XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario - Lavori preparatori della Legge 25 luglio 2005, n. 150 - Iter al Senato (A.S. 1296-B/Bis) - Esame in sede referente e consultiva (Parte X) | ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 535 Progressivo: 1 | ||||
Data: | 17/10/05 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario Lavori preparatori della Iter al Senato: terza lettura |
n. 535/1 parte X |
xiv legislatura 17 ottobre 2005 |
Camera dei deputati
La documentazione predisposta in occasione dell'esame del disegno di legge recante la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario (A.C. 4636) si articola nei seguenti volumi:
- dossier n. 535:contiene la scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa, le schede di lettura ed il disegno di legge A.C. 4636 (parte I); contiene la normativa di riferimento (parte II)
- dossier n. 535/1: contiene i lavori parlamentari alla Camera e al Senato (suddiviso in tredici parti)
- Prima lettura al Senato (A.S. 1296 e abb.)
- Parte I: testo dei disegni di legge
- Parte II: esame in Commissione
- Parte III: esame in Assemblea
- Prima lettura alla Camera (A.C. 4636 e abb.)
- Parte IV: testo dei disegni di legge
- Parte V: esame in Commissione e in Assemblea
- Seconda lettura al Senato (A.S. 1296-B e abb.)
- Parte VI: testo dei disegni di legge e esame in Commissione
- Parte VII: esame in Assemblea: sedute dal 20 settembre al 2 novembre 2004
- Parte VIII: esame in Assemblea: sedute dal 3 al 10 novembre 2004
- Seconda lettura alla Camera (A.C. 4636-bis-B e abb.)
- Parte IX: testo dei disegni di legge, esame in sede referente e consultiva, esame in Assemblea
- Terza lettura al Senato (A.S. 1296-B-bis)
- Parte X: messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica, testo del disegno di legge, esame in sede referente e consultiva
- Parte XI: esame in Assemblea: sedute dal 26 gennaio al 15 giugno 2005
- Parte XII: esame in Assemblea: sedute dal 22 al 28 giugno 2005
- Terza lettura alla Camera (A.C. 4636-bis-D e abb.)
- Parte XIII: Esame in Commissione e in Assemblea
- dossier n. 535/2:contiene le schede di lettura, la normativa di riferimento e l’A.C. 4636-bis-B
- dossier n. 535/3:contiene le schede di lettura e l’A.C. 4636-bis-D.
Dipartimento Giustizia
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File: GI0284al.doc
INDICE
Parte X
Rinvio alle Camere del Presidente della Repubblica
Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica, 16 dicembre 2004
Iter al Senato - terza lettura
Seduta del 28 dicembre 2004 (pomeridiana)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 136, comma 2, secondo periodo, del Regolamento
Seduta del 26 gennaio 2005 (approvata questione pregiudiziale)
Seduta del 17 febbraio 2005 (pomeridiana)
Seduta del 23 febbraio 2005 (pomeridiana)
Seduta del 23 febbraio 2005 (notturna)
Seduta del 24 febbraio 2005 (pomeridiana)
§ Pareri resi alla 2^ Commissione (Giustizia)
- 1^ Commissione (Affari costituzionali)
Seduta del 9 febbraio 2005 (pomeridiana)
Doc.
I
N. 6
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 2004 sul DISEGNO DI LEGGE presentato dal ministro della giustizia (CASTELLI) di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 21 gennaio 2004 (A.S. 1296) MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI previo stralcio dell'articolo 12, il 30 giugno 2004 (A.C. n. 4636-bis) NUOVAMENTE MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA previo stralcio dei commi 9, 10 e 14 dell'articolo 2, il 10 novembre 2004 (A.S. 1296-B) APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 1o dicembre 2004 (A.C. 4636-bis-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico |
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Roma, 16 dicembre 2004
Signori Parlamentari,
in data 3 dicembre 2004, mi è stata inviata per la promulgazione la legge:
«Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico».
Il relativo disegno di legge, presentato dal Governo al Senato della Repubblica il 29 marzo 2002, è stato approvato il 21 gennaio 2004; modificato dalla Camera dei deputati il 30 giugno 2004; nuovamente modificato dal Senato il 10 novembre 2004 e, quindi, approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 10 dicembre 2004.
La legge in esame - preordinata com'è a dare attuazione alla VII disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione - rappresenta un atto normativo di grande rilievo costituzionale e di notevole complessità, come è confermato anche dalla ampiezza del dibattito cui ha dato luogo.
La riforma tocca punti cruciali e nevralgici dell'ordinamento giurisdizionale, il che mi ha imposto un attento confronto con i parametri fissati dalle norme e dai princìpi costituzionali che lo disciplinano.
Ciò premesso, espongo qui di seguito quanto da me rilevato.
1. L'articolo 2, comma 31, lettera a), così recita: «(Relazioni sull'amministrazione della giustizia). 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per l'anno in corso...».
Questa norma, laddove prevede che le comunicazioni del Ministro della giustizia alle Camere comprendono le «linee di politica giudiziaria per l'anno in corso», si pone in evidente contrasto con le seguenti disposizioni costituzionali: con l'articolo 101, in base al quale i giudici «sono soggetti soltanto alla legge»; con l'articolo 104, secondo cui la magistratura «costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere»; con l'articolo 110, che, nel definire le attribuzioni del Ministro della giustizia, le limita - «ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura» - alla «organizzazione» e al «funzionamento dei servizi relativi alla giustizia».
La norma approvata dalle Camere configura un potere di indirizzo in capo al Ministro della giustizia, che non trova cittadinanza nel titolo IV della Costituzione, in base al quale l'esercizio autonomo e indipendente della funzione giudiziaria è pienamente tutelato, sia nei confronti del potere esecutivo, sia rispetto alle attribuzioni dello stesso Consiglio superiore della magistratura.
Aggiungo che l'indicazione di obiettivi primari che l'attività giudiziaria dovrebbe perseguire nel corso dell'anno («linee di politica giudiziaria») determina di per sé la violazione anche dell'articolo 112 della Costituzione, in base al quale «il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale»: il carattere assolutamente generico della formulazione della norma in esame crea uno spazio di discrezionalità politica destinato ad incidere sulla giurisdizione.
2. Strettamente connessa a quella appena esaminata è la questione posta dal criterio direttivo della delega indicato dall'articolo 2, comma 14, lettera c): «istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria dell'ufficio per il monitoraggio dell'esito dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l'esercizio dell'azione penale o con i mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di sentenze per carenze o distorsioni della motivazione, ovvero di altre situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali;».
Anche questa disposizione si pone in palese contrasto con gli articoli 101, 104 e 110 della Costituzione. Infatti, se si considera la finalità espressamente indicata dalla norma, risulta evidente che il monitoraggio dell'esito dei procedimenti - fase per fase, grado per grado - affidato a strutture del Ministero della giustizia, esula dalla «organizzazione» e dal «funzionamento dei servizi relativi alla giustizia», che costituiscono il contenuto e il limite costituzionale delle competenze del Ministro.
Inoltre, da questa forma di monitoraggio, avente ad oggetto il contenuto dei provvedimenti giudiziari, deriva un grave condizionamento dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni; in particolare, il riferimento alla possibilità di verificare livelli di infondatezza «della pretesa punitiva manifestata con l'esercizio dell'azione penale» integra una ulteriore violazione del citato articolo 112 della Costituzione.
3. Parimenti riferita alla posizione del Ministro della giustizia è l'altra questione riguardante la facoltà di impugnativa a lui attribuita dall'articolo 2, comma 1, lettera m), a norma del quale lo stesso Ministro è «legittimato a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere (del Consiglio superiore della magistratura) concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere previsto al n. 3);».
Tale previsione contrasta palesemente con l'articolo 134 della Costituzione nella parte in cui stabilisce che è la Corte costituzionale a giudicare sui «conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato», compresi quindi i conflitti tra Consiglio superiore della magistratura e Ministro della giustizia relativi alle procedure per il conferimento o la proroga degli incarichi direttivi.
Sul punto la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi più volte, segnatamente nelle sentenze n. 379 del 1992 e n. 380 del 2003. In quest'ultima, ha affermato, in particolare, che gli articoli 105 e 110 della Costituzione disegnano un sistema di precisa ripartizione delle autonome sfere di competenza del Consiglio superiore e del Ministro e che questi «non ha un generale potere di sindacato intrinseco, né tanto meno di riesame, sul contenuto degli apprezzamenti e scelte discrezionali operate dal Consiglio superiore della magistratura rispetto a valutazioni attribuite alla definitiva deliberazione del Consiglio stesso».
Ne consegue che, in tema di conferimento o di proroga degli incarichi direttivi, il rapporto tra Consiglio e Ministro implica soltanto un «vincolo di metodo». Tale vincolo impedisce il ricorso agli ordinari mezzi di impugnazione, una volta che il «confronto» - per usare l'espressione della Corte costituzionale - sia avvenuto «a seguito di un esame effettivo ed obiettivo, dialetticamente svolto». In caso contrario, il Ministro assumerebbe il ruolo di titolare di un interesse legittimo contrapposto a quello del Consiglio superiore, parificabile a quello del controinteressato che si dolga di essere stato escluso.
La Corte costituzionale nelle citate sentenze ha affermato che «il Ministro deve dare corso al procedimento non essendo investito di particolari poteri di rinvio o di riesame, ricadendo su di lui il dovere di adottare l'atto di propria competenza»; ed ancora, che «non spetta al Ministro della giustizia non dare corso alla controfirma del decreto del Presidente della Repubblica di conferimento di ufficio direttivo (ed ora anche di proroga) sulla base di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura».
4. Altra questione di fondamentale importanza è quella della menomazione dei poteri del Consiglio superiore della magistratura risultante da diverse disposizioni della legge delega.
A tale proposito, ricordo che, in base all'articolo 105 della Costituzione, «Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati».
Tali poteri del Consiglio superiore risultano - in palese contrasto con il dettato costituzionale - sensibilmente ridimensionati, in quanto il sistema delineato nella legge delega colloca al centro di ogni procedura concorsuale la Scuola superiore della magistratura, struttura esterna al Consiglio superiore, e apposite commissioni, anch'esse esterne allo stesso Consiglio.
Infatti, secondo quanto dispone l'articolo 2, comma 1, lettera l), numeri 3.1 e 3.2, il Consiglio superiore deve assegnare i posti ai magistrati «che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura» e «che risultino positivamente valutati nel concorso» per titoli ed esami o nel concorso per titoli «previsto dalla lettera f) numero 2», prima e seconda parte. Nello stesso senso recitano le disposizioni contenute nei numeri 4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 9.1 e 9.2 della lettera l), nonché, per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa, nei numeri 1 e 3 della lettera g) e, per le funzioni direttive, nel numero 17 della lettera h) e nel numero 6 della lettera i).
L'assegnazione da parte del Consiglio superiore della magistratura deve avvenire «secondo l'ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità di servizio» (articolo 2, comma 1, lettera l), numero 3.5). Nello stesso senso recitano le disposizioni contenute nei numeri 4.5, 7.5 e 9.5 della lettera l) e, per le funzioni semidirettive, nel numero 2 della lettera m).
Il sistema sopra delineato sottopone sostanzialmente il Consiglio superiore della magistratura a un regime di vincolo che ne riduce notevolmente i poteri definiti nel citato articolo 105 della Costituzione.
L'invasione della sfera di competenza riservata al Consiglio è particolarmente evidente nell'ipotesi in cui i candidati siano stati esclusi nell'ambito delle predette procedure. Infatti, allorché manchino il favorevole giudizio conseguito presso la Scuola superiore o la positiva valutazione nel concorso da parte della commissione, il Consiglio non può neppure prendere in considerazione la posizione del candidato escluso.
Per i motivi di palese incostituzionalità innanzi illustrati, chiedo alle Camere - a norma dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione - una nuova deliberazione in ordine alla legge a me trasmessa il 3 dicembre 2004.
Con l'occasione ritengo opportuno rilevare quanto l'analisi del testo sia resa difficile dal fatto che le disposizioni in esso contenute sono condensate in due soli articoli, il secondo dei quali consta di 49 commi ed occupa 38 delle 40 pagine di cui si compone il messaggio legislativo.
A tale proposito, ritengo che questa possa essere la sede propria per richiamare l'attenzione del Parlamento su un modo di legiferare - invalso da tempo - che non appare coerente con la ratio delle norme costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo e, segnatamente, con l'articolo 72 della Costituzione, secondo cui ogni legge deve essere approvata «articolo per articolo e con votazione finale».
CIAMPI
Castelli, Ministro della giustizia.
Iter al Senato - terza lettura
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1296-B/bis
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Ministro della
giustizia di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI) |
(V.
STAMPATO N. 1296) (V.
STAMPATO CAMERA N. 4636) (V.
STAMPATO N. 1296-B) (V.
STAMPATO CAMERA N. 4636-BIS-B) (V. DOC. I, N. 6) |
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Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico
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DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Contenuto della delega) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi direttia: a) modificare la disciplina per l’accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari; b) istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati; c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonché istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione; d) riorganizzare l’ufficio del pubblico ministero; e) modificare l’organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima; f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione, nonché modificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d’ufficio; g)prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado. 2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2. 3. Il Governo è delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l’abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 2. 4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. 5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche per l’esercizio della delega di cui al comma 3, ma in tal caso il termine per l’espressione dei pareri è ridotto alla metà. 6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 4, entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
(Princìpi e criteri
direttivi, 1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere per l’ingresso in magistratura: 1) che sia bandito annualmente un concorso per l’accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente; 2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate dall’articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, nonché nelle materie attinenti al diritto dell’economia; 3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e che sia composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell’esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero 1) della lettera d); che il numero dei componenti professori universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati; 4) che, al momento dell’attribuzione delle funzioni, l’indicazione di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell’ambito della funzione prescelta; b) prevedere che siano ammessi al concorso per l’accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che: 1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario; 2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche; 3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense; 4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni; 5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati; 6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162; c) prevedere che, nell’ambito delle prove orali di cui alla lettera a), numero 2), il candidato debba sostenere un colloquio di idoneità psico-attitudinale all’esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione; d) prevedere che: 1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l’intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l’inizio del tirocinio il 15 settembre dell’anno successivo; 2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati già dichiarati non idonei per tre volte; e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti: 1) funzioni giudicanti di primo grado; 2) funzioni requirenti di primo grado; 3)funzioni giudicanti di secondo grado; 4)funzioni requirenti di secondo grado; 5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado; 6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado; 7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado; 8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado; 9)funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato; 10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado; 11) funzioni giudicanti di legittimità; 12) funzioni requirenti di legittimità; 13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità; 14) funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità; 15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità; f) prevedere: 1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento dell’ottavo anno dall’ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado; 2) che, dopo otto anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; 3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di legittimità possano partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado; 4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità all’esito dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli; 5) le modalità dei concorsi per titoli e di quelli per esami, scritti e orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove scritte consistano nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti alternativamente o congiuntamente la risoluzione di rilevanti questioni probatorie, istruttorie e cautelari, relative alle funzioni richieste e stabilendo, altresì, che le prove orali consistano nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta; 6) che i magistrati che in precedenza abbiano subìto una sanzione disciplinare superiore all’ammonimento siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere h) e i); g) prevedere che: 1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2; 2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera l), numero 6); 3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2; 4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera l), numero 5); 5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con priorità assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3); 6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria, dal comma 9, lettera c), non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa; 7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale; h) prevedere che: 1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza; 2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; 3)funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello; 4)funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia; 5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione; 6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione; 7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni; 8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni; 9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni; 10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni; 11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni; 12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni; 13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni; 14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni; 15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni; 16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni; 17) le funzioni indicate ai numeri 11), 12), 13), 14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.511, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni semidirettive o direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte; 18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità possano partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive e direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), e 14); che l’avere esercitato funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) e al numero 14); i) prevedere che: 1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni; 2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni; 3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità; 4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità; 5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità; 6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte; l) prevedere che: 1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell’esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 3), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, secondo l’anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 3), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l’accesso in magistratura; 2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell’esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 1), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, vengano assegnati, secondo l’anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l’accesso in magistratura; 3) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità: 3.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte; 3.2) per il 70 per cento i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte; 3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno; 3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno; 3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) secondo l’ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità di servizio; 3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni; 3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre; 3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7); 4) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità: 4.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte; 4.2) per il 70 per cento i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte; 4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno; 4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno; 4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) secondo l’ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità di servizio; 4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni; 4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre; 4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7); 5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura; 6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura; 7) annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità: 7.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3); 7.2) per il 30 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3); 7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno; 7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno; 7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio; 8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura; 9) annualmente i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni requirenti di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità: 9.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3); 9.2) per il 30 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3); 9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno; 9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno; 9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio; 10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura; 11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell’attività prestata dal magistrato nell’ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell’eventuale autorelazione e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all’entità del lavoro svolto, tenuto specificamente conto della sede e dell’ufficio presso cui risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e la valutazione dei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l’ordine di graduatoria; nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall’articolo 76-bis, comma 4, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12; m) prevedere che: 1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi gli esiti del concorso e l’ordine di graduatoria al Consiglio superiore della magistratura, il quale, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado, propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n.195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia sia legittimato a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere previsto al numero 3); 2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi l’esito delle valutazioni e l’ordine di graduatoria dei candidati al Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari, assegna l’incarico semidirettivo secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di legittimità ovvero in quelle di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio; 3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera i), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni; 4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale; ai fini di quanto disposto dal presente numero si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato; 5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato; 6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni; 7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale; 8) alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato; 9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura; 10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura; 11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti indicati dalle lettere h) ed i) per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si applichino le disposizioni di cui alla lettera l), numero 11); per le funzioni semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione delle funzioni direttive di Procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall’articolo 76-bis, comma 2, primo periodo, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della lettera m) si applichino anche per il conferimento dell’incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale; o) prevedere che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all’esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratra, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n.916, e successive modificazioni; p) prevedere che: 1) le commissioni di cui alle lettere l) e m) siano nominate per due anni e siano automaticamente prorogate sino all’esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento; 2) i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità, non siano immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell’incarico; q) prevedere che: 1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito: 1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi; 1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni; 1.3) terza classe: da due a cinque anni; 1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni; 1.5) quinta classe: da tredici a venti anni; 1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni; 1.7)settima classe: da ventotto anni in poi; 2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla lettera f), numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe di anzianità; 3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera f), numero 3), conseguano la sesta classe di anzianità; r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell’ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali è in scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di scadenza; prevedere che la presente disposizione non si applichi ai magistrati che esercitano funzioni di legittimità; s) prevedere che: 1) siano attribuite al magistrato capo dell’ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell’ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico; 2) siano indicati i criteri per l’assegnazione al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l’espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti; 3) sia assegnata al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio e con il programma annuale delle attività e gli sia attribuito l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 4) entro trenta giorni dall’emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell’anno; il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell’anno; nell’ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell’ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n.165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze; t) prevedere che: 1) presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l’organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia; 2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1): 2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto all’attività del direttore tecnico, composta da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2 e che, nell’ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, sia possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all’Amministrazione; 2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria. 2. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere l’istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta: 1) all’organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico; 2) all’organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico; 3) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca; 4) all’offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria; b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell’organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero; c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in due sezioni, l’una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l’altra all’aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati; d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella presso la Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uffici giudiziari, dei quali sette mesi in un collegio giudicante, tre mesi in un ufficio requirente di primo grado e otto mesi in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione; e) prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere; f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo princìpi di ampio pluralismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti della Scuola; g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell’uditore giudiziario; h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull’uditore nel corso dello stesso, una valutazione di idoneità all’assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale; i) prevedere che, in caso di deliberazione finale negativa, l’uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e che da un’ulteriore deliberazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego; l) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell’ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario; m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all’esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, comunque non superiore a cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera l); n) prevedere che, nella programmazione dell’attività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera l) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche; o) prevedere l’obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori con facoltà del capo dell’ufficio di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi; p) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica attitudinale e di proficua partecipazione del magistrato al corso, modulata secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura; q) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno; r) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale; s) prevedere che, al settimo anno dall’ingresso in magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa, previsto dal comma 1, lettera g), numeri 1) e 3), debbano frequentare presso la Scuola superiore della magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle funzioni da loro svolte e, all’esito, siano sottoposti dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri indicati alla lettera t), a giudizio di idoneità per l’esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che, in caso di esito negativo, il giudizio di idoneità debba essere ripetuto per non più di due volte, con l’intervallo di un biennio tra un giudizio e l’altro; che, in caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi l’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo; t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo avere frequentato con esito positivo l’apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, siano sottoposti da parte del Consiglio superiore della magistratura a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall’attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall’equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera p); prevedere che le valutazioni di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall’ingresso in magistratura e che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l’intervallo di un biennio tra una valutazione e l’altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo; u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comunichi al Consiglio superiore della magistratura l’elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità. 3. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere l’istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera c), da un magistrato che eserciti funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino effettive funzioni giudicanti di legittimità in servizio presso la Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti effettive funzioni requirenti di legittimità in servizio presso la Procura generale della Corte di cassazione, da un professore ordinario di università in materie giuridiche e da un avvocato con venti anni di esercizio della professione che sia iscritto da almeno cinque anni nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36; b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense; c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il primo Presidente, il Procuratore generale della medesima Corte e il Presidente del Consiglio nazionale forense; d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario; e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere n), o), r) e v) per i consigli giudiziari presso le corti d’appello; f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d’appello nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito; g) prevedere che nei distretti nei quali prestino servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da sette magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito; h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere f) e g), riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere f) e g); i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione; l) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il presidente, il procuratore generale della corte d’appello ed il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto; m) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente della corte d’appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario; n) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni e che i componenti non possano essere immediatamente confermati; o) prevedere che l’elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per l’elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati, quattro seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati; p) prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un’anzianità di servizio non inferiore a venti anni; q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti d’appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari; r) prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite le seguenti competenze: 1) parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge; 2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, sull’attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni, e comunque nelle ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica. Ai fini sopra indicati, il consiglio giudiziario dovrà acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, anche del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto; 3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell’azione disciplinare; 4) vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia; 5) formulazione di pareri e proposte sull’organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto; 6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi; 7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all’adozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall’impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura; s) prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite; t) coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposizioni vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari; u) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5); v) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n.374. 4. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto all’ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo dell’azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo; b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più procuratori aggiunti ovvero uno o più magistrati del proprio ufficio perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell’attività di un settore di affari; c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri per l’organizzazione dell’ufficio e quelli ai quali si uniformerà nell’assegnazione della trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato riterrà di adottare meccanismi di natura automatica; di tali criteri il procuratore della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore della magistratura; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera b) devono attenersi nell’adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca della delega alla trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui è stata revocata la delega; che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri generali cui i magistrati addetti all’ufficio devono attenersi nell’impiego della polizia giudiziaria, nell’utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell’ufficio e nella impostazione delle indagini; d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), sia abrogato l’articolo 7-ter, comma 3, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51; e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera b); prevedere tuttavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale è richiesta in sede di convalida del fermo o dell’arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle misure cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede, riterrà di dovere indicare con apposita direttiva; f) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell’ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera r), numero3), i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione di cui sopra; g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale, nonché il rispetto dell’adempimento degli obblighi di cui alla lettera a), acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione; h) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall’articolo 70-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni. 5. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato d’appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici; b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale; c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l’ufficio del massimario e del ruolo; d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso l’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell’attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità; e) prevedere l’abrogazione dell’articolo 116 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, e prevedere che all’articolo 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n.12 del 1941 siano soppresse le parole: «di appello e». 6. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l’esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all’individuazione delle relative sanzioni; b) prevedere: 1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio; 2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare la dignità della persona; 3) che anche fuori dall’esercizio delle sue funzioni il magistrato non debba tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell’istituzione; 4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e); c) salvo quanto stabilito dal numero 11), prevedere che costituiscano illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni: 1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; l’omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p); la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; 2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato; l’omessa comunicazione al capo dell’ufficio delle avvenute interferenze da parte del magistrato destinatario delle medesime; 3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l’emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l’adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l’indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l’inosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l’ufficio, se manca l’autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità; 4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell’ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l’omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell’organo competente; 5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato; 6) il tenere rapporti in relazione all’attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste al comma 4, lettera f); il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l’utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura; 7) l’adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo; 8) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell’ufficio, della sezione o del collegio; l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p), ovvero delle situazioni che possono dare luogo all’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.511, come modificati ai sensi delle lettere n) e o); 9) l’adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali; 10) l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile; 11) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può dar luogo a responsabilità disciplinare l’attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale; d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni: 1) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri; 2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subìto condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l’intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone; 3) l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell’organo competente; 4) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri indicati nella lettera b), numeri 1), 2) e 3); 5) l’ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese, testimoni o comunque coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso l’ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di corte d’appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro; 6) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo; 7) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie; 8) l’iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque appannare l’immagine del magistrato; 9) ogni altro comportamento tale da compromettere l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell’apparenza; 10) l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste; e) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al reato: 1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria; 2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità; 3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell’arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità; 4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita; f) prevedere come sanzioni disciplinari: 1) l’ammonimento; 2) la censura; 3) la perdita dell’anzianità; 4) l’incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo; 5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni; 6) la rimozione; g) stabilire che: 1) l’ammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all’osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all’illecito commesso; 2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione; 3) la sanzione della perdita dell’anzianità sia inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni; 4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l’esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l’ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna; 5) la sospensione dalle funzioni comporti altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta o settima classe; 6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio; 7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile; 8) la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto del Presidente della Repubblica; h) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla censura: 1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; 2) la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; 3) l’omissione, da parte dell’interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, come modificati ai sensi della lettera p); 4) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità; 5) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera c); 6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; 7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni; 8) la scarsa laboriosità, se abituale; 9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; 10) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti; 11) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura, qualora per l’entità e la natura dell’incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità; i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell’anzianità: 1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; 2) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave; 3) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera d); l) stabilire che: 1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo l’interferenza nell’attività di altro magistrato da parte del dirigente dell’ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave; 2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l’accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici vietati dalla legge ovvero l’accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l’entità e la natura dell’incarico il fatto si appalesi di particolare gravità; 3) sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dalla lettera d), numero 5), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168 dello stesso codice; m) stabilire che, nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1) della lettera c), ad eccezione dell’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell’inosservanza dell’obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera d), ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni; n) prevedere che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall’ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, possa essere disposto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni; modificare il secondo comma dell’articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.511, stabilendo che, fermo quanto previsto dalla lettera m) e dalla prima parte della presente lettera, in sede di procedimento disciplinare, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni possano essere disposti con procedimento amministrativo dal Consiglio superiore della magistratura solo per una causa incolpevole tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità; prevedere che alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), i procedimenti amministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.511, pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dal presente comma siano trasmessi al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine all’azione disciplinare; o) prevedere la modifica dell’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.511, consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio; p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all’entità dell’organico nonché alla diversità di incarico, l’incompatibilità per il magistrato a svolgere l’attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria; q) equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle dimissioni. 7. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura per l’applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare siano esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, e che all’attività di indagine relativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero; b) stabilire che: 1) l’azione disciplinare sia promossa entro un anno dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia; 2) entro un anno dall’inizio del procedimento debba essere richiesta l’emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro un anno dalla richiesta debba pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l’incolpato vi consenta; 3) il corso dei termini sia sospeso: 3.1) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna; 3.2) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale; 3.3) se l’incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario; 3.4) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell’incolpato o del suo difensore o per impedimento dell’incolpato o del suo difensore; c) prevedere che: 1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di promuovere l’azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell’iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede; 2) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia l’obbligo di esercitare l’azione disciplinare dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l’azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini; 3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbano comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l’attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare; 4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da quest’ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del numero 2) determinino a tutti gli effetti l’inizio del procedimento; 5) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l’azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al numero 2), ultimo periodo; d) stabilire che: 1) dell’inizio del procedimento debba essere data comunicazione entro trenta giorni all’incolpato con l’indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione debba essere data per le ulteriori contestazioni di cui al numero 5) della lettera c). L’incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell’addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico; 2) gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all’incolpato o dall’avviso al difensore, se già designato, siano nulli, ma la nullità non possa essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; 3) per l’attività di indagine si osservino, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti; si applica comunque quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale; prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle sue determinazioni sull’azione disciplinare, possa acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto; prevedere altresì che nel caso in cui il Procuratore generale acquisisca atti coperti da segreto investigativo ed il procuratore della Repubblica comunichi motivatamente che dalla loro pubblicizzazione possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale disponga con decreto che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi e sospenda il procedimento disciplinare per un analogo periodo; 4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero possa richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d’appello nel cui distretto l’atto deve essere compiuto; 5) al termine delle indagini, il Procuratore generale con le richieste conclusive di cui alla lettera e) invii alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dia comunicazione all’incolpato; il fascicolo sia depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell’incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti; e) prevedere che: 1) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formuli l’incolpazione e chieda al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell’atto; 2) il Ministro della giustizia, nell’ipotesi in cui abbia promosso l’azione disciplinare, ovvero abbia chiesto l’integrazione della contestazione, in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia facoltà di proporre opposizione entro dieci giorni, presentando memoria. Il Consiglio superiore della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti; 3) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere l’integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione; 4) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti; 5) il decreto di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all’incolpato nonché al difensore di quest’ultimo se già designato e al Ministro della giustizia; 6) nel caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba escludere l’addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, nell’ipotesi in cui egli abbia promosso l’azione disciplinare, ovvero richiesto l’integrazione della contestazione, con invio di copia dell’atto; 7) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 6), possa richiedere copia degli atti del procedimento nell’ipotesi in cui egli abbia promosso l’azione disciplinare, ovvero richiesto l’integrazione della contestazione, e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale, formulando l’incolpazione; 8) decorsi i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decida in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 4) e 5). Sulla richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto; 9) della data fissata per la discussione orale sia dato avviso al Ministro della giustizia, nell’ipotesi in cui egli abbia promosso l’azione disciplinare, ovvero richiesto l’integrazione della contestazione, il quale può esercitare la facoltà di partecipare all’udienza delegando un magistrato dell’Ispettorato generale; 10) il delegato del Ministro della giustizia possa presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l’incolpato; f) prevedere che: 1) nella discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato dal presidente svolga la relazione; 2) l’udienza sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, possa comunque disporre che la discussione non sia pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all’ufficio che l’incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi; 3) la sezione disciplinare possa assumere anche d’ufficio tutte le prove che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; possa consentire l’esibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell’incolpato e del delegato del Ministro della giustizia. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti; resta fermo quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale; 4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo l’assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato del Ministro della giustizia e della difesa dell’incolpato; questi debba essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio; 5) se non è raggiunta prova sufficiente dell’addebito, la sezione disciplinare ne dichiari esclusa la sussistenza; 6) i motivi della sentenza siano depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione; 7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data comunicazione al Ministro della giustizia, nell’ipotesi in cui egli abbia promosso l’azione disciplinare, ovvero richiesto l’integrazione della contestazione, con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento; g) stabilire che: 1) l’azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall’azione civile di risarcimento del danno o dall’azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3) della lettera b); 2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista dall’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso; h) prevedere che: 1) a richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale; 2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione debba essere revocata, anche d’ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione possa essere revocata, anche d’ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare; 3) al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera g) del comma 6; 4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3) della lettera m); i) prevedere che: 1) quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l’esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell’inizio del procedimento disciplinare; 2) la sezione disciplinare convochi il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provveda dopo aver sentito l’interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare; 3) la sospensione possa essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d’ufficio; 4) si applichino le disposizioni di cui alla lettera h), numeri 3) e 4); l) prevedere che: 1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) e contro le sentenze della sezione disciplinare, l’incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato; 2) la Corte di cassazione decida a sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso; m) prevedere che: 1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelarmente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l’assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti; 2) la sospensione cautelare cessi di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento; 3) se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l’incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, siano corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare; n) prevedere che: 1) in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando: 1.1) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione; 1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l’insussistenza dell’illecito; 1.3) il giudizio di responsabilità e l’applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile; 2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l’addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d’ufficio; 3) la revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale; 4) l’istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura; 5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all’istanza debba essere unita copia autentica della sentenza penale; 6) la revisione possa essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalità di cui ai numeri 4) e 5); 7) la sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l’istante ed il suo difensore, dichiari inammissibile l’istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero 2), o senza l’osservanza delle disposizioni di cui al numero 4) ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, disponga il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare; 8) contro la decisione che dichiara inammissibile l’istanza di revisione sia ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione; 9) in caso di accoglimento dell’istanza di revisione la sezione disciplinare revochi la precedente decisione; 10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione abbia diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. 8. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a)prevedere che semestralmente, a cura del Consiglio superiore della magistratura, sia reso noto l’elenco degli incarichi extragiudiziari il cui svolgimento è stato autorizzato dal Consiglio stesso, indicando l’ente conferente, l’eventuale compenso percepito, la natura e la durata dell’incarico e il numero degli incarichi precedentemente assolti dal magistrato nell’ultimo triennio; b) prevedere che analoga pubblicità semestrale sia data, per i magistrati di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal Ministero della giustizia relativamente agli avvocati e procuratori dello Stato; c) prevedere che la pubblicità di cui alle lettere a) e b) sia realizzata mediante pubblicazione nei bollettini periodici dei rispettivi Consigli e Ministero. 9. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 3, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all’anno accademico 1998-1999; b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalla lettera g), numeri 1) e 3), dalla lettera h), numero 17), dalla lettera i), numero 6), e dalla lettera l), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa essere richiesto solo dopo l’entrata in funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2; c) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), entro il termine di tre mesi dalla predetta data, possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa; l’effettivo mutamento di funzioni, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, si realizzerà nel limite dei posti vacanti individuati annualmente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura formerà la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell’eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il mutamento e, a parità o in assenza di anzianità, sulla base dell’anzianità di servizio; che la scelta nell’ambito dei posti vacanti avvenga secondo l’ordine di graduatoria e debba comunque riguardare un ufficio avente sede in un diverso circondario nell’ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale, nell’ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo l’ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta di mutamento nelle funzioni; d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario; e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario; f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere d) ed e), per un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l’effettivo conferimento rispettivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte nell’ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera l), numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell’accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera e), fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l’effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato con favorevole giudizio l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, nell’ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera l), numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alle lettere d) ed e) il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alla lettera e) il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità; prevedere che i magistrati di cui alla lettera e) per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, possano ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera i), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità rispettivamente previsti nei predetti numeri; g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), esercitano funzioni direttive ovvero semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell’organico complessivo della magistratura; h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera r), i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell’incarico nello stesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai commi 29 e 30, fermo restando che, una volta ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento eventualmente richiesto, si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera r); i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere a) e b), siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti: 1) necessaria idoneità precedentemente conseguita; 2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza; l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera b), siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera i) del presente comma; m) prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultino fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a): 1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o); 2) che i magistrati fuori ruolo che, all’atto del ricollocamento in ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; 3) che i magistrati fuori ruolo che, all’atto del ricollocamento in ruolo, abbiano compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; 4) che resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni; n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a): 1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera m), numeri 5) e 8), e lettera o), e in via transitoria dalla lettera m) del presente comma, numeri 1), 2) e 3), non sia consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale; 2) che la disposizione di cui al numero 1) non si applichi in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza; 3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ragioni indicate al numero 2) non sia consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni. 10. In deroga ai vigenti limiti temporali di durata dell’incarico previsti dall’articolo 76-bis, comma 3, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato fino al compimento del settantaduesimo anno di età nell’esercizio delle funzioni ad esso attribuite. 11. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all’entrata in vigore delle norme di cui alla lettera h), numero 17), e alla lettera i), numero 6), del comma 1, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista all’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.511, e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado e di secondo grado non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.511; b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinarie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006. 12. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 11 si applica la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 1. 13. Dall’attuazione del comma 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 14. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia. Nell’attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell’organizzazione giudiziaria; b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche; c) istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregionale dell’organizzazione giudiziaria dell’ufficio per il monitoraggio dell’esito dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di verificare l’eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l’esercizio dell’azione penale o con i mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di sentenze per carenze o distorsioni della motivazione, ovvero di altre situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali; d) riserva all’amministrazione centrale: 1) del servizio del casellario giudiziario centrale; 2) dell’emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari; 3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti; 4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale; 5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali; 6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni; 7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni; 8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica; 9) dei provvedimenti disciplinari superiori all’ammonimento e alla censura; 10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici. 15. Per gli oneri di cui al comma 14 relativi alla locazione degli immobili, all’acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa massima di euro 2.640.000 per l’anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall’anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 16. Per gli oneri di cui al comma 14 relativi al personale, valutati in euro 3.556.928 per l’anno 2005 e in euro 7.113.856 a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente comma, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978. 17. In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al comma 14 non possono avere efficacia prima della data del 1º luglio 2005. 18. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 14 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 1. 19. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell’articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n.117, e dell’articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n.186, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni; b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni; c) prevedere che per l’elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente. 20. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 19 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 1. 21. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie. 22. Per l’emanazione del decreto legislativo di cui al comma 21 si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 1. 23. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 21, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario. 24. Il trasferimento a domanda di cui all’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n.266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n.100, e successive modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previsto dal comma 6, lettera p), con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell’appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza. 25. Le disposizioni di cui al comma 24 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 1. 26. Le disposizioni di cui al comma 24 si applicano anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell’obbligo di residenza nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del coniuge ovvero non è con il medesimo stabilmente convivente. 27. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 24 e 26 non dà luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento. 28. Dalle disposizioni di cui ai commi 24 e 26 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 29.
All’articolo 7-bis, comma 2-ter, primo periodo,
dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12,
introdotto dall’articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n.479, le
parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni». a) l’articolo
86 è sostituito dal seguente: c) il comma 2 dell’articolo 76-ter è abrogato. 32. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, in particolare il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752. 33. Ai
magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provincia autonoma
di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenenti le
previsioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi,
nonché sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso
il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalità dello statuto di
autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle
esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I predetti
magistrati possono comunque concorrere per il conferimento di altri incarichi
direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonché mutare dalla
funzione giudicante a requirente, e viceversa, in sedi e uffici giudiziari
posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1,
lettera g), numeri da 1) a 6). a) nel
paragrafo relativo al tribunale di Bolzano, le parole: «Lauregno/Laurein» e
«Proves/Proveis» sono soppresse; 36. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.133, è inserito il seguente: «Art. 1-bis. – 1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata della corte d’assise di appello di Trento, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano». 37. Per le finalità di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in euro 1.231.449 per l’anno 2005 ed euro 2.462.899 a decorrere dall’anno 2006; per l’istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonché lettera m), numeri 9) e 10), è autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l’anno 2005 ed euro 646.950 a decorrere dall’anno 2006. 38. Per le finalità di cui al comma 1, lettera t), è autorizzata la spesa massima di euro 1.000.529 per l’anno 2004 e di euro 2.001.058 a decorrere dall’anno 2005, di cui euro 968.529 per l’anno 2004 ed euro 1.937.058 a decorrere dall’anno 2005 per il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera t), numero 2.1), nonché euro 32.000 per l’anno 2004 ed euro 64.000 a decorrere dall’anno 2005 per gli oneri connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera t), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 39. Per l’istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per l’anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall’anno 2006, di cui euro 858.000 per l’anno 2005 ed euro 1.716.000 a decorrere dall’anno 2006 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l’anno 2005 ed euro 3.733.500 a decorrere dall’anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l’anno 2005 ed euro 2.800.000 a decorrere dall’anno 2006 per il trattamento economico del personale docente, euro 2.700.000 per l’anno 2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall’anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l’anno 2005 ed euro 112.400 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera l), euro 66.000 per l’anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lettera m). 40. Per le finalità di cui al comma 3, la spesa prevista è determinata in euro 303.931 per l’anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere dall’anno 2006, di cui euro 8.522 per l’anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), ed euro 295.409 per l’anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere f) e g). 41. Per le finalità di cui al comma 5, la spesa prevista è determinata in euro 629.000 per l’anno 2005 ed euro 1.258.000 a decorrere dall’anno 2006. 42. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 43. Agli oneri indicati nei commi 37, 39, 40 e 41, pari a euro 9.434.805 per l’anno 2005 ed euro 18.869.611 a decorrere dall’anno 2006, si provvede: a) quanto a euro 9.041.700 per l’anno 2005 ed euro 18.083.401 a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia; b) quanto a euro 393.105 per l’anno 2005 ed euro 786.210 a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350. 44. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n.2), della legge n.468 del 1978. 45. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 46. In ogni caso, le disposizioni attuative dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, lettere l), m) e q), 2, 3 e 5 non possono avere efficacia prima della data del 1º luglio 2005. 47. Nelle more dell’attuazione della delega prevista al comma 19, per l’elezione dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore può votare per un solo componente titolare e per un solo componente supplente; i voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli. 48. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale che prospetta analiticamente gli effetti derivanti dai contratti di locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente legge. 49. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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GIUSTIZIA (2a)
lunedi' 27 dicembre 2004
412a Seduta
Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO
indi del Vice Presidente
ZANCAN
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.
La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE REFERENTE
(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione
(Esame e rinvio)
Il presidente Antonino CARUSO dà la parola al relatore Bobbio invitandolo in via preliminare a riferire sui contenuti del messaggio con cui il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, il disegno di legge in titolo.
Il relatore BOBBIO (AN) si sofferma sui contenuti del messaggio del Presidente della Repubblica a partire dalle premesse con cui lo stesso si apre, ritenendo che già in queste vadano segnalate alcune notazioni importanti sull'iter e sul merito del disegno di legge in titolo. Nel messaggio vengono infatti evidenziati il grande rilievo costituzionale e la notevole complessità del testo in esame che tocca punti cruciali e nevralgici dell'ordinamento giurisdizionale ed ha reso necessario un attento confronto con i parametri fissati dalle norme e dai principi costituzionali in materia. Se a tali considerazioni si aggiunge il fatto che il messaggio appunta i propri rilievi critici esclusivamente su quattro profili del disegno di legge ne consegue che deve prendersi atto di come il controllo svolto dalla Presidenza della Repubblica abbia avuto un esito positivo per tutta la restante parte del medesimo. Nelle premesse si fa altresì riferimento all'ampiezza del dibattito cui ha dato luogo il disegno di legge in esame, fornendo in tal modo un'autorevole conferma del fatto che i lavori parlamentari si sono svolti in modo tale da consentire un adeguato approfondimento delle tematiche concernenti la riforma dell'ordinamento giudiziario.
Passando al merito dei rilievi del Presidente della Repubblica, il primo di questi ha ad oggetto l'articolo 2, comma 31, del disegno di legge laddove lo stesso prevede che le comunicazioni del Ministro della giustizia alle Camere comprendano le "linee di politica giudiziaria per l'anno in corso". Tale previsione si porrebbe, ad avviso della Presidenza della Repubblica, in evidente contrasto con l'articolo 101 della Costituzione in base al quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge, con l'articolo 104 secondo cui la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, con l'articolo 110 in quanto verrebbe attribuita al Ministro una competenza non riconducibile al novero delle attribuzioni costituzionali dello stesso così come definite da tale articolo, e infine - per quanto riguarda l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero - con l'articolo 112 in quanto la norma introduce uno spazio di discrezionalità politica incompatibile con il principio della obbligatorietà dell'azione penale.
Il secondo rilievo riguarda invece l'articolo 2, comma 14, lettera c) nella parte in cui viene istituito presso ogni direzione generale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria un ufficio per il monitoraggio dell'esito dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l'esercizio dell'azione penale o con i mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di sentenze per carenze o distorsioni delle motivazioni, ovvero di altre situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali. Questa previsione si porrebbe in contrasto con i citati articoli 101, 104 e 110 della Costituzione in quanto, da un lato, attribuirebbe al Ministro competenze che oltrepassano i limiti fissati dal predetto articolo 110 - non essendo tali competenze riconducibili alla materia dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia - e, dall'altro, in quanto il monitoraggio sul contenuto dei provvedimenti giudiziari implicherebbe un grave condizionamento dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni. Inoltre il riferimento alla possibilità di verificare livelli di infondatezza "della pretesa punitiva manifestata nell'esercizio dell'azione penale" comporterebbe un'ulteriore violazione del già menzionato articolo 112 della Costituzione.
Il terzo aspetto problematico su cui il messaggio richiama l'attenzione è quello relativo alla previsione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera m) nella parte in cui questa prevede che il Ministro sia legittimato a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere del Consiglio superiore della magistratura (CSM) concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere reso al riguardo dal medesimo Ministro. Tale previsione contrasterebbe palesemente con l'articolo 134 della Costituzione nella parte in cui stabilisce che è la Corte costituzionale a giudicare sui conflitti di attribuzioni tra i poteri dello Stato, compresi quindi i conflitti tra CSM e Ministro relativi alle procedure per il conferimento o la proroga degli incarichi direttivi. Il messaggio richiama altresì, al riguardo, le sentenze della Corte costituzionale n. 379 del 1992 e n. 380 del 2003 nelle quali viene evidenziato come gli articoli 105 e 110 della Costituzione disegnino un sistema di precisa ripartizione delle autonome sfere di competenza del CSM e del Ministro e che quest'ultimo "non ha un generale potere di sindacato intrinseco, né tantomeno di riesame, sul contenuto degli apprezzamenti e scelte discrezionali operate dal CSM rispetto a valutazioni attribuite alla definitiva deliberazione del Consiglio stesso". In altri termini il rapporto tra Consiglio e Ministro implicherebbe soltanto un vincolo di metodo che impedirebbe il ricorso agli ordinari mezzi di impugnazione una volta che il confronto fra i due soggetti istituzionali sia avvenuto a seguito di un esame effettivo ed obiettivo, dialetticamente svolto. In caso contrario il Ministro assumerebbe il ruolo di titolare di un interesse legittimo contrapposto a quello del controinteressato che si dolga di essere stato escluso.
Il quarto profilo problematico sollevato dalla Presidenza della Repubblica affronta il tema della menomazione dei poteri del CSM risultante da diverse disposizioni della legge-delega. Muovendo dal dettato dell'articolo 105 della Costituzione ai sensi del quale spettano al CSM, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati, il messaggio ritiene che tali competenze risultino sensibilmente ridimensionate "in quanto il sistema delineato nella legge-delega colloca al centro di ogni procedura concorsuale la Scuola superiore della magistratura, struttura esterna al CSM, e apposite commissioni, anch'esse esterne allo stesso Consiglio.". Ad avviso del relatore il rilievo contenuto nel messaggio prova troppo per quanto riguarda il riferimento alle commissioni di concorso, in quanto i componenti di tali commissioni sono sempre e comunque nominati dal CSM medesimo per cui tali strutture non possono essere ritenute esterne al CSM essendo piuttosto una promanazione dello stesso. D'altra parte, il meccanismo concorsuale che viene così delineato per quanto riguarda le competenze del Consiglio in materia di assegnazioni e promozioni è del tutto coincidente con quello da sempre utilizzato per l'esercizio di un'altra competenza del Consiglio indicata nel menzionato articolo 105, e cioè per quella in materia di assunzioni. In quest'ultimo caso infatti, come è noto, il procedimento concorsuale fa perno su una commissione i cui componenti sono nominati dal Consiglio e, poiché in nessun caso quest'ultima soluzione è stata mai sospettata di incostituzionalità, non si vede come la stessa non possa essere riproposta per quanto riguarda le assegnazioni e le promozioni, visto che tutte le competenze indicate nell'articolo 105 sono in questo stesso articolo poste sullo stesso piano senza alcuna differenziazione nel ruolo del CSM rispetto ad esse e fermo restando peraltro il rinvio alle norme di ordinamento giudiziario che attribuisce al legislatore il compito di organizzare il modo in cui il CSM eserciterà le competenze ad esso costituzionalmente spettanti. Il rinvio alle norme dell'ordinamento giudiziario potrebbe forse consentire di superare il rilievo della Presidenza della Repubblica anche in relazione al ruolo della Scuola superiore della magistratura, ma è convinzione del relatore che invece in questo caso le considerazioni contenute nel messaggio individuino un problema reale, poiché effettivamente la Scuola costituisce una struttura distinta ed esterna rispetto al CSM per cui il ruolo condizionante alla stessa attribuito nell'ambito dei meccanismi di progressione in carriera rappresenta qualcosa di eccessivamente invasivo rispetto alle competenze costituzionalmente attribuite al CSM.
Il relatore si sofferma quindi brevemente sulla notazione di carattere generale contenuta nella parte conclusiva del messaggio e afferente al tema delle modalità di redazione dei testi legislativi per sottolineare come la stessa non possa considerarsi in senso stretto un rilievo afferente al disegno di legge in esame.
Conclude quindi il suo intervento preannunciando la presentazione di una proposta volta, ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del Regolamento, a promuovere una deliberazione dell'Assemblea al fine di circoscrivere l'esame del disegno di legge in titolo alle sole parti dello stesso che formano oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica.
Il senatore CENTARO (FI) rileva in premessa come il messaggio presidenziale ponga opportunamente in rilievo quei punti ritenuti palesemente in contrasto con la Costituzione vigente e non invece altri possibili aspetti sui quali ha potere di intervento la Corte costituzionale.
Venendo quindi alle questioni sollevate dal Presidente della Repubblica, è sua convinzione che molto probabilmente i rilievi sottoposti in relazione all'articolo 2, comma 31, lettera a) trovino una loro ragion d'essere nel fatto che sia risultata non sufficientemente chiara la ratio della norma che non può essere altra se non quella di prevedere il potere di indirizzo del Governo sulla amministrazione della giustizia sotto l'esclusivo profilo dell'attività legislativa nel settore e dell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite al Ministro della giustizia. Nulla vieta infatti al Governo di formulare una relazione annuale che contenga da un lato un rendiconto dell'attività svolta e dall'altro le linee di intervento per il miglior funzionamento organizzativo del sistema giudiziario, non interferendo in tal modo con l'ambito dei poteri propri del CSM. L'obiezione presidenziale può quindi essere superata ove si rendesse maggiormente esplicita la ratio della disposizione nel pieno rispetto del corretto rapporto tra diversi poteri.
Per quanto attiene alla istituzione dell'ufficio del monitoraggio dell'esito dei procedimenti previsto dall'articolo 2, comma 14, lettera c) e al contrasto con gli articoli 101, 104 e 110 della Costituzione illustrato nel messaggio, l'oratore osserva come la norma in oggetto non abbia tra le sue finalità l'accertamento di responsabilità soggettive dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni essendo a ciò preposta l'azione disciplinare, quanto invece sia volta a consentire una rilevazione di tipo statistico dei procedimenti giudiziari in funzione del miglioramento e della piena funzionalità del sistema. Si tratta in sostanza di una disposizione specifica che non implica indicazioni finalistiche comportanti condizionamento dei magistrati.
L'obiezione di incostituzionalità della facoltà conferita al Ministro di impugnare le delibere del CSM concernenti conferimento o proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto, con il concerto o con il parere del Ministro non fa altro che prendere atto del vigente assetto ordinamentale in cui, da un lato, tale materia rientra nella sfera del conflitto di attribuzioni e, dall'altro, non sembra configurabile in capo al Ministro della giustizia, organo dello Stato, una posizione soggettiva di interesse legittimo.
Il quarto punto affrontato dal Presidente della Repubblica è quello relativo alla menomazione dei poteri del CSM che conseguirebbe alle norme in materia di assegnazioni e promozioni dei magistrati. Il sentore Centaro giudica pienamente condivisibile la considerazione svolta dal relatore in merito, che fa perno sulla circostanza che comunque l'articolo 105 della Costituzione rinvia alla legge ordinaria per la disciplina della modalità di esercizio delle funzioni attribuite al CSM e che le commissioni concorsuali sono scelte dal Consiglio stesso e nominate con decreto del Ministro.
La questione da affrontare è semmai quella relativa agli effetti che la valutazione della Scuola superiore produce nella progressione in carriera dei magistrati. Ebbene, ferma rimanendo la sua natura di organismo di formazione e di orientamento della magistratura, rimane opportuno che al termine dei corsi la Scuola formuli una valutazione del magistrato quanto alle sue attitudini, capacità e competenze, tale valutazione non potrà però avere una valenza condizionante rispetto alle valutazioni del CSM, ma dovrà concorrere insieme ad altre valutazioni e sulla base di queste il CSM delibererà in via definitiva.
Concludendo il suo intervento, il senatore Centaro riserva talune considerazioni alla parte conclusiva del messaggio relativa alla tecnica legislativa di redazione delle leggi, rilevando come la prassi denunciata abbia numerosi precedenti nella scorsa legislatura e come per il suo superamento debba soccorrere anche una diversa regolamentazione delle Camere.
Ha quindi la parola il senatore ZANCAN (Verdi-U) per dichiarare la piena condivisione ai rilievi sollevati dal Presidente della Repubblica che postulano un corrispondente adeguamento legislativo; si tratta di rilievi sui quali l'opposizione aveva peraltro inutilmente posto l'accento nel corso dell'iter parlamentare.
Le motivazioni illustrate parlano di palese incostituzionalità delle norme sulle quali il messaggio è chiaro nel chiedere al Parlamento un profondo ripensamento, in assenza del quale il comportamento del Parlamento potrebbe concretizzare una non auspicabile ribellione istituzionale.
L'articolo 74 della Costituzione prevede, in caso di rinvio alle Camere, una nuova approvazione della legge intendendo l'intera legge e non parti di essa: i rilievi indicati nel quarto punto del messaggio investono poi una pluralità di norme tali da rendere impossibile una riformulazione per parti separate e per di più, a suo avviso il testo comprende disposizioni che, seppure non palesemente incostituzionali, presentano aspetti di dubbia costituzionalità. Su questi ultimi il Presidente della Repubblica correttamente non ha posto l'accento, ma il Parlamento a pieno titolo può e deve mettere mano.
Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) si compiace del tono rispettoso con il quale il relatore ha affrontato il contenuto del messaggio alle Camere che si discosta di molto dalle reazioni scomposte assunte in altra sede da molti esponenti della maggioranza. Al di là della possibile estensione dell'area di intervento parlamentare, i quattro punti sollevati dal Presidente della Repubblica costituiscono di per sé una sufficiente base per un confronto dialettico che sia rispettoso dei diversi punti di vista.
Diversamente dalle varie fasi che hanno segnato l'iter parlamentare del disegno di legge, oggi sembra possibile un dibattito dai toni più distesi dal quale si attende una maggiore attenzione verso le proposte delle opposizioni che non sono mai state pregiudizialmente ostili al provvedimento, ma caratterizzate da una diversa trama di proposte.
A conferma di questo atteggiamento, ritiene, ad esempio, che, per quanto riguarda il primo dei rilievi contenuti nel messaggio, non può non riconoscersi la facoltà del Governo di esprimere con relazioni al Parlamento la sua linea riformatrice nel settore della giustizia sulla base di una radiografia territoriale e settoriale, ma certamente ciò deve avvenire tenendo fissi i cardini costituzionali della autonomia e indipendenza della magistratura.
Più in generale l'attenzione parlamentare non potrà limitarsi ad "interventi chirurgici" sul testo rinviato, risultando evidenti le ricadute che talune modifiche potranno riverberare su altre norme, quali ad esempio quelle sulla Scuola superiore ovvero quelle sul ruolo del CSM.
La rivisitazione della legge dovrà quindi essere colta come utile occasione, se non nella totalità delle disposizioni, per evitare ulteriori censure da parte della Corte costituzionale, sulle quali il messaggio non interviene.
Per quanto riguarda la tematica della forma legislativa, criticamente sottolineata dal Presidente della Repubblica, egli ritiene non sia questione marginale ma che i rilievi vadano apprezzati come un'occasione da non perdere per un intervento razionalizzatore del disposto legislativo.
Il senatore Massimo BRUTTI (DS-U) ritiene non condivisibile l'approccio seguito dal relatore che lo ha indotto a prefigurare la limitazione dell'esame del disegno di legge in titolo ai soli punti specificamente oggetto del messaggio con cui il Presidente della Repubblica ha rinviato lo stesso alle Camere. Va infatti evidenziato che il progetto di riforma in esame costituisce un insieme organico e unitario e i rilievi della Presidenza della Repubblica su alcuni punti vengono inevitabilmente a produrre effetti riflessi su altri punti e a porre pertanto la necessità di una revisione complessiva del disegno ispiratore della riforma. Così, ad esempio, il rilievo attinente all'articolo 2, comma 31, del disegno di legge per quanto riguarda il riferimento in esso contenuto alle linee di politica giudiziaria - ferma restando la necessità di una sua corretta riformulazione sulla quale ha richiamato l'attenzione anche il senatore Centaro - incide sulle previsioni in tema di monitoraggio dell'esito dei procedimenti le quali ulteriormente si connettono con le disposizioni che ampliano il margine di discrezionalità del Ministro in materia disciplinare.
Analoghe considerazioni vanno fatte per quello che concerne il rilievo riguardante la facoltà di impugnativa attribuita al Ministro nei confronti delle deliberazioni del CSM in tema di incarichi direttivi. E' evidente anche in questo caso come sia messa in discussione la logica complessiva che ispira l'assetto del disegno di legge.
Per quel che attiene poi alla tematica della progressione in carriera, la risposta fornita dal relatore Bobbio al rilievo della Presidenza della Repubblica in merito al carattere esterno delle commissioni di concorso gli appare eccessivamente formalistica in quanto la stessa non tiene conto di come soluzioni - che possono essere giustificate per quanto riguarda le procedure di assunzione in magistratura da considerazioni di carattere eminentemente pratico - risulterebbero invece irragionevoli a fronte di presupposti diversi. Ciò che ancor di più non convince per quel che riguarda il tema in questione è poi soprattutto un'impostazione che tende a rivolgere l'attenzione a singole disposizioni senza considerare l'effetto di sistema che il complesso delle stesse determina, effetto che si traduce innegabilmente nella sottoposizione del CSM ad un regime di vincolo che ne riduce notevolmente e illegittimamente i poteri definiti nel citato articolo 105 della Costituzione.
Le considerazioni che precedono rendono pertanto a suo avviso innegabile l'esigenza che, in sede di esame del disegno di legge in titolo, si proceda ad una revisione complessiva del progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario fin qui elaborato dall'attuale maggioranza.
Il presidente ZANCAN rinvia infine il seguito dell'esame.
La seduta termina alle ore 17,45.
GIUSTIZIA (2a)
MARTEDi' 28 DICEMBRE 2004
413a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO
Interviene il ministro della giustizia Castelli.
La seduta inizia alle ore 8,45.
IN SEDE REFERENTE
(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame del disegno di legge sospeso nella seduta di ieri.
Prende la parola il senatore AYALA (DS-U) il quale osserva che il messaggio del Presidente della Repubblica, in maniera peraltro largamente prevedibile, sottopone all'esame parlamentare questioni che non erano sfuggite all'opposizione nel corso delle precedenti letture e ricorda, al riguardo, come nell'Assemblea del Senato siano state sollevate pregiudiziali di costituzionalità con riferimento a numerose norme, alcune delle quali vengono ora ritenute nel messaggio palesemente contrastanti con la Costituzione.
Il relatore nell'illustrazione svolta nella seduta di ieri ha cercato di enfatizzare il riconoscimento presidenziale circa l'ampiezza del dibattito che avrebbe accompagnato l'iter del provvedimento. A ben vedere il riferimento è senza dubbio rivolto al dibattito che ha coinvolto il Paese, studiosi, opinionisti ed operatori, ma non certamente il livello parlamentare nel quale, al contrario, ha prevalso la sordità della maggioranza rispetto agli argomenti delle opposizioni, a favore di logiche tutte interne a rapporti e interessi di singoli partiti della maggioranza medesima. Non si può infatti negare come dopo un'iniziale e proficua discussione sull'impianto della riforma siano subentrate forzature procedurali che, mediante la presentazione di maxiemendamenti, voti di fiducia e tempi d'esame contingentati, hanno condotto al rigetto totale delle proposte emendative dell'opposizione tanto da far supporre che le decisioni prese fossero di origine extra parlamentare.
La conseguenza inevitabile è stata quella del rinvio alle Camere del disegno di legge con la sottolineatura di evidenti incostituzionalità alle quali, sicuramente, se ne aggiungeranno delle altre a seguito del vaglio della Corte costituzionale.
D'altra parte risulta innegabile la fondatezza della censura presidenziale su alcuni passaggi del testo, come, ad esempio, allorquando si conferisce al Ministro della giustizia il potere di dettare le linee di politica giudiziaria, mentre la Costituzione vigente gli assegna esclusivamente funzioni inerenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Al di là dei tentativi di ridimensionare la portata del messaggio alle Camere, occorre pertanto in questa fase non solo correggere il "compito" sbagliato nei punti sottolineati dal Presidente bensì cogliere l'occasione perché il Parlamento affronti a viso aperto l'intera questione affinché, se la maggioranza si aprirà finalmente al confronto, sia possibile pervenire ad una legge di riforma dalla quale siano espunte non solo le norme palesemente incostituzionali, ma anche quelle che presentano comunque aspetti di dubbia costituzionalità.
Il seguito dell'esame è rinviato.
GIUSTIZIA (2a)
martedi' 28 dicembre 2004
414a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO
Interviene il ministro della giustizia Castelli.
La seduta inizia alle ore 14,45.
IN SEDE REFERENTE
(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione
(Seguito dell'esame e rinvio. Proposta di limitazione dell'esame, ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del Regolamento.)
Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana odierna.
Interviene il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) il quale ritiene indispensabile, nell'esaminare il messaggio presidenziale, fare ricorso a quella necessaria onestà politica senza la quale rimane elevato il rischio di fraintendimenti. Le scelte politiche compiute dalla maggioranza nel disegnare la riforma si sono rivelate talmente errate da indurre il Presidente della Repubblica a richiederne una nuova approvazione, la qual cosa se non deve ingenerare soddisfazione fatua da parte delle opposizioni nello stesso tempo deve indurre la maggioranza a trarne le dovute conseguenze. In buona sostanza questa è per tutti una occasione utile per non delimitare l'ambito di intervento alla correzione dei singoli punti che il Presidente ha voluto specificare, quanto invece per coglierne pienamente l'ampiezza. Peraltro la possibilità di intervento per le sole parti oggetto del messaggio, pur prevista dall'articolo 136, comma 2, del Regolamento, può ragionevolmente riguardare solo casi di rinvio per motivazioni circoscritte, come accade per il mancato rispetto dell'articolo 81 della Costituzione od anche aspetti marginali o settoriali di singole disposizioni, mentre in questo caso, è l'intera struttura del testo in esame ad essere investita dalle censure presidenziali.
Anche il richiamo finale inerente il modo di legiferare, che ha prodotto un testo di soli due articoli, il secondo dei quali di 49 commi, non può essere lasciato cadere tenendo conto che sulla questione è molto forte la sensibilità degli stessi Presidenti delle Camere: sarebbe quindi necessaria una ricomposizione del testo, in articoli distinti che si risolverebbe sicuramente in una sua maggiore leggibilità e chiarezza.
Il senatore Cavallaro, proseguendo nel suo intervento richiama poi l'attenzione su quella che a suo avviso risulta essere, in questo momento, il punto nodale e cioè il problema di una rivisitazione del modello di magistratura da collocarsi in un ambito costituzionalmente bilanciato con il potere esecutivo e nello stesso tempo che sia all'altezza di una società dinamica e complessa quale è quella italiana. In questa ottica va visto il rilievo di cui al punto 1) del messaggio, nel senso che risulta inconcepibile a costituzione vigente il potere di indirizzo del Ministro. Non si tratta, come è stato affermato, di un richiamo ad una diversa formulazione lessicalmente più confacente, bensì del rispetto degli ambiti propri di ciascun potere. E ancora, non può essere valutata come una censura solo formale quella riferita all'istituzione dell'ufficio del monitoraggio, essendo chiaro il collegamento funzionale tra tale ufficio e la valutazione dei provvedimenti giurisdizionali adottati dal magistrato. In tal modo si viola l'insindacabilità del giudice nell'esercizio delle sue funzioni atteso che questo può essere sottoposto a procedimento disciplinare solo con riferimento alla sua professionalità e non certo alle sentenze che emette.
I punti 3) e 4) del messaggio incidono nella sfera dei poteri del Consiglio superiore della magistratura rispetto a quelli dell'esecutivo operando uno sbilanciamento a favore di quest'ultimo e prefigurando in maniera inaccettabile un Ministro della giustizia titolare di un interesse legittimo contrapposto a quello di un singolo.
Ha successivamente la parola il senatore CIRAMI(UDC).
L'attività legislativa nel settore della giustizia mai come nel corso di questa legislatura ha dovuto registrare tanti episodi che inducono a pensare all'esistenza di un cortocircuito istituzionale volto a limitare la sovranità del Parlamento. Ne sono chiari esempi gli scioperi organizzati dall'Associazione nazionale magistrati contro la riforma, i pareri ostinatamente contrari espressi dal Consiglio superiore in relazione alle successive fasi dell'iter parlamentare, i ricorsi continui e le sentenze della Corte costituzionale su provvedimenti di grande rilievo politico. In questo contesto si inserisce oggettivamente la decisione della Presidenza della Repubblica di rinviare alle Camere il disegno di legge in titolo.
Nel rispetto che è dovuto alla Presidenza della Repubblica, quanto ai rilievi sulla tecnica legislativa non può però essere sottaciuta la circostanza che analoghe censure non furono rivolte in casi ancora più significativi per quanto riguarda leggi con oltre 400 commi approvate nella scorsa legislatura, mentre va altresì posto in rilievo il fatto che le norme giudicate palesemente incostituzionali risultano essere, non a caso, quelle che incidono sui poteri del Consiglio superiore, circoscrivendo l'ambito dal quale questo organismo è solito debordare.
In merito al potere di indirizzo conferito al Ministro della giustizia, non si comprende lo scandalo suscitato dalla relativa norma in quanto, legittimamente, il Governo alla pari delle linee di politica estera o finanziaria può formalizzare la sua volontà legislativa e programmatica nel campo della giustizia, a meno che non si preferisca che la politica giudiziaria sia detta da qualche Procuratore della Repubblica.
Conclusivamente, dopo aver affermato che il disegno di legge non ha certamente la pretesa di dare soluzione totale e definitiva all'insieme delle questioni della giustizia in Italia, come invece con supponenza il precedente governo intese con il cosiddetto pacchetto Flick, il senatore Cirami, considerato che le censure presidenziali non investono la struttura complessiva del provvedimento, ritiene che l'esame parlamentare debba limitarsi esclusivamente ai quattro punti oggetto dei rilievi contenuti nel messaggio.
Interviene quindi il senatore GUBETTI (FI) il quale, nel fare proprie molte delle argomentazioni sostenute dai senatori Dalla Chiesa e Cavallaro, osserva come queste lo inducano però a conclusioni opposte. I mali che affliggono la giustizia italiana hanno raggiunto livelli di tale gravità da richiedere un nuovo quadro costituzionale di riferimento, potendosi a costituzione vigente - come fa il disegno di legge in titolo - operare soltanto limitati e settoriali miglioramenti, sicuramente utili ma insufficienti.
In questo quadro complessivo non si può poi non richiamare l'attenzione sul fatto che, in concreto, la minaccia all'indipendenza della magistratura oggi non proviene certamente dall'esecutivo, ma invece dal ruolo che indebitamente sono venute a svolgere alcune forme organizzative di tipo corporativo all'interno della magistratura.
I tempi che le modifiche costituzionali richiedono dovrebbero indurre le forze politiche che ne condividano l'urgenza, a predisporre già in questa legislatura appositi disegni di riforma da sottoporre ai cittadini nel programma elettorale perché direttamente dal voto emerga una legittimazione ad operare in questo delicato settore della vita istituzionale.
Prende poi la parola il senatore ZICCONE (FI) che, espresso il dovuto rispetto nei confronti del Presidente della Repubblica, intende chiarire però alcuni limiti presenti in taluni passaggi del suo messaggio.
Innanzitutto, nella parte conclusiva, a suo avviso, non è rinvenibile alcuna censura sotto il profilo della tecnica legislativa bensì è da ravvisare un forte invito a non eccedere nel futuro nel formulare leggi che possono risultare confuse e di difficile interpretazione.
Di palese incostituzionalità, il Presidente parla invece con riferimento ad altri punti. E' sua opinione che una lettura attenta del messaggio conduca ad apprezzare detti rilievi quali monito ad evitare i pericoli di incostituzionalità, considerata l'importanza e la delicatezza delle norme.
Più in particolare per quanto riguarda il primo dei rilievi formulati nel messaggio ricorda innanzitutto come personalmente, quindici anni fa, nel contestare il modo in cui il CSM intendeva procedere al monitoraggio delle sentenze della prima sezione penale della Cassazione sostenne e difese il principio che il potere dell'autorità giurisdizionale di interpretare le norme non può essere soggetto a nessun controllo. La linea politica seguita dall'attuale maggioranza è coerente con tale impostazione e ha avuto sempre di mira l'indipendenza del magistrato da qualsiasi altro soggetto istituzionale ivi incluso il CSM. Se la previsione di cui all'articolo 2, comma 31 avesse implicato una minaccia per l'indipendenza dei magistrati, egli non l'avrebbe votata, ma non è questa in realtà la portata della norma che potrà comunque essere precisata alla luce delle considerazioni contenute nel messaggio del Presidente della Repubblica al fine di sgombrare il campo da qualsiasi possibile equivoco. A questo proposito va sottolineato peraltro come sia, a suo avviso, non solo coerente col quadro costituzionale ma senz'altro preferibile, l'interpretazione dell'articolo 110 che limita le attribuzioni del Ministro della giustizia all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia solo con specifico riferimento alle materie che sono oggetto delle competenze spettanti per Costituzione al CSM. Al di fuori di quest'ambito, infatti, le competenze del Ministro della giustizia sono senz'altro più ampie non potendovi chiaramente non rientrare, ad esempio, la proposta di provvedimenti legislativi o regolamentari aventi come fine il miglioramento dell'efficienza della macchina giudiziaria. Più delicato è il profilo relativo al monitoraggio dell'esito dei procedimenti, ma anche in questo caso - ferma restando l'esigenza che ciò non implichi alcuna forma di condizionamento o di interferenza con l'attività di interpretazione riservata ai giudici - è chiaro che non si può negare al Ministro un simile potere. Sarebbe inconcepibile che, ad esempio, al Ministro venisse negata la possibilità di verificare quanti procedimenti penali si concludono con una sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato e quanti invece con una sentenza nel merito, al fine di poter valutare in prospettiva l'opportunità e i contenuti di un provvedimento di depenalizzazione che potrebbe evitare all'amministrazione della giustizia un inutile dispendio di energie in relazione a determinate ipotesi di illecito.
Per quanto riguarda poi il terzo rilievo contenuto nel messaggio del Presidente della Repubblica, le considerazioni problematiche relative alla facoltà di impugnativa attribuita al Ministro vanno lette tenendo comunque conto del fatto che in nessun caso una simile previsione può risolversi in una minaccia per l'indipendenza della magistratura.
Infine, relativamente al quarto dei rilievi problematici sollevati con il messaggio, gli appare non condivisibile la tesi che vede nella previsione delle commissioni di concorso un modo per "espropriare" il CSM, trattandosi invece di una specifica modalità di organizzazione dell'esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione a tale organismo che rientra senz'altro nella discrezionalità del legislatore ordinario.
Il senatore FASSONE (DS-U) ritiene che l'esame del disegno di legge in titolo non possa condivisibilmente essere limitato nei termini preannunciati dal relatore Bobbio nel suo intervento nella seduta di ieri. A suo avviso tale scelta, infatti, non terrebbe conto innanzitutto del fatto che vi sono nel testo in esame altri profili di possibile incostituzionalità quali, ad esempio, quelli relativi ad alcuni aspetti della irreversibilità nella scelta delle funzioni requirenti o giudicanti, o quelli concernenti la previsione relativa ai test psicoattitudinali che rischia anch'essa di risolversi in una forma di menomazione del ruolo del CSM, ovvero ancora quelli attinenti alla possibilità per il Ministro della giustizia, nell'ambito del procedimento disciplinare, di proporre opposizione al CSM qualora il Procuratore generale della Cassazione abbia chiesto la declaratoria di non luogo a procedere.
In secondo luogo la limitazione prospettata dal relatore Bobbio non considererebbe come i rilievi del Presidente della Repubblica, al di là della loro specificità, pongano l'accento su due questioni di fondo rappresentate dall'esigenza di ridimensionare i poteri che il progetto di riforma attribuisce al Ministro della giustizia e dalla correlativa necessità di rivalutare il ruolo del CSM. A quest'ultimo proposito, con riferimento al quarto dei rilievi formulati dalla Presidenza della Repubblica, va fin da ora evidenziato che l'argomento per cui le commissioni di concorso previste dal testo in esame ai fini della progressione in carriera sono da ritenersi un'emanazione del CSM non può comunque essere esteso alla Scuola superiore della magistratura, che rappresenta invece senz'altro un soggetto distinto dal CSM e il cui ruolo condizionante rispetto alle procedure concorsuali che presuppongono la frequenza di un corso di formazione non può non comportare effettivamente quella menomazione del ruolo del CSM su cui ha opportunamente richiamato l'attenzione il messaggio alle Camere.
Prende quindi la parola il senatore CALVI (DS-U) il quale a nome proprio e dei senatori Dalla Chiesa, Zancan, Tommaso Sodano, Marino, Crema, Legnini, Cavallaro, Petrini, Ayala, Massimo Brutti, Chiusoli, Forcieri, Pagliarulo e Fassone, propone formalmente che la Commissione proceda a riesaminare complessivamente l'intero disegno di legge in titolo non limitandosi ai profili su cui ha richiamato l'attenzione il Presidente della Repubblica nel suo messaggio alle Camere.
Il relatore BOBBIO(AN), come da lui già preannunciato, chiede invece che la Commissione gli conferisca mandato di sottoporre all'Assemblea una proposta di limitazione dell'esame del disegno di legge in titolo ai soli profili corrispondenti ai quattro rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica, nonché agli ulteriori profili che agli stessi dovessero risultare connessi per ragioni di coordinamento.
Il senatore CALVI (DS-U) ritiene che la Commissione non potrebbe comunque pronunciarsi sulla proposta di limitazione dell'esame e che la stessa potrebbe, eventualmente, soltanto conferire mandato al relatore Bobbio a riferire all'Assemblea i contenuti del dibattito fin qui svoltosi affinché l'Assemblea medesima assuma la relativa determinazione.
Il senatore Massimo BRUTTI (DS-U) concorda con le considerazioni testé svolte dal senatore Calvi.
In senso diverso si esprime invece il senatore CIRAMI(UDC).
Il presidente Antonino CARUSO, in merito alla questione procedurale sollevata dal senatore Calvi, ricorda il contenuto della lettera inviata dal Presidente del Senato Spadolini in data 4 agosto 1992, al Presidente della 10a Commissione permanente. In tale lettera si precisava che il potere di limitazione della discussione previsto dall'articolo 136, comma 2, del Regolamento è di spettanza dell'Assemblea. Tale limitazione dunque non può avere ingresso nella procedura di commissione prima di una pronuncia ad hoc da parte dell'Assemblea medesima che verrebbe richiesta in virtù dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento che la Presidenza del Senato ritenne suscettibile di applicazione in via analogica.
Il presidente Antonino CARUSO prosegue ricordando che l'articolo 43, comma 3 del Regolamento, nel disciplinare l'esame in Commissione in sede referente delle questioni pregiudiziali o sospensive, prevede che ove queste siano avanzate "e la Commissione sia ad esse favorevole" le stesse sono sottoposte con relazione all'Assemblea.
Ne consegue pertanto che la richiamata decisione della Presidenza del Senato ritenendo applicabile in via analogica l'articolo 43, comma 3, del Regolamento alla procedura con cui in Commissione si richiede la limitazione della discussione ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del messaggio, implica che al pronunciamento dell'Assemblea possa pervenirsi nel corso dell'esame in Commissione solo se la Commissione medesima si è pronunciata a favore della limitazione della discussione. E' chiaro pertanto che la Commissione dovrà pronunciarsi in senso favorevole o contrario sulla proposta avanzata dal relatore Bobbio, diversamente da quanto prospettato dal senatore Calvi. Non è dubitabile peraltro che, come sempre è avvenuto in relazione ai lavori della Commissione giustizia, il relatore in Aula darà conto anche delle posizioni espresse dalla minoranza.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) non comprende per quale motivo si voglia limitare l'esame del disegno di legge in titolo ai soli profili espressamente considerati nel messaggio perdendo così l'occasione per una revisione complessiva del disegno di legge che appare l'unico modo per rispondere in modo coerente ai rilievi della Presidenza della Repubblica che, al di là del loro carattere puntuale, pongono - come già evidenziato - due questioni di fondo e cioè, da un lato, la necessità di ricondurre i poteri del Ministro nell'alveo costituzionale e, dall'altro, quella di evitare una inammissibile menomazione del ruolo e delle competenze del CSM.
Per quanto riguarda la decisione di carattere procedurale che la Commissione si accinge ad assumere egli concorda con la posizione del senatore Calvi nel senso che al relatore dovrebbe essere conferito esclusivamente un mandato a riferire all'Assemblea i contenuti del dibattito che ha avuto luogo in Commissione.
Il ministro CASTELLI si sofferma innanzitutto sulle considerazioni contenute nel messaggio del Presidente della Repubblica del 16 dicembre scorso con le quali viene evidenziato il grande rilievo istituzionale del progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario e l'ampiezza del dibattito che ne ha accompagnato l'esame parlamentare. Al riguardo, il Ministro non può non rilevare come, essendo stato presentato nel marzo 2002 l'originario disegno di legge governativo, l'iter complessivo della legge-delega contenente il progetto di riforma occuperà presumibilmente un arco complessivo di circa tre anni ed è forse necessario che ci si chieda se nella realtà di oggi sia accettabile che i meccanismi parlamentari siano strutturati in modo da imporre tempi decisionali così dilatati.
Un altro aspetto su cui riflettere è costituito dal fatto che l'esame del progetto di riforma in titolo rappresenta altresì la prima volta in cui una maggioranza ha scelto di legiferare sulle tematiche dell'ordinamento giudiziario nonostante le posizioni di contrarietà espresse dalla magistratura, e ciò coerentemente con la chiara volontà di rafforzare la centralità del Parlamento.
Passando all'esame dei contenuti del messaggio, appare evidente come questi lascino intatto l'impianto complessivo del disegno di legge. I rilievi sollevati non incidono infatti su profili qualificanti ed essenziali dello stesso, quali la separazione delle funzioni, la riorganizzazione degli uffici di procura, la tipizzazione degli illeciti disciplinari, le problematiche attinenti alla copertura finanziaria.
Più in particolare per quanto riguarda il primo dei rilievi formulati dalla Presidenza della Repubblica, si tratta di osservazioni di cui si dovrà senz'altro tener conto, ma va chiarito che nel corso dell'esame parlamentare egli stesso aveva più volte sgombrato il campo nei suoi interventi da qualsiasi dubbio circa la possibilità di un'interpretazione dell'articolo 2, comma 31 del testo in esame nel senso di una indebita interferenza nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.
Relativamente al secondo rilievo si tratta di una questione eminentemente formalistica essendo fuori di dubbio che nessuno può impedire a chiunque, e quindi a maggior ragione al Ministro della giustizia, di elaborare statistiche aventi ad oggetto atti pubblici.
Il terzo punto su cui è stata richiamata l'attenzione nel messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica è invece indubbiamente più delicato ed esso richiederà un adeguato approfondimento, anche se appare innegabile, come risulta anche da episodi recentemente accaduti, che l'attuale meccanismo di preposizione agli uffici direttivi non permette un'adeguata valutazione della professionalità dei candidati.
Il quarto profilo problematico evidenziato nel messaggio è certamente quello di maggiore importanza e su di esso dovrà quindi concentrarsi l'attenzione nel corso dell'esame parlamentare. Per quel che attiene peraltro al merito delle osservazioni svolte nel messaggio, quantomeno con riferimento al ruolo delle commissioni di concorso, va detto che non riesce a comprendersi come queste possano essere definite soggetti esterni al CSM, tanto più che la soluzione qui proposta non è assolutamente innovativa trovando, tra l'altro, un precedente nella legge n. 1 del 1963.
In conclusione il ministro Castelli sottolinea che, in considerazione dello spazio temporale a disposizione del Governo e della maggioranza per pervenire entro la legislatura in corso alla definitiva approvazione del disegno di legge-delega e alla successiva emanazione dei decreti delegati, è evidente la necessità che in questa fase l'esame sia limitato ai soli punti su cui il Presidente della Repubblica ha richiamato l'attenzione col messaggio indirizzato alle Camere.
Il presidente Antonino CARUSO ritiene che sia ancora una volta opportuno ribadire come il progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario elaborato dall'attuale maggioranza rappresenti il primo tentativo di dare finalmente attuazione alla previsione contenuta nella settima disposizione transitoria della Costituzione.
Avverte poi che si passerà alla votazione delle proposte formulate nel corso del dibattito.
Il senatore CALVI (DS-U) annuncia la propria astensione sulla proposta avanzata dal relatore Bobbio.
Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Bobbio a sottoporre all'Assemblea una proposta di limitazione dell'esame del disegno di legge n. 1296-B/bis ai soli profili corrispondenti ai quattro rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica, nonché agli ulteriori profili che risultino per ragioni di coordinamento connessi con i precedenti.
Risulta conseguentemente preclusa la proposta avanzata dai senatori Calvi ed altri.
Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) chiede se sia ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.
Il presidente Antonino CARUSO fa presente che la decisione del Presidente del Senato Spadolini da lui precedentemente richiamata ha ritenuto suscettibile di applicazione in via analogica il solo comma 3 dell'articolo 43 del Regolamento e non anche il comma 6 dello stesso articolo che ammette la presentazione di relazioni di minoranza.
Il seguito dell'esame è infine rinviato.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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726a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005 (Antimeridiana) |
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Presidenza del vice presidente MORO |
(omissis)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 136, comma 2, secondo periodo, del Regolamento in ordine al disegno di legge:
(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione ai sensi dell’articolo 136, comma 2, secondo periodo, del Regolamento in ordine al disegno di legge n. 1296-B/bis.
Ricordo che il disegno di legge, a norma dell’articolo 74 della Costituzione, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004 per una nuova deliberazione
Richiamo al Regolamento
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo in particolare con riferimento all’articolo 136, che testualmente prevede: "1. Se il Presidente della Repubblica, a norma dell’articolo 74 della Costituzione, chiede alle Camere, con messaggio motivato, una nuova deliberazione sopra un disegno di legge già approvato, questo viene riesaminato dalle Camere con lo stesso ordine seguito nella prima approvazione.
2. Il messaggio comunicato al Senato è trasmesso alla Commissione competente. Questa riferisce sul disegno di legge all’Assemblea, la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Il disegno di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo, e, quindi, nel suo complesso.".
La lettura dell’articolo 136 ci consente di comprendere in quale fase attualmente ci troviamo. In particolare, signor Presidente, voglio riferirmi al secondo comma testé letto, nel quale è prevista la possibilità di limitare la discussione alle sole parti che formano oggetto del messaggio. Siamo sostanzialmente di fronte ad una scelta affidata all’Assemblea di esercitare o no una opzione circa la possibilità di delimitare l’ambito della discussione e quindi del riesame del provvedimento, sulla scorta del messaggio che il Capo dello Stato ha fatto pervenire alle Camere.
Allora mi chiedo, signor Presidente, e chiedo a lei: chi altri, dopo l’applicazione dell’articolo 136, quindi dopo quella verifica da parte dell’Assemblea, ha la possibilità di modificare, integrare o ridurre la delimitazione e quindi l’esame del provvedimento?
A mio avviso nessun altro, perché l’Assemblea è chiamata a pronunziarsi su un aspetto particolare e, una volta che decide, essa è sovrana e la decisione rimane assolutamente insindacabile.
Di fronte a questa possibilità di esercitare o meno l’opzione, che ribadisco, di scegliere di limitare l’ambito di discussione, oppure ritenere di poter rimodulare complessivamente il disegno di legge rispetto alle osservazioni contenute nel messaggio del Capo dello Stato, mi chiedo se sia possibile scegliere di limitare la discussione e, nello stesso tempo, lasciare una porta aperta; cioè, o si ritiene che esista un oggetto specifico del messaggio del Capo dello Stato che limita conseguentemente la discussione, oppure si ritiene che tale messaggio operi a tutto campo rispetto all’intero corpo normativo contenuto nel disegno di legge che è stato oggetto del messaggio.
Signor Presidente, rispetto alle quattro proposte di deliberazione sottoposte al nostro esame, verifichiamo che quelle a firma dell’opposizione prevedono un riesame complessivo di tutto l’impianto normativo e quindi, rispetto alle due opzioni, chiedono all’Aula di privilegiare quella più larga, che consenta in Commissione e poi, di nuovo, in Aula, con l’esame degli emendamenti, di rivisitare complessivamente l’intero disegno di legge. Mentre l’opposizione ha scelto questo tipo di percorso, la maggioranza, con la proposta QP1 a firma della Commissione, che verrà illustrata dal relatore Luigi Bobbio, sceglie una strada diversa e cioè di esercitare l’altra opzione, il che è legittimo. La maggioranza propone cioè di verificare quale sia l’oggetto specifico del messaggio del Capo dello Stato e limitare soltanto a quella parte del disegno di legge l’esame, prima in Commissione e poi in Aula.
Allora, signor Presidente, il quesito che le pongo è il seguente. In effetti, la proposta QP1 presentata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 136, comma 2, prevede un oggetto diretto quando propone che l’Assemblea limiti la discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis ad una serie di norme, che poi vedremo. Subito dopo, però, recita "In ogni caso devono comunque intendersi indirettamente oggetto del messaggio, (…)" ed indica un’altra serie di disposizioni, elencate analiticamente in modo da consentire all’Aula, comunque, di sapere qual è il percorso che viene proposto. E fin qui, nulla quaestio.
I problemi, a mio avviso, nascono con l’ultima parte del dispositivo della deliberazione proposta dalla Commissione allorché, invece, si fa riferimento ad un oggetto non solo indiretto, ma addirittura eventuale. Infatti, si dice: "la Commissione propone altresì che siano da intendersi indirettamente oggetto del messaggio tutte le disposizioni aventi rilievo finanziario (...) nonché tutte le disposizioni comunque connesse con termini di scadenza previsti dalla legislazione vigente la cui modifica potrebbe risultare necessaria in conseguenza del rinvio disposto dal Presidente della Repubblica.".
Signor Presidente, le chiedo allora se questa proposta di deliberazione, che come abbiamo detto esercita l’opzione di limitare l’oggetto, sia ammissibile. Infatti, da una parte indichiamo una serie di norme rispetto alle quali è possibile esercitare un’attività di rimodulazione, rivisitazione e adeguamento ai contenuti e ai precetti costituzionali indicati dal Capo dello Stato (esercitando quindi l’opzione secca di limitare), dall’altra parte, però, e a mio avviso da questo nasce il problema, c’è un allargamento surrettizio ad una serie di norme indirettamente oggetto del messaggio del Capo dello Stato, che però non vengono individuate, né delimitate.
Anche nella seconda parte del dispositivo, all’inizio, c’è un richiamo ad un oggetto indiretto che però, correttamente, viene espressamente codificato, in modo da chiarire all’Aula su quale parte del disegno di legge ricade la limitazione della rivisitazione. In quest’altro caso, invece, signor Presidente, esiste un allargamento, una delega surrettizia che non si capisce come e a chi venga fatta.
Ecco perché, signor Presidente, chiedo che lei verifichi, con i poteri dei quali sicuramente dispone, l’ammissibilità di questa seconda parte della proposta di deliberazione presentata dalla maggioranza.
Infatti non comprendiamo, qualora dovesse passare questa proposta, chi abbia il potere di riferire che quella norma che si propone eventualmente di modificare sia riferibile effettivamente a modifiche finanziarie, o sia teoricamente riferibile all'altro richiamo astratto che viene fatto, cioè alla possibilità che ci siano termini in scadenza.
Ed allora, signor Presidente, noi abbiamo due opzioni che possono essere esercitate. Una è rigida: limitare precisamente l'oggetto della discussione; l'altra è elastica: allargarlo a tutto il provvedimento. Secondo me non esiste alcuna possibilità di adire ad una terza ipotesi di interpretazione, che si collocherebbe esattamente a metà di quelle due che invece l'articolo 136, secondo comma, del nostro Regolamento correttamente prevede.
Non è una questione di poco conto, signor Presidente, perché io non riesco a comprendere chi possa poi decidere che quell'estensione di valutazione del disegno di legge rispetto ai rilievi oggetto del messaggio del Capo dello Stato sia legittima. E allora, questo lo può fare secondo me soltanto l'Aula. O l'Aula decide di allargare l'esame a tutto il contenuto del disegno di legge, oppure occorre correttamente limitarne l'oggetto soltanto a delle norme prevedibili, prefigurate e concretamente riconoscibili già in questa sede. Ogni delega e ogni rinvio, a mio modesto avviso, appaiono assolutamente surrettizi ed illegittimi.
Ecco perché le chiedo di dichiarare, per quanto riguarda l'ultima parte della proposta della Commissione, l'inammissibilità della proposta di deliberazione. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).
PRESIDENTE. Senatore Manzione, devo dirle che, anche in occasione dell'esame di un analogo provvedimento ai sensi dell'articolo che lei richiamava - mi riferisco in particolare alla cosiddetta legge Gasparri sulla riforma del sistema radiotelevisivo -, vi era nel dispositivo analoga disposizione, che non è stata contestata. Ritengo perciò che la possibilità da parte della Presidenza di ammettere la proposta da lei indicata sia legittima, e perciò non ritengo di dover accogliere le sue richieste.
MANZIONE (Mar-DL-U). Mi permetto, signor Presidente, di non essere d'accordo con la valutazione della Presidenza, perché ricorrere alla prassi parlamentare è possibile soltanto quando ci troviamo al cospetto di zone d'ombra che non hanno una precisa previsione nel Regolamento. Nel caso di specie, l'articolo 136, secondo comma, prevede espressamente due sole possibilità. Signor Presidente, mi sembra che nessun precedente possa colmare una situazione del genere, che trova nel Regolamento una previsione puntuale. Quindi, rifarsi a precedenti o alla prassi appare assolutamente illegittimo.
PRESIDENTE. Prendiamo atto, senatore Manzione, delle sue dichiarazioni.
Ripresa della discussione sulla deliberazione ai sensi dell’articolo 136, comma 2, secondo periodo, del Regolamento in ordine al disegno di legge n.1296-B/bis
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bobbio per illustrare la proposta QP1.
BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, colleghi, sono qui per illustrare la proposta votata dalla 2a Commissione permanente relativa all'applicazione, come ci diceva un attimo fa il collega Manzione, della norma di cui all'articolo 136, comma secondo, del nostro Regolamento. Articolo in relazione al quale mi piacerebbe dare, proprio per offrire una preliminare indicazione di tipo procedurale e regolamentare circa la proposta di deliberazione che sto per illustrare, una valutazione di tipo interpretativo.
Infatti, bene ha fatto la Presidenza, sulle osservazioni del collega Manzione, a richiamare un precedente, posto che se vi è questione circa la portata e il contenuto di una norma del Regolamento, ben possa occorrere il precedente per chiarire le conclusioni da trarsi circa la necessità di applicare questa norma regolamentare. È altresì vero, tuttavia, che, proprio in riferimento alla specifica vicenda parlamentare in questione, il testo della norma all'articolo 136, comma secondo, è a mio avviso assolutamente chiaro.
La norma regolamentare, stabilendo che il messaggio è trasmesso alla Commissione competente, la quale riferisce sul disegno di legge all'Assemblea, che può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio, indica in maniera chiara la via da percorrere nel prosieguo dei nostri lavori. È del tutto evidente che, nella fattispecie, la proposta approvata dalla Commissione invita l'Assemblea a votare una deliberazione che vincoli la valutazione di merito - qui siamo in una fase procedurale - limitatamente "alle parti che formano oggetto del messaggio", per usare l'espressione testuale dell'articolo 136. Ma è altrettanto vero, che per prassi, per un normale canone interpretativo, il significato dell’espressione "parti che formano oggetto del messaggio" non può essere limitato al senso strettamente letterale.
Non c'è dubbio che alcune parti formano oggetto del messaggio in maniera diretta, altre in maniera indiretta o, se preferite, derivata. La diretta riferibilità di parti del messaggio a singoli articoli o a singole norme del disegno di legge, per la tecnica stessa di costruzione di una normativa complessa come quella sull'ordinamento giudiziario, comporta un'inevitabile conseguenza: andando ad incidere su una specifica norma oggetto del messaggio, in sede di riesame da parte della Commissione e poi da parte dell'Aula, si può provocare un effetto a catena sull'architettura complessiva del disegno di legge.
Sarà perciò dovere precipuo dell'Assemblea, e prima ancora della Commissione, dopo avere esaminato la specifica norma oggetto del messaggio, verificare - per alcune di esse l'indicazione nella proposta di deliberazione è puntuale - le altre norme contenute nel testo che dalla prima norma derivino la loro portata, il contenuto concreto o la forza di applicazione.
Essendo queste le premesse regolamentari, quindi procedurali, della questione si può ritenere conforme al Regolamento la proposta di deliberazione che mi avvio ad illustrare.
L'iter parlamentare del disegno di legge è noto a tutti: lo stesso fu approvato in ultima lettura dalla Camera dei deputati il 1° dicembre 2004. Il Presidente della Repubblica con proprio messaggio, in data 16 dicembre 2004, ai sensi della norma di cui all'articolo 74 della Costituzione ha rinviato il disegno di legge di cui sopra. Il rinvio, peraltro, è articolato in maniera estremamente puntuale.
A differenza del rinvio cui ha fatto riferimento la Presidenza, relativo alla cosiddetta legge Gasparri, che presentava profili di non eccessiva specificità, il rinvio di cui ci occupiamo nella seduta odierna è assai analitico e puntuale. Esso riguarda quattro specifici punti, quattro specifiche norme del disegno di legge recante la riforma dell'ordinamento giudiziario.
Il rinvio risulta motivato (perdonatemi se farò qualche brevissima premessa perché poi si possa comprendere meglio da parte di tutti il contenuto e la portata in termini di efficacia della proposta QP1) in riferimento all’asserita, palese incostituzionalità di quattro specifici aspetti dell’articolato, dei quali tre afferenti al riconoscimento al Ministro della giustizia di attribuzioni ritenute non compatibili, sotto vari profili, con il dettato costituzionale, ed uno - il quarto - concernente la dedotta compressione di ruolo e funzioni del CSM, come disegnati dalla norma di cui all’articolo 105 della Costituzione medesima.
Specificamente, il primo punto del messaggio presidenziale riguarda la norma di cui all’articolo 2, comma 31, lettera a) del disegno di legge di riforma dell’ordinamento giudiziario nella parte in cui la stessa recita: "(Relazioni sull’amministrazione della giustizia). - 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull’amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso".
Questo specifico passaggio, cioè l’inserimento nella comunicazione del Ministro di una parte di un capitolo relativo alle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso, viene ritenuto dal Presidente della Repubblica in evidente contrasto con varie disposizioni costituzionali (articoli 101, 104 e 110 della Costituzione).
Il secondo punto di palese incostituzionalità, secondo il contenuto del messaggio presidenziale, riguarda la norma di cui all’articolo 2, comma 14, lettera c), nel punto in cui la stessa recita: "istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregionale dell’organizzazione giudiziaria dell’ufficio per il monitoraggio dell’esito dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di verificare l’eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l’esercizio dell’azione penale o con i mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di sentenze per carenze o distorsioni della motivazione, ovvero di altri situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali".
Anche questa norma viene ritenuta di palese incostituzionalità per contrasto con le norme di cui agli articoli 101, 104 e 110 della Costituzione, rilevando nella norma stessa, da un lato, la sua portata attributiva al Ministro di poteri non compatibili con ruolo e poteri del Ministro come sarebbero disegnati dalla Costituzione; dall’altro la norma introduce ed introdurrebbe, in questo violando ulteriormente la Costituzione, un momento di grave condizionamento dei magistrati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il terzo punto oggetto del messaggio è quello relativo alla facoltà di impugnativa attribuita al Ministro all’articolo 2, comma 1, lettera m), a mente della quale lo stesso Ministro è "legittimato a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere" (del Consiglio superiore della magistratura) concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere previsto al numero 3)".
Nel messaggio questa previsione viene ritenuta in contrasto con l’articolo 134 della Costituzione, nella parte in cui andrebbe a violare la disposizione che disciplina i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato individuandosi, in questa specifica previsione, un momento costituzionalmente non previsto, e perciò solo illegittimo, di ulteriore possibilità di intervento del Ministro sull’esercizio di altro potere costituzionale.
Il quarto punto oggetto del messaggio è relativo all'articolo 2, comma 1, lettera l), numeri 3.1 e 3.2, norma in tema di assegnazioni, e quindi in tema di promozioni, secondo la quale il Consiglio superiore della magistratura deve assegnare i posti messi a concorso ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o nel concorso per titoli previsti dalla lettera f), numero 2, prima e seconda parte.
Va precisato anche, ad illustrazione della proposta di deliberazione, che nello stesso senso si muovono e dispongono le norme contenute nei numeri 4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 9.1 e 9.2 della lettera l), nonché, come recita sempre il messaggio presidenziale, per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa nei numeri 1 e 3 della lettera g) e, per le funzioni direttive, nel numero 17 della lettera h) e nel numero 6 della lettera i).
In sintesi, il messaggio fa riferimento alla illegittimità costituzionale per contrasto in particolare con l'articolo 105 della Costituzione, evidenziando che l'aver disegnato un meccanismo di progressione in carriera puntato sul principio del concorso, un meccanismo che nella sua concreta articolazione vede ruoli e della Scuola superiore della magistratura e della commissione esterna al Consiglio superiore della magistratura, individua momenti gravi e importanti di rottura dell'assetto costituzionale e, in particolare, di forte invasività nell'ambito delle prerogative e dei poteri in materia di assegnazioni che lo stesso articolo 105 conferisce al Consiglio superiore della magistratura come organo di autogoverno.
Come è di tutta evidenza, questi quattro punti in qualche maniera ricostruiscono una lettura di questa parte del disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento giudiziario che va a centrare la sua attenzione su quattro specifiche disposizioni che, nella lettura del messaggio presidenziale, avrebbero la valenza di arrecare un vulnus rilevante, in specifici punti e in specifici settori, al complesso dei poteri del Consiglio superiore della magistratura.
La proposta di deliberazione votata dalla Commissione tiene conto ovviamente, da un lato, della norma di cui al comma secondo dell'articolo 136 del Regolamento, e altrettanto ovviamente della lettera del messaggio presidenziale, nonché di quella che deve essere una lettura organica dello stesso messaggio presidenziale in riferimento alle certe ricadute in termini di complessiva architettura normativa che l'accoglimento e comunque la trattazione di ciascuno dei punti oggetto del messaggio può avere su altri punti, alcuni espressamente richiamati nel medesimo messaggio presidenziale altri facilmente individuabili sulla base di una lettura organica, del testo del disegno di legge nel suo complesso.
Giova, a mio avviso, sottolineare ulteriormente che nella genericità - perché questo è un dato che non possiamo non valutare - della formulazione della norma di cui all'articolo 74 della Costituzione non risultano disciplinate ex professo né le conseguenze in punto di diritto del messaggio presidenziale, né le eventuali ricadute in termini di dovere di accoglimento o meno nel merito delle indicazioni del Presidente della Repubblica da parte del Parlamento.
Tuttavia, al di là della congruità della norma di cui all’articolo 74 della Costituzione in termini contenutistici, è prassi consolidata che in analoghe fattispecie il Parlamento riesamini il disegno di legge adeguandosi ovviamente al messaggio presidenziale.
Siffatto riesame però, nella fattispecie, non può e non deve, ad avviso della Commissione, travalicare i limiti ed il contenuto del messaggio, posto che, come accennavo all’inizio del mio intervento, la puntualità dello stesso, cioè la sua analiticità, illustra e in qualche maniera impone una sua valutazione da parte dell’Assemblea in termini di tassatività. La Commissione ritiene cioè che il messaggio presidenziale, proprio in ragione e in virtù della sua analiticità, specificità, minuziosità, debba essere considerato dall’Assemblea in termini di tassatività dei contenuti, quindi in termini di tassatività e di stretta limitazione delle possibilità di intervento da parte della stessa Assemblea del Senato e, pertanto, di preclusione di ogni ipotesi di ampliamento analogico. Potremmo dire che, in qualche misura, il messaggio presidenziale del quale oggi siamo chiamati ad occuparci si autolimita e, quindi, limita il potere-dovere di riesame da parte del Parlamento.
Non credo che tale argomentazione potrebbe essere "resistita" da argomentazioni legate, per esempio, a una del tutto ipotetica illegittimità costituzionale di sistema, che vorrebbe farsi ricadere in via di deduzione, da parte di alcuni, sull’intero disegno di legge e non solo sulle specifiche parti dell’articolato oggetto del puntuale messaggio presidenziale, posto che, del resto, non è prevista, a mio avviso, né configurabile una illegittimità costituzionale derivata, ma solo l’eventuale illegittimità di singole disposizioni contenute nel testo normativo suscettibile di ampliamento.
Un’ultimissima notazione va fatta al secondo capoverso della proposta di deliberazione. (Richiami del Presidente). Ho quasi concluso, signor Presidente.
Il riferimento alle disposizioni aventi rilievo finanziario, nonché a tutte le disposizioni comunque connesse con termini di scadenza previsti dalla legislazione vigente, non poteva e non può che essere fatto in questi termini, sia perché quelli in materia finanziaria sono dipendenti dalla concreta deliberazione che sarà fatta e quindi dal concreto eventuale accoglimento dei punti di modifica oggetto del messaggio presidenziale, sia perché, soprattutto in relazione alle disposizioni connesse con termini di scadenza, è del tutto evidente che, in presenza di norme che prevedono taluni termini di scadenza, il fatto che l’iter parlamentare che era giunto a conclusione subisca una retromarcia (mi si perdoni l’espressione impropria) a seguito del messaggio presidenziale, non può non portarci a tenere conto della necessità di fare in modo che talune scadenze, quindi l’individuazione di taluni termini, venga soddisfatta anche e soprattutto in questa sede di nuova deliberazione in ordine al disegno di legge che ci occupa.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Calvi per illustrare la proposta QP2.
CALVI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’articolo 74 della nostra Carta costituzionale definisce con grande linearità e rigore quali sono i poteri del Presidente della Repubblica nella funzione di controllo della legge e ci avverte che prima di promulgare la legge egli può chiedere, con messaggio motivato alle Camere, una nuova deliberazione.
La dottrina si è a lungo affannata per definire i limiti e l’oggetto di questo suo potere. Non ricordo tutte le discussioni dottrinali, perché a me basta ricordare ciò che affermò il presidente Luigi Einaudi, il quale, fin dal messaggio di insediamento del 12 maggio 1948, ebbe a dire che la legge fondamentale della Repubblica "lo aveva fatto tutore della sua osservanza". Ecco la sua funzione, in questo caso: il rinvio della legge alle Camere è una delle modalità con cui egli esercita la funzione di tutore dell’osservanza della norma costituzionale.
Tutti sanno che è uno strumento che è stato usato raramente. Il rinvio della legge alle Camere è stato usato quattro volte dal presidente Einaudi, tre volte dal presidente Gronchi, otto volte dal presidente Segni, mai dal presidente Saragat, una volta dal presidente Leone, quattro volte dal presidente Pertini; comunque, sono state rare le occasioni nelle quali il Presidente della Repubblica ha ritenuto di dovere intervenire. Evidentemente, se il Presidente della Repubblica ritiene di dovere interloquire con il Parlamento circa la discrepanza che si è creata tra una norma voluta dal Parlamento e il disegno costituzionale nel suo complesso, si è di fronte ad eventi particolarmente significativi.
Attenzione, non ci riferiamo all’intervento di incostituzionalità, la cui competenza appartiene alla Corte costituzionale, ma al Presidente della Repubblica il quale, per l’appunto, nella sua funzione (che aveva indicato il presidente Einaudi) interloquisce con il Parlamento, avvertendo che su questa legge bisognerà ritornare. Oggi siamo quindi nel momento in cui dobbiamo decidere come e in che misura intervenire.
La prima osservazione che propongo (credo che il Senato ne debba prendere atto con compiacimento) attiene all’assunto dottrinario che le Camere non possono eludere il dovere di esaminare le norme censurate quando la censura afferisce a questioni di ordine costituzionale ed è esattamente quello che stiamo facendo.
Il secondo problema sul quale dobbiamo riflettere è che il messaggio è la causa e non l’oggetto esclusivo del riesame; vale a dire che quando il Presidente della Repubblica ci invita a rileggere la normativa su alcuni punti (in questo caso, quattro) le Camere hanno la titolarità di rivederla nel suo complesso, appunto perché il rinvio è la causa della rilettura e non costituisce l’oggetto intorno al quale limitare l’intervento del Senato e delle Camere.
Il Presidente si è soffermato su quattro punti e credo che essi siano assai significativi. Se dovessi sintetizzare il significato di questo messaggio e indicare il punto che congiunge le quattro osservazioni del Presidente della Repubblica, direi che egli è intervenuto sui rapporti tra i poteri giudiziario ed esecutivo: tale è il tema, che è di straordinaria delicatezza.
Onorevoli colleghi, non per quanto sto dicendo, ma per il tema che stiamo trattando, che è di assoluta delicatezza istituzionale, forse vi dovrebbe essere una maggiore attenzione. (Brusio in Aula. Richiami del Presidente). Infatti, non stiamo parlando di una qualsiasi legge, ma del messaggio del Presidente della Repubblica attinente l’ordinamento giudiziario e i rilievi di costituzionalità che egli ha formulato, e che hanno ad oggetto i rapporti fra i poteri giudiziario ed esecutivo. Mi sembra che questa disattenzione sia un segno pessimo per la cultura istituzionale del nostro Paese.
Come dicevo, nel formulare la legge sull’ordinamento giudiziario (che, come sappiamo, in effetti non è mai stata discussa, nel senso che ne abbiamo discusso per due anni, ma ogni volta il provvedimento è stato modificato con un maxiemendamento su cui è stato apposto il voto di fiducia) ci siamo trovati di fronte ad una espropriazione dei poteri del Consiglio superiore della magistratura, vale a dire dell’organo di autogoverno della magistratura, da parte del potere esecutivo.
Tutti abbiamo avvertito e ben sappiamo quanto sia necessaria la riforma dell’ordinamento giudiziario, del Consiglio superiore della magistratura: sappiamo tutti che si tratta di temi delicatissimi, che devono essere affrontati con grandi capacità politica e culturale.
Ma questo non è stato fatto. Si tratta di occasioni perdute più che per carenza di interesse politico, per una carenza di cultura istituzionale nell’affrontare questi temi di così ampio respiro e di così ampia portata.
Il Presidente della Repubblica indica alcuni momenti, forse i più significativi, dove il Ministro ha tentato di appropriarsi di poteri che costituzionalmente sono propri dell’organo di autogoverno della magistratura. Quando la legge sostiene che il Ministro "rende comunicazioni alle Camere sull’amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso", cosa significa se non che il Ministro dà le indicazioni di quelle che dovranno essere le politiche giudiziarie cui la magistratura dovrebbe assoggettarsi? Il Ministro farà benissimo a venire in Parlamento e aprire un dibattito sul programma del Governo in tema di giustizia, ma mai egli potrà dare indicazioni di politica giudiziaria tramite un messaggio a cui la magistratura dovrà adeguarsi.
Lo stesso ragionamento vale per il punto 2, dove il Ministro si arroga il potere di indire un monitoraggio al fine di verificare "l’eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertati della pretesa punitiva". Il Ministro può fare tutto ciò che vuole; i monitoraggi li può fare tranquillamente, quanti ne vuole, ma stabilire per legge che egli può organizzare un monitoraggio riguardante "l’eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l’esercizio dell’azione penale" è indubbiamente un modo per delimitare l’autonomia e l’indipendenza del potere giudiziario e quindi giustamente il Presidente della Repubblica ha sollevato una censura.
Terzo punto: il Ministro si arroga un potere veramente stravagante. Coloro i quali non seguono le vicende giudiziarie non sanno, per esempio, quanti procuratori della Repubblica, a cominciare dal procuratore di Bergamo, non si sono potuti insediare perché il Consiglio superiore della magistratura ha conferito l’incarico, ma il Ministro non ha dato il suo parere. Quindi vi è stato un contrasto nel concerto tra Ministro e Consiglio superiore della magistratura. Cosa accade in questo caso? Prevale appunto il parere del Consiglio superiore della magistratura.
In questo caso il Ministro - e debbo dire che vi è una sorta di svilimento della sua stessa funzione - propone che egli possa ricorrere al giudice amministrativo. A questo punto, in un conflitto tra organi di rilevanza costituzionale (Consiglio superiore della magistratura e Ministro), si proponeva di rivolgersi al magistrato del TAR del Lazio per risolvere il conflitto, quando dal punto di vista dell’ordinamento costituzionale un conflitto tra poteri dello Stato si risolve avanti la Corte costituzionale. Dalla Corte costituzionale il Ministro scende fino al giudice amministrativo, ma ciò solo nella speranza (e non si capisce come e perché!) che il suo parere possa avere maggiori possibilità di accoglimento.
L’ultima questione concerne il punto forse decisivo sul quale ci siamo soffermati nella nostra mozione, il punto 4. In questo caso il Presidente della Repubblica credo non lasci nulla di non chiarito quando afferma che la questione è di fondamentale importanza perché attiene alla menomazione dei poteri del Consiglio superiore della magistratura risultante appunto da diverse disposizioni di legge. Ricorda che l’articolo 105 della Costituzione recita che "Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati". Ciò significa che la riforma dell’ordinamento giudiziario ha totalmente rovesciato le prerogative dell’uno e dell’altro, ha svuotato il Consiglio superiore della magistratura, ha attenuato l’autonomia e l’indipendenza della magistratura per conferire poteri al Ministro, per conferire poteri all’Esecutivo.
È questo il punto di maggiore delicatezza. Dobbiamo tutti elevare un grande ringraziamento al Presidente della Repubblica che ha avuto la forza, il coraggio e la cultura di sollevare una questione così delicata. I rapporti tra Esecutivo e magistratura non possono essere regolati dalle norme sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, votate dal Parlamento. Andrà ridiscussa e magari anche riletta la Carta costituzionale; siamo pronti a discutere tutto purché, però, ci siano un livello di cultura istituzionale adeguato ed una riforma che renda finalmente la giustizia italiana garante dei diritti dei cittadini, ma anche efficace nel suo operare.
Noi - e concludo, signor Presidente - siamo di fronte ad una legge sull’ordinamento giudiziario che abbiamo giudicato pessima; ad un messaggio del Presidente della Repubblica assolutamente elevato per cultura e dignità costituzionale. A questo punto non possiamo non cogliere l’occasione per ridiscutere l’intera legge. Non lo dico perché la legge possa non essere approvata o per guadagnare tempo o creare intralcio. Lo dico perché il Presidente della Repubblica al punto quattro ci dice che dobbiamo ridiscutere i rapporti tra potere giudiziario e potere esecutivo nel suo complesso. Se è così, non potremmo rileggere la legge sull’ordinamento giudiziario in tutte quelle parti su cui il punto quattro del Presidente della Repubblica incide e consente al Parlamento di intervenire e di interloquire, ma si rende doveroso il nostro impegno a rileggere l’intera normativa.
Per questo, signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo che i senatori vogliano leggere con attenzione la nostra Proposta che riassume i concetti che vi ho or ora illustrato e vogliano esprimere il loro consenso con un voto favorevole. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Sodano Tommaso).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Dalla Chiesa per illustrare la proposta QP3.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo anch’io che dobbiamo avvicinarci alla discussione di oggi con il rispetto che merita il Presidente della Repubblica e l’attenzione che merita una legge che, come dice lo stesso Presidente, ha un alto rilievo costituzionale.
Credo, dunque, che questa non sia una discussione di routine alla quale possiamo avvicinarci con l’atteggiamento di chi deve difendere una posizione di schieramento o di chi deve ottenere la rapida approvazione della legge. Ritengo occorra una meditazione approfondita sul senso di questo messaggio, sulle ragioni per cui il Presidente della Repubblica ha ritenuto di intervenire, laddove più volte aveva fatto notare, attraverso quelli che vengono definiti giornalisticamente gli ambienti del Quirinale, che a lui spetta intervenire soltanto nel caso in cui vi sia una palese incostituzionalità della legge.
In questo caso, il Presidente ha ritenuto dunque che vi fosse palese incostituzionalità e non su un punto solo. Non ci ha detto, il Presidente della Repubblica, che vi è un passaggio nella legge nel quale per fretta di legiferare, per rispondere sollecitamente a una domanda proveniente dall’opinione pubblica o per qualsiasi altra ragione che spinge normalmente il Parlamento a procedere in modo veloce si sia violato un articolo della Costituzione. Come sappiamo, non siamo andati velocemente su questa legge.
È vero che non l’abbiamo discussa molto nelle forme in cui ci è arrivata alla fine; è vero che abbiamo avuto una stratificazione di proposte nel corso del tempo, per cui abbiamo esaminato più leggi. Dunque, siamo di fronte al paradosso di una legge che non è stata discussa in poco tempo o che è stata sottoposta a quest'Assemblea sulla spinta di un’emergenza, il che giustificherebbe che quel singolo passaggio non sia stato sufficientemente meditato: ci troviamo dinanzi ad una legge sulla quale la maggioranza ha lavorato e rilavorato per due anni, ma che poi non è stata sufficientemente discussa in quest'Aula.
Non è stata, però, in questo caso, la fretta ad aver fatto nascere i gattini ciechi; c’è stato un intento generale che si è trasfuso nella legge approvata da quest’Aula; quello di spostare i rapporti tra potere politico e potere giudiziario, tra potere esecutivo (molto più che potere legislativo) e potere giudiziario.
Signor Presidente, l’intento era quello di spostare gli equilibri costituzionali. Dunque, non c’è, come nel caso della legge Lunardi, un passaggio nel quale siamo stati inavvertiti; c’è, piuttosto, una filosofia generale che entra in questo provvedimento e gli imprime un timbro, gli dà una cifra. Questo è così vero che il Presidente della Repubblica è intervenuto richiamando l’osservanza non di un articolo della Costituzione, bensì di cinque. Cinque articoli della Costituzione che rappresentano quasi la metà degli articoli dedicati alla magistratura e all’ordinamento giudiziario, che lo riguardano, lo investono e danno indirizzi ad una possibile futura legge - che viene auspicata - sull’ordinamento giudiziario.
Vengono richiamati dal Presidente della Repubblica cinque articoli, non uno solo. È un pezzo di Costituzione, dunque, che viene richiamato e mi domando - di fronte al Presidente della Repubblica che sottopone alla nostra attenzione la palese incostituzionalità di una legge, perché va a colpire un pezzo di Costituzione - come si possa pensare di intervenire chirurgicamente su quel provvedimento, come se si trattasse di accomodamenti, di aggiustamenti da poco, delimitati, di singoli punti di un testo che - torno a dire una volta di più - è lungo e difficilmente leggibile e sul quale, dunque, è ancora più difficile compiere interventi chirurgici, perché la sua formulazione non è affatto chiara.
Di fronte all’importanza di questo messaggio e della materia, di fronte alla vastità delle indicazioni che ci vengono fornite e alla quantità di articoli della Costituzione richiamati alla nostra attenzione, credo che non possiamo pensare di rispondere con piccoli accorgimenti tecnici. Forse questo sarebbe possibile su uno dei rilievi che vengono dal Presidente, ma sicuramente non su tutti e quattro i rilievi che ci vengono introdotti, perché tra loro collegati.
Non penso soltanto alla difficoltà tecnica - richiamata da molti colleghi, me compreso, in Commissione - di intervenire sul rilievo del Presidente della Repubblica che riguarda le funzioni precipue del Consiglio superiore della magistratura, al quale la Costituzione demanda - e solo adesso - la trattazione delle carriere, delle promozioni e della selezione dei magistrati. Si tratta di un tema complesso, che agisce e interferisce con un’altra serie di previsioni contenute nel testo. Vorrei sapere come si può intervenire velocemente per sistemare la questione quando il provvedimento ha deliberatamente scelto di sottrarre competenze fondamentali al Consiglio superiore della magistratura e di spostarle in altra sede. Non si può intervenire con un aggiustamento, con un intervento chirurgico.
Non penso solo a questa difficoltà, ma anche, in generale, all’ispirazione di questa legge. Un’ispirazione che è stata esplicitamente spiegata dal Ministro, quando ha detto che finalmente abbiamo approvato una legge contro gli interessi, contro la volontà della magistratura. Egli ha dato una spiegazione di quale sia l’orientamento generale: questa è una legge per piegare i magistrati, indipendentemente dal valore e dal giudizio che si possa dare sui singoli magistrati e sul loro operato.
È una legge che sposta gli equilibri costituzionali e noi da qui, e solo da qui, dobbiamo partire. Non riprenderò i singoli rilievi che il senatore Calvi ha già illustrato.
Il problema non è impiegare il nostro tempo per ripetere tesi che sono state sostenute in Commissione, pubblicamente, e che alcuni di noi hanno già esposto in questa sede. Però, la preoccupazione che nasce dagli stessi rilievi del Presidente della Repubblica fa sorgere la domanda: signor Presidente, ma noi possiamo trattare così un messaggio del Presidente della Repubblica? Ricordiamo anche qualche commento che ci fu in Aula quando il presidente Pera diede lettura del testo del messaggio, qualche espressione di dileggio che vi fu indirizzata, qualche commento anche poco rispettoso della sua funzione, venuto da lettori diversi dell'Assemblea.
Ebbene, quei commenti e quelle grida spiegano abbastanza bene il modesto rispetto che stiamo dimostrando in quest'Aula nel momento in cui ci accingiamo a dare una risposta a rilievi che riguardano - lo ripeto - non un singolo passaggio, un singolo articolo, un singolo comma di un articolo della Costituzione al quale inavvertitamente non si è prestato il giusto peso. Stiamo parlando di cinque articoli della Costituzione e se mi permette, signor Presidente (al riguardo interverrà poi il collega Manzione) il Presidente della Repubblica ci ha invitati a rispettare la Costituzione anche con riferimento al modo in cui legiferiamo, ossia al modo in cui trattiamo le leggi dentro quest'Aula; e i Regolamenti delle Camere sono parte integrante della Costituzione.
Allora, mi domando come possiamo affrontare un messaggio del Presidente della Repubblica che ci richiama al nostro dovere di legiferare e di attenerci, nel nostro lavoro, alla Costituzione, e dire che i Regolamenti delle Camere, che sono parte integrante della Costituzione, possono essere ignorati in nome di un precedente e della prassi.
Anche nel modo di agire di oggi (le chiedo scusa: probabilmente, sarà stato anche consigliato circa la risposta che ci ha fornito), anche nel modo in cui si risponde ad obiezioni profondamente di metodo, sollevate all'inizio del dibattito, si è richiamato il precedente. Guardi, non esiste violazione del Regolamento che possa giustificarne un’ulteriore violazione successiva. Il Regolamento, parte integrante della Costituzione, non può essere violato richiamandosi ad alcun precedente.
Questa Camera non può continuare a giustificare violazioni del Regolamento richiamandosi a precedenti. È il modo peggiore in cui possiamo rispondere al richiamo del Presidente della Repubblica. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Calvi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Manzione per illustrare la proposta QP4.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, in questa fase della nostra discussione - cioè quella prevista dall'articolo 136, secondo comma, del nostro Regolamento, che recita: "Il messaggio, comunicato al Senato è trasmesso alla Commissione competente (…), la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio (…) - noi senatori del Gruppo della Margherita desideriamo lanciare un monito e lasciare una puntuale testimonianza che esprimano tutta la nostra preoccupazione su quanto avvenuto al Senato in occasione dell'esame del provvedimento e su quello che purtroppo sta ancora per accadere.
Le nostre puntuali critiche sul merito del disegno di legge e le nostre proteste sui modi dell'esame parlamentare, sono affidate, nella loro completezza, ai resoconti del dibattito in Commissione e in Aula. Dopo l'alto richiamo del Presidente della Repubblica contenuto nel messaggio alle Camere del 16 dicembre 2004, riteniamo però che possa essere utile rivisitarle nuovamente, per consentire una maggiore diffusione della nostra posizione.
Sentiamo, signor Presidente, il bisogno di far risaltare il nostro dissenso, che non è più un dissenso meramente politico, ma palesa viva preoccupazione per un offuscamento di taluni principi cardine dello Stato di diritto costituzionale fissati nella nostra Carta fondamentale, che devono indurre il Senato della Repubblica a decidere per una rivisitazione complessiva, e non limitata, come propongono il relatore e la maggioranza della Commissione giustizia, di tutto il complesso normativo varato per riformare l'ordinamento giudiziario.
Signor Presidente, i colleghi che mi hanno preceduto, i senatori Calvi e Dalla Chiesa, hanno già toccato il merito pieno del messaggio del Presidente della Repubblica, messaggio che rappresenta innegabilmente una situazione che potremmo definire di incostituzionalità di impianto, che travolge cioè tutto il corpo normativo della riforma.
Ecco perché preferisco invece soffermarmi, per illustrare la quarta proposta di deliberazione prevista nel nostro ordine del giorno, sull'inciso finale contenuto nel messaggio del presidente Ciampi, che evidenzia in maniera chiara come "(…) l'analisi del testo sia resa difficile dal fatto che le disposizioni in esso contenute sono condensate in due soli articoli, il secondo dei quali consta di 49 commi e occupa 38 delle 40 pagine di cui si compone il messaggio legislativo", il che "(…) non appare coerente con la ratio delle norme costituzionali (…) con l'articolo 72 della Costituzione, secondo cui ogni legge deve essere approvata "articolo per articolo e con votazione finale".
A tal proposito anche noi, come il Capo dello Stato, dubitiamo fortemente della rispondenza del procedimento seguito alle prescrizioni dell'articolo 72 della Costituzione e chiediamo di adeguarlo.
In presenza di un disegno di legge delega, che rinvia alle determinazioni del Governo dando ad essa un ampio spazio di disciplina della materia, e in presenza, oltretutto, di una delega a riformare l'intera materia dell'ordinamento giudiziario, l'esame parlamentare avrebbe dovuto essere ampio, meditato e approfondito. Almeno i princìpi e i criteri direttivi della delega avrebbero dovuto essere adeguatamente considerati e dibattuti dal Parlamento.
Va segnalato come, invece, nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 10 novembre dello scorso anno, il Senato si sia trovato a dover esaminare in seconda lettura un testo completamente diverso da quello fatto oggetto di prima approvazione. Ciò, come è noto, a seguito dell'approvazione presso la Camera dei deputati di un maxiemendamento sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia e che ha stravolto - anche da un punto di vista testuale - il provvedimento nel contenuto licenziato dal Senato.
Su tale testo, sostanzialmente nuovo, la Commissione giustizia del Senato non ha potuto misurarsi, poiché, come altre volte è accaduto in questa legislatura, una decisione della Conferenza e Presidenti di Gruppo, adottata a maggioranza, è intervenuta a trasferire all'Assemblea il provvedimento.
Vorremmo sottolineare sul punto che nessun invito sollecitatorio, al limite nessuna diffida a concludere i propri lavori è stata rivolta alla Commissione, come pure sarebbe stato possibile ai sensi dell'articolo 44, comma terzo, del nostro Regolamento. Trascorsi i due mesi previsti dall'articolo 44, comma primo, del Regolamento, il disegno di legge è stato trasferito all'Aula, senza nemmeno la possibilità di nominare un relatore.
A questo punto ci chiediamo legittimamente e chiediamo a lei, signor Presidente, cosa è rimasto oggi, nel diritto parlamentare vigente, della previsione costituzionale dell'articolo 72, primo comma, della Costituzione, che impone l'esame dei provvedimenti in Commissione, in presenza di un sempre più frequente esautoramento della Commissione di merito anche su provvedimenti di fondamentale rilevanza per l'impalcatura dello Stato.
E non è finita qui. Dopo che si era incardinata la discussione in Aula su un determinato testo, quello approvato dalla Camera, e si era svolta l'attività di studio, di riflessione e di intervento emendativo dei senatori, è intervenuto, per l'ennesima volta, un altro maxiemendamento del Governo, approvato inopinatamente e inconsapevolmente con un solo voto, benché contenesse disposizioni che toccavano materie e argomenti diversi e modificavano punti rilevanti del disegno di legge.
Non dovrebbe sorprendere allora la sensazione di scoramento e, talvolta, di frustrazione che traspare dalla lettura dei resoconti parlamentari di fronte ad un andamento dei lavori che sembra considerare il dibattito parlamentare niente altro che un rito inutile e consunto, del quale occorre cercare di liberarsi il più rapidamente possibile, ricorrendo a tutte le alchimie interpretative dei Regolamenti e della prassi parlamentare. Un'ulteriore riprova purtroppo - lo dico con pacatezza - l'abbiamo avuta quando la questione sollevata ai sensi dell'articolo 136 del Regolamento è stata respinta con una motivazione incomprensibile e assolutamente inadeguata.
Desideriamo rilevare, infine, che un siffatto modo di procedere espone tutti ad errori e scelte discutibili. È accaduto così che in più di un caso l’emendamento del Governo (mi riferisco al maxiemendamento presentato in Aula qui in Senato) ha modificato parti del provvedimento sulle quali si era già avuta la doppia lettura conforme delle Camere, con una violazione, pertanto, del fondamentalissimo principio secondo cui, in presenza di una doppia lettura conforme del testo, la funzione legislativa è da considerarsi resa e su quella parte non è più possibile intervenire nel prosieguo del procedimento.
Avrei voluto davvero che il Senato si dimostrasse il miglior giudice di se stesso e dei propri atti, come una gloriosa tradizione del passato ci ha tramandato.
Di fronte, però, alla perdita di questo senso del limite e della soggezione alle prescrizioni desumibili dalla lettera e dallo spirito della Costituzione, ci auguriamo che - dopo il presidente Ciampi - altri organi garanti della legalità costituzionale intervengano, consentendo il recupero dei caratteri garantistici del procedimento di decisione parlamentare.
Voglio aggiungere due notazioni: nella relazione distribuita in occasione della riunione della Giunta per il Regolamento del 27 dicembre 2004, il presidente Pera ha sostenuto che la Corte costituzionale avrebbe confermato - con alcune sue pronunzie - la legittimità costituzionale della prassi dei maxiemendamenti, quella prassi che non consente assolutamente né l’esame specifico delle singole questioni, né la possibilità di esprimere un voto effettivamente consapevole perché quando veniamo chiamati a votare su un unico emendamento che prevede fattispecie non omogenee e che interviene rispetto ad argomenti completamente diversi non vi è la possibilità di comprendere che tipo di valutazione facciamo, bisogna affidarsi a quella trasposizione fiduciaria che molto spesso il Governo ha chiesto, ingiustamente, alla sua maggioranza.
A mio avviso, l’interpretazione esposta dal presidente Pera nel relazionare alla Giunta per il Regolamento non è condivisibile, giacché la sentenza n. 391 del 1995 - richiamata espressamente - ha semplicemente affermato la legittimità del ricorso all'articolo unico in sede di conversione dei decreti-legge ed allorché viene posta la questione di fiducia, a condizione che l'intervento emendativo sia omogeneo quanto al suo oggetto (cosa che non è ravvisabile nella fattispecie che ci interessa); mentre la sentenza n. 398 del 1998, anch’essa richiamata dal presidente Pera, dichiara inammissibile la censura operata dalle Regioni, giacché tale rilievo esula dalle competenze regionali e non perché infondato, come si è voluto far credere.
La seconda questione è di ordine sistematico. Invito tutti i colleghi a valutare con me questa considerazione: non esiste, nella tecnica legislativa, unità di misura inferiore all'articolo. La stessa indicazione dell'articolo 72 della Costituzione espressamente lo prevede. Ecco perché, nel tentativo di delimitare le parti della legge da modificare, in quanto oggetto del messaggio presidenziale, la maggioranza non può che parlare di articoli e mai dei singoli commi. Aver inserito nell'articolo 2 del disegno di legge tutta la riforma comporterà la necessità anche tecnica di riesaminare almeno tale articolo nella sua interezza.
Non è possibile ragionare di una delimitazione della parte del disegno di legge sull’ordinamento giudiziario facendo riferimento a dei commi. I commi non rappresentano una unità tecnicamente considerabile se è vero, come è vero, che la nostra Costituzione prevede l’approvazione articolo per articolo. Un'eventuale limitazione non potrà che essere fatta con riferimento all’articolo 2. Ecco perché, signor Presidente, mi auguro che alla fine di questo percorso illustrativo ci sia da parte della maggioranza, del senatore Caruso e del collega senatore Bobbio, la capacità di comprendere che non dobbiamo immaginare di aver messo in campo un’altra recita inutile; stiamo seguendo un percorso che è rigido nei contenuti, importante nella forma e che è essenziale per la vita della nostra Repubblica nella loro realtà concreta.
Vogliamo che questo percorso sia realmente partecipato e ci auguriamo che alla fine di esso la maggioranza abbia la capacità di comprendere che quando reclamiamo ad alta voce la possibilità di rivisitare tutto l’impianto dell’ordinamento giudiziario, così come modificato, alla luce delle osservazioni puntuali formulate dal Presidente della Repubblica, non lo facciamo perché vogliamo guadagnare del tempo o perché esiste nel nostro animo la volontà precostituita di esercitare un potere di interdizione rispetto alla maggioranza, ma perché siamo consapevoli che tante illegittimità sono state consumate.
Ancora una volta, quindi, dichiariamo la nostra incondizionata disponibilità, non nel merito politico - che non condividiamo - ma rispetto, per lo meno, all’astratta configurabilità di una compatibilità con quella Carta costituzionale nella quale, signor Presidente, noi ancora crediamo. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-RC).
PRESIDENTE. Ricordo che nella discussione sulle varie proposte può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti.
BATTISTI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, le questioni finora trattate rispetto al provvedimento, che oggi torna alla nostra discussione dopo il messaggio del Capo dello Stato, sono di non poca rilevanza: se limitarsi ad una discussione pedissequa, direi ragionieristica, di alcune delle norme che si ritengono interessate dal messaggio del Capo dello Stato, o se avere una interpretazione e una visione certamente più ampia ma anche più attenta del contenuto del messaggio stesso rispetto al lavoro che dobbiamo compiere.
Non starò certo qui a ripetere le argomentazioni svolte dai colleghi Bobbio, Calvi, Dalla Chiesa e Manzione, ma, per sistematicità di ragionamento, ricordo a me stesso le quattro questioni poste dal Capo dello Stato: la prima, sulle linee politico-giudiziarie relative all'anno in corso che - afferma il Capo dello Stato - contrastano evidentemente con gli articoli 101, 104 e 110 della Costituzione (le materie che attengono al rilevato contrasto con gli elementi della Costituzione sono di primaria importanza: l'autonomia dei giudici, l'indipendenza e l'autonomia da ogni altro potere e le competenze del Consiglio superiore della magistratura); la seconda questione, sull'istituzione dell'ufficio per il monitoraggio, che - afferma il Capo dello Stato - si pone ancora una volta in contrasto con gli articoli 101, 104 e 110 della Costituzione, anche questi elementi importanti dell'autonomia e del funzionamento della magistratura; la terza, sulla facoltà di impugnativa del Ministro che si pone - afferma sempre il Capo dello Stato - palesemente in contrasto con l'articolo 134 della Costituzione e quindi con i poteri di importanti organi dello Stato; la quarta questione, infine, relativa alla menomazione dei poteri del Consiglio superiore della magistratura che si pone in contrasto con l'articolo 105 della Costituzione e quindi sempre con la libertà, l’autonomia e i poteri del Consiglio superiore della magistratura.
Si tratta di questioni - afferma il Capo dello Stato - di fondamentale importanza, contenute in un atto normativo di grande rilievo costituzionale e di notevole complessità.
È evidente, quindi, che come metodo, dal punto di vista sistematico, affrontare questa discussione avendo presente soltanto - ripeto - in maniera ragionieristica alcune questioni, alcuni articoli del provvedimento di cui stiamo parlando mina l'interpretazione che si deve dare al messaggio del Capo dello Stato.
Questo ha un suo rilievo e un suo riscontro nel merito del provvedimento e delle censure che in quella sede abbiamo operato, attenti al dettato lapidario della VII disposizione transitoria e finale della Costituzione: una "nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione".
Era esattamente questo lo spirito dei nostri rilievi, che sono già stati approfonditi e che quindi non starò a ripetere; mi riferisco ai punti relativi all’articolo 72 della Costituzione e al metodo che da parte della maggioranza si è voluto seguire.
Rimane l’aspetto che noi abbiamo rilevato nella discussione qui in Senato e che ci fa piacere e anche onore che il Capo dello Stato riprenda nel suo messaggio: che il limite per tutti noi, maggioranza ed opposizioni, resta quello della Costituzione e che se si finisce, per divisioni di carattere politico, per compromettere l’edificio della Costituzione, si finisce evidentemente per compromettere lo Stato di diritto.
Nel merito, come dicevo, avevamo sollevato alcune questioni. In primo luogo, quella della previsione di colloqui psico-attitudinali per le prove di concorso di accesso alla magistratura; avevamo sottolineato come quel criterio di assoluta indeterminatezza della previsione in ordine al tipo di valutazione, ai criteri, ai soggetti che vi dovrebbero procedere non poteva non farci rilevare lesioni di carattere anche costituzionale sulla ragionevolezza della norma in questione e sulla sua totale indeterminatezza, senza scendere nel carattere più politico e quindi sul possibile od eventuale uso strumentale di questi colloqui.
Avevamo sottolineato come l’intera macchina concorsuale prevista da questa legge rischiava non solo di distogliere energie lavorative di commissari e candidati in quel tipo di lavoro, ma ledeva anche quel criterio della buona amministrazione costituzionalmente garantito.
Abbiamo fornito numeri e dati per non scendere in una polemica che poteva essere generica: negli ultimi quattro anni sono stati messi a concorso 233 incarichi direttivi e 399 incarichi semidirettivi, con un numero di domande presentate rispettivamente pari a 6.100 e a 3.100. Questi numeri e dati, questa imponente macchina ci obbliga a fare due considerazioni. La prima - ripeto - sul canone costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione: quanti magistrati, quante risorse umane saranno destinate non al lavoro che compete alla magistratura, ma all’esame di concorsi e di testi? Qual è la copertura finanziaria? Qual è il costo di tutta questa macchina? Era evidente che ciò destasse in noi parecchie perplessità.
Avevamo sollevato problemi, anche in questo caso prima di tutto ed eminentemente di carattere costituzionale, sulla riforma degli uffici del pubblico ministero, su quegli elementi di sovraordinazione, direi, gerarchica, che secondo noi contrastavano in maniera palese con la Costituzione.
Scendendo più in particolare nel merito, nei procedimenti sugli illeciti disciplinari, riscontravamo anche in questo ambito indeterminatezza, vaghezza delle norme e possibilità da qualsiasi parte politica di sfruttamento dell’ordinamento giudiziario.
Ricordo alcuni passi della legge. Si fa riferimento ad un appannamento della figura del magistrato: che vuol dire? Si parla di coinvolgimento in centri di potere politici o affaristici: che vuol dire in termini di illeciti amministrativi? Quale la valenza normativa di queste dichiarazioni così generiche e del tutto vaghe?
È evidente che c’era una visione costituzionale da noi non condivisa, ma c’era anche il desiderio di sfruttare alcune di queste norme.
Concludo, signor Presidente, ricordando la violazione della previsione costituzionale che esclude la partecipazione del ministro ai lavori del CSM. Non ho tempo per proseguire ancora, perché ci sarebbe molto da dire. (Richiami del Presidente).
Io credo quindi che noi dobbiamo necessariamente arrivare ad una rivisitazione complessiva di tale testo proprio in virtù di quei rilievi che il Capo dello Stato ci ha voluto offrire, per essere aderenti al suo messaggio. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Michelini).
*BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, la relazione che è stata presentata qui si attiene rigidamente alla lettera dei rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica. La proposta di maggioranza si sforza di delimitare al massimo i confini della incostituzionalità e del nuovo esame al quale siamo chiamati. Viene respinta la nostra proposta, che corrisponde al punto di vista espresso da numerosi giuristi, dalla parte migliore della cultura giuridica italiana oltre che dalla magistratura associata.
L’espediente seguito dalla maggioranza per sfuggire al riesame complessivo del provvedimento, che abbiamo proposto, è duplice. Da un lato vi è una segmentazione, una considerazione atomistica dei rilievi inclusi nel messaggio, dall’altro vi è una interpretazione restrittiva delle valutazioni formulate dal Capo dello Stato.
Ma c’è una sfasatura, che io voglio segnalare, tra l’oggetto specifico dei rilievi esemplificati nel messaggio e l’oggetto del rinvio. È la legge nel suo insieme ad essere rinviata. Questo deve indurci ad una valutazione del rinvio alle Camere, in base alla quale non può limitarsi il riesame (con una interpretazione così restrittiva qual è quella sostenuta dal collega Bobbio) allo specifico oggetto dei rilievi coi quali il Presidente della Repubblica rinvia, nel suo insieme, il provvedimento all’esame delle Camere.
Del resto, questo testo di legge ha una sua organicità ed esprime una linea politica circa il rapporto tra potere politico e giurisdizione, e circa il tema cruciale del governo autonomo della magistratura. Anche per questo, il riesame deve essere complessivo.
È questa linea politica, che si manifesta esplicitamente ed organicamente nel testo di legge, che noi respingiamo. La consideriamo ingiusta, signor Presidente, poiché in questo provvedimento si mette in discussione, con una serie di norme convergenti, il principio dell’indipendenza della magistratura, che è posto non a guarentigia, dei singoli magistrati, dei singoli giudici, ma piuttosto per garantire il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e la tutela dei diritti dei cittadini.
Secondo una sentenza della Corte costituzionale (la n. 86 del 1982), proprio l’affermazione della indipendenza è centrale nella seconda parte del Titolo IV della Costituzione. Alla luce di questo principio, e la Costituzione prevede l’istituzione del Consiglio superiore della magistratura e riserva a tale organismo, tra l’altro, assegnazioni, trasferimenti e promozioni, sicché è necessario che il CSM conservi, in ordine a questi ambiti così indicati, un effettivo potere decisorio; e non basta - chiarisce la sentenza della Corte - l’intervento deliberativo del Consiglio superiore della magistratura, se esso è determinato da un decisivo condizionamento che sia comunque esterno alla valutazione dell’organo di governo autonomo della magistratura.
Ciò avviene in tutto il sistema delle promozioni, che è tracciato dalla legge cui si riferisce il messaggio del Presidente della Repubblica, determinando quella che viene definita dal Capo dello Stato come una "menomazione dei poteri del Consiglio superiore della magistratura".
Questo primo capoverso del punto 4 del messaggio del Capo dello Stato è il centro ideale di tutte le considerazioni che il Presidente propone all’attenzione delle Camere. Non vi è dubbio che una menomazione dei poteri del Consiglio superiore della magistratura derivi da varie norme del testo di legge, non solo da quelle che attribuiscono a commissioni esterne la valutazione e la decisione in materia di promozioni, determinando un farraginoso ed inefficiente meccanismo concorsuale, ma anche da norme che prevedono, in materia di conferimento degli incarichi direttivi, un potere del Ministro di impugnare la decisione del Consiglio superiore della magistratura davanti ai tribunali amministrativi regionali, facendo in modo che si eluda, si aggiri la norma costituzionale sul conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato.
Del resto, una invadenza del Ministro, un’attribuzione al Ministro di poteri che non sono suoi secondo il disegno costituzionale, si ricava da un’altra norma censurata dal Capo dello Stato, quella che prevede l’enunciazione delle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso, fatta all’inizio dell’anno dal Ministro, e quindi prevede un potere di indirizzo del Ministro, che è in contrasto con il disegno costituzionale. Ma non vi è una estensione dei poteri del Ministro anche nelle norme che si riferiscono al monitoraggio dei provvedimenti giudiziari? Non vi è nell’istituzione di un monitoraggio sui provvedimenti giudiziari una illegittima attribuzione al Ministro del potere di svolgere indagini ed accertamenti sull’esercizio della giurisdizione e sul contenuto dei provvedimenti giudiziari?
Tutto ciò mette in discussione l’indipendenza dell’ordine giudiziario, la sua autonomia. I costituenti hanno voluto il sistema del Governo autonomo della magistratura a garanzia dei diritti dei cittadini, secondo il modello pluralistico proprio della Costituzione repubblicana, che non assegna il primato, la funzione, il ruolo di vertice del sistema istituzionale al potere esecutivo, né al potere legislativo, né ad altra struttura che da sola possa dirsi al vertice dell’ordinamento costituzionale, poiché la Repubblica è un insieme articolato di autonomie territoriali e funzionali e non vi è un centro di comando unico.
Invece questo testo di legge si ispira all’idea di un primato dell’Esecutivo, che naturalmente deve fare i conti con tanti vincoli, deve fare i conti con la Costituzione, e quindi si determina attraverso l’aggiramento dei princìpi costituzionali. Siamo perciò di fronte a norme di legge che contrastano con il disegno costituzionale e cercano di svuotarlo. L’intero sistema disciplinare, cui non si riferiscono specificamente le esemplificazioni proposte dal Capo dello Stato nel suo messaggio, è pesantemente segnato dallo stesso indirizzo: estensione dei poteri del Ministro, menomazione dei poteri del Consiglio superiore della magistratura; basti pensare alla elasticità di norme assai vaghe ed alla ampia discrezionalità del Ministro in campo disciplinare.
Signor Presidente, ho concluso: l’identità, le finalità fondamentali di questa legge devono essere poste radicalmente in discussione se si accetta e si condivide la logica del messaggio, se si rispetta il suo spirito.
Comprendo che alcuni colleghi della maggioranza, affezionati ad un testo di legge sbagliato e ingiusto, vogliano fortemente limitare e restringere l’impatto che questo rinvio alle Camere ha sul nostro lavoro. Noi siamo invece per assumere in pieno le considerazioni, la logica, lo spirito del messaggio del Capo dello Stato. Perciò chiediamo il riesame complessivo e spregiudicato dell’intera legge. Si proceda ad istituire un Comitato ristretto ed in tempi rapidi a riscrivere questo testo di legge. L’opposizione darà il suo contributo. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Michelini).
ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, non posso anch’io non sottolineare in premessa l’estrema importanza sul piano della valenza istituzionale della discussione odierna; certamente una delle più alte ed importanti dall’inizio della legislatura.
Credo che questa discussione debba partire da due premesse: la prima - e non riesco a dirlo meglio di quanto ha già detto il senatore Calvi, riportando il testo della nostra proposta che riprendeva tutto il travaglio della dottrina sul punto - è che il messaggio del Presidente è la causa, non l’oggetto del riesame del Parlamento; la seconda premessa indispensabile, che dobbiamo sempre aver presente, è che il Parlamento può certamente limitare la discussione, ma non può elidere e strozzare una votazione che deve avvenire in ogni caso articolo per articolo sulla legge nel suo complesso.
Se questo è, come certamente lo è, quali sono i punti da affrontare? Il primo è il seguente: è possibile sul piano della tecnica legislativa limitare la discussione? La risposta viene fornita dalla proposta della maggioranza che surrettiziamente, tentando di limitare la discussione ad alcuni specifici articoli, in realtà deborda, sconfina con una formula generica di articoli connessi o indirettamente coinvolti; finisce per debordare dal campo degli articoli specifici e quindi dà la prima risposta alla impossibilità tecnico-giuridica di limitare ad articoli la nostra discussione.
Se poi andiamo all’interno del messaggio del Presidente della Repubblica e verifichiamo quale è stata la sostanza di questo messaggio, troviamo che non già il Presidente della Repubblica si è limitato a censurare sotto il profilo costituzionale determinati aspetti, ma attraverso la censura costituzionale ha nuovamente richiamato il Parlamento a non toccare, a non delimitare in modo incostituzionale i poteri di due straordinari ed importanti enti, indispensabili in materia di ordinamento giudiziario, per l’appunto il Ministro di giustizia, quell’unico Ministro che non potrà mai essere cancellato dal Governo perché previsto dalla Costituzione, ed il Consiglio superiore della magistratura.
Allora, questo straordinario metronomo quale è il Presidente della Repubblica, valutando le norme, ha detto di fare attenzione perché queste due figure, così come sono disegnate nel testo di legge, suonano sbagliate rispetto alla Costituzione. Non sono in sincrono con la Costituzione; quindi, gli appunti che il Presidente della Repubblica fa sono specifici ma rispetto ad una valutazione complessiva di queste due figure istituzionali.
Il Presidente della Repubblica dice che vi è un eccesso di poteri nella figura del Ministro disegnata dal provvedimento. Vi è un eccesso di poteri perché questi non può relazionare sulle linee di politica giudiziaria né può avere un interesse autonomo e ricorrere contro le nomine del Consiglio superiore della magistratura, che sono andate in disaccordo rispetto al parere espresso dal Ministro stesso.
Il Presidente della Repubblica dice ancora che il monitoraggio delle sentenze, al fine di verificare l’eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza, tocca, da parte del Ministro, l’autonomia e l’indipendenza della magistratura (ma voi comprendete, colleghi, che ciò significa ridisegnare attraverso le reintroduzioni di limiti) con uno strabordare dei poteri dello stesso Ministero. E così pure, verificando la concordanza con la Costituzione delle norme sul Consiglio superiore della magistratura, il Presidente Ciampi richiama l’attenzione sul fatto che ci troviamo di fronte ad un affievolimento indebito dei poteri del Consiglio superiore della magistratura in forza di commissioni esterne ad esso e, soprattutto, in forza di valutazioni decisive da parte della Scuola superiore della magistratura.
Che cosa chiede allora, se andiamo nella sostanza il Presidente della Repubblica? Chiede che si provveda ad un nuovo equilibrio di questi poteri: Ministro della giustizia e Consiglio superiore della magistratura; nuovo equilibrio che deve tener conto dell’equilibrio superiore offerto dalla Carta costituzionale. Noi dobbiamo quindi "por mano all’opra" - se posso usare questa espressione - come orologiai puntuali e precisi per ritrovare questo equilibrio. Ma, colleghi, il punto di equilibrio non può essere previsto e delimitato in anticipo e veramente non c’è alcuna possibilità di rispondere a questa obiezione perché, trattandosi di un punto di equilibro, abbisogna che si valutino, da una parte, il Ministro di giustizia e, dall’altra, il Consiglio superiore della magistratura in un’ottica di superiore equilibrio, che è - ripeto - offerta dalla Carta costituzionale. Come facciamo a metterci a lavorare e a ricercare un equilibrio a priori prefissato? Questo significa veramente essere non rispettosi del messaggio del Presidente della Repubblica, perché, già prima, si vuole togliere lì e aumentare là, con un modo di lavorare che è assolutamente improprio.
In secondo luogo, è possibile una limitazione, su un piano di alta valutazione politica? Signori colleghi, se posso, vorrei rivolgere alla maggioranza non una mozione degli affetti, ma un richiamo al fatto che quando si parla di problemi di valenza istituzionale non esistono più maggioranza ed opposizione, ma dovrebbe esistere solo un’estrema attenzione al dato istituzionale. (Brusio in Aula. Richiami del Presidente).
Stiamo decidendo rispetto ad una discussione in cui l’opposizione ha fatto presenti determinate censure di costituzionalità che la maggioranza non ha accolto. Dico questo senza iattanza, perché qualsiasi legge che esca dal Parlamento in modo contrasto con la Costituzione è una sconfitta sia della maggioranza sia dell’opposizione, che non ha saputo tenere la maggioranza stessa al rispetto della Costituzione. Allora, se questo è, vi sembra, su un piano di alta politica, che sia giusto fare come un allievo di scuola elementare che, corretto da un altissimo maestro, si limiti a riscrivere sopra le correzioni e non si impegni invece a redigere nuovamente il testo che è stato corretto, così come un buon compito vuole?
Infine, e da ultimo, il terzo argomento che, a mio giudizio, è ancora più importante degli altri due. È assolutamente giusto quel che dicono tutti coloro che si sono occupati di questa cooperazione anomala del Presidente della Repubblica all’attività legislativa. Tutti coloro che se ne sono occupati, studiosi di ogni parte e tendenza politica, hanno detto che è una cooperazione anomala e preziosa, ma che rimane integro al Parlamento, nella sua autonomia e indipendenza, la decisione finale.
E allora io vi chiedo: vi sembra corrispondente a questa autonomia certa del Parlamento in materia legislativa che noi ci limitiamo ancor prima di cominciare? Vi sembra che questa limitazione sia degna di un Parlamento che vuole recuperare la sua autonomia e indipendenza con un esame, cutis et in cute, in ogni punto e in ogni interezza del testo di legge che il Presidente della Repubblica ci ha chiesto di riesaminare?
Per questa ragione, in nome dell'autonomia e indipendenza del Parlamento, vi chiedo di accogliere la proposta che prevede una valutazione complessiva dell'intero testo di legge. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e DS-U e del senatore De Paoli).
ANDREOTTI (Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANDREOTTI (Aut). Signor Presidente, chiedo ai colleghi un momento di attenzione, dato che in cinquantanove anni di attività parlamentare non ho mai preso la parola in materia di ordinamento giudiziario o di problemi della magistratura. Ciò non perché in un certo periodo ho vissuto una certa esperienza (sarebbe un argomento meschino), ma perché non ho una preparazione né accademica, né professionale per interloquire in un settore di estrema delicatezza e del quale nell'Assemblea Costituente noi concordemente volemmo accentuare, con una dizione che esiste solo per questo, l'indipendenza: indipendenza da tutto.
Senatore Brutti, non dica, ad esempio, "la parte migliore della magistratura", perché questo è già un modo di differenziare".
BRUTTI Massimo (DS-U). Ho detto "della cultura giuridica"; era una valutazione sui giuristi.
ANDREOTTI (Aut). Io parlo proprio dell'indipendenza. Ma perché nacque? Forse anche perché, a parte giuste osservazioni che possiamo chiamare filosofiche, nessuno sapeva, in quell’Assemblea, quale sarebbe stata la composizione del Parlamento che sarebbe stato eletto di lì a breve. Avevamo la preoccupazione che, se avesse vinto una certa parte, nonostante la buona volontà degli uomini, potesse accadere ciò che era avvenuto in Cecoslovacchia ed altrove.
Viceversa, qualcuno considerava noi democristiani, come pure altri non della sinistra, più o meno dei fascisti, degli aspiranti fascisti o degli ex fascisti. Quindi, fu introdotto quel concetto rigoroso dell'indipendenza della magistratura, che fu però al tempo stesso inquadrato in una certa disciplina interna, in una certa gerarchia che esisteva, da cui forse - è vero - si trassero poi conseguenze esagerate. Fu giusto quando si tolse l'avocazione dei processi da parte della Corte d'appello, perché si poteva prestare a qualche valutazione non obiettiva. C'è sempre stato questo rigore.
Qual è oggi la difficoltà che incontriamo? Siamo dinanzi ad una delle poche occasioni in cui una legge è rinviata alla Camera dal Presidente della Repubblica. Con molta abilità il Presidente del Consiglio, il quale certamente nel presentare i problemi è ineguagliabile, ha rilasciato ai giornali una dichiarazione - forse qualcuno di voi l'ha letta - in cui diceva: in fondo, quanto sono cretini questi, che non sanno nemmeno scrivere le leggi; l'ha quindi buttata in una specie di cornice di carattere tecnico. Qui però non è questione di saper scrivere le leggi o di non saperle scrivere: è questione, a mio avviso, di cercare di uscire (solo per questo prendo la parola, altrimenti avrei continuato, non so per quanto altro tempo ancora, a non interloquire in materia) da una situazione estremamente grave.
Speravo che la presenza in Parlamento - qui e a Montecitorio - di un certo numero di magistrati ci aiutasse nella comprensione reciproca. All'inizio si trattò di casi isolati: dopo l'uscita dal servizio attivo, persone come Azzara o Pafundi vennero a far parte delle Assemblee legislative come canonici onorari. Per qualche contatto avuto, ho verificato che ciò non è possibile perché da parte di alcuni magistrati coloro che hanno scelto una via politica sono considerati magistrati usciti dal seminato e, viceversa, qualcuno di noi, sbagliando, considera i colleghi magistrati diversi dagli altri parlamentari.
Il relatore di maggioranza e il senatore Fassone hanno difeso con convinzione tesi opposte nella valutazione della legge. Ho preso la parola perché la situazione odierna è di un'estrema gravità; anche in altri campi per la verità, ma oggi ci occupiamo di questo. Mi riferisco alla rigida contrapposizione delle tesi, per cui o si sta da una parte o dall'altra. Noi siamo un piccolissimo Gruppo, non siamo né carne né pesce, anche se le uova, non essendo né carne né pesce, rappresentano talvolta un fatto positivo, ma non voglio sopravvalutare il mio Gruppo.
Oggi c'è un equivoco grave nell'opinione pubblica e negli interessati. Abbiamo visto uno schieramento compatto, abbiamo riscontrato un'ampiezza di partecipazione dei magistrati all'astensione del lavoro che si verifica raramente nel lavoro pubblico dipendente. Dovremmo cercare di uscire dalla contrapposizione tra politica e magistratura. Non si tratta di una questione di Regolamento, se dobbiamo cioè limitare l'esame ai punti specifici indicati dal Presidente della Repubblica. Considerata la situazione così grave ed eccezionale, mi chiedo se non si debba procedere ad una riconsiderazione e il mio non è un invito a non legiferare.
Se, a differenza di tanti altri casi, in qualche punto della legge fosse stato accolto un emendamento delle opposizioni e se le opposizioni avessero votato qualcuno degli articoli, forse non si sarebbe determinata questa identificazione pericolosissima tra un giudizio di schieramento politico di carattere generale ed una opinione del Parlamento nei confronti dei problemi della magistratura.
Mi guardo bene dal fare lo storico, non ne avrei né la capacità né la volontà, sappiamo, però, che in alcuni momenti del passato ci sono state polemiche sulla giustizia, magari non molto altisonanti perché allora sia il settore sia la circostanza non lo consentivano. In una discussione del 1954 Togliatti richiamò un articolo di un decreto luogotenenziale del 1945 dicendo che egli stesso lo aveva scritto, in qualità di Guardasigilli, parola per parola: quell’articolo prevedeva che il Guardasigilli ha l'alta sorveglianza della magistratura e dei magistrati, sia giudicanti che requirenti. È vero, non era ancora stata approvata la Costituzione. Questo argomento può essere addotto, ma è estremamente capzioso.
Se il ministro Castelli avesse riprodotto questo testo, forse sarebbe stato meglio, piuttosto che parlare, come in fondo si è fatto; ciò, d’altronde, si presta a critiche di politica giudiziaria e ad altre formule che sono certamente di carattere equivoco e che vanno corrette.
A mio parere, non dobbiamo limitarci ed indulgere, peraltro, in una riconsiderazione che poi voglia dire non far niente, perché la necessità esiste.
Recentemente, una persona che non credo sia oriundo-democristiana, l’ex procuratore generale Borrelli, in un’intervista (forse qualcuno di voi l’ha letta), a parte il fatto che tratta malissimo un ex magistrato che per un certo periodo è stato nostro collega (ma sono affari loro), criticando la legge, afferma che ci sono due punti che veramente non vanno: parla della lunghezza dei processi e del funzionamento degli organi disciplinari.
Questo lo afferma Borrelli ed io - non dico mi avvio alla conclusione perché è un modo retorico per non farlo - vorrei ricordare una discussione che abbiamo fatto in quest’Aula quando si è cambiato il meccanismo elettorale del Consiglio superiore della magistratura.
PRESIDENTE. Senatore Andreotti, la prego di concludere il suo intervento.
ANDREOTTI (Aut). Signor Presidente, mi sto accingendo a concludere. Parlo piuttosto raramente, ma obbedisco.
Un collega che certamente si intende della materia (a differenza di me), Guido Calvi, ricordo che disse: avete pensato bene a quello che state facendo? Prevedendo candidature non più locali, ma nazionali, favorite, in fondo, le organizzazioni. (Cenni di assenso del senatore Calvi). Il senatore Calvi aggiunse anche di dare un’occhiata alla disciplinare; c’è il Resoconto stenografico che lo conferma. Qualcuno commentò che il senatore Calvi è comunista. Non so se dicendolo dispiaccio qualcuno, ma credo che il senatore Calvi sia comunista quanto lo sono io, da questo punto di vista. (Ilarità).
Signor Presidente, non so in che modo, però oggi non ci troviamo ad affrontare una discussione di ordinaria amministrazione; siamo ad una svolta importante della nostra vita nazionale e del costume. Se non recuperiamo il reciproco rispetto tra il potere politico (Governo o Parlamento che sia, non è molto importante questa distinzione) e la magistratura - ma anche il dovere di pretendere altrettanto rispetto dalla magistratura come tale per coloro che sono scelti dal popolo in nome del quale si esercita la giustizia - rischiamo di entrare in un vicolo terribilmente cieco. (Applausi dai Gruppi Aut, UDC, Mar-DL-U, Verdi-U, DS-U, FI e AN. Molte congratulazioni).
SEMERARO (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SEMERARO (AN). Signor Presidente, credo che alcune delle affermazioni testé fatte dal senatore Andreotti, il quale ci ha sostanzialmente invitato ad un maggiore dialogo, ad un maggiore scambio e ad un confronto più produttivo, siano da condividere.
In realtà, noi questo avremmo voluto; saremmo stati disponibili ad un confronto serio, obiettivo e sereno se vi fosse stata dall’altra parte una chiara disponibilità in questo senso.
La verità è, invece, che sin dalle prime battute, cioè da quando si è iniziato a parlare di ordinamento giudiziario, è stato da parte dell’opposizione un atteggiamento di assoluta chiusura. Infatti, nel nostro intento di procedere ad una riforma e nella volontà di incidere in maniera determinata sull’andamento dell’attività giudiziaria si è vista una forma di attentato alla indipendenza della magistratura, come pure è stato riferito qualche minuto fa in quest’Aula. Personalmente, ritengo che nulla di tutto questo sia ravvisabile; vi è stata e vi è soltanto la volontà di intervenire in maniera legislativamente corretta per disciplinare sotto certi aspetti anche l’attività dei magistrati.
Diceva bene il senatore Andreotti: è necessario che venga rispettata l'attività della magistratura. Però è altrettanto necessario che vengano rispettati l'equilibrio e l'attività di chi è preposto in un determinato momento allo svolgimento dell'attività legislativa.
Detto questo, non ritengo sia il caso di entrare nel merito delle osservazioni del Presidente della Repubblica. Intendo soltanto evidenziare che l'intervento del Capo dello Stato è direttamente consequenziale ad una attività legislativa di grande respiro e di grande portata: il Presidente della Repubblica è intervenuto allorquando ci siamo adoperati per attuare una riforma del sistema radiotelevisivo perché si trattava di una normativa di grande portata e di grande ricaduta sociale; il Presidente della Repubblica è intervenuto allorquando ci siamo attivati per una riforma dell'ordinamento giudiziario.
Certo, in assenza di riforme concludenti, ovvero in assenza di un impegno deciso e determinato del Parlamento ad affrontare questioni di particolare rilevanza e, come dicevo prima, di grande ricaduta sociale, un intervento del Presidente della Repubblica non si giustificherebbe e forse è questa la ragione per la quale nella passata legislatura non vi sono stati, se non ricordo male, interventi del Capo dello Stato: non vi sono state riforme e in ogni caso non vi è stata un'attività legislativa che suonasse come attività di riforma vera e propria.
Come dicevo, non intendo entrare nel merito di quanto evidenziato nel messaggio del Presidente della Repubblica, questione di cui tratteremo nel momento in cui prenderemo in esame i riferimenti precisi evidenziati dal Capo dello Stato. Desidero soltanto far presente che in questa presa di posizione della maggioranza e nell'esposizione precisa del relatore non può essere ravvisato un atteggiamento di chiusura completa ad una forma di riesame della legge che è stata approvata. Si consideri che nell'articolo 74 della Costituzione, che prevede la possibilità per il Presidente della Repubblica di inviare un messaggio motivato alle Camere, è altresì prevista, al secondo comma, la possibilità per le Camere di approvare nuovamente la legge; e in tale ultima ipotesi la legge deve essere promulgata, non vi è diversa possibilità.
Questo atteggiamento rifugge dalla nostra volontà, che è invece quella, precisa e determinata, di esaminare le questioni oggetto di rilievo nel messaggio del Presidente della Repubblica; non perché abbiamo paura di riesaminare l'intero testo legislativo o perché vogliamo sottrarci al confronto, ma perché riteniamo che le parti della legge non richiamate dal Presidente della Repubblica siano e debbano essere considerate assolutamente rispondenti al dettato costituzionale e, se così è, non v'è effettiva ragione per un riesame di tali disposizioni.
Peraltro, circa quelle parti della legge richiamate dal Presidente della Repubblica (in riferimento alle quali - si badi - non vi è da parte nostra la convinzione assoluta che trattasi di norme che vanno, sia pure in diversa misura, a ledere il dettato costituzionale) non siamo del tutto convinti che le osservazioni del Capo dello Stato siano da condividere, tuttavia coscienziosamente e responsabilmente riteniamo che su quegli argomenti debba aprirsi una discussione, che essi debbano essere oggetto di una attenta valutazione a livello di attività parlamentare.
Ecco perché riteniamo che il nostro esame debba limitarsi a quelle parti specifiche richiamate dal Presidente della Repubblica. Ovviamente cogliamo questa occasione per evidenziare che non vi è da parte nostra alcuna volontà di chiuderci a riccio, nella conferma di una riforma che sia assolutamente intoccabile; vi è, al contrario, la volontà di aprire un dibattito libero e franco che possa rendere al meglio il frutto legislativo. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC).
CENTARO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CENTARO (FI). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, è vero ciò che paventava il senatore Andreotti: corriamo il rischio, ogni qualvolta mettiamo mano ad una riforma in tema di ordinamento giudiziario, di un processo, di una corsa all’appropriazione, da parte di chi è contrario, di battaglie periodicamente e costantemente condotte da parte dell’Associazione nazionale magistrati, della magistratura o di alcuni magistrati, ciò che si è verificato anche in questa occasione, con un’appropriazione culturale e una rivendicazione della difesa di modelli di autonomia e indipendenza che non possono che essere patrimonio di tutti gli schieramenti politici; sarebbe infatti suicida la forza di Governo che intendesse aggiogare al proprio carro la magistratura in un regime di alternanza come quello previsto dal sistema maggioritario.
La verità, però, è anche un’altra: riscontriamo una ritrosia culturale ad ogni novità, ad ogni forma di riforma, da parte della magistratura. L’abbiamo riscontrata anche nella scorsa legislatura: ricordo le dichiarazioni apocalittiche di un procuratore della Repubblica il quale sosteneva sui giornali che la riforma dell’articolo 513 del codice di procedura penale significava che il Parlamento abrogava per legge la mafia; ricordo le battaglie aspre contro la riforma costituzionale dell’articolo 111, che avrebbe comportato che terroristi, mafiosi, pedofili e quant’altro sarebbero usciti dal carcere facilmente. Tutto ciò, alla fine, non si è verificato.
Ricordo anche che nel dibattito sulla riforma dell’ordinamento giudiziario non è mai stato proposto, anche dalla stessa Associazione nazionale magistrati, nessun modello alternativo a quello predisposto e variamente modificato dal Governo e dal Parlamento. Sono state date indicazioni che spesso sono state recepite (e in quest’Aula ne sono state recepite tante), ma nulla di più.
Allora, nel momento in cui ci si scontra con questa forma di ritrosia culturale contro ogni tipo di riforma, evidentemente il potere politico deve riappropriarsi della supremazia che gli spetta in virtù dell’investitura popolare e deve, ovviamente verificando la migliore possibile delle riforme, cambiare uno stato di cose che va necessariamente modificato. Infatti, non è pensabile che una categoria di dipendenti dello Stato possa opporsi ai rappresentanti del popolo, per il motivo semplicissimo che costoro si riproporranno al termine della legislatura proprio a coloro che li hanno eletti e, se avranno sbagliato la ricetta, se avranno formulato una novità, una modifica che non risponde alle esigenze popolari, saranno inevitabilmente bocciati. È quindi interesse di chi propone una riforma ipotizzare un modello che funzioni o che comunque superi i problemi dell’esistente.
D’altra parte, far rientrare in questa riforma tutte le problematiche della lunghezza dei processi, quelle strutturali, significa introdurre argomenti che nulla hanno a che vedere con essa e che verranno trattati successivamente, in altra riforma.
Oggi il Parlamento si trova di fronte a due opzioni: esaminare complessivamente tutto il testo dell’ordinamento giudiziario o limitarsi alle indicazioni contenute nel messaggio del Capo dello Stato.
Se si riaprisse la discussione - qualcuno lo ritiene possibile - sull’ipotesi di incostituzionalità complessiva, evidentemente si rimetterebbe in ballo tutto un sistema su cui comunque vi sono stati vari confronti e lunghe discussioni e al quale sono state introdotte modifiche complessive, mentre ipotizzare di rimettere in discussione i soli punti indicati dal Capo dello Stato come palesemente incostituzionali porta ad un confronto su questioni che legittimamente il Presidente della Repubblica ha sollevato e posto all’attenzione del Parlamento.
D’altra parte (per rispondere anche alle obiezioni avanzate dal collega Manzione), ipotizzare che vi possano essere collegamenti a norme eventuali nel momento in cui c’è un sistema che si regge su un equilibrio complessivo non significa aprire la discussione a 360 gradi anche, per esempio, sulla tipicizzazione dell’illecito disciplinare, che ovviamente non è norma connessa a quella indicata dal Capo dello Stato, o al sistema della separazione delle funzioni, che altrettanto ovviamente non è norma connessa a quelle indicate dal Capo dello Stato.
Oggi ci dobbiamo interrogare sulla validità e sul fondamento del messaggio del Presidente della Repubblica, indicando anche una serie di modifiche che possano far venir meno i timori paventati dal Capo dello Stato. Parlare di una relazione al Parlamento sulla politica giudiziaria da parte del Ministro non poteva significare e non aveva altro significato se non parlare delle linee di indirizzo della politica del Governo nei confronti del Parlamento, per un doveroso rispetto alle prerogative del Parlamento, per informarlo delle linee di riforma che l’Esecutivo, annualmente o nel corso della legislatura, intende portare avanti. Non poteva essere diversamente, perché si sarebbe creata una distonia assolutamente inconciliabile con gli attuali princìpi.
Ipotizzare il ricorso alla giustizia amministrativa da parte del Ministro introduce evidentemente una novità nel nostro ordinamento, che prevede solo un ricorso da parte dell’interessato; non dimentichiamo può anche la novità di una evoluzione giurisprudenziale della Corte costituzionale, che crea una sorta di Costituzione vivente nel momento in cui prevede la possibilità che il Consiglio superiore della magistratura vada comunque avanti anche in caso di concerto negativo nei confronti di un candidato da parte del Ministro. Se parliamo di concerto, ci riferiamo ad una convergenza di volontà espresse da organismi diversi: senza tale convergenza il concerto non c’è e l’uno non può andare avanti senza che si realizzi la convergenza con l’altro.
La problematica, poi, del depotenziamento del Consiglio superiore della magistratura attraverso la costituzione delle commissioni non ha alcun fondamento, se non, in lieve margine, con riferimento alla Scuola, perché già nell’assunzione in magistratura, che è uno dei compiti attribuiti al CSM, abbiamo una commissione nominata dal Ministro e dal CSM che decide sugli esami. E, d’altra parte, le valutazioni espresse dalla commissione in tema di conferimento di incarichi direttivi, di funzioni diverse vengono comunque rimesse al CSM, che può andare in contrario avviso e che quindi mantiene assolutamente intonso il proprio potere.
La valutazione della scuola, probabilmente, più che essere un momento preclusivo che impedisce l’avvio, la valutazione del CSM, è utile che diventi elemento anch’esso che va riconsiderato ai fini della rivalutazione complessiva del magistrato che partecipa al concorso.
Il monitoraggio degli esiti dei procedimenti probabilmente era più un problema di statistica eventualmente propedeutico alla problematica disciplinare, la quale esce dal caso concreto, e sicuramente la conoscenza di vari casi concreti da parte del Ministro avrebbe potuto agevolare, ma soprattutto avrebbe consentito al Ministro di ipotizzare riforme al sistema. (Brusio in Aula. Richiami del Presidente).
Ecco perché, a mio parere, quella che è l’indicazione complessiva proveniente dalla Commissione non può che essere accolta - e sotto questo profilo dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia - con una avvertenza per tutto il mondo politico: attenzione, è pericoloso dare sfogo a chi vuole mantenere ad ogni costo il potere utilizzando questa volontà per momento di confronto politico. Un magistrato all’orecchio tempo fa mi disse: tutto sommato ci sta andando anche bene, perché la riforma proposta dal ministro Flick era veramente peggiore di questa.
Allora, consideriamo questo proprio ai fini di quella valutazione, di quella ritrosia culturale che ci ritroviamo quando la magistratura è posta di fronte a un mutamento dell’esistente. (Applausi dai Gruppi FI e UDC).
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il sottosegretario di Stato per la giustizia, onorevole Valentino. Ne ha facoltà.
VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, onorevoli senatori, ho ascoltato con grande attenzione gli interventi che si sono succeduti e ho apprezzato sempre la passione e l’intelligenza con la quale i temi sono stati proposti.
Devo dire che il messaggio del Presidente della Repubblica… (Diffuso brusìo in Aula).
CALVI (DS-U). Signor Presidente, io voglio ascoltare il sottosegretario Valentino. Non è possibile svolgere una discussione in un’Aula che continua ad essere disattenta e a vociare in questo modo. Non intendo più partecipare ad una seduta in cui non si riesce ad ascoltare il Sottosegretario.
PRESIDENTE. Senatore Calvi, raccolgo la sua indicazione e chiedo all’Assemblea l’attenzione dovuta agli argomenti che stiamo trattando.
VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. In questo momento c’è il sottosegretario Valentino e il senatore Calvi vuole ascoltare il Governo ogni qualvolta esso interviene. Quindi l’invito a un brusìo minore è determinato da questa esigenza comprensibilissima e lo ringrazio.
Il messaggio del Capo dello Stato non ha assolutamente stravolto o censurato l’impianto fondamentale della riforma dell’ordinamento giudiziario, di questo documento legislativo che tanto ci ha impegnato, del quale abbiamo discusso per anni. Era inevitabile che ciò accadesse perché le regole che presiedevano alle condotte della magistratura erano datate, sia pure modificate nel corso degli anni in maniera che maggiori privilegi fossero conferiti alla categoria, però, ripeto, erano regole datate. La società si è evoluta, è cambiata, il mondo cambia. Bisogna che un’importante struttura della vita pubblica, essenziale nella regolazione dei rapporti fra gli uomini e la magistratura si adegui al mondo in evoluzione. I processi legislativi - come quelli della società - sono dinamici. Era inevitabile modificare l’ordinamento giudiziario.
Di questo devo dire che il Capo dello Stato si è reso autorevole e prestigioso interprete, perché il suo messaggio, pur ribadendo i princìpi fondamentali, che non possono essere posti in discussione, sull’indipendenza e l’autonomia del giudice, e sottolineando quanto importante sia stato il travaglio legislativo che poi ha prodotto il provvedimento che oggi è tornato alla nostra discussione, ha indicato i punti che devono essere rivisitati, ma che certamente non turbano i profili fondamentali della innovazione che con il nuovo ordinamento giudiziario sono introdotti.
Non ho letto, perché non è segnalata, alcuna censura all’esigenza di gararchizzazione delle procure, alla necessità di temporaneità degli incarichi direttivi, esigenza che peraltro, anche nel passato, il Consiglio superiore della magistratura aveva avvertito reiteratamente. Non ho sentito, perché non ci sono, note critiche a questa riconsiderazione degli illeciti disciplinari, la loro tipicizzazione. Finalmente sappiamo quali sono le condotte che devono essere censurate.
Certo, si poteva fare molto di più; faccio mie le proposte che, sia pure in sede non ufficiale, sono state avanzate da autorevoli esponenti della Sinistra politica, cito per tutti l’onorevole Violante, quando ha immaginato che si potesse costituire, con una modifica costituzionale, un organismo che autonomamente si occupasse della disciplina, proprio per evitare che la stessa categoria di magistrati, nell’ambito di una giustizia domestica, desse luogo poi a quelle vicende, a quei risultati che sono ahimè sotto gli occhi di tutti.
Quindi, vi è un apprezzamento sostanziale da parte del Capo dello Stato per questo lavoro impegnativo e faticoso che ha visto una contrapposizione - consentitemi a tale proposito una nota di sostanziale imbarazzo - prevalente tra il Governo, le forze che lo sorreggono e la magistratura e non già l’opposizione politica. Sarebbe stato fisiologicamente più corretto che la sinistra politica, invece di acquietarsi sulle indicazioni che giungevano da questa sia pur autorevolissima e provveduta corporazione, vivesse questa fase legislativa così complessa e problematica con una maggiore autonomia.
Ebbene, signori, i quattro punti - ne ha parlato con dovizia di particolari il relatore - devono essere riconsiderati: il Parlamento, nella sua sovranità, proporrà le soluzioni che meglio si acconciano alle richieste che così autorevolmente sono giunte.
Voglio replicare, però, in maniera molto garbata e rapida, ad alcune enfatizzazioni fatte in ordine a questi quattro punti, quando si è sostenuto che la trattazione del Parlamento delle linee di politica giudiziaria potesse significare una sorta di obbligo imposto alla magistratura nell’ambito di quell’autonomia che certamente nessuno intende censurare nemmeno per un attimo, quasi che si fossero indicate delle linee direttrici alle quali la magistratura, nell’espletamento della sua funzione giurisdizionale, dovesse adeguarsi.
Ebbene, chi dice questo dice qualcosa che mi pare non coincida con lo spirito sostanziale di quel punto del provvedimento che comunque modificheremo. Voglio ricordare a me stesso innanzitutto che l’articolo 110 della Costituzione pone in capo al Ministro della giustizia il potere, di assoluta significazione, dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Ma la politica della giustizia non può essere solo quella della giurisdizione. La politica della giustizia è anche quella che decide la realizzazione di manufatti, l’organizzazione degli uffici nella loro quotidianità.
La giurisdizione, concetto alto e nobile, che afferisce in via esclusiva all’autonomia ed all’indipendenza, certamente non può essere posta in discussione. Mi si replicherà: ma perché mai allora questa sottolineatura è stata posta nell’ordinamento, visto che la Costituzione ne parla? (Commenti del senatore Passigli). Il punto innovatore consisteva nel fatto che per la prima volta il Ministro sarebbe venuto in Parlamento a tracciare queste linee (Reiterati commenti del senatore Passigli) nella ufficialità di una prescrizione normativa.
Nessuno, signori, metta in discussione l’autonomia dei magistrati. Se avessimo voluto discutere di autonomia della magistratura in termini diversi rispetto a quelli che ci sono imposti dal rispetto per questa fondamentale prerogativa, forse proprio oggi - giornata singolare - all’indomani di una bizzarra iniziativa (la voglio definire soltanto così) di un provvedimento giudiziario milanese che ha stupito, per tacer d’altro,…
MANZIONE (Mar-DL-U). E’ appellabile!
VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Non vi è dubbio che vi sia il grado d’appello!
MARITATI (DS-U). Discutiamone nella sede opportuna.
PRESIDENTE. Per favore colleghi, lasciate parlare il sottosegretario Valentino.
VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Interpretiamo per un momento il sentimento di sconcerto dell’opinione pubblica di fronte ad iniziative di questo genere, a decisioni che turbano e sconvolgono. Pensiamo un momento all’opinione pubblica. Certamente vi saranno i gradi successivi, il gravame, le valutazioni ulteriori!
Ci auguriamo che una maggiore serenità nell’approccio a questa vicenda determini poi un risultato più coerente con un’esigenza che l’opinione pubblica ha fortemente avvertito in queste giornate.
Quindi, l’indipendenza è un patrimonio assoluto della magistratura che certamente nessuno intende porre in discussione.
Per quanto riguarda l’ufficio di monitoraggio, il Ministro lo può fare; egli aveva deciso, con grande lealtà istituzionale, che questo aspetto potesse essere ricompreso nel provvedimento che riguardava l’ordinamento giudiziario; il Capo dello Stato, nella sua valutazione, ha ritenuto che tale momento dovesse essere riconsiderato.
In punto di ricorso al TAR, le scuole di pensiero si avvicendano. Nel momento in cui il Ministro fornisce il concerto, assume una legittimazione alla nomina, quindi potrebbe esservi una sorta di interesse legittimo da dedurre non già nella sede costituzionale, ma nella sede alla quale si rivolge l’altra parte (il magistrato che per esempio veda frustrata la sua aspettativa di una promozione, perché anch’egli è portatore di un interesse legittimo che, a mio avviso, si radica nel Ministro nel momento in cui egli deve dare il concerto). Comunque, il punto certamente è meritevole di attenzione, i giuristi si spenderanno su questo tema e le soluzioni saranno senza dubbio trovate.
Quello della Scuola della magistratura è un problema antico e sono certo che il Parlamento individuerà le soluzioni più acconce. Il dato che mi preme sottolineare è che vi è un’attesa antica a proposito della Scuola della magistratura; abbiamo esempi europei importanti e dobbiamo adeguarci. C’è bisogno della Scuola perché essa è lo strumento attraverso il quale il magistrato affina la sua attività, che deve essere costante, di studio e ricerca, all’esito della quale si impongono poi verifiche che debbono consentire di valutare se egli abbia tutti i requisiti necessari per poter accedere a funzioni superiori, che sono sempre più impegnative.
Ciò che mi preme sottolineare, onorevoli colleghi, e mi avvio alla conclusione, è che il Capo dello Stato ha sostanzialmente apprezzato le linee fondamentali di questo provvedimento legislativo. Il Parlamento, in ossequio alle sue indicazioni, certamente darà corso a quei cambiamenti che sono indispensabili perché nemmeno il sospetto del vulnus costituzionale possa essere individuato in questo corpo normativo e il provvedimento che sarà licenziato finalmente consentirà un primo passo verso la modernizzazione.
Infatti, questa è l’aspirazione sostanziale: la modernizzazione della magistratura, una magistratura diversa da quella che fino ad ora c’è stata, perché le regole hanno determinato uno stato di cose particolare. Per amore del cielo, nessuno discute l’onestà intellettuale degli uomini, che è sempre limpidissima; ma i conflitti loro, i raids nella politica, atteggiamenti che sono certamente distonici rispetto a quelle che debbono essere le regole che presiedono ai princìpi cui debbono uniformarsi i magistrati, tutto ciò forse potrà essere attenuato con questo provvedimento legislativo. Avremo strumenti per meglio orientare la funzione dei magistrati, che è funzione nobilissima e alla quale tutti ci dobbiamo inchinare.
Vorrei sommessamente replicare all’onorevole Andreotti: l’auspicio è comune. Il conflitto tra politica e magistratura certamente rappresenta una pagina cupa nella storia più recente della nostra Repubblica. Un’ultima notazione e poi mi avvierò alla conclusione. Sono entrati in questa carriera, negli ultimi anni, migliaia di magistrati.
Credo che il 70 per cento dei magistrati italiani siano entrati negli ultimi quindici anni. Sono giovani che hanno vissuto quell’atmosfera, quel clima che noi ogni giorno denunciamo in Parlamento e dalle tribune che abbiamo a disposizione. Io mi auguro che questo provvedimento serva anche a questi giovani per capire qual è sia l'importanza della loro funzione, per capire che la vita del magistrato non è esigenza di contrapposizione o esigenza di apparizione, per capire che il loro ruolo è un altro, è un ruolo alto, nobile e importante, per il quale debbono meritarsi il rispetto del popolo italiano. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC).
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta QP1, presentata dalla Commissione.
È approvata.
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, dei senatori sono entrati dopo che lei ha ordinato la chiusura delle porte!
PRESIDENTE. Non è entrato nessuno.
GARRAFFA (DS-U). È entrato il senatore Calderoli.
PRESIDENTE. No, il senatore Calderoli era già in Aula.
È approvata.
Risultano pertanto precluse le restanti proposte.
ALLEGATO A
DISEGNO DI LEGGE
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296-B/bis) (*)
________________
(*) Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato in data 16 dicembre 2004 per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.
PROPOSTE PRESENTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 136, COMMA 2, SECONDO PERIODO, DEL REGOLAMENTO
QP1
LA COMMISSIONE
Approvata
Agli effetti di quanto previsto dall’articolo 136, comma 2, del Regolamento del Senato, la Commissione giustizia propone che l’Assemblea limiti la discussione del disegno di legge n.1296-B/bis alle seguenti parti che sono oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica con cui il medesimo disegno di legge è stato rinviato alle Camere: l’articolo 2, comma 1, lettera g), numeri 1) e 3); lettera h), numero 17); lettera i), numero 6), primo periodo; lettera l), numeri 3.1), 3.2), 3.5), 4.1), 4.2), 4.5), 5), 6), 7.1), 7.2), 7.5), 8), 9.1), 9.2), 9.5) e 10); lettera m), numeri 1, 2), 9) e 10); articolo 2, comma 2, lettere l), m) e t); articolo 2, comma 14, lettera c); articolo 2, comma 31, lettera a).
In ogni caso devono comunque intendersi indirettamente oggetto del messaggio, nei limiti di eventuali interventi di coordinamento, le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1: lettera f), numeri 2), 3), 4), 5) e 6); lettera g), numeri 2) e 4); lettera h), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) e 16); lettera i), numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) relativamente al solo secondo periodo; lettera l), numeri 1) e 2), 3.3) e 3.4), 4.3) e 4.4), 7.3) e 7.4), 9.3) e 9.4); lettera m), numeri 3) e 11); lettere n), p) e q), numeri 2 e 3; nonché le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere o) ed s); all’articolo 2, comma 9, lettere b), d), e) ed f), e all’articolo 2, comma 11.
Ferma restando infine la possibilità di interventi di coordinamento ulteriori in relazione alle modifiche che risultassero apportate a seguito della discussione dei punti sopra indicati, la Commissione propone altresì che siano da intendersi indirettamente oggetto del messaggio tutte le disposizioni aventi rilievo finanziario, quantomeno ai fini dell’adeguamento della copertura per il triennio 2005-2007, nonché tutte le disposizioni comunque connesse con termini di scadenza previsti dalla legislazione vigente la cui modifica potrebbe risultare necessaria in conseguenza del rinvio disposto dal Presidente della Repubblica.
QP2
CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, SODANO TOMMASO, MARINO, CREMA, LEGNINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, FASSONE, FORCIERI
Preclusa
Considerato:
che il disegno di legge delega afferente la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12 è stato approvato in ultima lettura il 1º dicembre 2004 dalla Camera dei deputati;
che il 16 dicembre 2004 il Presidente della Repubblica, a norma dell’articolo 74 della Costituzione, ha inviato un messaggio alle Camere rilevando alcuni profili di palese incostituzionalità;
che l’atto da sottoporre alla valutazione delle Camere è pertanto ancora allo stato di disegno di legge delega e ne deve dunque seguire la relativa disciplina procedurale;
che a fronte di rilievi d’ordine costituzionale contenuti nel messaggio presidenziale le Camere, anche secondo la dominante dottrina, non possono eludere il dovere di riesaminare le norme censurate;
che il messaggio e i rilievi in esso contenuti costituiscono la causa ma non l’oggetto esclusivo del riesame e che, benché l’Assemblea possa limitare la discussione alle sole parti della legge che formano oggetto del messaggio, la votazione dovrà avvenire comunque singolarmente su ogni suo articolo e nel complesso dell’intero disegno di legge;
che nel rilevare i profili di incostituzionalità relativi alla menomazione dei poteri del Consiglio superiore della magistratura, il Presidente della Repubblica al punto 4 del suo messaggio scrive: «il sistema sopra delineato sottopone sostanzialmente il Consiglio superiore della magistratura a un regime di vincolo che ne riduce notevolmente i poteri definiti nel citato articolo 105 della Costituzione»;
che tale ultima considerazione in realtà deve essere considerata pervasiva dell’intero sistema normativo prefigurato dal disegno di legge, nel quale ogni sua parte rimane esposta al rilievo di incostituzionalità indicato dal punto 4 del messaggio presidenziale;
che il Presidente della Repubblica ha posto in rilievo gli aspetti nei quali la complessiva filosofia anticostituzionale della normativa si è espressa nel modo più dirompente;
che qualora si volesse circoscrivere l’intervento delle Camere soltanto ad alcune parti del disegno di legge non si eviterebbe la «instabilità sistematica» dell’intera riforma, che rischierebbe di essere ancor più suscettibile di valutazioni critiche sulla conformità ai princìpi indicati dalla nostra Carta Costituzionale.
Si chiede che il Senato disponga un riesame complessivo dell’intero disegno di legge delega presentato dal Governo.
QP3
DALLA CHIESA, MANZIONE, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Preclusa
Il Senato,
premesso che:
in data 16 dicembre 2004 il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione per una nuova deliberazione, la legge di riforma dell’ordinamento giudiziario;
che nel messaggio di rinvio il Presidente della Repubblica ha formulato ampie e severe censure di legittimità costituzionale nei confronti di una serie di punti «qualificanti» della riforma;
che il numero rilevante di norme incise dai rilievi di costituzionalità del Capo dello Stato ed il loro carattere tutt’altro che marginale impongono un ripensamento politico sull’intero provvedimento;
che le innegabili connessioni sistematiche esistenti tra le varie parti di una disciplina come quella dell’ordinamento giudiziario rendono assolutamente incongrua la scelta di «resecare» solo alcuni aspetti - quelli oggetto dei rilievi di costituzionalità - per limitare ad essi la discussione in sede di nuova deliberazione, anziché procedere ad una nuova ed approfondita analisi dell’intera materia,
delibera:
di estendere la discussione a seguito del rinvio presidenziale della legge al complesso delle disposizioni della legge di riforma dell’ordinamento giudiziario.
QP4
MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO
Preclusa
Il Senato,
premesso che:
in data 16 dicembre 2004 il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione, per una nuova deliberazione, la legge di riforma dell’ordinamento giudiziario;
nel messaggio di rinvio alle Camere una severa censura finale è formulata sulla non conformità del modo di approvazione della legge alle prescrizioni dell’articolo 72 della Costituzione;
che, in particolare, tale disposizione costituzionale, come ricordato dal Presidente della Repubblica, impone l’approvazione dei testi legislativi «articolo per articolo e con votazione finale», mentre la legge di riforma dell’ordinamento giudiziario consta di due soli articoli, il secondo dei quali è composto di ben 49 commi;
che appare evidente la violazione del precetto costituzionale dell’articolo 72 della Costituzione operata in occasione dell’approvazione della legge in questione;
che non vale invocare, a giustificazione di tale prassi, alcuni precedenti della Corte costituzionale (in particolare la sentenza n.391 del 1995), i quali non appaiono pertinenti, in quanto aventi oggetto la diversa questione dell’articolo unico (ed omogeneo) di conversione di un decreto-legge sul quale era stata posta la questione di fiducia e non l’ipotesi di maxi articoli disomogenei quanto al loro contenuto;
che l’unico caso in cui la Corte ha sfiorato il problema è stata la sentenza n.398 del 1998 nella quale ha soltanto affermato che non spettava alle Regioni denunciare vizi come quelli della disomogeneità dei maxi articoli, frutto di maxi emendamenti;
che resta, pertanto, fondatamente sostenibile la contrarietà all’articolo 72 della Costituzione del modo di procedere adottato in occasione della legge sull’ordinamento giudiziario e, quindi, l’esigenza di riaprire integralmente il procedimento legislativo affinché tale vizio sia sanato;
che al di là dei rilievi sul procedimento di formazione della legge, va rilevato come molte delle censure del Capo dello Stato – quali ad esempio quelle sullo svuotamento delle attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura per ciò che concerne l’avanzamento in carriera dei magistrati – si ripercuotono su aspetti diversi (ad esempio la materia del potere disciplinare) ed impongono quindi una riconsiderazione complessiva delle disposizioni del provvedimento;
delibera:
di estendere la discussione a seguito del rinvio presidenziale della legge al complesso delle disposizioni della legge di riforma dell’ordinamento giudiziario.
GIUSTIZIA (2a)
MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005
428ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
indi del Vice Presidente
Intervengono il ministro della giustizia Castelli e il sottosegretario di Stato per la giustizia Vitali.
La seduta inizia alle ore 14,50.
IN SEDE REFERENTE
(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 dicembre 2004.
Il PRESIDENTE rammenta che nella seduta antimeridiana del 26 gennaio scorso l'assemblea del Senato ha approvato la proposta della Commissione, illustrata dal relatore Bobbio, di limitare l'esame del disegno di legge in titolo alle sole parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica con il quale lo stesso è stato rinviato alle Camere. Rileva quindi come tale limitazione avrà riflessi con riferimento all'esercizio della potestà emendativa.
Ha quindi la parola il relatore Luigi BOBBIO(AN), il quale in via di premessa rileva che le considerazioni già svolte in Commissione all'indomani del rinvio alle Camere del disegno di legge - osservazioni poi ribadite in Assemblea - possono considerarsi esaustive quanto al merito dei rilievi sollevati dal Presidente della Repubblica. Il lavoro che ora attende la Commissione dovrà quindi essere focalizzato sui quattro punti che lo stesso Presidente ha giudicato essere viziati da palese incostituzionalità. A suo avviso, però, si potrà addivenire ad un proficuo approfondimento e alle conseguenti modifiche alla sola condizione che non si continui a proclamare una presunta e totale incostituzionalità sia delle norme sulle quali il Parlamento si è impegnato per molto tempo anche al fine di assicurare una riforma rispettosa del dettato costituzionale, sia delle soluzioni che verranno elaborate per rispondere ai rilievi contenuti nel già menzionato messaggio. Così argomentando non si fa altro che attribuire discredito immeritato al legislatore che, invece, ha cercato e sta cercando di elaborare una riforma attenta a realizzare altresì i delicati equilibri che essa necessariamente dovrebbe comportare.
In discussione generale ha la parola il senatore ZANCAN (Verdi-U) il quale, avendo il Presidente della Repubblica censurato alcune parti della riforma in forza della loro palese incostituzionalità, giudica l'intervento dal senatore Bobbio perlomeno curioso e sintomatico di come la maggioranza si accinge a rispondere a tali censure.
La deliberazione dell'assemblea del Senato pone obiettivamente dei vincoli al riesame del disegno di legge delimitandone l'ambito ai soli quattro punti sollevati nel messaggio, ma non vi è dubbio che sarà estremamente difficile rimanere all'interno del perimetro tracciato. Il Presidente della Repubblica chiede in realtà una revisione delle norme relative ai poteri del Ministro della giustizia e a quelli in capo al Consiglio superiore della magistratura, privato delle sue prerogative costituzionali dal nuovo ruolo della Scuola superiore e delle Commissioni di concorso.
Ebbene si impone allora non già una notarile risposta del Parlamento, bensì una ridefinizione complessiva dei poteri in questione per corrispondere appieno ai rilievi del Presidente.
E' auspicabile quindi che la maggioranza, almeno per quanto riguarda le criticità sottolineate nel messaggio di rinvio, giochi a carte scoperte e presenti prima la sua proposta, consentendo in tal modo alle opposizioni di potersi esprimere in modo costruttivo con proposte alternative in fase subemendativa. Ciò non toglie che rimarrebbero comunque perplessità riferite alla rimanente parte dell'articolato sulla quale continuano a persistere, a parere delle opposizioni tutte, fortissimi dubbi di legittimità costituzionale.
Il senatore Massimo BRUTTI (DS-U) rileva come nella maggioranza continui a persistere un atteggiamento di irritazione nei confronti del messaggio presidenziale che determina la conseguente considerazione minimalistica dei rilievi svolti. Contesta per tali motivi la determinazione di voler operare in maniera atomistica, quando invece si è in presenza di elementi che dovrebbero indurre ad una radicale revisione dell'intera filosofia che ispira la riforma. Non è infatti materialmente possibile circoscrivere la tematica della menomazione dei poteri del Consiglio superiore a qualche articolo o comma in quanto il testo governativo intacca, disarticolando il disposto costituzionale, la stessa autonomia e indipendenza della magistratura. Così come non è possibile immaginare modifiche soltanto parziali alle norme riguardanti il monitoraggio dell'attività giudiziaria e la potestà assegnata al Ministro di dettare le linee di politica giudiziaria con l'obiettivo illusorio di mantenere inalterato l'impianto della riforma dell'ordinamento giudiziario, segnata da una ratio complessiva che tende a comprimere le prerogative costituzionali della magistratura.
Conclusivamente l'oratore sostiene che, se da un lato, da parte del suo Gruppo ci sarà il massimo impegno per affermare una diversa linea di politica giudiziaria che sia corrispondente al dettato costituzionale in tema di autonomia della magistratura, eguale impegno sarà riservato in questa sede a limitare i danni che questa maggioranza parlamentare si accinge a produrre con le scelte che dalla medesima verranno assunte.
Ha quindi la parola il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) il quale, intervenendo in discussione generale, manifesta il suo stupore per il clima di larvata insofferenza che si coglie all'interno della maggioranza nei confronti del messaggio del Presidente della Repubblica. Si tratta di un approccio che non aiuta certo a migliorare la qualità della discussione perché non si ha nel dovuto rispetto un atto che è senza dubbio fra quelli di maggiore rilievo istituzionale nel contesto della vita democratica nazionale. Si tratta poi di un messaggio dal contenuto articolato che interessa non già punti specifici della riforma dell'ordinamento giudiziario, ma ne mette in discussione l'intera filosofia ispiratrice. L'atteggiamento della maggioranza non favorisce certo il confronto costruttivo e, d'altro canto, è questo un dato evidente, ricordando il modo in cui molti esponenti della maggioranza medesima hanno accolto la lettura del messaggio del presidente della Repubblica nell'Assemblea del Senato. Al riguardo è a dir poco incredibile ed incomprensibile il modo con il quale la maggioranza accoglie il richiamo ad un maggiore rispetto della Costituzione.
Segue un breve intervento del senatore GUBETTI (FI) che invita il senatore Dalla Chiesa a leggere con attenzione la Carta costituzionale nel suo complesso, ritenendo che quanto dal medesimo rappresentato non corrisponda alla reale volontà della maggioranza che ha nella dovuta considerazione i rilievi espressi dal Capo dello Stato. Appare peraltro legittimo valutare il merito dei rilievi medesimi verificando possibili soluzioni diverse e ciò nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento.
Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) osserva come anche l'intervento del senatore Gubetti, confermi che il solo riferirsi alla Carta costituzionale genera nella maggioranza reazioni di profonda irritazione assolutamente non giustificabili. Ciò spiega perché non vi sia condivisione sulle modalità con le quali si intende procedere nell'esame. Se da un lato, infatti, la maggioranza ritiene che si debbano fare interventi circoscritti, interpretando in tal senso il messaggio presidenziale, di contro l'opposizione ritiene che i rilievi espressi dal Presidente della Repubblica non riguardino soltanto punti specifici ma esprimano nel loro insieme una forte critica ad alcune delle linee ispiratrici della riforma.
Sottolinea quindi come si sia persa una grande occasione, riferendosi in particolare agli interventi concernenti la Scuola superiore della magistratura e la regolamentazione degli illeciti disciplinari. Su tali materie infatti sarebbe stato possibile trovare un accordo con l'opposizione ed evitare forti contrasti con settori rilevanti della società civile che non hanno certo giovato alla riforma. Si sarebbe passati dallo scontro duro, qual è quello in atto, ad una riforma condivisa che si sarebbe potuta varare in tempi rapidi e con un ampio consenso.
Sarebbe altresì auspicabile che il Governo e la maggioranza che lo sostiene anticipassero quanto prima le linee ispiratrici dell'intervento che si accingono ad effettuare al fine di poterne valutare fin d'ora la corrispondenza ai rilievi formulati dal Capo dello Stato. Auspica quindi che la maggioranza possa non limitarsi ad interventi chirurgici - che ritiene sin da ora assolutamente insoddisfacenti - ed avanza la proposta di estrapolare dall'iniziativa in titolo quelle materie maggiormente qualificanti, come quelle sopra ricordate, sulle quali si potrebbe raggiungere un accordo con beneficio per tutto il Paese, pur nella consapevolezza che tale strada appare a questo punto ben difficilmente percorribile.
Ha poi la parola il ministro CASTELLI il quale stigmatizza in primo luogo la vera e propria conversione del senatore Dalla Chiesa, avvenuta nella presente legislatura, visto che il medesimo sostiene ora l'opinione che le grandi riforme devono trovare un consenso che vada al di là della sola maggioranza, quando invece nella scorsa legislatura votò con l'allora maggioranza la riforma del Titolo V della Costituzione che venne approvata nonostante il dissenso dell'opposizione. Evidenzia quindi come, con riferimento a molte disposizioni dell'articolato, non si sia fatto altro che riattribuire al Ministro della giustizia alcuni poteri che la Carta costituzionale gli affida, ma che non sono stati fino ad ora di fatto esercitati dal Ministro medesimo. Sottolinea poi come il Governo e la sua maggioranza intendano rispettare fino in fondo l'articolo 74 della Costituzione contrariamente a quanto si afferma. Al riguardo, dopo aver ricordato le tre possibili alternative percorribili in risposta al rinvio alle Camere sottolinea che la maggioranza ha prescelto la via di accogliere con rispetto il messaggio e esaminare con attenzione i quattro rilievi sollevati, escludendo però di estendere l'esame ad ulteriori aspetti della riforma. Il Governo ha già predisposto i suoi interventi che presenterà in conformità alle regole che disciplinano l'attività parlamentare non appena, in esito alla discussione generale, sarà stabilito un termine per la presentazione degli emendamenti. Non vi è stato alcun ostacolo o contrasto tra istituzioni, ma si è semplicemente svolta una normale dialettica istituzionale nel pieno rispetto della Carta costituzionale. Rivendica quindi il merito di aver sostenuto un'iniziativa - come è quella della riforma dell'ordinamento giudiziario - che sottolinea, mai prima era giunta a questo stadio dell'esame. E' questo un dato di fatto che non va in alcun modo trascurato, visto che, ad esempio, quanti ora criticano fortemente tale iniziativa dimenticano di aver avuto un'intera legislatura per portare avanti una riforma doverosa dell'ordinamento giudiziario. Ribadisce poi che gli emendamenti del Governo dimostreranno che i rilievi posti dal Capo dello Stato sono stati presi in attenta considerazione, il che non toglie che comunque il Governo abbia effettuato una sua valutazione autonoma rispetto a censure che non sempre sono apparse convincenti, come ad esempio con riferimento ai poteri che sono riconosciuti alle Commissioni di concorso che si ritengono illegittimi perché esautorerebbero il Consiglio superiore della magistratura dalle sue prerogative costituzionali. Al riguardo non può non rilevarsi che per alcuni anni la disciplina dei concorsi è stata sostanzialmente quella che ora si intende riprodurre. Portando alle estreme conseguenze le argomentazioni della Presidenza della Repubblica si potrebbe finanche giungere alla conclusione paradossale che le promozioni dei magistrati avvenute nell'ambito di quel regime dovrebbero ritenersi inficiate dal fatto che il quadro normativo di riferimento doveva ritenersi palesemente incostituzionale. Osserva d'altra parte che le preoccupazioni espresse possono comunque in via ulteriore ritenersi superate dall'esistenza della stessa Corte costituzionale al cui vaglio le nuove norme potranno in ogni caso essere sottoposte. Ricorda infine che poichè la Costituzione va considerata nella sua totalità, non appare corretto richiamare strumentalmente soltanto determinate disposizioni per sostenere alcune tesi dimenticandosi delle altre che indurrebbero invece a diversa conclusione. Occorre infatti non dimenticare che la Carta costituzionale affida al Consiglio superiore della magistratura compiti in materia di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati, ma pur sempre "secondo le norme dell'ordinamento giudiziario" la cui definizione è riservata alla legge e quindi al Parlamento.
Dopo un breve intervento del senatore ZANCAN(Verdi-U), che ha invitato la Commissione a valutare l'opportunità di concedere uno spazio di tempo adeguato per la predisposizione dei necessari emendamenti, la Commissione su proposta del presidente Antonino Caruso, fissa a lunedì 14 febbraio 2005, alle ore 15, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.
Il PRESIDENTE preannuncia che dichiarerà non ammissibili gli emendamenti estranei agli specifici punti oggetto di rilievo da parte del Capo dello Stato, in conformità alla deliberazione approvata dall'Assemblea concernente la limitazione della discussione alle sole parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica.
Il senatore Massimo BRUTTI (DS-U) ritiene che la portata di alcuni rilievi del Capo dello Stato dovrebbe indurre a valutare favorevolmente quegli emendamenti che presentano un collegamento con la materia affrontata dal messaggio, anche se la disposizione interessata non risulti tra quelle indicate specificatamente nel testo della deliberazione approvata dall'Assemblea.
Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) evidenzia come la natura dei rilievi sollevati e la complessità dell'articolato potrebbero far sì che su alcune proposte emendative possano sorgere incertezze. Sarebbe quindi opportuno capire quali saranno i criteri in base ai quali verrà effettuata dalla Presidenza della Commissione la valutazione sull'ammissibilità degli emendamenti.
Il PRESIDENTE fa presente che la valutazione di ammissibilità verrà effettuata caso per caso, ribadendo che verranno dichiarati inammissibili gli emendamenti non riguardanti i punti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, come individuati dalla deliberazione approvata dall'assemblea del Senato il 26 gennaio scorso.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
GIUSTIZIA (2a)
MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2005
429ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vitali.
La seduta inizia alle ore 14,45
IN SEDE REFERENTE
(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 febbraio 2005.
Il presidente BOREA, dopo aver ricordato che il senatore Maritati - impossibilitato a prender parte alla seduta odierna - aveva chiesto di intervenire in discussione generale, e aver preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale fatto salvo l'intervento medesimo del senatore Maritati da svolgersi nella prima seduta nella quale sarà ripreso l'esame del disegno di legge in titolo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,50.
GIUSTIZIA (2a)
GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2005
436ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il ministro della giustizia Castelli.
La seduta inizia alle ore 8,45
IN SEDE REFERENTE
(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione
(Seguito dell'esame e rinvio)
Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 febbraio scorso con la trattazione degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto).
Il PRESIDENTE dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, gli emendamenti 2.34 e 2.56 in quanto si inseriscono in modo illogico nel contesto normativo che intendono modificare. Dichiara altresì inammissibili ai sensi dell'articolo 136 del Regolamento, in considerazione della deliberazione approvata dall'Assemblea nella seduta del 26 gennaio scorso, i seguenti emendamenti: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.53 (limitatamente alla lettera a), paragrafo 29 e paragrafo 30, n. 3, e alla lettera b), paragrafo 1),2.61, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.77, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.90, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98, 2.99, 2.100, 2.113, 2.114, 2.115, 2.116, 2.117, 2.118, 2.119, 2.120, 2.121, 2.123, 2.134, 2.135, 2.137, 2.138, 2.139, 2.140, 2.162, 2.163, 2.164, 2.165, 2.172, 2.173, 2.174, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.200, 2.201, 2.208, 2.209, 2.210, 2.211, 2.212, 2.213, 2.214, 2.215, 2.216, 2.222, 2.245, 2.246, 2.277, 2.278, 2.289, 2.290, 2.291, 2.311, 2.312, 2.313, 2.314, 2.315, 2.316, 2.317, 2.318, 2.319, 2.320, 2.321, 2.322, 2.323, 2.324, 2.325, 2.326, 2.327, 2.328, 2.329, 2.330, 2.338, 2.339, 2.340, 2.341, 2.342, 2.343, 2.344, 2.345, 2.346, 2.347, 2.348, 2.349, 2.350, 2.351, 2.352, 2.353, 2.354, 2.355, 2.356, 2.357, 2.358, 2.359, 2.360, 2.367, 2.368, 2.369, 2.370, 2.371, 2.377, 2.378, 2.379, 2.380, 2.381, 2.382, 2.383, 2.384, 2.386, 2.385, 2.387, 2.388, 2.389, 2.390, 2.391, 2.392, 2.393, 2.394, 2.395, 2.396, 2.397, 2.398, 2.399, 2.400, 2.401, 2.402, 2.403, 2.404, 2.405, 2.406, 2.407, 2.408, 2.409, 2.410, 2.411, 2.412, 2.413, 2.414, 2.415, 2.416, 2.417, 2.418, 2.420, 2.419, 2.421, 2.422, 2.423, 2.424, 2.425, 2.426, 2.427, 2.428, 2.429, 2.430, 2.431, 2.432, 2.433, 2.434, 2.435, 2.436, 2.437, 2.438, 2.439, 2.452, 2.451.
Dà quindi lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente.
Il senatore CALVI (DS-U) chiede la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del Governo. Pur nella consapevolezza dell'assenza di una chiara indicazione nel Regolamento del Senato che renda dovuto l'accoglimento della richiesta, ricorda la prassi della Commissione giustizia per la quale è di norma riconosciuta la possibilità di presentare subemendamenti in relazione a proposte emendative del Governo di particolare rilevanza.
Con riferimento poi alle dichiarazioni di inammissibilità si interroga se sia legittimo restringere l'ambito della discussione nel senso indicato in quanto, a suo avviso, il messaggio del Presidente della Repubblica dovrebbe costituire soltanto l'occasione per una rilettura dell'articolato alla luce dei rilievi svolti e non porre limiti all'esame dei quali non vi è alcuna indicazione nella Carta costituzionale. In altri termini non sembra legittimo restringere l'ambito della discussione dichiarando inammissibili gli emendamenti che non riguardano specificatamente i punti indicati nella deliberazione approvata dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 136 del Regolamento, in quanto il diritto di esaminare l'intero disegno di legge è sancito dalla Costituzione che non potrebbe sul punto essere derogata dal Regolamento del Senato. Richiama l'attenzione , più in particolare, sul disposto di cui all'articolo 72 della Costituzione medesima in base al quale ogni disegno di legge è approvato articolo per articolo e con votazione finale e dal quale si desumerebbe l'affermato diritto dell'opposizione di presentare emendamenti con riferimento a tutte le disposizioni dell'articolato; diritto che - va ribadito - non potrebbe essere legittimamente derogato dal Regolamento in quanto fonte subordinata alla Carta costituzionale alla luce del principio della gerarchia delle fonti normative.
Il PRESIDENTE, nel ribadire la decisione assunta in ordine alle inammissibilità, fa presente che al riguardo è stata seguita un'interpretazione non rigida dei limiti imposti dalla deliberazione approvata dall'Assemblea; ragion per cui l'inammissibilità è stata disposta esclusivamente con riferimento agli emendamenti estranei in modo palese ai punti indicati nella deliberazione predetta; in caso contrario la dichiarazione di inammissibilità avrebbe riguardato un maggior numero di emendamenti. Ricorda poi che la dichiarazione di inammissibilità interessa anche l'emendamento 2.53 del Governo nelle parti già indicate.
Con riferimento quindi alla richiesta del senatore Calvi di fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del Governo propone che lo stesso, in considerazione della necessità di verificare se in relazione ad essi occorrerà acquisire il parere di altre Commisioni, sia fissato per la giornata di domani 18 febbraio, alle ore 17.
Non facendosi osservazioni in senso contrario, così resta stabilito.
Il senatore AYALA (DS-U), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, illustra l'emendamento 2.33 e sottolinea come la proposta affronti una delle questioni che con saggezza il Presidente della Repubblica ha posto all'attenzione del Parlamento. L'emendamento si inserisce nell'ambito della vexata quaestio della separazione delle carriere. Si tratta di una tematica che in molti ordinamenti europei è risolta attraverso l'affermazione di una distinzione netta tra esercizio di funzioni requirenti ed esercizio di funzioni giudicanti. Non altrettanto è avvenuto in Italia. Nell'ordinamento italiano infatti vi è notoriamente piena fungibilità nell'esercizio delle due funzioni e ciò risponde a ragioni di rango costituzionale. La Costituzione salvaguarda la magistratura garantendo alla stessa autonomia e indipendenza da ogni altro potere, ma anche garantendo l'indipendenza di ciascun magistrato all'interno della magistratura medesima. Affinché i ricordati precetti costituzionali possano trovare piena attuazione, nonché ai fini di una corretta attuazione del carattere obbligatorio dell'esercizio dell'azione penale, è indispensabile che la cultura della giurisdizione sia propria di tutti magistrati. Questo è possibile solo se il pubblico ministero - quantomeno in via ordinaria - ha svolto funzioni giudicanti nel corso della sua attività professionale, potendosi solo in tal modo avere la garanzia di un esercizio equilibrato della funzione. Richiama quindi la sua esperienza professionale di magistrato ricordando che in occasione dello svolgimento di funzioni requirenti ha formulato diverse richieste di assoluzione degli imputati e ciò proprio in conseguenza del possesso della cultura della giurisdizione da lui stesso acquisita grazie alla pregressa esperienza nell'esercizio di funzioni giudicanti. Ritiene quindi necessario che il giovane uditore cominci obbligatoriamente il suo percorso professionale con l'esercizio di funzioni giudicanti in quanto solo in tal modo potrà acquisire quella forma mentis che costituisce la migliore garanzia per i cittadini di un esercizio più equilibrato delle funzioni giudiziarie. Con riferimento all'emendamento 2.46, sottolinea poi come la proposta attenua la rigidità esistente nella disciplina del passaggio di funzioni. Con la proposta infatti verrebbe meno quella "distinzione tra funzioni" che in realtà non è altro che l'affermazione in via surrettizia della separazione delle carriere, scelta che non ritiene in alcun modo condivisibile anche se costituisce l'espressione di una opzione normativa pur sempre rispettabile.
Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.
Il senatore CALVI (DS-U), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, richiama innanzitutto l'attenzione sull'emendamento 2.50 che affronta al pari dei precedenti la questione della separazione delle carriere. Sottolinea che la posizione del suo Gruppo è particolarmente critica nei confronti della scelta fatta dal Governo in materia che, in quanto insufficiente e ambigua, costituisce, in ultima analisi, una non scelta. Si è in presenza, come già affermato dal senatore Ayala, nei fatti di una separazione delle carriere introdotta in via surrettizia. Ha ragione il Ministro quando nel corso dell'esame ha affermato che non è stato possibile procedere oltre perché altrimenti si sarebbe posto un problema di legittimità costituzionale della riforma. Ebbene durante gli ormai tre anni in cui il Parlamento ha esaminato la riforma dell'ordinamento giudiziario vi sarebbe stato tutto il tempo per affrontare e risolvere, con il contributo costruttivo dell'opposizione e in una prospettiva certamente diversa, un eventuale problema di intervento sulla Costituzione in ordine alla materia in questione, se diversa fosse stata la volontà del Governo. Esprime quindi la sua contrarietà per una riforma dell' ordinamento giudiziario nella quale si afferma la netta separazione delle carriere e ciò non tanto in considerazione di perplessità di ordine costituzionale quanto in ossequio ad un'esigenza di equilibrio di carattere sistematico. Sottolinea come la scelta del Governo sia stata in realtà la peggiore possibile perché non risolve in alcun modo il problema, anche perché al testo in esame si è giunti dopo che il Governo, a più riprese, ha modificato i suoi orientamenti sul punto, derivandone un quadro normativo ambiguo che determinerà tutta una serie di distorsioni. Non condivide, ad esempio, il fatto che i candidati saranno chiamati molto presto a scegliere quale funzione svolgere ed a tale scelta resteranno vincolati per tutta la loro carriera, in quanto ciò avrà conseguenze estremamente dannose anche sotto il profilo di una razionale e coerente distribuzione delle risorse personali. Va riconosciuto che la riforma dell'ordinamento giudiziario affronta un problema che è indubbiamente reale. Non è infatti condivisibile quello che oggi si verifica consentendosi il passaggio dall'esercizio di funzioni requirenti a funzioni giudicanti e viceversa, in modi e sulla base di prassi che molto spesso suscitano forti perplessità. E' questo dunque un punto che è stato giusto affrontare, ma non nella maniera prescelta dal Governo. L'emendamento in esame ammette nel corso di tutta la carriera del magistrato il passaggio di funzioni, senza le limitazioni irragionevoli contenute nella proposta del Governo e della maggioranza, ma richiede che questo passaggio sia preceduto dalla frequenza di un corso in esito al quale sarà possibile verificare l'attitudine del magistrato allo svolgimento della diversa funzione. Si tratta di una proposta che, al di là della sua formulazione letterale che potrebbe essere migliorata, esprime un principio che dovrebbe essere tenuto in attenta considerazione.
Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.
Il ministro CASTELLI, in sede d'illustrazione degli emendamenti del Governo, si sofferma sull'emendamento 2.53 ed evidenzia come lo stesso costituisca senza alcun dubbio il più significativo tra quelli presentati dal Governo. Si è cercato con esso di dare una risposta ai rilievi di costituzionalità sollevati dal Presidente della Repubblica, anche se, con l'occasione, evidenzia che il precedente della legge n. 1 del 1963 gli appare indubbiamente più rigoroso del testo approvato dal Parlamento, sottolineando il fatto che rispetto ad essa non sono state però mai sollevate censure di costituzionalità; si determinerebbero infatti in tal caso situazioni paradossali con riferimento a magistrati che in base a detta legge oggi rivestono posizioni di vertice all'interno della magistratura e che altrimenti sarebbero da ritenersi assunte in modo illegittimo, in quanto avvenute sulla base di una normativa non rispettosa del dettato costituzionale. L'emendamento dunque affronta in maniera esaustiva le questioni poste dal Capo dello Stato come, ad esempio, quella del ruolo della Scuola della magistratura. Al riguardo si è stabilita, da un lato, la necessità dell'obbligo di frequenza della Scuola e, dall'altro, è venuto meno il carattere vincolante del giudizio da essa espresso a conclusione dei corsi di formazione propedeutici al passaggio a giurizioni diverse. Pur ricordando che il Parlamento, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ben potrebbe riapprovare il testo rinviato senza apportarvi alcuna modifica, fatto salvo ovviamente l'eventuale vaglio di costituzionalità della Corte Costituzionale, si è prescelta la via di tenere in ampia considerazione i rilievi posti dal Capo dello Stato e anzi di seguire le indicazioni contenute nel messaggio. Esprime stupore quindi per alcune dichiarazioni e commenti apparsi sulla stampa in senso fortemente critico nei riguardi delle scelte del Governo, quando invece si sarebbe aspettato il riconoscimento della reale disponibilità dallo stesso manifestata ad accogliere in pieno le osservazioni fatte dal Capo dello Stato, così come gli emendamenti presentati testimonierebbero.
Il seguito dell'esame è infine rinviato.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296-B/bis
Art. 1.
1.1
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Sopprimere l’articolo e, conseguentemente, sopprimere l’articolo 2.
1.2
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Sopprimere il comma 1.
1.3
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «commi 1, 2» con le seguenti: «commi 1».
Conseguentemente, all’articolo 2, sopprimere il comma 2.
1.4
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «commi 1, 2» con le seguenti: «commi 2».
Conseguentemente, all’articolo 2, sopprimere il comma 1.
1.5
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, alinea, sopprimere la seguente parola: «4,».
Conseguentemente, all’articolo 2, sopprimere il comma 4.
1.6
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, alinea, sopprimere la seguente parola: «5,».
Conseguentemente, all’articolo 2, sopprimere il comma 5.
1.7
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, alinea, sopprimere la seguente parola: «6,».
Conseguentemente, all’articolo 2, sopprimere il comma 6.
1.8
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, alinea, sopprimere la seguente parola: «6,».
Conseguentemente, all’articolo 2, sopprimere il comma 6.
1.9
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, alinea, sopprimere la seguente parola: «7,».
Conseguentemente, all’articolo 2, sopprimere il comma 7.
1.10
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «magistrati», aggiungere l’espressione: «rimanendo in ogni caso di esclusiva competenza del CSM la fissazione dei criteri per le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le formazioni dei Magistrati».
1.11
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
1.12
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:
«g) prevedere forme di limitazione al conferimento di incarichi extragiudiziari ai magistrati di ogni ordine e grado, al fine di assicurare il rispetto del principio di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione della giustizia».
1.13
Maritati, Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Zancan, Gubert
Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «forme di pubblicità», inserire le seguenti: «e limitazione».
1.14
Maritati, Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Zancan, Gubert
Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «ordine e grado», aggiungere le seguenti: «,con esclusione di quelli anche solo potenzialmente configgenti con gli interessi dell’amministrazione della giustizia».
1.15
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Sopprimere il comma 2.
1.16
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 2, sostituire le parole: «dal novantesimo giorno successivo a quello della» con le seguenti: «dopo un anno dalla».
1.17
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 2, sostituire la parola: «novantesimo» con la seguente: «trecentosessantesimo».
1.18
Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
Al comma 2, sostituire la parola: «novantesimo» con la seguente: «centocinquantesimo».
1.19
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Sopprimere il comma 3.
1.20
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 3, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «trecentosessanta».
1.21
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 3, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «nove mesi».
1.22
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 3, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».
1.23
Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Legnini, Zancan
Al comma 3, sostituire le parole: «novanta» con la seguente: «centoventi».
1.24
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Sopprimere il comma 4.
1.25
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 4, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 3».
Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
1.26
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 4, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «novanta».
1.27
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 4, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».
1.28
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 4, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venti».
Art. 2.
2.1
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Sopprimere il comma 1.
2.2
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
2.3
Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Legnini, Zancan
Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «e che i candidati debbano indicare» sino alla fine del numero.
2.4
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «e che i candidati debbano indicare nella domanda» sino al termine.
2.5
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
2.6
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
2.7
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera a), numero 3), in fine, aggiungere la seguente: «che la Commissione si attenga nelle proprie valutazioni ai criteri prefissati dal Consiglio Superiore della Magistratura».
2.8
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
2.9
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
2.10
Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Legnini, Zancan
Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «l’indicazione di cui al numero 1)» con le seguenti: «l’uditore debba indicare se intenda svolgere funzioni giudicanti o funzioni requirenti, e che tale indicazione, se confortata dal giudizio attitudinale espresso».
2.11
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2.12
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: «al concorso» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «ai concorsi per magistrati giudicanti e ai concorsi per magistrati requirenti coloro che siano in possesso di laurea in giurisprudenza».
2.13
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti».
2.14
Zancan, Calvi
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2.15
Zancan, Calvi
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2.16
Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Legnini, Fassone, Zancan
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) prevedere che, in esito al tirocinio, l’assegnazione delle funzioni sia preceduta da un giudizio positivo, espresso anche in relazione alla funzione richiesta, che, sulla base di valutazioni periodiche e collegiali formulate durante il tirocinio, tenga conto altresì delle qualità di equilibrio maturità e responsabilità dimostrate dal soggetto;».
2.17
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2.18
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).
2.19
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: «già dichiarati» aggiungere le seguenti: «dal Consiglio superiore della magistratura».
2.20
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).
2.21
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera e), sostituire i numeri da 1 a 15) con i seguenti:
«1) funzioni giudicanti e requirenti di merito, distinte in funzioni di primo e secondo grado;
2) funzioni giudicanti e requirenti di legittimità;
3) funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità».
2.22
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).
2.23
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).
2.24
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 4).
2.25
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 5).
2.26
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 7).
2.27
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera e), sostituire i numeri da 7) a 15) con il seguente:
«7) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado».
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera h), sostituire il numero 8) con il seguente:
«8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore aggiunto della Repubblica, cui possono accedere, previa valutazione ai sensi della lettera e), magistrati che abbiano superato le valutazioni periodiche di professionalità per ilconferimento delle funzioni di secondo grado o il concorso per il conferimento delle funzioni di legittimità da non meno di tre anni, e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni,»;
sostituire il numero 10) con il seguente:
«10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado quelle di avvocato generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previa valutazione ai sensi della lettera e), magistrati che abbiano superato le valutazioni periodiche di professionalità per il conferimento delle funzioni di legittimità da non meno di otto anni, e che abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni»;
all’articolo 9, comma 1, sopprimeer la lettera l).
2.28
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 9).
2.29
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 10).
2.30
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 13).
2.31
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 14).
2.32
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 15).
2.33
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
«e-bis) prevedere che all’esito del tirocinio i magistrati esercitino obbligatoriamente funzioni giudicanti per almeno tre anni, dei quali almeno un terzo in organi collegiali di primo e di appello ai quali sono assegnati anche in sovrannumero, ed escludendo per i primi diciotto mesi le funzioni di giudice per le indagini preliminari;
e-ter) prevede che, decorso il triennio, ciascun magistrato scelga se esercitare la funzione giudicante o la funzione requirente, e che, ove sia espresso dal Consiglio superiore della magistratura un giudizio attitudinale favorevole, la eserciti per almeno otto anni;
e-quater) prevede che, decorso tale periodo, il magistrato possa concorrere a uffici della funzione diversa da quella esercitata solamente previa partecipazione ad un apposito corso di formazione presso la scuola della magistratura, in esito al quale sia espressa una favorevole valutazione attitudinale;
e-quinquies) prevede che la domanda sia accoglibile solamente se l’ufficio richiesto è ubicato in un diverso circondario, ovvero in un diverso distretto se si tratta di funzioni di secondo grado, e con esclusione del distretto competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale, nel caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell’interessato».
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere g) e h).
2.34
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera i).
2.35
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
2.36
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).
2.37
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).
2.38
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera f), numero 1) dopo le parole: «per mandato parlamentare» aggiungere le seguenti: «o per incarico extra-giudiziario».
2.39
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera f), al numero 1), sopprimere la parola: «effettivamente».
2.40
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera f), numero 2), sopprimere le parole: «, scritti e orali,».
2.41
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera f), numero 3), sopprimere, ovunque esse ricorrano, le parole: «scritti e orali».
2.42
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera f), numero 4), dopo le parole: «Consiglio superiore della magistratura» inserire le seguenti: «, previa valutazione insindacabile».
2.43
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera f), numero 5), premettere le seguenti parole: «Che il Consiglio Superiore della Magistratura determini».
2.44
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera f), numero 5), le parole: «scritti e orali» sono soppresse.
Conseguentemente, al medesimo numero 5), sopprimere le parole da: «, stabilendo» sino alla fine del numero 5).
2.45
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 6).
2.46
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
2.47
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera g), sopprimere i numeri 1) e 2).
2.48
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).
2.49
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).
2.50
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera g), sostituire i numeri da 1) a 6) con il seguente:
«1) il magistrato possa passare dalla funzione requirente a quella giudicante previa utile frequentazione di apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura».
2.51
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera g), sostituire i numeri da 1) a 4) con il seguente:
«1) il magistrato possa passare dalla funzione requirente a quella giudicante previa utile frequentazione di apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura».
2.58
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole da: «entro il terzo anno di esercizio» sino a: «Consiglio superiore della magistratura, per» con le seguenti: «i magistrati possano richiedere».
2.56
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole: «entro il terzo anno» con le seguenti: «decorsi almeno cinque anni nell’esercizio delle funzioni giudicanti, alle quali si viene necessariamente assegnati dopo l’espletamento del periodo di tirocinio».
2.57
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera g), numero 1), le parole: «entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio,» sono soppresse.
2.52
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera g), numero 1), sopprimere le parole da: «funzione requirente» sino al termine.
2.53
Il Governo
a) Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. alla lettera g), numero 1), le parole: «con favorevole giudizio finale» sono soppresse e, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;»;
2. alla lettera g), numero 3), le parole: «con favorevole giudizio finale» sono soppresse e, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;»;
3. alla lettera h), numero 17), le parole: «con favorevole giudizio finale » sono soppresse; dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;»;
4. alla lettera i), numero 6), le parole: «con favorevole giudizio finale» sono soppresse; dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;»;
5. alla lettera l), numero 3), dopo le parole: «posti vacanti» è inserita la seguente: «residuati»;
6. alla lettera l) il numero 3.1) è sostituito dal seguente:
3.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
7. alla lettera l) il numero 3.2) è sostituito dal seguente:
3.2) per il 70 per cento i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per oli titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
8. alla lettera l) il numero 3.3) è sostituito dal seguente:
3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;
9. alla lettera l) il numero 3.4) è sostituito dal seguente:
3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;
10. alla lettera l) il numero 3.5) è sostituito dal seguente:
3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;
11. alla lettera l), numero 4), dopo le parole: «posti vacanti» è inserita la seguente: «residuati»;
12. alla lettera l), numero 4.1) è sostituito dal seguente:
4.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
13. alla lettera l), numero 4.2) è sostituito dal seguente:
4.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
14. alla lettera l), numero 4.3) è sostituito dal seguente:
4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;
15. alla lettera l), numero 4.4) è sostituito dal seguente:
4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;
16. alla lettera l) il numero 4.5) è sostituito dal seguente:
4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;
17. alla lettera l) numero 7), dopo le parole: «posti vacanti» è inserita la seguente: «residuati»;
18. alla lettera l), numero 7.1) è sostituito dal seguente:
7.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado e che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
19. alla lettera l), numero 7.2) è sostituito dal seguente:
7.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, e che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
20. alla lettera l), numero 7.3) è sostituito dal seguente:
7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;
21. alla lettera l), numero 7.4) è sostituito dal seguente:
7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;
22. alla lettera l) il numero 7.5) è sostituito dal seguente:
7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;
23. alla lettera l) numero 9), dopo le parole: «posti vacanti» è inserita la seguente: «residuati»;
24. alla lettera l), numero 9.1) è sostituito dal seguente:
9.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
25. alla lettera l), numero 9.2) è sostituito dal seguente:
9.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, e che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
26. alla lettera l), numero 9.3) è sostituito dal seguente:
9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;
27. alla lettera l), numero 9.4) è sostituito dal seguente:
9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;
28. alla lettera l) il numero 9.5) è sostituito dal seguente:
9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;
29. alla lettera l) dopo il numero 11) sono inseriti i seguenti:
11-bis) i corsi di formazione alle funzioni di secondo grado e alle funzioni di legittimità, il cui esito ha una validità di sette anni salva la facoltà per il magistrato di partecipare in detto periodo ad un nuovo corso, possano essere sostenuti, rispettivamente, a decorrere dal settimo e dal decimo anno dall’ingresso in magistratura;
11-ter) la valutazione di idoneità ottenuta all’esito dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado e di legittimità abbia durata quinquennale;
30. alla lettera m) sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il numero 1) è sostituito dal seguente:
1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano in una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado, proponga al Ministro della giustizia per il concerto le nomine nell’ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto preisto dall’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n.195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia, fuori dei casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n.195, possa ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi;
2) il numero 2) è sostituito dal seguente:
2) in concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano in una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10, dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari, assegni l’incarico semidirettivo nell’ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo;
3) il numero 2) è inserito il seguente:
2-bis) la valutazione di idoneità ottenuta all’esito dei concorsi per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive abbia durata quinquennale.
b) Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera o), dopo le parole: «a funzioni superiori» sono aggiunte le seguenti: «,il cui esito favorevole abbia la validità prevista dal comma 1, lettera l) numero 11-bis,»;
2) alla lettera t), il primo periodo è sostituito dal seguente: «Prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo avere frequentato l’apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, il cui esito è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano sottoposti da parte di quest’ultimo a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall’attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall’equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lterra p);».
c) Al comma 9, lettera f), secondo periodo, le parole: «con favorevole giudizio finale» sono soppresse e, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «il cui esito è valutato dal Consiglio superiore della magistratura».
2.54
Zancan, Calvi
Al comma 2, lettera g) numero 1, sopprimere le seguenti parole: «con favorevole giudizio finale».
2.55
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera g) numero 1, dopo le parole: «favorevole giudizio finale», aggiungere le seguenti: «espresso dal Consiglio superiore della Magistratura».
2.59
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera g) numero 1, sopprimere le parole: «con favorevole giudizio finale».
Conseguentemente, al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).
2.60
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera g) numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,ferma restando la competenza del Consiglio superiore della magistratura ad esprimere la valutazione finale di idoneità al passaggio alle funzioni requirenti».
2.61
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera g), numero 2 è soppresso.
2.62
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).
2.63
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera g), al numero 3) le parole: «entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l’esplietamento del periodo di tirocinio,» sono soppresse.
2.64
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera g), numero 3), sostituire le parole da: «entro il terzo anno di esercizio» sino a: «Consiglio superiore della magistratura, per» con le seguenti: «i magistrati possano richiedere».
2.65
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera g), numero 3), sostituire le parole: «entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio» con le seguenti: «decorsi almeno cinque anni di esercizio delle funzioni requirenti».
2.66
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera g) numero 3, sopprimere le parole: «con favorevole giudizio finale».
Conseguentemente, al comma 1, lettera g), il numero 4) è soppresso.
2.67
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera g), numero 3), dopo le parole: «favorevole giudizio finale» aggiungere le seguenti: «espresso dal Consiglio superiore della Magistratura».
2.68
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera g), numero 3, sopprimere dopo le parole: nella funzione giudicante» fino al termine.
2.69
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera g), sopprimere i numeri 3) e 4).
2.70
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera g), numero 3, sopprimere le parole: dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale».
2.71
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera g), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,ferma restando la competenza del Consiglio superiore della Magistratura ad esprimere la valutazione finale di idoneità al passaggio alle funzioni giudicanti».
2.72
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 4).
2.73
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 6).
2.74
Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Legnini, Zancan
Al comma 1, lettera g), numero 6), dopo le parole: «non sia consentito il passaggio», inserire le seguenti: «prima di otto anni trascorsi nell’esercizio della funzione».
2.75
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 7).
2.76
Zancan, Calvi
Al comma 1, sopprimere la lettera h).
2.77
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera h), il numero 7) è soppresso.
2.78
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera h), al numero 7), sostituire le parole: «non meno» con la seguente: «più».
2.79
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera h), il numero 8) è soppresso.
2.80
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 8).
2.81
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «non meno» con la seguente: «più».
2.82
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera h), il numero 9) è soppresso.
2.83
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera h), numero 9), sostituire le parole: «non meno» con la seguente: «più».
2.84
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera h), il numero 10) è soppresso.
2.85
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 10).
2.86
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera h), numero 10), sostituire le parole: «non meno» con la seguente: «più».
2.87
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera h), il numero 11) è soppresso.
2.88
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera h), numero 11), sostituire le parole: «non meno» con la seguente: «più».
2.89
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera h), il numero 12) è soppresso.
2.90
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera h), numero 12), sostituire le parole: «non meno» con la seguente: «più».
2.91
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera h), il numero 13) è soppresso.
2.92
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 13).
2.93
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera h), numero 13), sostituire le parole: «non meno» con la seguente: «più».
2.94
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera h), il numero 14) è soppresso.
2.95
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 14).
2.96
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera h), numero 14), sostituire le parole: «non meno» con la seguente: «più».
2.97
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera h), il numero 15) è soppresso.
2.98
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera h), numero 15), sostituire le parole: «non meno» con la seguente: «più».
2.99
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera h), il numero 16) è soppresso.
2.100
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera h), numero 16), sostituire le parole: «non meno» con la seguente: «più».
2.101
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 17).
2.102
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera h), il numero 17) è soppresso.
2.103
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera h), numero 17), sopprimere, dopo le parole:«31 maggio 1946, n.511» sino al termine del numero.
2.104
Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera h), numero 17), e, alla lettera i), numero 6), dopo le parole: «31 maggio 1946, n.511», inserire le seguenti: «ovvero ancora due anni se la domanda è accompagnata dalla dichiarazione di voler permanere in servizio per i due ulteriori anni previsti dall’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503».
2.105
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera h), numero 17), sopprimere le parole: «con favorevole giudizio finale».
2.106
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera h), numero 17), sopprimere le seguenti parole: «e 16)».
2.107
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera h), numero 17), sostituire le parole: «quattro anni di servizio», con le seguenti: «due anni di servizio».
2.108
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera h), numero 17), dopo le parole: «con favorevole giudizio finale», aggiungere le seguenti: «espresso dal Consiglio superiore della magistratura».
2.109
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera h), numero 17), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la competenza del Consiglio superiore della magistratura ad esprimere la valutazione finale di idoneità al passaggio alle funzioni superiori».
2.110
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera h), numero 17), dopo le parole: «ultima parte» aggiungere le seguenti: «, nonché siano ritenuti idonei all’incarico con giudizio non impugnabile del Consiglio superiore della magistratura».
2.111
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera h), numero 17), sopprimere le parole: «11), 12), 13),».
2.112
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera h), numero 17), le parole: «14), 15) e 16)» sono soppresse.
2.113
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 18).
2.114
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera i), i numeri 1) e 2) sono soppressi.
2.115
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera i), numero 1), le parole: «, previo concorso per titoli,» sono soppresse.
2.116
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera i), numero 1), sostituire la parola: «almeno» con la seguente: «più».
2.117
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera i), numero 2), le parole: «, previo concorso per titoli» sono soppresse.
2.118
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera i), numero 2), sostituire la parola: «almeno» con la seguente: «più».
2.119
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera i), i numeri 3) e 4), sono soppressi.
2.120
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera i), numero 3) le parole: «, previo concorso per titoli,» sono soppresse.
2.121
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera i), numero 4) le parole: «, previo concorso per titoli,» sono soppresse.
2.122
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera i), sopprimere i numeri 5) e 6).
2.123
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera i), numero 5), le parole: «, previo concorso per titoli,» sono soppresse.
2.124
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 6).
2.125
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 6).
2.126
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera i), numero 6), sopprimere il primo periodo.
2.127
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera i), al numero 6), le parole da: «le funzioni indicate ai numeri» sino alla parole: «31 maggio 1946, n.511» sono soppresse.
2.128
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera i), numero 6), sopprimere le parole: «, abbiano frequentato» fino alla fine del numero.
2.129
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera i), numero 6), sono soppresse le parole da: «, abbiano frequentato» fino alla fine a: «31 maggio 1946, n.511;».
2.130
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera i), numero 6), le parole: «con favorevole giudizio finale» sono soppresse.
2.131
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera i), numero 6), dopo le parole: «con favorevole giudizio finale», aggiungere le seguenti: «espresso dal Consiglio superiore della magistratura».
2.132
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera i), numero 6) dopo le parole: «31 maggio 1946, n.511» inserire le seguenti: «nonché siano giudicati idonei all’incarico con valutazioni non impugnabile del Consiglio superiore della magistratura».
2.133
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera i), numero 6) primo periodo, sopprimere le parole: «, in possesso dei requisiti richiesti,».
2.134
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera i), numero 6) secondo periodo, sopprimere le parole: «, in possesso dei requisiti richiesti,».
2.135
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera i), numero 6) dopo le parole: «lettera f), numero 4), ultima parte» inserire le seguenti: «nonché siano giudicati idonei all’incarico con valutazione non soggetta ad impugnativa del Consiglio superiore della magistratura».
2.137
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), numero 1), sopprimere le parole da: «quanto al numero» sino a: «numero 3), e».
2.138
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 2), sostituire le parole da: «ove possibile» fino alla fine del numero con le seguenti: «all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, secondo l’anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1)».
2.139
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 2), sopprimere le parole: «ove possibile».
2.140
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), numero 2), sopprimere le parole da: «quanto al numero» sino a: «numero 1), e».
2.141
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), i numeri 3.1) e 3.2) sono soppressi.
2.142
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.1).
2.143
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.1).
2.144
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), numero 3.1), dopo le parole: «prima parte» aggiungere le seguenti: «nonché siano giudicati idonei all’incarico con provvedimento non soggetto ad impugnativa del Consiglio superiore della magistratura».
2.145
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), numero 3.1), sostituire come segue: «per il 30 per cento i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati giudicanti che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte».
2.146
Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), numeri 3.1) e 4.1), sopprimere le seguenti parole: «per il 30 per cento».
Conseguentemente, ai numeri 3.2) e 4.2), sostituire le parole: «per il 70 per cento i» con le seguenti: «i restanti», sopprimere le parole: «3.3) e 3.4)» e «4.3) e 4.4)» e, ai numeri 3.5) e 4.5), sopprimere rispettivamente le parole: «3.3) e 3.4)» e «4.3) e 4.4)».
2.147
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 3.1), dopo le parole: «con favorevole giudizio finale», aggiungere le seguenti: «espresso dal Consiglio superiore della magistratura».
2.148
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 3.1), sostituire la parola: «30», con la seguente: «15».
2.149
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 3.1), sopprimere le parole: «e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte».
2.150
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), numero 3.1), sopprimere le parole da: «di cui al comma 2» sino al termine.
2.151
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), numero 3.1), la parola: «prioritariamente» è soppressa.
2.152
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), numero 3.1), sopprimere le parole: «con favorevole giudizio finale».
2.153
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.2).
2.154
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), numero 3.2), sostituire le parole: «per il 70 per cento i posti siano assegnati ai magistrati che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 3.2) ed espletati nello stesso anno».
2.155
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l) numero 3.2), sostituire la parola: «70» con la seguente: «85».
2.156
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l) numero 3.2), sopprimere le parole: «e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli, previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte».
2.157
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l) numero 3.2), dopo le parole: «con favorevole giudizio finale» aggiungere le seguenti: «espresso dal Consiglio superiore della Magistratura».
2.158
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l) numero 3.2), sopprimere le parole: «per il 70 per cento».
2.159
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l) numero 3.2), dopo le parole: «seconda parte» aggiungere le seguenti: «nonchè siano giudicati idonei all’incarico con provvedimento non soggetto ad impugnativa del Consiglio superiore della magistratura».
2.160
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), numero 3.2), sopprimere le parole da: «di cui al comma» fino al termine.
2.161
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), numero 3.2), sopprimere le parole: «con favorevole giudizio finale».
2.162
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.3).
2.163
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l) al numero 3.3), sostituire la parola: «possibile» con le seguenti: «ritenuti idonei» e le parole da: «valutati positivamente» sino alla fine con le seguenti: «che ne facciano richiesta».
2.164
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.4).
2.165
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), al numero 3.4) sostituire la parola: «possibile» con le seguenti: «ritenuti idonei» e le parole da: «valutati positivamente» fino alla fine con le altre: «che ne facciano richiesta».
2.166
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.5).
2.167
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.5).
2.168
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l) numero 3.5), sopprimere le parole da: «secondo l’ordine di graduatoria», fino alla fine.
2.169
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l) numero 3.5), sopprimere le parole da: «secondo l’ordine di graduatoria», fino alla fine del numero, con le seguenti: «con propria deliberazione».
2.170
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l) numero 3.5), sostituire le parole: «acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli», con le seguenti: «tenuto conto degli».
2.171
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), numero 3.5) sopprimere le parole: «,scritti ed orali,».
2.172
Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), sopprimere i seguenti numeri: «3.6)» e «4.6)».
Conseguentemente, al numero 3.8), sostituire le parole: «dei numeri 3.6) e» con le seguenti: del numero» e, al numero 4.8), sostituire le parole: «dei numeri 4.6) e» con le seguenti: «del numero».
2.173
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.6).
2.174
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan,
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.6).
2.175
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.7).
2.176
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.7).
2.177
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.7).
2.178
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.8).
2.179
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.8).
2.180
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.8).
2.181
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4).
2.182
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.1).
2.183
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.1).
2.184
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 4.1), sopprimere le parole da: «e che risultino positivamente valutati», fino alla fine.
2.185
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 4.1), sostituire le parole da: «e che risultino positivamente valutati», fino alla fine del numero, con le seguenti: «con deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura medesimo».
2.186
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 4.1), sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «15 per cento».
2.187
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera i), numero 4.1), sostituire le parole: «per il 30 per cento i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati requirenti che risultino positivamente valutati nel concorso per titolo ed esami, scritti ed orali, previsti dalla lettera f), numero 2) prima parte».
2.188
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), numero 4.1), sopprimere le parole da: «di cui al comma 2» sino al termine.
2.189
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), numero 4.1), dopo le parole: «prima parte» aggiungere le seguenti: «nonché siano giudicati idonei all’incarico con provvedimento non soggetto ad impugnativa del Consiglio superiore della magistratura».
2.190
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), numero 4.1), sopprimere le parole: «con favorevole esito finale».
2.191
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), numero 4.2), sostituire le parole: «per il 70 per cento i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che risultino positivamente valutati nel concorso per titolo previsto dalla lettera f), numero 2) seconda parte».
2.192
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.2).
2.193
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), numero 4.2), sopprimere le parole da: «di cui al comma 2» sino al termine.
2.194
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 4.2), sopprimere le parole da: «e che risultino positivamente valutati» fino alla fine.
2.195
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 4.2, sopprimere le parole: «per il 70 per cento».
2.196
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 4.2, sostituire le parole: «per il 70 per cento» con le seguenti: «per l’85 per cento».
2.197
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 4.2, sostituire le parole da: «e che risultino positivamente valutati» fino alla fine del numero, con le seguenti: «con deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura medesimo».
2.198
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), numero 4.2, dopo le parole: «seconda parte» aggiungere le seguenti: «nonché siano giudicati idonei all’incarico con provvedimento non soggetto ad impugnativa del Consiglio superiore della magistratura».
2.199
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), numero 4.2, sopprimere le parole: «con favorevole giudizio finale».
2.200
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.3).
2.201
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.4).
2.202
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.5).
2.203
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.5).
2.205
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 4.5), sostituire le parole: «acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli», con le seguenti: «tenuto conto degli».
2.204
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 4.5), sopprimere le parole da: «secondo l’ordine di graduatoria», fino alla fine.
2.206
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 4.5), sostituire le parole da: «secondo l’ordine di graduatoria», fino alla fine del numero, con le seguenti: «con propria deliberazione».
2.207
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), al numero 4.5), sopprimere le parole: «, scritti ed orali,».
2.208
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.6).
2.209
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.6).
2.210
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.6).
2.211
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.7).
2.212
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.7).
2.213
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.7).
2.214
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.8).
2.215
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.8).
2.216
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.8).
2.217
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 5).
2.218
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 5).
2.219
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 6).
2.220
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 6).
2.221
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7).
2.222
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7).
2.223
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7).
2.224
Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), sostituire i numeri 7), 7.1) e 7.2) con i seguenti:
«7) annualmente il Consiglio Superiore della Magistratura individui i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità da destinare, previa acquisizione del parere motivato del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, ai magistrati che, esercitando attualmente funzioni direttive o semidirettive, chiedono, a causa della scadenza temporale delle attuali funzioni, di essere riassegnati alle funzioni di legittimi già in precedenza esercitate; individui quindi i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità, dei quali ritiene necessaria la copertura, e li assegni nell’ordine con le seguenti modalità:
7.1) ai magistrati che esercitino o abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f), numero 3), e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2);
7.2) ai magistrati che abbiano svolto diciotto anni di servizio nella magistratura e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f), numero 3);».
Conseguentemente, sopprimere i numeri 7.3) e 7.4) e, al numero 7.5), sopprimere le parole: «7.3) e 7.4)»; sostituire i numeri 9), 9.1) e 9.2) con i seguenti:
«9) annualmente il Consiglio Superiore della Magistratura individui i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità da destinare, previa acquisizione del parere motivato del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, ai magistrati che, esercitando attualmente funzioni direttive o semidirettive, chiedono, a causa della scadenza temporale delle attuali funzioni, di essere riassegnati alle funzioni di legittimità già in precedenza esercitate; individui quindi i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità, dei quali ritiene necessaria la copertura, e li assegni nell’ordine con le seguenti modalità:
9.1) ai magistrati che esercitano o abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f), numero 3), e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2);
9.2) ai magistrati che abbiano svolto diciotto anni di servizio nella magistratura e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f), numero 3);».
Conseguentemente, sopprimere i numeri 9.3) e 9.4) e, al numero 9.5), sopprimere le seguenti parole: «9.3) e 9.4)».
2.225
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.1).
2.232
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), numero 7.1), sostituire le parole: «per il 70 per cento i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado e che risultino postivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3)».
2.228
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 7.1), sostituire la parola: «70», con la seguente: «85».
2.230
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 7.1), sostituire le parole: «almeno tre anni», con le seguenti: «almeno cinque anni».
2.226
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), numero 7.1), sopprimere le parole: «con favorevole giudizio finale».
2.227
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 7.1), dopo le parole: «con favorevole giudizio finale», aggiungere le seguenti: «espresso dal Consiglio superiore della Magistratura».
2.233
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), numero 7.1), sopprimere le parole da: «di cui al comma 2» fino alla fine.
2.229
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 7.1), sopprimere le parole: «e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3)».
2.231
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 7.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la competenza del Consiglio superiore della magistratura ad esprimere la valutazione finale di idoneità al passaggio alle funzioni superiori».
2.234
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), numero 7.1), dopo le parole: «lettera f), numero 3)», aggiungere le seguenti: «nonché siano giudicati idonei all’incarico con provvedimento non soggetto ad impugnativa del Consiglio superiore della magistratura».
2.235
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.2).
2.240
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Sopprimere al comma 1, lettera l), il numero 7.2).
2.242
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 7.2), sostituire le parole: «per il 30 per cento» con le seguenti: «per il 15 per cento».
2.241
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), il numero 7.2), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».
2.243
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), numero 7.2), sopprimere l’espressione: «abbiamo frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola Superiore della Magistratura».
2.237
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 7.2), sopprimere le parole da: «e risultino positivamente valutati» fino alla fine.
2.239
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 7.2), sostituire le parole da: «e risultino positivamente valutati», fino alla fine del numero, con le seguenti: «con deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura medesimo».
2.236
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), numero 7.2), sopprimere le parole da: «di cui al comma 2» sino al termine.
2.238
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 7.2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,ferma restando la competenza del Consiglio superiore della magistratura ad esprimere la valutazione finale di idoneità al passaggio alle funzioni giudicanti».
2.244
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), numero 7.2) dopo le parole: «lettera f), numero 3)», aggiungere le seguenti: «nonché siano giudicati idonei all’incarico con provvedimento non soggetto ad impugnativa del Consiglio superiore della magistratura».
2.245
Zanca, Calvi
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.3).
2.246
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.4).
2.247
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.5).
2.248
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.5).
2.249
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.5).
2.252
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 7.5), sostituire le parole: «acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli» con le seguenti: «tenuto conto degli».
2.250
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 7.5), sopprimere le parole da: «secondo l’ordine di graduatoria», fino alla fine.
2.251
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 7.5), sostituire le parole da: «secondo l’ordine di graduatoria», fino alla fine del numero, con le seguenti: «con propria deliberazione».
2.253
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), numero 7.5) le parole: «,scritte ed orali,» sono soppresse.
2.254
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 8).
2.255
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 8), sostituire le parole: «di prima fascia», con la seguente: «ordinari».
2.256
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9).
2.257
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9).
2.258
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.1).
2.261
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 9.1), sopprimere le parole: «per il 70 per cento».
2.264
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 9.1), sostituire le parole: «per il 70 per cento», con le seguenti: «per l’85 per cento».
2.263
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 9.1), sostituire le parole: «almeno tre anni», con le seguenti: «almeno cinque anni».
2.259
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), numero 9.1), sopprimere le parole: «abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di requirenti presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2».
2.266
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), numero 9.1), sopprimere le parole: «con favorevole giudizio finale».
2.260
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 9.1), dopo le parole: «con favorevole giudizio finale», aggiungere le seguenti: «espresso dal Consiglio superiore della magistratura».
2.262
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 9.1), sopprimere le parole: «e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3)».
2.265
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), numero 9.1), dopo le parole: «lettera f), numero 3)» aggiungere le seguenti: «nonché siano giudicati idonei all’incarico con provvedimento non soggetto ad impugnativa del Consiglio superiore della magistratura».
2.267
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.2).
2.268
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.2).
2.273
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 9.2), sostituire le parole: «per il 30 per cento», con le seguenti: «per il 15 per cento».
2.274
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 9.2), sostituire le parole: «almeno tre anni», con le seguenti: «almeno cinque anni».
2.269
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), numero 9.2), sopprimere le parole: «abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2».
2.275
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), numero 9.2), sopprimere le parole: «con favorevole giudizio finale».
2.270
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 9.2), dopo le parole: «con favorevole giudizio finale», aggiungere le seguenti: «espresso dal Consiglio superiore della magistratura».
2.271
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 9.2), sopprimere le parole da: «e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami» fino alla fine del numero.
2.272
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 9.2), sostituire le parole da: «e risultino positivamente valutati», fino alla fine del numero, con le seguenti: «con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura medesimo».
2.276
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), numero 9.2), dopo le parole: «seconda parte» aggiungere le seguenti: «nonché siano giudicati idonei all’incarico con provvedimento non soggetto ad impugnativa del Consiglio superiore della magistratura».
2.277
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.3).
2.278
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.4).
2.279
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.5).
2.280
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.5).
2.281
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.5).
2.284
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 9.5), sostituire le parole: «acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli», con le seguenti: «tenuto conto degli».
2.282
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 9.5), sopprimere le parole da: «secondo l’ordine di graduatoria», fino alla fine.
2.283
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 9.5), sostituire le parole da: «secondo l’ordine di graduatoria», fino alla fine del numero, con le seguenti: «con propria deliberazione».
2.285
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), numero 9.5), sopprimere le parole: «, scritti ed orali,».
2.286
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 10.
2.288
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), numero 10), dopo le parole: «direttive requirenti di legittimità» inserire le seguenti: «, che la presiede,».
2.287
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), numero 10), sostituire le parole: «di prima fascia», con le seguenti: «ordinari».
2.289
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 11).
2.290
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera l), numero 11), sopprimere le seguenti parole: «degli esiti dei provvedimenti adottati».
2.291
Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Legnini, Zancan
Al comma 1, lettera l), numero 11), sopprimere le seguenti parole: «degli esiti dei provvedimenti adottati».
2.292
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera m), sopprimere i numeri 1) e 2).
2.293
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera m), il numero 1) è soppresso.
2.294
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 1).
2.302
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera m), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:
«1) i concorsi per incarichi direttivi e semidirettivi consistono nella valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa;».
2.295
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera m), numeri 1) e 2), dopo le parole: «dei Consigli giudiziari e», inserire le seguenti: «nei casi di competenza,».
2.300
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera m), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «dei titoli,».
2.296
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera m), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «dei titoli».
2.297
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera m), numero 1), sopprimere le parole: «ed il parere motivato dei consigli giudiziari».
2.298
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera m), numero 1), sopprimere l’ultimo periodo.
2.303
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera m), numero 1), sopprimere dall’espressione: «Il Ministro della giustizia sia legittimato» sino al termine del comma.
2.304
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera m), numero 1), le parole da: «;il Ministro della giustizia» sino alla fine sono soppresse.
2.299
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera m), numero 1), sostituire le parole da: «Il Ministro della giustizia sia legittimato», fino alla fine del periodo, con le seguenti:«È esclusa la legittimazione del Ministro della giustizia all’impugnazione delle delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi».
2.301
Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera m), numero 1), le parole da: «ricorrere in sede di giustizia amministrativa» con le seguenti: «sollevare conflitto di attribuzioni» e sopprimere le parole: «o la proroga» con le altre: «o con il parere».
2.305
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).
2.309
Zanca, Calvi
Al comma 1, lettera m), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «dei titoli».
2.308
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera m), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «dei titoli».
2.306
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «ed il parere motivato dei consigli giudiziari».
2.307
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera m), numero 2), sopprimere l’ultimo periodo.
2.310
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera m), numero 2), sostituire il secondo periodo con il seguente: «;la valutazione è operata dal Consiglio superiore della magistratura».
2.311
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 3).
2.312
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera m), numero 3) sopprimere le seguenti parole: «,acquisito il parere del Ministro della giustizia».
2.313
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 4).
2.314
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 4).
2.315
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera m), numero 4), sopprimere le parole da: «ai fini» sino a: «grado elevato».
2.316
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 5).
2.317
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 5).
2.318
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera m), numero 5), sopprimere le parole da: «nella sede» sino a: «bilancio dello Stato».
2.319
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera m), numero 5), sopprimere le parole da: «nella sede» sino a: «bilancio dello Stato».
2.320
Maritati, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera m), numeri 5) ed 8), dopo le parole: «di originaria provenienza» inserire le seguenti: «anche in soprannumero, da riassorbirsi per effetto di successive vacanze».
2.321
Maritati, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
Al comma 1, lettera m), numeri 5) ed 8), dopo le parole: «di originaria provenienza» inserire le seguenti: «anche in soprannumero, da riassorbirsi per effetto di successive vacanze».
2.322
Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 6).
Conseguentemente, al numero 7), sopprimere le parole: «allo scadere del termine di cui al numero 6)» e il numero 8).
2.323
Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Legnini, Zancan
Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 6).
Conseguentemente, al numero 7), sopprimere le parole: «allo scadere del termine di cui al numero 6)» e il numero 8).
2.324
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 6).
2.325
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 7).
2.326
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 7).
2.327
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 8).
2.328
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 8).
2.329
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 8).
2.330
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera m), numero 8), sostituire le parole: «di prima fascia», con le seguenti: «ordinari».
2.331
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 9).
2.332
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera m), numero 9), sostituire le parole: «direttive giudicanti di legittimità», con le seguenti: «direttive giudicanti»; al numero 10), sostituire le parole: «direttive requirenti di legittimità» con le seguenti: «direttive requirenti superiori» e le parole: «requirenti di legittimità» con le altre: «direttive requirenti».
2.334
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 10).
2.335
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 10).
2.337
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera m), numero 10), dopo le parole: «direttive requirenti di legittimità» inserire le parole: «, che la presiede,».
2.336
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera m), numero 10), sostituire le parole: «di prima fascia», con la seguente: «ordinari».
2.338
Manzione
Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 11).
2.339
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 1, lettera m), numero 11), sopprimere le parole da: «fermo restando il possesso», fino alla fine.
2.340
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, sopprimere la lettera o).
2.341
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera o), sopprimere le seguenti parole: «senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
2.342
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «se vacante, o in altra sede» con le altre: «anche in soprannumero».
2.343
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: «salvo che il magistrato» sino a: «dieci anni» con le altre: «in una sede diversa vacante all’interno della medesima regione».
2.344
Ayala, Legnini, Fassone, Calvi, Maritati, Brutti Massimo, Zancan
Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: «appartenente ad un distretto sito in una regione diversa» sino a: «è stato eletto» con le seguenti: «in un circondario diverso se esercitava una funzione di primo grado, o in distretto diverso se esercitava una funzione di secondo grado;».
2.345
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole da: «prevedere che non possano» sino alla fine della lettera.
2.346
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).
2.347
Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera s), sopprimere le parole da: «in coerenza» sino a: «delle attività».
2.348
Maritati, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan
Al comma 1, sopprimere la lettera t).
2.349
Zancan, Calvi
Al comma 1, lettera t), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «di Roma, Milano, Napoli e Palermo».
2.350
Maritati, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan
Al comma 1, lettera t), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «,di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo,».
2.351
Maritati, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan
Al comma 1, lettera t), numero 1), sopprimere le parole da: «, nonché di pianificare il loro utilizzo» fino alla fine.
2.352
Maritati, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan
Al comma 1, lettera t), numero 1), dopo le parole: «tra i cittadini e la giustizia», aggiungere le seguenti: «, con esclusione di ogni e qualsivoglia compito di direzione dell’attività degli organi di polizia giudiziaria, che resta esclusivamente affidato a personale appartenente all’ordine giudiziario».
2.353
Maritati, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan
Al comma 1, lettera t), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «prevedendo comunque l’obbligo per il direttore tecnico di coordinare la propria attività con quella di natura specificamente giurisdizionale demandata al magistrato capo dell’ufficio».
2.354
Calvi, Fassone, Ayala, Legnini, Maritati, Brutti Massimo, Zancan
Al comma 1, lettera t), numero 2.1), sostituire la cifra: «11» con la seguente: «4», la cifra: «2» con l’altra: «1» e la cifra: «3» con la seguente: «1».
2.355
Zancan, Calvi
Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) prevedere che il tirocinio abbia una durata di diciotto mesi e sia articolato in sessioni di eguale durata presso la scuola superiore della magistratura e presso gli uffici giudiziari destinando gli ultimi tre mesi al tirocinio in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione».
2.356
Fassone, Calvi, Maritati, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Zancan
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «dei quali almeno» sino alla fine con le altre: «dei quali nove in uffici giudicanti monocratici e collegiali, tre in uffici requirenti e sei in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione».
2.357
Zancan, Calvi, Manzione
Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) prevedere che nelle sessioni presso gli uffici giudiziari, tre mesi vengano destinati ad effettuare adeguati periodi di formazione presso studi di avvocato, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti penitenziari, istituti bancari o altre sedi formative, secondo quanto previsto dal regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998».
2.358
Fassone, Calvi, Maritati, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Zancan, Manzione
Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) prevedere che, in esito al tirocinio, l’assegnazione delle funzioni sia preceduta da un giudizio positivo, espresso anche in relazione alla funzione richiesta, che, sulla base di valutazioni periodiche e collegiali formulate durante il tirocinio, tenga conto altresì delle qualità di equilibrio, maturità e responsabilità dimostrate dal soggetto;».
2.359
Zancan, Calvi
Al comma 2, sopprimere la lettera g).
2.360
Zancan, Calvi
Al comma 2, sopprimere la lettera i).
2.362
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «Presidente della Corte di cassazione» inserire le seguenti: «, che la presiede,» e conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il periodo: «prevedere che, nell’ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente;».
2.361
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: «due magistrati ordinari», con le seguenti: «da quattro magistrati ordinari».
2.365
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: «di gestione» ovunque esse ricorrano con le parole: «di coordinamento».
2.363
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 2, lettera m), le parole: «non superiore a cinque» sono sostituite con le seguenti: «non inferiore a quattro».
2.364
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 2, lettera m), le parole: «non superiore a cinque» sono sostituite con le seguenti: «non inferiore a quattro e non superiore a sette».
2.366
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo, comunque, che la maggioranza dei componenti di ciascun comitato sia costituita da magistrati ordinari e che, comunque, al suo interno siano rappresentate tutte le componenti del comitato direttivo di cui alla lettera l)».
2.367
Zancan, Calvi
Al comma 2, lettera n), sostituire la parola: «possa» con la seguente: «debba».
2.368
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 2, lettera o), dopo le parole: «organizzative e funzionali» inserire le seguenti: «, ovvero familiari».
2.369
Zancan, Calvi
Al comma 2, sopprimere la lettera p).
2.370
Zancan, Calvi
Al comma 2, sopprimere la lettera p).
2.371
Zancan, Calvi
Al comma 2, sopprimere la lettera s).
2.372
Zancan, Calvi
Al comma 2, sopprimere la lettera t).
2.373
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 2, lettera t), sopprimere le parole: «e scientifica».
2.374
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 2, lettera t), sopprimere le parole: «dall’equilibrio».
2.376
Zancan, Calvi
Al comma 2, lettera t), dopo le parole: «ventottesimo anno dall’ingresso in magistratura», sopprimere le seguenti: «e che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta e alla settima classe stipendiale possa esser disposto solo in caso di valutazione positiva».
2.375
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 2, lettera t), sostituire le parole: «con l’intervallo di un biennio» con le seguenti: «con l’intervallo di un triennio».
2.377
Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
Al comma 3, lettera r), secondo periodo, sostituire le parole: «acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del» con le seguenti: «comunicare al» e, aggiungere, in fine, le altre: «i nominativi dei magistrati in merito ai quali dovrà essere epsresso il parere, affinché i predetti Consigli dell’Ordine forniscano, ove lo ritengano, ogni utile informazione e valutazione al loro riguardo, fondata su fatti specifici;».
2.378
Zancan, Calvi
Al comma 3, lettera r), numero 2), dopo la parola: «acquisire», aggiungere le seguenti: «dandone espressamente atto nel parere».
2.379
Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
Al comma 3, sopprimere la lettera u).
2.380
Zancan, Calvi
Al comma 3, sopprimere la lettera v).
2.381
Zancan, Calvi
Al comma 3, sopprimere la lettera z).
2.382
Maritati, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan
Al comma 3, sopprimere la lettera u).
2.383
Maritati, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan
Al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
«b) prevedere che il procuratore della Repubblica sia coadiuvato nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o per la gestione dell’attività di un settore d’affari da uno o più procuratori aggiunti, nominati dal Consiglio superiore della magistratura in un numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti procuratori addetti all’ufficio».
2.384
Zancan, Calvi
Al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
«c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri per l’organizzazione dell’Ufficio dei quali dovrà dare comunicazione al Consiglio superiore della magistratura; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera b) devono attenersi nell’adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di rilevante divergenza o di ripetute inosservanze dei criteri».
2.386
Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta», inserire le seguenti: «al Consiglio superiore della magistratura e».
2.385
Maritati, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan
Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole da: «prevedere che», sino a: «Consiglio superiore della magistratura».
2.387
Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «al Procuratore generale presso la Corte di cassazione» con le seguenti: «al Consiglio superiore della magistratura».
2.388
Maritati, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan
Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali».
2.389
Maritati, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan
Al comma 4, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «e nella impostazione delle indagini».
2.390
Maritati, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan
Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «impostazione delle indagini», aggiungere le seguenti: «,nel rispetto dei princìpi di obbligatorietà dell’azione penale, di indipendenza e autonomia di ogni singolo magistrato nell’esercizio del proprio ufficio».
2.391
Calvi, Fassone, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
Al comma 4, sopprimere la lettera d).
2.392
Zancan, Calvi
Al comma 4, lettera e), dopo la parola: «assenso», aggiungere le seguenti: «anche verbale».
2.393
Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: «ovvero, limitatamente» con la seguente: nonché» e la parola: «nelle» con le altre: «fatte salve le».
2.394
Zancan, Calvi
Al comma 4, lettera f), sopprimere le parole da: «prevedere che il procuratore della Repubblica segnali» fino al termine.
2.395
Maritati, Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Zancan
Al comma 4, lettera f), sopprimere la seguente parola: «obbligatoriamente».
2.396
Fassone, Maritati, Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Zancan
Al comma 6, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ogni altra violazione del dovere di imparzialità».
2.397
Fassone, Maritati, Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Zancan
Al comma 6, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza».
2.398
Fassone, Maritati, Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Zancan
Al comma 6, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza».
2.399
Zancan, Calvi
Al comma 6, lettera c), numero 4), dopo le parole: «i relativi provvedimenti», aggiungere le seguenti: «in presenza di tempo lavorativo a disposizione».
2.400
Fassone, Maritati, Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Zancan
Al comma 6, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ogni altra violazione del dovere di laboriosità».
2.401
Zancan, Calvi
Al comma 6, lettera c), numero 5), dopo le parole: «in corso di trattazione», sopprimere le seguenti: «e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato».
2.402
Zancan, Calvi
Al comma 6, lettera c), sostituire il numero 9) con il seguente: «9) l’adozione per errore inescusabile di provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi ovvero ad altri organi costituzionali».
2.403
Fassone, Maritati, Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Zancan
Al comma 6, lettera c), sopprimere il numero 10).
2.404
Zancan, Calvi
Al comma 6, lettera c), sostituire il numero 10) con il seguente: «10) l’emissione per errore inescusabile di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dai casi consentiti dalla legge».
2.405
Maritati, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan
Al comma 6, lettera c), sopprimere il numero 11).
2.406
Maritati, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan
Al comma 6, lettera c), numero 11), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «né quella di valutazione del fatto e delle prove».
2.407
Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
Al comma 6, lettera c), aggiungere, in fine, seguenti parole: «né quella di valutazione del fatto e delle prove».
2.408
Calvi, Fassone, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
Al comma 6, lettera d), numero 5), dopo le parole: «essere indagati», inserire le seguenti: «presso qualsiasi ufficio, ovvero».
2.409
Maritati, Ayala, Leghnini, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan
Al comma 6, lettera d), sopprimere il numero 8).
2.410
Maritati, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan
Al comma 6, lettera d), sostituire il numero 8) con il seguente: «8) l’iscrizione o l’adesione a partiti o movimenti politici;».
2.411
Zancan, Calvi
Al comma 6, lettera d), sostituire il numero 8) con il seguente: «8) l’iscrizione a partiti politici».
2.412
Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
Al comma 6, lettera d), sopprimere le parole da: «ovvero il coinvolgimento» sino alla fine.
2.413
Fassone, Ayala, Legnini, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
Al comma 6, lettera d), numero 8), sostituire le parole da: «nelle attività» sino alla fine con le seguenti: «in attività che possano fondamentamente condizionare l’esercizio indipendente e imparziale delle sue funzioni;».
2.414
Zancan, Calvi
Al comma 6, lettera h), numero 11), sopprimere le parole da: «qualora per l’entità» fino al termine.
2.415
Zancan, Calvi
Al comma 6, lettera l), numero 2), sopprimere le parole: «ovvero l’accettazione» fino al termine.
2.416
Fassone, Ayala, Legnini, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
Al comma 6, lettera n), sostituire le parole: «solo per una causa incolpevole» con le seguenti: «per una causa incolpevole ovvero per una condotta sanzionata in sede disciplinare con l’ammonimento».
2.417
Calvi, Fassone, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
Al comma 6, lettera n), secondo periodo, sostituire la parola: «solo» con l’altra: «anche».
2.418
Zancan, Calvi
Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».
2.420
Maritati, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan
Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni» con le altre: «sei mesi».
2.419
Maritati, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan
Al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «due anni» con le altre: «sei mesi» e le parole: «un anno» con le seguenti: «tre mesi».
2.421
Maritati, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan
Al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «due anni» con le altre: «sei mesi» e le parole: «un anno» con le seguenti: «tre mesi».
2.422
Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Legnini, Zancan
Al comma 7, lettera c), numero 2), sostituire le parole da: «il Procuratore generale» sino a: «l’azione disciplinare» con le seguenti: «il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione debba promuovere l’azione disciplinare:
1) nei casi previsti dal comma 6, lettera c), numeri 1), 2), 3) e 4);
2) nei casi previsti dal comma 6, lettera d), numeri 3) e 7);
3) nei casi previsti dal comma 6, lettera e), numero 1);
4) nei casi previsti dall’articolo 9 della legge 21 aprile 1988, n.117, per quanto non stabilito nei numeri precedenti;».
2.423
Fassone, Ayala, Legnini, Calvi, Brutti Massimo
Al comma 7, lettera c), numero 2), sostituire le parole da: «il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione» fino a: «azione disciplinare» con le seguenti: «il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione fermo quanto previsto dal numero 1), quando a lui pervenga notizia di un fatto avente carattere di illecito disciplinare, eserciti l’azione disciplinare, ovvero, qualora non ne ravvisi gli estremi, adotti motivato provvedimento, in entrambi i casi».
2.424
Calvi, Zancan
Al comma 7, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «abbia l’obbligo di esercitare l’azione disciplinare» con le altre: «abbia la facoltà di esercitare l’azione disciplinare».
2.425
Zancan, Calvi
Al comma 7, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «abbia l’obbligo» con le seguenti: «possa esercitare».
2.426
Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Legnini, Zancan
Al comma 7, lettera d), numero 3), ultimo periodo, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «sino a quando permanga il pericolo di grave pregiudizio alle indagini».
2.427
Zancan, Calvi
Al comma 7, lettera d), numero 3), sopprimere le parole da: «e sospenda il procedimento» sino al termine.
2.428
Maritati, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan
Al comma 7, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) qualora il Ministro della giustizia abbia promosso l’azione disciplinare, in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia facoltà di produrre una memoria entro dieci giorni. Il Consiglio superiore della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti».
2.429
Zancan, Calvi
Al comma 7, lettera e), sopprimere il numero 10).
2.430
Zancan, Calvi
Al comma 7, lettera f), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «e del delegato del Ministro della giustizia».
2.431
Zancan, Calvi
Al comma 7, lettera f), numero 4), sopprimere le seguenti parole: «del delegato del Ministro della giustizia».
2.432
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Sopprimere il comma 9, lettere b), d), e) ed f).
2.433
Calvi
Al comma 9, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «nei cinque anni successivi».
2.434
Maritati, Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
Al comma 9, lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: «secondo l’ordine di graduatoria», inserire le seguenti: «, manifestato per più di due volte,».
2.435
Fassone, Maritati, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
Al comma 9, lettera g), dopo le parole: «per un periodo massimo di quattro anni>, inserire le seguenti: «prorogabili di ulteriori due anni, se le stavano esercitando da meno di due anni, acquisito in tal caso il parere del Ministro della giustizia e previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura,».
2.436
Zancan, Calci
Al comma 9, lettera m), sopprimere il numero 4).
2.437
Fassone, Maritati, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
Al comma 9, lettera m), sopprimere il numero 4).
2.438
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Sopprimere il comma 11.
2.439
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
Sopprimere il comma 12.
2.440
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Sopprimere il comma 14.
2.452
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 14, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «entro due anni».
2.441
Il Governo
Al comma 14, la lettera c) è soppressa.
2.442
Zancan, Calvi
Al comma 14, sopprimere la lettera c).
2.443
Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Zancan
Al comma 14, sopprimere la lettera c).
2.444
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 14, sopprimere la lettera c).
2.445
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 14, sopprimere la lettera c).
2.447
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 14, lettera c), sostituire la lettera con la seguente:
«c) al fine di razionalizzare l’organizzazione degli uffici giudiziari e consentire un’efficiente allocazione delle risorse sulla base dei carichi di lavoro rilevati, prevedere l’istituzione di un’anagrafe informatica nazionale dei procedimenti giudiziari, istituita presso il Ministero della giustizia che la gestisce nel pieno rispetto della riservatezza dei soggetti interessati, adottando gli opportuni standards di sicurezza nella conservazione dei dati. Tale anagrafe consente il monitoraggio costante dell’andamento di ciascun procedimento dall’avvio fino alla conclusione e prevede:
a)l’iscrizione di ogni procedimento giudiziario in materia civile e penale;
b)l’indicazione dei singoli procedimenti esclusivamente attraverso il numero di ruolo, con esclusione di ogni indicazione nominativa delle parti;
c)la registrazione di ogni passaggio procedimentale, con evidenziazione della durata complessiva del procedimento, dei tempi compresi tra un atto ed il successivo, dell’esito del procedimento, nonché dell’eventuale riforma od annullamento delle pronunce in sede di impugnazione;
e)trasmissione mensile ai capi degli uffici giudiziari dell’elenco dei procedimenti di competenza dei rispettivi uffici per i quali presso l’anagrafe non si registrano un avanzamento in un arco temporale di sei mesi».
2.448
Zancan, Calvi
Al comma 14, sostituire la lettera c) come segue:
«c) istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregionale dell’organizzazione giudiziaria di apposito ufficio nel quale i cittadini possono rappresentare, in via riservata anche se non anonima, ogni suggerimento critico volto ad ottenere una più efficiente amministrazione della giustizia. Tale ufficio sarà diretto da un magistrato al quale potranno rivolgersi tutti i cittadini che intendano riferire osservazioni sull’amministrazione della giustizia nel distretto di competenza».
2.446
Zancan, Calvi
Al comma 14, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) istituire presso ogni direzione generale o interregionale dell’organizzazione giudiziaria l’ufficio del monitoraggio dell’esito dei procedimenti in ogni fase e grado».
2.449
Zancan, Calvi
Al comma 14, lettera c), sostituire la lettera c) come segue: «istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregionale dell’organizzazione giudiziaria dell’ufficio per il monitoraggio dei tempi di durata dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio».
2.453
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 14, lettera c), dopo le parole: «dell’ufficio» inserire le parole: «statistico».
2.450
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli Manzione
Al comma 14, lettera c), sopprimere le parole da: «al fine di verificare» fino alla fine del numero.
2.454
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 14, lettera c), le parole da: «, al fine di verificare» sino alla fine della lettera sono soppresse.
2.455
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 14, lettera c), sopprimere le parole: «o distorsioni».
2.451
Zancan, Calvi
Al comma 14, lettera d), n.7: «sopprimere l’espressione dei passaggi di profili professionali».
2.456
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Sopprimere il comma 31.
2.457
Zancan, Calvi
Al comma 31, lettera a): «sopprimere l’intera lettera a).
2.458
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan
Al comma 31, sopprimere la lettera a).
2.463
Zancan, Calvi
Al comma 31, sopprimere la lettera a).
2.459
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
Al comma 31, sopprimere la lettera a).
2.462
Zancan, Calvi
Al comma 31, lettera a):
«a) l’articolo 86 è sostituito dal seguente: "Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario si riuniscano in forma pubblica le assemblee generali della Corte di Cassazione e delle Corti di Appello.
Il Procuratore Generale rivolge una relazione sull’amministrazione della Giustizia nel proprio ambito di competenza nel decorso anno.
Alla discussione possono in ogni caso intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali e i rappresentanti dell’avvocatura"».
2.460
Zanca, Calvi
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «e sulle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso».
2.461
Il Governo
All’articolo 2, comma 31, lettera a) le parole: «sulle linee di politici giudiziaria» sono sostituite dalle parole: «sugli interventi da adottare a sensi dell’articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia».
GIUSTIZIA (2a)
GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2005
437ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vitali.
La seduta inizia alle ore 14,30
IN SEDE REFERENTE
(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione
(Seguito dell'esame e rinvio)
Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.
Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana odierna.
Prende la parola nuovamente il senatore CALVI (DS-U) per illustrare gli emendamenti di cui il senatore Zancan ed il senatore Fassone sono rispettivamente primi firmatari.
Con l'occasione richiama l'attenzione su alcune questioni che sono state affrontate anche da alcuni emendamenti a sua firma che sono stati dati per illustrati nella seduta antimeridiana odierna. L'emendamento 2.59 affronta la questione dei rapporti tra la nuova Scuola superiore della magistratura ed il Consiglio superiore della magistratura. Il problema si pone perchè l'istituenda scuola non è stata configurata come un'articolazione del Consiglio superiore della magistratura, posta sotto il suo controllo, ma come istituzione autonoma che esercita poteri che la Costituzione riserva al Consiglio. Si potrebbe forse anche convenire sull'opportunità di dar vita ad una Scuola della magistratura, ma non certo nel modo indicato nella riforma dell'ordinamento giudiziario voluta dalla maggioranza. E', in particolare, inaccettabile che in talune ipotesi, ai giudizi della Scuola sia attribuito carattere vincolante per il Consiglio superiore della magistratura in una materia qual è quella delle promozioni che invece è propria del Consiglio in ossequio al dettato costituzionale. L'emendamento 2.62 - che propone di sopprimere il numero 3 della lettera g) - affronta invece un altro dei temi, tra i più delicati, della riforma. L'articolato in esame indica in tre anni il periodo temporale entro il quale il giovane magistrato sarà chiamato a scegliere in modo irreversibile se svolgere funzioni requirenti o giudicanti con una indicazione che, nell'impianto della riforma, condizionerà tutta la sua restante carriera. Si tratta di un termine straordinariamente breve, ricordando in proposito un emendamento a firma del suo Gruppo che proponeva di elevare ad otto anni il periodo entro il quale poter effettuare la scelta; un termine, questo, che sarebbe stato congruo permettendo al magistrato di poter trarre dalla propria esperienza,a quel punto significativa, nell'esercizio di una data funzione elementi utili per poter effettuare una scelta dal carattere definitivo. La conseguenza della limitazione voluta dalla maggioranza sarà quella di dar vita a magistrati frustrati per il possibile ed irrimediabile errore di valutazione nel quale sono incorsi ovvero identificazioni eccessive nella funzione da parte di altri magistrati, senza alcuna possibilità, più in generale di avere magistrati che possano disporre di quel bagaglio di esperienze che può derivare dallo svolgimento di entrambe le funzioni e che costituirebbe una garanzia per i cittadini soprattutto con riferimento all'esercizio delle funzioni requirenti. Ricorda infatti che il pubblico ministero nell'ordinamento vigente, pur essendo parte, è tenuto anche a ricercare prove a discarico dell'imputato ed è chiaro come tale aspetto del sistema vigente potrà essere valorizzato soltanto se l'ordinamento continuerà a consentire, sia pure con alcune doverose cautele, al magistrato di poter svolgere entrambe le funzioni.
Affronta quindi il tema delle separazioni delle carriere che la riforma realizza nei fatti surrettiziamente ed in modo insoddisfacente per tutti. Anche se non condivisibile, sarebbe stato meglio arrivare ad un sistema che, in modo chiaro e coerente, sancisse la separazione delle carriere piuttosto che accogliere la non scelta espressa dall'articolato in esame. Si sofferma quindi sull'emendamento 2.101, evidenziando come le disposizioni di cui al numero 17 della lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 sono, a suo avviso, suscettibili al pari di altre di analogo contenuto di favorire il contenzioso innanzi alla magistratura amministrativa in relazione alla varietà e complessità delle situazioni esistenti dovuta principalmente al succedersi di norme diverse quanto alla determinazione dell'età di collocamento a riposo dei magistrati. Si tratta, inoltre, di norme che fanno correre rischi di comportamenti non commendevoli che potrebbero essere posti in essere da magistrati al termine della loro carriera pur di conseguire incarichi direttivi. Si sofferma quindi brevemente sugli emendamenti 2.104, 2.110 e 2.122. Con riferimento specifico a quest'ultimo osserva che la proposta soppressiva in esso contenuta si giustifica alla luce dell'impostazione seguita dalla sua parte politica con riferimento al tema della separazione delle carriere. L'articolato appare infatti coerente con la scelta seguita dalla maggioranza, essendo evidente che il presidente della Corte di cassazione debba essere scelto tra i magistrati esercenti funzioni giudicanti, così come il procuratore generale tra quelli esercenti funzioni requirenti. La non condivisione dell'approccio seguito dal Governo impone la coerente soppressione di quelle parti dell'articolato che, come questa, contribuiscono a dar vita ad una separazione rigida e surrettizia, assolutamente non condivisibile. Sarebbe bastato invece limitarsi a prevedere l'obbligo di permanere nello svolgimento di una funzione per un periodo di tempo maggiore di quello indicato, come ad esempio otto o cinque anni, stabilendo quindi tutta una serie di garanzie per l'eventualità in cui il magistrato chiedesse di poter svolgere una funzione diversa.
Il senatore CAVALLARO(Mar-DL-U), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, si sofferma innanzitutto sul tema dell'introduzione della Scuola superiore della magistratura, sottolineando di non aver condiviso tale scelta per un duplice ordine di ragioni: e cioè, da un lato, in quanto il ruolo della Scuola è stato costruito e strumentalizzato in funzione di una limitazione delle prerogative del Consiglio superiore della magistratura che non poteva non sollevare - come poi è puntualmente avvenuto nel messaggio del Presidente della Repubblica - perplessità di ordine costituzionale e, dall'altro, poiché a suo parere non vi è nel sistema vigente reale bisogno di una Scuola superiore della magistratura, rispetto alla quale si sarebbe invece dovuto e potuto valorizzare la funzione delle scuole per le professionali legali. Le scuole per le professioni legali costituiscono infatti l'unico strumento realmente in grado di contribuire alla formazione di una cultura giuridica comune a tutti gli operatori del diritto, mentre con l'introduzione della Scuola superiore della magistratura si costruisce un nuovo soggetto istituzionale i cui rapporti con il Consiglio superiore della magistratura, indipendentemente dagli aggiustamenti che si potranno introdurre, saranno inevitabilmente sempre virtualmente conflittuali e problematici.
Il senatore Cavallaro prosegue il suo intervento sottolineando poi come le scelte del Governo e della maggioranza con riferimento al tema specifico della distinzione tra funzioni requirenti e funzioni giudicanti si inseriscano in una prospettiva che appare profondamente diversa da quella che, a suo avviso, sarebbe invece auspicabile ai fini di una maggiore efficienza nel funzionamento della macchina giudiziaria. Da questo punto di vista, piuttosto che una riorganizzazione della magistratura secondo un modello verticistico ovvero la costruzione di un percorso che impone al magistrato la scelta definitiva tra funzioni requirenti e giudicanti nella parte iniziale della sua carriera senza poter fare affidamento su un'esperienza adeguata, sarebbero state necessarie scelte diverse. Ad esempio, una cesura più netta fra l'attività di indagine e quella di acquisizione probatoria, un rafforzamento ovviamente delle garanzie di indipendenza di tutta la magistratura, una possibilità di mutamento dell'esperienza professionale che sarebbe certamente vantaggiosa ai fini di una maggiore efficienza nell'esercizio di ciascuna funzione, senza peraltro escludere ulteriori interventi anche al di fuori del quadro di riferimento più consueto, come potrebbe essere una valorizzazione della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia.
Il seguito dell'esame è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 15,30.
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2005
438ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.
La seduta inizia alle ore 14,25.
(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 17 febbraio scorso. Si prosegue nell'esame degli emendamenti e si ricorda che gli emendamenti già illustrati nelle sedute di giovedì scorso sono stati pubblicati in allegato al relativo resoconto.
Il senatore CALVI(DS-U), riferendosi agli emendamenti di cui è primo firmatario già illustrati nella precedente seduta, svolge preliminarmente talune considerazioni generali sul sistema dei concorsi che caratterizzeranno il percorso di carriera dei magistrati nel senso delineato dal disegno di legge in titolo. Ricorda che la sua parte politica ha ripetutamente e in ogni sede sottolineato la necessità di dotare il predetto percorso di carriera di necessari e severi controlli che garantiscano una seria ed efficace selezione dei magistrati che aspirano a ricoprire funzioni progressivamente di più alto livello. Ciò che si contesta è la volontà del Governo di ripristinare un sistema al cui superamento si era pervenuti - fra la metà degli anni '60 e l'inizio del decennio successivo - sulla base di una condivisa constatazione del suo fallimento, a cominciare dal dato di fatto che la valutazione delle sentenze emesse come titolo induceva il magistrato ad una certa qual subordinazione all'orientamento giurisprudenziale dominante con evidente pregiudizio per l'indipendenza di ciascun magistrato e con riflessi negativi sulle modalità di svolgimento del loro lavoro.
Ebbene, se da un lato appare indispensabile dotare il Consiglio superiore della magistratura - unico soggetto costituzionalmente abilitato a decidere in materia di status e di progressione in carriera - di tutti gli strumenti utili per superare l'attuale inefficacia della selezione, dall'altro rimane però inaccettabile che il disegno di riforma sia volto a limitare fortemente i poteri di quest'ultimo a favore di un farraginoso e formalistico sistema che poco ha a che fare con l'efficienza della macchina giudiziaria.
Constata quindi che l'unico emendamento presentato da senatori della maggioranza affronta la materia dei concorsi in termini che incontrano la positiva valutazione della sua parte politica, a prescindere da interpretazioni di carattere politico, e sui quali ritiene utile una considerazione da parte dell'intera Commissione in un'ottica che attribuisca correttamente rilievo prioritario nella materia in esame ai profili di carattere istituzionale.
Il senatore SALERNO (AN) illustra l'emendamento 2.136 e lo modifica riformulandolo nell'emendamento 2.136 (testo 2). Al riguardo sottolinea il valore politico della proposta dato dalla volontà di individuare un possibile punto di conciliazione tra le posizioni finora troppo distanti del Governo, da una parte, e della magistratura, dall'altra.
Ha quindi la parola il senatore MARITATI (DS-U) che, illustrando gli emendamenti di cui è primo firmatario, si sofferma sull'emendamento 2.224 con il quale si persegue l'obiettivo di riqualificare le modalità di accesso alle funzioni di legittimità, sia giudicanti che requirenti, attraverso l'individuazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei posti vacanti e previo parere motivato del Consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di Cassazione. L'emendamento, oltre a smentire l'accusa rivolta alla opposizione di privilegiare prassi lassiste o connotate da non selettivi automatismi, rende ragione alla competenza esclusiva del Consiglio superiore della magistratura in materia nell'ottica del pieno rispetto del dettato costituzionale e si muove nell'interesse generale della giurisdizione.
Il senatore AYALA(DS-U), riferendosi all'emendamento 2.225, dopo aver richiamato i ripetuti ed inascoltati inviti provenienti da più parti ad intervenire, nell'ambito del quadro costituzionale, pone in rilievo come la maggioranza, in questa come in ripetute altre occasioni pur proponendosi come coalizione modernizzatrice finisca al contrario per riproporre sostanzialmente soluzioni antiche e superate, ricordando in tal senso la riproposizione dell'istituto del legittimo sospetto, il ripristino della gerarchizzazione dell'ufficio del pubblico ministero ed il sistema dei concorsi così come proposto con la riforma in esame.
A tale proposito ricorda come la legge che abrogava il meccanismo della progressione in carriera basato su concorsi - votata a larghissima maggioranza dal Parlamento dell'epoca - era ispirata dalla volontà di superare un meccanismo quasi unanimemente giudicato dannoso e controproducente. Ebbene, ora si vuole ripristinare ciò che si ritenne, a ragione, superato, con un ritorno al passato privo di alcuna giustificazione e contraddetto dalla esperienza applicativa.
Concentrarsi su operazioni di questo stampo, inevitabilmente fa sì che il Governo non riservi la minima attenzione verso quello che è certificato come il male più serio della giustizia italiana: l'estenuante lentezza dei processi; che anzi viene considerato un profilo così trascurabile da non essere preso in alcuna considerazione, non potendosi altrimenti comprendere la scelta di pervenire all'elaborazione di proposte incredibili come quelle contenute nel cosiddetto disegno di legge Cirielli in tema di prescrizione.
Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha richiamato le norme regolamentari che disciplinano l'esame degli emendamenti ed un breve intervento del senatore CALVI(DS-U), che ha evidenziato l'atteggiamento fin qui seguito dall'opposizione che ha preferito una illustrazione di carattere generale degli emendamenti assicurando il buon andamento dei lavori, ha la parola il senatore MARITATI (DS-U) per illustrare l'emendamento 2.234 sottolineando come l'emendamento sia in linea con il messaggio del Presidente della Repubblica che ha giudicato palesemente incostituzionale il potere attribuito al Ministro di ricorrere contro le delibere del Consiglio superiore della magistratura adottate in contrasto con il concerto o il suo parere.
Il senatore CALVI (DS-U) si sofferma quindi sull'emendamento 2.302 volto a porre in evidenza in quale considerazione debba essere tenuta la laboriosità e la capacità organizzativa dei magistrati che aspirano a ricoprire incarichi direttivi e semidirettivi rispetto al formalismo e alla rigidità che invece connotano il testo governativo. Succintamente espone poi le ragioni a sostegno dell'emendamento 2.295 volto a conferire maggiore rilievo ai Consigli giudiziari nell'assegnazione di incarichi direttivi perché dotati, più di altri, della conoscenza della realtà nella quale operano.
Il senatore AYALA (DS-U) richiama l'attenzione sull'emendamento 2.304 con il quale, a suo avviso, si pone preventivamente rimedio ad una sicura censura di costituzionalità di una norma che conferisce al Ministro la facoltà di impugnativa avverso delibere adottate dal Consiglio superiore della magistratura in materia di conferimento di incarichi direttivi. Al riguardo, infatti è indiscutibile che l'unico istituto presente nell'ordinamento italiano risulti essere quello del conflitto di attribuzione.
Il senatore CALVI (DS-U) modifica gli emendamenti 2.334, 2.244, 2.265 e 2.276 riformulandoli negli emendamenti 2.234 (testo 2), 2.244 (testo 2), 2.265 (testo 2) e 2.276 (testo 2).
Il senatore AYALA(DS-U), dopo aver ricordato brevemente il contenuto dell'emendamento 2.455 raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.301 che non inficerebbe comunque il potere del Ministro di sollevare un conflitto di attribuzioni con il Consiglio superiore della magistratura in relazione a deliberazioni assunte in assenza del concerto o del prescritto parere.
Il senatore MARITATI (DS-U) richiama quindi l'attenzione sull'emendamento 2.333 che, pur proponendo una diminuzione del numero dei magistrati in seno alle commissioni di esame per l'accesso alle funzioni direttive, ne garantisce comunque la funzionalità, perseguendo in tal modo l'obiettivo di un più razionale utilizzo delle risorse. Si sofferma poi sugli emendamenti 2.464, 2.466 e 2.467 ribadendo considerazioni già svolte relativamente alla improponibilità - alla luce del dettato costituzionale - del potere in capo al Ministro della giustizia di tracciare le linee di politica giudiziaria del Paese, diversamente dalla sua facoltà di svolgere relazioni sull'attività giudiziaria sotto il profilo organizzativo.
Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) si sofferma sugli emendamenti di cui è primo firmatario, sottolineando in termini generali come gli stessi perseguano sostanzialmente l'obiettivo di semplificare il meccanismo della progressione in carriera dei magistrati delineato nell'articolato in esame, facendo venir meno previsioni che non rispondono certo ad esigenze funzionali e ad un'efficiente organizzazione della macchina giudiziaria, come ad esempio quelle che individuano rigidamente, in termini percentuali, i posti vacanti da attribuire secondo le modalità indicate nel disegno di legge in esame. Al tempo stesso gli emendamenti a sua firma perseguono l'obiettivo di riaffermare il ruolo del Consiglio superiore della magistratura quale delineato nella Carta costituzionale, recependo anche in tal modo i rilievi espressi dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle Camere dell'iniziativa in titolo. In tale direzione muove infatti l'intervento emendativo diretto a far venir meno il carattere vincolante delle valutazioni formulate dalla istituenda Scuola superiore della magistratura. Appare comunque necessario intervenire sul meccanismo della progressione in carriera voluto dalla maggioranza in quanto farraginoso, inefficiente e palesemente in contrasto con la Costituzione perché esautora il Consiglio superiore della magistratura da funzioni ad esso riservate in via esclusiva. Gli emendamenti a sua firma affrontano poi anche le ulteriori questioni poste dal Presidente della Repubblica. Si tratta di tematiche dal forte impatto politico quali, ad esempio, il potere del Ministro di indicare le linee di politica giudiziaria ovvero l'ambito del monitoraggio del Ministro ed ancora il potere del medesimo di impugnativa delle delibere del Consiglio superiore della magistratura innanzi al giudice amministrativo. Fa infine riserva di ritornare in modo più analitico ed approfondito sugli emendamenti a sua firma nel prosieguo dell'esame, sottolineando ancora una volta l'importanza di riconsiderare l'intero sistema della progressione in carriera dei magistrati, recependo i rilievi formulati dal Capo dello Stato.
Ha la parola il senatore ZANCAN (Verdi-Un) il quale ricorda preliminarmente che, in base all'articolo 105 della Costituzione, il Consiglio superiore della magistratura ha competenza esclusiva in materia di assunzioni, promozioni e trasferimenti dei magistrati. L'articolato contrasta quindi con evidenza con il dettato costituzionale richiamato, specificatamente nella parte in cui attribuisce efficacia vincolante al parere espresso dalla istituenda Scuola superiore della magistratura. Ad analoga conclusione si può pervenire con riferimento al sistema dei concorsi delineato per la progressione in carriera dei magistrati in quanto sono strutturati in modo da privare il Consiglio superiore della magistratura di prerogative proprie. Sottolinea quindi la grande rilevanza delle osservazioni critiche espresse dal Capo dello Stato le quali a suo avviso non possono essere circoscritte a punti specifici dell'articolato, così come nella lettura che degli stessi è stata data dalla maggioranza. In realtà le osservazioni del Presidente della Repubblica pongono in crisi l'intero impianto del sistema della progressione in carriera previsto nell'articolato in esame. Lo strumento dei concorsi infatti, non appare adeguato ad individuare i magistrati più idonei allo svolgimento delle funzioni messe a concorso, potendo certo indicare magistrati preparati sotto il profilo tecnico-giuridico, ma senza dire nulla con riguardo alla loro capacità a svolgere funzioni requirenti o giudicanti ovvero funzioni di direzione di uffici giudiziari. Altro profilo di criticità - come già accennato - è costituito dal ruolo attribuito alla Scuola superiore della magistratura ed alle sue valutazioni in quanto limitano i poteri del Consiglio superiore della magistratura in maniera inaccettabile alla luce del dettato costituzionale. Evidenzia quindi come le proposte emendative a sua firma si muovano in una duplice direzione: da un lato vi sono emendamenti soppressivi dell'intero sistema della progressione voluto dalla maggioranza e, dall'altro, emendamenti che invece interessano punti specifici dell'articolato, come ad esempio la proposta che ha per obiettivo quello di far venir meno il carattere vincolante del parere espresso dalla Scuola superiore della magistratura cui si è già fatto riferimento. Anche se si condivide l'importanza di dar vita alla Scuola superiore della magistratura, non sono infatti accettabili le funzioni che la stessa sarà chiamata a svolgere nel disegno di riforma voluto dal Governo e dalla maggioranza, in particolare con riferimento all'incidenza delle sue valutazioni relative alla progressione in carriera, sottolineando che anche una parte della maggioranza - riferendosi all'emendamento 2.136 di cui il senatore Salerno è primo firmatario - sembra essersi finalmente accorta dell'inadeguatezza del sistema concepito. Con riferimento all'emendamento 2.300 che propone di sopprimere le parole "dei titoli" osserva come gli appaia inaccettabile l'idea che la sentenza possa costituire titolo per la valutazione della professionalità del magistrato. Si tratta di un approccio, peraltro già sperimentato con esiti negativi in passato, che determinerà effetti distorsivi sull'efficienza della macchina giudiziaria, rallentando la redazione delle sentenze e quindi i processi. I magistrati infatti saranno impegnati a precostituire titoli da valere per l'avanzamento in carriera e quindi saranno particolarmente attenti a redigere provvedimenti dall'ampia e colta motivazione anche quando ciò non sarà necessario in relazione alla scarsa significatività della fattispecie posta alla loro attenzione.
Riferendosi all'emendamento 2.203, ne raccomanda l'approvazione in quanto restituisce al Ministro della giustizia quel ruolo che la Costituzione gli attribuisce. Quanto al monitoraggio, il senatore Zancan sottolinea come lo stesso non potrà costituire in alcun modo uno strumento per verificare se le sentenze siano giuste o sbagliate e quindi per valutare le modalità di esercizio dell'azione penale, ma potrà al più costituire un mezzo per verificare l'efficacia e la correttezza dell'azione amministrativa. Si determinerebbero in caso contrario effetti distorsivi: i magistrati potrebbero infatti essere indotti a riservare la loro attenzione su processi nei quali sia più agevole l'istruzione probatoria e ciò al fine di evitare che dalle difficoltà delle indagini possano trarsi elementi negativi di valutazione del modo in cui il magistrato esercita l'azione penale.
Il presidente Antonino CARUSO (AN) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti presentati.
Il sottosegretario VALENTINO si sofferma quindi brevemente sugli emendamenti 2.441 e 2.461 richiamando l'attenzione sul fatto che gli stessi, in ordine ai profili su cui intervengono, sono evidentemente rivolti a recepire le indicazioni contenute nel messaggio del Presidente della Repubblica.
Il relatore BOBBIO (AN) esprime parere favorevole sugli emendamenti del Governo 2.53, 2.441 e 2.461 e parere contrario su tutti i restanti emendamenti, sottolineando come il contenuto di questi ultimi risulti incompatibile con le linee ispiratrici del disegno di riforma portato avanti dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene.
Per quel che attiene più in particolare all'intervento che viene proposto in ordine al numero 1 della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 - relativamente all'attribuzione al Ministro della giustizia della facoltà di ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi - non condivide le obiezioni e le perplessità a più riprese manifestate nel corso del dibattito. Ritiene infatti che la proposta emendativa, formulata dal Governo, correttamente e opportunamente distingua la sfera di operatività propria dello strumento del conflitto di attribuzione da quella diversa concernente gli eventuali vizi di legittimità dell'atto, prevedendo solo con riferimento a quest'ultima la possibilità per il Ministro di adire gli organi della giustizia amministrativa.
Il sottosegretario di Stato VALENTINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti presentati.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA NOTTURNA ODIERNA
Il presidente Antonino CARUSO avverte che la seduta notturna della Commissione, già convocata per oggi alle ore 21, è anticipata alle ore 20.
La seduta termina alle ore 16,30.
Art. 2.
2.234 (testo 2)
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), numero 7.1), dopo le parole: «lettera f), numero 3)», aggiungere le seguenti: «nonché siano giudicati idonei all’incarico con provvedimento del Consiglio superiore della magistratura non soggetto ad impugnativa».
2.244 (testo 2)
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), numero 7.2) dopo le parole: «lettera f), numero 3)», aggiungere le seguenti: «nonché siano giudicati idonei all’incarico con provvedimento del Consiglio superiore della magistratura non soggetto ad impugnativa».
2.265 (testo 2)
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), numero 9.1), dopo le parole: «lettera f), numero 3)» aggiungere le seguenti: «nonché siano giudicati idonei all’incarico con provvedimento del Consiglio superiore della magistratura non soggetto ad impugnativa».
2.276 (testo 2)
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera l), numero 9.2), dopo le parole: «seconda parte» aggiungere le seguenti: «nonché siano giudicati idonei all’incarico con provvedimento del Consiglio superiore della magistratura non soggetto ad impugnativa».
2.136
Salerno, Pace, Pedrizzi, Bevilacqua, Bonatesta
a) al comma 1, lettera l), sostituire il numero 3 con il seguente: «periodicamente, e comunque almeno una volta all’anno, i posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola Superiore della Magistratura, all’esito del concorso per titoli previsto dalla lettera f) numero 2. Il Consiglio Superiore della Magistratura dovrà tener conto del parere emesso dalla Scuola Superiore della Magistratura all’esito del corso di formazione anzidetto, del parere del Consiglio Giudiziario nonche del parere emesso dalla commissione di cui alla presente lettera numero 5. I magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado possono presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni. Qualora abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado presso una sede indicata come disagiata e abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni, hanno diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre»;
b) al comma 1 lettera l) sostituire il numero 4 con il seguente: «periodicamente, e comunque almeno una volta all’anno, i posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola Superiore della Magistratura, all’esito del concorso per titoli previsto dalla lettera f) numero 2. Il Consiglio Superiore della Magistratura dovrà tener conto del parere emesso dalla Scuola Superiore della Magistratura all’esito del corso di formazione anzidetto, del parere del Consiglio Giudiziario nonchè del parere emesso dalla commissione di cui alla presente lettera numero 6. I magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado possono presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni. Qualora abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado presso una sede indicata come disagiata e abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni, hanno diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre»;
c) al comma 1, lettera l) sostituire il numero 7) con il seguente: «annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di Cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assenati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola Superiore della Magistratura, all’esito del concorso per titoli ed esami previsto dalla lettera f) numero 3.
2.136 (testo 2)
Salerno, Bevilacqua, Bonatesta, Pace, Pedrizzi, Florino
a) al comma 1 lettera f) numero 2 sopprimere le parole: «, dopo otto anni dall’ingresso in magistratura previo concorso per titoli ed esami scritti e orali ovvero»;
b) al comma 1 lettera f) sostituire il numero 3 con il seguente: «che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado ovvero dopo diciotto anni dall’ingresso in magistratura previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni di legittimità»;
c) al comma 1 lettera f) numero 5 sopprimere le parole da: «e di quelli per esami» fino alla fine;
d) al comma 1 lettera g) numero 1 sopprimere le parole: «con favorevole giudizio»;
e) al comma 1 lettera g) sostituire il numero 2 con il seguente: «Il Consiglio Superiore della Magistratura dovrà tener conto del parere emesso dalla Scuola Superiore della Magistratura all’esito del corso di formazione anzidetto, del parere del Consiglio Giudiziario nonché del parere emesso dalla commissione di cui alla lettera f) numero 5.»; f) al comma 1 lettera g) numero 3 sopprimere le parole: «con favorevole giudizio»;
g) al comma 1 lettera g) sostituire il numero 4 con il seguente: «Il Consiglio Superiore della Magistratura dovrà tener conto del parere emesso dalla Scuola Superiore della Magistratura all’esito del corso di formazione anzidetto del parere del Consiglio Giudiziario nonché del parere emesso dalla commissione di cui alla lettera f) numero 6.»;
h) al comma 1 lettera h) numero 17 sopprimere le parole: «con favorevole giudizio finale»;
i) al comma 1 lettera i) numero 6 sopprimere le parole: «con favorevole giudizio finale»;
j) al comma 1 lettera l) sostituire il numero 3 con il seguente: «periodicamente e comunque almeno una volta all’anno i posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola Superiore della Magistratura, all’esito del concorso per titoli previsto dalla lettera f) numero 2. Il Consiglio Superiore della Magistratura dovrà tener conto del parere emesso dalla Scuola Superiore della Magistratura all’esito del corso di formazione anzidetto, del parere del Consiglio Giudiziario nonché del parere emesso dalla commissione di cui alla presente lettera numero 5. I magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado possono presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni. Qualora abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado presso una sede indicata come disagiata e abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni, hanno diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre.»;
k) al comma 1 lettera l) sostituire il numero 4 con il seguente: «periodicamente, e comunque almeno una volta all’anno, i posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai magistrati requirenti che abbiano frequentato un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola Superiore della Magistratura, all’esito del concorso per titoli previsto dalla lettera f) numero 2. Il Consiglio Superiore della Magistratura dovrà tener conto del parere emesso dalla Scuola Superiore della Magistratura all’esito del corso di formazione anzidetto, del parere del Consiglio Giudiziario nonché del parere emesso dalla commissione di cui alla presente lettera numero 6. I magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado possono presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni. Qualora abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado presso una sede indicata come disagiata e abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni, hanno diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre.»;
l) al comma 1 lettera l) sostituire il numero 7) con il seguente: «annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di Cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola Superiore della Magistratura, all’esito del concorso per titoli previsto dalla lettera f) numero 3. Il Consiglio Superiore della Magistratura dovrà tener conto del parere emesso dalla Scuola Superiore della Magistratura all’esito del corso di formazione anzidetto, del parere del Consiglio Giudiziario nonché del parere emesso dalla commissione di alla presente lettera numero 8»;
m) al comma 1 lettera l) sostituire il numero 9) con il seguente: «annualmente i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di Cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai magistrati requirenti che abbiano frequentato un apposito corso dl formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola Superiore della Magistratura, all’esito del concorso per titoli previsto dalla lettera f) numero 3. Il Consiglio Superiore della Magistratura dovrà tener conto del parere emesso dalla Scuola Superiore della Magistratura all’esito del corso di formazione anzidetto, del parere del Consiglio Giudiziario nonché del parere emesso dalla commissione di cui alla presente lettera numero 10»;
n) al comma f) lettera l) numero 11) sopprimere dalle parole «nei concorsi per titoli ed esami» alle parole «viene redatto l’ordine di graduatoria»;
o) al comma 1 lettera m) il numero 1 è sostituito dal seguente: «i concorsi per gli incarichi direttivi consistono nella valutazione dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; il Consiglio Superiore della Magistratura dovrà tener conto del parere emesso dalla Scuola Superiore della Magistratura all’esito dei corsi di formazione di cui alla lettera h) numero 17 e alla lettera l) numero 6 del parere del Consiglio Giudiziario nonchè del parere emesso dalla commissione di cui alla presente lettera numero 9 per le funzioni direttive e semidirettive giudicanti e numero 10 per le funzioni direttive e semidirettive requirenti; dovrà tener conto del parere del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado, propone le nomine al Ministro della Giustizia per il concerto; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n 195 e successive modificazioni»;
p) al comma 1 lettera m) il numero 2 è sostituito dal seguente: «i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistono nella valutazione dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; il Consiglio Superiore della Magistratura dovrà tener conto del parere emesso dalla Scuola Superiore della Magistratura all’esito dei corsi di formazione a cui abbia partecipato il magistrato, del parere del Consiglio Giudiziario nonché del parere emesso dalla commissione di cui alla presente lettera numero 9 per le funzioni direttive e semidirettive giudicanti e numero 10 per le funzioni direttive e semidirettive requirenti»;
q) al comma 1 lettera m) numero 9 sostituire le parole «sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti» con le seguenti «ai fini di cui ai numeri 1) e 2) sia istituita una commissione per l’esercizio delle funzioni direttive e semidirettive giudicanti»;
r) al comma 1 lettera m) numero 10 sostituire le parole «sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti» con le seguenti« ai fini di cui ai numeri 1) e 2) sia istituita una commissione per l’esercizio delle funzioni direttive e semidirettive requirenti»;
s) al comma 1) lettera q) n. 1 sopprimere le parole «salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e»;
t) al comma 1) lettera q) sopprimere i numeri 2) e 3);
u) al comma 9) sopprimere la lettera d);
v) al comma 9 lettera e) sostituire le parole «7.1), 7.2), 9.1) e 9.2)» con le parole «7 e 9»;
w) al comma 9) sostituire la lettera f) con la seguente: «prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f numero 4), ultima parte, il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario, prima della data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario, prima della data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 comma 1, lettera a), equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità.
2.333
Maritati, Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini
Al comma 1, lettera m), numero 9, sostituire le parole: «da tre a cinque magistrati che esercitano le funzioni di legittimità» con le seguenti: «da un magistrato che eserciti le funzioni di legittimità, da due a quattro magistrati che esercitano funzioni direttive da almeno tre anni».
2.464
Maritati, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan
Al comma 31, sopprimere la lettera a).
2.465
Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 31, lettera a), capoverso «Art. 86», comma 1, sopprimere il primo periodo e, al secondo periodo, sostituire le parole: «Entro i successivi dieci giorni» con le altre: «Entro il ventesimo giorno di ciascun anno giudiziario».
2.466
Maritati
Al comma 31, lettera a), capoverso «Art. 86», sopprimere le seguenti parole: «e sulle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso».
2.467
Maritati
Al comma 31, lettera a), capoverso «Art. 86», sostituire le parole: «e sulle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso» con le seguenti: «e sulle linee guida di natura amministrativa ed organizzativa dell’amministrazione della giustizia per l’anno in corso».
GIUSTIZIA (2a)
MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2005
440ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il ministro della giustizia Castelli.
La seduta inizia alle ore 8,45.
(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri e si prosegue nell'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, già pubblicati in allegato al resoconto delle sedute di giovedì scorso e di ieri.
Il senatore AYALA (DS-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.33, ribadendo l'irrinunciabilità dell'esigenza di una cultura della giurisdizione comune a tutti i magistrati, a prescindere dalla circostanza che questi si trovino ad esercitare funzioni giudicanti o requirenti. Al riguardo, ricorda la propria esperienza personale di magistrato che ebbe inizio con l'esercizio delle funzioni di pretore mandamentale e sottolinea che l'aver svolto in quella veste anche funzioni giudicanti si rivelò di indubbia utilità nel prosieguo della sua carriera proprio con riferimento all'esercizio delle funzioni requirenti.
Anche il senatore ZANCAN (Verdi-Un) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.33, condividendo le considerazioni svolte dal senatore Ayala ed evidenziando come la previsione per tutti i magistrati di un periodo obbligatorio - che nel caso dell'emendamento in votazione è opportunamente indicato in tre anni - di esercizio delle funzioni giudicanti costituisca l'unico modo per contribuire alla formazione di quella cultura della giurisdizione comune a tutti i magistrati sulla cui importanza si è già più volte richiamata l'attenzione.
Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, posto ai voti, è respinto l'emendamento 2.33.
Il senatore CALVI (DS-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.46, sottolineando in particolare come la previsione contenuta nella lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del testo in esame sia assolutamente irragionevole laddove impone al magistrato di effettuare entro il terzo anno una scelta definitiva in ordine al tipo di funzioni che eserciterà per il resto della sua carriera, essendo tale lasso di tempo sicuramente troppo breve per consentire al magistrato medesimo un'adeguata valutazione delle sue attitudini professionali.
Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 2.46, 2.47 e 2.48, quest'ultimo di contenuto identico all'emendamento 2.49.
Il senatore CALVI (DS-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.50.
Nello stesso senso si esprime il senatore ZANCAN(Verdi-Un).
Posto ai voti è respinto l'emendamento 2.50.
Il senatore CALVI (DS-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.51, evidenziando come le proposte emendative formulate dai senatori del suo Gruppo in ordine al tema della disciplina del passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa, siano tutte caratterizzate dall'intenzione di assicurare al magistrato la possibilità di mutare tali funzioni lungo l'intero arco della sua carriera professionale accompagnando tale possibilità però con la previsione di alcune garanzie sia nel senso di individuare limitazioni di tipo temporale e territoriale, sia nel senso di richiedere che in ogni caso il cambiamento di funzioni sia preceduto dall'utile frequentazione di un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura.
Posto ai voti è respinto l'emendamento 2.51.
Dopo che il senatore AYALA (DS-U) ha annunciato il voto favorevole su di essi, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 2.58 e 2.57.
Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.52, che è poi posto ai voti e respinto.
Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.53.
Il senatore BOBBIO (AN) rinuncia ad illustrare i subemendamenti a sua firma.
Il senatore CALVI(DS-U), intervenendo in sede di illustrazione dei subemendamenti di cui è primo firmatario, ribadisce preliminarmente come la sua parte politica non abbia condiviso la scelta della maggioranza di limitare l'esame del disegno di legge in titolo ai soli aspetti dello stesso che costituiscono espressamente oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica ritenendo che i rilievi in esso contenuti investano sistematicamente l'intero impianto del progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario voluto dal Governo e dalla maggioranza. Sottolinea, al riguardo, che con riferimento al primo dei rilievi contenuti nel messaggio, la soluzione prospettata dal Governo con i suoi emendamenti significa una sostanziale presa d'atto dell'errore inizialmente commesso, e a non diverse conclusioni deve giungersi per quanto riguarda il secondo dei predetti rilievi. Ciò va detto aggiungendo peraltro che non vi è certo bisogno di una previsione legislativa per consentire al Ministro della giustizia, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dal dettato costituzionale, di venire in Parlamento ad illustrare quali saranno le linee di politica legislativa che saranno proposte dal Governo, così come sens'altro sono consentite al Ministro le attività di acquisizione di dati finalizzate all'elaborazione di un quadro conoscitivo esatto delle modalità di funzionamento della macchina giudiziaria, e non strumentalmente volte a condizionare l'esercizio delle funzioni giudiziarie.
Per quanto riguarda infine la problematica centrale della prospettata riforma della progressione in carriera della magistratura imperniata sul meccanismo concorsuale, in questa sede non può che ribadirsi che senza le correzioni proposte dall'opposizione, sarà inevitabile che sul nuovo assetto legislativo voluto dal Governo e dalla maggioranza dovrà intervenire la Corte costituzionale.
Il seguito dell'esame è infine rinviato.
ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA.
Il presidente Antonino CARUSO avverte che la seduta pomeridiana odierna è anticipata alle ore 14.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,30.
Il Relatore
All’emendamento 2.53, alla lettera a) sostituire i paragrafi 1), 2) 3) e 4) con i seguenti:
1) Alla lettera g) sostituire i numeri 1), 2), 3) e 4) con i seguenti:
«1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;
2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera l), numero 6);
3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;
4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera l), numero 5);»
2) alla lettera h) sostituire il numero 17) con il seguente:
«17) le funzioni indicate ai numeri 11), 12), 13), 14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato l’apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;»
3) alla lettera i), sostituire il numero 6) con il seguente.
«6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato un apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;».
Calvi, Legnini, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 1, sopprimere le parole da: «e, dopo le parole: "di cui al comma 2"» fino alla fine del numero».
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 1, dopo le parole: «il cui giudizio finale» inserire le seguenti: «salvo che non ostino ragioni di opportunità,».
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 1, dopo le parole: «Consiglio superiore della magistratura» aggiungere le seguenti: «che assegna i posti ove non ostino motivi da indicare espressamente».
Calvi, Legnini, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 2, sopprimere le parole da: «e, dopo le parole: "di cui al comma 2"» fino alla fine del numero.
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 2, dopo le parole: «il cui giudizio finale» inserire le seguenti: «, salvo che non ostino ragioni di opportunità,».
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 2, dopo le parole: «Consiglio superiore della magistratura» aggiungere le seguenti: «che assegna i posti ove non ostino motivi da indicare espressamente».
Calvi, Legnini, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 3, sopprimere le parole da: «dopo le parole: "di cui al comma 2"» fino alla fine del numero.
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 3, dopo le parole: «il cui giudizio finale» inserire le parole: «,salvo che non ostino ragioni di opportunità,».
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 3, dopo le parole: «Consiglio superiore della magistratura» aggiungere le parole: «che assegna i posti ove non ostino motivi da indicare espressamente».
Calvi, Legnini, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 4, sopprimere le parole da: «di cui al comma 2» fino alla fine del numero.
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 4, dopo parole: «il cui giudizio finale» inserire le parole: «,salvo che non ostino ragioni di opportunità,».
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 4, dopo parole: «Consiglio superiore della magistratura» aggiungere le seguenti: «che assegna i posti ove non ostino motivi da indicare espressamente».
Il Relatore
All’emendamento 2.53, alla lettera a) sostituire i paragrafi da 5) a 28) con seguente:
5) Alla lettera 1) sostituire i numeri 3), 4), 7) e 9) con i seguenti:
3) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
3.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati gidicanti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
3.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per soli titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;
3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;
3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;
3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;
3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;
3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);
4) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
4.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
4.2) per il 70 per cento i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f) numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;
4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 4.1 ) ed espletato nello stesso anno;
4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;
4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;
4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;
4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);
7) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestìto, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
7.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitano da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado e che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposilo corso dl formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
7.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, e che abbiano consegu to l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3) seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso.
7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;
7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 7.1 ) ed espletato nello stesso anno;
7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;
9) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
9.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
9.2) per il 30 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguilo l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno.
9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;
9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli per titoli ed esami, scritti ed orali;
Calvi, Legnini, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 6, numero 3.1), sostituire le parole: «per il trenta per conto» con le seguenti: «per il 40 per cento».
Conseguentemente, al punto 7, al numero 3.2) sostituire le parole: «per il settanta per cento» con le seguenti: «60 per cento».
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), al punto 6, numero 3.1), sopprimere le parole: «ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte,».
Calvi, Legnini, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 6, numero 3.1), sopprimere le seguenti parole: «del giudizio finale formulato all’esito del concorso».
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 7, numero 3.2) sopprimere le parole da: «che abbiano conseguito» sino a: «seconda parte,» e le parole: «e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso.
Conseguentemente sopprimere i punti 8 e 9.
Calvi, Legnini, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 7, numero 3.2) sopprimre le parole: «e del giudizio finale formulato all’esito del concorso».
Calvi, Legnini, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 8, numero 3.3), dopo le parole: «i posti» aggiungere la seguente: «residuati».
Calvi, Legnini, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 9, numero 3.4), dopo le parole: «i posti» aggiungere la seguente: «residuati».
Calvi, Legnini, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 12, numero 4.1), sostituire le parole: «per il trenta per cento» con le seguenti: «per il 50 per cento».
Conseguentemente, al punto 13, al numero 4.2) sostituire le parole: «per il settanta per cento» con le seguenti: «50 per cento».
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), al punto 12, al numero 4.1), sopprimere le parole: «ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte,».
Calvi, Legnini, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 12, numero 4.1), sopprimere le seguenti parole: «e del giudizio finale formulato all’esito del concorso».
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 13, numero 4.2), sopprimere le parole da: «che abbiano conseguito» siano a: «seconda parte,» e le parole: «e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso».
Conseguentemente, sopprimere i punti 14 e 15.
Calvi, Legnini, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 13, numero 4.2), sopprimere le seguenti parole: «e del giudizio finale formulato all’esito del concorso».
Calvi, Legnini, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 14, numero 4.3), dopo le parole: «i posti» aggiungere la seguente: «residuati».
Calvi, Legnini, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 15, numero 4.4), dopo le parole: «i posti» aggiungere la seguente: «residuati».
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 16, numero 4.5), dopo le parole: «consigli giudiziari» aggiungere le parole: «ove previsto».
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 16, numero 4.5), dopo la parola: «assegni» inserire le seguenti: «salvo che ostino ragioni di inopportunità».
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 16, numero 4.5), dopo le parole: «4.3) e 4.4)» inserire le seguenti: «salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni».
Calvi, Legnini, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 18, numero 7.1), sostituire le parole: «per il 70 per cento» con le seguenti: «per il 50 per cento».
Conseguentemente, al punto 19, al numero 7.2), sostituire le parole: «per il 30 per cento», con le seguenti: «per il 50 per cento».
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 18, numero 7.1), sopprimere le parole da: «e che abbiano conseguito» sino a: «prima parte», e le parole: «e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso».
Conseguentemente sopprimere il punto 20.
Calvi, Legnini, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 18, numero 7.1), sopprimere le seguenti parole: «e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso».
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 19, numero 7.2) sopprimere le parole da: «ovvero ai magistrati», sino a: «seconda parte» e le parole: «e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso».
Conseguentemente sopprimere il numero 21.
Calvi, Legnini, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 19, numero 7.2) sopprimere le seguenti parole: «e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso».
Calvi, Legnini, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 20, numero 7.3) dopo le parole: «i posti», aggiungere la seguente: «residuati».
Calvi, Legnini, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 21, numero 7.4) dopo le parole: «i posti aggiungere la seguente» «residuati».
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 22, numero 7.5), dopo la parola: «assegni» inserire le seguenti: «salvo che ostino ragioni di inopportunità».
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 22, numero 7.5), dopo le parole: «7.3) e 7.4)» inserire le seguenti: «salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni».
Calvi, Ayala, Maritati, Brutti Massimo, Fassone, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), sostituire il punto 23 con il seguente:
«23. alla lettera l), numero 9), sostituire le parole: "con le seguenti modalità" con le seguenti: "ai magistrati requirenti che abbiano frequentato un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della Magistratura"».
Calvi, Legnini, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 24, numero 9.1), sostituire le parole: «per il 70 per cento» con le seguenti: «per il 60 per cento».
Conseguentemente, al punto 25, al numero 9.2) sostituire le parole: «per il 30 per cento» con le seguenti: «per il 40 per cento».
Calvi, Legnini, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 24, numero 9.1), sostituire le parole: «per il 70 per cento» con le seguenti: «per il 50 per cento».
Conseguentemente, al punto 25, al numero 7.2) sostituire le parole: «per il 30 per cento» con le seguenti: «per il 50 per cento».
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 24, numero 9.1), sopprimere le parole da: «,e che abbia» sino a: «prima parte» e le parole: «e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso».
Conseguentemente sopprimere il punto 26.
Calvi, Legnini, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.52, alla lettera a), punto 24, numero 9.1), sopprimere le seguenti parole: «e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso».
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), al punto 25, numero 9.2) sopprimere le parole da: «ovvero ai magistrati che» sino alle parole: «seconda parte,» e le parole: «e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso».
Conseguentemente, sopprimere il punto 27.
Calvi, Legnini, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 25, numero 9.2), sopprimere le seguenti parole: «e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso».
Calvi, Legnini, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 26, numero 9.3), dopo le parole: «i posti» aggiungere la seguente: «residuati».
Calvi, Legnini, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 27, numero 9.4), dopo le parole: «i posti» aggiungere la seguente: «residuati».
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 28, numero 9.5), dopo le parole: «consigli giudiziari» inserire le parole: «ove previsto».
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 28, numero 9.5), dopo la parola: «assegni» inserire le parole: «salvo che ostino ragioni di inopportunità».
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 28, numero 9.5), dopo le parole: «9.3) e 9.4)» inserire le parole: «salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni».
Il Relatore
All’emendamento 2.53, alla lettera a), sostituire il paragrafo 30) con il seguente:
«6) Alla lettera m) sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano in una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti gli ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado, proponga al Ministro della Giustizia per il concerto le nomine nell’ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia, fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall’articolo 11 della predetta legge, possa ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi;
2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano in una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; il Consiglio superiore della magistratura acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari, assegni l’incarico semidirettivo nell’ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo».
Calvi, Legnini, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 30, al numero 1), sopprimere le seguenti parole: «, della laboriosità».
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 30, numero 1), dopo la parola: «proponga» inserire le parole: «salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni».
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 30, numero 1), sopprimere le parole da: «il Ministro della giustizia, fuori dei casi» sino alla fine.
Calvi, Legnini, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 30, al numero 2), sopprimere le seguenti parole: «, della laboriosità».
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 30, numero 2), dopo le parole: «consigli giudiziari» inserire le parole: «ove previsto».
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 30, numero 2), dopo le parole: «al termine del medesimo» aggiungere le parole: «salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni».
Il Relatore
All’emendamento 2.53, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti.
b) al comma 2, alla lettera t), il primo periodo è sostituito dal seguente: «prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo aver frequentato l’apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, il cui esito è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano sottoposti da parte di quest’ultimo a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall’attività giudiziaria e scientifica dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall’equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera p);
c) al comma 9, alla lettera f), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera e), fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l’effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale è valutato dal consiglio superiore della magistratura, nell’ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera l), numeri 7.1) e 9.1)».
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera b) paragrafo 2), le parole: «, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità,» sono soppresse.
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera b) paragrafo 2), dopo le parole: «il cui esito» aggiungere le parole: «non vincolante».
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera b), paragrafo 2) dopo le parole: «Consiglio superiore della magistratura» inserie le parole: «ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità all’assegnazione a funzioni di secondo grado o di legittimità».
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera c), dopo le parole: «il cui esito» aggiungere le parole: «non vincolante».
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera c), dopo le parole: «Consiglio superiore della magistratura» inserire le parole: «ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità».
GIUSTIZIA (2a)
MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2005
441ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono il ministro della giustizia Castelli, i sottosegretari di Stato per la giustizia Valentino e Vietti.
La seduta inizia alle ore 14,15.
(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna e si prosegue nell'esame dei subemendamenti presentati all'emendamento 2.53 del Governo.
Ha la parola il senatore MARITATI (DS-U) sul complesso dei subemendamenti a sua firma osservando preliminarmente che incentrerà il suo intervento sulla tematica dei concorsi, così come delineata nella proposta governativa. Osserva che il sistema dei concorsi proposto dal Governo, limitandosi ad attribuire semplicemente un attestato di idoneità, finirà per determinare un quadro di incertezza e di conflittualità potendosi prevedere sin d'ora un rilevante numero di ricorsi amministrativi da parte di coloro che si riterranno danneggiati dalla esclusione dell'assegnazione del posto.
L'inopportunità del sistema risiede peraltro anche nel fatto che, al fine di evitare la discrezionalità nella scelta dei più idonei a ricoprire la medesima funzione, si dovrà necessariamente far ricorso a criteri e parametri oggettivi in possesso delle Commissioni d'esame, espropriando in tal modo il Consiglio Superiore della magistratura dalle sue prerogative costituzionali.
Altro punto critico del quale l'opposizione ha ripetutamente denunciato l'incongruenza e che non appare risolto dalla proposta governativa è quello relativo alle norme sulla pubblicazione dei posti vacanti. Non risponde infatti a nessuna logica pubblicare i posti vacanti sulla base delle domande di tramutamento presentate dai magistrati, apparendo ovvio al contrario che le domande possano presentarsi solo in relazione ai posti individuati. Alla luce di tali rilievi appare preferibile, anziché provvedere alla pubblicazione di tutti i posti vacanti, come è previsto dal testo del Governo, affidare al Consiglio Superiore della magistratura, previo parere del Ministro, l'assegnazione delle sedi vacanti che, naturalmente, non potranno essere tutte ma solo quelle che una oculata gestione del personale suggerisce di coprire. In caso contrario si assisterebbe ad un vorticoso giro di spostamenti di magistrati senza che sia garantita la copertura dei posti lasciati vacanti.
Proseguendo nel suo intervento, il senatore Maritati svolge alcune valutazioni critiche sull'emendamento 2.53 nella parte in cui è previsto, nonostante le censure del Presidente della Repubblica, un potere residuale del Ministro di adire il giudice amministrativo fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni. Il ricorso amministrativo presuppone un vizio nel provvedimento che certamente può ledere gli interessi del singolo magistrato ma non certo quelli del Ministro, ragion per cui non si comprende l'indicazione tra i legittimati al ricorso di quest'ultimo. La facoltà di ricorrere al TAR, così come prevista nella nuova proposta del Governo, continua quindi a conservare caratteristiche di palese incostituzionalità, come nel testo già approvato dal Parlamento e rinviato alle Camere.
Nel mentre valuta positivamente la proposta del Governo di sopprimere la norma sul monitoraggio dei processi, l'oratore giudica invece incomprensibili e contrastanti con il messaggio presidenziale le norme proposte in materia di assegnazione delle funzioni requirenti e giudicanti laddove, pur mantenendo l'obbligo, per il Consiglio superiore della magistratura, di acquisire il parere dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione, sottraggono allo stesso Consiglio superiore della magistratura il potere di valutare l'esistenza di ragioni contrarie alla assegnazione del posto ad un determinato candidato.
Ha quindi la parola il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) per illustrare gli emendamenti che recano la sua firma. Si sofferma in particolare su quelle proposte che intendono valorizzare e meglio qualificare la Scuola superiore della magistratura la cui istituzione, fin dall'inizio, è stata giudicata dalla sua parte politica come uno dei pochi punti apprezzabili della riforma. I subemendamenti intendono apportare modifiche al testo del Governo soprattutto per quanto attiene la necessità e l'obbligo costituzionale di ricondurre funzioni e risorse della stessa Scuola nell'alveo delle prerogative costituzionali del Consiglio Superiore della magistratura. Non è infatti sottraendo e scorporando la funzione di formazione dall'organo di autogoverno della magistratura che si migliora e si implementa la formazione professionale del magistrato ma, al contrario, solo attraverso un raccordo più stretto fra tali organi.
Dopo aver succintamente dato conto dei subemendamenti che si riferiscono al sistema dei concorsi, il senatore Dalla Chiesa si sofferma sulla necessità che, una volta espunta la facoltà del Ministro di dettare annualmente le linee di politica giudiziaria del paese, si convenga sulla utilità di un rapporto fecondo tra esecutivo e legislativo in materia di contrasto alla criminalità. Le informazioni e le valutazioni di cui dispone il Ministro della giustizia - da rendere anche tramite relazioni al Parlamento - possono proficuamente costituire la base di iniziative di legge che prospettino una più penetrante azione giudiziaria, oltrechè una più efficace organizzazione.
Interviene successivamente il senatore ZANCAN (Verdi-Un) il quale svolge alcune considerazioni sulla questione del potere del Ministro della giustizia di indicare le linee di politica giudiziaria. Posto che non compete al Ministro stabilire limiti ed ambiti dell'esercizio dell'azione penale e che la vera politica giudiziaria è quella che riesce a comprendere l'incidenza sociale dei fenomeni criminali e a individuare le migliori metodologie per perseguirli, ne consegue che gli unici soggetti abilitati ad indicare le priorità d'intervento sono senza dubbio i Procuratori generali della Repubblica in relazione ai rispettivi distretti. Questi, naturalmente inserendo le specificità locali in contesto valutativo più generale, dovranno avvalersi del contributo di altri soggetti quali l'avvocatura e i rappresentanti elettivi del territorio, assumendosi la piena responsabilità delle scelte le quali, ferma restando l'obbligatorietà dell'azione penale, potranno essere sconfessati solo se i fatti dimostreranno che le stesse non rispondono alle esigenze di tutela del cittadino.
Dopo che gli altri presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti subemendamenti a loro firma, il relatore BOBBIO (AN) esprime parere contrario su di essi e conformemente si pronuncia il rappresentante del GOVERNO ad eccezione dei subemendamenti del relatore sui quali esprime un parere favorevole.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta sospesa alle ore 15,15 riprende alle ore 15,25
SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296-B/bis
Art. 2.
2.53/3
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a), numero 1, sostituire le parole: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura» con le seguenti: «il cui giudizio finale è espresso dal Consiglio superiore della Magistratura».
2.53/4
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 1, sostituire le parole: «il cui giudizio finale è» con le seguenti: «con esito finale».
2.53/5
Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 1, dopo le parole: «il cui giudizio finale,» aggiungere le seguenti: «previa apposita prova,».
2.53/6
Maritati, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 1, dopo le parole: «il cui giudizio» aggiungere la seguente: «favorevole».
2.53/10
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a), numero 2, sostituire le parole: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura» con le seguenti: «il cui giudizio finale è espresso dal Consiglio superiore della Magistratura».
2.53/11
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 2, sostituire le parole: «il cui giudizio finale è» con le seguenti: «con esito finale».
2.53/12
Maritati, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 2, dopo le parole: «il cui giudizio» aggiungere la seguente: «favorevole».
2.53/13
Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 2, dopo le parole: «il cui giudizio finale» aggiungere le seguenti: «, previa apposita prova,».
2.53/17
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a), numero 3, sostituire le parole: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura» con le seguenti: «il cui giudizio finale è espresso dal Consiglio superiore della Magistratura».
2.53/18
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 3, sostituire le parole: «il cui giudizio finale» con le seguenti: «con esito finale».
2.53/19
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 3, sopprimere le parole: «il cui giudizio finale e».
2.53/20
Maritati, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 3, dopo le parole: «il cui giudizio» aggiungere le seguenti: «favorevole».
2.53/21
Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 3, dopo le parole: «il cui giudizio finale» aggiungere le seguenti: «,previa prova attitudinale,».
2.53/25
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 4, sostituire le parole: «il cui giudizio finale è valutato dal consiglio superiore della magistratura», con le seguenti: «il cui giudizio finale è espresso dal consiglio superiore della Magistratura».
2.53/26
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 4, sostituire le parole: «il cui giudizio finale» con le seguenti: «con esito finale».
2.53/27
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 4, sopprimere le seguenti parole: «il cui giudizio finale è».
2.53/28
Maritati, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 4, dopo parole: «il cui giudizio» aggiungere le seguenti: «favorevole».
2.53/30
Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 4, dopo parole: «il cui giudizio finale» aggiungere le seguenti: «,previa apposita prova attitudinale,».
2.53/33
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a), numero 6), sostituire la parola: «30», con la seguente: «15».
2.53/35
Maritati, Calvi, Legnini, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 6, numero 3.1), sostituire le parole: «per il trenta per cento» con le seguenti: «per il 50 per cento».
Conseguentemente, al punto 7, al numero 3.2) sostituire le parole: «per il settanta per cento» con le seguenti: «50 per cento».
2.53/36
Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 6, numero 3.1), sopprimere le parole: «i posti siano assegnati».
2.53/37
Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 6, numero 3.1), dopo le parole: «i posti siano assegnati» aggiungere la seguente: «prioritariamente,».
2.53/39
Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 6, numero 3.1), sopprimere le parole da: «tenuto conto» fino alla fine del numero.
2.53/40
Zancan, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 6, numero 3.1), dopo le parole: «tenuto conto» aggiungere le seguenti: «anche».
2.53/41
Zancan, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 6, numero 3.1), dopo le parole: «tenuto conto» aggiungere le seguenti: «, in subordine,».
2.53/42
Maritati, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 6, numero 3.1), sostituire le parole: «del giudizio finale formulato al termine» con le seguenti: «dell’esito finale».
2.53/43
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 6, sopprimere le parole: «e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso».
2.53/45
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 6, sostituire le parole: «e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso», con le seguenti: «con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura».
2.53/46
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 7, sopprimere le parole: «per il 70 per cento».
Conseguentemente sopprimere la lettera a), numero 6).
2.53/47
Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 7, numero 3.2), sopprimere le parole: «i posti siano assegnati».
2.53/48
Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 7, numero 3.2), dopo le parole: «i posti siano assegnati» aggiungere la seguente: «prioritaraimente,».
2.53/50
Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 7, numero 3.2) sopprimere le parole da: «tenuto conto del» fino alla fine del numero.
2.53/51
Zancan, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 7, numero 3.2) dopo le parole: «tenuto conto» aggiungere le seguenti: «anche».
2.53/52
Zancan, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 7, numero 3.2) dopo le parole: «tenuto conto» aggiungere le seguenti: «, in subordine,».
2.53/53
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a), numero 7, sopprimere le parole: «e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso».
2.53/54
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a), numero 7, sostituire le parole: «e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso», con le seguenti: «con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura».
2.53/55
Maritati, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 7, numero 3.2) sostituire le parole: «del giudizio finale formulato al termine» con le seguenti: «dell’esito finale».
2.53/58
Ayala, Calvi, Legnini, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 8, numero 3.3), sopprimere le seguenti parole: «ove possibile».
2.53/59
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 8, numero 3.3), sostituire le parole: «ove possibile» con le seguenti: «in via prioritaria».
2.53/60
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 8, numero 3.3), sopprimere le seguenti parole: «ed espletato nello stesso anno».
2.53/62
Ayala, Calvi, Legnini, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 9, numero 3.4), sopprimere le seguneti parole: «ove possibile».
2.53/63
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 9, numero 3.4), sostituire le parole: «ove possibile» con le seguenti: «in via prioritaria».
2.53/64
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 9, numero 3.4), sopprimere le seguenti parole: «ed espletato nello stesso anno».
2.53/65
Zancan, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 10, al numero 3.5), sopprimere le parole da: «acquisito il parere motivato» fino a: «giudicanti di secondo grado,».
2.53/66
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a), numero 12, sopprimere le parole: «e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso».
2.53/67
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a), numero 10) sostituire le parole: «acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli» con le seguenti: «tenendo conto degli».
2.53/68
Zancan, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 10, al numero 3.5, sopprimere le seguenti parole: «o per soli titoli».
2.53/69
Matitati, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone Brutti Massimo, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 11, sostituire la parola: «residuati» con le seguenti: «non assegnati».
2.53/70
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a), numero 12), sostituire la parola: «30», con la seguente: «15».
2.53/71
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 12, numero 4.1), sostituire le parole: «per il trenta per cento» con le seguenti: «per il 40 per cento».
Conseguentemente, al punto 13, al numero 4.2) sostituire le parole: «per il settanta per cento» con le seguenti: «60 per cento».
2.53/73
Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 12, numero 4.1), sopprimere le parole: «i posti siano assegnati».
2.53/74
Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 12, numero 4.1), dopo le parole: «i posti siano assegnati» aggiungere la seguente: «prioritariamente».
2.53/76
Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 12, numero 4.1), sopprimere le parole da: «tenuto conto del» fino alla fine del numero.
2.53/77
Zancan, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 12, numero 4.1), dopo le parole: «tenuto conto» aggiungere le seguenti: «anche».
2.53/78
Zancan, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 12, numero 4.1), dopo le parole: «tenuto conto» aggiungere le seguenti: «, in subordine,».
2.53/79
Maritati, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 12, numero 4.1), sostituire le parole: «del giudizio finale formulato al termine» con le seguenti: «dell’esito finale».
2.53/81
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 12, sostituire le parole: «e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso», con le seguenti: «con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura».
2.53/82
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a) numero 13), sopprimere le parole: «per il 70 per cento».
Conseguentemente, sopprimere la lettera a), numero 12).
2.53/83
Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 13, numero 4.2), sopprimere le parole: «i posti siano assegnati».
2.53/84
Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 13, numero 4.2), dopo le parole: «i posti siano assegnati» aggiungere la seguente: «prioritariamente,».
2.53/86
Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 13, numero 4.2), sopprimere le parole da: «tenuto conto del» fino alla fine del numero.
2.53/87
Zancan, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 13, numero 4.2), dopo le parole: «tenuto conto» aggiungere le seguenti: «anche».
2.53/88
Zancan, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 13, numero 4.2), dopo le parole: «tenuto conto» aggiungere le seguenti: «, in subordine,».
2.53/90
Maritati, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 13, numero 4.2), sostituire le parole: «del giudizio finale formulato al termine» con le seguenti: «dell’esito finale».
2.53/91
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 13, sopprimere le parole: «e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso».
2.53/92
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a) numero 13), sostituire le parole: «e del giudizio finale di idoneità formulato all’esito del concorso», con le seguenti: «con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura».
2.53/94
Ayala, Calvi, Legnini, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 14, numero 4.3), sopprimere le seguenti parole: «ove possibile».
2.53/95
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 14, numero 4.3), sostituire le parole: «ove possibile» con le seguenti: «in via prioritaria».
2.53/96
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 14, numero 4.3), sopprimere le seguenti parole: «ed espletato nello stesso anno».
2.53/98
Ayala, Calvi, Legnini, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 15, numero 4.4), sopprimere le seguenti parole: «ove possibile».
2.53/99
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 15, numero 4.4), sostituire le parole: «ove possibile», con le seguenti: «in via prioritaria».
2.53/100
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 15, numero 4.4), sopprimere le seguenti parole: «ed espletato nello stesso anno».
2.53/101
Zancan, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati,
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 16, numero 4.5), sopprimere le parole da: «acquisito il parere motivato», fino a: «requirenti di secondo grado».
2.53/102
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a) numero 16, sostituire le parole: «acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli», con le seguenti: «tenendo conto degli».
2.53/106
Zancan, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati,
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 16, numero 4.5), sopprimere le seguenti parole: «o per soli titoli».
2.53/107
Maritati, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 17, sostituire la parola: «residuati», con le seguenti: «non assegnati».
2.53/108
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a) numero 18, sopprimere le parole: «per il 70 per cento».
Conseguentemente, sopprimere la lettera a), numero 19).
2.53/109
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 18, numero 7.1), sostituire le parole: «per il 70 per cento», con le seguenti: «per il 60 per cento».
Conseguentemente, al punto 19, al numero 7.2), sostituire le parole: «per il 30 per cento», con le seguenti: «per il 40 per cento».
2.53/111
Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 18, numero 7.1), sopprimere le parole: «i posti siano assegnati».
2.53/112
Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 18, numero 7.1), dopo le parole: «i posti siano assegnati», aggiungere la seguente: «prioritariamente».
2.53/114
Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 18, numero 7.1), sopprimere le parole da: «tenuto conto del», fino alla fine del numero.
2.53/115
Zancan, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 18, numero 7.1), dopo le parole: «tenuto conto», aggiungere la seguente: «anche».
2.53/116
Zancan, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 18, numero 7.1), dopo le parole: «tenuto conto», aggiungere le seguenti: «, in subordine,».
2.53/117
Maritati, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 18, numero 7.1), sostituire le parole: «del giudizio finale formulato al termine» con le seguenti: «dell’esito finale».
2.53/119
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a), numero 18, sopprimere le parole: «e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso».
2.53/120
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 6, numero 18), sostituire le parole: «e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso» con le seguenti: «con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura».
2.53/121
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a), numero 19), sostituire la parola: «30» con la seguente: «15».
2.53/122
Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 19, numero 7.2) sopprimere le parole: «i posti siano assegnati».
2.53/123
Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 19, numero 7.2) dopo le parole: «i posti siano assegnati», aggiungere la seguente: «prioritariamente,».
2.53/125
Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 19, numero 7.2) sopprimere le parole da: «tenuto conto del», fino alla fine del numero.
2.53/126
Zancan, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati,
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 19, numero 7.2) dopo le parole: «tenuto conto», aggiungere le seguenti: «anche».
2.53/127
Zancan, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati,
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 19, numero 7.2) dopo le parole: «tenuto conto», aggiungere le seguenti: «, in subordine,».
2.53/128
Maritati, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 19, numero 7.2) sostituire le parole: «del giudizio finale formulato al termine», con le seguenti: «dell’esito finale».
2.53/130
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a), numero 19, sopprimere le parole: «e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso».
2.53/132
Ayala, Calvi, Legnini, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 20, numero 7.3) sopprimere le seguenti parole: «ove possibile».
2.53/133
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 20, numero 7.3) sostituire le parole: «ove possibile», con le seguenti: «in via prioritaria».
2.53/134
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 20, numero 7.3) sopprimere le seguenti parole: «ed espletato nello stesso anno».
2.53/136
Ayala, Calvi, Legnini, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 21, numero 7.4) sopprimere le seguenti parole: «ove possibile».
2.53/137
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 21, numero 7.1), sostituire le parole: «ove possibile» con le seguenti: «in via prioritaria».
2.53/138
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 21, numero 7.4), sopprimere le seguenti parole: «ed espletato nello stesso anno».
2.53/139
Zancan, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 22, numero 7.5), sopprimere le parole da: «acquisito il parere motivato» fino a: «delle funzioni di legittimità,».
2.53/142
Zancan, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 22, numero 7.5), sopprimere le seguenti parole: «per soli titoli o».
2.53/144
Maritati, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 23, sostituire la parola: «residuati» con le seguenti: «non assegnati».
2.53/145
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a), numero 24), sopprimere le parole: «per il 70 per cento».
Conseguentemente, sopprimere la lettera a), numero 25).
2.53/148
Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 24, numero 9.1), sopprimere le parole: «i posti siano assegnati».
2.53/149
Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 24, numero 9.1), dopo le parole: «i posti siano assegnati» aggiungere la seguente: «prioritariamente».
2.53/150
Legnini, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 24, numero 9.1), sostituire le parole: «da almeno tre anni» con le seguenti: «da almeno cinque anni».
2.53/151
Maritati, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 24, numero 9.1), sostituire le parole: «da almeno tre anni» con le seguenti: «da almeno quattro anni».
2.53/153
Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 24, numero 9.1), sopprimere le parole da: «tenuto conto del» fino alla fine del numero».
2.53/154
Zancan, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 24, numero 9.1), dopo le parole: «tenuto conto» aggiungere la seguente: «anche».
2.53/155
Zancan, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 24, numero 9.1), dopo le parole: «tenuto conto» aggiungere le seguenti: «in subordine,».
2.53/156
Maritati, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 24, numero 9.1), sostituire le parole: «del giudizio finale formulato al termine» con le seguenti: «dell’esito finale».
2.53/158
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a), numero 24, sopprimere le parole: «e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso».
2.53/159
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a), numero 24, sopprimere le parole: «e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso», con le seguenti: «con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura».
2.53/160
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a), numero 25, sostituire la parola: «30», con la seguente: «15».
2.53/161
Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 25, numero 9.2), spprimere le parole: «i posti siano assegnati».
2.53/162
Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 25, numero 9.2), dopo le parole: «i posti siano assegnati» aggiungere la seguente: «prioritariamente,».
2.53/164
Zancan, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 25, numero 9.2), sostituire le parole: «diciotto anni» con le seguenti: «venti anni».
2.53/165
Zancan, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 25, numero 9.2), sostituire le parole: «diciotto anni» con le seguenti: «quindici anni».
2.53/166
Legnini, Zancan, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone, Maritati
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 25, numero 9.2), sopprimere le seguenti parole: «per tre anni».
2.53/167
Zancan, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 25, numero 9.2), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».
2.53/168
Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 25, numero 9.2), sopprimere le parole da: «tenuto conto del» fino alla fine del numero.
2.53/169
Zancan, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 25, numero 9.2), dopo le parole: «tenuto conto» aggiungere le seguenti: «anche».
2.53/170
Zancan, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 25, numero 9.2), dopo le parole: «tenuto conto» aggiungere le seguenti: «in subordine».
2.53/171
Maritati, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 25, numero 9.2), sostituire le parole: «del giudizio finale formulato al termine» con le seguenti: «dell’esito finale».
2.53/173
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a), numero 25, sopprimere le parole: «e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso».
2.53/175
Ayala, Calvi, Legnini, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 26, numero 9.3), sopprimere le seguenti parole: «ove possibile».
2.53/176
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a), punto 26, numero 9.3), sostituire le parole: «ove possibil» con le seguenti: «in via prioritaria».
2.53/177
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 26, numero 9.3), sopprimere le seguenti parole: «ed espletato nello stesso anno».
2.53/179
Ayala, Calvi, Legnini, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 27, numero 9.4), sopprimere le seguenti parole: «ove possibile».
2.53/180
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 27, numero 9.4), sostituire le parole: «ove possibile» con le seguenti: «in via prioritaria».
2.53/181
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 27, numero 9.4), sopprimere le seguenti parole: «ed espletato nello stesso anno».
2.53/182
Zancan, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 28, al numero 9.5), sopprimere le parole da: «acquisito il parere motivato» fino a: «delle funzioni requirenti di legittimità,».
2.53/186
Zancan, Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 28, al numero 9.5), sopprimere le seguenti parole: «per soli titoli o».
2.53/188
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 30, numero 1), dopo le parole: «dei titoli» aggiungere le seguenti: «attinenti allo svolgimento della propria attività professionale».
2.53/189
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a) numero 30, numero1), sopprimere le seguenti parole: «della laboriosità».
2.53/191
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 30, al numero 1), sostituire le parole: «in una dichiarazione» con le seguenti: «in una prova».
2.53/192
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a) numero 30, numero 1), sopprimere le seguenti parole: «il parere motivato dei consigli giudiziari».
2.53/195
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a) numero 30, numero 1) sopprimere l’ultimo periodo.
2.53/196
Maritati, Calvi, Legnini, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera a) punto 30, al numero 2), sostituire le parole: «in una dichiarazione» con le seguenti: «in una prova».
2.53/197
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a) numero 30, numero 2), dopo le parole: «dei titoli» inserire le seguenti: «attinenti allo svolgimento della propria attività professionale».
2.53/199
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a) numero 30, numero 2), sopprimere le seguenti parole: «della laboriosità».
2.53/200
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a) numero 30, numero 2), sopprimere le seguenti parole: «il parere motivato dei consigli giudiziari».
2.53/203
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a) numero 30, numero 3), sostituire la parola: «quinquennale», con la seguente: «settennale».
2.53/208
Ayala, Calvi, Legnini, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera b), sopprimere le parole da: «e scientifica» fino alla fine del numero.
2.53/209
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «e scientifica».
2.53/210
Legnini, Ayala, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «della produttività».
2.53/211
Maritati, Legnini, Ayala, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Zancan
All’emendamento 2.53, alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «della laboriosità».
2.53/212
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a), alla lettera b), numero 2), sopprimere le seguneti parole: «dall’equilibrio».
2.53/213
Zancan, Maritati, Legnini, Ayala, Calvi, Fassone, Brutti Massimo
All’emendamento 2.53, alla lettera b), sopprimere le parole: «dell’equilibrio».
2.53/214
Zancan, Maritati, Legnini, Ayala, Calvi, Fassone, Brutti Massimo
All’emendamento 2.53, alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «dalla disponibilità alle esigenze del servizio».
2.53/215
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «dalla disponibilità alle esigenze del servizio».
2.441/1
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.441, sostituire le parole: «è soppressa», con le seguenti: «è sostituita con la seguente»:
«c) al fine di razionalizzare l’organizzazione degli uffici giudiziari e consentire un’efficiente allocazione delle risorse sulla base dei carichi di lavoro rilevati, prevedere l’istituzione di un’anagrafe informatica nazionale dei procedimenti gudiziari, istituita presso il Ministero della Giustizia che la gestisce nel pieno rispetto della riservatezza dei soggetti interessati, adottando gli opportuni standards di sicurezza nella conservazione dei dati. Tale anagrafe consente il monitoraggio costante dell’andamento di ciascun procedimento dall’avvio fino alla conclusione e prevede:
1) l’iscrizione di ogni procedimento giudiziario in materia civile e penale;
2) l’indicazione dei singoli procedimenti esclusivamente attraverso il numero di ruolo, con esclusione di ogni indicazione nominativa delle parti;
3) la registrazione di ogni passaggio procedimentale, con evidenziazione della durata complessiva del procedimento, dei tempi compresi tra un atto ed il successivo, dell’esito del procedimento, nonché dell’eventuale riforma od annullamento delle pronunce in sede di impugnazione.
4) la possibilità di accesso ai soli soggetti aventi un interesse qualificato.
5) trasmissione mensile ai capi degli uffici giudiziari dell’elenco dei procedimenti di competenza dei rispettivi uffici per i quali presso l’anagrafe non si registrano un avanzamento in un arco temporale di sei mesi».
GIUSTIZIA (2a)
MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2005
442ª Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
indi del Vice Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Valentino e Vitali.
La seduta inizia alle ore 20,25.
IN SEDE REFERENTE
(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.
Il PRESIDENTE, dopo aver dato a nome di tutti i commissari il benvenuto al senatore DONADI (Misto-IdV) che entra a far parte della Commissione, avverte che si continuerà nell'esame dei subemendamenti all'emendamento 2.53 del Governo.
Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) raccomanda l'approvazione del subemendamento 2.53/10 che, a differenza di quanto potrebbe ritenersi ad una lettura non attenta della proposta emendativa, va nella medesima direzione indicata dal Governo con riferimento alla disciplina dei rapporti tra il Consiglio superiore della magistratura e la istituenda Scuola superiore della magistratura. L'obiettivo perseguito è quello di instaurare un legame più forte tra la Scuola ed il Consiglio, prevedendo che sia attribuita a quest'ultimo in via esclusiva la competenza a formulare il giudizio, sia pure tenendo conto degli elementi di valutazione offerti dalla Scuola. Si tratterebbe dunque di una diversa soluzione, pienamente rispettosa del dettato costituzionale in quanto farebbe salve le prerogative costituzionali del Consiglio superiore della magistratura, ma al tempo stesso confermerebbe l'apprezzabile novità costituita dall'istituzione della Scuola superiore della magistratura. Si eviterebbero così alcuni inconvenienti della proposta del Governo rispetto alla quale, in particolare, non vede con favore la posizione di imbarazzo nella quale potrebbe trovarsi in molti casi il Consiglio superiore che, a seguito della formulazione di un giudizio positivo della Scuola espresso con riferimento ad un magistrato, ritenesse di concludere per una differente valutazione preferendogli un altro candidato. In tal modo infatti, oltre a favorire possibili contenziosi, sarà difficile non riconoscere che, di fatto, si pongono in discussione le prerogative costituzionali del Consiglio. Al fine di apportare un miglioramento della proposta sotto il profilo meramente redazionale, modifica i subemendamenti 2.53/3, 2.53/10, 2.53/17 e 2.53/25 riformulandoli negli emendamenti 2.53/3 (testo 2), 2.53/10 (testo 2), 2.53/17 (testo 2), e 2.53/25 (testo 2).
Ha quindi la parola il senatore ZANCAN(Verdi-Un), il quale, riferendosi all'emendamento 2.53 del Governo nella parte in cui fa riferimento al giudizio espresso dalla Scuola, chiede un chiarimento sulla portata della disposizione, per capire se dall'utilizzo della terminologia impiegata possa desumersi una diversa e maggiore incidenza di tale giudizio rispetto agli altri elementi valutativi portati all'attenzione del Consiglio superiore della magistratura, quali ad esempio il parere espresso dai consigli giudiziari. Si tratterebbe di capire, in altri termini, se dall'utilizzo di espressioni differenti, possa derivarne in via interpretativa l'attribuzione di una diversa rilevanza ai pareri espressi da considerare per l'espressione del giudizio finale rimesso al Consiglio superiore della magistratura.
Seguono brevi interventi del PRESIDENTE - che evidenzia come l'obiettivo perseguito dal Governo sia stato semplicemente quello di far venir meno il carattere vincolante della valutazione espressa dalla istituenda Scuola in linea con i rilievi espressi dal Capo dello Stato - e del relatore BOBBIO(AN), il quale fa presente che il Consiglio superiore della magistratura sarà chiamato soltanto a tener conto del giudizio della Scuola e che l'effetto della riforma sarà quello di fornire al Consiglio un ulteriore elemento di valutazione, quello offerto dalla scuola, rispetto a quanto oggi previsto. Resterebbe in ogni caso ferma la possibilità che il Consiglio superiore della magistratura si discosti dal giudizio espresso dalla scuola, preferendo altro candidato, naturalmente offrendo adeguata motivazione della valutazione finale.
Ha quindi la parola il senatore DONADI (Misto-IdV), il quale dubita che la nuova formulazione proposta dal Governo con l'emendamento 2.53 possa consentire di superare i rilievi espressi dal Capo dello Stato. Il giudizio della Scuola infatti, così come delineato, esprimerà valutazioni analitiche e questo non potrà non avere effetti condizionanti per il Consiglio superiore della magistratura, determinando una compressione delle sue prerogative costituzionali. A diversa conclusione si sarebbe potuto pervenire qualora, con espressione diversa dal termine "giudizio", si fosse attribuita alla Scuola semplicemente il potere di predisporre schede di valutazione dei magistrati sulla base di parametri obiettivi, perché questo avrebbe lasciato intatto il potere decisionale del Consiglio superiore della magistratura offrendo al medesimo un mero supporto alla sua autonoma decisione. Non si tratta dunque di una semplice questione terminologica come potrebbe ritenersi prima facie, ma di una disposizione che indicando espressamente la formulazione di un "giudizio" non potrà non condizionare e conseguentemente ledere le legittime prerogative costituzionali del Consiglio superiore della magistratura.
Il relatore BOBBIO (AN) evidenzia che il giudizio che la istituenda Scuola sarà chiamata a formulare costituirà semplicemente una valutazione delle attitudini del magistrato allo svolgimento delle nuove funzioni alle quali aspira; conseguentemente nega che al giudizio della Scuola possa attribuirsi quel carattere condizionante per il Consiglio superiore che il senatore Donadi infondatamente gli riconosce. L'attenzione della Scuola si incentrerà inoltre soltanto su alcuni profili tra i numerosi che il Consiglio superiore della magistratura sarà chiamato ad esaminare nella formulazione del giudizio finale che ben potrà con adeguata motivazione anche giungere a una indicazione diversa da quella che potrebbe desumersi dal giudizio espresso dalla Scuola.
Ha quindi nuovamente la parola il senatore DONADI (Misto-IdV) che, alla luce delle considerazioni svolte dal Relatore, si chiede perché non si prenda in alcun modo in considerazione la proposta di modificare l'emendamento del Governo sul punto, evitando l'utilizzazione del termine "giudizio" che alla luce delle osservazioni svolte potrebbe dar luogo ad incertezze interpretative e che potrebbe più opportunamente essere sostituito con l'altro "profilo".
Anche il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) ribadisce le sue preoccupazioni con riferimento all'emendamento del Governo, ribadendo la necessità che solo il Consiglio superiore della magistratura e non altri sia chiamato ad esprimere un giudizio sul magistrato, sia pure sulla base di indicazioni ulteriori, come quelle fornite dalla Scuola.
Il RELATORE (AN) evidenzia la portata dell'innovazione che farà sì che il Consiglio superiore della magistratura sarà chiamato ad una più attenta valutazione da motivarsi con riferimento alla progressione in carriera, in particolare nel caso in cui intenderà disattendere l'indicazione che potrà trarsi dal giudizio espresso dalla scuola.
Il PRESIDENTE osserva che se l'istituenda Scuola funzionerà nel modo indicato dovrebbero determinarsi meccanismi virtuosi che indurranno il Consiglio superiore della magistratura ad abbandonare prassi ben note che non portano certo a privilegiare in molti casi i migliori. Rileva inoltre che non è possibile ritenere che la Costituzione possa aver delineato un Consiglio superiore della magistratura come titolare di un potere arbitrario sulla materia della progressione in carriera, quanto piuttosto un organo chiamato ad operare in piena autonomia pur sempre nell'ambito dei legittimi parametri del corretto esercizio della discrezionalità tecnica.
Seguono brevi interventi del senatore ZANCAN (Verdi-Un) - che ritiene puntuali e condivisibili le osservazioni espresse dal senatore Donadi, - del senatore CIRAMI (UDC) - il quale fa presente che l'istituenda Scuola superiore della magistratura così come delineata nell'articolato in esame potrà a giusto titolo ritenersi una proiezione del Consiglio superiore in armonia con il dettato costituzionale - e del senatore DONADI (Misto-IdV) - che ribadisce le sue perplessità sul ruolo attribuito alla Scuola nel sistema delineato con la proposta del Governo - ed ancora del senatore ZANCAN, il quale sottolinea come il giudizio finale della Scuola non potrà non rivestire un ruolo determinante nei fatti e questo determinerà l'esautorazione del Consiglio dalle sue prerogative.
Dopo che a nome dei rispettivi Gruppi i senatori DALLA CHIESA(Mar-DL-U), DONADI (Misto-IdV) e ZANCAN (Verdi-Un) hanno dichiarato il voto contrario sul subemendamento 2.53/1, posto ai voti tale subemendamento è approvato. Risultano conseguentemente preclusi tutti i restanti subemendamenti riferiti ai paragrafi 1), 2), 3) e 4) della lettera a) dell'emendamento 2.53.
Il RELATORE (AN) modifica il subemendamento 2.53/32, riformulandolo nel subemendamento 2.53/32 (testo2) e con l'occasione richiama l'attenzione sulla novità costituita dalla previsione della validità temporanea attribuita al giudizio conseguito in esito alla frequenza del corso di formazione finalizzato alla progressione in carriera. Non è infatti opportuno riconoscere al giudizio una validità perpetua in quanto questo contrasterebbe con le finalità indicate dalla maggioranza, ma condivise anche dall'opposizione, circa l'esigenza di un sistema che assicuri magistrati tecnicamente preparati e di elevata professionalità.
Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sul subemendamento 2.53/32 (testo 2), in quanto a tale proposta sono riproponibili quelle medesime perplessità già espresse con riguardo all'emendamento 2.53 del Governo, in particolare per il carattere di fatto determinante del giudizio di idoneità espresso dalla Scuola.
Anche il senatore ZANCAN (Verdi-Un) dichiara il voto contrario sull'emendamento, osservando che il sistema delineato dalla maggioranza non migliora certo la situazione attuale, trattandosi di un "meccanismo vessatorio che creerà sacche di inefficienza conseguenti al fatto che i magistrati saranno chiamati a partecipare a corsi ed a concorsi".
Il senatore DONADI (Misto-IdV) dichiara il voto contrario sul subemendamento 2.53/32 (testo 2), in quanto prevedere un percorso privilegiato per alcuni giudici attraverso il sistema dei concorsi e della frequenza di corsi determinerà nei fatti una svalorizzazione delle funzioni di base favorendo una corsa alla progressione in carriera che non risponde alle reali esigenze di funzionamento della macchina giudiziaria.
Posto ai voti, con il parere favorevole del Governo il subemendamento 2.53/32 (testo 2) è approvato. Risultano conseguentemente preclusi i restanti subemendamenti relativi ai paragrafi da 5 a 28 incluso della lettera a) dell'emendamento 2.53.
Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) raccomanda l'approvazione del subemendamento 2.53/288, manifestando perplessità nei confronti della scelta del Governo di dare rilevanza come titoli ai provvedimenti adottati dal magistrato nello svolgimento delle proprie funzioni, in quanto questo non favorirà certo la produttività dei magistrati medesimi che saranno intenti a precostituire sentenze da valere come titoli, con motivazioni che per ampiezza e contenuto potrebbero non risultare in molti casi rispondenti alle caratteristiche e alla rilevanza del caso concreto.
Seguono brevi interventi del RELATORE (AN) e del senatore CENTARO (FI) i quali sottolineano come starà al Consiglio superiore della magistratura verificare, censurandole, le indubbie distorsioni evidenziate dal senatore ZANCAN(Verdi-Un), attribuendo valutazioni negative proprio ai casi sopra ricordati.
Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) raccomanda l'approvazione del subemendamento 2.53/200, ricordando con l'occasione le perplessità più volte espresse nel corso dell'esame sulla nuova configurazione dei consigli giudiziari. Richiama poi l'attenzione sui subemendamenti che intervengono sulla questione dell'attribuzione al ministro del potere di impugnativa delle delibere del Consiglio superiore della magistratura davanti a al giudice amministrativo.
Il presidente Antonino CARUSO osserva che il rilievo espresso dal Capo dello stato sul punto può ritenersi fondato ancorché derivante per lo più da una imprecisa formulazione della disposizione approvata dal Parlamento che non traduceva correttamente l'effettiva intenzione della maggioranza. Ritiene che al riguardo non siano fondate le perplessità sollevate anche con riferimento alla nuova proposta del Governo che invece correttamente distingue tra materia rispetto alla quale è configurabile un conflitto di attribuzioni innanzi alla Corte costituzionale e materia che invece potrà essere posta all'attenzione del giudice amministrativo innanzi al quale potranno essere prospettati quelli che sono i normali vizi dell'atto amministrativo. La portata innovativa della disposizione si sostanzia nell'attribuire anche al Ministro la legittimazione a ricorrere innanzi al giudice amministrativo come un qualsiasi altro controinteressato, non già lamentando il difetto del concerto o una valutazione difforme espressa in quella sede, ma, semplicemente, prospettando l'esistenza di uno dei classici vizi amministrativi dell'atto.
Rispondendo a una richiesta di chiarimenti del senatore ZANCAN(Verdi-Un), il PRESIDENTE fa presente che la legittimazione riconosciuta al Ministro di adire il giudice amministrativo è autonoma e non adesiva ad un ricorso di un controinteressato dalle cui sorti dipenderebbe.
Seguono brevi interventi del relatore BOBBIO (AN) - il quale fa presente che la disposizione soddisfa l'interesse generale in base al quale agli incarichi direttivi devono accedere i migliori, facendo venir meno quelle prassi non commendevoli che caratterizzano l'attuale sistema - del senatore CIRAMI (UDC) - il quale osserva che l'innovazione "fa piazza pulita dei meccanismi di mercificazione correntizia all'interno del Consiglio superiore della magistratura" - e del PRESIDENTE, il quale sottolinea l'importanza dell'innovazione che contrasta prassi deplorevoli, lasciando, peraltro, come è ovvio, alla magistratura amministrativa la valutazione della legittimità degli atti del Consiglio superiore della magistratura.
Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) dichiara il voto contrario sul subemendamento 2.53/187, in quanto attribuisce al Ministro un potere autonomo di impugnazione che appare senza precedenti ed in contrasto con il sistema che legittima al ricorso i controinteressati.
Il senatore DONADI (Misto-IdV) dichiara il voto di astensione sul subemendamento 2.53/187 in quanto ritiene le motivazioni espresse dal Presidente serie e in larga parte convincenti. Purtuttavia non si sente di dare una valutazione positiva al subemendamento in quanto nell'insieme esso realizza comunque uno svuotamento di poteri del Consiglio superiore della magistratura che non trova corrispondenza nel dettato costituzionale.
Posto ai voti, con il parere favorevole del GOVERNO, il subemendamento 2.53/187, è approvato.
Risultano conseguentemente preclusi tutti i restanti subemendamenti riferiti alla lettera a), paragrafo 30, dell'emendamento 2.53.
Il RELATORE (AN) modifica il subemendamento 2.53/204, riformulandolo nel subemendamento 2.53/204 (testo 2), osservando che la modificazione introdotta al n. 1 della lettera b) è strettamente correlata al subemendamento 2.53/32 (testo 2).
Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) ritira i subemendamenti 2.53/209, 2.53/212 e 2.53/215.
Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) dichiara il suo voto contrario sul subemendamento 2.53/204 (testo 2), esprimendo perplessità per l'incidenza delle numerose verifiche di professionalità previste nel nuovo sistema sulla efficacia dell'attività giudiziaria.
Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) dichiara il voto di astensione sul subemendamento in esame in quanto, pur permanendo irrisolto il problema dei rapporti tra Consiglio superiore della magistratura e la istituenda Scuola, è stato fatto uno sforzo apprezzabile per conformare il testo approvato dalle Camere, al dettato costituzionale in adesione ai rilievi espressi dal Capo dello Stato.
Anche il senatore DONADI (Misto-IdV), a nome del suo Gruppo, dichiara il voto di astensione sul subemendamento 2.53/204 (testo 2).
Con il parere favorevole del Governo il subemendamento 2.53/204 (testo 2) è approvato.
Risultano conseguentemente preclusi tutti i subemendamenti riferiti alle lettere b) e c) dell'emendamento 2.53 del Governo.
I senatori ZANCAN (Verdi-Un), DALLA CHIESA (Mar-DL-U) e DONADI (Misto-IdV), a nome dei rispettivi Gruppi dichiarano il voto contrario sull'emendamento 2.53.
Posto ai voti, con il parere favorevole del Governo, l'emendamento 2.53, come modificato, è approvato.
Risultano conseguentemente preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del disegno di legge, ad eccezione degli emendamenti 2.217, 2.218, 2.219, 2.220, 2.254, 2.255, 2.286, 2.362, 2.361, 2.365, 2.363, 2.364, 2.366, 2.376 e 2.375, del subemendamento 2.441/1 nonché degli emendamenti 2.441, 2.442, 2.443, 2.444, 2.445, 2. 447, 2.448, 2.446, 2.449, 2.453, 2.450, 2.454, 2.455, 2.456, 2.457, 2.458, 2.464, 2.463, 2.459, 2.462, 2.465, 2.466, 2.460, 2.461.
Il seguito dell'esame è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 22,45.
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a), numero 1, sostituire le parole: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura» con le seguenti: «il giudizio finale sul cui esito è espresso dal Consiglio superiore della Magistratura».
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a), numero 2, sostituire le parole: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura» con le seguenti: «il giudizio finale sul cui esito è espresso dal Consiglio superiore della Magistratura».
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a), numero 3, sostituire le parole: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura» con le seguenti: «il giudizio finale sul cui esito è espresso dal Consiglio superiore della Magistratura».
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.53, alla lettera a), numero 4, sostituire le parole: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura» con le seguenti: «il giudizio finale sul cui esito è espresso dal Consiglio superiore della Magistratura».
Il Relatore
All’emendamento 2.53, alla lettera a) sostituire i paragrafi da 5) a 28) con seguente:
5) Alla lettera 1) sostituire i numeri 3), 4), 7) e 9) con i seguenti:
3) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
3.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati gidicanti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
3.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per soli titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;
3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;
3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;
3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;
3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;
3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);
4) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
4.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
4.2) per il 70 per cento i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f) numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;
4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 4.1 ) ed espletato nello stesso anno;
4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;
4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;
4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;
4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);
7) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestìto, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
7.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitano da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado e che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposilo corso dl formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
7.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, e che abbiano consegu to l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3) seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso.
7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;
7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 7.1 ) ed espletato nello stesso anno;
7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;
9) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
9.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
9.2) per il 30 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguilo l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno.
9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;
9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli per titoli ed esami, scritti ed orali;
e aggiungere dopo il numero 10) il seguente:
10-bis) l’esito dei corsi di formazione alle funzioni di secondo grado e alle funzioni di legittimità abbia una validità di sette anni, salva la facoltà per il magistrato di partecipare in detto periodo ad un nuovo corso.
Il Relatore
All’emendamento 2.53, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti.
b) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera o) dopo le parole: «a funzioni superiori» sono inserite le seguenti: «il cui esito abbia la validità prevista dal comma 1, lettera l), numero 10-bis)»;
2) alla lettera t), il primo periodo è sostituito dal seguente: «prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo aver frequentato l’apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, il cui esito è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano sottoposti da parte di quest’ultimo a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall’attività giudiziaria e scientifica dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall’equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera p);
c) al comma 9, alla lettera f), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera e), fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l’effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale è valutato dal consiglio superiore della magistratura, nell’ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera l), numeri 7.1) e 9.1)».
GIUSTIZIA (2a)
GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2005
443ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 8,40 .
IN SEDE REFERENTE
(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri e si prosegue nella votazione degli emendamenti già pubblicati in allegato ai resoconti della seduta pomeridiana del 17 febbraio e di quella pomeridiana del 22 febbraio, a partire dall'emendamento 2.217.
I senatori CALVI (DS-U) e ZANCAN (Verdi-Un), a nome dei rispettivi Gruppi, dichiarano il voto favorevole sull'emendamento 2.217.
Posto ai voti, l'emendamento 2.217 - identico all'emendamento 2.218 - non è approvato.
Dopo che i senatori CALVI (DS-U) e ZANCAN (Verdi-Un) a nome dei rispettivi Gruppi hanno raccomandato l'approvazione dell'emendamento 2.219 - di contenuto identico all'emendamento 2.220 - questo, posto ai voti, è respinto.
Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori CALVI (DS-U) e ZANCAN (Verdi-Un), con separate votazioni, risultano respinti gli emendamenti 2.254, 2.255, 2.286, 2.362, 2.361, 2.365, 2.363, 2.364, 2.366 e 2.375
E' parimenti respinto l'emendamento 2.376, dopo che il senatore ZANCAN (Verdi-Un) ha dichiarato su di esso il voto favorevole e il senatore CALVI (DS-U) ha annunciato la propria astensione.
Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) dà per illustrato il subemendamento 2.441/1.
Dopo che il senatore AYALA (DS-U) ha invitato la Commissione a prendere atto dell'assenza del Rappresentante del Governo, ha la parola il senatore ZANCAN (Verdi-Un) il quale dichiara di condividere le argomentazioni che sono alla base del subemendamento 2.441/1. All'interno dell'opposizione potrebbe sembrare, a prima vista, che sussistano due diverse posizioni al riguardo. A ben vedere, se si considera la raccolta dei dati come elemento non invasivo della indipendenza ed autonomia della magistratura, ma propedeutico alla formazione di politiche di efficienza del sistema giudiziario, allora si può a ragione affermare che la contraddizione sia apparente e riferibile solo a sfumature metodologiche. La proposta del senatore Dalla Chiesa ha il pregio di connettersi in maniera funzionale con la proposta del "manager giudiziario" previsto peraltro - nel progetto di riforma del Governo - solo per quattro sedi giudiziarie ed in via sperimentale, purtroppo. Con l'anagrafe delineata nel subemendamento in votazione si può concretamente trasformare l'organizzazione dell'amministrazione della giustizia, pur con tutte le cautele previste, e tale proposta pone alla maggioranza un problema di coerenza rispetto alla proclamata volontà di inserire elementi di cultura organizzativa e manageriale all'interno della struttura del sistema giudiziario.
In questo contesto sembra altresì utile che il Ministro, in possesso di dati ed informazioni, riferisca al Parlamento la sua politica in campo giudiziario sia per quanto riguarda gli strumenti legislativi da adottare che per quanto concerne le risorse necessarie per realizzare un migliore contrasto della criminalità. Se così dovesse essere la magistratura non potrebbe sentirsi espropriata delle sue prerogative ma, al contrario, verrebbe chiamata a conferire alle proprie attività quelle caratteristiche organizzative e manageriali che, a dire il vero, non sono ancora proprie della cultura dell'ordine giudiziario.
Il senatore CALVI(DS-U), nel rilevare la non contraddittorietà tra l'emendamento 2.444 a sua firma e il subemendamento 2.441/1 del senatore Dalla Chiesa, rileva come la ratio di quest'ultimo sia quella di proporre una serie di elementi migliorativi e annuncia su di esso il voto favorevole.
Interviene poi il presidente Antonino CARUSO (AN) il quale fa presente che il subemendamento 2.441/1 non può trovare il suo consenso in quanto in parte non fa che ribadire quanto già oggi previsto, mentre, per il resto, pur essendo apprezzabile per l'intento di introdurre elementi di modernizzazione nel sistema, finisce per prevedere un meccanismo di trasmissione dei dati che, laddove finisce per comunicare ai capi degli uffici giudiziari informazioni che dovrebbero già essere a loro conoscenza, assume caratteristiche paradossali.
Il relatore BOBBIO (AN) dichiara di condividere le osservazioni svolte dal Presidente e, a completamento, rileva che, ove il subemendamento 2.441/1 fosse approvato, risulterebbe sostanzialmente non rispettato, per questa parte, il messaggio del Capo dello Stato, rischiando di reintrodursi, seppure con finalità apprezzabili, una norma ritenuta dal medesimo palesemente incostituzionale.
Ha quindi la parola il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) per sottolineare che il suo subemendamento esclude la possibilità che il Ministro possa intervenire sulla base delle motivazioni delle sentenze e che, con tale proposta emendativa, si persegue l'obiettivo di giungere ad una rilevazione di dati suscettibili di indicare, ad esempio, il non compimento di alcuni atti dovuti e di render tali informazioni di evidenza pubblica, oltre che disponibili ai fini di tutte le possibili iniziative che dal Ministro medesimo potrebbero essere assunte.
Ha quindi nuovamente la parola il senatore CALVI (DS-U) per raccomandare prudenza nella previsione di una discrezionalità dell'esecutivo nel selezionare le varie situazioni da monitorare. La scelta dell'ambito nel quale intervenire rischia di riaprire un problema che il Capo dello Stato ha indicato nel suo messaggio. La proposta del senatore Dalla Chiesa è, a suo avviso, condivisibile, ma solo sotto il profilo di un rapporto proficuo tra il Governo e il Parlamento.
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione il subemendamento 2.441/1, che viene respinto.
La Commissione approva invece l'emendamento 2.441 nonché gli identici 2.442, 2.443, 2.444 e 2.445.
Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.447, 2.448, 2.446, 2.449, 2.453, 2.450, 2.454 e 2.455.
Dopo che il senatore CALVI (DS-U) ha annunciato su di essi il voto favorevole, risultano respinti gli emendamenti 2.456 e 2.457, quest'ultimo di contenuto identico agli emendamenti 2.458, 2.464, 2.463 e 2.459.
Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 2.462.
Si associa il senatore CALVI (DS-U) ritenendo utile che, in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario, sia data voce all'avvocatura, ma soltanto attraverso il tramite del soggetto che ne assicura unitariamente la rappresentanza istituzionale, e cioè vale a dire il Consiglio nazionale forense.
Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore DALLA CHIESA(Mar-DL-U), l'emendamento 2.462, posto ai voti, risulta respinto.
Il seguito dell'esame è infine rinviato.
ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA
Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana odierna già convocata alle ore 14, 30 sarà anticipata alle ore 14,05.
La seduta termina alle ore 9,30 .
GIUSTIZIA (2a)
GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2005
444ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vitali.
La seduta inizia alle ore 14,05.
IN SEDE REFERENTE
(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna e si prosegue nell'esame degli emendamenti già pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 17 febbraio e di quella pomeridiana del 22 febbraio, a partire dall'emendamento 2.465.
Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ZANCAN (Verdi-Un), il PRESIDENTE pone ai voti e la Commissione, in esito a distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.465, 2.466 e 2.460.
Dopo che il senatore ZANCAN (Verdi-Un) ha dichiarato la sua decisa contrarietà all'emendamento 2.461 del Governo che non corrisponderebbe, a suo dire, ai rilievi espressi dal Presidente della Repubblica, questo, posto ai voti, è approvato, rimanendo precluso il successivo emendamento 2.467.
Il Presidente Antonino CARUSO illustra quindi l'emendamento 2.1000 che recepisce le condizioni poste dalla Commissione bilancio relativamente alla quantificazione degli oneri e alla loro imputazione sulle disponibilità del bilancio triennale 2005-2007.
Il senatore ZANCAN (Verdi-Un), nell'annunciare il voto contrario, contesta la pretesa della maggioranza di voler fare la riforma dell'ordinamento giudiziario "a costo zero" salvo poi doversi inventare coperture finanziarie destinate a rivelarsi del tutto insufficienti alla verifica dei fatti.
Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore TIRELLI (LP) che, replicando alle considerazioni critiche del senatore Zancan, fa presente che l'emendamento merita approvazione in quanto non fa altro che recepire le osservazioni tecniche in ordine ai profili di copertura espresse dalla 5a Commissione permanente, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, posti ai voti, con distinte votazioni, risultano approvati l'emendamento 2.1000, nonché l'articolo 2, come modificato.
Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla formulazione delle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.
Ha la parola il senatore ZANCAN (Verdi-Un) il quale contesta anzitutto l'interpretazione che la maggioranza ha dato del messaggio presidenziale nel momento in cui ha inteso circoscrivere l'esame ai punti specificati dal Capo dello Stato, rifuggendo invece da un'analisi più complessiva che coinvolgesse altre parti dell'articolato parimenti a forte sospetto di incostituzionalità.
Dovendosi però attenere alla limitazione dell'esame voluta dalla maggioranza, l'oratore si sofferma in prima istanza a valutare il modo in cui gli emendamenti approvati hanno cercato di risolvere uno dei punti cruciali sottolineati dal Presidente della Repubblica, vale a dire il rapporto tra la Scuola superiore della magistratura e il Consiglio superiore della magistratura. La soluzione adottata risulta del tutto insufficiente e non muta la sostanza delle cose in quanto sono stati apportati cambiamenti rispetto ai quali sarebbero riproponibili le medesime censure sollevate dal Capo dello Stato. Rimettere al giudizio finale del Consiglio superiore la valutazione di idoneità del candidato ed al tempo stesso introdurre un parametro forte quale sarà il giudizio della scuola, favorirà il contenzioso, in particolare in tutti quei casi in cui la valutazione del Consiglio disattenderà quella fornita dalla Scuola.
L'inserimento poi della previsione per la quale l'esito dei corsi per l'accesso alle funzioni di secondo grado e di legittimità ha validità di sette anni finirà per accentuare le criticità già evidenziate. Per quanto invece riguarda il mantenimento della facoltà del Ministro di ricorrere davanti al giudice amministrativo avverso delibere concernenti il conferimento e la proroga di incarichi direttivi, il senatore Zancan nel ribadire le considerazioni già svolte in sede di esame degli emendamenti, ritiene non accettabile la nuova formulazione delle disposizioni in questione per la decisiva ragione che la Costituzione non affida al Ministro un ruolo di parte, ma al contrario gli attribuisce un ruolo di garante, trattandosi inoltre dell'unico Ministro ad essere espressamente contemplato nella Costituzione medesima.
Pur apprezzando lo sforzo compiuto nel distinguere tra ambito coperto dal conflitto di attribuzione ed ambito riservato alla valutazione del giudice amministrativo, è comunque preferibile lasciare ai soli controinteressati la possibilità di ricorrere presso gli organi della giustizia amministrativa finendo la proposta sul punto per svilire la figura del Ministro della giustizia, accostato alla parte, in relazione alla sopra ricordata configurazione che dello stesso offre la Carta costituzionale.
In merito alle disposizioni in materia di concorsi la critica della sua parte politica è volta a contestare l'inserimento dell'esito del corso di formazione nella valutazione del Consiglio superiore perché questo limita le prerogative dell'organo di autogoverno della magistratura. Risultano poi il frutto di "scomposte acrobazie normative" quelle che hanno condotto la maggioranza a produrre le disposizioni in tema di potere del Ministro di tracciare le linee della politica giudiziaria. Infatti, se è pacificamente ammissibile che il Ministro possa riferire alle Camere nell'ambito di un rapporto di leale collaborazione, ogni qual volta ne avverta la necessità e quindi non necessariamente in coincidenza con l'avvio dell'anno giudiziario, è pur vero che è il Governo e non il Ministro della giustizia responsabile della formulazione dell'indirizzo politico.
Quanto al monitoraggio dei procedimenti, la maggioranza ha preferito la via più drastica, espungendo dal testo la relativa norma. Sarebbe stato invece preferibile una soluzione diversa che prevedesse la possibilità di rendere disponibili agli operatori della giustizia e al Parlamento quei dati utili per poter incidere con maggiore efficacia sul funzionamento della macchina giudiziaria e nell'azione di contrasto all'illegalità, ferma restando l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.
Concludendo il senatore Zancan annuncia un convinto voto contrario al disegno di legge sia perché sono stati elusi i rilievi mossi nel messaggio di rinvio sia, più in generale, perché al di fuori dei punti sollevati permangono una serie di disposizioni a forte rischio di illegittimità costituzionale.
Interviene quindi il relatore BOBBIO (AN) il quale sottolinea con soddisfazione il nuovo punto di approdo della riforma conseguente alle modifiche introdotte a seguito del messaggio del Presidente della Repubblica. La maggioranza di governo ha proceduto infatti, senza cedere ad una supina acquiescenza, ad una attenta valutazione di detti rilievi e rispetto ad essi ha provveduto ad adeguare le disposizioni tenendo ben salde le linee portanti della riforma. Il risultato cui si è pervenuti, può quindi essere giudicato brillante proprio in virtù del fatto la maggioranza ha compiuto un grande sforzo interpretativo nella direzione di evitare che del testo si possano dare letture non conformi alla costituzione.
In buona sostanza il Relatore ritiene di poter affermare che la riforma dell'ordinamento giudiziario anche dopo gli emendamenti approvati rimane fedele alla impostazione originaria conferitagli dalla maggioranza; che era necessario per un moderno sistema giudiziario adeguare dopo sessanta anni norme ormai non più al passo dei tempi; che in questa nuova cornice il Consiglio superiore della magistratura sarà messo nelle condizioni di meglio operare nell'ambito delle sue prerogative costituzionali e che, infine, l'intero impianto legislativo risulta esente da rischi di legittimità costituzionale.
Annuncia pertanto il voto favorevole suo e della sua parte politica.
Dopo che il senatore TIRELLI(LP), ha dichiarato, a nome del suo Gruppo il voto favorevole sul disegno di legge, per dichiarazione di voto ha la parola il senatore CENTARO(FI), rappresentando che Forza Italia esprimerà, con convinzione, voto favorevole in quanto il testo che la Commissione si accinge a consegnare all'Assemblea risulta aver adeguatamente tenuto conto dei rilievi espressi dal Capo dello Stato e pone finalmente la magistratura italiana nelle condizioni di meglio operare. L'accento posto dalle opposizioni sul cosiddetto depotenziamento del Consiglio superiore della magistratura, quale conseguenza della istituzione della Scuola superiore, non ha alcun fondamento, atteso che il giudizio espresso all'esito dei corsi concorrerà con altre valutazioni a determinare il giudizio finale sul magistrato e rivela, invece, così come espresso da numerosi emendamenti, l'inaccettabile volontà di porre questa nuova istituzione sotto il controllo del Consiglio stesso. Si tratta dello stesso Consiglio che proprio in questi giorni è oggetto di serie critiche riguardo ai ritardi con i quali provvede, o per meglio dire non provvede, anche a causa di lotte intestine, ad assicurare la funzionalità di importanti sedi giudiziarie: basti pensare, in proposito al caso della Procura della Repubblica di Catanzaro - ufficio in prima linea nel contrasto alla criminalità - dove da circa due anni è vacante il posto di procuratore aggiunto in conseguenza di quella che non può che essere definita come una vera e propria faida interna alla magistratura.
Le critiche rivolte al nuovo sistema dei concorsi cadono poi di fronte alla obiezione che questi non sono sostanzialmente obbligatori, mentre non può essere impedito ai magistrati più giovani di aspirare a ricoprire ruoli di più alto livello. Va allora detto che dalle dichiarazioni dei senatori delle opposizioni emerge con nettezza la contrarietà a privilegiare criteri meritocratici nella progressione in carriera e si preferiscono invece meccanismi automatici non rispondenti ad un'esigenza di efficienza e di modernizzazione. L'auspicio è conclusivamente che la riforma riesca a dare quei risultati in termini di funzionalità che finora sono mancati alla organizzazione della giustizia italiana.
Il PRESIDENTE dispone il rinvio della votazione finale ad una prossima seduta avendo alcuni senatori, oggi impossibilitati a prender parte alla seduta, espresso la richiesta di voler intervenire per dichiarazione di voto in quella occasione.
Il seguito dell'esame è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 14,45.
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione
All’emendamento 2.441, sostituire le parole: «è soppressa», con le seguenti: «è sostituita con la seguente»:
«c) al fine di razionalizzare l’organizzazione degli uffici giudiziari e consentire un’efficiente allocazione delle risorse sulla base dei carichi di lavoro rilevati, prevedere l’istituzione di un’anagrafe informatica nazionale dei procedimenti gudiziari, istituita presso il Ministero della Giustizia che la gestisce nel pieno rispetto della riservatezza dei soggetti interessati, adottando gli opportuni standards di sicurezza nella conservazione dei dati. Tale anagrafe consente il monitoraggio costante dell’andamento di ciascun procedimento dall’avvio fino alla conclusione e prevede:
1) l’iscrizione di ogni procedimento giudiziario in materia civile e penale;
2) l’indicazione dei singoli procedimenti esclusivamente attraverso il numero di ruolo, con esclusione di ogni indicazione nominativa delle parti;
3) la registrazione di ogni passaggio procedimentale, con evidenziazione della durata complessiva del procedimento, dei tempi compresi tra un atto ed il successivo, dell’esito del procedimento, nonché dell’eventuale riforma od annullamento delle pronunce in sede di impugnazione.
4) la possibilità di accesso ai soli soggetti aventi un interesse qualificato.
5) trasmissione mensile ai capi degli uffici giudiziari dell’elenco dei procedimenti di competenza dei rispettivi uffici per i quali presso l’anagrafe non si registrano un avanzamento in un arco temporale di sei mesi».
Caruso Antonino
Al comma 11 sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinarie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di euro 9.750.000 per l’anno 2005 e di euro 8.000.000 a decorrere dall’anno 2006»;
Sostituire il comma 15 con il seguente:
«15. Per gli oneri di cui al comma 14 relativi alla locazione degli immobili all’acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa massima di euro 2.640.000 per l’anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall’anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia»;
Sostituire il comma 16 con il seguente:
«16. Per gli oneri di cui al comma 14 relativi al personale, valutati in euro 3.556.928 per l’anno 2005 e in euro 7.113.856 a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente comma, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978»;
Sostituire il comma 38 con il seguente:
«38. Per le finalità di cui al comma 1, lettera t) è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.794 per l’anno 2005 e di euro 2.001.058 a decorrere dall’anno 2006, di cui euro 1.452.794 per l’anno 2005 ed euro 1.937.058 a decorrere dall’anno 2006 per il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera t), numero 2.1), nonché euro 48.000 per l’anno 2005 ed euro 64.000 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera t), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia»;
Sostituire il comma 42 con il seguente:
«42. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di euro 9.750.000 per l’anno 2005 e di euro 8.000.000 a decorrere dall’anno 2006. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 9.750.000 per l’anno 2005, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a euro 8.000.000 a decorrere dall’anno 2006, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
Al comma 43, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
«a) quanto a euro 9.041.700 per l’anno 2005 ed euro 18.083.401 a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia»;
b) quanto a euro 393.105 per l’anno 2005 ed euro 786.210 a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311».
GIUSTIZIA (2a)
MARTEDÌ 1° MARZO 2005
445ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.
La seduta inizia alle ore 14.
IN SEDE REFERENTE
(1296-B/BIS) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 24 febbraio scorso.
Il senatore CALVI(DS-U), dopo aver premesso che non ribadirà le ragioni, che sono sufficientemente note, per le quali il voto del suo Gruppo sull'iniziativa in titolo non potrà che essere contrario, manifesta con l'occasione disagio e rammarico per quanto accaduto nella seduta notturna di mercoledì scorso. Ricorda che con riferimento all'emendamento 2.53 del Governo erano stati presentati numerosi subemendamenti dell'opposizione, nonché quattro subemendamenti a firma del relatore. L'attenta lettura di questi ultimi consente di evidenziare come gli stessi siano privi di ogni reale portata modificativa e rende altresì palese come l'intento perseguito con i predetti subemendamenti fosse unicamente quello di porre in votazione prima dei subemendamenti dell'opposizione delle proposte che, da un lato, avrebbero precluso tutti i successivi subemendamenti e, dall'altro, avrebbero consentito una riscrittura dell' emendamento del Governo tale da far sì che la sua approvazione avrebbe in ogni caso determinato con sicurezza la preclusione anche di un determinato emendamento presentato da un esponente di maggioranza; si tratta, come è noto, dell'emendamento cui sugli organi di stampa si fa riferimento come "emendamento Salerno" dal nome del presentatore. A conferma di quanto detto, e a mero titolo esemplificativo, basti pensare che il subemendamento 2.53/1 ha portata modificativa analoga alle parti dell'emendamento del Governo su cui incide e se ne differenzia esclusivamente per il mancato riferimento alle funzioni semidirettive nel numero 17 della lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, mancato riferimento che appare soltanto una svista. Analoghe considerazioni vanno fatte con riferimento ai subemendamenti 2.53/32, 2.53/187 e 2.53/204.
Ritiene pertanto indispensabile che emerga con chiarezza che quanto è avvenuto costituisce un uso scandaloso e strumentale del Regolamento, un'operazione sfrontata che offende l'opposizione, la Commissione e il Parlamento. In questa prospettiva, più in particolare, vanno altresì manifestate perplessità sulla decisione della presidenza di ritenere ammissibili i già menzionati subemendamenti presentati dal relatore con riferimento all'emendamento 2.53 del Governo.
Il presidente Antonino CARUSO, replicando al senatore Calvi, rileva che la presidenza nel giudizio sull'ammissibilità degli emendamenti ha utilizzato criteri che potrebbero essere definiti "mediani", escludendo sia soluzioni interpretative che avrebbero portato ad un vaglio non severo delle ammissibilità, sia soluzioni interpretative che, pur consentite dal Regolamento, sono apparse però eccessivamente rigide e rigorose. I criteri adottati hanno così consentito di ritenere ammissibile una significativa percentuale di emendamenti dell'opposizione. Per quanto riguarda i subemendamenti, va ricordato poi come la fissazione di un termine per la presentazione degli stessi sia stata disposta in accoglimento di una specifica richiesta dell'opposizione. A seguito di tale decisione si è avuta la presentazione, da parte dell'opposizione medesima, di più di duecento subemendamenti, di stampo chiaramente ostruzionistico. A questo proposito, non può non evidenziarsi che, se deve ritenersi senz'altro legittimo il ricorso a pratiche ostruzionistiche da parte dell'opposizione, altrettanto legittimo è però il ricorso a strumenti di segno contrario da parte della maggioranza. A ciò si aggiunga, per quel che attiene in modo più specifico alle perplessità manifestate dal senatore Calvi sulla decisione della Presidenza di ritenere ammissibili i citati subemendamenti del relatore, che l'infondatezza delle stesse risulta anche da uno degli esempi addotti dallo stesso senatore Calvi; infatti nel subemendamento 2.53/1 il mancato riferimento alle funzioni semidirettive non costituisce una svista priva di ogni reale portata modificativa, ma piuttosto un vero e proprio intervento correttivo del testo dell'emendamento del Governo e del disegno di legge originario.
Ricorda infine che dei subemendamenti del relatore - tutti ripubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna, unitamente all'emendamento 2.53 del Governo, cui ha fatto riferimento il senatore Calvi - i subemendamenti 2.53/32 e 2.53/204 sono stati approvati in una nuova formulazione - 2.53/32 (testo 2) e 253/204 (testo 2) - che contiene alcune leggere differenze rispetto a quella originaria.
Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) rileva come l'opposizione abbia tenuto, anche in questa lettura che è seguita al rinvio alle Camere del disegno di legge in titolo, un atteggiamento che non può essere giudicato ostruzionistico. Il concreto svolgimento dell'esame testimonia invece come la contrarietà al provvedimento si sia manifestata in maniera costruttiva mediante la presentazione di numerosi emendamenti con i quali le opposizioni hanno cercato di correggere in maniera gradualistica il progetto di riforma proposto dalla maggioranza.
Rimane in ogni caso inalterato il giudizio negativo già manifestato ampiamente nel corso del dibattito, poiché, a conclusione di questa fase la filosofia che ha ispirato l'intero disegno di legge è comunque rimasta immutata. In verità, il messaggio del Presidente della Repubblica richiamava le Camere ad un riesame che tenesse conto di uno spettro più ampio di questioni e non solo dei quattro punti sui quali espressamente si sono incentrati i rilievi di palese incostituzionalità. In particolare, il problema centrale era ed è restato quello dei rapporti tra l'ordine giudiziario e il potere politico; l'intervento "chirurgico" operato dalla maggioranza non si è dimostrato capace di fornire le risposte attese ed ha prodotto risultati diversi, in quanto, se da un lato, si è cercato di definire in maniera accettabile il potere del Ministro nel delineare al Parlamento il suo programma di politica del diritto anche per quel che concerne gli aspetti organizzativi legati alla predisposizione di risorse materiali per corrispondere alla domanda di giustizia, dall'altro, si è però conservato l'intento di svuotare il Consiglio superiore della magistratura delle funzioni ad esso assegnate dalla Costituzione in materia di reclutamento e di carriera dei magistrati.
Viene quindi in rilievo come la pervicacia con la quale si è voluto procedure all'interno del rigido tracciato dei "quattro punti" citati abbia prevalso sulla necessità tenere ben presente il quadro di riferimento costituzionale che definisce in maniera inequivoca ambiti e limiti dei diversi poteri. Se poi corrispondesse al vero, come da più parti è stato ventilato, che questa maggioranza intenderebbe trasfondere nel testo in esame la disposizione del decreto-legge 30 dicembre 2004 n. 314 di proroga di termini legislativi, ormai in scadenza, relativa alla nota vicenda della Direzione della procura nazionale antimafia al fine di impedire al procuratore Caselli di esservi nominato, allora risulterebbe del tutto evidente la fondatezza dei rilievi critici sopra svolti circa il rispetto del principio della divisione dei poteri da parte dell'attuale maggioranza.
In altri termini, la maggioranza ha, a suo avviso, preferito chiudere gli occhi di fronte ai delicati profili richiamati dal messaggio presidenziale che investono i rapporti tra esecutivo, Parlamento, Consiglio superiore della magistratura ed anche Corte costituzionale per fermarsi ad una sua interpretazione riduzionistica.
In conclusione, nell'esprimere il voto contrario, il senatore Dalla Chiesa ribadisce lo spirito costruttivo che ha animato la sua parte politica nell'esame del provvedimento, come ad esempio quando ha proposto l'istituzione dell'anagrafe nazionale dei procedimenti, proposta respinta con qualche difficoltà argomentativa dalla maggioranza, conferma l'apprezzamento per talune riformulazioni apparse comunque migliorative ma deve dichiarare una netta contrarietà al testo per le numerose e irrisolte questioni di coerenza costituzionale che contiene.
La Commissione conferisce infine mandato al relatore Bobbio a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n.1296-B/bis, con le modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.
La seduta termina alle ore 14,40.
EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296-B/BIS
2.53
Il Governo
a) Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. alla lettera g), numero 1), le parole: «con favorevole giudizio finale» sono soppresse e, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;»;
2. alla lettera g), numero 3), le parole: «con favorevole giudizio finale» sono soppresse e, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;»;
3. alla lettera h), numero 17), le parole: «con favorevole giudizio finale » sono soppresse; dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;»;
4. alla lettera i), numero 6), le parole: «con favorevole giudizio finale» sono soppresse; dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;»;
5. alla lettera l), numero 3), dopo le parole: «posti vacanti» è inserita la seguente: «residuati»;
6. alla lettera l) il numero 3.1) è sostituito dal seguente:
3.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
7. alla lettera l) il numero 3.2) è sostituito dal seguente:
3.2) per il 70 per cento i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per oli titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
8. alla lettera l) il numero 3.3) è sostituito dal seguente:
3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;
9. alla lettera l) il numero 3.4) è sostituito dal seguente:
3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;
10. alla lettera l) il numero 3.5) è sostituito dal seguente:
3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;
11. alla lettera l), numero 4), dopo le parole: «posti vacanti» è inserita la seguente: «residuati»;
12. alla lettera l), numero 4.1) è sostituito dal seguente:
4.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
13. alla lettera l), numero 4.2) è sostituito dal seguente:
4.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
14. alla lettera l), numero 4.3) è sostituito dal seguente:
4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;
15. alla lettera l), numero 4.4) è sostituito dal seguente:
4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;
16. alla lettera l) il numero 4.5) è sostituito dal seguente:
4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;
17. alla lettera l) numero 7), dopo le parole: «posti vacanti» è inserita la seguente: «residuati»;
18. alla lettera l), numero 7.1) è sostituito dal seguente:
7.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado e che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
19. alla lettera l), numero 7.2) è sostituito dal seguente:
7.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, e che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
20. alla lettera l), numero 7.3) è sostituito dal seguente:
7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;
21. alla lettera l), numero 7.4) è sostituito dal seguente:
7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;
22. alla lettera l) il numero 7.5) è sostituito dal seguente:
7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;
23. alla lettera l) numero 9), dopo le parole: «posti vacanti» è inserita la seguente: «residuati»;
24. alla lettera l), numero 9.1) è sostituito dal seguente:
9.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
25. alla lettera l), numero 9.2) è sostituito dal seguente:
9.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, e che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
26. alla lettera l), numero 9.3) è sostituito dal seguente:
9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;
27. alla lettera l), numero 9.4) è sostituito dal seguente:
9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;
28. alla lettera l) il numero 9.5) è sostituito dal seguente:
9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;
29. alla lettera l) dopo il numero 11) sono inseriti i seguenti:
11-bis) i corsi di formazione alle funzioni di secondo grado e alle funzioni di legittimità, il cui esito ha una validità di sette anni salva la facoltà per il magistrato di partecipare in detto periodo ad un nuovo corso, possano essere sostenuti, rispettivamente, a decorrere dal settimo e dal decimo anno dall’ingresso in magistratura;
11-ter) la valutazione di idoneità ottenuta all’esito dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado e di legittimità abbia durata quinquennale;
30. alla lettera m) sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il numero 1) è sostituito dal seguente:
1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano in una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado, proponga al Ministro della giustizia per il concerto le nomine nell’ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto preisto dall’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n.195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia, fuori dei casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n.195, possa ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi;
2) il numero 2) è sostituito dal seguente:
2) in concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano in una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10, dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari, assegni l’incarico semidirettivo nell’ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo;
3) il numero 2) è inserito il seguente:
2-bis) la valutazione di idoneità ottenuta all’esito dei concorsi per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive abbia durata quinquennale.
b) Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera o), dopo le parole: «a funzioni superiori» sono aggiunte le seguenti: «,il cui esito favorevole abbia la validità prevista dal comma 1, lettera l) numero 11-bis,»;
2) alla lettera t), il primo periodo è sostituito dal seguente: «Prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo avere frequentato l’apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, il cui esito è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano sottoposti da parte di quest’ultimo a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall’attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall’equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lterra p);».
c) Al comma 9, lettera f), secondo periodo, le parole: «con favorevole giudizio finale» sono soppresse e, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «il cui esito è valutato dal Consiglio superiore della magistratura».
2.53/1
Il Relatore
All’emendamento 2.53, alla lettera a) sostituire i paragrafi 1), 2) 3) e 4) con i seguenti:
1) Alla lettera g) sostituire i numeri 1), 2), 3) e 4) con i seguenti:
«1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;
2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera l), numero 6);
3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;
4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera l), numero 5);»
2) alla lettera h) sostituire il numero 17) con il seguente:
«17) le funzioni indicate ai numeri 11), 12), 13), 14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato l’apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;»
3) alla lettera i), sostituire il numero 6) con il seguente.
«6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato un apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;».
2.53/32
Il Relatore
All’emendamento 2.53, alla lettera a) sostituire i paragrafi da 5) a 28) con seguente:
5) Alla lettera 1) sostituire i numeri 3), 4), 7) e 9) con i seguenti:
3) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
3.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati gidicanti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
3.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per soli titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;
3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;
3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;
3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;
3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;
3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);
4) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
4.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
4.2) per il 70 per cento i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f) numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;
4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 4.1 ) ed espletato nello stesso anno;
4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;
4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;
4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;
4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);
7) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestìto, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
7.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitano da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado e che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposilo corso dl formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
7.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, e che abbiano consegu to l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3) seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso.
7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;
7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 7.1 ) ed espletato nello stesso anno;
7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;
9) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
9.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
9.2) per il 30 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguilo l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno.
9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;
9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli per titoli ed esami, scritti ed orali;
2.53/32 (testo 2)
Il Relatore
All’emendamento 2.53, alla lettera a) sostituire i paragrafi da 5) a 28) con seguente:
5) Alla lettera 1) sostituire i numeri 3), 4), 7) e 9) con i seguenti:
3) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
3.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati gidicanti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
3.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per soli titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;
3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;
3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;
3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;
3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;
3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);
4) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
4.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
4.2) per il 70 per cento i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f) numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;
4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 4.1 ) ed espletato nello stesso anno;
4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;
4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;
4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;
4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);
7) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestìto, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
7.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitano da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado e che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposilo corso dl formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
7.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, e che abbiano consegu to l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3) seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso.
7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;
7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 7.1 ) ed espletato nello stesso anno;
7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;
9) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
9.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
9.2) per il 30 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguilo l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno.
9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;
9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli per titoli ed esami, scritti ed orali;
e aggiungere dopo il numero 10) il seguente:
10-bis) l’esito dei corsi di formazione alle funzioni di secondo grado e alle funzioni di legittimità abbia una validità di sette anni, salva la facoltà per il magistrato di partecipare in detto periodo ad un nuovo corso.
2.53/187
Il Relatore
All’emendamento 2.53, alla lettera a), sostituire il paragrafo 30) con il seguente:
«6) Alla lettera m) sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano in una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti gli ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado, proponga al Ministro della Giustizia per il concerto le nomine nell’ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia, fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall’articolo 11 della predetta legge, possa ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi;
2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano in una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; il Consiglio superiore della magistratura acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari, assegni l’incarico semidirettivo nell’ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo».
2.53/204
Il Relatore
All’emendamento 2.53, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti.
b) al comma 2, alla lettera t), il primo periodo è sostituito dal seguente: «prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo aver frequentato l’apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, il cui esito è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano sottoposti da parte di quest’ultimo a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall’attività giudiziaria e scientifica dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall’equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera p);
c) al comma 9, alla lettera f), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera e), fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l’effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale è valutato dal consiglio superiore della magistratura, nell’ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera l), numeri 7.1) e 9.1)».
2.53/204 (testo 2)
Il Relatore
All’emendamento 2.53, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti.
b) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera o) dopo le parole: «a funzioni superiori» sono inserite le seguenti: «il cui esito abbia la validità prevista dal comma 1, lettera l), numero 10-bis)»;
2) alla lettera t), il primo periodo è sostituito dal seguente: «prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo aver frequentato l’apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, il cui esito è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano sottoposti da parte di quest’ultimo a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall’attività giudiziaria e scientifica dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall’equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera p);
c) al comma 9, alla lettera f), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera e), fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l’effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale è valutato dal consiglio superiore della magistratura, nell’ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera l), numeri 7.1) e 9.1)».
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDI’ 22 FEBBRAIO 2005
220ª seduta
Presidenza del Presidente
FALCIER
Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi e Saporito.
La seduta inizia alle ore 14,05.
(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, il 16 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.
(Parere su testo ed emendamenti alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato sul testo; parere in parte favorevole, in parte non ostativo sugli emendamenti)
Il relatore BOSCETTO (FI) ricorda che il disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, approvato dal Parlamento nel dicembre 2004, è stato oggetto di rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica.
Un primo rilievo formulato nel messaggio del Presidente investe l'articolo 2, comma 31, lettera a), del testo approvato dalle Camere nella parte in cui, prevedendo l'individuazione di "linee di politica giudiziaria per l'anno in corso", si pone in evidente contrasto con gli articoli 101, 104 e 110 della Costituzione, configurando un potere di indirizzo in capo al Ministro della giustizia, mentre l'indicazione di "obiettivi primari che l'attività giudiziaria dovrebbe perseguire" si pone in violazione dell'articolo 112 della Costituzione. Dà quindi conto dell'emendamento 2.461 che il Governo ha presentato riformulando la disposizione colpita dal rilievo del Presidente della Repubblica appena ricordata; tale riformulazione è, a suo avviso, idonea a superare i rilievi di costituzionalità formulati dal Capo dello Stato, adeguando il dettato del disegno di legge ai princìpi costituzionali.
Un secondo motivo di rinvio alle Camere evidenziato nel messaggio concerne l'articolo 2, comma 14, lettera c), del testo in esame che prevede tra i criteri direttivi di delega l'istituzione di un ufficio per il monitoraggio dell'esito dei procedimenti al fine di verificare l'eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l'esercizio dell'azione penale; tale disposizione si pone, secondo il Capo dello Stato, in palese contrasto con gli articoli 101, 104 e 110 della Costituzione in quanto affida a strutture del Ministero della giustizia una funzione che esula dalla organizzazione e dal funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, che costituiscono il limite costituzionale delle competenze del Ministro, con grave condizionamento dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni. Con l'emendamento 2.441 del Governo si propone la soppressione della lettera c) in questione: conseguentemente il rilievo di costituzionalità viene del tutto superato.
Un ulteriore profilo oggetto di rilievi da parte del Presidente della Repubblica riguarda l'articolo 2, comma 1, lettera m), che prevede la facoltà del Ministro della giustizia di ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere del CSM concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi, ricorrendo alcune condizioni, per contrasto con l'articolo 134 della Costituzione che attribuisce alla Corte costituzionale la competenza a giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, compresi quelli tra CSM e Ministro della giustizia.
L'emendamento 2.53 del Governo, al capoverso 30, n. 1, riformula la lettera m), n. 1) in questione, stabilendo che il Ministro della giustizia, fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzione, possa ricorrere in sede di giustizia amministrativa avverso le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi. Tale riformulazione è volta a configurare come ipotesi del tutto residuale l'impugnativa dinanzi alla giurisdizione amministrativa e a indicare come rimedio ordinario quello del conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale; pur permanendo taluni profili di perplessità sul mantenimento della possibilità di ricorso dinanzi alla giustizia amministrativa, ritiene che la disposizione così riformulata, configurandosi come norma di chiusura del sistema, non sia manifestamente irrazionale e che sia compatibile con i princìpi costituzionali.
Nel medesimo emendamento 2.53 trova, infine, idonea soluzione anche l'ultimo rilievo di costituzionalità contenuto nel messaggio del Presidente della Repubblica, che aveva segnalato la menomazione dei poteri del Consiglio superiore della magistratura come delineati dall'articolo 105 della Costituzione da parte di numerose disposizioni della legge delega concernenti le procedure concorsuali. In particolare, il messaggio evidenzia come il sistema delineato nella legge delega collochi al centro di ogni procedura concorsuale la Scuola superiore della magistratura, struttura esterna al CSM, e apposite commissioni, anch'esse esterne allo stesso CSM; il rilievo del Presidente riguarda soprattutto la situazione di candidati che non abbiano conseguito il favorevole giudizio o la positiva valutazione da parte di tali strutture, poiché in tali casi al Consiglio superiore della magistratura verrebbe preclusa la possibilità di prendere in considerazione la posizione del candidato escluso. Il richiamato emendamento 2.53, nel riformulare numerose disposizioni della legge delega, delinea un diverso sistema di valutazione e scrutinio che consente al CSM una valutazione secondo modalità, a suo avviso, rispettose delle competenze attribuitegli dall'articolo 105 della Costituzione, escludendo, in particolare, che le valutazioni della Scuola superiore e delle commissioni precludano il vaglio del CSM.
In conclusione, propone di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge in titolo, a condizione che vengano approvati gli emendamenti 2.461, 2.441 e 2.53. Propone di esprimere su tali proposte emendative un parere favorevole, e un parere non ostativo sul complesso dei restanti emendamenti.
La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.
BILANCIO (5a)
MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2005
622ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.
La seduta inizia alle ore 15,15.
(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell’articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione
(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, essendo decorso l’esercizio 2004, l'esigenza di acquisire un aggiornamento della relazione tecnica relativa agli oneri recati da alcune disposizioni contenute nell’articolo 2 concernenti: il conseguimento anticipato della V e VI classe di anzianità (comma 1, lettera q), numeri 2 e 3), le Commissioni di concorso per i passaggi di funzioni (comma 1, lettera l), numeri 5, 6, 8 e 10 e lettera m), numeri 9 e 10), l’istituzione dei manager presso alcune Corti di Appello (comma 1, lettera t), numeri 1 e 2), il funzionamento della Scuola (comma 2, lettera a), l) e m)), le modifiche all’organico della Corte di Cassazione (comma 5), il conferimento di incarichi direttivi (comma 11) e le spese per il personale e per le strutture delle direzioni generali regionali (comma 14). Rileva, altresì, la necessità di aggiornare i riferimenti all'esercizio finanziario ormai scaduto di cui all'articolo 2 commi 15, 16, 38, 42 e 43.
Il sottosegretario VEGAS deposita agli atti della Commissione una nota tecnica sul provvedimento in titolo.
Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell’esame, al fine di consentire i necessari approfondimenti della documentazione testé depositata.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
BILANCIO (5a)
MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005
623ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 9,05
IN SEDE CONSULTIVA
(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell’articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta di ieri è stata consegnata dal Governo una nota tecnica che, tuttavia, menziona l’aggiornamento della relazione tecnica, richiesta dal relatore, allo stato non ancora pervenuta.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, a corredo della documentazione consegnata nella seduta di ieri, deposita agli atti della Commissione l’aggiornamento della relazione tecnica predisposto dal Dicastero competente (allegata al resoconto della presente seduta).
Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta al fine di prendere visione della documentazione testé depositata.
La seduta termina alle ore 9,15.
BILANCIO (5a)
MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005
624ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.
La seduta inizia alle ore 14,50.
(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell’articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo ha depositato un aggiornamento della relazione tecnica sui profili finanziari del disegno di legge in titolo. Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell’esame al fine di consentire i necessari approfondimenti della suddetta documentazione.
Conviene la Commissione ed il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.
BILANCIO (5a)
GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2005
625ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Magri.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell’articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione
(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)
Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il presidente AZZOLLINI, richiamando l’ampio dibattito svolto sul disegno di legge in titolo nelle precedenti sedute, nonché i chiarimenti forniti dal Governo, da ultimo anche attraverso l’aggiornamento della relazione tecnica, invita il relatore a illustrare una proposta di parere sul testo in esame, che tenga conto delle predette considerazioni.
Il senatore FASOLINO (FI), in qualità di relatore in sostituzione del senatore Grillotti, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta alle seguenti condizioni, rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:
a) che la lettera b) del comma 11 dell’articolo 2 venga sostituita dalla seguente: "b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinarie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di euro 9.750.000 per l’anno 2005 e di euro 8.000.000 a decorrere dall’anno 2006";
b) che venga sostituito il comma 15 dell’articolo 2 con il seguente: "15. Per gli oneri di cui al comma 14 relativi alla locazione degli immobili, all’acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa massima di euro 2.640.000 per l’anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall’anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia";
c) che venga sostituito il comma 16 dell’articolo 2 con il seguente: "16. Per gli oneri di cui al comma 14 relativi al personale, valutati in euro 3.556.928 per l’anno 2005 e in euro 7.113.856 a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente comma, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978";
d) che venga sostituito il comma 38 dell’articolo 2 con il seguente: "38. Per le finalità di cui al comma 1, lettera t) è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.794 per l’anno 2005 e di euro 2.001.058 a decorrere dall’anno 2006, di cui euro 1.452.794 per l’anno 2005 ed euro 1.937.058 a decorrere dall’anno 2006 per il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera t), numero 2.1), nonché euro 48.000 per l’anno 2005 ed euro 64.000 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera t), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia";
e) che venga sostituito il comma 42 dell’articolo 2 con il seguente: "42. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di euro 9.750.000 per l’anno 2005 e di euro 8.000.000 a decorrere dall’anno 2006. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 9.750.000 per l’anno 2005, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a euro 8.000.000 a decorrere dall’anno 2006, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali";
f) che la lettera a) del comma 43 dell’articolo 2 venga sostituita dalla seguente: "a) quanto a euro 9.041.700 per l’anno 2005 ed euro 18.083.401 a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia";
g) che la lettera b) del comma 43 dell’articolo 2 venga sostituita con la seguente: "b) quanto a euro 393.105 per l’anno 2005 ed euro 786.210 a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alle legge 30 dicembre 2004, n. 311".
Il senatore LEGNINI (DS-U), richiamando le considerazioni già svolte durante l’esame del disegno di legge in titolo sia presso la Commissione di merito che in Assemblea, ritiene che gli oneri complessivi del provvedimento siano sottostimati, citando, a titolo di esempio, le attività relative alle prove di valutazione psicoattitudinale degli aspiranti magistrati, la cui copertura giudica sostanzialmente indeterminata ed insufficiente. Nell’esprimere comunque apprezzamento per lo sforzo del relatore di precisare meglio la portata degli oneri del disegno di legge e della relativa copertura finanziaria, si riserva di svolgere un più approfondito intervento nel corso del successivo iter, in particolare allorquando il Governo formalizzerà gli emendamenti contenenti le correzioni necessarie per rispondere ai rilievi avanzati dal Capo dello Stato sul testo in esame.
Il senatore PIZZINATO (DS-U) osserva che lo schema di parere illustrato dal relatore propone per la copertura del citato disegno di legge n. 1296-B/bis l’utilizzo anche delle risorse del fondo speciale di parte corrente di pertinenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (articolo 2, comma 42, come riformulato dal punto e) dello schema di parere proposto), con ciò riducendo ulteriormente la misura dei fondi del predetto Ministero, già gravemente carenti. Sottolinea che, come denunciato pubblicamente dallo stesso Ministro del lavoro Maroni, in alcune recenti dichiarazioni, le ripetute decurtazioni di fondi del Ministero stanno compromettendo l’attuazione della riforma degli ammortizzatori sociali, attesa ormai da molti anni, nonché l’avvio dei fondi previdenziali integrativi, per cui chiede chiarimenti al riguardo.
Il presidente AZZOLLINI, in replica al senatore Legnini, fa presente che i rilievi del Capo dello Stato contenuti nel messaggio con cui il disegno di legge in esame è stato rinviato alle Camere, concernevano essenzialmente questioni di merito, senza toccare gli aspetti di carattere finanziario di competenza della Commissione, e difatti lo schema di parere illustrato dal relatore non interviene sull'impianto del provvedimento, limitandosi essenzialmente ad aggiornare la decorrenza degli oneri e delle coperture al nuovo bilancio triennale, per tenere conto del superamento del momento di entrata in vigore della legge originariamente previsto. Viceversa, ove dovessero emergere ulteriori questioni di carattere finanziario in relazione agli emendamenti che verranno presentati nel prosieguo dell’iter, le stesse potranno senz’altro essere affrontate allorquando gli emendamenti verranno trasmessi alla Commissione per il prescritto parere.
Per quanto riguarda i problemi sollevati dal senatore Pizzinato, fa presente che la copertura di una parte degli oneri del provvedimento a valere sulle risorse del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociale era già prevista nel testo iniziale del disegno di legge, a suo tempo esaminato dalla Commissione. Posto che l’entità della suddetta risorsa è comunque limitata rispetto alla complessiva copertura finanziaria del provvedimento, osserva peraltro che il parere proposto dal relatore sposta in avanti la decorrenza dei suddetti oneri e della relativa copertura, per cui per l’anno 2005 le risorse già prenotate sul suddetto accantonamento del fondo speciale vengono anzi rese nuovamente disponibili. Concorda, infine, sulla necessità di rifinanziare adeguatamente le dotazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine consentire la copertura dei disegni di legge di settore (in particolare la riforma degli ammortizzatori sociali) il cui iter in Parlamento si è da tempo bloccato proprio per carenza di risorse finanziarie.
Dopo che il sottosegretario MAGRI ha dichiarato di rimettersi alla Commissione in ordine al parere proposto dal relatore, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva, infine, la suddetta proposta di parere.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione pareri
MARTEDÌ 15 MARZO 2005
438a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 16,25.
(omissis)
(1296-B/bis-A) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore NOCCO (FI) illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che le condizioni poste dalla Commissione bilancio sono state recepite. In relazione alle restanti modifiche introdotte, segnala l’esigenza di acquisire chiarimenti volti ad escludere che dall’articolo 2, comma 1, lettera l), numero 12), recante la facoltà dei magistrati di partecipare nell’arco di sette anni a più corsi di formazione alle funzioni di secondo grado ed a quelle di legittimità, possano derivare maggiori oneri rispetto a quelli stimati nella relazione tecnica.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in riferimento alla richiesta di chiarimenti del relatore sugli effetti finanziari recati all’articolo 2, comma 1, lettera l), numero 12), evidenzia che la norma potrebbe determinare minori oneri rispetto a quelli stimati nella relazione tecnica, in quanto la modifica introdotta prevede la sola facoltà del magistrato di partecipare a più corsi di formazione, nel caso in cui ritenga insoddisfacente l’esito della valutazione, rispetto alla partecipazione annuale prevista dalla precedente formulazione, propedeutica all’ammissione al concorso.
Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene infine di conferire mandato al relatore a formulare un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.
La seduta termina alle ore 16,30.
Sottocommissione pareri
martedi' 5 aprile 2005
444a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 16.
(1296-B/BIS) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra gli emendamenti trasmessi dall’Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che le proposte 2.500, 2.33 (limitatamente alle parole "anche in sovrannumero" di cui al comma e-bis), 2.502 (limitatamente alla lettera p), 2.514, 2.527, 2.155, 2.196, 2.228, 2.264, 2.364, 2.363 e 2.776, in quanto sembrano determinare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria, nonché le proposte 2.217, 2.218, 2.219, 2.220, 2.254, 2.685, 2.286, 2.741, 2.331 e 2.334, posto che, in violazione delle norme di cui all’articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978, esse prevedono un onere senza stabilire un’apposita autorizzazione di spesa. Segnala, inoltre, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore.
Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione conviene quindi di formulare un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 2.500, 2.33 (limitatamente alle parole "anche in sovrannumero" di cui al comma e-bis), 2.502 (limitatamente alla lettera p), 2.514, 2.527, 2.155, 2.196, 2.228, 2.264, 2.364, 2.363, 2.776, 2.217, 2.218, 2.219, 2.220, 2.254, 2.685, 2.286, 2.741, 2.331 e 2.334, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.".
La seduta termina alle ore 16,05.