XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - A.C. 3744-B | ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 378 Progressivo: 1 | ||||
Data: | 26/01/05 | ||||
Abstract: | Schede di lettura; progetto di legge; iter alla Camera; iter al Senato. | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili A.C. 3744-B
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n. 378/1
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xiv legislatura 26 gennaio 2005 |
Camera dei deputati
I
N.B. La normativa di riferimento è contenuta nel Dossier Progetti di legge n. 378 del 31 marzo 2003
Dipartimento Giustizia
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: GI0301a.doc
INDICE
§ Il disegno di legge approvato dalla Camera
§ Le modifiche introdotte dal Senato
Esame in sede referente presso la 2^ Commissione (Giustizia)
§ Pareri resi alla II Commissione (Giustizia)
- Comitato per la legislazione
- I Commissione (Affari costituzionali)
- V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)
- VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)
- XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)
- XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)
- I Commissione (Affari costituzionali)
- V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)
Relazione della II Commissione Giustizia
Esame in sede referente presso la II Commissione (Giustizia)
§ Pareri resi alla II Commissione (Giustizia)
- I Commissione (Affari costituzionali)
- V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)
Seduta del 26 maggio 2004 (antimeridiana)
Seduta del 26 maggio 2004 (pomeridiana)
- VI Commissione (Finanze e tesoro)
- VII Commissione (Istruzione)
- XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)
- Commissione parlamentare per le questioni regionali
Relazione della II Commissione (Giustizia)
Il disegno di legge AC 3744, relativo alla istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 5 marzo 2003, è stato approvato in prima lettura dalla Assemblea di tale ramo del Parlamento il 30 settembre 2003; successivamente approvato con modificazioni dall’Aula del Senato (in data 18 gennaio 2005), è stato assegnato alla II Commissione della Camera per l’esame in sede referente. Il provvedimento contiene la delega al Governo per l'unificazione dell’ordine professionale dei commercialisti con quello dei ragionieri e periti commerciali, nonché per l’unificazione delle rispettive Casse previdenziali
Il d.d.l. in esame si inserisce in un progetto di armonizzazione normativa di tutte quelle professioni che hanno competenze identiche e simili; la presentazione del disegno di legge appare, quindi, motivata essenzialmente:
· dalla natura pressochè unitaria dei rispettivi ambiti professionali;
· dall’identità degli attuali percorsi formativi
inserendosi, del resto, in un quadro legislativo e regolamentare in rapida evoluzione che, ponendosi nel solco del riferimento comunitario (che prevede la corrispondenza tra percorsi formativi e titoli professionali), prende le mosse dalla recente riforma universitaria realizzata con il DM 509/1999, attuativo della legge 127/1997 (v. ultra).
Per evitare, quindi, fenomeni di duplicazione di figure professionali cui - anche a seguito della citata riforma degli ordinamenti universitari - siano attribuite competenze speculari, nonché per rendere trasparente al cittadino la reale qualificazione nell’ambito della fornitura dei servizi professionali, il Governo ha ritenuto opportuno procedere alla riunificazione ordinamentale delle indicate professioni economico-contabili[1].
Per un esatto inquadramento del provvedimento in esame, appare opportuno ripercorrere brevemente i tratti salienti della riforma universitaria.
L'ordinamento dei corsi di studio universitari è oggetto di una riforma tuttora in corso di attuazione, benché oramai definita in molteplici aspetti normativi.
L'art. 17, comma 95, della legge 127/1997[2] (così detta “Bassanini 2”) aveva demandato ad uno o più decreti del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica[3] (previo concerto degli altri ministri interessati, se richiesto dalla normativa vigente) la definizione di nuove tipologie dei titoli di studio universitari in sostituzione o in aggiunta a quelli esistenti (legge 341/1990[4], art. 1: diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione[5]), il loro accorpamento per aree omogenee nonché l'indicazione della durata e dell'eventuale serialità dei corsi e degli obiettivi formativi qualificanti. La stessa norma ha affidato poi ai regolamenti didattici di ateneo la concreta definizione dei percorsi universitari, entro margini di autonomia delimitati dai citati provvedimenti ministeriali. Con ciò si sono poste le basi per una radicale riforma degli ordinamenti didattici universitari, riconoscendo ai singoli atenei l'autonomia nella definizione dei percorsi formativi. Tra gli scopi della riforma vi è quello di avvicinare il sistema italiano di istruzione superiore al modello europeo delineato dalle dichiarazioni europee della Sorbona e di Bologna[6]. Tali accordi si propongono di costruire, entro il primo decennio del 2000, uno spazio europeo dell'istruzione superiore, articolato essenzialmente su due cicli o livelli principali di studio, finalizzato a realizzare la mobilità internazionale degli studenti e la libera circolazione dei professionisti ed a favorire il riconoscimento internazionale dei titoli di studio.
Il primo fra i decreti attuativi della riforma, il regolamento approvato con il citato D.M. 509/1999[7], ha delineato la nuova architettura del sistema attraverso l'individuazione di criteri generali atti a consentire agli atenei, in regime di completa autonomia, la progettazione dei propri corsi di studio.
La riforma prevede dunque una nuova articolazione dei corsi universitari e dei relativi titoli:
§ la laurea triennale, con l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali;
§ la laurea specialistica, conseguibile in ulteriori due anni al termine del corso di laurea triennale (3+2), con l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici;
§ il master universitario, annuale di I e II livello, interamente affidato all'autonomia degli atenei, finalizzato all'offerta di formazione aggiuntiva e di aggiornamento professionale;
§ la specializzazione, nei soli casi in cui la prevedano specifiche disposizioni legislative o in applicazione di direttive dell'Unione europea; ed in particolare nelle aree degli studi sanitari, della formazione degli insegnanti, della preparazione alle professioni legali[8];
§ il dottorato di ricerca, già riordinato ad opera dell'art. 4 della L. 210/1998 e del regolamento attuativo[9], che hanno accentuato l'autonomia degli atenei nell'istituzione dei corsi (attivabili anche in convenzione con qualificati soggetti pubblici e privati) e sostituito al taglio prevalentemente accademico che caratterizzava il titolo un orientamento verso la “ricerca di alta qualificazione”, da svolgere anche in ambito non universitario[10].
In conformità al citato regolamento ed ai decreti ministeriali che l'hanno seguito, i corsi di laurea e di laurea specialistica istituiti dagli atenei, comunque denominati, appartenenti allo stesso livello ed aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in “classi” di appartenenza ed hanno il medesimo valore legale. A tal fine, e a quello di consentire una maggior mobilità anche internazionale degli studenti, le attività formative sono misurate in termini di crediti formativi universitari, al fine di misurare con parametri uniformi la quantità di lavoro di apprendimento richiesta allo studente (studio individuale, lezioni, esercitazioni, tirocini)[11].1.4.1.2.
Un aspetto della riforma delicato riguarda il valore legale dei nuovi titoli di studio, con particolare riguardo alla loro spendibilità in ambito professionale e nel pubblico impiego. Si segnala, sul punto, che con circolare 27 dicembre 2000, n. 6350, la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della funzione pubblica) ha precisato la valenza dei nuovi titoli universitari previsti dall'art. 3 del regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei ai fini dell'accesso al pubblico impiego: la laurea di primo livello viene considerata requisito per le qualifiche non dirigenziali; la laurea specialistica per quelle dirigenziali.
L’art. 1, comma 18, della legge 4/1999[12], ha previsto i regolamenti di delegificazione come strumento normativo per adeguare la disciplina dell'accesso ad albi, ordini e collegi professionali alla nuova architettura del sistema universitario.
I due D.M. 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000 hanno stabilito la numerazione e la denominazione delle classi delle lauree universitarie (3 anni) e delle classi delle lauree universitarie specialistiche (3 + 2), individuando:
1) il primo, le classi 17 (classe delle lauree in scienze economiche e della gestione aziendale) e 28 (classe delle lauree in scienze economiche) i cui obiettivi formativi e le cui attività formative individuano un percorso idoneo a consentire l'accesso all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di commercialista (lauree triennali);
2) il secondo, le classi 64/S (lauree specialistiche in scienze dell'economia) e 84/S (lauree specialistiche in scienze economico-aziendali) (lauree quinquennali).
Con il DPR 328/2001[13] è stato emanato un primo regolamento volto alla disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei percorsi formativi delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo. Un ulteriore regolamento, relativo alle professioni di commercialista e di ragioniere e perito commerciale, pur approvato dal Consiglio dei ministri, non è poi stato emanato in considerazione dell’intervenuta necessità di unificazione dei due ordini professionali. In particolare, va segnalato che – in conformità di quanto previsto (come opzione) dall’art. 1, comma 18, della citata legge 4/1999 – si sono distinte, all’interno degli albi professionali, due sezioni rispettivamente riservate ai laureati (sez. B) ed ai laureati specialistici (sez. A), sezioni distinte che individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.
In particolare, per quel che concerne i commercialisti e i ragionieri, l’art. 3 del D.L. 10 giugno 2002, n. 107 “Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni” convertito dalla legge 1° agosto 2002, n. 173 ha confermato sostanzialmente la natura speculare delle professioni contabili.. Nell’attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, si è inteso consentire ai possessori delle nuove lauree, triennali e specialistiche, nelle discipline economiche, di iniziare il tirocinio per le professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, facendo salva la possibilità di iscrizione nel registro dei praticanti dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali per i laureati in economia e commercio secondo l’ordinamento universitario previgente. Ferma restando fissata in 3 anni la durata del tirocinio per l’esercizio della professione, il citato articolo 3 del D.L. 107/2002 ha così previsto che i possessori dei diplomi di laurea specialistica nella classe 64/S, ovvero nella classe 84/S, nonchè i possessori di laurea triennale nella classe 17 e nella classe 28, come i titolari di laurea rilasciata dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente alla riforma universitaria, possano iscriversi alternativamente nel registro dei praticanti dell'uno o dell'altro Albo professionale. Ai possessori dei diplomi di laurea e laurea specialistica nelle discipline economiche specificamente indicate non è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale ai fini dell’iscrizione nel relativo registro dei praticanti.
L'articolo 1 del disegno di legge delega prevede l'unificazione dei due ordini e l'istituzione del nuovo albo, denominato “Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”.
L'articolo 2 prevede l’unificazione dei due Ordini a mezzo di decreto legislativo adottato su proposta del Ministro della giustizia (di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università, sentiti i Consigli nazionali dei due ordini professionali), da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega in esame. Ciò per la necessità - evidenziata nella relazione illustrativa al provvedimento - di “approntare la disciplina analitica degli organi, dei requisiti di ammissione all'esame di Stato, dell'istituzione di sezioni riservate all'interno del costituendo albo, nonché l'ambito consentito di attività professionali agli iscritti alle varie sezioni, le prove di esame da sostenere coerentemente con il predetto ambito di attività consentito e, infine, le norme transitorie per gli attuali iscritti nei due distinti albi professionali”. La norma precisa come dalla unificazione dei due ordini non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Ai sensi dell’articolo 3 del d.d.l., il contenuto del decreto delegato dovrà definire:
· le modalità costituitive e la composizione degli organi centrali e locali di rappresentanza del nuovo ordine unificato, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e di rappresentatività. E’ precisato, peraltro, che è riservato ai laureati “specialistici”, decorso il novennale periodo transitorio, un numero minimo di rappresentanti (almeno la metà) nonché l’elettorato passivo per la nomina a presidente dell’unificato ordine professionale;
· le classi di laurea e di laurea specialistica nonché i titoli regolati dall’ordinamento previgente alla riforma universitaria che permettono l’accesso all’esame di Stato;
· l’istituzione di due distinte sezioni dell’albo professionale, riservate ai possessori delle lauree e delle lauree specialistiche;
· l’ambito delle attività professionali con attribuzione di specifiche attività agli iscritti nell’una o nell’altra sezione; in relazione a ciò, il legislatore delegato può attribuzione nuove competenze ai soli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici (3+2), quando tali competenze presentino profili di interesse pubblico generale, salvo il rispetto del principio della libertà di concorrenza e fatte salve, oltre che le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad altri Albi, anche le attività di natura privatistica già consentite agli iscritti a registri, ruoli ed elenchi speciali tenuti dalla P.A.
· le prove degli esami di Stato, con previsione di svolgimento del tirocinio professionale già durante il corso di studio specialistico e conseguente modifica delle modalità di accesso all'esame;
· la disciplina transitoria relativa all’inserimento nella sezione dell’albo destinata ai laureati specialistici degli attuali iscritti ai due albi professionali (la nuova denominazione dei ragionieri e periti commerciali iscritti in tale sezione è quella di “ragionieri commercialisti”), con specifica indicazione, per ciascuno, dell’anzianità di iscrizione, del titolo di studio, del titolo professionale, e dell’Ordine o Collegio di provenienza;
· la protezione dei titoli professionali derivanti dall’unificazione degli ordini ed il loro conseguente utilizzo riservato (dottore commercialista, ragioniere commercialista, esperto contabile); in particolare, l'uso del titolo di "commercialista" viene riservato ai soli iscritti nella sezione dell’albo riservata ai laureati specialistici;
· la disciplina transitoria che garantisca per nove anni (dallo scioglimento degli attuali organismi rappresentativi) la maggioranza e le presidenze degli organi rappresentativi nazionali e centrali del nuovo ordine unificato ai commercialisti, garantendo ai ragionieri le vicepresidenze;
· la disciplina transitoria che garantisca per nove anni le modalità di confluenza degli attuali organi rappresentativi nei rispettivi organi del nuovo ordine unificato.
L'articolo 4 stabilisce l'emanazione, entro due anni, di uno o più decreti legislativi per favorire l’unificazione delle rispettive Casse di previdenza e assistenza, tenendo conto dell'applicazione, da parte delle Casse unificande, del principio del pro rata di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335[14], rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo che caratterizzano ciascuna gestione. Ulteriori criteri che il legislatore delegato è chiamato a seguire riguardano il rispetto delle norme civilistiche (artt. 2498 e ss.) in materia di trasformazione e fusione delle società, in quanto applicabili, nonché dei principi del D.Lgs 509/1993 (Trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) previa adozione di progetti di unificazione da parte degli organi rappresentativi delle due Casse; l’adeguamento della normative già applicabili alle Casse rispetto al processo di unificazione come definito; l’esenzione fiscale degli atti relativi all’unificazione.
I decreti legislativi citati sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia.
L'articolo 5 stabilisce l'emanazione, su proposta del ministro della giustizia, entro 180 giorni dalla vigenza del decreto legislativo di unificazione dei due ordini, di un ulteriore decreto delegato che attribuisca all’Ordine professionale unificato specifiche competenze sul Registro dei revisori contabili attualmente attribuite al Ministero della giustizia. Tale settore di attività è attualmente disciplinata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e dal D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile).
La legislazione delegata dovrà salvaguardare: l’autonomia del “Registro” rispetto agli albi tenuti dall’unificando Ordine; le funzioni e le competenze della “Commissione centrale per i revisori contabili” (attività consultiva in materia di tenuta del registro del tirocinio, del registro dei revisori contabili; di esercizio del potere di vigilanza del Ministero della giustizia); l’attuale disciplina normativa relativa all’esame che garantisce l’accesso al Registro; la competenza del Ministero della giustizia all’adozione dei provvedimenti di iscrizione, sospensione, e cancellazione dal registro.
Come precisato dalla relazione di accompagnamento al provvedimento, le competenze sul Registro che in tal modo residuerebbero in capo all’istituendo Ordine professionale unificato sarebbero per lo più “di carattere prevalentemente gestionale” (tenuta e aggiornamento Registro, verifica sussistenza requisiti, etc).
L'articolo 6 del disegno di legge individua, in relazione all’esercizio della delega relativa all’unificazione dei due ordini professionali (art. 2, del d.d.l.) i principi e i criteri della disciplina relativa alla durata dei Consigli nazionali e locali dei due Ordini, in carica al momento della entrata in vigore della legge delega qui in esame.
A tal fine è prevista la proroga degli organi in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della entrata in vigore della legge delega, nonché la facoltà - per i consigli locali così prorogati - di procedere alle operazioni elettorali alla naturale scadenza, ferma restando la decadenza al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della entrata in vigore della legge delega in esame.
L'articolo 7, infine, precisa come dall'unificazione degli Ordini professionali e delle rispettive Casse di previdenza e assistenza non discendano oneri a carico dello Stato.
L’unica disposizione del provvedimento modificata nel corso dell’esame presso il Senato è l’articolo 4, norma che detta i principi e i criteri direttivi che il Governo deve rispettare nell’esercizio della delega affidatagli per l’emanazione delle misure di sostegno degli organi amministrativi delle Casse di previdenza dei due ordini professionali.
Presso il Senato si è provveduto ad integrare il contenuto della lett. a) dell’art. 4 specificando che, nella definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione delle Casse, eventuali modifiche dei regimi previdenziali non possono comportare effetti peggiorativi sui risultati (finanziari) delle gestioni previdenziali previsti dalla normativa vigente.
N. 3477-B
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 30 settembre 2003 (v. stampato Senato n. 2516)
MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 18 gennaio 2005
presentato dal ministro della giustizia (CASTELLI) dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MORATTI) e dal ministro del lavoro e delle politiche sociali (MARONI) di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)
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Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 19 gennaio 2005
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TESTO approvato dalla Camera dei deputati |
TESTO modificato dal Senato della Repubblica |
Art. 1. |
Art. 1. |
1. L'Ordine dei dottori commercialisti e l'Ordine dei ragionieri e periti commerciali sono unificati nell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso il quale è istituito l'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. |
Identico. |
Art. 2. |
Art. 2. |
1. All'unificazione di cui all'articolo 1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto legislativo da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali. |
Identico. |
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque emanato. |
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Art. 3. |
Art. 3. |
1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 sono definiti: |
Identico. |
a) le modalità per la costituzione del Consiglio nazionale e dei Consigli locali del nuovo Ordine professionale e la relativa composizione, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e rappresentatività, |
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assicurando comunque alla componente della sezione riservata ai laureati specialistici, alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera h), un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà e l'elettorato passivo per la nomina del presidente; |
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b) le classi di laurea e di laurea specialistica, nonché i titoli regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, che costituiscono requisiti di ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 173; |
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c) l'istituzione di due sezioni dell'Albo, rispettivamente riservate ai possessori dei titoli di cui alla lettera b); |
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d) l'ambito delle attività oggetto della professione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e delle altre disposizioni vigenti, con attribuzione specifica di attività agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli iscritti nell'altra sezione. È consentita l'attribuzione di nuove competenze agli iscritti nella sezione dell'Albo unico riservata ai laureati specialistici, che presentino profili di interesse pubblico generale, nel rispetto del principio della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad altri Albi. Sono fatte salve, altresì, le attività di natura privatistica già consentite dalla legge agli iscritti a registri, ruoli ed elenchi speciali tenuti dalla pubblica amministrazione; |
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e) le prove degli esami di Stato per l'iscrizione alle sezioni dell'Albo, tenuto conto di quanto disposto alla lettera d), con previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici ed esenzione da una |
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delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra università e Ordini locali; |
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f) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nella sezione dell'Albo riservata ai laureati specialistici degli attuali iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, questi ultimi con il titolo professionale di «ragioniere commercialista», con specifica distinta indicazione, per ciascuno, dell'anzianità di iscrizione, del titolo di studio, del titolo professionale e dell'Ordine o Collegio di provenienza; |
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g) la protezione dei titoli professionali di «dottore commercialista», di «ragioniere commercialista» e di «esperto contabile», nonché del termine abbreviato di «commercialista», utilizzabile soltanto dagli iscritti nella sezione del nuovo Albo riservata ai laureati specialistici; |
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h) le norme transitorie che garantiscono, per la durata di nove anni a decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi dirigenti di cui all'articolo 6, le maggioranze e le presidenze dei nuovi organi, nazionali e locali, ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri; |
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i) le norme transitorie che definiscono le modalità, le procedure e i termini per la confluenza degli enti nazionali e locali dei due attuali Ordini, nei rispettivi enti del nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, definendo altresì l'ambito territoriale degli Ordini locali e le procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi. |
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Art. 4. |
Art. 4. |
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti |
1. Identico: |
organi di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali finalizzata all'unificazione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: |
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a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque, nel rispetto dei princìpi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, previa adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi delle Casse interessate sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare al controllo di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994; |
a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque, nel rispetto dei princìpi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, previa adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi delle Casse interessate sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare al controllo di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 e a condizione che eventuali modifiche ai regimi previdenziali non comportino effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali previsti a normativa vigente; |
b) applicazione da parte delle Casse unificande del principio del pro rata, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti la propria gestione; |
b) identica; |
c) adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle Casse, rispetto al processo di unificazione come da esse definito; |
c) identica; |
d) esenzione da imposte e da tasse di tutti gli atti finalizzati alla unificazione. |
d) identica. |
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono |
2. Identico. |
resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al secondo periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. |
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Art. 5. |
Art. 5. |
1. Con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, su proposta del Ministro della giustizia, sono attribuite all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili competenze sul registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni. |
Identico. |
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque emanato. |
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3. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi: |
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a) salvaguardare l'autonomia del registro dei revisori contabili rispetto agli Albi tenuti dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; |
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b) mantenere le funzioni e le competenze della commissione centrale per i revisori contabili prevista dal titolo I del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni; |
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c) mantenere l'attuale disciplina normativa dell'esame per l'accesso al registro dei revisori contabili prevista dall'articolo |
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3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dal titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni; |
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d) mantenere in capo al Ministero della giustizia la competenza ad adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro dei revisori contabili. |
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Art. 6. |
Art. 6. |
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, il Governo disciplina la durata dei Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: |
Identico. |
a) prevedere la proroga degli organi in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge; |
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b) prevedere la facoltà per i Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato, fermo restando che gli organi così eletti decadranno comunque alla data di cui alla lettera a). |
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N. 3744
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati presentato dal ministro della giustizia (CASTELLI) dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MORATTI) e dal ministro del lavoro e delle politiche sociali (MARONI) di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) ¾ |
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Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili |
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Presentata il 5 marzo 2003
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Onorevoli Deputati! - Il Governo ritiene ormai necessaria la realizzazione dell'unificazione degli Ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, oltre che delle rispettive Casse di previdenza e assistenza, per consentire il completamento della riforma dell'accesso alle professioni per le quali è previsto il superamento dell'esame di Stato, in buona parte attuata con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328, attraverso la riconduzione ad unità di due figure professionali che risultano sempre più speculari.
Nel contesto di riferimento comunitario, nel quale vige il principio della corrispondenza tra percorsi formativi e titoli professionali, e in seguito alla riforma universitaria che ha introdotto due livelli di laurea, triennale e quinquennale, cosiddetta "specialistica", risulta sempre più ingiustificato il mantenimento della distinzione tra i due Ordini, attesa la perfetta identità dei percorsi formativi di durata sia triennale che quinquennale, cui corrisponde l'identità di competenze professionali, peraltro già oggi esistente.
In mancanza della unificazione dei due Ordini, ci troveremmo infatti di fronte a due professioni "parallele", a partire dal percorso formativo e fino alle competenze professionali, con l'unico elemento distintivo costituito dal titolo professionale.
Si tratta, in tutta evidenza, di una anomalia che il Governo intende superare, con la condivisione del progetto da parte dei rappresentanti degli Ordini interessati.
Per attuare l'unificazione, si è ritenuto opportuno ricorrere allo strumento della legge di delega, e alla conseguente emanazione di decreti legislativi, atteso per un verso il rango della normativa che attualmente disciplina le due professioni, contenuta nei decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e 27 ottobre 1953, n. 1068, e per altro verso la necessità di emanare una normativa adeguatamente dettagliata e tecnicamente complessa, che richiede tempi adeguati per la predisposizione delle norme e della disciplina di coordinamento.
I riferimenti normativi sui quali poggiano le ragioni e le esigenze sopra enunciate sono di seguito illustrati.
Le professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale sono attualmente disciplinate, rispettivamente, con il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e con il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068.
Con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 ottobre 1996, n. 654, è stato disciplinato l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista. Al predetto esame si accede, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, con il possesso della laurea in economia e commercio, in scienze economiche-marittime o, in base a giurisprudenza consolidata, in scienze politiche, nonché in seguito allo svolgimento di un periodo di tirocinio della durata di tre anni, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 206, e attualmente disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dì grazia e giustizia 10 marzo 1995, n. 327.
Con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 ottobre 1996, n. 622, è stato disciplinato l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale. A tale esame si accede con il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di ragioniere unitamente ad un diploma universitario legalmente riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, oppure laurea in economia e commercio o in giurisprudenza, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, come modificato dall'articolo 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 183. Ulteriore requisito è lo svolgimento di un periodo di tirocinio della durata di tre anni da effettuare dopo il conseguimento del diploma universitario.
La durata della pratica professionale è ridotta a due anni per coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio (articolo 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953).
L'insieme delle modifiche apportate recentemente agli ordinamenti delle due professioni, in particolare per quanto concerne le prove di esame e le materie che ne sono oggetto, attualmente consente ai dottori commercialisti e ai ragionieri e periti commerciali l'accesso al Registro dei revisori contabili, per il quale la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativa al controllo legale dei conti (cui è stata data attuazione in Italia con decreto legislativo n.88 del 1992), prevede, oltre agli altri requisiti, il periodo triennale di praticantato.
Anche l'organizzazione dei due ordini professionali è sostanzialmente coincidente: il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, per l'Ordine dei dottori commercialisti, e il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, per l'Ordine dei ragionieri e periti commerciali, prevedono Consigli dell'Ordine, istituiti in ogni circondario nel cui ambito esercitino la professione almeno quindici dottori commercialisti, e il Consiglio nazionale, con relativi procedimenti elettivi.
Gli ordinamenti di entrambe le professioni dispongono che l'iscrizione all'Albo non è consentita agli impiegati dello Stato e degli enti pubblici a meno che l'ordinamento dell'amministrazione lo consenta (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068).
Le attuali competenze maggiormente caratterizzanti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali sono comuni e si ricavano da leggi settoriali relative a specifiche attività che comprendono le attività che essi possono svolgere in quanto contestualmente iscritti nel Registro dei revisori contabili (al quale peraltro, come è noto, possono essere iscritti anche altri soggetti):
revisione e controllo legale dei conti (riservata solo per certificazioni obbligatorie): decreto legislativo n. 88 del 1992 e testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
revisione esterna: controlli delle acquisizioni, fusioni e scissioni dei conferimenti: testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
membri di collegio sindacale: eletti tra gli iscritti al registro dei revisori dei conti: testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 ed articolo 2397 del codice civile;
revisione dei conti pubblici: articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;
procedure concorsuali: articolo 27 del regio decreto n. 267 del 1942;
rappresentanza giudiziaria nei giudizi tributari: articolo 12 della legge n. 546 del 1992;
perizie giudiziarie e consulenze tecniche: articolo 61 del codice di procedura civile e articolo 15 della relative disposizioni per l'attuazione;
certificazione e visti di conformità: decreto legislativo 241 del 1997, integrato dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di al decreto del Presidente della Repubblica 322 del 1998.
Con riferimento alle nuove classi di lauree e lauree specialistiche, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, prevede la classe 17 - classe delle lauree in scienze economiche e della gestione aziendale - e la classe 28 - classe delle lauree in scienze economiche - i cui obiettivi formativi e le cui attività formative individuano un percorso idoneo a consentire l'accesso all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di commercialista.
Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, prevede la classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, e la classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali.
Da ultimo, con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2002, n. 173, è stato previsto che i possessori dei diplomi di laurea specialistica nella classe 64/S, ovvero nella classe 84/S, e i possessori di laurea triennale nella classe 17 e nella classe 28, nonché i titolari di laurea rilasciata dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, possano iscriversi alternativamente nel registro dei praticanti dell'uno o dell'altro Albo professionale.
Di qui l'ulteriore conferma della natura unitaria delle professioni in oggetto.
Il presente disegno di legge delega muove dunque dalla premessa che l'attuale distinzione delle due professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale non appare più giustificata, e prevede che l'attuale Ordine dei dottori commercialisti e quello dei ragionieri e periti commerciali siano unificati nell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Il disegno di legge delega consta di sette articoli.
All'articolo 1 è prevista l'unificazione ed è istituito l'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con l'attribuzione di una nuova denominazione idonea alla identificazione del nuovo soggetto.
All'articolo 2 è previsto che l'unificazione dei due Ordini sarà realizzata con decreto legislativo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, essendo necessario approntare la disciplina analitica degli organi, dei requisiti di ammissione all'esame dì Stato, dell'istituzione di sezioni riservate all'interno del costituendo Albo, nonché l'ambito consentito di attività professionali agli iscritti alle varie sezioni, le prove di esame da sostenere coerentemente con il predetto ambito di attività consentito e, infine, le norme transitorie per gli attuali iscritti nei due distinti albi professionali.
All'articolo 4 è prevista, con riferimento alla unificazione delle rispettive Casse di previdenza e assistenza, l'emanazione, entro tempi necessariamente più lunghi, di un altro decreto legislativo, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia.
All'articolo 5 è, infine, prevista l'emanazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, di un ulteriore decreto legislativo, su proposta del Ministro della giustizia, finalizzato alla attribuzione al costituendo Ordine professionale di talune delle competenze attualmente esercitate da questa amministrazione sul Registro dei revisori contabili.
Per ciascuno degli ambiti individuati agli articoli 2, 4 e 5, sono stati indicati i princìpi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il legislatore delegato.
Con riferimento alla unificazione degli Ordini, l'articolo 3 indica i principi di proporzionalità e rappresentatività ai quali il legislatore delegato dovrà attenersi nella definizione delle modalità per la costituzione degli organi rappresentativi, a livello nazionale e locale, con riserva alla componente dei laureati specialistici di un numero di rappresentanti non inferiori alla metà e l'elettorato passivo per la nomina del presidente; prevede, inoltre, la istituzione di due sezioni distinte dell'Albo, ai fini della iscrizione dei possessori dei titoli specialistico e triennale; stabilisce, ancora, che il legislatore delegato dovrà individuare l'ambito delle attività oggetto della professione, con attribuzione specifica agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli iscritti nell'altra sezione.
A tale proposito, la delega contiene un'apertura al legislatore delegato, che è facoltizzato a procedere alla attribuzione di nuove competenze ai soli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici, con il preciso limite che dette competenze presentino profili di interesse pubblico generale - tali da poter assurgere al rango di competenze "riservate" - nel rispetto del principio di libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attribuite agli iscritti ad altri Albi professionali.
Ulteriori criteri per il legislatore delegato sono dettati con riferimento all'esame di Stato, ai fini della iscrizione alle diverse sezioni dell'Albo, sia attraverso la previsione della possibilità di inserire il tirocinio nel corso degli studi specialistici, con conseguente modifica delle modalità di accesso all'esame di Stato, che attraverso la previsione della frequenza di corsi organizzati sulla base di convenzioni tra università e Ordini locali, con possibile esenzione da una delle prove scritte dell'esame stesso.
Sono infine dettati i criteri ai quali il legislatore delegato dovrà attenersi per la disciplina della fase transitoria, che è stata delineata come complessa fattispecie a formazione progressiva.
A tale fine è stabilito che gli attuali iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali confluiranno, nell'Albo unico, nella sezione riservata ai laureati specialistici, i primi mantenendo l'attuale titolo professionale, i secondi assumendo quello di "ragioniere commercialista", e con indicazione analitica, per ciascun iscritto, di tutti gli elementi caratterizzanti il profilo professionale (anzianità di iscrizione, titolo di studio, titolo professionale, Ordine o Collegio di provenienza).
E' prevista inoltre la protezione dei titoli professionali attuali, nonchè del nuovo titolo di "esperto contabile", e l'uso del titolo, abbreviato di "commercialista" è stato riservato ai soli iscritti nella sezione dell'albo destinata ai laureati specialistici, allo scopo di mantenere una corrispondenza tra la denominazione e l'ampiezza delle attività e delle competenze.
E' stabilito, ancora, che per il periodo transitorio di durata novennale, a partire dallo scioglimento degli attuali organismi rappresentativi, debbano essere garantite le maggioranze e le presidenze dei nuovi organi ai dottori commercialisti, e le vicepresidenze ai ragionieri, anche in ragione del rapporto numerico tra gli attuali iscritti ai due Ordini.
Con riferimento alla unificazione delle Casse di previdenza e assistenza, la delega contenuta nell'articolo 4 prevede l'osservanza delle regole fissate dall'articolo 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabile e il rispetto dei princìpi contenuti nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. E' stata inoltre prevista l'applicazione da parte delle Casse unificande del principio del pro rata di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo che caratterizzano ciascuna gestione.
E infine è stato previsto il contestuale adeguamento della normativa già applicabile alle Casse rispetto al processo di unificazione.
Con riguardo alla delega contenuta nell'articolo 5, attinente l'attribuzione al costituendo Ordine di competenze sul Registro dei revisori contabili, sono stati fissati limiti precisi a salvaguardia dell'autonomia del Registro rispetto agli Albi tenuti dall'Ordine, che si specificano nel mantenimento delle funzioni e delle competenze facenti capo alla Commissione centrale per i revisori contabili istituita presso il Ministero della giustizia, nonché della gestione da parte del Ministero dell'esame per l'accesso al Registro, e della competenza del predetto Ministero all'adozione dei provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dal Registro.
In sostanza, quindi, il legislatore delegato potrà trasferire in capo al costituendo Ordine competenze di carattere prevalentemente gestionale, quali ad esempio la tenuta e l'aggiornamento del Registro, la verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione al Registro medesimo, anche ai fini del controllo disciplinare, fermo restando che i provvedimenti destinati ad avere efficacia esterna, continueranno ad essere emanati dall'Amministrazione della giustizia.
All'articolo 6, infine, sono dettati i princìpi e criteri ai quali il legislatore delegato dovrà attenersi nel predisporre la disciplina riguardante la durata dei Consigli nazionali e locali dei due Ordini, in carica al momento della entrata in vigore della legge.
A tale fine è prevista la proroga degli organi in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della data di entrata in vigore della delega, e la facoltà - per i consigli locali - di procedere alle operazioni di rinnovamento, alla naturale scadenza, con previsione in ogni caso di decadenza al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge.
La diversità di trattamento tra Consigli nazionali, per i quali non è prevista la possibilità di rinnovamento, e Consigli locali, per i quali tale possibilità deve essere garantita, è funzionale all'attuazione del processo di unificazione e alla gestione della fase propedeutica, che necessariamente richiede una continuità di organi al più alto livello di rappresentatività.
Diversamente, la cristallizzazione dei Consigli locali avrebbe potuto rivelarsi problematica per la funzionalità della gestione delle realtà locali, con ricadute anche sull'amministrazione vigilante.
L'articolo 7, infine, dà atto che dall'unificazione degli Ordini professionali e delle rispettive Casse di previdenza e assistenza non derivano oneri a carico dello Stato.
E' stato previsto, negli articoli 2, 4 e 5, che gli schemi dei decreti legislativi, che saranno predisposti dal Governo, dovranno essere trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di trasmissione. In caso di mancata espressione dei predetti pareri entro il termine indicato, i decreti legislativi potranno essere comunque emanati.
ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)
1. Aspetti tecnico-normativi.
A) Necessità dell'intervento normativo: analisi del quadro normativo.
L'intervento normativo in oggetto risponde all'esigenza di riordinare, attraverso l'unificazione, il settore delle professioni cosiddette "contabili", esigenza non più rinviabile, atteso da un lato il quadro comunitario in cui il Paese è inserito e la conseguente necessità di armonizzare il settore delle professioni agli standard europei, e dall'altro l'intervenuta modifica della normativa interna sull'accesso alle professioni per le quali è previsto il superamento dell'esame di Stato, attuata con decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, che ha introdotto due livelli di laurea, quella quinquennale, cosiddetta "specialistica", e quella triennale.
In tale contesto, il mantenimento della attuale distinzione tra l'Ordine dei dottori commercialisti e quello dei ragionieri e periti commerciali, è di fatto privo di giustificazione e costituisce una anomalia di sistema.
Le due professioni in parola, con il completamento della riforma universitaria e dell'accesso alle professioni per le quali è previsto il superamento dell'esame di Stato, risulterebbero del tutto analoghe, con l'unico dato differenziale costituito dal titolo professionale.
Per attuare l'intervento di unificazione dei due Ordini si è ritenuto opportuno ricorrere allo strumento della legge di delega ed alla conseguente emanazione di decreti legislativi.
La normativa che si andrà a modificare con i decreti legislativi riguarda la struttura, il funzionamento e le attribuzioni degli Ordini professionali citati, contenuta nei decreti del Presidente della Repubblica nn. 1067 e 1068 del 1953.
Allo stesso tempo, nel definire i connotati dell'Ordine professionale unificato, il legislatore delegato andrà a completare la riforma dell'accesso alla professione, non attuata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 proprio a cagione della necessità di procedere prima alla unificazione delle due professioni.
Il tentativo in allora effettuato dal Governo, come noto, non superò il controllo della Corte dei conti e la riforma sul punto risulta, a tutt'oggi, incompiuta.
B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Il disegno di legge delega non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
C) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
Non sussistono interferenze con le competenze delle regioni, vertendosi in materia di regolarizzazione della struttura di Ordini professionali.
D) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.
Il provvedimento non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.
E) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità dei delegificazione.
Il disegno di legge delega ha per oggetto materie non suscettibili di delegificazione, trattandosi di incidere su norme aventi valore di legge.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative del testo, della loro necessità, della coerenza con quelle in uso.
Non sono introdotte nuove definizioni normative nel testo.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
I riferimenti operati sono corretti.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella, tenuto conto del tipo di intervento proposto.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse del testo normativo.
La natura dell'intervento non determina abrogazione immediata delle norme relative agli attuali ordinamenti delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, come evidenziato nell'AIR.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.
Il quadro normativo sul quale il presente disegno di legge delega incide è costituito dai decreti presidenziali che disciplinano le professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, vale a dire il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.1067 e il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068.
La disposta unificazione dei due Ordini professionali produce la creazione di un soggetto giuridico nuovo, denominato Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con conseguente istituzione di un Albo professionale unico.
Le modalità di concreta attuazione dell'unificazione, saranno individuate con il decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1 secondo i princìpi e criteri direttivi previsti all'articolo 3, con effetto abrogativo della vigente normativa di settore.
B) Obiettivi e risultati attesi.
L'unificazione delle Casse di previdenza e assistenza determinerà, simmetricamente, la creazione di un Ente previdenziale unico.
Tale unificazione sarà disposta ad attuata con il decreto legislativo previsto all'articolo 4, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito della normativa di riferimento costituita dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
Con il presente disegno di legge delega non sono modificate, né abrogate, le disposizioni vigenti in materia.
disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1.
1. L'Ordine dei dottori commercialisti e l'Ordine dei ragionieri e periti commerciali sono unificati nell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso il quale è istituito l'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Art. 2.
1. All'unificazione di cui all'articolo 1 si provvede con decreto legislativo da adottare entro tre mesi della data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali. 2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque emanato.
Art. 3.
1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 sono definiti:
a) le modalità per la costituzione del Consiglio nazionale e dei Consigli locali del nuovo Ordine professionale e la relativa composizione, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e rappresentatività, assicurando comunque alla componente della sezione riservata ai laureati specialistici, alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera h), un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà e l'elettorato passivo per la nomina del presidente;
b) le classi di laurea e di laurea specialistica, nonché i titoli regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, che costituiscono requisiti di ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2002, n. 173;
c) l'istituzione di due sezioni dell'Albo, rispettivamente riservate ai possessori dei titoli di cui alla lettera b);
d) l'ambito delle attività oggetto della professione ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e delle altre disposizioni vigenti, con attribuzione specifica di attività agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli iscritti nell'altra sezione. E' consentita l'attribuzione di nuove competenze agli iscritti nella sezione dell'Albo unico riservata ai laureati specialistici, che presentino profili di interesse pubblico generale, nel rispetto del principio della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad altri Albi;
e) le prove degli esami di Stato per l'iscrizione alle sezioni dell'Albo, tenuto conto di quanto disposto alla lettera d), con previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici ed esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra università e Ordini locali; f) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nella sezione dell'Albo riservata ai laureati specialistici degli attuali iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, questi ultimi con il titolo professionale di "ragioniere commercialista", con specifica distinta indicazione, per ciascuno, dell'anzianità di iscrizione, del titolo di studio, del titolo professionale e dell'Ordine o Collegio di provenienza;
g) la protezione dei titoli professionali di "dottore commercialista", di "ragioniere commercialista" e di "esperto contabile", nonché del termine abbreviato di "commercialista", utilizzabile soltanto dagli iscritti nella sezione del nuovo Albo riservata ai laureati specialistici;
h) le norme transitorie che garantiscono, per la durata di nove anni a decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi dirigenti di cui all'articolo 6, le maggioranze e le presidenze dei nuovi organi, nazionali e locali, ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri;
i) le norme transitorie che definiscono le modalità, le procedure e i termini per la confluenza degli enti nazionali e locali dei due attuali Ordini, nei rispettivi enti del nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, definendo altresì l'ambito territoriale degli Ordini locali e le procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi.
Art. 4.
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali finalizzata all'unificazione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque, nel rispetto dei princìpi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, previa l'adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi delle Casse interessate sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare al controllo di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994;
b) applicazione da parte delle Casse unificande del principio del pro rata, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti la propria gestione;
c) adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle Casse, rispetto al processo di unificazione come da esse definito;
d) esenzione da imposte e da tasse di tutti gli atti finalizzati alla unificazione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al secondo periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
Art. 5.
1. Con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, su proposta del Ministro della giustizia, sono attribuite all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili competenze sul Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni. 2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque emanato. 3. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) salvaguardare l'autonomia del Registro dei revisori contabili rispetto agli Albi tenuti dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) mantenere le funzioni e le competenze della Commissione centrale per i revisori contabili prevista dal titolo I del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni;
c) mantenere l'attuale disciplina normativa dell'esame per l'accesso al Registro prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dal titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni;
d) mantenere in capo al Ministero della giustizia la competenza ad adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dal Registro.
Art. 6.
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, il Governo disciplina la durata dei Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la proroga degli organi in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;
b) prevedere la facoltà per i Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato, fermo restando che gli organi così eletti decadranno comunque alla data di cui alla lettera a).
Art. 7.
1. Dalla unificazione degli Ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali e delle rispettive Casse di assistenza e previdenza non derivano oneri a carico dello Stato. |
SEDE REFERENTE
Martedì 1o aprile 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Jole Santelli e Michele Vietti.
La seduta comincia alle 14.05.
(omissis)
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
C. 3744 Governo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Ciro FALANGA (FI), relatore, prospetta preliminarmente l'opportunità di svolgere un'audizione con i rappresentanti delle associazioni dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali. In proposito ricorda che sul tema dell'unificazione di tali ordini fu indetta una consultazione referendaria all'interno delle categorie interessate, che, stando alla scarsa partecipazione degli inscritti, denotava una certa indifferenza nei confronti della questione. Ritiene pertanto utile conoscere la ragioni di coloro i quali, attraverso la stampa, hanno manifestato la loro contrarietà alla creazione di un unico Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che si renderebbe necessario soprattutto in seguito alla riforma universitaria che ha introdotto due livelli di laurea, in un contesto europeo nel quale vige il principio della corrispondenza fra percorsi formativi e titoli professionali.
Richiama l'attenzione sull'articolo 4 del disegno di legge, che prevede l'emanazione di un decreto legislativo contenente la specificazione delle competenze da attribuire alle figure professionali in esso disciplinate. Esprime inoltre perplessità in ordine all'articolo 5, che prevede una delega troppo ampia e generica in materia di attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili.
Gaetano PECORELLA, presidente, ritiene che sarebbe preferibile svolgere preliminarmente la relazione introduttiva ed avviare il dibattito, al fine di valutare meglio l'eventualità di stabilire delle audizioni.
Luigi VITALI (FI) rileva che il disegno di legge è frutto di un confronto tra il Governo e le categorie interessate, che dopo un laborioso percorso ha portato alla formulazione proposta. Esprime perplessità sull'utilità di ascoltare nuovamente gli stessi soggetti che hanno già fornito il loro contributo al Governo ed invita in ogni caso a limitare l'intervento ai rappresentati degli ordini professionali riconosciuti per legge.
Il sottosegretario Michele VIETTI ricorda che l'unificazione degli albi fu tentata dal precedente Governo con una norma di rango secondario, che la Corte dei Conti censurò non nel merito ma sotto il profilo del rango della fonte. Ripercorre quindi il lungo lavoro di mediazione con l'ordine dei commercialisti ed il collegio dei ragionieri che ha condotto all'attuale stesura del disegno di legge, frutto di delicati equilibri che non è opportuno alterare eccessivamente.
Enrico BUEMI (Misto-SDI), dopo aver rivendicato l'autonomia del Parlamento sotto il profilo delle fonti informative, ritiene che anche gli utenti dovrebbero essere chiamati ad esprimere le loro valutazioni.
Nino MORMINO (FI) ritiene preferibile ascoltare la relazione introduttiva e svolgere l'esame preliminare, giudicando poco opportuno ascoltare preventivamente le categorie interessate.
Antonino LO PRESTI (AN), dopo aver ricordato che sulla materia in oggetto intervennero le deliberazioni delle categorie professionali interessate, dichiara di condividere la filosofia di fondo del disegno di legge del Governo, del quale non è opportuno rallentare l'iter, trattandosi di un provvedimento molto atteso. In ogni caso chiede che eventuali audizioni si limitino ai rappresentanti delle categorie maggiormente rappresentative.
Italico PERLINI (FI), nel sottolineare l'invito del rappresentante del Governo a non alterare eccessivamente gli equilibri raggiunti, giudica opportuno avviare prima l'esame preliminare e poi ascoltare eventualmente gli ordini professionali riconosciuti.
Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) rileva che l'urgenza del provvedimento discende anche dalla riforma universitaria che, a seguito dell'introduzione della cosiddetta laurea breve, richiede un riassetto complessivo delle professioni. Si sofferma quindi sulla disciplina del tirocinio, sottolineando l'importanza del percorso formativo. A tale proposito propone di prevedere l'audizione di un rappresentante del consiglio universitario nazionale.
Carolina LUSSANA (LNP), nel prendere atto del lavoro sinergico svolto dal Governo per pervenire al disegno di legge in esame, concorda con il deputato Vitali sull'opportunità di svolgere preliminarmente il dibattito, anche al fine di focalizzare le questioni da approfondire eventualmente attraverso rapide audizioni.
Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.25.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 2 aprile 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.
La seduta comincia alle 8.25.
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
C. 3744 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, iniziato nella seduta di ieri.
Ciro FALANGA (FI), relatore, illustra il disegno di legge in esame, che contiene la delega al Governo per l'unificazione degli Ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali e delle rispettive Casse di previdenza e assistenza. Scopo del provvedimento è quello di riordinare, attraverso l'unificazione, il settore delle professioni cosiddette contabili, anche in considerazione dell'intervenuta modifica della normativa interna sull'accesso alle professioni per le quali è previsto il superamento dell'esame di Stato che ha introdotto due livelli di laurea, quella quinquennale, cosiddetta «specialistica», e quella triennale.
Nel merito del provvedimento, l'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede l'unificazione dei due ordini e l'istituzione del nuovo albo, denominato «Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».
L'articolo 2 prevede l'unificazione dei due Ordini a mezzo di decreto legislativo adottato su proposta del ministro della giustizia (di concerto con i ministri dell'istruzione e dell'università, sentiti i consigli nazionali dei due ordini professionali), da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega in esame e ciò per la necessità di approntare la disciplina analitica degli organi, dei requisiti di ammissione all'esame di Stato, dell'istituzione di sezioni riservate all'interno del costituendo albo, nonché l'ambito consentito di attività professionali agli iscritti alle varie sezioni, le prove di esame da sostenere coerentemente con il predetto ambito di attività consentito e, infine, le norme transitorie per gli attuali iscritti nei due distinti albi professionali.
Ricorda che, in base al decreto-legge n. 107 del 2002, convertito dalla legge 1o agosto 2002, n. 173, è prevista la possibilità per i laureati di iscriversi indifferentemente nell'uno o nell'altro albo. Tuttavia, al termine del tirocinio di tre anni prescritto per l'iscrizione all'albo dei commercialisti, vi è il rischio che i praticanti non possano iscriversi a nessun albo in quanto sprovvisti del requisito della laurea specialistica quinquennale. Da qui deriva la necessità di intervenire per evitare di creare una situazione di sperequazione e di grave disagio.
Il disegno di legge prevede un albo unico distinto in due sezioni, una per i dottori commercialisti in possesso di laurea quinquennale (sezione A) e l'altra per i laureati in possesso di laurea triennale (sezione B); tuttavia per la fase transitoria è prevista una sorta di sanatoria in base alla quale nella sezione A confluiranno automaticamente tutti gli iscritti sia all'ordine professionale dei dottori commercialisti sia a quello dei ragionieri e periti commerciali, questi ultimi con il titolo professionale di «ragionieri commercialisti». Essendo previsto che all'unificazione di tali ordini si accompagnerà anche quella delle rispettive casse di previdenza ed assistenza, manifesta perplessità sul fatto che a ciò si possa procedere per legge, trattandosi di enti di diritto privato. In ogni caso ritiene che dovrebbero essere applicabili le norme in materia di fusione delle società e che dovrebbe essere precisato in quali termini si configuri il sostegno del Governo contemplato nelle norme in esame.
La legge delega contempla altresì la possibilità di attribuire nuove competenze ai dottori commercialisti; a tale proposito sottolinea la necessità di specificare la natura di tali competenze, anche per non sconfinare nelle prerogative tipiche degli avvocati o di altre professioni concorrenti. Inoltre, poiché l'articolo 5 del disegno di legge stabilisce l'attribuzione all'ordine professionale unificato di specifiche competenze sul registro dei revisori contabili, attualmente attribuite al Ministero della giustizia, paventa i rischi connessi all'attribuzione ad un soggetto privato di attività che hanno ricadute di carattere pubblico.
Si sofferma infine sull'articolo 6, che individua i criteri della disciplina relativa alla durata dei consigli nazionali e locali dei due ordini, e sull'articolo 7, che precisa come dall'unificazione degli ordini professionali e delle rispettive casse di previdenza e assistenza non discendano oneri a carico dello Stato.
Sergio COLA (AN) chiede chiarimenti sulla normativa in esame, con particolare riguardo alle competenze delle due sezioni del nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Ciro FALANGA (FI), relatore, ritiene che in futuro sarà necessario prevedere una diversificazione di competenze.
Nino MORMINO (FI), nel ricordare come nel disegno di legge sia espressamente previsto che a titoli diversi dovranno corrispondere competenze diversificate, evidenzia la disparità di trattamento che la disciplina prevista per la fase transitoria è destinata a creare; in proposito si domanda perché in tale fase i ragionieri in possesso della cosiddetta laurea breve possano transitare nella sezione A del nuovo albo, che per il futuro prevede espressamente il requisito del possesso di una laurea quinquennale.
Pierluigi MANTINI (MARGH-U) sottolinea la necessità di effettuare audizioni, oltre che con i rappresentanti degli ordini professionali interessati, come richiesto dal relatore, anche con gli esponenti di categorie professionali come quella dei revisori contabili, i cui interessi potrebbero essere compressi da un eventuale ampliamento delle competenze dei dottori commercialisti.
Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
SEDE REFERENTE
Martedì 8 aprile 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Michele Vietti e Giuseppe Valentino.
La seduta comincia alle 13.
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
C. 3744 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 2 aprile 2003.
Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella precedente seduta era stata prospettata l'opportunità di effettuare audizioni con i rappresentanti dell'Ordine dei dottori commercialisti e dei ragionieri, nonché dei revisori contabili.
Enrico BUEMI (Misto-SDI) insiste sull'opportunità di ascoltare anche i destinatari delle prestazioni oggetto del provvedimento, che necessitano di essere tutelati. Segnala altresì che il disegno di legge sembrerebbe non consentire, al contrario della prassi vigente, anche ai laureati in Scienze politiche di svolgere l'attività di commercialista, ma che la norma necessita di essere meglio specificata al fine di evitare interpretazioni non univoche.
Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) ribadisce la richiesta di ascoltare rappresentanti del Consiglio universitario nazionale in ordine ai profili inerenti al tirocinio ed alla formazione professionale.
Gaetano PECORELLA, presidente, preso atto delle proposte avanzate, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
SEDE REFERENTE
Martedì 3 giugno 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Intervengono il ministro della giustizia Roberto Castelli ed i sottosegretari di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino e Michele Vietti.
La seduta comincia alle 15.25.
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
C. 3744 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 29 maggio 2003.
Gaetano PECORELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 10 giugno 2003. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
SEDE REFERENTE
Martedì 24 giugno 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.
La seduta comincia alle 15.10.
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
C. 3744 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 3 giugno 2003.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in esame (vedi allegato 2).
Ciro FALANGA (FI), relatore, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti, diretti in particolare a definire le competenze degli iscritti nelle due sezioni dell'istituendo albo. Fa presente che la distinzione è stata operata in base alle ricadute di ordine pubblicistico di determinate competenze, che non è opportuno attribuire a chi non sia in possesso di un adeguato titolo di studio.
Si dichiara favorevole all'emendamento Magnolfi 6.1, ricordando che è in linea con il decreto recentemente emanato in materia di cariche elettive dei consigli degli ordini. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.
Conclusivamente evidenzia come materia di riflessione la questione dell'esenzione da tasse ed imposte degli atti che saranno posti in essere al momento dell'unificazione delle due casse di previdenza, come previsto all'articolo 4, lettera d), del provvedimento in esame.
Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (C. 3744 Governo).
EMENDAMENTI
ART. 3.
All'articolo 3, comma 1, lettera d), primo periodo, dalle parole: di attività fino alle parole nell'altra sezione sono sostituite dalle seguenti: di attività anche di natura pubblicistica agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici. Agli iscritti all'altra sezione sono attribuite competenze solo di natura privatistica.
3. 15.Il Relatore.
All'articolo 3, comma 1, lettera d), aggiungere infine il seguente periodo:
Rimangono salve le sole prerogative di natura privatistica attribuite dalla legge a professionisti iscritti a registri, ruoli ed elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione.
3. 16.Il Relatore.
ART. 1.
Sostituirlo con il seguente:
L'Ordine dei dottori commercialisti e l'Ordine dei ragionieri e periti commerciali sono unificati nell'Ordine dei Commercialisti, presso il quale è istituito l'Albo dei Commercialisti.
1. 1.Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro.
Al comma 1, sostituire le parole: contabili con le seguenti: delle contabilità.
1. 2.Gioacchino Alfano.
ART. 2.
Al comma 2, dopo le parole: che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo decreto, aggiungere: prorogabile una sola volta con richiesta motivata da parte delle Commissioni parlamentari competenti.
2. 1.Gioacchino Alfano.
Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 2.Gioacchino Alfano.
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: nel rispetto dei principi di proporzionalità e rappresentatività, aggiungere: garantendo in tali organi la partecipazione dei giovani abilitati.
3. 1.Gioacchino Alfano.
Al comma 1, lettera d), aggiungere alla fine le seguenti parole, dopo la parola Albi: «, registri, ruoli, ed elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione».
3. 3. Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro.
Al comma 1, lettera d), sopprimere il secondo periodo.
3. 4. Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro.
Al comma 1, lettera d), il secondo periodo è sostituito dal seguente:
È consentita l'attribuzione di nuove competenze agli iscritti nella sezione dell'Albo unico riservata ai laureati specialistici, che presentino profili d'interesse pubblico generale, nel rispetto della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad Albi, registri, ruoli ed elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione.
3. 2.Mantini.
Al comma 1, lettera g), sostituire con il seguente:
g) la protezione dei titoli professionali di «dottore commercialista», di «ragioniere commercialista», e di «commercialista junior», quest'ultimo attribuibile agli iscritti alla sezione B dell'Albo.
3. 6. Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro.
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: contabili con le seguenti: delle contabilità.
3. 5.Gioacchino Alfano.
Al comma 1, sopprimere lettera h).
3. 7.Gioacchino Alfano.
Al comma 1, sopprimere le parole: e degli esperti contabili.
3. 10. Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro.
Al comma comma 1, lettera i) sostituire le parole: contabili con la seguente: delle contabilità.
3. 8.Gioacchino Alfano.
Al comma 1, lettera i) aggiungere le parole: garantendo la partecipazione dei giovani abilitati.
3. 9.Gioacchino Alfano.
ART. 4
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
4. 3.Gioacchino Alfano.
All'articolo 4, comma 1, aggiungere le parole: con particolare attenzione ai nuovi iscritti prevedendo misure di favore.
4. 4.Gioacchino Alfano.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto, aggiungere: prorogabile una sola volta con richiesta motivata da parte delle Commissioni parlamentari competenti.
4. 2.Gioacchino Alfano.
Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
4. 1.Gioacchino Alfano.
ART. 5.
Al comma 1, sostituire le parole: contabili con le seguenti: delle contabilità.
5. 1.Gioacchino Alfano.
Sopprimerlo.
5. 2. Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del medesimo schema di decreto aggiungere: prorogabile una sola volta con richiesta motivata da parte delle Commissioni parlamentari competenti.
5. 4.Gioacchino Alfano.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
5. 3.Gioacchino Alfano.
Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: esperti contabili con le seguenti: esperti delle contabilità.
5. 5.Gioacchino Alfano.
Al comma 3, lettera d) aggiungere le parole: prevedendo in tutti gli organi ministeriali delegati a tali funzioni la partecipazione di delegati dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti delle contabilità. Per gli iscritti provenienti da altri Ordini professionali, per le procedure indicate, deve essere garantita anche la partecipazione di propri delegati.
5. 6.Gioacchino Alfano.
Al comma 3, dopo la lett. d) aggiungere la seguente:
e) mantenere, senza ampliamenti, il regime delle attività professionali soggette a riserva.
5. 7.Mantini.
All'articolo 5, comma 3, lett. d) è aggiunta la seguente:
e) assicurare un più elevato livello qualitativo della prestazione professionale degli iscritti al Registro dei Revisori contabili, mediante l'imposizione dell'obbligo di aggiornamento e formazione continua, del rispetto delle norme deontologiche, del controllo disciplinare da parte dell'Ordine.
5. 8.Mazzoni, Tanzilli.
ART. 6.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6.
1. I Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla data del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
2. È data facoltà ai Consigli locali di indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato, fermo restando che gli organi così eletti decadranno comunque alla data di cui al precedente comma 1.
6. 1. Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6.
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, il Governo disciplina la durata dei Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) I Consigli nazionali e locali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla data del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;
b) È data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato, fermo restando che gli organi così eletti decadranno comunque alla data di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
6. 2.Mazzoni, Tanzilli.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c) contestualmente a quanto previsto dalle lettere a) e b) si procederà alla elezioni degli Organi direttivi dei nuovi organismi nazionali e locali che andranno in carica dopo il biennio transitorio.
6. 3.Gioacchino Alfano.
ART. 7
Al comma 1, aggiungere la seguente: ed ulteriori oneri per i soggetti già iscritti negli Ordini professionali e nelle rispettive Casse di assistenza e previdenza.
7. 1.Gioacchino Alfano.
SEDE REFERENTE
Giovedì 26 giugno 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.
La seduta comincia alle 14.15.
(omissis)
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
C. 3744 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.
Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione dell'emendamento Magnolfi 6.1, il cui contenuto è tuttavia già compreso nell'articolo 16 del decreto-legge n. 147 del 2003 attualmente in vigore, per cui tale emendamento è da ritenersi estraneo per materia rispetto al contenuto del provvedimento in esame.
Ciro FALANGA (FI), relatore, ricorda che il suo emendamento 3.15, volto a definire le competenze degli iscritti delle due sezioni dell'albo, discende dalla necessità di attribuire quelle che presentino ricadute di carattere pubblico a coloro i quali siano in possesso di una preparazione professionale più approfondita. Il suo emendamento 3.16 riguarda invece gli esperti contabili iscritti presso le camere di commercio, che dovranno limitarsi a svolgere attività di consulenza privata, senza più avere titolo ad essere inseriti negli elenchi dei curatori fallimentari costituiti presso i tribunali. Pur rammaricandosi che il Governo abbia inteso relegare il relatore ad un ruolo di mero notaio, ritira tali emendamenti auspicando che in ogni caso il loro contenuto sia tenuto presente in sede di legge delega.
Invita quindi il deputato Magnolfi a ritirare l'emendamento 6.1, sulla base di quanto dichiarato dal presidente.
Il sottosegretario Giuseppe VALENTINO, dopo aver espresso apprezzamento per il contributo offerto dal relatore, assicura che il Governo, lungi dal volerne limitare il ruolo, terrà nella debita considerazione le proposte modificative presentate dallo stesso.
Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U), dopo aver ritirato l'emendamento 6.1, osserva che, sebbene la definizione delle competenze sia fondamentale, il discrimine non può essere rappresentato dalla natura di atto pubblico o privato, bensì dalla complessità delle funzioni.
Dichiara infine di fare propri gli emendamenti Gioacchino Alfano 1.2 e 3.1 e Mantini 3.2 e 5.7.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Magnolfi 1.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.10 e 5.2, Gioacchino Alfano 1.2 e 3.1, Mantini 3.2 e 5.7. Stante l'assenza dei presentatori, si intende che abbiano rinunciato ai restanti emendamenti.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che il provvedimento in esame sarà trasmesso al Comitato per la legislazione ed alle Commissioni per l'espressione dei pareri di competenza. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
(omissis)
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.
Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione dell'emendamento Magnolfi 6.1, il cui contenuto è tuttavia già compreso nell'articolo 16 del decreto-legge n. 147 del 2003 attualmente in vigore, per cui tale emendamento è da ritenersi estraneo per materia rispetto al contenuto del provvedimento in esame.
Ciro FALANGA (FI), relatore, ricorda che il suo emendamento 3.15, volto a definire le competenze degli iscritti delle due sezioni dell'albo, discende dalla necessità di attribuire quelle che presentino ricadute di carattere pubblico a coloro i quali siano in possesso di una preparazione professionale più approfondita. Il suo emendamento 3.16 riguarda invece gli esperti contabili iscritti presso le camere di commercio, che dovranno limitarsi a svolgere attività di consulenza privata, senza più avere titolo ad essere inseriti negli elenchi dei curatori fallimentari costituiti presso i tribunali. Pur rammaricandosi che il Governo abbia inteso relegare il relatore ad un ruolo di mero notaio, ritira tali emendamenti auspicando che in ogni caso il loro contenuto sia tenuto presente in sede di legge delega.
Invita quindi il deputato Magnolfi a ritirare l'emendamento 6.1, sulla base di quanto dichiarato dal presidente.
Il sottosegretario Giuseppe VALENTINO, dopo aver espresso apprezzamento per il contributo offerto dal relatore, assicura che il Governo, lungi dal volerne limitare il ruolo, terrà nella debita considerazione le proposte modificative presentate dallo stesso.
Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U), dopo aver ritirato l'emendamento 6.1, osserva che, sebbene la definizione delle competenze sia fondamentale, il discrimine non può essere rappresentato dalla natura di atto pubblico o privato, bensì dalla complessità delle funzioni.
Dichiara infine di fare propri gli emendamenti Gioacchino Alfano 1.2 e 3.1 e Mantini 3.2 e 5.7.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Magnolfi 1.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.10 e 5.2, Gioacchino Alfano 1.2 e 3.1, Mantini 3.2 e 5.7. Stante l'assenza dei presentatori, si intende che abbiano rinunciato ai restanti emendamenti.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che il provvedimento in esame sarà trasmesso al Comitato per la legislazione ed alle Commissioni per l'espressione dei pareri di competenza. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
SEDE REFERENTE
Martedì 9 settembre 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Michele Vietti.
La seduta comincia alle 17.
(omissis)
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
C. 3744 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 giugno 2003.
Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti e dà conto dei pareri espressi dalle Commissioni e dal Comitato per la legislazione.
Avverte altresì che il relatore ha presentato alcuni emendamenti che recepiscono le condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione bilancio (vedi allegato 2).
Il sottosegretario Michele VIETTI esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.20, 2.21 e 7.20 del relatore.
Francesco BONITO (DS-U) esprime dei dubbi sull'emendamento 2.20 del relatore, volto a prevedere che il provvedimento non debba comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rilevando che l'applicazione della disciplina porrà ineludibili questioni di natura economica.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.20, 2.21 e 7.20 del relatore. Delibera quindi di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Gaetano PECORELLA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
(omissis)
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 giugno 2003.
Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti e dà conto dei pareri espressi dalle Commissioni e dal Comitato per la legislazione.
Avverte altresì che il relatore ha presentato alcuni emendamenti che recepiscono le condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione bilancio (vedi allegato 2).
Il sottosegretario Michele VIETTI esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.20, 2.21 e 7.20 del relatore.
Francesco BONITO (DS-U) esprime dei dubbi sull'emendamento 2.20 del relatore, volto a prevedere che il provvedimento non debba comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rilevando che l'applicazione della disciplina porrà ineludibili questioni di natura economica.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.20, 2.21 e 7.20 del relatore. Delibera quindi di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Gaetano PECORELLA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (C. 3744 Governo).
EMENDAMENTI
ART. 2.
All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.
2. 20.Il relatore
All'articolo 2, comma 2, dopo le parole: competenti per materia inserire le seguenti: e per le conseguenze di carattere finanziario.
2. 21.Il relatore.
ART. 7.
Sopprimere.
7. 20.Il relatore.
Mercoledì 23 luglio 2003. - Presidenza del Presidente Michele SAPONARA.
La seduta comincia alle 14.5.
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. C. 3744.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere con condizioni e osservazioni).
Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.
Giuseppe DETOMAS, relatore, ricorda che si tratta di un disegno di legge diretto a realizzare l'unificazione degli Ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, delle rispettive Casse di previdenza e assistenza, e ad attribuire, al nuovo ordine professionale, competenze sul registro dei revisori contabili.
Illustra quindi la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3744;
rilevato che il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia di quella sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
rilevato altresì che il disegno di legge, come evidenziato nella relazione sull'analisi tecnico-normativa, è volto a riordinare, attraverso l'unificazione dei relativi ordini professionali, il settore delle professioni cosiddette "contabili" mediante l'emanazione di successivi decreti legislativi: risulterebbe peraltro opportuno un coordinamento tra l'articolo 1 del provvedimento (che sancisce la predetta unificazione) ed il successivo articolo 2, che conferisce una delega legislativa per procedere a tale unificazione;
rilevata inoltre l'opportunità di coordinare l'articolo 6, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame con l'articolo 16 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, in corso di conversione al Senato (A.S. 2402), il quale dispone la proroga al 31 dicembre 2005 del mandato dei Consigli nazionali e locali, anche rieletti, degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri, proprio in attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale;
rilevata infine l'opportunità che gli articoli del provvedimento siano corredati da rubriche volte ad indicarne sinteticamente il contenuto, al fine di consentire una maggiore facilità di lettura per l'utente;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
nel titolo del provvedimento, che fa riferimento alla "Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili", si riformuli lo stesso al fine di coordinarlo con le ulteriori deleghe contenute nel provvedimento;
all'articolo 3, nella parte in cui si definiscono i principi e criteri per l'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 2, si riformuli la disposizione indicando anche gli effetti derivanti dall'entrata in vigore di tale nuova disciplina sulla normativa che attualmente regola l'Ordine dei dottori commercialisti e l'Ordine dei ragionieri e periti commerciali (di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, nn. 1067 e 1068) e, per quanto concerne l'accesso alla professione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 anche alla luce del fatto che, con riferimento a tale ultimo atto normativo, trattandosi di regolamento delegificato, il completamento della disciplina ivi contenuta con i decreti legislativi previsti dal provvedimento in esame comporterebbe la parziale rilegificazione della materia;
all'articolo 3, comma 1, si individuino, nelle diverse lettere, i principi e criteri direttivi della delega, distinguendo gli stessi dall'oggetto della delega medesima; in particolare alla lettera d), nella parte in cui si prevede l'attribuzione di attività diverse agli iscritti nelle due diverse sezioni dell'Albo, si riformuli la disposizione chiarendo i principi ed i criteri direttivi in base ai quali tale distinzione verrà operata.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
agli articoli 2, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 2, nella parte in cui si riferiscono ai "pareri di rispettiva competenza" espressi dalle Commissioni parlamentari sugli schemi di decreti legislativi ivi previsti, si valuti l'opportunità di riformulare le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 sopra richiamate, sostituendo la dizione sopra indicata con altra che, al fine di evitare incertezze interpretative, faccia esplicito riferimento ai "prescritti pareri";
all'articolo 3, comma 1, lettera h), nella parte in cui demanda al decreto legislativo di cui all'articolo 2 la definizione delle "norme transitorie che garantiscono, per la durata di nove anni a decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi dirigenti di cui all'articolo 6, le maggioranze e le presidenze dei nuovi organi, nazionali e locali, ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri", si valuti l'opportunità di coordinare tale disposizione con quanto previsto dal richiamato articolo 6 (che fissa il termine di durata dei Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, anche in regime di proroga, al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge), in considerazione del fatto che a tale data, decorrente, appunto, dall'entrata in vigore della legge, potrebbe non essere stato emanato il decreto legislativo di cui all'articolo 2; si valuti inoltre l'opportunità di accorpare l'articolo 6 al sopra citato articolo 3, essendo entrambi volti a dettare principi e criteri direttivi per l'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 2;
all'articolo 4, nella parte in cui dispone che dall'unificazione delle Casse nazionali di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si valuti l'opportunità di coordinare tale disposizione con quanto previsto dal successivo articolo 7, il quale prevede la medesima prescrizione relativamente alla unificazione degli Ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali nel loro complesso e non solo delle rispettive Casse di assistenza e previdenza».
Il Comitato approva la proposta di parere testé illustrata dal relatore.
Michele SAPONARA, presidente, comunica che si riserva di convocare il Comitato per il parere sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge ancora all'esame del Senato, ed iscritti nel calendario dell'Aula a partire da lunedì 28 luglio, in relazione ai tempi di trasmissione degli stessi dal Senato.
La seduta termina alle 14.30.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Giovedì 10 luglio 2003. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN. - Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione Aldo Brancher.
La seduta comincia alle 14.30.
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercia-isti e degli esperti contabili.
C. 3744 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).
Il Comitato inizia l'esame.
Pierantonio ZANETTIN, presidente relatore, illustra il contenuto del disegno di legge, che, delegando il Governo all'adozione di alcuni decreti legislativi, è diretto a realizzare l'unificazione degli ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, delle rispettive casse di previdenza e assistenza e ad attribuire al nuovo ordine professionale competenze sulle registro dei revisori contabili.
Evidenzia quindi l'esigenza di valutare all'articolo 3, comma 1, la congruità della disposizione recata dalla lettera f) che prevede l'adozione di una disciplina transitoria finalizzata a consentire l'inserimento nella sezione del nuovo albo destinata ai laureati specialistici degli iscritti agli attuali due albi professionali, ivi compresi sia coloro che sono titolari di laurea triennale sia coloro che sono privi di titolo di studio universitario, rispetto alle disposizioni recate dalle lettere b) e c) del medesimo comma che, a regime, prevedono che alla predetta sezione potranno iscriversi esclusivamente i titolari di laurea specialistica, mentre i titolari di laurea triennale potranno essere iscritti esclusivamente nell'altra sezione dell'istituendo albo unificato.
Sulla base delle considerazioni svolte, propone di esprimere un parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).
Sesa AMICI (DS-U) chiede chiarimenti in merito all'attuazione della delega prevista dal disegno di legge in esame rispetto a quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera, che proroga fino al 31 dicembre 2005 i consigli nazionali e locali degli ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge, in attesa del riordino delle professioni.
Pierantonio ZANETTIN, presidente relatore, rileva che la questione attiene a profili di merito non rientranti nella competenza della Commissione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore
.
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (C. 3744 Governo).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge A.C. 3744 concernente delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
ritenuto che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili, in parte, alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» - in quanto incidenti sulla struttura di ordini professionali aventi personalità giuridica pubblica - e «previdenza sociale» - per la parte relativa alla unificazione delle casse di previdenza - che le lettere g) e o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e, per altra parte, alla materia «professioni» demandata dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione demanda alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione la congruità della disposizione recata dalla lettera f) che prevede l'adozione di una disciplina transitoria finalizzata a consentire l'inserimento nella sezione del nuovo albo destinata ai laureati specialistici degli iscritti agli attuali due albi professionali, ivi compresi sia coloro che sono titolari di laurea triennale sia coloro che sono privi di titolo di studio universitario, rispetto alle disposizioni recate dalle lettere b) e c) del medesimo comma che, a regime, prevedono che alla predetta sezione potranno iscriversi esclusivamente i titolari di laurea specialistica, mentre i titolari di laurea triennale potranno essere iscritti esclusivamente nell'altra sezione dell'istituendo albo unificato.
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Giovedì 24 luglio 2003. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianluigi Magri.
La seduta comincia alle 19.20.
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
C. 3744 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).
Il Comitato inizia l'esame.
Gioacchino ALFANO (FI), relatore, osserva che il provvedimento, di iniziativa governativa, contiene la delega al Governo per l'unificazione dell'Ordine dei dottori commercialisti con quello dei ragionieri e periti commerciali, nonché per l'unificazione delle rispettive Casse previdenziali ed assistenziali. Il provvedimento, in prima lettura alla Camera, non è corredato da relazione tecnica.
Illustrando quindi il testo, per i profili di competenza della Commissione bilancio, osserva che l'articolo 2, comma 1, prevede che con decreto legislativo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si provveda all'unificazione dell'Ordine dei dottori commercialisti con quello dei ragionieri. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. La norma, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 4 in merito all'unificazione delle Casse previdenziali, non prevede una clausola di invarianza finanziaria. Quest'ultima risulta peraltro formulata all'articolo 7 (con riferimento sia all'unificazione degli Ordini sia all'unificazione delle Casse) con riguardo al solo bilancio dello Stato e non alla finanza pubblica. È opportuno pertanto sopprimere la clausola di invarianza complessiva prevista dal predetto articolo 7 e prevedere una nuova clausola di invarianza riferita esclusivamente all'articolo 2, di tenore analogo a quella prevista dall'articolo 4. Infatti in questo modo l'invarianza risulterebbe riferita all'intera finanza pubblica, anziché al solo bilancio dello Stato; inoltre la procedura per l'espressione del parere da parte delle Camere prevederebbe anche il coinvolgimento delle Commissioni competenti per i profili finanziari; infine, la clausola di salvaguardia finanziaria relativa all'unificazione delle Casse risulterebbe indicata unicamente dall'articolo 4 e non anche dall'articolo 7.
L'articolo 4, comma 1, dispone che il Governo adotti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi volti a favorire l'unificazione delle rispettive Casse di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali. Il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in ordine all'idoneità della clausola di invarianza ad escludere che dall'unificazione delle classe nazionali di previdenza e assistenza si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche alla luce del principio di delega di cui alla lettera d), che prevede l'esenzione da imposte e da tasse di tutti gli atti finalizzati all'unificazione.
Domanda infine al Governo di chiarire se dal parziale trasferimento all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di alcune delle competenze sul Registro dei revisori contabili attualmente esercitate dal Ministero della giustizia possano derivare diseconomie organizzative tali da determinare maggiori oneri per la stessa amministrazione.
Il sottosegretario Gianluigi MAGRI, concordando con il relatore sulla riformulazione delle richiamate clausole di invarianza, fa presente che l'articolo 4, comma 1 (clausola di invarianza riferita all'unificazione delle Casse), non è in contrasto con il principio di delega che esenta da imposte e da tasse tutti gli atti finalizzati all'unificazione.
Gaspare GIUDICE, presidente, ritiene che l'esame del provvedimento potrebbe essere utilmente rinviato per consentire al Governo di completare la predisposizione degli elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore.
Non essendovi obiezioni, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta,
La seduta termina alle 19.30.
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Mercoledì 30 luglio 2003. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.
La seduta comincia alle 14.45.
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
C. 3744.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).
Il Comitato prosegue l'esame, iniziato nella seduta del 24 luglio 2003.
Gaspare GIUDICE, presidente, ricorda che nella precedente seduta l'esame del provvedimento è stato rinviato per consentire al Governo di completare la predisposizione degli elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA sottolinea, con riferimento all'articolo 4, comma 1, che dall'unificazione delle Casse nazionali di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali non possono determinarsi nuovi o maggiori oneri, in quanto allo stato non esiste un gettito fiscale la cui cessazione potrebbe rappresentare un aggravio per la finanza pubblica. La norma si limita ad escludere, quindi, che dall'unificazione derivino risorse aggiuntive.
Sottolinea, inoltre, che il trasferimento all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di alcune competenze relative al Registro dei revisori contabili non dovrebbe comportare maggiori oneri per il Ministero della giustizia, in quanto dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse umane l'assegnazione di alcune attività all'Ordine consentirà di disimpegnare il personale attualmente impiegato in queste funzioni.
Gioacchino ALFANO (FI), relatore, preso atto delle dichiarazioni del Governo, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «si provvede» aggiungere le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;
all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: « competenti per materia» siano inserite le seguenti: «e per le conseguenze di carattere finanziario»;
conseguentemente:
sia soppresso l'articolo 7.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 23 luglio 2003. - Presidenza del presidente Giorgio LA MALFA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora e Giuseppe Vegas.
La seduta comincia alle 13.55.
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
C. 3744 Governo.
(Parere alla II Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le questioni attinenti alla materia tributaria).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame.
Antonio PEPE (AN), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, alla II Commissione Giustizia sul disegno di legge C. 3744, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Il provvedimento prevede l'unificazione dell'Ordine dei dottori commercialisti e dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali, nell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, presso il quale è istituito l'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché delle rispettive Casse di previdenza e assistenza.
Secondo le indicazioni contenute nella relazione sull'analisi tecnico-normativa del provvedimento, l'esigenza posta a fondamento dell'unificazione è quella di riordinare il settore delle professioni cosiddette «contabili», in considerazione, da un lato, del quadro comunitario e della conseguente necessità di armonizzare il settore delle professioni agli standard europei, e, dall'altro, dell'intervenuta modifica dei corsi di studi universitari, con la previsione di due livelli di laurea, quella quinquennale, cosiddetta «specialistica», e quella triennale.
L'unificazione sarà realizzata, ai sensi dell'articolo 2, mediante apposito decreto legislativo da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Secondo l'articolo 3, all'interno dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono istituite due sezioni, rispettivamente riservate ai soggetti in possesso di laurea specialistica (sezione A) ed ai soggetti in possesso del titolo di laurea (sezione B); la lettera d) del medesimo articolo 3 prevede l'attribuzione specifica di attività agli iscritti nelle due sezioni, e consente l'attribuzione di nuove competenze che presentino profili di interesse pubblico generale agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici. La lettera f) prevede l'emanazione di norme transitorie che disciplinino l'inserimento nella sezione riservata ai laureati degli attuali iscritti agli albi con il titolo professionale di ragioniere commercialista. La lettera g) stabilisce altresì la protezione dei titoli professionali derivanti dall'unificazione degli ordini ed il loro conseguente prevedendo in particolare l'uso del titolo di «commercialista» ai soli iscritti nella sezione dell'albo riservata ai laureati specialistici.
Per quanto riguarda gli aspetti di carattere tributario segnala l'articolo 4, comma 1, lettera d), il quale prevede l'esenzione da imposte e tasse di tutti gli atti finalizzati all'unificazione degli ordini.
Inoltre, l'articolo 5 prevede che, con decreto legislativo da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo che provvederà all'unificazione degli ordini, siano attribuite all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili competenze sul Registro dei revisori contabili. L'articolo precisa che nell'esercizio della delega il Governo deve salvaguardare l'autonomia del Registro dei revisori contabili rispetto agli albi tenuti dall'ordine, mantenere le funzioni e competenze della Commissione centrale per i revisori contabili, mantenere la disciplina normativa relativa all'esame per l'accesso al registro dei revisori e mantenere la competenza del Ministero della giustizia per l'adozione dei provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dal Registro stesso.
L'articolo 6 individua i principi e i criteri della disciplina relativa alla durata dei Consigli nazionali e locali dei due Ordini in carica al momento della entrata in vigore della legge di delega, prevedendo in tale contesto la proroga degli organi in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della entrata in vigore della legge delega, nonché la facoltà - per i consigli locali così prorogati - di procedere alle operazioni elettorali alla naturale scadenza, ferma restando la decadenza al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA non ha rilievi da formulare in merito al provvedimento.
Giorgio LA MALFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
La Commissione approva.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 23 luglio 2003. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.
La seduta comincia alle 14.30.
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
C. 3744 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Domenicantonio SPINA DIANA (FI), relatore, illustrando i contenuti del disegno di legge delega, per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sottolinea che esso muove dalla premessa che l'attuale distinzione delle due professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale non appare più giustificata e prevede che gli attuali due ordini esistenti vengano unificati nell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Per quanto riguarda le competenze della VII Commissione, rileva che, con riferimento alle nuove classi di lauree triennali e lauree specialistiche, il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 4 agosto 2000 prevede le classi 17 e 28, i cui obiettivi formativi individuano un percorso idoneo a consentire l'accesso all'esame di Stato di abilitazione alla professione di commercialista. Rileva inoltre che un altro decreto del suddetto Ministero del 28 novembre 2000 prevede le classi delle lauree specialistiche in Scienze della economia e delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali.
Dopo aver richiamato i contenuti della legge n. 173 del 2002, formula una proposta di parere favorevole.
Ferdinando ADORNATO, presidente, rinvia il seguito della discussione e la votazione sulla proposta di parere del relatore alla seduta di domani.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 24 luglio 2003. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Stefano Caldoro.
La seduta comincia alle 10.40.
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
C. 3744 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri.
Domenicantonio SPINA DIANA (FI), relatore, ribadisce la proposta di parere favorevole avanzata nella seduta di ieri.
Andrea MARTELLA (DS-U) sottolinea che il disegno di legge in titolo riprende un intervento normativo già portato avanti nel corso della precedente legislatura, attraverso un apposito schema di decreto del Presidente della Repubblica, che non giunse peraltro alla definitiva emanazione.
Osserva, quindi, che il provvedimento risulta essere in linea con i principi e le disposizioni del decreto ministeriale n. 509 del 1999.
Alla luce di tali considerazioni, dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
La seduta termina alle 10.45.
SEDE CONSULTIVA
Lunedì 28 luglio 2003. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 13.40.
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
C. 3744 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).
La Commissione inizia.
Antonino LO PRESTI (AN), relatore, osserva che il disegno di legge, che reca delle deleghe, è diretto a realizzare l'unificazione degli ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, delle rispettive casse di previdenza e assistenza e ad attribuire al nuovo ordine professionale competenze sul registro dei revisori contabili.
Evidenzia quindi l'esigenza di proporre un'osservazione volta a valutare all'articolo 3, comma 1, la congruità della disposizione recata dalla lettera f) che prevede l'adozione di una disciplina transitoria finalizzata a consentire l'inserimento nella sezione del nuovo albo destinata ai laureati specialistici degli iscritti agli attuali due albi professionali, ivi compresi sia coloro che sono titolari di laurea triennale sia coloro che sono privi di titolo di studio universitario, rispetto alle disposizioni recate dalle lettere b) e c) del medesimo comma che, a regime, prevedono che alla predetta sezione potranno iscriversi esclusivamente i titolari di laurea specialistica, mentre i titolari di laurea triennale potranno essere iscritti esclusivamente nell'altra sezione dell'istituendo albo unificato.
Formula pertanto una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).
Andrea DI TEODORO (FI), nel preannunciare voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, precisa che gran parte degli iscritti all'ordine nazionale dei dottori commercialisti si è schierata contro il disegno di legge in discussione con motivazioni legate sia alla necessità di una tutela del profilo professionale di coloro che sono già in attività sia alla solidità della cassa previdenziale dell'ordine, destinata alla fusione con la cassa degli esperti contabili.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, fa presente che la scelta adottata è in armonia con il contesto di riferimento comunitario nel quale vige il principio della corrispondenza tra percorsi formativi e titoli professionali, pur tenendo nella dovuta considerazione la tutela dei diritti e delle aspettative degli esercenti le professioni, nell'interesse del cittadino servito; si tratta di una scelta coraggiosa che comporterà problemi di transizione e coordinamento anche per quanto riguarda le casse di previdenza ed assistenza, la cui autonomia consente operazioni che altrimenti non sarebbero possibili. Tuttavia, con questo provvedimento Parlamento e Governo sembrano orientarsi verso una maggiore ricompattazione ordinistica piuttosto che verso una atomizzazione delle professioni. Ritiene peraltro opportuno che la Commissione solleciti il Governo ad accompagnare questo percorso di unificazione con la tutela dei diritti e delle prerogative acquisite.
Antonino LO PRESTI (AN), relatore, precisa che l'attuale sistema delle professioni fondato sugli ordini non è obsoleto ma necessita di alcuni aggiustamenti, soprattutto per quanto riguarda il nuovo sistema economico globale. Conviene sull'esistenza di un contrasto fra la tendenza a riconoscere lo status professionale anche attraverso la costituzione di nuovi ordini e la tendenza a semplificare il sistema: si tratta però di un contrasto apparente, posto che il provvedimento è stato fortemente voluto dalla maggioranza dei commercialisti e dei ragionieri proprio per ottimizzare il livello della qualità delle prestazioni ai cittadini e per consentire, unificando le casse, benefici di stabilità ad entrambe le categorie.
Infine, ritiene che la Commissione lavoro dovrebbe farsi carico di promuovere un'indagine conoscitiva o comunque uno studio sulle necessità di ammodernamento del settore dei professionisti.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (C. 3744 Governo).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge A.C. 3744 concernente delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione la congruità della disposizione recata dalla lettera f) che prevede l'adozione di una disciplina transitoria finalizzata a consentire l'inserimento nella sezione del nuovo albo destinata ai laureati specialistici degli iscritti agli attuali due albi professionali, ivi compresi sia coloro che sono titolari di laurea triennale sia coloro che sono privi di titolo di studio universitario, rispetto alle disposizioni recate dalle lettere b) e c) del medesimo comma che, a regime, prevedono che alla predetta sezione potranno iscriversi esclusivamente i titolari di laurea specialistica, mentre i titolari di laurea triennale potranno essere iscritti esclusivamente nell'altra sezione dell'istituendo albo unificato.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 23 luglio 2003. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI. - Interviene il ministro per le politiche comunitarie Rocco Buttiglione.
La seduta comincia alle 14.20.
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
C: 3744 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame.
Giacomo STUCCHI, presidente relatore, illustrando il provvedimento in titolo, ricorda che esso prevede l'unificazione degli ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, anche per quanto riguarda le rispettive Casse di previdenza ed assistenza. Al contempo, si attribuiscono al nuovo ordine professionale competenze sul registro dei revisori contabili.
Nella relazione sull'analisi tecnico-normativa del provvedimento, si sottolinea come l'unificazione del settore delle professioni cosiddette «contabili» si basa, in particolare, sulla necessità di armonizzare il settore delle professioni agli standard europei e tiene conto della recente modifica alla normativa interna sull'accesso alle professioni per le quali è previsto il superamento dell'esame di Stato. La modifica ha introdotto, in particolare, due livelli di laurea, quella quinquennale, cosiddetta «specialistica», e quella triennale. In tale contesto, dunque, il mantenimento dell'attuale distinzione tra i due ordini non avrebbe più ragione, poiché le due professioni, con il completamento della riforma universitaria e dell'accesso alle professioni per le quali è previsto il superamento dell'esame di Stato, risulterebbero del tutto analoghe con l'unico dato differenziale costituito dal titolo professionale.
Il provvedimento non presenta quindi profili problematici dal punto di vista comunitario tenuto conto che non esiste una specifica normativa comunitaria sul tema dell'unificazione degli ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.
Il disegno di legge appare inoltre in linea con le proposte normative all'esame delle istituzioni comunitarie. In particolare, si ricorda come sia stata recentemente presentata una proposta di direttiva volta al consolidamento in un unico testo ed alla semplificazione delle direttive settoriali concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico e delle direttive relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali. La direttiva stabilisce, in particolare, che gli Stati membri non possono sottoporre a restrizioni, per motivi inerenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi sotto il titolo professionale d'origine quando il beneficiario sia legalmente stabilito in un altro Stato membro.
In conclusione, esaminati i contenuti del provvedimento in relazione ai profili di compatibilità comunitaria, formula una proposta di parere favorevole.
Andrea DI TEODORO (FI) ricorda che una parte significativa dell'ordine professionale dei dottori commercialisti si è pronunciata in senso contrario sul provvedimento in esame, nonostante che lo stesso fosse stato condiviso dal Consiglio nazionale dell'ordine. Le ragioni di tale contrarietà hanno riguardato il merito del provvedimento, con riferimento alle tutele professionali ed alla salvaguardia delle consistenti risorse finanziarie della cassa dell'ordine. Con l'auspicio che tali preoccupazioni possano essere fugate, con la presentazione di emendamenti, dalla Commissione di merito, annuncia, a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Nicola CRISCI (DS-U) ritiene che il provvedimento rappresenti uno strumento efficace per dare alla professione economico-giuridico-contabile nel nostro paese un assetto moderno ed in linea con le direttive europee; assetto condiviso, tra l'altro, dalle categorie professionali dei ragionieri e dei dottori commercialisti e in linea con le soluzioni da tempo prospettate. Non ritiene vi siano elementi di incompatibilità con la normativa comunitaria ed annuncia pertanto, a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Dopo dichiarazioni di voto favorevoli, a nome dei rispettivi gruppi dei deputati Guido ROSSI (LNP), Marco AIRAGHI (AN), Riccardo CONTI (UDC) e Michele COSSA (Misto-LdRN.PSI) la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 30 settembre 2003. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.
La seduta comincia alle 14.35.
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
C. 3744-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).
Il Comitato inizia l'esame.
Pierantonio ZANETTIN, presidente relatore, dichiara che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili problematici che investano questioni di competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
Formula quindi la seguente proposta di parere:
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 30 settembre 2003. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.
La seduta comincia alle 12.
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
C. 3744-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).
Il Comitato inizia l'esame.
Gaspare GIUDICE, presidente, sostituendo il relatore in ragione dell'esigenza di esprimere tempestivamente il parere richiesto, ricorda che il Comitato permanente per i pareri ha già esaminato, nella seduta del 30 luglio 2003, il disegno di legge recante delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed ha espresso parere favorevole sul testo, formulando alcune condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La Commissione giustizia ha recepito puntualmente tali condizioni e non ha apportato ulteriori modificazioni al testo, pertanto esso non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.
Osserva quindi che gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA concorda con il relatore.
Gaspare GIUDICE, presidente relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
PARERE FAVOREVOLE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo 1.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.
N. 3744-A
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) |
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro della giustizia
(CASTELLI)
dal ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca
(MORATTI)
e dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle
finanze
(TREMONTI)
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
Presentato il 5 marzo 2003
(Relatore: FALANGA)
NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 9
settembre 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul
testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha
chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
TESTO del disegno di legge |
TESTO della Commissione |
Art. 1. |
Art. 1. |
1. L'Ordine dei dottori commercialisti e l'Ordine dei ragionieri e periti commerciali sono unificati nell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso il quale è istituito l'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. |
Identico. |
Art. 2. |
Art. 2. |
1. All'unificazione di cui all'articolo 1 si provvede con decreto legislativo da adottare entro tre mesi della data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali. |
1. All'unificazione di cui all'articolo 1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto legislativo da adottare entro tre mesi della data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali. |
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque emanato. |
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque emanato. |
Art. 3. |
Art. 3. |
1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 sono definiti:
a) le modalità per la costituzione del Consiglio nazionale e dei Consigli locali del nuovo Ordine professionale e la relativa composizione, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e rappresentatività, assicurando comunque alla componente della sezione riservata ai laureati specialistici, alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera h), un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà e l'elettorato passivo per la nomina del presidente; |
Identico. |
b) le classi di laurea e di laurea specialistica, nonché i titoli regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, che costituiscono requisiti di ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2002, n. 173;
c) l'istituzione di due sezioni dell'Albo, rispettivamente riservate ai possessori dei titoli di cui alla lettera b);
d) l'ambito delle attività oggetto della professione ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e delle altre disposizioni vigenti, con attribuzione specifica di attività agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli iscritti nell'altra sezione. E' consentita l'attribuzione di nuove competenze agli iscritti nella sezione dell'Albo unico riservata ai laureati specialistici, che presentino profili di interesse pubblico generale, nel rispetto del principio della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad altri Albi;
e) le prove degli esami di Stato per l'iscrizione alle sezioni dell'Albo, tenuto conto di quanto disposto alla lettera d), con previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici ed esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra università e Ordini locali; |
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f) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nella sezione dell'Albo riservata ai laureati specialistici degli attuali iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, questi ultimi con il titolo professionale di "ragioniere commercialista", con specifica distinta indicazione, per ciascuno, dell'anzianità di iscrizione, del titolo di studio, del titolo professionale e dell'Ordine o Collegio di provenienza;
g) la protezione dei titoli professionali di "dottore commercialista", di "ragioniere commercialista" e di "esperto contabile", nonché del termine abbreviato di "commercialista", utilizzabile soltanto dagli iscritti nella sezione del nuovo Albo riservata ai laureati specialistici;
h) le norme transitorie che garantiscono, per la durata di nove anni a decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi dirigenti di cui all'articolo 6, le maggioranze e le presidenze dei nuovi organi, nazionali e locali, ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri;
i) le norme transitorie che definiscono le modalità, le procedure e i termini per la confluenza degli enti nazionali e locali dei due attuali Ordini, nei rispettivi enti del nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, definendo altresì l'ambito territoriale degli Ordini locali e le procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi. |
|
Art. 4. |
Art. 4. |
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali finalizzata all'unificazione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: |
Identico. |
a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque, nel rispetto dei princìpi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, previa l'adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi delle Casse interessate sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare al controllo di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994;
b) applicazione da parte delle Casse unificande del principio del pro rata, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti la propria gestione;
c) adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle Casse, rispetto al processo di unificazione come da esse definito;
d) esenzione da imposte e da tasse di tutti gli atti finalizzati alla unificazione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al secondo periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. |
|
Art. 5. |
Art. 5. |
1. Con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, su proposta del Ministro della giustizia, sono attribuite all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili competenze sul Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni. 2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque emanato. 3. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) salvaguardare l'autonomia del Registro dei revisori contabili rispetto agli Albi tenuti dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) mantenere le funzioni e le competenze della Commissione centrale per i revisori contabili prevista dal titolo I del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni;
c) mantenere l'attuale disciplina normativa dell'esame per l'accesso al Registro prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dal titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni; |
Identico. |
d) mantenere in capo al Ministero della giustizia la competenza ad adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dal Registro. |
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Art. 6. |
Art. 6. |
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, il Governo disciplina la durata dei Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la proroga degli organi in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;
b) prevedere la facoltà per i Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato, fermo restando che gli organi così eletti decadranno comunque alla data di cui alla lettera a). |
Identico. |
Art. 7.
1. Dalla unificazione degli Ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali e delle rispettive Casse di assistenza e previdenza non derivano oneri a carico dello Stato. |
Soppresso. |
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3744;
rilevato che il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia di quella sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
rilevato altresì che il disegno di legge, come evidenziato nella relazione sull'analisi tecnico-normativa, è volto a riordinare, attraverso l'unificazione dei relativi ordini professionali, il settore delle professioni cosiddette "contabili" mediante l'emanazione di successivi decreti legislativi: risulterebbe peraltro opportuno un coordinamento tra l'articolo 1 del provvedimento (che sancisce la predetta unificazione) ed il successivo articolo 2, che conferisce una delega legislativa per procedere a tale unificazione;
rilevata inoltre l'opportunità di coordinare l'articolo 6, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame con l'articolo 16 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, in corso di conversione al Senato (A.S. 2402), il quale dispone la proroga al 31 dicembre 2005 del mandato dei Consigli nazionali e locali, anche rieletti, degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri, proprio in attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale;
rilevata infine l'opportunità che gli articoli del provvedimento siano corredati da rubriche volte ad indicarne sinteticamente il contenuto, al fine di consentire una maggiore facilità di lettura per l'utente;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
nel titolo del provvedimento, che fa riferimento alla "Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili", si riformuli lo stesso al fine di coordinarlo con le ulteriori deleghe contenute nel provvedimento;
all'articolo 3, nella parte in cui si definiscono i principi e criteri per l'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 2, si riformuli la disposizione indicando anche gli effetti derivanti dall'entrata in vigore di tale nuova disciplina sulla normativa che attualmente regola l'Ordine dei dottori commercialisti e l'Ordine dei ragionieri e periti commerciali (di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, nn. 1067 e 1068) e, per quanto concerne l'accesso alla professione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 anche alla luce del fatto che, con riferimento a tale ultimo atto normativo, trattandosi di regolamento delegificato, il completamento della disciplina ivi contenuta con i decreti legislativi previsti dal provvedimento in esame comporterebbe la parziale rilegificazione della materia;
all'articolo 3, comma 1, si individuino, nelle diverse lettere, i principi e criteri direttivi della delega, distinguendo gli stessi dall'oggetto della delega medesima; in particolare alla lettera d), nella parte in cui si prevede l'attribuzione di attività diverse agli iscritti nelle due diverse sezioni dell'Albo, si riformuli la disposizione chiarendo i principi ed i criteri direttivi in base ai quali tale distinzione verrà operata.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
agli articoli 2, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 2, nella parte in cui si riferiscono ai "pareri di rispettiva competenza" espressi dalle Commissioni parlamentari sugli schemi di decreti legislativi ivi previsti, si valuti l'opportunità di riformulare le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 sopra richiamate, sostituendo la dizione sopra indicata con altra che, al fine di evitare incertezze interpretative, faccia esplicito riferimento ai "prescritti pareri";
all'articolo 3, comma 1, lettera h), nella parte in cui demanda al decreto legislativo di cui all'articolo 2 la definizione delle "norme transitorie che garantiscono, per la durata di nove anni a decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi dirigenti di cui all'articolo 6, le maggioranze e le presidenze dei nuovi organi, nazionali e locali, ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri", si valuti l'opportunità di coordinare tale disposizione con quanto previsto dal richiamato articolo 6 (che fissa il termine di durata dei Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, anche in regime di proroga, al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge), in considerazione del fatto che a tale data, decorrente, appunto, dall'entrata in vigore della legge, potrebbe non essere stato emanato il decreto legislativo di cui all'articolo 2; si valuti inoltre l'opportunità di accorpare l'articolo 6 al sopra citato articolo 3, essendo entrambi volti a dettare principi e criteri direttivi per l'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 2;
all'articolo 4, nella parte in cui dispone che dall'unificazione delle Casse nazionali di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si valuti l'opportunità di coordinare tale disposizione con quanto previsto dal successivo articolo 7, il quale prevede la medesima prescrizione relativamente alla unificazione degli Ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali nel loro complesso e non solo delle rispettive Casse di assistenza e previdenza.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge A.C. 3744 concernente delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
ritenuto che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili, in parte, alle materie "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" - in quanto incidenti sulla struttura di ordini professionali aventi personalità giuridica pubblica - e "previdenza sociale" - per la parte relativa alla unificazione delle casse di previdenza - che le lettere g) e o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e, per altra parte, alla materia "professioni" demandata dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione demanda alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione la congruità della disposizione recata dalla lettera f) che prevede l'adozione di una disciplina transitoria finalizzata a consentire l'inserimento nella sezione del nuovo albo destinata ai laureati specialistici degli iscritti agli attuali due albi professionali, ivi compresi sia coloro che sono titolari di laurea triennale sia coloro che sono privi di titolo di studio universitario, rispetto alle disposizioni recate dalle lettere b) e c) del medesimo comma che, a regime, prevedono che alla predetta sezione potranno iscriversi esclusivamente i titolari di laurea specialistica, mentre i titolari di laurea triennale potranno essere iscritti esclusivamente nell'altra sezione dell'istituendo albo unificato.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "si provvede" aggiungere le seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,";
all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: " competenti per materia" siano inserite le seguenti: "e per le conseguenze di carattere finanziario";
conseguentemente:
sia soppresso l'articolo 7.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione la congruità della disposizione recata dalla lettera f) che prevede l'adozione di una disciplina transitoria finalizzata a consentire l'inserimento nella sezione del nuovo albo destinata ai laureati specialistici degli iscritti agli attuali due albi professionali, ivi compresi sia coloro che sono titolari di laurea triennale sia coloro che sono privi di titolo di studio universitario, rispetto alle disposizioni recate dalle lettere b) e c) del medesimo comma che, a regime, prevedono che alla predetta sezione potranno iscriversi esclusivamente i titolari di laurea specialistica, mentre i titolari di laurea triennale potranno essere iscritti esclusivamente nell'altra sezione dell'istituendo albo unificato.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
PARERE FAVOREVOLE
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
______________ ______________
363.
Seduta di lunedì 29 settembre 2003
presidenza del vicepresidente MARIO CLEMENTE MASTELLA
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
La ripartizione dei tempi è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).
(Discussione sulle linee generali - A.C. 3744)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
La II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Falanga, ha facoltà di svolgere la relazione.
CIRO FALANGA, Relatore. Signor Presidente, il disegno di legge oggi all'esame di questo ramo del Parlamento contiene la delega al Governo per l'unificazione degli ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali e delle rispettive casse di previdenza e assistenza. Si tratta di un provvedimento di estrema importanza, in quanto volto a riordinare, attraverso l'unificazione, il settore delle professioni cosiddette contabili, anche in considerazione dell'intervenuta modifica della normativa interna sull'accesso alle professioni per le quali è previsto il superamento dell'esame di Stato, che ha introdotto due livelli di laurea: quella quinquennale, cosiddetta specialistica, e quella triennale. Si tratta, quindi, di un disegno di legge necessario, affinché all'identità dei contenuti dell'attività professionale si affianchi l'identità dei percorsi formativi delle due professioni, oggi ancora distinti.
In effetti, le due figure professionali sono state regolamentate da due provvedimenti di legge del 1953: il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, vale a dire due provvedimenti adottati nella stessa giornata, con una successione oltre che cronologica anche numerica. Nel primo dei due provvedimenti del 1953 vengono regolamentate le competenze, le prerogative e le attività dei dottori commercialisti, mentre il secondo riguarda i ragionieri. Se esaminiamo i due provvedimenti, notiamo come le prerogative siano sostanzialmente identiche: per i commercialisti si parla di attività professionale di ordine commerciale, economico-finanziario, tributario e di ragioneria; quanto ai ragionieri, si fa riferimento a ragioneria, tecnica commerciale, economia aziendale, amministrazione e tributi. Si tratta, quindi, di due figure professionali sostanzialmente identiche nelle relative attività. Per quanto attiene ai percorsi formativi, bisogna rilevare che essi possono dirsi oggi ancora più simili rispetto al passato, in seguito alla riforma universitaria che ha introdotto i due livelli di laurea: la laurea triennale e la laurea quinquennale, cosiddetta specialistica.
La forma della legge delega è giustificata dal fatto che l'unificazione comporta un provvedimento alquanto complesso che richiede, quindi, una particolare attenzione; da qui deriva la necessità di delegare il Governo ad emanare decreti legislativi per l'attuazione dello scopo che ci prefiggiamo. Bisogna premettere che l'iniziativa assunta dal Governo con questo disegno di legge è stata condivisa, voluta e concordata - perché no? - con le categorie professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri. Il profilo che a me appare di particolare urgenza è dettato dal fatto che, con la riforma universitaria e, quindi, con la laurea triennale e con la modificazione intervenuta in tema di accesso agli esami per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista e di ragioniere, si è verificata, per la verità, una distonia fra due provvedimenti di legge che occorre necessariamente sanare, proprio per evitare a migliaia di giovani di trovarsi, in questo momento, in una condizione di estrema confusione.
Con questo intendo dire che con il decreto-legge del 10 giugno 2002, n. 107, è stato previsto che possano iscriversi alternativamente nel registro dei praticanti dell'uno o dell'altro albo professionale i possessori dei diplomi di laurea triennale e quindi anche specialistica.
Soffermiamo a questo punto la nostra attenzione sui possessori di laurea triennale, figure professionali - laureati triennali - che sono comparse sul nostro mercato professionale da qualche anno a seguito della riforma. Ebbene, questa norma, così come l'ho appena letta, consentirebbe al possessore di una laurea triennale di iscriversi all'uno o all'altro albo professionale. È evidente che il giovane laureato triennale, dovendo scegliere a quale albo iscriversi, avendo letto questa norma che gli dà la facoltà di scegliere l'uno o altro, abbia deciso per la maggior parte dei casi di iscriversi all'albo dei dottori commercialisti: è chiaro, anche io avrei suggerito a mio figlio di iscriversi all'ordine dei commercialisti. Tuttavia, quando andiamo a vedere la legge del 1953 da me poco fa citata, relativa all'accesso all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di dottore commercialista, noi vediamo che tra i requisiti che deve possedere il soggetto che chiede di poter sostenere l'esame di abilitazione alla professione di dottore commercialista è richiesta la laurea, all'epoca quadriennale, oggi quinquennale. Pertanto, l'anno prossimo - ossia, tra un anno: di qui, l'esigenza e l'urgenza del Governo di emanare questi decreti legislativi in tempi brevi -, questi giovani che hanno iniziato la pratica e quindi si sono iscritti nel registro dei praticanti dottori commercialisti, con il diploma di laurea triennale non potranno sostenere l'esame perché fa divieto alla loro istanza la norma del 1953 che richiede la laurea quadriennale o quinquennale. Nel contempo, non potranno neanche optare per l'esame di abilitazione alla professione di ragioniere non avendo fatto la pratica biennale, come previsto dalla legge con la relativa iscrizione nel registro dei praticanti ragionieri. Sicché noi avremo migliaia di giovani che non potranno accedere né all'una né all'altra possibilità e si troveranno in un momento di grande confusione, peraltro in un particolare momento della loro vita vale a dire l'inizio del percorso di una scelta professionale relativa al loro futuro.
Mi preme anche ricordare che questo provvedimento, vale a dire questo tentativo di unificazione dei due ordini professionali, fu tentato anche dal precedente Governo con una norma di rango secondario: la Corte dei conti lo censurò non nel merito, ma sotto il profilo dell'utilizzazione della fonte secondaria. Quindi, anche l'opposizione, allorquando nella precedente legislatura affrontò questo tema, nel merito lo risolse nella medesima maniera, ossia attraverso un provvedimento che unificava le due figure professionali e i due ordini. Fu errata la fonte e per tale ragione vi fu la censura: oggi io credo che, nel merito, non ci dovrebbero essere ragioni di opposizione a questo provvedimento.
Esaminando il provvedimento, l'articolo 1 del disegno di legge prevede l'unificazione dei due ordini nel nuovo albo che sarà denominato «Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili». Anche sotto il profilo terminologico, abbiamo un avvicinamento o comunque una equiparazione di queste due figure professionali nel contesto europeo, perché negli altri paesi europei abbiamo un'unica figura con competenza in materia contabile e non già figure così diverse, regolate da norme di leggi diverse, ma in ogni caso con le medesime competenze.
Quindi, con il seguente provvedimento si determinerà una certa sintonia tra la nostra legislazione e quella degli altri paesi europei.
All'articolo 2 si prevede l'unificazione dei due ordini con decreto legislativo. Il Governo ha scelto questa modalità di legiferare perché il provvedimento di unificazione presenta caratteri di complessità tale da suggerire proprio la forma del decreto legislativo, previa una delega che il Parlamento conferirà al Governo secondo le disposizioni del provvedimento in esame.
Il contenuto del decreto delegato dovrà definire le modalità costitutive e la composizione degli organi centrali e locali di rappresentanza del nuovo ordine unificato, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e di rappresentatività.
Si prevede l'inserimento dei laureati specialistici nella sezione A dell'albo unificato (l'albo, infatti, prevederà due sezioni: nella sezione A saranno iscritti i laureati specialistici, mentre nella sezione B i laureati triennali).
Anche sotto il profilo della rappresentanza ordinistica vi è una certa distinzione: i presidenti dell'ordine unificato saranno scelti tra i laureati specialistici (quindi, tra gli iscritti nella sezione A dell'albo unificato), mentre i vicepresidenti saranno scelti tra gli iscritti nella sezione B. Il numero dei componenti dei rispettivi consigli sarà sempre in rapporto proporzionale alla rappresentanza degli iscritti all'interno dell'ordine.
Per quanto riguarda l'attribuzione di specifiche attività agli iscritti nell'una o nell'altra sezione, il legislatore delegato prevede l'attribuzione con legge delega di nuove competenze ai soli iscritti nella sezione dell'albo unico riservata ai laureati specialistici quando tali competenze presentano profili di interesse pubblico generale, salvo il rispetto del principio della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge ai professionisti iscritti ad altri albi. È chiaro che, con il provvedimento in esame, quindi anche con i decreti legislativi che saranno emanati successivamente al presente disegno di legge, si devono ritenere fatte salve le prerogative degli iscritti in altri ordini professionali, anche per quanto riguarda l'attribuzione di competenze specifiche.
È anche evidente, con riferimento agli iscritti nelle due sezioni dell'albo, che si dovranno prevedere, attraverso l'emanazione di successivi decreti legislativi, determinate distinzioni sotto il profilo delle competenze perché, diversamente, ci troveremo di fronte ad una ulteriore e nuova identità di competenze per i suddetti soggetti che vanificherebbe lo scopo del provvedimento in esame. Si intende, altresì, regolamentare le prove di esame di Stato e fare in modo che il tirocinio professionale abbia luogo anche durante il corso di studio specialistico, con conseguente modifica delle modalità di accesso all'esame. Ciò significa che durante il completamento del corso di laurea specialistica sarà possibile avviare il tirocinio di pratica proprio per favorire l'accesso dei giovani alla professione attraverso una veloce, migliore, nonché maggiore formazione.
La disciplina transitoria è relativa all'inserimento nella sezione dell'albo destinata ai laureati specialistici degli attuali iscritti ai due albi professionali, con specifica indicazione per ciascuno dell'anzianità di iscrizione, del titolo di studio, del titolo professionale e dell'ordine o del collegio di provenienza.
Questo si impone per una questione di trasparenza e per consentire all'utente che si rivolge ad un iscritto all'unico albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di poter scegliere sulla base del titolo di studio del soggetto che sceglie quale proprio professionista.
In questa sezione A saranno inseriti gli attuali iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'ordine dei ragionieri. Si potrebbe per la verità ritenere, come qualcuno ha detto, che si sia fatto una sorta di sconto intellettuale ai ragionieri inserendoli nella sezione A.
A questo tuttavia occorre replicare dicendo che sostanzialmente oggi il possessore di un semplice diploma di ragioniere non può poi iscriversi, proprio per effetto delle nuove norme in tema di accesso alle professioni, all'albo dei ragionieri. Pertanto, i «vecchi» ragionieri rappresentano una categoria in via di estinzione. Mi sembra, dunque, sia stata saggia la scelta da parte del Governo di prevedere questa unica sezione nella quale sono iscritti sia i dottori commercialisti sia i ragionieri. La disciplina transitoria garantisce per 9 anni, dallo scioglimento degli attuali organismi rappresentativi, la maggioranza e le presidenze degli organi rappresentativi nazionali e centrali del nuovo ordine unificato ai commercialisti, garantendo ai ragionieri la vice presidenza. Abbiamo una norma transitoria che garantisce per nove anni questa regola. È chiaro che questo è utile per consentire un processo di unificazione e tra nove anni vi sarà poi una rappresentanza più chiara e trasparente voluta dagli iscritti; questo a prescindere dal titolo di dottore commercialista o specialistico con laurea quinquennale e esperto contabile con laurea triennale.
Nella legge delega vi era poi una questione delicata, ma che in effetti è una necessaria conseguenza dell'unificazione dei due ordini, ovvero l'unificazione delle rispettive casse di previdenza ed assistenza. Qual è il ruolo del Governo in questo processo di unificazione? Nella legge delega noi prevediamo che il Governo presterà assistenza, una sorta di assistenza da lontano, perché noi non dimentichiamo che le due casse di previdenza sono soggetti di diritto privato ed in quanto tali le norme che regolano la fusione di due soggetti privati sono già previste e regolamentate dal nostro codice; il ruolo del Governo in questo processo è quindi soltanto un ruolo di assistenza per favorire l'unificazione delle due casse. Peraltro, se questa è voluta dall'uno e dall'altro ordine, dai primi e dai secondi professionisti, non comprendiamo per quale ragione, se gli italiani interessati a questo progetto di legge, vale a dire i dottori commercialisti ed i ragionieri, vedono con favore questo processo di unificazione, noi, che siamo i rappresentanti del popolo, non dobbiamo seguire questo suggerimento che ci viene dal popolo stesso.
È chiaro che sia il processo di unificazione dei due ordini sia quello di unificazione delle due rispettive casse non dovranno comportare spese ed oneri a carico dello Stato. Questo è detto in maniera molto chiara ed in merito non vi sono state obiezioni anche sotto il profilo dell'esame del provvedimento da parte delle Commissioni competenti in materia di spesa determinata dal provvedimento stesso.
È prevista ancora una misura di salvaguardia, quella dell'autonomia del registro, rispetto agli albi tenuti dall'unificando ordine e per quanto riguarda le competenze delle commissioni centrali per i revisori contabili.
Anche questo è stato un punto centrale molto delicato. In effetti, attualmente, il registro dei revisori contabili è tenuto dal ministero, che ha una competenza esclusiva anche sotto il profilo sanzionatorio; quindi, potere disciplinare, tenuta di albo. Anche la scelta di affidare alla collaborazione dell'ordine unificato...
PRESIDENTE. Concluda, onorevole Falanga.
CIRO FALANGA, Relatore. ...la tenuta del registro dei revisori contabili mi sembra una scelta opportuna e saggia da parte del Governo.
Devo aggiungere soltanto - ed ho concluso - che siamo giunti in aula, per la verità, dopo aver svolto un lungo lavoro in Commissione e dopo avere audito tutti, non soltanto le due categorie professionali interessate (dottori commercialisti e ragionieri). Anzi, devo dire che, per mia personale sollecitazione, sono stati auditi anche altri soggetti che, in qualche modo, potevano essere interessati: abbiamo ascoltato i giovani praticanti, le associazioni di esperti contabili che non sono iscritti né all'uno né all'altro albo ma che possono essere comunque interessati, abbiamo ascoltato i sindacati; abbiamo dato, insomma, il più ampio spazio a tutte le voci. C'è stato qualche dissenso da parte di qualcuno, è inutile negarlo, ma la maggioranza dei soggetti auditi ha espresso un parere favorevole rispetto a questo provvedimento.
In ogni caso, alla fine del mio intervento, mi preme dire ancora che domani, in sede di Comitato dei nove, ove vi dovessero essere delle modificazioni da apportare al provvedimento, anche con la collaborazione dei rappresentanti dell'opposizione, da parte mia - e credo anche da parte del Governo - vi è la più ampia apertura a migliorare, eventualmente ve ne fosse la necessità, il provvedimento che oggi è all'esame di questa Camera.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
LEARCO SAPORITO, Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. Signor Presidente, ringrazio l'onorevole Falanga per l'esaustiva relazione che ha svolto su questo disegno di legge a cui il Governo tiene in maniera particolare, perché si tratta di conferire un assetto normativo ad una realtà che si è andata evolvendo. Abitualmente le leggi dello Stato devono dare la prospettiva di sviluppo della realtà; in questo caso, la legislazione è in ritardo rispetto alla realtà professionale che in questo settore si è venuta a creare. Tardivamente - ma spero ancora per tempo - possiamo assumere una posizione di unificazione e di armonizzazione rispetto all'Europa.
In poche parole, signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ricordare le scelte attuate dal Governo in questa legge. Innanzitutto, la scelta di unificare il titolo cosiddetto «professionalizzante». Se tutti conseguono un titolo il cui sbocco è verso una stessa professione, non si capisce perché questo titolo non debba essere unificato. Insieme a questo, si prevede l'armonizzazione del titolo ai corsi formativi e, soprattutto, alle competenze professionali.
Un'altra scelta che si attua attraverso questa legge è quella di chiedere (e ottenere) la partecipazione degli ordini professionali al nuovo assetto normativo, non soltanto nella fase di eliminazione dei diversi ordini, ma anche nella fase dell'istituzione del nuovo ordine.
Per quale ragione si è scelto lo strumento della legge delega? Generalmente, si sceglie lo strumento della legge delega quando i contenuti sono astrusi; lo sono anche in questo campo, ma in tal caso ciò è stato fatto soprattutto per non contraddire la scelta della fonte di disciplina della materia utilizzata negli ultimi 20 anni: i decreti legislativi, infatti, modificano fonti normative di pari livello e di pari grado. Infine, verrà fuori una disciplina che si articolerà in tre momenti essenziali.
Il primo momento riguarda l'unificazione che verrà attuata il più presto possibile (il disegno di legge prevede addirittura un termine di tre mesi dall'approvazione della legge delega). Il secondo momento riguarda una disciplina più ampia - a due anni - che prevede un'unificazione (ovviamente è più complicato) delle casse di previdenza e di assistenza. Entro 18 mesi circa è prevista la disciplina riguardante la delicatissima attribuzione, al nuovo ordine che sarà stabilito, delle competenze in materia di registro dei revisori contabili. Lo stesso relatore ha ricordato la delicatezza di questa materia. Avremo, quindi, tutto il tempo necessario, con ulteriori audizioni e confronti con gli ordini professionali e con le categorie dei professionisti, per definire meglio tale aspetto.
Rispondiamo ad un'esigenza, ad un indirizzo europeo. Questo provvedimento semplifica e pone il nostro paese sullo stesso livello degli altri paesi europei.
Per questi motivi, il Governo è interessato all'approvazione, nel più breve tempo possibile, di questo provvedimento.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il gruppo della Margherita esprime un orientamento favorevole nei confronti di questo provvedimento di unificazione degli ordini economici, essendo la riforma - come è stato ricordato - figlia anche dell'attività del Governo del centrosinistra.
Questa riforma va nella direzione della razionalizzazione e della semplificazione degli ordini professionali ed è necessaria perché le nuove norme devono farsi carico del coordinamento tra i diversi progetti formativi (i corsi di laurea triennale, che ormai sono stati varati e che attualmente sono frequentati; come ha ricordato il relatore Falanga, potrebbe nascere un concreto imbarazzo per i nuovi praticanti circa l'iscrizione nell'uno e nell'altro ordine), coordinamento tra formazione e sbocco professionale.
Dal rappresentante del Governo è stata ricordata la necessità di armonizzare meglio il nostro sistema e di renderlo più omogeneo rispetto alle caratteristiche del sistema delle professioni in sede europea, ovviamente non solo per favorire la libertà degli scambi e delle attività, ma anche in virtù del fatto che, nell'economia della conoscenza, l'Europa vorrebbe affermare la propria vocazione e la propria natura e creare maggiore occupazione, così com'è scritto nel programma di Lisbona del 2000.
A nostro avviso, vi è qualche punto in questo provvedimento che va migliorato. Abbiamo presentato, in tal senso, proposte emendative che saranno oggetto di discussione. Credo che il senso delle stesse sia, in larga misura, condiviso e condivisibile, sicché qualcosa, forse, potrebbe essere oggetto di recepimento anche da parte del Comitato dei nove. Vedremo se domani vi sarà uno spazio in tal senso. Ma su questo tornerò successivamente.
Vorrei, invece, svolgere una riflessione un po' più ampia, richiamando quel che il sottosegretario Saporito, poc'anzi, ha ricordato, ossia la necessità di un maggior coordinamento in questo campo con l'Europa. Devo - non certo per fare il mio dovere di rappresentante dell'opposizione - lamentarmi, e non poco, per l'assenza di una bussola da parte del Governo o perlomeno di una bussola efficace in materia di riforma delle professioni.
Abbiamo assistito, nel corso della campagna elettorale (durante la quale tutto è lecito), ai professional day, alle promesse ed ai mille ammiccamenti nei confronti dei professionisti, ma, dopo oltre due anni, non abbiamo avuto alcuna riforma, né abbiamo avuto, in Parlamento, la bozza Vietti (che chi segue più da vicino la materia ben conosce), che era un tentativo, carente, a nostro avviso, sotto molti profili, ma pur sempre un tentativo di riforma e di modernizzazione di quello che è un settore decisivo per l'economia del paese (anche per la sua equità): il mondo delle professioni in generale riguarda il 25 per cento del mercato del lavoro - esso conta tra i quattro e i cinque milioni di addetti - e altrettanto in termini di PIL.
Se non si ha una bussola, è evidente che possiamo parlare, oggi, della riforma degli ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri, domani di quella - peraltro, già all'attenzione di questo ramo del Parlamento - degli informatori scientifici e dopodomani di un'altra ancora. In tal modo, finiremmo per inseguire, in modo assolutamente casuale, i molti problemi della congerie delle categorie professionali, di quelle vecchie, tradizionali, e di quelle nuove che si affacciano alla ribalta, secondo la logica, oggettivamente un po' corporativa, di inseguire le esigenze di Tizio o di Caio senza un quadro d'assieme.
Abbiamo collaborato a lungo con il Governo, soprattutto sul piano dell'attività legislativa, con le nostre proposte di legge presentate nel corso di questa legislatura e con l'attività di relatori del gruppo della Margherita (cito l'onorevole Vernetti alla Camera con riferimento al riconoscimento delle nuove professioni ed il senatore Cavallaro, relatore, al Senato, sul testo unificato della riforma delle professioni). In ogni modo, insomma, come il sottosegretario Vietti ci ha dato atto, abbiamo cercato, in maniera costruttiva e talvolta critica su qualche aspetto, di spingere questa riforma per la modernizzazione delle professioni così decisiva per il paese eppure così ignorata, tant'è che nel DPEF per il quadriennio 2007 essa non è neppure citata tra le grandi questioni per rilanciare la competitività dell'Italia.
D'altra parte, però, per le ragioni illustrate poc'anzi, abbiamo anche ritenuto di rivolgerci alle categorie professionali, ai cittadini, ai giovani, organizzando una petizione per la quale stiamo raccogliendo firme nel paese.
Ciò può sembrare singolare, considerato che siamo una forza parlamentare responsabile la quale presenta le proprie proposte qui in Parlamento; tuttavia, devo davvero lamentare l'assenza di un riferimento, la qual cosa ha un preciso effetto, per quanto dirò conclusivamente tra breve, sulla materia al nostro esame oggi, vale a dire sul tema fondamentale delle attività riservate o delle attività libere.
Noi chiediamo, insieme ai mondi professionali, la creazione di un sistema duale che, da una parte, riformi e modernizzi gli ordini professionali, anche attraverso operazioni di semplificazione - come questa, che riguarda le professioni economiche - e, dall'altra, riconosca le nuove professioni sulla base di un sistema fondato sul meccanismo europeo dell'attestato di competenza. Le nuove professioni sono tantissime: informatici, tecnici pubblicitari, operatori del fitness, ecc. Ve ne sono molte e, naturalmente, non tutte sono uguali tra loro. È un tema, questo, all'attenzione della X Commissione, ma, francamente, non si vedono segnali di progresso da parte della maggioranza.
Vorremmo che questa riforma fosse basata sul pieno riconoscimento dell'esercizio professionale tramite società: prevalentemente, società tra professionisti, con esclusione del socio terzo di puro capitale, per le attività riconosciute e società commerciali per le nuove attività.
Vorremmo l'eliminazione dei numeri chiusi nell'accesso alle professioni, la revisione dei minimi e dei massimi tariffari, che vanno mantenuti solo per le attività di pubblico interesse, privilegiando però le intese negoziali e anche la gestione delle controversie da parte di un soggetto neutro; cioè non solo da parte dei consigli dell'ordine, ma anche da un soggetto che veda la partecipazione di rappresentanti degli ordini e dei consumatori, per la loro tutela. Vorremmo il riconoscimento per i giovani praticanti del diritto all'equo compenso e alle principali tutele sociali - la sanità, la maternità, la previdenza -; vorremmo una riforma dell'esame di Stato secondo i criteri di oggettività e imparzialità e anche forme differenziate di tirocinio, come peraltro positivamente si inizia a fare in questo provvedimento che riguarda le professioni economiche. Vorremmo più attenzione per il grande tema della formazione continua, che deve essere obbligatoria, poiché un professionista, laureato poniamo trent'anni fa, che non esercitasse la professione o non fosse aggiornato, oggi potrebbe in qualche caso essere quasi un pericolo pubblico. Tutto ciò devo dire che ha una urgenza che spesso nell'attività di Governo viene trascurata.
Abbiamo richiamato questi principi perché essi ci portano anche ad illuminare un po' meglio i punti che, a nostro avviso, devono costituire oggetto di qualche miglioramento attraverso l'esame dell'Assemblea; fondamentalmente si tratta dei punti previsti all'articolo 3 e all'articolo 5. Avremo modo di illustrare gli emendamenti, non è il tema di oggi, però, quando si parla di generiche attribuzioni di nuove competenze, obiettivamente bisognerebbe capire se qui creiamo nuove attività riservate oppure no. Direi che al di là di uno stretto perimetro, pur esso difficile da individuare, di natura pubblicistica di alcune attività professionali, è ben difficile pensare di aumentare le attività soggette a riserva, come pure riteniamo un po' insufficiente questa formulazione all'articolo 3, lettera d), in particolare, quando si fa riferimento alle competenze di nuovi laureati specialistici, nel rispetto della libertà di concorrenza, attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad altri albi. Ma ricordo che ci sono professionisti iscritti anche a registri, ruoli ed elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, in particolare i periti, gli esperti tributari, i consulenti del lavoro, eccetera, che già oggi esercitano queste attività e sono riconosciuti peraltro ampiamente anche da parte della giurisprudenza della Corte costituzionale. Di ciò parleremo meglio durante l'esame degli emendamenti, ma già ora rivolgo un pensiero al relatore, che è stato assolutamente attento alla materia, affinché nell'ambito del Comitato dei nove in extremis si possa specificare meglio quanto necessario.
Inoltre, lascia un po' dubbiosi l'attuale scrittura dell'articolo 5, laddove si prevede l'attribuzione di competenze al nuovo ordine sul registro dei revisori contabili, con una certa contraddittorietà, peraltro, forse con il terzo comma dello stesso articolo, lettera a), laddove si invita invece, nell'esercizio della delega, il Governo a salvaguardare l'autonomia del registro dei revisori contabili.
Insomma, se io dovessi dirlo con una battuta conclusiva, con questo provvedimento, che ha i pregi che ho cercato di riassumere e di ricordare, dobbiamo stare attenti a non creare ambiguità in tema di attività soggette a riserve, soprattutto a non ampliare le riserve in un mondo che è quello del lavoro in trasformazione, che è quello dei lavoratori della conoscenza, che è quello dei knowledge workers, come si usa dire, che richiede qualità e responsabilità e pieno affidamento da parte dei cittadini utenti, affinché per talune attività vi siano dei precisi requisiti oggettivi, ma che tende sempre più all'interdisciplinarietà, alla collaborazione, alla capacità di fornire servizi professionali in modo interdisciplinare e non più attraverso nicchie e riserve di competenza.
Con queste preoccupazioni ma anche con queste considerazioni favorevoli sul complesso del provvedimento e con le doglianze che ho avanzato e che continueremo ad avanzare a causa della grave inerzia del Governo sulla riforma complessiva delle professioni, sia per quello che riguarda la modernizzazione degli ordini sia per quel che riguarda le nuove professioni, anticipo fin da ora l'orientamento favorevole del mio gruppo parlamentare e, credo anche dell'intero Ulivo, fermi restando i rilievi mossi. Mi auguro, pertanto, che questi rilievi, così come il tema della differenziazione tra gli iscritti alla sezione A e gli iscritti alla sezione B - tema questo già trattato dal relatore e che noi riteniamo meritevole di una migliore sistemazione - possano trovare un accoglimento il più possibile condiviso.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 3744-A)
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Falanga.
CIRO FALANGA, Relatore. Signor Presidente, trovo apprezzabile la posizione tenuta dall'opposizione durante l'iter di questo provvedimento, così come trovo apprezzabile l'intervento svolto dal collega Mantini. Occorre però evitare di spaziare e, quindi, di andare oltre il tema di cui trattiamo con questo provvedimento come ha fatto poc'anzi il collega Mantini quando ha fatto riferimento a ciò che vorrebbe l'opposizione in tema di attività professionali: si è fatto cenno alle società di professionisti dimenticandosi che quello alla nostra attenzione è un tema totalmente diverso che richiama una norma del 1939 che fissava per determinate categorie professionali - le cosiddette categorie protette - delle protezioni proprio per evitare che anche le professioni finissero nelle mani delle società di capitali. Trovo pertanto proprio strano che un'opposizione di sinistra voglia addirittura una liberalizzazione delle professioni e, quindi, un affidamento delle attività professionali alla forza del capitale. Quella norma fu giusta ed essa è ancora attuale e necessaria per il futuro perché l'attività professionale è sempre strettamente collegata ad una prestazione personale per la quale deve essere prevista l'attribuzione della responsabilità ad un soggetto ben preciso ed individuato e non ad una società di capitali, sebbene sia stato precisato che trattasi di società che non prevede l'intervento di soggetti estranei e non professionisti.
A parte questo rilievo, debbo dire che, nel complesso, tutto quanto è stato detto si è rivelato prezioso ai fini del lavoro svolto, ed esso sarà ancor più prezioso domani quando, come ho già anticipato, vi sarà la più ampia apertura per un'eventuale e ulteriore riflessione sul provvedimento in oggetto.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
LEARCO SAPORITO, Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. Signor Presidente, il Governo si riserva di rispondere alle osservazioni avanzate nel corso dell'esame dei singoli articoli del provvedimento.
PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
______________ ______________
364.
Seduta di MARTEDì 30 SETTEMBRE 2003
presidenza del vicepresidente PUBLIO FIORI
indi DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali.
(Esame degli articoli - A.C. 3744)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione.
Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere, che è distribuito in fotocopia (vedi l'allegato A - A.C. 3744 sezione 1).
Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere, che è distribuito in fotocopia (vedi l'allegato A - A.C. 3744 sezione 2).
(Esame dell'articolo 1 - A.C. 3744)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 3744 sezione 3).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, cominciamo, per la verità in un'atmosfera abbastanza confusa, l'esame degli articoli del disegno di legge delega proposto dal Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
A beneficio di coloro che non hanno seguito l'iter del provvedimento - sono certamente molti -, giova ricordare che, nel nostro ordinamento, i dottori commercialisti posseggono già un ordine. Ciò nondimeno, noi ci occupiamo di una nuova normazione di questa materia per una specificità che, in qualche misura, rende irragionevole l'attuale disciplina, giacché oggi, nel nostro ordinamento, appunto, v'è un ordine professionale per i dottori commercialisti e, al tempo stesso, un ordine professionale che riguarda i ragionieri i quali svolgono la professione di commercialisti.
Sulla necessità, pertanto, di questo provvedimento non occorre spendere parole. Esso si appalesa necessario ed utile, nel senso di una razionalizzazione di questa materia e del superamento di una specificità che risulta viepiù acuita, nei suoi aspetti negativi, dal fatto che, nel nostro paese, è intervenuta la riforma degli studi universitari, è stata introdotta la laurea breve e, nell'ambito degli studi economici, di economia e commercio, oggi vi è un diploma di laurea triennale che necessita di un suo inserimento ragionevole ed equo nella disciplina esistente.
Vi è poi da sottolineare un'ulteriore esigenza che rende necessario intervenire normativamente in questa materia, che è un'esigenza connessa alla dimensione europea, all'integrazione europea, alle problematiche comunitarie, che ormai attingono assai da vicino il complesso delle libere professioni che vengono esercitate nel nostro paese e nei paesi della comunità. Occorre peraltro osservare che in questo quadro generale che delinea una indubbia necessità di intervento noi dobbiamo, come forza di opposizione, immediatamente sottolineare come il Governo peraltro non sembri all'altezza della situazione - me lo consentirà l'illustre sottosegretario - giacché, a fronte delle necessità, che tutti condividiamo e che ho cercato di sintetizzare, dobbiamo registrare, ad esempio, che nell'ambito di una necessaria nuova disciplina delle libere professioni, nel documento di programmazione economica, che noi conosciamo e che è stato presentato al paese e al Parlamento qualche mese fa, nulla è previsto su questo delicato settore, che pure attiene alla competitività del sistema e che pure attiene al sostegno delle nostre libere professioni, che ormai entrano in concorrenza con le libere professioni della Francia, dell'Inghilterra, della Spagna, della Germania, che appaiono meglio strutturate sul piano della disciplina normativa.
Ciò detto e ciò premesso noi pensiamo e crediamo di poter affermare che il disegno di legge delega che ci viene proposto e che è stato esitato dalla Commissione non raggiunga gli obiettivi che era lecito aspettarsi e che, se raggiunti, avrebbero indubbiamente favorito una migliore disciplina di questo importante settore delle attività libero-professionali. Noi valuteremo alla fine del lavoro dell'Assemblea se esprimere un voto favorevole ovvero se astenerci; molto dipenderà anche dall'esito del lavoro stesso, dal modo con il quale la maggioranza valuterà le nostre proposte emendative, ma già da questo momento possiamo sottolineare che il necessario intervento normativo non ci soddisfa pienamente ed integralmente; anche se, torno a ripetere, il giudizio definitivo lo dovremo dare allorché il lavoro dell'Assemblea avrà esaurito l'esame degli emendamenti e noi potremo valutare quello che sarà il testo che dovremo in via ultimativa, almeno per questa fase, approvare.
Cosa diciamo sui nostri emendamenti e in che modo noi abbiamo cercato di migliorare il testo approvato dalla Commissione oggi presentato all'Assemblea? Noi ci muoviamo con la nostra proposta emendativa su tre piani. Il primo piano è quello di inserire nel modo più equo, nel modo più giusto e, in definitiva, nel modo più legittimo la nuova realtà accademico-universitaria nel diploma di laurea triennale. Se le lauree triennali hanno diritto di cittadinanza ed adeguata dignità, noi pensiamo che questa dignità debba essere riconosciuta al momento concreto in cui si va a disciplinare la materia.
Troveremmo francamente incongruo se si pervenisse, come peraltro si propone nel testo del disegno di legge al nostro esame, alla soluzione che chi svolge questa importante e delicata attività di commercialista lo possa fare con determinate prerogative e con determinati diritti e poteri se in possesso del diploma di ragioniere, e al tempo stesso non possa chi, viceversa, è munito di un diploma di laurea triennale, godere delle stesse possibilità, delle stesse potestà, degli stessi diritti dei ragionieri diplomati.
Il secondo livello di intervento è molto proiettato verso la costruzione di un sistema sociale migliore ed attiene al riconoscimento, nell'ambito della regolamentazione degli ordini, di una tutela delle donne e comunque di una disciplina che si ispiri ai principi delle pari opportunità.
Il terzo livello di proposta emendativa, quella certamente più corposa e sostanziosa sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo, attiene a quelle che noi definiamo e denunciamo come rigidità corporative della disciplina che viene proposta. Noi siamo assolutamente consapevoli e coscienti che nel nostro paese c'è una storia importante, una tradizione importante, che investe gli ordini professionali, ma noi dobbiamo, come classe politica e come classe di Governo, altresì avere coscienza e consapevolezza che questa tradizione e questa storia, pur nobile ed importante, oggi costituisce e dà vigore a norme e prassi corporative che tendono a perpetuarsi nel tempo e che, se mantenute, costituirebbero un freno fortissimo ad una democratica e moderna disciplina delle libere professioni.
A noi sembra che il Governo e, in qualche misura, anche la maggioranza non abbiano avuto la forza e la capacità di liberarsi appieno da questi condizionamenti corporativi e non abbiano avuto la forza e la capacità di liberare il testo dalle rigidità corporative che noi affrontiamo in modo specifico con la nostra proposta emendativa. Faccio riferimento, ad esempio, alla disciplina particolare che il testo propone allorché si tratta di normare l'elettorato passivo degli organismi dirigenti degli ordini o allorché si tratta di normare la disciplina transitoria che riguarda gli organismi dirigenti degli ordini professionali, sia quelli di livello nazionale sia quelli di livello locale e provinciale. Mi riferisco altresì alla tutela, che noi pensiamo essere doverosa, dei giovani professionisti che intendono impegnarsi nell'attività istituzionale degli ordini professionali e, come soggetti professionalmente deboli, noi pensiamo debbano ricevere adeguata tutela dalla norma allorché con essa si disciplinano la costituzione degli ordini, la formazione degli organi e l'elezione degli organismi regionali degli ordini medesimi. Noi pensiamo altresì che la proposta emendativa che noi proponiamo sia importante là dove si indirizza alla disciplina transitoria che dovrà, per così dire, traghettare gli attuali organismi dirigenti degli ordini - quelli locali e quelli nazionali - dall'attuale normativa alla nuova disciplina.
A noi pare di riconoscere nel testo normativo al nostro esame un'eccessiva attenzione agli attuali equilibri associativi, e a noi non pare giusto che si debba tutelare l'attuale situazione che, al di là di ogni considerazione, è comunque espressione di un ordinamento abbastanza burocratico che certamente non è in linea con le attuali esigenze di una disciplina giuridica moderna, efficiente, attenta all'utenza più che al momento professionale.
Inoltre, ci sembra assolutamente insufficiente la disciplina dettata dall'articolo 5 del disegno di legge delega, laddove si regolamenta una materia notevolmente delicata, vale a dire il ruolo dei revisori contabili. È noto che, attualmente, il controllo e la tenuta del registro dei revisori contabili è una competenza riconosciuta al ministro guardasigilli; il provvedimento al nostro esame, invece, propone di sopprimere e cassare tale competenza, riconoscendola in capo all'ordine professionale.
Ma qui vi è da fare una considerazione: i revisori contabili costituiscono, di per sé, una realtà che possiede una forte autonomia ed una precipua distinzione rispetto al grande mondo dei commercialisti; si tratta di figure certamente connesse e coerenti tra di loro, ma assolutamente distinte sul piano della professione, della formazione e dell'importanza pubblicistica dei ruoli e delle funzioni.
Orbene, tra i revisori contabili si incontrano avvocati ed espressioni di professionalità diverse e distinte da quella dei commercialisti. Peraltro, ci chiediamo, retoricamente: è cosa giusta e legittima che un'espressione professionale non appartenente a quella dei commercialisti debba poi essere inserita, attraverso il meccanismo di controllo e di tenuta del registro dei revisori contabili, nell'ambito di una disciplina professionale del tutto estranea a quella cui facevo precedentemente riferimento? Ribadisco che il quesito che pongo ha natura strettamente retorica, e dunque la risposta viene da sé.
Con le nostre proposte emendative, inoltre, affrontiamo un'ulteriore, importante questione; si tratta di una questione che pensiamo abbia ricevuto, dal testo varato e licenziato dalla Commissione, una disciplina non del tutto adeguata. Stiamo parlando di quel grande e vasto mondo, assai articolato, estraneo a quello dei commercialisti e di ragionieri, ma che agisce ed opera con un attività professionale che, in qualche modo, confina con quella propria ed istituzionale dei commercialisti: penso, ad esempio, ai numerosi consulenti del lavoro, oppure al grande popolo professionale che svolge un'attività importante attraverso iscrizioni in ruoli pubblici (ruoli tenuti, comunque, da pubbliche amministrazioni), e che oggi si trovano davanti a questa nuova disciplina, che pare volerli espellere dal mondo del lavoro dall'oggi al domani.
Noi poniamo, allora, una questione fondamentale ed essenziale, al di là di ogni giudizio di valore, su questo grande popolo di lavoratori. Credo che essi meritino comunque una tutela, tuttavia, al di là di questo, credo che un legislatore che decide di intervenire in questa materia non possa determinare, dall'oggi al domani, la chiusura di uffici e di studi senza un'adeguata disciplina di transizione; noi proponiamo di farlo non attraverso la disciplina transitoria, ma addirittura attraverso la disciplina definitiva.
Noi vogliamo, infatti, che tali operatori rimangano nel mondo del lavoro e che, assoggettati alle regole della concorrenza, svolgano il loro ruolo e la loro funzione, rispetto alla quale, ormai, possono vantare una solida e qualificata tradizione.
Noi pensiamo che la prospettazione governativa fatta propria dalla maggioranza sia particolarmente iniqua. In questo senso, presentiamo e proponiamo emendamenti che non mancheremo certo di approfondire nel modo migliore, allorché gli stessi saranno posti in votazione.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, concludo il mio intervento sottolineando l'importanza che dobbiamo necessariamente annettere all'atteggiamento che sarà dimostrato nei confronti della nostra complessiva proposta emendativa. Come ho cercato di dimostrare (l'ho fatto male, attesa anche la sinteticità con la quale ho tentato di illustrare gli argomenti), la posizione dell'opposizione è certamente propositiva. Vogliamo migliorare un testo che risponde ad esigenze reali del paese nell'ambito di un settore e di una materia che ha bisogno di una disciplina adeguata. Peraltro, qui si confrontano due visioni: una visione europeista e riformatrice e, viceversa, una visione ancora troppo incrostata di attenzioni corporative.
Credo che dal nostro dibattito e dal nostro confronto possa comunque uscire qualcosa di buono ed a questa speranza affido il nostro voto ed il nostro iter parlamentare (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo).
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 1 e sull'unica proposta emendativa ad esso presentata, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
CIRO FALANGA, Relatore. Signor Presidente la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Magnolfi 1.1.
PRESIDENTE. Il Governo?
MICHELE GIUSEPPE VIETTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Magnolfi 1.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.
BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, la questione sottesa a questo emendamento riguarda la denominazione del nuovo ordine. Mi rivolgo al sottosegretario oltre che all'Assemblea: non è questione né formale né secondaria per chi, come noi, guarda con interesse e con favore a questo provvedimento sia come una semplificazione degli ordini professionali e, quindi, anche del mercato, sia come un'opportunità per i giovani. Pertanto, si tratta di un problema di sostanza e non di forma.
I dottori commercialisti ed i ragionieri commercialisti confluiscono in un unico ordine e in un unico albo: la logica vorrebbe che questa unità fosse sancita anche da un unico titolo. Ieri il rappresentante del Governo Saporito ha evidenziato come il provvedimento in esame favorisca questa unicità e, quindi, ha sottolineato positivamente tale aspetto. Al contrario...
PRESIDENTE. Per cortesia, prego i colleghi di abbassare il tono della voce. Prego, onorevole Magnolfi.
BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Al contrario, la denominazione proposta da questo provvedimento crea di fatto una nuova figura che dovrebbe corrispondere ai nuovi laureati triennali, come si evince da tutto il testo della legge, ai quali verrà precluso non solo il titolo di dottore ma anche il titolo di commercialista che, invece, appartiene di diritto ai ragionieri abilitati, anche a quelli in possesso del solo diploma, secondo una normativa di tanti anni fa (sappiamo che la normativa dell'accesso all'albo per i ragionieri è cambiata nel tempo e, quindi, alcuni sono in possesso del semplice diploma).
Allora, domandiamo - e vorremmo ci si desse una risposta - cosa significa esperto contabile? Che relazione ha con le figure già esistenti di consulenti contabili, consulenti tributari, eccetera? Ricordo che ce ne sono 75 mila solo rappresentati dalla LAPET e riconosciuti dalla Corte costituzionale, ma che non hanno un ordine professionale.
Non si alimenta così la confusione proprio mentre si dice di voler razionalizzare il sistema. Non si rischia di penalizzare i giovani laureati proprio mentre si dice di volerli favorire. Ma chi mai vorrebbe affrontare tre anni di studio universitario, che poi diventano anche quattro con la tesi di laurea, più tre anni di tirocinio per conquistare un titolo così indefinito come quello di esperto contabile e non di commercialista? Inoltre, si istituirà anche un altro albo dei tirocinanti esperti contabili accanto all'albo dei tirocinanti e dei praticanti commercialisti?
Se si è contrari alla riforma universitaria, la riforma del cosiddetto 3 più 2, lo si dica apertamente e si mettano in campo altre ipotesi di riforma, ma questo mi pare un modo obliquo per disincentivare i giovani a credere nella riforma e mi sembra anche un inganno. Fra l'altro, la cosa più grave è che si perpetua una concezione degli ordini come barriera, come ostacolo alla mobilità sociale. A nostro avviso, il nuovo ordine ed il nuovo albo dovrebbero riferirsi ad un unico titolo che racchiude tutte le figure professionali anche se con diverse sottolineature. In questo modo i ragionieri si chiameranno ragionieri commercialisti, i laureati quadriennali e quelli specialistici si chiameranno commercialisti tout court, i laureati triennali potranno essere commercialisti junior in analogia con tutte le altre tipologie regolamentate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 su cui tornerò successivamente.
Insomma, non creiamo da subito una seconda categoria, altrimenti viene il sospetto che i professionisti di oggi si siano messi d'accordo per tutelarsi dalla concorrenza dei professionisti di domani e questa, davvero, non è una bella cosa (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, esprimo fin da subito e per brevità dei nostri lavori l'orientamento favorevole del gruppo della Margherita sul provvedimento in esame ed anche sull'emendamento Magnolfi 1.1.
In effetti, tale riforma è volta all'unificazione degli ordini ed ad una semplificazione nel panorama degli ordini ed è - possiamo dirlo - anche figlia del Governo di centrosinistra, che l'aveva già avviata nella scorsa legislatura. Vi è l'esigenza urgente di coordinare le nuove lauree triennali con gli sbocchi professionali e di rendere omogenea questa professione con l'Europa. Proprio sotto questo profilo devo dire che il modo di agire complessivamente inteso del Governo sulle professioni rischia di essere privo di una bussola.
Vedo dinanzi a me il sottosegretario Vietti che si è molto applicato sul tema, ma divisioni, incomprensioni, lacerazioni, inerzie, ritardi stanno a dimostrare che, a distanza di due anni e mezzo dall'inizio della legislatura, non abbiamo provvedimenti chiari da un punto di vista di sistema. Si insegue ancora una logica puntuale. Stiamo affrontando senza principi i problemi dei commercialisti e dei ragionieri - e parallelamente, in questi giorni, il tema degli informatori farmaceutici - senza avere un quadro complessivo di riforma.
Una riforma, che, viceversa, è decisiva per la competitività ed anche per la maggiore equità del nostro paese, mentre, come è stato ricordato, non è neppure menzionata nel quadro di programmazione economica 2007. Dunque, con alcune ambiguità, che riscontriamo anche in questo provvedimento e sulle quali torneremo in modo puntuale, affrontiamo la materia, convinti della necessità dell'unificazione, ma convinti anche dell'opportunità di alcuni miglioramenti che, a partire da questo primo articolo, sono necessari.
Anche se non ripeto le argomentazioni svolte dalla collega Magnolfi, tuttavia è evidente che, così come abbiamo creato le categorie degli architetti senior e iunior, per così dire, degli ingegneri e degli agronomi (con il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001), non ha senso adesso discostarsi da questo quadro di riferimento, con una denominazione dello stesso ordine, che in realtà non segue questi criteri, ma ne segue altri, con delle discrasie che vedremo. Si tratta di discrasie che riguardano: norme certamente frutto di intese tra i due ordini, ma astruse, per alcuni versi corporative, che vedono i ragionieri attuali inseriti nella sezione A, cioè tra i laureati specialistici, con una sorta di condono intellettuale, come qualcuno lo ha definito; norme che vedono l'elettorato passivo per l'elezione dei presidenti attribuito per ben nove anni solo ai laureati specialistici e non anche a quelli triennali; norme che vedono ambiguità, che speriamo risolte in sede di delega, sull'attribuzione di nuove competenze, che certamente vorremmo non fossero competenze esclusive, cioè tali da disegnare nuovi ambiti di riserva (tema delicatissimo, sul quale mi auguro davvero che il Governo in sede di delega vorrà tenere presente i moniti, i principi e gli indirizzi chiarissimi dell'Unione europea).
Annuncio pertanto il voto favorevole sull'emendamento Magnolfi 1.1, riservandomi di intervenire solo sui temi con riferimento ai quali auspichiamo un miglioramento del testo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lo Presti. Ne ha facoltà.
ANTONINO LO PRESTI. Mi sono determinato ad intervenire, signor Presidente, perché stimolato dall'intervento del collega Mantini, ma anche per ristabilire la verità dei fatti, a proposito di questa riforma delle professioni, che tarda ad arrivare.
Non è così, caro collega Mantini, e tu sai meglio di me che abbiamo seguito passo passo quello che evidentemente è stato il prodotto di una Commissione, che ha lavorato e che ha elaborato un testo che sarà portato all'attenzione del Parlamento. È, inoltre, attualmente in corso al Senato una discussione su un testo unificato di proposte di legge presentate da tutti i gruppi politici, compreso il tuo. È una riforma complessa, che non si poteva evidentemente varare tout court senza approfondimenti. È una riforma che sarà comunque portata a compimento, nonostante i tentativi di paralizzarla, che sono stati prodotti sia nella scorsa legislatura, sia in questa. Mi riferisco ad un grave vulnus, che ha inciso sulla tardività con la quale stiamo portando avanti il processo di riforma delle professioni, che è costituito dalla formulazione sbagliata dell'articolo 117 della Costituzione, che riserva una competenza concorrente alle regioni in materia di professioni e tu sai, collega Mantini, che questo vulnus, questo problema, deve essere affrontato e superato. Ma quel tipo di riforma non l'ha fatto sicuramente il centrodestra, bensì è un prodotto dell'elaborazione della scorsa legislatura, da cui emerge evidentemente tutta la volontà del centrosinistra di creare una competizione tra Stato e regioni, in una materia così delicata come quella delle libere professioni.
Inoltre, tarda ad arrivare anche una direttiva europea. Quindi, nel percorso difficoltoso della riforma delle professioni, vi sono alcuni ostacoli che stiamo superando.
Vorrei comunque tranquillizzare il collega Mantini e tutti gli altri colleghi sul fatto che la riforma si farà e sarà condivisa con gli ordini e dalle associazioni. Sarà una riforma che sicuramente porterà l'Italia nel novero di quei paesi che hanno affrontato un nodo fondamentale per lo sviluppo della società del futuro.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Magnolfi 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 429
Maggioranza 215
Hanno votato sì 194
Hanno votato no 235).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 431
Votanti 427
Astenuti 4
Maggioranza 214
Hanno votato sì 423
Hanno votato no 4).
Esame dell'articolo 2 - A.C. 3744)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 (vedi l'allegato A - A.C. 3744 sezione 4).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 423
Votanti 416
Astenuti 7
Maggioranza 209
Hanno votato sì 412
Hanno votato no 4).
Esame dell'articolo 3 - A.C. 3744)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 3744 sezione 5).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore esprime il parere della Commissione.
CIRO FALANGA, Relatore. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Magnolfi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, e Mantini 3.5 mentre formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli identici emendamenti Mantini 3.6, Misuraca 3.7, Pistone 3.14 e Potenza 3.15 nonché sull'emendamento Misuraca 3.9. Formula altresì un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento Magnolfi 3.8, in quanto la Commissione ha presentato l'emendamento 3.16 del quale si raccomanda l'approvazione.
Inoltre, il parere è contrario sugli emendamenti Magnolfi 3.11, 3.12 e 3.13.
PRESIDENTE. Il Governo?
MICHELE GIUSEPPE VIETTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore salvo per quanto riguarda l'emendamento 3.16 della Commissione in ordine al quale propone la seguente riformulazione: «Sono fatte salve, altresì, le attività di natura privatistica già consentite dalla legge agli iscritti a registri, ruoli ed elenchi speciali tenuti dalla pubblica amministrazione.». Con questa riformulazione il parere del Governo sarebbe favorevole e totalmente in linea con quello espresso dal relatore in ordine a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.
PRESIDENTE. Chiedo al relatore se accetti la riformulazione proposta dal Governo.
CIRO FALANGA, Relatore. Signor Presidente, accetto la riformulazione testé proposta dal Governo.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Magnolfi 3.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.
BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, in questo articolo 3 si dettano i criteri per la composizione degli organismi direttivi del nuovo ordine riunificato, a livello nazionale e anche nei livelli territoriali provinciali.
Tra questi criteri, proponiamo di inserire quello delle pari opportunità tra donne e uomini. Alla base di tale proposta vi è una questione della quale sono profondamente convinta; infatti, la mia opinione è che gli ordini professionali debbano gestirsi con la più ampia autonomia regolamentare e che la democrazia interna debba essere la migliore garanzia di un corretto funzionamento e di una reale rappresentatività.
Per questo nutro forti dubbi sul fatto che il Parlamento debba decidere di assicurare per legge tutte queste riserve cui poco fa accennavano i colleghi Mantini e Bonito; a partire da quella di elettorato passivo per gli iscritti alla sezione A dell'albo, cioè tutti gli attuali componenti dei due ordini e quindi lasciando fuori ancora volta i laureati triennali. Anche in questo caso rilevo un eccesso di protezionismo corporativo contro i laureati triennali che quasi si vorrebbero condannare ad una eterna minorità.
Comunque, dovendo dettare dei criteri, allora accanto a quello giusto della proporzionalità, al criterio della rappresentatività, noi proponiamo all'Assemblea di esplicitare anche quello delle pari opportunità. Fra gli iscritti alle facoltà di economia, più o meno in tutti gli atenei del paese, le ragazze hanno ormai raggiunto e superato il 50 per cento degli iscritti. Per non parlare delle laureate: le giovani donne studiano di più, ottengono voti migliori e si laureano in minor tempo. Ma gli ordini professionali sono ancora un club quasi esclusivamente maschile. Non ritengo che questa sia una questione secondaria. E, non mi sembra secondario ricordarlo quest'Assemblea, per due volte consecutive ha votato quasi all'unanimità una modifica dell'articolo 51 della Costituzione. Se si è espressa in questo modo con convinzione è il momento di dimostrarla accogliendo questo emendamento. Infatti, anche qui si parla dell'accesso a cariche elettive e si tratta di dare agli ordini quell'apertura che li metta a contatto anche con una società che cambia.
Se riusciremo ad inserire questo principio nella legge delega avremo la speranza di contagiare anche gli altri ordini professionali e quindi di contribuire non solo ad una azione positiva, conferendo questa delega al Governo che la eserciterà nello spirito della riforma costituzionale dell'articolo 51 della Costituzione, ma anche di contribuire alla modernizzazione di questo ordine e dell'intero sistema delle professioni.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Magnolfi 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 419
Votanti 417
Astenuti 2
Maggioranza 209
Hanno votato sì 192
Hanno votato no 225).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Magnolfi 3.2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Stiamo esaminando uno degli articoli principali della proposta governativa, esattamente l'articolo 3 nella cui prima parte si disciplinano le modalità per la costituzione del consiglio nazionale e dei consigli locali del nuovo ordine professionale, la loro composizione, e la strutturazione degli organismi dirigenti.
Il nostro emendamento interviene su questa prima parte dell'articolo 3 e propone di espungere dal testo una limitazione molto forte della normativa. Si tratta di una limitazione dei diritti degli iscritti agli ordini.
Cerco di essere più chiaro. Stiamo discutendo di elettorato passivo, e precisamente della possibilità di essere eletti per dirigere, sia a livello nazionale sia locale, i consigli degli ordini. Orbene, il legislatore delegante propone che il presidente del consiglio dell'ordine sia sempre un componente dell'ordine stesso, ma sia un componente appartenente alla sezione riservata ai laureati specialistici.
Cerco di chiarire ulteriormente. Abbiamo detto all'inizio che attraverso questa proposta legislativa si unificano gli ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti. All'esito di questa riunificazione, il legislatore delegante, di unificante, propone che nell'ordine, ormai unificato (ancorché distinto per sezioni) la presidenza sia sempre assunta da un appartenente alle due sezioni.
Allora, ci poniamo un interrogativo in ordine alla democraticità di un sistema siffatto. Stiamo ristrutturando l'ordine in maniera innovativa e stiamo dettando una nuova disciplina. Penso che quella che ci viene proposta dal legislatore delegante sia una normativa che diminuisce il tasso di democraticità dell'organismo e dell'ordine stesso. Abbiamo bisogno di ordini professionali che vadano in una direzione tutta opposta rispetto a quella che apprendiamo dal testo della Commissione. Vogliamo ordini che siano strutturati su base democratica, dove sia ampia la consultazione, dove gli iscritti all'ordine possano far sentire la propria voce e possano essere determinanti nelle scelte importanti che riguardano la vita dell'ordine stesso.
Ebbene, credo che se per legge limitiamo la volontà degli elettori, certamente non sviluppiamo una tesi fortemente democratica. E noi faremo questo se respingeremo il nostro emendamento. Stiamo dicendo che, anche contro la volontà della stragrande maggioranza degli iscritti all'ordine dei commercialisti, il presidente deve comunque essere eletto nell'ambito di una particolare categoria, nell'ambito di una parte dell'intero corpo degli elettori.
Al di là di questo, c'è il principio generale che ogni disciplina limitativa - e irragionevolmente limitativa - dell'elettorato passivo, vale a dire della possibilità di essere eletto, è disciplina di per sé ingiusta, perché disciplina di per sé antidemocratica. In forza di queste considerazioni, chiediamo all'Assemblea di esprimersi favorevolmente sul nostro emendamento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, intervengo brevemente soltanto per annunciare il voto sicuramente favorevole all'emendamento in esame. Abbiamo bisogno di ordine più moderni, più europei, più democratici ed anche più legittimati. Abbiamo bisogno di ordini che appaiano anche non corporativi e chiusi al proprio interno. Quindi, figuriamoci se è opportuno, adesso, porre una limitazione, per ben nove anni, agli iscritti con laurea triennale, per quanto riguarda l'elettorato passivo per la nomina dei presidenti, con ciò sostanzialmente assicurando la nomina dei vertici soltanto a chi ha la laurea specialistica, pur facendo parte del medesimo ordine.
Ci sembra una norma infelice, una norma da correggere, una norma che non aiuta la riforma degli ordini né la relativa immagine. Credo - anche perché ne sono convinto - che, se fossimo arrivati all'esame di questo e di altri provvedimenti avendo dietro alle spalle una legge quadro discussa, probabilmente questi errori non si sarebbero fatti. Se avessimo avuto una riforma di principio, probabilmente oggi non saremmo costretti - lo dico al collega Lo Presti - a violentare il testo costituzionale con misure che certamente nulla hanno a che fare con norme di principio. Il collega Lo Presti non può dire che l'opposizione si trincera dietro un atteggiamento rivendicativo della competenza dello Stato e del Parlamento in materia di principi. Al contrario, costruttivamente abbiamo proposto la riforma di principio e abbiamo spinto in ogni sede perché ciò avvenisse. Oggi, ci ritroviamo invece ad emanare normative di dettaglio, con misure poco riflettute nei principi e sbagliate nel merito.
MICHELE GIUSEPPE VIETTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MICHELE GIUSEPPE VIETTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, intervengo solo per ricordare al collega Bonito e Mantini che la formulazione della lettera a) dell'articolo 3 - in particolare, sul punto dell'elettorato passivo del presidente, che è garantito agli iscritti alla sezione A, così come sulla quantità di componenti della sezione A che ne devono far parte - riproduce pari pari la disposizione dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 328, del 2001, il quale recita «l'elettorato passivo per l'elezione del presidente spetta agli iscritti alla sezione A.».
Allora, io posso anche condividere tutte le preoccupazioni e le lamentele espresse a proposito della scarsa democrazia che questa previsione introdurrebbe, però debbo ricordare ai colleghi che questo provvedimento è di paternità dell'attuale opposizione e dell'allora maggioranza di centrosinistra che fece la riforma universitaria, adottò il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 e scrisse che l'elettorato passivo del presidente spetta agli iscritti della sezione. Se colpa del Governo c'è stata è quella di riprodurre pari pari una norma che è già presente nel nostro ordinamento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, intervengo molto rapidamente solo per dire che non sempre ci sentiamo vincolati (Commenti del sottosegretario Vietti) ... No, il sottosegretario deve rispondere, possibilmente, al tema di oggi non ad un regolamento, che peraltro su questa riforma non ha mai visto la luce ...
MICHELE GIUSEPPE VIETTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. È nascituro.
PIERLUIGI MANTINI. Infatti, stiamo parlando di un regolamento che, anche per le osservazioni della Corte dei conti ed altro ancora, non ha mai visto la luce ed aveva una sua impostazione frutto di intese e di accordi.
Oggi arriviamo ad una riforma, ripeto, con un certo blackout dietro le spalle, senza i principi e senza un approccio che ci possa portare a meditare sulle questioni della democrazia all'interno degli ordini e di un rapporto più moderno tra ordini e società, in quanto, ad oggi, in Parlamento, non abbiamo vista la stessa bozza Vietti né abbiamo visto una linea politica, sui principi, chiara, in materia di professioni. Perciò se ci chiede di discostarci da quelle norme, noi glielo diamo al sottosegretario Vietti, ma vorremmo capire cosa questo Governo dà nel complesso alle professioni e anche su questa scelta specifica che Vietti dice di condividere. Quindi, potremmo senz'altro partire da qui per fare cose migliori.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ruzzante. Ne ha facoltà.
PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, intervengo dopo le parole del sottosegretario per dire che non ho capito se con il suo intervento, al di là del riferimento al precedente decreto del Presidente della Repubblica, nel merito di questo emendamento, dopo la discussione e le argomentazioni espresse dai colleghi dell'opposizione, il Governo ha modificato il parere. Era questo che volevo capire.
Siccome dalle parole del sottosegretario ho capito che c'era sostanzialmente una condivisione del contenuto di questo emendamento, allora, se questa condivisione c'è, è bene che l'Assemblea ne sia informata, altrimenti, se le sue parole sono semplicemente espressione di condivisione del contenuto di quel decreto del Presidente della Repubblica, a quel punto è lei, signor sottosegretario, che forse condivide ciò che ha fatto il Governo precedente e non tanto noi che riteniamo su questo emendamento di dover esprimere in quest'aula e in questa giornata un parere favorevole sui contenuti dell'emendamento. È evidente che nell'attività legislativa ci possono essere anche ripensamenti e credo che da parte dei colleghi parlamentari di centrosinistra la coerenza vi è nel sostegno che si dà a questo emendamento, che oltretutto credo sia collegato a quelli successivi che valuteremo e che riteniamo ci mettano più in collegamento con un'idea moderna degli ordini rispetto al Governo, che invece mi pare manifesti una posizione assolutamente conservativa sulla questione degli ordini.
Quindi, io credo che vada sostenuto questo emendamento e invitiamo i colleghi a votare a suo favore. Da quel che ho capito il Governo non ha modificato la sua posizione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Magnolfi 3.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 419
Votanti 418
Astenuti 1
Maggioranza 210
Hanno votato sì 192
Hanno votato no 226).
Prendo atto che l'onorevole De Laurentiis non è riuscito a votare.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Magnolfi 3.3.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.
BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, non mi pare che il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 impedisca di prevedere la partecipazione dei giovani e delle giovani abilitate alle elezioni degli organismi direttivi degli ordini, sia a livello nazionale che a livello locale.
Quindi, ci troviamo su un terreno non presidiato dai tranelli del sottosegretario Vietti. Credo che gli ordini professionali siano uno strumento e una risorsa molto importante e non devono essere o apparire - lo diceva poco fa il collega Mantini - come uno strumento di conservazione, una barriera alla mobilità sociale, una sede chiusa nella quale non solo si difendono interessi assolutamente legittimi (ciò fa parte della loro missione), ma si perpetuano ruoli e poteri (in questo modo si congela questa struttura). In tale modo, rischierebbero di diventare un freno alla modernizzazione del paese, uno strumento obsoleto che, probabilmente, il dinamismo stesso della società si incaricherebbe di mettere in crisi, o addirittura di travolgere quanto prima.
Penso che l'apertura ai giovani o alle giovani professioniste sia un principio che va verso la valorizzazione degli ordini. Ciò corrisponde alla visione di questi strumenti come stimolo e non come freno allo sviluppo del sistema paese.
A proposito delle riserve, abbiamo appena espresso un voto su una di queste; al riguardo, il sottosegretario ci ricordava che era presenta anche nel decreto del Presidente della Repubblica, prima citato, che tratta di altre professioni, non di quella di commercialista. Tuttavia si tratta di un criterio generale cui sarebbe bene uniformarsi anche per altre questioni su cui interverrò successivamente.
Al successivo punto h) dell'articolo 3 del provvedimento in esame tale riserva viene addirittura estesa anche alla figura del vicepresidente: infatti, per la durata di 9 anni, è previsto che il presidente sia scelto tra gli iscritti nella sezione a) dell'albo unificato, che provengono da quello dei commercialisti, e che il vicepresidente sia scelto tra gli iscritti sempre nella sezione a) dell'albo unificato, che provengono da quello dei ragionieri.
Capisco che la fusione dei due ordini debba implicare un accordo tra i soggetti che accettano tale «matrimonio», ma è anche vero che nove anni sono tanti e che tale durata costituisce un freno alla possibilità per i giovani abilitati di candidarsi, di partecipare attivamente alla vita sociale dell'ordine professionale, di profondere le proprie energie anche negli organismi direttivi.
Penso che la logica del recinto chiuso non piaccia a nessuno, nemmeno agli ordini professionali. Pertanto, confido che l'Assemblea guardi con un occhio di riserva, con un occhio favorevole all'emendamento in esame che tenta di favorire la partecipazione delle giovani e dei giovani abilitati.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Magnolfi 3.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 410
Votanti 409
Astenuti 1
Maggioranza 205
Hanno votato sì 180
Hanno votato no 229).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Magnolfi 3.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 404
Maggioranza 203
Hanno votato sì 178
Hanno votato no 226).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Mantini 3.5.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, ho sentito più volte il sottosegretario Vietti dire con chiarezza che non bisogna suddividere il mondo delle professioni in reticoli di competenze riservate. Credo che ciò, grosso modo, corrisponda al suo pensiero. Sarebbe oggi impensabile, dinanzi all'evoluzione delle professioni, anche all'interdisciplinarietà, all'evoluzione dei mercati dei servizi professionali, immaginare nuove riserve e competenze esclusive.
Questo è il motivo per cui, nel consegnare al Governo attraverso la legge delega il compito di attribuire nuove competenze agli iscritti nella sezione dell'albo unico dei laureati specialistici, vorremmo che queste nuove competenze non delineassero anche delle nuove riserve, ossia delle competenze esclusive. Mi sembra un richiamo opportuno e necessario. Non voglio qui ricordare ciò che l'Europa ci ricorda, non solo sotto il profilo giurisprudenziale con la Corte di giustizia europea, ma anche con la direttiva nonché con l'Antitrust. Insomma, la riserva e la competenza esclusiva sono modalità assolutamente eccezionali che possono essere individuate laddove si tratti, sotto il profilo comunitario, di un settore non armonizzato e di perseguire un obiettivo di interesse generale; inoltre, ciò non deve essere discriminatorio, deve essere oggettivamente necessario, proporzionato all'obiettivo perseguito e sempre che si tratti di un pubblico interesse che richieda cognizioni tecniche rilevanti, asimmetrie informative tra chi le fornisce e chi ne usufruisce, esternalità.
Dunque, questa prudenza che indichiamo con il mio emendamento 3.5, volto ad inserire dopo le parole «nuove competenze» le parole «non esclusive », credo debba essere in linea non solo con l'Europa ma anche con l'evoluzione dei nostri servizi professionali e oserei sperare anche con il pensiero del sottosegretario Vietti al quale mi rivolgo.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mantini 3.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 405
Votanti 404
Astenuti 1
Maggioranza 203
Hanno votato sì 178
Hanno votato no 226).
Prendo atto che i presentatori degli identici emendamenti Mantini 3.6, Misuraca 3.7, Pistone 3.14 e Potenza 3.15 e degli emendamenti Misuraca 3.9 e Magnolfi 3.8 accedono all'invito al ritiro.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.16 della Commissione, nel testo riformulato, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 417
Votanti 414
Astenuti 3
Maggioranza 208
Hanno votato sì 409
Hanno votato no 5).
Prendo atto che l'onorevole Lo Presti ha espresso un voto contrario, mentre avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Magnolfi 3.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 416
Maggioranza 209
Hanno votato sì 189
Hanno votato no 227).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Magnolfi 3.12.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, con l'emendamento Magnolfi 3.12 proponiamo la soppressione della lettera h) dell'articolo 3 e precisamente di quella parte della norma che disciplina in via transitoria l'organizzazione delle presidenze degli organismi dirigenti degli ordini, a livello nazionale e locale. Lo fa stabilendo il principio che per nove anni le maggioranze e le presidenze dei nuovi organi devono essere dei dottori commercialisti e le vicepresidenze affidate ai ragionieri. Osserviamo che una transitorietà novennale è una novità legislativa e normativa: il concetto di disciplina transitoria «fa a pugni» con una durata temporale così cospicua.
Lo fa con una disciplina rigida e anche qui inserendo una regola che tende a limitare il tasso di democraticità che, viceversa, dovrebbe in maniera più ampia sorreggere le scelte degli organismi dirigenti di un ordine. Tutto ciò per rendere l'ordine professionale non soltanto più democratico ma più europeo e più proiettato verso una disciplina moderna.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.
MARIO LETTIERI. Signor Presidente, la materia è troppo importante per non sottolineare alcuni aspetti che, da ultimo, sono inseriti nell'emendamento che mi onoro di sottoscrivere; è un fatto di democrazia. Oggettivamente nutro molte perplessità nell'approvare complessivamente questo provvedimento; lo farò perché l'orientamento del mio gruppo nella sostanza è favorevole, ma devo dire che esso non recepisce la normativa europea né le novità che sono state introdotte negli ordinamenti per la professione con la laurea triennale. Diciamo che questa legge si limita semplicemente all'unificazione dell'attuale ordine dei dottori commercialisti con l'attuale collegio dei ragionieri.
È poca cosa! Qualcuno potrà dire: meglio di niente, ma io credo che, sul tema delle libere professioni, occorra procedere con maggiore convinzione, perché l'Europa richiede una liberalizzazione di queste attività, ovviamente anche per quanto riguarda gli onorari (di cui non si parla mai).
Il sottosegretario Vietti ha tentato di mettere la firma su questa legge; io mi auguro, invece, che si impegni per una riforma complessiva delle libere professioni nel nostro paese (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Magnolfi 3.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 402
Votanti 401
Astenuti 1
Maggioranza 201
Hanno votato sì 175
Hanno votato no 226).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Magnolfi 3.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 403
Votanti 402
Astenuti 1
Maggioranza 202
Hanno votato sì 173
Hanno votato no 229).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 408
Votanti 406
Astenuti 2
Maggioranza 204
Hanno votato sì 403
Hanno votato no 3).
(Esame dell'articolo 4 - A.C. 3744)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 (vedi l'allegato A - A.C. 3744 sezione 6).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 398
Votanti 397
Astenuti 1
Maggioranza 199
Hanno votato sì 394
Hanno votato no 3).
(Esame dell'articolo 5 - A.C. 3744)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 3744 sezione 7).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione... Relatore? Forza, relatore, andiamo avanti (Commenti)!
CIRO FALANGA, Relatore. Le chiedo scusa, Presidente, ma se i colleghi non la smettono, i pareri non li do!
PRESIDENTE. Scusate, colleghi, vi prego di fare silenzio e di lasciare parlare il relatore.
CIRO FALANGA, Relatore. Presidente, la invitavo a richiamare i colleghi che inopportunamente gridavano il mio nome sollecitando i pareri, cosa che so fare benissimo e che farò con la calma che richiede la mia funzione (Applausi).
PRESIDENTE. Va bene. Prego, onorevole Falanga.
CIRO FALANGA, Relatore. La Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5.
PRESIDENTE. Il Governo?
MICHELE GIUSEPPE VIETTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Magnolfi 5.1, Misuraca 5.2, Pistone 5.5 e Potenza 5.6.
Ha chiesto di parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, eviterò di riferirmi ad Adamo ed Eva, ma devo dire una parolina sul fatto che questo articolo 5 potrebbe facilmente essere migliorato, poiché reca una contraddizione che riguarda peraltro novantamila iscritti al registro dei revisori contabili e, direi, anche il resto del paese.
Con il comma 5 dell'articolo 1, si attribuiscono nuove competenze all'ordine dei dottori commercialisti sul registro dei revisori contabili, che è tutt'altra questione. Dopodiché alla lettera a) del terzo comma si dice: salvaguardare l'autonomia del registro dei revisori contabili. Allora, siccome si tratta di una legge delega e quindi vorremmo consegnare al Governo anche qualche indicazione interpretativa, non vorremmo che questa formulazione, che attualmente è contraddittoria e che rischia anche di penalizzare l'autonomia del registro dei revisori contabili, faccia sì che la funzione resti alla commissione centrale presso il Ministero di giustizia, ma la composizione della commissione venga ad essere variata attraverso una massiccia o esclusiva partecipazione solo del nuovo ordine.
Su questo punto, vi sono molte audizioni. Il sottosegretario sa che sono stati espressi pareri contrari, perché si altererebbero equilibri professionali già esistenti. Con questa indicazione, dunque, suggerirei l'approvazione del mio emendamento 5.4 (intervengo anche su di esso, così evito di parlare successivamente) che restringe le competenze del nuovo ordine a quelle solo di tipo consultivo, evitando che il registro sia composto esclusivamente dal nuovo ordine dei commercialisti. Questa è la preoccupazione. Credo che la cosa più saggia sarebbe che il sottosegretario Vietti ci chiarisse sul punto come risolvere la contraddizione che è nel testo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.
BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, esprimeremo, ovviamente, un voto a favore degli identici emendamenti in esame e degli emendamenti Mantini 5.3 e 5.4. Qualora queste proposte emendative venissero respinte, voteremo contro l'articolo 5, perché non abbiamo compreso fino in fondo come si faccia ad attribuire ad un ordine professionale competenze di controllo su professionisti iscritti ad altri ordini e ad altri albi. Ci pare un precedente molto rischioso e per questo, se non verranno approvati gli emendamenti presentati dal collega Mantini che comunque migliorano questo articolo, voteremo contro l'articolo 5.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Magnolfi 5.1, Misuraca 5.2, Pistone 5.5 e Potenza 5.6, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 406
Votanti 404
Astenuti 2
Maggioranza 203
Hanno votato sì 181
Hanno votato no 223).
Prendo atto che l'onorevole Nicotra non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mantini 5.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 400
Votanti 398
Astenuti 2
Maggioranza 200
Hanno votato sì 178
Hanno votato no 220).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mantini 5.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 397
Votanti 396
Astenuti 1
Maggioranza 199
Hanno votato sì 173
Hanno votato no 223).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 405
Votanti 401
Astenuti 4
Maggioranza 201
Hanno votato sì 216
Hanno votato no 185).
Esame dell'articolo 6 - A.C. 3744)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 (vedi l'allegato A - A.C. 3744 sezione 8).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 400
Votanti 395
Astenuti 5
Maggioranza 198
Hanno votato sì 387
Hanno votato no 8).
(Esame di un ordine del giorno - A.C. 3744)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'unico ordine del giorno presentato (vedi l'allegato A - A.C. 3744 sezione 9).
Qual è il parere del Governo sull'unico ordine del giorno presentato?
MICHELE GIUSEPPE VIETTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Mario Pepe n. 9/3744/1.
PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Mario Pepe se insista per la votazione del suo ordine del giorno.
MARIO PEPE. No, signor Presidente, non insisto.
PRESIDENTE. Sta bene.
È così esaurita la trattazione dell'unico ordine del giorno presentato.
(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 3744)
PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.
BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio gruppo e chiedo alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna della mia dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in base ai consueti criteri.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, sono già intervenuto nel corso della discussione sulle linee generali. Vorrei solo far carico al sottosegretario Vietti, trattandosi di legge delega, delle preoccupazioni che anche in modo puntuale attraverso le proposte emendative abbiamo espresso perché vorremmo che i punti ambigui fossero risolti in modo positivo, visto che, sulla materia, dal Governo non abbiamo avuto per ora indicazioni brillanti.
Chiedo alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna della mia dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in base ai consueti criteri.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guido Giuseppe Rossi. Ne ha facoltà.
GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del gruppo della Lega nord Padania e chiedo alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna della mia dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in base ai consueti criteri.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzuca Poggiolini. Ne ha facoltà.
CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole della componente UDEUR-Popolari per l'Europa, anch'io richiamo il Governo alle considerazioni, ai dubbi, alle preoccupazioni in ordine sia alla questione dei revisori contabili, per non mortificarli da un certo punto di vista, sia alla questione importante, sollevata dalla collega Magnolfi, relativa all'accesso delle donne, in modo paritario - così come la Costituzione indica -, ai vertici degli ordini professionali.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.
ENRICO BUEMI. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole dei Socialisti democratici italiani, rilevo il fatto che questo provvedimento non ci soddisfa particolarmente.
Sappiamo, peraltro, che esso è il frutto di un compromesso raggiunto anche con le organizzazioni professionali e per questo daremo il nostro voto favorevole.
PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.
CIRO FALANGA, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIRO FALANGA, Relatore. Signor Presidente, soltanto una precisazione.
L'emendamento 3.16 della Commissione, approvato con una riformulazione proposta dal Governo, è stato, in sostanza, un emendamento puramente esplicativo: la previsione di non chiudere gli studi ad alcuno, di non togliere lavoro ad alcuno, era già insita nel provvedimento di legge; abbiamo voluto ulteriormente precisarlo, ma è chiaro che questo disegno di legge non ha mai inteso chiudere gli studi ad alcuno.
Quindi, la sensibilità espressa dall'onorevole Bonito è stata anche nostra, della maggioranza e, debbo dirlo, ancor prima, del Governo.
PRESIDENTE. Tenendo conto di tutte le sensibilità cui ha fatto riferimento il relatore, ed anche della mia, prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).
(Votazione finale e approvazione - A.C. 3744)
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.
Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3744, di cui si è testé concluso l'esame.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) (3744):
(Presenti 402
Votanti 398
Astenuti 4
Maggioranza 200
Hanno votato sì 396
Hanno votato no 2).
Prendo atto che l'onorevole Aracu ha erroneamente espresso un voto contrario, mentre avrebbe voluto esprimerne uno favorevole.
BEATRICE MARIA MAGNOLFI. La riunificazione dell'ordine dei commercialisti e dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali è sostenuta da motivazioni che condividiamo ed offre prospettive di semplificazione in una materia che richiede un profondo riordino ed una decisa razionalizzazione. È vero che le posizioni di partenza delle due figure professionali sono differenziate dal punto di vista formativo ed è vero che vi sono dottori commercialisti che vorrebbero prorogare questa distinzione, tanto che hanno contestato la riunificazione dei due ordini definendola un «condono intellettuale».
Siamo sensibili a questa argomentazione, ma dobbiamo riconoscere che le prerogative e le competenze delle due figure professionali, così come sono state regolamentate fin dal 1953 sono sostanzialmente identiche, così come è identica la pratica professionale quotidiana ed il mercato in cui essa si esplica. Ma la motivazione più convincente che sta alla base del nostro voto favorevole riguarda i giovani. A seguito della riforma universitaria si rende urgente una riorganizzazione degli albi, dei titoli, delle competenze.
Questo provvedimento a nostro parere poteva già contenere il riordino della professione riunificata: si è voluta scegliere invece la strada della delega al Governo, anzi della doppia delega (articolo 2 ed articolo 4).
Con i nostri emendamenti abbiamo cercato di migliorare il testo, favorendo soprattutto l'apertura dell'ordine professionale ai giovani professionisti ed alle professioniste donne perché consideriamo questi strumenti come stimolo e non come freno alla mobilità sociale ed alla modernizzazione del sistema paese.
Per questo motivo abbiamo cercato di limitare le tendenze corporative verso i laureati triennali cercando di rappresentare le aspettative ed i diritti dei giovani.
Nello spazio europeo della società della conoscenza si richiede lo scambio di esperienze, il riconoscimento reciproco dei titoli, la libera circolazione delle persone, in definitiva la loro occupabilità. Ci auguriamo che il Governo nel predisporre i decreti attuativi terrà conto dei principi di parità di trattamento e di omogeneità dei titoli riconoscendo ai giovani laureati triennali un titolo per il quale valga la pena impegnarsi, studiare e prendere l'abilitazione.
Infine, abbiamo cercato di eliminare, con i nostri emendamenti, alcune ambiguità relative alle prerogative da attribuire agli iscritti alla sezione A dell'albo, facendo in modo che essi non confliggano con le attività attualmente consentite ad altre figure professionali, come i consulenti tributari, che non dispongono di un ordine proprio.
Rimane la nostra non condivisione dell'articolo 5, dove si prefigura l'attribuzione al nuovo ordine unificato di competenze di controllo sul registro dei revisori contabili, per i motivi già esposti nella discussione degli emendamenti.
Con queste perplessità, che vogliamo tradurre in altrettante raccomandazioni al Governo perché ne tenga conto nell'esercizio della delega, riteniamo tuttavia di assicurare il voto favorevole dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo su questo provvedimento che è molto atteso da tutti gli interessati ed in particolare dai giovani che si accingono allo svolgimento di questa importante professione.
GUIDO GIUSEPPE ROSSI. II disegno di legge in oggetto prevede l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, attraverso una delega per l'unificazione dell'ordine professionale dei commercialisti con quello dei ragionieri e periti commerciali, nonché delle rispettive casse previdenziali.
Si arriverà, dunque, ad un albo unico che comprenderà oltre 90 mila professionisti, di cui 50 mila dottori commercialisti e circa 40 mila ragionieri. Accederanno tutti (con l'indicazione della qualifica professionale e del titolo di studio) nella sezione A (destinata ai futuri laureati specialisti abilitati, dopo il tirocinio); saranno invece iscritti alla sezione B gli esperti contabili (con laurea triennale e tirocinio).
Questo intervento legislativo pone fine ad una separazione ormai ingiustificata delle due professioni, ciò alla luce: del contesto comunitario, nel quale vige il principio della corrispondenza tra percorsi formativi e titoli professionali; della riforma universitaria, che ha introdotto due livelli di laurea, triennale e quinquennale, cosiddetta «specialistica»; dell'identità di competenze professionali, peraltro oggi già esistente, attesa la perfetta identità dei percorsi formativi di durata sia triennale che quinquennale; della riforma dell'accesso alle professioni per le quali è previsto l'esame di Stato, in buona parte attuata con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
La presentazione del disegno di legge è stata dunque motivata dalla natura pressoché unitaria dei rispettivi ambiti professionali e dall'identità degli attuali percorsi formativi.
Una riforma, pertanto, che si rende necessaria dato che, in mancanza della unificazione dei due ordini, ci troveremmo di fronte a due professioni «parallele», a partire dal percorso formativo e fino alle competenze professionali, con l'unico elemento distintivo costituito dal titolo professionale.
Da notare, inoltre, i limiti precisi che sono stati fissati nell'articolo 5 a salvaguardia dell'autonomia del registro dei revisori contabili rispetto agli albi tenuti dall'ordine, che si specificano nel mantenimento delle funzioni e delle competenze facenti capo alla commissione centrale per i revisori contabili istituita presso il Ministero della giustizia, nonché della gestione da parte del ministero dell'esame per l'accesso al registro, e della competenza del predetto ministero all'adozione dei provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro. In sostanza, quindi, il legislatore delegato potrà trasferire in capo al costituendo ordine competenze di carattere prevalentemente gestionale, quali ad esempio la tenuta e l'aggiornamento del registro, la verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione al registro medesimo, anche ai fini del controllo disciplinare, fermo restando che i provvedimenti destinati ad avere efficacia esterna, continueranno ad essere emanati dall'amministrazione della giustizia.
In altre parole e concludendo una riforma improntata a quei caratteri di buon senso e di pragmaticità, che stanno caratterizzando l'azione del Governo e del ministro Castelli.
Per queste motivazioni i deputati del gruppo della Lega nord Padania voteranno a favore del provvedimento.
PIERLUIGI MANTINI. I deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo voteranno a favore del provvedimento di delega al Governo per l'unificazione degli ordini dei commercialisti e dei ragionieri, che è una riforma già impostata dal precedente governo di centrosinistra.
Lo facciamo convinti delle ragioni di semplificazione e di omogeneità con l'Europa già richiamate in sede di discussione sulle linee generali e per l'urgenza di rendere coerenti le nuove lauree istituite con gli sbocchi professionali.
Lo facciamo con senso di responsabilità, ma siamo preoccupati per le mancate modifiche da noi proposte con gli emendamenti illustrati che ora consegniamo al legislatore delegato, al Governo, con l'auspicio che le ambiguità almeno siano risolte in senso positivo.
Siamo preoccupati per le norme che vietano agli iscritti con laurea triennale di eleggere il presidente (che a noi sembrano antidemocratiche e poco utili alla «immagine» stessa degli ordini); siamo preoccupati per come sarà esercitata la delega in materia di attribuzione di «nuove competenze» (articolo 3, lettera d)) che noi, coerenti con l'Europa, non vorremmo esclusive e creatrici di nuove riserve; restiamo preoccupati per la contraddittoria formulazione dell'articolo 5 sul registro dei revisori contabili che va salvaguardato nella sua autonomia.
Con la nuova formulazione dell'articolo 3, lettera d) si è migliorato, sulla base delle nostre proposte, il testo del Governo che ora dà più garanzie a quel vasto mondo di professionisti (periti ed esperti tributari, consulenti tributari, eccetera) che esercitano la professione al di fuori degli ordini, organizzato in associazioni, sulla base dei principi più volte riconosciuti dalla Corte costituzionale, da leggi elettorali e dall'antitrust.
Attualmente il nostro ordinamento, comunque, si muove nella dicotomia «libertà/riserva», nel senso che è liberamente esercitabile da chiunque ogni attività che non sia riservata ad iscritti ad albi professionali. Nel settore economico-contabile-fiscale esistono attività liberamente esercitabili e solo pochissime di queste sono riservate agli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e ragionieri.
Infatti, la consulenza tributaria è libera (Corte costituzionale, sentenza n. 418 del 1996), la tenuta della contabilità è libera (medesima sentenza della Corte costituzionale); i consulenti tributari esercitano l'attività con codice IVA 74.12.C. pur non essendo scritti in albi; i consulenti tributari sono intermediari autorizzati dall'Agenzia delle entrate (decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998); rappresentano i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie (articolo 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992); attestano la veridicità e la correttezza formale delle scritture contabili delle imprese in caso di contestazioni da parte degli uffici finanziari (decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1996).
Ma siamo anche preoccupati per la totale assenza, da parte del Governo, di un disegno chiaro di riforma delle professioni che noi continuiamo a sollecitare con le nostre proposte in Parlamento e in ogni sede. Non si può infatti affrontare questa materia, che riguarda le trasformazioni della parte più dinamica dei nostri mercati del lavoro (oltre 4 milioni di addetti), senza una bussola, senza principi fondamentali (come l'articolo 117 della Costituzione ci impone).
Noi ribadiamo, anche in questa occasione, i nostri principi di riforma che sono i seguenti:
1) creazione di un sistema «duale» che legittimi, accanto agli ordini professionali riformati, anche il mondo delle «nuove professioni» basato sulle libere associazioni riconosciute tramite requisiti statutari previsti per legge ed il rilascio dell'«attestato di competenza» degli iscritti, secondo il modello previsto dalle direttive europee. Il nuovo sistema «duale» costituirà un incentivo notevole all'autorganizzazione nel mondo del lavoro, con forme di garanzia per i cittadini: un modello che dischiude potenzialità notevoli soprattutto per i giovani liberando e legittimando spazi per la creatività e l'innovazione;
2) pieno riconoscimento dell'esercizio professionale tramite società: società prevalentemente tra professionisti, con esclusione del socio terzo di puro capitale, per le attività riconosciute, e società commerciali, per le nuove attività. Si tratta di un progresso enorme che consentirà maggiore competitività anche sul piano internazionale;
3) eliminazione dei numeri «chiusi» nell'accesso alle professioni;
4) revisione dei minimi e dei massimi tariffari, solo per le attività di pubblico interesse, privilegiando però le intese negoziali, e gestione di essi da parte di un soggetto neutro, con la partecipazione di rappresentanze degli ordini ma anche di tutela dei consumatori;
5) riconoscimento per i giovani praticanti del diritto all'equo compenso e alle principali tutele sociali (sanità, maternità, previdenza) con la possibilità di svolgere il tirocinio all'interno della formazione universitaria, in alternativa al praticantato, oggi svolto negli studi professionali, che spesso genera un ingiustificato sfruttamento dei giovani subito dopo la laurea;
6) riforma dell'esame di Stato, secondo criteri di oggettività, imparzialità e semplificazione, prevedendo la possibilità di valutazioni abilitanti direttamente collegate al tirocinio;
7) riconoscimento della facoltà per i professionisti di fare pubblicità di contenuto informativo in grado di meglio promuovere Ì offerta e di stimolare la concorrenza senza cadere però in eccessi dannosi;
8) riconoscimento dell'ordine professionale come ente pubblico non economico ma limitatamente a precise funzioni pubblicistiche (tenuta degli albi, deontologia, tutela dei soli interessi generali) senza sovrapposizioni con il libero associazionismo sindacale;
9) promozione della formazione continua obbligatoria, di incentivi ai giovani per l'apertura di studi o società professionali e riconoscimento di crediti d'imposta per le attività di ricerca svolte da professionisti;
10) obbligo di copertura assicurativa per tutti i professionisti per meglio garantire i cittadini utenti dai rischi e dagli eventuali danni derivanti da errori o inadempimenti professionali;
11) aggancio dei profili professionali al nuovo assetto delle lauree (brevi e specialistiche) incentivando le nuove forme di organizzazione del lavoro;
12) riconoscimento del principio della libera scelta dell'iscrizione a più albi professionali nell'ambito di equipollenze dei percorsi formativi.
Sono questi i principi della nostra riforma delle professioni che vorremmo consegnare, anche in questa occasione, all'attuale Governo affinché la delega per l'istituzione del nuovo ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili possa essere esercitata con chiarezza di idee e con coerenza, evitando contraddizioni con l'Europa in un settore così decisivo per il futuro dell'Italia.
Seduta n. 364 del 30/9/2003
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione in merito:
PARERE FAVOREVOLE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.
NULLA OSTA
sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 1.
1. L'Ordine dei dottori commercialisti e l'Ordine dei ragionieri e periti commerciali sono unificati nell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso il quale è istituito l'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 1.
Al comma 1, sostituire le parole da: nell'Ordine dei dottori commercialisti fino alla fine del comma con le seguenti: nell'Ordine dei commercialisti, presso il quale è istituito l'Albo dei commercialisti.
1. 1. Magnolfi, Carboni, Siniscalchi.
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
1. All'unificazione di cui all'articolo 1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto legislativo da adottare entro tre mesi della data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque emanato.
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 3.
1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 sono definiti:
a) le modalità per la costituzione del Consiglio nazionale e dei Consigli locali del nuovo Ordine professionale e la relativa composizione, nel rispetto dei princìpi di
proporzionalità e rappresentatività, assicurando comunque alla componente della sezione riservata ai laureati specialistici, alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera h), un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà e l'elettorato passivo per la nomina del presidente;
b) le classi di laurea e di laurea specialistica, nonché i titoli regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, che costituiscono requisiti di ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2002, n. 173;
c) l'istituzione di due sezioni dell'Albo, rispettivamente riservate ai possessori dei titoli di cui alla lettera b);
d) l'ambito delle attività oggetto della professione ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e delle altre disposizioni vigenti, con attribuzione specifica di attività agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli iscritti nell'altra sezione. È consentita l'attribuzione di nuove competenze agli iscritti nella sezione dell'Albo unico riservata ai laureati specialistici, che presentino profili di interesse pubblico generale, nel rispetto del principio della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad altri Albi;
e) le prove degli esami di Stato per l'iscrizione alle sezioni dell'Albo, tenuto conto di quanto disposto alla lettera d), con previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici ed esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra università e Ordini locali;
f) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nella sezione dell'Albo riservata ai laureati specialistici degli attuali iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, questi ultimi con il titolo professionale di «ragioniere commercialista», con specifica distinta indicazione, per ciascuno, dell'anzianità di iscrizione, del titolo di studio, del titolo professionale e dell'Ordine o Collegio di provenienza;
g) la protezione dei titoli professionali di «dottore commercialista», di «ragioniere commercialista» e di «esperto contabile», nonché del termine abbreviato di «commercialista», utilizzabile soltanto dagli iscritti nella sezione del nuovo Albo riservata ai laureati specialistici;
h) le norme transitorie che garantiscono, per la durata di nove anni a decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi dirigenti di cui all'articolo 6, le maggioranze e le presidenze dei nuovi organi, nazionali e locali, ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri;
i) le norme transitorie che definiscono le modalità, le procedure e i termini per la confluenza degli enti nazionali e locali dei due attuali Ordini, nei rispettivi enti del nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, definendo altresì l'ambito territoriale degli Ordini locali e le procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 3.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: proporzionalità e rappresentatività aggiungere le seguenti: e pari opportunità fra donne e uomini.
3. 1. Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e l'elettorato passivo per la nomina del presidente.
3. 2. Magnolfi, Mancini.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e garantendo inoltre la partecipazione delle giovani e dei giovani abilitati.
3. 3. Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro.
Al comma 1, lettera d), sopprimere il secondo periodo.
3. 4. Magnolfi, Carboni.
Al comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: nuove competenze aggiungere le seguenti: non esclusive.
3. 5. Mantini.
Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole da: del principio di libertà fino alla fine della lettera con le seguenti: della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad Albi, registri, ruoli ed elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione.
3. 6. Mantini.
Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole da: del principio di libertà fino alla fine della lettera con le seguenti: della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad Albi, registri, ruoli ed elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione.
3. 7. Misuraca.
Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole da: del principio di libertà fino alla fine della lettera con le seguenti: della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad Albi, registri, ruoli ed elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione.
3. 14. Pistone, Benvenuto.
Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole da: del principio di libertà fino alla fine della lettera con le seguenti: della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad Albi, registri, ruoli ed elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione.
3. 15. Potenza, Ostillio.
Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole da: le prerogative fino alla fine della lettera, con le seguenti: le sole prerogative di natura privatistica attribuite dalla legge a professionisti iscritti a registri, ruoli ed elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione.
3. 9. Misuraca.
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , registri, ruoli, ed elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione.
3. 8. Magnolfi, Lucidi, Carboni.
Al comma 1, lettera D), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve, altresì, le attività di natura privatistica già consentite dalla legge agli iscritti a registri, ruoli ed elenchi speciali tenuti dalla pubblica amministrazione.
3. 16. (Testo modificato nel corso della seduta)La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «esperto contabile» fino alla fine della lettera con le seguenti: «commercialista junior», quest'ultimo attribuibile agli iscritti alla sezione B dell'Albo.
3. 11. Magnolfi, Lucidi, Carboni.
Al comma 1, sopprimere la lettera h).
3. 12. Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Mancini, Lettieri.
Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: e degli esperti contabili.
3. 13. Magnolfi, Carboni, Lucidi.
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 4.
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa
nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali finalizzata all'unificazione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque, nel rispetto dei princìpi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, previa l'adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi delle Casse interessate sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare al controllo di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994;
b) applicazione da parte delle Casse unificande del principio del pro rata, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti la propria gestione;
c) adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle Casse, rispetto al processo di unificazione come da esse definito;
d) esenzione da imposte e da tasse di tutti gli atti finalizzati alla unificazione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al secondo periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 5.
1. Con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, su proposta del Ministro della giustizia, sono attribuite all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili competenze sul Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque emanato.
3. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) salvaguardare l'autonomia del Registro dei revisori contabili rispetto agli Albi tenuti dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) mantenere le funzioni e le competenze della Commissione centrale per i revisori contabili prevista dal titolo I del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni;
c) mantenere l'attuale disciplina normativa dell'esame per l'accesso al Registro prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dal titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni;
d) mantenere in capo al Ministero della giustizia la competenza ad adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dal Registro.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 5.
Sopprimerlo.
5. 1. Magnolfi, Lucidi, Carboni.
Sopprimerlo.
5. 2. Misuraca.
Sopprimerlo.
5. 5. Pistone, Benvenuto.
Sopprimerlo.
5. 6. Potenza, Ostillio.
Al comma 1, dopo la parola: competenze aggiungere la seguente: consultive.
5. 3. Mantini.
Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) mantenere, senza ampliamenti, il regime delle attività professionali soggette a riserva.
5. 4. Mantini.
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 6.
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, il Governo disciplina la durata dei Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la proroga degli organi in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;
b) prevedere la facoltà per i Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato, fermo restando che gli organi così eletti decadranno comunque alla data di cui alla lettera a).
La Camera,
considerato che la crescente competizione tra sistemi industriali richiede una sempre maggiore trasparenza nei controlli contabili delle società che operano nel mercato;
ritenuto che l'obiettivo della trasparenza dei controlli contabili presuppone che le società di revisione contabile e certificazione dei bilanci svolgano la loro funzione in una posizione di terzietà ed indipendenza rispetto ai soggetti controllati;
impegna il Governo
ad avviare ogni iniziativa di propria competenza affinché i professionisti collegati a società di revisione contabile non possano prestare attività professionale a favore dei soggetti sottoposti a revisione dalle stesse società.
9/3744/1.Mario Pepe.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 2516
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Ministro della giustizia (CASTELLI)
dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MORATTI)
e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (MARONI)
di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI)
(V. Stampato Camera n. 3744) approvato dalla Camera dei deputati il 30 settembre 2003 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1º ottobre 2003 ———– Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili —-——-
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. 1. L’Ordine dei dottori commercialisti e l’Ordine dei ragionieri e periti commerciali sono unificati nell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso il quale è istituito l’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
1. All’unificazione di cui all’articolo 1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto legislativo da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali. 2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque emanato.
1. Con il decreto legislativo di cui all’articolo 2 sono definiti: a) le modalità per la costituzione del Consiglio nazionale e dei Consigli locali del nuovo Ordine professionale e la relativa composizione, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e rappresentatività, assicurando comunque alla componente della sezione riservata ai laureati specialistici, alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera h), un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà e l’elettorato passivo per la nomina del presidente; b) le classi di laurea e di laurea specialistica, nonchè i titoli regolati dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modificazioni, che costituiscono requisiti di ammissione all’esame di Stato, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n.107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n.173; c) l’istituzione di due sezioni dell’Albo, rispettivamente riservate ai possessori dei titoli di cui alla lettera b); d) l’ambito delle attività oggetto della professione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.1067, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.1068, e delle altre disposizioni vigenti, con attribuzione specifica di attività agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli iscritti nell’altra sezione. È consentita l’attribuzione di nuove competenze agli iscritti nella sezione dell’Albo unico riservata ai laureati specialistici, che presentino profili di interesse pubblico generale, nel rispetto del principio della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad altri Albi. Sono fatte salve, altresì, le attività di natura privatistica già consentite dalla legge agli iscritti a registri, ruoli ed elenchi speciali tenuti dalla pubblica amministrazione; e) le prove degli esami di Stato per l’iscrizione alle sezioni dell’Albo, tenuto conto di quanto disposto alla lettera d), con previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici ed esenzione da una delle prove scritte dell’esame di Stato all’esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra università e Ordini locali; f) le norme transitorie che disciplinano l’inserimento nella sezione dell’Albo riservata ai laureati specialistici degli attuali iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, questi ultimi con il titolo professionale di «ragioniere commercialista», con specifica distinta indicazione, per ciascuno, dell’anzianità di iscrizione, del titolo di studio, del titolo professionale e dell’Ordine o Collegio di provenienza; g) la protezione dei titoli professionali di «dottore commercialista», di «ragioniere commercialista» e di «esperto contabile», nonchè del termine abbreviato di «commercialista», utilizzabile soltanto dagli iscritti nella sezione del nuovo Albo riservata ai laureati specialistici; h) le norme transitorie che garantiscono, per la durata di nove anni a decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi dirigenti di cui all’articolo 6, le maggioranze e le presidenze dei nuovi organi, nazionali e locali, ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri; i) le norme transitorie che definiscono le modalità, le procedure e i termini per la confluenza degli enti nazionali e locali dei due attuali Ordini, nei rispettivi enti del nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, definendo altresì l’ambito territoriale degli Ordini locali e le procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi. 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l’iniziativa dei competenti organi di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali finalizzata all’unificazione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque, nel rispetto dei princìpi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e successive modificazioni, previa adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi delle Casse interessate sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare al controllo di cui all’articolo 3 del citato decreto legislativo n.509 del 1994; b) applicazione da parte delle Casse unificande del principio del pro rata, di cui all’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.335, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti la propria gestione; c) adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle Casse, rispetto al processo di unificazione come da esse definito; d) esenzione da imposte e da tasse di tutti gli atti finalizzati alla unificazione. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al secondo periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
1. Con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 2, su proposta del Ministro della giustizia, sono attribuite all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili competenze sul registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n.99, e successive modificazioni. 2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque emanato. 3. Nell’esercizio della delega il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) salvaguardare l’autonomia del registro dei revisori contabili rispetto agli Albi tenuti dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; b) mantenere le funzioni e le competenze della commissione centrale per i revisori contabili prevista dal titolo I del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n.99, e successive modificazioni; c) mantenere l’attuale disciplina normativa dell’esame per l’accesso al registro dei revisori contabili prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88, e dal titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni; d) mantenere in capo al Ministero della giustizia la competenza ad adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro dei revisori contabili.
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 2, il Governo disciplina la durata dei Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere la proroga degli organi in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge; b) prevedere la facoltà per i Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato, fermo restando che gli organi così eletti decadranno comunque alla data di cui alla lettera a).
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GIUSTIZIA (2a)
giovedi' 11 marzo 2004
324a Seduta
Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini.
La seduta inizia alle ore 8,40.
IN SEDE REFERENTE
(2516) Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili , approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Riferisce il senatore CALLEGARO (UDC) che, dopo aver ricordato che il disegno di legge in titolo è stato approvato pressoché all'unanimità (due soli voti contrari) alla Camera dei deputati, evidenzia come lo stesso abbia ad oggetto la delega al Governo per l'unificazione degli Ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, nonché delle rispettive casse di previdenza e assistenza. La permanenza di due Ordini professionali per figure professionali con identità di competenze, di percorsi formativi e tariffe non trova infatti più giustificazione per cui è necessario riordinare, attraverso l'unificazione, il settore delle cosiddette professioni contabili.
Quanto alle competenze, i decreti del Presidente della Repubblica del 1953, n. 1067 e n. 1068, per i dottori commercialisti parlano di attività professionale di ordine commerciale, economico, finanziario, tributario e di ragioneria, e per i ragionieri parlano di ragioneria, tecnica commerciale, economia aziendale, amministrazione e tributi.
Per quanto concerne i percorsi formativi, essi sono simili ma devono oggi essere riorganizzati per evitare una lacuna che si è verificata con la riforma universitaria e cioè con l'istituzione della laurea triennale e con le modificazioni intervenute in materia di accesso agli esami di stato per la professione di dottore commercialista e ragioniere. Attualmente i giovani iscritti alla facoltà di economia si trovano infatti in condizione di grave incertezza e confusione in quanto, in seguito al decreto-legge n. 107 del 2002 (convertito con modificazioni nella legge n. 173 del 1° agosto 2002), i possessori di laurea triennale possono iscriversi nel registro dei praticanti sia presso l'ordine dei dottori commercialisti che dei ragionieri. In forza però della richiamata normativa del 1953 per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di dottore commercialista è necessaria la laurea quadriennale. Ne consegue che coloro che sono in possesso di laurea triennale e che svolgono il tirocinio presso i dottori commercialisti, non possono fare l'esame di stato per dottore commercialista perché non in possesso di laurea quadriennale, ma non possono fare neppure l'esame per ragioniere commercialista perché non hanno svolto il tirocinio presso i ragionieri. Potrebbero esservi quindi migliaia di giovani che verrebbero a trovarsi in questa inaccettabile situazione di aver perso inutilmente 3 anni di tirocinio. Anche per questo il varo del disegno di legge in esame è necessario ed urgente. Per la complessità che presenta il provvedimento è stata scelta la strada della delega al Governo.
In particolare, poi, l'articolo 3 del disegno di legge prevede l'istituzione di due sezioni del nuovo Albo, la sezione A riservata ai possessori di laurea specialistica e la sezione B riservata ai possessori di laurea triennale. E' prevista inoltre agli iscritti nella sezione A l'attribuzione di nuove competenze che presentino profili di interesse pubblico generale. Si consente lo svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici al fine di permettere ai giovani una formazione meno lunga e nel contempo migliore e maggiore. E' previsto che norme transitorie disciplinino l'inserimento nella sezione A dell'Albo unificato degli attuali iscritti all'albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali. Ciò ha destato qualche obiezione secondo cui verrebbe assegnato un ingiustificato privilegio ai ragionieri. In realtà le cose di fatto stanno già così. Comunque per una maggiore trasparenza ai fini della scelta del professionista da parte dell'utente è previsto che siano indicati l'anzianità di iscrizione, il titolo di studio, l'ordine di provenienza.
La disciplina transitoria garantisce poi per nove anni dallo scioglimento degli attuali ordini la maggioranza e le presidenze dei vari organi nazionali e locali ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri.
Il Governo è altresì delegato, con l'articolo 4, ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure volte a sostenere l'unificazione della Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza dei dottori commercialisti e di quella dei ragionieri, nonché a prevedere l'esenzione da imposte e tasse per gli atti finalizzati all'unificazione. E' chiaro che le due casse sono soggetti di diritto privato per cui sono applicabili le norme del codice civile che regolano la fusione. Il ruolo del Governo è quindi solo un ruolo di assistenza e sostegno ai fini dell'unificazione.
Altro punto, che ha destato qualche contraria osservazione, è quello oggetto dell'articolo 5 e relativo all'attribuzione della tenuta del registro dei revisori contabili all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Nell'esercizio della delega tuttavia il Governo è tenuto a salvaguardare l'autonomia del registro dei revisori contabili, a mantenere le funzioni e le competenze della commissione centrale per i revisori contabili, nonché l'attuale disciplina normativa dell'esame per l'accesso al registro dei revisori contabili, e ancora a conservare in capo al Ministero della giustizia la competenza ad adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro.
Da ultimo, con l'articolo 6, è previsto che i Consigli nazionali e locali degli ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri rimangono in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. I Consigli locali prorogati possono indire elezioni alla naturale scadenza del mandato, fermo restando che organi così eletti dureranno in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Il relatore conclude infine il suo intervento ricordando che il tentativo di unificazione era iniziato sotto il Governo di centrosinistra Amato e che l'iniziativa governativa attuale trova il consenso della stragrande maggioranza (centoventisette su centotrentuno) degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri, nonché pressoché dell'unanimità di coloro che - rappresentanti dell'Università, esperti contabili, sindacati, categorie, giovani praticanti - sono stati sentiti. Va altresì ricordato che questa riforma si inserisce coerentemente nella dimensione europea in quanto nella maggiore parte dei paesi del continente si ha una sola figura professionale con competenza in materia contabile.
Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore ZANCAN (Verdi-U), il relatore CALLEGARO (UDC) fa poi presente che il numero dei potenziali interessati dall'unificazione degli ordini proposta dal disegno di legge in titolo ammonta a circa centomila persone.
Il senatore CENTARO (FI) chiede se nell'ambito della Commissione sia emersa l'idea di procedere ad alcune audizioni.
Il relatore CALLEGARO (UDC), dopo aver ricordato che allo svolgimento di audizioni si è già proceduto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, ritiene che ulteriori audizioni non siano necessarie.
Ad un nuovo intervento del senatore CENTARO (FI) - il quale rileva che l'unificazione delle casse previdenziali, cui fa riferimento l'articolo 4 del disegno di legge non può non comportare problemi di compensazione fra le stesse - risponde il relatore CALLEGARO (UDC), il quale non condivide la valutazione del senatore Centaro richiamando l'attenzione sulle disposizioni contenute nel medesimo articolo 4 e sottolineando che in prospettiva i contributi versati dagli iscritti alle due sezioni del nuovo ordine assicureranno l'equilibrio della gestione previdenziale.
Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver informato la Commissione che sono già pervenute alcune richieste di audizioni, ritiene utile ascoltare i presidenti delle casse previdenziali affinché gli stessi chiariscano in modo inequivocabile che il processo di unificazione delineato nel disegno di legge in titolo non comporta alcun problema.
Il Presidente prosegue poi il suo intervento manifestando alcuni dubbi circa la portata del disposto della lettera a) dell'articolo 3, nonché perplessità circa il concreto significato del riferimento alla possibilità di attribuire nuove competenze agli iscritti nella sezione dell'albo unico riservata ai laureati specialistici.
Il relatore CALLEGARO (UDC) ritiene che la previsione della lettera a) dell'articolo 3 non comporti problemi applicativi trattandosi semplicemente di assicurare un numero minimo di rappresentanti ai laureati specialistici nell'ambito dei consigli nazionali e dei consigli locali.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) osserva, sotto un diverso punto di vista, che la previsione contenuta nella lettera d) dello stesso articolo 3 su cui ha richiamato l'attenzione il Presidente, appare del tutto generica.
Ad un'ulteriore richiesta di chiarimenti del presidente Antonino CARUSO sul disposto del comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge, risponde poi il relatore CALLEGARO (UDC) il quale ribadisce che la previsione dell'articolo 4 non impone l'unificazione delle casse previdenziali ivi menzionate, ma delega soltanto il Governo a prevedere misure di agevolazione e di sostegno dell'unificazione, qualora la stessa fosse decisa dai competenti organi di amministrazione delle casse in questione.
Il seguito dell'esame è infine rinviato.
GIUSTIZIA (2a)
MARTEDì 16 MARZO 2004
325a Seduta
Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO
indi
del Vice Presidente
ZANCAN
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.
La seduta inizia alle ore 14,45.
IN SEDE REFERENTE
(omissis)
(2516) Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta dell'11 marzo scorso.
Il senatore CALVI (DS-U) manifesta apprezzamento per il disegno di legge in titolo che, realizzando l'unificazione dei due ordini professionali, quello dei dottori commercialisti e quello dei ragionieri, darà vita ad un intervento di semplificazione contribuendo in modo significativo alla risoluzione delle numerose problematiche che interessano le categorie professionali interessate. La riforma infatti trae la sua giustificazione proprio dalla sostanziale identità delle competenze che sono oggi riconosciute ai due ordini professionali. L'articolato quindi risulta senza dubbio non soltanto coerente al quadro esistente, ma al tempo stesso dovrebbe comportare effetti positivi per tutti gli appartenenti al nuovo ordine, tra l'altro, anche con specifico riferimento alla materia pensionistica.
Ha poi la parola il senatore ZANCAN (Verdi-U) il quale pur condividendo le ragioni che spingono all'unificazione degli ordini, espone talune perplessità correlate alle diversità comunque esistenti fra le categorie interessate, paventando i rischi che l'unificazione potrebbe determinare in ordine al corretto rispetto delle norme deontologiche e, in particolare, del dovere di segreto professionale. In altri termini, sia pure con il temperamento costituito dalla natura transitoria di alcune disposizioni, occorrerà valutare con particolare attenzione il fatto che l'articolato al momento non tiene conto delle diversità esistenti, quanto alla formazione culturale e alla cura riservata agli aspetti deontologici, tra ragionieri e dottori commercialisti. Invita quindi a considerare con attenzione se non sia il caso, nel procedere alla detta equiparazione, di introdurre taluni "correttivi", quali ad esempio l'obbligo di svolgere attività di formazione e sostenere esami, come presupposti necessari per ottenere l'iscrizione al nuovo albo.
Dopo che il relatore CALLEGARO (UDC), a parziale rettifica di quanto riferito nel corso della precedente seduta, ha indicato in circa 140 mila, i professionisti interessati dalla riforma, il senatore SEMERARO (AN) interviene per affermare il suo convinto sostegno al disegno di legge in titolo in quanto gli appare pienamente rispondente alle esigenze più volte rappresentante dalle categorie interessate, sottolineando come la riforma incontra l'adesione della quasi totalità dei professionisti interessati. Dichiara quindi di non condividere le perplessità evidenziate dal senatore Zancan, sottolineando nel contempo come l'articolato costituisca una risposta necessaria ad una esigenza, meritevole di tutela, di quei tanti giovani che hanno frequentato corsi universitari e svolto il tirocinio ai sensi di legge che, in assenza dell'intervento in esame, non troverebbero riconosciuta la possibilità giuridica di uno sbocco professionale corrispondente alle loro aspettative, agli studi ed alle esperienze professionali effettuate.
Dopo che il presidente Antonino CARUSO è intervenuto per richiamare l'attenzione sull'opinabilità di alcuni dati fatti circolare che attesterebbero l'ampia adesione di tutte le categorie interessate dalla riforma, invitando invece a concentrare l'attenzione sugli aspetti sostanziali dell'articolato, ha la parola il senatore CENTARO (FI) per sottoporre all'attenzione della Commissione alcune osservazioni. Se da un lato l'unificazione degli ordini gli appare rispondente ad un'esigenza espressa dal diritto comunitario, facendo venir meno un'anomalia tutta italiana per la quale professionisti esercenti attività sostanzialmente identiche costituiscono due ordini professionali distinti, ritiene necessario però introdurre taluni correttivi, quali, ad esempio, la previsione di un'autonoma sezione dell'albo nella quale iscrivere i professionisti cosiddetti ad esaurimento e ciò anche in ossequio ad un'esigenza di trasparenza e di corretta informazione. Altro aspetto problematico sul quale analogamente potrebbe giustificarsi un intervento è il sistema della rappresentanza negli organi del nuovo ordine in quanto quello delineato non risponde ad un criterio di proporzionalità e conseguentemente non riconosce pari dignità a tutti gli iscritti introducendo per legge una disparità di trattamento che non gli appare giustificabile.
Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) dichiara di condividere la proposta del senatore Centaro che limita in un certo qual modo le sue perplessità sul disegno di legge in esame. Non ritiene infatti, in linea di principio, condivisibile la riforma in quanto realizza una equiparazione tra soggetti che hanno un percorso formativo molto distante tra loro, ponendo sullo stesso piano periti commerciali, ragionieri e dottori commercialisti. Ribadisce quindi l'apprezzamento per la proposta del senatore Centaro in quanto realizza un temperamento rispetto all'impostazione complessiva della riforma.
Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.
Su proposta del RELATORE, la Commissione fissa al 30 marzo alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.
Il seguito dell'esame è infine rinviato
GIUSTIZIA (2a)
mercoledì 7 aprile 2004
332a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.
La seduta inizia alle ore 14,50.
IN SEDE REFERENTE
(2516) Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito dell'esame)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo scorso.
Il presidente Antonino CARUSO informa la Commissione che sul disegno di legge in titolo la Commissione programmazione economica, bilancio, il 18 marzo scorso, ha richiesto la predisposizione della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento.
In attesa della trasmissione di tale documento da parte del Governo, il Presidente, dopo aver ricordato che sono pervenute alcune richieste di audizione, ribadisce, come da lui già sottolineato nella seduta dell'11 marzo scorso, di ritenere utile procedere esclusivamente all'audizione del Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e del Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali in modo tale da acquisire da parte degli stessi una presa di posizione esplicita in ordine al problema degli effetti che potranno derivare dall'approvazione del disegno di legge in titolo per quanto riguarda le gestioni previdenziali in questione. Al riguardo, ritiene che sarebbe peraltro opportuno che le audizioni dei Presidenti delle Casse previdenziali avessero luogo formalmente in sede di Commissione e non, come normalmente accade, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
Dopo che i senatori FASSONE (DS-U), DALLA CHIESA (Mar-DL-U), ZANCAN (Verdi-U), TIRELLI (LP), ZICCONE (FI) e BUCCIERO (AN) hanno dichiarato di condividere le considerazioni testè svolte dal presidente Antonino Caruso, la Commissione conviene sulla proposta di procedere ad audizioni nel senso dianzi delineato.
GIUSTIZIA (2a)
giovedi' 29 aprile 2004
337a Seduta
Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO
La seduta inizia alle ore 9,10.
(2516) Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende il seguito dell'esame sospeso nella seduta del 7 aprile.
Il presidente Antonino CARUSO ricorda che, nella seduta del 7 aprile 2004, la Commissione ha convenuto di procedere all'audizione del Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e del Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, in modo tale da acquisire da parte degli stessi una presa di posizione esplicita in ordine al problema degli effetti che potranno derivare dall'approvazione del disegno di legge in titolo per quanto riguarda le gestioni previdenziali in questione. Al riguardo, si era convenuto altresì di assicurare carattere formale alle audizioni e di far sì che le stesse avessero luogo in Commissione.
A tal fine, il Presidente propone quindi che, previa acquisizione della necessaria autorizzazione del Presidente del Senato, si deliberi di procedere ad un'indagine conoscitiva la cui portata sarà peraltro limitata allo svolgimento delle predette audizioni.
La Commissione concorda con la proposta del presidente Antonino Caruso.
GIUSTIZIA (2a)
martedì 28 settembre 2004
384a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.
La seduta inizia alle ore 15,40.
(omissis)
IN SEDE REFERENTE
(2516) Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)
Il Antonino CARUSO (AN) informa che sono pervenuti da parte delle Commissioni i prescritti pareri ed in particolare rende noto il parere espresso dalla Commissione Bilancio che è di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 4, comma 1, lettera a), sia espressamente prevista la neutralità per il bilancio dello Stato delle eventuali modifiche ai regimi previdenziali che dovessero avere riflessi sulla gestione delle casse di previdenza. A tale riguardo anticipa che, in sede di esame dell'articolo 4, sarà sua cura presentare un apposito emendamento che recepisca la suddetta condizione.
Prima di procedere all'esame dei singoli articoli e relativi emendamenti, reputa opportuno replicare in questa sede alla supposta volontà di insabbiamento del provvedimento che, secondo talune organizzazioni rappresentative dei ragionieri e dei commercialisti, avrebbe caratterizzato il suo esame in Commissione. Ebbene ciò non risponde al vero come è testimoniato dall'iter legislativo in sede referente e dalla determinazione con la quale si è proceduto nella fase della discussione generale, nella fissazione ravvicinata del termine per la presentazione di emendamenti ed, infine, nel serrato confronto avuto con i Presidenti delle Casse di previdenza e assistenza, svoltosi il 15 giugno scorso, nell'ambito dell'indagine conoscitiva promossa ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento. Se rallentamenti vi sono stati questi sono addebitabili ai tempi richiesti per l'acquisizione da parte della Commissione bilancio della Relazione tecnica, richiesta alle amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, e per l'espressione del parere obbligatorio da parte della stessa.
Dichiara quindi che si passerà all'esame degli articoli.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone separatamente in votazione gli articoli 1 e 2 ai quali non sono stati presentati emendamenti.
La Commissione approva gli articoli 1 e 2.
In sede di votazione degli emendamenti all'articolo 3, il senatore BOBBIO (AN) annuncia il ritiro degli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.7.
Il senatore CALVI (DS-U) illustra quindi l'emendamento 3.6 volto ad escludere la facoltà di attribuire differenti e specifiche attività agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli iscritti nell'altra sezione, atteso che il disegno di legge sostanzialmente sancisce l'identità di funzioni e di professione dei soggetti appartenenti a due rami di un unico ordine.
Il Relatore CALLEGARO (UDC), replicando al senatore Calvi lo invita al ritiro dell'emendamento 3.6 in quanto la differente attribuzione di attività non deve intendersi riferita allo svolgimento della professione quanto invece a definire l'ambito delle due distinte sezioni.
Concorda il sottosegretario VIETTI.
Il senatore CALVI (DS-U) alla luce delle dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo ritira quindi l'emendamento 3.6, sottolineando che in sede di emanazione dei decreti delegati dovrà essere esplicitato che l'istituzione dell'unico Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili determina un riconoscimento dell'unicità della professione e pone i diversi professionisti in un identico punto di partenza; le diverse e successive attribuzioni agli uni e agli altri dovranno essere conseguenti a detto riconoscimento.
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'articolo 3, che viene approvato.
In sede di esame dell'articolo 4, il PRESIDENTE presenta l'emendamento 4.1 che recepisce integralmente la condizione posta nel parere reso dalla Commissione bilancio.
Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati l'emendamento 4.1 e l'articolo 4, come modificato.
Dopo che il senatore CIRAMI (UDC) ha aggiunto la propria firma e ha ritirato l'emendamento 5.1, la Commissione, con separate votazioni, approvava gli articoli 5 e 6.
Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.
Il senatore CALVI (DS-U), dopo aver brevemente ricordato le ragioni che inducono ad una rapida approvazione del disegno di legge in titolo, si chiede se sia indispensabile accogliere la condizione posta dalla 5a Commissione permanente nella formulazione del parere espresso, non comprendendo le ragioni per le quali la 5a Commissione ritenga necessario che il legislatore debba occuparsi necessariamente di aspetti attinenti alla gestione interna delle Casse che, stante la loro natura, sarebbe opportuno lasciare alla cura esclusiva delle medesime.
Il presidente Antonino CARUSO fa presente che il parere espresso della 5a Commissione è in ultima analisi riconducibile ad una valutazione del Governo e, specificatamente del Ministero dell'Economia, e mira a evitare il rischio, non inesistente, che lo Stato in futuro possa essere chiamato dalla Cassa che risulterà dall'unificazione ad intervenire per dotare la medesima delle risorse finanziarie necessarie per far fronte ad obblighi previdenziali in relazione ai titolari di diritti quesiti.
Il sottosegretario VIETTI manifesta la sua condivisione per le osservazioni del senatore Calvi, in quanto reputa che la condizione posta dalla 5a Commissione non sia tecnicamente indispensabile alla luce di quanto già previsto nell'articolato, in particolare negli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1, nelle parti in cui si fa riferimento alla necessità che le operazioni ivi indicate non determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene poi singolare che sulla base di relazioni tecniche di identico contenuto sottoposte all'attenzione dei due rami del Parlamento vi sia stata da parte della 5a Commissione del Senato una differente valutazione. Osserva comunque come la formulazione del citato parere se, da un lato, farà sì che il disegno di legge in titolo dovrà tornare alla Camera dei deputati per una nuova lettura, dall'altro, ha permesso di evitare una paralisi dell'esame dell'iniziativa in titolo.
Il senatore AYALA (DS-U), tenuto conto che l'assemblea sarà chiamata ad esaminare l'articolato in titolo, invita a valutare se non si possa comunque trovare il modo di evitare una modifica del disegno di legge, come approvato dalla Camera dei Deputati, assicurandone in tal modo una rapida approvazione quanto mai auspicabile.
Il presidente Antonino CARUSO, in risposta all'intervento del senatore Ayala, da un lato, per l'eventualità in cui l'Assemblea ritenesse di non conformare l'articolato al parere espresso dalla 5a Commissione, evidenzia il rischio di un rinvio della legge alle Camere da parte del Presidente della Repubblica in sede di promulgazione e dall'altro, invita a considerare l'opportunità di investire nuovamente la 5a Commissione della questione al fine di proporre una riconsiderazione del parere espresso. Al riguardo, osserva peraltro come non gli appaiono del tutto convincenti i richiami normativi e le argomentazioni del sottosegretario Vietti, in quanto l'aver prescritto l'assenza di oneri per l'erario con riferimento puntuale e circoscritto a determinate operazioni non esclude in astratto il rischio paventato dalla 5a Commissione, considerato che esso riguarda altri effetti dell'unificazione delle Casse.
Il senatore ZANCAN(Verdi-U), intervenendo per rendere la dichiarazione di voto, manifesta la sua condivisione per la considerazione da ultimo effettuata dal Presidente nel suo intervento, ritenendo come molto probabile - considerate le differenze esistenti in ordine all'entità delle prestazioni previdenziali erogate al momento dalle due Casse - che dall'unificazione possano derivare notevoli squilibri di gestione per correggere i quali l'erario in futuro potrebbe essere chiamato ad intervenire. Dichiara infine il voto favorevole del suo Gruppo.
Il senatore CENTARO (FI) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo osservando come l'articolato in titolo consente di far venir meno una disparità formale di trattamento tra soggetti che svolgono la medesima attività, anche se la soluzione prescelta, quella cioè di dar vita a due distinte sezioni, non appariva in astratto l'unica percorribile, potendosi ipotizzare anche una terza sezione per le categorie ad esaurimento. Ricorda come il problema degli effetti derivanti dall'unificazione delle Casse abbia preoccupato fortemente ed a ragione il Parlamento ed al riguardo sono apparse a suo avviso sorprendentemente superficiali le valutazioni effettuate dai rappresentanti delle Casse in occasione dell'indagine conoscitiva svolta nell'ambito dell'esame del disegno di legge in titolo, tenuto conto che si trattava di approfondire aspetti, quelli gestionali, rispetto ai quali i professionisti interessati, che sono per definizione gli esperti della materia, non avrebbero dovuto avere alcuna difficoltà a fornire una risposta esauriente ai quesiti ed alle perplessità avanzate, come invece non è accaduto. Ritiene quindi, alla luce di ciò, di condividere le perplessità formulate dalla 5a Commissione del Senato, tenendo conto che per le categorie professionali ad esaurimento interessate dalla riforma potrebbe porsi in futuro il rischio effettivo di squilibri di gestione della nuova Cassa e con essi il rischio che lo Stato sia chiamato ad intervenire per farvi fronte.
Il senatore CALVI (DS-U), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, sottolinea l'importanza di addivenire al più presto al varo di una riforma in quanto la stessa non solo incontra il favore dei professionisti che sono da essa interessati ma altresì interviene, sia pure relativamente agli aspetti considerati, su attività professionali delicate mettendo finalmente ordine nel settore, anche alla luce delle novità introdotte nell'ordinamento universitario. L'obiettivo perseguito dalla riforma - che sarà opportuno sviluppare e perseguire ulteriormente in occasione dell'esercizio della delega - è quello che di riconoscere a professionisti - che in sostanza svolgono le medesime attività - l'appartenenza ad un medesimo ordine e con essa una regolamentazione sostanzialmente uniforme degli aspetti connessi all'esercizio dell'attività, sia pure tenendo conto di specificità professionali riconosciute attraverso la creazione di due sezioni. Evidenzia poi come, partendo da tale esigenza comune, la riforma si segnala in quanto, attraverso la possibilità di attribuire nuove e diverse funzioni ai professionisti che hanno conseguito la laurea specialistica, consente la valorizzazione di alcune professionalità all'interno del medesimo ordine. Dopo aver invitato il Governo a cogliere le opportunità offerte dalla riforma sotto il profilo da ultimo evidenziato in occasione dell'esercizio della delega, sottolinea ancora una volta l'inopportunità di modificare il disegno di legge per conformarsi al parere espresso dalla 5a Commissione in quanto in tal modo - come già evidenziato - si realizza un intervento che appare in contrasto con la natura privatistica e con l'autonomia gestionale delle Casse, senza che lo stesso sia sorretto al tempo stesso da alcun apprezzabile interesse pubblico che possa giustificarlo.
Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo manifestando però perplessità di fronte ai contenuti di un disegno di legge che riunifica in un unico ordine due categorie che palesemente si caratterizzano per standard di professionalità diversi. In questo modo il legislatore si muove in una prospettiva che in certa misura presenta profili di contraddizione con la stessa logica della difesa degli ordini professionali.
Il senatore BOREA (UDC) annuncia il voto favorevole.
Il senatore BOBBIO (AN) annuncia il voto favorevole.
Il senatore BISCARDINI (Misto-SDI) annuncia il voto favorevole.
La Commissione conferisce infine mandato al relatore Callegaro a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo con le modifiche allo stesso apportate nel corso dell'esame autorizzandolo ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.
La seduta termina alle ore 16,30.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2516
Art. 3.
3.1
Bobbio
Al comma 3, sopprimere la lettera a).
3.2
Bobbio
Al comma 1 della lettera a), sopprimere le parole da: «assicurando comunque...», fino alla fine.
3.3
Bobbio
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) l’istituzione di tre sezioni dell’Albo, rispettivamente riservate: agli attuali iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti ed a quanti in possesso di laurea specialistica abbiano superato l’esame di Stato per l’esercizio della professione; a quanti, in possesso della laurea triennale, abbiano superato l’esame di Stato per l’esercizio della professione; agli attuali iscritti all’Albo dei ragionieri e periti commerciali;
3.4
Bobbio
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre».
3.5
Bobbio
Al comma 3, sopprimere la lettera d).
3.6
Calvi
Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: «specifica di attività» con le seguenti: «delle medesime attività».
3.7
Bobbio
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
Art. 4.
4.1
Caruso Antonino
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «e a condizione che eventuali modifiche ai regimi previdenziali non comportino effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali previsti a normativa vigente».
Art. 5.
5.1
Jervolino
Sopprimere l’articolo.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDì 24 marzo 2004
176a Seduta
Presidenza del Presidente
FALCIER
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.
La seduta inizia alle ore 14,05.
(omissis)
(2516) Delega al Governo per l' istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)
Il relatore SCARABOSIO (FI) illustra il disegno di legge in titolo, con il quale si dispone l'unificazione dell'ordine professionale dei dottori commercialisti e di quello dei ragionieri; ricorda che da oltre un decennio i percorsi formativi di queste due figure professionali sono del tutto paralleli ed anzi da due anni sono addirittura speculari. Deve quindi ritenersi superata l'esigenza di mantenere separati i due ordini professionali, anche in considerazione del fatto che ormai anche per l'iscrizione nell'albo dei ragionieri è richiesto il conseguimento della laurea; il disegno di legge in titolo prevede, peraltro, correttamente che sia distinta la posizione di coloro che saranno iscritti nell'albo avendo conseguito il diploma di laurea breve. Premesso che le disposizioni in esame sono riconducibili alla potestà legislativa dello Stato, alla luce dell'articolo 117, commi secondo e terzo della Costituzione, ritiene opportuno segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di individuare, nell'articolo 3 del disegno di legge in titolo, i principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega distinguendoli dall'elencazione degli oggetti della delega stessa. Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole con l'osservazione testè formulata.
La Sottocommissione concorda con il relatore.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
giovedi' 18 marzo 2004
301a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Vegas.
La seduta inizia alle ore 9,15.
(omissis)
(2516) Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il relatore IZZO (FI) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che il provvedimento esame, non corredato di relazione tecnica, contiene la delega al Governo per l’unificazione dell’Ordine dei dottori commercialisti con quello dei ragionieri e periti commerciali, nonché per l’unificazione delle rispettive Casse previdenziali ed assistenziali. Al riguardo, in relazione alla suddetta unificazione delle due Casse prevista dall’articolo 4, rileva l’esigenza di acquisire chiarimenti sulle eventuali differenze dei trattamenti previdenziali ed assistenziali erogati a legislazione vigente da ciascuna Cassa ai propri iscritti (dottori commercialisti e ragionieri e periti commerciali), nonché verificare se (ove sussistano le suddette differenze), l’estensione dei trattamenti più favorevoli di una categoria anche all’altra possa comportare eventuali squilibri nella gestione della nuova Cassa unificata, tali da determinare oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto comunque conto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 1 dello stesso articolo 4.
Riscontra poi la necessità di acquisire chiarimenti circa gli eventuali effetti finanziari connessi al principio di delega di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), che prevede l’esenzione da imposte e tasse per tutti gli atti finalizzati all’unificazione.
Il sottosegretario VEGAS, dopo aver dichiarato di non disporre di chiarimenti sulle eventuali differenze dei trattamenti previdenziali ed assistenziali erogati da ciascuna Cassa, precisa, tuttavia, che la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell’articolo 4, comma 1, è idonea ad evitare che nel processo di unificazione delle Casse di previdenza indicate nel provvedimento in titolo vengano a crearsi squilibri gestionali. In merito alla richiesta di chiarimenti sugli effetti connessi al principio di delega di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), concernente l’esenzione per le imposte e tasse di tutti gli atti volti all’unificazione delle suddette Casse, fa presente che non derivano minori entrate a carico del bilancio dello Stato in quanto, a legislazione vigente, non sussiste gettito per tale fattispecie.
Il senatore MORANDO (DS-U), dopo aver ricordato alcuni precedenti casi di default di alcune Casse di previdenza – quale quello dell’INPDAI – richiama l’attenzione della Sottocommissione sull’esigenza di acquisire chiarimenti in merito ai flussi finanziari connessi alla gestione delle singole Casse ed, in particolare, indicazioni puntuali sulle eventuali differenze nei trattamenti erogati, nonché sullo stato patrimoniale dei due enti. Tali informazioni sono assolutamente indispensabili per verificare il grado di rischi finanziari in essere delle suddette gestioni, posto che anche la presenza di una clausola di salvaguardia, non esclude in assoluto la necessità di un intervento pubblico in caso di dissesto finanziario delle gestioni stesse. A tal fine, ritiene inevitabile la richiesta della predisposizione di una relazione tecnica che indichi, in un orizzonte temporale medio-lungo, i flussi finanziari attesi dalle gestioni delle suddette Casse e la loro situazione patrimoniale.
Il presidente AZZOLLINI, concordando con le osservazioni svolte dal senatore Morando, propone di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica, volta in particolare a chiarire eventuali differenze nei trattamenti attualmente erogati dalle due gestioni nonché lo stato patrimoniale dei due enti.
La Sottocommissione approva, infine, la richiesta di predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 76-bis del Regolamento, ed il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
mercoledì 26 maggio 2004
335a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 9,20.
(omissis)
(2516) Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Seguito esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 18 marzo.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Commissione ha richiesto, in ordine al provvedimento in titolo, la predisposizione della relazione tecnica. Invita pertanto il Governo a fornire in tempi solleciti tale documento.
Il sottosegretario ARMOSINO fa presente che la suddetta relazione tecnica è ancora in corso di predisposizione ed assicura che si farà interprete della richiesta avanzata dal Presidente.
Il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDì 26 MAGGIO 2004
336a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino, per l’istruzione, l’università e la ricerca scientifica Valentina Aprea e per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.
La seduta inizia alle ore 15,15.
(2516) Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.
Il sottosegretario BRAMBILLA deposita agli atti della Sottocommissione una nota di chiarimenti sui profili finanziari recati dal provvedimento in titolo, con particolare riferimento alle questioni connesse al riordino delle casse previdenziali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Su proposta del PRESIDENTE, al fine di consentire l’approfondimento della documentazione consegnata dal Rappresentante del Governo, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell’esame.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDì 29 GIUGNO 2004
341a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze Vegas e per la difesa Cicu.
La seduta inizia alle ore 14,55.
(omissis)
(2516) Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 26 maggio scorso.
Il presidente AZZOLLINI richiama l’iter dell’esame del provvedimento in titolo finora svolto dalla Sottocommissione, ricordando, tra l’altro, la richiesta di relazione tecnica avanzata in precedenza ed avvertendo che il sottosegretario Brambilla ha inviato una nota esplicativa sui profili finanziari del provvedimento. Auspica che nelle prossime sedute il sottosegretario Brambilla possa prendere parte ai lavori della Sottocommissione per illustrare i contenuti della suddetta nota.
Il sottosegretario VEGAS precisa che qualora dall’esercizio dei criteri di delega derivasse un peggioramento dei risultati delle gestioni previdenziali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si determinerebbero comunque effetti immediati sulla finanza pubblica. Infatti, gli enti previdenziali privatizzati – in ragione della loro funzione sostitutiva (e non integrativa) della gestione di forme di previdenza obbligatoria - sono inclusi nel conto consolidato della pubblica amministrazione. Pertanto, il principio dell’invarianza degli oneri per la finanza pubblica può essere assicurato solo nel caso in cui, nell’attuazione dei criteri di delega, non si determini alcuna modifica rispetto alle prestazioni attualmente erogate. Precisa, altresì, che è stata predisposta dal Dicastero competente una relazione tecnica volta a dimostrare l’insussistenza di oneri per la finanza pubblica. Essa appare tuttavia inidonea, in quanto non tiene conto delle eventuali modifiche al regime previdenziale connesse all’esercizio dei criteri di delega, limitandosi a segnalare, con alcune inesattezze, le proiezioni degli andamenti finanziari a normativa vigente delle casse previdenziali in questione.
Il presidente AZZOLLINI, preso atto dei chiarimenti offerti dal sottosegretario Vegas, propone di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta, ribadendo l’opportunità di tornare ad ascoltare, su tale questione, l’onorevole Brambilla e chiedendo al Governo di mettere a disposizione della Commissione la relazione tecnica richiamata dal sottosegretario Vegas.
Il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 16,20.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDì 20 LUGLIO 2004
352a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 15.
(omissis)
(2516) Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 29 giugno.
Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo se disponga di elementi ulteriori sui profili finanziari del provvedimento in titolo.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che per escludere l’insorgenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica è necessario integrare i criteri di delega. Osserva, pertanto, che, al fine di assicurare il rispetto del principio della insussistenza di oneri per la finanza pubblica, apparirebbe necessario l’inserimento nel testo del criterio di delega del principio dell’invarianza rispetto ai risultati delle gestioni previdenziali previsti a normativa vigente, ovvero, dovrebbe essere comunque formulata un’inequivocabile indicazione che l’esercizio dei criteri di delega debba assicurare l’assenza di effetti di peggioramento rispetto ai risultati delle proiezioni degli andamenti finanziari delle due casse previdenziali a normativa vigente.
Il senatore CADDEO (DS-U) si dichiara insoddisfatto dei chiarimenti offerti dal Governo in quanto ritiene che gli effetti finanziari del provvedimento in questione andrebbero approfonditi attraverso una relazione tecnica che attesti l’invarianza degli oneri in un orizzonte temporale di medio-lungo termine.
Il PRESIDENTE fa presente che, con i chiarimenti testé offerti dal Sottosegretario, ad integrazione di quelli già forniti nel corso delle precedenti sedute, è possibile desumere gli aspetti finanziari sottesi al provvedimento. Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell’esame del provvedimento, al fine di svolgere i necessari approfondimenti per giungere con sollecitudine all’espressione del prescritto parere.
La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
mercoledì 21 luglio 2004
354a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 15,55.
(omissis)
(2516) Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il Governo ha illustrato nella Sottocommissione una nota tecnica sul provvedimento in esame che fornisce importanti delucidazioni sui profili finanziari del provvedimento stesso. Stante la necessità di valutare con attenzione i suddetti elementi informativi, propone, pertanto, di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.
La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDì 15 SETTEMBRE 2004
362a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 15,25.
(2516) Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 luglio.
Dopo un intervento del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, volto a ribadire i rilievi critici sui profili finanziari connessi al provvedimento in titolo esposti nella precedente seduta, prende la parola il senatore CADDEO (DS-U) per esprimere motivi di preoccupazione sulla potenziale onerosità del provvedimento. Rispetto alle considerazioni contenute nella nota lasciata agli atti della Sottocommissione dal sottosegretario Brambilla, rileva di non condividere l’affermazione secondo la quale è escluso l’intervento dello Stato nel caso in cui si dovesse manifestare un’insolvenza delle gestioni delle Casse previdenziali interessate dal provvedimento. A suo giudizio, anche sulla base dei numerosi precedenti, lo Stato svolge, in questi casi, una funzione di garante di ultima istanza in quanto si tratta di prestazioni previdenziali obbligatorie.
Il presidente AZZOLLINI ritiene opportuno rinviare il seguito dell’esame del provvedimento al fine di acquisire i chiarimenti da parte del Governo già richiesti durante l’esame del disegno di legge n. 817.
Sulla proposta del Presidente conviene la Sottocommissione e il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
mercoledì 22 settembre 2004
365a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Mantovano.
La seduta inizia alle ore 15,45.
(2516) Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame del testo. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 15 settembre scorso.
Il relatore NOCCO (FI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo rilevano, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
Relativamente al testo, richiamando il dibattito svolto nel corso delle precedenti sedute, anche alla luce della nota tecnica trasmessa e dei chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo, ritiene opportuno garantire, mediante l’apposizione di un’idonea condizione, che dall’unificazione delle casse previdenziali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili prevista dal provvedimento in esame non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ad eventuali squilibri che dovessero prodursi nella gestione delle nuova cassa unificata. Illustra, pertanto, il seguente schema di parere: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che, all’articolo 4, comma 1, lettera a), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e a condizione che eventuali modifiche ai regimi previdenziali non comportino effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali previsti a normativa vigente».
La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta.”.
Il senatore CADDEO (DS-U), pur esprimendo apprezzamento per la proposta di parere testé illustrata, suggerisce che la stessa potrebbe essere resa più incisiva imponendo adeguate forme di monitoraggio sull’andamento della gestione della nuova cassa previdenziale.
Il presidente AZZOLLINI rileva che il monitoraggio sull’equilibrio della gestione finanziaria della nuova cassa è già implicito nella vigente disciplina in materia previdenziale, nonché nella stessa condizione dello schema di parere testé illustrato. Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere il parere nel senso prima indicato.
La Sottocommissione approva, infine, lo schema di parere proposto dal relatore.
La seduta termina alle ore 15,50.
FINANZE E TESORO (6a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDì 17 MARZO 2004
39a Seduta
La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Costa, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
(omissis)
alla 2a Commissione:
(2516) Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;
ISTRUZIONE (7a)
MARTEDì 16 MARZO 2004
53a Seduta
La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 2a Commissione:
(2516) Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;
POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14a)
MERCOLEDì 21 GENNAIO 2004
18a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
GIRFATTI
La seduta inizia alle ore 8,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(omissis)
(2516) Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)
Introduce l'esame il senatore BASILE (FI), rilevando preliminarmente come il provvedimento preveda l'unificazione degli Ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, anche per quanto riguarda le rispettive Casse di previdenza ed assistenza. Al contempo, si attribuiscono al nuovo ordine professionale competenze sul registro dei revisori contabili.
La scelta dell'unificazione in questione riflette la considerazione, richiamata nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge, nel testo presentato alla Camera (C3744), per la quale, in un contesto di riferimento comunitario in cui vige il principio della corrispondenza tra percorsi formativi e titoli professionali, e in seguito alla riforma universitaria che ha introdotto due livelli di laurea -triennale e quinquennale - risulterebbe ormai "ingiustificato il mantenimento della distinzione tra i due Ordini, attesa la perfetta identità dei percorsi formativi di durata sia triennale che quinquennale, cui corrisponde l'identità di competenze professionali, peraltro già oggi esistente".
Nella relazione sull'analisi tecnico-normativa del provvedimento, si sottolinea come l'unificazione del settore delle professioni cosiddette «contabili» si basa, in particolare, sulla necessità di armonizzare il settore delle professioni agli standard europei e tiene conto della recente modifica alla normativa interna sull'accesso alle professioni per le quali è previsto il superamento dell'esame di Stato.
Il provvedimento non presenta profili problematici dal punto di vista comunitario. Va tenuto conto del fatto che non esiste una specifica normativa comunitaria dalla quale derivi l'obbligo di dar corso all'unificazione degli Ordini professionali in questione.
Ciò non toglie, tuttavia, che gran parte dei Paesi membri dell'Unione europea, prevedono una professione economica unica, composta da dottori commercialisti, ragionieri commercialisti e consulenti del lavoro. Sotto questo profilo risulta evidente quindi l'opportunità di procedere ad una armonizzazione della legislazione nazionale in materia agli indirizzi prevalenti negli altri Paesi dell'Unione europea.
Sulla base degli elementi di fatto e delle valutazioni che precedono, ritiene che la Commissione possa senz'altro orientarsi nel senso dell'espressione di un parere favorevole.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14a)
MARTEDì 27 GENNAIO 2004
20a Seduta
Presidenza del Presidente
GRECO
La seduta inizia alle ore 14,50.
(omissis)
IN SEDE CONSULTIVA
(omissis)
(2516) Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio 2004.
Il relatore BASILE (FI) ricorda preliminarmente che, come da lui evidenziato nella sua esposizione introduttiva, non è ravvisabile nell'ordinamento comunitario alcuna norma dalla quale possa derivare un obbligo del legislatore nel senso dell'unificazione dell'Ordine dei dottori commercialisti con quello dei ragionieri e periti contabili. Tale circostanza è stata fra l'altro chiarita al Parlamento europeo alcuni anni fa dal Commissario europeo Monti, a nome della Commissione, in sede di risposta all'interrogazione 2778/97 dell'onorevole Amadeo, evidenziando che "non esistono norme comunitarie che impongano all'Italia di istituire una professione economica unica che raggruppi le professioni che vengono esercitate in Italia con le denominazioni di dottore commercialista, ragioniere commercialista e consulente del lavoro". Sulla base di tali premesse, concludeva la risposta del commissario Monti, "non vi è motivo che la Commissione faccia pressione sul Governo italiano in tal senso".
Tali considerazioni restano tuttora valide, poichè il quadro normativo comunitario non è nel frattempo mutato. Nondimeno, potrebbe ravvisarsi l'opportunità di riportare iniziative di riorganizzazione degli assetti degli Ordini professionali come quella prefigurata dal disegno di legge in esame a una cornice unitaria, quale potrà essere rappresentata dalla direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
In ogni caso, anche in considerazione del fatto che l'unificazione dei due Ordini professionali in questione è oggetto - a quanto ha avuto modo di apprendere - di forti riserve da parte di settori assai rilevanti delle categorie interessate, sembrerebbe opportuno attenersi, nel prosieguo dell'esame del disegno di legge, ad un criterio di adeguata prudenza. In tale prospettiva, sarebbe consigliabile l'acquisizione di ulteriori elementi di informazione, eventualmente attraverso l'effettuazione di un programma di audizioni.
Il presidente GRECO rileva che la valutazione circa l'eventuale necessità di promuovere audizioni sul provvedimento compete alla Commissione di merito.
La 14a Commissione avrà comunque modo di manifestare il suo orientamento nelle prossime sedute.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,15.
POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDì 22 SETTEMBRE 2004
15a Seduta
La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Girfatti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 2a Commissione:
(2516) Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,approvato dalla Camera dei deputati: parere su emendamenti non ostativo;
(2595) Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale, approvato dalla Camera dei deputati: parere su emendamenti in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, in parte contrario.
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI
Mercoledì 18 febbraio 2004. - Presidenza del presidente Carlo VIZZINI.
La seduta comincia alle 14.
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
(A.S. 2516).
(Approvato dalla Camera dei deputati).
(Parere alla 2a Commissione del Senato della Repubblica).
(Esame - Parere favorevole).
Il relatore senatore ZORZOLI esordisce ricordando come nell'aprile 2003 sia iniziato - presso la Commissione Giustizia della Camera, in sede referente - l'esame dei disegno di legge in titolo di iniziativa del Governo, la cui presentazione è stata preceduta da approfondite occasioni di confronto tra i responsabili dell'Esecutivo e i rappresentanti degli iscritti agli Albi di cui si propone la unificazione.
Con voto quasi unanime, l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato in prima lettura il provvedimento in esame il 30 settembre dello scorso anno.
Il disegno di legge in titolo contiene una serie di deleghe al Governo volte all'unificazione degli Ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali e delle rispettive Casse di previdenza e assistenza. Lo scopo del provvedimento è quello di riordinare, attraverso l'unificazione, il settore delle professioni cosiddette contabili, anche in considerazione dell'intervenuta modifica della normativa sull'accesso alle professioni per le quali è previsto il superamento dell'esame di Stato che ha introdotto due livelli di laurea, quella quinquennale, cosiddetta «specialistica» e quella triennale.
L'articolo 1 del disegno di legge in titolo prevede l'unificazione dei due ordini e l'istituzione del nuovo Albo, denominato «Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».
All'articolo 2 è prevista l'unificazione dei due ordini a mezzo di decreto legislativo adottato su proposta del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca scientifica, sentiti i Consigli nazionali dei due ordini professionali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega in esame. Ciò per la necessità di approntare la disciplina analitica degli organi, dei requisiti di ammissione all'esame di Stato, dell'istituzione di sezioni riservate all'interno del costituendo Albo, nonché l'ambito consentito di attività professionali agli iscritti alle varie sezioni, le prove di esame da sostenere coerentemente con il predetto ambito di attività consentito e, infine, le norme transitorie per gli attuali iscritti nei due distinti albi professionali.
Il disegno di legge in titolo prevede - prosegue il relatore, senatore Zorzoli l'istituzione di un Albo unico composto di due sezioni, una per i dottori commercialisti in possesso di laurea quinquennale e l'altra per i laureati in possesso della laurea triennale.
L'articolo 3 del disegno di legge stabilisce l'oggetto del decreto legislativo - da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame - e segnatamente: le modalità per la costituzione del Consiglio nazionale e dei Consigli locali del nuovo ordine professionale e la relativa composizione; i titolo di studio necessari per l'ammissione agli esami di Stato; la predetta istituzione di due sezioni dell'Albo; l'ambito dell'attività oggetto della professione; le prove degli esami di Stato per l'iscrizione alle distinte sezioni dell'Albo; la protezione dei diversi titoli professionali e numerose norme transitorie.
Il successivo articolo 4 prevede l'unificazione delle distinte Casse nazionali di previdenza e di assistenza, dettando norme che disciplinano tale processo mediante decreti legislativi da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.
L'articolo 5 del disegno di legge in titolo stabilisce l'attribuzione all'ordine professionale unificato di specifiche competenze sul registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n.99, e successive modificazioni.
L'articolo 6 prevede che, nell'esercizio della delega concernente l'unificazione degli Albi, di cui all'articolo 2, il Governo disciplina la durata dei Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la proroga degli organi in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;
b) prevedere la facoltà per i Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato, fermo restando che gli Organi così eletti decadranno comunque alla data di cui alla lettera a).
Sotto il profilo dei principi costituzionali, secondo quanto previsto dal terzo comma del novellato articolo 117 della Costituzione, certamente la materia delle professioni è inclusa fra quelle della cosiddetta legislazione concorrente: avuto riguardo alla portata normativa dell'iniziativa legislativa del Governo in esame, può ritenersi sostanzialmente rispettato l'ambito della determinazione dei principi fondamentali nell'articolato del disegno di legge in titolo, ambito che la Costituzione riserva alla legislazione dello Stato nelle materie di legislazione concorrente.
Più in dettaglio - prosegue il relatore, senatore Zorzoli - mette conto rilevare che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, lettera n), attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in tema di norme generali sull'istruzione; esercitando tale competenza esclusiva, appare conseguente e fisiologica la sollecitudine del Governo nell'adozione del provvedimento in esame, tenuto conto che la riforma degli studi universitari di recente approvata - a seguito dell'introduzione della cosiddetta laurea breve - richiede un riassetto complessivo delle professioni e, nella specie, di quelle concernenti il settore delle professioni cosiddette contabili.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il relatore senatore Zorzoli propone che la Commissione formuli un parere favorevole per quanto di competenza.
Il senatore GUBERT, espresso apprezzamento per la relazione svolta dal senatore
ZORZOLI e condividendo il parere favorevole proposto dal relatore, rileva l'opportunità che, nella competente sede chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione giustizia del Senato sul disegno di legge in titolo, venga approfondito il problema degli attuali iscritti ai corsi di laurea di durata quadriennale in relazione alla potenziale, futura iscrivibilità nelle due sezioni dell'Albo d'iscrizione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Va infatti ricordato che la normativa vigente prevede, in via transitoria, la tutela degli sviluppi professionali collegati al conseguimento della laurea a seguito del completamento di un corso di studi modellato secondo la normativa in vigore prima della recente riforma degli studi universitari.
Il relatore, senatore ZORZOLI, condivide il rilievo formulato dal senatore Gubert e dichiara la propria disponibilità ad inserire tale considerazione nella premessa della bozza di parere sopra illustrata.
Il presidente VIZZINI, riassunti i termini del dibattito e tenuto conto che anche la 7a Commissione del Senato è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge in titolo, prospetta l'opportunità che gli Uffici segnalino il rilievo formulato dal senatore Gubert alla Commissione Istruzione pubblica e beni culturali del Senato.
Concordano i Commissari presenti.
Posto ai voti, il parere favorevole illustrato dal senatore ZORZOLI risulta approvato all'unanimità.
La seduta termina alle 14.50.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
martedì 19 ottobre 2004
377a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 15,30.
(omissis)
(2516) Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo, sugli emendamenti)
Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il disegno di legge in esame ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo proposto dalla Commissione di merito, che recepisce le condizioni rese dalla Commissione bilancio. Per quanto concerne gli emendamenti, segnala che la proposta 4.100 sembra comportare maggiori oneri non coperti configurando una sorta di gestione ad esaurimento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri (con il molto probabile subentro dello Stato nella fase di dissesto), posto che la stessa verrebbe chiamata a gestire gli attuali iscritti mentre i nuovi possibili iscritti affluirebbero alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti. Fa presente infine che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte trasmesse.
Su proposta del PRESIDENTE, con l’avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione conviene, infine, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti, ad eccezione della proposta 4.100, sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.”.
N. 2516-A
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) |
Relazione orale
Relatore Callegaro
TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)
Comunicato alla Presidenza il 29 settembre 2004
PER IL
DISEGNO DI LEGGE
Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
presentato dal Ministro della giustizia
dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze
(V. Stampato Camera n.3744)
approvato dalla Camera dei deputati il 30 settembre 2003
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1º ottobre 2003
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PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Scarabosio)
24 marzo 2004
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, segnalando tuttavia alla Commissione di merito l’esigenza di individuare, nell’articolo 3 del disegno di legge, i princìpi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega distinguendoli dall’elencazione degli oggetti della delega stessa.
PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Nocco)
22 settembre 2004
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che, all’articolo 4, comma 1, lettera a), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e a condizione che eventuali modifiche ai regimi previdenziali non comportino effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali previsti a normativa vigente».
La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta.
(Estensore: Girfatti)
22 settembre 2004
La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, trasmessi in data 15 settembre 2004, formula, per quanto di competenza, parere non ostativo.
(Estensore: Zorzoli)
18 febbraio 2004
La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.
DISEGNO DI LEGGE |
DISEGNO DI LEGGE |
Testo approvato dalla Camera dei deputati |
Testo proposto dalla Commissione |
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—- |
Art. 1. |
Art. 1. |
1. L’Ordine dei dottori commercialisti e l’Ordine dei ragionieri e periti commerciali sono unificati nell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso il quale è istituito l’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. |
Identico |
Art. 2. |
Art. 2. |
1. All’unificazione di cui all’articolo 1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto legislativo da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali. |
Identico |
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque emanato. |
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Art. 3. |
Art. 3. |
1. Con il decreto legislativo di cui all’articolo 2 sono definiti: |
Identico |
a) le modalità per la costituzione del Consiglio nazionale e dei Consigli locali del nuovo Ordine professionale e la relativa composizione, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e rappresentatività, assicurando comunque alla componente della sezione riservata ai laureati specialistici, alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera h), un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà e l’elettorato passivo per la nomina del presidente; |
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b) le classi di laurea e di laurea specialistica, nonchè i titoli regolati dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modificazioni, che costituiscono requisiti di ammissione all’esame di Stato, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n.107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n.173; |
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c) l’istituzione di due sezioni dell’Albo, rispettivamente riservate ai possessori dei titoli di cui alla lettera b); |
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d) l’ambito delle attività oggetto della professione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.1067, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.1068, e delle altre disposizioni vigenti, con attribuzione specifica di attività agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli iscritti nell’altra sezione. È consentita l’attribuzione di nuove competenze agli iscritti nella sezione dell’Albo unico riservata ai laureati specialistici, che presentino profili di interesse pubblico generale, nel rispetto del principio della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad altri Albi. Sono fatte salve, altresì, le attività di natura privatistica già consentite dalla legge agli iscritti a registri, ruoli ed elenchi speciali tenuti dalla pubblica amministrazione; |
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e) le prove degli esami di Stato per l’iscrizione alle sezioni dell’Albo, tenuto conto di quanto disposto alla lettera d), con previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici ed esenzione da una delle prove scritte dell’esame di Stato all’esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra università e Ordini locali; |
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f) le norme transitorie che disciplinano l’inserimento nella sezione dell’Albo riservata ai laureati specialistici degli attuali iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, questi ultimi con il titolo professionale di «ragioniere commercialista», con specifica distinta indicazione, per ciascuno, dell’anzianità di iscrizione, del titolo di studio, del titolo professionale e dell’Ordine o Collegio di provenienza; |
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g) la protezione dei titoli professionali di «dottore commercialista», di «ragioniere commercialista» e di «esperto contabile», nonchè del termine abbreviato di «commercialista», utilizzabile soltanto dagli iscritti nella sezione del nuovo Albo riservata ai laureati specialistici; |
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h) le norme transitorie che garantiscono, per la durata di nove anni a decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi dirigenti di cui all’articolo 6, le maggioranze e le presidenze dei nuovi organi, nazionali e locali, ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri; |
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i) le norme transitorie che definiscono le modalità, le procedure e i termini per la confluenza degli enti nazionali e locali dei due attuali Ordini, nei rispettivi enti del nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, definendo altresì l’ambito territoriale degli Ordini locali e le procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi. |
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Art. 4. |
Art. 4. |
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l’iniziativa dei competenti organi di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali finalizzata all’unificazione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: |
1.Identico: |
a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque, nel rispetto dei princìpi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e successive modificazioni, previa adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi delle Casse interessate sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare al controllo di cui all’articolo 3 del citato decreto legislativo n.509 del 1994; |
a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque, nel rispetto dei princìpi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e successive modificazioni, previa adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi delle Casse interessate sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare al controllo di cui all’articolo 3 del citato decreto legislativo n.509 del 1994 e a condizione che eventuali modifiche ai regimi previdenziali non comportino effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali previsti a normativa vigente; |
b) applicazione da parte delle Casse unificande del principio del pro rata, di cui all’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.335, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti la propria gestione; |
b)identica; |
c) adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle Casse, rispetto al processo di unificazione come da esse definito; |
c)identica; |
d) esenzione da imposte e da tasse di tutti gli atti finalizzati alla unificazione. |
d)identica. |
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al secondo periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. |
2.Identico. |
Art. 5. |
Art. 5. |
1. Con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 2, su proposta del Ministro della giustizia, sono attribuite all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili competenze sul registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n.99, e successive modificazioni. |
Identico |
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque emanato. |
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3. Nell’esercizio della delega il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi: |
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a) salvaguardare l’autonomia del registro dei revisori contabili rispetto agli Albi tenuti dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; |
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b) mantenere le funzioni e le competenze della commissione centrale per i revisori contabili prevista dal titolo I del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n.99, e successive modificazioni; |
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c) mantenere l’attuale disciplina normativa dell’esame per l’accesso al registro dei revisori contabili prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88, e dal titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni; |
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d) mantenere in capo al Ministero della giustizia la competenza ad adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro dei revisori contabili. |
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Art. 6. |
Art. 6. |
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 2, il Governo disciplina la durata dei Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: |
Identico |
a) prevedere la proroga degli organi in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge; |
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b) prevedere la facoltà per i Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato, fermo restando che gli organi così eletti decadranno comunque alla data di cui alla lettera a). |
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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679a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MERCOLEDI' 20 OTTOBRE 2004 (pomeridiana) |
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Presidenza del presidente PERA, indi del vice presidente SALVI |
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).
Si dia lettura del processo verbale.
TRAVAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
(omissis)
Discussione del disegno di legge:
(2516) Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2516, già approvato dalla Camera dei deputati.
Il relatore, senatore Callegaro, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
CALLEGARO, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge n. 2516, approvato pressoché all’unanimità (due soli voti contrari) alla Camera dei deputati, contiene la delega al Governo per l’unificazione degli ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, nonché delle rispettive casse di previdenza e assistenza.
La permanenza di due ordini professionali per figure professionali con identità di competenze, di percorsi formativi e tariffe non trova più giustificazione, per cui è necessario riordinare, attraverso l’unificazione, il settore delle cosiddette professioni contabili.
Quanto alle competenze, i decreti del Presidente della Repubblica nn. 1067 e 1068 del 1953 per i dottori commercialisti parlano di attività professionale di ordine commerciale, economico, finanziario, tributario e di ragioneria, mentre per i ragionieri parlano di ragioneria, di tecnica commerciale, di economia aziendale e di amministrazione e tributi.
I percorsi formativi sono simili, ma devono oggi essere riorganizzati per evitare la lacuna verificatasi con la riforma universitaria, cioè con l’istituzione della laurea triennale e con le modificazioni intervenute in materia di accesso agli esami di Stato per la professione di dottore commercialista e ragioniere.
Oggi i giovani si trovano in condizione di grave incertezza e confusione. Chi si iscrive alla facoltà di economia non sa cosa fare con la laurea triennale o con quella quinquennale. Infatti, in seguito al decreto-legge n. 107 del 2002, convertito nella legge 1° agosto 2002, n. 173, i possessori di laurea triennale possono iscriversi nel registro dei praticanti, sia presso l’ordine dei dottori commercialisti che dei ragionieri.
In forza, però, dei citati decreti 1953 per l’ammissione all’esame di abilitazione alla professione di dottore commercialista … (Brusìo in Aula).
PRESIDENTE. Colleghi, c’è troppo brusìo. Non si sentono le parole del senatore Callegaro.
CALLEGARO, relatore. … ci vuole la laurea quadriennale.
Succede quindi che coloro che sono in possesso di laurea triennale e che finiscono il tirocinio presso i dottori commercialisti non possono fare l’esame di Stato per dottore commercialista, perché non sono in possesso di laurea quadriennale né possono fare l’esame per ragioniere commercialista, perché non hanno fatto il tirocinio presso i ragionieri. Migliaia di giovani potrebbero quindi trovarsi nell’inaccettabile situazione di aver perso inutilmente tre anni di tirocinio. Anche per questo il varo del disegno di legge è necessario e urgente.
Per la complessità che presenta il provvedimento è stata scelta la strada del decreto legislativo, previa delega al Governo. L'articolo 3 prevede l'istituzione di due sezioni dell'Albo: una sezioneriservata ai possessori di laurea specialistica, e l’altra riservata ai possessori di laurea triennale.
È consentita agli iscritti nella prima sezione l'attribuzione di nuove competenze che presentino profili di interesse pubblico generale. Si intende permettere lo svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici; ciò consente ai giovani una formazione meno lunga e nel contempo migliore.
È previsto che norme transitorie disciplinino l'inserimento nella prima sezione dell’Albo unificato degli attuali iscritti all'albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali. Ciò ha destato qualche obiezione secondo cui verrebbe assegnato un ingiustificato privilegio ai ragionieri; in realtà, non vi è nulla che cambi lo stato di fatto attuale delle cose. Comunque, per una maggiore trasparenza ai fini della scelta del professionista da parte dell'utente, è previsto che siano indicati l'anzianità di iscrizione, il titolo di studio e l'ordine di provenienza.
La disciplina transitoria garantisce poi per nove anni dallo scioglimento degli attuali ordini la maggioranza e le presidenze di vari organi nazionali e locali ai dottori commercialisti e le vice presidenze ai ragionieri.
Il Governo è delegato ad adottare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica misure volte a sostenere l'unificazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti e di quella dei ragionieri, nonché ad esentare da imposte e tasse gli atti finalizzati all'unificazione.
È chiaro che le due casse sono soggetti di diritto privato, per cui sono applicabili le norme del codice civile che regolano la fusione. Il ruolo del Governo è quindi solo di assistenza e sostegno ai fini dell'unificazione.
La 5a Commissione permanente ha espresso un parere favorevole condizionato al fatto che eventuali modifiche ai regimi previdenziali non comportino effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali previsti a normativa vigente; a tale parere si è informato il disegno di legge approvato in Commissione.
Altro punto che ha destato qualche contraria osservazione è l'attribuzione della tenuta del registro dei revisori contabili all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Nell'esercizio della delega tuttavia il Governo è tenuto a salvaguardare l'autonomia del registro dei revisori contabili, a mantenere le funzioni e le competenze della commissione centrale per i revisori contabili, a mantenere l'attuale disciplina normativa dell'esame per l'accesso al registro dei revisori contabili nonché a mantenere in capo al Ministero della giustizia la competenza ad adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro.
Da ultimo, è previsto che i consigli nazionali e locali degli ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri rimangano in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. I consigli locali prorogati possono indire elezioni alla naturale scadenza del mandato, fermo restando che organi così eletti dureranno in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Va detto che il tentativo di unificazione era iniziato sotto il Governo di centro-sinistra Amato e che l'iniziativa governativa attuale trova il consenso della stragrande maggioranza, 127 su 131, degli ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri, nonché della pressoché unanimità dei soggetti - rappresentanti dell'università, esperti contabili, sindacati, categorie e giovani praticanti - che sono stati sentiti.
Va altresì ricordato che questa riforma si inserisce nella dimensione europea. Nei paesi europei, infatti, abbiamo una sola figura professionale con competenze in materia contabile e non per identità di competenze due figure, due ordini e due leggi diverse.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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686a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MARTEDI' 2 NOVEMBRE 2004 |
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Presidenza del vice presidente SALVI, indi del vice presidente MORO
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PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,06).
Si dia lettura del processo verbale.
FIRRARELLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 28 ottobre.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
(omissis)
Seguito della discussione del disegno di legge:
(2516) Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Approvato dalla camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2516, già approvato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che nella seduta pomeridiana del 20 ottobre il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Manzione. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole senatore Callegaro, relatore del provvedimento, e onorevole Vietti, sottosegretario alla giustizia, dobbiamo riconoscere che su questo provvedimento risulta obiettivamente difficile la contestuale permanenza di due ordini professionali (dottori commercialisti ed esperti contabili) che hanno pressoché identiche competenze.
Sono convinto che occorra completare la riforma avviata nella precedente legislatura attraverso l'unificazione del settore, astrattamente definibile con l'espressione "professioni contabili". Nascerà così il nuovo ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso il quale verrà istituito il corrispondente albo dei ragionieri e periti commerciali e si procederà poi all'unificazione delle casse.
Tale necessità incontestabile è resa ancor più urgente anche dalla considerazione pratica che i nuovi corsi di laurea triennali, non considerati compiutamente nella vecchia disciplina, creano di fatto una specie di limbo nel quale incappano molti giovani studenti ai quali non è possibile né raggiungere un titolo professionale effettivamente tutelato, né immaginare uno sbocco lavorativo concreto che porti ad un'attività esercitabile.
Quindi, dobbiamo riconoscere che questa normativa, che consente l’unificazione degli Ordini. degli Albi e delle rispettive Casse, è obiettivamente complessa. Quindi, dal punto di vista procedimentale, mai come in questo caso il ricorso ad una legge delega appare obiettivamente giustificato ed opportuno.
Anche se siamo nella fase finale (sappiamo che la Camera dei deputati ha approvato quasi all’unanimità il provvedimento), occorre avviare un percorso di rivisitazione di alcuni dei criteri direttivi della delega per operare insieme qualche ulteriore riflessione.
Sono consapevole che il parere della Commissione bilancio del Senato, recepito dalla Commissione giustizia, ha consentito la modifica dell’articolo 4, per cui il provvedimento dovrà ritornare nell’altro ramo del Parlamento per la definitiva approvazione. In caso contrario, non ci sarebbe stato uno spazio per un approfondimento nemmeno dei criteri direttivi della delega.
Signor relatore, onorevole rappresentante del Governo, in questa logica il nostro Gruppo ha presentato una serie di emendamenti che incidono per lo più sull’articolo 3, quello che contiene i criteri direttivi della delega. Di questi emendamenti mi permetto di richiamarne solo due, il 3.100 e il 3.103.
L’emendamento 3.100 interviene laddove la delega prevede la creazione delle due sezioni dove verranno iscritti coloro i quali faranno parte del nuovo albo. Il nostro emendamento prevede, tenendo ferme le due sezioni (una dovrebbero essere riservata ai dottori commercialisti e l’altra invece ai ragionieri, ai periti commerciali e a coloro i quali hanno usufruito del nuovo canale universitario, quello della laurea triennale) che all’interno del paradigma correttamente predisposto dal Governo ci sia una ulteriore specificazione.
Tenendo ferma l’iscrizione dei dottori commercialisti nella sezione A, la sezione B potrebbe essere invece a sua volta suddivisa in due sotto sezioni: una sezione deve tenere conto della specifica professionalità già acquisita sul campo dai ragionieri commercialisti e dai periti commerciali; l’altra invece, proprio per il diverso momento formativo e per una diversa provenienza universitaria, di coloro i quali si trovano nella condizione da me prima illustrata, ossia coloro i quali sono muniti di un titolo cosiddetto di laurea breve. Non si tratta, quindi, di un intervento dirompente che modifica l’impianto del Governo già condiviso alla Camera ed anche in Commissione giustizia del Senato.
Nella stessa logica si inserisce l’emendamento 3.103 il quale, laddove si parla della disciplina della tutela e della attribuzione dei titoli, introduce questa stessa espressa specificazione, per certi versi in buona parte riconducibile a quanto già previsto dal Governo, dalla Camera e dalla Commissione giustizia del Senato.
Proprio perché sappiamo che si tratta di un provvedimento che ha bisogno di essere varato con urgenza e che in linea complessiva ha già ottenuto il placet dei due rami del Parlamento, è inutile discutere tutte le altre problematiche. Ciò nonostante ci sia il bisogno di fare un discorso più generale sulla compatibilità dell’impianto di questa unione rispetto alla modifica complessiva delle libere professioni, un’altra delle materie che il sottosegretario Vietti sta specificamente trattando.
È inutile anche parlare delle perplessità che si nutrono in merito alla formulazione contenuta nell’articolo 5, relativamente alla tutela del registro dei revisori contabili, nonché sull’attribuzione delle funzioni. Si tratta però di un provvedimento che deve essere assolutamente varato.
Chiudo il mio intervento permettendomi di sollecitare il Governo e il relatore a verificare quelle due modeste ipotesi emendative formalizzate, le quali non stravolgono assolutamente l’impianto predisposto dal Governo, ma anzi operano alcune specificazioni e puntualizzazioni all’interno dei criteri direttivi della delega; se condivise, esse potrebbero servire anche al Governo per evitare una delega troppo generica e difficile da esercitare.
Anzi, operano alcune specificazioni e puntualizzazioni all'interno dei criteri direttivi della delega che potrebbero, secondo me, se condivise, servire pure al Governo per evitare di avere una delega che magari, essendo troppo generica, diviene difficile da esercitarsi.
Ecco perché sottolineo al Governo ed al relatore questi due emendamenti; non so se in sede di replica o in sede di discussione affronteremo, mi auguro con la solita pacatezza, insieme il problema per affrontarlo e risolverlo, come merita, nel più breve tempo possibile.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltà.
ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, il disegno di legge in esame prospetta una non facile decisione di voto e una non facile problematica.
Sul piano delle finalità credo possiamo essere tutti d'accordo, perché le finalità a cui mira questo disegno di legge, cioè ad unificare gli ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, sono senz'altro condivisibili.
In primo luogo, alcune delle funzioni della professione dei commercialisti vengono sostanzialmente svolte da parte dei ragionieri, il che rende opportuna e razionale, la riunificazione. In secondo luogo, perché dobbiamo confrontarci con le problematiche comunitarie ed europee e dunque, se in Europa i due Ordini non sono distinti, la loro unione va incontro anche all'esigenza di integrazione e di chiarezza rispetto alle norme comunitarie, che mi sembra opportuna e giusta da parte di tutti gli Stati membri.
Se però andiamo ad esaminare la realizzazione pratica di queste finalità condivisibili nascono non poche perplessità. Intanto, la conservazione di due categorie all'interno dell'Ordine unico è certamente una scelta, se pur giustificata dalla diversità dei titoli di studio, non totalmente condivisibile. Come avvocati abbiamo avuto un'esperienza, assai diversa, non assimilabile, con l'inserimento nell'albo dei procuratori legali perché il distinguo fondamentale era rappresentato dalla giovane età di iscrizione all'albo. Questo era il distinguo fondamentale tra l'albo dei procuratori e l'albo degli avvocati. Qui il distinguo è rappresentato dal diverso titolo di studio delle due categorie, che crea una categoria di serie A e una categoria di serie B all'interno di un albo unico, il che non è mai molto commendevole.
Sarebbe stato molto meglio, affrontando la tematica dell'albo unico, decidere che chi ha fatto un corso di laurea di durata inferiore dovesse prima dell'iscrizione passare determinati esami. Io ricordo che tutti i consigli degli ordini degli avvocati prevedono, se non sono stati superati determinati esami, un'integrazione prima dell'iscrizione all'albo; mi ricordo, in particolare, la nostra richiesta di avere tutte le procedure penali, le procedure civili e gli esami fondamentali.
Il secondo aspetto di straordinaria delicatezza è quello previdenziale, perché non vi è dubbio che i due albi abbiano avuto e abbiano tuttora dei regimi previdenziali differenziati. Purtroppo il Governo non ci ha offerto dati precisi e noi dobbiamo stare alla parola dei vari rappresentanti delle casse previdenziali; per carità, trattasi di parola nobilissima e di verità, ma forse uno studio sistematico, metodico su tutto questo sarebbe stato utile.
Sono due casse private e l’emendamento prospettato in sede di Commissione giustizia ha lo scopo di risolvere i problemi dello Stato. Infatti, quando si dice: "e a condizione che eventuali modifiche ai regimi previdenziali non comportino effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali previsti a normativa vigente", è chiaro che si ha occhio a non gravare sullo Stato, che potrebbe intervenire in manleva se le casse private non dovessero avere capienza sufficiente.
Ma dal numero di SMS che abbiamo ricevuto tutti noi senatori… (Cenni del relatore Callegaro). Lo so, caro relatore, ma io non credo che sia trascurabile la voce di questi privati, non credo che la si possa gettare via. Magari seguono loro interessi personali, ma gli interessi personali, quando sono leciti e legittimi, possono anche trovare ascolto.
Cosa si dice in buona sostanza? Io ho pagato contribuzioni per la mia cassa privata e ho maturato l’aspettativa di ricevere un regime pensionistico in forza delle contribuzioni che ho pagato, laddove da questa unione (che in questo caso non fa la forza previdenziale) vengo a rimetterci o posso venire a rimetterci e, talora in modo molto sensibile rispetto alle contribuzioni che come privato ho versato.
Allora protesto perché mi si cambiano le regole in corso di gioco, anzi, ancora di più, protesto perché mi si cambiano le regole in corso di vita: gli accidenti della vita, le disgrazie mandano a quel paese i nostri progetti, ma tutti noi cerchiamo di pianificare la nostra vita. Questa è una prima ragione che mi sembra debba essere tenuta in attenzione.
In secondo luogo, io sono uno strenuo sostenitore della tesi che l’Ordine è custode di sé medesimo; sono un oltranzista romantico e sfegatato amante dell’autonomia degli Ordini professionali, che trovano la loro ragion d’essere nella loro storia, nel loro rapporto con la società, nel loro servizio ad essa. Allora, perché tanti protestano? Certamente rispetto alla unione si sono schierati i consigli degli Ordini in carica. È sufficiente questo? C’è una rappresentatività in materia previdenziale dei consigli dell’Ordine? C’è una rappresentatività dei consigli dell’Ordine rispetto alla vita di tutti gli iscritti all’Ordine stesso? Non sarebbe stato più saggio e più prudente - piccola cosa, risolvibile - sentire, in una sorta di piccolo referendum, i vari iscritti agli Ordini, prima di adottare una decisione che sembra per moltissime persone traumatizzante? Se si facesse questo referendum…
VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. È già stato fatto.
ZANCAN (Verdi-U). Sì, ma lei avrà visto, signor Sottosegretario, che il modo con cui è stato fatto fa pensare che non sia stato assicurato l’interpello generalizzato.
A mio avviso, le finalità del provvedimento sono assolutamente condivisibili. L’attuazione di questa unione, in particolare rispetto al problema previdenziale, mi lascia però delle preoccupazioni. Mi faccio interprete di queste proteste - che sono pervenute, peraltro, ai rappresentanti sia della maggioranza sia dell’opposizione - perché voglio cercare di razionalizzare e di spiegare il motivo per cui è meglio procedere come prevede il disegno di legge.
In sede di discussione generale mi limito a sollevare alcuni problemi. Mi auguro che il prosieguo del dibattito e le risposte che saranno date dal signor relatore e dal signor Sottosegretario nel corso dell’esame degli emendamenti possano tranquillizzare non tanto me, quanto quei cittadini che hanno manifestato tali preoccupazioni, che - devo dire - in prima battuta non ritengo infondate.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gaburro. Ne ha facoltà.
GABURRO (UDC). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, il disegno di legge al nostro esame è volto a riordinare le professioni dei dottori commercialisti e dei ragionieri e le rispettive casse di previdenza e assistenza.
Le due figure professionali sono state regolamentate da due provvedimenti di legge del 1953: il primo concerne le competenze, le prerogative e le attività dei dottori commercialisti, mentre il secondo riguarda i ragionieri.
La riforma, nei suoi intenti, va nella direzione condivisibile della semplificazione degli ordini professionali, anche se, a mio avviso, resta da superare qualche difficoltà non marginale. Le nuove norme devono farsi carico del coordinamento fra i diversi progetti formativi, i corsi di laurea triennali e quinquennali e il coordinamento tra formazione e sbocco professionale.
Resta qualche punto che va affrontato e risolto con maggiore sforzo per una soluzione più equa.
La Corte di cassazione il 19 ottobre ultimo scorso ha discusso e deciso se è assegnabile o meno ai ragionieri e periti commerciali il titolo di commercialista. Nel 1995 la Commissione affari costituzionali della Camera ha respinto per incostituzionalità un disegno di legge ad hoc.
In secondo luogo, come è stato ricordato, i percorsi formativi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti contabili sono diversi, e non in maniera marginale. Soltanto con la legge 1° agosto 2002, n. 173, è stato previsto che in avvenire i titolari di laurea triennale o quinquennale possono iscriversi anche all’albo dei ragionieri, e ciò perché già dal 1996 occorre la laurea per l’iscrizione anche a quell’albo, che da allora ha visto ridursi quasi a zero unità le iscrizioni e vede ad esaurimento i propri iscritti.
Si tratta di costituire un albo fra dottori commercialisti in possesso di laurea ed esame di Stato e ragionieri e periti contabili in possesso del semplice diploma di scuola media superiore e senza esame di Stato.
Come abbiamo ricordato, i percorsi formativi non sono simili e tutti confluiranno nell’albo unico, nella stessa sezione.
Ricordo, infine, che il TAR del Lazio ha esaminato e deciso, il 9 settembre ultimo scorso, sul ricorso presentato da una parte dei dottori commercialisti, anche se non è ancora disponibile la sentenza che solleverebbe l’incostituzionalità dell’abolizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, già scaduto.
In conclusione, vorrei aderire all’ordine del giorno G1, presentato dal senatore Nocco e da altri senatori, chiedendo di poter aggiungere la mia firma, e ritengo sia il caso di rinviare di qualche settimana l’esame del disegno di legge in attesa di conoscere le decisioni della magistratura amministrativa e ordinaria.
PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
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692a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MARTEDI' 9 NOVEMBRE 2004 |
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Presidenza del vice presidente FISICHELLA, indi del vice presidente DINI
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PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,02).
Si dia lettura del processo verbale.
PERUZZOTTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 4 novembre.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
(omissis)
Seguito della discussione del disegno di legge:
(2516) Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2516, già approvato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che nella seduta antimeridiana del 2 novembre ha avuto inizio la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Alberti Casellati. Ne ha facoltà.
ALBERTI CASELLATI (FI). Signor Presidente, nel nostro Paese la professione di commercialista rappresenta un'eccezione nel panorama delle libere professioni. Per svolgere l'attività di commercialista, infatti, caso unico nel contesto mondiale, in Italia ci si può iscrivere in due distinti ordini professionali: quello dei dottori commercialisti e quello dei ragionieri.
Il motivo di tale anomalia va ricercato nella genesi stessa dei due ordini professionali, istituiti solo nel 1953 e successivi di molto alla nascita vera e propria della professione di commercialista che risale addirittura al Rinascimento, all'epoca dei commerci veneziani con istituzione a Venezia, alla fine del 1500, del primo collegio dei ragionieri.
Per secoli, quindi la professione economico-contabile è stata esclusivamente quella dei ragionieri. Solo nel 1953 i dottori in economia, che fino ad allora avevano svolto la loro professione iscrivendosi nei collegi dei ragionieri, furono organizzati in un ordine autonomo, ma le competenze rimasero le stesse, quelle proprie della professione di commercialista che iniziava in quegli anni a trasformarsi, anche sulla spinta della crescita economica e sociale del nostro Paese.
Negli anni che sono seguiti i due ordini hanno percorso strade separate ma convergenti. A parte le competenze professionali che sono rimaste identiche, i percorsi formativi hanno avuto una singolare evoluzione. I dottori commercialisti hanno introdotto l'obbligo del tirocinio professionale e per i ragionieri è divenuto obbligatorio il possesso, oltre al titolo di scuola secondaria superiore, anche di una laurea; una convergenza che il legislatore ha sancito due anni fa quando, applicando a tali ordini le nuove disposizioni derivanti dalla riforma universitaria, ha previsto identici percorsi e identici requisiti per l'accesso al tirocinio, sia per la professione di dottore commercialista sia per quella di ragioniere commercialista, una scelta che il legislatore ha fatto in attesa e in preparazione della legge di riforma delle due professioni, proprio quella che è oggi all'esame di questa Aula.
Ho voluto fare una lunga premessa storica per chiarire che la riforma che stiamo per approvare non riforma il passato o il presente, ma opera i suoi effetti innovatori esclusivamente sul futuro.
Le due professioni che si unificano, infatti, sono già identiche e nulla viene tolto o aggiunto all’una o all’altra. Si sancisce, quindi, una situazione di fatto, razionalizzando e semplificando un settore professionale importante e delicato anche nell’interesse del cittadino utente, dei servizi professionali.
La riforma, dicevo, è rivolta al futuro: la creazione di un’unica professione economico-contabile rappresenta infatti una risorsa per il Paese. Per questo dico che l’Italia ha bisogno di una forte, moderna, preparata, sana, professione economica che sappia affiancare gli imprenditori e i cittadini nelle loro scelte sempre più difficili e complesse in campo nazionale ed internazionale.
Mi sono stupita, dunque, nell’ascoltare alcuni interventi di colleghi senatori che piuttosto che guardare alle potenzialità e alla positività di questo provvedimento si sono lungamente intrattenuti su questioni legate alle norme transitorie, alla sistemazione da dare, nell’unificando nuovo ordine, agli attuali iscritti nei due albi separati dei ragionieri e dei dottori commercialisti.
Ciò sarebbe già di per sé grave, ma lo è ancora di più quando ci si accorge che molte delle affermazioni portate a sostegno di proposte di emendamenti o di ordini del giorno sono inesatte, imprecise o parziali, tanto da ingenerare l’erronea convinzione che in questa sistemazione una delle due categorie avrebbe vantaggi a danno dell’altra.
Così non è; ne è la prova il fatto che gli organi istituzionali dei due ordini si sono ripetutamente espressi a favore di questo provvedimento, che gli stessi organismi sindacali di entrambe le categorie hanno espresso il loro consenso, che le rappresentanze giovanili di ragionieri e dottori commercialisti sono addirittura tra i più accesi sostenitori di questa riforma. Rappresentanze giovanili che esprimono il futuro della professione: 40.000 ragionieri hanno un’età media di poco superiore ai quarant’anni e di 55.000 dottori commercialisti oltre 20.000 hanno meno di quarant’anni.
Quindi, professionisti che guardano al futuro, al loro e a quello del Paese: ad essi si rivolge la presente riforma perché possano svolgere la loro attività professionale, che sappiamo delicata ed impegnativa, in un contesto normativo riformato, in un unico ordine professionale che possa rappresentare la casa comune dei 100.000 commercialisti italiani.
Si chiede, quindi, senza ulteriori tentennamenti e rifuggendo da tentazioni di tutela di particolarismi anacronistici e dunque dannosi per il Paese, di procedere alla rapida approvazione del disegno di legge nel testo già approvato dalla Commissione giustizia.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Poiché né il relatore né il rappresentante del Governo desiderano intervenire, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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722a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MARTEDÌ 18 GENNAIO 2005 |
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Presidenza del vice presidente DINI |
Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:
(2516) Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2516, già approvato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che nella seduta antimeridiana del 9 novembre si è conclusa la discussione generale e il relatore e il rappresentante del Governo hanno rinunciato ad intervenire in replica.
Passiamo all’esame dell’ordine del giorno G1, già illustrato nel corso della discussione generale.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale ordine del giorno.
CALLEGARO, relatore. Signor Presidente, l'ordine del giorno G1 era stato presentato dal senatore Nocco e da altri senatori, successivamente era stato ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Caruso Luigi.
Esso impegna il Governo in senso esattamente contrario a ciò che il disegno di legge stabilisce. È evidente dunque che il mio parere non può che essere totalmente negativo.
VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario.
PRESIDENTE. Senatore Caruso Luigi, insiste per la votazione?
CARUSO Luigi (Misto-MSI-Fiamma). Sì, signor Presidente, insisto perché tale ordine del giorno sia messo ai voti.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Caruso Luigi.
Non è approvato.
Do ora lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti, ad eccezione della proposta 4.100, sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione".
Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Metto ai voti l’articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l’articolo 2.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
CALLEGARO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.100, il quale vorrebbe istituire tre sezioni dell’Albo al posto di una: la prima riservata agli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti, la seconda riservata a chi è in possesso della laurea triennale, la terza riservata a coloro che risultino iscritti all'Albo dei ragionieri e periti commerciali tenuto dai Collegi.
Il problema è però già risolto dalla lettera f) dell'articolo 3, la quale prevede che per ciascuno degli iscritti vengano distintamente indicate l'anzianità di iscrizione, il titolo di studio, il titolo professionale e dell'Ordine o Collegio di provenienza. Questo affinché l’utente sia in grado di scegliere come crede e di conoscere la formazione e le caratteristiche del professionista al quale si rivolge. Pertanto, esprimo parere contrario all’emendamento 3.100.
Gli emendamenti 3.101, 3.102 e 3.103 sono sostanzialmente una conseguenza dell’emendamento 3.100, per cui esprimo anche su di essi parere contrario.
VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.100.
BATTISTI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, vero è, come il relatore ha ricordato, che la norma di cui alla lettera f) pone una distinzione in relazione all’anzianità e a quelle caratteristiche indicate nella lettera stessa, ma è altrettanto vero che lo spirito dell’emendamento 3.100 è sostanzialmente diverso dal contenuto della lettera f).
Vi sono categorie professionali, come quelle di cui stiamo parlando, con titoli di laurea diversi. Equiparare tout court chi ha una laurea quinquennale, ha superato un esame di Stato e si è iscritto ad un albo professionale a chi ha una laurea triennale o addirittura a chi attualmente non ha laurea e possiede il diploma di ragioniere e perito commerciale ci trova contrari e trova contrarie anche molte delle categorie professionali interessate.
Crediamo quindi che, ferma restando l’unicità dell’Albo, quella distinzione relativa ai titoli conseguiti, agli esercizi professionali e agli esami di Stato superati corrisponda alla realtà dei fatti.
Pertanto, una riflessione su questo punto, che non snaturerebbe la ratio della legge, sarebbe opportuna.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.100, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 3.101, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 3.102, presentato dal senatore Cavallaro.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 3.103, presentato dal senatore Manzione e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’articolo 3.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.
CALLEGARO, relatore. Esprimo parere contrario.
VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere contrario.
PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.100 è improcedibile.
Metto ai voti l’articolo 4.
È approvato.
Passiamo all’esame dell’articolo 5, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.
CALLEGARO, relatore. Esprimo parere contrario.
VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Anche il Governo è contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’articolo 5.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 6.
Lo metto ai voti.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
CAVALLARO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Margherita al provvedimento nel suo complesso, pur richiamando quelle riserve non peregrine che abbiamo sollevato attraverso gli emendamenti.
Molti ordini e molti professionisti hanno manifestato perplessità e richiesto modifiche, tenendo conto del fatto che il vecchio status del dottore commercialista e del ragioniere commercialista effettivamente riposava su un’antica tradizione e su una diversa formazione culturale.
Tuttavia, prendiamo atto con soddisfazione di questo provvedimento, perché complessivamente semplifica e modernizza la professione. Soprattutto per il futuro è una prospettiva importante anche per la riforma generale delle professioni.
È per questo che abbiamo inteso fare, dopo l’esame degli emendamenti, una dichiarazione di voto positiva.
BOREA (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOREA (UDC). Signor Presidente, a nome dell’UDC, annuncio il voto favorevole al disegno di legge in esame.
ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, a nome del mio Gruppo e mio personale, annuncio un voto di astensione sul testo di legge al nostro esame.
Il provvedimento ha diversi pregi. Ci tengo a sottolinearne in particolare uno, ovverosia il fatto che, come indicato alla lettera a) dell’articolo 5, il Governo è tenuto a "salvaguardare l’autonomia del registro dei revisori contabili rispetto agli Albi tenuti dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili". Certamente, infatti, secondo il noto brocardo, è meglio che i custodi stiano in un albo diverso da quello dei custoditi, altrimenti dovremmo porci l’interrogativo quis custodies custodes?
Il principio dell’unificazione lascia invece qualche perplessità atteso che, come ha ben ricordato il senatore Cavallaro, non è affatto vero che le storie degli albi non siano diverse per cultura e per tradizione, perché l’albo dei vecchi ragionieri si basava su cultura, tradizione e mentalità diverse da quelle dell’albo dei commercialisti.
Rimangono, infine, due perplessità di fondo, che mi inducono a questo voto di astensione. La prima è relativa al regime pensionistico. Il relatore ed il rappresentante del Governo non ci hanno fornito dati documentali idonei a farci ritenere e a garantirci che non ci sarà una specie di paguro bernardo di ordine che viva sull’ordine assorbito.
Le previsioni previdenziali dei due ordini sono ancora attualmente diverse e la riunione dei due ordini non garantisce che non ci siano delle situazioni, rispetto alla materia previdenziale, non idonee a quella equità e a quella equiparazione che sarebbero commendevoli.
In secondo luogo, proprio agli effetti della riunificazione si inseriscono delle categorie transitorie intermedie, ovverosia - sia pure transitoriamente - si prevedono delle categorie di iscritti all’Albo dei commercialisti che confluiscono dall’Albo dei ragionieri non a pieno titolo, non commercialisti di serie A ma di serie B, con tutte le difficoltà che si riscontrano quando, volendosi unire un ordine, si continua a conservare al suo interno una divisione tra categorie.
Si è fatto l’esempio della nota distinzione, andata avanti per anni e che è rimasta nella storia dell’Avvocatura, tra i procuratori legali e gli avvocati. Lì, però, c’era una distinzione fondamentale dettata dall’età, ovverosia procuratori legali erano i giovani avvocati e gli avvocati erano i procuratori legali che diventavano automaticamente avvocati una volta passato un certo tempo, altrimenti avrebbero potuto accorciare i tempi attraverso l’esame di Stato per l’Avvocatura. Conservare in questo caso delle categorie intermedie non mi sembra affatto commendevole.
Per queste ragioni, pur apprezzando questo spirito unitario che ci mette certamente in linea con l’Europa, perché noi abbiamo troppe categorie e troppi Albi professionali, le riserve avanzate convincono il mio Gruppo ad un voto di astensione.
TIRELLI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TIRELLI (LP). Signor Presidente, la Lega Nord voterà a favore del provvedimento.
SEMERARO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SEMERARO (AN). Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazionale dichiara il voto favorevole su questo disegno di legge. Debbo dire che, sostanzialmente, ci si sta uniformando ad un principio di diritto comunitario; pertanto, si è spinti ad esprimere un voto favorevole proprio in considerazione di questa necessità di uniformarvisi.
Peraltro, va considerato che l’approvazione di questo provvedimento risponde anche all’esigenza di individuare uno sbocco lavorativo idoneo per i giovani che si avvicinano a studi ed attività professionali di questo genere, che hanno svolto già un tirocinio perfettamente in regola con le norme vigenti.
Tutto sommato, era un’anomalia specificamente italiana quella di tenere distinte due professionalità che sostanzialmente svolgono un’attività simile. Un’unica distinzione, a mio avviso, va fatta per i revisori contabili, in riferimento ai quali sono necessari la conservazione e il rispetto di una certa autonomia. (Applausi dal Gruppo AN).
FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FASSONE (DS-U). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo.
Il disegno di legge al nostro esame merita l’approvazione perché la normativa comunitaria ormai ha affermato il principio della corrispondenza tra percorsi formativi e titoli professionali e, a partire dalla legge n. 173 del 2002, i percorsi formativi per l’accesso alla professione di dottore commercialista e di ragioniere sono sostanzialmente coincidenti.
Pertanto, è sempre meno giustificato il mantenimento della distinzione tra i due ordini, data l’identità dei percorsi formativi - di durata sia triennale sia quinquennale - e data l’identità di competenze professionali già oggi esistente.
La reale differenziazione che ha ragione di essere conservata è fra i due tipi di laurea, quella triennale e quella specialistica. Questa distinzione viene adeguatamente rispettata dalla delega, poiché ai laureati specialistici sono riservate alcune prerogative; ad esempio, un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà nei Consigli dell’ordine (sia locali, sia nazionale) e l’elettorato passivo per la nomina del Presidente, con l’attribuzione, ad essi soltanto, di eventuali nuove competenze che venissero riservate in futuro a questa categoria professionale.
Con queste considerazioni, dichiariamo il voto favorevole. (Applausi dal Gruppo DS-U).
COSTA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COSTA (FI). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli senatori, l’atto legislativo sottoposto al nostro esame fissa un evento storico per le due gloriose professioni dei ragionieri e dei dottori commercialisti. Dico gloriose perché entrambe - nate in epoche diverse - hanno concorso e concorrono a creare, modellare, unificare, accrescere e, all'occorrenza, liquidare le cellule (aziende) vitali del sistema produttivo e lo stesso sistema; entrambe furono istituite rispettivamente nel 1906 e nel 1929 per impalcare le istituzioni ed il sistema produttivo nell’interesse superiore anche della fede pubblica.
Correlativamente al sistema scolastico vigente nel tempo nacque la professione del ragioniere libero professionista, perché a quell'epoca le scuole superiori di commercio prima ed i corsi di laurea poi non avevano ancora licenziato laureati nelle materie economico-aziendali.
Intanto, la professione del ragioniere - con atti legislativi - si radicava e spiegava la sua benefica azione.
Successivamente le facoltà universitarie licenziavano laureati in scienze economiche e commerciali che con forte collante associazionistico non mancavano di dar luogo ad associazioni professionali di categoria, la cui spinta sul legislatore dell'epoca non mancò di produrre la legislazione di riconoscimento della professione che fu denominata di "dottore commercialista". Invero, entrambe le professioni avevano ad oggetto l'azienda nella sua concezione dinamica, ossia in divenire.
Si spiega così come la normativa che disciplina le due professioni e ne postula le competenze è pressoché identica; si spiega così come le due professioni nel tempo si siano rincorse come due gemelli legati permanentemente da vincolo materno, quasi indissolubile.
Il parallelo con altro gruppo di professioni non trova possibilità di confronto; si pensi, ad esempio, al gruppo ingegneri-geometri. La spiegazione è presto data. L'oggetto di queste professioni non è una realtà dinamica e quindi in divenire, è una realtà statica e quindi è sezionabile e attribuibile; la struttura edile, ad esempio, è possibile fissarla in dimensioni differenziate (piccola, media, grande), quindi attribuibile a competenze di diverso livello come quella di scuola media superiore o universitaria.
Soltanto così forse si può spiegare come mai, negli anni, nonostante ogni migliore tentativo - e ad iniziativa dei ragionieri e ad iniziativa dei dottori - sia stato impossibile divaricare le competenze dell'una dall'altra professione.
Un mio maestro, Giorgio Primiceri (1986), ragioniere e dottore commercialista, già negli anni Settanta con intuizione quasi profetica, ma certamente sentita e con affetto per la professione, mi dichiarava l'auspicio che un dì, ordinamento scolastico permettendo, l'antico, glorioso e onnicomprensivo titolo di ragioniere fosse traslato a denominare la professione corrispondente alla laurea in materie economico-commerciali e che alla professione corrispondente all'antico corso di diploma fosse attribuito il titolo di "esperto contabile" o "perito commerciale", dappoiché non aveva senso avere due professioni con il medesimo oggetto e con uguali competenze.
Orbene, è passato tanto tempo, la riforma dell'ordinamento scolastico è venuta e l'occasione è buona perché queste due professioni (dottore commercialista ed esperto contabile) trovino definitivo assestamento. Al momento, io, che pure sono ragioniere e dottore commercialista, non ho elaborato la proposta di cui all'articolato in discussione, ma nella relazione del senatore Callegaro, relatore sulla legge, ho letto che la proposta ha avuto il voto favorevole della larga maggioranza della categoria; so bene che nel corpo della categoria vi sono diffusi malumori, ma in democrazia i dissensi debbono essere dichiarati, registrati e fatti valere nelle forme e sedi dovute e ricondotti ad unità con la logica del voto democratico. Se mai ci fossero state ragioni, diritti e interessi violati, c'erano e ci sono sedi competenti dove farli valere. Ciò non è accaduto, eppure questo è Stato di diritto.
Pertanto, come senatore sono contento che questa materia trovi definitiva sistemazione, anche perché - stante l'attuale sistema scolastico - non si può non prendere atto che di ragionieri non se ne licenzieranno più.
Vi è però la necessità di assecondare la convivenza per i professionisti viventi ed esercenti. Sono certo che il legislatore delegato saprà dare un aiuto facendo tesoro del dibattito intercategoriale e parlamentare verificatosi, nel rispetto del decoro e della dignità di ognuna delle due ormai "professioni del passato", e saprà dare ad esse adeguata allocazione nel rispetto delle diversità e nell'unità.
Il legislatore delegato terrà anche conto della necessità di attribuire a questa benemerita professione, che si appresta a servire l'azienda (impresa e non impresa) del futuro, nuove competenze congeniali e nel rispetto dei diversi livelli di istruzione e formazione (laurea quinquennale e diploma universitario triennale), ma conseguenti pure alle esigenze nuove dei tempi nuovi, nell'interesse della fede pubblica che in questa professione nel tempo ha riconosciuto un'ausiliaria indispensabile.
A coloro che in legittima buonafede e con dispiacere vivono questo processo di unificazione, che non ha precedenti nella storia delle professioni, sento di dire quanto segue: chissà se questa novità della coesistenza in unico albo di più professioni aventi diverso livello culturale, ma finalizzate allo stesso oggetto (nel caso di specie, l'azienda), quasi a costituire una filiera professionale, non sia la nuova frontiera dell'associazionismo professionale, in costanza di un mondo che assimila sempre di più le peculiarità della globalizzazione e della liberalizzazione delle attività intellettuali. In tal caso, questo albo unico sarebbe il primo e quindi il benemerito di una lunga serie, ove più professioni diverse aventi lo stesso oggetto si troveranno unite, ma nella necessaria diversità riconducibile ad un diverso livello formativo e culturale.
Ecco quindi che quel legame mai sciolto, spesso considerato un laccio ma storicamente esistente, anche se sgradito, si potrà rivelare un elemento di coniugio idoneo a creare una grande e razionale famiglia professionale al servizio dell'uomo, dello Stato, dell'umanità.
A queste nuove professioni (dottore commercialista ed esperto contabile) non ci resta che formulare di tutto cuore tanti sentiti e meritati auguri.
Concludo annunciando il voto favorevole dei senatori del Gruppo di Forza Italia. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Eufemi).
GABURRO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
GABURRO (UDC). Signor Presidente, come ho avuto modo di spiegare nel corso della discussione generale, pur essendo favorevole alle prospettive previste dal provvedimento per il futuro, ritengo che nella fase transitoria sarebbe più equo mantenere due sezioni dell’albo e la distinzione delle casse previdenziali.
Per questi motivi, in dissenso dal Gruppo, mi asterrò dalla votazione.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2516, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione). (v. Allegato B).
Il Senato approva.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2516)
G1
Respinto
Il Senato,
considerato che:
solo dal 1º agosto 2002, con la legge n.173 di conversione del decreto-legge n.107 del 10 giugno 2002, i percorsi formativi per l’accesso alla professione di dottore commercialista e ragioniere sono identici;
prima di detta disposizione per l’accesso alla professione di ragioniere era sufficiente il diploma di ragioniere e perito commerciale;
a partire dal 1996 l’accesso alla professione di ragioniere implica il possesso di una laurea triennale ed il superamento di un esame di Stato;
tenuto presente che:
con l’introduzione della laurea triennale e dell’esame di Stato gli iscritti all’Albo dei ragionieri sono in numero prossimo allo zero per la preferenza degli aspiranti professionisti ad accedere con laurea quadriennale all’Albo dei dottori commercialisti,
impegna il Governo:
nella stesura dei decreti legislativi di attuazione della legge delega recante «Istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»:
a separare nettamente i dottori commercialisti dagli iscritti al Collegio dei ragionieri e periti commerciali che verranno collocati in uno specifico elenco ad esaurimento;
a riconoscere ai dottori commercialisti alcune particolari future prerogative in relazione al percorso formativo degli studi;
a riconoscere il titolo professionale di «ragioniere commercialista» o il termine abbreviato di «commercialista» ai soli iscritti all’Albo dei ragionieri con laurea almeno quadriennale che abbiano superato l’esame diStato;
a disciplinare le relative casse di previdenza nel rispetto del principio dell’intangibilità dei diritti già acquisiti o in corso di acquisizione salvaguardando anche in caso di eventuali modifiche ai regimi previdenziali la totale assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI 1, 2 E 3 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 1.
Approvato
1. L’Ordine dei dottori commercialisti e l’Ordine dei ragionieri e periti commerciali sono unificati nell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso il quale è istituito l’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Art. 2.
Approvato
1. All’unificazione di cui all’articolo 1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto legislativo da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque emanato.
Art. 3.
Approvato
1. Con il decreto legislativo di cui all’articolo 2 sono definiti:
a) le modalità per la costituzione del Consiglio nazionale e dei Consigli locali del nuovo Ordine professionale e la relativa composizione, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e rappresentatività, assicurando comunque alla componente della sezione riservata ai laureati specialistici, alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera h), un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà e l’elettorato passivo per la nomina del presidente;
b) le classi di laurea e di laurea specialistica, nonché i titoli regolati dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modificazioni, che costituiscono requisiti di ammissione all’esame di Stato, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n.107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n.173;
c) l’istituzione di due sezioni dell’Albo, rispettivamente riservate ai possessori dei titoli di cui alla lettera b);
d) l’ambito delle attività oggetto della professione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.1067, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.1068, e delle altre disposizioni vigenti, con attribuzione specifica di attività agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli iscritti nell’altra sezione. È consentita l’attribuzione di nuove competenze agli iscritti nella sezione dell’Albo unico riservata ai laureati specialistici, che presentino profili di interesse pubblico generale, nel rispetto del principio della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad altri Albi. Sono fatte salve, altresì, le attività di natura privatistica già consentite dalla legge agli iscritti a registri, ruoli ed elenchi speciali tenuti dalla pubblica amministrazione;
e) le prove degli esami di Stato per l’iscrizione alle sezioni dell’Albo, tenuto conto di quanto disposto alla lettera d), con previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici ed esenzione da una delle prove scritte dell’esame di Stato all’esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra università e Ordini locali;
f) le norme transitorie che disciplinano l’inserimento nella sezione dell’Albo riservata ai laureati specialistici degli attuali iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, questi ultimi con il titolo professionale di «ragioniere commercialista», con specifica distinta indicazione, per ciascuno, dell’anzianità di iscrizione, del titolo di studio, del titolo professionale e dell’Ordine o Collegio di provenienza;
g) la protezione dei titoli professionali di «dottore commercialista», di «ragioniere commercialista» e di «esperto contabile», nonchè del termine abbreviato di «commercialista», utilizzabile soltanto dagli iscritti nella sezione del nuovo Albo riservata ai laureati specialistici;
h) le norme transitorie che garantiscono, per la durata di nove anni a decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi dirigenti di cui all’articolo 6, le maggioranze e le presidenze dei nuovi organi, nazionali e locali, ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri;
i) le norme transitorie che definiscono le modalità, le procedure e i termini per la confluenza degli enti nazionali e locali dei due attuali Ordini, nei rispettivi enti del nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, definendo altresì l’ambito territoriale degli Ordini locali e le procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi.
3.100
DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) l’istituzione di tre sezioni dell’Albo:
la sezione "A" riservata agli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e a quanti hanno titoli idonei per l’iscrizione in detto Albo tenuto dagli Ordini, nonché ai laureati in possesso di laurea specialistica che abbiano superato, previo praticantato, l’esame di Stato per l’esercizio della professione;
la sezione "B1" riservata a coloro che, in possesso della laurea triennale, abbiano superato, previo praticantato, l’esame di Stato per l’esercizio della professione;
la sezione "B2" riservata, ad esaurimento, a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 2 e in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, risultano iscritti all’Albo dei ragionieri e periti commerciali tenuto dai Collegi;».
3.101
DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
3.102
Respinto
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «agli Albi dei dottori commercialisti e» inserire le seguenti: «, ad esaurimento,».
3.103
MANZIONE, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) l’attribuzione e la tutela del titolo di "dottore commercialista" per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e per quanti hanno titoli idonei per l’iscrizione in detto Albo tenuto dagli Ordini, nonché per i laureati in possesso di laurea specialistica che abbiano superato, previo praticantato, l’esame di Stato per l’esercizio della professione; e di "esperto contabile" per coloro che, in possesso della laurea triennale, abbiano superato, previo praticantato, l’esame di Stato per l’esercizio della professione e per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 2, sono in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale e risultano iscritti all’Albo dei ragionieri e periti commerciali;».
ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 4.
Approvato
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l’iniziativa dei competenti organi di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali finalizzata all’unificazione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque, nel rispetto dei princìpi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e successive modificazioni, previa adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi delle Casse interessate sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare al controllo di cui all’articolo 3 del citato decreto legislativo n.509 del 1994 e a condizione che eventuali modifiche ai regimi previdenziali non comportino effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali previsti a normativa vigente;
b) applicazione da parte delle Casse unificande del principio del pro rata, di cui all’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.335, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti la propria gestione;
c) adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle Casse, rispetto al processo di unificazione come da esse definito;
d) esenzione da imposte e da tasse di tutti gli atti finalizzati alla unificazione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al secondo periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4.100
DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI
Improcedibile
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 4. - 1. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali continuano a gestire separatamente i rispettivi iscritti.
2. Alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti sono iscritti, oltre a coloro che rientrano nell’Albo dei dottori commercialisti, anche coloro che hanno i titoli idonei per l’iscrizione di detto Albo, i laureati in possesso di laurea specialistica che abbiano superato, previo praticantato, l’esame di Stato per l’esercizio della professione, nonché coloro che, in possesso della laurea triennale, abbiano superato, previo praticantato, l’esame di Stato per l’esercizio della professione.
3. Restano iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 2, risultano iscritti alla stessa Cassa e sono in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale».
ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 5 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 5.
Approvato
1. Con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 2, su proposta del Ministro della giustizia, sono attribuite all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili competenze sul registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n.99, e successive modificazioni.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque emanato.
3. Nell’esercizio della delega il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) salvaguardare l’autonomia del registro dei revisori contabili rispetto agli Albi tenuti dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) mantenere le funzioni e le competenze della commissione centrale per i revisori contabili prevista dal titolo I del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n.99, e successive modificazioni;
c) mantenere l’attuale disciplina normativa dell’esame per l’accesso al registro dei revisori contabili prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88, e dal titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni;
d) mantenere in capo al Ministero della giustizia la competenza ad adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro dei revisori contabili.
5.100
DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI
Respinto
Al comma 3, sopprimere le lettere a) e d).
ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 6 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 6.
Approvato
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 2, il Governo disciplina la durata dei Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere la proroga degli organi in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;
b) prevedere la facoltà per i Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato, fermo restando che gli organi così eletti decadranno comunque alla data di cui alla lettera a) .
[1] Si ricorda che sul tema dell’Albo unico si è svolto, a fine 2001, un referendum consultivo tra tutti gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti. A tale consultazione hanno partecipato circa il 12% degli aventi diritto (5.724 su 45.566); la preferenza per l’unificazione con i ragionieri è stata consistente, sfiorando il 65% dei votanti.
[2] Legge 15 maggio 1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”.
[3] Sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e le Commissioni parlamentari competenti. L'art. 1 del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 491, istitutivo del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), prescrive il parere anche di quest'ultimo organismo.
[4] Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”.
[5] Dal riordino resta escluso il dottorato di ricerca, riordinato ai sensi di altre disposizioni.
[6] Si tratta della dichiarazione congiunta su “L'armonizzazione dell'architettura dei sistemi d'istruzione superiore in Europa”, sottoscritta dai ministri per l'università di Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia a Parigi il 25 maggio 1998 (c.d. Dichiarazione della Sorbona), e della dichiarazione congiunta su “Lo spazio europeo dell'istruzione superiore”, sottoscritta da 29 ministri europei dell'Istruzione superiore intervenuti al Convegno di Bologna del 19 giugno 1999 (c.d. Dichiarazione di Bologna).
[7] D.M. 3 novembre 1999, n. 509, “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”.
[8] Le scuole di specializzazione trovano attualmente la loro disciplina generale nel D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162. Nel corso della XIII legislatura sono intervenuti, in materia:
§il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, che ha recepito la direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 sulla libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei relativi titoli, ridisciplinando tra l'altro la formazione specialistica dei medici, già riconducibile al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (sul tema, v. il volume predisposto per la Commissione affari sociali);
§il D.M. 26 maggio 1998, che detta i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria. (v. supra);
§il D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398, che detta norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali la cui frequenza, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della L. 127/1997, è condizione per l'ammissione al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria (sul tema, v. il volume predisposto per la Commissione giustizia).
La L. 29/2001 (art. 6) ha, infine, rimesso alle università la definizione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione (biennali) nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, secondo criteri da determinare con decreto interministeriale (università e beni culturali); l'accesso a tali scuole sarà aperto ai titolari di lauree specialistiche (da determinare con il medesimo decreto).
[9] D.M. 30 aprile 1999, n. 224.
[10] Ai dottorandi di ricerca può essere peraltro affidata una “limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca”.
[11] A ciascun credito corrispondono di norma 25 ore di lavoro. Il lavoro di un anno corrisponde convenzionalmente a 60 crediti.
[12] L. 14 gennaio 1999 n. 4, “Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole”. La norma citata è stata modificata dall'art. 6 della legge 19 ottobre 1999, n 370, “Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica”.
[13] D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”.
[14] Legge 8 agosto 1995, n. 335 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”.
Il citato comma 12 dell’articolo 3, stabilisce che:
Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge.