XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio che istituisce l'Eurojust - A.C. 4293-B | ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 488 Progressivo: 1 | ||||
Data: | 14/02/05 | ||||
Abstract: | Schede di lettura; progetto di legge C. 4293-B; iter alla Camera; iter al Senato; normativa comunitaria. | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
Attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio che istituisce l'Eurojust A.C. 4293-B
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n. 488/1
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xiv legislatura 14 febbraio 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento Giustizia
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: gi0373a.doc
INDICE
§ Il contenuto del disegno di legge AC 4293-B: le modifiche introdotte dal Senato
Seduta del 14 gennaio 2004 (antimeridiana)
Seduta del 14 gennaio 2004 (pomeridiana)
§ Pareri resi alla II Commissione (Giustizia)
- I Commissione (Affari costituzionali)
- V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)
- XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)
- I Commissione (Affari costituzionali)
- V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)
Relazioni della II Commissione Giustizia
Seduta del 15 luglio 2004 (antimeridiana)
Seduta del 15 luglio 2004 (pomeridiana)
Seduta del 21 luglio 2004 (notturna)
§ Pareri resi alla 2^ Commissione (Giustizia)
- 1^ Commissione (Affari costituzionali)
- 14^ Commissione (Politiche dell’Unione europea)
Relazione della 2^ Commissione (Giustizia)
Seduta del 9 febbraio 2005 (antimeridiana)
Seduta del 9 febbraio 2005 (pomeridiana)
Normativa di riferimento
Normativa comunitaria
§ Dec. 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002. Decisione del Consiglio che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.
Il c.d. Terzo pilastro dell’Unione europea è rappresentato dalla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (c.d. GAI, artt. 29-42 del Trattato dell’Unione europea)[1].
In particolare, l’articolo 29 del Trattato di Amsterdam sull’Unione europea si prefigge lo scopo di garantire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un’azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia.
In merito, al fine di rafforzare la lotta contro la criminalità, il Consiglio europeo di Tampere (15 e 16 ottobre 1999) ha deciso l'istituzione di un’unità di cooperazione giudiziaria permanente, denominata Eurojust, con il compito di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata e di assicurare il coordinamento delle attività svolte dalle autorità nazionali competenti in materia penale[2].
Successivamente, nel corso della Conferenza intergovernativa di Nizza (7-10 dicembre 2000), i Capi di Stato e di governo hanno deciso di modificare l'articolo 31 del Trattato UE inserendovi la menzione e la descrizione delle attività di Eurojust. Proprio a seguito della Conferenza di Nizza il consiglio dei Ministri della Giustizia e degli Affari interni dell'Unione europea ha adottato una decisione (14 dicembre 2000) con la quale ha dato vita all’unità provvisoria di cooperazione giudiziaria (c.d. Pro-Eurojust), destinata ad operare fino alla definitiva istituzione di Eurojust.
Ciò è avvenuto il 28 febbraio 2002, quando il Consiglio GAI ha adottato la Decisione che istituisce Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (Dec. 28.2.2002, n. 2002/187/GAI).
La Decisione è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (6 marzo 2002) ma, pur essendo vincolante per gli Stati membri, non ha un’efficacia immediata, dovendo gli stessi recepire le complesse disposizioni normative in essa previste con gli opportuni provvedimenti di adattamento delle relative legislazioni nazionali quanto prima ed in ogni caso entro il termine del 6 settembre 2003.
Eurojust, che sostituisce in via definitiva il precedente organismo provvisorio, ha sede a L’Aja; è un organo dell’Unione europea, dotato di personalità giuridica (articolo 1) e finanziato a carico del bilancio dell’Unione (articoli 34-38)[3].
Per quanto riguarda la composizione, ai sensi dell’articolo 2 della decisione, ciascuno Stato dell’Unione deve distaccare presso Eurojust un membro nazionale che, in base ai singoli ordinamenti interni, abbia il titolo di magistrato del pubblico ministero, di giudice o di funzionario di polizia con pari prerogative[4]. Allo stato attuale, dunque, Eurojust dovrà avere 15 componenti[5].
I membri nazionali sono soggetti all'ordinamento interno dello Stato membro che li nomina: i loro poteri giudiziari, la durata del loro mandato e le forme e modalità dei loro rapporti con le altre autorità giudiziarie nazionali e straniere debbono essere disciplinati dagli ordinamenti interni degli Stati (articolo 9).
Quanto agli obiettivi e alle competenze, Eurojust si propone di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, in particolare organizzata, che trascendendo la dimensione nazionale investono più di uno Stato. In particolare, ai sensi dell’articolo 3, gli obiettivi del nuovo organismo sono quelli di:
· stimolare e migliorare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali tra le competenti autorità nazionali degli Stati membri;
· migliorare la cooperazione tra le stesse, agevolando la prestazione dell'assistenza giudiziaria e l'esecuzione delle domande di estradizione;
· prestare assistenza alle autorità competenti degli Stati membri, al fine di migliorare l'efficacia delle indagini e delle azioni penali.
L'ambito di competenza di Eurojust è particolarmente ampio e riguarda:
a) i reati per i quali è competente l'Europol a norma dell'art. 2 della Convenzione del 26 luglio 1995 (ossia, la prevenzione e la lotta contro il terrorismo; il traffico illecito di stupefacenti; la tratta di esseri umani; le reti d'immigrazione clandestina; il traffico illecito di materie radioattive e nucleari; il traffico illecito di autoveicoli; la lotta contro la falsificazione dell'euro; il riciclaggio dei proventi di attività criminali internazionali);
b) specifiche forme di criminalità (quali la criminalità informatica; la frode, la corruzione e qualsiasi altro reato che colpisca gli interessi finanziari della Comunità Europea, il riciclaggio dei proventi di reato; la criminalità ambientale; la partecipazione ad un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea);
c) altri reati connessi o collegati a quelli di cui ai punti precedenti.
Quanto alle modalità operative, l’articolo 5 prevede che Eurojust possa esercitare le sue funzioni sia attraverso i suoi membri nazionali (articolo 6), sia tramite il collegio (articoli 7 e 10); quest’ultimo, in particolare, interviene quando uno o più membri nazionali interessati al caso ne facciano richiesta, ovvero quando il caso riguardi indagini ed azioni penali che abbiano un'incidenza sul piano dell'Unione europea.
Inoltre, Eurojust può chiedere alle competenti autorità giudiziarie nazionali: di valutare se avviare un'indagine penale, di accettare l’indicazione di una di esse coma la più indicata all’avvio di un’indagine o all’esercizio dell’azione penale, di porre in essere un'attività di coordinamento, di istituire una squadra investigativa comune o di comunicare le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni (articolo 6). Peraltro, nello svolgimento delle proprie funzioni, Eurojust intrattiene rapporti privilegiati con la rete giudiziaria europea, con l'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e con i magistrati di collegamento degli Stati membri. Ha, inoltre, facoltà di stringere accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni o organismi internazionali per il tramite del Consiglio: tali accordi possono prevedere lo scambio di informazioni o il distacco di funzionari (articoli 26 e 27).
La decisione prevede inoltre norme particolarmente rigorose in materia di obblighi di riservatezza (articolo 25) e protezione dei dati personali (articoli 14-24).
Eurojust può trattare soltanto i dati riguardanti le persone che sono oggetto di un'indagine, le vittime e i testimoni[6].
In seno a Eurojust, un membro del personale è appositamente designato alla protezione dei dati. Egli garantisce, fra l'altro, la legittimità del trattamento, nonché la registrazione per iscritto della trasmissione e ricezione dei dati.
In generale, chiunque ha il diritto di consultare i dati personali che lo riguardano e chiederne la rettifica o la cancellazione, qualora siano errati o incompleti. Chi ritenga di avere riportato un danno imputabile a un trattamento dei dati scorretto ha diritto a presentare una denuncia.
I dati vengono conservati soltanto per il periodo strettamente necessario alla conclusione dell'attività di Eurojust. In ogni caso, ogni tre anni è prevista una verifica periodica.
Eurojust e gli Stati membri sono tenuti ad assicurare la protezione dei dati dalla distruzione, dalla perdita, dalla diffusione, dalla modifica e dall'accesso non autorizzato.
Tutte le attività di Eurojust sono sottoposte al controllo di un'autorità indipendente con il compito di assicurare che il trattamento dei dati personali venga effettuato nel rispetto della presente decisione. L'autorità di controllo comune si riunisce periodicamente nonché su convocazione del suo presidente. Quest'ultimo è designato dallo Stato membro che esercita la Presidenza di turno dell'Unione.
Infine, con norma di chiusura, la decisione del Consiglio prevede che il Consiglio e il Parlamento europeo vengano informati periodicamente sulle attività condotte da Eurojust e sulla situazione della criminalità nell'Unione (articolo 32). Nella relazione annuale indirizzata al Consiglio, Eurojust può formulare, per il tramite del suo presidente, proposte volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale e la Commissione, pienamente associata ai lavori di Eurojust (articolo 11), concorda con tale organo le modalità pratiche di collaborazione.
Il provvedimento all’esame della Commissione Giustizia è diretto a dar seguito alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio che istituisce Eurojust, al fine di assicurarne l'efficacia nell'ordinamento interno e di conformare alla stessa la legislazione nazionale.
L’originario disegno di legge del Governo (A.C. 4293) è stato prima approvato dalla Camera dei deputati (7 aprile 2004) e dunque modificato dal Senato (AC 4293-B) il 9 febbraio 2005.
Le novità introdotte dal Senato hanno, nella sostanza, interessato gli articoli 3 e 5 relativi, rispettivamente, agli assistenti del membro nazionale di Eurojust ed ai poteri dello stesso membro; le modifiche all’art. 11 rivestono, infatti, carattere di puro coordinamento[7].
L’articolo 3 stabilisce i requisiti e la procedura per la nomina (eventuale) degli assistenti del rappresentante nazionale in Eurojust, non disciplinata dalla decisione quadro.
Il comma 1 prevedendo la possibilità che il membro nazionale possa essere coadiuvato da un assistente, precisa che il numero degli assistenti può, tuttavia, arrivare fino a tre, in caso di necessità ed in presenza dell’accordo del Collegio dei membri nazionali; è stabilito, inoltre, che uno di questi assistenti potrà sostituire, ricorrendone la necessità, il predetto rappresentante nazionale.
La modifica introdotta dal Senato ha chiarito che l’assistente che sostituisce il membro nazionale dovrà necessariamente rivestire la qualifica di “giudice o magistrato del pubblico ministero”.
L’utilità della precisazione deriva dalla possibilità che da una interpretazione letterale della norma, possa discendere l’eventualità che, in assenza di espressa indicazione da parte del membro nazionale, egli sia sostituito da un funzionario amministrativo. Gli assistenti, infatti (comma 2), oltre che tra magistrati (con qualifica minima di magistrato di tribunale) possono essere nominati anche tra dirigenti dell’amministrazione della giustizia.
L’ulteriore modifica “sostanziale” ha interessato l’articolo 5 concernente i poteri del membro nazionale di Eurojust.
Tra sue competenze, elencate dal comma 2 dell’art. 5, il testo approvato dal Senato ha previsto che "per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante nazionale possa, in particolare: a) chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se: 1) avviare un’indagine o esercitare un’azione penale in ordine a fatti determinati; 2) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un’indagine o azione penale in ordine a fatti determinati (…)".
Tale disposizione, nel testo trasmesso dalla Camera, confermando le previsioni del disegno di legge presentato dal Governo (AC 4293), non aveva riprodotto il citato numero 2), pur espressamente previsto nella decisione quadro (art. 6, lett. a).
Tale omissione è stata valutata dal Senato come una lacuna del disegno di legge di attuazione.
Va osservato che, nel corso del dibattito al Senato, si è opinato da parte di alcuni intervenuti[8], come la formulazione della norma, prefigurando in capo al membro nazionale un controllo di giurisdizione, attribuisse una competenza assolutamente incompatibile con l'asserita natura amministrativa delle sue funzioni. L’uso del verbo “accettare” è, infatti, sembrato rimandare, da un lato, ad un consenso necessario all’avvio dell’indagine o all’esercizio dell’azione penale da parte dell’autorità giudiziaria nazionale ovvero alla rinuncia alla sua competenza in favore di quella straniera (ritenuta “più indicata” nel caso specifico); dall’altro, in caso di mancato consenso, ad un eventuale potere coercitivo del rappresentante nazionale di Eurojust.
La norma, in effetti, stante la mancanza dei citati poteri coercitivi del membro nazionale (ma anche del collegio di cui all’art. 6 del d.d.l.) nulla dispone quanto all’eventualità che il magistrato non accetti di spogliarsi dell’indagine cioè sull’autorità competente per lo scioglimento di un eventuale conflitto di giurisdizione.
Va inoltre valutata l’applicabilità della norma nel nostro ordinamento in relazione alle previsioni dell’art. 112 Cost. che stabiliscono il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale.
Dalla discussione al Senato[9] su tale controversa questione, ribadendo la natura amministrativa del membro nazionale e la sua impossibilità di incidere sulla determinazione della giurisdizione dell’una o dell’altra autorità giudiziaria dell’uno o dell’altro Stato, è emerso che la norma introdotta si è limitata a ripetere testualmente la formulazione della decisione quadro.
Ciò, pur nella consapevolezza della necessità di apprestare in futuro una disciplina in grado ”di dirimere e di incidere su eventuali conflitti tra giurisdizioni”, in quanto vi è al momento un’assoluta sovranità e il Trattato non prevede la possibilità di dare soluzione a tali conflitti.
N. 4293-B
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 7 aprile 2004 (v. stampato Senato n. 2894)
MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 9 febbraio 2005
presentato dal ministro della giustizia (CASTELLI) di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) ¾
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Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 10 febbraio 2005
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TESTO approvato dalla Camera dei deputati |
TESTO modificato dal Senato della Repubblica |
Art. 1. (Finalità e oggetto). |
Art. 1. (Finalità e oggetto). |
1. Con la presente legge viene data attuazione alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, di seguito denominata «decisione». |
Identico. |
Art. 2. (Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia). |
Art. 2. (Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia). |
1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è nominato con decreto del Ministro della giustizia tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura. |
Identico. |
2. Ai fini della nomina, il Ministro della giustizia, acquisite le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura in ordine ad una rosa di candidati nell'ambito della quale provvederà ad effettuare la nomina stessa, richiede al medesimo Consiglio il collocamento del magistrato designato fuori del ruolo organico della magistratura o, nel caso di magistrato già in posizione di fuori ruolo, comunica al Consiglio superiore della magistratura la propria designazione. |
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3. Il Ministro della giustizia può, per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzare al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni. |
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Art. 3. (Assistenti del membro nazionale). |
Art. 3. (Assistenti del membro nazionale). |
1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust può essere coadiuvato da un assistente. In caso di necessità e previo accordo del collegio di cui all'articolo 10 della decisione, il membro nazionale può essere coadiuvato da ulteriori assistenti, in numero complessivo non superiore a tre. Uno di tali assistenti può sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni. |
1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust può essere coadiuvato da un assistente. In caso di necessità e previo accordo del collegio di cui all'articolo 10 della decisione, il membro nazionale può essere coadiuvato da ulteriori assistenti, in numero complessivo non superiore a tre. Uno di tali assistenti, purché giudice o magistrato del pubblico ministero, può sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni. |
2. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con qualifica almeno di magistrato di tribunale. Essi possono altresì essere nominati tra i dirigenti dell'Amministrazione della giustizia. |
2. Identico. |
3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, l'assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, l'assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia. Il dirigente dell'Amministrazione della giustizia è collocato fuori del ruolo organico. |
3. Identico. |
Art. 4. (Durata dell'incarico e trattamento economico). |
Art. 4. (Durata dell'incarico e trattamento economico). |
1. I mandati del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e dei suoi assistenti hanno una durata di quattro anni e sono prorogabili per non più di due anni. |
Identico. |
2. I magistrati ordinari e i dirigenti appartenenti all'Amministrazione della giustizia ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale o di assistente mantengono il proprio trattamento economico |
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complessivo; agli stessi è altresì corrisposta un'indennità, comprensiva di ogni altro trattamento all'estero, corrispondente a quella percepita, rispettivamente, dal primo consigliere e dal primo segretario di delegazione. |
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Art. 5. (Poteri del membro nazionale dell'Eurojust). |
Art. 5. (Poteri del membro nazionale dell'Eurojust). |
1. Nell'ambito delle indagini e delle azioni penali relative alle forme di criminalità e ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della decisione e ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini e azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della decisione, il membro nazionale esercita i poteri di cui all'articolo 6 della decisione. |
1. Identico. |
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il membro nazionale può, in particolare: |
2. Identico: |
a) chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se: |
a) identico: |
1) avviare un'indagine o esercitare un'azione penale in ordine a fatti determinati; |
1) identico; |
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2) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un'indagine o azione penale in ordine a fatti determinati; |
2) porre in essere un coordinamento con le autorità competenti di altri Stati membri interessati; |
3) identico; |
3) istituire una squadra investigativa comune con le autorità competenti di altri Stati membri interessati, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione; |
4) identico; |
b) assicurare l'informazione reciproca tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini e alle azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza; |
b) identica; |
c) assistere, su loro richiesta, le autorità nazionali competenti e quelle degli altri Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali, anche mediante l'organizzazione di riunioni tra le suddette autorità; |
c) identica; |
d) prestare assistenza per migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri; |
d) identica; |
e) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali; |
e) identica; |
f) ricevere dalle autorità giudiziarie, attraverso i corrispondenti nazionali o direttamente nei casi di urgenza, e trasmettere alle autorità competenti degli altri Stati membri, richieste di assistenza giudiziaria, quando queste riguardano indagini o azioni penali relative alle forme di criminalità e ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione e richiedono, per essere eseguite in modo coordinato, l'assistenza dell'Eurojust; |
f) identica; |
g) prestare sostegno, con l'accordo del collegio di cui all'articolo 10 della decisione e su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, anche nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della decisione o se tale sostegno riveste un interesse essenziale, o nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e la Comunità; |
g) identica; |
h) partecipare, con funzioni di assistenza, alle attività di una squadra investigativa comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione. |
h) identica. |
Art. 6. (Poteri del collegio dell'Eurojust). |
Art. 6. (Poteri del collegio dell'Eurojust). |
1. Nell'ambito delle indagini e delle azioni penali relative alle forme di |
Identico. |
criminalità e ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della decisione e ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini e azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della decisione, il collegio dell'Eurojust di cui all'articolo 10 della decisione esercita i poteri di cui all'articolo 7 della decisione. |
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Art. 7. (Richiesta di informazioni, accesso alle banche dati e ai sistemi informativi nazionali, obbligo di informativa). |
Art. 7. (Richiesta di informazioni, accesso alle banche dati e ai sistemi informativi nazionali, obbligo di informativa). |
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della decisione, il membro nazionale può: |
Identico. |
a) richiedere e scambiare con l'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi; |
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b) accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale, nel casellario dei carichi pendenti, nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ai sensi degli articoli 21 e 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari e in ogni altro pubblico registro; |
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c) richiedere all'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen di comunicargli dati inseriti nel Sistema. |
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2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), ovvero di accedere alle informazioni di cui al medesimo comma 1, lettera b), è inviata all'autorità giudiziaria competente. Nella fase delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero il quale, se ravvisa motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, trasmette la stessa, unitamente al proprio parere, al giudice per le indagini preliminari che provvede con decreto motivato. Nelle fasi successive provvedono, con decreto motivato, rispettivamente il giudice dell'udienza preliminare ovvero il giudice individuato ai sensi dell'articolo 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, acquisito il parere del pubblico ministero. Il decreto che accoglie o rigetta la richiesta è impugnabile dal pubblico ministero e dal membro nazionale dell'Eurojust nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento dinanzi alla Corte di cassazione. L'impugnazione sospende l'esecuzione del provvedimento di accoglimento della richiesta. |
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3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della decisione, il procuratore della Repubblica, quando procede ad indagini per talune delle forme di criminalità o dei reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione, che coinvolgono almeno due Stati membri dell'Unione europea, o un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della decisione, o la Comunità, ne dà notizia al membro nazionale dell'Eurojust. |
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Art. 8. (Nomina di un giudice ai fini dell'inserimento nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune). |
Art. 8. (Nomina di un giudice ai fini dell'inserimento nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune). |
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2, è nominato |
Identico. |
un giudice, scelto tra i magistrati ordinari e non membro dell'Eurojust, affinché figuri nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune istituita ai sensi dell'articolo 23 della decisione. |
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2. La nomina non comporta la collocazione fuori del ruolo organico della magistratura. |
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3. La durata dell'incarico è di due anni, prorogabili per non più di una volta. |
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Art. 9. (Designazione dei corrispondenti nazionali). |
Art. 9. (Designazione dei corrispondenti nazionali). |
1. Sono designati quali corrispondenti nazionali dell'Eurojust, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione, l'Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, la Direzione nazionale antimafia e le procure generali della Repubblica presso le corti di appello, ciascuno rispetto alle proprie attribuzioni. |
Identico. |
Art. 10. (Membro nazionale quale autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999). |
Art. 10. (Membro nazionale quale autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999). |
1. In conformità con l'articolo 26, paragrafo 4, della decisione, il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è considerato autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativi alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). |
Identico. |
Art. 11. (Norma di copertura). |
Art. 11. (Norma di copertura). |
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata, a |
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata, a |
decorrere dall'anno 2004, la spesa di 362.218 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. |
decorrere dall'anno 2005, la spesa di 362.218 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
2. Identico. |
Art. 12. (Entrata in vigore). |
Art. 12. (Entrata in vigore). |
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
N. 4293
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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DISEGNO DI LEGGE presentato dal ministro della giustizia (CASTELLI) di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) ¾ |
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Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità |
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Presentata il 19 settembre 2003
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Onorevoli Deputati! - Con la decisione 2002/187/GAI, del 28 febbraio 2002, il Consiglio dell'Unione europea ha istituito l'unità Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.
Tale istituzione era stata decisa dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, primo Consiglio europeo straordinario, riservato esclusivamente alle questioni relative al settore della giustizia e degli affari interni.
Il Trattato di Nizza, sottoscritto il 26 febbraio 2001 ed entrato in vigore il 1^ febbraio 2003, reso esecutivo dalla legge n. 102 del 2002, ha, nel frattempo, modificato gli articoli 29 e 31 del Trattato sull'Unione europea, inserendo nel diritto primario dell'Unione un riferimento espresso all'Eurojust, quale strumento della cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, ed ai compiti della stessa.
Mediante l'istituzione dell'Eurojust, il Consiglio dell'Unione europea ha inteso dare una risposta alle riconosciute difficoltà che incontra la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea in relazione ai procedimenti penali riguardanti forme gravi, e sempre più diffuse, di criminalità, soprattutto organizzata, che trascendono la dimensione nazionale per interessare il territorio di più Stati membri.
Essa è istituita quale organo dell'Unione europea, dotato di personalità giuridica e composto da un membro nazionale, magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia avente pari prerogative, distaccato da ciascuno degli Stati membri.
Compiti dell'unità sono quelli di dare impulso e migliorare il coordinamento e di migliorare la cooperazione, tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, in relazione alle indagini ed azioni penali relative alle gravi forme di criminalità e reati, rientranti nell'ambito della sua competenza, che interessino almeno due di tali Stati, nonché di assistere le autorità nazionali per migliorare l'efficacia delle medesime indagini ed azioni penali.
L'ambito di competenza generale dell'Eurojust, definito dall'articolo 4 della decisione 2002/187/GAI, ricomprende, oltre a tutte le forme di criminalità ed ai reati per i quali l'Europol è competente ad agire, in qualsiasi momento (la competenza dell'Europol, inizialmente prevista, dall'articolo 2 della convenzione Europol del 26 luglio 1995, in relazione al traffico illecito di stupefacenti e di materie nucleari e radioattive, al traffico di migranti, alla tratta di esseri umani ed al traffico di autoveicoli rubati, commessi da organizzazioni criminali, nonché al terrorismo, può infatti essere estesa ad altre forme di criminalità, tra quelle indicate nell'allegato alla convenzione, con una deliberazione del Consiglio adottata all'unanimità), la criminalità informatica, la frode, la corruzione e qualsiasi altro reato che colpisca gli interessi finanziari della Comunità europea, il riciclaggio, la criminalità ambientale, la partecipazione ad un'organizzazione criminale ai sensi dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, e gli altri reati perpetrati in relazione a tali forme di criminalità.
Per lo svolgimento dei propri compiti, la decisione 2002/187/GAI, attribuisce all'Eurojust una serie di poteri, esercitati per il tramite del collegio dell'Eurojust, composto di tutti i membri nazionali, di cui all'articolo 10 della decisione o per il tramite del membro nazionale, che agisce, in tale ipotesi, solo o con altri membri nazionali interessati, in nome e per conto dell'Eurojust (articoli 6 e 7 della decisione 2002/187/GAI).
Con riferimento, in particolare, al quadro dei poteri esercitati dal membro nazionale ai sensi dell'articolo 6 della decisione, si è posto il problema della natura giuridica degli stessi.
Da una disamina dei medesimi, emerge come essi si traducano, essenzialmente, in poteri di impulso dell'attività di indagine o dell'azione penale, di stimolo del coordinamento delle indagini e, in particolare, di stimolo della istituzione, a tale fine, di una squadra investigativa comune, di sollecitazione a fornire le informazioni che siano necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni; poteri tutti esercitabili mediante una richiesta alle autorità giudiziarie competenti di una valutazione a riguardo - richiesta di valutare se avviare un'indagine od un'azione penale, se porre in essere un coordinamento fra di esse, se istituire una squadra investigativa comune, se comunicare le informazioni necessarie -, priva tuttavia, come chiaramente emerge, di qualsiasi carattere vincolante e di qualsiasi potere di direttiva in capo al membro nazionale nei confronti dell'autorità giudiziaria, che potrà dunque liberamente valutare se darvi o meno seguito.
A ciò vanno aggiunte le funzioni di assicurare l'informazione reciproca delle autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini ed azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza, quella di fornire assistenza, su loro richiesta, alle autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati per assicurare l'ottimale coordinamento delle indagini e delle azioni penali, quella di prestare assistenza per migliorare la cooperazione tra le medesime autorità, quella di trasmettere richieste di assistenza giudiziaria emananti da un'autorità competente di uno Stato membro che richiedano, ai fini di una esecuzione coordinata, l'intervento dell'Eurojust.
Si tratta dunque di poteri di stimolo, sollecitazione ed impulso nei confronti delle autorità giudiziarie competenti, oltre che di generica assistenza delle stesse, per il conseguimento delle finalità dell'Eurojust che - e la considerazione vale in particolare per quelli tra essi finalizzati al coordinamento delle indagini - per l'assenza di qualsiasi potere coercitivo, come pure di qualsiasi potere di direttiva nei confronti delle autorità giudiziarie medesime, chiamate solo a valutare se dar corso alle sollecitazioni ed impulsi ricevuti o se, invece, rifiutare liberamente di darvi seguito - ed in ciò i poteri del membro nazionale come pure, come meglio si dirà, dello stesso collegio dell'Eurojust, in materia di coordinamento delle indagini, differiscono profondamente ed ontologicamente da quelli di direttiva e di intervento diretto, "in appoggio" o "in applicazione", attribuiti, nell'ambito dell'ordinamento nostrano, alla Direzione nazionale antimafia -, non possono, in tutta evidenza, essere considerati di natura giudiziaria, ma risultano piuttosto collocarsi, pur presentando punti di interazione e contatto con l'esercizio, da parte delle autorità nazionali, di funzioni di tale natura, sul piano dell'esercizio di funzioni propriamente amministrative.
Ed a conclusioni non diverse, quanto alla natura giuridica dei poteri conferiti nei riguardi delle autorità giudiziarie degli Stati membri, deve pervenirsi con riferimento ai poteri attribuiti, dall'articolo 7 della decisione, al collegio dell'Eurojust.
Tali poteri del collegio si configurano infatti come poteri di formulare richieste motivate alle autorità giudiziarie degli Stati membri, richieste di oggetto analogo a quello delle richieste di valutazione che possono essere formulate, nei confronti delle medesime autorità giudiziarie, dal membro nazionale ai sensi dell'articolo 6 della decisione e che da queste ultime differiscono non in quanto ad esse sia attribuito un qualsiasi carattere vincolante o coercitivo, carattere di cui sono del tutto prive, ma solo per il fatto di determinare, in capo all'autorità giudiziaria destinataria, che resta pienamente possibilitata a non darvi seguito, un obbligo di motivazione nel caso di mancato accoglimento delle stesse. Ciò peraltro, sempre che non ricorrano le ipotesi di esclusione di tale obbligo di motivazione previste dall'articolo 8 della decisione.
Del resto che l'Eurojust non possa essere configurata quale organo di natura giudiziaria trova conferma, oltre che nella portata dei poteri ad essa conferiti di cui si è detto, anche nella previsione, risultante sia dal preambolo che dall'articolato della decisione, secondo la quale la Commissione, che è organo politico, "è pienamente associata ai lavori dell'Eurojust" concernenti sia le "questioni generali", sia "quelle che rientrano nella sua competenza".
Il quadro della disamina dei poteri spettanti al membro nazionale alla stregua della decisione istitutiva dell'Eurojust non potrebbe tuttavia dirsi completo senza che sia presa in considerazione la previsione dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione medesima, in virtù della quale "Ciascuno Stato membro definisce la natura e la portata dei poteri giudiziari che conferisce al proprio membro nazionale sul proprio territorio. Esso definisce inoltre il diritto del membro nazionale di agire nei confronti delle autorità giudiziarie straniere, conformemente agli impegni assunti sul piano internazionale".
Si tratta qui di poteri che il membro nazionale verrebbe chiamato ad esercitare non in nome e per conto dell'Eurojust, come avviene per i poteri ad esso immediatamente conferiti dalla decisione, ai sensi dell'articolo 6 della stessa, ma in proprio nome e per conto del proprio Stato membro, in virtù del conferimento operato da ciascuno Stato membro ai sensi della previsione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, in considerazione.
Il conferimento al membro nazionale dei suddetti poteri, che l'articolo 9, paragrafo 3, della decisione, espressamente qualifica come giudiziari, appare tuttavia configurarsi non in termini di obbligatorietà per gli Stati membri, ma piuttosto in termini di esercizio di una facoltà degli stessi, che potranno quindi non solo definirne variamente la portata e l'efficacia più o meno estese, ma anche decidere di non conferire tali poteri al proprio membro nazionale.
Facendo uso di tale facoltà, l'Amministrazione della giustizia non ha ritenuto di conferire al membro nazionale italiano poteri giudiziari ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione, sia con riferimento ai poteri esercitabili nel territorio italiano, sia con riferimento a quelli esercitabili, conformemente agli impegni assunti sul piano internazionale, nei confronti di autorità giudiziarie straniere.
L'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sull'Unione europea, stabilisce espressamente che le decisioni sono strumenti giuridici vincolanti ma non hanno efficacia diretta nell'ordinamento degli Stati membri.
L'articolo 42 della decisione istitutiva prevede poi che "Gli Stati membri, se necessario, conformano la loro legislazione nazionale alla presente decisione quanto prima e in ogni caso entro il 6 settembre 2003".
Da ciò la necessità, cui il presente disegno di legge intende fornire risposta, di assicurare, da un canto, l'efficacia della decisione nell'ordinamento interno e, d'altro canto, di conformare alla stessa la legislazione nazionale, disciplinando non solo alcuni aspetti attinenti all'esercizio dei poteri del membro nazionale e del collegio dell'Eurojust, nei termini sopra precisati, ma anche aspetti ulteriori quali quello dei requisiti e modalità di nomina del membro nazionale, della durata del suo mandato e del trattamento economico ad esso attribuito (gli articoli 2, paragrafo 1, e 9, paragrafo 1, della decisione, demandano infatti agli ordinamenti nazionali la determinazione delle modalità del distacco del membro nazionale presso l'Eurojust e la definizione del suo statuto), dei corrispondenti aspetti relativi agli assistenti del membro nazionale previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione, dei poteri di accesso alle informazioni giudiziarie riconosciuti dalla decisione al membro nazionale strumentalmente all'esercizio dei suoi poteri di coordinamento delle indagini, delle modalità di nomina di un giudice ai fini dell'inserimento dello stesso nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune istituita ai sensi dell'articolo 23 della decisione per il controllo della attività dell'Eurojust in materia di trattamento dei dati personali, della designazione dei corrispondenti nazionali dell'Eurojust previsti dall'articolo 12 della decisione.
L'articolo 1 definisce l'oggetto e la finalità generale dell'intervento normativo, volto a dare attuazione alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust. Ciò al fine di ribadirne immediatamente gli obiettivi, pur già risultanti dal titolo e di facilitarne la lettura.
L'articolo 2 delinea, in primo luogo, il procedimento di nomina del membro nazionale ed i requisiti per la stessa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, della decisione, secondo il quale "l'Eurojust è composta di un membro nazionale, distaccato da ciascuno Stato membro in conformità del proprio ordinamento giuridico, avente titolo di magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative" e dell'articolo 9, paragrafo 1, primo periodo, della stessa, secondo il quale "I membri nazionali sono soggetti all'ordinamento interno dello Stato membro, per quanto riguarda il loro statuto".
Quanto ai requisiti per la nomina si è previsto che il membro nazionale sia un giudice o un magistrato del pubblico ministero, che esercita funzioni giudiziarie o fuori del ruolo organico della magistratura (il riferimento, operato dall'articolo 2, paragrafo 1, della decisione, ai funzionari di polizia con pari prerogative, intendeva tenere conto delle esigenze di quegli Stati membri, in particolare di common law, che attribuiscono a tali funzionari competenze in materia di cooperazione giudiziaria), con almeno venti anni di anzianità di servizio. Tale soglia di anzianità costituisce un primo, generale, requisito di esperienza professionale, ritenuto necessario, e sufficiente, per l'assolvimento delle rilevanti e delicate funzioni che il membro nazionale, come tale e come membro del collegio dell'Eurojust, è chiamato a svolgere.
Quanto al procedimento di nomina del membro nazionale, lo stesso è stato concepito secondo un meccanismo di concertazione tra il Ministro della giustizia ed il Consiglio superiore della magistratura - meccanismo già seguito per la nomina, resasi necessaria in virtù dell'urgenza determinata dalla intervenuta operatività dell'unità Eurojust, del membro nazionale attualmente in carica -, che, tenuto conto, da un canto, delle funzioni propriamente amministrative svolte dal membro nazionale e, d'altro canto, dei punti di interazione e contatto esistenti tra lo svolgimento di tali funzioni e l'esercizio di funzioni giudiziarie, fosse in grado di salvaguardare, un un'ottica di leale collaborazione istituzionale, le prerogative sia ministeriali che consiliari in materia.
La procedura di nomina è stata quindi strutturata secondo il seguente iter: sottoposizione, da parte del Ministro della giustizia - che avrà, previamente, provveduto ad interpellare i magistrati, acquisendone la disponibilità alla nomina ed i curricula - al Consiglio superiore della magistratura, di una rosa di candidati nell'ambito della quale il Ministro provvederà ad effettuare la nomina; autonoma valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle candidature ad esso sottoposte dal Ministro e trasmissione di tali valutazioni al Ministro medesimo; nomina del membro nazionale con decreto del Ministro della giustizia, che provvederà a richiedere, sulla scorta della stessa, al Consiglio superiore della magistratura, il collocamento del magistrato designato fuori del ruolo organico della magistratura o, alternativamente, qualora si tratti di magistrato già fuori del ruolo organico, a comunicare al Consiglio la propria designazione.
L'articolo 2, al comma 3, attribuisce poi al Ministro della giustizia, il potere di indirizzare al membro nazionale, per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, direttive per l'esercizio delle sue funzioni.
Tale potere di direttiva del Ministro della giustizia trova fondamento, oltre che nel generale potere del Ministro, di emanazione di direttive generali per lo svolgimento di una attività di cui si è già sopra evidenziata la natura eminentemente amministrativa, anche, e deve ritenersi principalmente, nella responsabilità politica che consegue allo svolgimento di attività nell'ambito di organismi sopranazionali che, come l'Eurojust, costituiscono pur sempre espressione e strumento di rapporti tra Stati.
L'articolo 3 disciplina il procedimento ed i requisiti per la nomina degli assistenti del membro nazionale previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione, al fine di coadiuvare il membro medesimo nell'esercizio delle sue funzioni.
Quanto al numero di tali assistenti, che la decisione prevede in uno, salva la possibilità, in caso di necessità e previo accordo del collegio dell'Eurojust, di ulteriori nomine, si è stabilito, sia in relazione alle effettive necessità di assistenza di cui prevedibilmente abbisognerà il membro nazionale, sia in relazione ad esigenze di limitazione e quantificazione della spesa relativa al trattamento economico degli stessi, di prevedere la possibilità di nomina, previo accordo del collegio, di un numero massimo di tre assistenti.
Nel silenzio della decisione in ordine ai requisiti richiesti per la nomina ad assistente del membro nazionale, si è stabilito che la nomina degli stessi possa avvenire tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie o fuori del ruolo organico della magistratura, con qualifica almeno di magistrato di tribunale oppure tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia.
Tali requisiti appaiono infatti in grado di garantire che le persone chiamate ad assistere il membro nazionale e, eventualmente, come consentito dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione, con disposizione riportata nell'articolo in esame, a sostituirlo, siano provviste della necessaria competenza ed esperienza. Il mancato conferimento di poteri giudiziari al membro nazionale lascia aperta la possibilità che anche l'assistente nominato tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia possa esser chiamato a sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni.
La procedura di nomina prevede, nell'ipotesi in cui l'assistente sia designato tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, un iter analogo a quello previsto per la nomina del membro nazionale. Nel caso di assistente nominato tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia, la nomina avverrà invece mercè l'adozione di un decreto del Ministro della giustizia; del dirigente nominato è previsto il collocamento fuori ruolo.
L'articolo 4 stabilisce in quattro anni, prorogabili per non più di due anni, la durata dei mandati del membro nazionale e dei suoi assistenti.
Tale termine appare rispondere all'esigenza, resa esplicita dall'articolo 9, paragrafo 1, secondo periodo, della decisione, che la durata del mandato del membro nazionale, la cui determinazione è demandata, dalla disposizione citata, agli Stati membri di origine, sia "tale da permettere il buon funzionamento dell'Eurojust"; esso appare infatti consentire al membro nazionale - ed ai suoi assistenti - quelle continuità di azione e maturazione di competenza ed esperienza nel ruolo, che costituiscono le condizioni per il conseguimento dell'obiettivo ultimo, fissato dalla decisione, di permettere il buon funzionamento dell'Eurojust.
Il comma 2 dell'articolo in esame, determina poi il trattamento economico del membro nazionale e dei suoi assistenti, in conformità con quanto previsto nel preambolo della decisione, ove si precisa che l'unità Eurojust è "finanziata a carico del bilancio dell'Unione europea, ad eccezione degli stipendi e degli emolumenti dei membri nazionali e dei loro assistenti che sono a carico dello Stato membro di origine".
A riguardo è prevista la corresponsione al membro nazionale ed ai suoi assistenti, che mantengono, per il resto, il proprio trattamento economico complessivo, di una indennità accessoria, comprensiva di ogni altro trattamento all'estero, pari, rispettivamente, a quella percepita dal primo consigliere di delegazione e dal primo segretario di delegazione.
L'articolo 5 definisce l'ambito dei poteri del membro nazionale dell'Eurojust.
La disposizione è costruita mediante un rinvio, operato al comma 1, ai poteri conferiti al membro nazionale dall'articolo 6 della decisione istitutiva, al fine di assicurare l'efficacia della stessa, anche sul punto, nell'ordinamento interno.
Si è ritenuto tuttavia opportuno, anche ai fini di una migliore ed immediata conoscibilità dei poteri medesimi, esplicitarne la portata, mediante una espressa menzione degli stessi al comma 2 dell'articolo in esame.
Accanto ai poteri contemplati dall'articolo 6 della decisione istitutiva, si è aggiunta la previsione della possibilità, contemplata dall'articolo 13, paragrafo 12, della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, della partecipazione del membro nazionale alle attività di una squadra investigativa comune, con funzioni, tuttavia, non direttamente investigative, ma di assistenza alla stessa.
Anche tale ulteriore funzione del membro nazionale, non contemplando lo svolgimento diretto di attività investigativa da parte dello stesso, ma lo svolgimento di mere funzioni di assistenza alla squadra investigativa comune, non riveste, così come i poteri previsti dall'articolo 6 della decisione istitutiva, natura giudiziaria.
L'articolo 6 definisce l'ambito dei poteri del collegio dell'Eurojust.
In relazione a tali poteri si è preferito, peraltro, procedere ad un mero rinvio all'articolo 7 della decisione istitutiva, che ne contiene l'espressa elencazione.
L'articolo 7 disciplina i poteri di accesso alle informazioni giudiziarie riconosciuti al membro nazionale.
L'accesso alle informazioni giudiziarie da parte del membro nazionale, e dell'Eurojust nel suo complesso, costituisce infatti un presupposto essenziale per il buon funzionamento dell'organismo.
L'efficacia con la quale l'Eurojust eserciterà le funzioni, specie quelle di coordinamento delle indagini, che le sono attribuite, dipenderà, in effetti, dal presupposto che le vengano trasmesse le necessarie informazioni relative alle indagini ed alle azioni penali intraprese dalle autorità nazionali nell'ambito delle sue competenze.
La decisione istitutiva dedica varie disposizioni a tale aspetto.
L'articolo 13 prevede, in particolare, che "Le autorità competenti degli Stati membri possono scambiare con l'Eurojust qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di quest'ultima, conformemente all'articolo 5".
Sulla scorta di tali premesse, logiche oltre che testuali, il comma 1, lettera a), dell'articolo in esame, prevede che il membro nazionale possa richiedere e scambiare con le autorità giudiziarie competenti, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, informazioni scritte in ordine a procedimenti penali ed al contenuto di atti degli stessi.
Tale disposizione è appunto volta ad assicurare, anche in deroga al segreto istruttorio eventualmente esistente, la circolazione di informazioni scritte tra le autorità giudiziarie in ordine ai procedimenti di rispettiva competenza, evitando la frammentazione delle stesse e la mancanza di coordinamento tra i procedimenti che ne conseguirebbe.
I poteri del membro nazionale in materia sono stati peraltro limitati alla richiesta di informazioni relativamente ai procedimenti ed al contenuto di atti degli stessi, con esclusione della possibilità, per il membro medesimo, di richiedere all'autorità giudiziaria direttamente copie di atti del procedimento.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame, dà invece attuazione alla previsione dell'articolo 9, paragrafo 4, della decisione istitutiva, consentendo al membro nazionale di accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale, nel casellario dei carichi pendenti, nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, nonché nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari ed in ogni altro pubblico registro.
Tale accesso, consentito ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Eurojust, costituisce anch'esso un presupposto per la creazione di stabili coordinamenti tra le indagini rientranti nell'ambito di competenza dell'Eurojust.
Al fine di costruire in modo corretto il rapporto tra i poteri di accesso alle informazioni giudiziarie riconosciuti al membro nazionale, nell'ambito delle funzioni propriamente amministrative ad esso spettanti, dal comma 1, lettere a) e b), dell'articolo in esame e l'autorità giudiziaria, si è concepito un sistema in cui i suddetti poteri sono esercitati mediante una richiesta all'autorità giudiziaria competente, la quale potrà, nel provvedere a riguardo, qualora ravvisi motivi ostativi al suo accoglimento, opporre un diniego all'accesso.
In particolare, nella fase delle indagini preliminari, sulla richiesta del membro nazionale provvederà il pubblico ministero il quale, qualora ravvisi motivi ostativi all'accoglimento, la trasmetterà, unitamente al proprio parere, al giudice per le indagini preliminari, che provvederà con decreto motivato. Nelle fasi successive a quella delle indagini, competenti a provvedere, con decreto motivato e previa acquisizione del parere del pubblico ministero, saranno, rispettivamente, il giudice per l'udienza preliminare o il giudice individuato ai sensi dell'articolo 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitarie del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Avverso il decreto che accoglie o rigetta la richiesta di accesso è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero e del membro nazionale dell'Eurojust dinnanzi alla Corte di cassazione.
A completamento del corredo informativo posto a disposizione del membro nazionale dell'Eurojust, la lettera c) del comma 1 dell'articolo in esame, prevede infine la possibilità per il membro nazionale di richiedere alla autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen (attualmente la Divisione SIRENE, istituita presso la Direzione centrale di polizia criminale del Ministero dell'interno) di comunicargli dati contenuti nel Sistema informativo Schenghen.
Con il comma 3 dell'articolo, si è inoltre introdotto uno strumento giuridico che prevede la segnalazione, al membro nazionale dell'Eurojust, delle indagini che possono legittimare l'esercizio dei suoi poteri di collegamento.
E' stato quindi previsto, con disposizione che si ispira a quanto disposto, in ambito interno, dall'articolo 118-bis delle citate norme di attuazione del codice di procedura penale, un obbligo di informativa al membro nazionale, da parte del pubblico ministero che proceda ad indagini per talune delle forme di criminalità o dei reati di competenza dell'Eurojust che coinvolgono almeno due Stati membri dell'Unione europea.
L'articolo 8 delinea il procedimento ed i requisiti di nomina, nonché la durata del mandato, della persona che figurerà nell'elenco dei giudici che possono far parte dell'autorità di controllo comune indipendente, istituita dall'articolo 23 della decisione, con il compito di assicurare che il trattamento dei dati personali venga effettuato dall'Eurojust nel rispetto dei principi dettati dalla decisione.
Conformemente a quanto richiesto sul punto dall'articolo 23 della decisione, che prevede, all'evidente fine di assicurare l'indipendenza dell'autorità, che ciascuno Stato membro nomini, in conformità del proprio ordinamento giuridico, "un giudice, non membro dell'Eurojust, o, se il regime costituzionale o nazionale lo richiede, una persona che eserciti funzioni che le conferiscano una indipendenza adeguata", si è stabilito che la persona nominata sia un giudice, scelto tra i magistrati ordinari e non membro dell'Eurojust.
Quanto al procedimento di nomina, lo stesso è stato ricalcato su quello previsto per la nomina del membro nazionale.
La durata del mandato è stata stabilita in due anni, prorogabili per non più di una volta.
L'articolo 9, designa, come consentito dall'articolo 12, paragrafo 1, della decisione, i corrispondenti nazionali dell'Eurojust.
A riguardo è parso costituire un naturale approdo far coincidere, secondo una possibilità direttamente contemplata dall'articolo 12, paragrafo 2, della decisione, i suddetti corrispondenti nazionali, con i punti di contatto nazionali che compongono la rete giudiziaria europea, punti di contatto che già hanno maturato una significativa esperienza nello svolgimento delle proprie funzioni di agevolazione della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione e di coordinamento della stessa.
I corrispondenti nazionali dell'Eurojust sono pertanto stati individuati nell'Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia, autorità centrale in materia di cooperazione giudiziaria, nella Direzione nazionale antimafia e nelle procure generali della Repubblica presso le corti di appello.
L'articolo 10, dispone, conformemente a quanto richiesto dall'articolo 26, paragrafo 4, della decisione, per garantire le finalità di ricezione e trasmissione delle informazioni tra l'Eurojust e l'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), che il membro nazionale è considerato autorità competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999.
L'articolo 11, detta la norma di copertura del provvedimento, i cui oneri sono esclusivamente quelli relativi al trattamento economico del membro nazionale e dei suoi assistenti, nella misura stabilita dall'articolo 4, comma 2, del disegno di legge.
L'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore.
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).
La disposizione prevede l'attribuzione di un trattamento economico accessorio al membro nazionale dell'Eurojust ed ai suoi assistenti (previsti nel numero massimo di tre), corrispondente all'indennità percepita rispettivamente dal primo consigliere di delegazione e dal primo segretario di delegazione di ambasciata.
L'onere derivante dall'applicazione del presente provvedimento, viene così determinato:
Indennità spettante al membro
nazionale equiparato al primo
consigliere di delegazione:
Indennità base ................ euro 1.262,74+
Coefficente di base (5,44) .... euro 6.869,31
Totale ........................ euro 8.132,05+
Indennità di rappresentanza
(12,50 per cento) euro 1.017,00
Ritenute a carico dello Stato . euro u153,00
Indennità mensile ............. euro 9.302,05x
12 mensilità 12
Onere annuo ................. euro 111.624,60
Indennità spettante agli assistenti equiparati al primo segretario di delegazione:
Indennità base ................. euro 963,19+
Coefficente di sede (5,44) .... euro 5.239,75
Totale ........................ euro 6.202,94+
Indennità di rappresentanza (10 per cento) euro 620,00
Ritenute a carico dello Stato . euro u138,00
Indennità mensile ............. euro 6.960,94x
12 mensilità 12
Onere annuo unitario .......... euro 83.531,28x
Numero max assistenti 3
Onere annuo .............. euro 250.593,84
L'onere complessivo annuo ammonta a euro 362.218,44.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi.
A) Necessità dell'intervento normativo
Con la decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002, il Consiglio dell'Unione europea ha istituito l'unità Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.
Mediante l'istituzione dell'Eurojust, il Consiglio dell'Unione europea ha inteso dare una risposta alle riconosciute difficoltà che incontra la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea in relazione ai procedimenti penali riguardanti forme gravi, e sempre più diffuse, di criminalità, soprattutto organizzata, che trascendono la dimensione nazionale per interessare il territorio di più Stati membri.
Essa è istituita quale organo dell'Unione europea, dotato di personalità giuridica e composto da un membro nazionale, magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia avente pari prerogative, distaccato da ciascuno degli Stati membri.
Compiti dell'unità sono quelli di dare impulso e migliorare il coordinamento e di migliorare la cooperazione, tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, in relazione alle indagini ed azioni penali relative alle gravi forme di criminalità e reati, rientranti nell'ambito della sua competenza - ambito definito dall'articolo 4 della decisione - che interessino almeno due di tali Stati, nonché di assistere le autorità nazionali per migliorare l'efficacia delle medesime indagini ed azioni penali.
L'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sull'Unione europea, stabilisce espressamente che le decisioni sono strumenti giuridici vincolanti ma non hanno efficacia diretta nell'ordinamento degli Stati membri.
L'articolo 42 della decisione istitutiva dell'Eurojust prevede poi che "Gli Stati membri, se necessario, conformano la loro legislazione nazionale alla presente decisione quanto prima e in ogni caso entro il 6 settembre 2003".
Da ciò la necessità, cui il presente disegno di legge intende fornire risposta, di assicurare, da un canto, l'efficacia della decisione nell'ordinamento interno e, d'altro canto, di conformare alla stessa la legislazione nazionale, disciplinando, in particolare, gli aspetti attinenti all'esercizio dei poteri del membro nazionale e del collegio dell'Eurojust, i requisiti e modalità di nomina del membro nazionale, della durata del suo mandato e del trattamento economico ad esso attribuito - gli articoli 2, paragrafo 1, e 9, paragrafo 1, della decisione, demandano infatti agli ordinamenti nazionali la determinazione delle modalità del distacco del membro nazionale presso l'Eurojust e la definizione del suo statuto -, i corrispondenti aspetti relativi agli assistenti del membro nazionale previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione, i poteri di accesso alle informazioni giudiziarie riconosciuti dalla decisione al membro nazionale strumentalmente all'esercizio dei suoi poteri di coordinamento delle indagini, le modalità di nomina di un giudice ai fini dell'inserimento dello stesso nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune istituita ai sensi dell'articolo 23 della decisione per il controllo della attività dell'Eurojust in materia di trattamento dei dati personali e la designazione dei corrispondenti nazionali dell'Eurojust previsti dall'articolo 12 della decisione.
B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti
La creazione, mediante l'istituzione dell'unità Eurojust, di un organismo europeo con compiti di coordinamento delle indagini ed azioni penali che interessino più Stati membri, rappresenta una assoluta novità, rispetto al quadro normativo vigente.
Quanto ai compiti attribuiti all'Eurojust nell'ottica della cooperazione giudiziaria penale in senso stretto, essi vanno ad inserirsi in un quadro normativo che già aveva visto l'istituzione, con l'azione comune 98/428/GAI del 29 giugno 1998, della rete giudiziaria europea, rete diffusa sul territorio dell'Europa con il compito, per lo più, di fornire un supporto informativo e linguistico per lo svolgimento dell'attività rogatoriale, nonché lo svilupparsi dell'esperienza, poi formalizzata con decisione del 22 aprile 1996, dei magistrati di collegamento.
Alla rete, ed ai magistrati di collegamento, si affianca ora un organismo, l'Eurojust, non più diffuso, ma centralizzato, che, alle funzioni di sostegno dell'attività rogatoriale, aggiunge quelle, di carattere proattivo, di stimolo e impulso dell'attività investigativa e penale, mediante il coordinamento delle indagini ed azioni penali, rientranti nel suo ambito di competenza, che interessino più Stati membri.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario
Il disegno di legge intende proprio assicurare l'efficacia nell'ordinamento interno di uno strumento comunitario, la decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 28 febbraio 2002, e, d'altro canto, conformare allo stesso la legislazione nazionale.
D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale
Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.
E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali
Il disegno di legge, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.
F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione
Il disegno di legge ha ad oggetto materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso
Il disegno di legge non introduce nuove definizioni normative.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi
I riferimenti normativi contenuti nel testo sono corretti.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti
Nell'elaborazione del disegno di legge non si è fatto ricorso alla tecnica della novellazione.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo
Il disegno di legge non determina alcuna abrogazione implicita.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti
Il disegno di legge chiama in causa, in primo luogo, il Ministro della giustizia, ai fini della nomina del membro nazionale dell'Eurojust e dei suoi assistenti, nonché, qualora si tratti di magistrati - come è, di necessità, per il membro nazionale - il Consiglio superiore della magistratura.
Il Ministro della giustizia è altresì coinvolto in relazione all'esercizio del potere, allo stesso attribuito dall'articolo 2, comma 3, di indirizzare al membro nazionale, tramite il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, direttive per l'esercizio delle sue funzioni.
Oltre poi, naturalmente, al membro nazionale ed ai suoi assistenti, esso investe, principalmente, le autorità giudiziarie, in relazione alle attività di indagine e processuali, dalle stesse svolte, in relazione ai reati ed alle forme di criminalità di competenza dell'Eurojust che interessino più Stati membri.
In relazione a tali indagini ed azioni penali potranno infatti essere esercitati i poteri attribuiti al membro nazionale ed al collegio dell'Eurojust, ai fini del coordinamento delle indagini ed azioni penali medesime e del miglioramento della cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri interessati.
Le autorità giudiziarie nazionali saranno altresì coinvolte in quanto destinatarie delle richieste di accesso alle informazioni giudiziarie indirizzate loro dal membro nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), nonché in quanto investite dell'obbligo di informativa previsto dal comma 3 del medesimo articolo 7.
B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo
La decisione, e il disegno di legge in esame che intende attuarla nell'ordinamento interno, hanno lo scopo di dare una risposta alle riconosciute difficoltà che incontra la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea in relazione ai procedimenti penali riguardanti forme gravi, e sempre più diffuse, di criminalità, soprattutto organizzata, che trascendono la dimensione nazionale per interessare il territorio di più Stati membri.
C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo
L'obiettivo dell'intervento è il raggiungimento dello scopo sopra prospettato mediante l'esercizio delle funzioni di stimolo e miglioramento del coordinamento delle indagini ed azioni penali e di miglioramento della cooperazione penale, che l'Eurojust è chiamata a svolgere nell'ambito della propria competenza.
D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale
Non appaiono ravvisabili particolari presupposti organizzativi necessari per l'attuazione dell'intervento normativo, né in seno alla amministrazione della giustizia, né in seno alla organizzazione giudiziaria, risultando idoneo il quadro organizzativo esistente.
E) Aree di criticità
Non si ravvisano, tenuto conto di quanto detto al punto d), aspetti di criticità.
F) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili
Premesso che la così detta "opzione nulla" risulterebbe di per sé contrastante con la necessità dell'intervento già evidenziata, non sono ravvisabili opzioni alternative alla regolazione.
G) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato
Il disegno di legge appare essere lo strumento tecnico normativo più idoneo in relazione alla natura dell'intervento.
ALLEGATO
... (omissis) ...
disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Finalità ed oggetto). 1. Con la presente legge viene data attuazione alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, di seguito denominata: "Decisione".
Art. 2. (Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia). 1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è nominato con decreto del Ministro della giustizia tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura. 2. Ai fini della nomina, il Ministro della giustizia, acquisite le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura in ordine ad una rosa di candidati nell'ambito della quale provvederà ad effettuare la nomina stessa, richiede al medesimo Consiglio il collocamento del magistrato designato fuori del ruolo organico della magistratura o, nel caso di magistrato già in posizione di fuori ruolo, comunica al Consiglio superiore della magistratura la propria designazione. 3. Il Ministro della giustizia può, per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzare al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni. Art. 3. (Assistenti del membro nazionale). 1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust può essere coadiuvato da un assistente. In caso di necessità e previo accordo del collegio di cui all'articolo 10 della Decisione, il membro nazionale può essere coadiuvato da ulteriori assistenti, in numero complessivo non superiore a tre. Uno di tali assistenti può sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni. 2. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con qualifica almeno di magistrato di tribunale. Essi possono altresì essere nominati tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia. 3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, l'assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, l'assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia. Il dirigente dell'amministrazione della giustizia è collocato fuori del ruolo organico.
Art. 4. (Durata dell'incarico e trattamento economico). 1. I mandati del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e dei suoi assistenti hanno una durata di quattro anni e sono prorogabili per non più di due anni. 2. I magistrati ordinari ed i dirigenti appartenenti all'amministrazione della giustizia ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale o di assistente, mantengono il proprio trattamento economico complessivo; agli stessi è altresì corrisposta un'indennità, comprensiva di ogni altro trattamento all'estero, corrispondente a quella percepita, rispettivamente, dal primo consigliere e dal primo segretario di delegazione.
Art. 5. (Poteri del membro nazionale dell'Eurojust). 1. Nell'ambito delle indagini ed azioni penali relative alle forme di criminalità ed ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della Decisione ed ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini ed azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della Decisione, il membro nazionale esercita i poteri di cui all'articolo 6 della Decisione. 2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il membro nazionale può, in particolare:
a) chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se:
1) avviare un'indagine od esercitare un'azione penale in ordine a fatti determinati;
2) porre in essere un coordinamento con le autorità competenti di altri Stati membri interessati;
3) istituire una squadra investigativa comune con le autorità competenti di altri Stati membri interessati, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;
b) assicurare l'informazione reciproca tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini ed alle azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza;
c) assistere, su loro richiesta, le autorità nazionali competenti e quelle degli altri Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali, anche mediante l'organizzazione di riunioni tra le suddette autorità;
d) prestare assistenza per migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri;
e) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali;
f) ricevere dalle autorità giudiziarie, attraverso i corrispondenti nazionali o direttamente nei casi di urgenza, e trasmettere alle autorità competenti degli altri Stati membri, richieste di assistenza giudiziaria, quando queste riguardano indagini od azioni penali relative alle forme di criminalità ed ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della Decisione e richiedono, per essere eseguite in modo coordinato, l'assistenza dell'Eurojust;
g) prestare sostegno, con l'accordo del collegio di cui all'articolo 10 della Decisione e su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, anche nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano ed un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della Decisione o se tale sostegno rivesta un interesse essenziale, o nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e la Comunità;
h) partecipare, con funzioni di assistenza, alle attività di una squadra investigativa comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione.
Art. 6. (Poteri del collegio dell'Eurojust). 1. Nell'ambito delle indagini ed azioni penali relative alle forme di criminalità ed ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della Decisione ed ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini ed azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della Decisione, il collegio dell'Eurojust di cui all'articolo 10 della Decisione esercita i poteri di cui all'articolo 7 della Decisione.
rt. 7.
(Richiesta di informazioni, accesso alle banche dati e ai sistemi informativi nazionali, obbligo di informativa). 1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della Decisione, il membro nazionale può:
a) richiedere e scambiare con l'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, informazioni scritte in ordine a procedimenti penali ed al contenuto di atti degli stessi;
b) accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale, nel casellario dei carichi pendenti, nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ai sensi degli articoli 21 e 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari ed in ogni altro pubblico registro;
c) richiedere all'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen di comunicargli dati inseriti nel Sistema. 2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), ovvero di accedere alle informazioni di cui al medesimo comma 1, lettera b), è inviata all'autorità giudiziaria competente. Nella fase delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero il quale, se ravvisa motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, trasmette la stessa, unitamente al proprio parere, al giudice per le indagini preliminari che provvede con decreto motivato. Nelle fasi successive provvedono, con decreto motivato, rispettivamente il giudice dell'udienza preliminare ovvero il giudice individuato ai sensi dell'articolo 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, acquisito il parere del pubblico ministero. Il decreto che accoglie o rigetta la richiesta è impugnabile dal pubblico ministero e dal membro nazionale di Eurojust nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento dinanzi alla Corte di cassazione. L'impugnazione sospende l'esecuzione del provvedimento di accoglimento della richiesta. 3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della Decisione, il procuratore della Repubblica, quando procede ad indagini per talune delle forme di criminalità o dei reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della Decisione, che coinvolgono almeno due Stati membri dell'Unione europea, od un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della Decisione, o la Comunità, ne dà notizia al membro nazionale dell'Eurojust.
Art. 8. (Nomina di un giudice ai fini dell'inserimento nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune). 1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2, è nominato un giudice, scelto tra i magistrati ordinari e non membro dell'Eurojust, affinché figuri nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune istituita ai sensi dell'articolo 23 della Decisione. 2. La nomina non comporta la collocazione fuori dal ruolo organico della magistratura. 3. La durata dell'incarico è di due anni, prorogabili per non più di una volta.
Art. 9. (Designazione dei corrispondenti nazionali). 1. Sono designati quali corrispondenti nazionali dell'Eurojust, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della Decisione, l'Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, la Direzione nazionale antimafia e le procure generali della Repubblica presso le corti di appello.
Art. 10. (Membro nazionale quale autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999, del Consiglio, del 25 maggio 1999). 1. In conformità con l'articolo 26, paragrafo 4, della Decisione, il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è considerato autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativi alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).
Art.. 11. (Norma di copertura). 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di euro 362.218,00. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
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SEDE REFERENTE
Mercoledì 22 ottobre 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.
La seduta comincia alle 15.30.
Disposizioni per l'attuazione della decisione del Consiglio UE, che istituisce l'Eurojust.
C. 4293 Governo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Nino MORMINO (FI), relatore, illustrando il disegno di legge in esame, ricorda che nell'ambito della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (cosiddetto GAI, articoli 29-42 del Trattato dell'Unione europea) ed al fine di rafforzare la lotta contro la criminalità, il Consiglio europeo di Tampere (15 e 16 ottobre 1999) ha deciso l'istituzione di un'unità di cooperazione giudiziaria permanente, denominata Eurojust, con il compito di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata e di assicurare il coordinamento delle attività svolte dalle autorità nazionali competenti in materia penale.
Ciò è avvenuto il 28 febbraio 2002, quando il Consiglio GAI ha adottato la Decisione che istituisce Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (Decisione del 28 febbraio 2002, n. 2002/187/GAI).
La Decisione è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (6 marzo 2002) ma, pur essendo vincolante per gli Stati membri, non ha un'efficacia immediata, dovendo gli stessi recepire le complesse disposizioni normative in essa previste con gli opportuni provvedimenti di adattamento delle relative legislazioni nazionali quanto prima ed in ogni caso entro il termine del 6 settembre 2003.
Eurojust ha sede a L'Aja; è un organo dell'Unione europea, dotato di personalità giuridica (articolo 1) e finanziato a carico del bilancio dell'Unione (articoli 34-38). Per quanto riguarda la composizione, ai sensi dell'articolo 2 della decisione, ciascuno Stato dell'Unione deve distaccare presso Eurojust un membro nazionale che, in base ai singoli ordinamenti interni, abbia il titolo di magistrato del pubblico ministero, di giudice o di funzionario di polizia con pari prerogative.
I membri nazionali sono soggetti all'ordinamento interno dello Stato membro che li nomina: i loro poteri giudiziari, la durata del loro mandato e le forme e modalità dei loro rapporti con le altre autorità giudiziarie nazionali e straniere debbono essere disciplinati dagli ordinamenti interni degli Stati (articolo 9).
Quanto agli obiettivi e alle competenze, Eurojust si propone di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, in particolare organizzata, che trascendendo la dimensione nazionale investono più di uno Stato. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, gli obiettivi del nuovo organismo sono quelli di: stimolare e migliorare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali tra le competenti autorità nazionali degli Stati membri; migliorare la cooperazione tra le stesse, agevolando la prestazione dell'assistenza giudiziaria e l'esecuzione delle domande di estradizione; prestare assistenza alle autorità competenti degli Stati membri, al fine di migliorare l'efficacia delle indagini e delle azioni penali.
L'ambito di competenza di Eurojust è particolarmente ampio e riguarda i reati per i quali è competente l'Europol a norma dell'articolo 2 della Convenzione del 26 luglio 1995 (ossia, la prevenzione e la lotta contro il terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti, la tratta di esseri umani, le reti d'immigrazione clandestina, il traffico illecito di materie radioattive e nucleari, il traffico illecito di autoveicoli, la lotta contro la falsificazione dell'euro e il riciclaggio dei proventi di attività criminali internazionali); specifiche forme di criminalità (quali la criminalità informatica, la frode, la corruzione e qualsiasi altro reato che colpisca gli interessi finanziari della Comunità Europea, il riciclaggio dei proventi di reato, la criminalità ambientale, la partecipazione ad un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea); altri reati connessi o collegati a quelli di cui ai punti precedenti.
Quanto alle modalità operative, l'articolo 5 prevede che Eurojust possa esercitare le sue funzioni sia attraverso i suoi membri nazionali (articolo 6), sia tramite il collegio (articoli 7 e 10); quest'ultimo, in particolare, interviene quando uno o più membri nazionali interessati al caso ne facciano richiesta, ovvero quando il caso riguardi indagini ed azioni penali che abbiano un'incidenza sul piano dell'Unione europea.
Inoltre, Eurojust può chiedere, con un atto motivato, rivolto alle competenti autorità nazionali, di valutare se avviare un'indagine penale, di porre in essere un'attività di coordinamento, di istituire una squadra investigativa comune o di comunicare le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni (articolo 6). Peraltro, nello svolgimento delle proprie funzioni, Eurojust intrattiene rapporti privilegiati con la rete giudiziaria europea, con l'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e con i magistrati di collegamento degli Stati membri. Ha, inoltre, facoltà di stringere accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni o organismi internazionali per il tramite del Consiglio: tali accordi possono prevedere lo scambio di informazioni o il distacco di funzionari (articoli 26 e 27).
La decisione prevede inoltre norme particolarmente rigorose in materia di obblighi di riservatezza (articolo 25) e protezione dei dati personali (articoli 14-24).
Infine, con norma di chiusura, la decisione del Consiglio prevede che il Consiglio e il Parlamento europeo vengano informati periodicamente sulle attività condotte da Eurojust e sulla situazione della criminalità nell'Unione (articolo 32). Nella relazione annuale indirizzata al Consiglio, Eurojust può formulare, per il tramite del suo presidente, proposte volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale e la Commissione, pienamente associata ai lavori di Eurojust (articolo 11), concorda con tale organo le modalità pratiche di collaborazione.
Il disegno di legge in esame (A.C. 4293) è diretto a dar seguito nell'ordinamento interno alla decisione del Consiglio, al fine di assicurarne l'efficacia nell'ordinamento interno e di conformare alla stessa la legislazione nazionale. Si rende inoltre necessaria l'emanazione di una normativa nazionale anche per la definizione e disciplina di alcuni aspetti - quali ad esempio la determinazione delle modalità di distacco del membro nazionale, la definizione del suo statuto, eccetera - non specificamente trattati dalla decisione del Consiglio e da quest'ultima demandati alla legislazione dei singoli Stati.
Il disegno di legge si compone di 12 articoli.
L'articolo 1 definisce la finalità e l'oggetto dell'intervento normativo, diretto a dare attuazione alla decisione del 28 febbraio 2002 dell'Unione europea che istituisce l'Eurojust.
L'articolo 2 del disegno di legge disciplina la nomina del membro nazionale e i poteri del ministro della giustizia in tale ambito.
Quanto ai requisiti per la nomina, che viene disposta con decreto del ministro di grazia e giustizia - comma 1 -, viene richiesto che il membro nazionale rivesta la qualità di giudice o magistrato del pubblico ministero, tanto nel caso in cui sia nell'esercizio di funzioni giudiziarie che in quello in cui sia collocato fuori ruolo; abbia almeno venti anni di anzianità di servizio.
In ogni caso, il magistrato nominato che si trovi al momento della nomina nell'esercizio di funzioni giudiziarie è collocato fuori ruolo.
Il comma 2 disciplina il procedimento di nomina, prevedendo che il ministro della giustizia definisca e sottoponga al Consiglio superiore della magistratura una rosa di candidati, nell'ambito della quale provvederà ad effettuare la nomina, e sulla quale acquisirà le valutazioni autonomamente formulate dal Consiglio medesimo.
Il ministro della giustizia può anche, per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzare al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni.
L'articolo 3 del disegno di legge prevede che il membro nazionale possa essere coadiuvato da un assistente; il numero degli assistenti può tuttavia arrivare fino a tre in caso di necessità e previo accordo del collegio.
I commi 2 e 3 dispongono in ordine ai requisiti e alla procedura per la nomina degli assistenti, non disciplinati dalla decisione del Consiglio.
I requisiti sono più ampi di quelli stabiliti per la nomina del membro nazionale, richiedendosi che i giudici o i magistrati del pubblico ministero che esercitano funzione giudiziarie o sono collocati fuori ruolo, possiedano la qualifica almeno di magistrato di tribunale, e che anche i dirigenti dell'amministrazione della giustizia possano essere nominati come assistenti.
Nei casi in cui la nomina di assistente riguardi un magistrato, verrà seguita la medesima procedura prevista per la nomina del membro nazionale, di cui all'articolo 2, comma 2.
Nel caso in cui riguardi un dirigente dell'amministrazione della giustizia la nomina viene disposta direttamente con decreto del ministro e il dirigente viene collocato fuori ruolo.
L'articolo 4 fissa in quattro anni, prorogabile per non più di due anni la durata del mandato per il membro nazionale e per i suoi assistenti.
Quanto al trattamento economico spettante al membro nazionale o agli assistenti, in conformità anche con quanto previsto al punto 4) del preambolo della decisione, esso è comprensivo di quello complessivo corrisposto dallo Stato d'origine e di una indennità comprensiva di ogni altro trattamento all'estero, corrispondente a quella percepita dal primo consigliere (per i magistrati) e dal primo segretario di delegazione (per i dirigenti amministrativi).
L'articolo 5 definisce i poteri esercitati dal membro nazionale di Eurojust, finalizzandoli agli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle indagini ed azioni penali relative ai reati ed alle forme di criminalità di competenza dell'Eurojust e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea e di assistenza delle stesse.
Per la definizione di tali poteri l'articolo in esame rinvia alle disposizioni dell'articolo 6 della decisione del Consiglio. Tuttavia, a fini di chiarezza, tali poteri sono esplicitamente menzionati al comma 2 dell'articolo in esame, sostanzialmente riproducendo le disposizioni della decisione del Consiglio; viene aggiunta, comunque, la previsione della funzione di partecipazione, con funzioni di assistenza, alle attività di una squadra investigativa comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione, in armonia con quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000.
L'articolo 6 definisce i poteri spettanti al collegio dell'Eurojust, operando un rinvio alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione.
L'articolo 7 disciplina i poteri di accesso alle informazioni giudiziarie riconosciuti al membro nazionale, finalizzati al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 3 della decisione. Tali poteri, in particolare, riguardano: la richiesta e lo scambio con l'autorità giudiziaria competente - anche in deroga al principio dell'obbligo del segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale - di informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi; l'accesso alle informazioni contenute nel casellario giudiziale, nel casellario dei carichi pendenti, nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e in quella dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi degli articoli 21 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313, nei registri delle notizie di reato, negli altri istituiti presso gli uffici giudiziari ed in ogni altro pubblico registro.
I passaggi successivi alle richieste di informazioni sopra descritte vengono disciplinati dal comma 2. La richiesta viene trasmessa all'autorità giudiziaria competente. Nella fase delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero che, qualora ravvisi motivi ostativi al suo accoglimento, trasmette la stessa, unitamente al proprio parere al GIP, il quale provvederà con decreto motivato;
Nelle fasi successive provvedono, con decreto motivato, rispettivamente il GUP o il giudice individuato ai sensi dell'articolo 91 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (giudice competente in ordine alle misure cautelari), acquisito il parere del pubblico ministero; il decreto che accoglie o rigetta la richiesta è impugnabile davanti ala Corte di cassazione nel termine di venti giorni dalla sua comunicazione, dal pubblico ministero e dal membro nazionale di Eurojust.
La richiesta all'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen.
Il comma 3 dell'articolo in commento prevede, infine, un obbligo di informativa del procuratore della Repubblica al membro nazionale dell'Eurojust quando il primo proceda ad indagini per forme di criminalità o reati che coinvolgano almeno due Stati membri dell'Unione europea o uno Stato terzo se con quest'ultimo è stato concluso un accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 27, comma 3 della decisione.
L'articolo 8 disciplina la procedura da seguire per la nomina del magistrato da inserire nell'elenco dei giudici che possono far parte dell'autorità di controllo comune indipendente, istituita dall'articolo 23 della decisione, con il compito di assicurare che il trattamento dei dati personali venga effettuato nel rispetto della decisione medesima. La durata dell'incarico è di due anni prorogabili per non più di una volta.
L'articolo 9 disciplina la designazione dei corrispondenti nazionali, di cui all'articolo 12 della decisione. Pertanto, conformemente alle previsioni del citato articolo 12, che demanda al diritto nazionale la disciplina delle relazioni tra i corrispondenti nazionali e le autorità competenti degli Stati membri, sono designati quali corrispondenti nazionali dell'Eurojust: l'Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari della giustizia del Ministero della giustizia; le procure generali della repubblica presso le corti di appello ed infine la Direzione nazionale antimafia.
Va ricordato che per arginare la crescente diffusione dell'attività criminale organizzata, mafiosa e camorristica, sul territorio nazionale, il legislatore ha ritenuto opportuno concentrare in poche mani le indagini preliminari relative a tali reati.
Trattasi dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso (articolo 416-bis del codice penale) o finalizzati al traffico di stupefacenti (articolo n. 74 del testo unico n. 309 del 90) o che comunque ne siano espressione. Le indagini sono concentrate presso la Direzione distrettuale antimafia (DDA), che è un'articolazione della Procura della repubblica presso il Tribunale di ciascun capoluogo di distretto di Corte d'appello.
Per tali indagini funge da GIP (e GUP) quello presso il suindicato tribunale.
Il collegamento ed il coordinamento di tutte le direzioni distrettuali antimafia (DDA) è affidato ad una Direzione nazionale antimafia (DNA) costituita nell'ambito della Procura generale presso la Corte di cassazione. Al suo vertice è il Procuratore nazionale antimafia, scelto dal Consiglio superiore della magistratura tra magistrati con specifica competenza nella lotta alla criminalità organizzata. La DNA si avvale della DIA (Direzione investigativa antimafia), che è un servizio di polizia giudiziaria, strutturato sull'intero territorio nazionale.
L'articolo 10, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 4 della decisione, stabilisce che il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust sia considerato autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/99 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/99 del Consiglio del 25 maggio 1999, relativi alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).
L'articolo 11 dispone in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, prevedendo un onere, a decorrere dal 2003, pari a 362.218,00 euro.
L'articolo 12 dispone, infine, in ordine all'entrata in vigore della legge, stabilendo che essa si verifichi il giorno successivo a quello di pubblicazione.
Si sofferma quindi su alcuni punti, che meritano di essere segnalati. Per quanto riguarda la designazione dei rappresentanti nazionali il disegno di legge prevede che la scelta del membro nazionale sia compiuta tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero con almeno venti anni di servizio, scartando le ipotesi del funzionario di polizia. La nomina spetta al ministro della giustizia che a tal fine acquisisce una valutazione del Consiglio superiore della magistratura su una rosa di candidati tra i quali procederà alla designazione. Il ministro ha altresì facoltà di impartire direttive al membro designato tramite il capo del dipartimento degli affari di giustizia.
È previsto che gli aiutanti del membro nazionale possano essere nominati tra i giudici o magistrati del pubblico ministero, con qualifica almeno di magistrati di tribunale, ovvero tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia.
Per la nomina degli aiutanti scelti tra i magistrati si procede nello stesso modo di quella riguardante il membro nazionale. Se si tratta di dirigente nell'amministrazione la nomina avviene con decreto del ministro. I mandati del membro nazionale e dei suoi aiutanti avranno la durata di quattro anni e sono prorogabili per più di due anni.
Il disegno di legge provvede poi a descrivere in maniera analitica i poteri del collegio e dei membri nazionali, facendo esplicito riferimento alle corrispondenti previsioni della Decisione.
Meritano sul punto di essere segnalati come questioni da approfondire: la facoltà del membro nazionale di sollecitare la autorità giudiziaria competente ad avviare una indagine, ad esercitare una azione penale in ordine a fatti determinati; l'articolo 5, comma 2, lettera a); l'articolo 5, comma 2, lettera h); l'articolo 7, comma 1, lettera a); infine, l'obbligo del pubblico ministero di comunicare al membro nazionale l'esistenza di indagini relative ai reati previsti nella Decisione.
Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.40.
SEDE REFERENTE
Martedì 2 dicembre 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Jole Santelli e Giuseppe Valentino.
La seduta comincia alle 13.40.
(omissis)
Disposizioni per l'attuazione della decisione del Consiglio UE, che istituisce l'Eurojust.
C. 4293 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 ottobre.
Francesco BONITO (DS-U) fa presente che un primo ordine di considerazioni riguarda il ruolo istituzionale che la Decisione 187 attribuisce al Collegio dell'Eurojust ed ai singoli membri nazionali.
L'articolo 2 al comma 1 stabilisce che il membro nazionale deve avere il titolo di magistrato del pubblico ministero, giudice, o funzionario di polizia con pari prerogative. Evidentemente, quest'ultima categoria deve essere individuata con riferimento ad un pubblico ufficiale, che abbia la qualifica di ufficiale di polizia e sia titolare di prerogative pari a quelle del magistrato del pubblico ministero o del giudice. È altrettanto evidente che si deve trattare di qualifiche la cui definizione legale è rimessa completamente alle norme del paese di appartenenza; è altrettanto evidente, tuttavia, che lo Stato membro è limitato nell'esercizio delle sue potestà: pena la violazione della Decisione, la designazione del funzionario di polizia è consentita solo quando le norme interne ne parifichino la posizione nel senso detto. Il disegno di legge tiene quindi conto del fatto che nel nostro sistema il funzionario di polizia versa in una situazione istituzionale che non è minimamente parificabile a quella di un organo giudiziario e, adeguandosi alle indicazioni contenute nella Decisione, si limita a prevedere che la designazione del membro nazionale può riguardare solo pubblici ministeri o giudici, con esclusione dei funzionari di polizia.
Al comma 2 prevede la figura dell'assistente del membro nazionale, assistente cui sono attribuiti poteri di sostituto del membro nazionale.
Gli articoli 6 e 7 elencano le funzioni del collegio e dei membri nazionali di Eurojust, precisando che l'uno e gli altri: possono chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati di accertare che una di esse sia più indicata per avviare un'indagine o azioni penali; assistono le autorità nazionali per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali.
L'articolo 9 al comma 3 stabilisce che ogni Stato definisce la «natura e la portata dei poteri giudiziari che conferisce al proprio membro nazionale nel proprio territorio». L'unica interpretazione possibile di questa norma è che il membro nazionale è comunque titolare di un «potere giudiziario» e che per lo Stato di appartenenza si pone solo un problema di quantità di poteri giudiziari «interni» che esso deve conferire al membro nazionale stesso. Questa conclusione appare corroborata dai rilievi che si sono svolti prima, commentando gli altri articoli della Decisione: qualifica dei soggetti designabili, ruolo che influisce direttamente sull'esercizio dell'azione penale.
Al comma 4 si stabilisce che il membro nazionale ha accesso a certe informazioni «come previsto dall'ordinamento interno per un magistrato del pubblico ministero, un giudice o un funzionario di polizia con pari prerogative». Questa disposizione sembra confermare la fondatezza dei rilievi svolti.
Alla luce di queste precisazioni, formula alcune osservazioni in relazione al disegno di legge.
L'articolo 2, comma 3 prevede che il ministro della giustizia può indirizzare al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni: queste attribuzioni sembrano del tutto estranee al sistema dei rapporti istituzionali tracciato dalla nostra Costituzione, in quanto un organo giudiziario non può ricevere direttive da un organo politico, tanto meno in relazione a competenze che riguardano l'esercizio dell'azione penale. Sottolinea altresì la totale genericità del dettato normativo: il testo del disegno di legge non si perita di indicare nemmeno nelle grandi linee i contenuti ed i limiti di questo potere di «dirigere» né prevede gli eventuali riflessi sul piano istituzionale interno.
L'articolo 3 prevede che l'assistente del membro nazionale può sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni e che gli assistenti possono altresì essere nominati tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia.
Queste disposizioni, nel parlare genericamente di «dirigenti» e nel trascurare se essi debbano appartenere ad un corpo di polizia, sembrano non conformi non solo al dettato costituzionale (tenuto conto della natura giudiziaria delle funzioni che la Decisione 2002/187 attribuisce ai membri nazionali), ma anche allo stesso testo della Decisione 187 la quale, nel prevedere un potere vicario in capo all'assistente, evidentemente presume che questi in base alle norme del suo sistema giuridico nazionale sia titolare di funzioni riconducibili a quelle precisate all'articolo 2.1 della Decisione medesima.
L'articolo 7 attribuisce al membro nazionale il potere di accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale e in quello dei carichi pendenti ed in altri archivi di tipo amministrativo.
Con una scelta che certamente allarga l'ambito delle informazioni che il legislatore europeo ha considerato accessibili, tuttavia, il disegno di legge prevede che il membro nazionale possa richiedere all'autorità giudiziaria informazioni su procedimenti in corso, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Anzi, arriva ad articolare una sorta di rito procedurale secondo un modello che sembra essere quello previsto dal codice di procedura penale in materia di richieste di revoca dei sequestri. Per giunta, si prevede un ricorso per Cassazione, che non si capisce in ordine a quali vizi dovrà decidere.
Non si tiene conto del fatto che la Decisione 187 si limita a prevedere, in capo al membro nazionale, solo un «diritto» di accesso limitato alle informazioni contenute negli archivi; all'articolo 8 regola le ipotesi di «non collaborazione» come fatto rilevante nei rapporti fra le diverse Autorità nazionali; all'articolo 13 prevede lo scambio di informazioni, anche qui come fatto rilevante nei rapporti fra le diverse Autorità nazionali e quindi del tutto estraneo ad ogni intervento del membro nazionale.
Ribadisce le proprie perplessità, invitando a considerare che il membro nazionale - secondo il disegno di legge - è soggetto al potere di direttiva da parte del ministro della giustizia; è nominato dal ministro della giustizia e si trova quindi nella più classica posizione di subalternità verso il ministro, essendo considerato titolare di competenze di tipo amministrativo.
A proposito dei meccanismi di nomina del membro nazionale, previsti dal disegno di legge governativo, rileva come ci si trovi di fronte alla codificazione della prassi che, fin dalla designazione di Caselli, è stata nel senso di riconoscere al ministro della giustizia il potere di nomina.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte si interroga se ciò sia conforme alla Costituzione, se le caratteristiche giudiziarie delle competenze di Eurojust non debbano implicare per necessità che la nomina debba spettare al CSM. E, se in una logica di pura limitazione del danno, non si possano almeno introdurre dei correttivi che potrebbero operare su ciascuno dei seguenti aspetti: secondo il disegno di legge, il ministro forma una rosa di nomi di candidati, su cui è espresso un parere del tutto non vincolante da parte del CSM; il membro nazionale non gode di nessuna garanzia di inamovibilità ed è quindi soggetto al potere di revoca da parte del ministro che lo ha nominato; è titolare di un mandato la cui rinnovabilità alla scadenza costituisce un oggettivo motivo di soggezione nei confronti del potere politico.
Osserva infine che la rosa dei nomi potrebbe essere formata dal CSM; si potrebbe introdurre una clausola di non revocabilità dall'incarico; si potrebbe prevederne una durata maggiore ed escluderne la rinnovabilità.
Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di martedì 16 dicembre 2003. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 14 gennaio 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino e Jole Santelli.
La seduta comincia alle 8.35.
(omissis)
Disposizioni per l'attuazione della decisione del Consiglio UE che istituisce l'Eurojust.
C. 4293.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 2 dicembre 2003.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato 2) ed invita pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere di competenza.
Nino MORMINO (FI), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati in quanto non conformi alla ratio e al testo del disegno di legge e della decisione quadro. Infatti, la decisione quadro e conseguentemente il disegno di legge riconoscono esclusivamente poteri amministrativi in capo all'Eurojust e dei singoli membri nazionali, ed in particolare poteri di coordinamento e iniziativa. A tal proposito fa riferimento in particolare agli articoli 3 e 6 della decisione-quadro, che non conferiscono poteri autoritativi e vincolanti nei confronti delle autorità competenti degli Stati membri. Coerentemente l'articolo 5, comma 2, del disegno di legge attribuisce al membro nazionale sostanzialmente poteri di richiesta di valutazione nei confronti dell'autorità giudiziaria competente. Evidenzia inoltre che nonostante l'articolo 9 della decisione-quadro preveda che ciascuno stato membro possa definire discrezionalmente la natura e la portata dei poteri giudiziari da attribuire al proprio membro nazionale, in considerazione della disciplina dell'ordinamento giudiziario interno, sarebbe inopportuno attribuire potestà giudiziaria al membro nazionale.
Il sottosegretario Jole SANTELLI si associa al parere e alle considerazioni del relatore, evidenziando che l'intento della decisione-quadro è quella di attribuire poteri amministrativi di coordinamento e di iniziativa all'Eurojust.
Francesco BONITO (DS-U) ritiene che il parere espresso dal relatore e dal Governo non sia conforme al quadro comunitario in quanto ripetutamente il testo della decisione quadro fa riferimento al potere di avviare l'azione penale, tipico strumento dell'attività giudiziaria. Auspica che nel prosieguo dell'esame il relatore ed il Governo possano rivedere la propria posizione sugli emendamenti.
Chiede infine che gli emendamenti vengano esaminati e votati in una successiva seduta.
Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 14 gennaio 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Michele Giuseppe Vietti e Jole Santelli.
La seduta comincia alle 15.20.
(omissis)
Disposizioni per l'attuazione della decisione del Consiglio UE che istituisce l'Eurojust.
C. 4293.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo nella seduta antimeridiana di mercoledì 14 gennaio 2004.
Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella seduta antimeridiana il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il parere di competenza sugli emendamenti presentati.
Francesco BONITO (DS-U) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.1 volto a sanare una incostituzionalità del disegno di legge del Governo nella parte in cui prevede che un organo giudiziario, quale è il membro nazionale di Eurojust, sia designato dal ministro anziché dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Gaetano PECORELLA, presidente, invita la Commissione a riflettere sulla mancata previsione nel provvedimento in esame di una disposizione che consenta espressamente al magistrato designato dal ministro di rifiutare l'incarico.
La Commissione respinge l'emendamento Bonito ed altri 2.1.
Francesco BONITO (DS-U) sottolinea che anche l'emendamento 2.2 è volto a rendere costituzionale il provvedimento essendo l'emendamento volto ad eliminare il potere di impartire direttive al membro nazionale di Eurojust da parte del ministro.
Sergio COLA (AN) dichiara di non condividere l'emendamento Bonito ed altri 2.2 in quanto esso presuppone che al membro nazionale di Eurojust siano attribuiti poteri giurisdizionali. In realtà la decisione quadro, come si prevede espressamente all'articolo 5, attribuisce al membro nazionale unicamente poteri amministrativi di coordinamento e di impulso delle indagini nei confronti delle autorità giurisdizionali nazionali.
Francesco BONITO (DS-U) osserva che il contenuto della decisione quadro porta a conclusioni del tutto opposte rispetto a quelle formulate dall'onorevole Cola. In essa si prevede espressamente che Eurojust coopera direttamente con le giurisdizioni nazionali relativamente all'esercizio dell'azione penale, la cui natura giurisdizionale è pacifica. Si tratta quindi di un organo internazionale al quale sono attribuite funzioni giurisdizionali.
La Commissione respinge l'emendamento Bonito ed altri 2.2.
Francesco BONITO (DS-U) illustra l'emendamento 3.1 che ha per oggetto gli assistenti del membro nazionale di Eurojust. In particolare, proprio in considerazione della natura giurisdizionale dei poteri dell'organo in oggetto, si prevede che l'assistente debba essere nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura e debba essere necessariamente un magistrato.
Pierluigi MANTINI (MARGH-U) dichiara di condividere la ratio alla quale si ispira l'emendamento in esame, in quanto ritiene che Eurojust sia un organo internazionale al quale sono attribuite funzioni giurisdizionali.
La Commissione respinge gli emendamenti Bonito ed altri 3.1 e 3.2.
Francesco BONITO (DS-U) illustra l'emendamento 4.1 volto ad assicurare una maggiore autonomia al membro nazionale di Eurojust nell'espletazione delle proprie funzioni, rispetto alle istanze della politica.
La Commissione respinge l'emendamento Bonito ed altri 4.1.
Francesco BONITO (DS-U) illustra l'emendamento 4.2 volto ad estendere al membro nazionale di Eurojust le medesime prerogative previste per i magistrati ordinari dall'articolo 107 della Costituzione. Osserva a tale proposito che dal disegno di legge del Governo si evince che al ministro è attribuito il potere di revocare discrezionalmente il membro nazionale designato.
Il sottosegretario Jole SANTELLI evidenzia l'incoerenza dell'emendamento 4.2 rispetto alla organizzazione di Eurojust quale organo collegiale del quale il membro nazionale è una componente. La responsabilità del membro nazionale è nei confronti della Commissione.
Pierluigi MANTINI (MARGH-U) ritiene che l'emendamento 4.2 possa essere riformulato specificando che la responsabilità del membro nazionale deve essere riferita all'ambito di funzionamento di Eurojust.
Sergio COLA (AN) ritiene che la questione oggetto dell'emendamento in esame possa essere risolta facendo riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 della decisione quadro, secondo cui i membri nazionali sono soggetti all'ordinamento interno dello stato membro per quanto riguarda il loro statuto. Dichiara comunque di essere contrario all'emendamento 4.2, in quanto esso presuppone la natura giurisdizionale di Eurojust.
Nino MORMINO (FI), relatore, dopo aver sottolineato la natura amministrativa di Eurojust ribadisce la propria contrarietà all'emendamento 4.2.
La Commissione respinge gli emendamenti Bonito ed altri 4.2, 7.1, 8.1 e 9.1.
Gaetano PECORELLA, presidente, dopo aver assicurato che il disegno di legge in esame, così come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
ALLEGATO 2
Disposizioni per l'attuazione della decisione del Consiglio UE che istituisce l'Eurojust. (C. 4293).
EMENDAMENTI
ART. 2.
Al comma 1, sostituire le parole: con decreto del Ministro della giustizia, con le seguenti: dal Consiglio Superiore della Magistratura di concerto con il Ministro della giustizia.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
2. 1.Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini.
Al comma 3, sostituire la parola: direttive con le parole: raccomandazioni ed informazioni utili.
2. 2.Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini.
ART. 3
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
Gli assistenti del membro nazionale sono nominati dal Consiglio Superiore della magistratura di concerto con il Ministro della giustizia e collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.
3. 1.Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini.
Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 2.Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini.
ART. 4.
Al comma 1, sostituire la parola: quattro con la parola: sei.
Conseguentemente sostituire le parole da: e sono prorogabili fino alla fine, con le parole: e non sono rinnovabili.
4. 1.Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust ed i suoi assistenti sono inamovibili. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 107 della Costituzione.
4. 2.Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini.
ART. 7.
Al comma 1, lettera a), sopprimere l'inciso da: anche in deroga fino a: procedura penale.
7. 1.Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini.
ART. 8.
Al comma 1, sostituire le parole da: Con decreto fino a: è nominato con le seguenti: Di concerto con il Ministro della giustizia il Consiglio Superiore della magistratura nomina.
8. 1.Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini.
ART. 9.
Al comma 1, sopprimere le parole da: l'Ufficio II della direzione fino a: Ministero della giustizia.
9. 1.Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini.
SEDE REFERENTE
Martedì 2 marzo 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il Ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.
La seduta comincia alle 14.35.
(omissis)
Disposizioni per l'attuazione della decisione del Consiglio UE che istituisce l'Eurojust.
C. 4293 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, V e XIV. In particolare le Commissioni I e XIV hanno espresso un parere favorevole mentre la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole con una condizione.
Nino MORMINO (FI), relatore, propone l'emendamento 11.10 al fine di recepire la condizione della Commissione bilancio (vedi allegato 2).
La Commissione approva l'emendamento 11.10 del relatore e delibera di conferire mandato allo stesso relatore, onorevole Mormino, di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge così come risultante dall'esame degli emendamenti. Delibera altresì di chiedere di essere autorizzata a riferire oralmente.
Gaetano PECORELLA, presidente, si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove sulla base della indicazione dei gruppi.
La seduta termina alle 16.15.
Disposizioni per l'attuazione della decisione del Consiglio UE, che istituisce l'Eurojust. C. 4293.
ULTERIORE EMENDAMENTO DEL RELATORE
ART. 11.
Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa annua di euro 362.218,00 a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
11. 10.Il Relatore.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 3 febbraio 2004. - Presidenza del Presidente Pierantonio ZANETTIN.
La seduta comincia alle 10.30.
(omissis)
Disposizioni per l'attuazione della decisione del Consiglio UE, che istituisce l'Eurojust.
C. 4293 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Pierantonio ZANETTIN, presidente e relatore, fa presente che il disegno di legge in esame è diretto a dar seguito nell'ordinamento interno alla decisione del Consiglio che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (Dec. 28/2/2002, n. 2002/187/GAI, cfr. infra) al fine di assicurarne l'efficacia nell'ordinamento interno e di conformare alla stessa la legislazione nazionale. Atteso che nel corso dell'esame presso la commissione giustizia non sono state approvate modifiche al testo originario del disegno di legge, illustra brevemente i contenuti del provvedimento, soffermandosi, in particolare, sui poteri riconosciuti al membro nazionale di Eurojust ai sensi dell'articolo 5. Tale disposizione finalizza le attribuzioni del membro nazionale agli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle indagini ed azioni penali relative ai reati ed alle forme di criminalità di competenza dell'Eurojust e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea e di assistenza delle stesse. Nel ritenere, alla luce di un'attenta analisi, che i poteri del membro nazionale di Eurojust possano essere considerati di natura sostanzialmente amministrativa, è dell'avviso che non sussistano dubbi in ordine alla congruità di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del disegno di legge, ai sensi del quale è attribuito al Ministro della giustizia, un potere di direttiva nei confronti del membro nazionale. Conseguentemente, propone di esprimere parere favorevole.
Sesa AMICI (DS-U), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore, che ha ritenuto di configurare come di natura sostanzialmente amministrativa le attribuzioni riconosciute dal disegno di legge in capo al membro nazionale, manifesta perplessità in ordine alla qualificazione di Eurojust come organo non avente alcuna funzione giurisdizionale. Preannuncia pertanto un voto di astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 6).
Disposizioni per l'attuazione della decisione del Consiglio UE, che istituisce l'Eurojust (C. 4293 Governo).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il disegno di legge C. 4293, recante disposizioni per l'attuazione della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità;
rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto d'asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Giovedì 12 febbraio 2004. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.
La seduta comincia alle 10.
Disposizioni per l'attuazione della decisione del Consiglio UE, che istituisce l'Eurojust.
C. 4293 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).
Il Comitato inizia l'esame.
Marino ZORZATO (FI), relatore, illustra il provvedimento che è diretto a dare attuazione alla decisione del Consiglio dell'Unione europea che ha istituito Eurorjust. Ricorda che gli articoli 2, 3 e 4 prevedono la nomina di un membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e la possibilità che tale membro sia coaudivato da un assistente o, in caso di necessità e previo accordo del collegio di Eurojust, da più assistenti, in numero non superiore a tre. A tale proposito, ritiene necessario che il Governo confermi che ai membri nazionali dell'Eurojust ed agli assistenti non potranno essere corrisposti a carico del bilancio dello Stato ulteriori emolumenti oltre all'indennità già prevista. In relazione poi all'articolo 8 del provvedimento, che prevede che nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'Autorità di controllo europea sul trattamento dei dati personali figuri un giudice nominato dal Ministro della giustizia, osserva che è opportuna la conferma da parte del Governo che alle relative spese si provvede a carico del bilancio delle Comunità europee. Segnala che l'autorizzazione di spesa del provvedimento, pari a 362.218 euro, e la relativa copertura finanziaria mediante parziale utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, devono essere aggiornate al nuovo triennio 2004-2006, prevedendo la decorrenza dell'onere dall'anno 2004. Fa infine presente che l'autorizzazione di spesa, dal punto di vista formale, non appare pienamente conforme alla disciplina dettata dall'articolo 11-ter comma 1 della legge n. 468 del 1978, in quanto non indica la disposizione a cui si riferisce l'autorizzazione di spesa.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA chiede un rinvio dell'esame per poter approfondire i profili problematici di carattere finanziario del provvedimento.
Gaspare GIUDICE, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Mercoledì 25 febbraio 2004. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianluigi Magri.
La seduta comincia alle 9.10.
(omissis)
Disposizioni per l'attuazione della decisione del Consiglio UE, che istituisce l'Eurojust.
C. 4293 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).
Il Comitato prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2004.
Marino ZORZATO (FI), relatore, ricorda che l'esame del provvedimento era iniziato in data 12 febbraio 2004. In quella seduta, era stato rilevata l'esigenza di aggiornare al nuovo triennio 2004-2006 l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria, prevedendo la decorrenza dell'onere dall'anno 2004.
Il sottosegretario Gianluigi MAGRI dichiara che, ad un esame più approfondito, il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario. Concorda, inoltre, con le considerazione del relatore circa l'esigenza di aggiornare al triennio 2004-2006 la clausola di copertura.
Marino ZORZATO (FI), relatore, formula, quindi, la seguente proposta di parere:
«Sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 11, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa annua di euro 362.218,00 a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».
Il Comitato approva la proposta di parere.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 28 gennaio 2004. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Giancarlo INNOCENZI.
La seduta comincia alle 13.25.
(omissis)
Disposizioni per l'attuazione della decisione del Consiglio UE che istituisce l'Eurojust.
C. 4293 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Marco AIRAGHI (AN), relatore, rileva che il disegno di legge in esame (A.C. 4293) dà attuazione nell'ordinamento nazionale alla Decisione del Consiglio n. 2002/187/GAI che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità. La Decisione n. 2002/187/GAI è stata adottata allo scopo di migliorare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri nella lotta contro le gravi forme di criminalità. In tal senso, come evidenziato nell'analisi del quadro normativo che accompagna il disegno di legge, la creazione, mediante l'istituzione dell'unità Eurojust, di un organismo europeo con compiti di coordinamento delle indagini ed azioni penali che interessino più Stati membri, rappresenta una assoluta novità, rispetto al quadro normativo vigente. La Decisione n. 2002/187/GAI è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (6 marzo 2002) ma, pur essendo vincolante per gli Stati membri, non ha un'efficacia immediata, dovendo gli stessi recepirne le disposizioni in coerenza con le rispettive legislazioni nazionali. Ricorda che l'articolo 42 della Decisione prevede, in particolare, che gli Stati membri, se necessario, conformano la loro legislazione nazionale alla decisione quanto prima e in ogni caso entro il 6 settembre 2003. Precisa che, nonostante il Governo sia stato ripetutamente accusato di rallentare l'iter di Eurojust e di essere in grave ritardo nell'attuazione oggi in discussione, in realtà ad oggi solo Portogallo e Finlandia hanno attuato la Decisione del Consiglio e l'Italia, con l'odierno provvedimento, è tra i primi paesi europei ad attuare la Decisione.
Sottolinea quindi che l'istituzione di Eurojust si inserisce in un quadro normativo di cooperazione giudiziaria penale che già aveva visto l'istituzione della rete giudiziaria europea, l'azione comune 98/428/GAI del 29 giugno 1998, con lo scopo di creare una rete diffusa sul territorio dell'Europa in grado di fornire un supporto informativo e linguistico per lo svolgimento delle attività di rogatoria, e del ruolo dei magistrati di collegamento.
Ricorda che il Terzo pilastro dell'Unione europea è rappresentato dalla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (c.d. GAI, artt. 29-42 del Trattato dell'Unione europea). In particolare, l'articolo 29 del Trattato di Amsterdam sull'Unione europea si prefigge lo scopo di garantire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia. Al fine di rafforzare la lotta contro la criminalità, il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha deciso l'istituzione di un'unità di cooperazione giudiziaria permanente, denominata Eurojust, con il compito di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata e di assicurare il coordinamento delle attività svolte dalle autorità nazionali competenti in materia penale. Successivamente, nel corso della Conferenza intergovernativa di Nizza del 7-10 dicembre 2000, i Capi di Stato e di governo hanno deciso di modificare l'articolo 31 del Trattato UE inserendovi la menzione e la descrizione delle attività di Eurojust. Ricorda che proprio a seguito della Conferenza di Nizza il consiglio dei Ministri della Giustizia e degli Affari interni dell'Unione europea ha adottato una decisione il 14 dicembre 2000 con la quale ha dato vita all'unità provvisoria di cooperazione giudiziaria, cosiddetta Pro-Eurojust, destinata ad operare fino alla definitiva istituzione di Eurojust. Ciò è avvenuto il 28 febbraio 2002, quando il Consiglio GAI ha adottato la Decisione che istituisce Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.
Ricorda che la cooperazione giudiziaria in materia penale e l'Eurojust sono stati materia di discussione nel corso dei lavori della Convenzione europea che, nella sessione dell'11, 12 e 13 giugno 2003, ha definito il testo del progetto di Trattato costituzionale, presentato al Consiglio europeo di Salonicco (19-20 giugno 2003). In particolare, l'articolo III-174 del progetto di Trattato costituzionale prevede che l'Eurojust abbia il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e dall'Europol. Ricorda inoltre che la Commissione aveva presentato, il 13 dicembre 2001, un libro verde atto comunitario n. COM(2001)715 per rilanciare il dibattito sull'istituzione di una procura europea. Rileva come perplessità e contrarietà di vari Stati membri erano emerse dall'esame della proposta nel corso del Consiglio giustizia e affari interni del 28 febbraio 2002, del Consiglio Ecofin del 5 marzo 2002 e di un'audizione organizzata dalla Commissione il 16 e 17 settembre 2002, in conseguenza dei quali il 19 marzo 2003 la Commissione ha quindi presentato il nuovo contributo con l'atto n. COM(2003)128, nel quadro della preparazione della revisione dei trattati. La Decisione n. 2002/187/GAI del Consiglio ha previsto quindi che l'organismo Eurojust, organo dell'Unione europea dotato di personalità giuridica, sostituisca in via definitiva il precedente organismo provvisorio. Ricorda che Eurojust ha sede a L'Aja. Per quanto riguarda la composizione, ai sensi dell'articolo 2 della Decisione, ciascuno Stato dell'Unione deve distaccare presso Eurojust un membro nazionale che, in base ai singoli ordinamenti interni, abbia il titolo di magistrato del pubblico ministero, di giudice o di funzionario di polizia con pari prerogative. I membri nazionali sono soggetti all'ordinamento interno dello Stato membro che li nomina: i loro poteri giudiziari, la durata del loro mandato e le forme e modalità dei loro rapporti con le altre autorità giudiziarie nazionali e straniere debbono essere disciplinati dagli ordinamenti interni degli Stati, ai sensi dell'articolo 9. Quanto agli obiettivi e alle competenze, ai sensi degli articoli 3 e 4, la Decisione prevede che Eurojust rafforzi la lotta contro le forme gravi di criminalità, in particolare organizzata, che trascendendo la dimensione nazionale investono più di uno Stato. In base agli articoli 5, 6, 7 e 10 Eurojust può esercitare le proprie funzioni sia attraverso i suoi membri nazionali che sia attraverso il collegio; in ogni caso, Eurojust può chiedere, con atto motivato rivolto alle competenti autorità nazionali, di valutare se avviare un'indagine penale, di porre in essere un'attività di coordinamento, di istituire una squadra investigativa comune o di comunicare le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni.
Sottolinea che Eurojust può trattare soltanto i dati riguardanti le persone che sono oggetto di un'indagine, le vittime e i testimoni. In tal senso, nell'ambito di Eurojust, un membro del personale è appositamente designato alla protezione dei dati, ne garantisce la legittimità del trattamento, nonché la registrazione per iscritto della trasmissione e ricezione dei dati. Tutte le attività di Eurojust sono sottoposte al controllo di un'autorità indipendente con il compito di assicurare che il trattamento dei dati personali venga effettuato nel rispetto della presente decisione. L'autorità di controllo comune si riunisce periodicamente nonché su convocazione del suo presidente, designato dallo Stato membro che esercita la Presidenza di turno dell'Unione.
Sottolinea che la Decisione del Consiglio prevede inoltre che nello svolgimento delle proprie funzioni, Eurojust possa intrattenere rapporti privilegiati con la rete giudiziaria europea, con l'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e con i magistrati di collegamento degli Stati membri; ai sensi degli articoli 26 e 27, ha, inoltre, facoltà di stringere accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni o organismi internazionali per il tramite del Consiglio, per lo scambio di informazioni o il distacco di funzionari. L'articolo 32 della Decisione prevede quindi che il Consiglio e il Parlamento europeo vengano informati periodicamente sulle attività condotte da Eurojust e sulla situazione della criminalità nell'Unione. In ogni caso, nella relazione annuale indirizzata al Consiglio, Eurojust può formulare, per il tramite del suo presidente, proposte volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale e la Commissione, pienamente associata ai lavori di Eurojust, ai sensi dell'articolo 11, concorda con tale organo le modalità pratiche di collaborazione.
Ricorda che il disegno di legge del Governo A.C. 4293, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla II Commissione Giustizia, non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente; tutti gli emendamenti presentati sono stati infatti respinti. Il testo del disegno di legge si compone di 12 articoli ed è diretto a dar seguito nell'ordinamento interno alla decisione del Consiglio, al fine di assicurarne l'efficacia e di conformare alla stessa la legislazione nazionale. Si rende necessaria l'emanazione di una normativa nazionale, peraltro, anche per la definizione e disciplina di alcuni aspetti, quali ad esempio la determinazione delle modalità di distacco del membro nazionale, la definizione del suo statuto, non specificamente trattati dalla decisione del Consiglio e da quest'ultima demandati alla legislazione dei singoli Stati. Ricorda che l'articolo 1 definisce la finalità e l'oggetto dell'intervento normativo, diretto a dare attuazione alla decisione del 28 febbraio 2002 dell'Unione europea che istituisce l'Eurojust. L'articolo 2 del disegno di legge disciplina la nomina del membro nazionale e i poteri del ministro della giustizia in tale ambito. La nomina è disposta con decreto del Ministro della giustizia ed è richiesto che il membro nazionale rivesta la qualità di giudice o magistrato del pubblico ministero - tanto nel caso in cui sia nell'esercizio di funzioni giudiziarie che in quello in cui sia collocato fuori ruolo e abbia almeno venti anni di anzianità di servizio. In ogni caso, il magistrato nominato che si trovi al momento della nomina nell'esercizio di funzioni giudiziarie è collocato fuori ruolo. Il Ministro della giustizia quindi definisce e sottopone al Consiglio superiore della Magistratura un elenco di candidati, nell'ambito del quale si riserva di effettuare la nomina, e sul quale acquisirà le valutazioni autonomamente formulate dal Consiglio medesimo. Al contempo, il Ministro della giustizia può, tramite il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzare al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni.
Sottolinea che l'articolo 3 del disegno di legge prevede che il membro nazionale possa essere coadiuvato da un assistente; il numero degli assistenti può tuttavia arrivare fino a tre in caso di necessità e previo accordo del collegio. I commi 2 e 3 del medesimo articolo dispongono in ordine ai requisiti e alla procedura per la nomina degli assistenti, non disciplinati dalla decisione del Consiglio. In questo caso, i requisiti sono più ampi di quelli stabiliti per la nomina del membro nazionale, richiedendosi che i giudici o i magistrati del pubblico ministero che esercitano funzioni giudiziarie o sono collocati fuori ruolo, possiedano la qualifica almeno di magistrato di tribunale, e che anche i dirigenti dell'amministrazione della giustizia possano essere nominati come assistenti. Nei casi in cui la nomina di assistente riguardi un magistrato, è previsto che sia seguita la medesima procedura prevista per la nomina del membro nazionale, di cui all'articolo 2, comma 2. Nel caso in cui riguardi un dirigente dell'amministrazione della giustizia la nomina viene disposta direttamente con decreto del Ministro e il dirigente viene collocato fuori ruolo. L'articolo 4 fissa la durata del mandato per il membro nazionale e per i suoi assistenti in un periodo di quattro anni, prorogabile per non più di due anni, mentre il successivo articolo 5 definisce i poteri esercitati dal membro nazionale di Eurojust, finalizzandoli agli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento di indagini ed azioni penali relative ai reati ed alle forme di criminalità di competenza dell'Eurojust e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea e di assistenza delle stesse. Per la definizione di tali poteri l'articolo in esame rinvia alle disposizioni dell'articolo 6 della decisione del Consiglio. In ogni caso, i poteri sono esplicitamente menzionati al comma 2 dell'articolo in esame, sostanzialmente riproducendo le disposizioni della decisione del Consiglio; è aggiunta, comunque, la previsione della funzione di partecipazione, con funzioni di assistenza, alle attività di una squadra investigativa comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione, in armonia con quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000. Il medesimo articolo 6 disciplina poi i poteri spettanti al collegio dell'Eurojust, operando un rinvio alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione.
Osserva che l'articolo 7 disciplina i poteri di accesso alle informazioni giudiziarie riconosciuti al membro nazionale, finalizzati al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 3 della decisione. L'articolo 8 disciplina invece la procedura da seguire per la nomina del magistrato da inserire nell'elenco dei giudici che possono far parte dell'autorità di controllo comune indipendente, istituita dall'articolo 23 della decisione, con il compito di assicurare che il trattamento dei dati personali venga effettuato nel rispetto della decisione medesima. La durata dell'incarico è di due anni prorogabili per non più di una volta. L'articolo 9 disciplina la designazione dei corrispondenti nazionali, di cui all'articolo 12 della decisione; pertanto, conformemente alle previsioni del citato articolo 12, che demanda al diritto nazionale la disciplina delle relazioni tra i corrispondenti nazionali e le autorità competenti degli Stati membri, sono designati quali corrispondenti nazionali dell'Eurojust: l'Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari della giustizia del Ministero della giustizia; le Procure generali della Repubblica presso le corti di appello ed infine la Direzione nazionale antimafia. L'articolo 10, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 4 della decisione, stabilisce invece che il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust sia considerato autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/99 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/99 del Consiglio del 25 maggio 1999, relativi alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). L'articolo 11 infine dispone in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, prevedendo un onere, a decorrere dal 2003, pari a 362.218,00 euro, mentre l'articolo 12 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione.
Sottolinea che il disegno di legge in esame coinvolge in primo luogo il Ministro della giustizia, ai fini della nomina del membro nazionale dell'Eurojust e dei suoi assistenti, nonché, qualora si tratti di magistrati, il Consiglio superiore della magistratura. Il Ministro della giustizia è altresì coinvolto in relazione all'esercizio del potere, allo stesso attribuito dall'articolo 2, comma 3, di indirizzare al membro nazionale, tramite il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, direttive per l'esercizio delle sue funzioni.
Oltre poi al membro nazionale ed ai suoi assistenti, esso investe principalmente le autorità giudiziarie, in relazione alle attività di indagine e processuali, dalle stesse svolte, in relazione ai reati ed alle forme di criminalità di competenza dell'Eurojust che interessino più Stati membri. In relazione a tali indagini ed azioni penali evidenzia che potranno essere esercitati i poteri attribuiti al membro nazionale ed al collegio dell'Eurojust, ai fini del coordinamento delle indagini e azioni penali medesime e del miglioramento della cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri interessati. Le autorità nazionali saranno altresì coinvolte in quanto destinatarie delle richieste di accesso alle informazioni giudiziarie indirizzate loro dal membro nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), nonché in quanto investite dell'obbligo di informativa previsto dal comma 3 del medesimo articolo 7.
Ribadisce che il disegno di legge in esame non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente in Commissione di merito. Nel corso dell'esame preliminare erano stati evidenziati peraltro alcuni profili di rilievo per la competenza della XIV Commissione che meritano di essere ricordati ai fini dell'espressione del parere. In particolare, era stato evidenziato come il potere del ministro, disciplinato all'articolo 2, comma 3, di indirizzare al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni sembrerebbe essere del tutto estraneo al sistema dei rapporti istituzionali tracciato dalla nostra Costituzione, in quanto un organo giudiziario non può ricevere direttive da un organo politico, tanto meno in relazione a competenze che riguardano l'esercizio dell'azione penale. Si è evidenziato quindi che il membro nazionale - secondo il disegno di legge del Governo - sarebbe soggetto al potere di direttiva da parte del ministro della giustizia, essendo da questi nominato e quindi in una posizione di subalternità verso il ministro, essendo considerato titolare di competenze di tipo amministrativo. Nel corso dell'esame in Commissione è stato quindi evidenziato come, a proposito dei meccanismi di nomina del membro nazionale previsti dal disegno di legge governativo, ci si trovi di fronte alla codificazione della prassi che, fin dalla designazione di Caselli, è stata nel senso di riconoscere al ministro della giustizia il potere di nomina, mentre alcuni deputati dell'opposizione hanno rappresentato l' opportunità di rimettere la nomina medesima al CSM, o quanto meno riconoscere all'organo di autogoverno dei magistrati e non al Ministro il potere di definizione dell'elenco dei candidati. Ricorda che è stato altresì evidenziato che mancherebbe inoltre nel testo del disegno di legge qualsiasi riferimento ai contenuti e ai limiti al potere di «dirigere», riconosciuto al Ministro. Ancora: l'articolo 3 del disegno di legge in esame nel prevedere che l'assistente del membro nazionale può sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni e che gli assistenti possono altresì essere nominati tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia, si riferisce genericamente a «dirigenti» e trascura se essi debbano appartenere ad un corpo di polizia, in contrasto con il testo della Decisione 187. Questa ultima infatti, nel prevedere un potere vicario in capo all'assistente, dovrebbe far presumere che il medesimo assistente in base alle norme del proprio sistema giuridico nazionale sia titolare di funzioni riconducibili a quelle precisate all'articolo 2.1 della Decisione medesima.
Sottolinea ancora che una parte dell'opposizione in Commissione Giustizia in ordine, poi, all'articolo 7, che attribuisce al membro nazionale il potere di accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale e in quello dei carichi pendenti ed in altri archivi di tipo amministrativo, ha evidenziato come il disegno di legge del Governo non avrebbe tenuto conto del fatto che la Decisione del Consiglio si limiterebbe in realtà a prevedere, in capo al membro nazionale, solo un «diritto» di accesso limitato alle informazioni contenute negli archivi; mentre l'articolo 8 regola le ipotesi di «non collaborazione» come fatto rilevante nei rapporti fra le diverse Autorità nazionali e il successivo articolo 13 prevede lo scambio di informazioni, come fatto rilevante nei rapporti fra le diverse Autorità nazionali, rimanendo del tutto estraneo ogni intervento del membro nazionale.
Ricorda che queste osservazioni sono state già superate nel corso della discussione presso la Commissione Giustizia, poiché è da rilevare innanzitutto che, come ribadito dal relatore del provvedimento nel corso dell'esame di merito e confermato dal rappresentante del Governo, la Decisione del Consiglio e il disegno di legge in esame riconoscono esclusivamente poteri amministrativi di coordinamento e iniziativa in capo all'Eurojust e ai singoli membri nazionali. Sottolinea in particolare che gli articoli 3 e 6 della Decisione non conferiscono poteri autoritativi e vincolanti nei confronti delle autorità competenti degli Stati membri, così come l'articolo 5, comma 2, del disegno di legge A.C. 4293 attribuisce al membro nazionale poteri di richiesta di valutazione nei confronti dell'autorità giudiziaria competente; in sostanza poteri amministrativi di coordinamento e di impulso delle indagini nei confronti delle autorità giurisdizionali nazionali. Aggiunge inoltre che malgrado l'articolo 9 della Decisione del Consiglio preveda che ciascuno Stato membro possa definire discrezionalmente la natura e la portata dei poteri giudiziari da attribuire al proprio membro nazionale, in considerazione della disciplina dell'ordinamento giudiziario interno, sarebbe inopportuno attribuire potestà giudiziaria al membro nazionale.
Considera peraltro l'opportunità di prevedere una disposizione che consenta espressamente al magistrato designato dal ministro di rifiutare l'incarico, così come evidenziato anche dal Presidente della II Commissione.
Propone quindi di esprimere parere favorevole (vedi allegato 2).
Alberta DE SIMONE (DS-U) rileva che nell'ambito di un provvedimento in cui vi è un ritardo molto comune ai Paesi dell'Unione, e che prevede la cooperazione per contrastare forme gravi di criminalità organizzata e che è quindi di tipo penale e non amministrativo, il provvedimento in esame recepisce la decisione del Consiglio commettendo macroscopici errori di merito. Ritiene infatti vi sia una sovrapposizione arbitraria del potere politico a quello giudiziario con una violazione del principio della separazione dei poteri. Evidenzia infatti che il membro nazionale dell'Eurojust è espressione del potere politico anche se la natura dell'organismo è di ordine giudiziario. Sulla proposta del ministro della giustizia, infatti, il Consiglio superiore della magistratura può esprimere solo una valutazione consultiva non vincolante.
Sottolinea inoltre che il disegno di legge in esame prevede che al membro nazionale possano essere affiancati assistenti di nomina ministeriale, presi nell'ambito della funzione di dirigenti, i quali pur non avendo le funzioni dell'organo giudiziario possono in sostituzione svolgere le funzioni del membro, con violazione delle norme previste dal codice di procedura penale, che prevede che le indagini possano essere svolte oltre che dal magistrato solo dagli organi di polizia giudiziaria. Vi sono quindi delle forzature e degli elementi di contraddittorietà nel provvedimento in esame, anche in considerazione del fatto, ed è il terzo aspetto, che il membro nazionale o i sostituti possano richiedere informazioni che siano coperte dal segreto istruttorio alle autorità nazionali inquirenti.
Preannuncia quindi il voto contrario dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, rappresentando l'esigenza di consentire un ulteriore approfondimento sul provvedimento in esame, per superare le perplessità evidenziate.
Giacomo STUCCHI, presidente, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere un parere sui profili di compatibilità comunitaria sulle proposte di legge al suo esame, mentre i rilievi sui profili sostanziali devono essere valutati nell'ambito delle rispettive Commissioni di merito.
Andrea DI TEODORO (FI) osserva che l'organismo Eurojust è attivo dal febbraio 2002 e rientra nel cosiddetto terzo pilastro, quale forma di accordo intergovernativo all'interno del Consiglio europeo tra i governi nazionali per dare un supporto alle autorità giudiziarie nazionali sulle fattispecie criminali più gravi, già ricordate dal relatore e dalla stessa collega De Simone. Non si tratta di atti comunitari, quindi, a cui bisogna dare attuazione ma di una decisione di collaborazione intergovernativa a cui i rispettivi Esecutivi devono dare attuazione. Ritiene quindi ovvio che vi debba essere un collegamento tra Eurojust e il Governo dello Stato membro che è chiamato a nominare il componente che lo rappresenta all'interno di quell'organismo. Non si tratta quindi di una sorta di procura europea ma di una struttura di coordinamento amministrativo, in cui la funzione dei singoli membri è quella definire un raccordo tra i diversi Paesi. Sottolinea in tal senso che non esiste la possibilità di violare il segreto istruttorio da parte dei componenti di Eurojust poiché l'autorità giudiziaria alla quale l'eventuale richiesta è formulata può sempre delegare il proprio assenso in virtù del rispetto dell'attività istruttoria. Ribadisce infatti che in base all'ordinamento nazionale, il codice di procedura penale prevede che il giudice per le indagini preliminari, o nella fase successiva il giudice dell'udienza preliminare, può opporre il diniego all'accesso delle informazioni richieste.
Ribadisce quindi che le perplessità espresse in riferimento ai profili evidenziati non appaiono fondate. Preannuncia quindi il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Giacomo STUCCHI, presidente, ringrazia il deputato Di Teodoro per il suo intervento articolato, ribadendo peraltro che la Commissione di merito avrà la competenza sui profili evidenziati. Rileva in ogni caso che pur apprezzando nel merito l'osservazione formulata dal relatore nella propria proposta di parere, riterrebbe opportuno limitarsi alla sua indicazione in premessa.
Giorgio CONTE (AN) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, rilevando che il provvedimento accoglie anche le osservazioni formulate a suo tempo dal Capo dello Stato, a garanzia del carattere di imparzialità e di rispetto reciproco dei poteri di cui il provvedimento è espressione. In particolare, sottolinea che il disegno di legge prevede che il pubblico ministero ha il potere di negare l'acceso non solo alla richiesta di informazioni su indagini che contengono notizie riservate, ma anche a quelle considerate non riservate; dopodiché un giudice con decreto motivato impugnabile in Cassazione può decidere se la richiesta è da accogliere o da rigettare. Ribadisce quindi che si tratta di un organismo che ha solo poteri amministrativi e di coordinamento, non autoritativi e vincolanti.
Marco AIRAGHI (AN), relatore, alla luce delle osservazioni svolte sottolinea l'opportunità di considerare il provvedimento in esame nei limiti dei profili di competenza della Commissione. Accoglie quindi la proposta del presidente Stucchi e riformula la propria proposta di parere, nel senso di esprimere parere favorevole, senza osservazioni (vedi allegato 2).
Giacomo STUCCHI (LNFP), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la nuova formulazione della proposta di parere del relatore.
La Commissione approva quindi la nuova formulazione della proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 20.30.
Disposizioni per l'attuazione della decisione del Consiglio UE che istituisce l'Eurojust (C. 4293 Governo).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge C. 4293, recante disposizioni per l'attuazione della decisione del Consiglio UE che istituisce l'Eurojust;
considerato che nella maggior parte degli Stati membri dell'UE la decisione quadro 2002/187/GAI che istituisce l'Eurojust è, allo stato, ancora in attesa di trasposizione nel diritto interno, per cui non appaiono fondati i rilievi relativi ad una non tempestiva attuazione nell'ordinamento nazionale;
tenuto conto che la Decisione del Consiglio n. 2002/187/GAI riconosce poteri amministrativi di coordinamento e iniziativa in capo all'Eurojust e ai singoli membri nazionali;
rilevato, infine, che il disegno di legge C. 4293, in esame, appare coerente con la disciplina prevista in sede comunitaria, seppure sarebbe opportuno prevedere la possibilità per i membri designati dal Ministro di non accettare l'incarico;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere espressamente che il componente designato dal ministro della giustizia quale membro di Eurojust, possa rifiutare l'incarico conferitogli.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge C. 4293, recante disposizioni per l'attuazione della decisione del Consiglio UE che istituisce l'Eurojust;
considerato che nella maggior parte degli Stati membri dell'UE la decisione quadro 2002/187/GAI che istituisce l'Eurojust è, allo stato, ancora in attesa di trasposizione nel diritto interno, per cui non appaiono fondati i rilievi relativi ad una non tempestiva attuazione nell'ordinamento nazionale;
tenuto conto che la Decisione del Consiglio n. 2002/187/GAI riconosce poteri amministrativi di coordinamento e iniziativa in capo all'Eurojust e ai singoli membri nazionali;
rilevato, infine, che il disegno di legge C. 4293, in esame, appare coerente con la disciplina prevista in sede comunitaria, seppure sarebbe opportuno prevedere la possibilità per i membri designati dal Ministro di non accettare l'incarico;
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 6 aprile 2004. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.
La seduta comincia alle 11.15.
(omissis)
Disposizioni per l'attuazione della decisione del Consiglio UE, che istituisce l'Eurojust.
C. 4293/A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).
Pierantonio ZANETTIN (FI), presidente e relatore, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili problematici in ordine alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. Formula quindi la seguente proposta di parere:
«sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere.
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 6 aprile 2004. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Roberto Tortoli.
La seduta comincia alle 12.30.
(omissis)
Disposizioni per l'attuazione della decisione del Consiglio UE, che istituisce l'Eurojust.
C. 4293-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Nulla osta - Parere su emendamenti).
Il Comitato inizia l'esame.
Marino ZORZATO (FI), relatore, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni per l'attuazione della decisione del Consiglio UE che istituisce Eurojust, è stato esaminato dal Comitato permanente per i pareri, da ultimo, nella seduta del 25 febbraio 2004. In quella occasione, il Comitato ha espresso parere favorevole con una condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a prevedere la decorrenza dell'onere dall'anno 2004 e ad aggiornare al nuovo triennio 2004-2006 la relativa copertura finanziaria. Rileva che, nella seduta del 2 marzo 2004, la Commissione giustizia ha concluso l'esame, in sede referente, del provvedimento, recependo la condizione contenuta nel parere del Comitato e non apportando altre modifiche al testo.
Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala che l'emendamento 4.3 Perlini sembra determinare nuovi oneri privi di necessaria quantificazione e copertura. Esso, infatti, prevede la corresponsione all'assistente del membro nazionale dell'Eurojust, autorizzato a sostituire il membro stesso dell'indennità attribuita ai consiglieri di delegazione anziché, come previsto nel testo, quella attribuita al primo segretario di delegazione.
Chiede poi chiarimenti sugli effetti finanziari dell'emendamento 3.1 Bonito, che sostituisce l'intero articolo 3, concernente gli assistenti del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust, senza prevedere alcun limite al numero massimo di assistenti, che nel testo è stabilito in 3 unità.
Il sottosegretario Roberto TORTOLI conferma che l'emendamento 4.3 Perlini, nella sua attuale riformulazione, determina nuovi oneri privi della necessaria quantificazione e di copertura. Le stesse considerazioni valgono con riferimento all'emendamento 3.1 Bonito.
Marino ZORZATO (FI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:
Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
NULLA OSTA
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 3.1 Bonito e 4.3 Perlini, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.
Il Comitato approva la proposta di parere.
N. 4293-A
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) |
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro della giustizia
(CASTELLI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)
Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità
Presentato il 19 settembre 2003
(Relatore: MORMINO)
NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 2 marzo 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4293, recante disposizioni per l'attuazione della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità;
rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto d'asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione; ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4293, recante disposizioni per l'attuazione della decisione del Consiglio UE che istituisce l'Eurojust,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 11, il comma i sia sostituito dal seguente: «1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa annua di euro 362.218,00 a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno dì legge C. 4293, recante disposizionì per l'attuazione della decisione del Consiglio UE che istituisce l'Eurojust;
considerato che nella maggior parte degli Stati membri dellUE la decisione quadro 2002/187/GAI che istituisce l'Eurojust è, allo stato, ancora in attesa di trasposizione nel diritto interno, per cui non appaiono fondati i rilievi relativi ad una non tempestiva attuazione nell'ordinamento nazionale; tenuto conto che la Decisione del Consiglio n. 2002/187/GAI riconosce poteri amministrativi di coordinamento e iniziativa in capo all'Eurojust e ai singoli membri nazionali;
rilevato, infine, che il disegno di legge C. 4293, in esame, appare coerente con la disciplina prevista in sede comunitaria, seppure sarebbe opportuno prevedere la possibilità per i membri designati dal Ministro di non accettare l'incarico;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
TESTO del disegno di legge |
della Commissione |
Art. 1. (Finalità ed oggetto). |
Art. 1. (Finalità ed oggetto). |
1. Con la presente legge viene data attuazione alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, di seguito denominata: «Decisione». |
Identico. |
Art. 2. (Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia). |
Art. 2. (Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia). |
1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è nominato con decreto del Ministro della giustizia tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura. |
Identico. |
2. Ai fini della nomina, il Ministro della giustizia, acquisite le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura in ordine ad una rosa di candidati nell'ambito della quale provvederà ad effettuare la nomina stessa, richiede al medesimo Consiglio il collocamento del magistrato designato fuori del ruolo organico della magistratura o, nel caso di magistrato già in posizione di fuori ruolo, comunica al Consiglio superiore della magistratura la propria designazione. |
|
3. Il Ministro della giustizia può, per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzare al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni. |
|
Art. 3. (Assistenti del membro nazionale). |
Art. 3. (Assistenti del membro nazionale). |
1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust può essere coadiuvato da un assistente. In caso di necessità e previo accordo del collegio di cui all'articolo 10 della Decisione, il membro nazionale può essere coadiuvato da ulteriori assistenti, in numero complessivo non superiore a tre. Uno di tali assistenti può sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni. |
Identico. |
2. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con qualifica almeno di magistrato di tribunale. Essi possono altresì essere nominati tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia. |
|
3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, l'assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, l'assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia. Il dirigente dell'amministrazione della giustizia è collocato fuori del ruolo organico. |
|
Art. 4. (Durata dell'incarico e trattamento economico). |
Art. 4. (Durata dell'incarico e trattamento economico). |
1. I mandati del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e dei suoi assistenti hanno una durata di quattro anni e sono prorogabili per non più di due anni. |
Identico. |
2. I magistrati ordinari ed i dirigenti appartenenti all'amministrazione della giustizia ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale o di assistente, mantengono il proprio trattamento economico complessivo; agli stessi è altresì corrisposta un'indennità, comprensiva di ogni altro trattamento all'estero, corrispondente a quella percepita, rispettivamente, dal primo consigliere e dal primo segretario di delegazione. |
|
Art. 5. (Poteri del membro nazionale dell'Eurojust). |
Art. 5. (Poteri del membro nazionale dell'Eurojust). |
1. Nell'ambito delle indagini ed azioni penali relative alle forme di criminalità ed ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della Decisione ed ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini ed azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della Decisione, il membro nazionale esercita i poteri di cui all'articolo 6 della Decisione. |
Identico. |
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il membro nazionale può, in particolare: |
|
a) chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se: |
|
1) avviare un'indagine od esercitare un'azione penale in ordine a fatti determinati; |
|
2) porre in essere un coordinamento con le autorità competenti di altri Stati membri interessati; |
|
3) istituire una squadra investigativa comune con le autorità competenti di altri Stati membri interessati, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione; |
|
b) assicurare l'informazione reciproca tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini ed alle azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza; |
|
c) assistere, su loro richiesta, le autorità nazionali competenti e quelle degli altri Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali, anche mediante l'organizzazione di riunioni tra le suddette autorità; |
|
d) prestare assistenza per migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri; |
|
e) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali; |
|
f) ricevere dalle autorità giudiziarie, attraverso i corrispondenti nazionali o direttamente nei casi di urgenza, e trasmettere alle autorità competenti degli altri Stati membri, richieste di assistenza giudiziaria, quando queste riguardano indagini od azioni penali relative alle forme di criminalità ed ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della Decisione e richiedono, per essere eseguite in modo coordinato, l'assistenza dell'Eurojust; |
|
g) prestare sostegno, con l'accordo del collegio di cui all'articolo 10 della Decisione e su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, anche nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano ed un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della Decisione o se tale sostegno rivesta un interesse essenziale, o nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e la Comunità; |
|
h) partecipare, con funzioni di assistenza, alle attività di una squadra investigativa comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione. |
|
Art. 6. (Poteri del collegio dell'Eurojust). |
Art. 6. (Poteri del collegio dell'Eurojust). |
1. Nell'ambito delle indagini ed azioni penali relative alle forme di criminalità ed ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della Decisione ed ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini ed azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della Decisione, il collegio dell'Eurojust di cui all'articolo 10 della Decisione esercita i poteri di cui all'articolo 7 della Decisione. |
Identico.
|
Art. 7. (Richiesta di informazioni, accesso alle banche dati e ai sistemi informativi nazionali, obbligo di informativa). |
Art. 7. (Richiesta di informazioni, accesso alle banche dati e ai sistemi informativi nazionali, obbligo di informativa). |
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della Decisione, il membro nazionale può: |
Identico. |
a) richiedere e scambiare con l'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, informazioni scritte in ordine a procedimenti penali ed al contenuto di atti degli stessi; |
|
b) accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale, nel casellario dei carichi pendenti, nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ai sensi degli articoli 21 e 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari ed in ogni altro pubblico registro; |
|
c) richiedere all'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen di comunicargli dati inseriti nel Sistema. |
|
2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), ovvero di accedere alle informazioni di cui al medesimo comma 1, lettera b), è inviata all'autorità giudiziaria competente. Nella fase delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero il quale, se ravvisa motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, trasmette la stessa, unitamente al proprio parere, al giudice per le indagini preliminari che provvede con decreto motivato. Nelle fasi successive provvedono, con decreto motivato, rispettivamente il giudice dell'udienza preliminare ovvero il giudice individuato ai sensi dell'articolo 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, acquisito il parere del pubblico ministero. Il decreto che accoglie o rigetta la richiesta è impugnabile dal pubblico ministero e dal membro nazionale di Eurojust nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento dinanzi alla Corte di cassazione. L'impugnazione sospende l'esecuzione del provvedimento di accoglimento della richiesta. |
|
3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della Decisione, il procuratore della Repubblica, quando procede ad indagini per talune delle forme di criminalità o dei reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della Decisione, che coinvolgono almeno due Stati membri dell'Unione europea, od un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della Decisione, o la Comunità, ne dà notizia al membro nazionale dell'Eurojust.
|
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Art. 8. (Nomina di un giudice ai fini dell'inserimento nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune). |
Art. 8. (Nomina di un giudice ai fini dell'inserimento nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune). |
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2, è nominato un giudice, scelto tra i magistrati ordinari e non membro dell'Eurojust, affinché figuri nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune istituita ai sensi dell'articolo 23 della Decisione. |
Identico.
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2. La nomina non comporta la collocazione fuori dal ruolo organico della magistratura. |
|
3. La durata dell'incarico è di due anni, prorogabili per non più di una volta. |
|
Art. 9. (Designazione dei corrispondenti nazionali). |
Art. 9. (Designazione dei corrispondenti nazionali). |
1. Sono designati quali corrispondenti nazionali dell'Eurojust, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della Decisione, l'Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, la Direzione nazionale antimafia e le procure generali della Repubblica presso le corti di appello. |
Identico. |
Art. 10. (Membro nazionale quale autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999, del Consiglio, del 25 maggio 1999). |
Art. 10. (Membro nazionale quale autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999, del Consiglio, del 25 maggio 1999). |
1. In conformità con l'articolo 26, paragrafo 4, della Decisione, il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è considerato autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativi alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). |
Identico. |
Art. 11. (Norma di copertura). |
Art. 11. (Norma di copertura). |
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di euro 362.218,00. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. |
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa di euro 362.218,00. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
2. Identico. |
Art. 12. (Entrata in vigore). |
Art. 12. (Entrata in vigore). |
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. |
Identico. |
RESOCONTO STENOGRAFICO
______________ ______________
450.
Seduta di MARTEDì 6 APRILE 2004
presidenza del vicepresidente MARIO CLEMENTE MASTELLA
indi DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI
E DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).
(Discussione sulle linee generali - A.C. 4293)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto altresì che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Mormino, ha facoltà di svolgere la relazione.
NINO MORMINO, Relatore. Signor Presidente, nell'ambito della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni - il cosiddetto settore GAI del Consiglio europeo - il Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999 ha deciso l'istituzione di un'unità di cooperazione giudiziaria permanente, denominata Eurojust, con il compito di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata, soprattutto quelle che operano oltre i limiti territoriali nazionali, e di assicurare il coordinamento delle attività svolte dalle autorità nazionali competenti in materia penale.
Ciò è avvenuto il 28 febbraio 2002, quando il Consiglio GAI ha adottato la decisione 2002/187 GAI, che istituisce Eurojust.
Tale decisione è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea, ma, pur essendo vincolante per gli Stati membri, non ha un efficacia immediata, dovendo gli stessi Stati membri recepire le complesse disposizioni normative in essa previste, con gli opportuni provvedimenti di adattamento delle relative legislazioni nazionali.
Eurojust ha sede a L'Aja. È un organo dell'Unione europea, dotato di personalità giuridica e finanziato dal bilancio dell'Unione.
Per quanto riguarda la sua composizione, ai sensi dell'articolo 2 della decisione, ciascuno Stato membro dell'Unione deve distaccare presso Eurojust un membro nazionale che, in base ai singoli ordinamenti interni, abbia il titolo di magistrato del pubblico ministero, di giudice o di funzionario di polizia con pari prerogative.
I membri nazionali sono soggetti all'ordinamento interno dello Stato membro che li nomina. I loro poteri, la durata del loro mandato e le forme e modalità dei loro rapporti con le altre autorità giudiziarie nazionali e straniere debbono essere disciplinati dagli ordinamenti interni degli Stati.
Quanto agli obiettivi ed alle competenze, Eurojust si propone di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità - in particolare, quella organizzata - che, trascendendo la dimensione nazionale, investono più di uno Stato.
In particolare, ai sensi dell'articolo 3, gli obiettivi del nuovo organismo, sono stimolare e migliorare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali tra le competenti autorità nazionali degli Stati membri, migliorare la cooperazione tra le stesse, agevolando la prestazione dell'assistenza giudiziaria e l'esecuzione delle domande di estradizione, prestare assistenza alle autorità competenti degli Stati membri al fine di migliorare l'efficacia delle indagini e delle azioni penali.
L'ambito di competenza di Eurojust è particolarmente ampio e riguarda i reati per i quali è competente Europol, a norma dell'articolo 2 della Convenzione del 26 luglio 1995. Riguarda specifiche forme di criminalità - quali quella informatica, la frode, eccetera - ed altri reati che sono ad essi connessi o collegati.
Quanto alle modalità operative, l'articolo 5 prevede che Eurojust possa esercitare le sue funzioni sia attraverso i suoi membri nazionali sia tramite il collegio. Quest'ultimo, in particolare, interviene quando uno o più membri nazionali interessati al caso ne facciano richiesta ovvero quando il caso riguardi indagini ed azioni penali che abbiano un'incidenza sul piano dell'Unione Europea.
Inoltre, Eurojust può chiedere, con atto motivato rivolto alle competenti autorità nazionali, di valutare se avviare un'indagine penale, di porre in essere un'attività di coordinamento, di istituire una squadra investigativa comune o di comunicare le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni. Peraltro, nello svolgimento di queste ultime, Eurojust intrattiene rapporti privilegiati con la rete giudiziaria europea, con l'ufficio per la lotta antifrode e con i magistrati di collegamento degli Stati membri. Ha, inoltre, facoltà di stringere accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni ed organismi internazionali per il tramite del Consiglio. Tali accordi possono prevedere lo scambio di informazioni o il distacco di funzionari.
La decisione prevede, inoltre, norme particolarmente rigorose in materia di obblighi di riservatezza e protezione dei dati personali.
Infine, la decisione prevede che il Consiglio e il Parlamento europeo vengano informati periodicamente sulle attività condotte da Eurojust e sulla situazione della criminalità nell'Unione.
Nella relazione annuale indirizzata al Consiglio, Eurojust può formulare, per il tramite del suo presidente, proposte volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale e la Commissione, pienamente associata ai lavori di Eurojust, concorda con tale organo le modalità pratiche di collaborazione.
Il disegno di legge in discussione è, quindi, diretto a dar seguito nell'ordinamento interno alla decisione del Consiglio, al fine di assicurarne l'efficacia nell'ordinamento interno e di conformare alla stessa la legislazione nazionale. Si rende inoltre necessaria l'emanazione di una normativa nazionale anche per la definizione e la disciplina di alcuni aspetti (quali, ad esempio, la determinazione delle modalità di distacco del membro nazionale, la definizione del suo statuto ed altro) non specificamente trattati dalla decisione del Consiglio e da quest'ultima demandati alla legislazione dei singoli Stati.
Il disegno di legge si compone di 12 articoli. L'articolo 1 definisce le finalità e l'oggetto dell'intervento normativo diretto a dare attuazione alla decisione del 28 febbraio 2002 dell'Unione europea, che istituisce Eurojust.
L'articolo 2 disciplina la nomina del membro nazionale e i poteri del ministro della giustizia in tale ambito. Quanto ai requisiti per la nomina, che viene disposta con decreto del ministro della giustizia, viene richiesto che il membro nazionale rivesta la qualità di giudice o magistrato del pubblico ministero - tanto nel caso in cui sia nell'esercizio di funzioni giudiziarie che in quello in cui sia collocato fuori ruolo - e che abbia almeno 20 anni di anzianità di servizio. In ogni caso, il magistrato nominato che si trovi al momento della nomina nell'esercizio di funzioni giudiziarie è collocato fuori ruolo.
Il comma 2 disciplina il procedimento di nomina, prevedendo che il ministro della giustizia definisca e sottoponga al Consiglio superiore della magistratura una rosa di candidati nell'ambito della quale provvederà ad effettuare la nomina e sulla quale acquisirà le valutazioni autonomamente formulate dal Consiglio medesimo. Il ministro della giustizia può anche, per tramite del capo del dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzare al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni.
L'articolo 3 del disegno di legge prevede che il membro nazionale possa essere coadiuvato da un assistente. Il numero degli assistenti può, tuttavia, arrivare fino a tre in caso di necessità e previo accordo del collegio. I commi 2 e 3 dispongono in ordine ai requisiti e alla procedura per la nomina degli assistenti. I requisiti sono più ampi di quelli stabiliti per la nomina del membro nazionale, richiedendosi che i giudici o i magistrati del pubblico ministero che esercitano funzioni giudiziarie o sono collocati fuori ruolo possiedano la qualifica almeno di magistrato di tribunale (quindi, senza vincoli di anzianità) e che anche i dirigenti dell'amministrazione della giustizia possano essere nominati come assistenti.
Nei casi in cui la nomina di assistente riguardi un magistrato, verrà seguita la medesima procedura prevista per la nomina del membro nazionale di cui all'articolo 2, comma 2; nel caso in cui riguardi, invece, un dirigente dell'amministrazione della giustizia, la nomina viene disposta direttamente con decreto del ministro e il dirigente viene collocato fuori ruolo.
L'articolo 4 fissa in quattro anni, prorogabili per non più di due anni, la durata del mandato per il membro nazionale e per i suoi assistenti. Quanto al trattamento economico ad essi spettante in conformità con quanto previsto al punto 4 del preambolo della decisione, lo stesso è comprensivo del trattamento economico complessivo corrisposto dallo Stato d'origine e di una indennità comprensiva di ogni altro trattamento all'estero, corrispondente a quella percepita dal primo consigliere per i magistrati e dal primo segretario di delegazione per i dirigenti amministrativi.
L'articolo 5 definisce i poteri esercitati dal membro nazionale di Eurojust, finalizzandoli agli obiettivi di impulso e di miglioramento del coordinamento delle indagini e delle azioni penali relative ai reati ed alle forme di criminalità di competenza di Eurojust, al miglioramento della cooperazione fra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea e allo sviluppo dell'assistenza tra le stesse. Si tratta di poteri soltanto di impulso e coordinamento che non conferiscono strumenti autoritativi e vincolanti nei confronti delle autorità competenti degli Stati membri e non comportano alcun coinvolgimento diretto nell'attività giurisdizionale di indagine.
Per la definizione di tali poteri, l'articolo in esame rinvia alle disposizioni dell'articolo 6 della decisione del Consiglio; tuttavia, a fini di chiarezza, tali poteri sono esplicitamente menzionati al comma 2 dell'articolo in esame, sostanzialmente riproducendo le disposizioni della decisione del Consiglio.
Viene aggiunta, in ogni caso, la previsione della funzione di partecipazione, con funzioni di assistenza, alle attività di una squadra investigativa comune, costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione, e in armonia con quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000.
L'articolo 6 definisce i poteri spettanti al collegio dell'Eurojust, operando un rinvio alle disposizioni dell'articolo 7 della Convenzione, che li descrive analiticamente.
L'articolo 7 disciplina i poteri di accesso alle informazioni giudiziarie riconosciuti al membro nazionale e finalizzati al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 3 della decisione.
Tali poteri, in particolare, riguardano: la richiesta e lo scambio con l'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al principio dell'obbligo del segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, di informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi; l'accesso alle informazioni contenute nel casellario giudiziale, nel casellario dei carichi pendenti, nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato ed in quella dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ai sensi degli articoli 21 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313, nei registri delle notizie di reato, negli altri istituiti presso gli uffici giudiziari ed in ogni altro pubblico registro.
I passaggi successivi alla richiesta di informazioni sopra descritte vengono disciplinati dal comma 2: alla richiesta che viene trasmessa dall'autorità giudiziaria competente, nella fase delle indagini preliminari, provvede il pubblico ministero che, qualora ravvisi motivi ostativi al suo accoglimento, trasmette la stessa, unitamente al proprio parere, al giudice per le indagini preliminari, il quale provvederà con decreto motivato. Nelle fasi successive provvedono con decreto motivato, rispettivamente il giudice dell'udienza preliminare o il giudice individuato a sensi dell'articolo 91 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, ovvero il giudice competente in ordine alle misure cautelari. Acquisito il parere del pubblico ministero, il decreto che accoglie o rigetta la richiesta è impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione nel termine di 20 giorni dalla sua comunicazione dal pubblico ministero o dal membro nazionale di Eurojust.
Il comma 3 dell'articolo in commento prevede infine un obbligo di informativa da parte del procuratore della Repubblica al membro nazionale dell'Eurojust, quando il primo procede ad indagini per forme di criminalità o reati che coinvolgono almeno due Stati membri dell'Unione europea o uno Stato terzo, se con quest'ultimo è stato concluso un accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della decisione.
L'articolo 8 disciplina la procedura da seguire per la nomina del magistrato da inserire nell'elenco dei giudici che possono far parte dell'autorità di controllo comune indipendente, istituita dall'articolo 23 della decisione, con il compito di assicurare che il trattamento dei dati personali venga effettuato nel rispetto della decisione medesima. La durata dell'incarico è di due anni, prorogabili per non più di una volta.
L'articolo 9 disciplina la designazione dei corrispondenti nazionali di cui all'articolo 12 della decisione. Pertanto, conformemente alle previsioni del citato articolo 12, che demanda al diritto nazionale la disciplina delle relazioni tra i corrispondenti nazionali e le autorità competenti degli Stati membri, sono designati quali corrispondenti nazionali dell'Eurojust l'ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, le procure generali della Repubblica presso le corti di appello e la Direzione nazionale antimafia.
L'articolo 10, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 4, della decisione, stabilisce che il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust sia considerato autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti comunitari espressamente indicati nella decisione.
L'articolo 11 dispone in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento prevedendo un onere, a decorrere dal 2003, pari a 362.218 euro.
L'articolo 12 dispone, infine, in ordine all'entrata in vigore della legge, stabilendo che essa si verifichi il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, con il disegno di legge in oggetto è data attuazione alla decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione europea, istitutiva di un nuovo organismo sovranazionale, l'Eurojust, che prende il posto dell'unità provvisoria di cooperazione giudiziaria istituita dal Consiglio dell'Unione europea con la precedente decisione del 2000. Si tratta di uno strumento che rafforza l'azione comune europea nel settore della cooperazione giudiziaria penale al fine di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, obiettivo che si propone il trattato di Amsterdam istitutivo della Comunità europea, all'articolo 29.
L'Unione europea ha, infatti, deciso di migliorare la cooperazione giudiziaria nella lotta contro le forme gravi di criminalità transnazionale attraverso il coordinamento ottimale delle attività di indagine delle azioni penali degli Stati membri.
La creazione di un organismo europeo con compiti di coordinamento delle indagini e delle azioni penali che interessano più Stati membri rappresenta una novità rispetto al quadro normativo vigente. Alla rete giudiziaria europea, che aveva visto l'istituzione con azione comune nel 1998, si affianca ora un organismo centralizzato che aggiunge alle funzioni di sostegno all'attività rogatoriale anche quelle di stimolo e di impulso dell'attività investigativa penale.
Il Consiglio dell'Unione europea ha voluto, infatti, dare una risposta alle difficoltà che si incontrano nella cooperazione tra i diversi Stati membri relativamente ai procedimenti penali riguardanti forme gravi di criminalità, soprattutto organizzata, che interessano una dimensione sovranazionale. Si fa riferimento a reati per i quali è competente Europol (prevenzione e lotta contro il terrorismo, traffico illecito di stupefacenti, tratta di esseri umani, eccetera) ed a specifiche forme di criminalità come la criminalità informatica, la frode e la corruzione e, in generale, i reati che colpiscono interessi finanziari, oltre ai reati ad essi collegati.
Il disegno di legge in oggetto intende dare una risposta quanto all'assicurazione dell'efficacia nel nostro ordinamento delle decisioni e quanto alla conformazione della legislazione alle stesse. È infatti previsto che, qualora fosse necessario, gli Stati membri conformino la legislazione nazionale alla decisione che è strumento giuridicamente vincolante, ma che non ha efficacia diretta nel nostro ordinamento. Si è pertanto provveduto a disciplinare aspetti attinenti alla nomina, alla durata ed al trattamento economico dei membri nazionali, aspetti demandati alla legislazione nazionale dei singoli Stati, nonché ai poteri di accesso alle informazioni giudiziarie strumentali all'esercizio dei poteri di coordinamento di Eurojust.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, come è stato ricordato dal relatore e dal rappresentante del Governo, siamo in presenza di un provvedimento che si collega alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002. Stiamo trattando del terzo pilastro dell'Unione, la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, giacché obiettivo dichiarato dell'Unione è quello di elevare nelle forme massime possibili il livello di sicurezza dei cittadini dell'Europa.
Credo sia giusto ricordare che, rispetto a tale decisione del 28 febbraio 2002, fu decisivo il vertice di Tampere, dove il nostro paese recitò un ruolo di primissimo piano, con una delegazione capeggiata dall'allora Presidente del Consiglio, Massimo D'Alema. A Tampere, infatti, si decise di istituire Eurojust, cioè l'unità di cooperazione giudiziaria permanente, con il fine dichiarato - lo ribadisco anche per mettere in evidenza l'erroneità delle scelte legislative delle quali ci stiamo occupando - di assicurare il coordinamento delle attività svolte dalle autorità nazionali competenti in materia penale.
Prima di entrare nel merito delle critiche, che la mia parte politica formula al disegno di legge n. 4293 (recante disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002), è opportuno ricordare che sono passati oltre due anni dall'adozione di tale decisione. Questo tempo trascorso, a mio avviso, è sintomatico, rappresentativo, significativo, di un'ostilità da parte dell'attuale Governo di centrodestra e del ministro Castelli in ordine ai processi di integrazione giuridica, pur fondamentali ormai per la costruzione dell'Europa unitaria. Questa ostilità si esprime, a mio avviso, anche nelle disposizioni che vengono sottoposte al voto parlamentare, perché quelle disposizioni, per un verso, contrastano con i punti qualificanti della decisione, ai quali il disegno di legge dovrebbe dare esecuzione; per altro verso, tali disposizioni si pongono a mio avviso, a più riprese, in evidente contrasto anche con la nostra Carta costituzionale.
Per dimostrare in concreto l'assunto, che ho sintetizzato come premessa del mio intervento, giova analizzare i punti qualificanti della decisione, che a mio avviso vengono disattesi con formule normative apertamente incostituzionali. Il comma 1 dell'articolo 2 della decisione stabilisce che il membro nazionale deve avere il titolo di magistrato del pubblico ministero, di giudice o di funzionario di polizia con pari prerogative. Evidentemente, quest'ultima categoria (quella del funzionario di polizia) deve essere individuata con riferimento ad un pubblico ufficiale che abbia la qualifica di ufficiale di polizia e che sia titolare di prerogative pari a quelle del magistrato del pubblico ministero o del giudice. È altrettanto evidente che si deve trattare di qualifiche, la cui definizione legale è rimessa completamente alle norme del paese di appartenenza. È altresì evidente, tuttavia, che lo Stato membro è limitato nell'esercizio delle sue potestà, pena la violazione della decisione. La designazione del funzionario di polizia è consentita solo quando le norme interne ne parifichino la posizione nel senso appena accennato.
Il disegno di legge al nostro esame tiene quindi conto del fatto che nel nostro sistema il funzionario di polizia versa in una situazione istituzionale che non è minimamente parificabile a quella di un organo giudiziario e pertanto, adeguandosi alle definizioni contenute nella decisione, si limita a prevedere che la designazione del membro nazionale può riguardare solo pubblici ministeri o giudici, con esclusione dei funzionari di polizia.
Il comma 2 dell'articolo 2 della decisione prevede la figura dell'assistente del membro nazionale, a cui sono attribuiti poteri di sostituto del membro nazionale. Gli articoli 6 e 7 della decisione elencano le funzioni del collegio e dei membri nazionali di Eurojust, precisando che l'uno e gli altri possono chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati di accertare che una di esse sia più indicata per avviare un'indagine o azioni penali e assistono le autorità nazionali per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali. Il comma 3 dell'articolo 9 della decisione stabilisce che ogni Stato definisce la natura e la portata dei poteri giudiziari che conferisce al proprio membro nazionale sul proprio territorio. L'unica interpretazione possibile di questa norma è che il membro nazionale è, comunque, titolare di un potere giudiziario e che per lo Stato di appartenenza si pone solo un problema di quantità di poteri giudiziari interni che esso deve conferire al membro nazionale stesso.
Questa conclusione appare corroborata dai rilievi svolti precedentemente, commentando gli altri articoli della decisione (mi riferisco alla qualifica dei soggetti designabili, al ruolo che influisce direttamente nell'esercizio dell'azione penale).
Al comma 4 si stabilisce poi che il membro nazionale abbia accesso a certe informazioni, come previsto dall'ordinamento interno del suo Stato per un magistrato del pubblico ministero, giudice o un funzionario di polizia con pari prerogative. Questa disposizione sembra confermare la fondatezza dei rilievi svolti.
Alla luce di queste precisazioni, vorrei svolgere le seguenti osservazioni critiche: l'articolo 2, comma 3, del provvedimento in esame prevede che il ministro della giustizia possa indirizzare al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni. Queste attribuzioni sembrano del tutto estranee al sistema dei rapporti istituzionali tracciato dalla nostra Costituzione, in quanto l'organo giudiziario non può ricevere direttive da un organo politico, tanto meno in relazione a competenze che riguardano l'esercizio dell'azione penale.
Sottolineo, altresì, la totale genericità del dettato normativo. Il testo del disegno di legge non si preoccupa di indicare, nemmeno nelle grandi linee, i contenuti ed i limiti del potere di dirigere né prevede gli eventuali riflessi sul piano istituzionale interno.
L'articolo 3 prevede che l'assistente del membro nazionale possa sostituire il membro nazionale stesso nell'esercizio delle sue funzioni e che gli assistenti possano, altresì, essere nominati tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia. Queste disposizioni, nel fare un generico riferimento ai dirigenti e nel trascurare se essi debbano appartenere ad un corpo di polizia, sembrano non conformi non solo al dettato costituzionale, tenuto conto della natura giudiziaria delle funzioni che la decisione attribuisce ai membri nazionali, ma anche allo stesso testo della decisione 2002/187/GAI, la quale, nel prevedere un potere vicario in capo all'assistente, evidentemente presume che questi, in base alle norme del suo sistema giuridico nazionale, sia titolare di funzioni riconducibili a quelle precisate all'articolo 2, comma 1, della decisione medesima.
L'articolo 7 attribuisce al membro nazionale il potere di accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale, in quello dei carichi pendenti ed in altri archivi di tipo amministrativo. Tuttora, con una scelta che certamente allarga l'ambito delle informazioni che il legislatore europeo ha considerato accessibili, il disegno di legge prevede che il membro nazionale possa richiedere all'autorità giudiziaria informazioni su procedimenti in corso, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale; anzi, arriva ad articolare una sorta di rito procedurale, secondo il modello che sembra essere quello previsto dal codice di procedura penale in materia di richieste di revoca dei sequestri. Inoltre, si prevede un ricorso per Cassazione che non si capisce in ordine a quali vizi dovrà decidere.
Non si tiene conto del fatto che la decisione 2002/187/GAI si limita a prevedere, in capo al membro nazionale, solo un diritto di accesso limitato alle informazioni contenute negli archivi. L'articolo 8 della suddetta, infatti, regola l'ipotesi di non collaborazione come fatto rilevante nei rapporti tra le diverse autorità nazionali.
All'articolo 13 si prevede lo scambio di informazioni, anche in tal caso come fatto rilevante nei rapporti tra le diverse autorità nazionali ed è, quindi, del tutto estraneo ad ogni intervento del membro nazionale stesso.
Credo sia incostituzionale prevedere che il membro nazionale, secondo il disegno di legge, sia soggetto al potere di direttiva da parte del ministro della giustizia. È incostituzionale prevedere che sia nominato dal ministro della giustizia e si trovi, quindi, nella più classica posizione di subalternità verso il ministro, essendo considerato titolare di competenze di tipo amministrativo.
A proposito dei meccanismi di nomina del membro nazionale previsti dal disegno di legge governativo, ci si trova di fronte alla codificazione della prassi che, fin dalla designazione del giudice Caselli, è stata nel senso di riconoscere al ministro della giustizia il potere di nomina.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, peraltro, mi chiedo se ciò sia conforme alla Costituzione, se le caratteristiche giudiziarie delle competenze di Eurojust non debbano implicare per necessità che la nomina debba spettare al CSM e se, in una logica di pura limitazione del danno, non si possono almeno introdurre alcuni correttivi che potrebbero operare su ciascuno dei seguenti aspetti: secondo il disegno di legge il ministro formula una rosa di nomi dei candidati su cui viene espresso un parere non vincolante da parte del CSM; il membro nazionale non gode di alcuna garanzia di inamovibilità ed è, quindi, soggetto al potere di revoca da parte del ministro che lo ha nominato, è titolare di un mandato, la cui rinnovabilità alla scadenza costituisce un oggettivo motivo di soggezione nei confronti del potere politico.
Quindi, sempre nella logica della limitazione del danno, si potrebbe prevedere - lo facciamo attraverso i nostri emendamenti - che la rosa dei nomi sia formata dal Consiglio superiore della magistratura; si potrebbe introdurre una clausola di non revocabilità dell'incarico; si potrebbe infine prevederne una durata maggiore ed escluderne la rinnovabilità.
Non nego che la mia parte politica - e credo l'intera opposizione - si troverà in una situazione non molto facile di fronte a quello che sarà l'esito della discussione e della votazione degli emendamenti. Del resto, la posizione del Governo e della maggioranza è risultata assai chiara già durante i lavori in Commissione, laddove puntualmente abbiamo denunciato le contraddizioni e le incostituzionalità che ho appena sottolineato, affidando poi una proposta alternativa ad emendamenti che sono stati tutti respinti. È lecito attendersi che la stessa sorte toccherà agli emendamenti ripresentati per l'esame in aula.
Questo ci porrà in una situazione di evidente difficoltà nel momento in cui dovremo decidere che tipo di voto esprimere sul provvedimento in esame. Infatti, l'attuazione della decisione n. 187 costituisce un adempimento di grande importanza rispetto a quel processo di integrazione giuridica e di costruzione di uno spazio comune di sicurezza per la realizzazione dell'ordinamento giuridico europeo che, da sempre, rappresentano obiettivi di primaria importanza nelle nostre politiche del diritto. Valuteremo, comunque, al termine dell'esame in Assemblea quale posizione assumere formalmente.
Certo, mi sento di anticipare che, qualora gli emendamenti non dovessero essere approvati, con molta difficoltà potremo esprimere un voto favorevole. Verosimilmente, ci orienteremo per un voto di astensione cercando, peraltro, di assumere un atteggiamento unitario anche con le altre parti politiche dell'opposizione su questo punto così importante e qualificante per le politiche europee del centrosinistra e dell'Ulivo.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, onorevole relatore, mi rivolgo a ciascuno di voi anche per dare il segno di come una questione così rilevante sia trattata in quest'aula in una così desolante solitudine. Eppure, siamo di fronte ad un tema di un'importanza vitale per il destino della libertà e della democrazia dell'intera Europa e, quindi, anche del nostro paese.
Immaginare qualche anno fa che, oggi, ci saremmo trovati a concepire per la prima volta, attraverso un disegno di legge di ratifica di una decisione del Consiglio dell'Unione europea, la nascita in embrione di una procura europea è davvero emozionante per chi si è occupato di questi temi e ha avuto passione per questi argomenti.
Tutto nasce dal III Pilastro di Maastricht e si sviluppa attraverso la cooperazione intergovernativa. È stato citato quel passaggio fondamentale verso uno spazio di giustizia europea che è stato il Consiglio di Tampere e oggi siamo qui dopo la decisione del 2002.
Signor Presidente, la gioia di veder nascere un'istituzione così importante che allarga i confini dei nostri paesi e, finalmente, dà una dimensione più grande anche alla nostra libertà e alla nostra giustizia, purtroppo ha bisogno di avviare un ragionamento e una discussione su alcune questioni di grande rilevanza.
Non voglio fare polemica con la maggioranza ed il Governo; tuttavia, avere passione per le questioni costituzionali, voler difendere le garanzie previste a tutela dei cittadini italiani richiede uno sforzo di coerenza che va oltre i singoli provvedimenti.
Non si può, nel mandato di arresto europeo, ritardare così a lungo una decisione, in presenza di dubbi pur legittimi ma meno ragionevoli sotto il profilo della loro consistenza, e allo stesso tempo tralasciare del tutto questioni costituzionali di così grande rilevanza, quando è in discussione l'istituzione di Eurojust.
Signor Presidente, ho fatto parte di quell'ufficio II della Direzione generale della giustizia penale, che viene qui designato quale corrispondente nazionale dell'Eurojust, e mi rendo conto di cosa significhi, da magistrato, lavorare alle dipendenze del ministro della giustizia. So come questo lavoro si possa svolgere con lealtà ed onestà, pur nel mantenimento delle garanzie e delle prerogative della magistratura, a tutela dei cittadini italiani. Ma la funzione di quell'organismo di cooperazione, di quell'ufficio assai singolare del Ministero della giustizia, preposto alla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, assolve funzioni che sono appunto di pura cooperazione. Allora, per comprendere meglio la questione che stiamo trattando, bisogna scorrere molto velocemente le funzioni di coloro che saranno chiamati a far parte di Eurojust e che daranno vita a tale organismo. Cito, ad esempio, quella di chiedere l'avvio delle indagini, in ordine a determinati fatti, quella di assistere le autorità nazionali per il coordinamento delle indagini, quella di partecipare alle squadre investigative comuni e, quindi, svolgere attività di indagine al fianco delle squadre investigative comuni con le autorità competenti di altri Stati membri che, peraltro, saranno costituite per iniziativa degli stessi membri nazionali o dello stesso collegio di Eurojust. In pratica, si tratta di attività giudiziaria. Immaginare che tale attività possa esercitarsi nell'ambito di decreti emanati dal ministro della giustizia è un assunto che si scontrerà con la nostra Carta costituzionale.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'intervento sull'attività dei pubblici ministeri con decreti del ministro della giustizia è una pratica già conosciuta dal nostro paese all'epoca del ventennio fascista. Nel 1946, con l'entrata in vigore della Carta costituzionale, è stato il primo punto abolito; oggi, l'ordinamento giudiziario prevede, in materia, la vigilanza del ministro della giustizia. Pensate: i costituenti hanno ritenuto che non era ammissibile nemmeno l'espressione, che simboleggiava un'epoca oltre che il modo di gestire il rapporto tra l'autorità politica e l'autorità giudiziaria del pubblico ministero.
Non è difficile immaginare che questa previsione normativa si scontrerà clamorosamente con uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione e credo che sarà abbastanza faticoso anche per il nostro garante costituzionale, il Capo dello Stato, promulgare facilmente un provvedimento di siffatta natura; a maggior ragione se si considera, signor Presidente e onorevoli colleghi, che l'articolo 9 della decisione recita espressamente che i membri nazionali sono soggetti all'ordinamento interno dello Stato membro per quanto riguarda il loro statuto. Quindi, nessuna deroga è prevista per lo status giuridico dei magistrati all'interno della decisione che oggi si vuole ratificare con questo provvedimento. Assegnare, quindi, funzioni giudiziarie al membro nazionale di Eurojust, giudice o magistrato del pubblico ministero con almeno 20 anni di esperienza - posto che, come ha detto correttamente il collega Bonito, non sarà pensabile affidare questa responsabilità alla polizia giudiziaria che nel nostro paese ha compiti assai diversi rispetto a quelli dei paesi anglosassoni -, troverà un limite invalicabile nella nostra Carta costituzionale. Sono certo che su tale aspetto siamo tutti chiamati ad uno sforzo di adeguamento, prima che il provvedimento veda la luce in questa forma e con queste espressioni.
Peraltro, signor Presidente e onorevoli colleghi, vorrei semplicemente e ulteriormente ricordare che i decreti del ministro della giustizia non è affatto prevista all'interno della decisione. Si tratta di un'innovazione introdotta dal nostro legislatore, che si scontra con le norme di diritto costituzionale. Questa è ovviamente la questione più rilevante, ma vorrei proseguire ulteriormente.
Un altro problema sollevato dal collega Bonito è che rischia di risultare sconveniente stabilire in questa sede il divieto per i dirigenti dell'amministrazione della giustizia a svolgere tale incarico.
È tuttavia insito nelle funzioni assegnate, che sono anche funzioni vicarie, che si tratta di un incarico che non può essere svolto da dirigenti dell'amministrazione, perché essi non dispongono dei poteri necessari. Oltre a uno sforzo giuridico e di disponibilità al confronto, è necessario anche uno sforzo di buonsenso: come potrà funzionare un organismo di tale natura, che dovrà richiedere informazioni, favorire la collaborazione fra le autorità giudiziarie e promuovere iniziative di natura penale e che potrà attingere al registro delle notizie di reato, senza avere la qualifica di autorità giudiziaria? Qualsiasi magistrato e qualsiasi procuratore della Repubblica potrà eccepire il difetto di legittimazione a formulare tali richieste: l'articolo 9 della Decisione, infatti, non modifica in alcun modo lo statuto di coloro che sono chiamati a far parte del nuovo organismo.
Intendo inoltre richiamare l'attenzione su una questione che non è stata oggetto di attività emendativa, rinviando per il resto, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di nomina, alle osservazioni formulate dall'onorevole Bonito. La questione del trattamento dei dati personali è estremamente rilevante a livello europeo. Nel disegno di legge in esame sono state designate quali corrispondenti nazionali tre diverse autorità. Il trattamento dei dati personali si ispira ai principi di adeguatezza, di pertinenza e di rilevanza, che non possono essere estranei allo svolgimento delle funzioni da parte di tali autorità. Il procuratore nazionale antimafia si troverà a trattare dati personali relativi a fatti sui quali non ha competenza. È prevista l'istituzione di un delegato, in seno ad Eurojust, per la valutazione del corretto trattamento dei dati personali.
Le competenze richiamate, che fanno riferimento all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione, vanno al di là delle funzioni spettanti a ciascuna delle autorità designate. I corrispondenti nazionali, a mio avviso, avrebbero pertanto dovuto essere individuati sulla base delle rispettive competenze, e non genericamente per tutti reati per i quali è competente Europol nonché per quelli per i quali è prevista la specifica competenza di Eurojust. Ricordo che la decisione si occupa in modo prioritario dei reati di terrorismo, e pertanto gli atti relativi all'attività del nuovo organismo verranno divulgati a corrispondenti che non hanno competenza in materia. Non pavento censure al riguardo, ma rappresento un problema che potrebbe essere eccepito in sede europea anche dal delegato al trattamento dei dati personali.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, spiace dover constatare che l'esame di una questione di tale rilevanza si consumi nella nostra distrazione. Tale questione avrebbe probabilmente dovuto essere seguita con maggiore attenzione nel corso dell'esame in Commissione, e mi assumo al riguardo anche le mie personali responsabilità. Nondimeno, faccio appello alla sensibilità del relatore e del rappresentante del Governo affinché alle preoccupazioni che ho rassegnato e che derivano dal desiderio di vedere partire con il piede giusto, e soprattutto con una prospettiva di efficacia, il nuovo organismo si ponga rimedio non soltanto con l'accoglimento dei suggerimenti che abbiamo formulato nell'ambito della nostra potestà emendativa, ma anche con gli ulteriori suggerimenti che essi potranno formulare.
La nostra condotta discenderà dal modo in cui saranno valutate le questioni che ho sottolineato. Tale condotta sarà comunque ispirata al sostegno alla costruzione dell'Europa politica e di una giustizia europea, anche se il nostro voto, per le ragioni che ho esposto - mi auguro che così non sia -, dovesse essere contrario.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
RESOCONTO STENOGRAFICO
______________ ______________
451.
Seduta di MERCOLEDì 7 APRILE 2004
presidenza del vicepresidente MARIO CLEMENTE MASTELLA
indi DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI
E DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI
Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (4293) (ore 10,10).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio del l'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.
Ricordo che nella seduta del 6 aprile si è conclusa la discussione sulle linee generali.
(Esame degli articoli - A.C. 4293)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione.
Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere (vedi l'allegato A - A.C. 4293 sezione 1).
Avverto altresì che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere (vedi l'allegato A - A.C. 4293 sezione 2).
Preavviso di votazioni elettroniche (ore 10,15).
PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.
Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.
Per consentire il decorso del termine regolamentare, sospendo la seduta.
La seduta, sospesa alle 10,15, è ripresa alle 10,40.
(Ripresa esame degli articoli - A.C. 4293)
PRESIDENTE. Avverto che, prima dell'inizio della seduta, è stato ritirato l'emendamento Perlini 4.3.
(Esame dell'articolo 1 - A.C. 4293)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 (vedi l'allegato A - A.C. 4293 sezione 3).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo alla votazione dell'articolo 1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, intervengo sull'articolo 1 per preannunciare che esprimeremo un voto favorevole in ordine alla sua approvazione. Si tratta di una norma ampiamente condivisa e che, verosimilmente, otterrà il consenso pressoché unanime dell'Assemblea per una ragione assai precisa. Ritengo che l'articolo 1 rechi la disposizione più importante dell'intero testo normativo oggi alla nostra attenzione. Esso, infatti, indica la ragione politica, culturale ed anche storica a fondamento dell'intero testo normativo, stabilisce le finalità della legge e il suo oggetto ed esplicita un'affermazione importante. La legge in esame istituisce Eurojust: ecco la ragione politica, teorica e culturale di fondo che prima indicavo. Questa è anche la ragione del mio breve intervento per dichiarazione di voto sull'articolo 1.
Riteniamo che Eurojust - lo rivendichiamo con un certo orgoglio - sia una «creatura», tra virgolette, dei Governi di centrosinistra. Esso rievoca un importantissimo vertice comunitario del 1999 - mi riferisco al vertice di Tampere - e rievoca l'importantissima attività diplomatica e politica internazionale del Governo D'Alema. A Tampere si è assunta la decisione comunitaria di pervenire, nell'ambito del terzo pilastro dell'Unione, all'unità di cooperazione giudiziaria permanente ed Eurojust significa questo. Quindi, si tratta di un impulso straordinario, fondamentale e storico alla costruzione ed alla realizzazione di uno spazio giuridico comune europeo, che significa spazio giuridico di libertà.
Tuttavia, assai opportunamente e giustamente ci viene ricordato che lo spazio comunitario di libertà può essere tale solo se significa, altresì, sicurezza dei cittadini e dei consociati europei. Eurojust è la risposta che l'Unione europea offre sul piano della sicurezza dei cittadini. Esso, infatti, dovrà essere uno strumento importante e adeguato, concepito per raggiungere questi importanti obiettivi e per pervenire a queste essenziali finalità.
Detto ciò, non possiamo, peraltro, non rammaricarci - e tanto - del modo attraverso il quale questo Governo di centrodestra disciplina l'istituzione di Eurojust sotto l'aspetto della normativa nazionale. Con riferimento all'articolo 1 - come ho premesso poco fa - si registrerà verosimilmente il consenso unanime dell'Assemblea, con il voto favorevole dell'opposizione e del nostro gruppo parlamentare. In seguito, non vi saranno votazioni all'unanimità ed accadrà spesso che l'opposizione dovrà esprimere un voto contrario con riferimento ad alcune norme che, a nostro avviso, sono particolarmente insidiose e sbagliate sotto l'aspetto giuridico costituzionale.
Per questa ragione, ci dobbiamo dolere. Infatti, rispetto a finalità politiche così alte ed importanti, si offre una risposta, in termini di normativa interna, assolutamente inadeguata, dal momento che si dovrà riproporre una conflittualità di fondo. Da una parte vi è il Governo, che intende riconoscere ad Eurojust pure e semplici funzioni amministrative; dall'altra, vi è il nostro punto di vista, che è nel senso di riconoscere a tale entità funzioni giudiziarie e giurisdizionali.
Questa differenza teorica e culturale di fondo ci condurrà spesso ad avere opinioni contrapposte rispetto alla specifica disciplina che di qui a poco analizzeremo nel dettaglio. Per ora, vi è questo voto unanime importante, quanto meno in termini di posizione politica del nostro paese rispetto a tale importante problema.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia.
Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo anch'io per dichiarazione di voto sull'articolo 1 per sottolineare che concordiamo sul fatto che ormai certe questioni travalicano i confini nazionali. Anche relativamente ai problemi della lotta alla criminalità e della giustizia non vi è dubbio che la dimensione nazionale sia una dimensione ristretta, che non consente di affrontare adeguatamente i suddetti problemi. Pertanto, non possiamo che essere d'accordo, come lo siamo a livello europeo, nell'affrontare il tema in esame in termini di coordinamento europeo, di creazione di uno spazio giuridico europeo e di cooperazione giudiziaria permanente.
Tuttavia, forse noi soli in Europa, da sempre abbiamo posto questioni di principio di grande rilevanza. In questo particolare caso, abbiamo sottolineato come la costituzione di qualsiasi spazio giuridico europeo non potesse che comportare anche il riconoscimento dei diritti e delle garanzie fondamentali previsti dalla nostra Costituzione, che in ogni contesto, su una vicenda come quella di Eurojust o come quella del mandato di cattura europeo, ribadiamo come elementi fondamentali ed irrinunciabili.
In questa specifica circostanza abbiamo posto un'altra questione - e per questa ragione abbiamo espresso un voto contrario su Eurojust -, ovvero il fatto che manca un controllo democratico superiore. In Italia abbiamo un ministro che sovraintende e controlla, garantendo che anche un organismo autonomo ed indipendente come la magistratura, che noi vogliamo rimanga tale, assuma le proprie decisioni nell'ambito delle legge e della Costituzione. A tal fine sono previsti strumenti di controllo del Parlamento nei confronti del ministro, che è investito di questo compito di supervisione.
Il Parlamento italiano, pertanto, svolge una funzione democratica e di garanzia, anche rispetto ad un potere dello Stato assolutamente indipendente.
Nell'ambito europeo questa possibilità è preclusa. L'organismo sovranazionale in questione non risponde al Parlamento europeo, che è privo di poteri, e per questa ragione, pur riconoscendo la necessità di un coordinamento europeo su materie come queste, abbiamo espresso voto contrario su tali aspetti. Quando si analizzeranno, nel corso dell'esame di merito, le specifiche questioni relative alla nomina del membro nazionale, ribadiremo tale posizione. Per ora, sull'articolo 1 riguardante le finalità, è importante per noi sottolineare questa decisione, in quanto il nostro voto è strettamente legato alla posizione già espressa in sede europea.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi.
Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, è stata compiuta molta strada dal trattato di Maastricht, quando la materia della cooperazione giudiziaria era materia intergovernativa. Dopo il Consiglio di Tampere, nel 1999, il Governo D'Alema ha istituito quello che all'epoca venne chiamato Proeurojust, ovvero una prima forma di coordinamento per le autorità giudiziarie europee. Nasceva allora la rete giudiziaria europea.
Oggi si compie un nuovo passo in avanti: nasce Eurojust, nella sua fisionomia e con nuovi compiti.
È un passo ulteriore verso quella che sarà un'autorità giudiziaria europea, la procura europea, che ci auguriamo possa trovare presto la sua piena definizione nel nostro ordinamento.
Sul provvedimento in esame il gruppo della Margherita si esprimerà a favore perché vede positivamente la nascita di tale nuovo organismo. Attraverso il dialogo con la maggioranza, come deve essere in tali circostanze, abbiamo cercato la migliore definizione possibile del provvedimento.
Mi auguro si tratti di un buon auspicio affinché l'Italia sia sempre più protagonista in Europa.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Strano. Ne ha facoltà.
NINO STRANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche Alleanza nazionale, nell'esprimere il suo voto favorevole, auspica che vi sia sempre più un Europa comune nel campo del diritto. Si tratta di una valutazione che, non a caso, giunge in questi giorni nei quali confronteremo la nuova vocazione dell'Europa ad uno spazio giuridico comune con il parere della magistratura francese per l'estradizione di Battisti, condannato definitivamente in Italia. Ci auguriamo che non vi siano più dubbi al riguardo per il futuro e che la certezza della condanna valga per coloro i quali, assassini, sono scappati, ad esempio, in Francia per non espiare le loro colpe.
In questa occasione Alleanza nazionale vuole ribadire la certezza del diritto e riaffermare la necessità di uno spazio unico europeo sotto l'aspetto giuridico, auspicando che, nei prossimi giorni, ciò non venga vanificato. Chiediamo al rappresentante del Governo qui presente di intervenire - sono sicuro che in questi giorni sarà fatto - con la nazione sorella europea francese perché il caso di Cesare Battisti non venga sottovalutato, ma portato ad esempio di come lo spazio giuridico comune debba essere fatto valere. Si tratta di assassini per i quali non è consentita alcuna scusa e alcuna deroga.
Questo è lo spirito con il quale Alleanza nazionale volge la sua considerazione allo spazio giuridico comune europeo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.
SERGIO COLA. Purtroppo, l'auspicio dell'onorevole Strano potrebbe rimanere ancora nel mondo dei sogni. Infatti, passerà molto tempo prima che il diritto penale europeo diventi una realtà per cui sarà possibile dare anche al membro nazionale poteri giurisdizionali.
Condivido perfettamente la ratio che ha indotto la decisione del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione europea all'istituzione dell'Eurojust. A tale proposito vorrei rivolgermi all'onorevole Bonito: il Consiglio dell'Unione europea, proprio sulla scorta della considerazione che il diritto penale europeo è ancora una realtà lontana, ha stabilito i poteri dell'Eurojust sia a livello di membri nazionali, sia a livello di collegio. Si tratta di poteri non giurisdizionali proprio perché vi era la consapevolezza di non poter limitare la sovranità nazionale in materia di diritto penale e processuale penale.
Per questa ragione prendiamo atto di questa realtà, rendendoci perfettamente conto che oggi bisogna combattere la criminalità organizzata, e ancora di più il terrorismo, attraverso un'attività di coordinamento stretta, serrata, piena, compiuta. Tuttavia...
PRESIDENTE. Onorevole Cola, la invito a concludere.
SERGIO COLA. ...non possiamo assolutamente cedere a quelle che appaiono mere petizioni di principio, peraltro in contrasto con la volontà del Consiglio dell'Unione europea, che non dà nessuna possibilità di espletare attività giurisdizionale sia all'Eurojust come collegio, sia ai singoli componenti di Eurojust.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 378
Votanti 373
Astenuti 5
Maggioranza 187
Hanno votato sì 365
Hanno votato no 8).
Prendo atto che l'onorevole Volontè non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
(Esame dell'articolo 2 - A.C. 4293)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4293 sezione 4).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Carboni. Ne ha facoltà.
FRANCESCO CARBONI. Il disegno di legge al nostro esame riguarda, come hanno già anticipato i colleghi, che sono intervenuti in sede di discussione sulle linee generali (in particolare il collega Bonito), la decisione del Consiglio dell'Unione europea che ha istituito l'Eurojust e che ha indicato i criteri per la cooperazione tra gli Stati nel settore della giustizia e degli affari interni. La decisione in oggetto, che è stata assunta il 28 febbraio 2002, ha avuto un forte impulso da parte del Governo presieduto da Massimo D'Alema, al fine di istituire forze permanenti di cooperazione giudiziaria e di coordinamento delle attività svolte dalle autorità nazionali competenti in materia penale.
Il disegno di legge al nostro esame, peraltro, non risponde a nostro avviso agli obiettivi e alle finalità che invece esso dovrebbe assicurare. Esso giunge, inoltre, con notevole ritardo (ad oltre due anni di distanza dall'adozione della decisione). Il tempo trascorso a nostro avviso evidenzia in modo significativo, oltre che negativamente, l'ostilità espressa in più occasioni dal Governo, in particolare dal ministro della giustizia, in relazione ai processi di integrazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea e in relazione agli strumenti da adottare per rendere effettiva tale integrazione. Mi riferisco evidentemente alle contrarietà espresse dal ministro Castelli sull'adozione del mandato d'arresto europeo. Anche in questo disegno di legge affiorano le contrarietà di fondo del Governo e del ministro della giustizia nei confronti di ogni forma di cooperazione giudiziaria.
L'articolato proposto vanifica in sostanza ogni effettiva possibilità di cooperazione, dato che contiene diverse norme che contrastano non solo con le direttive della decisione, ma anche con i principi del nostro impianto costituzionale. L'esame dei punti significativi della decisione e delle norme del disegno di legge porta alle considerazioni che ho testé esposto, dimostrando in sostanza la volontà del Governo di non voler attuare l'obiettivo della cooperazione giudiziaria.
Infatti, l'articolo 2 della decisione stabilisce che il membro nazionale deve essere un giudice o un magistrato del pubblico ministero o un funzionario di polizia avente le medesime prerogative. Ovviamente, la possibilità di designare un funzionario di polizia non è recepibile dal nostro ordinamento, che non prevede l'esercizio di funzioni giurisdizionali da parte di soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario. Correttamente, pertanto, il disegno di legge in esame tiene conto delle particolari disposizioni contenute nel nostro ordinamento, che non consentono in alcun caso ad un funzionario di polizia l'esercizio di funzioni giurisdizionali, limitando quindi la designazione solo a giudici e a pubblici ministeri. Sempre l'articolo 2 della decisione prevede la figura dell'assistente del membro nazionale. I successivi articoli 6 e 7 della decisione concernono le funzioni del collegio e dei membri nazionali, mentre l'articolo 9 disciplina la natura e la portata dei poteri che ogni Stato conferisce al proprio membro nazionale sul proprio territorio. Si tratta di poteri di natura giudiziaria e giurisdizionale che trovano riferimento innanzitutto nei principi costituzionali e che, tuttavia, non vengono definiti correttamente nel disegno di legge in esame. Infatti l'articolo 2, comma 1, assegna al ministro della giustizia il potere di nomina del membro nazionale, ma tale potere non è compatibile con il nostro ordinamento, secondo il quale esso è riservato esclusivamente al Consiglio superiore della magistratura.
Il terzo comma dello stesso articolo assegna al ministro della giustizia il potere di indirizzare direttive al membro nazionale per l'esercizio delle sue funzioni anche tramite il capo del dipartimento. Quest'attribuzione è decisamente contraria ai nostri principi costituzionali, giacché l'esercizio dell'attività giurisdizionale e dell'azione penale, propri dell'organo giudiziario quale è anche il membro nazionale, non può evidentemente esser sottoposto a direttive ministeriali.
Il disegno di legge, da ultimo, contrasta con i principi costituzionali, anche in riferimento ai principi sostitutivi assegnati all'assistente o agli assistenti del membro nazionale, giacché gli assistenti possono essere nominati anche tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia, i quali, evidentemente, non possono esercitare funzioni giurisdizionali.
I nostri emendamenti, presentati in particolare agli articoli 2 e 3 del disegno di legge in esame, intendono porre rimedio ai sollevati profili di incostituzionalità del provvedimento.
Per le ragioni esposte, chiedo che l'Assemblea si esprima favorevolmente su di essi (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, è in discussione l'articolo 2 del provvedimento in esame concernente la nomina del membro nazionale ed i poteri del ministro della giustizia.
A tale riguardo abbiamo seguito il dibattito che si è svolto in sede di Consiglio superiore della magistratura, anche con riferimento al carattere che dovrebbe rivestire questo organismo europeo. Come risulta dall'esame del testo di legge in discussione, non vi è dubbio si tratti di un organismo giudiziario ed i poteri di cui dispone solo di grande rilevanza: mi riferisco alla possibilità di avviare indagini, di porre in essere il coordinamento necessario con le autorità competenti degli altri Stati, di istituire squadre investigative comuni, di assicurare l'informazione reciproca, di prestare assistenza e via di seguito. Si tratta, ripeto, di poteri di grande rilevanza che riteniamo utili - come affermato precedentemente - nella lotta alla criminalità, fermo restando che sui suddetti deve necessariamente essere esercitato un controllo democratico superiore, data appunto la rilevanza dell'organismo.
Se si tratta di un organismo giudiziario sovranazionale è evidente, con riferimento alla nomina del membro nazionale, che occorre tener conto dell'impianto ordinamentale del nostro paese ed, in particolare, del fatto che le prescrizioni costituzionali poste a presidio del nostro ordinamento, fanno riferimento all'indipendenza ed all'autonomia dell'ordine giudiziario.
È per tale ragione che riteniamo indispensabile e necessaria, nel rispetto e in coerenza con i dettati costituzionali, la nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.
Il nostro gruppo sosterrà gli emendamenti presentati dal gruppo dei Democratici di sinistra (in particolare, dai colleghi Bonito e Finocchiaro) che si propongono di sopprimere il comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, concernente la nomina del membro nazionale da parte del ministro della giustizia, nomina che dovrebbe spettare invece, al Consiglio superiore della magistratura.
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 2 e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
NINO MORMINO, Relatore. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Bonito 2.1 e Finocchiaro 2.2.
PRESIDENTE. Il Governo?
JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 2.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, colleghi, con questo emendamento si entra da subito nel vivo della nostra discussione. Infatti l'ampio consenso registrato con riferimento all'articolo 1 e alle finalità del disegno di legge in esame adesso dovrà cedere il passo ad una netta distinzione di valutazioni circa le modalità attraverso le quali pervenire a tali finalità.
L'articolo 2 è uno degli articoli importanti del disegno di legge, giacché disciplina la nomina del membro nazionale che deve far parte di Eurojust e i poteri del ministro della giustizia. In questo caso emerge immediatamente la differenza alla quale facevo riferimento nella dichiarazione di voto resa sull'articolo 1 - e che qui giova necessariamente riprendere - in ordine alla natura delle funzioni di Eurojust.
Da parte della maggioranza e del Governo si sostiene che questa natura sia di carattere amministrativo e che le funzioni di Eurojust siano funzioni amministrative; a nostro avviso, nulla di più sbagliato. D'altra parte, per giudicare e valutare la natura delle funzioni di Eurojust, evidentemente, occorre far riferimento alla volontà del Consiglio dell'Unione europea che ha istituito Eurojust, nonché alla decisione che, con questa normativa, intendiamo attuare.
Ebbene, gli obiettivi e la composizione sono disciplinati dalla decisione in modo molto chiaro; dunque, chiediamo al relatore, al Governo e alla maggioranza come possa conciliarsi l'assunta funzione amministrativa con la circostanza ineludibile che a far parte di Eurojust debbano essere comunque magistrati. Ma, ancor più, chiedo come si possa sostenere la natura e la funzione amministrativa di Eurojust laddove tra gli obiettivi dello stesso vi è quello di migliorare l'efficacia dell'azione penale. Ciò statuisce la decisione alla quale dobbiamo dare attuazione.
Eurojust - afferma l'articolo 3 nel suo incipit - si muove nell'ambito di indagini e di azioni penali; e l'azione penale è eminente funzione giurisdizionale! Dunque, se stiamo parlando di giurisdizione e se stiamo parlando di operatori che devono realizzare una funzione giurisdizionale, se stiamo parlando insomma di magistrati, chiediamo quale coerenza costituzionale abbia l'articolo 2 che, di qui a poco, dovremo approvare. Infatti, la decisione europea alla quale dobbiamo dare attuazione è molto chiara - né potrebbe essere altrimenti - nello stabilire il principio che le norme di attuazione devono essere approvate dal foro interno nazionale nel rispetto degli ordinamenti nazionali medesimi.
Abbiamo una Carta costituzionale e, nel momento in cui trattiamo di materia ordinamentale e di magistrati, a tale documento dobbiamo fare stretto riferimento. Allora, i magistrati, nelle loro funzioni giurisdizionali, non possono avere nesso di funzionalità con il potere esecutivo.
Da ciò consegue che l'articolo 2 al nostro esame appare inficiato irrimediabilmente da incostituzionalità, giacché viene disciplinato e attribuito un potere al ministro della giustizia, vale a dire quello di nominare un magistrato affinché esplichi funzioni giurisdizionali in un determinato contesto, nella fattispecie nell'ambito di Eurojust.
Attraverso il nostro emendamento, che riporta a coerenza costituzionale la disciplina della disposizione attuativa della decisione, noi cerchiamo di sanare tutto questo. Restituiamo, quindi, il potere di nomina al Consiglio superiore della magistratura, riconoscendo - così come ci pare giusto - al Ministro un potere di concertazione in ordine alla nomina effettuata dal Consiglio.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.
SERGIO COLA. La scelta di designare un magistrato a far parte di Eurojust, quale componente del collegio e rappresentante dello Stato membro, ha la finalità di individuare soggetti ricchi di esperienza e di capacità professionale, perché la funzione che deve svolgere è connessa all'ausilio nell'espletamento di indagini, alla collaborazione con le squadre investigative, al coordinamento delle autorità giudiziarie dei singoli Stati membri per l'indagine sui reati per i quali è competente Eurojust.
Tali finalità non sono certamente connesse all'esercizio di poteri giurisdizionali e, d'altra parte, la correttezza della linea del Governo è confermata in maniera chiarissima all'articolo 5, quando si inquadrano i poteri del membro nazionale e, soprattutto, i presupposti per la sua nomina. Si afferma, infatti, che questi esercita i poteri di cui all'articolo 6 della decisione del 28 febbraio 2002.
Invito l'onorevole Bonito a leggere la decisione in questione e a dirmi se, nell'ambito dei poteri conferiti ai membri nazionali, vi sia anche un minimo cenno all'esercizio di un potere giurisdizionale che ecceda la mera attività di coordinamento, la mera assistenza e il mero ausilio alle autorità nazionali. Non è previsto assolutamente nulla di tutto ciò e se, per un solo istante, l'onorevole Bonito rifletterà in merito all'articolo 6 della decisione, che riguarda i poteri del collegio dell'Eurojust, si renderà conto - perché così si recita testualmente - che il collegio Eurojust, di cui all'articolo 10 della decisione, esercita i poteri definiti all'articolo 7 della decisione stessa.
L'onorevole Bonito può rendersi conto, quindi, che l'articolo 7 non fa alcun accenno a poteri di carattere giurisdizionale. Mi pare, quindi, che l'iniziativa del Governo sia stata estremamente corretta, al punto da far riferimento alla decisione tramite la quale istituiamo Eurojust.
Se poi ci riferiamo alla nomina del magistrato, indubbiamente può sorgere qualche problema, ma la proposta di legge resta comunque correttissima perché con l'articolo 2 si subordina la decisione del ministro, ancorché le funzioni esercitate siano solamente di carattere amministrativo, al parere del Consiglio superiore della magistratura. Mi pare che le esigenze ricordate dall'onorevole Bonito siano ampiamente rispettate. Tutto il resto è fantasia, rappresentazione di esigenze che assolutamente non sono né conformi né armoniche rispetto al provvedimento in esame. Confermiamo, quindi, parere negativo sull'emendamento Bonito.
Per un richiamo al regolamento.
PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIERO RUZZANTE. Vorrei fare rapidamente un richiamo al regolamento, precisamente all'articolo 30. Abbiamo notato che nel calendario delle Commissioni sono state mantenute le convocazioni precedenti, quelle stabilite in concomitanza dello svolgimento del question time alle ore 15. È consuetudine infatti che durante il question time si svolgano i lavori delle Commissioni, ma l'ipotesi di convocazione faceva appunto riferimento al calendario precedente. Avendo inserito alle ore 15 l'informativa urgente del Governo sull'attuale situazione in Iraq, chiediamo che vengano sconvocate le Commissioni, anche se non sono previste votazioni, per consentire a tutti i deputati di essere presenti in Assemblea e di partecipare al dibattito delle ore 15, viste la delicatezza e l'importanza del tema.
PRESIDENTE. Assicuro che riferirò la sua richiesta al Presidente della Camera.
Si riprende la discussione (ore 11,18).
(Ripresa esame dell'articolo 2 - A.C. 4293)
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 424
Votanti 423
Astenuti 1
Maggioranza 212
Hanno votato sì 207
Hanno votato no 216).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 2.2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, ci accingiamo ad esaminare l'emendamento Finocchiaro 2.2, che interviene sul terzo comma dell'articolo 2, proponendo di modificarlo in modo sostanziale. Nella sua attuale formulazione, tale comma prevede che il ministro della giustizia possa, tramite il capo del dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzare direttive al membro nazionale, per l'esercizio delle sue funzioni. Siamo dunque di fronte ad un magistrato di Eurojust che deve sottostare a direttive politiche, giacché le direttive del ministro non possono essere di altra natura.
Si pone dunque una situazione di evidente conflittualità costituzionale, e giova ritornare sulla vexata quaestio se il membro di Eurojust svolga funzioni amministrative ovvero giurisdizionali. A sostegno della tesi che si tratti di funzioni amministrative, il collega Cola mi ha cortesemente invitato a leggere l'articolo 6 della decisione alla quale dobbiamo dare attuazione. Ho diligentemente seguito il consiglio, e ho compulsato con attenzione tale articolo. Dalla lettura di esso, ho tratto ulteriori elementi di convincimento a sostegno della mia tesi, nettamente contrapposta a quella sostenuta dall'onorevole Cola.
Con l'approvazione dell'ultimo comma dell'articolo 2, stabiliamo infatti il principio per cui il potere politico nazionale può impartire direttive - che, in quanto provenienti da un'autorità politica, sono di natura politica - a un magistrato di Eurojust che ha tra l'altro il potere, ai sensi dell'articolo 6, punto i), della decisione, di chiedere al giudice nazionale di avviare un'indagine ovvero di promuovere l'azione penale.
È evidente che lo stato della legislazione europea non poteva consentire un principio in forza del quale il magistrato europeo potesse iniziare l'azione penale nazionale, ma al magistrato europeo è stata conferita la funzione di promuovere l'esercizio dell'azione penale da parte del magistrato nazionale. Chiedere al magistrato nazionale di iniziare l'azione penale nei confronti di Sergio Cola, deputato al Parlamento nazionale, costituisce, secondo Sergio Cola, l'esercizio di una funzione amministrativa o di un'eminente funzione giurisdizionale, giacché l'esercizio dell'azione penale costituisce uno degli istituti caratterizzanti la giurisdizione in sé e in quanto tale? Non ho personalmente dubbi al riguardo, e ritengo francamente che non possano sussistere dubbi da parte di alcuno al di fuori di quest'aula (nella quale evidentemente tali dubbi vi sono, e sono maggioritari).
La gravità di questa disposizione mi appare tale da indurmi a chiedere alla Presidenza che, nel momento in cui andremo a votare l'articolo 2, si proceda ad una votazione per parti separate. In questo senso formulo una richiesta precisa e cioè che si votino dapprima i commi 1 e 2 e successivamente il comma 3. Intendo comunque ribadire la gravità del comma 3, di cui stiamo appunto discettando.
Noi chiediamo che il termine «direttive» sia cancellato dal testo della legge e che in luogo dello stesso sia inserita la formula «raccomandazioni ed informazioni utili». Parlare di raccomandazioni significa mantenere il giusto rapporto di autonomia tra un istituto giurisdizionale ed un istituto politico. Per altro verso il riferimento alle informazioni utili ci sembra coerente con il sistema di collaborazione nelle politiche di repressione criminale che è al fondo dell'istituzione di Eurojust (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, su questo emendamento si gioca la partita delle nostre maggiori perplessità sul testo di legge di ratifica della decisione in questione che invece vogliamo sostenere con forza. La prima questione che è stata evocata è quella delle ragioni per le quali il Governo italiano ha scelto che a rappresentarlo come membro nazionale debba essere un pubblico ministero o un giudice e non anche un funzionario di polizia giudiziaria, come pure prevede la decisione. Deve essere un pubblico ministero o un giudice per la semplice ragione che in Italia, diversamente dagli ordinamenti anglosassoni, le funzioni inquirenti sono svolte esclusivamente dal giudice o dal magistrato (oggi, con il nuovo codice, dal pubblico ministero). Quindi, la questione relativa alla confusione tra l'una o l'altra figura non esiste, perché il nostro ordinamento era condizionato a fare questa scelta.
Per quanto riguarda però la natura delle funzioni che vengono esercitate - mi rivolgo al relatore e alla sua esperienza e sensibilità - sul fatto che si tratti di funzioni giurisdizionali, a mio avviso, non può esserci nessun equivoco; e intendo spiegare la ragione che sostiene questo orientamento ed anche l'esempio che nel nostro sistema ne testimonia la correttezza.
La ragione sta proprio nelle funzioni che sono attribuite al membro nazionale dell'Eurojust, prima fra tutte quella di richiedere l'esercizio dell'azione penale; e questo è tanto più forte nel nostro ordinamento, in cui l'esercizio dell'azione penale per l'autorità giudiziaria è obbligatorio. Ne deriva come conseguenza che alla richiesta del membro nazionale di Eurojust consegue un dovere, da parte del pubblico ministero italiano, di attivare il procedimento penale nei confronti della persona indicata, peraltro per un fatto determinato, così come indicato espressamente nella decisione quadro e nella legge di ratifica. Le altre funzioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, sono di coordinamento e di impulso. Il magistrato di Eurojust potrà avviare una collaborazione fra il magistrato francese e il magistrato italiano ed insieme coordinare e decidere delle indagini che questi dovranno svolgere. Se vi sarà inerzia, egli potrà promuovere attività di indagine al posto dei soggetti rimasti inerti ed infine potrà anche organizzare la polizia francese e italiana, affinché insieme possano collaborare per svolgere un'indagine, nonché potrà partecipare all'indagine per la quale avrà organizzato lo specifico organismo di polizia.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, queste sono funzioni molto più ampie di quelle che oggi già la nostra magistratura inquirente ha; sono più ampie delle funzioni di coordinamento e di impulso della stessa procura nazionale antimafia, alla quale nessuno di noi verrebbe in mente di non riconoscere le garanzie previste dalla nostra Costituzione.
Voglio ricordare che l'articolo 9 della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea prevede che non possano essere modificate, in nessun modo, le decisioni nazionali e gli assetti costituzionali sullo stato giuridico dei magistrati che operano presso questo speciale organismo.
Inoltre, signor Presidente e onorevoli colleghi, il profilo di imparzialità, indipendenza e di autonomia che la stessa Unione europea vuole attribuire all'organismo in oggetto è tale da aver escluso qualsiasi dipendenza dalla Commissione europea. La Commissione, infatti, potrà collaborare con Eurojust, ma non potrà impartirle alcuna indicazione sul modo in cui esercitare le proprie funzioni, tanto è vero che viene costituita un'autorità di controllo comune, che sarà composta esclusivamente da magistrati. Si tratta, pertanto, di un organismo indipendente, svincolato dall'esecutivo.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, le direttive impartite dal ministro della giustizia al pubblico ministero sono note nella storia del nostro ordinamento: sono quelle che poteva dare il ministro della giustizia in epoca fascista. La Costituzione repubblicana escluse innanzitutto tale istituto e modificò quella disposizione dell'ordinamento giudiziario del ventennio nel senso di impedire al ministro della giustizia di impartire alcuna direttiva al pubblico ministero, attribuendogli tuttavia la vigilanza sul corretto funzionamento di quell'organismo.
Quella decisione, voluta dai nostri padri costituenti e che ha reso «repellente» per ciascuno di noi la stessa espressione «impartire direttive ad un magistrato», dovrebbe suggerirci di apportare una modifica appropriata al disegno di legge. Si può parlare di vigilanza o di raccomandazioni, così come propone l'emendamento in esame, ma l'equivoco che può nascere, sia riguardo all'esperienza giudiziaria del nostro paese, sia in termini politici sulla funzione del ministro della giustizia, è talmente grave che ci suggerisce di assumere un atteggiamento rigoroso sull'emendamento Finocchiaro 2.2, e pur invocando la vostra sensibilità ed un cambiamento di opinione, non potrà che indurci a votare a favore dell'emendamento in esame (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.
SERGIO COLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra che l'impostazione che risulta dagli interventi svolti dagli onorevoli Bonito e Sinisi, nonostante la loro asserzione di aver letto l'articolo 6 della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea, sia proprio contraria all'interpretazione corretta e letterale dello stesso articolo.
Al riguardo, vorrei domandare all'onorevole Sinisi cosa debba fare il magistrato distaccato fuori ruolo presso il Ministero della giustizia, così come avviene nel caso di Eurojust: deve rispettare o meno le direttive del ministro, ed il ministro stesso può impartirle o meno? È questo il primo aspetto importante che intendo sottolineare.
Mi sembra che la risposta sia ovvia. Noi, infatti, partiamo dall'erroneo presupposto che il magistrato distaccato presso Eurojust eserciti funzioni giurisdizionali. Allora, posto che l'articolo 2 della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002 prevede che l'Eurojust sia composta da un membro nazionale, designato da ciascuno Stato in conformità del proprio ordinamento giuridico, avente titolo di magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative, dal momento che in Italia per queste figure non vi sono pari prerogative, la scelta non poteva che ricadere su un magistrato.
Ho ascoltato con attenzione gli interventi svolti dagli onorevoli Bonito e Sinisi, ma sfido chiunque ad affermare che sollecitare una determinata indagine, assistere all'espletamento di un'indagine o coordinare determinate indagini, senza tuttavia assumere alcun tipo di decisione, significhi esercitare poteri giurisdizionali. Sostenere il contrario, così come mi è parso di capire ascoltando i due interventi che mi hanno preceduto, significa dare una lettura forzata della norma in questione.
Una questione molto più interessante si rileva nell'unico aspetto che avrebbe potuto suscitare perplessità, ma che, a mio avviso, «taglia la testa al toro» e fa risaltare in maniera inequivocabile la funzione di carattere amministrativo del magistrato, con la conseguente possibilità per il ministro di impartire direttive. Al riguardo, invito l'onorevole Bonito a leggere l'articolo 6, lettera a), della decisione 2002/187/GAI, e dopo mi spiegherà se, nel caso di specie, si tratta dell'esercizio di una funzione giurisdizionale.
Che cosa può fare il membro nazionale? Può chiedere (e questo è sancito dalla decisione del 28 febbraio) alle autorità competenti degli Stati membri interessati di valutare se avviare indagini o azioni penali per fatti precisi. Occorre valutare se siamo nell'ambito dell'esercizio di un potere giurisdizionale. Chi esercita un potere...
FRANCESCO BONITO. È un potere di impulso!
SERGIO COLA. ... giurisdizionale, in questo caso, si limiterebbe a chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se fare qualcosa! Come emerge in maniera chiarissima, il pubblico ministero o il giudice che opera una sollecitazione del genere si può trovare (e ciò è detto esplicitamente) anche di fronte al rifiuto di avviare indagini o di esercitare un'azione penale. Allora, dire che in questo caso vi sarebbe esercizio di un potere giurisdizionale mi sembra contrastante con il nostro assetto giuridico e soprattutto con la dizione letterale dell'articolo 6. Qual è la conseguenza? Se non vi è esercizio di potere giurisdizionale, si tratta dunque di un esercizio di una mera attività amministrativa (che richiede tra l'altro la collocazione fuori ruolo del magistrato), in ordine alla quale - chiaramente - il ministro della giustizia può impartire direttive, così come gli compete a fronte di una funzione prettamente amministrativa. Siamo dunque contrari anche a questo emendamento (Applausi del deputato Biondi).
FRANCESCO BONITO. Presidente, ho chiesto la votazione per parti separate dell'articolo 2!
PRESIDENTE. Ne ho già preso atto.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 425
Votanti 422
Astenuti 3
Maggioranza 212
Hanno votato sì 202
Hanno votato no 220).
Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
Poiché è stata richiesta la votazione per parti separate dell'articolo 2, ai sensi dell'articolo 87, comma 4, del regolamento, porrò in votazione dapprima i commi 1 e 2 e successivamente il comma 3 di tale articolo.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, è chiaro che esprimeremo il voto contrario sia per la prima votazione, relativa ai commi 1 e 2, sia per la seconda votazione, che concernerà il terzo comma. Cionondimeno, abbiamo ritenuto cosa utile per l'Assemblea richiedere la votazione per parti separate per consentire alla maggioranza (ove sia disponibile a ciò) una fase più utile di confronto e di interlocuzione con l'opposizione.
Noi siamo contrari - l'abbiamo detto e spiegato - all'intero impianto dell'articolo 2. Attraverso la votazione per parti separate, però, vi consentiamo - mi rivolgo al relatore e ai colleghi della maggioranza - di mantenere il potere di nomina ministeriale, che per noi - ripeto - è una contraddizione profonda rispetto agli equilibri costituzionali ai quali ci ispiriamo e vi consentiamo peraltro di eliminare il riferimento alle direttive. Secondo lo stile curiale, mi permetto di avanzare anche una subordinata. Vorrei in questo un minimo di attenzione, colleghi, vi prego!
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI (ore 11,33)
FRANCESCO BONITO. Nella seconda votazione potremmo anche accedere ad una formulazione comune: perché non togliamo la parola «direttive» e, di comune accordo, inseriamo il termine «raccomandazioni»? In questo modo l'intero articolo 2 rimarrebbe intatto: rimarrebbe il potere del ministro di nominare, (con la pallida presenza del CSM, più rituale che sostanziale) ed al tempo stesso il ministro, anziché dare direttive... A questo proposito vi ricordo che il termine 'direttive' è indicato nel modo più generico possibile: che direttive sono? Direttive amministrative? Giudiziarie? Mi si può rispondere che l'autorità è politico-amministrativa e quindi che anche le direttive non possono che essere tali.
Tuttavia, anche durante il fascismo il ministro che impartiva direttive era autorità politica; eppure, in tal modo, egli incideva sulla giurisdizione!
Inoltre, le direttive in parola debbono essere generali o possono anche essere individuali? Possono soltanto illustrare i principi generali ai quali il membro nazionale si deve attenere ovvero possono anche consistere in indicazioni precise?
Per contrastare ancora la tesi da te argomentata, collega Cola, non si può considerare di carattere amministrativo un atto di impulso che si inserisce in un procedimento giurisdizionale: non stiamo parlando di un atto di impulso che si pone in una dimensione giuridica astratta, ma di un atto di impulso che si inserisce in un concreto procedimento che, per essere connotato da tratti giurisdizionali, non si chiama tanto procedimento quanto, piuttosto, processo.
In forza di tutte queste argomentazioni, che, come i colleghi avranno constatato, sono più tecnico-giuridiche che politico-ideologiche, chiedo se esista la disponibilità a sostituire la parola «direttive» con la parola «raccomandazioni».
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non so se possa servire, ma desidero aggiungere a quelle fin qui esposte la seguente argomentazione: in diritto amministrativo, la direttiva è per sua natura vincolante; di conseguenza, qualora ritenesse di sottrarsi alle direttive del ministro della giustizia - quale che sia il loro contenuto - il membro nazionale si renderebbe responsabile della violazione di un obbligo (quello di osservare le direttive del ministro) ed il ministro potrebbe immediatamente sostituirlo o revocarlo.
Credo che queste considerazioni la dicano lunga sulla natura del rapporto che si crea tra questo magistrato ed il ministro della giustizia e che, pertanto, tutti possiamo essere abbastanza preoccupati di quelle che potrebbero essere le conseguenze qualora le direttive riguardassero le persone e l'oggetto delle indagini.
NINO MORMINO, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NINO MORMINO, Relatore. Signor Presidente, poiché sono stato chiamato in causa, credo che l'organizzazione complessiva del provvedimento consenta di mantenere l'orientamento e l'impostazione del testo. Tutto ciò che attiene al comportamento, all'intervento, all'azione che deve essere svolta dal membro nazionale è racchiuso in un circuito di condotte, comportamenti, azioni ed iniziative che, come abbiamo più volte sostenuto - certo, in contrasto con l'opinione dell'altra parte -, costituiscono attività di carattere prettamente amministrativo.
In tal senso, mi sembra assolutamente compatibile con il contenuto e con la natura dell'azione del membro nazionale - il quale, essendo componente del collegio, concorre a formare la volontà complessiva dell'organismo Eurojust - che a lui possano essere indirizzate direttive che siano frutto di scelte politiche: si tratta di rapporto e di decisioni che attengono alla politica giudiziaria in senso lato.
Per concludere, a me pare che la formulazione del testo sia corretta. Non so cosa pensi il Governo al riguardo, ma la Commissione ritiene che tale formulazione vada mantenuta.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo...
FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Non ha già parlato, onorevole Bonito? Io la ascolto sempre volentieri, ma...
FRANCESCO BONITO. Sì, signor Presidente, ma è stata rivolta una richiesta al Governo da parte di tutti noi: vorremmo sapere se il Governo è d'accordo a sostituire il termine «direttiva» con il termine «raccomandazione».
PRESIDENTE. Se avesse voluto farlo, il rappresentante del Governo sarebbe potuto intervenire.
Comunque...
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo non è d'accordo con la modifica proposta dall'onorevole Bonito.
Non v'è dubbio che la direttiva afferisca alla materia politico-amministrativa. Certamente, l'intervento del ministro non potrebbe incidere sulle attività di natura giudiziaria che, in ipotesi, il procuratore di Eurojust ritenga di dover prendere in considerazione.
PRESIDENTE. Del resto, onorevole Bonito, nell'ultima votazione effettuata, è stato respinto l'emendamento Finocchiaro 2.2, che proponeva proprio di sostituire alla parola «direttive» le parole «raccomandazioni ed informazioni utili».
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sui commi 1 e 2 dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 426
Maggioranza 214
Hanno votato sì 225
Hanno votato no 201).
Prendo atto che l'onorevole Perrotta non è riuscito a votare.
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul comma 3 dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 418
Votanti 415
Astenuti 3
Maggioranza 208
Hanno votato sì 223
Hanno votato no 192).
(Esame dell'articolo 3 - A.C. 4293)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4293 sezione 5)
Ha chiesto di parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, l'articolo 3 riguarda gli assistenti del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust. Essi esercitano un ruolo di grande rilievo, anche perché possono sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni.
L'emendamento Bonito 3.1, coerentemente con quanto sin qui sostenuto per il membro effettivo di Eurojust, chiede che gli assistenti del membro nazionale siano nominati dal Consiglio superiore della magistratura di concerto con il ministro della giustizia. Dunque, l'emendamento menzionato persegue l'obiettivo di rendere più efficiente l'Eurojust e di rafforzare le sue funzioni, senza alterare i profili nazionali, suggerendo una nomina di concerto tra Governo e Consiglio superiore della magistratura.
Siamo convinti - e i nostri emendamenti seguono questa direzione - che l'Eurojust sia un organismo europeo assolutamente necessario e che la cooperazione in materia di giustizia e di contrasto ai fenomeni di criminalità sia un punto essenziale dell'azione europea; d'altra parte, essa è già stata introdotta nel terzo pilastro del Trattato ed è stata sviluppata attraverso, non solo la decisione di Tampere, di cui ci occupiamo oggi, ma anche la Costituzione (si pensi all'articolo 174 del Trattato che stabilisce che il compito di Eurojust è quello di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra autorità nazionali responsabili dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni).
Ci accostiamo a questi temi con la ferma determinazione politica di far crescere l'azione europea in materia di contrasto alla criminalità e di cooperazione giudiziaria, consapevoli che portare all'interno di Eurojust (e in genere all'interno dell'acquìs comunitario), per la crescita della sovranazionalità, i principi tipici degli ordinamenti nazionali, vuol dire avere anche un certo grado di flessibilità.
Non crediamo che il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale debba essere inteso come tabù indiscutibile tale da ostacolare gli input e l'attuazione delle priorità nell'ambito dell'Europa nell'esercizio dell'azione penale del contrasto alla criminalità. Riteniamo che riconoscere sovranità agli organismi europei implichi un certo grado di flessibilità, di adattamento e (perché no?) di ripensamento dell'ordinamento nazionale e dei principi costituzionali.
Mentre il terrorismo internazionale minaccia la stessa sicurezza degli Stati europei, anche per colpa di improvvide guerre preventive, mentre le nostre Forze armate sono impantanate in Iraq, senza guida e senza missione, mentre cresce a tutti i livelli l'insicurezza, noi siamo convinti che possiamo e dobbiamo rafforzare il ruolo dell'Europa e la cooperazione giudiziaria, senza tradire i principi costituzionali, e siamo disponibili agli adattamenti necessari.
Credo che il senso di questo emendamento, che implica e richiede un concerto, nella nomina degli assistenti dell'ufficio di Eurojust, tra Governo e Consiglio superiore della magistratura, vada nella direzione dell'efficienza, della crescita dell'azione comunitaria e del rispetto dei principi dell'ordinamento interno.
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
NINO MORMINO, Relatore. Signor Presidente, propongo all'Assemblea di accantonare l'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti e di passare all'esame dell'articolo successivo, considerato che abbiamo l'esigenza di consultarci in merito alla possibilità di modificare il parere espresso.
FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, nessuna obiezione sulla proposta di accantonamento dell'esame dell'articolo 3. Peraltro, poiché sul mio emendamento 3.1 è stato formulato un rilievo dalla Commissione bilancio, vorrei sottoporre al Comitato dei nove un'integrazione dello stesso, che verrebbe riformulato nel senso che gli assistenti del membro nazionale, in numero non superiore a tre per ogni membro nazionale, sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura.
Vorrei spiegare il motivo di questa integrazione, Presidente. Il testo dell'articolo 3 fa riferimento ad assistenti nominati dal ministro; il mio emendamento 3.1, invece, si riferisce, sulla base di una scelta politica, ad assistenti nominati dal Consiglio superiore della magistratura. Ciò nondimeno, nel formulare tale emendamento, non avevo tenuto conto che nel testo originario del Governo era indicato un numero massimo di assistenti. Non avendo il mio emendamento indicato tale numero ed essendo su questo punto formulato in modo generico, la Commissione bilancio ha ritenuto che non vi fosse la necessaria copertura finanziaria. Poiché il mio intendimento era semplicemente quello, politico, di sostituire l'autorità nominante, non ho nessuna difficoltà a rimanere nell'alveo della proposta governativa per quanto riguarda il numero degli assistenti.
PRESIDENTE. È stato molto chiaro, onorevole Bonito. Il relatore, in sede di Comitato dei nove, valuterà l'integrazione dell'emendamento 3.1 da lei proposta.
Non essendovi obiezioni, l'esame dell'articolo 3 deve intendersi accantonato.
(Esame dell'articolo 4 - A.C. 4293)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4293 sezione 6).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
NINO MORMINO, Relatore. Signor Presidente, il parere della Commissione è contrario sugli emendamenti Bonito 4.1 e Finocchiaro 4.2. Ricordo che l'emendamento Perlini 4.3, sul quale la Commissione bilancio aveva espresso un parere contrario, è stato ritirato dai presentatori.
PRESIDENTE. Il Governo?
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 4.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, l'articolo 4 disciplina la durata dell'incarico e, insieme ad essa, il trattamento economico. Intendo soffermarmi sulla durata dell'incarico.
Il testo governativo propone, per i componenti di Eurojust nominati dall'autorità nazionale, mandati temporali di quattro anni, prevedendo nel contempo la possibilità di una proroga non superiore a due anni. Sulla questione mi permetto di fare le seguenti osservazioni.
Il mio punto di vista politico - su cui abbiamo già avuto animate e lunghe discussioni - è che Eurojust sia una struttura giudiziaria. Da ciò faccio derivare una serie di conseguenze, alcune delle quali attengono anche alla disciplina della durata.
Osservo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che i componenti di Eurojust nominati dalle autorità nazionali, se sottoposti alla disciplina che ci accingiamo ad approvare, non hanno una garanzia di cui, nel nostro paese, godono i magistrati, in base ad un preciso dettato costituzionale.
Non devo certo ricordarlo al presidente Biondi: i giudici sono inamovibili. Si tratta di una garanzia che la Costituzione pone a difesa, presidio e rafforzamento della giurisdizione.
Nel provvedimento, ci troviamo di fronte ad una disciplina che non prevede l'inamovibilità e che introduce il principio della rinnovabilità dell'incarico.
Signor Presidente, un magistrato - che, nella mia visione, svolge funzioni giurisdizionali - è, dunque, amovibile? Se tale magistrato intende proseguire nel suo incarico, sa bene che la rinnovabilità è collegata ad una valutazione da parte di chi deve dare le menzionate direttive. In altre parole, vi è un magistrato che per poter proseguire l'esercizio delle proprie funzioni ha bisogno di un atteggiamento, non dico supino o ossequioso, ma comunque attento verso i propri superiori (che dovranno decidere della sua rinnovabilità).
Signor Presidente, senza scomodare i sacri principi costituzionali e senza dire, nella legge, che i componenti di Eurojust sono inamovibili, che devono godere di prerogative costituzionali - lo farò dopo, ma non con quest'emendamento -, si potrebbe stabilire un termine massimo, congruo (lo stesso legislatore dice quattro anni più due), per esempio, sei anni, escludendo il potere di rinnovo. Ossia, si potrebbe dire, semplicemente, che il magistrato di Eurojust svolge le sue funzioni in un congruo termine che il legislatore ritiene, nella sua insindacabilità, di indicare in sei anni.
Se accanto a ciò, si introduce il principio che, dopo sei anni, il giudice non può vedersi rinnovare l'incarico, le chiedo, signor Presidente - sul piano della logica e della dialettica - non avremmo raggiunto gli stessi obiettivi di tutela che la Costituzione, peraltro, disegna disciplinando istituti di ben altra rilevanza?
Avremmo un magistrato che saprebbe di non poter essere rinnovato e che, quindi, non dovrebbe dire grazie a nessuno per la sua attività. Non dovrebbe ingraziarsi alcuna autorità superiore, perché il rinnovo non è possibile. Al tempo stesso, il medesimo magistrato saprebbe di dover svolgere le sue funzioni nell'arco temporale di sei anni.
Credo si tratterebbe di una norma assolutamente ragionevole. L'ho illustrata tentando di essere il più chiaro possibile e rivolgendo il mio ragionamento soprattutto alla sua ottima persona, signor Presidente. Lei sa quanto la stimi.
Peraltro, avrei gradito che le stesse argomentazioni che ho indirizzato a lei fossero state percepite - in parte, forse, lo sono state - dal rappresentante del Governo e, soprattutto, dal relatore (il quale, verosimilmente, a tale mio tentativo emendativo, assai positivo e costruttivo, avrebbe potuto dare un'adeguata risposta).
Mi accontento di affidare il mio pensiero - non immortale - ai resoconti dell'Assemblea. Qualche cosa ho fatto; comunque, ho adempiuto il mio compito nel modo migliore in cui riesco a farlo.
PRESIDENTE. Onorevole Bonito, lei è stato molto chiaro e credo che l'Assemblea ascolti, anche se sembra non farlo. Si tratta di uno strano fenomeno!
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente sull'emendamento Bonito 4.1. Il senso di tale proposta emendativa è chiaro: si vuole evitare che vi sia la possibilità di un rinnovo sulla base di un giudizio espresso sulla qualità e sulle prestazioni del magistrato addetto a questo ufficio. Chiediamo che, per trasparenza, il suo incarico non possa essere rinnovato e che, al tempo stesso, debba durare per un periodo complessivo di sei anni.
Si tratta di emendamento che non vuole spostare i termini della questione, ma semplicemente rafforzare l'imparzialità ed anche le garanzie per tutti i cittadini.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 413
Votanti 411
Astenuti 2
Maggioranza 206
Hanno votato sì 191
Hanno votato no 220).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 4.2
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, l'emendamento Finocchiaro 4.2 ha un'evidente relazione logica con l'emendamento appena respinto. Da parte mia, del mio gruppo parlamentare e di tutti coloro che hanno sottoscritto l'emendamento in esame, si cerca di raggiungere lo stesso risultato, questa volta non attraverso una modifica della disciplina, bensì attraverso il diretto riferimento alla norma costituzionale.
Si affronta, altresì, un'altra importante questione, ossia quella degli assistenti del membro nazionale di Eurojust. La disciplina precipua che affronta la materia relativa all'istituzione della figura dell'assistente è contenuta nell'articolo 3 del provvedimento il cui esame è stato accantonato e, pertanto, se ne parla adesso per la prima volta.
La figura dell'assistente è importante: nella norma accantonata si stabilisce il principio per cui ogni magistrato di Eurojust può essere assistito da tre assistenti, uno dei quali, signor Presidente, può addirittura sostituirlo in toto. Ciò significa che, per disposto normativo e legislativo, questo legislatore ritiene assolutamente fungibili le funzioni del magistrato componente di Eurojust e quelle dell'assistente. Incongruamente, poi, si dà la possibilità di affidare l'incarico di assistente non già ad un magistrato, ma ad un dirigente del ministero. Pertanto, rispetto alla fungibilità delle funzioni tra assistente e magistrato, direi che questa disciplina si pone in termini quantomeno di estrema discutibilità. Tuttavia, ne parleremo quando torneremo ad occuparci dell'articolo 3.
Dobbiamo ora esaminare l'emendamento Finocchiaro 4.2 con il quale si afferma che si applicano agli assistenti, oltre che al membro nazionale di Eurojust, le disposizioni di cui all'articolo 107 della Costituzione.
Questa necessità giuridica e normativa diventa ancora più impellente proprio perchè non è stato approvato l'emendamento precedente. Abbiamo quindi nuovamente un magistrato dell'Eurojust a termine, che per aspirare al rinnovo può essere tentato dall'assumere un atteggiamento di «attenzione» nei riguardi di chi gli è superiore e fissa le direttive. Da qui la necessità di invocare per quel magistrato le guarentigie e le prerogative, nonché la disciplina costituzionale che il foro nazionale interno prevede per la magistratura del nostro paese. Da qui ancora l'esigenza e la necessità di prevedere nella legge ciò che la Costituzione prevede all'articolo 107, ovvero che il magistrato componente dell'Eurojust ha il diritto di invocare per sé e, direi, per il paese e per i cittadini, quella disciplina di rango superiore.
Quest'ultima deve altresì essere invocata da quell'assistente le cui funzioni, abbiamo visto, possono essere quelle del magistrato, giacché, come abbiamo potuto verificare, esiste una espressa disciplina che rende fungibili le due figure e che consente all'assistente di fare tutto ciò che può fare il magistrato componente di Eurojust. Tra l'altro, quest'ultimo può rivendicare un potere importante, ovvero quello di impulso giudiziario. L'assistente infatti, e mi auguro che non possa mai essere il dirigente dell'amministrazione della giustizia, può rivolgersi al procuratore della Repubblica di Roma e dire - mi consentirà l'onorevole Cola, per l'amicizia che ci lega, di invocarlo sempre nel mio esempio - al procuratore della Repubblica di Roma, o meglio al sostituto presso la procura della Repubblica di Roma, che inizia un procedimento penale in danno di Cola Sergio. Allora, se questo è, e così è, dal momento che mi sembra che la lettura della norma non consenta un'interpretazione diversa, a quell'assistente occorre dare le garanzie che l'articolo 107 della nostra Costituzione stabilisce per tutti i magistrati del nostro paese.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.
SERGIO COLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per dire che apprezzo moltissimo la coerenza dell'onorevole Bonito che è, come è ovvio, portata alle estreme conseguenze. Infatti, anche coerentemente con quanto già stabilito prima, quando si chiede l'applicazione dell'articolo 107 della Costituzione, e quindi la garanzia dell'inamovibilità, si chiede di applicare qualcosa che a livello giuridico non è configurabile.
Noi infatti riteniamo, e lo abbiamo ribadito più volte, che nel caso di specie il magistrato non eserciti alcuna funzione di carattere giurisdizionale, bensì esclusivamente di carattere amministrativo. L'articolo 107 della Costituzione prevede che i magistrati siano inamovibili e che non possano essere dispensati o sospesi dal servizio, né destinati ad altre sedi o funzioni, se non in seguito ad una decisione del Consiglio superiore della magistratura.
Nel caso di specie, i magistrati sono posti fuori ruolo ed esercitano funzioni di carattere non giurisdizionale; per questo non si applica l'articolo 107 della Costituzione.
Coerentemente con quanto abbiamo detto in precedenza, esprimiamo pertanto voto contrario sulla proposta emendativa sottoscritta dall'onorevole Bonito.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, più che svolgere un intervento vero e proprio, vorrei semplicemente ricordare che l'articolo 9, paragrafo 1, della decisione in esame prevede che i membri nazionali siamo soggetti all'ordinamento interno dello Stato membro per quanto riguarda lo statuto.
Nel momento in cui noi decidiamo che i membri nazionali devono essere magistrati, a questi non possono che essere applicate, per quanto riguarda il loro statuto, le prerogative e le regole fissate dal nostro ordinamento, a cominciare dalla Costituzione. Per questa ragione, l'emendamento proposto non può che essere, a nostro avviso, approvato.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 4.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 427
Votanti 424
Astenuti 3
Maggioranza 213
Hanno votato sì 200
Hanno votato no 224).
Ricordo che l'emendamento Perlini 4.3 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 4.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, ci rammarichiamo non poco del trattamento che i gruppi della maggioranza stanno riservando al tentativo dell'opposizione di rendere più ragionevole, più equo e più coerente con la nostra Carta suprema il complesso di disposizioni attraverso le quali si intende dare attuazione alla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 2002.
Sono stati respinti entrambi gli emendamenti da noi presentati all'articolo 4, che non ci sembra contenessero disposizioni particolarmente travolgenti dell'impianto proposto dal Governo. Tale atteggiamento di chiusura totale dovrebbe indurci ad una reazione altrettanto decisa, dovrebbe cioè indurci a dire «no» all'articolo 4. Preannuncio invece il voto favorevole del mio gruppo parlamentare su tale articolo, con il quale intendiamo sottolineare il nostro grande interesse politico verso l'approvazione della norma attuativa della suddetta decisione del 2002.
Abbiamo già espresso le nostre ragioni in sede di discussione sulle linee generali e di esame dell'articolo 1, programmatico rispetto alla restante disciplina. Ci teniamo perché sentiamo il valore di una primogenitura culturale e politica verso questo fondamentale organismo, perché crediamo nell'Europa e nell'integrazione giuridica del nostro continente, perché pensiamo che la libertà e la sicurezza dei cittadini possano fortemente giovarsi dall'istituzione di tale struttura.
Dunque, nei limiti in cui ciò è possibile, esprimiamo un voto favorevole. Questo è il senso del voto che diamo ad una norma che riteniamo sia stata pensata male e scritta peggio. Tale norma non contiene principi giusti che si ispirino ad un'alta arte di governo che sappia prevedere le conseguenze, che si faccia carico delle questioni di impatto normativo. Tutto ciò è stato messo da parte. In maniera notarile si è detto che il rappresentante dello Stato italiano deve durare in carica quattro anni: se ci piace, lo facciamo rimanere in carica altri due anni, altrimenti lo rimandiamo a casa; se non segue le direttive, possiamo bacchettarlo; se non fa quello che diciamo, possiamo censurarlo; se non mette sotto processo Sergio Cola come noi gli diciamo di fare, possiamo rimproverarlo! Tutto ciò non ci piace, ma riteniamo vi sia un'esigenza politica alta: quella di sostenere - ripeto - tale nuova struttura, sulla quale abbiamo tanto lavorato e sulla quale si sono impegnati i nostri uomini migliori.
Per tale ragione, voteremo a favore dell'articolo 4. Sulla contraddizione di fondo, culturale e politica, avremo modo di tornare in sede di dichiarazione di voto finale. Anche in tale sede, infatti, dovremo spiegare le ragioni della nostra forte opposizione, che si coniugheranno, verosimilmente, con un voto di astensione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Nonostante il disagio per aver visto respinti i due emendamenti che avevamo proposto all'articolo 4, la nostra spinta verso una maggiore integrazione politica europea, che passi anche attraverso le strutture giudiziarie, ci impone di esprimere un voto favorevole su questo articolo. Ciò, ripeto, nonostante il mancato accoglimento delle nostre proposte emendative.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 421
Votanti 419
Astenuti 2
Maggioranza 210
Hanno votato sì 418
Hanno votato no 1).
(Esame dell'articolo 5 - A.C. 4293)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 (vedi l'allegato A - A.C. 4293 sezione 7).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo alla votazione dell'articolo 5.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, non abbiamo presentato proposte emendative all'articolo 5, anche se si tratta di un articolo importante e strutturalmente essenziale per l'intero quadro della disciplina che ci viene proposta, per la semplice ragione che il Governo, nel formulare tale articolo (che reca il titolo «Poteri del membro nazionale dell'Eurojust»), si è strettamente attenuto ai contenuti della decisione del Consiglio dell'Unione europea.
Noi stiamo conducendo una battaglia, per un verso politica e per più versi culturale (ed in parte anche tecnica), per rapportare e riportare il contenuto del testo a due parametri, che riteniamo fondamentali: da una parte, le norme della nostra Costituzione; dall'altra (ma direi con analogo potere cogente), i principi della decisione. Infatti, per dare attuazione a «qualche cosa» non ci possiamo mettere in contrasto con questo «qualche cosa». In altri termini e fuor di metafora, nel momento in cui approviamo una disciplina di principi comunitari (nello specifico contenuti in una decisione assunta dal Consiglio dell'Unione europea), è fuor di dubbio che a quei principi dobbiamo strettamente attenerci, giacché, se così non fosse, contrasteremmo con i principi ai quali affermiamo di voler dare attuazione e, in tal caso, sarebbe evidente il conflitto logico, ma, ancor di più, quello istituzionale e politico.
Ebbene, l'articolo 5 ripercorre - una volta tanto ci piace riconoscerlo - pedissequamente e riformula letteralmente quanto stabilito dal Consiglio dell'Unione europea. Questo ci induce a ritenere la norma accettabile e addirittura giusta, così come ci induce, sul piano dei lavori parlamentari, a votare a favore di tale articolo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, l'articolo 5 definisce la natura dei poteri conferiti al nostro membro nazionale dell'Eurojust.
Credo sia utile che l'Assemblea sia pienamente consapevole della portata dei poteri conferiti a tale soggetto, che, come è stato deciso di comune accordo, anche sulla base dei requisiti costituzionali, deve essere necessariamente espressione dell'autorità giudiziaria, quindi dotato di poteri inquirenti.
Il membro nazionale può - lo ricordo - chiedere l'esercizio dell'azione penale. In particolare, la norma prevede la possibilità, da parte delle autorità giudiziarie, di valutare se avviare un'indagine o esercitare un'azione penale in ordine a fatti determinati, ma la decisione si applica a tutti i paesi dell'Unione europea, anche a quelli che non conoscono l'obbligatorietà dell'azione penale. Se chiederà di esercitare l'azione penale nei confronti di un soggetto individuato, per fatti determinati, l'autorità nazionale non potrà esimersi, nel nostro paese, dall'esercitare l'azione penale.
Il membro nazionale può, inoltre, svolgere funzioni di coordinamento con le autorità giudiziarie di vari paesi membri di Eurojust; istituire una squadra investigativa comune con le autorità competenti di altri Stati membri interessati (potrà dire alla Francia e all'Italia o alla Germania e all'Italia di coordinare insieme le proprie forze di polizia ed organizzare un'autentica investigazione); assicurare l'informazione reciproca tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati e, quindi, garantire lo scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie di vari paesi (alle suddette potrà fornire assistenza, così come a ciascuno dei magistrati che lo richiederanno); collaborare con la rete giudiziaria europea; ricevere e proporre rogatorie, secondo la previsione di tutti i reati di sua competenza più gravi. Infine, potrà prestare sostegno alle indagini che si svolgeranno in ciascun paese e partecipare anche alle attività di squadre investigative comuni.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, il ritenere ragionevolmente che si tratti di funzioni amministrative penso sia un esercizio poco ragionevole sul piano della logica ed assolutamente infondato sul piano del diritto.
Credo, pertanto, si debba esprimere un convinto voto favorevole in merito all'istituzione di questo nuovo organismo giudiziario e riflettere quando individueremo, come stiamo facendo, sia le prerogative del medesimo e di ciascuno degli Stati membri sia le funzioni di coloro che possono sostituire i membri nazionali, qualora siano impediti nell'esercizio delle loro funzioni.
Per quanto riguarda l'articolo 3, mi auguro possa essere modificato anche in termini di riduzione del danno nei confronti del nostro paese, anche con riferimento alla violazione clamorosa delle regole che assistono i poteri dell'autorità giudiziaria ed i doveri di tutela delle garanzie di ciascun cittadino.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 422
Votanti 412
Astenuti 10
Maggioranza 207
Hanno votato sì 410
Hanno votato no 2).
(Esame dell'articolo 6 - A.C. 4293)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 (vedi l'allegato A - A.C. 4293 sezione 8).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo alla votazione dell'articolo 6.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà. Le ricordo, onorevole Bonito, che il tempo a sua disposizione è esaurito.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, preannuncio l'espressione del voto favorevole da parte del mio gruppo sull'articolo 6.
Anche in tal caso, come è stato osservato con riferimento all'articolo 5, ci troviamo nell'ambito di quella parte della proposta normativa rispetto alla quale non sono stati presentati emendamenti da parte di alcun gruppo perché il Governo, correttamente, si è limitato nella stessa a fare riferimento ad una serie di principi, di disposizioni e di indicazioni normative contenute nella decisione alla quale si intende dare attuazione con il provvedimento al nostro esame.
Questa è la ragione per cui il nostro gruppo non ha presentato emendamenti all'articolo 6 e del nostro voto favorevole.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 419
Votanti 409
Astenuti 10
Maggioranza 205
Hanno votato sì 407
Hanno votato no 2).
Prendo atto che gli onorevoli Giuseppe Drago e Volontè non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.
(Esame dell'articolo 7 - A.C. 4293)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 4293 sezione 9).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
NINO MORMINO, Relatore. La Commissione esprime parere contrario sull'unico emendamento riferito all'articolo 7.
PRESIDENTE. Il Governo?
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 7.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito, al quale ricordo che ha terminato il tempo a sua disposizione. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Presidente, mi lasci parlare qualche minuto quantomeno nell'ambito del tempo che abbiamo a disposizione per intervenire a titolo personale.
Si tratta di uno dei punti su cui vorrei che l'Assemblea prestasse attenzione. Dunque, non avendo molto tempo, cercherò di esprimere il mio pensiero con un solo concetto. Il nostro emendamento interviene sulla lettera a) dell'articolo 7, laddove si prevede che il membro nazionale può chiedere, in deroga al divieto contenuto nell'articolo 329 del codice di procedura penale - norma che disciplina il segreto degli atti processuali - informazioni scritte.
Faccio un esempio: ai sensi dell'articolo 3, il funzionario del Ministero della giustizia - che, come assistente, si può sostituire al magistrato componente - può chiedere al procuratore di Roma di ricevere informazioni scritte sul fascicolo processuale a carico di Cola Sergio. Ditemi voi se tutto questo sia giusto e conforme alla Costituzione!
Poi, quando ciò accadrà, non strepitiamo, non eleviamo alti lai in difesa del Parlamento, perché siamo noi che stiamo approvando una disciplina di questo genere, stabilendo che un funzionario dell'amministrazione, che non è un magistrato, si può sostituire per legge nello svolgimento delle funzioni del magistrato di Eurojust e può mettere il naso in tutti i fascicoli processuali esistenti nel nostro paese per qualsiasi imputato e per qualsiasi ipotesi di reato.
Ritengo che ciò non sia giusto. Abbiamo dunque presentato un emendamento di poche righe con riferimento ad un articolo che invece ne conta decine e decine, proponendo di sopprimere poche parole. Lo facciamo per difendere i diritti e le libertà dei cittadini, tante volte vanamente invocate, e ritengo che si farebbe cosa buona e giusta se, una volta tanto, si intervenisse in tal senso.
NINO MORMINO, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NINO MORMINO, Relatore. Signor Presidente, anche su questo punto vorrei fornire una risposta al collega Bonito, al fine di rassicurarlo. Infatti, il comma 2 dell'articolo 7 prevede che tale richiesta possa non avere seguito presso il giudice richiesto, il quale valuterà la possibilità di concedere o meno le informazioni.
La decisione del giudice interpellato può essere sottoposta ad una verifica di carattere giurisdizionale nelle varie fasi dell'impugnazione, che è consentita sia da parte del pubblico ministero sia da parte del membro richiedente. Quindi, ritengo che anche in ciò si riveli la natura assolutamente precaria del potere giurisdizionale diretto da parte del membro dell'Eurojust.
Dunque, non credo che le preoccupazioni del collega Bonito possano essere condivise né che il punto possa divenire dirimente per l'attribuzione di funzioni e ruoli che non sono propri del membro nazionale dell'Eurojust.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Non intendo soffermarmi troppo sull'argomento né voglio evocare norme e disposizioni del codice di procedura penale, che potrebbero suonare come tecnicalità senza senso. Il comma in esame, su cui abbiamo presentato l'emendamento, consente di accedere agli atti coperti dal segreto delle indagini, affermando che tali atti potranno essere disvelati al membro nazionale che lo chiedesse, anche in deroga alla norma che tutela il segreto, ovvero l'articolo 329 del codice di procedura penale. La previsione che il segreto possa essere opposto, unitamente alla procedura che ne permette il superamento, è esattamente quanto previsto nel nostro ordinamento, anche in materia di collegamento di indagini e di collaborazione tra magistrati. Anche oggi i magistrati del pubblico ministero possono accedere ai dati tutelati dal segreto, ma tale segreto può essere opposto anche al magistrato stesso e, in determinate circostanze, la notizia può essere differita. Nei confronti del magistrato, membro nazionale di Eurojust, potrà quindi essere opposto il segreto delle indagini con gli stessi modi e limiti ora esistenti nei confronti degli altri magistrati.
Da questa norma, quindi, ricaviamo alcune considerazioni. Il magistrato di Eurojust potrà accedere, anche sulla base delle direttive impartite dal ministro, a qualsiasi atto coperto dal segreto delle indagini, al quale il magistrato, autonomamente, non potrebbe mai accedere. Il secondo corollario che ne consegue, se non verrà modificato l'articolo 3, è che tale procedura potrà essere richiesta anche da chi non ha la qualifica di magistrato, almeno secondo il nostro ordinamento. Tale previsione rende ancora più grave la norma che ci accingiamo a votare, in termini di garanzie per i cittadini.
Un altro aspetto che intendo sottolineare riguarda il potere di accesso ai dati tutelati dal segreto di indagine, conferito al membro nazionale di Eurojust; questo è esattamente lo stesso di cui godono gli altri magistrati italiani, con gli stessi limiti e le stesse condizioni. Ne esce, quindi, vieppiù rafforzata la natura giuridica di potere giudiziario conferita al membro nazionale di Eurojust. Ecco perché, signor Presidente, chiediamo al Governo e al relatore di accogliere coerentemente questo emendamento, se considerano la funzione esercitata effettivamente di ordine politico-amministrativo. Qualora, invece, non venisse accolto, ci rafforzeremmo ancor più nella convinzione che si tratta di un potere giudiziario e che, per effetto di questo, le norme costituzionali del nostro sistema sarebbero palesemente violate, nel caso in cui lo stesso magistrato non venisse assistito dalle garanzie costituzionali o nel caso in cui questo potesse essere sostituito da persona priva delle medesime prerogative. Pertanto, raccomandiamo l'approvazione dell'emendamento 7.1 ed una riflessione da parte del relatore e del Governo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Sostengo anch'io questo emendamento e le ragioni sono state articolate molto bene dai colleghi che mi hanno preceduto. Non intendo quindi ripeterle, ma vorrei solo sottolineare che vi sono altri provvedimenti all'esame della Camera dei deputati - mi riferisco, in particolare, al mandato di cattura europeo -, per i quali i colleghi della Casa delle libertà hanno, giustamente, sollevato il problema della conformità delle norme comunitarie alla nostra Costituzione. Vi sono questioni di principio fondamentali che non possono essere aggirate e che vanno tenute in considerazione, indipendentemente dallo schieramento di maggioranza o opposizione.
Ritengo che la questione sollevata dall'emendamento in esame sia fondamentale. L'articolo 7 prevede addirittura che si possa derogare all'articolo 329 del codice di procedura penale per accedere ad atti coperti dal segreto di indagine, anche da parte di un funzionario, non necessariamente un magistrato, nominato dal ministro della giustizia, con tutte le conseguenti implicazioni che sono state già sottolineate. Si tratta dunque di una questione estremamente rilevante e la deroga prevista dalla disposizione in esame sarebbe pregiudizievole da tutti punti di vista.
Ferma restando la nostra opinione sulla natura giurisdizionale delle funzioni attribuite ad Eurojust, che emerge in maniera sempre più palese, richiamiamo l'attenzione dell'Assemblea sulla questione specifica oggetto dell'emendamento in esame, volto a sopprimere la disposizione che consente di derogare all'articolo 329 del codice di procedura penale, di cui raccomandiamo l'approvazione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.
MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, ritengo che i colleghi comprendano l'importanza delle scelte che stiamo compiendo. Ho letto gli interventi svolti durante la discussione sulle linee generali, che ha avuto luogo in un'aula purtroppo deserta; anche oggi riscontro scarsa attenzione. Le scelte che stiamo compiendo con l'approvazione del provvedimento in esame sono decisive, non solo per la lotta alla criminalità e per la costruzione di un organismo sovranazionale a livello europeo finalmente efficace, ma anche per le conseguenze che le stesse implicano sulla natura e sulle caratteristiche dell'ordinamento democratico.
Occorre chiedersi se la decisione che istituisce Eurojust intervenga o meno nel nostro ordinamento e possa o meno violare le norme fondamentali della Costituzione e le libertà e le garanzie essenziali da essa definite. Riteniamo che l'emendamento in esame sia decisivo per smascherare quello che si può definire un eccesso di attuazione della decisione istitutiva di Eurojust, che ne ha determinato lo stravolgimento.
È stata già richiamata l'attenzione su un elemento di grave violazione, costituito dal fatto che l'organo giudiziario riceve direttamente istruzioni da un organo politico, soprattutto in relazione a competenze riguardanti l'esercizio dell'azione penale. Si tratta di un vulnus delicatissimo, e credo che soprattutto la Casa delle libertà, in virtù del suo nome, dovrebbe prestare attenzione all'emendamento in esame. Si potrebbe infatti pervenire a un voto comune su un provvedimento che qualifica il ruolo dell'Europa dal punto di vista dell'efficacia della lotta alla criminalità organizzata. Se l'emendamento in esame dovesse essere respinto, saremmo costretti ad esprimere voto contrario sul provvedimento, in quanto esso snatura le finalità, che condividiamo, dell'istituzione di Eurojust, che riteniamo fondamentale per la costruzione dell'Europa. Tuttavia, la costruzione dell'Europa va di pari passo con la difesa delle libertà e dei diritti inalienabili sanciti dalla Costituzione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.
SERGIO COLA. Signor Presidente, ritengo che gli interventi che mi hanno preceduto, salvo quello dell'onorevole Mormino, siano la conseguenza di una cattiva lettura - non so se in buona o in mala fede - dell'articolo 7.
Mi è parso di sentire, in particolare negli interventi dell'onorevole Mascia e dell'onorevole Maura Cossutta, che la richiesta di informazioni o di accesso al casellario giudiziale per l'acquisizione dei precedenti penali o dei carichi pendenti, vada de plano e non sia sottoposta ad alcun tipo di valutazione.
Sarebbe pure ammissibile, in casi eccezionali. Indubbiamente si creerebbero problemi di natura costituzionale e se queste richieste avessero magari ad oggetto attentati terroristici come quello di Madrid o come quelli che si profilano in questi giorni, ci troveremmo di fronte ad una fase emergenziale. Ma questo provvedimento rispetta la Costituzione in pieno, dà dignità e riconosce alla magistratura il ruolo che le compete.
Il comma 1, peraltro, non esaurisce la formulazione dell'articolo 7, e a tale riguardo va anche considerato il comma 2 dello stesso articolo. Allora, penso sia sfuggito a coloro che sono intervenuti che la richiesta non va accolta de plano, che non è possibile ottenere l'accesso sic et simpliciter senza alcun tipo di valutazione, se è vero che il comma 2 dell'articolo 7 stabilisce che la richiesta di cui al comma 1, lettera a) - le informazioni scritte - ovvero di accedere alle informazioni di cui al medesimo comma 1, lettera b) - accesso alle informazioni contenute nel casellario giudiziale - è inviata all'autorità giudiziaria competente, che la valuta. È previsto inoltre che questa valutazione avvenga nella fase delle indagini preliminari o anche in una fase successiva, con l'individuazione del giudice competente a norma dell'articolo 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, il quale giudice - ecco il massimo rispetto per la funzione giurisdizionale - valuterà o meno se sussistono i presupposti per derogare all'articolo 329 del codice di procedura penale.
Ma non finisce qui, onorevole Cossutta e onorevole Mascia: verso il decreto emesso dal giudice delle indagini preliminari o dall'autorità giudiziaria procedente vi è la possibilità di ricorrere in Cassazione sia da parte del procuratore europeo sia da parte del pubblico ministero. Ma vi è ancora di più: il decreto che accoglie o rigetta la richiesta è impugnabile nel termine di 20 giorni e l'impugnazione sospende l'esecuzione del provvedimento di accoglimento della richiesta. Allora, quale altra copertura costituzionale cercate? Se lo abbiate fatto in buona o in cattiva fede non lo so, ma vi siete limitati ad esaminare solamente il comma 1 dell'articolo 7 e non anche il comma 2, che vi smentisce clamorosamente.
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Cola. La buona fede però è sempre presunta...
SERGIO COLA. Siamo d'accordo... Ed io l'ammetto!
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 7.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 429
Votanti 427
Astenuti 2
Maggioranza 214
Hanno votato sì 201
Hanno votato no 226).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 7.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito, al quale ricordo però che i tempi a disposizione del suo gruppo sono esauriti. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. La ringrazio, signor Presidente, infatti vorrei utilizzare i tempi per gli interventi a titolo personale.
Voteremo «sì» all'approvazione dell'articolo 7 nonostante l'assoluta gravità della disciplina della lettera a), nella parte in cui consente una deroga al segreto istruttorio, nelle forme, nei modi e nei termini illustrati male da me, ma in maniera assai chiara ed efficace dal collega Sinisi. Credo soprattutto di dover dire che le colleghe Mascia e Maura Cossutta avevano ottime ragioni da vendere, poiché esse hanno opportunamente ricordato che l'ultimo caso famoso in cui qualcuno si è rifiutato di dare accesso ad atti istruttori coperti da segreto, quel qualcuno è finito sotto procedimento disciplinare, immediatamente fulminato dalle ire del ministro Castelli. Il fatto che nella norma si stabilisca che di fronte all'atto arbitrario si può anche dire di «no» e che questo emendi l'arbitrarietà precedente, è un ragionamento che, sul piano della logica, francamente non riesco ad accettare.
Rimane il fatto, Presidente, che vi è un brutto inciso, che peraltro non riesce a nascondere il valore complessivo dell'articolo 7, che è nettamente preponderante. Non possiamo votare contro l'articolo 7, perché l'articolo 7 è il cuore della disciplina di cooperazione e collaborazione, è il cuore di Eurojust: se noi bocciassimo l'articolo 7 colpiremmo al cuore questo nuovo istituto, negheremmo la sostanza di Eurojust. E non lo possiamo fare.
Per cui - molto a malincuore, per carità - voteremo «sì», non potendo peraltro omettere di denunciare ancora una volta che lo facciamo nella consapevolezza che in questo articolo 7, insieme a tante cose buone e positive, vi è un vulnus gravissimo al sistema di garanzie del nostro paese.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, annuncio molto rapidamente - e credo, in qualche modo, anche lapidariamente - che il nostro gruppo voterà a favore dell'articolo 7. La bocciatura di un nostro emendamento dimostra il nostro assunto sul fatto che stiamo parlando di una autorità che dispone di poteri giudiziari significativi. Ho già illustrato le nostre obiezioni al comma 2 dell'articolo in esame, ma vorrei ricordare che si tratta degli stessi poteri, in termini di coordinamento e di collegamento delle indagini, attribuiti ad altre autorità giudiziarie.
Tuttavia, non possiamo negare che lo scambio delle informazioni costituisca davvero il nucleo essenziale della possibilità di avviare una collaborazione in Europa in questo ambito. Infatti, se negassimo all'Eurojust il potere di conoscere le informazioni giudiziarie, di attingere alle informazioni nazionali e di scambiarle, negheremmo, in buona sostanza, la sua stessa essenza.
È questo il motivo per cui, nonostante si profili una funzione di autorità giudiziaria del membro nazionale di Eurojust e della stessa struttura, preannuncio che il nostro gruppo voterà a favore dell'articolo 7, perché reputiamo che esso rappresenti un passo in avanti nella costruzione dello spazio giuridico europeo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, intervengo innanzitutto per sottolineare, con particolare riferimento all'intervento svolto dall'onorevole Cola, che se una norma è sbagliata non può essere considerata giusta solo perché vi è una norma successiva che cerca di attenuarne i danni.
Considero la norma in oggetto sbagliata sul piano dei principi. Il fatto che vi sia un'autorità superiore ed autonoma in grado di porvi rimedio non risolve la questione, perché tale norma è comunque sbagliata, a causa di quanto previsto dall'articolo 3 del disegno di legge in esame, che indica coloro che possono essere nominati assistenti del membro nazionale. Essi, come è stato già ricordato, non sono soltanto magistrati, mentre le prerogative previste nel provvedimento in esame sono esattamente le funzioni normalmente riservate ai giudici.
Preannuncio, pertanto, che il nostro gruppo voterà contro l'approvazione dell'articolo 7. Ricordo che abbiamo già espresso la nostra posizione a favore dell'istituzione di un organismo europeo competente in questa materia, in grado di cooperare con altre strutture e di costituire l'embrione di uno spazio giuridico europeo; riteniamo, tuttavia, che organismi di questo tipo debbano marciare di pari passo, assieme a tutte le garanzie che consideriamo indispensabili.
Ci troviamo, infatti, in una fase in cui la lotta alla criminalità, in diverse forme - perfino la lotta al terrorismo -, rischia di non saper coniugare i problemi della sicurezza con le garanzie. Pensiamo si tratti di un'emergenza che debba essere tenuta in considerazione in ciascuna delle scelte che ci accingiamo a compiere.
È stato giustamente sostenuto che, con il primo comma dell'articolo 7 del disegno di legge in esame, si infligge un vulnus al sistema delle garanzie. Noi vorremmo sottolineare tale aspetto, senza dimenticare che il resto rappresenta il conseguimento di obiettivi che comunque condividiamo; tuttavia, riteniamo di trovarci in una fase in cui la sicurezza e le garanzie debbano essere strettamente legati. Ribadisco, pertanto, il voto contrario del gruppo di Rifondazione comunista sull'articolo in esame.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 416
Votanti 409
Astenuti 7
Maggioranza 205
Hanno votato sì 401
Hanno votato no 8).
Prendo atto che l'onorevole Zanella ha erroneamente espresso un voto favorevole mentre avrebbe voluto astenersi.
(Esame dell'articolo 8 - A.C. 4293)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 4293 sezione 10).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
NINO MORMINO, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Finocchiaro 8.1.
PRESIDENTE. Il Governo?
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 8.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento Finocchiaro 8.1, che attiene ad una modifica all'articolo 8 del provvedimento in esame da noi perorata.
L'articolo 8 del disegno di legge reca la rubrica «Nomina di un giudice ai fini dell'inserimento nell'elenco dei giudici che possono far parte dell'autorità di controllo comune». In altri termini, il Consiglio dell'Unione europea per Eurojust ha configurato un'articolazione che prevede la designazione dei membri nazionali e l'istituzione di un collegio, di cui fanno parte altri membri nazionali, e che ha - come afferma la decisione all'articolo 7 - funzioni collegiali di controllo.
In questa funzione collegiale io leggo alla lettera a), punto sub i): «avviare una indagine o azione penale per fatti precisi». Questo significa che quando Eurojust agisce attraverso il collegio, può - per un determinato numero di reati - chiedere all'autorità competente degli Stati membri interessati di avviare un'indagine o di promuovere l'azione penale su fatti precisi.
Tra l'altro, siamo tornati spesso su questo inciso per rispolverare ed affermare il carattere giudiziario di questa funzione. Da qui scaturisce la fondamentale importanza del nostro emendamento. Se si tratta di funzioni giustiziali, se ci riferiamo a magistrati che fanno il loro mestiere, a questi - anche in relazione all'articolo 9 della decisione poc'anzi citato dal collega Sinisi - dobbiamo applicare lo statuto costituzionale dello Stato membro e in Italia l'ordinamento giudiziario fa riferimento al Consiglio superiore della magistratura: dunque, pensiamo, riteniamo e crediamo giusto e conforme alla nostra Costituzione che anche i magistrati componenti il collegio vengano designati dal Consiglio superiore della magistratura e non già da un organo politico, da un organo amministrativo, da un rappresentante del Governo quale è il ministro della giustizia.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, intervengo ad adiuvandum e non per ripetere le stesse cose. Andando avanti nella discussione di questo provvedimento, risulta sempre più chiara la forza dell'autorità giudiziaria di cui stiamo trattando. Abbiamo definito con chiarezza che tale autorità ha funzioni giudiziarie e ora facciamo un passo avanti parlando dell'autorità di controllo comune: un'autorità indipendente e di garanzia, che serve a «spezzare» il legame con ogni forma di controllo da parte dell'esecutivo (anche se questo esecutivo potrebbe essere rappresentato dalla stessa Commissione europea, ovverosia l'esecutivo dell'Unione europea).
Per fare questo, viene innalzato il livello della qualità dei soggetti e quello delle garanzie, affermando che i componenti dell'autorità comune debbano essere dei giudici. A questo punto, stiamo scegliendo dei giudici che non andranno fuori ruolo, signor Presidente e onorevoli colleghi, che rimarranno appartenenti all'ordine giudiziario e che, pur tuttavia, potranno essere nominati dal ministro. Se questo potesse essere in punto di diritto tollerabile, o in punto di ordinamento accettabile, qualora parlassimo di magistrati che vanno fuori ruolo, sarebbe inaccettabile il riferimento a giudici che rimangono incardinati all'interno del proprio ufficio e dell'ordinamento giudiziario, e che in quella sede andranno a svolgere una funzione di garanzia derivante proprio dalla natura di imparzialità, autonomia ed indipendenza della funzione medesima.
Accettare che un giudice possa essere al tempo stesso nel proprio ruolo all'interno del proprio ufficio e nominato dall'autorità politica ad altro incarico senza la perdita di quella funzione, costituisce una deroga grave al nostro sistema, e - a mio avviso - una deroga suscettibile anch'essa di censure costituzionali.
È per questo, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, che esprimiamo il nostro consenso all'istituzione di Eurojust. Tuttavia, la nostra ferma determinazione nel voler vedere la nascita di questa nuova struttura ci induce, ancora una volta, a chiedervi di valutare se la vostra scelta non venga utilizzata, in definitiva, come un cavallo di Troia e, in particolare, per scardinare il nostro sistema interno, il nostro sistema di garanzie.
Per questo motivo, vi chiediamo di votare, insieme a noi, a favore dell'emendamento Finocchiaro 8.1.
NINO MORMINO, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NINO MORMINO, Relatore. Signor Presidente, desidero sottolineare che i compiti assegnati a questo giudice sono quelli di cui all'articolo 23 della decisione 2002/187/GAI del Consiglio. Si tratta di compiti precisamente circoscritti alla tutela dei dati personali: il riferimento agli articoli 14 e 22 garantisce, in maniera molto rigorosa, che la gestione dei dati personali abbia luogo in modo tale da non arrecare pregiudizio ai soggetti relativamente ai quali i dati vengono richiesti.
Proprio qui mi pare che sia riaffermata la natura propriamente e puramente amministrativa dell'attività: non vedo in quale modo la tutela dei dati personali possa farsi rientrare nella funzione giurisdizionale.
È questa la ragione per la quale non abbiamo condiviso l'emendamento Finocchiaro 8.1.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 8.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 426
Votanti 423
Astenuti 3
Maggioranza 212
Hanno votato sì 201
Hanno votato no 222).
Passiamo alla votazione dell'articolo 8.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, desidero ripetere, in parte, le ragioni che ci inducono a votare a favore dell'articolo 8, nonostante ci siamo spesi in una fiera ed appassionata difesa dell'emendamento Finocchiaro 8.1, l'approvazione del quale avrebbe certamente restituito all'articolo una maggiore coerenza con il testo costituzionale.
Tale emendamento è stato inesorabilmente bocciato poc'anzi; ciò nondimeno, noi diciamo «sì» all'approvazione dell'articolo 8 e, in tal modo, diciamo «sì» anche all'organizzazione articolata di Eurojust, così come ha voluto il Consiglio.
L'articolo 8, che disciplina l'autorità di controllo comune, dimostra ulteriormente la bontà ed il fondamento teorico e politico posto a base delle nostre proposte emendative: lo stesso Consiglio dell'Unione ha ritenuto che l'attività di questa nuova struttura, l'Eurojust, dovesse svolgersi in un quadro di garanzie, di autonomia e di indipendenza dal Consiglio, dal potere politico e dalle determinazioni dell'esecutivo, siano queste sovranazionali o nazionali.
Per questo motivo, voteremo per l'approvazione dell'articolo 8.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 8.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 417
Votanti 413
Astenuti 4
Maggioranza 207
Hanno votato sì 404
Hanno votato no 9).
Prendo atto che l'onorevole Spina Diana non è riuscito a votare.
(Esame dell'articolo 9 - A.C. 4293)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4293 sezione 11).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
NINO MORMINO, Relatore. Signor Presidente, il parere è contrario sull'emendamento Bonito 9.1. Raccomando, ovviamente, l'approvazione dell'emendamento 9.2 della Commissione, che per la verità è dovuto ad un suggerimento dei colleghi dell'opposizione. Poiché gli organi nazionali corrispondenti dell'Eurojust sono più d'uno, abbiamo ritenuto opportuno specificare che la competenza di tali organi è collegata alle attribuzioni di ciascuno di essi. In altre parole, quando Eurojust si rivolge ai corrispondenti nazionali, sceglie quello al quale sono attribuite le funzioni attinenti alle notizie od ai rapporti da instaurare.
Quindi, abbiamo accolto questo suggerimento e formulato l'emendamento 9.2 della Commissione.
PRESIDENTE. Il Governo?
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, intervengo per ritirare il mio emendamento 9.1, al fine di far convergere il voto sull'emendamento 9.2 della Commissione.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo, dunque, alla votazione dell'emendamento 9.2 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, intervengo solo per ringraziare il relatore per aver colto, con la sua personale sensibilità, una questione posta durante la discussione sulle linee generali del provvedimento. Vorrei, dunque, rivolgergli in quest'aula un formale ringraziamento.
PRESIDENTE. Gran virtù di cavalieri antichi...!
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 9.2 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 408
Votanti 402
Astenuti 6
Maggioranza 202
Hanno votato sì 402).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 9, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 426
Votanti 423
Astenuti 3
Maggioranza 212
Hanno votato sì 423).
(Esame dell'articolo 10 - A.C. 4293)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10.
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 10.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 427
Votanti 425
Astenuti 2
Maggioranza 213
Hanno votato sì 425).
(Ripresa esame dell'articolo 3 - A.C. 4293)
NINO MORMINO, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà
NINO MORMINO, Relatore. Signor Presidente, a questo punto, chiedo che sia ripreso l'esame dell'articolo 3, precedentemente accantonato.
PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mormino.
Non essendovi obiezioni, riprendiamo, dunque, l'esame dell'articolo 3, precedentemente accantonato, e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4293 sezione 5).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
NINO MORMINO, Relatore. Signor Presidente, con riferimento agli emendamenti Bonito 3.1 e Finocchiaro 3.2, non posso che confermare il parere contrario espresso dalla Commissione, sebbene la riflessione che su tale questione si è sviluppata non sia priva di senso; a tale riguardo, il problema sollevato potrebbe essere oggetto di un ulteriore approfondimento e di una rivalutazione da parte dell'altro ramo del parlamento.
PRESIDENTE. Il Governo?
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento Bonito 3.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, so bene che non rientra nelle mie possibilità modificare a questo punto il testo dell'emendamento; tuttavia, vorrei rilevare che, per quanto riguarda gli ulteriori assistenti che possono coadiuvare il membro nazionale, esso si riferisce ad un numero complessivo non superiore a tre. Certamente, non posso chiedere al Comitato dei nove di valutare una modifica su un emendamento sul quale è stato già espresso parere contrario e che si intende respingere. Ciononostante, credo sia giusto fare questa precisazione, anche per consentire l'approvazione dell'emendamento in relazione ai rilievi espressi dalla Commissione bilancio.
Ricordo che gli articoli 2 e 3 del provvedimento in esame costituiscono la parte della normativa che merita maggiormente le nostre censure e che si pone in contraddizione con la nostra posizione politica e teorica.
L'articolo riguarda gli assistenti del magistrato nominato a far parte dell'Eurojust. La disciplina prevede che possano essere in numero non superiore a tre e che (è questo l'aspetto assai più grave) possano essere nominati tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia.
Se poi considerassimo che l'assistente - lo abbiamo detto, ma qui giova ripeterlo - è assolutamente fungibile con il magistrato titolare del potere, potendo fare tutto quello che può fare il magistrato, ci renderemmo conto dell'importanza, della delicatezza, della incisività di questa funzione. Pensiamo, quindi, se al posto del magistrato ponessimo il dirigente, uomo di fiducia dell'autorità politica (perché il dirigente che sarà mandato ad assistere il magistrato di Eurojust sarà uomo di fiducia del ministro della giustizia pro tempore)! Questo non possiamo oggettivamente accettarlo! Mi riferisco anche all'emendamento successivo (poi non prenderò più la parola), che fa riferimento all'eliminazione del termine «dirigenti» (Applausi). Presidente, se i colleghi vogliono...
PRESIDENTE. Onorevole, li consideri degli applausi a futura memoria!
FRANCESCO BONITO. Presidente, appunto per questo stavo dicendo che, se i colleghi continueranno ad applaudirmi, utilizzerò tutti e 35 i minuti, perché mi sentirò «galvanizzato»! NICOLÒ CRISTALDI. Sono i suoi che applaudono...!
FRANCESCO BONITO. Non me la sto prendendo con te. Io sto facendo il mio dovere, sto svolgendo il mio lavoro, né più né meno, non sto travalicando di un millimetro il mandato che mi è stato conferito (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e di deputati di Forza Italia e di Alleanza nazionale).
Stavo dicendo, Presidente, che da qui deriva l'importanza della cassazione di quell'espressione, da noi invocata e richiesta a gran voce. Sull'articolo 3 non potremo replicare con le argomentazioni, che pure abbiamo utilizzato sull'articolo 7, sull'articolo 8 e sull'articolo 9: se i nostri emendamenti, come sembra - ahimè! - , sono destinati alla bocciatura, il nostro voto sarà contrario anche sull'articolo 3, perché l'emendamento diventa sostanza intrinseca, strutturale, rispetto al valore dell'articolo. Non ci potrà essere, quindi, il nostro voto favorevole. Lo diciamo naturalmente dolendocene; mi sembra che abbiamo espresso la nostra volontà di dire «sì» il maggior numero di volte possibile, ma questa volta credo proprio che non sarà possibile (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 416
Maggioranza 209
Hanno votato sì 193
Hanno votato no 223).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 3.2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dispiace purtroppo dover registrare che una discussione che si stava proficuamente affrontando in sede di Comitato non abbia potuto sortire quegli effetti che ciascuno di noi avrebbe voluto. Stiamo approvando in questo momento un articolo che, se non verrà emendato, farà sì che le funzioni giudiziarie potranno essere assolte da chi non ha il titolo di magistrato, né di magistrato giudicante né di magistrato del pubblico ministero. L'assistente potrà riunire magistrati di altre procure! Anche in termini di credibilità, vi sembra plausibile che colui che ha un titolo di funzionario di cancelleria, di assistente giudiziario, possa riunire il procuratore della Repubblica di Roma e il procuratore della Repubblica di Parigi e impartirgli indicazioni in ordine al coordinamento delle indagini? Vi sembra una cosa plausibile non solo dal punto di vista dei requisiti, ma anche in termini di credibilità del nostro sistema?
Questa disposizione, se non verrà modificata, costituirà probabilmente un atto di compiacimento nei confronti di chi ha funzioni meramente amministrative, ma certamente non sarà in linea con la responsabilità del nostro paese di assumere e condurre attività investigative e di indagine nell'ambito di quei requisiti di credibilità e di autorità che devono necessariamente assistere questa funzione.
Spero che ci sia da parte del Senato quell'atto di resipiscenza che lo stesso relatore ha prospettato, ma mi sarei augurato che quest'Assemblea, attenta ai temi dell'Europa - soprattutto mentre ci accingiamo ad una campagna elettorale per le imminenti elezioni europee -, si accorgesse del clamoroso svarione che stiamo prendendo, visto che si prevede che un magistrato possa essere sostituito da chi queste funzioni non ha e non può avere sulla base del nostro ordinamento.
Per questo voteremo a favore dell'emendamento Finocchiaro 3.2 e voteremo contro l'articolo 3, se lo stesso non verrà modificato. Richiamiamo al riguardo l'attenzione dell'Assemblea, auspicando, come ha fatto il relatore, un ripensamento in un'aula più attenta nei confronti di questi argomenti.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 3.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 408
Maggioranza 205
Hanno votato sì 190
Hanno votato no 218).
Passiamo alla votazione dell'articolo 3.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, per le ragioni già illustrate, voteremo contro l'approvazione dell'articolo 3. Voglio sottolineare che il testo di detto articolo è in palese, evidente e stridente contrasto con la decisione che con questo provvedimento intendiamo attuare.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 409
Votanti 407
Astenuti 2
Maggioranza 204
Hanno votato sì 216
Hanno votato no 191).
(Esame dell'articolo 11 - A.C. 4293)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11 (vedi l'allegato A - A.C. 4293 sezione 13).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 11.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 410
Votanti 402
Astenuti 8
Maggioranza 202
Hanno votato sì 397
Hanno votato no 5).
Esame dell'articolo 12 - A.C. 4293)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12 (vedi l'allegato A - A.C. 4293 sezione 14).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 12.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 409
Votanti 402
Astenuti 7
Maggioranza 202
Hanno votato sì 402).
(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 4293)
PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, svolgerò due considerazioni che motivano il nostro voto. La prima, di merito, riguarda le questioni oggetto di questo dibattito, in particolare gli emendamenti presentati dai colleghi del centrosinistra, che abbiamo ritenuto di dover sostenere.
A mio avviso, si stabilisce un precedente grave. Infatti, il membro nazionale italiano, parte dell'organismo europeo denominato Eurojust, è designato - in base ai voti espressi in quest'aula - direttamente dal ministro della giustizia. Si tratta di un membro che eserciterà poteri di grande rilevanza e che farà parte di un organismo che - a nostro avviso - è palesemente di carattere giudiziario sovranazionale. Ciò fa parte di un ragionamento che noi riteniamo in contrasto con l'impianto ordinamentale dei magistrati italiani, in particolare con le prescrizioni costituzionali poste a presidio dell'indipendenza e dell'autonomia dell'ordine giudiziario.
Siamo dunque in presenza di un organismo giudiziario sovranazionale (a noi tutto ciò pare evidente). Tuttavia, il rappresentante italiano sarà designato dal Governo. Dunque, egli non potrà godere di tutte le prerogative che normalmente hanno i magistrati secondo la nostra Costituzione.
Inoltre, siamo in presenza di un provvedimento che fa riferimento al nostro rappresentante, affidando al ministro della giustizia poteri direttivi nei suoi confronti. Ciò è in ulteriore contrasto con i principi di autonomia ed indipendenza di cui dovrebbe godere ogni magistrato.
Questo potere direttivo, a nostro avviso, andava espressamente escluso con riferimento alle competenze giurisdizionali.
I colleghi della maggioranza hanno invece sostenuto le scelte operate con questo provvedimento, affermando che Eurojust è un organismo con poteri non prettamente giurisdizionali, bensì amministrativi. Faccio notare che, in questo caso, spetta al ministro persino la nomina del giudice che dovrà far parte dell'organismo di controllo europeo ed anche dell'assistente. Quest'ultimo, peraltro - come è stato detto - potrà svolgere le veci del magistrato stesso e non necessariamente dovrà essere un magistrato.
Vi sono diversi elementi da considerare. Credo che anche i colleghi che hanno sostenuto che il ruolo di questo organismo non sarebbe prettamente giurisdizionale dovrebbero misurarsi con il dibattito che si è svolto all'interno del Consiglio superiore della magistratura. In tale sede, sono state espresse alcune valutazioni e posizioni ed anche i componenti del CSM che hanno sostenuto una tesi diversa da quella di cui sono convinta sottolineano che questi rappresentanti europei avranno poteri importanti, come l'accesso ai registri delle notizie di reato. Essi stessi, quindi - anche nel caso in cui le competenze in questione si considerino quantomeno di natura mista, amministrative e giurisdizionali - sottolineano l'opportunità di riconoscere al Consiglio superiore della magistratura un potere di intervento nella nomina più penetrante, rendendo vincolante il parere del Consiglio stesso seppure la nomina dovesse essere effettuata dal ministro della giustizia.
Nel provvedimento in esame non è prevista né la nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura né un potere vincolante di questo organismo che possa intervenire in modo opportuno anche nelle scelte del ministro. Questi aspetti che vengono sottolineati e che sono stati messi in evidenza dal Consiglio superiore della magistratura avrebbero dovuto essere tenuti in seria considerazione, sia per quanto riguarda le nomine sia per quanto riguarda i limiti da stabilire per evitare che i poteri direttivi riconosciuti al ministro possano interferire con l'attività giudiziaria. Infatti, questo organismo - è stato ribadito più volte - svolgerà un'attività giudiziaria. L'articolo 5 prevede poteri di grande rilevanza. Mi riferisco al potere di chiedere all'autorità giudiziaria competente di valutare l'avvio delle indagini, di porre in essere un coordinamento e via dicendo. Si tratta di poteri che riteniamo utili ed opportuni, considerando che la lotta alla criminalità, al terrorismo ed alle mafie sicuramente va affrontata a livello sovranazionale. Si tratta di poteri che devono essere connaturati e collegati strettamente alle garanzie fondamentali previste nel nostro ordinamento e che consideriamo irrinunciabili.
Quindi, il provvedimento che verrà approvato in Assemblea costituisce un precedente rispetto al nostro ordinamento: per la prima volta il ministro della giustizia potrà interferire - questa è la nostra valutazione - con le scelte assegnate ad un organismo che, a nostro avviso, eserciterà poteri giurisdizionali. Lo consideriamo un precedente molto grave, che da solo sarebbe sufficiente a determinare un voto contrario.
Tuttavia, vi è anche un elemento di carattere generale che motiva il nostro voto contrario, derivante da una valutazione precedente al provvedimento in esame: mi riferisco alla valutazione che il nostro gruppo, il GUE, ha effettuato a livello europeo.
Noi, in sede di Parlamento europeo, abbiamo espresso un voto contrario alla costituzione di Eurojust, non perché fossimo contrari in via di principio, ma perché le funzioni di coordinamento ed i poteri assegnati mancano di un controllo democratico superiore. Difettano, cioè, di un controllo superiore di carattere democratico, che invece è parte integrante del nostro ordinamento ed è previsto dalla Costituzione italiana.
Abbiamo infatti un ministro al quale è affidato un compito di controllo, per conto del Parlamento, e quest'ultimo può interrogare il ministro su determinate questioni o addirittura proporre una mozione di sfiducia qualora egli non abbia esercitato il proprio controllo o lo abbia fatto in modo non efficace. Il Parlamento è sovrano anche nel riconoscimento dell'autonomia nei riguardi di un altro potere, quello della magistratura; autonomia che noi consideriamo preziosa ed irrinunciabile, ma rispetto alla quale tuttavia è prevista una forma di controllo democratico, che invece in sede europea è del tutto assente.
Pertanto, l'idea di strutturare momenti di cooperazione giudiziaria, che a nostro avviso sono importanti, non può essere sviluppata in assenza di queste garanzie, né è pensabile costituire uno spazio giuridico europeo in assenza di quelle garanzie fondamentali. Riteniamo che non sia opportuno farlo, dal momento che ci troviamo in una fase politico-istituzionale, non soltanto nel nostro paese o in Europa ma nel mondo, in cui si ritiene che, per garantire, o per pensare di garantire, la sicurezza nel paese e nel mondo, sia lecito ed opportuno ledere quei diritti e quelle garanzie fondamentali che invece noi continuiamo a ritenere - e non soltanto noi di Rifondazione comunista - assolutamente irrinunciabili e non sacrificabili per ragioni di sicurezza. Ragioni che noi avvertiamo fortemente, ma che possono essere soltanto coniugate, e non bypassate, da altri aspetti.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI (ore 13,15)
GRAZIELLA MASCIA. Per questa ragione, sottolineiamo come sia indispensabile, in ogni scelta che si compie sul piano legislativo, che tali aspetti cooperino tra loro. Crediamo sia un errore criticare, come fanno i colleghi della maggioranza, determinate scelte compiute nel passato dal centrosinistra, (a volte criticate dagli stessi esponenti del centrosinistra a posteriori) soltanto perché in questo momento essi detengono la maggioranza.
Oggi, pertanto, i colleghi della maggioranza ritengono opportuno fissare certe modalità di nomina, in un organismo con tali caratteristiche, perché sono al Governo ed hanno un loro ministro della giustizia. Penso invece che sarebbe buona cosa mantenere fisse alcune regole, indipendentemente dal ruolo di maggioranza o di opposizione che si ricopre in un dato momento storico. Le questioni di principio devono valere sempre e non è sufficiente cambiare la casacca per mutare opinione!
Pertanto, sia per le ragioni di merito che attengono al provvedimento in esame sia per quelle di principio connesse alla scelta europea di costituire un organismo senza le necessarie garanzie democratiche, esprimeremo un voto contrario sul disegno di legge in discussione (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).
PRESIDENTE. Rivolgo un saluto agli studenti del liceo scientifico di Frattamaggiore, presenti in tribuna.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito, al quale ricordo che il tempo a disposizione del suo gruppo è esaurito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò breve. Annuncio che il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo esprimerà su questo provvedimento una sofferta posizione di astensione. Cercherò, ancorché rapidamente, di spiegare le motivazioni politiche di tale voto e della sofferenza che lo accompagna.
Il provvedimento in esame è, a nostro avviso, di fondamentale importanza. Si tratta della legge attraverso la quale il nostro paese, con il voto del Parlamento nazionale, dà attuazione alla decisione del Consiglio dell'Unione europea con cui si è istituito in Europa l'Eurojust, strumento attraverso il quale rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.
Lo abbiamo detto nel corso del dibattito e, giocoforza, dobbiamo ribadirlo in sede di dichiarazione di voto finale: sentiamo una sorta di primogenitura rispetto all'istituzione di Eurojust, la riteniamo un'importante istituzione che appartiene alla nostra politica ed alla nostra visione dell'Europa. Era Presidente del Consiglio italiano Massimo D'Alema quando, a Tampere, l'Unione decise di istituire tale struttura. La nostra posizione politica e parlamentare non può prescindere, dunque, da quello che riteniamo essere stato un momento storico.
L'Europa decise, allora, di fare un passo avanti importantissimo per costruire uno spazio giuridico comune in cui far vivere norme condivise attraverso le quali, sul piano della giustizia penale, raggiungere l'obiettivo fondamentale della sicurezza dei cittadini europei. Attraverso tale sicurezza possiamo garantire al nostro popolo lo sviluppo dell'economia, lo sviluppo sociale e dei diritti.
Ecco perché siamo particolarmente legati a tale provvedimento. Ciò nondimeno, dobbiamo astenerci nel voto finale giacché in esso è stata inserita un'articolata disciplina che contrasta chiaramente con le supreme regole della Costituzione.
Il ministro, nella sua relazione al disegno di legge, sostiene che l'Eurojust, benché formato da magistrati, benché funzionalmente istituito per chiedere l'inizio dell'azione penale, sia un organismo amministrativo e che amministrative siano le funzioni che ad esso fanno capo. Noi riteniamo, deducendolo dalla stessa disciplina contenuta nella decisione che si va ad attuare, che il ruolo e le funzioni di Eurojust siano, viceversa, eminentemente giudiziari. D'altra parte, essi si inseriscono nel suddetto contesto: la costruzione di uno spazio giuridico europeo.
Ci sembrano inaccettabili le disposizioni dell'articolo 2 che consentono al ministro di dare direttive al magistrato. Riteniamo inaccettabili anche le disposizioni dell'articolo 3 secondo cui, in palese, evidente e stridente contrasto con le disposizioni della decisione, il membro nazionale può essere assistito da dirigenti dell'amministrazione della giustizia.
Ci sembra, altresì, inaccettabile che il rappresentante del ministro (l'assistente nominato dal ministro) sia totalmente fungibile con il magistrato e possa andare a «mettere il naso» in tutti i fascicoli penali giacenti presso le procure della Repubblica del nostro paese. Ecco il motivo della nostra astensione e della nostra sofferenza.
Ci conforta, però, una considerazione politica. Il prossimo rappresentante di Eurojust sarà un magistrato di assoluta fiducia del ministro, ma voi stessi nel testo legislativo prevedete le direttive del ministro, quindi la possibilità di revocarlo, così come la possibilità di non rinnovarlo. Ebbene, arriveranno - a breve - i tempi in cui il ministro non sarà più un rappresentante della Lega e in cui il potere ministeriale avrà un'impronta fortemente democratica, perché avrà la nostra impronta. Arriveranno presto i tempi in cui al nostro paese potremo restituire l'ordinarietà del rispetto dei principi costituzionali e, allora, arriveranno anche i tempi in cui potremo mettere a posto tutte queste cose (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi, al quale chiedo cortesemente di essere sintetico. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, il mio sforzo di sintesi, alla luce dei suoi suggerimenti, sarà ancora più incisivo.
I temi dell'Europa appassionano poco il nostro Parlamento e temo, purtroppo, anche il nostro paese. Se devo dolermi, in sede di dichiarazione di voto, di una questione assai principale rispetto a tutte le altre, è per la distrazione con la quale il provvedimento in esame è stato affrontato. Nel lamentare questo, adduco anche la mia personale responsabilità di non aver svolto approfonditamente tutte le argomentazioni e le ragioni che, invece, abbiamo cercato di portare questa mattina nel dibattito in Assemblea.
I temi dell'Europa, Presidente, onorevoli colleghi, sono quelli che oggi potrebbero far appassionare molti giovani alla politica: sono i temi della grandezza di una dimensione ideale, che molto spesso sfugge all'interno del nostro paese, sempre più piegato su questioni contingenti e provinciali, che certamente non possono suscitare (e non suscitano) nessuna passione. Sui temi dell'Europa, invece, ci si può ancora appassionare. Pensare che, solo qualche anno fa, immaginare una giustizia europea era davvero un'illusione, un'ambizione lontana! Dunque, vederla oggi concretizzarsi in quest'aula, attraverso un voto, fa sì che sia per me un grandissimo privilegio essere protagonista di quest'epoca. Sento su di me questa grande responsabilità, e sento su di me anche il grande orgoglio di avere scritto insieme a voi questa pagina importante della storia europea.
Signor Presidente, avremmo voluto davvero votare a favore del provvedimento in esame. Avremmo voluto farlo perché crediamo nell'Europa: non solo nell'Europa dei ragionieri, ma nell'Europa delle comunità. Crediamo nell'Europa degli ideali, di una grande ed unica giustizia europea, dalla quale tutti i cittadini si possano sentire egualmente garantiti, siano essi cittadini dell'Estonia, della Lituania, piuttosto che dell'Italia o del Portogallo: tutti uniti sotto unici confini, ma soprattutto sotto eguali diritti, laddove questi diritti sono garantiti, appunto, da una giustizia comune.
Questo organismo nuovo nasce, purtroppo, con delle deroghe e delle violazioni che non ci persuadono. L'idea, che è stata qui rappresentata, di un magistrato del pubblico ministero che possa ricevere direttive da un ministro certamente non ci persuade. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il fascismo conobbe la regola secondo la quale il ministro della giustizia dava direttive ai pubblici ministeri. La Carta costituzionale cancellò immediatamente quella norma e tradusse quel potere di direttiva in potere di vigilanza. Avremmo voluto anche noi che il ministro della giustizia avesse potuto esercitare il suo potere di vigilanza sul corretto funzionamento dell'organismo che stiamo andando a costituire. Avremmo sostenuto con forza quel potere del ministro. Allo stesso modo, non troviamo affatto scandaloso che egli, con la responsabilità politica che gli è propria, possa utilizzare i suoi uffici per la cooperazione giudiziaria internazionale.
Purtroppo, non è così e si è voluto a tutti i costi introdurre un potere di direttiva, che verrà esercitato nei confronti di un magistrato, il quale (in tal modo si rafforza ulteriormente l'iniquità di questa norma) può essere sostituito da colui che magistrato non è, vale a dire da un assistente che non ha gli stessi requisiti e le stesse prerogative.
Ciò si pone in contrasto non solo con la Costituzione, ma anche con la decisione, perché la stessa prevede che il membro nazionale debba ricoprire funzioni di giudice, di pubblico ministero o di polizia giudiziaria se ha le medesime prerogative, mentre voi state introducendo una norma, sapendo che quelle funzioni potranno essere esercitate da chi non ha quelle prerogative. Si tratta di una violazione dell'ordine costituzionale, ma anche di una violazione grave della stessa decisione che istituisce Eurojust, della quale abbiamo discusso.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, far nominare dal ministro un giudice che non sarà collocato fuori ruolo, scegliere nel «mazzo» quello che si preferisce maggiormente, ad onta dei principi di autonomia e di indipendenza previsti dal nostro ordinamento, credo sia una violazione ulteriormente grave. Infine, continuare ad insinuare che non si tratta di funzioni giudiziarie si scontra con la deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale di cui abbiamo discusso, e che farà in modo che il ministro della giustizia, tramite le sue direttive, potrà aggirare il segreto istruttorio, il segreto di indagine, avvalendosi del membro nazionale di Eurojust.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, spero di essere riuscito, con le mie doti di sintesi, a racchiudere in questo breve intervento tutte le gravi questioni sollevate ed anche il nostro stridente rammarico per non poter votare a favore di questo provvedimento.
Abbiamo voluto Eurojust, vogliamo una giustizia europea; vi consentiamo di approvare questo provvedimento, perché con la nostra astensione vi consentiremo di farlo, ma sarebbe stato necessario varare un provvedimento migliore. Auspichiamo, così come il relatore, che al Senato vi possa essere un ulteriore approfondimento e un ravvedimento rispetto ad alcune posizioni assolutamente sbagliate, per far sì che Eurojust non solo nasca, ma sia anche conforme ai principi del nostro ordinamento (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo - Congratulazioni).
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Sinisi, anche per il suo sforzo di sintesi.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.
ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, il gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro ha evitato di intervenire nel corso dell'esame degli articoli e degli emendamenti per non appesantire il dibattito ed anche perché non ha condiviso nessuna delle posizioni espresse dall'onorevole Bonito e dai rappresentanti dell'opposizione, ritenendo esaustivi i rilievi formulati dall'onorevole Cola.
Annuncio il voto favorevole del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro sul provvedimento in esame. Contrariamente ai sentimenti espressi dall'onorevole Bonito, non si tratta di un voto espresso con sofferenza, ma di un voto «lieto», che racchiude anche un auspicio positivo, perché con il provvedimento in esame compiamo un ulteriore passo verso la realizzazione delle azioni previste nel terzo pilastro dell'Unione europea, quindi in direzione di una più compiuta cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. Non riteniamo, con questo provvedimento, di aver realizzato tale processo politico, ma sicuramente si tratta di un contributo utile.
Stiamo dando attuazione ad una decisione del Consiglio europeo, strumento automaticamente vincolante per gli Stati membri, che acquista efficacia nel momento in cui verrà approvata una legge di attuazione. Stiamo, quindi, dando attuazione ad uno strumento già di per sé vincolante per il nostro paese. Tra l'altro, il Governo ha pensato di dare attuazione alla suddetta decisione con una disposizione abbastanza scarna che, per gran parte della normativa, rinvia al testo della decisione stessa.
Quindi, su tali temi non occorreva sviluppare un'ampia discussione, trattandosi del recepimento del testo della decisione.
Per quanto concerne l'indicazione dei soggetti che costituiranno l'Eurojust - questo organo dell'Unione con personalità giuridica - è la stessa decisione, all'articolo 2, a dettare i principi che gli Stati membri dovranno seguire.
Per quanto riguarda le competenze, aldilà della lettura parziale ed impropria fornita a quest'Assemblea, non rileggo il testo degli articoli 6 e 7 della decisione, ma è ben chiaro che non vi è alcun potere di iniziativa da parte dell'Eurojust, posto che è prevista solo una funzione di collaborazione e cooperazione. Il testo della decisione, come anche quello del disegno di legge in esame, ribadisce continuamente che si costituisce un organo che collabora nell'assolvimento delle funzioni di competenza degli organi nazionali. In ogni passaggio e in ogni nota, si ribadisce che la competenza all'azione penale rimane degli organi nazionali.
Si tratta di un passaggio che, sempre nel rispetto dell'autonomia e della sovranità degli Stati, procede nell'ottica di un rafforzamento della difesa comune e, quindi, di una maggiore vivibilità dello spazio di libertà comune dell'Europa. Ma, oggi, con questo provvedimento, non stiamo affidando il potere giudiziario ad un organismo diverso dall'autorità nazionale. È solo un'attività di rafforzamento, non vi sono prerogative violate, anzi vi sono garanzie rafforzate in quanto, in un momento di difficoltà internazionale e di insicurezza per i singoli cittadini, offriamo una speranza di maggiore garanzia di tutela per tutti.
Dunque, confermo nuovamente il voto favorevole del mio gruppo sul provvedimento in esame (Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro - Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.
SERGIO COLA. Signor Presidente, mi rendo perfettamente conto della fondatezza, perlomeno a livello de iure condendo, delle osservazioni svolte; tuttavia non si può assolutamente mettere in discussione la piena legittimità del provvedimento che ci avviamo ad approvare, assolutamente conforme alla decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 187 del 2002.
Indubbiamente, onorevole Mascia, quando vi sarà un diritto penale europeo, quando vi sarà una procedura penale europea, sarà possibile attribuire ai magistrati che faranno parte dell'Eurojust anche poteri di carattere giurisdizionale. Ma, fin quando la sovranità nazionale rimarrà integra nell'ambito dell'esercizio della giurisdizione soprattutto penale, discorsi del genere rimarranno solamente a livello di pia aspirazione, che potrà essere soddisfatta solo in tempi lunghi. Mi pare che questo sia l'equivoco che ha caratterizzato tutti gli interventi un po' demagogici dell'opposizione.
Presidente, intendo sottolineare che il provvedimento contenente l'istituzione dell'Eurojust è importantissimo, soprattutto con riferimento alla competenza per materia. Se vi fossero poteri giurisdizionali, indubbiamente i risultati sarebbero enormemente maggiori di quelli che si potranno perseguire con l'istituzione di tale organo.
Basterà ricordare che con l'istituzione dell'Europol, nel 1995, si prevedeva il perseguimento dei seguenti obiettivi: prevenzione e lotta contro il terrorismo, lotta al traffico illecito di stupefacenti, alla tratta di esseri umani, alle reti di immigrazione clandestina, al traffico illecito di materie radioattive e nucleari, al traffico illecito di autoveicoli, lotta contro la falsificazione dell'euro e riciclaggio.
A questi se ne aggiungono altri importantissimi; intendo la criminalità informatica, la frode, la corruzione, i reati finanziari contro gli interessi europei, il riciclaggio dei proventi illeciti e la criminalità ambientale. È quindi un obbligo l'approvazione di questo provvedimento anche se, e lo dico con sincerità, dissento dalla decisione presa in relazione agli assistenti giudiziari nominati tra i dirigenti amministrativi. E questo per una ragione molto semplice (Commenti)...
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego! State dilatando i tempi! L'onorevole Cola stava finendo; lasciatelo concludere!
SERGIO COLA. Signor Presidente, questo accade quando non si segue un provvedimento e si è ignari di quanto si sta discutendo!
PRESIDENTE. Non ti curar di lor ma guarda e passa!
SERGIO COLA. L'aspetto davvero importante è che l'articolo 2 della decisione recita testualmente che possono essere nominati membri o assistenti i magistrati del pubblico ministero, i giudici e i funzionari di polizia che abbiano le stesse prerogative. Riteniamo questo un ostacolo di un certo rilievo e, visto che siamo abituati ad essere franchi, non condividiamo tale decisione e auspichiamo che possa essere rivista, per incompatibilità di carattere giuridico, dall'altro ramo del Parlamento. Per il resto, mi rifaccio a quanto è stato detto nell'ampio dibattito e preannuncio il voto favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).
NINO MORMINO, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NINO MORMINO, Relatore. Posto che aspiro ad un riconoscimento da parte della Presidenza, così com'è stato fatto per l'onorevole Sinisi, ed essendo dell'opinione che la migliore sintesi è il silenzio, non farò altro che rimandare alle considerazioni già esposte nelle precedenti fasi del dibattito. Anche a nome del gruppo di Forza Italia, preannuncio il voto favorevole sul provvedimento.
PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.
PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).
(Votazione finale ed approvazione - A.C. 4293)
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.
Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 4293, di cui si è testé concluso l'esame.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità) (4293):
(Presenti 349
Votanti 221
Astenuti 128
Maggioranza 111
Hanno votato sì 216
Hanno votato no 5).
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
NULLA OSTA
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
Sugli emendamenti 3.1 Bonito e 4.3 Perlini, in quanto suscettibili di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
Sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 1.
(Finalità ed oggetto).
1. Con la presente legge viene data attuazione alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, di seguito denominata: «Decisione».
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 2.
(Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia).
1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è nominato con decreto del Ministro della giustizia tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura.
2. Ai fini della nomina, il Ministro della giustizia, acquisite le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura in ordine ad una rosa di candidati nell'ambito della quale provvederà ad effettuare la nomina stessa, richiede al medesimo Consiglio il collocamento del magistrato designato fuori del ruolo organico della magistratura o, nel caso di magistrato già in posizione di fuori ruolo, comunica al Consiglio superiore della magistratura la propria designazione.
3. Il Ministro della giustizia può, per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzare al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 2.
(Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia).
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con decreto del Ministro della giustizia, con le seguenti: dal Consiglio Superiore della Magistratura di concerto con il Ministro della giustizia.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
2. 1. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini, Sinisi, Cima.
Al comma 3, sostituire la parola: direttive con le parole: raccomandazioni ed informazioni utili.
2. 2. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini, Sinisi, Cima.
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 3.
(Assistenti del membro nazionale).
1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust può essere coadiuvato da un assistente. In caso di necessità e previo accordo del collegio di cui all'articolo 10 della Decisione, il membro nazionale può essere coadiuvato da ulteriori assistenti, in numero complessivo non superiore a tre. Uno di tali assistenti può sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con qualifica almeno di magistrato di tribunale. Essi possono altresì essere nominati tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia.
3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, l'assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, l'assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia. Il dirigente dell'amministrazione della giustizia è collocato fuori del ruolo organico.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 3.
(Assistenti del membro nazionale).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - 1. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati dal Consiglio Superiore della magistratura di concerto con il Ministro della giustizia e collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.
3. 1. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini, Sinisi, Cima.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 2. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini, Sinisi, Cima.
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 4.
(Durata dell'incarico e trattamento economico).
1. I mandati del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e dei suoi assistenti hanno una durata di quattro anni e sono prorogabili per non più di due anni.
2. I magistrati ordinari ed i dirigenti appartenenti all'amministrazione della giustizia ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale o di assistente,
mantengono il proprio trattamento economico complessivo; agli stessi è altresì corrisposta un'indennità, comprensiva di ogni altro trattamento all'estero, corrispondente a quella percepita, rispettivamente, dal primo consigliere e dal primo segretario di delegazione.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 4.
(Durata dell'incarico e trattamento economico).
Al comma 1, sostituire le parole da: quattro fino alla fine del comma con le seguenti: sei anni e non sono rinnovabili.
4. 1. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini, Sinisi, Cima.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust ed i suoi assistenti sono inamovibili. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 107 della Costituzione.
4. 2. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini, Sinisi, Cima.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'assistente che riveste il ruolo di sostituto del membro nazionale è altresì corrisposta un'indennità, comprensiva di ogni altro trattamento all'estero, corrispondente a quella percepita dal consigliere di delegazione.
4. 3. Perlini.
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 5.
(Poteri del membro nazionale dell'Eurojust).
1. Nell'ambito delle indagini ed azioni penali relative alle forme di criminalità ed ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della Decisione ed ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini ed azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della Decisione, il membro nazionale esercita i poteri di cui all'articolo 6 della Decisione.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il membro nazionale può, in particolare:
a) chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se:
1) avviare un'indagine od esercitare un'azione penale in ordine a fatti determinati;
2) porre in essere un coordinamento con le autorità competenti di altri Stati membri interessati;
3) istituire una squadra investigativa comune con le autorità competenti di altri Stati membri interessati, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;
b) assicurare l'informazione reciproca tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini ed alle azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza;
c) assistere, su loro richiesta, le autorità nazionali competenti e quelle degli altri Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali, anche mediante l'organizzazione di riunioni tra le suddette autorità;
d) prestare assistenza per migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri;
e) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali;
f) ricevere dalle autorità giudiziarie, attraverso i corrispondenti nazionali o direttamente nei casi di urgenza, e trasmettere alle autorità competenti degli altri Stati membri, richieste di assistenza giudiziaria, quando queste riguardano indagini od azioni penali relative alle forme di criminalità ed ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della Decisione e richiedono, per essere eseguite in modo coordinato, l'assistenza dell'Eurojust;
g) prestare sostegno, con l'accordo del collegio di cui all'articolo 10 della Decisione e su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, anche nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano ed un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della Decisione o se tale sostegno rivesta un interesse essenziale, o nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e la Comunità;
h) partecipare, con funzioni di assistenza, alle attività di una squadra investigativa comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione.
...
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 6.
(Poteri del collegio dell'Eurojust).
1. Nell'ambito delle indagini ed azioni penali relative alle forme di criminalità ed ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della Decisione ed ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini ed azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della Decisione, il collegio dell'Eurojust di cui all'articolo 10 della Decisione esercita i poteri di cui all'articolo 7 della Decisione.
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 7.
(Richiesta di informazioni, accesso alle banche dati e ai sistemi informativi nazionali, obbligo di informativa).
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della Decisione, il membro nazionale può:
a) richiedere e scambiare con l'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, informazioni scritte in ordine a procedimenti penali ed al contenuto di atti degli stessi;
b) accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale, nel casellario dei carichi pendenti, nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ai sensi degli articoli 21 e 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari ed in ogni altro pubblico registro;
c) richiedere all'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen di comunicargli dati inseriti nel Sistema.
2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), ovvero di accedere alle informazioni di cui al medesimo comma 1, lettera b), è inviata all'autorità giudiziaria competente. Nella fase delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero il quale, se ravvisa motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, trasmette la stessa, unitamente al proprio parere, al giudice per le indagini preliminari che provvede con decreto motivato. Nelle fasi successive provvedono, con decreto motivato, rispettivamente il giudice dell'udienza preliminare ovvero il giudice individuato ai sensi dell'articolo 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, acquisito il parere del pubblico ministero. Il decreto che accoglie o rigetta la richiesta è impugnabile dal pubblico ministero e dal membro nazionale di Eurojust nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento dinanzi alla Corte di cassazione. L'impugnazione sospende l'esecuzione del provvedimento di accoglimento della richiesta.
3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della Decisione, il procuratore della Repubblica, quando procede ad indagini per talune delle forme di criminalità o dei reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della Decisione, che coinvolgono almeno due Stati membri dell'Unione europea, od un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della Decisione, o la Comunità, ne dà notizia al membro nazionale dell'Eurojust.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 7.
(Richiesta di informazioni, accesso alle banche dati e ai sistemi informativi nazionali, obbligo di informativa).
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: anche in deroga fino a: procedura penale.
7. 1. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini, Sinisi, Cima.
ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 8.
(Nomina di un giudice ai fini dell'inserimento nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune).
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2, è nominato un
giudice, scelto tra i magistrati ordinari e non membro dell'Eurojust, affinché figuri nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune istituita ai sensi dell'articolo 23 della Decisione.
2. La nomina non comporta la collocazione fuori dal ruolo organico della magistratura.
3. La durata dell'incarico è di due anni, prorogabili per non più di una volta.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 8.
(Nomina di un giudice ai fini dell'inserimento nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune).
Al comma 1, sostituire le parole da: Con decreto fino a: è nominato con le seguenti: Di concerto con il Ministro della giustizia il Consiglio Superiore della magistratura nomina.
8. 1. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini, Sinisi, Cima.
ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 9.
(Designazione dei corrispondenti nazionali).
1. Sono designati quali corrispondenti nazionali dell'Eurojust, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della Decisione, l'Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, la Direzione nazionale antimafia e le procure generali della Repubblica presso le corti di appello.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 9.
(Designazione dei corrispondenti nazionali).
Al comma 1, sopprimere le parole da: l'Ufficio II della direzione fino a: Ministero della giustizia.
9. 1. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini, Sinisi, Cima.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ciascuno rispetto alle loro attribuzioni.
9. 2. La Commissione.
(Approvato)
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 10.
(Membro nazionale quale autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999, del Consiglio, del 25 maggio 1999).
1. In conformità con l'articolo 26, paragrafo 4, della Decisione, il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è considerato autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativi alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).
ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 11.
(Norma di copertura).
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa di euro 362.218,00. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 12.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 2894
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Ministro della giustizia (CASTELLI) di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI)
(V. Stampato Camera n. 4293) approvato dalla Camera dei deputati il 7 aprile 2004 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 aprile 2004
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Disposizioni per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità
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DISEGNO DI LEGGE (Finalità e oggetto) 1. Con la presente legge viene data attuazione alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, di seguito denominata «decisione». (Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia) 1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è nominato con decreto del Ministro della giustizia tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura. 2. Ai fini della nomina, il Ministro della giustizia, acquisite le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura in ordine ad una rosa di candidati nell’ambito della quale provvederà ad effettuare la nomina stessa, richiede al medesimo Consiglio il collocamento del magistrato designato fuori del ruolo organico della magistratura o, nel caso di magistrato già in posizione di fuori ruolo, comunica al Consiglio superiore della magistratura la propria designazione. 3. Il Ministro della giustizia può, per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzare al membro nazionale direttive per l’esercizio delle sue funzioni. (Assistenti del membro nazionale) 1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust può essere coadiuvato da un assistente. In caso di necessità e previo accordo del collegio di cui all’articolo 10 della decisione, il membro nazionale può essere coadiuvato da ulteriori assistenti, in numero complessivo non superiore a tre. Uno di tali assistenti può sostituire il membro nazionale nell’esercizio delle sue funzioni. 2. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con qualifica almeno di magistrato di tribunale. Essi possono altresì essere nominati tra i dirigenti dell’Amministrazione della giustizia. 3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, l’assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia, secondo la procedura di cui all’articolo 2, comma 2. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, l’assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia. Il dirigente dell’Amministrazione della giustizia è collocato fuori del ruolo organico. (Durata dell’incarico e trattamento economico) 1. I mandati del membro nazionale distaccato presso l’Eurojust e dei suoi assistenti hanno una durata di quattro anni e sono prorogabili per non più di due anni. 2. I magistrati ordinari e i dirigenti appartenenti all’Amministrazione della giustizia ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale o di assistente mantengono il proprio trattamento economico complessivo; agli stessi è altresì corrisposta un’indennità, comprensiva di ogni altro trattamento all’estero, corrispondente a quella percepita, rispettivamente, dal primo consigliere e dal primo segretario di delegazione. (Poteri del membro nazionale dell’Eurojust) 1. Nell’ambito delle indagini e delle azioni penali relative alle forme di criminalità e ai reati di competenza dell’Eurojust di cui all’articolo 4 della decisione e ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini e azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell’Unione europea, nonchè di assistenza delle stesse, di cui all’articolo 3 della decisione, il membro nazionale esercita i poteri di cui all’articolo 6 della decisione. 2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il membro nazionale può, in particolare: a) chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se: 1) avviare un’indagine o esercitare un’azione penale in ordine a fatti determinati; 2) porre in essere un coordinamento con le autorità competenti di altri Stati membri interessati; 3) istituire una squadra investigativa comune con le autorità competenti di altri Stati membri interessati, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione; b) assicurare l’informazione reciproca tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini e alle azioni penali di cui l’Eurojust ha conoscenza; c) assistere, su loro richiesta, le autorità nazionali competenti e quelle degli altri Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali, anche mediante l’organizzazione di riunioni tra le suddette autorità; d) prestare assistenza per migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri; e) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali; f) ricevere dalle autorità giudiziarie, attraverso i corrispondenti nazionali o direttamente nei casi di urgenza, e trasmettere alle autorità competenti degli altri Stati membri, richieste di assistenza giudiziaria, quando queste riguardano indagini o azioni penali relative alle forme di criminalità e ai reati di competenza dell’Eurojust di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione e richiedono, per essere eseguite in modo coordinato, l’assistenza dell’Eurojust; g) prestare sostegno, con l’accordo del collegio di cui all’articolo 10 della decisione e su richiesta dell’autorità giudiziaria competente, anche nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, della decisione o se tale sostegno riveste un interesse essenziale, o nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e la Comunità; h) partecipare, con funzioni di assistenza, alle attività di una squadra investigativa comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione. (Poteri del collegio dell’Eurojust) 1. Nell’ambito delle indagini e delle azioni penali relative alle forme di criminalità e ai reati di competenza dell’Eurojust di cui all’articolo 4 della decisione e ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini e azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell’Unione europea, nonchè di assistenza delle stesse, di cui all’articolo 3 della decisione, il collegio dell’Eurojust di cui all’articolo 10 della decisione esercita i poteri di cui all’articolo 7 della decisione. (Richiesta di informazioni, accesso alle banche dati e ai sistemi informativi nazionali, obbligo di informativa) 1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 della decisione, il membro nazionale può: a) richiedere e scambiare con l’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi; b) accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale, nel casellario dei carichi pendenti, nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ai sensi degli articoli 21 e 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.313, nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari e in ogni altro pubblico registro; c) richiedere all’autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen di comunicargli dati inseriti nel Sistema. 2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), ovvero di accedere alle informazioni di cui al medesimo comma 1, lettera b), è inviata all’autorità giudiziaria competente. Nella fase delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero il quale, se ravvisa motivi ostativi all’accoglimento della richiesta, trasmette la stessa, unitamente al proprio parere, al giudice per le indagini preliminari che provvede con decreto motivato. Nelle fasi successive provvedono, con decreto motivato, rispettivamente il giudice dell’udienza preliminare ovvero il giudice individuato ai sensi dell’articolo 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, acquisito il parere del pubblico ministero. Il decreto che accoglie o rigetta la richiesta è impugnabile dal pubblico ministero e dal membro nazionale dell’Eurojust nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento dinanzi alla Corte di cassazione. L’impugnazione sospende l’esecuzione del provvedimento di accoglimento della richiesta. 3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 della decisione, il procuratore della Repubblica, quando procede ad indagini per talune delle forme di criminalità o dei reati di competenza dell’Eurojust di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione, che coinvolgono almeno due Stati membri dell’Unione europea, o un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, della decisione, o la Comunità, ne dà notizia al membro nazionale dell’Eurojust. (Nomina di un giudice ai fini dell’inserimento nell’elenco dei giudici che possono fare parte dell’autorità di controllo comune) 1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato secondo la procedura di cui all’articolo 2, comma 2, è nominato un giudice, scelto tra i magistrati ordinari e non membro dell’Eurojust, affinchè figuri nell’elenco dei giudici che possono fare parte dell’autorità di controllo comune istituita ai sensi dell’articolo 23 della decisione. 2. La nomina non comporta la collocazione fuori del ruolo organico della magistratura. 3. La durata dell’incarico è di due anni, prorogabili per non più di una volta. (Designazione dei corrispondenti nazionali) 1. Sono designati quali corrispondenti nazionali dell’Eurojust, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della decisione, l’Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, la Direzione nazionale antimafia e le procure generali della Repubblica presso le corti di appello, ciascuno rispetto alle proprie attribuzioni.
(Membro nazionale quale autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n.1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n.1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999) 1. In conformità con l’articolo 26, paragrafo 4, della decisione, il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è considerato autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n.1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n.1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativi alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).
(Norma di copertura) 1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall’anno 2004, la spesa di 362.218 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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GIUSTIZIA (2a)
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2004
354a Seduta (1apomeridiana)
Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO
La seduta inizia alle ore 14,50.
IN SEDE REFERENTE
(2894) Disposizioni per l' attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell' Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l' Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita', approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Il relatore CENTARO(FI), riferendo sul disegno di legge in titolo, si sofferma preliminarmente sulle principali tappe che, nell'ambito del cosiddetto "terzo pilastro", hanno condotto alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002 - che istituisce Eurojust quale organo di cooperazione giudiziaria in materia penale - della quale decisione il disegno di legge in titolo reca disposizioni di attuazione. Ricorda in proposito come un impulso fondamentale sia stato dato dal Trattato di Amsterdam che, in particolare all'articolo 29, prevede lo sviluppo della cooperazione di polizia e di quella giudiziaria in materia penale, con previsione di metodologie più efficaci e attribuzione di maggiori poteri alle Istituzioni comunitarie. Da ciò è conseguita l'adozione dell'azione comune 98/400/28/GAI del 29 giugno 1998, istitutiva della Rete giudiziaria europea, diretta a migliorare la cooperazione giudiziaria tra gli stati membri dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda la lotta alle forme di grave criminalità, attraverso contatti e scambi informativi, a sua volta successiva all'azione comune 96/277/GAI del 22 aprile 1996 relativa ad un Quadro di scambio di magistrati di collegamento.
Ricorda poi il passaggio costituito dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 le cui conclusioni contemplavano tra l'altro iniziative dirette a rafforzare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie anche in materia penale e a potenziare la cooperazione tra le autorità degli stati membri. A tal fine, al punto 46 delle conclusioni, si prevedeva l'istituzione di un'unità composta di pubblici ministeri, magistrati o funzionari di polizia di pari competenza distaccati da ogni stato membro per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità. L'unità, la cosiddetta Eurojust, avrebbe avuto il compito di agevolare il buon coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell'azione penale, di prestare assistenza nelle indagini riguardanti i casi di criminalità organizzata, in particolare sulla base delle analisi dell'Europool, e di cooperare strettamente con la Rete giudiziaria europea, in particolare allo scopo di semplificare l'esecuzione delle rogatorie.
Richiama quindi la decisione del Consiglio del 14 dicembre 2000 che ha istituito un'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria che ha preceduto a sua volta la decisione 2002/187/GAI che istituisce formalmente l'Unità Eurojust qualificandola espressamente quale organo dell'Unione e attribuendole personalità giuridica. Dopo aver ricordato l'efficacia giuridica delle decisioni assunte nell'ambito del cosiddetto "terzo pilastro", il relatore Centaro si sofferma sugli obiettivi e le competenze di Eurojust che sono indicate all'articolo 3 della citata decisione 2002/187/GAI e che sono dirette: - a stimolare e migliorare il coordinamento, tra le autorità nazionali competenti degli stati membri, delle indagini e delle azioni penali tra gli stessi, tenendo conto di qualsiasi richiesta formulata da un'autorità competente di uno stato membro e di qualsiasi informazione fornita da un organo competente in virtù di disposizioni adottate nell'ambito dei trattati; - a migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli stati membri, in particolare agevolando la prestazione dell'assistenza giudiziaria internazionale e l'esecuzione delle richieste di estradizione; - ad assistere altrimenti le autorità competenti degli stati membri per migliorare l'efficacia delle loro indagini e azioni penali. Si sofferma quindi sui rapporti che Eurojust ha con altre Istituzioni europee in particolare con Europool. Ricorda come gli elementi essenziali della cooperazione con Europool sono definiti in un accordo che disciplina lo scambio di informazioni operative, strategiche e tecniche e il coordinamento di attività fra l'ufficio europeo di polizia e quello giudiziario con previsione, tra l'altro, di consultazioni regolari, trasmissione di informazioni, partecipazioni a riunioni di lavoro. Richiama infine brevemente l'attenzione sui rapporti con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode - OLAF - istituito con la decisione della Commissione del 18 aprile 1999, n. 352.
Il relatore Centaro passa ad illustrare il contenuto dei singoli articoli di cui si compone il disegno di legge a partire dall'articolo 1 con il quale di dà attuazione alla citata decisone del Consiglio che istituisce l'Eurojust.
L'articolo 2 dispone in materia di nomina del membro nazionale e di poteri del Ministro della giustizia e rappresenta, in buona sostanza, l'articolo centrale del disegno di legge sul quale maggiormente vivace è stato il dibattito presso l'altro ramo del Parlamento. Come già evidenziato, risulta chiara, a suo avviso, nella formulazione approvata dalla Camera, la volontà di conferire al membro nazionale una funzione tipicamente amministrativa e non giurisdizionale, nel momento in cui la nomina avviene con decreto del Ministro, acquisite le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura, e allorquando è data facoltà al Ministro stesso, per il tramite del Dipartimento per gli affari di giustizia, di dettare direttive per lo svolgimento delle funzioni. Il membro nazionale è scelto tra giudici o magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo, con almeno venti anni di anzianità di servizio. Nel caso in esame siamo, in un certo qual senso, di fronte ad una inversione della prassi in materia di nomine di magistrati ad uffici direttivi, nel senso che il potere compete al Ministro, acquisito il parere del Consiglio superiore su una rosa di candidati, configurandosi in maniera inequivocabile un rapporto funzionale di tipo amministrativo tra il suddetto magistrato e il Ministro stesso.
Per una richiesta di chiarimenti in merito alla necessità di ricorrere al tramite del Capo del Dipartimento per far conoscere al membro italiano le direttive del Ministro, intervengono il Presidente Antonino CARUSO e il senatore Massimo BRUTTI(DS-U).
Riprendendo nella sua illustrazione, il senatore CENTARO(FI), espone il contenuto dell'articolo 3 con il quale, considerata la vasta area di intervento propria del nuovo organismo comunitario, si prevede la nomina degli assistenti del membro nazionale in seno ad Eurojust. Tale compito può essere affidato sia a magistrati che a dirigenti dell'Ammnistrazione della giustizia; al riguardo evidenzia un aspetto meritevole di ulteriore riflessione relativamente al potere sostitutivo del membro nazionale da parte degli assistenti, ivi compresi i dirigenti dell'Ammnistrazione.
Il relatore Centaro illustra poi brevemente l'articolo 4 che disciplina la durata dell'incarico del membro nazionale distaccato presso Eurojust e dei suoi assistenti, osservando come la temporaneità dell'incarico - quattro anni eventualmente prorogabili per non più di due - sia in linea con il principio della temporaneità degli incarichi direttivi che si propone di introdurre la riforma dell'ordinamento giudiziario all'esame del Parlamento.
Il relatore illustra quindi l'articolo 5 del disegno di legge in titolo che disciplina i poteri del membro nazionale di Eurojust in coerenza con quanto previsto dalla decisione istitutiva, in particolare richiamando l'attenzione su quanto disposto dalla lettera h), nella quale si prevede che il componente nazionale possa partecipare, con funzioni di assistenza, all'attività di una squadra investigativa comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione. Osserva quindi come tra i poteri attribuiti manchi invece quello di chiedere all'autorità giudiziaria nazionale di valutare se altra autorità giudiziaria di un diverso paese dell'Unione non sia da ritenersi più adatta per lo svolgimento delle indagini in relazione alle caratteristiche della fattispecie criminali in rilievo.
Dopo aver illustrato brevemente l'articolo 6 che individua a sua volta i poteri del Collegio di Eurojust, sostanzialmente attraverso un rinvio alle corrispondenti disposizioni della citata decisione 2002/187/GAI, il relatore richiama l'attenzione sugli strumenti che l'articolo 7 del disegno di legge in titolo attribuisce al componente nazionale per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla citata decisione. Si tratta variamente della possibilità di richiedere informazioni, accedere a banche dati e a sistemi informativi nazionali. Richiama quindi l'attenzione su quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 7 ove è disciplinata la procedura da seguire per richiedere le informazioni di cui alle lettere a) e b) della medesima disposizione in quanto è anche da questa previsione che si possono trarre argomenti per individuare la natura delle funzioni del componente nazionale di Eurojust, ricordando ancora una volta, come per l'articolo 2, terzo comma, l'acceso dibattito che si è svolto presso l'altro Ramo del Parlamento in proposito. Particolare importanza riveste poi la previsione contenuta nel terzo comma dell'articolo 7 che pone a carico del Procuratore della Repubblica, quando indaga su reati di competenza di Eurojust, di darne notizia al suo componente nazionale in costanza di altre condizioni indicate dalla norma. Si tratta di una previsione che auspica possa essere attuata in pieno in un contesto di leale e proficua collaborazione, in quanto, consentendo ad Eurojust di avere un quadro complessivo delle indagini in corso per i reati di suo interesse, potrà contribuire ad un più efficace coordinamento in conformità agli obiettivi della citata decisione-quadro.
Dopo essersi soffermato brevemente sui restanti articoli del disegno di legge, il relatore Centaro richiama l'attenzione su due passaggi significativi del parere che il Consiglio superiore della magistratura ha reso con riferimento al disegno di legge in titolo. Per il Consiglio superiore, ricorda il senatore Centaro, suscita perplessità la previsione di cui all'articolo 2 che non attribuisce efficacia vincolante alla valutazione obbligatoria del Consiglio superiore in ordine alla rosa di candidati nell'ambito della quale il Ministro della giustizia procede alla nomina del membro nazionale di Eurojust. Ricorda quindi come coerentemente il Consiglio superiore propenda per la natura giurisdizionale delle funzioni del componente nazionale, con tutte le implicazioni che questo determina in ordine alla legittimità di talune scelte normative come appunto quelle relative al procedimento di nomina.
Evidenzia infine il suggerimento del Consiglio superiore di estendere i poteri del componente nazionale con riferimento alla richiesta di valutare se una autorità giurisdizionale di altro paese del Consiglio non sia da ritenersi competente allo svolgimento delle indagini in considerazione di una maggiore utilità ed efficacia della relativa azione.
Segue un intervento del senatore Massimo BRUTTI (DS-U) il quale, dopo aver ringraziato il senatore Centaro per la sua relazione che gli ha permesso di acquisire chiarimenti su alcuni aspetti del disegno di legge in titolo, preannuncia l'orientamento contrario del suo gruppo all'iniziativa in esame, in considerazione di talune scelte normative in esso contenute e fa riserva di esporre in altra seduta le argomentazioni che ritiene possano addursi a sostegno di questa valutazione.
Il seguito dell'esame è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 15,50.
GIUSTIZIA (2a)
MARTEDÌ 29 GIUGNO 2004
356a Seduta
Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.
La seduta inizia alle ore 14,50.
IN SEDE REFERENTE
(2894) Disposizioni per l' attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell' Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l' Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita', approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 15 giugno scorso.
Si apre la discussione generale.
Ha la parola il senatore Massimo BRUTTI (DS-U), il quale formula un giudizio decisamente negativo nei confronti del disegno di legge in esame, auspicando peraltro la disponibilità della maggioranza e del Governo a recepire almeno in parte i suggerimenti che saranno espressi dalla sua parte politica nel corso della discussione, aspetto questo che non potrà non avere conseguenze sull'andamento del confronto politico e sulle modalità dell'esame parlamentare dell'iniziativa in titolo. Si sofferma quindi ad illustrare le ragioni che fondano il suo giudizio decisamente critico sull'impostazione complessiva voluta dal Governo in quanto l'articolato in discussione si porrebbe in contrasto con la natura dei compiti e con gli obiettivi dell'unità Eurojust, quali sono delineati in particolare dall'articolo 3 della decisione istitutiva 187/2002/GAI, compiti che si sostanziano in funzioni di coordinamento, assistenza e cooperazione tra le competenti autorità giudiziarie nazionali. Altre utili indicazioni si rinvengono nella Costituzione europea che nel delineare i compiti di Eurojust prefigura, nel medesimo contesto di riferimento, l'istituzione di una procura europea in un quadro di continuità con Eurojust. Pur apparendo prematura qualsiasi valutazione in ordine alla configurazione della futura procura europea, sembrerebbe che da tale accostamento operato dalla Costituzione europea si possano trarre alcune utili indicazioni per qualificare l'attività di Eurojust come di natura giudiziaria e non amministrativa e ciò in senso decisamente contrario alla impostazione seguita dal Governo nel disegno di legge in esame. Al tempo stesso si può ritenere - continua il senatore Massimo Brutti - che l'organismo si inserisce in un quadro normativo nel quale appaiono fondanti i principi della indipendenza e dell'obbligatorietà dell'azione penale.
Si sofferma quindi su alcuni rilievi più analitici, osservando ad esempio come susciti perplessità la procedura indicata per la nomina del membro nazionale in quanto espropria il Consiglio superiore della magistratura da qualsiasi competenza effettiva. Dichiara poi di non comprendere il potere attribuito al Ministro di impartire al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni in quanto rivolte ad un magistrato, non risultandogli chiara altresì per quale ragione questo debba aver luogo per il tramite del capo del dipartimento per gli affari di giustizia. Sussistono poi incertezze su quali dovrebbero ritenersi le conseguenze per il caso di mancata osservanza delle direttive ove si consideri che il destinatario di esse è un magistrato e non un funzionario inserito nella struttura amministrativa. Anche se al riguardo si potrebbero ipotizzare possibili soluzioni, rimane la considerazione che l'articolato tace sul punto lasciando un vuoto normativo suscettibile di possibili incertezze applicative. Altra criticità di particolare significato si rinviene nel potere attribuito al membro nazionale di avere informazioni in ordine a procedimenti penali in corso e al contenuto degli atti degli stessi, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale. E' pur vero - continua il senatore Massimo Brutti - che l'ordinamento conosce eccezioni alla regola del segreto prevista dal citato articolo, come ad esempio l'articolo 118 del codice di procedura penale che attribuisce al Ministro degli interni il potere di ottenere copia di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ma le ragioni di una deroga non si rinvengono nel caso di specie nel quale mancano altresì l'indicazione di cautele e la previsione di specifiche finalità come per l'articolo 118 già menzionato.
E' questo un aspetto che, in aggiunta agli altri sopra ricordati, farebbe propendere per la natura giudiziaria dell'attività che il membro nazionale di Eurojustè chiamata a svolgere.
Altro rilievo critico interessa la possibilità da parte di uno degli assistenti di sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni, ricordando come assistenti possono essere non solo giudici ma anche dirigenti dell'amministrazione della giustizia. Ne deriverebbe la possibilità che le funzioni del componente nazionale possano essere svolte sia pure in via vicaria da un soggetto che non riveste la qualifica di magistrato e ciò in senso contrastante con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, che chiama a rivestire la funzione di componente nazionale esclusivamente giudici o magistrati del pubblico ministero. Si tratta di un rilievo che auspica condiviso anche dalla maggioranza con la conseguente necessità di un intervento sulla disposizione in esame. Fa quindi riserva di ritornare sui punti sopra illustrati in occasione dell'illustrazione delle proposte emendative di cui fin da ora preannuncia la presentazione. In via ulteriore sottolinea come l'attività che il componente nazionale di Eurojustsarà chiamato a svolgere è assimilabile in un certo qual modo all'attività della procura nazionale antimafia rispetto alla quale non sussistono incertezze circa la natura giudiziaria della stessa. Conclude quindi il suo intervento ribadendo il giudizio fortemente negativo sul disegno di legge in titolo richiamando ancora una volta l'attenzione sulle principali criticità che in sintesi si incentrano principalmente sulle modalità di nomina del componente nazionale, sul potere di direttiva del Ministro, sulla disciplina della sostituzione, e sulla natura giudiziaria dell'attività svolta e che dovrebbero indurre a rivedere l'impostazione complessiva dell'iniziativa in esame.
Interviene il senatore Luigi BOBBIO (AN) osservando in primo luogo come l'articolato in esame possa ritenersi pienamente conforme alla decisione comunitaria istitutiva di Eurojust anche se con l'occasione manifesta qualche perplessità per la scelta di indicare tra i possibili candidati alla nomina di membro nazionale non soltanto i magistrati del pubblico ministero ma anche i magistrati esercenti funzioni giudicanti. E' questo un aspetto che ritiene possa porsi in contrasto con la struttura e le finalità di Eurojust,che è chiamata a svolgere compiti in senso lato investigativi che appaiono estranei all'esercizio di funzioni giudicanti. Dichiara poi di non condividere le osservazioni critiche formulate dal senatore Massimo Brutti che sono invece riferibili ad un modo del tutto atipico di intendere lo svolgimento delle funzioni giudiziarie.
Ritiene invece condivisibile il meccanismo di nomina delineato dall'articolo 2 del disegno di legge in quanto trattandosi di un organismo destinato - per così dire - ad interferire con le sovranità nazionali è necessario che sia un soggetto politico ad essere titolare del potere di nomina dei componenti nazionali. Non altrettanto può dirsi del Consiglio superiore della magistratura il cui coinvolgimento in via esclusiva, insieme a quello di organismi di analoga natura di altri ordinamenti comunitari, darebbe vita ad un sistema autoreferenziale non supportato da alcuna legittimazione democratica. Ritiene altresì che il sistema delineato all'articolo 2, comma 2, realizzi un adeguato bilanciamento degli interessi in giuoco tenuto conto del coinvolgimento del Consiglio superiore della magistratura pur sempre chiamato a fornire valutazioni in ordine ad una rosa di candidati, realizzandosi in tal modo quella che si può definire "una concorrenza di potestà". Ritiene infine che Eurojustesprima un modo corretto per realizzare il processo di unificazione europea in quanto affronta uno dei nodi da sciogliere quale è quello del coordinamento delle autorità giudiziarie nell'attività investigativa. A ben diversa valutazione invece può giungersi con riferimento ad altre iniziative - come è il caso del cosiddetto mandato di arresto europeo - per il fatto che intervengono in assenza o nell'insufficienza della necessaria e preventiva armonizzazione delle normative nazionali.
A conclusione del suo intervento, pur ribadendo il giudizio favorevole, preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti diretti a migliorare l'articolato.
Ha quindi la parola il senatore FASSONE (DS-U) il quale ritiene come tre siano i punti critici dell'iniziativa in esame sui quali richiama l'attenzione e precisamente il sistema delineato di nomina del componente nazionale da parte del ministro, il potere di sostituzione dell'assistente che può essere anche un dirigente amministrativo ed il potere di impartire direttive nei confronti del componente nazionale. E' pur vero che al Ministro della giustizia l'ordinamento vigente in determinati casi attribuisce poteri giudiziari e ciò specificatamente quando si tratta di relazioni con Stati stranieri, come ad esempio con riferimento a quanto previsto dall'articolo 714 del codice di procedura penale, nonché da altre disposizioni in materia di estradizione e di rogatorie internazionali. Ma nel caso di specie si tratterebbe dell'attribuzione di poteri che non possono per la Costituzione essere attribuiti al Ministro trattandosi di poteri di direttiva nei confronti di un magistrato.
Non appare altresì condivisibile il sistema per il quale si attribuisce al Ministro, e ad esso soltanto, senza una valutazione vincolante del C.S.M., il potere di collocare fuori ruolo un magistrato quale è nella sostanza quello che deriva dalla nomina.
Altri argomenti che farebbero propendere per la natura giudiziaria dei poteri e del ruolo attribuiti al componente nazionale di Eurojustsi rinvengono sia nell'articolo 9, commi terzo e sesto, della decisione 2002/187/GAI, sia nell'articolo 7, comma 2, del disegno di legge in titolo nella parte in cui si attribuisce al membro nazionale di Eurojustil potere di impugnativa del decreto che accoglie o rigetta la richiesta di accesso alle informazioni indicate innanzi alla Corte di cassazione. Conclude il suo intervento manifestando piena adesione alle osservazioni critiche rappresentate dal senatore Massimo Brutti e ribadendo il giudizio negativo sull'impostazione di fondo del disegno di legge in titolo.
Ha quindi la parola il senatore CALVI (DS-U), a giudizio del quale, nel momento in cui non può certo disconoscersi la necessità della istituzione di un organismo quale è Eurojust per le funzioni ad esso attribuite in materia di contrasto di gravi forme di criminalità organizzata, non può al contempo non essere criticata severamente l'impostazione del disegno di legge in esame per alcuni fondamentali profili; primo fra tutti quello inerente alla natura amministrativa e non giudiziaria che si è voluta attribuire alle funzioni che il membro nazionale sarà chiamato a svolgere, rispetto alla quale devono valutarsi alcune scelte normative quali, ad esempio, la nomina con decreto del Ministro della giustizia ovvero il potere del Ministro di impartire direttive. Al riguardo, infatti, la legittimità di tali scelte è una conseguenza della impostazione seguita, potendosi al più ritenere che il Ministro possa esercitare un potere di vigilanza nel caso in cui si ritenesse di attribuire alle funzioni del rappresentante nazionale natura giudiziaria.
Inaccettabile è poi la previsione contenuta nell'articolo 7, comma 1, lettera a), in tema di deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale consentendosi, in tal modo, l'accesso ad atti del procedimento penale coperti dal segreto; la previsione di tale facoltà è ancor più criticabile laddove si consideri che essa è riservata anche ad uno degli assistenti, non appartenente all'ordine giudiziario, chiamato per avventura a sostituire il membro nazionale di Eurojust.
Il senatore Calvi pone quindi in rilievo come le critiche formulate, in particolare nei riguardi del potere di direttiva del Ministro, debbano valere in generale e osserva che l'impianto del disegno di legge in esame risponde più ad esigenze di politica giudiziaria interna che a dare attuazione alla decisone del Consiglio dell'Unione.
Conclusivamente e in relazione all'annunciata questione di fiducia che il Governo si accinge a porre sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, all'esame della Camera dei deputati, il senatore Calvi annuncia che il suo Gruppo, che ha tenuto costantemente un atteggiamento costruttivo in Commissione in un contesto generale di correttezza politica e reciproca stima tra i senatori della stessa, giudicando grave il comportamento del governo sotto il profilo della normale dialettica politica, si troverà costretto ad adottare adeguati comportanti in risposta.
Interviene quindi il senatore ZANCAN (Verdi-U) il quale, manifestando piena adesione con quanto dichiarato dai senatori Fassone, Massimo Brutti e Calvi, si sofferma preliminarmente sull'articolo 2 della decisione istitutiva di Eurojust, per sottolinearne le differenze con le scelte operate dal Governo in ordine ai criteri di nomina. Ritiene inoltre, al riguardo, rischioso l'aver affidato al Ministro in via esclusiva il potere di nomina del componente nazionale in quanto in tal modo potrebbe esercitare tale potere per distogliere un magistrato da indagini particolarmente delicate, apparendogli in ogni caso inaccettabile il carattere marginale dell'intervento del C.S.M nel procedimento di nomina. Condivide quindi le considerazioni del senatore Massimo Brutti sull'assenza di qualsiasi indicazione per l'ipotesi in cui il componente nazionale, che ricorda essere un magistrato, non si conformi alla direttive del ministro.
Si sofferma quindi sui poteri delineati nell'articolo 7 del disegno di legge in titolo ritenendoli invasivi della riservatezza dei cittadini anche perché il loro esercizio non è assistito da cautele o limitazioni.
Conclude il suo intervento ribadendo la sua contrarietà all'iniziativa in esame che si porrebbe in violazione di diritti costituzionalmente garantiti dei cittadini.
Il presidente Antonino CARUSO, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.
Interviene in sede di replica il relatore CENTARO (FI) il quale, ripercorrendo i temi principali affrontati nel corso del dibattito testé svoltosi, richiama innanzitutto i caratteri della decisione del Consiglio dell'Unione europea con cui viene istituita l'Eurojust, caratteri che sono definiti nell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea. Tale disposizione in particolare stabilisce che le decisioni del Consiglio non possono riguardare il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli stati membri, sono vincolanti e non hanno efficacia diretta.
Passando poi all'esame dei contenuti specifici della decisione del Consiglio adottata il 28 febbraio 2002 va sottolineato che la sua struttura e le sue funzioni non sono in alcun modo assimilabili alla prospettata futura procura europea che si colloca allo stato in una prospettiva de jure condendo. Nessun parallelo è poi possibile fra le funzioni di Eurojust e quelle attualmente svolte dalla procura nazionale antimafia. Al riguardo è sufficiente considerare quali sono le funzioni esercitate dalla procura nazionale antimafia ai sensi dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale - funzioni che tra l'altro implicano sia la possibilità di disporre l'applicazione temporanea di magistrati, sia la possibilità di disporre l'avocazione delle indagini preliminari quando non abbiano dato esito positivo le iniziative volte a coordinare l'azione degli uffici procedenti - perché risulti chiaro che nell'ipotesi della già citata procura nazionale le funzioni considerate hanno senz'altro carattere giudiziario. La diversità che intercorre fra queste funzioni e quelle che saranno svolte dall'unità Eurojust rende a suo avviso evidente come ci si trovi di fronte ad un organo che svolge funzioni che non hanno natura giudiziaria. Una conferma di tale conclusione è inoltre desumibile dal fatto che l'organismo a cui si fa riferimento non è in alcun modo inquadrabile nella struttura dell'ordinamento giudiziario, mentre il potere di direttiva del ministro è riconducibile senz'altro ad uno schema organizzativo tipico della struttura ministeriale.
Per quanto riguarda poi i poteri di richiesta di informazione e di accesso alle banche dati e ai sistemi informativi disciplinati dall'articolo 7 del disegno di legge, si tratta di previsioni che non solo non mutano la natura delle funzioni svolte dall'Eurojust, ma che sono inoltre rese necessarie in quanto indispensabili al fine di garantire una reale efficacia operativa al nuovo organismo.
Per quel che concerne infine il procedimento di nomina descritto nell'articolo 2, lo stesso, da un lato, appare coerente con la natura delle attribuzioni dell'unità Eurojust come sopra individuata e, dall'altro, delimita uno schema procedimentale suscettibile di consentire al Consiglio Superiore della magistratura una interlocuzione adeguata con la quale prospettare al Ministro sia eventuali esigenze di servizio, sia specifiche ragioni di opportunità, di cui lo stesso potrà tener conto al momento della decisione definitiva sulla nomina del membro nazionale.
Dopo un breve intervento del sottosegretario Jole SANTELLI - la quale precisa che la procedura per la nomina del membro nazionale di Eurojust è stata delineata sul modello in concreto già seguito due volte per la nomina del componente nazionale dell'unità Eurojust provvisoria - la Commissione conviene di fissare per martedì 6 luglio 2004, alle ore 20, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.
Il presidente Antonino Caruso rinvia infine il seguito dell'esame.
GIUSTIZIA (2a)
GIOVEDÌ 15 LUGLIO 2004
365a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.
La seduta inizia alle ore 8,40.
IN SEDE REFERENTE
(2894) Disposizioni per l' attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell' Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita', approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 29 giugno scorso.
Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti presentati a partire da quelli relativi all'articolo 2 del disegno di legge in titolo.
Il senatore MARITATI(DS-U), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti 2.1 e 2.10, ricorda come la Decisione del Consiglio dell'Unione europea, di cui il disegno di legge in esame detta disposizioni attuative, nell'affermare la necessità di un miglioramento della cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri nella lotta contro forme gravi di criminalità transnazionale attraverso l'istituzione di Eurojust, dispone che l'Eurojust è composta di un membro nazionale, distaccato da ciascun Stato membro in conformità del proprio ordinamento giuridico, "avente titolo di magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative". Ebbene, all'attività repressiva nell'ordinamento italiano si procede attraverso le due distinte fasi della investigazione e del processo, alle quali sono rispettivamente preposti la polizia e la magistratura. Ciò premesso e in considerazione del fatto che la stessa Decisione ritiene essenziale che il membro nazionale abbia prerogative proprie del giudice o del pubblico ministero, appare totalmente criticabile l'impostazione seguita nel disegno di legge in titolo in base alla quale il componente nazionale svolge funzioni tipicamente amministrative. Il perseguimento dei fini che si propone Eurojust infatti è possibile esclusivamente attraverso un insieme di azioni che vanno dall'avvio dell'azione penale, alla cooperazione giudiziaria e all'accesso alle fonti informative che sono tipiche dell'azione giudiziaria. Ancor più criticabile appare poi la prevista possibilità che il titolare, magistrato, possa essere sostituito da un funzionario ministeriale nell'esercizio delle sue funzioni.
La procedura poi del "concerto invertito", in base alla quale il Ministro della giustizia designa il membro nazionale, sentito il Consiglio superiore della magistratura, se da un lato è in linea con la pretesa natura amministrativa delle funzioni del rappresentante nazionale, dall'altro sovverte le norme che presiedono alle nomine di magistrati, mentre contrasta con i principi costituzionali - che postulano l'autonomia e l'indipendenza della magistratura dal potere politico - il potere del Ministro di emanare direttive che riguarderebbero lo svolgimento di funzioni giudiziarie.
Il senatore Maritati prosegue quindi sollevando serie perplessità con riferimento sia alle lacune del disegno di legge in merito alla regolamentazione della responsabilità disciplinare del membro nazionale se non adempie le direttive ministeriali, sia con riferimento alla inaccettabile possibilità concessa al Ministro della giustizia di conoscere ed interferire sugli atti di indagine. Incerti appaiono poi i limiti entro i quali l'autorità giudiziaria può fornire notizie al membro nazionale presso Eurojust relativamente a indagini in corso.
Conclusivamente, se Eurojust si qualifica per essere un organismo giudiziario nato per coordinare le indagini a livello comunitario, le scelte legislative debbono necessariamente essere coerenti con il vigente sistema costituzionale e tale valutazione non può porsi con riferimento alle scelte operate con il disegno di legge in titolo.
Interviene quindi il senatore GUBETTI (FI) il quale, esprimendo perplessità sulle considerazioni svolte dal senatore Maritati, invita a verificare quali siano state le scelte degli altri paesi nel dare attuazione alla decisione 2002/187/GAI istitutiva di Eurojust, in quanto dalle medesime potrebbero trarsi utili indicazioni nell'individuazione della natura giuridica delle funzioni del componente nazionale. Al riguardo gli sembrerebbe a dir poco strano che un' attività di cooperazione tra Stati, qual è comunque quella in esame, possa prescindere dall'intervento dei Ministri competenti ed avere invece quali esclusivi interlocutori in rappresentanza dei paesi i rispettivi "consigli superiori" delle magistrature nazionali che finirebbero per assumere un ruolo non conforme alla loro natura.
Il senatore MARITATI(DS-U), replicando al senatore Gubetti, sottolinea ancora una volta come un argomento decisivo a sostegno delle sue considerazioni si possa rinvenire nella stessa Costituzione europea che, per l'attuazione della cooperazione giudiziaria in materia penale, dispone che la stessa deve svolgersi secondo i principi che sono propri degli ordinamenti nazionali. Non comprende quindi come si possa prevedere un potere di direttiva del Ministro o comunque un'ingerenza dello stesso in molti aspetti rilevantissimi rispetto ad un'attività che nell'ordinamento italiano è affidata ai giudici in via esclusiva.
Il relatore CENTARO(FI), a sostegno della correttezza dell'impostazione seguita nel disegno di legge in titolo, richiama l'attenzione sul contenuto delle scelte operate da alcuni paesi come la Francia, l'Austria, la Germania ed il Portogallo che, nel dare attuazione alla Decisione quadro in esame, hanno variamente previsto un intervento del Ministro nella nomina del membro nazionale con attribuzione, in genere, allo stesso Ministro di alcuni poteri di indirizzo. Ricorda poi come anche l'attuale minoranza politica nella passata legislatura, per la nomina del primo componente nazionale dell'unità Eurojust provvisoria, abbia privilegiato la natura "amministrativa" delle funzioni in esame, come testimonierebbe all'epoca il procedimento seguito.
Dopo che il senatore MARITATI (DS-U) ha chiesto al senatore Centaro se, in coerenza con tale impostazione, non ritenesse opportuno adottare soluzioni analoghe anche per la nomina del procuratore nazionale antimafia, il RELATORE ribadisce come a suo avviso le soluzioni indicate dal disegno di legge in titolo siano coerenti con l'ordinamento nazionale. Non è infatti estraneo ad esso che un magistrato possa essere chiamato a svolgere funzioni di natura amministrativa, come testimonierebbero i casi di volontaria giurisdizione ovvero che l'autorità amministrativa possa richiedere informazioni e dati relative ad indagini coperte da segreto investigativo.
Il senatore MARITATI (DS-U), riprendendo il suo intervento, con riferimento all'emendamento 1.2, sottolinea come la proposta in esso contenuta meriti adesione in quanto realizza un equilibrato contemperamento degli interessi che vengono in rilievo nella materia considerata. Ritiene infatti opportuno, da un lato, conservare la scelta del Ministro della giustizia ma, dall'altro, prevedere che la stessa sia effettuata nell'ambito di una rosa di candidati formata dal consiglio superiore della magistratura. Si sofferma quindi brevemente sull'emendamento 2.10 che, in via subordinata ad altre proposte emendative e quindi per l'ipotesi del loro mancato accoglimento, propone di introdurre alcune limitazioni quanto all'oggetto del potere di direttiva del Ministro al fine di evitare un'ingerenza del medesimo nell'ambito di funzioni tipicamente giudiziarie, quali sono quelle connesse all'attività investigativa, al suo coordinamento ovvero all'esercizio dell'azione penale.
Ha quindi brevemente la parola ancora una volta il relatore CENTARO (FI) per preannunciare il suo sostegno per una modifica dell'articolato nel senso di escludere la possibilità per l'assistente che sia funzionario amministrativo di sostituire il componente nazionale di Eurojust in quanto si tratta di una opzione normativa che contraddice il criterio di nomina del componente nazionale prestandosi ad applicazione surrettizie.
Il senatore CALVI (DS-U) illustra gli emendamenti 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9 sottolineando come tali emendamenti si motivino con le considerazioni già svolte dai rappresentanti in Commissione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo e rilevando, in particolare, come l'emendamento 2.8 intenda eliminare radicalmente la previsione di un potere di direttiva del Ministro della giustizia nei confronti del membro nazionale di Eurojust, mentre l'emendamento 2.9 sostituisce tale potere con una previsione volta piuttosto ad assicurare il coordinamento fra l'attività del Ministro e quella del membro nazionale di Eurojust.
Il senatore Calvi evidenzia poi come il riferimento alla procedura seguita per la nomina del rappresentante nazionale nell'unità Eurojust provvisoria non appaia pertinente e non possa costituire un modello per la soluzione che verrà adottata con il disegno di legge in esame in ragione della diversità dei poteri e delle funzioni previsti per l'unità provvisoria di cooperazione giudiziaria rispetto alla struttura delineata nella decisione quadro 2002/187/GAI.
Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.6, soffermandosi in particolare sull'emendamento 2.2 la cui formulazione ritiene possa rappresentare una soluzione equilibrata rispetto alla problematica oggetto dell'articolo 2 del disegno di legge in titolo. Infatti, se da un lato non può negarsi che l'attività del membro nazionale dell'unità Eurojust si inserisce inevitabilmente in un contesto di relazioni interstatuali delle cui peculiarità è necessario tener conto, dall'altro è altrettanto innegabile che la procedura seguita dall'allora ministro della giustizia Fassino per la nomina del dottor Caselli quale primo rappresentante nazionale nell'unità Eurojust provvisoria - pur tenendo conto del carattere provvisorio dell'unità - fu una forzatura e che non condivisibile pertanto appare la soluzione proposta con il disegno di legge in titolo che, in buona sostanza, istituzionalizza la predetta procedura. Al riguardo, la proposta contenuta nell'emendamento 2.2 evita di attribuire al Ministro della giustizia, e quindi all'esecutivo, un ruolo che appare indubbiamente sovradimensionato e improprio rispetto al vigente quadro costituzionale e suggerisce un modello procedurale diverso che risponde all'esigenza di assicurare il coordinamento fra i diversi organi costituzionali, prevedendo che il membro nazionale dell'unità Eurojust sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio superiore della magistratura formulata dal Consiglio medesimo dopo aver acquisito il parere del Ministro della giustizia.
Il seguito dell'esame è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.
GIUSTIZIA (2a)
GIOVEDÌ 15 LUGLIO 2004
366a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono il ministro della giustizia Castelli e il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.
IN SEDE REFERENTE
La seduta inizia alle ore 14,45.
(2894) Disposizioni per l' attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell' Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l' Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita', approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.
Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti all'articolo 2, illustrati nella seduta precedente e pubblicati in allegato al resoconto della medesima seduta, a partire dall'emendamento 2.1.
Il senatore ZANCAN(Verdi-U), dichiarando di concordare con le argomentazioni svolte dal senatore Maritati, sottolinea che il legislatore non è chiamato a decidere quale debba essere la migliore impostazione da seguire, quanto invece a dare attuazione, con atto normativo interno, a quanto già la Decisione comunitaria esplicita in maniera estremamente chiara in relazione alla natura delle funzioni attribuite al rappresentante italiano presso Eurojust. Se, quindi, come appare evidente, si verte in materia di funzioni giudiziarie, indubbiamente occorre attenersi al dettato costituzionale, che in materia vuole il giudice soggetto soltanto alla legge e, inoltre, assegna al Consiglio Superiore della Magistratura le funzioni in materia di assunzione, trasferimento e promozione dei magistrati. Al Ministro deve competere invece non già la scelta, quanto il perfezionamento della stessa attraverso l'emanazione dell'atto amministrativo di nomina.
Quanto, poi, al potere di indirizzo conferito allo stesso Ministro della giustizia, ad avviso del senatore Zancan, è da ritenersi che questo sia del tutto improprio, considerato che, da un lato, Eurojust è un organismo di coordinamento giudiziario e che, dall'altro, il Ministro non detiene il potere di promuovere qualsivoglia azione penale. Preannuncia quindi per le ragioni sopra esposte il voto favorevole sull'emendamento 2.1.
Il relatore CENTARO(FI), nell'esprimere preliminarmente parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 2, in particolare giudica l'emendamento 2.1 non condivisibile sia nella parte in cui attribuisce al Consiglio Superiore della Magistratura il compito di fornire al Ministro una rosa di candidati, tra i quali scegliere il rappresentante, sia per quanto attiene il collocamento fuori ruolo del magistrato scelto, ove non sussistano gravi esigenze di servizio.
Si pronuncia parimenti in senso contrario sull'emendamento 2.2 in quanto volto a sovvertire la natura amministrativa che il disegno di legge in titolo ha voluto conferire alle funzioni del membro italiano e che si concretizza, tra l'altro, nelle modalità di nomina dello stesso da parte del Ministro della giustizia.
In relazione agli emendamenti 2.6 e 2.7 soppressivi del comma 3, il relatore CENTARO (FI) motiva il suo parere contrario, sostenendo che le direttive impartite dal Ministro non potevano che avere carattere generale ed essere esclusivamente dirette a perseguire il migliore coordinamento tra le autorità giudiziarie degli stati membri nella lotta contro la criminalità transnazionale. Si tratta, quindi, di un potere che viene esercitato allo scopo di consentire, da un lato, una proiezione in ambito comunitario dell'azione giudiziaria italiana e, dall'altro, una acquisizione di notizie e informazioni utili per le finalità di contrasto della criminalità suddette.
Esprime, poi, parere contrario sull'emendamento 2.9, laddove, contraddittoriamente, si prospetta un rapporto tra il Ministro e il rappresentante italiano ancora più cogente per quanto riguarda la tempestiva informazione, nonché sull'emendamento 2.10, per il quale valgono le osservazioni già svolte unitamente al rilievo che il magistrato presso Eurojust non è chiamato a svolgere alcun atto di indagine, quanto invece a promuovere, coordinare e richiedere notizie.
Il presidente Antonino CARUSO, prima di porre in votazione l'emendamento 2.1, fa presente che, in considerazione degli interventi effettuati nel corso dell' esame e del parere espresso dal relatore, ritiene di aver superato le iniziali le perplessità evidenziate con riferimento alla previsione di cui al terzo comma dell'articolo 2 del disegno di legge in titolo.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) a nome del suo Gruppo dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.1.
Il senatore ZICCONE(FI), dichiarando di condividere pienamente le argomentazioni espresse dal relatore in occasione della formulazione del suo parere in proposito, annuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 2.1.
Il senatore BOBBIO (AN) dichiara che il suo Gruppo voterà contro l'emendamento 2.1, in quanto propone di attribuire al Consiglio Superiore della Magistratura un ruolo per così dire "apicale", che non dovrebbe invece competergli nella materia considerata, nella quale vengono in rilievo principalmente rapporti tra Stati nell'ambito della cooperazione investigativa per gravi crimini transnazionali.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, l'emendamento 2.1 è quindi respinto.
Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.2, osservando in proposito che, con l'approvazione della proposta in esso contenuta, si potrebbe cogliere l'occasione per discostarsi da principi e scelte normative che sono proprie dell'ordinamento giudiziario nazionale ma che potrebbero essere disattese in maniera legittima ed opportuna vertendosi in materia di rapporti di cooperazione internazionale. Esprime comunque disponibilità a modificare l'emendamento per l'eventualità in cui il relatore intendesse riconsiderare il suo parere e aderire a tali proposte di modifica, come ad esempio quelle espresse dall'emendamento 2.4, che valorizzano il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura nell'ambito del procedimento di nomina del componente nazionale di Eurojust.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.2.
Posti ai voti, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.2 e 2.3 sono quindi respinti.
Dopo che i senatori ZANCAN (Verdi-U) e DALLA CHIESA (Mar-DL-U) a nome dei rispettivi Gruppi hanno annunciato su di esso il voto favorevole, l'emendamento 2.4, posto ai voti, risulta respinto.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) raccomanda a nome del suo Gruppo l'approvazione dell'emendamento 2.5 ritenendo che risponda ad una effettiva esigenza di razionalizzazione del sistema prevedere che sia il Consiglio Superiore della Magistratura a deliberare il collocamento fuori del ruolo organico, ove non sussistano gravi esigenze di servizio.
Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) dichiara che il suo Gruppo si asterrà invece dal voto, esprimendo perplessità per gli effetti distorsivi che potrebbero derivare dal complessivo meccanismo di nomina previsto.
Posto ai voti l'emendamento 2.5 è quindi respinto.
Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) , nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 2.6, si chiede se, alla luce delle osservazioni formulate dal relatore, vi sia la disponibilità del medesimo a riconsiderare l'utilizzo del termine "direttiva", sembrandogli preferibile parlare di "potere di indirizzo" del Ministro.
Dopo che il relatore CENTARO (FI) si è riservato di riflettere sulla proposta del senatore Dalla Chiesa, cogliendo eventualmente l'occasione del prosieguo dell'esame in Assemblea per il suo eventuale recepimento in sede emendativa, il senatore ZANCAN dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.6. Tale emendamento, identico all'emendamento 2.7, posto ai voti risulta infine respinto.
Dopo che i senatori ZANCAN (Verdi-U) e DALLA CHIESA (Mar-DL-U) hanno annunciato che i rispettivi gruppi voteranno a favore dell'emendamento 2.8, posto ai voti, l'emendamento è respinto.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 2.9 sul quale esprime il suo convinto sostegno, in quanto sostituisce al discutibile potere di direttiva del Ministro quello di chiedere informazioni nei confronti del componente nazionale di Eurojust, potere che appare, a suo avviso, infatti, maggiormente in linea con la natura dei compiti previsti.
Posto ai voti, l'emendamento 2.9 risulta quindi respinto.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.10 che, alla luce delle votazioni fin qui svolte, si configura come una sorta di ultimo tentativo per correggere in parte la portata del terzo comma dell'articolo 2, ribadendo di ritenere tale disposizione del tutto non condivisibile.
Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) , nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento in esame, si dichiara disponibile ancora una volta a riconsiderare la proposta in esame qualora il relatore prenda in considerazione l'invito a espungere dal testo il riferimento al potere di direttiva.
Dopo che il RELATORE ha ribadito l'intenzione di svolgere una più attenta riflessione sulla proposta del senatore Dalla Chiesa, il senatore ZICCONE (FI) dichiara a nome del suo Gruppo il voto contrario sull'emendamento in esame. Si tratta, a suo avviso, di una proposta che deriva dalla convinzione che sia necessario correggere il testo per far venir meno un vizio di legittimità costituzionale e dissipare una preoccupazione, a suo avviso del tutto infondata, in quanto l'articolato non deroga ai principi costituzionali in materia di giurisdizione (che continuano a trovare applicazione).
Posto ai voti, l'emendamento 2.10, risulta respinto mentre, con distinta votazione, è approvato l'articolo 2 del disegno di legge in titolo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Allegato
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.2894
Art. 2.
2.1
Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Calvi
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2. - 1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è scelto dal Ministro della giustizia all’interno di una rosa di candidati formata dal Consiglio superiore della magistratura e composta da giudici e magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, con almeno venti anni di anzianità. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie, ove non sussistano gravi esigenze di servizio, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura.
2. Il Ministro della giustizia provvede alla nomina con decreto e comunica al Consiglio superiore della magistratura la propria designazione».
2.2
Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2. - (Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia). – 1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie. Sulla designazione del Consiglio Superiore della Magistratura è acquisito il parere del Ministro della giustizia».
2.3
Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2. - (Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia). – 1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato del ruolo organico della magistratura».
2.4
Fassone, Maritati, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Zancan
Al comma 1, sostituire le parole: «con decreto del Ministro della giustizia» con le parole: «dal Consiglio Superiore della Magistratura, di concerto con il Ministro della giustizia».
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
2.5
Fassone, Maritati, Calvi
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Consiglio Superiore della Magistratura, ove non sussistano gravi esigenze di servizio, delibera il collocamento del magistrato fuori del ruolo organico».
2.6
Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli
Sopprimere il comma 3.
2.7
Fassone, Zancan, Maritati, Brutti Massimo
Sopprimere il comma 3.
2.8
Brutti Massimo, Calvi, Maritati
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Il Ministro della giustizia può indirizzare al membro nazionale raccomandazioni ed informazioni utili per l’esercizio delle sue funzioni».
2.9
Fassone, Maritati, Calvi, Zancan
Al comma 3, sostituire le parole da: «indirizzare» sino alla fine con le parole: «chiedere al membro nazionale di essere tempestivametne informato di ogni sua iniziativa, e comunicare al medesimo i propri indirizzi nelle relazioni con le autorità degli altri Stati».
2.10
Maritati, Calvi, Ayala, Brutti Massimo
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Le direttive non possono comunque contenere indicazioni circa il compimento o meno di atti di indagine, né riguardare l’attività di coordinamento delle medesime indagini o azioni penali».
GIUSTIZIA (2a)
MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004
369a Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino e il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.
La seduta inizia alle ore 21,25.
IN SEDE REFERENTE
(2894) Disposizioni per l' attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell' Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita', approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 luglio 2004.
Il PRESIDENTE avverte che si proseguirà nell'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo a partire da quelli relativi all'articolo 3.
Il relatore CENTARO (FI) illustra l'emendamento 3.1, sottolineando come tale proposta emendativa sia volta a far sì che l'assistente del rappresentante nazionale distaccato presso l'Eurojust - il quale potrà sostituire, ricorrendone la necessità, il predetto rappresentante nazionale - debba necessariamente rivestire la qualifica di giudice o magistrato del pubblico ministero.
Il senatore FASSONE (DS-U) illustra gli emendamenti 3.2 - sostanzialmente analogo al precedente 3.1 - 3.3 e 3.4.
Il senatore CALVI (DS-U) ritira l'emendamento 3.8.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.5, 3.6 e 3.7.
Il relatore CENTARO (FI) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.2 e contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) ritira l'emendamento 3.6.
Il sottosegretario di Stato Jole SANTELLI esprime parere conforme a quello del relatore, nonché parere favorevole sull'emendamento 3.1.
Il senatore CALVI (DS-U), pur ribadendo la posizione critica della sua parte politica sulla scelta di fondo sottesa al disegno di legge in esame e volta, come già evidenziato, a qualificare le funzioni che saranno svolte dal rappresentante nazionale dell'unità Eurojust come funzioni propriamente amministrative, annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.1 che si muove nella prospettiva di assicurare comunque una maggiore coerenza sistematica all'articolato in esame.
Posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.1.
Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 3.2.
Il senatore FASSONE (DS-U), accogliendo un invito in tal senso del relatore CENTARO, ritira l'emendamento 3.3.
E' quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 3.4, di contenuto identico all'emendamento 3.5.
Posto ai voti è poi respinto l'emendamento 3.7, mentre è approvato l'articolo 3 come emendato.
Il senatore AYALA (DS-U) ritira l'emendamento 3.0.1.
Il senatore CALVI (DS-U) illustra gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.4.
Il senatore FASSONE (DS-U) illustra l'emendamento 4.5, sottolineando come lo stesso si colleghi con una disposizione contenuta nell'attuale progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario e diretta a prevedere espressamente che il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte.
Il presidente Antonino CARUSO ritira l'emendamento 4.6 in considerazione del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso su tale proposta emendativa dalla 5a Commissione permanente, osservando peraltro come la stessa era volta ad equiparare in ogni caso l'indennità corrisposta a coloro che rivestiranno gli incarichi di membro nazionale e di assistente dell'unità Eurojust all'indennità percepita da un primo consigliere di delegazione della carriera diplomatica.
Il relatore CENTARO (FI) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, rilevando in particolare l'asistematicità della proposta contenuta nell'emendamento 4.3 con la quale si intenderebbe assicurare l'inamovibilità del rappresentante nazionale e dei suoi assistenti presso l'unità Eurojust. Si tratta di una soluzione inaccettabile in quanto la garanzia dell'inamovibilità presupporrebbe la natura giudiziaria delle funzioni esercitate, che invece il disegno di legge esclude.
Il sottosegretario di Stato Jole SANTELLI esprime parere conforme al relatore.
Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 4.1 e 4.2.
Il senatore AYALA (DS-U) ritira l'emendamento 4.3 evidenziando come l'obiezione sollevata dal relatore sia condivisibile limitatamente al contesto del disegno di legge in esame, per effetto delle scelte già compiute in relazione all'articolo 2.
Posto ai voti, è respinto l'emendamento 4.4.
Il senatore BOBBIO (AN) annuncia il voto contrario sull'emendamento 4.5.
Il senatore CALVI (DS-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.5.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.5.
Dopo un breve intervento del relatore CENTARO (FI) il quale precisa che già oggi il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura non determina alcun pregiudizio di carriera per il magistrato, interviene il senatore ZICCONE (FI) che annuncia, a titolo personale, l'astensione sull'emendamento in votazione.
Posto ai voti è respinto l'emendamento 4.5.
Posto ai voti è approvato l'articolo 4.
Il senatore CENTARO (FI) illustra l'emendamento 5.1 evidenziando come tale proposta sia volta a porre rimedio ad una lacuna del disegno di legge rispetto alle previsioni contenute nella decisione del Consiglio dell'Unione europea istitutiva dell'unità Eurojust.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) osserva che la competenza che viene attribuita al rappresentante nazionale distaccato presso l'Eurojust con l'emendamento testé illustrato appare palesemente incompatibile con l'asserita natura amministrativa delle funzioni di tale organismo.
Col parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, sono separatamente posti ai voti e approvati l'emendamento 5.1 e l'articolo 5 come emendato.
Il sentore CALVI (DS-U), dopo aver ritirato l'emendamento 7.2, illustra l'emendamento 7.1 sottolineando come le previsioni contenute nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 e la facoltà di impugnazione riconosciuta al rappresentante nazionale dell'Eurojust ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 7 appaiano inconciliabili con il presupposto della natura amministrativa delle funzioni del predetto rappresentante nazionale.
Il senatore FASSONE (DS-U) suggerisce un intervento redazionale volto a modificare la lettera a) nel senso di far riferimento non alla deroga al divieto, ma bensì alla deroga all'obbligo stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
Il senatore CENTARO (FI) si riserva di valutare nel prosieguo dell'esame il suggerimento del senatore Fassone ed esprime poi parere contrario sull'emendamento 7.1 sottolinenando come la possibilità di ottenere dall'autorità giudiziaria competente informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, è essenziale al fine di assicurare concretezza alla funzione di coordinamento propria dell'unità Eurojust.
Il senatore BOBBIO (AN) annuncia il voto contrario sull'emendamento 7.1 sottolineando come la previsione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 - che ha precedenti significativi a cominciare dalla disposizione di cui all'articolo 118 del codice di procedura penale - conferma la natura amministrativa delle funzioni svolte dal rappresentante nazionale presso l'unità Eurojust.
Col parere contrario del Rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e respinto l'emendamento 7.1.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia il voto contrario sull'articolo 7 sottolineando che l'amplissima possibilità di acquisire dati relativi a procedimenti penali, anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, costituisce un esempio di "statalismo di ritorno" sul quale il giudizio non può che essere negativo.
Posto ai voti è approvato l'articolo 7.
Il presidente Antonino CARUSO avverte che l'emendamento 8.2 deve ritenersi precluso per effetto dell'approvazione dell'articolo 2.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.1.
Il senatore FASSONE (DS-U) illustra l'emendamento 8.3.
Dopo che il relatore CENTARO (FI) e il Rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 8, posto ai voti è respinto l'emendamento 8.1.
Posto ai voti è poi respinto l'emendamento 8.3, mentre è approvato l'articolo 8.
Il senatore Luigi BOBBIO (AN) modifica l'emendamento 9.1 riformulandolo nell'emendamento 9.1 (testo 2) e lo illustra.
Il senatore CALVI (DS-U) aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 9.2.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 9.3.
Il relatore CENTARO (FI) invita il senatore Bobbio a ritirare l'emendamento 9.1 (testo 2), evidenziando come la figura del coordinatore nazionale ivi prevista rischi di sovrapporsi inopportunamente con le funzioni proprie del rappresentante nazionale dell'unità Eurojust. Diversamente esprime parere contrario sull'emendamento 9.1 (testo 2) ed esprime ugualmente parere contrario sugli emendamenti 9.2 e 9.3.
Nello stesso senso si esprime il Rappresentante del GOVERNO.
Il senatore Luigi BOBBIO (AN), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 9.1 (testo 2).
Posto ai voti è poi respinto l'emendamento 9.2, di contenuto identico all'emendamento 9.3.
Posto ai voti è approvato l'articolo 9.
Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.
Il senatore CALVI (DS-U), pur con qualche amarezza, annuncia il voto contrario a nome della sua parte politica sottolineando come il testo che la Commissione si accinge a licenziare, qualificando in senso amministrativo le funzioni proprie del rappresentante nazionale presso l'unità Eurojust e traendone le conseguenze logiche sul piano organizzativo, abbia portato ad una soluzione che certo non favorirà l'ulteriore passaggio verso l'istituzione di una vera e propria procura europea, passaggio che per il Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo rappresenta invece un obiettivo necessario ed irrinunciabile.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia il voto contrario del suo Gruppo, evidenziando come ancora una volta non sia possibile riconoscere un disegno organico nelle scelte effettuate dall'attuale maggioranza.
Il senatore BOBBIO (AN) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo manifestando stupore per il voto contrario dei Gruppi di opposizione, testimonianza di un attaccamento preconcetto a schemi ideologici ormai del tutto superati.
Il senatore ZICCONE (FI) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ponendo l'accento sul fatto che il disegno di legge in votazione rappresenta un contributo importante verso una maggiore integrazione dell'ordinamento italiano in quello dell'Unione europea.
Anche il senatore CALLEGARO (UDC) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.
La Commissione conferisce infine mandato al relatore Centaro a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 2894, con le modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.
La seduta termina alle ore 22,40.
Allegato
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2894
Art. 3.
3.1
Centaro
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Uno di tali assistenti...» inserire le seguenti: «purchè giudice o magistrato del pubblico ministero...».
3.2
Fassone, Maritati, Zancan, Calvi, Ayala, Brutti Massimo
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Uno di tali assistenti...» inserire la seguente: «magistrato».
3.3
Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Calvi, Zancan
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «può sostituire» inserire le seguenti: «in caso di suo impedimento».
3.4
Fassone, Maritati, Calvi, Zancan
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3.5
Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli
Al comma 2, sopprimere l’ultimo periodo.
3.6
Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura. Sulla designazione del Consiglio Superiore della Magistratura è acquisito il paree del Ministro della Giustizia. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura».
3.7
Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«1. L’assistente del membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura».
3.8
Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi
Al comma 3, sopprimere dalle parole: «Il magistrato» sino alla fine del comma.
3.0.1
Maritati, Calvi, Brutti Massimo, Ayala
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Coadiutori del membro nazionale)
1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust può essere altresì assistito da un coadiutore, che non può sostituirlo nell’esercizio delle sue funzioni. Il coadiutore è nominato con decreto del Ministro della giustizia, su proposta de membro nazionale distaccato presso l’Eurojust, tra i dirigenti dell’Amministrazione della giustizia. Il dirigente dell’Amministrazione della giustizia nominato coadiutore è collocato fuori del ruolo organico».
Art. 4.
4.1
Brutti Massimo, Calvi
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il mandato del membro nazionale distaccato presso l’Eurojust e dei suoi assistenti ha una durata di sei anni e non è prorogabile».
4.2
Maritati, Calvi, Brutti Massimo, Ayala
Al comma 1, sostituire le parole: «per non più di due anni» con le seguenti: «per non più di un quadriennio».
4.3
Brutti Massimo, Fassone, Maritati
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust ed i suoi assistenti sono inamovibili. Ad essi si applicano le disposizioni dell’articolo 107 della Costituzione».
4.4
Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli
Al comma 2, sopprimere le parole: «e i dirigenti appartenenti all’Amministrazione della giustizia».
4.6
Caruso Antonino
Al comma 2, sopprimere le parole: «rispettivamente» e «dal primo segretario» e, conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, sostituire il numero «362.218» con il seguente: «446.498».
4.5
Fassone, Calvi, Zancan, Maritati
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i magistrati l’espletamento degli incarichi anzidetti è equiparato a tutti gli effetti all’esercizio di funzioni giudiziarie».
Art. 5.
5.1
Centaro
Al comma 2, lettera a), dopo il n.1) inserire il seguente:
«1-bis) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un’indagine o azione penale in ordine a fatti determinati;».
Art. 7.
7.1
Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Calvi
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
7.2
Brutti Massimo, Maritati, Ayala
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «, anche in deroga» sino a: «procedura penale,».
Art. 8.
8.1
Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura, è nominato un giudice, scelto tra i magistrati ordinari e non membro dell’Eurojust, affinchè figuri nell’elenco dei giudici che possono fare parte dell’autorità di controllo comune istituita ai sensi dell’articolo 23 della decisione».
8.2
Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro della giustizia» con le seguenti: «Con provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura».
8.3
Maritati, Calvi, Brutti Massimo, Ayala
Al comma 1, sostituire le parole: «adottato secondo la procedura di cui all’articolo 2, comma 2» con le seguenti: «su designazione del consiglio superiore della Magistratura».
Art. 9.
9.1
Bobbio
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 9. – (Designazione dei corrispondenti nazionali e del coordinatore nazionale). – 1. Sono designati quali corrispondenti nazionali dell’eurojust ai sensi dell’art. 12, par. 1 della Decisione, l’Ufficio II della Direzione generale degli affari di giustizia del Ministero della giustizia, la Direzione nazionale antimafia e le procure generali presso le Corti di appello.
2. In riferimento allo stesso art. 12, par. 1 della Decisione del Consiglio, al fine di assicurare la migliore efficacia della attività dei corrispondenti nazionali e la unitarietà dei rapporti con l’Eurojust, il Ministro della giustizia nomina con proprio decreto il coordinatore nazionale, individuato con i criteri di cui all’art. 2 della presente legge.
3. In applicazione di quanto disposto dall’art. 5, commi 1 e 2, lettera a), n. 1 e 2, il coordinatore nazionale cura la raccolta degli atti e dei dati, che pervengono ai corrispondenti nazionali nell’ambito delle loro rispettive competenze, anche al fine di uniformarli incentivandone, se necessario, l’approfondimento, collegandosi all’esito con il membro nazionale dell’Eurojust per l’esecizio dei pteri a questo spettanti, e con omologhe autorità di Paesi non membri dell’Unione europea.
4. Il mandatao del coordinatore nazionale ha la durata di quattro anni ed è prorogabile per non più di due anni.
9.1 (testo 2)
Bobbio
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 9. – (Corrispondenti nazionali e coordinatore nazionale dell’Eurojust). – 1. Sono designati quali corrispondenti nazionali dell’Eurojust, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della decisione, la Direzione nazionale antimafia e le procure generali della Repubblica presso le Corti d’appello, ciascuno rispetto alle proprie attribuzioni.
2. Al fine di assicurare la migliore efficacia dell’attività dei corrispondenti nazionali e la unitarietà dei rapporti con l’Eurojust, il Ministro della giustizia può conferire ad un magistrato con almeno venti anni di anzianità di servizio ed individuato con i criteri di cui all’articolo 2 della presente legge, che svolge da almeno dieci anni funzioni requirenti, l’incarico di coordinatore nazionale dell’Eurojust con il compito di curare la raccolta degli atti e dei dati che pervengono ai corrispondenti nazionali, anche al fine di uniformarli, promuovendone, se necessario, l’approfondimento e collegandosi, all’esito con il membro nazionale dell’Eurojust.
3. Il mandato del coordinatore nazionale ha una durata di quattro anni ed è prorogabile per non più di due anni.
4. Il coordinatore nazionale dovrà essere collocato fuori del ruolo organico della magistratura ed essere assegnato al Ministero della giustizia.
9.2
Brutti Massimo, Ayala
Al comma 1, sopprimere le parole da: «l’Ufficio II della Direzione» sino a: «Ministero della giustizia».
9.3
Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli
Al comma 1, sopprimere le parole da: «l’Ufficio II della direzione» fino a: «Ministero della giustizia».
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDI' 13 LUGLIO 2004
193ª seduta
Presidenza del Presidente
FALCIER
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.
La seduta inizia alle ore 14,30.
(2894) Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo con il quale viene data attuazione alla decisione del Consiglio dell'Unione europea che ha istituito l'unità Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità. Dopo aver ricordato che a Eurojust sono attribuiti compiti di coordinamento e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri in merito a indagini e azioni penali relative a gravi forme di criminalità e reati, dà conto delle disposizioni del disegno di legge in titolo che provvede a disciplinare la nomina, l'incarico, il trattamento economico e i poteri del membro nazionale, nominato dall'Italia, del collegio di Eurojust. Propone alla Sottocommissione, ritenendo che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, di esprimere un parere non ostativo.
La Sottocommissione concorda.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDI’ 14 LUGLIO 2004
350a seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Contento.
La seduta inizia alle ore 15,40.
(2894) Disposizioni per l' attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell' Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)
Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, facendo presente, per quanto di competenza, che, come segnalato nella nota del Servizio del bilancio, in relazione all’articolo 4, che definisce il trattamento economico applicabile al magistrato distaccato quale membro nazionale presso l’Eurojust, ai sensi dell’articolo 2, e ai suoi tre assistenti, di cui all’articolo 3, occorre chiarire se l’indennità ivi prevista costituisca l’unica forma di emolumento, ivi comprese anche le eventuali spese di missione e oneri correlati, ovvero se questi ultimi siano a carico del bilancio comunitario. Al riguardo rileva che l’articolo 33 della citata decisione europea del 28 febbraio 2002 richiama l’articolo 41, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, che contempla la possibilità di ripartire le spese operative delle istituzioni dell’Unione fra il bilancio comunitario e quelli degli Stati membri. Ritiene inoltre necessario valutare se possano derivare ulteriori oneri dall’attuazione degli articoli 5, 6 e 7, che disciplinano i poteri del collegio dell’Eurojust e del membro nazionale nonché le regole applicabili allo scambio di informazioni tra l’Eurojust e le autorità nazionali tenuto conto, tra l’altro, che l’articolo 5 prevede anche la possibilità di costituire squadre investigative comuni (comma 1, lettera “a”) e di dare seguito a richieste di assistenza giudiziaria (lettera “f”). In merito all’articolo 8, fa presente infine la necessità di verificare se gli oneri dell’eventuale partecipazione del giudice designato dall’Italia all’autorità di controllo comune, di cui all’articolo 23 della suddetta decisione europea, gravino sul bilancio dello Stato, considerato che il paragrafo 10 dell’articolo 23 precisa che sono posti a carico del bilancio dell’Eurojust le sole spese del Segretariato della medesima autorità di controllo.
In relazione all’emendamento 4.6, che equipara il trattamento riconosciuto ai tre assistenti a quello riconosciuto al membro nazionale di Eurojust, segnala poi che nell'accantonamento del fondo speciale richiamato ai fini della copertura nell'articolo 11 non risultano risorse disponibili.
Il sottosegretario CONTENTO, in risposta alle segnalazioni del relatore, fa presente, con riferimento all’articolo 4, l’opportunità che la misura dell’indennità di base e dei relativi coefficienti di maggiorazione venga fissata con decreto interministeriale del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. L’articolo 4 dovrebbe essere conseguentemente integrato con una specifica previsione normativa di carattere procedurale. Inoltre, precisa che l’indennità in questione, come anche specificato al comma 2, rappresenta l’unica forma di emolumento giustificato dalla permanenza all’estero e, come tale, non è compatibile con il trattamento di missione all’estero. In merito agli articoli 8 e 9, evidenzia l’esigenza di acquisire ulteriori precisazioni in merito dal Ministero della giustizia al fine di escludere possibili conseguenze finanziarie.
Con riferimento all’emendamento 4.6, con il quale si propone l’estensione del trattamento economico all’estero di primo consigliere anche gli assistenti del membro nazionale presso l’Eurojust, esprime avviso contrario in quanto il posto di primo consigliere, nell’ordinamento del Ministero degli affari esteri, è attribuito al personale dirigente di prima fascia in servizio all’estero per un numero limitato di soli 8 posti. Inoltre, la norma comporta oneri non quantificati e privi della necessaria copertura finanziaria, come segnalato anche dal relatore.
Il senatore MORANDO (DS-U) ritiene che le risposte del sottosegretario Contento, pur precisando che l’indennità di cui all’articolo 4 del provvedimento in esame costituisce l’unico emolumento del membro nazionale presso l’Eurojust, non chiariscano ancora se sussistano possibili ulteriori oneri a carico dello Stato ovvero del bilancio comunitario. Analogo problema si pone in merito agli altri oneri derivanti dall’articolo 8, relativamente alla partecipazione del giudice designato dall’Italia all’autorità di controllo comune, di cui all’articolo 23 della citata decisione europea del 28 febbraio 2002.
Il presidente AZZOLLINI, condividendo le osservazioni del senatore Morando, chiede al Governo di chiarire espressamente se dagli articoli 4 e 8 del disegno di legge in titolo derivino possibili ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato ovvero se eventuali spese siano a carico del bilancio dell’Unione europea.
Il sottosegretario CONTENTO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nella successiva seduta.
Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell’esame.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
GIOVEDI’ 15 LUGLIO 2004
351a seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 9,15.
(2894) Disposizioni per l' attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell' Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamento. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo, sul testo. Parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento)
Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in risposta ai quesiti sollevati dalla Sottocommissione nel corso della seduta precedente relativamente al provvedimento in titolo, per quanto concerne l’articolo 4, conferma che ai membri nazionali dell’Eurojust e agli assistenti non potranno essere corrisposti, a carico del bilancio dello Stato, ulteriori emolumenti rispetto all’indennità prevista dalla suddetta norma. Ricorda che, sebbene nelle premesse della decisione europea del 28 febbraio 2002 (di cui il suddetto disegno di legge reca l’attuazione), al punto (4) sia detto esplicitamente che l’unità Eurojust è dotata di personalità giuridica ed è finanziata a carico del bilancio dell’Unione europea ad eccezione degli stipendi ed emolumenti dei membri nazionali e dei loro assistenti, che sono a carico dello Stato membro di origine, tuttavia, l’articolo 33, comma 2, della medesima decisione aggiunge che quando i membri nazionali operano nell’ambito delle funzioni Eurojust, le relative spese sono considerate spese operative, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 3, del Trattato. Ricorda, inoltre, che l’articolo 41, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea afferma che le spese operative connesse con l’attuazione di dette disposizioni sono anche esse a carico del bilancio delle Comunità europee, salvo che il Consiglio, deliberando all’unanimità, decida altrimenti. A tal fine, precisa che l’articolo 34, comma 4, della più volte richiamata decisione europea contempla segnatamente tra le spese dell’Eurojust anche le spese di viaggio dei membri dell’Eurojust e del personale.
Per quanto riguarda gli articoli 5, 6 e 7, che prevedono una serie di poteri e di adempimenti in materia di scambio delle informazioni, di assistenza giudiziaria e di svolgimento di azioni investigative comuni fra più paesi, precisa che, ai fini dell’attuazione dell’intervento normativo, non appaiono ravvisabili particolari presupposti organizzativi in seno all’Amministrazione della giustizia, per la quale risulta idoneo il quadro organizzativo esistente né tanto meno possono ravvisarsi aspetti critici di natura finanziaria, in quanto eventuali spese rientrano tra i costi operativi ed altre spese a carico del bilancio comunitario, previsti nel richiamato articolo 34, comma 4.
Per quanto riguarda, infine, l’eventuale partecipazione del giudice designato dall’Italia all’Autorità di controllo comune di cui all’articolo 23 della suddetta decisione europea, conferma, per la disposizione in esame, l’assenza di spese per il bilancio dello Stato, in quanto alle relative spese di trasferta si provvederà a carico del bilancio delle Comunità europee, come, peraltro, può desumersi dal principio generale contenuto nell’articolo 41 del Trattato sull’Unione europea.
Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle indicazioni emerse dal precedente dibattito e degli ulteriori chiarimenti testé forniti dal rappresentante del Governo, propone di conferire mandato al relatore ad esprimere parere non ostativo sul testo del provvedimento in titolo, nonché parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 4.6.
La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.
POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14a)
MERCOLEDI’ 5 MAGGIO 2004
46a Seduta
Presidenza del Presidente
GRECO
La seduta inizia alle ore 8,45.
IN SEDE CONSULTIVA
(2894) Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell' Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l' Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita'
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)
Introduce l’esame il presidente GRECO (FI), nella veste di relatore sul disegno di legge in titolo, rilevando preliminarmente che l’articolo 1 esplicita le finalità e l’oggetto del provvedimento in esame, consistenti nell’attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 28 febbraio 2002, la quale istituisce un nuovo organismo sovranazionale, denominato Eurojust, che sostituisce l’unità provvisoria di cooperazione giudiziaria istituita dal Consiglio dell’Unione europea nell’anno 2000.
La prospettiva di fondo sottesa all’istituzione dell’Eurojust si incentra sull’esigenza di rafforzare l’azione comune europea nel settore della cooperazione giudiziaria penale, al fine di garantire ai cittadini adeguati livelli di sicurezza. In tale ottica l’Unione europea ha inteso migliorare la cooperazione giudiziaria, al fine di fronteggiare le gravi forme di criminalità transnazionale attraverso il coordinamento ottimale dell’attività di indagine, nonché delle azioni penali degli Stati membri, affiancando l’Eurojust agli organismi rientranti nella rete giudiziaria europea .
La ratio sottesa all’istituzione dell’Eurojust si incentra soprattutto sulla necessità di superare le difficoltà ravvisabili nell’ambito della cooperazione tra i diversi Stati membri, relativamente ai procedimenti penali riguardanti gravi forme di criminalità organizzata a dimensione sovranazionale. Si fa quindi riferimento a reati rientranti nella competenza dell’Europol - tra i quali possono essere citati a titolo esemplificativo il terrorismo, il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani – nonché a specifiche forme di criminalità, quali la criminalità informatica, la frode, la corruzione e in generale i reati volti a ledere interessi finanziari.
La sopracitata decisione del Consiglio dell’Unione – prosegue il presidente-relatore – pur essendo entrata in vigore in data 6 marzo 2002, può espletare pienamente la propria efficacia solo all’atto del recepimento della stessa da parte degli Stati membri, i quali devono provvedere nel contempo ad introdurre i necessari adattamenti nelle rispettive legislazioni nazionali.
Ai sensi dell’articolo 1, l’Eurojust è un organismo dotato di personalità giuridica, finanziato a carico del bilancio dell’Unione europea.
L’articolo 2 - prosegue il relatore - disciplina la nomina del membro nazionale di Eurojust e i poteri del Ministro della giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura in tale ambito.
Quanto ai requisiti per la nomina, che viene disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia (comma 1), viene richiesto che il membro nazionale rivesta la qualifica di giudice o magistrato del pubblico ministero (sia nell’esercizio di funzioni giudiziarie, sia collocato in posizione di fuori ruolo ) ed abbia almeno venti anni di anzianità di servizio.
Con riguardo al primo dei due sopracitati requisiti, il relatore evidenzia che l’articolo 2 della decisione del Consiglio, nello stabilire i requisiti del membro nazionale, cita, oltre alla qualifica di magistrato, pubblico ministero e giudice, anche quella di funzionario di polizia con pari prerogative.
Il comma 2 disciplina il procedimento di nomina, stabilendo che il Ministro della giustizia sottopone al Consiglio Superiore della Magistratura una rosa di candidati, in relazione alla quale il Consiglio stesso esprime le proprie valutazioni, acquisite dal Ministro stesso prima di procedere alla nomina con proprio decreto.
La decisione del Consiglio statuisce in proposito che il distacco del magistrato presso Eurojust avvenga in conformità all’ordinamento giuridico dello Stato di appartenenza, e che i membri nazionali siano soggetti all’ordinamento interno dello Stato membro per quanto riguarda il loro statuto.
L’articolo 2 conferisce al Ministro della giustizia, per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, il potere di indirizzare al membro nazionale direttive per l’esercizio delle sue funzioni (comma 3).
Nel dibattito parlamentare svoltosi alla Camera - prosegue il presidente-relatore - il Governo e le forze di maggioranza hanno propugnato la natura amministrativa delle funzioni dell’Unità di cooperazione giudiziaria, le forze di opposizione quella giudiziaria. A tal proposito va comunque evidenziato che l’articolo 9 della decisione del Consiglio attribuisce a ciascuno Stato membro la facoltà di definire la misura e la portata dei poteri giudiziari che conferisce al proprio membro nazionale sul proprio territorio (paragrafo 3).
L’articolo 3 del disegno di legge in titolo prevede al comma 1 che il membro nazionale possa essere coadiuvato da un assistente e, in caso di necessità e previo accordo del collegio, da ulteriori assistenti, in numero complessivo non superiore a tre. Ciascuno di tali assistenti può sostituire il membro nazionale nell’esercizio delle sue funzioni.
I commi 2 e 3 disciplinano i requisiti e la procedura per la nomina degli assistenti, richiedendo che gli stessi siano nominati fra i giudici o i magistrati del pubblico ministero (che esercitano funzioni giudiziarie o sono collocati fuori ruolo) con la qualifica almeno di magistrato di tribunale, o anche fra i dirigenti dell’amministrazione della giustizia.
Nei casi in cui la nomina di assistente riguardi un magistrato, deve essere seguita la medesima procedura prevista per la nomina del membro nazionale, di cui all’articolo 2, comma 2; nel caso in cui riguardi un dirigente dell’amministrazione della giustizia essa viene disposta direttamente con decreto del ministro. Tanto il magistrato (se nell’esercizio delle funzioni) quanto il dirigente vengono, a seguito della nomina, collocati fuori ruolo.
L’articolo 4 - prosegue il relatore - fissa in quattro anni la durata del mandato per il membro nazionale e per i suoi assistenti, prevedendo tuttavia la possibilità di una proroga non superiore ai due anni.
I poteri dell’unità Eurojust sono delineati negli articoli 5, 6 e 7 del testo in esame.
L’articolo 5 definisce i poteri esercitati dal membro nazionale di Eurojust, finalizzandoli al conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle indagini ed azioni penali relative ai reati ed alle forme di criminalità di competenza dell’Eurojust (articolo 4 della decisione) e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell’Unione europea, nonchè di assistenza delle stesse.
Per la definizione di tali poteri l’articolo in esame (comma 1) rinvia alle disposizioni dell’articolo 6 della decisione del Consiglio. Tali poteri sono tuttavia esplicitamente menzionati al comma 2 dell’articolo in esame, che sostanzialmente riproduce le disposizioni della decisione del Consiglio; viene aggiunta, tuttavia, come evidenziato anche nella relazione illustrativa del Governo, la previsione della funzione di partecipazione, con funzioni di assistenza, alle attività di una squadra investigativa comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione, in armonia con quanto disposto dall’articolo 13 della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea del 29 maggio 2000.
L’articolo 6 - prosegue il relatore - definisce i poteri spettanti al collegio dell’Eurojust, operando un rinvio alle disposizioni dell’articolo 7 della decisione che, nel definire i poteri spettanti al collegio, riproduce in buona parte le disposizioni riguardanti i poteri spettanti al membro nazionale, contemplando, in aggiunta a questi ultimi, compiti di assistenza all’Europol e di sostegno logistico più generale.
L’articolo 7 dello schema di decreto legislativo in titolo disciplina i poteri di accesso alle informazioni giudiziarie riconosciuti al membro nazionale, finalizzati al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall’articolo 3 della decisione.
L’articolo 8 disciplina la procedura da seguire per la nomina del magistrato da inserire nell’elenco dei giudici che possono far parte dell’autorità di controllo comune indipendente, istituita dall’articolo 23 della decisione, con il compito di assicurare che il trattamento dei dati personali venga effettuato nel rispetto della decisione medesima.
Viene richiamata la procedura di cui all’articolo 2, comma 2, del disegno di legge e viene precisato che la nomina deve riguardare un giudice, scelto tra i magistrati ordinari e che non sia già membro dell’Eurojust. In questo caso, tuttavia, la nomina non comporta la collocazione fuori dal ruolo organico della magistratura. La durata dell’incarico è di due anni prorogabili per non più di una volta.
L’articolo 9 - prosegue il relatore - disciplina la designazione dei corrispondenti nazionali, previsti dall’articolo 12 della decisione. Quest'ultimo consente la designazione (avente la massima priorità in materia di terrorismo), da parte degli Stati membri, di uno o più corrispondenti nazionali, i quali operano nello Stato membro che li ha designati e le cui relazioni con le autorità competenti degli Stati membri sono disciplinate dal diritto nazionale.
Vengono designati quali corrispondenti nazionali dell’Eurojust l’Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari della giustizia del Ministero della giustizia, la Direzione nazionale antimafia e le Procure generali della Repubblica presso le Corti di appello.
L’articolo 10 - prosegue il relatore - in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 4, della decisione, stabilisce che il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust sia considerato autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/99 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/99 del Consiglio del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).
L’articolo 11 dispone in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, prevedendo un onere, a decorrere dal 2004, pari a 362.218,00 euro.
Il relatore conclude la propria esposizione sottolineando la natura amministrativa dei poteri di coordinamento e di iniziativa attribuiti all’Eurojust, deducibile dalla sopracitata decisione del Consiglio dell’Unione europea del 2002 e conseguentemente, dal disegno di legge in titolo. Un’ulteriore conferma della natura amministrativa dei poteri attribuiti all’Eurjust si evince anche dagli articoli 3 e 6 della decisione dell’Unione europea, che non conferiscono a tale organismo alcun potere di carattere autoritativo e vincolante rispetto alle autorità competenti degli Stati membri. Coerentemente con tale impostazione di fondo, l’articolo 5, comma 2, del disegno di legge in titolo attribuisce al membro nazionale poteri di inoltrare richieste alle competenti autorità giudiziarie.
Va inoltre evidenziato che nonostante la previsione di cui all’articolo 9 della decisione in questione, che attribuisce a ciascun Stato membro la facoltà di determinare discrezionalmente la natura e la portata dei poteri giudiziari da attribuire al proprio rappresentante nazionale – in considerazione della disciplina prefigurata dall’ordinamento giudiziario interno - sarebbe comunque inopportuno optare per l’attribuzione di una potestà giudiziaria a tale rappresentante. Peraltro taluni importanti paesi europei, quali la Francia, la Germania e l’Austria, hanno attribuito al Ministro della giustizia il potere di nomina del rappresentante nazionale in seno all’Eurojust, disponendo altresì che lo stesso debba attenersi alle istruzioni impartite dal Ministro – come previsto in particolare in Austria e in Francia - e che possa essere rimosso dall’incarico con le stesse modalità previste per la nomina – disposizione introdotta nella sola Germania -. Il Portogallo, nel conferire al Ministro della giustizia il potere di nomina del membro nazionale, ha stabilito che quest’ultimo debba avere la qualifica di “procuratore generale aggiunto”, e che lo stesso dipenda gerarchicamente dal procuratore generale, il quale tuttavia, nell’ordinamento costituzionale portoghese, viene nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Governo – diversamente quindi da quanto avviene nell’ordinamento italiano, in cui tutti i magistrati vengono assunti per concorso -.
Il Presidente-relatore sottolinea inoltre che nel caso di specie la decisione dell’Unione europea più volte richiamata si inquadra nella prospettiva di una collaborazione intergovernativa – anziché di tipo meramente comunitario – con conseguente necessità di un diretto collegamento tra l’Eurojust e i Governi dei singoli Stati membri, che rispondono dell’operato dei propri membri nominati in seno a tale organismo.
Evidenzia infine che ai sensi dell’articolo 32 della decisione in questione il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo debbano essere periodicamente informati dal collegio riguardo le attività espletate dall’Eurojust.
Il Presidente-relatore, limitatamente ai profili attinenti alla compatibilità comunitaria, rileva che lo schema di decreto in titolo appare coerente con la disciplina prevista dalla decisione 2002/187/GAI.
Si apre il dibattito
Il senatore MANZELLA (DS-U) si sofferma sulla considerazione espressa dal Presidente-relatore in ordine alla valenza intergovernativa dell’Eurojust, sottolineando che tale natura non comporta sicuramente il venir meno della necessità di rispettare le procedure interne ai singoli Stati membri.
Risulta non condivisibile la valutazione espressa dal Presidente-relatore circa la supposta natura amministrativa dell’Eurojust, in quanto gli articoli 6 e 7 della decisione connotano le funzioni in questione quali poteri di tipo giudiziario, come si evince anche dall’obbligo di motivazione degli atti, dai profili attinenti al segreto giudiziario ed infine dalle funzioni espletate dal rappresentante stesso in ordine alle attività spettanti all’Europol.
L’articolo 9 della decisione fa riferimento alla natura giudiziaria dei poteri spettanti ai membri nazionali, che viene invece alterata dalla normativa italiana di recepimento, orientata nella direzione dell’attribuzione di poteri meramente amministrativi al rappresentante nazionale.
Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) evidenzia preliminarmente che le valutazioni espresse dal relatore confermano l’atteggiamento politico assunto dalle forze di maggioranza rispetto alle tematiche comunitarie, improntato a scetticismo. In particolare, anche aderendo alla tesi - in realtà non condivisibile, soprattutto alla luce delle risultanze emerse recentemente a Tampere - circa la supposta discrezionalità di ogni Stato membro in ordine alla scelta delle modalità attuative della decisione in questione, va evidenziato comunque che le forze politiche di maggioranza hanno optato nel caso di specie per un profilo attuativo di portata ridotta.
L’oratore chiede al relatore di fornire una documentazione in ordine ai profili di diritto comparato, relativamente alla materia in questione.
Il PRESIDENTE-relatore si impegna a fornire la documentazione richiesta nelle prossime sedute.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14a)
MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2004
50a Seduta
Presidenza del Presidente
GRECO
La seduta inizia alle ore 8,45.
IN SEDE CONSULTIVA
(2894) Disposizioni per l' attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell' Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l' Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita', approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 5 maggio 2004.
Il senatore BUDIN (DS-U) rileva preliminarmente come l'approssimarsi della data del 30 giugno 2004 indicata dal Consiglio europeo di Bruxelles del 25 e 26 marzo scorsi, nel quadro della dichiarazione sulla lotta al terrorismo, come termine ultimo per gli Stati membri per il recepimento delle decisioni relative all'istituzione di Eurojust e al mandato d'arresto europeo metta il Parlamento nella condizione di dover scegliere fra un'attuazione frettolosa e approssimativa e un rinvio che collocherebbe l'Italia nella posizione di unico Stato ancora inadempiente (fatta eccezione ovviamente per il gruppo dei Dieci Stati entrati nell'UE dal 1° maggio), visto che, a quanto risulta, Germania e Grecia saranno certamente in grado di rispettare il termine. Tale stato di cose è la conseguenza della scelta del Governo e della maggioranza di non assegnare la necessaria priorità ai provvedimenti di attuazione delle due decisioni in questione, e di attestarsi - nel merito - su posizioni ispirate ad immotivata sfiducia rispetto all'affermazione di una prospettiva di forte cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri. Non si comprende, in particolare, come possano essere invocate, quali situazioni ostative all'esecuzione da parte dell'Italia del mandato d'arresto europeo, quelle del mancato rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, trattandosi di Paesi con i quali vi è una profonda condivisione di tali valori nel solco della civiltà giuridica europea.
Appare fra l'altro ben poco coerente l'atteggiamento della maggioranza, che da un lato invoca, contro l'esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale a carico di un senatore italiano, le garanzie inerenti allo status di membro dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, e dall'altro si arrocca in una posizione di grande diffidenza quando si tratta di dare concreta attuazione alla cooperazione giudiziaria. Nel primo caso, infatti, essa mostra di fare affidamento sul superiore grado di garanzia offerto dall'ordinamento internazionale in materia di diritti di libertà, mentre quando si tratta di dare concreta attuazione agli impegni assunti in sede comunitaria in materia di cooperazione giudiziaria la tutela dei diritti fornita ai cittadini al di fuori dell'ordinamento nazionale è considerata all'opposto come tendenzialmente deteriore.
Tale atteggiamento di chiusura non giova certamente alla credibilità dell'Italia in campo comunitario e internazionale, già messa in causa per ciò che attiene al pluralismo del sistema dell'informazione, al conflitto d'interessi e, da ultimo, alla luce delle discutibili soluzioni normative adottate dalla Camera dei deputati in ordine al reato di tortura, specie nel clima determinatosi all'indomani delle rivelazioni sui gravi abusi di Abu Ghraib.
Il presidente-relatore GRECO (FI), con riferimento alle considerazioni del senatore Budin circa i tempi d'esame del provvedimento, invita tutti i senatori che intendono intervenire ad attenersi al merito dell'articolato, evitando di rimanere nell'ambito della critica generica, così da contribuire concretamente al varo in tempi brevi del parere da parte della Commissione. Al riguardo, fa presente che, nel caso in cui non vi fossero altre richieste d'intervento, la Commissione potrebbe essere chiamata ad esprimere il proprio parere sin dalla seduta corrente; sottolinea quindi come non si sia in presenza di ritardi da parte della maggioranza.
Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) rileva preliminarmente come il punto centrale della disciplina legislativa di recepimento della decisione riguardi la configurazione del "membro nazionale" di Eurojust di cui all'articolo 4 della decisione ed all'articolo 1 del disegno di legge.
La discussione che si è sviluppata in proposito ha avuto ad oggetto la natura, se amministrativa o giudiziaria, delle funzioni svolte dal membro nazionale. Da tale qualificazione discende evidentemente la scelta del criterio di nomina dello stesso membro nazionale, così come la definizione dei suoi rapporti con il Ministro della giustizia.
Su questo punto, il ministro Castelli è apparso fortemente orientato a fare del membro nazionale una sorta di funzionario alle dipendenze del Ministero.
Dall'esame complessivo delle attribuzioni di Eurojust, emerge una rilevante incidenza dello stesso sulle funzioni giudiziarie: ciò è dimostrato dalle forme di cooperazione previste dall'articolo 3 della decisione UE e, soprattutto, dall'articolo 5 del disegno di legge sui poteri del membro nazionale.
Alla luce della stretta connessione con le funzioni giudiziarie dei poteri attribuiti ad Eurojust ed al membro nazionale, la soluzione adottata dal disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera, si presenta largamente insoddisfacente.
In particolare, la disposizione, di cui all'articolo 1, comma 1, che prevede che il membro nazionale sia scelto dal Ministro tra una rosa di nomi formulata dal CSM, non è sufficientemente rispettosa delle attribuzioni dell'organo di autogoverno della magistratura: dall'articolo 105 della Costituzione discende che, in via generale, la sostanza del potere di nomina dei magistrati spetti al CSM. L'eventuale co-decisione del Ministro della giustizia non può eccedere il profilo del concerto (previsto per il conferimento degli incarichi direttivi), da rendere secondo il principio di leale collaborazione (come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 379 del 1992) e, comunque, restando l'ultima parola, in caso di disaccordo, in capo al CSM, come la Corte costituzionale ha ribadito recentemente nel caso del conflitto di attribuzioni per la nomina del Procuratore della Repubblica di Bergamo (sentenza n. 380 del 2003).
Per tali ragioni, invertire la logica di funzionamento del meccanismo del concerto non sembra una soluzione costituzionalmente accettabile.
Perplessità suscita poi la previsione, di cui all'articolo 3 del disegno di legge, relativa alla nomina degli assistenti del membro nazionale, nella parte in cui contempla la possibilità della nomina a tale ufficio di dirigenti dell'amministrazione della giustizia. Trattandosi infatti di concorrere all'esercizio di funzioni che interferiscono con vicende di procedimenti giudiziari, nel quadro dell'ordinamento giudiziario italiano, il compito di assistere il membro nazionale non può che essere svolto da magistrati, preferibilmente della pubblica accusa.
L'articolo 6 del disegno di legge attribuisce al collegio dell'Eurojust la possibilità di richiedere una serie di misure investigative alle autorità competenti degli Stati membri. E' da sottolineare come l'articolo 8 della decisione consenta sempre a dette autorità di non accogliere la richiesta del collegio di Eurojust., talvolta senza neanche obbligo di motivazione. Anche in questo caso sembra fatta salva, quindi, la tradizionale sovranità sulla giurisdizione e sull'esercizio dell'azione penale da parte degli Stati membri, a riprova dell'infondatezza dei timori addotti dalla maggioranza circa un possibile vulnus in termini di libertà dei cittadini.
In conclusione, esprime l'auspicio che da parte del Senato vi sia la volontà di correggere le soluzioni normative adottate dalla Camera, che appaiono nel complesso inadeguate rispetto all'obiettivo del rafforzamento della cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell'Unione europea.; ciò, anche al fine di corrispondere alle aspettative dell'opinione pubblica in materia di sicurezza.
Il senatore GIRFATTI (FI) osserva come i rilievi critici delle forze dell'opposizione si appuntino su una scelta, quale quella di ricondurre il membro nazionale di Eurojust ad un ruolo prevalentemente amministrativo, del tutto conforme alle indicazioni desumibili dalla decisione quadro, e in particolare dagli articoli 3 e 6 di questa.
Il presidente-relatore GRECO (FI), nel prendere atto dei rilievi critici formulati dai senatori Manzella, Budin e Bedin nel corso della discussione, osserva come la Commissione sia chiamata in questa sede a valutare se le soluzioni normative contemplate dal disegno di legge siano compatibili con la decisione-quadro istitutiva di Eurojust.
In proposito, richiamate le considerazioni già svolte in sede di relazione introduttiva, ricorda che, alla stregua dell'articolo 9, comma 1, della decisione-quadro la definizione dello statuto dei membri nazionali è rimessa all'ordinamento interno dello Stato membro. Sulla base di tale previsione, le scelte normative adottate in sede di attuazione dalla Francia e dalla Germania affidano in modo inequivoco al membro nazionale funzioni di natura amministrativa. Tale scelta può legittimamente formare oggetto di riserve alla stregua delle caratteristiche proprie della funzione requirente nell'esperienza italiana, ma il Governo e il Parlamento si sono avvalsi del margine di discrezionalità al riguardo previsto dalla decisione-quadro.
Occorre considerare che, nel caso in cui la cooperazione a livello comunitario nel contrasto dei reati debba essere perseguita mediante strumenti suscettibili di incidere sui diritti di libertà, come nel caso del provvedimento in esame, di quello relativo al mandato d'arresto europeo (disegno di legge n. 2958) e dell'istituzione della cosiddetta procura europea, occorre sempre procedere con grande equilibrio, bilanciando in modo corretto tutti i valori costituzionali in gioco.
In conclusione, dopo aver sottolineato l'opportunità di pervenire alla conclusione dell'esame già nella seduta di domani, preannuncia la presentazione di uno schema di parere favorevole in ordine alla compatibilità del provvedimento con la decisione del Consiglio istitutiva di Eurojust.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.
POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14a)
MARTEDÌ 6 LUGLIO 2004
54a Seduta
Presidenza del Presidente
GRECO
Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.
La seduta inizia alle ore 16.
IN SEDE CONSULTIVA
(2894) Disposizioni per l' attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell' Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l' Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita', approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 16 giugno 2004.
Il Presidente relatore, dopo aver ricordato che è emerso un orientamento di sostanziale accordo sul provvedimento in esame, illustra la proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna)
Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) interviene per dichiarare il proprio voto di astensione motivato dal fatto che le norme del disegno di legge in esame appaiono in evidente contrasto con i principi costituzionali, e preannuncia che il suo Gruppo presenterà presso la Commissione di merito proposte emendative al riguardo.
Il senatore GIRFATTI (FI) dichiara, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere illustrata dal Presidente.
Si associa il senatore Calogero SODANO (UDC).
I senatori BUDIN (DS-U), COVIELLO (Mar-DL-U) e TESSITORE (DS-U) dichiarano rispettivamente un voto di astensione.
Il presidente GRECO (FI), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, mette in votazione la proposta di parere favorevole testè illustrata che viene approvata dalla Commissione, con le astensioni dei senatori Bedin, Budin, Coviello e Tessitore.
BILANCIO(5a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2004
375a seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno D’Alì.
La seduta inizia alle ore 21,25.
SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI
Il presidente AZZOLLINI, nell’esprimere apprezzamento per la presenza del sottosegretario per l’interno, D’Alì, rileva con rammarico l’assenza del rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, sottolineando che tale circostanza non mette la Sottocommissione in grado di svolgere il suo lavoro in condizioni ottimali.
Prende atto la Sottocommissione.
(2894-A) Disposizioni per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo sugli emendamenti)
Il relatore FERRARA (FI) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall’Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, posto che il testo risulta sostanzialmente equivalente, per i profili finanziari, a quello sul quale la Commissione ha già reso parere di nulla osta, in sede di esame per la Commissione di merito, fa comunque presente che la clausola di copertura finanziaria di cui all’articolo 11 del provvedimento utilizza il fondo speciale di parte corrente nel bilancio 2004 e relativo al triennio 2004-2006. A seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2005 vi è una sovrapposizione dei nuovi fondi speciali con quelli vigenti in particolare per gli esercizi 2005 e 2006: l’onere che ricade in tali esercizi, quindi, fa riferimento anche ai nuovi fondi speciali, non ancora approvati in via definitiva. Occorre pertanto valutare se l’approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell’iter del disegno di legge finanziaria 2005 possa garantire la disponibilità delle risorse necessarie a partire dall’esercizio finanziario 2005.
Per quanto concerne gli emendamenti, segnala che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri dalle proposte 3.0.1 (che prevede un coadiutore in aggiunta agli assistenti del membro nazionale distaccato presso Eurojust), 4.102, 4.103 (che incrementano il trattamento economico dell’assistente del membro nazionale e per la cui copertura non sussistono risorse aggiuntive sugli stanziamenti ivi richiamati) e 9.100 (limitatamente ai commi da 2 a 4) (che istituisce la figura del coordinatore nazionale dell’Eurojust). Occorre, poi, valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dagli emendamenti 4.4 (qualora ai dirigenti nominati membro nazionale o assistente per l’Eurojust, oltre al trattamento stipendiale di origine venga assegnata anche l’indennità ivi prevista), 4.5 e 4.104 (qualora l’equiparazione, ivi prevista, degli incarichi svolti presso l’Eurojust all’esercizio di funzione giudiziarie comporti progressioni di carriera per i magistrati anche se collocati fuori ruolo). Rileva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui rimanenti emendamenti.
Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle osservazioni del relatore e del parere già espresso sul testo del disegno di legge in titolo in sede di esame della Commissione di merito, ritiene che la Sottocommissione possa rendere parere di nulla osta sul testo, nel presupposto che, in ossequio alla prassi seguita dalla Commissione negli anni passati, nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermate le risorse utilizzate per la copertura degli oneri a decorre dal 2005, tenuto conto che le stesse sono già indicate nelle finalizzazioni riguardanti l’utilizzo dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente riferito al Ministero della giustizia.
In merito agli emendamenti, rileva che le proposte 3.0.1, 4.102, 4.103, 9.100 (limitatamente ai commi da 2 a 4) e 4.4 appaiono manifestamente onerose, mentre le proposte 4.5 e 4.104, altresì segnalate dal relatore, sembrano invarianti, posto che l’equiparazione, riconosciuta ai magistrati collocati fuori ruolo, tra il servizio prestato presso l’Eurojust e lo svolgimento delle funzioni giudiziarie si limita a specificare un principio generale già previsto dall’ordinamento vigente.
Il relatore FERRARA (FI), dopo un intervento volto a chiarire la portata onerosa dell’emendamento 4.4, sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito, formula la seguente proposta di parere: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall’Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo, nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermate, in quanto già indicate nelle finalizzazioni relative all’utilizzo dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente riferito al Ministero della giustizia, le risorse utilizzate per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall’anno 2005.
Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 3.0.1, 4.102, 4.103, 9.100 (limitatamente ai commi da 2 a 4) e 4.4, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.”.
Con l’avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDI’ 2 FEBBRAIO 2005
418a seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 15,35.
(2894-A) Disposizioni per l' attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell' Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l' Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all’Assemblea. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)
Il relatore CICCANTI (UDC) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che la Commissione, in data 12 ottobre 2004, ha già reso parere di nulla osta sul medesimo testo, nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restassero confermate, in quanto già indicate nelle finalizzazioni relative all’utilizzo dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente riferito al Ministero della giustizia, le risorse utilizzate per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall’anno 2005. Al riguardo, essendo l’esercizio 2004 decorso senza che il provvedimento in esame venisse approvato in via definitiva, segnala che occorre riformulare l’articolo 11, comma 1, al fine di aggiornare la decorrenza degli oneri al 2005 e la relativa copertura con riferimento al bilancio triennale 2005-2007. Fa presente, tuttavia, che gli accantonamenti richiamati a tal fine, a seguito delle modificazioni apportate dalla legge finanziaria 2005 alle consistenze dei vari accantonamenti dei fondi speciali, risultano parzialmente indisponibili.
Il presidente AZZOLLINI rileva che, in seguito alla revoca effettuata nel corso della seduta della Commissione plenaria testé conclusa, del parere di nulla osta reso a suo tempo sugli emendamenti 2.2, 5.2 e 5.0.1, relativi al disegno di legge n. 1727 e delle correlate prenotazioni del fondo speciale di parte corrente, relativo al Ministero della giustizia, nonché della prenotazione del fondo speciale di parte corrente, di pertinenza del medesimo Ministero, relativa all’atto Camera n. 2786, risultano nuovamente disponibili sul suddetto accantonamento risorse sufficienti per la copertura del disegno di legge n. 2894-A, in esame. Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il comma 1 dell'articolo 11 venga sostituito dal seguente: «1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, la spesa di 362.218 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia».”.
Con l’avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
|
N. 2894-A
Relazione orale
Relatore Centaro
DISEGNO DI LEGGE |
TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)
Comunicato alla Presidenza il 26 luglio 2004
PER IL
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI delConsiglio dell’Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità
presentato dal Ministro della giustizia
di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze
(V. Stampato Camera n.4293)
approvato dalla Camera dei deputati il 7 aprile 2004
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 aprile 2004
———–
PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Falcier)
13 luglio 2004
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Grillotti)
sul disegno di legge e su un emendamento
15 luglio 2004
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge ed il relativo emendamento 4.6, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo e parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 4.6.
(Estensore: Greco)
6 luglio 2004
La Commissione, esaminato il disegno di legge,
considerato che il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha deciso l’istituzione di un’Unità di cooperazione giudiziaria, l’Eurojust, con il compito «di agevolare il buon coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell’azione penale, di prestare assistenza nelle indagini riguardanti i casi di criminalità organizzata, in particolare sulla base dell’analisi dell’Europol, e di cooperare strettamente con la rete giudiziaria europea, in particolare allo scopo di semplificare l’esecuzione delle rogatorie»;
rilevato che già prima del Consiglio di Tampere erano state approvate l’azione comune 98/428/GAI del 29 giugno 1998, istitutiva della Rete giudiziaria europea, e l’azione comune 96/277/GAI, del 22 aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento, volto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell’Unione europea;
rilevato che con i magistrati di collegamento e con la Rete giudiziaria si è voluto fornire, per lo più, un sostegno informativo alle varie autorità giudiziarie degli Stati membri circa le norme e le pratiche vigenti negli altri Stati, rimanendo sullo sfondo la concreta possibilità di avviare forme di coordinamento delle indagini volte a contrastare la criminalità di carattere transnazionale;
rilevato che Eurojust è stata formalmente istituita, quale organo dell’Unione, con la decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 28 febbraio 2002, la quale, al considerando n. 1 prevede che «è necessario migliorare ulteriormente la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, in particolare nella lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata che sono spesso opera di organizzazioni internazionali»;
valutato positivamente l’impianto complessivo del provvedimento di recepimento, che rende operativa per l’Italia la disciplina relativa al membro nazionale di Eurojust, definendone le procedure di nomina, i poteri e gli ambiti di attività;
condivisa l’impostazione del provvedimento che ha ricondotto i poteri attribuiti, allo stato, al membro nazionale ad esplicazione di attività sostanzialmente amministrativa, non ritenendo precettivo il disposto dell’articolo 9, paragrafo 3, della decisione che dà facoltà agli Stati membri di conferire poteri giudiziari al membro nazionale sul proprio territorio;
considerato che, in riferimento all’articolo 3, potrebbe essere utile chiarire che gli assistenti del membro nazionale – che possono, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione, sostituire lo stesso –, debbano essere solo soggetti aventi il titolo di magistrato del pubblico ministero o di giudice e non anche, eventualmente, i dirigenti dell’Amministrazione della giustizia, come il testo attuale del disegno di legge consente;
ritenuto, infine, che il disegno di legge in esame, limitatamente ai profili attinenti la compatibilità comunitaria, appare coerente con la decisione 2002/187/GAI,
formula, per quanto di competenza, parere favorevole.
DISEGNO DI LEGGE |
DISEGNO DI LEGGE |
Approvato dalla Camera dei deputati |
Testo proposto dalla Commissione |
—- |
-— |
Art. 1. |
Art. 1. |
(Finalità e oggetto) |
(Finalità e oggetto) |
1. Con la presente legge viene data attuazione alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, di seguito denominata «decisione». |
Identico |
Art. 2. |
Art. 2. |
(Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia) |
(Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia) |
1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è nominato con decreto del Ministro della giustizia tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura. |
Identico |
2. Ai fini della nomina, il Ministro della giustizia, acquisite le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura in ordine ad una rosa di candidati nell’ambito della quale provvederà ad effettuare la nomina stessa, richiede al medesimo Consiglio il collocamento del magistrato designato fuori del ruolo organico della magistratura o, nel caso di magistrato già in posizione di fuori ruolo, comunica al Consiglio superiore della magistratura la propria designazione. |
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3. Il Ministro della giustizia può, per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzare al membro nazionale direttive per l’esercizio delle sue funzioni. |
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Art. 3. |
Art. 3. |
(Assistenti del membro nazionale) |
(Assistenti del membro nazionale) |
1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust può essere coadiuvato da un assistente. In caso di necessità e previo accordo del collegio di cui all’articolo 10 della decisione, il membro nazionale può essere coadiuvato da ulteriori assistenti, in numero complessivo non superiore a tre. Uno di tali assistenti può sostituire il membro nazionale nell’esercizio delle sue funzioni. |
1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust può essere coadiuvato da un assistente. In caso di necessità e previo accordo del collegio di cui all’articolo 10 della decisione, il membro nazionale può essere coadiuvato da ulteriori assistenti, in numero complessivo non superiore a tre. Uno di tali assistenti, purché giudice o magistrato del pubblico ministero, può sostituire il membro nazionale nell’esercizio delle sue funzioni. |
2. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con qualifica almeno di magistrato di tribunale. Essi possono altresì essere nominati tra i dirigenti dell’Amministrazione della giustizia. |
2.Identico. |
3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, l’assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia, secondo la procedura di cui all’articolo 2, comma 2. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, l’assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia. Il dirigente dell’Amministrazione della giustizia è collocato fuori del ruolo organico. |
3.Identico. |
Art. 4. |
Art. 4. |
(Durata dell’incarico e trattamento economico) |
(Durata dell’incarico e trattamento economico) |
1. I mandati del membro nazionale distaccato presso l’Eurojust e dei suoi assistenti hanno una durata di quattro anni e sono prorogabili per non più di due anni. |
Identico |
2. I magistrati ordinari e i dirigenti appartenenti all’Amministrazione della giustizia ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale o di assistente mantengono il proprio trattamento economico complessivo; agli stessi è altresì corrisposta un’indennità, comprensiva di ogni altro trattamento all’estero, corrispondente a quella percepita, rispettivamente, dal primo consigliere e dal primo segretario di delegazione. |
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Art. 5. |
Art. 5. |
(Poteri del membro nazionale dell’Eurojust) |
(Poteri del membro nazionale dell’Eurojust) |
1. Nell’ambito delle indagini e delle azioni penali relative alle forme di criminalità e ai reati di competenza dell’Eurojust di cui all’articolo 4 della decisione e ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini e azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell’Unione europea, nonchè di assistenza delle stesse, di cui all’articolo 3 della decisione, il membro nazionale esercita i poteri di cui all’articolo 6 della decisione. |
1.Identico. |
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il membro nazionale può, in particolare: |
2.Identico: |
a) chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se: |
a)identico: |
1) avviare un’indagine o esercitare un’azione penale in ordine a fatti determinati; |
1) identico; |
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2) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un’indagine o azione penale in ordine a fatti determinati; |
2) porre in essere un coordinamento con le autorità competenti di altri Stati membri interessati; |
3) identico; |
3) istituire una squadra investigativa comune con le autorità competenti di altri Stati membri interessati, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione; |
4) identico; |
b) assicurare l’informazione reciproca tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini e alle azioni penali di cui l’Eurojust ha conoscenza; |
b)identica; |
c) assistere, su loro richiesta, le autorità nazionali competenti e quelle degli altri Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali, anche mediante l’organizzazione di riunioni tra le suddette autorità; |
c)identica; |
d) prestare assistenza per migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri; |
d)identica; |
e) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali; |
e)identica; |
f) ricevere dalle autorità giudiziarie, attraverso i corrispondenti nazionali o direttamente nei casi di urgenza, e trasmettere alle autorità competenti degli altri Stati membri, richieste di assistenza giudiziaria, quando queste riguardano indagini o azioni penali relative alle forme di criminalità e ai reati di competenza dell’Eurojust di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione e richiedono, per essere eseguite in modo coordinato, l’assistenza dell’Eurojust; |
f)identica; |
g) prestare sostegno, con l’accordo del collegio di cui all’articolo 10 della decisione e su richiesta dell’autorità giudiziaria competente, anche nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, della decisione o se tale sostegno riveste un interesse essenziale, o nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e la Comunità; |
g)identica; |
h) partecipare, con funzioni di assistenza, alle attività di una squadra investigativa comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione. |
h)identica. |
Art. 6. |
Art. 6. |
(Poteri del collegio dell’Eurojust) |
(Poteri del collegio dell’Eurojust) |
1. Nell’ambito delle indagini e delle azioni penali relative alle forme di criminalità e ai reati di competenza dell’Eurojust di cui all’articolo 4 della decisione e ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini e azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell’Unione europea, nonchè di assistenza delle stesse, di cui all’articolo 3 della decisione, il collegio dell’Eurojust di cui all’articolo 10 della decisione esercita i poteri di cui all’articolo 7 della decisione. |
Identico |
Art. 7. |
Art. 7. |
(Richiesta di informazioni, accesso alle banche dati e ai sistemi informativi nazionali, obbligo di informativa) |
(Richiesta di informazioni, accesso alle banche dati e ai sistemi informativi nazionali, obbligo di informativa) |
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 della decisione, il membro nazionale può: |
Identico |
a) richiedere e scambiare con l’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi; |
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b) accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale, nel casellario dei carichi pendenti, nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ai sensi degli articoli 21 e 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.313, nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari e in ogni altro pubblico registro; |
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c) richiedere all’autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen di comunicargli dati inseriti nel Sistema. |
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2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), ovvero di accedere alle informazioni di cui al medesimo comma 1, lettera b), è inviata all’autorità giudiziaria competente. Nella fase delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero il quale, se ravvisa motivi ostativi all’accoglimento della richiesta, trasmette la stessa, unitamente al proprio parere, al giudice per le indagini preliminari che provvede con decreto motivato. Nelle fasi successive provvedono, con decreto motivato, rispettivamente il giudice dell’udienza preliminare ovvero il giudice individuato ai sensi dell’articolo 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, acquisito il parere del pubblico ministero. Il decreto che accoglie o rigetta la richiesta è impugnabile dal pubblico ministero e dal membro nazionale dell’Eurojust nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento dinanzi alla Corte di cassazione. L’impugnazione sospende l’esecuzione del provvedimento di accoglimento della richiesta. |
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3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 della decisione, il procuratore della Repubblica, quando procede ad indagini per talune delle forme di criminalità o dei reati di competenza dell’Eurojust di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione, che coinvolgono almeno due Stati membri dell’Unione europea, o un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, della decisione, o la Comunità, ne dà notizia al membro nazionale dell’Eurojust. |
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Art. 8. |
Art. 8. |
(Nomina di un giudice ai fini dell’inserimento nell’elenco dei giudici che possono fare parte dell’autorità di controllo comune) |
(Nomina di un giudice ai fini dell’inserimento nell’elenco dei giudici che possono fare parte dell’autorità di controllo comune) |
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato secondo la procedura di cui all’articolo 2, comma 2, è nominato un giudice, scelto tra i magistrati ordinari e non membro dell’Eurojust, affinchè figuri nell’elenco dei giudici che possono fare parte dell’autorità di controllo comune istituita ai sensi dell’articolo 23 della decisione. |
Identico |
2. La nomina non comporta la collocazione fuori del ruolo organico della magistratura. |
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3. La durata dell’incarico è di due anni, prorogabili per non più di una volta. |
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Art. 9. |
Art. 9. |
(Designazione dei corrispondenti nazionali) |
(Designazione dei corrispondenti nazionali) |
1. Sono designati quali corrispondenti nazionali dell’Eurojust, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della decisione, l’Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, la Direzione nazionale antimafia e le procure generali della Repubblica presso le corti di appello, ciascuno rispetto alle proprie attribuzioni. |
Identico |
Art. 10. |
Art. 10. |
(Membro nazionale quale autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n.1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n.1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999) |
(Membro nazionale quale autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n.1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n.1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999) |
1. In conformità con l’articolo 26, paragrafo 4, della decisione, il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è considerato autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n.1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n.1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativi alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). |
Identico |
Art. 11. |
Art. 11. |
(Norma di copertura) |
(Norma di copertura) |
1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall’anno 2004, la spesa di 362.218 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. |
Identico |
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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Art. 12. |
Art. 12. |
(Entrata in vigore) |
(Entrata in vigore) |
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico |
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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668a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004 (Pomeridiana) |
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Presidenza del vice presidente SALVI, indi del vice presidente FISICHELLA
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(omissis)
Discussione del disegno di legge:
(2894) Disposizioni per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2894, già approvato dalla Camera dei deputati.
Il relatore, senatore Centaro, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
CENTARO, relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame dà attuazione alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell’Unione Europea, che è il punto terminale di un procedimento che muove le mosse dal Trattato di Amsterdam e che pone, al centro del terzo pilastro, cioè della cooperazione giudiziaria, la necessità di un rapporto di collegamento tra le autorità dei vari Stati nazionali competenti per le investigazioni sotto sia il versante della polizia, sia della magistratura, per ottenere il coordinamento indispensabile in un momento in cui la criminalità è sempre più transnazionale.
Vi sono traffici illeciti, i cui reati si verificano in territori di Stati diversi, e viene sentita come di particolare importanza e necessità una struttura che colleghi le attività dei vari Governi, evitando quindi sovrapposizioni e duplicazioni che possono solo dare effetti negativi nell’efficacia delle indagini.
Bisogna trarre le mosse dal Trattato di Amsterdam, a seguito del quale viene poi emessa la decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 1996, che istituisce i magistrati di collegamento: un primo momento di cooperazione, perché le loro funzioni sono solo intese a facilitare e ad accelerare, attraverso l’istituzione di contatti diretti con i servizi competenti e le autorità giudiziarie, tutte le forme di cooperazione giudiziaria in materia sia civile, sia penale.
Si passa poi all’istituzione, attraverso la decisione del Consiglio dell’Unione del 1998, della cosiddetta rete giudiziaria europea, un altro passo avanti rappresentato da una serie di funzionari o di magistrati che devono facilitare il contatto tra le varie autorità e coordinarne l’attività. Si perviene, quindi, al Consiglio europeo di Tampere il 15 ed il 16 ottobre 1999, istitutivo di Eurojust; in particolare, al punto 46 delle relative conclusioni.
Successivamente, con una decisione del Consiglio del 2000, viene istituita una unità provvisoria di cooperazione giudiziaria che è, in realtà, quello che poi dovrà essere formalmente e successivamente ampliato nei compiti e nella sua attività complessiva l'Eurojust, in attesa che tutti gli Stati dell’Unione ratifichino il Trattato ed istituiscano al loro interno le figure dei componenti nazionali e relativi assistenti.
Successivamente, attraverso il Trattato di Nizza del 1° febbraio 2003, si ha menzione di Eurojust nel Trattato dell’Unione, agli articoli 29 e 31. Seguono una serie di ulteriori decisioni del 2002 e del 2003, che presiedono all’istituzione formale, ma anche all’indicazione della sede, prevista all’Aja.
Si tratta, quindi, di un organismo volto alla cooperazione tra autorità giudiziaria e ad un’attività di coordinamento, ad assicurare la circolarità dei dati e delle notizie, ad un’attività di impulso, ma anche di acquisizione dei dati necessari per svolgere e facilitare le funzioni anzidette, che si affianca a quelli precedentemente menzionati.
Questo è uno dei punti dolenti che intendo porre in rilievo, giacché bisogna considerare come l'Eurojust, ritenuta un punto di partenza per arrivare ad un ufficio investigativo comune nell’Unione Europea, alla cosiddetta Procura europea, sconti già la presenza dei magistrati di collegamento, della rete giudiziaria europea, dell’OLAF (Organismo per la lotta alla frode), in particolare in maniera finanziaria, con cui dovrà collaborare, ma con cui evidentemente intersecherà l’attività.
Quindi, già fin dall’inizio assistiamo, tutto sommato, alla presenza di una pluralità di soggetti con una farraginosità complessiva che, a mio avviso, andrebbe semplificata, eliminando dalla scena alcuni soggetti e sostituendoli, solo in maniera assoluta, con Eurojust, proprio in funzione di quello che dovrà essere successivamente il punto di approdo della cooperazione giudiziaria.
A questo punto, è utile ricordare rapidamente i compiti attribuiti, che sono quelli elencati nel Trattato dell’Unione Europea e si differenziano, per la valenza nei confronti dell’autorità cui si rivolgono, tra quelli del componente nazionale e quelli del collegio di Eurojust.
Mentre il membro nazionale può chiedere che l’autorità giudiziaria competente valuti l’opportunità di svolgere determinate attività (ad esempio avviare l’azione penale), il collegio può chiederle, e mentre il rifiuto nei confronti del componente nazionale non ha necessità di motivazione, la ha nei confronti del collegio, a meno che non vengano in discussione problemi riguardanti la sicurezza nazionale e il segreto delle indagini, quindi ragioni che impediscano l’esplicitazione di queste indicazioni.
Come dicevo, il membro nazionale, in particolare, può chiedere di valutare se avviare un’indagine o esercitare un’azione penale in ordine a fatti determinati (esercitando quindi un’attività di impulso), porre in essere un coordinamento con le autorità competenti di altri Stati membri interessati e istituire squadre investigative comuni.
Queste ultime hanno particolare valenza, dal momento che oggi il sistema delle rogatorie appare quanto mai superato per i tempi di risposta occorrenti e, soprattutto, perché la rogatoria viene svolta dal magistrato, il quale non conosce bene la documentazione e riceve impulso da altra autorità, non potendo pertanto mettere a disposizione dell’esecuzione dell’attività il bagaglio di esperienze e conoscenze indispensabile per ottenere risultati. Come dicevo, la frontiera è quella delle squadre investigative comuni che possono essere istituite dal componente nazionale.
Vi è poi la problematica dell’informazione reciproca delle autorità giudiziarie, che poi deve sfociare nella valutazione di una sorta di dismissione preventiva della giurisdizione, cioè della valutazione se altra autorità giudiziaria di altro Stato membro sia più adatta e competente ai fini della istruzione del processo. Infatti, poiché come ho detto, spesso questi traffici si snodano attraverso il territorio di più Stati, può darsi che una determinata autorità - essendosi svolta la gran parte dell’attività illecita nel territorio di sua competenza - possa essere la più adatta. Piuttosto che evitare le duplicazioni, è utile che si svolga questa attività di coordinamento.
Si aggiungano l’assistenza nelle attività d'indagine, anche mediante l’indizione di riunioni, e la cooperazione tra componenti degli Stati membri. Naturalmente, ha particolare importanza l’obbligo di ricevere dalle autorità giudiziarie degli Stati membri la notizia dell’avvio sul territorio nazionale di indagini e di procedimenti che attengono ai reati gravi (criminalità organizzata, terrorismo, pedofilia, tratta delle persone e così via). (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente). Gli stessi compiti appartengono al collegio di Eurojust.
Al fine di ottenere, comunque, le informazioni necessarie, di particolare valenza è la possibilità di richiedere informazioni alle autorità giudiziarie che hanno procedimenti pendenti; notizie che devono essere fornite al membro nazionale di Eurojust anche facendo un’eccezione alla disciplina del segreto investigativo.
Lo stesso dicasi per la possibilità di accedere alle notizie contenute nel casellario giudiziario e dei carichi pendenti, nell'anagrafe delle sanzioni amministrative e anche nei sistemi di informazione Schengen, oltre che nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari.
Si ha, cioè, la possibilità dell'acquisizione di quel bagaglio conoscitivo, nella gran parte segreto, assolutamente indispensabile perché si possa coordinare compiutamente tra più autorità giudiziarie una indagine attraverso una diffusione di notizie anche riservate ma indispensabile a comprendere la portata dell'attività illecita e il suo dipanarsi attraverso territori diversi.
Il dibattito alla Camera si è incentrato sulla problematica relativa al procedimento di nomina del componente nazionale di Eurojust. La nomina avviene con un decreto del Ministro della giustizia, il componente nazionale viene scelto tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero che abbiano almeno venti anni di anzianità. Si è escluso la terza ipotesi, contenuta nel Trattato, cioè la nomina di funzionari delle forze di polizia, perché questa possibilità attiene a quegli ordinamenti in cui costoro possano, in virtù delle leggi del rispettivo Stato di provenienza, svolgere funzioni giudiziarie; poiché così non è nel nostro ordinamento, sono state indicate le uniche due figure dei magistrato del pubblico ministero e del giudice.
Ai fini della nomina il Ministro, prima di emanare il decreto, sottopone una rosa di nomi al Consiglio superiore della magistratura per ottenerne una valutazione; segue la messa fuori ruolo del magistrato, se già non lo è, e, nel caso già lo sia, una comunicazione della diversa natura del fuori ruolo; segue, altresì, la possibilità di impartire delle direttive in virtù di questo rapporto funzionale della natura amministrativa attribuito a questa figura del componente nazionale di Eurojust da parte del Ministro della giustizia.
Non intendo soffermarmi in questo momento sulla problematica e sul confronto dialettico relativo alla natura amministrativa o giurisdizionale di questo soggetto giuridico, che è oggetto del più importante confronto tra i colleghi della Camera.
Devo anche aggiungere che il parere del Consiglio superiore della magistratura espresso in questa occasione critica la metodologia di nomina sul presupposto dell'attribuzione di funzioni giurisdizionali a questo soggetto e quindi della necessità di una vincolatività del parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura che oggi viene richiesto dalla legge ma che secondo il testo non ha alcun valore vincolante nel modo più assoluto.
Il parere del Consiglio superiore della magistratura, inoltre, si riferisce ad un’ulteriore attribuzione al membro nazionale di Eurojust contenuta nell'elencazione del Trattato (che è stata inserita, però, nel corso dei lavori della Commissione) poiché in ogni caso le attribuzioni dovevano essere assolutamente calate anche nella legge di attuazione della decisione del Consiglio europeo.
Il membro nazionale di Eurojust può contare su una serie di assistenti che possono essere giudici, magistrati del pubblico ministero e funzionari amministrativi in numero complessivo non superiore a tre e uno di costoro può sostituirlo. In sede di esame da parte della Commissione si è chiarito che l'assistente del membro nazionale con potere di sostituirlo non può che essere un giudice o un magistrato del pubblico ministero.
Il chiarimento è utile, diversamente potrebbe verificarsi, ad una interpretazione assolutamente letterale e contraria alla ratio della norma, che, in assenza di espressa indicazione, sia sostituito da un funzionario amministrativo, cosa che contraddice le caratteristiche e i presupposti della nomina del membro nazionale e attribuisce i notevoli poteri di richiesta di informazioni e di coordinamento complessivo a persona di qualifica diversa.
Il membro nazionale dura in carica quattro anni e può essere prorogato per ulteriori due anni. Per certi versi questa indicazione è la stessa di quella contenuta nella riforma dell'ordinamento giudiziario all'esame di questo ramo del Parlamento, che prevede la temporaneità degli uffici direttivi con durata di quattro anni prorogabili di due.
Seguono poi previsioni che riguardano l'inquadramento all'interno dell'apparato complessivo dell'Unione Europea dei componenti e degli assistenti di Eurojust perché, essendo l'organismo menzionato espressamente nel Trattato dell'Unione e collegato al Consiglio dell'Unione, deve essere incardinato nell'organigramma complessivo.
Infine, seguono le indicazioni relative alla copertura. L'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ritengo debba essere particolarmente raccomandata: è importante che si passi rapidamente da una situazione di provvisorietà, qual è quella attualmente esistente, ad una situazione a regime dell'istituto che ci auguriamo possa dare i propri frutti nella cooperazione giudiziaria e nella lotta alla criminalità organizzata. (Applausi dai Gruppi FI e AN).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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676a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2004 (Antimeridiana) |
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Presidenza del vice presidente DINI, indi del vice presidente MORO
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(omissis)
Seguito della discussione del disegno di legge:
(2894) Disposizioni per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2894, già approvato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che nella seduta pomeridiana del 6 ottobre il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltà.
ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, colleghi, l'utilità e il valore dell'iniziativa Eurojust è già assolutamente evidente nella semplice lettura delle finalità della legge, che diziona: "per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità". Nasce un problema nell'attuazione italiana della legge quadro, e cioè quale natura attribuire, ovverosia se natura giurisdizionale o natura amministrativa, al membro nazionale di Eurojust.
Dico subito che trovo assolutamente sbagliata - gravemente sbagliata - la scelta del testo in discussione, che ha deciso che alla nomina del membro italiano di Eurojust provveda il Ministro. Noi sappiamo che, per principio costituzionale (l'articolo 105), le assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni dei magistrati spettano al Consiglio superiore della magistratura. La scelta, invece, di una nomina ministeriale sta a significare che si opta per un ruolo amministrativo e non giurisdizionale del membro italiano di Eurojust.
È corretta una tale scelta o è invece in profondo contrasto con la decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea n. 187 del 28 febbraio 2002, con particolare riferimento all'articolo 9? A me sembra che la forza di tale articolo 9 sia inoppugnabile e che la lettera non consenta diverse interpretazioni. Quella norma prescrive, infatti, che ciascuno Stato membro definisce la natura e la portata dei "poteri giudiziari" che conferisce al proprio membro nazionale sul suo territorio, il che sta a significare - ma proprio qui la contraddizione non consente il contrario - che stiamo ragionando di poteri giudiziari e di quali poteri avrà il membro nazionale di Eurojust.
Non si può, allora, sostenere che questo membro nazionale abbia soltanto poteri amministrativi; se avesse poteri giurisdizionali, la nomina non potrebbe essere altro che da parte del Consiglio superiore della magistratura. Eventualmente, come propongo nel mio emendamento 2.100, la nomina potrebbe essere fatta di concerto con il Ministro della giustizia (ma il concetto di concerto è tutt’affatto diverso da una nomina ministeriale).
Questo Governo e questa maggioranza si imbizzarriscono come un cavallo impazzito se solo si nomina il Consiglio superiore della magistratura; perdono il lume della ragione, perdono il rispetto del dettato dalla legge! La normativa quadro è - infatti - chiarissima all'articolo 9.
Basta entrare nel merito dei poteri: non occorre un particolare acume ermeneutico per capire che tipo di poteri ha questo membro nazionale di Eurojust e decidere se si tratti di poteri amministrativi o di poteri giudiziari. L'articolo 5, comma 2, lettera a), del provvedimento dice che egli ha il potere di chiedere all'autorità giudiziaria di valutare se avviare un'indagine, o di esercitare un'azione penale in ordine a fatti determinati.
Si potrebbe obiettare - obiezione sciocca - che anche un privato può suggerire di avviare un'indagine attraverso la denunzia o la querela, ma basta proseguire nella lettura per vedere che è previsto il potere di proporre il ricorso per Cassazione da parte del membro di Eurojust, qualora il giudice neghi l'accesso all'informazione del casellario giudiziario relativamente ai carichi pendenti.
Qui siamo nella pienezza dell’iniziativa giudiziaria, perché anche la parte ha la possibilità di ricorrere in Cassazione avverso questo diniego; siamo però, in questo caso, di fronte ad una parte qualificata che chiede e, ottenuto un rifiuto, propone il ricorso. Dunque, qui non c’è discussione, ma siamo intieramente nell’ambito dell’attività giurisdizionale.
Attenzione, un membro nazionale di Eurojust ha poteri che incidono pesantissimamente nella privacy dei cittadini (usiamo un brutto neologismo, ma è un neologismo che ci fa meglio comprendere) perché l’accesso alle informazioni non soltanto del casellario giudiziario, ma anche sui carichi pendenti significa un controllo totale sulla vita giudiziaria dei cittadini. Come facciamo a essere garantiti da una persona che ha movenze amministrative? Come facciamo a essere garantiti da tutto ciò e a consentirgli un accesso indiscriminato alla vita privata dei cittadini? Come possiamo pensare che tutto ciò non sia invece interno alla funzione giudiziaria?
Sono queste le osservazioni che volevo avanzare in prima battuta, in discussione generale, all’assetto generale di questa norma, attuativa di una pur giustissima iniziativa europea, quale l’istituzione di Eurojust.
Andiamo avanti, nel corso della legislatura, con questo Governo e questa maggioranza che hanno ingaggiato un continuo duello (se vogliamo citare il bellissimo film "Duel" di Spielberg) con la magistratura e con il Consiglio superiore della magistratura, un duello di cui questo è un ennesimo episodio: non ci sarebbe proprio da discutere di questa legge, se non ci fosse un’impuntatura del Governo su una nomina riguardante funzioni giurisdizionali.
Di fronte a tutto ciò, dichiaro, sin dalle prime battute in discussione generale, il mio fermo dissenso.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fassone. Ne ha facoltà.
FASSONE (DS-U). Signor Presidente, la discussione su questo disegno di legge segue un canovaccio pressoché obbligato. Credo siamo tutti d’accordo, senatori della maggioranza e dell’opposizione, sull’utilità, vorrei dire sulla necessità di questo istituto. Credo siamo invece tutti in dissenso, noi senatori dell’opposizione, sul modo con cui è stato disegnato nella legge attuativa della decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea.
Siamo tutti d’accordo perché, come la criminalità organizzata segue ormai la logica del capitale e come il capitale cerca le sedi a maggior rendimento, così la criminalità cerca le sedi a minor efficacia nel contrasto alla sua azione, sia per una minore severità delle sanzioni e della procedura, sia per una minore efficacia dell’attrezzatura investigativa dello Stato. Allora evidentemente è necessario un istituto di coordinamento, di affiancamento e di sostegno quale quello che la decisione del 28 febbraio 2002 ci ha proposto e al quale stiamo per dare attuazione.
Quindi, pieno assenso all’istituto, ma forte dissenso sul rapporto che l’Esecutivo intende instaurare con questa nuova figura.
Il disegno di legge prevede che è il Ministro a nominare il membro italiano del collegio europeo, sia pur scegliendolo in una rosa in ordine alla quale il Consiglio superiore della magistratura ha espresso le sue valutazioni. Aggiunge il disegno di legge, in termini preoccupanti, che il Ministro può indirizzargli delle direttive per l’esercizio delle sue funzioni. Sono queste le due connotazioni che ci preoccupano e ci trovano dissenzienti.
In linea generale non si può certo escludere che il Ministro della giustizia possa individuare un magistrato di suo gradimento e a lui affidare l’esercizio di funzioni amministrative, chiedendone il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura; certamente rientra fra i suoi poteri.
In questo caso, il Consiglio superiore della magistratura non dispone di altri punti di resistenza, se non quello offertogli dall’articolo 15 della sua legge istitutiva, e cioè la presenza di gravi esigenze di servizio nell’ufficio nel quale il magistrato designato presta le sue funzioni; per il resto, il Ministro ha piena discrezionalità e giustificata autorità. Ma il Ministro non può designare un magistrato all’esercizio di funzioni giudiziarie, perché, ai sensi dell’articolo 105 della Costituzione, questo si risolverebbe in un’assegnazione, che come tale spetta al Consiglio superiore della magistratura. Qui siamo invece, come ho detto, di fronte ad una sorta di concerto invertito: il Ministro nomina sentito il Consiglio, anziché l’opposto.
Il punto, quindi, è se le funzioni che questo membro di Eurojust esercita possano definirsi giudiziarie (come sosteniamo noi) o amministrative (come sostengono il Governo e la maggioranza).
Già il senatore Zancan ha svolto alcune considerazioni sulla lettera dell’articolo 9 della decisione quadro, che prevede chiaramente che uno Stato membro definisca la natura e la portata dei poteri giudiziari che conferisce al proprio membro. Ancor più chiaramente, il comma 6 del medesimo articolo prevede che nell’esercizio delle sue funzioni il membro nazionale indichi, all’occorrenza, se agisce in virtù dei poteri giudiziari conferitigli a norma del paragrafo che precede.
E’ previsto dunque che vi sono funzioni amministrative e funzioni giudiziarie. Ma - si potrebbe obiettare ed è stato obiettato - questa è la decisione quadro, che affida poi a ciascun ordinamento la fisionomia e la qualificazione delle funzioni che in concreto il magistrato esercita.
Senza voler assolutamente "sdottoreggiare", ma semplicemente per richiamare alcuni concetti base, penso sia importante ricordare quand’è che nel nostro ordinamento si parla di funzioni giudiziarie, non senza rammentare preliminarmente che le funzioni giudiziarie sono cosa diversa dalle funzioni giurisdizionali, perché è proprio su questo punto che è nato l’equivoco.
Le funzioni giurisdizionali, come dice la parola, sono il ius dicere, il dire il diritto, quindi sono tipiche del giudice, della magistratura giudicante, non soltanto nelle sentenze, ma in qualsiasi situazione nella quale il giudice risolve una controversia enunciando il diritto. Questa è giurisdizione. Funzioni giurisdizionali sono quelle svolte dal giudice non solo quando emana le sentenze, ma anche le ordinanze e in tutte le altre situazioni in cui risolve un conflitto.
Non sono funzioni giurisdizionali quelle in cui lo stesso giudice non dice il diritto (ad esempio nella volontaria giurisdizione, nell’autorizzazione, nelle disposizioni che dà il magistrato di sorveglianza e simili) e sono giudiziarie e non giurisdizionali quelle del magistrato diverso dal giudice (cioè, in sostanza, il pubblico ministero) che sollecita la giurisdizione. Il magistrato che si rivolge al giudice affinché dica il diritto esercita una funzione giudiziaria non solo nelle richieste di pronuncia, ma anche nelle attività funzionali a tali richieste.
Allora la risposta mi sembra obbligata. Sono funzioni giudiziarie quelle del membro di Eurojust? Io direi di sì, non solo per quanto dispone l’articolo 9 che ho poc’anzi ricordato, e non soltanto per quanto già evidenziato dal senatore Zancan a proposito dello stesso disegno di legge, laddove nell’articolo 7 afferma che il membro nazionale può richiedere informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale (cioè al segreto), e se il magistrato richiesto rigetta la domanda il membro nazionale di Eurojust può impugnare tale decisione davanti alla Corte di cassazione.
Non posso, quindi, che ribadire quanto affermato dal senatore Zancan, e cioè che la cosa è diversa ontologicamente e concettualmente da un potere di ricorso che ha il privato davanti ad una autorità giudiziaria per la natura soggettiva del richiedente. Quando è un magistrato a tenere una certa condotta e questa condotta è - come nel caso in esame - un atto di impugnazione che quindi sollecita la giurisdizione, mi pare innegabile che si sia in presenza di un’attività giudiziaria.
Allora, se è così, i due punti cruciali di cui ho detto, la nomina da parte del Ministro e il potere di direttiva del Ministro sul magistrato, sono palesemente incompatibili, la prima con l’articolo 105 della Costituzione, il secondo con il principio che i magistrati sono soggetti soltanto alla legge.
È vero (con questo mi faccio carico dell’obiezione che è stata affacciata in sede di Commissione sia dal Governo, sia da altri) che anche noi in precedenza abbiamo acconsentito ad una procedura analoga a quella che oggi è al nostro esame. Con la delibera del 24 gennaio 2001 il Consiglio superiore, in effetti, acconsentì alla nomina provvisoria iniziale del componente di Eurojust nella forma del concerto invertito che è quello oggi affidato al nostro esame.
Ma quella era una fase transitoria, c’era un’urgenza, c’era un modello già collaudato applicato a proposito del magistrato di collegamento e non c’era ancora, invece, una procedura meditata ed elaborata a proposito del componente di Eurojust; soprattutto allora il membro di Eurojust aveva compiti molto meno penetranti e molto meno giudiziari di quelli che ha la figura che ci accingiamo a licenziare, in quanto svolgeva pura attività di assistenza nelle indagini, soprattutto nell’esecuzione delle rogatorie.
Questo era quanto stabiliva quella prima risoluzione provvisoria ed essa non trova chiaramente conferma e ripetizione nella struttura molto più articolata, penetrante ed incisiva che ha invece il membro di Eurojust in questa attuale formulazione.
Pertanto, il nostro voto - salvo valutazioni da farsi evidentemente a discussione conclusa - non potrà che essere favorevole, in linea di principio, all’istituto, ma nettamente dissenziente quanto alle modalità con cui esso viene realizzato. (Applausi del senatore Ayala).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borea. Ne ha facoltà.
BOREA (UDC). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, il disegno di legge in esame finalmente realizza un istituto che da più parti è ritenuto utile quale nuovo organismo di coordinamento europeo teso a determinare una cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.
Ricordo la prima decisione del Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999, seguita poi dalla risoluzione istitutiva della rete giudiziaria europea. Ricordo inoltre la recente decisione del febbraio del 2002 con la quale si istituì Eurojust. Il Consiglio dell’Unione Europea ha così ritenuto di creare un organismo che potesse utilmente consentire di svolgere una cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, soprattutto in riferimento specifico alle gravi forme di criminalità e alle organizzazioni criminali transnazionali.
Il recente trattato che adotta la Costituzione per l’Europa all’articolo III-257 ha in maniera profondamente innovativa enfatizzato la necessità di realizzare uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia muovendosi inequivocabilmente nel senso di un rafforzamento delle competenze di organismi dell’Unione Europea nella specifica materia. In tal senso, il trattato si colloca coerentemente nella prospettiva di un ulteriore sviluppo del processo di integrazione su questo versante, prevedendo il trattato per la Costituzione europea addirittura l’istituzione di una nuova figura, quale il procuratore europeo.
In modo coerente e consequenziale, questo disegno di legge s'inserisce in questo contesto di norme europee per contribuire concretamente alla costituzione di Eurojust ed alla designazione del membro nazionale. Il motivo di contrasto, così come precedentemente è stato evidenziato dai colleghi Zancan e Fassone, sorge sulla natura del membro nazionale in seno a questo organismo. Il collega Fassone, ma prima di lui Zancan, evidenziava come la natura del membro nazionale in seno ad Eurojust fosse giudiziaria e non semplicemente amministrativa e veniva da entrambi richiamato l’articolo 9 della decisione del Consiglio.
In dissenso da quanto sostenuto dai colleghi dell’opposizione, quindi, il disposto dell’articolo 9, paragrafo 3, non ha una portata precettiva ma consente agli Stati membri di scegliere tra la funzione amministrativa e quella eventualmente giudiziaria da attribuire al membro nazionale nel proprio territorio.
Sono stati proposti opportuni aggiustamenti dalla Commissione in ordine alle qualità soggettive, non solo del membro nazionale ma addirittura dei suoi assistenti che possono trovarsi a svolgere le funzioni del membro designato. Uno degli assistenti può svolgere infatti tali funzioni purché giudice o magistrato del pubblico ministero; gli assistenti sono nominati altresì tra i dirigenti dell’amministrazione della giustizia, così come previsto dal testo originario.
Ritenendo non più ulteriormente rinviabile la discussione sul disegno di legge che vede l’Italia operare sempre più in un contesto europeo per la formazione di nuovi organismi di cooperazione giudiziaria, preannunzio su di esso una valutazione favorevole del Gruppo dell’UDC, al quale appartengo.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ayala. Ne ha facoltà.
AYALA (DS-U). Signor Presidente, poiché è la prima volta che prendo la parola in Aula sotto la sua Presidenza, non mi lascerò certamente sfuggire l’occasione per farle gli auguri di buon lavoro.
Non riuscirò a non ripetere cose già dette, non perché io non cerchi l’originalità, ma perché il tema di questa discussione, come ha giustamente sottolineato il senatore Fassone, è sostanzialmente obbligato. Andrò quindi per estrema sintesi.
L’unico contributo che posso aggiungere è legato all’esperienza personale che per me, come per tutti noi, ha pur sempre un valore. Se osserviamo le date che segnano le tappe, a livello europeo, che hanno portato alla nascita di Eurojust, ci renderemo conto che molte di esse coincidono con gli anni del Governo in cui avevo l’onore di essere al Ministero della giustizia e di avere la delega per i rapporti internazionali; ho quindi seguito assai da vicino la nascita e la crescita di questo organismo, sino alla decisione che oggi ci impegna.
Devo dire con franchezza - ma questo mi rendo conto che vale ben poco - che nel cooperare insieme ad altri Paesi ed agli altri Governi nella direzione della creazione di questo organismo mai, per un solo momento, mi ha sfiorato il dubbio che dovesse trattarsi di qualcosa che avesse natura non giudiziaria e, direi, questo per definizione. È francamente difficile attribuire natura non giudiziaria e quindi amministrativa - altra non ve ne può essere - a un organismo che ha i compiti che di qui a poco, almeno i più caratterizzanti a mio giudizio, ricorderò.
Il disegno di legge del Governo, invece, mi ha fatto scoprire questa realtà a me del tutto ignota sino a questo punto, il che mi ha indotto ad un approfondimento; infatti, in questi casi ci si deve laicamente porre il seguente interrogativo: "Per caso, non è che ho sbagliato io a pensare che fosse un provvedimento giudiziario e invece non lo è?".
In esito a tale approfondimento, a mio parere e ovviamente con i limiti di un’opinione personale, trovo conferme sempre più decisive sulla natura giudiziaria di questo organismo e delle funzioni che al suo interno andrà a rivestire il membro nazionale.
È chiaro ed evidente che se così è dobbiamo partire dalla decisione quadro, la quale, con una chiarezza che direi solare e forse, tutto sommato, anche per certi versi superflua, recita espressamente che le norme di attuazione poste in essere dai singoli Stati saranno adottate nel rispetto dei princìpi su cui si reggono gli ordinamenti nazionali medesimi.
Questo è il punto di riferimento: non dobbiamo stabilire la natura giuridica di Eurojust, perché diversi - spesso anche molto diversi - essendo tra loro gli ordinamenti europei è probabile che la definizione della natura stessa non sia omogenea. Ma noi - e lo ripeto: non che ve ne fosse bisogno - anche in virtù del passaggio che ho ricordato della decisione quadro, è in base al nostro ordinamento che dobbiamo individuare le regole e comportarci per non tradirne i princìpi; e, come ho detto, non c’era certo bisogno di un’indicazione a livello di Unione Europea, dal momento che son cose delle quali ci rendiamo ben conto. Comunque, a fortiori, troviamo nella decisione quadro un riferimento al rispetto dei princìpi che reggono gli ordinamenti nazionali.
Se così stanno le cose - ed è fuori discussione che stiano così - in fondo lo stesso Governo, nell’individuare il membro nazionale tra i magistrati, ed escludendo quindi la possibilità che possa essere, ad esempio, un ufficiale di polizia giudiziaria (ipotesi che la decisione quadro non esclude appunto perché, riferendosi a ordinamenti tra loro diversi, non ha individuato una sola possibilità, lasciando a ciascuno Stato, in base al proprio ordinamento, di adottare le proprie scelte), ha compiuto una scelta che non è di significato secondario.
Come ho detto, il Governo ha escluso che il membro nazionale possa essere altro che un magistrato, il che, esclusa l’ipotesi che questo Esecutivo agisca sulla base di input più o meno improvvisati e dovendosi presumere che agisca invece in base a scelte meditate, mi pare già dia un certo contributo alla mia tesi.
Ma naturalmente non mi fermo a questo. Come si fa a trovare conferma della natura giudiziaria di questo organismo e del nostro rappresentante in particolare? Vediamo cosa quest’ultimo deve andare a fare, dal momento che anche dal punto di vista empirico possiamo trarre indicazioni da cui stabilire la sua natura. In base a cosa stabilisco che natura tu hai all'interno del nostro ordinamento? Fondamentalmente in base ai compiti che svolgi, alle funzioni che ti vengono assegnate.
Ebbene, il nostro membro nazionale, che fondamentalmente viene designato dal Ministro e che può ricevere delle direttive dal Ministro, al quale quindi dovrà prestare ossequio, in primo luogo potrà richiedere l'esercizio dell'azione penale. Non dimentichiamo che nel nostro ordinamento, essendo obbligatoria, una volta richiesta quell'azione penale deve partire: funzione amministrativa?
In secondo luogo, il membro nazionale di cui sopra potrà promuovere attività d'indagine sostitutive rispetto a soggetti rimasti inerti; quindi, si potrà dar carico di un'azione propulsiva e sostitutiva, per il caso di inerzia di altri, di indagini e potrà organizzare polizie anche di Paesi diversi per il conseguimento delle finalità dell'indagine.
Mi sono curato di fare un raffronto perché l'analisi di queste funzioni mi ha evocato quelle della procura nazionale antimafia e mi sono accorto - cosa sulla quale credo nessun collega potrà smentirmi - che le funzioni del membro nazionale italiano all'interno di Eurojust sono superiori, più significative e sicuramente più pregnanti rispetto a quelle della procura nazionale antimafia sulla cui natura giudiziaria mai nessuno ha posto alcun dubbio. Il fatto che la procura nazionale antimafia sia un organismo giudiziario è una delle poche certezze di cui disponiamo. Ne abbiamo poche, Presidente; quelle poche che abbiamo prendiamocele e teniamocele.
Allora come si fa a sostenere che un organismo che, dal punto di vista giudiziario, ha funzioni più significative - decisamente più significative - e pregnanti di un organismo che è per definizione di natura giudiziaria, invece è un organismo che ha natura amministrativa? Francamente - confesso i miei limiti, non faccio alcuna fatica a farlo anche in questa occasione - è cosa che non arriverò a capire mai. Pazienza; questa, come tante altre, è superiore alle mie forze.
Se così stanno le cose, credo che in questo disegno di legge il Governo e soprattutto la maggioranza sia scivolata ancora una volta verso una deriva pericolosa dal punto di vista ordinamentale, quella cioè di dilatare ad ogni occasione i poteri del Ministro della giustizia, trascinandolo fuori da quello che l'alveo costituzionale stabilisce e prevede per le funzioni, le responsabilità e i doveri del Ministro. Questa è una di quelle occasioni.
Non vi dico cosa è previsto nel disegno di legge sull'ordinamento giudiziario perché ve ne parlerò quando ce ne occuperemo, credo tra poco; si raggiunge quasi lo scempio della sensibilità istituzionale e ordinamentale. Questa è una piccola lesione, se vogliamo, ma non tanto piccola perché quando si mette in discussione il rispetto o meno delle norme costituzionali è difficile dire che la lesione è piccola; è sempre una lesione significativa.
Ancora una volta questo Ministro deve avere un ruolo che la Costituzione non gli riconosce. Mi dispiace, non voglio assolutamente alimentare polemiche, ci mancherebbe altro, meno che mai con il ministro Castelli al quale è toccato - poveretto - questo onere tremendo di svolgere il ruolo di Ministro della giustizia; ma non sarà Ministro a vita, forse neanche ha voglia di farlo a vita.
Quindi, non c'è nulla di personale e quando parlo del Ministro della giustizia mi guardo bene dal focalizzare l'attenzione sull'attuale Ministro, anche perché quando discutiamo di questioni istituzionali e ordinamentali, addirittura a livello costituzionale, dobbiamo fare un'operazione che credo sia sempre la più corretta di tutte: guardare alle istituzioni prescindendo dalla persona che per ragioni politiche, parlamentari, in quel momento ne riveste la responsabilità.
Pertanto, il mio discorso è assolutamente avulso dalla persona dell'attuale Ministro della giustizia e attiene invece all'ennesima occasione in cui dobbiamo registrare che questa maggioranza ritiene forse la Costituzione un optional; basti ricordare il lodo Schifani. Per fortuna c'è poi una Corte costituzionale che ristabilisce come devono andare le cose.
Personalmente, davvero a malincuore - anche perché ho lavorato molto, come ho ricordato prima, a dare il contributo del Governo italiano alla nascita di Eurojust - mi ritrovo, paradossalmente dal mio punto di vista, nella condizione di condividere, ovviamente, l'adesione dell'Italia a questo importante organismo, che a sua volta porterà ad un'ulteriore evoluzione, dovendosi giungere addirittura alla nascita del procuratore europeo; però purtroppo, essendosi operato questo scempio dal punto di vista della disciplina che il disegno di legge prevede, sarò costretto a votare contro.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cavallaro. Ne ha facoltà.
CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, il testo all'esame dell'Assemblea - è stato autorevolmente ricordato dai colleghi che mi hanno preceduto - ha avuto un travagliato iter in sede referente e presso l'altro ramo del Parlamento.
La questione di notevole rilievo, il tema importante per il prestigio dell'Italia all'estero, sul quale non è possibile convenire con la proposta da ultimo rassegnata dalla Commissione, è la natura dell'organo sul quale siamo chiamati ad intervenire per dare attuazione nell'ordinamento interno ad una decisione europea priva di diretta efficacia nei singoli Stati nazionali.
Il tema è in realtà più ampio perché, definendo la natura dell'organo e individuando le soluzioni legislative per la nomina del componente nazionale e dei suoi assistenti, la nostra Repubblica trasmette un segnale rispetto al sistema europeo della cooperazione giudiziaria.
Si tratta di decidere se assumere un atteggiamento positivo e propositivo, farsi parte dinamica, attiva, costruttiva nel processo di unificazione europea, come è accaduto nei decenni precedenti, ovvero porci per l'ennesima volta, da quando l'attuale Governo è in carica, come elemento antisistematico, di freno, di alternativa che, raccogliendo questioni marginali e cavilli o ipotizzando terribili rischi, ostacola sostanzialmente lo sviluppo di una cooperazione giudiziaria e la nascita di un sistema giuridico europeo integrato.
La natura di Eurojust e i poteri del membro nazionale non sono solo questioni causidiche o di difesa del potere corporativo della magistratura anche all'interno di un organismo sovranazionale. Si tratta, al contrario, di difendere una visione degli organi europei di giustizia utile per l'immagine positiva del Paese. Definire la natura di un organo è solitamente abbastanza semplice: basta rilevarne poteri, compiti e attività pratica.
Questi aspetti sono rinvenibili nella relazione, disponibile anche in rete, dell'attuale membro di Eurojust. L'organo ha, infatti, già avviato i lavori, ponendo in essere un'attività, che si può definire sperimentale, importante sotto il profilo della cooperazione giudiziaria; sarebbe dunque sufficiente verificare cosa è stato fatto per stabilirne la natura.
Non è un organo di polizia: tra l’altro, esiste nell’ordinamento europeo un organismo distinto che si occupa specificamente di questo, Europol, anche se, come sempre quando parliamo di organi che svolgono attività non giurisdizionali nel senso delle decisioni, ma di indagine, parliamo anche di compiti di coordinamento e di verifica delle attività di polizia.
Non è un organo meramente informativo: non è una banca dati, anche se fra i suoi poteri e i suoi compiti vi è quello di costruire (ce lo ricorda il dottor Martellino, procuratore capo della Repubblica, designato come rappresentante di Eurojust) un sistema informativo che sia di rapida consultazione e metta insieme le esperienze che vengono dai vari Paesi.
Non è un organo che si sottopone ai poteri nazionali: per la procedura con cui opera, questo organo collettivo (che fra l’altro, sostanzialmente, è il suo vero motore), che si riunisce ben tre volte la settimana, che distingue tra le sue attività i poteri specifici in ordine ai casi da trattare e le questioni di carattere generale, di cui pure si occupa, promuove e coordina l’attività giurisdizionale di indagine, la sorveglia, la verifica, ovviamente nel rispetto, necessario e doveroso, degli ordinamenti nazionali.
Tra l’altro, stiamo parlando del cosiddetto terzo pilastro (quindi le regole sono tuttora quelle), certamente non della Politica agricola comune; tutti noi sappiamo che gli Stati nazionali hanno ordinamenti sostanziali e processuali non particolarmente dissimili, ma abbastanza dissimili, per cui questa differenziazione costituisce al momento un limite non invalicabile in senso negativo, ma pur sempre un limite civile, costituzionale, all’attività degli organismi collegiali sovranazionali che la stessa Unione Europea costituisce al suo interno per un processo evolutivo.
Rafforzare il valore ed il contenuto giurisdizionale di quest’organo, quindi, non solo rappresenta il riconoscimento di ciò che esso è nel merito chiamato a fare; del resto, basta leggere lo stesso provvedimento, che agli articoli 5 e 7 indica attività che in gran parte non possono che definirsi di natura giurisdizionale.
Quando ci si riferisce alla costituzione di una squadra investigativa o ad assicurare l’informazione reciproca tra autorità giudiziarie oppure ad assistere le autorità nazionali per assicurare un coordinamento o prestare assistenza per migliorare la cooperazione tra le autorità degli Stati membri, o - ancora - a collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea, naturalmente si parla di attività che non hanno natura né di carattere amministrativo, né di carattere puramente culturale e scientifico. Non si tratta di un organismo che si diletta di sapere come stanno andando le cose; si tratta, invece, di un organismo che in maniera incisiva e propositiva ha, sia nella sua forma collegiale sia nel suo membro nazionale, poteri reali di attività giurisdizionale.
Quindi, è interesse del nostro Paese (poiché esso ha anche questa natura e quand’anche ne avesse residualmente un’altra), affinché vi siano tutte le garanzie per i nostri cittadini, che questo membro nazionale sia un magistrato. Non si tratta di volere un magistrato o di chiedere che magistrato sia perché deve esservi il rispetto di un principio burocratico o, peggio ancora, di salvaguardia di una corporazione: lo si vuole perché è una garanzia per i cittadini, poiché, avendo anche e soprattutto funzioni giurisdizionali, il magistrato è per noi italiani una garanzia quanto mai forte, o almeno così dovrebbe essere secondo la nostra Costituzione.
Ne consegue che la nomina non può essere che quella tipica dei magistrati: la nomina dei magistrati aventi funzioni direttive. Non si capisce, quindi, perché il provvedimento rassegni, invece, una sorta di concerto rovesciato; mentre normalmente la nomina dei magistrati è basata - giustamente - su un concerto con il Ministro, il quale dà delle indicazioni (come è giusto), il potere di decisione, di nomina, spetta al CSM, in questo caso si propone un meccanismo diverso.
Tra l’altro, si aggiunge un quanto meno discutibile potere di suggerimento, di indicazione, di indirizzo in capo al Ministro, che può anche essere ammissibile in altri ordinamenti, ma che nel nostro rappresenta una lesione del principio di autonomia e di indipendenza della magistratura.
Ancora più pasticciata diventa poi la soluzione per gli assistenti, perché si dice che questi possono essere sia magistrati che dirigenti del Ministero della giustizia. Ovviamente, se sono magistrati vengono nominati con una apposita procedura, mentre se sono dirigenti vengono nominati direttamente dal Ministro.
Credo che non sarà difficile prevedere che il Ministro si nominerà - giustamente, del resto, se la legge lo consente - i suoi dirigenti, quei dirigenti che in qualche modo gli sono più vicini, certamente più legati da un rapporto persino gerarchico. Non a caso, fra l'altro, si aggiunge che l’assistente può avere funzioni di sostituzione del membro nazionale soltanto se designato attraverso il procedimento di nomina: quindi, soltanto se è magistrato.
Pertanto, ciò rafforza la convinzione da un lato che si tratti di un organo che ha anche e soprattutto poteri giurisdizionali, dall'altro che questa - per così dire - entrata di servizio nell'Eurojust non solo non giova alla chiarezza ed alla linearità dell'istituto, ma contrasta con la natura stessa dell'istituto.
In conclusione, cosa dobbiamo ottenere da questo provvedimento? Intanto, dobbiamo sanare un grave ritardo. Siamo consapevoli che - certamente non per colpa dell'opposizione - per l'ennesima volta in materia di giustizia arriviamo fra gli ultimi. Qualcuno dice che spesso un Paese o due ci fanno la grazia di non farci indossare la maglia nera d'Europa, ma anche questo sta diventando sempre più raro. Resta il fatto che comunque, quando ci interroghiamo sul perché i nostri candidati commissari non ottengono un ampio consenso, né applausi o elogi, probabilmente è questo uno degli argomenti più forti, oltre alle esternazioni di carattere morale o religioso che questi signori vanno a fare dinanzi alle Commissioni del Parlamento europeo. A mio parere, è questo il nodo politico ed istituzionale che certamente pesa sul nostro Paese.
Occorre un provvedimento che sia non solo rispettoso nei princìpi costituzionali, come qui più volte è stato richiamato, ma - lo ribadisco e ripeto per l'ultima volta - capace di dare al nostro Paese un'immagine positiva e propositiva nel settore della cooperazione giudiziaria europea.
La cooperazione giudiziaria ed europea non è il metodo per far entrare occhiuti magistrati belgi, francesi o spagnoli nel nostro ordinamento, come magari qualcuno teme per qualche suo procedimento, ma è il sistema per costruire lentamente, con fatica - io ritengo con successo e soprattutto auspicando che questo accada - un sistema di regole sostanziali comuni anche e soprattutto nel diritto penale (almeno il cosiddetto diritto penale minimo), anche e soprattutto nelle norme di procedura, dove i diritti di tutela e garanzia del cittadino sono, fra l'altro, anch'essi princìpi ispiratori di tutto il Trattato europeo e di tutta la costruzione dei diritti dell'uomo, ai quali l'Europa, più di ogni altro sistema giuridico, si richiama.
Pertanto, contribuire alla costruzione del sistema giudiziario europeo non significa affatto peggiorare le condizioni giuridiche dei nostri concittadini, ma significa - anzi - fare un'opera propositiva; se anche vi fossero ordinamenti arretrati, questo non sarebbe un pericolo, perché il meccanismo giurisdizionale non funziona nel recepimento cieco delle decisioni delle altre autorità nazionali.
Ripeto, stiamo parlando, in questa specifica materia, di attività di repressione penale; fra l'altro, non è più esitato neanche il tentativo del cosiddetto corpus iuris del 1997, per cui non esiste un diritto penale europeo applicabile in maniera automatica ai cittadini italiani da altri magistrati. Esiste sempre il principio della cooperazione, esiste sempre il principio del rispetto dei poteri dell'organo giurisdizionale italiano, ma esiste anche la necessità, per la tutela dei cittadini e per la tutela delle collettività dalle grandi criminalità (che ormai sono, per loro natura e per definizione, transnazionali), di uscire dai confini nazionali.
Uscire dai confini nazionali non significa confondere gli istituti giuridici o, peggio, andare incontro alla possibilità che la repressione penale intervenga con norme diverse da quelle dei propri ordinamenti, ma significa svolgere una funzione positiva.
Del resto, questo è indicato proprio dall’attuale rappresentante italiano in Eurojust, il quale si sofferma sulle prospettive della creazione di un sistema penale comune che comprenda il coordinamento delle indagini, a livello sia di polizia che giudiziario, e una legislazione comune che superi o - quanto meno - attenui le barriere attuali derivanti dai confini nazionali. Queste sono le grandi prospettive del diritto dei popoli.
Vorrei ricordare in quest’Aula che molta parte della cultura giuridica italiana e, in particolare, un grande giurista che viene dalle mie terre, Alberico Gentili, hanno sempre ritenuto che possa e debba esistere non un solo diritto nazionale circoscritto all’interno dei singoli Stati.
La tesi della mera statualità del diritto, anche e soprattutto da coloro che si ispirano al diritto nazionale, al diritto naturale e al diritto che - diciamo - esiste come espressione della personalità umana, dovrebbe essere non solo recepita, ma dovrebbe anche costituire il principio culturale, prima ancora che politico, cui ispirarsi. Spiace, invece, che, di fronte alla prospettiva che in concreto schiudono i nuovi istituti del diritto europeo, ci presentiamo invece come un Paese geloso - non si capisce bene perché - delle proprie antiche prerogative o tradizioni.
Se abbiamo - come abbiamo - un’antica, storica, grande tradizione giuridica, rendiamo un grande servizio all’Europa, specialmente all’Europa allargata, mettendo questa tradizione e questi sistemi giuridici a disposizione dell’Europa stessa, informando di sé i diritti europei che eventualmente fossero più approssimativi, meno rigorosi, meno attenti alla tutela del cittadino, ma non certo rifiutandoci di cooperare o - peggio ancora - dando una visione riduttiva e parziale degli istituti giuridici che siamo chiamati ad inverare nel nostro ordinamento.
Per questo, abbiamo presentato una serie di emendamenti non ostruzionistici, ma radicalmente correttivi nel merito; se verranno discussi e valutati, saremo disposti a ragionare, come è giusto, perché qui si tratta della dignità del nostro Paese dinanzi alle istituzioni europee. Se così non fosse, il nostro voto non potrebbe che essere negativo. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Zancan. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
CARUSO Antonino, f. f. relatore. Signor Presidente, prendo proprio lo spunto dall’ultimo intervento, quello del senatore Cavallaro, perché per un momento ho temuto che egli avesse sbagliato disegno di legge soprattutto quando ha detto che l’Italia è ancora una volta maglia nera nell’adozione degli strumenti attuativi delle decisioni internazionali, ed europee in particolare. Questo lo scrivono tutti i giornali con riferimento ad altra questione, quella del mandato di arresto europeo, che impegnerà l’Aula del Senato nei prossimi giorni e che vede l’Italia davvero ultima nella ratifica di quello strumento. Ma al riguardo ho due osservazioni da fare.
La prima è che l’Italia è ultima nel ratificare e nell’attuare uno strumento, per riuscire a comprendere attraverso molti tormenti anche parlamentari, se quello stesso strumento, adattato con una decisione a livello europeo sia davvero la cosa più giusta che si possa fare, quando - mi viene da dire - altro autorevolissimo Stato, dalle cui file di europarlamentari, proviene il massimo critico dell’aspirante commissario europeo Buttiglione, ha senza tormento alcuno e sbrigativamente risolto la questione apponendo una condizione che è in assoluto contrasto con il Trattato internazionale; della serie: poi ci penserà la Corte di giustizia europea ad aprire la procedura di infrazione e staremo a vedere.
La seconda considerazione che discende dall’esposizione del senatore Cavallaro riguarda il modo in cui l’Italia si confronta con il mondo europeo. Lui dice: difendiamo una tradizione e una cultura che ci sono proprie e lo facciamo dalla retroguardia, mentre avremmo dovuto e dovremmo porre questa tradizione a disposizione dell’Europa.
Signor Presidente, ha proprio ragione il senatore Cavallaro: avremmo dovuto porre questa nostra cultura e tradizione a disposizione dell’Europa nel momento in cui furono fatti i Trattati, nel momento in cui si discusse su base europea del cosa fare, soprattutto in materia di giustizia, ma non solo, anche, per esempio, in ambito economico.
Forse in quegli anni - sto parlando di dieci-quindici anni fa, magari anche solo di cinque - l’Italia era un Paese che risultava debole dal punto di vista europeo. I Governi (e mi dispiace per il senatore Ayala, che ha rivendicato il proprio contributo nella veste di sottosegretario dell’epoca) evidentemente non riuscirono a comunicare - o ad imporre, se vogliamo - in sede europea e in sede internazionale questa nostra tradizione e cultura giuridica.
Afferma il senatore Cavallaro che il disegno di legge in titolo arriva con grande ritardo all’esame del Parlamento. Non è vero, perché sarà licenziato e diventerà legge dello Stato nel giro di pochi giorni, se il Senato voterà il testo trasmessogli dalla Camera dei deputati, o nel giro di pochi mesi se vi dovrà essere un nuovo esame dell’altro ramo del Parlamento.
Peraltro, devo ricordare al senatore Cavallaro che la decisione quadro da cui è originato questo provvedimento è del 28 febbraio 2002, e che già in quel momento l’Europa ritenne, assumendola, di doverla modificare, introducendo dei correttivi per renderla definitiva. Ciò avvenne con l’ulteriore decisione del 18 giugno 2003.
Detto questo, replicherò sinteticamente alle ulteriori questioni - poche, in realtà - che sono state poste dai colleghi intervenuti.
Il primo argomento addotto contro questo provvedimento legislativo riguarda il fatto che esso sarebbe in contrasto con la decisione quadro. Io sostengo che non è vero, proprio perché si tratta di una decisione quadro, che costituisce una cornice, uno scenario di fondo entro cui i singoli Paesi devono potersi muovere.
Ne è prova il fatto che, se svolgiamo una rapida panoramica delle decisioni assunte da altri Stati europei non di secondo piano (penso al Regno Unito, all’Olanda, al Portogallo ed in particolare alla Francia), troveremo soluzioni sostanzialmente coerenti ed analoghe a quelle che il Governo italiano ha deciso di assumere nel momento in cui ha presentato questo disegno di legge.
Si è detto ancora, con riferimento ai poteri del Ministro (quello di nomina e non solo), che da ciò discenderebbe una caratura amministrativa e non giudiziaria del componente italiano di Eurojust. È vero, si tratta di una natura amministrativa, che non può essere ricavata, come ha cercato di fare il senatore Ayala, scomodando Bacone e Cartesio, e quindi stabilendo una sorta di sistema empirico dal particolare al generale, cioè partendo dai poteri attribuiti per arrivare a capire qual è la figura.
E’ una scelta determinata (apprezzo l’intervento del senatore Fassone, che ha cercato di trovare una giustificazione anticipata) fatta non da questo Governo, ma dal Governo che negoziò l’Eurojust provvisoria, che è la madre di questa Eurojust. Mi riferisco all’allora ministro Fassino, il quale rivendicò questa scelta, quando ebbe a nominare l’attuale procuratore generale di Torino, l’ex capo del DAP, alla funzione di rappresentante italiano nell’Eurojust provvisoria.
Ancora, sempre con riferimento ai poteri, si è lamentata la particolare potestà che il rappresentante nell’Eurojust ha di assumere informazioni anche in deroga ai princìpi di segretezza e di riservatezza dettati dall’articolo 329 del codice di procedura penale, nonché la facoltà di ricorrere contro l’eventuale diniego.
Da questo si è voluto far derivare una statura giurisdizionale e non una statura amministrativa alla funzione, ma credo che così non possa essere. Il ragionamento sarebbe forse semplicistico o forse semplicemente non attuale e non coerente con la cornice di fatto in cui anche l’Italia si muove con la costituzione di Eurojust.
Non penso di dire una banalità se ricordo che Eurojust non nasce come evoluzione dei sistemi giudiziari nazionali. Eurojust nasce come fatto assolutamente nuovo, dettato dalla necessità, per gli Stati europei, di stabilire una cooperazione giudiziaria per il contrasto alla criminalità transnazionale. Sulla base di ciò non è assolutamente necessario che ad Eurojust debbano essere applicate etichette che siano retaggio dei sistemi ordinamentali dei singoli Stati. L’importante è che funzioni e che pervenga agli obiettivi che sono stati posti.
Al di là delle banalità che si dicono e si scrivono sul preteso contrasto di questo Governo e di questa maggioranza nei confronti della magistratura tutta (il senatore Zancan ha addirittura scomodato Steven Spielberg e il bel film "Duel"), la scelta del magistrato è proprio la rappresentazione della volontà del Governo di individuare fra le risorse dello Stato quella che gli sembrava e gli sembra la migliore per potere svolgere la funzione che le è affidata.
Del resto, credo che lo Stato abbia il perfetto diritto di non dover appaltare, a richiesta dell’altro, un delicato settore qual è quello del contrasto alla criminalità transnazionale. Può, credo, scegliere se affidarlo alla giurisdizione e quindi alle funzioni giudiziali oppure se affidarlo ad una nuova forza, ad una nuova risorsa che contenga anche risorse provenienti dalle file dell’autorità giudiziaria.
Concludendo, vorrei richiamare l’attenzione dei colleghi sulla legge francese, perché noi siamo molto bravi nel dire che costituiamo un’anomalia internazionale ma poi tante volte non approfondiamo questi temi.
Una delle questioni che è stata posta è quella dell’anomalo potere eccezionale che avrebbe il Ministro della giustizia italiano nel dare indicazioni al componente di Eurojust. Ebbene, chiedo ai colleghi di leggere l’articolo 695-8 del codice di procedura penale francese o, se preferiscono, l’articolo 17 della legge che ha introdotto Eurojust nel sistema francese, che stabilisce che il rappresentante nazionale è un magistrato fuori dal ruolo ed è messo a disposizione dell’unità di Eurojust per la durata di tre anni; il Ministro della giustizia può a lui indirizzare le istruzioni che ritiene secondo le condizioni stabilite (ho cercato di tradurre dal francese, ma sarebbe meglio leggerlo nella lingua originale).
È quanto esattamente tutti i colleghi possono leggere all’articolo 2, terzo comma, del nostro disegno di legge laddove si stabilisce che: "Il Ministro della giustizia può, per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia" - quindi attraverso la struttura amministrativa "indirizzare al membro nazionale direttive per l’esercizio delle sue funzioni".
Inoltre, nell’articolo 695-9 o nell’articolo 27 della legge introduttiva di Eurojust nel sistema francese, è elencato il sistema di relazioni tra il membro francese - in questo caso - alla delegazione di Eurojust e la magistratura nazionale francese e viceversa, nell’esatta speculare maniera di quanto è previsto nel disegno di legge che noi abbiamo al nostro esame e che, esaminati gli emendamenti, confido sia approvato da quest’Assemblea.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, riprendendo le riflessioni svolte in Aula dal relatore su una sorta di confusione esistente, allo stato, fra i vari meccanismi europei in materia di collaborazione giudiziaria, bisogna dare atto che l’istituzione di Eurojust segna la nascita di una pietra miliare in questa cooperazione, che tuttavia non è esaustiva; infatti questo tipo di costruzione non trova una sua definizione nella decisione che allo stato stiamo assumendo nel nostro Paese.
In realtà, l’istituzione di Eurojust è ancora in movimento. Quasi sempre in sede di Consiglio europeo si pone il problema di come farla lavorare e di come rafforzarne i poteri ma, soprattutto, di come rendere possibile una sua cooperazione con gli altri organismi europei allo stato esistenti, dalla rete europea ai magistrati di collegamento, e di come definire in maniera percentuale il reale rapporto con Europol.
Siamo comunque in una materia in via di definizione, su cui l’Italia deve iniziare ad assumere decisioni, nella consapevolezza della sua esecuzione. Mai come in questa disciplina sorge evidente la differenza reale tra il sistema italiano e quello degli altri Paesi.
Non possiamo nascondere una realtà evidente che pone l’Italia in maggiori difficoltà rispetto agli altri Paesi europei nel momento in cui assume alcune decisioni: la differenza - come ho già detto - tra il suo ordinamento e quello di tutti gli altri Paesi europei. È inutile ripetere che negli altri Paesi, nella maggior parte dei casi, il rapporto tra la parte investigativa e l’Esecutivo è diretto, in altri è indiretto ma comunque esistente. In Italia non esiste affatto, pertanto la sua attuazione diventa problematica.
Con Eurojust si pone per la prima volta in evidenza questo problema ed il Governo decide di attribuire ad Eurojust una natura giurisdizionale-amministrativa, con prevalenza di quest’ultima, stabilendo un raccordo con l’Esecutivo.
Tale decisione è stata criticata dall’opposizione, sia nel corso di questa discussione, sia precedentemente in sede di Commissione, ma tale atteggiamento lascia una punta di ambiguità. Infatti, l’attuale Ministro della giustizia si appella ad analoga delibera assunta dal Consiglio superiore della magistratura nel 2001, come già ha ricordato il senatore Fassone. Medesima discussione sulla natura che deve avere Eurojust si è infatti già proposta nel 2001, quando Ministro della giustizia era l’onorevole Fassino. Nel momento in cui si è trattato di nominare il rappresentante nazionale, il Ministro della giustizia ha dichiarato che Eurojust ha natura sostanzialmente amministrativa: spetta cioè al Ministro della giustizia nominare tale rappresentante con una sorta di procedura invertita.
Il problema oggi al nostro esame è identico a quello allora sottoposto al Consiglio superiore della magistratura. Per quanto riguarda la nomina provvisoria del componente di Eurojust dobbiamo attenerci alla normativa già esistente per le altre figure di magistrati che collaborano con il Governo in sede internazionale, anche sulla cooperazione giudiziaria, come ad esempio per la figura del magistrato di collegamento, stabilendo la procedura del concerto invertito, risalente al 2001.
Nel 2002, dopo la nuova decisione di Tampere, viene detto che le modifiche ai poteri di Eurojust non sono tali da cambiarne la natura. Anche in occasione della discussione in Commissione l’opposizione riconosce che non può essere considerata tutta la cooperazione internazionale come materia a se stante, ma che è necessario individuare dei raccordi con il Governo. È riconosciuto quindi che ci limitiamo in questo disegno di legge ad assumere una decisione - ripeto - già assunta dal Governo precedente, prendendo atto che l’allora maggioranza, attuale opposizione, ha cambiato idea.
Al di là della differenza di vedute, è chiaro però che il nostro Paese deve interrogarsi su un punto: nel momento in cui si rafforza la cooperazione giudiziaria in sede europea, si deve tener conto della natura del nostro ordinamento e si devono dare risposte chiare che, senza ambiguità, consentano di procedere in Europa con maggiore fermezza ma soprattutto con maggiore chiarezza.
Quello della natura di Eurojust credo sia il punto forte di distinzione, che però è molto meno forte di quanto appaia. Infatti, possono essere criticate le modalità con cui il Governo ha deciso di operare in merito alla nomina, ma - e, come ho detto, ciò è alla base - nessuno ha contestato la necessità di porsi il problema di quale sia il rapporto tra autorità giudiziaria, o comunque tra coloro i quali si occuperanno della cooperazione in termini internazionali, e il Governo. Questo soprattutto in considerazione del dato di fatto che tutti gli altri Paesi possono scegliere strumenti di cooperazione diretta escludendo in toto i Ministri semplicemente perché vige un rapporto di dipendenza diretta e gerarchica tra pubblico ministero e Ministero della giustizia.
PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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734a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005 (Antimeridiana) |
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Presidenza del vice presidente DINI, indi del vice presidente MORO |
(omissis)
Seguito della discussione del disegno di legge:
(2894) Disposizioni per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2894, già approvato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che nella seduta antimeridiana del 19 ottobre 2004 si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e della rappresentante del Governo.
Do lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo, nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermate, in quanto già indicate nelle finalizzazioni relative all'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente riferito al Ministero della giustizia, le risorse utilizzate per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2005.
Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 3.0.1, 4.102, 4.103, 9.100 (limitatamente ai commi da 2 a 4) e 4.4, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione".
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il comma 1 dell'articolo 11 venga sostituito dal seguente: "1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 362.218 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia"".
Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Metto ai voti l’articolo 1.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
CALVI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’emendamento 2.1 affronta il primo dei due temi sui quali appunteremo la nostra attenzione.
Questo disegno di legge pone problemi divenuti ancor più complessi e seri, e quindi da affrontare con il maggior rigore, dopo il messaggio che il Presidente della Repubblica ha inviato in relazione alla legge afferente l’ordinamento giudiziario.
Occorre essere molto attenti e comprendere, come abbiamo più volte sottolineato, che quel messaggio, al di là dei punti specifici affrontati, poneva un problema fondamentale di ordine istituzionale, cioè quello dei rapporti tra Esecutivo e potere giudiziario. Questo era il tema fondamentale di quel messaggio.
Con l’articolo 2 del disegno di legge in esame si ripropone negli stessi termini il medesimo problema, perciò credo che bisogna tener conto di quanto il Presidente della Repubblica ha scritto, proprio per evitare di trovarci di nuovo di fronte ad una lettura legislativa difforme dalle indicazioni del Presidente della Repubblica.
Qual è il primo punto che affrontiamo con questo emendamento? E’ il punto che attiene alla nomina… (Brusìo in Aula).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di ridurre il brusio e le conversazioni, perché non riusciamo a sentire ciò che sta dicendo il senatore Calvi.
CALVI (DS-U). La ringrazio, signor Presidente. Come sempre, i colleghi non hanno particolare passione nell’affrontare questi temi così generali. Non tutti, naturalmente, il relatore è invece molto attento, e di ciò lo ringrazio.
Stavo dicendo che il primo problema che noi affrontiamo con questo emendamento riguarda il sistema di nomina del componente nazionale da parte del Ministro. Naturalmente poi vedremo quale è la natura di questo componente, ma intanto fermiamoci a riflettere su questo primo punto.
Secondo il provvedimento che ci viene proposto, il Ministro della giustizia designa colui che si recherà per suo conto in Europa. Non vorrei che fosse mossa subito un’obiezione. Sappiamo che il nostro ordinamento attribuisce al Ministro della giustizia alcuni poteri giudiziari e specificatamente, come è previsto nell’articolo 714 del codice di procedura penale, in materia di estradizione, di rogatorie internazionali ed altro ancora. Pur tuttavia in questo caso il Ministro, usurpando (mi scuso se uso un’espressione molto forte) o sottraendo, per meglio dire, poteri che sono propri del Consiglio superiore della magistratura, si arroga impropriamente il potere di designare il membro italiano di Eurojust.
Ora, tutti possono vedere con chiarezza come, nel momento in cui al Ministro viene attribuito il potere di designazione, si crei un problema istituzionale di rapporti tra potere esecutivo e potere giudiziario.
Pertanto abbiamo presentato questo emendamento che rovescia tale impostazione e rende più conforme ai princìpi costituzionali il provvedimento. Noi chiediamo che il membro nazionale distaccato presso Eurojust sia scelto dal Ministro della giustizia, ma all’interno di una rosa di candidati formata dal Consiglio superiore della magistratura. Questo risolve il nostro problema, perché sarà il Ministro a designare il candidato, ma all’interno di una rosa predisposta dal CSM.
Il rovesciamento di questa posizione, cioè che il Ministro, come previsto dal disegno di legge, predisponga una rosa di candidati che dovrà essere validata dal Consiglio superiore (il quale dovrà disporre la messa fuori ruolo del designato, che è un magistrato), certamente pone problemi di ordine costituzionale proprio rispetto alla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, che su questo aspetto ha mosso osservazioni molto puntuali.
Chiedo pertanto ai colleghi di fare attenzione a questo emendamento, perché non vorrei che un domani, ancora una volta, il Parlamento dovesse essere oggetto di censure e di critiche da parte del Presidente della Repubblica, che ha già fatto osservazioni in relazione a tale aspetto.
Credo che la soluzione che prospettiamo con questo emendamento consenta un riequilibrio dei poteri, senza prevaricare né l’uno né l’altro, attribuendo al Consiglio superiore della magistratura la designazione di una rosa all’interno della quale il Ministro sceglierà il candidato preferito. E' una soluzione che non viola i princìpi fondamentali della nostra Carta costituzionale e non si prospetta suscettibile di quelle osservazioni critiche che più volte in Aula abbiamo espresso.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di modifica da noi presentata all’articolo 2 pur divergendo per qualche aspetto da quella testé illustrata dal senatore Calvi rispecchia, però, una medesima filosofia e preoccupazione: che il potere giudiziario mantenga, nell’esercizio delle sue funzioni, una propria autonomia rispetto ai rappresentanti del Governo. Parliamo in questo caso del membro distaccato presso l’Eurojust, designato dal nostro Paese a far parte di un’Autorità che ha il compito di garantire una più forte e più efficace cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, alle forme più gravi di criminalità.
In questo caso, le previsioni contenute nel provvedimento in discussione sono fortemente sbilanciate a favore dei poteri del Ministro della giustizia, quindi a favore del Governo.
Il nostro emendamento tende a garantire un maggior equilibrio, in questo caso ad affidare la nomina di tale membro al Presidente della Repubblica, il quale la effettua su designazione del Consiglio superiore della magistratura tra giudici o magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie. Questa modifica, che presenta qualche differenza rispetto alla proposta poc’anzi illustrata dal collega Calvi, mantiene il punto nell’ambito delle decisioni proprie dell’organo di autogoverno della magistratura, prevedendo un decreto di nomina del Presidente della Repubblica, appunto in quanto Presidente del Consiglio superiore della magistratura.
Mi sembra che il messaggio che il Presidente della Repubblica ha inviato alle Camere lo scorso dicembre, di cui siamo tornati a discutere qualche giorno fa, contenga al suo interno questa preoccupazione. Così come non dovremmo trascurarne la profondità delle implicazioni e anche la vastità delle ripercussioni su parti della Costituzione che possono essere modificate, allo stesso tempo in questo provvedimento - che certo ha una specificità ed una rilevanza assai inferiori rispetto a quella del provvedimento sull’ordinamento giudiziario - si sta discutendo del medesimo principio.
È certamente un provvedimento più circoscritto, che non opera modifiche di particolare rilievo sull’ordinamento costituzionale - come avveniva nell’altro caso - però tocca gli stessi princìpi. Anche se lo fa in modo più limitato e con riferimento ad una sola figura, vale a dire un accordo di cooperazione internazionale, i princìpi di cui si discute sono gli stessi e dunque anche le nostre preoccupazioni vengono espresse con la stessa forza in questa sede.
L’emendamento ha la funzione di ristabilire un equilibrio, previsto costituzionalmente, tra il potere esecutivo e quello giudiziario.
ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, nessuno discute in premessa sull’utilità delle iniziative Eurojust, con riferimento alla finalità di rafforzamento della lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata. Non è questo il punto, quanto piuttosto chi debba nominare il membro italiano di Eurojust, nomina che consegue alla valutazione di quali sono le funzioni del suddetto membro, ovverosia se esso abbia natura giurisdizionale o amministrativa.
Se ha natura giurisdizionale, non vi è dubbio (secondo quanto previsto dall’articolo 105 della Costituzione, che prevede che l’assunzione, i trasferimenti, la promozione di magistrati siano affidati in via esclusiva al Consiglio superiore della magistratura, come l’alto messaggio del Presidente della Repubblica ha riconfermato recentemente) che la nomina deve essere affidata al Consiglio superiore della magistratura. Se invece ha natura amministrativa, può con tutta certezza essere nominato dal Ministro della giustizia, come previsto dal testo in esame.
Si ritiene - e sulla questione è stato da noi presentato uno specifico emendamento - che la nomina non possa che spettare al Consiglio superiore della magistratura. Il fatto che non sia in discussione se il membro nazionale abbia natura amministrativa o giurisdizionale si evince da un dato letterale inconfutabile, nel senso che la decisione del Consiglio dell’Unione europea del 28 febbraio 2002 - una sorta di legge quadro in materia - lo chiarisce testualmente all’articolo 9.
Signor relatore, pur essendo lei giustamente considerato un fine giurista, le devo pur tuttavia nuovamente ripetere che in claris non fit interpretatio, nel senso che ciò che risulta chiaro non si può stralciare e stravolgere allo scopo di tentare di aumentare i poteri del Ministro della giustizia che, come ha giustamente ricordato il Presidente della Repubblica, non può debordare dai suoi confini per invadere quelli del Consiglio superiore della magistratura. È bene ricordare che il summenzionato articolo 9 prevede testualmente che: "Ciascun Stato membro definisce la natura e la portata dei poteri giudiziari che conferisce al proprio membro nazionale sul proprio territorio".
E allora, se c'è una definizione dei poteri giudiziari, significa che questo signore ha poteri giudiziari, e non possiamo mica decidere che non gli conferiamo i poteri giudiziari, così stravolgendo i poteri di questo signore che invece in tutti gli altri Stati dell'Europa ha poteri giudiziari.
Se poi, colleghi e onorevole relatore, andiamo a verificare nel concreto, all'articolo 5, comma 2, lettera a), vediamo che il membro nazionale dell'Eurojust può chiedere all'autorità giudiziaria di avviare un'indagine o esercitare un'azione penale in ordine a fatti determinati: ma stiamo scherzando? Se questo signore ha facoltà di richiedere l'avvio dell'azione penale, se questo signore ha facoltà di richiedere che possa essere esercitata rispetto a fatti specifici, questo significa che la sua funzione è strettamente connaturata, intimamente connaturata, all'azione penale, il che significa all'esercizio della giurisdizione, sia pure nell'ottica e dalla parte, diciamo così, dal côté del pubblico ministero, il che significa che attribuirgli una funzione amministrativa vuol dire non solo snaturare, non solo castrare le funzioni del membro nazionale di Eurojust, ma in buona sostanza creare un personaggio monco esclusivamente al fine di farlo nominare dal Ministro.
E allora, non soltanto è errato sul piano sistematico e sul piano dell'ordinamento, ma è anche un indebolire la creatura che si vuol far nascere. Voi siete dei genitori che rendete debole il figlio che volete far crescere, e questo non è accettabile. Noi vogliamo un membro nazionale di Eurojust nella pienezza delle sue funzioni e ciò significa che deve avere poteri giudiziari, altrimenti è un mero funzionario che agirà in base alle direttive del Ministro, ma questo non significa cooperare a quell'Europa dei diritti e delle garanzie che è - mi sembra - il sogno di tutti i sinceri europeisti. Voi volete, in buona sostanza, un mero funzionario burocrate che rappresenti il Ministro pro tempore del nostro Paese - e sottolineo pro tempore - in termini assolutamente inaccettabili rispetto a quella pienezza di poteri che invece avranno gli altri membri nazionali dell'istituto Eurojust.
Passeremo poi ad esaminare il dettaglio, cosa che non voglio fare adesso, ma sicuramente lo faremo in sede di discussione su tutto ciò, perché questo signore ha anche possibilità di accesso all'informazione del casellario giudiziario: ma scherziamo? Come si può dare ad un funzionario amministrativo la possibilità di inspicere nella vita di tutti i cittadini? Vi rendete conto che potere di informativa attribuite al Ministro di giustizia? Io accetto che questo signore abbia le garanzie della giurisdizione e possa andare a vedere le cose mie; ma non accetto che un signore che è un funzionario nominato da un Ministro, sia pure di giustizia, vada a vedere le cose mie, e con le cose mie le cose di tutti i cittadini, e magari le cose degli avversari politici. Questo è assolutamente inaccettabile!
E allora, premesso che l'Italia è per l'ennesima volta in ritardo rispetto alle esigenze dell'Europa, premesso ancora che l'iniziativa di Eurojust è un'iniziativa assolutamente lodevole, fatte tutte queste premesse noi non accettiamo che per parte italiana questa iniziativa nasca limitata, nasca ridotta, pericolosamente ridotta, al solo scopo di mandare un funzionario gradito al Ministro pro tempore, indebolendo quindi, come purtroppo sta avvenendo in tutti i campi, la presenza dell'Italia nell'Europa.
CALVI (DS-U). Signor Presidente, mi consenta di intervenire nuovamente per illustrare, in vece del collega Brutti Massimo, l'emendamento 2.8, di cui sono cofirmatario.
Vorrei intervenire brevemente su questo emendamento perché ha un particolare rilievo, anzi direi che è il secondo punto sul quale dobbiamo portare la nostra attenzione.
Nel primo emendamento, già illustrato, ho sottolineato che, nell'ambito dei rapporti tra potere esecutivo e potere giudiziario, si pone il problema della nomina. In questa sede si pone un secondo problema che è ancora più delicato.
PRESIDENTE. Senatore Calvi, la prego di essere brevissimo perché lei è già intervenuto per illustrare emendamenti riferiti all'articolo 2 e, di regola, non potrebbe prendere la parola due volte.
CALVI (DS-U). Lo farò molto brevemente. Si tratta di uno dei segni che hanno contraddistinto il passaggio dal regime autoritario fascista.
PRESIDENTE. Senatore Calvi, in fase di dichiarazione di voto potrà esprimere queste considerazioni.
CALVI (DS-U). Signor Presidente, sto illustrando un emendamento fondamentale.
PRESIDENTE. È già intervenuto nell'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, non può intervenire due volte.
CALVI (DS-U). Concludo. La questione riguarda la distinzione tra direttive e vigilanza. Con il passaggio al regime repubblicano, il Ministro della giustizia ha un potere di vigilanza sul pubblico ministero e non un potere di direttiva. Nel testo dell'articolo 2 si afferma, invece, che il Ministro può "indirizzare al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni". Ciò, secondo me, denota un problema sulla natura del membro da designare e pone soprattutto un problema di ordine costituzionale in ordine ai poteri del Ministro, che non può dare direttive a un magistrato, potendo egli esercitare soltanto funzioni di vigilanza. Per questa ragione insisto per l'accoglimento dell'emendamento.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
CENTARO, relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, il confronto tra la natura giurisdizionale e la natura amministrativa del componente nazionale di Eurojust nasce nella precedente legislatura, quando l'allora ministro della giustizia, onorevole Fassino, si confrontò con il Consiglio superiore della magistratura ai fini della designazione del dottor Caselli quale componente dell'organismo provvisorio - attualmente esistente - di Eurojust, proponendo anch'egli la tesi, che fu accolta favorevolmente, della natura amministrativa dell'organismo, da cui discende il potere di designazione del Ministro.
D'altra parte, sarebbe strano che l'organismo provvisorio avesse una natura diversa dall'organismo definitivo. Se muoviamo dalla valutazione dei compiti del componente nazionale di Eurojust e dello stesso collegio, elencati all'articolo 5, ci rendiamo conto che non si può parlare di funzioni giurisdizionali, cioè della possibilità di avviare, seguire e valutare le indagini, trattandosi piuttosto di impulso di miglioramento nella cooperazione dell'autorità giudiziaria, nel coordinamento e nell'assistenza. Nel momento in cui si possono realizzare squadre investigative comuni, il componente di Eurojust entra nel processo soltanto sotto il profilo dell'assistenza. Queste non possono essere considerate funzioni giurisdizionali in sé. Per quanto si tratti di funzioni giudiziarie e non di funzioni proprie del funzionario dell'amministrazione della giustizia, sono funzioni di contorno. Tutto ciò dà conto del fatto che, non potendosi la natura dell'organismo ricondurre alla funzione giurisdizionale, il potere di nomina esula dalle attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura e rientra nei poteri del Ministro.
Per questa ragione esprimerò parere negativo su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.
L'emendamento 2.1 rappresenta una designazione per certi sensi ibrida, in quanto il rapporto fiduciario, che deve essere diretto non solo nella designazione ma anche nella scelta dei componenti, sarebbe limitato dalla rosa proposta dal CSM. Addirittura saremmo al rovesciamento, e quindi in contrasto rispetto alla valutazione dianzi espressa per quanto riguarda gli emendamenti 2.3 e 2.2; lo stesso dicasi per gli altri. Circa, poi, la problematica della messa fuori ruolo, è evidente che non vi possono essere valutazioni che il Consiglio può esprimere, in quanto verrebbe meno proprio il rapporto fiduciario diretto e dunque la necessità di un’immediata presenza in un organismo di straordinaria importanza qual è Eurojust.
Infine, proprio la natura amministrativa dà conto della possibilità di indicazione di direttive; d’altra parte, il volerle definire diversamente, come raccomandazioni (elemento non esistente nel rapporto amministrativo), ovvero come informazioni, o addirittura come direttive che comunque non possono contenere indicazioni circa il compimento o meno di atti di indagine (il componente di Eurojust non compie atti di indagine, svolge un’attività che è di raccordo, di coordinamento e di assistenza complessiva), dà conto del parere negativo complessivamente espresso sui vari profili degli emendamenti all’articolo 2.
VITALI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti all’articolo 2. Ho ascoltato le osservazioni dei colleghi che li hanno illustrati e devo dire che le preoccupazioni espresse sono assolutamente incongrue rispetto alla portata della norma, perché già la legge prevede i requisiti oggettivi che devono essere posseduti dai magistrati che possono rientrare in una rosa di candidati sui quali poi il Consiglio superiore della magistratura esprime il proprio parere.
Per quanto riguarda la collocazione fuori ruolo, mi associo a quanto ha detto il relatore: si creerebbe un’anomalia per la quale il rappresentante di Eurojust continuerebbe ad esercitare funzioni giudiziarie e quindi si troverebbe in una situazione di assoluta incompatibilità.
Circa il potere attribuito al Ministro dal disegno di legge, è previsto tassativamente il potere di impartire direttive, ciò facendo parte dell’oggetto del provvedimento.
In conclusione, il parere del Governo è contrario, conformemente a quanto espresso dal relatore, a tutti gli emendamenti all’articolo 2.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, identico all’emendamento 2.100 (testo corretto), presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6, identico all’emendamento 2.7.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, su questi emendamenti mi premeva esprimere una dichiarazione di voto.
Presidenza del vice presidente MORO
(Segue DALLA CHIESA).Posso comprendere il senso delle obiezioni mosse dal senatore Centaro, già sollevate durante la discussione in Commissione, che ci richiamano ad una possibile natura di rappresentanza del Governo da parte del membro italiano di Eurojust; pur non condividendo del tutto l’obiezione del relatore, indubitabilmente il precedente cui egli stesso fa riferimento può pesare sulla nostra discussione. Tuttavia, la previsione che il Ministro della giustizia possa, attraverso il capo del Dipartimento per gli affari della giustizia, indirizzare al membro nazionale direttive per l’esercizio delle sue funzioni configura una qualità del rapporto che esorbita dalle possibilità del Ministro di definire, appunto, il rapporto tra il Governo e il membro italiano di Eurojust.
La possibilità di dare direttive per l'esercizio delle funzioni indubbiamente rappresenta una previsione che mette il Ministro in grado di sconfinare dal rapporto così come è stato disegnato dallo stesso relatore in precedenza. A questo punto, siamo in grado di operare anche un collegamento con l'idea che il Ministro ha espresso (e che è stata espressa dalla maggioranza, anche nella legge di riforma dell'ordinamento giudiziario) a proposito dei rapporti fra il potere esecutivo e il potere giudiziario che è per noi preoccupante.
Il fatto che il Ministro assuma funzioni che non gli appartengono - e che il Presidente della Repubblica ci ha ricordato non possono appartenergli, pena una violazione del dettato costituzionale - e che addirittura possa impartire direttive nell'esercizio delle funzioni (il che, se vogliamo, è un qualcosa che va ancora al di là delle direttive generali che potevano essere rappresentate dalla relazione al Parlamento, perché si tratta di direttive specifiche, precise e non di orientamenti generali del Governo sull'amministrazione della giustizia) configura interventi su fatti che non rappresentano più una modalità di coordinamento o l'espletamento del dovere da parte del Ministro della giustizia di garantire che l'Italia sia efficacemente presente all'interno di Eurojust.
Siamo molto oltre. Per questo l'emendamento in esame mi sembra toccare un punto cruciale nell'assetto dei poteri su cui questa Camera dovrebbe riflettere seriamente. Siamo oltre il messaggio alle Camere sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, laddove il Governo sottolinea i punti cruciali su cui impegnare le risorse, le attività e indica le priorità. In questo caso, stiamo affermando un principio molto più marcato e preoccupante: al nostro rappresentante di Eurojust il Ministro darà direttive su fatti specifici, cioè cooperare o non cooperare, collaborare più strettamente o no, perseguire più strettamente un certo tipo di reato sul quale Eurojust si sta impegnando. Non sto dicendo che il Ministro vorrà dare una direttiva del genere, dico che non deve essere messo in condizioni, per legge, di poterla impartire. Dal punto di vista legislativo, credo dovremmo avere questa forte preoccupazione.
Per tali motivi, anche accettando per ipotesi l'obiezione mossa dal relatore, ritengo che il senso di quella stessa obiezione non possa portarci fino a questo limite. Pertanto, chiedo ai colleghi del Senato di votare contro, perché davvero in questo un confine insuperabile viene superato.
ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, intervengo anch'io su questo punto perché è veramente nodale la questione se il Ministro possa dare direttive al membro nazionale di Eurojust.
Con straordinario cinismo il signor relatore ci ha detto che direttive o raccomandazioni sarebbero la stessa cosa. Credo non abbia bisogno di illustrare all'Assemblea che raccomandazione è una cosa e direttiva un'altra; credo proprio che non abbia bisogno di chiarirlo, signor relatore. Qui si cerca addirittura di stravolgere la lingua italiana.
Se il Ministro può impartire direttive al membro nazionale, se il membro nazionale può dare indicazioni all'ufficio della procura nazionale competente per territorio su cosa investigare, su quali reati investigare, ciò significa che il Ministro dà direttive in merito all'esercizio dell'azione penale, che il Ministro entra a piedi giunti nella funzione dell'ufficio pubblico ministero. Questo è inaccettabile, signor relatore, signori della maggioranza, signori del Governo, perché nessun Ministro della giustizia può dare ordini all'ufficio del pubblico ministero, il quale conserva la sua autonomia e indipendenza in qualsiasi ordinato Paese e in qualsiasi democratico Paese. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U e della senatrice De Zulueta).
CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALVI (DS-U). Signor Presidente, intervengo con particolare riferimento all’emendamento 2.8, che ho avuto modo di illustrare in modo forse eccessivamente sintetico.
I colleghi Zancan e Dalla Chiesa sono già intervenuti e non voglio ripetere ciò che hanno detto in relazione all’oggetto del rapporto tra Ministro e magistrato. Voglio avanzare solo la seguente osservazione.
Il relatore, senatore Centaro, con molta abilità ed intelligenza, è riuscito in qualche modo a dare una parvenza di giustificazione che non è assolutamente convincente, almeno a me non convince, e vorrei utilizzare il seguente argomento.
Circa la natura del membro di Eurojust, noi sosteniamo che esso ha comunque natura giurisdizionale. Se è così, certamente, come dicevo prima, il Ministro ha poteri di vigilanza, ma non ha poteri di direttiva. Da cosa deduciamo la natura giurisdizionale del magistrato inviato in Europa e, quindi, il rapporto che si instaura tra magistrato e Ministro e, soprattutto, i poteri che il Ministro ha nei confronti di questo magistrato? Lo dice l’articolo 5, straordinariamente chiaro ed ampio: dall’oggetto dei poteri che il magistrato ha ne deduciamo la natura e, quindi, il rapporto con il Ministro. Infatti, questo magistrato può "chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se (…) avviare un’indagine o esercitare un’azione penale in ordine a fatti determinati"; ma, di più, può "istituire una squadra investigativa comune con le autorità competenti di altri Stati membri (…)"; "assistere, su loro richiesta, le autorità nazionali competenti e quelle degli altri Stati membri per assicurare un coordinamento (…)"; "ricevere dalle autorità giudiziarie, attraverso i corrispondenti nazionali o direttamente nei casi di urgenza, e trasmettere alle autorità competenti degli altri Stati membri, richieste di assistenza giudiziaria (…)".
Voglio dire, onorevoli colleghi, che questo magistrato ha poteri squisitamente giurisdizionali. Se è così, se i poteri del membro di Eurojust sono di natura giurisdizionale, è chiaro che le sue funzioni - va ribadito ancora una volta - sono di natura giurisdizionale; se è così, il Ministro ha potere di vigilanza e non di direttiva.
Per questo, all’emendamento 2.8 affermiamo che "il Ministro della giustizia può indirizzare al membro nazionale raccomandazioni ed informazioni utili (…)", ma non certamente direttive.
Questi il senso dell’emendamento 2.8 e la riflessione che ci ha portato a redigerlo e insisto perché esso venga accolto.
CENTARO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CENTARO, relatore. Signor Presidente, intervengo per chiarire il senso di alcune mie affermazioni e per evitare fraintendimenti.
Proprio l’elencazione dell’articolo 5 ci porta ad una esclusione della funzione giurisdizionale, in quanto questo magistrato comunque non dirà il diritto (per andare all’etimologia della parola) perché non svolgerà alcuna attività di indagine in proprio, non parteciperà ad alcun momento processuale in proprio, ma svolgerà semplicemente attività di assistenza, farà circolare le notizie, coordinerà coloro che svolgeranno le indagini e quindi, alla fine, formuleranno le richieste, diranno il diritto.
Allora, se si muove da questa visione che evidentemente è di natura prettamente amministrativa, ancorché all’interno delle funzioni giudiziarie, ci si rende conto di come le obiezioni sollevate dai colleghi non possano essere condivisibili, in quanto parliamo assolutamente di altro tipo di attività e in quanto comunque, nell’ambito di questa attività, ammesso che si possa definire giurisdizionale, un Ministro non potrebbe entrare neppure con le raccomandazioni, perché comunque sarebbe una forma, essa sì, se fosse funzione giurisdizionale, di intromissione illecita da parte del Ministro della giustizia. Ove invece si acceda alla natura amministrativa, il potere non può essere solo quello di raccomandazione, ma anche di direttiva nell’ambito di funzioni che, ovviamente, hanno un rapporto gerarchico di dipendenza.
COMPAGNA (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMPAGNA (UDC). Signor Presidente, i senatori dell’UDC non avevano avuto alcuna difficoltà a condividere pienamente il primo intervento del relatore; quindi, esprimono un voto contrario sugli emendamenti in esame.
Mi pare che la successiva discussione che si è sviluppata ad opera del senatore Dalla Chiesa e degli altri proponenti emendamenti analoghi abbia dato modo al relatore di fare una ancora più incisiva e profonda - me lo consenta il senatore Calvi - chiarificazione.
Siamo in sede di valutazione di costituzionalità e voi siete preoccupati - soprattutto il collega Dalla Chiesa - di un’invadenza del Ministro della giustizia, di un membro dell’Esecutivo, in prerogative addirittura del pubblico ministero. Sulla base di questa preoccupazione, volete in qualche modo inserire il Consiglio superiore della magistratura nella compartecipazione alla formulazione della nomina del rappresentante italiano, ma ciò è profondamente anticostituzionale. La Costituzione contiene la giurisdizione, non è un contenuto della Costituzione.
Il senatore Centaro, nel primo intervento, per sdrammatizzare la questione, ha ricordato come nello schema provvisorio un Ministro di grazia e giustizia, non sospettabile di torbide connivenze con nessuno, abbia posto il problema all'allora Consiglio superiore della magistratura, organo nei cui confronti il vostro ossequio di altissima costituzionalità non è mai sufficiente, e come in quella circostanza - si trattava di inviare allora il dottor Caselli, che stava svolgendo un altro incarico - lo stesso Consiglio superiore della magistratura abbia attribuito alla funzione una natura amministrativa. Da tale punto di vista, perché nello schema definitivo volete adesso rovesciare il cosiddetto sentiero Caselli e inserire questa anomalia italiana, che sta nei poteri del Consiglio superiore della magistratura?
Debbo anche ricordare, nello stesso spirito pacato con cui lo ricordava il senatore Centaro, che a quell’epoca un senatore della maggioranza che oggi sarebbe all’opposizione, il senatore Pellegrino, ebbe un’amabile polemica con il dottor Caselli per avere il dottor Caselli, sostenitore dell'intangibilità del pubblico ministero come giudice, accettato un incarico di tal genere.
Per questo motivo, gli emendamenti e i termini in cui sono stati illustrati ci sembrano tendenziosi, laddove invece, senatore Calvi, gli argomenti portati dal relatore non sono soltanto apparentemente, ma profondamente convincenti. Di qui il nostro voto conforme all’indicazione del senatore Centaro. (Applausi dal Gruppo FI).
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 11,34, è ripresa alle ore 11,56).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.2894
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 2.6, identico all’emendamento 2.7.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 11,58, è ripresa alle ore 12,18).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.2894
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Procediamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.6, identico all'emendamento 2.7.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, quello che l'Assemblea è chiamata ora a dare è un voto particolarmente significativo, tant'è che il collega Dalla Chiesa ha chiesto più volte di verificare il numero legale. Io in questo momento sostituisco il collega Dalla Chiesa nell'invitarla a verificare il numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2894
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori, identico all'emendamento 2.7 presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.9.
Verifica del numero legale
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Invito il senatore Ponzo a togliere la tessera del banco vicino al suo.
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2894
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
CALVI (DS-U). Signor Presidente, l'articolo 3 regola i problemi riguardanti gli assistenti del membro nazionale di Eurojust. Ora, il problema che noi abbiamo posto con l'emendamento 3.3 è relativo al fatto che il sostituto può interloquire, può essere delegato ad espletare le funzioni del titolare, senza indicazione della causa per cui quest’ultimo può essere sostituito. Noi sosteniamo che solo nel caso vi sia un impedimento del titolare il sostituto potrà intervenire in sostituzione.
Vorrei però fare un passo indietro, se mi è consentito. Ritengo di essere legittimato ad interloquire ancora una volta sull'emendamento 2.5, facendo però riferimento questa volta al sostituto anziché al titolare. Vorrei ricordare che, essendo stato approvato l'articolo 2, il titolare o il sostituto non sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura come avremmo voluto noi, sono magistrati nominati direttamente dal Ministro senza una ragionevole riflessione riguardante i loro impegni.
Voglio fare un'ipotesi puramente teorica che non riguarda - ci mancherebbe altro - il Ministro in carica: se un sostituto procuratore della Repubblica fosse impegnato in un processo di particolare delicatezza, o addirittura in un'indagine riguardante membri del Governo, componenti della maggioranza o esponenti politici del partito di cui il Ministro è rappresentante, il Ministro potrebbe nominarlo e disporne la sospensione dal ruolo, sottraendolo quindi al processo che si sta svolgendo.
Noi avevamo proposto, con riferimento al titolare, che il collocamento del magistrato fuori del ruolo potesse essere deliberato ove non sussistessero gravi esigenze di servizio. L'argomento riguarda anche il sostituto dopo che, essendo stato accolto un emendamento del relatore da noi votato, si è stabilito che anche il sostituto deve essere un magistrato. Anche il sostituto è investito del problema: egli non può essere sottratto ad un processo di particolare delicatezza che stia istruendo e il suo collocamento fuori ruolo deve quindi essere deliberato qualora non sussistano gravi esigenze di servizio. (Applausi della senatrice Franco Vittoria).
ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, colleghi, nell'illustrare gli emendamenti all'articolo 2 avevo parlato di cinismo legislativo; adesso, nell'illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 3, che prevede e disciplina gli assistenti del membro nazionale di Eurojust, sono costretto a parlare di ipocrisia legislativa.
Gli assistenti dovrebbero avere la stessa qualifica giurisdizionale del membro di Eurojust, ma la maggioranza non vuole prevedere ciò perché lo scopo principale è quello di sottrarre ogni cosa, anche al di là dei limiti costituzionali, alla asserita cappa di piombo del Consiglio superiore della magistratura. Si decide perciò di nominare assistenti scelti eventualmente tra i palafrenieri o gli ispettori doganali.
Stabilito questo, ci si è resi conto però che la sostituzione di un magistrato, nel momento in cui vengono delegati i poteri, non può che avvenire da parte di un altro magistrato. Si è accettato quindi l'intervento subordinato proposto dall'opposizione: la delega dei poteri deve avvenire nei confronti di soggetto di pari grado funzionale e il titolare può essere sostituito soltanto da un magistrato. L'emendamento della Commissione ha recepito una proposta dell'opposizione.
Mi chiedo, a questo punto, quale sia la ragion d'essere degli altri due assistenti, se essi non possono sostituire il titolare, hanno funzioni meramente amministrative e diventano come tali corpi morti. Si tratta forse di ottenere che quantomeno, rispetto a questi due personaggi, vi sia la direzione totale e assoluta da parte del Ministro della giustizia? Questi due assistenti nominati dal Ministro della giustizia, sotto le direttive del Ministro della giustizia, non appartenenti all’ordine giudiziario, chi saranno, cosa faranno, cosa rappresenteranno all’interno di Eurojust per l’Italia?
Ancora una volta, proclamando il vostro rincrescimento per essere la Cenerentola d’Europa, affermando che volete il rispetto totale degli accordi europei, parlate bene ma nei fatti agite malissimo: create degli organismi cercando in realtà di fare in modo non che siano europei, e quindi rappresentativi di un’autonomia e un’indipendenza del nostro Paese, bensì collegati in modo ombelicale col Ministro della giustizia pro tempore, che è quello che poi vi interessa agli effetti della nomina e dell’esecuzione delle direttive.
Per questa ragione, disciplinando la materia degli assistenti, se sull’articolo 2 avete peccato di cinismo qui state peccando di sostanziale ipocrisia; e spero di aver finito con i difetti capitali. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che siano già state illustrate alcune delle ragioni per le quali sono stati proposti questi emendamenti all’articolo 3; vorrei sottolineare, in particolare, come sia ambigua la formulazione della categoria dell’assistente. Se pensiamo a persone che assistono il membro italiano di Eurojust nell’espletamento di normali funzioni amministrative, non vi è ragione per cui debba essere un magistrato e forse non vi è neanche ragione perché debbano essere previste in una legge le modalità della nomina, della scelta.
Potrebbe essere lo stesso membro italiano di Eurojust a definire la qualità, l’identità dei suoi collaboratori, entro un numero massimo che potrebbe - questo sì - essere fissato dalla legge. Ma se la legge si occupa di specificare le modalità di individuazione di questi assistenti, vuol dire che essi non hanno una funzione puramente amministrativa, di supporto tecnico, quale potrebbe avere lo stesso collaboratore del parlamentare. Essi hanno invece una funzione specifica che può essere anche di responsabilità nello svolgimento di quelle funzioni che la legge stessa, come è stato ricordato prima dal relatore, all’articolo 5 assegna al membro italiano, anzi, a tutti i membri di Eurojust.
Credo che la nostra sia una preoccupazione condivisa anche da esponenti della maggioranza: voglio ricordare, signor Presidente, come il parere della 14a Commissione permanente (competente per le politiche dell’Unione Europea) reciti, in conclusione, parole che secondo me indicano una preoccupazione - lo ricordo ai colleghi - che non è soltanto dell’opposizione. Recita tale parere: "potrebbe essere utile chiarire che gli assistenti del membro nazionale - che possono, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione, sostituire lo stesso -, debbano essere solo soggetti aventi il titolo di magistrato del pubblico ministero o di giudice".
Quindi, la 14a Commissione, a firma del suo Presidente (e quindi, debbo presumere, a maggioranza dei suoi membri), dà un suggerimento che evidentemente recepisce o ha in sé già una preoccupazione che è la stessa che ci muove a proporre questi emendamenti. Attenzione: non stiamo parlando di assistenti amministrativi, ma di magistrati e di funzioni per le quali sarebbe giusto, a questo punto, se così sono raffigurati i loro compiti, stabilire che essi siano soltanto magistrati.
Allora, in relazione alla previsione che vengano anch’essi nominati dal Ministro della giustizia, e soprattutto tenendo conto del fatto che lo stesso Ministro può poi dare loro direttive specifiche (su questo punto torneremo in sede di dichiarazione di voto finale), credo sia opportuno che la loro nomina sia effettuata da parte di organi differenti o attraverso procedure differenti.
Anche in questo caso la proposta contenuta nell'emendamento del senatore Calvi differisce da quella firmata da me e dai senatori Cavallaro e Magistrelli, ma il senso è che questi assistenti faranno i magistrati, potranno assumere la vece, a tutti gli effetti, in determinati incarichi delicati, del membro italiano di Eurojust ed è bene, per tali ragioni, che non vengano nominati direttamente da un esponente del Governo, proprio perché si tratta, certo, non di condurre indagini (lo ricordo al relatore che lo sa benissimo), ma di avviare indagini, di sostenerne l'avvio. Quindi, all'origine di un procedimento, questo membro di Eurojust c'è, anche se poi le indagini non le fa lui direttamente, ma le promuove.
Queste ragioni mi sembra importante - lo voglio ricordare - che siano state presenti anche a coloro che hanno stilato, nella figura dell'estensore, senatore Greco, il parere espresso dalla 14a Commissione.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
CENTARO, relatore. Signor Presidente, l'articolo 3 configura l'ufficio del componente nazionale di Eurojust. Se riducessimo al solo componente nazionale la rappresentanza italiana in Eurojust, a tutta evidenza renderemmo difficile l'organizzazione e l'esecuzione dei compiti complessivi che gli sono attribuiti e che possono concorrere anche nello stesso momento storico.
Intanto, vorrei fugare i timori del collega Calvi per quanto riguarda le problematiche afferenti processi in corso. Ogni messa fuori dal nuovo organico ha come presupposto la dichiarazione di disponibilità del magistrato interessato, senza la quale non si può arrivare alla messa fuori del ruolo organico, perché confliggeremmo con il dettato costituzionale dell'inamovibilità che così sarebbe bypassato. Allora, non credo ad un Ministro, da una parte, e ad un magistrato, dall'altra, che di fronte ad una indagine importante in corso concorrono con la medesima volontà a creare l'effetto evidentemente negativo.
Tornando alla problematica dell'ufficio complessivo, è evidente che gli stessi criteri di nomina del titolare debbono assistere coloro che compongono tale ufficio e che sono magistrati, perché si è detto (e la Commissione ha approvato il relativo emendamento) che questo componente può essere sostituito solo da chi ricopre la stessa funzione, cioè un magistrato - un giudice o un rappresentante del pubblico ministero - e non certamente un funzionario amministrativo. Il parere della 14a Commissione è stato espresso proprio nel senso di dire che il sostituto può essere solo un magistrato, quindi giudice o pubblico ministero.
Nella realizzazione dell'ufficio dobbiamo, però, anche pensare alla necessità di un funzionario amministrativo per l'attività di supporto amministrativo a questo ufficio, che non è attività di svolgimento di quei compiti. Quindi, dobbiamo costruire attorno al componente questo tipo di apparato. Di qui anche la necessità che tutti gli assistenti vengano messi fuori ruolo.
Poi, evidentemente, ritorneremo sempre sulla problematica del confronto tra la natura amministrativa e la natura giurisdizionale, che però a questo punto l'articolo 2 ha già risolto in un senso e sarebbe contraddittorio risolvere in altro senso per quanto riguarda gli assistenti.
Esprimo, pertanto, parere negativo su tutti gli emendamenti.
VITALI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100, identico agli emendamenti 3.4 e 3.5.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, io credo che l'indicazione che gli assistenti possano essere altresì nominati tra i dirigenti dell’Amministrazione della giustizia rappresenti davvero un punto cruciale del provvedimento che stiamo esaminando e giustamente il relatore sottolineava ancora di più che il parere della 14a Commissione va contro questo disposto. Certo, è un parere, però voglio sottolineare … (Commenti del senatore Centaro). Sì, il parere è che gli assistenti non possano essere che magistrati.
La preoccupazione che ho nasce - lo ripeto - dall’ambiguità del termine "assistente", perché la legge non stabilisce mai che un’autorità possa avere due assistenti o tecnici che collaborano con essa, se non perché attribuisce funzioni specifiche a tali assistenti. Nella fattispecie, questi assistenti sono abilitati a tutti gli effetti a svolgere le funzioni di un magistrato. Tant’è vero che la preoccupazione, condivisa dalla stessa 14a Commissione, è che colui che sostituisce il membro nazionale nell’esercizio delle funzioni possa sostituirlo purché sia giudice o magistrato del pubblico ministero.
In altre parole, si sa che questi assistenti alla fine entrano in un circuito di informazioni che non dovrebbero poter controllare. Parliamo di persone che vengono messe in punti cruciali di collegamento delle magistrature dei Paesi contraenti e che si trovano a possedere delle informazioni non come colui che va a fare le fotocopie o che sbriga della corrispondenza, perché una legge non si preoccupa di dire che l’autorità avrà a disposizione due persone di questo tipo: si tratta di collaboratori che sono qualificatissimi perché devono svolgere funzioni qualificatissime. Allora, che vi sia un dirigente dell’Amministrazione della giustizia, attenzione, non un impiegato (a specificare qual è la qualità delle funzioni che gli vengono assegnate), il quale entra in questo circuito di informazioni, aiuta a scambiarle, coopera nello svolgere attività che sono tipiche dei magistrati, io credo non possa essere previsto.
Stiamo davvero gradualmente snaturando la funzione tipica degli organi di giurisdizione, prima con la nomina del Ministro e adesso con la nomina dei dirigenti dell’Amministrazione della giustizia al posto dei magistrati.
Forse nella sua passione il collega Zancan, quando parla di ipocrisia, usa un termine pesante, ma che vi sia un’ambiguità in questo termine mi sembra indubitabile: che assistenti sono? Quale legge prevede come vengono selezionati gli assistenti di un’autorità qualsiasi? Lo chiedo, se non altro, perché questi assistenti svolgono funzioni che bisogna prevedere vengano espletate con una serie di garanzie molto precise e che inoltre abbiano caratteristiche sul piano istituzionale molto precise.
È una preoccupazione che non possiamo non avere. Se riandiamo alle stesse funzioni che richiamava prima il relatore e che sono contenute nell’articolo 5, recante "Poteri del membro nazionale dell’Eurojust", pensare che queste persone, non magistrati, dirigenti dell’Amministrazione giudiziaria, scelti dal Ministro, vadano a garantire il collegamento della rete informativa tra le magistrature europee mi preoccupa e credo non possa non preoccupare, fra l’altro, chi ha sempre sostenuto che il mandato d’arresto europeo poteva essere uno strumento nelle mani del potere politico: ma se questo non è uno strumento nelle mani del potere politico, ditemi cos’è un dirigente dell’Amministrazione giudiziaria scelto dal Ministro, il quale va ad inserirsi nei punti cruciali di scambio delle informazioni tra le magistrature europee!
Per tale ragione, signor Presidente, e per il fatto che credo ognuno debba assumersi le proprie responsabilità, chiedo a lei che venga verificato il numero legale in Aula e a dodici colleghi di sostenere questa mia richiesta.
CENTARO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CENTARO, relatore. Signor Presidente, vorrei fugare i timori paventati dal collega Dalla Chiesa, poiché i compiti attribuiti al componente di Eurojust sono esercitati dal componente magistrato o da un suo sostituto che, in virtù della modifica al comma 1 dell’articolo 3, è stato chiaramente specificato essere magistrato.
Il dirigente amministrativo, infatti, servirà per un’organizzazione amministrativa dell’ufficio. D’altra parte, nelle procure distrettuali antimafia, nelle procure della Repubblica ci sono i cancellieri, cioè funzionari amministrativi, che iscrivono nel registro degli indagati i nominativi e che curano i fascicoli (che ovviamente sono coperti dal segreto investigativo) svolgendo altro tipo di funzione e di attività. Quindi, certamente, i dirigenti amministrativi non svolgono un’attività di circolazione di notizie, cooperazione e coordinamento come il componente nazionale, ma vengono a contatto con notizie che segrete sono e tali devono rimanere.
E’ un’organizzazione complessa dell’ufficio che vede funzioni attive nel magistrato e funzioni di mera attività amministrativa nel dirigente amministrativo.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta avanzata dal senatore Dalla Chiesa risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, controlli i banchi di Forza Italia: vi sono quattro luci accese e soltanto tre senatori.
PRESIDENTE. Ci sono i senatori segretari che stanno controllando, senatore Turroni.
TURRONI (Verdi-U). Dovreste vergognarvi! (Proteste del senatore Ferrara).
PRESIDENTE. Accanto al senatore Falcier vedo accesa una luce in più. Prego di togliere la scheda. (La scheda viene ritirata). Vicino al senatore Tredese c’è una luce in più accesa; anche alla mia sinistra vi sono delle luci accese in più. Cerchiamo quindi di sistemare le cose. (Vivace scambio di battute tra il senatore Ferrara e la senatrice Pagano). Per cortesia, colleghi, un po’ di calma e vedrete che riusciremo a completare la votazione.
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2894
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.4, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, e 3.5, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.
Non è approvato.
L’emendamento 3.6 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.7.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
(Vivace scambio di battute tra il senatore Ferrara e la senatrice Pagano).
Il Senato non è in numero legale.
Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (2894)
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 1 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 1.
APPROVATO
(FINALITÀ E OGGETTO)
1. CON LA PRESENTE LEGGE VIENE DATA ATTUAZIONE ALLA DECISIONE 2002/187/GAI DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA DEL 28 FEBBRAIO 2002, CHE ISTITUISCE L’EUROJUST PER RAFFORZARE LA LOTTA CONTRO LE FORME GRAVI DI CRIMINALITÀ, DI SEGUITO DENOMINATA «DECISIONE».
ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 2 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 2.
Approvato
(Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia)
1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è nominato con decreto del Ministro della giustizia tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura.
2. Ai fini della nomina, il Ministro della giustizia, acquisite le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura in ordine ad una rosa di candidati nell’ambito della quale provvederà ad effettuare la nomina stessa, richiede al medesimo Consiglio il collocamento del magistrato designato fuori del ruolo organico della magistratura o, nel caso di magistrato già in posizione di fuori ruolo, comunica al Consiglio superiore della magistratura la propria designazione.
3. Il Ministro della giustizia può, per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzare al membro nazionale direttive per l’esercizio delle sue funzioni.
EMENDAMENTI
2.1
MARITATI, BRUTTI MASSIMO, AYALA, CALVI
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2. - 1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è scelto dal Ministro della giustizia all’interno di una rosa di candidati formata dal Consiglio superiore della magistratura e composta da giudici e magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, con almeno venti anni di anzianità. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie, ove non sussistano gravi esigenze di servizio, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura.
2. Il Ministro della giustizia provvede alla nomina con decreto e comunica al Consiglio superiore della magistratura la propria designazione».
2.3
CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2. - (Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia). – 1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura».
2.2
CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2. - (Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia). – 1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie. Sulla designazione del Consiglio Superiore della Magistratura è acquisito il parere del Ministro della giustizia».
2.4
FASSONE, MARITATI, CALVI, BRUTTI MASSIMO, AYALA, ZANCAN
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «con decreto del Ministro della giustizia» con le parole: «dal Consiglio Superiore della Magistratura, di concerto con il Ministro della giustizia».
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
2.100 (testo corretto)
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI
Id. em. 2.4
Al comma 1 sostituire le parole: «con decreto del Ministro della Giustizia», con l’espressione: «dal Consiglio Superiore della Magistratura di concerto con il Ministro della Giustizia».
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
2.5
Respinto
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Consiglio Superiore della Magistratura, ove non sussistano gravi esigenze di servizio, delibera il collocamento del magistrato fuori del ruolo organico».
2.6
CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI
Respinto
Sopprimere il comma 3.
2.7
FASSONE, ZANCAN, MARITATI, BRUTTI MASSIMO
Id. em. 2.6
Sopprimere il comma 3.
2.8
BRUTTI MASSIMO, CALVI, MARITATI
Respinto
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Il Ministro della giustizia può indirizzare al membro nazionale raccomandazioni ed informazioni utili per l’esercizio delle sue funzioni».
2.9
FASSONE, MARITATI, CALVI, ZANCAN
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole da: «indirizzare» sino alla fine con le parole: «chiedere al membro nazionale di essere tempestivamente informato di ogni sua iniziativa, e comunicare al medesimo i propri indirizzi nelle relazioni con le autorità degli altri Stati».
2.101
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI
Respinto
Al comma 3 sostituire la parola: «direttive», con la parola: «raccomandazioni».
2.10
MARITATI, CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO
Respinto
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Le direttive non possono comunque contenere indicazioni circa il compimento o meno di atti di indagine, né riguardare l’attività di coordinamento delle medesime indagini o azioni penali».
ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 3.
(Assistenti del membro nazionale)
1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust può essere coadiuvato da un assistente. In caso di necessità e previo accordo del collegio di cui all’articolo 10 della decisione, il membro nazionale può essere coadiuvato da ulteriori assistenti, in numero complessivo non superiore a tre. Uno di tali assistenti, purché giudice o magistrato del pubblico ministero, può sostituire il membro nazionale nell’esercizio delle sue funzioni.
2. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con qualifica almeno di magistrato di tribunale. Essi possono altresì essere nominati tra i dirigenti dell’Amministrazione della giustizia.
3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, l’assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia, secondo la procedura di cui all’articolo 2, comma 2. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, l’assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia. Il dirigente dell’Amministrazione della giustizia è collocato fuori del ruolo organico.
3.3
FASSONE, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, AYALA, CALVI, ZANCAN
Respinto
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «può sostituire» inserire le seguenti: «in caso di suo impedimento».
3.100
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI
Respinto
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3.4
FASSONE, MARITATI, CALVI, ZANCAN
Id. em. 3.100
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3.5
CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI
Id. em. 3.100
Al comma 2, sopprimere l’ultimo periodo.
3.6
CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI
Ritirato
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura. Sulla designazione del Consiglio Superiore della Magistratura è acquisito il parere del Ministro della Giustizia. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura».
3.7
CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«1. L’assistente del membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura».
3.8
MARITATI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI
Al comma 3, sopprimere dalle parole: «Il magistrato» sino alla fine del comma.
3.101
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI
Al comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3
3.0.1
MARITATI, CALVI, BRUTTI MASSIMO, AYALA
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Coadiutori del membro nazionale)
1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust può essere altresì assistito da un coadiutore, che non può sostituirlo nell’esercizio delle sue funzioni. Il coadiutore è nominato con decreto del Ministro della giustizia, su proposta de membro nazionale distaccato presso l’Eurojust, tra i dirigenti dell’Amministrazione della giustizia. Il dirigente dell’Amministrazione della giustizia nominato coadiutore è collocato fuori del ruolo organico».
(omissis)
Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:
(2894) Disposizioni per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2894, già approvato dalla Camera dei deputati.
Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all’articolo 3.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.7.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 17,03).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.2894
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.7.
Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2894
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.0.1 è improcedibile.
Passiamo all'esame dell'articolo 4, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
CALVI (DS-U). Signor Presidente, colleghi, l'articolo 4 riguarda la durata dell'incarico e il trattamento economico. Noi ci siamo posti il problema di valutare qual è il tempo congruo nel quale il rappresentante italiano presso Eurojust possa esercitare le sue funzioni.
Nel disegno di legge si prevede che il mandato del membro nazionale distaccato presso Eurojust e dei suoi assistenti abbia una durata di quattro anni e sia prorogabile per non più di due anni. Noi abbiamo presentato emendamenti che fissano la durata del mandato a sei o a quattro anni non prorogabili. Approvato l'articolo 2, noi riteniamo che il magistrato designato dal Ministro debba essere sottoposto alla vigilanza e al controllo ma non possa essere strumento di valutazione per cui, se non ha adempiuto fedelmente a tutto ciò che il Ministro ha preteso di imporgli, allo scadere dei quattro anni non possa essere prorogato per ulteriori due anni.
Il modulo del "quattro più due" si presta a forme di pressione, a manifestazioni di forza affinché il componente nominato, qualora voglia rimanere in carica altri due anni, si assoggetti in modo passivo e prono alle direttive che riceve dal Ministro. Una durata improrogabile e fissa di sei, cinque o quattro anni garantisce maggiore stabilità, autonomia e capacità di valutazione circa la delicatezza degli impegni da assumere; di qui la proposta di una scadenza rigida, con l'impegno della non prorogabilità dell'incarico.
ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, all’articolo 4 l’emendamento più significativo è il 4.101, che contiene la previsione che il membro nazionale e i suoi assistenti siano inamovibili e che ad essi conseguentemente si applichi la garanzia dell’inamovibilità che, come noto, è prevista per i magistrati all’articolo 107 della Costituzione.
È assolutamente non commendevole che ad ogni cambio di maggioranza, ad ogni cambio di Ministro, cambi anche il membro nazionale di Eurojust, il quale ha certamente un lavoro in corso e, potendo sollecitare delle indagini, potrebbe anche dover sollecitare indagini sgradite alla maggioranza presente o futura; a lui, quindi, deve essere garantita l’inamovibilità.
Mi permetto di rammentare al Senato quello straordinario esempio di civiltà che ci viene dagli Stati Uniti d’America, ricordando che chi condusse all’incriminazione del presidente Nixon fu il procuratore generale nominato dal medesimo Presidente. Forse - o senza forse - quell’esempio non si attaglia alle questioni italiane. Forse - o senza forse - non si ripeterebbe nel nostro Paese.
Pertanto, sarebbe meglio decidere che il nostro membro nazionale sia inamovibile, ad evitare che soffra ritorsioni rispetto ad un’iniziativa poco gradita al Governo in carica. Passi allora il fatto che lo nomini il Ministro, passi il fatto che gli assistenti li nomina il Ministro, ma almeno, per cortesia, questo signore non sia una piuma o un re Travicello sottoposto al vento dei desiderata del Ministro, che può cambiare il nostro membro nazionale nel corso del mandato.
E’ veramente non commendevole e assolutamente sbagliato che mentre questa persona si muove nel consesso europeo di Eurojust abbia a soffrire limitazioni o abbia ad essere richiamato agli ordini in modo estraneo al principio sostanziale secondo il quale deve essere autonomo e indipendente.
Per queste ragioni vi prego, signori colleghi, di meditare seriamente sull’accoglimento dell’emendamento 4.101.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
CENTARO, relatore. Signor Presidente, i colleghi introducono argomenti e suggestioni che non hanno ospitalità in questo articolo, in particolare per quanto riguarda gli emendamenti cui si riferiscono. Infatti, la durata temporale - che poi è calibrata con la temporaneità degli uffici direttivi - introdotta nell’ordinamento giudiziario e che vede un precedente nella temporaneità delle direzioni distrettuali antimafia e degli uffici del GIP, in realtà, dà conto dell’ipotetica impossibilità di un componente di Eurojust di rimanere nella sua sede a vita, o quasi, cioè per tutta la carriera.
Il voler dire che a questi componenti bisogna attribuire la stessa connotazione di cui all’articolo 107 della Costituzione consentirebbe indirettamente di considerare l’esercizio di funzioni di componente di Eurojust al pari dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. Si è però negata la natura giurisdizionale a questo componente, essendogli stata attribuita natura amministrativa, condivisibile o meno che sia questa scelta, e l’inamovibilità, come è noto, è posta a presidio del magistrato che esercita funzioni giurisdizionali. Tant’è che il magistrato addetto al Ministero può rientrare anche da un giorno all’altro nell’esercizio delle funzioni nel momento in cui viene meno il rapporto fiduciario.
Evidentemente lo stesso non può che avvenire in questo caso, trattandosi di rapporto amministrativo e quindi di natura squisitamente fiduciaria.
Per quanto riguarda l'equiparazione sotto il profilo dell'esercizio delle altre funzioni, essa c'è esattamente per gli altri magistrati che ricoprono cariche amministrative ai fini della progressione in carriera, delle valutazioni, ma la temporaneità vale proprio per evitare una presenza pressoché illimitata ed è calibrata in questo senso.
Quindi, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, anch'io esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dai senatori Brutti Massimo e Calvi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori, identico all'emendamento 4.101, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 4.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
CAVALLARO (Mar-DL-U). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2894
PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.102 e 4.103 sono improcedibili.
Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, identico all'emendamento 4.104, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 5.
CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALVI (DS-U). Signor Presidente, l'articolo 5 riguarda i poteri del membro nazionale di Eurojust.
I poteri sono assai ampi e naturalmente noi abbiamo utilizzato considerazioni attinenti i poteri per dare la prova di come la natura delle attività svolte dal membro italiano di Eurojust sia di natura giurisdizionale e non amministrativa e di conseguenza stabilire un rapporto diverso tra potere esecutivo e potere giudiziario, tra magistrato ad Eurojuste Ministro. Tutto ciò naturalmente non ha più ragion d'essere, perché sono stati già votati gli articoli pregressi, in particolare l'articolo 2. Però rimane un punto sul quale vorrei svolgere una riflessione.
Il comma 2 dell'articolo 5 dispone che: "Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il membro nazionale può, in particolare: a) chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se: 1) avviare un’indagine o esercitare un’azione penale in ordine a fatti determinati; 2) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un’indagine o azione penale in ordine a fatti determinati (…)".
Il punto sul quale vorrei si riflettesse è il verbo "accettare". In sostanza, questa disposizione afferma che il membro nazionale nello svolgimento della sua funzione può chiedere all'autorità giudiziaria di valutare se avviare un'indagine e che l'autorità può anche accettare che una delle autorità giudiziarie competenti sia più indicata ad avviare un'indagine o azione penale in ordine a fatti determinati.
Che vuol dire "accettare"? E, se non accetta, che cosa accade? Il membro nazionale non accetta il fatto che l’autorità giudiziaria competente valuti se avviare un’indagine o meno? Quali poteri coercitivi ha? Quali strumenti ha per impedire che quel magistrato prosegua nell’indagine?
Allora, delle due, l’una: o il magistrato di Eurojust ha poteri effettivi di controllo di giurisdizione (e noi sosteniamo che sia effettivamente così), oppure questo punto 2) della lettera a) del comma 2 effettivamente è un non senso. In tal caso, dunque, credo non si possa votare una norma che contenga un’incongruità così clamorosa, una contraddittorietà al suo interno che rifluisce sulla natura del membro italiano di Eurojust e quindi sulla sua funzione giurisdizionale e amministrativa e, quindi ancora, nei rapporti tra membro di Eurojust e Ministro.
Questo è il problema che pongo all’attenzione dell’Aula e la ragione per la quale, cioè una intrinseca incoerenza, noi non riteniamo di poter votare a favore di quest’articolo.
CENTARO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CENTARO, relatore. Signor Presidente, intervengo solo per un doveroso chiarimento.
Nell’articolo 5, tra i compiti del membro nazionale vi è quello di "chiedere alle autorità giudiziarie competenti" - e ovviamente parliamo di autorità giudiziarie di Paesi dell’Unione Europea diversi dall’Italia, perché diversamente saremmo all’interno di una giurisdizione nazionale, in cui il componente di Eurojust non entrerebbe - "di valutare se (…) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un’indagine o azione penale in ordine a fatti determinati".
Cosa succede? Sappiamo che, in realtà, i traffici sono transnazionali, attraversano più Paesi e vi possono essere più autorità giudiziarie di Paesi componenti dell’Unione Europea che si occupano della stessa indagine. Sulla base delle notizie, della loro ulteriore circolazione e del coordinamento complessivo che Eurojust è chiamato a fare, si può ritenere, da parte del componente nazionale, che sia l’Italia ovvero che sia, ad esempio, la Francia, nel confronto, dal momento che sia l’autorità giudiziaria italiana che quella francese si occupano della stessa vicenda, a svolgere più efficacemente l’intera indagine, quando possibilmente gran parte di essa si svolge sul territorio nazionale dell’uno o dell’altro Paese.
Ora, poiché comunque non ha funzioni giurisdizionali e non incide in alcun modo sul processo formativo della volontà ai fini della giurisdizione dell’una o dell’altra autorità giudiziaria dell’uno o dell’altro Stato, in quanto vi è al momento un’assoluta sovranità e il Trattato non prevede la possibilità di dirimere questi eventuali conflitti di giurisdizioni, il componente nazionale si può limitare solo a questo. D’altra parte, la legge non fa altro che ripetere testualmente il contenuto del Trattato che è stato stipulato per l’istituzione di Eurojust.
Certo, è giusto quello che sostiene il senatore Calvi; domani dovremo pensare a qualcuno in grado anche di dirimere e di incidere su eventuali conflitti tra giurisdizioni. Oggi l’Unione Europea si è voluta fermare a questa soglia.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 5.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 6.
Lo metto ai voti.
È approvato.
L’emendamento 6.0.100 (testo 2) è stato ritirato.
Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
CALVI (DS-U). Signor Presidente, tocca a me quest’oggi fare tutto il lavoro.
PRESIDENTE. Si assume l’onere per tutti.
CALVI (DS-U). L’articolo 7 presenta punti di particolare delicatezza perché riguarda la richiesta di accesso alle banche dati e ai sistemi informativi nazionali con l’obbligo di informativa. Proprio questa mattina molti di noi hanno partecipato, mostrando la massima attenzione, ad una conferenza sulla riservatezza tenuta dal presidente dell’Authority. In questa sede stiamo discutendo sulla deroga a quanto previsto dall’articolo 329 del codice di procedura penale.
Questa norma afferma che gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non può averne conoscenza. Dopo l’interrogatorio, per esempio, se non è posto un particolare decreto motivato da parte del pubblico ministero, l’atto non è più coperto dal segreto, fino ad allora però lo è. Non ricordo quante deroghe vi siano a questa legge. Sicuramente per la Commissione antimafia - e il presidente Centaro me ne potrà dare atto - è prevista una deroga sulla base di una legge del giugno 1994. Quest’ultima, istituendo la Commissione antimafia, prevedeva giustamente la possibilità che la Commissione, interloquendo con il magistrato inquirente, venisse a conoscenza di determinati atti.
Qui ci troviamo su un terreno più delicato. In questo modo infatti avremo un organismo sovranazionale, con un membro dell’amministrazione italiana rappresentante dell’Esecutivo, che potrà compiere una serie di atti particolarmente delicati (chiedere l’accesso alle banche dati e ai sistemi informativi nazionali) svincolandosi non soltanto dall’articolo 329 ma realizzando anche un controllo straordinariamente ampio.
Torno ancora una volta alla questione che fin dall’inizio, vale a dire da quando stiamo discutendo questa norma, rappresenta il punto centrale, il rovello sul quale tutti noi ci siamo piegati sia in Commissione che in Aula. Nel momento in cui i poteri affidati ad Eurojust sono così delicati, proprio per tale delicatezza, ampiezza e profondità non si può non prefigurare la sua natura giurisdizionale. Pensare che un organo squisitamente amministrativo, peraltro sotto le direttive del Ministro, possa avere accesso alle banche dati e ai sistemi informativi nazionali significa, a mio avviso, andare al di là dei poteri molto ampi che la Commissione antimafia certamente possiede. Penso ad esempio alla possibilità di accedere alle banche dati della procura nazionale antimafia. Saremmo di fronte ad un vulnus particolarmente grave qualora non vi fosse la consapevolezza che tale potere viene affidato ad un organo della giurisdizione. Diversamente si verrebbero a creare problemi di disequilibrio all’interno del nostro sistema.
Da qui discendono gli emendamenti da noi presentati che tendono, ancora una volta, a riportarci ad una coerenza sistematica con il nostro ordinamento. Pertanto, con l’emendamento 7.1 sosteniamo la necessità di sopprimere la lettera a) e con l’emendamento 7.2 l’opportunità di sopprimere via via le deroghe successive, come previsto dalla legge.
PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
CENTARO, relatore. Signor Presidente, il parere è contrario perché dobbiamo porci di fronte ad un interrogativo. Eurojust entra nell’ambito di un processo nella fase delle indagini preliminari (che, come è noto, sono coperte dal segreto investigativo), in una fase cioè prodromica al successivo esercizio dell’azione penale: come potrà svolgere quell’attività di coordinamento e di circolazione delle notizie con altre autorità giudiziarie di altri Paesi dell’Unione Europea, che stanno anch’esse indagando possibilmente su traffici analoghi, se non in quel momento?
È evidente che entrare dopo, ad indagini preliminari concluse, nel momento in cui gli atti diventano pubblici, significa entrare in un momento ormai conclusivo, inutile ai fini di quel coordinamento complessivo e di quella comprensione del traffico e dei vari passaggi nella sua transnazionalità.
Allora, al di là di quelli che possono essere i poteri delle Commissioni di inchiesta parlamentari, monocamerali o bicamerali, ma anche dello stesso Ministro dell’interno, se non sbaglio in una materia specifica, evidentemente questa norma ci porta già davanti a quello che sarà domani il passo successivo, quello di un vero e proprio organismo giudiziario. Non dimentichiamo che si parla della Procura europea già nel Trattato istitutivo di Eurojust, che viene indicato come il primo gradino.
D’altra parte, la circolazione delle notizie, cioè il ruolo che alla fine svolge la Procura nazionale antimafia, che non ha un potere d'indagine diretto se non in caso di avocazione, è lo stesso, per certi versi, che deve svolgere Eurojust rispetto alle autorità giudiziarie dei vari Paesi. Lo stesso si verifica da parte di Europol, che tuttavia non ha questo potere di richiesta alle autorità di polizia, il che porta, tutto sommato, ad una riduzione delle capacità di ruolo di questo organismo europeo.
Pertanto, esprimo parere contrario sui due emendamenti.
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’articolo 7.
CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALVI (DS-U). Signor Presidente, per rispondere brevemente al senatore Centaro e sgombrare il campo da un equivoco: non vorrei vi fosse l’impressione che da parte nostra ci sia, in qualche modo, il desiderio di ostacolare, di arginare o di contenere i poteri di un organo sovranazionale come Eurojust.
Tutti sanno qual è la vocazione europeistica del nostro Gruppo, per cui noi vogliamo veramente, sulla base di quanto già stabilito dalle varie decisioni assunte dagli organismi europei, che ci sia questo organismo sovranazionale e che abbia poteri molto ampi.
Il punto di dissenso, quindi, sta nel fatto che, tanto più sono ampi i poteri di questo organismo, tanto più forti debbono essere le garanzie. Allora, a questo punto, le garanzie devono provenire non già da un apparato amministrativo che è pur sempre di parte, chiunque sia al Governo. Domani potremmo essere al Governo noi, ma io sto facendo un discorso che vale per sempre, per il dopo.
Allora, essendo l’amministrazione, cioè il Governo, in questo caso, colui che controlla e dirige il magistrato di Eurojust, a questo punto i suoi poteri, per quanto ampi siano, possono esser controllati e contenuti se vi è un’autorità che ha natura giurisdizionale e quindi con le garanzie che l’organo giurisdizionale può darci rispetto all’organo amministrativo.
E ciò per chiarire un possibile equivoco che non deve assolutamente sussistere.
ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, il relatore, pochi minuti fa, ha giustamente preso atto dell’approvazione dei primi articoli e ha annunziato con soddisfazione che non si discute più delle funzioni amministrative del nostro membro nazionale di Eurojust.
Il relatore, del quale, per la verità, capisco la soddisfazione per l’enorme limitazione dei poteri del membro nazionale di Eurojust, deve peraltro conciliare queste funzioni meramente amministrative con la previsione del comma 2. Mi rincresce tediare i colleghi, ma quando si fa straccio di ogni norma tecnica, come si sta facendo, è bene ricordare che, se vi sono funzioni amministrative, quanto scritto nel comma 2 dell’articolo 7 è assolutamente inaccettabile.
Abbiamo visto che il membro nazionale di Eurojust ha poteri molto invasivi perché può chiedere non soltanto certificazioni ma anche informative sui procedimenti penali. A questo punto, i casi sono due: o il pubblico ministero dà il parere favorevole e il giudice accoglie la richiesta ovvero, o nell’accordo o nel disaccordo dal pubblico ministero, il giudice non accoglie la richiesta.
Qui inizia il bello, senatore Centaro, perché questo signore, con funzioni amministrative, ha il potere di ricorrere per Cassazione. Nella norma non si dice neanche se questo potere deve essere esercitato con un avvocato iscritto in Cassazione, ma de minimis non curat praetor e quindi neanche il legislatore si cura di così poco! Ma non importa.
Tuttavia, chi è questo signore per essere portatore di questo autonomo diritto in Cassazione? Non è certamente una parte del procedimento incidentale che ha dato luogo a rifiuto, perché le parti sono soltanto quelle previste dall’assetto ordinamentale ovverosia la difesa e il pubblico ministero; non può essere certamente un signore con funzioni amministrative che ricorre per Cassazione, non sappiamo in forza di quale diritto. Dovremmo poi insegnare agli studenti del primo anno di università che il ricorso per Cassazione è possibile da parte della persona offesa, del difensore, del pubblico ministero e del membro nazionale di Eurojust, funzionario amministrativo.
Ma, al di là di questa asistematicità, quest’ultimo non può soprattutto essere portatore di un interesse. Capisco dare la possibilità ad una persona alla quale sia stato sequestrato un bene di agire in tal senso: poiché gli è stato sequestrato un bene, il titolare della proprietà ricorre in Cassazione per riaverlo. Ma qui questo signor funzionario amministrativo ha soltanto l’aspettativa di avere questo bene e l’aspettativa, in quanto tale, non dà la titolarità di un autonomo diritto di ricorso per Cassazione.
Il Presidente della Repubblica ve lo ha insegnato in termini chiarissimi quando ha detto che il Ministro di giustizia non può ricorrere avverso un provvedimento di rifiuto da parte del Consiglio superiore della magistratura rispetto alla nomina di un magistrato. Vi ha detto di fare attenzione perché il Ministro non può ricorrere al Consiglio di Stato in quanto non è portatore di un autonomo interesse al ricorso.
Voi create una figura che non è un magistrato, ma un funzionario amministrativo, che non ha il titolo per agire in un determinato modo ma lo fa; non può, però, essere portatore di un interesse. State veramente stravolgendo il sistema per creare una figura che il proverbiale Centauro in confronto avrebbe una sua dignità! Qui siamo di fronte ad un Centauro veramente impazzito, al quale non si sa bene come facciate ad attribuire una funzione amministrativa e al contempo degli squisiti poteri giudiziari.
Mettetevi d’accordo con un principio di buona tecnica, per cortesia, prima di fare sciocchezze politiche. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U, DS-U e della senatrice De Zulueta).
PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 7.
E’ approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, per la verità, si tratta di una interpolazione molto puntuale che mi consente, in premessa, soltanto di ribadire quanto più volte e in molte occasioni affermato dai colleghi sulla natura dell’organo, anche se, nello specifico, non è necessario ricorrere neppure all’analisi della natura del cosiddetto membro di Eurojust per stabilire che è errata la soluzione rassegnata nel testo all’esame dell’Assemblea.
Come più volte abbiamo detto discutendo di questo provvedimento, il cosiddetto pilastro debole del vecchio ordinamento europeo, cioè quello che sostanzialmente prevedeva una prevalenza assoluta e totale delle giurisdizioni nazionali, si è via via affievolito sotto l’aspetto della nazionalità e ha preso piuttosto campo e vigore la ricerca di un cosiddetto spazio europeo comune di libertà, giustizia e sicurezza.
L’aspettativa verso la quale ormai si lavora concretamente è quella di costruire uno spazio giuridico autonomo che sia proprio del diritto europeo, del diritto comunitario. Questo è reso possibile dall’avvicinamento di ordinamenti un tempo molto lontani, dal fenomeno della cosiddetta globalizzazione che, a sua volta, impone e consente di scegliere soluzioni omogenee sul piano giuridico per fattispecie che possono verificarsi in più parti del mondo e, infine, nel caso specifico della necessità di repressione penale, dall’esigenza che si cominci a costruire un sistema penale europeo con figure giuridiche di reato e con organi che possano perseguire, anche direttamente, questo tipo di deviazione.
Segnalo, perché è nel dibattito di questi giorni, che ciò può e deve accadere proprio per il terrorismo internazionale, per la grande criminalità organizzata, per il traffico di stupefacenti, nonché per quelle forme di sviamento di capitali pubblici che spesso trovano, nelle finanze nazionali ed internazionali, necessità di essere controllate in maniera internazionale.
Dunque, se così è, altrettanto chiaro è che l’organo avrebbe dovuto e dovrebbe essere configurato non soltanto arrestandosi ad una sua fase, ad una sua visione di natura eminentemente - direi pressoché esclusivamente - amministrativa ed organizzativa, ma avrebbe dovuto consentire anche l’ingresso di elementi di giurisdizionalizzazione perché non può non esserci una crescita comune e continua della legislazione di merito e, al tempo stesso, una procedimentalizzazione delle iniziative giudiziarie.
Detto questo sul piano generale, e quindi indebolita fortemente - a me pare - la visione tendenzialmente amministrativa e tendenzialmente nazionale ed endogena del membro europeo, nel caso in specie, quello oggetto dell’emendamento 8.1, credo si tratti di un errore, perché il combinato disposto del primo e del secondo comma dell’articolo 8 dimostra che, indipendentemente dalla natura di organo amministrativo giurisdizionale, chi va a comporre l’organo di controllo di cui all’articolo 23 della decisione comunitaria è un giudice e come tale viene qualificato tanto dalla rubrica dell’articolo 8, quanto dal comma 2, che prevede addirittura che egli resti nei ruoli della magistratura.
Così stando le cose, senza ricordare il principio dell’attribuzione al Consiglio superiore della magistratura di questa funzione e soprattutto senza richiamare il principio simmetrico dell’impossibilità per il Ministro di disporre assegnazioni di giudici a qualunque magistratura (non può effettuare trasferimenti sul territorio: è il CSM che provvede in questo senso), non voglio dare un nuovo contributo e contenuto ideologico a queste osservazioni, io credo che il provvedimento dovrebbe avere la forma di decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
Si possono aggiungere le parole: "sentito il Ministro" o "di concerto con il Ministro", ma davvero in questo caso - a mio parere - il Ministro non ha nulla a che vedere con l’assegnazione di un giudice ad un organismo di controllo.
Fra l'altro, ripeto, al di là della funzione globale, di sistema, di Eurojust, questo organismo di controllo, per aver bisogno di giudici, svolge una funzione in senso lato giurisdizionale o comunque di controllo generale, che non è soltanto endogeno ed amministrativo, ma, appunto, interpreta le esigenze delle magistrature.
Per questi motivi, raccomando l'approvazione dell'emendamento.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti sono da considerarsi illustrati.
Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
CENTARO, relatore. Signor Presidente, gli articoli 7 e 8 sono posti a salvaguardia del sistema e delle sue eventuali deviazioni o patologie in un momento in cui ci si trova in una situazione per certi versi ibrida. È vero, si può concordare con l'auspicio del collega Cavallaro, ma l'Europa avrebbe dovuto muovere dalla Costituzione per poi arrivare alla legge penale ordinaria, e quindi agli organi giudiziari.
In realtà, il cammino è stato contrario: si è partiti da una sorta di organismi di coordinamento, di maggior collegamento, di maggiore cooperazione e non si è potuti andare oltre perché non vi era ancora una Costituzione europea e mancava del tutto un diritto penale omogeneo, in grado di far venir meno quelle differenze e quella voglia di sovranità nazionale che spesso produce queste gravi limitazioni. Certo, il futuro dovrà necessariamente essere questo dopo l'approvazione della Costituzione e dopo una sostanziale omogeneizzazione anche solo delle figure più diffuse e gravi della criminalità, quindi quella organizzata e quella di stampo terroristico.
Con l'articolo 7 si prevede un procedimento giurisdizionalizzato di controllo in ordine alla richiesta di documentazione avanzata dal componente di Eurojust, proprio per fugare tutte quelle ombre e quei dubbi che erano stati paventati dai colleghi in relazione ad eventuali intromissioni indebite nell’attività giudiziaria da parte del Ministro per via indiretta, cioè attraverso la possibilità di acquisire dati coperti dal segreto investigativo. E, d'altra parte l'attribuzione al membro di Eurojust della possibilità di impugnazione, si basa direi sui princìpi generali, essendo egli parte istante e, come è noto, nel nostro ordinamento tutti coloro che iniziano un'azione e si fanno parte istante hanno diritto poi ad ottenere la possibilità di impugnare le decisioni contrarie.
Lo stesso dicasi per questo organismo, che non avrebbe potuto essere un organismo giurisdizionale perché doveva giudicare su un'attività amministrativa. Ma, se anche fosse stato un organismo deputato a giudicare su un organismo giurisdizionale, ugualmente non avrebbe potuto avere cittadinanza nel nostro ordinamento. Si tratta, né più né meno, di un incarico extragiudiziario, che però rientra sempre nel meccanismo di controllo ulteriore sull'attività del componente nazionale di Eurojust. Speriamo che domani non vi siano tutti questi organismi, oramai resi inutili, e che l'attività giudiziaria possa svolgersi con maggior rapidità tra tutti i Paesi dell'Unione.
Per queste ragioni, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 8.
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.
Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2894
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 8.2 (testo corretto), presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, identico all'emendamento 8.100 (testo corretto), presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 8.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 9, su cui sono stati presentati emendamenti da intendersi illustrati.
Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
CENTARO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti in quanto l'Ufficio II della Direzione, occupandosi degli affari internazionali presso il Ministero della giustizia, è l'ufficio deputato a questo tipo di rapporti.
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere contrario.
PRESIDENTE. L'emendamento 9.100 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2, identico all'emendamento 9.3.
Verifica del numero legale
CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2894
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dai senatori Brutti Massimo e Ayala, identico all'emendamento 9.3, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 9.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 10.
Lo metto ai voti.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il relatore ad illustrare.
CENTARO, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 11.100 prevede un adeguamento per la copertura.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.100, presentato dal relatore.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 12.
Lo metto ai voti.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, colleghi, evidentemente a questo Governo e a questa maggioranza l'Europa non piace proprio. Quando si deve mandare qualcuno in Europa, non dico gli si debba comprare la marsina, ma almeno un vestito adeguato. Invece, a far parte del nuovo benemerito e prezioso organismo di Eurojust, il Governo manda un signore con funzioni amministrative (e non capisco poi perché si debba per questo disturbare un magistrato che sarebbe meglio tenere in patria) e lo tiene al guinzaglio del Ministro, che gli dà direttive e lo rimuove quando non gli è gradito, perché tale funzionario non è inamovibile.
Nello stesso tempo, però, a questa figura si attribuiscono enormi poteri perché vedere i certificati penali di tutti i cittadini è un potere enorme, avere notizia sui carichi penali di tutti i cittadini è uno straordinario potere che può essere straordinariamente abusato, eventualmente contro avversari politici. Gli si attribuisce addirittura la facoltà, cosa che è veramente fuori da ogni sentimento di ragione, di avviare… (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).
Gentilissimi colleghi, capisco che non siate turbati ma io invece faccio una professione che mi porta ad essere turbato dal fatto che dei signori, funzionari amministrativi, avviino un’indagine nei vostri o nei miei confronti, esercitando un’azione penale in ordine a fatti determinati. Mi turba, signori! Visto che voi vi turbate tanto che i magistrati svolgano il loro compito istituzionale, vi pregherei di turbarvi un attimo del fatto che questo funzionario amministrativo, comandato dal Ministro e sotto le sue direttive, possa indagare su chiunque rispetto a fatti determinati e possa comunque avviare un’indagine.
Se le parole hanno un senso, esercitare l’azione penale significa rivolgersi al pubblico ministero affinché eserciti tale azione. Fin qui il concetto potrebbe anche andar bene perché si svolge un’attività di impulso, ma c’è la garanzia dell’ufficio del pubblico ministero. Occorre però considerare ciò che viene prima, ovverosia il potere autonomo di avviare un'indagine.
I signori colleghi della Lega, che tanto si turbano per il potere dei magistrati europei, devono tener conto che questo funzionario amministrativo può avviare un'indagine su chiunque. Non è possibile che non vi sia neanche la garanzia di appartenenza all’ordine giudiziario, ovverosia che questa persona sia suscettibile di procedimento disciplinare, ovverosia di essere rimossa per abusi, ovverosia che abbia una caratteristica che lo rende quantomeno identificabile all’interno dell’ordine giudiziario.
Per l’ennesima volta dobbiamo allora dire che fa aggio sulle vostre decisioni lo scarsissimo amore che avete per l’Europa. Voi decidete in materia di Europa di malavoglia e la malavoglia "non vale una scorza" come dice un proverbio. Voi decidete per dire poi che avete operato, ma nei fatti non decidete bene perché non vi interessa né punto, né poco.
Questo signore è un personaggio assolutamente inutile, che non contribuirà a contrastare la criminalità organizzata, che purtroppo, ahimè, è transnazionale. Questo signore non servirà a niente, è un orpello del Ministro, una figura inutile.
Voi vi riempirete la bocca e direte che avrete creato l’Eurojust, ma tutto questo lo direte sperando forse di essere approvati. Certamente sarete disapprovati da chi capisce la tecnica e come vanno le cose e che quindi ben comprende che un personaggio di questo genere non avrà né autonomia, né indipendenza, né potere di iniziativa autonoma, se non quelli pericolosissimi che, ripeto, egli eserciterà con l’unico controllo del Ministro e quindi del potere politico.
Per queste ragioni di fermissima sostanza, molto rincresciuto che l’occasione offerta da Eurojust sia così mal utilizzata, anzi, abusata dal Governo e dalla maggioranza, annunzio, a nome mio personale e del mio Gruppo, un voto contrario assolutamente convinto.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il dibattito che abbiamo tenuto oggi, seppur punteggiato da molte mancanze del numero legale, abbia consentito di sciogliere un’ambiguità che avevo cercato di sottoporre all’attenzione dei colleghi nel corso della mattinata.
Mi riferisco all’ambiguità sulla natura di questi nostri rappresentanti nella struttura di Eurojust. Una natura che, alla fine, si è configurata come ben altro che puramente amministrativa, che assume su di sé non soltanto doveri e oneri ma anche possibilità di azione e di informazione all'interno di strutture di cooperazione comunitaria dotate di un potere rilevante e di natura giudiziaria, come abbiamo cercato di ricordare.
Credo che lo scioglimento di questa ambiguità e il comprendere chi è il membro nazionale di Eurojust, chi sono e che incarichi hanno i suoi assistenti, ci porti davanti ad un problema che va oltre il provvedimento al nostro esame. Ci troviamo, infatti, in realtà, davanti ad un orientamento generale, che è stato espresso più volte, che è quello di spezzare, di rompere, di travalicare - usiamo le espressioni che più ci aggradano - i normali confini disegnati dalla Costituzione tra il potere politico e la magistratura, per creare dei nuovi equilibri che, dal punto di vista dell'amministrazione della giustizia, sono assai meno garantisti e che prevedono un primato del potere politico che si realizza ai vertici dell'azione giudiziaria.
È il Ministro che decide chi andrà a rappresentarci svolgendo la funzione di membro nazionale di Eurojust; è sempre il Ministro che decide chi saranno i suoi assistenti, in una formula assolutamente inedita nella nostra storia legislativa; il Ministro potrebbe perfino decidere che, anziché un magistrato, fosse un dirigente dell'amministrazione giudiziaria, un dirigente del Ministero ad andare a svolgere queste funzioni.
Ricordava giustamente il collega Calvi che alcuni nostri colleghi - per noi non è stato possibile perché eravamo qui in Aula - hanno potuto ascoltare oggi una relazione preoccupata dell'Autorità per la privacy, che ha spiegato, o meglio, fatto intuire, in modo sintetico ma molto preoccupante, quale sia la mole di informazioni alla quale può avere accesso una figura come quella che stiamo disegnando in questa legge e quante siano le possibilità di avviare un'azione penale che si riferisca al possesso o alla possibilità di entrare in possesso di tali informazioni.
Ripeto, potrebbero essere nominati dal Ministro dirigenti dell'amministrazione della giustizia, nemmeno magistrati, ma dirigenti del Ministero, burocrati, alta burocrazia ministeriale, scelti dal Ministro per svolgere funzioni che a questo punto sappiamo essere pure funzioni di esercizio della giurisdizione.
Allora, provo a mettere in fila tre cose: la legge di riforma dell'ordinamento giudiziario che disegna questo sconfinamento e che il Presidente della Repubblica ci ha restituito dicendoci di stare attenti perché si sta scardinando un sistema di equilibri previsto non da uno solo, ma da più articoli della Costituzione; poi, un provvedimento specifico, che devo ricordare in questa sede non per amore di polemica superficiale ma perché ci stiamo confrontando con dei grandi princìpi, con il quale si prevede la scelta del Governo di determinare la figura del procuratore nazionale antimafia, decidendo dunque chi sarà il responsabile del contrasto giudiziario alla mafia, un provvedimento assolutamente incongruo per la sua natura, per le cose di cui si occupava, ma qui entriamo nel modo di legiferare, andiamo al principio, in quanto è il Governo che decide chi esercita la giurisdizione su un versante particolarmente delicato; infine, questo provvedimento in cui è ancora il Governo che determina chi sarà il magistrato che andrà a rappresentare l'Italia ai livelli più alti della cooperazione giudiziaria.
C'è un orientamento di fondo, è inutile dire che bisognava partire prima dalla Costituzione e poi andare via via, perché questo avviene nei processi federativi che partono dal basso e hanno una loro lentezza, ma la cooperazione giudiziaria è purtroppo un'urgenza che si è posta per i Paesi dell'Unione Europea sotto la spinta della criminalità organizzata, sotto la spinta del terrorismo, sotto la spinta della criminalità economica e di altri fenomeni che abbiamo più volte ricordato, mentre è in corso il processo di unificazione politica. È inutile dire che ci vorrebbe prima la Costituzione: la cooperazione giudiziaria è necessaria adesso.
Allora io mi chiedo per quali ragioni non ci facciamo scrupolo di estromettere dal versante della decisione politica l’azione giudiziaria, proprio quando quest’ultima va ad impattare su livelli di criminalità che sono tradizionalmente collegati o passibili di collegamenti con il potere politico. Perché è il potere politico che deve decidere la figura del procuratore nazionale antimafia o determinare comunque le condizioni in cui può essere nominato? Perché dev’essere il potere politico a nominare il membro di Eurojust, che verosimilmente tratterà anche questioni che avranno delle refluenze o delle influenze politiche? È la politica che vuole entrare, dunque, nei rapporti tra politica e giustizia, proprio quando è possibile che si stabiliscano dei rapporti tra criminalità e politica, comunque intesa.
Questo è il grande problema che ci troviamo davanti: se la politica, di fronte a questo, debba garantire il buon funzionamento della giustizia o debba invece diventarne protagonista all’origine.
Allora, quando il collega Centaro - di cui tutti stimiamo la cultura giuridica - nel dibattito di questa mattina produce l’argomentazione secondo la quale non è possibile che svolgano attività giurisdizionale il membro dell’Eurojust o i suoi assistenti, perché questo sì significherebbe in qualche modo violare, essendo essi nominati dal Ministro, l’abbiccì del nostro ordinamento costituzionale, io dico che questa non mi sembra una grande argomentazione: non è che una cosa non sia possibile perché altrimenti, se si realizzasse, sarebbe sconveniente. Purtroppo di cose sconvenienti se ne realizzano tante; non è una buona argomentazione a contrariis sostenere che non può accadere perché sarebbe cattiva cosa: abbiamo visto purtroppo che tante cose accadono, pur essendo cattive.
Questa è la ragione per la quale, signor Presidente, noi esprimiamo, come Margherita, un parere favorevole alla cooperazione giudiziaria espressasi attraverso l’istituzione di Eurojust; qui però non votiamo Eurojust: votiamo il modo in cui scegliamo la persona che andrà in Eurojust e dunque, pur essendo favorevoli a tutte le forme di integrazione e cooperazione giudiziaria tra democrazie, ragione per la quale siamo stati favorevoli a un mandato d’arresto che non neutralizzasse lo stesso spirito dell’accordo e ci siamo astenuti in quel caso, in questo caso, poiché, appunto, non si tratta dell’istituzione di Eurojust ma soltanto del modo in cui ci entriamo, noi dichiariamo un voto contrario. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e della senatrice De Zulueta).
BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, ancora una volta discutiamo di un disegno di legge in materia di giustizia contraddittorio e in contrasto con princìpi della nostra Costituzione.
Gli obiettivi dell’unità Eurojust sono fissati nell’articolo 3 della decisione istitutiva del Consiglio giustizia e affari interni che è del 28 febbraio 2002. Ad Eurojust sono affidate attività volte a favorire e a realizzare il coordinamento, l’assistenza e la cooperazione tra le competenti autorità giudiziarie nazionali, con specifica menzione delle indagini e delle azioni penali.
Il fine di un’istituzione come questa è contribuire, agire affinché sia contrastato efficacemente il crimine transnazionale; e, quando parliamo di crimine transnazionale, pensiamo anzitutto alla criminalità organizzata, ma anche a delitti la cui portata supera i confini dei singoli Paesi, come i delitti di corruzione e quelli legati ad attività finanziarie: insomma una serie di delitti che riguardano le classi dirigenti, i cosiddetti colletti bianchi.
Nell’ambito del nostro ordinamento, quest’attività, che punta a favorire e a realizzare il coordinamento, la cooperazione giudiziaria su scala europea, non può che essere un’attività di natura giudiziaria.
C’è qualcosa di simile tra i poteri di coordinamento e di impulso, che a livello europeo sono propri dell’unità Eurojust, e gli specifici poteri di coordinamento e di impulso che nel nostro ordinamento vengono affidati, con riferimento ai delitti di mafia, alla Direzione nazionale antimafia, ad un organo che svolge appunto attività giudiziaria.
Ricordo che la Costituzione europea nel delineare i compiti di Eurojust prefigura, entro il medesimo contesto, l’istituzione di una procura europea in un quadro di continuità con Eurojust. Anche sotto questo profilo, se l’attività di Eurojust appare così strettamente legata al modello, ancora da realizzare, di una procura europea, essa appare senz’altro qualificabile come attività giudiziaria piuttosto che amministrativa.
Non starò qui a ricordare la deliberazione del Parlamento europeo che pone i principi di indipendenza della funzione requirente e di obbligatorietà dell’azione penale alla base della procura europea. A maggior ragione la prospettazione di questi princìpi ci deve far pensare che anche Eurojust, che rappresenta il primo embrione di ciò che potrà essere in futuro la procura europea, è da considerare un organo che svolge attività giudiziaria.
La nostra opinione, signor Presidente, è che il membro nazionale distaccato presso Eurojust, di cui si occupa il disegno di legge in esame, è addetto ad un’attività giudiziaria. In realtà la stessa maggioranza riconosce che questa è la qualificazione corretta, vale a dire che l’attività del membro nazionale è attività giudiziaria, nonostante quanto affermato in quest’Aula dal collega Centaro.
La maggioranza, infatti, ha approvato in Commissione un emendamento all’articolo 3, comma 1, secondo il quale l’assistente che sostituisce il membro nazionale nell’esercizio delle sue funzioni deve essere un giudice o un magistrato del pubblico ministero e non può essere un funzionario di polizia. Ma allora se voi stessi, approvando questo emendamento, ammettete che si tratta di un’attività giudiziaria, perché la procedura per la nomina del membro nazionale espropria il Consiglio superiore della magistratura di qualsiasi competenza effettiva?
Se è evidente che il membro nazionale dell’unità Eurojust è un magistrato chiamato a svolgere una funzione giudiziaria, perché esso viene nominato dal Ministro, nell’ambito di una rosa di candidati designati dallo stesso Ministro, mentre si chiede all’organo di governo autonomo della magistratura di esprimere un semplice parere? Qual è il significato dell’articolo 2, comma 3, in cui si dice che "Il Ministro della giustizia può, per il tramite del Capo del Dipartimento sugli affari di giustizia, indirizzare al membro nazionale direttive per l’esercizio delle sue funzioni?" Questo non è in contrasto con il riconoscimento, pure implicito nell’emendamento da voi approvato, della natura giudiziaria dell’attività svolta dall’unità Eurojust, e quindi dal membro nazionale? In che cosa consisteranno le direttive del Ministro? Il Ministro potrà forse favorire, rallentare o bloccare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali? Potrà assecondare o frenare la cooperazione tra le autorità competenti? E in base a quali criteri? Saranno forse le convenienze politiche a decidere dell’esercizio di una funzione giudiziaria? Immagino che possano esservi convenienze politiche in questo tipo di scelte, se è vero che i crimini nei confronti dei quali si indirizza l’attività giudiziaria da coordinare e ai quali si riferisce la cooperazione giudiziaria sono di carattere transnazionale e hanno alle spalle poteri forti che agiscono su scala europea.
È chiaro che le direttive di cui si parla non riguardano questioni di organizzazione ma il merito e il contenuto dell’attività del magistrato italiano che lavorerà nell’ambito di Eurojust. L’ipotesi stessa che il Ministro possa dare delle direttive per questo tipo di attività appare in contrasto con il disegno costituzionale.
Se nella procedura di nomina noi siamo di fronte ad una menomazione dei poteri del Consiglio superiore della magistratura, qui la lesione riguarda direttamente l’indipendenza di un magistrato che esercita, nell’ambito di una struttura europea, funzioni giudiziarie, con una diretta rilevanza entro l’ordinamento italiano; funzioni giudiziarie che possono interessare indagini e processi ricadenti nell’ambito delle leggi italiane.
Voglio chiedervi: nel caso di mancato osservanza delle direttive impartite dal Ministro, che cosa accadrà? Come potrà il Ministro richiamare all’obbedienza, rispetto alle proprie direttive, il membro nazionale di Eurojust? Con quali strumenti istituzionali?
Il membro nazionale è, secondo la normativa italiana, un magistrato e voi stessi, con l’approvazione di quell’emendamento cui prima facevo riferimento, confermate la natura giudiziaria della sua attività. Egli può proporre ricorso in Cassazione, se la richiesta di informazioni, in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, è respinta. Questa stessa possibilità di acquisire informazioni relative al contenuto degli atti e relative ai procedimenti, come può conciliarsi con la natura amministrativa che voi volete riconoscere a questo membro nazionale distaccato presso l’Unione Europea?
In verità, non si tratta tanto di una questione di concetti, perché a voi non interessa stabilire se la natura sia amministrativa o giudiziaria. In qualche punto del disegno di legge voi approvate norme che la definiscono come giudiziaria, in altri punti norme in contrasto con le prime. Il problema è che voi volete mettere questo magistrato non solo sotto la vigilanza ma agli ordini del Ministro della giustizia e quindi lo inserite in una sorta di rapporto burocratico, di struttura burocratica di cui egli è parte, perché le direttive il Ministro non gliele dà neanche direttamente, gliele impartisce passando attraverso un capo dipartimento del Ministero.
Quali sono, dunque, le intenzioni che traspaiono da questo disegno di legge? La prima è stabilire sul coordinamento, sulla cooperazione tra le autorità giudiziarie e sulla relativa assistenza, tutte attività alle quali è addetto il membro nazionale di Eurojust, un controllo del Governo; la seconda è limitare, o almeno dare la possibilità al Ministro di limitare, la cooperazione tra le autorità giudiziarie.
Possiamo, signor Presidente, onorevoli colleghi della maggioranza, andare avanti così? Possiamo continuare con disegni di legge, interventi che voi definite pomposamente di riforma, ma che sono sempre in contrasto con le esigenze e i princìpi fatti valere dall’opposizione e da una gran parte della cultura giuridica italiana?
Voglio concludere questo intervento, signor Presidente, sottolineando il fatto che ieri un componente del Governo, un Ministro di Alleanza Nazionale, ha detto, di fronte ad una platea di magistrati facenti parte di una corrente della magistratura associata, che così non si può andare avanti. Noi accogliamo positivamente le parole del ministro Alemanno e vorremmo che alla sua dissociazione dalla linea espressa in questo momento dalla maggioranza di centro-destra e dagli stessi colleghi di Alleanza Nazionale che si occupano di giustizia seguissero fatti, cioè una nuova disponibilità ad un vero confronto con l’opposizione e con tutte le componenti del mondo giudiziario e forense.
Se seguiranno i fatti, l’opposizione è pronta a discutere costruttivamente. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
SEMERARO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SEMERARO (AN). Signor Presidente, dirò subito che Alleanza Nazionale esprimerà un voto favorevole a questo provvedimento. Naturalmente non si tratta di un voto che viene espresso in considerazione di una forma di obbedienza o di coinvolgimento politico quanto di un consenso che viene espresso a seguito di una profonda riflessione.
Personalmente non riesco a condividere le affermazioni che sono state fatte dagli illustri esponenti dell’opposizione; soprattutto non riesco a condividere le ragioni per le quali, pur apprezzando e ritenendo particolarmente qualificato il provvedimento in se stesso (d’altra parte non poteva essere diversamente perché questo è un altro sistema che avvicina ancora di più l’Italia all’Europa), non si giunge ad esprimere un voto favorevole e questo soltanto in considerazione di una sostenuta irregolarità, o forse di un non meglio specificato contrasto di carattere costituzionale riferito alle modalità di nomina del membro nazionale.
Parliamoci chiaro: il ragionamento principale e le obiezioni fondamentali mosse a questo provvedimento fanno riferimento in maniera quasi esclusiva ai sistemi di nomina del membro nazionale. Per sostenere queste ragioni si è fatto anche riferimento, da parte di qualcuno, alle affermazioni, pure intervenute da parte del Presidente della Repubblica, in relazione al provvedimento sull’ordinamento giudiziario. È senza dubbio un errore generalizzare le affermazioni del Presidente della Repubblica e costituisce un errore adattare le affermazioni del Capo dello Stato, riferite a quello specifico testo, a qualsiasi altro provvedimento, come se tutte le leggi fossero uguali o si riferissero alla medesima fattispecie.
Stiamo parlando di una questione assolutamente diversa. Ritengo che ci si debba essenzialmente mettere d’accordo e valutare se il membro nazionale, sulla cui nomina si sta oggi discutendo, sia effettivamente chiamato a svolgere attività giudiziaria. Ove si trattasse di attività giudiziaria nel vero senso della parola, sarei il primo a sostenere il fondamento delle avverse affermazioni. Ma così non è, a meno che non si voglia, attraverso l’affermazione di attribuzione di funzioni giurisdizionali al membro nazionale, arrivare a prefigurare un coinvolgimento ed una forzatura del Governo e degli organi di questa maggioranza nello svolgimento dell’attività giudiziaria.
Lungi da noi questa idea! Si sta discutendo di un fatto completamente diverso: si sta creando un organismo di livello europeo che deve svolgere non già attività giudiziaria ma altre attività, specificamente elencate nel testo della legge, che hanno costituito ragione di particolare attenzione da parte di tutti noi.
Si parla di un’attività di coordinamento, tesa alla creazione di strutture investigative, ad assicurare ai sistemi di giustizia gli autori di reati anche al di là dell’ambito strettamente nazionale. Non si parla nel modo più assoluto di svolgimento dell’attività giudiziaria, né di sentenze o di provvedimenti che, comunque, sono espressione di organismi giudiziari.
Delle due l’una: se vogliamo ritenere che anche per quelle attività per le quali non si faccia riferimento all’attività giudiziaria vera e propria debba intervenire il Consiglio superiore della magistratura lo si può fare, ma attraverso una modifica della Costituzione in tal senso e non facendo affermazioni di questo genere. Infatti, quando essa fa riferimento all’attività giudiziaria, intende quest’ultima come amministrazione vera e propria della giustizia e non già come svolgimento di tutte quelle altre attività, specificatamente elencate, che attengono essenzialmente ad una forma di coordinamento.
Se tutto questo è vero (e non mi sembra possa non essere ritenuto tale o inesatto perché ciò si evince dalla lettura della legge), ritenere che persiste una pesante intromissione nell’attività del Consiglio superiore della magistratura e che con questo provvedimento si voglia esautorare quest’ultimo dei suoi poteri, significa per me non dire il vero, non voler rispettare doverosamente la Costituzione.
Ritenere che con questo provvedimento si voglia esautorare il Consiglio superiore della magistratura dei suoi poteri secondo me significa non dire il vero, non voler rispettare doverosamente la Costituzione ma voler esautorare il Ministero della giustizia dei propri compiti istituzionali.
Allora, ci dobbiamo mettere d’accordo. Voi state sostenendo che da parte nostra vuole esserci un’interferenza forzata nell’attività di giurisdizione; noi affermiamo decisamente il contrario e lo facciamo con coscienza e responsabilità.
A noi sembra, al contrario, che nel vostro atteggiamento vi sia l’intento specifico di sottrarre - ripeto - al Ministero della giustizia le sue proprie competenze tolte le quali, probabilmente, cesserebbe di avere il senso e la portata che un Dicastero della giustizia deve avere.
Alleanza Nazionale credo si sia sempre distinta nel far riferimento a fattispecie specifiche e determinate e non si è mai strappata i capelli alla ricerca di situazioni di potere, anche a costo di coinvolgere il dettato della Corte costituzionale o della Costituzione. Riteniamo, però, che di fronte a situazioni di questo genere non si possa assolutamente dire di sì né si possa dire: avete ragione o apriamo un dialogo. Si è troppo distanti; si parte da situazioni opposte.
Da parte nostra vi è la disponibilità al dialogo, ma certamente non al punto di coinvolgere l’assetto dei sovrani poteri del nostro territorio. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC).
MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, Rifondazione Comunista esprimerà un voto contrario sul presente provvedimento - come già hanno avuto modo di precisare tutti gli atri colleghi dell’opposizione - non perché contraria alla creazione di un coordinamento europeo in materia di lotta alla criminalità, di creazione di uno spazio giuridico europeo e di cooperazione giudiziaria permanente, ma perché non condividiamo le disposizioni di attuazione della decisione del Consiglio dell’Unione Europea contenute in questo testo.
Contrariamente a quanto sostiene la maggioranza, noi riteniamo che Eurojust sia un organismo con carattere giudiziario. Non condividiamo le modalità di elezione del membro nazionale italiano, che con questa legge viene nominato direttamente dal Ministro della giustizia, poiché riteniamo che debba essere nominato dal Consiglio superiore della magistratura.
Contestualmente alla necessità di un organismo sovranazionale, noi, come Rifondazione Comunista, già nel corso della discussione in sede di Parlamento europeo, abbiamo posto questioni di principio di grande rilevanza. In questo particolare caso, abbiamo sottolineato come la costituzione di qualsiasi spazio giuridico europeo non possa che comportare anche il riconoscimento dei diritti e delle garanzie fondamentali previsti dalla nostra Costituzione, che poniamo come elementi fondamentali ed irrinunciabili.
In questa specifica circostanza abbiamo posto anche un'altra questione e per questa ragione abbiamo espresso un voto contrario in sede europea su Eurojust: questo organismo sopranazionale manca di un controllo democratico superiore.
In Italia abbiamo un Ministro che sovrintende e controlla garantendo che anche un organismo autonomo ed indipendente come la magistratura (che noi vogliamo rimanga tale) assuma le proprie decisioni nell'ambito delle legge e della Costituzione.
A tal fine sono previsti strumenti di controllo del Parlamento nei confronti del
Ministro che è investito di questo compito di supervisione. Il Parlamento italiano, pertanto, svolge una funzione democratica e di garanzia, anche rispetto ad un potere dello Stato assolutamente indipendente.
Nell'ambito europeo questa possibilità è preclusa. L'organismo sovranazionale in questione non risponde al Parlamento europeo - tuttora privo di poteri - e per questa ragione, pur riconoscendo la necessità di un coordinamento europeo su materie come queste, abbiamo espresso voto contrario su tali aspetti.
Salvo due modifiche introdotte dalla Commissione giustizia del Senato, il provvedimento in oggetto ha mantenuto l'impianto originario. La maggioranza non ha ritenuto di dover accogliere le proposte avanzate non solo dalle opposizioni ma neppure quelle, altrettanto autorevoli, del Consiglio superiore della magistratura.
Come risulta dall'esame del testo di legge, non vi è dubbio che quello di Eurojust sia - come dicevo - un organismo giudiziario ed i poteri di cui dispone sono di grande rilevanza: mi riferisco alla possibilità di avviare indagini, di porre in essere il coordinamento necessario con le autorità competenti degli altri Stati, di istituire squadre investigative comuni, di assicurare l'informazione reciproca, di prestare assistenza e via di seguito.
Si tratta, appunto, di poteri di grande rilevanza che riteniamo utili e necessari per la lotta alla criminalità, fermo restando che sui suddetti deve necessariamente essere esercitato un controllo democratico superiore. È per tale ragione che riteniamo indispensabile e necessaria, nel rispetto e in coerenza con i dettati costituzionali, la nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura del membro nazionale italiano.
Anche i componenti del CSM che hanno sostenuto una tesi diversa dalla nostra hanno sottolineato che questi rappresentanti europei avranno poteri importanti, come l'accesso ai registri delle notizie di reato. Essi stessi, quindi - anche nel caso in cui le competenze in questione si considerino quanto meno di natura mista, amministrative e giurisdizionali - sottolineano l'opportunità di riconoscere al Consiglio superiore della magistratura un potere di intervento nella nomina più penetrante, rendendo vincolante il parere del Consiglio stesso, seppure la nomina dovesse essere effettuata dal Ministro della giustizia.
Nel provvedimento in esame non è prevista né la nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura, né un potere vincolante di questo organismo che possa intervenire in modo opportuno anche nelle scelte del Ministro. Questi aspetti avrebbero dovuto essere tenuti in seria considerazione, sia per quanto riguarda le nomine, sia per quanto riguarda i limiti da stabilire per evitare che i poteri direttivi riconosciuti al Ministro possano interferire con l'attività giudiziaria.
Infatti, questo organismo - è stato ribadito più volte - svolgerà un'attività giudiziaria. L'articolo 5 prevede poteri di grande rilevanza. Mi riferisco al potere di chiedere all'autorità giudiziaria competente di valutare l'avvio delle indagini, di porre in essere un coordinamento ed altro ancora.
Si tratta di poteri che riteniamo utili ed opportuni, considerando che la lotta alla criminalità, al terrorismo ed alle mafie sicuramente va affrontata a livello sovranazionale. Si tratta di poteri che devono essere connaturati e collegati strettamente alle garanzie fondamentali previste nel nostro ordinamento e che consideriamo irrinunciabili.
Siamo, dunque, in presenza di un organismo giudiziario sopranazionale; tuttavia il rappresentante italiano - come ho detto - sarà designato dal Governo. Dunque, egli non potrà godere di tutte le prerogative che normalmente hanno i magistrati secondo la nostra Costituzione. Inoltre, siamo in presenza di un provvedimento che affida al Ministro della giustizia poteri direttivi nei suoi confronti, anche questo in contrasto con i princìpi di autonomia ed indipendenza di cui dovrebbe godere ogni magistrato.
Il provvedimento che state per approvare costituisce un precedente rispetto al nostro ordinamento: per la prima volta il Ministro della giustizia potrà interferire nelle scelte assegnate ad un organismo che, a nostro avviso, eserciterà poteri giurisdizionali.
Lo consideriamo un precedente molto grave, che da solo sarebbe sufficiente a determinare il voto contrario che, in ogni caso, come Rifondazione Comunista, qui confermiamo.
TIRELLI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TIRELLI (LP). Signor Presidente, colleghi, il nostro voto sarà positivo su questo provvedimento, anche se le decisioni che riguardano l'appartenenza all'Unione Europea ci lasciano non dico freddi, ma qualche volta molto perplessi, o comunque molto prudenti.
Noi preferiremmo che, invece di prendere il sacco per il fondo, come si sta facendo per molti provvedimenti come, ad esempio, il mandato di arresto europeo, si seguisse un ordine gerarchico dal punto di vista legislativo, applicando prima la Costituzione che, a nostro parere, dovrebbe essere anche approvata dal popolo tramite un referendum, e poi le leggi che ne conseguono.
Voteremo a favore perché pensiamo che, come ha detto correttamente qualche collega, le competenze che vengono riservate al membro di Eurojust siano più vicine al versante amministrativo che a quello giudiziario.
Ci meravigliamo però del fatto che tutte le volte che si parla di giustizia, e comunque di Europa, i colleghi della sinistra si sentano in qualche modo spogliati di qualche prerogativa; sembra quasi che gli venga rotto un giocattolo che pazientemente si sono costruiti nel tempo. Non so se sia un lapsus freudiano complessivo questo che colpisce la sinistra nella difesa del componente di Eurojust, in base alle intenzioni che probabilmente il loro settore politico aveva per la sua nomina.
Noi pensiamo che una procura europea - il collega Brutti l'ha chiamata subprocura europea - svincolata dal potere politico sia un'iniziativa molto pericolosa. Abbiamo sempre dichiarato la nostra contrarietà che, anche con termini decisi, è stata esposta agli elettori. Vorrei sentire qualche reazione della sinistra rispetto ad altre decisioni che vengono prese. Per esempio, nella legge comunitaria approvata in Commissione che verrà a breve all'esame dell'Aula, si attribuisce alla CONSOB il potere di applicare sanzioni.
Vi sono una serie di deleghe a organismi potenti ma non rappresentativi, perché non eletti, che potrebbero suscitare qualche perplessità da parte di chi è strenuo difensore dell'autonomia dei magistrati. Noi non vogliamo in alcun modo ledere l'autonomia dei magistrati, ma è evidente che il nostro approccio al sistema giuridico è diverso.
Secondo noi, il magistrato dovrebbe essere eletto dal popolo; più che un controllo indiretto tipico della democrazia rappresentativa dovrebbe esistere un controllo diretto attraverso l'elezione. Il sistema della democrazia rappresentativa, prevedendo che il Ministro eletto controlli anche qualche attività, soprattutto se di tipo amministrativo, non ci scandalizza assolutamente. Siamo schierati non tanto a difesa del nostro Ministro quanto piuttosto del principio della sovranità del Parlamento.
Se ci fosse un approccio elettivo rispetto ai magistrati o comunque una fiducia popolare di tipo diverso e un differente sistema di controlli, non arriveremmo a sentenze, come quella dei giorni scorsi, che applicano la stessa pena a chi raccoglie le firme per un campo nomadi e a nomadi che rapiscono bambini e vengono rimessi in libertà. Vorremmo arrivare a un sistema giuridico equilibrato che abbia la fiducia dei cittadini. Stracciarsi le vesti sui controlli del Ministro non ci vede né favorevoli né contrari. Noi siamo favorevoli a un principio che non ci sembra leso da questo disegno di legge, che perciò avrà il nostro voto positivo. Affidare la nomina a un Ministro eletto non ci sembra uno scandalo.
La Grande Alleanza Democratica, da quello che sentiamo, ha già vinto le elezioni: a breve sarà nominato un nuovo membro di Eurojust che applicherà i grandi princìpi previsti dalla GAD. Abbiamo però qualche dubbio sul fatto che tali principi saranno condivisi, vedendo le differenze esistenti all'interno di quella alleanza.
Il disegno di legge seguirà il suo iter di applicazione e non penso che la volontà del Governo sia di mettere il cappello su Eurojust. Si tratta di un principio applicato in un campo non strettamente giuridico ma di tipo amministrativo: non vi è alcuno scandalo e chi si scandalizza aveva altre intenzioni. (Applausi dal Gruppo LP).
CALLEGARO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALLEGARO (UDC). Signor Presidente, non c'è provvedimento legislativo che riguardi in qualche modo la giustizia sul quale il centro-sinistra non sventoli la bandiera dell'indipendenza della magistratura e dell'autorità del Consiglio superiore della magistratura.
Credo che mai da questa parte dell’emiciclo, cioè dalla maggioranza, sia stato fatto alcun tentativo di indebolire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, anzi, il contrario. Neppure c’è stato mai un tentativo di indebolire o in qualche modo di sostituire le funzioni del Consiglio superiore della magistratura.
Ma, tant’è, questo è ormai l’atteggiamento dell’opposizione di centro-sinistra. Su questo disegno di legge si rinnova il teatrino, si rinnova la commedia. Si dice che per quanto riguarda la nomina del membro italiano all’Eurojust noi vogliamo superare le competenze del Consiglio superiore della magistratura e attribuire al Ministro compiti che non gli competono, ma che competerebbero invece al CSM. In realtà, così non è. Fra l’altro, questa nomina viene fatta acquisite le valutazioni del CSM in ordine ad una rosa di candidati presentata. Qui tutto è legato alla natura di tale organismo e alle funzioni che ad esso sono attribuite.
La stessa risoluzione del Consiglio europeo di Tampere del 1999 dichiara che l’Eurojust ha il compito di agevolare il buon coordinamento fra le autorità nazionali responsabili dell’azione penale e di prestare assistenza alle indagini riguardanti la criminalità organizzata. Si tratta, in sostanza, di un sostegno informativo alle varie autorità giudiziarie degli Stati membri; si tratta di migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri. Non c’è quindi alcuna funzione di natura giurisdizionale in tale attività, ma semplicemente una funzione di natura amministrativa.
Pertanto, questo stracciarsi le vesti da parte dell’opposizione non ha alcun fondamento nelle carte europee, tanto meno nel testo del nostro disegno di legge sia per quanto riguarda la nomina del membro italiano sia per quanto riguarda le funzioni esercitate, che sono appunto tutte di natura amministrativa.
Per queste motivazioni, l’UDC voterà convintamente a favore del disegno di legge in esame. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).
ZICCONE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZICCONE (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole di Forza Italia a questo provvedimento legislativo che certamente ha uno scopo dichiarato e condiviso da tutto il Senato, quello cioè di rafforzare gli strumenti per la lotta alla criminalità organizzata, soprattutto di carattere internazionale.
È stata stranamente obiettata, fino a farne un motivo di voto contrario, cosa che francamente non può non sorprendere, una presunta incostituzionalità della norma per ciò che riguarda le modalità di nomina del rappresentante italiano a questa importante funzione.
Devo dire che tale presunta incostituzionalità va negata per due ordini di ragioni. Il primo ordine di ragioni attiene alle funzioni della persona nominata rappresentante italiano all’Eurojust, perché non si tratta - come è stato detto - di funzioni strettamente giurisdizionali ma di funzioni che, seppur in qualche modo lambiscono il mondo dell’attività giurisdizionale, non sono certamente di tipo giurisdizionale.
Il secondo ordine di considerazioni attiene ad un’altra questione. Mi riferisco al pervicace, ostinato e convinto tentativo fatto dall’opposizione in questo Parlamento di considerare quello della giustizia una sorta di Ministro che ha soltanto la funzione di occuparsi di sedie, macchine da scrivere, o meglio computer, portieri, pulizie e cose del genere.
Il Ministro della giustizia non ha il compito di partecipare alla funzione di attività giurisdizionale, ma certamente ha delle responsabilità nel campo della giustizia. Da ciò nascono una serie di collaborazioni che, nel momento della nomina, si traducono anche in posizioni del Ministro che vanno dal concerto o, come in questo caso, ad una più forte e stretta forma di collaborazione che si riferisce alla nomina del rappresentante nazionale in Eurojust. Siccome siamo in un ordinamento che è in Europa, che si ispira all'ordinamento europeo ed è indiscutibile che le funzioni siano di collaborazione internazionale, credo che riconoscere tali funzioni al Ministro sia un dovere secondo la nostra Costituzione e non certamente un atto contrario ai suoi fini e alle sue norme.
Per queste ragioni, Forza Italia voterà a favore del provvedimento. (Applausi dal Gruppo FI e UDC).
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2894
PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.
È approvato.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (2894)
ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 3.
Approvato
(Assistenti del membro nazionale)
1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust può essere coadiuvato da un assistente. In caso di necessità e previo accordo del collegio di cui all’articolo 10 della decisione, il membro nazionale può essere coadiuvato da ulteriori assistenti, in numero complessivo non superiore a tre. Uno di tali assistenti, purché giudice o magistrato del pubblico ministero, può sostituire il membro nazionale nell’esercizio delle sue funzioni.
2. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con qualifica almeno di magistrato di tribunale. Essi possono altresì essere nominati tra i dirigenti dell’Amministrazione della giustizia.
3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, l’assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia, secondo la procedura di cui all’articolo 2, comma 2. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, l’assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia. Il dirigente dell’Amministrazione della giustizia è collocato fuori del ruolo organico.
3.7
CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI
Respinto
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«1. L’assistente del membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura».
3.8
MARITATI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI
Respinto
Al comma 3, sopprimere dalle parole: «Il magistrato» sino alla fine del comma.
3.101
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI
Respinto
Al comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3
3.0.1
MARITATI, CALVI, BRUTTI MASSIMO, AYALA
Improcedibile
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Coadiutori del membro nazionale)
1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust può essere altresì assistito da un coadiutore, che non può sostituirlo nell’esercizio delle sue funzioni. Il coadiutore è nominato con decreto del Ministro della giustizia, su proposta de membro nazionale distaccato presso l’Eurojust, tra i dirigenti dell’Amministrazione della giustizia. Il dirigente dell’Amministrazione della giustizia nominato coadiutore è collocato fuori del ruolo organico».
ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 4 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 4.
Approvato
(Durata dell’incarico e trattamento economico)
1. I mandati del membro nazionale distaccato presso l’Eurojust e dei suoi assistenti hanno una durata di quattro anni e sono prorogabili per non più di due anni.
2. I magistrati ordinari e i dirigenti appartenenti all’Amministrazione della giustizia ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale o di assistente mantengono il proprio trattamento economico complessivo; agli stessi è altresì corrisposta un’indennità, comprensiva di ogni altro trattamento all’estero, corrispondente a quella percepita, rispettivamente, dal primo consigliere e dal primo segretario di delegazione.
4.1
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il mandato del membro nazionale distaccato presso l’Eurojust e dei suoi assistenti ha una durata di sei anni e non è prorogabile».
4.100
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il mandato del membro nazionale distaccato presso Eurojust ha una durata di cinque anni e non è prorogabile».
4.2
MARITATI, CALVI, BRUTTI MASSIMO, AYALA
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «per non più di due anni» con le seguenti: «per non più di un quadriennio».
4.3
BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust ed i suoi assistenti sono inamovibili. Ad essi si applicano le disposizioni dell’articolo 107 della Costituzione».
4.101
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI
Id. em. 4.3
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il membro nazionale distaccato presso Eurojust ed i suoi assistenti sono inamovibili. Ad essi si applicano le disposizioni dell’articolo 107 della Costituzione».
4.4
CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI
Respinto
Al comma 2, sopprimere le parole: «e i dirigenti appartenenti all’Amministrazione della giustizia».
4.102
Improcedibile
Al comma 2, sostituire le parole da: «corrispondente» fino alla fine del comma con le seguenti: «corrispondente a quella percepita da un primo consigliere di delegazione, per il membro nazionale e per l’assistente di cui al terzo periodo del comma 1 dell’articolo 3, e a quella percepita da un primo segretario di delegazione per ciascuno degli altri assistenti».
Conseguentemente all’articolo 11, al comma 1 sostituire il numero: «362.218» con il seguente: «392.218»
4.103
Improcedibile
Al comma 2, sostituire le parole da: «corrispondente» fino alla fine del comma con le seguenti: «corrispondente a quella percepita da un primo consigliere di delegazione, per il membro nazionale, a quella percepita da un consigliere di delegazione, per l’assistente di cui al terzo periodo del comma 1 dell’articolo 3, e a quella percepita da un primo segretario di delegazione per ciascuno degli altri assistenti».
Conseguentemente all’articolo 11, al comma 1 sostituire il numero: «362.218» con il seguente: «382.218»
4.5
FASSONE, CALVI, ZANCAN, MARITATI
Respinto
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i magistrati l’espletamento degli incarichi anzidetti è equiparato a tutti gli effetti all’esercizio di funzioni giudiziarie».
4.104
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI
Id. em. 4.5
Al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per i Magistrati l’espletamento degli incarichi anzidetti è equiparato a tutti gli effetti all’esercizio di funzioni giudiziarie».
ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 5.
Approvato
(Poteri del membro nazionale dell’Eurojust)
1. Nell’ambito delle indagini e delle azioni penali relative alle forme di criminalità e ai reati di competenza dell’Eurojust di cui all’articolo 4 della decisione e ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini e azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell’Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di cui all’articolo 3 della decisione, il membro nazionale esercita i poteri di cui all’articolo 6 della decisione.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il membro nazionale può, in particolare:
a) chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se:
1) avviare un’indagine o esercitare un’azione penale in ordine a fatti determinati;
2) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un’indagine o azione penale in ordine a fatti determinati;
3) porre in essere un coordinamento con le autorità competenti di altri Stati membri interessati;
4) istituire una squadra investigativa comune con le autorità competenti di altri Stati membri interessati, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;
b) assicurare l’informazione reciproca tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini e alle azioni penali di cui l’Eurojust ha conoscenza;
c) assistere, su loro richiesta, le autorità nazionali competenti e quelle degli altri Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali, anche mediante l’organizzazione di riunioni tra le suddette autorità;
d) prestare assistenza per migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri;
e) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali;
f) ricevere dalle autorità giudiziarie, attraverso i corrispondenti nazionali o direttamente nei casi di urgenza, e trasmettere alle autorità competenti degli altri Stati membri, richieste di assistenza giudiziaria, quando queste riguardano indagini o azioni penali relative alle forme di criminalità e ai reati di competenza dell’Eurojust di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione e richiedono, per essere eseguite in modo coordinato, l’assistenza dell’Eurojust;
g) prestare sostegno, con l’accordo del collegio di cui all’articolo 10 della decisione e su richiesta dell’autorità giudiziaria competente, anche nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, della decisione o se tale sostegno riveste un interesse essenziale, o nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e la Comunità;
h) partecipare, con funzioni di assistenza, alle attività di una squadra investigativa comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione.
ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 6 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 6.
Approvato
(Poteri del collegio dell’Eurojust)
1. Nell’ambito delle indagini e delle azioni penali relative alle forme di criminalità e ai reati di competenza dell’Eurojust di cui all’articolo 4 della decisione e ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini e azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell’Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di cui all’articolo 3 della decisione, il collegio dell’Eurojust di cui all’articolo 10 della decisione esercita i poteri di cui all’articolo 7 della decisione.
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6
6.0.100 (TESTO 2)
IL RELATORE
Ritirato
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Nell’ipotesi di cui al numero 2, della lettera a) del comma 2 dell’articolo 5, nonché nell’ipotesi di cui all’articolo 7 lettera a) punto ii), della decisione, richiamato dall’articolo 6, qualora l’autorità giudiziaria italiana accetti che l’autorità competente di un altro Stato membro sia più indicata per lo svolgimento delle indagini o per l’esercizio dell’azione penale in ordine a fatti determinati per i quali è in corso un procedimento penale, il giudice, anche a richiesta di parte, sentito il pubblico ministero, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento penale medesimo. È tuttavia fatto salvo il previo compimento di atti urgenti e di cui non sia possibile la ripetizione.
2. Ogni sei mesi dalla pronuncia dell’ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l’esigenza, il giudice verifica lo stato del procedimento penale in corso all’estero.
3. La sospensione è comunque revocata con ordinanza quando risulta che nei confronti dell’imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
4. Il giudice provvede in ogni caso ai sensi del comma 3 se nello Stato membro di cui al comma 1:
a) il procedimento penale è stato definitivamente chiuso da un’autorità giudiziaria per motivi di diritto sostanziale;
b) la persona interessata ha subito una sanzione penale inflittagli o ha beneficiato di un condono ovvero la sanzione penale è prescritta;
c) l’esecuzione della sanzione penale è parzialmente o totalmente sospesa ovvero la pronuncia della sanzione penale è rimandata».
ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 7 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 7.
Approvato
(Richiesta di informazioni, accesso alle banche dati e ai sistemi informativi nazionali, obbligo di informativa)
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 della decisione, il membro nazionale può:
a) richiedere e scambiare con l’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi;
b) accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale, nel casellario dei carichi pendenti, nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ai sensi degli articoli 21 e 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.313, nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari e in ogni altro pubblico registro;
c) richiedere all’autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen di comunicargli dati inseriti nel Sistema.
2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), ovvero di accedere alle informazioni di cui al medesimo comma 1, lettera b), è inviata all’autorità giudiziaria competente. Nella fase delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero il quale, se ravvisa motivi ostativi all’accoglimento della richiesta, trasmette la stessa, unitamente al proprio parere, al giudice per le indagini preliminari che provvede con decreto motivato. Nelle fasi successive provvedono, con decreto motivato, rispettivamente il giudice dell’udienza preliminare ovvero il giudice individuato ai sensi dell’articolo 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, acquisito il parere del pubblico ministero. Il decreto che accoglie o rigetta la richiesta è impugnabile dal pubblico ministero e dal membro nazionale dell’Eurojust nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento dinanzi alla Corte di cassazione. L’impugnazione sospende l’esecuzione del provvedimento di accoglimento della richiesta.
3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 della decisione, il procuratore della Repubblica, quando procede ad indagini per talune delle forme di criminalità o dei reati di competenza dell’Eurojust di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione, che coinvolgono almeno due Stati membri dell’Unione europea, o un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, della decisione, o la Comunità, ne dà notizia al membro nazionale dell’Eurojust.
7.1
MARITATI, BRUTTI MASSIMO, AYALA, CALVI
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
7.2
BRUTTI MASSIMO, MARITATI, AYALA
Respinto
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «, anche in deroga» sino a: «procedura penale,».
ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 8 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 8.
Approvato
(Nomina di un giudice ai fini dell’inserimento nell’elenco dei giudici che possono fare parte dell’autorità di controllo comune)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato secondo la procedura di cui all’articolo 2, comma 2, è nominato un giudice, scelto tra i magistrati ordinari e non membro dell’Eurojust, affinché figuri nell’elenco dei giudici che possono fare parte dell’autorità di controllo comune istituita ai sensi dell’articolo 23 della decisione.
2. La nomina non comporta la collocazione fuori del ruolo organico della magistratura.
3. La durata dell’incarico è di due anni, prorogabili per non più di una volta.
8.1
CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura, è nominato un giudice, scelto tra i magistrati ordinari e non membro dell’Eurojust, affinché figuri nell’elenco dei giudici che possono fare parte dell’autorità di controllo comune istituita ai sensi dell’articolo 23 della decisione».
8.2 (testo corretto)
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro della giustizia adottato secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2,» con le seguenti: «Con provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura».
8.100 (testo corretto)
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI
Id. em. 8.2
Al comma 1 sostituire le parole: «Con decreto del Ministro della Giustizia adottato secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2,» con le seguenti: «Con provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura».
8.3
MARITATI, CALVI, BRUTTI MASSIMO, AYALA
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «adottato secondo la procedura di cui all’articolo 2, comma 2» con le seguenti: «su designazione del consiglio superiore della Magistratura».
ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 9 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 9.
Approvato
(Designazione dei corrispondenti nazionali)
1. Sono designati quali corrispondenti nazionali dell’Eurojust, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della decisione, l’Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, la Direzione nazionale antimafia e le procure generali della Repubblica presso le corti di appello, ciascuno rispetto alle proprie attribuzioni.
9.100
Ritirato
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 9. – (Corrispondenti nazionali e coordinatore nazionale dell’Eurojust). – 1. Sono designati quali corrispondenti nazionali dell’Eurojust, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della decisione, la Direzione nazionale antimafia e le procure generali della Repubblica presso le Corti d’appello, ciascuno rispetto alle proprie attribuzioni.
2. Al fine di assicurare la migliore efficacia dell’attività dei corrispondenti nazionali e la unitarietà dei rapporti con l’Eurojust, il Ministro della giustizia può conferire ad un magistrato con almeno venti anni di anzianità di servizio ed individuato con i criteri di cui all’articolo 2 della presente legge, che svolge da almeno dieci anni funzioni requirenti, l’incarico di coordinatore nazionale dell’Eurojust con il compito di curare la raccolta degli atti e dei dati che pervengono ai corrispondenti nazionali, anche al fine di uniformarli, promuovendone, se necessario, l’approfondimento e collegandosi, all’esito con il membro nazionale dell’Eurojust.
3. Il mandato del coordinatore nazionale ha una durata di quattro anni ed è prorogabile per non più di due anni.
4. Il coordinatore nazionale dovrà essere collocato fuori del ruolo organico della magistratura ed essere assegnato al Ministero della giustizia.
9.2
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole da: «l’Ufficio II della Direzione» sino a: «Ministero della giustizia».
9.3
CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI
Id. em. 9.2
Al comma 1, sopprimere le parole da: «l’Ufficio II della direzione» fino a: «Ministero della giustizia».
ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 10 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 10.
Approvato
(Membro nazionale quale autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n.1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n.1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999)
1. In conformità con l’articolo 26, paragrafo 4, della decisione, il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è considerato autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n.1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n.1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativi alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).
ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 11 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 11.
Approvato con un emendamento
(Norma di copertura)
1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall’anno 2004, la spesa di 362.218 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11.100
IL RELATORE
Approvato
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, la spesa di 362.218 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia».
ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 12 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 12.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] L’inserimento di questa forma di cooperazione nel Terzo pilastro comporta che le decisioni in questa materia vengano assunte prevalentemente con il metodo intergovernativo, e dunque lasciando ampi poteri decisionali agli Stati membri.
[2] Cfr. punto 46 delle conclusioni della presidenza.
[3] Peraltro, gli stipendi e gli emolumenti dei membri nazionali e dei loro assistenti sono a carico dello Stato membro di origine.
[4] Il membro nazionale può essere assistito anche da più persone, una delle quali può sostituirlo.
[5] Il collegio, composto dai membri designati dagli Stati, elegge un presidente e, se lo ritiene necessario due vicepresidenti. Le cariche hanno durata triennale (articolo 28).
[6] Fra i tipi di dati utilizzabili figurano l'identità della persona (cognome, nome, data e luogo di nascita, nazionalità, residenza, professione…) e la natura dei fatti contestati (qualifica penale, data e luogo in cui sono stati commessi, tipo di indagine…).
[7] Si tratta, in effetti, della rideterminazione temporale ai fini della copertura finanziaria del provvedimento.
[8] V. Commissione giustizia, seduta del 21 luglio 2004.
[9] Cfr. Assemblea, seduta del 9 febbraio 2005.