XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Mandato d'arresto europeo - Lavori preparatori della L. 22 aprile 2005, n. 69 - Iter alla Camera (prima lettura) - Parte I
Serie: Progetti di legge    Numero: 475    Progressivo: 2
Data: 06/06/05
Descrittori:
ASSISTENZA GIUDIZIARIA   MANDATO DI CATTURA
UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: II-Giustizia
Riferimenti:
AC n.4246/14   AC n.4431/14
AC n.4436/14   L n.69 del 22/04/05

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Servizio studi

 

progetti di legge

Mandato d'arresto europeo

Legge 22 aprile 2005, n. 69

Lavori preparatori

Iter alla Camera (prima lettura)

n. 475/2

parte prima

xiv legislatura

6 giugno 2005

 


Camera dei deputati


 

 

 

La documentazione si articola nei seguenti dossier:

 

n. 475

Schede di lettura sugli AA.C. 4246, 4431 e 4436

n. 475/1

Normativa di riferimento

n. 475/2

Lavori preparatori della Legge 22 aprile 2005, n. 69:

- parte I: iter alla Camera (prima lettura);

- parte II: iter al Senato (prima lettura);

- parte III: iter alla Camera (seconda lettura); iter al Senato (seconda lettura); iter alla Camera (terza lettura)

n. 475/3

Schede di lettura sull’A.C. 4246-B

n. 475/4

Schede di lettura sull’A.C. 4246-D

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Giustizia

SIWEB

 

 

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File: GI0367b1.doc

 


INDICE

parte i

Legge 22 aprile 2005, n. 69

§      Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri3

Iter alla Camera dei deputati

Progetti di legge

§      A.C. 4246, (on. Kessler ed altri), Norme di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri29

§      A.C. 4431, (on. Buemi ed altri), Delega al Governo per il recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri51

§      A.C. 4436, (on. Pisapia e Mascia), Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri69

Esame in sede referente

-       II Commissione (Giustizia)

Seduta del 24 settembre 2003  89

Seduta del 1° ottobre 2003  99

Seduta del 7 ottobre 2003  101

Seduta dell’8 ottobre 2003  103

Seduta del 13 novembre 2003  104

Seduta del 20 novembre 2003  111

Seduta del 4 marzo 2004  152

Seduta del 16 marzo 2004  153

Seduta del 17 marzo 2004  155

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla II Commissione (Giustizia)

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 29 ottobre 2003  161

Seduta del 20 novembre 2003  165

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 20 novembre 2003  170

Seduta del 20 novembre 2003 (pomeridiana)172

Seduta del 3 marzo 2004  174

Seduta del 4 marzo 2004  176

Seduta del  9 marzo 2004  177

Seduta dell’11 marzo 2004  178

-       XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Seduta del 20 novembre 2003  180

§      Pareri resi all’Assemblea

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 20 aprile 2004  191

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 21 aprile 2004  192

Seduta del 27 aprile 2004  194

Relazione della II Commissione (Giustizia)  - A.C. N. 4246-4431-4436-A

Relazione della II Commissione (Giustizia) - A.C. N. 4246-4431-4436-A-bis  (Relazione di minoranza)

Esame in Assemblea

Seduta del 19 aprile 2004  287

Seduta del 27 aprile 2004  311

Seduta del 5 maggio 2004  336

Seduta del 6 maggio 2004  355

Seduta del 11 maggio 2004  373

Seduta del 12 maggio 2004  464

 

 

 


Legge 22 aprile 2005, n. 69

 


Legge 22 aprile 2005, n. 69

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2005

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

ART. 1.

(Disposizioni di principio e definizioni).

1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata "decisione quadro", relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i princípi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo.

2. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato "Stato membro di emissione", in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato "Stato membro di esecuzione", di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

3. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Garanzie costituzionali).

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del preambolo della decisione quadro, l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo nel rispetto dei seguenti diritti e princípi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione:

a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa;

b) i princípi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere richieste idonee garanzie allo Stato membro di emissione.

3. L'Italia rifiuterà la consegna dell'imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei princípi di cui al comma 1, lettera a), constatata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione quadro.

ART. 3.

(Applicazione della riserva parlamentare).

1. Le modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato dei negoziati e l'impatto delle disposizioni sull'ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo.

3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica è vincolante e non consente l'adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte.

ART. 4.

(Autorità centrale).

1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro l'Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.

2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio all'autorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorità giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione.

4. Nei limiti e con le modalità previsti da accordi internazionali può essere consentita in condizioni di reciprocità la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tal caso l'autorità giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell'emissione di un mandato d'arresto europeo. Resta comunque ferma la competenza del Ministro della giustizia ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 23.

 

 

TITOLO II

NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

CAPO I

PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA

ART. 5.

(Garanzia giurisdizionale).

1. La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.

2. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.

3. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello di Roma.

4. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.

5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.

ART. 6.

(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna).

1. Il mandato d'arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:

a) identità e cittadinanza del ricercato;

b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge;

d) natura e qualificazione giuridica del reato;

e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;

f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Se il mandato d'arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 16. Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19.

3. La consegna è consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.

4. Al mandato d'arresto devono essere allegati:

a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;

b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena;

c) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna.

5. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l'acquisizione del provvedimento dell'autorità giudiziaria in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, nonché la documentazione di cui al comma 4, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averli ricevuti, il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana.

6. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 5, la corte di appello respinge la richiesta.

7. Il mandato d'arresto europeo dovrà pervenire tradotto in lingua italiana.

ART. 7.

(Casi di doppia punibilità).

1. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale.

2. Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.

3. Il fatto dovrà essere punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi.

Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti.

4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.

ART. 8.

(Consegna obbligatoria).

1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni:

a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti;

b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;

c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;

d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire,

divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore;

e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;

f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;

g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;

h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;

i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;

l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore;

m) commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto

da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;

n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;

o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;

p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravità di quelle previste dall'articolo 583 del codice penale;

q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;

r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;

s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanità;

t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell'attività di un gruppo organizzato;

u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte;

v) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;

z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza;

aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;

bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;

cc) falsificare mezzi di pagamento;

dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;

ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;

gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;

hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumità pubblica;

ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;

mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.

2. L'autorità giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1.

3. Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo.

ART. 9.

(Ricezione del mandato d'arresto.

Misure cautelari).

1. Salvo i casi previsti dall'articolo 11, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi dell'articolo 5. Il presidente della corte di appello dà immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo, procedendo direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto e la relativa documentazione di cui all'articolo 6 sono stati trasmessi direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione.

2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.

4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullità, all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1, lettere a) e c), e 280.

6. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna.

7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale.

ART. 10.

(Inizio del procedimento).

1. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure di cui all'articolo 9, e alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell'articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta.

2. Della data fissata per il compimento delle attività di cui al comma 1 è dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima.

3. Della ordinanza di cui all'articolo 9 è data comunicazione, a richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente autorità consolare.

4. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del mandato d'arresto europeo e della documentazione di cui all'articolo 6. Il decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell'udienza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.

ART. 11.

(Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).

1. Nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il provvedimento è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d'arresto e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6.

ART. 12.

(Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).

1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.

2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.

3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.

ART. 13.

(Convalida).

1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare per gli adempimenti di cui all'articolo 10 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.

2. Se risulta evidente che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10.

3. Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d'arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall'autorità competente. La segnalazione equivale al mandato d'arresto purché contenga le indicazioni di cui all'articolo 6.

ART. 14.

(Consenso alla consegna).

1. Quando procede a sentire la persona della quale è stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e delle modalità con cui è stato prestato si dà atto in apposito verbale.

2. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte di appello, anche a mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso dell'udienza davanti alla corte e fino alla conclusione della discussione.

3. Il consenso è irrevocabile. La persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e della rinuncia.

4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni, alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo avere sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna.

5. L'ordinanza emessa dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 4 è depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito è dato avviso al difensore e alla persona richiesta in consegna nonché al procuratore generale. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

ART. 15.

(Provvedimenti provvisori in attesa della decisione).

1. Se il mandato d'arresto europeo è stato emesso nel corso di un procedimento penale, il presidente della corte di appello, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente e al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie, autorizza l'interrogatorio della persona richiesta in consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione.

2. Quando concede l'autorizzazione all'interrogatorio della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di assunzione dell'atto. L'interrogatorio è effettuato da un magistrato della corte di appello designato dal presidente, con l'assistenza della persona eventualmente designata dall'autorità richiedente in conformità alla legge dello Stato membro di emissione e dell'interprete eventualmente necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per l'interrogatorio dagli articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4, del codice di procedura penale. Dell'interrogatorio è redatto verbale.

3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie intese in ordine alle condizioni e alla durata del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della necessità che la persona sia fatta rientrare in modo da potere partecipare alle udienze relative alla procedura di esecuzione del mandato d'arresto.

ART. 16.

(Informazioni e accertamenti integrativi).

1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, non superiore a trenta giorni. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta, si applica il comma 6 dell'articolo 6.

2. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, può disporre altresí ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione.

ART. 17.

(Decisione sulla richiesta di esecuzione).

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.

2. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9 e 13. Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l'impossibilità di rispettare tali termini il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l'Eurojust. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.

4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.

5. Quando la decisione è contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.

6. Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.

7. La sentenza è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione ed altresí, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

ART. 18.

(Rifiuto della consegna).

1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua

nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

b) se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne;

c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;

d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;

e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;

f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;

g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;

i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;

l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

o) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

p) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

q) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;

r) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno;

s) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;

t) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;

u) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;

v) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai princípi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 19.

(Garanzie richieste allo Stato membro di emissione).

1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana, nei casi sotto elencati, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in absentia, e se l'interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna è subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio;

b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite;

c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

ART. 20.

(Concorso di richieste di consegna).

1. Quando due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati d'arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e, in particolare, della gravità dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle date di emissione dei mandati d'arresto e considerando, in questo contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà personale.

2. Ai fini della decisione di cui al comma 1 la corte di appello può disporre ogni necessario accertamento nonché richiedere una consulenza all'Eurojust.

3. Quando, nei confronti della stessa persona, sono stati emessi un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo, la corte di appello competente per il mandato d'arresto, sentito il Ministro della giustizia, decide se va data precedenza al mandato d'arresto ovvero alla richiesta di estradizione tenendo conto della gravità dei fatti, dell'ordine di presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione.

ART. 21.

(Termini per la decisione).

1. Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 14 e 17 la persona ricercata è posta immediatamente in libertà.

ART. 22.

(Ricorso per cassazione).

1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.

3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza.

4. La decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.

5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.

6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.

ART. 23.

(Consegna della persona.

Sospensione della consegna).

1. La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d'arresto europeo ovvero dall'ordinanza di cui all'articolo 14, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia.

2. Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto nel comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospesa l'esecuzione del provvedimento, ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa l'autorità dello Stato membro di emissione.

3. Quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, può con decreto motivato sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, venuta meno la ragione della sospensione, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia che concorda con l'autorità dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna. In tale caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla nuova data concordata.

5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia cautelare perde efficacia e il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dispone la liberazione dell'arrestato, sempre che l'ineseguibilità della consegna non sia imputabile a quest'ultimo. In tale caso, i termini sono sospesi sino alla cessazione dell'impedimento.

6. All'atto della consegna, la corte di appello trasmette all'autorità giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato d'arresto europeo dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata massima della custodia cautelare.

ART. 24.

(Rinvio della consegna o consegna temporanea).

1. Con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto.

2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente, la corte di appello, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione della sentenza di condanna, può disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate.

ART. 25.

(Divieto di consegna o di estradizione successiva).

1. La consegna della persona è subordinata alla condizione che la stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto né estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso all'estradizione successiva accordato a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dell'articolo 711 del codice di procedura penale.

2. Ove richiesta dall'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l'assenso è richiesto dà luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui all'articolo 6, la corte di appello decide, sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.

3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro Stato membro non è applicabile:

a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata entro quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi ha fatto ritorno;

b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;

c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.

ART. 26.

(Principio di specialità).

1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:

a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;

c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;

e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 14;

f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 14.

3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui all'articolo 18.

ART. 27.

(Transito).

1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia può rifiutare la richiesta quando:

a) non ha ricevuto informazioni circa l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, l'esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;

b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

CAPO II

PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA

ART. 28.

(Competenza).

1. Il mandato d'arresto europeo è emesso:

a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;

b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;

c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.

2. Il mandato d'arresto europeo è trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione e alla sua trasmissione all'autorità competente. Della emissione del mandato è data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

ART. 29.

(Emissione del mandato d'arresto europeo).

1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 28 emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 30.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefíci di una immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità.

ART. 30.

(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna).

1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro:

a) identità e cittadinanza del ricercato;

b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

c) indicazione dell'esistenza dei provvedimenti indicati dall'articolo 28;

d) natura e qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;

e) descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;

f) pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

ART. 31.

(Perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo).

1. Il mandato d'arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è stato revocato o annullato ovvero è divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.

ART. 32.

(Principio di specialità).

1. La consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall'articolo 26.

ART. 33.

(Computabilità della custodia cautelare all'estero).

1. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale.

CAPO III

MISURE REALI

ART. 34.

(Richiesta in caso di sequestro o di confisca di beni).

1. Con il mandato d'arresto europeo emesso ai sensi dell'articolo 28 il procuratore generale presso la corte di appello richiede all'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal giudice competente, trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.

ART. 35.

(Sequestro e consegna di beni).

1. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo, o d'ufficio, la corte di appello può disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti.

2. La richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della corte di appello invita l'autorità giudiziaria richiedente a trasmetterla.

3. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

4. La consegna delle cose sequestrate all'autorità giudiziaria richiedente ha luogo secondo le modalità e le intese con la stessa intervenute tramite il Ministro della giustizia.

5. Quando la consegna è richiesta ai fini della prova, la corte di appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.

6. Quando la consegna è richiesta ai fini della confisca, la corte di appello dispone il sequestro salvaguardando i diritti previsti dal comma 9 e le esigenze dell'autorità giudiziaria italiana di cui all'articolo 36. In ogni caso, concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9.

7. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

8. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale.

9. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.

ART. 36.

(Concorso di sequestri).

1. Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall'autorità giudiziaria dello Stato membro costituiscano già oggetto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria italiana nell'ambito di un procedimento penale in corso e di essi sia prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna può essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla osta dell'autorità giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all'articolo 35, comma 9.

2. Alle stesse condizioni di cui al comma 1 è subordinata la consegna quando si tratta di beni già oggetto di sequestro disposto nell'ambito di un procedimento civile a norma degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile.

CAPO IV

SPESE

ART. 37.

(Spese).

1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorità giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 38.

(Obblighi internazionali).

1. La presente legge non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano qualora la persona ricercata sia stata estradata da uno Stato terzo e sia tutelata dalle norme relative al principio di specialità contenute nell'accordo in base al quale ha avuto luogo l'estradizione. In tale caso il Ministro della giustizia richiede tempestivamente l'assenso allo Stato dal quale la persona ricercata è stata estradata ai fini della consegna allo Stato membro.

2. Nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di cui al capo I del titolo II decorrono dal giorno in cui il principio di specialità cessa di operare.

ART. 39.

(Norme applicabili).

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

ART. 40.

(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo per quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

 

 


Iter alla Camera dei deputati


Progetti di legge

 


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 4246

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

KESSLER, FINOCCHIARO, BONITO, CARBONI, RANIERI

 

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Norme di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI  del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo  e alle procedure di consegna tra Stati membri

 

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Presentata il 30 luglio 2003

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Onorevoli Colleghi! - Il presente progetto di legge intende recepire la importante decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

        Come è noto, questa decisione quadro costituisce un importante esempio di azione comune in attuazione dell'obiettivo del terzo pilastro dell'Unione europea che attiene allo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in cui la libera circolazione delle persone sia assicurata insieme a misure appropriate per quanto concerne, tra l'altro, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima. Nel quadro della cooperazione giudiziaria, infatti, la facilitazione delle procedure di estradizione si pone come un imprescindibile strumento operativo nella lotta alla criminalità a fronte di una sempre maggiore integrazione tra gli Stati membri realizzata attraverso l'abolizione dei controlli alle frontiere, integrazione che, ovviamente, consente anche ai criminali di muoversi nello spazio dell'Unione.

        Considerato che la materia della cooperazione giudiziaria penale riguardante le procedure di estradizione è da circa un cinquantennio oggetto di convenzioni europee che hanno nel tempo portato a meccanismi sempre più efficienti, le novità introdotte dalla decisione quadro del 13 giugno 2002 si collocano nel solco della evoluzione già in atto, con l'introduzione di due princìpi fondamentali:

 

            1) l'affermazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giurisdizionali riguardanti l'arresto di una persona per l'esercizio dell'azione penale ovvero per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza (principio che presuppone un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri);

 

            2) l'affidamento integrale della esecuzione dei predetti provvedimenti all'autorità giudiziaria, con esclusione di interventi decisionali dell'autorità governativa, se non per aspetti meramente pratici e amministrativi.

 

        L'articolo 1 pone positivamente nell'ordinamento italiano i princìpi sopra indicati, nel quadro del diritto dell'Unione europea.

        L'articolo 2 recepisce consolidati princìpi di competenza territoriale, specificando la possibile ipotesi di richieste di consegna simultanee.

        L'articolo 3 individua come momento tipico dell'avvio della fase esecutiva la ricezione del mandato d'arresto europeo dall'autorità giudiziaria che lo ha emesso e il conseguente ordine di esecuzione.

        All'articolo 4 si disciplina l'ipotesi in cui, avendo l'autorità giudiziaria di uno Stato membro inserito nel Sistema di informazione Schengen una segnalazione relativa alla cattura del soggetto nei cui confronti abbia emesso un mandato d'arresto, sia la polizia giudiziaria a darvi diretta esecuzione prima che lo specifico ordine sia stato impartito dall'autorità giudiziaria italiana.

        L'articolo 5 fissa gli adempimenti esecutivi in capo all'ufficiale di polizia giudiziaria che esegua il mandato d'arresto, con particolare riguardo alle informazioni che spettano al ricercato nell'ambito del suo diritto di difesa.

        L'articolo 6 individua le fasi del procedimento per la decisione sulla richiesta di consegna, che si svolge innanzi alla corte di appello in camera di consiglio. Si sono concentrate le fasi della applicazione della misura coercitiva (tradizionalmente espressione di una competenza del presidente), quella della comparizione del ricercato (ai fini della dichiarazione di volontà sul consenso alla consegna) e quella propriamente decisionale sulla sussistenza dei requisiti per l'accoglimento della richiesta.

        L'articolo 7 disciplina le condizioni e i modi dell'applicazione della misura cautelare, tenuto conto dello specifico fine di assicurare la concreta esecuzione della consegna, in caso di decisione favorevole alla stessa.

        L'articolo 8 disciplina il caso in cui siano necessarie informazioni supplementari ai fini della decisione.

        L'articolo 9 individua i casi in cui la consegna è rifiutata. Avendo affermato il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giurisdizionali che possono legittimare l'emissione di un mandato d'arresto europeo, il rifiuto è limitato a casi ben definiti.

        Si è ritenuto che, fuori dai casi individuati dall'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro (che sostanzialmente riconosce una uniformità ex lege delle relative fattispecie sanzionatorie tra tutti gli Stati membri), appaia conforme a esigenze di garanzia dei diritti individuali richiedere la verifica della previsione della sanzione penale del fatto anche nell'ordinamento italiano.

        Gli articoli 10 e 11 disciplinano alcuni casi particolari nonché l'ipotesi di concorso di più richieste di consegna in forza di mandati d'arresto europei ovvero di uno di questi con una richiesta di estradizione ordinaria. La intera giurisdizionalizzazione della procedura di decisione sulla consegna comporta la prevalenza, nel secondo caso, della pronuncia dell'autorità giudiziaria.

        Gli articoli 12, 13 e 14 pongono princìpi volti ad assicurare il rispetto dei termini che la decisione quadro stessa fissa per giungere a una posizione definitiva sulla richiesta di consegna; il ricorso per cassazione, che comporta la sospensione della esecuzione della sola sentenza, viene deciso con un procedimento i cui termini sono ridotti.

        Gli articoli 15, 16, 17 e 18 disciplinano alcune ipotesi particolari nonché l'ambito di operatività del principio di specialità e della consegna successiva.

        L'articolo 19, nel capo dedicato alla procedura attiva di consegna, individua le autorità giudiziaria competenti ad emettere un mandato d'arresto europeo. Per quanto attiene l'arresto di una persona prima della sentenza irrevocabile, l'ordinamento italiano lo prevede solo in esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, provvedimenti le cui condizioni per l'emissione richiedono un limite edittale della pena prevista per il relativo reato ampiamente superiore a quello minimo fissato dalla decisione quadro. Invece, la disciplina dei provvedimenti di esecuzione di pena definitiva tiene conto, da un lato, della tradizionale competenza dell'ufficio del pubblico ministero, dall'altro, della disciplina della sospensione dell'ordine di esecuzione stesso e della opportunità di prevedere un limite minimo più alto rispetto a quello consentito dalla normativa europea.

        L'articolo 20 individua le condizioni di fatto per l'emissione del mandato d'arresto europeo, sostanzialmente positivizzando il ricorso a tale strumento tipico nei casi in cui - in precedenza - ci si avvaleva delle forme di collaborazione tra organi di polizia o di strumenti convenzionali.

        L'articolo 21 fissa il contenuto del mandato d'arresto europeo, mutuandolo dalla disciplina della decisione quadro.

        L'articolo 22, infine, richiama il principio della fungibilità del periodo di detenzione sofferto nello Stato di esecuzione in forza dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

        L'articolo 23 disciplina l'ambito di operatività dei provvedimenti cautelari reali.

        Con l'articolo 24 viene recepito il principio di ripartizione delle spese inerenti l'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

        Con l'articolo 25 viene disciplinata la fase transitoria, anche in considerazione della dichiarazione espressa dall'Italia all'atto della adozione della decisione quadro.

 


 


 


proposta di legge

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TITOLO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

 

 

Art. 1.

(Disposizioni di principio

e definizioni).

 

1. La presente legge recepisce nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata "decisione quadro" relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea.

2. L'Italia riconosce efficacia nel proprio territorio ai provvedimenti giurisdizionali emessi da uno degli Stati membri dell'Unione europea in vista dell'arresto e della consegna da parte dell'Italia di una persona ricercata nell'ambito di un procedimento penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale e provvede ad eseguirli, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge.

3. Ai fini della presente legge per mandato d'arresto europeo si intende uno dei provvedimenti indicati al comma 2.

4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

 

TITOLO II

NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

 

 

Capo I

PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA

 

 

Art. 2.

(Competenza territoriale).

 

1. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.

2. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 1 è competente la corte di appello di Roma.

3. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 1, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.

4. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 4, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.

 

 

Art. 3.

(Ricezione del mandato di arresto).

 

1. Il presidente della corte di appello, quando riceve la richiesta di esecuzione di un mandato d'arresto europeo, se non deve provvedere ai sensi dei commi 2 e 3, ne dispone senza indugio con ordinanza l'esecuzione.

2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.

 

 

Art. 4.

(Arresto eseguito dalla polizia giudiziaria).

 

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 3, comma 1, la polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto di una persona segnalata come ricercata nel Sistema di informazione Schengen (SIS) in forza di un mandato d'arresto europeo, ne informa immediatamente il presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto e al più presto, e comunque non oltre ventiquattro ore, pone l'arrestato a sua disposizione mediante la trasmissione del relativo verbale.

 

 

Art. 5.

(Adempimenti esecutivi).

 

1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che esegue il mandato d'arresto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero che ha comunque proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 4, informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistito da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.

2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.

3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato che possono consistere, ove occorra, in rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici.

 

 

 

 

Art. 6.

(Procedimento per la decisione

sulla richiesta di consegna).

 

1. Il presidente della corte di appello competente, ricevuto il verbale, fissa l'udienza per la comparizione dell'arrestato al più presto e comunque non oltre cinque giorni dall'arresto dandone avviso, senza ritardo, al procuratore generale della Repubblica e al difensore.

2. Fino all'udienza le parti hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti nonché di presentare memorie.

3. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la presenza necessaria del difensore. La corte di appello identifica l'arrestato e lo informa del contenuto del mandato emesso nei suoi confronti; provvede quindi a chiedere allo stesso se consenta o meno alla propria consegna all'autorità che ha emesso il mandato e se intenda rinunciare al beneficio della regola della specialità. Delle risposte è fatta menzione nel verbale.

4. Il consenso e la rinuncia prestati sono irrevocabili. La persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e della rinuncia.

5. Nel caso in cui l'arrestato consente alla consegna, la corte di appello decide con ordinanza motivata di cui viene data immediata lettura. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

6. Se l'arrestato non consente alla consegna, il presidente lo informa che fino al termine del procedimento egli ha facoltà di rendere le dichiarazioni che ritiene opportune, purché attinenti alla decisione sulla richiesta di consegna.

7. La corte di appello decide con sentenza dopo avere assunto le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie.

8. Il presidente della corte di appello dà immediata lettura della sentenza. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

9. Con la decisione favorevole alla consegna è disposta la custodia cautelare se la persona non è già detenuta a tale fine. La misura coercitiva disposta prima della decisione perde immediatamente efficacia nel caso di rifiuto della consegna.

 

 

Art. 7.

(Misure cautelari).

 

1. Dopo gli adempimenti di cui all'articolo 6, commi 3, 4 e 5, la corte di appello, sentite le parti, decide immediatamente, con ordinanza motivata a pena di nullità e letta in udienza, sull'applicazione di una misura coercitiva nei confronti della persona di cui è richiesta la consegna.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III del medesimo codice. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa in caso di decisione favorevole.

 

 

Art. 8.

(Informazioni supplementari).

 

1. Le eventuali informazioni supplementari sono richieste senza ritardo direttamente all'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato dal presidente della corte di appello competente, anche a mezzo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia. A tale fine, può essere stabilito un termine entro il quale l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato deve far pervenire le informazioni, tenuto conto dell'esigenza di rispettare i termini di cui all'articolo 12.

 

 

 

Art. 9.

(Decisione sulla consegna).

 

1. La corte di appello comunica immediatamente, anche a mezzo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia, all'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo la decisione adottata sulla richiesta.

2. La corte di appello rifiuta la consegna solo nei seguenti casi:

 

a) se la richiesta e la documentazione allegata non soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 21 della presente legge e dall'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro;

 

b) se il reato contestato nel mandato d'arresto è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

 

c) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

 

d) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo non può essere ancora considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti in base alla legge italiana;

 

e) se, in uno dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della decisione quadro il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge italiana; non ricorre tale situazione nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro dell'Unione europea emittente;

 

f) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea.

 

 

Art. 10.

(Casi particolari).

 

1. Nel caso in cui il mandato d'arresto sia stato emesso per esercitare un'azione penale, la corte di appello è tenuta ad accettare che si proceda all'audizione del ricercato, ai sensi dei commi 3 e 4, oppure ad accettare il trasferimento temporaneo del ricercato.

2. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono definite di comune accordo tra l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato e la corte di appello. Alla persona destinataria del mandato deve essere assicurata la facoltà di tornare nel territorio dello Stato per assistere alle udienze del procedimento relativo alla decisione sulla consegna.

3. La corte di appello procede alla audizione di cui al comma 1 delegando uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto. Il giudice è assistito da un pubblico ufficiale designato dallo Stato membro richiedente la consegna.

4. Si osservano gli articoli 64 e 65 del codice di procedura penale.

5. Nel caso in cui la persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale è cittadina o residente in Italia, la consegna è subordinata alla condizione che la stessa, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il mandato.

6. Nel caso in cui il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che la legge dello Stato richiedente preveda norme di mitigazione del regime di espiazione al più tardi dopo venti anni oppure norme che consentano alla persona di proporre istanza affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite.

 

 

Art. 11.

(Decisione in caso di concorso

di richieste).

 

1. Se due o più Stati membri dell'Unione europea hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati debba essere eseguito; a tale fine, tiene conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, della data di ricezione dei mandati, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati, nonché del fatto che i mandati siano stati emessi durante un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

2. In caso di conflitto tra un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione presentata da uno Stato terzo, la corte di appello decide se dare la precedenza al mandato d'arresto europeo o alla richiesta di estradizione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, di quelle di cui al comma 1 e di quelle indicate nella convenzione o nell'accordo applicabile.

 

Art. 12.

(Termini per la decisione).

 

1. La corte di appello decide entro cinque giorni dalla dichiarazione con cui il ricercato consente alla consegna.

2. Nel caso in cui il ricercato non consenta alla consegna, la corte di appello decide entro trenta giorni dall'arresto.

3. Nei casi di rifiuto della consegna, qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia. L'avviso di deposito della sentenza è immediatamente notificato al difensore e all'interessato e comunicato al procuratore generale della Repubblica.

4. Nel caso in cui non sia possibile provvedere sul mandato d'arresto entro il termine di dieci giorni dalla dichiarazione del consenso ovvero di sessanta giorni dall'arresto, il giudice che procede ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato, indicandone i motivi. In tale caso, i termini di cui al presente comma sono prorogati di trenta giorni.

5. Nel caso in cui la persona ricercata benefìci di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.

 

 

Art. 13.

(Ricorso per cassazione).

 

1. Contro i provvedimenti che hanno deciso sulla consegna e contro quelli che hanno deciso sull'applicazione di misura coercitiva, può essere proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge, dal procuratore generale della Repubblica, dall'interessato e dal suo difensore entro cinque giorni dalla lettura del provvedimento in udienza o, nel caso previsto dall'articolo 12, comma 3, dalla notifica o dalla comunicazione dell'avviso di deposito.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. La Corte di cassazione decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso dell'udienza è comunicato o notificato almeno cinque giorni prima dell'udienza. La decisione è immediatamente depositata con la contestuale motivazione.

3. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della decisione, la Corte di cassazione vi provvede non oltre il quinto giorno successivo a quello della pronuncia.

4. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, il presidente della corte di appello fissa l'udienza per la decisione entro il termine massimo di venti giorni dal ricevimento degli atti.

 

 

 

 

Art. 14.

(Termini per la consegna).

 

1. Il ricercato è consegnato al più presto, in una data concordata tra le autorità interessate, al più tardi entro dieci giorni dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d'arresto europeo.

2. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al comma 1 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri dell'Unione europea, l'autorità giudiziaria italiana e l'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tale caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

3. La corte di appello può, con ordinanza ricorribile per cassazione, differire la consegna quando ricorrano circostanze oggettive che facciano ritenere che dalla immediata esecuzione della stessa derivi un concreto pericolo per la vita o per la salute del ricercato. Il differimento è disposto per il tempo strettamente necessario; il mandato è comunque eseguito non appena le circostanze che hanno determinato il differimento cessano di sussistere. Della ordinanza che differisce la consegna la corte informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente, con la quale concorda una nuova data per la consegna. In tale caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data per la consegna.

4. Allo scadere dei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 cessa di avere efficacia la misura della custodia cautelare.

5. All'atto della consegna, l'autorità giudiziaria italiana specifica la durata del periodo di custodia cautelare sofferto dal ricercato in esecuzione del mandato d'arresto europeo.

 

 

Art. 15.

(Consegna rinviata o condizionata).

 

1. La corte di appello può rinviare la consegna quando nei confronti del ricercato sia in esecuzione una misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale pendente in Italia, ovvero quando sia concretamente eseguibile nei suoi confronti una pena detentiva e lo stesso abbia richiesto il rinvio al fine di espiarla in Italia.

2. Fuori dal caso di cui alla prima parte del comma 1, e comunque in alternativa al rinvio della consegna, la corte di appello, ove nulla osti da parte della autorità giudiziaria competente per il procedimento penale già pendente, può procedere alla consegna a titolo temporaneo, secondo condizioni da concordare per iscritto con l'autorità giudiziaria emittente.

 

 

Art. 16.

(Consegna successiva).

 

1. Nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato analoga disposizione, e salvo che la corte di appello non disponga diversamente in relazione a un singolo procedimento, la persona consegnata può ulteriormente essere consegnata ad un altro Stato membro, a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, la consegna ad un altro Stato membro dell'Unione europea può avvenire con l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui all'articolo 9, comma 2.

3. L'assenso di cui al comma 2 non è necessario quando:

 

a) il soggetto ricercato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

 

b) il soggetto ricercato ha espressamente consentito ad essere consegnato ad un altro Stato membro. Tale consenso è raccolto a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 6, commi 3 e 4;

 

c) il soggetto ricercato non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.

 

4. Nel caso in cui la persona consegnata sia richiesta in estradizione verso uno Stato terzo, si applicano le disposizioni delle convenzioni in vigore con lo Stato estero e l'articolo 711 del codice di procedura penale.

 

 

Art. 17.

(Principio di specialità).

 

1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:

 

a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

 

b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;

 

c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

 

d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;

 

e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 6, commi 3 e 4;

 

f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 6, commi 3 e 4.

 

3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato che ha emesso il mandato d'arresto richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorra uno dei casi di cui all'articolo 9, comma 2.

 

 

Art. 18.

(Transito).

 

1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia può rifiutare la richiesta quando:

 

a) non ha ricevuto informazioni circa la identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, la esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;

 

b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

 

3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il mandato.

 

 

Capo II

PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA

 

 

Art. 19.

(Competenza).

 

1. Il mandato d'arresto europeo è emesso:

 

a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;

 

b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;

 

c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.

 

 

 

Art. 20.

(Emissione del mandato d'arresto europeo).

 

1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 19 emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 21.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefìci di una immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità.

 

 

Art. 21.

(Contenuto del mandato

d'arresto europeo).

 

1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro:

 

a) l'identità e la cittadinanza del ricercato;

 

b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

 

c) l'indicazione dell'esistenza di uno dei provvedimenti indicati dall'articolo 19;

 

d) la natura e la qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;

 

e) la descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;

 

f) la pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, la pena minima e massima stabilita dalla legge;

 

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Il mandato d'arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'Unione europea in cui deve essere eseguito, ovvero nella lingua o nelle lingue nelle quali lo Stato stesso ha dichiarato di accettare la traduzione.

3. L'autorità giudiziaria provvede, ove necessario, a richiedere il sequestro dei beni indicati dall'articolo 23, comma 1.

 

 

Art. 22.

(Computo della custodia

cautelare espiata).

 

1. Ai fini dell'articolo 657 del codice di procedura penale, si computa il periodo di custodia cautelare espiata in esecuzione del mandato d'arresto europeo prima della consegna.

 

 

Capo III

MISURE REALI

 

 

Art. 23.

(Sequestro e consegna di beni).

 

1. La corte di appello competente per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di propria iniziativa, provvede anche a sequestrare i beni che possono essere necessari a fini di prova ovvero costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.

2. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale della Repubblica. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 322, 324 e 325 del codice di procedura penale.

3. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

4. Nel caso in cui gli stessi beni siano già oggetto di un provvedimento di sequestro nell'ambito di un procedimento penale pendente in Italia, la consegna allo Stato membro richiedente avviene previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente, eventualmente condizionato alla restituzione dei beni stessi. In caso negativo, si fa luogo alla consegna quando il provvedimento di sequestro perde comunque efficacia.

5. Restano salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano ovvero da terzi.

 

 

Capo IV

SPESE

 

 

Art. 24.

(Spese).

 

1. Restano a carico dello Stato italiano le spese sostenute sul proprio territorio per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

 

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

 

Art. 25.

(Disposizioni transitorie).

 

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo il 1^ gennaio 2004.

2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002 restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.

3. Nelle more della piena operatività del SIS per quanto concerne la trasmissione delle informazioni prescritte per il mandato d'arresto europeo, il presidente della corte di appello, nell'ipotesi di cui all'articolo 4, e ove non ancora ricevuto, provvede a chiedere immediatamente, anche tramite il servizio per la cooperazione internazionale di polizia, all'autorità giudiziaria emittente la trasmissione del mandato d'arresto.

 

 

 


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 4431

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

BUEMI, BOATO, ALBERTINI, BOSELLI, CENTO, CEREMIGNA, CUSUMANO, DI GIOIA, GROTTO, INTINI, MAZZUCA, PAPPATERRA, PISICCHIO, POTENZA, VILLETTI

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Delega al Governo per il recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

 

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Presentata il 28 ottobre 2003

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Onorevoli Colleghi! - La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, dovrebbe, nelle intenzioni del legislatore europeo, costituire un importante passo in avanti nella realizzazione di quello che è il terzo pilastro dell'Unione europea, ossia lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, mercè la cooperazione giudiziaria e la libera circolazione delle persone.

        La presente proposta di legge si pone in un'ottica decisamente critica del problema della cooperazione giudiziaria penale tra Stati attuata mediante una facilitazione delle procedure di estradizione, e fa proprie in questo le preoccupazioni già più volte manifestate dal mondo dell'avvocatura penale italiana. A questo proposito vanno menzionati i rilievi posti dall'Unione delle camere penali italiane, cui peraltro deve ascriversi il merito dell'elaborato in questione, che pur avendo sempre prestato particolare attenzione alla creazione del cosiddetto "spazio giuridico comune europeo", ha per prima sottolineato l'esigenza di salvaguardare da "interferenze" o "condizionamenti" sovranazionali il sistema delle garanzie del nostro ordinamento, soprattutto in relazione all'inserimento costituzionale dei princìpi del giusto processo.

        Nell'ottobre 2002, in occasione del IX Congresso dell'Unione delle camere penali italiane, si è svolto a Sirmione, sotto la presidenza di Giuliano Vassalli, un convegno di studi su "Giustizia penale e spazio giuridico europeo: i penalisti italiani per la tutela delle garanzie europee". Dalle due giornate di confronto e dibattito è emersa - specie in ordine alla decisione quadro 2002/584/GAI - la palese violazione di princìpi costituzionalmente sanciti quali: tassatività della norma penale e riserva di legge in materia penale; tutela della libertà personale (articolo 13 della Costituzione in combinato disposto con gli articoli 104 e i 111 della Costituzione stessa: competenza ad emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale, riserva di legge sulle forme e i casi, configurazione costituzionale dell'ordine giudiziario italiano, obbligo di motivazione e ricorribilità per cassazione per violazione di legge dei detti provvedimenti); disciplina dell'estradizione (articoli 10 e 26 della Costituzione).

        Tali denunce di incostituzionalità sono state fra l'altro rilevate dal professor Vassalli anche nel corso di un'audizione svoltasi proprio presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati sulla proposta di recepimento Kessler (atto Camera n. 4246), quando egli ha dichiaratamente affermato che "l'attuazione della decisione del Consiglio non è possibile a Costituzione vigente" il che equivale a dire che il suo recepimento si sostanzia oggi nell'adozione di una legge incostituzionale!

        Si delinea insomma il rischio concreto della violazione, sistematica e "legalizzata", di regole costituzionali e processuali poste a protezione della libertà del cittadino, clamorosamente sacrificata ogni qual volta un altro Paese, in ipotesi meno attento del nostro alle prerogative primarie dei cittadini, emetta un provvedimento restrittivo.

        Sulla base dei rilievi svolti e consapevole dei rischi sin qui semplicemente paventati, ma in realtà estremamente concreti, l'Unione delle camere penali italiane ha così predisposto un elaborato, da noi ampiamente condiviso, con il quale ha inteso prendere una decisa posizione al riguardo. Si è giunti così all'elaborazione della presente proposta di legge, l'unica peraltro a darsi carico di un diverso trattamento in favore dei minorenni, che si connota per la sua perfetta aderenza al nostro quadro costituzionale. La formulazione è tale da impedire di fatto l'introduzione surrettizia nel nostro ordinamento di un sottosistema de libertate contrastante con i princìpi generali dell'ordinamento stesso e da garantire, al contempo, in ossequio alle diverse funzione del pubblico ministero e del giudice, il vaglio degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari che la legge prevede come presupposto essenziale per la privazione della libertà personale.

        Nell'articolato adottato si trova il richiamo puntuale e necessario delle garanzie procedurali e costituzionali della libertà del cittadino, con espresso riferimento - tra l'altro - al procedimento applicativo della misura coercitiva (richiesta del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari, ricorso al Tribunale della libertà e alla Corte Suprema) nonché all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'articolo 2 del protocollo VII annesso alla citata Convenzione (diritto a un doppio grado di giurisdizione); sono in ogni caso previsti limiti temporali alla restrizione della libertà così come una concreta verifica della ricorribilità a misure alternative nonché della effettiva funzione rieducativa della pena.

        Tali obiettivi non possono non essere condivisi, avendo anche presente la particolare rilevanza che assume il punto 12 delle considerazioni preliminari che precedono la decisione quadro di cui trattasi ("la presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo..."); d'altra parte, tutta la emananda normativa europea nel settore penale è improntata al principio della ricerca di garanzie minime, necessarie ad assicurare la cosiddetta "reciproca fiducia" fra gli Stati membri, senza che gli ordinamenti che al loro interno godono già di un sistema di garanzie più avanzato, debbano per questo motivo arretrare il loro livello. Il problema si pone con particolare attenzione nel nostro Paese dove i princìpi generali della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali hanno nel 1999, con le modifiche approvate all'articolo 111 della nostra Carta fondamentale (legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), assunto valenza costituzionale, non costituendo più un mero riferimento astratto.

        Un ulteriore elemento di allarme è dato dal grave ritardo che, a livello europeo, scontiamo quanto all'elaborazione di figure tipiche di reato omogenee nei diversi Stati membri, la qual cosa rende prioritaria la verifica, da parte dell'autorità giudiziaria, dei limiti del campo di applicazione del mandato di arresto europeo delineato dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/384/GAI.

        Concludendo, chiarito ormai in modo sufficientemente chiaro che il nucleo essenziale della nostra civiltà giuridica non consente nella maniera più assoluta una delega in bianco sulla nostra libertà, si comprende come l'attuazione della decisione quadro de qua richieda una legge-delega che, come sua caratteristica preminente, fissi i punti salienti in modo conforme ai princìpi del nostro ordinamento. Si tratta in sostanza di rispettare il dettato costituzionale!


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Oggetto e termine della delega).

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per dare attuazione, anche attraverso le necessarie modificazioni del codice penale, del codice di procedura penale e delle norme collegate, alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata "decisione quadro", secondo i princìpi e criteri direttivi e con le procedure previsti dalla presente legge.

2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), secondo e terzo periodo, del Trattato sull'Unione europea, i decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano le forme e i mezzi per l'attuazione della decisione quadro, con particolare riguardo:

 

a) ai provvedimenti giudiziari necessari per l'esecuzione in Italia del mandato di arresto proveniente da altro Stato membro dell'Unione e per la consegna delle persone in esso indicate;

 

b) alla emissione del mandato di arresto dell'autorità giudiziaria italiana, diretto verso altro Stato membro dell'Unione.

 

 

Art. 2.

(Rispetto dei diritti fondamentali

e delle norme sul giusto processo).

 

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea e dal punto 12 dei consideranda del Preambolo della decisione quadro, i decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 1 devono rispettare:

 

a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli aggiuntivi alla Convenzione stessa;

 

b) i princìpi e le disposizioni contenuti nella Costituzione, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di uguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali.

 

 

Art. 3.

(Princìpi e criteri direttivi generali).

 

1. Le finalità indicate agli articoli 1 e 2 sono conseguite in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

 

a) previsione di distinte, specifiche discipline per le attività e i provvedimenti da adottare da parte dell'autorità giudiziaria italiana, richiesta da una autorità giudiziaria di altro Stato membro, a seconda che da questo provenga un mandato di arresto per un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una sentenza che applica una pena o una misura di sicurezza;

 

b) previsione di una distinta, specifica disciplina per le richieste dell'autorità giudiziaria italiana a quella di altro Stato membro, a seconda che sia emesso un mandato d'arresto per un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una sentenza che applica una pena o una misura di sicurezza.

 

 

Art. 4.

(Princìpi e criteri direttivi relativi al mandato di

arresto per il procedimento proveniente da altro Stato membro).

 

1. Le finalità indicate agli articoli 1 e 2, con riguardo alla disciplina di esecuzione del mandato di arresto per il procedimento, proveniente da altro Stato membro, sono conseguite in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) previsione che il mandato di arresto sia inviato, con tutta la documentazione necessaria, al pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui ha residenza o, in alternativa, dimora la persona ricercata ovvero nel caso previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del capoluogo del distretto in cui è avvenuto il fermo; che il pubblico ministero, integrata o fatta integrare, anche ai fini dell'ammissibilità, la documentazione stessa, formuli le sue richieste al giudice per le indagini preliminari di tale tribunale; che questo giudice sia competente per ogni decisione sulla esecuzione del mandato, sulla libertà e sulla consegna della persona stessa; previsione che, quando sono ignoti i luoghi anzi detti, la competenza spetti al tribunale del capoluogo del distretto dell'ultima residenza nota o, in alternativa, dell'ultima dimora nota e, in difetto, al tribunale di Roma;

 

b) previsione che i provvedimenti del giudice siano adottati in ogni caso con ordinanza motivata;

 

c) previsione che i provvedimenti, con i quali il giudice ordina l'esecuzione del mandato indicato alla lettera a) o la consegna della persona destinataria, siano equiparati all'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare, quanto ai presupposti di legittimità, ai requisiti di forma e di contenuto, ai mezzi di impugnazione; che, in pendenza dell'impugnazione, sia sospesa la consegna della persona allo Stato richiedente e che il giudice possa rimettere in libertà la persona stessa, adottando le altre cautele opportune; che, in sede di impugnazione, possa essere ammessa ad intervenire, a condizioni di reciprocità, l'autorità richiedente, facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio in Italia; che la persona arrestata sia interrogata dal giudice osservando le disposizioni dell'articolo 294 del codice di procedura penale, in quanto applicabili, e dell'articolo 302 dello stesso codice; che, ai fini di quanto è previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro, dell'interrogatorio sia dato avviso anche all'autorità giudiziaria richiedente;

 

d) previsione che i provvedimenti giurisdizionali indicati alla lettera c) siano adottati previe le seguenti ulteriori verifiche, di cui pure sia dato conto nella motivazione:

 

1) che nell'ordinamento dello Stato richiedente siano previsti termini massimi per la restrizione della libertà personale durante il procedimento, in misura adeguata alle esigenze cautelari e proporzionata alla gravità del reato, nonché la possibilità di controlli periodici sulla necessità di permanenza delle misure cautelari personali;

 

2) che non sussistano i motivi di rifiuto obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione, rispettivamente previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 4, numeri da 1) a 5), e numero 7), della decisione quadro;

 

3) che, ricorrendo le situazioni descritte dall'articolo 5, numeri 2) e 3), della decisione quadro, risultino in concreto applicabili e assicurate le corrispondenti garanzie;

 

4) che il mandato non abbia a oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1; e che non sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

 

5) quando il mandato di arresto abbia a oggetto uno o più dei reati indicati all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro, verifica che il fatto corrisponda alle caratteristiche minime, da individuare specificamente da parte del legislatore delegato, per ciascun nome di reato previsto nell'elenco, avuto riguardo agli elementi comuni riconoscibili nelle leggi penali degli Stati membri;

 

e) previsione che, contro i provvedimenti di rifiuto dell'esecuzione del mandato o della consegna, il pubblico ministero possa proporre le impugnazioni disciplinate dagli articoli 310 e 311 del codice di procedura penale e che nei relativi procedimenti l'autorità richiedente, a condizioni di reciprocità, possa essere ammessa ad intervenire, facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio in Italia;

 

f) disciplina dei tempi del procedimento in modo che i provvedimenti indicati alla lettera c) siano definitivi entro sessanta giorni dall'arresto della persona ricercata e, se è proposto ricorso per cassazione, entro novanta giorni, esclusa comunque l'applicazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742; in caso di inosservanza dei termini, previsione della possibilità di disporre il trasferimento temporaneo della persona ricercata ai sensi dell'articolo 18 della decisione quadro; previsione che, durante il procedimento, si osservino i termini di durata massima di privazione della libertà personale previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, e che, alle condizioni ivi previste, la persona sia rimessa in libertà quando alla scadenza dei termini stessi non è definitivo il provvedimento che ordina l'esecuzione del mandato o la consegna.

 

 

 

Art. 5.

(Princìpi e criteri direttivi relativi al mandato di

arresto proveniente da altro Stato membro per l'esecuzione di

una pena o di una misura di sicurezza).

 

1. Le finalità indicate agli articoli 1 e 2, con riguardo alla disciplina di esecuzione del mandato di arresto proveniente da altro Stato membro per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale, sono conseguite in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) previsione che il mandato di arresto sia inviato, con tutta la documentazione necessaria, al procuratore generale presso la corte d'appello del luogo di residenza o, in alternativa, di dimora della persona ricercata ovvero, nel caso previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del luogo dell'avvenuto fermo; che il procuratore generale, integrata o fatta integrare, anche ai fini dell'ammissibilità, la documentazione stessa, formuli le sue richieste alla corte d'appello; che questa corte sia competente per ogni decisione sulla esecuzione del mandato, sulla libertà e sulla consegna della persona stessa; previsione che, quando sono ignoti i luoghi suddetti, la competenza spetti alla corte d'appello dell'ultimo luogo noto di residenza o, in alternativa, di dimora e, in difetto, alla corte d'appello di Roma;

 

b) previsione che i provvedimenti della corte d'appello siano adottati in ogni caso con ordinanza motivata;

 

c) previsione che i provvedimenti, con i quali la corte d'appello ordina l'esecuzione del mandato indicato alla lettera a) o la consegna della persona destinataria, siano adottati previe le seguenti verifiche, delle quali sia dato conto nella motivazione:

 

1) che la decisione sia definitiva nell'ordinamento di provenienza;

 

2) che la decisione sia conseguita ad un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e delle libertà fondamentali e dall'articolo 2 del Protocollo VII annesso a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984 e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

 

3) che la sanzione non sia stata inflitta per un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1; e che non sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato di arresto sia stato emesso ovvero la sanzione sia stata inflitta al fine di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

 

4) che non sussistano i motivi di rifiuto obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione, rispettivamente previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 4 della decisione quadro;

 

5) che nello Stato membro di emissione del mandato l'esecuzione delle sanzioni penali risponda ai requisiti indicati nell'articolo 3 della citata Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e che siano previste misure alternative e rieducative corrispondenti a quelle dell'ordinamento italiano; in caso di esito negativo della verifica, previsione che l'esecuzione del mandato sia disposta solo previo consenso informato della persona condannata o da sottoporre a misura di sicurezza; in questa ipotesi di rifiuto, previsione dell'esecuzione della sanzione nello Stato;

 

6) che in caso di condanna in contumacia o in absentia sia assicurata la garanzia di un nuovo processo alle condizioni e nei termini indicati dall'articolo 5, numero 1), della decisione quadro;

 

d) previsione che nel procedimento si osservino, in quanto applicabili, le norme degli articoli 702, 704, comma 1, e 706 del codice di procedura penale; che i provvedimenti della corte d'appello siano soggetti a ricorso per cassazione anche per il merito da parte del pubblico ministero, della persona ricercata e del suo difensore; che, in pendenza del ricorso contro il provvedimento che dispone l'esecuzione del mandato, resti sospesa l'esecuzione della consegna della persona e questa possa essere rimessa in libertà, salva l'adozione delle altre cautele opportune;

 

e) disciplina dei tempi del procedimento in modo che i provvedimenti indicati alla lettera c) siano definitivi entro quarantacinque giorni dall'arresto della persona ricercata e, se è proposto ricorso per cassazione, entro novanta giorni, esclusa comunque l'applicazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742; previsione che durante il procedimento la persona ricercata non sia comunque privata della libertà personale per un tempo superiore a centoventi giorni.

 

 

Art. 6.

(Princìpi e criteri direttivi relativi

alle misure provvisorie).

 

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 della decisione quadro, le finalità indicate agli articoli 1 e 2 della presente legge sono altresì conseguite mediante una disciplina di possibili misure provvisorie, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) previsione che, quando la polizia giudiziaria, anche in base al sistema di informazione Schengen, ha notizia certa di un mandato di arresto per il procedimento emesso dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro, nonché dei fatti specifici addebitati, del titolo del reato e degli elementi per l'esatta identificazione della persona ricercata, possa procedere, sentito il pubblico ministero, al fermo della stessa, se sussiste concreto pericolo di fuga e il mandato concerne un delitto in relazione al quale ricorrono gravi indizi di colpevolezza e per il quale la legge italiana stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a sei anni ovvero un delitto in materia di armi da guerra e di esplosivi; che il fermato entro ventiquattro ore sia messo a disposizione del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui è avvenuto il fermo, il quale ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari di tale tribunale; che si osservino le disposizioni degli articoli 385, 386, 387, 389, 390 e 391, commi 1, 2, 3 e 4, del codice di procedura penale; che il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, adotti i provvedimenti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), immediatamente ovvero in un tempo non superiore a sette giorni dal fermo, quando ciò è necessario per l'acquisizione del mandato e della eventuale ulteriore documentazione, disponendo che durante tale tempo permanga lo stato di fermo; che, se il giudice non provvede nel termine, la persona fermata sia subito liberata;

 

b) previsione che il pubblico ministero indicato nell'articolo 4, comma 1, lettera a), se ricorrono le condizioni indicate nell'articolo 384 del codice di procedura penale, possa disporre con decreto motivato il fermo della persona ricercata, richiedendone al giudice per le indagini preliminari la convalida; che si osservino le disposizioni degli articoli 385, 387, 389, 390 e 391, commi 1, 2, 3 e 4, del codice di procedura penale; che, a richiesta del pubblico ministero, il giudice, nella stessa udienza nella quale ha deciso sulla convalida, adotti i provvedimenti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere c) e d);

 

c) previsione che, quando la polizia giudiziaria, anche in base al sistema di informazione Schengen, ha notizia certa di un mandato di arresto dell'autorità giudiziaria di uno Stato membro, emesso per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, nonché degli estremi essenziali della sentenza con cui la sanzione è stata inflitta, della qualità e della misura di essa, del fatto attribuito, del titolo del reato e degli elementi idonei all'esatta identificazione della persona, possa procedere, sentito il pubblico ministero, al fermo della persona medesima, quando, in base ad elementi specifici acquisiti, sussista concreto pericolo di fuga; che il fermato sia posto immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore a disposizione del procuratore generale del luogo, il quale entro quarantotto ore dal fermo ne chiede la convalida alla corte d'appello, che decide sulla richiesta entro novantasei ore dal fermo stesso; che si osservino, in quanto applicabili, le norme degli articoli 385, 386, 387, 389, 390 e 391, commi 1, 2, 3 e 4, del codice di procedura penale; che nella stessa udienza di convalida la corte d'appello, a richiesta del procuratore generale, adotti i provvedimenti indicati nell'articolo 5, comma 1, ovvero che, quando a questi fini occorre attendere per acquisire il mandato d'arresto, nonché la decisione che applica la sanzione e gli altri elementi necessari, possa applicare una misura coercitiva idonea a garantire che la persona ricercata non si sottragga all'eventuale provvedimento di esecuzione e di consegna; che la misura perda efficacia se i provvedimenti non sono adottati entro trenta giorni;

 

d) previsione che il procuratore generale indicato nell'articolo 5, comma 1, lettera a), possa richiedere alla corte d'appello e questa possa disporre nei confronti della persona ricercata una misura coercitiva di durata non superiore a trenta giorni, quando, considerato il tempo necessario per provvedere sulla richiesta di esecuzione del mandato, sussista, in base ad elementi specifici acquisiti, concreto pericolo di fuga.

 

 

Art. 7.

(Princìpi e criteri direttivi relativi al mandato di

arresto diretto ad altro Stato membro per un procedimento o

per l'esecuzione in Italia di una sanzione penale).

 

1. La disciplina della emissione, da parte dell'autorità giudiziaria italiana, del mandato di arresto da rimettere ad altro Stato membro per un procedimento di competenza di un giudice italiano o per l'esecuzione di una sentenza del giudice italiano, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) previsione che ad emettere il mandato di arresto per il procedimento in Italia sia, su richiesta del pubblico ministero, il giudice che procede e, prima dell'esercizio dell'azione penale, il giudice per le indagini preliminari; previsione che si osservino le disposizioni in materia di misure cautelari personali coercitive, quanto ai presupposti di legittimità, al procedimento, ai requisiti di forma e di contenuto e ai mezzi di impugnazione; previsione che la richiesta di eseguire il mandato sia presentata all'autorità competente dello Stato di esecuzione dal pubblico ministero presso il giudice che lo ha emesso;

 

b) previsione che ad emettere il mandato di arresto per l'esecuzione di una sentenza che applica una pena o una misura di sicurezza detentiva sia il pubblico ministero cui è attribuita l'esecuzione della sentenza stessa ai sensi degli articoli 656, 658 e 665 del codice di procedura penale;

 

c) previsione che i modelli del mandato siano definiti in modo uniforme e tale da assicurare l'osservanza delle previsioni di cui alle lettere a) e b);

d) previsione che, nei casi indicati alle lettere a) e b), il pubblico ministero possa richiedere e ottenere di intervenire nel procedimento in condizioni di reciprocità rispetto alla legge italiana, nei termini e con le forme previsti dallo Stato di esecuzione.

 

 

Art. 8.

(Princìpi e criteri direttivi relativi al mandato di

arresto per reati sottoposti alle giurisdizioni

militari).

 

1. Le norme per dare attuazione alla decisione quadro anche con riguardo a reati sottoposti alle giurisdizioni militari italiana e di altri Stati membri, aventi natura di reati non esclusivamente militari ovvero costituenti crimini di guerra ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, concluso a Roma il 17 luglio 1998, si attengono ai princìpi e criteri indicati negli articoli precedenti, in quanto applicabili, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) previsione che il mandato di arresto per il procedimento, proveniente da altro Stato membro nei confronti di persona che per lo stesso fatto sarebbe soggetta alla giurisdizione militare italiana, sia inviato al pubblico ministero presso il tribunale militare di Roma e che la competenza per i relativi provvedimenti appartenga al giudice per le indagini preliminari di tale tribunale;

 

b) previsione che il mandato di arresto per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, proveniente da altro Stato membro nei confronti di persona che per lo stesso fatto sarebbe soggetta alla giurisdizione militare italiana, sia inviato al procuratore generale militare presso la corte militare d'appello di Roma, competente per i relativi provvedimenti;

 

c) previsione che, quando i mandati indicati alle lettere a) e b) sono emessi nei confronti di persona non soggetta alla giurisdizione militare italiana, essi siano inviati al pubblico ministero rispettivamente indicato negli articoli 4 e 5 per le richieste ai giudici di rispettiva competenza; previsione che il pubblico ministero dia informazione del mandato e dell'esito del procedimento rispettivamente al procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma e al procuratore generale militare presso la corte militare d'appello di Roma;

 

d) previsione che il mandato d'arresto da rimettere ad altro Stato membro per un procedimento appartenente alla giurisdizione militare italiana sia emesso, su richiesta del pubblico ministero militare, dal giudice militare che procede e che il mandato di arresto da rimettere ad altro Stato membro per l'esecuzione di una sentenza del giudice militare italiano, sia emesso dal pubblico ministero militare cui è attribuita l'esecuzione della sentenza stessa ai sensi degli articoli 656, 658 e 665 del codice di procedura penale.

 

 

Art. 9.

(Ulteriori princìpi e criteri direttivi).

 

1. I decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 1 si uniformano altresì ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

 

a) con riguardo alla facoltà prevista dall'articolo 7 della decisione quadro, previsione che il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione costituisca l'autorità centrale, referente per tutte le situazioni in cui il mandato di arresto proveniente da altro Stato membro non può farsi pervenire direttamente al pubblico ministero individuato agli articoli 4 e 5 e comunque per dare assistenza alle autorità richiedenti, e che fornisca, a richiesta, la stessa assistenza quando occorre rimettere all'estero un mandato emesso alla autorità giudiziaria italiana;

 

b) previsione che l'esecuzione di un mandato d'arresto, proveniente da altro Stato membro e concernente un soggetto maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto, sia subordinata alla verifica che nello Stato membro richiedente sia previsto un trattamento penale, processuale penale e penitenziario quantomeno corrispondente a quello italiano e comunque conforme ai princìpi e alle regole fondamentali delle Convenzioni internazionali sui minori e i fanciulli;

 

c) previsione di una disciplina idonea ad assicurare, nel rispetto della decisione quadro, il principio di specialità;

 

d) quanto al consenso alla propria consegna da parte della persona ricercata, di cui all'articolo 13 della decisione quadro, previsione che esso sia prestato in presenza del difensore al giudice competente individuato ai sensi degli articoli 4 e 5, il quale svolge accertamenti per stabilire che esso sia espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze; previsione di strumenti idonei a consentire la conoscenza del diritto straniero pertinente al caso; disciplina della revocabilità del consenso, quando richiedente sia l'autorità di uno Stato membro che tale revocabilità abbia prevista giovandosi della previsione di cui all'articolo 13, paragrafo 4, ultimo periodo, della decisione quadro;

 

e) attribuzione al pubblico ministero del potere di richiedere e al giudice della competenza di disporre il sequestro e la confisca dei beni indicati nell'articolo 29 della decisione quadro, secondo le procedure, con le garanzie e quando ricorrono i presupposti e le condizioni previsti dalla legge italiana per le corrispondenti misure; individuazione del pubblico ministero e del giudice con i criteri indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera a), e nell'articolo 5, comma 1, lettera a);

 

f) individuazione delle disposizioni, contenute in Convenzioni, Trattati o Accordi tra Italia e altri Stati membri, che sono sostituite dalle corrispondenti disposizioni della decisione quadro come attuate ai sensi della presente legge e delle norme attuative della medesima; individuazione delle disposizioni che si intende continuare ad applicare ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, della decisione quadro.

 

2. Ad ogni altra disposizione della decisione quadro è data attuazione mediante una disciplina coerente con i princìpi e criteri direttivi enunciati nella presente legge.

 

 

 


CAMERADEI DEPUTATI

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N. 4436

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PROPOSTA  DI  LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

PISAPIA, MASCIA

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Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

 

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Presentata il 29 ottobre 2003 

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Onorevoli Colleghi! - La costruzione di uno spazio comune di giustizia e sicurezza tra i Paesi dell'Unione europea inevitabilmente pone delicati problemi di compatibilità tra i princìpi costituzionali interni e le norme che formano oggetto di convenzioni e accordi quadro.

        L'Unione delle camere penali italiane, che ha sempre prestato particolare attenzione alla creazione del cosiddetto "spazio giuridico comune europeo", sottolineando per prima l'esigenza di salvaguardare da "interferenze" o "condizionamenti" sovranazionali il sistema di garanzie del nostro ordinamento, ha formulato una proposta di legge concernente la delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, che si connota per la sua perfetta aderenza al nostro quadro costituzionale, in tal modo evitando l'introduzione nell'ordinamento di un sottosistema de libertate contrastante con i princìpi generali dell'ordinamento stesso e, nel contempo, garantendo il vaglio - nel rispetto delle diverse funzioni del pubblico ministero e del giudice - dei gravi elementi indiziari e delle esigenze cautelari previsti dalla legge come presupposto essenziale per la privazione della libertà personale.

        I proponenti, nell'ambito di un confronto su un tema così delicato, al fine di evitare l'approvazione di norme in contrasto con i princìpi costituzionali, hanno quindi ritenuto opportuno porre all'attenzione del Parlamento la proposta elaborata dall'Unione delle camere penali - tesa a contemperare le esigenze derivanti dalla costruzione di uno spazio comune di giustizia e sicurezza tra i Paesi dell'Unione europea e i nostri princìpi costituzionali, che sono, e dovrebbero essere per tutti, un baluardo invalicabile e inviolabile a tutela dei diritti e delle garanzie individuali - che sicuramente può fornire un positivo contributo al dibattito parlamentare che si sta svolgendo in questi giorni riguardo al mandato d'arresto europeo.


 

 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Oggetto e termine della delega).

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per dare attuazione, anche attraverso le necessarie modificazioni del codice penale, del codice di procedura penale e delle norme collegate, alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata "decisione quadro", secondo i princìpi e i criteri direttivi e con le procedure previste dalla presente legge.

riconoscimento dell'illegalità, di rottura verticale tra maggioranza e opposizione: così non si farà molta strada

2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), secondo e terzo periodo del Trattato sull'Unione europea, i decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano le forme e i mezzi per l'attuazione della decisione quadro, con particolare riguardo:

 

a) ai provvedimenti giudiziari necessari per l'esecuzione in Italia del mandato d'arresto proveniente da altro Stato membro dell'Unione europea e per la consegna delle persone in esso indicate;

 

b) alla emissione del mandato d'arresto dell'autorità giudiziaria italiana, diretto verso altro Stato membro dell'Unione europea.

 

 

Art. 2.

(Rispetto dei diritti fondamentali

e delle norme sul giusto processo).

 

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea e dal punto 12 dei consideranda del preambolo della decisione quadro, i decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 1 devono rispettare:

 

a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli aggiuntivi alla Convenzione stessa;

 

b) i princìpi e le disposizioni contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di uguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali.

 

 

Art. 3.

(Criteri direttivi generali).

 

1. Le finalità indicate agli articoli 1 e 2 sono conseguite in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) previsione di distinte, specifiche discipline per le attività e i provvedimenti da adottare da parte dell'autorità giudiziaria italiana, richiesta da una autorità giudiziaria di altro Stato membro, a seconda che da questo provenga un mandato d'arresto per un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una sentenza che applica una pena o una misura di sicurezza;

 

b) previsione di una distinta, specifica disciplina per le richieste dell'autorità giudiziaria italiana a quella di altro Stato membro, a seconda che sia emesso un mandato d'arresto per un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una sentenza che applica una pena o una misura di sicurezza.

 

 

Art. 4.

(Criteri relativi al mandato d'arresto per il procedimento

proveniente da altro Stato membro).

 

1. Le finalità indicate agli articoli 1 e 2, con riguardo alla disciplina di esecuzione del mandato d'arresto per il procedimento, proveniente da altro Stato membro, sono conseguite in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) previsione che il mandato di arresto sia inviato, con tutta la documentazione necessaria, al pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui ha la residenza o, in alternativa, la dimora la persona ricercata ovvero nel caso previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del capoluogo del distretto in cui è avvenuto il fermo; che il pubblico ministero, integrata o fatta integrare, anche ai fini dell'ammissibilità, la documentazione stessa, formuli le sue richieste al giudice per le indagini preliminari di tale tribunale; che questo giudice sia competente per ogni decisione sulla esecuzione del mandato, sulla libertà e sulla consegna della persona stessa; previsione che, quando sono ignoti i luoghi anzi detti, la competenza spetti al tribunale del capoluogo del distretto dell'ultima residenza nota o, in alternativa, dell'ultima dimora nota e, in difetto, al tribunale di Roma;

 

b) previsione che i provvedimenti del giudice siano adottati in ogni caso con ordinanza motivata;

 

c) previsione che i provvedimenti, con i quali il giudice ordina l'esecuzione del mandato indicato alla lettera a) o la consegna della persona destinataria, siano equiparati all'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare, quanto ai presupposti di legittimità, ai requisiti di forma e di contenuto, ai mezzi di impugnazione; che, in pendenza dell'impugnazione, sia sospesa la consegna della persona allo Stato richiedente e che il giudice possa rimettere in libertà la persona stessa, adottando le altre cautele opportune; che, in sede di impugnazione, possa essere ammessa ad intervenire, a condizioni di reciprocità, l'autorità richiedente, facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio in Italia; che la persona arrestata sia interrogata dal giudice osservando le disposizioni dell'articolo 294 del codice di procedura penale, in quanto applicabili, e dell'articolo 302 dello stesso codice; che, ai fini di quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della decisione quadro, dell'interrogatorio sia dato avviso anche all'autorità giudiziaria richiedente;

 

d) previsione che i provvedimenti giurisdizionali indicati alla lettera c) siano adottati previe le seguenti ulteriori verifiche, di cui sia dato conto nella motivazione:

 

1) che nell'ordinamento dello Stato richiedente siano previsti termini massimi per la restrizione della libertà personale durante il procedimento, in misura adeguata alle esigenze cautelari e proporzionata alla gravità del reato, nonché la possibilità di controlli periodici sulla necessità di permanenza delle misure cautelari personali;

 

2) che non sussistano i motivi di rifiuto obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione, rispettivamente previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 4, numeri da 1) a 5), e numero 7), della decisione quadro;

 

3) che, ricorrendo le situazioni descritte dall'articolo 5, numeri 2) e 3), della decisione quadro, risultino in concreto applicabili e assicurate le corrispondenti garanzie;

 

4) che il mandato non abbia a oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719, e dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1; e che non sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

 

5) quando il mandato d'arresto abbia a oggetto uno o più dei reati indicati all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro, verifica che il fatto corrisponda alle caratteristiche minime, da individuare specificamente da parte del legislatore delegato, per ciascun nome di reato previsto nell'elenco, avuto riguardo agli elementi comuni riconoscibili nelle leggi penali degli Stati membri;

 

e) previsione che contro i provvedimenti di rifiuto dell'esecuzione del mandato o della consegna il pubblico ministero possa proporre le impugnazioni disciplinate dagli articoli 310 e 311 del codice di procedura penale e che nei relativi procedimenti l'autorità richiedente, a condizioni di reciprocità, possa essere ammessa ad intervenire, facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio in Italia;

 

f) disciplina dei tempi del procedimento in modo che i provvedimenti indicati alla lettera c) siano definitivi entro sessanta giorni dall'arresto della persona ricercata e, se è proposto ricorso per cassazione, entro novanta giorni, esclusa comunque l'applicazione della sospensione dei termini nel periodo feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742; in caso di inosservanza dei termini, previsione della possibilità di disporre il trasferimento temporaneo della persona ricercata ai sensi dell'articolo 18 della decisione quadro; previsione che, durante il procedimento, siano osservati i termini di durata massima di privazione della libertà personale previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale e che, alle condizioni ivi previste, la persona sia rimessa in libertà quando alla scadenza dei termini stessi non è definitivo il provvedimento che ordina l'esecuzione del mandato o la consegna.

 

Art. 5.

(Criteri relativi al mandato d'arresto proveniente da altro Stato membro per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza).

 

1. Le finalità indicate agli articoli 1 e 2, con riguardo alla disciplina di esecuzione del mandato d'arresto proveniente da altro Stato membro per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale, sono conseguite in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) previsione che il mandato d'arresto sia inviato, con tutta la documentazione necessaria, al procuratore generale presso la corte d'appello del luogo di residenza o, in alternativa, di dimora della persona ricercata ovvero, nel caso previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del luogo dell'avvenuto fermo; che il procuratore generale, integrata o fatta integrare, anche ai fini dell'ammissibilità, la documentazione stessa, formuli le sue richieste alla corte d'appello; che questa corte sia competente per ogni decisione sulla esecuzione del mandato, sulla libertà e sulla consegna della persona stessa; previsione che, quando sono ignoti i luoghi suddetti, la competenza spetti alla corte d'appello dell'ultimo luogo noto di residenza o, in alternativa, di dimora e, in difetto, alla corte d'appello di Roma;

 

b) previsione che i provvedimenti della corte d'appello siano adottati in ogni caso con ordinanza motivata;

 

c) previsione che i provvedimenti, con i quali la corte d'appello ordina l'esecuzione del mandato indicato alla lettera a) o la consegna della persona destinataria, siano adottati previe le seguenti verifiche, delle quali sia dato conto nella motivazione:

 

1) che la decisione sia definitiva nell'ordinamento di provenienza;

 

2) che la decisione sia conseguita ad un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'articolo 2 del Protocollo numero 7 a tale Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984 e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

 

3) che la sanzione non sia stata inflitta per un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719, e dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1; e che non sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto sia stato emesso ovvero la sanzione sia stata inflitta al fine di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

 

4) che non sussistano i motivi di rifiuto obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione, rispettivamente previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 4 della decisione quadro;

 

5) che nello Stato membro di emissione del mandato l'esecuzione delle sanzioni penali risponda ai requisiti indicati nell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e che siano previste misure alternative e rieducative corrispondenti a quelle dell'ordinamento italiano; in caso di esito negativo della verifica, previsione che l'esecuzione del mandato sia disposta solo previo consenso informato della persona condannata o da sottoporre a misura di sicurezza e, in mancanza di tale consenso, previsione dell'esecuzione della sanzione nello Stato;

 

6) che in caso di condanna in contumacia o in absentia sia assicurata la garanzia di un nuovo processo alle condizioni e nei termini indicati dall'articolo 5, numero l), della decisione quadro;

 

d) previsione che nel procedimento si osservino, in quanto applicabili, le norme degli articoli 702, 704, comma 1, e 706 del codice di procedura penale; che i provvedimenti della corte d'appello siano soggetti a ricorso per cassazione anche per il merito da parte del pubblico ministero, della persona ricercata e del suo difensore; che, in pendenza del ricorso contro il provvedimento che dispone l'esecuzione del mandato, resti sospesa l'esecuzione della consegna della persona e questa possa essere rimessa in libertà, salva l'adozione delle altre cautele opportune;

 

e) disciplina dei tempi del procedimento in modo che i provvedimenti indicati alla lettera c) siano definitivi entro quarantacinque giorni dall'arresto della persona ricercata e, se è proposto ricorso per cassazione, entro novanta giorni, esclusa comunque l'applicazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742; previsione che durante il procedimento la persona ricercata non sia comunque privata della libertà personale per un tempo superiore a centoventi giorni.

 

 

 

 

Art. 6.

(Criteri relativi alle misure provvisorie).

 

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 della decisione quadro, le finalità indicate agli articoli 1 e 2 della presente legge sono altresì conseguite mediante una disciplina di possibili misure provvisorie, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) previsione che, quando la polizia giudiziaria, anche in base al sistema di informazione Schengen, ha notizia certa di un mandato d'arresto per il procedimento emesso dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro, nonché dei fatti specifici addebitati, del titolo del reato e degli elementi per l'esatta identificazione della persona ricercata, possa procedere, sentito il pubblico ministero, al fermo della stessa, se sussiste concreto pericolo di fuga e il mandato concerne un delitto in relazione al quale ricorrono gravi indizi di colpevolezza e per il quale la legge italiana stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a sei anni ovvero un delitto in materia di armi da guerra e di esplosivi; che il fermato entro ventiquattro ore sia messo a disposizione del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui è avvenuto il fermo, il quale ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari di tale tribunale; che si osservino le disposizioni degli articoli 385, 386, 387, 389, 390 e 391, commi 1, 2, 3 e 4, del codice di procedura penale; che il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero adotti i provvedimenti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), immediatamente ovvero in un tempo non superiore a sette giorni dal fermo, quando ciò è necessario per l'acquisizione del mandato e della eventuale ulteriore documentazione, disponendo che durante tale tempo permanga lo stato di fermo; che, se il giudice non provvede nel termine, la persona fermata sia subito liberata;

 

b) previsione che il pubblico ministero indicato nell'articolo 4, comma 1, lettera a), se ricorrono le condizioni indicate nell'articolo 384 del codice di procedura penale, possa disporre con decreto motivato il fermo della persona ricercata, richiedendone al giudice per le indagini preliminari la convalida; che si osservino le disposizioni degli articoli 385, 387, 389, 390 e 391, commi 1, 2, 3 e 4, del codice di procedura penale; che, a richiesta del pubblico ministero, il giudice, nella stessa udienza nella quale ha deciso sulla convalida, adotti i provvedimenti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere c) e d);

c) previsione che, quando la polizia giudiziaria, anche in base al sistema di informazione Schengen, ha notizia certa di un mandato d'arresto dell'autorità giudiziaria di uno Stato membro, emesso per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, nonché degli estremi essenziali della sentenza con cui la sanzione è stata inflitta, della qualità e della misura di essa, del fatto attribuito, del titolo del reato e degli elementi idonei all'esatta identificazione della persona, possa procedere, sentito il pubblico ministero, al fermo della persona medesima, quando, in base ad elementi specifici acquisiti, sussista concreto pericolo di fuga; che il fermato sia posto immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore a disposizione del procuratore generale del luogo, il quale entro quarantotto ore dal fermo ne chiede la convalida alla corte d'appello, che decide sulla richiesta entro novantasei ore dal fermo stesso; che si osservino, in quanto applicabili, le norme degli articoli 385, 386, 387, 389, 390 e 391, commi 1, 2, 3 e 4, del codice di procedura penale; che nella stessa udienza di convalida la corte d'appello, a richiesta del procuratore generale, adotti i provvedimenti indicati nell'articolo 5, comma 1, ovvero che, quando a questi fini occorre attendere per acquisire il mandato d'arresto, nonché la decisione che applica la sanzione e gli altri elementi necessari, possa applicare una misura coercitiva idonea a garantire che la persona ricercata non si sottragga all'eventuale provvedimento di esecuzione e di consegna; che la misura perda efficacia se i provvedimenti non sono adottati entro trenta giorni;

 

d) previsione che il procuratore generale indicato nell'articolo 5, comma l, lettera a), possa richiedere alla corte d'appello e questa possa disporre nei confronti della persona ricercata una misura coercitiva di durata non superiore a trenta giorni, quando, considerato il tempo necessario per provvedere sulla richiesta di esecuzione del mandato, sussista, in base ad elementi specifici acquisiti, concreto pericolo di fuga.

 

Art. 7.

(Criteri relativi al mandato d'arresto diretto ad altro Stato membro per un procedimento o per l'esecuzione in Italia

di una sanzione penale).

 

1. La disciplina della emissione, da parte dell'autorità giudiziaria italiana, del mandato d'arresto da rimettere ad altro Stato membro per un procedimento di competenza di un giudice italiano o per l'esecuzione di una sentenza del giudice italiano, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) previsione che ad emettere il mandato d'arresto per il procedimento in Italia sia, su richiesta del pubblico ministero, il giudice che procede e, prima dell'esercizio dell'azione penale, il giudice per le indagini preliminari; previsione che si osservino le disposizioni in materia di misure cautelari personali coercitive, quanto ai presupposti di legittimità, al procedimento, ai requisiti di forma e di contenuto e ai mezzi di impugnazione; previsione che la richiesta di eseguire il mandato sia presentata all'autorità competente dello Stato di esecuzione dal pubblico ministero presso il giudice che lo ha emesso;

 

b) previsione che ad emettere il mandato d'arresto per l'esecuzione di una sentenza che applica una pena o una misura di sicurezza detentiva sia il pubblico ministero cui è attribuita l'esecuzione della sentenza stessa ai sensi degli articoli 656, 658 e 665 del codice di procedura penale;

 

c) previsione che i modelli del mandato siano definiti in modo uniforme e tale da assicurare l'osservanza delle previsioni di cui alle lettere a) e b);

 

d) previsione che, nei casi indicati alle lettere a) e b), il pubblico ministero possa richiedere e ottenere di intervenire nel procedimento in condizioni di reciprocità rispetto alla legge italiana, nei termini e con le forme previste dallo Stato di esecuzione.

 

Art. 8.

(Criteri relativi al mandato d'arresto per reati

sottoposti alle giurisdizioni militari).

 

1. Le norme per dare attuazione alla decisione quadro anche con riguardo a reati sottoposti alle giurisdizioni militari italiana e di altri Stati membri, aventi natura di reati non esclusivamente militari ovvero costituenti crimini di guerra ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232, si attengono ai princìpi e criteri indicati negli articoli precedenti, in quanto applicabili, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) previsione che il mandato d'arresto per il procedimento, proveniente da altro Stato membro nei confronti di persona che per lo stesso fatto sarebbe soggetta alla giurisdizione militare italiana, sia inviato al pubblico ministero presso il tribunale militare di Roma e che la competenza per i relativi provvedimenti appartenga al giudice per le indagini preliminari di tale tribunale;

 

b) previsione che il mandato d'arresto per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, proveniente da altro Stato membro nei confronti di persona che per lo stesso fatto sarebbe soggetta alla giurisdizione militare italiana, sia inviato al procuratore generale militare presso la corte militare d'appello di Roma, competente per i relativi provvedimenti;

 

c) previsione che, quando i mandati indicati alle lettere a) e b) sono emessi nei confronti di persona non soggetta alla giurisdizione militare italiana, essi siano inviati al pubblico ministero rispettivamente indicato negli articoli 4 e 5 per le richieste ai giudici di rispettiva competenza; previsione che il pubblico ministero dia informazione del mandato e dell'esito del procedimento rispettivamente al procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma e al procuratore generale militare presso la corte militare d'appello di Roma;

d) previsione che il mandato d'arresto da rimettere ad altro Stato membro per un procedimento appartenente alla giurisdizione militare italiana sia emesso, su richiesta del pubblico ministero militare, dal giudice militare che procede e che il mandato d'arresto da rimettere ad altro Stato membro per l'esecuzione di una sentenza del giudice militare italiano, sia emesso dal pubblico ministero militare cui è attribuita l'esecuzione della sentenza stessa ai sensi degli articoli 656, 658 e 665 del codice di procedura penale.

 

 

Art. 9.

(Ulteriori criteri).

 

1. I decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 1 si informano altresì ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

 

a) con riguardo alla facoltà prevista dall'articolo 7 della decisione quadro, previsione che il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione costituisca l'autorità centrale, referente per tutte le situazioni in cui il mandato di arresto proveniente da altro Stato membro non può farsi pervenire direttamente al pubblico ministero individuato agli articoli 4 e 5 e comunque per dare assistenza alle autorità richiedenti, e che fornisca, a richiesta, la stessa assistenza quando occorre rimettere all'estero un mandato emesso alla autorità giudiziaria italiana;

 

b) previsione che l'esecuzione di un mandato d'arresto, proveniente da altro Stato membro e concernente un soggetto maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto sia subordinata alla verifica che nello Stato membro richiedente sia previsto un trattamento penale, processuale penale e penitenziario quantomeno corrispondente a quello italiano e comunque conforme ai princìpi e alle regole fondamentali delle Convenzioni internazionali sui minori e i fanciulli;

c) previsione di una disciplina idonea ad assicurare, nel rispetto della decisione quadro, il principio di specialità;

 

d) quanto al consenso alla propria consegna da parte della persona ricercata, di cui all'articolo 13 della decisione quadro, previsione che esso sia prestato in presenza del difensore al giudice competente individuato secondo gli articoli 4 e 5, il quale svolge accertamenti per stabilire che esso sia espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze; previsione di strumenti idonei a consentire la conoscenza del diritto straniero pertinente al caso; disciplina della revocabilità del consenso, quando richiedente sia l'autorità di uno Stato membro che tale revocabilità abbia previsto giovandosi della previsione di cui all'articolo 13, paragrafo 4, ultimo periodo, della decisione quadro;

 

e) attribuzione al pubblico ministero del potere di richiedere, e al giudice della competenza di disporre, il sequestro e la confisca dei beni indicati nell'articolo 29 della decisione quadro, secondo le procedure, con le garanzie e quando ricorrono i presupposti e le condizioni previsti dalla legge italiana per le corrispondenti misure; individuazione del pubblico ministero e del giudice con i criteri indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera a), e nell'articolo 5, comma 1, lettera a);

 

f) individuazione delle disposizioni, contenute in Convenzioni, Trattati o Accordi tra l'Italia e altri Stati membri, che sono sostituite dalle corrispondenti disposizioni della decisione quadro come attuate ai sensi della presente legge e delle norme attuative della medesima; individuazione delle disposizioni che si intende continuare ad applicare ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, della decisione quadro.

 

2. Ad ogni altra disposizione della decisione quadro è data attuazione mediante una disciplina coerente con i princìpi e i criteri direttivi enunciati nella presente legge.

 

 

 


Esame in sede referente

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

 

Mercoledì 24 settembre 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

 

La seduta comincia alle 15.

 

(omissis)

 

Norme di recepimento della decisione quadro del Consiglio UE relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

C. 4246 Kessler.

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Gaetano PECORELLA, presidente relatore, avverte che la proposta di legge è stata inserita all'ordine del giorno della Commissione in quota opposizione.

 

Il sottosegretario Jole SANTELLI fa presente che il Governo, avvalendosi di una commissione di studio, ha elaborato un disegno di legge in materia che si trova in fase istruttoria presso la Presidenza del consiglio dei ministri.

 

Gaetano PECORELLA, presidente relatore, illustra la proposta di legge in esame, che è diretta a recepire nell'ordinamento italiano la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Per quanto riguarda lo stato di trasposizione nel diritto interno degli Stati membri dell'UE della decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo, segnala che, sino ad oggi, solamente Danimarca, Portogallo e Spagna hanno dato attuazione ad essa. La Francia, che comunque non ha ancora dato attuazione alla decisione quadro, al fine di poterla attuare - il che comunque non è ancora avvenuto - ha modificato, il 17 marzo 2003, la sua Costituzione (legge costituzionale n. 2003/267). Infatti il Consiglio di Stato, in un parere del 26 settembre 2002, ha ritenuto che la decisione quadro fosse in contraddizione con il principio, di valore costituzionale, secondo il quale lo Stato deve rifiutare l'estradizione se questa è richiesta per un reato politico.

Prima di passare alla illustrazione del contenuto della proposta di legge si sofferma sul contenuto della decisione quadro da attuare.

Nell'ambito delle iniziative dirette alla creazione di uno «spazio giudiziario di libertà, sicurezza e giustizia», così come prefigurato dal Trattato dell'Unione europea, il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il 13 giugno 2002 una rilevante decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri (decisione quadro 2002/584/GAI).

La necessità del provvedimento troverebbe giustificazione nella esigenza di superare ed eliminare la complessa e lunga procedura di estradizione, ritenuta ormai inadeguata ad uno spazio senza frontiere, caratterizzato da un alto livello di fiducia e di cooperazione reciproca tra gli Stati dell'Unione.

Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999, si invitavano gli Stati membri a fare del principio del reciproco riconoscimento il fondamento di un vero spazio giudiziario europeo.

La nuova disciplina introdotta dalla decisione quadro costituisce una delle prime applicazioni del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie da parte degli Stati membri, affermato nella Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000 sull'assistenza giudiziaria in materia penale, in conformità al titolo VI del Trattato dell'Unione europea, relativo allo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia (cosiddetto terzo pilastro). Secondo tale modello, la cooperazione giudiziaria nell'ambito dei paesi aderenti all'Unione si deve fondare sulla libera circolazione dei provvedimenti emanati dall'autorità giudiziaria competente in conformità alla propria legislazione, costituenti titoli idonei a produrre effetti anche nel territorio di Stati diversi da quello nel quale sono stati adottati, in un clima di reciproca fiducia. È stata così eliminata la fase politico-amministrativa che caratterizzava la disciplina sull'estradizione: l'esecuzione del mandato di arresto si avrà attraverso contatti diretti tra le autorità giudiziarie nazionali, individuate sulla base degli ordinamenti statali. Il mandato d'arresto europeo mira, infatti, a sostituirsi al sistema attuale di estradizione imponendo ad ogni autorità giudiziaria nazionale di dare esecuzione dopo controlli minimi, alla domanda di consegna di una persona formulata dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro.

L'attuale normativa in materia di estradizione è espressamente sostituita, secondo quanto previsto dall'articolo 31 della decisione, dalle disposizioni della decisione quadro a far data dal 1o gennaio 2004, ferma restando la possibilità di conclusione di accordi bilaterali o multilaterali che snelliscano ulteriormente la procedura.

Ricorda che la Camera dei deputati, il 18 settembre 2002, ha approvato all'unanimità un disegno di legge che in parte anticipa il mandato di cattura europeo sia pure in relazione ad un unico altro Stato europeo. Si riferisce al disegno di legge del Governo C. 1934 di ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana ed il Regno di Spagna per il perseguimento di gravi reati attraverso il superamento dell'estradizione di uno spazio di giustizia comune. Il provvedimento è volto a dare reciproco riconoscimento e pronta esecuzione sui rispettivi territori delle sentenze penali di condanna e dei provvedimenti giurisdizionali restrittivi della libertà personale, quando essi siano esecutivi e riguardino i reati o le ipotesi di specifici gravi reati per i quali sia prevista una pena massima edittale non inferiore a quattro anni. Ricorda che in Commissione ed in Assemblea si registrò un clima collaborativo che ha consentito di migliorare sostanzialmente il contenuto delle norme di attuazione prevedendo una serie di garanzie di natura anche costituzionale.

Il mandato d'arresto europeo viene definito, all'articolo 1 della decisione quadro, come una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto o della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

L'articolo 1 prevede altresì che l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro. La decisione si collega al punto dodicesimo dei consideranda secondo cui « La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d'arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi. La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione.» L'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea dispone, come è noto, che l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri. L'Unione inoltre rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario. Il campo di applicazione del mandato d'arresto europeo è delimitato dall'articolo 2 che ne prevede l'emissione: a seguito di condanna definitiva a pena detentiva o misura di sicurezza non inferiore a 4 mesi; per reati puniti nello Stato membro emittente con una pena detentiva o una misura di sicurezza non inferiore a 12 mesi.

La decisione quadro prevede un elenco di 32 reati per i quali non è necessario il requisito della cosiddetta doppia incriminazione, ossia la garanzia per il soggetto passivo che il fatto sia previsto come reato tanto nello Stato richiedente, quanto nel Paese dell'esecuzione. Condizione ulteriore per la consegna, in tali casi, tuttavia è che nello Stato membro emittente il massimo della pena e della misura di sicurezza detentiva previste per tali reati sia pari o superiore a 3 anni.

Peraltro, e la circostanza è di non poco rilievo, il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, di inserire altre categorie di reati nell'elenco di cui al paragrafo 2.

Per reati diversi da quelli elencati, invece, è necessario ai fini della consegna il rispetto del requisito della doppia incriminazione. Sennonché, anche in questo caso, la decisione quadro introduce un correttivo al principio più rigoroso della doppia incriminabilità: nel senso che, non soltanto il requisito è indipendente dalla qualifica del reato (il che è di norma) ma altresì a prescindere «dagli elementi costitutivi».

La procedura per l'applicazione del mandato opera essenzialmente tra le rispettive autorità giudiziarie nazionali; proprio tale aspetto costituisce una delle novità di maggior rilievo, risultando pressoché eliminata la fase politica e amministrativa che caratterizza l'attuale procedura di estradizione.

Gli Stati membri designano le autorità giudiziarie nazionali competenti all'emissione e all'esecuzione dei mandati d'arresto europei, potendo inoltre individuare autorità centrali incaricate di fornire assistenza alle citate magistrature emittenti o dell'esecuzione ovvero affidando direttamente alle stesse autorità centrali la trasmissione e la ricezione dei mandati d'arresto europei e la corrispondenza ad essi relativa.

La formulazione della decisione quadro, sul punto (articoli 6 e 7), lascia aperte non poche, e delicate, questioni. Innanzitutto, l'autorità giudiziaria non si identifica necessariamente con un giudice, ben vertendo in questo concetto anche l'organo dell'accusa (almeno in quegli ordinamenti in cui il pubblico ministero appartiene all'ordine giudiziario). Peraltro è consentito ai paesi che hanno sottoscritto la decisione quadro di individuare un soggetto ad hoc, a cui è demandata la funzione di emettere il mandato di arresto europeo.

In secondo luogo l'autorità centrale, designata per assistere le autorità giudiziarie competenti, può essere un'autorità politica, dato che la decisione quadro non ne definisce le caratteristiche. Il che può creare intrecci tra autorità giudiziaria e autorità amministrativa.

L'articolo 8 della decisione quadro definisce il contenuto e la forma del mandato di arresto europeo. Il mandato d'arresto europeo deve contenere informazioni circa l'identità e cittadinanza del ricercato; il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente; l'indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d'applicazione degli articoli 1 e 2; la natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare ai sensi dell'articolo 2; la descrizione delle circostanze del reato, compresa la data, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato; la pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, oppure pena minima e massima stabilita dalla legge per quel reato; per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

Emerge, da tale disposizione, che il mandato di arresto europeo non richiede, tra i suoi requisiti, né la motivazione in ordine alle esigenze cautelari, né l'indicazione degli elementi di prova.

Dopo l'emissione del mandato si possono delineare, sotto il profilo procedurale, quattro fasi fondamentali previste dalla decisione quadro. La prima consiste nella trasmissione del mandato di arresto dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente direttamente a quella dello Stato dell'esecuzione.

Dopo l'arresto, si apre la seconda fase inerente alla delibazione da parte dell'autorità giudiziaria che ha eseguito l'arresto sul mantenimento dello stato di detenzione, secondo le norme del diritto interno. L'arrestato può anche essere rimesso in libertà purché l'autorità giudiziaria adotti misure idonee ad evitarne la fuga.

La decisione quadro perciò esclude un preventivo vaglio da parte dell'autorità giudiziaria investita della richiesta di arresto (come previsto nell'ordinamento italiano); si stabilisce, in effetti, un «automatismo» nell'esecuzione della misura cautelare a seguito della richiesta estera. La decisione sull'esistenza dei presupposti dell'arresto, infatti, appartiene ad una fase successiva.

Nel caso in cui il soggetto acconsenta alla propria consegna allo Stato richiedente, la procedura è semplificata. Se invece non vi è il consenso, si apre una ulteriore fase della procedura, in cui l'autorità giudiziaria, audito il ricercato, deve assumere una decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo ovvero sulla consegna dell'arrestato all'autorità richiedente, potendo peraltro richiedere a quest'ultima informazioni supplementari.

Nell'ambito della procedura sono previste alcune garanzie per la persona destinataria del mandato di cattura.

Entro 60 giorni dalla data dell'arresto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve assumere la decisione definitiva sulla consegna.

L'ultima fase è quella della consegna dell'arrestato: notificata immediatamente la decisione, l'arrestato è infatti consegnato in data concordata tra le rispettive autorità giudiziarie.

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione rifiuta di eseguire il mandato e di consegnare la persona ricercata se nei confronti di tale soggetto è stata già emessa una sentenza coperta da giudicato per lo stesso reato in altro Stato membro dell'Unione diverso da quello emittente (principio del ne bis in idem); se il reato per cui si procede è stato oggetto di amnistia nello Stato dell'esecuzione; se nello Stato dell'esecuzione il ricercato non è penalmente responsabile in regione dell'età ai sensi del diritto interno.

In presenza di ulteriori specifiche condizioni (azione penale prescritta, sentenza definitiva per lo stesso reato emessa da un Paese terzo, ecc.), l'autorità giudiziaria dell'esecuzione «può», invece, rifiutare di dar corso al mandato d'arresto europeo.

A garanzia della persona consegnata viene previsto il rispetto del principio di specialità, in base al quale è posto il divieto di perseguire o restringere la libertà personale per fatti anteriori o diversi da quelli per cui è stata richiesta l'esecuzione del mandato. Al rispetto di tale principio sono, peraltro, introdotte specifiche eccezioni.

La proposta di legge Kessler ed altri A.C. 4246 si compone di tre titoli e 25 articoli.

Il Titolo I è composto di un solo articolo che detta alcune definizioni e disposizioni di principio e definisce sinteticamente l'ambito di operatività della proposta medesima, stabilendo che l'Italia riconosce efficacia nel proprio territorio ai provvedimenti giurisdizionali emessi da uno Stato membro dell'Unione europea in vista dell'arresto e della consegna di una persona ricercata nell'ambito di un procedimento penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale.

Il titolo II detta le norme di recepimento interno.

Il capo I (articoli 2-18) disciplina la procedura passiva di consegna dettando le necessarie norme procedurali.

L'articolo 2 disciplina la competenza territoriale a dare esecuzione ad un mandato d'arresto europeo, attribuendola in via di principio alla corte d'appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.

L'articolo 3 disciplina la ricezione del mandato di arresto, prevedendo che il presidente della corte d'appello, nel momento in cui riceva la richiesta di esecuzione, ne disponga senza indugio con ordinanza l'esecuzione, salvo insorgano difficoltà relative alla ricezione o autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera o nel caso in cui sia evidente la competenza territoriale di un'altra corte d'appello il presidente della corte investita provvederà senza indugio alla trasmissione a quest'ultima del mandato d'arresto ricevuto.

L'articolo 4 disciplina i casi di arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, stabilendo che quando ad essere arrestata sia una persona segnalata come ricercata nell'ambito del SIS (Sistema Informativo Schengen) in forza di un mandato d'arresto europeo, la polizia ne informi immediatamente il presidente della corte d'appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto e ponga l'arrestato a disposizione di quest'ultimo non oltre ventiquattro ore mediante la trasmissione del relativo verbale.

L'articolo 5 enuncia gli adempimenti esecutivi a carico dell'ufficiale di polizia giudiziaria che esegue il mandato d'arresto o che abbia proceduto all'arresto medesimo. Vengono infatti stabiliti obblighi informativi, l'obbligo di nominare un difensore d'ufficio qualora l'arrestato non provveda a nominarne uno di fiducia e obbligo di avvisare tempestivamente il difensore dell'arresto.

L'articolo 6 disciplina il procedimento per la decisione sulla richiesta di consegna. L'udienza, fissata non oltre il quinto giorno dall'arresto, si svolge in camera di consiglio con la presenza necessaria del difensore. In tale udienza la corte identifica l'arrestato, lo informa del contenuto del mandato, gli chiede se consenta o meno alla propria consegna all'autorità che ha emesso il mandato e se intenda rinunciare al beneficio della regola della specialità. Viene contestualmente stabilita l'irrevocabilità del consenso e della rinuncia prestati, irrevocabilità della quale la persona arrestata è preventivamente informata.

La decisione della corte d'appello è adottata con ordinanza motivata, nel caso in cui l'arrestato consenta alla consegna.

Nel caso in cui l'arrestato non consenta alla consegna, dopo un'informativa a quest'ultimo da parte del presidente della corte circa la sua facoltà di rendere dichiarazioni, la decisione viene adottata con sentenza della quale il presidente dà immediata lettura.

Con la decisione favorevole alla consegna viene disposta la custodia cautelare se la persona non è già detenuta a tal fine; in ogni caso qualora la misura coercitiva sia disposta prima della decisione, perde immediatamente efficacia nel caso di rifiuto della consegna.

L'articolo 7 disciplina l'applicazione, con ordinanza motivata, di misure coercitive nei confronti della persona di cui è richiesta la consegna, allo scopo di evitare che quest'ultima, in caso di decisione favorevole alla consegna, non si sottragga a quest'ultima.

L'articolo 8 disciplina poi la richiesta da parte del presidente della corte d'appello competente di eventuali informazioni supplementari all'autorità giudiziaria emittente (articolo 6 della decisione), anche a mezzo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

L'articolo 9 disciplina la decisione sulla consegna e i casi in cui la corte d'appello può rifiutarla.

In particolare viene previsto che la corte d'appello rifiuti la consegna in una serie di casi, la maggior parte dei quali riproducono le previsioni contenute nella legge quadro che considera sia i motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato che quelli di non esecuzione facoltativa.

L'articolo 10, riproducendo in parte le disposizioni degli articoli 18 e 19 della decisione quadro, è diretto a disciplinare alcuni casi particolari.

L'articolo 11 riproduce pressoché integralmente l'articolo 16 della decisione quadro, disciplinando i casi in cui due o più Stati membri dell'Unione europea abbiano emesso un mandato d'arresto; in tal caso la corte d'appello decide sul mandato da eseguirsi sulla base delle circostanze del caso e di una serie di parametri precisamente stabiliti (data di ricezione dei mandati, gravità e luogo di commissione dei reati e così via). Gli stessi criteri saranno tenuti presenti nella decisione da assumere in caso di conflitto tra un mandato d'arresto europeo e una richiesta d'estradizione presentata da uno Stato terzo.

L'articolo 12, riproducendo in parte le disposizioni degli articoli 17 e 20 della decisione quadro, dispone sui termini (cinque giorni dalla dichiarazione del ricercato nei casi in cui questi acconsenta alla propria consegna o, negli altri casi, trenta giorni prorogabili di altri trenta decorrenti dal giorno dell'arresto) entro i quali la corte di appello è tenuta a decidere.

Viene disposto infine che, nel caso in cui la persona ricercata benefìci di un'immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine comincerà a decorrere solo a partire dal giorno in cui la corte d'appello è stata informata che l'immunità non opera più.

L'articolo 13 della proposta di legge disciplina il ricorso per Cassazione e prevede che, entro 5 giorni dalla lettura del provvedimento con il quale la corte d'appello si pronuncia sull'esecuzione del mandato di arresto europeo, il procuratore generale della Repubblica, l'interessato o il suo difensore possano proporre ricorso alla Suprema Corte, per soli motivi di legittimità (comma 1).

Il ricorso per cassazione, che sospende l'esecuzione della sentenza, viene deciso dalla corte in camera di consiglio, con la procedura prevista dall'articolo 127 del codice di procedura penale.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 127 del codice di procedura penale, il comma 2 individua alcuni termini particolarmente accelerati per lo svolgimento della procedura in Corte di cassazione:

Gli articoli 14 e 15 della proposta di legge disciplinano la consegna del ricercato.

In particolare, l'articolo 14 (riprendendo quanto disposto dall'articolo 23 della decisione quadro) stabilisce in 10 giorni il termine massimo per effettuare la consegna, una volta divenuta definitiva la decisione sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo (comma 1). Se la consegna nel rispetto del termine è impedita da cause di forza maggiore, le autorità giudiziarie dovranno fissare una nuova data e la consegna dovrà avvenire entro 10 giorni dal nuovo termine fissato (comma 2).

Ai sensi dell'articolo 15 la consegna, oltre che posticipata, può anche essere rinviata quando il ricercato è sottoposto a procedimento penale in Italia e, in quell'ambito, è soggetto alla misura cautelare della custodia in carcere, ovvero degli arresti domiciliari, ovvero quando nei suoi confronti è eseguibile una pena detentiva e lo stesso abbia richiesto il rinvio al fine di espiarla in Italia. La consegna può essere condizionata quando la corte di appello decide per la consegna a titolo temporaneo, concordando le condizioni per iscritto con l'autorità giudiziaria emittente. Si ammette questo tipo di consegna solo se l'autorità italiana competente per il procedimento penale pendente nel nostro Paese concede il nulla osta.

L'articolo 16, riprendendo in gran parte la formulazione dell'articolo 28 della decisione quadro, disciplina la cosiddetta consegna successiva. Si tratta dell'ipotesi in cui il ricercato, prima della consegna allo Stato richiedente, e quindi prima dell'esecuzione del mandato, abbia commesso, in altri Stati membri, ulteriori reati, diversi da quelli per i quali è stato emesso il mandato di arresto europeo.

L'articolo 17 prevede il cosiddetto principio di specialità e quindi esclude che il ricercato, consegnato all'autorità emittente il mandato, possa essere sottoposto, per un fatto anteriore alla consegna, ad un procedimento penale diverso rispetto a quello per il quale è stato emesso il mandato di arresto europeo, ovvero che possa essere privato (sempre in ragione di un fatto anteriore alla consegna) della libertà personale (comma 1).

Tale limitazione non opera nelle seguenti ipotesi (comma 2): se il ricercato, dopo la consegna all'autorità giudiziaria emittente, è stato liberato e trascorsi 45 giorni non ha lasciato il territorio dello Stato (ovvero l'ha lasciato ma vi ha fatto volontariamente ritorno) (lettera a); se il reato non è punibile con una misura limitativa della libertà personale (lettera b, d) e il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura privativa della libertà (lettera c, d); se il ricercato ha rinunciato al principio di specialità, prima o dopo la consegna (lettere e, f).

Se la consegna è condizionata dal principio di specialità, lo Stato che ha emesso il mandato può sottoporre il ricercato ad un procedimento penale o applicargli una misura coercitiva solo previo espresso consenso della Corte d'appello che ha autorizzato la consegna. Tale consenso sarà concesso previa verifica che la richiesta dello Stato estero contenga tutte le informazioni tipiche del mandato d'arresto e che il reato per il quale si intende procedere è contemplato nella decisione quadro (comma 3).

L'articolo 18 disciplina un'altra ipotesi particolare, quella del transito sul territorio italiano, nell'ambito di un procedimento di consegna, di una persona ricercata con mandato di arresto europeo (articolo 25 della decisione quadro).

Il transito deve essere autorizzato dal ministro della giustizia.

Il capo II della proposta di legge (articoli da 19 a 22) disciplina la procedura attiva di consegna.

L'articolo 19 individua l'autorità competente ad emettere il mandato d'arresto. Si tratta del giudice che ha disposto la misura cautelare delle custodia in carcere o degli arresti domiciliari (lettera a), del pubblico ministero presso il giudice competente per l'esecuzione, che abbia emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva. Ulteriore presupposto è che la pena non abbia una durata inferiore all'anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione.

Il mandato di arresto può essere emesso anche dal pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per l'applicazione delle misure di sicurezza personali detentive, ovvero del pubblico ministero presso il giudice che ha applicato la misura di sicurezza in via provvisoria.

Gli articoli 20 e 21 della proposta di legge disciplinano l'emissione del mandato d'arresto europeo e ne individuano il contenuto.

In particolare, l'articolo 20 prevede che l'autorità competente (ai sensi dell'articolo precedente) emetta il mandato d'arresto europeo quando l'imputato o il condannato si trovi in uno Stato membro dell'Unione europea (comma 1).

Se ciò non è certo, ma è ritenuto possibile, l'autorità giudiziaria rivolge una segnalazione al SIS che, se corredata delle informazioni richieste dal successivo articolo 21, equivale a un mandato d'arresto europeo (comma 2).

Inoltre, se l'autorità giudiziaria è a conoscenza che la persona ricercata gode di una immunità o di un privilegio riconosciuti da un altro Stato o da un organismo internazionale, deve inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità.

L'articolo 21 elenca le informazioni che il mandato di arresto europeo deve contenere.

L'articolo 22 precisa che la custodia cautelare scontata dal ricercato nello stato di esecuzione del mandato di arresto sarà computata al fine di determinare la pena detentiva da scontare in Italia.

Il capo III, costituito dal solo articolo 23, prevede che la corte d'appello competente per l'esecuzione del mandato di arresto debba, di sua iniziativa o dietro richiesta dell'autorità emittente il mandato, procedere al sequestro dei beni necessari a fini di prova o che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.

L'articolo 24 della proposta di legge pone a carico dello Stato italiano le spese sostenute sul territorio nazionale per dare esecuzione al mandato di arresto europeo.

Peraltro, si osserva che la proposta di legge non contiene una norma di copertura finanziaria.

Infine, l'articolo 25 dispone che l'attuazione della decisione quadro in materia di mandato di arresto europeo operi a partire dal 1o gennaio 2004 e quindi in riferimento ai mandati di arresto emessi e ricevuti da quella data in poi (comma 1).

Le richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002 verranno quindi trattate in base alla precedente normativa e quindi attraverso l'istituto dell'estradizione (comma 2).

Osserva quindi che le questioni che si pongono all'attenzione del legislatore sono numerose, segnalandone alcune, senza pretesa di completezza:

L'articolo 10 della Costituzione consente che si introducano nell'ordinamento norme in deroga ad altri principi costituzionali?

Contrasta con l'articolo 3 della Costituzione il diverso trattamento tra chi sia privato della libertà personale in virtù di un mandato di arresto europeo rispetto a chi la libertà la perde per effetto di un provvedimento normale?

Può ritenersi rispettato il principio di legalità e di tassatività in relazione all'articolo 2 della decisione quadro, che elenca una serie di fattispecie, senza definirle?

Se nessuno può essere punito se non in forza di una legge, il principio della doppia incriminabilità è di rango costituzionale?

Con riguardo all'articolo 13 della Costituzione, è compatibile un provvedimento restrittivo della libertà personale che sia privo di motivazione in ordine alla gravità degli indizi?

Poiché non è richiesto che siano enunciate le ragioni cautelari, il mandato di arresto europeo contrasta, o no, con la presunzione di non colpevolezza?

Come può giustificarsi la estradabilità per reati politici, non esclusi dall'articolo 3 della decisione quadro, di fronte al dettato inequivoco dell'articolo 26, comma 2 della Costituzione?

Deve essere ben chiaro che le questione attinenti al mandato di arresto europeo sono tutte strettamente connesse alla esigenza di assicurare che lo sforzo di costruire un'area comune europea del diritto non comporti, per il nostro Paese una perdita, anziché un aumento, di valori e di garanzie.

Si sta infatti realizzando una delle più imponenti svolte nella storia dei rapporti giuridici tra gli Stati. Con il mandato d'arresto europeo, si determina la soppressione dell'estradizione tra Stati membri dell'Europa, che è sostituita da un sistema di consegne tra autorità giudiziarie. Viene meno, in tal modo, una delle più antiche forme di protezione del cittadino, di cui c'è ancora una traccia significativa nell'articolo 26 della Costituzione. Gli Stati, da sempre, hanno posto sotto la propria tutela coloro che altri Stati facevano oggetto di persecuzione penale, garantendo, attraverso una giusta procedura, che la consegna avvenisse solo in conformità ad una decisione della propria autorità giudiziaria. Ora potrebbe non essere più così.

Indipendentemente da qualsiasi valutazione circa l'opportunità del superamento del sistema delle estradizioni e, quindi, delle garanzie connesse allo stesso, non si può non tenere conto che il nuovo istituto comporta una perdita rilevante di un pezzo di sovranità dell'Italia. Al fine di evitare anche un abbassamento delle garanzie rispetto al livello fissato dalla Costituzione, bisogna essere consapevoli del costo, dei rischi e del calo di garanzie che comunque tutto ciò potrebbe comportare. Chi in un passato anche recente ha voluto rendere meschino tutto ciò, riconducendo un tema di così alta portata a questioni di natura personale, ha scelto la via della denigrazione, dei più miserabili interessi di parte, contro la necessità, ormai da tutti avvertita, di bilanciare costi e profitti dell'operazione.

L'esigenza che non si può dimenticare è quella di non compiere un salto nel buio. Si deve pervenire ad una razionale soluzione delle numerose questioni poste dal venir meno di un istituto secolare, quale quello dell'estradizione.

Il punto è questo e presenta molte facce: la Costituzione, rigida, esclude qualunque accordo che vìoli anche una sola disposizione, tanto più se relativa ai diritti dell'uomo.

 

Giuliano PISAPIA (RC) condivide le perplessità esposte dal relatore sotto il profilo della legittimità costituzionale e rappresenta l'opportunità di verificare se il testo del progetto di legge di iniziativa governativa contenga soluzioni utili a fugare ogni dubbio di costituzionalità.

 

Vincenzo FRAGALÀ (AN), nel condividere i dubbi manifestati dal relatore, sottolinea l'esigenza di un pieno rispetto delle garanzie costituzionali, che vanno estese anche alla Costituzione europea.

 

Anna FINOCCHIARO (DS-U) osserva preliminarmente che la costruzione di uno spazio comune di giustizia e sicurezza tra i paesi dell'Unione europea pone inevitabili problemi di compatibilità tra i principi costituzionali interni e le norme che formano oggetto di convenzioni ed accordi quadro. È tuttavia opportuno abbandonare una prospettiva meramente nazionale, che rischia di far perdere di vista i veri obiettivi, tentando invece di far valere in ambito europeo i principi cardine delle garanzie costituzionali.

Paventa infine il rischio che l'elenco, per così dire aperto, dei reati per i quali non è necessario il requisito della doppia incriminazione sia il maggiore ostacolo sotto il profilo del rispetto dei principi costituzionali, in quanto verrebbe violati, in particolare, quello della tassatività della norma penale e quello della riserva di legge per le norme penali.

 

Il sottosegretario Jole SANTELLI informa che il Parlamento europeo ha affrontato la questione di come affiancare al mandato d'arresto europeo una serie di garanzie.

 

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.35.



II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

 

Mercoledì 1° ottobre 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

 

La seduta comincia alle 15.10.

 

(omissis)

 

Norme di recepimento della decisione quadro del Consiglio UE relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

C. 4246 Kessler.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 settembre 2003.

 

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda di aver svolto nella precedente seduta, in qualità di relatore, la relazione illustrativa del provvedimento, sul quale è iniziato il dibattito.

 

Giovanni KESSLER (DS-U), intervenendo sulla proposta di legge del quale è firmatario, precisa che il mandato d'arresto europeo non configura un provvedimento restrittivo emanato da una sorta di autorità giudiziaria europea, bensì una forma di cooperazione giudiziaria diversa dal tradizionale meccanismo dell'estradizione, che comporta procedure lunghe e complicate. Il mandato d'arresto europeo stabilisce che le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione devono riconoscere, dopo una breve fase di controllo, la richiesta di consegna di una persona formulata dall'autorità giudiziaria di un altro Stato. Inoltre, poiché la decisione quadro prevede un elenco di 32 reati riconosciuti come tali in tutti i paesi europei, appare superata, almeno per queste fattispecie di reato, la necessità della doppia incriminazione, che richiede la garanzia per il soggetto passivo che i fatti commessi siano considerati reato sia dalla normativa dello Stato richiedente sia da quella dello Stato titolare dell'esecuzione giudiziaria.

Si sofferma quindi sull'articolo 8 della decisione quadro, che stabilisce, per il giudice richiedente, l'obbligo di descrivere la natura e le circostanze del reato, nonché il grado di partecipazione della persona ricercata, osservando che la mancanza di tali indicazioni può essere motivo di rifiuto della consegna. Naturalmente l'autorità giudiziaria richiesta avrà il compito di verificare l'inquadramento del reato descritto nel previsto elenco delle fattispecie.

 

Niccolò GHEDINI (FI) si chiede se uno Stato, nel caso in cui non ravvisi nel proprio ordinamento norme assimilabili a quelle dello Stato richiedente, debba in ogni caso dare corso alla consegna della persona.

 

Giovanni KESSLER (DS-U) ritiene che il giudice, qualora ritenga che la condotta descritta ai sensi dell'articolo 8 non rientri nel suddetto elenco, possa negare la consegna.

Si sofferma infine sul punto 12 del preambolo della decisione quadro, che contiene principi di garanzia riconosciuti a livello europeo che hanno valore di indicazione per il giudice.

 

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 



II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

 

Martedì 7 ottobre 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino e Michele Vietti.

 

La seduta comincia alle 14.30.

 

Norme di recepimento della decisione quadro del Consiglio UE relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

C. 4246 Kessler.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 1o ottobre.

 

Francesco BONITO (DS-U) osserva preliminarmente che la proposta di legge in esame deve essere considerata nell'ottica di creare un coordinamento con le norme di rango superiore in un quadro giuridico europeo. Il mandato d'arresto europeo si inserisce in un processo politico basato su importanti accordi internazionali e configura una forma speciale di estradizione, che è un tipico strumento di cooperazione internazionale in materia penale. Ricordato il generale atteggiamento di ostilità rispetto alla decisione quadro cui è ispirata la proposta di legge, si sofferma brevemente sulle caratteristiche dell'estradizione, che in dottrina è considerata o come un atto amministrativo sottoposto a controllo di legittimità oppure un atto politico rimesso alla valutazione del ministro.

Esaminando l'ipotesi della persecuzione politica, ricorda quindi che nella decisione quadro vi è un richiamo ai principi del trattato dell'Unione secondo cui gli Stati contraenti devono rispettare sia la Convenzione europea dei diritti dell'uomo sia l'articolo 6 del medesimo trattato; pertanto già esistono richiami di superiore rango normativo che assicurano la tutela.

Quanto all'esigenza di garantire i diritti fondamentali della persona, la tradizione giurisprudenziale è concorde sul fatto che la domanda di estradizione possa essere accolta solo in presenza del contenuto minimo del diritto alla difesa, dovendosi ritenere applicabile il medesimo principio anche al mandato d'arresto. Dopo aver richiamato alcune sentenze della Cassazione in materia di estradizione, che sono da ritenersi valide anche per il mandato d'arresto, sottolinea la dimensione politica delle norme in esame sotto il profilo della complessità del processo di costruzione dello spazio europeo. Sotto questo profilo, il primo passo verso l'integrazione giuridica europea è proprio il riconoscimento dei provvedimenti giudiziari emessi in altri ordinamenti, in armonia con il dettato dell'articolo 11 della Costituzione.

Ricorda inoltre che l'estradizione non è nata nella storia del diritto come uno strumento di tutela, bensì come un limite negativo alla libera circolazione dei diritti: da questo punto di vista il mandato d'arresto come forma attenuata di estradizione è volto a rendere meno rigide le frontiere del diritto.

Raccomanda infine l'approvazione del provvedimento, del quale ribadisce il carattere di strumento finalizzato a costruire uno spazio giuridico europeo.

 

Mario PEPE (FI) osserva che per i cittadini italiani rifugiati all'estero dei quali l'Italia chiede l'estradizione si porrà il problema delle sentenze pronunciate in violazione dei diritti dell'uomo.

 

Enrico BUEMI (Misto-SDI) rileva che, in assenza di una norma comune di riferimento, il mandato d'arresto europeo non può essere considerato come un atto puramente amministrativo, bensì come un atto di collaborazione giudiziaria, e quindi di carattere politico.

Pur ritenendo necessaria una riduzione dei vincoli nazionali rispetto ad un'azione giudiziaria che deve coinvolgere l'intera area europea, invita a considerare la mancanza di omogeneità degli ordinamenti giudiziari dei vari paesi; sottolinea infine che gli automatismi su cui si basa la normativa sono destinati a depotenziare la specialità di ciascuna nazione.

 

Nino MORMINO (FI), dopo aver sottolineato la necessità di tutelare la specificità culturale e giuridica di ciascun paese, sia pure nella compatibilità con gli ordinamenti delle altre nazioni europee, invita a riflettere approfonditamente sui vari aspetti della problematica dell'estradizione, che peraltro presenta forti rischi di conflittualità tra le giurisdizioni nazionali ed una normativa di rango superiore.

Evidenzia infine l'opportunità di acquisire il parere di giuristi esperti in materia internazionale con particolare riferimento alle questioni legate all'estradizione.

 

Gaetano PECORELLA, presidente relatore, nel ricordare che la Francia ha dovuto modificare la propria Costituzione per consentire l'estradizione per reati di natura politica, si chiede se la normativa sul mandato d'arresto europeo possa ritenersi compatibile con i principi costituzionali dell'ordinamento italiano. A questo proposito si chiede se un giudice italiano abbia o meno l'obbligo di consegnare una persona imputata di associazione sovversiva o di altri reati di carattere prettamente politico che abbiano natura diversa rispetto a quelli di terrorismo.

 

Francesco BONITO (DS-U) in risposta ai quesiti posti dal relatore ritiene che non sia necessaria una modifica costituzionale, potendosi invocare presidi normativi superiori richiamati anche nella decisione quadro.

 

Giuliano PISAPIA (RC) ricorda che dell'Unione europea faranno parte anche paesi nei quali il concetto di reato politico è completamente differente da quello comunemente inteso e nei quali per di più non sono rispettati i generali principi democratici di ogni ordinamento.

 

Francesco BONITO (DS-U) rileva che in ogni caso tutti i paesi che entreranno a far parte dell'Unione europea dovranno preventivamente adeguare i loro ordinamenti ai principi democratici universalmente riconosciuti.

 

Gaetano PECORELLA, presidente relatore, ritiene di poter desumere che, in caso di contrasto fra i diritti costituzionali ed i comportamenti che configurano reato in uno Stato estero, verrebbe meno l'obbligo di consegna stabilito nella proposta di legge Kessler C. 4246.

Vincenzo SINISCALCHI (DS-U), dopo aver sottolineato la complessità della materia, evidenzia l'opportunità di avvalersi della consulenza di esperti in materia di estradizione.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

 

Mercoledì 8 ottobre 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

 

La seduta comincia alle 14.30.

 

(omissis)

 

Norme di recepimento della decisione quadro del Consiglio UE relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

C. 4246 Kessler.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

 

Luigi VITALI (FI) dichiara l'adesione del suo gruppo alla proposta di effettuare una serie di audizioni con esperti di diritto internazionale. Manifesta alcune perplessità sull'introduzione dello strumento del mandato d'arresto europeo senza che prima si sia accertato come vengono considerate nei singoli Stati le varie fattispecie delittuose. Si domanda quali potrebbero essere le conseguenze al 31 dicembre 2003 di un eventuale mancato recepimento da parte dell'Italia della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, auspicando che anche su questo punto avvenga un pronunciamento da parte di studiosi della materia.

 

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.



II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

 

Giovedì 13 novembre 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

 

La seduta comincia alle 15.

 

Norme di recepimento della decisione quadro del Consiglio UE relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

C. 4246 Kessler e C. 4431 Buemi.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 ottobre 2003.

 

Giovanni KESSLER (DS-U) osserva preliminarmente, in riferimento ai dubbi di costituzionalità segnalati ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione affari costituzionali, che parte della normativa in esame è riferita al sistema delle estradizioni tuttora vigente ed alla disciplina del libro XI del codice di procedura penale in materia di estradizione passiva, che non è mai stata oggetto di censure di costituzionalità. Si sofferma preliminarmente sulla differenza tra il vero e proprio procedimento penale ed il procedimento finalizzato alla consegna del soggetto al paese richiedente, osservando che nel secondo è il giudice del paese richiedente a dover effettuare una valutazione della gravità degli indizi e a dover garantire il rispetto dei diritti riconosciuti dalla Carta europea dei diritti dell'uomo.

Quanto ai rilievi circa la presunta violazione delle norme concernenti l'età dell'estradando, fa presente che l'estradizione non viene concessa se in base alla legge italiana il soggetto non è imputabile; diversamente possono essere richieste al giudice del paese che emette il mandato d'arresto tutte le informazioni utili ad accertare l'imputabilità del soggetto, oppure esperire le verifiche del caso secondo il disposto dell'articolo 9.

Si sofferma altresì sulle principali novità del mandato d'arresto, che consistono nell'esclusione del requisito della doppia incriminabilità e nella non menzione del divieto di estradizione per i diritti politici, osservando che tutti i paesi aderenti alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo rifiutano il principio della perseguibilità per motivi di carattere politico.

 

Gaetano PECORELLA, presidente relatore, si domanda se in caso di duplice punibilità un reato di tipo politico comporti automaticamente l'estradizione.

 

Giuliano PISAPIA (RC) chiede quali strumenti abbia il giudice italiano per valutare la legittimità della richiesta di mandato d'arresto, non essendo prevista la valutazione della gravità degli indizi.

 

Giovanni KESSLER (DS-U), dopo aver risposto in senso affermativo alla domanda del presidente, fa presente che il mandato d'arresto è disciplinato in maniera analoga all'estradizione che non comporta la valutazione degli indizi.

In riferimento all'osservazione secondo la quale dell'Unione europea faranno parte anche paesi nei quali in concetto di reato politico è differente da quello comunemente inteso o nei quali può esservi ignoranza della rilevanza penale del fatto commesso, osserva che il mandato d'arresto europeo non aumenta in alcun modo la giurisdizione di nessun giudice europeo. Ritiene dunque infondati i rilievi espressi in proposito dalla Commissione affari costituzionali e preannuncia la presentazione di emendamenti all'articolo 9 in relazione al rifiuto di consegna, volti a stabilire che quest'ultimo può essere opposto anche nel caso in cui esista una giurisdizione italiana riferibile ai fatti commessi.

 

Giuliano PISAPIA (RC) ricorda che secondo la legge tedesca si può procedere all'arresto di chi si sia reso responsabile di un reato anche commesso all'estero da un cittadino straniero ai danni di un cittadino tedesco.

 

Anna FINOCCHIARO (DS-U) ritiene che il parere espresso dalla I Commissione debba essere riferito al cittadino italiano che commetta un reato all'estero in quanto si presume non abbia conoscenza dell'ordinamento giuridico dei paesi stranieri. In ogni caso i paesi europei dovrebbero avere una base giuridica comune che è presupposto necessario per la procedibilità.

 

Giovanni KESSLER (DS-U) osserva che il principio della doppia incriminazione non è costituzionalmente rilevante, anche se viene applicato per consuetudine. Inoltre le 32 categorie di reati individuate nella decisione quadro sono quelle per le quali tutti gli Stati europei prevedono un disvalore penale: non vi è pertanto il rischio di punire in un paese condotte non punibili in altro Stato.

Soffermandosi sulla mancante tassatività delle fattispecie previste, osserva come la Costituzione italiana preveda la tassatività di quella penale: spetta quindi allo Stato richiedente la valutazione della fattispecie di reato contestato. A tale proposito ipotizza la presentazione di un emendamento che recepisca quanto previsto dell'articolo 2 della decisione quadro.

Conclusivamente osserva che nel complesso la proposta di legge non presenta, a suo giudizio, problemi di carattere costituzionale, anche perché non vi sono norme di carattere fortemente innovativo dell'ordinamento. In ogni caso i dubbi di costituzionalità sollevati potranno essere risolti attraverso opportuni emendamenti che si riferiscono al contenuto della decisione quadro.

 

Guido Giuseppe ROSSI (LNP) ricorda preliminarmente come nell'inverno 2001 la Lega nord, attraverso il suo segretario federale Umberto Bossi e il ministro Castelli in sede di trattativa comunitaria, si batterono strenuamente contro l'adozione della decisione quadro. Anche in un'audizione del 13 dicembre 2001 il ministro Castelli ebbe modo di censurare la velocità e la poca serenità e trasparenza con le quali in Europa si stava legiferando su un tema così delicato.

Esprime quindi un giudizio positivo sul mandato conferito dal Senato, con propria mozione del 5 dicembre, al Governo per approvare l'accordo quadro solo per quanto riguarda i reati di terrorismo internazionale: si tratta di un ottimo esempio di intervento nella fase ascendente della normazione comunitaria con l'apposizione di una riserva parlamentare e di un altrettanto pessimo esempio di come le deliberazioni delle assemblee elettive nazionali vengano massacrate dai meccanismi decisionali europei. A tale proposito osserva che le decisioni comunitarie dovrebbero essere adottate solo dopo che i Parlamenti siano stati messi in condizione di potersi esprimere sul contenuto di tali atti.

La decisione avrebbe potuto essere bloccata, in quanto era necessaria l'unanimità, ma una forte campagna di opposizione in Italia, orchestrata dalla sinistra, (insinuando la volontà di Berlusconi di non voler essere «interessato» dagli effetti del mandato), la paura di un isolamento internazionale dell'Italia sulla scia dell'11 settembre, la pressione fortissima della mistica europeista anche nei confronti di paesi scettici, le riserve di Ciampi, impedirono al Presidente Berlusconi di opporsi.

L'unico prodotto di tale opposizione risulta essere la dichiarazione dell'Italia precedente alla delibera della decisione, frutto dell'accordo Berlusconi-Verhofstadt, presidente di turno belga, che così recita: «L'Italia accetta il mandato di cattura europeo definito dal Consiglio dei ministri della giustizia e affari interni del 6 dicembre 2001. Al momento dell'adozione della decisione quadro il consiglio prenderà atto della dichiarazione seguente dell'Italia relativa all'articolo 26. Per dare esecuzione alla decisione quadro sul mandato di cattura europeo il Governo italiano dovrà avviare le procedure di diritto interno per rendere la decisione quadro stessa compatibile con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali e per avvicinare il suo sistema giudiziario e ordinamentale ai modelli europei nel rispetto dei diritti costituzionali».

Se si interpreta tale dichiarazione nel senso che occorre rendere la decisione compatibile con la Costituzione italiana, ne consegue che la decisione stessa è inattuabile, essendo in molti punti contraria alla Costituzione.

Se invece si interpreta tale dichiarazione nel senso che occorre modificare la Costituzione per attuare la decisione, bisogna seguire la procedura dell'articolo 138 ed indire magari un referendum (essendo la nostra una Costituzione rigida) e non ricorrere ad una legge ordinaria. Per di più gli articoli 10 e 11 della Costituzione permettono sì l'adattamento al diritto internazionale e al diritto comunitario, ma il limite è molto preciso: non si possono violare i principi fondamentali della Carta.

A questo proposito ricorda le proposte della Lega Nord che prevedono la consultazione referendaria nei casi di cessione rilevante di quote di sovranità nazionale, come ad esempio la ratifica prossima del Trattato che porterà alla Costituzione europea. Ricorda quindi che la Francia ha modificato la propria Costituzione, mentre l'Austria si è concessa una deroga sino al 31 dicembre 2008.

Passando ad esaminare le presunte violazioni della Carta costituzionale, richiama il parere preventivo espresso dalla I Commissione affari costituzionali con riferimento alla violazione dell'articolo 25 in materia di riserva di legge per le norme penali; ricorda che la decisione all'articolo 2 prevede una lista molto generica di oggetti rilevanti per il diritto penale, ed un meccanismo «aperto» a nuovi reati.

Quanto alla norma costituzionale circa il giudice naturale precostituito per legge, paventa il rischio di uno sconvolgimento del principio della competenza per territorio. In altre parole chiunque potrà essere estradato su richiesta dell'autorità giudiziaria di uno qualsiasi degli Stati membri anche per fatti commessi nel territorio dello Stato di cui è cittadino e per fatti che per la legge di tale Stato sono leciti. Ricorda come nel corso delle recenti audizioni svolte dalla Commissione, tra tutte quelle del professor Agnoli ma anche quelle di Selvaggi e di Cassese, non è stata esclusa tale possibilità.

Sotto il profilo dell'articolo 3 relativo al principio di eguaglianza, essendo il mandato di cattura europeo niente altro che un mandato spiccato da un giudice di un altro paese, e non da un'autorità sopranazionale in base ad un codice europeo, rileva che due cittadini colpiti da due mandati di cattura, uno europeo l'altro nazionale, avranno trattamenti molto diversi dal punto di vista delle garanzie. Esempio eclatante il ricorso in Cassazione per violazione di legge: si domanda, qualora si applicasse al mandato di arresto europeo, se la Cassazione potrebbe censurare la legge straniera.

Sotto il profilo dell'articolo 13, secondo il quale la libertà personale è inviolabile, osserva che, in combinato con le garanzie previste dal giusto processo dell'articolo 111, ad esempio la difesa diventa un diritto difficilmente utilizzabile. Solamente i ricchi potranno eventualmente permettersi collegi di difesa capaci di essere competitivi nei diversi paesi della UE.

Con riferimento agli articoli 10 e 26, per i quali non è ammessa l'estradizione del cittadino italiano e anche dello straniero per motivi politici, rileva che l'indeterminatezza della lista dei reati alla voce razzismo e xenofobia rappresenta un sonoro campanello d'allarme per la tutela delle libertà politiche e di uno Stato democratico.

Soffermandosi sui rapporti intercorrenti tra la Costituzione italiana e le norme del diritto internazionale, ricorda che l'articolo 10 prevede l'adeguamento automatico del diritto nazionale al diritto internazionale consuetudinario (sono dunque escluse quelle pattizie anche se di carattere generale); questo adeguamento automatico ha però un limite: non si possono violare i principi fondamentali della Costituzione, operando in un sistema costituzionale basato sulla sovranità popolare e sulla rigidità della Costituzione.

L'adeguamento al diritto comunitario si basa invece sull'articolo 11, ed è su questa norma che si è fondata la prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno. Ma anche qui si parla di prevalenza non assoluta, in quanto non si possono derogare i principi fondamentali della Costituzione o i diritti inalienabili della persona umana. Sarebbe interessante, alla luce delle polemiche e delle prese di posizione sull'argomento da parte di esponenti politici di forze di maggioranza e di minoranza, capire come le norme di recepimento della decisione potrebbero ledere l'interesse nazionale.

Oltre ai problemi di costituzionalità, si possono scorgere anche problemi di compatibilità con i trattati comunitari. Il primo problema che si scorge è relativo al principio di proporzionalità ed anche di sussidiarietà: manifesta dubbi sull'opportunità di abolire uno strumento di garanzia come il meccanismo dell'estradizione (rispettoso della sovranità nazionale) per contrastare reati come il traffico di veicoli usati, l'incendio doloso, la truffa, la criminalità informatica, osservando che le categorie elencate all'articolo 2, per la loro genericità, basterebbero per incriminare l'umanità intera. L'Europa, in base al principio di proporzionalità, avrebbe dovuto dare risposte per reprimere e contrastare il terrorismo internazionale, non utilizzare l'emozione dell'11 settembre per architettare un nuovo sistema giudiziario assolutamente illiberale. Infatti il mandato di arresto europeo può essere emesso per fatti puniti con una condanna di 4 mesi.

Ben diversa invece è stata l'impostazione del trattato italo-spagnolo per il perseguimento di gravi reati attraverso il superamento dell'estradizione in uno spazio di giustizia comune che si basi sulla limitazione dei reati: terrorismo, criminalità organizzata, traffico di stupefacenti, traffico di armi, tratta di esseri umani, abuso sessuale contro minori; su di un ruolo più importante del Ministro della giustizia; su maggiori garanzie per la persona richiesta in consegna; su di una definizione netta dell'ambito del trattato.

Osserva poi che sembrano inoltre non rispettate alcune norme del Trattato: l'articolo 31 lettera a), per cui l'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale interessa ambiti come quelli della criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di stupefacenti; l'articolo 31 lettera b), che parla di facilitazione dell'estradizione fra gli Stati membri, mentre la decisione quadro abolisce del tutto l'estradizione.

Lo stesso vertice di Tampere dell'ottobre 1999 faceva riferimento all'opportunità di abolire tra gli Stati membri la procedura di estradizione per quanto riguarda «le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente» (estradizione esecutiva).

Evidenzia quindi l'ambiguità dell'aggettivo europeo rispetto al mandato di cattura: infatti non ci si trova in presenza di un mandato emesso o spiccato da una autorità giudiziaria europea in base ad un codice penale europeo o di procedura penale europeo, vale a dire di una serie una serie di regole condivise dall'intera unione europea, bensì ci troviamo di fronte ad un mandato di cattura spiccato da una autorità giudiziaria nazionale che assume, grazie alla decisione quadro, un valore ed una cogenza europea.

A questo proposito sottolinea anche la particolarità dello strumento normativo, vale a dire la decisione quadro, strumento che nasce nell'ambito del terzo pilastro vale a dire la creazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia; uno strumento che prevede l'unanimità e che assume perciò un valore eminentemente politico. Intervenendo sulla questione del mancato adeguamento entro il 31 dicembre 2003, fa presente che ad oggi non esistono precedenti di decisioni quadro che siano state impugnate di fronte alla Corte di giustizia per infrazione o mancato recepimento da parte di uno Stato contraente. Tale attivazione potrebbe aversi solo da parte di uno Stato membro, dato il carattere eminentemente intergovernativo delle materie trattate.

L'articolo 31 del MAE viene definito articolo della «clausola clandestina», in quanto prevede la decadenza di tutte le convezioni in vigore in materia di estradizione. Alla luce delle considerazioni svolte precedentemente sulla natura della decisione quadro, tale clausola pare non in linea con il quadro comunitario e questa sì paradossalmente è oggetto di un ricorso alla Corte di giustizia da parte dello Stato italiano. In ogni caso sottolinea come su un tema così delicato i meccanismi della produzione normativa abbiano funzionato male, abbiano prodotto un testo poco curato e soprattutto incurante delle possibili conseguenze.

Il gruppo parlamentare Lega Nord, per queste motivazioni di carattere costituzionale e di carattere comunitario, ritiene assolutamente inopportuna l'approvazione del progetto di legge di adeguamento dell'ordinamento italiano al mandato di cattura europeo. Lo ha affermato con forza nel dibattito politico che si è sviluppato negli ultimi mesi, in quanto assolutamente convinto che per temi così delicati, temi che riguardano la libertà di tutti i cittadini non possono assolutamente essere decisi da un consiglio dei ministri nel chiuso di alcune riunioni, rivoluzionando sistemi giuridici di intere nazioni, senza passare da un dibattito che coinvolga l'opinione pubblica e la società e soprattutto senza interpellare minimamente i parlamenti e le assemblee elettive che si trovano di fronte ad un vero e proprio fatto compiuto.

Sottolinea che, mentre per il trattato internazionale il Parlamento mantiene «l'arma» della ratifica, così non è per le questioni inerenti all'Europa è all'Unione europea; su questo il suo gruppo intende aprire una riflessione e approfondita, che interessi il tema della possibilità da parte del Parlamento di incidere profondamente nel momento in cui tali decisioni vengono prese, e dunque decidere preventivamente (fase ascendente). A tale proposito ricorda come le modifiche recenti della legge comunitaria abbiano iniziato ad introdurre il tema della riserva parlamentare, che deve essere riserva inserita in Costituzione.

Un altro tema importante è la possibilità da parte dell'opinione pubblica di esprimersi su tali passaggi epocali, è il tema del referendum che deve in qualche modo essere collegato ai meccanismi automatici di adeguamento al diritto comunitario tramite l'articolo 11 della Costituzione italiana.

Nel sottolineare l'assoluta contrarietà alla visione ideologica che sta alla base di tali provvedimenti, rileva che prende piede un'Europa che inizia il suo processo di unità politica usando un metodo funzionalistico; tale metodo poteva andare bene per le materie economiche e del libero scambio, ma non per materie che interessano la sovranità nazionale e le caratteristiche culturali fondanti di uno stato. Si può accettare un rovesciamento del processo di costruzione di uno Stato federale e confederale, partendo dal momento giudiziario che non è un momento democratico? Giudica poco condivisibile questa deriva giudiziaria da parte dei colleghi della sinistra, ritenendo non positivo che il potere politico si spogli della sua funzione di direzione e di responsabilità nei confronti del potere giudiziario, in una sorta di Repubblica Unione europea dei pubblici ministeri.

Il caso del patto di stabilità insegna che tutto in Europa si può ridiscutere, come insegna la Francia.

Per i motivi esposti, il gruppo della Lega adotterà un atteggiamento di dura opposizione parlamentare all'approvazione della proposta di legge Kessler, riservandosi inoltre di proporre al Governo italiano una soluzione politica a livello europeo, dopo aver ricevuto un mandato politico e parlamentare, che ridiscuta i tempi di attuazione del mandato ma anche e soprattutto i contenuti del mandato stesso.

 

Giuliano PISAPIA (RC), pur condividendo gran parte dei rilievi critici del deputato Rossi, dichiara di non comprendere come si possano conciliare con la posizione del ministro Castelli il quale, pur appartenendo allo stesso movimento politico, ha sottoscritto a nome dell'Italia la decisione quadro.

 

Gaetano PECORELLA, presidente relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Avverte quindi che la Commissione dovrà adottare il testo base per la prosecuzione dell'esame.

A tale proposito, ricorda che la proposta di legge C. 4246 Kessler è stata iscritta, su richiesta del gruppo dei democratici di sinistra, nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 24 novembre 2003, all'interno della quota riservata alle opposizioni. Alla proposta C. 4246 Kessler è stata abbinata la proposta di legge C. 4431 Buemi, vertente sulla stessa materia. La decisione relativa all'abbinamento è stata adottata nel rispetto delle norme regolamentari, come peraltro sottolineato in una lettera del Presidente della Camera del 10 febbraio 2000 relativa al procedimento concernente i progetti di legge iscritti in calendario su richiesta dei gruppi di opposizione.

Riguardo alla scelta del testo base, fa presente che le norme regolamentari non prevedono espressamente un regime speciale per l'esame in sede referente dei progetti di legge rientranti nella quota delle opposizioni. Ricorda tuttavia che la questione concernente le garanzie poste a presidio della riserva di quote e di argomenti che il regolamento stabilisce a favore dei gruppi di opposizione è stata esaminata dalla Giunta per il regolamento e che successivamente, tenuto conto del dibattito svoltosi in tale sede, il Presidente della Camera ha rivolto ai presidenti delle Commissioni un invito affinché, in occasione dell'esame di tali progetti di legge, promuovano l'adozione del progetto di legge su cui verte la richiesta dei gruppi d'opposizione quale testo base per la successiva attività istruttoria da parte della Commissione stessa, salvo che la Commissione, con l'assenso dei rappresentanti dei suddetti gruppi, non decida la redazione di un testo unificato.

Ove non si realizzino condizioni politiche tali da consentire che si proceda ad un testo unificato, la presidenza della Commissione, qualora ne sia fatta espressa richiesta, è tenuta a revocare l'abbinamento effettuato, perché la Commissione possa proseguire l'esame in sede referente del progetto di legge indicato dal gruppo d'opposizione interessato, fermo comunque restando il potere, spettante alla Commissione, di emendare il progetto di legge secondo le ordinarie forme del procedimento in sede referente.

Propone quindi di adottare come testo base per il prosieguo della discussione la proposta di legge Kessler C. 4246.

 

La Commissione approva tale proposta.

 

Gaetano PECORELLA, presidente, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 di lunedì 17 novembre 2003. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 16.40.



II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

 

Giovedì 20 novembre 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

 

La seduta comincia alle 8.25.

 

Norme di recepimento della decisione quadro del Consiglio UE relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

C. 4246 Kessler, C. 4431 Buemi e C. 4436 Pisapia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2003.

Gaetano PECORELLA, presidente relatore, avverte che sono stati presentati emendamenti alla proposta di legge C. 4246, adottata come testo base (vedi allegato 1).

In qualità di relatore raccomanda l'approvazione degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi di cui è proponente ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Kessler 19.4, a condizione che sia riformulato facendo riferimento al giudice che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare, e Taormina 21.5. Invita quindi a ritirare i restanti emendamenti.

Il sottosegretario Jole SANTELLI si rimette alla Commissione.

Giovanni KESSLER (DS-U) dichiara di accogliere la riformulazione dell'emendamento 19.4 suggerita dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Guido Rossi 1.1, interamente soppressivo dell'articolo 1.

Giovanni KESSLER (DS-U), intervenendo sull'emendamento 1.4 del relatore, osserva che dal complesso degli emendamenti presentati dal relatore sembra emergere il paradossale intendimento di conformare la decisione quadro al diritto interno, come dimostra l'inciso contenuto al comma 1 dell'articolo 1, nella formulazione sostitutiva proposta dal relatore, secondo il quale l'attuazione della decisione quadro dovrà avvenire nei limiti in cui tali disposizioni non siano incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali. Esprime altresì rilievi critici sulle condizioni contenute al comma 3 dell'emendamento 1.4, che mettono in dubbio l'indipendenza del giudice, escludono la figura del pubblico ministero e subordinano l'emissione del provvedimento cautelare ai fini del rinvio a giudizio, ravvisandovi valide ragioni per impugnare la normativa in sede europea.

Giannicola SINISI (MARGH-U) ravvisa profili di incostituzionalità nel comma 1 dell'emendamento 1.4, laddove in sostanza sovverte la gerarchia delle fonti normative, subordinando la decisione quadro ai principi dell'ordinamento costituzionale. Giudica quantomeno stravagante ipotizzare che in ambito europeo possano operare giudici non indipendenti, paventando gravi conseguenze per l'Italia sotto il profilo delle relazioni internazionali. Ritiene inoltre incompatibile con il contenuto della decisione quadro la designazione dell'autorità giudiziaria titolare del potere di emissione del provvedimento cautelare, nonché la disposizione che limita il mandato di arresto alla finalità del rinvio a giudizio, osservando come tale limitazione sia suscettibile di impedire la prosecuzione delle indagini preliminari.

Guido Giuseppe ROSSI (LNP), ribadita preliminarmente la sostanziale contrarietà del suo gruppo al provvedimento in esame, che è stata tradotta in emendamenti soppressivi di ciascun articolo, dichiara di non condividere l'impostazione fideistica che l'opposizione professa in relazione alle decisioni assunte in sede europea. Al riguardo ribadisce che la decisione quadro in esame, essendo peraltro stata adottata secondo procedure che non tengono conto dell'orientamento del Parlamento, non può in alcun modo derogare ai principi costituzionali in tema di diritti fondamentali.

Francesco BONITO (DS-U) ricorda che, secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale, in materia di estradizione attiva e passiva non è consentita al giudice alcuna valutazione in ordine alla conformità della richiesta avanzata.

Sergio COLA (AN), convinto che in materia di libertà non si possa derogare a determinati principi fondamentali, ricorda che il suo gruppo è propenso ad equiparare il mandato di arresto alla disciplina in materia di misure cautelari.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) dichiara di concordare sulla norma che dispone la valutazione dell'indipendenza del giudice, ma esprime perplessità sulla condizione che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia finalizzato al rinvio a giudizio.

Gaetano PECORELLA, presidente relatore, precisa di aver tratto tale norma interpretando il testo della decisione quadro, conformemente a quanto fatto anche dall'Irlanda.

La Commissione approva l'emendamento 1.4 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 1, risultando così preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Anna FINOCCHIARO (DS-U), nel dichiarare il proprio voto contrario sull'articolo aggiuntivo 1.01 del relatore, osserva che la lettera a) è suscettibile di provocare un incidente diplomatico in quanto mette in dubbio il principio di affidabilità su cui si fonda l'Unione europea, ipotizzando che al suo interno vi possano essere Stati che non rispettano i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Rileva altresì che di tale conclamata diffidenza peraltro non vi è traccia nemmeno nei trattati bilaterali di estradizione con paesi, come la Turchia, nei quali certamente esiste un diverso concetto di garanzia dei diritti dell'uomo.

Guido Giuseppe ROSSI (LNP) sottolinea la necessità di introdurre elementi di controllo e di garanzia, visto che con l'eliminazione del meccanismo dell'estradizione viene a mancare il controllo politico esercitato dal ministro della giustizia.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 1.01 del relatore.

Guido Giuseppe ROSSI (LNP) si dichiara favorevole all'articolo aggiuntivo 1.02 del relatore, in quanto recepisce il tema del mandato parlamentare nei confronti del Governo.

Giannicola SINISI (MARGH-U) annuncia il proprio voto contrario sull'articolo aggiuntivo 1.02 del relatore, rilevando che si sarebbe dovuto far valere preventivamente in sede di organismi europei il principio della riserva parlamentare, che non può in alcun modo essere stabilito con una legge ordinaria. Le norme contenute in tale articolo aggiuntivo, oltre ad essere inammissibili sul piano logico e giuridico, violano le decisioni già adottate in sede europea e ledono i principi di diritto interno dell'Unione europea.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 1.02 del relatore.

Giovanni KESSLER (DS-U), pur dichiarandosi favorevole alla definizione di un ruolo importante del ministro della giustizia in materia di assistenza delle autorità giudiziarie competenti, ritiene che, ove tale ruolo assuma connotazioni eccessive, rischia di appesantire ed allungare le procedure. Osserva altresì che l'ufficio previsto nel comma 4 di tale articolo aggiuntivo già esiste e si occupa dei rapporti fra le autorità giudiziarie italiana e straniere.

Giannicola SINISI (MARGH-U), ricordati i vigenti obblighi di semplificazione delle procedure tra le autorità giudiziarie e quelle di polizia che l'articolo 1-quater viola palesemente, rileva che alcune convenzioni bilaterali, come quella con la Spagna, contengono norme certamente più avanzate rispetto al mandato di arresto europeo.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 1.03 del relatore.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) rileva che, essendo stata approvata una norma che reca oneri a carico del Ministero della giustizia, sarà necessario chiedere il parere della Commissione bilancio sull'articolo aggiuntivo 1.03.

Gaetano PECORELLA, presidente relatore, fa presente che il parere della Commissione bilancio dovrà essere espresso sulla proposta di legge nel suo complesso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Guido Rossi 2.1 ed approva l'emendamento 2.3 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 2, risultando così preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Giovanni KESSLER (DS-U), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 2.03 del relatore, osserva che la condizione prevista per la consegna secondo la quale alla richiesta deve essere allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa, appare incompatibile con la decisione quadro, che già prevede gli atti da allegare alla richiesta. Anche l'indicazione delle fonti di prova appare inammissibile, in rapporto sia al diritto che regola i rapporti con gli Stati esterni all'Unione europea sia al contenuto della stessa decisione quadro.

Giannicola SINISI (MARGH-U) invita la presidenza a valutare l'opportunità di concedere tempi più ampi per il dibattito, al fine di esaminare approfonditamente le complesse questioni che stanno emergendo.

Gaetano PECORELLA, presidente relatore, fa presente che la discussione in Assemblea della proposta di legge in esame, inserita nella quota riservata all'opposizione, inizierà lunedì 24 novembre, stando alla vigente calendarizzazione. Spetta pertanto all'opposizione chiedere una dilazione di tale termine.

Anna FINOCCHIARO (DS-U), dopo aver ricordato che la proposta di legge Kessler rappresenta il contributo del suo gruppo per onorare gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo, osserva che il testo che risulterebbe dall'approvazione degli emendamenti presentati va in una direzione completamente diversa, con il rischio di pesanti ripercussioni a carico del Governo. La normativa che si va configurando appare in evidente contrasto sia con le disposizioni della decisione quadro sia con gli impegni assunti dall'Italia per la costruzione di uno spazio giuridico comune europeo e per la lotta alla criminalità transnazionale. Nel dichiarare la volontà del suo gruppo di non contribuire ulteriormente all'elaborazione di un testo che non condivide e che per di più rischia di arrecare un vulnus all'autorevolezza dell'Italia in ambito europeo, annuncia che il gruppo dei democratici di sinistra abbandonerà i lavori della Commissione.

Giannicola SINISI (MARGH-U) precisa che la richiesta avanzata di un maggiore approfondimento del testo base deriva alla volontà del suo gruppo di offrire un contributo costruttivo per l'approvazione di un provvedimento di particolare importanza. Tuttavia, preso atto dell'impossibilità di consentire una dilazione dei tempi, dichiara di non voler più assistere alla votazione di emendamenti che confliggono con la tradizione giuridica internazionale e con un concetto avanzato di giustizia senza poter esprimere compiutamente le ragioni del proprio dissenso. Dichiara pertanto di associarsi alla decisione assunta dal gruppo dei democratici di sinistra di abbandonare i lavori della Commissione.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) preannuncia l'intendimento del suo gruppo di presentare una relazione di minoranza per l'esame in Assemblea.

(I deputati del gruppo dei democratici di sinistra e della Margherita si allontanano dall'aula della Commissione).

Luigi VITALI (FI), nel dichiarare la volontà del suo gruppo di portare avanti il provvedimento, conformemente agli impegni internazionali assunti, fa presente che sono stati svolti i necessari approfondimenti della materia avvalendosi anche dell'apporto di giuristi e di esperti di diritto internazionale; pertanto le deliberazioni che si stanno assumendo sono ispirate al pieno rispetto dei principi costituzionali su cui si fonda l'ordinamento ed alla volontà di non far passare la costruzione dello spazio giuridico comune attraverso un abbassamento delle garanzie costituzionali.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) dichiara la volontà del suo gruppo di continuare a lavorare avendo come obiettivo il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini, ma anche gli impegni assunti dall'Italia in sede europea.

Guido Giuseppe ROSSI (LNP), ribadita la contrarietà del suo gruppo al provvedimento in esame, evidenzia la strumentalità del disegno politico posto in essere dall'opposizione che, al di là dei toni drammatici espressi, non sottende la reale volontà di recepire la sostanza della decisione quadro, sulla quale a suo giudizio il Parlamento deve in ogni caso potersi esprimere.

Gaetano PECORELLA, presidente relatore, richiama la condizione espressa dall'Italia in sede di adesione alla decisione quadro, secondo la quale «per dare esecuzione alla decisione quadro sul mandato di cattura europeo il Governo italiano dovrà avviare le procedure di diritto interno per rendere la decisione quadro stessa compatibile con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, e per avvicinare il suo sistema giudiziario ed ordinamentale ai modelli europei».

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi 2.03, 2.04 e 2.05 del relatore.

Respinge quindi l'emendamento Guido Rossi 3.1 ed approva l'emendamento 3.3 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 3, riformulato recependo il contenuto dell'emendamento Sinisi 3.10 (vedi allegato 1). Risultano così preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Approva l'articolo aggiuntivo 3.01 del relatore e respinge l'emendamento Guido Rossi 4.1. Approva quindi l'emendamento 4.3 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 4, risultando così preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con distinte votazioni respinge l'emendamento Guido Rossi 5.1 ed approva l'emendamento 5.3 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 5, risultando così preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5. Approva quindi l'articolo aggiuntivo 5.01 del relatore.

Respinge l'emendamento Guido Rossi 6.1 ed approva l'emendamento 6.3 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 6 e riformulato recependo il contenuto dell'emendamento Kessler 6.4 (vedi allegato 1). Risultano così preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Respinge l'emendamento Guido Rossi 7.1 ed approva l'emendamento 7.3 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 7, risultando così preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Respinge quindi l'emendamento Guido Rossi 8.1 ed approva l'emendamento 8.3 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 8, risultando così preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Respinge l'emendamento Guido Rossi 9.1 ed approva l'emendamento 9.3 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 9, risultando così preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 9. Approva quindi l'articolo aggiuntivo 9.01 del relatore.

Respinge l'emendamento Guido Rossi 10.1 ed approva l'emendamento 10.3 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 10, risultando così preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Respinge l'emendamento Guido Rossi 11.1 ed approva l'emendamento 11.3 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 11, risultando così preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Respinge l'emendamento Guido Rossi 12.1 ed approva l'emendamento 12.3 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 12, risultando così preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Respinge l'emendamento Guido Rossi 13.1 ed approva l'emendamento 13.3 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 13, risultando così preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Respinge l'emendamento Guido Rossi 14.1 ed approva l'emendamento 14.3 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 14, risultando così preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.

Respinge l'emendamento Guido Rossi 15.1 ed approva l'emendamento 15.3 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 15, risultando così preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Respinge infine l'emendamento Guido Rossi 16.1 ed approva l'emendamento 16.3 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 16, risultando così preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 16.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti volti a sopprimere interamente tutti i restanti articoli della proposta di legge.

Sergio COLA (AN) dichiara di ritirare l'emendamento 17.6, finalizzato a sopprimere interamente gli articoli dal 17 al 25.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Guido Rossi 17.1 e Buemi 17.5 ed approva gli emendamenti 17.3 e 17.4 del relatore.

 

Con distinte votazioni respinge gli identici emendamenti Guido Rossi 18.1 e Buemi 18.2, nonché gli identici emendamenti Guido Rossi 19.1 e Buemi 19.5.

Gaetano PECORELLA, presidente relatore, presenta l'emendamento 19.20 (vedi allegato 1) che recepisce il contenuto dell'emendamento Kessler 19.4 ed assorbe l'emendamento 19.3 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 19.20 del relatore.

Con distinte votazioni respinge gli identici emendamenti Guido Rossi 20.1 e Buemi 20.2, nonché gli identici emendamenti Guido Rossi 21.1 e Buemi 21.4.

Gaetano PECORELLA, presidente relatore, constatata l'assenza del deputato Taormina, avverte che si intende abbia rinunciato all'emendamento 21.5.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 21.3 e gli articoli aggiuntivi 21.01 e 21.02 del relatore.

Respinge gli identici emendamenti Guido Rossi 22.1 e Buemi 22.4 ed approva l'emendamento 22.3 e l'articolo aggiuntivo 22.03 del relatore.

Respinge gli identici emendamenti Guido Rossi 23.1 e Buemi 23.4 ed approva l'emendamento 23.3 e l'articolo aggiuntivo 23.10 del relatore.

Respinge gli identici emendamenti Guido Rossi 24.1 e Buemi 24.4 ed approva l'emendamento 24.3 del relatore.

Respinge gli identici emendamenti Guido Rossi 25.1 e Buemi 25.3 ed approva l'emendamento 25.2 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 25.

Approva infine l'emendamento Tit. 1 del relatore.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che il testo della proposta di legge, come modificato dagli emendamenti e dagli articoli aggiuntivi approvati, sarà inviato alle Commissioni per l'espressione dei pareri di competenza. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta e sospende la seduta.



ALLEGATO 1

Norme di recepimento della decisione quadro del Consiglio UE relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (C. 4246 Kessler, C. 4431 Buemi e C. 4436 Pisapia).

EMENDAMENTI

 

 


ART. 1

Sopprimerlo.

1. 1.Guido Rossi, Lussana.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Disposizioni di principio e definizione).

1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata «decisione quadro» relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri dell'unione europea nei limiti in cui le dette disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali.

2. Il mandato di arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione Europea, chiamato Stato membro di emissione, in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, chiamato Stato membro di esecuzione, di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

3. In condizioni di reciprocità, l'Italia darà esecuzione al mandato di arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso, sia stato sottoscritto da un giudice indipendente, che sia adeguatamente motivato, anche in relazione all'articolo 27, comma 2, della Costituzione, che la persona sia ricercata unicamente al fine del suo rinvio a giudizio, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

1. 4.Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Oggetto).

1. In conformità a quanto è previsto dall'articolo 34 comma 2 lettera b), secondo e terzo periodo del Trattato sull'Unione Europea, la presente legge disciplina le forme e i mezzi per l'attuazione della Decisione quadro 13 giugno 2002 n. 584/GAI del Consiglio dell'Unione Europea, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee del 18 luglio 2002 L 190/1, con particolare riguardo:

a) ai provvedimenti giudiziari necessari per l'esecuzione in Italia del mandato di arresto proveniente da altro Stato membro dell'Unione e per la consegna delle persone in esso indicate;

b) alla emissione del mandato di arresto dell'autorità giudiziaria italiana, diretto verso altro Stato membro dell'Unione.

  1. 7.Buemi, Boato, Cento.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Oggetto).

1. In conformità a quanto è previsto dall'articolo 34 comma 2 lettera b), secondo e terzo periodo del Trattato sull'Unione Europea, la presente legge disciplina le forme e i mezzi per l'attuazione della Decisione quadro 13 giugno 2002 n. 584/GAI del Consiglio dell'Unione Europea, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee del 18 luglio 2002 L 190/1, con particolare riguardo:

a) ai provvedimenti giudiziari necessari per l'esecuzione in Italia del mandato di arresto proveniente da altro Stato membro dell'Unione e per la consegna delle persone in esso indicate;

b) alla emissione del mandato di arresto dell'autorità giudiziaria italiana, diretto verso altro Stato membro dell'Unione.

  1. 10.Cola, Fragalà.

Al comma 2 sostituire le parole: da uno degli con le parole: ed eseguibili all'interno di uno.

1. 5.Sinisi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. L'Italia rifiuta in ogni caso l'esecuzione del mandato d'arresto europeo quando contrasta con i diritti e i principi sanciti dal Trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché delle regole ed i principi costituzionali, in particolare con quelli relativi al giusto processo.

1. 8.Taormina.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-ter. L'Italia rifiuta ogni limitazione della libertà personale che non sia disposta nei casi e modi tassativamente previsti dall'ordinamento interno.

1. 9.Taormina.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Garanzie costituzionali).

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del Preambolo della Decisione quadro, l'Italia darà esecuzione al mandato di arresto europeo soltanto nei confronti degli Stati che rispettano:

a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 5 ( diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli aggiuntivi alla Convenzione stessa;

b) i principi e le disposizioni contenuti nella Costituzione della Repubblica, ivi compresi quelli relativi alla magistratura come ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alle fonti della legge penale, alla responsabilità penale, alla presunzione di non colpevolezza e alla qualità delle sanzioni penali.

2. Conseguentemente l'Italia, ai sensi del punto (10) dei consideranda, rifiuterà la consegna dell'imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei principi di cui alla lettera a).

1. 01.Il Relatore.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

(Estensione dei casi di consegna obbligatoria).

1. I progetti di modifica del paragrafo 2 dell'articolo 2 della decisione quadro sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri alle Camere affinché queste possano adottare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ogni opportuno atto di indirizzo al Governo.

2. Il Governo, riferendo alle Camere sui progetti di modifica di cui al comma 1, illustra la posizione che intende assumere. A tal fine il Governo predispone una relazione tecnica che dia conto dello stato dei negoziati nonché dell'impatto sull'ordinamento italiano del progetto di modifica.

3. In mancanza di pronuncia parlamentare in senso favorevole, il Governo non può procedere ad alcuna attività relativa all'approvazione dei progetti di modifica di cui al comma 1.

1. 02.Il Relatore.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.

(Ricorso all'autorità centrale).

1. In relazione al disposto di cui all'articolo 7 della decisione quadro l'Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.

2. Spetta al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati di arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato di arresto europeo da uno Stato membro emittente, lo trasmette all'autorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato di arresto europeo dall'autorità giudiziaria italiana lo trasmette allo Stato membro di esecuzione.

4. È istituito presso il Ministero della giustizia un apposito ufficio per la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati di arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa. I relativi oneri sono posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della Giustizia.

1. 03.Il Relatore.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1.Guido Rossi, Lussana.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Garanzia giurisdizionale).

1. Le decisioni relative all'esecuzione di un mandato di arresto europeo debbono essere sottoposte ad un controllo di una autorità giudiziaria che appaia sufficiente a garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai numeri (12), (13) e (14) dei consideranda della decisione quadro.

2. La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della Corte d'Appello.

3. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla Corte di Appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.

4. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 3 è competente la Corte di Appello di Roma.

5. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall' autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 3, è competente la Corte di Appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la Corte di Appello di Roma.

6. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 4, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla Corte di Appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.

2. 3.Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) Decisione quadro la Decisione indicata all'articolo 1 comma 1;

b) Mandato d 'arresto o mandato d 'arresto europeo il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria italiana per ottenere da altro Stato membro l'arresto o la consegna di una persona ai fini di un procedimento penale o dell'esecuzione in Italia di una sanzione penale privativa della libertà personale ovvero il provvedimento emesso da una autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro per ottenere dall'Italia, mediante un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana, l'arresto o la consegna di una persona ai fini di un procedimento penale o dell'esecuzione in tale Stato membro di una sanzione penale privativa della libertà personale;

c) Stato membro qualunque altro Stato appartenente all'Unione Europea.

  2. 5.Buemi, Boato, Cento.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) Decisione quadro la Decisione indicata all'articolo 1 comma 1;

b) Mandato d 'arresto o mandato d 'arresto europeo il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria italiana per ottenere da altro Stato membro l'arresto o la consegna di una persona ai fini di un procedimento penale o dell'esecuzione in Italia di una sanzione penale privativa della libertà personale ovvero il provvedimento emesso da una autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro per ottenere dall'Italia, mediante un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana, l'arresto o la consegna di una persona ai fini di un procedimento penale o dell'esecuzione in tale Stato membro di una sanzione penale privativa della libertà personale;

c) Stato membro qualunque altro Stato appartenente all'Unione Europea.

  2. 10.Cola, Fragalà.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

5. La corte d'appello informa il ministero della giustizia di ogni procedura passiva di consegna.

6. Il ministero della giustizia assiste l'autorità giudiziaria e provvede alla traduzione degli atti, se richiesto.

7. In caso di conflitto tra un mandato d'arresto europeo ed una richiesta di estradizione presentata da uno Stato terzo, il ministro della giustizia decide in ordine alla precedenza da dare alle richieste, sentiti i presidenti di corte di appello rispettivamente competenti.

Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 11.

2. 4.Kessler, Bonito, Finocchiaro.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Contenuto del mandato di arresto)

1. A condizione di ricevibilità il mandato di arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:

a) identità e cittadinanza del ricercato;

b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell' autorità giudiziaria emittente;

e) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d'applicazione degli articoli 2-ter e 2-quater della presente legge;

d) natura e qualificazione giuridica del reato;

e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;

f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. La consegna è consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.

3. Al mandato di arresto devono essere allegati:

a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;

b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena;

e) ogni documento necessario al fine degli accertamenti che l'autorità giudiziaria italiana dovrà compiere per verificare se siano stati rispettati i principi di cui agli articoli i e i bis, nonché se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 9 bis e 10;

d) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna.

4. Se lo Stato membro emittente non provvede, il Presidente della Corte o il magistrato delegato, richiede al Ministro della giustizia l'acquisizione del provvedimento dell'autorità giudiziaria in base al quale il mandato di arresto europeo è stato emesso, nonché la documentazione di cui al comma 3, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione da parte della Corte d'Appello. Immediatamente dopo averlo ricevuto, il Ministro trasmette al Presidente della Corte d'Appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana.

5. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente non da corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui ai commi 2 e 3, la Corte d'Appello dichiara la irricevibilità della richiesta.

6. Il mandato d'arresto europeo dovrà pervenire tradotto in lingua italiana.

2. 03.Il Relatore.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-ter.

(Casi di doppia punibilità).

1. L'Italia, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della decisione quadro, darà esecuzione al mandato di arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, avuto riguardo alla identità degli elementi costituitivi, sia soggettivi che obiettivi.

2. Non si applica il comma 1 nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro emittente. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.

3. Il fatto dovrà essere punito dalla legge dello Stato membro emittente con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a 12 mesi. Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti.

4. In caso di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a 4 mesi.

2. 04.Il Relatore.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.

(Consegna obbligatoria)

1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà personale, sia pari o superiore a tre anni:

1) Partecipazione ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti.

2) Compimento di atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali.

3) Costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali.

4) Induzione alla prostituzione ovvero favoreggiamento o sfruttamento sessuale di un bambino. Sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore.

5) Vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope.

6) Commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente.

7) Ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro od altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio.

8) Il compimento di qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegna il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse. Il compimento di qualsiasi azione od omissione internazionale relativa alla distrazione ditali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi. Il compimento delle medesime azioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico.

9) Sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita.

10) Contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore.

11) Commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti.

12) Mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla deputazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo, o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica, Possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette.

13) Il compimento, al fine di trarre profitto, di atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non é cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

14) Cagionare volontariamente la morte di uno uomo o lesioni personali della medesima gravità di quelle previste dall' articolo 583 c.p.

15) Procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto ovvero farne comunque commercio.

16) Privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica od una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione.

17) Incitazione pubblica alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della sua razza, della religione da lui professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica. L'esaltazione, per razzismo o xenofobia, dei crimini contro l'umanità.

18) Impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trame profitto per sé o per altri, facendo l'uso delle armi o a seguito dell' attività di un gruppo organizzato.

19) Traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte.

20) Indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

21) Richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un' alienazione o una quietanza.

22) La imitazione o la duplicazione abusiva di prodotti commerciali, al fine di trarne profitto.

23) La falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi.

24) La falsificazione di mezzi di pagamento.

25) Il traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita.

26) Il traffico illecito di materie nucleari e radioattive.

27) Al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare.

28) Con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringere taluno a compiere o subire atti sessuali.

29) Cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumità pubblica.

30) Reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale.

31) Impossessarsi di una nave o di un aereo.

32) Provocare illegalmente ed intenzionalmente danni massicci a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.

2. L'autorità giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro emittente, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1.

3. Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna se risulta che la persona ricercata non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro emittente in base alla quale è stato emesso il mandato di arresto europeo.

2. 05.Il Relatore.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1.Guido Rossi, Lussana.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Ricezione del mandato d'arresto. Ordinanza custodiale.)

1. Salvo i casi previsti dall'articolo 4 della presente legge, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato di arresto europeo emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al Presidente della Corte d'Appello, competente ai sensi dell'articolo 2. Il Presidente della Corte d'Appello dà immediata comunicazione al Procuratore generale del mandato d'arresto europeo, procedendo direttamente o per delega ad altro magistrato della Corte, agli adempimenti di sua competenza. Il Presidente della Corte d'Appello procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato di arresto e la relativa documentazione di cui all'articolo 2-bis della presente legge è stato trasmesso direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente.

2. Il Presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

3. Il Presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra Corte di Appello ai sensi dell'articolo 2, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.

4. Il Presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la Corte d'Appello che, sentito il Procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullità, all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del Libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273 commi 1 e l bis, e 280.

6. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.»

3. 3.Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Ricezione del mandato d'arresto. Ordinanza custodiale).

1. Salvo i casi previsti dall'articolo 4 della presente legge, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato di arresto europeo emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al Presidente della Corte d'Appello, competente ai sensi dell'articolo 2. Il Presidente della Corte d'Appello dà immediata comunicazione al Procuratore generale del mandato d'arresto europeo, procedendo direttamente o per delega ad altro magistrato della Corte, agli adempimenti di sua competenza. Il Presidente della Corte d'Appello procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato di arresto e la relativa documentazione di cui all'articolo 2-bis della presente legge è stato trasmesso direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente.

2. Qualora vi sia incertezza sulla eseguibilità del provvedimento giurisdizionale all'interno dello Stato nel quale è stato emesso, il presidente della corte di appello assume le informazioni supplementari necessarie direttamente presso l'autorità giudiziaria straniera. In tal caso sospende la esecuzione del provvedimento sino alla ricezione delle informazioni supplementari richieste.

3. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

4. Il Presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra Corte di Appello ai sensi dell'articolo 2, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.

5. Il Presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la Corte d'Appello che, sentito il Procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullità, all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.

6. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del Libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273 commi 1 e 1-bis, e 280.

7. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.

3. 3.Il Relatore (seconda formulazione).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Rispetto dei diritti fondamentali e delle norme sul giusto processo)

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 6 commi 1 e 2 del Trattato sull'Unione Europea e dal punto (12) dei consideranda del Preambolo della Decisione quadro, fermo quanto previsto dagli articoli seguenti, ogni provvedimento giudiziario italiano, adottato sia per richiedere ad altro Stato membro l'arresto di una persona, sia per autorizzare nel territorio dallo Stato italiano l'arresto o la consegna di una persona sulla base di un mandato d'arresto emesso da altro Stato membro, è sottoposto alla verifica che nel caso concreto siano rispettati:

a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1955 resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n. 848, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli, aggiuntivi alla Convenzione stessa;

b) i principi e le regole contenuti nella Costituzione delta Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di uguaglianza, nonch6 quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali.

  3. 5.Buemi, Cento, Boato.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Rispetto dei diritti fondamentali e delle norme sul giusto processo)

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 6 commi 1 e 2 del Trattato sull'Unione Europea e dal punto (12) dei consideranda del Preambolo della Decisione quadro, fermo quanto previsto dagli articoli seguenti, ogni provvedimento giudiziario italiano, adottato sia per richiedere ad altro Stato membro l'arresto di una persona, sia per autorizzare nel territorio dallo Stato italiano l'arresto o la consegna di una persona sulla base di un mandato d'arresto emesso da altro Stato membro, è sottoposto alla verifica che nel caso concreto siano rispettati:

a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1955 resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n. 848, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli, aggiuntivi alla Convenzione stessa;

b) i principi e le regole contenuti nella Costituzione delta Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di uguaglianza, nonch6 quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali.

  3. 8.Cola, Fragalà.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Quando ricorrono le condizioni previste dalla legge italiana per l'emissione di ordinanze di custodia cautelare, anche oltre i casi previsti dal comma 2, dell'articolo 2, della decisione quadro, la Corte d'appello, ricevuta la richiesta di esecuzione di un mandato di arresto europeo, sentito il procuratore generale, ne dispone con ordinanza l'esecuzione, salvo che non debba provvedere ai sensi dei commi 2 e 3.

3. 6.Taormina.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora vi sia incertezza sulla eseguibilità del provvedimento giurisdizionale all'interno dello stato nel quale è stato emesso, il presidente della corte di appello assume le informazioni supplementari necessarie direttamente preso l'autorità giudiziaria straniera. In tal caso sospende la esecuzione del provvedimento sino alla ricezione delle informazioni supplementari richieste.»

3. 10.Sinisi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Alla richiesta di esecuzione del mandato di arresto europeo devono essere allegati tutti gli atti del processo pendente dinanzi all'autorità giudiziaria estera, a pena di inammissibilità.

3. 7.Taormina.

Al comma 2 sostituire le parole: prende contatti diretti con questa al fine di risolverle con le parole: provvede alla risoluzione delle questioni relative alla ricezione ed assume dalla autorità giudiziaria straniera le informazioni necessarie a seguito delle quali, se idonee, certifica la autenticità.

3. 4.Sinisi.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Inizio del procedimento)

1. Entro cinque giorni dall'esecuzione della misure, di cui all'articolo 3, ed alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell'articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il Presidente della Corte d'Appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di essere condannata o altrimenti privata della libertà per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta.

2. Della data fissata per il compimento delle attività di cui al comma 1 è dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima.

3. Della ordinanza di cui all'articolo 3 è data comunicazione, a richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente autorità consolare.

4. La misura coercitiva perde efficacia se la decisione definitiva sulla richiesta di consegna non è pronunciata entro il termine di centoventi giorni dalla sua esecuzione.

5. Il Presidente della Corte d'Appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del mandato d'arresto europeo e della documentazione di cui all'articolo 2-bis. Il decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna ed al suo difensore, almeno otto giorni prima dell'udienza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.

3. 01.Il Relatore.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1.Guido Rossi, Lussana.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4.

(Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).

1. Nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del Presidente della Corte di Appello nel cui distretto il fermo è stato eseguito, mediante, trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia.

 

2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d'arresto e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2-bis.

4. 3.Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Attribuzioni del pubblico ministero).

1. Il mandato d'arresto per il procedimento penale, emesso dall'autorità giudiziaria competente di altro Stato membro, è inviato, con tutta la documentazione necessaria, al pubblico ministero del capoluogo del distretto in cui ha residenza o, in via vicaria, dimora la persona ricercata ovvero, nel caso previsto dall'articolo 9 comma 1, del capoluogo del distretto in cui è avvenuto il fermo.

2. Se sono ignoti i luoghi indicati al comma 1 del presente articolo, il mandato è rimesso al pubblico ministero del capoluogo del distretto dell'ultima residenza o, in via vicaria, dell'ultima dimora nota o, in difetto, al pubblico ministero presso il tribunale di Roma.

3. Il pubblico ministero, integrata o fatta integrare, se del caso attraverso rapporti diretti con l'autorità, richiedente, anche ai fini dell'ammissibilità, la documentazione, formula le sue richieste al giudice.

 4. 5.Buemi, Boato, Cento.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Attribuzioni del pubblico ministero).

1. Il mandato d'arresto per il procedimento penale, emesso dall'autorità giudiziaria competente di altro Stato membro, è inviato, con tutta la documentazione necessaria, al pubblico ministero del capoluogo del distretto in cui ha residenza o, in via vicaria, dimora la persona ricercata ovvero, nel caso previsto dall'articolo 9 comma 1, del capoluogo del distretto in cui è avvenuto il fermo.

2. Se sono ignoti i luoghi indicati al comma 1 del presente articolo, il mandato è rimesso al pubblico ministero del capoluogo del distretto dell'ultima residenza o, in via vicaria, dell'ultima dimora nota o, in difetto, al pubblico ministero presso il tribunale di Roma.

3. Il pubblico ministero, integrata o fatta integrare, se del caso attraverso rapporti diretti con l'autorità, richiedente, anche ai fini dell'ammissibilità, la documentazione, formula le sue richieste al giudice.

 4. 8.Cola, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: il presidente della Corte d'appello con le seguenti: la corte d'appello.

4. 6.Taormina.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. La polizia giudiziaria può procedere di propria iniziativa all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo qualora sussista un concreto ed attuale pericolo di fuga della persona indicata nel provvedimento e non vi sia il tempo necessario per attendere l'intervento dell' autorità giudiziaria.

3. Qualora la polizia giudiziaria abbia proceduto all'arresto ai sensi del comma 2 informa immediatamente il presidente della corte di appello nel cui distretto è avvenuto l'arresto e pone l'arrestato a sua disposizione entro ventiquattro ore trasmettendo il relativo verbale. Il presidente della corte di appello, nelle successive 48 ore, se ne ricorrono i presupposti, convalida il provvedimento disponendo la prosecuzione della misura e contestualmente fissa l'udienza di comparizione dell'arrestato ai sensi dell'articolo 6.

4. La polizia giudiziaria che procede all'arresto di propria iniziativa ai sensi dei commi 1 e 2 provvede altresì ai sequestri, ai sensi dell'articolo 23, trasmettendo il relativo verbale al presidente della corte di appello competente entro 48 ore, che ne dispone la convalida nelle successive 48 ore.

4. 4.Sinisi.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1.Guido Rossi, Lussana.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5.

(Adempimenti conseguenti all'arresto d'iniziativa della polizia giudiziaria).

1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 4, informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all' autorità giudiziaria emittente e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistito da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.

2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso al difensore.

3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato.

5. 3.Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Competenza).

1. Sulle richieste del pubblico ministero provvede con ordinanza motivata il giudice per le indagini preliminari dei luoghi indicati nell'articolo 4.

2. Parimenti lo stesso giudice provvede su ogni ulteriore richiesta del pubblico ministero, della persona ricercata o del difensore di questa, attinente all'esecuzione del mandato d' arresto, alla consegna di detta persona e alla sua libertà personale.

 5. 4.Buemi, Boato, Cento.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Competenza).

1. Sulle richieste del pubblico ministero provvede con ordinanza motivata il giudice per le indagini preliminari dei luoghi indicati nell'articolo 4.

2. Parimenti lo stesso giudice provvede su ogni ulteriore richiesta del pubblico ministero, della persona ricercata o del difensore di questa, attinente all'esecuzione del mandato d' arresto, alla consegna di detta persona e alla sua libertà personale.

 5. 7.Cola, Fragalà.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Convalida).

1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il Presidente della Corte di Appello o un magistrato della Corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza dì difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, il Presidente della Corte di Appello può delegare per gli adempimenti di cui all'articolo 3-bis, il Presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.

2. Se risulta evidente che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il Presidente della Corte di Appello, o il magistrato della Corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell' arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 3 e 3-bis.

3. Il provvedimento emesso dal Presidente della Corte di Appello ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d'arresto europeo o la segnalazione della persona nel Sistema di informazione Schengen (SIS) effettuata dall' autorità competente. La segnalazione equivale al mandato di arresto purché contenga le indicazioni di cui all' articolo 2-bis.

5. 01.Il Relatore.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1.Guido Rossi, Lussana.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Consenso alla consegna).

1. Quando procede a sentire la persona della quale è stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 3-bis, comma 1 e 5-bis, comma 1, il Presidente della Corte di Appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e delle modalità con cui è stato prestato si da atto in apposito verbale.

2. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente trasmessa al Presidente della Corte d'Appello, anche a mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso dell'udienza davanti alla Corte e fino alla conclusione della discussione.

3. Il consenso è irrevocabile. La persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e della rinuncia.

4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la Corte d' Appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni, alla decisione della richiesta di esecuzione, dopo aver sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna.

5. L'ordinanza emessa dal Presidente della Corte d'Appello ai sensi del comma 4 è depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito è dato avviso al difensore ed alla persona richiesta in consegna nonché al procuratore generale. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

6. 3.Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Consenso alla consegna).

1. Quando procede a sentire la persona della quale è stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 3-bis, comma 1 e 5-bis, comma 1, il Presidente della Corte di Appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e delle modalità con cui è stato prestato si dà atto in apposito verbale.

 

2. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente trasmessa al Presidente della Corte d'Appello, anche a mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso dell'udienza davanti alla Corte e fino alla conclusione della discussione.

3. Il consenso è irrevocabile, salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate. La persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e della rinuncia.

4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la Corte d'Appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni, alla decisione della richiesta di esecuzione, dopo aver sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna.

5. L'ordinanza emessa dal Presidente della Corte d'Appello ai sensi del comma 4 è depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito è dato avviso al difensore ed alla persona richiesta in consegna nonché al procuratore generale. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

6. 3.Il Relatore (seconda formulazione).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Provvedimenti del giudice).

1. L'ordinanza che autorizza l'esecuzione della richiesta di arrosto oggetto del mandato o la consegna della persona ricercata è equiparata all'ordinanza applicata della misura cautelare della custodia in carcere quanto ai presupposti di legittimità, ai requisiti di forma e di contenuto.

2. La persona arrestata in esecuzione dell'ordinanza indicata al comma 1 è interrogata dal giudice con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 294 del codice di procedura penale, in quanto applicabili, e dell'articolo 302 dello stesso codice.

3. Ai fini di quanto è previsto dall'articolo 18 comma 1 lettera a) della Decisione quadro, dell'interrogatorio è dato avviso all'autorità richiedente.

 6. 5.Buemi, Boato, Cento.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Art. 6.

(Provvedimenti del giudice).

1. L'ordinanza che autorizza l'esecuzione della richiesta di arrosto oggetto del mandato o la consegna della persona ricercata è equiparata all'ordinanza applicata della misura cautelare della custodia in carcere quanto ai presupposti di legittimità, ai requisiti di forma e di contenuto.

2. La persona arrestata in esecuzione dell'ordinanza indicata al comma 1 è interrogata dal giudice con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 294 del codice di procedura penale, in quanto applicabili, e dell'articolo 302 dello stesso codice.

3. Ai fini di quanto è previsto dall'articolo 18 comma 1 lettera a) della Decisione quadro, dell'interrogatorio è dato avviso all'autorità richiedente.

 6. 10.Cola, Fragalà.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore dell'istituto penitenziario e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte d'appello, anche a mezzo telefax. Si applica l'articolo 205-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

6. 4.Kessler, Bonito, Finocchiaro.

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

7-bis. L'interessato può produrre tutti gli elementi di prova a propria discolpa, compresi quelli sopravvenuti rispetto alla data di emissione dell'ordinanza di arresto europeo.

7-ter. Su istanza di parte, la corte dispone l'esame dei testimoni, coimputati o imputati dello stesso reato, di reato connesso o collegato, relativamente a circostanze pertinenti ai fatti oggetto della contestazione.

6. 9.Taormina.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1.Guido Rossi, Lussana.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Provvedimenti provvisori in attesa della decisione).

1. Se il mandato d'arresto europeo è stato emesso nel corso di un procedimento penale, il presidente della Corte di Appello, su richiesto dell'autorità giudiziaria emittente ed al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie, autorizza l'interrogatorio della persona richiesta in consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato emittente.

2. Quando concede l'autorizzazione all'interrogatorio della persona richiesta in consegna, il Presidente informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di assunzione dell'atto. L'interrogatorio è effettuato da un magistrato della Corte di Appello designato dal Presidente, con l'assistenza della persona eventualmente designata dall' autorità richiedente in conformità alla legge dello Stato membro emittente e dell'interprete eventualmente necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per l'interrogatorio dagli articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4 del codice di procedura penale. Dell'interrogatorio è redatto verbale.

3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, il Presidente della Corte d'Appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie intese in ordine alle condizioni ed alla durata del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della necessità che la persona sia fatta rientrare in modo da poter partecipare alle udienze relative alla procedura di esecuzione del mandato di arresto.

7. 3.Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Ulteriori presupposti per l'accoglimento della richiesta).

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 6 comma 1, il giudice autorizza l'esecuzione della richiesta oggetto del mandato d'arresto o la consegna, previe le seguenti ulteriori verifiche, di cui dà conto nella motivazione:

a) che nell'ordinamento dello Stato richiedente siano previsti termini massimi per la restrizione della libertà personale durante il procedimento, in misura adeguata alle esigenze cautelari e proporzionata alla gravità del reato, nonché la possibilità di controlli periodici sulla necessità di permanenza delle misure cautelari personali;

b) che non sussistano i motivi di rifiuto obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione, rispettivamente previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 4 numeri da 1) a 5) e numero 7) della Decisione quadro;

 

c) che, ricorrendo le situazioni descritte dall'articolo 5 numeri 2) e 3) della Decisione quadro, risultino in concreto applicabili e assicurate le corrispondenti garanzie;

d) che il mandato non abbia a oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, ratificata e resa esecutiva con la legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo 27 gennaio 1977, ratificata e resa esecutiva con la legge 26 novembre 1985, n. 519; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (in materia di delitti di genocidio); e che non sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

e) quando il mandato d'arresto concerne uno o più dei reati indicati nell'articolo 2 comma 2 della Decisione quadro, che il fatto oggetto dell'addebito costituisca comunque, almeno in parte, secondo la legge italiana un delitto doloso.

  7. 5.Buemi, Boato, Cento.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Ulteriori presupposti per l'accoglimento della richiesta).

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 6 comma 1, il giudice autorizza l'esecuzione della richiesta oggetto del mandato d'arresto o la consegna, previe le seguenti ulteriori verifiche, di cui dà conto nella motivazione:

a) che nell'ordinamento dello Stato richiedente siano previsti termini massimi per la restrizione della libertà personale durante il procedimento, in misura adeguata alle esigenze cautelari e proporzionata alla gravità del reato, nonché la possibilità di controlli periodici sulla necessità di permanenza delle misure cautelari personali;

b) che non sussistano i motivi di rifiuto obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione, rispettivamente previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 4 numeri da 1) a 5) e numero 7) della Decisione quadro;

c) che, ricorrendo le situazioni descritte dall'articolo 5 numeri 2) e 3) della Decisione quadro, risultino in concreto applicabili e assicurate le corrispondenti garanzie;

d) che il mandato non abbia a oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, ratificata e resa esecutiva con la legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo 27 gennaio 1977, ratificata e resa esecutiva con la legge 26 novembre 1985, n. 519; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (in materia di delitti di genocidio); e che non sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

e) quando il mandato d'arresto concerne uno o più dei reati indicati nell'articolo 2 comma 2 della Decisione quadro, che il fatto oggetto dell'addebito costituisca comunque, almeno in parte, secondo la legge italiana un delitto doloso.

  7. 20.Cola, Fragalà.

Al comma 2 sopprimere le parole: , fatta eccezione per gli articoli 273 e 280.

7. 8.Taormina.

Al comma 2 dopo le parole: fatta eccezione per gli articoli 273 aggiungere le seguenti: , 274 comma 1 lettera a) e lettera e),.

7. 4.Sinisi.

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

7. 6.Taormina.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1.Guido Rossi, Lussana.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Informazioni ed accertamenti integrativi).

1. Qualora la Corte d'Appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro emittente, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione dì quanto richiesto. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente non dà corso alla richiesta, si applica il comma 5 dell'articolo 2-bis.

2. La Corte d'Appello, d'ufficio, o su richiesta delle parti, può disporre altresì ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione.

8. 3.Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Impugnazioni).

1. L'ordinanza indicata nell'articolo 6 comma 1 è soggetta alla richiesta di riesame o al ricorso diretto per cassazione, secondo le previsioni degli articoli 309 e 311 del codice di procedura penale.

2. In pendenza dell'impugnazione è sospesa la consegna della persona allo Stato richiedente e il giudice può rimettere in libertà la persona stessa, applicando le cautele idonee ad impedire che si possa sottrarre all'esecuzione.

3. Contro i provvedimenti di rifiuto dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo o della consegna il pubblico ministero può proporre le impugnazioni disciplinate dagli articoli 310 e 311 del codice di procedura penale.

4. Le stesse impugnazioni possono essere proposte dal pubblico ministero, dalla persona ricercata o dal suo difensore contro ogni altro provvedimento emesso ai sensi dell'articolo, 5 comma 2.

3. Nei procedimenti di impugnazione, in condizioni di reciprocità, è ammessa ad intervenire l'autorità richiedente, con l'assistenza di un avvocato abilitato al patrocinio in Italia.

  8. 5.Buemi, Cento, Boato.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Impugnazioni).

1. L'ordinanza indicata nell'articolo 6 comma 1 è soggetta alla richiesta di riesame o al ricorso diretto per cassazione, secondo le previsioni degli articoli 309 e 311 del codice di procedura penale.

2. In pendenza dell'impugnazione è sospesa la consegna della persona allo Stato richiedente e il giudice può rimettere in libertà la persona stessa, applicando le cautele idonee ad impedire che si possa sottrarre all'esecuzione.

3. Contro i provvedimenti di rifiuto dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo o della consegna il pubblico ministero può proporre le impugnazioni disciplinate dagli articoli 310 e 311 del codice di procedura penale.

4. Le stesse impugnazioni possono essere proposte dal pubblico ministero, dalla persona ricercata o dal suo difensore contro ogni altro provvedimento emesso ai sensi dell'articolo, 5 comma 2.

3. Nei procedimenti di impugnazione, in condizioni di reciprocità, è ammessa ad intervenire

l'autorità richiedente, con l'assistenza di un avvocato abilitato al patrocinio in Italia.

  8. 20.Cola, Fragalà.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

2. In tal caso il presidente della corte di appello dispone l'applicazione di una misura coercitiva, ai sensi dell'articolo 7, al solo fine e per il tempo strettamente necessario per l'acquisizioni delle informazioni supplementari, fissando il termine nella ordinanza entro il quale, in mancanza di ricezione delle stesse, la misura non avrà più efficacia. Della ordinanza darà immediata notizia all'autorità giudiziaria straniera.

8. 4.Sinisi.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1.Guido Rossi, Lussana.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Decisione sulla richiesta di esecuzione).

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, la Corte d'Appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il Procuratore generale, il difensore, e se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.

2. La decisione deve essere emessa entro il termine di giorni sessanta dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 3 e 5-bis. Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l'impossibilità di rispettare tali termini il Presidente della Corte informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l'Eurojust. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la Corte d'Appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la Corte provvede a inoltrare la richiesta.

4. In assenza di cause ostative la Corte d'Appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.

5. Quando la decisione è contraria alla consegna, la Corte con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.

6. Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.

7. La sentenza è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro emittente ed altresì, quando la decisione è di accoglimento, il servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

9. 3.Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Durata del procedimento).

1. Il procedimento per la decisione definitiva ha priorità assoluta e deve concludersi entro sessanta giorni dalla privazione della libertà della persona ricercata ovvero entro novanta giorni, quando è proposto ricorso per cassazione.

2. Non si applica la sospensione dei termini nel periodo feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742.

3. Quando, in via eccezionale, risulta impossibile osservare i termini indicati al comma 1, il giudice che procede può disporre il trasferimento temporaneo della persona ricercata ai sensi dell'articolo 18 della Decisione quadro.

4. In ogni caso, durante il procedimento si osservano i termini di durata massima di privazione della libertà personale previsti dall'articolo 303 comma 1 lettera a) del codice dl procedura penale. Alle condizioni ivi previste la persona è rimessa in libertà, quando alla scadenza dei termini non è definitivo il provvedimento che autorizza l'esecuzione della richiesta di arresto oggetto del mandato o la consegna.

 9. 10.Buemi, Boato, Cento.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Durata del procedimento).

1. Il procedimento per la decisione definitiva ha priorità assoluta e deve concludersi entro sessanta giorni dalla privazione della libertà della persona ricercata ovvero entro novanta giorni, quando è proposto ricorso per cassazione.

2. Non si applica la sospensione dei termini nel periodo feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n.742.

3. Quando, in via eccezionale, risulta impossibile osservare i termini indicati al comma 1, il giudice che procede può disporre il trasferimento temporaneo della persona ricercata ai sensi dell'articolo 18 della Decisione quadro.

4. In ogni caso, durante il procedimento si osservano i termini di durata massima di privazione della libertà personale previsti dall'articolo 303 comma 1 lettera a) del codice dl procedura penale. Alle condizioni ivi previste la persona è rimessa in libertà, quando alla scadenza dei termini non è definitivo il provvedimento che autorizza l'esecuzione della richiesta di arresto oggetto del mandato o la consegna.

 9. 30.Cola, Fragalà.

Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed in particolare se, in uno dei casi di cui al paragrafo 2, il fatto descritto non è riconducibile ad una delle categorie di reati ivi indicate.

9. 4.Kessler, Bonito, Finocchiaro.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: per amnistia inserire le seguenti: , per prescrizione o per qualsiasi altra causa,.

9. 40.Taormina.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: ove vi sia fino a: sul fatto.

9. 11.Taormina.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

9. 12.Taormina.

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo è minore degli anni 14 o 18, se l'ordinamento dello Stato emittente non prevede un accertamento giudiziale in ordine alla capacità di intendere e di volere.

9. 5.Kessler, Bonito, Finocchiaro.

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

9. 9.Sinisi.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) se il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non è previsto come reato dalla legge italiana.

9. 13.Taormina.

Al comma 2, in fine, aggiungere la seguente lettera:

g) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che secondo la legge italiana sono commessi in tutto sul territorio italiano.

Conseguentemente, allo stesso articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Nel caso in cui la consegna è rifiutata per l'esistenza di giurisdizione italiana, la corte d'appello trasmette gli atti al pubblico ministero per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

9. 6.Kessler, Bonito, Finocchiaro.

Al secondo comma, in fine, aggiungere la seguente lettera:

h) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, in assenza di reciprocità.

9. 7.Kessler, Bonito, Finocchiaro.

Al comma 2, in fine, aggiungere la seguente lettera:

i) se sussistono elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione ditale persona possa risultare pregiudicata per uno ditali motivi.

9. 8.Kessler, Bonito, Finocchiaro.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Rifiuto della consegna).

1. La Corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

a) vi sono ragionevoli motivi per ritenere che il mandato di arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

b) se il diritto sia stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne;

c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero sia stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;

d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione ovvero della funzione parlamentare;

e) se la legislazione dello Stato membro emittente non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;

f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, ratificata e resa esecutiva con la legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, ratificata e resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;

g) se vi è ragione di ritenere che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984 e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;

i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato di arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena non inferiore nel massimo a 9 anni o quando la restrizione della libertà personale risulti incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro emittente non preveda differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 ed il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro emittente non è previsto l'accertamento delle effettive capacità di intendere e di volere;

j) se il reato contestato nel mandato d'arresto è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

k) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

l) se i fatti per i quali il mandato di arresto europeo è stato emesso, potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

m) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

n) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

o) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 c.p.p. per la revoca della sentenza;

p) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata dimori nel territorio nazionale, sia cittadino italiano o risieda in Italia, sempre che l'Italia s'impegni a eseguire essa stessa tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;

q) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato di arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;

r) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato di arresto è stato emesso risulta mancante di motivazione;

s) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità o di specifici privilegi processuali che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;

t) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

9. 01.Il Relatore.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 1.Guido Rossi, Lussana.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Garanzie richieste allo Stato membro emittente).

1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana, nei casi sottoelencati, è subordinata alle seguenti condizioni:

1) se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o dì una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata «in absentia», e se l'interessato non è stato citato personalmente, né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna è subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato di arresto europeo la possibilità dì richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di essere presenti al giudizio;

2) se il reato in base al quale il mandato di arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro emittente preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata - su richiesta o entro 20 anni - oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite;

3) se la persona oggetto del mandato di arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente.

10. 3.Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Fermo della persona ricercata)

1. Quando la polizia giudiziaria, anche in base al sistema di informazione Schengen, ha notizia certa di un mandato d'arresto emesso dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro, nonché dei fatti specifici addebitati, del titolo del reato e degli elementi per l'esatta identificazione della persona ricercata, può, sentito il pubblico ministero, procedere al fermo della stessa, se sussiste concreto pericolo di fuga e il mandato concerne un delitto, in relazione al quale ricorrono gravi indizi di colpevolezza e per il quale la legge italiana stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a sei anni ovvero un delitto in materia d armi da guerra e di esplosivi.

2. Entro ventiquattro ore il fermato è messo a disposizione del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui è avvenuto il fermo, il quale ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari di tale tribunale.

3. Si osservano le disposizioni degli articoli 385, 386, 387, 389, 390 e 391 commi 1, 2, 3 e 4 del codice di procedura penale.

4. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, adotta i provvedimenti indicati negli articoli 6 e 7 ovvero rigetta la richiesta immediatamente o in un tempo non superiore a sette giorni dal fermo, quando ciò è necessario per acquisire il mandato è l'eventuale documentazione, disponendo che durante tale tempo permanga lo stato di fermo. Se il giudice non provvede nel termine, la persona fermata è subito liberata.

5. Fuori del caso di iniziativa della polizia giudiziaria previsto dal comma 1 del presente articolo, il pubblico ministero indicato nell'articolo 4, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 384 del codice di procedura penale, può disporre con decreto motivato il fermo della persona ricercata, richiedendone la convalida al giudice per le indagini preliminari. Si osservano le disposizioni degli articoli 385, 387, 389, 390 e 391 commi 1, 2, 3 e 4 del codice di procedura penale, nonché quelle del comma 4 del presente articolo.

  10. 4.Buemi, Boato, Cento.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Fermo della persona ricercata)

1. Quando la polizia giudiziaria, anche in base al sistema di informazione Schengen, ha notizia certa di un mandato d'arresto emesso dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro, nonché dei fatti specifici addebitati, del titolo del reato e degli elementi per l'esatta identificazione della persona ricercata, può, sentito il pubblico ministero, procedere al fermo della stessa, se sussiste concreto pericolo di fuga e il mandato concerne un delitto, in relazione al quale ricorrono gravi indizi di colpevolezza e per il quale la legge italiana stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a sei anni ovvero un delitto in materia d armi da guerra e di esplosivi.

2. Entro ventiquattro ore il fermato è messo a disposizione del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui è avvenuto il fermo, il quale ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari di tale tribunale.

3. Si osservano le disposizioni degli articoli 385, 386, 387, 389, 390 e 391 commi 1, 2, 3 e 4 del codice di procedura penale.

4. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, adotta i provvedimenti indicati negli articoli 6 e 7 ovvero rigetta la richiesta immediatamente o in un tempo non superiore a sette giorni dal fermo, quando ciò è necessario per acquisire il mandato è l'eventuale documentazione, disponendo che durante tale tempo permanga lo stato di fermo. Se il giudice non provvede nel termine, la persona fermata è subito liberata.

5. Fuori del caso di iniziativa della polizia giudiziaria previsto dal comma 1 del presente articolo, il pubblico ministero indicato nell'articolo 4, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 384 del codice di procedura penale, può disporre con decreto motivato il fermo della persona ricercata, richiedendone la convalida al giudice per le indagini preliminari. Si osservano le disposizioni degli articoli 385, 387, 389, 390 e 391 commi 1, 2, 3 e 4 del codice di procedura penale, nonché quelle del comma 4 del presente articolo.

  10. 6.Cola, Fragalà.

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 1.Guido Rossi, Lussana.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Concorso di richiesta di consegna)

1. Quando due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la Corte di Appello decide quale dei mandati di arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e, in particolare, della gravità dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle date di emissione dei mandati di arresto e considerando, in questo contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento penale ovvero per la esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà.

2. Ai fini della decisione di cui al comma precedente la Corte di Appello può disporre ogni necessario accertamento nonché richiedere una consulenza all'Eurojust.

3. Quando, nei confronti della stessa persona sono stati emessi un mandato d'arresto europeo ed una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo, la Corte di Appello competente per il mandato di arresto, sentito il Ministro della giustizia, decide se va data precedenza al mandato d'arresto ovvero alla richiesta di estradizione tenendo conto della gravità dei fatti, dell'ordine di presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione».

11. 3.Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Attribuzioni del pubblico ministero)

1. Il mandato d'arresto, emesso dall'autorità giudiziaria competente di altro Stato membro, per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, è inviato, con tutta la documentazione necessaria, al procuratore generale presso la corte d'appello del luogo di residenza o, in via vicaria, di dimora della persona ricercata ovvero, nel caso previsto dall'articolo 16, del luogo dell'avvenuto fermo.

2. Se sono ignoti luoghi indicati al comma 1, il mandato è rimesso al procuratore generale presso la corte d'appello dell'ultimo luogo noto di residenza o, in via vicaria, di dimora e, in difetto, presso la corte d'appello di Roma.

3. Il procuratore generale, integrata o fatta integrare, se del caso anche attraverso rapporti diretti con l'autorità richiedente, anche ai fini dell'ammissibilità, la documentazione, formula le sue richieste alla corte d'appello.

  11. 4.Buemi, Boato, Cento.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Attribuzioni del pubblico ministero)

1. Il mandato d'arresto, emesso dall'autorità giudiziaria competente di altro Stato membro, per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, è inviato, con tutta la documentazione necessaria, al procuratore generale presso la corte d'appello del luogo di residenza o, in via vicaria, di dimora della persona ricercata ovvero, nel caso previsto dall'articolo 16, del luogo dell'avvenuto fermo.

2. Se sono ignoti luoghi indicati al comma 1, il mandato è rimesso al procuratore generale presso la corte d'appello dell'ultimo luogo noto di residenza o, in via vicaria, di dimora e, in difetto, presso la corte d'appello di Roma.

3. Il procuratore generale, integrata o fatta integrare, se del caso anche attraverso rapporti diretti con l'autorità richiedente, anche ai fini dell'ammissibilità, la documentazione, formula le sue richieste alla corte d'appello.

  11. 6.Cola, Fragalà.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 1.Guido Rossi, Lussana.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Art. 12.

(Termini per la decisione)

1. Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 6 e 9 la persona ricercata è posta immediatamente in libertà.

12. 3.Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Competenza)

1. La corte d'appello indicata nell'articolo 11 è competente per ogni decisione sulla esecuzione del mandato d'arresto, sulla consegna e sulla libertà della persona ricercata.

  12. 4.Buemi, Boato, Cento.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Competenza)

1. La corte d'appello indicata nell'articolo 11 è competente per ogni decisione sulla esecuzione del mandato d'arresto, sulla consegna e sulla libertà della persona ricercata.

  12. 10.Cola, Fragalà.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 1.Guido Rossi, Lussana.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Ricorso per Cassazione)

1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore ed il Procuratore generale presso la Corte d'Appello possono proporre ricorso per Cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 6, comma 5 e 9, comma 6.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della consegna.

3. La Corte di Cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno otto giorni prima dell'udienza.

4. La decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora questa non risulti possibile, la Corte, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.

5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.

6. Quando la Corte di Cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.

13. 3.Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Ricorso per cassazione).

1. Contro i provvedimenti che hanno deciso sulla consegna e contro quelli che hanno deciso sull'applicazione di misura coercitiva, può essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dal procuratore generale della Repubblica, dall'interessato e dal suo difensore.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. La Corte di cassazione decide osservando le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale.

13. 6.Taormina.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Procedimento avanti la corte d'appello)

1. Il procedimento sulla richiesta di esecuzione del mandato d'arresto e di consegna si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona ricercata, che propongono le rispettive osservazioni e conclusioni. Si applicano le disposizioni degli articoli 702 e 704 comma i del codice di procedura penale.

3. La persona ricercata può chiedere di essere interrogata. A richiesta di parte l'interrogatorio si svolge con le modalità previste dagli articoli 498 e seguenti del codice di procedura penale.

4. Durante l'udienza le parti, lo Stato membro eventualmente intervenuto e i difensori hanno diritto di presentare nuovi documenti e atti, compresi quelli che documentano eventuali investigazioni compiute ai sensi degli articoli 327-bis e 391-bis e seguenti del codice di procedura penale.

5. La corte d'appello, anche d'ufficio, dispone gli accertamenti, assume le informazioni e acquisisce documenti e atti, ritenuti utili alla decisione.

6. Sulla richiesta di esecuzione del mandato d'arresto e di consegna la corte d'appello decide cori sentenza. Negli altri casi decide con ordinanza.

7. La corte. d'appello dispone l'esecuzione del mandato dal Testo e la consegna se accerta che:

a) la decisione in forza della quale è stato emesso il mandato d'arresto è definitiva e irrevocabile secondo le leggi dello Stato membro richiedente;

b) la decisione è conseguita ad un processo equo, condotto nei rispetto dei diritti minimi dell'accusato, previsti dall'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e dall'articolo 2 del Protocollo numero 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984 e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990 numero 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

c) la sanzione non è stata inflitta per un reato politico, fatte, salve le esclusioni indicate al precedente articolo 7 comma i lettera d) e che non sussistono elementi oggettivi per ritenere che il mandato di arresto sia stato emesso ovvero la sanzione sia stata inflitta al fine di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione ditale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

d) non sussistono i motivi di rifiuto obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione, rispettivamente previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 4 della Decisione quadro;

e) nello Stato membro di emissione del mandato l'esecuzione delle sanzioni penali risponde ai requisiti indicati nell'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e che sono previste misure alternative e rieducative corrispondenti a quelle dell'ordinamento italiano; in caso di esito negativo della verifica, l'esecuzione del mandato è disposta solo previo consenso informato della persona condannata o da sottoporre a misura di sicurezza; in questa ipotesi di rifiuto, la corte d'appello dispone l'esecuzione della sanzione nello Stato;

f) in caso di condanna in contumacia o in absentia lo Stato membro richiedente garantisce, un nuovo processo alle condizioni e nei termini indicati dall'articolo 5 numero i della Decisione quadro.

8. Con riguardo agli accertamenti previsti dal comma 7 la sentenza indica, nella motivazione, le prove acquisite e le ragioni dei significato loro attribuito, nonché quelle per le quali non sono ritenute attendibili le eventuali prove contrarie.

Per quanto non previsto nei commi precedenti si applicano le disposizioni degli articoli 127 e 704 del codice di procedura penale.

  13. 5.Buemi, Boato, Cento.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Procedimento avanti la corte d'appello)

1. Il procedimento sulla richiesta di esecuzione del mandato d'arresto e di consegna si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona ricercata, che propongono le rispettive osservazioni e conclusioni. Si applicano le disposizioni degli articoli 702 e 704 comma i del codice di procedura penale.

3. La persona ricercata può chiedere di essere interrogata. A richiesta di parte l'interrogatorio si svolge con le modalità previste dagli articoli 498 e seguenti del codice di procedura penale.

4. Durante l'udienza le parti, lo Stato membro eventualmente intervenuto e i difensori hanno diritto di presentare nuovi documenti e atti, compresi quelli che documentano eventuali investigazioni compiute ai sensi degli articoli 327-1,is e 391-bis e seguenti del codice di procedura penale.

5. La corte d'appello, anche d'ufficio, dispone gli accertamenti, assume le informazioni e acquisisce documenti e atti, ritenuti utili alla decisione.

6. Sulla richiesta di esecuzione del mandato d'arresto e di consegna la corte d'appello decide cori sentenza. Negli altri casi decide con ordinanza.

7. La corte. d'appello dispone l'esecuzione del mandato dal Testo e la consegna se accerta che:

a) la decisione in forza della quale è stato emesso il mandato d'arresto è definitiva e irrevocabile secondo le leggi dello Stato membro richiedente;

b) la decisione è conseguita ad un processo equo, condotto nei rispetto dei diritti minimi dell'accusato, previsti dall'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e dall'articolo 2 del Protocollo numero 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984 e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990 numero 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

c) la sanzione non è stata inflitta per un reato politico, fatte, salve le esclusioni indicate al precedente articolo 7 comma i lettera d) e che non sussistono elementi oggettivi per ritenere che il mandato di arresto sia stato emesso ovvero la sanzione sia stata inflitta al fine di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione ditale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

d) non sussistono i motivi di rifiuto obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione, rispettivamente previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 4 della Decisione quadro;

e) nello Stato membro di emissione del mandato l'esecuzione delle sanzioni penali risponde ai requisiti indicati nell'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e che sono previste misure alternative e rieducative corrispondenti a quelle dell'ordinamento italiano; in caso di esito negativo della verifica, l'esecuzione del mandato è disposta solo previo consenso informato della persona condannata o da sottoporre a misura di sicurezza; in questa ipotesi di rifiuto, la corte d'appello dispone l'esecuzione della sanzione nello Stato;

f) in caso di condanna in contumacia o in absentia lo Stato membro richiedente garantisce, un nuovo processo alle condizioni e nei termini indicati dall'articolo 5 numero i della Decisione quadro.

8. Con riguardo agli accertamenti previsti dal comma 7 la sentenza indica, nella motivazione, le prove acquisite e le ragioni dei significato loro attribuito, nonché quelle per le quali non sono ritenute attendibili le eventuali prove contrarie.

Per quanto non previsto nei commi precedenti si applicano le disposizioni degli articoli 127 e 704 del codice di procedura penale.

  13. 20.Cola, Fragalà.

Al comma 2 sostituire la parola: sentenza con la parola: ordinanza.

13. 4.Sinisi.

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 1.Guido Rossi, Lussana.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Consegna della persona. Sospensione della consegna).

1. La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro emittente entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d'arresto europeo ovvero dall'ordinanza di cui all'articolo 6, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia.

2. Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto nel precedente comma, il presidente della Corte di Appello, o il magistrato da lui delegato, sospesa l'esecuzione del provvedimento, ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa l'autorità dello Stato emittente.

3. Quando sussistono motivi umanitari o altre gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della Corte di Appello, o il magistrato della Corte da lui delegato, può con decreto motivato sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia.

 

4. Nei casi di cui ai due commi precedenti, venuta meno la ragione della sospensione, il presidente della Corte, o il magistrato da lui delegato, dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia che concorda con l'autorità dello Stato emittente una nuova data di consegna. In tal caso il termine di cui al primo comma decorre dalla nuova data concordata.

5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi i e 4, la custodia cautelare perde efficacia ed il presidente della Corte di Appello, o il magistrato della Corte da lui delegato, dispone la liberazione dell'arrestato.

6. All'atto della consegna, la Corte d'Appello trasmette all'autorità giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato di arresto dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata massima della custodia cautelare.

14. 3.Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Impugnazioni).

1. Contro la sentenza della corte d'appello che ha deciso sulla richiesta di esecuzione del mandato d'arresto può essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona ricercata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello Stato membro richiedente.

2. Il ricorso ha effetto sospensivo, salva l'applicazione delle misure cautelari secondo le disposizioni dell'articolo 13.

3. Nel giudizio avanti la corte di cassazione si applicano le disposizioni dell'articolo 11.

4. Contro le ordinanze della corte d'appello è proponibile ricorso per cassazione.

 14. 4.Buemi, Boato, Cento.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Impugnazioni).

1. Contro la sentenza della corte d'appello che ha deciso sulla richiesta di esecuzione del mandato d'arresto può essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona ricercata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello Stato membro richiedente.

2. Il ricorso ha effetto sospensivo, salva l'applicazione delle misure cautelari secondo le disposizioni dell'articolo 13.

3. Nel giudizio avanti la corte di cassazione si applicano le disposizioni dell'articolo 11.

4. Contro le ordinanze della corte d'appello è proponibile ricorso per cassazione.

 14. 8.Cola, Fragalà.

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 1.Guido Rossi, Lussana.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

(Rinvio della consegna o consegna temporanea).

1. Con l'ordinanza che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la Corte di Appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto.

2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente, la Corte di Appello, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione della sentenza di condanna, può disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate.

15. 3.Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Misure cautelari).

1. Fin dal momento in cui perviene al procuratore generale il mandato d'arresto, la corte d'appello, su richiesta dello stesso procuratore generale, può applicare le misure cautelari coercitive necessarie ad assicurare, secondo le esigente specifiche del caso, che la persona ricercata non si sottragga all'eventuale esecuzione del mandato e alla eventuale consegna, sempre che non vi siano ragioni per ritenere che l'esecuzione e la consegna non possono essere disposte.

2. Il presidente della corte d'appello o un giudice da lui delegato procede all'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare nei termini previsti dall' articolo 294 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 302.

2. La custodia cautelare non può avere in ogni caso durata superiore a sei mesi.

3. La misura cautelare può essere in ogni momento revocata o sostituita con altra meno grave o più grave. Essa cessa di avere effetto se è pronunciata sentenza, anche non definitiva, che rifiuta l'esecuzione del mandato e della consegna.

 15. 4.Buemi, Boato, Cento.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Misure cautelari).

1. Fin dal momento in cui perviene al procuratore generale il mandato d'arresto, la corte d'appello, su richiesta dello stesso procuratore generale, può applicare le misure cautelari coercitive necessarie ad assicurare, secondo le esigenze specifiche del caso, che la persona ricercata non si sottragga all'eventuale esecuzione del mandato e alla eventuale consegna, sempre che non vi siano ragioni per ritenere che l'esecuzione e la consegna non possono essere disposte.

2. Il presidente della corte d'appello o un giudice da lui delegato procede all'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 302.

2. La custodia cautelare non può avere in ogni caso durata superiore a sei mesi.

3. La misura cautelare può essere in ogni momento revocata o sostituita con altra meno grave o più grave. Essa cessa di avere effetto se è pronunciata sentenza, anche non definitiva, che rifiuta l'esecuzione del mandato e della consegna.

 15. 10.Cola, Fragalà.

ART. 16.

Sopprimerlo.

16. 1.Guido Rossi, Lussana.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.

(Divieto di consegna o di estradizione successiva).

1. La consegna della persona è subordinata alla condizione che la stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso della Corte di Appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto né estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso all'estradizione successiva accordato a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dell'articolo 711 del codice di procedura penale.

2. Ove richiesta dall'autorità giudiziaria competente dello Stato membro emittente, la Corte di Appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l'assenso è richiesto dà luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui all'articolo 2-bis, la Corte di Appello decide, sentito il Procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.

3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro Stato membro non è applicabile:

a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata entro quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto ritorno;

b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro emittente, e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;

c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 17 comma 2 lettere a) e) f) e comma 3.

16. 3.Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.

(Fermo della persona ricercata)

1. Quando la polizia giudiziaria, anche in base al sistema di informazione Schengen, ha notizia certa di un mandato di arresto dell'autorità giudiziaria di uno Stato membro, emesso per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentive, nonch6 degli estremi essenziali della sentenza con cui la sanzione è stata inflitta, della qualità e della misura di essa, del fatto attribuito, del titolo del reato e degli elementi idonei all'esatta identificazione della persona, possa procedere, sentito il pubblico ministero, al formo della persona medesima, quando, in baso ad elementi specifici acquisiti, sussista concreto pericolo di fuga.

2. Il fermato è posto immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore a disposizione del procuratore generale del luogo, il quale entro quarantotto ore dal fermo ne chiede la convalida alla corte d'appello, che decide sulla richiesta entro novantasei ore dal fermo stesso.

3. Si osservino, in quanto applicabili, le norme degli articoli 385, 386, 387, 389, 390 e 391 commi 1, 2, 3 e 4 del codice di procedura penale.

4. Nella stessa udienza di convalida la corte d'appello, a richiesta del procuratore generale, applica una misura cautelare, ai sensi dell'articolo 16, ove ne ricorrano i presupposti, ovvero dispone la liberazione della persona e, in ogni caso, fissa l'udienza per il procedimento e la decisione ai sensi dell'articolo 13.

 16. 4.Buemi, Cento, Boato.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.

(Fermo della persona ricercata)

1. Quando la polizia giudiziaria, anche in base al sistema di informazione Schengen, ha notizia certa di un mandato di arresto dell'autorità giudiziaria di uno Stato membro, emesso per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentive, nonch6 degli estremi essenziali della sentenza con cui la sanzione è stata inflitta, della qualità e della misura di essa, del fatto attribuito, del titolo del reato e degli elementi idonei all'esatta identificazione della persona, possa procedere, sentito il pubblico ministero, al formo della persona medesima, quando, in baso ad elementi specifici acquisiti, sussista concreto pericolo di fuga.

2. Il fermato è posto immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore a disposizione del procuratore generale del luogo, il quale entro quarantotto ore dal fermo ne chiede la convalida alla corte d'appello, che decide sulla richiesta entro novantasei ore dal fermo stesso.

3. Si osservino, in quanto applicabili, le norme degli articoli 385, 386, 387, 389, 390 e 391 commi 1, 2, 3 e 4 del codice di procedura penale.

4. Nella stessa udienza di convalida la corte d'appello, a richiesta del procuratore generale, applica una misura cautelare, ai sensi dell'articolo 16, ove ne ricorrano i presupposti, ovvero dispone la liberazione della persona e, in ogni caso, fissa l'udienza per il procedimento e la decisione ai sensi dell'articolo 13.

 16. 5.Cola, Fragalà.

ART. 17.

Sopprimere gli articoli da 17 a 25.

17. 6.Cola, Fragalà.

Sopprimerlo.

 17. 1.Guido Rossi, Lussana.

Sopprimerlo.

 17. 5.Buemi, Boato, Cento.

Al comma 2, lettere e) ed f) sopprimere le parole: commi 3 e 4.

17. 3.Il Relatore.

Al comma 3 sostituire le parole: all'articolo 9, comma 2 con le parole: all'articolo 9 bis.

17. 4.Il Relatore.

ART. 18.

Sopprimerlo.

  18. 1. Guido Rossi, Lussana.

Sopprimerlo.

  18. 2. Buemi, Boato, Cento.

ART. 19.

Sopprimerlo.

  19. 1. Guido Rossi, Lussana.

Sopprimerlo.

  19. 5. Buemi, Boato, Cento.

Sostituirlo con il seguente:

1. Autorità competente per l'emissione del mandato d'arresto europeo è il procuratore generale presso la corte d'appello del distretto in cui si procede, o cui appartiene il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva. A tal fine il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la misura cautelare della custodia in carcere e quello che ha emesso l'ordine di esecuzione ne fanno richiesta al procuratore generale del distretto, allegando la documentazione necessaria.

2. Il procuratore generale informa il ministero della giustizia di ogni procedura attiva di consegna.

3. Il ministero della giustizia assiste l'autorità giudiziaria e provvede alla traduzione degli atti, se richiesto.

4. Il ministro della giustizia, quando nei confronti della stessa persona sono richiesti un mandato d'arresto europeo ed una di estradizione da parte di due autorità giudiziarie diverse, decide in ordine alla precedenza da dare alle richieste, sentiti i procuratori generali rispettivamente competenti.

19. 4.Kessler, Bonito, Finocchiaro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.

(Competenza).

1. Autorità competente per l'emissione del mandato d'arresto europeo è il procuratore generale presso la corte d'appello del distretto in cui si procede, o cui appartiene il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva ovvero presso il giudice che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare. A tal fine il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la misura cautelare della custodia in carcere e quello che ha emesso l'ordine di esecuzione ne fanno richiesta al procuratore generale del distretto, allegando la documentazione necessaria.

2. Il procuratore generale informa il ministero della giustizia di ogni procedura attiva di consegna.

3. Il ministero della giustizia assiste l'autorità giudiziaria e provvede alla traduzione degli atti, se richiesto.

4. Il ministro della giustizia, quando nei confronti della stessa persona sono richiesti un mandato d'arresto europeo ed una di estradizione da parte di due autorità giudiziarie diverse, decide in ordine alla precedenza da dare alle richieste, sentiti i procuratori generali rispettivamente competenti.

19. 20.Il Relatore.

Aggiungere infine il seguente comma:

2. Il mandato d'arresto è trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro competente per l'esecuzione ed alla sua trasmissione all'autorità competente. Della emissione del mandato è data immediata comunicazione al servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

19. 3.Il Relatore.

ART. 20.

Sopprimerlo.

  20. 1. Guido Rossi, Lussana.

Sopprimerlo.

  20. 2. Buemi, Boato, Cento.

ART. 21.

Sopprimerlo.

  21. 1. Guido Rossi, Lussana.

Sopprimerlo.

  21. 4. Buemi, Boato, Cento.

Al comma 1, lettera d), sopprimere dalla parola: tenuto alle parole: decisione quadro.

21. 5.Taormina.

Sopprimere i commi 2 e 3.

21. 3.Il Relatore.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.

(Perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo).

1. Il mandato d'arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso sia stato revocato o annullato ovvero sia divenuto inefficace. Il Procuratore generale ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.

21. 01.Il Relatore.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.

(Principio di specialità).

1. La consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall'articolo 17.

21. 02.Il Relatore.

ART. 22.

Sopprimerlo.

  22. 1. Guido Rossi, Lussana.

Sopprimerlo.

  22. 4. Buemi, Boato, Cento.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 22.

(Computabilità della custodia cautelare all'estero).

1. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo è computato ai sensi e per agli effetti degli articoli 303, 304 e 657 del codice di procedura penale.

22. 3.Il Relatore.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.

(Sequestro di beni).

1. Con il mandato d'arresto europeo emesso ai sensi dell'articolo 19 il Procuratore generale richiede all'autorità giudiziaria dello Stato membro la consegna di beni oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal giudice competente, trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.

22. 03.Il Relatore.

ART. 23.

Sopprimerlo.

  23. 1. Guido Rossi, Lussana.

Sopprimerlo.

  23. 4. Buemi, Boato, Cento.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.

(Sequestro e consegna dei beni).

1. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo, o d'ufficio, la Corte di Appello può disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti.

2. La richiesta contiene la precisazione se la consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della Corte di Appello invita l'autorità richiedente a trasmetterla.

3. La Corte di Appello provvede con decreto motivato, sentito il Procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260 commi 1 e 2 del codice di procedura penale.

4. La consegna delle cose sequestrate all'autorità richiedente ha luogo secondo le modalità e le intese con la stessa intervenute tramite il Ministro della giustizia.

5. Quando la consegna è richiesta ai fini della prova, la Corte di Appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.

6. Quando la consegna è richiesta ai fini della confisca, la Corte di Appello dispone il sequestro ove non ricorrano le ipotesi di cui al comma 9 e all'articolo 23 bis. In ogni caso, concedendo il sequestro, la Corte dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9.

7. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

8. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 322, 324 e 325 del codice di procedura penale.

9. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.

23. 3.Il Relatore.

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

Art. 23-bis.

(Concorso di sequestri).

1. Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall'autorità giudiziaria dello Stato membro costituiscono già oggetto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria italiana nell'ambito di un procedimento penale in corso e di essi è prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna può essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla osta dell'autorità giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all'articolo 23, comma 5.

2. Alle stesse condizioni è subordinata la consegna quando si tratta di beni già oggetto di sequestro disposto nell'ambito di un procedimento civile a norma degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile.

23. 010.Il Relatore.

ART. 24.

Sopprimerlo.

 24. 1.Guido Rossi, Lussana.

Sopprimerlo.

 24. 4. Buemi, Boato, Cento.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.

(Spese).

1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato di arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorità giudiziaria ha emesso il mandato di arresto o richiesto la misura reale.

24. 3.Il Relatore.

ART. 25.

Sopprimerlo.

 25. 1.Guido Rossi, Lussana.

Sopprimerlo.

 25. 3.Buemi, Cento, Boato.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 25.

(Obblighi internazionali).

1. La presente legge non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano qualora la persona ricercata sia stata estradata da uno Stato terzo e sia tutelata dalle norme in materia di specialità contenute nell'accordo in base al quale ha avuto luogo l'estradizione. In tal caso il Ministro della giustizia richiede tempestivamente l'assenso allo Stato dal quale la persona ricercata sia stata estradata ai fini della consegna allo Stato membro.

2. Nel caso previsto dal comma i seconda parte i termini di cui al capo I del titolo II decorrono dal giorno in cui il principio di specialità cessa di operare.

Art. 26.

(Norme applicabili).

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742 relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Art. 27

(Disposizione transitoria).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati di arresto europei emessi e ricevuti dopo la sua entrata in vigore.

2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo per quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.

3. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica unicamente ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

25. 2.Il Relatore.

Nel titolo sostituire le parole: Norme di recepimento interno con le seguenti: Disposizioni necessarie per conformare il diritto interno alla decisione quadro.

Tit. 1.Il Relatore.

 



II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

 

Giovedì 4 marzo 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.

 

La seduta comincia alle 9.55.

 

(omissis)

 

Norme di recepimento della decisione quadro del Consiglio UE relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

C. 4246 Kessler, C. 4431 Buemi e C 4436 Pisapia.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 20 novembre 2003.

Gaetano PECORELLA, presidente relatore, dopo aver ricordato che la Commissione Giustizia per poter terminare l'esame del provvedimento è in attesa del parere della Commissione Bilancio, avverte che tale parere non è ancora pervenuto, in quanto il Governo non è ancora in grado di fornire chiarimenti circa la necessità o meno di prevedere la copertura finanziaria del provvedimento. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

 

Martedì 16 marzo 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il ministro della giustizia Roberto Castelli ed il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.

La seduta comincia alle 13.10.

 

Norme di recepimento della decisione quadro del Consiglio UE relativo al mandato di arresto europeo e alla procedure di consegna tra Stati membri.

C. 4246 Kessler, C. 4431 Buemi e C. 4436 Pisapia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 4 marzo 2004.

Gaetano PECORELLA, presidente relatore, avverte che sono pervenuti i pareri della I, V e XIV Commissione. Per recepire le condizioni contenute nel parere della Commissione Bilancio formula ulteriori proposte emendative (vedi allegato 2). Propone di rinviare comunque l'esame alla seduta di domani anche al fine da approfondire l'eventuale opportunità di recepire le osservazioni contenute nel parere della XIV Commissione. Propone, in fine, di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del relatore per le ore 12 della giornata di domani.

La Commissione concorda.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani 17 marzo 2004.



ALLEGATO 2

 

Norme di recepimento della decisione quadro del Consiglio UE relativo al mandato di arresto europeo e alla procedure di consegna tra Stati membri (C. 4246 Kessler, C. 4431 Buemi e C. 4436 Pisapia).

 

EMENDAMENTI DEL RELATORE

 

 


ART. 1-quater.

Sopprimere il comma 4.

1-quater. 100.Il relatore.

 

ART. 5.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.

5. 100.Il relatore.

 

ART. 24.

Aggiungere infine il seguente comma:

1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

24. 100.Il relatore.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

 

Mercoledì 17 marzo 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.

La seduta comincia alle 8.45.

 

(omissis)

 

Norme di recepimento della decisione quadro del Consiglio UE relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

C. 4246 Kessler, C. 4431 Buemi e C. 4436 Pisapia.

(Seguito dell'esame e conclusione).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 16 marzo 2004.

Gaetano PECORELLA, presidente relatore, ricorda che le Commissioni I, V e XIV hanno espresso un parere favorevole sul provvedimento e che, per recepire le condizioni della Commissione bilancio, ha presentato alcuni emendamenti nella seduta di ieri. Avverte pertanto che si procederà alla votazione su tali emendamenti, per poi conferire il mandato al relatore a riferire all'Assemblea.

Giovanni KESSLER (DS-U) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 1-quater.100 volto a sopprimere l'introduzione di un apposito ufficio per l'esame delle pratiche relative al mandato di arresto. A tal proposito ricorda che il proprio gruppo e altri gruppi dell'opposizione avevano già precedentemente espresso un'opinione nettamente contraria alla previsione di tale ufficio nell'ambito dell'impianto del provvedimento.

La Commissione approva l'emendamento 1-quater.100 del relatore.

Giovanni KESSLER (DS-U) esprime perplessità sull'emendamento 5.100, non ritenendo coerente col testo dell'articolo 5 una revisione volta a introdurre una clausola di salvaguardia finanziaria.

Pertanto preannuncia la propria astensione, a nome del gruppo DS, sull'emendamento 5.100 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 5.100 e 24.100 del relatore.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) preannuncia, a nome del proprio gruppo, un voto contrario al conferimento del mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea. Si tratta infatti di un testo completamente stravolto rispetto alla lettera e allo spirito della decisione-quadro, che viene svuotata degli elementi portanti essenziali a distinguere l'istituto del mandato d'arresto rispetto a quello dell'estradizione. In sostanza viene meno il mutuo riconoscimento ed affidamento tra i sistemi penali degli Stati membri, si cui si è fondata l'adozione della decisione-quadro, che costituisce indubbiamente una scelta coraggiosa per l'integrazione degli ordinamenti degli Stati membri anche sul versante penalistico.

Ricorda inoltre che l'iter del provvedimento è stato inopinatamente ritardato proprio dalla approvazione di un emendamento del relatore volto a prevedere l'introduzione di un apposito ufficio presso il Ministero della giustizia, che ha comportato problemi di quantificazione degli oneri in sede di Commissione bilancio e quindi la difficoltà a ricevere il parere da tale Commissione. Il ritardo nel recepimento da parte dell'ordinamento italiano della decisione quadro appare ancora più grave alla luce dei recenti gravissimi episodi di terrorismo internazionale che evidenziano la necessità di un coordinamento e di una integrazione tra gli organi investigativi e giurisdizionali dei Paesi europei. Evidenzia invece come il ministro della giustizia Castelli abbia a più riprese espresso perplessità sulla decisione-quadro, affermando di non ritenerla di sostanziale utilità per l'evoluzione dell'integrazione tra i sistemi penalistici degli Stati membri e in particolare per la lotta contro il terrorismo internazionale.

Tiene a sottolineare che la normativa sul mandato d'arresto non solo presenta vantaggi per gli Stati al fine dell'esecuzione della sanzione penale, ma appare anche più garantista nei confronti dell'imputato da estradare, in termini di assistenza continua da parte del difensore e di termini più ridotti relativamente alla custodia cautelare, come affermato dallo stesso commissario europeo Vitorino. Ricorda inoltre che l'articolo 32 della decisione quadro prevede la prevalenza di eventuali accordi bilaterali fra gli Stati firmatari nel caso in cui introducano disposizioni volte a rendere più celere e più semplice la procedura di estradizione.

Per tali motivi preannuncia il ritiro delle firme dei deputati del proprio gruppo dalla proposta di legge n. 4246 e preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza, con un testo che sarà ulteriormente migliorato rispetto a quello della proposta Kessler n. 4246, recependo alcune delle indicazioni emerse dal dibattito e dalle audizioni svolte in Commissione.

Infine preannunzia un atteggiamento molto determinato anche e soprattutto durante l'esame in Assemblea, per evitare l'approvazione di un testo che condurrebbe il nostro Paese ad assumere un atteggiamento di indifferenza o ancor peggio di contrarietà ad uno strumento pensato invece essenzialmente per un salto di qualità sul piano della collaborazione nella lotta alla criminalità.

Guido Giuseppe ROSSI (LNFP) preannuncia, a nome del proprio gruppo, un voto contrario al conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea, perché sostanzialmente contrario alla filosofia che ispira la decisone quadro sul mandato d'arresto europeo. Ammette che il testo che viene licenziato per l'Assemblea presenta sostanziali miglioramenti rispetto al testo della proposta Kessler n. 4246, redatto sulla falsariga della decisione quadro e connotato da elementi di netto contrasto rispetto ai principi della Carta costituzionale. Ricorda come l'istituto del mandato d'arresto riguardi numerosi reati che nulla hanno a che fare con la questione del terrorismo internazionale, per esempio reati che potrebbero definirsi politici o addirittura reati di opinione, con grave rischio per le garanzie individuali degli indagati.

Ritiene che quanto recentemente è accaduto in Francia relativamente al rifiuto della estradizione in base alla cosiddetta dottrina Mitterand e alla conseguente scarcerazione del terrorista Battisti, stia a dimostrare come gli Stati sono restii a rinunciare alla propria sovranità in materia penale, anche a causa delle differenze sostanziali tra i diversi sistemi penalistici e processual-penalistici europei. Tutto ciò rende prematura l'adozione di un provvedimento che restringe notevolmente la sovranità dei singoli Stati proprio in materia penale.

Gaetano PECORELLA, presidente relatore, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore Gaetano Pecorella di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gaetano PECORELLA, presidente relatore, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.


 

 

 


Esame in sede consultiva

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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SEDE CONSULTIVA

 

 

Mercoledì 29 ottobre 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

 

 

La seduta comincia alle 14.25.

 

 

Norme di recepimento della decisione quadro del Consiglio UE relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

C. 4246 Kessler.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

 

 

La Commissione inizia l'esame.

Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, soffermandosi sul contenuto della proposta di legge in esame, diretta a recepire nell'ordinamento italiano la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, illustra la sua proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato).

 

 

Giannicola SINISI (MARGH-U) esprime un dissenso radicale sulla proposta di parere formulata dal relatore, la cui impostazione, a suo avviso, nega nella sostanza l'esistenza stessa dell'Unione europea nel momento in cui affronta la questione del mandato di cattura europeo in una dimensione puramente interna che appare estranea ai principi del diritto internazionale. Sulla base di tale impostazione, l'intero regime dell'estradizione sarebbe inficiato di incostituzionalità; in tal senso invita i membri della Commissione a rileggere il disposto degli articoli 715 e 716 del codice di procedura penale in materia di applicazione provvisoria di misure cautelari e di arresto da parte della polizia giudiziaria. Richiamato il principio di affidamento in base al quale occorre dare la collaborazione richiesta da uno Stato membro dell'Unione, ricorda che la Francia non prevedeva nel proprio sistema giuridico il reato di associazione mafiosa e che, solo in base al principio di cooperazione, l'Italia ha potuto ottenere l'estradizione di soggetti accusati di tale reato. Ritiene altresì che, diversamente dalla Francia, il contenuto dell'articolo 11 della Costituzione consenta il recepimento della normativa comunitaria sul mandato d'arresto europeo senza alcuna necessità di modifica costituzionale.

Rilevata la tardività dei rilievi formulati dal relatore, che più opportunamente avrebbero potuto essere espressi in sede europea, osserva che il sistema di garanzie riguardante i delitti politici è espressione di una determinata fase storica, nella quale si intendeva offrire ai cittadini particolari garanzie rispetto all'insorgere dieventuali regimi illiberali; inoltre, il rilievo riguardante la riserva di legge prevista dall'articolo 26 della Costituzione, è destinato ad essere superato a seguito dell'approvazione delle norme di recepimento della decisione quadro.

Osserva che le considerazioni svolte dal relatore nella sostanza richiederebbero una modifica dello stesso Trattato dell'Unione europea, rilevando l'errore logico di un'impostazione per cui una misura applicativa delle disposizioni del Trattato necessiti di una riforma costituzionale. Auspica infine una valutazione di merito più in linea con l'esperienza giuridica italiana.

 

 

Donato BRUNO, presidente, sottolinea che la Commissione in sede consultiva è chiamata a rendere un parere sui profili di costituzionalità del provvedimento in titolo.

 

 

Graziella MASCIA (RC) ritiene che nelle diverse sedi istituzionali la materia del mandato d'arresto europeo sia stata complessivamente affrontata in maniera affrettata. Sottolinea che il suo gruppo ha espresso anche in sede europea un orientamento contrario sulla materia a causa dell'assenza di uno spazio giuridico europeo e di un minimo comune denominatore di garanzie, ritenendo che i temi della sicurezza non possano prescindere dalla salvaguardia dei diritti fondamentali sanciti dalle leggi e dalla Costituzione italiana.

Nell'esprimere apprezzamento per il lavoro approfondito svolto dal relatore e richiamate le considerazioni del professore Giuliano Vassalli sull'articolo 3 della Costituzione svolte in sede di audizione informale, evidenzia la possibilità di individuare uno spazio normativo per recepire la decisione quadro e salvaguardare i principi costituzionali della Repubblica italiana.

Sottolinea quindi l'esigenza di compiere uno sforzo comune per garantire i principi di sicurezza, senza voler porre in discussione la cooperazione tra gli Stati europei nel perseguimento di determinati reati.

Rilevato che il suo gruppo ha presentato una proposta di legge nella quale sono recepiti i rilievi espressi dalla Camere penali, dichiara voto favorevole sulla proposta di parere del deputato Palma.

 

 

Sergio SABATTINI (DS-U), intervenendo a titolo personale, esprime perplessità sull'opportunità politica di regolamentare una materia che incide sulla decisione quadro sottoscritta dal ministro Castelli, sulla quale il Governo ha manifestato un evidente consenso. Considerando pertanto inopportuna una valutazione su una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, dichiara la propria astensione sulla proposta di parere del relatore.

 

 

Antonio SODA (DS-U) ravvisa un errore di impostazione nelle considerazioni svolte dal relatore, in quanto dirette a verificare se il provvedimento giurisdizionale limitativo della libertà di un cittadino dell'Unione, erroneamente identificato con il mandato di arresto europeo, sia conforme al sistema ordinamentale interno, laddove tale verifica deve a suo avviso riguardare la conformità rispetto a quanto previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dall'elaborazione giurisprudenziale della Corte europea di giustizia e dallo stesso Consiglio dell'Unione europea; in tal senso ritiene che il quesito posto dal presidente della Commissione giustizia circa la compatibilità o meno del mandato d'arresto europeo con il principio della parità di trattamento sia mal posto.

Dichiarato di non condividere la posizione fortemente critica assunta dalla Camere penali, di cui per altro ritiene debbano essere valutati alcuni rilievi, osserva che il mandato d'arresto europeo deve essere inteso come una sorta di semplificazione delle procedure di estradizione da parte di paesi che hanno scelto di condividere alcuni valori comuni quali il rispetto della persona umana, l'inviolabilità di alcuni diritti e la garanzia del giusto processo.

Pur ravvisando qualche elemento di preoccupazione nella proposta di legge C. 4246 sotto il profilo del contrasto con il principio di legalità, ritiene che il legislatore possa intervenire al fine di superare gli attuali elementi di incertezza; in tal senso occorre rendere esplicito il principio della doppia incriminazione, con riferimento ai reati compresi nell'elenco di quelli riconosciuti come tali in tutti i paesi europei, laddove non sia espresso.

Rilevato in merito ai reati politici che il mandato d'arresto europeo riguarda provvedimenti emessi dall'autorità giurisdizionale di Stati membri che si riconoscono nei valori fondanti dell'Unione europea, evidenzia l'esigenza di un chiarimento da parte del Governo in merito al contenuto della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alla posizione dallo stesso assunta rispetto all'adozione di tale decisione.

Dichiara infine l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore, pur esprimendo delle riserve sull'impostazione della stessa e su alcune condizioni poste.

 

 

Nuccio CARRARA (AN), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, dichiara di non condividere le considerazioni del deputato Sinisi circa la necessità di rispettare il principio della cooperazione internazionale anche a scapito della tutela di alcuni diritti costituzionali.

Esprime quindi l'auspicio di giungere all'approvazione delle norme di recepimento della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo - che renderà possibile l'arresto di terroristi che attualmente trovano rifugio in altri paesi europei - pur ravvisando la necessità di una modifica costituzionale, alla stregua di quanto avvenuto in Francia, in materia di reati politici.

 

 

Giampiero D'ALIA (UDC) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore, laddove afferma il principio della ineludibilità ed obbligatorietà del recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea, pur sottolineando l'incompatibilità della proposta di legge in esame con l'ordinamento interno costituzionale, nonché il principio del recepimento della decisione quadro con legge ordinaria. Evidenzia quindi l'esigenza di un approfondimento e di un intervento chiarificatore presso la Commissione giustizia da parte del Governo.

 

 

Pietro FONTANINI (LNP), nel condividere le considerazioni svolte dal relatore, invita lo stesso a modificare la proposta di parere esprimendo un orientamento contrario; qualora, viceversa, venisse confermata la proposta di parere, esprimerebbe un voto contrario.

 

 

Michele SAPONARA (FI) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore ed invita il deputato Fontanini a modificare il proprio orientamento, dal momento che nella proposta di parere del relatore sono espressi precisi rilievi volti a sollecitare un approfondimento delle questioni evidenziate.

 

 

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) dichiara di condividere le considerazioni svolte dal deputato Soda e dichiara la propria astensione.

 

 

Donato BRUNO, presidente, invita la Commissione a pronunciarsi sulla proposta di parere del relatore favorevole con la condizione che la proposta di legge in esame venga puntualmente modificata, alla luce dei principi che sovrintendono alla gerarchia e al rapporto tra le fonti, secondo quanto indicato nelle argomentazioni formulate nel «ritenuto» ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, le quali devono intendersi tutte come specifiche condizioni.

 

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.


 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 20 novembre 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.

 

Norme di recepimento della decisione quadro del Consiglio UE relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

C. 4246 Kessler e abb.

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione inizia l'esame.

Nitto Francesco PALMA, relatore, rilevato che tutte le condizioni poste dal parere reso dalla I Commissione nella seduta del 29 ottobre 2003, sono state recepite dalle modifiche apportate al testo dalla Commissione giustizia, propone di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 1).

Ricorda che la Corte costituzionale con la sentenza n. 117 del 1994 ha affermato che la prevalenza delle norme comunitarie su quelle nazionali si arresta quando dette norme siano in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione e che, pertanto, né l'ingresso dell'ordinamento internazionale né la rinuncia della sovranità statale a favore di fonti di produzione sovranazionali sono possibili quando si apra una breccia nel tessuto dei principi e delle garanzie costituzionali poste a presidio delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili.

Giannicola SINISI (MARGH-U) osserva che le modificazioni approvate dalla Commissione giustizia violano il patto fondativo dell'Unione europea e pongono condizioni che renderanno, di fatto, inattuabile la decisione quadro in titolo.

Eccepisce una violazione dell'articolo 10 della Costituzione, in quanto si introduce un principio di valutazione da parte dell'autorità giudiziaria italiana del giudice che ha emesso il provvedimento. Ciò significa che il giudice italiano dovrà valutare di volta in volta se il giudice di uno stato membro sia indipendente, allegando al mandato di arresto una documentazione relativa alla sua indipendenza, al fine di eseguirne un provvedimento.

Sottolinea che nella decisione quadro si stabilisce che si può individuare l'autorità giudiziaria nazionale che deve emettere il provvedimento, non quella straniera. Evidenzia pertanto l'assurda conseguenza del testo in esame, osservando che il giudice di uno stato non appartenente all'Unione europea, anche se dittatoriale, sarà favorito nella cooperazione giudiziaria.

Ricordato che un provvedimento di cattura emesso in sede europea attraverso il sistema SIS può essere autonomamente eseguito dalla polizia giudiziaria italiana e che esiste un sistema Interpol in base al quale la polizia giudiziaria italiana può eseguire tutti i provvedimenti di cattura emessi da tutte le autorità giudiziarie mondiali, salvo la verifica dell'autorità giudiziaria competente, osserva che soltanto per i provvedimenti europei vi saranno limiti inesistenti per altri paesi che non appartengono all'Unione.

Rileva che la normativa in esame introduce un'autorità politica italiana deputata a fare da filtro rispetto a tutte le richieste che provengono dai paesi europei: ciò significa che se un paese non appartenente all'Unione farà una richiesta di questa natura, potrà accedere sulla base delle prassi internazionali, all'autorità giudiziaria italiana, mentre se la stessa richiesta sarà avanzata dalla Francia, sarà soggetta al vaglio del Ministero della giustizia.

Osserva che, in base ad obblighi del Trattato dell'Unione europea, le discipline nazionali si devono orientare alla facilitazione dei rapporti tra le autorità giudiziarie e le autorità di polizia europee, mentre con questo provvedimento tali rapporti risulteranno più complessi.

Rileva infine che il Governo italiano non ha posto nessuna riserva parlamentare alla decisione quadro, che sarà quindi operativa nel nostro paese dal 1 gennaio 2004, ma si è deciso di porre dei vincoli attraverso la legislazione successiva, introducendo attraverso il diritto interno riserve parlamentari.

Osservato infine che con il testo in esame si realizza una inversione di tendenza rispetto alla tradizionale posizione del nostro paese a favore di una maggiore integrazione politica europea, dichiara voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

  Carlo LEONI (DS-U), ricordato che il gruppo dei Democratici di sinistra si è astenuto dalla votazione del parere precedentemente espresso dalla i Commissione sul provvedimento in esame, osserva che il testo approvato dalla Commissione giustizia procede ben oltre le condizioni poste, fino a prevedere che il giudice italiano possa sindacare sull'ordinamento del paese europeo che richiede la consegna del ricercato. Rilevato che il mandato di cattura europeo è volto a semplificare le procedure di estradizione, sottolinea che il testo in esame rende tali procedure molto più difficoltose all'interno dell'Unione europea, sottoponendole a vincoli assolutamente non condivisibili. Rilevato che il testo presenta profili di incostituzionalità anche relativamente all'articolo 11 della Costituzione, dichiara voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Graziella MASCIA (RC), ricordato che il suo gruppo è stato contrario al mandato d'arresto europeo come definito nel Trattato e che aveva espresso voto favorevole sul parere precedentemente proposto dal relatore, rilevato altresì che le condizioni poste sono state interamente recepite dal testo in esame, dichiara voto favorevole.

Carlo TAORMINA (FI), intervenendo a titolo personale, dichiara voto contrario sulla proposta di parere del relatore. Pur condividendo il parere precedentemente approvato dalla I Commissione, ritiene che esso non sia stato integralmente recepito nel testo approvato dalla Commissione giustizia. Infatti l'articolo 2-ter, comma 1, recupera quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della decisione quadro; l'articolo 2-quater, in cui è disciplinata la consegna obbligatoria fa riferimento a 32 categorie di reati sembra avere la finalità, assolutamente condivisibile, di verificare comportamenti identificati come reati in modo da configurare la condizione della doppia incriminazione. Ritiene tuttavia che l'articolo 2-quater non sia esaustivo del contenuto nell'articolo 2, comma 2, della decisione quadro, in quanto, essendo stata posta come regola generale quella contenuta nell'articolo 2-ter, questa ha la funzione di coprire tutti i possibili vuoti che dovessero risultare dall'applicazione dell'articolo 2-quater. Da ciò consegue che, nella parte in cui ciascuna delle categorie contenute nella decisione quadro non esaurisca la fattispecie da prendere in considerazione in base all'articolo 2-quater, si deve tornare alle disposizioni della decisione quadro che possono prevedere fattispecie che non costituiscono reato nell'ordinamento italiano.

Sottolinea che, al di là degli impegni politici che possono scaturire da qualsiasi normativa pattizia internazionale, comprese le decisioni quadro, vi è la necessità che le fonti normative europee diventino leggi italiane per essere riconosciute come fonti normative italiane. Pertanto, quando un fatto non sia riconosciuto come reato dallo Stato italiano, non si può consentire l'arresto di una persona in base a quel fatto né si può attribuire soltanto alla giurisdizione straniera il compito di stabilire chi debba essere arrestato o meno, espropriando la giurisdizione italiana della sua sovranità. Osservato infine che non si deve manifestare una prona adesione a norme comunitarie incostituzionali per lo Stato italiano, ribadisce il suo voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nicolò CRISTALDI (AN) chiede al relatore se sia fondata la preoccupazione del deputato Taormina circa il fatto che il magistrato di un paese comunitario possa procedere ad arrestare un cittadino italiano che non abbia violato le leggi dello Stato italiano.

Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, rilevato preliminarmente che l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal deputato Leoni con riferimento all'articolo 11 è stata superata dalla sentenza n. 117 del 1994 della Corte costituzionale, con riferimento ai rilievi del deputato Taormina, osserva che l'articolo 2, comma 2, della decisione quadro prevede la possibilità che si possa procedere ad arresto europeo e a consegna anche al di fuori del principio della doppia punibilità. Sottolinea che l'articolo 2-ter, comma 1, si prevede che per 32 ipotesi di reato si debba dare corso all'esecuzione del mandato di arresto europeo e alla successiva consegna, indipendentemente dal principio della doppia punibilità. Ritiene che non si possa considerare sussistente il principio della doppia punibilità in ragione di una omogeneità della rubrica del reato, ma in base ad una omogeneità tra gli elementi costitutivi della fattispecie straniera e quelli della fattispecie italiana. È chiaro che, se gli elementi della fattispecie straniera dovessero divergere in modo rilevante dagli elementi costitutivi della fattispecie italiana, ci si troverebbe di fronte ad una doppia punibilità meramente formale, essendo il reato previsto all'estero completamente diverso dal reato previsto in Italia. La questione dell'assenza della doppia punibilità è definita dall'articolo 2-quater, comma 3, in cui si stabilisce che, se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna, se risulta che la persona ricercata non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello stato membro emittente in base al quale è stato emesso il mandato di arresto europeo. La norma è stata così formulata in seguito al parere espresso dalla I Commissione, in cui è stato evidenziato che, quand'anche il principio della doppia punibilità non avesse rilievo costituzionale, sicuramente vi sarebbe la necessità della conoscenza della norma penale che prescrive all'estero il reato. Pertanto, nel caso in cui la persona oggetto del mandato di arresto europeo dovesse dimostrare di avere ignorato la norma senza sua colpa, non si può dare corso alla consegna.

Pertanto, per quanto riguarda il principio della doppia punibilità, si richiede che la fattispecie straniera non sia rilevantemente diversa da quella italiana, mentre, per quanto attiene alla questione dell'assenza della doppia punibilità, si accoglie quanto previsto dalla decisione quadro, limitandola a quanto sancito dai principi generali della nostra Costituzione e, sostanzialmente, a quello della responsabilità consapevole. Ritiene pertanto che l'obiezione del deputato Taormina possa essere superata, a meno che non si ritenga che l'assenza della doppia punibilità sia di per sé lesiva dei principi costituzionali, fermo restando il fatto che si potrà ancora modificare il testo in senso ulteriormente garantista.

Carlo TAORMINA (FI) rileva che i principi stabiliti nell'articolo 2-ter, comma 1, non valgono per quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della decisione quadro, in quanto il principio della doppia incriminazione non costituisce la regola del provvedimento in esame. Con riferimento al comma 3, dell'articolo 2-quater, ritiene che si tratti di una disposizione inutile che non risolve il problema. Infine, nel riconoscere che la Costituzione repubblicana non prevede espressamente il principio della doppia incriminazione, che invece costituisce la regola nelle norme pattizie internazionali, sottolinea che la disposizione costituzionale che consente la cessione di sovranità, compresa quella giurisdizionale, da parte del nostro paese, è connessa esclusivamente a questioni di natura giudiziaria e alla pace tra i popoli. Pertanto, quando si tratti di libertà personale, la cessione della sovranità non è consentita; si tratterà di approfondire se la Costituzione possa essere modificata nel senso di prevedere la cessione della sovranità giurisdizionale, ma non ritiene sia questa la sede per affrontare la questione.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), nel ricordare di aver presentato in II Commissione emendamenti che recepivano le condizioni poste nel parere approvato dalla I Commissione, pur ritenendo che il testo approvato dalla II Commissione potrà essere ulteriormente migliorato, esprime voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.


 


 

ALLEGATO 1

 

Norme di recepimento della decisione quadro del Consiglio UE relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (C. 4246 Kessler e abb.).

 

 

 


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4246, recante norme di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,

visto il parere espresso in data 29 ottobre 2003, e rilevato che le condizioni in esso formulate sono state integralmente recepite dalla Commissione di merito a seguito dell'approvazione degli emendamenti nel corso dell'esame in sede referente,

rilevato che le disposizioni da esso recate incidono sulla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

 


 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)

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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 novembre 2003. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.

Norme di recepimento della decisione quadro del Consiglio UE relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

C. 4246.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, avverte che è pervenuta una lettera del presidente della Commissione giustizia con la quale si chiede una valutazione da parte della Commissione bilancio con riferimento alla proposta di legge Kessler C. 4246, recante le norme di attuazione della decisione quadro sul mandato di arresto europeo.

In proposito osserva che le disposizioni contenute nell'articolo 5, che prevede il diritto per l'interessato ad essere assistito da un interprete, e nell'articolo 24, che stabilisce che restano a carico dello Stato  italiano le spese sostenute per l'esecuzione nel proprio territorio del mandato, appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari.

La prima disposizione appare infatti suscettibile di determinare maggiori oneri per spese di interpretariato - peraltro difficilmente quantificabili in via preventiva, in quanto dipendenti dal numero di richieste cui verrà dato corso - salvo che il Governo non assicuri la capienza a tal fine degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 24, non risulta chiaro se le relative disposizioni determinino nuovi oneri rispetto alla legislazione vigente (in particolare, l'articolo 24 della legge 30 gennaio 1963, n. 300, di esecuzione della Convenzione europea di estradizione), ovvero se da essa derivino effetti finanziari sostanzialmente compensativi in quanto, a fronte di possibili risparmi di spesa per l'esecuzione del mandato in questione presso paesi esteri, si potrebbero produrre oneri per le richieste di esecuzione del mandato medesimo da parte di paesi stranieri nel territorio nazionale.

Stante il fatto che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica, su tale aspetto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS chiede un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, al fine di consentire la predisposizione degli elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 9.10.


 

 


 

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)

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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 novembre 2003. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.

Norme di recepimento della decisione quadro del Consiglio UE relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Nuovo testo C. 4246.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, ricorda che la Commissione giustizia ha trasmesso un nuovo testo del provvedimento recante norme relative al mandato di arresto europeo. Il provvedimento prevede alcune attività amministrative e giudiziarie necessarie per l'esecuzione del mandato d'arresto dalle quali potrebbero derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta di attività derivanti dall'applicazione al nuovo istituto dei principi procedurali vigenti nel nostro ordinamento, quali, principalmente, quelli in materia di assistenza dell'interprete, di traduzione degli atti e dei documenti, di presenza dell'interessato alle udienze. La disciplina delle relative procedure sembra tuttavia in taluni casi prevedere una complessa attuazione, che potrebbe comportare lo svolgimento di attività rilevanti: è il caso, per esempio, della documentazione e della relativa traduzione, da allegare al mandato, nonché delle diverse fattispecie in cui si prevede la presenza dell'interprete e dei casi di rientro dell'interessato per le udienze da effettuarsi per l'esecuzione del mandato stesso. I reali effetti finanziari delle disposizioni dipenderanno dal numero effettivo di richieste cui si dovrà dar corso: su tale aspetto dovranno pertanto essere forniti chiarimenti da parte del Governo.

Una specifica disposizione finanziaria è recata dall'articolo 24, in cui si stabilisce che restano a carico dello Stato italiano le spese sostenute per l'esecuzione nel proprio territorio del mandato o delle misure reali adottate. Al riguardo appare necessario che il Governo chiarisca i possibili effetti finanziari rispetto alla disciplina attualmente vigente (legge n. 300 del 1963, di esecuzione della Convenzione europea di estradizione).

Un'ulteriore disposizione che può determinare effetti finanziari è costituita dall'articolo 1-quater, il cui comma 4 prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia - con oneri a carico dei relativi stanziamenti di bilancio - di un ufficio per la corrispondenza e la trasmissione degli atti inerenti il mandato in questione. Sul punto il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in ordine ai possibili effetti finanziari della disposizione ed agli stanziamenti di bilancio cui si riferisce la norma, al fine di verificare l'esistenza di effettive risorse disponibili.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS osserva che gli ordinari stanziamenti di bilancio di pertinenza del Ministero della giustizia non sono sufficienti per garantire l'attuazione dell'articolo 1-quater, comma 4, recante l'istituzione di un ufficio per la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei.

Sottolinea quindi che le norme di cui all'articolo 5 (attività amministrative e giudiziarie necessarie per l'esecuzione del mandato d'arresto) e all'articolo 24 (spese a carico dello Stato italiano per il mandato d'arresto europeo) sono suscettibili di determinare oneri non quantificati e privi della necessaria copertura finanziaria. In particolare, dovrebbero essere dettagliatamente individuate le spese a carico dello Stato italiano per il mandato d'arresto europeo e per l'esecuzione delle misure reali da adottare.

Michele VENTURA (DS-U), rilevato che l'orientamento espresso dal presidente e dal sottosegretario contrasta con le recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio circa la disponibilità dell'Italia a recepire la decisione sul mandato d'arresto europeo, ritiene che la posizione politica del Governo e della maggioranza dovrebbe emergere con chiarezza dal dibattito al di là di presunti impedimenti di natura finanziaria. Sollecita pertanto il Governo a esplicitare il suo punto di vista politico sulla questione.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), concordando con il deputato Ventura, sottolinea  che, qualora il Governo non fosse nelle condizioni di esprimere un univoco orientamento politico nella seduta odierna, sarebbe opportuno rinviare l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, non essendovi obiezioni, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.


 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 marzo 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas e Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 9.15.

Norme di recepimento della decisione quadro del Consiglio UE relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Nuovo testo C. 4246.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 20 novembre 2003.

Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, ricorda che la Commissione bilancio, nella seduta del 20 novembre 2003, ha avviato l'esame del nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito evidenziando taluni aspetti prolematici in merito ad alcune disposizioni:

l'articolo 1-quater, comma 4, che prevede l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un apposito ufficio per la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati di arresto europei e della corrispondenza ufficiale correlata. La disposizione stabilisce che ai relativi oneri si provveda mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio;

l'articolo 5, che prevede alcuni adempimenti amministrativi e giudiziari necessari per l'esecuzione del mandato d'arresto;

l'articolo 24, che dispone che le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo o delle misure reali necessarie siano a carico dello Stato italiano.

Ricorda, quindi, che nella stessa seduta, in risposta ai rilievi sollevati, il rappresentante del Governo aveva dichiarato che gli ordinari stanziamenti di bilancio di pertinenza del Ministero della giustizia non sono sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 1-quater e che gli articoli 5 e 24 sono suscettibili di determinare oneri non quantificati e privi della necessaria copertura finanziaria.

Fa presente, infine, che il provvedimento non è corredato da relazione tecnica e che la Commissione, a seguito delle osservazioni del Governo, ha ritenuto opportuno il rinvio dell'esame del provvedimento al fine di acquisire ulteriori elementi.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA dichiara che non sono ancora stati acquisiti gli ulteriori chiarimenti, ma che è stata inviata una lettera di sollecito al dicastero competente affinché provveda in tal senso. Chiede, pertanto, un rinvio dell'esame del provvedimento.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) raccomanda al Governo di provvedere al più presto a fornire tutti gli elementi che sono stati sollecitati, trattandosi di una questione di evidente importanza anche sotto il profilo dei rapporti con l'Unione europea.

Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, condivide l'esigenza di concludere l'esame del provvedimento al più presto. A tal fine, ne rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 9.40.


 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)

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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 marzo 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora e Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.40.

Norme di recepimento della decisione quadro del Consiglio UE relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Nuovo testo C. 4246.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 3 marzo 2004.

Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, ricorda che nella seduta di ieri il Governo non era stato in grado di fornire gli elementi di informazione richiesti. Auspica quindi che il Governo possa provvedere a consegnare la relazione tecnica nell'odierna seduta, in modo da porre la Commissione nella condizione di esprimere il parere.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA comunica che la relazione tecnica, trasmessa dal dicastero di merito nella giornata di ieri, è attualmente sottoposta alla verifica del Ministero dell'economia.

Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, sollecita il Governo a provvedere in tempi brevi alla trasmissione della relazione tecnica e comunica che il provvedimento sarà iscritto all'ordine del giorno di tutte le prossime sedute della Commissione, fino a che il Governo non avrà messo la Commissione nelle condizioni di poter esprimere un parere sul testo. Rinvia pertanto il seguito della discussione alla seduta di martedì.


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 marzo 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 12.40.

Norme di recepimento della decisione quadro del Consiglio UE relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Seguito esame nuovo testo C. 4246.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 marzo 2003.

Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, ricorda che, nella seduta del 4 marzo 2003, era stata sollecitata la trasmissione della relazione tecnica in modo da porre la Commissione nella condizione di esprimere il parere.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA fa presente che la relazione tecnica è ancora in fase di predisposizione e che sarebbe opportuno rinviare l'esame ad altra seduta.

Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, in attesa che il Governo predisponga la documentazione richiesta.

 


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)

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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 marzo 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta comincia alle 9.45.

Norme di recepimento della decisione quadro del Consiglio UE relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Nuovo testo C. 4246.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2004.

Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, ricorda che, nella seduta del 9 marzo 2004, era stata richiesta al rappresentante del Governo la predisposizione della documentazione necessaria alla conclusione dell'esame del provvedimento e alla  espressione di un parere da parte della Commissione.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, nel richiamare le considerazioni già svolte con riferimento agli altri articoli, e in particolare agli articoli 5 e 24, fa presente che la disposizione di cui all'articolo 1-quater, comma 4, in base alla quale agli oneri derivanti dall'istituzione di un apposito ufficio per la trasmissione e ricezione dei mandati di arresto europei si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia, contrasta con le previsioni in materia di copertura finanziaria di cui all'articolo 11-ter della legge 468 del 1978.

Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, tenuto conto delle considerazioni del rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, secondo cui: all'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un apposito ufficio per la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati di arresto, di cui al comma 4 dell'articolo 1-quater, non può farsi fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio;

all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, che prevede alcuni adempimenti amministrativi e giudiziari necessari per l'esecuzione del mandato di arresto, si può far fronte mediante disponibilità già esistenti in base alla normativa vigente;

dall'articolo 24, non derivano nuovi o maggiori oneri, potendosi addirittura prospettare l'eventualità di risparmi di spesa;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1-quater, sia soppresso il comma 4;

all'articolo 5, dopo il comma 3, sia inserito il seguente: «3-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia»;

all'articolo 24, sia aggiunto in fine il seguente comma: «1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.


 

 

 


XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

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SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 20 novembre 2003. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI. - Interviene il ministro per le politiche comunitarie Rocco Buttiglione.

La seduta comincia alle 14.

 

Norme di recepimento della decisione quadro del Consiglio UE relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

C. 4246 Kessler e abbinate.

(Parere alla II Commissione).

 

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea DI TEODORO, relatore, illustrando il provvedimento in titolo, ricorda che la proposta di legge C. 4246, adottata come testo base dalla Commissione giustizia nel corso dell'esame in sede referente, introduce una serie di norme procedurali volte a recepire nel nostro ordinamento i contenuti della decisione quadro adottata dal Consiglio il 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI).

La decisione quadro si inserisce nell'ambito delle iniziative dirette alla creazione di uno «spazio giudiziario di libertà, sicurezza e giustizia», così come delineato dal Trattato dell'Unione europea, facendo seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999, con cui si invitavano gli Stati membri a fare del principio del reciproco riconoscimento il fondamento di un vero spazio giudiziario europeo, affermando espressamente - per la prima volta - che «la procedura formale di estradizione deve essere abolita tra gli Stati membri, per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente, ed essere sostituita dal semplice trasferimento di tali persone in conformità con l'articolo 6 del Trattato». Nella premessa alla decisione quadro sul mandato d'arresto europeo si afferma quindi che «un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell'esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all'azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione».

La disciplina introdotta dalla decisione quadro rappresenta pertanto una delle prime applicazioni del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie da parte degli Stati membri, affermato nella Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000 sull'assistenza giudiziaria in materia penale, in conformità al titolo VI del Trattato dell'Unione europea, relativo allo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia (cosiddetto terzo pilastro).

Sottolinea che la portata della decisione quadro in esame è di un'ampiezza tale da non poter non richiedere congrui tempi di esame per la sua trasposizione negli ordinamenti nazionali. Il suo contenuto va infatti ad incidere sui principi fondamentali degli ordinamenti costituzionali degli Stati membri e tale trasposizione impone ampi tempi di esame per l'adeguamento e l'armonizzazione della legislazione nazionale. La decisione quadro elimina infatti la fase politico-amministrativa che caratterizzava la disciplina sull'estradizione e prevede che l'esecuzione del mandato di arresto avvenga mediante contatti diretti tra le autorità giudiziarie nazionali, individuate sulla base degli ordinamenti statali, facendo in modo che il mandato europeo valga come richiesta di consegna alla autorità dello Stato che ha emesso il provvedimento. Il mandato d'arresto europeo si sostituisce in tale modo al sistema attuale di estradizione imponendo ad ogni autorità giudiziaria nazionale (autorità giudiziaria dell'esecuzione) di riconoscere, dopo controlli minimi, la domanda di consegna di una persona formulata dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro (autorità giudiziaria emittente o richiedente). L'articolo 31 della decisione quadro provvede infatti a sostituire l'attuale normativa in materia di estradizione con le disposizioni della decisione quadro a partire dal 1o gennaio 2004, ferma restando la possibilità di conclusione di accordi bilaterali o multilaterali che snelliscano ulteriormente la procedura.

A questo punto - e tenuto conto della portata della decisione quadro di cui la proposta di legge in esame dispone il recepimento e dei tempi che si rendono assolutamente necessari per consentire un'armonizzazione delle legislazioni nazionali - ritiene occorra prima di tutto soffermarsi sulla natura giuridica dello strumento delle decisioni quadro e chiedersi quali sarebbero le conseguenze di un eventuale ritardo nell'adeguamento dell'ordinamento interno a tale disciplina comunitaria (che la direttiva quadro fissa al 31 dicembre 2003) considerato che su aspetti di tale rilievo non si può prescindere da un approfondito ed ampio esame dell'impatto nel nostro ordinamento e sulle conseguenze sul nostro sistema giudiziario e sui principi fondamentali della nostra Costituzione.

Occorre infatti sottolineare la necessità di pervenire ad un corretto equilibrio tra l'esigenza di stabilire forme più efficaci di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e la garanzia del pieno rispetto delle libertà individuali dei cittadini, preservando i principi che sono a fondamento degli ordinamenti penali di ciascuno Stato membro, secondo i principi di proporzionalità e di sussidiarietà. Proprio la delicatezza ed il rilievo di tali aspetti, tuttavia, non può che richiedere tempi più lunghi di adeguamento. È esemplare infatti che finora solo tre paesi e, precisamente, la Danimarca, la Spagna ed il Portogallo, abbiano proceduto all'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni della decisione quadro e che in Francia si è reso addirittura necessario apportare modifiche alla Costituzione stessa.

Ricorda il rilevante incremento delle decisioni quadro recentemente esaminate dai Consigli dei ministri dell'Unione europea sul tema della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale quali, in particolare, quelle relative al reato di razzismo e xenofobia, al sequestro dei beni, alla corruzione. Ritiene sia da stigmatizzare il fatto che si interviene con uno strumento quale quello delle decisioni quadro - fondato sul ruolo cardine dei soli Governi (riunioni nel Consiglio del Ministri dell'Unione europea) con un semplice parere del Parlamento europeo - su materie di rilievo fondamentale per gli Stati membri che investono i principi fondamentali di libertà dei cittadini. Proprio su tali principi sarebbe invece quanto mai sentita l'esigenza di forme di esame fondate su procedure trasparenti e caratterizzate da adeguate garanzie di pubblicità, tanto più alla luce del forte impatto che le relative decisioni assumono sugli ordinamenti degli Stati membri, anche in vista della futura Europa a venticinque Stati.

In tale settore il ruolo di primo piano è finora attribuito ai Governi nazionali che sono chiamati ad individuare le forme più adeguate per il relativo recepimento, forme che salvaguardino i principi fondamentali di ciascun ordinamento, anche tenendo conto dei tempi e delle procedure interne che occorrono per tale adeguamento. In base a quanto previsto dall'articolo 34 del Trattato, infatti, le decisioni quadro sono vincolanti per gli Stati membri, quanto al risultato da ottenere, ovvero l'armonizzazione delle legislazioni nazionali, ferma restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi che individuerà lo strumento giuridico adeguato per tale adeguamento. Inoltre, va sottolineato come l'articolo 34 preveda espressamente che le decisioni quadro non hanno efficacia diretta diversamente dalle direttive per le quali il trattato non esclude espressamente la possibilità che le disposizioni suscettibili di applicazione diretta, una volta scaduti i termini per il recepimento, producano effetti giuridici immediati negli ordinamenti nazionali, indipendentemente cioè dall'adozione degli atti nazionali di adeguamento.

Nel caso di ritardo o di inadempimento di uno Stato membro rispetto all'obbligo di recepire la decisione quadro nei termini da ciascuna di esse fissati, dovrebbero applicarsi quindi le disposizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 7 del trattato sull'Unione europea. Tale previsione - che non risulta allo stato essere stata mai applicata - stabilisce che la Corte è competente a statuire su qualsiasi controversia concernente l'applicazione o l'interpretazione degli atti adottati a norma dell'articolo 34, paragrafo 2 (decisioni quadro, decisioni, azioni comuni e convenzioni), ogni qualvolta tale controversia non possa essere risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla data in cui esso è stato investito della questione da uno dei suoi membri. Spetta quindi al Consiglio, e quindi ai Governi, nel predetto termine di sei mesi, individuare possibili soluzioni per superare le questioni connesse al mancato adeguamento da parte di uno o più Stati membri.

Sottolinea inoltre come nell'allegato 2 della decisione quadro in esame vi è un'espressa dichiarazione dell'Italia nella quale si evidenzia che «per dare esecuzione alla decisione quadro sul mandato di cattura europeo il Governo italiano dovrà avviare le procedure di diritto interno per rendere la decisione stessa compatibile con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali e per avvicinare il suo sistema giudiziario ed ordinamentale ai modelli europei». Al contempo, nella dichiarazione del Consiglio allegata alla direttiva quadro si fa presente che «il Consiglio conviene di continuare (...) i lavori sull'armonizzazione relativa ai reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro al fine di giungere ad un'intesa giuridica reciproca tra gli Stati membri».

Occorre infatti ribadire l'opportunità di procedere in maniera graduale alla trasposizione nel nostro ordinamento dei contenuti della direttiva quadro in modo da pervenire ad un corretto equilibrio tra l'esigenza di stabilire forme più efficaci di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri per il contrasto di reati di particolare gravità e la necessità di garantire il pieno rispetto delle libertà individuali dei cittadini e di preservare i principi che sono a fondamento degli ordinamenti penali di ciascuno Stato membro, secondo i principi di proporzionalità e di sussidiarietà.

Il dibattito dottrinario italiano sulla compatibilità del mandato d'arresto europeo con l'ordinamento costituzionale italiano è tuttora intenso, tenuto conto delle forte perplessità espresse su vari aspetti. In particolare, nel parere espresso dalla I Commissione della Camera il 29 ottobre scorso si richiamano proprio profili di incostituzionalità della direttiva quadro e, quindi della proposta di legge, con riferimento ai seguenti articoli della Costituzione: 2, 3, 10, 11, 13, 24, 25, 26, 27, 31, 73 e 111. La I Commissione ha pertanto evidenziato la necessità di modificare la proposta di legge in esame alla luce di quanto previsto dai principi fondamentali della nostra Costituzione sottolineando come la previsione di cui al punto 12 dei consideranda stabilisce che la decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo. Proprio lungo tale direzione sembra essersi mossa la Commissione giustizia che ha modificato il testo della proposta di legge in modo da renderla quanto più possibile aderente e compatibile con le disposizioni della nostra Costituzione e con le garanzie fondamentali del nostro ordinamento.

È stato inoltre prospettato sia dalla I Commissione sia dalla dottrina il rischio di un contrasto della stessa decisione quadro con le limitazioni di cui agli articoli 31 e 34 del Trattato sull'Unione europea in quanto la lista dei crimini infatti eccede le indicazioni incluse nell'articolo 31 lettera e) del Trattato (che richiama tassativamente i fenomeni criminosi della criminalità organizzata, terrorismo e traffico di stupefacenti per l'adozione di azioni comuni) e non rispetta l'articolo 34, comma 2, lettera d), violando le competenze delle autorità nazionali con riguardo alla scelta delle forme e degli strumenti.

Sottolinea come in sede di I Commissione sia stata richiamata la sentenza 117 del 1994 della Corte costituzionale che ha chiarito che «la prevalenza delle norme comunitarie su quelle nazionali si arresta quando le dette norme siano in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione» e che, pertanto, «né l'ingresso dell'ordinamento internazionale né tantomeno la rinuncia alla sovranità statuale sono possibili quando si apra una breccia, quale che ne sia la misura, nel tessuto di principi e di garanzie costituzionali poste a presidio delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili».

Per quanto riguarda poi alcuni degli aspetti specifici del provvedimento su cui appare più opportuno soffermarsi, ricorda che la decisione quadro prevede un elenco di 32 reati (partecipazione ad organizzazioni criminali, terrorismo, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale di minori, traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, corruzione, frode agli interessi finanziari delle comunità europee, crimini contro l'ambiente, falsificazione di monete, criminalità informatica, dirottamento aereo, eccetera) per i quali non è necessario il requisito della cosiddetta doppia incriminazione, ossia la garanzia per il soggetto passivo che il fatto sia previsto come reato tanto nello Stato richiedente, quanto nel paese dell'esecuzione e sempre che nello Stato membro emittente il massimo della pena e della misura di sicurezza detentiva previste per tali reati sia pari o superiore a 3 anni.

Ricorda, inoltre, che la procedura per l'applicazione del mandato opera essenzialmente tra le rispettive autorità giudiziarie nazionali risultando pressoché eliminata la fase politica e amministrativa che caratterizza l'attuale procedura di estradizione. In particolare, gli Stati membri designano le autorità giudiziarie nazionali competenti all'emissione e all'esecuzione dei mandati d'arresto europei, potendo inoltre individuare autorità centrali incaricate di fornire assistenza alle citate magistrature emittenti o dell'esecuzione ovvero affidando direttamente alle stesse autorità centrali la trasmissione e la ricezione dei mandati d'arresto europei e la corrispondenza ad essi relativa.

Dalla procedura delineata dalla decisione quadro emerge, poi, l'assenza di un preventivo vaglio da parte dell'autorità giudiziaria investita della richiesta di arresto (come previsto nell'ordinamento italiano) stabilendosi in realtà un «automatismo» nell'esecuzione della misura cautelare a seguito della richiesta estera: la decisione sull'esistenza dei presupposti dell'arresto appartiene infatti ad una fase successiva.

In merito ai contenuti della proposta di legge al nostro esame - come risulta dagli emendamenti approvati dalla Commissione giustizia nel corso dell'esame in sede referente - ricorda anzitutto che il mandato di arresto europeo viene definito come «una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, chiamato Stato membro di emissione in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, chiamato Stato membro di esecuzione, di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale». Si prevede inoltre che l'Italia darà esecuzione al mandato di arresto europeo in condizioni di reciprocità sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice indipendente, che sia adeguatamente motivato, anche in relazione all'articolo 27, comma 2, della Costituzione, che la persona sia ricercata unicamente al fine del suo rinvio a giudizio, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile. Si stabilisce inoltre che, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del Preambolo della decisione quadro, l'Italia darà esecuzione al mandato di arresto europeo soltanto nei confronti degli Stati che rispettano i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali i principi e le disposizioni contenuti nella Costituzione della Repubblica, ivi compresi quelli relativi alla magistratura come ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alle fonti della legge penale, alla responsabilità penale, alla presunzione di non colpevolezza e alla qualità delle sanzioni penali.

Infine, nel testo viene inoltre introdotta una sorta di anticipazione della procedura di riserva di esame parlamentare riferita ai progetti di modifica del paragrafo 2 dell'articolo 2 della decisione quadro. Com'è noto, infatti, nel testo unificato di modifica della legga La Pergola (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) esaminato in sede referente dalla XIV Commissione, approvato dalla Camera il 3 luglio ed attualmente all'esame del Senato (S. 2386) si introduce all'articolo 4 - quale fattispecie generale - l'istituto della riserva di esame parlamentare. Nella proposta di legge in esame si prevede quindi un'anticipazione di tale istituto per determinate fattispecie prevedendo che i progetti di atti dell'Unione europea sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri alle Camere affinché queste possano adottare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Si stabilisce inoltre che il Governo, riferendo alle Camere sui progetti di modifica della direttiva quadro, illustra la posizione che intende assumere e predispone a tal fine una relazione tecnica che dia conto dello stato dei negoziati nonché dell'impatto sull'ordinamento italiano del progetto di modifica. Infine, si stabilisce che in mancanza di pronuncia parlamentare in senso favorevole, il Governo non può procedere ad alcuna attività relativa all'approvazione dei progetti di modifica in questione.

Rispetto alla fattispecie generale delineata nel testo di modifica alla legge La Pergola si attribuisce quindi il potere di esprimere atti di indirizzo al Governo alle Camere - piuttosto che «ai competenti organi parlamentari» che sono di norma identificati nelle Commissioni parlamentari - e si introduce il quorum della maggioranza assoluta dei componenti della Camera (in luogo del quorum ordinario della maggioranza relativa). In ogni modo, questa potrebbe essere una prima anticipazione di quella procedura - già ampiamente utilizzata da molti Stati membri dell'Unione - che sarà poi istituzionalizzata nel nostro paese una volta entrata in vigore la legge di modifica alla legge La Pergola.

Riepiloga, in conclusione, in tre punti le argomentazioni svolte, sulla cui base si riserva di formulare una proposta di parere. Il primo è il forte impatto costituzionale delle misure previste dalla decisione quadro, che richiede adeguati tempi di riflessione. Il secondo è rappresentato dai profili di incompatibilità costituzionale che deriverebbero da un mero recepimento della decisione stessa e che appaiono molteplici e gravi. Il terzo è costituito dal rischio di un contrasto della decisione quadro con gli articoli 31 e 34 del Trattato sull'Unione europea.

Sottolinea, infine, come, a suo avviso, le scelte da compiere sulla materia in esame, indichino in qualche modo anche verso quale Europa si intenda muoversi.

Riccardo CONTI (UDC) nel ricordare la specifica competenza della XIV Commissione sottolinea il grande rilievo della materia in discussione, che riguarda diritti e doveri fondamentali della persona, ed il momento particolare che l'Europa sta attraversando, con il processo di definizione di una Costituzione europea, il cui sbocco non è ancora del tutto definito.

In questo contesto, rivolge un invito a tutti i colleghi, di maggioranza e di opposizione, ad evitare una contrapposizione ideologica o pregiudiziale, che non condivide, ed a focalizzare l'attenzione di tutti sui profili di competenza della XIV Commissione.

Domenico BOVA (DS-U) sottolinea come nell'ampia illustrazione del relatore vi sia stato, a suo avviso, un eccesso di enfasi che sottende più una volontà di giustificare determinate posizioni che non un sostegno delle norme in esame.

Il mandato d'arresto europeo non configura un provvedimento restrittivo emanato da una sorta di autorità giudiziaria europea, ma una forma di cooperazione giudiziaria diversa dal tradizionale meccanismo dell'estradizione che l'esperienza ha dimostrato comportare procedure lunghe e complicate.

Il mandato d'arresto europeo si inserisce in un processo politico basato su importanti accordi internazionali e configura una forma speciale di estradizione, che è un tipico strumento di cooperazione internazionale in materia penale. Esso stabilisce, infatti, che le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione debbano riconoscere, dopo una breve fase di controllo, la richiesta di consegna di una persona formulata dall'autorità giudiziaria di un altro Stato; le norme debbono pertanto essere considerate nell'ottica di un coordinamento con norme di rango superiore in un quadro giuridico europeo.

Non condivide quindi le osservazioni del relatore, né sui tempi di riflessione, che sarebbero ancora necessari e che avrebbero potuto essere richiesti a livello europeo, né per quanto riguarda i profili di incompatibilità con la Costituzione e, addirittura, con il Trattato dell'Unione.

Ha apprezzato l'invito del deputato Conti, ma ribadisce le contraddizioni evidenziate ed i nodi irrisolti contenuti nel testo in esame, che costituisce, a suo avviso, una sorta di riscrittura della decisione quadro. Se i nodi e le contraddizioni non verranno sciolti nella proposta di parere del relatore, il voto del suo gruppo non potrà che essere negativo.

Marco AIRAGHI (AN) sottolinea il grande rilievo della materia in discussione anche per quanto riguarda l'Europa che si va a costruire. Le scelte fondamentali a questo riguardo sono senza dubbio nel processo di definizione della Costituzione europea. Condivide l'intervento del deputato Conti e la necessità di una valutazione del provvedimento incentrata sui profili di compatibilità comunitaria, lasciando alla I Commissione ed alla Commissione di merito gli aspetti di costituzionalità.

Il ministro Rocco BUTTIGLIONE ricorda innanzitutto la storia del mandato di arresto europeo, sottolineando come per far fronte alla necessità di un avvicinamento progressivo degli ordinamenti penali e civilistici dei diversi paesi identificata nel Consiglio di Tampere si fosse ipotizzato un percorso da iniziare dal diritto sostanziale e dalla protezione dei diritti dei cittadini e come tale percorso abbia poi subito una virata imprevista ed improvvisa con la decisione quadro sul mandato di arresto europeo subito dopo l'attentato alle Torri gemelle e l'inizio della guerra contro il terrorismo. Quella emergenza non è superata. È stata riconosciuta la necessità di un riequilibrio nel processo di costruzione di uno spazio giuridico europeo; esso è in corso, ma non è ancora compiuto. Il Governo italiano, nella persona del Presidente del Consiglio, si è impegnato ad approvare provvedimenti corrispondenti alla decisione quadro, le difficoltà non sono solo del Governo italiano: solo tre governi hanno adottato provvedimenti conseguenti e altri undici hanno iniziato, come l'Italia, questo processo.

Per quanto riguarda i tempi, ribadisce che esiste una scadenza; essa è perentoria, ma non è sanzionata. Si cercherà di arrivare ad un provvedimento il più presto possibile, evitando però di strozzare la discussione.

I problemi esistono, ma ritiene possano essere risolti sulla base di un principio generale del diritto europeo, per il quale le norme costituzionali nazionali che tutelano i diritti della persona prevalgono sulla norma europea e quest'ultima prevale sulla norma nazionale ordinaria. Per realizzare un riequilibrio della situazione un libro verde è in via di redazione, ma un richiamo può essere fatto anche ai principi fondamentali della Carta dei diritti di Nizza.

Giovanni BELLINI (DS-U) sottolinea che in tutti e tre i casi dei paesi che hanno già ottemperato alla decisione quadro, questo è avvenuto sulla base di un progetto presentato dal Governo e rispetto agli altri risulta che solo in Italia non vi è un progetto governativo. Quello in esame, infatti, è stato presentato da un deputato dell'opposizione, l'onorevole Kessler del gruppo dei DS.

Il ministro Rocco BUTTIGLIONE precisa che per quanto riguarda i paesi dell'Unione, in Austria non è stata finora assunta alcuna iniziativa legislativa ed anche in Francia, dove si è affrontato il processo di revisione costituzionale, si è ancora in attesa del provvedimento di trasposizione.

Andrea DI TEODORO (FI), relatore, ringrazia tutti gli intervenuti per i contributi da loro recati alla discussione del provvedimento. Sottolinea che la Commissione giustizia ha inciso profondamente sul testo e formula, in conclusione, richiamando le considerazioni svolte in sede di relazione e quelle emerse nel dibattito, una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 1).

La prima riguarda l'articolo 1, comma 1, che stabilisce che la decisione quadro sarà attuata nei limiti in cui le relative disposizioni non contrastino con i principi supremi della Costituzione italiana. Al riguardo si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di richiamare anche il rispetto dei principi indicati dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea e, come suggerito dal ministro Buttiglione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000.

La seconda riguarda l'articolo 1-ter, con riferimento al quale si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere una formulazione della «riserva di esame parlamentare» quanto più possibile omogenea rispetto alla procedura delineata in via generale nel testo di riforma della legge n. 86 del 1989, approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato (S. 2386), dove si prevede che quando è apposta la riserva di esame «il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari».

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva, con l'astensione del presidente Giacomo Stucchi, la proposta di parere del relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Giacomo STUCCHI, presidente, propone di svolgere immediatamente la prevista riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e le comunicazioni del presidente sulla missione a Bruxelles del 6 novembre 2003, per passare poi alle interrogazioni a risposta immediata.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.50.

 

 



 

ALLEGATO 1

 

Norme di recepimento della decisione quadro del Consiglio UE relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (C. 4246 Kessler e abbinate).

 

 


 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge in oggetto;

considerato che la proposta di legge introduce una serie di norme procedurali volte a conformare il diritto interno alla decisione quadro adottata dal Consiglio il 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI);

tenuto conto che la decisione quadro si inserisce nell'ambito delle iniziative dirette alla creazione di uno «spazio giudiziario di libertà, sicurezza e giustizia», così come delineato dal Trattato dell'Unione europea e facendo seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 in cui si invitavano gli Stati membri a fare del principio del reciproco riconoscimento il fondamento di un vero spazio giudiziario europeo;

ricordato il rilevante incremento delle decisioni quadro recentemente esaminate dai Consigli dei ministri dell'Unione europea sul tema della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale quali, in particolare, quelle relative al reato di razzismo e xenofobia, al sequestro dei beni, alla corruzione che fa sì che si intervenga con uno strumento quale quello delle decisioni quadro - fondato sul ruolo cardine dei soli Governi (riunioni nel Consiglio del Ministri dell'Unione europea) con un semplice parere del Parlamento europeo - su materie di rilievo fondamentale per gli Stati membri che investono i principi fondamentali di libertà dei cittadini con riguardo ai quali è invece quanto mai sentita l'esigenza di forme di esame fondate su procedure trasparenti e caratterizzate da adeguate garanzie di pubblicità;

evidenziata pertanto la necessità che il Parlamento sia sempre coinvolto nella fase di discussione in sede comunitaria su provvedimenti normativi di tale impatto sull'ordinamento interno, in modo da poter esprimere tempestivamente indirizzi al Governo;

apprezzato che nel testo viene inoltre introdotta una «anticipazione» della procedura di riserva di esame parlamentare riferita ai progetti di modifica del paragrafo 2 dell'articolo 2 prevedendo che i progetti di atti dell'Unione europea sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri alle Camere affinché queste possano adottare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ogni opportuno atto di indirizzo al Governo;

sottolineata peraltro l'opportunità di rendere omogenea tale previsione rispetto alla fattispecie generale introdotta all'articolo 4 del testo unificato di modifica della legga La Pergola (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) dove si prevede che quando è apposta la riserva di esame «il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari»;

rilevato altresì come la decisione quadro in esame prevede una lista dei crimini che sembra eccedere le indicazioni incluse nell'articolo 31 lettera e) del Trattato che richiama tassativamente i fenomeni criminosi della criminalità organizzata, terrorismo e traffico di stupefacenti per l'adozione di azioni comuni;

sottolineato che la portata della decisione quadro al nostro esame è di un'ampiezza tale da non poter non richiedere congrui tempi di esame per la sua trasposizione negli ordinamenti nazionali, considerato che la stessa va ad incidere sui principi fondamentali degli ordinamenti costituzionali degli Stati membri eliminando la fase politico-amministrativa che caratterizzava la disciplina sull'estradizione di cui dispone il superamento imponendo ad ogni autorità giudiziaria nazionale (autorità giudiziaria dell'esecuzione) di riconoscere dopo controlli minimi, la domanda di consegna di una persona formulata dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro (autorità giudiziaria emittente);

rilevata pertanto la necessità di individuare le forme più adeguate per l'adeguamento della normativa nazionale tenendo conto che in base all'articolo 34 del Trattato le decisioni quadro non hanno un'efficacia diretta e sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere ferma restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi che individueranno lo strumento giuridico adeguato per tale adeguamento;

ricordato come nell'allegato 2 della decisione quadro in esame vi è un'espressa dichiarazione dell'Italia nella quale si evidenzia che «per dare esecuzione alla decisione quadro sul mandato di cattura europeo il Governo italiano dovrà avviare le procedure di diritto interno per rendere la decisione stessa compatibile con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali e per avvicinare il suo sistema giudiziario ed ordinamentale ai modelli europei» e che nella dichiarazione del Consiglio allegata alla direttiva quadro si fa presente che «il Consiglio conviene di continuare (...) i lavori sull'armonizzazione relativa ai reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro al fine di giungere ad un'intesa giuridica reciproca tra gli Stati membri»;

rilevato che nel nuovo testo della proposta di legge si prevede in particolare:

a) che l'Italia darà esecuzione al mandato di arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, avuto riguardo alla identità degli elementi costituitivi, sia soggettivi che obiettivi;

b) che l'Italia darà esecuzione al mandato di arresto europeo in condizioni di reciprocità sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice indipendente, che sia adeguatamente motivato, anche in relazione all'articolo 27, comma 2, della Costituzione, che la persona sia ricercata unicamente al fine del suo rinvio a giudizio, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile;

c) una elencazione dettagliata e specifica delle fattispecie criminose che danno luogo a consegna obbligatoria indipendentemente dalla doppia incriminazione sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà personale sia pari o superiore a tre anni;

d) che, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del Preambolo della decisione quadro, l'Italia darà esecuzione al mandato di arresto europeo soltanto nei confronti degli Stati che rispettano i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali i principi e le disposizioni contenuti nella Costituzione della Repubblica, ivi compresi quelli relativi alla magistratura come ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alle fonti della legge penale, alla responsabilità penale, alla presunzione di non colpevolezza e alla qualità delle sanzioni penali;

tenuto infatti conto che la previsione di cui al punto 12 dei consideranda stabilisce che la decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo e che lungo tale direzione sembra andare il nuovo testo della proposta di legge, che rende il testo della direttiva quadro quanto più possibile aderente e compatibile con le disposizioni della Costituzione e con le garanzie fondamentali dell'ordinamento italiano;

richiamata quindi la necessità di pervenire ad un corretto equilibrio tra l'esigenza di stabilire forme più efficaci di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri per il contrasto di reati di particolare gravità e la necessità di garantire il pieno rispetto delle libertà individuali dei cittadini e di preservare i principi che sono a fondamento degli ordinamenti penali di ciascuno Stato membro, secondo i principi di proporzionalità e di sussidiarietà,

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, che stabilisce che la decisione quadro sarà attuata nei limiti in cui le relative disposizioni non contrastino con i principi supremi della Costituzione italiana, si valuti l'opportunità di richiamare anche il rispetto dei principi indicati dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000;

b) all'articolo 1-ter valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una formulazione della «riserva di esame parlamentare» quanto più possibile omogenea rispetto alla procedura delineata in via generale nel testo di riforma della legge n. 86 del 1989, approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato (S. 2386), dove si prevede che quando è apposta la riserva di esame «il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari».

 



I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 20 aprile 2004. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 13.30.

Norme di recepimento della decisione quadro del Consiglio UE relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

C. 4246 Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Pierantonio ZANETTIN (FI), presidente, sostituendo il relatore, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili problematici in ordine alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. Formula quindi la seguente proposta di parere:

«sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere.


 

 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 21 aprile 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 9.35.

 

Norme di recepimento della decisione quadro del Consiglio UE relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

C. 4246-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, ricorda che il provvedimento, recante norme di recepimento della decisione quadro del Consiglio UE relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, è stato esaminato dalla Commissione, da ultimo, nella seduta dell'11 marzo 2004. In quella occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole, con alcune condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Le condizioni erano volte a prevedere:

la soppressione del comma 4 dell'articolo 1-quater, concernente l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un apposito ufficio per la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati di arresto, con oneri a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero stesso;

l'inserimento, all'articolo 5, concernente adempimenti amministrativi e giudiziari necessari per l'esecuzione del mandato di arresto, di una clausola in base alla quale a tali adempimenti si debba far fronte mediante disponibilità già esistenti in base alla normativa vigente;

l'introduzione, all'articolo 24, di una clausola di invarianza finanziaria per il bilancio dello Stato.

Nella seduta del 17 marzo 2004, la Commissione giustizia ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, recependo le condizioni poste dal Comitato ed introducendo ulteriori modifiche. Tra queste, si segnala il comma 2 dell'articolo 28 che prevede, tra le altre cose, che il mandato di arresto europeo sia trasmesso al Ministro della giustizia, il quale provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione. Al riguardo, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo sulla possibilità di far fronte agli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attività di traduzione nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.

Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala che il Testo alternativo del relatore di minoranza all'articolo 37 non reca la clausola di invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato, introdotta dalla Commissione di merito, recependo una specifica condizione della Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione. Il successivo emendamento 37.50 Buemi sopprime l'articolo 37 e quindi la stessa clausola di invarianza sopra ricordata. Chiede quindi chiarimenti sui testi alternativi del relatore di minoranza agli articoli 5 e 28, che prevedono l'eventuale traduzione degli atti giudiziari da parte del Ministero della giustizia nella procedura di consegna passiva e attiva dell'imputato o di un condannato all'estero; sull'emendamento 13.50 Pisapia, che prevede che l'autorità giudiziaria ascolti la persona arrestata, se necessario, in presenza di un interprete; sull'articolo aggiuntivo 17.01 Kessler che prevede che alla persona destinataria del mandato deve essere assicurata la facoltà di tornare nel territorio dello Stato per assistere alle udienze del procedimento relativo alla decisione della consegna ed, infine, sul testo alternativo del relatore di minoranza all'articolo 40 e sull'emendamento 40.53 Sinisi che prevede che le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame si applichino le richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo il 1o gennaio 2004.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA chiede un rinvio dell'esame del provvedimento, per poter rispondere alle richieste di chiarimento formulate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sospende la seduta, che riprenderà al termine dei lavori pomeridiani del Comitato.

 

La seduta, sospesa alle 9.45, riprende alle 15.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, chiede al rappresentante del Governo se è in condizione di fornire i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA chiede un ulteriore rinvio per concludere la predisposizione dei chiarimenti richiesti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, prende atto che il Governo non è in grado di soddisfare le richieste della Commissione e rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

 


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 27 aprile 2004. - Presidenza del vicepresidente Marino ZORZATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 12.15.

 

(omissis)

 

Norme di recepimento della decisione quadro del Consiglio UE relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

C. 4246-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 21 aprile 2004.

Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che, nella seduta del 21 aprile, l'esame del testo A del provvedimento e degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea era stato rinviato per consentire al Governo di predisporre i necessari chiarimenti richiesti. In particolare, con riferimento al testo A del provvedimento, era stato chiesto un chiarimento sulla possibilità di far fronte agli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attività di traduzione, prevista dal comma 2 dell'articolo 28, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.

Con riferimento poi agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, era stato rilevato che il testo alternativo del relatore di minoranza all'articolo 37, non reca la clausola di invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato, introdotta dalla Commissione di merito, recependo una specifica condizione della Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Inoltre, il successivo emendamento 37.50 Buemi sopprime l'articolo 37 e quindi la stessa clausola di invarianza degli oneri. Erano stati poi richiesti chiarimenti sui testi alternativi del relatore di minoranza agli articoli 5 e 28, che prevedono l'eventuale traduzione degli atti giudiziari da parte del Ministero della giustizia nella procedura di consegna passiva e attiva dell'imputato o di un condannato all'estero; sull'emendamento 13.50 Pisapia, che prevede che l'autorità giudiziaria ascolti la persona arrestata, in presenza, se necessario, di un interprete e, infine, sul testo alternativo del relatore di minoranza all'articolo 40 e sull'emendamento 40.53 Sinisi, che prevedono che le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame si applichino alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo il 1o gennaio 2004.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA precisa che all'onere, derivante dall'attività di traduzione di cui all'articolo 28 comma 2, si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia avvalendosi degli uffici preposti istituzionalmente alla traduzione degli atti internazionali. Per la stessa ragione, ritiene che agli eventuali oneri derivanti dai testi alternativi del relatore di minoranza agli articoli 5 e 28 si possa far fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio. Concorda, invece, con quanto rilevato sul testo alternativo del relatore di minoranza all'articolo 37 e sull'emendamento 37.50 Buemi. Per ciò che concerne gli emendamenti 13.50 Pisapia e 40.53 Sinisi, ritiene che essi siano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Marino ZORZATO, presidente, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo formula quindi la seguente proposta di parere sul testo A del provvedimento e sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

«Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, secondo cui alle attività di traduzione di cui al comma 2 dell'articolo 28 si fa fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE.

 

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

 

PARERE CONTRARIO

 

sugli emendamenti 13.50 Pisapia, 37.50 Buemi e 40.53 Sinisi e sui testi alternativi del relatore di minoranza agli articoli 37 e 40, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.»

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.35.


 

 


Relazione della II Commissione (Giustizia)
- A.C. N. 4246-4431-4436-A

 


N. 4246-4431-4436-A

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

n. 4246, d'iniziativa dei deputati

 

KESSLER, FINOCCHIARO, BONITO, CARBONI, RANIERI

 

Norme di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

 

Presentata il 30 luglio 2003

 

 

E

 

PROPOSTE DI LEGGE

n. 4431, d'iniziativa dei deputati

 

BUEMI, BOATO, ALBERTINI, BOSELLI, CENTO, CEREMIGNA, CUSUMANO, DI GIOIA, GROTTO, INTINI, MAZZUCA, PAPPATERRA, PISICCHIO, POTENZA, VILLETTI

 

Delega al Governo per il recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

 

Presentata il 28 ottobre 2003

 


NOTA:La II Commissione permanente (Giustizia), il 17 marzo 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 4246. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 4431 e 4436 si vedano i relativi stampati.

 

n. 4436, d'iniziativa dei deputati

PISAPIA, MASCIA

 

Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

 

Presentata il 29 ottobre 2003

 

(Relatore per la maggioranza: PECORELLA)

 


 

PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

 

La I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 4246 Kessler,

premesso:

che in data 13 giugno 2002 il Consiglio dell'Unione Europea adottava la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alla procedure di consegna tra Stati membri;

che il 30 luglio 2003 veniva presentata la proposta di legge C.4246 Kessler e altri, avente ad oggetto «Norme di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alla procedure di consegna tra Stati membri»;

che, con lettera del Presidente della Commissione Giustizia, in data 22 ottobre 2003, veniva richiesto a questa Commissione di formulare parere, segnalandosi, in generale, il profilarsi di «motivi di contrasto con gli articoli 3, 10, 13, 25, 26, 104 e 111 della Costituzione» e, in particolare:

a) che «il mandato di arresto europeo sarebbe incompatibile con il principio di parità di trattamento stante che la libertà personale può essere limitata con provvedimenti del giudice italiano solo in presenza di ben precisi presupposti, mentre ciò non avverrebbe per i provvedimenti emessi da un'autorità straniera»;

b) che «il mandato di arresto europeo sarebbe in contrasto con il principio di legalità posto che, essendo venuto meno il requisito della doppia punibilità, il cittadino italiano può essere sottoposto a pena per i fatti che in Italia non costituiscono reato»;

c) che «nessuna esclusione è prevista dalla decisione quadro per ciò che riguarda i reati politici commessi dallo straniero o dal cittadino»;

d) che «l'articolo 26 della Costituzione limita l'estradizione del cittadino alle sole ipotesi in cui la stessa sia espressamente prevista da una convenzione internazionale» (atto per la cui vigenza è richiesta la ratifica da parte del Parlamento);

e) che le evidenziate perplessità potrebbero comunque trovare soluzione mediante una apposita modifica costituzionale, così come accaduto in Francia (dove il Parlamento ha approvato la seguente integrazione dell'articolo 88, comma 2, della propria Costituzione:

 «La loi fixe les regles relatives au mandat d'arret europeen en application des actes pris sur le fondement du Traitè sur l'Unione europeenne»);

ritenuto:

che il relatore della proposta di legge in Commissione Giustizia ha manifestato l'opinione che la decisione quadro presenti diversi punti di contrasto con la nostra Costituzione, segnatamente riguardo:

a) alla esclusione della doppia incriminabilità per i reati previsti dall'articolo 2 comma2 ed alla mancata definizione delle singole fattispecie criminose;

b) alla evenienza, stante le diversità ordinamentali esistenti tra i vari Stati, che l'autorità giudiziaria competente all'emissione del mandato d'arresto europeo (articolo 6) possa essere costituito dall'organo di accusa invece che da un giudice;

c) alla circostanza che, attesi i requisiti previsti dall'articolo 8, il mandato d'arresto europeo possa essere sprovvisto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari ovvero agli elementi di prova;

d) alla possibilità che il reato oggetto del mandato d'arresto europeo e posto a base della successiva procedura di consegna rientri nella categoria dei delitti politici;

che le perplessità avanzate dal relatore hanno trovato piena o parziale condivisione negli interventi di taluni componenti della Commissione Giustizia, i quali, tra l'altro, hanno sottolineato:

a) che sussiste «il rischio che l'elenco, per così dire aperto, dei reati per i quali non è necessario il requisito della doppia incriminazione sia il maggiore ostacolo sotto il profilo del rispetto dei principi costituzionali, in quanto verrebbero violati, in particolare, quello della tassatività della norma penale e quello della riserva di legge per le norme penali»;

b) che è opportuno anche «considerare la mancanza di omogeneità degli ordinamenti giudiziari dei vari Paesi»;

c) che «della Unione europea faranno parte anche Paesi nei quali il concetto di reato politico è completamente differente da quello comunemente inteso e nei quali per di più non sono rispettati i generali principi di ogni ordinamento»;

che, ex adverso, altri componenti della Commissione Giustizia hanno sostenuto l'assenza di punti di sofferenza costituzionale, affermando:

a) che, «poiché la decisione quadro prevede un elenco di 32 reati riconosciuti come tali in tutti i Paesi europei, appare superata, almeno per queste fattispecie di reato, la necessità della doppia incriminazione;

b) che, in tema di delitti politici, essendovi «nella decisione quadro un richiamo ai principi del Trattato dell'Unione secondo cui gli Stati contraenti devono rispettare sia la Convenzione europea dei diritti dell'uomo sia l'articolo 6 del medesimo Trattato, già esistono richiami di superiore rango normativo che assicurano la tutela»;

c) che «il riconoscimento dei provvedimenti giudiziari emessi in altri ordinamenti» è «in armonia con il dettato dell'articolo 11 della Costituzione»;

ritenuto che il Titolo VI del Trattato dell'Unione Europea (Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale) disciplina le decisioni quadro e, all'articolo 34 (ex K.6), prevede che esse siano «vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi», ma non abbiano «efficacia diretta».

In altri termini, le decisioni quadro, finalizzate al «ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri», da un lato sono fonte di un obbligo di adempimento in capo ad ogni singolo Stato membro (la cui violazione dà origine alla procedura prevista dal successivo articolo 35), ma dall'altro non esplicano alcuna efficacia sul piano ordinamentale interno fino a che non siano state oggetto di uno specifico atto di recepimento (così, ad es., con riguardo a quanto di interesse, fino all'atto di recepimento e nonostante la previsione caducatoria di cui all'articolo 31 n. 1 della decisione quadro in esame, la specifica materia continuerà ed essere regolata dalla disciplina in vigore, cioè quella richiamata alle lettere a), b), c), d) ed e) del citato articolo 31 n. 1).

Da qui la proposta di legge in esame, la quale, per l'appunto, tende al recepimento nell'ordinamento interno delle disposizioni di cui alla decisione quadro adottata il 13 giugno 2002 dal Consiglio dell'Unione Europea in tema di mandato d'arresto europeo e di procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea. Una decisione, questa, che, come è stato notato in dottrina, pare esorbitare dai limiti che le sono assegnati dal Trattato dell'Unione, in quanto «non rimane nell'ambito del ravvicinamento tra le legislazioni degli Stati, non limita i suoi effetti ai fenomeni criminosi tassativamente indicati dall'articolo 31 del Trattato (criminalità organizzata, terrorismo e traffico di stupefacenti) e non rispetta la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma ed ai mezzi». Una decisione che, peraltro, ove recepita integralmente nel nostro ordinamento, darebbe corso a forti deviazioni dal diritto interno e a non poche disparità di trattamento in ragione delle diversità ordinamentali esistenti tra i vari Stati; tra le quali, vale la pena ricordare l'impossibilità per il nostro Stato di percorrere la strada del mandato d'arresto europeo con riguardo a tutti quei reati che prevedono una pena inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione (stante i limiti previsti dall'articolo 280, comma 2, del codice di procedura penale) ovvero di rifiutare l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, n. 3 (atteso il principio di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'articolo 112 Cost.) ovvero di non poter ottenere la consegna di un soggetto giudicato nelle condizioni di cui all'articolo5 co.1 nn. 1 e 2 non essendo possibile nel nostro ordinamento sia la rinnovazione del processo e sia la revisione della pena. Disparità di trattamento che segnalano una oggettiva assenza di reciprocità (concetto, questo, che, a leggere i lavori preparatori della Costituzione, è sovrapponibile a quello «condizione di parità» recepito nell'articolo 11 Cost.) e che, pertanto, ove dovessero essere ritenute particolarmente pregnanti e non giustificate dall'assoluta esigenza di promuovere o attuare la giustizia, costituirebbero un vulnus costituzionale.

Orbene, venendo a quanto specificatamente di interesse e segnalando che la decisione quadro più che semplificare modifica sensibilmente il regime finora vigente in tema di estradizione, si ritiene quanto segue.

1) Il combinato disposto degli articoli 1 n. 2 («ogni mandato d'arresto»), 3 e 4 della decisione quadro prevede che debba darsi esecuzione al mandato d'arresto ed alla procedura di consegna anche quando il reato oggetto della richiesta rientri nella casistica dei c.d. delitti politici (a tale ultimo riguardo è inutile dire che, giusta l'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, il delitto politico non equivale a delitto terroristico e che la persecuzione di un soggetto a causa delle sue opinioni politiche si realizza, di regola, mediante l'utilizzo strumentale di una fattispecie delittuosa di carattere comune).

Tale disciplina si pone in aperto contrasto con gli articoli 10 e 26 della Costituzione, i quali prevedono espressamente, sia per il cittadino e sia per lo straniero, che l'estradizione, di cui la consegna è una forma semplificata, «non può in alcun caso essere ammessa per reati politici».

L'inequivoco chiaro dettato costituzionale rende inutile ogni altro approfondimento sul punto.

2) L'articolo n. 2 della decisione quadro prevede che i reati indicati nel corpo della stessa disposizione «danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo, (...) indipendentemente dalla doppia incriminazione». Il che, in via esemplificativa, equivale a dire che la consegna verrebbe a correlarsi a fatti che, pur previsti come reato nell'ordinamento dello Stato emittente, sono del tutto neutri e inapprezzabili penalmente nell'ordinamento dello Stato richiesto ponendo così punti di contrasto rispetto al principio di legalità.

Al riguardo, tralasciando ogni approfondimento circa il rango costituzionale o no del principio della doppia incriminabilità, è opportuno sottolineare che, atteso il tenore della norma, la consegna conseguirebbe alla mera presunta commissione del fatto e a nulla rileverebbe qualsivoglia indagine in ordine alla consapevolezza del disvalore della propria azione da parte del soggetto destinatario del mandato d'arresto. Quindi, il presunto autore del fatto sarebbe oggetto di consegna sol perché avrebbe asseritamente commesso in territorio europeo un'azione considerata lecita nell'ordinamento del suo Paese, a nulla rilevando qualsiasi reale giustificazione che egli potrebbe addurre circa la scusabilità della sua ignoranza con riguardo alla rilevanza penale del fatto commesso.

Il che concretizza una situazione del tutto analoga a quella esistente nel nostro ordinamento prima della sentenza 364/1988 della Corte Costituzionale, la quale, come è noto, ha sancito «la illegittimità costituzionale dell'articolo 5 del codice penale nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile»; e ciò per contrasto con gli articoli 27, commi 1 e 3, 2, 3, 25, comma 2, e 73, comma 3, della Costituzione.

Una situazione, anzi, per certi versi di maggiore gravità ove si pensi:

che l'autore del fatto ha la legittima presunzione di liceità dell'azione posta in essere atteso che la stessa non è considerata reato nell'ordinamento del proprio Paese;

che tale legittima presunzione assume valore pregnante con particolare riguardo a quei fatti che pur possono essere previsti come reati minimali in determinati ordinamenti (v. articolo 2 n. 2 nella parte in cui prevede il mandato di cattura europeo per reati puniti nel massimo con pena pari a tre anni);

che tale legittima presunzione è destinata a resistere non potendosi davvero pretendere, specie a fronte della generica indicazione nominativa delle tipologie di reato di cui all'articolo 2 n. 2, che si abbia puntuale conoscenza sul come i singoli Stati membri abbiano dato corpo e concretezza alle singole citate tipologie (ad es., se negli ordinamenti degli Stati dell'Unione l'assistenza agli associati costituisca uno specifico reato, così come nel nostro ordinamento interno, ovvero concretizzi il reato di partecipazione ad associazione criminale).

Quanto fin qui detto assume rilievo perché, alla luce della normativa della decisione quadro e della proposta di legge di recepimento, il giudice italiano, nel dare corso al mandato europeo e, principalmente, alla successiva misura cautelare, non potrà in alcun modo, così divergendo dai principi costituzionali, soffermare la sua attenzione sulla asserita possibile ignoranza inevitabile.

3) Il citato articolo 2, comma 2, individua i reati che danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo anche in assenza di doppia incriminabilità sulla base di una generica enunciazione di tipologie, non si fa alcun carico di indicare gli elementi minimi comuni delle varie fattispecie e lascia la loro definizione agli ordinamenti dei singoli Stati membri. Per di più, in taluni casi, la tipologia enunciata è talmente ampia (v., ad es., quelle costituite dalla criminalità informatica) da consentire qualsivoglia concretizzazione a seconda degli interessi e delle sensibilità di ogni Stato membro.

Orbene, se così è, appare evidente il contrasto con i principi di tassatività e di legalità di cui all'articolo 25 Cost. - il quale, come è noto, richiede che le figure di reato, per essere degne di tale nome, rispettino il fondamentale canone di «determinatezza della fattispecie» - e con lo stesso diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione) - essendo indubitabile l'impossibilità per l'imputato «di confrontarsi con una imputazione precisa e con un atto non equivoco».

Appare, altresì, evidente che il detto contrasto assume significazioni di maggiore pregnanza ove si pensi che la violazione del principio di tassatività e del diritto alla difesa non risulterebbe neanche mitigata dalla cautela del requisito della doppia incriminabilità.

4) L'articolo 2, comma 3, della decisione quadro prevede che «il Consiglio può decidere in qualsiasi momento (...) di inserire altre categorie di reati nell'elenco di cui al paragrafo 2», così, nella sostanza, consentendo l'ampliamento del campo di applicazione del mandato d'arresto europeo anche dopo l'entrata in vigore della legge di recepimento e, per ipotesi, estendendo anche i confini del settore della doppia incriminabilità.

Inutile dire che tale disposizione, come correttamente notato durante il dibattito in Commissione Giustizia, configura come «aperto» l'elenco di cui al comma 2 e, stante la natura sostanziale delle norme processuali che presiedono alla compressione della libertà personale, pone non pochi problemi alla luce dei nostri principi costituzionali.

Non v'è chi non veda, infatti, come tale facoltà di integrazione, per di più aggravata dalla possibile estensione del campo di esclusione della doppia incriminabilità, configga con l'articolo 25 della Costituzione scontrandosi:

con il principio della riserva di legge, in quanto l'estensione applicativa del mandato d'arresto europeo verrebbe a dipendere non da una legge ma da una decisione assunta dal Consiglio sia pure con il voto favorevole del rappresentante del Governo italiano;

con il principio di tassatività, stante che, non essendo consentita in materia la legiferazione in bianco, la legge di recepimento è del tutto inidonea a dare copertura alle successive integrazioni;

con il principio di non retroattività, atteso che, alla luce della disciplina in esame e della dichiarazione formulata dal Governo italiano sull'articolo 32, sarebbe applicabile la disciplina sul mandato d'arresto anche per i reati commessi dopo il 7 agosto 2002 ed inseriti nell'elenco di cui articolo 2, comma 2, successivamente all'entrata in vigore della decisione quadro e, ciò che più conta, successivamente all'entrata in vigore della relativa legge di recepimento (reati per i quali, prima dell'inserimento, era applicabile la disciplina di cui all'articolo 2 n. 3, ivi compresa la tutela della doppia incriminabilità).

5) L'articolo 3, comma3, prevedendo obbligatoriamente la non esecuzione del mandato d'arresto quando il soggetto destinatario non possa «ancora essere considerato, a causa dell'età, penalmente responsabile», impone l'arresto e la consegna del minore considerato responsabile penalmente sul solo dato anagrafico e non anche in ragione dell'esperito accertamento della sua reale capacità di intendere e di volere così come richiesto dall'articolo 98 del codice penale.

Il che, come è evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte sentenza n. 128 del 1987), si pone in contrasto, prima ancora che con l'articolo 31 comma 2, della Costituzione, con l'articolo 27 commi 1 e 3 della Costituzione, il quale, da un lato, nell'affermare che la responsabilità penale è personale esclude che essa possa sussistere in chi risulta incapace di intendere e di volere e, dall'altro, nel prevedere che la pena «tende alla rieducazione del condannato» impone che quest'ultimo sia in grado di intenderne il contenuto rieducativo e di volere la sua stessa risocializzazione.

In ogni caso, al di là quanto esposto, non può non rilevarsi come l'articolo 7 della proposta di legge, nel richiamare le norme applicabili in caso di misura cautelare, nessun accenno rivolga al particolare regime esistente per i minorenni e, in particolare a quegli (articoli 9 e 23 della legge n. 448 del 1988 che prevedono da un lato che il giudice tenga conto dei processi educativi in atti e dall'altro che la custodia cautelare possa essere disposta solo per i reati puniti con l'ergastolo ovvero con un pena non inferiore nel massimo a nove anni ovvero per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 comma 2 lettere f), g) ed h) ovvero di violenza carnale e sempre che sussistano i requisiti previsti dallo stesso articolo 23 al comma 2.

Garanzie, queste, che si uniformano all'interesse della tutela del minore garantito costituzionalmente dall'articolo 31 comma 2 Cost. (sentenze n. 25 del 1965, n. 16 del 1981, n. 17 del 1981 e n. 222 del 1983) e garantiscono che la struttura della giustizia minorile sia «diretta in modo specifico alla ricerca delle forme più adatte per la rieducazione dei minorenni» e soddisfano l'esigenza che le valutazioni del giudice siano «fondate su prognosi individualizzate in ordine alle prospettive di recupero del minore deviante», questo essendo «l'ambito di quella protezione della gioventù che trova fondamento nell'ultimo comma dell'articolo 31 Cost.» (sentenze n. 44 del 1978 e n. 222 del 1983).

Il che concretizza una frattura costituzionale con i principi sanciti dall'articolo 31 Cost. Frattura che sarebbe ancora più eclatante ove, per ipotesi, gli ordinamenti degli altri Paesi europei dovessero prevedere un trattamento analogo a quello degli ultradiciottenni per i soggetti di età inferiore (questo accade in Irlanda, ove l'uniformità di trattamento scatta dal diciassettesimo anno di età) ovvero un sistema di garanzie per i minorenni sensibilmente e pregnantemente diverso da quello vigente in Italia (sentenza n. 128 del 1987).

6) L'articolo 8 lettera e) della decisione quadro prevede come requisito del mandato d'arresto europeo la descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato. L'articolo 7 della proposta di legge prevede che il giudice, ultimati gli adempimenti di cui all'articolo 6, possa emettere misura cautelare al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale e senza alcuna motivazione circa i requisiti indicati dall'articolo 273 stesso codice.

Ne consegue che la restrizione della libertà può trarre origine da un mandato d'arresto europeo sprovvisto di motivazione - tale non essendo la mera descrizione delle circostanze di commissione del reato con riguardo al grado di partecipazione del ricercato - e, conseguentemente, da una misura cautelare emessa da un giudice italiano, oltre che eventualmente per fatti non costituenti reato nel nostro ordinamento ovvero sanzionati con pene inferiori a quelle indicate dall'articolo 280 del codice di procedura penale, anche senza alcuna motivazione concernente la gravità degli indizi (articolo 273 commi 1 e 1-bis) e l'eventuale presenza di cause di giustificazione o di non punibilità o di estinzione del reato o di estinzione della pena (articolo 273, comma 2).

Il che - senza toccare il tema dell'eventuale disparità di trattamento esistente con i soggetti sottoposti a misura cautelare nell'ambito di un procedimento italiano (è nota la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto) - evidenzia un insanabile contrasto con l'obbligo di motivazione sancito dagli articoli 13 e 111 della Costituzione e, per gli indubitabili effetti che derivano dall'assenza di motivazione sulla conoscenza dei fatti oggetto dell'accusa, con il diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione.

Le segnalate lesioni dei principi costituzionali non possono peraltro trovare copertura, come pure è stato affermato nel corso della discussione in Commissione Giustizia, nel disposto dell'articolo 11 Cost., secondo cui «l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni».

Infatti, come è stato rilevato, la Corte Costituzionale (sentenza n. 117 del 1994) ha chiarito che «la prevalenza delle norme comunitarie su quelle nazionali si arresta quando le dette norme siano in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione» e che, pertanto, «né l'ingresso dell'ordinamento internazionale né tantomeno la rinuncia alla sovranità statuale a favore di fonti di produzione sopranazionale sono possibili quando si apra una breccia, quale che ne sia la misura, nel tessuto di principi e di garanzie costituzionali poste a presidio delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili».

In virtù di quanto fin qui esposto ritiene questa Commissione che la proposta di legge in esame, finalizzata al recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione Europea, palesi, nei limiti sopra indicati, profili di incostituzionalità con riguardo agli articoli 2, 3, 10, 11, 13, 24, 25, 26, 27, 31, 73 e 111 della Costituzione.

Tali profili; invero, stante la previsione di cui al punto 12 dei consideranda («la presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali (...) la presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo»), potrebbero eventualmente essere superati mediante appropriate modifiche emendative nei termini e nei modi che saranno ritenuti opportuni.

Infine, con riguardo alla segnalata possibilità di risolvere la complessa problematica mediante una idonea specifica modifica costituzionale, similarmente a quanto già avvenuto in Francia, si segnala che tale eventuale modifica costituirebbe una extrema ratio, se del caso percorribile ove la sintonizzazione con i principi costituzionali non dovesse essere raggiunta mediante la legge ordinaria. Peraltro, essa, neanche come mera deroga finalizzata al recepimento della decisione quadro, mai potrebbe incidere in termini restrittivi sui diritti fondamentali o inviolabili riconosciuti dalla nostra Costituzione (quali, ad esempio quelli previsti dagli articoli 13 e 24 Cost.), atteso che tali diritti sarebbero esclusi addirittura da ogni forma di revisione costituzionale di carattere restrittivo (come evidenziato dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 1146 del 1998 e n, 232 del 1989) che hanno affermato che «La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione ...quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati tra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana» e che «non vi è poi dubbio che l'articolo 24 della Costituzione enunci un principio fondamentale del nostro ordinamento. Valga per tutte richiamare la sentenza n. 18 del 1982, nella quale è testualmente affermato che il diritto alla tutela giurisdizionale, già annoverato tra i diritti inviolabili dell'uomo, va ascritto tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio»).

Attesa l'esigenza costituita dal recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio in data 13 giugno 2002,

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

la proposta di legge in esame venga puntualmente modificata, alla luce dei principi che sovraintendono alla gerarchia e al rapporto tra le fonti, secondo quanto indicato nelle argomentazioni formulate nel «ritenuto» ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) le quali devono intendersi tutte come specifiche condizioni.

(Parere espresso il 29 ottobre 2003).

 

 

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4246, recante norme di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, visto il parere espresso in data 29 ottobre 2003, e rilevato che le condizioni in esso formulate sono state integralmente recepite dalla Commissione di merito a seguito dell'approvazione degli emendamenti nel corso dell'esame in sede referente,

rilevato che le disposizioni da esso recate incidono sulla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 20 novembre 2003).

 


 

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, secondo cui: all'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un apposito ufficio per la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati di arresto, di cui al comma 4 dell'articolo 4, non può farsi fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio;

all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, che prevede alcuni adempimenti amministrativi e giudiziari necessari per l'esecuzione del mandato di arresto, si può far fronte mediante disponibilità già esistenti in base alla normativa vigente;

dall'articolo 37, non derivano nuovi o maggiori oneri, potendosi addirittura prospettare l'eventualità di risparmi di spesa;

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

a) all'articolo 4, sia soppresso il comma 4;

b) all'articolo 12, dopo il comma 3, sia inserito il seguente: «3-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia»;

c) all'articolo 37, sia aggiunto in fine il seguente comma: «1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

 


 

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

 

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge in oggetto;

considerato che la proposta di legge introduce una serie di norme procedurali volte a conformare il diritto interno alla decisione quadro adottata dal Consiglio il 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI);

tenuto conto che la decisione quadro si inserisce nell'ambito delle iniziative dirette alla creazione di uno «spazio giudiziario di libertà, sicurezza e giustizia», così come delineato dal Trattato dell'Unione europea e facendo seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 in cui si invitavano gli Stati membri a fare del principio del reciproco riconoscimento il fondamento di un vero spazio giudiziario europeo;

ricordato il rilevante incremento delle decisioni quadro recentemente esaminate dai Consigli dei ministri dell'Unione europea sul tema della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale quali, in particolare, quelle relative al reato di razzismo e xenofobia, al sequestro dei beni, alla corruzione che fa sì che si intervenga con uno strumento quale quello delle decisioni quadro - fondato sul ruolo cardine dei soli Governi (riunioni nel Consiglio del Ministri dell'Unione europea) con un semplice parere del Parlamento europeo - su materie di rilievo fondamentale per gli Stati membri che investono i principi fondamentali di libertà dei cittadini con riguardo ai quali è invece quanto mai sentita l'esigenza di forme di esame fondate su procedure trasparenti e caratterizzate da adeguate garanzie di pubblicità;

evidenziata pertanto la necessità che il Parlamento sia sempre coinvolto nella fase di discussione in sede comunitaria su provvedimenti normativi di tale impatto sull'ordinamento interno, in modo da poter esprimere tempestivamente indirizzi al Governo;

apprezzato che nel testo viene inoltre introdotta una «anticipazione» della procedura di riserva di esame parlamentare riferita ai progetti di modifica del paragrafo 2 dell'articolo 2 prevedendo che i progetti di atti dell'Unione europea sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri alle Camere affinché queste possano adottare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ogni opportuno atto di indirizzo al Governo;

sottolineata peraltro l'opportunità di rendere omogenea tale previsione rispetto alla fattispecie generale introdotta all'articolo 4 del testo unificato di modifica della legga La Pergola (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) dove si prevede che quando è apposta la riserva di esame «il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari»;

rilevato altresì come la decisione quadro in esame prevede una lista dei crimini che sembra eccedere le indicazioni incluse nell'articolo 31 lettera e) del Trattato che richiama tassativamente i fenomeni criminosi della criminalità organizzata, terrorismo e traffico di stupefacenti per l'adozione di azioni comuni;

sottolineato che la portata della decisione quadro al nostro esame è di un'ampiezza tale da non poter non richiedere congrui tempi di esame per la sua trasposizione negli ordinamenti nazionali, considerato che la stessa va ad incidere sui principi fondamentali degli ordinamenti costituzionali degli Stati membri eliminando la fase politico-amministrativa che caratterizzava la disciplina sull'estradizione di cui dispone il superamento imponendo ad ogni autorità giudiziaria nazionale (autorità giudiziaria dell'esecuzione) di riconoscere dopo controlli minimi, la domanda di consegna di una persona formulata dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro (autorità giudiziaria emittente);

rilevata pertanto la necessità di individuare le forme più adeguate per l'adeguamento della normativa nazionale tenendo conto che in base all'articolo 34 del Trattato le decisioni quadro non hanno un'efficacia diretta e sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere ferma restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi che individueranno lo strumento giuridico adeguato per tale adeguamento;

ricordato come nell'allegato 2 della decisione quadro in esame vi è un'espressa dichiarazione dell'Italia nella quale si evidenzia che «per dare esecuzione alla decisione quadro sul mandato di cattura europeo il Governo italiano dovrà avviare le procedure di diritto interno per rendere la decisione stessa compatibile con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali e per avvicinare il suo sistema giudiziario ed ordinamentale ai modelli europei» e che nella dichiarazione del Consiglio allegata alla direttiva quadro si fa presente che «il Consiglio conviene di continuare (...) i lavori sull'armonizzazione relativa ai reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro al fine di giungere ad un'intesa giuridica reciproca tra gli Stati membri»;

rilevato che nel nuovo testo della proposta di legge si prevede in particolare:

a) che l'Italia darà esecuzione al mandato di arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, avuto riguardo alla identità degli elementi costituitivi, sia soggettivi che obiettivi;

b) che l'Italia darà esecuzione al mandato di arresto europeo in condizioni di reciprocità sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice indipendente, che sia adeguatamente motivato, anche in relazione all'articolo 27, comma 2, della Costituzione, che la persona sia ricercata unicamente al fine del suo rinvio a giudizio, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile;

c) una elencazione dettagliata e specifica delle fattispecie criminose che danno luogo a consegna obbligatoria indipendentemente dalla doppia incriminazione sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà personale sia pari o superiore a tre anni;

d) che, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del Preambolo della decisione quadro, l'Italia darà esecuzione al mandato di arresto europeo soltanto nei confronti degli Stati che rispettano i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali i principi e le disposizioni contenuti nella Costituzione della Repubblica, ivi compresi quelli relativi alla magistratura come ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alle fonti della legge penale, alla responsabilità penale, alla presunzione di non colpevolezza e alla qualità delle sanzioni penali;

tenuto infatti conto che la previsione di cui al punto 12 dei consideranda stabilisce che la decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo e che lungo tale direzione sembra andare il nuovo testo della proposta di legge, che rende il testo della direttiva quadro quanto più possibile aderente e compatibile con le disposizioni della Costituzione e con le garanzie fondamentali dell'ordinamento italiano;

richiamata quindi la necessità di pervenire ad un corretto equilibrio tra l'esigenza di stabilire forme più efficaci di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri per il contrasto di reati di particolare gravità e la necessità di garantire il pieno rispetto delle libertà individuali dei cittadini e di preservare i principi che sono a fondamento degli ordinamenti penali di ciascuno Stato membro, secondo i principi di proporzionalità e di sussidiarietà,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, che stabilisce che la decisione quadro sarà attuata nei limiti in cui le relative disposizioni non contrastino con i principi supremi della Costituzione italiana, si valuti l'opportunità di richiamare anche il rispetto dei principi indicati dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000;

b) all'articolo 3 valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una formulazione della «riserva di esame parlamentare» quanto più possibile omogenea rispetto alla procedura delineata in via generale nel testo di riforma della legge n. 86 del 1989, approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato (S. 2386), dove si prevede che quando è apposta la riserva di esame «il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.

 

 

 


 

 

TESTO

della proposta di legge n. 4246

 

TESTO

della Commissione

Norme di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Art. 1.

(Disposizioni di principio

e definizioni).

Art. 1.

(Disposizioni di principio

e definizioni).

1. La presente legge recepisce nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata «decisione quadro» relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea.

1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata «decisione quadro» relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali.

2. L'Italia riconosce efficacia nel proprio territorio ai provvedimenti giurisdizionali emessi da uno degli Stati membri dell'Unione europea in vista dell'arresto e della consegna da parte dell'Italia di una persona ricercata nell'ambito di un procedimento penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale e provvede ad eseguirli, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge.

2. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato «Stato membro di emissione», in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato «Stato membro di esecuzione», di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

 

3. In condizioni di reciprocità, l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice indipendente, sia

 

adeguatamente motivato, anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, che la persona sia ricercata unicamente al fine del suo rinvio a giudizio, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

3. Ai fini della presente legge per mandato d'arresto europeo si intende uno dei provvedimenti indicati al comma 2.

Soppresso.

4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

Soppresso.

 

Art. 2.

(Garanzie costituzionali).

 

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del preambolo della decisione quadro, l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo soltanto nei confronti degli Stati che rispettano:

 

a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa;

 

b) i princìpi e le disposizioni contenuti nella Costituzione, ivi compresi quelli relativi alla magistratura come ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alle fonti della legge penale, alla responsabilità penale, alla presunzione di non colpevolezza e alla qualità delle sanzioni penali.

 

2. L'Italia, ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione quadro, rifiuterà la consegna dell'imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei principi di cui al comma 1, lettera a).

 

Art. 3.

(Estensione

dei casi di consegna obbligatoria).

 

1. I progetti di modifica dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri alle Camere affinché queste possano adottare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ogni opportuno atto di indirizzo al Governo.

 

2. Il Governo, riferendo alle Camere sui progetti di modifica di cui al comma 1, illustra la posizione che intende assumere. A tale fine il Governo predispone una relazione tecnica che dà conto dello stato dei negoziati nonché dell'impatto sull'ordinamento italiano del progetto di modifica.

 

3. In mancanza di pronuncia parlamentare in senso favorevole, il Governo non può procedere ad alcuna attività relativa all'approvazione dei progetti di modifica di cui al comma 1.

 

Art. 4.

(Autorità centrale).

 

1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro l'Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.

 

2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

 

3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette

 

all'autorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorità giudiziaria italiana lo trasmette allo Stato membro di esecuzione.

 

 

TITOLO II

NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

TITOLO II

NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

Capo I

PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA

Capo I

PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA

Art. 2.

(Competenza territoriale).

Art. 5.

(Garanzia giurisdizionale).

 

1. Le decisioni relative all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo devono essere sottoposte al controllo di una autorità giudiziaria che appaia sufficiente a garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai punti (12), (13) e (14) dei consideranda del preambolo della decisione quadro.

 

2. La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.

1. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.

3. Identico.

2. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 1 è competente la corte di appello di Roma.

4. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 3, è competente la corte di appello di Roma.

3. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 1, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è

5. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 3, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è

possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.

possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.

4. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 4, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.

6. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.

 

Art. 6.

(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna).

 

1. A condizione di ricevibilità il mandato d'arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:

 

a) identità e cittadinanza del ricercato;

 

b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

 

c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge;

 

d) natura e qualificazione giuridica del reato;

 

e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;

 

f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;

 

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

 

2. La consegna è consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata

 

copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.

 

3. Al mandato d'arresto devono essere allegati:

 

a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;

 

b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena;

 

c) ogni documento necessario al fine degli accertamenti che l'autorità giudiziaria italiana dovrà compiere per verificare se siano stati rispettati i principi di cui agli articoli 1 e 2, nonché se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19;

 

d) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna.

 

4. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l'acquisizione del provvedimento dell'autorità giudiziaria in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, nonché la documentazione di cui al comma 3, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averlo ricevuto, il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana.

 

5. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui

 

al comma 4, la corte di appello dichiara la irricevibilità della richiesta.

 

6. Il mandato d'arresto europeo dovrà pervenire tradotto in lingua italiana.

 

Art. 7.

(Casi di doppia punibilità).

 

1. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, avuto riguardo alla identità degli elementi costituitivi, sia soggettivi che oggettivi.

V. articolo 9, comma 2, lettera e).

2. Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.

 

3. Il fatto dovrà essere punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi. Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti.

 

4. In caso di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.

 

Art. 8.

(Consegna obbligatoria).

 

1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o

 

della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni:

 

a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti;

 

b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;

 

c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;

 

d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore;

 

e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;

 

f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;

 

g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;

 

h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;

 

i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;

 

l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore;

 

m) commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;

 

n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;

 

o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;

 

p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravità di quelle previste dall'articolo 583 del codice penale;

 

q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;

 

r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;

 

s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanità;

 

t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell' attività di un gruppo organizzato;

 

u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte;

 

v) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;

 

z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza;

 

aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;

 

bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;

 

cc) falsificare mezzi di pagamento;

 

dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;

 

ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

 

ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;

 

gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;

 

hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumità pubblica;

 

ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

 

ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;

 

mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.

 

2. L'autorità giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e

 

se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1.

 

3. Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna se risulta che la persona ricercata non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo.

Art. 3.

(Ricezione del mandato di arresto).

Art. 9.

(Ricezione del mandato di arresto.

Misure cautelari).

1. Il presidente della corte di appello, quando riceve la richiesta di esecuzione di un mandato d'arresto europeo, se non deve provvedere ai sensi dei commi 2 e 3, ne dispone senza indugio con ordinanza l'esecuzione.

1. Salvo i casi previsti dall'articolo 11, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi dell'articolo 5. Il presidente della corte di appello dà immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo, procedendo direttamente o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto e la relativa documentazione di cui all'articolo 6 sono stati trasmessi direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione.

2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

2. Identico.

3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.

3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.

V. articolo 7, comma 1.

4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di

 

nullità, all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.

V. articolo 7, comma 2.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, e 280.

 

6. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.

 

Art. 10.

(Inizio del procedimento).

 

 1. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure, di cui all'articolo 9, ed alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell'articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta.

 

2. Della data fissata per il compimento delle attività di cui al comma 1 è dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima.

 

3. Della ordinanza di cui all'articolo 9 è data comunicazione, a richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente autorità consolare.

 

4. La misura coercitiva perde efficacia se la decisione definitiva sulla richiesta di consegna non è pronunciata entro il termine di centoventi giorni dalla sua esecuzione.

 

5. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del mandato d'arresto europeo e della documentazione di cui all'articolo 6. Il

 

decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell'udienza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.

Art. 4.

(Arresto eseguito dalla polizia giudiziaria).

Art. 11.

(Arresto ad iniziativa

della polizia giudiziaria).

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 3, comma 1, la polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto di una persona segnalata come ricercata nel Sistema di informazione Schengen (SIS) in forza di un mandato d'arresto europeo, ne informa immediatamente il presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto e al più presto, e comunque non oltre ventiquattro ore, pone l'arrestato a sua disposizione mediante la trasmissione del relativo verbale.

1. Nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il fermo è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia.

 

2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d'arresto e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6.

Art. 5.

(Adempimenti esecutivi).

Art. 12.

(Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).

1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che esegue il mandato d'arresto ai sensi dell'articolo 3,

1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11

comma 1, ovvero che ha comunque proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 4, informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistito da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.

informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistito da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.

2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.

2. Identico.

3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato che possono consistere, ove occorra, in rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici.

3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato.

 

4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.

 

Art. 13.

(Convalida).

 

1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare per gli adempimenti di cui all'articolo 10 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma2.

 

2. Se risulta evidente che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10.

 

3. Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d'arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall'autorità competente. La segnalazione equivale al mandato d'arresto purché contenga le indicazioni di cui all'articolo 6.

 

Art. 14.

(Consenso alla consegna).

 

1. Quando procede a sentire la persona della quale è stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e delle modalità con cui è stato prestato si dà atto in apposito verbale.

 

2. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte di appello, anche a mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso dell'udienza davanti alla corte e fino alla conclusione della discussione.

 

3. Il consenso è irrevocabile. La persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e della rinuncia.

 

4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni,

 

alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo aver sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna.

 

5. L'ordinanza emessa dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 4 è depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito è dato avviso al difensore ed alla persona richiesta in consegna nonché al procuratore generale. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

Art. 6.

(Procedimento per la decisione

sulla richiesta di consegna).

Soppresso.

1. Il presidente della corte di appello competente, ricevuto il verbale, fissa l'udienza per la comparizione dell'arrestato al più presto e comunque non oltre cinque giorni dall'arresto dandone avviso, senza ritardo, al procuratore generale della Repubblica e al difensore.

 

2. Fino all'udienza le parti hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti nonché di presentare memorie.

 

3. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la presenza necessaria del difensore. La corte di appello identifica l'arrestato e lo informa del contenuto del mandato emesso nei suoi confronti; provvede quindi a chiedere allo stesso se consenta o meno alla propria consegna all'autorità che ha emesso il mandato e se intenda rinunciare al beneficio della regola della specialità. Delle risposte è fatta menzione nel verbale.

 

4. Il consenso e la rinuncia prestati sono irrevocabili. La persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e della rinuncia.

 

5. Nel caso in cui l'arrestato consente alla consegna, la corte di appello decide con ordinanza motivata di cui viene data immediata lettura. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

 

6. Se l'arrestato non consente alla consegna, il presidente lo informa che fino al termine del procedimento egli ha facoltà di rendere le dichiarazioni che ritiene opportune, purché attinenti alla decisione sulla richiesta di consegna.

 

7. La corte di appello decide con sentenza dopo avere assunto le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie.

 

8. Il presidente della corte di appello dà immediata lettura della sentenza. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

 

9. Con la decisione favorevole alla consegna è disposta la custodia cautelare se la persona non è già detenuta a tale fine. La misura coercitiva disposta prima della decisione perde immediatamente efficacia nel caso di rifiuto della consegna.

 

Art. 7.

(Misure cautelari).

Art. 15.

(Provvedimenti provvisori

in attesa della decisione).

1. Dopo gli adempimenti di cui all'articolo 6, commi 3, 4 e 5, la corte di appello, sentite le parti, decide immediatamente, con ordinanza motivata a pena di nullità e letta in udienza, sull'applicazione di una misura coercitiva nei confronti della persona di cui è richiesta la consegna.

V. articolo 9, comma 4.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III del medesimo codice. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa in caso di decisione favorevole.

V. articolo 9, comma 5.

 

1. Se il mandato d'arresto europeo è stato emesso nel corso di un procedimento

 

penale, il presidente della corte di appello, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente ed al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie, autorizza l'interrogatorio della persona richiesta in consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione.

 

2. Quando concede l'autorizzazione all'interrogatorio della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di assunzione dell'atto. L'interrogatorio è effettuato da un magistrato della corte di appello designato dal presidente, con l'assistenza della persona eventualmente designata dall'autorità richiedente in conformità alla legge dello Stato membro di emissione e dell'interprete eventualmente necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per l'interrogatorio dagli articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4, del codice di procedura penale. Dell'interrogatorio è redatto verbale.

 

3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie intese in ordine alle condizioni ed alla durata del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della necessità che la persona sia fatta rientrare in modo da poter partecipare alle udienze relative alla procedura di esecuzione del mandato d'arresto.

Art. 8.

(Informazioni supplementari).

Art. 16.

(Informazioni ed accertamenti integrativi).

1. Le eventuali informazioni supplementari sono richieste senza ritardo direttamente all'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato dal presidente della corte di appello competente, anche a mezzo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia. A tale fine, può essere stabilito un termine entro il quale

1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la

l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato deve far pervenire le informazioni, tenuto conto dell'esigenza di rispettare i termini di cui all'articolo 12.

ricezione di quanto richiesto. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta, si applica il comma 5 dell'articolo 6.

 

2. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, può disporre altresì ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione.

Art. 9.

(Decisione sulla consegna).

Art. 17.

(Decisione sulla richiesta di esecuzione).

1. La corte di appello comunica immediatamente, anche a mezzo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia, all'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo la decisione adottata sulla richiesta.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.

 

2. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9 e 13. Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l'impossibilità di rispettare tali termini il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l'Eurojust. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.

V. articolo 12, comma 5.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.

 

4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.

 

5. Quando la decisione è contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza

 

revoca immediatamente le misure cautelari applicate.

 

6. Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.

 

7. La sentenza è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione ed altresì, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

2. La corte di appello rifiuta la consegna solo nei seguenti casi:

V. articolo 18, comma 1, alinea:

a) se la richiesta e la documentazione allegata non soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 21 della presente legge e dall'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro;

soppressa;

b) se il reato contestato nel mandato d'arresto è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

V. articolo 18, comma 1, lettera l).

c) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

V. articolo 18, comma 1, lettera m).

d) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo non può essere ancora considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti in base alla legge italiana;

V. articolo 18, comma 1, lettera i).

e) se, in uno dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della decisione quadro il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge italiana; non ricorre tale situazione nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di

V. articolo 7, comma 2.

tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro dell'Unione europea emittente;

 

f) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea.

V. articolo 18, comma 1, lettera o).

 

Art. 18.

(Rifiuto della consegna).

 

1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

 

a) se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

 

b) se il diritto sia stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne;

 

c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero sia stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;

 

d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;

 

e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;

 

f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della

 

Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;

 

g) se vi è ragione di ritenere che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

 

h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;

V. articolo 9, comma 2, lettera d).

i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena non inferiore nel massimo a 9 anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 ed il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;

V. articolo 9, comma 2, lettera b).

l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

V. articolo 9, comma 2, lettera c).

m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

 

n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

V. articolo 9, comma 2, lettera f).

o) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

 

p) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

 

q) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;

 

r) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata dimori nel territorio nazionale, sia cittadino italiano o risieda in Italia, sempre che l'Italia s'impegni a eseguire essa stessa tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;

 

s) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;

 

t) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;

 

u) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità o di specifici privilegi processuali che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;

 

v) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

 

Art. 19.

(Garanzie richieste

allo Stato membro di emissione).

 

1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana, nei casi sottoelencati, è subordinata alle seguenti condizioni:

 

a) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in absentia, e se l'interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna è subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio;

V. articolo 10, comma 6.

b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite;

V. articolo 10, comma 5.

c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

Art. 10.

(Casi particolari).

 

1. Nel caso in cui il mandato d'arresto sia stato emesso per esercitare un'azione penale, la corte di appello è tenuta ad accettare che si proceda all'audizione del ricercato, ai sensi dei commi 3 e 4, oppure ad accettare il trasferimento temporaneo del ricercato.

Soppresso.

2. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono definite di comune accordo tra l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato e la corte di appello. Alla persona destinataria del mandato deve essere assicurata la facoltà di tornare nel territorio dello Stato per assistere alle udienze del procedimento relativo alla decisione sulla consegna.

 

Soppresso.

3. La corte di appello procede alla audizione di cui al comma 1 delegando uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto. Il giudice è

Soppresso.

assistito da un pubblico ufficiale designato dallo Stato membro richiedente la consegna.

 

4. Si osservano gli articoli 64 e 65 del codice di procedura penale.

Soppresso.

5. Nel caso in cui la persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale è cittadina o residente in Italia, la consegna è subordinata alla condizione che la stessa, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il mandato.

V. articolo 19, comma 1, lettera c).

6. Nel caso in cui il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che la legge dello Stato richiedente preveda norme di mitigazione del regime di espiazione al più tardi dopo venti anni oppure norme che consentano alla persona di proporre istanza affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite.

V. articolo 19, comma 1, lettera b).

Art. 11.

(Decisione in caso di concorso

di richieste).

Art. 20.

(Concorso di richieste di consegna).

1. Se due o più Stati membri dell'Unione europea hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati debba essere eseguito; a tale fine, tiene conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, della data di ricezione dei mandati, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati, nonché del fatto che i mandati siano stati emessi durante un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

1. Quando due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati d'arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e, in particolare, della gravità dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle date di emissione dei mandati d'arresto e considerando, in questo contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà personale.

 

2. Ai fini della decisione di cui al comma 1 la corte di appello può disporre

 

ogni necessario accertamento nonché richiedere una consulenza all'Eurojust.

2. In caso di conflitto tra un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione presentata da uno Stato terzo, la corte di appello decide se dare la precedenza al mandato d'arresto europeo o alla richiesta di estradizione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, di quelle di cui al comma 1 e di quelle indicate nella convenzione o nell'accordo applicabile.

3. Quando, nei confronti della stessa persona, sono stati emessi un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo, la corte di appello competente per il mandato d'arresto, sentito il Ministro della giustizia, decide se va data precedenza al mandato d'arresto ovvero alla richiesta di estradizione tenendo conto della gravità dei fatti, dell'ordine di presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione.

Art. 12.

(Termini per la decisione).

Art. 21.

(Termini per la decisione).

1. La corte di appello decide entro cinque giorni dalla dichiarazione con cui il ricercato consente alla consegna.

1. Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 14 e 17 la persona ricercata è posta immediatamente in libertà.

2. Nel caso in cui il ricercato non consenta alla consegna, la corte di appello decide entro trenta giorni dall'arresto.

 

Soppresso.

3. Nei casi di rifiuto della consegna, qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia. L'avviso di deposito della sentenza è immediatamente notificato al difensore e all'interessato e comunicato al procuratore generale della Repubblica.

Soppresso.

4. Nel caso in cui non sia possibile provvedere sul mandato d'arresto entro il termine di dieci giorni dalla dichiarazione del consenso ovvero di sessanta giorni dall'arresto, il giudice che procede ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato, indicandone i motivi. In tale caso, i termini di cui al presente comma sono prorogati di trenta giorni.

Soppresso.

5. Nel caso in cui la persona ricercata benefìci di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione

V. articolo 17, comma 3.

dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.

 

Art. 13.

(Ricorso per cassazione).

Art. 22.

(Ricorso per cassazione).

1. Contro i provvedimenti che hanno deciso sulla consegna e contro quelli che hanno deciso sull'applicazione di misura coercitiva, può essere proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge, dal procuratore generale della Repubblica, dall'interessato e dal suo difensore entro cinque giorni dalla lettura del provvedimento in udienza o, nel caso previsto dall'articolo 12, comma 3, dalla notifica o dalla comunicazione dell'avviso di deposito.

1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. La Corte di cassazione decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso dell'udienza è comunicato o notificato almeno cinque giorni prima dell'udienza. La decisione è immediatamente depositata con la contestuale motivazione.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.

3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno otto giorni prima dell'udienza.

3. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della decisione, la Corte di cassazione vi provvede non oltre il quinto giorno successivo a quello della pronuncia.

4. La decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.

 

5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.

4. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, il presidente della corte di appello fissa l'udienza per la decisione entro il termine massimo di venti giorni dal ricevimento degli atti.

6. Quando la Corte di Cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.

Art. 14.

(Termini per la consegna).

Art. 23.

(Consegna della persona.

Sospensione della consegna).

1. Il ricercato è consegnato al più presto, in una data concordata tra le

1. La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro

autorità interessate, al più tardi entro dieci giorni dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d'arresto europeo.

di emissione entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d'arresto europeo ovvero dall'ordinanza di cui all'articolo 14, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia.

2. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al comma 1 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri dell'Unione europea, l'autorità giudiziaria italiana e l'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tale caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

2. Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto nel comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospesa l'esecuzione del provvedimento, ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa l'autorità dello Stato membro di emissione.

3. La corte di appello può, con ordinanza ricorribile per cassazione, differire la consegna quando ricorrano circostanze oggettive che facciano ritenere che dalla immediata esecuzione della stessa derivi un concreto pericolo per la vita o per la salute del ricercato. Il differimento è disposto per il tempo strettamente necessario; il mandato è comunque eseguito non appena le circostanze che hanno determinato il differimento cessano di sussistere. Della ordinanza che differisce la consegna la corte informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente, con la quale concorda una nuova data per la consegna. In tale caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data per la consegna.

3. Quando sussistono motivi umanitari o altre gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, può con decreto motivato sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia.

 

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, venuta meno la ragione della sospensione, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia che concorda con l'autorità dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna. In tal caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla nuova data concordata.

4. Allo scadere dei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 cessa di avere efficacia la misura della custodia cautelare.

5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia cautelare perde efficacia ed il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dispone la liberazione dell'arrestato.

5. All'atto della consegna, l'autorità giudiziaria italiana specifica la durata del

6. All'atto della consegna, la corte di appello trasmette all'autorità giudiziaria

periodo di custodia cautelare sofferto dal ricercato in esecuzione del mandato d'arresto europeo.

emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato d'arresto europeo, dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata massima della custodia cautelare.

Art. 15.

(Consegna rinviata o condizionata).

Art. 24.

(Rinvio della consegna

o consegna temporanea).

1. La corte di appello può rinviare la consegna quando nei confronti del ricercato sia in esecuzione una misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale pendente in Italia, ovvero quando sia concretamente eseguibile nei suoi confronti una pena detentiva e lo stesso abbia richiesto il rinvio al fine di espiarla in Italia.

1. Con l'ordinanza che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto.

2. Fuori dal caso di cui alla prima parte del comma 1, e comunque in alternativa al rinvio della consegna, la corte di appello, ove nulla osti da parte della autorità giudiziaria competente per il procedimento penale già pendente, può procedere alla consegna a titolo temporaneo, secondo condizioni da concordare per iscritto con l'autorità giudiziaria emittente.

2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente, la corte di appello, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione della sentenza di condanna, può disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate.

Art. 16.

(Consegna successiva).

Art. 25.

(Divieto di consegna

o di estradizione successiva).

1. Nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato analoga disposizione, e salvo che la corte di appello non disponga diversamente in relazione a un singolo procedimento, la persona consegnata può ulteriormente essere consegnata ad un altro Stato membro, a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna.

1. La consegna della persona è subordinata alla condizione che la stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto né estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso all'estradizione successiva accordato

 

a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dell'articolo 711 del codice di procedura penale.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, la consegna ad un altro Stato membro dell'Unione europea può avvenire con l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui all'articolo 9, comma2.

2. Ove richiesta dall'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l'assenso è richiesto dà luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui all'articolo 6, la corte di appello decide, sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.

3. L'assenso di cui al comma 2 non è necessario quando:

3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro Stato membro non è applicabile:

a) il soggetto ricercato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata entro quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi ha fatto ritorno;

b) il soggetto ricercato ha espressamente consentito ad essere consegnato ad un altro Stato membro. Tale consenso è raccolto a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 6, commi 3 e4;

b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;

c) il soggetto ricercato non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.

c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.

4. Nel caso in cui la persona consegnata sia richiesta in estradizione verso uno Stato terzo, si applicano le disposizioni delle convenzioni in vigore con lo Stato estero e l'articolo 711 del codice di procedura penale.

Soppresso.

Art. 17.

(Principio di specialità).

Art. 26.

(Principio di specialità).

1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.

1. Identico.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:

2. Identico:

a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

a) identica;

b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;

b) identica;

c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

c) identica;

d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;

d) identica;

e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 6, commi 3 e 4;

e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 14;

f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 6, commi 3 e 4.

f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 14.

3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato che ha emesso il mandato d'arresto

3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato che ha emesso il mandato d'arresto

richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorra uno dei casi di cui all'articolo 9, comma 2.

richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorra uno dei casi di cui all'articolo 18.

Art. 18.

(Transito).

Art. 27.

(Transito).

1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.

Identico.

2. Il Ministro della giustizia può rifiutare la richiesta quando:

 

a) non ha ricevuto informazioni circa la identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, la esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;

 

b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

 

3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente

 

pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il mandato.

 

Capo II

PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA

Capo II

PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA

Art. 19.

(Competenza).

Art. 28.

(Competenza).

1. Il mandato d'arresto europeo è emesso:

1. Identico.

a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;

 

b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;

 

c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.

 

V. articolo 21, comma 2.

2. Il mandato d'arresto europeo è trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione ed alla sua trasmissione all'autorità competente. Della emissione del mandato è data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

Art. 20.

(Emissione del mandato d'arresto europeo).

Art. 29.

(Emissione del mandato d'arresto europeo).

1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 19 emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 28 emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 21.

2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 30.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefìci di una immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità.

3. Identico.

Art. 21.

(Contenuto del mandato

d'arresto europeo).

Art. 30.

(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna).

1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro:

1. Identico:

a) l'identità e la cittadinanza del ricercato;

a) identica;

b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

b) identica;

c) l'indicazione dell'esistenza di uno dei provvedimenti indicati dall'articolo 19;

c) l'indicazione dell'esistenza dei provvedimenti indicati dall'articolo 28;

d) la natura e la qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;

d) identica;

e) la descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo di commissione,

e) identica;

nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;

 

f) la pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, la pena minima e massima stabilita dalla legge;

f) identica;

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

g) identica.

2. Il mandato d'arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'Unione europea in cui deve essere eseguito, ovvero nella lingua o nelle lingue nelle quali lo Stato stesso ha dichiarato di accettare la traduzione.

V. articolo 28, comma 2.

3. L'autorità giudiziaria provvede, ove necessario, a richiedere il sequestro dei beni indicati dall'articolo 23, comma 1.

V. articolo 34.

 

Art. 31.

(Perdita di efficacia del mandato

d'arresto europeo).

 

1. Il mandato d'arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è stato revocato o annullato ovvero è divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.

 

Art. 32.

(Principio di specialità).

 

1. La consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall'articolo 26.

Art. 22.

(Computo della custodia

cautelare espiata).

Art. 33.

(Computabilità della custodia

cautelare all'estero).

1. Ai fini dell'articolo 657 del codice di procedura penale, si computa il periodo di custodia cautelare espiata in esecuzione del mandato d'arresto europeo prima della consegna.

1. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, 304 e 657 del codice di procedura penale.

Capo III

MISURE REALI

Capo III

MISURE REALI

 

Art. 34.

(Richiesta in caso di sequestro

o di confisca di beni).

V. articolo 21, comma 3.

1. Con il mandato d'arresto europeo emesso ai sensi dell'articolo 28 il procuratore generale presso la corte di appello richiede all'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal giudice competente, trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.

Art. 23.

(Sequestro e consegna di beni).

Art. 35.

(Sequestro e consegna di beni).

1. La corte di appello competente per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di propria iniziativa, provvede anche a sequestrare i beni che possono essere necessari a fini di prova ovvero costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.

1. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo, o d'ufficio, la corte di appello può disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti.

 

2. La richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della corte di appello invita l'autorità giudiziaria richiedente a trasmetterla.

2. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale della Repubblica. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 322, 324 e 325 del codice di procedura penale.

3. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

V. comma 8.

 

4. La consegna delle cose sequestrate all'autorità giudiziaria richiedente ha luogo secondo le modalità e le intese con la stessa intervenute tramite il Ministro della giustizia.

 

5. Quando la consegna è richiesta ai fini della prova, la corte di appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.

 

6. Quando la consegna è richiesta ai fini della confisca, la corte di appello dispone il sequestro ove non ricorrano le ipotesi di cui al comma 9 e all'articolo 36. In ogni caso, concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9.

3. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

7. Identico.

4. Nel caso in cui gli stessi beni siano già oggetto di un provvedimento di sequestro nell'ambito di un procedimento penale pendente in Italia, la consegna allo Stato membro richiedente avviene previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente, eventualmente condizionato alla restituzione dei beni stessi. In caso negativo, si fa luogo alla consegna quando il provvedimento di sequestro perde comunque efficacia.

V. articolo 36, comma 1.

V. comma 2, ultimo periodo.

8. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 322, 324 e 325 del codice di procedura penale.

5. Restano salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano ovvero da terzi.

9. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.

 

Art. 36.

(Concorso di sequestri).

V. articolo 23, comma 4.

1. Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall'autorità giudiziaria dello Stato membro costituiscano già oggetto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria italiana nell'ambito di un procedimento penale in corso e di essi sia prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna può essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla osta dell'autorità giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all'articolo 35, comma 9.

 

2. Alle stesse condizioni di cui al comma 1 è subordinata la consegna quando si tratta di beni già oggetto di sequestro disposto nell'ambito di un procedimento civile a norma degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile.

Capo IV

SPESE

Capo IV

SPESE

Art. 24.

(Spese).

Art. 37.

(Spese).

1. Restano a carico dello Stato italiano le spese sostenute sul proprio territorio per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorità giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale.

 

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 38.

(Obblighi internazionali).

 

1. La presente legge non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano

 

qualora la persona ricercata sia stata estradata da uno Stato terzo e sia tutelata dalle norme relative al principio di specialità contenute nell'accordo in base al quale ha avuto luogo l'estradizione. In tal caso il Ministro della giustizia richiede tempestivamente l'assenso allo Stato dal quale la persona ricercata è stata estradata ai fini della consegna allo Stato membro.

 

2. Nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di cui al capo I del titolo II decorrono dal giorno in cui il principio di specialità cessa di operare.

 

Art. 39.

(Norme applicabili).

 

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

 

2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Art. 25.

(Disposizioni transitorie).

Art. 40.

(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo il 1o gennaio 2004.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002 restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.

2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo per quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.

3. Nelle more della piena operatività del SIS per quanto concerne la trasmissione delle informazioni prescritte per il mandato d'arresto europeo, il presidente della corte di appello, nell'ipotesi di cui all'articolo 4, e ove non ancora ricevuto, provvede a chiedere immediatamente, anche tramite il servizio per la cooperazione internazionale di polizia, all'autorità giudiziaria emittente la trasmissione del mandato d'arresto.

Soppresso.

 

3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

 

 


Relazione della II Commissione (Giustizia) -
A.C. N. 4246-4431-4436-A-bis
 (Relazione di minoranza
)

 


 N. 4246-4431-4436-A-bis

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

n. 4246, d'iniziativa dei deputati

 

KESSLER, FINOCCHIARO, BONITO, CARBONI, RANIERI

 

Norme di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

 

Presentata il 30 luglio 2003

 

E

 

PROPOSTE DI LEGGE

n. 4431, d'iniziativa dei deputati

 

BUEMI, BOATO, ALBERTINI, BOSELLI, CENTO, CEREMIGNA, CUSUMANO, DI GIOIA, GROTTO, INTINI, MAZZUCA, PAPPATERRA, PISICCHIO, POTENZA, VILLETTI

 

Delega al Governo per il recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

 

Presentata il 28 ottobre 2003

 

 

n. 4436, d'iniziativa dei deputati

 

PISAPIA, MASCIA

 

Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

Presentata il 29 ottobre 2003

 

(Relatore di minoranza: KESSLER)


 

TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)

 

Norme di recepimento della decisione quadro 2202/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

(Alternativo al titolo del testo della Commissione)

 

Titolo I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Art. 1.

(Disposizioni di principio e definizioni).

1. La presente legge recepisce nell'ordinamento interno gli obblighi imposti dalla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata «decisione quadro» relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

2. L'Italia riconosce efficacia nel proprio territorio ai provvedimenti giurisdizionali emessi da uno degli Stati membri dell'Unione Europea in vista dell'arresto e della consegna da parte dell'Italia di una persona ricercata nell'ambito di un procedimento penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà e provvede ad eseguirli, alle condizioni e con le modalità stabilite nelle disposizioni che seguono.

3. Ai fini della presente legge per mandato d'arresto europeo si intende uno dei provvedimenti indicati nel comma precedente.

4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, lettere a) e b) e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

(Alternativo all'articolo 1 del testo della Commissione)


(*) NOTA. Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della Commissione. Il testo presuppone la soppressione degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 19, 31, 32, 34, 36, 38 e 39, del testo della Commissione.

 

Titolo II

NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

Capo I

PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA

Art. 2.

(Competenza territoriale).

1. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.

2. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati è competente la corte di appello di Roma.

3. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza nei modi indicati al comma 1, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.

4. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 4, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.

5. La corte d'appello informa il ministero della giustizia di ogni procedura passiva di consegna.

6. Il ministero della giustizia assiste l' autorità giudiziaria e provvede alla traduzione degli atti, se richiesto.

7. In caso di conflitto tra un mandato d'arresto europeo ed una richiesta di estradizione presentata da uno Stato terzo, il ministro della giustizia decide in ordine alla precedenza da dare alle richieste, sentiti i presidenti di corte di appello rispettivamente competenti.

(Alternativo all'articolo 5 del testo della Commissione)

 

Art. 3.

(Ricezione del mandato di arresto).

1. Il presidente della corte di appello, quando riceve la richiesta di esecuzione di un mandato d'arresto europeo, se non deve provvedere ai sensi dei commi 2 e 3, ne dispone senza indugio con ordinanza l'esecuzione.

2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.

(Alternativo all'articolo 9 del testo della Commissione)

 

Art. 4.

(Arresto eseguito dalla polizia giudiziaria).

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 3, comma 1, la polizia giudiziaria che abbia proceduto all'arresto di una persona segnalata come ricercata nel Sistema di informazione Schengen (SIS) in forza di un mandato d'arresto europeo, ne informa immediatamente il presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto e al più presto, e comunque non oltre ventiquattro ore, pone l'arrestato a sua disposizione mediante la trasmissione del relativo verbale.

(Alternativo all'articolo 11 del testo della Commissione)

 

Art. 5.

(Adempimenti esecutivi).

1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che esegue il mandato d'arresto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero che abbia comunque proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 4, informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistito da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.

2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.

3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati nei commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato che possono consistere, ove occorra, in rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici.

(Alternativo all'articolo 12 del testo della Commissione)

 

Art. 6.

(Procedimento per la decisione sulla richiesta di consegna).

1. Il presidente della corte, ricevuto il verbale, fissa l'udienza per la comparizione dell'arrestato al più presto e comunque non oltre cinque giorni dall'arresto dandone avviso, senza ritardo, al procuratore generale e al difensore.

2. Fino all'udienza le parti hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti e di presentare memorie.

3. L'udienza di svolge in camera di consiglio con la presenza necessaria del difensore. La corte identifica l'arrestato e lo informa del contenuto del mandato emesso nei suoi confronti; provvede quindi a chiedere allo stesso se consenta o meno alla propria consegna all'autorità che ha emesso il mandato e se intenda rinunciare al beneficio della regola della specialità. Delle risposte è fatta menzione nel verbale.

4. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore dell'istituto penitenziario e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte d'appello, anche a mezzo telefax. Si applica l'articolo 205 bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

5. Nel caso in cui l'arrestato consente alla consegna, la corte d'appello decide con ordinanza motivata di cui viene data immediata lettura. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

6. Se l'arrestato non consente alla consegna, il presidente lo informa che fino al termine del procedimento egli ha facoltà di rendere le dichiarazioni che ritiene opportune, purché attinenti alla decisione sulla richiesta di consegna.

7. La corte di appello decide con sentenza dopo avere assunto le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie.

8. Il presidente della corte d'appello dà immediata lettura della sentenza. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

9. Con la decisione favorevole alla consegna è disposta la custodia cautelare se la persona non è già detenuta a tale fine. La misura coercitiva disposta prima della decisione perde immediatamente efficacia nel caso di rifiuto della consegna.

(Alternativo all'articolo 17 del testo della Commissione)

 

Art. 7.

(Misure cautelari).

1. Dopo gli adempimenti di cui all'articolo 6, commi 3, 4 e 5, la corte di appello, sentite le parti, decide immediatamente, con ordinanza motivata a pena di nullità e letta in udienza, sull'applicazione di una misura coercitiva nei confronti della persona di cui è richiesta la consegna.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione per gli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III del medesimo codice. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa in caso di decisione favorevole.

(Alternativo all'articolo 15 del testo della Commissione)

 

Art. 8.

(Informazioni complementari).

1. Le eventuali informazioni complementari vengono richieste senza ritardo direttamente all'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato dal presidente della corte d'appello competente, anche a mezzo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia. A tale fine, può essere stabilito un termine entro il quale l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato dovrà far pervenire le informazioni, tenuto conto dell'esigenza di rispettare i termini di cui all'articolo 12.

(Alternativo all'articolo 16 del testo della Commissione)

 

Art. 9.

(Decisione sulla consegna).

1. La corte di appello comunica immediatamente, anche a mezzo del servizio di cooperazione internazionale di polizia, all'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo la decisione adottata sulla richiesta.

2. La corte rifiuta la consegna solo nei seguenti casi:

a) se la richiesta e la documentazione allegata non soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 21 della presente legge e dall'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro ed in particolare se, in uno dei casi di cui al paragrafo 2, il fatto descritto non è riconducibile ad una delle categorie di reati ivi indicate;

b) se il reato contestato nel mandato d'arresto è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi fosse la giurisdizione dello Stato sul fatto;

c) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione Europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

d) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo è minore degli anni 14 o 18, se l'ordinamento dello Stato emittente non prevede un accertamento giudiziale in ordine alla capacità di intendere e di volere;

e) se, in uno dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della decisione quadro il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge italiana; non ricorre tale situazione nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro emittente;

f) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerna l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro;

g) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che secondo la legge italiana sono commessi in tutto sul territorio italiano;

h) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, in assenza di reciprocità

i) se sussistono elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi

3. Nel caso in cui la consegna è rifiutata per l'esistenza di giurisdizione italiana, la corte d'appello trasmette gli atti al pubblico ministero per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

(Alternativo all'articolo 18 del testo della Commissione)

 

Art. 10.

(Casi particolari).

1. Nel caso in cui il mandato d'arresto sia stato emesso per esercitare un'azione penale, la corte è tenuta ad accettare che si proceda all'audizione del ricercato, ai sensi dei commi 3 e 4, oppure ad accettare il trasferimento temporaneo del ricercato.

2. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono definite di comune accordo tra l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato e la corte d'appello. Alla persona destinataria del mandato deve essere assicurata la facoltà di tornare nel territorio dello Stato per assistere alle udienze del procedimento relativo alla decisione sulla consegna.

3. La corte procede alla audizione di cui al comma 1 delegando uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto. Il giudice è assistito da un pubblico ufficiale designato dallo Stato membro richiedente la consegna.

4. Si osservano gli articoli 64 e 65 del codice di procedura penale.

5. Nel caso in cui la persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale è cittadina o residente in Italia, la consegna è subordinata alla condizione che la stessa, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il mandato.

6. Nel caso in cui il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che la legge dello Stato richiedente preveda norme di mitigazione del regime di espiazione al più tardi dopo venti anni oppure norme che consentano alla persona di proporre istanza affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite.

Art. 11.

(Decisione in caso di concorso di richieste).

1. Se due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati debba essere eseguito; a tal fine, tiene conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, della data di ricezione dei mandati, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati, nonché del fatto che i mandati siano stati emessi durante un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privativa della libertà personale.

2. Ai fini della decisione di cui al comma 1, la corte può chiedere una consulenza all'Eurojust.

(Alternativo all'articolo 20 del testo della Commissione)

 

Art. 12.

(Termini per la decisione).

1. La corte di appello decide entro cinque giorni dalla dichiarazione con cui il ricercato consente alla consegna.

2. Nel caso in cui il ricercato non consenta alla consegna, la corte di appello decide entro trenta giorni dall'arresto.

3. Nei casi di rifiuto della consegna, qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia. L'avviso di deposito della sentenza è immediatamente notificato al difensore e all'interessato e comunicato al procuratore generale.

 

4. Nel caso in cui non sia possibile provvedere sul mandato d'arresto entro il termine di dieci giorni dalla dichiarazione del consenso ovvero di sessanta giorni dall'arresto, il giudice che procede ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato, indicandone i motivi. In tal caso, i termini di cui al presente comma sono prorogati di trenta giorni.

5. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte d'appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.

(Alternativo all'articolo 21 del testo della Commissione)

 

Art. 13.

(Ricorso per cassazione).

1. Contro i provvedimenti che hanno deciso sulla consegna e contro quelli che hanno deciso sull'applicazione di misura coercitiva, può essere proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge, dal procuratore generale, dall'interessato e dal suo difensore entro cinque giorni dalla lettura del provvedimento in udienza o, nel caso previsto dall'articolo 12, comma 3, dalla notifica o comunicazione dell'avviso di deposito.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. La Corte di cassazione decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso dell'udienza è comunicato o notificato almeno cinque giorni prima dell'udienza. La decisione è immediatamente depositata con la contestuale motivazione.

3. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della decisione, la Corte di cassazione vi provvede non oltre il quinto giorno da quello della pronuncia.

4. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, il presidente della corte d'appello fissa l'udienza per la decisione entro il termine massimo di venti giorni dal ricevimento degli atti.

(Alternativo all'articolo 22 del testo della Commissione)

 

Art. 14.

(Termini per la consegna).

1. Il ricercato è consegnato al più presto, in una data concordata tra le autorità interessate, al più tardi entro dieci giorni dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d'arresto europeo.

2. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al comma 1 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, l'autorità giudiziaria italiana e l'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

3. La corte di appello può, con ordinanza ricorribile per cassazione, differire la consegna quando ricorrano circostanze oggettive che facciano ritenere che dalla immediata esecuzione della stessa derivi un concreto pericolo per la vita o la salute del ricercato. Il differimento è disposto per il tempo strettamente necessario; il mandato è comunque eseguito non appena le circostanze che hanno determinato il differimento cessano di sussistere. Della ordinanza che differisce la consegna la corte informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente, con la quale concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data per la consegna.

4. Allo scadere dei termini previsti ai commi che precedono cessa di avere efficacia la misura della custodia cautelare.

5. All'atto della consegna, l'autorità giudiziaria italiana specifica la durata del periodo di custodia cautelare sofferto dal ricercato in esecuzione del mandato d'arresto europeo.

(Alternativo all'articolo 23 del testo della Commissione)

 

Art. 15.

(Consegna rinviata o condizionale).

1. La corte di appello può rinviare la consegna quando nei confronti del ricercato sia in esecuzione una misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale pendente in Italia, ovvero quando sia concretamente eseguibile nei suoi confronti una pena detentiva e lo stesso abbia richiesto il rinvio al fine di espiarla in Italia.

2. Fuori dal caso di cui alla prima parte del comma 1, e comunque in alternativa al rinvio della consegna, la corte d'appello, ove nulla osti da parte della autorità giudiziaria competente per il procedimento penale già pendente, può procedere alla consegna a titolo temporaneo, secondo condizioni da concordare per iscritto con l'autorità giudiziaria emittente.

(Alternativo all'articolo 24 del testo della Commissione)

 

Art. 16.

(Consegna successiva).

1. Nei rapporti con gli Stati membri che abbiano adottato analoga disposizione, e salvo che la corte d'appello non disponga diversamente in relazione a un singolo procedimento, la persona consegnata potrà ulteriormente essere consegnata ad un altro Stato membro, a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, la consegna ad un altro Stato membro potrà avvenire con l'assenso della corte d'appello che dispose l'esecuzione del mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorra uno dei casi di cui all'articolo 9, comma 2.

3. L'assenso di cui al comma 2 non è necessario quando:

a) il soggetto ricercato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

b) il soggetto ricercato abbia espressamente consentito ad essere consegnato ad un altro Stato membro. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 6, commi 3 e 4;

c) il soggetto ricercato non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere a), e) e f), e comma 3.

4. Nel caso in cui la persona consegnata sia richiesta in estradizione verso uno Stato terzo, si applicano le disposizioni delle convenzioni in vigore con lo Stato estero e l'articolo 711 del codice di procedura penale.

(Alternativo all'articolo 25 del testo della Commissione)

 

Art. 17.

(Principio di specialità).

1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:

a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

b) il reato non è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale;

c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

d) la persona sia soggetta a una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;

e) il ricercato abbia acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 6, commi 3 e 4;

f) dopo essere stato consegnato, la persona abbia espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 6, commi 3 e 4.

3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato che ha emesso il mandato d'arresto richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte d'appello che aveva dato esecuzione al mandato. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorra uno dei casi di cui all'articolo 9, comma 2.

(Alternativo all'articolo 26 del testo della Commissione)

 

Art. 18.

(Transito).

1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata vengono ricevute dal Ministro della giustizia.

2. Il Ministro può rifiutare la richiesta quando:

a) non ha ricevuto informazioni circa la identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, la esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;

b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà.

3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il mandato.

(Alternativo all'articolo 27 del testo della Commissione)

 

Capo II

PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA

Art. 19.

(Competenza).

1. Autorità competente per l'emissione del mandato d'arresto europeo è il procuratore generale presso la corte d'appello del distretto in cui si procede, o cui appartiene il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva ovvero presso il giudice che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare. A tal fine il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la misura cautelare della custodia in carcere e quello che ha emesso l'ordine di esecuzione ne fanno richiesta al procuratore generale del distretto, allegando la documentazione necessaria.

2. Il procuratore generale informa il ministero della giustizia di ogni procedura attiva di consegna.

3. Il ministero della giustizia assiste l'autorità giudiziaria e provvede alla traduzione degli atti, se richiesto.

4. Il ministro della giustizia, quando nei confronti della stessa persona sono richiesti un mandato d'arresto europeo ed una di estradizione da parte di due autorità giudiziarie diverse, decide in ordine alla precedenza da dare alle richieste, sentiti i procuratori generali rispettivamente competenti.

(Alternativo all'articolo 28 del testo della Commissione)

 

Art. 20.

(Emissione del mandato d'arresto europeo).

1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 19 emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato sia residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea.

2. Quando il luogo della residenza, domicilio o dimora non sia conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea, l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel Sistema di informazione Schengen, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 21.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità.

(Alternativo all'articolo 29 del testo della Commissione)

 

Art. 21.

(Contenuto del mandato d'arresto europeo).

1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello allegato alla decisione quadro:

a) identità e cittadinanza del ricercato;

b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

c) indicazione dell'esistenza di uno dei provvedimenti indicati nell'articolo 19;

d) natura e qualificazione giuridica del reato, anche tenendo conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;

e) descrizione del fatto contestato, compresa l'epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;

f) pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri, casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Il mandato d'arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui deve essere eseguito, ovvero nella lingua o nelle lingue nelle quali lo Stato stesso abbia dichiarato di accettare la traduzione.

3. L'autorità giudiziaria provvede, ove necessario, a richiedere il sequestro dei beni indicati dall'articolo 23, comma 1.

(Alternativo all'articolo 30 del testo della Commissione)

 

Art. 22.

(Computo della custodia cautelare espiata).

1. Ai fini dell'articolo 657 del codice di procedura penale, si computa il periodo di custodia cautelare espiata in esecuzione del mandato d'arresto europeo prima della consegna.

(Alternativo all'articolo 33 del testo della Commissione)

 

Capo III

MISURE REALI

Art. 23.

(Sequestro e consegna di beni).

1. La corte di appello competente per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di propria iniziativa, provvede anche a sequestrare i beni che possono essere necessari a fini di prova ovvero costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.

2. La corte provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260 commi 1 e 2 del codice di procedura penale. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 322, 324 e 325 del codice di procedura penale.

3. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

4. Nel caso in cui gli stessi beni siano già oggetto di un provvedimento di sequestro nell'ambito di un procedimento penale pendente in Italia, la consegna allo Stato membro richiedente avviene previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente, eventualmente condizionato alla restituzione dei beni stessi. In caso negativo, si fa luogo alla consegna quando il provvedimento di sequestro cessi comunque la sua efficacia.

5. Restano salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato italiano ovvero da terzi.

(Alternativo all'articolo 35 del testo della Commissione)

 

Capo IV

SPESE

Art. 24.

(Spese).

1. Restano a carico dello Stato italiano le spese sostenute sul proprio territorio per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

(Alternativo all'articolo 37 del testo della Commissione)

 

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 25.

(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni introdotte dalla presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo il 1o gennaio 2004.

2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002 restano applicabili le disposizioni anteriormente vigenti in materia di estradizione.

3. Nelle more della piena operatività del SIS per quanto concerne la trasmissione delle informazioni prescritte per il mandato di arresto europeo, il presidente della corte di appello, nell'ipotesi di cui all'articolo 4, e ove non ancora ricevuto, provvede a chiedere immediatamente, anche tramite il servizio di cooperazione internazionale di polizia, all'autorità giudiziaria emittente la trasmissione del mandato d'arresto.

(Alternativo all'articolo 40 del testo della Commissione)

 

 

 


 

Esame in Assemblea

 


 

RESOCONTO STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

452.

 

Seduta di lunedì 19 aprile 2004

 

presidenza del vicepresidente MARIO CLEMENTE MASTELLA

 

 

 


(omissis)

 

Discussione della proposta di legge: Kessler ed altri: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (4246); e delle abbinate proposte di legge: Buemi ed altri (4431) e Pisapia e Mascia (4436) (ore 15,07).

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Kessler ed altri: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e delle abbinate proposte di legge di iniziativa dei deputati Buemi ed altri e Pisapia e Mascia.

Avverto che i presentatori hanno ritirato la sottoscrizione dalla proposta di legge n. 4246.

Avverto altresì che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

 

(Discussione sulle linee generali - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore per la maggioranza, onorevole Pecorella, ha facoltà di svolgere la relazione.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame è diretta a dare attuazione nell'ordinamento italiano alla decisione quadro sul mandato d'arresto europeo e sulle procedure di consegna tra Stati membri, adottato dal Consiglio dell'Unione europea nell'ambito delle iniziative dirette alla creazione di uno spazio giudiziario di libertà, sicurezza e giustizia.

Il provvedimento, pertanto, è diretto ad introdurre nella legislazione nazionale le disposizioni di natura processuale necessarie per regolamentare l'istituto del mandato di arresto europeo, che viene definito dall'articolo 1 della decisione quadro come una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto o della consegna, da parte di un altro Stato membro, di una persona ricercata ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

Nella parte motiva della decisione quadro (i cosiddetti consideranda) è sottolineata l'esigenza di superare la complessa e lunga procedura di estradizione, ritenuta ormai inadeguata ad uno spazio senza frontiere caratterizzato da un alto livello di fiducia e di cooperazione reciproca degli Stati dell'Unione europea.

La decisione quadro costituirebbe una delle prime applicazioni del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie da parte degli Stati membri, affermato nella Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000 sull'assistenza giudiziaria in materia penale. Secondo tale modello, nell'ambito dei paesi aderenti all'Unione europea la cooperazione giudiziaria si deve fondare sulla libera circolazione dei provvedimenti emanati dall'autorità giudiziaria competente in conformità alla propria legislazione.

Tali provvedimenti, in un clima di reciproca fiducia, costituirebbero i titoli idonei a produrre effetti anche nel territorio di Stati diversi da quello nel quale sono stati adottati. Ciò dovrebbe portare, come conseguenza finale, all'eliminazione della fase politico-amministrativa che caratterizza la disciplina sull'estradizione ed alla sua sostituzione con contatti diretti tra le autorità giudiziarie nazionali, individuate sulla base degli ordinamenti statali.

Nell'affrontare il delicato compito di dare attuazione ad una decisione quadro che ha per oggetto la libertà della persona ed i rapporti tra le magistrature di paesi con tradizioni giuridiche e culturali che possono anche non coincidere con le nostre, la Commissione giustizia è stata mossa dalla convinzione che, anche quando si deve dare seguito ad impegni internazionali, non si può rinunciare a nessuna delle garanzie costituzionali che salvaguardano la libertà della persona.

L'idea della nuova Europa deve essere quella di un'Europa dei diritti e delle persone e non quella di un'Europa degli Stati. Ciò comporta che, anche quando si tratta di giurisdizione europea, debbono essere assicurati ai cittadini italiani e a quelli stranieri che si trovino sotto la sovranità del nostro Stato le stesse garanzie costituzionali che essi hanno verso la giurisdizione italiana. L'affidamento che si può dare agli Stati esteri, sia pure facenti parte della Comunità europea, non può essere maggiore di quello che si dà ai magistrati italiani.

Il rischio che dall'attuazione della decisione quadro sul mandato di arresto europeo possa derivare, non solamente una semplificazione delle procedure di consegna tra Stati, ma anche una sensibile riduzione del livello delle garanzie per la persona, è percepito anche negli altri Stati dell'Unione, ad esempio nel Regno Unito e in Germania. L'Extradition Act 2003, adottato il 23 novembre 2003 dal Regno Unito per attuare la decisione quadro sul mandato di arresto europeo (con l'occasione si è proceduto a riformare la disciplina dell'estradizione), stabilisce che in ogni caso il giudice verifica la compatibilità della consegna del soggetto richiesto con i diritti convenzionali della persona secondo l'Extradition Act del 1998, che ha recepito parte delle disposizioni della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. In realtà, la legislazione britannica va ben oltre l'esigenza di non violare, ad esempio, il principio del giusto processo, di cui all'articolo 6 della Convenzione. Si prevede che «la consegna possa essere rifiutata anche nel caso in cui essa appaia ingiusta e oppressiva». Il legislatore inglese, quindi, ha ritenuto necessario affidare al giudice uno strumento volto ad evitare, non solamente che nel caso concreto l'esecuzione del mandato di arresto si risolva in una lesione dei diritti sanciti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, ma anche che la stessa si traduca in una ingiustizia.

Medesima preoccupazione hanno manifestato il Governo tedesco ed il Bundesrat in occasione dell'esame del disegno di legge di attuazione della decisione quadro sul mandato di arresto europeo. L'articolo 73, punto 2, stabilisce che una richiesta fondata sul mandato d'arresto europeo è inammissibile se la sua esecuzione contrasta con i preminenti principi fondamentali dell'Unione europea. Nella relazione del disegno di legge si afferma che la disposizione in esame è volta a coprire le ipotesi in cui si tema una violazione di libertà fondamentali, del principio democratico, dei principi propri dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. È interessante rilevare che la Commissione giustizia del Bundesrat ha proposto la sostituzione del riferimento ai principi fondamentali dell'Unione europea con l'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea, secondo cui l'Unione rispetta i diritti fondamentali, quali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto principi generali del diritto comunitario.

Le modifiche apportate al testo base (la proposta di legge n. 4246 d'iniziativa dei deputati Kessler ed altri) dalla Commissione sono state dettate dall'esigenza di assicurare che la costruzione di un'area comune europea del diritto non comporti per il nostro paese una perdita, anziché un aumento, dei valori di garanzia. Per questa ragione, il Parlamento - che si appresta ad introdurre nel nostro ordinamento l'istituto del mandato d'arresto europeo - deve essere ben consapevole che si sta realizzando una delle più importanti svolte nella storia dei rapporti giuridici tra gli Stati: con il mandato d'arresto europeo, infatti, si determina la soppressione dell'estradizione dagli Stati membri per sostituirla con un sistema di consegne tra autorità giudiziarie straniere. Viene meno, in tal modo, una delle più antiche forme di protezione del cittadino, di cui c'è ancora una traccia significativa nell'articolo 26 della Costituzione. Gli Stati, da sempre, hanno posto sotto la propria tutela coloro che altri Stati facevano oggetto di persecuzione penale, garantendo attraverso una giusta procedura che la consegna avvenisse solo in conformità ad una decisione della propria autorità giudiziaria. Compito del legislatore ordinario, chiamato a dare attuazione al mandato d'arresto, è quello di predisporre una normativa che concili le esigenze di semplificazione delle procedure di consegna tra Stati diversi con quella di non violare il predetto principio costituzionale.

Indipendentemente da qualsiasi valutazione circa l'opportunità del superamento del sistema dell'estradizione, e quindi delle garanzie connesse allo stesso, non si può non tenere conto che il nuovo istituto comporta una perdita rilevante di sovranità dell'Italia. Non si tratta di una mancanza di fiducia nella cooperazione giudiziaria europea, bensì della consapevolezza che la creazione di uno spazio giudiziario di libertà, sicurezza e giustizia presuppone un'armonizzazione degli ordinamenti dei paesi europei. Al fine di evitare una diminuzione delle garanzie costituzionali, bisogna essere consapevoli non solo dei benefici interni derivanti da una semplificazione delle procedure, ma anche del costo e dei rischi di una riduzione delle garanzie, che potrebbe comportare una attuazione della decisione quadro che si traducesse in un mero e passivo recepimento della stessa nell'ordinamento interno.

Con il testo oggi all'esame dell'Assemblea, la Commissione giustizia ha cercato di pervenire ad una razionale soluzione delle numerose questioni di diritto costituzionale poste dal venir meno di un istituto secolare quale quello dell'estradizione. Nel dare attuazione alla decisione quadro abbiamo tutti il dovere di ricordarci che il nostro ordinamento giuridico è caratterizzato dalla rigidità della Costituzione e che tale rigidità esclude qualunque accordo che violi le sue disposizioni, tanto più se relative ai diritti di libertà della persona.

La necessità di evitare che l'attuazione o, per meglio dire, un'attuazione non attenta ai principi costituzionali della decisione quadro si risolva in una diminuzione delle garanzie costituzionali a tutela della libertà della persona ha indotto la Commissione giustizia a chiedere il parere della Commissione affari costituzionali all'inizio dell'iter in sede referente e non all'esito dell'esame degli emendamenti, come invece avviene per prassi. La scelta di anticipare la richiesta di parere alla I Commissione è stata effettuata in attuazione del principio di economia procedurale, previsto dall'articolo 79, comma 1, del regolamento, che ha consentito alla Commissione giustizia di accelerare i tempi di esame del provvedimento. In tale maniera, infatti, è stato possibile affrontare le questioni poste dalla proposta di legge n. 4246 alla luce dei rilievi già espressi dalla I Commissione.

Come vedremo quando si passerà all'illustrazione del testo in esame, le modifiche che la Commissione giustizia ha apportato alla proposta di legge n. 4246 sono state tutte dettate dall'esigenza di accogliere le condizioni poste dalla Commissione affari costituzionali sotto il profilo della costituzionalità e dalla Commissione bilancio per quanto attiene alle questioni di carattere finanziario. Infatti, sul testo risultante dagli emendamenti approvati la Commissione affari costituzionali ha espresso, il 20 novembre 2003, un parere favorevole senza condizioni né osservazioni.

Nel parere espresso il 29 ottobre 2003, la I Commissione aveva invece evidenziato diversi punti di contrasto della proposta di legge n. 4246 con i principi costituzionali; pertanto, il parere favorevole era stato condizionato al fatto che tale proposta di legge venisse « puntualmente modificata alla luce dei principi che sovrintendono alla gerarchia e al rapporto tra le fonti, secondo quanto indicato nelle argomentazioni formulate nel ritenuto ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6), le quali devono intendersi tutte come specifiche condizioni». La I Commissione ha ritenuto che la proposta di legge n. 4246, nel suo testo originario,  «palesi, nei limiti sopra indicati, i profili di incostituzionalità con riguardo agli articoli 2, 3, 10, 11, 13, 24, 25, 26, 27, 31, 73 e 111 della Costituzione».

È opportuno ricordare che la I Commissione ha ritenuto che l'attuazione della decisione quadro sul mandato di arresto non richieda necessariamente, come invece è avvenuto in Francia, una specifica modifica costituzionale. Correttamente, è stato evidenziato che una mera deroga finalizzata al recepimento della decisione quadro, mai potrebbe incidere in termini restrittivi sui diritti fondamentali o inviolabili riconosciuti dalla nostra Costituzione, quali ad esempio quelli previsti dagli articoli 13 e 24, atteso che tali diritti sarebbero esclusi addirittura da ogni forma di revisione costituzionale di carattere restrittivo.

Il testo in esame si compone di 40 articoli, suddivisi in tre titoli, aventi ad oggetto, rispettivamente, le disposizioni di principio, le norme di recepimento interno e le disposizioni finali e transitorie.

Le disposizioni di principio, di cui al titolo I, sono sancite dai primi quattro articoli del testo. All'articolo 1 viene precisato che la decisione quadro, relativa al mandato d'arresto e alle procedure di consegna fra gli Stati membri dell'Unione, è attuata nell'ordinamento interno nei limiti in cui essa non sia incompatibile con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali. Il comma 3 esplicita quanto sancito dal comma 1, prevedendo che - in condizioni di reciprocità - l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare, in base al quale il mandato è stato emesso, sia stato sottoscritto da un giudice indipendente, sia adeguatamente motivato anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, che la persona sia ricercata unicamente al fine del suo rinvio a giudizio, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

Il comma 2, riprendendo la definizione contenuta nell'articolo 1 della decisione-quadro, descrive il mandato d'arresto europeo, che - come si è già detto - consiste in una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, in vista dell'arresto o della consegna da parte di altro Stato membro di una persona, al fine dell'esercizio dell'azione giudiziaria, dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale.

Prima di passare all'articolo 2, è opportuna una precisazione di tecnica legislativa, che può servire a meglio comprendere la struttura del testo in esame e la ragione per la quale, a seguito dell'approvazione degli emendamenti, gli articoli del testo base sono quasi raddoppiati, essendo passati da 25 a 40.

La Commissione, al fine di evitare lacune nell'attuazione della decisione-quadro, ha ritenuto di dover inserire nel testo una serie di disposizioni volte ad attuare norme di principio o di procedura, previste dalla stessa decisione-quadro, che la proposta di legge n. 4246, invece, presupponeva.

Tuttavia - come noto - senza una previsione espressa, nessuna disposizione della decisione-quadro potrebbe entrare a far parte del nostro ordinamento.

L'articolo 2, ad esempio, si collega ai punti 10 e 12 dei consideranda della decisione-quadro. In particolare, sempre al fine di non far venir meno le garanzie costituzionali, si è stabilito che l'Italia darà esecuzione al mandato di arresto europeo soltanto nei confronti degli Stati che rispettano i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tra di essi, sono menzionati espressamente gli articoli 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e 6 (diritto ad un processo equo).

L'Italia, pertanto, rifiuterà la consegna dell'imputato e del condannato, in caso di grave e persistente violazione da parte dello Stato richiedente di tali principi.

Non si deve dimenticare, infatti, che l'ampliamento del numero degli Stati che faranno parte dell'Unione europea può comportare la necessità di dare attuazione a provvedimenti che appaiono difficilmente compatibili con il nostro sistema giudiziario.

Sempre per evitare che l'attuazione della decisione-quadro si traduca in una lesione dei principi costituzionali, è fatto divieto di dare esecuzione al mandato di arresto europeo nei confronti degli Stati che non rispettino i principi e le disposizioni contenute nella Costituzione, ivi compresi quelli relativi alla magistratura come ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere, quelli relativi alla tutela della libertà personale (anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza), nonché quelli relativi alle fonti della legge penale, alla responsabilità penale, alla presunzione di non colpevolezza e alla qualità delle sanzioni penali.

L'articolo 3 è stato introdotto nel testo per recepire una condizione posta dalla I Commissione. Tale articolo si collega all'articolo 2, comma 3, della decisione quadro, secondo il quale il Consiglio può decidere, in qualunque momento, di inserire altre categorie di reati nell'elenco di cui al paragrafo 2. Si consente, quindi, l'ampliamento del campo di applicazione del mandato di arresto europeo anche successivamente all'entrata in vigore della legge di recepimento, eventualmente estendendo i casi in cui non è richiesta la doppia incriminabilità.

Tale disposizione sta a significare che l'elenco dei reati e delle fattispecie per le quali può essere emesso il mandato d'arresto corteo è aperto. Secondo la I Commissione tale facoltà di integrazione - per di più aggravata dalla possibile estensione del campo di esclusione della doppia incriminabilità - confligge con l'articolo 25 della Costituzione, in particolare con il principio della riserva di legge «in quanto l'estensione applicativa del mandato d'arresto europeo verrebbe a dipendere non da una legge, ma da una decisione assunta dal Consiglio, sia pure con il voto favorevole del rappresentante del Governo italiano».

Verrebbe, poi, violato anche il principio di tassatività «stante che, non essendo consentita in materia la legiferazione in bianco, la legge di recepimento è del tutto inidonea a dare copertura alle successive integrazioni».

Infine, sempre secondo la I Commissione, sarebbe violato anche «il principio di non retroattività, atteso che, alla luce della disciplina in esame e della dichiarazione formulata dal Governo italiano sull'articolo 32, sarebbe applicabile la disciplina sul mandato di arresto anche per i reati commessi dopo il 7 agosto 2002 ed inseriti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, successivamente all'entrata in vigore della decisione quadro e, ciò che più conta, successivamente all'entrata in vigore della relativa legge di recepimento (reati per i quali, prima dell'inserimento, era applicabile la disciplina di cui all'articolo 2, n. 3, ivi compresa la tutela della doppia incriminabilità)».

Per conciliare la citata procedura di estensione dell'ambito oggettivo del mandato di arresto con le esigenze prospettate dalla I Commissione, all'articolo 3 del testo è stata prevista una procedura che veda coinvolto il Parlamento. Si prevede, infatti, che i progetti di modifica dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro siano trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri alle Camere, affinché queste ultime possano adottare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ogni opportuno atto di indirizzo al Governo.

In mancanza di pronuncia parlamentare in senso favorevole, il Governo non può procedere ad alcuna attività relativa all'approvazione dei citati progetti di modifica.

L'articolo 4 del testo si collega all'articolo 7 della decisione quadro, secondo il quale ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, quando il suo ordinamento giuridico lo preveda, alcune autorità centrali, per assistere le autorità giudiziarie competenti. L'articolo 4 individua nel ministro della giustizia tale autorità.

Il titolo II, avente ad oggetto le norme di recepimento interno, si compone di quattro capi, relativi alla procedura passiva di consegna, alla procedura attiva di consegna, alle misure reali ed alle spese.

Il capo I si compone di 22 articoli, che disciplinano la procedura passiva di consegna.

L'articolo 5, in attuazione dell'articolo 6 della decisione-quadro, individua nella corte d'appello l'autorità giudiziaria competente ad eseguire il mandato di arresto europeo.

L'articolo 6, riproducendo quanto previsto dall'articolo 8 della decisione quadro e dagli allegati alla medesima, individua il contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna. Si tratta di una serie di informazioni, previste come condizione di ricevibilità del mandato d'arresto europeo, che servono all'autorità giudiziaria italiana per verificare se sussistano tutti i presupposti necessari per dare esecuzione al mandato.

A parte le informazioni relative alla natura, alla qualificazione giuridica del reato ed alle circostanze della commissione del reato (compresi il momento, il luogo ed il grado di partecipazione del ricercato) merita di essere segnalato che, al fine di evitare abusi, devono risultare anche le fonti di prova ed ogni altro elemento necessario al fine degli accertamenti che l'autorità giudiziaria italiana dovrà compiere, per verificare se siano stati rispettati i principi di cui agli articoli 1 e 2, nonché se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19.

Inoltre, si ribadisce che la consegna è consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.

Gli articoli 7 e 8, attuando l'articolo 2 della decisione quadro, circoscrivono il campo di applicazione del mandato d'arresto europeo.

I commi 1, 3 e 4 dell'articolo 7 riproducono il contenuto del comma 1 dell'articolo 2 della decisione-quadro, che sancisce il principio della doppia punibilità. Pertanto, l'Italia darà esecuzione al mandato arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, avuto riguardo all'identità degli elementi costitutivi, sia soggettivi sia oggettivi.

Il fatto deve essere punito da legge dello Stato membro di emissione, con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a 12 mesi. Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza, non si tiene conto delle circostanze aggravanti. In caso di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.

L'articolo 8 prevede i casi in cui si fa luogo alla consegna indipendentemente dalla doppia incriminazione sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni.

Si tratta di una serie di fatti che, nella decisione-quadro, sono individuati sinteticamente, al comma 2 dell'articolo 2.

La trasposizione nell'ordinamento interno di tale norma rappresenta una di quelle questioni in cui la linea di confine tra il rispetto e la violazione dei principi costituzionali è estremamente labile.

A tale proposito, la I Commissione ha rilevato che l'individuazione dei reati che danno luogo a consegna o assenza di doppia incriminabilità (ma sulla base di una generica enunciazione di tipologia) è in contrasto con la Costituzione, non essendo indicati gli elementi minimi comuni delle varie fattispecie e, quindi, lasciando la loro definizione agli ordinamenti dei singoli Stati membri.

Tutto ciò è in evidente contrasto con i principi di legalità e di tassatività (articolo 25 della Costituzione) e con lo stesso diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione), essendo indubitabile l'impossibilità per l'imputato di confrontarsi con un'imputazione precisa o con un atto non equivoco. Per di più, in alcuni casi, la tipologia enunciata è talmente ampia da consentire qualsivoglia concretizzazione, a seconda degli interessi e delle sensibilità di ogni Stato membro.

La Commissione giustizia si è trovata dinanzi ad una scelta: o prevedere ipotesi di deroga al principio di doppia incriminazione o sopperire alla carenza di determinatezza descrivendo le fattispecie nelle quali consentire tale deroga.

Nel primo caso, sarebbe stata risolta positivamente la questione della corrispondenza del testo al dettato costituzionale, ma si sarebbero creati altri problemi, poiché non sarebbe stata attuata una delle disposizioni più importanti della decisione-quadro.

Per evitare tale lacuna è stata scelta la seconda ipotesi e si è proceduto a descrivere dettagliatamente i 32 casi in cui è possibile derogare al principio di doppia incriminazione.

Per effettuare tale operazione, si sono utilizzate formulazioni di fattispecie di reato previste dalla legislazione nazionale e descrizione di fattispecie che hanno nella normativa comunitaria la loro fonte.

L'autorità giudiziaria dovrà verificare se il fatto per il quale uno Stato straniero richiede la consegna rientri tra le ipotesi di reato previste dall'ordinamento internazionale, oltre alle fattispecie descritte all'articolo 8.

Se la verifica è negativa, la consegna deve essere rifiutata; se invece è positiva, si deve altresì accertare se siano rispettati i presupposti inerenti all'entità della pena prevista.

L'individuazione dei casi di razzismo e xenofobia ha costituito una delle questioni più delicate. È stato paventato il pericolo che la mera previsione di tali casi potesse comportare il rischio di far rientrare nell'ambito di applicazione del mandato d'arresto europeo condotte che per il nostro ordinamento sono espressione del diritto di manifestazione del pensiero o del diritto di concorrere a determinare la politica nazionale di cui all'articolo 49 della Costituzione e che invece per un ordinamento straniero costituiscono reato. Facendo seguito alla dichiarazione del Consiglio allegata alla decisione quadro, al fine di escludere o, quanto meno, di ridurre significativamente il rischio di dover consegnare ad un'autorità straniera un cittadino italiano che abbia esercitato un proprio diritto, è stata adottata la definizione di «razzismo» e «xenofobia» contenuta nell'azione comune del 15 luglio 1996.

Inoltre, l'articolo 18, al fine di eliminare completamente il rischio di dover eseguire un mandato d'arresto avente ad oggetto fattispecie che nel nostro ordinamento costituiscono cause di giustificazione, prevede, tra le ipotesi in presenza delle quali deve essere rifiutata la consegna, quelle relative a fatti che per la legge italiana costituiscono esercizio di un diritto - come quelli di associazione, di stampa o di comunicazione con altri mezzi - o adempimento di un dovere.

La Commissione affari costituzionali ha altresì affrontato la questione della scusabilità dell'ignoranza della legge penale nel caso di deroga al principio di doppia incriminazione. Tale deroga comporta che la consegna potrebbe conseguire alla mera presunta commissione del fatto, e a nulla rileverebbe qualsivoglia indagine in ordine alla consapevolezza del disvalore della propria azione da parte del soggetto destinatario del mandato d'arresto. La scusabilità dell'ignoranza sarebbe del tutto ininfluente ai fini della rilevanza penale del fatto commesso. Si verificherebbe in tal modo una situazione assolutamente analoga a quella esistente nel nostro ordinamento prima della sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988, con la quale è stata sancita l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 del codice penale, nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile, per contrasto, fra l'altro, con l'articolo 27 della Costituzione.

La Commissione giustizia ha posto rimedio a tale problema introducendo, al comma 3 dell'articolo 8, una disposizione secondo la quale, se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna se risulta che la persona ricercata non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione, in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto.

PRESIDENTE. Onorevole Pecorella, la prego di concludere.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. La relazione scritta prosegue nell'esame degli articoli successivi, in relazione ai quali il prosieguo del dibattito potrà mettere in luce gli aspetti relativi alla tutela dei diritti costituzionali, nonché delle norme transitorie.

Chiedo, signor Presidente, che sia autorizzata la pubblicazione del testo integrale di tale relazione in calce al resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza autorizza la pubblicazione sulla base dei consueti criteri.

Il relatore di minoranza, onorevole Kessler, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci siamo determinati a presentare la proposta di legge di recepimento della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo in primo luogo poiché riteniamo che l'attuazione di tale decisione quadro - assunta dal Consiglio, come d'obbligo, all'unanimità, e dunque anche con il consenso dei rappresentanti del nostro Governo - costituisca per il nostro paese non soltanto un obbligo giuridico, ma anche un impegno politico di primaria importanza: pacta sunt servanda! La decisione quadro, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, pur rivestendo carattere obbligatorio, rende necessario il successivo intervento legislativo da parte dei singoli Stati membri per la sua attuazione concreta negli ordinamenti nazionali.

La decisione quadro sul mandato d'arresto europeo è stata adottata il 13 giugno 2002 e contiene la previsione specifica, definita da alcuni una «clausola capestro», che gli Stati membri si dotino di tale strumento entro il 31 dicembre 2003. È stato dunque fissato il termine di un anno e mezzo per consentire agli Stati membri di adeguare la disciplina interna alla decisione quadro. Abbiamo atteso inutilmente per un anno un'iniziativa legislativa da parte del Governo o della maggioranza conseguente all'impegno assunto in sede europea. Di fronte a tale inerzia abbiamo presentato la proposta di legge n. 4246, che ha dato origine, seppure con profonde modificazioni, al testo in esame. Tale scelta è stata compiuta in primo luogo per ragioni di responsabilità istituzionale, ma anche per evitare un'ulteriore figura non commendevole del nostro paese sulla scena internazionale, in particolare europea, nonché per evitare concrete conseguenze negative nella cooperazione giudiziaria internazionale, oggi più che mai decisiva, dal momento che le maggiori sfide per la nostra sicurezza non provengono dalla criminalità interna, ma da quella internazionale, nelle sue varie forme.

La nostra iniziativa è stata dunque assunta per motivi istituzionali, per tutelare l'immagine del nostro paese ed anche per la nostra intima convinzione sull'importanza di tale strumento di cooperazione internazionale. La proposta di legge in esame è stata presentata il 30 luglio 2003 e nel settembre 2003, alla ripresa dei lavori parlamentari, è stata inserita nel calendario della Commissione giustizia per iniziativa del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, senza la quale non ci saremmo neppure trovati a discuterne. Tuttavia, è successivamente prevalsa nel Parlamento e, ancor di più, sui mezzi di informazione e nel dibattito politico generale, una discussione ideologica e «ad effetto» sul mandato d'arresto europeo del tutto svincolata dal contenuto dello stesso, il quale, salvo i presenti, ritengo sia da ben pochi conosciuto nel dettaglio. Di ciò è rimasto vittima il dibattito parlamentare, che si è sviluppato sulla base di timori e di posizioni di carattere ideologico e svincolati dal contenuto e che ha prodotto un testo completamente diverso da quello originariamente proposto, che è stato stravolto nei suoi elementi essenziali. Il testo licenziato dalla Commissione, infatti, non soltanto non attua la decisione quadro, ma impone addirittura oneri e condizioni per la consegna delle persone ricercate che non sono neppure richiesti nella procedura ordinaria di estradizione. Ciò contrasta con l'impegno assunto in sede di adozione della decisione quadro.

Per tale motivo, signor Presidente, abbiamo presentato in questa sede un testo alternativo a quello licenziato dalla Commissione o, più correttamente, al «testo Pecorella», dal nome del relatore di maggioranza nonché presentatore di gran parte degli emendamenti approvati in Commissione, che hanno profondamente modificato il testo originario. Abbiamo presentato, ripeto, un testo alternativo, di cui tra poco illustrerò sommariamente i contenuti e, in data odierna, sia io che gli altri firmatari abbiamo ritirato le nostre firme dalla proposta di legge n. 4246. Da ora in poi, quindi, non si potrà più parlare di «testo Kessler» per riferirsi al provvedimento in discussione, perché in realtà quel testo è stato riformulato a tal punto che non siamo disposti a riconoscerlo. Anzi, se esso non verrà in qualche modo migliorato o modificato, come noi auspichiamo, nel corso dell'esame parlamentare, non potremo esprimere un voto positivo. Conseguentemente, la nostra coerenza ci ha portato al ritiro delle firme.

Il nostro progetto di legge alternativo ricalca in gran parte il testo originario, con delle modifiche e delle aggiunte che hanno tenuto conto sia del dibattito parlamentare (depurato della parte polemica e ideologica, volta ad alimentare solo le paure dei cittadini), sia di quello dottrinale. Abbiamo reso espliciti alcuni ulteriori casi in merito al diniego di eseguibilità della richiesta di consegna su mandato di arresto europeo, che originariamente ritenevamo, come giustamente ha rilevato l'onorevole Pecorella, scontati perché già contenuti nella decisione quadro, peraltro obbligatoria. Abbiamo ritenuto invece opportuno elencarli, facendo dei passi in avanti rispetto alla proposta di legge originaria, per facilitare un accordo condiviso sul testo oggi in esame. Vi sono elementi in base ai quali riteniamo che vi sia un obbligo per il nostro paese di dare attuazione alla decisione quadro, ma anche motivi per cui consideriamo il mandato di arresto europeo uno strumento importantissimo per il miglioramento della cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine ed anche nella tutela dei diritti delle persone.

Si presuppone, infatti, innanzitutto una più rapida consegna delle persone ricercate per motivi di giustizia all'interno dell'Unione europea. Si persegue la rapidità della consegna - attualmente faticosa, lenta, con tempi lunghissimi, se richiesta con la procedura internazionale - dando delle scadenze fisse, certe, con tempi massimi cui le parti non possono derogare.

La grande e vera novità introdotta con il mandato di arresto europeo rispetto alla procedura tradizionale di estradizione è la rimozione della discrezionalità politica, connaturata invece all'istituto attualmente in vigore: in base al criterio politico, si può concedere o meno l'estradizione ad un paese terzo per motivi estranei a valutazioni giuridiche. Ricordiamo il caso Battisti, ora di attualità, in cui un governo amico ed alleato, per valutazioni squisitamente politiche e legate a promesse fatte precedentemente, nega (o almeno così pare, perché non si è ancora giunti alla decisione definitiva) e ha negato più volte in passato all'Italia la consegna di persone condannate nel nostro paese, legittimamente e nel pieno rispetto della legalità. In questo caso si limita il diritto italiano, la nostra sovranità nazionale, sulla base di valutazioni politiche fatte da un Governo diverso dal nostro.

Consideriamo la rimozione della discrezionalità politica una grande modifica, assolutamente giusta e doverosa tra paesi alleati. Teniamo presente che non possono valere ragioni di discrezionalità politica, perché non sempre si sono risolte a favore di persone ricercate. Il filtro politico si aggiunge a quello della magistratura, ma in alcuni casi è stato utilizzato per aggirare la procedura dell'estradizione nell'ipotesi che l'iter giudiziario potesse negarla. Si è quindi proceduto a casi di espulsione mascherata, andando effettivamente contro gli interessi dell'imputato. Noi vogliamo che le garanzie del ricercato siano maggiormente tutelate, come previsto nella legislazione che noi proponiamo.

Viene fissato il massimo periodo di detenzione, in attesa della decisione sulla consegna, in 100 giorni; oggi in Italia si può arrivare a più di un anno e mezzo. Viene mantenuto l'obbligo dell'assistenza legale e dell'interprete, mentre sappiamo che non sempre ciò accade attualmente nei paesi dell'Unione europea. Voglio inoltre ricordare la possibilità per il cittadino di scontare comunque in patria sia la custodia cautelare prima della condanna, sia la condanna eventuale a pena detentiva, anche quando la condanna avvenga in territorio straniero.

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Kessler.

GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza. Ancora un paio di minuti, per par condicio.

PRESIDENTE. Non si può applicare nessuna par condicio, ma solo la norma del regolamento. La par condicio la stabilisco io, in qualità di Presidente.

GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza. La proposta di legge che proponiamo non estende la giurisdizione o le competenze per nessun giudice in nessun paese: non si occupa di questo. Con il mandato di arresto europeo, contrariamente a quello che si è ripetuto nella polemica politica, i giudici restano a casa propria. Non si tratta di uno strumento per allargare la competenza di alcun giudice europeo. Non sarà mai possibile, con un mandato di arresto europeo, che un giudice finlandese o portoghese chieda la consegna di un cittadino italiano per un comportamento che in Finlandia o in Portogallo è ritenuto reato e che, viceversa, un italiano ha compiuto in patria. Questo non sarà possibile e, anzi, vi sono clausole specifiche (le lettere g) e h) dell'articolo 9 della proposta di legge da noi presentata) che lo escludono: è un caso di esclusione obbligatoria della consegna. Quindi, tanta polemica e tanti timori per niente.

Il mandato di arresto europeo, inoltre, non aumenta il potere dei giudici o dei pubblici ministeri europei di sottoporre a privazione della libertà cittadini di altri paesi. Non è una decisione quadro. Non è una legislazione che si occupa dei poteri dei giudici di arrestare in modo diverso da quello attuale. Dunque, non è uno strumento che per questo motivo incide sulla libertà di qualcuno.

Per quanto riguarda il disegno di legge Pecorella - se posso chiamare così la proposta di legge nel testo della Commissione - voglio fare riferimento a quanto dicevo in precedenza rispetto ai limiti che vengono posti e che addirittura oggi non sono previsti per la normale procedura di estradizione. In sostanza, si contraddicono non solo le decisioni quadro, ma anche la tradizione italiana dal 1957 ad oggi, che si è svolta senza censure di costituzionalità. L'articolo 2 del testo approvato dalla Commissione prevede che l'Italia dia esecuzione al mandato d'arresto europeo soltanto nei confronti degli Stati che rispettino, fra l'altro, i principi e le disposizioni contenuti nella Costituzione (ci si riferisce, ovviamente, alla nostra Costituzione).

Innanzitutto, mi pare un caso di imperialismo dei nostri diritti. Dobbiamo imporre che i nostri principi costituzionali siano rispettati da tutti i paesi? In particolare, mi riferisco all'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo, che è stato da poco riformato. Si tratta di principi costituzionali che affermano che le prove debbono essere raccolte nel contraddittorio tra le parti. Ciò è sacrosanto ed è un giustissimo principio costituzionale, ma non possiamo imporlo a qualsiasi paese, anche perché noi, fino al 1989, non lo rispettavamo. L'Austria - faccio l'esempio più vicino che mi viene in mente - non raccoglie le prove con il principio del contraddittorio.

PRESIDENTE. Onorevole Kessler, quando è troppo, è troppo...!

GIOVANNI KESSLER. Sì, ha ragione, signor Presidente: concludo.

Se un cittadino austriaco compie una rapina a Innsbruck e, percorrendo 30 chilometri, oltrepassa il confine del Brennero  (che non è più presidiato, come tutti sappiamo) ed entra in Italia, ai sensi dell'articolo 2 della proposta di legge Pecorella non sarà mai estradato, perché se andasse nel suo paese sarebbe processato senza il rispetto di alcuni principi importanti della nostra Costituzione. Mi sembra che questo sia uno dei motivi - e non è l'unico - per cui possiamo dire che questa proposta di legge approvata dalla Commissione non solo non rispetta le decisioni quadro e costituisce una regressione rispetto alla procedura dell'estradizione (che è pacificamente in vigore fino ad oggi e che continuerà ad esserlo con paesi ben più lontani di quelli europei), ma sarebbe una iattura per la cooperazione internazionale e per la lotta al crimine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Ho ascoltato con attenzione la relazione dell'onorevole Pecorella, relatore per la maggioranza, nonché quella dell'opposizione dell'onorevole Kessler, relatore di minoranza.

Devo rammentare l'atteggiamento del Governo rispetto all'esigenza di recepire nell'ordinamento italiano la decisione del Consiglio dell'Unione europea. Inizialmente vi fu un atteggiamento di ostilità (questo è bene ricordarlo). Vi fu l'esigenza di rappresentare quali fossero le garanzie che il nostro ordinamento intendeva tutelare ad ogni costo e come a volte queste esigenze confliggessero con le ipotesi formulate nella direttiva, finché nel dicembre 2001 l'impegno assunto dal Presidente del Consiglio modificò completamente l'atteggiamento del Governo rispetto alla situazione di cui oggi ci occupiamo.

Devo dire che il testo licenziato dalla Commissione è assolutamente coerente con tutta una serie di regole contenute nel nostro ordinamento, con i principi costituzionali, nonché con i principi fondamentali che debbono presiedere alle iniziative che incidono sulla libertà personale. Viene meno una struttura cardine del nostro ordinamento, una struttura cardine nel rapporto con gli altri Stati: l'estradizione. L'estradizione è un momento di meditazione importante, di attenzione rispetto alla pretesa dello Stato richiedente e di coniugazione fra le esigenze rappresentate e le norme del nostro Stato. Ora tutto ciò viene accantonato, naturalmente sulla base dell'esigenza di europeizzazione - se mi si passa l'espressione - di talune iniziative.

Non vi è dubbio che così debba essere. Si modificano completamente gli assetti del nostro paese rispetto all'Europa. Anche elementi sensibili, come quelli che afferiscono alla libertà personale, debbono essere esaminati in questo contesto che si rinnova.

Devo dire che, dall'esame comparato dell'ipotesi proposta dall'onorevole Kessler e di quella che viene assegnata alla valutazione dell'Assemblea da parte della Commissione e che l'onorevole Kessler ha voluto chiamare «disegno Pecorella», colgo una maggiore sintonia con i principi proprio nella relazione del presidente Pecorella.

Comunque, l'auspicio del Governo, il cui atteggiamento - ripeto - è mutato radicalmente dopo l'impegno assunto dal Presidente del Consiglio nel dicembre del 2001, è che il dibattito possa realizzare quella sintesi che consentirà anche alla norma attuativa di realizzare una sintonia maggiore con il principio fondamentale che è alla base dell'esigenza europea. Quindi, l'auspicio è che in tempi brevi e celeri si possa finalmente dare attuazione ad un principio che ormai è universalmente avvertito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor rappresentante del Governo, signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei prendere le mosse di questo mio intervento da una considerazione più politica che tecnica, giacché, dopo avere ascoltato la relazione del relatore nonché presidente della Commissione e l'intervento del sottosegretario, non posso che formulare una duplice considerazione di natura politica più che tecnica, appunto.

In primo luogo, mi pare che la vicenda del mandato d'arresto sia l'ennesima controprova di un atteggiamento antieuropeo di questa maggioranza, del Governo e, in particolare, del ministro della giustizia. È un antieuropeismo che si esprime e si manifesta nel campo delle politiche del diritto, in quello delle politiche sociali e in quello delle politiche economiche, com'è dimostrato, evidentemente, da questo biennio di politica internazionale del centrodestra.

Facevo riferimento alla materia dell'economia e ricordo che il Governo di centrodestra giustifica le proprie difficoltà di politica economica imputando ogni colpa all'euro. Facevo riferimento alle politiche nazionali e voglio ricordare lo scetticismo con il quale questo Governo sta aspettando la data del 1o maggio, che sarà una data storica perché avverrà l'allargamento dell'Unione europea. Per quanto riguarda l'antieuropeismo in materia di politiche giudiziarie, potremmo scrivere tantissimo: l'Europa è stata definita Forcolandia! Il massimo che abbiamo espresso fin qui in materia di politiche giudiziarie internazionali è stato il provvedimento sulle rogatorie. La settimana scorsa abbiamo dibattuto e discusso un provvedimento che disciplinava nell'ordinamento interno lo strumento dell'eurojust. Oggi ci occupiamo del mandato di arresto.

Ma non è solo l'antieuropeismo a caratterizzare politicamente l'atteggiamento di questa maggioranza sui temi giudiziari, come su altro. Quando, di qui a poco, lo storico dovrà scrivere la storia politica del centrodestra in questi anni, credo che non potrà non rilevare una connotazione specifica: questo è un Governo che, in tutti campi ed in ogni materia, torna indietro. Infatti, come ha sempre fatto nell'ambito delle politiche del diritto, sta tornando indietro anche oggi con il provvedimento al nostro esame, con il quale, peraltro, è stata radicalmente stravolta una nostra proposta di legge.

Ma, andiamo con ordine: perché si torna indietro con la disciplina proposta dalla maggioranza in materia di mandato di arresto europeo? È stato ricordato che il mandato di arresto è un modo per superare un antico istituto, quello dell'estradizione, che, secondo l'interpretazione e la visione culturale e politica che ci viene dal Governo e, anche molto autorevolmente, da un operatore del diritto di grande importanza nel nostro paese, come il presidente Pecorella, sarebbe posto a tutela individuale.

Credo che non sia affatto così; penso, anzi, che la storia di questo istituto sia del tutto diversa. L'estradizione non è mai stato lo strumento di tutela individuale ma la «dogana» del diritto e il mezzo attraverso il quale gli Stati facevano sentire la forza dei propri confini. Non è un caso che l'evoluzione democratica dell'istituto sia progredita nel senso di veder affievolire le «dogane» del diritto. Siamo così arrivati a trattati di estradizione, come quello del 1983 con gli Stati Uniti d'America, in cui è stato superato anche l'antico feticcio, oggi riproposto con forza, della doppia incriminazione, se è vero che nel trattato di estradizione oggi in vigore con gli Stati Uniti d'America, ossia con il nostro maggiore alleato, non si prevede la doppia incriminazione, così come essa non è prevista nel trattato di estradizione del 2000 concluso con la Spagna.

Al di là di ciò, l'estradizione ha questa evoluzione: un suo affievolimento, indebolimento e - diciamolo pure - un suo superamento. Il mandato di arresto europeo è una forma assai attenuata di estradizione, una forma democratica, moderna e avanzata di cooperazione tra gli Stati dell'Unione in materia giudiziaria e di sicurezza. Questa è l'evoluzione dello strumento giuridico.

Allora, ripropongo il mio giudizio politico iniziale: rispetto a questa evoluzione, c'è una posizione del centrodestra e del Governo Berlusconi di assoluta chiusura, di ritorno indietro e di riscoperta di un valore democratico che sarebbe tutto insito nell'estradizione come «dogana» del diritto. Dobbiamo interrogarci sul senso che ha, oggi, nel 2004, nell'ambito della Comunità europea, in una Europa dove non ci sono più frontiere, l'istituto dell'estradizione. Che senso ha riconoscere ai cittadini dell'Unione la possibilità di circolare liberamente per l'Europa e di non poter portare con sé i diritti, perché essi hanno la dogana dell'estradizione? Possono circolare le persone, possono circolare le cose, ma non possono circolare i diritti! Se, però, possono circolare le persone, possono circolare i malintenzionati, gli imputati, i condannati ed anche delinquenti; questo è il senso di libertà dell'Unione? E, se possono circolare le cose, possano circolare le messi, i frutti del malaffare, i compendi del delitto; però, c'è la «dogana» che ha la circolazione delle prove e dei diritti!

Il mandato di arresto europeo intende superare tutte queste cose. D'altra parte, una classe politica attenta, una classe di Governo degna di un grande paese democratico quale il nostro non può ignorare che i processi di integrazione politica, quelli connessi ai fenomeni tante volte invocati della globalizzazione dei fenomeni economici, la circolazione delle idee, del pensiero e dell'immagine, attraverso strumenti sempre più rapidi, potenti e moderni, hanno messo in crisi le forme tradizionali di organizzazione sociale, la struttura della vita collettiva affidata all'entità degli Stati sovrani, il carattere assoluto della sovranità statuale, soffocano l'economia, limitano lo sviluppo, frenano il benessere e, per quello che qui ci interessa, limitano il funzionamento delle istituzioni giudiziarie ed affievoliscono il tasso di sicurezza della collettività.

Non è un caso che l'articolo 11 della nostra Costituzione recita che l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia. Vedete, queste parole, scritte nel 1948, sono state concepite subito dopo la guerra, a dimostrazione di quanto sia stato magico il momento della nostra Costituzione e di quanto grandi siano stati i costituenti, che, già allora, seppero prevedere le grandi dinamiche politiche della storia dei popoli e della storia europea ed il fatto che i limiti della sovranità statuale, rispetto ai processi di integrazione giuridica e politica, erano destinati a venir meno e la nostra Corte costituzionale doveva in qualche modo tenerne conto.

I grandi statisti, già da tempo, hanno indicato la necessità di costruire lo spazio giuridico europeo. Il primo a parlarne pubblicamente e formalmente nel 1977 fu il Capo di Stato francese Valery Giscard d'Estaing, ma, da allora in poi, l'Europa è riuscita a fare grandi passi avanti. L'affermazione solenne della necessità di realizzare forme di collaborazione tra gli Stati aderenti all'Unione europea nel campo della giustizia fu espressa il 7 febbraio del 1992 nel trattato di Maastricht, con il quale fu indicato, tra gli obiettivi dell'Unione, quello di sviluppare una stretta cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni e furono stabilite una serie di disposizioni destinate a disciplinare tale cooperazione, che sono venute a costituire il famoso terzo pilastro del sistema giuridico dell'Unione.

Il 2 ottobre del 1997, con il trattato di Amsterdam, si enunciò un programma volto alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel quale è compresa l'adozione di misure nel settore della cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale, volte ad assicurare alle persone un elevato livello di sicurezza mediante la prevenzione e la lotta contro la criminalità all'interno dell'Unione.

Si arriva infine - lo abbiamo più volte evocato la scorsa settimana con giusto orgoglio - al vertice di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, il primo in cui si parlava di politiche del diritto a livello internazionale alla presenza di Capi di Governo e di Capi di Stato. Nelle conclusioni della presidenza, fu detto che per godere della libertà è necessario uno spazio autentico di giustizia, in cui i cittadini possano rivolgersi ai tribunali e alle autorità di qualsiasi Stato membro con la stessa facilità che nel proprio; i criminali non devono poter sfruttare le differenze esistenti tra i sistemi giudiziari degli Stati membri; le sentenze e le decisioni dovrebbero essere rispettate ed eseguite in tutta l'Unione, salvaguardando al tempo stesso la sicurezza giuridica di base per i cittadini in genere e per gli operatori economici; gli ordinamenti giuridici degli Stati membri dovranno diventare maggiormente compatibili e convergenti.

Noi scrivevamo queste cose, e quando dico «noi» intendo riferirmi ai governi di centrosinistra.

Quanta differenza - eppure sono passati soltanto cinque anni - tra quella apertura europeista e le attuali chiusure antieuropee! Che cos'è accaduto, viceversa, soltanto poco tempo fa?

Il 6 e il 7 dicembre del 2001, il Consiglio GAI ha dovuto limitarsi a constatare l'accordo di 14 delegazioni sulla proposta globale di compromesso, presentata dalla Presidenza in tema di mandato di arresto europeo. La delegazione mancante era, come è noto, quella italiana, l'unica ad opporsi in quel frangente. Tutto questo è a nostro avviso assolutamente grave ed inadeguato ad una avanzata politica europeista, nonché inaccettabile rispetto a moderne ed europee politiche giudiziarie e del diritto.

Ho ascoltato con estrema attenzione la relazione svolta dal presidente Pecorella a sostegno della proposta di legge che oggi viene sottoposta all'Assemblea. È grave, molto grave che in tema di mandato d'arresto ancora oggi manchi un'iniziativa politica del Governo. Siamo stati noi del centrosinistra (il collega Kessler, per la precisione), colmando in tal modo una gravissima lacuna politica, a presentare una proposta di legge per dare attuazione alla decisione quadro n. 584 del 13 giugno 2002 del Consiglio Europa, in modo che, in attuazione del terzo pilastro, si desse il contributo necessario alla formazione dello spazio giudiziario di libertà, sicurezza e giustizia, attraverso, appunto, il ridimensionamento dell'istituto dell'estradizione.

Quella nostra proposta di legge oggi giunge in questa sede radicalmente trasformata; questa è la ragione che ha indotto l'onorevole Kessler, chi vi parla e tutti coloro che hanno sottoscritto quel testo a ritirare le proprie firme. Il testo licenziato dalla Commissione infatti, anziché dare attuazione al mandato d'arresto europeo, strumento fondamentale di cooperazione fra gli Stati dell'Unione, obbedisce ad una logica antieuropea, che si ispira a principi di assoluta mancanza di affidamento agli ordinamenti giuridici della Comunità europea. Questo testo, cioè, va contro la costruzione dello spazio giuridico nel nostro paese.

Né vale evocare ed invocare i principi fondamentali della nostra Costituzione, già richiamati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dal trattato dell'Unione europea, strumenti di diritto internazionale che fanno parte della premessa operativa della decisione quadro che propone agli Stati membri lo strumento del mandato d'arresto europeo.

Non può invocarsi l'Europa dei diritti e l'Europa delle persone, attraverso la proposta che ci viene oggi sottoposta. Quella delineata non è l'Europa dei diritti, ma l'Europa della dogana dei diritti, l'Europa che tende a frenare lo spazio giuridico comune e le finalità che quest'ultimo intende perseguire: maggiore sicurezza, maggiori diritti, maggiori libertà.

È questa prospettiva che noi non possiamo assolutamente accettare. Il collega Kessler ha giustamente detto che attraverso la nuova disciplina, anziché perseguire l'evoluzione democratica dell'istituto dell'estradizione, ci si muove in una direzione esattamente opposta.

Non si chiamerà più estradizione, ma con il nostro mandato d'arresto europeo (quando dico «nostro» intendo riferirmi a quello disciplinato dalla proposta che stiamo discutendo) si avrà una super estradizione. Noi avremo formalità più semplici e semplificate nei rapporti con paesi al di fuori dell'Unione e assai più severe nei rapporti all'interno dell'Unione.

Voglio ricordare alcuni principi stabiliti dal giudice di legittimità in applicazione dei trattati internazionali che si rifacevano all'istituto tradizionale dell'estradizione: non è consentito - dicevano i giudici italiani di legittimità - accertare la conformità all'ordinamento processuale italiano o alla Costituzione delle norme di carattere processuale applicate dal giudice straniero, poiché tale sindacato costituirebbe violazione inammissibile della sovranità dello Stato straniero.

Ebbene, noi ora facciamo tutto questo: poiché non potevamo farlo con l'estradizione tradizionale, lo facciamo con il mandato di arresto europeo, come disciplinato da noi. E ancora: ai fini della pronuncia di sentenza favorevole all'estradizione, la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando è richiesta soltanto se non esiste una convenzione di estradizione tra lo Stato italiano e lo Stato richiedente. La Convenzione europea sull'estradizione (perché questo è lo strumento internazionale oggi in vigore: una convenzione del 1956), a differenza dell'articolo 705 del codice di procedura penale, non richiede che per la pronuncia di una sentenza favorevole all'estradizione stessa debbano sussistere gravi indizi di colpevolezza, né che il mandato di cattura o qualsiasi altro atto avente la stessa efficacia sia motivato, limitandosi a stabilire, all'articolo 12, comma 2, lettera a), che a sostegno della richiesta sia prodotto l'originale o la copia autentica del provvedimento. In ipotesi di estradizione convenzionalmente regolata, la probable cause va infatti desunta dagli atti che la parte richiedente trasmette a corredo della domanda, senza che sugli stessi possa operarsi un qualsiasi sindacato con riferimento agli indizi di reità. Ancora: nel giudizio di delibazione sull'estradizione passiva compiuta dalla sezione istruttoria (oggi dalla Corte d'appello) nell'ipotesi in cui la richiesta di estradizione sia consentita da una convenzione internazionale, la sezione istruttoria (oggi la Corte d'appello) deve esaminare soltanto la regolarità formale degli atti prodotti a sostegno della richiesta stessa.

Tutto questo oggi non sarà più possibile col mandato d'arresto europeo, così come lo stiamo disciplinando nel foro interno.

Potrei richiamare altre pronunce: lo farò evidentemente nell'ambito della discussione che seguirà nei prossimi giorni; il concetto che comunque intendevo esprimere sul piano politico è che c'è, come sempre, un ritorno al passato, un passo indietro.

Non si va avanti seguendo l'evoluzione delle politiche giudiziarie internazionali, si torna indietro in una visione miope che viene contrabbandata per visione garantista.

Di garantista in tutto questo non c'è nulla; c'è, viceversa, una grande, inammissibile, inconcepibile miopia politica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, intervengo in una materia che mi è molto cara perché si lega ad una parte della mia vita nella quale ho potuto realizzare delle esperienze professionali molto importanti, ma anche delle amicizie e delle relazioni che ancora oggi stento a dimenticare.

È una parte della mia vita nella quale ho imparato a dialogare in materia di giustizia, non soltanto guardando al versante delle nostre cose interne, ma anche con la fiducia che bisogna avere nel momento in cui ci si affaccia su una scena internazionale, sapendo che la dimensione del crimine ormai non appartiene più all'angusto territorio del nostro paese, ma spazia in Europa ed anche oltre.

Provo a portare avanti un ragionamento pur sapendo che esistono delle barriere ideologiche e, probabilmente, anche delle «casacche» politiche che ci impediscono di affrontare la questione con la dovuta liberalità d'animo e la dovuta attenzione tecnica che occorre prestare alla materia. Quello che è desolante nel quadro in cui stiamo discutendo è che tutto ciò sarà uno sforzo assai tedioso per chi mi ascolterà e abbastanza inutile per chi è qui insieme a noi. Tuttavia, il lavoro che stiamo compiendo in quest'aula credo sia anche un debito di testimonianza nei confronti del nostro ruolo di rappresentanti del popolo italiano. Abbiamo quindi il dovere di portare in questa sede non soltanto pulsioni teoriche, ma anche quei sentimenti e quelle passioni che ci hanno spinti ad arrivare sin qui ed a svolgere fino in fondo la nostra missione.

È inutile nasconderci ed è inutile nascondere dietro cavilli tecnici ciò che sta dietro la diversità che ci ha spinto a confrontarci in Commissione (in verità, per quanto mi riguarda, assai poco). Non si tratta di arzigogolare su supposte garanzie di cui si paventa il venire meno rispetto ad un imputato che si vedrebbe leso nei suoi diritti dinanzi ad una giustizia forcaiola e pericolosa, priva di ragionevolezza e di buon senso; qui si confrontano due visioni dell'Europa e della giustizia e anche due sentimenti, l'uno di fiducia e l'altro di sfiducia, rispetto ai quali non voglio stare qui a sindacare le ragioni degli altri. Purtroppo, io non posso non avere fiducia nel sistema giudiziario. Dico purtroppo anche se dovrei dire per fortuna, perché è assai fragile la condizione di chi è invece costretto a vivere nella diffidenza. Ho fiducia nel sistema giudiziario, ho fiducia nei rapporti che sono stati costruiti all'interno dell'Europa. Ho fiducia che questo sistema europeo possa un giorno concedere più libertà e più diritti a tutti i cittadini dell'Europa e che non possa essere usato come una clava per alimentare paure che nessuno di noi deve provare. Probabilmente, assai più pauroso è lo scenario degli Stati che al loro interno affermano la propria legge per difendere i propri interessi rispetto a quello di una Unione di Stati che cerca di costruire diritti e garanzie uguali per tutti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, dicevo prima che esiste una diversità di fondo di natura ideologica, ma esiste anche una diversità di natura tecnica. Immaginare che un sistema della cooperazione internazionale sia basato su una verifica puntuale dei sistemi dei singoli Stati non è soltanto una cavillosa tecnica giuridica, appartenente a certe metodiche su cui ancora oggi nelle nostre università e nelle nostre aule di giustizia si indugia troppo, ma è un sistema attraverso il quale la cooperazione internazionale ha smesso di fare i conti da molti anni.

Questa proposta di legge, così come è stata licenziata dalla Commissione, non è soltanto contro la decisione quadro di cui abbiamo discusso, ma è anche contro l'azione comune del 1998 per la lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo, è contro l'aggiornamento della Convenzione di estradizione di Dublino del 26 settembre del 1996, la quale esclude il reato politico all'interno dei paesi europei, è contro una serie di atti, convenzioni, rapporti bilaterali siglati dal nostro paese, compresa la Convenzione di Schengen, che invoca una libera circolazione delle persone, costruendo un sistema dei diritti e non soltanto un sistema di controllo alle frontiere esterne.

Un sistema di cooperazione giudiziaria non può non fondarsi sulla fiducia dei rispettivi ordinamenti: questa è la base della cooperazione internazionale. Se noi dovessimo chiedere alla regina Elisabetta, come si afferma all'articolo 1, se il suo giudice sia indipendente e dovessimo avere una risposta negativa, non sarebbe in predicato la consegna dell'estradato o l'esecuzione del mandato di arresto, sarebbe in discussione la stessa partecipazione del Regno Unito all'Unione europea. Questa è la questione sulla quale dobbiamo discutere. Ciò che voi chiedete di verificare oggi, al di là di quello che ha ricordato molto bene il collega Bonito, non appartiene più neanche ai rapporti di estradizione fra gli Stati, ma rappresenta un notevole arretramento rispetto all'Europa dei diritti e rispetto agli strumenti di contrasto del grande crimine internazionale.

Ho stilato un elenco degli elementi che vengono richiesti per poter procedere all'esecuzione di un mandato di arresto europeo. Io ne ho contato 38 e di tutti sarà richiesta documentazione, perché vi sarà un obbligo a tale riguardo. Per ogni richiesta di mandato di arresto europeo sono 38 le richieste (vecchie e nuove) che dovranno essere formulate. Un incipit burocratico gettato come un ostacolo in mezzo ai piedi della giustizia per impedire che essa emerga e trionfi in Europa.

Chiediamo all'Europa di funzionare, contestiamo la burocrazia dei sistemi, invochiamo le garanzie, ed il mandato di arresto europeo diventa irricevibile se non viene scritto il numero di fax dell'autorità giudiziaria che lo ha richiesto.

Venendo alle questioni tecniche (alcune di queste, me ne rendo conto, non riescono ad appassionare alcuno, se non chi ha una grande passione per questi argomenti), voglio sottolineare come la doppia incriminabilità sia stata superata da tempo nell'ambito del sistema europeo attraverso le azioni comuni. Vorrei ricordare come la Francia, pur non prevedendo il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, ci concesse l'estradizione di Michele Zaza: essa fu possibile perché si ritenne che i sistemi penali non dovessero soltanto collaborare per quelle finalità che sono state così bene richiamate nell'articolo 11 della Costituzione, ma che dovessero anche apprezzare il disvalore dei comportamenti e non il banale richiamo alla pedissequa corrispondenza delle fattispecie penali.

Si introducono delle regole che hanno veramente un sapore «singolare». L'articolo 2, ad esempio, invoca un giudizio sugli Stati: il giudice che dovrà verificare la natura e la qualità del provvedimento giudiziario dovrà elaborare un giudizio sui paesi, non dovrà verificare se il provvedimento sia equo e rispetti i diritti fondamentali; dovrà invece verificare se lo Stato rispetti i diritti costituzionali e quelli previsti dal diritto comunitario e internazionali. Non si può chiedere al Presidente francese se abbia rispettato la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo in materia di processo equo o in materia di libertà fondamentali (addirittura, il comma 2 prevede il caso di gravi e reiterate violazioni da parte di uno Stato europeo di queste norme), perché se uno Stato non la rispettasse non potrebbe stare in Europa!

Il nostro Governo, altra questione singolare, non ha posto alcuna riserva legislativa rispetto alla decisione quadro, della quale potremmo anche discutere giuridicamente se sia già in vigore oppure no. Oggi, introducendo un surrettizio articolo 3, si cerca di bloccarne in qualche modo le modifiche successive e attraverso una legge assai strumentale si cerca di impedirne il corretto e pieno recepimento, come maliziosamente si dice all'articolo 1.

Anche questa norma, che introduce addirittura quorum parlamentari per l'approvazione delle modifiche successive, da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti, non prevede la cosa più normale, cioè che, secondo il diritto internazionale, se non si vuole ampliare il novero dei reati per cui è esclusa la valutazione della doppia incriminabilità, basta che ci si alzi nella sede intergovernativa propria e si dica, come hanno fatto, per esempio, altri Stati, che non si è d'accordo e che, al limite, ci si riserva di far valutare la questione al proprio Parlamento. Ciò è previsto: è una procedura prevista dal diritto internazionale e dal nostro diritto interno!

Non starò qui a discutere dell'Autorità centrale. Sono onorato di avere lavorato come magistrato e con spirito di indipendenza al servizio dello Stato con un ministro della giustizia di cui avevo, ho e continuerò ad avere grande stima per le qualità ed il coraggio. Quindi, non ho nulla contro il ministro della giustizia come autorità centrale; però, qui si esclude addirittura o si palesa l'esclusione della possibilità di dialogo tra le autorità giudiziarie. Sarebbe come dire che il mandato di arresto europeo non consente, non prevede ciò che tutte le convenzioni internazionali prevedono (ciò che anche la Convenzione europea già prevede) in materia di estradizione, cioè che le autorità giudiziarie possano, quanto meno in caso di urgenza, dialogare direttamente. Questo non c'è da nessuna parte. C'è un richiamo nel testo che sembrerebbe far balenare un'ipotesi di questo genere ma è un arretramento rispetto, addirittura, alla condizioni peggiori che esistono nel sistema di diritto internazionale.

È inutile andare a verificare puntualmente le questioni che sono state qui indicate. Vi ho detto che i documenti necessari saranno più di 38 (i quali dovranno dimostrare il rispetto di quelli che io reputo solo cavilli e non certamente garanzie), che possono servire solo ad impedire il corretto svolgimento del processo e non già a renderlo effettivo nel rispetto dei diritti dell'individuo. Quelle garanzie che servono, appunto, a negare quel diritto fondamentale rappresentato dal processo.

Poi arriviamo anche alla questione della doppia incriminabilità. Si introduce un meccanismo di verifica comparativa degli elementi costitutivi della fattispecie penale. Un tentativo di «innocuizzare» il sistema stesso della decisione quadro, che è quello di facilitare il rapporto tra gli Stati. Noi, ovviamente, abbiamo presentato un emendamento ma in questa sede vorrei soltanto ribadire al relatore, che si è occupato di questo, quanta insidia c'è dietro un tentativo di tipizzazione di 32 fattispecie di reato che, di fatto, riqualificano la normativa penale nel nostro paese con riferimento a tutte queste ipotesi.

Quante dimenticanze ci potranno essere, quanti casi nuovi si potranno verificare e che, certamente, non potranno essere verificati oggi anticipatamente? Ne potrei citare moltissimi ma, giusto per fare un esempio, mi è sembrato che, nell'ipotesi di razzismo e di discriminazione che si è voluta citare, manca la discriminazione razzista per ragioni di natura sessuale. Faccio questo esempio ma potrei farne molti altri di questa natura. Ancora, sottolineo il tentativo di qualificare le lesioni gravi o gravissime così come sono qualificate nel nostro ordinamento, citando l'articolo 583 del codice penale. Potrei fare decine di esempi, compresa la scusabilità dell'ignoranza della legge penale.

Sono stato allievo del professor dell'Andro, il quale insegnava filosofia del diritto e fu il mirabile estensore di una sentenza sull'articolo 5 del codice penale che tentò di introdurre nel nostro paese una sottilissima deroga al principio della inescusabilità dell'ignoranza della legge penale (ma questo, mi sembra, invero, assai eccessivo).

Come andremo a spiegare il caso della scusabilità da parte di uno straniero delle norme sul nostro territorio nazionale (non sul territorio nazionale altrui)? Si introduce un principio per cui tutti gli stranieri d'Italia (non voglio assolutamente solleticare in questo momento gli umori della Lega) avranno, in ragione della loro evidente situazione di non capacità di conoscenza del nostro sistema giuridico interno, la possibilità di eccepire, rafforzando la propria posizione, il fatto di non avere conosciuto, senza colpa, il nostro sistema e il nostro diritto interno.

Posso andare avanti ancora a lungo. Si introducono, infatti, dei requisiti per l'esecuzione del mandato di arresto europeo che non sono previsti oggi né per l'estradizione né per l'arresto provvisorio a fini estradizionali, fino a prevedere esigenze cautelari che, invece, nel comma precedente si escludono.

Oggi, per l'esecuzione provvisoria dell'arresto a fini estradizionali è necessaria la verifica del solo pericolo di fuga e il comma 4 dell'articolo 9 prevede proprio questo. Poi, si richiamano gli articoli 273 e 280, reintroducendo, di fatto, la possibilità di tenere conto di tutte le esigenze cautelari.

Ripeto: potrei aggiungere un'infinità di cose e molte saranno approfondite nel corso della discussione che porteremo avanti sui singoli provvedimenti. Si introducono meccanismi come il richiamo ai gravi indizi, che non esiste nell'ordinamento attuale, posto che i gravi indizi sono quelli che devono essere valutati dall'autorità giudiziaria emittente e non da quella ricevente, a cui viene chiesta l'esecuzione.

Si introduce, a pena di irricevibilità, l'elemento dell'indicazione del telefax ed anche dell'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente. In tal caso, noi dovremmo rigettare, addirittura non ricevere, la richiesta di mandato di arresto (pensate se venisse trovato Bin Laden in Francia e ci si dimenticasse di indicare il telefax o l'indirizzo di posta elettronica e l'autorità francese dovesse dichiarare irricevibile il mandato di arresto europeo perché mancano, appunto, questi dati).

Si prevedono i termini massimi di custodia preventiva nelle singole fasi, come se in tutt'Europa ci fossero la fase delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e così via, secondo una visione «italocentrica» che non appartiene al sistema del diritto internazionale.

Mi chiedo come discuteremo, come dialogheremo con sistemi che conoscono l'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado: violano essi il principio costituzionale della non colpevolezza? Per esempio, al Regno Unito, non daremo mai un mandato di arresto europeo? Questo principio, chiaramente, non solo non sarà rispettato ma non sarà rispettabile (ma le garanzie - mi hanno insegnato - si dovranno andare a cercare all'interno del sistema)!

Si reintroduce il reato politico dopo che, come ho già accennato, a Dublino, il 26 settembre 1996, si è escluso che si possa eccepire in Europa tale tipo di reato. Ho ricordato che la questione del reato politico sta alla base del rapporto di fiducia tra gli Stati. Se noi dovessimo rifiutare un'estradizione per reato politico alla Germania, dovremmo ritenere che quel paese non è un paese democratico.

Non dovremmo ritenere che quel paese ha preso uno svarione giudiziario: dovremmo semplicemente affermare che quel paese non ha i requisiti per stare dentro un sistema democratico.

Infine, vi è un po' di malizia nell'introdurre, oltre alle immunità, anche gli specifici privilegi processuali che, come è noto, oltre alle immunità, per effetto della sentenza della Corte costituzionale italiana, non ci sono più nel nostro ordinamento, ed altre eventuali.

Faccio presente a coloro che hanno anche a cuore il tema dell'effettività della pena, che aboliamo l'ergastolo anche negli altri paesi. All'articolo 19, lettera b), si richiede non soltanto che l'ergastolo, eventualmente, non venga comminato ma che, qualora ciò dovesse avvenire, debbano essere previste misure di clemenza.

Allo stesso modo si prevede che, in caso di absentia o di contumacia (mi ricordo quante volte hanno respinto tale situazione giuridica, perché soprattutto i paesi spagnoli non conoscono il processo in absentia e in contumacia), non si debba accertare se, in concreto, c'era la conoscibilità del procedimento, come dovrebbe essere normale e come, peraltro, è previsto dal nostro codice di procedura penale (così com'è stato novellato in maniera sempre molto unilaterale negli ultimi anni, tutto dalla parte dell'imputato e nulla da quella del cittadino), ma si debba garantire che si possa rifare il processo (una garanzia che noi, certamente, non potremo dare a nessuno paese, se ci venisse richiesta, perché i casi di revisione del processo sono tassativi)!

Queste garanzie, che non sono richieste né praticabili in alcun ordinamento internazionale, diventano regola nel nostro ordinamento interno.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono rammaricato poiché il nostro paese, dopo essere stato per tanti anni in prima linea nella difesa dell'europeismo più avanzato, dai tempi di Altiero Spinelli e dei padri fondatori dell'Europa ai giorni nostri, dopo aver portato la bandiera, in Europa, della lotta alla criminalità organizzata, ritenendo che si potesse e si dovesse essere più avanti della criminalità organizzata e che nessun paese potesse costituire un rifugio per nessuno, grazie alle barriere e agli ostacoli giuridici frapposti da ciascun paese in virtù delle proprie legislazioni nazionali e unilaterali, oggi si trova a discutere un provvedimento di legge stando sulla difensiva. Dal relatore per la maggioranza Pecorella sono stati citati i casi della Germania, della Francia e della Gran Bretagna. In tutti quei casi - ne sono certo - non ci può essere una elencazione così cavillosa e pedissequa di ipotesi che non hanno alcun senso, se non quello di rendere faticoso il dialogo collaborativo e la cooperazione, e che nulla hanno a che fare con le garanzie per l'individuo, sulle quali anche noi, nel nostro paese, dovremmo interrogarci. Lo ribadisco: delle garanzie individuali che neghino la prima garanzia, costituita dal processo, nessuno, neanche il colpevole, sa più cosa farsene.

Si dimentica che il nostro paese, nella sua versione repubblicana e costituzionale, è nato con una apertura che certamente gli altri paesi non avevano. L'articolo 10 della Costituzione prevede che le norme di diritto internazionale abbiano un valore assai superiore rispetto alle norme di diritto interno, riconoscendo loro un rango costituzionale, secondo soltanto a quei principi fondamentali che già sono stati enucleati e dei quali non è necessario un plurimo richiamo nell'ordinamento, che poi diventa semplicemente un documento burocratico offerto da un governo amico, membro dell'Unione Europea. Con l'articolo 11 della Costituzione si è voluto che l'Italia fosse la sentinella avanzata della pace e della solidarietà, della giustizia e della sicurezza di una nuova Europa. Con il provvedimento in esame si compiono tanti passi all'indietro.

Mi auguro che le mie segnalazioni e il mio accorato appello ad un dialogo su ideali di Europa e di giustizia condivisi e più ampi, con confini più allargati rispetto a quelli angusti che sono qui descritti, sortiscano un esito positivo e possano consentire un dialogo nei prossimi giorni. Questo dialogo dovrà essere utile a ciascuno di noi, ma non per vincere una battaglia politica e legislativa o per poter vantare una primazia nell'affermazione di un principio riconosciuto dall'ordinamento o di una norma voluta da qualche ideologo della dottrina del nostro tempo troppo attento ai diritti dell'individuo a scapito dei diritti fondamentali veri, che sono i diritti di tutti e non di una sola persona.

Rispetto a questo, mi auguro che maturi un dialogo proficuo. Abbiamo presentato una serie di emendamenti e speriamo che siano valutati con attenzione. Di questo sono assolutamente certo, ma non rinunceremo ad un dialogo puntuale e certamente non rinunceremo a denunciare il fatto che noi guardiamo ad un'altra Europa e ci ispiriamo ad un'altra giustizia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bricolo. Ne ha facoltà.

FEDERICO BRICOLO. Sul provvedimento in esame il gruppo della Lega Nord Federazione Padana ha sempre mantenuto una posizione di netta e decisa contrarietà che oggi, in sede di discussione generale in Assemblea, intende senz'altro ribadire.

Ormai da tempo la Lega ha aperto una forte polemica sul tipo di Europa che si sta delineando, polemica che non c'entra per nulla con il fatto di essere più o meno europeisti, come gran parte della stampa o dei partiti presenti in Parlamento hanno strumentalmente affermato. Il punto in questione è: come essere europeisti? Noi ci chiediamo in che tipo di Europa vogliamo vivere, quali decisioni per migliorare la vita dei cittadini possa assumere l'Europa.

Di allarmi ne abbiamo ormai lanciati moltissimi. Anche se inizialmente all'opinione pubblica erano stati descritti come semplici attacchi alla nuova Europa che stava per nascere - la quale avrebbe aiutato a vivere meglio -, ora i fatti ci danno ragione e anche l'opinione pubblica, finalmente, ha capito la truffa confezionata, in particolare, dal centrosinistra di Prodi, D'Alema e Rutelli. Pensiamo all'euro, la moneta unica: sono riusciti a far pagare quasi con gioia la tassa sull'Europa ai cittadini italiani, affermando che la moneta unica sicuramente avrebbe aiutato le nostre imprese, la nostra economia e gli stessi cittadini. Abbiamo visto, invece, quanto l'euro sia riuscito a penalizzare chi vive nel nostro paese; abbiamo anche constatato che le economie dei paesi in cui la moneta unica non è stata introdotta non ne hanno affatto risentito, anzi. Invece, il potere d'acquisto dell'euro, in Italia, è risultato dimezzato rispetto a quello della lira, mantenendosi invariati i salari. Di fatto, a seguito di questa scelta effettuata da Prodi - e da chi per lui -, gli italiani hanno visto quali fossero i loro disegni e, soprattutto, l'inganno che sono riusciti a portare avanti, anche grazie a certa stampa - bisogna dirlo - e a certa televisione.

Tuttavia, non soltanto sul problema dell'euro ma anche su molti altri, la Lega ha lanciato l'allarme. Pensiamo alle difficoltà della nostra economia, che si sta contrapponendo sempre più a quella della Cina e dell'Oriente. Le nostre imprese stanno «morendo» di Cina e, nello stesso tempo, l'Unione europea non fa nulla per contrastare le vere e proprie truffe attuate anche con il ricorso a marchi contraffatti, con i quali si introducono sui nostri mercati prodotti che presentano un minor prezzo e, magari, una minore qualità ma, comunque, diventano assolutamente competitivi e penalizzano le nostre imprese. Su questo, l'Europa non ha fatto nulla. Gli Stati Uniti, che da sempre hanno portato avanti le idee sul liberalismo economico, già hanno iniziato ad introdurre dazi sia sulle materie prime, sia sui prodotti finiti. Prodi, che potrebbe fare qualcosa al riguardo, non ha fatto nulla. Anche in questo caso noi subiamo l'impotenza di chi ha deciso di vendersi agli interessi delle grandi multinazionali, come chi sta gestendo l'Europa in questo momento.

Lo stesso vale riguardo alla truffa dei vini, recentemente attuata. Vi saranno imprese extracomunitarie, in Australia, in California, in Sudafrica e in Sudamerica, che potranno produrre vini etichettandoli con i nomi dei vini tipici del nostro paese, quali il Brunello di Montalcino, l'Amarone, il Valpolicella, il Recioto, e così via. Quei vini potranno essere imbottigliati ed etichettati con i nomi dei nostri prodotti tipici, che hanno consentito il benessere di tante imprese e della nostra economia. Soprattutto, queste denominazioni, che sono riuscite a imporre nel mondo una qualità e un marchio che sono garanzia di radici, tradizione e cultura rappresentative della nostra terra, ci sono state scippate, sono state svendute e tutti potranno adoperarle. Anche questo, grazie a Prodi.

L'Unione europea, guidata in questo modo anche dal punto di vista della politica di difesa comune e della politica estera, non è riuscita ad essere in alcun modo un partner in grado di intervenire nelle crisi internazionali, soprattutto nella lotta al terrorismo islamico, che in questo momento è condotta individualmente dai singoli Stati. Prodi non è riuscito ad aggregare, attorno alla sua figura di presidente della Commissione europea, un interlocutore capace di parlare a nome di tutti gli Stati che compongono l'Unione e di diventare, in un certo modo, un elemento di contrapposizione agli Stati Uniti, che da sempre condizionano la politica internazionale. Anche questo è un gravissimo insuccesso, che si può constatare, purtroppo, ogni giorno attraverso le notizie riportate dai giornali relative alla crisi che tutti stiamo vivendo, in Europa.

Di esempi ce ne sono tantissimi - devo dire che si sono concretizzati - e comunque continuano a penalizzare le nostre comunità, i nostri popoli e la nostra gente.

Penso che anche su questo provvedimento sia giusto fare una riflessione di opportunità. Cosa c'è dietro questo provvedimento? Scelte politiche ed economiche sbagliate, ma c'è anche un'Europa diversa, che vuole imporre un'ideologia che va contro gli interessi della gente e contro l'identità degli Stati che la compongono. Questo forse è l'aspetto peggiore di questa Europa, che viene nascosto dai mezzi di comunicazione e che non viene evidenziato, ma che invece si sta concretizzando sempre di più. Un'Europa assolutamente antidentitaria, contraria alle tradizioni, che vuole imporre ai singoli Stati il multiculturalismo e la multireligiosità.

Basti pensare alla stesura della Convenzione europea e alla negazione del riferimento alle radici cristiane dell'Europa. Questo fatto di per sé è importante, ma ha anche qualcosa di ideologicamente non evidenziato. Perché si vuole negare l'evidenza? Il fatto di fare cenno nella costituzione europea all'origine cristiana dell'Europa significa scrivere la verità, in quanto non esiste una piazza, dalle grandi città ai più piccoli paesi in Europa che non abbia al centro una chiesa. È chiaro che l'Europa è stata cristiana ed inserire questo riferimento non comporta nessuna conseguenza per il futuro, ma vuol dire semplicemente prendere atto di ciò che è stato. Evidentemente quindi c'è una linea di pensiero che vuole imporre un'Europa diversa, distaccata dalle proprie radici. Basti pensare a chi vuole far entrare nell'Unione europea un paese come la Turchia, con 60 milioni di islamici, con un territorio che per il 90 per cento si trova in un'area geografica orientale. È chiaro che la costituzione europea non può quindi avere al proprio interno uno o più principi che possano determinare uno scontro a livello religioso tra i vari popoli che faranno parte dell'Unione europea.

Il mandato d'arresto europeo ha questa finalità: chi ostacola i disegni di questa nuova globalizzazione, che è riuscita a comprare Prodi, tutta la Commissione europea e molti plutocrati che la gestiscono e la governano, chiunque ostacoli questi disegni deve essere contrastato attraverso il mandato di cattura europeo.

Vorrei leggere un interessante studio fatto da un magistrato, il professor Carlo Alberto Agnoli, presidente del tribunale di Trento, intitolato «Prospettiva gulag» sul mandato d'arresto europeo. Lo studio è molto interessante perché è scritto da un magistrato. Cito testualmente: « Hai mai immaginato di poter essere deportato in Bulgaria per un fatto da te compiuto in Italia e non previsto come reato dalla legge italiana, ma considerato come tale dalla legge bulgara? Hai mai pensato di doverti difendere in un paese in cui non conosci la lingua, dimenticato da un'opinione pubblica che neppure sa della tua esistenza? Le prospettive che si aprono con il mandato d'arresto europeo sono queste ed ancor peggiori. In seno all'Unione europea si sta approvando un impressionante meccanismo repressivo dei reati di opinione, con lo scopo di allontanare il deportando dai propri luoghi di appartenenza, di depredarlo di ogni bene nel caso in cui abbia i mezzi per approntare una difesa all'estero, di silenziarlo in ogni senso (...). L'Unione europea rompe così sistematicamente i vari ed elementari principi di civiltà giuridica. In primo luogo viene minato il principio di certezza del diritto, in quanto l'individuazione dei reati di opinione contemplati dalla normativa europea, con espressioni giuridicamente fumose e di larghissima portata, consente in astratto di criminalizzare chiunque. È chiaro quale sia lo scopo coperto dietro il pretesto di uno spazio di sicurezza europeo: reprimere ogni dissenso ideale, fornendo alle lobby egemoni la possibilità di incidere profondamente nel tessuto ideale e sociale, amputando a piacere le parti non gradite. La legge dei sospetti, alla base dell'epoca del terrore rivoluzionario giacobino, e l'articolo 58 del codice penale sovietico, fondamento della repressione staliniana, hanno impressionanti somiglianze con il mandato d'arresto europeo...». Questo lo dice un magistrato, ma io mi sento di avallare in pieno queste considerazioni.

Il mandato di cattura europeo diventa di fatto lo strumento delle dittature. Si è parlato di «forcolandia»: si vuole abolire l'istituto dell'estradizione, si vuole abolire la competenza territoriale dei magistrati; nasceranno procure globali pronte a colpire chi dissente dal pensiero unico. All'interno dei trentadue reati sono stati inseriti il reato di razzismo e xenofobia, che però non sono stati codificati. Chiunque porterà avanti delle tesi che possono discriminare altri, in nome di un egualitarismo ormai dogmatico, potrà essere perseguito.

Xenofobia vuol dire aver paura degli altri. Noi come Lega spesso siamo stati accusati di essere xenofobi, ma mi sento di escluderlo anche perché non abbiamo paura di nessuno, ma quante persone in questo momento nel nostro paese escono di casa nei loro quartieri, che una volta erano vissuti da persone conosciute, e ora incontrano invece persone straniere, che parlano lingue che non conoscono, vedono negozi multietnici che non rappresentano sicuramente la reale identità del nostro paese? Queste sono persone che vivono in quartieri dove la criminalità è molto forte e che quando escono di casa hanno paura di chi non conoscono perché spesso si può trattare di persone potenzialmente pericolose.

Quando queste persone fanno alcune affermazioni che possono essere discriminatorie nei confronti degli stranieri, esse rischiano di essere perseguite penalmente. Ogni magistrato potrà interpretare il concetto di razzismo e xenofobia in maniera libera, utilizzando strumenti interpretativi diversi da quelli italiani. Chi compirà un reato nel nostro paese, anche se non è contemplato dal nostro codice penale, potrà essere arrestato - non c'è più l'estradizione - e dovrà difendersi in un paese straniero.

Su questo siamo assolutamente contrari. Come diceva Saint-Just, braccio destro di Robespierre, è interessante vedere l'impostazione ideologica, «nessuna libertà ai nemici della libertà». A questo servirà il mandato di cattura europeo: chi non rispetterà le regole imposte sarà perseguito.

Questo noi lo rifiutiamo nel modo più assoluto. Si tratta di un mandato di arresto di fatto vendicativo con chi rifiuta l'ideologia dominante e di ispirazione illuminista portata avanti dalla massoneria, dai poteri forti, contro i popoli, le loro tradizioni e le loro identità, in nome di un egualitarismo dogmatico e di un fondamentalismo laico che noi contestiamo nel modo più assoluto.

Ora, sicuramente il testo è stato modificato. La stesura iniziale, portata avanti dagli ex amici dell'Unione sovietica, i diessini, con un'impostazione forcaiola, anche grazie anche alla battaglia della Lega su questo tema, che ha fatto cambiare opinione alla Casa delle libertà, ha subito delle modifiche. Gli stessi Fini e Follini hanno sostenuto il loro parere favorevole su questo provvedimento, cambiando poi opinione, e la Commissione è riuscita ad eliminare molte delle parti di ispirazione sovietica inserite nel provvedimento. Il nostro voto sarà comunque contrario, perché siamo contrari alla filosofia che ispira il mandato di cattura europeo. Voteremo contro in modo convinto.

Vogliamo un'Europa diversa. Pensiamo ad un'Europa che rispetti l'identità e la libertà di tutti i popoli che la compongono e non certo un'Europa come questa, che diventa pericolosa e per molti cittadini un incubo, come già è dal punto di vista economico; un'Europa che è stata definita una terra promessa da Prodi, che potrebbe esserlo se fosse diversa, ma che così oggi non è, che sta diventando un fardello che opprime la nostra gente.

Ora, con questo mandato di arresto europeo, che si può senz'altro definire forcaiolo e che va contro la libertà di pensiero e contro i principi di civiltà giuridica propri della nostra società, si favoriscono i disegni di chi vuole attentare alla sacrosanta libertà di scelta e di pensiero.

A quest'Europa di Prodi, giacobina, figlia della rivoluzione francese e di quella bolscevica, io, cari massoni, non mi sento assolutamente vicino: quest'Europa non solo non mi appartiene, ma, secondo me, dev'essere combattuta. Perciò, in nome di quella libertà di pensiero e di opinione che vogliamo difendere in tutti i modi, voteremo contro le proposte di legge in esame. Grazie (Applausi del deputato Strano).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.


 

 


 

RESOCONTO STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

457.

 

Seduta di martedì 27 aprile 2004

 

presidenza del vicepresidente PUBLIO FIORI

indi DEI VICEPRESIDENTI

ALFREDO BIONDI E FABIO MUSSI

 

 

(omissis)

Seguito della discussione della proposta di legge: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (4246); e delle abbinate proposte di legge: Buemi ed altri (4431) e Pisapia e Mascia (4436).

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e delle abbinate proposte di legge di iniziativa dei deputati Buemi ed altri e Pisapia e Mascia.

Ricordo che nella seduta del 19 aprile si è conclusa la discussione sulle linee generali.

 

(Esame degli articoli - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge, nel testo della Commissione.

Avverto che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno - A.C. 4246 sezioni 1 e 2).

 

(Esame dell'articolo 1 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 3).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mormino. Ne ha facoltà.

NINO MORMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento di cui ci accingiamo ad esaminare gli articoli e gli emendamenti si inquadra in un contesto di solidarietà comune con i paesi della Comunità europea, che tendono a creare uno spazio di giustizia che riguardi tutte le nazioni, in maniera da rendere armoniche le azioni di carattere giudiziario, soprattutto nell'ambito di una serie di reati particolarmente gravi, che purtroppo affliggono, al di là dei confini nazionali, il sistema della convivenza civile nel vecchio continente, superando spesso gli stretti confini della stessa comunità. Nell'ambito delle iniziative volte a creare questo spazio comune di gestione, il più possibile omogeneo, degli interventi e delle attività giudiziarie, si è collocata una serie di provvedimenti, alcuni dei quali abbiamo avuto occasione di discutere e di approvare in quest'aula, come quello che ha riguardato la creazione di un organismo comunitario - l'Eurojust - di intervento investigativo, di coordinamento investigativo sulle attività criminali, soprattutto quelle collegate alla criminalità organizzata, che si aggiunge alle istituzioni, ai sistemi di intervento, agli istituti che già si occupavano di un intervento diffuso ultra e supernazionale nelle attività criminali più comuni ed efferate (l'Europol, per esempio), insieme ad altre iniziative che attengono al traffico degli stupefacenti, alla criminalità organizzata ed altro. Indubbiamente, queste iniziative, che tendono ad uniformare i sistemi di intervento giudiziario, creano inevitabilmente problemi che riguardano la individualità degli Stati membri della comunità, nell'ambito dei quali permangono culture, sistemi tecnico-giuridici, ordinamenti, che stabiliscono comunque talvolta notevoli diversità che concernono la definizione delle ipotesi di reato.

Gli ordinamenti approntano mezzi e strumenti procedimentali che non sono generalmente o complessivamente condivisi o uniformi, rispetto a quelli di cui ciascuno dei paesi membri si è dotato. Quindi, non è dubitabile che residua la necessità di un fondamentale rispetto delle esigenze proprie di ciascuno Stato, esigenze che affondano la propria radice nella cultura, nella tradizione giuridica e nella vasta legislazione che ciascuno Stato si è dato.

Pertanto, pur nel rispetto delle convenzioni comuni e delle esigenze che riguardano la necessità di coordinamento volte a rendere più efficaci gli interventi giudiziari - e, soprattutto, la lotta alla criminalità organizzata - tale omogeneizzazione dei sistemi deve trovare un limite rispetto ai principi propri e fondamentali dell'ordinamento e - questo è il caso del provvedimento al nostro esame - dei principi costituzionali (ai quali bisogna sempre rivolgere lo sguardo affinché norme fondamentali siano rispettate nella legislazione ordinaria).

Dunque, ci siamo trovati e ci troviamo di fronte all'esigenza di non declinare in maniera totale le prerogative o i principi del nostro ordinamento per il rispetto di un sistema di relazioni comunitarie nell'ambito del settore della giustizia che tendano a creare spazi di comune intervento. Tali spazi, infatti, talvolta rischiano di ledere le fondamentali prerogative di ciascuno degli Stati membri (noi ci preoccupiamo del nostro, con riferimento ai principi normativi dell'ordinamento comune, ma - soprattutto - a quelli costituzionali).

Pertanto si è posta l'esigenza, pur nell'ambito di una particolare articolazione delle norme comunitarie alle quali dobbiamo fare riferimento nell'adozione dei mezzi miranti ad interventi di tale natura, di porre alcuni paletti e creare una «trincea» che garantisca il rispetto delle nostre esigenze.

Ciò, come accennavo, nella previsione comunitaria, ha un suo riflesso. Infatti, le norme relative alla procedura per l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi da parte dell'autorità giudiziaria dei paesi europei, creano alcune limitazioni e pongono precisi confini, attinenti alla specificità dei reati rispetto ai quali i provvedimenti esecutivi, di carattere personale e oggettivo, possono essere eseguiti in uno spazio che superi quello territorialmente competente rispetto all'autorità giudiziaria che i provvedimenti stessi ha emesso. Tali provvedimenti, infatti, devono essere correlati ad una tipologia di reati che meritano una particolare attenzione e che richiedono un intervento diffuso attraverso il quale l'azione comune possa essere resa più efficace, più immediata, più cogente e, quindi, più utile.

In questo senso, le ipotesi sottoposte all'attenzione dell'autorità legislativa del nostro paese hanno richiesto una particolare attenzione quanto alla loro formulazione. Ciò che ci ha preoccupato è che venissero salvaguardati alcuni caratteri essenziali del nostro sistema normativo e costituzionale, così da non derogare al complesso della normativa vigente in Italia, mantenendo quelle garanzie e tutelando quei diritti. Ciò al fine di non consentire un intervento rispetto a determinate situazioni che, anche sul piano della loro valenza antigiuridica, non rappresentano nel nostro paese ipotesi di violazioni giuridicamente configurabili o, altrimenti, talmente gravi rispetto alla valutazione compiuta in paesi diversi da dover richiedere un intervento che, comunque, supera la specifica e diretta competenza della nostra autorità giudiziaria e pone soltanto un problema di esecuzione di provvedimenti da altri adottati.

Nell'ambito dell'approfondito dibattito svolto nel corso dell'esame del progetto di legge in Commissione, si è giunti ad una serie di modificazioni del testo originario presentato dall'onorevole Kessler e sostenuto dalle forze dell'opposizione. Rispetto a tale testo il relatore - e, quindi, la maggioranza della Commissione - ha ritenuto di dover apportare una serie di significative modificazioni, al fine di rimodulare una normativa per tenere conto dei caratteri peculiari e delle preoccupazioni di tutela del nostro ordinamento che ho appena indicato. Ciò ci ha costretto a compiere un lavoro di riorganizzazione della normativa che rispettasse queste esigenze e non consegnasse il nostro sistema giudiziario ad una totale remissività rispetto alle richieste delle altre autorità giudiziarie.

Peraltro, questo nuovo sistema supera sostanzialmente quello adottato finora nelle relazioni con i paesi dell'Unione europea ed anche con i paesi estranei ad essa con i quali, tuttavia, l'Italia ha stipulato patti convenzionali riguardanti l'estradizione di soggetti perseguiti da provvedimenti restrittivi e cautelari adottati da altre autorità giudiziarie. Mi riferisco al sistema dell'estradizione comune che, in questo caso, viene ampiamente superato e riformulato in termini che - è vero - devono essere più efficaci, più rapidi e più immediati rispetto alle esigenze che emergono nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria di ciascun paese. Si tratta di esigenze che devono comunque comprendere gli interessi diffusi dei paesi che appartengono all'Unione europea, che quindi devono essere rispettati dalla nostra normativa.

In tal senso, la rimodulazione e la riformulazione del sistema dei rapporti riguardanti l'esecuzione dei provvedimenti emessi nell'ambito dell'Unione europea ha dovuto obbedire ad una serie di precauzioni, che consentono di eliminare i rischi derivanti dal superamento delle convenzioni sull'estradizione vigenti fino a questo momento nei rapporti tra il nostro paese e quelli dell'Unione europea nonché quelli estranei ad essa.

Pertanto, è stato necessario formulare un testo che prendesse in considerazione l'insieme di queste esigenze, approntando uno strumento che, nel rispetto delle esigenze comuni ai paesi della Unione europea, rispettasse quelle prerogative di carattere sostanziale, ma anche di natura procedimentale, che governano il nostro sistema giudiziario. Si è quindi determinata nell'organizzazione di questo nuovo testo normativo una divaricazione in alcuni punti rilevanti - devo riconoscerlo - rispetto alla proposta originaria. Pertanto, si è definita una posizione da parte delle forze del centrosinistra che ha portato addirittura alla formulazione di un testo alternativo con il quale, non solo con riferimento a specifici emendamenti riguardanti la possibilità di modificare il testo presentato dal relatore, si propone all'attenzione dell'Assemblea un'alternativa nella scelta degli strumenti e dei metodi che devono essere adottati per dare seguito al provvedimento comunitario di esecuzione di misure restrittive adottate nei vari paesi della Comunità europea.

Riteniamo che il testo formulato dal relatore, così come esaminato in sede di Commissione dove ha formato oggetto di una approfondita discussione e di una valutazione consapevole delle esigenze poste dal nuovo sistema, debba essere mantenuto inalterato in massima parte. Lo stesso relatore, e conseguentemente la Commissione, ha espresso un parere favorevole in ordine ad alcuni emendamenti che realizzano una migliore definizione del sistema; tuttavia, noi riteniamo che quanto è stato fatto, con il sostegno della maggioranza della Commissione, meriti, nei suoi contenuti essenziali, un apprezzamento definitivo anche in occasione della discussione in Assemblea.

Per questa ragione, riteniamo che gli emendamenti presentati al fine di modificare, talvolta in maniera se non radicale sicuramente sostanziale e significativa, il testo del relatore non possano essere condivisi dalla maggioranza e, in modo particolare, per quanto mi riguarda, dal gruppo di Forza Italia, a nome del quale intervengo.

Il nostro atteggiamento, pertanto, sarà quello di sostenere il testo in esame e di opporci all'intervento emendativo di natura sostanziale delle forze dell'opposizione, che mira ad alterare i contenuti essenziali e maggiormente rilevanti del testo adottato dalla Commissione. In ogni caso, è nostra intenzione «resistere» dinanzi alla prospettiva di un testo diverso, sostanzialmente alternativo rispetto a quello predisposto dalla Commissione, che a nostro avviso non appare conforme alle esigenze e agli interessi in questione, né coerente rispetto all'esigenza di rispettare il sistema processuale e sostanziale del nostro paese, che non può essere posto a repentaglio nel caso in cui autorità giudiziarie di altri paesi procedano nei riguardi di soggetti che appartengono alla nostra comunità o che nella stessa risiedano ed operino.

Questa impostazione, quindi, sarà la guida del nostro atteggiamento in aula. Elaboreremo di volta in volta le nostre posizioni e daremo conto delle nostre resistenze ad una modificazione del provvedimento in esame, che ha ormai una struttura complessiva organica e connessa nelle varie parti in cui si articola. Lo spostamento, anche parziale, di alcuni aspetti della normativa rispetto all'impostazione data dal relatore ed adottata dalla Commissione non deve alterare la suddetta struttura.

Dunque, il complesso degli emendamenti presentati credo debba essere ragionevolmente disatteso da parte della maggioranza e dal gruppo di Forza Italia in particolare, se non nelle parti rispetto alle quali il relatore e la Commissione esprimeranno parere favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Serena. Ne ha facoltà.

ANTONIO SERENA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, negli ultimi mesi si è sollevato un forte vento di protesta contro la prospettiva gulag tracciata dal nuovo e terrificante modello legislativo europeo nato verso la fine del 2001 ed avente come punto cardine la criminalizzazione di qualsivoglia forma di pensiero politicamente non corretto.

L'articolo che contempla la punizione di opinioni o atti discriminanti le altrui diversità razziali, religiose, ideologiche, comportamentali ha provocato una vera e propria insurrezione anche in ambienti non sospetti. Ciò è facilmente comprensibile poiché uno dei baluardi delle Carte costituzionali europee è la tutela del libero pensiero. Il problema è che quando tali Costituzioni furono adottate non venne specificato che esistono due tipi di pensiero: uno giusto ed uno sbagliato. Ora pare ci pensi la Comunità europea a stabilire quale pensiero debba venire tutelato e quale condannato, quale opinione sia giusto avere e quale sia meglio dimenticare, quale ideale sia sano e quale sia non conforme, quindi malato.

Molti sono i capitoli del cosiddetto mandato di cattura europeo che reputiamo anomali. La più sconvolgente di tali novità concerne la competenza per territorio. In base ad essa chiunque potrà essere estradato su richiesta dell'autorità giudiziaria di uno qualsiasi degli Stati membri anche per fatti commessi nel territorio dello Stato in cui è cittadino. L'aspetto aberrante è che si potrà venire estradati anche se l'azione giudicata illegale per quello Stato è perfettamente lecita per lo Stato di cui siamo cittadini. In pratica, il cittadino italiano può venire estradato da qualsiasi giudice o pubblico ministero di un qualsiasi paese dell'Unione per un fatto compiuto, o che si sostenga essere stato compiuto, in Italia anche se per il diritto nazionale tale atto non costituisca reato, anzi venga considerato espressione di un diritto costituzionalmente garantito. Ne consegue la paradossale possibilità che una persona venga tratta in arresto in forza di un mandato europeo per un reato caduto in prescrizione in base alle leggi dello Stato di cui è cittadino ed in cui lo ha commesso o che venga contemporaneamente processato in più Stati per lo stesso fatto ed estradato a tal titolo verso uno di essi.

Ciò anche ove si tratti, per tenerci alla nostra linea esemplificativa, di un reato commesso in Italia da un cittadino italiano e per il quale sia in corso o si sia già svolto un processo davanti all'autorità giudiziaria italiana. Da qui si deduce chiaramente che saremo tenuti a conoscere non solo la nostra legge, ma anche l'ignota legge, scritta nell'ignota lingua di qualche lontano Stato facente parte dell'Unione europea. Provate un po' a pensare cosa può prevedere l'ordinamento giuridico finnico o norvegese o greco.

Inoltre, la proposta di decisione quadro non prevede alcuna riserva o limite riguardo ai reati politici. La garanzia costituzionale quindi risulta abrogata. Anzi, proprio i reati di opinione, e quindi in senso lato politici, sono uno dei principali, per non dire il principale obiettivo della decisione quadro comunitaria. Si considerino poi le condizioni di una persona prelevata dalla sua città o dalla sua terra, trasportata a forza in un paese straniero dove non ha alcun riferimento parentale, amicale o professionale, del quale il più delle volte ignora persino la lingua e dove a sua volta risulta essere a tutti sconosciuta. Si aggiungano anche le difficoltà di questo sventurato nel preparare una difesa di fronte a dati processuali redatti in una lingua che non conosce e con l'assistenza, se potrà averla, di legali con i quali quanto meno risulterà difficile comprendersi. Il tutto sotto la minaccia di ulteriori trasferimenti verso altre ignote destinazioni e sotto il peso di altri, del pari ignoti, capi d'accusa. Il suo processo, in un paese che lo ignora e si disinteressa totalmente di lui, si celebrerà nel silenzio e nell'ombra, senza controllo alcuno da parte della pubblica opinione. Risulterà inoltre difficilissimo, per chi non ha dovizia di mezzi, avvalersi della possibilità di impugnazione offerta dal sistema penale dello Stato emittente.

Chi ben rifletta su queste angosciose circostanze non potrà non convenire che, nel quadro normativo della proposta in esame, estradizione sarà assai spesso, per non dire sempre, sinonimo di deportazione. Il mandato di cattura europeo, per l'ignaro uomo della strada, significa ad esempio la possibilità di estradare dalla Francia in Italia il terrorista comunista Cesare Battisti, per assicurarlo alla giustizia. Ma non è così o meglio non è sempre così, perché il mandato di cattura europeo pare rincorrere finalità diverse da quelle annunciate, rispondenti più a logiche politiche che a logiche di giustizia.

Credo allora che, prima di licenziare certi provvedimenti, ci sia quanto meno da meditare a fondo sui rischi di polverizzazione della nostra Costituzione, chiedendoci se lo Stato di diritto e la libertà di espressione non siano stati, per molti anni nel nostro paese, semplici declamazioni, prolusioni accademiche, parole vuote e argomenti, tutt'al più, per esami di maturità liceale. Consideriamo lo Stato di diritto. Le carceri italiane sono sempre state piene di detenuti in attesa di giudizio, anche per anni, ma non è neanche questo il male, quanto che lo Stato, qui in Italia, solo in ultima battuta e solo per il pubblico, a scopo propagandistico, punisce con il carcere. La vera punizione di routine, il vero ferro del mestiere, quello con il quale si sbriga il lavoro e si tiene l'ordine, è la semplice accusa, a piede libero ma con un processo pendente: un processo che anche se si conclude, come di norma in questi casi, con pene irrisorie o con l'assoluzione piena, con le sue lungaggini (a volte dura anche vent'anni), i suoi rinvii, le sue spese e i suoi gradi di giudizio, costituisce di fatto una condanna. Costituisce in pratica una tortura psicologica di intensità media, ma di durata lunghissima. Costituisce una tortura maligna e devastante, che neanche i tempi più bui del Medioevo hanno conosciuto.

Di fatto, il cittadino non ha nessuna difesa contro l'apparato democratico dello Stato. Se questo lo vuole punire, per qualunque motivo (o anche senza motivo), lo punisce. Se lo vuole distruggere, ridurlo in miseria, rovinarlo nel corpo o nella psiche, spingerlo al suicidio, lo può fare, perché basta appioppargli un'accusa, che anche se poi risulterà falsa o irrisoria avrà sempre messo in moto l'apparato «tritacristiani». Questo sarebbe uno Stato di diritto?

Per quanto riguarda le libertà di parola, di espressione e di stampa, una bella fetta di queste libertà se ne va con i reati di opinione che il codice italiano disinvoltamente prevede: la diffamazione (è ben circostanziata quella a mezzo stampa), la lesione dell'onore personale, le apologie di cose esecrabili (ad esempio, di reato o del fascismo), le istigazioni trasgressive, a delinquere, alla sovversione dello Stato, alla disobbedienza civile e così via, anche con riferimento al tricolore, alla Resistenza, alle Forze armate, alla nazione, ai Capi di Stato ed a molte altre cose che, in questo paese, evidentemente, se non fossero sostenute dalle baionette, non starebbero in piedi.

In tal modo, chi scrive o parla in pubblico non può esprimere liberamente le proprie opinioni, perché è costantemente sotto la minaccia di una repressione statale confusa nelle more di un iter processuale, di un atto dovuto in seguito ad una querela.

Da questo punto di vista, la situazione in Italia è rimasta la stessa dell'Ottocento. Nel 1879, il mite poeta Pascoli scontò 4 mesi di carcere per avere scritto un'ode a Passanante, mentre nei nostri giorni Giorgio Forattini per una vignetta, è stato querelato per diffamazione dal potente onorevole D'Alema, che gli ha chiesto anche un risarcimento danni di tre miliardi di vecchie lire. Anche il comico Beppe Grillo è stato prima querelato dalla Telecom per una battuta sui servizi telefonici erotici forniti dalla stessa e, poi, nuovamente querelato dalla professoressa Rita Levi Montalcini, mostro sacro della ricerca scientifica femminile, per averle attribuito una performance pubblicitaria nascosta.

Ciò che rimane delle conclamate libertà se ne va con la sapiente organizzazione del mondo mediatico, attuata dallo Stato in combutta con il privato di turno. In breve, si tratta di bloccare l'accesso ai media a chi minaccia, con le parole e con le idee, l'assetto politico vigente, cioè il gruppo sociale che detiene il potere. L'uso dei mass media è riservato agli apolegeti della classe politica imperante, utili idioti, utili venduti o utili convinti che possano essere. Solo loro possono scrivere sui quotidiani nazionali o regionali, essere pubblicati da grande case editrici sia come saggisti che come romanzieri o quant'altro, essere conduttori o comparire nelle televisioni di Stato o private, dire qualche parola su qualche frequenza radio, essere invitati a conferenze, dibattiti e manifestazioni e, naturalmente, arrivare al successo, guadagnando molto spesso cifre enormi ed illudendosi che si tratti di riconoscimento al loro valore (ricordo ancora con quanto sincero orgoglio Oriana Fallaci informava di essere stata strapagata per il suo articolo anti arabo «La rabbia e l'orgoglio», pubblicato da Il Corriere della Sera).

Gli altri, i critici, pericolosi secondo i vigenti assetti, trovano aperta solo la strada dell'editoria alternativa, che si rivolge ad un pubblico non solo numericamente microscopico, ma anche in genere culturalmente settario, con idee precostituite, in molti casi, patologicamente immodificabili, cui, spesso, è arduo ed ingrato rivolgersi.

Così, in Italia, paradossalmente, fatti salvi il codice penale e le leggi di pubblica sicurezza di cui si è parlato, un cittadino può parlare e scrivere a volontà, a patto che non abbia un pubblico. Anche questa via può, tuttavia, risultare preclusa alla gente fuori dai giochi, in quanto i piccoli editori, deboli e ricattabili, specie fiscalmente, e spesso già collusi con questure e partiti, possono essere consigliati di rifiutare qualche testo scomodo.

Cosa rimane, allora? Internet che non paga e che ha pochi lettori, in genere solo alla ricerca di conferme delle loro opinioni. In questo modo, si realizza una censura di fatto e le masse vedono il mondo attraverso le lenti parziali e deformate fornite dal potere.

Quanti, infatti, hanno mai sentito parlare del revisionismo di Rassinier o di altri «storici maledetti»? Quanti giovani, fino a qualche tempo fa, conoscevano l'esistenza delle foibe o delle fosse di Katyn? Questo sarebbe libertà di parola, di espressione e di stampa? E l'opposizione politica? Se vi fosse, queste ed altre cose avrebbe dovuto dircele!

In realtà, in questo paese i partiti di opposizione non sono mai esistiti. Lo Stato italiano post 1945 è un edificio grottesco, basato su amnesie, falsità, reticenze e collusioni. Uno Stato libero ed indipendente? Siamo seri! C'è stato davvero chi ha creduto che gli Stati Uniti prima sarebbero venuti ad installarsi in Italia, e poi si sarebbero fatti portare via sotto il naso il malloppo da quattro indigeni che mettono in piedi un partito di opposizione, anche se foraggiato da un'altra superpotenza?

Gli intrusi, in Italia, hanno sempre dominato il campo e lo dominano oggi più che mai. Altrimenti, non si spiegherebbero i «ribaltoni» di qualche partito che ha invertito completamente la propria linea politica, comprese alcune posizioni su argomenti chiave come, ieri, l'equidistanza tra USA e URSS e, oggi, la regolamentazione dell'immigrazione, Israele e i rapporti capitale-lavoro. Sarebbe questa la libertà di opposizione?

Tornando al mandato di cattura europeo, non si può affermare che tale istituto elimini ogni diritto e libertà in quanto, di fatto, diritti e libertà in Italia sono stati molto spesso solo apparenti. E non interessa neanche il fatto che tale mandato rispetti o meno la Costituzione, nei fatti già tante volte disattesa.

Lo stesso vale per gli altri paesi europei, anzi in molti di essi la repressione della libertà di pensiero e lo spregio fattuale delle relative Costituzioni è assai più plateale che in Italia. Si pensi alle persecuzioni subite dagli storici revisionisti in Germania, Francia, Austria, Belgio, Spagna, Svezia e Gran Bretagna. Nei fatti, il mandato di cattura europeo non ci toglierà nulla che non abbiamo già perso, mentre ci attribuirà un qualcosa che prima non avevamo, vale a dire la chiarezza. In realtà, non abbiamo che pochi diritti e poche libertà, ma ci illudiamo sempre di averne; dopo sarà diverso!

È chiaro che il mandato di cattura europeo è stato studiato solo per la repressione ideologica e politica, per eliminare ogni forma di dissenso e non solo per imporre, ma anche per rendere indiscutibili le scelte e i valori che dall'alto si vorranno adottare. La sua forma fondamentale - lo ribadisco - è quella di attribuire la possibilità ad ogni paese appartenente all'Unione europea di estradare e processare nel proprio territorio qualunque cittadino che abbia infranto le sue leggi dovunque lo abbia fatto nell'ambito dell'Unione europea, anche in un paese - magari quello di origine o di residenza - dove tali leggi non esistevano. Ciò potrà avvenire senza che pregiudichi gravemente il funzionamento di tutte le società europee, esclusivamente nel campo della repressione del dissenso politico. In tutti gli altri campi, l'applicazione del mandato di cattura europeo farebbe precipitare l'intera Europa nel caos, nell'incertezza e, forse, nella rivolta. Basti pensare che, in Spagna, non esiste il reato di offesa al pudore; dunque, in quel territorio, specie i turisti, si permettono comportamenti che altrove sarebbero vietati. Saranno arrestati tutti e deportati per il processo in paesi più bigotti? E cosa succederà per quei paesi che prevedono la maggiore età a meno di 18 anni? L'Inghilterra farà catturare e manderà a Dartmoor tutti gli automobilisti continentali perché girano contromano e lo stesso faranno i paesi continentali con gli inglesi perché girano contromano? E, così via, con i migliaia di casi grotteschi che potrebbero capitare, ognuno capace di paralizzare la vita civile.

Invece, con la repressione del dissenso politico tutto funzionerebbe benissimo: i dissidenti non allineati, i veri oppositori, sono pochi e il loro annientamento non susciterebbe alcuna conseguenza nel pubblico che - come prima ho osservato - già è nelle mani dei mass media posseduti dal potere. E sarebbe un grave errore di sottovalutazione, un'illusione, pensare esclusivamente alle leggi attualmente vigenti in qualche luogo. È chiaro che le vere leggi repressive arriverebbero dopo l'adozione del mandato di cattura europeo, quando veramente la loro introduzione sarebbe facile. Basterebbe che un paese anche piccolo, come il Lussemburgo, vietasse un comportamento per legge e, ipso facto, il divieto sarebbe generalizzato in tutta l'Europa. A quel punto, si aprirebbero possibilità veramente fantastiche; infatti, un paese potrebbe vietare di criticare la politica estera degli Stati Uniti, un altro potrebbe vietare di parlare male dell'ONU, e così via, a valanga.

Teniamo presente che in un brevissimo futuro saranno ammessi nell'Unione europea paesi del calibro culturale, religioso e giuridico di Israele e della Turchia. Il mandato di cattura europeo avrebbe, inoltre, un effetto su un altro piano, non so quanto collaterale o secondario. È chiaro, infatti, che la gestione di fatto dei reati europei (reati di opinione previsti solo in alcuni paesi, ma non in tutti) sarà operata da organizzazioni private che, attraverso le loro filiali corrispondenti nei vari Stati membri, avranno il compito di segnalare eventuali infrazioni a qualche norma. Ad esempio, in un certo paese si è parlato male degli ebrei, in un altro qualcuno non riconosce l'autorità formale del Papa, e così via: nessun pubblico ministero da solo avrà modo di sapere cosa succede all'estero. Ebbene, è chiaro che tali organizzazioni transnazionali saranno tutte mantenute dal grande capitale, esattamente come accade oggi con tutte le ONG del mondo, quali Greenpeace, Human Rights Watch e così via.

PRESIDENTE. Le ricordo che ha ancora a disposizione 30 secondi.

ANTONIO SERENA. Avrei anche altre considerazioni da svolgere sull'argomento, ma non vorrei metterla ancora nella spiacevole, ma necessaria, condizione di dovermi interrompere per sopravvenuti limiti di tempo. Termino quindi qui il mio intervento, chiedendo, altresì, alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna delle considerazioni integrative del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in base ai consueti criteri. La ringrazio inoltre per la sensibilità che, anche questa volta, ha dimostrato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Vitali. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI. Dovrò aggiungere alcune considerazioni all'intervento che ha svolto l'onorevole Mormino, a nome del gruppo di Forza Italia. Valutiamo con grande soddisfazione e compiacimento l'arrivo in aula della proposta di legge sul mandato di arresto europeo. Lo affermo con tanto convincimento, anche in considerazione dell'esperienza fatta come membro della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della criminalità mafiosa, all'interno della quale ho potuto verificare con missioni ed audizioni, come la criminalità organizzata abbia varcato i confini nazionali e sia diventata una società internazionale del malaffare, adeguando sistemi e metodi ad una realtà transnazionale ed europeista, se tale termine può essere accettato.

Vi è, quindi, la necessità da parte degli Stati dell'Unione europea di munirsi di strumenti altrettanto validi ed efficaci per poter contrastare, sicuramente la criminalità organizzata e il terrorismo (altro problema di scottante e preoccupante attualità), ma anche i delitti contro la pubblica amministrazione e quelli comuni.

Presentiamo il testo che recepisce la decisione quadro del Consiglio europeo del 13 giugno 2002 a quasi due anni di distanza; come dicevo prima, questo risultato ci riempie di soddisfazione.

La prima osservazione da fare consiste nel constatare che la data del 31 dicembre 2003, termine ultimo entro il quale ogni Stato membro avrebbe dovuto adeguare l'ordinamento interno alla decisione quadro, è trascorsa senza che sia successo nulla di così stravolgente né di tanto biasimevole. Nulla di quello che autorevoli esponenti dell'opposizione in Commissione giustizia avevano paventato verso la fine del 2002, quasi che il 31 dicembre 2003 fosse una data invalicabile, oltre la quale solo l'Italia rischiava di non adeguare la propria normativa alla direttiva comunitaria contenuta nella decisione quadro.

Così non è, così non è stato, così non poteva essere. La maggioranza è stata animata - chi vi parla ha seguito in modo approfondito ed analitico questo tema nell'ambito della Commissione giustizia - dagli stessi propositi ed intendimenti dell'opposizione e dell'onorevole Kessler, primo firmatario della proposta di legge.

Ci ha diviso, invece, l'impostazione che si intende dare al provvedimento, e che rappresenterà un elemento di diversificazione anche nel momento in cui passeremo alla votazione degli emendamenti al testo licenziato dalla Commissione e sul quale ha lavorato lungamente e in modo approfondito e competente il presidente Pecorella. Da un lato, vi è l'impostazione, che ha ispirato il testo originario di cui era primo firmatario l'onorevole Kessler, che trasferiva automaticamente la decisione quadro del 13 giugno 2002 nell'ordinamento italiano; dall'altro, vi è il lavoro che abbiamo condotto nell'ambito della Commissione giustizia, anche con il contributo di audizioni importanti, volto a rendere l'impegno doveroso e condivisibile all'attuazione della decisione quadro compatibile con il nostro ordinamento. Quest'ultimo, infatti, è all'avanguardia in Europa per quanto riguarda le garanzie: noi abbiamo inteso impedire che il cittadino italiano abbia, al di fuori del nostro Stato, garanzie minori rispetto a quelle raggiunte dal nostro paese dopo anni di battaglie civili. In ciò dunque risiede la differenza tra maggioranza e opposizione che ha caratterizzato i lavori nell'ambito della Commissione giustizia.

Abbiamo rilevato alcuni elementi che ci hanno indotto a ritenere non opportuna la pura e semplice ratifica della decisione quadro, in quanto essa, nel testo approvato dal Consiglio, non presenta caratteri di omogeneità con il diritto interno. Il primo elemento riscontrato, al quale è stato posto rimedio con l'approvazione di alcune proposte emendative, ha riguardato la violazione del principio di parità di trattamento, in quanto per la limitazione della libertà personale sono necessari nel nostro paese precisi presupposti, che al contrario non si rilevano nella decisione quadro.

Inoltre, il mandato di arresto europeo, sulla base della proposta originaria, poteva essere emesso in violazione del principio di legalità, in quanto un cittadino italiano poteva essere privato della libertà personale per un fatto non previsto come reato dal nostro ordinamento ma considerato tale in un altro Stato membro.

Un'ulteriore ed importante lacuna, destinata ad incidere sui principi democratici fondamentali, era costituita dall'assenza di esclusioni per quanto concerne i reati a sfondo politico commessi dallo straniero o dal cittadino. Conosciamo l'evoluzione del nostro ordinamento su tale tema, e la lacuna che ho citato avrebbe rappresentato un vulnus all'ordinamento stesso e alle libertà che esso garantisce.

Abbiamo altresì evidenziato la mancata previsione nella decisione quadro del principio della doppia incriminabilità, vale a dire della possibilità di eseguire i provvedimenti soltanto qualora lo stesso fatto sia previsto come reato anche dalla legge italiana.

Ci è stato opposto che questo principio poteva essere superato, in quanto vi era un elenco di 32 ipotesi delittuose già ratificate dal Consiglio dell'Unione europea. Ma questa osservazione poteva facilmente essere contrastata con la considerazione che era stato previsto un meccanismo per il quale la lista poteva essere ampliata - con un procedimento del Consiglio - e questo allargamento poteva poi valere come presupposto all'interno dello Stato membro.

Un altro elemento che ci allontanava dalla configurazione giuridica del nostro ordinamento era che il provvedimento poteva essere privo della motivazione, che noi sappiamo essere determinante, fondamentale nella nostra esperienza giuridica.

Infine, il provvedimento poteva essere sottoscritto dal pubblico ministero, quando invece noi sappiamo che nel nostro ordinamento il provvedimento che limita la libertà personale è, sì, richiesto da un pubblico ministero, ma è firmato da un giudice terzo.

Questi elementi, signor Presidente, ci hanno indotto ad operare una rivisitazione del testo presentato dall'onorevole Kessler e dagli altri colleghi che l'avevano sottoscritto, poiché era necessario adeguarlo all'impianto giuridico e tecnico del nostro ordinamento.

Noi ci auguriamo che in un futuro non molto lontano possa aver luogo interscambio, una libera circolazione all'interno dell'Europa non soltanto della moneta e dell'economia, ma anche dei provvedimenti giurisdizionali; ma oggi dobbiamo prendere atto che questo non è possibile, perché diversi sono i diritti che vigono all'interno dei paesi e, prima di procedere ad un puro e semplice trasferimento di un provvedimento giurisdizionale da un paese all'altro, è necessario lavorare per una omogeneizzazione del diritto penale e del diritto procedurale, che oggi non esiste all'interno dell'Unione europea. È un obiettivo al quale dobbiamo mirare, ma dal quale siamo ancora lontani, proprio perché nel nostro paese esiste una tradizione, una sensibilità giuridica che ci ha portato ad individuare delle garanzie ben precise all'interno del nostro ordinamento, che non vogliamo sacrificare.

Ecco perché in Commissione giustizia siamo giunti ad una riformulazione del testo originario, che è stato modificato quasi completamente per renderlo più confacente al nostro ordinamento ed estendere a queste previsioni le garanzie previste in esso. Ecco perché sosteniamo con convinzione questo testo e sosterremo con convinzione anche quegli emendamenti sui quali il relatore ha espresso parere favorevole, poiché sono gli unici emendamenti che possono essere in sintonia con un lavoro che è durato non giorni o settimane, ma mesi, mesi di approfondimento, di audizioni, di confronto all'interno della Commissione giustizia. Ha prevalso questo orientamento, che è stato confortato anche da un illustre costituzionalista, il quale ha ritenuto che la formulazione originaria incidesse negativamente sui diritti costituzionali e sugli articoli 272 e 274 del codice di procedura penale.

Abbiamo quindi ricevuto conforto nel nostro atteggiamento, che non era un atteggiamento ostruzionistico, dilatorio, frutto di un disegno politico volto a rinviare sine die l'esame del provvedimento, ma era invece dettato da un senso di piena responsabilità e dal nostro convincimento della giustezza dell'atteggiamento da noi assunto.

Ecco perché, signor Presidente - e mi avvio a concludere -, ribadisco che sosterremo sia la proposta di legge in esame, sia le proposte emendative sulle quali il relatore per la maggioranza intende esprimere parere favorevole, poiché si tratta di emendamenti che si conciliano con la filosofia complessiva del testo di legge licenziato dalla Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Luciano Dussin. Ne ha facoltà.

LUCIANO DUSSIN. Signor Presidente, la proposta di legge in esame, concernente il mandato d'arresto europeo, è stata contrastata dal gruppo della Lega Nord Federazione Padana. Il nostro lavoro ha prodotto esiti che oserei definire positivi, poiché l'originaria proposta di legge è stata ampiamente rivista in Commissione, nel corso dell'esame in sede referente; constato, altresì, che numerose forze politiche, originariamente favorevoli al primo testo, adesso sono convinte della necessità di intervenire pesantemente sulla proposta di legge in esame perché, così come era formulata inizialmente, non andava bene.

Il gruppo parlamentare della Lega Nord Federazione Padana ha ritenuto, fin dall'inizio, il provvedimento in esame una forzatura (è questo il motivo per cui non lo condivideva) che rischiava di affievolire le prerogative del Parlamento, che - ahimè! - già ora conta relativamente poco. Infatti, constatiamo che, ogni volta che in Commissione o in Assemblea occorre avanzare delle proposte, bisogna farlo sotto la «dettatura» della Corte costituzionale. Si tratta di un organo politicizzato perché da sempre, ormai, anche i maggiori quotidiani nazionali pubblicano nomi e cognomi degli appartenenti alla Consulta, attribuendo loro vicinanze politiche che non sono mai state smentite.

Pertanto, già vi è un Parlamento, purtroppo, vuoto e che, a nostro avviso, dovrebbe riappropriarsi delle proprie prerogative pertanto svuotarlo ulteriormente rispetto all'esame di leggi così aperte e poco controllabili, suggerite da un'Unione europea così formata, ci lascia sconcertati. Si tratta, a nostro avviso, di un'Unione europea instabile, poiché è soggetta a maggioranze in continuo cambiamento, soprattutto adesso che gli Stati membri aumenteranno a 25: infatti, ogni qualvolta uno di tali paesi manderà i propri cittadini al voto... Signor Presidente, posso chiederle una cortesia, poiché non riesco...

PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole Luciano Dussin.

Onorevoli colleghi, vorrei pregarvi di consentire all'onorevole Luciano Dussin di esporre il proprio pensiero, grazie!

LUCIANO DUSSIN. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. No, grazie a lei!

LUCIANO DUSSIN. Come stavo dicendo, avremo un Parlamento europeo che sarà soggetto a molteplici cambiamenti di maggioranza, poiché vi saranno venticinque Stati membri dell'Unione, ciascuno dei quali, giustamente, quando i suoi cittadini si recheranno al voto, modificherà non solo gli equilibri interni del paese stesso, ma anche quelli del Parlamento di Strasburgo.

Pertanto, ogni volta sarà difficile concretizzare rapidamente politiche sociali aventi una determinata impostazione, poiché dal momento dell'assunzione degli indirizzi politici alla loro realizzazione trascorre sempre molto tempo; se poi queste politiche dovessero essere modificate di volta in volta, in periodi così ristretti, si tratterebbe, anche in questo caso di un problema non trascurabile. Mi immagino, ad esempio, politiche economiche in continua evoluzione, così come le politiche giudiziarie, che ci troviamo a discutere in questa occasione.

Si tratta, inoltre, di un'Unione europea che, francamente, fa un po' paura: infatti, abbiamo osservato, poco tempo fa, che è riuscita a far applicare sanzioni ad un paese come l'Austria, da sempre civilissimo, a causa della sua contrarietà politica rispetto a quanto proponeva un leader austriaco, quale Haider. Ebbene, nonostante all'interno della Costituzione di quel paese, così come nel nostro - per fortuna! -, ognuno sia libero di proporre ai propri cittadini qualcosa che può essere accettato o meno, ma gli arbitri devono restare comunque i cittadini di quello Stato, l'Unione europea è giunta a comminare sanzioni ad un paese civilissimo, come l'Austria: se questi sono gli inizi, il resto ci preoccupa, e non poco!

Vi è, inoltre, anche un altro aspetto legato a questo mondo politico in continua evoluzione.

Ebbene, ancora stiamo discutendo dei dettagli dell'Unione europea, ma non abbiamo ancora visto l'approvazione della Costituzione europea. Su di essa alcuni paesi (tre per l'esattezza, compreso il nostro) erano a favore dell'introduzione del principio dell'appartenenza delle radici cristiane, quale sviluppo futuro delle politiche comunitarie: ebbene, i nove decimi degli altri paesi membri si sono rifiutati di accettare questo passaggio. Stiamo quindi parlando di un organismo che a noi sembra molto lontano dal sentire dei nostri cittadini.

Entrando maggiormente nel merito, non ho capito francamente chi sostiene questo provvedimento, che si scontra con molte iniziative portate avanti dal Parlamento. Di fronte alle proposte di grazie, indulti, indultini, riduzioni di pena e pene alternative sembra di essere in un paese ipergarantista, mentre, con la proposta di legge in discussione, i cittadini si espongono all'arresto per iniziativa di giudici sparsi in venticinque Stati.

Tra l'altro, il ministro della giustizia Castelli aveva cercato di contenere la previsione iniziale (vale a dire l'arresto europeo per ben trentadue infrazioni, tra l'altro anche in contrasto con molti articoli del nostro codice penale e con garanzie costituzionali), chiedendo di ridurre a sei i reati perseguibili, cioè quelli più gravi e che necessitano di una determinata forma di collaborazione, quali il terrorismo, il crimine organizzato, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale dei bambini, la pornografia infantile, il traffico di stupefacenti e di armi.

Questi potevano essere elementi per valutare infrazioni comuni sulle quali intervenire, ma, purtroppo, l'iniziativa del ministro è rimasta lettera morta e, quindi, ci troviamo di fronte a decine di articoli che si scontrano con le previsioni contenute nei codici dei vari paesi europei, che dovrebbero dare la possibilità a chissà quante migliaia di giudici di interpretare, di volta in volta, il loro sentire a questo riguardo.

Occorre ricordare che, tra l'altro, se la proposta di legge fosse stata licenziata senza le modifiche richieste a gran voce dal gruppo della Lega Nord, per la prima volta una legge ordinaria avrebbe obbligato ad operare una necessaria riforma costituzionale in seconda battuta, al fine di adeguare la Costituzione alla legge; il che, francamente, non si è mai visto!

Occorre denunciare, anche in questo caso le strumentalizzazioni della sinistra e anche le debolezze della Casa delle libertà. Infatti, se il nostro gruppo non fosse intervenuto in maniera energica, il testo sarebbe stato sicuramente licenziato nella versione originaria; noto invece con soddisfazione che adesso, all'interno della Casa delle libertà, si afferma che il provvedimento, come modificato, rispetta ampiamente le previsioni della Costituzione e del nostro codice penale. Riconfermiamo, peraltro, che l'impianto normativo, così come è, non va assolutamente bene.

Noi non siamo favorevoli a cedere le decisioni in merito ai principi fondamentali garantiti ai nostri cittadini all'organismo che ho prima criticato. Siamo invece per la conservazione dei diritti che abbiamo conquistato nel corso dei decenni, anche perché altrimenti si rischierebbe di punire più le idee che gli atti concreti e di fare la fine dell'Austria. La strumentalizzazione continua l'abbiamo vista con riferimento ad un'altra legge approvata dal nostro Parlamento, quella sulle rogatorie, con cui si chiedeva agli altri paesi comunitari - nel caso in cui fosse richiesto un documento proveniente dall'estero per processare e arrestare un cittadino italiano - che i documenti fossero almeno provvisti di un timbro o di un numero di protocollo.

Ebbene, ancora oggi, benché questo aspetto relativo alle rogatorie venga indicato dall'OSCE, organismo internazionale, come principio da adottare - dunque, anche dopo che l'imbroglio è stato svelato -, in TV, sui giornali «vicini» ed in ogni occasione in cui i mass media glielo consentono, taluni continuano a «picchiare» su questo tasto: una forzatura! Una pura strumentalizzazione!

Nel rispedire al mittente le critiche sulle rogatorie e su altre leggi dello Stato e nel confrontarci all'interno della Casa delle libertà, apprezziamo il fatto che la disciplina sia stata rivista e sia stata avvicinata alle previsioni legislative ed anche costituzionali ma, per principio, ci sentiamo ancora lontani dal poter approvare leggi che svuotano di poteri il nostro paese e, soprattutto, il nostro Parlamento (che già ne è stato ampiamente svuotato) per cederli ad un organismo che, se non deve essere combattuto a priori, deve essere sicuramente controllato prima che si operi una tale cessione di sovranità nazionale.

Insomma, il modo in cui si è partiti induce a nutrire molti dubbi e non lascia ben sperare! È vero che le correzioni potrebbero arrivare anche, come si suol dire, con i lavori in corso; tuttavia, poiché vengono in rilievo principi sacrosanti, noi vogliamo prima «toccare con mano», vogliamo prima scoprire quali siano le vere intenzioni dell'Unione europea. Peraltro, quest'ultima è sempre più condannata a maggioranze mutevoli, mentre le proposte riguardanti importanti scelte economiche e sociali, in materia di giustizia, prima di concretizzarsi, saranno sempre più condizionate dall'esito dei voti che verranno espressi non più da quindici, ma da venticinque paesi.

Per questi motivi, per ragioni di principio, siamo contrari a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poiché considerava questo provvedimento importantissimo, il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ha lavorato molto, in Commissione giustizia, per evitare che, su questa delicata materia, di rilievo europeo ed internazionale per ciò che attiene ai problemi della sicurezza e della giustizia, si pervenisse, come, purtroppo, è avvenuto, ad un sostanziale inadempimento nei confronti di decisioni che pure sono state condivise dal nostro Governo.

Quando abbiamo ritirato le nostre firme dall'unica proposta originariamente presentata su iniziativa del nostro gruppo - quella a prima firma dell'onorevole Kessler, il quale si era fatto carico di portare all'attenzione del Parlamento la necessità di adempiere ai deliberati dell'Unione europea - l'abbiamo fatto, con grande amarezza, poiché ci siamo accorti che, lungi dall'andare nella direzione che l'Europa aveva indicato nei suoi documenti, si perveniva a risultati diametralmente opposti a quelli che si intendeva perseguire.

Se si confronta il testo originario della proposta Kessler con quello risultante dalle modifiche apportate in Commissione dalla maggioranza, ci si rende conto che di quest'ultimo - del quale ardentemente auspichiamo la modifica mediante l'approvazione delle nostre proposte emendative - non si può fare alcun uso serio nella situazione che, attualmente, caratterizza, sotto il profilo della criminalità, i territori italiano ed europeo.

Qual è, onorevoli colleghi, lo scopo fondamentale attorno al quale è stato redatto il documento della Convenzione europea del giugno 2002, firmato anche dal nostro Presidente del Consiglio, onorevole Berlusconi?

Lo scopo fondamentale era quello di superare il vecchio sistema estradizionale che precedeva gli ordinamenti che si sono susseguiti in Europa, a partire dal Trattato di Schengen e dalle modifiche introdotte in materia di estradizione per delitti gravissimi, che ovviamente non includono reati di opinione, ma xenofobia, razzismo e quant'altro. Lo scopo era quello di tenere conto della necessità di ridurre - così come tutte le correnti di pensiero giuridico avevano suggerito - le complicazioni, i barocchismi, le eccezioni e la serie continua di ritardi che, attraverso un apparente omaggio al principio dell'estradizione, frustravano anche l'esecuzione di provvedimenti più vistosamente necessari. Non è questo il momento per ricordare quanti esponenti della criminalità organizzata e del terrorismo, proprio in virtù di quello che chiamo il barocchismo insito nei vecchi sistemi di estradizione, hanno potuto farla franca rispetto all'esecuzione delle misure di sicurezza.

Con il Consiglio europeo di Tampere sui problemi della sicurezza, si è affermato il principio (condiviso da tutti e che troveremo alla base della decisione della Convenzione europea cui s'ispira l'adempimento che ci vede riuniti per l'approvazione di questa proposta di legge temperata dalle proposte emendative e dai testi alternativi che abbiamo redatto) in base al quale un vero spazio giudiziario europeo presuppone il reciproco riconoscimento tra Stati. Questo è un principio culturale prima che giuridico. Non è il vecchio principio della cooperazione tra Stati diversi, ma un principio assolutamente equivalente alla natura stessa dell'Unione europea, ribadita anche negli atti di natura costituzionale e che va oltre la cooperazione, mettendo in campo l'integrazione dei sistemi e problemi di esecuzione e di adempimenti quasi in forma di atto dovuto nei confronti delle decisioni dell'autorità giudiziaria di un altro paese che - lo ripeto - è un paese non più estraneo, ma integrato nell'Unione europea.

Signor Presidente, se non si compie questo minimo sforzo culturale e questo importante sforzo di carattere politico, ci si pone fuori dalle stesse logiche fondamentali che ispirano e sorreggono gli ordinamenti europei nei quali ci riconosciamo.

Tutto riguarda l'esecuzione di provvedimenti di arresto. Tutto riguarda, non discussioni di carattere ideologico o che hanno ad oggetto tutele particolari di diritti alle quali tutti sono profondamente sensibili, ma l'esecuzione di mandati di arresto richiesti nei confronti di persone macchiatesi di crimini contro l'ordine pubblico, l'economia e gli ordinamenti interni degli Stati.

Allora, si è pensato, dopo un lungo lavoro a Tampere e successivamente nei lavori preparatori della Convenzione europea, di ridurre al minimo, di semplificare. Da quanti anni, onorevoli colleghi, sentiamo parlare della mancanza di semplificazione dei sistemi, anche all'interno del nostro paese! Quante volte sentiamo parlare, anche da parte di esponenti governativi, della possibilità, ad esempio, di rendere esecutiva la condanna in primo grado, per snellire i risultati e per assicurare il principio di certezza della pena! Argomenti intorno ai quali è inutile arrovellarsi nelle piazze in occasioni elettorali e propagandistiche, perché si misurano con una capacità di lavoro legislativo che rifugge dagli schemi bizantini, dalle deviazioni pericolose che portano alla dilatazione dei sistemi, come appare chiaramente nel testo che è frutto della volontà della maggioranza, maggioranza, peraltro, ampiamente divisa.

Allora, il problema era presente nel testo a prima firma del collega Kessler ed è presente, visto che il nostro intervento si riduce alla trattazione degli emendamenti, nei testi alternativi che noi sottoponiamo all'Assemblea. Testi alternativi che sono l'esatta riproduzione dei principi contenuti nella decisione quadro del 13 giugno del 2002, quella, ripeto ancora una volta, firmata dal nostro Presidente del Consiglio. Si volevano sostituire vecchie procedure estradizionali; altrimenti, non avrebbe avuto senso adottare un trattato, una decisione quadro, ed ottemperare ad essa, nei confronti di una unione di Stati; non è, evidentemente, la stessa cosa che applicare dei trattati di cooperazione penale o di cooperazione di indagine nei confronti di paesi fuori della convenzione.

Abbiamo sentito invocare ancora una volta - e, consentitemi di dirlo, davvero a sproposito - la necessità di osservare la disciplina dettata dalla nostra Costituzione. Ci mancherebbe altro! Come se si trattasse di firmare un trattato con paesi ispirati da dittature! Come se si trattasse di registrare all'interno dell'Europa non differenze di lingue e di culture, ma differenze di sistemi democratici. Sappiamo tutti che il minimo comune denominatore dell'Unione europea è la lotta trionfante per la democrazia, la convenzione democratica come patto che ispira la vecchia e sempre attuale Convenzione dei diritti umani. Questo testo ha stravolto completamente non soltanto il testo Kessler, badate bene, ma soprattutto i punti della decisione quadro del 13 giugno 2002 relativi all'esemplificazione, all'esecutività, al rapporto diretto tra autorità giudiziaria richiedente e autorità giudiziaria richiesta. Punti che superano i lunghi passaggi ministeriali che sono stati invece ripresi in pieno in una singolare concezione della garanzia, che è una garanzia a metà, per cui la si invoca, ma invece di farla passare per il potenziamento della giurisdizione, la si fa passare per la verticalizzazione all'interno del Ministero della giustizia, così come abbiamo constatato nel corso di questi lavori. Una complessa procedura, su cui si sono già soffermati i colleghi Bonito e Sinisi, in modo particolare nella discussione generale. Sinisi vi ha anche indicato il numero dei fax e dei documenti che con questo farraginoso testo sarebbe necessario produrre (38 documenti diversi ed inutili). Molte cose somigliano alla complicazione introdotta con la legislazione in materia di rogatorie internazionali. Sono le leggi della dilazione. Sono le leggi dell'apparente garantismo e del sostanziale abbattimento delle garanzie della sicurezza e della giurisdizione.

Il Consiglio dell'Unione europea, con la firma del nostro Presidente del Consiglio, onorevole Berlusconi, nella decisione quadro del 13 giugno 2002, ha fissato alcuni punti fondamentali nei quali dovevamo riconoscerci. Tali punti riguardavano la non possibilità di discutere l'esercizio dell'azione penale, la necessità di dare all'esecuzione della pena, una volta richiesta, un carattere prioritario, la necessità di rispettare l'esecuzione delle misure di sicurezza di carattere personale, con una particolare accentuazione per i reati specifici di terrorismo, di tratta di esseri umani, di corruzione, altri reati di natura economica, di associazione camorristica o mafiosa o, comunque, a delinquere, di omicidio, di razzismo, di xenofobia, di pedofilia e per tutta una serie di altri reati che allarmano non solo nel nostro paese e che spesso è impossibile perseguire con la cattura del responsabile (o, comunque, con la cattura dell'inquisito) proprio a causa delle pastoie di natura burocratica.

Altrimenti, non vi sarebbe stato bisogno della decisione quadro del giugno 2002. È scattato un riflesso condizionato che fa registrare - lo diciamo con fermo dissenso nei confronti di tale metodo, anche quando si tratta di leggi di enorme delicatezza - la strana concezione della garanzia nei confronti di chi delinque, portata alle sue estreme conseguenze. Come se le richieste provenissero da paesi che - lo ripeto - praticano regimi dittatoriali e non si trattasse invece di paesi retti, a volte, da ordinamenti giudiziari che, nelle discussioni generali - penso all'ordinamento francese -, sono indicati come quelli ai quali si dovrebbe fare riferimento anche nel nostro ordinamento giudiziario penale.

Pertanto, è vero che si tratta del riflesso che ha fatto dire, a qualcuno, che l'Europa equivale a «Forcolandia». È vero che tale riflesso si richiama anche al singolare voltafaccia intervenuto, ad esempio, a proposito del provvedimento istitutivo del reato di tortura. In quel caso, veramente si misuravano i diritti sul campo (così come nel caso della proposta di legge Boato su Sofri e come nei casi in cui, partiti da un testo quale l'indultino, si è poi verificato il completo cambiamento di atteggiamento dei garantisti per «compartimenti stagni», dei garantisti buoni solo per determinate stagioni della politica). Allo stesso modo, si è stravolta la proposta di legge Kessler che, invece, è lo specchio fedele delle decisioni di Tampere e della decisione quadro del Consiglio d'Europa.

Ci viene, praticamente, proposto un modello complicato di diffidenza, di sospetto nei confronti dell'autorità richiedente, stabilendo di andare a verificare, addirittura con le stesse procedure adottate nel nostro sistema; come se si potesse concepire che un'autorità giudiziaria - in alcuni casi, un collegio - che emette un ordine di arresto non abbia passato tutti i gradi della verifica e del controllo.

Abbiamo addirittura introdotto il concetto di «gravi indizi» su cui il nostro ordinamento, richiamato dal ministro della giustizia, dovrebbe esercitare un controllo.

Insomma, onorevoli colleghi, la decisione, così come ci è proposta da un testo votato dalla maggioranza in Commissione, non è altro che un giudizio d'appello di decisioni degli altri paesi. Nasce come necessità di procedere all'esecuzione di una decisione e diventa una sorta di giudizio d'appello.

Pertanto, se vi fosse, per caso, una Corte costituzionale europea, una decisione del genere sarebbe certamente bocciata, poiché non conforme, in nessuna parte, ai caratteri della decisione quadro.

Ecco perché noi diciamo che si è gettata la maschera, che si è scoperta una cultura profondamente diffidente nei confronti dell'europeismo. Con il pretesto del richiamo alla nostra Costituzione interna (e vedremo, di qui a poco, che tale richiamo è improprio, perché gli articoli 10 e 11 della Costituzione impongono di ottemperare alle decisioni convenute sul piano internazionale), si è finito per fare ciò che era già stato annunziato.

Onorevoli colleghi, è già molto strano che l'opposizione si sia dovuta far carico di una proposta di legge in questa materia. Il Presidente del Consiglio partecipa ad una decisione quadro che addirittura contiene una clausola finale per cui si rettifica il periodo di entrata in vigore della stessa e, invece di essere il Governo a proporre un testo di legge di semplice attuazione (così come si fa in Assemblea per confermare i provvedimenti di carattere internazionale), ci sono voluti la pazienza, la diligenza, lo spirito di controllo e, soprattutto, lo spirito di osservanza delle decisioni europee e della Costituzione da parte di alcuni parlamentari per presentare un testo di legge, al quale peraltro si sono apportate modifiche tali da indurre tutti i proponenti a ritirare le firme.

Attraverso questo continuo gioco di interventi e di controlli, attraverso questo eccesso di burocratizzazione e questa apparente devoluzione alla giurisdizione interna e, soprattutto, attraverso la discrezionalità che viene attribuita al ministro della giustizia in questa delicata attività (nei casi, ad esempio, di doppia incriminazione), arriviamo praticamente al risultato concreto di neutralizzare lo scopo fondamentale della normativa, che è quello di assicurare l'esecuzione della pena.

Per quanto riguarda l'articolo 2 di questa proposta di legge (che raccomando di leggere), sorprende francamente che non si sia tenuto conto anche delle audizioni svolte in Commissione: si è trattato di interventi molto cauti, anche da parte di coloro i quali esaltano giustamente l'importanza dell'articolo 111 della nostra Costituzione, come riformato. Questi ultimi sono stati cauti e non hanno detto che si poteva introdurre una norma - quale l'articolo 2 - contenente una sorta di giudizio politico sugli Stati richiedenti vertente sul fatto se siano o meno democratici. Credo non si possa assolutamente...

PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi...

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, mi avvio alla conclusione. Non si può assolutamente pensare, anche nei confronti degli Stati che aderiranno all'Unione europea, che vi possa essere un sospetto di antidemocrazia.

Vorrei concludere - mi rivolgo a coloro i quali invocano la nostra Costituzione a ogni piè sospinto - dicendo che questo testo va nella direzione esattamente opposta rispetto a ciò che prescrive l'articolo 10 della nostra Costituzione. Tale articolo così recita: «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche (...), ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica (...)».

Vorrei anche ricordare l'ultima parte dell'articolo 11 della Costituzione (la prima parte, che in queste ore assume una rilevanza tragica, riguarda il richiamo alla contrarietà alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali), che stabilisce che è necessario un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuova e favorisca le organizzazioni internazionali.

Questo testo di legge tradisce anche i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale. Tuttavia, lavoreremo per modificarlo attraverso le proposte alternative e per evitare, ancora una volta, una figuraccia nei confronti dell'Unione europea (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Vorrei, a nome dell'Assemblea, rivolgere un saluto agli alunni e ai docenti della scuola media statale «Ungaretti» di Manfredonia, presenti in tribuna (Applausi).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per sottolineare quanto gli emendamenti sui quali ci accingiamo ad esprimere il voto dell'Assemblea siano in effetti niente altro che la rappresentazione di uno scontro frontale che si sta producendo su questo provvedimento all'esame del Parlamento.

Con il testo in discussione, stiamo procedendo all'attuazione della decisione quadro del Consiglio europeo sul mandato d'arresto europeo. Gli emendamenti presentati, salvo poche eccezioni sulle quali sicuramente la Commissione, e per essa il Comitato dei nove, è entrata nel merito, sono proposte emendative che riproducono il testo originario, ovvero il testo cosiddetto Kessler. Pertanto, esse annullano completamente il lavoro svolto in questi mesi dalla Commissione giustizia. Rispetto a questo testo, mi permetto di respingere al mittente quelle considerazioni che, a mio avviso, rappresentano una sorta di processo alle intenzioni in ordine alla valutazione che come gruppo dell'UDC avremmo espresso sul testo presentato dall'onorevole Kessler ed altri. Non vi è mai stata un'espressione di totale condivisione rispetto a quel testo da parte del gruppo che rappresento e vi è stata in sede di Commissione la manifestazione della necessità evidente di dare attuazione alla decisione quadro.

L'iniziativa dell'onorevole Kessler e degli altri colleghi era sicuramente apprezzabile; andava tuttavia valutata ed approfondita ed a questo lavoro ci siamo dedicati in questi mesi.

D'altra parte, non posso condividere, e pertanto respingo queste considerazioni, gli allarmismi e gli estremismi formulati dai colleghi intervenuti in quest'aula rispetto alla negativa collocazione dell'Italia nel contesto europeo. L'Italia, secondo taluni, sarebbe da sempre ultima nell'ambito europeo.

Vorrei ricordare che, su quindici paesi membri dell'Unione europea, soltanto otto sino ad oggi hanno dato attuazione alla decisione quadro in questione. Altri sette paesi stanno giustamente e doverosamente meditando sulla forma da dare all'attuazione di questa decisione quadro.

Il testo presentato dal collega dell'opposizione, oggi riprodotto all'esame di quest'Assemblea in forma di emendamento, è un testo - questo sì lo definirei così - in contrasto profondo con la decisione quadro alla quale dobbiamo dare attuazione, che riproduce pedissequamente il contenuto della stessa, accantonando completamente le indicazioni della decisione volte ad armonizzare le previsioni in essa contenute con la normativa statale dell'ordinamento interno. Infatti, la norma di attuazione risponde alla finalità di adattare l'ordinamento interno alle previsioni comunitarie ed è per questo che non v'è una immediata applicazione all'interno degli ordinamenti statali di queste previsioni di derivazione comunitaria, perché gli Stati membri hanno il dovere di approfondire la materia oggetto della decisione per armonizzarla rispetto all'ordinamento interno.

Il lavoro che abbiamo svolto in sede di Commissione ci soddisfa perché ha tenuto conto di queste considerazioni. In primo luogo, vorrei quindi sottolineare l'importanza di una procedura non ordinaria adottata in Commissione, che ha inviato il testo base alla Commissione affari costituzionali, perché ne facesse una preventiva valutazione di costituzionalità. Infatti, i profili che colpivano immediatamente l'attenzione di ciascuno di noi erano quelli relativi alla conformità del testo rispetto alla nostra Carta costituzionale.

Dalla I Commissione è stato espresso un parere con rilievi puntuali riguardanti i profili di incostituzionalità. Sulla base di quel parere, la Commissione giustizia ha lavorato e, cercando di uniformare alla Costituzione la norma di attuazione, ha rielaborato il testo oggi in esame.

Si tratta di gravi profili di incostituzionalità che non potevano vederci distratti. Si discute del principio di tassatività, di legalità, di reciprocità, di doppia incriminazione. Inoltre, vi è un richiamo esplicito ai principi garantiti nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti fondamentali alla quale con il testo abbiamo fatto esplicito riferimento. È la stessa decisione - ripeto - che invita gli Stati membri a verificare, anche nella fase di recepimento, la sua conformità a tali principi fondamentali. Questo è il lavoro che oggi consegniamo all'Assemblea.

Stiamo lavorando in una direzione sicuramente di crescita. Stiamo cercando di portare a compimento il processo di integrazione europea anche in ambito giudiziario. Stiamo lavorando nella direzione della creazione di quello spazio comune di sicurezza, di giustizia e di libertà dei cittadini. Ciò, tuttavia, non può esser fatto a danno dei diritti e delle garanzie fondamentali dei cittadini del nostro paese.

Vi è sicuramente una limitazione della sovranità statale, ma non è scritto in alcuna norma, tanto meno nella decisione, che debba esservi l'azzeramento della sovranità nazionale rispetto al contenuto della decisione quadro. Abbiamo salvaguardato i suddetti principi ed abbiamo tentato di non sottrarci al dovere di dare una risposta, soprattutto in un momento politico internazionale particolarmente delicato.

Da più parti si chiede di rafforzare le difese comuni europee. In più occasioni abbiamo lamentato la mancanza di una politica comune europea che rafforzasse le nostre difese all'esterno. Con il provvedimento in esame facciamo un passo avanti nella direzione di una maggiore sicurezza dei nostri cittadini e del nostro paese.

Con questo testo stiamo operando un raccordo tra i diversi ordinamenti statali nei settori del diritto penale e delle norme processuali. Si stabiliscono i tempi e le modalità di attuazione di tale strumento che - si badi bene - sostituisce completamente nello spazio comune europeo lo strumento dell'estradizione. Quindi, non si tratta di un passaggio da poco. Dobbiamo compiere tale passaggio perché si tratta di un progresso. Non possiamo, ogni volta che in questo Parlamento si esaminano norme di recepimento o di attuazione, ricominciare a discutere della nostra partecipazione all'Europa, rimettere in discussione il processo di integrazione europea, tornare indietro ogni volta.

Oggi non si discute più sul «se» andare o non andare in Europa. Vorrei dire ad alcuni colleghi che noi in Europa ci siamo. Dobbiamo solo cercare, attraverso una normativa compiuta, di esserci consapevolmente e di riuscire a rappresentarci come istituzione garante dei diritti fondamentali dei cittadini. Questo è quanto riteniamo di fare con il provvedimento in esame e che faremo anche in prosieguo.

L'Europa è un progresso verso il quale dobbiamo tendere. Sicuramente ciò comporterà una rinuncia ad alcune delle titolarità del nostro Stato, ma ciò non equivale ad una negazione dei diritti fondamenti del nostro paese, della nostra Costituzione, della vita dei nostri cittadini.

Pertanto voteremo le proposte emendative in modo conforme a quanto espresso in Commissione, cercando di apportare, con quei pochi emendamenti sui quali abbiamo espresso un parere favorevole, dei miglioramenti al testo oggi in discussione (Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro - Congratulazioni).

PRESIDENTE. Colleghi, a questo punto, considerato l'elevato numero di richieste di intervento sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 1 e considerato anche il fatto che nel vigente calendario la proposta di legge non può essere sottoposta a contingentamento dei tempi, appare evidente che sarà difficilissimo concluderne l'esame nell'ambito del calendario vigente.

Pertanto, proprio per garantire una migliore utilizzazione del tempo a disposizione per i nostri lavori, riterrei opportuno rinviare il seguito dell'esame della proposta di legge in discussione, così come già accaduto in altre occasioni, ad altra seduta, nella data che sarà individuata dalla Conferenza dei capigruppo, già convocata per domani.

FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, la sua decisione è chiaramente fondata su un'ineccepibile prassi parlamentare e sulla forza di norme del nostro regolamento. Cionondimeno, in questi istanti lei ha deciso di rinviare l'esame di un provvedimento di straordinaria importanza. Questo ci induce ad una rapidissima considerazione di ordine politico, al di là della decisione regolamentare da lei adottata.

Stiamo trattando del recepimento da parte della nostra Repubblica della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo. Nonostante si discetti appunto di decisione quadro in materia di terzo pilastro (cioè di integrazione giuridica europea) e benché si tratti di assecondare un processo politico di straordinaria importanza, nel quale il nostro paese ha sempre creduto e al quale ha dato contributi fondamentali ed essenziali, al riguardo abbiamo dovuto registrare l'assenza del Governo, che mai ha ritenuto di dover presentare un disegno di legge per siffatto recepimento. Dopo l'inerzia del Governo è intervenuto un atteggiamento della maggioranza di aperta, scoperta ed evidente ostilità, rispetto alla proposta di legge dei Democratici di sinistra, che in qualche misura cercava di colmare questa omissione grave sul piano politico.

Eppure, dopo i «disfacimenti» operati dalla Commissione rispetto alla nostra proposta di legge (che ha trovato analoga ostilità da parte della maggioranza ed è stata completamente stravolta), oggi registriamo, una volta pervenuti all'esame in Assemblea di un proposta che non è più la nostra, essendo diventata proposta della maggioranza, l'ostruzionismo della maggioranza stessa che impedisce al Parlamento, alla Camera dei deputati di affrontare tematiche di tale importanza e delicatezza e di sopperire ad un ritardo politico assolutamente insopportabile per una grande democrazia come dovrebbe essere la nostra.

Signor Presidente e colleghi, l'ostilità al mandato di arresto, riscontrata nelle forme paludate della proposta Pecorella e in quelle rozze, me lo consenta, della polemica leghista, significa ostilità all'integrazione giuridica europea, alla costruzione di uno spazio giuridico comune di libertà, di giustizia e di sicurezza, nonché all'Europa. Ciò non può passare sotto silenzio.

Questo atteggiamento, l'assenza della maggioranza dall'aula in questo momento danneggiano il nostro paese, offuscano la sua immagine internazionale, fanno male a voi e ciò ci interessa fino ad un certo punto, ma soprattutto al popolo italiano e ciò, invece, ci interessa molto (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, volevo solo farle presente che la valutazione della Presidenza in merito all'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento discende da una considerazione serena ed obiettiva, dal momento che è stata adottata per agevolare nell'ambito del prossimo calendario dei lavori dell'Assemblea, l'iter di un provvedimento che sta a cuore a tutto il Parlamento italiano.

Il seguito del dibattito è pertanto rinviato ad altra seduta.

Sospendo brevemente la seduta, che riprenderà con il seguito dell'esame delle mozioni sulla vaccinazione contro la blue tongue.

 



Allegato A

 

PROPOSTA DI LEGGE: KESSLER ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2002/584/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 13 GIUGNO 2002, RELATIVA AL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO E ALLE PROCEDURE DI CONSEGNA TRA STATI MEMBRI (4246) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BUEMI ED ALTRI; PISAPIA E MASCIA (4431-4436)

 

 


 (A.C. 4246 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

 

 

(A.C. 4246 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 13.50 Pisapia, 37.50 Buemi e 40.53 Sinisi e sui testi alternativi del relatore di minoranza agli articoli 37 e 40, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

 

(A.C. 4246 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Art. 1.

(Disposizioni di principio e definizioni).

1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata «decisione quadro» relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali.

2. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato «Stato membro di emissione», in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato «Stato membro di esecuzione», di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

3. In condizioni di reciprocità, l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice indipendente, sia adeguatamente motivato, anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, che la persona sia ricercata unicamente al fine del suo rinvio a giudizio, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

ART. 1.

(Disposizioni di principio e definizioni).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1. (Disposizioni di principio e definizioni). - 1. La presente legge recepisce nell'ordinamento interno gli obblighi imposti dalla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata «decisione quadro» relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

2. L'Italia riconosce efficacia nel proprio territorio ai provvedimenti giurisdizionali emessi da uno degli Stati membri dell'Unione Europea in vista dell'arresto e della consegna da parte dell'Italia di una persona ricercata nell'ambito di un procedimento penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà e provvede ad eseguirli, alle condizioni e con le modalità stabilite nelle disposizioni che seguono.

3. Ai fini della presente legge per mandato d'arresto europeo si intende uno dei provvedimenti indicati nel comma precedente.

4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, lettere a) e b) e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1. (Oggetto). - 1. In conformità a quanto è previsto dall'articolo 34 comma 2 lettera b), secondo e terzo periodo del Trattato sull'Unione Europea, la presente legge disciplina le forme e i mezzi per l'attuazione della Decisione quadro 13 giugno 2002 n. 584/GAI del Consiglio dell'Unione Europea, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee del 18 luglio 2002 L 190/1, con particolare riguardo:

a) ai provvedimenti giudiziari necessari per l'esecuzione in Italia del mandato di arresto proveniente da altro Stato membro dell'Unione e per la consegna delle persone in esso indicate;

b) alla emissione del mandato di arresto dell'autorità giudiziaria italiana, diretto verso altro Stato membro dell'Unione.

1. 7. Buemi, Boato, Cento.

Al comma 1, sostituire la parola: attua con la seguente: recepisce.

1. 51. Sinisi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nei limiti fino alla fine del comma.

1. 52. Sinisi.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. L'Italia riconosce efficacia nel proprio territorio ai provvedimenti giurisdizionali emessi da uno degli Stati membri dell'Unione europea in vista dell'arresto e della consegna da parte dell'Italia di una persona ricercata nell'ambito di un procedimento penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale e provvede ad eseguirli, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge.

1. 53. Sinisi.

Al comma 2, dopo le parole: azioni giudiziarie aggiungere le seguenti: in materia penale.

1. 54. Sinisi.

Al comma 3, sopprimere le parole: In condizioni di reciprocità,

1. 55. Sinisi.

Al comma 3, sopprimere le parole da: sempre che fino alla fine del comma.

1. 56. Sinisi.

Al comma 3, sopprimere le parole da: il provvedimento cautelare fino a: della Costituzione, che.

1. 50. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 3, sopprimere la parola: indipendente.

1. 100. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

1. 57. Sinisi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. (Definizioni). - 1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) Decisione quadro: la Decisione indicata all'articolo 1 comma 1;

b) Mandato d'arresto o mandato d'arresto europeo: il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria italiana per ottenere da altro Stato membro l'arresto o la consegna di una persona ai fini di un procedimento penale o dell'esecuzione in Italia di una sanzione penale privativa della libertà personale ovvero il provvedimento emesso da una autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro per ottenere dall'Italia, mediante un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana, l'arresto o la consegna di una persona ai fini di un procedimento penale o dell'esecuzione in tale Stato membro di una sanzione penale privativa della libertà personale;

c) Stato membro qualunque altro Stato appartenente all'Unione Europea.

1. 01. Buemi, Boato, Cento.


 

 

 


 

RESOCONTO STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

462.

 

Seduta di mercoledì 5 maggio 2004

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MARIO CLEMENTE MASTELLA

indi DEL VICEPRESIDENTE

ALFREDO BIONDI

 

 

 


(omissis)

Seguito della discussione della proposta di legge: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (4246); e delle abbinate proposte di legge: Buemi ed altri (4431) e Pisapia e Mascia (4436) (ore 18,55).

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e delle abbinate proposte di legge di iniziativa dei deputati Buemi ed altri e Pisapia e Mascia.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il seguito del dibattito è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

Ricordo che nella seduta del 27 aprile scorso sono iniziati gli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

 

(Ripresa esame dell'articolo 1 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 1).

Constato l'assenza degli onorevoli Nitto Palma e Tarditi, che avevano chiesto di parlare: si intende che vi abbiano rinunziato.

Invito pertanto il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

Si faccia ascoltare, onorevole Pecorella: so che lei è un raffinato oratore!

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. In questo caso l'oratoria serve a poco!

PRESIDENTE. Lo so... A chi lo dice!

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. La Commissione esprime parere contrario sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Kessler, e sugli emendamenti Buemi 1.7, Sinisi 1.51, 1.52 e 1.53, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Sinisi 1.54 e 1.55. Il parere della Commissione è contrario sugli emendamenti Sinisi 1.56 e Kessler 1.50. La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.100 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Sinisi 1.57. Sull'articolo aggiuntivo Buemi 1.01 il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Kessler.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, a nome del gruppo della Margherita, vorrei esprimere alcune considerazioni di ordine generale sul provvedimento in esame, delineando alcuni aspetti di carattere complessivo che credo debbano essere tenuti presenti nell'esame di tutti gli emendamenti sottoposti oggi al nostro esame.

Attuare questo provvedimento e dare ad esso una conformazione che lo renda accettabile nel suo complesso equivale a rispondere ad un dovere, che è quello di creare uno spazio giuridico europeo al quale oggi, anche con tale questo provvedimento, si vuole dare attuazione. Infatti creare o costruire quotidianamente un'Europa unita, che oggi è estesa a 25 membri, non può assolutamente prescindere dalla creazione di uno spazio giuridico comune che, affiancandosi allo spazio economico comune, crei i presupposti per una valutazione complessiva di quelli che sono i parametri di giudizio anche sulle azioni criminose, sulla necessità di tutela dalle stesse e sulle modalità di attuazione di questa tutela.

È bene tenere presente che nel provvedimento in esame non si parla dell'adozione di provvedimenti restrittivi, in relazione ai quali ciascuno Stato membro rimane autonomo, ma soltanto della loro esecuzione. In relazione a questo, bisogna avere il coraggio di guardare avanti, di affrontare in termini di prospettazione costruttiva un cammino che, altrimenti, corre il rischio di rappresentare esso stesso un'involuzione, come più volte è stato detto nel corso del dibattito, anche in Commissione, perché rendere autonomia ai singoli Stati in relazione all'attuazione di un provvedimento restrittivo significa fare un passo indietro anche rispetto alla Convenzione sulla estradizione.

Bisogna rendersi conto che occorre affrontare tale problema in termini di prospettiva europea, nel momento stesso in cui si è già svolta una valutazione comune, in relazione alle singole fattispecie criminose sulle quali si è ritenuto necessario rendere un quadro complessivo di valutazione, sul quale gli Stati membri dell'Unione europea hanno già espresso il loro avviso in ordine alla necessità di adottare un meccanismo comune di repressione. Tornare indietro da questa strada significa tornare indietro rispetto ad un cammino che, invece, deve essere comune.

Per questo motivo, invito sia il Parlamento, sia questa Assemblea a riconsiderare alcune posizioni, oggetto di valutazione da parte della Commissione, che hanno consentito di sottoporre all'Assemblea un testo che non può essere condiviso dalla minoranza. Vi sono sicuramente alcune valutazioni di carattere positivo, che ci sentiamo in dovere di condividere, rappresentate dalla necessità di creare, anche in materia di esecuzione della pena all'interno degli Stati membri dell'Unione europea, un quadro di riferimento in grado di essere strumento positivo dell'attuazione dello spazio comune per tutti i paesi membri dell'Unione. Proprio per questo motivo, tuttavia, non riteniamo che si possa ritornare indietro, percorrendo la strada della rivendicazione di spazi di autonomia da parte dei singoli Stati.

Si tratta di un invito che rivolgo, pertanto, sia all'Assemblea, sia ai singoli deputati, ma che rappresenta una prospettiva certamente corretta, nel solco della quale occorrerà incamminarsi. Solo a tali condizioni, infatti, sarà possibile, per la nostra parte, esprimere un giudizio positivo; altrimenti, il nostro giudizio sarà certamente negativo (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo per votare il testo alternativo all'articolo 1 presentato dal sottoscritto, relatore di minoranza. Vorrei chiarire preliminarmente, tuttavia, che più che un testo alternativo, il nostro è proprio «il testo» di attuazione della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo.

Infatti, va ribadito, non solo ai colleghi ma anche al di fuori di quest'aula, che l'attuale maggioranza ed il Governo in carica, dopo avere liberamente partecipato all'assunzione della decisione quadro in questione - per mezzo del suo Presidente del Consiglio, onorevole Berlusconi, che ha firmato, assieme a tutti i suoi colleghi dell'Unione europea, la decisione quadro 2002/54/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 ed ha assunto tale impegno a nome dell'Italia (che prevedeva anche l'approvazione di una legislazione di recepimento entro il 2003) -, nulla hanno fatto per assolvere a tale impegno.

Noi, e solo noi, attraverso la presentazione della proposta di legge n. 4246, nel luglio 2003, ci siamo fatti carico, per senso di responsabilità istituzionale, di proporre al Parlamento di approvare una legislazione attuativa dell'impegno che l'Italia aveva assunto in Europa. La nostra proposta di legge di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio è stata successivamente esaminata, in sede referente, dalla Commissione giustizia, ma a nostro avviso la Commissione ha completamente stravolto non solo e non tanto la nostra proposta, ma il senso stesso della normativa di recepimento di tale decisione quadro.

È stata così elaborata, per iniziativa e volontà della maggioranza, una proposta di legge che solo nominalmente intende attuare la decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, ma che in realtà, come vedremo e come ha sottolineato anche il collega Fanfani, in numerosi punti è addirittura in netto contrasto con essa, e dunque con l'impegno liberamente assunto dal Governo italiano di fronte a suoi partner europei: pensiamo che ciò non sia possibile.

Ecco perché il testo sottoposto oggi all'Assemblea è il testo della Commissione dal quale ci dissociamo, e da cui ci siamo dissociati formalmente addirittura ritirando le nostre firme. Ecco perché con riferimento a molti articoli della proposta di legge in esame, a cominciare da quello in votazione, abbiamo presentato un testo alternativo, che in realtà è il vero unico testo di attuazione della decisione quadro in materia di mandato d'arresto europeo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, vorrei fare un discorso di carattere generale, perché ci sentiamo, nella valutazione di questo provvedimento, oserei dire tra l'incudine e il martello.

Da un lato, ci troviamo di fronte ad una decisione quadro sottoscritta dall'attuale Governo, e in particolare dal ministro della giustizia, che si pone in aperta violazione con i principi del nostro ordinamento costituzionale, in particolare, come sottolineato non solo dalla Commissione affari costituzionali ma anche da autorevoli giuristi, degli articoli 2, 3, 10, 11, 13, 24, 25, 26, 27, 31, 73 e 111 della Costituzione. Dall'altro, però, è anche vero che oggi stiamo affrontando e dovremo votare un testo ben diverso da quello - come sottolineato dall'onorevole Kessler - inizialmente esaminato dalla Commissione, la quale ha cercato quanto meno di limitare i danni, trovando un punto di equilibrio tra i principi costituzionali e una decisione quadro che con questi principi contrastava e continua a contrastare.

Noi, di fronte a un provvedimento così delicato, ci chiediamo se sia opportuno proseguire nella costruzione di uno spazio comune di giustizia e sicurezza tra i paesi dell'Unione europea senza che si siano prima definiti i principi e le regole base del cosiddetto spazio giuridico europeo, e che sia stato adottato uno schema comune di idealità, di principi, di norme che ne costituiscano l'ossatura teorica.

Ci chiediamo se sia possibile, e se potrà esserlo, quando affronteremo il voto finale, giungere ad un provvedimento coerente con i nostri valori ed accettare che sia valido in Europa uno strumento che limita uno dei beni più preziosi, quello della libertà personale, prima che siano sanciti e garantiti, in un comune ordinamento giuridico, i diritti e doveri individuali e collettivi e le garanzie a tutela di questi diritti.

È per questo che, in tale situazione, noi voteremo contro il testo alternativo proposto dall'onorevole Kessler e da altri parlamentari, perché lo riteniamo non conforme alla Costituzione. Valuteremo, sulla base degli emendamenti che verranno approvati, quale sarà il nostro voto finale. Il fatto importante è che sarà un voto finale positivo solo se il testo sarà completamente aderente ai nostri principi costituzionali (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, per la verità non riesco a comprendere come si possa affermare che vi è l'esigenza di andare in Europa e poi ci si voglia andare calpestando la Costituzione. Ritengo che quanto detto dai colleghi Kessler e Fanfani, nonché in sede di discussione sulle linee generali e sugli emendamenti, confligga in modo netto con l'esigenza suprema, che secondo me non può essere assolutamente accantonata, di tutelare la nostra civiltà giuridica.

Condivido pienamente quanto affermato dall'onorevole Pisapia: non è questo il modo di affrontare una legislazione europea in materia penale. Dico dunque all'onorevole Kessler e all'onorevole Fanfani che, fin quando non ci saranno un diritto penale e un diritto processuale penale europei, noi non derogheremo giammai ai principi della nostra Costituzione. Il testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Kessler, sostitutivo dell'articolo 1, offre la concreta dimostrazione dell'esistenza di una volontà che non riesco assolutamente a comprendere. In tale articolo, così come riformulato dalla Commissione giustizia, peraltro sulla base di un articolatissimo parere della Commissione affari costituzionali, vengono stabiliti alcuni punti fermi, di fronte ai quali non possiamo che inchinarci.

In primo luogo, l'attuazione nell'ordinamento interno delle disposizioni contenute nella decisione quadro 2002/584/GAI avviene «nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali». Vogliamo eliminare questo limite? Vogliamo far sì che le disposizioni relative al mandato d'arresto europeo vengano recepite nel nostro ordinamento sic et simpliciter e senza alcuna modifica?

Per quanto concerne gli ulteriori limiti sanciti dal comma 3 dell'articolo 1, sfido chiunque a metterne in discussione la fondatezza ed il significato realmente qualificante. La previsione della condizione di reciprocità esige che il provvedimento sia emesso da un giudice indipendente, cioè da un terzo, e non anche da un pubblico ministero, come potrebbe succedere nell'ambito di altri ordinamenti che prevedono, appunto, la possibilità dell'emissione di provvedimenti cautelari da parte del pubblico ministero.

Inoltre, l'esecuzione del mandato d'arresto viene subordinata al fatto che il provvedimento sia adeguatamente motivato. Vogliamo che sia possibile, ad esempio, arrestare l'onorevole Kessler, senza un'adeguata motivazione? Potremmo accettarlo?

Ancora, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione. Vogliamo rinunciare al principio consacrato nella citata disposizione della Carta costituzionale? No, nella maniera più assoluta; non mi sento di condividere siffatte proposte, che sono dettate da un'unica esigenza, da un'esigenza cieca secondo la quale dovremmo andare in Europa soggiacendo a qualunque condizione!

Ciò non significa che non vogliamo collaborare nell'ambito della repressione dei trentadue reati individuati: lo vogliamo fare, lo vogliamo fare anche in maniera celere, ma nel rispetto della nostra Costituzione e di quei diritti fondamentali di cui - consentitemi di rimarcarlo - ci sentiamo tutti orgogliosi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guido Giuseppe Rossi. Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, anzitutto, a beneficio di chi ci ascolta, ma anche dei colleghi, ritengo opportuno chiarire caratteri e natura delle decisioni quadro.

Si tratta di una particolare fattispecie (se non di una sottospecie) di produzione normativa comunitaria che si pone accanto ai ben più noti regolamenti e direttive, di un prodotto relativamente nuovo che, come afferma la giurisprudenza, è volto al riavvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Questo sono le decisioni quadro. Tali decisioni, che intervengono nell'ambito del pilastro intergovernativo dell'Unione, vengono prese all'unanimità. Sottolineare questo dato è importante per capire ciò che si è verificato quando è stata approvata la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo (e, più in generale, quando vengono approvate le decisioni quadro).

L'atteggiamento della Lega su questo tema è sempre stato chiarissimo. Sin dall'inizio, abbiamo espresso, in maniera chiara e politicamente dura, la nostra contrarietà relativamente al meccanismo della decisione quadro in genere e, soprattutto, sul merito di quella concernente il mandato d'arresto europeo. Ricordo che la posizione della Lega al riguardo era già stata chiarita, nell'inverno del 2001, dal segretario federale, Umberto Bossi. Anche il ministro Castelli, nel corso di una durissima trattativa condotta con gli omologhi colleghi europei, aveva posto il problema in sede di Unione europea e, nel contempo, anche sul tavolo politico italiano.

Lo stesso ministro Castelli, accusato più di una volta di assumere un atteggiamento antieuropeo o poco europeista, durante l'audizione del 13 dicembre 2001 al Senato, censurava la poca serenità e la poca trasparenza con cui, a livello europeo, si stava decidendo su temi così importanti.

Sempre nello stesso mese del 2001, il Senato dava mandato favorevole al ministro Castelli e alla delegazione governativa (purtroppo, sappiamo che i mandati di entrambi i rami del Parlamento, per quanto riguarda le trattative a livello europeo, non hanno valore obbligatorio) in merito all'approvazione della decisione quadro solamente con riferimento ai reati di terrorismo internazionale. Non dimentichiamoci che questa decisione quadro nasce sull'onda dell'11 settembre e per la necessità assolutamente condivisibile - condivisa anche dalla Lega Nord Federazione Padana - di dare una risposta chiara ai fenomeni del terrorismo internazionale e della criminalità mafiosa organizzata a livello internazionale e transnazionale. Su ciò la Lega Nord Federazione Padana, le sue delegazioni parlamentari, il ministro Castelli e il ministro Bossi sono sempre stati molto chiari. Vogliamo respingere al mittente ogni accusa di strumentalizzazione politica che talvolta ci viene rivolta.

La decisione quadro avrebbe potuto essere bloccata dal nostro Governo. Purtroppo, il Governo italiano non ha avuto il coraggio politico di bloccarla. Lo diciamo chiaramente. Per questo motivo, esprimeremo un voto contrario sulla proposta di legge di recepimento della decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo. Con più coraggio politico si poteva bloccare questa decisione quadro. Purtroppo, vi è stata una vergognosa campagna internazionale guidata dalla sinistra internazionale europea nei confronti del Governo Berlusconi insediato da pochi mesi, e un altrettanto vergognosa e durissima campagna politica di stampa della sinistra italiana che non ha dato minimamente la sponda al nostro Governo per bloccare questa decisione quadro. I risultati si sono visti. Ovviamente, anche il ministro Castelli ha dovuto sottostare alle decisioni del Presidente Berlusconi che ha trovato l'accordo con il Presidente belga, Verhofstadt.

Siamo giunti all'esame della proposta di legge per il recepimento della decisione quadro del Consiglio, ma, memori del dibattito che vi è stato, l'Italia, in un sussulto di orgoglio, allega alle conclusioni del Vertice una dichiarazione...

PRESIDENTE. Onorevole Guido Giuseppe Rossi, mi dispiace ma ha terminato i tempi.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Concludo immediatamente. L'Italia allega una dichiarazione molto chiara di cui troviamo traccia nell'emendamento, approvato dalla Commissione, all'articolo 1, comma 1, in cui si stabilisce che, per dare esecuzione alle decisioni quadro sul mandato di cattura europeo, il Governo italiano dovrà avviare le procedure di diritto interno per rendere la decisione quadro stessa compatibile con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale.

Per motivi di tempo, svilupperò successivamente il mio ragionamento, soprattutto con riferimento alla costituzionalità del provvedimento in esame.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'iniziare l'esame di questo provvedimento, che certamente coinvolge alcuni dei temi e dei principi fondamentali riguardanti le libertà e la vita delle persone, vorrei fissare alcuni punti fermi intorno ai quali la discussione può avere luogo.

Il primo punto fermo è che, come si dice nel primo comma dell'articolo 1, la presente legge attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali.

C'è da sorprendersi che sia necessario ribadire in una legge dello Stato italiano, che noi dobbiamo approvare, che nessun tipo di ordinamento, nessuna presenza nel sistema internazionale, salvo che siano le regole generali, può costringere il nostro paese ad accettare norme che siano in contrasto con la Costituzione? Posto questo, la domanda successiva su cui ci dobbiamo soffermare è questa: la decisione quadro consente di adattare le sue disposizioni ai principi costituzionali interni? Ebbene, è sufficiente leggere due dei consideranda (il numero 12 e quello successivo) della decisione quadro - e non poteva che essere così, perché siamo in Europa, in paesi che hanno principi costituzionali fondamentali, ciascuno geloso delle proprie garanzie - , che ci dicono chiaramente che la presenza della decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo.

Quindi, tutte le norme che sono contenute nella legge di attuazione, che noi stiamo discutendo, se sono norme che trovano riferimento in un principio costituzionale, non solo sono lecite, ma su di esse la decisione quadro ci impegna al rispetto. Ma non è stato solo questo. Il fatto è che anche lo Stato italiano - come ricordava l'onorevole Rossi - , nel momento in cui firmò la decisione quadro, avanzò la riserva che la decisione quadro fosse compatibile con le norme di attuazione e con la nostra Costituzione. Ebbene, io sfido l'opposizione su questo punto: mi si dica se c'è una sola norma, tra quelle proposte, che non abbia un riferimento ai principi costituzionali e che non sia indispensabile alla tutela della libertà delle persone nel nostro ordinamento; se questa norma c'è, essa potrà essere rivista. Ma tutte le norme che hanno riferimento alle garanzie costituzionali, hanno un fondamento irrinunciabile.

Un ultimo punto. Io credo che il Governo italiano sia fortemente impegnato in un'opera di coordinamento in Europa, nel rispetto, però, delle garanzie della nostra Costituzione. Il ministro Castelli, appena pochi giorni fa, il 29 aprile, ebbe a dire, firmando i principi che ispirano la confisca europea, che questa confisca è accettabile perché gli altri paesi hanno riconosciuto, come per il mandato di arresto europeo, che comunque i principi costituzionali devono essere rispettati. E ancora, nella stessa occasione, il ministro Castelli ha detto: speriamo che il Parlamento italiano faccia presto, perché questo è un impegno che l'Italia ha preso a livello internazionale.

Allora, io credo che i punti di riferimento siano due: la Costituzione e la volontà di adeguare il nostro ordinamento agli impegni internazionali. Ma mai sarà possibile stracciare la Costituzione, perché questo non lo vuole neanche il mandato di arresto europeo...!

Quindi, è su questo punto che noi ci misuriamo: contro o a favore dei principi di garanzia contenuti nella Costituzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà. Successivamente, interverrà la collega Finocchiaro, a titolo personale.

GIOVANNI KESSLER. Presidente, ma io ho parlato in qualità di relatore di minoranza!

PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole. La collega Finocchiaro parlerà, dunque, a nome del suo gruppo. Prego, onorevole Buemi, ha facoltà di parlare.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, io credo che la questione stia prendendo una piega diversa da quella che ha voluto dare il presidente della Commissione con il suo intervento.

È evidente che noi vogliamo uno strumento efficace e un'attuazione rapida di un provvedimento di legge che ci metta in linea con gli altri paesi europei. Nello stesso tempo, registriamo una difficoltà, che ci portiamo dietro da quando l'accordo quadro è stato sottoscritto, e che deriva da alcuni contenuti che non tenevano conto di un livello di garanzia che, nel nostro paese, era stato realizzato con la Costituzione.

Detto questo, registriamo anche il ritardo sulla Costituzione europea (che è, poi, la questione principale che ci mette in difficoltà nell'approvazione di questo provvedimento).

Oggi, però, si è aperta una questione nuova, molto meno tecnica e più politica. L'intervento del collega della Lega - che, non dobbiamo dimenticarlo, è il gruppo cui appartiene il ministro della giustizia, responsabile per il Governo di questo atto - ci manifesta, con estrema chiarezza, la contrarietà di tale gruppo al contenuto di questo provvedimento.

Dunque, si apre una questione politica di grande rilevanza. Questo non è un provvedimento qualsiasi. Esso attua, infatti, un accordo europeo sottoscritto dal Governo in carica. Quindi, non si può far finta che la questione sia relativa ad un puro dissenso di carattere tecnico (chi vuole più garanzie o meno garanzie). Il problema è politico: cosa intende fare la Lega rispetto alla sua collocazione nella maggioranza. Non è un provvedimento marginale, quali sono alcuni che già hanno visto la Lega differenziarsi da posizioni espresse dalla propria maggioranza.

Oggi mi pare si apra una questione politica di grande rilievo. Sostanzialmente, vi è un dissenso da parte di un raggruppamento importante della maggioranza di Governo rispetto al resto della stessa maggioranza, che vuole portare avanti un provvedimento che mette in discussione determinati livelli di garanzia e di libertà del nostro paese.

Non è cosa di poco conto e non credo basti una semplice presa di distanza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Grazie, signor Presidente. Colleghi, vorrei sollevare una questione che non è strettamente tecnica. È una questione politica che mi pare emersa, con grande evidenza, nella discussione che finora è stata sviluppata, in particolare nell'intervento dell'onorevole Rossi, ma anche in quelli del presidente Pecorella e dell'onorevole Pisapia.

Mi pare che in quest'aula si stia discutendo del primo strumento di cooperazione giudiziaria, in applicazione di decisioni assunte all'interno dell'Unione europea, in occasione del vertice di Tampere, prescindendo assolutamente dal vincolo primo che stringe i paesi dell'Unione europea, ossia il vincolo del mutuo riconoscimento di affidabilità del livello interno di garanzie democratiche.

Se si prescinde da tale dato, non si riesce a comprendere quasi nulla del procedimento legislativo che abbiamo avviato e non riusciamo a comprendere quasi nulla del rilievo che riveste l'adozione di un atto normativo interno di attuazione di tale decisione quadro (o, in futuro, della decisione in materia di prove del reato o in materia di confisca).

Dico questo perché l'intervento dell'onorevole Rossi, molto onesto e certamente coerente con la posizione che la Lega ha sempre manifestato, è estremamente significativo dell'aspra diffidenza nutrita da un gruppo politico di maggioranza (che, addirittura, esprime il ministro della giustizia) rispetto al processo di cooperazione giudiziaria.

Altre, ma pur sempre coerenti, sono le considerazioni svolte dall'onorevole Pisapia, che rimanda la costruzione dello spazio giuridico comune di libertà, giustizia e sicurezza all'adozione di un atto normativo superiore - la Costituzione europea, immagino - che non solo non è ancora intervenuto, ma verso la quale, come sappiamo, il gruppo cui appartiene lo stesso onorevole Pisapia mostra ampie riserve. Delle due l'una: premesso che questo paese ha aderito al lungo e faticoso processo di integrazione europea ed alla decisione adottata a Tampere ed ha, altresì, aderito alla prima decisione quadro in materia di mandato di arresto europeo, nella convinzione della necessità di adottare strumenti di cooperazione giudiziaria, o la convinzione che il paese ha finora dimostrato è inequivoca o, altrimenti, il livello di fraintendimento e, talvolta, anche di mistificazione della decisione che stiamo adottando, diventa un macigno insormontabile sulla strada del confronto fra le forze politiche rappresentate in Parlamento, non consentendo l'adozione di alcuno strumento.

Onorevole Rossi, è troppo facile dire che questa decisione quadro fu adottata sull'onda dello sconcerto dei fatti dell'11 settembre. Se i colleghi volessero - come penso sia doveroso - ripercorrere con estrema puntualità (come è accaduto in Commissione) le tappe che hanno condotto all'elaborazione della decisione quadro, poi adottata all'unanimità e firmata dal Governo Berlusconi, scopriremmo come, di fatto, l'anticipazione si sia limitata esclusivamente a sette giorni prima della data già prevista l'anno precedente, quando ancora dell'attentato alle torri gemelle non vi era alcun sentore.

Mi sembra particolarmente significativa l'illustrazione, a guisa di Giano bifronte, della posizione del ministro Castelli, che appare così irritato e contrario all'adozione della decisione quadro secondo la ricostruzione fatta dall'onorevole Rossi e, invece, così accondiscendente rispetto al testo che stiamo esaminando nella ricostruzione fatta dall'onorevole Pecorella.

Colleghi, discutiamo di questo provvedimento, ma sappiamo con grande chiarezza che stiamo discutendo di uno dei pilastri fondamentali che dovrebbe tenere insieme, in un unico vincolo, la cooperazione giudiziaria tra i paesi dell'Unione europea. Tutto ciò accade esattamente alla vigilia delle elezioni europee del prossimo 13 giugno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo molto brevemente, a titolo personale, per confutare l'impostazione che il presidente Pecorella ha voluto rassegnarci. Quest'ultimo ha rovesciato la logica dell'interpretazione di questo strumento. Qui non si tratta di modificare la decisione quadro per adattarla al nostro sistema interno. La riserva - peraltro non formale - espressa dal nostro Governo impegnava l'Italia a modificare il nostro sistema interno per adattarlo alla decisione quadro. Infatti, questo era ciò che si erano riservati di fare tutti i paesi europei. Lo testimonia la natura della decisione quadro, che è uno strumento di armonizzazione delle legislazioni interne e non un modo per far sì che ciascuno Stato faccia poi ciò che vuole.

Così com'è, questo provvedimento è un po' contro l'Europa per accontentare la Lega ed è un po' contro la giustizia per accontentare Forza Italia. Noi siamo per l'Europa e per la giustizia ed è per questa ragione che voteremo a favore di questo testo alternativo (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul testo alternativo del relatore di minoranza, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 351

Votanti 347

Astenuti 4

Maggioranza 174

Hanno votato 153

Hanno votato no 194).

Prendo atto che l'onorevole Bielli non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Buemi 1.7

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, intervengo per annunciare il nostro voto favorevole sull'emendamento Buemi 1.7, che riscrive l'articolo 1 del provvedimento nel testo della Commissione. Come vedremo, si tratta di un articolo piuttosto singolare. Infatti, presidente Pecorella, non basta scrivere in un articolo che si attua la decisione quadro nei limiti in cui quest'ultima è compatibile con la nostra Costituzione per salvarsi l'anima o per salvare la fedeltà alla Costituzione stessa. Quella contenuta nell'articolo proposto dalla Commissione è una dichiarazione che suona, nel migliore dei casi, pleonastica ed inutile; è una dichiarazione di principio.

Quando si attua una decisione quadro, o la si crede conforme alla nostra Costituzione e la si attua, ovvero la si crede contraria alla nostra Costituzione, ed allora siamo i primi a non attuarla perché, onorevoli colleghi, credo non sia necessario dire che in quest'aula siamo tutti a favore dei principi fondamentali relativi alle libertà dei cittadini. Non si è maggiormente favorevoli se lo si scrive nei preamboli, ed invece, si è contrari se non lo si scrive.

SERGIO COLA. Perché non lo lasciate, allora...?

GIOVANNI KESSLER. Se non si crede che la decisione quadro sia conforme alla nostra Costituzione, è molto più onesto non sottoscriverla a Bruxelles e non attuarla in Italia!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana.

Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo chiaramente spunto dagli interventi svolti dai colleghi, in modo particolare da quelli dei colleghi Finocchiaro e Kessler, per spiegare la posizione politica del gruppo della Lega Nord Federazione Padana in merito a questo provvedimento, ma soprattutto in merito all'adozione dello strumento della decisione quadro in una materia così delicata, che va ad intaccare la libertà personale dei cittadini e degli individui. Facciamo allora subito chiarezza: la Lega Nord Federazione Padana è sicuramente favorevole circa la creazione di uno spazio giuridico comune europeo. Su questo, ritengo, non vi sono dubbi: le iniziative del ministro, anche durante il semestre di presidenza europeo, hanno mostrato il nostro intento. Mi riferisco, ad esempio, all'adozione comune di provvedimenti per combattere la pedofilia, nonché alla decisione quadro contro l'uso pesante degli stupefacenti. Tutto questo dimostra la nostra volontà di ragionare in termini europei anche in un settore delicato come quello della giustizia.

GIOVANNI KESSLER. Quelli intaccano le libertà!

CAROLINA LUSSANA. Riteniamo tuttavia che con l'adozione di questa decisione quadro si sia andati molto oltre: è una decisione che nasce dall'Europa dei burocrati e dei tecnocrati che, con questo strumento, rischia di minare profondamente le libertà e le garanzie individuali dei cittadini.

È giusto ed occorre costruire uno spazio giuridico comune europeo; si possono anche utilizzare strumenti quali quello della decisione, ma soprattutto, per costruire tale spazio, si dovrebbe partire dai pilastri.

Pertanto, anche noi siamo d'accordo con l'intervento dell'onorevole Pisapia: costruiamo questo codice comune europeo anche sotto il profilo penale. Dotiamoci di una Costituzione europea: in attesa che ciò avvenga, tuttavia, non possiamo calpestare i diritti riconosciuti ed i principi fondamentali della nostra Costituzione.

Per questa ragione, vorrei brevemente fare un excursus che riprende la storia di questa proposta del mandato di cattura europeo e, soprattutto, della relativa decisione quadro: noi infatti non contestiamo il testo che abbiamo in discussione oggi, che apprezziamo sotto alcuni punti di vista ed in tal senso ringraziamo il relatore per l'opera che ha svolto, nel tentativo di porre rimedio al testo sconsiderato della decisione quadro.

Come ha ben evidenziato l'onorevole Guido Giuseppe Rossi, il testo della decisione quadro parte dai rischi legati al terrorismo internazionale, che sussistevano prima dell'11 settembre ed, intendendo rafforzare l'istituto dell'estradizione, va ben al di là di questo, creando una lista di 32 reati, fra cui quelli di opinione, per i quali si può essere incriminati in Italia e negli Stati membri, a prescindere dal principio della doppia incriminazione.

Tutto questo non poteva lasciare in silenzio una forza come la Lega Nord Federazione Padana, da sempre attenta alle problematiche delle libertà individuali.

Vediamo allora, come è noto, che l'Italia ha accettato la proposta di decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo, al termine di una trattativa non priva di qualche tensione, subordinandola - e l'articolo 1, comma 1, è chiaro al riguardo - all'applicazione e all'avvio di procedure di diritto interno, al fine di rendere la decisione quadro compatibile con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in materia di diritti fondamentali. Non possiamo negare le perplessità di natura giuridica che ci sono di fronte al testo della decisione quadro. Vorrei ricordare il parere richiesto dal Governo ed i pareri emeriti espressi dai presidenti della Corte costituzionale, da Caianello a Vassalli. Tutto ciò ci fa capire come vi fosse un rischio più che paventato di un reale contrasto del mandato di arresto europeo con i principi costituzionali inderogabili di tutela dei diritti fondamentali del cittadino. Mi riferisco all'articolo 13 sulla libertà personale, al principio di legalità e di riserva di legge dell'articolo 25, al diritto costituzionale alla difesa, al principio del giusto processo dell'articolo 111, tanto caro ai colleghi della sinistra.

Ecco perché il ministro Castelli ha evidenziato alcune perplessità. Aveva fatto anche una proposta alternativa: perché inserire l'elenco dei 32 reati e, magari, non rafforzare la cooperazione giudiziaria e lo strumento dell'estradizione, avendo a modello il trattato bilaterale di estradizione Italia-Spagna che questo Parlamento ha ratificato nel 2001? In quel caso si limitava l'operatività dello spazio giuridico comune europeo, si limitava il superamento dell'estradizione per reati gravi nei quali occorre veramente un impegno comune degli Stati membri dell'Unione europea; si parlava di terrorismo, di criminalità organizzata, di traffico di stupefacenti, di traffico di armi, di tratta di esseri umani, di pedofilia. Questo sì, ma perché estendere l'elenco dei reati alla presa in ostaggio, alla rapina, al traffico di veicoli rubati? Riteniamo che ciò sia veramente troppo!

Purtroppo, sono state nulle le richieste del Governo italiano di limitare il mandato di cattura europeo solamente ai sei tipi di reati indicati nel trattato bilaterale Italia-Spagna. Nell'approvazione del documento finale, il Governo ha fatto inserire una clausola della quale non ci dobbiamo dimenticare: ha subordinato l'entrata in vigore all'adeguamento della nostra Costituzione e del nostro ordinamento giudiziario a quello degli altri paesi europei. Signori, di questo dobbiamo discutere! Noi non abbiamo una Costituzione uguale a quella degli altri Stati membri. Se vogliamo creare uno spazio giuridico europeo, dobbiamo adeguarci.

PRESIDENTE. Onorevole Lussana, dovrebbe concludere...

CAROLINA LUSSANA. Pensiamo alle polemiche esistenti in merito alla riforma dell'ordinamento giudiziario con cui si vorrebbero sottoporre i pubblici ministeri all'esecutivo. Signori, negli altri Stati europei è così! Se vogliamo uniformarci, dobbiamo modificare lo status dei pubblici ministeri - certo, con legge costituzionale - e dobbiamo modificare l'obbligatorietà dell'azione penale. Di questo bisogna avere il coraggio di parlare, se vogliamo essere veramente coerenti. Noi della Lega siamo sicuramente coerenti (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 1.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 360

Votanti 352

Astenuti 8

Maggioranza 177

Hanno votato 152

Hanno votato no 200).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 1.51.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, la Commissione ha modificato un termine, una sola parola, per cambiare radicalmente il significato di questo provvedimento. Ha scritto che siamo impegnati ad attuare la decisione quadro e non a recepirla. Dietro tale cambiamento di un solo vocabolo si cela la maliziosa intenzione di modificare la decisione quadro nel momento in cui viene attuata nel nostro paese. Il recepimento, invece, come ho detto poc'anzi, non avrebbe consentito alcuna modifica della decisione quadro. Infatti, le modifiche di tale decisione quadro avrebbero dovuto essere assunte con riserve che non sono state formulate dal nostro paese.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, un atto di cooperazione all'interno dell'Unione europea è sostanzialmente un atto di fiducia tra paesi europei. Nel momento in cui adottiamo un provvedimento con la riserva mentale, e non giuridica, di non attuarlo o di modificarlo, mettiamo in essere un comportamento assai singolare, decisamente scorretto ed assolutamente contrario agli stessi principi che ispirano l'Unione europea.

Se un paese viola le norme costituzionali, non soltanto può non emettere un mandato d'arresto, ma non può essere parte dell'Unione europea. Il commissario Vittorino ha ricordato che l'articolo 7 del Trattato fondativo dell'Unione europea prevede addirittura che in questi casi un paese possa essere espulso dall'Unione europea. Forse vale la pena che io legga quanto dice il commissario Vittorino, per chi non conosce le norme. Il commissario Vittorino dice che, se ve ne fosse la necessità, esisterebbe una procedura specifica, la procedura di allerta dell'articolo 7 del Trattato istitutivo, rivisto dal Trattato di Nizza, per reagire ad una situazione di violazione dei diritti fondamentali.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Proprio il contrario!

SERGIO COLA. Proprio il contrario! Ma cosa dici?

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, è la modifica introdotta dal Trattato di Nizza che consente di allontanare un paese! È il Trattato dell'Unione europea che non consente di violare i diritti costituzionali! Non il Parlamento italiano, con un suo atto di assoluta arroganza e di assoluto provincialismo! Noi pensiamo che con i nostri atti possiamo cambiare intere decisioni europee (perché, maldestramente, non lo abbiamo fatto là dove avremmo dovuto). Stiamo cercando di modificare la stessa impostazione dell'Unione europea, allontanandoci da altri paesi! La Spagna, che è stata evocata a proposito del trattato bilaterale che prevede solo sei reati, è stata la prima ad adottare senza riserve la decisione; quindi, quei sei reati, che sono stati indicati, per la Spagna oggi sono trentadue. Soltanto per noi non saranno né sei né trentadue, perché ci arroghiamo addirittura il diritto di valutare se gli altri giudici possano o sappiano emanare un provvedimento, come se noi fossimo i giudici migliori e soprattutto come se fossimo i giudici diversi e più distanti. Noi siamo certamente i giudici più lontani da quell'Europa che vorrebbe che ciascuno di noi, con fiducia reciproca, desse a ciascuno dei cittadini uguali diritti. Evidentemente, di uguaglianza di diritti in questo Parlamento non v'è traccia (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Socialisti democratici italiani).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bricolo. Ne ha facoltà.

FEDERICO BRICOLO. Preannuncio innanzitutto il mio voto contrario su questo emendamento e su tutti gli altri emendamenti presentati dal centrosinistra. Si tratta di un provvedimento, che vede chiaramente la Lega contraria, ma anche oggi...

PRESIDENTE. Colleghi, vorrei dire a chi parla a voce alta, facendo addirittura capannello, che ciò non è rispettoso di chi sta parlando!

FEDERICO BRICOLO. La ringrazio, Presidente. Evidentemente, anche se si tratta di un argomento molto importante, non interessa ai colleghi.

PRESIDENTE. Se non l'ascoltano, non possono nemmeno sapere se è interessante! Non sia così pessimista.

Prego, onorevole Bricolo.

FEDERICO BRICOLO. Anche oggi il nostro movimento è stato accusato di avere un'impostazione antieuropeista. Questa accusa noi la respingiamo assolutamente al mittente. Contrariamente a tanti colleghi che sono in quest'aula, ci chiediamo: in che Europa vogliamo vivere? È chiaro che l'Europa di Prodi, l'Europa che si è svenduta agli interessi dei poteri forti, l'Europa di coloro che non fanno gli interessi della nostra gente noi la combattiamo. Il mandato di cattura europeo, evidentemente, è una dimostrazione di ciò, anche se sono tante le cose su cui la Lega ha alzato la voce, cercando di lanciare l'allarme nel nostro paese. Pensiamo all'euro; siamo stati i primi a dire: attenzione ad entrare nella moneta unica. Prodi ce l'ha venduta come un grande successo, ma abbiamo visto come abbia penalizzato la vita dei lavoratori e dei cittadini che vivono nel nostro paese. Pensiamo alle politiche di protezione, che l'Europa potrebbe fare, per esempio, nei confronti della concorrenza sleale proveniente dalla Cina. Prodi, invece, non fa nulla: evidentemente si è svenduto agli interessi delle multinazionali.

Pensiamo anche alle impostazioni ideologiche: stiamo parlando, ormai da mesi, della Costituzione europea, nella quale non si è riusciti ad inserire il riferimento alle radici cristiane, anche se l'inserimento del riferimento alle radici cristiane vuole semplicemente dire affermare la realtà e cioè che l'Europa è stata cristiana e non che sarà cristiana. Magari, forse, fra qualche anno saremo islamici; saremo conquistati dalla cultura islamica. Dire, comunque, che siamo stati cristiani è affermare la verità. Non esiste piazza di una città, di una piccola comunità o frazione in Europa che non abbia una chiesa. Per consentire l'ingresso della Turchia in Europa (80 milioni di islamici) non prevediamo l'inserimento nella Costituzione europea del riferimento alle radici cristiane, perché ciò impedirebbe il processo di un'Europa multirazziale, che ci è imposta.

Il mandato di cattura europeo servirà ad imporre le regole dei tecnocrati europei contro chi vuole manifestare il proprio pensiero in modo libero. È un mandato di cattura europeo demenziale: pensare (secondo il testo presentato dall'onorevole Kessler) che un giudice di un altro paese, così come si vuole in Europa, possa arrestare un cittadino italiano per un reato che ha commesso in Italia ma che non è contemplato dal codice penale del nostro paese, è assurdo ed incredibile e ci fa capire come, purtroppo, siamo di fronte ad un'Europa dei poteri forti, che noi combattiamo.

GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza. Non è mai stato così!

FEDERICO BRICOLO. Noi non siamo antieuropeisti, anzi crediamo in un'Europa che rispetti la dignità dei singoli popoli che la compongono, la loro identità, le loro tradizioni e la loro cultura; cosa che, evidentemente, la sinistra, gli ex amici dell'Unione sovietica, vogliono invece combattere in tutti i modi, puntando su un mandato forcaiolo come quello proposto.

Dall'impostazione del testo dell'onorevole Kessler risulta un mandato forcaiolo, e noi non possiamo che combattere una posizione del genere. È vero che la Commissione ha svolto un ottimo lavoro, di cui diamo atto, ma non possiamo accettare la filosofia che è alla base del mandato di cattura europeo. Non possiamo accettare tutto quello che l'Europa ci propone come oro colato, ma è giusto riscontrare se tali misure possano migliorare la qualità della vita delle persone che vivono sul nostro territorio.

Il fatto di potersi esprimere liberamente (i reati d'opinione sarebbero gravemente messi in discussione da questo mandato di cattura europeo) e di garantire la libertà di pensiero e di opinione a tutti i cittadini presenti in Europa, nel nostro paese, credo sia una battaglia che dovrebbe vedere schierati tutti i parlamentari presenti in quest'aula. Purtroppo non è così. Tutto ciò lo abbiamo evidenziato da tempo, ma siamo stati criticati.

I giornali, soprattutto di centrosinistra, hanno accusato il nostro movimento di assumere una posizione antieuropea. Noi, invece, vogliamo difendere la nostra gente: non abbiamo certo paura di combattere e di chi mistifica la nostra posizione. Crediamo fortemente nella libertà di pensiero e di espressione di tutta la nostra gente ed è giusto che chiunque possa esprimere ciò che pensa.

Il razzismo, la xenofobia, i reati che sono stati aggiunti fra i 32 previsti per il mandato di cattura europea, che non sono definiti e specificati, permetteranno a qualsiasi giudice di inquisire e addirittura di arrestare chi dissente e chi, secondo loro, può assumere un atteggiamento discriminatorio.

Noi rifiutiamo nel modo più assoluto un egualitarismo dogmatico come questo. Vogliamo rivendicare sempre la nostra identità, la nostra realtà, e non vogliamo certo che nessuno ci imponga regole che, magari, servono solo ai poteri forti, alle multinazionali, alle banche per fare più soldi contro i popoli e la nostra gente (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, vorrei ribadire, a beneficio dell'onorevole Bricolo, che non stiamo parlando di mandato di cattura europeo, bensì del mandato di arresto europeo.

Mi rendo conto che è difficile distinguere tra polipo, pulpito e polpetta: sono tre cose che sembrano uguali, ma sono assolutamente diverse, così come il mandato di cattura europeo è diverso dal mandato d'arresto europeo (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

Signor Presidente, le vorrei porre una questione regolamentare: abbiamo il dovere di esprimere la nostra opinione rispetto a ciò che dobbiamo votare, ma domando a lei, che è decano di questo Parlamento, se sia ammissibile...

PRESIDENTE. C'è anche chi è più vecchio: poi le dirò chi è!

FRANCESCO BONITO. Presidente, naturalmente lo dicevo con tutto l'affetto possibile!

Tuttavia, le pongo la seguente questione: se sia ammissibile che vengano prospettate questioni in modo così falso, bugiardo, scorretto ed inesatto come ha fatto l'onorevole Bricolo (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

Infatti, è assolutamente falso che il mandato di arresto europeo introduca nel nostro ordinamento l'impossibilità per il giudice di Parigi di arrestare un cittadino italiano per un reato commesso nel nostro paese. Stiamo parlando di cose diverse: ciò non è previsto nella decisione quadro, non è previsto nelle nostre proposte di legge. Questo forse sta nella mente dell'onorevole Bricolo, ma è cosa diversa!

FEDERICO BRICOLO. Datti all'ippica!

FRANCESCO BONITO. Stiamo parlando di questo: è possibile che la sentenza penale del giudice di Parigi possa attraversare la frontiera tra Italia e Francia senza il controllo politico del ministro della giustizia italiano? Questa è l'integrazione giuridica! Ed è possibile che il giudice italiano per dare esecuzione alla sentenza emessa dal giudice di Parigi, sulla base delle leggi francesi, per un reato commesso in Francia sulla base di regole processuali francesi, debba delibare i principi processuali e penali francesi sulla base della nostra Costituzione?

La risposta che fornisco ad un grande avvocato come lei, signor Presidente, che fornisco ad un grande avvocato come l'onorevole Pecorella è che neppure con l'estradizione si faceva questo: figuriamoci con un'entità qual è ormai l'Europa dei 25! Questi sono i termini della questione e su tali termini dobbiamo confrontarci, non sulle sciocchezze (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Guido Giuseppe Rossi. Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, intervengo brevemente per spiegare cosa siano queste decisioni quadro.

La decisione quadro è come se fosse un decreto-legge adottato dal Consiglio dei ministri che, automaticamente, diventa legge prima ancora di passare dal Parlamento. Questo accade con la decisione quadro: 15 ministri si ritrovano - con il limite importante, ma non invalicabile, dell'unanimità -, decidono di emanare la decisione quadro che, automaticamente, cala negli ordinamenti giuridici nazionali. Ciò avviene a livello europeo, tant'è che gli stessi colleghi dell'opposizione - su questo siamo assolutamente d'accordo - introducono il meccanismo della riserva parlamentare. Il che vuol dire che, se il Parlamento non dà mandato al Governo, quest'ultimo non può dare via libera alla decisione quadro.

Questi sono i meccanismi che mancano al nostro ordinamento per impedire che gli effetti devastanti di queste decisioni quadro si realizzino nel nostro ordinamento giuridico. Ecco che, con la decisione quadro sul mandato di arresto europeo, siamo costretti a prevedere, all'articolo 1, che la decisione quadro sarà attuata, a meno che non vada contro i principi fondamentali della nostra Costituzione. Ma una decisione contraria ai principi fondamentali della nostra Costituzione non può esser deliberata da nessun membro di questo Governo; un ministro non può recarsi in sede europea e fornire l'assenso su una decisione quadro che sconvolge la Costituzione del nostro paese.

Questo è il punto sul quale dovete fornire una risposta che, parzialmente, avete dato presentando un emendamento di questo tipo. E noi su ciò apriamo una questione politica di metodo, anche se poi occorre analizzare il merito di tale decisione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 1.51, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 362

Votanti 356

Astenuti 6

Maggioranza 179

Hanno votato 148

Hanno votato no 208).

Prendo atto che l'onorevole Finocchiaro non è riuscita a votare e che avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

Onorevoli colleghi, poiché sono ormai le 20 ritengo che, dopo la votazione del successivo emendamento, potremmo sospendere i nostri lavori (Applausi).

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 1.52, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 362

Votanti 356

Astenuti 6

Maggioranza 179

Hanno votato 143

Hanno votato no 213).

Sono le otto e tutto va bene...!

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.



 

Allegato a

 

PROPOSTA DI LEGGE: KESSLER ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2002/584/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 13 GIUGNO 2002, RELATIVA AL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO E ALLE PROCEDURE DI CONSEGNA TRA STATI MEMBRI (4246) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BUEMI ED ALTRI; PISAPIA E MASCIA (4431-4436)

 

 


(A.C. 4246 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Art. 1.

(Disposizioni di principio e definizioni).

1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata «decisione quadro» relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali.

2. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato «Stato membro di emissione», in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato «Stato membro di esecuzione», di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

3. In condizioni di reciprocità, l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice indipendente, sia adeguatamente motivato, anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, che la persona sia ricercata unicamente al fine del suo rinvio a giudizio, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

ART. 1.

(Disposizioni di principio e definizioni).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1. (Disposizioni di principio e definizioni). - 1. La presente legge recepisce nell'ordinamento interno gli obblighi imposti dalla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata «decisione quadro» relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

2. L'Italia riconosce efficacia nel proprio territorio ai provvedimenti giurisdizionali emessi da uno degli Stati membri dell'Unione Europea in vista dell'arresto e della consegna da parte dell'Italia di una persona ricercata nell'ambito di un procedimento penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà e provvede ad eseguirli, alle condizioni e con le modalità stabilite nelle disposizioni che seguono.

3. Ai fini della presente legge per mandato d'arresto europeo si intende uno dei provvedimenti indicati nel comma precedente.

4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, lettere a) e b) e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1. (Oggetto). - 1. In conformità a quanto è previsto dall'articolo 34 comma 2 lettera b), secondo e terzo periodo del Trattato sull'Unione Europea, la presente legge disciplina le forme e i mezzi per l'attuazione della Decisione quadro 13 giugno 2002 n. 584/GAI del Consiglio dell'Unione Europea, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee del 18 luglio 2002 L 190/1, con particolare riguardo:

 

a) ai provvedimenti giudiziari necessari per l'esecuzione in Italia del mandato di arresto proveniente da altro Stato membro dell'Unione e per la consegna delle persone in esso indicate;

 

b) alla emissione del mandato di arresto dell'autorità giudiziaria italiana, diretto verso altro Stato membro dell'Unione.

1. 7. Buemi, Boato, Cento.

Al comma 1, sostituire la parola: attua con la seguente: recepisce.

1. 51. Sinisi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nei limiti fino alla fine del comma.

1. 52. Sinisi.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. L'Italia riconosce efficacia nel proprio territorio ai provvedimenti giurisdizionali emessi da uno degli Stati membri dell'Unione europea in vista dell'arresto e della consegna da parte dell'Italia di una persona ricercata nell'ambito di un procedimento penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale e provvede ad eseguirli, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge.

1. 53. Sinisi.

Al comma 2, dopo le parole: azioni giudiziarie aggiungere le seguenti: in materia penale.

1. 54. Sinisi.

Al comma 3, sopprimere le parole: In condizioni di reciprocità,

1. 55. Sinisi.

Al comma 3, sopprimere le parole da: sempre che fino alla fine del comma.

1. 56. Sinisi.

Al comma 3, sopprimere le parole da: il provvedimento cautelare fino a: della Costituzione, che.

1. 50. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

 

Al comma 3, sopprimere la parola: indipendente.

1. 100. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

1. 57. Sinisi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. (Definizioni). - 1. Ai fini della presente legge si intende per:

 

a) Decisione quadro: la Decisione indicata all'articolo 1 comma 1;

 

b) Mandato d'arresto o mandato d'arresto europeo: il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria italiana per ottenere da altro Stato membro l'arresto o la consegna di una persona ai fini di un procedimento penale o dell'esecuzione in Italia di una sanzione penale privativa della libertà personale ovvero il provvedimento emesso da una autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro per ottenere dall'Italia, mediante un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana, l'arresto o la consegna di una persona ai fini di un procedimento penale o dell'esecuzione in tale Stato membro di una sanzione penale privativa della libertà personale;

 

c) Stato membro qualunque altro Stato appartenente all'Unione Europea.

1. 01. Buemi, Boato, Cento.


 

 

 


 

RESOCONTO STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

463.

 

Seduta di GIOVEDì 6 maGGIO 2004

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MARIO CLEMENTE MASTELLA

indi DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

E DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI

 

 

 

 


(omissis)

Seguito della discussione della proposta di legge: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (4246); e delle abbinate proposte di legge: Buemi ed altri (4431) e Pisapia e Mascia (4436) (ore 10,19).

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e delle abbinate proposte di legge di iniziativa dei deputati Buemi ed altri e Pisapia e Mascia.

Ricordo che nella seduta di ieri è stato votato, da ultimo, l'emendamento Sinisi 1.52.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

 

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 10,20).

 

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,20, è ripresa alle 10,45.

 

Si riprende la discussione della proposta di legge n. 4246.

 

 

(Ripresa esame dell'articolo 1 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 1).

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 1.53, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni - Proteste dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e di Rifondazione comunista).

(Presenti 344

Votanti 342

Astenuti 2

Maggioranza 172

Hanno votato 168

Hanno votato no 174).

Prendo atto che l'onorevole Sardelli non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Colleghi, scusate... Per cortesia! Poiché ritengo che il clima sarà un po' «caldo» e siamo alla prima votazione, prego i colleghi deputati di votare ognuno per sé.

Invito i deputati segretari ad uno scrupoloso controllo della regolarità delle votazioni. Ognuno voti per sé!

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 1.54.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guido Giuseppe Rossi. Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, riprendendo i temi affrontati ieri, e soprattutto una polemica imbastita in maniera piuttosto strumentale e poco accettabile, e anche - a mio avviso - poco cortese, da parte dell'onorevole Bonito nei confronti dell'onorevole Bricolo, vorrei puntualizzare, tentando di spiegarlo all'Assemblea e a chi ci ascolta, il contenuto dell'articolo 4, comma 7, della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo.

Ebbene, l'onorevole Bricolo, giustamente, paventava nel suo intervento il pericolo che questa decisione quadro potesse dare la possibilità ad un giudice, ad un magistrato di uno dei venticinque paesi appartenenti all'Unione europea, di spiccare un mandato di arresto europeo nei confronti di un cittadino italiano che avesse commesso un reato all'interno del territorio nazionale, cioè all'interno del territorio italiano, addirittura per un fatto non concepito come reato dal nostro ordinamento.

Ebbene, questa possibilità, anche se remota, non è esclusa assolutamente dalla decisione quadro. Basta leggere con correttezza, razionalità e onestà intellettuale l'articolo 4, laddove si parla dei motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo e si afferma che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione - in questo caso il giudice italiano - può rifiutare di eseguire il mandato di arresto europeo per una serie di casi indicati nel testo stesso.

Al punto 7 dell'articolo 4 della decisione quadro si afferma che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato di arresto europeo se questo riguarda reati che dalla legge dello Stato membro di esecuzione, cioè dall'Italia in questo caso, sono considerati commessi in tutto o in parte sul proprio territorio, oppure che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, ad esempio la Francia o il Belgio, se la legge dello Stato membro di esecuzione, cioè la legge italiana, non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio.

Ciò significa che le magistrature di quegli ordinamenti che, nell'ambito dell'Unione europea, prevedono, o potrebbero prevedere in futuro, la possibilità di un'azione universale da parte dei propri magistrati - è eclatante il caso verificatosi in Belgio, quando i magistrati di quel paese posero sotto accusa il premier israeliano Sharon per crimini (o supposti tali) relativi ad operazioni da questi ordinate e compiute in territorio israeliano - avrebbero titolo ad intervenire all'interno del nostro paese per fatti compiuti in Italia!

La decisione quadro sul mandato d'arresto europeo non esclude tale possibilità. Durante le audizioni in Commissione, gli esperti all'uopo convocati non hanno potuto escludere del tutto che una tale eventualità si verificasse: lo escludiamo noi nel provvedimento di recepimento o di attuazione! Nella decisione quadro l'esclusione di questa possibilità non è prevista e a mio avviso, ciò creerà problemi interpretativi e darà luogo a ricorsi agli organi giurisdizionali competenti. Ripeto che ...

PRESIDENTE. Onorevole Guido Giuseppe Rossi...

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. ... nella decisione quadro - lo rilevava anche il collega Bricolo - l'eventualità che ho paventato non è esclusa.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 1.54, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 356

Votanti 342

Astenuti 14

Maggioranza 172

Hanno votato 339

Hanno votato no 3).

Prendo atto che gli onorevoli Santori e Sardelli non sono riusciti a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 1.55, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 375

Votanti 356

Astenuti 19

Maggioranza 179

Hanno votato 356).

Prendo atto che l'onorevole Sardelli non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 1.56.

GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza. Siamo ad un punto importante, colleghi: con questo emendamento vogliamo rimediare ad un grave errore del testo (che potremmo chiamare «testo Pecorella»), a tenore del quale potremo dare esecuzione ai mandati relativi a ricercati provenienti dall'estero soltanto ove i provvedimenti siano stati emessi da un giudice e giammai quando provengano da un pubblico ministero. In tal modo, però, porremmo una condizione che differenzierebbe - in peggio, rispetto agli altri paesi del mondo - i nostri rapporti con gli Stati dell'Unione europea.

Oggi, diamo esecuzioni ai mandati emessi dai pubblici ministeri della Cina, dell'Iraq, dell'Azerbaigian e di altri paesi; un domani, se un pubblico ministero austriaco ci dovesse chiedere la consegna di un ricercato in Austria, non potremmo eseguire tale consegna. L'Italia diverrebbe un ricettacolo di ricercati dagli altri paesi, ove costoro fossero ricercati in base a provvedimenti emessi da pubblici ministeri! Ciò è assolutamente intollerabile e contrasta con la decisione quadro.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Così com'è stata scritta, la norma persegue un obiettivo evidente: quello di fare in modo che sia un atto giurisdizionale a decidere della libertà personale di un cittadino od anche di uno straniero che sia sotto la protezione del nostro Stato. L'emendamento Sinisi 1.56, invece, propone di attribuire al pubblico ministero il potere di disporre della libertà di una persona.

A tale riguardo, credo sia sufficiente svolgere questa semplice considerazione: per il nostro ordinamento, ma ancora di più per altri, il pubblico ministero è una parte del processo. Possiamo davvero accettare che una parte del processo disponga della libertà di un'altra parte del processo, della parte contrapposta?

A quello appena esposto possiamo aggiungere altri argomenti. All'interno del sistema europeo, il pubblico ministero dipende, spesso, dal potere esecutivo (cosa che, per fortuna, non avviene da noi). Mi domando: laddove il potere esecutivo potesse dare ordini ad un pubblico ministero (pensiamo all'Inghilterra e alla Francia), prevederemmo che un cittadino italiano o comunque una persona all'interno del nostro territorio possa essere arrestato sull'input del potere politico di un altro Stato? Ciò potrebbe dare luogo ad una serie di conseguenze riguardanti il campo economico, laddove vi sia la concorrenza tra un imprenditore straniero ed un imprenditore che opera nel nostro paese; il potere politico potrebbe dare indicazioni al pubblico ministero di emettere un provvedimento nei suoi confronti.

In un sistema di questo genere, in cui alcuni pubblici ministeri dipendono dal potere esecutivo, credo sia il minimo impedire che un pubblico ministero, che è parte del processo, possa disporre della libertà della persona.

Mi meraviglio che proprio chi dovrebbe avere una sensibilità giuridica e costituzionale ritenga che un dipendente del potere esecutivo possa disporre (in Europa è previsto in molti paesi, almeno in tutti quelli del Commonwealth) della libertà della persona.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, mi sembra che le argomentazioni dell'onorevole Pecorella siano esaustive, almeno in relazione ai rilievi e alle motivazioni espresse dall'onorevole Kessler. Abbiamo lottato tanto affinché solo un giudice terzo potesse emettere un'ordinanza cautelare. Ora si chiede di introdurre un principio per il quale ci siamo battuti tanto affinché non trovasse albergo nel nostro assetto giudiziario.

Oltre a quelle rappresentate dall'onorevole Pecorella, credo vi siano altre ragioni. Non dimentichiamoci che l'emendamento in esame non propone solamente la soppressione della parte del comma 3 dell'articolo 1 riguardante la sottoscrizione del provvedimento da parte di un giudice indipendente (un emendamento successivo, che abbiamo ritenuto meritevole di accoglimento, chiede la soppressione del termine «indipendente»), ma la soppressione delle parole da «sempre» fino alla fine del comma. Vorrei ricordare all'onorevole Kessler che, oltre all'elemento da lui stesso rilevato, la parte di cui si chiede la soppressione contiene altri principi assolutamente irrinunciabili. Essa infatti recita: «sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice indipendente, sia adeguatamente motivato (...)». A mio avviso, non si può rinunciare al principio basilare in base al quale il provvedimento applicativo di una custodia cautelare deve essere motivato. L'ho dichiarato ieri e lo ricordo anche oggi. Vorrei fare un esempio: arriva dall'estero un'ordinanza cautelare che dispone l'arresto dell'onorevole Kessler, senza spiegare le ragioni di questa decisione. Non possiamo permettere che ciò avvenga o accettare questa decisione supinamente. Per evitarlo, è stato posto un paletto assolutamente necessario, ossia l'indicazione delle ragioni che hanno portato all'arresto di una persona, ancorché da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato estero, per capire se tali ragioni siano fondate.

Non credo che tale argomentazione possa trovare facilmente una replica ragionevole e condivisibile da parte di coloro che hanno proposto l'emendamento in esame, che prevede inoltre la soppressione di un'altra parte importantissima ed irrinunciabile del comma, che recita: «(...) anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, che la persona sia ricercata unicamente al fine del suo rinvio a giudizio, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile». Noi rispondiamo «no». Non rinunciamo al principio sancito dall'articolo 27 della Costituzione, che ha ad oggetto il fine sociale della sanzione.

Per questi motivi e per le ragioni illustrate dall'onorevole Pecorella, esprimiamo un parere decisamente negativo sull'emendamento in esame, che contrasta con alcuni principi irrinunciabili.

Mi riservo di replicare in un momento successivo - non ne ho avuto la possibilità ieri sera -, anche ad un'affermazione un po' contraddittoria dell'onorevole Sinisi. Lo farò in occasione dell'esame del prossimo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, anche il nostro gruppo voterà contro l'emendamento in esame e vorrei spiegarne le ragioni. Voteremo invece a favore dell'emendamento 1.100 della Commissione, che propone di sopprimere, al comma 3 dell'articolo 1, il termine «indipendente» riferito al termine «giudice». Infatti, per noi è indispensabile che un provvedimento restrittivo che abbia valore in Italia, limitando la libertà personale non solo di cittadini stranieri ma anche di cittadini italiani, sia emesso da un giudice il quale, ovviamente, è indipendente (quindi, siamo favorevoli all'eliminazione di questo termine).

Ma perché ci preoccupa questo emendamento, qualora venisse approvato? Come è già stato ricordato, all'estero vi sono sistemi giuridici assolutamente differenti, per cui le ordinanze di custodia cautelare, che possono riguardare anche nostri cittadini, vengono emesse da pubblici ministeri che dipendono dall'esecutivo e possono essere emesse dalla polizia giudiziaria, che dipende anch'essa dall'esecutivo. Si è parlato tanto di autonomia e di indipendenza della magistratura e più volte abbiamo ribadito questo valore irrinunciabile, sulla base dei nostri principi costituzionali; non possiamo e non potremo mai accettare, quindi, che la limitazione della libertà personale di un nostro concittadino o di un soggetto non appartenente alla nostra comunità nazionale sia decisa con un provvedimento della polizia giudiziaria o di un pubblico ministero non autonomo e indipendente, senza una verifica da parte del nostro organo giurisdizionale (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Messa. Ne ha facoltà.

VITTORIO MESSA. Signor Presidente, non posso non manifestare anch'io il mio sconcerto per la posizione che ha assunto il centrosinistra. Debbo concordare con quanto detto dal presidente Pecorella, dall'onorevole Cola e, da ultimo, dall'onorevole Pisapia.

Come si fa a contestare una proposta della Commissione che vuole semplicemente garantire che il provvedimento cautelare in base al quale si chiede l'arresto di una persona sia stato sottoposto al controllo di un giudice? Mi rivolgo a voi, colleghi del centrosinistra, perché qui non si tratta di contestare l'Europa, le normative europee, le norme quadro, come qualcuno ha detto, ma di tutt'altro! Qui si tratta di contrastare fortemente un'idea di governo dell'Ulivo europeo e mondiale che voi vorreste introdurre! Ma ci rendiamo conto che, se non fosse così formulato...

PRESIDENTE. Onorevole Messa...

VITTORIO MESSA. Presidente, mi riservo di intervenire sul successivo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, vorrei aggiungere qualche argomento alle considerazioni già svolte dagli onorevoli Pecorella, Messa, Cola e Pisapia.

In Commissione giustizia, ieri sera, si è discusso a lungo su un emendamento presentato dal gruppo della Margherita, specificamente dall'onorevole Fanfani, appoggiato anche dal gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero. Si è detto, in quella sede, che le richieste di arresto e di custodia cautelare non possono essere avanzate da un unico pubblico ministero, ma da un aggiunto e due pubblici ministeri, quindi da un organo collegiale, così come si dirà poi che il giudice deve essere collegiale allorché emette ordinanze di custodia cautelare.

Considerato questo atteggiamento di sfiducia e diffidenza nei confronti di un unico pubblico ministero, mi sembra di cogliere una contraddizione in quello che sostengono l'onorevole Kessler e i Democratici di sinistra-L'Ulivo, che in questo caso ritengono sufficiente la richiesta di un solo pubblico ministero straniero (il quale, ovviamente, fa parte di culture e di sistemi politici diversi) per tranquillizzare noi e perché tale principio sia recepito nel nostro ordinamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, sarò estremamente breve. Vorrei ribadire, innanzitutto, un principio. Abbiamo il dovere di uniformarci alla decisione quadro e non abbiamo il potere di modificarla attraverso le leggi adottate dal nostro Parlamento. Con il provvedimento in esame, invece, modifichiamo il contenuto della decisione quadro, ponendogli un vincolo.

In secondo luogo, Signor Presidente e onorevoli colleghi, vorrei far presente che l'emendamento in esame consente di collaborare pienamente con tutti i paesi europei. Chi avesse intenzione di votare contro il mio emendamento 1.56 deve sapere che voterà contro la collaborazione giudiziaria in Europa, poiché la proposta di legge, nella sua attuale versione, impone che il provvedimento, oltre a dover essere adeguatamente motivato, debba consistere in una sentenza irrevocabile.

Vorrei osservare, tuttavia, che i paesi di common law, di cultura anglosassone, non conoscono né il principio della motivazione dei provvedimenti giudiziari, né il principio della irrevocabilità. Così facendo, pertanto, non daremmo mai collaborazione nell'esecuzione di una sentenza, di un provvedimento o di una richiesta dell'autorità giudiziaria inglese; peraltro, ci arroghiamo anche il diritto di valutare il contenuto della motivazione, vale a dire se la motivazione stessa sia adeguata. In tal modo, confondiamo il dovere di chi emette un provvedimento con il dovere di chi deve eseguire tale provvedimento e pretendiamo di intervenire sulle giurisdizioni di altri paesi e di decidere noi stessi come debba essere organizzata la giurisdizione di quei paesi.

Signor Presidente, vorrei rappresentarle che ho maturato una certa esperienza al riguardo e, per quanto concerne la questione relativa al pubblico ministero, vorrei segnalare soltanto che il Principato di Monaco, per rifiutare la collaborazione in ordine alle questioni relative ai depositi illeciti nelle banche di Montecarlo, ha sostenuto che la richiesta di rogatoria doveva essere avanzata da un giudice italiano e non da un pubblico ministero.

In tal caso, si tratta sicuramente dell'utilizzo di un escamotage; tuttavia, vorrei ribadire che non siamo autorizzati a valutare la giurisdizione degli altri paesi, che è organizzata sulla base di regole valutate in termini di democraticità ed efficienza nel suo complesso. Non possiamo permetterci di decidere noi se il pubblico ministero del Regno Unito sia più o meno titolato, poiché sarà lo stesso Regno Unito a fissare regole e garanzie.

Potremmo eventualmente valutare, in sede di Unione europea, se quel paese abbia un sistema democratico o meno, ma credo che sostenere oggi, in questa sede, che il Regno Unito non possieda un sistema democratico e garantista con oltre 800 anni di Costituzione alle spalle sia, oltre che inutile, anche assolutamente sciocco (Commenti del deputato Pecorella).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, intendo rispondere immediatamente all'invito cortese rivoltoci dal collega Saponara, il quale ci ha chiesto di illustrare una sola buona ragione in forza della quale dovremmo approvare l'emendamento Sinisi 1.56.

Abbiamo sentito dire, da parte di tutti gli intervenuti - i quali, tra l'altro, svolgono nella vita privata la funzione di avvocato difensore -, che con l'attuale testo dell'articolo 1, proposto dal relatore per la maggioranza, compiremmo un'opera di coerenza costituzionale, giacché sarebbe gravissimo che in Italia si desse esecuzione ad un provvedimento emesso da un pubblico ministero di uno Stato straniero.

Ebbene, collega Saponara, la buona ragione è che già oggi, in questo momento, al 6 maggio 2004, accade esattamente questo. Infatti, sono in vigore trattati di estradizione con la Francia, con la Germania e con il Regno Unito in forza dei quali, se vi è uno Stato in cui il pubblico ministero può disporre l'arresto nel suo paese, per un reato commesso in quello Stato, sulla base delle proprie leggi processuali, noi dobbiamo dare e diamo effettivamente esecuzione a tale provvedimento. Ciò accade dal 1957, vale a dire dalla stipula della Convenzione di Parigi sull'estradizione.

Quando ciò accade nel nostro paese e qualcuno si lamenta - l'avvocato Saponara, l'avvocato Pisapia o l'avvocato Pecorella, tanto per dire, quando svolgono le loro funzioni di avvocato -, la Cassazione gli risponde che non gli è consentito accertare la conformità all'ordinamento processuale italiano o alla Costituzione delle norme di carattere processuale applicate dal giudice straniero, poiché tale sindacato costituirebbe una violazione inammissibile della sovranità dello Stato straniero.

Ci sono migliaia di sentenze che dicono ciò. Vogliamo tornare indietro, al 1957? Vogliamo rendere più severa l'attuale estradizione?

Togliamo le dogane, facciamo circolare le persone e, poi, i diritti non possono circolare (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)!

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Pecorella, lei ha già parlato prima. Per quale ragione vuole intervenire? Per un chiarimento?

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Si, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Il chiarimento è in relazione a ciò che è stato detto in ordine al sistema anglosassone. Siccome ciò che è stato detto rivela un'assoluta ignoranza di quel sistema da parte dell'onorevole Sinisi, penso vada chiarito come stiano effettivamente le cose.

L'ordinamento anglosassone ha recepito il mandato d'arresto europeo, prevedendo testualmente che il giudice verifichi la compatibilità dell'estradizione - in tale categoria è stato fatto rientrare tale atto - con i diritti della persona secondo l'Extradition Act del 1998 (che ha recepito parte delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Ciò è la dimostrazione che, negli altri paesi, ci si è preoccupati di garantire - così come stiamo facendo noi - che i diritti fondamentali di coloro che sono sotto la tutela di tali Stati siano rispettati.

Pertanto, prima di parlare, sarebbe forse bene che qualcuno andasse a leggere le leggi di attuazione in altri ordinamenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente - perché condivido alcune delle osservazioni svolte dal collega Pisapia e da altri colleghi - per annunciare il voto contrario del mio gruppo su quest'emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, anch'io vorrei svolgere alcune riflessioni.

Vorrei anzitutto ricordare all'Assemblea che noi, con il comma 2 dell'articolo 1, stiamo stabilendo cos'è il mandato di arresto europeo. Si tratta di una decisione giudiziaria, emessa da uno Stato membro dell'Unione europea in vista dell'arresto o della consegna, sempre da parte di uno Stato membro, di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie o dell'esecuzione di una pena o, ancora, di una misura di sicurezza privativa della libertà personale.

Quindi, stiamo disciplinando una materia delicatissima, che incide sulla libertà personale dei singoli. Rispetto a ciò - lo dico soprattutto all'opposizione e, in particolare, all'onorevole Sinisi, che è sempre molto attento al rispetto della nostra Costituzione - vi sono alcuni principi tassativamente stabiliti nella Costituzione che, con l'emendamento che l'onorevole Sinisi propone di approvare, andremmo a mettere in discussione: il principio dell'inviolabilità della libertà personale, garantito dall'articolo 13 della Costituzione; quello della legalità; quello della tassatività. Sono tutti principi che, con tale emendamento, mettiamo in discussione. L'emendamento, infatti, propone proprio di eliminare la garanzia che l'Italia dia esecuzione al mandato d'arresto europeo con una salvaguardia: che il provvedimento cautelare sia stato emesso o sottoscritto da un giudice.

L'onorevole Sinisi ha aggiunto che in tal modo modificheremmo la decisione quadro. Dico di no, e lo ribadisco. Infatti, nei consideranda della stessa decisione quadro, è testualmente scritto che le decisioni relative all'esecuzione di un mandato di arresto europeo devono essere sottoposte ad un controllo sufficiente, il che implica che l'autorità giudiziaria debba prendere la decisione relativa. Lo ribadisco ancora: è scritto anche nelle premesse alla decisione che stiamo per attuare.

Credo che vi sia veramente l'esasperazione di una posizione politica, che porta ad appoggiare posizioni sicuramente insostenibili.

Noi, come gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro, esprimeremo un voto contrario su questo emendamento. Riteniamo, infatti, di dover accogliere il suggerimento, che è stato già raccolto dalla Commissione, sulla inutilità o, meglio, sulla negatività della definizione di giudice indipendente. Infatti, con l'emendamento 1.100 della Commissione si propone di sopprimere, al comma 3 dell'articolo 1, la parola «indipendente». Ma credo che oltre ciò non possiamo andare.

Dobbiamo dare attuazione a questa decisione comunitaria nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento, della nostra Costituzione e delle libertà fondamentali dei cittadini del nostro Stato e di coloro che in esso si trovano, ai quali dobbiamo garantire uguale tutela.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 1.56, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 401

Votanti 392

Astenuti 9

Maggioranza 197

Hanno votato 169

Hanno votato no 223).

Prendo atto che l'onorevole Giachetti ha erroneamente espresso un voto favorevole, mentre avrebbe voluto astenersi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 1.50.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, se - come ha affermato l'onorevole Mazzoni - accettare che in Italia si dia esecuzione al provvedimento cautelare emesso da un pubblico ministero straniero contraddice tutti i supremi principi costituzionali attinenti alla libertà della persona, chiedo all'onorevole Mazzoni ed a tutti coloro che sono intervenuti sulla sua stessa linea, dove fossero negli ultimi cinquant'anni. Noi, almeno da cinquant'anni, ossia dalla Convenzione di Parigi del 1959, abbiano continuato, senza che nessuno sollevasse alcun problema, a dare esecuzione in Italia ai provvedimenti cautelari emessi dai pubblici ministeri stranieri. Ciò - lo ripeto - senza che mai nessuno abbia sollevato alcuna questione, né politica né costituzionale. Non solo: continueremo comunque, con tutti i paesi del mondo, tranne che con quelli più vicini ed alleati (ossia quelli dell'Unione europea), ad accogliere le richieste che provengono dai pubblici ministeri. Con tale provvedimento escluderemmo solo le richieste che provengono dai pubblici ministeri dell'Unione europea.

Allora, colleghi, che senso ha questa norma? I supremi principi inviolabili di libertà valgono solo da oggi in poi e valgono solo nei confronti dei paesi dell'Unione europea? E con i giudici del Nicaragua, dell'Iran o dell'Azerbaigian, invece, non contano nulla? Un minimo di coerenza e di sincerità non guasterebbe!

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, credo che, quando si è in difficoltà con gli argomenti, si ricorre ad espressioni poco gradevoli, come quella che ha usato adesso l'onorevole Kessler ingiustificatamente. Ciò che, forse, l'onorevole Kessler non vuole tenere presente è che il cambiamento fondamentale che sta intervenendo è dato dalla scomparsa del momento di verifica in sede politica prima della consegna della persona.

Ebbene, nei confronti di tutti gli altri paesi, ossia quelli non legati da questo trattato, dopo la decisione della magistratura - come tutti sappiamo - vi è una fase in cui, in sede politica, si decide se consegnare o meno l'imputato. Questo momento, tradizionalmente, ha la funzione di valutare non soltanto l'aspetto formale, ma anche le esigenze di tutela di colui che, in certe situazioni, non va comunque consegnato. Pensiamo, ad esempio, alla persecuzione politica. Nel momento in cui compiamo dei passi indietro sotto il profilo della valutazione finale della consegna, non possiamo non aumentare le garanzie sotto il profilo della valutazione del merito. Questo ragionamento è di tale semplicità ed evidenza che non può sfuggire neanche all'onorevole Kessler.

Di fronte a questa variazione di sistema, non essendovi più la verifica finale sull'opportunità di consegnare o meno l'imputato (rispetto anche alla situazione ambientale, agli elementi prodotti, e così via), si aumentano (come si sta facendo) tutte le garanzie. Ciò anche nell'interesse del magistrato italiano che procede alla consegna di una persona senza nessun'altra verifica e senza nemmeno conoscerne le ragioni, non essendo prevista nel provvedimento una motivazione. Ecco il motivo per cui insisto affinché l'emendamento in esame sia respinto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, credo che l'articolo in esame sia scritto oggettivamente male ed invito tutti i colleghi, soprattutto quelli della Commissione, a riflettere su tale punto. Vi sono principi e regole, anche non scritti, ai quali bisogna costantemente fare riferimento nel momento in cui si parla di diritti fondamentali quali il diritto di libertà dell'individuo, che oggi è in discussione.

Come è scritto correttamente nel secondo comma dell'articolo 1, si tratta di decidere della libertà di una persona «al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie o dell'esecuzione di una pena». Comprendo che vi sia la necessità di adeguare il nostro ordinamento all'ambito più ampio della giurisdizione europea: su tale punto già ieri mi sono espresso favorevolmente. Però, non possiamo dimenticare che la garanzia della verifica giurisdizionale in ordine a provvedimenti esteri, ancorché intracomunitari, è stata storicamente quella del rispetto delle regole democratiche che ci siamo dati. Non a caso, in tutta la legislazione attinente all'estradizione o alla consegna di cittadini italiani o stranieri da parte dell'Italia nei confronti di uno Stato estero richiedente, le regole della Costituzione repubblicana sono state sempre al primo posto.

L'articolo 1 richiede che il provvedimento debba essere conforme ai principi generali della nostra Costituzione quali l'indipendenza e l'autonomia del magistrato che l'ha emesso e l'obbligo di motivazione: a tale proposito, sono state correttamente espresse alcune riserve dal collega Sinisi, in quanto ordinamenti parimenti democratici non prevedono tale obbligo. In ogni caso, vi invito a rivedere tale articolo perché non credo si possa consentire l'arresto di un cittadino italiano se ricercato unicamente al fine del suo rinvio a giudizio (Applausi del deputato Messa). A tale proposito richiamo l'attenzione dei molti colleghi che hanno dimestichezza con le questioni giurisdizionali perché esercitano la professione di magistrato o di avvocato: nel nostro ordinamento è un principio sacrosanto la libertà di presenziare al proprio giudizio, come la libertà di negare qualsiasi dichiarazione. Nel momento stesso in cui si dovesse consentire ad uno Stato estero di richiedere la cattura di una persona ricercata unicamente al fine del suo rinvio a giudizio, avremmo creato una discrasia fondamentale con uno dei diritti di libertà costituzionalmente garantiti dal nostro ordinamento. Diversa è la questione riguardante la sentenza irrevocabile da eseguire.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI (ore 11,24)

GIUSEPPE FANFANI. Dall'altro canto vi sono le considerazioni richiamate dal collega Sinisi riguardo alla compatibilità del dato normativo che emerge da tale articolo, cioè l'autonomia e l'indipendenza della magistratura (si chiede, infatti, che il provvedimento sia sottoscritto da un giudice indipendente). Vi sono alcuni provvedimenti restrittivi della libertà personale che in altri ordinamenti possono essere sottoscritti direttamente dall'autorità requirente, che non è magistratura indipendente ma è direttamente collegata al potere esecutivo, come più volte abbiamo detto. Quindi, si pone una questione in merito sia alla qualità di giudice sia all'esistenza della motivazione, che in altri ordinamenti non è prevista.

Il problema fondamentale è quello di scrivere una norma che abbia una sua razionalità complessiva e soprattutto che sia calata strettamente all'interno del nostro dettato costituzionale.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI (ore 11,25)

GIUSEPPE FANFANI. Visto che non stiamo facendo cosa da poco e visto che stiamo esaminando un articolo titolato «Disposizioni di principio e definizioni» (che è dunque la cornice entro la quale inserire tutte le altre disposizioni), inviterei la Commissione a formulare un articolo che abbia ben chiari i principi di garanzia della libertà fondamentale dell'individuo e soprattutto i principi che collegano il nostro ordinamento agli ordinamenti stranieri.

Il problema vero è di carattere temporale, perché non possiamo procedere con un provvedimento di questo tipo prima di aver creato veramente una casa comune europea, nella quale si definiscano le figure criminose sulle quali si vuole creare uno spazio comune, in modo che tali figure criminose siano uguali per tutti; ciò anche considerando che l'Unione europea, lo scorso 1o maggio, ha recepito altri dieci ordinamenti giurisdizionali: non ha soltanto accolto altri dieci Stati, bensì ha recepito altri dieci ordinamenti giurisdizionali, che sono totalmente differenti e che non hanno nulla a che fare né con la cultura latina, dalla quale noi proveniamo, né con la cultura anglosassone, ordinamenti che sono dunque totalmente estranei. Vorrei sapere, per esempio, se i reati di opinione abbiano una collocazione comune, se possano essere reati comuni per tutti. Una volta definito il contenuto sostanziale dei reati, per i quali si vuole creare uno spazio comune, occorrerebbe creare delle regole comuni, quanto alla cattura delle persone e quanto all'esecuzione delle pene; dopodiché, si potrebbe procedere con molta più tranquillità con un provvedimento di questo tipo.

Consegno queste mie valutazioni al presidente della Commissione giustizia, che è anche relatore per la maggioranza sul provvedimento, e a quest'Assemblea, nella speranza che trovino accoglienza nelle coscienze libere (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Socialisti democratici italiani).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Vorrei rassicurare il presidente Pecorella in merito al suo dubbio circa la mia conoscenza del sistema inglese. Nel 1992 e nel 1993 ho infatti partecipato alla fase di sottoscrizione, da parte del Governo inglese, della Convenzione in materia di estradizione, che dal 1955 loro non avevano ancora firmato per un atteggiamento di diffidenza antieuropeo. Oggi dimentichiamo che nel 2003 il Regno Unito ha partecipato alla decisione quadro e che fortunatamente quel sentimento antieuropeo nel Regno Unito sta venendo meno. Del sentimento antieuropeo del Regno Unito, evidentemente, ce ne stiamo facendo carico noi, ma soprattutto ve ne state facendo carico voi, con un provvedimento che escluderà la collaborazione con i paesi di cultura anglosassone. Penso che su questo vi debba essere da parte di tutti noi la dovuta consapevolezza, per evitare che l'Italia in questa occasione commetta un errore tragico.

Vorrei aggiungere, con riferimento a quello che diceva il collega Fanfani, che è stata la copiatura un po' maldestra della riserva irlandese - quella della cattura ai soli fini del rinvio a giudizio -, con la sola differenza che non ci si è accorti che noi non abbiamo nulla a che vedere con il sistema irlandese. Ma, oltre al fatto che noi non abbiamo nulla a che vedere con il sistema irlandese, si deve ricordare che gli irlandesi hanno posto una riserva alla decisione quadro, cosa che noi non abbiamo fatto. Oggi non è più possibile - ripeto: non è più possibile - modificare la decisione quadro attraverso le legislazioni nazionali, che invece - come ho già detto - hanno il dovere di uniformarsi ad essa, pena la violazione della decisione quadro e, quindi, la conseguenza di incorrere nelle sanzioni europee (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, vorrei dire che trovo assolutamente non pertinenti le osservazioni del presidente Pecorella con riferimento agli interventi, che io condivido, dei colleghi Kessler e Bonito.

Il ministro non può essere il soggetto che tutela i diritti, non solo perché, al riguardo, esiste una giurisprudenza chiarissima ed assolutamente coerente con il nostro ordinamento, ma anche perché è fin troppo ovvio che il ministro tutela in sede politica gli interessi dello Stato.

Sarebbe facile dire che, in questo caso, discutendo del mandato di arresto, gli interessi politici dello Stato sono stati tutelati, a nostro avviso, egregiamente dal Governo Berlusconi che, infatti, ha sottoscritto la decisione quadro sul mandato d'arresto. Vorrei, tuttavia, richiamare l'attenzione dei colleghi su un episodio accaduto qualche tempo fa, che ha visto il ministro Castelli assumere una posizione, a nostro avviso, giusta. Si tratta della famosa estradizione del condannato, detenuto in Francia, Battisti. In quel caso, Battisti non è stato estradato a causa di un filtro politico esercitato in Francia, sulla base di un certo orientamento adottato in quella sede.

In tale contesto, così come circolano liberamente le merci e le persone - e, purtroppo, anche i traffici illeciti, i terroristi internazionali, gli esplosivi e le armi destinati al terrorismo - è assolutamente necessario che, nell'ambito dei paesi europei, vi sia la possibilità di far circolare, allo stesso modo e liberamente, anche i provvedimenti giurisdizionali emessi da paesi membri dell'Unione europea, la cui affidabilità sotto il profilo della tutela dei diritti e delle garanzie costituisce il riconoscimento a priori sul quale si fonda ogni politica di cooperazione e, in questo caso, di cooperazione giudiziaria.

Vorrei che i colleghi riflettessero sul paradosso, più volte utilizzato, che, purtroppo, si produrrebbe con l'adozione del testo della maggioranza: si richiede ai paesi europei, quindi alla Francia, al Regno Unito, alla Spagna ed alla Germania, un livello di assicurazione in ordine alla circolazione dei provvedimenti giudiziari emessi da quelle autorità giudiziarie più alto di quello che riserviamo alle magistrature di altri paesi, rispetto ai quali, con il trattato di estradizione, non esercitiamo alcun tipo di verifica e di controllo.

È un dato paradossale, che, tra l'altro, mi pare consacri una diffidenza antieuropeista che, alla vigilia delle elezioni europee, non credo il nostro paese possa permettersi di esibire (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, si tratta di un provvedimento di particolare delicatezza e, pertanto, è necessario valutarlo nei suoi aspetti più profondi. Mi pare che la discussione di questa mattina faccia emergere nuovamente come sia difficile chiarire tutti gli aspetti della questione, che non può prescindere dal rispetto assoluto dei nostri principi costituzionali e della Carta dei diritti europei.

Credo, quindi, sarebbe utile riflettere ulteriormente sul provvedimento in esame, in particolare sugli articoli 1 e 2 che sono alla base dello stesso.

In tale contesto, chiederei al relatore Pecorella, presidente della Commissione giustizia, di esprimersi rispetto all'esigenza di un ulteriore approfondimento in sede di Comitato dei nove.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, credo che una riflessione più attenta da parte del Comitato dei nove della Commissione stessa, come già ieri il collega Pisapia, in maniera molto motivata, richiedeva, sarebbe opportuna. Vorrei riprendere due osservazioni che altri colleghi, tra cui l'onorevole Pisapia, hanno ben evidenziato.

Con riferimento all'emendamento in discussione, chiedo, a nome del gruppo di Rifondazione comunista, in nome delle battaglie che, limpidamente, in maniera trasparente, ha sempre combattuto su questo tema sia in Commissione sia in aula, che anche le colleghe ed i colleghi del centrosinistra ci ascoltino, senza banalizzare le posizioni.

Ritengo ci si trovi di fronte ad un emendamento che, in qualche modo, risulta paradossale. L'emendamento Kessler 1.50 sopprime, al comma 3, dell'articolo 1, le seguenti parole: «il provvedimento cautelare e in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice indipendente, sia adeguatamente motivato, anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione». Stiamo discutendo di un emendamento che intende sopprimere i principi fondamentali che, sul piano giurisdizionale e sul piano garantista, sono fissati nella Costituzione italiana.

Dunque, l'emendamento allude ad un punto generale di dibattito, che rispetto ampiamente. Il punto - collega Finocchiaro - si riferisce al modo in cui immaginiamo il campo giuridico europeo unitario, a come lo costruiamo e se lo possiamo costruire in maniera surrettizia e con un «corto circuito» che nasce come un insieme di procedimenti per una più facile e più veloce estradizione. Il campo giuridico europeo o è un campo dei diritti, delle libertà, delle garanzie o finisce per diventare la costruzione di un assemblaggio giustizialista (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).

Allora, occorre discutere un altro aspetto generale, vale a dire di come si collegano i diritti della Costituzione europea alla nostra Costituzione. Questo è il motivo - lo ha spiegato chiaramente ieri il collega Mantovani - per cui siamo contrari a questa Costituzione europea tout court. Ciò, evidentemente, ci differenzia dalle forze di maggioranza e di Governo, ma è lo stesso discorso che, ad esempio, facciamo con riferimento ai diritti del lavoro; infatti, se i diritti del lavoro scendono ad un plafond minimo che è al di sotto di quanto previsto dalla nostra Costituzione, diventando solo un simulacro astratto di una Costituzione che afferma solo che l'Europa si fonda sul mercato, noi non ci stiamo. Questa è la nostra coerenza!

Attenzione, colleghe e colleghi, nel momento in cui - grazie anche all'opera e alla spinta di Prodi, grazie all'opera della Commissione - siamo diretti ad un allargamento molto forte e, dunque, ci troviamo sul tronco di una Costituzione carolingia e comunque di un sistema di diritti consolidati a cui aggiungiamo altri diritti, altre tradizioni molto diverse dalla nostra, è la base costituzionale che va rafforzata e non il provvedimento sul mandato di arresto.

Ad esempio, un allargamento alla Turchia - che rappresenta il più grande paese che a breve potrà entrare nell'Unione europea - nonché al suo ordinamento, con tutte le implicazioni che esso comporta in ordine ai diritti carcerari, alla pena di morte, all'autonomia dei pubblici ministeri rispetto all'esecutivo, senza vincolare questo recepimento ai principi di fondo della Costituzione repubblicana, determinerebbe una situazione in cui la persecuzione politica, la richiesta d'asilo sarebbero affidate ai carnefici di persone in carne e ossa.

Questo è il punto politico che intendevo sottolineare, altrimenti si continua una schermaglia di fondo in ordine al voto che esprimiamo.

Sono problemi fondamentali e mi dispiace, come osservava ieri l'onorevole Pisapia, che ci ritroviamo tra l'incudine e il martello; inviterei i colleghi che portano avanti una battaglia contro il testo in esame, come la collega Lussana, a ricordarsene quando presenta un emendamento che di fatto rende ammissibile la tortura.

Mi riferisco, infine, anche al ministro Castelli che chiede di estendere la legittima difesa come nel far west. Noi conserviamo una coerenza garantista su tutti i provvedimenti (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista e di deputati dei gruppi di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana)!

GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Signor Presidente, in qualità di presidente della II Commissione, chiederei un attimo di attenzione.

Ho ascoltato con attenzione e non ho potuto non apprezzare l'intervento del collega Fanfani che ha toccato alcuni degli aspetti fondamentali e più delicati relativi all'articolo 1, che, pur non essendo essenziale sotto il profilo dei contenuti, lo è sotto quello dei princìpi che vi vengono affermati. Condivido alcuni dei rilievi avanzati dal collega e credo che la formulazione della norma possa essere migliorata, soprattutto laddove si indica come sia sufficiente il rinvio a giudizio perché possa essere data esecuzione al provvedimento di arresto.

Vi è stato poi un invito ad un'ulteriore riflessione da parte degli onorevoli Buemi e Russo Spena; nell'intervento di quest'ultimo, in particolare, ho potuto apprezzare l'alto grado di impegno civile delle sue parole. A questo voglio, inoltre, aggiungere che all'articolo 2 è stato presentato l'emendamento 2.53 - a firma degli onorevoli Buemi, Cento e Boato - che, a mio avviso, potrebbe essere collocato, in maniera più congrua, in riferimento all'articolo 1.

Oltre a tali considerazioni, nutro la convizione che il provvedimento richieda una presa di coscienza profonda; gli stessi colleghi del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, entrando maggiormente nel merito e rimeditando alcuni aspetti, converranno sulla necessità di conservare alcuni princìpi di fondo, per cui si è lottato da sempre, soprattutto quando si è lavorato per scrivere la Costituzione.

Per le ragioni esposte, credo che il Comitato dei nove potrebbe svolgere un lavoro utile entro la prossima settimana sia sull'emendamento Buemi 2.53, sia per una migliore formulazione della seconda parte dell'articolo 1.

Chiederei, quindi, al Presidente e all'Assemblea di far tesoro delle osservazioni sollevate dall'onorevole Fanfani e delle altre provenienti dai colleghi Russo Spena e Buemi, per consentire l'approfondimento ulteriore della materia, rinviando il seguito del dibattito ad altra seduta.

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, da qualche settimana a questa parte rimaniamo piuttosto sorpresi, perché in aula arrivano provvedimenti ma c'è sempre qualche dettaglio che continua a sfuggire, nonostante il lavoro svolto in sede di Commissione. Non me ne vogliano né il Presidente né i colleghi che ne fanno parte!

Questo andamento diventa abbastanza sintomatico della grande difficoltà con cui procedono i nostri lavori. Signor Presidente, più di una volta lei ci ha richiamati affinché i provvedimenti giungano all'esame dell'Assemblea dopo un'istruttoria approfondita e un appropriato esame in sede referente. Sul testo in esame, invece, è ormai da tempo che si discute; era iscritto nel precedente calendario, è stato riproposto in quello di questa settimana, con i tempi contingentati, e solo ora ci accorgiamo che, forse, c'è un emendamento che necessita di un maggiore approfondimento.

Sono vicende che non fanno bene né all'intelligenza delle persone che vi assistono, né al valore che l'Assemblea deve rivestire in questa circostanza.

L'Assemblea non può essere utilizzata al servizio di interessi di parte, compresi quelli di un gruppo della maggioranza o del Governo: essa ha la sua autonomia e non può essere raggirata con le questioni che vengono poste alla nostra attenzione.

Abbiamo la sensazione - mi permetta di esprimermi con franchezza - di aver assistito alla chiusura di una rappresentazione. Fin dall'inizio dei lavori ci siamo accorti che non vi era una maggioranza disposta a proseguire nell'esame del provvedimento e che, dunque, vi era l'intenzione di rinviare tale esame. Ritengo sia questo il vero problema: ciò che abbiamo ascoltato, lo ripeto, offende l'intelligenza di ciascuno di noi.

Siamo contrari alla proposta di rinvio dell'esame, signor Presidente. Riteniamo, infatti, che esso debba proseguire secondo quanto stabilito dal calendario. La programmazione dei lavori, come lei ha ripetutamente ricordato, è definita dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, e lei ha richiamato più volte l'Assemblea a condurre i lavori nel rispetto di tale programmazione.

Signor Presidente, non riusciamo più a comprendere i criteri di programmazione dei lavori. Le chiedo pertanto, anche a nome del gruppo della Margherita, al di là dell'esito della votazione sulla proposta di rinvio, di chiarire quali criteri debbano essere adottati per evitare di assistere ulteriormente a tali difficoltà. L'Assemblea non è al servizio della maggioranza o del Governo e la sua autonomia non può essere messa in discussione (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Onorevole Innocenti, concordo pienamente con lei e, proprio per questo, mi sono rammaricato del fatto che nel corso della seduta di ieri sia stata formulata, dapprima da lei e successivamente dall'onorevole Boato, una richiesta di inversione dell'ordine del giorno, rispetto a quanto stabilito dal Presidente...

RENZO INNOCENTI. No, signor Presidente!

PRESIDENTE. Mi lasci finire, onorevole Innocenti.

Non è a mio avviso accettabile che si proceda in tal modo, anche in presenza di un accordo fra i gruppi, come è accaduto ieri (la proposta sua e dell'onorevole Boato ha infatti ottenuto il consenso unanime dei gruppi).

L'assoluta buona fede del Presidente è dimostrata dal fatto che, ieri sera, ho dato disposizioni agli uffici affinché il provvedimento in esame, che avevo inserito nell'ordine del giorno prioritariamente rispetto a quelli esaminati con il consenso unanime dei gruppi, fosse assolutamente incardinato.

PIERO RUZZANTE. Procediamo fino all'articolo 1...

PRESIDENTE. L'onorevole Innocenti si è rivolto polemicamente al Presidente, ponendo una questione relativa al calendario. Il Presidente risponde del calendario da lui predisposto, non degli accordi intercorsi fra i gruppi, come nel caso di ieri, per invertire l'ordine del giorno, né della proposta avanzata dall'onorevole Pecorella di rinviare l'esame alla prossima settimana. Chiarisco, tuttavia, che se tale proposta, che ho il dovere di sottoporre al voto dell'Assemblea secondo quanto previsto dal regolamento, fosse approvata, il provvedimento verrebbe comunque inserito al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile della prossima settimana. Infatti, quale Presidente della Camera, non posso subire la rivendicazione del Governo rispetto a una presunta disattenzione della Camera. Ricordo, infatti, che il ministro della giustizia, onorevole Castelli, ha sostenuto che il provvedimento non era stato incardinato per responsabilità del Presidente della Camera. Al contrario, non vi sono responsabilità da parte del Presidente della Camera, che ha inserito il provvedimento al primo punto dell'ordine del giorno e che - ripeto - lo inserirà nuovamente al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile della prossima settimana, qualora la proposta di rinvio formulata dall'onorevole Pecorella fosse approvata.

Io non sono in grado di esprimermi sulla proposta di rinvio, né posso esprimermi, perché questa è una valutazione che spetta all'Assemblea. Abbiamo sentito le diverse motivazioni e pertanto si può passare alla votazione.

Indìco la votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, sulla proposta dell'onorevole Pecorella di rinviare ad altra seduta il seguito del dibattito della proposta di legge n. 4246.

(È approvata per 44 voti di differenza).

Il provvedimento sarà pertanto inserito al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta della prossima settimana nella quale saranno previste votazioni.


 


Allegato A

 

PROPOSTA DI LEGGE: KESSLER ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2002/584/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 13 GIUGNO 2002, RELATIVA AL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO E ALLE PROCEDURE DI CONSEGNA TRA STATI MEMBRI (4246) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BUEMI ED ALTRI; PISAPIA E MASCIA (4431-4436)

 

 


 (A.C. 4246 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Art. 1.

(Disposizioni di principio e definizioni).

1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata «decisione quadro» relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali.

2. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato «Stato membro di emissione», in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato «Stato membro di esecuzione», di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

3. In condizioni di reciprocità, l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice indipendente, sia adeguatamente motivato, anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, che la persona sia ricercata unicamente al fine del suo rinvio a giudizio, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

 

ART. 1.

(Disposizioni di principio e definizioni).

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. L'Italia riconosce efficacia nel proprio territorio ai provvedimenti giurisdizionali emessi da uno degli Stati membri dell'Unione europea in vista dell'arresto e della consegna da parte dell'Italia di una persona ricercata nell'ambito di un procedimento penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale e provvede ad eseguirli, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge.

1. 53. Sinisi.

Al comma 2, dopo le parole: azioni giudiziarie aggiungere le seguenti: in materia penale.

1. 54. Sinisi.

(Approvato)

Al comma 3, sopprimere le parole: In condizioni di reciprocità,

1. 55. Sinisi.

(Approvato)

Al comma 3, sopprimere le parole da: sempre che fino alla fine del comma.

1. 56. Sinisi.

 

Al comma 3, sopprimere le parole da: il provvedimento cautelare fino a: della Costituzione, che.

1. 50. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

 

Al comma 3, sopprimere la parola: indipendente.

1. 100. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

1. 57. Sinisi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. (Definizioni). - 1. Ai fini della presente legge si intende per:

 

a) Decisione quadro: la Decisione indicata all'articolo 1 comma 1;

 

b) Mandato d'arresto o mandato d'arresto europeo: il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria italiana per ottenere da altro Stato membro l'arresto o la consegna di una persona ai fini di un procedimento penale o dell'esecuzione in Italia di una sanzione penale privativa della libertà personale ovvero il provvedimento emesso da una autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro per ottenere dall'Italia, mediante un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana, l'arresto o la consegna di una persona ai fini di un procedimento penale o dell'esecuzione in tale Stato membro di una sanzione penale privativa della libertà personale;

 

c) Stato membro qualunque altro Stato appartenente all'Unione Europea.

1. 01. Buemi, Boato, Cento.


 

 


 

RESOCONTO STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

465.

 

Seduta di lunedì 11 MAGGIO 2004

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PUBLIO FIORI

indi DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI

E DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

 

 

 


(omissis)

Seguito della discussione della proposta di legge: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (4246); e delle abbinate proposte di legge: Buemi ed altri (4431) e Pisapia e Mascia (4436).

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (4246); e delle abbinate proposte di legge: Buemi ed altri (4431) e Pisapia e Mascia (4436).

Ricordo che nella seduta del 6 maggio è stato votato, da ultimo, l'emendamento Sinisi 1.56.

 

(Ripresa esame dell'articolo 1 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 1).

Dovremmo passare alla votazione dell'emendamento Kessler 1.50.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

 

Si riprende la discussione della proposta di legge n. 4246.

 

 

(Ripresa esame dell'articolo 1 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo, dunque, alla votazione dell'emendamento Kessler 1.50.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, desidero rendere noto all'Assemblea che il lavoro svolto dal Comitato dei nove non è stato inutile, come qualcuno ha pensato o sostenuto, ma ci ha consentito di fare notevoli passi in avanti sulla strada del miglioramento del testo (peraltro, è convinzione di questo relatore che l'esame in Assemblea fornisca un'occasione per formulare e recepire suggerimenti volti proprio a tale scopo).

In particolare, in relazione all'articolo 1, il Comitato dei nove ha condiviso pienamente le osservazioni dell'onorevole Fanfani, il quale aveva rilevato che la formulazione del comma 3, là dove è scritto che l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo a condizione che la persona sia ricercata unicamente al fine del suo rinvio a giudizio, potrebbe far ritenere - effettivamente, è questo il senso «fatto palese dal significato proprio delle parole» - che sia sufficiente la richiesta di rinvio a giudizio per giustificare il mandato d'arresto e la sua esecuzione nel nostro paese. Poiché, viceversa, abbiamo voluto garantire che l'esecuzione del mandato d'arresto sia subordinata al rispetto delle garanzie costituzionali, e non al semplice fatto che, in un altro Stato, esista una richiesta di rinvio a giudizio, la Commissione, con il suo emendamento 1.103, propone che, al predetto comma 3 dell'articolo 1, siano soppresse le parole: «che la persona sia ricercata unicamente al fine del suo rinvio al giudizio».

Questo è il testo proposto dalla Commissione, la quale ha ritenuto di accogliere anche altre indicazioni. Mi riferisco, più specificamente, ad un emendamento presentato all'articolo 2 dall'onorevole Buemi, del quale la Commissione propone la riformulazione. Di ciò parlerò, nel dettaglio, quando passeremo all'esame dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, intervengo a sostegno dell'emendamento Kessler 1.50, sottoscritto anche da tutti i deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo che fanno parte della Commissione giustizia.

Con tale emendamento chiediamo che dal testo del comma 3 dell'articolo 1 siano espunte le seguenti parole: «sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice indipendente, sia adeguatamente motivato, anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione».

È di tutta evidenza, signor Presidente, onorevoli colleghi, che siamo in presenza di requisiti eminentemente processuali. Infatti, l'espressione di cui proponiamo la soppressione contiene un riferimento esplicito alla figura del giudice quale unica autorità legittimata a sottoscrivere il provvedimento di cui si chiede l'esecuzione - con esclusione, quindi, del pubblico ministero - e all'elemento dell'adeguata motivazione. Nell'un caso e nell'altro siamo in presenza di requisiti di natura eminentemente processuale.

Per illustrare meglio il nostro pensiero e per spiegare le motivazioni, vorrei richiamare un precedente giurisprudenziale del 1982 della Suprema Corte di Cassazione; è utile rileggere questo passaggio ai fini del ragionamento che sto sviluppando: «Nel provvedimento di estradizione, sia attivo sia passivo, il giudice è tenuto ad esaminare solo se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 13 del codice penale e dalla Convenzione internazionale. Non gli è consentito accertare la conformità all'ordinamento processuale italiano e alla Costituzione delle norme di carattere processuale applicate dal giudice straniero, poiché tale sindacato costituirebbe violazione inammissibile della sovranità dello Stato straniero».

Ebbene, Presidente, se approvassimo l'articolo 3 nella sua attuale formulazione otterremmo un effetto paradossale, ossia applicheremmo, nell'ambito della Comunità europea, principi di cooperazione internazionale nel campo del diritto penale assai più stringenti di quelli che applichiamo al di fuori della Comunità europea. Questo paradosso è stato contestato dal relatore, nonché presidente della II Commissione, onorevole Pecorella, affermando che si sta discutendo non di estradizione, ma di mandato d'arresto e che uno dei suoi elementi caratterizzanti è l'assenza del filtro ministeriale: non vi è più l'intervento politico del potere esecutivo. A suo avviso, venendo meno l'intervento politico del ministro, sarebbe giusto che, nell'ambito della disciplina del mandato d'arresto, si renda più stringente - il presidente della Commissione ha utilizzato l'espressione «si riequilibri» - la disciplina sostanziale, per sopperire alla mancanza dell'intervento politico.

Non si possono nutrire dubbi sull'infondatezza di questo argomento. Infatti, per un verso, l'intervento politico del ministro rispetto al vecchio istituto dell'estradizione non significava discrezionalità assoluta. Il ministro mai avrebbe potuto con decisione politica venir meno ai limiti inseriti nel trattato di estradizione, poiché, diversamente opinando, occorrerebbe accettare l'ipotesi che il ministro avrebbe avuto il potere di violare gli accordi internazionali.

PRESIDENTE. Onorevole Bonito...

FRANCESCO BONITO. Sto per concludere, Presidente. Per altro verso, giova sottolineare, ancora una volta, che stiamo parlando di cooperazione nell'ambito della Comunità europea tra Stati che si ispirano a principi di civiltà giuridica largamente condivisi ed affidati a trattati internazionali e a solenni dichiarazioni universali dei diritti dell'uomo che fanno parte non soltanto del patrimonio etico e culturale del vecchio continente, ma anche di quello giuridico positivo dell'Italia, della Francia, della Spagna e dell'intera Europa (Applausi dei deputati del gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi la decisione quadro costituisce un sistema di armonizzazione delle legislazioni nazionali voluto nell'ambito di un'intesa raggiunta a livello europeo. Attraverso questo provvedimento, introducete limitazioni inammissibili che, di fatto, renderanno ingestibile il mandato d'arresto europeo e costituiranno un arretramento rispetto alla comune cooperazione giudiziaria in ambito europeo ed extraeuropeo, disciplinata dalla Convenzione europea di estradizione e dai trattati bilaterali.

È un provvedimento di per sé già contro l'Europa. Ma voglio svolgere in quest'aula un'altra considerazione molto breve. Al di là di quello che ha detto il collega Bonito molto correttamente, richiamando una sentenza della Corte di Cassazione, se noi dovessimo applicare i principi della Costituzione italiana a provvedimenti stranieri, violeremmo i principi della sovranità nazionale; non solo, se tutti i 25 paesi dell'Unione europea dovessero imporre il rispetto dei propri principi interni e delle proprie Costituzioni per attuare un provvedimento di ciascuno degli altri paesi, avremmo un sistema di divieti incrociati, che renderebbe assolutamente impossibile la cooperazione in Europa.

Faccio un'ulteriore considerazione, signor Presidente, e mi avvio a concludere. Con questo emendamento si vuole ovviare ad un altro inconveniente. In buona sostanza - e qui rispondo anche all'onorevole Russo Spena, che ha svolto la volta scorsa un intervento sul rispetto delle garanzie dei principi della nostra Costituzione - non si introduce nemmeno un principio di rispetto dei contenuti della nostra Costituzione, ma si inserisce un obbligo di motivazione con riferimento ad un principio specifico della nostra Costituzione, che è quello previsto al secondo comma dell'articolo 27 (il principio della presunzione di non colpevolezza). Quindi, quello di cui si discute non è il rispetto del principio, ma addirittura un obbligo burocratico, un ostacolo che non è previsto da nessun trattato internazionale, un ostacolo giuridico che non è previsto nemmeno dalla Convezione europea di estradizione e che si applicherebbe esclusivamente nei rapporti tra i paesi dell'Unione europea. Anche questo, signor Presidente, onorevoli colleghi - mi rivolgo in particolare, ripeto, all'onorevole Russo Spena -, rende inaccettabile questo provvedimento. Esso è falsamente garantista, pone degli ostacoli giuridici alla cooperazione, va contro la collaborazione in Europa e contro l'ispirazione dei padri fondatori, che volevano un'Europa unita, non soltanto attraverso la moneta, ma attraverso i diritti dei cittadini, eguali dal nord al sud, dall'est all'ovest, all'interno dell'Unione europea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, ritengo che gli argomenti proposti dall'onorevole Bonito e dall'onorevole Sinisi siano in netto contrasto proprio con i consideranda della decisione quadro. Innanzitutto, all'onorevole Bonito devo dire che la previsione che il provvedimento sia stato sottoscritto da un «giudice indipendente» (ed è stata proposta la cancellazione del termine «indipendente») e il fatto che lo stesso sia adeguatamente motivato non costituiscono assolutamente fatti meramente formali e processuali. L'onorevole Bonito mi insegna che la procedura non è un fatto formale, ma nasconde la sostanza, nasconde la necessità di adeguare un provvedimento a sacrosanti principi consacrati nella nostra Costituzione.

L'onorevole Bonito ha fatto richiamo ad una sentenza della Corte di Cassazione che statuiva in tema di estradizione nell'ambito della vecchia regolamentazione, prima del mandato d'arresto europeo, ma all'onorevole Bonito sfugge un particolare di non secondaria importanza. È la stessa decisione quadro che dà la possibilità allo Stato che deve eseguire il mandato e anche a quello che lo deve emettere di adeguarsi ai propri principi costituzionali e, soprattutto, all'articolo 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo. Se per un solo istante esaminiamo il punto 12 dei consideranda - sto parlando della decisione quadro, che regola il mandato di arresto europeo e che dà indicazioni sul suo recepimento -, noi leggiamo testualmente, onorevole Bonito, che «nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d'arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso (...)».

Ma vi è di più. L'ultima parte del punto citato, onorevoli Bonito e Sinisi - cui specificatamente mi rivolgo, in questo contesto - è estremamente indicativa: «La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo (...)».

Ebbene, quali sono le norme costituzionali relative al giusto processo, se non quelle in base alle quali un provvedimento cautelare debba essere emesso da un giudice terzo? Voi volete, invece, «eliminare» i giudici e prevedere la possibilità, per rispetto della sovranità dello Stato emittente, che un provvedimento giurisdizionale possa essere emesso da un pubblico ministero, vale a dire da una parte!

GIOVANNI KESSLER. Vogliamo osservare...!

SERGIO COLA. Mi sembra che questo non stia né in cielo, né in terra (Commenti del deputato Kessler)!

Mi sembra che i principi sanciti e consacrati con la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, che ha registrato l'unanimità nella sua approvazione, richiedano anche che un provvedimento cautelare debba essere adeguatamente motivato.

Pertanto, è la decisione quadro stessa ad offrirci la possibilità di recepire i principi costituzionali del giusto processo, ma voi sostenete che non dobbiamo farlo e che, invece, dobbiamo accettare sic et simpliciter che un provvedimento, emesso da una autorità che non rispetta i nostri principi costituzionali in questa materia, debba essere eseguito, con la conseguenza che una persona debba essere consegnata! Noi non ci stiamo, perché intendiamo tutelare la nostra civiltà giuridica, che è intoccabile!

GIOVANNI KESSLER. Da oggi in avanti!

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, vorrei rappresentare ai colleghi dell'opposizione, che nella loro furia iconoclasta, anche rispetto ai principi costituzionali, non si sono resi conto che, se venisse approvato l'emendamento Kessler 1.50 al nostro esame, il mandato di arresto sarebbe eseguibile solo in presenza di una sentenza irrevocabile, perché verrebbe soppressa l'intera parte dell'articolo 1 relativa ai provvedimenti cautelari.

Ciò denota una cecità che mi meraviglia, di fronte a valenti colleghi e fini giuristi, perché sarebbe questo il risultato dell'approvazione dell'emendamento in esame. Per carità, se volete «distruggere» il mandato d'arresto europeo, potrebbe essere anche una buona idea, ma se intendiamo dare esecuzione ad un impegno internazionale, dobbiamo farlo nella misura in cui abbiamo assunto tale impegno.

In caso di approvazione dell'emendamento Kessler 1.50, infatti, il testo del comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento in esame risulterebbe così formulato: «In condizioni di reciprocità, l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che la sentenza da eseguire sia irrevocabile». Rimando le mie ulteriori osservazioni all'esame delle successive proposte emendative.

GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza. Signor Presidente, intervengo per rispondere alle osservazioni formulate dai colleghi che mi hanno preceduto e per invitare l'onorevole Pecorella a leggere meglio il testo del nostro emendamento, il quale sopprime le parole da «provvedimento cautelare» fino alle parole «della Costituzione, che» del comma 3 dell'articolo 1. Infatti, con l'eventuale approvazione della nostra proposta emendativa, rimarrebbe la possibilità di consegnare la persona all'estero sia in presenza di una sentenza irrevocabile, sia nel caso in cui la persona venisse ricercata per il rinvio a giudizio (Commenti del deputato Cola).

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Lo abbiamo eliminato!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 1.50, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 390

Votanti 386

Astenuti 4

Maggioranza 194

Hanno votato 165

Hanno votato no 221).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.100 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 395

Votanti 392

Astenuti 3

Maggioranza 197

Hanno votato 375

Hanno votato no 17).

Passiamo all'emendamento 1.103 della Commissione.

Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere.

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.103 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 395

Votanti 375

Astenuti 20

Maggioranza 188

Hanno votato 375).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 1.57.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, intervengo per preannunciare il voto favorevole del mio gruppo su questo emendamento con cui si reintroduce un comma, all'articolo 1, che era già presente nella nostra originaria proposta di legge ma che, inspiegabilmente, è stato cancellato, in sede di esame referente in Commissione per iniziativa della maggioranza e dell'onorevole Pecorella.

Tale comma recitava che le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam.

Stranamente, questa innocua attestazione di principio era stata cancellata in Commissione, forse per una sorta di pudore. Infatti, mentre si fa una legge che dovrebbe essere di attuazione e, invece, è esattamente contraria alla decisione quadro e ai principi di cooperazione giudiziaria internazionale, si è voluto, per pudore, cancellare quella che, a quel punto, sarebbe stata una bugia nella legge. Ora la si vuole reintrodurre. Noi ne siamo felici. Soprattutto se ciò dovesse portare la maggioranza ad un ravvedimento. Colleghi, tuttavia, non giochiamo con le parole. Non basta accettare un emendamento che inserisce una dichiarazione di principio e di adeguatezza di questa normativa alla decisione quadro, la quale deve essere per davvero attuata nella legge di attuazione.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Intervengo solo per puntualizzare come questo emendamento, suggerito dai colleghi dell'opposizione, sottolinei ancora una volta come la decisione quadro sul mandato di arresto europeo sia stata presa in sostanziale violazione dello stesso trattato dell'Unione europea. Infatti, l'articolo 31, paragrafo 1, lettere a), e b), (ma anche c) e d), mentre nell'emendamento vengono citate solo le lettere a), e b), dice delle cose molto chiare: cioè che si deve arrivare ad un'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale tramite le decisioni quadro, cioè lo strumento: a) per arrivare alla facilitazione e all'accelerazione della cooperazione tra i ministeri competenti e le autorità giudiziarie; b) alla facilitazione dell'estradizione tra gli Stati membri; e) alla progressiva adozione di misure per quanto riguarda la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito e di stupefacenti.

Questa decisione quadro sul mandato di arresto europeo abolisce l'estradizione: dunque, va oltre il mandato stesso, va oltre ciò che è scritto nell'articolo 31 del trattato dell'Unione europea e, soprattutto, interessa una lista di 32 reati ampliabile con un meccanismo aperto, sempre e comunque, a discrezione dei ministri della giustizia dell'Unione europea e non vale, invece, nei campi - a nostro avviso, invece, assolutamente condivisibili - della criminalità organizzata, del terrorismo e del traffico illecito e di stupefacenti. È un discorso che abbiamo sempre fatto: questa decisione quadro è stata presa in maniera illegittima rispetto al Trattato dell'Unione europea.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore ed al rappresentante del Governo se confermino il parere già espresso sull'emendamento Sinisi 1.57.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Sì, signor Presidente, confermo il parere favorevole.

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 1.57, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 390

Votanti 368

Astenuti 22

Maggioranza 185

Hanno votato 368).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI (ore 16,35).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 386

Votanti 372

Astenuti 14

Maggioranza 187

Hanno votato 192

Hanno votato no 180).

...

(Esame dell'articolo 2 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 2).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, il parere della Commissione è contrario sugli identici emendamenti Kessler 2.1 e Sinisi e 2.51.

Sull'emendamento Buemi 2.53 il parere è favorevole, a condizione che sia così riformulato: «Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) i principi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa ed al principio di uguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale ed alla qualità delle sanzioni penali». Resterebbe, quindi, solo la parte relativa alla lettera b).

PRESIDENTE. Onorevole Buemi, accetta la riformulazione del suo emendamento 2.53, proposta dal relatore?

ENRICO BUEMI. Sì, signor Presidente, accetto la riformulazione proposta dal relatore.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Sull'emendamento Sinisi 2.52 il parere è favorevole. Sull'emendamento Kessler 2.50 il parere è contrario. L'emendamento 2.100 della Commissione sarebbe precluso se venisse approvato l'emendamento Buemi 2.53 nella nuova formulazione. Ovviamente, il parere è favorevole sull'emendamento 2.101 (Nuova formulazione) della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Kessler 2.1 e Sinisi 2.51.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, con il mio emendamento 2.1 ci proponiamo di sopprimere l'articolo 2 del provvedimento. Si tratta di un punto fondamentale di dissenso, che ci divide per ragioni di principio e anche per ragioni molto pratiche che cercherò di illustrare.

Nell'articolo 2, che vogliamo sopprimere, si dice che collaboreremo e consegneremo agli Stati stranieri le persone ricercate per motivi di giustizia, solamente se questi ultimi (si tratta di Stati appartenenti all'Unione europea) rispettano i nostri principi costituzionali sul giusto processo. Certamente, i nostri principi costituzionali sul giusto processo sono sacrosanti: li abbiamo approvati tutti concordemente, li amiamo e li vogliamo rispettare. Ciò è giusto, ma la pretesa che voi con questo articolo vorreste introdurre evoca veramente una sorta di imperialismo dei diritti. Si imporrebbe, infatti, agli Stati europei, come condizione per collaborare con loro, che anch'essi, a casa loro, applichino i nostri principi costituzionali sul giusto processo.

Sapete che l'articolo 111 della nostra Costituzione, che è stato da poco riformulato e che sancisce i principi del giusto processo secondo il nostro ordinamento, è molto dettagliato e stabilisce una lunghissima serie di regole e di condizioni perché il processo possa definirsi giusto. Tuttavia, questa è una regola della Costituzione italiana che vale e si può applicare solo sul territorio nazionale. La pretesa di imporla anche a tutti i paesi europei - pretesa sanzionata dalla non collaborazione con quei paesi quando essi ci chiedono la consegna dei loro ricercati - integra veramente un colonialismo giuridico, frutto, direi, di una visione assolutamente provinciale.

Non possiamo imporre all'Austria di avere un processo penale come il nostro, così come non possiamo imporre alla Francia un processo penale che rispetti il nostro articolo 111 della Costituzione. Questa norma sarà bellissima, ma non possiamo pensare anche di esportarla. Ebbene, nell'articolo 2 del provvedimento si dice che l'Italia collaborerà soltanto con i paesi che applicano non solo i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia di diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - e ciò andrebbe bene - ma anche le regole del nostro processo. Ciò non è accettabile ed è un atto di imperialismo. Se qualcuno con il nostro paese si comportasse allo stesso modo - se, ad esempio, ci dicessero di consegnarci Battisti soltanto quando il nostro processo si svolgerà secondo le loro regole - noi insorgeremmo come di fronte ad un'offesa intollerabile.

Vi è una seconda ragione di carattere pratico per cui questa regola è inaccettabile. A tal proposito vorrei richiamare l'esempio dell'Austria, che ha un processo che a noi non piace poiché richiama il sistema inquisitorio vigente in Italia fino al 1989. Ora, si tratta palesemente di un processo che non è conforme all'articolo 111 della Costituzione. Ebbene, potrebbe accadere che un criminale commetta un reato, ad esempio un omicidio, in Austria e venga in Italia. Con la norma che vi accingete ad approvare (spero non sia così) vi assumete la responsabilità di non consegnare mai un ricercato all'Austria, finché questo paese non adegui il suo ordinamento processuale nazionale alla nostra Costituzione. Ciò significa che evadere la legge nei paesi europei sarà un gioco da ragazzi: basterebbe venire in Italia per scampare alla giustizia del proprio paese.

Ricordo anche all'onorevole Cola, intervenuto in precedenza, che non è necessario cambiare alcunché rispetto a quanto già previsto oggi; non intendiamo attenuare la tutela di diritti: già oggi è così!

Vi posso dar lettura della sentenza della Corte di cassazione, nella quale, già dal 1982, si dice...

SERGIO COLA. È l'estradizione!

GIOVANNI KESSLER. ...che non spetta alla magistratura italiana valutare se l'ordinamento straniero, in particolare le norme del processo straniero, siano conformi, quando ci viene chiesta la consegna di un ricercato all'estero, al nostro ordinamento o, men che meno, alla nostra Costituzione. Non spetta al giudice italiano valutarlo! Sarebbe una pretesa assurda!

Se questa è una violazione di diritti, e non lo è, qualcuno di voi ci ricorda che, per coerenza e per onestà, si tratterebbe di una violazione di diritti costituzionali presente nel nostro ordinamento da più di cinquant'anni e che continuerà ad esserci con tutti i paesi con i quali collaboriamo, tranne che, se approvate questa norma, con i paesi a noi più vicini, quelli cioè dell'Unione europea.

Ve ne è abbastanza, onorevoli colleghi, per riflettere circa il voto che ci accingiamo ad esprimere su questo articolo 2.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che per valutare l'emendamento al nostro esame sia sufficiente collegare - lo avete tutti sotto gli occhi - il titolo dell'articolo 2 - che recita «garanzie costituzionali» - con l'emendamento che prevede di sopprimerle.

Non comprendo con quale coscienza civile si possa votare un emendamento diretto a sopprimere le garanzie costituzionali per chi deve essere preso, «impacchettato» e condotto in un altro paese.

Vorrei tuttavia aggiungere un ulteriore aspetto, considerato che l'onorevole Kessler cita tanto l'Austria. Ebbene, questo paese è stato così accorto nei riguardi della tutela dei propri cittadini che ha, sì, sottoscritto il mandato d'arresto europeo, precisando però che non gli darà esecuzione prima del 2008. Ci sarà pure un motivo se tale paese ha rimandato il tutto al 2008!

In conclusione, se l'onorevole Kessler avesse il tempo di esaminare le prime leggi esecutive di attuazione del mandato d'arresto, si accorgerebbe che sia l'Inghilterra sia la Germania hanno previsto la clausola espressa che siano rispettate, nel momento in cui viene emesso il provvedimento restrittivo, le garanzie previste dall'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Dal momento che questo articolo 6 è stato recepito come norma costituzionale, questi paesi hanno previsto, in altri termini, quello che abbiamo fissato noi!

Pertanto, noi saremmo al di fuori di un sistema, quello europeo, nel quale diversi paesi, rimeditando la pericolosità di questo provvedimento, hanno precisato che il mandato d'arresto sia, sì, legittimo purché si rispettino le garanzie fondamentali dei diritti umani.

Questa è la situazione: se si esprime voto favorevole su questo emendamento, rinunciamo alle garanzie costituzionali del nostro paese!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi.

Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le garanzie che vengono qui richieste riguardano ciascun provvedimento; l'emendamento che io stesso ho proposto, e che sarà votato successivamente, servirà soltanto a salvaguardare che questo possa avvenire non da parte del singolo giudice che verrà chiamato a valutare se l'ordinamento straniero sia democratico ed idoneo ad essere osservato, ma dallo Stato nel suo complesso, almeno da quello italiano.

Quello che si pretende che venga osservato, e vorrei che fosse chiaro per coloro che in quest'aula sono attenti alle valutazioni relative a questo provvedimento, è che il giudice italiano, nel momento in cui sarà chiamato ad eseguire il provvedimento, valuti se la magistratura del paese che ha emesso il provvedimento, tutta la magistratura e l'ordine giudiziario nel suo complesso, sia autonoma ed indi pendente. Dovrà valutare, cioè, la qualità delle sanzioni penali che sono comminate in quei paesi: per esempio, egli dovrà verificare se in Francia la qualità delle sanzioni sia «buona» o «cattiva». Dovrà valutare le fonti della legge penale perché se queste fossero, per avventura, diverse dalle nostre, addirittura non potrebbe essere data esecuzione al singolo provvedimento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, che questo provvedimento sia contro l'Europa e generi sfiducia tra i paesi europei non è soltanto opinione della Margherita, che in questo momento rappresento. Vi è una tesi di un giovane studente del Collegio europeo di Bruges secondo cui, se tali disposizioni dovessero essere approvate, esse non potrebbero che essere giudicate fortemente criticabili perché sarebbero contro i principi di riconoscimento e di fiducia reciproca. Il provvedimento in esame è contro tali principi di ordine generale, contro l'articolo 11 della nostra Costituzione e contro l'impegno dei padri fondatori per un'Europa unita e dai diritti uguali.

Ci troviamo di fronte ad una singolare volontà di riferire in quest'aula che dinanzi all'Europa il nostro sistema giudiziario è il migliore possibile. Incomprensibilmente, poi, quando si parla di giustizia, le stesse persone lo tacciano come il sistema peggiore del mondo. Sottopongo tale clamorosa incongruenza logica e politica alla vostra attenzione affinché si valuti la nostra condotta. Non vogliamo esprimerci contro un provvedimento di recepimento del mandato di arresto europeo, ma vogliamo combattere affinché prevalga l'Europa e non quelle torsioni del sistema giudiziario che servono, in definitiva, a lavorare per il tornaconto di qualcuno od a creare sistemi di privilegio all'interno del nostro paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

GIAN FRANCO ANEDDA. Il collega Sinisi è uno strenuo difensore, ed io con lui, dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Dunque, certamente condivide le dichiarazioni di questa mattina del dottor Castelli secondo cui la proposta di ordinamento giudiziario intende far soggiacere ai poteri della politica i magistrati. Chiedo al collega Sinisi se gli farebbe veramente piacere che un cittadino italiano fosse tratto in arresto da un magistrato che agisce per ordine del potere politico di un certo paese. Non preferirebbe che tale magistrato fosse autonomo ed indipendente, come vogliamo che siano i nostri (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia)?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, mi sento particolarmente preoccupato quando, da parte di esponenti della sinistra, sento parlare di colonialismo e di imperialismo giuridico, dando a tali termini un'interpretazione esattamente opposta a quella data, purtroppo, dalla storia. Colonialismo giuridico significa sottoporre i paesi colonizzati ad un livello di diritti inferiore rispetto a quello dei cittadini che hanno colonizzato. Lo stesso vale per l'imperialismo rispetto ai popoli.

SERGIO COLA. Bravo!

GIULIANO PISAPIA. Dunque, se questa è la realtà, non posso ipotizzare che un soggetto di sinistra abbia un'altra concezione di imperialismo e di colonialismo. Non posso neppure ipotizzare che un soggetto di sinistra creda che il problema sia quello di innalzare le garanzie ed i diritti di tutti i cittadini.

Come si può pretendere di approvare un emendamento che, come è già stato detto, prevede l'esclusione delle garanzie costituzionali in tema di libertà personale?

Vorrei dire che su questo punto ci dà ragione anche la decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, perché l'articolo 12 sancisce espressamente che la decisione quadro (e quindi la legge attuativa) deve rispettare i diritti fondamentali ed osservare i principi sanciti dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea, contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cioè quella norma prevista dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che abbiamo recepito a livello di articolo 111 della Costituzione).

Inoltre, l'articolo 2 della decisione quadro sancisce espressamente che la decisione quadro non osta - vorrei aggiungere: non può contrastare - a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, al rispetto del diritto alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione sugli altri mezzi di comunicazione.

Chiederei veramente all'onorevole Kessler e ai colleghi della sinistra democratica di ritirare questo emendamento. Ciò sarebbe dignitoso (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista e di deputati del gruppo di Alleanza nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Anche se l'onorevole Anedda ha già detto gran parte di quello che avrei voluto dire, vorrei però rispondere all'onorevole Kessler. Non è che noi imponiamo a uno Stato straniero di adeguarsi ai nostri principi costituzionali. Noi rifiutiamo la consegna di un cittadino italiano che vive in Italia...

GIOVANNI KESSLER. Anche straniero, che vive all'estero!

SERGIO COLA. ...e che vive secondo i nostri principi costituzionali. Questo lo facciamo, caro onorevole Kessler, non in violazione della decisione quadro, ma in applicazione della medesima, che ci offre la possibilità, in sede di recepimento e di regolamentazione del mandato d'arresto europeo, di applicare i principi della nostra Costituzione.

Ritengo quindi che siate veramente fuori strada, fuori di ogni logica ed in contrasto con quanto la decisione quadro ci ha dettato e ci ha quasi imposto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Noi Socialisti democratici italiani voteremo contro questo emendamento, perché siamo convinti che una proposta di legge attuativa della decisione quadro del Consiglio non possa andare contro i nostri principi costituzionali, che sono le disposizioni normative fondamentali che il nostro paese si è dato in questi anni e che, per quanto riguarda determinati principi, non sono negoziabili. Noi vogliamo un'Europa civile e garantista ed è per questa Europa che noi ci battiamo, non per un'Europa qualsiasi, che mette insieme esperienze più avanzate e più arretrate, riducendole al livello minimo.

Su questi argomenti non ci può essere il livello minimo, ma bisogna puntare al livello massimo. Se ci sono state delle responsabilità nell'accettare una decisione quadro, che di certi argomenti ha fatto una valutazione molto superficiale, pensiamo allora che all'interno di questa proposta di legge attuativa debbano esserci le correzioni necessarie. È per questo motivo che abbiamo presentato l'emendamento successivo, nel quale è esplicito il richiamo alla nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Messa. Ne ha facoltà.

VITTORIO MESSA. Signor Presidente, se lei mi dà sempre la parola per ultimo nell'ambito del mio gruppo, io parlerò sempre e solo a titolo personale...!

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Messa, per il suo gruppo ha parlato il capogruppo, ha parlato l'onorevole Cola, non mi sembra che abbia...

VITTORIO MESSA. Presidente, io ho detto solo che lei mi ha dato la parola per ultimo, nonostante io l'abbia chiesta per primo. Comunque, per carità, ubi maior, minores cessant.

Quello che volevo dire è che sono lieto che gli onorevoli Kessler e Sinisi per adesso non siano più magistrati e che facciano i deputati, ed anzi auguro loro di fare i deputati per molto tempo ancora, perché personalmente avrei il terrore di essere giudicato da magistrati che ritengono inutile, dannoso, terroristico e fastidioso, per la giustizia, il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Questo fatto mi terrorizza!

Allo stesso modo mi terrorizzerebbe, da imputato e da cittadino europeo, essere giudicato da quei magistrati che considerano dannoso ed inutile il rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nella Costituzione.

Ho ascoltato argomentazioni terrificanti relativamente a tale provvedimento di legge: voi non volete licenziare un provvedimento per il mandato d'arresto europeo, ma creare un provvedimento nuovo che disponga il diritto di deportazione del cittadino italiano e ciò non vi è consentito.

Vi dovete rendere conto che siete rimasti un'esigua minoranza in questa Camera dei deputati, perché tutti gli interventi più avveduti sono ovviamente contrari all'emendamento in esame (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Kessler 2.1 e Sinisi 2.51, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 387

Votanti 372

Astenuti 15

Maggioranza 187

Hanno votato 145

Hanno votato no 227).

Prendo atto che l'onorevole Giuseppe Gianni non è riuscito a votare.

Avverto che, in seguito all'accoglimento, da parte del presentatore, della riformulazione proposta dal relatore, l'emendamento Buemi 2.53 (Nuova formulazione), sostitutivo della lettera b) dell'articolo 2, comma 1, sarà posto in votazione dopo l'emendamento Kessler 2.50, soppressivo della stessa lettera.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 2.52 (Nuova formulazione), accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 399

Votanti 395

Astenuti 4

Maggioranza 198

Hanno votato 368

Hanno votato no 27).

Prendo atto che l'onorevole Giuseppe Gianni non è riuscito a votare; prendo altresì atto che l'onorevole Parodi si è astenuto, mentre avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 2.50.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, non abbiamo mai pensato né affermato che i diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o che i diritti sanciti dalla Costituzione siano inutili, sbagliati e terroristici. Ci teniamo almeno quanto voi! Riteniamo sia colonialismo ed imperialismo giuridico l'applicazione della nostra Carta costituzionale, almeno per quanto riguarda il giusto processo, anche negli altri paesi europei. Sarà anche la migliore, ma non possiamo imporre ai nostri alleati europei, onorevole Cola, come facciamo con l'articolo 2 del provvedimento in esame, come condizione per la consegna di un loro cittadino...

SERGIO COLA. Nostro cittadino!

GIOVANNI KESSLER. ... residente nel loro paese, che ha commesso un reato nello stesso e che si è rifugiato in Italia, l'adeguamento ai nostri principi costituzionali.

I nostri principi costituzionali sono sacrosanti e vanno applicati nel nostro processo...

SERGIO COLA. E nei confronti dei nostri cittadini!

GIOVANNI KESSLER. ... come esattamente si rileva nella decisione quadro da voi citata. È stato detto che la decisione quadro non può, in nessun caso, apportare una modifica ai concetti di giusto processo di ogni paese. Non possiamo dire all'Austria qual è il giusto processo, onorevole Pisapia. Questo è colonialismo giudiziario, perché ritengo che il mio sia migliore del suo, ed anche imperialismo, perché glielo impongo.

Invece, tanto teniamo al rispetto della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti umani che il comma successivo lo riafferma pacificamente. Anche nel nostro testo è chiaramente affermato che possiamo collaborare solo con i paesi che hanno assunto questo impegno. Tutti i nostri partner europei lo hanno, comunque, già assunto e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei diritti dell'uomo.

Pertanto, anche con il nostro testo, anche con i nostri emendamenti, ben più che con i vostri, sono rispettati sia i principi costituzionali sia i principi fondamentali dei diritti dell'uomo. Non vogliamo imporre il rispetto della nostra Costituzione agli altri paesi, alle altre magistrature perché anche quei paesi hanno le loro Costituzioni e le loro magistrature e noi abbiamo fiducia anche in quelle dei nostri partner europei.

Non vogliamo che l'Italia diventi il luogo di vacanza di tutti i delinquenti dell'Unione europea che, con questa legge, possono trovare facile rifugio in Italia: dopo aver commesso un reato in un paese europeo, possono recarsi in Italia e, poiché il loro paese non rispetta il nostro concetto di giusto processo, così diremo loro, non li riconsegneremo mai.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, vorrei sollecitare i colleghi del centrodestra ad una riflessione un po' più approfondita sui valori costituzionali che regolano questa materia. Infatti, con il richiamo ai principi del giusto processo, di cui si fanno assolutamente presunti garanti - e in questo senso mi riferisco anche al collega Pisapia - in qualche modo non si tiene conto di come è costruito il nostro processo di partecipazione alle organizzazioni internazionali.

I colleghi sembrano dimenticare l'articolo 11 della Costituzione, che esplicitamente prevede che l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Questa è la fonte del progressivo inserimento e della costruzione delle relazioni internazionali del nostro paese ed è la fonte che legittima anche il Trattato di Maastricht, il Trattato di Amsterdam e, in definitiva, la decisione che oggi stiamo assumendo e valutando nell'attuazione e nel recepimento della decisione quadro.

È davvero singolare pensare che chi, come i colleghi del centrodestra, reputa il nostro ordinamento giudiziario assolutamente da rifare e da riscrivere, in quanto non offre sufficienti garanzie, pretenda invece di non concedere la parità di condizioni prevista all'articolo 11 della nostra Costituzione nei riguardi degli altri ordinamenti giudiziari europei.

Insomma, noi vogliamo un'Europa sicuramente più ricca anche sotto il profilo dei diritti, della cittadinanza, delle tutele sociali, del nuovo welfare, ma all'interno di un processo di costruzione dell'Europa. Voi, invece, volete assimilare l'Europa a «forcolandia» e credo che in ciò vi sia una bella differenza, che gli elettori italiani apprezzeranno tra non molto (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 2.50, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 400

Votanti 383

Astenuti 17

Maggioranza 192

Hanno votato 149

Hanno votato no 234).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Buemi 2.53, nel testo riformulato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, ribadisco che accetto la riformulazione del mio emendamento, tuttavia intendo spiegare le ragioni per le quali, insieme ai colleghi Cento e Boato, ho presentato questa proposta emendativa.

Infatti, nella Carta dei diritti fondamentali e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, sono stati enunciati diversi principi che, pur essendo già presenti nella nostra Costituzione, in tal modo hanno ottenuto un riconoscimento anche a livello europeo. Ed anche il richiamo alla nostra Carta costituzionale aveva ed ha la stessa ragione.

Dunque, chiedo ai colleghi contrari all'inserimento di tale riferimento all'interno di questo provvedimento di attuazione della decisione quadro, quali siano le motivazioni della loro opposizione. È evidente che qualsiasi azione deve partire dal rispetto di regole che - lo ribadisco - non sono negoziabili.

Disponiamo di una Carta costituzionale con piena validità sul nostro territorio sia per i cittadini italiani sia per quelli stranieri. E, da questo punto di vista, ritengo non siano possibili deroghe, in quanto ne deriverebbe un arretramento inaccettabile della nostra civiltà giuridica.

Le esigenze di costruzione di un'Europa unita, purtroppo, pagano lo scotto dell'assenza di una Carta costituzionale europea. Ma, certamente, non possiamo pagare noi, in termini di civiltà giuridica del nostro paese, ciò che in Europa non si è riusciti a realizzare in questi anni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazioni di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Devo intervenire sull'emendamento presentato dal collega Buemi per ribadire alcuni concetti - in maniera semplice e comprensibile - che mi auguro non suscitino equivoci di alcuna natura.

Trovo più che ingiusto e assolutamente sbagliato accusarci di avere una volontà di prevaricazione nei confronti dei nostri principi costituzionali. Lo trovo ingiusto, oltre che sbagliato, e credo che non valga neanche la pena di indugiare su alcuni passaggi assai sgradevoli che ci sono stati.

Reputo assai demagogico utilizzare l'argomento della difesa del cittadino italiano. Infatti, vorrei ricordare che la Costituzione della Repubblica tedesca prevedeva il divieto dell'estradizione del cittadino tedesco e tale norma è stata per cinquant'anni la salvaguardia dei criminali nazisti.

Il cittadino italiano ha gli stessi diritti e doveri degli altri, a condizione che questi diritti e doveri siano riconosciuti come tali all'interno del sistema europeo. Oggi esiste una cittadinanza europea. Stiamo creando dei sistemi di privilegio o, peggio, di differenziazione di trattamento, a mio avviso in maniera assolutamente favorevole a coloro che intendono delinquere all'interno del nostro paese. Voi costruite non un sistema reale di garanzie, ma uno sperequato, che toglie le garanzie alle persone oneste e le predispone per chi viola la legge all'interno del nostro sistema.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, per noi esiste anche una cittadinanza europea. Esiste un dovere di recepire, attraverso strumenti come questo, la decisione quadro all'interno del nostro sistema. La Francia, la Germania e tutti gli altri paesi hanno attuato un procedimento inverso rispetto al nostro. Essi hanno adeguato la loro Costituzione al fine di poter rendere operativa la decisione quadro e non per impedirne l'attuazione.

Noi pretendiamo di fare il ragionamento inverso e di introdurre ostacoli giuridici affinché il mandato d'arresto europeo, che è una decisione dell'Unione europea, non possa trovare attuazione. Questo fatto scardina il sistema europeo, impedisce l'integrazione europea e interdice il processo di unificazione della nuova Europa. Di questo ci stiamo rendendo responsabili; altro che mancato rispetto dei principi della nostra Costituzione! Siamo cittadini europei e abbiamo il dovere di avere fiducia negli altri ordinamenti. Gli ordinamenti europei sono stati valutati e giudicati affinché si potesse far parte dell'Unione europea. L'articolo 7 del Trattato prevede che, in mancanza di un ordinamento giuridico democratico, i paesi non possano far parte dell'Unione europea.

Io non sono lo strenuo difensore di una magistratura corporativa, ma difendo la legalità e il diritto nel nostro paese. Voi pretendete che un giudice italiano possa compiere ogni volta una valutazione generale e astratta di ogni sistema giuridico europeo. È semplicemente pazzesco, oltre che contrario ai principi di mutua fiducia e di mutuo riconoscimento previsti dalla collaborazione internazionale.

Dimenticate che esiste una Corte europea dei diritti e un sistema europeo di valutazione delle violazioni dei diritti fondamentali all'interno dell'Unione europea. Tutto ciò viene fatto per lanciare slogan, per introdurre elementi di confusione dove confusione non c'è e non c'è mai stata per cinquant'anni nel nostro paese, e la giurisprudenza, che era assolutamente solida, granitica e mai equivoca su questo punto, viene improvvisamente mutata da norme di diritto.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non censurate il tribunale di Milano quando, applicando l'articolo 11, secondo comma, della Costituzione, afferma che la vostra legge sulle rogatorie non funziona e non può essere applicata nel nostro ordinamento.

Infatti, neanche questa legge potrà funzionare ed essere applicata nel nostro ordinamento, perché vi è un principio supremo, quello della cessione della sovranità, che l'Italia ha già sancito nel 1948, quando aveva più fiducia nell'Europa, pur uscendo da una guerra rovinosa, che probabilmente avrebbe dovuto indurre a maggiore diffidenza nei nostri confronti. Oggi invece, tradendo l'articolo 11 della Costituzione repubblicana e introducendo limiti al processo di unificazione europea, compiamo un passo indietro.

Trovo apprezzabile, anche se certamente inaccettabile dal mio punto di vista, l'atteggiamento della Lega nord, che persegue coerentemente una politica neppure nazionalista, bensì localistica, volta a difendere i privilegi di un'area specifica del paese. Trovo tale atteggiamento più corretto e coerente rispetto a quello assunto da chi parla dell'Europa ma agisce tentando di negare il principio fondativo dell'Unione europea, ovvero la fiducia reciproca nei diversi sistemi, senza sottoporli di volta in volta al sindacato di un singolo magistrato: ciò è, infatti, quello che pretendete.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ribadisco con convinzione, di fronte alle offese e alle ingiustificate reazioni demagogiche alle quali abbiamo assistito, che il provvedimento in esame è contro la giustizia ma, soprattutto, è contro l'Europa. Occorre avere consapevolezza di ciò: chi vota a favore del provvedimento, vota contro l'Europa; chi vota contro il provvedimento, ha fiducia in un'Europa che potrà garantire uguali diritti ed uguale giustizia all'interno dell'Unione (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questa discussione si infrange l'ipotesi di far valere effettivamente, nella pratica politica e nelle decisioni che ogni giorno e sempre di più costelleranno il lavoro del Parlamento italiano, la possibilità di operare un riferimento a una koinè, l'Europa, nella quale il quadro dei valori e dei diritti sia comune e condiviso, e ad un nuovo patto che stringa intorno all'osservanza di principi fondamentali.

Vi sono certamente principi non contrattabili e beni che non si comprano e non si vendono. Sarebbe tuttavia opportuno ricordarlo sempre: come ha osservato l'onorevole Buemi, mi chiedo per quale motivo il nostro paese ancora tolleri la possibilità di contrattare tali principi, ad esempio obbedendo ai trattati di estradizione che ci legano all'Ucraina, all'Azerbaigian, all'Armenia o all'Uzbekistan.

Dunque, vi è un fraintendimento talmente rilevante da non poter non essere svelato. L'onorevole Cola ha insistito sul preambolo e sui consideranda della decisione quadro. Credo che tale decisione debba essere letta interamente: abbiamo infatti ascoltato troppe parzialità in questi giorni. In particolare, invito i colleghi a leggere l'articolo 31 della decisione quadro: il fine del mandato di arresto europeo è quello di agevolare le relazioni tra le autorità giudiziarie dei diversi paesi europei, in quanto, liberamente circolando uomini e beni, liberamente circolano anche i delitti, ed è dunque necessario che circolino liberamente anche i provvedimenti giudiziari. L'articolo 31 della decisione quadro, che chiude il provvedimento, prevede che tra gli Stati europei possano vigere accordi diversi dal mandato d'arresto europeo, nel senso che consentano di andare oltre gli obiettivi della decisione quadro e contribuiscano a semplificare ed agevolare ulteriormente la consegna del ricercato. Ciò credo sia sufficiente a superare il fraintendimento al quale stiamo andando incontro.

Vorrei inoltre comprendere come ribatterete alle obiezioni sollevate non tanto ai nostri partner europei, rispetto ai quali abbiamo evidentemente rinunciato alla capacità di sentirsi parte del processo di integrazione, quanto ai cittadini italiani. Penso, per esempio, all'ultima obiezione, quella che è stata avanzata dall'onorevole Sinisi, il quale ha ricordato giustamente che una decisione tedesca proibiva di perseguire e di estradare i cittadini tedeschi e come questa fu la norma che coprì le nefandezze dei responsabili del genocidio e dello sterminio. Potremmo dire: per quale motivo un mafioso italiano che ha commesso un delitto gravissimo a Marsiglia, che è stato a capo di un'organizzazione che ha imbastito e diretto un traffico d'armi o di scorie nucleari, non dovrebbe essere estradato in Francia per essere giudicato? E perché l'Italia dovrebbe diventare il luogo in cui tutti avrebbero convenienza a ricoverarsi, sapendo che così lunghe, complicate, pazzesche ed impossibili nella loro attuazione sono le norme per la consegna?

Queste sono le considerazioni che noi facciamo. Poi, ovviamente, ciascuno sarà libero di strumentalizzare ciò che vuole. C'è un momento però in cui tutto mostra la corda. Forse sarebbe opportuno che i colleghi ricordassero un voto che quest'Assemblea ha espresso qualche giorno fa in materia di tortura. Quelle strumentalizzazioni oggi tornano nude nella loro evidenza, proprio in questi giorni. Vorrei consegnare anche questa riflessione ai colleghi, perché il voto su questo emendamento e il voto finale sul provvedimento traggano la forza, l'ambizione e il coraggio da questa discussione per poter andare oltre quelle visioni che negano in sé la possibilità di costruire davvero l'Europa delle garanzie e dei diritti che vogliamo (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, poche parole per rappresentare all'onorevole Finocchiaro e agli altri colleghi che stiamo conducendo una battaglia per l'Europa delle garanzie proprio nel momento in cui noi riteniamo che, se l'Europa non è congrua nelle sue legislazioni rispetto alla nostra Costituzione, dovrà fare uno sforzo di adeguamento. Questo non perché pretendiamo l'imperialismo giuridico, bensì semplicemente perché si tratta di una Costituzione in cui noi crediamo e che riteniamo sia una forte garanzia. Non credo che l'obiettivo finale cui dobbiamo tendere sia quello di abbassare le garanzie in Europa, ma piuttosto quello di portarle a livelli più alti, come diceva l'onorevole Buemi.

Per quanto riguarda il sistema giuridico europeo, mi limito a rappresentare che in Inghilterra il giudice verifica la compatibilità dell'estradizione - cioè del mandato di arresto - con i diritti convenzionali della persona secondo l'Extradition Act del 1998 che, come è noto, ha recepito parte delle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Nella medesima ottica, le condizioni fisiche e psichiche contano addirittura per respingerla!

Non solo. In Germania, addirittura la norma che prevede il rispetto delle garanzie fondamentali è intesa a coprire le ipotesi in cui si tema una violazione delle libertà fondamentali, del principio democratico, dei principi propri dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. Allora, se è così, non vedo perché l'Italia dovrebbe essere il paese in cui, viceversa, si rinuncia a ciò cui il resto d'Europa non sta rinunciando!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dario Galli. Ne ha facoltà.

DARIO GALLI. Signor Presidente, in questo dibattito si fa veramente fatica ad individuare la strada che i colleghi della sinistra perseguono, perché questo provvedimento, in realtà, avrebbe dovuto essere sostenuto da loro mentre loro, di fatto, lo stanno rinnegando. Si tratta di un provvedimento che compie un passo in avanti verso l'integrazione europea, quella che loro vogliono, ma che poi da loro in qualche modo viene osteggiato (e magari alla fine riceverà persino un voto contrario).

Lasciamo perdere le assurdità dette, ad esempio, poco fa dal collega Kessler, il quale ha affermato che questo provvedimento farà diventare l'Italia il ricettacolo della delinquenza internazionale. Io non sono un magistrato, però mi pare di capire che se uno commette un reato in Francia e scappa in Italia oggi già è prevista l'estradizione, quindi non serve approvare appositamente queste norme per coprire reati o situazioni che già sono contemplate dalla legislazione vigente!

Mi pare però che sia stato proprio il centrosinistra, con tutte le sue leggi buoniste - la Turco-Napolitano che ha lasciato entrare nel nostro paese di tutto, le sanatorie che hanno sanato tutti tranne gli extracomunitari lavoranti - a ridurre il paese nelle condizioni pietose in cui si trova oggi. Quindi questa o altre 50 mila leggi, in quel senso, non peggiorerebbero comunque la situazione attuale.

Però vorrei spiegare - perché la confusione è tanta - qual è la posizione della Lega su questo provvedimento.

È chiaro che noi non possiamo che essere contrari soprattutto sul testo che era stato presentato dai deputati del centrosinistra. Devo dire che apprezziamo lo sforzo del relatore Pecorella, che - di fatto - è intervenuto sugli elementi più critici di questo provvedimento e in qualche modo lo ha reso più presentabile.

Ci sono però ugualmente delle cose che assolutamente non condividiamo non in quanto difensori di un'area particolare (non un'area «fortunata», onorevole Sinisi, ma un'area dove la gente lavora, che è una cosa diversa!), ma in quanto difensori della libertà di tutte le persone. In questo senso, non possiamo accettare un provvedimento che viene meno al principio della doppia imputazione, che cioè consente l'estradizione anche quando si sia imputati di qualcosa che nel paese dove si abita non è reato e anche se nei paesi richiedenti le situazioni istituzionali nel campo della giustizia sono diverse dalle nostre: noi abbiamo la possibilità del secondo e terzo grado di giudizio, la Corte di cassazione, ma non in tutti i paesi è così.

Qui non è chiaro alla fine, se ti vengono a prelevare da casa per una questione che oltretutto in Italia non è considerata reato, e se poi ti portano in un altro paese, come ti giudicheranno e con quale procedimento ti giudicheranno (Commenti del deputato Kessler). È inutile che lei scuota la testa... spero che non succeda a lei! Non glielo auguro, però se le capitasse, vorrei veramente vedere! Vorrei soprattutto capire cosa succederebbe se l'Europa diventasse quello che voi vorreste che diventasse, cioè se fosse allargata a tutto il mondo, se entrassero gli 80 milioni di turchi - che fra vent'anni saranno diventati 100 e che quindi conteranno come la Francia e la Germania messe insieme - ed entrasse a questo punto anche il diritto islamico: allora cose che oggi sono per noi assolutamente la normalità potrebbero essere considerate un reato dai magistrati di quei paesi.

Allora, se io oggi sono un cittadino onesto, normale, che fa le cose che fanno tutti, potrei trovarmi una mattina con qualcuno che mi venga a prendere a casa, mi carichi sull'aereo, mi porti ad Ankara, mi metta in una galera e butti via la chiave. E poi lì non ci sarebbe la CNN a vedere se si compiono o meno le torture.

Mi pare, dunque, che ci stiamo imbarcando in una questione veramente pericolosa. Noi eravamo d'accordo sul mandato di cattura europeo quando si parlava all'inizio di cinque o sei reati, quelli che veramente hanno un senso: il terrorismo, la droga, la pedofilia. Ma che senso ha averlo esteso a trentadue reati, con dentro tutto il possibile, fino addirittura ad inserire il reato d'opinione? Questa è una legge liberticida, nel vero senso della parola!

Oltretutto, questa è un'Europa in cui si sta dimostrando che non esiste alcuna unità di nessun tipo, perché - contrariamente a quello che pensate voi - l'Europa non si fa con le Commissioni, con i presidenti delle Commissioni, o con i banchieri, ma si fa - come diciamo noi - con i popoli, che quando hanno elementi fondanti della vita comune in comune decidono autonomamente e spontaneamente di riunirsi in associazioni più grandi numericamente. Non vogliamo una Europa che arriva dall'alto con le leggi, imponendole ai cittadini che nemmeno le conoscono.

In questa Europa ognuno sta facendo quello che vuole: quando le cose vanno bene alla Francia e alla Germania è giusto come le fanno loro (ad esempio, se nell'arco di un anno sforano il deficit va bene lo stesso perché lo dicono loro); sulla guerra abbiamo cento posizioni diverse, abbiamo regimi fiscali diversi, regimi societari diversi, regimi pensionistici diversi, però si vuole che tutti i cittadini siano uguali di fronte alla legge!

Abbiamo un'Europa dove un paese ha il re, un altro la regina, un paese ha una Repubblica presidenziale, un altro la Repubblica parlamentare: di fronte a questa situazione come potete pensare che ci sia un codice civile unico! Le cose avvengono esattamente al contrario: prima si fanno maturare le situazioni politiche e poi si fanno le leggi che regolamentano le situazioni spontaneamente condivise.

Noi vorremmo un'Europa che fosse veramente la luce del mondo, un continente che raggruppa i paesi più civili del mondo, con la storia più antica (Applausi dei deputati dei gruppi della Lega Nord Federazione Padana e di Alleanza nazionale), dove vige un liberismo regolamentato, dove esistono l'associazionismo spontaneo e la democrazia nel senso vero del termine.

MAURA COSSUTTA. Democrazia vera!

DARIO GALLI. Noi vorremmo che queste buone qualità dell'Europa fossero condivise ed esportate, con la condivisione degli altri, in tutto il mondo. Non vogliamo che l'Europa si trasformi in «forcolandia», cioè in un paese dove ad un cittadino onesto può capitare, senza sapere il perché, che lo vengano a prendere a casa, lo portino via dalla sua famiglia, in un paese sconosciuto, lo mettano in galera e buttino via la chiave. Noi contro questo tipo di Europa non possiamo che combattere, perché siamo per la libertà del nostro paese, della Padania, dell'Italia e di tutti i paesi europei (Applausi dei deputati dei gruppi della Lega Nord Federazione Padana e di Alleanza nazionale)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazioni di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, ritengo di dover replicare alle affermazioni, invero un po' avventate, pronunciate dai colleghi, probabilmente, non cognita causa.

Comincerei proprio dall'articolo 11 della Costituzione, richiamato, se non erro, dall'onorevole Sinisi.

FRANCESCO BONITO. Alla Lega non hai niente da dire?

SERGIO COLA. L'articolo 11 della Costituzione recita: «L'Italia (...) consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie». Mi pare più che chiaro il significato della condizione di parità che l'articolo ora citato richiede: se un reato non è previsto come tale in Italia, non possiamo accettare una cessione di sovranità; se, nell'altro Stato, non sono applicati i principi del giusto processo oppure se un'ordinanza cautelare non è corredata della dovuta motivazione, proprio l'articolo 11 della Costituzione impone all'Italia - è questa la conseguenza che se ne deve trarre - di non operare cessioni di sovranità.

Quindi, la condizione è che vi sia la parità di trattamento, aspetto che non è stato sottolineato dall'onorevole Sinisi (forse perché non gli faceva comodo e non era in linea con le sue affermazioni demagogiche).

Onorevole Sinisi, nei settori del diritto civile ed amministrativo, le direttive possono senz'altro trovare recepimento; anzi, ci si avvia agevolmente verso un diritto civile ed un diritto amministrativo europei. Nel campo del diritto penale, invece, la questione si pone in maniera diversa: fino a quando non vi sarà un diritto penale europeo che regoli la materia in tutti gli Stati in maniera uniforme, non si potrà assolutamente rinunciare alla sovranità dello Stato sic et simpliciter, come voi pretendereste!

In questa mia replica, desidero soffermarmi anche su un altro aspetto.

Ho ascoltato con attenzione, come faccio sempre, le acute osservazioni proposte dall'onorevole Finocchiaro, la quale mi ha imputato di non avere fatto riferimento all'articolo 31 della decisione quadro. Onorevole Finocchiaro, l'articolo 31 è una sorta di completamento, anzi un regresso rispetto al punto (12) dei consideranda: esso non fa altro che stabilire che, ove l'attuazione della decisione quadro impedisca una sollecita consegna, gli Stati possono continuare ad applicare gli accordi od intese bilaterali o multilaterali in materia di estradizione. Infatti, il comma 2 dell'articolo in parola, richiamato dall'onorevole Finocchiaro in modo non completo, recita: «Gli Stati membri possono» - possono! - «continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest'ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato». È chiara la ratio della disposizione, che persegue l'agevolazione e, soprattutto, la riduzione degli ostacoli di carattere burocratico.

Tutto ciò, però, contrasta con l'ultima parte del punto (12) dei consideranda, che recita testualmente: «La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali (...)».

GIOVANNI KESSLER. A casa loro!

SERGIO COLA. Mi sembra di una tale ovvietà! In altre parole, il nostro operato è legittimato proprio dalla decisione quadro, che ci consente di applicare i nostri principi costituzionali.

GIOVANNI KESSLER. A casa tua, non a casa degli altri!

SERGIO COLA. Ma quale unità europea! Ma quali cittadini europei, come ha affermato, in modo solenne, l'onorevole Sinisi! Guardiamo la realtà e non facciamo chiacchiere e demagogia!

Debbo un'ultima risposta all'onorevole Finocchiaro, la quale, evidentemente, o non è stata attenta o intende fare soltanto demagogia. Per quanto riguarda la tortura, abbiamo specificato, non una, ma cento volte, precisando l'interpretazione della norma, che la parola «reiterata», alla quale dovrebbero essere aggiunte anche le parole «grave o rilevante», va riferito soltanto alla minaccia e non alla violenza. Inoltre, la mera enunciazione della sofferenza mentale non è che tuteli anche l'ordine pubblico: tutela, forse, soltanto i no global! Non vorrei che le critiche della sinistra fossero dirette, appunto, soltanto alla tutela dei no global.

Questa precisazione era doverosa perché sono state dette troppe bugie in proposito.

L'emendamento in esame rappresenta un'ulteriore dimostrazione che tenete ai principi costituzionali solamente a chiacchiere! Nella fase attuativa siete contro la Costituzione e mirate a raggiungere obiettivi di carattere politico, al di là degli interessi della nazione (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 2.53 (Nuova formulazione), accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 392

Votanti 366

Astenuti 26

Maggioranza 184

Hanno votato 209

Hanno votato no 157).

L'emendamento 2.100 della Commissione risulta pertanto precluso.

Prendo atto che l'onorevole Realacci ha espresso un voto contrario, mentre avrebbe voluto astenersi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.101 (Nuova formulazione) della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole sull'emendamento 2.101 (Nuova formulazione) della Commissione che il relatore ha voluto presentare - gliene diamo volentieri atto - dopo la discussione sulle linee generali e che salvaguarda il rispetto dei diritti sanciti nella Carta fondamentale dei diritti dell'uomo; ciò dimostra che tali diritti stanno a cuore a tutti.

Ricordo che la norma che stiamo per approvare contrasta con quanto avete appena approvato ossia che ogni singolo giudice e ogni corte d'appello italiana dovranno verificare se, nell'ordinamento straniero da cui proviene una richiesta di consegna di una persona, siano stati rispettati i diritti dell'uomo. Se un giudice austriaco chiede la consegna di una persona alla Corte d'appello di Campobasso, questa deciderà in un modo, quella di Trento in un altro e quella di Roma in un altro ancora. Ciò determinerà un po' di confusione. Non può essere il singolo magistrato, nel singolo caso, ad ergersi a giudice della costituzionalità, secondo le leggi italiane, delle norme processuali del paese europeo. Come è scritto nel comma 2 formulato dalla Commissione, che ci apprestiamo tutti insieme ad approvare, sarà il Consiglio dell'Unione europea ad assumere la decisione grave, se necessaria, che un paese dell'Unione non rispetta più i diritti dell'uomo. In quel caso, lo escluderà dai paesi in cui si applica il mandato d'arresto europeo. Questa è la regola corretta tra gli alleati, quella che veramente rispetta i diritti fondamentali.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.101 (Nuova formulazione) della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 396

Votanti 372

Astenuti 24

Maggioranza 187

Hanno votato 369

Hanno votato no 3).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 402

Votanti 374

Astenuti 28

Maggioranza 188

Hanno votato 216

Hanno votato no 158).

...

(Esame dell'articolo 3 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo esame dell'articolo 3 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 3).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Sinisi 3.50.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 3.50, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, colgo l'occasione dell'esame dell'emendamento sull'applicazione della riserva parlamentare per ricordare che, se il Governo italiano avesse voluto modificare la decisione quadro, avrebbe potuto e dovuto introdurre un sistema di riserva parlamentare o legislativa, circostanza che non si è verificata (vi è stata solo una dichiarazione verbale). Gli altri paesi, che hanno ritenuto di introdurre questo meccanismo, lo hanno sapientemente fatto.

Per puro scrupolo legislativo, ho partecipato a questa discussione e ho proposto l'emendamento in esame, affinché la riserva parlamentare possa essere esercitata in futuro in maniera corretta. Sta di fatto che, allo stato, stiamo modificando la decisione quadro attraverso una legge nazionale. Diversamente, avremmo dovuto introdurre riserve legislative o parlamentari qualora avessimo ritenuto di doverci discostare da tale disposizione. Il procedimento che stiamo attuando è sbagliato e va contro i principi e l'ordinamento dell'Unione europea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, intervengo brevemente per preannunziare che Rifondazione comunista voterà a favore di questo emendamento. Condivido, con l'onorevole Sinisi, l'affermazione per la quale, con questa legge parlamentare, stiamo modificando la decisione quadro; poiché noi non condividiamo la decisione quadro, crediamo di essere fino in fondo coerenti nel momento in cui tentiamo di recepire nel nostro ordinamento una normativa che sia aderente alle norme costituzionali.

Faccio un'ulteriore considerazione, che mi spinge a dichiararmi favorevole a questo emendamento. La formulazione del comma 1 dell'articolo 3, predisposto dalla Commissione, prevedeva, relativamente ai progetti di modifica delle norme di attuazione della decisione quadro, l'adozione degli stessi a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento. Abbiamo ritenuto tale formulazione una discrasia che è necessario ed opportuno modificare con l'emendamento Sinisi 3.50.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guido Giuseppe Rossi. Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, questo è un emendamento che sicuramente affronta un tema a noi caro, anche se è stato posto in modo strumentale, perché il ministro Castelli e il Governo non hanno le modalità per porre la riserva parlamentare. Essa non esiste nel nostro ordinamento; la si sta introducendo con la modifica della legge La Pergola, che recepisce il diritto comunitario nel nostro ordinamento, ma il progetto è ancora fermo al Senato. Esiste un progetto di modifica costituzionale, presentato dal gruppo Lega Nord Federazione Padana, che vuole introdurre all'interno della Costituzione la riserva parlamentare, modificando il famoso articolo 11, che è stato citato a sproposito. Infatti, l'articolo 11, che nasce nel 1948, quando tra l'altro la Comunità europea non era ancora nata formalmente (anche se vi erano degli sviluppi in tal senso) consente l'introduzione del diritto internazionale all'interno del nostro ordinamento, con un limite, però. La nostra Costituzione stabilisce che l'Italia si apre alle norme del diritto internazionale limitando la sua sovranità, ma nel rispetto di un limite invalicabile: non si possono violare i principi fondamentali della Costituzione stessa. Questo è un limite invalicabile che nessun articolo 11 potrà mai superare. Con il citato progetto di legge costituzionale inseriamo la riserva parlamentare; in altre parole, diciamo che, quando le nostre rappresentanze governative - cioè i nostri ministri, i nostri Presidenti del Consiglio - vanno in Europa ed assumono decisioni che vincolano il nostro paese in maniera profonda, devono avere il mandato del Parlamento. Senza questo mandato i Governi di destra , di sinistra, di centro, di sopra, di sotto, non possono impegnare il nostro paese a modificare così profondamente la nostra Costituzione.

Dunque, il ministro Castelli non ha gli strumenti per porre la riserva parlamentare, ma anche senza strumenti, ha utilizzato quei piccoli spazi concessi dai regolamenti parlamentari. Inoltre, un ramo di questo Parlamento, il Senato, aveva dato mandato in questo senso; però, proprio per la nostra costruzione giuridica, tale mandato non è vincolante per il Governo. Sicuramente, dunque, l'emendamento in esame, nonostante sia stato presentato dall'onorevole Sinisi in maniera sbagliata e strumentale, solleva - come noi abbiamo fatto più di una volta - una questione importante. Infatti, a nostro avviso, se la riserva parlamentare fosse già esistita nel nostro ordinamento e, magari, nella Costituzione, non saremmo qui a discutere di questo mandato d'arresto europeo, così com'è stato licenziato dai 15 ministri dell'Unione europea, perché il ministro o il Governo italiano non avrebbe ricevuto il mandato da questa Camera e da questo Parlamento. Ecco perché su questo emendamento ci asterremo.

PRESIDENTE. Prendo atto che la Commissione ha espresso parere favorevole sull'emendamento Sinisi 3.50, volto a sostituire l'articolo 3. L'approvazione di tale emendamento consente di superare le riserve della Presidenza in ordine all'ammissibilità del testo licenziato dalla Commissione, con riferimento alla sua compatibilità con l'articolo 64, terzo comma, della Costituzione, che riserva alla sola Carta costituzionale la possibilità di prevedere per le deliberazioni delle Camere quorum diversi della maggioranza dei presenti.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 3.50, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 399

Votanti 375

Astenuti 24

Maggioranza 188

Hanno votato 369

Hanno votato no 6).

...

(Esame dell'articolo 4 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 4).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Kessler 4.50 ed esprime, invece, parere favorevole sull'emendamento Sinisi 4.51.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 4.50, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 402

Votanti 395

Astenuti 7

Maggioranza 198

Hanno votato 165

Hanno votato no 230).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 4.51.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del mio gruppo: in questo caso, diamo volentieri atto al relatore per la maggioranza, dopo la discussione sulle linee generali - che sembra non servire, ma che talvolta, quando ci si ascolta e si dialoga, come è accaduto in questa circostanza, risulta utile -, di aver apprezzato non solo la proposta emendativa in esame, ma anche altre nostre proposte modificative.

Nel caso di specie, vorrei evidenziare che stiamo trattando del ruolo del Ministero della giustizia, che secondo l'impostazione originaria della maggioranza e dell'onorevole Pecorella avrebbe dovuto continuare ad essere il tramite di tutte le richieste, contrariamente allo spirito e alla lettera della decisione quadro e, soprattutto, contrariamente alle esigenze di celerità del mandato di arresto europeo. Non dimentichiamoci, infatti, che il mandato d'arresto europeo, da questo punto di vista, costituisce indubbiamente un innalzamento dei diritti della persona, poiché sia la decisione riguardo alla consegna sia la consegna stessa devono intervenire in termini ristrettissimi di tempo, al massimo 100 giorni (mentre oggi siamo oltre l'anno e mezzo).

Prevedere, pertanto, che il ministro della giustizia facesse necessariamente il «passacarte» tra le magistrature straniere e quella italiana, avrebbe impedito il rispetto di tali tempi, per cui ribadisco che il nostro gruppo voterà convintamente a favore dell'emendamento Sinisi 4.51.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per ricordare, anche in questo caso, che la finalità del mio emendamento è quella di far sì che il provvedimento in esame non risulti, anche sotto questo punto di vista, un arretramento rispetto alla disciplina vigente. Infatti, il testo della proposta di legge originariamente presentata avrebbe addirittura impedito la corrispondenza tra le autorità giudiziarie, questione disciplinata non solo dalla Convenzione europea sull'estradizione, ma anche da tutti i trattati bilaterali.

Con l'emendamento in esame, è consentita la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie in condizione di reciprocità; rimane il fatto, tuttavia, che si tratta di un peggioramento rispetto alla disciplina prevista sia dai trattati bilaterali, sia dalla stessa Convenzione europea sull'estradizione, e vorrei sottolineare che ho proposto l'emendamento soltanto per quella decenza che mi ha indotto a presentare anche l'altra proposta emendativa, riferita all'articolo 3, che ha reso costituzionale una disciplina che, altrimenti, sarebbe stata addirittura incostituzionale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 4.51, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 411

Votanti 409

Astenuti 2

Maggioranza 205

Hanno votato 387

Hanno votato no 22).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 384

Votanti 363

Astenuti 21

Maggioranza 182

Hanno votato 362

Hanno votato no 1).

...

(Esame dell'articolo 5 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 5).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Kessler, e sull'emendamento Buemi 5.53, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Sinisi 5.51 a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere la soppressione del solo comma 1 dell'articolo 5. Il parere della Commissione, infine, è contrario sull'emendamento Buemi 5.52.

Vorrei precisare ai colleghi che, per quanto riguarda il testo alternativo presentato dal relatore di minoranza, esso è di contenuto sostanzialmente identico al testo della Commissione e creerebbe problemi di coordinamento con il resto del provvedimento, mentre l'emendamento Buemi 5.53 rappresenta un testo alternativo, per cui o si accoglie quello proposto dal relatore per la maggioranza o se ne accetta uno opposto.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza. Effettivamente, come detto testé dal relatore per la maggioranza, il mio testo alternativo - che, tra l'altro, è il testo originario della proposta di legge - è identico, in tutto e per tutto, a quello presentato successivamente dall'onorevole Pecorella e che oggi è in votazione; sono stati aggiunti, dall'onorevole Pecorella e dalla maggioranza, i commi 1 e 2, il primo dei quali - lo aveva già annunciato in Commissione - il relatore è disponibile a sopprimere, accogliendo l'emendamento Sinisi 5.51.

Il comma 2 a noi pare superfluo, ma ovviamente non abbiamo alcun rilievo da formulare; avrei forse preferito, ma è un mio pensiero personale, che il relatore avesse accettato il mio testo alternativo, ma avendo egli accettato l'emendamento Sinisi 5.51, il risultato è lo stesso. Pertanto, signor Presidente, non insisto per la votazione del testo alternativo a mia firma per quanto riguarda l'articolo 5.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Kessler.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Buemi 5.53.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Beuemi 5.53, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 399

Votanti 228

Astenuti 171

Maggioranza 115

Hanno votato 15

Hanno votato no 213).

Onorevoli colleghi, prima di passare alla votazione dell'emendamento Sinisi 5.51, desidero esprimere le più affettuose condoglianze mie personali e dell'intera Assemblea all'onorevole Giovanni Deodato, segretario dell'Ufficio di Presidenza, che tutti apprezziamo e stimiamo e che ha perso la madre nei giorni scorsi.

Onorevole Sinisi, accetta la riformulazione del suo emendamento 5.51 proposta dal relatore?

GIANNICOLA SINISI. Sì, signor presidente, accetto la riformulazione. Ritengo che il comma 1 andasse soppresso perché in esso si prevede che le decisioni relative all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo debbano essere sottoposte al controllo di una autorità giudiziaria che appaia sufficiente a garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai punti (12), (13) e (14) dei consideranda del preambolo della decisione quadro. Il fatto che si sopprime il comma 1 - la questione giuridica più rilevante - certamente mi appaga rispetto alla pretesa emendativa e, quindi, aderisco senz'altro alla riformulazione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi, 5.51 come riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 400

Votanti 396

Astenuti 4

Maggioranza 199

Hanno votato 371

Hanno votato no 25).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Buemi 5.52.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 5.52.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Buemi.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 402

Votanti 379

Astenuti 23

Maggioranza 190

Hanno votato 377

Hanno votato no 2).

...

(Esame dell'articolo 6 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 e delle proposte emendative ad esso presentate.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Kessler 6.1, favorevole sull'emendamento Kessler 6.50 e contrario sull'emendamento Sinisi 6.54. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.100 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Kessler 6.51 e 6.52. Sull'emendamento Sinisi 6.55 la Commissione esprime parere favorevole, a condizione che sia così riformulato: «al comma 3 aggiungere la lettera e)». Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.101 e del successivo 6.102 ed esprime infine parere contrario sull'emendamento Kessler 6.53.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore, ad eccezione dell'emendamento Sinisi 6.55, per il quale si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 6.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, l'emendamento 6.1, che ora viene posto in votazione, è soppressivo dell'articolo 6. Spenderò su di esso qualche parola perché è il secondo dei punti essenziali di dissenso che ci dividono dall'impostazione del relatore e di parte della maggioranza.

Onorevoli colleghi, con l'articolo 6 poniamo un'ulteriore serie di condizioni alle autorità giudiziarie straniere nel momento in cui ci chiedono la consegna di un ricercato. A tal proposito, vorrei fare un piccolo inciso: non ho l'ambizione di convincere l'onorevole Dario Galli, ma almeno vorrei spiegare a coloro che hanno avuto la bontà di ascoltarlo che con il mandato di arresto europeo non si consente che un'autorità giudiziaria straniera arresti qualcuno in Italia per un supposto reato commesso in Italia. Vorrei ripeterlo in maniera chiara: il mandato d'arresto europeo non amplia minimamente la competenza o la giurisdizione di alcun giudice europeo. Ogni giudice rimane tale a casa propria e non vi è il pericolo paventato - strumentalmente, oppure non conoscendo la norma - dall'onorevole Galli, ossia che in futuro un giudice islamico possa venire in Italia ad arrestare un nostro ignaro cittadino.

Con l'articolo 6 imponete una serie di condizioni impossibili al giudice straniero che chieda all'Italia la consegna di un ricercato per un reato commesso in un paese europeo. Ad esempio, il comma 3, lettera c), dell'articolo 6, prevede che, a pena di irricevibilità della richiesta, il giudice straniero deve fornire ogni documento necessario, al fine di accertare se siano state adempiute tutte le condizioni previste dagli articoli 18 e 19. Nella versione originaria (che ora, da quanto apprendo, il relatore - e gliene diamo atto - ha deciso di modificare) è prevista addirittura la condizione che il giudice straniero dimostri, nel momento in cui propone la domanda, che il suo ordinamento rispetta la nostra Costituzione. E non saprei come dovrebbe farlo: inviandoci un trattato di diritto costituzionale austriaco o svedese, o testi della biblioteca giuridica del suo paese o una dichiarazione giurata di un giurista indipendente europeo? Anche a tal proposito, diamo atto volentieri al relatore di aver compreso, dopo la discussione sulle linee generali, le nostre ragioni e le nostre critiche, esprimendo un parere favorevole sull'emendamento volto a modificare tale norma. Tuttavia, nel testo vi è ancora questa condizione ridicola imposta, a pena di irricevibilità della richiesta, solo ai colleghi europei e non anche a quelli di altri paesi nel mondo. Nonostante il parere favorevole espresso dal relatore su un nostro emendamento, rimane ancora la norma che impone al giudice straniero, come condizione per consegnare un suo ricercato, di dimostrare se ricorra uno dei casi di cui agli articoli 18 e 19. Ne menziono uno tra gli altri: ad esempio, che in Italia non vi sia un procedimento penale pendente sullo stesso fatto contro la stessa persona. Questo è chiaramente e giustamente, sia nel testo Pecorella sia nel testo Kessler sia nella decisione quadro, un motivo di rifiuto legittimo: non si discute. Ma come può il giudice straniero dimostrare in anticipo che non esiste quella condizione? Il giudice danese non può sapere se la stessa persona è perseguita in Italia per lo stesso reato. E non possiamo imporre al giudice spagnolo l'onere di provare se quel reato in Italia è scriminato o meno secondo la legge italiana. Sono il giudice italiano e la corte d'appello italiana a doverlo valutare e, se si riterrà che tale situazione ricorre, seguirà giustamente un motivo di rifiuto. Tuttavia, non possiamo imporre questa condizione impossibile a tutti i giudici europei che ci chiedono la consegna di un loro ricercato. In questo modo, non collaboriamo più con nessuno. Predisponiamo una legge di attuazione truffa, perché non attuiamo un bel niente della decisione quadro e creiamo tutte le condizioni per rendere impossibile la cooperazione in materie giudiziaria con gli alleati europei.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, visto che stiamo decidendo della libertà e dei diritti delle persone, credo che debba essere finalmente chiarito come anche un cittadino italiano, per un reato commesso in Italia, possa essere oggetto di mandato d'arresto. Come tutti sanno - o, perlomeno, come dovrebbe sapere l'onorevole Kessler - il nostro ordinamento prevede alcune norme che consentono di punire fatti accaduti in altri paesi: mi riferisco al principio di universalità.

Non solo: abbiamo in tal senso esempi storici, come la messa in accusa di Sharon in Belgio e quella di Pinochet in Spagna. Possiamo anche essere lieti di quanto è accaduto, ma ciò rappresenta la dimostrazione che alcuni paesi possono intervenire su fatti accaduti in altri paesi. Questo vale per noi, che possiamo procedere ai sensi dell'articolo 7 e di altri successivi, e vale anche per altri paesi.

E ancora: chi ci garantisce che, sulla base di questo principio, in futuro non venga previsto il principio di universalità, per esempio in Francia, per cui i fatti che accadono in altri paesi sono perseguiti anche in Francia? Di fronte a questo, credo che noi garantiamo i nostri cittadini e non soltanto gli stranieri presenti nel nostro territorio!

Si pensi che, con quel sistema del venir meno della doppia punibilità, in teoria un cittadino italiano, che commetta un reato in Italia, dove questo non è punibile, mentre lo è all'estero sulla base del principio per cui si applica la norma estera anche in Italia, può essere condannato e consegnato all'estero; successivamente, egli ha il diritto di tornare in Italia, dove sarebbe messo in carcere sulla base di un reato che per noi non esiste! Questi sono i paradossi, le anomalie ed anche le vergogne di un sistema che non ha alcuna logica.

Pertanto, prima di rappresentare questa impossibilità di cooperare o meno, si vedano le Convenzioni che l'Italia ha sempre sottoscritto. In questi atti, è sempre richiesto che i paesi di origine anglosassone ed in particolare quelli del continente americano ci diano la prova della fondatezza degli indizi per poter estradare chiunque. Si vedano in tal senso le Convenzioni con gli Stati Uniti d'America, con la Bolivia, con il Canada e con il Messico.

Dinanzi a questi fatti, credo si stia approvando una legge che è nell'interesse di tutti i cittadini italiani, oltre che degli stranieri presenti nel nostro territorio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia.

Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei brevemente soffermarmi sull'aspetto poc'anzi richiamato. Non vi è dubbio che in questo caso difendiamo non soltanto i cittadini italiani, ma anche quelli stranieri che hanno trovato rifugio da noi a fronte di discriminazioni, guerre e abusi subiti nel proprio paese.

Vorrei ricordare ancora che, a differenza di quanto è stato detto da alcuni colleghi del centrosinistra, oggi, sulla base dell'ordinamento giuridico di paesi europei, è possibile incriminare ed arrestare un nostro cittadino per reati commessi all'estero.

Faccio un esempio concreto: qualora un cittadino tedesco denunci per truffa un cittadino italiano, vero o meno che sia il fatto, contestando che questo sia avvenuto in Italia, sulla base dell'ordinamento giuridico tedesco, un pubblico ministero o addirittura la polizia giudiziaria, che dipende dall'esecutivo, può emettere un mandato di cattura che sarebbe immediatamente esecutivo.

GIOVANNI KESSLER. Non fatto dalla polizia...!

GIULIANO PISAPIA. Onorevole Kessler, abbiamo discusso in Commissione e, alla fine, lei ha ammesso che avevo perfettamente ragione! La prego pertanto di andarsi a rileggere l'ordinamento penale tedesco! La sfido a contestare questa circostanza, per cui, ripeto, se quella persona non denuncia o non presenta una querela per truffa in Italia, ma lo fa esclusivamente in Germania, viene emesso un mandato di cattura del cittadino italiano, che viene consegnato all'estero senza alcuna garanzia. È oltretutto una situazione nella quale per questo reato nel nostro ordinamento non è nemmeno previsto l'ordine di cattura!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei precisare brevemente due aspetti: in primo luogo, il delitto commesso all'estero da un cittadino italiano può essere perseguito nei casi previsti dall'articolo 9 del codice penale, come è assai noto a tutti coloro che sono intervenuti. Occorre che vi siano però le condizioni previste dalla legge e, se si tratta di reati minori, occorre la richiesta del ministro della giustizia.

Viceversa, è possibile che anche lo straniero che commette un reato all'estero possa essere perseguito in Italia. Tuttavia, ciò è possibile soltanto se ciò sia avvenuto in danno di cittadino italiano o contro gli interessi nazionali. Anche in questo caso ci vuole la richiesta del ministro della giustizia. Il cittadino italiano, invece, non potrà essere perseguito, a meno che non si trovi sul territorio italiano.

Penso si tratti di considerazioni ovvie: su tale argomento ci si sta veramente arrampicando sugli specchi cercando di solleticare alcuni istinti nazionalisti quando davvero non vi è motivo di farlo. Le regole sono state vigenti per cinquant'anni e non hanno mai sortito alcun tipo di controindicazione. Tutt'al più, quelle diverse attuate all'estero hanno impedito la persecuzione di pericolosissimi criminali (ricordo nuovamente i criminali nazisti e la tutela che veniva loro assicurata dalla Costituzione della Repubblica tedesca).

Aggiungo, infine, che sono state citate alcune convenzioni con paesi di common law. Vorrei ricordare che la Convenzione europea di estradizione non prevede la valutazione dei gravi indizi. Quindi, con tali norme peggioreremo il sistema della Convenzione europea. Stiamo continuando ad addurre argomenti che servono semplicemente a giustificare la nostra inadempienza rispetto ad un obbligo comunitario. Stiamo facendo un passo indietro rispetto all'Europa, stiamo distruggendo la costruzione dell'Unione europea. Abbiamo il dovere di esserne consapevoli.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guido Giuseppe Rossi. Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, per capire quello di cui si sta discutendo dobbiamo sottolineare un fatto preciso: con la decisione quadro si abolisce l'estradizione. Poiché l'estradizione, per sua definizione, aveva il filtro politico-amministrativo costituito dal potere esecutivo, è abbastanza logico e razionale che nella legge di attuazione - o di recepimento, chiamiamola come vogliamo - della decisione quadro vengano posti alcuni limiti, alcuni paletti, alcune garanzie in più. Mi sembra una cosa assolutamente razionale.

Vorrei sottolineare che siamo stati profeti da tale punto di vista poiché avevamo avvisato che, nelle pieghe della decisione quadro, vi era la possibilità per i cittadini italiani di essere perseguiti dalla magistratura di altro paese. Ciò è possibile e gli interventi del collega Pisapia e del collega Pecorella confermano quanto avevamo già posto all'attenzione dei colleghi. Nulla esclude che domani un singolo Stato nazionale possa modificare il proprio ordinamento e consentire ai propri giudici, spesso posti in un rapporto di dipendenza più o meno gerarchica con il potere esecutivo, di avere una competenza universale e colpire i cittadini di altri Stati per reati compiuti sul proprio territorio. Si tratta di considerazioni difficili da negare.

Mi trovo anche imbarazzato rispetto all'euroconformismo dei colleghi Kessler e Sinisi che, con le solite frasi, sostengono che stiamo bloccando la costruzione europea. La costruzione europea è un processo dialettico che può essere messo in discussione, può essere modificato, può essere migliorato. Voi, invece, avete una visione dogmatica. Vi è una decisione quadro presa da 15 ministri della giustizia...

GIOVANNI KESSLER. Uno lo conosci bene!

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. ...che diventa la tavola della giustizia e viene calata all'interno degli ordinamenti giuridici nazionali. Non riesco a capire quale sia la vostra impostazione che viene, tra l'altro, smentita da alcuni colleghi del vostro stesso schieramento. Si tratta veramente di una posizione reazionaria! Il vostro appiattimento sulla decisione quadro è imbarazzante. Ovviamente, noi abbiamo una nostra impostazione e ci è stata riconosciuta la nostra coerenza. Tuttavia, anche chi non ha le nostre posizioni ha capito che qualcosa non funzionava, che qualcosa andava rimodulato sulla decisione quadro.

Dunque, a mio avviso, le migliori definizioni contenute nell'articolo 6 e nei seguenti del provvedimento in esame sono utili. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che con questa decisione quadro viene abolita l'estradizione e dunque la possibilità che esista un filtro politico ed amministrativo su decisioni così delicate come quelle che riguardano l'estradizione, cioè la possibilità che un nostro cittadino venga consegnato ad un'autorità giudiziaria di un altro paese (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Messa. Ne ha facoltà.

VITTORIO MESSA. La discussione, Presidente, rischia di diventare addirittura imbarazzante. Invito veramente i colleghi Sinisi e Kessler a ritirare i loro emendamenti. Non intendo ripercorrere quanto è stato già detto dai colleghi di centrodestra, ma di fronte ad un'ipotesi addirittura agghiacciante, che ha formulato in termini così precisi l'onorevole Pisapia, che certamente non può essere accusato di essere contiguo alle posizioni del centrodestra, voi non avete assolutamente sentito il bisogno di replicare. L'onorevole Pisapia vi ha citato, come esempio, l'ipotesi di un reato di truffa, ma qui noi rischiamo di far perseguire il cittadino italiano anche per reati di opinione commessi in Italia, su semplice richiesta di qualche questurino di qualche paese europeo.

Rispetto ad un pericolo così incombente che grava sulla comunità nazionale, chiedo a tutto il Parlamento di respingere questi emendamenti, ma soprattutto chiedo al fronte dei giudici dell'Ulivo, a Kessler e a Sinisi, che stimo entrambi per la loro preparazione, di ritirare questi emendamenti oppure di dichiarare apertamente qual è la loro posizione personale o la posizione dell'Ulivo rispetto all'argomentazione dell'onorevole Pisapia, che è inconfutabile perché, caro Kessler, non l'hai saputa confutare in Commissione giustizia, dato che è stata avanzata proprio lì e tu hai dovuto convenirne, mentre ora, qui in Assemblea, stai sostenendo il contrario! Questo non credo sia corretto. Vi invito quindi per davvero a ritirare questi emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 6.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 401

Votanti 385

Astenuti 16

Maggioranza 193

Hanno votato 152

Hanno votato no 233).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 6.50.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. All'onorevole Pisapia risponderò subito dopo, mentre all'onorevole Messa vorrei dire che l'emendamento che abbiamo votato trattava di tutt'altro argomento.

Intervengo ora, solo per raccomandare l'approvazione del nostro emendamento e per esprimere apprezzamento nei confronti del relatore il quale, dopo la discussione sulle linee generali, ha recepito le nostre banali osservazioni, perché se fosse passata la formulazione originaria del testo, la magistratura italiana avrebbe dovuto respingere al mittente ogni richiesta di consegna di un ricercato straniero, alla quale mancasse il numero di fax o l'indirizzo di e-mail dell'autorità richiedente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 6.50, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 403

Votanti 400

Astenuti 3

Maggioranza 201

Hanno votato 377

Hanno votato no 23).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 6.54, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 410

Votanti 388

Astenuti 22

Maggioranza 195

Hanno votato 164

Hanno votato no 224).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 6.100 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 407

Votanti 402

Astenuti 5

Maggioranza 202

Hanno votato 382

Hanno votato no 20).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 6. 51.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, intervengo a sostegno di questo emendamento, che ancora una volta pone una condizione aggiuntiva non solo rispetto alla decisione quadro, che con una legge di attuazione andiamo a violare, ma anche rispetto al trattamento che noi riserviamo agli altri paesi, con i quali abbiano firmato insieme la Convenzione di Parigi.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI (ore 18,10)

GIOVANNI KESSLER. Colleghi, questo nostro testo, anche nella versione del relatore Pecorella, non consente - dovremmo saperlo tutti in quest'Assemblea, sia l'onorevole Pisapia, sia l'onorevole Messa, perché abbiamo votato tutti d'accordo quella parte dell'articolo 1 - ad alcuna autorità di polizia di emettere provvedimenti che poi possono essere trasformati in mandato d'arresto europeo. Anzi, la garanzia che nessuna autorità di polizia straniera possa richiedere l'esecuzione di un provvedimento cautelare in Italia deriva proprio dalla decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e dal provvedimento che stiamo per approvare. Su tale aspetto siamo tutti d'accordo per cui l'esempio dell'autorità di polizia tedesca che potrà, per il diritto interno, emettere tutti i mandati che vuole, non ha nulla a che vedere con il mandato d'arresto europeo, con la decisione quadro e con questo provvedimento. Pertanto, il discorso che è stato portato avanti è assolutamente fuorviante e falso.

Invito, inoltre, gli onorevoli Pisapia e Messa, e chiunque avrà la bontà di comprendere la questione con la mente sgombra di pregiudizi, a leggere l'articolo 4 della decisione quadro, l'articolo 18, comma 1, lettera p) del testo in esame, nonché l'articolo 9 del mio testo originario: in tali testi viene indicato, tra le cause del rifiuto di consegna (siamo tutti d'accordo), il caso preciso in cui un'autorità straniera ci chieda la consegna del soggetto per un reato avvenuto fuori dal suo territorio. Pertanto, se oggi, domani o in futuro verrà arrogata, come stiamo cercando di fare noi anche con altri provvedimenti (ad esempio, quello sulle mutilazioni sessuali), una giurisdizione per fatti avvenuti fuori dal nostro territorio, il mandato di arresto europeo non coprirà quella giurisdizione ulteriore, per cui non si darà mai corso in Italia a mandati di arresto europei, emessi da magistrati europei per reati commessi fuori dal loro paese. Pertanto, lasciamo perdere questi esempi, perché nulla hanno a che con la decisione quadro, né con il testo di cui è relatore l'onorevole Pecorella né con il testo Kessler.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, la decisione quadro individua esattamente i contenuti del mandato di arresto europeo, addirittura predisponendo alcuni moduli che devono essere compilati. Quindi, si introducono, con questo secondo comma, oneri aggiuntivi non previsti dalla decisione quadro.

Gli estensori, i modificatori di questo provvedimento dimenticano che esiste già la Convenzione di Schengen, alla quale ha aderito anche il nostro paese, che prevede al suo interno un sistema di informazione SIS, al quale le polizie dei nostri paesi sono obbligate a dare esecuzione. Esiste anche un sistema Interpol, che prevede la diffusione delle ricerche in campo internazionale, a prescindere dalla trasmissione dei provvedimenti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, al di là della clamorosa infondatezza dell'ipotesi per la quale un provvedimento può essere eseguito sulla base della richiesta di un'autorità di polizia (non trova fondamento né nella decisione quadro, né nelle nostre leggi, né nelle convenzioni internazionali), ciò che trovo assolutamente singolare è il fatto che non ci si renda conto che dalla volontà di modificare con un procedimento giuridico inaccettabile la decisione quadro deriverà una catena di provvedimenti di iniziativa della polizia giudiziaria, ai sensi degli obblighi internazionali di Schengen, degli obblighi internazionali di Interpol, nonché dell'articolo 716 del codice di procedura penale che prevede l'intervento, in caso di urgenza, della polizia giudiziaria e la non convalida successiva nelle 48 ore (non potranno essere convalidati sulla base del mandato di arresto europeo). Ciò che si sta costruendo è un'inammissibile incongruenza giuridica, che genera confusione e poca chiarezza del sistema.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho detto molto sul sistema europeo e su quello delle garanzie. Permettetemi di svolgere un'ultima indicazione sugli insegnamenti che ho ricevuto.

Voi parlate di garanzie, ma state rinunciando a quella più importante: la chiarezza e la coerenza del sistema. Senza chiarezza e senza coerenza del sistema non vi potrà essere più giustizia nel nostro paese e si verificheranno una quantità di casi con riferimento ai quali, certamente sì, dovremo dolerci delle garanzie che saranno state violate. Ma ciò l'avrete provocato voi, generando un sistema assolutamente unilaterale che prevederà un confronto inammissibile tra Costituzioni, che prevederà una valutazione di ordinamenti interni inaccettabile di fronte alla decisione quadro, che prevederà l'assoluta dimenticanza delle convenzioni internazionali - come Interpol e Schengen - e dello stesso codice di procedura penale, che addirittura renderanno ingestibile questo ordinamento e provocheranno - allora sì - molte ingiustizie nel nostro paese.

Voi, con la lesione del principio di chiarezza e di coerenza del sistema, state producendo la peggiore delle violazioni delle garanzie nel nostro ordinamento, state introducendo la possibilità che una serie di soggetti possano essere indebitamente arrestati. Di questa responsabilità è bene che rimanga traccia nella storia di questo Parlamento attraverso la documentazione di questi atti perché, dinanzi a questa storia, sarà difficile poter mentire.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, intendo rivolgermi con amicizia e stima ai colleghi Kessler e Sinisi.

Non c'è dubbio - e ciò Rifondazione comunista lo ha già affermato più volte - che ci troviamo in una situazione di schizofrenia legislativa: da una parte, vi è il Governo che ha sottoscritto un accordo quadro e, dall'altra, vi è una normativa che chiaramente contrasta con tale accordo. Noi preferiamo fare una scelta garantista rispetto ad un accordo quadro che garantista non è.

Ma, nel caso specifico, vi chiedo, con molta semplicità e con molta serenità, quale ostacolo possa creare il fatto che all'ordine di cattura europeo sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna. Quale limitazione, quale ostacolo vi è?

Al contrario, ritengo che l'allegazione di tale documentazione costituisca una garanzia non solo per chi può essere innocente, ma soprattutto per la nostra magistratura, in quanto potrà svolgere una verifica sulla fondatezza di quel mandato di cattura e anche di quella sentenza di condanna.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, non riesco a comprendere le obiezioni testé prospettate. Infatti, l'articolo 6, al comma 1, riproduce pedissequamente, senza alcun tipo di variazione, l'articolo 8 della decisione quadro fino alla lettera g), quindi le caratteristiche e gli elementi costitutivi del mandato d'arresto europeo.

Le lettere a) e b) del comma 2 - per quanto riguarda la lettera c) è intervenuta una modifica giustissima sulla quale vi è il parere favorevole del relatore - non fanno altro che dare seguito a questo recepimento dei principi costituzionali.

Infatti, quando, alla lettera a), si stabilisce che al mandato d'arresto deve essere allegata «una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica», non si fa altro che essere coerenti con la modifica che abbiamo approvato all'inizio, vale a dire con l'introduzione dei principi costituzionali relativi al giusto processo. Quando, alla lettera b), si prevede che al mandato d'arresto deve essere allegato «il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena» non facciamo altro che dare seguito a quanto normato in precedenza. La lettera c) è stata poi giustamente modificata a seguito di alcune osservazioni.

Dunque, non vedo quale ostacolo possa costituire una tale richiesta, essendo invece diretta alla tutela dei sacrosanti diritti di libertà del cittadino come normati in Italia a livello costituzionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, intervengo per rivolgere un invito del tutto simile a quello rivolto dall'onorevole Pisapia.

Non esprimerò un voto contrario sul presente emendamento e, se sarò costretto a votare, mi asterrò.

Però, visto che il principio che si vuole eliminare, anche se formalmente corretto sotto il profilo tecnico-normativo, in realtà è un principio di civiltà perché impone che alla richiesta di consegna sia allegata almeno una copia del provvedimento restrittivo della libertà personale, mi sembra che su questo aspetto non meriti di aprirsi una discussione. Credo pertanto che, se l'emendamento fosse ritirato, si eviterebbe a tutti noi di prendere una decisione che potrebbe risultare antipatica.

GIOVANNI KESSLER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Vorrei spiegare che su questo aspetto non siamo intervenuti neanche nel merito. Questo non è certo l'emendamento sul quale insistiamo o dalla cui approvazione facciamo dipendere il nostro voto finale. Vorrei tuttavia ricordare a tutti coloro che sono intervenuti nel merito di questo emendamento che l'articolo 8 della decisione-quadro e anche la legge di attuazione, sia nella versione dell'onorevole Pecorella, sia in quella presentata da noi, prevede che nel mandato d'arresto siano contenute tutte le informazioni necessarie sul fatto, sulle sue conseguenze, sulle sue circostanze e così via, ossia su tutte le condizioni necessarie al giudice italiano per adottare la sua decisione.

Non solo, nella legge che stiamo discutendo in tutte le sue versioni è comunque data la possibilità al giudice italiano di richiedere informazioni ulteriori. Ecco perché ci sembrava più corretto rimanere fedeli alla decisione-quadro, che non prevede che il mandato straniero fosse eliminato, ma trasfuso nel mandato d'arresto.

Tuttavia, su questo aspetto non vogliamo insistere. Volevo solo spiegare che, se non è zuppa, è pan bagnato; se non è il mandato d'arresto europeo nella versione dell'articolo 8 della decisione quadro, è il mandato originario straniero, ma l'importante è che il giudice italiano abbia tutti i dati per decidere. Dunque, ritiro il mio emendamento 6.51.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 6.52, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 399

Votanti 388

Astenuti 11

Maggioranza 195

Hanno votato 159

Hanno votato no 229).

Passiamo all'emendamento Sinisi 6.55. Chiedo all'onorevole Sinisi se accetta la riformulazione del suo emendamento proposta dal relatore per la maggioranza.

GIANNICOLA SINISI. No, signor Presidente, non posso accettare la riformulazione, perché mi si proponeva di aggiungere, anziché di sostituire, la proposta emendativa che avevo fatto alla lettera c). Tale lettera, signor Presidente, onorevoli colleghi, prevede che al mandato d'arresto, oltre a tutto ciò che è stato detto, debbano essere allegati tutti i documenti necessari al fine di consentire gli accertamenti dell'autorità giudiziaria italiana sul rispetto dei principi previsti dagli articoli 1 e 2 (fra i quali vi sono anche l'indipendenza della magistratura francese, tedesca, eccetera, la qualità della pena, e così via) nonché di tutti quelli previsti dagli articoli 18 e 19.

Ho fatto un elenco: le dimostrazioni che dovranno essere date alla luce della lettera c) sono circa 37, oltre alle richieste che sono già state formulate in precedenza. Dico all'onorevole Fanfani che questa voleva essere una semplificazione e che certamente la richiesta del nuovo documento non doveva essere significativa. Il giudice straniero dovrà certificare l'autenticità di ciò che dice e, alla luce di quest'articolo, dovrà documentare praticamente lo scibile giuridico di ciascun paese proponente.

Faccio solo qualche esempio, per maggiore chiarezza: per ogni intervento (Commenti del deputato Pecorella)... la prego, presidente Pecorella, di non dare luogo a questo sgradevole sottofondo: i suoi incarichi di relatore e di presidente della Commissione le consentono replicare come vuole e quando vuole, e cercherò di essere non soltanto fautore e sostenitore di tale diritto, ma, nel mio piccolo, anche garante.

Dicevo che, ad esempio, dovrà essere dimostrato e documentato che il fatto costituisce manifestazione della libertà di associazione o della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione, anche qualora non si tratti affatto di un reato di opinione o di un reato che riguardi la stampa o gli altri mezzi di comunicazione; dovrà essere dimostrato che in ciascuno dei paesi membri siano previsti limiti alla carcerazione preventiva: tuttavia, vi sono paesi che prevedono la provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado e che non disciplinano la carcerazione preventiva, e che dunque non potranno essere oggetto di alcuna forma di collaborazione; dovrà essere valutata l'esistenza di carceri ad hoc per i minori, e via dicendo. Si tratta dunque di una serie di cavilli burocratici e addirittura di impedimenti nuovi, non previsti da alcuna forma di collaborazione internazionale e che mirano a rendere la disciplina inapplicabile. Si fa riferimento, ad esempio, alla mancanza di motivazione, e dunque dovrà essere documentata l'esistenza della motivazione, pur essendovi paesi il cui ordinamento non contempla la motivazione.

Signor Presidente, si tratta di ben 37 questioni sulle quali dovrà essere presentata idonea documentazione, redatta peraltro in lingua italiana: si prevede infatti che tutto questo scibile giuridico debba essere scritto in lingua italiana. Se non è questa un'aberrazione... Ciascuno potrà valutare se ci troviamo di fronte a garanzie o ad una caterva di ostacoli volti esclusivamente ad impedire che il mandato di arresto europeo venga applicato, minando la fiducia reciproca fra gli ordinamenti.

Signor Presidente, se i padri fondatori avessero ragionato in questo modo il 9 maggio 1950, quando venne sottoscritta la dichiarazione di Schumann, l'Europa non sarebbe mai nata. Crediamo a quell'Europa, che è un sogno ma anche un'ambizione e un luogo di pace e di giustizia, perché da essa intendiamo muovere per dare pace e giustizia al mondo intero. Questa è l'Europa alla quale guardiamo, non quella della sfiducia, che impedisce la collaborazione e che trasforma una garanzia in un cavillo giuridico. Le garanzie sono ben altre: sono quelle che abbiamo difeso nella storia repubblicana, e che continueremo a difendere, perché conosciamo la differenza fra le garanzie e gli ostacoli che si vogliono frapporre alla collaborazione tra le nazioni ed i popoli.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, intervengo per aggiungere alcune considerazioni alle osservazioni formulate dall'onorevole Sinisi, che condivido; in sede di votazione, ciascuno si assumerà le proprie responsabilità di fronte al paese nonché, in questo caso, di fronte ai nostri alleati europei.

Il comma 3 dell'articolo 6, di cui proponiamo la soppressione, introduce condizioni impossibili per la consegna di un ricercato a un nostro alleato europeo. Si tratta di condizioni che non chiediamo ad alcun altro Stato al mondo, neppure a quelli dell'ex Unione sovietica e ai più lontani da noi! Pretendiamo, ad esempio, che il giudice straniero comunichi anticipatamente, a pena di rigetto della domanda, se sussista un processo in Italia per il medesimo fatto; se il reato, secondo la legge italiana, sia prescritto; se il fatto, secondo la legge italiana, non sia considerato reato, e via dicendo.

Ora, queste sono tutte situazioni che certamente il giudice italiano deve valutare, ma non si può pretendere che il giudice svedese conosca la legge italiana o sappia se in Italia vi è già un procedimento in corso per lo stesso fatto! Questo lo saprà e lo può sapere soltanto il giudice italiano il quale, nel caso lo verifichi, respingerà la domanda (ovviamente). Ma porre questa condizione al giudice straniero nel momento in cui presenta la domanda o in un momento successivo, pena il rigetto della richiesta di consegna, è un'offesa, una provocazione verso i nostri amici ed alleati europei, è una violazione della decisione quadro che il nostro Governo - il vostro Governo! - ha liberamente assunto; è un favore che si fa ai criminali di tutta Europa!

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, si dovrebbe anche avere un po' di buon gusto, perché credo che nessuno qui dentro voglia fare favori a qualche criminale. Non è solo un insulto, ma è considerarci complici dei criminali e questo francamente, in un Parlamento, è una vergogna, caro Kessler (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e della Lega Nord Federazione Padana)!

Se poi l'onorevole Kessler avesse anche la compiacenza di leggere il testo prima di discuterlo, si renderebbe conto che quello che chiediamo è ogni documento necessario al fine degli accertamenti che l'autorità giudiziaria italiana dovrà compiere per verificare se ricorra uno dei casi previsti. In altre parole, è ovvio che il giudice dovrà mandare all'autorità straniera quei documenti di cui è in possesso e che sono relativi ad una serie di casi. In alcuni di essi avrà dei documenti, in altri casi non li avrà, ma è ovvio che noi non gli chiediamo di mandare i documenti che non ha, perché oltre a non essere complici degli assassini, onorevole Kessler, non siamo neanche stupidi (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 6.55, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 405

Votanti 392

Astenuti 13

Maggioranza 197

Hanno votato 153

Hanno votato no 239).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.101 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, siamo favorevoli a questa proposta emendativa - mi piace dirlo, quando lo siamo - perché è uno degli emendamenti che il relatore e la Commissione hanno introdotto unanimemente dopo la discussione sulle linee generali, dopo che abbiamo denunciato che senza di esso avremmo chiesto alle autorità giudiziarie straniere non soltanto di documentare tutte le situazioni di cui abbiamo parlato prima - imponendo cioè una prova comunque impossibile -, ma addirittura di provare che il loro ordinamento risponde a tutte le caratteristiche di indipendenza e di rispetto dei nostri diritti umani. In questo caso il relatore per la maggioranza, l'onorevole Pecorella, ci ha detto: avete ragione, non possiamo imporre che ci mandino, per esempio, in lingua italiana tutta la loro legislazione, tutti i loro trattati costituzionali e via dicendo.

Se è così ovvio, come dice l'onorevole Pecorella, che l'altra parte della lettera c) del comma 3 si deve interpretare in modo diverso da come è scritto, allora bastava scriverlo in modo diverso! Se, come credo e spero, la pensiamo allo stesso modo e cioè che è ingiusto, assurdo, sbagliato e provocatorio imporre alle magistrature straniere delle condizioni impossibili, allora non ci si deve trincerare dietro l'ovvio! Io leggo la norma così com'è e così come rimane anche dopo questo emendamento: la magistratura straniera deve mandare ogni documento necessario affinché la magistratura italiana possa verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19 (sono circa 32). Così scritto si interpreta in un modo solo. Se era ovvio, bastava, anche in questo caso, proporre un emendamento che raddrizzasse la portata dell'articolo e non ci sarebbero stati problemi. Il relatore lo ha fatto solo per metà e ci dispiace.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 6.101 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 402

Votanti 398

Astenuti 4

Maggioranza 200

Hanno votato 379

Hanno votato no 19).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 6.53, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 394

Votanti 383

Astenuti 11

Maggioranza 192

Hanno votato 162

Hanno votato no 221).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 6.102 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 400

Votanti 395

Astenuti 5

Maggioranza 198

Hanno votato 371

Hanno votato no 24).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 403

Votanti 375

Astenuti 28

Maggioranza 188

Hanno votato 219

Hanno votato no 156).

...

(Esame dell'articolo 7 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 7).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Kessler 7.1 e Sinisi 7.50, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 7.100 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Sinisi 7.51.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 7.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 404

Votanti 395

Astenuti 9

Maggioranza 198

Hanno votato 163

Hanno votato no 232).

Prendo atto che il deputato Stradella non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 7.50.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, qui si introduce un punto cruciale, sul quale avremo modo di parlare riguardo all'articolo 8: la questione della doppia incriminabilità o della doppia punibilità. Signor Presidente, voglio solo far presente che, così come viene concepito, costituisce anche questo un meccanismo elusivo della decisione quadro. Come avrò modo di spiegare in maniera ancora più chiara con riferimento all'articolo 8, di fatto, questo principio della doppia incriminabilità (già superato da convenzioni bilaterali sottoscritte dal nostro paese e che in molti casi l'Italia ha già applicato, proprio ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della nostra Costituzione) qui registra ancora una volta un passo indietro, un arretramento. Si vuole di fatto che la doppia incriminabilità, non prevista dalla decisione quadro, ritrovi una sua previsione all'interno di questo sistema di legge.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, prevedere così come si fa - addirittura oltre le previsioni dell'articolo 13, secondo comma, del codice penale, poi corrette in un emendamento ancora da discutere - il sistema della doppia incriminabilità, avrebbe fatto sì che in passato il nostro paese non avrebbe potuto ottenere dalla Francia, ad esempio, Michele Zazza.

L'ordinamento francese non conosceva fino al 1998, quando intervenne una decisione quadro, il reato di criminalità organizzata di stampo mafioso; conosceva semplicemente l'associazione di malfattori, che era una circostanza aggravante. In virtù di un principio di collaborazione, successivamente a quell'esperienza, che ha prodotto l'armonizzazione comunitaria della decisione quadro nel 1998, i reati di criminalità mafiosa sono perseguibili in tutta l'Unione europea a prescindere dal fatto che ciascuno ordinamento li preveda o meno.

Signor Presidente, se accogliessimo questa norma così come viene concepita, praticamente ci comporteremmo come quei governi che ci hanno rifiutato la collaborazione dinanzi ai reati mafiosi, ci comporteremmo come quei paesi che hanno negato all'Italia il diritto di avere giustizia quando ne ricorrevano tutte le condizioni. Questo è un sistema che vuole la reciproca fiducia tra gli ordinamenti e ogni qualvolta la si nega si crea un sacco all'interno del quale ciascun criminale potrà nascondersi. Giovanni Falcone insegnava che, finché in Europa e nel mondo ci fosse stato un paese con una previsione normativa tale da far sfuggire un criminale alla persecuzione penale, quel paese sarebbe stato destinato a diventare il paradiso dei criminali.

Attraverso queste deroghe, noi ci candidiamo a diventare un nuovo paradiso criminale, il rifugio della criminalità di tutta l'Europa: paradossalmente, nel resto del mondo, vigeranno regole più severe, più certe e sicuramente più favorevoli di quelle previste in Europa. Questa incongruenza è inaccettabile per chi ha spirito europeo e senso di giustizia.

Mi auguro che, in quest'aula, siano in molti ad avere spirito europeo e senso di giustizia (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo)!

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Sinisi.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, pur avendo compreso perfettamente il senso della proposta dell'onorevole Sinisi, nutro un'unica preoccupazione che, forse, potrebbe indurre ad una sua modifica.

Nella seconda parte dell'emendamento, l'onorevole Sinisi propone che il mandato d'arresto europeo sia eseguito se la condotta sia «comunque sanzionata» dall'ordinamento nazionale. Sulla base di tale formulazione, si potrebbe ritenere che la sanzione possa anche essere amministrativa, mentre credo che la finalità sia quella di colpire un reato (rispetto al quale si chiede la traduzione o l'arresto).

Volevo capire se l'emendamento possa essere riformulato in questo senso: così com'è, esso mi sembra estremamente pericoloso, perché sembra implicare la possibilità che un ordine di cattura europeo sia eseguito anche per fatti sanzionati soltanto a livello amministrativo.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Pisapia.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, comprendo la preoccupazione espressa dall'onorevole Pisapia; tuttavia, quando propone di eseguire il mandato d'arresto anche nel caso di condotta «comunque sanzionata» dall'ordinamento nazionale, l'emendamento fa sicuramente riferimento alla sanzione penale. Credo che ciò si intuisca non soltanto dal contesto, ma anche dalla specificazione, presente poco dopo nel testo, secondo la quale non occorre che la «disposizione penale» corrisponda a quella per cui si procede nello Stato membro di emissione.

Da parte nostra, non vi sarebbe alcuna difficoltà, ma non so se, dal punto di vista procedurale, sia possibile modificare l'emendamento. Ad ogni modo, ripeto che il senso è agevolmente ricavabile anche dall'attuale formulazione: ci si riferisce, ovviamente, ad un disvalore e ad una sanzione di tipo penale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 7.50, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 396

Votanti 376

Astenuti 20

Maggioranza 189

Hanno votato 155

Hanno votato no 221).

Passiamo alla votazione dell'emendamento della Commissione 7.100.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, nel preannunciare un voto favorevole, faccio rilevare che, anche in questo caso, sono state accolte le nostre osservazioni.

Dopo la discussione sulle linee generali, il relatore ha ritenuto di espungere dal testo, con l'emendamento che ci accingiamo a votare, un'altra condizione impossibile: secondo l'originaria formulazione del testo, avremmo potuto consegnare il ricercato soltanto se il reato - di omicidio, di furto o di truffa - fosse stato previsto, nei due ordinamenti, in termini identici! Non soltanto saremmo incorsi in una sorta di imperialismo giuridico se avessimo preteso dagli altri Stati di avere il nostro stesso processo e la nostra stessa fattispecie penale ma, soprattutto, avremmo bloccato, sin dall'inizio, qualsiasi possibilità di collaborazione con l'estero!

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Kessler.

Passiamo ai voti

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 7.100 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 396

Votanti 392

Astenuti 4

Maggioranza 197

Hanno votato 369

Hanno votato no 23).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 7.51, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 400

Votanti 379

Astenuti 21

Maggioranza 190

Hanno votato 374

Hanno votato no 5).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 387

Votanti 361

Astenuti 26

Maggioranza 181

Hanno votato 229

Hanno votato no 132).

...

(Esame dell'articolo 8 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 8).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Sinisi 8.51, Pisapia 8.52 e 8.53 e Kessler 8.50, mentre, per quanto riguarda l'emendamento 8.100 della Commissione, ne raccomanda l'approvazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 8.51.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, il presidente Pecorella, nel corso dell'esame in Commissione, proponendo un emendamento che sostanzialmente ha introdotto l'articolo 8, ha riscritto i 32 casi previsti dalla decisione quadro di non verifica della doppia incriminabilità. Riscrivendo queste norme (ciò non è previsto dalla decisione quadro, che esclude invece ogni tipo di verifica), a mio avviso per un eccesso di zelo, ha introdotto elementi nuovi che renderanno censurabile la stessa normativa ed inapplicabile il sistema.

Avvalendomi del commento di uno studioso del collegio europeo di Bruges, vorrei ricordare che si introducono tipologie di infrazione più pedisseque e più specifiche rispetto a quelle previste dallo stesso ordinamento interno italiano. Questo vale per il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. Per quanto riguarda la criminalità informatica (o la cyber-criminalità), si introduce una fattispecie nuova di reato che il nostro ordinamento non conosce. In materia di ambiente, si descrive in maniera pedissequa la condotta da tenere, mentre in materia di violenze razzistiche o xenofobe si omette la violenza sessuale.

L'operazione, realizzata al fine di «innocuizzare» il principio della non verifica della doppia incriminabilità, introduce un'aberrazione giuridica, ossia un sistema di norme penali non previste dal nostro ordinamento. Con tale operazione si introducono norme diverse da quelle previste nella nostra legge penale, che renderanno difficilmente comprensibile il nostro vigente ordinamento penale.

Per questo motivo, ho presentato l'emendamento 8.51, che chiede che l'autorità giudiziaria italiana, qualora ricorrano i casi previsti dalla decisione quadro, non proceda all'accertamento della doppia incriminabilità.

Sollevo queste obiezioni al presidente Pecorella. Faccio leva sulla sensibilità giuridica dei molti presenti in quest'aula che certamente hanno cognizione di queste norme assai più di me. Li invito a rendersi conto, insieme al gruppo che rappresento, che quest'operazione legislativa è assolutamente sbagliata. Essa renderà inefficace il mandato d'arresto europeo e difficile l'interpretazione della legge penale italiana.

Invitiamo l'Assemblea e tutti coloro che sono sensibili alla chiarezza e alla coerenza del sistema ad esprimere un voto favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 8.51, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 398

Votanti 387

Astenuti 11

Maggioranza 194

Hanno votato 157

Hanno votato no 230).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 8.52, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 386

Votanti 378

Astenuti 8

Maggioranza 190

Hanno votato 34

Hanno votato no 344).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 8.53.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, invito tutti i colleghi ad un attimo di riflessione su questo emendamento. Stiamo parlando di reati di opinione, per cui sarebbe prevista la consegna obbligatoria da parte della nostra autorità giudiziaria a quella di un altro paese anche qualora fossero compiuti all'estero semplici atti di minaccia, tesi ad indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali e sovranazionali. In altri termini, si rende obbligatorio il trasferimento all'estero per un reato che equivale a quello di pubblica istigazione o apologia, che era previsto dall'articolo 303 del codice penale, ma che noi abbiamo abrogato con la legge 25 giugno 1990 n. 205.

Quindi, sopprimendo solo le parole «di minaccia» e lasciando chiaramente le parole «di violenza», per cui l'estradizione o la consegna sarebbe possibile in caso di violenza ma non in caso di semplice minaccia, io credo che elimineremmo un elemento che sarebbe sicuramente incostituzionale, contrastando fortemente con il diritto di esprimere le proprie opinioni, anche se non condivise e non condivisibili.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi.

Onorevole, le devo far presente, con mio grande rammarico, che il suo gruppo ha esaurito i tempi. Glielo dico perché lei si regoli con la sintesi che la contraddistingue.

Ha facoltà di parlare, onorevole Sinisi.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, mi regolerò avvalendomi delle facoltà che lei mi vorrà concedere. Dico semplicemente che questo emendamento dell'onorevole Pisapia rappresenta bene le difficoltà che nascono quando si vuole riscrivere, ai soli fini della verifica della doppia incriminabilità, una norma penale interna. Queste obiezioni valgono per tutti i punti di questo articolo. Questa è la ragione per cui noi abbiamo votato contro.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, non posso che essere d'accordo sui rischi di questa disposizione; però, il criterio ispiratore - così rispondo anche all'onorevole Sinisi - è stato quello di cercare di definire che cosa noi intendiamo, rispetto all'ordinamento europeo, per questi reati. Quindi, noi ci siamo riferiti o alla legislazione europea, già esistente in alcuni casi, che ha definito alcuni reati, o a quella interna. Poiché la legislazione interna - quindi, questo Parlamento - ha definito il concetto di terrorismo in questo modo, noi ci stiamo semplicemente riferendo ad una norma interna. Posso anche non essere d'accordo con la norma interna, ma quello è l'unico criterio di riferimento che l'ordinamento italiano possiede, in questo momento, per definire il terrorismo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, intervengo per annunciare l'astensione su questo emendamento e ne spiego i motivi. La decisione quadro, su questo punto, dice che non c'è bisogno della doppia incriminazione per dare esecuzione al mandato d'arresto per i reati di terrorismo. Così è scritto all'articolo 2, secondo comma. Come ha ben detto l'onorevole Sinisi - non l'ho voluto ripetere e non lo faccio neanche adesso -, l'operazione che fa invece questo articolo 8, che a noi non piace, è generosa. Nonostante io capisca la finalità positiva che si vuole perseguire, questa è un'operazione assai rischiosa.

Si riscrivono in termini più precisi, più riduttivi forse, in modo più limitato, i casi per i quali non vale la regola della doppia incriminazione. Però, come avevamo previsto, questo crea dei grandi rischi. È meglio dire che diamo corso al mandato d'arresto europeo per i reati di terrorismo o è meglio avventurarsi nel definirlo, come qui viene fatto con la lettera b)? Secondo noi è molto meglio lasciare la dizione «terrorismo» in modo che sia la nostra magistratura a chiarire poi se sia un atto di terrorismo o meno. Ritengo la descrizione operata alla lettera b) del primo comma dell'articolo al nostro esame buona, perché riprende quella recata dal nostro codice positivo; tuttavia, essa è più restrittiva, ed in tal caso può dare luogo, come ha fatto capire l'onorevole Pisapia, ad equivoci o a casi dubbi. Per tale motivo, preannunzio l'astensione dal voto del mio gruppo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 8.53, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 388

Votanti 264

Astenuti 124

Maggioranza 133

Hanno votato 70

Hanno votato no 194).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 8.50.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, vorrei segnalare che abbiamo presentato l'emendamento in esame, soppressivo del comma 3 dell'articolo 8, prima che la Commissione giustizia presentasse il suo emendamento 8.100. Dal momento che il relatore per la maggioranza ha poc'anzi ribadito il parere favorevole alla riscrittura del comma 3 dell'articolo 8, venendo incontro alle preoccupazioni che avevano dato origine alla presentazione del nostro emendamento 8.50, soppressivo di tale comma, ne annunzio pertanto il ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 8.100 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 392

Votanti 374

Astenuti 18

Maggioranza 188

Hanno votato 368

Hanno votato no 6).

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, intervengo per preannunziare il voto contrario del mio gruppo sull'articolo 8 per le ragioni precedentemente illustrate. Infatti, riscrivere tutti i casi precisati nella decisione quadro in cui la doppia incriminazione è data per presupposta rappresenta un'operazione, seppur generosa, che crea e creerà una maggiore confusione interpretativa, anziché semplificare la collaborazione giudiziaria, potenzialmente anche a danno della persona di cui viene richiesta la consegna. Si tratta, inoltre, di un'operazione che si colloca ai limiti, probabilmente superandoli, dei confini stabiliti dalla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio; per tali motivi, ribadisco pertanto il voto contrario del mio gruppo sull'articolo 8.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, intervengo solo per rappresentare all'Assemblea che, con l'articolo 8, si introduce nel nostro paese un aberrante doppio sistema penale: uno previsto dal codice penale ed un altro previsto dal provvedimento in esame, che penale non è, ma che disciplina ogni fattispecie ai fini della doppia incriminabilità.

Vi saranno, in tal modo, un terrorismo previsto dal codice penale ed un terrorismo ai fini della doppia incriminabilità, una falsificazione di monete contemplata dal nostro codice penale ed un'altra falsificazione di monete ai fini della doppia incriminabilità, e così per tutti i 32 casi previsti. Vorrei ribadire che si tratta di una clamorosa aberrazione giuridica, che segnaliamo all'attenzione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 8, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 400

Votanti 364

Astenuti 36

Maggioranza 183

Hanno votato 204

Hanno votato no 160).

...

(Esame dell'articolo 9 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 9).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Kessler, e sull'emendamento Buemi 9.50, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Sinisi 9.52.

Vorrei ribadire che, per quanto riguarda il testo alternativo e l'emendamento Buemi 9.50, non vi è contrarietà in merito ai contenuti, poiché il testo alternativo del relatore di minoranza riprende sostanzialmente il «testo base», mentre l'emendamento Buemi 9.50 delinea un sistema completamente diverso, per cui, scelta una strada, non possiamo contemporaneamente percorrerne anche un'altra.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza. Signor Presidente, vorrei far presente che, al terzo comma dell'articolo 9 del testo alternativo, anziché «ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3» deve leggersi «articolo 5, commi 3 e 4».

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Kessler, non accettato dalla Commissione né dal Governo, nella formulazione corretta dal proponente.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 398

Votanti 378

Astenuti 20

Maggioranza 190

Hanno votato 151

Hanno votato no 227).

Passiamo all'emendamento Buemi 9.50.

ENRICO BUEMI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 9.50 per le ragioni già esposte dal presidente Pecorella.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Buemi.

Passiamo all'emendamento Sinisi 9.52.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 9.52, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 395

Votanti 392

Astenuti 3

Maggioranza 197

Hanno votato 369

Hanno votato no 23).

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole sull'articolo 9, perché, effettivamente, come ha detto il relatore per la maggioranza, in materia di procedura interna e di garanzie giurisdizionali in fase di esecuzione del mandato d'arresto europeo, la differenza tra il testo originario e quello proposto dalla maggioranza è davvero minima.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 9, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 374

Votanti 361

Astenuti 13

Maggioranza 181

Hanno votato 360

Hanno votato no 1).

...

(Esame dell'articolo 10 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 10).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Pisapia 10.51 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 10.100.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 10.51, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 388

Votanti 369

Astenuti 19

Maggioranza 185

Hanno votato 368

Hanno votato no 1).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 10.100 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 397

Votanti 393

Astenuti 4

Maggioranza 197

Hanno votato 375

Hanno votato no 18).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 10, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 395

Votanti 375

Astenuti 20

Maggioranza 188

Hanno votato 373

Hanno votato no 2).

...

(Esame dell'articolo 11 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 11).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. La Commissione invita a ritirare il testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Kessler.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Kessler, accetta l'invito al ritiro formulato dal relatore?

GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza. Sì, signor Presidente, non insisto per la votazione del mio testo alternativo perché, anche in questo caso, la differenza tra le due formulazioni è davvero minima.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Kessler.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 11.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 369

Votanti 348

Astenuti 21

Maggioranza 175

Hanno votato 344

Hanno votato no 4).

Prendo atto che gli onorevoli Perrotta e Sartori non sono riusciti a votare.

...

(Esame dell'articolo 12 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 12).

GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza. Signor Presidente, non insisto per la votazione del mio testo alternativo dell'articolo 12, che risulta addirittura identico al testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Kessler.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 12.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 384

Votanti 363

Astenuti 21

Maggioranza 182

Hanno votato 360

Hanno votato no 3).

...

(Esame dell'articolo 13 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 13 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 13).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Pisapia 13.50.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 13.50, accettato dalla Commissione e dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 399

Votanti 373

Astenuti 26

Maggioranza 187

Hanno votato 369

Hanno votato no 4).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 13, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 409

Votanti 389

Astenuti 20

Maggioranza 195

Hanno votato 385

Hanno votato no 4).

...

(Esame dell'articolo 14 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14 (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 14).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 14.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 404

Votanti 380

Astenuti 24

Maggioranza 191

Hanno votato 380).

...

(Esame dell'articolo 15 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 15 (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 15).

Avverto che il testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Kessler, è precluso da precedenti votazioni.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate ulteriori proposte emendative, passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 15.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 409

Votanti 387

Astenuti 22

Maggioranza 194

Hanno votato 386

Hanno votato no 1).

...

(Esame dell'articolo 16 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 16 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 16).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Kessler.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Kessler.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Castagnetti. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor Presidente, nel preannunciare il voto favorevole del nostro gruppo sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Kessler, approfitto per riferire all'Assemblea un'informazione che abbiamo appena avuto. Il TG3 ha dato comunicazione di un'intervista alla vedova di un carabiniere ucciso a Nassiriya, la quale ha affermato che suo marito le aveva riferito che i carabinieri italiani erano al corrente, avevano avuto la possibilità di vedere le torture perpetrate ai prigionieri e di assistere nelle carceri in cui venivano denudati i prigionieri iracheni (Commenti dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e della Lega Nord Federazione Padana - Proteste dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)...

PRESIDENTE. Onorevole Castagnetti, un uomo come lei non deve ricorrere a questi sistemi...

CESARE RIZZI. Cosa c'entra?

STEFANO LOSURDO. Sciacallo!

MAURA COSSUTTA. Chiami il Presidente Casini! È il Governo che deve riferire!

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor Presidente, ho dato un'informazione all'Assemblea!

PRESIDENTE. Onorevole Castagnetti, lei ha fatto male a farlo!

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Chiedo che il Governo venga in aula a riferire... (Dai banchi del gruppo di Alleanza nazionale si scandisce: Buffone! ...Una voce: Pagliaccio!)

PRESIDENTE. Onorevole Castagnetti, le tolgo la parola!

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Kessler, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 398

Votanti 388

Astenuti 10

Maggioranza 195

Hanno votato 163

Hanno votato no 225).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 16.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 383

Votanti 372

Astenuti 11

Maggioranza 187

Hanno votato 353

Hanno votato no 19).

...

(Esame dell'articolo 17 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 17 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 17).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, la Commissione invita a ritirare il testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Kessler, altrimenti il parere è contrario. Parimenti, vi è un invito al ritiro degli emendamenti Buemi 17.53 e 17.50, altrimenti il parere è contrario. La Commissione esprime infine parere contrario sugli emendamenti Sinisi 17.51 e 17.52.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Kessler.

Chiedo all'onorevole Kessler se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.

GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza. Signor Presidente, in questo caso non posso accogliere l'invito, perché vi è una differenza...

PRESIDENTE. Onorevole Kessler, gli uffici mi comunicano dal momento che non sono in grado di effettuare un controllo, che il suo testo alternativo è precluso a seguito dell'approvazione dell'articolo 14, che già dispone in materia di consenso alla consegna.

GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza. Signor Presidente, non essendo in grado di verificarlo personalmente, mi rimetto alla sua valutazione e a quella effettuata dagli uffici. Avrò modo di esprimere la mia opinione sull'articolo 17 nel corso degli interventi riguardanti le proposte emendative che esamineremo successivamente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Buemi 17.53.

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo ai sensi degli articoli 40 e seguenti del regolamento. Senza nulla togliere alle sue decisioni, vorrei comprendere se la Presidenza, nel momento in cui ci informa delle decisioni riguardanti l'organizzazione dei lavori, ritiene di mantenere una sorta di uniformità nell'approccio alle questioni, oppure, con tutto il rispetto, ciascun Presidente o Vicepresidente che presiede questa Assemblea interpreti il regolamento a modo proprio.

Il Presidente Casini ci aveva informato che le questioni non all'ordine del giorno avrebbero dovuto essere poste in modo assoluto al termine della seduta: ciò rappresenta ormai l'eccezione, mentre la regola è nel senso che ciò non accada.

Nel pomeriggio di oggi il Presidente Fiori ha dato la parola a vari deputati appartenenti a gruppi diversi, consentendo loro di intervenire su questioni di particolare rilevanza. Poco fa, in applicazione dello stesso criterio, ha chiesto la parola un presidente di gruppo per fornire un'informazione che non dovrebbe suscitare reazioni quali quelle riconducibili all'urlo di «pagliaccio» nei riguardi di chi riporta tali notizie, bensì dovrebbe utilmente portare anche l'altra parte politica ad interrogarsi; lei invece ha tolto la parola al presidente Castagnetti, che ha parlato esattamente secondo la prassi applicata dal Presidente Fiori nel corso di questo primo pomeriggio (Commenti dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana - Una voce dai banchi del gruppo di Alleanza nazionale: Buffone! - Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo).

Pertanto, invece di scalmanarsi, si interroghino i colleghi su quanto è stato detto (e non lo ha detto il presidente Castagnetti). Si interroghino su questo, in modo da avere un atteggiamento decente: a parte ciò, mi interessa sapere quali siano i criteri con i quali la Presidenza opera all'interno della nostra Assemblea (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Registro con piacere un applauso alle eventuali deroghe!

Il principio è stato fissato dal Presidente della Camera, ed io lo rispetto. A volte è successo, anche quando presiedevo io l'Assemblea, che la Presidenza abbia consentito un intervento, perché non sempre si è informati preventivamente sulla sua natura. Tant'è vero che il collega Castagnetti ha avuto l'opportunità intellettuale, e forse anche la furberia, di dire in prima battuta che interveniva in sede di dichiarazione del voto che si apprestava ad esprimere. La parte successiva del suo intervento ha avuto anche un valore politico, che lei ha sottolineato, ma doveva essere svolta nella fase finale della seduta, quando ciò può essere fatto.

Per questa ragione, l'ho ripreso, perché proprio un presidente di gruppo deve avere, più degli altri che possono intervenire talvolta con maggiore libertà e discrezione, il limite dei propri interventi (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro)!

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del regolamento, sull'ordinato svolgimento dei lavori. Non voglio entrare nel merito di un tema che ci vedrà impegnati sicuramente nei prossimi giorni (mi auguro quanto prima).

Volevo invece richiamare l'attenzione della Presidenza sul fatto che il nostro gruppo, che sappiamo essere sensibile ai richiami sollevati e alle richieste avanzate, ha chiesto alla Presidenza, insieme ad altri gruppi dell'opposizione, di farsi interprete affinché il Governo venga a riferire in Parlamento sulle questioni che anche il collega Castagnetti poc'anzi ha ricordato.

Il Governo deve cioè riferire in Parlamento se fosse o meno a conoscenza delle barbare pratiche di torture praticate in Iraq (Commenti del deputato Rizzi - Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)! Cari colleghi, credo che su questo punto vi dovrebbe essere un atteggiamento, da parte dei gruppi della maggioranza, altrettanto sensibile, come lo è quello di milioni di cittadini in Italia e nel mondo su tali vicende.

CESARE RIZZI. Cosa c'entra questo discorso? Stiamo votando emendamenti!

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, vorrei solo sottolineare che, a ventiquattr'ore di distanza dalla richiesta da noi avanzata in Parlamento, il Governo ancora non ha fatto sapere se sia disponibile a venire a riferire in aula. Lo consideriamo grave ed inaccettabile (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani)! Sollecitiamo ancora una volta una risposta, perché su una vicenda del genere non si può tollerare il silenzio assoluto del Governo! Altrimenti, suona connivenza (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani - Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e della Lega Nord Federazione Padana)!

LUIGI OLIVIERI. È un'insolenza!

PRESIDENTE. Onorevole Innocenti, la Presidenza della Camera, come lei sa, ha poteri di sollecitazione, non di imposizione. Riferirò senz'altro al Presidente della Camera le considerazioni da lei svolte.

MAURA COSSUTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, è evidente che di fronte ad alcune notizie che scuotono le coscienze (Commenti dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana)...

CESARE RIZZI. Stiamo votando gli emendamenti!

MAURA COSSUTTA. Di fronte a notizie così gravi date dal TG3, dunque da un organo di informazione pubblica, è evidente che il Parlamento debba essere coinvolto. Sollecitiamo il Presidente Casini affinché convochi immediatamente la Conferenza dei presidenti di gruppo.

CESARE RIZZI. Cosa c'entra?

MAURA COSSUTTA. Sappiamo bene che domani verrà il ministro Martino per rispondere ad un question time e non credo che la questione possa essere risolta in tre minuti di risposta ad un'interrogazione. Il Governo deve riferire sulla crisi insostenibile della situazione irachena. Il forum dei parlamentari ha già depositato una mozione su tale argomento. Sempre di più oggi l'obiettivo prioritario è il ritiro dei militari dall'Iraq. Credo che anche su questo il Governo debba rispondere. Altro che silenzio sugli ostaggi! Il Parlamento deve essere coinvolto e deve decidere in ordine agli interessi nazionali della coscienza democratica del nostro paese.

MASSIMO POLLEDRI. Non siamo mica ad un'assemblea di condominio!

PIER PAOLO CENTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, credo che, al di là degli aspetti formali, dobbiamo essere grati al collega Castagnetti che ha portato in quest'aula una notizia data con grande rilievo dalla RAI (Commenti del deputato Rizzi). Secondo tale notizia, il Governo italiano e, comunque, i militari italiani presenti in Iraq potevano essere a conoscenza di abusi e torture perpetrati nei confronti di militari iracheni.

Signor Presidente, siamo di fronte ad una questione così drammatica che va oltre il giudizio sulla guerra, che pure ci ha diviso in Parlamento e ci dividerà, probabilmente, anche nei prossimi giorni. Sulla vicenda delle torture il Vicepresidente del Consiglio, Fini, ha dichiarato che il Governo non era a conoscenza del dossier della Croce Rossa (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale, dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro e della Lega Nord Federazione Padana)...

GIUSEPPE GIANNI. Buffone!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi...

PIER PAOLO CENTO. Capisco che la vostra anima si rivolti di fronte alle vergogne della tortura (Proteste dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale, dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro e della Lega Nord Federazione Padana)!

PRESIDENTE. Onorevole Cento...

PIER PAOLO CENTO. Capisco che la vostra anima si rivolti (Proteste dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale, dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro e della Lega Nord Federazione Padana)!

Allora prendete le iniziative conseguenti per porre fine a questa vergogna (Dai banchi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale si scandisce: «Buffone!»)!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non siamo allo stadio! Sono necessari senso della misura e rispetto! La serietà dei problemi dovrebbe far elevare i pensieri, non la voce!

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, credo che, qualora il Governo avesse mentito al Parlamento ed all'opinione pubblica sulla conoscenza degli atti di tortura che si sono verificati in Iraq, ci troveremmo di fronte ad una vicenda ancora più grave perché sarebbe leso il rapporto di lealtà tra Governo e Parlamento, che va oltre le questioni di maggioranza e di opposizione.

ROBERTO MENIA. Basta!

PIER PAOLO CENTO. Credo sia opportuno che la Conferenza dei presidenti di gruppo venga immediatamente convocata e venga deciso di trasformare il question time di domani in un dibattito formale, anche con votazioni, come prevede il regolamento, sulla questione.

Non possiamo più rimanere in silenzio! Non possiamo più vedere il Parlamento espropriato, di fronte a ciò che sta accadendo in Iraq e di fronte alle notizie che vengono forniti al Parlamento e all'opinione pubblica (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Verdi-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)!

STEFANO STEFANI. Presidente, c'è un regolamento!

IGNAZIO LA RUSSA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, credo sia veramente fuori luogo «fare il tifo» o esagerare su questi temi. Non so se tocca a me farlo, ma vorrei richiamare tutti ad un'attenzione particolare sugli argomenti dei quali stiamo discutendo. Stiamo parlando di sevizie brutali a danno di persone che sono legittimamente detenute prigioniere, che sicuramente hanno a loro volta commesso crimini atroci... (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)

MAURA COSSUTTA. Che ne sai?

IGNAZIO LA RUSSA. ...e che magari sono corresponsabili di avere tagliato a pezzettini quattro americani (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)...

MAURA COSSUTTA. Vergognati!

IGNAZIO LA RUSSA. ...Ma che hanno tutto il diritto di essere trattati civilmente. Noi siano inorriditi (Commenti del deputato Maura Cossutta). Buona, per favore, Cossutta! Non puoi avere l'esclusiva dell'indignazione. Te ne prego, non pretendere di avere l'esclusiva dell'indignazione! Te lo chiedo veramente con cortesia. La tua indignazione, sono sicuro sincera, non strumentale, non propagandistica (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e del deputato Maura Cossutta), è uguale alla mia, alla nostra. Non ci possiamo dividere tra chi è più indignato e chi è meno indignato!

Purtroppo ci siamo divisi in altre occasioni, nel non essere tutti altrettanto indignati di fronte ad atti brutali, che hanno colpito le truppe pacificatrici presenti in Iraq. Non ho visto una sollevazione di animi o di spiriti quando, lo ripeto, quattro americani (civili, addirittura) sono stati tagliati a pezzettini, cosa che da sola giustifica il mantenimento delle truppe di pace in Iraq, secondo la nostra opinione (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale)!

MAURA COSSUTTA. Tu sei pazzo!

IGNAZIO LA RUSSA. L'argomento che è stato adesso addotto è che una notizia televisiva riporta che la moglie di uno dei caduti di Nassiriya avrebbe avuto una confidenza dal marito sul sospetto che ci potessero essere episodi di brutalità. Figurarsi se non rispettiamo noi, se non rispetto io, il pensiero della signora in questione!

CESARE RIZZI. È arrivato Gesù Cristo! Presidente, applichi il regolamento!

IGNAZIO LA RUSSA. Fare la facile equazione - siccome la RAI ha diffuso la notizia di una persona che dal marito aveva saputo alcune cose, ergo il Governo deve dire immediatamente che cosa ne sapeva esso stesso - è, lasciatemelo dire, superficiale. Innanzitutto, perché il Governo ha già detto che di questa vicenda non ne sapeva nulla.

GIOVANNI KESSLER. Il Governo venga qui a dirlo!

IGNAZIO LA RUSSA. In secondo luogo, perché ciò è stato confermato da tutte le fonti internazionali ed umanitarie. Infine, perché insistere su quest'equazione non significa dubitare del Governo - che è pacifico non ne sapesse nulla -, ma significa dubitare dei nostri soldati, che sono lì... (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia), che non hanno riferito al Governo, che non ne sapeva nulla. Questo non possiamo tollerarlo! Non possiamo tollerare che gettiate discredito sui nostri soldati (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia - Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani)!

Allora, vi preghiamo di avere fiducia su questo terreno. Vedete, con la stessa logica assurda di uno che dice che siccome la moglie di uno dei caduti di Nassiriya ha detto che il marito aveva dei sospetti e quindi forse il marito poteva aver detto al Governo chissà che cosa, io potrei dire: poiché Blair è di sinistra ed ogni tanto incontra esponenti di sinistra e poiché Blair lo sapeva, sicuramente lo ha detto a qualche leader dell'opposizione. Non farò mai questa equazione (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia - Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Cosa dici?

IGNAZIO LA RUSSA. Non la farò mai, ma secondo la vostra logica si potrebbe fare benissimo (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia - Vivi commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)! Non urlate, non sto accusando nessuno! Credo non vi sia niente di male se il Governo, a partire da domani, in sede di interrogazioni a risposta immediata...

MAURA COSSUTTA. Due minuti!

IGNAZIO LA RUSSA. ... risponderà in merito ad una semplice interrogazione, anche perché si tratta di fornire delle conferme.

MAURA COSSUTTA. Lo dica in aula, Berlusconi! Siamo tutti d'accordo con lui!

IGNAZIO LA RUSSA. Non dividiamoci su questo! Avanzate domande e avrete le risposte! Vi prego, ancora un volta, di tenere presente che su questi terreni una comune dignità ed un comune sentire vale più di qualche decina di voti che si può ipotizzare di strappare all'avversario (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia).

ANDREA GIBELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREA GIBELLI. Signor Presidente, le vorrei rivolgere un appello: o facciamo rispettare il regolamento o questo non è più un Parlamento, ma una tribuna politica di una parte di quest'aula che sfrutta le più disparate occasioni per fare campagna elettorale! Se oggi il Vicepresidente di turno, l'onorevole Fiori, ha commesso un errore, noi ci rifacciamo alle decisioni del Presidente Casini (gli errori del Vicepresidente Fiori non sono una novità!); riteniamo, tuttavia, che bisognerebbe procedere con l'esame degli argomenti all'ordine del giorno, rimandando al termine della seduta gli interventi dei colleghi.

Sarebbe bello entrare nel merito della questione, rivendicando il principio che il richiamo al regolamento dovrebbe essere utilizzato per questioni procedurali e non per ciò che si vuole, perché, come in questo caso, si sono acquisite certe notizie dal TG3. Sui giornali di oggi, ad esempio, vengono riportate non solo le problematiche relative all'Iraq, ma anche quelle avvertite a Firenze, dove si è registrata la presenza di cellule terroristiche che si nascondono nelle moschee che i vostri sindaci tengono aperte (Applausi dei deputati dei gruppi della Lega Nord Federazione Padana, di Forza Italia e di Alleanza nazionale)! Ciò accade in Toscana dove governate voi! Perché non parlate delle torture a Cuba? Dovete parlare delle torture che vengono perpetrate a Cuba! Di questo dovremmo parlare (Vivi commenti dei deputati dei Democratici di sinistra-L'Ulivo), perché se apriamo un fronte, dobbiamo farlo per tutto!

PIERO RUZZANTE. Vergogna!

ANDREA GIBELLI. Naturalmente si parla di fascismo quando non si è d'accordo! I comunisti sono stati responsabili di milioni di morti nel passato (Applausi dei deputati dei gruppi della Lega Nord Federazione Padana e di Alleanza nazionale), perpetrando torture in Unione sovietica quando andavate a prendere ordini al Cremlino (Vivi commenti dei deputati dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!

Allora, è necessario riportare ordine in quest'aula; pertanto, vale la pena che lei, Presidente, decida di proseguire con i nostri lavori, applicando il regolamento, così come il Presidente Casini ha deciso, e rimandando la questione ad altro momento, in modo che la serenità dell'Assemblea consenta ad ognuno di esprimersi, senza l'emozione e le emotività strumentali di chi vuole fare campagna elettorale (Applausi dei deputati del gruppi della Lega Nord Federazione Padana, di Forza Italia e di Alleanza nazionale )!

LUCA VOLONTÈ. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, stavamo esaminando un provvedimento e, invece, si è acceso un dibattito. Non ritenendo che questa sia la palestra per i comizi, vorrei chiedere a lei che si ritorni sull'argomento domani, in sede di interrogazioni a risposta immediata, nonché in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, come si è detto, in vista di un dibattito su questo tema.

Vorrei che si consentisse all'Assemblea (a me che sono un semplice deputato) di procedere con l'esame degli argomenti all'ordine del giorno, perché siamo qui per fare questo (Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro e di Alleanza nazionale)!

GRAZIELLA MASCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, avevo chiesto correttamente, ai sensi del regolamento, di intervenire al termine della seduta per sollecitare la risposta ad un'interpellanza. A questo punto, vorrei dire ora ciò che avrei chiesto successivamente; vorrei, in particolare, fare riferimento ad un'interpellanza, presentata dal collega Pisapia, e firmata anche dalla sottoscritta, il 10 dicembre 2003.

LUCA VOLONTÈ. Non si può fare!

GRAZIELLA MASCIA. Nella suddetta interpellanza sono state citate le parole di una cronista pubblicate su Il Corriere della sera del 1o dicembre, proprio a proposito di questi argomenti.

LUCA VOLONTÈ. Non è possibile!

PRESIDENTE. Onorevole Mascia, se si tratta di un sollecito, lei sa meglio di me che è consentito intervenire al termine della seduta.

GRAZIELLA MASCIA. Mi scusi, ma l'argomento è il seguente (hanno parlato tutti e, pertanto, mi sembra doveroso intervenire).

In questo articolo, pubblicato su Il Corriere della sera si rendevano, tra le altre cose, le seguenti dichiarazioni: la procedura seguita dai carabinieri è quella imposta dagli Stati Uniti che, alla fine, li hanno presi in consegna. I quattro sono rimasti chiusi in cella al buio, inginocchiati senza acqua né cibo per quattro giorni. Una tecnica che mira a far crollare i prigionieri e, spesso, li porta a confessare. In questi casi, non è successo: usando qualcosa di simile all'autoipnosi, i quattro sospetti sono riusciti a restare in silenzio, sopportando le privazioni.

LUCA VOLONTÈ. Non è possibile, Presidente!

GRAZIELLA MASCIA. Questo era scritto sul Corriere della Sera e nessuno mai lo ha smentito, tantomeno il ministro della difesa che avrà letto tale articolo. Il Governo, ad oggi, non ha ancora risposto alla nostra interpellanza, dunque ritengo non fosse necessario attendere il TG3 di questa sera per interrogarsi su quanto avvenuto anche presso i nostri soldati di stanza a Nassiriya.

Quindi, il Governo oggi non può affermare di non sapere nulla perché, se non sapeva nulla, vuol dire che ha voluto chiudere gli occhi, chiudere le orecchie, rifiutando di leggere quanto apparso sul quotidiano più importante del nostro paese (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

ROBERTO VILLETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente, a dire la verità, ho avuto un certo stupore per la reazione della maggioranza in ordine alla comunicazione resa dal presidente Castagnetti.

Onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad una dichiarazione di Pina Bruno, moglie di Massimiliano Bruno, maresciallo dei carabinieri morto nella strage di Nassiriya.

LUCA VOLONTÈ. Ma di cosa stiamo parlando? Ma qual è il dibattito all'ordine del giorno? Non è sua l'aula!

ROBERTO VILLETTI. La moglie di questo carabiniere afferma: «Massimiliano era rimasto molto colpito e mi aveva detto: "Siamo nel 2000, neanche quando c'era la prima guerra mondiale c'erano queste torture. Ho visto un carcere, una cosa squallida, bruttissima"». Di fronte a tali dichiarazioni non si può far finta che non ci siano.

LUCA VOLONTÈ. È un comizio!

ROBERTO VILLETTI. Non è un comizio! Di fronte a questi fatti di enorme gravità non ci dovrebbe essere una appartenenza a forze politiche, ma si dovrebbe soltanto riaffermare la coscienza civile e morale del paese, della nazione! Siete voi che umiliate il Parlamento, siete voi che umiliate principi e valori fondamentali (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Socialisti democratici italiani, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Verdi-L'Ulivo)!

ANTONINO LO PRESTI. State disonorando l'Arma!

LUCA VOLONTÈ. (dirigendosi verso il centro dell'emiciclo). Qual è il punto all'ordine del giorno?

PRESIDENTE. Onorevole Volontè, non la sento. Interverrà quando le darò la parola, perché non ha il diritto di rivolgersi alla Presidenza come se fosse un suo impiegato! Si accomodi!

Prego, onorevole Villetti.

ROBERTO VILLETTI. Occorre che su queste dichiarazioni vi sia un accertamento e dovrebbe essere innanzitutto il Governo a sentire questa responsabilità di fronte a quanto dichiarato dalla vedova di un caduto di Nassiriya e non da una provocatrice rossa! La vedova di un caduto di Nassiriya fa queste affermazioni! Voi non vi rendete conto di ciò che dite!

È necessario che il Governo faccia un accertamento per sapere chi, all'interno delle nostre Forze armate, era a conoscenza di episodi di tortura, se sono state date comunicazioni e a chi sono state date, chi ha ricevuto tali comunicazioni e se il Governo era a conoscenza di questi fatti. Questa è una delle cose più gravi che state facendo! Dovete avere la consapevolezza che, di fronte a fatti di tale gravità, il Parlamento si deve ritrovare unito e non diviso e voi siete la fonte della divisione e non dell'unità che devono avere le Camere di fronte a principi fondamentali di civiltà umana (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Socialisti democratici italiani, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Verdi-L'Ulivo)!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, qualcuno ha criticato il fatto che la Presidenza ha consentito di parlare ad un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare (Dai banchi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro alcuni parlamentari gridano «Si»).

Io accetto le critiche perché non sono un dittatore, nemmeno di quelli dismessi. Di conseguenza, proprio per questo motivo, posso dirvi che ho fatto soltanto il mio dovere, com'è sempre avvenuto ogni volta che è in discussione un argomento che suscita un interesse di carattere generale (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita DL-L'Ulivo e Misto-Verdi-L'Ulivo). Ho consentito anche in altre circostanze che ci si esprimesse su un tema di rilievo mentre si stava discutendo un altro argomento all'ordine del giorno.

Il Vicepresidente Fiori non ha fatto alcuna deroga al regolamento. Lo dico perché, a suo tempo, ha consentito di svolgere un intervento sull'ordine dei lavori in una fase intermedia tra una votazione e l'altra. Io ho ripreso - lo ricordo - il collega Castagnetti perché egli ha introdotto un ulteriore argomento nell'ambito di una dichiarazione di voto. Di questo me ne dolgo perché è cominciata una discussione che nessuno al mondo, presiedendo quest'Assemblea, avrebbe dovuto e potuto impedire, perché si tratta di un dibattito che pone dei problemi alla coscienza di ciascuno di noi (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita DL-L'Ulivo e Misto-Verdi-L'Ulivo).

Credo di poter interpretare il pensiero di tutti dicendo che in quest'aula non c'è un deputato che possa apprezzare, considerare, giustificare o comprendere l'esercizio della tortura (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, di Alleanza nazionale, della Margherita, DL-L'Ulivo, dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro, della Lega Nord Federazione Padana e Misto-Verdi-L'Ulivo). Quindi, non ci sono soggetti che abbiano diritti privilegiati in questo senso.

Il Governo sarà invitato dal Presidente della Camera a rendere le dichiarazioni che riterrà opportune nella sua autonomia e secondo le sue scelte, che derivano dalle sue valutazioni politiche, non legate ai comandi di alcuno. Domani avrà luogo il question time, che può essere eventualmente trasformato in un intervento parlamentare di tipo diverso. Tale valutazione dipenderà dal Presidente, che, in ipotesi, dovrà convocare la Conferenza dei presidenti di gruppo per capire cosa è più utile fare.

Onorevoli colleghi di tutti i gruppi, siamo di fronte ad una dichiarazione di una persona che riferisce ciò che le è stato detto da un'altra persona.

SERGIO COLA. Ipotesi, sospetti!

PRESIDENTE. Vi pregherei, carissimi amici, di usare il criterio che si adopera in questi casi: valutare l'attendibilità, considerare la natura del riferimento compiuto, considerare quando è avvenuto rispetto a quello che sta succedendo e che vediamo ogni giorno e dopo di ciò elevare non clamori, ma, semmai, reclami, che sono giusti quando sono meritati e non quando possono essere attribuiti con un criterio unilaterale (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro). Il nostro Governo fa parte delle istituzioni della Repubblica. Il Parlamento, il Governo e la magistratura ne sono i pilastri e noi riteniamo che queste tre realtà debbano essere rispettate anche quando si criticano. Credo che la Presidenza della Camera abbia fornito a chiunque la rappresentasse un criterio di rispetto e di tolleranza che non mi è parso che in questa sede sia adesso stato manifestato.

Riferirò al Presidente della Camera affinché adotti le opportune iniziative.

Passiamo all'emendamento Buemi 17.53. Prendo atto che i presentatori di tale emendamento non accedono all'invito al ritiro rivolto loro dal relatore per la maggioranza.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 17.53, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 356

Votanti 214

Astenuti 142

Maggioranza 108

Hanno votato 17

Hanno votato no 197).

Prendo atto che l'onorevole Bulgarelli non è riuscito a votare ed avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

Prendo atto che i presentatori dell'emendamento 17.50 non accedono all'invito al ritiro rivolto dal relatore per la maggioranza.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 17.50, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 375

Votanti 232

Astenuti 143

Maggioranza 117

Hanno votato 26

Hanno votato no 206).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 17.51.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. L'articolo 17, comma 2, prevede che la richiesta, oltre che attraverso i canali previsti, debba essere inoltrata anche tramite Eurojust, organismo che non è ancora pienamente in funzione.

Propongo, con l'emendamento 17.51, che la richiesta possa essere inoltrata anche tramite Eurojust, e ritengo che il suo mancato accoglimento da parte della Commissione costituisca un ulteriore ostacolo al funzionamento della collaborazione giudiziaria nell'ambito dell'Unione europea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 17.51, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 353

Votanti 342

Astenuti 11

Maggioranza 172

Hanno votato 145

Hanno votato no 197).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 17.52.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento in esame riguarda uno degli aspetti essenziali di dissenso. Su numerose altre questioni è stata raggiunta un'intesa, su altre si registra un disaccordo, che non sarebbe tuttavia tale da indurci al voto contrario sul complesso del provvedimento.

Il comma 4 dell'articolo 17, di cui proponiamo la soppressione, costituisce dunque un elemento di dissenso radicale. Esso inserisce un'ulteriore causa di rifiuto della consegna del ricercato, peraltro al di fuori dell'articolo che disciplina la materia. Si prevede infatti tale rifiuto qualora l'autorità giudiziaria italiana ritenga che non sussistano gravi indizi di colpevolezza. In tal modo si introduce un'ulteriore condizione, che impone di fatto al giudice italiano di svolgere il processo in Italia, valutando, nel caso di misura cautelare, se vi siano i gravi indizi di colpevolezza.

Si tratta di un arretramento rispetto all'istituto dell'estradizione: infatti, non chiediamo tale accertamento da almeno cinquant'anni ad alcun paese con cui vige un trattato di estradizione. Nel caso di richiesta di estradizione, ad esempio, dell'Ucraina, della Germania, dell'Austria, della Spagna, degli Stati Uniti o di altri paesi del Sud America, dell'Asia o dell'Africa, con cui vige un trattato, il giudice italiano non valuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. È attualmente prevista tale valutazione esclusivamente nel caso dei paesi con cui non è in vigore un trattato di estradizione (è l'ipotesi, ad esempio, della Somalia, che non ha un ordinamento giudiziario o un'organizzazione statuale riconosciuti).

Solo in tale ipotesi si prevede che il giudice italiano svolga il processo di merito prima di procedere, se del caso, all'estradizione. Ciò è previsto esplicitamente dall'articolo 705 del codice di procedura penale, a norma del quale si valuta la sussistenza dei gravi indizi solo nel caso in cui non sia in vigore un trattato con il paese richiedente.

Onorevoli colleghi, si andrebbe ad introdurre proprio nel caso dei paesi a noi più vicini, vale a dire i paesi membri dell'Unione europea, una condizione che peraltro confligge con la decisione quadro sul mandato di arresto europeo e che ci esporrà ad una procedura di infrazione. Inoltre, si impongono termini di decisione rapidissimi, facendo riferimento a quanto previsto dalla decisione quadro: non possiamo infatti pretendere che il giudice italiano svolga in sessanta giorni il processo per valutare la sussistenza dei gravi indizi! Sulla base di cosa potrebbe farlo? Sulla base del mandato di arresto europeo? Sulla base della mera copia del mandato di cattura straniero? In quest'ultimo, ad esempio, si può fare riferimento alle dichiarazioni di un testimone: il giudice italiano, per valutare la sussistenza dei gravi indizi, dovrà acquisire la dichiarazione. Non è possibile compiere tale valutazione sulla sola base del mandato, in sessanta giorni e tenendo conto che gli atti sono redatti in una lingua straniera!

Allora, colleghi, in questo modo non soltanto noi facciamo una cosa ancora una volta direttamente in contrasto con la decisione quadro - che non occorre che sposiamo, ma se non la vogliamo, se non ci crediamo, almeno non applichiamola con una legge che poi la contraddice! -, ma facciamo una cosa che ci impedisce di collaborare da ora in poi con i nostri alleati più vicini, gli alleati europei: diamo al giudice italiano un compito gravosissimo e pressoché impossibile, quello di valutare in 60 giorni se il mandato d'arresto europeo sia stato emesso sulla base di gravi indizi. Questo ci impedirà ancora una volta di collaborare con quei paesi a noi più vicini!

Per queste ragioni noi sosterremo questo emendamento.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, vorrei fare soltanto due brevi osservazioni. In primo luogo, vorrei capire qual è il ruolo che attribuiamo alla corte d'appello. Infatti essa deve valutare se consegnare o no un cittadino - o uno straniero - e quindi privarlo della libertà personale, non si sa per quanto tempo, in una situazione di estremo disagio, perché va a finire in un paese straniero, senza nemmeno che il giudice valuti se vi siano i motivi per privarlo della libertà personale. Questa è una forma di rispetto della coscienza del giudice, il quale o diventa un passacarte o, se non è un passacarte, si porrà la domanda: c'è un motivo per mettere questo individuo in galera e trasferirlo all'estero, oppure no?

In secondo luogo, si è sottovalutato il ruolo del ministro, che è la grande novità. Si è detto: ma, in fondo, il ministro che cosa garantiva? Vorrei ricordare ai colleghi, che hanno sicuramente molta stima del professor Conso e del professor Grevi, che nel commentario alla loro pubblicazione sull'estradizione essi dicono una cosa sacrosanta: la possibile rivalutazione dell'accertamento da parte del ministro sembra atteggiarsi quale rimedio immediato per riparare eventuali errori giudiziari. Oggi questo rimedio per riparare eventuali errori giudiziari non c'è più. Allora, affidiamo alla coscienza e all'intelligenza del giudice se sia davvero il caso di privare qualcuno della sua libertà! Non riesco a spiegarmi come si possa essere contrari a questo principio di valutazione!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, l'articolo 705 del codice di procedura penale afferma che i gravi indizi di colpevolezza possono essere valutati solo in assenza di convenzioni. La Convenzione europea di estradizione esclude che la corte d'appello possa valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Noi introduciamo una legge che modifica la decisione quadro e quindi trattiamo sfavorevolmente i paesi europei rispetto ai paesi terzi che hanno aderito alla Convenzione europea. Peraltro introduciamo il principio della sentenza irrevocabile che alcuni paesi europei non conoscono. Il Regno unito, ad esempio, non conosce il principio della revocabilità delle sentenze.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ribadisco che questo è un passaggio cruciale. Questo provvedimento introduce un elemento di discriminazione tra i paesi dell'Unione europea, vìola il principio di reciproca affidabilità, vìola la costruzione europea in materia di giustizia, vìola l'articolo 31 della decisione quadro, che ci impone di agevolare le procedure nell'ambito dell'Unione europea. Tutte queste ragioni inducono a chiedere ancora una volta, sommessamente ma fermamente, di approvare questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 17.52, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 365

Votanti 361

Astenuti 4

Maggioranza 181

Hanno votato 146

Hanno votato no 215).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 17.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 371

Votanti 354

Astenuti 17

Maggioranza 178

Hanno votato 208

Hanno votato no 146).

...

(Esame dell'articolo 18 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 18 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 18).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. La Commissione invita al ritiro del testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Kessler, altrimenti il parere è contrario. Per quanto riguarda gli emendamenti Sinisi 18.61, Kessler 18.51, 18.52 e 18.53, la Commissione esprime parere contrario, mentre sull'emendamento Kessler 18.50 il parere è favorevole.

La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Kessler18.54, Sinisi 18.62, sugli identici emendamenti Kessler 18.55 e Sinisi 18.63, nonché sugli emendamenti Kessler 18.56 e 18.57, Sinisi 18.64. La Commissione esprime parere favorevole sugli emendamenti Sinisi 18.65; raccomanda l'approvazione dell'emendamento 18.100 della Commissione, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Sinisi 18.66, sugli identici Kessler 18.58 e Sinisi 18.67, nonché sull'emendamento Kessler 18.59. La Commissione esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Sinisi 18.68, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Kessler 18.01.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Kessler, relatore di minoranza, se insista per la votazione del suo testo alternativo.

GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza. Signor Presidente, sì, insisto per la votazione: il mio testo alternativo in parte è uguale al testo della Commissione e in parte non lo è. Intendo riformularlo escludendo il primo comma il cui contenuto risulta precluso da una precedente votazione, mentre rimangono il secondo ed il terzo comma perché pienamente sostitutivi del testo della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Kessler, effettivamente il comma 1 è precluso da precedenti votazioni e lei lo ha opportunamente ricordato.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul testo alternativo del relatore di minoranza, nella parte non preclusa, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 362

Votanti 357

Astenuti 5

Maggioranza 179

Hanno votato 141

Hanno votato no 216).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 18.61, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 361

Votanti 352

Astenuti 9

Maggioranza 177

Hanno votato 142

Hanno votato no 210).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 18.50, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 359

Votanti 351

Astenuti 8

Maggioranza 176

Hanno votato 331

Hanno votato no 20).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 18.51, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 358

Votanti 340

Astenuti 18

Maggioranza 171

Hanno votato 137

Hanno votato no 203).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 18.52, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 353

Votanti 343

Astenuti 10

Maggioranza 172

Hanno votato 136

Hanno votato no 207).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 18.53, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 359

Votanti 348

Astenuti 11

Maggioranza 175

Hanno votato 140

Hanno votato no 208).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 18.54, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 349

Votanti 338

Astenuti 11

Maggioranza 170

Hanno votato 133

Hanno votato no 205).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 18.62, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 353

Votanti 336

Astenuti 17

Maggioranza 169

Hanno votato 134

Hanno votato no 202).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Kessler 18.55 e Sinisi 18.63.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, già dal settembre 1996 il reato politico non può essere opposto nell'ambito dell'Unione europea ai fini del rifiuto di consegna dell'estradando. La Francia ha modificato la propria Costituzione per adeguarla alla decisione quadro, affinché possa rilasciare l'estradizione anche quando si trovi di fronte ad un reato classificato come «politico».

La ragione è evidente: se un paese europeo rifiuta ad un altro paese europeo la consegna di una persona, in quanto si assume che il reato sia politico, deve considerare, conseguentemente, che quello posto in essere dall'autorità giudiziaria è un atto di persecuzione politica. Ovviamente, ciò vìola il principio dell'affidamento e non è tollerabile tra sistemi all'interno dei quali vige un Trattato dell'Unione che prevede democraticità e garanzie.

La Convenzione europea in materia di estradizione già non lo prevede; la Francia ha adeguato la sua Costituzione; noi introduciamo il rifiuto con una legge interna. Poiché ciò è assolutamente inammissibile, signor Presidente, invito l'Assemblea ad esprimersi favorevolmente su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Kessler 18.55 e Sinisi 18.63, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 334

Votanti 330

Astenuti 4

Maggioranza 166

Hanno votato 118

Hanno votato no 212).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 18.56, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 332

Votanti 324

Astenuti 8

Maggioranza 163

Hanno votato 117

Hanno votato no 207).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 18.57, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 329

Votanti 323

Astenuti 6

Maggioranza 162

Hanno votato 117

Hanno votato no 206).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 18.64, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 341

Votanti 333

Astenuti 8

Maggioranza 167

Hanno votato 119

Hanno votato no 214).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 18.65, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 334

Votanti 332

Astenuti 2

Maggioranza 167

Hanno votato 312

Hanno votato no 20).

Prendo atto che gli onorevoli Dorina Bianchi e Volontè non sono riusciti a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento della Commissione 18.100, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 342

Votanti 333

Astenuti 9

Maggioranza 167

Hanno votato 318

Hanno votato no 15).

Prendo atto che l'onorevole Volontè non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 18.66.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, il testo che si propone di emendare prevede una norma di salvaguardia: con riferimento alla donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, si stabilisce una deroga per il caso in cui le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo risultino di eccezionale gravità.

A nostro avviso, se la maternità è in atto e se vi è pericolo per la salute della madre e del bambino, ogni riserva è assolutamente fuori luogo: o tuteliamo la maternità o non lo facciamo! Abbiamo pertanto proposto l'emendamento in esame perché riteniamo che l'attuale testo della lettera s) dell'articolo 18 non tuteli affatto la maternità.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 18.66, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 336

Votanti 335

Astenuti 1

Maggioranza 168

Hanno votato 134

Hanno votato no 201).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Kessler 18.58 e Sinisi 18.67, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 338

Votanti 332

Astenuti 6

Maggioranza 167

Hanno votato 125

Hanno votato no 207).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 18.59, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 331

Votanti 321

Astenuti 10

Maggioranza 161

Hanno votato 121

Hanno votato no 200).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 18.68, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 336

Votanti 325

Astenuti 11

Maggioranza 163

Hanno votato 308

Hanno votato no 17).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 18, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 337

Votanti 323

Astenuti 14

Maggioranza 162

Hanno votato 195

Hanno votato no 128).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Kessler 18.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 341

Votanti 326

Astenuti 15

Maggioranza 164

Hanno votato 111

Hanno votato no 215).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.


 

 


ALLEGATO A

 

 

PROPOSTA DI LEGGE: KESSLER ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2002/584/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 13 GIUGNO 2002, RELATIVA AL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO E ALLE PROCEDURE DI CONSEGNA TRA STATI MEMBRI (4246) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BUEMI ED ALTRI; PISAPIA E MASCIA (4431-4436)

 

 


(A.C. 4246 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Art. 1.

(Disposizioni di principio e definizioni).

1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata «decisione quadro» relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali.

2. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato «Stato membro di emissione», in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato «Stato membro di esecuzione», di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

3. In condizioni di reciprocità, l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice indipendente, sia adeguatamente motivato, anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, che la persona sia ricercata unicamente al fine del suo rinvio a giudizio, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

ART. 1.

(Disposizioni di principio e definizioni).

 

Al comma 3, sopprimere le parole da: il provvedimento cautelare fino a: della Costituzione, che.

1. 50. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 3, sopprimere la parola: indipendente.

1. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, sopprimere le parole: che la persona sia ricercata unicamente al fine del suo rinvio a giudizio.

1. 103. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

1. 57. Sinisi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. (Definizioni). - 1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) Decisione quadro: la Decisione indicata all'articolo 1 comma 1;

b) Mandato d'arresto o mandato d'arresto europeo: il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria italiana per ottenere da altro Stato membro l'arresto o la consegna di una persona ai fini di un procedimento penale o dell'esecuzione in Italia di una sanzione penale privativa della libertà personale ovvero il provvedimento emesso da una autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro per ottenere dall'Italia, mediante un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana, l'arresto o la consegna di una persona ai fini di un procedimento penale o dell'esecuzione in tale Stato membro di una sanzione penale privativa della libertà personale;

c) Stato membro qualunque altro Stato appartenente all'Unione Europea.

1. 01. Buemi, Boato, Cento.

(A.C. 4246 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Garanzie costituzionali).

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del preambolo della decisione quadro, l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo soltanto nei confronti degli Stati che rispettano:

a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa;

b) i princìpi e le disposizioni contenuti nella Costituzione, ivi compresi quelli relativi alla magistratura come ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alle fonti della legge penale, alla responsabilità penale, alla presunzione di non colpevolezza e alla qualità delle sanzioni penali.

2. L'Italia, ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione quadro, rifiuterà la consegna dell'imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei principi di cui al comma 1, lettera a).

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

(Garanzie costituzionali).

Sopprimerlo.

*2. 1. Kessler.

Sopprimerlo.

*2. 51. Sinisi.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) i principi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di uguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali.

2. 53. (nuova formulazione) Buemi, Cento, Boato.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: soltanto nei confronti degli Stati che rispettano con le seguenti: nel rispetto dei seguenti diritti e principi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere richieste idonee garanzie allo Stato membro di emissione.

2. 52. (nuova formulazione) Sinisi.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2. 50. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e le disposizioni contenuti nella Costituzione, ivi compresi quelli con le seguenti: contenuti nella Costituzione.

2. 100. La Commissione.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'Italia rifiuterà la consegna dell'imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei principi di cui al comma 1, lettera a), constatata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione quadro.

2. 101. (nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 4246 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Estensione dei casi di consegna obbligatoria).

1. I progetti di modifica dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri alle Camere affinché queste possano adottare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ogni opportuno atto di indirizzo al Governo.

2. Il Governo, riferendo alle Camere sui progetti di modifica di cui al comma 1, illustra la posizione che intende assumere.

A tale fine il Governo predispone una relazione tecnica che dà conto dello stato dei negoziati nonché dell'impatto sull'ordinamento italiano del progetto di modifica.

3. In mancanza di pronuncia parlamentare in senso favorevole, il Governo non può procedere ad alcuna attività relativa all'approvazione dei progetti di modifica di cui al comma 1.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

(Estensione dei casi di consegna obbligatoria).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3. (Applicazione della riserva parlamentare). - 1. Le modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette alle Camere i relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato dei negoziati e l'impatto delle disposizioni sull'ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo.

3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica è vincolante e non consente l'adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte.

3. 50. Sinisi.

(Approvato)

(A.C. 4246 - Sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.

(Autorità centrale).

1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro l'Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.

2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmetteall'autorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorità giudiziaria italiana lo trasmette allo Stato membro di esecuzione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

(Autorità centrale).

Sopprimere il comma 2.

4. 50. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. In condizione di reciprocità è consentita la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tal caso, l'autorità giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministro della giustizia.

4. 51. Sinisi.

(Approvato)

(A.C. 4246 - Sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO II

NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

Capo I

PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA

Art. 5.

(Garanzia giurisdizionale).

1. Le decisioni relative all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo devono essere sottoposte al controllo di una autorità giudiziaria che appaia sufficiente a garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai punti (12), (13) e (14) dei consideranda del preambolo della decisione quadro.

2. La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.

3. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.

4. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 3, è competente la corte di appello di Roma.

5. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 3, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.

6. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO II

NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

Capo I

PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA

ART. 5.

(Garanzia giurisdizionale).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5. (Competenza territoriale). - 1. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.

2. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati è competente la corte di appello di Roma.

3. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza nei modi indicati al comma 1, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.

4. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.

5. La corte d'appello informa il ministero della giustizia di ogni procedura passiva di consegna.

6. Il ministero della giustizia assiste l'autorità giudiziaria e provvede alla traduzione degli atti, se richiesto.

7. In caso di conflitto tra un mandato d'arresto europeo ed una richiesta di estradizione presentata da uno Stato terzo, il ministro della giustizia decide in ordine alla precedenza da dare alle richieste, sentiti i presidenti di corte di appello rispettivamente competenti.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5. (Attribuzioni del pubblico ministero. Competenza). - 1. Il mandato d'arresto per il procedimento penale, emesso dall'autorità giudiziaria competente di altro Stato membro, è inviato, con tutta la documentazione necessaria, al pubblico ministero del capoluogo del distretto in cui ha residenza o, in via vicaria, dimora la persona ricercata ovvero del capoluogo del distretto in cui è avvenuto il fermo.

2. Se sono ignoti i luoghi indicati al comma 1 del presente articolo, il mandato è rimesso al pubblico ministero del capoluogo del distretto dell'ultima residenza o, in via vicaria, dell'ultima dimora nota o, in difetto, al pubblico ministero presso il tribunale di Roma.

3. Il pubblico ministero, integrata o fatta integrare, se del caso attraverso rapporti diretti con l'autorità richiedente, anche ai fini dell'ammissibilità, la documentazione, formula le sue richieste al giudice.

4. Sulle richieste del pubblico ministero provvede con ordinanza motivata il giudice per le indagini preliminari dei luoghi indicati nei commi precedenti.

5. Parimenti lo stesso giudice provvede su ogni ulteriore richiesta del pubblico ministero, della persona ricercata o del difensore di questa, attinente all'esecuzione del mandato d'arresto, alla consegna di detta persona e alla sua libertà personale.

5. 53. Buemi, Boato, Cento.

Sopprimere il comma 1.

5. 51. (Testo modificato nel corso della seduta) Sinisi.

(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La corte d'appello competente adotta ogni decisione sulla esecuzione del mandato d'arresto, sulla consegna e sulla libertà della persona ricercata.

5. 52. Buemi, Boato, Cento.

(A.C. 4246 - Sezione 6)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.

(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna).

1. A condizione di ricevibilità il mandato d'arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:

a) identità e cittadinanza del ricercato;

b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge;

d) natura e qualificazione giuridica del reato;

e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;

f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. La consegna è consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.

3. Al mandato d'arresto devono essere allegati:

a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;

b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena;

c) ogni documento necessario al fine degli accertamenti che l'autorità giudiziaria italiana dovrà compiere per verificare se siano stati rispettati i principi di cui agli articoli 1 e 2, nonché se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19;

d) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna.

4. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l'acquisizione del provvedimento dell'autorità giudiziaria in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, nonché la documentazione di cui al comma 3, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averlo ricevuto, il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana.

5. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 4, la corte di appello dichiara la irricevibilità della richiesta.

6. Il mandato d'arresto europeo dovrà pervenire tradotto in lingua italiana.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna).

Sopprimerlo.

6. 1. Kessler.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: A condizione di ricevibilità.

6. 50. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

(Approvato)

 

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: A condizione di ricevibilità il mandato di arresto europeo deve contenere con le seguenti: Il mandato di arresto europeo contiene.

6. 54. Sinisi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Se il mandato di arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 16.

6. 100. La Commissione.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

6. 51. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 3, sopprimere le lettere a), b) e c).

6. 52. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) la dichiarazione dello Stato membro di emissione contenente, se richiesta dall'autorità giudiziaria italiana, le idonee garanzie previste dall'articolo 2, comma 2.

6. 55. Sinisi.

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: se siano stati rispettati i principi di cui agli articoli 1 e 2, nonché.

6. 101. La Commissione.

(Approvato)

Sopprimere il comma 5.

6. 53. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 5, sostituire le parole: dichiara la irricevibilità della con le seguenti: respinge la.

6. 102. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 4246 - Sezione 7)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.

(Casi di doppia punibilità).

1. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, avuto riguardo alla identità degli elementi costituitivi, sia soggettivi che oggettivi.

2. Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.

3. Il fatto dovrà essere punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi.

Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti.

4. In caso di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

(Casi di doppia punibilità).

Sopprimerlo.

7. 1. Kessler.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro, il mandato di arresto europeo è eseguito qualora il fatto per cui si procede è previsto come reato dalla legge penale italiana ovvero quando costituisca circostanza aggravante di ipotesi autonome di reato, nonché se la condotta sia comunque sanzionata dall'ordinamento nazionale, anche se non prevista da una specifica disposizione penale corrispondente a quella per cui si procede nello Stato membro di emissione.

7. 50. Sinisi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , avuto riguardo fino alla fine del comma.

7. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, dopo le parole: In caso di aggiungere le seguenti: esecuzione di una sentenza di.

7. 51. Sinisi.

(Approvato)

(A.C. 4246 - Sezione 8)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Consegna obbligatoria).

1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni:

a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti;

b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;

c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;

d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore;

e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;

f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;

g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;

h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;

i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;

l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore;

m) commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;

n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;

o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;

p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravità di quelle previste dall'articolo 583 del codice penale;

q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;

r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;

s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanità;

t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell' attività di un gruppo organizzato;

u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte;

v) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;

z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza;

aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;

bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;

cc) falsificare mezzi di pagamento;

dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;

ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;

gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;

hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumità pubblica;

ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;

mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.

2. L'autorità giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e

se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1.

3. Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna se risulta che la persona ricercata non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.

(Consegna obbligatoria).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8. (Casi di esclusione dell'accertamento di una incriminabilità). - 1. L'autorità giudiziaria italiana territorialmente competente non procede all'accertamento della incriminabilità secondo l'ordinamento nazionale qualora il mandato di arresto sia stato emesso per le ipotesi previste dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro.

8. 51. Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8. 52. Pisapia.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: di minaccia.

8. 53. Pisapia.

Sopprimere il comma 3.

8. 50. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 3, sostituire le parole: se risulta che la persona ricercata con le seguenti: del cittadino italiano se risulta che lo stesso.

8. 100. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 4246 - Sezione 9)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.

(Ricezione del mandato di arresto. Misure cautelari).

1. Salvo i casi previsti dall'articolo 11, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi dell'articolo 5. Il presidente della corte di appello dà immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo, procedendo direttamente o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto e la relativa documentazione di cui all'articolo 6 sono stati trasmessi direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione.

2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.

4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullità, all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, e 280.

6. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.

(Ricezione del mandato d'arresto. Misure cautelari).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9. (Ricezione del mandato di arresto). - 1. Il presidente della corte di appello, quando riceve la richiesta di esecuzione di un mandato d'arresto europeo, se non deve provvedere ai sensi dei commi 2 e 3, ne dispone senza indugio con ordinanza l'esecuzione.

2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

(Testo corretto)

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:

4. Fin dal momento in cui perviene al procuratore generale il mandato d'arresto, la corte d'appello, su richiesta dello stesso procuratore generale, può applicare le misure cautelari coercitive necessarie ad assicurare, secondo le esigente specifiche del caso, che la persona ricercata non si sottragga all'eventuale esecuzione del mandato e alla eventuale consegna, sempre che non vi siano ragioni per ritenere che l'esecuzione e la consegna non possono essere disposte.

5. Il presidente della corte d'appello o un giudice da lui delegato procede all'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 302 del codice di procedura penale.

6. La custodia cautelare non può avere in ogni caso durata superiore a sei mesi.

7. La misura cautelare può essere in ogni momento revocata o sostituita con altra meno grave o più grave. Essa cessa di avere effetto se è pronunciata sentenza, anche non definitiva, che rifiuta l'esecuzione del mandato e della consegna.

9. 50. Buemi, Boato, Cento.

Al comma 5, dopo le parole: articoli 273, commi 1 e 1-bis, aggiungere le seguenti: 274, comma 1, lettere a) e c).

9. 52. Sinisi.

(Approvato)

(A.C. 4246 - Sezione 10)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.

(Inizio del procedimento).

1. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure, di cui all'articolo 9, ed alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell'articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta.

2. Della data fissata per il compimento delle attività di cui al comma 1 è dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima.

3. Della ordinanza di cui all'articolo 9 è data comunicazione, a richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente autorità consolare.

4. La misura coercitiva perde efficacia se la decisione definitiva sulla richiesta di consegna non è pronunciata entro il termine di centoventi giorni dalla sua esecuzione.

5. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del mandato d'arresto europeo e della documentazione di cui all'articolo 6. Il decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell'udienza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.

(Inizio del procedimento).

Al comma 1, dopo la parola: informandola aggiungere le seguenti: , in una lingua alla stessa conosciuta,

10. 51. Pisapia.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4.

10. 100. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 4246 ed abb. - Sezione 11)

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.

(Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).

1. Nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il fermo è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d'arresto e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 11.

(Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11. (Arresto eseguito dalla polizia giudiziaria). - 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 9, comma 1, la polizia giudiziaria che abbia proceduto all'arresto di una persona segnalata come ricercata nel Sistema di informazione Schengen (SIS) in forza di un mandato d'arresto europeo, ne informa immediatamente il presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto e al più presto, e comunque non oltre ventiquattro ore, pone l'arrestato a sua disposizione mediante la trasmissione del relativo verbale.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

(A.C. 4246 - Sezione 12)

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.

(Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).

1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistito da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.

2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.

3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 12.

(Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12. (Adempimenti esecutivi). - 1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che esegue il mandato d'arresto ai sensi dell'articolo 9, comma 1, ovvero che abbia comunque proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11, informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistito da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.

2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.

3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati nei commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato che possono consistere, ove occorra, in rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

(A.C. 4246 - Sezione 13)

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.

(Convalida).

1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare per gli adempimenti di cui all'articolo 10 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.

2. Se risulta evidente che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10.

3. Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d'arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall'autorità competente. La segnalazione equivale al mandato d'arresto purché contenga le indicazioni di cui all'articolo 6.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 13.

(Convalida).

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: provvede aggiungere le seguenti: , in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete.

13. 50. Pisapia.

(Approvato)

(A.C. 4246 - Sezione 14)

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.

(Consenso alla consegna).

1. Quando procede a sentire la persona della quale è stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e delle modalità con cui è stato prestato si dà atto in apposito verbale.

2. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte di appello, anche a mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso dell'udienza davanti alla corte e fino alla conclusione della discussione.

3. Il consenso è irrevocabile. La persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e della rinuncia.

4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni,

alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo aver sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna.

5. L'ordinanza emessa dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 4 è depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito è dato avviso al difensore ed alla persona richiesta in consegna nonché al procuratore generale. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

(A.C. 4246 - Sezione 15)

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.

(Provvedimenti provvisori in attesa della decisione).

1. Se il mandato d'arresto europeo è stato emesso nel corso di un procedimento

penale, il presidente della corte di appello, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente ed al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie, autorizza l'interrogatorio della persona richiesta in consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione.

2. Quando concede l'autorizzazione all'interrogatorio della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di assunzione dell'atto. L'interrogatorio è effettuato da un magistrato della corte di appello designato dal presidente, con l'assistenza della persona eventualmente designata dall'autorità richiedente in conformità alla legge dello Stato membro di emissione e dell'interprete eventualmente necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per l'interrogatorio dagli articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4, del codice di procedura penale. Dell'interrogatorio è redatto verbale.

3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie intese in ordine alle condizioni ed alla durata del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della necessità che la persona sia fatta rientrare in modo da poter partecipare alle udienze relative alla procedura di esecuzione del mandato d'arresto.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 15.

(Provvedimenti provvisori in attesa della decisione).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15. (Misure cautelari). - 1. Dopo gli adempimenti di cui all'articolo 17, commi 3, 4 e 5, la corte di appello, sentite le parti, decide immediatamente, con ordinanza motivata a pena di nullità e letta in udienza, sull'applicazione di una misura coercitiva nei confronti della persona di cui è richiesta la consegna.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione per gli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III del medesimo codice. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa in caso di decisione favorevole.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

(A.C. 4246 - Sezione 16)

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.

(Informazioni ed accertamenti integrativi).

1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta, si applica il comma 5 dell'articolo 6.

2. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, può disporre altresì ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione.

 

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 16.

(Informazioni ed accertamenti integrativi).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16. (Informazioni complementari). - 1. Le eventuali informazioni complementari vengono richieste senza ritardo direttamente all'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato dal presidente della corte d'appello competente, anche a mezzo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia. A tale fine, può essere stabilito un termine entro il quale l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato dovrà far pervenire le informazioni, tenuto conto dell'esigenza di rispettare i termini di cui all'articolo 21.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

(A.C. 4246 - Sezione 17)

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.

(Decisione sulla richiesta di esecuzione).

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.

2. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9 e 13. Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l'impossibilità di rispettare tali termini il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l'Eurojust. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.

4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.

5. Quando la decisione è contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.

6. Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.

7. La sentenza è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione ed altresì, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 17.

(Decisione sulla richiesta di esecuzione).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17. (Procedimento per la decisione sulla richiesta di consegna). - 1. Il presidente della corte, ricevuto il verbale, fissa l'udienza per la comparizione dell'arrestato al più presto e comunque non oltre cinque giorni dall'arresto dandone avviso, senza ritardo, al procuratore generale e al difensore.

2. Fino all'udienza le parti hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti e di presentare memorie.

3. L'udienza di svolge in camera di consiglio con la presenza necessaria del difensore. La corte identifica l'arrestato e lo informa del contenuto del mandato emesso nei suoi confronti; provvede quindi a chiedere allo stesso se consenta o meno alla propria consegna all'autorità che ha emesso il mandato e se intenda rinunciare al beneficio della regola della specialità. Delle risposte è fatta menzione nel verbale.

4. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore dell'istituto penitenziario e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte d'appello, anche a mezzo telefax. Si applica l'articolo 205-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

5. Nel caso in cui l'arrestato consente alla consegna, la corte d'appello decide con ordinanza motivata di cui viene data immediata lettura. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

6. Se l'arrestato non consente alla consegna, il presidente lo informa che fino al termine del procedimento egli ha facoltà di rendere le dichiarazioni che ritiene opportune, purché attinenti alla decisione sulla richiesta di consegna.

7. La corte di appello decide con sentenza dopo avere assunto le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie.

8. Il presidente della corte d'appello dà immediata lettura della sentenza. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

9. Con la decisione favorevole alla consegna è disposta la custodia cautelare se la persona non è già detenuta a tale fine. La misura coercitiva disposta prima della decisione perde immediatamente efficacia nel caso di rifiuto della consegna.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17. (Ulteriori presupposti per l'accoglimento della richiesta). - 1. Il presidente della corte d'appello, ricevuto il verbale di arresto, fissa l'udienza per la comparizione dell'arrestato al più presto e comunque non oltre cinque giorni dall'arresto dandone avviso, senza ritardo, al procuratore generale e al difensore. Fermo quanto previsto dal precedente periodo, il giudice autorizza l'esecuzione della richiesta oggetto del mandato d'arresto o la consegna, previe le seguenti ulteriori verifiche, di cui dà conto nella motivazione:

a) che nell'ordinamento dello Stato richiedente siano previsti termini massimi per la restrizione della libertà personale durante il procedimento, in misura adeguata alle esigenze cautelari e proporzionata alla gravità del reato, nonché la possibilità di controlli periodici sulla necessità di permanenza delle misure cautelari personali;

b) che non sussistano i motivi di rifiuto obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione, rispettivamente previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 4 numeri da 1) a 5) e numero 7) della Decisione quadro;

c) che, ricorrendo le situazioni descritte dall'articolo 5 numeri 2) e 3) della Decisione quadro, risultino in concreto applicabili e assicurate le corrispondenti garanzie;

d) che il mandato non abbia a oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, ratificata e resa esecutiva con la legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo 27 gennaio 1977, ratificata e resa esecutiva con la legge 26 novembre 1985, n. 519; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, in materia di delitti di genocidio; e che non sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

e) quando il mandato d'arresto concerne uno o più dei reati indicati nell'articolo 2, paragrafo 2, della Decisione quadro, che il fatto oggetto dell'addebito costituisca comunque, almeno in parte, secondo la legge italiana un delitto doloso.

17. 53. Buemi, Boato, Cento.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17. (Durata del procedimento). - 1. Il procedimento per la decisione definitiva ha priorità assoluta e deve concludersi entro sessanta giorni dalla privazione della libertà della persona ricercata ovvero entro novanta giorni, quando è proposto ricorso per cassazione.

2. Non si applica la sospensione dei termini nel periodo feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742.

3. Quando, in via eccezionale, risulta impossibile osservare i termini indicati al comma 1, il giudice che procede può disporre il trasferimento temporaneo della persona ricercata ai sensi dell'articolo 18 della Decisione quadro.

4. In ogni caso, durante il procedimento si osservano i termini di durata massima di privazione della libertà personale previsti dall'articolo 303 comma 1 lettera a) del codice dl procedura penale. Alle condizioni ivi previste la persona è rimessa in libertà, quando alla scadenza dei termini non è definitivo il provvedimento che autorizza l'esecuzione della richiesta di arresto oggetto del mandato o la consegna.

17. 50. Buemi, Boato, Cento.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: allo Stato richiedente, aggiungere le seguenti: se possibile.

17. 51. Sinisi.

Al comma 4, sopprimere le parole da: se sussistono fino alla fine del comma.

17. 52. Sinisi.

(A.C. 4246 - Sezione 18)

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 18.

(Rifiuto della consegna).

1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

a) se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

b) se il diritto sia stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne;

c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero sia stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;

d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;

e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;

f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;

g) se vi è ragione di ritenere che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;

i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena non inferiore nel massimo a 9 anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 ed il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quan- do nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;

l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

o) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

p) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

q) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;

r) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata dimori nel territorio nazionale, sia cittadino italiano o risieda in Italia, sempre che l'Italia s'impegni a eseguire essa stessa tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;

s) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;

t) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;

u) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità o di specifici privilegi processuali che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;

v) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 18.

(Rifiuto della consegna).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18. (Decisione sulla consegna). - 1. La corte rifiuta la consegna solo nei seguenti casi:

a) se la richiesta e la documentazione allegata non soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 30 della presente legge e dall'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro ed in particolare se, in uno dei casi di cui al paragrafo 2, il fatto descritto non è riconducibile ad una delle categorie di reati ivi indicate;

b) se il reato contestato nel mandato d'arresto è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi fosse la giurisdizione dello Stato sul fatto;

c) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione Europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

d) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo è minore degli anni 14 o 18, se l'ordinamento dello Stato emittente non prevede un accertamento giudiziale in ordine alla capacità di intendere e di volere;

e) se, in uno dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della decisione quadro il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge italiana; non ricorre tale situazione nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro emittente;

f) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerna l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro;

g) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che secondo la legge italiana sono commessi in tutto sul territorio italiano;

h) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, in assenza di reciprocità;

i) se sussistono elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

2. Nel caso in cui la consegna è rifiutata per l'esistenza di giurisdizione italiana, la corte d'appello trasmette gli atti al pubblico ministero per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

(Testo modificato nel corso della seduta)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18. (Rifiuto della consegna). - 1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

a) se la richiesta e la documentazione allegata non soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 6, fatta eccezione per il comma 1, lettera b), della presente legge, e dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro;

b) se il reato contestato nel mandato di arresto è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

c) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

d) se la persona oggetto del mandato di arresto europeo non può essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti in base alla legge italiana;

e) se, per lo stesso fatto, che è alla base del mandato di arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato di arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea.

18. 61. Sinisi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ragionevoli motivi con le seguenti: motivi oggettivi.

18. 50. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18. 51. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

18. 52. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

18. 53. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

18. 54. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: non prevede fino alla fine della lettera con le seguenti: non garantisce la ragionevole durata del processo.

18. 62. Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

*18. 55. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

*18. 63. Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

18. 56. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

18. 57. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

18. 64. Sinisi.

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: dimori nel territorio fino a: risieda in Italia con le seguenti: sia cittadino italiano.

18. 65. Sinisi.

(Approvato)

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: l'Italia s'impegni fino a: misura di sicurezza, con le seguenti: la corte d'appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia.

18. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole da: o madre di prole fino alla fine della lettera con le seguenti: se l'esecuzione può essere di pregiudizio per la salute della donna o del nascituro, sino a quando non cessi la situazione di pericolo.

18. 66. Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

*18. 58. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

*18. 67. Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

18. 59. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, lettera u), sopprimere le parole: o di specifici privilegi processuali.

18. 68. Sinisi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis. (Casi particolari). - 1. Nel caso in cui il mandato d'arresto sia stato emesso per esercitare un'azione penale, la corte è tenuta ad accettare che si proceda all'audizione del ricercato, ai sensi dei commi 3 e 4, oppure ad accettare il trasferimento temporaneo del ricercato.

2. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono definite di comune accordo tra l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato e la corte d'appello. Alla persona destinataria del mandato deve essere assicurata la facoltà di tornare nel territorio dello Stato per assistere alle udienze del procedimento relativo alla decisione sulla consegna.

3. La corte procede alla audizione di cui al comma 1 delegando uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto. Il giudice è assistito da un pubblico ufficiale designato dallo Stato membro richiedente la consegna.

4. Si osservano gli articoli 64 e 65 del codice di procedura penale.

5. Nel caso in cui la persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale è cittadina o residente in Italia, la consegna è subordinata alla condizione che la stessa, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il mandato.

6. Nel caso in cui il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che la legge dello Stato richiedente preveda norme di mitigazione del regime di espiazione al più tardi dopo venti anni oppure norme che consentano alla persona di proporre istanza affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite.

18. 01. Kessler.


 

 


 

RESOCONTO STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

466.

 

Seduta di mercoledì 12 maggio 2004

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI

indi DEI VICEPRESIDENTI MARIO CLEMENTE MASTELLA,

PUBLIO FIORI E ALFREDO BIONDI

 

 

 

 


(omissis)

Seguito della discussione della proposta di legge: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (4246); e delle abbinate proposte di legge: Buemi ed altri (4431) e Pisapia e Mascia (4436).

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e delle abbinate proposte di legge di iniziativa dei deputati Buemi ed altri e Pisapia e Mascia.

Ricordo che nella seduta di ieri è stato votato, da ultimo, l'articolo aggiuntivo 18.01.

 

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 9,50).

 

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

 

Si riprende la discussione della proposta di legge n. 4246.

 

 

(Esame dell'articolo 19 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 19 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 1).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Sinisi 19.50 e 19.51.

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza. Signor Presidente, per facilitare i nostri lavori vorrei, fin da ora chiedere che non siano posti in votazione i testi alternativi da me presentati agli articoli 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 35 e 37.

Per la gran parte, come i colleghi potranno notare, si tratta di articoli identici a quelli del testo del relatore per la maggioranza o che ne differiscono solo per aspetti puramente formali, magari per una diversa numerazione dei commi. Pertanto, non ha senso appesantire i nostri lavori ponendo in votazione testi che, di fatto, non sono alternativi. Si tratta dei punti maggiormente tecnici della procedura riguardante il mandato d'arresto europeo, sui quali non vi è un dissenso tra di noi.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Kessler.

Avverto che è stata richiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Per consentire l'ulteriore decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 9,55, è ripresa alle 10,20.

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIO CLEMENTE MASTELLA.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 19.50, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 279

Votanti 275

Astenuti 4

Maggioranza 138

Hanno votato 110

Hanno votato no 165

Sono in missione 89 deputati).

Prendo atto che l'onorevole Masini non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Prendo altresì atto che l'onorevole Mauro non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 19.51, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 312

Votanti 303

Astenuti 9

Maggioranza 152

Hanno votato 112

Hanno votato no 191).

Prendo atto che l'onorevole Masini non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Prendo altresì atto che l'onorevole Mauro non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 19.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 313

Votanti 298

Astenuti 15

Maggioranza 150

Hanno votato 295

Hanno votato no 3).

Prendo atto che l'onorevole Masini non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Prendo altresì atto che l'onorevole Mauro non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

 

...

(Esame dell'articolo 20 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 20 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 2).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. La Commissione esprime parere contrario sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Kessler.

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Kessler, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 318

Votanti 313

Astenuti 5

Maggioranza 157

Hanno votato 132

Hanno votato no 181).

Prendo atto che l'onorevole Mauro non è riuscito a votare e avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 20.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 316

Votanti 302

Astenuti 14

Maggioranza 152

Hanno votato 301

Hanno votato no 1).

Prendo atto che l'onorevole Mauro non è riuscito a votare e avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

...

(Esame dell'articolo 21 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 21 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 3).

Poiché il relatore di minoranza ha dichiarato di non insistere per la votazione del suo testo alternativo, passiamo direttamente alla votazione dell'articolo.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 21.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 322

Votanti 304

Astenuti 18

Maggioranza 153

Hanno votato 302

Hanno votato no 2).

...

(Esame dell'articolo 22 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 22 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 4).

Ricordo che il relatore di minoranza ha dichiarato di non insistere per la votazione del suo testo alternativo.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Sinisi 22.51 e parere favorevole sull'emendamento Sinisi 22.52.

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 22.51.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il sistema giudiziario della collaborazione internazionale ci chiama a dare mera assistenza ai provvedimenti emanati dallo Stato straniero. Quello che si pretende in questo caso, lo ricordavo ieri, è intervenire nel merito del provvedimento, valutando anche i gravi indizi di colpevolezza, che sono un presupposto escluso dalla stessa Convenzione europea in materia di estradizione. Con questo articolo 22 si fa di più - al riguardo richiamo l'attenzione di tutti i colleghi dell'Assemblea -, perché si prevede che la valutazione del merito sia effettuata anche dalla Corte di cassazione, laddove ciò modifica profondamente lo stesso sistema giudiziario italiano, attribuendo alla Corte di cassazione valutazioni di merito, che non le sono consentite, perché essa ha competenze di legittimità: può valutare le violazioni di legge, ma non certamente se un ordine di custodia cautelare è stato emesso, qualora ne ricorressero i presupposti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo genererà confusione nel sistema, perché alimenterà una Corte di cassazione che non sarà più un giudice di legittimità, ma diventerà un giudice di merito. Per questo motivo richiamo l'attenzione dell'Assemblea e chiedo che sia approvato questo emendamento, affinché la Corte di cassazione resti giudice di legittimità e non diventi giudice di merito.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Mi pare che la nostra proposta sia coerente con il nostro assetto. Noi non abbiamo recepito la norma in relazione al ricorso dinanzi al tribunale del riesame, ma abbiamo stabilito che la verifica della corrispondenza ai nostri principi costituzionali sia fatta in un primo momento dalla Corte d'appello. È chiaro che, prevedendo l'applicazione dei nostri principi costituzionali sul giusto processo, il giudice di impugnazione (che è il giudice del riesame) è costituito dalla Cassazione, che dunque non può non entrare nel merito, a prescindere dal fatto che il codice di rito prevede esplicitamente che la Corte di cassazione, ancorché in casi limitati, possa entrare anche nella valutazione del merito.

Quindi, abbiamo proposto una norma perfettamente coincidente e coerente con il nostro sistema. Non vi è nulla di anomalo!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, mi limito a ricordare che, attualmente, in tema di estradizione, l'articolo 706 del codice di procedura penale già prevede che, contro la sentenza della Corte d'appello, possa essere proposto il ricorso in Cassazione anche per motivi di merito dalla persona interessata, nonché dal difensore. Mi sembra, pertanto, che siamo aderenti alle norme già previste dal nostro ordinamento giuridico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presente, vorrei ricordare a tutti, anche all'onorevole Pisapia, che l'articolo 706 del codice di procedura penale, in tema di estradizione, si applica solo quando non sia stato stipulato un trattato. Pertanto, non si applica già da almeno cinquant'anni con riferimento a tutti i nostri partner europei, a tutti i firmatari della Convenzione europea di estradizione, nonché a tutti gli altri paesi (non sono pochi) con cui abbiamo stipulato trattati.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione si pone anche in termini di rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Il protocollo aggiuntivo a tale convenzione prevede che la persona che deve essere giudicata abbia diritto ad un doppio grado di giurisdizione nel merito (così in Italia). Pertanto, non facciamo altro che applicare nel nostro paese un principio cui siamo vincolati per ragioni di rapporti internazionali.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 22.51, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 342

Votanti 337

Astenuti 5

Maggioranza 169

Hanno votato 133

Hanno votato no 204).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 22.52, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 350

Votanti 332

Astenuti 18

Maggioranza 167

Hanno votato 329

Hanno votato no 3).

 

Avverto che l'onorevole Pinto non è riuscita a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 22, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 352

Votanti 330

Astenuti 22

Maggioranza 166

Hanno votato 221

Hanno votato no 109).

...

(Esame dell'articolo 23 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 23 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 5).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Kessler, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Pisapia 23.51 e Sinisi 23.50.

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Kessler, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 347

Votanti 341

Astenuti 6

Maggioranza 171

Hanno votato 139

Hanno votato no 202).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 23.51, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 352

Votanti 347

Astenuti 5

Maggioranza 174

Hanno votato 331

Hanno votato no 16).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 23.50, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 352

Votanti 346

Astenuti 6

Maggioranza 174

Hanno votato 332

Hanno votato no 14).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 23, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 351

Votanti 332

Astenuti 19

Maggioranza 167

Hanno votato 331

Hanno votato no 1).

...

(Esame dell'articolo 24 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 24 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 6).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Kessler, mentre raccomanda l'approvazione del suo emendamento 24.100.

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Kessler, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 351

Votanti 348

Astenuti 3

Maggioranza 175

Hanno votato 152

Hanno votato no 196).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 24.100 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 348

Votanti 331

Astenuti 17

Maggioranza 166

Hanno votato 328

Hanno votato no 3).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 24, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 344

Votanti 327

Astenuti 17

Maggioranza 164

Hanno votato 324

Hanno votato no 3).

...

(Esame dell'articolo 25 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 25 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 7).

Ricordo che il relatore di minoranza ha dichiarato di non insistere per la votazione del suo testo alternativo.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 25.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 354

Votanti 335

Astenuti 19

Maggioranza 168

Hanno votato 335).

...

(Esame dell'articolo 26 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 26 (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 8).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative (non insistendo il relatore di minoranza, per la votazione del testo alternativo da lui proposto), passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 26.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 359

Votanti 339

Astenuti 20

Maggioranza 170

Hanno votato 339).

...

(Esame dell'articolo 27 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 27 (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 9).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative (non insistendo, il relatore di minoranza, per la votazione del testo alternativo da lui proposto), passiamo alla votazione dell'articolo 27.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza. Vorrei ricordare all'Assemblea che ho chiesto che non venissero poste in votazione una serie di proposte alternative ai testi in discussione in quanto, anche a seguito dei lavori svolti ieri e dell'approvazione di alcuni emendamenti, appaiono identiche a quelle della maggioranza. Dunque, su tali aspetti procedurali, vi è un accordo tra maggioranza e opposizione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 27.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 354

Votanti 334

Astenuti 20

Maggioranza 168

Hanno votato 334).

...

(Esame dell'articolo 28 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 28 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 10).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. La Commissione esprime parere contrario sul testo alternativo dell'articolo 28 proposto dal relatore di minoranza.

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Kessler.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 358

Votanti 351

Astenuti 7

Maggioranza 176

Hanno votato 139

Hanno votato no 212).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 28.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 353

Votanti 337

Astenuti 16

Maggioranza 169

Hanno votato 334

Hanno votato no 3).

...

(Esame dell'articolo 29 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 29 (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 11).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative (non insistendo, il relatore di minoranza, per la votazione del testo alternativo da lui proposto), passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 29.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 360

Votanti 342

Astenuti 18

Maggioranza 172

Hanno votato 340

Hanno votato no 2).

...

(Esame dell'articolo 30 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 30 (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 12).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative (non insistendo, il relatore di minoranza, per la votazione del testo alternativo da lui proposto), passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 30.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 362

Votanti 343

Astenuti 19

Maggioranza 172

Hanno votato 343).

...

(Esame dell'articolo 31 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 31 (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 13).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 31.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 364

Votanti 346

Astenuti 18

Maggioranza 174

Hanno votato 346).

...

(Esame dell'articolo 32 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 32 (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 14).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 32.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 340

Votanti 322

Astenuti 18

Maggioranza 162

Hanno votato 322).

...

(Esame dell'articolo 33 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 33 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 15), non insistendo, il relatore di minoranza, per la votazione del testo alternativo da lui proposto.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Sinisi 33.51.

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 33.51, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 367

Votanti 361

Astenuti 6

Maggioranza 181

Hanno votato 347

Hanno votato no 14).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 33, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 366

Votanti 349

Astenuti 17

Maggioranza 175

Hanno votato 347

Hanno votato no 2).

...

(Esame dell'articolo 34 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 34 (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 16).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 34.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 366

Votanti 348

Astenuti 18

Maggioranza 175

Hanno votato 346

Hanno votato no 2).

...

(Esame dell'articolo 35 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 35 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 17).

Ricordo che il relatore di minoranza ha dichiarato di non insistere per la votazione del testo alternativo da lui proposto.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. La Commissione esprime parere favorevole sull'unica proposta emendativa riferita all'articolo 35.

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 35.51, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 358

Votanti 352

Astenuti 6

Maggioranza 177

Hanno votato 336

Hanno votato no 16).

Prendo atto che l'onorevole Volontè non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 35, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 361

Votanti 345

Astenuti 16

Maggioranza 173

Hanno votato 341

Hanno votato no 4).

 

...

(Esame dell'articolo 36 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 36 (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 18).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 36.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 355

Votanti 337

Astenuti 18

Maggioranza 169

Hanno votato 335

Hanno votato no 2).

...

(Esame dell'articolo 37 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 37 (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 19).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative (non insistendo, il relatore di minoranza, per la votazione del testo alternativo da lui proposto), passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 37.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 358

Votanti 338

Astenuti 20

Maggioranza 170

Hanno votato 338).

...

(Esame dell'articolo 38 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 38 (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 20).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 38.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 358

Votanti 338

Astenuti 20

Maggioranza 170

Hanno votato 338).

...

(Esame dell'articolo 39 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 39 (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 21).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 39.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 368

Votanti 348

Astenuti 20

Maggioranza 175

Hanno votato 348).

...

(Esame dell'articolo 40 - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 40 (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 22) e delle proposte emendative ad esso riferite.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, il parere della Commissione è contrario sul testo alternativo presentato dal relatore di minoranza, nonché sull'emendamento Sinisi 40.53.

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 40 nel testo alternativo presentato dall'onorevole Kessler, non accettato dalla Commissione né dal Governo e su cui la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 370

Votanti 362

Astenuti 8

Maggioranza 182

Hanno votato 144

Hanno votato no 218).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 40.53.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, la ringrazio perché so di aver finito il tempo a mia disposizione. La decisione quadro prevedeva che la stessa dovesse entrare in vigore dal 1o gennaio 2004. Con questo emendamento, intendevo semplicemente riportare il nostro paese in linea con gli altri paesi europei; infatti alcuni di essi, ad esempio la Spagna, già dal settembre del 2003 hanno recepito il mandato di arresto europeo, ora pienamente in vigore.

Mi rendo conto che ora si sta verificando un paradosso: stiamo introducendo un sistema con cui peggioriamo le relazioni nell'ambito dell'Unione europea perché i membri verranno trattati peggio rispetto ai paesi terzi; addirittura stiamo passando ad un sistema in cui le condizioni sono peggiorative rispetto alla Convenzione europea di estradizione, introdotta e ratificata da molti paesi anche extraeuropei. Introdurre il termine del 1o gennaio 2004 paradossalmente significa creare in Europa, a partire da quella data, un regime peggiore di quello esistente. Poiché non voglio arrecare un danno alla giustizia né alle relazioni europee, ritiro il mio emendamento 40.53.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 40.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 369

Votanti 317

Astenuti 52

Maggioranza 159

Hanno votato 315

Hanno votato no 2).

...

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazione di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ceremigna. Ne ha facoltà

ENZO CEREMIGNA. Onorevoli colleghi, il dibattito lungo e difficoltoso, che ha preceduto ed accompagnato questa fase parlamentare dell'iter della legge attuativa dell'accordo quadro sul mandato di arresto europeo, ha evidenziato l'incongruenza e la contraddittorietà di aver scelto la strada dell'accordo quadro su procedure tendenti alla limitazione della libertà personale, in assenza di principi fondamentali e di ordinamenti unitari ed eguali per tutti i paesi aderenti all'Unione europea. Non ci può stupire, quindi, la difficoltà di individuare una linea coerente ed omogenea per tutti gli Stati aderenti, in particolare per il nostro, che in materia giudiziaria, dopo l'esperienza della dittatura fascista e dei primi anni successivi, si è dotato nel tempo di normative costituzionali ed ordinarie avanzate, di forte garanzia dei diritti fondamentali degli individui e del giusto processo.

È necessario partire da questa premessa, per non incorrere nell'errore di attribuire ad altri la mancanza di volontà di dare in tempi rapidi al nostro paese uno strumento in sintonia con la decisione quadro. Ciò non è avvenuto finora e stenta ancora a realizzarsi, perché è difficile costruire una casa partendo dal tetto e non dalle fondamenta; vale a dire, è difficile adottare normative attuative unitarie in assenza di normative costituzionali europee e in presenza, al contrario, di costituzioni nazionali differenti per cultura, storia e ordinamenti consolidati.

Tale situazione ci impone una serie di priorità, alle quali non è, a nostro avviso, possibile derogare. Gli atti assunti e da assumere nel nostro paese non possono contrastare con le norme della vigente Costituzione italiana, poiché le garanzie che debbono essere assicurate a tutti i cittadini presenti nel nostro territorio, pur nel quadro della più ampia collaborazione con i nostri partner europei, non possono essere mitigate da esigenze imposte da criteri di sola efficienza, ammesso e non concesso che di questo si tratti. Tale impostazione, se accettata, ci porterebbe lungo una china della quale sarebbe arduo indicare il punto di arrivo. I principi, dunque, debbono essere rispettati, ed è con questo obiettivo che abbiamo presentato l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, della cui approvazione non possiamo non tenere conto in sede di votazione finale.

Riteniamo che nessuno possa disporre della libertà personale di un individuo, al di fuori di un giudice terzo e dunque autonomo e indipendente e sulla base di prove, o anche di indizi, purché particolarmente consistenti. Ciò deve valere, in particolare, per i provvedimenti provenienti da altri paesi, poiché rispondiamo dei diritti di quanti si trovano nel nostro territorio.

Ci stiamo sempre più addentrando in una fase storica in cui le esigenze di contrasto del terrorismo, della grande criminalità nazionale e internazionale e della criminalità organizzata ci imporranno la ricerca di strumenti sempre più sofisticati, che potranno essere invasivi della personalità o della sfera di libertà dei cittadini. Si tratta, purtroppo, di un'esigenza dettata dai tempi, con la quale siamo chiamati a cimentarci, tuttavia consapevoli che la sicurezza ottenuta attraverso la riduzione del più ampio sistema delle garanzie e delle libertà introdurrebbe involuzioni gravi, a nostro avviso comunque inaccettabili.

Per tali ragioni, rilevando limiti e importanti differenze rispetto alla nostra impostazione, preannuncio l'astensione, nella votazione finale sul provvedimento, dei Socialisti democratici italiani (Applausi dei deputati del gruppo Misto-socialisti democratici italiani).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, il provvedimento che ci accingiamo a votare interviene su una materia particolarmente delicata, vale a dire quella delle disposizioni tese a conformare il diritto interno alla decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea. Si tratta, lo ripeto, di un tema particolarmente delicato, che concerne le libertà delle persone e i rapporti giurisdizionali tra Stati che hanno tradizioni, ordinamenti e regole giuridiche anche profondamente diverse tra loro.

Basti pensare, ad esempio, all'autonomia e indipendenza della magistratura, in particolare del pubblico ministero, nonché ai requisiti necessari per limitare la libertà personale, il che - lo abbiamo già detto durante l'esame degli emendamenti e lo ha riaffermato in un lucido e appassionato intervento l'onorevole Russo Spena - non può che farci ribadire la nostra contrarietà di principio rispetto ad un sistema che, di fatto, finisce con il comportare per il nostro paese una perdita anziché un aumento dei livelli di garanzia individuali e collettivi, giuridici e sociali.

Il nostro ordinamento giuridico è caratterizzato da una Costituzione rigida e quindi non è accettabile, non è ammissibile qualunque accordo, anche a livello sovranazionale, che violi le garanzie previste dalla Carta costituzionale, il che vale in tutti i campi e, a maggior ragione, rispetto al fondamentale tema della libertà personale. Non posso non ricordare la coerenza della posizione di Rifondazione comunista, che ha sempre avversato qualsiasi accordo che, partendo dal tetto anziché dalle fondamenta per la costruzione di uno spazio giuridico comune, ha portato all'approvazione da parte dell'attuale Governo - che ne è il principale responsabile - di una legge quadro tesa ad istituire il mandato di cattura europeo, cancellando le ottime norme sull'estradizione previste dal nostro codice di procedura penale, anziché ricercare, approfondire ed approvare un comune ordinamento giuridico e regole comuni a livello di garanzie, con la conseguenza che, con la legge quadro, queste sono diventate inferiori rispetto a quelle previste dal nostro ordinamento. Si tratta di un passo indietro che non potevamo e non possiamo accettare.

Questi sono, a livello generale, i motivi fondanti delle nostre perplessità, anche su un testo, come quello licenziato dalla Commissione giustizia, che quanto meno tende a ridurre i danni rispetto ad una decisione e ad un accordo scriteriato, oltre che pericoloso. Per noi, che crediamo fortemente nella cooperazione giudiziaria e nella necessità di costruire organismi democratici europei tesi a contrastare una criminalità sempre più sovranazionale, si pongono domande decisive. È opportuno proseguire nella costruzione di uno spazio comune di giustizia e sicurezza senza che siano stati definiti preventivamente i principi e le regole base del cosiddetto spazio giuridico europeo e senza che sia stato ancora adottato uno schema comune di idealità, principi e norme che ne costituiscano l'ossatura teorica? È possibile, è coerente con i nostri valori accettare che sia valido in Europa uno strumento che limita uno dei beni più preziosi, la libertà personale, prima che siano sanciti e garantiti in un comune ordinamento giuridico i diritti e i doveri individuali e collettivi, nonché le garanzie a tutela di tali diritti? Su questi temi non possiamo accettare alcun arretramento rispetto alle garanzie che i padri costituenti ci hanno permesso di avere, anche con il sangue di chi si è battuto per sconfiggere definitivamente la dittatura nel nostro paese.

Condividiamo perfettamente la necessità e anche l'urgenza di rafforzare e snellire la cooperazione giudiziaria internazionale per combattere una criminalità sempre più agguerrita e per rendere la giustizia, anche a livello europeo, più efficiente e celere. Continuiamo però a ritenere e sempre riterremo - e lo abbiamo sostenuto in ogni sede, per fortuna non sempre isolati, se si considerano le numerose prese di posizione di autorevoli giuristi democratici - che la cooperazione giudiziaria non può comunque prescindere dalla salvaguardia delle garanzie previste dal nostro ordinamento, che sono e dovrebbero essere per tutti un baluardo invalicabile ed inviolabile a tutela dei diritti non sacrificabili in nessun luogo, in nessun momento e in nessuna condizione. È un concetto espresso anche dal Capo dello Stato, che ha sottolineato con la sua autorevolezza la necessità che il mandato d'arresto europeo fosse in armonia e quindi, a maggior ragione, non si ponesse in contrasto con i nostri principi costituzionali.

Certo, il confronto avviato in Commissione ha permesso il compimento di significativi passi in avanti rispetto alla legge quadro e all'iniziale formulazione del testo, nel tentativo - solo in parte riuscito - di contemperare le esigenze derivanti dalla costruzione di uno spazio comune di giustizia e sicurezza tra i paesi dell'Unione europea e il nostro quadro costituzionale. Si tratta di un testo però - lo abbiamo detto e riteniamo doveroso ribadirlo con franchezza - che non è certo del tutto aderente alla inaccettabile e inammissibile decisione quadro sottoscritta dal Presidente del Consiglio.

Sia a livello europeo che a livello internazionale, il gruppo di Rifondazione comunista ha fatto di tutto, da un lato, per evitare l'introduzione nel nostro ordinamento di un sottosistema di libertà contrastante con il regime generale del nostro ordinamento e, dall'altro, per garantire il vaglio - nel rispetto delle diverse funzioni del pubblico ministero e del giudice - di quegli elementi previsti da uno Stato di diritto, quali presupposti per poter privare un cittadino italiano, piuttosto che uno straniero presente nel nostro territorio, della libertà personale.

Molte delle modifiche da noi auspicate sono state recepite nel testo oggi al nostro esame, reso dunque maggiormente aderente ai principi di uno Stato di diritto, ma non del tutto conforme ai principi base del nostro ordinamento giuridico. Il che, quindi, non ci tranquillizza rispetto all'ipotizzato spazio giuridico europeo, in cui è evidente che da parte di molti, anzi direi da parte di troppi, si vuole privilegiare la sicurezza rispetto alla libertà, alla giustizia e alle garanzie, senza comprendere che senza libertà, senza giustizia, senza garanzie non vi può e non vi potrà mai essere reale sicurezza in un ordinamento democratico.

Sono state inserite alcune doverose garanzie rispetto al principio di legalità, alla tassatività della norma penale, al requisito della cosiddetta doppia punibilità; sono state definite le singole fattispecie criminose, onde evitare interpretazioni e applicazioni estensive estremamente pericolose; è stato previsto un limite di durata della detenzione, eventualmente disposta in attesa della decisione di consegna del destinatario del mandato di cattura europeo; è stato salvaguardato il principio della funzione anche rieducativa della pena, il principio dell'autonomia e indipendenza della magistratura; nel contempo, sono stati osservati i precetti previsti dagli articoli 10, 13, 26 e 27 della Costituzione, eliminando, ad esempio, l'obbligo di trasferire in un altro paese, e senza il doveroso controllo giurisdizionale, persone accusate di reati politici. Si è garantito un effettivo, e non solo formale o virtuale, diritto alla libertà, alla sicurezza, al diritto di difesa e ad un equo processo. Si sono quindi posti dei paletti importanti ma non decisivi rispetto ai minori di età e alla valutazione sulla loro punibilità.

Questi sono solo alcuni punti, i più rilevanti, che ci fanno dire che il testo che ci accingiamo a votare è senza dubbio più avanzato rispetto a quello iniziale, ma nel contempo ci fanno anche dire che vi sono norme per noi inaccettabili, quali ad esempio alcune di quelle previste dall'articolo 8, relative alla consegna obbligatoria di soggetti accusati di reati di opinione o di condotte che sono parte integrante del diritto e dovere di manifestare il proprio pensiero, il proprio dissenso, il proprio antagonismo.

Non si combatte il crimine limitando le garanzie e sacrificando i diritti inviolabili e le libertà fondamentali. Lo spazio giuridico europeo non può comportare un arretramento, ma deve determinare piuttosto un avanzamento rispetto ai principi base di uno Stato di diritto sia nazionale che sovranazionale. Uno spazio politico europeo deve avere come presupposto una condivisione dei principi di libertà, di giustizia e di cooperazione sociale e, quando sono in gioco la libertà personale e le garanzie, le cautele non sono mai troppe. Esse non debbono né possono essere considerate di ostacolo all'amministrazione della giustizia, in quanto elementi insostituibili, mai comprimibili e neppure da porre in secondo piano rispetto alla pur auspicabile celerità nelle decisioni ed efficacia nella lotta al crimine e alla criminalità.

Il mandato d'arresto europeo, pur nel testo su cui dovremo fra poco esprimerci, rimane in ogni caso uno strumento sul quale sarà comunque necessario vigilare, vigilare e vigilare ancora nella sua attuazione pratica, avendo riguardo ad un'esigenza che avremmo dovuto avere come necessario presupposto e corollario: la nascita di un ordinamento giuridico comune condiviso dagli attuali e futuri Stati membri dell'Unione europea.

Per questi motivi e per gli altri espressi nella discussione sugli emendamenti, il gruppo di Rifondazione comunista, coerentemente con quanto sostenuto in sede europea, ma apprezzando il lavoro svolto in Commissione per rendere il testo più aderente ai nostri principi costituzionali, esprimerà un voto di astensione (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, i deputati Verdi si asterranno su questo provvedimento per una serie di ragioni che brevemente mi accingo a richiamare. La prima motivazione è relativa al fatto che il mandato d'arresto europeo, così come è arrivato nell'ordinamento giudiziario italiano per il suo recepimento, costituiva una norma che metteva a serio rischio alcuni fondamentali principi costituzionali e alcune garanzie che riteniamo decisive nella tutela del procedimento penale.

Non c'è dubbio che il lavoro svolto qui alla Camera, anche grazie ad alcune proposte emendative presentate dai deputati di questa e di altre componenti del gruppo Misto (penso, ad esempio, all'emendamento 2.53, a prima firma del collega Buemi, della componente Socialisti democratici italiani), ha radicalmente e positivamente modificato il testo ed il suo orientamento di fondo ed ha fatto di questa proposta di legge di recepimento un testo più avanzato rispetto a quello che ci era stato chiesto di recepire.

Noi abbiamo espresso, e manteniamo, un giudizio fortemente negativo sulla tendenza, che si sta affermando in Europa, a considerare lo spazio giuridico europeo come luogo di diminuzione delle garanzie e di aumento della capacità di intervento repressivo e preventivo delle procure e dei tribunali. Peraltro, mentre i provvedimenti emessi negli altri paesi europei non sempre sono conformi ai principi del nostro ordinamento giudiziario ed alle norme della nostra Carta costituzionale, in una stagione in cui emerge la necessità di combattere il terrorismo, sembra circolare l'idea che ciò possa avvenire indebolendo le garanzie e gli spazi giuridici di libertà.

Al contrario, a fronte di un tentativo maldestro di ulteriore coercizione autoritaria attuata mediante l'applicazione delle norme penali, lo spazio giuridico europeo che i Verdi immaginano è costruito sulle garanzie e sulla necessità di garantire norme e luoghi di libertà in cui l'intervento della norma penale è non soltanto residuale, ma anche inserito in quell'ambito di garanzie costituzionali di stampo europeo di cui, purtroppo, non v'è traccia nelle discussioni della Convenzione europea (i cui lavori si concluderanno tra qualche settimana).

La nostra astensione dal voto esprime, quindi, un giudizio di forte contrarietà a questo strumento europeo, pur nella consapevolezza che la Camera ha svolto un lavoro che ha tentato di mitigarne gli effetti negativi.

Non posso esimermi da una considerazione di carattere politico: il fatto che, dopo un dibattito sereno ed importante, l'annuncio dell'astensione dal voto sia venuto anche dai colleghi Pisapia e, prima ancora, dal collega Ceremigna (anche grazie al lavoro svolto dal collega Buemi), segnala che, nel centrosinistra, il punto di vista garantista finalmente si afferma ed acquista dignità politica al momento dell'espressione del voto parlamentare.

Dunque, se, da un lato, l'astensione è motivata da ragioni di merito, dall'altro, essa esprime il messaggio politico che vogliamo dare nel momento in cui l'opposizione si candida a costruire, come noi ci auguriamo, una proposta di Governo per il nostro paese, ed intende lanciare la sfida delle garanzie: soprattutto nella stagione dello spazio giuridico europeo, si tratta di una sfida importante, programmatica, che non può avere un ruolo subalterno e che non può rimanere sottintesa all'interno della discussione con i nostri alleati.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PUBLIO FIORI (ORE 11,02)

PIER PAOLO CENTO. La nostra astensione dal voto vuole segnalare una grande attenzione e la capacità di guardare con meticolosità ai processi di costruzione dell'Europa.

Quest'ultima deve essere edificata con l'occhio rivolto alle ragioni sociali, salvaguardando le ragioni del conflitto e pensando a nuove norme di tutela capaci di fare i conti con le attuali emergenze. Penso, ad esempio, alla grande questione dell'immigrazione, alla tutela del diritto all'inclusione ed alla conseguente costruzione di uno spazio di libertà che cancelli la vergogna dei centri temporanei, realtà non solo italiana: una sanzione amministrativa comminata ad un immigrato sarebbe valida, sul piano coercitivo-repressivo, in tutto il territorio europeo!

Queste sono le motivazioni che stanno alla base dell'astensione dal voto finale dei deputati Verdi (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, intervengo solo per annunciare che mi asterrò sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guido Giuseppe Rossi. Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, il gruppo della Lega Nord Federazione Padana è assolutamente d'accordo a migliorare gli strumenti per combattere, a livello europeo e mondiale, il terrorismo internazionale, che oggi significa soprattutto terrorismo islamico. Siamo sempre stati in prima linea, anche quando tale fenomeno era sottovalutato e le nostre denunce o non venivano ascoltate o venivano derise. Dunque, la lotta al terrorismo internazionale, alla criminalità internazionale e alle mafie fa parte del patrimonio politico ed ideologico del nostro movimento. Per questo motivo, rispediamo al mittente ogni accusa rivolta al nostro movimento in chiave assolutamente propagandistica, secondo la quale, la Lega Nord Federazione Padana, essendo contraria al mandato di arresto europeo, sarebbe contraria anche alla lotta al terrorismo internazionale.

Risulta dagli atti parlamentari che il ministro Castelli ed il nostro movimento sono sempre stati a favore degli strumenti simili - o addirittura migliori - al mandato d'arresto europeo per combattere il terrorismo internazionale.

Diamo atto che il testo emendato dalla Commissione giustizia e dal relatore per la maggioranza Pecorella è sicuramente migliore del testo alternativo proposto dall'onorevole Kessler, che rappresenta l'espressione più primitiva (mi sia concesso l'uso di questo termine) e reazionaria di quello che definiamo «euroconformismo», ossia il nuovo totalitarismo ideologico che, nel nostro paese, è diventato dogma, spesso per colpire l'avversario politico interno. Questa è la vera finalità! Non c'è passione, né ideale; vi è solo la volontà di colpire l'avversario politico interno, in una visione nazionale e provinciale. Ebbene, contestiamo quest'impostazione e lo abbiamo ribadito nel corso dei nostri interventi. Le idee e gli atti che giungono dall'Unione europea possono e devono essere messi in discussione, modificati, migliorati, criticati e talvolta respinti.

Abbiamo sempre avuto il coraggio e l'onestà intellettuale di affermare questi principi e, da un certo punto di vista, siamo contenti che, in questo lungo dibattito sul mandato d'arresto europeo iniziato nell'inverno del 2001, le nostre voci non siano più voci nel deserto. I colleghi della maggioranza e dell'opposizione, intervenuti in questi giorni nel dibattito, hanno convenuto con noi che esistevano problemi di costituzionalità e che occorreva porre limiti a questo mandato d'arresto europeo.

La nostra è una posizione politica chiara: siamo contrari al mandato d'arresto europeo e alle leggi di recepimento dello stesso per vari motivi, alcuni di metodo, e riguardano il modo in cui si è arrivati alla decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, ed altri di merito, relativi al reale contenuto di questo strumento.

Analizziamo i motivi di metodo. Le decisioni quadro, così come sono concepite attualmente nel sistema normativo dell'Unione europea, rappresentano un incredibile esempio, purtroppo reale, di come i meccanismi europei annullino o quanto meno tentino di eludere i passaggi democratici. Per fare un esempio, è come se nel nostro paese il Consiglio dei ministri approvasse un decreto-legge e quest'ultimo diventasse immediatamente e per sempre legge senza passare per la conversione in legge che spetta al nostro Parlamento, dunque senza passare attraverso un momento di dibattito democratico. Devono essere inseriti nuovi meccanismi che consentano ai Parlamenti di incidere nella fase ascendente, cioè prima che si prendano le decisione finali. A nostro avviso, se questo passaggio fosse stato fatto e se questo meccanismo fosse già presente all'interno del nostro ordinamento, probabilmente il Parlamento non avrebbe dato mandato al nostro Governo per dare l'assenso alla decisione quadro sul mandato d'arresto europeo.

Abbiamo proposto un progetto di revisione costituzionale che inserisca questo meccanismo, cioè la riserva parlamentare, all'interno della Costituzione. Infatti, non dimentichiamoci che questo mandato d'arresto europeo, che - ripeto - è stato deciso da 15 ministri della giustizia e successivamente ratificato da un accordo raggiunto a livello di Capi di Stato e di Governo, modifica o incide pesantemente sulla nostra Costituzione. Ma non ci dobbiamo dimenticare che la nostra Costituzione può essere modificata solamente con i meccanismi dell'articolo 138, che prevede una procedura di revisione rafforzata, con almeno quattro passaggi parlamentari. Ebbene, tramite il mandato d'arresto europeo noi siamo andati ad incidere, o potenzialmente andiamo a farlo, sulla nostra Costituzione, sui suoi principi fondamentali, scavalcando totalmente le procedure rafforzate, che vengono invece difese come momento di democrazia e di garanzia quando noi dobbiamo modificare la nostra Costituzione.

Vent'anni di bicamerali non hanno portato alla modifica sostanziale della nostra Costituzione; con una decisione quadro noi invece andiamo ad incidere sui diritti fondamentali della Costituzione italiana, e nessuno dice niente!

L'unica voce che si è alzata in maniera seria e coerente è quella della Lega Nord Federazione Padana. Non dimentichiamoci che questa decisione quadro è stata presa, a nostro avviso, addirittura in violazione dello stesso Trattato sull'Unione europea che, all'articolo 31, parla di semplificazione delle procedure di estradizione, dello snellimento, dell'abbattimento delle barriere burocratiche, ma non dell'abolizione dell'istituto dell'estradizione. Dunque, a nostro avviso, sarebbe persino giusto ed utile rimettere la questione al Consiglio dei ministri per poi eventualmente porla all'attenzione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Inoltre, l'Unione europea, quando emana i suoi provvedimenti, deve rispettare due principi: il principio di sussidiarietà e quello di proporzionalità. Questo vuol dire che un provvedimento dell'Unione europea deve essere proporzionato all'obiettivo che si vuole raggiungere. Allora, se l'obiettivo era la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, alla criminalità transnazionale, come dichiarato all'interno del Trattato sull'Unione europea, la lista dei 32 reati, contenuta all'interno della decisione quadro, nonché il meccanismo aperto, pericolosissimo, che consente in ogni momento a 15 e adesso a 25 ministri della giustizia di aggiungere ulteriori reati a questa lista, non rispondono a tale principio di proporzionalità. Infatti, ci sono dei reati che con la lotta al terrorismo e alla criminalità internazionale hanno poco o niente a che fare. Dunque, per queste ragioni di metodo votiamo contro il mandato di arresto europeo.

Poi ci sono anche questioni di merito, sul contenuto stesso provvedimento, che in più punti vìola la nostra Carta costituzionale.

Si viola l'articolo 25 della Costituzione, il quale prevede la riserva di legge per quanto riguarda le norme penali; il provvedimento in esame, invece, reca un elenco assolutamente aperto e poco definito dei reati colpiti dal mandato d'arresto europeo.

Viene abolito, inoltre, uno dei principi fondamentali, vale a dire il giudice precostituito per legge. Come abbiamo dimostrato mille volte, nonostante i colleghi dell'opposizione confutassero le nostre opinioni, con il mandato d'arresto europeo e con l'abolizione dell'istituto dell'estradizione un giudice di un paese dell'Unione europea potrebbe colpire - e sottolineiamo «potrebbe» - grazie alle pieghe del mandato d'arresto europeo, un cittadino italiano che abbia commesso sul territorio italiano un fatto che addirittura dalla stessa legge italiana non è considerato reato. Ciò non è stato escluso ed è possibile, nelle pieghe del mandato d'arresto europeo.

Viene altresì violato il principio di uguaglianza, perché il mandato d'arresto europeo priva ovviamente i nostri cittadini di una serie di garanzie, in parte introdotte nella legge di attuazione in esame, rispetto alle quali il provvedimento potrebbe in ogni caso essere impugnato a livello europeo, dinanzi alla Corte di giustizia.

Gli articoli 10 e 26 della Costituzione dispongono chiaramente che l'estradizione, sia del cittadino italiano sia anche dello straniero, non è ammessa per motivi politici; tuttavia, l'inserimento di una categoria per così dire «politica», quale il reato di razzismo e xenofobia, rappresenta a nostro avviso la chiave di lettura più lampante del fatto che la decisione quadro in oggetto persegue non lo scopo di colpire il terrorismo internazionale, ma altri inconfessati ed inconfessabili obiettivi, vale a dire limitare la libertà di espressione e di opinione dei cittadini italiani e, soprattutto, dei cittadini europei all'interno dell'Unione.

Permettetemi, dunque, di dare una lettura in chiave polemica. Infatti, siamo in un paese dove i magistrati - o quantomeno, una parte della magistratura -, spalleggiati da una parte dell'opposizione, si permettono di tenere sotto pressione il Parlamento e di proclamare uno sciopero di tre giorni in nome dell'indipendenza della magistratura...

PRESIDENTE. Onorevole Guido Giuseppe Rossi, si avvii a concludere!

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. ... a causa di alcune modifiche all'ordinamento giudiziario, già approvate dal Senato ed attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera dei deputati. Ebbene, a fronte di questi tre giorni di sciopero in nome dell'indipendenza della magistratura, non una voce si è alzata contro il mandato d'arresto europeo!

La magistratura italiana, se fosse coerente, dovrebbe proclamare sei mesi di sciopero contro questo mandato d'arresto europeo, che consente che la richiesta provenga da pubblici ministeri che hanno un rapporto di dipendenza gerarchica nei confronti del potere politico, del potere esecutivo e del ministro della giustizia (mi riferisco, ad esempio, alla Francia, alla Germania, alla Gran Bretagna e ad altri mille casi presenti nell'ambito dell'Unione europea): non una voce si è levata contro il mandato d'arresto europeo!

Allora - e concludo, signor Presidente -, ribadisco che il gruppo della Lega Nord Federazione Padana è contrario all'attuazione del mandato d'arresto europeo in Italia, come abbiamo detto chiaramente. Siamo al fianco dei cittadini e siamo a favore dell'Europa dei popoli e delle identità; siamo contro il potere dei pochi, contro i meccanismi poco democratici e contro l'Unione europea dei pubblici ministeri!

PRESIDENTE. Onorevole Guido Giuseppe Rossi...

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Pertanto, preannunzio che il gruppo della Lega Nord Federazione Padana voterà contro la proposta di legge in esame.

Desidero sottolineare che si tratta di un voto contro il mandato d'arresto europeo a livello di Unione europea; pertanto, ribadiamo e diciamo alto e forte il nostro «sì» all'Europa delle libertà, e con altrettanta forza diciamo «no» all'Europa delle manette!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, una lunga tradizione europeista del nostro paese oggi si interrompe. Viene infranto il sogno dei padri fondatori Schuman, Adenauer e De Gasperi, che immaginarono un'Europa unita, uscendo dalla catastrofe della guerra. La loro fiducia reciproca, pur essendo stati tra loro in guerra, si contrappone alla cupa diffidenza di oggi, all'isolazionismo cieco ed agli interessi contingenti ed egoistici senza nessuna visione politica.

Si è registrato un arretramento rispetto sia alle consuetudini europee ed internazionali, sia alla Convenzione europea sull'estradizione che ha regolato, per cinquant'anni, i nostri rapporti, ed un utilizzo strumentale del tema delle garanzie ha animato il dibattito in questa Assemblea.

Si è voluto - non so quanto in buona fede, ma mi auguro che tale buona fede ci sia stata, soprattutto da parte di chi ha sempre fatto delle garanzie una bandiera - scambiare garanzie della Costituzione, quale quella della presunzione di non colpevolezza, con l'obbligo di motivare il provvedimento in relazione a questa specifica questione. Si sono scambiate le regole interne del nostro sistema giudiziario, che sono state richiamate come regole universali, con la presunzione di essere l'unico sistema effettivamente democratico di tutta l'Europa. Non so come sia stato possibile argomentare su tale supremazia culturale e giudiziaria italiana da parte di chi, oggi, sembra non accorgersi degli scioperi degli avvocati e dei magistrati, considerata anche l'incongruenza di aver fatto sempre considerazioni - espresse, mai taciute - sul fatto che il nostro sistema giudiziario è solo un meccanismo infernale che produce vittime e martiri.

La realtà è molto diversa, signor Presidente: viene gettata sfiducia su tutte le istituzioni del nostro paese, compresa la Corte costituzionale e le altre più alte cariche dello Stato, una sfiducia gettata soltanto nei confronti di chi la pensava diversamente. Oggi, tale sfiducia, gettata ad ampie mani nel nostro paese, dilaga e coinvolge tutti gli altri paesi d'Europa e le stesse istituzioni comunitarie.

Sarà difficile spiegare, da oggi in poi, come sia possibile che l'Italia abbia deciso, con una legge interna, che la cooperazione giudiziaria in Europa sia più difficile. Sarà difficile spiegare come, da oggi, nuove chance siano offerte a chi, nel nostro paese, vuole trovare rifugio per nascondersi dalle proprie colpe, nonostante la minaccia terroristica e la criminalità organizzata che avanza. Gli ostacoli introdotti si mischiano con le regole sulle fonti normative, fra le quali si è fatta una grande confusione, e con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la decisione quadro è uno strumento utilizzato dall'Unione europea per armonizzare le legislazioni interne. La Francia ha adeguato la propria Costituzione per consentire la collaborazione in caso di reato politico. Analogamente hanno fatto tutti gli altri paesi d'Europa. Noi, invece di modificare la decisione quadro - come avremmo dovuto - in sede intergovernativa, cosa facciamo? Adottiamo una legge interna che, di fatto, pone alcuni limiti.

È un modo di procedere assolutamente bizantino, incomprensibile dal punto di vista giuridico, che dimostra solamente come la necessità di cui si vuole oggi decantare la lode - ho sentito dire: questa è la strada peggiore - porta in quest'aula la cultura di chi non rispetta la legge e pensa si possa anche farne a meno. Sono violate la legge delle leggi e le regole che disciplinano le fonti normative.

Non basta: si introduce un procedimento inammissibile, che non potrà essere che censurato dalle istituzioni comunitarie. L'articolo 31 della decisione quadro dice che le legislazioni interne sono chiamate ad agevolare la cooperazione in Europa. Noi la rendiamo più difficile. Si tradisce lo spirito dell'articolo 11 della nostra Costituzione, per il quale l'Italia, per promuovere pace e fratellanza nel mondo, si dichiara disposta a cedere quote della propria sovranità nazionale a favore di intese che possano garantire pace e giustizia (voglio ricordare, infatti, che è difficile garantire pace senza giustizia).

La confusione dei principi produrrà i suoi effetti anche al nostro interno. Per eludere la rinuncia alla verifica della doppia incriminabilità, si introduce un doppio sistema penale: uno per i fatti commessi all'interno della nazione, un altro per i fatti commessi in sede di collaborazione internazionale. Ciò vale per il riciclaggio, per il terrorismo, per il traffico di stupefacenti, rispetto ai quali vi sarà una norma interna e una relativa alla collaborazione. Anche per la corruzione sarà così, come per ciascuno dei 32 casi per i quali la decisione quadro non voleva la verifica della doppia incriminabilità.

Il fatto più stravagante - è difficile che in quest'aula oggi si possa eludere tale questione - è che da domani sarà più facile collaborare con la Turchia, che è fuori dall'Unione europea, che con la Francia, la Germania, l'Olanda e con i paesi che sono insieme a noi in questo percorso di unità da oltre cinquant'anni. Di questo paradosso della nostra storia repubblicana siete responsabili e vogliamo che sia chiara la distanza che poniamo rispetto a voi. Per questo motivo, esprimeremo un voto contrario sul provvedimento in esame.

Noi diciamo agli italiani che, invece, ci sentiamo italiani ed europei e che a questa nuova cittadinanza non intendiamo rinunciare. L'Europa è unità nelle monete, è unità politica, ma è, soprattutto, unità nella pace. La nostra democrazia non è da esportare, ma deve essere comunque un esempio. La nostra pace deve essere, invece, un punto da cui muovere per costruire una pace universale. Questa dolorosa battuta di arresto, fondata su una ingenerosa e maliziosa sfiducia sui nostri sistemi reciproci, potrà essere superata solo da una nuova visione politica, che sarà difesa da noi oggi con questo voto contrario, ma che mi auguro troverà presto domani il consenso di tutti i cittadini (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, mi sembra che le posizioni siano emerse in modo netto, non solo nel corso del laborioso e lunghissimo dibattito in Commissione giustizia, ma anche nel corso della discussione che si è svolta in Assemblea in cui si è manifestata una evidente contrapposizione. Sarebbe addirittura superfluo, quindi, intervenire in proposito, in quanto chi ha avuto la possibilità di seguire il dibattito ha avuto anche modo di percepire ed assorbire la sostanza delle due posizioni contrapposte.

Pur tuttavia, a fronte degli interventi che ho ascoltato poc'anzi, ritengo necessario ribadire qualche concetto a sostegno della nostra posizione favorevole all'approvazione del testo così come configurato nel corso del dibattito.

Ab initio, vorrei illustrare la ratio della posizione assunta non da tutto l'Ulivo, ma da una parte di tale schieramento. Vi sono, infatti, posizioni nettamente differenziate e non si può non evidenziarlo: mi riferisco ai gruppi di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo ed ai Socialisti. Gli esponenti di Rifondazione comunista e i Socialisti sono addirittura favorevoli a questo testo, mentre i Verdi ed i Comunisti italiani hanno preannunciato un voto di astensione...

PIERO RUZZANTE. La Lega...

SERGIO COLA. La Lega ha assunto un comportamento differenziato; qui sto parlando di contrapposizioni. La ratio di questa posizione mi sembra molto semplice: in nome dell'Unità europea dobbiamo rinunciare a tutto; dobbiamo rinunciare ai sacrosanti diritti sanciti dalla nostra Costituzione, dobbiamo rinunciare alla nostra civiltà giuridica, dobbiamo rinunciare alla tutela della libertà che sta al di sopra di ogni cosa. Questo non lo potremo giammai sopportare e consentire.

Mi rivolgo soprattutto all'onorevole Sinisi, che è stato particolarmente fattivo nell'ambito della sua esposizione: per far sì che il suo sogno si possa realizzare (non è solo il suo sogno, ma appartiene a tutti), anche in applicazione dell'articolo 11 della Costituzione, è necessaria una condizione di parità fra gli Stati. Affinché ciò avvenga, è opportuno che si dia la stura ad un diritto penale europeo e ad un diritto processuale penale europeo. Quando vi saranno regole comuni riguardanti tutti i reati ed il rito, allora si potrà procedere alla consegna del ricercato senza alcun tipo di difficoltà; anzi, non sarà neanche necessario operare la consegna.

Vorrei ricordare che nel dibattito svoltosi in Commissione giustizia, ancor prima che si pervenisse alla conclusione dello stesso, si è avvertita la necessità di consultare la Commissione affari costituzionali. Quest'ultima ha espresso un parere inequivoco sotto tutti i punti di vista, redatto in modo splendido (mi pare che il relatore sia stato l'onorevole Nitto Palma), in cui sono state espresse quattro opinioni, che mi sembra siano state poste come condizioni.

La prima opinione è nel senso di non ritenere possibile, nella maniera più assoluta, un provvedimento che non preveda l'esclusione dei delitti politici da quelli per cui è prevista la consegna; la seconda valutazione è relativa alla doppia incriminabilità che, per la verità, non era prevista nel testo predisposto dal relatore di minoranza e che lede in maniera patente i sacrosanti principi costituzionali; la terza valutazione concerne la indeterminatezza dei reati e quindi comporta una patente violazione dell'articolo 25 della Costituzione, che invece prevede in modo inequivoco la determinatezza delle fattispecie, essendo indubitabile l'impossibilità per l'imputato di confrontarsi con una imputazione precisa e con un atto non equivoco.

Ancora: si è criticata l'estensione ad libitum, prevista nel testo predisposto dal relatore di minoranza, delle figure delittuose che potrebbero «passare» in modo naturale, e senza nessun tipo di difficoltà e di verifica, da 32 ad un numero ancora maggiore.

Si è criticata la possibilità di consegna del minore effettuata senza un esame preventivo; vorrei rivolgermi al riguardo alla sinistra, che sulla questione dei minori è stata sempre attenta e diligente. È possibile consegnare il minore, senza avere esperito un accertamento sulla reale capacità di intendere e di volere del minore, senza aver operato questa verifica? Potremmo mai noi, che siamo custodi di una civiltà giuridica che è la prima del mondo, sopportare e consentire una cosa del genere?

Per ultimo, richiamo la violazione patente dell'articolo 280 del codice di procedura penale, che pone una serie di limiti alla possibilità di emettere una misura cautelare, e dell'articolo 273 del codice di procedura penale, nel quale si prevede che per l'emissione di una misura cautelare siano necessari gravi indizi di colpevolezza.

Vorrei infine chiedere all'onorevole Sinisi, rispondendo anche a quanto probabilmente dirà l'onorevole Kessler, se tutto questo sia stato fatto in violazione della decisione quadro. È stato fatto in contrapposizione rispetto a quelli che sono stati i principi espressi dalla decisione quadro? Assolutamente no!

Non vedo allora per quale motivo si debbano svolgere osservazioni fuori luogo e in omaggio ad una esigenza, che è solo apparente, di essere europei ad ogni costo, anche a quello di violare la nostra Costituzione, quando la stessa decisione quadro, in modo ineludibile, consente l'applicazione della Convenzione dei diritti dell'uomo, anzi la impone. Nel punto (12) dei consideranda si afferma infatti che non può essere censurato il rifiuto di procedere alla consegna ove vi sia una violazione dei diritti umani. E ancora, sempre nel punto 12) dei consideranda, si afferma testualmente che «la presente decisione quadro non osta» - vorrei che al riguardo mi si desse una risposta - «a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo».

È la stessa decisione quadro che attribuisce la possibilità di fare quello che abbiamo fatto, senza alcun tipo di violazione. Di cosa stiamo parlando allora? Stiamo parlando in maniera demagogica, oppure in nome del perseguimento (non solamente a chiacchiere) dell'obiettivo dell'unità europea?

Se vi fosse stata da parte del Parlamento, nell'ambito dell'esame di questa proposta di legge, una violazione della decisione quadro, sarei allora perfettamente d'accordo e se ne potrebbe discutere: noi però ci siamo regolati proprio in relazione a ciò che ci suggeriva e ci consentiva la decisione quadro.

In conclusione, sotto il profilo politico, Alleanza Nazionale persegue tre obiettivi: sul versante della lotta alla criminalità, persegue il rafforzamento dell'attività di prevenzione; in secondo luogo, persegue l'obiettivo dell'effettività della pena; infine, Alleanza Nazionale persegue un principio, che è ineludibile, ovvero quello secondo cui la pena, ma soprattutto la condanna, deve essere conseguente ad un processo che sia celebrato in modo giusto, ovvero secondo i principi del giusto processo.

Onorevole Sinisi, la giustizia è giustizia quando è giustizia giusta! Quando non è giustizia giusta, perché in violazione dei principi costituzionali e della Convenzione dei diritti dell'uomo, non è assolutamente giustizia.

Tale modo di fare giustizia veramente coincide con coloro che praticano lo Stato di polizia.

Per queste ragioni, Alleanza nazionale, senza alcuna esitazione, voterà a favore del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, che rappresento, voterà contro il provvedimento in esame. Innanzitutto, si tratta di una legge truffa perché, nonostante il titolo concernente «Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro», si introducono norme interne che violano direttamente e palesemente molti punti della stessa decisione quadro.

In primo luogo, imponiamo alle autorità giudiziarie dei paesi europei condizioni non previste, anzi escluse, dalla decisione quadro stessa. In secondo luogo, imponiamo il rispetto delle nostre regole processuali anche ai paesi stranieri ed imponiamo loro di provare, nel momento in cui ci chiedono la consegna di un ricercato per motivi di giustizia, che nel loro paese si rispettino le nostre norme processuali. Si tratta di una condizione non prevista dalla decisione quadro e che era, addirittura, sconosciuta a tutta la nostra storia di cooperazione giudiziaria internazionale. Inoltre, imponiamo la valutazione del nostro giudice italiano per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: in tal modo si entra nel merito prima ancora che il processo venga svolto davanti al giudice naturale europeo.

Ho citato solo alcune delle condizioni - ma ve ne sono molte altre - che imponiamo all'estero con il provvedimento in esame. Si tratta di condizioni contrarie allo spirito ed alla lettera della decisione quadro. Ciò ci esporrà sicuramente all'impugnazione della legge in sede europea ed esporrà il nostro paese a sanzioni a livello europeo. Anche la nostra credibilità verrà inevitabilmente danneggiata: mi riferisco alla capacità del nostro paese di rispettare gli impegni assunti in sede europea.

Vedete, colleghi, la banale realtà della situazione è che il Presidente del Consiglio dei ministri, Berlusconi, ha firmato liberamente una decisione quadro lo scorso anno. Tuttavia, il suo Governo e la sua maggioranza non credevano e non credono in tale decisione quadro, tanto che non hanno mai presentato una legge di attuazione (l'unica legge di attuazione l'abbiamo presentata noi). Poi, dato che da Bruxelles è stato fatto notare che solo l'Italia non ha emanato una legge di attuazione nonostante i tempi siano abbondantemente scaduti, ci accingiamo ad approvare il provvedimento in esame per non risultare inadempienti e far vedere che anche noi attuiamo la decisione quadro.

Tuttavia, solo nel titolo del provvedimento dichiariamo di attuare tale decisione. In realtà facciamo finta, diciamo solo (nel titolo del provvedimento), e neanche tanto convintamente, che «conformiamo» il nostro ordinamento alla decisione quadro del Consiglio, ma ci comportiamo in modo opposto, approvando appunto una legge truffa, realizzando un'operazione politicamente truffaldina anche nei confronti dei nostri partner europei. Si tratta infatti di una sorta di legge suicida, che impedirà l'attuazione della decisione quadro con i nostri partner europei.

In secondo luogo, voteremo contro questo provvedimento non solo perché esso è contro la decisione quadro, ma anche perché costituisce un sensibile arretramento rispetto agli strumenti che già conoscevamo e praticavamo, non solo con i nostri partner europei ma anche con decine e decine di paesi del mondo. Questo provvedimento introduce condizioni, controlli ed appesantimenti sconosciuti alla pratica e alla Convenzione europea in materia di estradizione. Se questo testo diventerà legge, da oggi in poi imporremo ai nostri partner europei controlli e condizioni che, negli ultimi cinquant'anni, non abbiamo mai imposto o preteso nella collaborazione con essi e che continueremo a non chiedere e a non imporre a tutti gli altri paesi del mondo (e sono decine e decine), con cui collaboriamo sul piano della giustizia. Chiederemo più controlli e più condizioni (anche impossibili, come abbiamo evidenziato) alla Germania, alla Francia e alla Spagna che non alla Turchia, a Israele, all'Ucraina o ai paesi che sono ancora più distanti da noi, in termini geografici, culturali e giuridici. Riteniamo che ciò rappresenti un'inutile provocazione nei confronti dei nostri partner europei: un'inspiegabile provocazione, che renderà impossibile una cooperazione giudiziaria con tali paesi, per la consegna delle persone ricercate.

È stato detto che con questo provvedimento si difendono i nostri diritti costituzionali. Guardate che non è affatto vero! Non ci sono diritti costituzionali in gioco con la decisione quadro. Ma se ciò fosse stato vero, colleghi, se voi pensavate che il mandato d'arresto europeo era contro la nostra Costituzione, allora sarebbe stato molto più onesto non approvare alcuna legge. La cosa migliore, certamente, sarebbe stata quella di spiegare al vostro leader, al Presidente del Consiglio dei ministri, che forse era meglio non firmare quella decisione quadro.

Posso capire, tuttavia, che vi può essere un ripensamento successivo, ma se dopo aver firmato questa decisione quadro pensate che essa sia contraria alla nostra Costituzione, allora non attuatela e teniamoci il sistema dell'estradizione, con i nostri partner europei, che per cinquant'anni è sempre andato avanti, senza che nessuno, neanche in sede giurisdizionale, sostenesse che era contrario alla Costituzione! Questo sarebbe stato molto più onesto, anziché approvare una legge che finge soltanto di attuare la decisione quadro, alla quale voi non credete, attribuendole addirittura un arretramento dei diritti. Peraltro non è così, non vi è alcun arretramento dei diritti con la decisione quadro, perché quando voi - anche nella discussione e con i voti di ieri - imponete la verifica dei gravi indizi e addirittura la verifica della conformità dell'ordinamento straniero ai nostri principi nazionali, in realtà non salvaguardate i principi della Costituzione, ma introducete condizioni sconosciute fino ad ora nei rapporti internazionali con i paesi europei.

Se questi principi costituzionali, ai quali voi dite di non voler rinunciare, devono essere inseriti oggi con queste condizioni, vi chiedo perché non li avete mai evidenziati prima, nella collaborazione con questi stessi paesi. Perché queste condizioni, che oggi sono irrinunciabili, non sono state poste per cinquant'anni nei rapporti con i paesi europei ed oggi le volete invece prevedere?

Non c'è coerenza né onestà politica in questa posizione; anzi, la decisione quadro amplia i diritti dei cittadini, perché impone tempi certi e brevissimi di detenzione preventiva, in attesa della decisione sull'estradizione (cento giorni e non più, come oggi previsto, tempi superiori ad un anno e mezzo). Siamo per l'Europa dei diritti, per l'Europa del riconoscimento reciproco tra ordinamenti vicini, amici ed alleati. Siamo per l'Europa che preveda l'applicazione del mandato di arresto europeo, per uno spazio comune europeo di libertà, di sicurezza e di giustizia, in cui, con la caduta delle frontiere interne, i cittadini, ma anche le sentenze e le decisioni dei giudici, così come i diritti, possano liberamente circolare; uno spazio basato sulla fiducia, sulla parola data tra i partner europei, senza utilizzare strumenti truffaldini per far finta di aderire alle decisioni adottate in comune, ma in realtà per chiudere ogni spazio di collaborazione (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mormino. Ne ha facoltà.

NINO MORMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la decisione quadro, che, con la legge che ci accingiamo ad approvare oggi, sarà sostanzialmente recepita nel nostro ordinamento, ha l'obiettivo di creare uno spazio di cooperazione comune europeo sui problemi della giustizia, sulla lotta e la persecuzione di particolari forme di criminalità diffusa che interessano tutto il territorio della comunità.

Si tratta di una decisione che merita tutto il nostro apprezzamento, condivisa dal nostro Governo in sede comunitaria, e che, in effetti, potrà rendere un servizio utile alla lotta alla criminalità organizzata, soprattutto a quelle forme più cruente di aggressione alle libertà comuni e ai principi di legalità. Si tratta, comunque, di intervenire su valori fondamentali, come quello della libertà personale, nei confronti della quale gli ordinamenti devono essere guidati dal rispetto, nella massima misura, di garanzie fondamentali universalmente riconosciute.

Tuttavia, in assenza di un sistema giuridico e giudiziario comune, sia sul piano del diritto sostanziale sia su quello processuale, ma anche rispetto ai principi fondamentali, non è possibile, nell'applicazione di una decisione comune, violare i principi fondamentali del nostro ordinamento, soprattutto quelli costituzionalmente protetti.

Quindi, nell'elaborare il testo da sottoporre al giudizio ed al voto dell'Assemblea, è stato compiuto uno sforzo, peraltro in applicazione dei principi, di cui al titolo VI del trattato dell'Unione europea (che prevede espressamente che le decisioni quadro siano vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, ferma restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma ed ai mezzi, e che non abbiano, quindi, un'efficacia immediata, diretta ed automatica), rispettando anche quanto indicato nel preambolo della stessa decisione quadro (laddove si dice che «la presente decisione non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, al rispetto del diritto alla libertà di associazione, alla libertà di stampa ed alla libertà di espressione degli altri mezzi di comunicazione», con una indicazione, seppure ridotta, ma significativa rispetto al riferimento agli ordinamenti interni).

In questo senso, il nostro compito è stato orientato a rispettare l'assetto complessivo del sistema italiano in materia, pur dando luogo all'esecutività della volontà comune europea nell'ambito specifico contenuto nella decisione quadro.

Quindi, nell'attuare tale decisione, la nostra linea è stata quella di renderla compatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, che non possono essere sacrificati rispetto alle decisioni adottate nell'ambito di ordinamenti diversi che non li contemplino completamente.

Appare davvero singolare l'insistenza con la quale, da parte di alcune forze dell'opposizione, si è sostenuto che, con questo atteggiamento, noi tenderemmo ad imporre a Stati diversi il nostro ordinamento e a pretendere da parte loro il rispetto delle nostre regole. È vero esattamente il contrario, in quanto noi non intendiamo subire il valore degli ordinamenti degli altri Stati, accettando supinamente l'imposizione di norme, di decisioni e di provvedimenti che non siano compatibili con il nostro sistema.

Ed è rispetto al nostro sistema che dobbiamo sostenere il massimo valore ideale e il massimo valore giuridico; infatti, finché esso sarà in vigore nelle forme ordinarie e costituzionali, liberamente scelte dal nostro legislatore, è per noi il migliore, quello che deve prevalere in ogni caso e che deve, comunque, essere rispettato.

Proprio per questo, nel corso del lavoro compiuto in sede di Commissione, ci siamo preoccupati di audire numerosi tecnici del diritto, soprattutto costituzionale, che hanno ampiamente condiviso l'impostazione che, con un testo diverso da quello originariamente proposto dall'onorevole Kessler e da altri, abbiamo voluto elaborare per rendere compatibili i nostri principi con le esigenze comuni.

È importante e significativo che su tale testo si sia realizzata una convergenza che va aldilà dello schieramento della maggioranza e che esso sia condiviso anche da forze che non hanno fatto valere principi ideologici o politici di parte.

La legge che ci accingiamo ad approvare, quindi, garantisce le esigenze di cooperazione e, nello stesso tempo, i principi e i diritti tutelati dal nostro ordinamento, rispettando l'indirizzo volto ad una sempre più diffusa cooperazione europea.

Per tali motivi, il gruppo di Forza Italia esprimerà un voto favorevole sul provvedimento in esame (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. Sono così esaurite dichiarazione di voto sul complesso del provvedimento.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la maggioranza, i partiti di Governo hanno sentito e sentono fortemente il dovere politico di rispettare un impegno costituzionale e un impegno internazionale.

Abbiamo sentito il dovere di dare attuazione ad un impegno internazionale dell'Italia; abbiamo sentito il dovere di salvaguardare le garanzie costituzionali a tutela di chi è nostro cittadino o sotto la protezione del nostro Stato.

Non è stato sempre agevole rendere compatibile il testo della decisione quadro con i nostri principi costituzionali, ma questo è il tentativo che abbiamo fatto e riteniamo che sia il miglior risultato possibile.

Potrei richiamare, come testimoni della bontà e della necessità di un testo di legge come questo, due Presidenti della Corte costituzionale - il professor Vassalli e il professor Caianiello - che, su tali garanzie, che non potevano essere pretermesse, hanno espresso un parere favorevole. Ebbene, approvando questa legge, ci si accusa di essere fuori dall'Europa, di porci contro l'Europa.

Per rispondere se così è, o se, invece, il provvedimento si ispiri ad un atteggiamento di pura polemica oppure se miri a ridurre la sovranità nazionale a vantaggio dei rapporti diretti tra le magistrature dell'Europa, ebbene, dobbiamo chiarire alcuni aspetti. Vediamo, quindi, come si stanno comportando gli altri Stati dell'Unione.

Posso citare come raffronto innanzitutto l'Inghilterra, dove la legge di attuazione prevede che il giudice debba verificare la compatibilità dell'estradizione, cioè del mandato d'arresto, con le disposizioni della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo. La legge di attuazione prevede addirittura che il giudice possa respingere la consegna, se la detenzione appare ingiusta o oppressiva; inoltre, può ancora respingerla se, a causa del decorso del tempo, il fatto non meriti di essere più oggetto di una misura restrittiva della libertà.

Se poi guardiamo alla Germania, il risultato va ancora al di là. La richiesta può essere respinta se ritenuta inammissibile di fronte ai princìpi della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo. Inoltre, questo paese ha conservato come decisione finale quella del potere politico, a tutela delle ulteriori garanzie che il giudice, nella fase discrezionale, non è in grado di assicurare.

Ebbene, il testo che stiamo per approvare, prevede sostanzialmente il rispetto di tutti i principi della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, che in gran parte coincidono con la nostra Costituzione. La Convenzione prevede che la libertà non possa essere tolta, se l'ordinanza non è emessa da un tribunale, ovvero un organo collegiale; nel nostro testo ci siamo limitati a chiedere che questo avvenga tramite un giudice. La Convenzione europea prevede che solo di fronte ad un fondato motivo una persona possa essere privata della propria libertà; ancora, la stessa Convenzione prevede il giusto processo e la presunzione di innocenza.

Credo che sia doveroso riconoscere che, sia il gruppo di Rifondazione comunista, sia i socialisti indipendenti, nonché il gruppo dei Verdi, hanno dato un notevole contributo all'individuazione dei punti critici della decisione quadro per individuare le garanzie che devono essere salvaguardate. Parimenti, non posso disconoscere come gli onorevoli Sinisi e Kessler abbiano dato su alcune norme un importante contributo tecnico, che ne ha migliorato la stesura.

Ci apprestiamo al voto finale e a me pare - lo affermo con molta tranquillità - che chi si appresta a votare contro questo provvedimento, voti anche contro principi costituzionali sacrosanti e contro un impegno assunto dal nostro paese in Europa. Di questo, naturalmente, si assumerà la responsabilità.

Per tali motivi, voteremo convintamente a favore di questa legge, che rappresenta un passaggio obbligato perché la decisione quadro diventi operativa nel nostro paese.

...

(Coordinamento - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

...

(Votazione finale ed approvazione - A.C. 4246)

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 4246, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia) (Vedi votazioni).

(Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.) (4246):

(Presenti 389

Votanti 359

Astenuti 30

Maggioranza 180

Hanno votato 202

Hanno votato no 157).

Dichiaro pertanto assorbite le abbinate proposte di legge nn. 4431 e 4436.

 


 

 


 

 

ALLEGATO A

 

PROPOSTA DI LEGGE: KESSLER ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2002/584/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 13 GIUGNO 2002, RELATIVA AL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO E ALLE PROCEDURE DI CONSEGNA TRA STATI MEMBRI (4246) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BUEMI ED ALTRI; PISAPIA E MASCIA (4431-4436)

 

 


(A.C. 4246 - Sezione 1)

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.

(Garanzie richieste allo Stato membro di emissione).

1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana, nei casi sottoelencati, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in absentia, e se l'interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna è subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio;

b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite;

c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO II

NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

Capo I

PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA

ART. 19.

(Garanzie richieste allo Stato membro di emissione).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: alle persone oggetto fino alla fine della lettera, con le seguenti: che le persone oggetto del mandato di arresto europeo abbiano potuto avere effettiva conoscenza del procedimento a loro carico.

19. 50. Sinisi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: una revisione della pena fino alla fine della lettera con le seguenti: misure compatibili con le finalità rieducative della pena irrogata.

19. 51. Sinisi.

(A.C. 4246 - Sezione 2)

ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 20.

(Concorso di richieste di consegna).

1. Quando due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati d'arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e, in particolare, della gravità dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle date di emissione dei mandati d'arresto e considerando, in questo contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà personale.

2. Ai fini della decisione di cui al comma 1 la corte di appello può disporre ogni necessario accertamento nonché richiedere una consulenza all'Eurojust.

3. Quando, nei confronti della stessa persona, sono stati emessi un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo, la corte di appello competente per il mandato d'arresto, sentito il Ministro della giustizia, decide se va data precedenza al mandato d'arresto ovvero alla richiesta di estradizione tenendo conto della gravità dei fatti, dell'ordine di presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 20.

(Concorso di richieste di consegna).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 20. - (Decisione in caso di concorso di richieste). - 1. Se due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati debba essere eseguito; a tal fine, tiene conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, della data di ricezione dei mandati, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati, nonché del fatto che i mandati siano stati emessi durante un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privativa della libertà personale.

2. Ai fini della decisione di cui al comma 1, la corte può chiedere una consulenza all'Eurojust.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

 

(A.C. 4246 - Sezione 3)

ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 21.

(Termini per la decisione).

1. Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 14 e 17 la persona ricercata è posta immediatamente in libertà.

 

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 21.

(Termini per la decisione).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 21. - (Termini per la decisione). - 1. La corte di appello decide entro cinque giorni dalla dichiarazione con cui il ricercato consente alla consegna.

2. Nel caso in cui il ricercato non consenta alla consegna, la corte di appello decide entro trenta giorni dall'arresto.

3. Nei casi di rifiuto della consegna, qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia. L'avviso di deposito della sentenza è immediatamente notificato al difensore e all'interessato e comunicato al procuratore generale.

4. Nel caso in cui non sia possibile provvedere sul mandato d'arresto entro il termine di dieci giorni dalla dichiarazione del consenso ovvero di sessanta giorni dall'arresto, il giudice che procede ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato, indicandone i motivi. In tal caso, i termini di cui al presente comma sono prorogati di trenta giorni.

5. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte d'appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

 

(A.C. 4246 - Sezione 4)

ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 22.

(Ricorso per cassazione).

1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.

3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno otto giorni prima dell'udienza.

4. La decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.

5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.

6. Quando la Corte di Cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 22.

(Ricorso per Cassazione).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 22. - (Ricorso per cassazione). - 1. Contro i provvedimenti che hanno deciso sulla consegna e contro quelli che hanno deciso sull'applicazione di misura coercitiva, può essere proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge, dal procuratore generale, dall'interessato e dal suo difensore entro cinque giorni dalla lettura del provvedimento in udienza o, nel caso previsto dall'articolo 21, comma 3, dalla notifica o comunicazione dell'avviso di deposito.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. La Corte di cassazione decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso dell'udienza è comunicato o notificato almeno cinque giorni prima dell'udienza. La decisione è immediatamente depositata con la contestuale motivazione.

3. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della decisione, la Corte di cassazione vi provvede non oltre il quinto giorno da quello della pronuncia.

4. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, il presidente della corte d'appello fissa l'udienza per la decisione entro il termine massimo di venti giorni dal ricevimento degli atti.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

Al comma 1, sostituire le parole: anche per il merito con le seguenti: per violazione di legge.

22. 51. Sinisi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: otto giorni con le seguenti: cinque giorni.

22. 52. Sinisi.

(Approvato)

 

(A.C. 4246 - Sezione 5)

ARTICOLO 23 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 23.

(Consegna della persona. Sospensione della consegna).

1. La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d'arresto europeo ovvero dall'ordinanza di cui all'articolo 14, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia.

2. Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto nel comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospesa l'esecuzione del provvedimento, ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa l'autorità dello Stato membro di emissione.

3. Quando sussistono motivi umanitari o altre gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, può con decreto motivato sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, venuta meno la ragione della sospensione, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia che concorda con l'autorità dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna. In tal caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla nuova data concordata.

5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia cautelare perde efficacia ed il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dispone la liberazione dell'arrestato.

6. All'atto della consegna, la corte di appello trasmette all'autorità giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato d'arresto europeo, dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata massima della custodia cautelare.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 23.

(Consegna della persona. Sospensione della consegna).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 23. - (Termini per la consegna). - 1. Il ricercato è consegnato al più presto, in una data concordata tra le autorità interessate, al più tardi entro dieci giorni dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d'arresto europeo.

2. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al comma 1 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, l'autorità giudiziaria italiana e l'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

3. La corte di appello può, con ordinanza ricorribile per cassazione, differire la consegna quando ricorrano circostanze oggettive che facciano ritenere che dalla immediata esecuzione della stessa derivi un concreto pericolo per la vita o la salute del ricercato. Il differimento è disposto per il tempo strettamente necessario; il mandato è comunque eseguito non appena le circostanze che hanno determinato il differimento cessano di sussistere. Della ordinanza che differisce la consegna la corte informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente, con la quale concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data per la consegna.

4. Allo scadere dei termini previsti ai commi che precedono cessa di avere efficacia la misura della custodia cautelare.

5. All'atto della consegna, l'autorità giudiziaria italiana specifica la durata del periodo di custodia cautelare sofferto dal ricercato in esecuzione del mandato d'arresto europeo.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

Al comma 3, sopprimere la parola: altre.

23. 51. Pisapia.

(Approvato)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: sempre che l'ineseguibilità della consegna non sia imputabile a quest'ultimo. In tal caso, i termini sono sospesi sino alla cessazione dell'impedimento.

23. 50. Sinisi.

(Approvato)

 

(A.C. 4246 - Sezione 6)

ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 24.

(Rinvio della consegna o consegna temporanea).

1. Con l'ordinanza che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto.

2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente, la corte di appello, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione della sentenza di condanna, può disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 24.

(Rinvio della consegna o consegna temporanea).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24. - (Consegna rinviata o condizionale). - 1. La corte di appello può rinviare la consegna quando nei confronti del ricercato sia in esecuzione una misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale pendente in Italia, ovvero quando sia concretamente eseguibile nei suoi confronti una pena detentiva e lo stesso abbia richiesto il rinvio al fine di espiarla in Italia.

2. Fuori dal caso di cui alla prima parte del comma 1, e comunque in alternativa al rinvio della consegna, la corte d'appello, ove nulla osti da parte della autorità giudiziaria competente per il procedimento penale già pendente, può procedere alla consegna a titolo temporaneo, secondo condizioni da concordare per iscritto con l'autorità giudiziaria emittente.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

Al comma 1, sostituire le parole: l'ordinanza con le seguenti: la decisione.

24. 100. La Commissione.

(Approvato)

 

(A.C. 4246 - Sezione 7)

ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 25.

(Divieto di consegna o di estradizione successiva).

1. La consegna della persona è subordinata alla condizione che la stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto né estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso all'estradizione successiva accordato a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dell'articolo 711 del codice di procedura penale.

2. Ove richiesta dall'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l'assenso è richiesto dà luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui all'articolo 6, la corte di appello decide, sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.

3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro Stato membro non è applicabile:

a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata entro quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi ha fatto ritorno;

b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;

c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 25.

(Divieto di consegna o di estradizione successiva).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25. - (Consegna successiva). - 1. Nei rapporti con gli Stati membri che abbiano adottato analoga disposizione, e salvo che la corte d'appello non disponga diversamente in relazione a un singolo procedimento, la persona consegnata potrà ulteriormente essere consegnata ad un altro Stato membro, a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, la consegna ad un altro Stato membro potrà avvenire con l'assenso della corte d'appello che dispose l'esecuzione del mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorra uno dei casi di cui all'articolo 18, comma 2.

3. L'assenso di cui al comma 2 non è necessario quando:

a) il soggetto ricercato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

b) il soggetto ricercato abbia espressamente consentito ad essere consegnato ad un altro Stato membro. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 17, commi 3 e 4;

c) il soggetto ricercato non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a), e) e f), e comma 3.

4. Nel caso in cui la persona consegnata sia richiesta in estradizione verso uno Stato terzo, si applicano le disposizioni delle convenzioni in vigore con lo Stato estero e l'articolo 711 del codice di procedura penale.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

 

(A.C. 4246 - Sezione 8)

ARTICOLO 26 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 26.

(Principio di specialità).

1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:

a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;

c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;

e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 14;

f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 14.

3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato che ha emesso il mandato d'arresto richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorra uno dei casi di cui all'articolo 18.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 26 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 26.

(Principio di specialità).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 26. - (Principio di specialità). - 1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:

a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

b) il reato non è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale;

c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

d) la persona sia soggetta a una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;

e) il ricercato abbia acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 17, commi 3 e 4;

f) dopo essere stato consegnato, la persona abbia espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 17, commi 3 e 4.

3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato che ha emesso il mandato d'arresto richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte d'appello che aveva dato esecuzione al mandato. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorra uno dei casi di cui all'articolo 18, comma 2.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

 

(A.C. 4246 - Sezione 9)

ARTICOLO 27 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 27.

(Transito).

1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia può rifiutare la richiesta quando:

a) non ha ricevuto informazioni circa la identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, la esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;

b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il mandato.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 27 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 27.

(Transito).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 27. - (Transito). - 1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata vengono ricevute dal Ministro della giustizia.

2. Il Ministro può rifiutare la richiesta quando:

a) non ha ricevuto informazioni circa la identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, la esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;

b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà.

3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il mandato.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

 

(A.C. 4246 - Sezione 10)

ARTICOLO 28 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II

PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA

Art. 28.

(Competenza).

1. Il mandato d'arresto europeo è emesso:

a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;

b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;

c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.

2. Il mandato d'arresto europeo è trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione ed alla sua trasmissione all'autorità competente. Della emissione del mandato è data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 28 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Capo II

PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA

ART. 28.

(Competenza).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 28. - (Competenza). - 1. Autorità competente per l'emissione del mandato d'arresto europeo è il procuratore generale presso la corte d'appello del distretto in cui si procede, o cui appartiene il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva ovvero presso il giudice che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare. A tal fine il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la misura cautelare della custodia in carcere e quello che ha emesso l'ordine di esecuzione ne fanno richiesta al procuratore generale del distretto, allegando la documentazione necessaria.

2. Il procuratore generale informa il ministero della giustizia di ogni procedura attiva di consegna.

3. Il ministero della giustizia assiste l'autorità giudiziaria e provvede alla traduzione degli atti, se richiesto.

4. Il ministro della giustizia, quando nei confronti della stessa persona sono richiesti un mandato d'arresto europeo ed una di estradizione da parte di due autorità giudiziarie diverse, decide in ordine alla precedenza da dare alle richieste, sentiti i procuratori generali rispettivamente competenti.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

 

(A.C. 4246 - Sezione 11)

ARTICOLO 29 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 29.

(Emissione del mandato d'arresto europeo).

1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 28 emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 30.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefìci di una immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 29 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 29.

(Emissione del mandato d'arresto europeo).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 29. - (Emissione del mandato d'arresto europeo). - 1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 28 emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato sia residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea.

2. Quando il luogo della residenza, domicilio o dimora non sia conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea, l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel Sistema di informazione Schengen, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 30.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

 

(A.C. 4246 - Sezione 12)

ARTICOLO 30 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 30.

(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna).

1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro:

a) l'identità e la cittadinanza del ricercato;

b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

c) l'indicazione dell'esistenza dei provvedimenti indicati dall'articolo 28;

d) la natura e la qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;

e) la descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;

f) la pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, la pena minima e massima stabilita dalla legge;

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Il mandato d'arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'Unione europea in cui deve essere eseguito, ovvero nella lingua o nelle lingue nelle quali lo Stato stesso ha dichiarato di accettare la traduzione.

3. L'autorità giudiziaria provvede, ove necessario, a richiedere il sequestro dei beni indicati dall'articolo 23, comma 1.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 30 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 30.

(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 30. - (Contenuto del mandato d'arresto europeo). - 1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello allegato alla decisione quadro:

a) identità e cittadinanza del ricercato;

b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

c) indicazione dell'esistenza di uno dei provvedimenti indicati nell'articolo 28;

d) natura e qualificazione giuridica del reato, anche tenendo conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;

e) descrizione del fatto contestato, compresa l'epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;

f) pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri, casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Il mandato d'arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui deve essere eseguito, ovvero nella lingua o nelle lingue nelle quali lo Stato stesso abbia dichiarato di accettare la traduzione.

3. L'autorità giudiziaria provvede, ove necessario, a richiedere il sequestro dei beni indicati dall'articolo 35, comma 1.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

 

(A.C. 4246 - Sezione 13)

ARTICOLO 31 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 31.

(Perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo).

1. Il mandato d'arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è stato revocato o annullato ovvero è divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.

 

(A.C. 4246 - Sezione 14)

ARTICOLO 32 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 32.

(Principio di specialità).

1. La consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall'articolo 26.

 

(A.C. 4246 - Sezione 15)

ARTICOLO 33 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 33.

(Computabilità della custodia cautelare all'estero).

1. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, 304 e 657 del codice di procedura penale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 33 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 33.

(Computabilità della custodia cautelare all'estero).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 33. - (Computo della custodia cautelare espletata). - 1. Ai fini dell'articolo 657 del codice di procedura penale, si computa il periodo di custodia cautelare espiata in esecuzione del mandato d'arresto europeo prima della consegna.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

 

Al comma 1, dopo le parole: articoli 303 aggiungere le seguenti: , comma 4.

33. 51. Sinisi.

(Approvato)

 

(A.C. 4246 - Sezione 16)

ARTICOLO 34 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III

MISURE REALI

Art. 34.

(Richiesta in caso di sequestro o di confisca di beni).

1. Con il mandato d'arresto europeo emesso ai sensi dell'articolo 28 il procuratore generale presso la corte di appello richiede all'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal giudice competente, trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.

 

(A.C. 4246 - Sezione 17)

ARTICOLO 35 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 35.

(Sequestro e consegna di beni).

1. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo, o d'ufficio, la corte di appello può disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti.

2. La richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della corte di appello invita l'autorità giudiziaria richiedente a trasmetterla.

3. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

4. La consegna delle cose sequestrate all'autorità giudiziaria richiedente ha luogo secondo le modalità e le intese con la stessa intervenute tramite il Ministro della giustizia.

5. Quando la consegna è richiesta ai fini della prova, la corte di appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.

6. Quando la consegna è richiesta ai fini della confisca, la corte di appello dispone il sequestro ove non ricorrano le ipotesi di cui al comma 9 e all'articolo 36. In ogni caso, concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9.

7. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

8. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 322, 324 e 325 del codice di procedura penale.

9. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 35 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 35.

(Sequestro e consegna dei beni).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 35. - (Sequestro e consegna dei beni). - 1. La corte di appello competente per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di propria iniziativa, provvede anche a sequestrare i beni che possono essere necessari a fini di prova ovvero costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.

2. La corte provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260 commi 1 e 2 del codice di procedura penale. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 322, 324 e 325 del codice di procedura penale.

3. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

4. Nel caso in cui gli stessi beni siano già oggetto di un provvedimento di sequestro nell'ambito di un procedimento penale pendente in Italia, la consegna allo Stato membro richiedente avviene previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente, eventualmente condizionato alla restituzione dei beni stessi. In caso negativo, si fa luogo alla consegna quando il provvedimento di sequestro cessi comunque la sua efficacia.

5. Restano salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato italiano ovvero da terzi.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: ove non ricorrano le ipotesi di cui al comma 9 e con le seguenti: salvaguardando i diritti previsti dal comma 9 e le esigenze dell'autorità giudiziaria italiana di cui.

35. 51. Sinisi.

(Approvato)

 

(A.C. 4246 - Sezione 18)

ARTICOLO 36 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 36.

(Concorso di sequestri).

1. Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall'autorità giudiziaria dello Stato membro costituiscano già oggetto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria italiana nell'ambito di un procedimento penale in corso e di essi sia prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna può essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla osta dell'autorità giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all'articolo 35, comma 9.

2. Alle stesse condizioni di cui al comma 1 è subordinata la consegna quando si tratta di beni già oggetto di sequestro disposto nell'ambito di un procedimento civile a norma degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile

(A.C. 4246 - Sezione 19)

ARTICOLO 37 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo IV

SPESE

Art. 37.

(Spese).

1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorità giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 37 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Capo IV

SPESE

ART. 37.

(Spese).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 37. - (Spese). - 1. Restano a carico dello Stato italiano le spese sostenute sul proprio territorio per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

 

(A.C. 4246 - Sezione 20)

ARTICOLO 38 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38.

(Obblighi internazionali).

1. La presente legge non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano qualora la persona ricercata sia stata estradata da uno Stato terzo e sia tutelata dalle norme relative al principio di specialità contenute nell'accordo in base al quale ha avuto luogo l'estradizione. In tal caso il Ministro della giustizia richiede tempestivamente l'assenso allo Stato dal quale la persona ricercata è stata estradata ai fini della consegna allo Stato membro.

2. Nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di cui al capo I del titolo II decorrono dal giorno in cui il principio di specialità cessa di operare.

 

(A.C. 4246 - Sezione 22)

ARTICOLO 40 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 40.

(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo per quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 40 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 40.

(Disposizioni transitorie).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 40. - (Disposizioni transitorie). - 1. Le disposizioni introdotte dalla presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo il 1o gennaio 2004.

2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002 restano applicabili le disposizioni anteriormente vigenti in materia di estradizione.

3. Nelle more della piena operatività del SIS per quanto concerne la trasmissione delle informazioni prescritte per il mandato di arresto europeo, il presidente della corte di appello, nell'ipotesi di cui all'articolo 11, e ove non ancora ricevuto, provvede a chiedere immediatamente, anche tramite il servizio di cooperazione internazionale di polizia, all'autorità giudiziaria emittente la trasmissione del mandato d'arresto.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

Al comma 3, sostituire le parole: la data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: il 1o gennaio 2004.

40. 53. Sinisi.

Sostituire il titolo con il seguente: Norme di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).