XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Mandato d'arresto europeo - Lavori preparatori della L. 22 aprile 2005, n. 69 (iter alla Camera e al Senato in seconda lettura; iter alla Camera in terza lettura) - Parte III
Serie: Progetti di legge    Numero: 475    Progressivo: 2
Data: 06/06/05
Descrittori:
MANDATO DI CATTURA     
Organi della Camera: II-Giustizia
Riferimenti:
AC n.4246-B/14   AS n.2858-B/14
AC n.4246-D/14   L n.69 del 22/04/05

Servizio studi

 

progetti di legge

Mandato d'arresto europeo

Legge 22 aprile 2005, n. 69

Lavori preparatori

Iter alla Camera e al Senato (seconda lettura);
iter alla Camera(terza lettura)

n. 475/2

parte terza

xiv legislatura

6 giugno 2005

 


Camera dei deputati


 

 

 

La documentazione si articola nei seguenti dossier:

 

n. 475

Schede di lettura sugli AA.C. 4246, 4431 e 4436

n. 475/1

Normativa di riferimento

n. 475/2

Lavori preparatori della Legge 22 aprile 2005, n. 69:

- parte I: iter alla Camera (prima lettura);

- parte II: iter al Senato (prima lettura);

- parte III: iter alla Camera (seconda lettura); iter al Senato (seconda lettura); iter alla Camera(terza lettura)

n. 475/3

Schede di lettura sull’A.C. 4246-B

n. 475/4

Schede di lettura sull’A.C. 4246-D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Giustizia

SIWEB

 

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File: gi0367b3.doc

 


INDICE

parte iII

Iter alla Camera (2^ lettura)

Progetto di legge

§      A.C. 4246-B, Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri5

Esame in sede referente

-       II Commissione (Giustizia)

Seduta del 2 febbraio 2005  55

Seduta dell’8 febbraio 2005  59

Seduta del 9 febbraio 2005  61

Seduta del 10 febbraio 2005  63

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla II Commissione (Giustizia)

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 10 febbraio 2005  67

§      Pareri resi all’Assemblea

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 15 febbraio 2005  69

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 15 febbraio 2005  71

-       XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Seduta del 10 febbraio 2005  73

Esame in Assemblea

Seduta del 14 febbraio 2005  81

Seduta del 17 febbraio 2005  101

Seduta del 22 febbraio 2005  131

Iter al Senato (2^ lettura)

Disegno di legge

§      A.S. 2858-B, Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri195

Esame in sede referente

-       2^ Commissione (Giustizia)

Seduta del 10 marzo 2005  239

Seduta del 16 marzo 2005  241

Esame in sede deliberante

-       2^ Commissione (Giustizia)

Seduta del 17 marzo 2005  249

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 2^ Commissione (Giustizia)

-       1^ Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 15 marzo 2005  277

Iter alla Camera (3^ lettura)

Progetto di legge

§      A.C. 4246-D, Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri283

Esame in sede referente

-       II  Commissione (Giustizia)

Seduta del 22 marzo 2005  331

Seduta del 6 aprile 2005  333

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla II Commissione (Giustizia)

-       I  Commissione (Affari costituzionali])

Seduta del 6 aprile 2005  337

-       XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Seduta del 6 aprile 2005  339

§      Pareri resi all’Assemblea

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 12 aprile 2005  343

-       V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)

Seduta del 12 aprile 2005  345

Esame in Assemblea

Seduta dell’11 aprile 2005  349

Seduta del 12 aprile 2005  353

 


Iter alla Camera (2^ lettura)

 


Progetto di legge

 


N. 4246-B

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 12 maggio 2004 (v. stampato Senato n. 2958)

 

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 gennaio 2005

 

d'iniziativa dei deputati

KESSLER , FINOCCHIARO , BONITO ,

CARBONI , RANIERI

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica

il 28 gennaio 2005


( ) In data 19 aprile 2004 il deputato ha ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge.

 

 

 


 

 

TESTO

approvato dalla Camera dei deputati

 

TESTO

modificato dal Senato della Repubblica

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Art. 1.

(Disposizioni di principio e definizioni).

Art. 1.

(Disposizioni di principio e definizioni).

1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata «decisione quadro», relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i princìpi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali.

1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata «decisione quadro», relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i princìpi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo.

2. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato «Stato membro di emissione», in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato «Stato membro di esecuzione», di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

2. Identico.

3. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia adeguatamente motivato, anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

3. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea, e successive modificazioni.

4. Identico.

Art. 2.

(Garanzie costituzionali).

Art. 2.

(Garanzie costituzionali).

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del preambolo della decisione quadro, l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo nel rispetto dei seguenti diritti e princìpi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione:

Identico.

 a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa;

 

 b) i princìpi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere richieste idonee garanzie allo Stato membro di emissione.

 

3. L'Italia rifiuterà la consegna dell'imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei princìpi di cui al comma 1, lettera a), constatata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione quadro.

 

Art. 3.

(Applicazione della riserva parlamentare).

Art. 3.

(Applicazione della riserva parlamentare).

1. Le modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare.

Identico.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato dei negoziati e l'impatto delle disposizioni sull'ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo.

 

3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica è vincolante e non consente l'adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte.

 


 

Art. 4.

(Autorità centrale).

Art. 4.

(Autorità centrale).

1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro l'Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.

 1. Identico.

2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

2. Identico.

3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette all'autorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorità giudiziaria italiana, lo trasmette allo Stato membro di esecuzione.

3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio all'autorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorità giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione.

4. In condizione di reciprocità è consentita la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tale caso, l'autorità giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministro della giustizia.

4. Identico.

TITOLO II

NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

TITOLO II

NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

Capo I

PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA

Capo I

PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA


 

Art. 5.

(Garanzia giurisdizionale).

Art. 5.

(Garanzia giurisdizionale).

 

1. La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.

 Identico.

 

 

2. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.

 

 

3. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello di Roma.

 

 

4. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.

 

 

5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.

 

 

Art. 6.

(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna).

Art. 6.

(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna).

 

1. Il mandato d'arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:

 1. Identico.

 

a) identità e cittadinanza del ricercato;

 

 

b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

 

 

c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge;

 

 

d) natura e qualificazione giuridica del reato;

 

 

e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;

 

 

f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;

 

 

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

 

 

2. Se il mandato d'arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 16.

 2. Se il mandato d'arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 16. Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19.

 

3. La consegna è consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.

3. Identico.

 

4. Al mandato d'arresto devono essere allegati:

4. Identico:

 

a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;

a) identica;

 

b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena;

b) identica;

 

c) ogni documento necessario al fine degli accertamenti che l'autorità giudiziaria italiana dovrà compiere per verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19;

soppressa;

 

d) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna.

c) identica.

 

5. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l'acquisizione del provvedimento dell'autorità giudiziaria in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, nonché la documentazione di cui al comma 4, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averli ricevuti, il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana.

5. Identico.

 

6. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 5, la corte di appello respinge la richiesta.

6. Identico.

 

7. Il mandato d'arresto europeo dovrà pervenire tradotto in lingua italiana.

7. Identico.

 

Art. 7.

(Casi di doppia punibilità).

Art. 7.

(Casi di doppia punibilità).

 

1. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale.

 Identico.

 

2. Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.

 

 

3. Il fatto dovrà essere punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi. Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti.

 

 

4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.

 

 

Art. 8.

(Consegna obbligatoria).

Art. 8.

(Consegna obbligatoria).

 

1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni:

 Identico.

 

a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti;

 

 

b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;

 

 

c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;

 

 

d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore;

 

 

e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;

 

 

f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;

 

 

g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;

 

 

h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;

 

 

i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;

 

 

l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore;

 

 

m) commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;

 

 

n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;

 

 

o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;

 

 

p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravità di quelle previste dall'articolo 583 del codice penale;

 

 

q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;

 

 

r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;

 

 

s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanità;

 

 

t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell' attività di un gruppo organizzato;

 

 

u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte;

 

 

v) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;

 

 

z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza;

 

 

aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;

 

 

bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;

 

 

cc) falsificare mezzi di pagamento;

 

 

dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;

 

 

ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

 

 

ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;

 

 

gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;

 

 

hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumità pubblica;

 

 

ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

 

 

ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;

 

 

mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.

 

 

2. L'autorità giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1.

 

 

3. Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo.

 

 

Art. 9.

(Ricezione del mandato d'arresto.

Misure cautelari).

Art. 9.

(Ricezione del mandato d'arresto.

Misure cautelari).

 

1. Salvo i casi previsti dall'articolo 11, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi dell'articolo 5. Il presidente della corte di appello dà immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo, procedendo direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto e la relativa documentazione di cui all'articolo 6 sono stati trasmessi direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione.

 1. Identico.

 

2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

2. Identico.

 

3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.

3. Identico.

 

4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullità, all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.

4. Identico.

 

5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1, lettere a) e c), e 280.

5. Identico.

 

6. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.

6. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna.

 

 

7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale.

 

Art. 10.

(Inizio del procedimento).

Art. 10.

(Inizio del procedimento).

 

 1. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure di cui all'articolo 9, e alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell'articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta.

 Identico.

 

 

 

2. Della data fissata per il compimento delle attività di cui al comma 1 è dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima.

 

 

3. Della ordinanza di cui all'articolo 9 è data comunicazione, a richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente autorità consolare.

 

 

4. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del mandato d'arresto europeo e della documentazione di cui all'articolo 6. Il decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell'udienza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.

 

 

Art. 11.

(Arresto ad iniziativa

della polizia giudiziaria).

Art. 11.

(Arresto ad iniziativa

della polizia giudiziaria).

 

1. Nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il fermo è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia.

 1. Nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il provvedimento è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia.

 

2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d'arresto e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6.

2. Identico.

 

Art. 12.

(Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).

Art. 12.

(Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).

 

1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.

 Identico.

 

2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.

 

 

3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato.

 

 

4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.

 

 

Art. 13.

(Convalida).

Art. 13.

(Convalida).

 

1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare per gli adempimenti di cui all'articolo 10 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.

 Identico.

 

 

 

2. Se risulta evidente che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10.

 

 

3. Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d'arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall'autorità competente. La segnalazione equivale al mandato d'arresto purché contenga le indicazioni di cui all'articolo 6.

 

 

Art. 14.

(Consenso alla consegna).

Art. 14.

(Consenso alla consegna).

 

1. Quando procede a sentire la persona della quale è stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e delle modalità con cui è stato prestato si dà atto in apposito verbale.

 Identico.

 

2. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte di appello, anche a mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso dell'udienza davanti alla corte e fino alla conclusione della discussione.

 

 

 

3. Il consenso è irrevocabile. La persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e della rinuncia.

 

 

4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni, alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo avere sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna.

 

 

5. L'ordinanza emessa dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 4 è depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito è dato avviso al difensore e alla persona richiesta in consegna nonché al procuratore generale. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

 

 

Art. 15.

(Provvedimenti provvisori

in attesa della decisione).

Art. 15.

(Provvedimenti provvisori

in attesa della decisione).

 

1. Se il mandato d'arresto europeo è stato emesso nel corso di un procedimento penale, il presidente della corte di appello, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente e al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie, autorizza l'interrogatorio della persona richiesta in consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione.

 Identico.

 

2. Quando concede l'autorizzazione all'interrogatorio della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di assunzione dell'atto. L'interrogatorio è effettuato da un magistrato della corte di appello designato dal presidente, con l'assistenza della persona eventualmente designata dall'autorità richiedente in conformità alla legge dello Stato membro di emissione e dell'interprete eventualmente necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per l'interrogatorio dagli articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4, del codice di procedura penale. Dell'interrogatorio è redatto verbale.

 

 

 

3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie intese in ordine alle condizioni e alla durata del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della necessità che la persona sia fatta rientrare in modo da potere partecipare alle udienze relative alla procedura di esecuzione del mandato d'arresto.

 

 

Art. 16.

(Informazioni e accertamenti integrativi).

Art. 16.

(Informazioni e accertamenti integrativi).

 

1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta, si applica il comma 6 dell'articolo 6.

 1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, non superiore a trenta giorni. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta, si applica il comma 6 dell'articolo 6.

 

2. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, può disporre altresì ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione.

2. Identico.

 

Art. 17.

(Decisione sulla richiesta di esecuzione).

Art. 17.

(Decisione sulla richiesta di esecuzione).

 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.

1. Identico.

 

 

 

2. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9 e 13. Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l'impossibilità di rispettare tali termini il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l'Eurojust. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.

2. Identico.

 

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.

3. Identico.

 

4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.

4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono sufficienti indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.

 

5. Quando la decisione è contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.

5. Identico.

 

6. Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.

6. Identico.

 

7. La sentenza è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione ed altresì, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

7. Identico.

 

Art. 18.

(Rifiuto della consegna).

Art. 18.

(Rifiuto della consegna).

 

1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

 1. Identico:

 

a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

 a) identica;

 

b) se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne;

 b) identica;

 

c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;

 c) identica;

 

d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;

 d) identica;

 

e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;

 e) identica;

 

f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;

 f) identica;

 

g) se vi è ragione di ritenere che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

 g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

 

 

h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;

h) identica;

 

i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena non inferiore nel massimo a 9 anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;

i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a 9 anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;

 

l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

l) identica;

 

m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

m) identica;

 

n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

n) identica;

 

o) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

 o) identica;

 

p) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

 p) identica;

 

q) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;

 q) identica;

 

r) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno;

 r) identica;

 

s) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;

 s) identica;

 

t) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;

 t) identica;

 

u) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;

u) identica;

 

v) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

 v) identica.

 

Art. 19.

(Garanzie richieste

allo Stato membro di emissione).

Art. 19.

(Garanzie richieste

allo Stato membro di emissione).

 

1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana, nei casi sottoelencati, è subordinata alle seguenti condizioni:

 Identico.

 

a) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in absentia, e se l'interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna è subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio;

 

 

b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite;

 

 

c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

 

 

Art. 20.

(Concorso di richieste di consegna).

Art. 20.

(Concorso di richieste di consegna).

 

1. Quando due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati d'arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e, in particolare, della gravità dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle date di emissione dei mandati d'arresto e considerando, in questo contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà personale.

 Identico.

 

2. Ai fini della decisione di cui al comma 1 la corte di appello può disporre ogni necessario accertamento nonché richiedere una consulenza all'Eurojust.

 

 

3. Quando, nei confronti della stessa persona, sono stati emessi un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo, la corte di appello competente per il mandato d'arresto, sentito il Ministro della giustizia, decide se va data precedenza al mandato d'arresto ovvero alla richiesta di estradizione tenendo conto della gravità dei fatti, dell'ordine di presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione.

 

 

Art. 21.

(Termini per la decisione).

Art. 21.

(Termini per la decisione).

 

1. Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 14 e 17 la persona ricercata è posta immediatamente in libertà.

Identico.

 


 

Art. 22.

(Ricorso per cassazione).

Art. 22.

(Ricorso per cassazione).

 

1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6.

 Identico.

 

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.

 

 

3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza.

 

 

4. La decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.

 

 

5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.

 

 

6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.

 

 

Art. 23.

(Consegna della persona.

Sospensione della consegna).

Art. 23.

(Consegna della persona.

Sospensione della consegna).

 

1. La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d'arresto europeo ovvero dall'ordinanza di cui all'articolo 14, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia.

 Identico.

 

2. Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto nel comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospesa l'esecuzione del provvedimento, ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa l'autorità dello Stato membro di emissione.

 

 

3. Quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, può con decreto motivato sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia.

 

 

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, venuta meno la ragione della sospensione, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia che concorda con l'autorità dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna. In tale caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla nuova data concordata.

 

 

5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia cautelare perde efficacia e il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dispone la liberazione dell'arrestato, sempre che l'ineseguibilità della consegna non sia imputabile a quest'ultimo. In tale caso, i termini sono sospesi sino alla cessazione dell'impedimento.

 

 

6. All'atto della consegna, la corte di appello trasmette all'autorità giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato d'arresto europeo dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata massima della custodia cautelare.

 

 

 

Art. 24.

(Rinvio della consegna

o consegna temporanea).

Art. 24.

(Rinvio della consegna

o consegna temporanea).

 

1. Con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto.

 Identico.

 

2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente, la corte di appello, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione della sentenza di condanna, può disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate.

 

 

Art. 25.

(Divieto di consegna

o di estradizione successiva).

Art. 25.

(Divieto di consegna

o di estradizione successiva).

 

1. La consegna della persona è subordinata alla condizione che la stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto né estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso all'estradizione successiva accordato a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dell'articolo 711 del codice di procedura penale.

 Identico.

 

2. Ove richiesta dall'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l'assenso è richiesto dà luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui all'articolo 6, la corte di appello decide, sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.

 

 

 

3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro Stato membro non è applicabile:

 

 

a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata entro quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi ha fatto ritorno;

 

 

b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;

 

 

c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.

 

 

Art. 26.

(Principio di specialità).

Art. 26.

(Principio di specialità).

 

1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.

 Identico.

 

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:

 

 

a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

 

 

b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;

 

 

c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

 

 

d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;

 

 

e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 14;

 

 

f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 14.

 

 

3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui all'articolo 18.

 

 

Art. 27.

(Transito).

Art. 27.

(Transito).

 

1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.

 Identico.

 

 

 

2. Il Ministro della giustizia può rifiutare la richiesta quando:

 

 

a) non ha ricevuto informazioni circa l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, l'esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;

 

 

b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

 

 

3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

 

 

Capo II

PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA

Capo II

PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA

 

Art. 28.

(Competenza).

Art. 28.

(Competenza).

 

1. Il mandato d'arresto europeo è emesso:

 Identico.

 

a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;

 

 

b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;

 

 

 

c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.

 

 

2. Il mandato d'arresto europeo è trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione e alla sua trasmissione all'autorità competente. Della emissione del mandato è data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

 

 


 

Art. 29.

(Emissione del mandato d'arresto europeo).

Art. 29.

(Emissione del mandato d'arresto europeo).

 

1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 28 emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

 Identico.

 

2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 30.

 

 

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefìci di una immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità.

 

 


 

Art. 30.

(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna).

Art. 30.

(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna).

 

1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro:

 Identico.

 

a) identità e cittadinanza del ricercato;

 

 

b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

 

 

c) indicazione dell'esistenza dei provvedimenti indicati dall'articolo 28;

 

 

d) natura e qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;

 

 

e) descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;

 

 

f) pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;

 

 

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

 

 


 

Art. 31.

(Perdita di efficacia del mandato

d'arresto europeo).

Art. 31.

(Perdita di efficacia del mandato

d'arresto europeo).

 

1. Il mandato d'arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è stato revocato o annullato ovvero è divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.

 Identico.

 

Art. 32.

(Principio di specialità).

Art. 32.

(Principio di specialità).

 

1. La consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall'articolo 26.

 Identico.

 

Art. 33.

(Computabilità della custodia

cautelare all'estero).

Art. 33.

(Computabilità della custodia

cautelare all'estero).

 

1. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale.

 Identico.

 


 

Capo III

MISURE REALI

Capo III

MISURE REALI

 

Art. 34.

(Richiesta in caso di sequestro

o di confisca di beni).

Art. 34.

(Richiesta in caso di sequestro

o di confisca di beni).

 

1. Con il mandato d'arresto europeo emesso ai sensi dell'articolo 28 il procuratore generale presso la corte di appello richiede all'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal giudice competente, trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.

 Identico.

 

Art. 35.

(Sequestro e consegna di beni).

Art. 35.

(Sequestro e consegna di beni).

 

1. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo, o d'ufficio, la corte di appello può disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti.

 1. Identico.

 

 

 

2. La richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della corte di appello invita l'autorità giudiziaria richiedente a trasmetterla.

2. Identico.

 

3. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. Identico.

 

4. La consegna delle cose sequestrate all'autorità giudiziaria richiedente ha luogo secondo le modalità e le intese con la stessa intervenute tramite il Ministro della giustizia.

4. Identico.

 

5. Quando la consegna è richiesta ai fini della prova, la corte di appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.

5. Identico.

 

6. Quando la consegna è richiesta ai fini della confisca, la corte di appello dispone il sequestro salvaguardando i diritti previsti dal comma 9 e le esigenze dell'autorità giudiziaria italiana di cui all'articolo 36. In ogni caso, concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9.

6. Identico.

 

7. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

7. Identico.

 

8. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 322, 324 e 325 del codice di procedura penale.

8. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale.

 

9. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.

9. Identico.

 

Art. 36.

(Concorso di sequestri).

Art. 36.

(Concorso di sequestri).

 

1. Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall'autorità giudiziaria dello Stato membro costituiscano già oggetto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria italiana nell'ambito di un procedimento penale in corso e di essi sia prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna può essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla osta dell'autorità giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all'articolo 35, comma 9.

 Identico.

 

2. Alle stesse condizioni di cui al comma 1 è subordinata la consegna quando si tratta di beni già oggetto di sequestro disposto nell'ambito di un procedimento civile a norma degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile.

 

 

Capo IV

SPESE

Capo IV

SPESE

 

Art. 37.

(Spese).

Art. 37.

(Spese).

 

1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorità giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale.

 Identico.

 

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 38.

(Obblighi internazionali).

Art. 38.

(Obblighi internazionali).

 

1. La presente legge non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano qualora la persona ricercata sia stata estradata da uno Stato terzo e sia tutelata dalle norme relative al principio di specialità contenute nell'accordo in base al quale ha avuto luogo l'estradizione. In tale caso il Ministro della giustizia richiede tempestivamente l'assenso allo Stato dal quale la persona ricercata è stata estradata ai fini della consegna allo Stato membro.

 Identico.

 

 

 

2. Nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di cui al capo I del titolo II decorrono dal giorno in cui il principio di specialità cessa di operare.

 

 

Art. 39.

(Norme applicabili).

Art. 39.

(Norme applicabili).

 

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

 Identico.

 

2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

 

 

Art. 40.

(Disposizioni transitorie).

Art. 40.

(Disposizioni transitorie).

 

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore.

 Identico.

 

2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo per quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.

 

 

3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

 


Esame in sede referente

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

 

Mercoledì 2 febbraio 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 8.30.

Mandato d'arresto europeo.

C. 4246-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gaetano PECORELLA, presidente e relatore, osserva che la proposta di legge in esame, iscritta nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 14 febbraio prossimo, è volta ad attuare nell'ordinamento italiano la decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri. Considerato che il provvedimento si trova in seconda lettura presso la Camera, saranno illustrate unicamente le parti del testo modificate dal Senato rispetto al testo approvato dalla Camera.

In primo luogo, occorre sottolineare che il Senato non ha intaccato la struttura del provvedimento approvato dalla Camera, ma si è limitato a modificare alcune sue disposizioni.

Le prime modifiche in esame hanno interessato i commi 1 e 3 dell'articolo 1 del progetto di legge, recante disposizioni di principio e definizioni.

Il comma 1, nel testo approvato dalla Camera, prevedeva che l'attuazione della decisione quadro sul mandato d'arresto  europeo dovesse avvenire nel rispetto dei «principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali».

Tale formulazione, oggetto di dibattito nel corso dell'esame in sede referente presso la II Commissione del Senato, è stata da alcuni ritenuta troppo generica, stante il mancato riferimento agli articoli 13 e seguenti e 111 Costituzione. Si è preferito, pertanto, integrare il testo in esame mediante la previsione di ulteriori limiti entro i quali dare attuazione alla Decisione quadro, determinati dalla compatibilità delle norme di recepimento con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti di libertà e del giusto processo.

Nell'ambito del comma 3 sono stati soppressi i riferimenti ad una adeguata motivazione, anche in relazione all'articolo 27, secondo comma della Costituzione, richiedendosi ora, affinché possa essere data da parte dell'Italia esecuzione al mandato di arresto, che lo stesso sia stato emesso sulla base di un provvedimento cautelare sottoscritto da un giudice e motivato.

La modifica concernente il comma 3 dell'articolo 4 è frutto di un compromesso tra le posizioni di chi voleva eliminare l'intermediazione del Ministro della giustizia tra autorità giudiziarie (la norma prevede, infatti, che spettano al Ministro la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei) e quelle di chi, invece, tale fase intendeva mantenere. Al fine di circoscrivere la discrezionalità del Ministro e di garantire la tempestività del suo operato, è stato precisato che questi trasmetta senza indugio alla autorità giudiziaria italiana il mandato d'arresto europeo ricevuto da uno Stato membro (e viceversa).

L'articolo 6 del progetto di legge approvato dalla Camera individua gli elementi informativi che debbono essere contenuti nel mandato d'arresto europeo, prevedendo, al comma 2, che la mancanza di alcuni di essi possa comportare, da parte della Corte d'appello competente, la richiesta all'autorità giudiziaria straniera di informazioni suppletive.

Tali elementi, elencati al comma 1, consistono nell'indicazione: dell'identità e cittadinanza del ricercato (lett. a); dei dati dell'autorità giudiziaria emittente (lett. b); dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di ogni altra decisione esecutiva adottata da un giudice che abbia la stessa forza e che rientri nell'ambito applicativo degli artt. 7 e 8 (reato previsto come tale anche in Italia ovvero, indipendente dalla doppia incriminazione, illeciti per cui è prevista la consegna obbligatoria) (lett. c); della natura del reato e nella sua qualificazione giuridica (lett. d); occorre, inoltre, procedere alla descrizione: delle circostanze della commissione del reato compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato (lett. e); della pena inflitta (nel caso in cui vi sia già una sentenza), ovvero della pena edittale minima e massima (lett. f); delle altre conseguenze del reato (lett. g).

Mediante una modifica del comma 2 dell'articolo 6, sono state ampliate le ipotesi di richiesta di informazioni integrative, nel caso in cui il provvedimento di arresto non contenga tutti gli elementi prescritti: tali informazioni supplementari possono ora riguardare anche l'entità della pena inflitta (nella ipotesi in cui vi sia già una sentenza definitiva), ovvero di quella edittale.

Le novità introdotte nell'ambito del comma 4 del medesimo articolo 6, riguardano i documenti che devono essere allegati dalla autorità giudiziaria al mandato di arresto europeo. Al fine di semplificare il procedimento e di ridurre le incombenze gravanti sulle autorità giudiziarie straniere, non si richiede più che al provvedimento sia necessariamente allegato ogni documento utile al fine degli accertamenti che il giudice italiano deve compiere per verificare se ricorra una delle ipotesi in cui, in base all'articolo 18, può essere rifiutata la consegna del soggetto interessato, ovvero per valutare che siano state rispettate le garanzie di cui all'articolo 19. Qualora, tuttavia, l'autorità giudiziaria italiana intenda effettuare i suddetti  accertamenti, può richiedere alla autorità giudiziaria straniera le relative informazioni.

Nell'ambito dell'articolo 9 concernente, tra l'altro, la applicabilità delle misure cautelari al ricercato, viene riformulato il comma 6, in cui ora si prevede l'impossibilità di poter disporre le suddette misure in presenza di ragioni che consentano di ritenere sussistenti cause ostative alla consegna.

Il comma 6 dell'articolo 9 del testo approvato dalla Camera dei deputati, individuava, invece, come limite alla applicazione della misura cautelare, la sussistenza di cause di giustificazione, di non punibilità, di estinzione del reato ovvero della pena, riproducendo quanto disposto dal vigente comma 2 dell'articolo 273 del codice di procedura penale, norma già applicabile ai sensi del comma 5 dell'articolo in esame.

Dopo il comma 6 è stata, inoltre, aggiunta una disposizione (il comma 7) che, prevedendo l'applicabilità dell'articolo 719 del codice di procedura penale, introduce la possibilità per il procuratore generale presso la Corte d'appello, per l'interessato e per il suo difensore di impugnare, mediante ricorso in cassazione per violazione di legge, i provvedimenti della medesima Corte d'appello di applicazione di misure cautelari personali.

Analoga disposizione è prevista al comma 8 dell'articolo 35 in relazione agli eventuali provvedimenti cautelari di natura reale: nel testo approvato dalla Camera dei deputati, invece, accanto alla possibilità del ricorso in cassazione (operante mediante il rinvio all'articolo 325 c.p.p.), si prevedeva anche quella del riesame (artt. 322 e 324 c.p.p.).

Mentre di natura solo formale è la modifica che ha interessato l'articolo 11, comma 1, del progetto in esame, in cui il termine «fermo» è stato sostituito con quello, più appropriato, di «provvedimento», all'articolo 16 è stata aggiunta la previsione di un limite massimo al termine, individuato di volta in volta dalla autorità giudiziaria richiedente, entro il quale lo Stato membro cui sono domandate informazioni supplementari, deve far pervenire la relativa documentazione. Tale termine non può, infatti, superare i trenta giorni.

Una ulteriore modifica al testo approvato dalla Camera concerne il comma 4 dell'articolo 17, in cui si stabilisce che in presenza di sufficienti (anziché gravi) indizi di colpevolezza, la Corte d'appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata.

All'articolo 18, in cui si disciplinano dettagliatamente le ipotesi in cui la Corte d'appello è tenuta a rifiutare la consegna del ricercato. È specificato che deve risultare dagli atti processuali, anzichè essere frutto di una valutazione discrezionale della Corte d'appello, che la sentenza irrevocabile oggetto del mandato d'arresto non sia conseguenza di un processo equo. Inoltre, viene specificato che la consegna del ricercato deve essere rifiutata quando quest'ultimo aveva meno di diciotto anni al momento della commissione di un reato punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni.

Sergio COLA (AN) dichiara di non condividere la modifica apportata dal Senato al testo approvato dalla Camera, secondo cui la Corte d'appello può consegnare all'autorità giudiziaria straniera la persona ricercata, oltre che nel caso di sentenza di condanna irrevocabile, anche quando sussistano sufficienti indizi di colpevolezza e non solamente, quando gli indizi siano gravi. Ritiene che la modifica in esame violi i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali richiamati dall'articolo 1 della proposta di legge costituzionali. A tale proposito osserva che il Senato, proprio al fine di sottolineare che l'attuazione della decisione quadro sul mandato di arresto debba avvenire nel rispetto di tutti i principi costituzionali, ha sentito l'esigenza di specificare che costituiscono un limite invalicabile anche i diritti fondamentali in tema di libertà e di giusto processo.

Gaetano PECORELLA, presidente e relatore, ritiene che, per quanto si possa  considerare condivisibile nel merito l'osservazione dell'onorevole Cola circa l'opportunità di prevedere che gli indizi che giustificano la consegna dell'imputato ad una autorità straniera debbano essere gravi e non solamente sufficienti, la modifica apportata dal Senato su tale questione non sia costituzionalmente illegittima. Sarà comunque la Commissione, nel corso dell'esame in sede referente, a valutare la legittimità costituzionale delle modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera. Ritiene che il testo trasmesso dal Senato debba essere approvato senza modifiche, salvo nel caso in cui si dovesse ravvisare l'illegittimità costituzionale delle modifiche apportate dal Senato.

Carlo TAORMINA (FI), dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni dell'onorevole Cola, ritiene che la Commissione si debba soffermare anche sulle modifiche apportate dal Senato al comma 3 dell'articolo 1, nella parte in cui viene eliminato il riferimento all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione per quanto riguarda la motivazione del provvedimento cautelare dell'autorità straniera in base al quale verrebbe emesso il mandato di arresto da parte dell'autorità giudiziaria italiana. Si tratta di una modifica sostanziale, in quanto sembrerebbe che - proprio in ragione della circostanza che il Senato ha ritenuto opportuno di eliminare dal testo il riferimento al citato articolo della Costituzione - il principio di non colpevolezza sia irrilevante ai fini della emanazione del mandato di arresto.

Gaetano PECORELLA, presidente e relatore, dopo aver ricordato che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 14 febbraio prossimo, per cui la Commissione dovrà concludere l'esame in sede referente entro la seduta di giovedì 10 febbraio prossimo, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per oggi alle ore 13.45.

La seduta termina alle 8.45.

 


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Martedì 8 febbraio 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 12.45.

Mandato d'arresto europeo.

C. 4246-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva e che nella seduta odierna, secondo quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentati di gruppo, si concluderà l'esame preliminare del provvedimento.

Giuliano PISAPIA (RC) ritiene di poter esprimere un giudizio sostanzialmente favorevole sul testo approvato dal Senato, considerando che si discosta solo marginalmente e con limitate modifiche dal testo approvato dalla Camera. Ricorda che il proprio gruppo aveva espresso un voto favorevole in Assemblea sul provvedimento, dopo l'introduzione di modifiche da parte della Commissione, rispetto al testo della proposta di legge iniziale, volte a riconoscere alcune imprescindibili garanzie processuali nel rispetto dei principi costituzionali.

Tuttavia esprime perplessità sulla modifica del Senato relativa all'articolo 17, comma 4, laddove si sono sostituite le parole «gravi indizi» con «sufficienti indizi». Ritiene che si tratti di una soluzione di compromesso che tuttavia svuota di effettività le garanzie per il soggetto di cui si chiede la consegna. Difatti o si decide di non entrare nel merito della fondatezza degli indizi o, al contrario, coerentemente si richiede una verifica sulla gravità degli indizi della commissione del reato. Se si dovesse confermare il testo del Senato si rischierebbe di creare una disparità di trattamento sul territorio nazionale tra i destinatari di una ordinanza di custodia cautelare emessa da un giudice italiano e coloro nei cui confronti la misura cautelare sia stata emessa da un giudice straniero. Nel primo caso gli indizi di colpevolezza, che giustificano la restrizione della libertà personale, devono essere gravi, nel secondo tali indizi possono essere sufficienti. In entrambi i casi, sia pure se diversi tra loro, il giudice italiano deve emettere un provvedimento che limita la libertà personale del soggetto indagato od imputato. Pertanto valuterà l'eventuale presentazione di un apposita proposta emendativa volta a ripristinare la formulazione del testo approvato dalla Camera.

Sergio COLA (AN) concorda con le osservazione dell'onorevole Pisapia relativamente all'opportunità di prevedere il requisito della gravità degli indizi per quanto riguarda la richiesta di consegna del condannato da parte di uno Stato terzo.

Gaetano PECORELLA, presidente, concordando la Commissione, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 19 di oggi. Ricorda che l'inizio dell'esame in Assemblea è previsto per lunedì 14 febbraio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani.

 


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 febbraio 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Luigi Vitali.

La seduta comincia alle 8.50.

Mandato d'arresto europeo.

C. 4246-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente e relatore, avverte che sono stati presentati due emendamenti (vedi allegato 1), in ordine ai quali invita il presentatore al ritiro. Nel caso in cui tali emendamenti non saranno ritirati, annuncia che esprimerà parere contrario.

Il sottosegretario Luigi VITALI esprime parere conforme a quello del relatore.

Gaetano PECORELLA, presidente e relatore, avverte che, stante l'assenza del presentatore, devono considerarsi decaduti gli emendamenti Taormina 1.1 e 1.17.

Avverte che il testo del disegno di legge C. 4246-B sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea è previsto per lunedì 14 febbraio e pertanto la Commissione deve concluderne l'esame entro questa settimana. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 



ALLEGATO 1

Mandato d'arresto europeo (C.4246-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato)

 

EMENDAMENTI

 

 


ART. 1.

Al comma 3, dopo la parola: motivato, inserire le seguenti: anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione,.

1. 1. Taormina.

ART. 17.

Al comma 4, sostituire la parola: sufficienti con la parola: gravi.

17. 1. Taormina.

 


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Giovedì 10 febbraio 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 13.

Mandato d'arresto europeo.

C. 4246-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente relatore, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva. In particolare la I Commissione ha espresso un parere favorevole, mentre la XIV Commissione ha espresso un parere favorevole con una osservazione.

Sergio COLA (AN) evidenzia la necessità di ripristinare, all'articolo 17, comma 4, la formulazione approvata dalla Camera, sostituendo il riferimento ai «sufficienti  indizi» con «gravi indizi». In caso contrario si rischierebbe di creare una disparità di trattamento sul territorio nazionale tra i destinatari di una ordinanza di custodia cautelare emessa da un giudice italiano e coloro nei cui confronti la misura cautelare sia stata emessa da un giudice straniero. Inoltre evidenzia che durante i lavori per la redazione del nuovo codice di procedura penale si attribuì notevole rilevanza alla necessità della gravità degli indizi per poter emettere un provvedimento cautelare personale. Nello stesso tempo non ignora il fatto che la modifica del testo implicherebbe un ulteriore passaggio al Senato e quindi prolungherebbe la situazione di mancato adempimento agli impegni assunti in sede comunitaria.

Francesco BONITO (DS-U) ricorda che nelle convenzioni che l'Italia ha stipulato con altri Paesi in materia di estradizione non è richiesta alcuna valutazione sulla fondatezza degli indizi del provvedimento emesso dal giudice estero. Sarebbe paradossale introdurre tale verifica con riferimento al mandato d'arresto europeo, volto invece a snellire, nell'ambito dell'Unione Europea, la procedura di consegna di soggetti indagati, imputati o condannati.

Gaetano PECORELLA, presidente relatore, ricorda che l'Italia è rimasto l'unico Paese membro a non aver ancora dato esecuzione alla decisione-quadro sul mandato d'arresto europeo; pertanto, pur concordando sulle perplessità relative alla formulazione del Senato dell'articolo 17, comma 4, ritiene prevalente l'esigenza di adempiere finalmente agli impegni assunti in sede comunitaria.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore onorevole Pecorella di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gaetano PECORELLA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

 


 

 


Esame in sede consultiva

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Giovedì 10 febbraio 2005. - Presidenza del vicepresidente Sesa AMICI.

La seduta comincia alle 9.15.

Mandato d'arresto europeo.

C. 4246-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame.

Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, illustra brevemente il contenuto della proposta di legge all'esame del Comitato, recante norme di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, già approvata dalla Camera dei deputati e successivamente modificata dal Senato. Ricorda quindi che la I Commissione in sede consultiva, in data 29 ottobre e 20 novembre 2003, ha già avuto modo di esprimersi sul testo all'esame della Camera dei deputati in prima lettura e rileva che le modifiche ad esso apportate dal Senato non sembrano alterare l'impianto generale del testo esaminato in prima lettura dalla Camera. Rileva quindi che le disposizioni da esso recate incidono sulla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Formula pertanto una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 1).



ALLEGATO 1

Mandato d'arresto europeo

(C. 4246-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato)

 

 


PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il testo della proposta di legge C. 4246-B, approvata dalla Camera dei deputati e modificata dal Senato, recante norme di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri,

richiamati i pareri espressi dalla I Commissione in sede consultiva in data 29 ottobre e 20 novembre 2003, aventi ad oggetto il testo all'esame della Camera dei deputati in prima lettura,

rilevato che le disposizioni da esso recate incidono sulla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

 


 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

 

Martedì 15 febbraio 2005. - Presidenza del vicepresidente Sesa AMICI.

La seduta comincia alle 13.

Mandato d'arresto europeo.

C. 4246/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame.

Sesa AMICI, presidente, sostituendo il relatore, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili problematici in ordine alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.


 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 15 febbraio 2005. - Presidenza del presidente Marino ZORZATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.35.

Norme di recepimento della decisione quadro del Consiglio UE relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

C. 4246-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marino ZORZATO,presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione in occasione dell'esame in prima lettura da parte della Camera. Nel corso della seduta della Commissione del 27 aprile 2004, il rappresentante del Governo aveva chiarito che alle attività di traduzione di cui al comma 2 dell'articolo 28 si sarebbe fatto fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Preso atto di tale chiarimento, la Commissione aveva espresso parere favorevole. Segnala che nel provvedimento, successivamente modificato dal Senato, all'articolo 9 è stato introdotto il comma 7, che prevede che, nell'ambito del procedimento di ricezione del mandato d'arresto europeo, disciplinato dal medesimo articolo, si applichi l'articolo 719 del codice di procedura penale. Ricorda che l'articolo 719 del codice di procedura penale, prevede la possibilità per il procuratore generale presso la Corte di appello, per la persona interessata e il suo difensore di proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Ciò comporta che copia dei provvedimenti emessi dal presidente della Corte d'appello o dalla Corte di appello siano comunicati e notificati ai soggetti sopra ricordati. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se da tale disposizione possano discendere ulteriori adempimenti per l'amministrazione dello Stato suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Avverte poi che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Rileva l'opportunità che il Governo chiarisca se dall'emendamento 4.1 Lussana discendano nuovi adempimenti da parte del Ministero della giustizia suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA precisa che dall'articolo 9, comma 7, non derivano ulteriori adempimenti da parte dell'amministrazione dello Stato. Rileva poi l'assenza di effetti finanziaria dell'emendamento 4.1 Lussana.

Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.»

La Commissione approva la proposta di parere.

 


 


 

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

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SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 10 febbraio 2005. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 9.05.

Mandato d'arresto europeo.

C. 4246-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea DI TEODORO (FI), relatore, ricorda che il provvedimento in esame, sul quale la Commissione si è già espressa nel corso della prima lettura alla Camera, è stato modificato dal Senato.

Illustra quindi le modifiche approvate nell'altro ramo del Parlamento, evidenziando in particolare che il comma 1 dell'articolo 1, nel testo approvato dalla  Camera, prevedeva che l'attuazione della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo dovesse avvenire nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali. Si è preferito, peraltro, integrare il testo iniziale con la previsione di ulteriori limiti entro i quali dare attuazione a tale decisione quadro, determinati dalla compatibilità delle norme di recepimento con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti di libertà e del giusto processo. Ricorda quindi che nell'ambito del comma 3 del medesimo articolo 1 sono stati soppressi i riferimenti ad una adeguata motivazione, anche in relazione all'articolo 27, secondo comma della Costituzione,richiedendosi ora, affinché possa essere data da parte dell'Italia esecuzione al mandato di arresto, che lo stesso sia stato emesso sulla base di un provvedimento cautelare sottoscritto da un giudice e motivato.

Precisa, quindi, che la modifica concernente il comma 3 dell'articolo 4 prevede che spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei, quale compromesso tra le posizioni di chi voleva eliminare l'intermediazione del Ministro della giustizia tra autorità giudiziarie e quelle di chi, invece, tale fase intendeva mantenere. Si prevede quindi ora, al fine di circoscrivere la discrezionalità del Ministro e di garantire la tempestività del suo operato, che questi trasmetta senza indugio all'autorità giudiziaria italiana il mandato d'arresto europeo ricevuto da uno Stato membro, e viceversa.

Osserva quindi che l'articolo 6 del progetto di legge approvato dalla Camera individua gli elementi informativi che debbono essere contenuti nel mandato d'arresto europeo, prevedendo, al comma 2, che la mancanza di alcuni di essi possa comportare, da parte della Corte d'appello competente, la richiesta all'autorità giudiziaria straniera di informazioni suppletive. Evidenzia poi che mediante una modifica del comma 2 del medesimo articolo sono state ampliate le ipotesi di richiesta di informazioni integrative, nel caso in cui il provvedimento di arresto non contenga tutti gli elementi prescritti. Tali informazioni supplementari possono ora riguardare anche l'entità della pena inflitta, nella ipotesi in cui vi sia già una sentenza definitiva, ovvero di quella edittale. Rileva poi che le novità introdotte nell'ambito del comma 4 del medesimo articolo 6, riguardano i documenti che devono essere allegati dalla autorità giudiziaria al mandato di arresto europeo. Al fine di semplificare il procedimento e di ridurre le incombenze gravanti sulle autorità giudiziarie straniere, non si richiede più che al provvedimento sia necessariamente allegato ogni documento utile al fine degli accertamenti che il giudice italiano deve compiere per verificare se ricorra una delle ipotesi in cui, in base all'articolo 18, può essere rifiutata la consegna del soggetto interessato, ovvero per valutare che siano state rispettate le garanzie di cui all'articolo 19. Precisa in ogni caso che qualora, tuttavia, l'autorità giudiziaria italiana intenda effettuare i suddetti accertamenti, può richiedere alla autorità giudiziaria straniera le relative informazioni.

Passando all'esame dell'articolo 9, concernente anche l'applicabilità delle misure cautelari al ricercato, ricorda che il comma 6 è stato riformulato. Si prevede quindi ora l'impossibilità di poter disporre le suddette misure in presenza di ragioni che consentano di ritenere sussistenti cause ostative alla consegna. Dopo il comma 6, inoltre, il comma 7 aggiunto nel corso dell'esame al Senato prevede l'applicabilità dell'articolo 719 del codice di procedura penale, introducendo la possibilità per il procuratore generale presso la Corte d'appello, per l'interessato e per il suo difensore, di impugnare, mediante ricorso in cassazione per violazione di legge, i provvedimenti della medesima Corte d'appello di applicazione di misure cautelari personali. Analoga disposizione è prevista al comma 8 dell'articolo 35, in relazione agli eventuali provvedimenti cautelari di natura reale. È di natura solo formale invece la modifica che ha interessato l'articolo 11, comma 1, del progetto  in esame, in cui il termine fermo è stato sostituito con quello, più appropriato, di provvedimento.

Aggiunge quindi che all'articolo 16 è stata inserita la previsione di un limite massimo al termine, individuato di volta in volta dall'autorità giudiziaria richiedente, entro il quale lo Stato membro cui sono domandate informazioni supplementari, deve far pervenire la relativa documentazione. Tale termine non può, infatti, superare i trenta giorni. Ulteriore modifica al testo approvato dalla Camera concerne poi il comma 4 dell'articolo 17, in cui si stabilisce che in presenza di sufficienti - anziché gravi - indizi di colpevolezza, la Corte d'appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata. Evidenzia ancora che all'articolo 18, in cui si disciplinano dettagliatamente le ipotesi in cui la Corte d'appello è tenuta a rifiutare la consegna del ricercato, le disposizione di cui al comma 1, lettera g) è stata riformulata. Il fatto che la sentenza irrevocabile oggetto del mandato d'arresto non sia conseguenza di un processo equo deve ora risultare dagli atti processuali e non essere frutto di una valutazione discrezionale della Corte d'appello. Rileva che anche la lettera i) del medesimo comma 1 è stata oggetto di modifiche: la consegna del ricercato deve essere rifiutata quando quest'ultimo aveva meno di diciotto anni al momento della commissione di un reato punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni.

Rileva quindi che nel complesso il provvedimento appare compatibile con la normativa comunitaria. Ritiene peraltro opportuno che sia ribadita la necessità di richiamare all'articolo 1, comma 1, il rispetto dei principi indicati dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come indicato nel parere già espresso dalla Commissione, e non recepito dalla Commissione di merito.

Illustra quindi una proposta di parere con un'osservazione (vedi allegato 2).

Domenico BOVA (DS-U) segnala, innanzitutto, come l'Italia sia tra gli ultimi Stati membri a conformarsi alla decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo. La maggior parte degli altri paesi ha infatti già adempiuto a questo impegno fin dal 2002. Il ritardo del Governo è stato giustificato dal fatto che l'ordinamento giuridico italiano incontrerebbe notevoli difficoltà nell'adeguarsi alle disposizioni della decisione quadro. Evidenzia peraltro che altri paesi dell'Unione, quali ad esempio il Regno Unito e la Francia, pur avendo una notevole tradizione giuridica, hanno già da tempo provveduto a conformare il loro ordinamento interno alla decisione quadro sul mandato di arresto europeo. Si tratta quindi di una giustificazione inaccettabile da parte del Governo Berlusconi che assume piuttosto il tono di una scusa. Non ritiene d'altra parte neanche convincenti le posizioni di coloro che auspicherebbero l'esistenza di un ordine giuridico europeo comune e condiviso, all'interno del quale collocare questo rilevante strumento di cooperazione giudiziaria.

Esprime quindi preoccupazione per gli orientamenti finora espressi dal Governo. È noto per esempio che il Ministro della giustizia non ha mai nascosto il proprio giudizio fortemente negativo sulla necessità di adeguarsi alla normativa europea sul mandato di arresto europeo, strumento che, da parte dello stesso Ministro, è stato dipinto in termini negativi, come espressione di un super Stato europeo che l'Italia non intenderebbe accettare. Rileva quindi che tali posizioni hanno portato il Governo ad elaborare un provvedimento di attuazione che non può essere condiviso nei contenuti, pur essendo il suo gruppo favorevole all'introduzione dell'istituto del mandato d'arresto europeo nell'ordinamento nazionale.

Evidenzia, d'altro canto, che il provvedimento in esame si pone in stridente contrasto con la decisione quadro che è tesa ad armonizzare le legislazioni europee.

Non è condivisibile infatti l'orientamento, seguito nel corso della definizione del provvedimento di attuazione, secondo il quale il recepimento della decisione  quadro doveva avvenire assicurando lo stesso standard di garanzie che, sul piano interno, l'ordinamento italiano assicura nell'ambito del procedimento penale. Ritiene infatti di tutta evidenza che le relazioni internazionali in generale, e quindi anche quelle in tema di cooperazione giudiziaria, si fondano proprio sul presupposto di una parziale cessione di sovranità o sulla rinuncia ad alcune regole che normalmente contraddistinguono l'esercizio della giurisdizione sul piano interno. Precisa che tale impostazione trova il suo riscontro a livello costituzionale nel disposto dell'articolo 26 della Costituzione che prevede che l'estradizione può essere concessa ove prevista da convenzioni internazionali.

Non considera altresì giustificabile, inoltre, l'adozione di soluzioni che si risolvono in un appesantimento della procedura relativa al mandato d'arresto europeo rispetto agli adempimenti e alle garanzie che attualmente contraddistinguono la procedura in materia estradizionale. Ritiene infatti che il provvedimento, così come concepito, renderà più difficile la cooperazione giudiziaria internazionale con il conseguente arretramento del livello oggi raggiunto, esito questo che appare inspiegabile ed ingiustificato perché riferito ad un'iniziativa che dovrebbe invece esprimere un grande ed importante passo avanti in materia e la cui adozione costituisce la naturale conseguenza della libertà di circolazione all'interno dell'Unione assicurata per effetto del Trattato di Schengen. Trova quindi inaccettabile il fatto che l'articolato in esame contenga norme più restrittive di quelle espresse in accordi bilaterali di estradizione con Paesi extracomunitari; in tal modo, certamente, non si aiuta la creazione di uno spazio comune europeo di libertà e giustizia.

Contesta, ancora, la previsione per cui debbano sussistere gravi indizi di colpevolezza - nell'ipotesi in cui il mandato d'arresto sia fondato su un provvedimento cautelare - per poter dare esecuzione al mandato d'arresto. Ricorda infatti che tale presupposto è già oggi derogabile in sede di estradizione mediante il ricorso allo strumento convenzionale, come si evince dal disposto dell'articolo 705 del codice di procedura penale.

Ribadisce quindi che il provvedimento in esame, così come formulato, contrasta con le ragioni che hanno portato alla definizione di un mandato di arresto europeo, rendendolo inefficace. L'intento di un simile strumento sarebbe infatti quello di superare ed eliminare la complessa e lunga procedura di estradizione, ritenuta ormai inadeguata ad uno spazio senza frontiere, caratterizzato da un alto livello di fiducia e di cooperazione reciproca tra gli Stati dell'Unione, in conformità con le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999. Ricorda che proprio a Tampere infatti gli Stati membri venivano invitati a fare del principio del reciproco riconoscimento il fondamento di un vero spazio giudiziario europeo. In quella sede si affermava espressamente e per la prima volta che la procedura formale di estradizione deve essere abolita tra gli Stati membri, per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente, ed essere sostituita dal semplice trasferimento di tali persone in conformità con l'articolo 6 del Trattato.

Il provvedimento in esame appare invece lontano da tali presupposti.

Osserva infatti che il mandato d'arresto europeo dovrebbe mirare a sostituirsi al sistema attuale di estradizione, imponendo ad ogni autorità giudiziaria nazionale - autorità giudiziaria dell'esecuzione - di riconoscere dopo controlli minimi, la domanda di consegna di una persona formulata dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro, cioè l'autorità giudiziaria emittente. La procedura prevista dal Governo prevede invece un meccanismo così complesso per dare immediata esecuzione ad una decisione giudiziaria di un altro Stato dell'Unione e per concedere l'estradizione di chi è oggetto di un mandato restrittivo, da vanificare in pratica la possibilità di dare attuazione pratica alle disposizioni della decisione quadro che ha previsto l'istituzione del mandato.

Sulla base delle riflessioni esposte, e a nome dei deputati del suo gruppo, preannuncia quindi il voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Flavio RODEGHIERO (LNFP) conferma, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Gabriele FRIGATO (MARGH-U) evidenzia innanzitutto come nella maggioranza permangono forti divisioni sui temi europei. Ricorda infatti che anche in occasione dell'esame del disegno di legge di ratifica del Trattato di una Costituzione per l'Europa, come per la questione dell'avvio dei negoziati per l'ingresso della Turchia nell'Unione europea, la maggioranza si è spaccata. In riferimento al tema specifico evidenzia, d'altro canto, che il tema della sicurezza deve essere affrontato coerentemente a tutti i livelli. Non basta recriminare infatti l'istituzione di un poliziotto di quartiere a livello locale per avere maggiore sicurezza, e poi invece in ambito europeo non far seguire le stesse considerazioni.

Osserva quindi che il mandato d'arresto europeo si inserisce nel quadro di una cooperazione fra gli Stati proprio allo scopo di creare le condizioni di maggiore sicurezza per i cittadini.

Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sul provvedimento in esame, anche per evitare che si prolunghi il ritardo di questo Governo che giunge buon ultimo alla ratifica.

Flavio RODEGHIERO (LNFP), intervenendo a titolo personale, ribadisce innanzitutto la propria estrazione di convinto europeista. Osserva, peraltro, che anche a livello europeo bisogna avere un progetto condiviso coinvolgendo le istanze popolari. Precisa quindi che il gruppo della Lega Nord Federazione Padana ha sempre criticato i metodi e i tempi di adozione di provvedimenti come quello in esame, preferendo una soluzione che parta dal basso piuttosto che una che piova dall'alto.

Marco AIRAGHI (AN) precisa che non solo nel centrodestra ma anche nel centrosinistra ci sono posizioni divergenti sui temi di politica estera ed europea, tanto da indurre qualche leader dell'opposizione ad auspicare su questi temi un sostegno della Casa delle libertà in caso di vittoria alle prossime elezioni nazionali. Pensa in particolare al partito della Rifondazione comunista che ha avuto lo stesso atteggiamento denunciato dal collega Frigato. Ritiene quindi non sia opportuno lasciarsi andare a considerazioni che rischiano di dimostrare di più di quello che provano.

Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Monica Stefania BALDI (FI) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, anche a nome dei deputati del suo gruppo. Rileva infatti che si giunge all'attuazione di una disciplina comunitaria importante, nel rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità sancito proprio dal nuovo Trattato, salvaguardando così le prerogative nazionali.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).



 


ALLEGATO 2

Mandato d'arresto europeo (C. 4246-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

 

 


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge in oggetto;

tenuto conto del parere espresso dalla Commissione nella seduta del 20 novembre 2003 sulla proposta di legge n. 4246;

rilevato che le osservazioni inserite nel suddetto parere non sono state completamente recepite;

ribadita la necessità di richiamare all'articolo 1, comma 1, anche il rispetto dei principi indicati dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) all'articolo 1, comma 1, in base al quale la decisione quadro sarà attuata nei limiti in cui le relative disposizioni non contrastino con i principi supremi della Costituzione italiana in tema di diritti fondamentali, diritti di libertà e giusto processo, si valuti l'opportunità di richiamare anche il rispetto dei principi indicati dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000, ed ora integralmente inserita nella Parte II del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.


 

 


Esame in Assemblea

 


 

 

RESOCONTO  STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

585.

 

Seduta lunedì 14 febbraio 2005

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

PUBLIO FIORI

indi

DEL VICEPRESIDENTE

FABIO MUSSI

 


 

Discussione della proposta di legge Kessler ed altri: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (4246-B) (I deputati Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni e Ranieri hanno ritirato la loro sottoscrizione dalla proposta di legge) (ore 17,40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato: Kessler ed altri: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 4246-B)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

Avverto, altresì, che la II Commissione (Giustizia) s'intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Pecorella, presidente della II Commissione, ha facoltà di svolgere la relazione.

GAETANO PECORELLA, Relatore. La proposta di legge in esame è volta ad attuare nell'ordinamento italiano la decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri. Considerato che il provvedimento viene esaminato in seconda lettura dalla Camera, saranno illustrate unicamente le parti modificate dal Senato rispetto al testo approvato dalla Camera.

In primo luogo, occorre sottolineare che il Senato non ha intaccato la struttura del provvedimento approvato dalla Camera, ma si è limitato a modificare alcune sue disposizioni. Le prime modifiche in esame hanno interessato i commi 1 e 3 dell'articolo 1 del progetto di legge, recante disposizioni di principio e definizioni.

Il comma 1, nel testo approvato dalla Camera, prevedeva che l'attuazione della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo dovesse avvenire nel rispetto dei «principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali». Tale formulazione, oggetto di dibattito nel corso dell'esame in sede referente presso la II Commissione del Senato, è stata da alcuni ritenuta troppo generica, stante il mancato riferimento agli articoli 13 e seguenti e 111 della Costituzione. Si è preferito, pertanto, integrare il testo in esame mediante la previsione di ulteriori limiti entro i quali dare attuazione alla decisione quadro, determinati dalla compatibilità delle norme di recepimento con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti di libertà e del giusto processo.

Nell'ambito del comma 3 dell'articolo 1, sono stati soppressi i riferimenti ad una «adeguata» motivazione, «anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione», richiedendosi ora, affinché possa essere data da parte dell'Italia esecuzione al mandato di arresto, che lo stesso sia emesso sulla base di un provvedimento cautelare sottoscritto da un giudice e motivato.

La modifica concernente il comma 3 dell'articolo 4 è frutto di un compromesso tra le posizioni di chi voleva eliminare l'intermediazione del ministro della giustizia tra autorità giudiziarie (la norma prevede, infatti, che spettano al ministro la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati di arresto europei) e quelle di chi, invece, tale fase intendeva mantenere. Al fine di circoscrivere la discrezionalità del ministro e di garantire la tempestività del suo operato, è stato precisato che questi trasmetta senza indugio all'autorità giudiziaria italiana il mandato d'arresto europeo ricevuto da uno Stato membro (e viceversa).

L'articolo 6 del progetto di legge approvato dalla Camera individua gli elementi informativi che debbono essere contenuti nel mandato d'arresto europeo, prevedendo, al comma 2, che la mancanza di alcuni di essi possa comportare, da parte della corte d'appello competente, la richiesta all'autorità giudiziaria straniera di informazioni suppletive. Tali elementi, elencati al comma 1, consistono nell'indicazione: dell'identità e cittadinanza del ricercato; dei dati dell'autorità giudiziaria emittente; dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di ogni altra decisione esecutiva adottata da un giudice che abbia la stessa forza e che rientri nell'ambito applicativo degli articoli 7 e 8; della natura del reato e nella sua qualificazione giuridica. Occorre, inoltre, procedere alla descrizione: delle circostanze della commissione del reato compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato; della pena inflitta (nel caso in cui vi sia già una sentenza), ovvero della pena edittale minima e massima; delle altre conseguenze del reato.

Mediante una modifica del comma 2 dell'articolo 6, sono state ampliate le ipotesi di richiesta di informazioni integrative, nel caso in cui il provvedimento di arresto non contenga tutti gli elementi prescritti: tali informazioni suppletive possono ora riguardare anche l'entità della pena inflitta (nella ipotesi in cui vi sia già una sentenza definitiva), ovvero di quella edittale.

Le novità introdotte nell'ambito del comma 4 del medesimo articolo 6 riguardano i documenti che devono essere allegati dall'autorità giudiziaria al mandato di arresto europeo. Al fine di semplificare il procedimento e di ridurre le incombenze gravanti sulle autorità giudiziarie straniere, non si richiede più che al provvedimento sia necessariamente allegato ogni documento utile al fine degli accertamenti che il giudice italiano deve compiere per verificare se ricorra una delle ipotesi in cui, in base all'articolo 18, può essere rifiutata la consegna del soggetto interessato, ovvero per valutare che siano state rispettate le garanzie di cui all'articolo 19. Qualora, tuttavia, l'autorità giudiziaria italiana intenda effettuare i suddetti accertamenti, può richiedere all'autorità giudiziaria straniera le relative informazioni.

Nell'ambito dell'articolo 9, concernente tra l'altro l'applicabilità delle misure cautelari al ricercato, viene riformulato il comma 6, in cui ora si prevede l'impossibilità di poter disporre di suddette misure in presenza di ragioni che consentano di ritenere sussistenti cause ostative alla consegna.

Il comma 6 dell'articolo 9 del testo approvato dalla Camera dei deputati individuava, invece, come limite all'applicazione della misura cautelare, la sussistenza di cause di giustificazione, di non punibilità, di estinzione del reato ovvero della pena, riproducendo quanto disposto dal vigente comma 2 dell'articolo 273 del codice di procedura penale, norma già applicabile ai sensi del comma 5 dell'articolo in esame.

Dopo il comma 6, è stata, inoltre, aggiunta una disposizione (il comma 7) che, prevedendo l'applicabilità dell'articolo 719 del codice di procedura penale, introduce la possibilità per il procuratore generale presso la Corte d'appello, per l'interessato e per il suo difensore di impugnare, mediante ricorso in Cassazione per violazione di legge, i provvedimenti della medesima Corte d'appello di applicazione di misure cautelari personali.

Analoga disposizione è prevista al comma 8 dell'articolo 35, in relazione agli eventuali provvedimenti cautelari di natura reale: nel testo approvato dalla Camera dei deputati, invece, accanto alla possibilità del ricorso in Cassazione (operante mediante il rinvio all'articolo 325 del codice di procedura penale), si prevedeva anche quella del riesame (articoli 322 e 324 del codice di procedura penale).

Di natura solo formale è la modifica che ha interessato l'articolo 11, comma 1, del progetto esame, in cui il termine «fermo» è stato sostituito con quello, più appropriato, di «provvedimento»; all'articolo 16 è stata aggiunta la previsione di un limite massimo al termine, individuato di volta in volta dall'autorità giudiziaria richiedente, entro il quale lo Stato membro, cui sono domandate informazioni supplementari, deve far pervenire la relativa documentazione. Tale termine non può, infatti, superare i trenta giorni.

Un'ulteriore modifica al testo approvato dalla Camera concerne il comma 4 dell'articolo 17, in cui si stabilisce che, in presenza di sufficienti (anziché gravi) indizi di colpevolezza, la Corte d'appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata.

Il Senato ha voluto, così, adeguare i requisiti per la consegna dell'indagato alle prassi internazionali in materia di libertà personale tra i paesi che abbiano sottoscritto trattati di estradizione.

All'articolo 18, che disciplina dettagliatamente le ipotesi in cui la Corte d'appello è tenuta a rifiutare la consegna del ricercato, è specificato che deve risultare dagli atti processuali che la sentenza irrevocabile oggetto del mandato d'arresto non è conseguenza di un processo equo. Inoltre, viene specificato che la consegna del ricercato deve essere rifiutata quando quest'ultimo avesse meno di diciotto anni al momento della commissione di un reato punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni.

L'Italia è l'ultimo paese d'Europa che ancora deve dare attuazione alla decisione quadro. Ci si augura che il senso di responsabilità del Parlamento induca ad approvare definitivamente il testo ora sottoposto al nostro esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante di Governo.

PAOLO UGGÈ, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Signor Presidente, il Governo si associa, condividendola totalmente, alla relazione svolta dal relatore.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, tra qualche giorno, con ogni probabilità, anche l'Italia adotterà una legislazione nazionale di attuazione della decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea, del giugno 2002, che istituisce il mandato d'arresto europeo.

Non è questo, lo diciamo subito, per noi dell'opposizione, né per noi del gruppo parlamentare cui appartengo, un motivo di soddisfazione.

Non può essere motivo di soddisfazione per chi, come noi, crede nella costruzione di uno spazio europeo di libertà, di sicurezza e di giustizia, per chi, come noi, crede nella necessità, oggi più che mai, della cooperazione giudiziaria internazionale per combattere il crimine, per chi, come noi, crede ancora nel valore degli impegni presi e della parola data a livello internazionale.

Saremo gli ultimi ad approvare una legge nazionale di attuazione, a distanza di mesi ed anche di anni rispetto a tutti gli altri ventiquattro paesi dell'Unione europea (i quali hanno già recepito nella loro  legislazione nazionale la disciplina della decisione quadro) e ben oltre il limite del 1o gennaio 2004 entro il quale il nostro e tutti gli altri paesi che hanno assunto l'impegno avrebbero dovuto dare applicazione all'anzidetta decisione del Consiglio: nel febbraio del 2005, ancora non abbiamo adempiuto ad un impegno che il nostro paese - che questo Governo - aveva liberamente preso nel 2002, con il conseguente grave discredito per i nostri rapporti internazionali e per la effettiva credibilità dell'attuale Governo sotto il profilo della capacità di dare esecuzione agli impegni presi.

Ciò - sia chiaro - è da addebitare esclusivamente al Governo ed alla sua maggioranza, che nulla hanno fatto, dal giugno del 2002 in poi, per adempiere tempestivamente l'impegno preso in sede di internazionale, tanto è vero che, ancora oggi, la proposta di legge di cui discutiamo è la n. 4246, recante la prima firma del sottoscritto, che noi dell'opposizione ci siamo decisi a portare all'attenzione delle Camere nel luglio del 2003, quando abbiamo capito che il Governo non aveva alcuna intenzione di presentare al Parlamento un suo disegno di legge che applicasse tempestivamente anche in Italia la decisione quadro sul mandato d'arresto europeo. Se ne è discusso in Parlamento soltanto per nostra iniziativa!

Il provvedimento in esame non solo è in ritardo, non solo è l'ultimo in sede di Unione europea (considerando tutti i venticinque paesi membri) ma, come abbiamo già rilevato in occasione della prima lettura alla Camera, contraddice in più punti lo spirito e la lettera della decisione quadro che, invece, il titolo della proposta dice di volere attuare. Ciò avviene per responsabilità di questa maggioranza parlamentare, la quale ha stravolto il testo originario già nel corso della prima lettura alla Camera, al punto tale da costringere noi proponenti a ritirare la nostra sottoscrizione alla proposta di legge e ad esprimere su di essa un voto contrario.

Il mandato d'arresto europeo doveva essere, onorevoli colleghi, lo strumento per facilitare, per rendere più veloce una procedura (quella dell'estradizione già esistente) che si è dimostrata lunga, complessa, inefficace e, in alcuni casi, anche ingiusta.

Basti pensare agli smisurati tempi di custodia cautelare preventiva che l'istituto dell'estradizione prevede. Basti pensare a casi di vera e propria ingiustizia politica insiti nel concetto di estradizione che dà un potere discrezionale ai governi nel decidere o meno l'estradizione (il riferimento fin troppo facile è a casi dolorosi, anche recenti, come quello della mancata estradizione in Italia di Cesare Battisti).

Il mandato d'arresto europeo doveva sostituire una procedura di estradizione che non era più giustificata tra i paesi dell'Unione europea (tra i quali vi è un vincolo di fiducia reciproca), perché tali paesi hanno aderito alla Convenzione dei diritti dell'uomo ed hanno sottoscritto un Trattato costituzionale.

L'estradizione non è un istituto adeguato ai paesi tra i quali, da tempo, vi è la libera circolazione dei beni e delle persone con l'abbattimento delle frontiere interne. Alla libera circolazione delle persone e dei beni ora deve corrispondere (questo è lo spirito del mandato d'arresto europeo) la libera circolazione delle decisioni giudiziarie nazionali, pena un grave arretramento nel perseguimento del crimine.

Il mandato d'arresto europeo elimina il filtro politico discrezionale della decisione dei governi nazionali, pone tempi certi e brevi alle decisioni sulla consegna dei ricercati agli altri paesi europei (riducendo notevolmente il periodo di detenzione preventiva), assicura garanzie di base per tutte le persone ricercate ed ottiene il risultato di dotare ogni paese di uno strumento moderno per perseguire i criminali e per affermare all'estero la propria pretesa di giustizia nazionale. In questo senso, il mandato d'arresto europeo rappresenta un allargamento di una parte della propria sovranità nazionale. Il mandato d'arresto europeo vuole ottenere questi risultati (è bene ripeterlo anche in questa occasione, perché su questo punto è stata fatta confusione in Parlamento e  fuori del Parlamento, anche in modo strumentale), senza aumentare i poteri di limitazione della libertà dei cittadini da parte dei magistrati. È uno strumento che non aumenta il potere dei magistrati nazionali o internazionali di limitare la libertà dei cittadini.

Il mandato d'arresto europeo e questo provvedimento attuativo - che pure, per tanti versi, non ci piace, come dirò subito - non ampliano la giurisdizione degli ordinamenti giudiziari nazionali. Non è aumentata di un millimetro la competenza di un giudice nazionale di giudicare anche per reati che prima del mandato d'arresto europeo non avrebbe potuto conoscere.

Ogni magistratura rimane competente per i reati per i quali oggi è competente, vale a dire per i reati commessi in casa propria. Il mandato d'arresto europeo non è uno strumento di affermazione di una giurisdizione universale. Dunque, non esistono i rischi (qualcuno strumentalmente li ha voluti paventare) sulla possibilità, per i magistrati stranieri, di perseguire in Italia i reati commessi in Italia da cittadini italiani. Si tratta di una pura strumentalizzazione contro il mandato d'arresto europeo.

Questi obiettivi, che il mandato di arresto europeo si proponeva, sono contraddetti in più punti dalla legge che è stata votata dalla Camera in prima lettura e anche dal testo che ci ritorna, seppure modificato in qualche punto, dal Senato.

Vi è un vizio di fondo del testo che ci perviene dal Senato (che, in realtà, come ho già detto nella precedente discussione alla Camera, si può definire il testo Pecorella, dal nome del relatore della legge, autore della maggior parte degli emendamenti che hanno stravolto il nostro impianto originario): quello di ritenere che ogni richiesta di consegna di un ricercato che arrivi in Italia, comporti, da parte del giudice italiano, un esame dell'ordinamento dello Stato richiedente e perfino del singolo procedimento straniero, al fine di verificarne la corrispondenza con il nostro ordinamento, con i principi costituzionali, addirittura con il nostro modello di processo penale. Ciò è prima di tutto in contraddizione con la decisione quadro, che non prevede questo tipo di verifiche, alle quali invece i giudici italiani saranno obbligati, in virtù della legge sottoposta al nostro esame; per questa contraddizione con il testo della decisione quadro, potremo essere chiamati a rispondere davanti alla Corte di giustizia europea, quando qualche Stato straniero europeo dovesse vedere rifiutata la sua richiesta dalla magistratura italiana, in base alle norme contenute nel provvedimento (che probabilmente la maggioranza approverà).

Non solo questo principio generale della proposta di legge contraddice la decisione quadro, ma è anche incompatibile con la logica del mutuo riconoscimento tra ordinamenti, come quelli europei, che condividono una comune reciproca fiducia, che possono sì essere differenti, che saranno e sono differenti - perché non vi è e forse non è nemmeno giusto che vi sia un unico ed identico processo penale europeo in ogni Stato - , ma sono ordinamenti che si riconoscono come tutti improntati al principio del rispetto dei diritti umani , della equità e della civiltà giuridica. Ma l'impostazione - che noi contestiamo - della proposta legge di pretesa applicazione della decisione quadro è addirittura incompatibile e non è oggi nemmeno prevista per l'estradizione, vale a dire per la consegna dei ricercati a paesi che sono addirittura anche fuori dalla Comunità europea. Per cui, arriveremo all'assurdo - se e quando questa proposta di legge verrà approvata - che per tutti i nostri partner europei chiederemo più condizioni e porremo maggiori difficoltà per la consegna di ricercati rispetto a quelle che poniamo a paesi che, ad esempio, aderiscono alla Convenzione europea sull'estradizione del 1957; paesi come l'Azerbaigian e l'Armenia, ai quali noi, per tanti anni, non abbiamo chiesto, per esempio, che il processo, che ha originato la richiesta pervenuta, fosse un processo conforme al nostro ordinamento processuale.

E continueremo, in futuro, a non porre, a paesi estranei all'Unione, le tante condizioni che invece, paradossalmente, con l'approvazione  di questa proposta di legge, esigeremo nell'ambito della cooperazione giudiziaria con paesi amici, membri dell'Unione europea, Stati alleati con i quali condividiamo addirittura un trattato costituzionale. Ciò, non solo non è conforme alla decisione quadro e alla logica sottostante al principio del mutuo riconoscimento tra paesi amici, ma addirittura è irragionevole, non conforme alla logica che dovrebbe presiedere anche alla redazione delle leggi.

Se non si è convinti; se solo oggi ci si avvede che, per consegnare un detenuto ricercato all'estero, sarebbe necessario espletare tali e tante verifiche, addirittura riguardanti il modello di processo adottato all'estero, ebbene, in tal caso, osserverei come tali problemi dovevano forse essere sollevati già nel 1963 - o negli anni successivi -, quando, con l'approvazione della legge n. 300 del 1963, si è recepita la Convenzione europea di estradizione del 1957. Da allora in poi, infatti, abbiamo continuato tranquillamente a concedere l'estradizione dei detenuti ricercati all'estero senza la richiesta di tutte quelle condizioni che invece, da oggi in avanti, porremo solo per i paesi membri dell'Unione.

Sottolineo il difetto di tale impostazione, peraltro non modificata dall'esame condotto al Senato; impostazione che noi consideriamo errata in radice, una sorta di imperialismo giuridico: per offrire la nostra collaborazione, imponiamo agli altri paesi il nostro processo. Al riguardo, mi riferisco, in particolare, agli articoli 1 e 2 della proposta di legge, laddove si dichiara in più punti, in modo ridondante, che non collaboreremo con gli altri paesi nei casi nei quali non siano rispettati i principi supremi «in tema di diritti di libertà e del giusto processo» (articolo 1) o «i principi e le regole» - le regole, non solo i principi - «contenuti nella Costituzione della Repubblica» concernenti il giusto processo. Sappiamo, a tale riguardo, come l'articolo 111 della Costituzione italiana contenga un elenco di regole, oltre che di principi, molto dettagliato; ottime, per il nostro processo, ma che non possiamo imporre agli altri partner europei come condizione, addirittura, per collaborare con loro. Ciò, infatti, rappresenta una pretesa che non abbiamo mai avanzato in tema di estradizione; una condizione che, appunto, continueremo a non porre a paesi extraeuropei con i quali abbiamo aderito a trattati specifici.

Inoltre, se poniamo tale severissima condizione - che costituisce una forte limitazione -, dobbiamo tenere presente che vige un principio di reciprocità per cui ogni paese europeo potrà a sua volta non procedere all'estradizione a fronte di richieste dello Stato italiano, se il nostro paese non avrà a sua volta adottato un modello di processo analogo, in ipotesi, a quello seguito in Austria o in Finlandia (si pensi, ad esempio, alle regole sulla contumacia o ad altre). In tale guisa, la cooperazione giudiziaria, ovviamente, avrebbe fine; ecco perché abbiamo parlato (e continuiamo a definirla in tali termini) di una legge «truffa». Una legge che, nel titolo, dichiara di volere attuare, nel nostro ordinamento, la decisione quadro - tra qualche giorno, peraltro, il Governo dichiarerà che, seppure per ultimi, anche noi l'avremo recepita - mentre, in realtà, contraddice la decisione stessa in più punti e ci porterà ad essere inadempienti ed incapaci di cooperare con l'estero.

Si doveva essere più coerenti, colleghi della maggioranza; se la decisione quadro - liberamente assunta dal nostro Governo - non convinceva più, non la si doveva attuare e si doveva mantenere l'attuale sistema dell'estradizione. Invece, se si sostiene di volerla attuare, bisogna almeno farlo con onestà e con coerenza.

Riconosciamo, in particolare, che all'articolo 17, comma 4, non si è insistito (come è stato fatto, invece, in sede di esame da parte della Camera dei deputati) nella sussistenza - addirittura deteriore rispetto a quella delle estradizioni - dei gravi indizi di colpevolezza, che dovevano essere verificati del giudice italiano per poter consegnare il ricercato all'estero, passando, invece, alla formulazione della sussistenza di «sufficienti indizi» di colpevolezza.

Consideriamo un piccolo passo avanti, inoltre, anche la modifica apportata all'articolo 18, comma 1, lettera g), del provvedimento in esame, che limita la discrezionalità del giudice italiano nell'eventuale ricerca di motivi ostativi alla consegna.

Riteniamo altresì un limitato passo avanti la modifica apportata dal Senato all'articolo 6, commi 2 e 4, lettera c), nel quale non si impone più al giudice straniero che domanda la consegna di un ricercato di allegare alla sua richiesta tutti i documenti necessari al giudice italiano, per poter verificare addirittura la corrispondenza tra l'ordinamento straniero e l'ordinamento del giusto processo italiano. Si trattava di una pretesa del tutto assurda e contraddittoria con la decisione quadro, come avevamo già denunciato in sede di esame alla Camera, palesemente impossibile da soddisfare e che avrebbe bloccato la possibilità di dare attuazione, in Italia, alle richieste di consegna provenienti dai paesi europei. Essa è stata convertita, dal Senato della Repubblica, nell'obbligo imposto al giudice straniero di allegare ogni possibile documentazione in grado di soddisfare qualsiasi ipotetica verifica da parte del giudice italiano, nonché in una molto più ragionevole possibilità, per il giudice italiano, di richiedere, se del caso, una documentazione aggiuntiva.

Tuttavia, signor Presidente e onorevoli colleghi, si tratta di miglioramenti molto limitati (anche se taluni concernono parti molto importanti del provvedimento), che, per quanto ci riguarda, si muovono nell'ottica della «riduzione del danno» in alcuni aspetti più eclatanti, che avrebbero bloccato immediatamente l'applicazione dell'istituto in esame a livello internazionale. Essi, tuttavia, non ci inducono a modificare significativamente il nostro atteggiamento nei confronti del provvedimento in esame, che riteniamo sia inadempiente rispetto ad impegni internazionali liberamente assunti dal nostro paese, nonché contrario ai principi di ragionevolezza e di efficace collaborazione a livello internazionale.

Nei prossimi giorni, daremo il nostro contributo nel corso dell'esame dei singoli articoli della proposta di legge; vorrei evidenziare che si tratterà, peraltro, di una discussione molto limitata, poiché, ovviamente, riguarderà esclusivamente le poche modifiche introdotte dal Senato della Repubblica. I limiti di impostazione che abbiamo già denunciato in sede di prima lettura alla Camera, tuttavia, rimangono quasi interamente, e non potranno, per forza di cose, essere corretti nel corso di questa lettura.

Per queste ragioni, preannunzio che non potrà esservi il nostro consenso all'approvazione della proposta di legge in esame, come avremmo voluto se si fosse ragionato, invece, in maniera non ideologica e senza essere spaventati, ad arte, dalla giurisdizione o dai giudici internazionali. Infatti, se si fosse discusso sulle questioni concrete, avremmo potuto sicuramente trovare un accordo tra di noi. Ciò non è avvenuto, e non certo per mancanza di volontà da parte nostra; pertanto, non potrà esserci nemmeno in questa sede, vale a dire nel corso della seconda lettura da parte della Camera, il nostro voto favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bricolo. Ne ha facoltà.

FEDERICO BRICOLO. Signor Presidente, la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, varata dal Consiglio dell'Unione europea, su proposta della Commissione europea, il 13 giugno 2002, ha suscitato, in numerose persone di provata competenza, gravi perplessità. In autorevoli interventi è stato dimostrato che essa rappresenta un indebolimento molto grave dei diritti civili e democratici di cui attualmente godono i cittadini italiani. Se fosse approvata, non è esagerato affermare che sarebbero messe a rischio le garanzie costituzionali poste attualmente alla base della nostra convivenza civile, aprendo la via a possibilità repressive senza precedenti da parte di autorità lontane, anonime ed impersonali, in pratica incontrollabili. Tali possibilità, nell'ottica europea,  sarebbero giustificate da un rapporto di reciproca fiducia degli Stati membri dell'Unione europea nei rispettivi sistemi giudiziari.

Si tratta di una pretesa chiaramente inaccettabile, sia in termini giuridico-costituzionali sia in termini politici: uno Stato sovrano non può rinunciare - né in casi particolari, né in termini generali - ai diritti di libertà dei propri cittadini, consegnando gli stessi ad autorità straniera senza effettuare alcun controllo sulla fondatezza delle accuse mosse loro e sul tipo di reato loro contestato. D'altronde, questa evidenza è tale che la natura liberticida del mandato di arresto europeo è stata rilevata espressamente non solo dal nostro movimento, ma anche da una serie di intellettuali, scrittori, docenti, professori universitari e giuristi, anche in altri paesi europei. Ciò per far capire come il mandato di arresto europeo sia stato fortemente contestato da alcuni settori del pensiero giuridico.

Il mandato d'arresto europeo espone il cittadino italiano ai rigori di molteplici leggi straniere per fatti che il nostro diritto considera leciti. Questo è il punto di partenza. La relativa decisione - articolo 2, paragrafo 2 -, infatti, abroga espressamente il fondamentale principio della doppia incriminabilità. In forza di tale principio, l'Italia consegna i propri cittadini ad un altro Stato solo se il reato per cui si procede costituisce reato per la legge italiana, e non solo per quella straniera. Grazie a detta abrogazione, dunque, attraverso un sostanziale venir meno del principio di legalità dell'articolo 25 della Costituzione, il cittadino innocente in base ai principi italiani potrà essere incarcerato in forza di 24 legislazioni penali - per il momento, solo 24, ma in futuro molte di più -, a lui sconosciute. È chiaro: in un'ottica più ampia e meno specialistica, nel sistema delineato dalla decisione quadro dell'Unione europea, la libertà di tutti cittadini appartenenti all'Unione sono esposte ad un pauroso salto nel buio. L'obiezione dei proponenti, secondo cui già esistono convenzioni in cui si prescinde dalla doppia incriminabilità, è di per sé inaccettabile. Mentre, infatti, oggi, prescindere dalla doppia incriminabilità rappresenta una sporadica e, comunque, gravissima eccezione al principio di legalità, nel sistema conseguente all'euromandato assurgerebbe al rango di anti-principio generale dell'ordinamento.

Il mandato d'arresto europeo vuole offrire la possibilità ad un giudice straniero di arrestare cittadini italiani - magari innocenti - anche per fatti compiuti, in tutto o in parte, in Italia. Esso, infatti, per quanto i proponenti si preoccupino in ogni modo di negare tale imbarazzantissima evidenza, stabilisce che, di massima - articolo 4, comma 1, incipit, punto 7, lettera a) -, salvo diversa decisione dell'autorità giudiziaria, che, peraltro, in tal caso è tenuta a motivare il diniego - articolo 17, comma 6 -, il cittadino va consegnato al giudice straniero anche per fatti che si considerano avvenuti, in tutto o in parte, in Italia, in tal modo sostanzialmente abolendo il principio del giudice naturale previsto dall'articolo 25, comma 1, della Costituzione italiana. Correlato al punto precedente, tale principio comporta la conseguenza paradossale che ogni cittadino italiano potrebbe essere arrestato e prelevato da un qualsiasi giudice o pubblico ministero di uno dei paesi europei per ivi rispondere penalmente, in base a leggi a lui ignote, di un fatto lecito compiuto in tutto o in parte in Italia. Si tralascia il caso - chiaramente pretestuoso - di un euromandato spiccato da un giudice straniero contro un cittadino italiano per un fatto lecito commesso integralmente in Italia. Si pensi, di contro, che persino restando in Italia è assolutamente comune mantenere una condotta che vada a prodursi, almeno in parte, sul territorio straniero: tutti coloro che navigano in Internet - per esempio, politici, imprenditori o giornalisti - possono agire, esprimere opinioni ed effettuare operazioni lecite nel nostro paese, ma illecite altrove, i cui effetti - l'effetto è una frazione del reato - si producono almeno in parte all'estero, così sollecitando i minacciosi interessi di questo o di quel magistrato straniero.

Ci è stato detto che le fattispecie criminose per cui è possibile emettere un euro mandato sarebbero 32, ma sono molte di più, se non innumerevoli. L'articolo 2 della decisione quadro definisce le 32 fattispecie di reato che giustificherebbero l'applicazione del mandato di arresto.

Ebbene, la tradizione giuridica europea non può che inorridire di fronte alla grossolanità di chi ha redatto questa normativa. Si individuano 32 tipologie di reato - e non 32 reati -, ovviamente definite in modo talmente vago e generico che i comportamenti più disparati, ben diversi fra di loro e a priori non identificabili in base all'articolo 2, potrebbero divenire penalmente perseguibili.

Si tratta di una vera e propria legge sui sospetti, che potrebbe praticamente permettere di perseguire penalmente chiunque, dal padre di famiglia al direttore di una azienda, al giornalista, al politico. Infatti, i crimini sono, ad esempio, così definiti: razzismo e xenofobia (che significa avere paura dello straniero); oppure si parla di criminalità informatica (magari con il possesso casuale di un programma informatico, ad esempio, copiato) o di sabotaggio. E chi ci garantisce che non venga considerata tale, magari, la partecipazione ad uno sciopero?

È chiaro che questi titoli tanto generici permetteranno amplissime possibilità repressive, in quanto potranno essere tradotti in molti e diversi reati nell'ambito del medesimo Stato; reati che, a loro volta, vanno moltiplicati per ben 25 diversi codici penali ed innumerevoli leggi speciali.

Risulta ancora più chiaro, a questo punto, quali siano i rischi connessi alla citata abolizione della doppia incriminabilità. Tralasciando ogni valutazione che non sia di natura giuridica, il caso della scrittrice Oriana Fallaci, processata per ben due volte in Francia, condannata in Svizzera per il noto libro La rabbia e l'orgoglio ed oggi denunciata in Italia a causa della sua ultima opera, La forza della ragione, dà in definitiva e in concreto un'idea di quale enorme potere repressivo verrebbe scatenato adottando su scala continentale il mandato di arresto europeo.

Il mandato di arresto europeo si risolve in una semplice consegna dell'accusato, in quanto deve venire eseguito anche se contro quest'ultimo non esiste la minima prova. Infatti, l'indicazione degli indizi di colpevolezza non solo non è prevista (articolo 8), ma è addirittura esclusa dalla documentazione allegata alla decisione, che non concede spazio alcuno ad una, sia pur sommaria, valutazione delle prove a carico dell'accusato. È sufficiente che i giudici o il pubblico ministero straniero indichino i fatti - che potrebbero essere, paradossalmente, perfino inventati - giustificanti la richiesta di consegna dell'accusato. In assenza di motivazione, pertanto, anche l'accusa più infondata e pretestuosa può portare all'arresto e alla traduzione del cittadino italiano in un altro Stato. Viene qui meno, pertanto, la garanzia di cui all'articolo 13 della Costituzione, in base alla quale ogni atto che limiti la libertà dei cittadini deve essere motivato. I proponenti, d'altronde, lo hanno esplicitamente riconosciuto: spetta al giudice straniero - non a quello italiano - valutare se vi sia almeno un minimum di prove a carico dell'accusato.

Questa rinuncia ad una valutazione delle prove comporta, inoltre, uno svuotamento di significato dell'articolo 26, primo comma, della stessa Costituzione italiana, perché ad un sistema in cui l'estradizione del cittadino è eccezionale si sostituisce una consegna praticamente automatica dello stesso all'autorità straniera.

L'estradizione differisce dalla consegna, in quanto, mentre la prima comporta la necessità per lo Stato richiedente di motivare le proprie pretese e per lo Stato richiesto di controllare la fondatezza delle prove su cui si basano le accuse mosse all'estradato, la seconda viene invece effettuata senza compiere questi essenziali controlli. Con simili premesse, ogni abuso diventa chiaramente possibile.

Il mandato di arresto europeo toglie praticamente di mezzo la figura dell'avvocato difensore, che, non potendo interloquire  sugli indizi di colpevolezza né addurre l'eventuale violazione del principio di doppia incriminabilità, né eccepire il carattere politico del reato (anzi, i reati politici e di opinione, come si vedrà, sono particolarmente nel mirino della proposta europeista), non si capisce cosa ci stia fare. Il suo ruolo, infatti, è talmente ridotto da poter servire solo a gettare polvere negli occhi, facendo credere al pubblico che esiste ancora un diritto alla difesa. Comunque, significativamente, questo simulacro di difensore perde il suo nome programmatico e viene definito, dall'articolo 11, come consulente legale.

Il sequestro dei beni del malcapitato che incappasse nell'euromandato garantisce l'impotenza dell'arrestato, che, spogliato di ogni proprio avere da un magistrato straniero, potrà essere ridotto alla disperazione. Basandosi sul solito principio della reciproca fiducia in materia giudiziaria, il Consiglio, infatti, ha adottato una decisione quadro in materia di blocco dei beni e di sequestro probatorio, in data 22 luglio 2003, che prevede, tra l'altro, il sequestro e la successiva confisca dei beni (articolo 3, comma 1, lettera b)). Anche qui è espressamente significato che per il sequestro non serve la doppia incriminabilità. Anche qui il giudice italiano non può fare obiezioni di merito e, persino a fronte di un sequestro pretestuoso, deve solo di regola eseguirlo.

Per quali puntuali motivi si dà luogo a confisca? Aperta la strada a una confisca di cui non si conoscono i confini e i reali motivi, è chiaro quali potenzialità repressive si schiudano. A mero titolo di esempio, si pensi che in Italia la famigerata legge Mancino (legge n. 205 del 1993), che non a caso si ispira a modelli repressivi transnazionali contrari alla nostra tradizione giuridica, sanziona l'appartenenza a organizzazioni colpevoli di reati di mera opinione con la confisca anche dell'alloggio del reprobo. È sufficiente che in quell'alloggio si trovino determinati strumenti idonei ad offendere, ad esempio un coltello da cucina. Se il criminale viene giudicato in patria, simili norme pretestuose finalizzate esclusivamente all'annichilimento dell'avversario, vengono sterilizzate o, comunque, rese scarsamente offensive dal controllo dell'opinione pubblica. Esse, tuttavia, diventerebbero pienamente operative se a giudicare fosse un magistrato straniero, svincolato da ogni controllo sociale.

A ciò si aggiunga che in Italia, fortunatamente, previsioni quali quelle della legge Mancino rappresentano un'eccezione. E nel resto d'Europa? Anche questa è una domanda che chiaramente ci dobbiamo porre. Il mandato di arresto europeo, per quanto possa apparire sovversivo delle garanzie giuridiche, non è che il preludio di un sistema automatico di consegna degli accusati e dei condannati a qualsiasi autorità giudiziaria dell'Unione europea per qualsivoglia accusa.

Questo sconvolgente programma, che costituisce un formale impegno per tutti gli Stati che in qualche modo vi aderiscano, è esplicitamente enunciato, pur fra molte proteste del tutto generiche e, quindi, meramente retoriche, in rispetto dei diritti fondamentali dal quinto dei 13 consideranda che precedono il testo normativo del mandato di arresto. In esso, infatti, si legge: l'obiettivo dell'Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell'estradizione fra gli Stati membri, che deve essere sostituita da un sistema di consegna tra autorità giudiziarie, prevedendo, in conclusione, un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale.

A questo punto le sovranità nazionali e le libertà civili non esisterebbero più se non sulla carta. L'esecuzione di un mandato di arresto europeo si può risolvere in una vera e propria deportazione. È questa la considerazione che discende con tutta evidenza dai precedenti punti.

Per rendersi conto di quanto essa sia inconfutabile, è sufficiente pensare alla situazione di un cittadino italiano prelevato e trasportato in qualche carcere di un paese straniero, di cui ignora totalmente la lingua, dove non conosce nessuno e nessuno sa chi egli sia e che si preoccupi del suo destino, dove non sa a chi rivolgersi  per la difesa e, se pure gli fosse assegnato un avvocato, né egli lo capirebbe, né l'avvocato capirebbe lui. Le sole difficoltà economiche in cui verrebbe a trovarsi sarebbero di regola sufficienti a precludergli ogni seria speranza di difesa. L'«euro-arrestato», quand'anche in Italia fosse il primo dei penalisti, nulla saprebbe delle leggi del paese nelle cui carceri è detenuto. Presto dimenticato anche nella sua lontanissima patria, rischierebbe di scomparire nell'ignoto.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, ci si trova in definitiva alla presenza di una sistematica violazione dell'articolo 24, secondo comma, della Costituzione, secondo il quale la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, e dell'intero articolo 111 della Costituzione italiana, recentemente riformato all'insegna del giusto processo.

La sola prospettiva di essere sottoposto a simili rischi basterebbe a creare un clima di terrorismo psicologico capace di garantire un controllo pressoché assoluto sulla società civile, così impedendo ogni libertà.

I popoli vengono tenuti all'oscuro della sconvolgente portata del mandato di arresto europeo. Il mandato di arresto verrebbe adottato - in molti paesi è già stato recepito - senza nessun vero dibattito pubblico e nessun coinvolgimento e informazione dei cittadini, con il complice e sospetto silenzio della stampa e dei grandi mezzi di comunicazione.

Vi sono - come chiunque può verificare di persona con poche domande - innumerevoli avvocati, magistrati e addetti alle forze dell'ordine (persone impegnate ad ogni livello nelle più diverse ed anche importanti attività) che non sanno dire nulla di preciso sul contenuto del mandato di arresto europeo.

Il popolo italiano verrebbe scavalcato dalle proposte - di fatto sono più che semplici proposte - di pochi tecnocrati di Bruxelles non eletti dai cittadini, in condizione di omertoso silenzio e di totale manipolazione dell'opinione pubblica.

Prima che il Parlamento si pronunci, occorre che i cittadini sappiano, che si apra un dibattito pubblico, intenso e franco, e che le persone siano rese edotte dei gravissimi rischi inevitabilmente connessi anche al migliore tipo di adattamento della legge sul mandato di arresto.

Veniamo al punto forse più dolente del mandato di arresto: fra le elasticissime figure di reato punibili è previsto, di fatto, anche il reato di pensiero. Tale aberrazione giuridica è raggiunta dalla diciassettesima fattispecie del già citato articolo 2 (razzismo e xenofobia) in cui qualunque opinione non perfettamente politically correct può esporre al rischio della persecuzione giudiziaria. Infatti, in base all'ennesima proposta della decisione quadro della Commissione europea del 28 novembre 2001, articolo 3, primo comma, lettera a), si stabilisce che per razzismo e xenofobia debba intendersi il convincimento che la razza, il colore, la discendenza, la religione, i convincimenti, l'origine nazionale e l'origine etnica siano fattori determinanti per nutrire avversione nei confronti di singoli o di gruppi.

Dunque, l'opinione che la religione o le idee siano fattori determinanti per nutrire avversione verso un gruppo giustificherebbe di fatto l'arresto del reo che verrebbe tradotto in un altro paese con conseguenze morali, giuridiche e materiali catastrofiche. Siamo alla più conclamata ed incredibile forma di persecuzione e condanna delle idee e del pensiero. Viene, difatti, criminalizzato il semplice possesso di convincimenti, ovvero di idee o opinioni intime e personali, in nessun modo tradottesi in comportamenti aventi effettiva rilevanza penale. La libertà di pensiero e di manifestazione dello stesso (articolo 21 della Costituzione) verrebbe definitivamente sepolta e con lei anche il divieto costituzionale di estradizione dei cittadini italiani per reati politici (articolo 26, comma 2, della Costituzione).

Forcolandia, è stato detto diverse volte. Vediamo le motivazioni che ci spingono a portare avanti in Parlamento una battaglia contro il mandato di arresto europeo anche a fronte di profonde modifiche al testo. Abbiamo sicuramente accolto in modo favorevole tali modifiche. Prima, nel  suo intervento, l'onorevole Kessler contestava le modifiche apportate dal centrodestra al provvedimento in esame che pongono limiti all'assurdità del mandato di arresto stesso. Evidentemente, nel centrosinistra vi è ancora chi crede nelle logiche dei soviet e delle leggi sovietiche contro la libertà di pensiero.

I rimedi trovati rischiano, però, a nostro avviso, di rivelarsi poco efficaci. Con l'approvazione di questa legge, infatti, lo Stato italiano riconosce il valore vincolante dell'accordo sull'arresto europeo aprendo la strada a possibili condanne che potranno in seguito arrivare da parte della Corte di giustizia per il recepimento parziale di una decisione quadro che abbiamo accettato.

Non bisogna, inoltre, tralasciare il ruolo della Costituzione europea che sottrae in modo definitivo enormi settori di potere dalla sovranità nazionale. Purtroppo, il nostro paese ha già ratificato la Costituzione europea. Vi sono grandi discussioni in Francia e, soprattutto, in Inghilterra dove tutti i sondaggi in questo momento danno la sconfitta del referendum sull'approvazione della nuova Costituzione europea. Speriamo che l'Europa che limita la libertà di pensiero, l'Europa delle banche, l'Europa dei poteri forti crolli sotto il voto popolare. Purtroppo, nel nostro paese questo non ci è stato concesso e speriamo negli altri paesi europei.

In ogni caso, non si può tralasciare il ruolo della Costituzione europea che sottrae in modo definitivo enormi settori di potere alle sovranità nazionali che finiranno per esercitare la loro competenza nella misura in cui l'Unione non abbia esercitato la propria, ovvero abbia deciso di non esercitarla. Saremo liberi di fare quello che vogliamo se ciò non confliggerà con le direttive europee. Di fatto, vi è un esproprio di sovranità nazionale che limiterà non solo i poteri di questo Parlamento, ma anche le libertà dei cittadini che vivono nel nostro paese. Soprattutto, quella cooperazione giudiziaria in materia penale, l'individuazione dello spazio comune in materia di libertà, giustizia e sicurezza, impone che si vada verso una tendenziale omogeneità di trattamento sul piano penale, sostanziale e processuale che non potrà non incidere pesantemente in termini di diritti fondamentali e garanzie costituzionali.

Concludo, Presidente, dicendo che la Lega nord voterà contro questo mandato d'arresto europeo. Il nostro è un «no» convinto in difesa della libertà. Sarà un «no» convinto alla filosofia che lo ispira, nonostante la Commissione giustizia abbia svolto un buon lavoro sul testo, riducendone sicuramente la portata. Tuttavia riteniamo che sia estremamente pericoloso approvarlo, visto che saremo chiamati a risponderne di fronte alla Comunità europea. I tecnocrati europei lo hanno impostato come uno strumento delle dittature, che vuole abolire l'estradizione e le competenze territoriali della magistratura, instaurando di fatto delle procure globali e stravolgendo la natura della nostra cultura giuridica.

In base al mandato d'arresto europeo, un cittadino italiano può essere processato in un paese straniero per un reato che non è nemmeno previsto nel nostro codice penale. Contestiamo, in particolar modo, l'inserimento dei reati d'opinione, che impediranno di fatto la libera espressione di pensiero dei cittadini. Il mandato d'arresto europeo intende diventare così uno strumento vendicativo nei confronti di chi rifiuta l'ideologia dominante, che è quella di ispirazione illuminista, dei poteri forti, della massoneria, contro i popoli e la loro identità, in nome di un fondamentalismo laico e di un egualitarismo dogmatico, che contestiamo nel modo più assoluto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI (ore 18,38)

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, indugiamo a parlare del mandato d'arresto europeo e ci confrontiamo su questo tema come se alla base  del confronto vi fosse solo ed esclusivamente una questione che riguarda vicende tecniche e giudiziarie in materia penale. In realtà, per come si è sviluppato il dibattito, è assolutamente scontato che alla radice delle nostre divisioni non c'è soltanto una grande questione nazionale, la questione giustizia, ma ancor prima una grande questione internazionale, che si chiama Europa. Alla base di queste differenze, vi è una diversa concezione dell'Europa, che aleggia in quest'aula, ma che non prende mai forma. Ebbene, intorno a questa diversa concezione dell'Europa vorrei che si potesse svolgere qualche riflessione in questa occasione.

Tale diversa concezione emerge tanto più forte perché le argomentazioni alle quali siamo solitamente abituati - cioè quelle di chi porta in quest'aula una totale ed assoluta sfiducia nei confronti del sistema giudiziario nazionale - diventano invece, quando si parla di mandato d'arresto europeo, addirittura un punto di riferimento invalicabile, una specie di faro, che deve illuminare non soltanto la giustizia italiana, ma quella europea e mondiale. Questa ci sembra una grande incongruenza, perché si piegano le argomentazioni per poter arrivare a definire alcuni principi, nei quali in realtà non si crede affatto. È un esercizio di pura dialettica, un sofisma senza alcun fondamento ragionevole, che fa emergere con tutta evidenza l'incongruenza di fondo, ovverosia che quando la giustizia non piace la si accusa di ogni terribile danno, quando invece ci serve diventa addirittura un punto di riferimento irrinunciabile.

In verità, questo disegno di legge costituisce un arretramento rispetto all'accordo di Schengen e rispetto alla Convenzione europea di Dublino del 1996, così come costituisce un arretramento rispetto alla stessa disciplina del codice di procedura penale, che si applica fra paesi che non hanno fra loro alcuna convenzione in materia di estradizione.

Su tale aspetto, vorrei sollevare anche un'eccezione di carattere formale che ritengo non sia del tutto priva di fondamento.

La decisione quadro del 2002 non può essere modificata attraverso la nostra legislazione nazionale. Per poter modificare una decisione quadro, onorevoli colleghi, vi sono procedure che valgono all'interno dell'iter formativo della decisione quadro stessa, compresa la possibilità di frapporre alcune riserve che il nostro paese, rispetto a tale decisione quadro, non ha mai opposto, diversamente da altri paesi.

La stessa riserva parlamentare, introdotta dall'articolo 3 di questo disegno di legge e che io stesso ho contribuito a scrivere, ma per ragioni puramente tecniche, perché, altrimenti, sarebbe stata dichiarata inammissibile, è stata opposta, così come avviene normalmente, dall'Olanda che, rispetto a qualsiasi decisione, ha l'obbligo di interpellare previamente il Parlamento, prima di dare la propria disponibilità ad adottare misure comunitarie.

Anche rispetto a ciò, vorrei far presente che il nostro paese non ha eccepito alcunché e che, secondo un'interpretazione che, pure, può essere di qualche pregio in termini di diritto internazionale, le decisioni quadro possono diventare autoesecutive una volta che sia cessato il termine entro il quale i paesi sono chiamati a recepirle; tuttavia, anche il termine di recepimento è discutibile, perché potrebbe essere un mero adeguamento della disciplina interna, ovverosia, in questo caso, a far tempo dal 1o gennaio del 2004.

Il nostro paese non ha seguito questa procedura e ha tardivamente e surrettiziamente utilizzato questa occasione, peraltro tradendo lo spirito della proposta di legge presentata dai colleghi Kessler ed altri. A tale riguardo, Presidente, vorrei permettermi un inciso.

Credo che i nostri regolamenti parlamentari dovrebbe intervenire in questa materia, perché più di una volta è accaduto che un provvedimento, presentato dall'opposizione, sia giunto a destinazione con contenuti del tutto diversi. Anche per le proposte di legge dovrebbero valere i principi per cui, laddove non dovessero trovare riscontro, dovrebbe conseguire non il ritiro della firma, ma la decadenza del  provvedimento; la maggioranza si dovrebbe poi assumere l'onere di presentare un provvedimento nuovo.

Chiuso questo inciso, vorrei ricordare che il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre del 1999 avviò un percorso verso l'abolizione dell'estradizione tra i paesi membri dell'Unione europea. Era evidente che il percorso dovesse essere questo, perché l'abolizione dell'estradizione si presentava quasi come il corollario della scelta, maturata all'interno dei paesi di Schengen, di garantire la libertà di circolazione nei confronti dei propri cittadini e di coloro che sono residenti e che, comunque, si trovano all'interno di questa comunità.

È intervenuta anche la Costituzione europea, che, grazie a Dio, ha rivalutato quello «stop» intervenuto a Nizza per ridare valore al principio della reciproca affidabilità fra i sistemi giudiziari, ribadendo alcuni principi di diritto che, in questo caso, risultano traditi.

È ben singolare la ratifica, qualche tempo fa, della Costituzione europea da parte del nostro Parlamento, mentre, a distanza di poche settimane, noi ci comportiamo in maniera diametralmente opposta a ciò che tutti quanti, addirittura in maniera eclatante, abbiamo approvato in termini di diritti di cittadinanza europea.

In ordine a tale aspetto, il disegno di legge introduce alcune questioni che se fossero tali, ovverosia, se dovessero avere un valore in termini di applicabilità tra i sistemi giudiziari europei, in realtà non dovrebbero mettere in discussione la possibilità di eseguire il mandato di arresto, ma la stessa partecipazione dei singoli paesi all'Unione europea.

Dire che uno dei paesi dell'Unione europea, che fa richiesta di un mandato di arresto, possa violare i principi delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, applicare trattamenti inumani o degradanti o che possa, addirittura, pervenire a trattamenti discriminatori significa che questo paese non sta abusando di un provvedimento giudiziario, ma che avrebbe titolo ad essere espulso dal consesso dell'Unione europea.

Nessuno vuole mettere in discussione le norme costituzionali del giusto processo richiamate e che, peraltro, recepiscono la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta europea dei diritti fondamentali. Vorrei ricordare ciò a quanti credono di aver scoperto qualcosa di nuovo e di originale, come il giusto processo.

Ma quello che è inaccettabile è la mole di ostacoli giuridici e burocratici che si frappongono alla pronta esecuzione del provvedimento, al di fuori di qualsiasi previsione della decisione quadro. In definitiva, si vuole contestare la sfiducia di questo disegno di legge verso gli Stati membri e i loro sistemi giudiziari.

Intendo ricordare alcuni di questi punti: l'obbligo di motivazione, che viene richiamato addirittura a pena di ineseguibilità del provvedimento, è un portato del nostro sistema giuridico interno, sconosciuto nel mondo anglosassone; la sottoscrizione da parte di un giudice incide sulla configurazione interna nei sistemi giudiziari degli altri paesi; l'introduzione di cause generiche di rifiuto, ricondotte ad una previsione di garanzie costituzionali non richiamate specificamente e del tutto soggettive; la designazione di una autorità centrale - il ministro della giustizia - con una funzione diversa da quella di assistenza amministrativa e burocratica prevista dalla decisione quadro osta e confligge con le stesse previsioni del testo normativo europeo.

Ci si dimentica che sono stati compiuti molti passi in avanti, ci si dimentica del sistema SIS di Schengen, vale a dire della possibilità che, con il sistema informatico, tutti i paesi dell'Unione possano addirittura mettere al bando persone non desiderate - altro che provvedimenti giudiziari motivati! -, e delle convenzioni internazionali che si sono succedute.

Mentre la decisione quadro prevede che per 32 reati non valga il principio della doppia incriminabilità, l'articolo 7 del presente provvedimento esordisce esattamente all'opposto, prevedendo che il principio della doppia incriminabilità è pienamente riconosciuto dal nostro sistema, pur prevedendo alcune eccezioni.

Vorrei capire - mi riferisco ad un'autentica assurdità giuridica contenuta nell'articolo 8 - come funzioneranno le previsioni normative di quei 32 reati riscritti all'interno di questo provvedimento, ancorché siano previsti in quasi tutti i casi dal codice penale e in alcuni casi da nessuna norma. Mi chiedo e vi chiedo a quali norme dovrà fare riferimento l'interprete: a quelle previste dal codice penale, all'articolo 8 o a nessuna?

Si tratta dunque di un sistema surrettizio, un po' campato in aria, abbastanza artigianale, volto ad arginare la norma sulla doppia incriminabilità, che invece si vorrebbe esclusa. Siamo di fronte ad un caso clamoroso di violazione della tipicità delle fattispecie penali, attraverso la singolarissima ed originalissima introduzione di una doppia tipicità. Quindi, ci sarà un caso di tripla incriminabilità attraverso le verifiche doppie, che dovranno essere svolte secondo il nostro ordinamento.

Vi è inoltre il riconoscimento di esigenze di valutazione del merito che, anche se sono state riportate ai sufficienti indizi, sono anch'esse in contrasto con le convenzioni internazionali, che sono già andate oltre. E la previsione dei limiti massimi di carcerazione preventiva - anche ciò come ostacolo alla cooperazione - dovrebbe far riflettere su quei paesi in cui vige l'esecuzione della condanna di primo grado e che non conoscono il sistema della carcerazione preventiva (anche in questo caso mi riferisco ai paesi anglosassoni).

Si reintroduce la previsione del reato politico come questione di inestradabilità o di ineseguibilità del mandato di arresto. Già la Convenzione di Dublino, nel 1996, escludeva ogni possibilità di far riferimento a reati politici come ostacolo alla cooperazione all'interno dell'Unità europea, per la semplice ragione che, se in uno Stato dell'Unione europea viene commesso un reato politico, quello Stato non ha diritto di far parte dell'Unione europea. Così la valutazione sull'equità del processo e l'obbligo di motivazione previsto dall'articolo 18, lettera t). Vi è inoltre una previsione delle immunità che incidono sull'esercizio o sul proseguimento dell'azione penale che non esistono, essendo state censurate dalla Corte costituzionale.

Già abbiamo sollevato polemiche su questa norma e ricordato la questione quando esisteva una legge introdotta dal nostro Parlamento contro l'opinione dell'opposizione, che prevedeva cause di sospensione del procedimento nei confronti di alcune cariche dello Stato. Quella legge è stata censurata e dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale; in questo caso si mantengono ancora, all'articolo 18, lettera u), le cause di immunità che incidono sul proseguimento dell'azione penale e che non esistono più. Così le limitazioni derivanti dai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, non meglio definito, e comunque non previste dalla decisione quadro.

Dulcis in fundo, la previsione transitoria dell'articolo 40, comma 3, per cui la doppia incriminabilità è necessaria fino alla data di entrata in vigore della legge. Cosa ne facciamo, allora, dei reati di associazione di stampo mafioso, per i quali la doppia incriminabilità era stata già superata in ambito europeo dagli accordi avvenuti in quella sede? Quindi, diciamo che per l'associazione di stampo mafioso vengono reintrodotte le questioni di doppia incriminabilità. Si crea così confusione giuridica e un'inammissibile interferenza su un percorso, invece lungo e assolutamente omogeneo, per la costruzione di uno spazio giuridico europeo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando ho sentito l'onorevole Bricolo parlare di difesa dei cittadini italiani ho capito che il problema consiste nel fatto che stiamo parlando di cittadini diversi. Infatti, noi parliamo della cittadinanza europea come obiettivo cui fare riferimento e riteniamo che le singole cittadinanze e i singoli nazionalismi debbano cedere il passo a nuovi diritti della modernità, assai più grandi di quelli conosciuti fino ad oggi. Quando parliamo di un sistema giudiziario europeo, parliamo di un sistema che garantisca sicurezza e libertà allo stesso tempo. Appunto, l'equilibrio che all'interno di Schengen deve consentire a tutti di muoversi, ma anche  alla giustizia di raggiungere i suoi obiettivi. È evidente e deve essere noto a tutti che la giustizia non può arrivare laddove la criminalità si rifugia e prospera, quando il sistema repressivo è più debole. La criminalità si insinua proprio in quelle sacche di minore efficienza dei sistemi che garantiscono l'impunità. Così, alcuni paesi sono diventati paradisi criminali o inferni per i cittadini.

Per far questo, serve un'armoniosa prospettiva di un sistema penale europeo, fatta di regole comuni e reciprocamente riconosciuta, che abbia alla base la nostra fiducia. Questo equilibrio lo state rompendo con tale provvedimento, e vi assumete per questo una grave responsabilità. Non si tratta solo di una censura politica, ma di una sincera preoccupazione per un sistema che non regge, e non reggerà, e per le conseguenze che produrrà. Nel tempo emergeranno le difficoltà interpretative, le impraticabilità tecniche, le complicazioni diplomatiche e l'inefficienza complessiva del sistema. Di questo dovrete farvi carico come maggioranza, per la responsabilità politica di aver cercato un'impossibile mediazione interna alla vostra coalizione, tra visioni diverse del mondo e non su questioni marginali. Inoltre, mi riferisco alla responsabilità di avere rinunciato a difendere i princìpi per ragioni di equilibri puramente interni. Così avete scontentato tutti, ma soprattutto avete negato l'Europa ed abusato in maniera definitiva delle ripetute citazioni evocative di De Gasperi.

I margini concessi dalle modifiche apportate dal Senato non lasciano spazio sufficiente per una concreta fase emendativa. Vale la pena rimarcare che anche i pochi punti accolti sono stati quelli sottolineati da noi alla Camera. Già questo dovrebbe far meditare sul metodo legislativo cieco ed inefficiente con il quale si è proceduto. Quando la politica rinuncia al dialogo, finisce la politica stessa. Ed è per questo che non rinunciamo a fare fino in fondo il nostro dovere, segnalando al Parlamento, ma anche agli studiosi e ai cittadini, le questioni da approfondire e a cui porre rimedio.

Infine, ci auguriamo che in Italia torni presto una stagione della giustizia fondata sul confronto sincero e su prospettive comuni, per dare continuità allo Stato e forza alle nostre istituzioni (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, come hanno già affermato altri colleghi prima di me, con la proposta di legge in oggetto stiamo dando esecuzione alla decisione quadro del Consiglio europeo 2002/584, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Il provvedimento giunge in seconda lettura alla Camera, per cui l'esame avrà come oggetto le sole parti modificate dal Senato. Ciò nondimeno, ritengo utile svolgere alcune considerazioni, a nome del gruppo che rappresento, per definire in maniera più netta la posizione dell'UDC su un tema che è stato ed è ancora come hanno evidenziato gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduta, oggetto di forti e laceranti discussioni.

In primo luogo, intendo soffermarmi sulla natura dello strumento della decisione quadro, in quanto su di esso si è incentrata l'attenzione degli altri colleghi e lo stesso è stato inoltre tirato in ballo in modo diverso, dagli uni e dagli altri, per sostenere posizioni anche diametralmente opposte. Ricordo che la decisione quadro assunta dal Consiglio è uno strumento nuovo, utilizzato per riavvicinare gli ordinamenti degli Stati membri sia a livello legislativo sia a livello regolamentare. La decisione quadro può essere proposta su iniziativa della Commissione, come nel caso di specie, ovvero di uno Stato membro e, quel che più conta, deve essere assunta all'unanimità.

L'oggetto della decisione quadro riguarda la materia specifica, nel caso di specie relativa alla politica comune sulla giustizia, e vincola gli Stati per quanto  riguarda il risultato da raggiungere, ma lascia liberi gli Stati stessi di decidere sulla forma e sui mezzi da utilizzare per raggiungere l'obiettivo. Tale libertà è lasciata agli Stati membri proprio per la particolarità dello strumento che viene utilizzato, per consentire al singolo Stato di scegliere il percorso più coerente con l'impianto costituzionale nazionale e, soprattutto, con i principi e le garanzie fondamentali dello Stato stesso. La decisione quadro, dunque, non è uno strumento immediatamente vincolante per lo Stato membro e non è certamente equiparabile ad una convenzione internazionale, pur restando un atto collettivo internazionale alla cui elaborazione partecipano rappresentanti di tutti i governi nazionali. Ecco, dunque, i motivi della scelta «riparatrice», da parte di coloro che maggiormente avversano la decisione quadro in esame, della forma della legge ordinaria per recepire nel nostro ordinamento quanto contenuto nella decisione quadro stessa.

Aggiungo che il mancato recepimento, sotto il profilo politico, costituirebbe manifestazione di scarsa coerenza - mi rivolgo in particolare ai colleghi della maggioranza - in relazione al processo di unificazione europea al quale stiamo contribuendo, peraltro da protagonisti (ricordo la significativa adozione della Costituzione europea, avvenuta proprio a Roma), e rappresenterebbe un segnale contraddittorio rispetto alla posizione espressa da questo Governo in seno al Consiglio europeo. Quel che maggiormente preoccupa è tuttavia il profilo tecnico-giuridico, in quanto il mancato recepimento in questo settore costituirebbe il presupposto di una violazione da parte dello Stato nei confronti della comunità internazionale, per la quale vi è anche la possibilità, ad avviso di alcuni esperti della materia, del ricorso alla Corte di giustizia. Inoltre, un ulteriore profilo di preoccupazione nel caso di mancato recepimento, relativo alla nostra attività quotidiana, è costituito dal fatto che verrebbe a crearsi un vuoto normativo, in quanto la decisione quadro prevede automaticamente la disapplicazione di trattati bilaterali e di norme attualmente vigenti sull'estradizione, e dunque relative alla materia specifica affrontata dalla decisione quadro.

Il testo, così come modificato dal Senato, mantiene la struttura del provvedimento approvato dalla Camera e ne conserva la filosofia. Ritengo pertanto di poter condividere il testo in esame, sebbene in alcune parti siano stati compiuti alcuni passi in avanti che in questa Assemblea non avevamo immaginato (alcune delle norme approvate dal Senato erano stati infatti esaminate). Tuttavia, in seconda lettura ci uniforniamo alle decisioni assunte dal Senato e riteniamo di poter esprimere voto favorevole sul testo trasmesso, perché fondamentalmente garantiti dall'impianto complessivo della normativa.

Mi riferisco, in particolare, alle importanti garanzie che restano ferme. Quelle garanzie che, in questa sede, abbiamo ritenuto opportuno inserire nel testo al fine di eliminare i profili di contrarietà alla Costituzione; profili che erano stati posti in rilievo anche dalla Commissione affari costituzionali. Su questi profili, ripresi dai colleghi dell'opposizione e della Lega Nord nei loro interventi, vi sono delle puntuali risposte in senso contrario nel testo che ci apprestiamo ad approvare: dalla presunta violazione del principio di legalità e di tassatività (dal quale noi abbiamo fatto derivare invece l'elencazione, nel testo di legge, delle ipotesi di reato specificatamente previste e per le quali applicheremo la disciplina che si andrà ad introdurre con questa decisione quadro), al principio della inviolabilità della libertà personale, senza gravi indizi e senza motivazioni, alla tutela della libertà di opinione, della libertà politica e, quindi, ai reati politici che sono garantiti con una particolare disciplina anche dalla nostra Costituzione.

Ricordo al collega Sinisi che la motivazione dei provvedimenti, sebbene non sia presente in altri ordinamenti europei, non è istituto che abbiamo inventato noi, ma è un istituto ben noto alla legislazione europea e, in generale, a quella internazionale, tant'é che anche noi attingiamo  alla Convenzione internazionale sui diritti dell'uomo. Non credo, pertanto, che nell'elaborazione di questo testo di legge abbiamo commesso un abuso della nostra Costituzione.

Da ultimo, ricordo che la disciplina del mandato di arresto europeo è una delle forme di espressione della costituzione dello spazio europeo comune (il cosiddetto terzo pilastro); lo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, per il quale tutti dobbiamo sentirci impegnati, in particolare in materia penale. Dico ciò perché la cooperazione giudiziaria in materia penale va ad aggredire quei fenomeni di criminalità, che cerchiamo di combattere quotidianamente con l'adozione di provvedimenti nazionali, ma che ancor di più dovremmo contrastare su un piano sovranazionale, che oggi hanno sempre più confini che superano quelli nazionali. Conseguentemente, ritengo che questo ulteriore provvedimento rappresenti un elemento importante per la lotta alla criminalità internazionale e di tutti quei fenomeni che hanno una collocazione territoriale sovranazionale.

Alla luce di queste brevi considerazioni, ritengo di poter affermare che quello che approveremo nei prossimi giorni possa essere definito a buon diritto un atto dovuto; un atto, cioè, che non possiamo esimerci dall'approvare.

L'UDC ha sempre manifestato la propria condivisione a che si compissero atti in questa direzione, ferma restando la necessità di operare garantendo il rispetto dei principi fondamentali dettati dalla nostra Costituzione. Non è stato quindi un esercizio vano quello che abbiamo realizzato alla Camera e al Senato, ma si è trattato di un'opera seria intrapresa per cercare di raggiungere questo obiettivo.

Dal nostro punto di vista, il testo che andremo ad approvare soddisfa pienamente queste esigenze, senza contraddire assolutamente lo spirito di semplificazione e di armonizzazione sotteso alla specifica decisione quadro e, più complessivamente, al processo di unificazione europea. Pertanto, lavoreremo affinché si possa arrivare nei prossimi giorni all'approvazione di questo testo di legge, e noi vi contribuiremo con il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 4246-B)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, presidente della II Commissione, onorevole Pecorella.

GAETANO PECORELLA, Relatore. Signor Presidente, rinvio, al pari dei colleghi Kessler e Sinisi, alle considerazioni svolte in questa sede nel corso della prima lettura del provvedimento. Pertanto, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ROBERTO TORTOLI, Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Sta bene.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.


 

 


 

RESOCONTO STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

588.

 

Seduta di Giovedì 17 febbraio 2005

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

FABIO MUSSI

indi

DEL VICEPRESIDENTE

PUBLIO FIORI

E DEL PRESIDENTE

PIER FERDINANDO CASINI

 

 


Seguito della discussione della proposta di legge Kessler ed altri: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (4246-B) (I deputati Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni e Ranieri hanno ritirato la loro sottoscrizione dalla proposta di legge) (ore 9,45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato: Kessler ed altri: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Ricordo che nella seduta del 14 febbraio scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali.

(Esame degli articoli - A.C. 4246-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge e delle relative proposte emendative.

Avverto che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso i prescritti pareri (vedi l'allegato A - A.C. 4246-B sezioni 1 e 2).

Avverto inoltre che non sono pubblicati nel fascicolo, a norma dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, gli emendamenti presentati direttamente in Assemblea non riferiti a parti modificate dal Senato.

Avverto, altresì, che non saranno posti in votazione gli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39 e 40 in quanto non modificati dal Senato.

Avverto infine che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

La seduta, sospesa alle 9,50, è ripresa alle 10,15.

Si riprende la discussione.

(Esame dell'articolo 1 - A.C. 4246-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4246-B sezione 3).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Guido Giuseppe Rossi. Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, la questione del mandato di arresto europeo ha attraversato in maniera profonda il dibattito politico di questo paese a causa dell'azione decisa di contrasto politico che il nostro movimento, la Lega Nord, ha attuato su questa proposta di legge che, come la maggior parte dei provvedimenti provenienti dall'Unione europea, ha effetti devastanti e profondissimi sull'impianto costituzionale del nostro paese, dei quali spesso l'opinione pubblica non è a conoscenza.

Si tratta della stessa situazione che si è ripetuta in occasione della Costituzione europea in cui è emerso un meccanismo che comporta modifiche profondissime del tessuto istituzionale e costituzionale del nostro paese, che tuttavia appare assolutamente sottovalutato dalla classe politica e dal mondo culturale e dei mass media nella presunzione che tutto ciò che proviene  dall'Unione europea sia cosa buona e giusta da inserire tout court nella nostra realtà politica.

Ebbene noi, quale movimento politico da sempre attento alle questioni dei diritti dei cittadini e della sovranità nazionale - che poi è sovranità politica, democratica, della gente -, ci siamo opposti con forza a questo ineluttabile determinismo derivante dai provvedimenti aventi carattere europeo.

Abbiamo già ricordato come questa decisione quadro sul mandato di arresto europeo sia stata decisa prima dal Consiglio dei ministri della giustizia europeo e, poi, dal Consiglio europeo comprendente i Capi di Stato e di Governo. L'unica opposizione a tale impostazione fu quella del ministro Castelli e, dopo una durissima campagna diplomatica e di stampa da parte dell'opposizione di questo paese contro il Governo Berlusconi, l'Italia accettò di sottoscrivere questa decisione quadro compiendo, a mio avviso, un errore nel non apporre clausole di riserva - come invece fece l'Austria - che avrebbero tutelato maggiormente il nostro paese.

Ma, così andarono le cose e, come sempre avviene quando in questa Europa democratica - così viene definita - qualcuno dissente, si è scatenata l'Inquisizione, il tribunale contro chi ha osato affermare che quanto deciso non è del tutto giusto e non è del tutto utile per quei cittadini europei che vogliono un'Europa unita, capace di essere forte sulla scena internazionale e che, invece, non vogliono un'Europa che limita le libertà personali e la sovranità degli Stati e delle comunità locali.

Infatti, tale sovranità non deve essere limitata perché dobbiamo ricordarci che l'Unione europea vuole nascere basandosi sui princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità, ovvero sull'esigenza di avere un livello di governo e di azione politica capace di intervenire sulle grandi questioni dove gli Stati nazionali e le comunità locali non possono più farlo. Al contrario, noi riteniamo che tutta la produzione comunitaria e oggi la Costituzione europea siano redatte nel senso assolutamente opposto. Quindi, sono pensate secondo un principio di sussidiarietà, letto però a favore del livello comunitario che invade, per un disegno politico ben preciso, i livelli propri degli Stati e della comunità nazionali, intromettendosi in questioni che non dovrebbero riguardare l'ambito europeo. A nostro avviso si sta profilando la nascita di un «super Stato» europeo o, quantomeno, di uno Stato fortemente centralizzato e burocratizzato, dove le capacità di intervento delle comunità nazionali e, in genere, della politica e della democrazia risulteranno fortemente limitate.

Ebbene, già nell'altra occasione il gruppo della Lega ha fatto un'opposizione molto dura. La necessità del mandato di arresto europeo si inserisce nell'ambito della lotta al terrorismo internazionale, soprattutto dopo i fatti dell'11 settembre. Infatti, dobbiamo ricordiamoci come l'accelerazione della discussione sul mandato di arresto europeo, che invece languiva già da alcuni anni, ebbe un forte impulso dopo i drammatici fatti delle torri gemelle di New York. Ebbene, con questa impostazione siamo d'accordo, ma contestavamo e contestiamo l'estensione e la dilatazione assolutamente inutile, anzi dannosa per le libertà individuali dei cittadini europei, del mandato di arresto europeo.

Tale mandato di arresto avrebbe dovuto semplificare e non eliminare l'istituto dell'estradizione, perché in nessun trattato europeo è scritto che tale istituto debba essere eliminato. Si sarebbe dovuto semplificare il meccanismo dell'estradizione e su questa semplificazione eravamo d'accordo per quanto riguarda i temi del terrorismo internazionale. Su questo punto vogliamo essere sicuri di non essere fraintesi.

Tuttavia, questa nobile e condivisa esigenza è stata stravolta perché l'abolizione totale dell'istituzione dell'estradizione è stata estesa a 32 reati, molti dei quali non hanno nulla a che fare con la lotta al terrorismo internazionale. Al contrario, si tratta di una serie di reati che permettono un intervento onnicomprensivo, talvolta a carattere politico, che va ad incidere sulle  libertà politiche. Mi riferisco chiaramente ai reati, di per sé molto vaghi, di xenofobia e di razzismo - senza includervi gli atti violenti, che ovviamente devono essere condannati -, per i quali esiste una casistica molto ampia, molto vaga, ma soprattutto molto politica, che li prefigura piuttosto come reati di opinione e non tanto di razzismo e xenofobia. In tal modo si dà un'arma di intervento a qualsiasi pubblico ministero o magistrato europeo dei 25 paesi oggi membri - e forse in futuro 27 o 28, magari includendo la Turchia come molti chiedono anche in Italia - dando loro la possibilità di incriminare e di intervenire penalmente su un qualsiasi cittadino europeo, quindi, anche italiano.

Su questi temi abbiamo fatto una durissima opposizione perché il mandato di arresto europeo si trasforma da strumento condivisibile di lotta al terrorismo in strumento di ingerenza della magistratura nei confronti della vita dei cittadini, senza dimenticare che attualmente esiste una lista molto elevata di oltre 32 tipologie di reato. Anzi, per tale lista nella decisione quadro è stato previsto un meccanismo aperto e, quindi, in qualsiasi momento l'elenco dei reati può essere ampliato.

Si comprende la pericolosità di questo meccanismo, in quanto la decisione quadro è uno strumento piuttosto innovativo ed atipico nel panorama della produzione giuridica comunitaria ed è il frutto di una decisione assunta all'unanimità in sede intergovernativa dai ministri della giustizia e dai capi di Governo dell'Unione europea.

Ebbene, tale decisione è stata adottata, per quanto riguarda il nostro paese, senza alcun mandato parlamentare, se non per la buona volontà del ministro Castelli che si è presentato al Senato al fine di promuovere l'adozione di un atto di indirizzo per avere indicazioni sulla condotta da seguire. Tali indicazioni furono seguite fedelmente dal ministro Castelli, che condusse un'opposizione molto dura nel Consiglio dei ministri della giustizia dell'Unione europea. Al di là di questo, non vi è stato alcun dibattito preventivo e, quel che è peggio, nel momento in cui la decisione quadro è stata adottata, nessuno ha sollevato la possibilità di intervenire con la procedura di revisione costituzionale, e dunque con le maggioranze e con l'eventuale referendum previsti dall'articolo 138 della Costituzione, in considerazione delle profondissime modifiche che il mandato d'arresto europeo reca all'assetto costituzionale del nostro paese. Esso, infatti, incide sui diritti di libertà personale, sull'istituto dell'estradizione previsto dagli articoli 10 e 26 della Costituzione, sui principi del giusto processo previsti dall'articolo 111, sul principio del giudice naturale, e via dicendo.

Tali principi, che spesso e volentieri vengono declamati in quest'aula quando si tratta di discutere di leggi nazionali, certamente importanti, sui temi della giustizia, sono stati totalmente dimenticati nel dibattito sul mandato d'arresto europeo. Si modifica profondamente l'impianto costituzionale, così come è avvenuto anche in occasione del trattato sulla Costituzione europea, senza utilizzare i meccanismi previsti dalla Costituzione italiana, a norma della quale per le modifiche costituzionali sono necessarie quattro letture e, qualora non si raggiungano determinate maggioranze parlamentari, si può richiedere un referendum popolare.

Ciò che viene richiesto quale condizione fondamentale, ad esempio, per le modifiche del Titolo V della seconda parte della Costituzione, vale a dire per il progetto della cosiddetta devolution, che ha visto un ostruzionismo anche molto duro da parte dell'opposizione, viene totalmente dimenticato nel caso del mandato d'arresto europeo e della Costituzione europea. Nessuna delle forze che si scaglia contro la riforma della Costituzione ricorda come un analogo procedimento deve essere seguito quando vengono introdotte modifiche, ancora più profonde rispetto a quelle previste dal progetto Bossi e del Governo Berlusconi, provenienti dall'Europa.

Avviene una sorta di rimozione collettiva, in virtù della quale nessuno può mettere in discussione questi temi. La Lega Nord Padania è l'unica forza che continua a porli in discussione: non abbiamo, infatti, scheletri nell'armadio,  siamo assolutamente liberi e vogliamo continuare a dire che questa Europa è utile - e infatti siamo europeisti - nel momento in cui non è un bavaglio e non è una catena per i popoli e non è un bavaglio e non è una catena per i cittadini.

Il progetto di legge in esame, originariamente presentato dall'opposizione, e in particolare dagli onorevoli Kessler ed altri, che hanno successivamente ritirato la firma (si è trattato di una ritirata poco onorevole), ha un iter parlamentare relativamente facile.

L'unica opposizione, infatti, è giunta dalla Lega e da alcuni settori riconducibili al gruppo di Rifondazione comunista.

Noi, in occasione della precedente lettura alla Camera dei deputati, votammo contro questa proposta, anche se riconoscemmo che il testo predisposto alla Camera, sostanzialmente redatto dal presidente della Commissione giustizia, onorevole Pecorella, era sicuramente limitante e limitativo dei gravissimi danni conseguenti ad un'introduzione tout court del mandato di arresto europeo, adattando il nostro ordinamento, così come previsto nel testo di legge originario dell'opposizione, dell'onorevole Kessler. Votammo quindi contro a tale ipotesi e quel voto corrispondeva ad una posizione politica molto chiara e specifica, era un segnale che volevamo inviare al paese.

Il Senato ha modificato leggermente il testo della Camera; noi avanziamo alcune proposte emendative che tentano di modificare in meglio, se possibile, il testo in esame. A mio avviso, è importante sottolineare e portare all'attenzione dei cittadini che ci ascoltano quanto avvenuto negli altri paesi europei. È vero, come viene sbandierato, che attualmente il testo è già stato recepito negli ordinamenti degli altri 24 paesi dell'Unione europea, anche se il termine non è del tutto adeguato vista la specificità dello strumento della decisione quadro. Ma questo recepimento è avvenuto con modalità molto critiche, e ciò va sottolineato. Il mandato di arresto europeo non è stato recepito in maniera semplicistica o automatica, tutt'altro. Vi è stato un dibattito molto profondo e duro; la Francia, ad esempio, ha modificato la sua Costituzione ed ha fatto ricorso ad un provvedimento di legge composto da 224 articoli.

Ciò la dice lunga su come i governi, probabilmente frettolosamente, sottoscrivano questo tipo di decisioni, modificando, in maniera talvolta affrettata, gli impianti costituzionali. Ma poi i parlamenti dei paesi seri discutono profondamente e comprendono che queste modifiche devono essere mediate, attutite e vadano riposizionate rispetto alla tradizione giuridica del paese. Soprattutto tali modifiche devono essere mediate e interpretate affinché questo tipo di riforme non danneggi gli interessi e soprattutto i diritti fondamentali e democratici dei cittadini del paese. Ebbene, in Italia questo dibattito è mancato. Se la Lega non avesse alzato la propria voce, su questo tema si sarebbe discusso pochissimo, e ciò è gravissimo!

Non è così negli altri paesi: la Francia ha recepito il mandato di arresto europeo, lo ripeto, modificando la propria Costituzione con un provvedimento legislativo di oltre 200 articoli. Questo dimostra che vi è stata una attenzione altissima verso tale tema e che si sono comprese le implicazioni del mandato di arresto europeo. Lo stesso è avvenuto in Spagna e in Danimarca, dove addirittura si è individuato nel ministro della giustizia l'attore fondamentale di tutto il processo del mandato di arresto europeo, in fase sia passiva sia attiva, cioè sia quando un paese richiede ad un altro paese l'esecuzione di un mandato di arresto europeo, sia quando, in fase di recepimento, un paese chiede che un suo cittadino venga consegnato ad un giudice di un altro paese. La Danimarca ha posto il procedimento totalmente nelle mani del ministro della giustizia, rendendolo il soggetto fondamentale su cui ruota tutta la problematica del mandato di arresto europeo. Così facendo si è data copertura politica al meccanismo, analogamente a quanto avveniva per l'estradizione, istituto già previsto dalla nostra Costituzione. Non dobbiamo dimenticare,  infatti, come la nostra Costituzione preveda che l'estradizione sia sempre vietata per motivi di carattere politico.

La nostra Costituzione lo dice molto chiaramente. Ebbene, come già nell'istituto dell'estradizione, che è un istituto di scambio e di rapporto tra le magistrature dei diversi paesi, esiste l'elemento politico del ministro della giustizia e la Danimarca, nonostante l'introduzione del mandato d'arresto europeo, ha voluto conservare al ministro della giustizia quella funzione fondamentale.

Altri casi - lo ripeto - potrebbero essere portati su come sia stato recepito il mandato di arresto europeo nei vari paesi dell'Europa: vi è un recepimento critico...

PRESIDENTE. Onorevole Rossi.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. ...un recepimento «difficile», se così possiamo dire.

Concludo questo intervento, che sarà poi ripreso dagli altri colleghi quando andremo ad esprimerci puntualmente, al momento della votazione finale e sugli emendamenti di merito da noi presentati, con un'opposizione sostanzialmente politica a questo provvedimento. L'abbiamo già detto quando parlammo della Costituzione europea: questa non può essere l'Europa dei giudici! Non possiamo consegnare questo grande sogno, che è di 500 milioni di persone, di riunificazione di un continente che vuole contare nel mondo, ad una casta di burocrati. Non possiamo esportare il modello italiano, laddove nel nostro paese la politica è sottomessa alla magistratura, addirittura a tutta l'Europa.

Questo, sicuramente, non lo permetteremo, quantomeno non lo permetteremo dal punto di vista del consenso politico a questa operazione (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.

CARLO TAORMINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che, se si fosse trattato di discutere di un provvedimento tendente ad una semplificazione delle procedure di estradizione, non vi sarebbe stata alcuna opposizione da parte di alcuno, essendo tutti esattamente convinti che il contrasto della criminalità organizzata e di tutte le altre forme più rilevanti delittuose meriti un circuito, nell'ambito dei paesi che compongono la comunità, sicuramente più efficace di quanto non sia stato fino a questo momento con le ordinarie procedure di estradizione.

Senonché, il provvedimento in discussione non ha queste caratteristiche; e credo che il complesso degli emendamenti, sui quali siamo chiamati a dare la nostra valutazione, abbia soprattutto lo scopo non di eliminare le ragioni di dissenso che sono alla radice del provvedimento, e che io mi permetterò qui di ribadire, ma di contenere, per così dire, i danni della disciplina che, anche se già discussa alla Camera, ritorna dal Senato con alcune modificazioni.

Non si tratta, come dicevo, di una normativa tendente a semplificare le procedure di estradizione, poiché il mandato di arresto europeo è stato l'«apripista» rispetto a procedure più generalizzate attraverso le quali, e in questo concordo perfettamente con i colleghi della Lega, si è aggirato il necessario percorso della revisione costituzionale.

Non è un mistero per nessuno che alcuni paesi dell'Europa, segnatamente la Francia, proprio per intervenire sul mandato di arresto europeo, abbiano dovuto modificare la propria Costituzione. La ragione è evidente e sta nel fatto che noi in questa sede stiamo discutendo di un provvedimento la cui efficacia, immediata e diretta nel nostro ordinamento, possiamo considerare scontata per molta parte, soprattutto, tenendo conto del testo che proviene dal Senato, i presupposti che devono essere oggetto di riscontro da parte degli organi giurisdizionali italiani, segnatamente della corte d'appello, riscontro assolutamente formale senza alcuna implicazione di carattere sostanziale e, quindi, decisamente insoddisfacente.

La verità è che il provvedimento in esame, anziché configurarsi come procedura  semplificata di estradizione, costituisce un modo attraverso il quale la nostra organizzazione giudiziaria, la nostra magistratura, è per molta parte privata dei poteri che la Costituzione le conferisce. Ciò comporta che sarebbe stato necessario stabilire, mediante la prescritta procedura di revisione costituzionale, se la volontà del popolo italiano e, quindi, di noi che lo rappresentiamo in Parlamento, fosse proprio in tal senso.

Si tratta di un percorso e di una cultura che, se mi è consentito dirlo, sotto il profilo dei rapporti tra ordinamento europeo ed ordinamenti dei paesi membri, segnatamente del nostro, si mostrano sempre più invasivi.

Nella realtà dei fatti, anche la ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, che prevede l'immediata operatività della normativa emanata dagli organi dell'Unione nel nostro ordinamento, ha costituito uno strumento per sancire - tengo a precisare che io ho espresso il mio dissenso al riguardo - che la nostra potestà legislativa viene ad essere fortemente compromessa (in quale misura potremo stabilirlo soltanto con il tempo). La stessa cosa sta accadendo - per questo ho affermato che la disciplina del mandato d'arresto europeo ha fatto da «apripista» - con i problemi della libertà personale, di cui si occupa il provvedimento al nostro esame.

Credo che il punto di emergenza più rilevante delle segnalate anomalie sia rappresentato dalla contraddizione di cui ora dirò. Forse, i colleghi hanno avuto modo di approfondire il tema della doppia punibilità. Tuttavia, vorrei portare un esempio per fare maggiore chiarezza. Il provvedimento in esame afferma il principio della doppia punibilità, nel senso che nel nostro paese nessuno può esser arrestato se il fatto non costituisce reato sia nel paese dal quale proviene la richiesta di consegna sia nel nostro. Orbene, il principio è suscettibile di deroghe che non sappiamo dove potranno condurre.

Invero, mentre si stabilisce che il principio della doppia punibilità debba trovare piana applicazione, si prevede anche che esso possa essere derogato in relazione ad una serie indeterminata ed indeterminabile di reati (o di fatti) che costituiscono ciascuno un capitolo del codice penale. La questione è di particolare rilievo: in concreto, possiamo essere obbligati alla consegna di una persona per un fatto che costituisce reato nel paese dal quale proviene il mandato d'arresto ma non nel nostro.

Mi pare evidente che questo è il segno più forte della deroga al principio della sovranità non soltanto del legislatore, ma anche della giurisdizione italiana.

Queste sono le contraddizioni presenti nel provvedimento. Con riferimento ai problemi di raccordo tra l'ordinamento europeo e l'ordinamento italiano, c'è una sorta di costituzione reale con la quale siamo costretti a confrontarci: consideriamo come appartenenti ai due ordinamenti istituti che, invece, non appartengono ad alcuno di essi! Si tratta di una strisciante forma di revisione costituzionale che, francamente, non può essere accettata.

Certamente, il principio della doppia punibilità è derogato. Un cittadino italiano può essere raggiunto da un mandato di arresto europeo per un fatto che non costituisce reato in Italia, ma che costituisce reato nel paese di provenienza...

GIOVANNI KESSLER. Se l'ha commesso!

CARLO TAORMINA. Nel paese di provenienza! Poi mi risponderai.

Ciascuno di noi potrebbe essere arrestato in questo paese per un reato che è ritenuto tale soltanto nello Stato membro di emissione del mandato di arresto europeo (Commenti del deputato Adduce). Se concordiamo su ciò, possiamo tranquillamente star fermi sul provvedimento al nostro esame

Vorrei sviluppare il mio intervento in termini costruttivi, perché è questa la realtà con la quale dobbiamo confrontarci e di cui dobbiamo prendere atto. Tra l'altro, il testo trasmesso dal Senato, in questa sede, può essere emendato nelle  parti modificate dall'altro ramo del Parlamento.

Vorrei soffermarmi su due considerazioni. La prima riguarda un'altra implicazione di principi costituzionali. Mi riferisco alla modificazione apportata dal Senato in base alla quale la motivazione del provvedimento di emissione del mandato d'arresto europeo, per il modo in cui dovrebbe essere eseguito nel nostro paese, non dovrebbe riguardare anche ciò che è implicato, nella sua complessività, dal secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione (mi riferisco al principio della presunzione di non colpevolezza). Dunque, se il testo rimanesse così come è uscito dall'esame del Senato, che ha modificato una importante presa di posizione della Camera dei deputati quando approvò, in prima lettura, questo provvedimento, la motivazione del mandato di arresto europeo non dovrebbe riguardare anche il superamento della presunzione di non colpevolezza.

Onorevoli colleghi, credo si tocchi con mano la pericolosità dello strumento del quale stiamo discutendo. Ritengo sia da pretendersi che, almeno sotto il profilo dei contenuti specifici, questo provvedimento - che, dal punto di vista formale e normativo, è certamente in forte debito rispetto alla nostra Costituzione - rispecchi i principi della Costituzione. Per tradurre in soldoni la questione, possiamo dire che, sul problema della presunzione di non colpevolezza, il mandato di arresto europeo può, in qualche modo, non soffermarsi nella dovuta misura e nei termini in cui nel nostro ordinamento facciamo applicazione di quel principio.

Vorrei concludere il mio intervento soffermandomi sull'altra modificazione apportata dal Senato riguardante la questione dei presupposti perché in Italia possa essere disposta la consegna della persona raggiunta dal mandato d'arresto europeo.

La modifica apportata dal Senato è in linea con l'osservazione che facevo in precedenza, ossia con il fatto di aver voluto prescindere da una motivazione del provvedimento che si faccia carico dell'intervenuto superamento della presunzione di non colpevolezza. In linea con questa premessa, si fa richiamo non più ai gravi indizi di colpevolezza dei quali si fa carico tutto il nostro ordinamento.

Il nostro ordinamento si fa carico della necessità che un cittadino venga incarcerato per la gravità degli indizi di colpevolezza, proprio perché si fa una applicazione puntuale della presunzione di non colpevolezza. Invece, il testo che proviene dal Senato - e credo che questo sia un punto sul quale bisognerà al momento opportuno discutere ancora più approfonditamente - mira a trasformare il presupposto della gravità indiziaria in sufficienza di indizi di colpevolezza. Ciò, per tutta la storia della nostra giurisprudenza e per la legislazione della quale noi oggi fruiamo, sicuramente costituisce una violazione implicita della presunzione di non colpevolezza.

Tra le altre cose, questo provvedimento, consentendo che il mandato di arresto europeo possa essere emesso o avere esecuzione in caso di sufficienti indizi di colpevolezza, crea all'interno del nostro ordinamento una ingiustificata disparità di trattamento tra un cittadino che normalmente, per legge, potrà essere arrestato soltanto in presenza di gravi indizi di colpevolezza ed un altro che viene raggiunto da un mandato di arresto europeo (certamente meno garantito, certamente meno controllabile, certamente meno suscettibile di critica dal punto di vista dei relativi presupposti), per il quale noi pensiamo di poter avallare l'ipotesi che si abbassi il livello della fattispecie indiziaria utile per provvedere alla cattura.

Allora, onorevoli colleghi, io credo che, con realismo, tenendo presente - come dicevo all'inizio - che questo è un provvedimento con il quale siamo obbligati a confrontarci (perché, altrimenti, avrebbe dovuto condurre a ben altri percorsi legislativi, per dare ingresso ad una procedura così importante nel nostro paese) -, occorra ragionare su questi emendamenti, ai quali ho fatto riferimento, e sugli altri dei quali ci potremo successivamente fare carico. Questo credo sia soltanto un  modo attraverso il quale contenere i danni di una procedura, che, per la verità, suscita molte perplessità dal punto di vista più radicale della sua costituzionalità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Falanga. Ne ha facoltà.

CIRO FALANGA. Signor Presidente, ho qui dinanzi a me la decisione quadro del 22 dicembre 2003 in tema di lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini e alla pornografia infantile. Ho anche dinanzi a me gli emendamenti che i colleghi della sinistra, in sede di esame del provvedimento in Commissione, hanno presentato. Ebbene, dagli emendamenti presentati, constato che vi è un deciso scostamento dalla decisione quadro. Si dice, per la verità, che questi emendamenti, che si discostano dalle disposizioni della decisione quadro, siano stati presentati perché vi era e vi è la necessità di adeguare la nostra legislazione alla nostra Costituzione. Principio che mi pare di poter condividere e, quindi, anche in sede di Commissione abbiamo e stiamo esaminando con attenzione questi emendamenti, confrontandoci con le forze dell'opposizione ed esaminando le rispettive posizioni (non quindi con una preclusione decisa, chiara, nascondendoci dietro alla decisione quadro, che dispone determinate regole).

Allora, qui non è soltanto una questione formale, di stile, che accompagna l'azione politica e, in particolare, che accompagna il rapporto che le forze di maggioranza hanno e intendono stabilire con le forze dell'opposizione.

È anche una questione sostanziale in quanto, mentre nell'un caso si ravvisa l'opportunità di discostarsi dalla decisione quadro per ragioni, appunto, di conformità costituzionale, nell'altro - vale a dire con riferimento al provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea - si perora il rispetto della decisione quadro in tema di mandato di arresto europeo.

Ecco, quindi, la differenza sostanziale sussistente tra le posizioni delle forze di maggioranza e di opposizione; diverso è, invece, il caso degli amici della Lega, i quali esprimono, sul provvedimento, un giudizio che, peraltro - devo riconoscerlo per onestà intellettuale -, è in linea con i principi cardine ai quali si ispirano ordinariamente.

Ecco, quindi, la necessità di fare chiarezza; noi abbiamo, con l'Europa, un rapporto intellettualmente onesto nel convincimento, come dichiarava anche l'onorevole Taormina, che si debba attendere la Costituzione europea per l'applicazione e l'operatività in tutti gli Stati membri delle misure in questione. Fino ad allora, riteniamo che le decisioni quadro vadano rispettate solo nei principi essenziali e cardine e che, in ogni caso, si debbano rispettare i principi della nostra Costituzione. Ciò è quanto, stamani, in Assemblea, tentiamo di operare; per noi, è questa l'Europa.

Mi pare, invece, da quanto inferisco dall'esame, per così dire, comparato della vostra azione nelle due diverse occasioni, che per i parlamentari del gruppo dei Democratici di sinistra l'Europa sia soltanto un'entità da strumentalizzare per fini diversi da quelli utili al nostro paese e ai cittadini italiani. Me ne rammarico molto, in quanto tale condotta non è onorevole per una forza dell'opposizione; mi riferisco in particolare ai deputati che hanno sottoscritto gli emendamenti presentati al provvedimento di legge sulla pedofilia, gli onorevoli Magnolfi, Bonito, Grillini e Finocchiaro, autorevoli esponenti dell'espressione politica della sinistra italiana (Applausi di deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito l'onorevole Cento, vicepresidente della Commissione giustizia, in sostituzione del relatore, onorevole Pecorella, ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

PIER PAOLO CENTO, Vicepresidente della II Commissione. Signor Presidente, il parere è contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 1.

PRESIDENTE. Il Governo?  JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Lussana 1.1

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, il gruppo dei Democratici di sinistra voterà contro l'approvazione dell'emendamento 1.1 a firma dei colleghi della Lega Nord Lussana e Bricolo.

Con tale proposta, i colleghi prevedono infatti l'inserimento, al comma 1 dell'articolo 1, di un ulteriore inciso al fine di delimitare la materia del mandato di arresto e, d'altro verso, le condizioni che la disciplina contenuta negli articoli successivi dovrebbe recare.

L'inciso di cui si propone l'inserimento fa riferimento all'articolo 6 del Trattato dell'Unione ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000; noi votiamo contro tale emendamento, non già perché, in qualche misura, si voglia, da parte nostra, esprimere un dissenso rispetto ai principi che, nel Trattato e nella Carta, vengono solennemente stabiliti. Ci mancherebbe altro! Soltanto votiamo contro in quanto questo inciso e queste formulazioni sono assolutamente irrilevanti.

La decisione quadro, sul punto, è assolutamente chiara. Essa, infatti, contiene una lunga premessa, di natura politica, storico-culturale e, ovviamente, giuridica, nella quale vengono richiamati tutti i principi generali che attengono alle libertà universalmente riconosciute nel mondo civile e nelle grandi democrazie europee.

È questa la ragione che ci induce ad esprimere un voto contrario sull'emendamento in esame, nell'ambito di una battaglia che intendiamo riproporre in questa sede e rispetto alla quale scontiamo, ahimè, un antico vizio. Ormai, infatti, il confronto tra di noi è diventato una discussione tra sordi, poiché stiamo reiterando argomentazioni trite e ritrite e stiamo ripetendo altresì una serie di errori di impostazione teorica, rispetto ai quali non possiamo che ribadire le nostre posizioni.

Vorrei precisare che non abbiamo compiuto «una ritirata poco onorevole», come ha precedentemente affermato l'onorevole Guido Giuseppe Rossi, del gruppo della Lega Nord Federazione Padana. Noi, infatti, abbiamo ritirato le nostre firme dal provvedimento in esame poiché la nostra proposta di legge era stata completamente modificata prima in sede di Commissione e, successivamente, nel corso dei lavori dell'Assemblea. Infatti, una proposta che si poneva seriamente l'obiettivo di promuovere un processo di integrazione giuridica europea è diventata, invece, una normativa che frappone una serie di ostacoli al riconoscimento dei provvedimenti giudiziari emessi dagli altri paesi europei.

È questo, infatti, ciò che stiamo trattando: il superamento, almeno nell'ambito dei confini della grande Europa, del vecchio ed antiquato strumento della estradizione. Era questo l'obiettivo che si poneva la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, nonché la nostra originaria proposta di legge, ma tale obiettivo è stato reso assai più difficile dalla normativa che oggi stiamo esaminando in terza lettura. Non mancherà né il tempo, né il modo di illustrare le motivazioni più specifiche del nostro atteggiamento, ed in questo momento sia sufficiente preannunziare il voto contrario del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo sull'emendamento Lussana 1.1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, interverrò molto brevemente. L'emendamento in esame non fa altro che richiamare una parte del preambolo della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio. Si tratta, pertanto, di una proposta emendativa inutile, che intende testimoniare solamente l'atteggiamento antieuropeista di chi lo ha presentato, dal momento che le ragioni per cui il provvedimento  in esame merita di essere censurato sono ben altre.

Ritengo che il gruppo della Lega Nord Federazione Padana dovrà probabilmente giustificarsi in ordine alla sua volontà di impedire l'approvazione del provvedimento, attraverso la presentazione delle proposte emendative in esame, non solo in Europa, ma anche all'interno della propria maggioranza, con il commissario europeo Frattini.

Sono queste le ragioni per le quali preannuncio il voto contrario del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo sull'emendamento Lussana 1.1. Nel prosieguo dell'esame, valuteremo quale atteggiamento assumere nei confronti della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 375

Votanti 362

Astenuti 13

Maggioranza 182

Hanno votato 22

Hanno votato no 340).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lussana 1.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, quando l'Unione europea ha adottato la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, la corsa a dotarsi di uno strumento che consentisse, in campo giudiziario, una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri forse non ha reso consapevoli coloro che l'hanno approvata di aver compiuto tale scelta in completa e totale assenza di democraticità. È stato adottato, infatti, uno strumento che inciderà pesantemente sulle libertà individuali dei cittadini europei, ma senza che questi siano stati in alcun modo consultati.

Sotto questo profilo, purtroppo, esiste un vulnus anche nel nostro ordinamento. Vorrei ricordare, infatti, che abbiamo denunciato più volte il deficit di democraticità che si riscontra nell'adozione dei provvedimenti in sede di Unione europea, nell'ambito della quale i rappresentanti dei Governi degli Stati membri assumono decisioni senza una specifica investitura da parte del Parlamento.

Questo è il sistema italiano. Non è così in altri Stati europei: si pensi ad alcuni paesi quali la Finlandia, in cui è prevista una specifica riserva parlamentare. La Lega ha, più volte, posto all'attenzione di questo Parlamento tale tema, ma siamo soli ed inascoltati. È chiaro: la battaglia avrebbe dovuto essere combattuta a livello europeo. Noi lo abbiamo evidenziato, attraverso i nostri ministri, Bossi e Castelli. Purtroppo, siamo arrivati, oggi, con questo provvedimento di ratifica, al recepimento della decisione quadro.

Ebbene, nel corso della discussione, anche tra i più fervidi sostenitori del mandato di arresto europeo, ci si è resi conto dei forti rischi di impatto con la nostra Costituzione e con le garanzie fondamentali della stessa. Perciò si è cercato di correre ai ripari, e lo si è fatto anche predisponendo questo articolo 1, in cui si definisce il mandato di arresto, si stabilisce l'obbligo dell'Italia, in condizioni di reciprocità, di dare esecuzione, alle condizioni stabilite dalla legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato di arresto è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice e sia motivato. In ciò il testo licenziato dal Senato rappresenta un passo indietro rispetto a quello approvato dalla Camera: il testo approvato dalla Camera parlava, infatti, di una adeguata motivazione, perché ci si rendeva conto dei forti rischi di questo strumento, che sradica completamente l'istituto dell'estradizione. Il Senato - non ne comprendiamo le ragioni - ha tolto il  riferimento all'adeguatezza della motivazione, ed anche il riferimento - come egregiamente rilevato dall'onorevole Taormina - all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione italiana: la presunzione di innocenza.

È chiaro che noi, con questo emendamento, chiediamo che siano nuovamente inserite tali garanzie, assolutamente necessarie, e che vi sia un ulteriore richiamo anche agli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale, che prevedono, per l'adozione del provvedimento cautelare, criteri e riferimenti molto più rigidi. In particolar modo, l'articolo 273 dispone la misura cautelare solo in presenza di gravi indizi di colpevolezza; l'articolo 274 richiede il pericolo di fuga, di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove. Altrimenti, saremmo di fronte ad una vera e propria cessione di sovranità da parte del nostro Stato nazionale e non potremo difendere i nostri cittadini dall'emissione di un mandato di arresto da parte di un qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, senza neanche poter valutare i requisiti di fondatezza delle accuse in esso contenute (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana e del deputato Biondi).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Mi auguro che il «grido di dolore» che abbiamo appena ascoltato da parte della collega Lussana, che ha fortemente lamentato l' «antidemocraticità» - uso le sue parole - della decisione quadro ed il fatto che il Parlamento italiano sia stato espropriato delle sue prerogative su temi così importanti da parte di chi ha adottato tale decisione quadro, giunga al ministro Castelli, al Presidente del Consiglio, onorevole Berlusconi, che sono coloro che non solo hanno firmato tale «antidemocratica» decisione quadro, ma hanno contribuito ad elaborarla ed a scriverla; mi sembra che siano persone capaci di intendere e di volere e libere nelle loro decisioni; credevo, sino a poco fa, che fossero espressione anche della maggioranza rappresentata in quest'aula anche dall'onorevole Lussana.

La decisione quadro non è un qualcosa che nasce dai burocrati di Bruxelles, non è un qualcosa che nasce dalla Commissione o da chissà quali organi antidemocratici, su cui il Parlamento italiano non ha controllo o modo di interloquire.

Questa decisione quadro - come tutte le decisioni quadro - è stata adottata all'unanimità e può essere presa solo all'unanimità dai rappresentanti di tutti i Governi dell'Unione europea.

Onorevole Lussana, se tale decisione non andava bene per i suoi contenuti e se appariva antidemocratica nei metodi, i rappresentanti di questo Governo non avrebbero dovuto firmarla, oppure avrebbero potuto scriverla in modo diverso: avevano tutte le facoltà e i diritti per farlo.

Lamentarsi adesso dell'antidemocraticità e della gravità di tale decisione, come se fosse stata adottata da marziani, mi sembra ipocrita e poco onorevole.

L'onorevole Guido Giuseppe Rossi ci ha definito poco onorevoli, perché abbiamo ritirato la firma da un provvedimento che, poi, è stato geneticamente modificato dall'intervento emendativo della maggioranza in prima lettura alla Camera. Ebbene, credo sia poco onorevole il comportamento parassitario di questa maggioranza, che ricorre a proposte legislative dell'opposizione per intervenire sulle stesse e modificarle per ottenere i propri fini. Tutto ciò, senza nemmeno il coraggio di avanzare proposte proprie. Infatti, né il Governo né la maggioranza hanno mai predisposto un provvedimento che attuasse il mandato d'arresto europeo e che fosse di loro gradimento. Un comportamento di questo genere - questo sì - è poco onorevole, parassitario e, anche dal punto di vista della prassi parlamentare, scorretto. Peraltro, questo comportamento non è nuovo all'attuale maggioranza, quando si trova in situazioni di grave imbarazzo quale quella attuale.

Venendo all'emendamento Lussana 1.3, se quest'ultimo dovesse essere approvato, stabiliremmo un principio del tutto nuovo  nel nostro ordinamento e nell'ordinamento internazionale e del tutto bizzarro, secondo il quale un giudice, in Spagna, in Austria o in Inghilterra, quando emette un mandato di arresto per un suo cittadino, deve seguire la legge inglese o spagnola o quella di appartenenza; se, invece, il giudice spagnolo è chiamato ad emettere un mandato di arresto contro un cittadino italiano, che abbia commesso, ad esempio, un reato di rapina in Spagna, non deve applicare la legge spagnola, bensì quella italiana (ossia, come si chiede in questa proposta emendativa, gli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale). In altri termini, deve emettere il mandato d'arresto solo nei casi e nei modi stabiliti dal codice di procedura penale italiano. Qualcuno potrà essere d'accordo, ma dovete anche sapere che ciò non è mai successo nel nostro paese; al riguardo, si veda l'articolo 705 del codice di procedura penale. Questa è la fine della cooperazione giudiziaria.

MASSIMO POLLEDRI. Meno male!

GIOVANNI KESSLER. Si tratterebbe di una forte limitazione della nostra sovranità, perché poi, per il principio di reciprocità, anche gli altri paesi ci chiederanno la stessa cosa. Basterà che qualcuno che ha compiuto un reato in Italia si rechi in Spagna e le nostre sentenze penali non verranno più eseguite. Se volete la fine della cooperazione giudiziaria, basterà che votiate a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.

CARLO TAORMINA. Signor Presidente, credo che se i proponenti di questa proposta di legge continueranno ad addurre argomenti quali quelli da ultimo evocati con una violenza verbale che non meraviglia, faranno il gioco di chi, ad esempio, come me, a titolo personale, di questo mandato di arresto europeo non può vedere né tanto né poco.

In questa sede, credo si debba realisticamente discutere di come fare le cose nel modo meno peggiore possibile, premesso che - come abbiamo già più volte affermato - vi sono problemi di costituzionalità che, forse, un giorno potranno anche emergere. È bene, quindi, che da questo Parlamento si levi una notazione di questo tipo, a futura memoria.

L'onorevole Kessler ha fatto riferimento alla rilevanza giuridica delle leggi quadro, sulle quali, per la verità, ci sarebbe molto da discutere, perché si tratta di provvedimenti che hanno comunque la necessità di trovare uno sbocco esecutivo nel nostro paese, che non è automatico, ma ragionato.

È vero che è stato stipulato l'accordo e che quei provvedimenti debbono essere adottati all'unanimità dei consensi, ma, se facciamo un raffronto tra la legge quadro e il provvedimento con il quale ci stiamo confrontando, ci accorgiamo che le cose sono molto diverse perché, ovviamente, lì si tratta di stabilire determinati principi che vengono individuati dal punto di vista dei presupposti del provvedimento e del raggio di applicazione.

Ovviamente, si tratta di capire cosa se ne deve fare nel nostro sistema se non vogliamo fare un suicidio costituzionale complessivo. Infatti, nel momento in cui vi sono delle normative comunitarie di carattere ampio - che pure abbiamo voluto, perché tutti insieme siamo convinti che dobbiamo contrastare più efficacemente tutte le forme di criminalità e sicuramente la semplificazione delle procedure marcia in questa direzione -, che la legge dello Stato deve applicare, ciò non significa che essa non debba rispettare prima di tutto la nostra Costituzione, che è un atto doveroso.

Quindi, evocare quegli accordi non significa certamente risolvere i problemi. Gli accordi ci sono stati perché sono espressione della volontà politica di questo Governo e di questa maggioranza di combattere la criminalità a tutti livelli e con tutti gli strumenti consentiti dalla legge, ma,  dopo aver superato questo momento, vogliamo che le leggi applicate in Italia siano in linea con la Costituzione.

Onorevole Kessler, quando si fa riferimento alla circostanza che il nostro paese dovrebbe o potrebbe, in virtù di un mandato di arresto europeo, applicare leggi vigenti nel paese che lo ha emesso e che dovrebbero essere vincolanti per il nostro paese, questo è il punto di grande disaccordo, in quanto da parte di chi sostiene questa tesi si perpetra una volontà di stracciare la Costituzione in tutti i suoi elementi fondamentali.

Se è vero, com'è vero, che in questo paese non è possibile che qualcuno possa essere arrestato se non dopo il superamento effettivo della presunzione di non colpevolezza, non ci può essere un mandato di arresto europeo o mondiale che possa consentire il superamento della nostra Costituzione. O ci mettiamo in testa che, quando diamo corso alle normative europee nel nostro Stato, lo facciamo prima di tutto ritenendo che la Costituzione continui ad essere la nostra legge fondamentale, a meno che qualcuno pensi diversamente, oppure non andiamo da nessuna parte.

Con riferimento al problema specifico, credo che esso sia proprio il fulcro di ogni questione. Come si fa a sostenere che un cittadino italiano possa essere arrestato in una situazione che non presenti le caratteristiche richieste dal nostro ordinamento affinché si possa limitare la libertà personale?

È a tutti noto come le nostre leggi si siano più volte atteggiate nel tentativo di diminuire, per quanto possibile, i presupposti per l'applicazione di limitazioni alla libertà personale. Abbiamo raggiunto con fatica e con l'aiuto della Corte costituzionale il punto di equilibrio per cui la gravità degli indizi e le esigenze cautelari costituiscono la condizione senza la quale non è possibile procedere alle limitazioni della libertà personale. Non è possibile che questa regola, che è sostanzialmente costituzionale, pure essendo contenuta nel codice di procedura penale, possa essere derogata. Quindi, onorevoli colleghi, credo che questo emendamento meriti di essere approvato.

PRESIDENTE. Saluto il Presidente del Congresso del Perù Antero Flores Aràoz Esparza (Applausi).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, devo dire alla collega Lussana ed al collega Taormina che la proposta emendativa in esame non ha alcun senso giuridico. Il richiamo agli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale è sbagliato. L'articolo 273 non ha alcuna possibilità di essere richiamato quando si tratti di misure cautelari: lo esclude espressamente l'articolo 714 del codice di procedura penale in assenza di convenzioni, figuriamoci in questo caso in cui la convenzione c'è. L'articolo 274 che tratta delle esigenze cautelari è assolutamente inapplicabile qualora la richiesta si fondi su una sentenza.

È evidente che l'emendamento vuole soltanto costruire un blocco ostruzionistico verso il provvedimento in esame in una chiave di politica assolutamente antieuropeista della Lega che, però, si sta incrociando con altri dissensi in quest'aula. Non riesco davvero più a capire chi voglia questo provvedimento.

Noi vogliamo certamente un'Europa della libera circolazione e vogliamo altrettanto certamente un'Europa dove le garanzie individuali e le garanzie di sicurezza siano coniugate in maniera felice. Mi sembra, invece, che chi è intervenuto prima di me dai banchi della maggioranza non solo non voglia l'Europa, ma immagini un'Europa assai diversa da quella che pensiamo noi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Credo che lezioni di europeismo ognuno, se crede, può impartirle a se stesso ed ai propri compagni  di strada in ordine al sentimento con il quale si valutano le relazioni che dal punto di vista dei rapporti, specialmente quelli di carattere penale e processuale, devono essere applicati nel nostro paese con riferimento alle nostre posizioni internazionali.

Il Governo ha assunto provvedimenti ed atteggiamenti di un certo tipo a livello politico ed a livello di Costituzione europea. Noi siamo in Parlamento ed abbiamo il diritto-dovere in qualità di parlamentari di valutare se ciò che è stato applicato dal Governo sia vincolante per noi in Parlamento. Rivendico tale diritto proprio facendo mie le considerazioni svolte poco fa dal collega Taormina e dalla collega Lussana.

Si tratta dell'applicabilità in termini non di reciprocità, ma di sovranità della norma penale processuale italiana a condizioni e rapporti che non abbiano la stessa analogia costituzionale e sostanziale sul piano delle garanzie. Non vedo un motivo al mondo, nel nome dei principi europei, che questo problema non venga affrontato nella libertà della coscienza di ogni parlamentare (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana). Credo sia un nostro diritto ed è un diritto che riguarda i cittadini di cui siamo rappresentanti - non si tratta di un'astratta visione di un'Europa retorica, ma di un'Europa reale dove ciascuno ha i propri ruoli e le proprie leggi - che possano essere considerate valide le legge altrui solo se corrispondenti alle norme che regolano, nella visione costituzionale del giusto processo e della libertà personale del cittadino, i rapporti che in Italia, perlomeno sulla carta processuale penale, sono indicati.

Mi dispiace di aver sentito dire cose che dovrebbero contraddire nel nome di una visione paneuropea il superamento di valori, rapporti, aspirazioni e lotte che si sono verificati nel nostro paese perché vi sia un giusto processo, perché vi sia la presunzione di non colpevolezza, perché la libertà personale venga limitata solo con provvedimenti motivati secondo ciò che la procedura penale italiana prevede.

Per questo motivo, l'emendamento presentato dalla collega Lussana, così come le argomentazioni prospettate dal collega Taormina mi trovano pienamente consenziente. Pertanto, voterò a favore di questo emendamento (Applausi di deputati dei gruppi di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Parolo. Ne ha facoltà.

UGO PAROLO. Vorrei ricordare all'onorevole Kessler che la Lega Nord ha sempre mantenuto un comportamento coerente e deciso, sia a livello parlamentare, sia con riferimento al ministro della giustizia. Il ministro Castelli è sempre stato favorevole al mandato d'arresto europeo, al pari della Lega Nord. Questo, però, se il mandato d'arresto europeo si fosse limitato ad essere uno strumento per combattere il terrorismo internazionale. Nel momento in cui il mandato d'arresto è divenuto uno strumento per limitare la libertà personale, uno strumento di pericolo e di intrusione nei confronti della libertà personale dei cittadini, il ministro Castelli lo ha combattuto, così come lo ha combattuto in Parlamento il gruppo della Lega Nord.

Ovviamente, questo orientamento contrario del ministro è stato possibile sino a quando la «palla» non è passata al Consiglio dei ministri europei, cioè sino a quando la trattativa non è giunta presso un tavolo superiore. Da quel momento, il ministro Castelli non ha più potuto opporsi e la questione è diventata di competenza del Consiglio dei ministri europei, e direttamente del Presidente del Consiglio Berlusconi. Dunque, sino a quando è stato possibile, il nostro comportamento è sempre stato coerente. Ribadisco che noi non siamo mai stati contrari ad un trattato che avesse avuto veramente lo scopo di combattere il terrorismo internazionale, così come non siamo contrari a priori all'Europa (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 382

Votanti 375

Astenuti 7

Maggioranza 188

Hanno votato 55

Hanno votato no 320).

Prendo atto che l'onorevole Bellillo ha erroneamente espresso un voto favorevole mentre avrebbe voluto esprimerne uno contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lussana 1.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, voglio subito chiarire che non ho alcuna intenzione di dare lezioni di europeismo ad una persona alla quale voglio molto bene, l'onorevole Biondi, che rispetto tantissimo. Tuttavia il presidente Biondi mi deve consentire una pacata ed educata interlocuzione. Quello che noi da tempo affermiamo - che a nostro avviso corrisponde alla realtà dei fatti - è che da parte nostra, con la proposta (soprattutto quella originaria, presentata da noi) di recepire il mandato d'arresto europeo, non vi era alcun intendimento di violare i principi costituzionali del nostro paese. La discussione, così com'è stata impostata da parte di alcuni esponenti della maggioranza e da parte della Lega Nord, credo sconti un difetto grave proprio sul piano della logica giuridica.

Noi stiamo parlando del superamento dell'estradizione. Lei, presidente Biondi, che è un avvocato autorevolissimo, oltre che essere il politico che tutti quanti noi conosciamo, sa benissimo che, quando gli Stati Uniti chiedono l'estradizione all'Italia, il giudice italiano, sulla base della disciplina positiva vigente in materia di estradizione, non può dire se gli indizi sono sufficienti o più o meno gravi. Questo infatti ce lo impedisce la giurisprudenza costante della suprema Corte di Cassazione (Commenti del deputato Taormina). Avvocato Taormina, le farò avere i precedenti (Commenti del deputato Taormina)... Io sto cercando di parlare pacatamente, cerchi di farlo anche lei, senza dare prima lezioni e poi contraddire quelle lezioni! Comunque, metterò a sua disposizione la giurisprudenza.

Torno ora alla pacatezza e al rispetto verso il presidente Biondi.

La questione è la seguente: quando vi è un procedimento di estradizione, si applicano certi principi. Nell'ambito europeo (non mi sto riferendo all'Afghanistan che ci chiede l'estradizione e rispetto alla quale non andiamo a verificare se esistono sufficienti indizi di colpevolezza), superiamo il vaglio ministeriale, vale a dire quello politico, e facciamo un passo in avanti rispetto alla Comunità europea.

Stiamo parlando di ordinamenti giuridici quali quelli inglese, francese o spagnolo e quando i colleghi della Lega evocano la Turchia, si può rilevare che, per essere ammessi all'Europa, come è stato per tanti altri paesi (la Lettonia e la Lituania), vi è una lunga procedura, una lunga attesa, giacché l'Europa pone condizioni precise di adeguamento di tali ordinamenti ai principi, posso dirlo, della vecchia Europa.

Questa è la realtà e di ciò dovremo discutere. Questa è una delle ragioni per cui, senza battere ciglio, cercheremo di respingere l'emendamento Lussana 1.2.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.

CARLO TAORMINA. Signor Presidente, credo che la strumentalità delle argomentazioni debba avere un limite. Stiamo discutendo di un dato elementare, cioè  dell'applicazione dell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione. Mi chiedo come sia possibile da parte di qualcuno di noi mettere in dubbio l'osservanza di tale norma. È vero che nel caso di specie vi è un riferimento esclusivo alla motivazione dei provvedimenti, ma, con riferimento al mandato di arresto europeo, si tratta di una motivazione che deve dare conto delle ragioni sostanziali in virtù delle quali il provvedimento è adottato.

Vorrei rappresentare due considerazioni: in primo luogo, dovremmo tenere presente che grande parte della normativa in esame riguarda l'esecuzione di sentenze di condanna passate in giudicato, rispetto alle quali è giusto, ad esempio, evocare ciò che è stato evocato; mi riferisco, in particolare, come ricordava l'onorevole Biondi poc'anzi, all'osservanza delle norme sul giusto processo, a tutto ciò che appartiene al tessuto costituzionale della nostra Carta fondamentale. Si tratta dunque di un settore nel quale possiamo esercitare un controllo più approfondito per capire come si è svolto il processo e se sono state osservate le regole dei patti internazionali che disciplinano la nostra materia. Ma quando, onorevoli colleghi e signor Presidente, non si discute di una sentenza passata in giudicato, ma delle ordinanze di custodia cautelare (così le chiamiamo nel nostro ordinamento), quando cioè siamo nel corso delle indagini preliminari e quindi all'inizio di un procedimento, tutti questi sistemi di controllo non possono giocare alcun ruolo, per l'elementare ragione che si tratta dell'incipit dei procedimenti e, quindi, si tratta di qualcosa che non ha alcuna possibilità di essere conformata ai principi costituzionali, ad esempio, a quelli del giusto processo che sono stati evocati.

Dico ciò perché, in buona sostanza, l'unico argomento, l'unica valutazione che può essere svolta quando si discute della libertà personale di un cittadino all'inizio di un procedimento penale, è proprio quella relativa agli elementi indiziari.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PUBLIO FIORI (ore 11,30)

CARLO TAORMINA. Si sta, in questa sede, abbassando la soglia degli elementi indiziari, utile e necessari per arrestare una persona. Ciò non solo non è proprio della Casa delle libertà, ma non si può nemmeno pretendere di fronte al dettato costituzionale. Credo che questo sia un argomento di fondo con il quale bisogna confrontarsi.

Chi richiede che tale normativa abbassi, per così dire, le sue difese, contrariamente a ciò che si ritiene, vale a dire chi in questo momento cerca, attraverso le varie argomentazioni che vengono rappresentate, di non essere linea con l'Europa e con i suoi principi, chi sostiene tutto ciò è della posizione contraria.

Vogliamo un'Europa in cui vi sia un contrasto serio e fermo della criminalità, ma vogliamo ciò nell'osservanza non delle regole degli altri, ma di quelle nostre che, fino a quando esistono, se non sono compatibili con quelle degli altri, si devono adeguare alle esigenze richiamate dalla Costituzione. Quindi, ritengo si tratti di un emendamento che non deve essere strumentalizzato, in quanto volto a segnalare una grave caduta sul piano culturale delle argomentazioni contrarie.

Rispondo al collega Kessler, che ricordava la giurisprudenza in suo possesso. Io la sua giurisprudenza la attendo e la leggerò con attenzione. Prima di ciò leggo con la stessa attenzione le norme del codice di procedura penale il cui articolo 705 stabilisce che la condizione in virtù della quale può essere attivata la procedura di estradizione nel nostro paese è che vi sia la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza.

GIOVANNI KESSLER. Se non c'è trattato!

CARLO TAORMINA. I gravi indizi di colpevolezza costituiscono il percorso che abbiamo svolto per adeguare, con fatica, il nostro sistema processuale alla Costituzione. Chi ignora questi dati, tirando fuori  giurisprudenze personali, certamente non aiuta il percorso di una società civile (Applausi di deputati dei gruppi di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Dico subito all'onorevole Taormina che l'articolo 705 del codice di procedura penale si applica quando non ci sono convenzioni e mi pare che, in questo momento, si stia parlando di una convenzione!

Il suddetto articolo prevede che sono necessari gravi indizi di colpevolezza quando mancano convenzioni. Sin dal 1957, con la Convenzione di estradizione di Parigi, in Europa i gravi indizi di colpevolezza non sono un requisito ai fini estradizionali.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI (ore 11,35)

GIANNICOLA SINISI. Quindi, quando affermo che bisogna manifestare con chiarezza il sentimento antieuropeo - e mi rivolgo all'onorevole Biondi -, dico proprio questo. Chi, attraverso questo emendamento, vuole riportare l'Europa alle condizioni esistenti prima del 1957 evidentemente vuole un'Europa che non è quella della Costituzione europea, che non è quella della comunione tra gli Stati, che non è quella del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, come previsto nel preambolo della decisione quadro della quale stiamo discutendo.

La motivazione non è più un requisito dal 1957. L'articolo 12 della Convenzione europea di Parigi stabilisce che è sufficiente una semplice esposizione dei fatti. Poi, ci sono paesi, come quelli anglosassoni, che non conoscono la motivazione; ad esempio, l'Inghilterra conosce il verdetto, che è una decisione priva di motivazione. Sulla base di questo emendamento non potremo mai garantire cooperazione giudiziaria al Regno Unito; questa è la non Europa di cui parlo, questa è la volontà di non costruire l'Europa, in quanto questi principi valgono in Europa da 48 anni e con questo emendamento si vuole tornare all'Europa del dopoguerra!

A ciò siamo naturalmente contrari; dunque esprimeremo un voto contrario sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 379

Votanti 374

Astenuti 5

Maggioranza 188

Hanno votato 36

Hanno votato no 338).

Prendo atto che gli onorevoli D'Agrò e Mondello non sono riusciti ad esprimere il proprio voto e che avrebbero voluto esprimerne uno contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lussana 1.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, colleghi, ritengo sia giusto avere idee diverse, in quanto ciò aiuta anche la discussione. Tuttavia, credo non sia giusto modificare la realtà a proprio uso e consumo. Da questo atteggiamento non nasce discussione, non nasce confronto, non è ciò che dovremmo fare in Parlamento; si fa solo retorica e bassa propaganda.

Onorevole Taormina, si può modificare la realtà leggendo soltanto un pezzettino di una norma e dimenticandosi delle due parole che la precedono. Mi riferisco a quanto da lei in precedenza affermato  nonché alla tesi che sostiene l'emendamento Lussana 1.4, al nostro esame. Dal 1957 non si chiede più per tutti i paesi con i quali esistono trattati di estradizione - e ricordo che sono tantissimi, ben più numerosi di quelli che attualmente compongono l'Unione europea - il requisito dei gravi indizi di colpevolezza, nel senso che non si procede a tale verifica. Infatti, tale compito spetta al giudice che ha emesso il provvedimento nel paese straniero.

Pertanto, per le misure cautelari non si chiede il rispetto dei princìpi e degli articoli italiani (273 e 274). Allora, se si cita un articolo, bisogna avere almeno la correttezza, la gentilezza e l'ovvietà di leggerlo, non dico per intero, ma almeno per le parti interessate. Onorevole Taormina, vorrei rileggerle, nel caso in cui le fossero sfuggite: «Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la Corte d'appello pronuncia sentenza favorevole all'estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza...». Onorevole Taormina, le ripeto: «quando non esiste convenzione». Quindi, la decisione-quadro sul mandato di arresto europeo non modifica in nulla i requisiti necessari per la limitazione della libertà di un cittadino italiano nei confronti degli atti di un giudice straniero.

Onorevole Taormina, non è vero che la decisione-quadro - come invece lei ha appena affermato - riduce la soglia degli elementi necessari per limitare la libertà. Infatti, già dal 1957 tale verifica non è più fatta. Siete voi che volete reintrodurla. Noi non siamo d'accordo e va bene. Tuttavia, almeno ditelo! Non potete dirci che il vincolo è costituito dal mandato d'arresto.

Onorevole Biondi, onorevole Taormina e anche altri, se davvero si tratta di un istituto scandaloso che cozza contro tutti i princìpi costituzionali, dove siete stati dal 1957 ad oggi? Perché non avete mai detto niente?

Colleghi della Lega, perché da domani, qualora fossero approvati i vostri emendamenti, nei confronti di Austria, Germania o Francia chiederemo che i giudici italiani verifichino i gravi indizi, mentre rispetto alla Turchia - da voi tanto temuta - continueremo, così come facciamo da decenni, a non chiedere tale verifica? Dove sta la vostra coerenza? Con i nostri alleati e vicini europei - con cui condividiamo trattati sui diritti umani e sulla Costituzione europea - volete reintrodurre verifiche che non si fanno più da decenni, da quasi metà secolo, mentre con la Turchia si continuerà a «violare la Costituzione» accettando i mandati di arresto emessi dal giudice turco senza verificare gli indizi. Infatti, è questo quello che voi volete. Allora, dov'è la coerenza?

Onorevoli colleghi, credo che si possano avere idee diverse; si può dire che per cinquant'anni non ci si era accorti del fatto che l'estradizione non prevedeva le verifiche sui mandati di arresto e sulle sentenze, mentre adesso si vuole modificare tale meccanismo. Tuttavia, non tentiamo di modificare la realtà e la verità dei fatti. Soprattutto, cerchiamo di essere coerenti.

Se vogliamo introdurre questi limiti, che rappresentano la fine della cooperazione giudiziaria internazionale, almeno facciamolo verso tutti i paesi e non solo, paradossalmente e assurdamente, per limitare la cooperazione giudiziaria con le nazioni europee.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.

CARLO TAORMINA. Signor Presidente, vorrei innanzitutto dire che le argomentazioni sull'esistenza o meno di convenzioni - anzi, di convenzioni che dispongano espressamente - sono legate al meccanismo ora in vigore, che tuttavia non opererebbe più nel caso dell'introduzione del mandato di arresto europeo.

Ci stiamo soffermando utilmente sui filtri previsti dalla procedura di estradizione, in quanto sotto questo profilo il provvedimento in esame semplifica la situazione, come abbiamo ripetutamente sottolineato. Tuttavia, l'articolo 705 del codice di procedura penale, che si riferisce alla mancanza di convenzioni o all'assenza di previsioni nell'ambito delle stesse, non  può essere comparato con quello che sarà il regime del mandato d'arresto europeo, che non conoscerà alcun altro filtro e che si risolverà in un colloquio personale tra il magistrato di un qualsiasi paese europeo e il magistrato italiano. È dunque evidente che se si dovesse fare un'applicazione comparata dell'articolo 705 in vigenza del mandato d'arresto europeo, ci troveremmo in una situazione che non potrebbe evocare le caratteristiche della convenzione che espressamente dica o nulla dica. L'argomento, dunque, non è assolutamente rilevante, tenuto conto della collocazione del sistema processuale penale nel momento in cui sarà vigente il mandato d'arresto europeo.

Detto questo, non riesco a comprendere come si possa nel nostro paese, in cui la sensibilità per la libertà personale dei cittadini è stata sempre molto alta e ci ha portato a modifiche progressive del nostro sistema processuale in attuazione, anch'essa progressiva, della nostra Costituzione, condurre una battaglia per fare in modo che i cittadini italiani possano essere più facilmente attinti da provvedimenti di cattura emessi da giudici degli altri paesi europei, senza che sia possibile il minimo controllo sulle ragioni che danno luogo a tali provvedimenti.

Noi vogliamo l'Europa, quanto voi e quanto tutti i cittadini italiani. Bisogna vedere che Europa si vuole: se si vuole infatti l'Europa che abbassa le garanzie e l'Europa che può fare un'utilizzazione del mandato d'arresto europeo assolutamente strumentale (mi auguro che le mie parole siano smentite dai fatti), certamente nessuno di noi può essere d'accordo. Vogliamo una grande Europa, con la tutela dei grandi diritti, a cominciare dal principale diritto, quello alla libertà personale. Ritenere che si possa emettere un provvedimento limitativo della libertà personale da parte di un qualsiasi giudice o pubblico ministero anche in mancanza di elementi che abbiano consentito il superamento della presunzione di non colpevolezza è non soltanto illiberale, ma suicida. Auspico pertanto l'approvazione dell'emendamento in esame (Applausi di deputati del gruppo di Forza Italia e dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gironda Veraldi. Ne ha facoltà.

AURELIO GIRONDA VERALDI. Signor Presidente, voterò contro l'emendamento in esame, ma ritengo di non polemizzare con chi ha sostenuto la tesi contraria. Con questi emendamenti, stiamo impoverendo il significato della motivazione. Si prevede, per la richiesta del mandato d'arresto europeo, la motivazione, che deve essere delibata dall'autorità giudiziaria italiana nel momento in cui deve adottare la propria decisione. A mio avviso, nella motivazione ci deve essere anche un riferimento al rispetto del principio costituzionale e alla sufficienza dei motivi. Pertanto, a mio modesto avviso, non è necessario modificare la norma (Applausi di deputati del gruppo di Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, si potrebbe anche convenire con le osservazioni dell'onorevole Gironda Veraldi, dal punto di vista di quello che potrebbe essere definito il grande contenuto: la motivazione, infatti, può essere estesa o meno. Il nostro codice prevede l'esigenza della gravità, che precedentemente non esisteva.

Abbiamo ottenuto che questa gravità fosse un'arrha confirmatoria che consentisse di derogare al principio di libertà per ragioni gravi e motivate, che fossero a fondamento di questo limite. Quindi, indipendentemente da ogni altra considerazione, voglio ricorrere ad una polemica non giuridica ma soltanto di natura politica, perché ci troviamo in una sede politica, siamo in Parlamento per affermare ciò che ciascuno di noi pensa in materia di giustizia e di diritti dei cittadini.

Non possiamo immaginare che per un cittadino italiano siano previste da un giudice di un qualunque paese europeo, misure più blande, se volete, in base a quelle consentite nei vari paesi, mentre a noi sono richieste misure severamente motivate e più fortemente coincidenti con l'esigenza di liberazione del cittadino, quando non sia prevista la gravità dell'indizio o la motivazione del medesimo. È questa la ragione differenziale, ed è una ragione che attiene al diritto italiano e alla sovranità del nostro paese dal punto di vista del cittadino italiano. Naturalmente questo riguarda il rapporto che ci astringe agli altri paesi, pretendendo che la motivazione per il mandato di cattura europea sia corrispondente a quella che si richiede per i giudici...

PRESIDENTE. Onorevole Biondi, la invito a concludere!

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, ho già esaurito il tempo a disposizione?

PRESIDENTE. Sì, a meno che non ritenga sia diverso per lei...

ALFREDO BIONDI. No, signor Presidente, lei sa con quanto rispetto io segua il suo lavoro.

Concludo brevemente ricordando che di tale aspetto non dobbiamo farne una questione di europeismo né di nazionalismo, ma soltanto di diritto civile, ed è diritto di ogni cittadino avere in Italia misure che lo leghino alle tradizioni della nostra realtà costituzionale (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana e di deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 399

Votanti 384

Astenuti 15

Maggioranza 193

Hanno votato 44

Hanno votato no 340).

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, mi permetto di sottolineare l'importanza di questo momento. Si tratta di una fase rilevante, anche in considerazione del fatto che una parte del centrosinistra, quella che più di ogni altro si è battuta affinché il processo di integrazione giuridica europea ottenesse un importante riconoscimento anche nel nostro paese, annuncia il proprio voto di astensione sull'articolo 1.

Credo sia giusto e doveroso illustrare la motivazione che risiede dietro tale decisione politica importante e delicata. Ci asterremo sull'articolo 1, così come modificato dal Senato, anche se riconosciamo che le leggere modifiche apportate dalla Camera alta sono comunque migliorative del testo; ci asterremo perché, in ogni caso, l'articolo 1, a nostro avviso, non corrisponde nella misura dovuta all'indirizzo europeista che viceversa una grande democrazia, con grandi tradizioni europeiste come quella italiana, avrebbe dovuto disciplinare. È questa la ragione di fondo - di natura politica e culturale - che ci induce ad assumere tale atteggiamento. Riteniamo che tra una assunzione di responsabilità politica ed una scelta più puramente tecnica, in questo momento vada privilegiata la prima. Il nostro paese è, ormai, l'ultimo della fila; in Europa siamo gli unici a non aver ancora approvato una normativa che rispetti la decisione quadro. E ciò accade in un contesto nel quale il commissario europeo sui temi della giustizia è italiano.

Vi è pertanto un grande senso di responsabilità da parte nostra che ci induce a non ostacolare ulteriormente l'approvazione di un testo che non ci piace, l'approvazione di un testo che abbiamo ampiamente contestato e contrastato...

ALESSANDRO CÈ. Votate contro allora!

FRANCESCO BONITO. ...l'approvazione di un testo rispetto al quale continueremo questa mattina ad esprimere una serie di censure, cercando peraltro di illustrare nel modo migliore le nostre ragioni, ragioni che intendiamo confrontare con quelle autorevolissime che ci provengono dal nostro avversario politico e che, devo dire, non ci convincono, anche perché in palese, stridente e conclamato contrasto con un indirizzo giurisprudenziale, che non è mio, né mio di proprietà, né mio di colore, come pure è stato detto dai nostri contraddittori.

Si tratta di un principio giurisprudenziale costante che si rinviene in centinaia e centinaia di pronunce, soprattutto quelle successive al Trattato del 1956, che abbiamo reso operativo nel nostro paese nel 1963. Queste, in rapida sintesi e in modo anche abbastanza confuso, e me ne scuso, sono le ragioni in forza delle quali ci asterremo nella votazione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guido Giuseppe Rossi. Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, noi invece intendiamo ribadire il nostro voto coerente, espresso coerentemente in tutte le sedi politiche sia in Commissione che in Assemblea, contro questo articolo, anche se, come abbiamo riconosciuto più di una volta, questo testo rappresenta sicuramente un'evoluzione positiva rispetto a quello incredibile presentato dai colleghi Kessler, dai compagni appartenenti al gruppo dei DS e da altri dell'opposizione.

Quel testo era la semplice e immediata trasposizione della decisione quadro all'interno dell'ordinamento del nostro paese, cosa che non è scritta da alcuna parte e che non è stata fatta in alcun paese europeo; infatti il caso francese, che citavamo prima, con la modifica costituzionale ed un testo di 162 articoli, fa emergere chiaramente la profondità dell'intervento lì effettuato. Per tale motivo il nostro sarà un voto contrario di impostazione politica e ideologica.

Visto, però, che abbiamo ascoltato la solita solfa riproposta dall'onorevole Bonito e da quelli che la pensano come lui, e cioè che il testo che sta per essere licenziato dalla Camera dei deputati sarebbe assolutamente antieuropeista, contrario allo spirito europeista, incapace di recepire la linea indicata in quella decisione quadro europea, ci chiediamo come gli amici dell'opposizione possano astenersi su un tema così provocatoriamente antieuropeista e su un provvedimento così vergognosamente antieuropeista, poiché a questo punto non si riesce più a comprendere bene: quella coerenza, che veniva invocata nei confronti della Lega e del ministro Castelli, viene a cadere miseramente nell'aula parlamentare e, guarda caso, questa è materia parlamentare, come noi abbiamo sempre rivendicato!

Qui si sta modificando la Costituzione del nostro paese e noi abbiamo sempre affermato che non possono essere i ministri di un paese, anche se appartengono alla nostra maggioranza... Poiché su questi temi il Parlamento è sovrano - se siamo una Repubblica parlamentare -, tutti i vostri discorsi contro il presidenzialismo, la deriva governativa, i discorsi contro il progetto costituzionale che pone tutto nelle mani del primo ministro lasciano il tempo che trovano: è arrivato oggi il momento di dare voce al Parlamento!

Se voi, deputati dell'opposizione, ritenete questo progetto di legge vergognosamente contrario allo spirito europeista rispetto al mandato di arresto europeo, votate contro, votate per motivazioni opposte (ma ciò accade nei Parlamenti) votate con noi contro questo provvedimento (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.

CARLO TAORMINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo molto brevemente, per dire (Il deputato Maceratini è colto da malore)...

PRESIDENTE. Onorevole Taormina, la interrompo.

Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 12,05.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, innanzitutto, interpretando lo stato d'animo di tutti, rivolgo un affettuoso pensiero ed augurio all'onorevole Maceratini, che tutti noi stimiamo profondamente (Generali applausi).

Prego i colleghi di prendere posto in attesa che l'onorevole Taormina riprenda la sua dichiarazione di voto sull'articolo 1.

Poiché l'onorevole Taormina non è ancora rientrato in aula, possiamo passare agli interventi successivi.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, mi asterrò sull'articolo 1 poiché ho parlato a favore di emendamenti che sono stati respinti.

Mi sento in imbarazzo ad essere d'accordo, in questo caso, con chi si astiene dopo avere sostenuto, con animo europeo di così vasta portata, una sì forte superiorità della decisione quadro rispetto ai principi nazionali che regolano i rapporti tra il cittadino e la legge in termini di tutela della libertà personale.

Trovo imbarazzante anche che siamo stati accusati di poco europeismo. A tale proposito, vorrei fare presente a qualche collega che sono iscritto al Movimento federalista europeo dal 1945 e che, per anni, ho visto votare contro l'Europa parecchi campioni dell'attuale europeismo (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana, di deputati di Forza Italia e di deputati dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro)!

ALESSANDRO CÈ. Bravo Biondi!

ALFREDO BIONDI. Sinceramente, mi trovo un po' in imbarazzo perché, essendo in questa condizione, mi chiedo se ho ragione io, astenendomi perché non vi sono sufficienti garanzie, o coloro i quali, sostenendo che le garanzie sufficienti ci sono, si astengono ugualmente. Questo dilemma - che è cornuto - mi mette in imbarazzo perché non riesco a capire, nell'astensione, come mi dovrei collocare.

Tuttavia, la mia astensione è un modo per manifestare di non essere d'accordo su ciò su cui sarei stato d'accordo se fossero stati accolti gli emendamenti.

Mi astengo, quindi, per ragioni abbastanza diverse, credo, da quelle per le quali si astengono gli altri, in particolare coloro i quali, invece, avrebbero dovuto votare a favore essendo riusciti a prevalere nelle precedenti votazioni, anche con l'aiuto della maggioranza. Come vedete, in certi casi, la maggioranza ha la capacità di immedesimarsi nelle ragioni dell'opposizione, che io non ho condiviso per la libertà di questa coscienza, che non si piega ad alcuna argomentazione che non la convinca profondamente (Applausi di deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. Prego, onorevole Taormina, ha facoltà di riprendere il suo intervento, che in precedenza sono stato costretto ad interrompere.

CARLO TAORMINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi auguro che vi sia il tempo per riflettere ancora su questi problemi. L'invito che rivolgo ai colleghi dell'opposizione è quello di utilizzare il tempo che ci resta nel modo più utile possibile.

Sui presupposti del mandato d'arresto europeo dovremo tornare perché una disposizione successiva richiederà un ulteriore approfondimento. Forse, quella potrebbe essere la sede più propria per  ridiscuterne. Credo che tutti noi dobbiamo farci carico della preoccupazione dei cittadini. Non a caso, la sfiducia nei confronti della giustizia ha toccato livelli mai raggiunti.

Francamente, svolgere un'opera il cui scopo sia quello di abbassare il tasso delle garanzie per i cittadini - prima di tutto quando si tratta della libertà personale - è una responsabilità difficile da assumersi. La mia preoccupazione non è di non portare avanti una discussione così importante come quella alla quale ci stiamo dedicando né quella di essere additato come antieuropeista partendo da un percorso legislativo che non ha alcuna particolare attinenza con questo tipo di valutazioni.

In realtà, vogliamo, da una parte, un'Europa che contrasti fortemente la criminalità organizzata (e la criminalità in generale) e, dall'altra, che le garanzie siano mantenute ai livelli imposti dalla Costituzione. Nonostante il voto sulle proposte emendative finora discusse, occorre agire con senso di responsabilità e soffermandosi sulle riflessioni degli altri colleghi della maggioranza, perché sanno meglio di me come il buonsenso sia la migliore legge di questo mondo. Non c'è ombra di dubbio che è un atto di buonsenso chiedere che la cattura di un cittadino sia eseguita sulla base di presupposti rigorosi ed ampiamente condivisi.

Per queste ragioni, e per ricollegarmi alle osservazioni precedentemente svolte dal collega Alfredo Biondi, annuncio la mia astensione sull'articolo 1, ma ovviamente per ragioni opposte (anzi, vorrei che tali motivazioni fossero in qualche modo oggetto di un'ulteriore riflessione) a quelle rappresentate dall'opposizione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 379

Votanti 204

Astenuti 175

Maggioranza 103

Hanno votato 169

Hanno votato no 35).

Prendo atto che gli onorevoli Meduri e Mantini hanno espresso erroneamente un voto contrario, mentre avrebbero voluto astenersi.

 

(Esame dell'articolo 4 - A.C. 4246-B)

PRESIDENTE Passiamo all'esame dell'articolo 4 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 4246-B sezione 4).

Nessuno chiedendo di parlare, invito l'onorevole Mormino, vicepresidente della II Commissione (Giustizia), in sostituzione del relatore, ad esprimere il parere della Commissione.

NINO MORMINO, Vicepresidente della II Commissione. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'unica proposta emendativa presentata all'articolo 4.

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal vicepresidente della II Commissione, onorevole Mormino.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lussana 4.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, siamo contrari all'emendamento in esame che vorrebbe introdurre una potestà decisionale del Governo in materia di consegna all'estero di una persona ricercata.

A nostro avviso, la vera novità del mandato d'arresto europeo è quella di eliminare dalla procedura ogni potestà discrezionale politica. Del resto, se il mandato d'arresto europeo fosse stato già in vigore, il famigerato «caso Battisti», che tanto ha umiliato la nostra giustizia e la nostra nazione, non si sarebbe verificato. Infatti, la normativa del mandato d'arresto europeo impedisce che vi sia un filtro politico discrezionale da parte delle autorità governative nel dar corso alle richieste di consegna delle persone ricercate.

Sembra davvero bizzarra, contraddittoria ed incomprensibile la proposta della Lega di ripristinare un filtro valutativo e discrezionale da parte del Governo italiano. A questo punto, la stessa possibilità sarebbe data ai Governi europei, che potrebbero di nuovo impedire l'esecuzione dei nostri mandati di arresto. Dove sia la logica in ciò, non è dato sapere. Del resto, questo emendamento è assolutamente in contrasto con la previsione della decisione quadro che vieta questo tipo di filtro. Dunque, siamo contrari all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, intervengo per dire semplicemente quello che conclusivamente ha affermato il collega Kessler.

La valutazione del ministro della giustizia non è consentita dall'articolo 7, comma 2, della decisione quadro che stabilisce espressamente che l'autorità centrale può provvedere solo alla trasmissione e ricezione amministrativa del mandato d'arresto europeo. Quindi, non gli può essere data alcuna funzione di carattere valutativo giurisdizionale. Per questo voteremo contro l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, intervengo per cercare di fare chiarezza in merito a questo emendamento e per dire ai colleghi Sinisi e Kessler che quanto da loro detto non corrisponde al vero.

È vero che con il mandato di arresto europeo molti settori di potere verranno purtroppo sottratti agli Stati nazionali - ogni Stato dovrà rinunciare ai diritti di libertà dei propri cittadini - e consegnati alle autorità straniere, senza poter effettuare un controllo accurato sulla fondatezza delle accuse e sul tipo di reato contestato. Questo grazie anche al fatto che non sono stati approvati i nostri emendamenti che avevamo presentato all'articolo 1. E perché non si incorra in questi rischi non bastano i richiami ai diritti fondamentali, ai diritti di libertà, ai diritti del giusto processo! Effettivamente, con il mandato di arresto europeo, si introduce un sistema automatico di consegna degli accusati e degli indagati a qualsiasi autorità giudiziaria dell'Unione europea per qualsivoglia accusa. Questo emendamento cerca proprio di correggere la norma che secondo noi non tutelerebbe pienamente i cittadini europei. Ma perché dico che le affermazioni sin qui fatte non corrispondono pienamente al vero?

Bene, onorevole Kessler, lei ha paura della discrezionalità del filtro del potere politico; io appartengo ad una forza politica che ha molta più paura della discrezionalità che viene attribuita all'autorità giudiziaria...

GIOVANNI KESSLER. Giustizia politica!

CAROLINA LUSSANA. ...soprattutto in un paese come il nostro, onorevole Kessler, che rappresenta una anomalia, una particolarità rispetto ad altri Stati europei. Infatti, da noi, la magistratura è autonoma ed indipendente, diversamente da altri Stati europei, nei quali sappiamo che ci sono dei rapporti con il potere esecutivo.

GIOVANNI KESSLER. Quella è anomala!

CAROLINA LUSSANA. Ecco perché allora questo problema non si pone per altri  Stati europei, ma si pone per il nostro ordinamento giuridico. Ma voi, su questo tema, siete stati completamente sordi; non l'avete voluto affrontare, nonostante le perplessità della lega - e questo bisogna dirlo - , emerse quando il nostro paese ha aderito alla decisione quadro, nonostante le perplessità del ministro Castelli. Noi avevamo detto espressamente che allora avremmo dovuto modificare la nostra Costituzione, avremmo dovuto discutere anche della magistratura autonoma ed indipendente. Questo forse è bene ricordarvelo. Ma allora si teme questo filtro, questa valutazione politica. Ebbene, non è una anomalia neanche questa. Andiamo a guardare come gli altri Stati europei si sono comportati nell'adozione della decisione quadro e vediamo cosa ha fatto la Danimarca! Ebbene, la Danimarca attribuisce al ministro della giustizia la competenza a decidere tanto l'esecuzione del mandato di arresto europeo quanto l'emissione del mandato nell'ambito di un procedimento interno. Quindi, il fatto di voler ridurre nel nostro paese il ministro della giustizia a un semplice passacarte, con un semplice ruolo amministrativo, non è un diktat che ci viene dalla decisione quadro, ma è una scelta che è stata fatta e che voi del centrosinistra condividete. Voi temete il potere politico! Potere politico eletto dal popolo e che al popolo risponde. Noi temiamo il potere giudiziario, che non risponde a nessuno tranne che a se stesso (Applausi della Lega Nord Federazione Padana).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 369

Votanti 357

Astenuti 12

Maggioranza 179

Hanno votato 33

Hanno votato no 324).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo) (Vedi votazioni).

(Presenti 374

Votanti 369

Astenuti 5

Maggioranza 185

Hanno votato 178

Hanno votato no 191).

Prendo atto che gli onorevoli Cento, Lion, Zanella e Bulgarelli si sono erroneamente astenuti mentre avrebbero voluto esprimere voto contrario.

NINO MORMINO, Vicepresidente della II Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NINO MORMINO, Vicepresidente della II Commissione. Signor Presidente, riterrei opportuna una sospensione dell'esame del provvedimento, per consentire alla Commissione di riflettere sulla situazione determinatasi in seguito al voto testé espresso dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi corre l'obbligo di sollecitare la vostra attenzione; mi rivolgo soprattutto ai presidenti di gruppo. Onorevoli colleghi... Un attimo di attenzione!

Quanto poc'anzi accaduto è ben evidente a tutti; ma è altresì ovvio che, in un modo o nell'altro, l'esame del provvedimento va condotto a termine. L'Assemblea è sovrana e si prende atto del voto intervenuto;  la Commissione, d'altronde, ha certamente bisogno del tempo necessario per un ulteriore esame...

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare...

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, ma lei non sa neppure cosa stia per comunicare all'Assemblea! Se vuole intervenire prima che termini il mio discorso, mi dica almeno su cosa intende intervenire.

ANTONIO BOCCIA. Mi scusi, signor Presidente; ma lei sta, in fondo, traendo una conclusione. L'articolo 4 non incide per nulla sul testo...

PRESIDENTE. Onorevole, io non ho tratto alcuna conclusione; è lei che vuole farmela trarre. Infatti, io non ho ancora parlato, mentre lei ha chiesto subito la parola.

Dunque, riprendendo il discorso, è chiaro che la Commissione avrà bisogno di un tempo congruo per condurre un ulteriore esame del testo; convoco, quindi, immediatamente la Conferenza dei presidenti di gruppo al piano aula. Indubbiamente, infatti, a quest'ora del giovedì mattina, l'Assemblea non può rinunciare a proseguire i suoi lavori; pertanto, se non riusciamo nei tempi rapidissimi da lei ipotizzati a riprendere l'esame della proposta di legge, bisognerà che la Conferenza dei presidenti di gruppo valuti la situazione.

Sospendo la seduta.


 


 

Allegato A

 

PROPOSTA DI LEGGE: KESSLER, FINOCCHIARO, BONITO, CARBONI, RANIERI: DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2002/584/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 13 GIUGNO 2002, RELATIVA AL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO E ALLE PROCEDURE DI CONSEGNA TRA STATI MEMBRI (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (4246-B)

 

 


 

(A.C. 4246-B - Sezione 1)

 

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

 

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.


 

 

 

 

 


 

RESOCONTO STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

590.

 

Seduta Martedì 22 febbraio 2005

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

ALFREDO BIONDI

indi

DEL PRESIDENTE

PIER FERDINANDO CASINI

E DEL VICEPRESIDENTE

MARIO CLEMENTE MASTELLA

 


Seguito della discussione della proposta di legge: Kessler ed altri: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (4246-B) (I deputati Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni e Ranieri hanno ritirato la loro sottoscrizione dalla proposta di legge) (ore 15,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato: Kessler ed altri: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Ricordo che nella seduta del 17 febbraio scorso è stato approvato l'articolo 1 e respinto l'articolo 4.

(Esame dell'articolo 6 - A.C. 4246-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4246-B sezione 1).

Constato l'assenza dell'onorevole Polledri, che aveva chiesto di parlare; si intende che vi abbia rinunciato.

Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Lussana 6.4, 6.2, 6.3 e 6.1; altrimenti il parere è contrario. La motivazione di questo parere va individuata nel fatto che, qualora venisse approvato uno di questi emendamenti, si rischierebbe di stabilire una specie di graduatoria tra i vari requisiti del mandato di arresto e questo sarebbe negativo, perché alcuni di tali requisiti sarebbero meno rilevanti di altri. Anche sull'emendamento Lussana 6.5 vi è un invito al ritiro, altrimenti il parere sarebbe contrario. La ragione va individuata nel fatto che il Senato, giustamente, ha previsto che sia l'autorità italiana ad indicare all'autorità straniera quali sono i documenti necessari ai fini della decisione.

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

 

Preavviso di votazioni elettroniche.

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

 

La seduta, sospesa alle 15,10, è ripresa alle 15,30.

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame dell'articolo 6 - A.C. 4246-B)

PRESIDENTE. Dobbiamo procedere all'esame dell'emendamento Lussana 6.4.

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro formulato dalla Commissione ed insistono per la votazione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guido Giuseppe Rossi. Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per fare il punto della situazione dopo quanto è accaduto la scorsa settimana, vale a dire la bocciatura dell'articolo 4. Tale bocciatura comporterà la necessità di una revisione del testo da parte del Senato, poiché comunque il provvedimento di recepimento della decisione quadro dovrà indicare l'autorità centrale, che è il perno su cui ruota l'intero meccanismo del mandato d'arresto europeo. Dunque, ciò che è stato bocciato dalla Camera dovrà essere rivisitato dal Senato, con una conseguente ulteriore lettura da parte di questo ramo del Parlamento. Svolgo tali osservazioni per sottolineare come il percorso parlamentare di recepimento della decisione quadro sia accidentato non soltanto per la nostra opposizione, che è da sempre molto chiara, lineare e netta e che potrebbe essere definita di stampo filosofico, vale a dire dettata dalla contrarietà alla filosofia del provvedimento.

Ciò premesso, illustro brevemente il contenuto e il senso degli emendamenti all'articolo 6. Quest'ultimo descrive in modo analitico e dettagliato il contenuto del mandato d'arresto europeo, che è un documento, un atto formale che sarà scambiato tra le magistrature dei diversi paesi membri dell'Unione europea e che diventerà lo strumento operativo con cui viene sostanzialmente abolito l'istituto dell'estradizione (ciò non va dimenticato, anche se viene spesso sottaciuto) arrivando a un colloquio diretto tra le autorità giudiziarie dei vari Stati nazionali. Si compie dunque una vera e propria rivoluzione nel modo di intendere e di concepire i rapporti fra gli Stati, che a nostro avviso avrebbe dovuto essere sancita quanto meno da una revisione costituzionale. Ciò non è accaduto, e i nodi vengono al pettine: il tentativo di «bypassare» con una legge ordinaria l'esigenza di adottare una legge costituzionale, ha condotto all'iter accidentato del provvedimento in esame, che - spero di non essere smentito - determinerà la mancata approvazione del recepimento della decisione quadro nel corso della legislatura. A nostro avviso, l'approccio è stato sbagliato e vi è stata una mancanza di coraggio politico da parte della Casa delle libertà.

L'articolo 6 disciplina il contenuto del mandato d'arresto europeo, prevedendo le indicazioni che debbono essere presenti in questo documento, a partire dall'identità e dalla cittadinanza del ricercato per arrivare alle verifiche che debbono essere compiute dalla magistratura del paese ricevente.

I nostri emendamenti tendono a ridefinire in maniera più puntuale e precisa il contenuto di questo mandato. Invitiamo, pertanto, l'Assemblea ad approvare le proposte emendative presentate dal nostro gruppo (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 6.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 330

Votanti 328

Astenuti 2

Maggioranza 165

Hanno votato 18

Hanno votato no 310).

Prendo atto che l'onorevole Volonté non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Prendo atto, altresì, che i presentatori degli emendamenti Lussana 6.2, 6.3, 6.1 e 6.5 insistono per la votazione.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 6.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 337

Votanti 334

Astenuti 3

Maggioranza 168

Hanno votato 23

Hanno votato no 311).

Prendo atto che l'onorevole Volonté non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 6.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 341

Votanti 338

Astenuti 3

Maggioranza 170

Hanno votato 19

Hanno votato no 319).

Prendo atto che l'onorevole Volonté non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 6.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 344

Votanti 342

Astenuti 2

Maggioranza 172

Hanno votato 20

Hanno votato no 322).

Prendo atto che l'onorevole Volonté non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 6.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 346

Votanti 344

Astenuti 2

Maggioranza 173

Hanno votato 20

Hanno votato no 324).

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, intervengo per annunciare l'astensione del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo. L'articolo 6, in materia di mandato di arresto europeo, richiede una serie di adempimenti all'autorità giudiziaria straniera in parte impossibili ed in parte non previsti, o contrastanti con la decisione quadro alla quale questo testo di legge dice di volersi adeguare (ma nei fatti non si adegua).

Questo articolo, in alcune sue disposizioni, si pone addirittura in contrasto con il sistema delle estradizioni, rendendo ancora più difficile in futuro la consegna dei ricercati con i paesi europei rispetto a quelli extraeuropei. In effetti, nel corso dell'esame al Senato il testo di questo articolo è stato lievemente migliorato, o meglio vi è stata una riduzione del danno conseguente ad una nostra iniziativa, ma nonostante ciò non possiamo votare a favore dell'articolo in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 346

Votanti 201

Astenuti 145

Maggioranza 101

Hanno votato 181

Hanno votato no 20).

 

(Esame dell'articolo 9 - A.C. 4246-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 4246-B sezione 2).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore, presidente Pecorella, ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore. Signor Presidente, il Comitato dei nove ha valutato che l'articolo 9, qualora venisse approvata la proposta di modifica ad esso presentata, ridurrebbe i casi in cui deve essere respinta l'applicazione di una misura coercitiva; l'attuale formulazione, infatti, fa riferimento a tutte le cause ostative.

Per tale ragione, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Lussana 9.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Lussana 9.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, intervengo per ribadire che l'interpretazione del presidente Pecorella relativamente all'emendamento da noi presentato all'articolo 9 non ci convince.

Secondo noi, l'articolo 9, riguardante la disciplina della ricezione del mandato d'arresto e dell'ordinanza di custodia cautelare, con la previsione dei casi in cui la richiesta del mandato di arresto e di ordinanza di custodia cautelare può essere rinviata al mittente, è il fulcro del provvedimento in esame. Nella versione modificata dal Senato vi è un affievolimento dei diritti di garanzia, che invece inizialmente erano stati previsti.

Prima della modifica, infatti, il comma 6 prevedeva che non si potesse procedere all'applicazione del mandato d'arresto europeo nel caso in cui il fatto fosse stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o di sussistenza di una causa di estinzione del reato, ovvero di una causa di estinzione della pena che si ritenesse di irrogare. Non comprendo la motivazione data dal Comitato dei nove perché, secondo noi, eliminando quel periodo, si potrà effettivamente procedere al mandato di arresto europeo anche qualora sussistano tali cause ostative. Il fatto che venga considerata la generalità delle cause ostative assolutamente non ci convince.

È chiaro che il discorso si riallaccia alle perplessità che, come gruppo della Lega Nord Padania, abbiamo sempre evidenziato in merito all'adozione dell'istituto del mandato di arresto europeo. Diciamo ancora una volta alla sinistra che non siamo contrari alla cooperazione giudiziaria per reati di particolare gravità, in particolar modo per il terrorismo internazionale; siamo sicuramente a favore di un'Europa che agevoli la cattura di pericolosi criminali, ma contrari ad un'Europa, quella delle cosiddette euromanette, che affievolisce o diminuisce le garanzie previste dal nostro ordinamento costituzionale.

Tale limitazione della nostra sovranità e di alcuni princìpi ormai acquisiti dalla nostra civiltà giuridica, soprattutto su un tema così delicato, quale quello delle garanzie dell'individuo e delle persone, per noi non può in alcun modo essere accettata. Del resto, ciò è comprensibile: quando si è pensato all'istituto del mandato di arresto europeo, ci si è voluti  dotare di una struttura comune per perseguire determinati tipi di reati, per superare taluni istituti previsti dagli Stati nazionali, quale quello dell'estradizione, senza però effettuare l'operazione fondamentale di armonizzare le varie legislazioni di tipo penale presenti o comunque in vigore in tutti gli Stati membri.

È inaccettabile, allora, che, in nome di tale strumento giuridico, un cittadino italiano possa essere perseguito o arrestato laddove in un paese straniero esistano garanzie inferiori a quelle previste nel nostro ovviamente giuridico. E, secondo noi, la modifica adottata dal Senato (e questa è la ragione della presentazione di tale emendamento e del tentativo di ripristinare il testo approvato dalla Camera) va in questa direzione: abbassa le tutele, abbassa le garanzie. Per tale motivo, il nostro giudizio sul testo modificato è che esso sia assolutamente inaccettabile.

GAETANO PECORELLA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, Relatore. Signor Presidente, ritengo sia indispensabile chiarire all'onorevole Lussana le differenze tra il testo attuale dell'articolo 9 e quello proposto con l'emendamento 9.1.

Il testo approvato dal Senato fa riferimento a tutte le cause ostative di consegna, che sono ben 21, previste dall'articolo 18, mentre l'emendamento Lussana 9.1 fa riferimento solo ad alcune limitate cause per le quali non può avvenire la consegna. Mi sembra dunque che la preferenza per il testo attuale dell'articolo 9 si inquadri nella logica di assicurare maggiori garanzie, per cui si sta battendo giustamente anche l'onorevole Lussana.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 9.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 367

Votanti 362

Astenuti 5

Maggioranza 182

Hanno votato 19

Hanno votato no 343).

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, intervengo per annunciare il nostro voto di astensione anche sull'articolo 9. Non possiamo, infatti, votare a favore di un articolo che ancora nel primo comma prevede - contrariamente a quanto avevamo auspicato con il nostro voto, che ha raccolto la maggioranza dell'Assemblea la scorsa settimana - un ruolo del ministro della giustizia per il quale quest'ultimo, ricevuto il mandato d'arresto europeo, lo trasmette all'autorità giudiziaria competente. Noi riteniamo che proprio perché il mandato di arresto europeo riduce drasticamente i tempi entro cui una decisione deve essere presa sulla consegna o meno di una persona ricercata, la strada della cooperazione diretta tra i magistrati vada perseguita in ogni modo. Ciò non significa ovviamente non informare il ministro contemporaneamente o a posteriori, ma soltanto che la cooperazione diretta rappresenta l'unico modo che consente una cooperazione efficace fra le magistrature. Una cooperazione quindi rapida e veloce, nell'interesse stesso della persona che deve essere consegnata.

La cooperazione diretta tra i magistrati è già in uso con diversi paesi. A questo proposito cito, a titolo di esempio, la Svizzera con cui nel corso di questa legislatura il nostro paese ha ratificato un'apposita Convenzione; altre Convenzioni poi vigono con altri paesi. E per effetto di  queste Convenzioni non è più necessario il previo passaggio delle carte dal Ministero della giustizia che, come tutti comprendono, costituisce un inutile allungamento dei tempi e un appesantimento delle procedure a danno della cooperazione e dei diritti della persona che spesso, in attesa di essere consegnata, è sottoposta a misure restrittive della sua libertà.

Per tutte queste motivazioni non possiamo votare a favore dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, intervengo solo per segnalare che l'articolo 9 è, a mio parere, tecnicamente errato. Dico ciò perché si è prevista l'eliminazione della funzione di autorità centrale del ministro della giustizia, peraltro prevista solo come facoltativa dalla decisione quadro, e nell'articolo 9 si stabilisce per esso un ruolo nella ricezione del mandato di arresto.

Questo articolo funziona solo nella sua seconda parte, ovverosia quando disciplina i rapporti diretti fra le autorità giudiziarie.

Segnalo pertanto l'erroneità di questo articolo 9, e il mancato adeguamento alla decisione assunta dal Parlamento nella scorsa seduta. La questione deve essere opportunamente affrontata dal Parlamento, ed essa potrebbe essere risolta in sede di coordinamento formale.

Per tutte queste motivazioni non possiamo che astenerci sull'articolo 9.

GAETANO PECORELLA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, Relatore. Signor Presidente, ritengo che si debba distinguere tra una previsione generica e generale dell'autorità cui si deve fare riferimento e i singoli compiti specifici che sono previsti da ciascuna norma. Conseguentemente, aver soppresso nell'articolo 4 il riferimento all'autorità centrale come organo a cui ci si riferisce in ogni caso, non impedisce che in singoli articoli si preveda poi che il ministro abbia una determinata funzione ed eserciti una determinata attività. Pertanto, a mio parere, non vi è alcuna contraddizione tra quanto previsto nell'articolo 4 e il mantenimento dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 9.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 383

Votanti 222

Astenuti 161

Maggioranza 112

Hanno votato 204

Hanno votato no 18).

 

(Esame dell'articolo 11 - A.C. 4246-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11 (vedi l'allegato A - A. C. 4246-B sezione 3).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 11.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 382

Votanti 222

Astenuti 160

Maggioranza 112

Hanno votato 204

Hanno votato no 18).

(Esame dell'articolo 16 - A.C. 4246-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 16 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4246-B sezione 4)

Ha chiesto di parlare l'onorevole Luciano Dussin. Ne ha facoltà.

LUCIANO DUSSIN. Signor Presidente, intervengo sul complesso degli emendamenti per denunciare una situazione che, da tempo, il nostro gruppo sta sottoponendo all'attenzione dell'opinione pubblica.

Anche oggi, il nostro Parlamento è pronto a cedere determinate funzioni. In questo caso, delega l'Unione europea (peraltro, la Costituzione non è ancora stata ratificata dai Parlamenti europei) a gestire la giustizia nel nostro paese.

Per quanto riguarda il funzionamento della giustizia in questo paese, da tempo denunciamo le evidenti difficoltà interne, poiché ormai il Parlamento conta poco. Siamo costretti a adeguare continuamente le nostre leggi, che sono espressione della sovranità popolare ma che, in un secondo momento, vengono «falcidiate» dalla Corte costituzionale italiana, che ho definito un «secondo Parlamento abusivo». Mi spiego.

Quando un cittadino apprende dai mass media che i membri della Corte costituzionale italiana sono accostabili, per appartenenza politica, ai vari partiti, ma non legge le relative smentite, si accorge che, nell'operato di questo organo costituzionale, sono assenti la terzietà e l'imparzialità. È un fatto gravissimo che sottolinea la debolezza della politica, per quanto riguarda sia l'opposizione, che comunque abbraccia favorevolmente questo modo di comportarsi, sia la stessa maggioranza, che spesso è troppo debole nei confronti della Corte costituzionale. Ricordo, per primo a me stesso, che in questo paese la sovranità appartiene al popolo e non certo alla magistratura e quando non leggo smentite sulle «etichettature politiche» date ai vari componenti della Corte costituzionale, mi domando che senso abbia il nostro lavoro in quest'aula. Conosciamo le ultime sentenze sulla legge «Bossi-Fini», prima osteggiata politicamente poi bocciata in corso d'opera. Si tratta di scelte politiche compiute dalla nostra magistratura.

Ebbene, perché affidarsi, per una questione delicatissima, quale il mandato d'arresto europeo, all'Unione europea, la cui Costituzione - lo ripeto - non ha ancora ricevuto l'avallo da parte dei cittadini, perché quasi tutti i paesi europei devono ancora ratificarla? Mi chiedo quale sia la necessità e l'urgenza di votare a favore di chi vuole svuotare uno dei concetti basilari garantiti dalla nostra Costituzione, ossia il funzionamento della nostra giustizia.

Sarebbe giusto chiedersi per quali motivi non uniamo le nostre forze per far funzionare la nostra magistratura (ricordo che, per numero di giudici e per investimenti statali, non siamo secondi a nessun altro paese europeo, ma la giustizia, oltre ad essere politicizzata oltremisura, non funziona). Tra l'altro, siamo pronti a cedere funzioni importantissime. Nonostante le correzioni apportate al Senato, siamo ancora distanti dai nostri principi. Infatti, il testo di legge che sarà approvato, ma che vedrà il nostro movimento contrario, è difforme dai principi costituzionalmente garantiti in termini di giustizia.

Mi chiedo come mai si voglia confermare e portare avanti un concetto, vale a dire la dire la debolezza della nostra politica, dei segretari dei vari partiti rappresentati in quest'aula. Non dovremmo mai arrivare a tanto.

Ciò non implica un contrasto con l'Unione europea; significa, tuttavia, chiedere chiarezza, anzitutto sul piano interno, domandando, altresì, all'Europa di non ingerirsi nella gestione della vita quotidiana dei cittadini dei paesi membri, specie con riferimento all'applicazione di quei diritti che, sanciti dalle nostre Costituzioni, non sono stati ancora armonizzati.

Come movimento, è con serenità che portiamo tali argomenti nel dibattito, certi di non criticare solo pretestuosamente accordi che, maturati in seno all'Unione, potrebbero, in ipotesi, avere risvolti positivi attraverso la gestione comune della  vita dei nostri paesi; piuttosto, si tratta di alcune critiche specifiche, che, nella fattispecie concreta, concernono il mandato di cattura europeo. La misura, dunque, a nostro avviso, è viziata già in origine, in quanto incoerente con la nostra Costituzione; inoltre, il problema, nonostante le modifiche, è rimasto. Noi, dunque, siamo contrari.

Voglio anche ricordare un punto cruciale sul quale ebbi già a soffermarmi tempo addietro; per così dire, questa «benedetta» unione di Stati europei nasce male, e continua anche peggio! Prova ne è il cammino seguito, opposto a quello a suo tempo percorso dagli Stati Uniti. Questi ultimi, prima di unirsi adottando quella forma efficiente di federalismo ben nota a tutti, avviarono un lungo confronto; solo dopo qualche tempo, si dettero una Costituzione per poter mettere in campo azioni comuni nella sanità, nella previdenza, nella difesa, ed in quant'altro riguardasse la loro società; dopo qualche anno, infine, adottarono la moneta unica, il dollaro.

L'Unione europea nasce, invece, per interessi di corporazioni e di lobby economiche, più potenti non solo del nostro Parlamento ma anche del Parlamento europeo; esse, oltre alla globalizzazione - con l'abbattimento delle frontiere -, hanno imposto la moneta unica. Quindi, l'Unione europea, tutt'al contrario di quanto avvenuto negli Stati Uniti d'America, nasce senza Costituzione ma con l'euro; adesso, poi, sarebbe comunque difficile trovare il coraggio di uscire dalla moneta unica.

Inoltre, l'Unione - e ciò, per così dire, è eloquente - ci vincola anche con gli interventi in materia di giustizia; non solo il mandato di cattura europeo ma anche il sequestro dei beni, vale a dire la privazione democratica delle libertà dei cittadini. Mi sembra, dunque, impossibile che anche altri partiti, anzitutto della maggioranza, non si rendano conto di come, a volte, sia necessario prendere le distanze, senza troppo indulgere in preoccupazioni legate al consenso popolare, da chi governa la politica. Invero, a non accorgersene sono le varie segreterie dei partiti, mentre i cittadini hanno già preso atto della situazione, tant'è che, alle ultime consultazioni europee, ben 150 milioni di cittadini europei aventi diritto al voto sono rimasti a casa per loro libera scelta. Quindi, costoro non si riconoscono nell'Unione fatta dalla moneta e dalla gestione della giustizia; i nostri cittadini, infatti, da questa Europa, pretenderebbero di sapere come, in futuro, si voglia agire per la difesa interna, per il controllo delle frontiere, per arginare i fenomeni economici che stanno reintroducendo la povertà nei nostri territori: in altri termini, se l'Unione sia o meno propensa a porre dazi di importazione nei riguardi di paesi che continuano a sfruttare il lavoro minorile facendo lavorare i bambini anche di domenica mattina.

Siamo al riguardo senza difese e assistiamo continuamente alla chiusura di laboratori ed industrie; sembrano non accorgersi di ciò solo i vertici dei partiti politici italiani, nonché quelli dei grandi partiti europei. Questi, per così dire, quasi aspettano, preoccupandosi dell'euro - che tuttavia non governano loro -, il ritorno della disoccupazione nei propri territori, e stanno altresì conferendo ad una giustizia che non conosciamo il potere relativo al mandato di cattura europeo.

Tale mandato, peraltro, è «venduto» anche molto male ed è difeso - anche all'interno di quest'aula - sostenendo che non si capisce la posizione della Lega, perché, in fondo, si tratta di un mandato di cattura europeo relativo alla possibilità di garantire alla giustizia terroristi e mafiosi. Chi parla così sa di parlare in malafede, perché così non è. Il nostro ministro della giustizia, infatti, ha più volte ricordato che, se così fosse stato, noi saremmo stati i primi ad accettare questo provvedimento, ma al suo interno vi sono oltre 30 capi di imputazione che possono essere puniti da una giustizia che, lo ripeto, non conosciamo. Si potrebbe anche trattare di una giustizia che funziona come la nostra, in balia di scelte, vicinanze ed appartenenze politiche. Mi chiedo, dunque: ogni volta che nel Parlamento europeo cambierà maggioranza - come succede  nel nostro paese -, vi sarà una giustizia che si comporta in un certo modo e non in un altro? Credo che, prima di mettere altri cittadini in mano ad una giustizia di tal genere, sarebbe necessario pensarci a fondo.

La posizione della Lega Nord Federazione Padana non è, dunque, contraria in assoluto all'Unione europea, ma pretende che la stessa si scrolli di dosso le inefficienze e le paure, facendo sì che la politica sovrasti finalmente gli interessi economici che vogliono essere garantiti da chi non ha bisogno di farsi eleggere, tramite l'amministrazione della giustizia. È avvilente, purtroppo, che ciò non sia considerato come un problema, anche dalla nostra politica, ma che lo si subisca, come si subiscono molti altri aspetti, nell'indifferenza totale anche di persone che colgono i messaggi che la Lega Nord Federazione Padana sta portando avanti.

Penso che quanto ho detto sinora non sia molto lontano da tanti sentimenti di rappresentanti e di deputati dei diversi partiti. Tuttavia, alla fine, ci si «siede» e si delega, evitando la responsabilità che ci è data, nel governare il paese, dal voto dei cittadini. Questo provvedimento è lontanissimo dalle esigenze dei nostri cittadini e dalla sovranità popolare, che noi continuiamo ad esprimere. Abbiamo constatato ciò che è successo in Spagna l'altro ieri, in occasione del referendum: poca gente va a votare. Sempre meno gente va a votare perché la politica perde significato.

La serie di emendamenti che ha proposto il gruppo della Lega Nord Federazione Padana è proprio diretta a far sì che la politica si riappropri delle sue funzioni e non le deleghi ad organismi ai più sconosciuti, anche se sono - ahimè - conosciuti a chi vive in questi ambienti. Altrimenti, perde la politica, perde questo Parlamento, perdono i partiti, nella ignavia assoluta e senza che nessuno abbia il coraggio di imporsi. Come affermavo in precedenza, stiamo purtroppo delegando la giustizia a varie interpretazioni che, così come sconvolgono molto spesso i nostri cittadini quando tentano di capire come mai determinate norme rigide, ferree e ben scritte siano interpretate in modo diverso da un tribunale rispetto ad un altro, altrettanto determineranno quando nell'Unione europea l'amministrazione della giustizia comincerà a debordare (perché così sarà, è sempre stato e continuerà ad essere). Si creerà una lunga serie di precedenti, che poi faranno testo, passeranno al di sopra dei nostri codici penali e civili ed anche dei principi della nostra Costituzione, poiché la nostra politica conta sempre meno.

Noi auspichiamo, dunque, l'accantonamento di questo provvedimento, per far sì che il nostro Parlamento possa, una volta tanto, guidare gli altri Parlamenti dei 25 Stati membri, cominciando ad ascoltare le esigenze dei cittadini e a dare risposte che non hanno nulla a che fare con queste proposte.

Sappiamo benissimo che all'interno di questi paesi vi sono già organismi preposti a garantire che terroristi e mafiosi vadano in galera: non serve, quindi, inventarne sempre di nuovi. Facciamo funzionare le istituzioni internazionali che già hanno un mandato ed una lunga storia a tal riguardo.

Cominciamo a parlare della sicurezza, quella vera, dei nostri cittadini, dell'economia che arranca nell'Unione europea, dei 5 milioni di disoccupati tedeschi (e tra poco, anche nel nostro paese, ve ne saranno altrettanti). Ciò dovrebbe insegnarci che le priorità sono altre.

Se continuiamo così, purtroppo, si ripeterà ciò che è accaduto l'altro ieri nelle elezioni europee: la gran parte dei cittadini, che hanno perso fiducia nella politica, è rimasta a casa e ciò si verificherà anche nel nostro paese in termini di mancata partecipazione alle consultazioni elettorali. Non vi è nulla di rivoluzionario in ciò che stiamo proponendo: è solo un tentativo per vedere se si riesce tutti insieme a riconquistare quel tono di dignità che quotidianamente stiamo perdendo. Infatti, lo svendiamo nei confronti di chi non ha alcun tipo di mandato popolare e non ha alcun principio da salvaguardare, se non quello di aprire le frontiere, di rovinare assetti sociali, frutto  di lavoro, di conquiste e di lotte sociali e anche sindacali andate avanti per decenni, al fine di mettere il paese in concorrenza con chi fa lavorare la gente e fa fare la fame. Quindi, anche nella ricca Europa, a breve, dovremo trattare i nostri operai allo stesso modo: via le pensioni, via la sanità, via gli assegni familiari e tutto il resto.

Lo ripeto: respingendo o, quanto meno, rinviando l'esame di questa proposta di legge potremo dare il segnale che le priorità sono altre e non affidare ciecamente la gestione organizzativa e politica del nostro paese a gruppi di potere che non hanno bisogno di farsi votare.

Questo è il messaggio che il gruppo della Lega Nord Federazione Padana ha voluto lanciare relativamente a questo provvedimento attraverso i propri emendamenti, sicuro di farsi interprete di un'esigenza dei nostri cittadini che si fa sentire, anche se non ad alta voce (infatti, sebbene, si tratti di termini molto difficili e confusi da recepire, i nostri cittadini ne hanno recepito i principi), per evitare che essi abbandonino la politica. Se oggi questa conta poco, domani, nel caso in cui venisse approvata la proposta di legge in esame, essa conterà ancora meno (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Dario Galli. Ne ha facoltà.

DARIO GALLI. Signor Presidente, anch'io vorrei intervenire, come già hanno fatto i miei colleghi, per illustrare tutte le motivazioni che ci portano, come Lega Nord, a tenere questo atteggiamento critico nei confronti del provvedimento in esame. L'intervento del presidente della II Commissione Pecorella mi ha ulteriormente preoccupato, perché stiamo parlando di questioni europee partendo dalla coda, invece che dalle cose più importanti, tentando di migliorare ciò che ci arriva dall'Europa ma senza un minimo di atteggiamento critico complessivo. Come ho detto, mi preoccupa molto ciò che ha affremato il presidente, ossia che oggi possiamo contare su una serie di garanzie. Pertanto, il concetto è: facciamo passare una legge che magari ci porta in galera; però siamo stati bravi, perché tutta una serie di garanzie che, forse, non ci faranno arrestare, comunque verranno inserite nel provvedimento.

Mi sembra che sulle questioni importanti della vita - e l'Europa dovrebbe essere una di queste, più che per noi che abbiamo una certa età, per i nostri figli e i nostri nipoti - dovremmo avere un atteggiamento complessivo di tipo strategico. Dovremmo, cioè, fare le cose perché sono giuste e non perché qualcuno ce lo impone o perché in tal modo facciamo una bella figura, arrivando primi in Europa in chissà quale competizione, essendo i legislatori più veloci del vecchio continente.

Quindi, anche su tale questione mi pare che si dovrebbe avere un atteggiamento un po' più critico e attento. Intanto, magari, prima di preoccuparci di farci arrestare anche dagli altri, dovremmo cominciare a guardare in casa nostra con più attenzione e porre rimedio all'eccesso che già nel nostro Stato e nella nostra nazione si verifica in tutte le questioni che riguardano la giustizia.

Anche qui vi sono esempi eclatanti sul nostro territorio nazionale. Il giudice Papalia, ad esempio, che tutti i giorni ormai trova il modo per andare anche lui in televisione, ritiene giusto rieducare con sei mesi di carcere brave persone che lavorano e pagano le tasse - quindi, anche quelle che gli pagano lo stipendio, l'auto blu, l'autista e tutto ciò che ne consegue - perché hanno raccolto delle firme contro una situazione illegale. Ciò che, infatti, hanno fatto quei ragazzi è stato raccogliere firme contro una situazione illegale. Invece, il fatto che delle persone non di etnia italiana tentino di rapire un bambino italiano, è normale, come tutti gli altri esempi di buona giustizia che potremmo elencare e che si sono verificati ultimamente nel nostro paese!

A questo proposito, il dottor Rognoni del CSM ha fatto qualche appunto ad alcuni nostri sottosegretari - che, sebbene non di grande spessore, sono comunque  nostri - che si sono subito precipitati ad esprimere solidarietà a questo magistrato. Peccato che le stesse persone non abbiano avuto nulla da ridire quando onesti cittadini, che - lo ripeto - pagano le tasse, sono stati ingiustamente colpiti dallo stesso personaggio.

Allora, si cominciano a capire tante cose. Probabilmente all'interno del palazzo ci sono persone che guardano di più ai grandi principi, ai salotti buoni, eccetera, e dimenticano i cittadini, quelli che - vorrei ricordare a questi signori - oltre che votare, mantengono con il loro oscuro e quotidiano lavoro tutti i burocrati di palazzo.

Ritornando al nostro discorso, immaginiamo se in futuro questi personaggi, che già mettono a ferro e fuoco il territorio italiano, potessero addirittura emigrare - a quel punto non avrebbero bisogno neanche del passaporto - in altri Stati facenti parte dell'Unione europea e mettere mano ai codici civili e penali di tutti gli altri paesi, spulciando fino a trovare almeno una ragione per mandare in galera tutti cittadini italiani. Viste le capacità e le possibilità che hanno gli altri paesi, questo scenario è tutt'altro che impossibile.

Nuovamente - ripeto ciò che ho detto all'inizio - partiamo dalla parte sbagliata. Ricordo che la Lega non è assolutamente contraria all'Europa, anche se vorrebbe un'Europa diversa, un'Europa dei popoli e dei cittadini, che basasse il proprio futuro e la propria unione su quello che è già il patrimonio comune e condiviso, piuttosto che obbligare tutti a pensare allo stesso modo. Adesso abbiamo un'Europa di 25 paesi - chissà quanti diventeranno in seguito, perché ormai l'Europa un po' alla volta si allargherà a tutto il resto del mondo - dove ovviamente i reati sono diversi. Pensiamo alla diversa valutazione, soprattutto del codice civile, tra la Francia, l'Italia e la Germania anche sulle questioni più normali, senza parlare dei temi profondamente diversi, soprattutto rispetto ai nuovi Stati che entreranno (pensiamo alla Turchia), che hanno proprie culture legislative e legali completamente diverse, spesso diametralmente opposte alla nostra.

Come si potrà far andare d'accordo il modo di vivere laico occidentale con la vita normale di questi paesi, laddove si confonde la religione con lo Stato e il Corano con i codici civile e penale?

Ma vi sono situazioni completamente diverse.

Anche nella vecchia Europa, quella iniziale, vi sono paesi - come la Spagna, i Paesi Bassi, l'Inghilterra - che sono retti dalla monarchia, paesi a Repubblica presidenziale, paesi a Repubblica parlamentare, paesi centralisti, paesi federalisti. Come possiamo pensare che un cittadino di uno qualunque di tali paesi possa, di colpo, conoscere tutto quello che è reato in un altro paese? Oggi se diciamo che il re fa la pubblicità dei sottaceti in Italia è vero, ma probabilmente in Spagna dire una cosa del genere è reato. Dobbiamo di colpo obbligare tutti i nostri cittadini a vivere secondo leggi che non conoscono per non rischiare di andare in galera? Onorevole Pecorella, altro che garanzia di non arresto! Nella vita normale si parte al contrario: si ragiona nella maniera più semplice possibile, non si complica la vita in maniera inutile ai cittadini.

La Lega Nord, attraverso il suo ministro e gli altri parlamentari, aveva dato indicazioni a nostro avviso corrette: finché il mandato d'arresto fosse servito ai reati legati alla droga, ai traffici internazionali, al terrorismo saremmo stati tutti d'accordo. Tuttavia, che adesso per un errore formale su un numero di una bolla di accompagnamento merci, che da noi dà origine ad una multa pecuniaria, si possa essere, in un altro paese, arrestati o, magari, mandati in Turchia e messi in una segreta sotterranea di Ankara mi pare esagerato, e non è così impossibile che succeda! Solo il fatto che ci si possa pensare è un'indicazione chiara che questo provvedimento è sbagliato perché le leggi non devono dare neanche lontanamente la possibilità di errori concettuali. Il fatto che ognuno debba essere garantito secondo la legge del paese in cui vive dovrebbe essere la situazione più normale di tutte.

Ricordo, anche se molti sono amici di tali personaggi, che in Turchia il primo  ministro illuminato Erdogan ha reintrodotto il velo nelle scuole e nelle università e che ci sono leggi che discriminano le imprese commerciali islamiche rispetto a quelle dichiaratamente non islamiche. Quando quel ministro è tornato dal viaggio in Europa lo ha fatto da conquistatore, dicendo che la Turchia entrerà in Europa ma alle loro condizioni e che saranno gli altri paesi a dover cambiare. Di fronte a tali situazioni è ovvio che non possiamo assolutamente essere d'accordo.

Avremmo voluto, e vorremmo ancora oggi, un'Europa vera, fondata sul cuore iniziale della Comunità europea: nazioni che hanno storia, tradizioni e modi di vivere comuni. Invece, siamo arrivati ad una Costituzione, o presunta tale, che non fa cenno minimamente alle radici cristiane e permette i matrimoni come unione di persone, senza specificare se di sesso diverso e, addirittura, senza specificare che debbano essere due. Allora, è evidente che tali concessioni non casuali sono state fatte per fare entrare la Turchia in Europa. Sono cinquant'anni che stiamo costruendo l'Europa per poter fare entrare la Turchia! È ovvio che le suddette concessioni servano esclusivamente a quello, perché la Turchia mai potrebbe firmare un Trattato di adesione ad un insieme di paesi che hanno scritto chiaro nella Costituzione l'appartenenza alle radici cristiane o che il matrimonio debba avvenire tra un uomo e una donna o, comunque, al massimo tra due persone. Infatti, in Turchia vi è una quota della popolazione che, essendo musulmana integralista, trova comodo avere più di una moglie.

Dunque, è evidente che ciò che si sta facendo riguardo all'Europa è finalizzato a tutto meno che a fare l'interesse dei cittadini europei. Quando parliamo dell'Europa ci riferiamo a quell'Europa di origine carolingia giudaico-cristiana, che il centrosinistra etichetta così con fare spregiativo e che invece per noi è l'essenza vera del cuore dell'Europa.

Ricordo che la competizione mondiale - già in atto da qualche decennio, ma che diventerà drammatica soprattutto nei decenni a venire - è fatta non tra blocchi economici, ma tra blocchi culturali. Il mondo si sta dividendo in blocchi: la Cina, che probabilmente diventerà la grande Cina, con tutto l'Estremo oriente; l'India, più piccola della Cina, ma non di molto; il Nord America. Mentre noi (l'Europa) dovremmo essere il quarto polo. La differenza fra noi e gli altri è che gli altri basano la propria forza sulla compattezza delle idee, perché nessuno all'interno di tali blocchi pensa di fare scelte diametralmente opposte all'origine culturale del blocco stesso. Si sta cercando di fare un'Europa dove possano entrare tutti, per dire tutto ed il contrario di tutto, meno quello che dovrebbe essere il cuore storico-culturale dei cittadini europei.

L'Europa in questo momento è governata da burocrati, guarda caso tutti non eletti dal popolo, bensì scelti da Governi, a loro volta eletti dal popolo. Abbiamo quindi un'Europa che già nasce non democratica, fatta soprattutto di banchieri, con la conseguenza che quello che conta è la forza dell'euro e non ciò che esso comporta in termini di conseguenze per i cittadini normali. Questa Europa adesso rischia di diventare l'Europa dei giudici. È evidente che, di fronte a questa ultima possibilità, non possiamo che schierarci con forza contro, non perché non vogliamo l'Europa o perché non vorremmo un'Europa sicura - dove il terrorista che scappa in Italia protetto dal giudice Forleo possa essere magari arrestato da un giudice più serio di un altro paese! -, ma perché non vogliamo un'Europa nella quale il cittadino comune, che si è dimenticato un giorno di mandare una raccomandata all'INPS, possa essere arrestato e mandato a passare il resto della sua vita in un carcere turco (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana)!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore. La Commissione esprime parere contrario su entrambi gli emendamenti riferiti all'articolo 16.

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 16.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 403

Votanti 402

Astenuti 1

Maggioranza 202

Hanno votato 24

Hanno votato no 378).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 16.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 409

Votanti 408

Astenuti 1

Maggioranza 205

Hanno votato 22

Hanno votato no 386).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 16.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 408

Votanti 226

Astenuti 182

Maggioranza 114

Hanno votato 206

Hanno votato no 20).

 

(Esame dell'articolo 17 - A.C. 4246-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 17 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4246-B sezione 5).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Caparini. Ne ha facoltà.

DAVIDE CAPARINI. Signor Presidente, desidero approfondire il tema del mandato d'arresto europeo, anche alla luce di quanto i miei colleghi hanno precedentemente affermato. Il Governo italiano ha assunto in sede europea l'impegno a recepire l'euromandato; ciò in base ad una lettura - che noi consideriamo costituzionalmente eversiva - dell'articolo 34 del Trattato dell'Unione europea, in virtù del quale l'Italia sarebbe tenuta a recepire senz'altro l'istituto del mandato d'arresto europeo. Contestiamo questa interpretazione del trattato, come del resto abbiamo contestato la metodologia seguita nell'approvazione dello stesso.

Abbiamo chiesto che si svolgesse un dibattito approfondito e che ci si confrontasse con il paese su un tema fondamentale per il futuro della nostra civiltà e del nostro paese. Tutto ciò è stato negato e oggi ci troviamo a pagare lo scotto di queste pesanti decisioni. È evidente che l'obbligo del recepimento va letto alla luce dell'ordinamento costituzionale italiano, in base al quale il Parlamento è sovrano (non ci stancheremo mai di dirlo), dovendo esprimere l'ultima parola in ordine a tale tema, e non il potere esecutivo o alcuni membri, come, purtroppo, è avvenuto, di questo e quel paese dell'Unione che assumono decisioni che diventano vincolanti per tutti i paesi membri. Tra l'altro, questa  materia è coperta da una riserva assoluta di legge e, pertanto, si deve fare riferimento a ciò che prevede la Costituzione. Ciò è insindacabile! Per tale motivo, oggi stiamo compiendo - lo continuo a sottolineare - un atto grave.

Vi è un pericolo che mi preme evidenziare: l'approvazione della Costituzione europea, soprattutto dell'articolo 10, sta svuotando lentamente la nostra Costituzione, in spregio anche alle rigide procedure di modifiche della stessa. Da una parte, paradossalmente, ci troviamo ad affrontare un lungo, faticoso e duro percorso di riforma del Titolo V della Costituzione. La questione è stata esaminata in prima lettura dal Parlamento e la nostra speranza è quella di arrivare al più presto possibile ad una seconda lettura, ma abbiamo avuto modo di confrontarci con la complessità della procedura che è di salvaguardia della nostra Costituzione. Avevamo messo in guardia il paese, nel momento in cui nella scorsa legislatura il centrosinistra aveva voluto introdurre il vincolo delle decisioni europee all'interno della nostra Costituzione. Ora, questo vincolo ha un effetto dirompente con riferimento a ciò che noi, oggi, siamo costretti ad affrontare, tanto che non troviamo più il modo per arginarlo; mi riferisco ad un processo di costante ed inesorabile delegittimazione di questo Parlamento, del volere popolare, di tutto ciò per cui abbiamo combattuto e che i nostri avi ci hanno trasmesso con tanta fatica.

Dall'altra parte, vi è un super Stato contro cui dobbiamo confrontarci e lottare e che solo la Lega Nord, in questi anni, sta faticosamente combattendo. Il gruppo della Lega Nord ha avuto modo di sottolineare più volte come, relativamente al mandato d'arresto europeo, cui ci stiamo per conformare e che già è stato recepito in altri paesi, non vi è stato un vero e proprio dibattito politico ed un coinvolgimento dell'opinione pubblica (i cittadini non stati informati). È veramente incredibile che nel terzo millennio, nell'era della comunicazione, nell'era in cui vi dovrebbe essere la completa condivisione delle informazioni su un argomento così vitale e così vincolante per il nostro futuro, non vi sia alcun tipo di approfondimento, ma un approccio dozzinale e approssimativo da parte dei mass media.

A seguito del voto legittimo e coerente espresso la scorsa settimana dalla Lega Nord su questo provvedimento, abbiamo avuto modo di toccare con mano un sistema delle comunicazioni che non ha avuto la capacità e neanche l'intenzione di spiegare al paese quali fossero le reali motivazioni della posizione contraria assunta dalla Lega Nord.

È evidente che il nostro movimento è favorevole al contrasto di tutte quelle fattispecie di reati come il terrorismo che invece, nel voto di giovedì, è stato utilizzato da parte di alcuni gruppi sia dalla maggioranza sia dell'opposizione per stigmatizzare la nostra posizione.

Dunque, non si tratta di parlare di contrasto al terrorismo internazionale o a crimini spregevoli e ignobili come quelli a sfondo sessuale, come la pedofilia e quant'altro. Qui si tratta di approfondire con il paese un tema fondamentale per il futuro della nazione, facendo comprendere ai cittadini quali potrebbero essere i devastanti effetti del mandato di arresto europeo che vi accingete ad approvare.

Siamo quindi di fronte ad un deficit di democrazia, che abbiamo sintetizzato nell'immagine di un super Stato e dell'Europa dei burocrati, dei tecnocrati, di coloro che non hanno alcun tipo di rapporto con l'elettore e che normano indipendentemente dal volere popolare. Sono migliaia le pagine di proposte normative che vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio dell'Unione dai tecnici e funzionari della Commissione europea. Pagine che poi, a causa del cattivo operato del Governo di centrosinistra nella XIII legislatura, si traducono in atti vincolanti, che scardinano il meccanismo e la rappresentatività popolare.

Ad esempio, alcuni anni fa - e anche in quell'occasione il sistema delle comunicazioni italiano fornì pessima prova di sé stesso -, vi fu la sciagurata e ignobile proposta di introdurre la dose minima di pedopornografia, arrivando addirittura a  legittimare il possesso di materiale pedopornografico qualora vi fosse il consenso di un minore. Se non vi fosse stato l'intervento di un ministro della Lega Nord - che tra l'altro fu sottoposto ad un linciaggio da parte dei mass media assolutamente ingiustificato ed ignobile, derivante dal solito modo di concepire l'Europa come detentrice di valori esclusivamente positivi che non è possibile contestare -, queste norme sarebbe entrate a far parte del nostro ordinamento.

Stiamo purtroppo affrontando un nodo del nostro sistema democratico, perché si è giunti al punto in cui l'applicazione delle norme si allontana sempre di più dall'idem sentire. Onorevoli colleghi, vi capiterà molto spesso di incontrare i vostri elettori che si interrogano perché non comprendono e non vedono nelle nostre azioni e in quelle della magistratura il loro interesse. I cittadini non riescono a condividere ed a partecipare al governo della cosa pubblica e della giustizia.

Onorevoli colleghi, si tratta di un segnale molto preoccupante, del quale dovremmo tenere conto. Le sentenze stanno dando, a raffica, un'immagine assolutamente destrutturata del nostro paese, dove la giustizia non è amministrata in nome del popolo, bensì contro il popolo. Ebbene, tale immagine sta sempre di più prendendo forma nelle menti e nella testa dei nostri concittadini. Sempre più frequentemente ci viene contestato il fatto che talune sentenze - penso a quella relativa al tentativo di rapimento di un infante da parte di alcuni zingari, o al giudizio sulle azioni di un terrorista addestratore di kamikaze, considerate come azioni di un resistente, paragonato quindi ad un combattente per la libertà - allontanano sempre di più il paese non solo dalla magistratura, ma anche da questo Parlamento, dalle istituzioni e dal Governo, rendendo tali organi difficili da comprendere.

Pertanto, il problema consiste nel dover recuperare il divario democratico sia per quanto riguarda quello che il Parlamento può e deve fare, sia per quello che l'insieme delle istituzioni deve offrire ai cittadini ed agli elettori. Dobbiamo riuscire a riappriopriarci di tale potere, restituendo alla giustizia il senso che le è proprio. Dobbiamo tornare a dare al paese il diritto di cui purtroppo oggi è privo. In tal senso, il mandato di arresto europeo è un ulteriore elemento destabilizzante che favorisce l'allontanamento dei cittadini dall'operato delle istituzioni.

Come possiamo spiegare, o, meglio, come potrete spiegare agli elettori il potere conferito ad un qualsiasi giudice di un altro paese? È vero che esistono regole di salvaguardia (e vorrei ben vedere che non vi fossero); tuttavia, stiamo contestando il principio in sé e su quello dobbiamo confrontarci.

Come facciamo a spiegare che un giudice di qualsiasi paese europeo - magari nel futuro, ahinoi, della Turchia, anche se si tratta di un'ipotesi che fino a quando vi sarà la Lega Nord resterà molto remota ma che giace nei cuori e nelle menti di molti parlamentari, ma mi riferisco anche all'Olanda, al Belgio, alla Francia - potrà spiccare un mandato d'arresto per reati che sono prettamente riconducibili alla libertà di pensiero?

L'articolo 3, comma 1, lettera a), della decisione quadro contro il razzismo e la xenofobia definisce quali razzismo e xenofobia il convincimento che la razza, il colore, la discendenza, la religione, i convincimenti, l'origine nazionale e l'origine etnica siano fattori determinanti per nutrire avversione nei confronti di singoli o di gruppi. Ebbene, questo strumento in mano a un giudice di un altro paese può avere effetti devastanti.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI (ore 16,40)

DAVIDE CAPARINI. In un'Europa che ormai si va sempre più islamizzando e che ha assunto questa deriva preoccupante, ritengo che far rientrare nelle fattispecie punibili razzismo e xenofobia così definiti mini alla base qualsiasi principio di libertà di pensiero e diventi uno strumento nelle mani di quella giustizia che oggi è sempre più distante dal comune sentire, allontanando  sempre di più questo Parlamento e le istituzioni dai cittadini e costringendo la gente comune in una gabbia nella quale, purtroppo, abbiamo visto muoversi con grande dimestichezza ed agilità figure quali il procuratore di Verona, Papalia. In quest'ultimo caso, abbiamo avuto la prova provata di come tale strumento a livello europeo potrebbe essere utilizzato per colpire la libertà di pensiero e la legittima espressione delle persone. Questo è il punto nodale su cui richiamo l'attenzione dei colleghi, nel tentativo, ormai estremo, di far comprendere la portata di queste votazioni, che non vanno certamente prese a cuor leggero, come, purtroppo, sembra che qualcuno stia facendo, e che incideranno pesantemente sul futuro del nostro paese (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, intervengo per ritornare allo specifico ambito di discussione, vale a dire alle considerazioni sul complesso degli emendamenti all'articolo 17, che sono sostanzialmente analoghi fra di loro.

Mi corre l'obbligo di svolgere alcune doverose precisazioni. In sede di discussione sulle linee generali del testo modificato dal Senato, fui proprio io a sottolineare il problema posto dal comma 4 dell'articolo 17. Il Senato ha modificato l'originaria disposizione, in virtù della quale, per procedere alla consegna, la corte d'appello avrebbe dovuto verificare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, nel senso di prevedere la necessità non più di gravi indizi di colpevolezza, bensì soltanto di sufficienti indizi di colpevolezza. In quella sede rilevai - e dopo di me lo rilevò l'onorevole Pisapia, che ha fatto di tali osservazioni l'oggetto di un emendamento, unitamente agli onorevoli Lussana e Bricolo - che tale modifica introdotta dal Senato si poneva in chiarissima contraddizione con il testo approvato, e in particolar modo con gli articoli 1 e 2.

L'articolo 1, infatti, prevede che le disposizioni della decisione quadro si applichino nei limiti in cui non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo.

Ma non finisce qua. È stato approvato anche l'articolo 2, che reca norme relative alle garanzie costituzionali. Tale articolo, alle lettere a) e b) del primo comma, è estremamente preciso; si tratta di un atto di grande coraggio, in quanto la legge quadro non ci imponeva assolutamente di non considerare l'applicazione della nostra Costituzione, bensì ci dava la facoltà di farlo. Pertanto, alla lettera a), comma 1, dell'articolo 2 abbiamo previsto che, nell'ambito dell'approvazione e normazione relativa al mandato di arresto europeo, fossero rispettati i diritti fondamentali garantiti dalla famosa Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Inoltre, la lettera b) del primo comma dell'articolo 2 dispone che vadano garantiti - cito testualmente - i principi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo (il famoso articolo 111), ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale.

Tutto ciò richiama in maniera chiarissima l'articolo 273 del codice di procedura penale che, per l'applicazione delle misure cautelari, prevede la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Quindi, in coerenza con tali principi, ho evidenziato la possibilità di procedere ad una modifica. Gli stessi rilievi erano stati sollevati successivamente anche dagli onorevoli Pisapia e Lussana. In quel momento, però, a fronte di sollecitazioni provenienti da più parti, era prevalso un altro tipo di logica. Indubbiamente vi sarebbe stato un grave vulnus nell'ambito della tutela dei diritti di libertà. Ma tale vulnus, ancorché grave, doveva essere considerato di minore rilevanza rispetto all'esigenza di porci in regola con l'Europa approvando celermente il provvedimento in esame.

Sulla base di tali considerazioni prevalenti, abbiamo ritenuto di non presentare proposte emendative in tal senso. In seguito  si è verificato quanto tutti sappiamo: l'articolo 4 del testo in esame è stato respinto e, pertanto, il testo dovrà tornare all'esame del Senato. Non sarebbe coerente a questo punto esprimere una posizione di rinuncia, che noi assolutamente revochiamo.

Riteniamo che, indubbiamente, gli emendamenti in questione, in particolar modo gli ultimi due, identici, debbano essere approvati, in quanto conformi alle nostre osservazioni. Pertanto, a nome del gruppo di Alleanza nazionale, annuncio il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore. Signor Presidente, il parere della Commissione è contrario sugli emendamenti Lussana 17.3 e Lussana 17.1. Il parere è invece favorevole sugli identici emendamenti Lussana 17.2 e Pisapia 17.4.

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 17.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 393

Votanti 390

Astenuti 3

Maggioranza 196

Hanno votato 24

Hanno votato no 366).

Prendo atto che l'onorevole Falanga non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lussana 17.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rizzi. Ne ha facoltà.

CESARE RIZZI. Signor Presidente, la Lega si è sempre battuta sul tema del mandato di arresto europeo. Per sciogliere ogni dubbio, vorrei far comprendere che la scorsa settimana, in occasione del voto contrario della Lega, non si è trattato di un «errore d'aula». Ho ascoltato infatti, in televisione, il ministro della giustizia sostenere che si è trattato di un «errore d'aula»; il ministro della giustizia deve rendersi conto che la Lega è sempre stata contro il mandato d'arresto europeo, e che pertanto di «errori d'aula» il nostro gruppo, su questi aspetti, non ne fa assolutamente.

Tralasciando ogni valutazione che non sia di natura giuridica, prendiamo ad esempio il caso della scrittrice Oriana Fallaci. Essa è stata processata per ben due volte in Francia, condannata in Svizzera per il noto libro La rabbia e l'orgoglio ed oggi denunciata in Italia a causa della sua opera La forza della ragione.

Ciò dà in definitiva ed in concreto l'idea di quale enorme potere repressivo verrebbe scatenato adottando su scala continentale il mandato d'arresto europeo.

Il mandato d'arresto si risolve in una semplice consegna dell'accusato, in quanto deve essere eseguito anche se contro quest'ultimo non esista la minima prova. Infatti, l'indicazione degli indizi di colpevolezza non solo non è prevista (articolo 8), ma addirittura è esclusa dalla modulistica allegata alla decisione, che non concede spazio alcuno ad una sia pur sommaria valutazione delle prove a carico dell'accusato. È sufficiente che i giudici o il pubblico ministero straniero indichino i fatti (che potrebbero essere, paradossalmente, persino inventati) «giustificanti» la richiesta di consegna dell'accusato. In assenza di motivazione, pertanto, anche l'accusa più infondata e pretestuosa può portare all'arresto ed alla traduzione del cittadino italiano in un altro Stato. Viene qui meno la garanzia di cui all'articolo 13 della Costituzione,  in base alla quale ogni atto che limita la libertà dei cittadini deve essere motivato.

I proponenti, d'altronde, lo hanno esplicitamente riconosciuto: spetta al giudice straniero e non a quello italiano valutare se vi sia o meno un minimo di prove a carico dell'accusato. Questa rinuncia ad una valutazione delle prove comporta, inoltre, uno svuotamento di significato dell'articolo 26, primo comma, della stessa Costituzione italiana, perché, ad un sistema in cui l'estradizione del cittadino è eccezionale, viene a sostituirsi una consegna praticamente automatica dello stesso all'autorità straniera.

Ora, l'estradizione differisce dalla consegna in quanto, mentre la prima comporta la necessità per lo Stato richiedente di motivare le proprie pretese e per lo Stato richiesto di controllare la fondatezza delle prove su cui si basano le accuse mosse all'estradando, la seconda viene invece effettuata senza compiere questi essenziali controlli: con simili premesse, ogni abuso diviene possibile.

PRESIDENTE. Onorevole...

CESARE RIZZI. Il mandato d'arresto europeo toglie praticamente di mezzo la figura dell'avvocato difensore che, non potendo né interloquire sugli indizi di colpevolezza, né addurre l'eventuale violazione dei princìpi di doppia incriminabilità, né eccepire il carattere politico del reato (anzi, i reati politici e di opinione, come si vedrà, sono particolarmente nel mirino delle proposte europeiste; guarda caso, la Lega è da quattro anni che sta aspettando che giunga in Assemblea una proposta di legge sulla libertà di parola e di opinione, mentre io chiedo sempre al ministro quando si deciderà a presentare un progetto di legge di questo genere), non si comprende cosa ci stia a fare: serve solo a gettare polvere negli occhi, facendo credere al pubblico che esiste ancora un diritto alla difesa. Comunque, significativamente tale simulacro di difensore perde il suo nome programmatico e viene definito, all'articolo 11, come «consulente legale».

Il sequestro del bene del malcapitato che incappasse nell'euromandato garantisce l'impotenza dell'arrestato che, spogliato di ogni proprio avere da un magistrato straniero, potrà essere ridotto alla disperazione.

Basandosi sul solito princìpio della reciproca fiducia in materia giudiziaria, il Consiglio ha adottato una decisione quadro in materia di blocco dei beni e di sequestro probatorio in data 22 luglio 2003, prevedendo, tra l'altro, il sequestro «per la successiva confisca dei beni» (articolo 3, comma 1, lettera b)). Anche qui è espressamente specificato che per il sequestro non serve la doppia incriminabilità; anche qui il giudice italiano non può sollevare obiezioni di merito e persino a fronte di un sequestro pretestuoso dovrà solo, di regola, eseguirlo. Per quali puntuali motivi si darà luogo alla confisca?

Aperta la strada ad una confisca di cui non si conoscono a priori i confini ed i reali motivi, risulta chiaro quale potenzialità repressive si schiudano.

Signor Presidente, visto «l'interesse totale» mostrato dall'Assemblea a quanto sto dicendo - tutti se ne fregano! -, smetto di parlare e concludo il mio intervento, preannunciando fin da ora il voto contrario del gruppo della Lega Nord Federazione Padana su questo provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 17.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 388

Votanti 387

Astenuti 1

Maggioranza 194

Hanno votato 18

Hanno votato no 369).

Prendo atto che gli onorevoli Gerardo Bianco e Falanga non sono riusciti a votare.

 

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame articolo 17 - A.C. 4246-B)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Lussana 17.2 e Pisapia 17.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questi identici emendamenti si va ad introdurre nella procedura di consegna di una persona ricercata per motivi di giustizia una nuova condizione, oltre a tutte le cause ostative che già esistono. Mi riferisco alla condizione secondo la quale sussistano nei confronti della persona ricercata gravi indizi di colpevolezza. Il giudice italiano, cioè, dovrebbe svolgere nel merito il processo alla persona ricercata da parte di un giudice straniero. In questo modo si sovrapporrebbe il giudizio di merito del nostro giudice a quello del giudice naturale. Questa è una condizione - si badi bene - che viene introdotta non per ridurre o per contrastare le limitazioni di libertà che verrebbero introdotte con il mandato d'arresto europeo. Sia chiaro, infatti, che il mandato d'arresto europeo nulla prevede e nulla modifica sul punto degli indizi rispetto all'esistente. Non è che con questi identici emendamenti si viene a ridurre un danno nuovo che viene introdotto dal mandato d'arresto; al contrario con questi emendamenti, creando la condizione della verifica dei gravi indizi da parte del giudice italiano, andiamo non solo contro le previsioni della decisione quadro sottoscritta - lo ricordo - da questo Governo e da questo ministro della giustizia, ma addirittura contro il regime vigente in materia di estradizioni. Andiamo contro la disciplina che ha regolato negli ultimi cinquant'anni la cooperazione giudiziaria in materia di consegna di persone ricercate per motivi di giustizia.

Deve essere chiaro a tutti che, almeno dal 1960, i giudici italiani non verificano la sussistenza di indizi di colpevolezza, quando giunge una richiesta da parte di uno Stato con cui abbiamo una convenzione (è sufficiente leggere l'articolo 705 del codice di procedura penale vigente; anche il codice di procedura penale precedente lo prevedeva).

Ciò vuol dire (mi rivolgo, in particolare, ai colleghi della Lega, che tanto si preoccupano  dell'ingresso della Turchia nell'Unione europea; da quanto ho capito, questo pensiero occupa forse non proprio i vostri cuori, ma le vostre menti) che, dal 1960, i nostri giudici italiani non compiono alcuna verifica sull'esistenza di indizi di colpevolezza per le persone ricercate dai giudici turchi. Non fanno questa verifica né per i mandati di cattura né per le richieste di estradizione che ci giungono dalla Moldavia, dalla Russia, dalla Serbia-Montenegro, dalla Macedonia, dall'Ucraina, da Israele, dal Sudafrica, dall'Armenia, dalla Georgia, dall'Azerbaigian e continueranno a non fare questa verifica sulla sussistenza degli indizi per tutti questi paesi che ho citato!

Se passa il vostro emendamento, la verifica sugli indizi - vale a dire un doppio processo, uno in Italia e uno all'estero - la faremo solo quando la richiesta ci perverrà dai paesi dell'Unione europea, dai magistrati austriaci, dai magistrati spagnoli, dai magistrati inglesi. Dov'è la coerenza in questo? Dov'è la conformità alle decisioni assunte liberamente dal nostro paese in Europa? Dov'è la coerenza, anche intrinseca? Come fa il giudice italiano a verificare la sussistenza dei gravi indizi? Come fa a verificare nel merito le prove assunte da un altro paese?

Ricordo al collega Cola, che precedentemente ha parlato di coerenza, e a tutti i colleghi della maggioranza che, poco fa, in quest'aula, è stato approvato l'articolo 9 del provvedimento in esame. Ebbene, vi ricordo il quinto comma dell'articolo 9 con il quale avete stabilito che il giudice italiano può emettere il mandato di arresto nei confronti di persona ricercata (poiché ci viene richiesto dall'estero) a prescindere dai parametri dell'articolo 273 del codice di procedura penale riguardante i gravi indizi. Per arrestare una persona non valutiamo se ci sono i gravi indizi. Dove sia la coerenza in ciò, non lo sappiamo. Quello che è certo è che, se questi identici emendamenti saranno approvati, se questa ulteriore condizione sarà posta, sarà umiliata la nostra collaborazione con i paesi europei cui imporremo condizioni e richieste che non poniamo nemmeno alla Russia o alla Turchia. Sarà la fine della cooperazione giudiziaria con questi paesi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la decisione quadro nasce da un presupposto scritto nel paragrafo 6 del preambolo: il mandato d'arresto europeo costituisce una prima concretizzazione del settore penale del principio di riconoscimento reciproco.

Dei due emendamenti al nostro esame, che hanno natura profondamente diversa, pur avendo identico contenuto, uno è ispirato ad un'evidente chiave antieuropeista, mentre l'altro, è ispirato ad un'altrettanta chiara determinazione di garanzia nei confronti degli imputati.

Voglio ricordare, però, agli uni e agli altri, che l'articolo 705 del codice di procedura penale prevede che i gravi indizi di colpevolezza - la valutazione di merito - debbano essere esaminati solo quando non ci sono convenzioni. Voglio ricordare a tutti che, sin dal 1957, dalla Convenzione europea di Parigi sull'estradizione, in Europa e con i paesi che aderiscono alla Convenzione non è più richiesto altro che una breve esposizione dei fatti.

Con questi emendamenti si torna indietro di cinquant'anni; peraltro, non si appresta alcuna garanzia in quanto, nel momento in cui abbiamo previsto l'accertamento, da parte del nostro paese, dell'osservanza di principi costituzionali e del giusto processo, non abbiamo alcun titolo per introdurre alcuna valutazione di merito. Una tale decisione ci porterebbe indietro nel tempo e sarebbe anche inutile, come chiarirò nel prosieguo del dibattito, quando interverrò sull'articolo.

Invito in particolare il collega Pisapia a riflettere se non sia opportuno ritirare la proposta emendativa a sua firma; non soltanto non si raggiungeranno gli obiettivi prefissi ma, come già detto, si ritornerebbe indietro di cinquant'anni, e chi ha a cuore l'Europa non può votare a favore; invero, chi ha a cuore le garanzie degli imputati,  ha altre strade per ottenere lo stesso risultato.

Per queste altre strade, siamo disposti a camminare insieme; per questa, invece, che ci allontana dall'Europa, non siamo disposti a procedere oltre e, pertanto, voteremo contro l'approvazione delle proposte emendative in questione (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, l'emendamento 17.2, a mia prima firma, è volto a modificare l'articolo 17, che costituisce un po' il fulcro della proposta di legge per il recepimento della decisione quadro sul mandato di arresto europeo. Si tratta, infatti, della disciplina recata con riferimento alla decisione della corte di appello competente sulla richiesta di esecuzione proveniente da uno degli Stati membri nei confronti del cittadino italiano. Orbene, è chiaro che la sinistra non può essere favorevole all'approvazione della proposta emendativa da noi presentata, la quale ha invece trovato - in seguito ad un (mi sia consentito il termine) ravvedimento fruttuoso - il consenso della Casa delle libertà. La sinistra non può essere favorevole a questa proposta emendativa in quanto la sua intenzione era il recepimento della decisione quadro talis qualis proveniva da questi europeisti convinti che non avevano minimamente valutato l'impatto devastante della decisione stessa sul sistema delle garanzie previste dal nostro ordinamento penale e, soprattutto, dalla nostra Costituzione.

È chiara la sua posizione, onorevole Kessler; infatti, voi volete attuare una cooperazione asettica tra autorità giudiziarie e autorità che rappresentano entità lontane dalla mentalità dei nostri cittadini; autorità impersonali e, per ciò stesso, assolutamente incontrollabili. Inoltre, atteso che in Europa, comunque, non tutti i pubblici ministeri sono autonomi e indipendenti, chi, in ipotesi, tra questi rispondesse a qualche Esecutivo e non fosse del tutto libero potrebbe procedere all'arresto di cittadini italiani che non la pensino, politicamente, come qualcun altro in Europa. Ciò costituirebbe un fatto estremamente grave cui, invero, si cerca di porre rimedio con la nostra proposta emendativa.

Non possiamo accettare che, sulla base di tale cooperazione giudiziaria diretta, non intervenga la benché minima valutazione della fondatezza delle accuse; il mandato di arresto europeo si basa sul principio fondamentale della fiducia tra gli Stati. Ebbene, riteniamo che - come già dichiaravo negli interventi svolti precedentemente -, in assenza di una armonizzazione delle varie legislazioni europee, tale fiducia potrebbe in qualche caso venir meno.

Lei, onorevole Kessler, citava dianzi paesi con una cultura giuridica diversa dalla nostra ed osservava come in tali casi non si richiedessero le garanzie che, invece, con l'approvazione dell'emendamento, si introdurrebbero nella valutazione. Ebbene, ciò è assolutamente falso; un cittadino italiano, onorevole Kessler, non può esser estradato in Turchia sulla base di un rapporto diretto di un'autorità giudiziaria, perché così decide un qualunque pubblico ministero o un qualunque giudice di quel paese, senza che lo Stato italiano possa valutare la gravità e la fondatezza delle motivazioni. Questo, se mai, è quanto volete stabilire voi; ma attualmente ciò non è possibile perché i cittadini italiani sono garantiti dal potere esecutivo, dall'istituto dell'estradizione e dal ministro della giustizia.

Proprio perché, invece, all'interno dello spazio comune di giustizia europeo, tale fiducia dovrebbe esservi, alcune di queste garanzie vengono, nella mente dei pensatori europeisti, affievolite. Pertanto, quando la Turchia - purtroppo - entrerà nell'Unione europea, perché questo è l'altro progetto politico che voi state perseguendo, chi si potrà opporre ad una richiesta del giudice turco, considerando che la stessa Turchia non è certo tra i paesi più avanzati per il rispetto dei diritti  umani e della dignità delle persone, in particolar modo di quella della donna? Su ciò, voi non volete ancora sentire ragioni.

Ecco perché è fondamentale l'approvazione del mio emendamento 17.2, che introduce una correzione rispetto a come è concepito attualmente il mandato di arresto europeo, soprattutto nel testo originario della decisione quadro, di cui voi vi fate ferventi difensori e paladini. Si vuole rimettere tutto alla discrezionalità dei giudici, che non ci danno nessuna garanzia. Avevo già detto in precedenza, onorevole Kessler, che, come rappresentante di questo Parlamento e come cittadina italiana, mi sento più garantita da chi è eletto dal popolo rispetto ad un'autorità che non risponde a nessuno, tranne che a se stessa. È una valutazione che appartiene al nostro modo di pensare ed alla nostra mentalità.

Che dire? Accogliamo con grande favore il mutamento di opinione su questo emendamento. Del resto, tutta la storia del mandato di arresto europeo dimostra che non siamo gli unici a nutrire forti perplessità sugli effetti che l'adozione di uno strumento di tal genere avrà sui destini futuri e sulle libertà individuali dei nostri cittadini. In quest'aula, come anche al Senato, abbiamo assistito ad un continuo lavorio per cercare di porre rimedio a quanto deciso in sede europea in modo approssimativo, sull'onda emozionale dell'11 settembre 2001. Soprattutto dai banchi del centrosinistra abbiamo, molte volte, sentito dire che non bisogna legiferare, quando i cittadini ci chiedono più sicurezza, più rigidità, maggiore certezza della pena, sull'onda dell'emotività. Ebbene, il mandato di arresto europeo, così come concepito, esteso a 32 reati e non limitato al terrorismo internazionale, è il frutto, purtroppo, della forte onda emotiva che ha colpito l'Europa in seguito ai fatti dell'11 settembre 2001. Noi voteremo pertanto favorevolmente a questo emendamento. Le correzioni proposte non ci convincono completamente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, prendo la parola anzitutto per sottoscrivere l'emendamento Pisapia 17.4, che noi Verdi condividiamo nel merito. Lo condividiamo perché ci sembra doveroso - anche alla luce della discussione che si è appena svolta in aula - sottolineare la necessità di introdurre, nell'ambito di uno strumento quale il mandato di arresto europeo, un'ulteriore garanzia quale quella rappresentata dal riferimento ai gravi indizi nella motivazione della richiesta di arresto, garanzia che è conforme ed in sintonia con i principi del nostro ordinamento e con le modalità con cui, anche nel nostro paese, si può ricorrere all'arresto ed alla limitazione, attraverso uno strumento coercitivo, della libertà individuale.

D'altra parte, noi Verdi abbiamo sempre sostenuto che il mandato di arresto europeo, così come proposto e presentato, in assenza di un codice penale e di un codice di procedura penale europei, ossia di strumenti che rendano uniformi su scala europea gli strumenti penali, rischia di essere l'occasione attraverso cui si manifesta una preoccupante limitazione delle libertà individuali e collettive, consegnando alle procure degli Stati europee, spesso sottoposte ad un vincolo di dipendenza con i governi e gli esecutivi nazionali, un potere eccessivo, in assenza di bilanciamenti nella capacità di azione e di difesa degli indagati e degli imputati.

Come Verdi, siamo convinti che la scelta europeista, cui siamo fortemente vincolati e che riteniamo rappresenti sempre più la necessità di costruire anche uno spazio giuridico europeo comune, non possa avvenire attraverso violazioni delle garanzie e delle libertà individuali. Semmai, lo spazio giuridico europeo deve rappresentare la costruzione di una nuova stagione di libertà individuali e civili, attraverso cui definire una nuova identità giuridica europea.

Diversamente da quanto ho sentito, credo che l'introduzione del vincolo relativo alla gravità degli indizi sia una norma di garanzia obbligatoria, tanto più utile su scala europea quanto più essa è presente sul piano nazionale. È una norma utile a far sì che l'azione penale europea attraverso il mandato d'arresto trovi proprio nella gravità degli indizi il suo fondamento e rinvenga la sua ragione di esistere in quell'elemento che deve essere provato in maniera circostanziata, seppur nella fase iniziale del processo.

Pertanto, noi Verdi sottoscriviamo l'emendamento Pisapia 17.4 ed esprimeremo un voto favorevole sullo stesso, nonché sull'identico emendamento Lussana 17.2, forti e convinti della necessità di ancorare un strumento utile nella lotta al terrorismo, come il mandato di arresto europeo, a garanzie precise, peraltro già presenti nel nostro ordinamento giudiziario (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Unione).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.

CARLO TAORMINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, deve essere chiaro, anzitutto, che il dibattito sull'emendamento in esame sta a dimostrare che vi sono forze politiche che stanno tentando di rendere il provvedimento adeguato alle previsioni costituzionali e che vi è una parte di questo Parlamento che invece va in direzione inversa; che una parte di questo Parlamento ha a cuore la tutela della libertà delle persone, mentre un'altra parte ritiene che tale tutela debba essere inferiore a quella prevista oggi per tutti i cittadini italiani.

Ritengo sia il caso di ricordare che, per adottare un mandato di arresto europeo, non sono richieste prove, bensì indizi. Inoltre, non sono richiesti indizi gravi, precisi e concordanti (come era stabilito dal precedente emendamento che è stato respinto), bensì soltanto gravi indizi. Pertanto, non si richiedono prove, ma argomenti, sia pure forti e certamente sufficienti, anche se non precisi e concordanti.

Credo che ciò sia sufficiente a far toccare con mano quanto sia importante convenire sull'esigenza che un canone generale della nostra legislazione processual-penalistica trovi riscontro anche nel mandato di arresto europeo, provvedimento rispetto al quale siamo certamente più lontani e rispetto al quale i controlli che si possono esercitare nel momento in cui viene avanzata la richiesta di consegna sono assai deboli.

Credo che la necessità di approvare questo emendamento provenga da un'altra esigenza. Quello che stiamo per votare, è un provvedimento che ha molti problemi dalla sua parte.

Ne abbiamo parlato nella discussione generale e nel corso del primo esame degli emendamenti. Ci sono molteplici problemi: si tratta di una giurisdizione che interviene nel nostro Stato e che, sotto molteplici profili, può allontanarsi dalle regole generali (mi riferisco, per tutte, a quella della doppia punibilità). Questo riferimento alla gravità degli indizi, a mio sommesso avviso, costituisce il modo di riequilibrare l'intero provvedimento e ne consente un adeguamento alla disciplina costituzionale e, segnatamente, all'articolo 27 sulla presunzione di non colpevolezza.

Detto questo, vorrei osservare, rispondendo ad alcune valutazioni del collega Kessler e non soltanto sue, ma anche dell'onorevole Sinisi, che è assolutamente infondato affermare che questo emendamento metterebbe in contrasto il mandato di arresto europeo con la decisione quadro. La decisione quadro non fa previsioni di carattere specifico sotto questo profilo, ma si rimette all'esigenza di adeguare la normativa che noi dovessimo adottare alla previsione costituzionale, nella quale non può non essere ricompresa, innanzitutto, la presunzione di non colpevolezza.

Evocare in questa sede la disciplina dell'estradizione è un'osservazione di pochissimo e bassissimo rilievo. Qui stiamo superando la procedura di estradizione. Essa conservava e conserverà, fino a quando sarà in vigore e per tutti gli ordinamenti diversi da quello europeo, una sua eccezionalità, nel senso che non  soltanto richiede interventi da parte del ministro della giustizia, che ne costituiscono un particolare filtro, ma è sicuramente una procedura che prevede una serie di complicazioni che noi stessi, con questo provvedimento, vogliamo superare.

Che cosa voglio dire? Voglio dire che la comparazione, che ancora gli amici dell'opposizione hanno tentato di compiere qualche attimo fa, tra il nuovo che stiamo approvando e il vecchio che ancora insisterà per tutte le procedure che non riguarderanno i paesi europei non è possibile. Il mandato di arresto europeo per l'Europa sarà la procedura ordinaria e non una procedura eccezionale e metterà direttamente in rapporto, dunque, i magistrati dei paesi europei con i magistrati del nostro ordinamento.

Pertanto, credo che, se vogliamo recepire questi aspetti assolutamente innovativi ed utili per il contrasto alla criminalità organizzata e coniugarli con l'esigenza di garantire il rispetto dei nostri principi costituzionali, questo emendamento rappresenti la chiave di volta per raggiungere tale risultato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lussana 17.2 e Pisapia 17.4, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 421

Votanti 413

Astenuti 8

Maggioranza 207

Hanno votato 236

Hanno votato no 177).

Prendo atto che gli onorevoli Garagnani e Falanga non sono riusciti a votare.

Saluto gli studenti della scuola media Gonin di Giaveno, che seguono i nostri lavori dalle tribune (Applausi).

Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Mi rivolgo a coloro che hanno posto la questione delle garanzie individuali, ribadendo che le garanzie non hanno nulla a che vedere con l'articolo di cui stiamo parlando. Questo articolo riguarda il merito dei provvedimenti e non riguarda affatto le garanzie del procedimento, che sono tutelate dal richiamo ai principi costituzionali del giusto processo.

Ciò che si chiede qui è che, rispetto ad un ordine di arresto di un paese straniero, l'autorità giudiziaria italiana possa vedere il contenuto del procedimento di arresto e che, dinanzi all'applicazione di una sentenza di un paese straniero, l'autorità giudiziaria italiana possa vedere il contenuto della sentenza del giudice straniero. Ciò non c'entra nulla con le garanzie.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ribadito che questo, invece, è un passo indietro di cinquant'anni in Europa. Ci fate ritornare agli anni cinquanta.

Vorrei anche dirvi - e spero che arrivi chiaramente ai signori giuristi intervenuti - che l'articolo 31, secondo comma, della decisione quadro dice con chiarezza che se le convenzioni vigenti sono di maggior favore rispetto all'applicazione del mandato di arresto si continueranno ad applicare. Non prendetevela con i giudici nel momento in cui diranno che il mandato di arresto non si applica ma si continua ad applicare la convenzione di estradizione che non prevede nulla di quello che state richiedendo oggi.

Voi state semplicemente adottando un provvedimento che, di fatto, impedisce al mandato di arresto di entrare in vigore nel nostro paese e sarà applicata di regola, ancora oggi ed ancora domani, la convenzione europea di estradizione. Di questo vi assumete una grande responsabilità. Lo spiegherà il commissario Frattini al Parlamento europeo come è possibile che l'Italia abbia fatto questa scelta sciagurata. Lo spiegheremo noi in Europa con i parlamentari europei che vorranno essere sensibili rispetto alle nostre posizioni. Soprattutto,  ci impegniamo a correggere questo grande ed assolutamente inaccettabile ritorno al passato nei rapporti tra autorità giudiziarie europee quando il popolo italiano ci darà il consenso per poter riprendere quel cammino verso l'Europa che voi oggi state così bruscamente interrompendo (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, non so se ci sia più uno spazio per un ragionamento pacato e serio su tale questione, ma avendo sentito gli interventi dell'onorevole Lussana e dell'onorevole Taormina vorrei riprenderli nel mio intervento che annuncia il voto contrario del nostro gruppo sull'articolo in esame.

Come ha spiegato bene l'onorevole Sinisi poc'anzi, oggi agiamo in un regime - quello disegnato dalla convenzione di estradizione che abbiamo con diversi paesi, non esclusivamente europei - che non fa alcun obbligo all'autorità giudiziaria italiana di procedere ad una verifica di indizi, sufficienti o gravi che si ritengano, nel momento in cui si deve dare esecuzione ad un provvedimento richiesto dall'autorità giudiziaria del paese con il quale esiste l'accordo in materia di estradizione. Invece, nel sistema che avevate disegnato voi si prevedeva non solo il filtro dell'articolo 4, che è caduto anche per il voto della Lega - e mi pare che l'attacco oggi registrato nei confronti del ministro Castelli sia un fatto inedito in questo dibattito rispetto alle posizioni che si registrano su tale provvedimento - ma anche i gravi indizi, poi mutati in sufficienti indizi, poi tornati gravi indizi con l'accoglimento degli identici emendamenti approvati poco fa.

Colleghi, alle autorità giudiziarie degli altri paesi europei siamo legati dai vincoli della cooperazione giudiziaria, da un lunghissimo percorso che parte da Tampere e giunge fino all'approvazione della decisione quadro in materia di mandato di arresto europeo e alla Costituzione europea. Oggi all'autorità giudiziaria degli altri paesi europei, ai quali dovremmo essere legati da un patto di reciproco riconoscimento, chiediamo la necessità di una verifica condotta sull'esistenza dei gravi indizi. Si tratta dello stesso identico procedimento che adottiamo nei confronti degli altri paesi del mondo con i quali non abbiamo alcuna convenzione in materia di estradizione. Vorrei che questo fosse chiaro soprattutto ai rappresentanti del Governo i quali non solo faranno riferimento al commissario Frattini, ma dovranno spiegare come mai l'Italia nei confronti degli altri paesi europei si comporta come sappiamo nei confronti di altri paesi con i quali non ha neppure uno straccio di convenzione per l'estradizione!

Aggiungo che se è pur vero che occorre un filtro da parte dell'esecutivo, tuttavia ritengo bizzarra la prospettazione dell'onorevole Lussana, la quale ha qualche confusione in ordine a cosa sia il regime delle garanzie e delle libertà in un sistema democratico, visto che le affida al ministro, che è espressione della maggioranza, il quale peraltro può anche non avere, onorevole Lussana, la rappresentanza parlamentare. Chi l'ha detto, infatti, che il ministro è comunque un eletto dal popolo?

Detto questo, vorrei che voi faceste attenzione al fatto che nella vostra costruzione voi richiedete per gli altri paesi europei entrambe le condizioni: il filtro del ministro, che è caduto con l'articolo 4 ma che volete reintrodurre, e i gravi indizi.

Colleghi, non so come possiate sostenere in Europa la vostra posizione. E guardate che la questione non si misura sui titoli dei giornali di domani. L'importante non è un foglio di carta, sul quale sia impresso il titolo «mandato d'arresto europeo, provvedimento adottato dal Parlamento della Repubblica», perché è un altro il «tribunale», se mi passate il termine! È la qualità della nostra lealtà nei confronti dei vincoli, che in Europa abbiamo assunto verso i nostri partner, ai quali ci siamo legati addirittura con una Costituzione europea! Queste sono le ragioni  per le quali voteremo contro l'articolo 17 (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

 

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame dell'articolo 17 - A.C. 4246-B)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.

CARLO TAORMINA. L'intervento dell'onorevole Finocchiaro dimostra in maniera ancora più chiara, ammesso che ve ne fosse ancora bisogno, che il confronto che si sta svolgendo in quest'aula è tra chi combatte per fare in modo che i cittadini italiani siano meno garantiti, rispetto ad interventi sulla loro libertà personale da parte di organi giudiziari di altro paese, e tra chi invece vorrebbe che ciò non accadesse. Poiché abbiamo già fatto tante esperienze negative, sotto molteplici profili, in tema di abuso sul piano della limitazione della libertà personale, credo che esportare questo tipo di preoccupazione a livello europeo sia l'ultima cosa da fare.

Dunque, vi è chi (e mi riferisco a quella forza politica di cui mi onoro di far parte) intende tutelare per quanto possibile la libertà dei cittadini e chi, invece, non lo vuole. Non torno sulle differenze, che non possono non sfuggire, in ordine alla necessità della gravità degli indizi, condizione che è richiesta anche attualmente dal codice di procedura penale.

Vorrei soltanto ricordare all'onorevole Finocchiaro che abbiamo il dovere primario di rispettare la nostra Costituzione; il suo ragionamento e la sua incitazione a non votare la normativa in esame sono viziati di incostituzionalità, perché la nostra Costituzione impone che la presunzione di non colpevolezza sia vinta nei limiti del possibile, tenuto conto dello svolgimento di un processo, prima che si attinga alla libertà personale di un cittadino.

Continuate a fare ragionamenti diversi, ma continuate a porvi contro la Costituzione repubblicana!

Non è vero, come è stato ancora ribadito dall'onorevole Finocchiaro, che noi non abbiamo la possibilità di farlo, perché la decisione quadro - come ho ricordato nel precedente intervento - prevede che ciascuno dei paesi membri si adegui, nel porre in essere la normativa necessaria, alle previsioni costituzionali del proprio Stato.

La nostra Costituzione prevede la gravità degli indizi come elemento minimo per limitare la libertà dei nostri cittadini e, pertanto, dobbiamo adeguarci alla nostra Costituzione.

Non conta tornare a discutere sull'estradizione del vecchio sistema perché è un'altra cosa. È un'impostura affermare la possibilità di mettere a paragone il mandato d'arresto europeo e la procedura di estradizione. Il mandato di arresto europeo costituisce un modo ordinario di gestione della libertà personale da parte di tutti i magistrati dell'Europa all'interno della comunità europea; non si pone,  quindi, nei termini di eccezionalità di cui si è fatta sempre carico la procedura di estradizione.

Il mancato intervento del ministro della giustizia nella procedura che fa riferimento al mandato di arresto europeo è il punto di emergenza di ogni possibile discriminazione tra l'uno e l'altro sistema; oggi, il ministro della giustizia interviene nelle procedure di estradizione con poteri interdettivi che, invece, con riferimento al mandato di arresto europeo, non possono essere esercitati.

Questa è la ragione, onorevole Finocchiaro, per la quale, quando si stipulano patti internazionali relativi alla disciplina dell'estradizione, è possibile prescindere da determinati presupposti affinché il giudice italiano possa, in qualche modo, sovrastare determinate esigenze del nostro ordinamento. Siamo, infatti, di fronte ad un accordo specifico, grazie al quale vi è la possibilità del potere politico di intervenire.

Si è inteso eliminare qualsiasi interferenza politica attraverso l'adesione alla decisione quadro e l'introduzione nel nostro paese del mandato di arresto europeo, ma più di questo non possiamo e non dobbiamo fare, se è vero come è vero che il nostro sistema è contraddistinto dal principio della presunzione di non colpevolezza.

Vorrei anche raccomandare di evitare un'altra confusione: una cosa è l'arresto europeo in esecuzione di una sentenza di condanna passata in giudicato ed un'altra cosa è l'arresto europeo in pendenza di procedimento e di indagini per il quale la questione diventa particolarmente complessa e delicata.

Se una certa apertura può essere, sotto diversi profili, dimostrata con riferimento alle sentenze passate in giudicato, quando parliamo di gravi indizi di colpevolezza dobbiamo far riferimento all'inizio di un procedimento penale ed è doveroso che questo Parlamento affermi l'esigenza che la presunzione di non colpevolezza sia garantita a tutti gli effetti con la procedura che stiamo approvando ma che vogliamo sia in linea con la nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, ritengo che il particolare fervore degli onorevoli Finocchiaro e Sinisi e la particolare abilità dialettica non riescano a neutralizzare il contenuto di determinati documenti.

Si è detto che la decisione quadro impone all'Italia il rispetto di specifiche regole. Dunque, specificando ulteriormente l'intervento del collega Taormina, mi permetto di parlare di fatti e non solamente di chiacchiere e, in risposta agli onorevoli Finocchiaro e Sinisi, leggo il contenuto della XII delle considerazioni che hanno preceduto l'adozione della decisione quadro.

Ebbene, la XII considerazione recita testualmente: «La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea e i contenuti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Ma non si ferma qui, in quanto l'aspetto più importante, che ritengo sia risolutivo, è quello contenuto nel penultimo periodo della suddetta considerazione: «La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le norme costituzionali non in linea generale, ma relative al giusto processo».

A questo punto non so cosa si debba dire ancora per dimostrare che, con la legge che stiamo per approvare, abbiamo rispettato e non violato proprio la decisione quadro. Il resto sono tutte considerazioni ludiche e non altro!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 17, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 416

Votanti 383

Astenuti 33

Maggioranza 192

Hanno votato 208

Hanno votato no 175).

Prendo atto che l'onorevole Muratori non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

(Esame dell'articolo 18 - A.C. 4246-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 18 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 4246-B sezione 6).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Gibelli. Ne ha facoltà.

ANDREA GIBELLI. Signor Presidente, devo ammettere un certo grado di imbarazzo, visto che alcuni noti giuristi del centrosinistra fanno finta di dimenticare le questioni che sono alla base del mandato di arresto europeo. Probabilmente, sperano di ricavarne un vantaggio politico!

Dico ciò in quanto, dopo anni di battaglie legate ad alcune bandiere del centrosinistra - quali la tutela dei diritti dei cittadini, le libertà individuali, la necessità di garantire anche sul suolo nazionale i diritti di extracomunitari che arrivano sul nostro territorio e che, per questioni di necessità, eludono le leggi dello Stato -, non è accettabile ascoltare tali affermazioni. Infatti, fatto salvo tutto questo percorso, notiamo che le posizioni assunte dal centrosinistra con riferimento al mandato di arresto vanno esattamente nella direzione opposta.

E siccome si continua a ritenere che è solo la Lega Nord ha queste grosse perplessità, forse occorrerebbe fare un po' di storia su come il mandato di arresto europeo è nato e su come si è sviluppato attraverso l'esposizione di una serie di punti che lo dequalificano e che fanno parte della stessa filosofia di approccio della blasonata Costituzione europea, vale a dire di quella volontà politica diretta ad annullare le identità, le individualità, definendo un confine blindato al cosiddetto super Stato europeo.

Tale disposizione, che prende origine dalla decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo, non è un'iniziativa recente perché prende il via dal Consiglio dell'Unione europea, su proposta della Commissione, del 13 giugno 2002.

Probabilmente l'«extraparlamentare» Romano Prodi dovrebbe opportunamente riferire i motivi per cui oggi dichiara di volere restituire al paese dignità in campo internazionale. Al contrario, quando era alla guida della Commissione europea, probabilmente aveva ben altro interesse politico. Come sua abitudine, quando era Presidente del Consiglio e poi Presidente della Commissione europea e infine oggi, alla guida dell'Unione, preferisce svolgere un ruolo assolutamente subalterno all'asse franco-tedesco. Nonostante le tante occasioni in cui ripete di voler restituire rango politico ed istituzionale al paese, tale volontà è dimostrata dal fatto che non ha mosso un dito per contrastare o, almeno, per porre alcune questioni di merito, sia durante la stesura della Costituzione europea sia in occasione della discussione del mandato di arresto europeo. Probabilmente tale comportamento è stato dovuto a basse convenienze personali o politiche, perché si pretende (e si pretenderà in futuro) che siano i giudici europei a risolvere casi che, invece, in Italia la magistratura non ha potuto risolvere perché impossibilitata a farlo.

Mi spiace rivolgermi ai colleghi di centrodestra, che in tante battaglie hanno fatto dell'interesse nazionale uno slogan ideologico, sostenuto a volte in maniera poco entusiasta dalla Lega e in qualche altra occasione addirittura contrastato. Al contrario, oggi si dimostra che all'interno della maggioranza esiste qualcuno che non vi crede fino in fondo. I colleghi di centrodestra dovrebbero spiegare dove sta la sovranità tanto sbanderiata anche sui cartelli  propagandistici della campagna elettorale, dove sono usate parole come patria, interesse nazionale, diritti degli italiani, quando si fa riferimento al mandato di arresto europeo.

Infatti, tale istituto espone i cittadini italiani ai rigori di molteplici leggi straniere per fatti che il nostro diritto considera leciti. Si tratta di una delle domande a cui, attraverso il recepimento della decisione quadro, si è tentato in qualche modo di rispondere. Tuttavia, è questo il principio politico che dovrebbe suscitare in voi alcuni interrogativi rispetto a certa coerenza. E non è neppure l'unico; infatti, vorrei spiegare ai cittadini che ci seguono, magari attraverso gli organi di informazione o attraverso la diretta via satellite, che toccherà a loro difendersi in sede non nazionale, bensì internazionale, su atti considerati magari leciti in Italia.

Addirittura, qualcuno sospetta l'estensione dell'istituto del mandato d'arresto europeo a procedimenti legati alla concorrenza industriale, per far sì che magari qualche capitano di industria o qualche piccolo imprenditore venga tolto di mezzo da qualche giudice compiacente al di là delle Alpi, solo per fare piacere a qualche altro interesse nazionale.

È questo il confine del recepimento in oggetto, perché non vorrei fare riferimento soltanto ed esclusivamente a questioni dottrinali e giuridiche, che peraltro abbiamo già avuto modo di ascoltare nel corso di tanti interventi. Non vorrei ripetere le disquisizioni relative ad un percorso che vede l'Italia in un contesto europeo che si modernizza, facendosi forte di un principio contestato dalla Lega, ovvero quello secondo il quale bisogna fare tutto ciò che dice l'Europa.

Onorevoli colleghi, chi ha detto che l'Europa non può sbagliare e che questo paese, tanto sbanderiato come patria, deve rischiare di far perdere una fetta di libertà ai propri cittadini a causa del conformismo europeo e di una sudditanza, nata durante la passata legislatura, che non riusciamo più a lasciare alle spalle?

Il mandato europeo, infatti, nasce dagli stessi banchi e dalla stessa filosofia della Costituzione europea, che, guarda caso, per garantire la libertà di tutti per quanto concerne la famiglia, non considera più quest'ultima come un'unione fra un uomo e una donna, ma come un'unione generica tra individui. Su questo bisognerebbe dire molto. Si vedono, nella campagna elettorale, manifesti per la tutela della famiglia: onorevoli colleghi del centrosinistra, a quale famiglia vi riferite?

È inoltre singolare che il mandato d'arresto europeo, come si va configurando, voglia offrire la possibilità ad un giudice straniero di arrestare cittadini italiani anche per fatti compiuti in tutto o in parte in Italia. Faccio gli auguri ai concittadini che ci ascoltano, in quanto è evidente la dissonanza rispetto ai principi e ai diritti sanciti dalla prima parte della Costituzione del nostro paese e dalle leggi degli ultimi quarant'anni, di cui oggi, in virtù del principio al quale ho accennato, ci si dimentica, perché vale il conformismo europeo.

Bisognerebbe poi chiarire definitivamente a quali fattispecie il mandato si riferisca: se ne prevedono 32, ma probabilmente sono di più, in quanto non sono completamente codificabili. Infatti, l'articolo 2 della decisione quadro prevede le 32 fattispecie di reato che giustificherebbero l'applicazione del mandato d'arresto: ebbene, la tradizione giuridica non può che inorridire di fronte alla grossolanità di chi ha redatto questa normativa. Si individuano, infatti, 32 tipologie di reato, definite in modo vago e generico, facendo riferimento ai comportamenti più disparati, ben diversi fra loro, ed a priori non identificabili in base all'articolo 2.

La Costituzione europea e il mandato d'arresto europeo stanno definendo un sistema di regole così vago da non permettere più a nessun cittadino di considerarsi al sicuro, anche nella convinzione legittima di rispettare le norme del proprio paese. L'interpretazione di un giudice naturale precostituito per legge in questo paese sarà diversamente definibile quando le stesse norme verranno estese a seguito dell'ingresso della Turchia nell'Unione europea. Mi riferisco alle battute che abbiamo  ascoltato, e che facevano riferimento al rischio che i giudici turchi si mettessero a processare il diritto e la tradizione giuridica, umana e civile dei cittadini europei: è veramente il paradosso dei paradossi.

Siamo alla svolta: dopo duemila anni sentiamo giuristi che cavillano. Sappiamo a chi daremo in mano queste norme: a un sistema europeo di giudici, a proposito del quale, per quanto riguarda alcune recenti sentenze nel nostro paese, avremmo qualcosa da dire, ma sarebbe inutile ripetere le considerazioni che abbiamo svolto nelle scorse settimane.

Ricordo infine che il mandato d'arresto europeo si risolve in una consegna dell'accusato, anche se può non sussistere la benché minima prova. Se il recepimento della decisione quadro deve avvenire con tale formula così generica, chiedo a tutti i colleghi che hanno sostenuto alcune importanti battaglie sui diritti individuali, di non procedere al recepimento stesso, perché ne va della nostra libertà, della libertà dei nostri cittadini e della possibilità di esprimersi liberamente in uno Stato di diritto che oggi, attraverso norme vaghe, stiamo compromettendo (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Parolo. Ne ha facoltà.

UGO PAROLO. Signor Presidente, vorrei aggiungere alcune considerazioni a quelle dei colleghi che mi hanno preceduto, al fine di chiarire meglio, per quanto possibile, i problemi cui andremo incontro qualora la norma relativa al mandato di arresto europeo dovesse essere approvata dal Parlamento. Ho ascoltato in precedenza alcuni interventi di colleghi del centrosinistra che, a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato da parlamentari del gruppo della Lega, paventavano la possibilità che tale proposta di modifica fosse addirittura più restrittiva del testo originario. In realtà così non è: dobbiamo aver ben chiaro che il mandato di arresto europeo, essendo, di fatto, un rapporto che si consuma tra le procure europee, deve essere un meccanismo ben definito, i cui metodi operativi devono essere ben delineati. L'introduzione del concetto di grave indizio, conseguente all'approvazione del nostro emendamento, fornisce maggiori garanzie alle modalità operative fra le varie procure a livello europeo.

Inoltre, va ribadito che non per forza la Corte di giustizia europea considererà adeguato quanto approvato in questa fase dal Parlamento italiano. Tutto ciò che ci accingiamo a deliberare, comprese le sostanziali modifiche proposte dal presidente della Commissione giustizia, onorevole Pecorella, a seguito delle pressioni della Lega (che ci auguriamo vengano approvate) potrebbe non esser considerato valido dalla Corte di giustizia europea.

Di fatto, il grande lavoro compiuto sin qui - lo ripeto - è esclusivo merito della Lega, la sola forza che, sin dall'inizio, ha evidenziato i gravi rischi per i cittadini europei, ed italiani in particolare (è di loro che, in questa sede, dobbiamo occuparci), come ben hanno illustrato i colleghi della Lega che mi hanno preceduto. Ebbene, dopo questo difficile e importante lavoro - che va riconosciuto - compiuto dalla Commissione giustizia, e dal presidente Pecorella in particolare, il testo del provvedimento risulta più accettabile, anche se, come ricordato, noi del gruppo della Lega lo rifiutiamo in maniera del tutto filosofica perché lo riteniamo uno strumento comunque sbagliato. In ogni caso, tali modifiche dovranno passare le forche caudine della Corte di giustizia europea.

Desidero ora citare il parere di un fine giurista, il quale, in termini più tecnici, spiega meglio quali sono i rischi cui andremo incontro a seguito delle modifiche introdotte dal Parlamento italiano. Infatti, se il Parlamento del nostro paese dovesse accogliere l'euromandato, sia pur adattandolo - come in effetti sta avvenendo - ai principi costituzionali e di civiltà del diritto penale, sorgerebbe comunque un gravissimo pericolo. A tal punto, infatti, nello Stato italiano verrebbe recepito, almeno in  parte, l'euromandato, riconoscendone in tal modo il pieno valore vincolante. Ai sensi dell'articolo 34 del Trattato dell'Unione europea, sorgerebbe, allora, una responsabilità giuridica internazionale; l'Italia potrebbe venir condannata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in quanto, pur avendo accettato integralmente la decisione quadro (l'articolo 34 citato), la avrebbe al contempo recepita solo in parte. Tutti gli argini eventualmente posti dall'Italia cadrebbero, così, uno dopo l'altro, ed il mandato diverrebbe operativo in tutte le sue conseguenze (articolo 35 del Trattato).

È evidente che stiamo correndo un grave pericolo, che viene sottovalutato dai colleghi di maggioranza e di opposizione perché si ritiene che le modifiche introdotte siano sufficienti a garantire quella civiltà giuridica che nel nostro Stato è garantita in linea di principio. I colleghi parlamentari, esclusi ovviamente quelli della Lega, ritengono che grazie a tali modifiche, di fatto, il Parlamento italiano abbia posto una barriera a garanzia dei cittadini.

Non sarà così, se è vero che potrebbero essere aperte delle procedure di infrazione da parte della Corte di giustizia europea, procedure che potrebbero configurarsi in una serie di obblighi ad adempiere tali da smantellare completamente il testo che voi oggi andate ad approvare e a reintrodurre in maniera sostanziale e definitiva tutte quelle ipotesi invece previste nel testo originario.

Voglio ricordare che il testo originario prevedeva alcune possibilità di estradizione, se così possiamo dire (ma forse il termine più giusto da usare è «di cattura»), dei cittadini italiani e anche dei cittadini di tutti gli Stati europei che sottoscrivono il mandato d'arresto europeo con possibilità di cattura e trasporto coatto negli Stati da cui promana il mandato di cattura, senza le benché minime garanzie previste dalla nostra Costituzione.

Ebbene, oggi non ci mettiamo la coscienza a posto; noi oggi, anche se approveremo una legge che recepisce solo in parte il contenuto della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, di fatto non stiamo ponendo una barriera a quanto il mandato d'arresto europeo prevedeva nella sua definizione a livello europeo.

È questo il motivo per il quale dovremmo essere contrari a questa legge, se veramente avessimo a cuore la difesa dei diritti costituzionali conquistati con fatica, con il sudore, con il sangue da parte dei cittadini italiani. Se avessimo a cuore la difesa di questi princìpi, di questi valori e di queste garanzie, noi dovremmo votare contro questo mandato d'arresto europeo e rispedire al mittente il testo così come ci è stato consegnato.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore. Signor Presidente, il parere della Commissione sull'emendamento Lussana 18.1 è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 18.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 394

Votanti 388

Astenuti 6

Maggioranza 195

Hanno votato 23

Hanno votato no 365).

Prendo atto che l'onorevole Tabacci non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 18.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 413

Votanti 233

Astenuti 180

Maggioranza 117

Hanno votato 211

Hanno votato no 22).

Prendo atto che l'onorevole Grillo non è riuscito a votare.

 

(Esame dell'articolo 35 - A.C. 4246-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 35 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 4246-B sezione 7).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Didoné. Ne ha facoltà.

GIOVANNI DIDONÈ. Signor Presidente, intendo anch'io fare alcune riflessioni sul mandato d'arresto europeo. Prima, ascoltando alcuni interventi, ho sentito qualcuno affermare che non dobbiamo condividere ciò che ci allontana dall'Europa. Ritengo, invece, che prima di tutto occorra svolgere una riflessione chiedendoci se quanto proviene dall'Europa sia espressione di democrazia e quindi di sovranità del popolo o se, essendoci invece imposto, dovremmo in qualche modo farlo passare, magari facendolo firmare solo dal ministro competente, non dandogli il dovuto rilievo nei dibattiti parlamentari, nelle discussioni sulla stampa o sui media: con tutto questo noi non abbiamo nulla da spartire!

La decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, varata il 13 giugno 2002, ha determinato in molte persone di provata competenza la convinzione che essa rappresenta un gravissimo indebolimento dei diritti civili e democratici di cui attualmente godono tutti i cittadini italiani: di questo siamo fieri dal momento che abbiamo una Costituzione che ci garantisce.

Se venisse recepita tale decisione, non è esagerato affermare che sarebbero messe a rischio le garanzie costituzionali poste attualmente alla base della nostra convivenza civile, aprendo così la via a possibilità repressive senza precedenti. A questo riguardo, ricordo quanto affermato poc'anzi da un collega con riferimento a quanto sta accadendo in Francia in merito ad una legge approvata non molti anni fa ed applicata dai giudici.

Si tratta di possibilità repressive esercitate da autorità lontane, anonime ed impersonali e, come tali, difficilmente controllabili. Queste possibilità nell'ottica europea sarebbero giustificate da un rapporto di fiducia degli Stati membri dell'Unione europea nei rispettivi sistemi giudiziari. Si tratta di una pretesa chiaramente difficilmente accettabile sia in termini giuridico-costituzionali sia in termini politici: i giudici costituzionali potranno sì svolgere il loro lavoro, ma noi parlamentari dobbiamo intervenire come politici.

Uno Stato sovrano, come dicevo prima, non può rinunciare né in casi particolari né in casi generali ai diritti di libertà dei propri cittadini, consegnando gli stessi alle autorità straniere senza effettuare alcun controllo sulla fondatezza delle accuse loro mosse e sul tipo di reato loro contestato. D'altra parte, questa evidenza è tale che la natura liberticida del mandato di arresto europeo è stata criticata espressamente da angoli visuali assai diversi (dall'ex Presidente della Corte costituzionale, Caianello e dall'ex cancelliere dello scacchiere del Governo Major).

Le riflessioni che intendo svolgere in tema di mandato di arresto europeo sono molteplici. In primo luogo, questo espone il cittadino italiano ai rigori di molteplici norme straniere per fatti che il nostro diritto considera leciti. La decisione, all'articolo 2,  paragrafo 2, abroga espressamente il fondamentale principio della doppia incriminabilità. In forza di tale principio, l'Italia consegna i propri cittadini ad un altro Stato solo se il reato per cui si procede costituisce reato anche per la legge italiana e non solo per quella straniera. Questo rappresenta un principio importante al quale non si può rinunciare.

In secondo luogo, il mandato d'arresto europeo vuole offrire la possibilità ad un giudice straniero di arrestare cittadini italiani - questi, fino a quando non è stata emessa una sentenza definitiva, sono sempre considerati innocenti - anche per fatti compiuti in tutto o in parte in Italia. Correlato alla presente valutazione questo principio comporta la conseguenza paradossale che ogni italiano potrebbe essere arrestato e prelevato da un qualsiasi giudice o pubblico ministero di uno dei 25 Stati dell'Unione europea per rispondere penalmente in base a leggi, magari a lui ignote, di un fatto lecito compiuto in tutto o in parte in Italia. Si tralasci il caso, chiaramente pretestuoso, di un euromandato spiccato da un giudice straniero contro un cittadino italiano per un fatto lecito commesso integralmente in Italia.

In terzo luogo, desidero soffermarmi sulle fattispecie criminose specificate nella decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo. Queste in realtà non sono 32 come si vuole far credere; difatti, l'articolo 2 della decisione quadro definisce soltanto le 32 fattispecie di reato che giustificherebbero l'applicazione del mandato d'arresto. In altre parole, si individuano 32 tipologie di reato e non 32 reati.

Quindi, le tipologie sono molteplici. Questo, ovviamente, definisce in modo generico i comportamenti più disparati che si potranno manifestare.

Il mandato d'arresto europeo si risolve in una semplice consegna dell'accusato, in quanto deve essere eseguito anche se, contro quest'ultimo, non esiste la minima prova. Infatti, l'indicazione degli indizi di colpevolezza, non solo non è prevista (si veda l'articolo 8), ma è addirittura esclusa dalla modulistica legata alla decisione, che non concede spazio alcuno ad una, sia pur sommaria, valutazione delle prove a carico dell'accusato. È sufficiente, infatti, che il giudice o il pubblico ministero straniero indichi i fatti - che potrebbero essere paradossalmente persino inventati - giustificanti la richiesta di consegna dell'accusato.

Un'altra osservazione riguarda il sequestro dei beni. Infatti, il sequestro dei beni del malcapitato che incappa nell'euromandato garantisce l'impotenza dell'arrestato che, spogliato di ogni proprio avere da un magistrato straniero, potrà essere ridotto al lastrico ed alla disperazione Basandosi sul solido principio della reciproca fiducia in materia giudiziaria, il Consiglio ha adottato, in data 22 luglio 2003, una decisione quadro di blocco dei beni e di sequestro probatorio che prevede, fra l'altro, il sequestro per la successiva confisca dei beni (articolo 3, comma 1, lettera b)). È espressamente specificato che, per il sequestro, non serve la doppia incriminabilità. Il giudice italiano non può fare obiezioni di merito, e persino a fronte di un sequestro pretestuoso di regola deve solo eseguirlo. Per questi puntuali motivi si darà luogo alla confisca. Aperta la strada ad una confisca, di cui non si conoscono a priori i termini dei reali motivi, è chiaro quali potenzialità repressive si schiudano.

A mero titolo di esempio, si pensi alla famosa legge Mancino (la n. 205 del 1993), che, non a caso, si ispira a modelli repressivi transnazionali contrari alla nostra tradizione giuridica; essa sanziona l'appartenenza ad organizzazioni colpevoli di reati di mera opinione con la confisca anche dell'alloggio del reprobo. È sufficiente, infatti, che in questo alloggio si trovino determinati strumenti idonei ad offendere (ad esempio, un semplice coltello da cucina). Se il criminale è giudicato in patria, simili norme pretestuose, finalizzate esclusivamente all'annichilimento dell'avversario, sono rese scarsamente offensive dal controllo dell'opinione pubblica. Esse diverrebbero però pienamente operative se a giudicare fosse un magistrato straniero, svincolato da ogni controllo sociale. A ciò si aggiunga che in Italia fortunatamente previsioni quali  quella della legge Mancino rappresentano un'eccezione. Nel resto d'Europa - prima ho fatto riferimento alla Francia -, la cosa è molto più grave.

Da un punto di vista sostanziale vi sono molti lati oscuri. Per questo, la Lega nord insisterà ad opporsi a questo mandato d'arresto europeo e farà tutto il possibile perché una norma del genere non trovi ambito nel nostro sistema giudiziario (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sull'unica proposta emendativa presentata all'articolo 35.

GAETANO PECORELLA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Lussana 35.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 35.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 388

Votanti 380

Astenuti 8

Maggioranza 191

Hanno votato 22

Hanno votato no 358).

Prendo atto che l'onorevole Grillo non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 35.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 392

Votanti 214

Astenuti 178

Maggioranza 108

Hanno votato 195

Hanno votato no 19).

Prendo atto che l'onorevole Grillo non è riuscito a votare.

 

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 4246-B)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, i Verdi, in questa vicenda del mandato di arresto europeo hanno più volte espresso due principi fondamentali, il primo vertente sulla necessità di introdurre, nell'ordinamento dell'Unione, i codici, penale e di procedura penale, europei quali unico, vero ed efficace strumento per definire contenuti e limiti di uno spazio giuridico europeo. Uno spazio che rispondesse, ad un tempo, sia alla necessità di un'azione penale transnazionale - specie nella lotta al terrorismo ed ai fenomeni più gravi della criminalità organizzata - sia, d'altro canto, all'esigenza di apprestare una disciplina capace di porre anche in sede europea quei principi fondamentali di tutela delle garanzie, individuali e collettive, i quali rappresentano per noi l'altro elemento fondamentale connotante qualsiasi sistema penale, soprattutto nel momento in cui si incida fortemente sulle libertà individuali.

Tale è la ragione per la quale, sia durante la prima lettura sia durante la terza abbiamo presentato, sottoscritto o sostenuto proposte emendative che introducevano maggiori garanzie e maggiori tutele per le libertà individuali, limitando il potere di ricorso all'istituto del mandato di arresto europeo fuori da quei principi garantiti dal nostro ordinamento.

Tale altresì è stata la ragione per la quale abbiamo votato a favore dell'approvazione della proposta emendativa che richiedeva, per l'applicazione dell'istituto in questione, la sussistenza di indizi gravi, e non già di semplici indizi.

Indubbiamente, però, il testo giunto al voto finale di questo ramo del Parlamento ridimensiona fortemente l'istituto del mandato di arresto europeo quale era stato in origine definito in sede europea e come poi era stato discusso all'inizio dell'iter parlamentare. Per questo motivo, dunque, i Verdi si asterranno dal voto, segnalando tutti i rischi ed i limiti dell'introduzione di siffatto istituto in assenza dei codici penale e di procedura penale europei. Si tratta del rischio di un uso strumentale dell'istituto - teso a ridurre le libertà individuali e collettive - che scaturirebbe dall'affidare a superprocure europee strumenti invasivi che nulla avrebbero a che vedere con la lotta al terrorismo e molto, invece, con la limitazione delle libertà politiche sul suolo europeo. Ma l'astensione è anche, d'altro canto, il riconoscimento del lavoro efficace svolto in sede parlamentare, con modifiche sostanziali attraverso le quali si sono introdotti limiti al ricorso al mandato di arresto europeo. Limiti che noi riteniamo fondamentali e che rendono lo strumento in esame fortemente differente da come era stato previsto in Europa e da quanto si voleva introdurre nel nostro paese attraverso un recepimento acritico e compiuto senza che il Parlamento nazionale svolgesse, nel rispetto dei nostri principi generali e della nostra Costituzione, il proprio importante ruolo.

Si tratta perciò di un'astensione che vuole segnalare questi due elementi fondamentali e che vuole, però, anche costituire un monito chiaro rivolto all'Europa. Infatti, noi, fortemente europeisti, dichiariamo che continueremo a condurre, in sede europea e in sede nazionale, la battaglia, per noi politica e culturale, tesa a realizzare in Europa uno spazio giuridico di libertà nel quale, però, le norme penali siano collocate all'interno di un codice di garanzia e di un sistema di previsioni costituzionali fortemente condivise e centrate sulla tutela delle libertà individuali. Dichiariamo, altresì, che questa legge, oggi giunta all'approvazione di questo ramo del Parlamento, recependo lo strumento del mandato di arresto europeo, contiene in sé ancora le dette contraddizioni ed i ricordati limiti, sui quali bisognerà impegnarsi nei prossimi mesi e nei prossimi anni.

Noi siamo convinti che la strada di un'Europa condivisa, come dimostra anche il referendum recentemente tenutosi in una Spagna ed il suo risultato, sarà tanto più forte e tanto più efficace quanto più saprà coinvolgere nel dibattito sullo spazio giuridico europeo di libertà le forze politiche ed i cittadini e saprà garantire un'Europa patria delle libertà e non un'Europa patria delle procure, delle superprocure o del super Stato di polizia, di cui tanto si parla in diversi provvedimenti, anche all'esame di questo Parlamento (penso, ad esempio, ad Europol) e che ci hanno visto nettamente contrari.

Per tali ragioni i deputati Verdi si asterranno, in coerenza con questo giudizio, sul voto finale (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi, l'Unione).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ceremigna. Ne ha facoltà.

ENZO CEREMIGNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito, lungo e difficoltoso, che ha preceduto ed accompagnato il confronto parlamentare dell'iter attuativo della legge sulla decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo ha evidenziato, in primo luogo, l'incongruenza e la contraddittorietà di aver scelto lo strumento dell'accordo quadro su procedure che tendono alla limitazione  delle libertà personali, in assenza di principi fondamentali ed ordinamenti unitari per tutti i paesi aderenti all'Unione europea.

Non ci si può, quindi, stupire se vi è la difficoltà di individuare una linea coerente ed omogenea per tutti gli Stati aderenti, in particolare per il nostro che, in materia giudiziaria, dopo l'esperienza della dittatura fascista e dei primi anni ad essa immediatamente successivi, si è dotato nel tempo di normative costituzionali e ordinarie avanzate, di forte garanzia dei diritti fondamentali degli individui e del giusto processo.

È necessario partire da questa premessa per non incorrere nell'errore di attribuire ad altri la mancanza di volontà di dare in tempi rapidi al nostro paese uno strumento in sintonia con l'accordo quadro. Ciò non è avvenuto finora e stenta ancora a realizzarsi, perché è complicato adottare norme unitarie europee in presenza di Costituzioni nazionali diverse per ordinamento, cultura e storia consolidata. Tale situazione ci impone una serie di priorità dalle quali, a nostro giudizio, non è possibile derogare: gli atti assunti e da assumere nel nostro paese non possono contrastare con le norme della vigente Costituzione italiana, poiché le garanzie che debbono essere assicurate a tutti i cittadini presenti nel nostro territorio, pur nel quadro della più ampia collaborazione con i nostri partner europei, non possono essere mitigate da esigenze imposte da criteri di sola efficienza, ammesso e non concesso che di ciò si tratti. Tale impostazione, se accettata, determinerebbe una deriva della quale sarebbe arduo indicare il punto di arrivo.

I principi, dunque, debbono essere rispettati; è con tale obiettivo che abbiamo presentato, in occasione della prima lettura del provvedimento in esame, l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, relativo alle garanzie istituzionali, della cui approvazione non possiamo non tenere conto in sede di votazione finale.

Noi socialisti continuiamo a ritenere che nessuno possa disporre della libertà personale di un individuo al di fuori di un giudice terzo e, dunque, autonomo e indipendente e che ciò possa avvenire solo sulla base di prove (o anche di indizi, purché particolarmente consistenti).

Ciò deve valere in particolare, per i provvedimenti provenienti da altri paesi, poiché rispondiamo in solido dei diritti di tutti coloro che si trovano nel nostro territorio. Ecco perché abbiamo votato a favore dell'emendamento Pisapia, che poco fa è stato accolto dall'Assemblea.

Realisticamente, cari colleghi, ci stiamo sempre più addentrando in una fase storica nella quale le esigenze di contrasto del terrorismo, della grande criminalità nazionale e internazionale e della criminalità organizzata ci impongono la ricerca di strumenti di contrasto sempre più sofisticati, che possono, però, talora essere invasivi della personalità o della sfera di libertà dei cittadini. Si tratta, purtroppo, di un'esigenza dettata dai tempi con la quale siamo chiamati a cimentarci. Tuttavia, siamo consapevoli che la sicurezza ottenuta attraverso la riduzione di un più ampio sistema di garanzie e di libertà rischierebbe di introdurre delle gravi involuzioni, a nostro avviso, comunque, inaccettabili.

Per tali ragioni, rilevando in questa proposta di legge limiti e importanti differenze rispetto alla nostra storica e tradizionale impostazione, confermo anche oggi l'astensione dei socialisti democratici italiani dalla votazione finale sul provvedimento (Applausi dei deputati del gruppo Misto-socialisti democratici italiani).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Filippo Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, esprimerò un voto contrario sul provvedimento in esame, non perché sia un passatista o un antieuropeista o perché non comprenda i rischi dell'evolversi della criminalità internazionale, ma per un atto di coscienza, alimentato da una sicura esperienza in questo campo.

Voterò contro ed invito a votare contro quanti più è possibile, perché più si vota  contro, minori saranno i pentimenti di domani. In effetti, ciò di cui stiamo discutendo è una materia di tale complessità, affrontata con fretta e con pregiudizio così elevati, da rendere la materia stessa ancora più dirompente e pericolosa. Non si tratta di un'esagerazione; noi andiamo avanti a considerare come nulla fosse una realtà nazionale ed internazionale nella quale gli istituti non hanno lo stesso nome, in cui la cultura giuridica dei vari Stati non è la medesima e, talvolta, neppure quella civile, in cui la diversità degli stessi linguaggi determinerà un caos di autorità e di conflitti, tutti a carico della sicurezza dei cittadini, perché a carico della chiarezza del sistema. L'ovvia diffidenza per il processo penale diverrà ossessiva.

Non so se fra breve tempo, quando questa normativa sarà entrata in vigore, il nostro paese non dovrà riconoscere di essersi illuso, di aver trasformato ciò che è già critico in un vero collasso istituzionale. I sogni sono sogni: cerchiamo di non trasformarli in incubi (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, il provvedimento che ci accingiamo a votare interviene - come tutti abbiamo verificato nel corso della lunga discussione svoltasi sia oggi sia in sede di prima lettura - su un tema particolarmente delicato, che concerne le libertà delle persone ed i rapporti giurisdizionali tra Stati che hanno tradizioni, ordinamenti e regole giuridiche anche profondamente diversi tra di loro.

Basti pensare all'autonomia e all'indipendenza della magistratura, in particolare del pubblico ministero, nonché ai requisiti necessari per limitare la libertà personale. Ciò non può non farci ribadire la nostra contrarietà di principio ad un sistema che, di fatto, finisce con il comportare per il nostro paese una perdita anziché un aumento dei livelli di garanzia individuali e collettivi, giuridici e sociali.

Una prima considerazione, in sede di seconda lettura e, quindi, di ulteriore votazione sull'intero provvedimento, tuttavia è necessaria per motivare il nostro voto di astensione.

Il testo approvato dal Senato non ha sostanzialmente modificato la struttura del testo approvato dalla Camera. L'unica modifica rilevante e pericolosa rispetto alla tutela dei diritti e delle garanzie è stata quella della soppressione all'articolo 17, comma 4, relativo alla necessità della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per consegnare una persona ricercata ad un altro paese. L'approvazione dell'emendamento a mia firma, che ha suscitato ampia discussione ma che ne ha comportato anche l'approvazione da parte di una rilevante maggioranza di questa Assemblea, ci ha determinato a rivedere la nostra posizione che, in caso contrario, sarebbe stata di contrarietà assoluta rispetto all'approvazione del testo così come risultante dall'approvazione del Senato.

L'approvazione del mio emendamento 17.4 ha determinato un testo che, quanto meno, non contrasta sotto il profilo dei principi costituzionali con i principi cardine del nostro ordinamento giuridico. Del resto, non posso dimenticare che, sia a livello europeo, sia a livello internazionale, il gruppo di Rifondazione comunista ha fatto di tutto, da un lato, per evitare nel nostro ordinamento l'introduzione di un sottosistema di libertà contrastanti con la nostra civiltà giuridica e, dall'altro, per garantire il vaglio, nel rispetto delle diverse funzioni del pubblico ministero e del giudice, di quegli elementi previsti da uno Stato di diritto quali presupposti per privare un cittadino italiano, o un cittadino straniero presente nel nostro territorio, della libertà personale.

Molte delle modifiche da noi auspicate erano già state recepite nel testo approvato in prima lettura dalla Camera. L'approvazione dell'emendamento da noi proposto, che è avvenuta con larga maggioranza oggi alla Camera, rende maggiormente aderente ai principi di uno Stato di diritto, anche se non del tutto conforme ai principi base del nostro ordinamento costituzionale,  il testo su cui dovremo esprimere il nostro voto. Ciò, quindi, non ci tranquillizza rispetto all'ipotizzato spazio giuridico europeo, in cui è evidente che, da parte di molti, anzi, da parte di troppi, si vuole privilegiare la sicurezza rispetto alla libertà, alla giustizia e alle garanzie, senza comprendere che senza libertà, senza giustizia e senza garanzie non vi può e non vi potrà mai essere reale sicurezza in un ordinamento democratico (Applausi del deputato Biondi).

Però, non possiamo non prendere atto che in questo lungo dibattito sul mandato di arresto europeo sono state inserite, rispetto al testo iniziale, alcune doverose garanzie relative al principio di legalità, alla tassatività della norma penale e al requisito della cosiddetta doppia punibilità. Sono state definite le singole fattispecie criminose onde evitare interpretazioni e applicazioni estensive estremamente pericolose. È stato previsto un limite di durata massima della detenzione eventualmente disposta in attesa della decisione di consegna del destinatario del mandato di arresto europeo. È stato salvaguardato il principio della funzione anche rieducativa della pena e il principio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Nel contempo sono stati osservati i precetti previsti dagli articoli 10, 13, 26 e 27 della Costituzione, eliminando, ad esempio, l'obbligo di trasferire in un altro paese e senza il doveroso controllo giurisdizionale persone accusate di reati politici. Si è garantito così un effettivo e non solo formale e virtuale diritto alla libertà, alla sicurezza, alla difesa e a un equo processo. Si sono posti, inoltre, dei paletti importanti, ma non decisivi, rispetto ai minori di età e alla valutazione sulla loro punibilità.

Questi sono solo alcuni punti, anche se i più rilevanti, che ci fanno dire che il testo che ci accingiamo a votare è senza dubbio più avanzato rispetto a quello iniziale. Nel contempo, però, ci fanno anche dire che vi sono norme per noi inaccettabili quali, ad esempio, alcune di quelle previste dall'articolo 8 relative alla consegna obbligatoria di soggetti accusati di reati di opinione o di condotte che sono parte integrante del diritto e dovere di manifestare il proprio pensiero, il proprio dissenso, il proprio antagonismo.

Non si combatte il crimine limitando le garanzie e sacrificando i diritti inviolabili delle libertà fondamentali. Lo spazio giuridico europeo non può comportare un arretramento, ma deve determinare, piuttosto, un avanzamento rispetto ai principi base di uno Stato di diritto sia nazionale, sia sovranazionale. Uno spazio politico europeo deve avere come presupposto una condivisione dei principi di libertà, di giustizia e di cooperazione sociale e, quando sono in gioco le libertà personali e le garanzie, le cautele non sono mai troppe. Esse non debbono né possono essere considerate di ostacolo all'amministrazione della giustizia in quanto elementi insostituibili, mai comprimibili e neppure da porre in secondo piano rispetto alla pur auspicabile celerità delle decisioni ed all'efficacia nella lotta al crimine ed alla criminalità.

Il mandato d'arresto europeo, pur nel testo su cui dovremo fra poco esprimerci, rimane in ogni caso uno strumento sul quale sarà necessario vigilare nella sua attuazione pratica avendo riguardo ad un'esigenza che avremmo dovuto avere come necessario presupposto e corollario: la nascita di un ordinamento giuridico comune condiviso dagli attuali e futuri Stati membri dell'Unione europea.

Per questi motivi, nonché per tutte le argomentazioni che abbiamo espresso in Commissione giustizia, il gruppo di Rifondazione comunista, soprattutto a seguito dell'approvazione dell'emendamento che ha ripristinato la necessità della sussistenza di gravi indizi per la pronuncia di una decisione che disponga la consegna della persona ricercata, coerentemente, da un lato, con quanto sostenuto in sede europea, ma apprezzando, dall'altro, il positivo lavoro svolto in Commissione ed il voto espresso oggi sull'emendamento teso a rendere il testo più aderente ai nostri principi costituzionali, esprimerà un voto di astensione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, abbiamo discusso a lungo in prima lettura sul provvedimento in esame e lo abbiamo fatto con forza, efficacia e contrasti molto accentuati tra maggioranza e parte dell'opposizione, perché dobbiamo dare atto a Rifondazione comunista, ai Verdi ed a parte della Margherita di aver avuto un atteggiamento completamente diverso e garantista. Abbiamo discusso della necessità di introitare in questo provvedimento non solo i principi della Convenzione europea a tutela della libertà individuale, ma anche i principi costituzionali. Riprendere siffatta tematica sarebbe una perdita di tempo e mi riporto a quanto abbiamo detto in quella sede, nel corso della discussione sulle linee generali ed esaminando gli emendamenti.

Dovremmo, quindi, limitarci a prendere atto delle modifiche apportate dal Senato ed a verificare se tali modifiche, che sono state da noi prese nella dovuta considerazione - alcune sono state cancellate ripristinando il precedente testo - siano soddisfacenti o meno. In questa sede non potrò non rilevare l'estrema contraddizione, absit iniuria verbis, in cui è incorso il Senato della Repubblica nel momento in cui, ad esempio, all'articolo 1 ha ritenuto di dover aggiungere le parole «nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo». A tale modifica se ne aggiungono altre come, ad esempio, quella contenuta nel secondo comma dell'articolo 6 in cui si ampliano i casi di irregolarità o di illegittimità nell'ambito di una verifica ai fini dell'accoglimento della consegna. All'articolo 9, poi, riguardante la limitazione di fatti che esimono l'applicazione del provvedimento della nazione straniera, si amplia siffatto tipo di tutela a favore del cittadino che incorre nei rigori della giustizia straniera quando si afferma che «le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna».

Ebbene, dopo aver approvato tutte queste modifiche, che trovano la nostra piena condivisione, il Senato, con una contradditorietà che è in re ipsa ha fatto retromarcia, affermando che per la valutazione ai fini della consegna basterà verificare la sussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza e non di gravi indizi. La Camera, attraverso la modifica della disposizione normativa, ha posto riparo a tale contraddittorietà, che evidenziava un contrasto sia con la Convenzione dei diritti dell'uomo, sia con i principi per la tutela dei diritti di libertà ed in materia del giusto processo.

Capisco perfettamente l'intenzione apprezzabile della sinistra - dei diessini, di parte della Margherita - nell'invitare ad accettare sic et simpliciter ciò che ci suggerisce, o ci impone, l'emissione di un'ordinanza coercitiva di uno Stato straniero, senza deflettere dall'impostazione generale della famosa decisione quadro. Abbiamo già riferito che la stessa decisione quadro, nei consideranda ci offre la possibilità di applicare non solo la Convenzione europea, bensì anche la nostra Costituzione, con particolare riferimento al giusto processo. Ebbene, noi abbiamo fatto proprio questo! Lo abbiamo fatto orgogliosamente e con coraggio, consci che siamo custodi di una civiltà giuridica che dovrebbe essere di esempio in tutti i paesi democratici.

Noi avremmo potuto deflettere, avremmo potuto dire che seguivamo pienamente la Convenzione europea solo nel caso in cui avessimo avuto un trattamento identico negli Stati che emettono l'ordinanza di custodia cautelare. Tutto questo, invece, non c'è. Vi è addirittura il pericolo, come ricordava l'onorevole Pisapia, che in alcuni Stati il pubblico ministero sia sottoposto al potere esecutivo. Noi, al di sopra di ogni cosa, riteniamo sia necessario tutelare la libertà del cittadino ed applicare i nostri principi costituzionali. Quando su questi principi si verificherà un'uniformità di legislazione in tutto il contesto europeo - che tra l'altro si è di gran lunga allargato, accogliendo nazioni che forse non hanno nemmeno in minima parte una legislazione somigliante a quella  italiana -, allora in quel caso potremo rivedere la nostra posizione e mettere ancora mano al mandato d'arresto europeo; questo però dovrà essere il portato e la conseguenza di un'applicazione uniforme di determinati principi in tutto il contesto europeo.

Fino a quando ciò non avverrà, noi ci batteremo strenuamente, affinché la libertà dei cittadini sia tutelata in conformità ai principi stabiliti nella nostra Costituzione ed ai principi stabiliti con la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, che mi onoro di aver approvato, anche unitamente a tanti esponenti del centrosinistra, dato che quella norma costituzionale fu approvata nel corso della legislatura dell'Ulivo.

È per queste ragioni che con grande fermezza, decisione e convinzione preannuncio il voto favorevole da parte del gruppo di Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guido Giuseppe Rossi. Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. La dichiarazione di voto del gruppo parlamentare della Lega Nord Federazione Padana sarà netta e necessariamente breve, perché gli aspetti di criticità sono già stati evidenziati con forza da altri colleghi che mi hanno preceduto, come peraltro era già stato fatto nel passaggio precedente qui alla Camera e come probabilmente lo sarà nel corso del prossimo passaggio, prima al Senato poi alla Camera, per l'approvazione definitiva.

Abbiamo sottolineato con forza tutti i lati oscuri di questa decisione quadro. A ben vedere, sono i lati oscuri e poco condivisibili che si ripresentano sempre e comunque quando siamo di fronte al processo europeo di produzione legislativa.

Lo abbiamo riscontrato con la Costituzione, con altri provvedimenti a livello comunitario ed anche questa volta con il mandato di arresto europeo.

Questi elementi tipici di oscurità, così come li abbiamo definiti, sono sempre gli stessi. Mi riferisco al fatto che il livello decisionale è poco democratico, è nascosto, vale a dire non risulta essere alla luce del sole della democrazia e di tutti quei meccanismi, sotto il profilo della critica e della dialettica, anche aspra e forte, presenti in qualsiasi Parlamento nazionale, relativamente a qualsiasi momento della politica degli Stati nazionali europei.

A livello europeo, questo meccanismo decisionale e democratico, che spesso e volentieri si inceppa, è governato dai funzionari, dai tecnocrati, dai burocrati, e gli stessi uomini politici (giustamente, come qualcuno ricordava, la decisione quadro è il frutto della scelta di ministri o meglio di Capi di Stato che hanno dato l'assenso, il via libera alla stessa), a mio avviso, vengono inglobati da questo meccanismo infernale, dando il via libera politico ad operazioni, di cui non sono pienamente coscienti e le cui conseguenze politiche non sono ponderate. Vi è solo un dato tecnico, un dato tecnocratico che, ovviamente, non ha lo spessore della politica.

A mio avviso, i ministri, gli stessi uomini politici che si presentano sulla scena europea vengono inglobati e stritolati in questo meccanismo.

Mi vorrei riferire poi allo stravolgimento dei trattati in senso estensivo. I trattati europei facevano riferimento al superamento, per alcune materie molto importanti, quali il terrorismo internazionale e la lotta internazionale al traffico di stupefacenti, o quanto meno ad una sorta di facilitazione dei meccanismi dell'estradizione. Ancora una volta, invece, si è operato in senso estensivo e si è arrivati all'abolizione totale del meccanismo dell'estradizione. Sono due cose molto diverse, addirittura in spregio ai trattati europei esistenti.

Vorrei poi parlare del ruolo marginale dei Parlamenti nazionali. I Parlamenti sono ridotti all'unica funzione di accettare o meno questo tipo di produzione normativa europea. O si accetta la decisione quadro o si esce dal circuito della legalità, della normalità europea (ovviamente lo dico in senso polemico), e quei Parlamenti, quelle assise politiche che sollevano problemi o pongono determinate questioni  vengono messe, lo dico tra virgolette, fuorilegge ed esposte al pubblico ludibrio, tant'è che molti colleghi, anche in questa sede, hanno sottolineato il fatto che l'Italia - è un elemento incredibile e devastante - sia ancora l'unico paese che non ha recepito nel proprio ordinamento la decisione quadro. Nemmeno fosse una sorta di peccato originale! Mentre a mio avviso potrebbe anche essere un vanto questa situazione, vale a dire il fatto di essersi opposti in Parlamento, nella sede della democrazia, alla decisione quadro adottata a livello europeo.

Vi è poi, a mio avviso, lo stravolgimento dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà su cui si basa la Costituzione e la costruzione dell'unità europea. L'unità europea nasce su questi due principi. Con riferimento al principio di proporzionalità, l'Europa e le istituzioni europee devono emanare norme legislative proporzionali rispetto allo scopo che ci si prefigge. Se si vuole perseguire la finalità di combattere il terrorismo internazionale, non si adotta una decisione quadro che va a colpire reati per i quali si può ottenere una pena di dodici mesi. Ciò non ha nulla a che fare con l'obiettivo che si intende raggiungere.

Non vi è proporzionalità, ma nemmeno sussidiarietà. Un altro principio fondamentale su cui si regge la costruzione europea è quello per cui il livello europeo subentra, con la propria capacità legislativa e politica, agli Stati nazionali ed agli enti territoriali in quei campi in cui i suddetti non possono svolgere una funzione adeguata.

Per quanto riguarda l'Italia - lo abbiamo affermato più d'una volta - sono stati totalmente sorpassati e stravolti tutti i meccanismi di revisione costituzionale.

Siamo intervenuti su principi fondamentali della nostra Costituzione bypassando totalmente tutti gli strumenti indicati nella stessa Carta costituzionale per modificare l'articolo 138.

Ancora una volta il centrodestra si presenta totalmente debole e indifeso rispetto alla battaglia culturale. Solo la Lega Nord è riuscita a portare avanti una battaglia di questo tipo, mentre la sinistra continua a sostenere un modello di società e di costruzione istituzionale che vede il predominio dell'elemento giurisdizionale rispetto a quello politico.

In altre parole, esprimiamo un «no» convinto, netto e coerente sul provvedimento in esame, in quanto vogliamo ancora dare voce a chi crede che la legge e lo Stato siano al servizio dei cittadini e non viceversa (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, servono pochi aggettivi per qualificare questo provvedimento: pasticciato, incoerente, retrogrado, confuso.

Le questioni relative alle garanzie vengono contrabbandate nella valutazione del merito del provvedimento, dimenticando che altre sono le garanzie che dovrebbero essere richieste e che, invece, nel presente testo non trovano la propria completa attuazione.

Si tratta di una proposta di legge pasticciata, in quanto si introduce il principio della tripla incriminabilità: ci saranno 30 reati dei 32 considerati che non solo saranno previsti dal nostro codice penale, ma saranno descritti dall'articolo 8 di questo provvedimento in maniera diversa dal codice penale e anche descritti in ciascuno dei paesi europei. Immagino la confusione di chi dovrà applicare questa legge!

Si reintroducono i gravi indizi di colpevolezza, che riguardano il merito. Voglio ricordare proprio all'onorevole Taormina, che queste cose dovrebbe conoscerle assai bene, che una cosa sono i gravi indizi di colpevolezza nelle sentenze e altra cosa sono i gravi indizi di colpevolezza nei provvedimenti cautelari. In questo caso gli indizi richiesti riguardano gli uni e gli altri indifferentemente; infatti, non viene introdotta alcuna distinzione, tutti gli indizi sono uguali purché non si applichi questo  provvedimento. Si tratta di un pasticcio giuridico!

Inoltre, modificate con una legge interna la decisione quadro, perché il vostro Governo non ha posto nessuna riserva parlamentare e stabilite con un articolo - che peraltro vi abbiamo aiutato a correggere, perché era stato scritto male, tanto da essere dichiarato inammissibile - che le successive modifiche dovranno essere sottoposte all'esame del Parlamento.

Il presente provvedimento è persino incongruente nella lettera della norma perché, dopo l'abolizione del ministro della giustizia quale autorità centrale, resta l'articolo 9 che stabilisce che il ministro della giustizia riceverà mandati di arresto che nessuno potrà rinviare.

Si confondono demagogicamente le garanzie con il merito, si vuole che il principio sul quale si fonda la cooperazione giuridica sia lo stesso mandato di arresto europeo, cioè che i provvedimenti non debbano essere rivalutati in ciascuno dei paesi.

A causa del superamento delle procedure estradizionali, con questa norma si tornerà agli anni Cinquanta, quando ancora non esisteva la convenzione europea di estradizione.

Voglio dire al collega Pisapia, che ha prospettato un'alternativa tra sicurezza e libertà, che la sicurezza di cui oggi si parla non è la sicurezza che nega la libertà.

I cittadini ci chiedono più sicurezza per essere più liberi. La sicurezza di cui si parla oggi è una grande domanda di libertà, altro che sicurezza in alternativa alla libertà!

Al contrario, la sicurezza a cui ancora oggi si fa riferimento è quella dell'ordine e della disciplina, una bandiera della destra che oggi non riguarda e non interessa più nessuno. La sicurezza richiesta dai cittadini è la nostra bandiera, ovvero una sicurezza che rende tutti i cittadini più liberi e garantiti. Questa è la sicurezza che neghiamo, rendendo i nostri cittadini meno liberi.

Infatti, il nostro paese sarà rifugio non per i cittadini italiani che non potranno essere estradati negli altri paesi, ma per tutti i criminali d'Europa, che da noi potranno trovare rifugio grazie agli ostacoli giuridici da voi frapposti.

Dopo l'intervento della Lega, è bene che politicamente si sappia in quest'aula che la bocciatura del provvedimento sarebbe dipesa da noi, con conseguenze sul Governo e sull'immagine italiana in Europa. Noi sappiamo di avere la possibilità di bocciare questo provvedimento, ma non lo faremo perché esprimeremo un voto di astensione, mantenendo in vigore il mandato di arresto europeo nel nostro paese. In tal modo saremo determinanti a fare emergere le vostre contraddizioni tra il voto favorevole di chi ha cercato di ingannare gli italiani e i cittadini europei con un provvedimento che non funzionerà mai, e la Lega che, invece, pronuncerà un voto dichiaratamente antieuropeo. Pertanto, sarete voi a dover giustificare le vostre contraddizioni nei confronti dell'Europa. Allora emergerà con chiarezza la vostra incapacità di portare avanti una politica europeista.

Confidiamo nel Senato, affinché corregga questo obbrobrio, e nell'Europa, dove il commissario Frattini dovrà spiegare cosa avete combinato con questo provvedimento grottesco. La decisione quadro voleva superare i meccanismi perché voleva sancire una maggiore fiducia tra i paesi dell'Unione. Al contrario, voi la negate ai paesi europei, dandola a quelli esterni all'Europa.

È bene che emerga con chiarezza che questo provvedimento non funzionerà! L'articolo 31, comma 2, della decisione quadro recita che rimarranno in vigore le convenzioni, che costituiscono una condizione di maggior favore rispetto alle disposizioni da noi approvate. Pertanto, dal momento che avete introdotto un requisito di merito come i gravi indizi di colpevolezza, si applicherà ancora l'articolo 12 della Convenzione di Parigi del 1957, per la quale continuerà ad essere sufficiente una sommaria esposizione dei fatti. Non avete voluto ascoltare le nostre ragioni e reagite con stizza e insofferenza. Anche l'atteggiamento di ripicca di aver modificato il parere sui gravi indizi di colpevolezza  la dice lunga sull'atteggiamento capriccioso e non dialogico da voi assunto su questo provvedimento.

Quella da voi portata in aula è un'ideologia cieca. Avremmo voluto dialogare con voi su questo provvedimento perché l'Italia ha bisogno di continuità nell'azione di governo. Noi assicureremo tale continuità perché il nostro programma non sarà quello di cancellare quanto da voi fatto, bensì di correggere i vostri errori. E certamente sono da considerare vostri errori le decisioni che hanno interrotto il nostro cammino in Europa. Noi lo riprenderemo, correggeremo questo provvedimento e faremo in modo che l'Italia riacquisti in Europa quella dignità che voi le state negando.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, vorrei intervenire per non far mancare la voce conclusiva dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro sull'importante provvedimento in oggetto. Non sono intervenuta in sede di discussione sugli emendamenti per il timore di aggiungere ulteriori elementi di confusione in un dibattito complicato dalle opposte esigenze di contrarietà al testo rappresentate - mi si consenta di dire - con troppa veemenza, dai colleghi dei Democratici di sinistra, da un lato, preoccupati di una forte distonia italiana rispetto al quadro europeo, e quelle della Lega, dall'altro, allarmata invece dai forti cedimenti mostrati nei confronti dell'Europa.

Un testo, dunque, suscettibile, secondo questi interventi, di interpretazioni completamente divaricate o piuttosto di interpretazioni che si prestano alla censura della faziosità e della speculazione. Mi limito ad osservare che il percorso che abbiamo seguito e che è stato scelto dalla maggioranza, in questo caso parlamentare, per dare attuazione alla decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea trova un adeguato punto di equilibrio tra esigenze di tutela dei diritti e delle garanzie fondamentali previsti dalla nostra Costituzione e partecipazione attiva al processo di integrazione europea.

L'onorevole Rossi parlava di prevalenza e di disequilibrio tra scelte tecniche e scelte politiche: ma neppure una prevalenza delle tendenze politiche sulla scelta tecnica è auspicabile in queste aule. Credo si debba ricercare il punto di equilibrio tra tecnicismo e approccio politico, e riteniamo di averlo fatto con il provvedimento in esame.

Al fine di dare esecuzione alla disciplina contenuta nella decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea abbiamo scelto lo strumento della legge. La decisione quadro, infatti, invita ciascuno Stato membro ad orientarsi nella maniera più adeguata a garantire il rispetto delle proprie norme costituzionali. Mi rivolgo all'onorevole Sinisi, che parla di un testo retrogrado e confuso e della necessità di maggiori regole per garantire maggiore libertà: di quale libertà parla l'onorevole Sinisi, che voleva sostenere un testo, che invito tutti i colleghi a leggere, che costituiva la pedissequa riproduzione della decisione quadro, senza alcun opportuno intervento critico, che pure l'Unione europea suggeriva, da parte del legislatore italiano? In tal caso non vi è libertà, bensì asservimento acritico ad ogni atto proveniente dall'Europa, e non credo sia questa la partecipazione alla quale ci spingono i cittadini italiani.

Abbiamo tentato, in maniera osservante ma non pedissequa, di dare attuazione al mandato d'arresto europeo. Consideriamo tale atto un'espressione di coerenza non tanto e non solo rispetto alla decisione assunta in sede di Consiglio dell'Unione europea dal nostro Governo - e ritengo che il Governo debba valutare tale coerenza - ma soprattutto in considerazione di quella strada comune che abbiamo intrapreso da anni e che oggi ci vede tutti cittadini europei, abituati a condividere la stessa moneta e lo stesso spazio territoriale, a competere nel mondo del lavoro, a scambiare servizi e prestazioni professionali, e via dicendo.

Il mandato d'arresto europeo, così come è stato costruito, è un passo ponderato verso il compimento del processo di integrazione anche giudiziaria, per rispondere sin da ora in maniera efficace alla dilagante criminalità, che approfitta dello spazio aperto europeo per sfuggire alle maglie della giustizia nazionale.

È con convinzione che l'UDC voterà a favore del provvedimento in esame, una convinzione che ci proviene soprattutto dalla constatazione di essere riusciti a portare avanti il provvedimento stesso - e mi auguro che ciò accada anche nell'ulteriore lettura da parte del Senato - sfuggendo da un lato all'euforia europeista della sinistra e dall'altro agli impeti nazionalisti della Lega. Annuncio pertanto il voto favorevole dell'UDC (Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, in questa Assemblea si è snodata una singolare vicenda politica, che ha avuto anche caratteri inediti. Ritengo sia infatti ben chiaro a questo punto della discussione, signori rappresentanti del Governo e colleghi della maggioranza, che il Governo Berlusconi e il ministro della giustizia Castelli non hanno la maggioranza in Parlamento sulle politiche della cooperazione giudiziaria, che costituisce uno dei pilastri delle politiche europee.

Se questa affermazione fosse contestata, forse basterebbe tornare con la memoria al voto della settimana scorso sull'articolo 4, ma, assai più significativamente, alle molte e ripetute affermazioni che oggi abbiamo udito provenire dai banchi del gruppo della Lega. L'onorevole Rizzi, ad esempio, ci ricordava che il gruppo della Lega non ha sbagliato il voto sull'articolo 4. I colleghi della Lega, poi, hanno ribadito che il loro gruppo è contrario a questo testo e se il ministro Castelli vuole andare avanti, lo faccia, ma sarà solo: la Lega non sarà con lui, non sarà con il Governo.

Un collega della Lega, inoltre, ha definito filosofiche le ragioni di merito dell'atteggiamento dei colleghi del suo gruppo; non vorrei scomodare parole grosse per definire gli interventi degli esponenti della Lega. Non voglio neanche soffermarmi su certi temi: lo abbiamo fatto, con grande puntualità e costanza durante i complessi lavori parlamentari di questo provvedimento.

Forse sarebbe il caso, però, di cogliere una perla, almeno una. I colleghi mi consentiranno l'ironia, ma vorrei citare l'intervento dell'onorevole Luciano Dussin, il quale ha oggi sostenuto che, con il mandato di arresto europeo, un giudice europeo (magari turco, penso sia questo l'intendimento dell'onorevole Luciano Dussin...) può ottenere la consegna di un cittadino italiano che abbia commesso un reato in Italia in tutto o in parte. Onorevole Dussin, non è così, ma è esattamente il contrario, come stabilisce l'articolo 18 lettera p) del testo in esame, che prevede esplicitamente che la consegna deve essere rifiutata se il reato è stato commesso in tutto o in parte sul territorio italiano. Allora, forse, prima di sfiduciare il ministro della giustizia, il vostro ministro, colleghi della Lega, sarebbe stato meglio leggere il testo del provvedimento.

Quello al nostro esame è un testo che non ci piace, colleghi: lo consideriamo un arretramento rispetto alla odierna qualità delle relazioni in materia di cooperazione giudiziaria. Lo abbiamo sostenuto più volte e lo ripeteva poc'anzi anche il collega Sinisi. È questo il nostro giudizio - lo sapete - ed è quanto abbiamo sin qui sostenuto.

Ma torniamo ad un punto centrale, ad un tema politico. Il Governo è in minoranza. Lo è per sua responsabilità ma, soprattutto, lo è, colleghi, per una ragione in fondo semplice, e per capirlo basta guardare oltre la trama degli interventi, degli emendamenti e delle relazioni ed andare alla sostanza di un dissenso che si è manifestato sin dall'inizio: questo Governo  non si è in nessun modo appassionato alle politiche di cooperazione giudiziaria. Questo Governo non è in grado di mantenere gli impegni assunti in sede europea, in sedi tanto rappresentative quanto arricchite dalla presenza del Governo Berlusconi nella persona del Presidente del Consiglio.

Vedete, colleghi, dinanzi a noi si pone il quadro scomposto, sconnesso e direi certamente sconfortante di questa divisione. Se volessimo proiettare questo quadro negli ambiti del nostro panorama nazionale, se volessimo ragionarvi, come dicevo poc'anzi, ciò potrebbe certamente condurci ad un voto negativo che vedremmo sui titoli dei giornali di domani. Pensate, domani i giornali titolerebbero che l'opposizione, insieme alla Lega, sconfigge il Governo Berlusconi! L'Esecutivo andrebbe in minoranza su una questione essenziale qual è il primo adempimento degli impegni assunti in Europa, ossia l'adeguamento alla decisione quadro sul mandato d'arresto europeo proprio nel momento in cui l'ex ministro Frattini ricopre la carica di commissario europeo competente in materia di cooperazione giudiziaria.

Ma non siamo soltanto forze che hanno creduto e credono nell'Europa; non siamo solo forze che vengono da lontano e sono state capace di assumersi responsabilità anche più aspre di quella che oggi riteniamo di doverci assumere. Noi crediamo davvero nell'Europa ma, soprattutto, crediamo alla dignità e all'autorevolezza del nostro paese in Europa, alla qualità delle relazioni che abbiamo intessuto in questi lunghi anni con gli altri paesi europei, all'affidabilità della nostra parola e all'onore del nostro paese, se mi è concessa questa espressione. Ed è questa la ragione per la quale oggi ci asterremo nel voto di questo provvedimento, e lo faremo per far sì che all'Italia sia risparmiata l'ignominia di non essere neppure in grado di rispettare, nei tempi oltre che nei contenuti, gli impegni che ha assunto.

Lo facciamo (ritengo che possiate crederci sulla parola), non certo per il rispetto che non nutriamo né nei confronti di questo Governo né del ministro Castelli né della sua rissosa e incolta maggioranza, ma esclusivamente per il rispetto che abbiamo per noi stessi e, in particolare, per il nostro paese (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.

CARLO TAORMINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, colgo lo spunto dalle ultime osservazioni svolte dall'onorevole Finocchiaro per il gruppo dei Democratici di sinistra, e prendo atto, dopo la «battaglia» avvenuta in queste ultime ore, della dichiarazione di astensione.

Vorrei però rispondere con grande precisione all'accusa che viene rivolta, e non è la prima volta che accade, anche in queste dichiarazioni di voto finale, al Governo che, cito testualmente, «non sarebbe appassionato alle politiche giudiziarie di cooperazione». Credo che sia esattamente il contrario! Certo, si tratterà poi di capire come si possa ritenere adeguato e corretto dare esecuzione ad impegni assunti sul piano internazionale.

Sta di fatto che il nostro Governo è stato quello che, nel giugno del 2002, approvò la decisione quadro ed oggi discutiamo della sua esecuzione attraverso la legge sul mandato d'arresto europeo. Ritengo che non vi sia assolutamente nulla che possa essere contestato, dal punto di vista della volontà politica, al Governo di questo paese.

Vorrei anzi dire che quella decisione quadro, alla quale si è fatto più volte riferimento, è un atto normativo che ha posto, e forse continuerà a porre, molti problemi al nostro paese. Il dibattito, sviluppatosi in questi giorni e nel corso della seconda lettura rispetto a quanto accadde nella prima, sta a dimostrare come e quanto le problematiche siano vive e che, al di là delle schermaglie di carattere parlamentare, dovremo prendere atto del fatto che vi è una forte vocazione all'astensione, come risultato di un ripensamento, all'esito del dibattito svoltosi in quest'aula.

La decisione quadro, dicevo, pone ed ha posto delicati problemi e le ragioni per le quali ad essa stiamo dando esecuzione sono due: la prima è quella di volerci sentire inseriti in un'Europa che possa efficacemente contrastare qualsiasi tipo o forma di criminalità; la seconda è la volontà di non essere in alcun modo considerati non desiderosi di affrontare fenomeni di questo tipo. Si tratta di una duplice sensibilità per l'Europa che abbiamo scelto e per il contrasto alla criminalità.

Dunque, la decisione quadro - lo ripeto - pone e poneva delicati problemi, che sono stati oggetto di un'analisi approfondita nei lavori della Commissione, in occasione della prima lettura in Assemblea e anche presso il Senato, verso le cui conclusioni sono state formulate alcune critiche, anche necessarie. Dobbiamo ai lavori della Commissione e del suo relatore, l'onorevole presidente Gaetano Pecorella, se siamo riusciti, su tutte le delicate tematiche sulle quali ci siamo confrontati con asprezza ma anche con la forza del convincimento, a trovare la soluzione per ogni problema, nei limiti dei contenuti della decisione quadro.

Vorrei dire all'onorevole Sinisi che il richiamo alla decisione quadro è la cosa più inopportuna che possa essere fatta per censurare questo provvedimento. Dico questo perché la decisione quadro, tenendo presente quali possono essere le alternative e le articolazioni delle Costituzioni dei paesi membri, aveva reso possibile che lo svolgimento del nostro compito di adesione e di esecuzione rispondesse ad una duttilità che rispecchiasse i principi fondamentali racchiusi nella nostra Costituzione.

Nessuno di noi può dimenticare che qui si opera un intervento sull'esercizio della sovrana giurisdizione del nostro Stato; e questo è certo che lo vogliamo fare e che lo dobbiamo fare, ma non c'è ombra di dubbio che questo è un tema che esigeva, e forse ancora nel futuro esigerà, un adattamento e un adeguamento delle procedure che entreranno in funzione attraverso il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare. Tutto ciò al fine di evitare che dubbi di costituzionalità - che anche in questa sede sono stati espressi - possano travalicare e in qualche modo essere troppo borderline rispetto alla previsione costituzionale, dando luogo a qualche incidente di costituzionalità.

La stessa cosa debbo dire, e mi riferisco alle osservazioni svolte dall'onorevole Pisapia, per quello che riguarda un certo debito che noi sentiamo di contrarre nel momento in cui approviamo questo provvedimento rispetto al principio della doppia punibilità. Non c'è ombra di dubbio che qui è stato fatto il miracolo attraverso la previsione delle varie ipotesi che sono indicate nel provvedimento; ipotesi che sono dotate di una certa ampiezza, ma che comunque delimitano in maniera abbastanza adeguata il perimetro di operatività del mandato d'arresto europeo e, come tali, soddisfano, entro i limiti possibili, alcune esigenze.

A proposito della questione sollevata circa la possibilità che il mandato d'arresto possa riguardare anche un cittadino italiano, va ricordato che questo certamente non è possibile tutte le volte che nel nostro paese sia praticabile l'apertura di un procedimento penale. Ciò pone una buona salvaguardia rispetto ad alcune interpretazioni, che anche in questa sede ho avuto modo di ascoltare e che sono fonte di preoccupazione.

Ritengo che questi temi abbiano trovato un'adeguata regolamentazione. Ritengo, altresì, che l'eliminazione delle difficoltà - che sicuramente costituisce l'aspetto più importante di questo provvedimento - sul piano dei rapporti tra il nostro Stato e i paese membri dell'Unione europea sia da considerarsi un obiettivo assolutamente e correttamente raggiunto. I lacci e i lacciuoli che oggi presenta la procedura estradizionale sono sicuramente aboliti; e questo rappresenta un obiettivo certamente importante. Penso, inoltre, che la modifica che oggi abbiamo apportato attraverso l'approvazione dell'emendamento che recupera la gravità indiziaria come presupposto indispensabile perché possa essere adottato un mandato  d'arresto europeo abbia, come dicevamo in precedenza, riequilibrato ogni questione, anche quelle di carattere costituzionale, che pure abbiamo cercato di porre in luce. Indubbiamente, la penetrante analisi che dovrà essere svolta da parte del giudice italiano rispetto ai contenuti del provvedimento del magistrato straniero assicura da certi pericoli e da certe altre preoccupazioni.

Non credo, e mi avvio alla conclusione del mio intervento, che si possa pensarla come ha mostrato di ritenere l'onorevole Sinisi quando ha fatto riferimento ad un'eventualità di procedura del mandato d'arresto europeo per cui, qualunque sia la condizione per la quale il provvedimento dovesse essere stato adottato dal giudice straniero, al di là quindi della possibilità di controllare qualsiasi presupposto, questo debba essere necessario e sufficiente perché il provvedimento abbia esecuzione in Italia.

Se avessimo pensato a tutto questo (e, forse, se avessimo riflettuto fino in fondo, le procedure da noi disciplinate sarebbero state considerate un inutile orpello), certamente avremmo ragionato in termini assolutamente incostituzionali.

Nel dichiarare il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sul provvedimento, concludo rilevando che si è riusciti a rispondere alle esigenze della cooperazione internazionale sul tema del contrasto della criminalità per ciò che concerne l'intervento giudiziario, senza limitare minimamente i principi costituzionali che governano i nostri cittadini, soprattutto sul piano della libertà personale.

Annuncio, quindi, il voto favorevole del gruppo di Forza Italia (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisicchio. Ne ha facoltà.

PINO PISICCHIO. Signor Presidente, intervengo per annunciare la posizione di astensione della componente politica del gruppo Misto dei Popolari-UDEUR, facendo salve le argomentazioni svolte in particolare dai colleghi del centrosinistra.

Quello al nostro esame è un provvedimento che contiene alcune ombre. Ha, comunque, un valore assoluto, realizzato all'interno di un principio: l'adempimento di un obbligo rispetto al quale ci sentiamo tutti quanti coinvolti, per il fatto di essere collegati ad un'entità che si chiama Europa.

Per queste ragioni, anche a nome dei miei colleghi della componente dei Popolari-UDEUR, annuncio la nostra astensione.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

 

 

(Votazione finale ed approvazione - A.C. 4246-B)

 

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 4246-B, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Kessler ed altri: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (4246-B) (I deputati  Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni e Ranieri hanno ritirato la loro sottoscrizione dalla proposta di legge):

(Presenti 409

Votanti 234

Astenuti 175

Maggioranza 118

Hanno votato 211

Hanno votato no 23).

Prendo atto che l'onorevole Borrelli non è riuscito ad esprimere il proprio voto e che avrebbe voluto astenersi.


 


 


Allegato A

PROPOSTA DI LEGGE: KESSLER, FINOCCHIARO, BONITO, CARBONI, RANIERI: DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2002/584/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 13 GIUGNO 2002, RELATIVA AL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO E ALLE PROCEDURE DI CONSEGNA TRA STATI MEMBRI (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO (4246-B)

 

 

 


(A.C. 4246-B - Sezione 1)

 

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

 

ART. 6.

(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna).

1. Il mandato d'arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:

a) identità e cittadinanza del ricercato;

b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge;

d) natura e qualificazione giuridica del reato;

e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;

f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Se il mandato d'arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 16. Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19.

3. La consegna è consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.

4. Al mandato d'arresto devono essere allegati:

a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;  

b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena;

d) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna.

5. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l'acquisizione del provvedimento dell'autorità giudiziaria in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, nonché la documentazione di cui al comma 4, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averli ricevuti, il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana.

6. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 5, la corte di appello respinge la richiesta.

7. Il mandato d'arresto europeo dovrà pervenire tradotto in lingua italiana.

 

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 6.

(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna).

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: articoli 18 aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo alla lettere a),

6. 4. Lussana, Bricolo.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: articoli 18 aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo alle lettere d) ed l),

6. 2. Lussana, Bricolo.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: articoli 18 aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo alle lettere n) e t),

6. 3. Lussana, Bricolo.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: articoli 18 aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo alle lettere a), b), c), d), e),

6. 1. Lussana, Bricolo.

Al comma 4, dopo la lettera: b) aggiungere la seguente: b-bis) ogni documento necessario al fine degli accertamenti che l'autorità giudiziaria italiana dovrà compiere per verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19.

6. 5. Lussana, Bricolo.

 

(A.C. 4246-B - Sezione 2)

 

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

 

Art. 9.

(Ricezione del mandato d'arresto. Misure cautelari).

1. Salvo i casi previsti dall'articolo 11, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi dell'articolo 5. Il presidente della corte di appello dà immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo, procedendo direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il  presidente della corte di appello procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto e la relativa documentazione di cui all'articolo 6 sono stati trasmessi direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione.

2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.

4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullità, all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1, lettere a) e c), e 280.6. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna.

7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale.

 

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 9.

(Ricezione del mandato d'arresto. Misure cautelari).

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.

9. 1. Lussana, Bricolo.

 

(A.C. 4246-B - Sezione 3)

 

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

 

ART. 11.

(Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).

1. Nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il provvedimento è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d'arresto e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6.

 

(A.C. 4246-B - Sezione 4)

 

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

 

ART. 16.

(Informazioni e accertamenti integrativi).

1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la  documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, non superiore a trenta giorni. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta, si applica il comma 6 dell'articolo 6.

2. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, può disporre altresì ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione.

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 16.

(Informazioni e accertamenti integrativi).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: centoventi giorni.

16. 1. Lussana, Bricolo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

16. 2. Lussana, Bricolo.

 

 

(A.C. 4246-B - Sezione 5)

 

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

 

ART. 17.

(Decisione sulla richiesta di esecuzione).

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle

condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.

2. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9 e 13. Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l'impossibilità di rispettare tali termini il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l'Eurojust. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.

4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono sufficienti indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.

5. Quando la decisione è contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.

6. Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.

7. La sentenza è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione ed altresì, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 17.

(Decisione sulla richiesta di esecuzione).

Al comma 4, sostituire le parole: sufficienti indizi con le seguenti: gli indizi di cui all'articolo 273 del codice di procedura penale.

17. 3. Lussana, Bricolo.

Al comma 4, sostituire la parola: sufficienti con le seguenti: gravi, precisi e concordanti.

17. 1. Lussana, Bricolo.

Al comma 4, sostituire la parola: sufficienti con la seguente: gravi.

 17. 2. Lussana, Bricolo.

(Approvato)

Al comma 4, sostituire la parola: sufficienti con la seguente: gravi.

 17. 4. Pisapia, Cento.

(Approvato)

 

 (A.C. 4246-B - Sezione 6)

 

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

 

ART. 18.

(Rifiuto della consegna).

1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

b) se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne;

c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;

d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;

e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;

f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;

g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990,  n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;

i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a 9 anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;

l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

o) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

p) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

q) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;

r) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno;

s) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;

t) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;

u) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;

v) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

 

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 18.

 

(Rifiuto della consegna).

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: dagli atti risulta con le seguenti: vi è ragione di ritenere che.

18. 1. Lussana, Bricolo.

 

(A.C. 4246-B - Sezione 7)

 

ARTICOLO 35 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

 

ART. 35.

(Sequestro e consegna di beni).

1. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo, o d'ufficio, la corte di appello può

disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti.

2. La richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della corte di appello invita l'autorità giudiziaria richiedente a trasmetterla.

3. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

4. La consegna delle cose sequestrate all'autorità giudiziaria richiedente ha luogo secondo le modalità e le intese con la stessa intervenute tramite il Ministro della giustizia.

5. Quando la consegna è richiesta ai fini della prova, la corte di appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.

6. Quando la consegna è richiesta ai fini della confisca, la corte di appello dispone il sequestro salvaguardando i diritti previsti dal comma 9 e le esigenze dell'autorità giudiziaria italiana di cui all'articolo 36. In ogni caso, concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9.

7. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

8. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale.

9. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 35 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 35.

(Sequestro e consegna di beni).

Al comma 8, sostituire le parole: dell'articolo 719 con le seguenti: di cui agli articoli 322, 324 e 325.

35. 1. Lussana, Bricolo.

 


 


Iter al Senato (2^ lettura)

 


Disegno di legge

 


 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 2858-B

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati KESSLER , FINOCCHIARO , BONITO , CARBONI  e RANIERI (1)

 

(V. Stampato Camera n.4246)

approvato dalla Camera dei deputati il 12 maggio 2004

 

(V. Stampato n.2958)

modificato dal Senato della Repubblica il 26 gennaio 2005

 

(V. Stampato Camera n.4246-B)

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 22 febbraio 2005

 

 

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 23 febbraio 2005

 

———–

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

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DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica

Approvato dalla Camera dei deputati

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—-

TITOLO I

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Art. 1.

Art. 1.

(Disposizioni di principio e definizioni)

(Disposizioni di principio e definizioni)

1. La presente legge attua, nell’ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata «decisione quadro», relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell’Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i princìpi supremi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo.

Identico

2. Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell’Unione europea, di seguito denominato «Stato membro di emissione», in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato «Stato membro di esecuzione», di una persona, al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

 

3. L’Italia darà esecuzione al mandato d’arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

 

4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un’attuazione dell’azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull’Unione europea, e successive modificazioni.

 

Art. 2.

Art. 2.

(Garanzie costituzionali)

(Garanzie costituzionali)

1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull’Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del preambolo della decisione quadro, l’Italia darà esecuzione al mandato d’arresto europeo nel rispetto dei seguenti diritti e princìpi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione:

Identico

a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n.848, in particolare dall’articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall’articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa;

 

b) i princìpi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere richieste idonee garanzie allo Stato membro di emissione.

 

3. L’Italia rifiuterà la consegna dell’imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei princìpi di cui al comma 1, lettera a), constatata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione quadro.

 

Art. 3.

Art. 3.

(Applicazione della riserva parlamentare)

(Applicazione della riserva parlamentare)

1. Le modifiche dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare.

Identico

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato dei negoziati e l’impatto delle disposizioni sull’ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo.

 

3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica è vincolante e non consente l’adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte.

 

Art. 4.

Soppresso

(Autorità centrale)

 

1. In relazione alle disposizioni dell’articolo 7 della decisione quadro l’Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.

 

2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d’arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

 

3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d’arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio all’autorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d’arresto europeo dall’autorità giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione.

 

4. In condizione di reciprocità è consentita la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tale caso, l’autorità giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministro della giustizia.

 

TITOLO II

TITOLO II

NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

Capo I

Capo I

PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA

PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA

Art. 5.

Art. 4.

(Garanzia giurisdizionale)

(Garanzia giurisdizionale)

1. La consegna di un imputato o di un condannato all’estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.

1.Identico.

2. La competenza a dare esecuzione a un mandato d’arresto europeo appartiene, nell’ordine, alla corte di appello nel cui distretto l’imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall’autorità giudiziaria.

2.Identico.

3. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello di Roma.

3.Identico.

4. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.

4.Identico.

5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l’arresto.

5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 10, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l’arresto.

Art. 6.

Art. 5.

(Contenuto del mandato d’arresto europeo nella procedura passiva di consegna)

(Contenuto del mandato d’arresto europeo nella procedura passiva di consegna)

1. Il mandato d’arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:

1.Identico:

a) identità e cittadinanza del ricercato;

a) identica;

b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell’autorità giudiziaria emittente;

b) identica;

c) indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge;

c) indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 6 e 7 della presente legge;

d) natura e qualificazione giuridica del reato;

d) identica;

e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;

e) identica;

f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;

f) identica;

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

g) identica.

2. Se il mandato di arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1, l’autorità giudiziaria provvede ai sensi dell’articolo 16. Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19.

2. Se il mandato di arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1, l’autorità giudiziaria provvede ai sensi dell’articolo 15. Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 17 e 18.

3. La consegna è consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.

3.Identico.

4. Al mandato d’arresto devono essere allegati:

4.Identico.

a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l’indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;

 

b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l’indicazione del tipo e della durata della pena;

 

c) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l’identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna.

 

5. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l’acquisizione del provvedimento dell’autorità giudiziaria in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso, nonché la documentazione di cui al comma 4, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l’esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averli ricevuti, il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana.

5.Identico.

6. Se l’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 5, la corte di appello respinge la richiesta.

6.Identico.

7. Il mandato d’arresto europeo dovrà pervenire tradotto in lingua italiana.

7.Identico.

Art. 7.

Art. 6.

(Casi di doppia punibilità)

(Casi di doppia punibilità)

1. L’Italia darà esecuzione al mandato d’arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale.

Identico

2. Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.

 

3. Il fatto dovrà essere punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi. Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti.

 

4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.

 

Art. 8.

Art. 7.

(Consegna obbligatoria)

(Consegna obbligatoria)

1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d’arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni:

Identico

a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti;

 

b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l’ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;

 

c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all’interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all’accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;

 

d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore;

 

e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;

 

f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;

 

g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;

 

h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;

 

i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza illecita;

 

l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l’apparenza di un valore superiore;

 

m) commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;

 

n) mettere in pericolo l’ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l’emissione di sostanze pericolose nell’atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l’eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;

 

o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l’ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;

 

p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravità di quelle previste dall’articolo 583 del codice penale;

 

q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;

 

r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;

 

s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell’origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l’umanità;

 

t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell’attività di un gruppo organizzato;

 

u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d’arte;

 

v) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;

 

z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un’alienazione o una quietanza;

 

aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;

 

bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;

 

cc) falsificare mezzi di pagamento;

 

dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;

 

ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

 

ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;

 

gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;

 

hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l’incolumità pubblica;

 

ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

 

ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;

 

mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.

 

2. L’autorità giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1.

 

3. Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d’arresto europeo.

 

Art. 9.

Art. 8.

(Ricezione del mandato di arresto.

Misure cautelari)

(Ricezione del mandato di arresto.

Misure cautelari)

1. Salvo i casi previsti dall’articolo 11, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi dell’articolo 5. Il presidente della corte di appello dà immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d’arresto europeo, procedendo direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato d’arresto e la relativa documentazione di cui all’articolo 6 sono stati trasmessi direttamente dall’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione.

1. Salvo i casi previsti dall’articolo 10, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi dell’articolo 4. Il presidente della corte di appello dà immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d’arresto europeo, procedendo direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato d’arresto e la relativa documentazione di cui all’articolo 5 sono stati trasmessi direttamente dall’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione.

2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall’autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

2.Identico.

3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell’articolo 5, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d’arresto ricevuto.

3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell’articolo 4, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d’arresto ricevuto.

4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullità, all’applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell’esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.

4.Identico.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1, lettere a) e c), e 280.

5.Identico.

6. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna.

6.Identico.

7. Si applicano le disposizioni dell’articolo 719 del codice di procedura penale.

7.Identico.

Art. 10.

Art. 9.

(Inizio del procedimento)

(Inizio del procedimento)

1. Entro cinque giorni dall’esecuzione delle misure di cui all’articolo 9, e alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell’articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d’arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta.

1. Entro cinque giorni dall’esecuzione delle misure di cui all’articolo 8, e alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell’articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d’arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta.

2. Della data fissata per il compimento delle attività di cui al comma 1 è dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima.

2.Identico.

3. Della ordinanza di cui all’articolo 9 è data comunicazione, a richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente autorità consolare.

3. Della ordinanza di cui all’articolo 8 è data comunicazione, a richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente autorità consolare.

4. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l’udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di venti giorni dall’esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del mandato d’arresto europeo e della documentazione di cui all’articolo 6. Il decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell’udienza. Si applicano le disposizioni dell’articolo 702 del codice di procedura penale.

4. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l’udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di venti giorni dall’esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del mandato d’arresto europeo e della documentazione di cui all’articolo 5. Il decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell’udienza. Si applicano le disposizioni dell’articolo 702 del codice di procedura penale.

Art. 11.

Art. 10.

(Arresto ad iniziativa

della polizia giudiziaria)

(Arresto ad iniziativa

della polizia giudiziaria)

1. Nel caso in cui l’autorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all’arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il provvedimento è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia.

1.Identico.

2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l’avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d’arresto e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 6.

2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l’avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d’arresto e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 5.

Art. 12.

Art. 11.

(Adempimenti conseguenti all’arresto

ad iniziativa della polizia giudiziaria)

(Adempimenti conseguenti all’arresto

ad iniziativa della polizia giudiziaria)

1. L’ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all’arresto ai sensi dell’articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l’arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell’articolo 97 del codice di procedura penale.

1. L’ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all’arresto ai sensi dell’articolo 10 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l’arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell’articolo 97 del codice di procedura penale.

2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell’arresto al difensore.

2.Identico.

3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell’arrestato.

3.Identico.

4. All’attuazione del presente articolo si provvede mediante l’utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.

4.Identico.

Art. 13.

Art. 12.

(Convalida)

(Convalida)

1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l’arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare per gli adempimenti di cui all’articolo 10 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.

1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l’arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare per gli adempimenti di cui all’articolo 9 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.

2. Se risulta evidente che l’arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell’arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10.

2. Se risulta evidente che l’arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell’arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 8 e 9.

3. Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d’arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall’autorità competente. La segnalazione equivale al mandato d’arresto purché contenga le indicazioni di cui all’articolo 6.

3. Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d’arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall’autorità competente. La segnalazione equivale al mandato d’arresto purché contenga le indicazioni di cui all’articolo 5.

Art. 14.

Art. 13.

(Consenso alla consegna)

(Consenso alla consegna)

1. Quando procede a sentire la persona della quale è stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l’eventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario, dell’interprete. Del consenso e delle modalità con cui è stato prestato si dà atto in apposito verbale.

1. Quando procede a sentire la persona della quale è stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 12, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l’eventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario, dell’interprete. Del consenso e delle modalità con cui è stato prestato si dà atto in apposito verbale.

2. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte di appello, anche a mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso dell’udienza davanti alla corte e fino alla conclusione della discussione.

2.Identico.

3. Il consenso è irrevocabile. La persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e della rinuncia.

3.Identico.

4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni, alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo avere sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna.

4.Identico.

5. L’ordinanza emessa dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 4 è depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito è dato avviso al difensore e alla persona richiesta in consegna nonché al procuratore generale. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

5.Identico.

Art. 15.

Art. 14.

(Provvedimenti provvisori

in attesa della decisione)

(Provvedimenti provvisori

in attesa della decisione)

1. Se il mandato d’arresto europeo è stato emesso nel corso di un procedimento penale, il presidente della corte di appello, su richiesta dell’autorità giudiziaria emittente e al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie, autorizza l’interrogatorio della persona richiesta in consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione.

Identico

2. Quando concede l’autorizzazione all’interrogatorio della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all’autorità giudiziaria richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di assunzione dell’atto. L’interrogatorio è effettuato da un magistrato della corte di appello designato dal presidente, con l’assistenza della persona eventualmente designata dall’autorità richiedente in conformità alla legge dello Stato membro di emissione e dell’interprete eventualmente necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per l’interrogatorio dagli articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4, del codice di procedura penale. Dell’interrogatorio è redatto verbale.

 

3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all’autorità giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie intese in ordine alle condizioni e alla durata del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della necessità che la persona sia fatta rientrare in modo da potere partecipare alle udienze relative alla procedura di esecuzione del mandato d’arresto.

 

Art. 16.

Art. 15.

(Informazioni e accertamenti integrativi)

(Informazioni e accertamenti integrativi)

1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, non superiore a trenta giorni. Se l’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta, si applica il comma 6 dell’articolo 6.

1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, non superiore a trenta giorni. Se l’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta, si applica il comma 6 dell’articolo 5.

2. La corte di appello, d’ufficio o su richiesta delle parti, può disporre altresì ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione.

2.Identico.

Art. 17.

Art. 16.

(Decisione sulla richiesta di esecuzione)

(Decisione sulla richiesta di esecuzione)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 14, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 13, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.

2. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall’esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9 e 13. Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l’impossibilità di rispettare tali termini il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l’Eurojust. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.

2. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall’esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 8 e 12. Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l’impossibilità di rispettare tali termini il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l’Eurojust. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall’ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l’immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell’immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.

3.Identico.

4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono sufficienti indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.

4.In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.

5. Quando la decisione è contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.

5.Identico.

6. Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.

6.Identico.

7. La sentenza è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione ed altresì, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

7.Identico.

Art. 18.

Art. 17.

(Rifiuto della consegna)

(Rifiuto della consegna)

1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

Identico

a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d’arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

 

b) se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne;

 

c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;

 

d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;

 

e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;

 

f) se il mandato d’arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall’articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall’articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n.719; dall’articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n.1;

 

g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d’arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell’accusato previsti dall’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n.848, e dall’articolo 2 del Protocollo n.7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n.98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

 

h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;

 

i) se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l’ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell’ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l’accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;

 

l) se il reato contestato nel mandato d’arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

 

m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell’Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

 

n) se i fatti per i quali il mandato d’arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

 

o) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l’ipotesi in cui il mandato d’arresto europeo concerne l’esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell’Unione europea;

 

p) se il mandato d’arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l’azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

 

q) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all’articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;

 

r) se il mandato d’arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno;

 

s) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d’arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell’autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;

 

t) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;

 

u) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l’esercizio o il proseguimento dell’azione penale;

 

v) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.

 

Art. 19.

Art. 18.

(Garanzie richieste

allo Stato membro di emissione)

(Garanzie richieste

allo Stato membro di emissione)

1. L’esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria italiana, nei casi sottoelencati, è subordinata alle seguenti condizioni:

Identico

a) se il mandato d’arresto europeo è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in absentia, e se l’interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell’udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna è subordinata alla condizione che l’autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d’arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio;

 

b) se il reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l’esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l’applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite;

 

c) se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

 

Art. 20.

Art. 19.

(Concorso di richieste di consegna)

(Concorso di richieste di consegna)

1. Quando due o più Stati membri hanno emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati d’arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e, in particolare, della gravità dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle date di emissione dei mandati d’arresto e considerando, in questo contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento penale ovvero per l’esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà personale.

Identico

2. Ai fini della decisione di cui al comma 1 la corte di appello può disporre ogni necessario accertamento nonché richiedere una consulenza all’Eurojust.

 

3. Quando, nei confronti della stessa persona, sono stati emessi un mandato d’arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo, la corte di appello competente per il mandato d’arresto, sentito il Ministro della giustizia, decide se va data precedenza al mandato d’arresto ovvero alla richiesta di estradizione tenendo conto della gravità dei fatti, dell’ordine di presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione.

 

Art. 21.

Art. 20.

(Termini per la decisione)

(Termini per la decisione)

1. Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 14 e 17 la persona ricercata è posta immediatamente in libertà.

1. Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 13 e 16 la persona ricercata è posta immediatamente in libertà.

Art. 22.

Art. 21.

(Ricorso per cassazione)

(Ricorso per cassazione)

1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6.

1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 13, comma 5, e 16, comma 6.

2. Il ricorso sospende l’esecuzione della sentenza.

2.Identico.

3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale. L’avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell’udienza.

3.Identico.

4. La decisione è depositata a conclusione dell’udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.

4.Identico.

5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.

5.Identico.

6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.

6.Identico.

Art. 23.

Art. 22.

(Consegna della persona.

Sospensione della consegna)

(Consegna della persona.

Sospensione della consegna)

1. La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d’arresto europeo ovvero dall’ordinanza di cui all’articolo 14, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia.

1. La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d’arresto europeo ovvero dall’ordinanza di cui all’articolo 13, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia.

2. Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto nel comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospesa l’esecuzione del provvedimento, ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa l’autorità dello Stato membro di emissione.

2.Identico.

3. Quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, può con decreto motivato sospendere l’esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia.

3.Identico.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, venuta meno la ragione della sospensione, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia che concorda con l’autorità dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna. In tale caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla nuova data concordata.

4.Identico.

5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia cautelare perde efficacia e il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dispone la liberazione dell’arrestato, sempre che l’ineseguibilità della consegna non sia imputabile a quest’ultimo. In tale caso, i termini sono sospesi sino alla cessazione dell’impedimento.

5.Identico.

6. All’atto della consegna, la corte di appello trasmette all’autorità giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato d’arresto europeo dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata massima della custodia cautelare.

6.Identico.

Art. 24.

Art. 23.

(Rinvio della consegna

o consegna temporanea)

(Rinvio della consegna

o consegna temporanea)

1. Con la decisione che dispone l’esecuzione del mandato d’arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto.

Identico

2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell’autorità giudiziaria emittente, la corte di appello, sentita l’autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l’esecuzione della sentenza di condanna, può disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate.

 

Art. 25.

Art. 24.

(Divieto di consegna

o di estradizione successiva)

(Divieto di consegna

o di estradizione successiva)

1. La consegna della persona è subordinata alla condizione che la stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza l’assenso della corte di appello che ha disposto l’esecuzione del mandato d’arresto né estradata verso uno Stato terzo senza l’assenso all’estradizione successiva accordato a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dell’articolo 711 del codice di procedura penale.

1.Identico.

2. Ove richiesta dall’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l’assenso è richiesto dà luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui all’articolo 6, la corte di appello decide, sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.

2. Ove richiesta dall’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l’assenso è richiesto dà luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui all’articolo 5, la corte di appello decide, sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.

3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro Stato membro non è applicabile:

3.Identico:

a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata entro quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi ha fatto ritorno;

a)identica;

b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;

b)identica;

c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialità ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.

c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialità ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.

Art. 26.

Art. 25.

(Principio di specialità)

(Principio di specialità)

1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.

1.Identico.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:

2.Identico:

a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

a)identica;

b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;

b)identica;

c) il procedimento penale non consente l’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

c)identica;

d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;

d)identica;

e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all’articolo 14;

e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all’articolo 13;

f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme equivalenti a quelle indicate all’articolo 14.

f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme equivalenti a quelle indicate all’articolo 13.

3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d’arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L’assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l’assenso quando ricorre uno dei casi di cui all’articolo 18.

3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d’arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L’assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l’assenso quando ricorre uno dei casi di cui all’articolo 17.

Art. 27.

Art. 26.

(Transito)

(Transito)

1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.

Identico

2. Il Ministro della giustizia può rifiutare la richiesta quando:

 

a) non ha ricevuto informazioni circa l’identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d’arresto europeo, l’esistenza di un mandato d’arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;

 

b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

 

3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

 

Capo II

Capo II

PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA

PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA

Art. 28.

Art. 27.

(Competenza)

(Competenza)

1. Il mandato d’arresto europeo è emesso:

Identico

a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;

 

b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all’articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l’ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all’articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell’esecuzione;

 

c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell’articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.

 

2. Il mandato d’arresto europeo è trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione e alla sua trasmissione all’autorità competente. Della emissione del mandato è data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

 

Art. 29.

Art. 28.

(Emissione del mandato d’arresto europeo)

(Emissione del mandato d’arresto europeo)

1. L’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’articolo 28 emette il mandato d’arresto europeo quando risulta che l’imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

1. L’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’articolo 27 emette il mandato d’arresto europeo quando risulta che l’imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea, l’autorità giudiziaria dispone l’inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell’articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n.388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d’arresto europeo corredato delle informazioni di cui all’articolo 30.

2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea, l’autorità giudiziaria dispone l’inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell’articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n.388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d’arresto europeo corredato delle informazioni di cui all’articolo 29.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefìci di una immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l’autorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell’immunità.

3.Identico.

Art. 30.

Art. 29.

(Contenuto del mandato d’arresto europeo nella procedura attiva di consegna)

(Contenuto del mandato d’arresto europeo nella procedura attiva di consegna)

1. Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all’allegato annesso alla decisione quadro:

1.Identico:

a) identità e cittadinanza del ricercato;

a)identica;

b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell’autorità giudiziaria emittente;

b)identica;

c) indicazione dell’esistenza dei provvedimenti indicati dall’articolo 28;

c) indicazione dell’esistenza dei provvedimenti indicati dall’articolo 27;

d) natura e qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;

d)identica;

e) descrizione del fatto contestato, compresi l’epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;

e)identica;

f) pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;

f)identica;

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

g)identica.

Art. 31.

Art. 30.

(Perdita di efficacia del mandato

d’arresto europeo)

(Perdita di efficacia del mandato

d’arresto europeo)

1. Il mandato d’arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è stato revocato o annullato ovvero è divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.

Identico

Art. 32.

Art. 31.

(Principio di specialità)

(Principio di specialità)

1. La consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall’articolo 26.

1. La consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall’articolo 25.

Art. 33.

Art. 32.

(Computabilità della custodia

cautelare all’estero)

(Computabilità della custodia

cautelare all’estero)

1. Il periodo di custodia cautelare sofferto all’estero in esecuzione del mandato d’arresto europeo è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale.

Identico

Capo III

Capo III

MISURE REALI

MISURE REALI

Art. 34.

Art. 33.

(Richiesta in caso di sequestro

o di confisca di beni)

(Richiesta in caso di sequestro

o di confisca di beni)

1. Con il mandato d’arresto europeo emesso ai sensi dell’articolo 28 il procuratore generale presso la corte di appello richiede all’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal giudice competente, trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.

1. Con il mandato d’arresto europeo emesso ai sensi dell’articolo 27 il procuratore generale presso la corte di appello richiede all’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal giudice competente, trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.

Art. 35.

Art. 34.

(Sequestro e consegna di beni)

(Sequestro e consegna di beni)

1. Su richiesta dell’autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d’arresto europeo, o d’ufficio, la corte di appello può disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti.

1.Identico.

2. La richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della corte di appello invita l’autorità giudiziaria richiedente a trasmetterla.

2.Identico.

3. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3.Identico.

4. La consegna delle cose sequestrate all’autorità giudiziaria richiedente ha luogo secondo le modalità e le intese con la stessa intervenute tramite il Ministro della giustizia.

4.Identico.

5. Quando la consegna è richiesta ai fini della prova, la corte di appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.

5.Identico.

6. Quando la consegna è richiesta ai fini della confisca, la corte di appello dispone il sequestro salvaguardando i diritti previsti dal comma 9 e le esigenze dell’autorità giudiziaria italiana di cui all’articolo 36. In ogni caso, concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9.

6. Quando la consegna è richiesta ai fini della confisca, la corte di appello dispone il sequestro salvaguardando i diritti previsti dal comma 9 e le esigenze dell’autorità giudiziaria italiana di cui all’articolo 35. In ogni caso, concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9.

7. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d’arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

7.Identico.

8. Si applicano le disposizioni dell’articolo 719 del codice di procedura penale.

8.Identico.

9. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.

9.Identico.

Art. 36.

Art. 35.

(Concorso di sequestri)

(Concorso di sequestri)

1. Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall’autorità giudiziaria dello Stato membro costituiscano già oggetto di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria italiana nell’ambito di un procedimento penale in corso e di essi sia prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna può essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla osta dell’autorità giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all’articolo 35, comma 9.

1. Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall’autorità giudiziaria dello Stato membro costituiscano già oggetto di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria italiana nell’ambito di un procedimento penale in corso e di essi sia prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna può essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla osta dell’autorità giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all’articolo 34, comma 9.

2. Alle stesse condizioni di cui al comma 1 è subordinata la consegna quando si tratta di beni già oggetto di sequestro disposto nell’ambito di un procedimento civile a norma degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile.

2.Identico.

Capo IV

Capo IV

SPESE

SPESE

Art. 37.

Art. 36.

(Spese)

(Spese)

1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorità giudiziaria ha emesso il mandato d’arresto o richiesto la misura reale.

Identico

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

TITOLO III

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38.

Art. 37.

(Obblighi internazionali)

(Obblighi internazionali)

1. La presente legge non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano qualora la persona ricercata sia stata estradata da uno Stato terzo e sia tutelata dalle norme relative al principio di specialità contenute nell’accordo in base al quale ha avuto luogo l’estradizione. In tale caso il Ministro della giustizia richiede tempestivamente l’assenso allo Stato dal quale la persona ricercata è stata estradata ai fini della consegna allo Stato membro.

Identico

2. Nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di cui al capo I del titolo II decorrono dal giorno in cui il principio di specialità cessa di operare.

 

Art. 39.

Art. 38.

(Norme applicabili)

(Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

Identico

2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n.742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

 

Art. 40.

Art. 39.

(Disposizioni transitorie)

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d’arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore.

1.Identico.

2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo per quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.

2.Identico.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 8 si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 7 si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.


Esame in sede referente

 


GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 10 MARZO 2005

453ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Sede referente

 La seduta inizia alle ore 15.

(2958-B) Deputato KESSLER ed altri (I deputati Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni e Ranieri hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge) - Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d' arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

 

 Il presidente Antonino CARUSO ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento l'esame del disegno di legge in titolo sarà limitato alle sole modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

 

 Riferisce il senatore BOBBIO (AN) il quale rileva come gli interventi modificativi effettuati dalla Camera dei deputati si riducano essenzialmente a due, il primo dei quali consiste nella soppressione dell'articolo 4, soppressione cui sono connessi una serie di ulteriori interventi di coordinamento, mentre il secondo riguarda l'articolo 16 del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato in prima lettura dal Senato, dove al comma 4 l'espressione "sufficienti indizi di colpevolezza" è stata sostituita con l'altra "gravi indizi di colpevolezza" nella prospettiva, come noto, di adottare sul punto oggetto della disposizione in questione una soluzione più vicina agli standard processuali previsti dalla normativa attualmente vigente a livello nazionale. Tornando alla modifica introdotta con la soppressione dell'articolo 4, va sottolineato come questa incida in modo assai significativo sull'impianto sistematico del disegno di legge in titolo alterandone l'impostazione originaria e rendendolo incoerente rispetto alla stessa. Al riguardo, il relatore è pertanto dell'avviso di sottoporre alla Commissione una modifica volta a ripristinare il testo originario, eventualmente con qualche leggero aggiustamento.

 

 Interviene il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) il quale sottolinea come la soppressione dell'articolo 4 del disegno di legge in titolo avvenuta alla Camera dei deputati sia frutto di una vera e propria "imboscata", che non può certo considerarsi casuale e che è il riflesso della volontà di far sì che il disegno di legge non giunga alla sua definitiva approvazione o, comunque, vi giunga il più tardi possibile. Anche se non è possibile comprendere le ragioni che stanno dietro a questa forma di "ostracismo" parlamentare, non è però possibile non constatarlo.

 Per quel che concerne più specificamente le tematiche connesse con la soppressione dell'articolo 4, condivide sotto il profilo tecnico l'esigenza di reintrodurre tale disposizione come indicato dal relatore Bobbio, ma ovviamente sui contenuti della medesima egli si pone in una prospettiva diversa da quella presumibilmente fatta propria dal relatore.

 Auspica infine che l'esame del disegno di legge in titolo possa in ogni caso concludersi quanto più rapidamente possibile, così da consentire finalmente all'Italia di adempiere, se pur tardivamente, a un impegno di indubbio rilievo assunto nel contesto del processo di integrazione europea.

 

 Il relatore BOBBIO (AN), dopo aver condiviso l'auspicio formulato dal senatore Dalla Chiesa circa l'esigenza di una conclusione in tempi assai ristretti dell'esame del disegno di legge in titolo, propone di fissare fin da ora il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 15 marzo 2005, alle ore 17.

 

 Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

 

 Il presidente Antonino CARUSO rinvia quindi il seguito dell'esame.

 

 La seduta termina alle ore 15,15.

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 16 MARZO 2005

455ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Jole Santelli e Vietti.

 

SEDE REFERENTE

 La seduta inizia alle ore 14,25.

 

(2958-B) Deputato KESSLER ed altri (I deputati Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni e Ranieri hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge) - Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d' arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

 Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 10 marzo 2005.

 

 In sede di discussione generale, il senatore CALVI (DS-U) avverte che l'orientamento del suo Gruppo sul provvedimento in esame rimane quello già espresso in Assemblea nel corso della prima lettura e il senatore ZANCAN (Verdi-Un) giudica comunque non più rinviabile l'approvazione delle norme che adeguano finalmente il diritto interno alla decisione del Consiglio in materia di mandato d'arresto europeo.

 

 Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver dato conto del parere favorevole espresso dalla 1a Commissione e aver dichiarato chiusa la discussione generale, dà la parola al relatore Bobbio per l'illustrazione dell'unico emendamento (3.0.1) da lui presentato.

 

 Il relatore BOBBIO (AN) evidenzia come la proposta emendativa da lui presentata sia volta a ripristinare l'articolo 4 del disegno di legge licenziato in prima lettura dal Senato, soppresso dalla Camera dei deputati e indispensabile per assicurare la piena operatività delle misure sul mandato d'arresto e sulle procedure di consegna, nel momento in cui recupera nella figura del Ministro della giustizia l'autorità centrale deputata ad assistere le autorità giudiziarie. Rispetto al testo originario dell'articolo 4 peraltro si è specificato che la corrispondenza diretta tra le magistrature potrà essere consentita, ma solo nei limiti e con le modalità stabilite da appositi accordi internazionali. Si è infatti ritenuto necessario chiarire che l'accertamento della condizione di reciprocità implicando un rapporto fra due distinti ordinamenti statuali nel loro complesso, non può prescindere da una funzione di filtro dell'autorità governativa.

 

 Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) dichiara il voto contrario sull'emendamento per ragioni opposte a quelle sostenute dal relatore, mentre il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) annuncia voto di astensione.

 

 Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha espresso parere favorevole sull'emendamento 3.0.1, il presidente Antonino CARUSO, accertata la presenza del numero legale, lo pone in votazione.

 

 La Commissione approva quindi l'emendamento 3.0.1.

 

Senza discussione, viene posto in votazione e approvato l'articolo 16 del disegno di legge, come modificato dalla Camera, al quale non risultano presentati emendamenti.

 

Per dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge intervengono i senatori ZANCAN (Verdi-Un) e CALVI (DS-U), i quali annunciano l'astensione a nome dei rispettivi Gruppi e nello stesso senso il senatore DALLA CHIESA(Mar-DL-U), per il quale, pur permanendo i motivi di dissenso sulla parte applicativa delle disposizioni, deve essere favorito ogni tipo di cooperazione giudiziaria tra gli stati membri.

 

Il senatore CENTARO(FI), a nome del suo Gruppo, preannuncia il voto favorevole sul testo che costituisce un decisivo passo in avanti nella direzione della cooperazione nel contrasto alla criminalità e, con rammarico, deve constatare come l'opposizione frequentemente non faccia seguire alle dichiarazioni in materia coerenti comportamenti.

 

Anche il relatore BOBBIO (AN) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, osservando che anche dalle opposizioni si sarebbe atteso uguale consenso, considerato che il provvedimento, a prescindere da taluni aspetti applicativi, presenta caratteristiche prevalentemente tecniche e non politiche.

 

Il senatore TIRELLI (LP) annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

 

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Bobbio a riferire in senso favorevole sul disegno di legge 2958-B, con le modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

 

 Sulla proposta di riassegnazione in sede deliberante avanzata dal PRESIDENTE, la Commissione, dopo che il sottosegretario Iole SANTELLI ha espresso parere favorevole, conviene all'unanimità.

 

 Il PRESIDENTE avverte che acquisirà il più rapidamente possibile l'orientamento dei Gruppi Misto, Per le Autonomie e Lega Padana, in questo momento non presenti alla seduta, prima di formalizzare la richiesta di riassegnazione al Presidente del Senato.

 

 


 

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N.2958-B

 

Art. 3.

3.0.1

Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Autorità centrale)

1. In relazione alle disposizioni dell’articolo 7 della decisione quadro l’Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.

2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d’arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d’arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio all’autorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d’arresto europeo dall’autorità giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione.

4. Nei limiti e con le modalità previste da accordi internazionali può essere consentita in condizioni di reciprocità la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tale caso l’autorità giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell’emissione di un mandato d’arresto europeo. Resta comunque ferma la competenza del Ministro della giustizia ai fini di cui al comma 1 dell’articolo 22.».

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.1278

 

Art. 1.

1.4

Il Relatore

Al comma 1 sostituire le parole da: «ad uno dei genitori» fino a: «alla sola madre», con le seguenti: «congiuntamente ai genitori o, in caso di inesistenza, di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio del diritto di cui alla presente disposizione, all’altro genitore,».

 

1.5

Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole da: «nel comune» fino a: «della sola madre del bambino» con le seguenti: «nel comune italiano di residenza dei genitori o, secondo quanto previsto al comma 1, di residenza del genitore che può esercitare il diritto di cui alla presente legge.».

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.3336

 

Art. 1.

1.2

Bobbio

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «a sua richiesta» inserire le seguenti: «motivata con riferimento a circostanze risultanti dagli atti o estranee ad essi».

 

1.3

Il Relatore

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «se risulta che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire» con le altre: «salvo che risulti che lo stesso ha avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento».

 

1.5

Bobbio

Al comma 1, lettera b), aggiungere alle parole: «del procedimento» le parole: «del processo o del provvedimento».

 

1.6

Bobbio

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «rinunciato a comparire» inserire le seguenti: «o a proporre impugnazione od opposizione».

 

1.7

Il Relatore

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso 2, ivi richiamato al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, sempre che l’impugnazione non sia stata già proposta dal difensore ai sensi del comma 3 dell’articolo 571» e conseguentemente, dopo I’articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. All’articolo 571 del codice di procedura penale, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "tuttavia contro una sentenza contumaciale, il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato rilasciato con la nomina o anche successivamente nella forma per questo prevista"».

 

1.8

Bobbio

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso 2, ivi richiamato al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, sempre che l’impugnazione non sia stata già proposta dal difensore ai sensi del comma 3 dell’articolo 571» e conseguentemente, dopo l’articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. All’articolo 571 del codice di procedura penale, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "tuttavia contro una sentenza contumaciale, il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato rilasciato con la nomina o anche successivamente nella forma per questo prevista"».

 

1.9

Il Relatore

Al comma 1, sopprimere la lettera d-bis).

 

1.10

Bobbio

Al comma 1, sopprimere la lettera d-bis).

 

 

 


Esame in sede deliberante

 


GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 17 MARZO 2005

457ª Seduta (2ª antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

 

 La seduta inizia alle ore 8,50.

 

IN SEDE DELIBERANTE

 

(2958-B) Deputato KESSLER ed altri (I deputati Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni e Ranieri hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge) - Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d' arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

 

 Il presidente Antonino CARUSO avverte che, ai sensi dell'art. 104 del Regolamento, la discussione sarà limitata alle sole modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

 

 La Commissione conviene poi, su proposta del PRESIDENTE, di assumere a base della discussione il testo già definito in sede referente per il disegno di legge in titolo, testo che viene pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

 

 Il relatore, senatore BOBBIO (AN), riferisce sull'unica modifica apportata in sede referente rispetto al testo licenziato in seconda lettura dalla Camera dei deputati, evidenziando come la Commissione abbia scelto di reintrodurre l'articolo 4 del testo originariamente approvato dal Senato, poi soppresso dalla Camera dei deputati, con una leggera modifica per quanto riguarda il comma 4 di tale articolo, che nel testo in esame figura ora come articolo 3-bis. La Commissione ha infatti ritenuto che l'individuazione del Ministro della giustizia come autorità centrale competente alla ricezione e alla trasmissione dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ad essi relativa costituisse un profilo irrinunciabile nell'assetto complessivo del disegno di legge in esame.

 

 Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale e non essendovi richieste per la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà alla votazione degli articoli, limitatamente all'articolo aggiuntivo introdotto nel corso dell'esame in sede referente e agli articoli che risultano modificati dalla Camera dei deputati.

 

 Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo sull'articolo 3-bis evidenziando le perplessità della sua parte politica rispetto ad una soluzione che affida un ruolo centrale al Ministro della giustizia e che in tal modo rischia di determinare ritardi burocratici nello svolgimento delle pratiche relative alla cooperazione giudiziaria, in contrasto con la finalità perseguita dalla decisione-quadro in tema di mandato d'arresto, e di consentire potenzialmente un governo politico dei modi e dei tempi della cooperazione giudiziaria. Dopo aver ricordato il voto della Lega che ha determinato, in occasione dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la soppressione dell'articolo 4 che ora viene sostanzialmente reintrodotto, ritiene che ad una più attenta valutazione tale voto, accolto in un primo tempo con favore, dalla sua parte politica abbia determinato un intralcio, certo non casuale, all'approvazione dell'iniziativa in contrasto con l'interesse dell'Italia. Pur mantenendo perplessità e contrarietà su molti punti dell'articolato giuridico comunque indispensabile varare al più presto l'iniziativa in titolo. Ragione per cui ribadisce il voto di astensione del suo Gruppo.

 

 Il relatore BOBBIO (AN), riferendosi alle perplessità manifestate dal senatore Dalla Chiesa, invita a porre attenzione sul fatto che non si è semplicemente in presenza di un provvedimento in materia di cooperazione giudiziaria, tra Stati dell'Unione europea quanto di un pesante intervento sulla sovranità nazionale realizzato in nome dei principi superiori dell'unificazione europea. In considerazione di ciò appare giustificata la previsione contenuta nell'articolo 3-bis, risultando necessario che i rapporti fra Stati in materia di giustizia si svolgano mediante il tramite del Ministro della giustizia che potrà continuativamente interagire con autorità governative di pari rango. Riferendosi quindi al comma 4 dell'articolo 3-bis, nella nuova formulazione proposta rispetto all'articolo 4 approvato dal Senato in prima lettura, sottolinea i presupposti ora richiesti affinché le autorità giudiziarie possano cooperare tra loro nell'ambito della condizione di reciprocità. In particolare la limitazione della corrispondenza diretta fra autorità giudiziarie ai soli casi in cui la stessa sarà consentita da specifici accordi internazionali è giustificata dall'esigenza di evitare rapporti diretti tra autorità giudiziarie non mediati da una precedente iniziativa dell'autorità governativa, rispetto ad un ambito che, esprimendo un momento di limitazione della sovranità dello Stato, rende necessaria una valutazione a monte operata con l'adesione all'accordo internazionale.

 

 Il senatore LEGNINI (DS-U) annuncia un voto di astensione del suo Gruppo espresso sulla base delle medesime considerazioni svolte dal senatore Dalla Chiesa alle quali rinvia.

 

 I senatori CIRAMI (UDC) e GUBETTI (FI), a nome dei rispettivi Gruppi, dichiarano il voto favorevole sull'articolo 3-bis che, posto ai voti, è approvato.

 

 Senza discussione, sono quindi posti ai voti e, in esito a distinte votazioni, approvati gli articoli 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15.

 

 Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) dichiara il suo voto contrario sull'articolo 16, con specifico riferimento alla sostituzione dell'espressione "sufficienti indizi" con quella "gravi indizi" voluta dall'altro ramo del Parlamento. Esprime al riguardo forti perplessità su una modificazione che più che avere riflessi dal punto di vista operativo avrà forti implicazioni di ordine concettuale esprimendo il reale atteggiamento dell'Italia nei confronti della cooperazione voluta dalla decisione-quadro in titolo. Si tratta di un elemento che rafforza quel filtro posto dall'ordinamento nazionale all'esecuzione dei provvedimenti emanati dalle autorità giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione e ciò in senso contrario ad uno spirito di reale cooperazione.

 

 Dopo che il senatore LEGNINI (DS-U) ha dichiarato un voto conforme a quello espresso dal senatore Dalla Chiesa, posto ai voti è approvato l'articolo 16.

 

 Senza discussione, sono altresì approvati, con distinte votazioni, gli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35 e 39.

 

 Si passa quindi alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

 

 Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo, ribadendo orientamenti e valutazioni già espressi nel corso dell'esame. In particolare evidenzia come siano emersi interessi che muovono in direzione contraria allo sviluppo della cooperazione giudiziaria europea ed è altresì emersa una cultura ostile allo sviluppo dei rapporti e delle strategie dirette alla costruzione dell'Unione europea. Si tratta di un atteggiamento contraddittorio seguito dalla maggioranza che si manifesta anche in altri aspetti, diversi da quelli in esame e che evidenzia come l'Europa sia talora vista come una sorta di "camicia di forza che impedisce di compiere con autonomia atti che andrebbero a vantaggio dell'Italia e della sua economia". Riferendosi quindi alla recente polemica sollevata con riferimento al tema dei dazi da introdurre nei confronti di Stati terzi, sottolinea come anche in tal caso viene in rilievo quella medesima visione dell'Europa e dei rapporti fra questa e l'Italia che è, a suo avviso, assolutamente non condivisibile. In considerazione di ciò il consenso prestato allo svolgimento dell'esame in sede deliberante in Commissione si giustifica solo in relazione all'interesse primario che la legge d'attuazione della decisione-quadro possa entrare al più presto in vigore evitando all'Italia la condizione penosa di essere l'ultimo paese a doversi ancora conformare ad essa. Tale esigenza è stata ritenuta dalla sua parte politica prevalente sull'altra, pur meritevole di apprezzamento, di far sì che il dibattito si svolgesse nella sede più consona e cioè in Aula con il coinvolgimento quindi dell'intero Senato per sottolineare alla più vasta platea la visione e la cultura della maggioranza sopra evidenziate, visione e cultura che trovano purtroppo sempre più autorevoli sostenitori. Conclude il suo intervento ribadendo, da un lato, la forte contrarietà sull'articolato anche se, alla luce delle considerazioni che precedono, essa si traduce in un voto di astensione anche in relazione al valore che in Senato, come è noto, tale voto riveste.

 

 Il senatore LEGNINI (DS-U) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo esprimendo una posizione estremamente critica sul merito del provvedimento, in considerazione della filosofia che lo ispira e delle modalità che sono state prescelte per dare attuazione alla decisione-quadro. Richiamando le considerazioni del senatore Dalla Chiesa, alle quali aderisce pienamente, argomenta il voto di astensione dal fatto che l'Italia è l'ultimo Stato a recepire la decisione-quadro e dall'esigenza quindi di por fine ad un ritardo del tutto ingiustificato. E' questa peraltro la ragione alla base del consenso espresso dal suo Gruppo alla riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge. Ricorda in proposito che due sono state le modalità seguite dai Stati europei nel dare attuazione alla decisione-quadro. Una prima opzione ha tentato di porre argini alla cooperazione con normative di attuazione che hanno posto filtro sulla base d'Istituti propri dei rispettivi ordinamenti. Secondo un'altra impostazione, seguita da altri Stati, invece, si è privilegiato un approccio di effettiva cooperazione, la qual cosa ha determinato senza dubbio una cessione di talune prerogative conseguendone però un risultato ottimale nell'ottica della piena cooperazione. Questo approccio da ultimo rappresentato è quello preferito dal suo Gruppo anche perché occorre che all'Europa della moneta unica e dell'integrazione economica si accompagni quella dei diritti. E' necessario far prevalere il dato della reciproca fiducia fra gli Stati ed è per questo che sarebbe stato necessario conformarsi alla decisione in modo più puntuale di quanto sia stato fatto con il provvedimento in esame che segue invece un approccio minimalista che elude gli obblighi e tende a frapporre ostacoli in linea con un approccio di chiusura.

 

 Il senatore TIRELLI (LP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'articolato in titolo, sottolineando come il ritardo con il quale l'Italia si appresta a varare la legge di attuazione della decisione-quadro sia il frutto di un atteggiamento responsabile che ha consentito lo spazio necessario per un adeguato approfondimento dei temi in discussione, al fine di fornire così un risultato migliore avuto riguardo alle pesanti ricadute che il provvedimento avrà per i cittadini. Più in generale la contrarietà è riferita al metodo seguito in questa come in altre occasioni che è quello di partire con una riforma introdotta dall'alto, alla quale poi tutti sono chiamati ad adattarsi, invece di far precedere la stessa da una preventiva armonizzazione degli ordinamenti nazionali. Sarebbe questa la premessa indispensabile per realizzare un'integrazione che avrebbe maggiore probabilità di successo di quella in esame.

 

 Il senatore ZICCONE (FI), annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando che il provvedimento rappresenta il miglio punto di equilibrio possibile tra l'esigenza di adempiere ad obblighi assunti nei confronti dell'Europa e la salvaguardia di alcuni principi fondamentali dell'ordinamento giuridico nazionale. La difficoltà di realizzare tale equilibrio ha determinato ritardi ai quali si sta tentando di porre rimedio ed in tal senso si pone la decisione di approvare il provvedimento in Commissione nella sede deliberante. Pur ribadendo quindi il voto favorevole senza riserve, evidenzia l'opportunità che l'Italia si adoperi nella fase di adozione degli atti europei per affermare alcuni principi fondamentali dell'ordinamento nazionale apparendo poi difficile poter porre rimedio a decisioni assunte che, a quel punto, finiscono per rivestire carattere vincolante.

 

 Il senatore CIRAMI (UDC) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo facendo sue le argomentazioni svolte dal senatore ZICCONE (FI) e, in particolare, esprimendo apprezzamento per la reintroduzione dell'articolo 4 soppresso dalla Camera e per la conferma della modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 16 che appare in linea con quanto previsto dall'articolo 273 del codice di procedura penale.

 

 Il senatore BUCCIERO (AN) dichiara il voto favorevole per il suo Gruppo.

 

 Il relatore BOBBIO (AN) sottolinea come l'approvazione del provvedimento costituisca esercizio di quel realismo che il Gruppo della Lega nord dimostra invece, con il suo voto contrario, di non possedere in egual misura, dovendosi inoltre sottolineare la contraddittorietà della scelta effettuata da tale forza politica, atteso che il Ministro della giustizia, leghista, ha fortemente voluto l'approvazione del provvedimento.

 Conclude il suo intervento sottolineando come l'essere ultimi nell'approvazione del disegno di legge in titolo deriva forse dal fatto che l'Italia ha qualcosa in più da difendere rispetto gli altri stati europei.

 

 Dopo che la Commissione ha conferito mandato al relatore ad apportare le modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie, posto ai voti è approvato il disegno di legge nel suo complesso come modificato.

 

 La seduta termina alle ore 9,40.


 

 

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2958-B COMPRENSIVO DELL'EMENDAMENTO ACCOLTO IN SEDE REFERENTE

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Art. 1.

(Disposizioni di principio e definizioni)

 1. La presente legge attua, nell’ordinamento interno, le disposizioni della decisione-quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata «decisione-quadro», relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell’Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i princìpi supremi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo.

 2. Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell’Unione europea, di seguito denominato «Stato membro di emissione», in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato «Stato membro di esecuzione», di una persona, al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

 3. L’Italia darà esecuzione al mandato d’arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

 4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un’attuazione dell’azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull’Unione europea, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Garanzie costituzionali)

 1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull’Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del preambolo della decisione-quadro, l’Italia darà esecuzione al mandato d’arresto europeo nel rispetto dei seguenti diritti e princìpi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione:

 a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall’articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall’articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa;

 b) i princìpi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali.

 2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere richieste idonee garanzie allo Stato membro di emissione.

 3. L’Italia rifiuterà la consegna dell’imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei princìpi di cui al comma 1, lettera a), constatata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione-quadro.

Art. 3.

(Applicazione della riserva parlamentare)

 1. Le modifiche dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione-quadro sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare.

 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato dei negoziati e l’impatto delle disposizioni sull’ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo.

 3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica è vincolante e non consente l’adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte.

 

Art. 3-bis.

(Autorità centrale)

1. In relazione alle disposizioni dell’articolo 7 della decisione-quadro l’Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.

2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d’arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d’arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio all’autorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d’arresto europeo dall’autorità giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione.

4. Nei limiti e con le modalità previste da accordi internazionali può essere consentita in condizioni di reciprocità la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tale caso l’autorità giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell’emissione di un mandato d’arresto europeo. Resta comunque ferma la competenza del Ministro della giustizia ai fini di cui al comma 1 dell’articolo 22.

 

 

TITOLO II

NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

Capo I

PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA

Art. 4.

(Garanzia giurisdizionale)

 1. La consegna di un imputato o di un condannato all’estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.

 2. La competenza a dare esecuzione a un mandato d’arresto europeo appartiene, nell’ordine, alla corte di appello nel cui distretto l’imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall’autorità giudiziaria.

 3. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello di Roma.

 4. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.

 5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 10, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l’arresto.

Art. 5.

(Contenuto del mandato d’arresto europeo nella procedura passiva di consegna)

 1. Il mandato d’arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:

 a) identità e cittadinanza del ricercato;

 b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell’autorità giudiziaria emittente;

 c) indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 6 e 7 della presente legge;

 d) natura e qualificazione giuridica del reato;

 e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;

 f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;

 g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

 2. Se il mandato di arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1, l’autorità giudiziaria provvede ai sensi dell’articolo 15. Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 17 e 18.

 3. La consegna è consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.

 4. Al mandato d’arresto devono essere allegati:

 a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l’indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;

 b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l’indicazione del tipo e della durata della pena;

 c) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l’identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna.

 5. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l’acquisizione del provvedimento dell’autorità giudiziaria in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso, nonché la documentazione di cui al comma 4, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l’esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averli ricevuti, il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana.

 6. Se l’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 5, la corte di appello respinge la richiesta.

 7. Il mandato d’arresto europeo dovrà pervenire tradotto in lingua italiana.

 

Art. 6.

(Casi di doppia punibilità)

 1. L’Italia darà esecuzione al mandato d’arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale.

 2. Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.

 3. Il fatto dovrà essere punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi. Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti.

 4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.

Art. 7.

(Consegna obbligatoria)

 1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d’arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni:

 a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti;

 b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l’ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;

 c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all’interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all’accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;

 d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore;

 e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;

 f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;

 g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;

 h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;

 i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza illecita;

 l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l’apparenza di un valore superiore;

 m) commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;

 n) mettere in pericolo l’ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l’emissione di sostanze pericolose nell’atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l’eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;

 o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l’ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;

 p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravità di quelle previste dall’articolo 583 del codice penale;

 q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;

 r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;

 s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell’origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l’umanità;

 t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell’attività di un gruppo organizzato;

 u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d’arte;

 v) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;

 z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un’alienazione o una quietanza;

 aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;

 bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;

 cc) falsificare mezzi di pagamento;

 dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;

 ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

 ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;

 gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;

 hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l’incolumità pubblica;

 ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

 ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;

 mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.

 2. L’autorità giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1.

 3. Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d’arresto europeo.

Art. 8.

(Ricezione del mandato di arresto.Misure cautelari)

 1. Salvo i casi previsti dall’articolo 10, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi dell’articolo 4. Il presidente della corte di appello dà immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d’arresto europeo, procedendo direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato d’arresto e la relativa documentazione di cui all’articolo 5 sono stati trasmessi direttamente dall’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione.

 2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall’autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

 3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell’articolo 4, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d’arresto ricevuto.

 4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullità, all’applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell’esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.

 5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1, lettere a) e c), e 280.

 6. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna.

 7. Si applicano le disposizioni dell’articolo 719 del codice di procedura penale.

 

Art. 9.

(Inizio del procedimento)

 1. Entro cinque giorni dall’esecuzione delle misure di cui all’articolo 8, e alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell’articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d’arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta.

 2. Della data fissata per il compimento delle attività di cui al comma 1 è dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima.

 3. Della ordinanza di cui all’articolo 8 è data comunicazione, a richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente autorità consolare.

 4. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l’udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di venti giorni dall’esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del mandato d’arresto europeo e della documentazione di cui all’articolo 5. Il decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell’udienza. Si applicano le disposizioni dell’articolo 702 del codice di procedura penale.

 

Art. 10.

(Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria)

 1. Nel caso in cui l’autorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all’arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il provvedimento è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia.

 2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l’avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d’arresto e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 5.

Art. 11.

(Adempimenti conseguenti all’arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria)

 1. L’ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all’arresto ai sensi dell’articolo 10 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l’arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell’articolo 97 del codice di procedura penale.

 2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell’arresto al difensore.

 3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell’arrestato.

 4. All’attuazione del presente articolo si provvede mediante l’utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.

Art. 12.

(Convalida)

 1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l’arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare per gli adempimenti di cui all’articolo 9 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.

 2. Se risulta evidente che l’arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell’arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 8 e 9.

 3. Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d’arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall’autorità competente. La segnalazione equivale al mandato d’arresto purché contenga le indicazioni di cui all’articolo 5.

 

Art. 13.

(Consenso alla consegna)

 1. Quando procede a sentire la persona della quale è stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 12, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l’eventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario, dell’interprete. Del consenso e delle modalità con cui è stato prestato si dà atto in apposito verbale.

 2. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte di appello, anche a mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso dell’udienza davanti alla corte e fino alla conclusione della discussione.

 3. Il consenso è irrevocabile. La persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e della rinuncia.

 4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni, alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo avere sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna.

 5. L’ordinanza emessa dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 4 è depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito è dato avviso al difensore e alla persona richiesta in consegna nonché al procuratore generale. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

 

Art. 14.

(Provvedimenti provvisori in attesa della decisione)

 1. Se il mandato d’arresto europeo è stato emesso nel corso di un procedimento penale, il presidente della corte di appello, su richiesta dell’autorità giudiziaria emittente e al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie, autorizza l’interrogatorio della persona richiesta in consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione.

 2. Quando concede l’autorizzazione all’interrogatorio della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all’autorità giudiziaria richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di assunzione dell’atto. L’interrogatorio è effettuato da un magistrato della corte di appello designato dal presidente, con l’assistenza della persona eventualmente designata dall’autorità richiedente in conformità alla legge dello Stato membro di emissione e dell’interprete eventualmente necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per l’interrogatorio dagli articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4, del codice di procedura penale. Dell’interrogatorio è redatto verbale.

 3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all’autorità giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie intese in ordine alle condizioni e alla durata del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della necessità che la persona sia fatta rientrare in modo da potere partecipare alle udienze relative alla procedura di esecuzione del mandato d’arresto.

 

Art. 15.

(Informazioni e accertamenti integrativi)

 1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, non superiore a trenta giorni. Se l’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta, si applica il comma 6 dell’articolo 5.

 2. La corte di appello, d’ufficio o su richiesta delle parti, può disporre altresì ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione.

 

Art. 16.

(Decisione sulla richiesta di esecuzione)

 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 13, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.

 2. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall’esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 8 e 12. Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l’impossibilità di rispettare tali termini il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l’Eurojust. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.

 3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall’ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l’immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell’immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.

 4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.

 5. Quando la decisione è contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.

 6. Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.

 7. La sentenza è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione ed altresì, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

 

Art. 17.

(Rifiuto della consegna)

 1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

 a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d’arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

 b) se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne;

 c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;

 d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;

 e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;

 f) se il mandato d’arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall’articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall’articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall’articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;

 g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d’arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell’accusato previsti dall’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall’articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

 h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;

 i) se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l’ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell’ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l’accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;

 l) se il reato contestato nel mandato d’arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

 m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell’Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

 n) se i fatti per i quali il mandato d’arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

 o) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l’ipotesi in cui il mandato d’arresto europeo concerne l’esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell’Unione europea;

 p) se il mandato d’arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l’azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

 q) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all’articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;

 r) se il mandato d’arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno;

 s) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d’arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell’autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;

 t) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;

 u) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l’esercizio o il proseguimento dell’azione penale;

 v) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.

 

Art. 18.

(Garanzie richieste allo Stato membro di emissione)

 1. L’esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria italiana, nei casi sottoelencati, è subordinata alle seguenti condizioni:

 a) se il mandato d’arresto europeo è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in absentia, e se l’interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell’udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna è subordinata alla condizione che l’autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d’arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio;

 b) se il reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l’esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l’applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite;

 c) se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

 

Art. 19.

(Concorso di richieste di consegna)

 1. Quando due o più Stati membri hanno emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati d’arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e, in particolare, della gravità dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle date di emissione dei mandati d’arresto e considerando, in questo contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento penale ovvero per l’esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà personale.

 2. Ai fini della decisione di cui al comma 1 la corte di appello può disporre ogni necessario accertamento nonché richiedere una consulenza all’Eurojust.

 3. Quando, nei confronti della stessa persona, sono stati emessi un mandato d’arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo, la corte di appello competente per il mandato d’arresto, sentito il Ministro della giustizia, decide se va data precedenza al mandato d’arresto ovvero alla richiesta di estradizione tenendo conto della gravità dei fatti, dell’ordine di presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione.

 

Art. 20.

(Termini per la decisione)

 1. Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 13 e 16 la persona ricercata è posta immediatamente in libertà.

 

Art. 21.

(Ricorso per cassazione)

 1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 13, comma 5, e 16, comma 6.

 2. Il ricorso sospende l’esecuzione della sentenza.

 3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale. L’avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell’udienza.

 4. La decisione è depositata a conclusione dell’udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.

 5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.

 6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.

 

Art. 22.

(Consegna della persona. Sospensione della consegna)

 1. La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d’arresto europeo ovvero dall’ordinanza di cui all’articolo 13, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia.

 2. Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto nel comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospesa l’esecuzione del provvedimento, ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa l’autorità dello Stato membro di emissione.

 3. Quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, può con decreto motivato sospendere l’esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia.

 4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, venuta meno la ragione della sospensione, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia che concorda con l’autorità dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna. In tale caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla nuova data concordata.

 5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia cautelare perde efficacia e il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dispone la liberazione dell’arrestato, sempre che l’ineseguibilità della consegna non sia imputabile a quest’ultimo. In tale caso, i termini sono sospesi sino alla cessazione dell’impedimento.

 6. All’atto della consegna, la corte di appello trasmette all’autorità giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato d’arresto europeo dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata massima della custodia cautelare.

 

Art. 23.

(Rinvio della consegna o consegna temporanea)

 1. Con la decisione che dispone l’esecuzione del mandato d’arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto.

 2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell’autorità giudiziaria emittente, la corte di appello, sentita l’autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l’esecuzione della sentenza di condanna, può disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate.

 

Art. 24.

(Divieto di consegna o di estradizione successiva)

 1. La consegna della persona è subordinata alla condizione che la stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza l’assenso della corte di appello che ha disposto l’esecuzione del mandato d’arresto né estradata verso uno Stato terzo senza l’assenso all’estradizione successiva accordato a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dell’articolo 711 del codice di procedura penale.

 2. Ove richiesta dall’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l’assenso è richiesto dà luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui all’articolo 5, la corte di appello decide, sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.

 3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro Stato membro non è applicabile:

 a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata entro quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi ha fatto ritorno;

 b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;

 c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialità ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.

 

Art. 25.

(Principio di specialità)

 1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.

 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:

 a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

 b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;

 c) il procedimento penale non consente l’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

 d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;

 e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all’articolo 13;

 f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme equivalenti a quelle indicate all’articolo 13.

 3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d’arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L’assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l’assenso quando ricorre uno dei casi di cui all’articolo 17.

 

Art. 26.

(Transito)

 1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.

 2. Il Ministro della giustizia può rifiutare la richiesta quando:

 a) non ha ricevuto informazioni circa l’identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d’arresto europeo, l’esistenza di un mandato d’arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;

 b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

 3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

 

Capo II

PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA

Art. 27.

(Competenza)

 1. Il mandato d’arresto europeo è emesso:

 a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;

 b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all’articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l’ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all’articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell’esecuzione;

 c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell’articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.

 2. Il mandato d’arresto europeo è trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione e alla sua trasmissione all’autorità competente. Della emissione del mandato è data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

 

Art. 28.

(Emissione del mandato d’arresto europeo)

 1. L’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’articolo 27 emette il mandato d’arresto europeo quando risulta che l’imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

 2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea, l’autorità giudiziaria dispone l’inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell’articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d’arresto europeo corredato delle informazioni di cui all’articolo 29.

 3. Nel caso in cui la persona ricercata benefìci di una immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l’autorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell’immunità.

 

Art. 29.

(Contenuto del mandato d’arresto europeo nella procedura attiva di consegna)

 1. Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all’allegato annesso alla decisione quadro:

 a) identità e cittadinanza del ricercato;

 b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell’autorità giudiziaria emittente;

 c) indicazione dell’esistenza dei provvedimenti indicati dall’articolo 27;

 d) natura e qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;

 e) descrizione del fatto contestato, compresi l’epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;

 f) pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;

 g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

 

Art. 30.

(Perdita di efficacia del mandato d’arresto europeo)

 1. Il mandato d’arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è stato revocato o annullato ovvero è divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.

 

Art. 31.

(Principio di specialità)

 1. La consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall’articolo 25.

 

Art. 32.

(Computabilità della custodia cautelare all’estero)

 1. Il periodo di custodia cautelare sofferto all’estero in esecuzione del mandato d’arresto europeo è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale.

 

Capo III

MISURE REALI

Art. 33.

(Richiesta in caso di sequestro o di confisca di beni)

 1. Con il mandato d’arresto europeo emesso ai sensi dell’articolo 27 il procuratore generale presso la corte di appello richiede all’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal giudice competente, trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.

 

Art. 34.

(Sequestro e consegna di beni)

 1. Su richiesta dell’autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d’arresto europeo, o d’ufficio, la corte di appello può disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti.

 2. La richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della corte di appello invita l’autorità giudiziaria richiedente a trasmetterla.

 3. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

 4. La consegna delle cose sequestrate all’autorità giudiziaria richiedente ha luogo secondo le modalità e le intese con la stessa intervenute tramite il Ministro della giustizia.

 5. Quando la consegna è richiesta ai fini della prova, la corte di appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.

 6. Quando la consegna è richiesta ai fini della confisca, la corte di appello dispone il sequestro salvaguardando i diritti previsti dal comma 9 e le esigenze dell’autorità giudiziaria italiana di cui all’articolo 35. In ogni caso, concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9.

 7. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d’arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

 8. Si applicano le disposizioni dell’articolo 719 del codice di procedura penale.

 9. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.

 

Art. 35.

(Concorso di sequestri)

1. Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall’autorità giudiziaria dello Stato membro costituiscano già oggetto di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria italiana nell’ambito di un procedimento penale in corso e di essi sia prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna può essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla osta dell’autorità giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all’articolo 34, comma 9.

2. Alle stesse condizioni di cui al comma 1 è subordinata la consegna quando si tratta di beni già oggetto di sequestro disposto nell’ambito di un procedimento civile a norma degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile.

 

 

Capo IV

SPESE

Art. 36.

(Spese)

 1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorità giudiziaria ha emesso il mandato d’arresto o richiesto la misura reale.

 2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37.

(Obblighi internazionali)

 1. La presente legge non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano qualora la persona ricercata sia stata estradata da uno Stato terzo e sia tutelata dalle norme relative al principio di specialità contenute nell’accordo in base al quale ha avuto luogo l’estradizione. In tale caso il Ministro della giustizia richiede tempestivamente l’assenso allo Stato dal quale la persona ricercata è stata estradata ai fini della consegna allo Stato membro.

 2. Nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di cui al capo I del titolo II decorrono dal giorno in cui il principio di specialità cessa di operare.

 

Art. 38.

(Norme applicabili)

 1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

 2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

 

Art. 39.

(Disposizioni transitorie)

 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d’arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore.

 2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo per quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.

 3. Le disposizioni di cui all’articolo 7 si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 MARZO 2005

224ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

FALCIER

 

(2958-B) Deputato KESSLER ed altri. (I deputati Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni e Ranieri hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge). - Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d' arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

 

 Il relatore VALDITARA (AN) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, soffermandosi in particolare sulla soppressione dell'articolo 4 del testo approvato dal Senato, che prevedeva l'individuazione nel Ministro della giustizia dell'autorità centrale competente per le procedure ivi disciplinate: a tale riguardo ricorda che la decisione-quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri prevede, all'articolo 7, la designazione di un'autorità centrale come scelta facoltativa rimessa a ciascuno Stato membro. Tale soppressione, quindi, non appare a suo avviso in contrasto con la decisione quadro stessa. Dopo aver brevemente riferito sulle ulteriori modifiche, in particolare all'articolo 16, comma 4, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole.

 

 La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

 

 

 


Iter alla Camera (3^ lettura)


Progetto di legge

 


 

N. 4246-D

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 12 maggio 2004 (v. stampato Senato n. 2958)

 

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 gennaio 2005 (v. stampato Camera n. 4246-B)

 

NUOVAMENTE MODIFICATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 22 febbraio 2005 (v. stampato Senato n. 2958-B)

 

NUOVAMENTE MODIFICATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 17 marzo 2005

 

d'iniziativa dei deputati

KESSLER , FINOCCHIARO , BONITO ,

CARBONI , RANIERI

 

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

 

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica

il 21 marzo 2005


( ) In data 19 aprile 2004 il deputato ha ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge.


 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Art. 1.

(Disposizioni di principio e definizioni).

Art. 1.

(Disposizioni di principio e definizioni).

1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata «decisione quadro», relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i princìpi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo.

 

2. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato «Stato membro di emissione», in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato «Stato membro di esecuzione», di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

 

3. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

 

4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea, e successive modificazioni.

 Identico.

Art. 2.

(Garanzie costituzionali).

Art. 2.

(Garanzie costituzionali).

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del preambolo della decisione quadro, l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo nel rispetto dei seguenti diritti e princìpi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione:

 Identico.

a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa;

 

b) i princìpi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere richieste idonee garanzie allo Stato membro di emissione.

 

3. L'Italia rifiuterà la consegna dell'imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei princìpi di cui al comma 1, lettera a), constatata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione quadro.

 

Art. 3.

(Applicazione della riserva parlamentare).

Art. 3.

(Applicazione della riserva parlamentare).

1. Le modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare.

 Identico.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato dei negoziati e l'impatto delle disposizioni sull'ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo.

 

 

3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica è vincolante e non consente l'adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte.

 

 

Art. 4.

(Autorità centrale).

 

1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro l'Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.

 

2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

 

3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio all'autorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorità giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione.

 

4. Nei limiti e con le modalità previsti da accordi internazionali può essere consentita in condizioni di reciprocità la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tal caso l'autorità giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell'emissione di un mandato d'arresto europeo. Resta comunque ferma la competenza del Ministro della giustizia ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 23.

TITOLO II

NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

TITOLO II

NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

Capo I

PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA

Capo I

PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA

Art. 4.

(Garanzia giurisdizionale).

Art. 5.

(Garanzia giurisdizionale).

1. La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.

 1. Identico.

2. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.

 2. Identico.

3. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello di Roma.

 3. Identico.

4. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.

 4. Identico.

5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 10, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.

5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.

Art. 5.

(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna).

Art. 6.

(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna).

1. Il mandato d'arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:

 1. Identico:

a) identità e cittadinanza del ricercato;

 a) identica;

b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

 b) identica;

c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 6 e 7 della presente legge;

 c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge;

d) natura e qualificazione giuridica del reato;

 d) identica;

e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;

 e) identica;

f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;

 f) identica;

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

 g) identica.

2. Se il mandato d'arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 15. Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 17 e 18.

 2. Se il mandato d'arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 16. Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19.

3. La consegna è consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.

3. Identico.

4. Al mandato d'arresto devono essere allegati:

4. Identico.

a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;

 

b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena;

 

c) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna.

 

5. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l'acquisizione del provvedimento dell'autorità giudiziaria in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, nonché la documentazione di cui al comma 4, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averli ricevuti, il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana.

 5. Identico.

 

6. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 5, la corte di appello respinge la richiesta.

6. Identico.

7. Il mandato d'arresto europeo dovrà pervenire tradotto in lingua italiana.

7. Identico.

Art. 6.

(Casi di doppia punibilità).

Art. 7.

(Casi di doppia punibilità).

1. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale.

 Identico.

2. Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.

 

3. Il fatto dovrà essere punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi.

 

Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti.

 

4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.

 

Art. 7.

(Consegna obbligatoria).

Art. 8.

(Consegna obbligatoria).

1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni:

 Identico.

a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti;

 

b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;

 

c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;

 

d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore;

 

 

e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;

 

f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;

 

g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;

 

h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;

 

i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;

 

l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore;

 

m) commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;

 

 

n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;

 

o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;

 

p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravità di quelle previste dall'articolo 583 del codice penale;

 

q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;

 

r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;

 

s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanità;

 

t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell'attività di un gruppo organizzato;

 

u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte;

 

v) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;

 

z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza;

 

aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;

 

bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;

 

cc) falsificare mezzi di pagamento;

 

dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;

 

ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

 

ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;

 

gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;

 

hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumità pubblica;

 

ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

 

ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;

 

mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.

 

2. L'autorità giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1.

 

3. Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo.

 

Art. 8.

(Ricezione del mandato d'arresto.

Misure cautelari).

Art. 9.

(Ricezione del mandato d'arresto.

Misure cautelari).

1. Salvo i casi previsti dall'articolo 10, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi dell'articolo 4. Il presidente della corte di appello dà immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo, procedendo direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto e la relativa documentazione di cui all'articolo 5 sono stati trasmessi direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione.

 1. Salvo i casi previsti dall'articolo 11, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi dell'articolo 5. Il presidente della corte di appello dà immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo, procedendo direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto e la relativa documentazione di cui all'articolo 6 sono stati trasmessi direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione.

2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

2. Identico.

3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 4, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.

3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.

4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullità, all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.

4. Identico.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1, lettere a) e c), e 280.

5. Identico.

6. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna.

6. Identico.

7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale.

7. Identico.

Art. 9.

(Inizio del procedimento).

Art. 10.

(Inizio del procedimento).

 1. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure di cui all'articolo 8, e alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell'articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta.

  1. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure di cui all'articolo 9, e alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell'articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta.

2. Della data fissata per il compimento delle attività di cui al comma 1 è dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima.

2. Identico.

3. Della ordinanza di cui all'articolo 8 è data comunicazione, a richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente autorità consolare.

3. Della ordinanza di cui all'articolo 9 è data comunicazione, a richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente autorità consolare.

4. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del mandato d'arresto europeo e della documentazione di cui all'articolo 5. Il decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell'udienza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.

4. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del mandato d'arresto europeo e della documentazione di cui all'articolo 6. Il decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell'udienza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.

Art. 10.

(Arresto ad iniziativa

della polizia giudiziaria).

Art. 11.

(Arresto ad iniziativa

della polizia giudiziaria).

1. Nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il provvedimento è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia.

 1. Identico.

2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d'arresto e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5.

2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d'arresto e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6.

Art. 11.

(Adempimenti conseguenti all'arresto

ad iniziativa della polizia giudiziaria).

Art. 12.

(Adempimenti conseguenti all'arresto

ad iniziativa della polizia giudiziaria).

1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 10 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.

 1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.

2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.

2. Identico.

3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato.

3. Identico.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.

4. Identico.

Art. 12.

(Convalida).

Art. 13.

(Convalida).

1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare per gli adempimenti di cui all'articolo 9 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.

 1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare per gli adempimenti di cui all'articolo 10il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.

2. Se risulta evidente che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 8 e 9.

2. Se risulta evidente che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10.

3. Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d'arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall'autorità competente. La segnalazione equivale al mandato d'arresto purché contenga le indicazioni di cui all'articolo 5.

3. Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d'arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall'autorità competente. La segnalazione equivale al mandato d'arresto purché contenga le indicazioni di cui all'articolo 6.

Art. 13.

(Consenso alla consegna).

Art. 14.

(Consenso alla consegna).

1. Quando procede a sentire la persona della quale è stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 12, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e delle modalità con cui è stato prestato si dà atto in apposito verbale.

 1. Quando procede a sentire la persona della quale è stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e delle modalità con cui è stato prestato si dà atto in apposito verbale.

2. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte di appello, anche a mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso dell'udienza davanti alla corte e fino alla conclusione della discussione.

2. Identico.

3. Il consenso è irrevocabile. La persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e della rinuncia.

3. Identico.

4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello

provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni, alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo avere sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna.

4. Identico.

 

5. L'ordinanza emessa dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 4 è depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito è dato avviso al difensore e alla persona richiesta in consegna nonché al procuratore generale. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

5. Identico.

Art. 14.

(Provvedimenti provvisori

in attesa della decisione).

Art. 15.

(Provvedimenti provvisori

in attesa della decisione).

1. Se il mandato d'arresto europeo è stato emesso nel corso di un procedimento penale, il presidente della corte di appello, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente e al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie, autorizza l'interrogatorio della persona richiesta in consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione.

 Identico.

2. Quando concede l'autorizzazione all'interrogatorio della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di assunzione dell'atto. L'interrogatorio è effettuato da un magistrato della corte di appello designato dal presidente, con l'assistenza della persona eventualmente designata dall'autorità richiedente in conformità alla legge dello Stato membro di emissione e dell'interprete eventualmente necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per l'interrogatorio dagli articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4, del codice di procedura penale. Dell'interrogatorio è redatto verbale.

 

3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello

informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie intese in ordine alle condizioni e alla durata del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della necessità che la persona sia fatta rientrare in modo da potere partecipare alle udienze relative alla procedura di esecuzione del mandato d'arresto.

 

 

Art. 15.

(Informazioni e accertamenti integrativi).

Art. 16.

(Informazioni e accertamenti integrativi).

1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, non superiore a trenta giorni. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta, si applica il comma 6 dell'articolo 5.

 1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, non superiore a trenta giorni. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta, si applica il comma 6 dell'articolo 6.

2. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, può disporre altresì ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione.

2. Identico.

Art. 16.

(Decisione sulla richiesta di esecuzione).

Art. 17.

(Decisione sulla richiesta di esecuzione).

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.

 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.

2. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 8 e 12. Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l'impossibilità di

rispettare tali termini il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l'Eurojust. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.

2. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9 e 13. Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l'impossibilità di

 

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.

3. Identico.

4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.

4. Identico.

5. Quando la decisione è contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.

5. Identico.

6. Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.

6. Identico.

7. La sentenza è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione ed altresì, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

7. Identico.

Art. 17.

(Rifiuto della consegna).

Art. 18.

(Rifiuto della consegna).

1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

 Identico.

a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

 

b) se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne;

 

c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;

 

d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;

 

e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;

 

f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;

 

g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

 

h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;

 

i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;

 

l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

 

m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

 

n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

 

o) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

 

p) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

 

q) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;

 

r) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno;

 

s) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;

 

t) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;

 

u) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;

 

v) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

 

Art. 18.

(Garanzie richieste

allo Stato membro di emissione).

Art. 19.

(Garanzie richieste

allo Stato membro di emissione).

1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana, nei casi sottoelencati, è subordinata alle seguenti condizioni:

 Identico.

a) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in absentia, e se l'interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna è subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio;

 

b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite;

 

c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

 

Art. 19.

(Concorso di richieste di consegna).

Art. 20.

(Concorso di richieste di consegna).

1. Quando due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati d'arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e, in particolare, della gravità dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle date di emissione dei mandati d'arresto e considerando, in questo contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà personale.

 Identico.

2. Ai fini della decisione di cui al comma 1 la corte di appello può disporre ogni necessario accertamento nonché richiedere una consulenza all'Eurojust.

 

3. Quando, nei confronti della stessa persona, sono stati emessi un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo, la corte di appello competente per il mandato d'arresto, sentito il Ministro della giustizia, decide se va data precedenza al mandato d'arresto ovvero alla richiesta di estradizione tenendo conto della gravità dei fatti, dell'ordine di presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione.

 

Art. 20.

(Termini per la decisione).

Art. 21.

(Termini per la decisione).

1. Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 13 e 16 la persona ricercata è posta immediatamente in libertà.

 1. Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 14 e 17 la persona ricercata è posta immediatamente in libertà.

Art. 21.

(Ricorso per cassazione).

Art. 22.

(Ricorso per cassazione).

1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 13, comma 5, e 16, comma 6.

 1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.

2. Identico.

3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza.

3. Identico.

4. La decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.

4. Identico.

5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.

5. Identico.

6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.

6. Identico.

Art. 22.

(Consegna della persona.

Sospensione della consegna).

Art. 23.

(Consegna della persona.

Sospensione della consegna).

1. La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d'arresto europeo ovvero dall'ordinanza di cui all'articolo 13, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia.

 1. La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d'arresto europeo ovvero dall'ordinanza di cui all'articolo 14, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia.

2. Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto nel comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospesa l'esecuzione del provvedimento, ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa l'autorità dello Stato membro di emissione.

2. Identico.

3. Quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, può con decreto motivato sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia.

3. Identico.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, venuta meno la ragione della sospensione, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia che concorda con l'autorità dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna. In tale caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla nuova data concordata.

4. Identico.

5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia cautelare perde efficacia e il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dispone la liberazione dell'arrestato, sempre che l'ineseguibilità della consegna non sia imputabile a quest'ultimo. In tale caso, i termini sono sospesi sino alla cessazione dell'impedimento.

5. Identico.

6. All'atto della consegna, la corte di appello trasmette all'autorità giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato d'arresto europeo dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata massima della custodia cautelare.

6. Identico.

Art. 23.

(Rinvio della consegna

o consegna temporanea).

Art. 24.

(Rinvio della consegna

o consegna temporanea).

1. Con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto.

 Identico.

2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente, la corte di appello, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione della sentenza di condanna, può disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate.

 

Art. 24.

(Divieto di consegna

o di estradizione successiva).

Art. 25.

(Divieto di consegna

o di estradizione successiva).

1. La consegna della persona è subordinata alla condizione che la stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto né estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso all'estradizione successiva accordato a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dell'articolo 711 del codice di procedura penale.

 1. Identico.

2. Ove richiesta dall'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l'assenso è richiesto dà luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui all'articolo 5, la corte di appello decide, sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.

2. Ove richiesta dall'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l'assenso è richiesto dà luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui all'articolo 6, la corte di appello decide, sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.

3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro Stato membro non è applicabile:

3. Identico:

a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata entro quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi ha fatto ritorno;

 a) identica;

b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;

 b) identica;

 

c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.

 c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.

Art. 25.

(Principio di specialità).

Art. 26.

(Principio di specialità).

1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.

 1. Identico.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:

2. Identico:

a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

 a) identica;

b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;

 b) identica;

c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

 c) identica;

d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;

 d) identica;

e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 13;

 e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 14;

f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 13.

f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 14.

3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui all'articolo 17.

 3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui all'articolo 18.

Art. 26.

(Transito).

Art. 27.

(Transito).

1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.

 Identico.

2. Il Ministro della giustizia può rifiutare la richiesta quando:

 

a) non ha ricevuto informazioni circa l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, l'esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;

 

b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

 

 

3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

 

Capo II

PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA

Capo II

PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA

Art. 27.

(Competenza).

Art. 28.

(Competenza).

1. Il mandato d'arresto europeo è emesso:

 Identico.

a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;

 

b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;

 

c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.

 

2. Il mandato d'arresto europeo è trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione e alla sua trasmissione all'autorità competente. Della emissione del mandato è data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

 

Art. 28.

(Emissione del mandato d'arresto europeo).

Art. 29.

(Emissione del mandato d'arresto europeo).

1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 27 emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

 1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 28 emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 29.

2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 30.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefìci di una immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità.

3. Identico.

Art. 29.

(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna).

Art. 30.

(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna).

1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro:

 1. Identico:

a) identità e cittadinanza del ricercato;

 a) identica;

b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

 b) identica;

c) indicazione dell'esistenza dei provvedimenti indicati dall'articolo 27;

c) indicazione dell'esistenza dei provvedimenti indicati dall'articolo 28;

d) natura e qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;

 d) identica;

e) descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;

 e) identica;

f) pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;

 f) identica;

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

 g) identica.

Art. 30.

(Perdita di efficacia del mandato

d'arresto europeo).

Art. 31.

(Perdita di efficacia del mandato

d'arresto europeo).

1. Il mandato d'arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è stato revocato o annullato ovvero è divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.

 Identico.

Art. 31.

(Principio di specialità).

Art. 32.

(Principio di specialità).

1. La consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall'articolo 25.

 1. La consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall'articolo 26.

Art. 32.

(Computabilità della custodia

cautelare all'estero).

Art. 33.

(Computabilità della custodia

cautelare all'estero).

1. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale.

 Identico.

 

Capo III

MISURE REALI

Capo III

MISURE REALI

Art. 33.

(Richiesta in caso di sequestro

o di confisca di beni).

Art. 34.

(Richiesta in caso di sequestro

o di confisca di beni).

1. Con il mandato d'arresto europeo emesso ai sensi dell'articolo 27 il procuratore generale presso la corte di appello richiede all'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal giudice competente, trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.

 1. Con il mandato d'arresto europeo emesso ai sensi dell'articolo 28 il procuratore generale presso la corte di appello richiede all'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal giudice competente, trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.

Art. 34.

(Sequestro e consegna di beni).

Art. 35.

(Sequestro e consegna di beni).

1. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo, o d'ufficio, la corte di appello può disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti.

 1. Identico.

2. La richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della corte di appello invita l'autorità giudiziaria richiedente a trasmetterla.

2. Identico.

3. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. Identico.

4. La consegna delle cose sequestrate all'autorità giudiziaria richiedente ha luogo secondo le modalità e le intese con la stessa intervenute tramite il Ministro della giustizia.

4. Identico.

5. Quando la consegna è richiesta ai fini della prova, la corte di appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.

5. Identico.

6. Quando la consegna è richiesta ai fini della confisca, la corte di appello dispone il sequestro salvaguardando i diritti previsti dal comma 9 e le esigenze dell'autorità giudiziaria italiana di cui all'articolo 35. In ogni caso, concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9.

6. Quando la consegna è richiesta ai fini della confisca, la corte di appello dispone il sequestro salvaguardando i diritti previsti dal comma 9 e le esigenze dell'autorità giudiziaria italiana di cui all'articolo 36. In ogni caso, concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9.

7. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

7. Identico.

8. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale.

8. Identico.

9. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.

9. Identico.

Art. 35.

(Concorso di sequestri).

Art. 36.

(Concorso di sequestri).

1. Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall'autorità giudiziaria dello Stato membro costituiscano già oggetto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria italiana nell'ambito di un procedimento penale in corso e di essi sia prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna può essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla osta dell'autorità giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all'articolo 34, comma 9.

 1. Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall'autorità giudiziaria dello Stato membro costituiscano già oggetto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria italiana nell'ambito di un procedimento penale in corso e di essi sia prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna può essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla osta dell'autorità giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all'articolo 35, comma 9.

2. Alle stesse condizioni di cui al comma 1 è subordinata la consegna quando si tratta di beni già oggetto di sequestro disposto nell'ambito di un procedimento civile a norma degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile.

2. Identico.

Capo IV

SPESE

Capo IV

SPESE

Art. 36.

(Spese).

Art. 37.

(Spese).

1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorità giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale.

 Identico.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37.

(Obblighi internazionali).

Art. 38.

(Obblighi internazionali).

1. La presente legge non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano qualora la persona ricercata sia stata estradata da uno Stato terzo e sia tutelata dalle norme relative al principio di specialità contenute nell'accordo in base al quale ha avuto luogo l'estradizione. In tale caso il Ministro della giustizia richiede tempestivamente l'assenso allo Stato dal quale la persona ricercata è stata estradata ai fini della consegna allo Stato membro.

 Identico.

2. Nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di cui al capo I del titolo II decorrono dal giorno in cui il principio di specialità cessa di operare.

 

Art. 38.

(Norme applicabili).

Art. 39.

(Norme applicabili).

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

 Identico.

2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

 

Art. 39.

(Disposizioni transitorie).

Art. 40.

(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore.

 1. Identico.

2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo per quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.

2. Identico.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

 


Esame in sede referente

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Martedì 22 marzo 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.10.

Mandato d'arresto europeo.

C. 4246-D, approvato dalla Camera, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gaetano PECORELLA, presidente e relatore, rileva che la proposta di legge in esame, iscritta nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 11 aprile prossimo, è volta ad attuare nell'ordinamento italiano la decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri.

Al fine di rispettare il calendario dell'Assemblea, la Commissione dovrà oggi chiudere l'esame preliminare, esaminare gli emendamenti il 6 aprile prossimo e, nella giornata successiva, concludere l'esame in sede referente alla luce dei pareri che le nel frattempo avranno espresso le Commissioni I e XIV.

Considerato che il provvedimento si trova in terza lettura presso la Camera, rileva che saranno illustrate unicamente le parti del testo modificate dal Senato rispetto al testo approvato dalla Camera lo scorso 22 febbraio.

Il Senato si è limitato a reintrodurre nel testo l'articolo 4 che fu soppresso dall'Assemblea a seguito dell'approvazione di un emendamento della opposizione.

L'articolo 4 prevede che, in relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro l'Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia, per cui spettano a questi la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa. Si prevede che il Ministro, quando riceve un mandato d'arresto europeo, lo trasmette senza indugio all'autorità giudiziaria territorialmente competente ovvero allo Stato membro di esecuzione. Inoltre si prevede che in condizione di reciprocità è consentita la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tale caso, l'autorità giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministro della giustizia. Rispetto al contenuto originario dell'articolo 4 si prevede che l'autorità giudiziaria debba informare immediatamente il ministro della giustizia della ricezione o emissione di un mandato d'arresto europeo. Inoltre si precisa che rimane ferma la competenza del ministro circa il procedimento di consegna della persona richiesta allo Stato membro di emissione.

La scelta del Senato di reintrodurre l'articolo 4 è condivisibile non tanto perché la disposizione designa il Ministro della giustizia come autorità centrale, quanto perché dalla soppressione dell'articolo 4 sarebbe derivata una limitazione dei poteri dell'autorità giudiziaria che avrebbe potuto compromettere la celerità del procedimento di emissione del mandato di arresto.

A tale proposito, è bene rilevare che le conseguenze della soppressione dell'articolo 4 avrebbe fatto venir meno non le competenze che, in altre parti del testo, sono comunque attribuite al Ministro della giustizia, bensì il principio sancito dall'articolo 4, comma 4, secondo cui in condizioni di reciprocità è consentita la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie nazionali. Ciò avrebbe significato, ad esempio, l'impossibilità per il magistrato italiano di chiedere direttamente al magistrato straniero l'emissione del mandato d'arresto nel caso di procedura attiva di mandato di arresto.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiuso l'esame preliminare, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 6 aprile alle ore 10 e rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 aprile 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Michele Giuseppe Vietti.

La seduta comincia alle 14.15.

Mandato d'arresto europeo.

C. 4246/D, approvato dalla Camera, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 marzo 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente e relatore, avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato 2) e che la XIV Commissione ha espresso parere favorevole con osservazione. Esprime un parere contrario sugli emendamenti Sinisi 4.1 e 4.2.

Il sottosegretario Michele Giuseppe VIETTI si associa al parere del relatore.

Francesco BONITO (DS-U) sottoscrive l'emendamento Sinisi 4.1.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) sottoscrive l'emendamento Sinisi 4.2.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Sinisi 4.1 e 4.2.

Gaetano PECORELLA, presidente, in attesa che la I Commissione esprima il parere di competenza sul testo in esame, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.40, riprende alle 15.50.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che la I Commissione ha espresso parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore onorevole Pecorella di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gaetano PECORELLA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.


ALLEGATO 2

Mandato d'arresto europeo (C. 4246/D, approvato dalla Camera, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Sinisi.

Sostituirlo con il seguente:

1. Nei limiti e con le modalità previsti da accordi internazionali può essere consentita in condizioni di reciprocità la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tal caso l'autorità giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell'emissione di un mandato d'arresto europeo.

4. 2. Sinisi.

 


 

 


Esame in sede consultiva

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 6 aprile 2005. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 15.40.

Mandato d'arresto europeo.

C. 4246-D, approvata dalla Camera, modificata dal Senato, nuovamente modificata dalla Camera e nuovamente modificata dalla II Commissione del Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Pierantonio ZANETTIN, presidente, sostituendo il relatore, illustra brevemente il contenuto del provvedimento all'esame del Comitato, approvato dalla Camera, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e nuovamente modificato dalla II Commissione del Senato, recante Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati e membri. In proposito, richiama i pareri espressi dalla I Commissione in sede consultiva in data 29 ottobre e 20 novembre 2003, aventi ad oggetto il testo all'esame della Camera dei deputati in prima lettura, nonché il parere espresso in data 10 febbraio 2005, con riferimento al testo all'esame della Camera dei deputati in seconda lettura. Rileva quindi che le disposizioni da esso recate incidono sulla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e, ritenendo che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 1).

La seduta termina alle 15.45.


 

ALLEGATO 1

Mandato d'arresto europeo (C. 4246-D, approvata dalla Camera, modificata dal Senato, nuovamente modificata dalla Camera e nuovamente modificata dalla II Commissione del Senato).

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 4246-D, approvata dalla Camera, modificata dal Senato, nuovamente modificata dalla Camera e nuovamente modificata dalla II Commissione del Senato, recante Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati e membri,

richiamati i pareri espressi dalla I Commissione in sede consultiva in data 29 ottobre e 20 novembre 2003, aventi ad oggetto il testo all'esame della Camera dei deputati in prima lettura, nonché il parere espresso in data 10 febbraio 2005, con riferimento al testo all'esame della Camera dei deputati in seconda lettura,

rilevato che le disposizioni da esso recate incidono sulla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

 


 


XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 aprile 2005. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 14.40.

Mandato d'arresto europeo.

C. 4246-D Governo, approvato dalla Camera, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea DI TEODORO (FI), relatore, ricorda che il provvedimento in esame, volto ad attuare nell'ordinamento italiano la decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, è stato approvato il 12 maggio 2004 in prima lettura dalla Camera dei deputati e successivamente, in data 26 gennaio 2005, dalla Assemblea del Senato. In conseguenza delle modificazioni introdotte da tale ramo del Parlamento, il progetto di legge è tornato alla Camera ed è stato da quest'ultima ulteriormente modificato e trasmesso al Senato, che lo ha approvato, con modificazioni, in data 17 marzo 2005. Rileva che la XIV Commissione aveva già in precedenza esaminato il provvedimento in titolo. In particolare, nella seduta del 20 novembre 2003, la Commissione aveva espresso un parere favorevole con due osservazioni, richiamando la necessità di inserire, all'articolo 1, comma 1 - in base al quale la decisione quadro sarà attuata nei limiti in cui le relative disposizioni non contrastino con i principi supremi della Costituzione italiana - anche il richiamo al rispetto dei principi indicati dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000 e che ora costituisce parte integrante del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (Parte II). Inoltre, si invitava a valutare l'opportunità di prevedere una formulazione della «riserva di esame parlamentare» quanto più possibile omogenea rispetto alla procedura delineata in via generale nel testo di riforma della legge n. 86 del 1989, ora legge 4 febbraio 2005, n. 11. Successivamente, nella seduta del 10 febbraio 2005, la Commissione ha esaminato l'A.C. 4246-B, modificato dal Senato, esprimendo anche in tale circostanza un parere favorevole con un'osservazione. In particolare, tale osservazione ribadiva il parere precedentemente espresso, richiamando nuovamente la necessità di prevedere all'articolo 1, comma 1, il rispetto dei principi indicati dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Illustra quindi unicamente le parti del testo modificate dal Senato rispetto al testo approvato dalla Camera lo scorso 22 febbraio. Ricorda in particolare che il Senato si è limitato a reintrodurre l'articolo 4, soppresso dalla Camera a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato in Assemblea. L'articolo 4 prevede che, in relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro, l'Italia designi come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia, cui spettano, di conseguenza, la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa. Prevede, altresì, che il Ministro, quando riceva un mandato d'arresto europeo, lo trasmetta senza indugio all'autorità giudiziaria territorialmente competente, ovvero allo Stato membro di esecuzione. Inoltre si stabilisce che in condizione di reciprocità sia consentita la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie; in tal caso, l'autorità giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministro della giustizia.

Osserva quindi che, rispetto al contenuto originario dell'articolo 4, si introduce l'obbligo per l'autorità giudiziaria di informare  immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o emissione di un mandato d'arresto europeo; precisa che rimane ferma la competenza del Ministro circa il procedimento di consegna della persona richiesta allo Stato membro di emissione. Per quanto riguarda i profili di compatibilità comunitaria, segnala che l'articolo 4 del disegno di legge in esame, reintrodotto nel corso della seconda lettura presso il Senato, attribuisce al Ministro della giustizia funzioni di intermediazione tra autorità giudiziarie nazionali: la norma prevede, infatti, che spettano al Ministro la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei, facendo, tuttavia, salva al comma 4, in condizione di reciprocità, la possibilità di corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie.

Ricorda, in proposito, che l'articolo 9, comma 1, e l'articolo 7 della Decisione quadro 2002/584/GAI prevedono rispettivamente che quando il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto, l'autorità giudiziaria emittente può comunicare il mandato d'arresto europeo direttamente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione; e che a ciascuno Stato membro è attribuita la facoltà di designare un'autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti, cui affidare, ma soltanto se l'organizzazione del sistema giudiziario interno lo renda necessario, la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa. Conclude osservando che anche il testo in esame non sembra tener conto di tali osservazioni, ma dal momento che il Senato non ha modificato la disposizione in esame, non è più possibile intervenire.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 2).

Domenico BOVA (DS-U) ricorda che il provvedimento in esame, volto ad attuare nell'ordinamento italiano la decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, torna in terza lettura alla Camera dopo essere stato modificato dal Senato. Il Senato non ha introdotto delle modifiche sostanziali, limitandosi a reintrodurre l'articolo 4, soppresso dalla Camera a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato in Assemblea. L'articolo 4 prevede che, in relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro, l'Italia designi come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia, cui spettano, di conseguenza, la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa. Il Ministro, quando riceve un mandato d'arresto europeo, deve trasmetterlo senza indugio all'autorità giudiziaria territorialmente competente, ovvero allo Stato membro di esecuzione. Inoltre in condizione di reciprocità è consentita la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie; in tal caso, l'autorità giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministro della giustizia. Osserva in particolare che rispetto al contenuto originario dell'articolo 4 si introduce l'obbligo per l'autorità giudiziaria di informare immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o emissione di un mandato d'arresto europeo, rimanendo ferma la competenza del Ministro circa il procedimento di consegna della persona richiesta allo Stato membro di emissione. Pur ritenendo condivisibile la suddetta modifica introdotta dal Senato, dichiara che permangono tuttavia le stesse perplessità già espresse nelle precedenti sedute della Commissione. Si riferisce al fatto che sia nella seduta del 20 novembre 2003 che in quella del 10 febbraio 2005 la Commissione XIV aveva espresso un parere favorevole con due osservazioni che richiama integralmente. Rileva peraltro che entrambe le previsioni sono rimaste disattese e sono quindi assenti nel provvedimento in esame. A questo aggiunge le medesime perplessità, già sollevate nelle precedenti sedute della Commissione, relative al fatto che il provvedimento così come concepito renderà più difficile la cooperazione giudiziaria internazionale con il conseguente  arretramento del livello oggi raggiunto, in quanto l'articolato in esame contiene norme più restrittive di quelle espresse in accordi bilaterali di estradizione con Paesi extracomunitari. Ritiene che in tal modo, certamente, non si aiuta la creazione di uno spazio comune europeo di libertà e giustizia.

Contesta, in particolare, la previsione che gravi indizi di colpevolezza, nell'ipotesi in cui il mandato d'arresto sia fondato su un provvedimento cautelare, debbano sussistere per poter dare esecuzione al mandato d'arresto. Tale presupposto è già oggi derogabile in sede di estradizione mediante il ricorso allo strumento convenzionale, come si evince dal disposto dell'articolo 705 del codice di procedura penale. Considera quindi che un provvedimento così formulato contrasta con le ragioni che hanno portato alla definizione di un mandato di arresto europeo e lo rende inefficace. Difatti, l'intento di un simile strumento è di superare ed eliminare la complessa e lunga procedura di estradizione, ritenuta ormai inadeguata ad uno spazio senza frontiere, caratterizzato da un alto livello di fiducia e di cooperazione reciproca tra gli Stati dell'Unione, in conformità con le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999.

Sulla base delle riflessioni esposte ribadisce, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Gianfranco CONTE (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Giacomo STUCCHI, presidente, preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo Lega Nord Federazione Padana, voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 14.50.


ALLEGATO 2

Mandato d'arresto europeo (C. 4246-D Governo, approvato dalla Camera, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato l'A.C. 4246-D, recante «Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri»;

tenuto conto dei pareri espressi dalla Commissione nella seduta del 20 novembre 2003, sulla proposta di legge n. 4246, e nella seduta del 10 febbraio 2005, sulla proposta di legge 4246-B;

considerato che il Senato ha reintrodotto l'articolo 4, soppresso alla Camera, in base al quale: l'Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia, cui spettano, di conseguenza, la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa; il Ministro, quando riceve un mandato d'arresto europeo, lo trasmette senza indugio all'autorità giudiziaria territorialmente competente, ovvero allo Stato membro di esecuzione; in condizione di reciprocità è comunque consentita la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie;

rilevato, peraltro, che l'articolo 7 della Decisione quadro 2002/584/GAI attribuisce a ciascuno Stato membro la facoltà di designare un'autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti, cui affidare, ma soltanto se l'organizzazione del sistema giudiziario interno lo renda necessario, la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa, mentre l'articolo 9, comma 1, della medesima decisione stabilisce che «quando il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto, l'autorità giudiziaria emittente può comunicare il mandato d'arresto europeo direttamente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione»;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare l'effettiva conformità di quanto previsto dall'articolo 4 del provvedimento in esame con le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9, comma 1, della decisione quadro 2002/584/GAI.

 

 

 


 

 

 

 


 

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 12 aprile 2005. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 11.50.

Mandato d'arresto europeo.

C. 4246-D, approvata dalla Camera, modificata dal Senato, nuovamente modificata dalla Camera e nuovamente modificata dalla II Commissione del Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Pierantonio ZANETTIN, presidente, sostituendo il relatore, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, non presentano profili problematici in ordine alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

 


 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 aprile 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il ministro per le politiche agricole Giovanni Alemanno ed il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 11.45.

Norme di recepimento della decisione quadro del Consiglio UE relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

C. 4246-D, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, nuovamente modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Nulla osta - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, ricorda che il provvedimento, recante le norme di recepimento della decisione quadro del Consiglio UE relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 15 febbraio 2005, in occasione dell'esame in terza lettura da parte della Camera. In tale data la Commissione aveva espresso un parere favorevole sul testo del provvedimento. Nel corso dell'esame in quarta lettura, il Senato si è limitato a ripristinare l'articolo 4 del provvedimento, soppresso alla Camera in occasione della discussione in Assemblea. Il testo dell'articolo 4, come inserito dal Senato, riproduce sostanzialmente il testo del medesimo articolo che era stato soppresso dalla Camera. Nella disposizione, che prevede che il Ministero della giustizia sia designato come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti e che il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmetta senza indugio all'autorità giudiziaria territorialmente competente, la Commissione non aveva riscontrato profili problematici di carattere finanziario. Si stabilisce inoltre che, nei limiti e con le modalità previste da accordi internazionali, può essere consentita in condizioni di reciprocità la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tal caso, l'autorità giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell'emissione di un mandato di arresto europeo. L'articolo 4 non sembra presentare profili problematici di carattere finanziario. Chiede comunque che su tale articolo venga acquisito l'avviso del Governo. Rileva infine che, in data 11 aprile 2005, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, che non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA conferma che il testo e gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici di carattere finanziario.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

esprime

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.»

La Commissione approva la proposta di parere.


 

 


Esame in Assemblea

 


RESOCONTO STENOGRAFICO

 


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609.

 

Seduta di lunedì 11 aprile 2005

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MARIO CLEMENTE MASTELLA

 

 


Discussione della proposta di legge Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Ranieri: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (Approvata dalla Camera, modificata dal Senato, nuovamente modificata dalla Camera e nuovamente modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (4246-D) (I firmatari hanno ritirato la loro sottoscrizione dalla proposta di legge) (ore 15,13).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dalla Camera, modificata dal Senato, nuovamente modificata dalla Camera e nuovamente modificata dalla II Commissione permanente del Senato: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

Constato l'assenza del rappresentante del Governo e per tale inadempienza debbo rimproverare il Governo stesso. Credo, infatti, che si tratti di una mancanza di riguardo nei confronti del Parlamento. Spero che il rappresentante del Governo sia in grado di rifornire giustificazione che, in questo momento, non sono tuttavia comprensibili dal punto di vista parlamentare ed istituzionale.

Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle 15,30.

La seduta, sospesa alle 15,15, è ripresa alle 15,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, onorevoli deputati, mi scuso per il ritardo dovuto a un piccolo incidente automobilistico in cui sono stata coinvolta mentre mi recavo alla Camera. Mi scuso ancora per il ritardo e per la causata sospensione dei lavori.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa giustificazione, che mi pare incontrovertibile.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 4246-D)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle ulteriori modifiche introdotte dal Senato.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Pecorella, ha facoltà di svolgere la relazione.

GAETANO PECORELLA, Relatore. Questa Assemblea si trova ad esaminare per la terza volta la proposta di legge volta ad attuare nell'ordinamento italiano la decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Pertanto, considerato che il provvedimento si trova in terza lettura presso la Camera, saranno illustrate unicamente le parti del testo modificate dal Senato rispetto al testo approvato dalla Camera lo scorso 22 febbraio.

Il Senato si è limitato a reintrodurre nel testo l'articolo 4, che fu soppresso dall'Assemblea a seguito dell'approvazione di un emendamento dell'opposizione. L'articolo 4 prevede che, in relazione alle  disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro, l'Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il ministro della giustizia. A questi, quindi, spettano la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

Si prevede che il ministro, quando riceve un mandato d'arresto europeo, lo trasmetta senza indugio all'autorità giudiziaria territorialmente competente ovvero allo Stato membro di esecuzione. Inoltre, si prevede che, in condizioni di reciprocità, sia consentita la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tal caso, l'autorità giudiziaria italiana informa immediatamente il ministro della giustizia.

Rispetto al contenuto originario dell'articolo 4, si precisa che rimane ferma la competenza del ministro circa il procedimento di consegna della persona richiesta allo Stato membro di emissione.

La scelta del Senato di reintrodurre l'articolo 4 è condivisibile poiché dalla soppressione di tale articolo 4 sarebbe derivata una limitazione dei poteri dell'autorità giudiziaria che avrebbe potuto compromettere la celerità del procedimento di emissione del mandato d'arresto.

A tale proposito, è bene rilevare che le conseguenze della soppressione dell'articolo 4 avrebbero fatto venir meno non soltanto le competenze che, comunque, in altre parti del testo sono attribuite al ministro della giustizia, bensì anche il principio secondo cui, in condizioni di reciprocità, è consentita la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie nazionali. Ciò avrebbe significato, ad esempio, l'impossibilità per il magistrato italiano di chiedere direttamente al magistrato straniero l'emissione del mandato d'arresto nel caso di procedura attiva di mandato d'arresto.

Il nostro Governo ha assunto un preciso impegno in Europa, ossia di dare attuazione alla decisione quadro. Si raccomanda, pertanto, una definitiva approvazione di questa proposta di legge, che è stata condivisa anche da chi, come il professor Giuliano Vassalli, si è sempre dichiarato scettico sulla compatibilità del mandato d'arresto europeo con la nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Sta bene.

È iscritto a parlare l'onorevole Ria. Ne ha facoltà.

LORENZO EMILIO RIA. Come è stato già ricordato, il provvedimento arriva in questa Assemblea per la terza volta, a seguito della modifica apportata dal Senato, che reintroduce l'articolo 4, che fu soppresso dalla Camera grazie all'approvazione di un emendamento delle opposizioni; è stato anche ricordato che l'articolo designa il ministro della giustizia come autorità centrale.

Come abbiamo già rilevato nel corso delle letture precedenti, si tratta di avversare la non previsione in sè del ministro della giustizia come autorità centrale, quanto il fatto che si escluda, addirittura, o si palesi l'esclusione della possibilità di dialogo tra le autorità giudiziarie.

Come è stato ricordato nelle precedenti letture dal collega Sinisi sul punto, sarebbe come dire che il mandato d'arresto europeo non consente e non prevede ciò che tutte le convenzioni internazionali stabiliscono e ciò che anche la Convenzione europea già prevede in materia di estradizione.

Mi riferisco al fatto che le autorità giudiziarie possano, quanto meno in caso di urgenza, dialogare direttamente. Ciò, a nostro avviso, costituisce un arretramento addirittura rispetto alla condizione peggiore esistente nel sistema di diritto internazionale. Per tali motivi, abbiamo ripresentato in Assemblea gli emendamenti tendenti a sopprimere o a modificare, in un'ottica di riduzione del danno, tale disposizione.

Va, inoltre, ricordata la nostra posizione complessiva sul provvedimento. Come sappiamo, il mandato di arresto europeo rappresenta una tappa importante verso il compimento del processo di integrazione anche giudiziaria, per rispondere alla dilagante criminalità che approfitta dello spazio aperto per sfuggire alle maglie della giustizia nazionale. Questo Governo non si è in alcun modo impegnato per affermare politiche di cooperazione giudiziaria e non è in grado di mantenere gli impegni assunti in sede europea.

Il progetto di legge in esame, che nasce da una proposta di legge dell'opposizione, per come è stato modificato in seguito ai contrasti sorti all'interno della maggioranza, anziché recepire i contenuti della decisione quadro europea, è divenuto un provvedimento fortemente burocratico e pasticciato.

Un sistema di cooperazione giudiziaria dovrebbe fondarsi sulla fiducia dei rispettivi ordinamenti, mentre il testo in discussione introduce una serie infinita di passaggi burocratici per poter procedere all'esecuzione di un mandato di arresto europeo che rischia di non farlo concretamente funzionare. Per ogni richiesta di mandato di arresto europeo, sono 38 le richieste, vecchie e nuove, che dovranno essere formulate. Ciò per non parlare dell'introduzione del principio della tripla incriminabilità: 30 dei 32 reati considerati saranno non solo previsti dal nostro codice penale, ma descritti dall'articolo 8 di questo provvedimento in maniera diversa dal codice penale, ed anche descritti in ciascuno dei paesi membri.

Inoltre, si reintroducono i gravi indizi di colpevolezza e si modifica, con una legge interna, la decisione quadro prevedendo che le successive modifiche vengano sottoposte all'esame del Parlamento. Infine, a causa del superamento delle procedure estradizionali, con questa norma si tornerà agli anni Cinquanta, quando ancora non esisteva la Convenzione europea di estradizione.

Nell'ultimo passaggio del testo alla Camera, lo scorso febbraio, ci siamo astenuti, pur non condividendone passaggi importanti. Lo abbiamo fatto perché forte è la volontà di fare entrare in vigore il mandato di arresto europeo nel nostro paese e perché solo in tal modo potremo far emergere le contraddizioni tra il voto favorevole di chi nella maggioranza ha cercato di ingannare gli italiani ed i cittadini europei con un provvedimento che non funzionerà mai e la Lega che, invece, si è sempre pronunciata per un voto dichiaratamente antieuropeo. Lo abbiamo fatto, inoltre, perché siamo una forza che si è sempre distinta per l'assunzione di responsabilità verso l'Europa e per la volontà di riaffermare un'autorevolezza del nostro paese in sede europea.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle ulteriori modifiche introdotte dal Senato.

(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 4246-D)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Pecorella.

GAETANO PECORELLA, Relatore. Signor Presidente, sia pure sinteticamente, vorrei invitare il collega Ria a leggere il quarto comma dell'articolo 4, che è stato reintrodotto. Tale comma consente un rapporto diretto tra le autorità giudiziarie, che non sarebbe stato più possibile dopo l'approvazione dell'emendamento presentato dalla maggioranza in occasione della precedente lettura. Dunque, credo sia opportuno, prima di fare determinate affermazioni su un testo di legge, perlomeno prenderne visione preventivamente.

Un altro punto riguarda il fatto che si inducano in inganno i cittadini italiani sulla reale attuazione del mandato di arresto europeo. Vorrei far presente a chi è intervenuto che quello al nostro esame è l'unico testo compatibile con la Costituzione italiana, ed io ritengo che sia molto più meritevole rispettare la Costituzione che non lanciare accuse assurde ed immotivate.

Infine, per quanto riguarda la reintroduzione dei gravi indizi di colpevolezza, si tratta di un emendamento presentato dall'opposizione, in particolare dall'onorevole Pisapia, e votato anche dalla maggioranza. Quindi, credo che quando in casa propria vi è qualcuno che assume un'iniziativa, sarebbe opportuno condividerla oppure risolvere i problemi all'interno della propria casa.

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo rinuncia alla replica e rinvio il seguito del dibattito ad altra seduta.


 


 

RESOCONTO STENOGRAFICO

 


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610.

 

Seduta di Martedì 12 aprile 2005

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MARIO CLEMENTE MASTELLA

indi

DEL PRESIDENTE

PIER FERDINANDO CASINI

E DEL VICEPRESIDENTE

PUBLIO FIORI

(omissis)


Seguito della discussione della proposta di legge: Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Ranieri: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (Approvata dalla Camera, modificata dal Senato, nuovamente modificata dalla Camera e nuovamente modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (4246-D) (I firmatari hanno ritirato la loro sottoscrizione dalla proposta di legge) (ore 12,32).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, già approvata dalla Camera, modificata dal Senato, nuovamente modificata dalla Camera e nuovamente modificata dalla II Commissione permanente del Senato: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali.

(Esame degli articoli - A.C. 4246-D)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'unico articolo della proposta di legge modificato dal Senato.

Avverto che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso il prescritto parere (vedi l'allegato A - A.C. 4246-D sezioni 1 e 2).

Avverto altresì che, prima dell'inizio della seduta, sono stati ritirati gli emendamenti Guido Giuseppe Rossi 4.3, 4.4 e 4.5.

Ricordo che sarà posto in votazione il solo articolo 4 e i relativi emendamenti. I restanti articoli non saranno posti in votazione in quanto non modificati dal Senato.

(Esame dell'articolo 4 - A.C. 4246-D)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C.4246-D sezione 3).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Sinisi 4.1 e 4.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 4.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, siamo di nuovo alle prese con l'esame di questo provvedimento, pur così importante non soltanto per il foro interno della nostra politica, ma anche e soprattutto per i rapporti internazionali nell'ambito comunitario. Torniamo ad occuparci dell'articolo 4 del provvedimento, cioè esattamente dell'articolo che la Camera dei deputati aveva espunto dal testo giacché la maggioranza allora si espresse sfavorevolmente rispetto alla previsione di  un'autorità centrale. Dicemmo allora, e confermiamo oggi, che siamo contrari alla previsione di un'autorità centrale nell'ambito della disciplina del mandato d'arresto giacché riteniamo siffatta previsione del tutto incongrua con riferimento agli obiettivi ed alle finalità della disciplina e della legge.

Da tempo affermiamo - ed il fatto che per la terza volta dobbiamo occuparci di tale materia ci induce a ribadirlo - che il mandato d'arresto costituisce un decisivo passo in avanti nell'ambito delle relazioni fra gli Stati per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia. Tale passo in avanti viene connotato dalla circostanza che il mandato d'arresto determina il superamento dell'istituto dell'estradizione che fino ad oggi ha disciplinato i rapporti tra le autorità statuali nell'ambito della materia giudiziaria, e di quella penale in particolare.

L'autorità centrale, individuata dal testo nel ministro della giustizia, è, a nostro avviso, la reintroduzione di un filtro politico che riteniamo in contraddizione con i principi di semplificazione che, viceversa, dovrebbero ispirare i rapporti nell'ambito comunitario tra gli Stati per quanto riguarda la materia giudiziaria e giustiziale.

Il filtro politico - l'ho detto e lo ripeto - è connaturato all'istituto dell'estradizione. In quanto tale, esso introduce lentezze, accentua complicazioni procedurali, contrasta con le esigenze di celerità e di semplificazione, che, viceversa, dovrebbero ispirare la disciplina normativa del mandato d'arresto. Peraltro intendo aggiungere che, tutto sommato, a ben vedere, il resto della nostra disciplina contempla, a più riprese, funzioni ed interventi ministeriali: si tratta di funzioni e di interventi ministeriali che troviamo al di fuori dell'articolo 4, un articolo che avevamo espunto dal testo nel corso della precedente lettura alla Camera.

Pertanto, in qualche misura stupisce che il Senato della Repubblica così pervicacemente abbia inteso, a tutti costi, reintrodurre l'articolo 4, poiché, come prima dicevo, tutto sommato la figura di filtro del ministro non era stata completamente eliminata (dalla disciplina normativa); al riguardo, trovava contemplazione una disciplina particolare e specifica nei vari commi degli articoli successivi al 4. Quindi, sotto molti aspetti, la normativa ex articolo 4 appare più che altro un manifesto politico. Tuttavia, anche in quest'ottica, pensiamo sia opportuno e giusto tornare ad eliminare tale articolo dal testo, anche se ciò comporterà un ulteriore ritardo da parte del nostro paese nell'approvazione di un provvedimento che il resto dell'Europa comunitaria ha già adottato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, la decisione quadro, della quale ci stiamo occupando, introduce la previsione meramente facoltativa dell'Autorità centrale, che nel nostro caso è stata individuata nel ministro della giustizia. Vorrei ricordare che la Camera già nel precedente passaggio legislativo ha abolito questa norma, mentre il Senato l'ha voluta reintrodurre. Ricordo, altresì, che la decisione quadro impone agli Stati un indirizzo che va verso il superamento della disciplina estradizionale. Ricordo anche che, reintroducendo questa norma, noi compiamo la scelta più retrograda, ovverosia introduciamo praticamente una disciplina che non muta nulla rispetto al quadro delle disposizioni previste dal codice di procedura penale, che si applicano alla generalità degli Stati: cioè, per l'Unione europea non vi è nessuna condizione di privilegio, nessuna condizione di preferenza, nessuna semplificazione, rispetto a quanto avviene nei confronti della generalità degli Stati.

Noi abbiamo invece compiuto la scelta di andare verso l'indirizzo di Tampere, ovvero verso uno spazio giuridico europeo, e quindi abbiamo proposto l'abolizione di questa norma, affinché le autorità giudiziarie possano dialogare direttamente fra di loro. Invito pertanto la Camera ad una  scelta coerente rispetto al voto espresso nel precedente passaggio legislativo, sopprimendo questa norma con l'accoglimento del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 322

Votanti 321

Astenuti 1

Maggioranza 161

Hanno votato 151

Hanno votato no 170).

Prendo atto che l'onorevole Volontè non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 4.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. L'emendamento in esame, al quale chiedo di poter apporre anche la mia firma, credo sia importante ai fini del miglioramento del testo, che - verosimilmente in via definitiva - la Camera dei deputati fra pochi minuti approverà.

L'emendamento Sinisi 4.2 prevede una disciplina relativa al comma 4 dell'articolo 4 (fu espunto dall'Assemblea prima della sua reintroduzione da parte del Senato), contenente principi di notevole interesse, rispetto al quale non si possono non esprimere valutazioni sicuramente positive.

Con tale proposta emendativa si intende mantenere il comma 4 dell'articolo in esame che, nella fase precedente, avevamo chiesto di sopprimere interamente: infatti, i primi tre commi introducono una disciplina severa con riferimento ai principi del mandato di arresto, all'esigenza di semplificazione, nonché all'esigenza culturale di superamento dell'istituto dell'estradizione, prevedendo un filtro politico che appare connaturato, strutturale ed essenziale rispetto alla figura storica e giuridica dell'estradizione stessa.

Il comma 4, che si pone all'attenzione dell'Assemblea attraverso l'emendamento Sinisi 4.2, prevede la possibilità, nell'ambito del rapporto indotto ed evocato dal mandato di arresto, di una relazione diretta tra autorità giudiziarie dei paesi interessati. In particolare, si prevede, nei limiti e con le modalità previste da accordi internazionali, nonché in condizioni di reciprocità, la possibilità di una corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie, fermo restando l'unico obbligo di informativa dell'autorità politica che, tutto sommato, può rientrare in un giudizio di ragionevolezza e che può essere certamente accolto favorevolmente.

Se l'emendamento in esame fosse approvato, otterremmo un importante risultato politico e giuridico: la rimozione sostanziale del principio della necessità di un'autorità centrale nell'ambito della disciplina generale del mandato di arresto, con il mantenimento ed il rafforzamento di quello, assai importante anche in prospettiva futura, relativo al rapporto diretto tra le autorità giudiziarie dei paesi interessati alla vicenda singola connessa al mandato di arresto.

Credo che, sotto tale aspetto, ne risulterebbe una disciplina sicuramente migliorativa del testo dell'articolo 4; sarebbe anche un principio importante ed idoneo a rendere il provvedimento nella sua generalità migliore di quello che è attualmente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, intendo anch'io sottoscrivere l'emendamento Sinisi 4.2, condividendo le considerazioni espresse dal collega Bonito nei confronti dell'emendamento. Preannunzio, pertanto,  l'espressione di un voto favorevole sull'emendamento Sinisi 4.2.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, l'Italia è l'ultima, tra i 25 paesi, ad approvare il mandato di arresto europeo. Tuttavia, la norma reintrodotta dal Senato ci fa compiere un passo indietro rispetto ad uno dei principi cardine della decisione quadro già, peraltro, annunciata dal Consiglio europeo di Tampere.

Se abbiamo riguardo per l'analisi che puntualmente viene svolta dagli uffici della Camera, possiamo tutti comprendere - leggo testualmente - che la procedura per l'applicazione del mandato opera essenzialmente tra le rispettive autorità giudiziarie nazionali. Proprio tale aspetto - sottolinea lo studio degli uffici della Camera - costituisce una delle novità di maggior rilievo, risultando pressoché eliminata la fase politica e amministrativa che caratterizza l'attuale procedura di estradizione.

Dunque, è del tutto chiaro che la decisione quadro tende a far dialogare direttamente, nello spazio giudiziario europeo, le autorità giudiziarie nazionali, senza che vi sia la necessità del filtro obbligatorio del ministro della giustizia - individuato quale autorità centrale - né di riti, rituali e procedure tipiche dell'estradizione.

Per tale motivo, il ragionevole emendamento in esame prevede, in condizioni di reciprocità, la possibilità della corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie, sulla base di quella fiducia negli ordinamenti giudiziari europei che ritengo il nostro paese non possa far mancare.

Non siamo nell'Europa di «forcolandia», dunque ritengo che questo emendamento sia assolutamente coerente con la decisione quadro. Pertanto, invito l'Assemblea ad esprimere un voto favorevole sulla presente proposta emendativa.

(omissis)

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame dell'articolo 4 - A.C. 4246-D)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, la decisione quadro prevede che l'autorità centrale possa tutt'al più provvedere alla trasmissione e alla ricezione amministrativa dei mandati di arresto e della corrispondenza ufficiale. Con l'ultima parte del comma 4 si attribuisce al ministro della giustizia il potere di concordare il momento della consegna dell'arrestato sulla base del provvedimento di sentenza ormai divenuto irrevocabile. Tale compito che viene assegnato al ministro della giustizia in materia di consegna degli arrestati è del tutto estraneo alle previsioni della decisione quadro e si pone pertanto in violazione della stessa.

Per tale motivo, invito l'Assemblea ad esprimere un voto favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 4.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 343

Votanti 336

Astenuti 7

Maggioranza 169

Hanno votato 157

Hanno votato no 179).

Prendo atto che l'onorevole Volontè non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, anche se - come ho anticipato - in sede di voto finale il mio gruppo parlamentare si farà carico di esigenze istituzionali e politiche di carattere internazionale, non si può non ribadire il giudizio negativo sull'articolo 4, che in qualche misura avevamo tentato di migliorare sotto più incisivi profili. Ciò non è stato possibile in quanto il voto della maggioranza ha respinto gli emendamenti proposti dal collega Sinisi, che avevo sottoscritto a nome del mio gruppo; dunque, questo ci induce ad esprimere un voto contrario sull'articolo 4.

Tuttavia, giova ribadire che il nostro giudizio negativo sull'articolo in oggetto è analogo e parallelo a quello negativo espresso su una serie di ulteriori discipline contenute all'interno del provvedimento e, sulle quali, per limiti regolamentari, non è stato possibile apportare alcun intervento emendativo.

Come già hanno ricordato altri colleghi dell'opposizione, si tratta di princìpi che non possiamo condividere e che stravolgono in modo significativo la cultura politica e giuridica di fondo che aveva sostenuto la decisione quadro per l'introduzione del mandato di arresto, volto all'assunzione da parte di tutti gli Stati comunitari di uno strumento agile ed importante per costruire uno spazio giuridico europeo.

Ebbene, pur in presenza di tutte queste riserve, peraltro affidate alla battaglia politica che per mesi e mesi abbiamo condotto, esprimeremo sì voto negativo sull'articolo 4 ma - come confermerà la dichiarazione di voto finale dell'onorevole Kessler - ci asterremo nella votazione finale.

Mi è sembrato giusto e opportuno, nel momento in cui si sta ormai concludendo questo faticoso iter parlamentare, sottolineare e sintetizzare in dettaglio le nostre posizioni politiche.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo esprimerà un voto contrario sull'articolo 4, come d'altronde l'Assemblea della Camera ha già fatto durante il precedente passaggio parlamentare.

L'articolo in oggetto non introduce alcuna condizione di vantaggio per i paesi europei in merito al mandato di arresto; anzi, addirittura allinea la normativa alle peggiori condizioni nei confronti dei paesi con i quali non esiste alcuna convenzione internazionale.

Inoltre, si sceglie nuovamente di avere come autorità centrale il ministro della giustizia, che interferirà nelle vicende giurisdizionali tramite valutazioni politiche in fattispecie riguardanti le libertà personali.

Infine, esiste una previsione addirittura esuberante rispetto agli stessi limiti fissati dalla decisione quadro.

Per tutte queste ragioni, ribadisco che esprimeremo un voto contrario sull'articolo 4.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 345

Votanti 343

Astenuti 2

Maggioranza 172

Hanno votato 183

Hanno votato no 160).

Prendo atto che gli onorevoli Soro e Volontè non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 4246-D)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Serena. Ne ha facoltà.

ANTONIO SERENA. Signor Presidente, avrei voluto svolgere un intervento lungo e circostanziato, come d'altronde richiede un argomento così grave ed importante. Tuttavia, non volendo costringerla a togliermi la parola per sopravvenuti limiti di tempo, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione del testo della mia dichiarazione di voto in calce al resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, oggi termina la storia parlamentare del progetto di legge relativo al mandato di arresto europeo. Tuttavia, termina soltanto la storia parlamentare, perché di questa vicenda sentiremo parlare ancora a lungo. Infatti, non crediamo di essercene liberati, né come paese né come Parlamento.

Come è largamente noto, l'Italia arriva ultima tra i venticinque paesi che compongono l'Unione europea ad approvare una legge di adeguamento alla decisione quadro. Tale risultato è dovuto alla responsabilità esclusiva di questo Governo e di questa maggioranza.

Vorrei ricordare che l'attuale Governo ha contribuito a scrivere la decisione quadro sul mandato di arresto e ad introdurre tale istituto. Tuttavia, subito dopo se ne è dimenticato non adempiendo ad un preciso impegno assunto in sede internazionale, come quello di modificare la propria legislazione in accordo con la decisione quadro.

Ciò è frutto dell'incapacità del Governo e dell'inerzia e dell'incapacità della sua maggioranza parlamentare, che non ha mai assunto un'iniziativa legislativa in tal senso. I termini previsti dalla decisione quadro non sono stati mai rispettati, e per tale motivo l'opposizione si è fatta carico della presentazione in Parlamento dell'unica iniziativa legislativa volta ad adeguare la nostra legislazione agli impegni internazionali assunti dal Governo, e da tale nostra iniziativa scaturisce il testo in esame, nel quale, come è noto, non ci riconosciamo. Infatti, il provvedimento, che stando al titolo è volto a conformare il diritto interno alla decisione quadro, in realtà, come abbiamo ampiamente dimostrato, in più punti addirittura contraddice palesemente la decisione quadro stessa e, quel che è peggio, ne contraddice apertamente lo spirito e l'intenzione, vale a dire di facilitare la cooperazione giudiziaria tra i paesi dell'Unione europea. In virtù del provvedimento in esame, si arriva al paradosso di rendere d'ora in poi la collaborazione giudiziaria, per quanto concerne la consegna dei ricercati, più difficile con i paesi dell'Unione europea che con gli altri paesi.

Si consegue, dunque, l'obiettivo opposto rispetto a quello perseguito dalla decisione quadro. Ciò genererà da subito conflitti con l'Unione europea e con gli altri Stati membri, i quali ci negheranno a loro volta la collaborazione nel rimpatrio in Italia dei nostri ricercati. Tale situazione è frutto delle divisioni e delle posizioni diverse e inconciliabili esistenti all'interno della maggioranza sull'Europa e sulla collaborazione  internazionale. La vicenda del mandato d'arresto europeo costituisce la prova dell'incapacità di questa classe di Governo e di questa maggioranza di assumere e rispettare gli impegni e di perseguire l'interesse del paese e l'interesse della lotta alla criminalità in Europa. Emerge dunque l'inadeguatezza di questa classe di Governo e di questa maggioranza, che ancora oggi, sotto gli occhi di tutti, si divide su tale questione.

Da parte nostra, intendiamo essere fedeli agli impegni assunti dal nostro paese, alla serietà e all'affidabilità che dovrebbero governare le nostre relazioni internazionali e all'esigenza di rafforzare, anziché indebolire, la cooperazione giudiziaria internazionale, nell'interesse dei nostri paesi e dei nostri cittadini. Non voteremo dunque il provvedimento in esame, che contraddice platealmente gli impegni assunti ma anche gli interessi del nostro paese. Annuncio pertanto l'astensione del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, il commissario dell'Unione europea Frattini, durante l'inaugurazione dell'anno accademico di un'università italiana, ha descritto ieri la sua missione come volta a costruire lo spazio giuridico europeo. Costruire lo spazio di sicurezza in Europa significa costruire uno spazio di libertà, in quanto garantire giustizia all'interno dello spazio unico dei cittadini europei significa garantire a tutti maggiori libertà.

La decisione quadro volge in questa direzione: invita gli Stati membri dell'Unione europea a superare le previsioni di estradizione della Convenzione europea, ovviamente ad andare oltre i limiti di sovranità nazionale, che impediscono la collaborazione giudiziaria e a costruire sia uno spazio dei diritti, compreso quello della cittadinanza europea, sia uno spazio delle garanzie, ivi compresa la più importante di tutte, la garanzia della giustizia.

Mentre la decisione quadro favorisce tale percorso, la proposta di legge al nostro esame lo ostacola. Anzi, come ha ricordato il collega Kessler, in alcuni passaggi addirittura lo contraddice, esorbitando persino le sue funzioni, introducendo alcune clausole assolutamente inappropriate ed altre addirittura in aperto contrasto con le indicazioni della decisione quadro.

Si consuma un paradosso: per effetto di questa legge all'interno dell'Unione europea sarà più difficile collaborare fra le autorità giudiziarie, mentre sarà più facile collaborare fra quegli Stati che hanno aderito alla Convenzione europea, ma restano fuori dall'Unione europea.

Il Governo e la maggioranza si stanno assumendo la grande responsabilità di celebrare questo paradosso: definirsi a parole a favore dell'Europa, ma poi, nei fatti (l'elemento maggiore in tal senso è proprio l'approvazione delle leggi), adottare misure che vanno esattamente in senso opposto. Si tratta della stessa tecnica utilizzata per le decisioni su altre istituzioni comunitarie, come Eurojust o Europol: una sfiducia nei confronti dell'Europa, vista da taluni come «forcolandia», vista non come uno spazio di democrazia, ma come un'Europa dei burocrati.

Noi crediamo nell'Europa dei popoli, ma questi popoli invocano una giustizia comune: popoli con una giustizia diversa non potranno mai costruire un'unica nazione. In questa Europa noi ci riconosciamo. È per solo senso di responsabilità che non ci opporremo a questo provvedimento, che addirittura introduce clausole financo vessatorie, che di fatto impediranno ogni forma di collaborazione.

L'Italia si candida ad essere la Cenerentola dei paesi europeisti; l'Italia si candida ad essere un luogo di rifugio per la criminalità di tutta Europa! Spero che il nostro senso di responsabilità non venga confuso da chi oggi ritiene che noi compiamo una scelta a favore del merito di questo provvedimento. Tale testo non ci  convince perché è contro l'Europa, non ci convince perché è contro la giustizia. All'Europa ed alla giustizia noi crediamo, ma il nostro senso di responsabilità ci porta ad esprimere un voto di astensione e ad assumerci un impegno per la prossima legislatura, quando il popolo italiano ci confermerà il consenso che ci ha negato nel 2001. Ci impegniamo a riportare l'Italia in vetta ai paesi fondatori di questa nuova Europa e della sua costituzione; ci impegniamo a portare in vetta l'Italia, fra i paesi che rivendicano con forza la capacità di contrastare ogni forma di criminalità (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale. Mi astengo dal ripetere le argomentazioni a sostegno di questo provvedimento, che dovrei esporre in quest'aula per la quarta volta.

Vorrei brevemente replicare all'intervento del collega Sinisi. Egli, in pratica, afferma che per essere a favore dell'Europa bisogna essere contro la libertà e contro la civiltà giuridica italiana, che tutti hanno contribuito a rafforzare (centrodestra e centrosinistra) attraverso la modifica dell'articolo 111 della Costituzione ed il recepimento della Convenzione dei diritti dell'uomo.

Poiché la decisione quadro ci consente di adeguarci e di applicare tali principi - a mio avviso irrinunciabili e che noi applichiamo - dimostriamo di non essere contro l'Europa ma a favore. Siamo a favore l'Europa, ma soprattutto siamo a favore della nostra civiltà giuridica. Penso che in questa sede non debbano essere espresse altre argomentazioni, il che equivarrebbe a ripetere quanto già affermato in precedenti occasioni.

Per tali motivazioni il gruppo di Alleanza Nazionale esprimerà voto favorevole su questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, intervengo per confermare il voto di astensione già espresso dalla componente politica dei Verdi nelle precedenti letture del disegno di legge sul mandato d'arresto europeo.

I motivi della nostra astensione sono due: da una parte, una forte preoccupazione per uno strumento come quello del mandato d'arresto, che, in assenza di un codice penale e di uno spazio giuridico penale europei sulle procedure, rischia di essere poco incline alla tutela di quelle garanzie e di quei diritti individuali e collettivi che sono alla base dello Stato di diritto e, per quanto riguarda noi fortemente europeisti, di un'Europa di diritto in grado di svolgere con fermezza la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata senza venir meno a princìpi fondanti che costituiscono per noi anche un riferimento fondamentale della Costituzione.

Dall'altra, sarà un voto di astensione anche in virtù di quello che è stato, a nostro avviso, un atteggiamento fortemente sbagliato da parte del Governo e della maggioranza, i quali, in mancanza di alcuni princìpi guida chiari su cui fare una battaglia politica culturale trasparente, nel corso di questa discussione parlamentare hanno tentato di introdurre norme e cavilli tecnici che, sostanzialmente, avevano come unico scopo quello di manifestare un antieuropeismo di facciata e non, invece, la necessità di portare in Europa una cultura e una civiltà del diritto su cui nel nostro paese tante cose abbiamo detto e fatto nel passato e nel presente e che hanno un riferimento fondamentale (penso alla riforma del giusto processo) anche nella nostra Carta costituzionale.

Queste sono le ragioni dell'astensione dei Verdi sul presente provvedimento (Applausi dei deputati del gruppo dei Misto-Verdi-L'Unione).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.

CARLO TAORMINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il lungo iter parlamentare che ha caratterizzato l'analisi e l'approfondimento di questo testo sia stato molto utile, perché, al di là delle iniziali ragioni di perplessità e anche talvolta di dissenso, non soltanto da parte dell'opposizione, è stato possibile, con gli sforzi di tutte le componenti del Parlamento, arrivare a coniugare la normativa che costituisce un adempimento della decisione-quadro europea con i princìpi della nostra Costituzione.

Ciò vale non soltanto dal punto di vista (su cui molto si è dibattuto nella precedente lettura) del coordinamento con la presunzione di non colpevolezza (ed è stato merito del Parlamento italiano aver fatto riferimento al presupposto dei gravi indizi di colpevolezza per l'adozione del provvedimento), ma anche da quello dell'efficienza restituita ad alcuni passaggi procedurali nel momento in cui si è fatto riferimento al contenuto nuovo dell'articolo 111 della Costituzione sotto il profilo della tutela delle garanzie del contraddittorio. Si tratta di una norma importante nel presente provvedimento, che infatti impedisce l'applicazione del mandato d'arresto europeo laddove questi princìpi, fondamentali per la nostra Costituzione, non dovessero essere osservati.

Infine, forte è stato lo sforzo portato avanti per cercare di conservare un altro elemento portante della nostra Costituzione, quello della tipicità delle fattispecie produttive dell'ordine d'arresto europeo, poiché, attraverso una specificazione quanto più ampia e precisa possibile, si è giunti a coniugare anche quest'altra esigenza costituzionale con il dettato della decisione quadro.

Ritengo che quest'ultimo passaggio procedurale, nel quale è nuovamente tornata in discussione la reiezione degli emendamenti, confermi il testo normativo con il ruolo di coordinamento che viene restituito al Ministro della giustizia, senza mettere in crisi l'essenza del provvedimento stesso, che è quella di porre in immediato e diretto contatto le autorità giudiziarie dei singoli paesi al fine di rendere più efficace l'intervento e, dunque, in grado di produrre quegli effetti che, sin dall'origine, sono stati attribuiti dall'autorità procedente al provvedimento sul tema del contrasto di determinati fenomeni criminosi.

Ritengo, pertanto, che la restituzione al ministro della giustizia di questo ruolo di coordinamento e di intervento rappresentativo dello Stato non turbi assolutamente questo elemento fondante del provvedimento che stiamo per approvare. Conseguentemente, possiamo affermare di aver svolto non un buono, ma un ottimo lavoro, per essere stati in grado, forse diversamente da quanto è accaduto in altri paesi europei, di garantire ogni principio costituzionale e, al tempo stesso, di salvaguardare l'esigenza, perseguita dalla decisione quadro, di contrastare più efficacemente certe forme di criminalità.

Per tutte queste motivazioni preannuncio, a nome del gruppo di Forza Italia, il nostro voto a favore di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guido Giuseppe Rossi. Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, come è noto, la posizione del gruppo della Lega Nord Federazione Padana è stata esplicitata nel corso di tutti i passaggi parlamentari, sia alla Camera sia al Senato. La nostra è una posizione di opposizione ideologica e ideale a questo provvedimento. Un'opposizione che parte dall'evidenziare come, a nostro avviso, la decisione quadro 2002/584/ GAI del Consiglio rappresenti un pericolo per le libertà individuali dei cittadini di questo paese e di tutta l'Unione europea.

Nel corso dei lavori parlamentari abbiamo anche posto in rilievo che un'azione di contrasto al terrorismo internazionale, che come ben sappiamo ha allungato i suoi tentacoli anche sull'Europa (l'attentato di Madrid ne costituisce l'esempio più eclatante), sarebbe stata da noi appoggiata ed avallata. Abbiamo anche respinto con forza l'estensione onnicomprensiva e pervasiva  di questo provvedimento a tutta un'altra serie di campi di applicazione e di reati che assolutamente hanno poco o nulla a che fare con la lotta al terrorismo internazionale.

Per tutti questi motivi ci siamo opposti duramente a questo provvedimento ed abbiamo contribuito alla modifica del suo testo originale. Il testo, che fra qualche minuto sarà licenziato in via definitiva da questo ramo del Parlamento, è infatti profondamente diverso da quello inizialmente proposto, perché ad esso sono state apportate delle migliorie dirette a tutelare maggiormente le garanzie e i diritti individuali dei cittadini italiani.

Per tutte queste motivazioni, preannuncio, a nome del gruppo della Lega Nord Federazione Padana, il nostro voto contrario su questo provvedimento. L'evoluzione politica che caratterizzerà l'Unione europea nei prossimi decenni renderà giustizia alle nostre posizioni, le quali rimarranno agli atti e, quindi, nella storia di questo Parlamento (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul Complesso del provvedimento.

(Votazione finale ed approvazione - A.C. 4246-D)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 4246-D, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri) (Approvata dalla Camera, modificata dal Senato, nuovamente modificata dalla Camera e nuovamente modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (4246-D):

(Presenti 389

Votanti 204

Astenuti 185

Maggioranza 103

Hanno votato 191

Hanno votato no 13).

Prendo atto che l'onorevole Canelli non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto favorevole. Prendo atto, altresì, che l'onorevole Chiti non è riuscito a votare e che avrebbe voluto astenersi.

Anche per consentire alla Commissione bilancio di esprimere il parere sul provvedimento al successivo punto all'ordine del giorno - si tratta del seguito della discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare -, sospendo la seduta, che riprenderà alle 16.

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL DEPUTATO ANTONIO SERENA SULLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246-D

 

 

ANTONIO SERENA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, negli ultimi mesi si è sollevato un forte vento di protesta contro la prospettiva gulag tracciata dal nuovo e terrificante modello legislativo europeo nato verso la fine del 2001 ed avente come punto cardine la criminalizzazione di qualsivoglia forma di pensiero politicamente non corretto.

L'articolo che contempla la punizione di opinioni o atti discriminanti le altrui diversità razziali, religiose, ideologiche, comportamentali ha provocato una vera e propria insurrezione anche in ambienti non sospetti. Ciò è facilmente comprensibile poiché uno dei baluardi delle Carte costituzionali europee è la tutela del libero pensiero. Il problema è che quando tali Costituzioni furono adottate non venne specificato che esistono due tipi di pensiero: uno giusto ed uno sbagliato. Ora pare ci pensi la Comunità europea a stabilire quale pensiero debba venire tutelato e quale condannato, quale opinione sia giusto avere e quale sia meglio dimenticare, quale ideale sia sano e quale sia non conforme, quindi malato. Molti sono i capitoli del cosiddetto mandato di cattura europeo che reputiamo anomali. La più sconvolgente di tali novità concerne la competenza per territorio. In base ad essa chiunque potrà essere estradato su richiesta dell'autorità giudiziaria di uno qualsiasi degli Stati membri anche per fatti commessi nel territorio dello Stato in cui è cittadino. L'aspetto aberrante è che si potrà venire estradati anche se l'azione giudicata illegale per quello Stato è perfettamente lecita per lo Stato di cui siamo cittadini. In pratica, il cittadino italiano può venire estradato da qualsiasi giudice o pubblico ministero di un qualsiasi paese dell'Unione per un fatto compiuto, o che si sostenga essere stato compiuto, in Italia anche se per il diritto nazionale tale atto non costituisca reato, anzi venga considerato espressione di un diritto costituzionalmente garantito. Ne consegue la paradossale possibilità che una persona venga tratta in arresto in forza di un mandato europeo per un reato caduto in prescrizione in base alle leggi dello Stato di cui è cittadino ed in cui lo ha commesso o che venga contemporaneamente processato in più Stati per lo stesso fatto ed estradato a tal titolo verso uno di essi. Ciò anche ove si tratti, per tenerci alla nostra linea esemplificativa, di un reato commesso in Italia da un cittadino italiano e per il quale sia in corso o si sia già svolto un processo davanti all'autorità giudiziaria italiana. Da qui si deduce chiaramente che saremo tenuti a conoscere non solo la nostra legge, ma anche l'ignota legge, scritta nell'ignota lingua di qualche lontano Stato facente parte dell'Unione europea. Inoltre, la proposta di decisione quadro non prevede alcuna riserva o limite riguardo ai reati politici. La garanzia costituzionale quindi risulta abrogata. Anzi, proprio i reati di opinione, e quindi in senso lato politici, sono uno dei principali, per non dire il principale obiettivo della decisione quadro comunitaria. Si considerino poi le condizioni di una persona prelevata dalla sua città o dalla sua terra, trasportata a forza in un paese straniero dove non ha alcun riferimento parentale, amicale o professionale, del quale il più delle volte ignora persino la lingua e dove a sua volta risulta essere a tutti sconosciuta. Si aggiungano anche le difficoltà di questo sventurato nel preparare una difesa di fronte ad atti processuali redatti in una lingua che non conosce e con l'assistenza, se potrà averla, di legali con i quali quanto meno risulterà difficile comprendersi. Il tutto sotto la minaccia di ulteriori trasferimenti verso altre ignote destinazioni e sotto il peso di altri, del pari ignoti, capi d'accusa. I1 suo processo, in un paese che lo ignora e si disinteressa totalmente di lui, si celebrerà nel silenzio e nell'ombra, senza controllo alcuno da parte della pubblica opinione. Risulterà inoltre difficilissimo, per chi non ha dovizia di mezzi, avvalersi della possibilità di impugnazione offerta dal sistema penale dello Stato emittente.

Chi ben rifletta su queste angosciose circostanze non potrà non convenire che, nel quadro normativo della proposta in esame, estradizione sarà assai spesso, per non dire sempre, sinonimo di deportazione. Il mandato di cattura europeo, per l'ignaro uomo della strada, significa ad esempio la possibilità di estradare dalla Francia in Italia il terrorista comunista Cesare Battisti, per assicurarlo alla giustizia. Ma non è così o meglio non è sempre così, perché il mandato di cattura europeo pare rincorrere finalità diverse da quelle annunciate, rispondenti più a logiche politiche che a logiche di giustizia. Credo allora che, prima di licenziare certi provvedimenti, ci sia quanto meno da meditare a fondo sui rischi di polverizzazione della nostra Costituzione, chiedendoci se lo Stato di diritto e la libertà di espressione non siano stati, per molti anni nel nostro paese, semplici declamazioni, prolusioni accademiche, parole vuote e argomenti, tutt'al più, per esami di maturità liceale. Consideriamo lo Stato di diritto. Le carceri italiane sono sempre state piene di detenuti in attesa di giudizio, anche per anni, ma non è neanche questo il male, quanto che lo Stato, qui in Italia, solo in ultima battuta, spesso a scopo propagandistico, punisce con il carcere. La vera punizione di routine, il vero ferro del mestiere, quello con il quale si sbriga il lavoro e si tiene l'ordine, è la semplice accusa, a piede libero ma con un processo pendente: un processo che anche se si conclude, come di norma in questi casi, con pene irrisorie o con l'assoluzione piena, con le sue lungaggini (a volte dura anche vent'anni), i suoi rinvii, le sue spese e i suoi gradi di giudizio, costituisce di fatto una condanna. Costituisce in pratica una tortura psicologica di intensità media, ma di durata lunghissima. Costituisce una tortura maligna e devastante, che neanche i tempi più bui del Medioevo hanno conosciuto. Di fatto, il cittadino non ha nessuna difesa contro l'apparato democratico dello Stato. Se questo lo vuole punire, per qualunque motivo (o anche senza motivo), lo punisce. Se lo vuole distruggere, se vuole ridurlo in miseria, rovinarlo nel corpo o nella psiche, spingerlo al suicidio, lo può fare, perché basta appioppargli un'accusa, che anche se poi risulterà falsa o irrisoria avrà sempre messo in moto l'apparato «tritacristiani». E questo sarebbe uno Stato di diritto? Per quanto riguarda le libertà di parola, di espressione e di stampa, una bella fetta di queste libertà se ne va con i reati di opinione che il codice italiano disinvoltamente prevede: la diffamazione (è ben circostanziata quella a mezzo stampa), la lesione dell'onore personale, le apologie di cose considerate esecrabili (ad esempio, di reato o del fascismo), le istigazioni trasgressive, a delinquere, alla sovversione dello Stato, alla disobbedienza civile e così via, anche con riferimento al tricolore, alla resistenza, alle Forze armate, alla nazione, ai Capi di Stato ed a molte altre cose che in questo paese, evidentemente, hanno bisogno delle baionette per reggersi in piedi. In tal modo, chi scrive o parla in pubblico non può esprimere liberamente le proprie opinioni, perché è costantemente sotto la minaccia di una repressione statale confusa nelle more di un iter processuale, di un atto dovuto in seguito ad una querela. Da questo punto di vista, la situazione in Italia è rimasta la stessa dell'Ottocento. Nel 1879, il mite poeta Pascoli scontò quattro mesi di carcere per avere scritto un'ode a Passanante, mentre ai nostri giorni Giorgio Forattini, per una vignetta, è stato querelato per diffamazione dal potente onorevole D'Alema, che gli ha chiesto anche un risarcimento danni di tre miliardi di vecchie lire. Anche il comico Beppe Grillo è stato prima querelato dalla Telecom per una battuta sui servizi telefonici erotici forniti dalla stessa e, poi, nuovamente querelato dalla professoressa Rita Levi Montalcini, mostro sacro della ricerca scientifica femminile, per averle attribuito una performance pubblicitaria nascosta. Ciò che rimane delle conclamate libertà se ne va con la sapiente organizzazione del mondo mediatico, attuata dallo Stato in combutta con il privato di turno. In breve, si tratta di bloccare l'accesso ai media a chi minaccia, con le parole e con le idee, l'assetto politico vigente, cioè il gruppo sociale, la lobby che detiene il potere. L'uso dei mass media è riservato agli apologeti della classe politica imperante, utili idioti, utili venduti o utili convinti che possano essere. Solo loro possono scrivere sui quotidiani nazionali o regionali, essere pubblicati da grande case editrici sia come saggisti che come romanzieri o quant'altro, essere conduttori o comparire nelle televisioni di Stato o private, dire qualche parola su qualche frequenza radio, essere invitati a conferenze, dibattiti e manifestazioni e, naturalmente, arrivare al successo, guadagnando molto spesso cifre enormi ed illudendosi che si tratti di riconoscimento al loro valore (ricordo ancora con quanto sincero orgoglio Oriana Fallaci informava di essere stata strapagata per il suo articolo anti arabo «La rabbia e l'orgoglio», pubblicato da Il Corriere della Sera). Gli altri, i critici, pericolosi secondo i vigenti assetti, trovano aperta solo la strada dell'editoria alternativa, che si rivolge ad un pubblico non solo numericamente microscopico, ma anche in genere culturalmente settario, con idee precostituite e, in molti casi, patologicamente immodificabili, cui, spesso, è arduo ed ingrato rivolgersi. Così, in Italia, paradossalmente, fatti salvi il codice penale e le leggi di pubblica sicurezza di cui si è parlato, un cittadino può parlare e scrivere a volontà, a patto che non abbia un pubblico. Non gli rimane, al massimo, che internet, che non paga e che ha pochi lettori, in genere solo alla ricerca di conferme delle loro opinioni. In questo modo, si realizza una censura di fatto e le masse vedono il mondo attraverso le lenti parziali e deformate fornite dal potere. Quanti, infatti, hanno mai sentito parlare del revisionismo di Rassinier o di altri «storici maledetti»? Quanti giovani, fino a qualche tempo fa, conoscevano l'esistenza delle foibe o delle fosse di Katyn? Sarebbe questa la libertà di parola, di espressione e di stampa? E l'opposizione politica? Se vi fosse, queste ed altre cose avrebbe dovuto dircele! In realtà, in questo paese i partiti di opposizione non sono mai esistiti. Lo Stato italiano post 1945 è un edificio grottesco, basato su amnesie, falsità, reticenze e collusioni. Uno Stato libero ed indipendente? Siamo seri! C'è stato davvero chi ha creduto che gli Stati Uniti prima sarebbero venuti ad installarsi in Italia, e poi si sarebbero fatti portar il malloppo sotto il naso da quattro indigeni che mettono in piedi un partito di opposizione, anche se foraggiato da un'altra superpotenza? E che costi ha pagato Bettino Craxi per aver difeso la nostra sovranità nazionale nell'affaire Sigonella? Gli intrusi, in Italia, hanno sempre dominato il campo e lo dominano oggi più che mai. Non si spiegherebbero altrimenti i «ribaltoni» di qualche partito che ha invertito completamente la propria linea politica, comprese alcune posizioni su argomenti chiave come, ieri, l'equidistanza tra USA e URSS e, oggi, la regolamentazione dell'immigrazione, Israele e i rapporti capitale-lavoro. Sarebbe questa la libertà di opposizione? Tornando al mandato di cattura europeo, non si può affermare che tale istituto elimini ogni diritto e libertà in quanto, di fatto, diritti e libertà in Italia sono stati molto spesso solo apparenti. E non interessa neanche il fatto che tale mandato rispetti o meno la Costituzione, nei fatti già tante volte disattesa. Lo stesso vale per gli altri paesi europei, anzi in molti di essi la repressione della libertà di pensiero e lo spregio fattuale delle relative Costituzioni è assai più plateale che in Italia. Si pensi alle persecuzioni subite dagli storici revisionisti in Germania, Francia, Austria, Belgio, Spagna, Svezia e Gran Bretagna. Nei fatti, il mandato di cattura europeo non ci toglierà nulla che non abbiamo già perso, mentre ci attribuirà un qualcosa che prima non avevamo, vale a dire la chiarezza. In realtà, non abbiamo che pochi diritti e poche libertà, ma ci illudiamo sempre di averne tanti e tanta. Ebbene, dopo sarà molto peggio! È chiaro infatti che il mandato di cattura europeo è stato studiato solo per la repressione ideologica e politica, per eliminare ogni forma di dissenso e non solo per imporre, ma anche per rendere indiscutibili le scelte e i valori che dall'alto si vorranno adottare. La sua forma fondamentale - lo ribadisco - è quella di attribuire la possibilità ad ogni paese appartenente all'Unione europea di estradare e processare nel proprio territorio qualunque cittadino che abbia infranto le sue leggi dovunque lo abbia fatto nell'ambito dell'Unione europea, anche in un paese - magari quello di origine o di residenza - dove tali leggi non esistevano. Ciò potrà avvenire senza che pregiudichi gravemente il funzionamento di tutte le società europee, esclusivamente nel campo della repressione del dissenso politico. In tutti gli altri campi, l'applicazione del mandato di cattura europeo potrà far precipitare l'intera Europa nel caos, nell'incertezza e, forse, nella rivolta. Basti pensare che, in Spagna, non esiste il reato di offesa al pudore; dunque, in quel territorio, specie i turisti, si permettono comportamenti che altrove sarebbero vietati. Saranno arrestati tutti e deportati per il processo in paesi più bigotti? E cosa succederà per quei paesi che prevedono la maggiore età a meno di 18 anni? L'Inghilterra farà catturare e manderà a Dartmoor tutti gli automobilisti continentali perché girano contromano e lo stesso faranno i paesi continentali con gli inglesi perché girano contromano? E, così via, con i migliaia di casi grotteschi che potrebbero capitare, ognuno capace di paralizzare la vita civile. Invece, con la repressione del dissenso politico tutto funzionerebbe benissimo: i dissidenti non allineati, i veri oppositori, sono pochi e il loro annientamento non susciterebbe alcuna conseguenza nel pubblico che - come prima ho osservato - già è nelle mani dei mass media posseduti dal potere. E sarebbe un grave errore di sottovalutazione, un'illusione, pensare esclusivamente alle leggi attualmente vigenti in qualche luogo. È chiaro che le vere leggi repressive arriverebbero dopo l'adozione del mandato di cattura europeo, quando veramente la loro introduzione sarebbe facile. Basterebbe che un paese anche piccolo, come il Lussemburgo, vietasse un comportamento per legge e, ipso facto, il divieto sarebbe generalizzato in tutta l'Europa. A quel punto, si aprirebbero possibilità veramente fantastiche; infatti, un paese potrebbe vietare di criticare la politica estera degli Stati Uniti, un altro potrebbe vietare di parlare male dell'ONU, e così via, a valanga. Teniamo presente che in un brevissimo futuro saranno ammessi nell'Unione europea paesi del calibro culturale, religioso e giuridico di Israele e della Turchia. Il mandato di cattura europeo avrebbe, inoltre, un effetto su un altro piano, non so quanto collaterale o secondario. È chiaro, infatti, che la gestione di fatto dei reati europei (reati di opinione previsti solo in alcuni paesi) sarà operata da organizzazioni private che, attraverso le loro filiali nei vari Stati membri, avranno il compito di segnalare eventuali infrazioni. Ad esempio, in un certo paese si parla male degli ebrei, in un altro qualcuno non riconosce l'autorità formale del Papa, e così via: nessun pubblico ministero da solo avrà modo di sapere cosa succede all'estero. Ebbene, è chiaro che tali organizzazioni transnazionali saranno tutte mantenute dal grande capitale, esattamente come accade oggi con tutte le ONG del mondo, quali Greenpeace, Human Rights Watch e così via. Il risultato quale sarà? Sarà quello di avere privatizzato la repressione politica, di averla affidata in gran parte ai privati, a qualche ricca lobby. Alla fine avremo certamente a che fare con un disastro; ma sarà tutto più apparenza che sostanza perché gran parte della sostanza già mancava. Per contro, la situazione sarà chiara a tutti: repressione del dissenso, omologazione, terrore, nuovi gulag. E ciò porterà dei vantaggi; non sarà più possibile fingere di essere di opposizione: quale opposizione, infatti, se gli oppositori saranno già stati tutti annientati? Chi sarà sulla breccia, in libertà e in attività, vorrà dire che sarà connivente con la situazione, un manutengolo del regime. In breve, non sarà più possibile giocare alla democrazia ed il gioco che si dovrà fare, se si vorrà continuare a giocare, sarà il gioco della dittatura: uomini del regime di qua, onnipresenti, osannati, ricercati dai mass media, habitués della TV, prezzolati; uomini dell'opposizione di là, zittiti, oscurati, diffamati, respinti da tutti, in miseria. Per noi, uomini liberi che alla seconda categoria abbiamo sempre appartenuto, cambia poco e forse in meglio. Infatti, come ha scritto di recente Giordano Bruno Guerri: « Il mandato di cattura europeo permette almeno di rendere visibile questa deriva antidemocratica, di fare sentire questa stretta sulle libertà individuali dei singoli e sull'autonomia territoriale dei popoli. Siamo infatti alla sovversione e alla distruzione dei più elementari principi di civiltà giuridica: non c'è più certezza del diritto, perché l'individuazione dei reati di opinione contemplati dalla normativa europea consente in astratto di criminalizzare chiunque. L'Unione europea infatti non ha un codice penale e di procedura penale comune e dunque, con l'eliminazione della competenza per territorio nazionale, si possono aprire dei varchi repressivi che potrebbero essere utilizzati per i motivi più inconfessabili». Pericoli segnalati paradossalmente anche dal ministro della giustizia Castelli, cioè dal Guardasigilli di un Governo, il nostro, che si appresta a varare queste norme liberticide e che, poco prima di Natale, ha affermato: «Il mandato di cattura europeo potrebbe essere utile per alcuni reati: terrorismo internazionale di matrice islamica, mafia. Ma si è estesa questa fattispecie a quasi tutto, alla xenofobia per esempio. E dietro questa accusa c'è soltanto la volontà di coartare la libertà di espressione. Cioè: chi dice cose scomode mettiamolo in galera». Il superstato europeo, «il più freddo di tutti i mostri», come è stato definito, sta per entrare in funzione. Da domani per dire ciò che siamo o ciò che vogliamo dovremo farlo di nascosto, come ai tempi dell'inquisizione, come i carbonari di ieri e i perseguitati di sempre.

È per queste ragioni - succintamente esposte - che esprimerò il mio voto contrario alla proposta che la Camera si accinge a votare.

 

 


 


 

Allegato A

 

PROPOSTA DI LEGGE: KESSLER, FINOCCHIARO, BONITO, CARBONI, RANIERI : DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2002/584/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 13 GIUGNO 2002, RELATIVA AL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO E ALLE PROCEDURE DI CONSEGNA TRA STATI MEMBRI (APPROVATA DALLA CAMERA, MODIFICATA DAL SENATO, NUOVAMENTE MODIFICATA DALLA CAMERA E NUOVAMENTE MODIFICATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO) (4246-D)

I firmatari hanno ritirato la loro sottoscrizione dalla proposta di legge.

 


(A.C. 4246-D - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

 

 

A.C. 4246-D - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

 

(A.C. 4246-D - Sezione 3)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.

(Autorità centrale).

1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro l'Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.

2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio all'autorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorità giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione.

4. Nei limiti e con le modalità previsti da accordi internazionali può essere consentita  in condizioni di reciprocità la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tal caso l'autorità giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell'emissione di un mandato d'arresto europeo. Resta comunque ferma la competenza del Ministro della giustizia ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 23.

 

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

ART. 4.

(Autorità centrale).

Sopprimerlo.

4. 1. Sinisi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4. - 1. Nei limiti e con le modalità previsti da accordi internazionali può essere consentita in condizioni di reciprocità la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tal caso l'autorità giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell'emissione di un mandato d'arresto europeo.

4. 2. Sinisi, Finocchiaro, Bonito, Boato.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: lo trasmette aggiungere le seguenti: , previa verifica dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7,

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: lo trasmette aggiungere le seguenti: , previa verifica dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7,

4. 3. Guido Giuseppe Rossi, Lussana, Bricolo.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: senza indugio.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: senza indugio.

4. 4. Guido Giuseppe Rossi, Lussana, Bricolo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: senza indugio con le seguenti: , previa valutazione,

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: senza indugio con le seguenti: , previa valutazione,

4. 5. Guido Giuseppe Rossi, Lussana, Bricolo.