XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Modifica all'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere - A.C. 4056-B
Serie: Progetti di legge    Numero: 445    Progressivo: 1
Data: 19/05/05
Descrittori:
CODICE E CODIFICAZIONI   DIRITTO CIVILE
SUCCESSIONI     
Organi della Camera: II-Giustizia
Riferimenti:
AC n.4056-B/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere

A.C. 4056-B

 

n. 455/1

 

xiv legislatura

19 maggio 2005

 


Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Giustizia

Consiglieri

Francesca Fazio (9876)

Massimiliano Lucà (3784)

Documentaristi

Amedeo Caravani (2141)

Elisa Guarducci (2236)

Segretari

Sabrina Cavalieri (9148)

Lina Pantanella (9559)

 

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: GI0346aa.doc

 


 

INDICE

Schede di lettura

§      La normativa vigente  3

§      Il progetto di legge approvato dalla Camera (S. 3077)4

§      Le modifiche introdotte dal Senato (C. 4056-B)5

Progetto di legge

§      A.C. 4056-B (on. Francesca Martini ed altri), Modifiche all'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere  9

Iter alla Camera

Progetto di legge

§      A.C. 4056, (on. Francesca Martini ed altri), Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere  15

Esame in sede referente presso la 2^ Commissione (Giustizia)

Seduta del 15 luglio 2003  21

Seduta del 16 luglio 2003  23

Seduta del 24 luglio 2003  25

Seduta del 10 settembre 2003  27

Seduta del  30 settembre 2003  29

Seduta del 13 novembre 2003  31

Relazione della 2^ Commissione Giustizia

§      A.C. 4056-A, (on. Francesca Martini ed altri), Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere  35

Discussione in Assemblea

Seduta del 21 luglio 2004 (richiesta di trasferimento in sede legislativa)41

Esame in sede legislativa presso la 2^ Commissione (Giustizia)

Seduta del 21 luglio 2004  45

Seduta del 27 luglio 2004  49

Seduta del 30 luglio 2004  53

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla II Commissione (Giustizia)

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta dell’11 novembre 2003  59

Seduta del 29 luglio 2004  61

Iter al Senato

Progetto di legge

§      A.S. 3077, (on. Francesca Martini ed altri), Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere  67

§      A.S. 2586, (sen. Alberti Casellati), Modifica dell’articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere  69

Esame in sede deliberante presso la 2^ Commissione (Giustizia)

Seduta del 15 settembre 2004  75

Seduta del 9 marzo 2005  77

Seduta del 3 maggio 2005  81

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 2^ Commissione (Giustizia)

-       1^  Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 21 settembre 2004  89

Seduta del 12 aprile 2005  91

-       Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori

Seduta del 6 ottobre 1004  93

 


SIWEB

Schede di lettura

 


La normativa vigente

L’indegnità a succedere determina un’esclusione dalla successione che, a differenza dell'incapacità a succedere, non impedisce la chiamata all'eredità ma impedisce l'acquisto dei beni[1].

Ciò implica che l’indegno, per le cause di cui all’art. 463 può acquistare i beni, ma deve restituire quanto ricevuto, se una sentenza costitutiva lo escluda dalla successione; per questo il soggetto interessato (di regola chi subentrerà al suo posto nella delazione ereditaria) ha 10 anni per promuovere l’azione, che è dunque prescrittibile[2].

 

L’articolo 463 del codice civile prevede l'indegnità a succedere:

 

1) per chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere il de cuius o il coniuge, un discendente o un ascendente del de cuius purché non ricorra alcuna delle cause in presenza delle quali la legge penale esclude la punibilità[3];

2) per chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiari applicabili le disposizioni sull'omicidio;

3) per chi ha denunciato una di tali persone per un reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore a 3 anni se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati se la testimonianza è stata successivamente dichiarata falsa in giudizio penale;

4) per chi ha indotto o impedito con dolo o con violenza il de cuius a fare, mutare o revocare il testamento[4];

5) per chi ha soppresso, celato o alterato il testamento;

6) per chi ha creato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

 

I casi di indegnità sono tassativi (cioè non suscettibili di estensione analogica) e possono essere fatti valere da chiunque vi abbia interesse[5].

Qualora il soggetto poi dichiarato indegno abbia percepito frutti dopo l'apertura della successione è tenuto a restituirli (art. 464 c.c.); se è genitore di una persona alla quale sono devoluti beni dell'eredità, a lui non spetteranno i diritti di usufrutto e di abitazione riconosciuti, in via generale, dalla legge (art. 465 c.c.).

Poiché l’indegnità si configura sostanzialmente come una sorta di sanzione per il comportamento infamante tenuto dal successore nei confronti del de cuius o dei suoi eredi legittimari, l’ordinamento ammette che il de cuius possa perdonare l’indegno, riabilitandolo; peraltro, l’effetto pratico della riabilitazione può essere conseguito anche qualora il de cuius disponga in favore dell’indegno, essendo a conoscenza della causa di indegnità; l’indegno è in tal caso ammesso a succedere nei soli limiti della disposizione testamentaria (art. 466 c.c.). Fuori del caso indicato, chi è incorso nell'indegnità succede quando sia stato espressamente abilitato dal de cuius con atto pubblico o con testamento.

 

Infine, si ricorda che l’esclusione dalla successione della persona offesa dal reato è disposta dall’articolo 609-novies c.p. a titolo di sanzione accessoria in caso di condanna per i delitti di cui agli articoli 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609-octies (violenza sessuale di gruppo)[6].

Il progetto di legge approvato dalla Camera (S. 3077)

Il provvedimento, approvato in sede legislativa dalla Commissione giustizia della Camera il 30 luglio 2004, prevede la decadenza dalla potestà genitoriale come nuova causa di indegnità a succedere al figlio.

A tal fine, l’articolo unico del progetto di legge:

1) novella l’articolo 463 del codice civile, integrando  le ipotesi di indegnità alla successione al fine di escludere dai diritti successori il genitore privato della potestà genitoriale a norma dell’art. 330 c.c. (comma 1);

2) aggiunge un comma all’art. 466 c.c. in materia di riabilitazione dell’indegno (comma 2).

 

La nuova formulazione dell’art. 463 c.c., prevede (oltre a soppressioni di natura formale nei numeri 2 e 3 dell’articolo 463), l’inserimento di un comma 3-bis che prevede, appunto, l’indegnità a succedere nei confronti del de cuius del genitore privato della potestà genitoriale. Tale indegnità - e conseguente esclusione dalla successione - a differenza delle altre fattispecie di cui all’art. 463, opera automaticamente a seguito della pronuncia giudiziale di decadenza dalla potesta di cui all’art. 330 c.c.

 

L’articolo 330 del codice civile prevede che quando il genitore viola o trascura i doveri inerenti alla potestà o abusa dei relativi poteri, con grave pregiudizio del figlio, il giudice (tribunale per i minorenni) può pronunciare la decadenza dalla potestà sui figli, ordinando anche l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Il pregiudizio per il figlio può essere sia morale sia materiale: così, ad es., i maltrattamenti possono essere rivolti, oltre che nei confronti del minore, anche neiconfronti dell'altro genitore, arrecando un danno, soltanto psicologico, al minore; in tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare.

Tuttavia può reintegrarlo nella potestà quando, venute meno le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio al figlio (art. 332 c.c.).

In caso di condotta pregiudizievole al figlio, ma non tanto grave da determinare la decadenza dalla potestà, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti (revocabili in qualsiasi momento), e può anche disporre l'allontanamento del minore dalla residenza familiare (art. 333 c.c.).

 

In particolare, rispetto al testo originario della p.d.l., è precisato che l’indegnità opera solo nei confronti della persona della cui successione si tratta; infatti, dalla formulazione originaria della norma poteva dedursi che alla decadenza dalla potestà genitoriale conseguisse non soltanto l’esclusione dalla successione del figlio, ma l’esclusione da qualsivoglia successione.

 

E’ stato poi aggiunto durante l’esame alla Camera un terzo comma all’art. 466 c.c., con cui si dispone che la riabilitazione dell’indegno - e quindi la possibilità di succedere - opera anche quale effetto della pronuncia di reintegrazione nella potestà genitoriale.

Le modifiche introdotte dal Senato (C. 4056-B)

La proposta di legge in esame è stata, da ultimo, approvata con modificazioni dalla Commissione giustizia del Senato in sede deliberante nella seduta del 3 maggio 2005.

Le novità introdotte all’articolo unico approvato dalla Camera sono le seguenti:

 

1) al comma 1, lett. c) è stato espunto dal comma aggiuntivo 3-bis dell’art. 463 c.c l’ultimo periodo che prevedeva che l’esclusione dalla successione per indegnità operasse automaticamente quale effetto della pronuncia giudiziale di decadenza dalla potestà genitoriale.

Durante l’esame al Senato, è stato osservato[7] come l’automatismo previsto dalla Camera suscitasse perplessità, introducendo un meccanismo di operatività dell’istituto affatto diverso dall’attuale e che avrebbe l’ulteriore particolarità di valere solo per la nuova ipotesi di decadenza dalla potestà genitoriale.

In pratica, diversamente che negli altri casi di cui all’art. 463 c.c. e nell’incapacità a succedere - dove l’indegnità è causa di rimozione dalla successione ma non impedisce la chiamata (essendo comunque necessaria una sentenza del giudice di natura costitutiva, in virtù del principio che l’indegno “potest capere sed non retinere”) - la pronuncia giudiziale di decadenza di cui all’art. 330 c.c. impedirebbe direttamente qualsiasi acquisto di eredità in favore del genitore indegno.

 

2) è stato, poi, soppresso il comma 2 (di modifica dell’art. 466 del codice civile, in materia di riabilitazione), provvedendo di conseguenza alla integrazione del citato comma 3-bis dell’art. 463.

Infatti, nel testo approvato dalla Camera, di modifica dell’art. 466 c.c., la riabilitazione conseguirebbe quale effetto della pronuncia di reintegrazione nelle potestà dei genitori da parte del giudice a norma dell’art. 332.

E’ stato sul punto rilevato (v. nota 7) come la collocazione di tale disposizione nell’art. 466 appaia tecnicamente impropria, consentendo tale norma la riabilitazione dell’indegno non ope iudicis ma grazie ad un atto dispositivo del testatore.

Poiché l’effetto ricercato è quello di rimuovere l’indegnità a succedere quando ad un genitore venga restituita la patria potestà, tale risultato è sembrato, all’altro ramo del Parlamento, essere meglio conseguito tramite la citata integrazione dello stesso art. 463 c.c. che preveda l’indegnità a succedere per colui che, alla data di apertura della successione, non risulti reintegrato nella potestà genitoriale.

 


Progetto di legge

 


 

N. 4056-B

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 30 luglio 2004 (v. stampato Senato n. 3077)

 

 

MODIFICATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 3 maggio 2005

 

 

d'iniziativa dei deputati

 

FRANCESCA MARTINI, LUSSANA, BALLAMAN, ERCOLE, DARIO GALLI, GUIDO ROSSI, GIBELLI, PAROLO, POLLEDRI, RODEGHIERO, DIDONÈ, DI VIRGILIO, GIANNI MANCUSO, PERLINI, MORONI

¾

 

Modifiche all'articolo 463 del codice civile

in materia di indegnità a succedere

 

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Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 5 maggio 2005

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TESTO

approvato dalla ii Commissione permanente della Camera dei deputati

TESTO

modificato dalla ii Commissione permanente del Senato della Repubblica

Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere.

Modifiche all'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere.

Art. 1.

Art. 1.

1. L'articolo 463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al numero 2), è soppressa la parola: «penale»;

a) identica;

b) al numero 3), sono soppresse le parole: «con la morte,»;

b) identica;

c) dopo il numero 3) è inserito il seguente:

c) identico:

«3-bis) chi è decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330; in tale ipotesi l'esclusione opera quale effetto della pronuncia giudiziale di decadenza».

«3-bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima».

2. All'articolo 466 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Soppresso.

«La riabilitazione opera, altresì, quale effetto della pronuncia di reintegrazione nella potestà genitoriale di cui all'articolo 332».

 


Iter alla Camera

 


Progetto di legge

 


N. 4056

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

FRANCESCA MARTINI, LUSSANA, BALLAMAN, ERCOLE, DARIO GALLI, GUIDO ROSSI, GIBELLI, PAROLO, POLLEDRI, RODEGHIERO, DIDONE', DI VIRGILIO, GIANNI MANCUSO, PERLINI, MORONI

¾

 

Modifica dell'articolo 463 del codice civile

in materia di indegnità a succedere

 

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Presentata l’11 giugno 2003

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di prevedere che chiunque sia privato della potestà genitoriale venga automaticamente privato dei diritti successori verso il figlio.

E' infatti manifestatamente iniquo che il genitore che abbia tenuto nei confronti del figlio un comportamento così grave da comportarne la decadenza dalla potestà possa poi beneficiare di vantaggi economici all'atto della sua successione.

Per ottenere il predetto risultato è sufficiente estendere l'ambito di applicazione di un istituto già noto al nostro ordinamento: quello dell'indegnità, previsto tra le disposizioni generali delle successioni di cui al libro II, titolo I, del codice civile in un apposito capo (capo III, articoli 463 e seguenti).

L'indegnità a succedere già oggi opera per i casi in cui un soggetto ha commesso fatti che costituiscono attentato alla personalità fisica o morale del de cuius o di un suo stretto congiunto <articolo 463, numeri 1), 2) e 3)>, nonché fatti che costituiscono attentato alla libertà di testare <articolo 463, numeri 4), 5) e 6)>.

L'istituto dell'indegnità a succedere rientra nel concetto di incapacità a succedere in senso lato in quanto, secondo la tesi prevalente, l'indegno più che un incapace a succedere è un soggetto nei cui confronti, dopo l'accertamento giudiziale dell'indegnità, opera una esclusione dalla successione (indignus potest capere sed non potest retinere).

Nel caso che qui si intende nuovamente disciplinare tuttavia pare più equo prevedere che l'esclusione dalla successione non debba essere specificamente pronunciata ma consegua automaticamente al provvedimento giudiziale che sancisce la decadenza dalla potestà. E' trasparente ed evidente la necessità di una norma che tuteli la dignità della persona, la sua memoria ed eventuali altri componenti il nucleo familiare dallo scempio che comporta il riaffiorare sulla scena di un genitore decaduto da potestà al decesso del figlio per meri motivi di interesse economico. Si ritiene pertanto che l'approvazione urgente di questo provvedimento rappresenti un fatto di altissima civiltà giuridica. Pensiamo ai minori abusati, ai minori abbandonati, a coloro che sono stati oggetto di violenza sessuale. Per tutti questi motivi risulta inconcepibile che se un genitore è stato giudicato decaduto dalla potestà sul figlio, sia considerato dal nostro ordinamento giuridico degno di succedere agli eventuali beni posseduti dal figlio stesso.



 


proposta di legge

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Art. 1.

1. L'articolo 463 del codice civile è sostituto dal seguente:

"Art. 463 - (Casi di indegnità). E' escluso dalla successione come indegno:

1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;

2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;

3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;

4) chi è decaduto dalla potestà genitoriale a norma dell'articolo 330;

5) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;

6) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;

7) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

Nell'ipotesi prevista dal numero 4) del primo comma l'esclusione dalla successione opera automaticamente come conseguenza della pronunzia giudiziale di decadenza dalla potestà genitoriale".

 


Esame in sede referente presso la 2^ Commissione (Giustizia)

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Martedì 15 luglio 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Michele Vietti.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni in materia di indegnità a succedere.

C. 4056 Francesca Martini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Gaetano PECORELLA, presidente, illustra, in sostituzione del relatore Falanga, la proposta di legge in esame, che interviene sulla disciplina della successione modificando l'articolo 463 del codice civile che contempla i casi di indegnità.

In particolare, il provvedimento in esame ha lo scopo di prevedere che chiunque sia privato della potestà genitoriale venga automaticamente privato dei diritti successori verso il figlio e ciò in quanto appare manifestamente iniquo che il genitore che abbia tenuto nei confronti del figlio un comportamento così grave da comportarne la decadenza dalla potestà possa poi beneficiare di vantaggi economici derivanti dalla sua successione.

Al riguardo, osserva che attualmente i casi di indegnità previsti dal codice civile sono tassativi e possono essere fatti valere da chiunque vi abbia interesse.

In particolare, l'articolo 463 del codice civile prevede l'indegnità a succedere per chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere il de cuius o il coniuge, un discendente o un ascendente del de cuius purché non ricorra alcuna delle cause in presenza delle quali la legge penale esclude la punibilità; per chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiari applicabili le disposizioni sull'omicidio; per chi ha denunciato una di tali persone per un reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore a 3 anni se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati se la testimonianza è stata successivamente dichiarata falsa in giudizio penale; per chi ha indotto o impedito con dolo o con violenza il de cuius a fare, mutare o revocare il testamento; per chi ha soppresso, celato o alterato il testamento; per chi ha creato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

Ricorda, inoltre, che l'esclusione dalla successione della persona offesa dal reato è disposta dall'articolo 609-novies del codice penale a titolo di sanzione accessoria in caso di condanna per i delitti di cui agli articoli 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609-octies (violenza sessuale di gruppo).

Nel merito del provvedimento, l'articolo 1 della proposta di legge introduce una nuova ipotesi di indegnità alla successione, per colui che sia decaduto dalla potestà genitoriale a norma dell'articolo 330 e si precisa che - diversamente da quanto accade in tutti gli altri casi di indegnità - nell'ipotesi di cui al n. 4) l'esclusione dalla successione operi automaticamente, come conseguenza della pronunzia giudiziale di decadenza dalla potestà genitoriale.

Il sottosegretario Michele VIETTI invita a riflettere sul fatto che l'articolo 330 del codice civile, in materia di decadenza dalla potestà genitoriale cui si richiama la proposta di legge in esame, presenta una accezione molto ampia, che forse non è opportuno estendere in toto ai fini dell'esclusione dalla successione per motivi di indegnità.

Gaetano PECORELLA, presidente, stanti le imminenti votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

 


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 luglio 2003. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO.

La seduta comincia alle 8.40.

Disposizioni in materia di indegnità a succedere.

C. 4056 Francesca Martini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Francesca MARTINI (LNP), nel sottolineare l'importanza del provvedimento, rileva che esso è diretto a colmare una lacuna nell'ordinamento che rappresenta un vulnus nei confronti dei minori; non è accettabile infatti che un soggetto il quale sia stato privato della potestà genitoriale possa ereditare, in concomitanza con altri soggetti del nucleo familiare, da un minore che proprio da egli abbia  subito un grave torto, come per esempio l'abbandono.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) dichiara di condividere il presupposto teorico della proposta di legge, che incide sulla qualità delle relazioni familiari anche alla luce dell'evoluzione del diritto di famiglia. Non vede perché debbano permanere gli effetti successori collegati alla potestà genitoriale una volta che quest'ultima sia venuta meno, non potendosi disciplinare il diritto successorio alla stregua di quello proprietario.

Edmondo CIRIELLI (AN) condivide lo spirito della proposta di legge in esame, in quanto volta a subordinare il valore proprietario alla difesa del valore essenziale dei rapporti familiari.

Vittorio TARDITI (FI) si dichiara favorevole alla proposta di legge, che ritiene necessaria al fine di colmare una lacuna creatasi nell'ordinamento a seguito dell'evoluzione della legislazione.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) sollecita, per affinità di materia, l'esame della proposta di legge di cui è firmatario sui patti successori d'impresa.

Nino MORMINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Giovedì 24 luglio 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta comincia alle 10.15.

 (omissis)

Disposizioni in materia di indegnità a succedere.

C. 4056 Francesca Martini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 16 luglio 2003.

Ciro FALANGA (FI), relatore, dopo aver richiamato la particolare delicatezza della materia in esame, esprime alcune perplessità sul meccanismo di esclusione automatica che collega la perdita del diritto successorio alla decadenza dalla potestà genitoriale, soffermandosi in particolare sulla necessità di limitare l'indegnità a succedere soltanto nei confronti del figlio verso cui un soggetto si sia reso responsabile di determinati reati, e non anche degli altri figli. Sotto questo profilo invita a considerare le gravi ricadute sociali sotto il profilo giuridico e familiare delle norme proposte ed ipotizza la possibilità di collegare l'indegnità a succedere non alla perdita della potestà genitoriale, bensì alla commissione dei reati di cui all'articolo 463 del codice civile.

Giovanni KESSLER (DS-U), nella consapevolezza delle vaste ricadute del provvedimento osserva che l'esclusione dall'eredità per indegnità a succedere sembrerebbe estesa a tutti i rapporti familiari mentre dovrebbe essere limitata solo nei confronti di chi sia stato vittima di un reato.

Ritiene inoltre che non sia opportuno affidare al medesimo giudice incaricato di stabilire la decadenza dalla potestà genitoriale anche la declaratoria dell'esclusione dalla successione, perché ciò potrebbe rendere troppo oneroso il suo giudicato, inducendo il magistrato a comprensibili esitazioni.

Ciro FALANGA (FI), relatore, osserva che l'articolo 332 del codice civile consente la reintegrazione nella potestà genitoriale qualora siano cessate le cause che ne hanno determinato la decadenza: pertanto, qualora vigesse l'automatismo già richiamato, si dovrebbe procedere anche alla revoca della dichiarazione di indegnità alla successione.

Nino MORMINO (FI) condivide i rilievi del relatore con particolare riferimento alla necessità di eliminare ogni automatismo. Prospetta quindi la possibilità di dare rilievo, ai fini della esclusione dalla successione, a comportamenti che senza necessariamente avere rilevanza penale, sarebbero invece rilevanti ai fini della perdita della potestà genitoriale. Pertanto al punto 4) dell'articolo 463 del codice civile come modificato dalla proposta in esame, si potrebbe eliminare il richiamo all'articolo 330 e fare, invece, riferimento alla fattispecie ivi prevista.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) concorda sulla necessità di specificare che l'indennità a succedere riguardi solo la successione nei confronti dei figli che sono state vittime di determinati comportamenti genitoriali. In secondo luogo ritiene opportuno collegare l'ipotesi di reintegrazione nella potestà genitoriale a quella della reintegrazione nella capacità a succedere.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) si associa ai rilievi del deputato Mormino ed  osserva che spesso la pronuncia di decadenza dalla potestà genitoriale comporta tempi lunghissimi per cui potrebbe verificarsi una discrasia temporale con l'effetto di consentire la successione ad una persona che non ne sia degna. È pertanto opportuno consentire al magistrato la possibilità di verificare l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 330 del codice civile ai fini della capacità di succedere. Quanto al punto 5) dell'articolo 463 del codice civile come modificato dalla proposta di legge, evidenzia la necessità di inserire altre ipotesi di approfittamento come la circonvenzione di incapace, che a suo avviso non si sussumono nella categoria del dolo.

Pierluigi MANTINI (MARGH-U) rilevando una certa rigidità dei meccanismi di esclusione e reintegrazione, si sofferma sulla necessità di consentire, ai fini della riabilitazione, la valutazione delle mutate condizioni a distanza di tempo.

Ciro FALANGA (FI), relatore, concorda sull'opportunità di collegare la reintegrazione nel diritto a succedere a quella della potestà genitoriale. Quanto ai rilievi sull'automatismo, ritiene che l'esclusione dal diritto alla successione non debba essere lasciata alla discrezionalità del giudice, bensì stabilita sulla base di precisi criteri.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 di giovedì 31 luglio 2003. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 settembre 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.

La seduta comincia alle 11.05.

(omissis)

Disposizioni in materia di indegnità a succedere.

C. 4056 Francesca Martini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 luglio 2003.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato 2).

Gaetano PECORELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 



ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di indegnità a succedere

(C. 4056 Francesca Martini).

 

EMENDAMENTI

 

 

 


ART. 1.

Al comma 1, capoverso Art. 463, primo comma, n. 4, dopo le parole: dalla potestà genitoriale inserire le seguenti: della persona della cui successione si tratta.

1. 4. Il relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 463, primo comma, n. 4, dopo le parole: dell'articolo 330 aggiungere le seguenti: nei confronti della persona della cui successione si tratta.

1. 1. Kessler.

Al comma 1, capoverso Art. 463, sostituire il numero quattro con il seguente: Chi è decaduto dalla potestà genitoriale sulla persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330 per fatti integranti fattispecie di reato che comportino una pena detentiva ed il giudice abbia altresì provveduto alla declaratoria della sua indegnità a succedere.

1. 3. Il relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 463, secondo comma, sostituire dalle parole: dalla successione fino alla fine del comma con le seguenti: opera automaticamente come effetto della pronunzia giudiziale di decadenza e viene meno nel caso di reintegrazione nella potestà ai sensi dell'articolo 332.

1. 2. Kessler.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 


SEDE REFERENTE

Martedì 30 settembre 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta comincia alle 14.55.

(omissis)

Disposizioni in materia di indegnità a succedere.

C. 4056 Francesca Martini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 settembre 2003.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella precedente seduta sono stati presentati alcuni emendamenti (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 10 settembre 2003) ed invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri.

Ciro FALANGA (FI), relatore, illustra il suo emendamento 1.3, volto a precisare che è indegno a succedere il genitore che ha perso la potestà genitoriale per fatti integranti fattispecie di reato che comportino una pena detentiva, raccomandandone l'approvazione. Raccomanda altresì l'approvazione del suo emendamento 1.4, di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento Kessler 1.1. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Kessler 1.2, volto a prevedere un meccanismo automatico di declaratoria di indegnità a seguito della pronuncia giudiziale di decadenza dalla potestà genitoriale.

Il sottosegretario Jole SANTELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti Kessler 1.1 ed 1.2 ed 1.4 del relatore, rimettendosi alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 1.3 del relatore.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) ritiene che, se una persona non è stata ritenuta degna di continuare ad esercitare la potestà genitoriale, non è da ritenersi neanche degna di succedere al proprio figlio. È questo il principio cui la proposta di legge in esame deve essere ispirata,  risultando pertanto inutile introdurre automatismi di altra natura.

Prospetta quindi l'opportunità di emendare il comma 5 dell'articolo 463 del codice civile così com'è contemplato nella proposta di legge C. 4056, al fine di affrontare una zona d'ombra relativa ad una fattispecie che non è propriamente quella di dolo, bensì una sorta di approfittamento da parte del figlio di uno stato di debolezza psichica del genitore al fine di ottenerne disposizioni testamentarie favorevoli.

Ciro FALANGA (FI), relatore, ribadita la propria propensione a limitare i casi di perdita della potestà genitoriale soltanto ai comportamenti penalmente rilevanti, risponde al deputato Fanfani che il caso da lui richiamato è difficilmente valutabile e riconducibile alle fattispecie già disciplinate dalla normativa.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) si dichiara contraria all'emendamento 1.3 del relatore, che in sostanza allarga l'ambito di azione della proposta di legge collegando l'indegnità a succedere al compimento da parte del successore di atti ascrivibili alla fattispecie penale. Osserva quindi che la questione prospettata dal deputato Fanfani appare di particolare delicatezza, anche per la difficoltà di definirne in maniera chiara le caratteristiche. Si dichiara infine favorevole agli emendamenti presentati dal deputato Kessler, che contemplano la possibilità di essere reintegrati nella capacità di succedere una volta intervenuta la riabilitazione all'esercizio della potestà genitoriale.

Ciro FALANGA (FI), relatore, preso atto dell'orientamento della Commissione, ritira l'emendamento 1.3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.4 del relatore e Kessler 1.1 ed 1.2.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che il testo della proposta di legge, come modificato dagli emendamenti presentato, sarà inviato alle Commissione per l'espressione dei parere di competenza. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 


SEDE REFERENTE

Giovedì 13 novembre 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 15.

(omissis)

Disposizioni in materia di indegnità a succedere.

C. 4056 Francesca Martini.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 30 settembre 2003.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti, dei quali dà conto.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gaetano PECORELLA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

 


 


Relazione della 2^ Commissione Giustizia

 


 

N. 4056-A

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

 

d'iniziativa dei deputati

FRANCESCA MARTINI, LUSSANA, BALLAMAN, ERCOLE, DARIO GALLI, GUIDO ROSSI, GIBELLI, PAROLO, POLLEDRI, RODEGHIERO, DIDONÈ, DI VIRGILIO, GIANNI MANCUSO, PERLINI, MORONI

 

 

 

Modifica dell'articolo 463 del codice civile

in materia di indegnità a succedere

 

(Relatore: FALANGA)

 

 

 

 

 


NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 13 novembre 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

 

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 4056 recante disposizioni in materia di indegnità a succedere,

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «ordinamento civile» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), demanda alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

 

TESTO

della proposta di legge

TESTO

della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

1. L'articolo 463 del codice civile è sostituto dal seguente:

1. Identico:

«Art. 463 - (Casi di indegnità). È escluso dalla successione come indegno:

«Art. 463 - (Casi di indegnità). Identico:

1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;

1) identico;

2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;

2) identico;

3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;

3) identico;

4) chi è decaduto dalla potestà genitoriale a norma dell'articolo 330;

4) chi è decaduto dalla potestà genitoriale della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330;

5) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;

5) identico;

6) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;

6) identico;

7) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

7) identico.

Nell'ipotesi prevista dal numero 4) del primo comma l'esclusione dalla successione opera automaticamente come conseguenza della pronunzia giudiziale di decadenza dalla potestà genitoriale».

Nell'ipotesi prevista dal numero 4) del primo comma, l'esclusione dalla potestà genitoriale opera automaticamente come effetto della pronunzia giudiziale di decadenza e viene meno nel caso di reintegrazione nella potestà ai sensi dell'articolo 332».

 


Discussione in Assemblea


 

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

495.

 

Seduta di MERCOLEDì 21 LUGLIO 2004

 

presidenza del vicepresidente PUBLIO FIORI

indi  DEL VICEPRESIDENTE  FABIO MUSSI

E DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI

 

 


(omissis)

Trasferimento a Commissione in sede legislativa delle proposte di legge nn. 1156, 4056 e 4834 (ore 10,05).

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri che, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, la II Commissione permanente (Giustizia) ha chiesto il trasferimento in sede legislativa della seguente proposta di legge, ad essa attualmente assegnata in sede referente:

PERETTI: «Modifica all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in materia di tutela del commercio filatelico» (1156).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri che, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, la II Commissione permanente (Giustizia) ha chiesto il trasferimento in sede legislativa della seguente proposta di legge, ad essa attualmente assegnata in sede referente:

FRANCESCA MARTINI ed altri: «Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere» (4056). (La Commissione ha elaborato un nuovo testo).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

(omissis)

 


Esame in sede legislativa presso la 2^ Commissione (Giustizia)

 


cOMMISSIONE iI

GIUSTIZIA

 

 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

 

SEDE LEGISLATIVA

 

35.

 

Seduta di MERCOLEDI’ 21 LUGLIO 2004

 

presidenza del presidente gaetano pecorella

 

 

 

 


(omissis)

Discussione della proposta di legge Francesca Martini ed altri: Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere (4056).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Francesca Martini ed altri: «Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere».

Ricordo che la Commissione ha già esaminato in sede referente la citata proposta di legge, modificandola a seguito  dell'approvazione di alcune proposte emendative ed elaborando un nuovo testo. La Commissione ne ha successivamente richiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento. Il trasferimento alla sede legislativa è stato deliberato dall'Assemblea nella seduta odierna.

Ricordo, inoltre, che sul nuovo testo sono stati acquisiti i prescritti pareri delle Commissioni competenti.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CIRO FALANGA, Relatore. Signor presidente, rinvio alla relazione già svolta nel corso dell'esame in sede referente, in data 15 luglio 2003.

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CIRO FALANGA, Relatore. Signor presidente, propongo di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo già approvato dalla Commissione in sede referente (vedi allegato).

PRESIDENTE. Sta bene. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Propongo che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base testé adottato sia fissato alle ore 19 di lunedì 26 luglio 2004. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione ad altra seduta.

 

 


 


ALLEGATO

Disposizioni in materia di indegnità a succedere (C. 4056 Francesca Martini).

 

TESTO BASE

 

Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere

 

 

 


Art. 1.

1. L'articolo 463 del codice civile è sostituto dal seguente:

«Art. 463 - (Casi di indegnità). È escluso dalla successione come indegno:

1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;

2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;

3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;

4) chi è decaduto dalla potestà genitoriale della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330;

5) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;

6) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;

7) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

Nell'ipotesi prevista dal numero 4) del primo comma, l'esclusione opera automaticamente come effetto della pronunzia giudiziale di decadenza dalla potestà genitoriale e viene meno nel caso di reintegrazione nella potestà ai sensi dell'articolo 332».



 

cOMMISSIONE iI

giustizia

 

 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

 

SEDE LEGISLATIVA

 

36.

 

Seduta di MARTEDI’ 27 lUGLIO 2004

presidenza del presidente gaetano pecorella

 

 

 


La seduta comincia alle 14,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione della proposta di legge Francesca Martini ed altri: Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere (4056).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Francesca Martini ed altri: «Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere».

Ricordo che nella seduta del 21 luglio 2004 si è chiusa la discussione sulle linee generali ed è stato adottato come testo base quello predisposto nel corso dell'esame in sede referente.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del progetto di legge e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi allegato).

Avverto che sono stati presentati due emendamenti da parte del Governo i quali saranno posti in votazione in linea di principio; pertanto, qualora questi venissero approvati, sarebbero trasmessi alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Sulla base degli stessi, la Commissione giustizia riesaminerà nuovamente e definitivamente gli emendamenti approvati in linea di principio.

CIRO FALANGA, Relatore f.f. In sostituzione del relatore, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2 del Governo.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Raccomando l'approvazione degli emendamenti 1.1 e 1.2 del Governo.

Approfitto dell'occasione per rappresentare alla Commissione una perplessità di carattere generale circa questo provvedimento, perplessità non grave, tant'è che il Governo è intervenuto con un intento migliorativo. Tuttavia, con la proposta di legge, aggiungiamo ai casi di indegnità previsti dall'articolo 463 del codice - tutti conseguenti a fatti che sono stati oggetto di accertamenti giudiziari culminati in sentenze definitive suscettibili di passare in giudicato - una fattispecie che, viceversa, è oggetto esclusivamente di un procedimento di giurisdizione volontaria. Come tale, esso non è contenzioso, i diritti non sono posti su un piano paritario ed il rito cui si ricorre è quello camerale. Pertanto, i provvedimenti di detto procedimento - nel caso di specie la decadenza o meno dalla potestà genitoriale - non acquisiscono autorità di giudicato; infatti, sono sempre modificabili e revocabili, non solo ex nunc, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche ex tunc, per un possibile riesame, o di merito o di legittimità, delle risultanze originarie. Dunque, esulano, addirittura, dalla previsione dell'articolo 111 della Costituzione e dalla possibilità di essere ricorribili per Cassazione. Introduciamo, perciò, una previsione che riguarda una fattispecie assolutamente anomala rispetto alle altre di cui all'articolo in esame, con tutti i rischi che detto tipo di accertamento, cui non segue una sentenza suscettibile di divenire definitiva ed acquisire qualità di cosa giudicata, implica.

Detto ciò, se la Commissione, con tale consapevolezza, intende procedere ugualmente alla approvazione del testo, il Governo  propone alcune correzioni formali che hanno l'intento di riscrivere in modo tecnicamente più corretto la modifica proposta all'articolo 463 del codice civile.

In particolare, con l'emendamento 1.1, il Governo propone, al comma 1, capoverso «articolo 463», numero 4), di aggiungere infine le parole «, in tale ipotesi l'esclusione opera quale effetto della pronuncia giudiziale di decadenza». Conseguentemente, si intende abrogare l'analoga previsione che è recata - ma con espressione meno chiara e tecnicamente inadeguata: «l'esclusione opera automaticamente come effetto (...)» - dal secondo comma.

L'emendamento 1.2 è volto a sopprimere la parte rimanente del secondo comma, inserendo la previsione riguardante la riabilitazione - l'ipotesi secondo cui, se interviene la reintegrazione, la decadenza viene meno - all'articolo 466 del codice civile, che elenca i casi di riabilitazione a fini successori. Si propone, quindi, di aggiungere, all'articolo 466, il seguente comma: «La riabilitazione opera, altresì, nelle ipotesi previste dall'articolo 332». Ci sembra che in tal modo sia più chiaro e comprensibile anche l'intento che si intende perseguire.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 1.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 1.2 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvio il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,50.



ALLEGATO

Disposizioni in materia di indegnità a succedere (C. 4056 Francesca Martini).

EMENDAMENTI

 

 

 


Al comma 1, capoverso articolo 463, numero 4), aggiungere infine le seguenti parole: , in tale ipotesi l'esclusione opera quale effetto della pronuncia giudiziale di decadenza;

Conseguentemente al medesimo capoverso, secondo comma, sopprimere le parole: opera automaticamente come effetto della pronunzia giudiziale di decadenza dalla potestà genitoriale e.

1.1.Il Governo.

Al comma 1, capoverso articolo 463, sopprimere il secondo comma.

Conseguentemente aggiungere il seguente comma: 2. All'articolo 466 del codice civile è aggiunto, infine, il seguente comma: La riabilitazione opera, altresì, nelle ipotesi previste dall'articolo 332.

1.2.Il Governo.

 


 


 

cOMMISSIONE iI

GIUSTIZIA

 

 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

 

SEDE LEGISLATIVA

 

37.

 

Seduta di venerdi’ 30 luglio 2004

 

presidenza del vicepresidente NINO MORMINO

 

 

 


(omissis)

 

Seguito della discussione della proposta di legge Francesca Martini ed altri: Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere (4056).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Francesca Martini ed altri: «Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere».

Ricordo che nella seduta del 27 luglio scorso la Commissione ha approvato in linea di principio gli emendamenti 1.1 e 1.2 del Governo, sui quali la Commissione affari costituzionali ha successivamente espresso parere favorevole.

Riprendiamo pertanto l'esame dell'articolo unico del progetto di legge e delle proposte emendative ad esso presentate.

Nessuno chiedendo di intervenire, passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2 del Governo.

CIRO FALANGA, Relatore. Signor presidente, il Governo propone - con l'emendamento 1.2 - di riformulare il comma 2 dell'articolo in esame prevedendo un'integrazione dell'articolo 466 del codice civile, ossia della norma che disciplina la riabilitazione dell'indegno ai fini della successione. La proposta di modifica presentata dal Governo recita testualmente: «All'articolo 466 del codice civile è aggiunto, infine, il seguente comma: "La riabilitazione opera, altresì, nelle ipotesi previste dall'articolo 332"». L'articolo 332 - a sua volta - regolamenta i casi di reintegrazione nella potestà genitoriale, prevedendo che il giudice possa reintegrare il genitore quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio. Il Governo propone, quindi, che nella ipotesi di reintegrazione nella potestà genitoriale venga meno anche l'indegnità a succedere. L'emendamento è condivisibile, anche se mi sembrerebbe opportuna una  maggiore corrispondenza di effetti fra la decadenza dalla potestà (che in base all'emendamento 1.1 del Governo comporta automaticamente l'esclusione dalla successione) e la reintegrazione nella potestà medesima. In altri termini, poiché con l'emendamento 1.1 l'indegnità a succedere scatta direttamente come effetto della pronuncia di decadenza dalla potestà, anche nel caso inverso il dispositivo dovrebbe attivarsi con la stessa modalità, ovvero come effetto della pronuncia di reintegrazione nella potestà genitoriale.

Inviterei, pertanto, il Governo a riformulare, a fini puramente esplicativi, per evitare difficoltà interpretative, l'emendamento in modo da sostituire le parole «nelle ipotesi previste dall'articolo 332» con le seguenti «quale effetto della pronuncia di reintegrazione nella potestà di cui all'articolo 332».

SALVATORE CICU, Sottosegretario di Stato per la difesa. Accolgo l'invito del relatore e riformulo l'emendamento 1.2 nel senso proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 1.2 del Governo, nel testo riformulato (vedi allegato), accettato dal relatore.

(È approvato).

Poiché la proposta di legge consta di un articolo unico, si passerà direttamente alla votazione finale del testo come modificato dagli emendamenti approvati.

Avverto che non sono stati presentati ordini del giorno.

Prima di passare alla votazione finale, propongo alcune correzioni di forma ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento. La prima modifica riguarda la formulazione del comma 1 del testo base. Questo, anche con le modifiche apportate dagli emendamenti 1.1 e 1.2 (seconda formulazione) del Governo, sostituisce l'intero articolo 463 del codice civile. Tuttavia, l'unica innovazione sostanziale si limita alla previsione della decadenza della patria potestà come nuova causa di indegnità a succedere. Inoltre, al n. 2, al comma 1, dell'articolo 463 si sopprime la parola «penale» e al n. 3 del medesimo comma si sopprimono le parole «con la morte».

Per mere ragioni di tecnica normativa propongo quindi di formulare il comma 1 non come novella dell'intero articolo 463 del codice civile, bensì come modifica parziale del medesimo articolo. In sostanza, il comma 1, dell'articolo 1 del provvedimento in esame si limiterebbe a modificare i numeri 2 e 3 ed ad introdurre il numero 3-bis nel primo comma dell'articolo 463.

Inoltre, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.2 (seconda formulazione), occorre modificare anche il titolo della proposta di legge in esame, sostituendo le parole «Modifica dell'articolo 463» con le parole «Modifica agli articoli 463 e 466».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale, passiamo alla votazione per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale della proposta di legge di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Francesca Martini ed altri: «Modifica dell'articolo 463 del codice  civile in materia di indegnità a succedere» (4056) con il seguente nuovo titolo: «Modifica agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere»:

Presenti e votanti 19

Maggioranza 10

Hanno votato sì 19

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Buemi, Carboni, Cicala, Maura Cossutta, Falanga, Fanfani, Giachetti, Lucidi, Lussana, Magnolfi, Mantini, Francesca Martini, Mazzoni, Messa, Mereu, Milana, Mormino, Perrotta e Vitali.

La seduta termina alle 16.



ALLEGATO

 

Disposizioni in materia di indegnità a succedere (C. 4056 Francesca Martini).

EMENDAMENTO RIFORMULATO

 

 

 


ART. 1.


Al comma 1, capoverso art. 463, sopprimere il secondo comma.

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

2. All'articolo 466 del codice civile è aggiunto, infine, il seguente comma:

«La riabilitazione opera, altresì, quale effetto della pronuncia di reintegrazione nella potestà di cui all'articolo 332».

1. 2.Il Governo (seconda formulazione).

 



 


Esame in sede consultiva

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 


SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 novembre 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Antonio D'Alì.

La seduta comincia alle 11.25.

(omissis)

Disposizioni in materia di indegnità a succedere.

Nuovo testo C. 4056 Francesca Martini.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame.

Pierantonio ZANETTIN, presidente relatore, illustra il nuovo testo in esame in esame che interviene sulla disciplina della successione modificando l'articolo 463 del codice civile, che contempla i casi di indegnità.

In particolare, sottolinea che l'articolo 1 del nuovo testo apporta due modifiche al testo dell'articolo 463 attualmente vigente introduce una nuova ipotesi di indegnità alla successione, per colui che sia decaduto dalla potestà genitoriale della persona della cui successione si tratta, a norma dell'articolo 330.

Non essendovi nulla da osservare relativamente ai profili di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

(omissis)

 



ALLEGATO 4

 

 

Disposizioni in materia di indegnità a succedere (Nuovo testo C. 4056 Francesca Martini).

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 

 

 


La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 4056 recante disposizioni in materia di indegnità a succedere,

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «ordinamento civile» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), demanda alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE


 

 

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 


COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 29 luglio 2004. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 9.55.

(omissis)

Disposizioni in materia di indegnità a succedere.

(esame emendamenti C. 4056).

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Pierantonio ZANETTIN, presidente e relatore, illustra brevemente il contenuto degli emendamenti del Governo 1.1 e 1.2, approvati in linea di principio dalla II Commissione giustizia in sede legislativa, e, rilevando che le disposizioni da essi recate non presentano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

La seduta termina alle 10.05.



ALLEGATO

 

Disposizioni in materia di indegnità a succedere

(esame emendamenti C. 4056).

 

PARERE APPROVATO

 

 


Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminati gli emendamenti del Governo 1.1 e 1.2, approvati in linea di principio dalla II Commissione giustizia in sede legislativa,

rilevato che le disposizioni da essi recate non presentano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 


 


Iter al Senato

 


Progetto di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3077

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati MARTINI Francesca, LUSSANA, BALLAMAN, ERCOLE, GALLI Dario, ROSSI Guido, GIBELLI, PAROLO, POLLEDRI, RODEGHIERO, DIDONÈ, DI VIRGILIO, MANCUSO Gianni, PERLINI e MORONI

(V. Stampato Camera n. 4056)

approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia)
della Camera dei deputati
il 30 luglio 2004

 

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 agosto 2004

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All’articolo 463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), è soppressa la parola: «penale»;

b) al numero 3), sono soppresse le parole: «con la morte,»;

c) dopo il numero 3 è inserito il seguente:

«3-bis) chi è decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell’articolo 330; in tale ipotesi l’esclusione opera quale effetto della pronuncia giudiziale di decadenza».

2. All’articolo 466 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La riabilitazione opera, altresì, quale effetto della pronuncia di reintegrazione nella potestà genitoriale di cui all’articolo 332».

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 2586

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice ALBERTI CASELLATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2003

 

 

 

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Modifica dell’articolo 463 del codice civile

in materia di indegnità a succedere

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Onorevoli Senatori. – L’istituto dell’indegnità, cui il codice civile dedica un intero capo delle disposizioni generali sulle successioni, è una sanzione prevista dall’ordinamento per il comportamento infamante tenuto dal successore nei confronti del de cuius o dei suoi eredi legittimari (coniuge, discendenti ed ascendenti), in virtù della quale l’indegno, per le cause di cui all’articolo 463 del codice civile, potest capere, sed non retinere, può cioè acquistare l’eredità, ma deve restituire quanto ricevuto.

Secondo la dottrina nettamente prevalente – che, del resto, si fonda su di un inequivoco dato testuale, giacché gli indegni vengono dichiarati «esclusi» dalla successione –, l’indegnità non determina, infatti, una vera e propria incapacità, ostativa all’acquisto ereditario, ma è causa di esclusione, che opera in virtù della sentenza costitutiva del giudice: conseguentemente l’indegno potrà acquistare, mediante accettazione, l’eredità o il legato, ma tale acquisto potrà essere messo nel nulla dalla pronuncia del giudice.

L’attuale formulazione dell’articolo 463 del codice civile enuncia sei casi d’indegnità, tassativi e non suscettibili d’estensione analogica, che possono raggrupparsi in due categorie: nella prima rientrano i fatti, penalmente rilevanti, che costituiscono attentato alla personalità fisica o morale del de cuius e dei suoi eredi legittimari, contemplati nei numeri 1, 2 e 3 dell’articolo in esame. Nella seconda categoria rientrano i fatti, rilevanti in sede civile, che si concretizzano in un attentato alla libertà di testare e che sono disciplinati nei numeri 4, 5 e 6 del medesimo articolo 463.

Il presente disegno di legge si propone di estendere la portata applicativa dell’articolo 463, mediante la previsione di due ulteriori casi d’indegnità.

Il primo di essi contempla l’esclusione dalla successione come indegno di chi abbia commesso, in danno della persona della cui successione si tratta, un delitto contro la personalità individuale, vale a dire uno dei delitti disciplinati dagli articoli 600 e seguenti del codice penale.

Con tale previsione, la sanzione de qua viene a colpire chi si sia reso colpevole di reati contro la persona – quali quello di tratta di persone, o di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù – che, destando grave allarme sociale per la frequenza con cui vengono commessi e per la ripugnanza degli stessi, sono stati oggetto di recente revisione legislativa, con la legge 11 agosto 2003, n.228, che ne ha ridisegnato i confini ed inasprito le pene.

Orbene, l’estensione delle ipotesi d’indegnità ai reati in oggetto appare, oltre che funzionale alla riforma penale predetta, che ne esce ulteriormente rafforzata, altresì coerente con la ratio ispiratrice dell’istituto in parola, che è appunto quella di colpire colui che abbia tenuto un comportamento infamante nei confronti del de cuius: e non vi è dubbio che, se tale può considerarsi il comportamento dell’erede che attenti alla vita del de cuius, altrettanto infamante deve considerarsi il comportamento dell’erede che riduca lo stesso in schiavitù.

Il secondo caso d’indegnità introdotto collega la perdita dei diritti successori alla decadenza dalla potestà genitoriale ex articolo 330 del codice civile, che può essere pronunciata dal giudice allorché il genitore violi o trascuri i doveri inerenti alla potestà medesima, o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

La necessità di questa previsione appare manifesta, laddove si rifletta che attualmente il genitore che abbia tenuto nei confronti del figlio un comportamento così grave da comportarne la decadenza dalla potestà, può purtuttavia beneficiare dei vantaggi economici derivanti dalla successione al medesimo. In buona sostanza il mancato coordinamento, in sede di riforma del diritto di famiglia, dell’articolo 330 con la normativa successoria, ha prodotto l’abnorme conseguenza di far prevalere la logica proprietaria rispetto alla tutela dei superiori interessi familiari.

La modifica proposta sana, dunque, il vulnus arrecato all’ordine costituzionale, tornando ad anteporre la difesa del valore primario dei rapporti familiari alla difesa di interessi proprietari, che proprio su quei rapporti si innestano, traendone la propria ragion d’essere.

 


 


Art. 1.

1. All’articolo 463, primo comma, del codice civile, dopo il numero 3), sono inseriti i seguenti:

«3-bis) chi ha volontariamente commesso, in danno della persona della cui successione si tratta, un delitto contro la personalità individuale, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;

3-ter) chi è decaduto dalla potestà genitoriale, a norma dell’articolo 330, nei confronti della persona della cui successione si tratta;».

 


Esame in sede deliberante presso la 2^ Commissione (Giustizia)

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE 2004

377a Seduta

 

 

 

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

 Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vietti.

 

 La seduta inizia alle ore 16,55.

 

 IN SEDE DELIBERANTE

 

(3077) Deputato Francesca MARTINI ed altri. - Modifica agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnita' a succedere, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

 

 Riferisce il PRESIDENTE  relatore sul disegno di legge in titolo, ed osserva come lo stesso interviene sull'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere per introdurvi un nuova fattispecie di indegnità che riguarderebbe chi è decaduto dalla potestà genitoriale, nei confronti della persona della cui successione si tratta, a norma dell'articolo 330 del codice civile, prevendendosì altresì che l'esclusione dalla successione operi quale effetto della pronuncia giudiziale di decadenza. Il disegno di legge interessa inoltre l'articolo 466 del codice civile in tema di riabilitazione dell'indegno che verrebbe novellato con l'aggiunta di un comma per disporre che la riabilitazione dell'indegno operi anche quale effetto della pronuncia di reintegrazione nella potestà genitoriale. Gli altri interventi effettuati dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo appaiono invece di minore portata e mirano ad introdurre aggiustamenti formali o comunque, con riguardo alla lettera b) del primo comma, ad adeguare la disciplina vigente all'abolizione della pena di morte, espungendo dall'articolo 463 il relativo riferimento.

 Dopo aver ricordato, dandone lettura e breve illustrazione, il contenuto della disciplina vigente in materia di indegnità a succedere e di riabilitazione dell'indegno nella quale l'intervento in esame andrebbe ad inserirsi, fa presente che sul tema è iscritto all'ordine del giorno della Commissione anche il disegno di legge d'iniziativa della senatrice Alberti Casellati - l'atto Senato n. 2586 - che, intervenendo parimenti sull'articolo 463 del codice civile, affronta in parte il tema trattato dall'iniziativa in titolo. Il disegno di legge è assegnato in sede referente e non è quindi possibile al momento procedere alla congiunzione con il disegno di legge in titolo; congiunzione alla quale peraltro si provvederà non appena lo stesso sarà riassegnato in sede deliberante.

 Il presidente relatore, a conclusione della sua relazione, richiama l'attenzione sull'importanza che sul testo abbia luogo una riflessione ed un dibattito approfondito in quanto le modalità tecniche dell'intervento, quali risultano dal testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, potrebbero avere riflessi sulla natura dell'istituto dell'indegnità a succedere e sui rapporti con l'incapacità a succedere e la riabilitazione. Con riserva di una più approfondita disamina in sede di replica rinvia conseguentemente il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

 La seduta sospesa alle ore 17,40 è ripresa alle ore 17,50.

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2005

451ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

 La seduta inizia alle ore 14,30.

 

IN SEDE DELIBERANTE

(3077) Deputato Francesca MARTINI ed altri. - Modifica agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnita' a succedere, approvato dalla Camera dei deputati

(2586) ALBERTI CASELLATI. - Modifica dell' articolo 463 del codice civile in materia di indegnita' a succedere

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 3077, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2586 e rinvio. Discussione del disegno di legge n. 2586, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 3077 e rinvio.)

 

 Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 15 settembre 2004.

 

 Il relatore CALLEGARO(UDC), dopo aver ricordato che il capo III delle disposizioni generali sulle successioni del codice civile regola l'indegnità a succedere, osserva che fondamento politico ed etico dell'istituto è la ripugnanza a che una persona possa trarre vantaggi dal patrimonio di colui che ha gravemente offeso rilevando altresì che da un lato l'esclusione della successione ha funzione di prevenire l'atto illecito, dall'altro costituisce una vera e propria sanzione. Il disegno di legge in esame introduce una ulteriore causa di indegnità escludendo dalla successione chi sia decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta, (per avere il genitore violato o trascurato i doveri inerenti alla potestà genitoriale stessa, o abusato dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio).

 All'articolo 1, lettera c) comma 3-bis del disegno di legge n. 3077 si precisa che "in tale ipotesi - ossia con riguardo alla nuova fattispecie di indegnità - l'esclusione opera quale effetto della pronuncia giudiziale di decadenza". La specificazione suscita perplessità in quanto, secondo la più plausibile lettura dell'inciso, sembrerebbe introdursi un nuovo meccanismo di operatività dell'istituto dell'indegnità, diverso da quello attuale e che avrebbe la peculiarità ulteriore di essere riferito alla sola nuova ipotesi di indegnità.  L'esclusione dalla successione per indegnità, secondo l'interpretazione dominante della dottrina e della giurisprudenza, opera in virtù di una sentenza del giudice che ha natura costitutiva. L'indegnità a succedere non impedisce l'acquisto dell'eredità ma è causa di rimozione dello stesso in virtù di un provvedimento giudiziale. L'esclusione dalla successione del genitore decaduto dalla potestà opererebbe invece "quale effetto della pronuncia giudiziale di decadenza" e conseguentemente, diversamente che negli altri casi di indegnità e similmente all'incapacità a succedere, non determinerebbe alcun acquisto dell'eredità in favore dell'indegno decaduto dalla potestà. Appare quindi necessario espungere dal comma 1, lettera c) l'ultimo periodo dalle parole "in tale ipotesi" fino alle parole " di decadenza".

 Con riferimento al secondo comma dell'articolo 1 che novella l'articolo 466 del codice civile in materia di riabilitazione dell'indegno si prevede che "la riabilitazione opera, altresì, quale effetto della pronuncia di reintegrazione nella potestà genitoriale di cui all'articolo 332". Si evidenzia al riguardo l'improprietà del riferimento all'istituto della "riabilitazione" disciplinato dall'articolo 466 del codice civile che è atto della persona della cui successione si tratta che consente il "superamento" della condizione di indegnità. Nel disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento invece la "riabilitazione" conseguirebbe quale effetto della pronuncia di reintegrazione nella potestà. La portata normativa del secondo comma dell'articolo 1 sembrerebbe essere semplicemente quella di escludere la condizione di indegnità per i casi in cui il genitore sia stato reintegrato nella potestà. E' questo un risultato che può essere più correttamente realizzato prevedendosi, ad esempio, l'esclusione dalla successione nei confronti di chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale a norma dell'articolo 330, nei confronti della persona della cui successione si tratta, non sia stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione. L'intervento consentirebbe sia di raggiungere il predetto risultato sia di far si che, anche con riferimento alla nuova ipotesi di indegnità possa operare la possibilità di riabilitazione ad opera della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 466 del codice civile.

 Il disegno di legge n. 2586, d'iniziativa della senatrice Alberti Casellati, che analogamente al disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, indica come indegno il genitore decaduto dalla potestà, si caratterizza per la previsione di una ulteriore ipotesi di indegnità disponendo l'esclusione dalla successione nei confronti di chi ha volontariamente commesso, in danno della persona della cui successione si tratta, un delitto contro la personalità individuale, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale.

 Il relatore Callegaro osserva che l'articolo 609-nonies del codice penale già contempla, con riferimento ad alcuni delitti contro la libertà individuale (violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni e violenze sessuali di gruppo) come pena accessoria la perdita della potestà e l'esclusione dalla successione della persona offesa. Recependo l'indicazione offerta dal disegno di legge d'iniziativa della senatrice Alberti Casellati, andrebbe valutata l'opportunità di riferire anche ad altri reati, in aggiunta a quelli indicati nell'articolo 609-nonies, la pena accessoria dell'esclusione dalla successione.

 Propone quindi che, in considerazione della identità di materia affrontata, sia disposta la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 2586 con la discussione del disegno di legge n. 3077.

 

 Non facendosi osservazioni in senso contrario così resta stabilito.

 

 Il senatore DONADI(Misto-IdV), intervenendo in discussione generale, evidenzia come la varietà di cause che possono determinare la decadenza dalla potestà dovrebbe indurre ad una maggiore riflessione, non apparendogli sempre giustificata l'esclusione dalla successione che vorrebbe farsi conseguire.

 

 Anche il senatore LEGNINI (DS-U) ritiene condivisibili le osservazioni svolte dal senatore Donadi, richiamando l'attenzione sulla complessità e delicatezza della materia in esame. In proposito ritiene opportuno che venga fissato un termine per la presentazione di emendamenti.

 

 Il senatore GUBETTI (FI) invita a prestare attenzione alle considerazioni svolte dal senatore Donadi in quanto vi sono situazioni, quali ad esempio una malattia che, da un lato, potrebbero giustificare la decadenza dalla potestà, mentre non altrettanto con riguardo alla previsione di una esclusione dalla successione.

 

 Il senatore BOBBIO (AN) ritiene opportuna la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti in quanto entrambi i disegni di legge suscitano alcune perplessità. Dopo aver evidenziato che l'ordinamento vigente esprime un sistema ben equilibrato,osserva che le ipotesi di indegnità previste dall'articolo 463 del codice civile riguardano fatti direttamente riferibili alla persona della cui successione si tratta, come ad esempio il tentato omicidio o la soppressione del testamento. Non altrettanto può dirsi con riferimento alla nuova fattispecie invece, rispetto alla quale l'esclusione dalla successione opererebbe quasi come sanzione accessoria rispetto a fatti che possono anche non essere indirizzati nei confronti della persona della cui la successione si tratta, ancorchè siano tali da consentire una pronuncia di decadenza dalla potestà.

 

 Il relatore CALLEGARO (UDC) ritiene invece che la nuova ipotesi di indegnità a succedere risulterebbe giustificata dai presupposti in presenza dei quali può essere dichiarata la decadenza dalla potestà quali la violazione o il trascurare i doveri inerenti alla potestà o abusare dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

 

 Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) esprime perplessità sull'iniziativa in titolo di cui non gli appaiono chiare le ragioni, in particolare non sempre il collegamento tra decadenza dalla potestà ed esclusione dalla successione sembrerebbe trovare giustificazione. Esprime inoltre perplessità con riferimento alle proposte espresse dall'iniziative di cui la senatrice Alberti Casellati è firmataria, in particolare nella parte in cui si propone quale nuova ipotesi di indegnità la commissione di un delitto contro la personalità individuale.

 

 Segue un breve intervento del relatore CALLEGARO (UDC) il quale invita a considerare l'opportunità di prevedere l'esclusione dalla successione come pena accessoria anche per altri reati operando scelte che tengano conto della rilevanza delle fattispecie.

 

 Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver sottolineato che il problema, posto in particolare dal disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, risponde ad un'esigenza avvertita dai cittadini, propone, in considerazione di quanto emerso nella discussione, di fissare a giovedì 7 aprile alle ore 20 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

 

 Non facendosi osservazioni in senso contrario così rimane stabilito.

 

 Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

 

 La seduta sospesa alle ore 15,30 è ripresa alle ore 15,40.

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2005

471ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuliano.

 La seduta inizia alle ore 14,40.

 

IN SEDE DELIBERANTE

 

(3077) Deputato Francesca MARTINI ed altri. - Modifica agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnita' a succedere, approvato dalla Camera dei deputati

(2586) ALBERTI CASELLATI. - Modifica dell' articolo 463 del codice civile in materia di indegnita' a succedere

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni)

 

 Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana del 9 marzo scorso.

 

 Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver dato conto del parere espresso dalla 1a Commissione permanente, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti presentati riferiti al disegno di legge n. 3077.

 

 Il relatore CALLEGARO (UDC) illustra l'emendamento 1.1 che propone l'integrale sostituzione del punto c) del comma 1 dell'articolo 1 con una nuova formulazione della disposizione che tiene conto dei rilievi espressi nel corso della discussione. In base alla sua proposta la nuova ipotesi di esclusione dalla successione per indegnità si inserirebbe in modo coerente con la natura dell'istituto, limitandosi a prevedere l'indegnità a succedere nei confronti della persona che al momento dell'apertura della successione versi nella condizione di essere stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta e non risulti essere stato reintegrato nella stessa a detta data. L'emendamento inoltre espunge dal testo il comma 2 dell'articolo 1 che interviene in maniera tecnicamente inappropriata sull'istituto della riabilitazione dell'indegno da parte del testatore.

 

 Il senatore LEGNINI(DS-U), illustrando gli emendamenti 1.2, 1.3 ed 1.4, evidenzia come si tratti di proposte tra loro alternative che perseguono tutte il medesimo obiettivo: quello di introdurre un temperamento riferito alla nuova fattispecie di indegnità a succedere che dovrebbe operare, non già con riferimento a tutti i casi di decadenza dalla potestà, ma soltanto per le situazioni più gravi di decadenza determinate da dolo o colpa grave del genitore. Non gli appare infatti ragionevole che l'esclusione della successione consegua alla decadenza dalla potestà per fatti incolpevoli del genitore della cui successione si tratta.

 

 Il relatore CALLEGARO (UDC) formula un parere contrario su tutti gli emendamenti di cui il senatore Legnini è firmatario in quanto una corretta lettura dell'articolo 330 del codice civile dovrebbe escludere la preoccupazione espressa in tali proposte emendative. In ogni caso il rigore dei presupposti in presenza dei quali può essere pronunciata la decadenza dalla potestà ai sensi della predetta disposizione del codice civile dovrebbe sempre giustificare l'esclusione dalla successione.

 

 Il senatore FASSONE (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.2 ritenendo fondata la preoccupazione espressa dal senatore Legnini.

 

 Accogliendo un suggerimento del PRESIDENTE, che evidenzia come l'emendamento 1.2 risulterebbe precluso dall'approvazione dell'emendamento del relatore, il senatore LEGNINI (DS-U) modifica l'emendamento 1.2 riformulandolo nel subemendamento 1.1/1 e ritira gli emendamenti 1.3 e 1.4.

 

 Il relatore CALLEGARO (UDC) formula un parere contrario sul subemendamento 1.1/1 ribadendo le considerazioni sopra espresse.

 

 Il sottosegretario GIULIANO dichiara il parere contrario del Governo sul subemendamento 1.1/1 ed invece formula un parere favorevole sull'emendamento del relatore 1.1.

 

Il senatore BUCCIERO (AN) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sul subemendamento 1.1/1 in quanto ritiene che una violazione dei doveri inerenti alla potestà genitoriale, tale da determinare la decadenza dalla medesima, sia sempre comunque sufficiente a giustificare l'esclusione dalla successione.

 

Il senatore ZICCONE (FI) dichiara il suo voto contrario sul subemendamento 1.1/1.

 

Il senatore GUBETTI(FI), in dissenso dal suo Gruppo, annuncia il voto favorevole sul subemendamento in esame ritenendo l'esclusione della successione una penalizzazione non giustificata in tutti quei casi in cui la decadenza è disposta senza che vi sia una colpa del genitore, come ad esempio nei casi di grave insufficienza mentale.

 

Segue un breve intervento del senatore SEMERARO (AN) per il quale anche la mera negligenza che sia alla base della pronuncia di decadenza della potestà merita di essere considerata e quindi, a suo avviso, dovrebbe poter determinare l'esclusione dalla successione per indegnità ai sensi delle nuove disposizioni in esame.

 

Il senatore TIRELLI (LP) dichiara il voto favorevole sul subemendamento 1.1/1 evidenziando come una applicazione indistinta riferita a tutti i casi che possono determinare la decadenza dalla potestà potrebbe non costituire una risposta adeguata alla varietà di situazioni che possono in concreto determinarsi rispetto alle quali l'esclusione dalla successione potrebbe apparire in qualche caso una penalizzazione eccessiva avuto riguardo alla situazione concreta.

 

Il senatore CIRAMI (UDC) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sul subemendamento in esame, ritenendo improprio il riferimento in esso contenuto al dolo ed alla colpa grave.

 

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) dichiara il voto favorevole sul subemendamento 1.1/1.

 

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, il subemendamento 1.1/1 è respinto, mentre, l'emendamento 1.1 risulta approvato.

 

E' quindi posto ai voti e approvato il disegno di legge n.3077 nel suo articolo unico, come emendato, con conseguente assorbimento del disegno di legge 2586.

 


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3077

Art. 1.

1.1/1

Legnini, Maritati, Calvi

 

        All’emendamento 1.1, dopo le parole: «dell’articolo 330», aggiungere le altre: «per fatti imputabili a dolo o colpa grave».

 

 

 

1.1

Il Relatore

 

        Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

 

            «c) dopo il numero 3 è inserito il seguente:

        "3-bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell’articolo 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima"».

 

        Conseguentemente sopprimere il comma 2.

 

 

 

1.2

Legnini, Maritati, Calvi

 

        Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis) dopo le parole: «dell’articolo 330», aggiungere le seguenti: «per fatti imputabili a dolo o colpa grave».

 

 

 

1.3

Legnini, Maritati

 

        Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis), sostituire le parole: «opera quale effetto della pronuncia giudiziale di decadenza» con le seguenti: «può essere richiesta con autonoma giudizio ove consti che la decadenza dalla potestà genitoriale è stata pronunciata in seguito a dolo o colpa grave del genitore».

 

 

 

1.4

Calvi, Legnini, Maritati

 

        Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis) dopo le parole: «pronuncia giudiziale di decadenza», aggiungere le seguenti: «ove sia accertato che essa sia conseguenza di dolo o colpa grave del genitore».

 

 


Esame in sede consultiva

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDI' 21 SETTEMBRE 2004

199ª seduta

Presidenza del Presidente

della Commissione

PASTORE

 

 

La seduta inizia alle ore 15,50.

 

 

(3077) Deputato Francesca MARTINI ed altri. - Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

Il presidente PASTORE (FI), relatore, illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

 

La Sottocommissione conviene con la proposta del relatore.

 

La seduta termina alle ore 16.

 

 

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDÌ 12 APRILE 2005

227ª Seduta

 

Presidenza del Presidente provvisorio

FALCIER

 

 Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

 

(3077) Deputato Francesca MARTINI ed altri. - Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnita' a succedere, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 Il relatore PASTORE (FI) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e, non rilevando profili problematici di carattere costituzionale, propone alla Sottocommissione di esprimere per quanto di competenza un parere non ostativo.

 

 La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

 

 


Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori

Sottocommissione per i pareri

 

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004

10ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BUCCIERO

 

 Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

 

 La seduta inizia alle ore 14, 05.

 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bucciero, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

 

alla 2a Commissione:

 

(3077) Deputato Francesca MARTINI ed altri. - Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

 

 

(2586) ALBERTI CASELLATI. - Modifica dell' articolo 463 del codice civile in materia di indegnita' a succedere:rinvio dell'emissione del parere.

 


 



[1]     Nella successione testamentaria a titolo universale l’esclusione comporta l'accrescimento della quota in favore degli altri coeredi.

[2]     Come riporta F. Gazzoni (Manuale di diritto privato), ESI, 1998, p. 423), “dottrina minoritaria ritiene però che l’indegno sia escluso automaticamente dalla successione, al pari dell’incapace nella successione testamentaria, cosicché la sua eventuale accettazione sarà irrilevante, anche se non vi sia stata una sentenza di esclusione”.

[3]     La Corte di cassazione ha precisato che l'attentato alla vita del "de cuius" dev'essere commesso volontariamente, con la conseguenza che tale ipotesi d'indegnità non è ravvisabile quando venga esclusa l'imputabilità dell'attentatore, in quanto questa costituisce il presupposto della volontarietà del fatto lesivo la cui realizzazione determina l'indegnità a succedere (cfr. sez. II, sent. n. 6669 del 22-12-1984, Adorni c. Viale).

[4]     La Corte di cassazione ha precisato che non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore tramite sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse, ma è necessario il concorso di mezzi fraudolenti, i quali, valutati in relazione all'età, alle condizioni psichiche e allo stato di salute del "de cuius", siano idonei ad ingannarlo e ad indurlo a disporre in modo difforme da come avrebbe deciso se il suo libero orientamento non fosse stato artificiosamente e subdolamente deviato (sez. II, sent. n. 5209 del 26-08-1986, Romeo c. La Rosa).

[5]     Il requisito dell’interesse è stato riconosciuto dalla Cassazione (cfr. sez. III, sent. n. 6859 del 21-06-1993, Spagnoletto c. Cinti) in capo a coloro che potenzialmente sono idonei a subentrare al posto dell'indegno nella delazione ereditaria e quindi nei successibili per diritto di rappresentazione e in coloro che hanno titolo di subentrare in caso di rinuncia di detti successibili all'eredità.

[6]     La stessa disposizione prevede anche la sanzione della perdità della potestà del genitore quando la qualità di genitore sia elemento costitutivo del reato (art. 609-novies, comma 1, n. 1).

[7]    Vedi le considerazioni del relatore sen. Callegaro nella seduta del 9 marzo 2005 della II Commissione.