusi il termine - Presidente. Siamo un po' annoiati da tale modo di affrontare il percorso legislativo, che viene visto solo sotto tale angolazione. Ritengo che per salvaguardare la dignità dell'intero Parlamento quest'atteggiamento debba essere dismesso, anche perché ormai non convince più la popolazione.
Il problema della lunghezza dei processi - per cui giustamente è stato detto che siamo un Paese sotto la lente degli organismi europei - credo debba essere risolto non nel modo in cui si tenta di farlo adesso, attraverso provvedimenti controversi di amnistia o di indulto, ma attraverso uno snellimento vero dell'iter dei processi stessi. Il disegno di legge in esame va in questa direzione.
Vorrei, inoltre, fare notare un altro aspetto, ritornando al pensiero precedentemente espresso, ossia che cerchiamo di difendere il cittadino che è davanti allo Stato. Il cittadino che ritiene di vedersi ingiustamente giudicato da un magistrato, perché i propri diritti siano garantiti deve comunque ricorrere agli altri gradi di giudizio con un insieme di spese ed anche, naturalmente, di problemi che gli derivano dall'essere coinvolto nel sistema giudiziario.
Per il pubblico ministero non è così. Semplicemente qualche volta, visto che il magistrato - per carenza di argomentazioni o di prove, oppure per una sua decisione, non dico giusta o sbagliata - ricorre (senza naturalmente nessuna spesa da parte sua e nessun tipo di responsabilità, perché l'azione penale è obbligatoria, secondo la Costituzione, e ciò viene inteso in questo senso), al cittadino non rimane che difendersi. Magari, poi, il pubblico ministero si dimentica del fascicolo ed interviene la prescrizione, per cui il cittadino viene assolto grazie ad essa e non invece perché ne aveva tutti i diritti.
Questo insieme di considerazioni, signor Presidente, ci riporta all'aspetto iniziale: siamo qui a fare leggi per i cittadini o per gli apparati? Secondo me, per i cittadini, di conseguenza votiamo favorevolmente al disegno di legge in esame, che li garantisce maggiormente. (Applausi dal Gruppo LP e dei senatori Centaro e Scotti).
*BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, colleghi, l'esclusione dell'appello del pubblico ministero contro tutte le sentenze di proscioglimento non ha alcuna spiegazione ragionevole.
Essa si colloca al di fuori di qualsiasi visione sistematica, di qualsiasi ipotesi credibile circa la ridefinizione del sistema delle impugnazioni e la razionalizzazione - che pure sarebbe necessaria - del processo penale.
Né la misura che avete proposto può spiegarsi con riferimento alla esigenza di alleggerire il carico di lavoro del sistema giudiziario, poiché gli appelli del pubblico ministero rappresentano una quota sostanzialmente esigua delle impugnazioni. Vi è invece una riduzione delle garanzie di legalità. E questa misura, che voi volete, implicando il ricorso diretto in Cassazione da parte del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento di primo grado, ha invece l'effetto di costituire un elemento di aggravio e di appesantimento del lavoro in Cassazione.
Accanto all'inappellabilità, irragionevole, sganciata da qualsiasi visione coerente, quel che più conta è che il giudizio di legittimità davanti alla Cassazione viene trasformato in un giudizio di merito, un terzo grado di merito. Per quanto riguarda i vizi logici della motivazione, il giudizio non tratta i vizi che emergono dal testo del provvedimento ma si spinge fino a valutare l'eventuale contrasto tra le prove acquisite e la sentenza. Quindi, si ricomincia da capo.
Tutti i fascicoli vengono proiettati verso il giudizio in Cassazione che diventa più lungo, i ricorsi diventano più numerosi e l'effetto che voi conseguirete, caro presidente Caruso, sarà quello di devastare anche quella parte del sistema giustizia che in questi anni ha funzionare un po' meglio, cioè il giudizio per Cassazione. Viene calpestato, come altri già prima di me hanno notato, il diritto delle parti lese.
Insomma, siamo di fronte per l'ennesima volta - noi confidiamo che sia l'ultima - ad una distorsione del diritto; si stravolge il giudizio per Cassazione. E l'origine di questa scelta, l'origine delle norme distillata dall'avvocato, onorevole Pecorella, qual è? Essa è ancora una volta rappresentata dagli interessi e dalle manovre di Silvio Berlusconi. In questo modo, con queste norme, si rende inappellabile la sentenza benevola nei confronti di Silvio Berlusconi, pronunziata dal collegio presieduto dal giudice Castellano, un nome noto in questi giorni.
E poi, sempre in base a queste norme, i fascicoli relativi all'imputato Previti andranno tutti in Cassazione e si rivaluterà il merito, si perderà tempo, mentre la prescrizione si avvicina. Silvio Berlusconi ha aperto la sua campagna elettorale in questi giorni, con sconsiderate dichiarazioni nelle quali annuncia rivelazioni, di cui sarebbe in possesso, pseudo-informazioni e veleni idonei - egli pensa - a danneggiare la coalizione di centro-sinistra. Nelle indagini in corso a Milano, però, emerge il coinvolgimento di esponenti del centro-destra: un Ministro, tre Sottosegretari, un Presidente di Commissione. Non menzioniamo i nomi di politici del centro-destra implicati negli illeciti finanziari di cui in questi giorni si sta occupando la Magistratura milanese.
TIRELLI (LP). Allora stai zitto!
BRUTTI Massimo (DS-U). Non menzioniamo per ora i loro nomi perché, sulla base di notizie frammentarie, non vogliamo aprire campagne politiche, né strumentalizzare i processi. Ma c'è stata da parte del leader della vostra coalizione una attività volta a raccogliere pseudo-informazioni contro di noi; un'attività di natura quasi investigativa, che non ha nulla a che fare con le attività giudiziarie e con le indagini in corso, che ha tirato fuori elementi su un conto del tutto regolare per pagare un leasing privato, con riferimento ad uno dei leader del centro-sinistra, che ha estratto con la complicità di pubblici ufficiali ancora ignoti registrazioni di intercettazioni telefoniche irrilevanti ai fini delle indagini penali e perciò escluse dagli atti giudiziari e ha cercato di usarle contro di noi.
Siamo di fronte, colleghi, in questi giorni, in questa campagna elettorale aperta dal leader del centro-destra ad una vera e propria forma di gangsterismo politico. (Commenti dai banchi della maggioranza). E mentre tutto ciò accade la maggioranza al Senato non può fermarsi; deve approvare nello spazio di poche ore una legge che serve al capo della coalizione ed ai suoi amici.
Per l'ennesima volta il senatore Borea nasconde tra le urla comiziesche il proprio imbarazzo per dover votare, nonostante i proclami di moderatismo dell'UDC, una legge che certamente non è moderata, poiché dissesta definitivamente il sistema della giustizia.
Il presidente Caruso, saggio nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, oggi afferma cose non vere, e precisamente che noi avevamo preannunziato disastri dopo la legge sulle rogatorie o dopo la legge che voleva spostare il processo nei confronti di Berlusconi e Previti da Milano a Brescia. No, noi avevamo detto quali fossero i rischi gravi di quelle norme; per fortuna ci ha pensato la magistratura attraverso l'attività interpretativa e poi la Corte costituzionale a togliere di mezzo alcuni aspetti deteriori delle leggi ad personam. Vi è ancora la cosiddetta legge ex Cirielli che può dissestare il sistema giustizia, vi è infine questa legge che tra poco voterete e che è in contrasto con la Costituzione. Ma la dovete varare al più presto, perché il capo della coalizione e i suoi amici ne hanno bisogno.
Si impone così alla maggioranza una legge che è in contrasto con il disegno costituzionale, e gli uomini della maggioranza, anche i più onesti, facendo finta di nulla guardando da un'altra parte, svicolando nei corridoi, arrivano qui e votano sulla base dell'ordine che viene dai capi.
Io confido che da parte di uno, due (quanti potranno essere?) componenti della maggioranza vi sia ad un certo punto un gesto di insofferenza e che essi dicano: basta con queste leggi e con queste proposte alle quali non si può dire di no!
Tuttavia, credo che la maggior parte di voi dirà si, rendendosi in tal modo corresponsabile dell'approvazione di un testo di legge che è in contrasto con la Costituzione, che colpisce l'efficienza del sistema giustizia e ancora una volta rivela la concezione della giustizia propria del gruppo di comando di questa coalizione: la tutela e la difesa dell'illegalità, attraverso leggi ingiuste ed in contrasto con la Costituzione della Repubblica. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore De Paoli).
ZICCONE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZICCONE (FI). Onorevoli colleghi, anche in questa occasione, il dibattito si è, a mio avviso, mosso più su un piano di strumentalizzazione politica del disegno di legge in esame che su quello delle critiche e dell'analisi reale del suo significato.
Affermo questo perché ancora una volta si opera una sorta di equazione per cui, siccome il Presidente del Consiglio ha la disavventura (non uso in questo momento l'espressione "persecuzione" perché esprimo concetti nel rispetto pieno delle istituzioni, compresa quella giudiziaria) di essere stato, e di essere ancora, al centro di numerose indagini e procedimenti promossi dalla magistratura italiana, allora ogni norma, ogni legge, ogni tentativo di difendere alcuni principi, più o meno ragionevoli, più o meno esatti, più o meno condivisibili, di garanzie per gli imputati diventa sistematicamente, guarda caso, difesa delle garanzie per un imputato.
Credo che ciò sia talmente illogico (non uso espressioni che altri hanno usato, perché credo che il linguaggio parlamentare debba rispettare le regole dell'educazione e della moderazione), talmente inconcepibile ed assurda da trasformarsi in una sorta di insulto, così come è stato fatto da parte di qualche collega che mi ha preceduto, nei confronti di coloro i quali ritengono, come ad esempio in questo caso, di sostenere alcuni principi, considerati condivisibili, a difesa delle garanzie.
Il dibattito sul garantismo eccessivo o non eccessivo, sulla dimensione dell'interesse e soprattutto sul principio di cultura, come è stato ricordato da qualche collega della maggioranza che mi ha preceduto in queste dichiarazioni di voto, diventa quasi un peccato, qualcosa di cui farsi perdonare invece di qualcosa di cui andare orgogliosi e fieri, quando il principio è stato, come ad esempio nel mio caso, sostenuto per circa quarant'anni sotto tutti i regimi e con tutti i tipi di maggioranza, nei tribunali, nelle aule universitarie, nei convegni e, solo da ultimo, qui in Parlamento in questo quinquennio.
Vediamo allora subito su cosa si basa in questo caso tale ingiusta campagna elettorale, per cui anche tale provvedimento è fatto per il Premier. Se dovessi giudicare da quanto detto da un pur autorevole rappresentante dell'opposizione, il senatore Zancan, saremmo di fronte ad un provvedimento che viene approvato addirittura in occasione di una prossima udienza in Cassazione, prevista appunto per la giornata del 16 gennaio. Questa sarebbe la prova che il provvedimento è ad personam.
Ma forse che non sappiamo tutti che le leggi non entrano in vigore il giorno in cui vengono approvate dal Senato, ma dopo la firma del Capo dello Stato, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e trascorsi i quindici giorni della vacatio legis a meno che non sia previsto un termine immediato? Quindi, nelle prove e negli indizi chiederei che si fosse un po' più garantisti, soprattutto poi quando sento dire dal collega Dalla Chiesa (che, in linea generale, gode di qualcosa di più del mio rispetto, ho grande stima per lui e lo apprezzo in molti interventi proprio per la sua cultura giuridica generale) che egli considera quasi un indizio della legge ad personam il fatto che la sola firma apposta a tale provvedimento sia quella dell'avvocato di Berlusconi, proponente di questo disegno di legge. Ma questo per chi? A chi si fa questo discorso?
Tutti sappiamo che normalmente, quando c'è qualcosa che non si vuole far capire, i disegni di legge vengono firmati da molte e diverse persone. Quindi, bisognerebbe semmai riflettere sul perché l'onorevole Pecorella ha presentato tale disegno di legge. Vi posso allora documentare, e ne sono testimone, che l'onorevole Pecorella, come molti italiani e come sostenuto da molti professori universitari e magistrati e in numerosi convegni, già da tempo sosteneva l'opportunità dell'inappellabilità delle sentenze penali di assoluzione. Cerchiamo, quindi, di considerare le leggi per quello che sono, non necessariamente per ciò che possono rendere sul piano elettorale o sul piano dell'attacco alle persone.
Fatta questa premessa vorrei brevemente esporre le ragioni per cui sono tecnicamente favorevole a questa legge, che comunque, sostanzialmente sono già state espresse.
In primo luogo, sostenere la parità delle parti con un'interpretazione che in questo caso si trasformerebbe in un presunto giudizio di legittimità costituzionale, come è stato osservato in alcuni autorevoli giuristi, ritengo sia assolutamente infondato, lo ha detto prima di me il senatore Antonino Caruso in modo chiarissimo. Forse che il favor rei, che certamente è un principio fondamentale del nostro processo penale, è incostituzionale perché crea tra le parti una disparità? Certamente no.
Allora, bisogna verificare se è rispettato o meno il principio del processo accusatorio e della parità delle parti con riferimento al complesso delle disposizioni e dei ruoli che ognuno sostiene.
Non c'è dubbio che togliere, come è stato detto, ad un cittadino, condannare, punire un cittadino non è cosa indifferente dal punto di vista della cultura che ritengo ispiri la nostra Costituzione e la nostra democrazia; una cultura che ha fondamenti liberali - e devo dire che, negli ultimi anni, tutte le parti politiche si richiamano a fondamenti liberali - che si ritengono tuttora validi. Quindi, nessuna incostituzionalità.
Infine, una valutazione tecnica: certo che sono aumentati i poteri della Cassazione, ma questa è altra aspirazione alla quale da tempo la cultura garantista si richiama, perché prevedere un ricorso per Cassazione che nella stragrande maggioranza dei casi si trasforma in un non liquet significa soltanto consentire a coloro i quali devono o vogliono ritardare l'esecuzione della pena qualche altro mese e, a volte, qualche altro anno perché la sentenza non diventi giudicato.
Gli accorgimenti dobbiamo trovarli non negando un principio, ossia quello del non perseguire, come a volte invece avviene, per decenni una persona la cui colpevolezza appare subito inconsistente per il solo fatto che vi è l'intento di continuare a tenerla sotto giudizio per decenni, ma semmai individuando meccanismi e congegni che consentano di evitare che la Cassazione abbia decine di migliaia di ricorsi che hanno il solo effetto di ritardare la pena.
Questo è il compito corretto che deve assumere il legislatore, tant'è vero che questo disegno di legge, se letto integralmente, contiene alcune norme che sembrano indifferenti o di poco momento, ma che si ispirano sempre agli stessi princìpi di garanzia.
Allora, chiedo ai colleghi parlamentari e ai cittadini italiani: ma vi pare possibile - questo è avvenuto fino ad oggi e avverrà fino a quando la legge entrerà in vigore - che messa in carcere una persona perché si ritengono presenti gli indizi gravi, univoci e concordanti di colpevolezza, la Cassazione annulla l'ordinanza di custodia cautelare per mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza (che è molto meno di ciò che occorre poi per condannare) …
PRESIDENTE. Senatore Ziccone, la prego di concludere.
ZICCONE (FI)... e lo stesso imputato - ho concluso, signor Presidente - si ritrova con una richiesta di giudizio che può arrivare sino al ricorso per Cassazione e all'appello e quindi restare per anni o decenni ancora in carcere (o comunque avere processi) e ciò nonostante non sia stato aggiunto nulla nelle indagini preliminari oltre a ciò che la Cassazione aveva già giudicato assolutamente inconsistente? A questo provvede il disegno di legge in esame che in questa ipotesi prevede, appunto, l'obbligo di chiedere l'archiviazione.
È quindi un disegno di legge garantista, questo si può riconoscere e si deve dire, che forse, come dicono i rappresentanti dell'opposizione, favorirà anche il Presidente del Consiglio, ma devo dire che non ho elementi da cui risulti questo e ciò che è stato detto è molto generico.
Comunque è certamente un disegno di legge garantista, che parte da molto…. (Il microfono del senatore Ziccone si disattiva automaticamente. Applausi dai Gruppi FI e UDC).
VALLONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, evidentemente siamo arrivati, così come ha detto lei, alla conclusione dell'esame di un provvedimento che ci ha visti uno contro l'altro, in uno scontro durissimo. Lo riteniamo un errore e, in virtù di ciò, chiediamo la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600
PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
È approvato.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (3600)
ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 5.
Approvato
1. All’articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».
EMENDAMENTO 5.101 E SEGUENTI
5.101
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 533» sostituire le parole: «al di là di ogni ragionevole dubbio», con le seguenti: «sulla base del principio del libero convincimento».
5.102
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso comma 1 «Art. 533» dell’articolo 533 del codice di procedura penale, al secondo periodo dopo le parole: «il giudice applica la pena e» inserire le parole: «ove essa non abbia natura detentiva ovvero sia stata accordata la sospensione della stessa, il giudice applica».
5.103
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso comma 1 «Art. 533» del codice di procedura penale, al secondo periodo dopo le parole: «misure di sicurezza» inserire le parole: «ritenute più idonee».
ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 6.
Approvato
1. L’articolo 580 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 580. - (Conversione del ricorso in appello). – 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all’articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell’appello».
EMENDAMENTI
6.1
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, RIPAMONTI
Respinto
Sopprimere l’articolo.
6.2
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Id. em. 6.1
Sopprimere l’articolo.
6.3
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso 1 dell’articolo 580 sopprimere le parole: «nel caso in cui sussista la connessione di cui all’articolo 12».
6.100
MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 580», al comma 1, dopo le parole: «di cui all’articolo 12,», aggiungere le seguenti: «comma 1, lettera a)».
6.101
MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 580», al comma 1, dopo le parole: «di cui all’articolo 12,», aggiungere le seguenti: «comma 1, lettera b)».
6.102
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 580», al comma 1, dopo le parole: «di cui all’articolo 12,», aggiungere le seguenti: «comma 1, lettera c)».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6
6.0.1
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All’articolo 599 i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Salvo che le parti facciano richiesta congiunta di celebrazione del processo in pubblica udienza, il giudizio d’appello si svolge in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127.
2. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che ha manifestato la volontà di comparire.
3. Nel caso di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale il giudice assume le prove con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori."».
Conseguentemente, i commi 4 e 5 dello stesso articolo sono soppressi.
6.0.2
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, RIPAMONTI
Respinto
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All’articolo 599 del codice di procedura penale i commi 1, 2, 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. La Corte provvede in Camera di Consiglio con le forme previste dall’articolo 127 del codice di procedura penale.
2. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che ha manifestato la volontà di comparire.
3. Nel caso di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale si applicano le disposizioni relative al giudizio di primo grado (465 s. 168 att.)"».
6.0.100
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, RIPAMONTI
Respinto
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All’articolo 597 comma 2 del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) Se l’appello riguarda sentenza di assoluzione il Giudice può pronunziare ordinanza con la quale trasmette gli atti al Giudice di Primo Grado per nuovo esame.
Se il Giudice di Primo Grado, che decide in diversa composizione, riconferma la sentenza di assoluzione, avverso tale sentenza il Pubblico Ministero ed il Procuratore Generale possono proporre esclusivamente ricorso per Cassazione"».
ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 7.
Approvato
1. Al comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta, sempre che la stessa fosse ammissibile»;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) se manca o è contraddittoria o è manifestamente illogica la motivazione».
EMENDAMENTI
7.1
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Respinto
Sopprimere l’articolo.
7.100
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Respinto
Sopprimere la lettera a).
7.2
MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI
Respinto
Al comma 1, lettera a), capoverso lettera d), sopprimere le parole: «sempre che la stessa fosse ammissibile».
7.3
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, lettera a), capoverso lettera d), sostituire la parola: «,sempre» con le seguenti: «in termini e sempre».
7.4
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7.101
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Id. em. 7.4
Sopprimere la lettera b).
7.5
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le parole: "salvo che il ricorso sia stato proposto avverso sentenza inappellabile"».
7.102
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, RIPAMONTI
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) alla lettera e) sono soppresse le parole: "quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato"».
7.103
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso «e)», sopprimere le parole: «se manca o».
7.104
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso «e)», sopprimere le parole: «o è contraddittoria».
7.105
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Id. em. 7.104
Al comma 1, lettera b), capoverso «e)», sopprimere le parole: «o è contraddittoria».
7.106
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso, «e)», sopprimere le parole: «o è manifestamente illogica».
7.107
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso, «e)», sopprimere la parola: «manifestamente».
7.108
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso, «e)», aggiungere, infine, le seguenti parole: «quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato».
ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 8.
Approvato
1. All’articolo 652 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La sentenza penale di assoluzione, anche se irrevocabile, non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni. In questo caso la sentenza ha effetto quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima».
EMENDAMENTI
8.1
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Respinto
Sopprimere l’articolo.
8.100
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, RIPAMONTI
Id. em. 8.1
Sopprimere l’articolo.
8.2
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Al comma 1, capoverso «1», primo periodo, sopprimere le parole: «anche se».
ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 9.
Approvato
1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.
2. L’appello proposto prima della data di entrata in vigore della presente legge contro una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso per cassazione. Possono essere presentati nuovi motivi entro sessanta giorni.
3. Nel caso che sia annullata una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, si applica la lettera c) del comma 1 dell’articolo 623 del codice di procedura penale.
EMENDAMENTI
9.1
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Sopprimere l’articolo.
9.2
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Id. em. 9.1
Sopprimere l’articolo.
9.3
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, RIPAMONTI
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 9.
1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima e per i quali non siano ancora scaduti per il pubblico ministero e per il procuratore generale i termini per la presentazione dell’atto di appello».
9.100
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, RIPAMONTI
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 9.
1. La presente legge si applica nei soli procedimenti nei quali si verifichi una prima iscrizione nel registro degli indagati successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima».
9.101
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, RIPAMONTI
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 9.
1. La presente legge si applica nei soli procedimenti per fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge medesima».
9.4
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Sopprimere il comma 1.
9.5
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Id. em. 9.4
Sopprimere il comma 1.
9.102
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Respinto
Sostituire il comma 1, con il seguente: «La presente legge non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima».
9.103
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «in corso», con le seguenti: «in cui non sia stata pronunciata sentenza».
9.6
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
Sost. id. em. 9.103
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei quali non sia ancora stata pronunciata la sentenza».
9.7
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
Respinto
Sopprimere il comma 2.
9.8
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Id. em. 9.7
Sopprimere il comma 2.
9.104
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «entro sessanta giorni», con le seguenti: «non oltre tre mesi dalla entrata in vigore della legge».
9.9
MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI
Respinto
Sopprimere il comma 3.
9.11
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Id. em. 9.9
Sopprimere il comma 3 .